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AGGIORNAMENTO AL 14.05.2012 |
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UTILITA' |
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SICUREZZA LAVORO: Ecco
la guida completa alla prevenzione incendi e
alla valutazione del rischio d’incendio.
Il D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla
Sicurezza) e s.m.i. obbliga ogni datore di
lavoro, in relazione alla natura
dell’attività dell’azienda di cui è
responsabile, ad una valutazione dei rischi
cui sono esposti i lavoratori.
L’INAIL ha pubblicato la nuova guida
antincendio, contenente i criteri generali
di sicurezza antincendio per la gestione
dell’emergenza sui luoghi di lavoro.
Il documento è utile a tutti i tecnici
impegnati nel settore della sicurezza o
dell’antincendio, ai datori di lavoro, ai
responsabili del servizio di prevenzione e
protezione e ai responsabili dei lavoratori
per la sicurezza.
Infatti, la guida risulta molto completa e
tratta i seguenti argomenti:
● Evoluzione normativa antincendio
● Criteri generali di prevenzione incendi
● Valutazione del rischio incendio
● Criteri di verifica della resistenza al
fuoco e calcolo del carico d’incendio
● Quantificazione e dislocazione degli
estintori
● Tipologie di impianti di estinzione
● Piano di emergenza
● Formazione e informazione
● Esempio di registro della sicurezza
antincendio
● Schede tipo sulla formazione ed
esercitazioni antincendio
● Glossario antincendio
Il documento può essere utilizzato anche
come strumento per la formazione antincendio
per le figure impegnate nella sicurezza
(11.05.2012 - link a www.acca.it). |
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NOTE,
CIRCOLARI E COMUNICATI |
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EDILIZIA PRIVATA:
OGGETTO: Chiarimenti alla nota prot.
DCPREV 1324 del 07.02.2012 "Guida per
l'installazione degli impianti fotovoltaici
- Edizione 2012" (Ministero
dell'Interno,
nota
04.05.2012 n. 6334 di prot.). |
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GURI - GUUE -
BURL (e anteprima) |
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EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA: B.U.R.
Lombardia, serie ordinaria n. 19 del
10.05.2012, "Testo
coordinato della l.r. 11.03.2005, n. 12
«Legge per il governo del territorio»". |
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APPALTI:
G.U. 08.05.2012 n. 106 "Disposizioni
urgenti per la razionalizzazione della spesa
pubblica" (D.L.
07.05.2012 n. 52).
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In Gazzetta il
decreto-Legge sulla Spending Review:
Modifiche al Codice dei contratti ed al
regolamento.
Sulla Gazzetta ufficiale n. 106 di ieri 8
maggio è stato pubblicato il decreto-legge
07.05.2012, n. 52 recante “Disposizioni
urgenti per la razionalizzazione della spesa
pubblica” sulla cosiddetta Spending Review.
Il decreto-legge in argomento introduce
ulteriori modifiche al Codice dei contratti
ed al Regolamento di attuazione e nuove
norme per garantire la trasparenza negli
appalti pubblici.
Nel dettaglio con
l'articolo 8
del provvedimento viene previsto che saranno
resi pubblici, attraverso l'Osservatorio dei
contratti pubblici dell'Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture, tutti i dati relativi
agli appalti di lavori, servizi e forniture
e nel dettaglio il contenuto dei bandi e dei
verbali di gara, i soggetti invitati,
l'importo di aggiudicazione, il nominativo
dell'affidatario e del progettista ma anche,
la data di inizio dei lavori, gli stati di
avanzamento, la data di ultimazione e del
collaudo.
I dati saranno resi pubblici con modalità
che consentiranno la ricerca delle
informazioni anche aggregate relative
all’amministrazione aggiudicatrice,
all’operatore economico aggiudicatario ed
all’oggetto della fornitura.
Con l'articolo 11
rubricato come "Mercato elettronico della
Pubblica Amministrazione" viene introdotta
una modifica all'articolo 11, comma 10-bis,
lettera b), del Codice dei contratti per
mezzo della quale nel caso di acquisti
effettuati attraverso il "mercato
elettronico della pubblica amministrazione",
non viene applicato il termine di 35 giorni
decorrenti dall'aggiudicazione definitiva
dell'appalto, entro il quale è vietato
stipulare il contratto. Nel caso in cui si
svolgano gare elettroniche sarà, pertanto,
possibile stipulare il contratto anche prima
dei 35 giorni.
Con l'articolo 12
dello schema di decreto-legge rubricato come
"Aggiudicazione di appalti con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa"
vengono introdotte alcune di attuazione del
Codice dei contratti ed, in particolare
viene precisato che con il sistema di
aggiudicazione con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa viene
prevista una seduta pubblica per l'apertura
delle buste contenenti le offerte tecniche
al fine di procedere alla verifica della
presenza dei documenti prodotti.
Si tratta, certamente, di un notevole passo
avanti in termini di trasparenza ma che
dovrebbe essere ancor più migliorato con una
eventuale modifica dell’articolo 84 del
Codice dei contratti relativo alla
Commissione giudicatrice per rendere più
trasparente la scelta della commissione
stessa (commento tratto da
www.lavoripubblici.it). |
|
DOTTRINA E
CONTRIBUTI |
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EDILIZIA PRIVATA: L.
Spallino,
Ristrutturazione edilizia senza vincolo di
sagoma: la Regione Lombardia interviene sul
passato
(link a http://studiospallino.blogspot.it). |
|
PUBBLICO IMPIEGO - VARI: G.
Perrotta,
I delitti contro la pubblica amministrazione (link a www.diritto.it). |
|
ATTI AMMINISTRATIVI: G.
Perrotta,
L'attività amministrativa, in riferimento
agli atti della pubblica amministrazione
(link a www.diritto.it). |
|
LAVORI PUBBLICI: L.
Bellagamba,
LAVORI PUBBLICI: IL PROBLEMA DEI COSTI DELLA
SICUREZZA SOGGETTI AD OFFERTA ECONOMICA, IN
DUE TROPPO GENERALIZZANTI PRONUNCE DEL
CONSIGLIO DI STATO
(10.05.2012 - link a www.linobellagamba.it). |
|
URBANISTICA:
S. Deliperi,
Il piano di lottizzazione e le relative
convenzioni non sono eterni (link a
www.lexambiente.it). |
|
QUESITI &
PARERI |
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AMBIENTE-ECOLOGIA:
Attività organizzata per traffico illecito
di rifiuti.
Domanda.
In tema di delitto di attività organizzata
per il traffico illecito di rifiuti quando
si verifica il presupposto di gestione
abusiva?
Risposta.
Per il Tribunale di Udine, sezione penale
(sentenza del 12.03.2011, numero 1624),
in tema di delitto di attività organizzata
per il traffico illecito di rifiuti per
aversi gestione abusiva «sarebbe sufficiente
una gestione di rifiuti anche astrattamente
lecita, quando, indipendentemente dalla
violazione di specifiche disposizioni
normative si determini empiricamente una
situazione di fatto tale da impedire un
qualunque controllo sulle rispettive fasi di
lavorazione, su quelle di smistamento,
riciclaggio e stoccaggio, restando
definitivamente precluse le corrette e
doverose procedure cautelative, così da
suscitare rischi di contaminazioni e
commistioni, dalle quali si può suscitare,
in una condizione di dissesto e di
squilibrio territoriale e ambientale, un
pericolo per la pubblica incolumità».
Pertanto, per il Tribunale di Udine, il
delitto di cui all'articolo 53-bis del
decreto legislativo 05.02.1997, numero
22, ora articolo 260 del decreto legislativo
numero 152, del 03.04.2006, che sanziona
i soggetti che gestiscono in modo abusivo
grosse quantità di rifiuti allo scopo di
conseguire un ingiusto profitto, si
perfeziona quando, al di là della violazione
di specifiche disposizioni normative, viene
a determinarsi, come su riportato, una
situazione di fatto tale da impedire un
qualunque controllo sulla gestione dei
rifiuti, restando definitivamente precluse
le corrette e doverose procedure
cautelative, così da suscitare rischi di
contaminazioni e commistioni, dalle quali si
può suscitare, in una condizione di dissesto
e di squilibrio territoriale ed ambientale,
un pericolo per la pubblica incolumità.
La Corte di cassazione, sezione III, con le
sentenze dell'08.01.2008, ricorso P. ed
altri, del 06.10.2005, ricorso C., e del
10.07.2008, ricorso A., in tema di delitto
di attività organizzata per il traffico
illecito di rifiuti ha sottolineato, che ai
fini della contestazione del relativo reato,
hanno valenza quella attività, da
qualificare abusive per il fatto di essere
sostanzialmente o totalmente difformi
dall'autorizzazione. Pertanto, per la
Suprema corte sono fuori dall'area del
delitto summenzionato quelle violazioni
formali, prive della necessaria potenzialità
offensiva nei confronti del bene tutelato (articolo
ItaliaOggi Sette del 07.05.2012). |
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AMBIENTE-ECOLOGIA:
Traffico illecito di rifiuti.
Domanda.
Vorrei avere qualche chiarimento sul
soggetto responsabile, nonché sul concetto
di quantitativo ingente di rifiuti con
riferimento al delitto di attività
organizzata per il traffico illecito di
rifiuti.
Risposta.
Il Tribunale di Udine, sezione penale, con
la sentenza del 12.03.2011, numero 1624,
assecondando l'indirizzo giurisprudenziale
in atto ha affermato che, in tema di
individuazione del soggetto responsabile nel
delitto di attività organizzata per il
traffico illecito di rifiuti, «_ la
pluralità delle operazioni attraverso
l'allestimento di mezzi ed attività
continuative ed organizzate costituiscono
elementi che devono configurarsi
cumulativamente».
Ha aggiunto, poi, che il
concetto di quantitativo ingente di rifiuti
«non può essere desunto, né automaticamente
dalla stessa organizzazione e continuità
dell'attività di gestione dei rifiuti, né
nell'ipotesi di traffico illecito eseguito
ad esempio in una discarica autorizzata, dal
rapporto tra il quantitativo di rifiuti
gestiti illecitamente e l'intero
quantitativo di rifiuti trattati nella
discarica, dovendosi in tale caso fare
riferimento al lato oggettivo della mole dei
rifiuti non autorizzati ed abusivamente
gestiti»; va riferito: «_ al quantitativo di
materiale complessivamente gestito
attraverso una pluralità di operazioni,
anche se queste, considerate singolarmente
potrebbero essere di modesta entità».
Il
citato tribunale ha sottolineato, pure, che
il profitto «non deve avere carattere
necessariamente patrimoniale_ ben potendo lo
stesso essere integrato dal mero risparmio
dei costi o dal perseguimento di vantaggi di
altra natura o dalla mera circostanza che
dai vantaggi produttivi dell'impianto possa
discendere un premio di produzione o un
incentivo per l'indagato», oppure il
«rafforzamento della posizione apicale
nell'ambito della struttura dirigenziale
dell'impresa, con conseguente vantaggio
personale immediato e futuro, degli indagati
artefici dei risparmi dei costi di
produzione».
Il lettore può consultare, anche, la
sentenza della Corte di cassazione, sezione
III, del 10.11.2005, ric. C., Ced
232350, nonché la sentenza della stessa
Corte, stessa sezione, del 09.08.2006,
ric. B., Ced 234931 (articolo
ItaliaOggi Sette del 07.05.2012). |
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AMBIENTE-ECOLOGIA:
Gestione dei rifiuti.
Domanda.
Si chiede quando si concretizza il reato
connesso alla gestione dei rifiuti?
Risposta.
Il delitto connesso a qualsiasi forma di
gestione dei rifiuti sussiste, alla luce
dell'articolo 183, del decreto legislativo
numero 152, del 2006, così come riscritto
dal decreto legislativo numero 205, del
2010, quando vengono commessi atti illeciti
in ordine «la raccolta, il trasporto, il
recupero e lo smaltimento dei rifiuti,
compresi il controllo di tali operazioni e
gli interventi successivi alla chiusura dei
siti di smaltimento, nonché le operazioni
effettuate in qualità di commerciante o
intermediario».
Il Tribunale di Udine, Sezione penale, con
la sentenza del 12.03.2011, numero 1624,
ha puntualizzato che, in ordine alla
gestione dei rifiuti, il risparmio dei costi
della produzione e la sua ingiustizia deve
essere riconosciuta non soltanto quando il
profitto sia stato conseguito con modalità
illecite, e cioè con modalità esplicitamente
contra legem, ma anche quando esso sia
collegato a mediazioni o traffici illeciti o
ad operazioni volte a manipolazioni
fraudolente dei codici tipologici.
Il lettore, in materia, può consultare,
anche, la sentenza della Corte di
cassazione, sezione III, del 10.11.2005, ric. C., Ced 232350, nonché la
sentenza della stessa Corte, stessa sezione,
del 09.08.2006, ric. B., Ced 234931 (articolo
ItaliaOggi Sette del 07.05.2012). |
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AMBIENTE-ECOLOGIA:
Delitto di disastro ambientale.
Domanda.
Quando si parla di delitto di disastro
ambientale?
Risposta.
Per aversi il delitto di disastro
ambientale, secondo la costante
giurisprudenza (per tutti cfr., Corte
costituzionale, sentenza dell'01.08.2008,
numero 327), occorre che l'evento di danno o
di pericolo per la pubblica incolumità deve
essere molto grave e complesso, ma non
immane. A tal fine, è sufficiente, nonché
necessario, che il danno deve essere di
prorompente diffusione tale da esporre al
pericolo, nell'insieme, un numero
indeterminato di persone.
Inoltre l'eccezionalità della dimensione dell'evento
deve destare un esteso senso di allarme.
Pertanto, non è necessario che il fatto
abbia direttamente prodotto, nella
collettività, morte o lesioni alle persone.
Esso, infatti, può colpire anche le cose,
purché dalla rovina di queste scaturisca,
nell'effettività, un pericolo grave per la
salute della collettività. Non è necessario
che questo delitto comporti un danno, o un
pericolo di danno, ambientale di eccezionale
gravità non necessariamente irreversibile,
ma certamente non riparabile con le normali
opere di bonifica.
Per la dottrina «la polimorfa figura
giurisprudenziale del disastro ambientale
viene usata attraverso inammissibili e
infondate prospettazioni accusatorie al fine
di aggirare le difficoltà probatorie in
punto di causalità e di colpevolezza,
mediante il compattamento dei fatti in una
dimensione antistorica e atemporale, al fine
di potere contestare in modo indistinto
un'assorbente macro-figura di disastro
ecologico che, livellando le specifiche
posizioni individuali, si rivela un
pericoloso strumento di elusione
dell'articolo 27 della Costituzione».
Il Tribunale di Udine, sezione penale, con
la sentenza del 12.03.2011, numero 1624,
ha sottolineato (la fattispecie esaminata
riguardava la conduzione illecita di un
depuratore) che «la conduzione illecita del
depuratore (ha) realizzato un disastro
ambientale innominato, consistente nella
compromissione chimica e biologica del
sedimento marino, nell'area circostante la
condotta, mediante un rischio di diffusione,
grazie a probabili fenomeni di biomagnificazione
attraverso la catena trofica di sostanze
tossiche quali i metalli pesanti, trasmesse
agli organismi marini destinati poi
all'alimentazione umana» (articolo
ItaliaOggi Sette del 07.05.2012). |
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AMBIENTE-ECOLOGIA:
Esposizione a rumore.
Domanda.
Quali sono le modalità di misurazione del
rumore nei luoghi di lavoro?
Risposta.
Una recente sentenza della Corte di
giustizia Ue fornisce utili indicazioni
sulle modalità di misurazione del rumore nei
luoghi di lavoro. Secondo la stessa,
infatti, il livello di esposizione
giornaliera al rumore superiore agli 85 dB(A)
dei lavoratori va misurato senza tenere
conto dell'attenuazione dei Dpi ed il datore
di lavoro ha anzi l'obbligo di applicare un
programma di misure tecniche o organizzative
volte a ridurre alla fonte tale esposizione.
Il caso della sentenza riguarda un
procedimento avviato da due lavoratori,
addetti all'esercizio di una tagliatrice
automatica in un'azienda di produzione di
materiali pietrosi, nei confronti del loro
datore di lavoro.
Nel corso degli accertamenti era risultato
che nell'arco della giornata lavorativa il
livello di rumore al quale erano esposti i
lavoratori superava il valore medio
giornaliero di 85 dB(A) per cui l'azienda,
per porre rimedio a tale situazione, aveva
dotato gli stessi di un dispositivo
individuale di protezione dell'udito grazie
al quale l'esposizione al rumore si era
attenuata ad un livello al di sotto dei
valori inferiori di azione agli 80 dB(A). I
lavoratori, in base al loro contratto
collettivo, hanno chiesto il versamento di
un'indennità salariale, in ragione della
gravosità delle condizioni del loro posto di
lavoro ed hanno fatto quindi ricorso al
competente Tribunale per la legislazione in
materia sociale che ha respinto le loro
domande.
Dopo le decisioni del giudice di rinvio il
caso è stato portato all'attenzione della
Corte di giustizia Ue che si così espressa:
«un datore di lavoro nella cui impresa il
livello di esposizione giornaliera dei
lavoratori al rumore è superiore agli 85 dB(A),
misurato senza tenere conto degli effetti
dell'utilizzo di dispositivi individuali di
protezione dell'udito, non adempie agli
obblighi derivanti dalla direttiva europea
mettendo semplicemente a disposizione dei
lavoratori dei dispositivi di protezione
dell'udito, poiché tale datore di lavoro ha
l'obbligo di applicare un programma di
misure tecniche o organizzative volte a
ridurre tale esposizione al rumore a un
livello inferiore agli 85 dB(A), misurato
senza tenere conto dell'effetto
dell'utilizzo dei dispositivi di protezione
dell'udito» (articolo
ItaliaOggi Sette del 07.05.2012). |
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AMBIENTE-ECOLOGIA: È
on-line l'applicazione per la compilazione
della Dichiarazione MUD 2011?
(04.05.2012 - link a www.ambientelegale.it). |
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AMBIENTE-ECOLOGIA: Comuni
vantano potestà regolamentare in materia di
spandimento dei fanghi biologici?
(04.05.2012 - link a www.ambientelegale.it). |
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AMBIENTE-ECOLOGIA: Nel
FIR devono essere scritti gli orari di
inizio/fine trasporto?
(04.05.2012 - link a www.ambientelegale.it). |
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AMBIENTE-ECOLOGIA: Come
si interpreta il divieto di smaltimento dei
rifiuti urbani di provenienza
extraregionale?
(04.05.2012 - link a www.ambientelegale.it). |
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AUTORITA'
VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI |
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EDILIZIA PRIVATA: Tariffe
professionali fuori gara.
Il parametro sono i costi storici più la
media dei ribassi. L'Autorità vigilanza
contratti pubblici sul calcolo dei compensi
per ingegneri e architetti.
Nelle gare di progettazione e direzione
lavori, abrogate le tariffe professionali,
le amministrazioni dovranno definire
l'importo a base di gara con riferimento ai
costi sostenuti per affidamenti analoghi
negli ultimi anni, incrementato della media
dei ribassi; necessario predisporre un
computo metrico delle prestazioni da
affidare; i requisiti di partecipazione non
potranno più essere riferiti alle tariffe,
ma avranno riguardo alle prestazioni
analoghe; non congrue le offerte non
rispondenti ai valori di mercato e comunque
inferiori all'importo dell'incentivo ai
tecnici della pubblica amministrazione.
È
quanto afferma l'Autorità per la vigilanza
sui contratti pubblici nella
delibera
03.05.2012 n. 49 (relatore il consigliere
Giuseppe Borgia) che affronta le più urgenti
tematiche legate all'applicazione, nel
settore degli appalti pubblici di servizi di
ingegneria e architettura, dell'articolo 9
della legge 1/2012, che ha abrogato le
tariffe professionali.
I problemi principali derivanti dalla legge
sulle liberalizzazioni riguardano: la
determinazione dei corrispettivi da porre a
base di gara, l'individuazione dei requisiti
di capacità tecnica e la verifica delle
offerte anomale.
Sul primo punto l'Autorità ribadisce che «alla
luce della abrogazione totale delle tariffe
disposte dall'articolo 9, le stesse non
possono più essere indicate nemmeno quale
possibile riferimento per l'individuazione
del valore della prestazione». Sono
quindi inapplicabili anche le norme del
Regolamento del Codice dei contratti
pubblici che consentivano di richiamare
indirettamente le tariffe professionali,
laddove ritenute motivatamente adeguate.
Il vuoto determinato dalla legge 1/2012
porta quindi l'Autorità presieduta da Sergio
Santoro a fornire indicazioni operative ai
responsabili del procedimento anche al fine
della individuazione della procedura di
affidamento da seguire, che dipende
dall'importo stimato del contratto da
affidare (ad esempio sotto i 40.000 si
procede con affidamento diretto, al di sopra
di tale soglia con una gara informale a 5;
sopra i 100 mila euro con una vera e propria
gara). L'organismo di vigilanza ribadisce
innanzitutto la necessità di una «dettagliata
individuazione delle attività da svolgere e
dei relativi costi»; per fare ciò le
stazioni appaltanti, tenendo conto gli
elaborati previsti dal Regolamento del
Codice, potranno quindi prendere come
riferimento –così suggerisce l'Authority- le
tabelle allegate alla determinazione 5/2010
e indicare dei costi presunti.
In sostanza è come se si arrivasse alla
definizione di una sorta di computo metrico
per la prestazione di servizi di ingegneria
e architettura. Il punto più delicato, però
è quello dell'individuazione dei costi e a
tale riguardo la delibera afferma che
occorre tenere conto del grado di
complessità dell'incarico, dell'importanza
dell'opera e di tutte le voci di costo,
comprese le spese, gli oneri e i contributi
e che un riferimento potrebbe essere quello
dei «costi sostenuti dalla propria
amministrazione o da amministrazioni
consimili negli ultimi anni»,
incrementati «della media dei ribassi
ottenuti in passato».
In sostanza gli importi dei compensi degli
ultimi anni, rapportati al valore delle
opere progettate potrebbero fornire una
percentuale che a sua volta dovrebbe essere
rapportata al costo preventivato dei lavori
da progettare per arrivare al costo stimato
dell'affidamento. Per quel che riguarda i
requisiti di partecipazione, una volta
abrogate le tariffe, i richiami previsti nel
regolamento del Codice alle classi e
categorie della legge 143/1949 (tariffa di
ingeneri e architetti) non sono più
applicabili. L'Autorità suggerisce quindi di
fare riferimento alle tabelle 1, 2 e 3 della
determina 5/2010 in cui le opere progettate
sono raggruppate per destinazione funzionale
(se si affida la progettazione di una scuola
elementare si farà riferimento in generale
agli organismi edilizi per l'istruzione e i
servizi saranno provati con certificati che
in passato facevano riferimento alle classi
e categorie dell'articolo 14 della legge
143/1949.
Infine per la verifica delle offerte anomale
la delibera, precisato che la mancanza di
utile è indice di offerta inaffidabile,
afferma che si può considerare non congruo
l'importo che «al netto del ribasso
offerto in gara risulta inferiore in misura
elevata rispetto all'importo a base di gara»
e quindi la «valore di mercato». In
ogni caso non sarà considerata conseguente
una offerta che preveda un importo più basso
del corrispettivo previsto come incentivo ai
pubblici dipendenti dall'articolo 92 del
Codice
(articolo ItaliaOggi del
12.05.2012). |
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CORTE DEI
CONTI |
|
INCARICHI PROFESSIONALI:
Incarichi e danno erariale.
Un'altra condanna per danno erariale dalla
Corte dei Conti, Sez. giurisdizionale per
il Lazio, con la
sentenza
19.04.2012 n. 427.
L'oggetto dell'incarico a personale estraneo
sono prestazioni di consulenza
tecnico-amministrativa al Sindaco ed agli
altri organi politici del Comune, rapporti
con organi tecnici di enti sovracomunali,
consulenza sugli adempimenti per i
finanziamenti extra bilancio e per gli
adempimenti del settore tecnico comunale,
rapporti con i professionisti esterni
dell'amministrazione e controllo degli atti
progettuali e amministrativi.
I profili di illegittimità e causa di danno
patrimoniale attengono alla violazione dei
presupposti per il conferimento degli
incarichi esterni previsti dall'art. 7,
comma 6, del d.lgs. 165/2001,
sinteticamente:
- attività ordinaria ed istituzionale
anziché esigenze straordinarie con necessità
di competenze altamente qualificate;
- oggetti non definiti, ma tematiche ad
ampio spettro;
- assenza di una reale ricognizione in
ordine alla mancanza di personale interno
idoneo, quantitativamente e/o
qualitativamente, allo svolgimento dei
compiti;
- assenza di relazioni ricognitive e
riepilogative redatte dal professionista al
termine dell'incarico.
Precisa, la Corte "... nella fattispecie,
l'illiceità della condotta di conferimento
dell'incarico deriva principalmente dal
ricorso allo strumento dell'incarico
esterno, pur in situazione di carenza di
personale, quale mezzo per lo svolgimento di
funzioni ordinarie e continuative" (tratto da www.publika.it).
---------------
...
L'ipotesi di
danno portata all'esame della Sezione
involge, come desumibile dalla precedente
narrativa, in via generale, la problematica
sottesa al conferimento di incarichi a
personale estraneo all'Amministrazione e, in
particolare, le modalità di pratica
attuazione di tali scelte operative, non
improntate, secondo la tesi accusatoria
riferita al caso di specie, al perseguimento
degli obiettivi di economicità ed
efficienza, ed anzi rivelatesi produttive di
un danno concreto a carico
dell'Amministrazione.
La contestazione mossa ai convenuti è quella
di avere nella specie violato oltreché il
principio costituzionale di buon andamento
dell'attività della P.A. anche, nello
specifico, la disposizione di cui all'art. 7
del d.l.vo n. 29/1993, così come modificato
dall'art. 5 del d.l.vo n. 546/1993, che pone
il divieto di conferire incarichi a
personale estraneo all'apparato
amministrativo per l'espletamento di compiti
istituzionalmente attribuiti al personale
dipendente, salvo che si tratti (giusta
quanto ha avuto modo di affermare la
giurisprudenza contabile nella soggetta
materia) di soddisfare esigenze eccezionali
e straordinarie e difetti la struttura
organizzativa necessaria al loro
soddisfacimento, ovvero quando, pur
sussistendo tale struttura, il personale che
vi è addetto non risulti idoneo
quantitativamente e qualitativamente.
Il legislatore, come noto, ha disciplinato
la materia in via generale con l'art. 7, del
d.lgs. 30.03.2001, n. 165 (già d.lgs.
03.02.1993, n. 29 e successive modificazioni
ed integrazioni) che prevede al comma 6 che:
“Per esigenze cui non possono far fronte
con personale in servizio, le
amministrazioni pubbliche possono conferire
incarichi individuali ad esperti di provata
competenza, determinando preventivamente
durata, luogo, oggetto e compenso della
collaborazione.”.
In proposito la giurisprudenza di questa
Corte si è più volte pronunciata indicando i
parametri entro i quali tali rapporti e le
correlative spese sono da ritenersi lecite
(v., fra le altre, Sez. II, 22.04.2002, n.
136/A; Sez. III, 08.01.2003, n. 9 ; Sez. I,
31.05.2005, n. 187; Sez. I, 08.08.2005, n.
259; Sez. Lazio, 21.10.2003, n. 2137).
Il giudice contabile ha ammesso la
legittimazione della P.A. ad affidare il
perseguimento di determinate finalità
all'opera di estranei dotati di provata
capacità professionale e specifica
conoscenza tecnica della materia di cui
vengono chiamati ad occuparsi, ogni volta
che si verifichino:
a) la straordinarietà e l'eccezionalità
delle esigenze da soddisfare;
b) la mancanza di strutture e di apparati
preordinati al loro soddisfacimento, ovvero,
pur in presenza di detta organizzazione, la
carenza, in relazione all'eccezionalità
delle finalità, del personale addetto, sia
sotto l'aspetto qualitativo che
quantitativo.
Tali parametri, se da un lato attestano che
nell'ordinamento non sussiste un generale
divieto per la P.A. di ricorrere ad
esternalizzazioni per l'assolvimento di
determinati compiti, dall'altro, tuttavia,
confermano che la utilizzazione del modulo
negoziale non può concretizzarsi se non nel
rispetto delle condizioni e dei limiti sopra
specificati.
Dal quadro normativo sopra riportato e dalla
giurisprudenza contabile che si è andata via
via formando sia in sede di controllo che in
sede giurisdizionale, è possibile riassumere
i seguenti criteri per valutare la
legittimità degli incarichi e delle
consulenze esterne:
a) rispondenza dell'incarico agli obiettivi
dell'amministrazione;
b) inesistenza, all'interno della propria
organizzazione, della figura professionale
idonea allo svolgimento dell'incarico, da
accertare per mezzo di una reale
ricognizione;
c) indicazione specifica dei contenuti e dei
criteri per lo svolgimento dell'incarico;
d) indicazione della durata dell'incarico.
Ma soprattutto è dato cogliere un principio
normativo di fondo che disciplina tutta la
materia:
il conferimento di incarichi
all'esterno, in qualunque delle ipotesi
sopra riportate, è possibile solo
allorquando nell'ambito della dotazione
organica non sia possibile reperire
personale qualitativamente competente ad
affrontare problematiche di particolare
complessità od urgenza.
A fronte di tale impostazione, i convenuti
si difendono, in buona sostanza, adducendo
la perfetta conformità della delibera di
conferimento dell’incarico in contestazione
ai principi costituzionali, normativi e
giurisprudenziali invocati dalla Procura a
sostegno della domanda, essendosi reso
indispensabile il ricorso alla consulenza
del geometra Scarsella a cagione della
carenza nell'organico di personale ed alla
sussistenza di esigenze particolari.
Tanto precisato occorre verificare se nella
fattispecie dedotta in giudizio ricorrano o
meno le sopra richiamate condizioni.
La delibera G.M. n. 105 del 24/05/2006 di
affidamento dell’ incarico annuale di
consulenza tecnico-amministrativa al Geom.
S.M. per l’importo di €
22.032,00, prevedeva lo svolgimento di varie
attività:
- consulenza tecnico-amministrativa al
sindaco ed agli altri organi politici del
Comune;
- rapporti con gli organi tecnici degli Enti
sovracomunali;
- consulenza nella programmazione e sugli
iter burocratici delle opere pubbliche;
- consulenza sugli adempimenti delle
documentazioni relative alla richiesta di
finanziamento extra bilancio;
- consulenza sugli adempimenti
tecnico-amministrativi al settore tecnico
comunale;
- rapporti con i professionisti esterni
dell’amministrazione e controllo degli atti
progettuali e amministrativi.
Dall’esame della sua motivazione e di quanto
emerge agli atti del giudizio in merito alla
situazione del personale in organico,
l'incarico non appare legittimamente
conferito con riferimento alle mansioni
affidate, che si sostanziano in attività
assolutamente affrontabili da un qualunque
tecnico e in assenza di esigenze di
carattere straordinario, o necessità di
competenze altamente qualificate (che non
emergono dal curriculum e comunque non sono
necessarie per l'espletamento
dell'incarico).
Si tratta infatti di attività dirette al
coordinamento delle varie attività tecniche,
al controllo degli atti procedimentali
amministrativi, tutte attività riservate a
dipendenti dell’ente e che, nella specie,
dovrebbero essere, in gran parte, di
competenza dei dirigenti.
Tra l’altro la relazione finale, redatta
dall’Amministrazione (prot. non
V2007/02474), sul lavoro svolto dal geom.
S. evidenzia che gran parte delle
attività elencate (in materia cimiteriale,
di raccolta differenziata, di smaltimento
acque, di sistemazione della rete fognaria)
attengono a mansioni che successivamente
alla riorganizzazione dell’ente erano state
demandate al dipendente U. D’O. (nota
del segretario comunale in data 15.01.2007).
Si consideri inoltre che dalla convenzione
d'incarico non è dato rinvenire un ambito di
intervento del consulente connotato da
oggetti ben definiti, bensì tematiche
d'intervento contenutisticamente orientate
per lo più ad un'attività tecnico
professionale di consulenza propositiva ed
emendativa ad ampio spettro in aperta
violazione con il contenuto del comma 6
dell'art. 7 del d.lvo n. 165/2001.
Ma vi sono ulteriori profili di
illegittimità che val la pena di
evidenziare.
Dagli atti non risulta che l’amministrazione
si sia preoccupata di effettuare una reale
ricognizione in ordine alla mancanza di
personale idoneo a svolgere l'attività
conferita all'esterno.
Al contrario con motivazioni generiche e
prive di riscontri concreti, viene riferita
la assoluta carenza di personale interno
idoneo allo svolgimento dell’incarico
esternalizzato.
E pertanto in presenza di incarico quale
quello in questione connotato da un oggetto
oltremodo esteso per ambiti di intervento e
contemporaneamente generico nella
definizione dei relativi contenuti (e
pertanto censurabile sotto il profilo della
difficoltà di operare un controllo di
ragionevolezza sulla rispondenza delle
prestazioni richieste ad effettive esigenze
dell'amministrazione non altrimenti
fronteggiabili con il personale interno), e
non rivelatisi in rapporto alle particolari
circostanze ed emergenze sopra evidenziate
sicuramente orientato al raggiungimento di
finalità istituzionali, non sussistendo agli
atti relazioni ricognitive e riepilogative
redatte dal professionista al termine
dell'attività - ritiene il Collegio
ravvisabile nel comportamento posto in
essere dalle parti convenute la sussistenza
del requisito della gravità della colpa.
Inoltre, ancorché sia provata nella
fattispecie la carenza di personale, non
pare ammissibile il ricorso allo strumento
dell'incarico esterno per la attribuzione di
competenze del tutto ordinarie della
amministrazione, svincolate da esigenze di
carattere straordinario o eccezionale. In
altri termini, se pur mancasse personale
adeguato per le attività segnalate, non è
per ciò solo dimostrato che una razionale ed
efficiente organizzazione dell’Ente non
avrebbe potuto aversi, facendo invece leva
su meccanismi di adibizione temporanea di
personale di altri uffici eventualmente
utilizzabile, e che nella fattispecie non è
affatto dimostrato che fosse inesistente o,
appunto, inutilizzabile.
Inoltre occorre aggiungere, come sostenuto
anche dalla Procura che
se effettivamente
sussistevano necessità di personale, si
sarebbero potute colmare le carenze
strutturali con assunzioni a tempo
indeterminato. Tali assunzioni, al contrario
di quanto affermato in sede di deduzioni
dalle parti convenute, potevano essere
effettuate, nei limiti previsti dalle norme
per il personale degli enti locali.
In altri termini,
nella fattispecie
l’illiceità della condotta di conferimento
dell’incarico deriva principalmente dal
ricorso allo strumento dell'incarico
esterno, pur in situazione di carenza di
personale, quale mezzo per lo svolgimento di
funzioni ordinarie e continuative.
Profilo di colpa grave nella condotta dei
convenuti è dunque quello di non aver
utilizzato lo strumento dell'incarico
esterno conformemente alla lettera e allo
spirito delle disposizioni sull'utilizzo del
personale nelle pubbliche amministrazioni
sopra citate e del più generale principio di
economicità nella spesa, accertandosi
previamente della impossibilità del ricorso
all'utilizzo di altro personale in servizio
presso l’Ente.
In ordine all'imputabilità del fatto, il
Collegio ritiene che dell'instaurazione dei
rapporti negoziali produttivi di danno
ingiusto per l'erario devono ritenersi in
buona parte coloro che concorsero ad
approvare la delibera n. 105 del 24/05/2006
(T., Di N., Di S., C.,
V.) il cui comportamento illecito, alla
luce degli elementi probatori in atti,
configura sotto l'aspetto soggettivo la
colpa grave contestata dal Requirente.
Infatti la condotta dei medesimi non è
risultata conforme al dettato normativo,
essendosi discostati con evidente e
inescusabile leggerezza dal modello
organizzativo previsto dal sistema e che,
per la posizione rivestita, avrebbero dovuto
ben conoscere.
Il comportamento dei convenuti,
contrassegnato dalla mancanza di una idonea
e preventiva valutazione circa la
sussistenza dei presupposti necessari per il
legittimo conferimento dell'incarico e per
il conseguente pagamento della prestazione,
deve ritenersi ingiustificabile e
approssimativo, considerato anche che non si
rinvengono nella fattispecie situazioni e
circostanze particolari atte a dar luogo ad
errore scusabile.
Pertanto, nel rammentare che, ai sensi
dell’art. 1 della legge 20 del 1994, testo
novellato dall’art. 3 del decreto-legge n.
543 del 1996 convertito con legge 639 del
1996 il criterio di imputazione del danno
all’agente è ormai costituito dalla colpa
grave, che la giurisprudenza individua nella
“sprezzante trascuratezza dei propri
doveri, resa estensiva da un comportamento
improntato alla massima negligenza o
imprudenza, ovvero ad una particolare
noncuranza degli interessi dell’Ente
amministrato o ancora a grossolana
superficialità nell’applicazione del norme
di diritto” (SSRR 27/A/1997), osserva il
Collegio che nella fattispecie, condizioni
simili possono ritenersi presenti a carico
dei sig.ri F.T., A. Di N.,
M.C., G.V. e V.
di S.. |
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PUBBLICO IMPIEGO: Rimborso
spese legali a maglie larghe.
Il rimborso delle spese legali al personale
per procedimenti relativi alle attività di
ufficio spetta anche nel caso in cui non vi
sia stato il preventivo coinvolgimento
dell'ente nella scelta dell'avvocato:
l'amministrazione può in questo caso
limitare la cifra. Esso deve inoltre essere
effettuato nel caso di sentenza di non luogo
a procedere caratterizzata dal
proscioglimento di merito.
Sono queste le indicazioni contenute nei
pareri 05.04.2012 n.
245 e
12.03.2012 n. 184 della sezione regionale di controllo
della Corte dei conti del Veneto.
L'importanza di questi
pareri è costituita essenzialmente dalla
decisione con cui si fa prevalere il dato
sostanziale, il diritto di derivazione
costituzionale di non dover sostenere oneri
per la difesa relativamente a fatti
d'ufficio, sulle carenze di tipo formale.
Il diritto al rimborso matura anche se «la
circostanza che sia stata emessa una
sentenza di non luogo a procedere,
nonostante la sua natura preminentemente
processuale che le impedirebbe di escludere
giudizialmente la responsabilità
dell'imputato per dolo o colpa grave: ciò
non rende, di per sé, legittimo il diniego
del diritto al rimborso delle spese
processuali sostenute dal dipendente. Così
argomentando si vedrebbe compromessa la
stessa ratio della disciplina sopra
illustrata che vuole appunto evitare che il
dipendente pubblico, ingiustamente accusato
di presunti fatti illeciti commessi
nell'adempimento dei propri doveri
d'ufficio, debba sopportare il peso
economico della propria difesa in giudizio».
Per cui il parere conclude che deve «essere
rimesso al prudente apprezzamento della
singola amministrazione valutare se, nel
caso concreto, ricorrano i presupposti sopra
evidenziati per poter procedere al rimborso
delle spese legali nei termini previsti
dalla legge».
Il rimborso «postumo» delle spese legali,
cioè in assenza della preventiva intesa tra
il dipendente e l'ente sulla scelta del
legale, è ammissibile.
Il parere richiama i principi dettati
dall'articolo 51 della Costituzione, ma
«l'amministrazione di appartenenza dovrà
verificare, all'esito del procedimento (in
questo senso ex post), che non sussista un
conflitto di interessi tra l'attività
istituzionale dell'ente e la condotta del
lavoratore».
Si deve pervenire a tale conclusione perché
«il principio del diritto alla difesa non
può subire alcuna limitazione, sempre a
condizione che il giudizio si sia concluso
con una sentenza favorevole» e come tale
«diritto al rimborso delle spese sostenute
in un giudizio penale non può essere escluso
dalla circostanza che il comune non abbia
previamente espresso il proprio assenso
nella scelta del difensore da parte
dell'interessato». Il che vuol dire che esse
devono verificare essenzialmente la misura
del rimborso delle spese legali, che viene
qualificato dal parere come un atto a natura indennitaria
e non risarcitoria.
Da qui discende la conseguenza che «l'amministrazione
non sarebbe più tenuta a un rimborso pieno
della parcella in assenza della preventiva
intesa, possa ridurre il rimborso alla parte
della spesa che la stessa avrebbe assunto
ove la scelta fosse stata concordata»,
anche senza tenere conto del parere espresso
dall'organo professionale.
E, infine, vista l'abrogazione dei minimi
tariffari le amministrazioni possono «fare
riferimento, ai fini della verifica della
congruità della parcella da rimborsare, al
dm 08.04.2004, n. 127 (G.U. 18/05/2004, n.
115) con il quale è stato approvato il
regolamento per la determinazione degli
onorari, dei diritti e delle indennità
spettanti agli avvocati per le prestazioni
giudiziali»
(articolo ItaliaOggi dell'11.05.2012 - tratto da
www.corteconti.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO: Enti privi di dirigenza – trattamento
accessorio dei dipendenti con qualifica.
La Corte dei Conti per la Lombardia con
il
parere 05.04.2012 n. 124 ha
risposto ad una richiesta di chiarimenti
posta da un comune su una questione
concernente le modalità di determinazione
dell'"ammontare complessivo delle risorse
destinate annualmente al trattamento
accessorio del personale di cui all'art. 9,
comma 2-bis, Decreto Legge n. 78/2010,
convertito con modifiche con Legge n.
122/2010, le indennità corrisposte ai
dipendenti con qualifica apicale degli enti
privi di dirigenza ai quali sono corrisposte
specifiche responsabilità ai sensi dell'art.
109, comma 2, del Decreto Legislativo n.
267/2000".
La Corte afferma che "le risorse da
assoggettare a contenimento sono
identificabili con quelle che confluiscono
nel fondo delle risorse decentrate, (...) si
deve ritenere che nel calcolo dell'ammontare
complessivo delle risorse previste per il
trattamento accessorio, tanto per la
definizione del limite (totale del 2010)
tanto per il computo del monte dell'anno di
rifermento, si deve tenere conto solo delle
somme rivenienti dal fondo per la
contrattazione decentrata e non di quelle
attinte direttamente dal bilancio. (...) In
merito alla possibilità per i Comuni privi
di dirigenza di procedere comunque ed in
ogni caso alla retribuzione del personale
non dirigente incaricato ai sensi del comma
2 dell'art. 109 T.U.E.L., a prescindere dal
superamento del tetto fissato dall'art. 9,
comma 2-bis, del D.L. n. 78 del 2010, la
Sezione ha ritenuto che la questione
rimanesse assorbita da quanto sopra
richiamato a proposito dell'identificazione
della base di calcolo della norma
(l'"ammontare complessivo") con i fondi per
la contrattazione decentrata".
La Corte ha poi concluso ritenendo che "in
definitiva, è onere dell'amministrazione
adottare moduli organizzativi che consentano
di dotarsi di soggetti abilitati ad agire
con i poteri dei dirigenti con i necessari
risparmi di spesa, come, ad esempio,
l'attribuzione di tali funzioni ai
componenti dell'organo esecutivo (ai sensi
dell'art. 53 della Legge n. 388 del 2000).
In ogni caso, resta ferma la necessità per
l'amministrazione medesima di verificare la
compatibilità di qualsiasi scelta con la
vigente disciplina finanziaria". |
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CONSIGLIERI COMUNALI:
Indennità di funzione e gettoni di presenza
– riduzione 10%.
La Corte dei Conti Toscana, con
parere 13.03.2012 n. 32 ha
risposto ad una richiesta di chiarimenti
posta da un Comune in cui si chiede se ai
nuovi amministratori dell'ente si debba
applicare la disciplina di cui all'art. 1,
comma 54, della L. 266/2005 (inerente la
riduzione del 10% degli emolumenti a titolo
di indennità di funzione e di gettoni di
presenza) e di conseguenza se ad essi spetti
l'indennità di funzione e di presenza nella
misura edittale di cui al D.M. 119/2000 con la
riduzione del 10%, oppure l'intera misura
edittale, anche alla luce della delibera n.
1/2012 delle Sezioni Riunite della Corte dei
conti.
La Corte chiarisce che "Le Sezioni Riunite,
con deliberazione 12.01.2012 n. 1
resa in funzione nomofilattica ai sensi
dell'art. 17, comma 31, del decreto-legge 01.07.2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 03.08.2009, n.
102, affermano che all'attualità,
l'ammontare delle indennità e dei gettoni di
presenza spettanti agli amministratori e
agli organi politici delle Regioni e degli
Enti locali, non possa che essere quello in
godimento alla data di entrata in vigore del
citato DL 112 del 2008, cioè dell'importo
rideterminato in diminuzione ai sensi della
legge finanziaria per il 2006; ritengono
altresì di richiamare come l'intera materia
concernente il meccanismo di determinazione
degli emolumenti all'esame è stata da ultimo
rivista dall'art. 5, comma 7, del DL 78 del
2010, convertito nella legge 122 del
medesimo anno, che demanda ad un successivo
decreto del Ministro dell'Interno la
revisione degli importi tabellari,
originariamente contenuti nel d.m. 04.08.2000 n. 119 sulla base di parametri legati
alla popolazione, in parte diversi da quelli
originariamente previsti. Ad oggi, il
decreto non risulta ancora approvato e deve
pertanto ritenersi ancora vigente il
precedente meccanismo di determinazione dei
compensi".
I giudici ritengono dunque "vigente e
applicabile l'art. 1, comma 54, della L.
266/2005 al caso di specie, sottolineando
che la misura alla quale fare riferimento è
quella edittale decurtata della percentuale
di cui all'art. 1, comma 54 ,della L.
266/2005, anche sul presupposto che
l'intenzione del legislatore con la norma di
cui all'art. 76, comma 3, L. 133/2008 che ha
introdotto l'attuale versione dell'art. 82,
comma 11, del TUEL, è stata quella di negare
incrementi "delle indennità rispetto alla
misura massima edittale di cui al D.M.
119/2000" (come precisato anche dalla
Sezione delle autonomie con deliberazione n.
6/2010)". |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Dirigenti, assunzioni a ostacoli.
Contratti soggetti ai vincoli della legge
Brunetta e del dl fiscale. Sono cinque i
paletti da rispettare per incrementare le
dotazioni di manager a termine.
Le assunzioni di dirigenti e, negli enti che
ne sono sprovvisti, di responsabili sono
sottoposte sia ai limiti numerici dettati
dalla legge Brunetta e ampliati dalla
recente legge n. 44/2012 sia ai limiti di
spesa per le assunzioni flessibili. Sfuggono
da questi limiti invece i comandi, le
assunzioni finanziate dalla Ue, da altre
p.a. o da privati e le convenzioni per la
gestione associata.
Sono queste le indicazioni operative che
stanno emergendo nell'applicazione delle più
recenti disposizioni dettate in materia di
assunzioni di personale.
Come precisato da numerose sezioni regionali
di controllo della Corte dei conti, ex pluris
parere 31.01.2012 n. 6 della sezione della
Toscana, non vi sono ragioni per escludere
la spesa per le assunzioni a tempo
determinato di dirigenti e/o responsabili ai
sensi dell'articolo 110, sia comma 1,
copertura di posti vacanti in dotazione
organica, sia comma 2, extra dotazione
organica, dal tetto alla spesa per le
assunzioni flessibili.
Per cui queste
assunzioni sono sottoposte ai seguenti
cinque vincoli: avere rispettato il patto di
stabilità (ovviamente per gli enti
soggetti), avere rispettato il tetto alla
spesa del personale (cioè l'anno precedente
per gli enti soggetti al patto e il 2008 per
quelli non soggetti al patto), avere
rispettato il rapporto massimo del 50% tra
spesa del personale (ivi compresa quella dei
dipendenti delle società dell'ente) e spesa
corrente (cioè i vincoli dettati per tutte
le assunzioni), restare entro il tetto del
50% della spesa per le assunzioni flessibili
sostenuta nel 2009 e restare entro i tetti
numerici per queste assunzioni (tetti che
sono stati aumentati per gli enti locali
dalla recente legge n. 44/2012).
Il sommarsi
dei vincoli di spesa per le assunzioni
flessibili e di quelli numerici alle
assunzioni ex articolo 110 Tuel è spiegato
dalla diversa finalità a cui tali vincoli
sono preordinati: riduzioni della spesa del
personale e del ricorso a forme di lavoro
precario per il tetto alla spesa,
penalizzazioni per il ricorso allo spoil
system per il tetto numerico. Ovviamente, le
assunzioni di dirigenti e/o responsabili che
sono disposte nel 2012 per i vigili e dal
2013 per i vigili e le funzioni di
istruzione pubblica e servizi sociali, vanno
al di fuori del tetto alla spesa in quanto
il legislatore ha previsto specifiche
deroghe.
La sezione regionale di controllo della
Corte dei conti della Liguria, con il
recente
parere
27.02.2012 n. 7, ha chiarito che gli
oneri sostenuti per i comandi non vanno
compresi nel tetto alla spesa per le
assunzioni flessibili. Alla base di tale
considerazione il fatto che in questo caso
non siamo in presenza di un'assunzione, ma
di una forma di utilizzazione che non
comporta alcun ingresso dall'esterno.
Per cui, mentre è da considerare scontato
che gli oneri sostenuti a questo titolo
devono essere compresi tra le spese del
personale dell'ente che li utilizza, non si
può arrivare al loro inserimento tra quelli
per le assunzioni flessibili in quanto non
siamo in presenza di un rapporto di lavoro
subordinato che si costituisce ex novo,
dovendo il comando essere considerato come
una forma di utilizzazione.
La stessa sezione regionale di controllo,
con il
parere
02.03.2012 n. 9, ha chiarito che le
assunzioni flessibili finanziate interamente
dalla Unione europea, da altre pubbliche
amministrazioni o da privati non debbano
essere inserite nel tetto del 50% della
spesa sostenuta nell'anno 2009.
Si deve pervenire a questa conclusione in
quanto l'ente non è in alcun modo coinvolto
in tali oneri; ovviamente ciò impone che vi
sia il finanziamento integrale da parte di
tali amministrazioni. Ricordiamo che analogo
orientamento è già consolidato da tempo per
gli incarichi di consulenza, studio e
ricerca.
Si deve infine ricordare che anche gli oneri
determinati dalle convenzioni tra enti
locali stipulate ai sensi dell'articolo 30
del dlgs n. 267/2000 vanno al di fuori della
spesa per le assunzioni flessibili e, più in
generale, anche di quella per il personale.
In questi casi siamo infatti in presenza di
una fornitura di servizi, per cui in
tutt'altro ambito di applicazione
(articolo ItaliaOggi dell'11.05.2012 - tratto da
www.corteconti.it). |
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NEWS |
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AMBIENTE-ECOLOGIA: Per il T.u. ambientale le riforme
non finiscono mai. Via libera al senato per
il ddl con le novità in materia di rifiuti
da potatura e materassi dismessi.
Non sarà considerato rifiuto il materiale
derivante dalla potatura degli alberi,
proveniente anche dalle attività di
manutenzione delle aree verdi urbane, se
utilizzato per la produzione di energia da
tale biomassa, mediante processi o metodi
che non danneggiano l'ambiente né mettono in
pericolo la salute umana.
Questo l'art. 1
del disegno di legge recante «modifiche al
decreto legislativo 03.04.2006, n. 152, e
altre disposizioni in materia ambientale»
(T.u. ambientale), approvato in seconda
lettura dal senato il 9 maggio scorso e ora
alla camera per il via libera definitivo.
Ciò dovrebbe porre fine alla «querelle» che
si era originata in varie aree verdi per la
gestione di questo materiale, conteso tra
municipalizzate e altre organizzazioni.
Ma potremmo essere anche alla vigilia
dell'istituzione di una sorta di «Assomaterasso».
Infatti l'art. 19 prevede che il ministero
dell'ambiente entro 90 giorni dalla data di
entrata in vigore della leggi emani un
decreto per la gestione dei materassi
dismessi, specificando le modalità di
recupero, prevedendo l'introduzione di
meccanismi che in osservanza delle normative
nazionali e comunitarie favoriscano il
recupero e l'avvio al riciclaggio dei
materiali impiegati.
Altra norma molto importante è quella
contenuta nell'art. 2 del ddl che prevede
che i materiali di scavo provenienti dalle
miniere dismesse, o comunque esaurite,
collocate all'interno dei siti di interesse
nazionale, possono essere utilizzati
nell'ambito delle medesime aree minerarie
per la realizzazione di reinterri,
riempimenti, rimodellazioni, miglioramenti
fondiari o viari oppure altre forme di
ripristini e miglioramenti ambientali, a
condizione che la caratterizzazione di tali
materiali, tenuto conto del valore di fondo
naturale, abbia accertato concentrazioni
degli inquinanti che si collochino al di
sotto di una certa soglia e qualora
risultino conformi al test di cessione.
Arriva, poi, la norma sulla raccolta degli
indumenti e che cambierà quindi la raccolta
differenziata nelle nostre città. Infatti,
le associazioni di volontariato senza fine
di lucro potranno effettuare raccolte di
prodotti o materiali, nonché di indumenti
ceduti da privati, per destinarli al
riutilizzo, previa convenzione a titolo non
oneroso con i comuni, fatto salvo l'obbligo
del conferimento dei materiali residui a
operatori autorizzati, ai fini del
successivo recupero o smaltimento dei
medesimi (art. 4).
Tali materiali
rientreranno nelle percentuali di raccolta
differenziata. Raccolta differenziata che
verrà indirizzata al riciclo, considerato
prioritario dalle norme e dal nuovo art. 5
che prevede che i soggetti detentori che
conferiscono i rifiuti al trattamento sono
tenuti a intervenire per assicurare, nel
caso in cui la dinamica dei prezzi di
mercato produca esiti diversi, che il prezzo
riconosciuto per il conferimento al riciclo
sia, per la medesima tipologia di rifiuti,
superiore a quello riconosciuto per il
conferimento al recupero energetico. La
violazione di tale obbligo è punita con la
sanzione pecuniaria di 200 euro per ogni
tonnellata di rifiuti.
Non mancano disposizioni che incidono sulla
realizzazione di infrastrutture (art. 15).
Infatti, in tutti i casi in cui possono
essere imposte, dalle autorità competenti e
nei modi consentiti dalla normativa vigente,
misure di compensazione e riequilibrio
ambientale e territoriale in relazione alla
realizzazione di attività, opere, impianti o
interventi, tali misure non possono comunque
avere carattere meramente monetario. Infine,
cambia ancora la validità
dell'autorizzazione per scarichi idrici (non
contenenti sostanze pericolose) che viene
portata da cinque a sei anni (art. 2-bis)
(articolo ItaliaOggi del
12.05.2012). |
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ENTI LOCALI: OSSERVATORIO
VIMINALE/ Servizi sociali, consorzi ko.
Vanno eliminati a partire dal primo rinnovo
del cda. In caso di scioglimento la
divisione del patrimonio deve avvenire pro
quota.
Un consorzio composto da 144 comuni,
costituito al fine della gestione dei
soggiorni climatici per bambini ed anziani,
rientra, quale consorzio di funzioni, nelle
disposizioni di legge che ne prevedono la
soppressione? Nel caso affermativo, da quale
data decorre la soppressione? Come va diviso
il patrimonio immobiliare tra i comuni
aderenti al consorzio medesimo, in assenza
di una previsione statutaria?
In merito all'individuazione dei consorzi
oggetto delle norme che ne prevedono la
soppressione, va rilevato preliminarmente
che l'art. 31, comma 1, del dlgs n. 267/2000
definisce le attività consortili,
identificandole nella gestione associata di
uno o più servizi e nell'esercizio di
funzioni, delimitando l'ambito di
operatività dell'istituto consortile e
configurando due tipi di consorzi:
1) i consorzi di servizi, ossia quelli che
gestiscono attività a rilevanza economica o,
sulla base di una precisa opzione
statutaria, servizi sociali in forma
imprenditoriale;
2) i consorzi di funzioni che gestiscono
servizi sociali in forma non imprenditoriale
o funzioni meramente amministrative e
strumentali: per tali tipi di consorzi
l'acquisto della personalità giuridica si
collega alla sottoscrizione dell'atto
costitutivo rappresentato dalla convenzione.
In sostanza il consorzio si connota come un
ente con capacità imprenditoriale istituito
dall'ente locale e, quindi, soggetto da esso
distinto, dotato di personalità giuridica.
Ciò considerato, si ritiene che per
«consorzi di funzione» debbano intendersi
quelli previsti e disciplinati dall'art. 31
del Tuel, forme associative, cioè, non
aventi attività economiche e che a questi
intenda riferirsi l'art. 2, comma 186, della
legge n. 191 del 2009, che ne prevede la
soppressione.
In proposito la Corte dei conti, sezione
regionale della Campania, con il parere n.
188 del 29/07/2010 ha chiarito che un
consorzio, istituito per la gestione dei
servizi sociali ex legge n. 328/2000, deve
essere considerato un consorzio di funzioni.
Pertanto, il consorzio costituito al fine
della gestione dei soggiorni climatici per
bambini ed anziani sembra potersi ricondurre
tra quelli per i quali è prevista la
soppressione.
Quanto alla decorrenza dello scioglimento
del consorzio (posto che tra i tanti comuni
aderenti vi sono scadenze differenziate per
l'elezione degli organi) si rileva che sulla
questione si è pronunciata la sezione
regionale di controllo per il Piemonte della
Corte dei conti, con delibera n. 101 del
30/12/2010.
La Corte, in relazione all'art. 1, comma 2,
della legge n. 42/2010 –in cui si prevede,
tra l'altro, che le disposizioni relative
alla soppressione dei consorzi si applichino
a decorrere dal 2011 e per tutti gli anni a
seguire ai singoli enti per i quali ha luogo
il primo rinnovo del rispettivo consiglio,
con efficacia dalla data del medesimo– ha
affermato che il termine «enti», volutamente
generico poiché riferito a più fattispecie
diverse tra loro, nel caso in questione, non
può che indicare, secondo una
interpretazione logico-sistematica, i
singoli consorzi oggetto della prescrizione.
Pertanto essa si applicherà e produrrà i
suoi effetti, «a decorrere dal primo rinnovo
–a partire dal 2011 e per tutti gli anni a
seguire– del consiglio di amministrazione
del Consorzio interessato».
Per quanto attiene alle modalità di
divisione del patrimonio immobiliare tra
tutti i comuni partecipanti al momento della
cessazione del consorzio, ove le
disposizioni statutarie non disciplinino il
caso specifico, la soluzione più ragionevole
si ritiene vada ricercata nelle norme che
regolano il conferimento pro-quota, all'atto
della costituzione della forma associativa,
e, comunque, nella disciplina vigente in
materia di partecipazioni associative
(articolo ItaliaOggi dell'11.05.2012). |
|
ENTI LOCALI - VARI: Enti a prova di web.
Comuni, accolta l'anagrafe digitale.
Circolare del Viminale sull'invio delle dichiarazioni.
Da ieri i comuni devono agevolare l'invio
delle dichiarazioni anagrafiche dei
cittadini evidenziando sui siti web
istituzionali tutti i recapiti a
disposizione degli utenti. E utilizzare le
nuove procedure informatiche messe a
disposizione degli ufficiali d'anagrafe dal
dipartimento per gli affari interni e
territoriali.
Lo ha stabilito il Ministero dell'Interno
con la
circolare
08.05.2012 n. 10.
La legge 35/2012 ha confermato le nuove
procedure anagrafiche introdotte con il dl
5/2012 che ha innovato la disciplina in
materia di cambi di residenza stabilendo,
tra l'altro, che gli effetti giuridici delle
iscrizioni anagrafiche e delle
corrispondenti cancellazioni decorrono dalla
data della dichiarazione. Ciò significa che
l'iscrizione anagrafica ha efficacia
immediata coincidente con la data di
presentazione della relativa richiesta
attraverso uno dei mezzi previsti dal codice
dell'amministrazione digitale.
Dalla data di
presentazione decorreranno i termini (due
giorni lavorativi) entro cui il comune
destinatario di tale comunicazione è
obbligato alla registrazione della
dichiarazione. Entro i successivi 45 giorni
l'ufficio registrante dovrà provvedere
all'accertamento della sussistenza dei
requisiti previsti per l'iscrizione. Per
illustrare concretamente le procedure
introdotte con il nuovo istituto, in vigore
dal 9 maggio 2012, il Viminale ha diramato
le prime indicazioni il 27 aprile scorso con
la circolare n. 9 (si veda ItaliaOggi dell'01/05/2012).
Con le istruzioni dell'8 maggio
sono state fornite ulteriori precisazioni di
carattere tecnico. Innanzitutto sul portale
ministeriale è stata pubblicata tutta la
modulistica necessaria ad effettuare le
dichiarazioni anagrafiche in conformità
all'art. 13 del dpr 223/1989, specifica la
nota centrale, nonché l'elenco dei documenti
che devono predisporre i cittadini.
Per
assecondare lo spirito di semplificazione
delle procedure anagrafiche sarà però
necessario che i comuni mettano
immediatamente a disposizioni degli utenti
«sul proprio sito istituzionale, gli
indirizzi esatti ai quali inoltrare le
dichiarazioni sopracitate con particolare
riferimento all'indirizzo postale, di posta
elettronica nonché al numero di fax».
Sul
medesimo portale servizidemografici.interno.it,
conclude la nota, è anche disponibile il
manuale operativo dedicato agli addetti ai
lavori
(articolo ItaliaOggi del
10.05.2012). |
|
ENTI LOCALI - VARI: La
tua IMU. Le istruzioni per l’uso dei
contribuenti. Le indicazioni Ifel-Anci per
sindaci e amministratori
(articolo
Il Sole 24 Ore del 07.05.2012 - tratto da
www.anci.lombardia.it). |
|
GIURISPRUDENZA |
|
ATTI AMMINISTRATIVI -
EDILIZIA PRIVATA: Le
richieste di integrazione documentale sono
idonee per arrestare l'iter del procedimento
e quindi assumono, per questi aspetti,
natura provvedimentale. Nel caso in esame la
fattispecie risulta espressamente
disciplinata dall’art. 25, comma 5, del DPR n.
380/2001 per cui, a fronte della legale
interruzione del termine di conclusione del
procedimento, non può certo parlarsi di
illegittima inerzia dell’amministrazione.
Di conseguenza, qualora l'interessato le
consideri illegittime e lesive dei propri
interessi, dovrà contestarle con autonoma
impugnazione, chiedendone l’annullamento
attraverso le forme del rito ordinario,
senza possibilità di attivare il rito
speciale di cui all’art. 21-bis della Legge
n. 1034/1971 applicabile solo di fronte al
silenzio ingiustificato
dell'amministrazione.
---------------
L’art. 24, comma 1, del DPR n. 380/2001,
stabilisce che il certificato di agibilità
attesta la sussistenza delle condizioni di
sicurezza, igiene, salubrità, risparmio
energetico degli edifici e degli impianti
negli stessi installati, valutate secondo
quanto dispone la normativa vigente. Di
conseguenza le verifiche demandate alla
pubblica amministrazione non si esauriscono
con la sola ispezione dell'edificio (tra
l'altro meramente eventuale) ai sensi
dell’art. 25, comma 3, del predetto DPR n.
380/2001, ma comprendono accertamenti e
valutazioni ben più ampie che non possono
essere svolte senza la necessaria
documentazione.
I ricorrenti denunciano un
preteso silenzio-inadempimento del Comune di Montelupone nel rilascio del certificato di
agibilità richiesto con istanza in data
02.07.2009 relativamente all'edificio di
proprietà degli stessi.
In punto di fatto il Collegio osserva che
l’Amministrazione comunale ha sempre
risposto alle istanze dei ricorrente,
seppure reiterando le richieste di
integrazione documentale considerate
indispensabili per la conclusione del
procedimento.
Non si può quindi sostenere che l’Ente sia
rimasto inerte. Pare invece emergere una
situazione di stallo, poiché entrambe le
parti si sono arroccate sulle loro posizioni
dando luogo a circostanze ben diverse da
quelle del silenzio (nell'arco di quattro
mesi si contano, infatti, ben otto missive
scambiate tra le stesse parti).
In punto di diritto va osservato che le
richieste di integrazione documentale sono
idonee per arrestare l'iter del procedimento
e quindi assumono, per questi aspetti,
natura provvedimentale. Nel caso in esame la
fattispecie risulta espressamente
disciplinata dall’art. 25, comma 5, del DPR n.
380/2001 per cui, a fronte della legale
interruzione del termine di conclusione del
procedimento, non può certo parlarsi di
illegittima inerzia dell’amministrazione.
Di conseguenza, qualora l'interessato le
consideri illegittime e lesive dei propri
interessi, dovrà contestarle con autonoma
impugnazione, chiedendone l’annullamento
attraverso le forme del rito ordinario,
senza possibilità di attivare il rito
speciale di cui all’art. 21-bis della Legge
n. 1034/1971 applicabile solo di fronte al
silenzio ingiustificato
dell'amministrazione.
Del resto va osservato che le richieste
istruttorie dell'Amministrazione si fondano
su specifiche disposizioni che disciplinano
la documentazione da allegare all’istanza
(cfr. art. 24, comma 4, e art. 25, commi 1 e 3,
del DPR n. 380/2001), comprese quelle del
Regolamento edilizio comunale; prescrizioni
che non risultano essere contestate, per cui
non possono rilevarsi eventuali intenti
elusivi dell'obbligo, in capo al Comune, di
pronunciarsi sull'istanza.
L’art. 24, comma 1, del DPR n. 380/2001,
stabilisce che il certificato di agibilità
attesta la sussistenza delle condizioni di
sicurezza, igiene, salubrità, risparmio
energetico degli edifici e degli impianti
negli stessi installati, valutate secondo
quanto dispone la normativa vigente. Di
conseguenza le verifiche demandate alla
pubblica amministrazione non si esauriscono
con la sola ispezione dell'edificio (tra
l'altro meramente eventuale) ai sensi
dell’art. 25, comma 3, del predetto DPR n.
380/2001, come pretendono i ricorrenti, ma
comprendo, come si è visto, accertamenti e
valutazioni ben più ampie che non possono
essere svolte senza la necessaria
documentazione.
L’onere di allegare la prescritta
documentazione grava, ovviamente, sui
soggetti legittimati alla richiesta del
certificato in questione, tra cui, a norma
dell'art. 24, comma 3, del DPR n. 380/2001,
gli “aventi causa” del titolare del permesso
di costruire (come i ricorrenti). Di
conseguenza, se i Sigg. Baldoni e Santone
sono certamente legittimati a chiedere il
rilascio del certificato di agibilità, in
qualità di soggetti “aventi causa”, sono
anche onerati dal produrre tutta la
necessaria documentazione che non è stata
prodotta dal loro “dante causa” a questo
fine
(TAR Marche,
sentenza 11.05.2012 n. 334 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
|
EDILIZIA PRIVATA: Nonostante
alcune oscillazioni giurisprudenziali
riscontratesi sul punto in vigenza dell’art.
13 della legge 47/1985, l’art. 36 del D.P.R.
06.06.2001, n. 380, ha recepito “in toto” la precedente
formulazione, pienamente ribadendo il
principio della “doppia conformità”, secondo
il quale il presupposto inderogabile per la
sanatoria ordinaria è la conformità
dell’abuso sia alla disciplina vigente al
momento della realizzazione, che a quella
vigente al momento della domanda.
In sintesi, gli abusi sostanziali sono
sanabili solo attraverso il diverso istituto
giuridico del condono, e nei limiti
temporali legislativamente previsti, ad
evitare che ogni abuso possa essere sanato
dalla sopravvenienze normative, con effetti
sostanzialmente premianti per le difformità
sostanziali.
Quanto alla dedotta antieconomicità della
imposizione di una doppia attività (prima
demolitiva e poi ricostruttiva) per
realizzare uno stesso risultato edilizio
attualmente assentibile, va rimarcato che,
per insindacabile valutazione legislativa,
il punto di equilibrio tra legalità ed
economicità è stato individuato nella
ordinaria sanabilità dei soli abusi formali,
cioè sottraendo alla demolizione le sole
opere che, ancorché realizzate senza titolo,
siano “ab origine” e attualmente conformi;
e che, comunque, il procedimento
sanzionatorio e quello autorizzativo sono
reciprocamente autonomi e non dipendenti.
Con il primo motivo la
ricorrente invoca la conformità delle opere
abusive alla disciplina vigente al momento
della domanda e l’istituto della “sanatoria
giurisprudenziale”.
La sezione ritiene che, nonostante alcune
oscillazioni giurisprudenziali riscontratesi
sul punto in vigenza dell’art. 13 della
legge 47/1985, l’art. 36 del D.P.R. 06.06.2001,
n. 380, ha recepito “in toto” la precedente
formulazione, pienamente ribadendo il
principio della “doppia conformità”, secondo
il quale il presupposto inderogabile per la
sanatoria ordinaria è la conformità
dell’abuso sia alla disciplina vigente al
momento della realizzazione, che a quella
vigente al momento della domanda (cfr. TAR
Lombardia, Brescia, 23.06.2003, n. 873; Tar
Emilia Romagna, sez. II, 15.01.2004, n. 16;
TAR Lombardia, Milano, n. 1352/2006; Tar
Piemonte, sez. I, 20.04.2005 n. 1094; TAR
Toscana, sez. III, 15.06.2006, n. 2792; Cons.
Stato, sez. IV, 17.09.2007, n. 4838).
In sintesi, gli abusi sostanziali sono
sanabili solo attraverso il diverso istituto
giuridico del condono, e nei limiti
temporali legislativamente previsti, ad
evitare che ogni abuso possa essere sanato
dalla sopravvenienze normative, con effetti
sostanzialmente premianti per le difformità
sostanziali.
Quanto alla dedotta antieconomicità della
imposizione di una doppia attività (prima
demolitiva e poi ricostruttiva) per
realizzare uno stesso risultato edilizio
attualmente assentibile, va rimarcato che,
per insindacabile valutazione legislativa,
il punto di equilibrio tra legalità ed
economicità è stato individuato nella
ordinaria sanabilità dei soli abusi formali,
cioè sottraendo alla demolizione le sole
opere che, ancorché realizzate senza titolo,
siano “ab origine” e attualmente conformi;
e che, comunque, il procedimento
sanzionatorio e quello autorizzativo sono
reciprocamente autonomi e non dipendenti
(TAR Abruzzo-Pescara,
sentenza 11.05.2012 n. 204 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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APPALTI:
L’istituto dell’avvalimento,
disciplinato dagli articoli 49 e 50 del
d.lgs. 12.04.2006, n. 163, consiste nella
possibilità, riconosciuta a qualunque
operatore economico, singolo o in
raggruppamento, di soddisfare la richiesta
relativa al possesso dei requisiti necessari
per partecipare ad una procedura di gara,
facendo affidamento sulle capacità di altri
soggetti, indipendentemente dai legami
sussistenti con questi ultimi.
La spendita dei requisiti di imprese terze
nell’ambito della gara presuppone un legame
contrattuale fra la società partecipante e
quelle ausiliarie con il quale queste ultime
assumono l’obbligazione di mettere a
disposizione dell’impresa ausiliata, in
relazione all’esecuzione dell’appalto, le
proprie risorse e il proprio apparato
organizzativo, in tutte le parti che
giustificano l’attribuzione di uno specifico
requisito di qualificazione (a seconda dei
casi: mezzi, personale, prassi e tutti gli
altri elementi aziendali qualificanti).
Il contratto di avvalimento, benché atipico
nella causa, deve, pertanto, essere
specifico quanto all’oggetto, non potendo
risolversi nel “prestito” del requisito
richiesto, quale mero valore astratto,
perché solo in tal modo è possibile
garantire una effettiva corrispondenza tra
fase della qualificazione e fase
dell’esecuzione, evitando una mera
circolazione di certificati e documenti cui
non corrisponda la messa a disposizione di
risorse reali.
Ciò è tanto più vero nei casi, come quello
di specie, in cui ad essere oggetto di
avvalimento sono certificazioni di qualità
che attestano l’efficienza dei processi
produttivi propri di una determinata
organizzazione aziendale. Ove il contratto
di avvalimento non specifichi quali risorse
vengano messe a disposizione dell’impresa
ausiliata per assicurare che essa sia in
grado di eseguire il servizio affidatole con
il medesimo grado di qualità, tutta
l’operazione rischia di esaurirsi in una
mera apparenza documentale elusiva dei
prescritti requisiti.
Il contratto di avvalimento obbliga
l’impresa ausiliaria anche nei confronti
della stazione appaltante (art. 49, comma 2,
lett. d), del D.Lgs. 163/2006) la quale
deve, quindi, conoscere in partenza quali
saranno le specifiche risorse aziendali
messe a disposizione della aggiudicataria in
modo da poterne esigere l’effettivo impiego
anche nella fase di esecuzione dell’appalto.
L’istituto dell’avvalimento, disciplinato
dagli articoli 49 e 50 del d.lgs.
12.04.2006, n. 163, consiste nella
possibilità, riconosciuta a qualunque
operatore economico, singolo o in
raggruppamento, di soddisfare la richiesta
relativa al possesso dei requisiti necessari
per partecipare ad una procedura di gara,
facendo affidamento sulle capacità di altri
soggetti, indipendentemente dai legami
sussistenti con questi ultimi.
La spendita dei requisiti di imprese terze
nell’ambito della gara presuppone un legame
contrattuale fra la società partecipante e
quelle ausiliarie con il quale queste ultime
assumono l’obbligazione di mettere a
disposizione dell’impresa ausiliata, in
relazione all’esecuzione dell’appalto, le
proprie risorse e il proprio apparato
organizzativo, in tutte le parti che
giustificano l’attribuzione di uno specifico
requisito di qualificazione (a seconda dei
casi: mezzi, personale, prassi e tutti gli
altri elementi aziendali qualificanti).
Il contratto di avvalimento, benché atipico
nella causa, deve, pertanto, essere
specifico quanto all’oggetto, non potendo
risolversi nel “prestito” del
requisito richiesto, quale mero valore
astratto, perché solo in tal modo è
possibile garantire una effettiva
corrispondenza tra fase della qualificazione
e fase dell’esecuzione, evitando una mera
circolazione di certificati e documenti cui
non corrisponda la messa a disposizione di
risorse reali.
Ciò è tanto più vero nei casi, come quello
di specie, in cui ad essere oggetto di
avvalimento sono certificazioni di qualità
che attestano l’efficienza dei processi
produttivi propri di una determinata
organizzazione aziendale. Ove il contratto
di avvalimento non specifichi quali risorse
vengano messe a disposizione dell’impresa
ausiliata per assicurare che essa sia in
grado di eseguire il servizio affidatole con
il medesimo grado di qualità, tutta
l’operazione rischia di esaurirsi in una
mera apparenza documentale elusiva dei
prescritti requisiti.
A ciò si aggiunga che il contratto di
avvalimento obbliga l’impresa ausiliaria
anche nei confronti della stazione
appaltante (art. 49, comma 2, lett. d), del
D.Lgs. 163/2006) la quale deve, quindi,
conoscere in partenza quali saranno le
specifiche risorse aziendali messe a
disposizione della aggiudicataria in modo da
poterne esigere l’effettivo impiego anche
nella fase di esecuzione dell’appalto (TAR
Lombardia-Milano, Sez. I,
sentenza 10.05.2012 n. 1322 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
|
APPALTI:
I principi del favor
partecipationis e della tutela
dell'affidamento vietano l'esclusione di
un’impresa che abbia fatto affidamento sul
bando di gara e sui relativi allegati,
compilando l’offerta in conformità al
facsimile all’uopo approntato dalla stazione
appaltante.
Nessuna
esclusione può essere disposta sulla scorta
di una lacuna formale indotta
dall’amministrazione nella predisposizione
degli atti di gara e che, qualora fosse
accompagnata da un’applicazione formalistica
della normativa, avrebbe l'unico risultato,
contrario alla ratio prima ancora che alla
lettera della disciplina degli appalti, di
un fattivo quanto inammissibile
restringimento della concorrenza in assenza
di qualsivoglia lesione sostanziale.
A fronte di una dichiarazione come
quella resa dalla controinteressata,
perfettamente ricalcante l’indicazione dello
schema di domanda, non risulta applicabile
l’esclusione potendo l’amministrazione –in
presenza di dubbi sulla reale portata di
quanto dichiarato– considerare necessaria
una regolarizzazione, sul piano formale,
della dichiarazione stessa, ai sensi di
quanto disposto dall’art. 46 del Codice
Appalti, volto a dare rilevanza, anche nel
testo anteriore al cd. Decreto Sviluppo
(D.L. 70/2011), alle mancanze sostanziali,
piuttosto che alle mancanze formali.
---------------
Con l’entrata in vigore dell’art. 46, comma
1-bis, del Codice dei contratti pubblici,
aggiunto dall’art. 4, comma 2, lett. d), del
D.L. 13/05/2011 conv. in L. 12/07/2011 n.
106– è stato introdotto il principio di
tassatività delle cause di esclusione dalle
gare d’appalto.
In base alla novella legislativa, deve
ritenersi illegittima la mancata ammissione
di una ditta da una procedura selettiva per
una circostanza che non costituisce motivo
di esclusione in virtù di una precisa
disposizione di legge.
Sul medesimo presupposto, anche il Consiglio
di Stato ha dichiarato l’illegittimità
dell’esclusione dalla gara di un’impresa che
aveva presentato una cauzione provvisoria di
importo inferiore a quello richiesto per
poter concorrere all’assegnazione di più
lotti.
L’art. 49 del D.Lgs. 163/2006, nel
disciplinare l’istituto dell’avvalimento,
non prevede alcuna sanzione di
inammissibilità dell’offerta o di esclusione
del concorrente per l’ipotesi in cui la
dichiarazione risulti carente ovvero priva
degli allegati di cui all’art. 2 lett. a-g
del medesimo articolo, a differenza di
quanto prevedono espressamente invece i
commi 3 (dichiarazioni mendaci) e 8
(pluralità di concorrenti che si avvalgono
della stessa impresa ausiliaria).
Nel caso di lacune individuate nella
dichiarazione di avvalimento, in
applicazione della regola di cui all’art.
46, comma 1, del Codice dei contratti
l’amministrazione deve consentire la
regolarizzazione/integrazione degli atti
tempestivamente depositati (dai quali
comunque l’intenzione di ricorrere
all’istituto sia, come nella fattispecie,
chiaramente desumibile).
Atteso:
- che la recente giurisprudenza (cfr. TAR
Abruzzo Pescara – 24/02/2012 n. 86) è
dell’avviso che i principi del favor
partecipationis e della tutela
dell'affidamento vietano l'esclusione di
un’impresa che abbia fatto affidamento sul
bando di gara e sui relativi allegati,
compilando l’offerta in conformità al
facsimile all’uopo approntato dalla stazione
appaltante;
- che è stato precisato che nessuna
esclusione può essere disposta sulla scorta
di una lacuna formale indotta
dall’amministrazione nella predisposizione
degli atti di gara e che, qualora fosse
accompagnata da un’applicazione formalistica
della normativa, avrebbe l'unico risultato,
contrario alla ratio prima ancora che
alla lettera della disciplina degli appalti,
di un fattivo quanto inammissibile
restringimento della concorrenza in assenza
di qualsivoglia lesione sostanziale (cfr.
TAR Piemonte, sez. I – 09/01/2012 n. 5);
- che, a fronte di una dichiarazione come
quella resa dalla controinteressata,
perfettamente ricalcante l’indicazione dello
schema di domanda, non risulta applicabile
l’esclusione potendo l’amministrazione –in
presenza di dubbi sulla reale portata di
quanto dichiarato– considerare necessaria
una regolarizzazione, sul piano formale,
della dichiarazione stessa, ai sensi di
quanto disposto dall’art. 46 del Codice
Appalti, volto a dare rilevanza, anche nel
testo anteriore al cd. Decreto Sviluppo
(D.L. 70/2011), alle mancanze sostanziali,
piuttosto che alle mancanze formali
(Consiglio di Stato, sez. V – 10/01/2012 n.
31);
Tenuto conto:
- che, inoltre, con l’entrata in vigore
dell’art. 46, comma 1-bis, del Codice dei
contratti pubblici, aggiunto dall’art. 4,
comma 2, lett. d), del D.L. 13/05/2011 conv.
in L. 12/07/2011 n. 106– è stato introdotto
il principio di tassatività delle cause di
esclusione dalle gare d’appalto;
- che, in base alla novella legislativa,
deve ritenersi illegittima la mancata
ammissione di una ditta da una procedura
selettiva per una circostanza che non
costituisce motivo di esclusione in virtù di
una precisa disposizione di legge (cfr. TAR
Lazio Roma, sez. I – 08/03/2012 n. 2308, che
ha censurato l’esclusione di una ditta che
aveva prestato la cauzione provvisoria
mediante polizza fideiussoria avente come
beneficiario un soggetto diverso dalla
stazione appaltante);
- che, sul medesimo presupposto, anche il
Consiglio di Stato (sez. III – 01/02/2012 n.
493) ha dichiarato l’illegittimità
dell’esclusione dalla gara di un’impresa che
aveva presentato una cauzione provvisoria di
importo inferiore a quello richiesto per
poter concorrere all’assegnazione di più
lotti;
- che l’art. 49 del D.Lgs. 163/2006, nel
disciplinare l’istituto dell’avvalimento,
non prevede alcuna sanzione di
inammissibilità dell’offerta o di esclusione
del concorrente per l’ipotesi in cui la
dichiarazione risulti carente ovvero priva
degli allegati di cui all’art. 2 lett. a-g
del medesimo articolo, a differenza di
quanto prevedono espressamente invece i
commi 3 (dichiarazioni mendaci) e 8
(pluralità di concorrenti che si avvalgono
della stessa impresa ausiliaria);
- che pertanto, nel caso di lacune
individuate nella dichiarazione di
avvalimento, in applicazione della regola di
cui all’art. 46, comma 1, del Codice dei
contratti l’amministrazione deve consentire
la regolarizzazione/integrazione degli atti
tempestivamente depositati (dai quali
comunque l’intenzione di ricorrere
all’istituto sia, come nella fattispecie,
chiaramente desumibile)
(TAR Lombardia-Brescia, Sez. II,
sentenza 10.05.2012 n. 814 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
|
EDILIZIA PRIVATA: L’omessa indicazione di un termine di
efficacia non costituisce profilo di
illegittimità del provvedimento impugnato,
poiché, in tal caso, trova automatica
applicazione il richiamato termine massimo
di 45 giorni legislativamente fissato,
decorso il quale l’ordine cessa di produrre
effetti.
Al riguardo va ricordato l’orientamento
della giurisprudenza amministrativa che
ritiene addirittura inammissibile il
ricorso, avverso l'ordinanza di sospensione
dei lavori, proposto dopo lo spirare del
citato termine, qualora non sussista uno
specifico interesse al relativo annullamento
anche dopo che l’atto abbia esaurito la
propria efficacia.
Con il secondo motivo viene dedotta
violazione dell’art. 27, comma 3, del DPR n.
380/2001 sotto il profilo della omessa
indicazione del termine di efficacia del
provvedimento cautelare, da individuarsi nel
limite massimo di 45 giorni.
Anche tale censura va disattesa.
L’omessa indicazione di un termine di
efficacia non costituisce profilo di
illegittimità del provvedimento impugnato,
poiché, in tal caso, trova automatica
applicazione il richiamato termine massimo
di 45 giorni legislativamente fissato,
decorso il quale l’ordine cessa di produrre
effetti.
Al riguardo va ricordato l’orientamento
della giurisprudenza amministrativa che
ritiene addirittura inammissibile il
ricorso, avverso l'ordinanza di sospensione
dei lavori, proposto dopo lo spirare del
citato termine, qualora non sussista uno
specifico interesse al relativo annullamento
anche dopo che l’atto abbia esaurito la
propria efficacia (cfr. TAR Lazio, Roma,
Sez. I, 08.06.2011 n. 5121; TAR Puglia, Lecce,
Sez. III, 07.04.2011 n. 620; TAR Liguria,
Sez. I, 15.01.2009 n. 66)
(TAR Marche,
sentenza 10.05.2012 n. 307 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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URBANISTICA: L'art.
39 del DPR n. 327/2001, avente natura
ricognitiva del preesistente quadro
normativo, non impone l'indicazione di un
indennizzo nel caso di reiterazione del
vincolo preordinato all'esproprio (e,
dunque, la relativa copertura finanziaria),
poiché la sua spettanza o meno è del tutto
eventuale e va accertata (solo quando il
vincolo sia stato effettivamente reiterato)
sulla base della istanza dell'interessato,
che può attivare un procedimento nel corso
del quale ha l'onere di dare prova del
pregiudizio concretamente ricevuto dagli
atti amministrativi.
-------------
V'è ampia discrezionalità che connota le
scelte dell'amministrazione in ordine alla
destinazione dei suoli in sede di
pianificazione generale del territorio, tali
da non richiedere una particolare
motivazione al di là di quella ricavabile
dai criteri e principi generali che ispirano
il PRG, derogandosi a tale regola solo in
presenza di specifiche situazioni di
affidamento qualificato del privato a una
specifica destinazione del suolo.
Riguardo alla denunciata carenza di
copertura finanziaria, va osservato che
l'art. 39 del DPR n. 327/2001, avente natura
ricognitiva del preesistente quadro
normativo, non impone l'indicazione di un
indennizzo nel caso di reiterazione del
vincolo preordinato all'esproprio (e,
dunque, la relativa copertura finanziaria),
poiché la sua spettanza o meno è del tutto
eventuale e va accertata (solo quando il
vincolo sia stato effettivamente reiterato)
sulla base della istanza dell'interessato,
che può attivare un procedimento nel corso
del quale ha l'onere di dare prova del
pregiudizio concretamente ricevuto dagli
atti amministrativi (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen. 24.05.2007 n. 7; id. Sez. IV,
06.11.2009
n. 6936).
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Al
riguardo va richiamato il consolidato
indirizzo giurisprudenziale circa l'ampia
discrezionalità che connota le scelte
dell'amministrazione in ordine alla
destinazione dei suoli in sede di
pianificazione generale del territorio, tali
da non richiedere una particolare
motivazione al di là di quella ricavabile
dai criteri e principi generali che ispirano
il PRG (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 24.02.2011
n. 1222; id. 18.10.2010 n. 7554; id.
04.05.2010 n. 2545; id. 03.07.2009 n. 4847),
derogandosi a tale regola solo in presenza
di specifiche situazioni di affidamento
qualificato del privato a una specifica
destinazione del suolo (cfr. Cons. Stato,
Sez. IV, 18.01.2011 n. 352; id. 12.01.2011
n. 133; id. 09.12.2010 n. 8682; id.
13.10.2010 n. 7492; id. 24.04.2009 n. 2630;
id. 07.04.2008 n. 1476)
(TAR Marche,
sentenza 10.05.2012 n. 306 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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LAVORI PUBBLICI:
Danni derivati ai cittadini a causa delle
insidie stradali.
La Corte di Cassazione, Sez. III civile, con la
sentenza
09.05.2012 n.
7035, ribadisce la responsabilità del
Comune per i danni derivati ai cittadini a
causa delle insidie, non segnalate, del
manto stradale.
Il caso riguarda l'incidente occorso ad un
bambino, caduto dalla bicicletta a causa di
un dislivello del manto stradale dovuto ad
un'escavazione posta intorno ad un tombino.
Secondo la Corte di Cassazione, la
responsabilità di quanto accaduto è da
attribuirsi sia all'azienda idrica
appaltatrice, sia al Comune, per aver
disatteso, entrambi, l'obbligo di vigilanza,
controllo e manutenzione della strada.
Contrariamente a quanto lamentato dal
Comune, e cioè che l'uso generale e diretto
della strada comporta l'impossibilità della
custodia di essa, la Cassazione ha infatti
affermato che "l'impossibilità della
custodia non sussiste quando l'evento
dannoso si è verificato su un tratto di
strada che, posto all'interno della perimetrazione del centro abitato, era
adibito al pubblico transito di persone e
veicoli e che incombe sul Comune, che
pertanto ne conserva la custodia, apporre o
controllare che l'appaltatore apponga, se in
tal senso è il relativo contratto, adeguata
segnalazione a tutela degli utenti, (…)
diversamente dovendo rispondere, ancorché
unitamente all'appaltatore, dei danni
derivanti a terzi". |
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EDILIZIA PRIVATA:
L’esercizio del potere di
annullamento d’ufficio di un titolo edilizio
deve rispondere ai requisiti di legittimità
codificati nell’art. 21-nonies della legge
07.08.1990 n. 241 ss.mm.ii., consistenti
nell’illegittimità originaria del titolo e
nell’interesse pubblico concreto ed attuale
alla sua rimozione diverso dal mero
ripristino della legalità, comparato con i
contrapposti interessi dei privati.
Va ricordato che, com’è noto, anche
l’esercizio del potere di annullamento
d’ufficio di un titolo edilizio deve
rispondere ai requisiti di legittimità
codificati nell’art. 21-nonies della legge
07.08.1990 n. 241 ss.mm.ii., consistenti
nell’illegittimità originaria del titolo e
nell’interesse pubblico concreto ed attuale
alla sua rimozione diverso dal mero
ripristino della legalità, comparato con i
contrapposti interessi dei privati
(Consiglio di Stato, Sez. III,
sentenza 09.05.2012 n. 2683 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Va escluso che possa essere
applicato il procedimento di sanatoria ex
art. 36 citato –destinato a sanare i soli
abusi c.d. formali– allorché siano necessari
ulteriori interventi per garantire il
rispetto della normativa urbanistica ed
edilizia.
Nella domanda di sanatoria ex art. 36 del
DPR 380/2001, infatti, l’Associazione non si
limita a chiedere l’accertamento della c.d.
doppia conformità dell’attività edilizia
posta in essere –secondo lo schema del
citato art. 36, comma 1°, del Testo Unico
dell’edilizia– ma chiede altresì di
effettuare nuove opere, qualificate di
manutenzione straordinaria (cfr. il doc. 2
della ricorrente, pag. 3 e soprattutto il
doc. 6 del resistente, vale a dire la
relazione tecnica allegata alla domanda di
sanatoria, dove si ammette espressamente la
necessità di effettuare nuovi lavori per la
messa a norma dell’immobile, lavori del
resto descritti da apposito computo
metrico).
La giurisprudenza amministrativa, anche
della scrivente Sezione, esclude però che
possa essere applicato il procedimento di
sanatoria ex art. 36 citato –destinato a
sanare i soli abusi c.d. formali– allorché
siano necessari ulteriori interventi per
garantire il rispetto della normativa
urbanistica ed edilizia (cfr. sul punto, TAR
Lombardia, Milano, sez. II, 22.11.2010, n.
7311)
(TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 08.05.2012 n. 1279 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Il
fatto che i ricorrenti vivano abitualmente
in prossimità del sito prescelto per la
realizzazione dell'intervento di che
trattasi appare sufficiente a legittimare il
ricorso, in ragione dell'interesse
rappresentato dalla "emplice possibilità
di ricavare dalla invocata decisione di
accoglimento una qualche utilità pratica,
indiretta ed eventuale.
Più in
particolare, nel caso di ricorso proposto da
persone fisiche, la vicinitas vale a
fondare la legittimazione, perché chi la
invoca allega, implicitamente, un
pregiudizio, effettivo o temuto, alla
propria salute, che è diritto fondamentale
ai sensi dell'art. 32 della Costituzione e
quindi sicuramente abilita il titolare leso
a richiedere la tutela giurisdizionale.
La giurisprudenza (cfr. tra le tante C.d.S.
sez. V 18.08.2010 n. 5819) ha chiarito che "il
fatto che i ricorrenti vivano abitualmente
in prossimità del sito prescelto per la
realizzazione" dell'intervento di che
trattasi appare sufficiente a legittimare il
ricorso, in ragione dell'interesse
rappresentato dalla "semplice possibilità
di ricavare dalla invocata decisione di
accoglimento una qualche utilità pratica,
indiretta ed eventuale".
Più in
particolare, nel caso di ricorso proposto da
persone fisiche, la vicinitas vale a
fondare la legittimazione, perché chi la
invoca allega, implicitamente, un
pregiudizio, effettivo o temuto, alla
propria salute, che è diritto fondamentale
ai sensi dell'art. 32 della Costituzione e
quindi sicuramente abilita il titolare leso
a richiedere la tutela giurisdizionale
(TAR
Lombardia-Brescia, Sez. II,
sentenza 08.05.2012 n. 795 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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URBANISTICA:
Le scelte operate in sede di
pianificazione urbanistica sono espressione
di una discrezionalità molto ampia, di cui
l'ente territoriale dispone in materia, e
pertanto non sono sindacabili in sede
giurisdizionale di legittimità al di fuori
dei casi di illogicità ovvero incoerenza
manifeste.
---------------
L'Amministrazione non è tenuta a fornire
apposita motivazione in ordine alle scelte
operate in sede di pianificazione del
territorio comunale, se non richiamando le
ragioni di carattere generale che
giustificano l'impostazione del piano.
La destinazione di singole aree non
necessitano di una specifica motivazione, se
non nel caso in cui esse vadano ad incidere
negativamente su posizioni giuridicamente
differenziate, rispetto alle quali il
principio della tutela dell'affidamento
impone che lo strumento urbanistico dia
conto del modo in cui sia stata effettuata
la ponderazione degli interessi pubblici e
siano state operate le scelte di
pianificazione, rendendole, così,
sindacabili davanti al giudice
amministrativo; posizioni giuridiche
differenziate la cui sussistenza non è stata
comprovata nel caso di specie.
Il Collegio
ritiene di poter condividere il costante
insegnamento giurisprudenziale secondo il
quale le scelte operate in sede di
pianificazione urbanistica sono espressione
di una discrezionalità molto ampia, di cui
l'ente territoriale dispone in materia, e
pertanto non sono sindacabili in sede
giurisdizionale di legittimità al di fuori
dei casi di illogicità ovvero incoerenza
manifeste (per tutte, in tal senso, da
ultimo C.d.S. sez. IV 24.02.2011 n. 1222,
richiamata nella sentenza TAR Lombardia,
Brescia Sez. I, 16.01.2012, n. 56).
---------------
In conclusione,
considerato il principio generale secondo
cui l'Amministrazione non è tenuta a fornire
apposita motivazione in ordine alle scelte
operate in sede di pianificazione del
territorio comunale, se non richiamando le
ragioni di carattere generale che
giustificano l'impostazione del piano (cfr.
sul punto Consiglio di Stato, Sez. IV,
16.02.2011, n. 1015), anche nel caso di
specie le scelte adottate risultano
adeguatamente supportate dal richiamo alle
scelte generali del Piano.
Sul punto il Collegio ritiene di poter
condividere quanto affermato dal TAR
Lombardia Milano Sez. II, nella sentenza
27.01.2012, n. 297, nella quale si legge che
“la destinazione di singole aree non
necessitano di una specifica motivazione, se
non nel caso in cui esse vadano ad incidere
negativamente su posizioni giuridicamente
differenziate, rispetto alle quali il
principio della tutela dell'affidamento
impone che lo strumento urbanistico dia
conto del modo in cui sia stata effettuata
la ponderazione degli interessi pubblici e
siano state operate le scelte di
pianificazione, rendendole, così,
sindacabili davanti al giudice
amministrativo”; posizioni giuridiche
differenziate la cui sussistenza non è stata
comprovata nel caso di specie (TAR
Lombardia-Brescia, Sez. II,
sentenza 08.05.2012 n. 795 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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ATTI AMMINISTRATIVI: La
piena conoscenza dell’atto amministrativo si
concretizza con la cognizione dei suoi
elementi essenziali, identificabili
nell’autorità emanante, nell’oggetto, nel
contenuto dispositivo del provvedimento e
del suo effetto lesivo, essendo detti
elementi sufficienti a rendere consapevole
l’interessato dell’incidenza dell’atto nella
sua sfera giuridica, senza per un verso che
sia invece necessaria anche la compiuta
conoscenza della motivazione e degli
ulteriori atti del procedimenti, che può
giustificare la proposizione di motivi
aggiunti e, per altro verso, che possa
rilevare la consapevolezza/convinzione
soggettiva dell’illegittimità che
inficerebbe l’atto e quindi la data della
scoperta di un suo possibile vizio.
Secondo un consolidato indirizzo
giurisprudenziale, dal quale non vi è motivo
per discostarsi, la piena conoscenza
dell’atto amministrativo si concretizza con
la cognizione dei suoi elementi essenziali,
identificabili nell’autorità emanante,
nell’oggetto, nel contenuto dispositivo del
provvedimento e del suo effetto lesivo,
essendo detti elementi sufficienti a rendere
consapevole l’interessato dell’incidenza
dell’atto nella sua sfera giuridica, senza
per un verso che sia invece necessaria anche
la compiuta conoscenza della motivazione e
degli ulteriori atti del procedimenti, che
può giustificare la proposizione di motivi
aggiunti e, per altro verso, che possa
rilevare la consapevolezza/convinzione
soggettiva dell’illegittimità che
inficerebbe l’atto e quindi la data della
scoperta di un suo possibile vizio (ex
pluriuso e tra le più recenti, C.d.S., sez.
V, 14.12.2011, n. 6543; 01.09.2011, n. 4895;
28.02.2011, n. 1250; 26.01.2010, n. 291)
(Consiglio di Stato, Sez. V,
sentenza 07.05.2012 n. 2609 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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APPALTI: L'aggiotaggio espelle
dall'appalto.
Il reato innesca l'esclusione immediata
dell'impresa dalla gara. Lo dice il
Consiglio di stato. L'abuso di mercato è una
turbativa rilevante anche nei contratti pubblici.
Il reato di aggiotaggio determina
l'esclusione del concorrente da una gara di
appalto pubblico in quanto incide gravemente
sulla moralità professionale; trattandosi di
reato di «market abuse» costituisce elemento
di turbativa delle regole di mercato
rilevante ai fini dei contratti pubblici.
È
quanto afferma il Consiglio di Stato con la
sentenza
07.05.2012 n. 2607 della III Sezione rispetto ad una gara di appalto
triennale per l'affidamento del servizio di
pulizia della sede di un Comando Provinciale
dei Vigili del fuoco in riforma della
sentenza di primo grado del Tar Toscana n.
1351 del 2011.
In primo grado il Tar toscano aveva
annullato il provvedimento di diniego
dell'aggiudicazione a favore di un soggetto
il cui legale rappresentante era stato
condannato per il reato di aggiotaggio. La
questione che aveva dovuto affrontare il
giudice amministrativo di primo grado
consisteva nell'accertamento della effettiva
configurabilità di una delle cause di
esclusione previste dall'articolo 38 del
Codice dei contratti pubblici a carico della
società inizialmente aggiudicataria, che
aveva subito il provvedimento di revoca
dell'aggiudicazione.
La normativa (art. 38
del dlgs n. 163 del 2006) dispone
l'esclusione dalla gara per l'affidamento di
appalti pubblici del soggetto, nei cui
confronti sia stata pronunciata sentenza di
condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, per reati gravi in danno
dello stato o della Comunità, che incidono
sulla moralità professionale.
A tale
riguardo il Tar aveva ritenuto insussistente
la configurabilità dell'esclusione partendo
dalla considerazione che il patteggiamento
della condanna penale per aggiotaggio,
regolarmente dichiarato in sede di gara, non
presentasse alcuna attinenza, neppure
indiretta, con l'attività oggetto
dell'affidamento. Inoltre, secondo i
giudici, l'esclusione non poteva scattare in
quanto la condotta di reato era stata posta
in essere a titolo personale dal legale
rappresentante.
Il Consiglio di stato
ribalta la decisione assumendo invece la
rilevanza della condanna patteggiata per
aggiotaggio rispetto all'articolo 38 del
Codice dei contratti; per fare ciò il
Consiglio di Stato richiama in particolare
un parere dell'Avvocatura generale nel quale
si precisa che la previsione del reato di
aggiotaggio «tende alla tutela della
concorrenza che è valore ovviamente decisivo
con riguardo al settore dei pubblici
appalti, con conseguente rilevanza del reato
per cui è intervenuta condanna in relazione
alle dinamiche fiduciarie del contratto».
Nel caso del reato di aggiotaggio vengono
puniti tutti quei comportamenti che per
ragioni di modo, tempo e luogo, sono tali da
alterare le dinamiche della domanda e
dell'offerta nel mercato. Il fatto quindi di
perturbare il libero gioco del mercato
inserendovi un elemento fraudolento e così
alterando i comportamenti degli operatori fa
sì che si configuri un illecito di «market abuse» (in quanto lesione della tutela del
«market egalitarism» o della «parità
informativa», premessa essenziale per la
regolare formazione dei prezzi). Ancorché il
reato sia stato posto in essere «a titolo
personale», i giudici ritengono comunque
che ciò sia comunque sufficiente ad incidere
sull'attività professionale di imprenditore
e legale rappresentante di una società che
opera nel mercato e per il mercato dei
contratti pubblici.
In altre parole il fatto di non avere
rispettato delle regole poste a tutela del
mercato incide e deve essere apprezzato
anche rispetto alla partecipazione a gare di
appalto pubblico. Nel caso specifico sono
state rilevate gravi dalla stazione
appaltante sia le poste oggetto della
confisca conseguente al reato, sia il tempo
relativamente breve trascorso dalla
commissione del fatto-reato, sia ancora la
mancanza di atti di dissociazione della
società a fronte della condotta penalmente
rilevante del suo rappresentante
(articolo ItaliaOggi del
10.05.2012). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Il
termine di prescrizione (decennale) per la
riscossione del contributo di concessione
dovuto decorre dall'emanazione della
concessione edilizia.
Tali arresti giurisprudenziali
costituiscono, peraltro, puntuale
applicazione del principio di cui all’art.
2935 c.c., secondo cui la prescrizione
decorre dal giorno in cui il diritto può
essere fatto valere. L'obbligazione di
pagamento degli oneri concessori sorge,
infatti, con il rilascio della concessione
edilizia e la giurisprudenza è concorde nel
ritenere che la determinazione del
contributo dovuto per gli oneri in questione
debba essere riferita al momento in cui
sorge l'obbligazione.
Il collegio ritiene che il ricorso sia
fondato per l’assorbente censura relativa
all’insussistenza, conseguente al decorso
del termine decennale di prescrizione, del
potere esercitato dal comune nel disporre la
rideterminazione del contributo e nel
richiedere il conguaglio.
Per giurisprudenza costante, infatti, il
termine di prescrizione (decennale) per la
riscossione del contributo di concessione
dovuto decorre dall'emanazione della
concessione edilizia (Cons. Stato, sez. IV,
16.01.2009, n. 216; 06.06.2008, n. 2686;
sez. V, 13.06.2003, n. 3332).
Tali arresti giurisprudenziali
costituiscono, peraltro, puntuale
applicazione del principio di cui all’art.
2935 c.c., secondo cui la prescrizione
decorre dal giorno in cui il diritto può
essere fatto valere. L'obbligazione di
pagamento degli oneri concessori sorge,
infatti, con il rilascio della concessione
edilizia e la giurisprudenza è concorde nel
ritenere che la determinazione del
contributo dovuto per gli oneri in questione
debba essere riferita al momento in cui
sorge l'obbligazione.
Essendo, dunque, trascorsi oltre tredici
anni dal rilascio della concessione edilizia
(avvenuto il 07.08.1986) ed oltre dodici
anni dalla notificazione della stessa
(dell’11.05.1987), alla data dell’emanazione
del provvedimento impugnato (26.10.1999) il
credito doveva in ogni caso ritenersi
estinto per prescrizione, ai sensi del
combinato disposto degli artt. 2934, 2935 e
2946 c.c., non essendo intervenuto alcun
atto interruttivo della prescrizione
decennale e non potendo, quindi, il comune
intimato richiederne il pagamento
(TAR Lombardia-Milano, Sez. IV,
sentenza 07.05.2012 n. 1274 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Il
rilascio di una variante non essenziale non
è idonea a riaprire i termini per
l’impugnazione del titolo edilizio
originariamente assentito.
Ed il criterio discretivo tra una mera
variante ed un nuovo titolo edilizio è stato
individuato nell’entità delle modificazioni
quantitative e qualitative apportate
all’originario progetto, per cui nelle
ipotesi di complessiva compatibilità del
nuovo elaborato con il disegno ispiratore di
quello inizialmente approvato la variante è
stata qualificata come non essenziale.
Cioè, in definitiva, si sono distinte al
riguardo le varianti in senso proprio (o
“leggere”) dalla varianti c.d. “improprie” o
“essenziali”: le prime sono quelle che si
riferiscono a modifiche quantitative e
qualitative di limitata consistenza e di
scarso rilievo rispetto al progetto
originario e si distinguono da quelle che,
pur chiamate varianti nel linguaggio usuale
del termine, tali non possono essere
considerate perché richiedono la
realizzazione di un quid novi (da valutarsi
con riferimento alle evidenze progettuali
quali la superficie coperta, il perimetro,
il numero dei piani, la volumetria, le
distanze dalle proprietà vicine, nonché le
caratteristiche funzionali e strutturali del
fabbricato complessivamente inteso); in
questa seconda categoria vanno ricondotte le
varianti cc.dd. improprie o essenziali, che
si configurano come un nuovo titolo edilizio
e quindi comportano la necessità, laddove
ritenute lesive, di un’autonoma e specifica
impugnativa giurisdizionale.
Tale rapporto che lega un titolo edilizio
alla successiva variante è stato, in
particolare, analizzato ai fini della
necessità di impugnativa del nuovo titolo
edilizio nelle ipotesi in cui sia stato
impugnato il titolo originariamente
assentito e si è al riguardo affermato che
nel mentre l’annullamento del titolo
originario ha effetto caducante nei
confronti delle varianti c.d. leggere (ossia
quelle relative ad aspetti non essenziali),
è necessaria, per contro, un’autonoma
impugnativa delle restanti varianti a
carattere essenziale.
Con la conseguenza che in caso di
inoppugnabilità del titolo edilizio
originario, non residua alcun interesse
all’autonoma impugnazione del permesso di
costruire in variante, con il quale si siano
autorizzate variazioni non essenziali del
progetto che, in quanto tali, non
determinano modificazioni idonee a
considerare il manufatto sostanzialmente
diverso da quello già assentito.
In estrema sintesi deve ritenersi che:
- sono varianti essenziali solo quelle che
contengono consistenti modificazioni
quantitative e qualitative dell’originario
progetto e che non siano complessivamente
compatibili con il disegno ispiratore di
quello inizialmente approvato;
- solo in tali ipotesi il nuovo titolo
edilizio deve essere necessariamente
impugnato;
- il rilascio di una variante non essenziale
non è idonea a riaprire i termini per
l’impugnazione del titolo edilizio
originariamente assentito;
- anche le varianti non essenziali,
peraltro, possono essere autonomamente
impugnate, ove vengano dedotti specifici
vizi che attengono a tali titoli edilizi e
non al titolo edilizio originariamente
assentito.
Va, invero, al riguardo
ricordato che -come è stato pacificamente
affermato dalla giurisprudenza
amministrativa (Cons. St., sez. V, 27.04.2006, n. 2363, TAR Liguria, sez. I, 12.03.2009, n. 303, e TAR Puglia, sez.
Lecce, sez. III, 06.06.2007, n. 2226)-
il rilascio di una variante non essenziale
non è idonea a riaprire i termini per
l’impugnazione del titolo edilizio
originariamente assentito.
Ed il criterio discretivo tra una mera
variante ed un nuovo titolo edilizio è stato
individuato nell’entità delle modificazioni
quantitative e qualitative apportate
all’originario progetto, per cui nelle
ipotesi di complessiva compatibilità del
nuovo elaborato con il disegno ispiratore di
quello inizialmente approvato la variante è
stata qualificata come non essenziale (Cons.
St., sez. IV, 10.12.2010, n. 8730, e
20.11.2008, n. 5743).
Cioè, in definitiva, si sono distinte al
riguardo le varianti in senso proprio (o
“leggere”) dalla varianti c.d. “improprie” o
“essenziali”: le prime sono quelle che si
riferiscono a modifiche quantitative e
qualitative di limitata consistenza e di
scarso rilievo rispetto al progetto
originario e si distinguono da quelle che,
pur chiamate varianti nel linguaggio usuale
del termine, tali non possono essere
considerate perché richiedono la
realizzazione di un quid novi (da valutarsi
con riferimento alle evidenze progettuali
quali la superficie coperta, il perimetro,
il numero dei piani, la volumetria, le
distanze dalle proprietà vicine, nonché le
caratteristiche funzionali e strutturali del
fabbricato complessivamente inteso); in
questa seconda categoria vanno ricondotte le
varianti cc.dd. improprie o essenziali, che
si configurano come un nuovo titolo edilizio
e quindi comportano la necessità, laddove
ritenute lesive, di un’autonoma e specifica
impugnativa giurisdizionale (TAR
Lombardia, sede Milano, sez. II, 02.09.2011, n. 2149).
Tale rapporto che lega un titolo edilizio
alla successiva variante è stato, in
particolare, analizzato ai fini della
necessità di impugnativa del nuovo titolo
edilizio nelle ipotesi in cui sia stato
impugnato il titolo originariamente
assentito e si è al riguardo affermato che
nel mentre l’annullamento del titolo
originario ha effetto caducante nei
confronti delle varianti c.d. leggere (ossia
quelle relative ad aspetti non essenziali),
è necessaria, per contro, un’autonoma
impugnativa delle restanti varianti a
carattere essenziale.
Con la conseguenza che in caso di
inoppugnabilità del titolo edilizio
originario, non residua alcun interesse
all’autonoma impugnazione del permesso di
costruire in variante, con il quale si siano
autorizzate variazioni non essenziali del
progetto che, in quanto tali, non
determinano modificazioni idonee a
considerare il manufatto sostanzialmente
diverso da quello già assentito.
In aggiunta, ai fini della determinazione
della qualificazione come essenziale o meno
di una variante, va anche osservato che
nella Regione Abruzzo la L.R. 13.07.1989, n. 52, recante “norme per l’esercizio
dei poteri di controllo dell'attività
urbanistica ed edilizia, sanzioni
amministrative e delega alle Province delle
relative funzioni”, all’art. 7 ha, tra
l’altro, testualmente precisato che “non
realizzano le fattispecie di parziale
difformità le variazioni ai parametri
edilizi che non superino, per ciascuno di
essi, la tolleranza di cantiere del 3%”.
In estrema sintesi deve ritenersi che:
- sono varianti essenziali solo quelle che
contengono consistenti modificazioni
quantitative e qualitative dell’originario
progetto e che non siano complessivamente
compatibili con il disegno ispiratore di
quello inizialmente approvato;
- solo in tali ipotesi il nuovo titolo
edilizio deve essere necessariamente
impugnato;
- il rilascio di una variante non essenziale
non è idonea a riaprire i termini per
l’impugnazione del titolo edilizio
originariamente assentito;
- anche le varianti non essenziali,
peraltro, possono essere autonomamente
impugnate, ove vengano dedotti specifici
vizi che attengono a tali titoli edilizi e
non al titolo edilizio originariamente
assentito
(TAR Abruzzo-Pescara,
sentenza 07.05.2012 n. 200 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Sugli
atti di imposizione di un vincolo
storico-artistico, in via generale, è
precluso al giudice amministrativo sindacare
le scelte di merito effettuate
dall’Amministrazione, per cui la
sostituzione da parte del giudice
amministrativo della propria valutazione a
quella riservata alla discrezionalità
dell’amministrazione costituisce una ipotesi
di sconfinamento vietato nelle ipotesi di
giurisdizione di legittimità, come quella
che ricorre nel caso di specie.
Di conseguenza, il controllo del giudice
amministrativo sulle valutazioni
discrezionali deve essere svolto ab
estrinseco e non può essere mai sostitutivo;
tale sindacato deve, pertanto, essere
rigorosamente mantenuto sul piano della
verifica della non erroneità della
valutazione degli elementi di fatto e non
può avvalersi di criteri che portano ad
evidenziare la mera non condivisibilità
della valutazione stessa, nei soli limiti
della rilevabilità ictu oculi dei vizi di
legittimità dedotti.
Quanto al sindacato di questo Giudice sugli
atti di imposizione di un vincolo da parte
di organi del Ministero per i Beni e le
Attività Culturali, va ricordato che la
giurisprudenza amministrativa ha
costantemente precisato che tale potere di
vincolo -sia pure sorretto da quel
particolare criterio di giudizio che è
proprio di una discrezionalità ampia (data
sia da una valutazione storico-scientifica e
sia da un apprezzamento di interesse
pubblico delle stesse)- è soggetto al
giudizio del giudice amministrativo nei
limiti del c.d. “sindacato debole”, ossia
entro i canoni della ragionevolezza, della
assenza di evidenti e di palesi
contraddittorietà logiche o abnormità di
fatto, non potendo il giudice amministrativo
sostituire il proprio giudizio a quello
della Pubblica Amministrazione, dal momento
che in presenza di interessi, la cui cura è
dalla legge espressamente delegata ad un
certo organo amministrativo, ammettere che
il giudice possa auto attribuirseli
rappresenterebbe quanto meno una violazione
delle competenze, se non addirittura del
principio di separazione tra i poteri dello
Stato.
In definitiva, tale valutazione del
particolare interesse culturale di un
immobile è sindacabile in sede di
legittimità nei limiti del corretto
esercizio dei poteri affidati
all’Amministrazione sotto il profilo della
completezza dell’istruttoria, della
sussistenza dei presupposti del provvedere,
dell’osservanza di criteri di
proporzionalità e ragionevolezza, ovvero
quando risulti che il risultato raggiunto
dall’Amministrazione, a prescindere dalla
sua fisiologica opinabilità, si colloca
comunque al di fuori dei quei limiti di
naturale elasticità sottesi al concetto
giuridico indeterminato che
l’Amministrazione è chiamata ad applicare,
risultando così, in tutto o in parte
inattendibile.
Deve al riguardo
ricordarsi che questa stessa Sezione ha
recentemente già avuto modo di puntualizzare
con sentenza 08.03.2012, n. 121, i limiti
del sindacato del Giudice amministrativo
sugli atti di imposizione di un vincolo
storico-artistico.
In particolare, in tale occasione si è già
ricordato che la giurisprudenza (anche del
giudice della giurisdizione, Cass. Civ.
SS.UU., 17.02.2012, nn. 2312 e 2313)
ha costantemente chiarito che, in via
generale, è precluso al giudice
amministrativo sindacare le scelte di merito
effettuate dall’Amministrazione, per cui la
sostituzione da parte del giudice
amministrativo della propria valutazione a
quella riservata alla discrezionalità
dell’amministrazione costituisce una ipotesi
di sconfinamento vietato nelle ipotesi di
giurisdizione di legittimità, come quella
che ricorre nel caso di specie. Di
conseguenza, il controllo del giudice
amministrativo sulle valutazioni
discrezionali deve essere svolto ab
estrinseco e non può essere mai sostitutivo;
tale sindacato deve, pertanto, essere
rigorosamente mantenuto sul piano della
verifica della non erroneità della
valutazione degli elementi di fatto e non
può avvalersi di criteri che portano ad
evidenziare la mera non condivisibilità
della valutazione stessa, nei soli limiti
della rilevabilità ictu oculi dei vizi di
legittimità dedotti (così, da ultimo, anche
Cons. St, sez. V, 22.03.2012, n. 1640, e
sez. III, 13.03.2012, n. 1409).
Quanto, poi, al sindacato di questo Giudice
sugli atti di imposizione di un vincolo da
parte di organi del Ministero per i Beni e
le Attività Culturali, va ricordato che la
giurisprudenza amministrativa ha
costantemente precisato che tale potere di
vincolo -sia pure sorretto da quel
particolare criterio di giudizio che è
proprio di una discrezionalità ampia (data
sia da una valutazione storico-scientifica e
sia da un apprezzamento di interesse
pubblico delle stesse)- è soggetto al
giudizio del giudice amministrativo nei
limiti del c.d. “sindacato debole”, ossia
entro i canoni della ragionevolezza, della
assenza di evidenti e di palesi
contraddittorietà logiche o abnormità di
fatto, non potendo il giudice amministrativo
sostituire il proprio giudizio a quello
della Pubblica Amministrazione, dal momento
che in presenza di interessi, la cui cura è
dalla legge espressamente delegata ad un
certo organo amministrativo, ammettere che
il giudice possa auto attribuirseli
rappresenterebbe quanto meno una violazione
delle competenze, se non addirittura del
principio di separazione tra i poteri dello
Stato.
In definitiva, tale valutazione del
particolare interesse culturale di un
immobile è sindacabile in sede di
legittimità nei limiti del corretto
esercizio dei poteri affidati
all’Amministrazione sotto il profilo della
completezza dell’istruttoria, della
sussistenza dei presupposti del provvedere,
dell’osservanza di criteri di
proporzionalità e ragionevolezza, ovvero
quando risulti che il risultato raggiunto
dall’Amministrazione, a prescindere dalla
sua fisiologica opinabilità, si colloca
comunque al di fuori dei quei limiti di
naturale elasticità sottesi al concetto
giuridico indeterminato che
l’Amministrazione è chiamata ad applicare,
risultando così, in tutto o in parte
inattendibile (Cons. giust. amm. Reg. Sic.,
10.06.2011, n. 418)
(TAR Abruzzo-Pescara,
sentenza 07.05.2012 n. 193 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Il
termine di 45 giorni, previsto dall’art. 4
della L. n. 47 del 1985, entro cui il
Comune, dopo l’emissione dell’ordinanza di
sospensione dei lavori abusivi, deve emanare
i provvedimenti definitivi diretti a
reprimere l’abuso edilizio accertato,
designa solo il termine della legale durata
del provvedimento di sospensione dei lavori,
trascorso il quale lo stesso perde la sua
efficacia, e che la scadenza di detto
termine, tuttavia, non priva il Comune del
potere di adottare i provvedimenti
definitivamente repressivi della violazione
edilizia perpetrata; con la conseguenza che
l’avvenuto decorso di tale termine senza
l’adozione dei provvedimenti definitivi non
rende illegittimo né l’ordine di sospensione
dei lavori già emesso, né il successivo
definitivo provvedimento repressivo
dell’abuso che sia stato emanato dopo la
scadenza di tale termine.
Le impugnazioni di
tali ordinanze di sospensione dei lavori
divenute inefficaci a seguito del decorso
del termine massimo di efficacia previsto
dalla legge sono inammissibili, ove la
perdita degli effetti si verifichi prima
della proposizione dell'impugnazione, o improcedibili,
ove, al contrario, la perdita di efficacia
sopraggiunga nel corso del processo.
Ora va al riguardo ricordato che
la giurisprudenza amministrativa ha
costantemente affermato che il termine di
quarantacinque giorni, previsto dall’art. 4
della L. n. 47 del 1985, entro cui il
Comune, dopo l’emissione dell’ordinanza di
sospensione dei lavori abusivi, deve emanare
i provvedimenti definitivi diretti a
reprimere l’abuso edilizio accertato,
designa solo il termine della legale durata
del provvedimento di sospensione dei lavori,
trascorso il quale lo stesso perde la sua
efficacia, e che la scadenza di detto
termine, tuttavia, non priva il Comune del
potere di adottare i provvedimenti
definitivamente repressivi della violazione
edilizia perpetrata; con la conseguenza che
l’avvenuto decorso di tale termine senza
l’adozione dei provvedimenti definitivi non
rende illegittimo né l’ordine di sospensione
dei lavori già emesso, né il successivo
definitivo provvedimento repressivo
dell’abuso che sia stato emanato dopo la
scadenza di tale termine.
La stessa giurisprudenza ha, in definitiva,
al riguardo precisato che le impugnazioni di
tali ordinanze di sospensione dei lavori
divenute inefficaci a seguito del decorso
del termine massimo di efficacia previsto
dalla legge sono inammissibili, ove la
perdita degli effetti si verifichi prima
della proposizione dell'impugnazione, o
improcedibili, ove, al contrario, la perdita
di efficacia sopraggiunga nel corso del
processo (cfr. per tutti e da ultimo, TAR
Lazio, sede Roma, sez. II, 02.01.2012,
n. 1, sez. II, 14.11.2011, n. 8825, 09.05.2011, n. 3989, 22.12.2010, n.
38234, e sez. I, 08.11.2011, n. 8579, e
04.06.2010, n. 15297, nonché, TAR
Valle d’Aosta 16.05.2011, n. 35, TAR
Puglia, sez. Lecce, sez. III, 07.04.2011,
n. 620, e 17.11.2010, n. 2662, e sede
Bari, sez. III, 30.09.2010, n. 3524,
e TAR Campania, sede Napoli, sez. VII, 27.05.2009, n. 2948, e 24.07.2008, n.
9321).
Tale orientamento della giurisprudenza trova
evidentemente la sua giustificazione nella
circostanza che, una volta decorso il
termine di efficacia della sospensione dei
lavori, il destinatario dell’atto non ha
generalmente più alcun interesse a
contestarne la legittimità.
Tale considerazione è stata oggi recepita
dal codice del processo amministrativo, che
all’art. 34 ha in merito testualmente
previsto che non può disporsi l’annullamento
dell’atto impugnato, “quando nel corso del
giudizio l’annullamento del provvedimento
impugnato non risulta più utile per il
ricorrente”, con l’esclusione, peraltro, dei
soli casi in cui “sussiste l’interesse ai
fini risarcitori”
(TAR Abruzzo-Pescara,
sentenza 07.05.2012 n. 191 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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CONSIGLIERI COMUNALI: Ai
sensi dell’art. 43, comma 2, del D.lgs.
18.08.2000, n. 267, i
consiglieri comunali hanno diritto di
ottenere dagli uffici del comune tutte le
notizie e le informazioni in loro possesso,
utili all’espletamento del proprio mandato.
Il diritto di accesso del consigliere
comunale agli atti del Comune assume un
connotato particolare, in quanto finalizzato
al pieno ed effettivo svolgimento delle
funzioni assegnate al Consiglio comunale,
con la conseguenza che sul consigliere
comunale non grava alcun onere di motivare
le proprie richieste d’informazione, né gli
uffici comunali hanno titolo a richiederle
ed conoscerle.
Tra l’accesso ai documenti
dei soggetti interessati di cui agli art. 22
ss. della L. 07.08.1990, n. 241, e quello
del consigliere comunale di cui al predetto
art. 43, sussiste una profonda differenza,
poiché il primo è un istituto che consente
ai singoli soggetti di conoscere atti e
documenti al fine di poter predisporre la
tutela delle proprie posizioni soggettive
eventualmente lese, mentre il secondo è un
istituto giuridico posto al fine di
consentire al consigliere comunale di poter
esercitare il proprio mandato, verificando e
controllando il comportamento degli organi
istituzionali decisionali del comune.
Per
cui, in definitiva, in base al predetto art.
43 i consiglieri comunali, ivi inclusi
ovviamente quelli di minoranza, hanno un
diritto di accesso incondizionato a tutti
gli atti che possano essere “utili”
all’espletamento del loro mandato, anche al
fine di permettere di valutare con piena
cognizione la correttezza e l’efficacia
dell’operato dell’Amministrazione, nonché
per esprimere un voto consapevole sulle
questioni di competenza del Consiglio e per
promuovere, anche nell’ambito del Consiglio
stesso, le iniziative che spettano ai
singoli rappresentanti del corpo elettorale
locale.
Pertanto, al consigliere comunale non può
essere opposto alcun diniego (salvo casi
eccezionali e contingenti, da motivare
puntualmente e adeguatamente, e salvo il
caso -da dimostrare- che lo stesso agisca
per interesse personale), determinandosi
altrimenti un illegittimo ostacolo al
concreto esercizio della sua funzione, che è
quella di verificare che il sindaco e la
giunta municipale esercitino correttamente
la loro funzione.
Nessuna limitazione può
derivare al diritto d’accesso del
consigliere comunale agli atti del Comune,
qualunque sia il loro destinatario,
dall’eventuale natura riservata delle
informazioni richieste, essendo il
consigliere vincolato al segreto d’ufficio; fermo restando che anche tali
richieste sono soggette al rispetto di
alcune forme e modalità, quali l’allegazione
della qualità di consigliere comunale e la
formulazione dell’istanza in maniera
specifica e dettagliata, recando l’esatta
indicazione degli estremi identificativi
degli atti e dei documenti o, qualora siano
ignoti tali estremi, almeno degli elementi
che consentano l’individuazione dell’oggetto
dell’accesso.
Il consigliere comunale non
può abusare del diritto all’informazione
riconosciutogli dall’ordinamento, piegandone
le alte finalità a scopi meramente emulativi
od aggravando eccessivamente, con richieste
non contenute entro gli immanenti limiti
della proporzionalità e della
ragionevolezza, la corretta funzionalità
amministrativa, incidendo in termini
rilevanti sulle spese generali dell’Ente.
Va al riguardo premesso che,
come è noto, ai sensi dell’art. 43, comma 2,
del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, i
consiglieri comunali hanno diritto di
ottenere dagli uffici del comune tutte le
notizie e le informazioni in loro possesso,
utili all’espletamento del proprio mandato.
Ora, interpretando tale normativa, il
giudice amministrativo ha costantemente
chiarito che il diritto di accesso del
consigliere comunale agli atti del Comune
assume un connotato particolare, in quanto
finalizzato al pieno ed effettivo
svolgimento delle funzioni assegnate al
Consiglio comunale, con la conseguenza che
sul consigliere comunale non grava alcun
onere di motivare le proprie richieste
d’informazione, né gli uffici comunali hanno
titolo a richiederle ed conoscerle (Cons.
St., sez. V, 29.08.2011, n. 4829).
In definitiva -come la giurisprudenza
amministrativa ha costantemente avuto modo
di precisare- tra l’accesso ai documenti
dei soggetti interessati di cui agli art. 22
ss. della L. 07.08.1990, n. 241, e quello
del consigliere comunale di cui al predetto
art. 43, sussiste una profonda differenza,
poiché il primo è un istituto che consente
ai singoli soggetti di conoscere atti e
documenti al fine di poter predisporre la
tutela delle proprie posizioni soggettive
eventualmente lese, mentre il secondo è un
istituto giuridico posto al fine di
consentire al consigliere comunale di poter
esercitare il proprio mandato, verificando e
controllando il comportamento degli organi
istituzionali decisionali del comune.
Per
cui, in definitiva, in base al predetto art.
43 i consiglieri comunali, ivi inclusi
ovviamente quelli di minoranza, hanno un
diritto di accesso incondizionato a tutti
gli atti che possano essere “utili”
all’espletamento del loro mandato, anche al
fine di permettere di valutare con piena
cognizione la correttezza e l’efficacia
dell’operato dell’Amministrazione, nonché
per esprimere un voto consapevole sulle
questioni di competenza del Consiglio e per
promuovere, anche nell’ambito del Consiglio
stesso, le iniziative che spettano ai
singoli rappresentanti del corpo elettorale
locale.
Pertanto, al consigliere comunale non può
essere opposto alcun diniego (salvo casi
eccezionali e contingenti, da motivare
puntualmente e adeguatamente, e salvo il
caso -da dimostrare- che lo stesso agisca
per interesse personale), determinandosi
altrimenti un illegittimo ostacolo al
concreto esercizio della sua funzione, che è
quella di verificare che il sindaco e la
giunta municipale esercitino correttamente
la loro funzione.
In particolare, è stato
precisato che nessuna limitazione può
derivare al diritto d’accesso del
consigliere comunale agli atti del Comune,
qualunque sia il loro destinatario,
dall’eventuale natura riservata delle
informazioni richieste, essendo il
consigliere vincolato al segreto d’ufficio
(Cons. St., sez. V, 08.09.2011, n.
5053); fermo restando che anche tali
richieste sono soggette al rispetto di
alcune forme e modalità, quali l’allegazione
della qualità di consigliere comunale e la
formulazione dell’istanza in maniera
specifica e dettagliata, recando l’esatta
indicazione degli estremi identificativi
degli atti e dei documenti o, qualora siano
ignoti tali estremi, almeno degli elementi
che consentano l’individuazione dell’oggetto
dell’accesso.
Peraltro, la stessa giurisprudenza ha anche
precisato che il consigliere comunale non
può abusare del diritto all’informazione
riconosciutogli dall’ordinamento, piegandone
le alte finalità a scopi meramente emulativi
od aggravando eccessivamente, con richieste
non contenute entro gli immanenti limiti
della proporzionalità e della
ragionevolezza, la corretta funzionalità
amministrativa, incidendo in termini
rilevanti sulle spese generali dell’Ente.
Con riferimento a tali principi
costantemente affermati in giurisprudenza e
dai quali non sussistono ragioni per
discostarsi, sembra evidente al Collegio che
l’istante abbia di certo diritto ad accedere
a tutti gli atti richiesti con la predetta
istanza del 14.11.2011. Sembra infatti
evidente che tale richiesta, da un lato, sia
funzionale allo svolgimento dell’attività di
verifica e di controllo propria del
consigliere comunale e, dall’altro, non
comporti alcun aggravio alle spese ed alla
funzionalità dell’Ente; mentre la ipotizzata
natura “strettamente personale” degli
atti richiesti non avrebbe potuta essere
opposta al richiedente, in quanto il
consigliere è vincolato al segreto d’ufficio
(TAR Abruzzo-Pescara,
sentenza 07.05.2012 n. 190 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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ESPROPRIAZIONE: Interpretando
la previgente normativa contenuta nell’art.
43 del T.U. sulle espropriazioni, la
giurisprudenza amministrativa ha già
costantemente precisato che il Consiglio
comunale è competente a deliberare tale
acquisizione, in quanto tale atto è emesso
ab externo al procedimento espropriativo,
quindi non è disciplinato dalle relative
norme; inoltre, i provvedimenti di
acquisizione rientrano a pieno titolo nelle
competenze consiliari di cui alla lett. l)
dell’art. 42, comma 2, D.Lgs. 18.08.2000, n.
267, la quale elenca “acquisti e alienazioni
immobiliari, relative permute, appalti e
concessioni che non siano previsti
espressamente in atti fondamentali del
Consiglio o che non ne costituiscano mera
esecuzione e che, comunque, non rientrino
nella ordinaria amministrazione di funzioni
e servizi di competenza della Giunta, del
segretario o di altri funzionari”, così
ricomprendendo anche l’ipotesi di acquisto
di immobili mediante lo strumento di diritto
pubblico in parola.
Tale principio è applicabile anche alla
acquisizioni disposte ai sensi dell’art.
42-bis, che ha nella sostanza reintrodotto
un meccanismo di acquisizione sanante delle
occupazioni illegittime parzialmente analogo
a quello disciplinato dal predetto art. 43.
... per l'annullamento del decreto
05.03.2012, n. 1, con il quale il
Responsabile del Settore Tecnico del Comune
di Moscufo ha disposto, ai sensi dell’art.
42-bis del D.P.R. 08.06.2001, n. 327,
l’acquisizione al patrimonio indisponibile
del Comune di un fondo di proprietà del
ricorrente utilizzato per scopi di pubblico
interesse; nonché degli atti presupposti e
connessi.
Va, invero, al riguardo, ricordato che,
interpretando la previgente normativa
contenuta nell’art. 43 del T.U. sulle
espropriazioni, la giurisprudenza
amministrativa ha già costantemente
precisato che il Consiglio comunale è
competente a deliberare tale acquisizione,
in quanto tale atto è emesso ab externo
al procedimento espropriativo, quindi non è
disciplinato dalle relative norme; inoltre,
i provvedimenti di acquisizione rientrano a
pieno titolo nelle competenze consiliari di
cui alla lett. l) dell’art. 42, comma 2,
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, la quale elenca “acquisti
e alienazioni immobiliari, relative permute,
appalti e concessioni che non siano previsti
espressamente in atti fondamentali del
Consiglio o che non ne costituiscano mera
esecuzione e che, comunque, non rientrino
nella ordinaria amministrazione di funzioni
e servizi di competenza della Giunta, del
segretario o di altri funzionari”, così
ricomprendendo anche l’ipotesi di acquisto
di immobili mediante lo strumento di diritto
pubblico in parola (così, da ultimo, Cons.
St., sez. V, 13.10.2010, n. 7472, e sez. III,
31.08.2010, n. 775). Nello stesso senso si
è, inoltre, già pronunciato anche questo
stesso Tribunale con sentenza 12.01.2010, n.
15, in conformità, peraltro, ad un costante
orientamento seguito dagli organi di
giustizia amministrativa di primo grado
(cfr. TAR Toscana, sez. I, 12.05.2009, n.
817, TAR Emilia Romagna, sez. Parma,
11.06.2008, n. 307, TAR Campania, sede
Napoli, 09.01.2008, n. 74, e TAR Calabria,
sez. Reggio Calabria, 22.02.2006, n. 322).
Ritiene il Collegio che tale principio sia
applicabile anche alla acquisizioni disposte
ai sensi dell’art. 42-bis, che ha nella
sostanza reintrodotto un meccanismo di
acquisizione sanante delle occupazioni
illegittime parzialmente analogo a quello
disciplinato dal predetto art. 43 (TAR
Abruzzo-Pescara,
sentenza 07.05.2012 n. 189 - link
a www.giustizia-amministrativa.it). |
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APPALTI: Il
partecipante ad una gara non risultato
vincitore ha la facoltà (ma non l’onere) di
impugnare l’aggiudicazione provvisoria,
anche se tale impugnativa non esime il
soggetto leso dall’impugnare anche il
provvedimento conclusivo della procedura,
cioè l’atto di aggiudicazione definitiva.
L'’onere di immediata impugnazione di
un bando di gara è limitato alle sole cause
escludenti che stabiliscono, con
prescrizioni inequivoche, requisiti di
partecipazione alla procedura selettiva non
posseduti dalla ricorrente o quelle
clausole che incidono direttamente sulla
formulazione dell’offerta, impedendone la
corretta e consapevole elaborazione, per
cui la loro lesività può e deve essere
immediatamente contestata senza attendere
l’esito della gara; mentre va escluso un
immediato onere di impugnazione nei riguardi
di ogni altra clausola dotata solo di
astratta e potenziale lesività, la cui
idoneità a produrre una concreta ed attuale
lesione può essere valutata unicamente
all’esito, non scontato, della medesima
procedura e solo nel caso in cui tale esito
sia negativo per l’interessato.
Negli appalti pubblici da aggiudicare
con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa il principio della
pubblicità delle operazioni trova
applicazione con specifico riferimento anche
all’apertura della busta contenente
l’offerta tecnica atteso che la pubblicità
delle sedute di gara risponde all’esigenza
di tutela non solo della parità di
trattamento dei concorrenti, ai quali deve
essere permesso di effettuare gli opportuni
riscontri sulla regolarità formale degli
atti prodotti e di avere così la garanzia
che non siano successivamente intervenute
indebite alterazioni, ma anche
dell’interesse pubblico alla trasparenza e
all’imparzialità dell’azione amministrativa,
le cui conseguenze negative sono
difficilmente apprezzabili ex post una volta
rotti i sigilli ed aperti i plichi, in
mancanza di un riscontro immediato; con la
conseguenza che è illegittima la clausola
del bando che prevede, per la fase di
apertura delle buste contenenti le offerte
tecniche, una seduta riservata, atteso che
all’apertura delle buste delle offerte
tecniche, come per quelle contenenti la
documentazione amministrativa e l’offerta
economica, deve procedersi in seduta
pubblica, trattandosi di un passaggio
essenziale e determinante dell’esito della
procedura concorsuale che deve essere
presidiata dalle medesime garanzie previste
per l’apertura delle buste contenenti la
documentazione amministrativa e l'offerta
economica, a tutela degli interessi privati
e pubblici coinvolti dal procedimento.
Tale principio di pubblicità dei
procedimenti di gara, che trova fondamento
nel dettato costituzionale (art. 97) e nei
principi comunitari, è applicabile in
qualunque tipo di gara ed anche agli appalti
concernenti i cc. dd. settori esclusi, a
nulla rilevando sul punto il silenzio della
legge.
Va, invero, ricordato che la
giurisprudenza amministrativa ha al
riguardo, affermato i seguenti principi dai
quali il Collegio non ritiene di potersi
discostare:
- che il partecipante ad una gara non
risultato vincitore ha la facoltà (ma non
l’onere) di impugnare l’aggiudicazione
provvisoria, anche se tale impugnativa non
esime il soggetto leso dall’impugnare anche
il provvedimento conclusivo della procedura,
cioè l’atto di aggiudicazione definitiva
(Cons. St., sez. V, 31.01.2012, n. 467,
e sez. VI, 26.09.2011, n. 5367, e TAR
Lazio sede Roma, sez. III, 07.10.2011,
n. 7808);
- che l’onere di immediata impugnazione di
un bando di gara è limitato alle sole cause
escludenti che stabiliscono, con
prescrizioni inequivoche, requisiti di
partecipazione alla procedura selettiva non
posseduti dalla ricorrente (Cons. St., sez.
III, 07.12.2011, n. 6466) o quelle
clausole che incidono direttamente sulla
formulazione dell’offerta, impedendone la
corretta e consapevole elaborazione (Cons.
St., sez. III, 03.10.2011, n. 5421), per
cui la loro lesività può e deve essere
immediatamente contestata senza attendere
l’esito della gara; mentre va escluso un
immediato onere di impugnazione nei riguardi
di ogni altra clausola dotata solo di
astratta e potenziale lesività, la cui
idoneità a produrre una concreta ed attuale
lesione può essere valutata unicamente
all’esito, non scontato, della medesima
procedura e solo nel caso in cui tale esito
sia negativo per l’interessato (Cons. St,
sez. V, 05.10.2011, n. 5454);
- che negli appalti pubblici da aggiudicare
con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa il principio della
pubblicità delle operazioni trova
applicazione con specifico riferimento anche
all’apertura della busta contenente
l’offerta tecnica atteso che la pubblicità
delle sedute di gara risponde all’esigenza
di tutela non solo della parità di
trattamento dei concorrenti, ai quali deve
essere permesso di effettuare gli opportuni
riscontri sulla regolarità formale degli
atti prodotti e di avere così la garanzia
che non siano successivamente intervenute
indebite alterazioni, ma anche
dell’interesse pubblico alla trasparenza e
all’imparzialità dell’azione amministrativa,
le cui conseguenze negative sono
difficilmente apprezzabili ex post una volta
rotti i sigilli ed aperti i plichi, in
mancanza di un riscontro immediato (Cons.
St. Ad. Pl., 28.07.2011, n. 13); con la
conseguenza che è illegittima la clausola
del bando che prevede, per la fase di
apertura delle buste contenenti le offerte
tecniche, una seduta riservata, atteso che
all’apertura delle buste delle offerte
tecniche, come per quelle contenenti la
documentazione amministrativa e l’offerta
economica, deve procedersi in seduta
pubblica, trattandosi di un passaggio
essenziale e determinante dell’esito della
procedura concorsuale che deve essere
presidiata dalle medesime garanzie previste
per l’apertura delle buste contenenti la
documentazione amministrativa e l'offerta
economica, a tutela degli interessi privati
e pubblici coinvolti dal procedimento (Cons.
Stato, sez. III, 04.11.2011, n. 5866).
- che tale principio di pubblicità dei
procedimenti di gara, che trova fondamento
nel dettato costituzionale (art. 97) e nei
principi comunitari, è applicabile in
qualunque tipo di gara (Cons. St. sez. V, 25.08.2011, n. 4806) ed anche agli appalti
concernenti i cc. dd. settori esclusi, a
nulla rilevando sul punto il silenzio della
legge (Cons. Stato, sez. V, 05.10.2011, n.
5454)
(TAR Abruzzo-Pescara,
sentenza 07.05.2012 n. 188 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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ATTI AMMINISTRATIVI: L’impugnazione
di un atto presupposto, di per sé lesivo
dell’interesse del privato, consente di
soprassedere dalla impugnativa dell’atto
consequenziale tutte le volte in cui
l’eventuale annullamento del primo sia in
grado provocare una automatica caducazione
del secondo, vale a dire se il provvedimento
successivo abbia carattere meramente
esecutivo dell’atto presupposto e si ponga
in rapporto di immediata derivazione
dall’atto precedente.
Secondo un consolidato
orientamento degli organi di giustizia
amministrativa- l’impugnazione di un atto
presupposto, di per sé lesivo dell’interesse
del privato, consente di soprassedere dalla
impugnativa dell’atto consequenziale tutte
le volte in cui l’eventuale annullamento del
primo sia in grado provocare una automatica caducazione
del secondo, vale a dire se il provvedimento
successivo abbia carattere meramente
esecutivo dell’atto presupposto e si ponga
in rapporto di immediata derivazione
dall’atto precedente (TAR Sicilia, sez.
Catania, sez. I, 13.02.2012, n. 383, e TAR
Puglia, sez. Lecce, sez. I, 12.05.2011, n.
840)
(TAR Abruzzo-Pescara,
sentenza 07.05.2012 n. 185 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
L’amministrazione
in ipotesi di segnalazioni sottoscritte,
circostanziate e documentate, ha comunque
l’obbligo di attivare un procedimento di
controllo e verifica dell’abuso della cui
conclusione deve restare traccia, sia essa
nel senso dell’esercizio dei poteri
sanzionatori, che in quella della motivata
archiviazione, e ciò in forza dei principi
di cui all’art. 2 della legge sul
procedimento, dovendosi in particolare
escludere che la ritenuta mancanza dei
presupposti per l’esercizio dei poteri
sanzionatori possa giustificare un
comportamento meramente silente.
Non v’è dubbio che la tutelabilità
dell’affidamento ingeneratosi in capo al
privato circa la legittimità dell’azione
amministrativa della quale egli è
destinatario sia principio che ha ormai
trovato, sulla spinta della giurisprudenza
comunitaria, piena cittadinanza pur a fronte
di un’attività autoritativa e discrezionale.
Fonda le sue ragioni sull’imputabilità
all’amministrazione, del comportamento
illegittimo che ha prodotto o concorso a
produrre un ampliamento della sfera
giuridica dell’incolpevole destinatario,
giungendo a riconoscere protezione o
comunque rilievo alla ragionevole
aspettativa nella bontà e stabilità degli
effetti che ne derivano in suo favore.
Ciò può predicarsi per i casi di titoli
abilitativi in materia edilizia, poi
annullati in autotutela dalla stessa
amministrazione ed a ben vedere non mancano
espresse e specifiche previsioni normative
che positivizzano il principio (v. art. 38
dPR 380/2001).
Nel caso dell’abuso edilizio, tuttavia, la
situazione è affatto diversa. V’è un
soggetto che pone in essere un comportamento
contrastante con le prescrizioni
dell’ordinamento, che confida nell’omissione
dei controlli o comunque nella persistente
inerzia dell’amministrazione nell’esercizio
del potere di vigilanza. Il fattore tempo
non agisce qui in sinergia con l’apparente
legittimità dell’azione amministrativa
favorevole, a tutela di un’aspettativa
conforme alle statuizioni amministrative
pregresse, ma opera in antagonismo con
l’azione amministrativa sanzionatoria,
secondo una logica che al passare del tempo
riduce o limita, sino ad annullare, il
potere dell’amministrazione di reagire
all’illecito, molto simile a quella che
presidia i meccanismi decadenziali o quelli
prescrizionali nel diritto penale.
Una logica siffatta non può trovare
fondamento nei principi generali
dell’affidamento né in quelli di efficacia e
buon andamento dell’amministrazione,
necessitando invece di un’apposita
previsione normativa che, agendo sulla
patologia dell’inerzia, la sanzioni con
l’estinzione o con il mutamento del potere
amministrativo esercitabile. In assenza,
vale il principio dell’inesauribilità del
potere amministrativo di vigilanza e
controllo e della sanzionabilità del
comportamento illecito dei privati,
qualunque sia l’entità dell’infrazione e il
lasso temporale trascorso, salve le ipotesi
di dolosa preordinazione o di abuso.
E’ quanto costantemente affermato dalla
giurisprudenza del Consiglio di Stato che ha
sempre posto l’accento sulla non
configurabilità di un affidamento alla
conservazione di una situazione di fatto
abusiva, in forza di una legittimazione
fondata sul tempo (Cfr. da ultimo, Consiglio
Stato, sez. IV, 31/08/2010, n. 3955; sez. V,
27/04/2011, n. 2497; sez. VI, 11/05/2011, n.
2781; sez. I, 30/06/2011, n. 4160).
Giova altresì evidenziare, in linea con
quanto dedotto dall’appellante, che anche a
prescindere dalla condivisione
dell’impostazione di cui sopra,
l’amministrazione in ipotesi di segnalazioni
sottoscritte, circostanziate e documentate,
ha comunque l’obbligo di attivare un
procedimento di controllo e verifica
dell’abuso della cui conclusione deve
restare traccia, sia essa nel senso
dell’esercizio dei poteri sanzionatori, che
in quella della motivata archiviazione, e
ciò in forza dei principi di cui all’art. 2
della legge sul procedimento, dovendosi in
particolare escludere che la ritenuta
mancanza dei presupposti per l’esercizio dei
poteri sanzionatori possa giustificare un
comportamento meramente silente (Consiglio di Stato, Sez. IV,
sentenza 04.05.2012 n. 2592 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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ATTI AMMINISTRATIVI:
Per i soggetti non destinatari di
notifica individuale, la decorrenza del
termine per impugnare un atto decorre dalla
scadenza del termine di pubblicazione
all'Albo Pretorio del comune di riferimento.
Le persone direttamente contemplate
nell'atto amministrativo a cui, a norma
dell'art. 2 r.d. n. 17.08.1907 n. 642, deve
essere notificato o comunicato l'atto
stesso, non sono soltanto i soggetti
menzionati nell'atto, ma anche chi, pur non
essendo menzionato, sia in qualche modo da
ritenersi destinatario del medesimo.
Pertanto, nei confronti di tali soggetti, la
pubblicazione dell'atto nelle forme di rito
non fa decorrere il termine per
l'impugnazione occorrendo, a tal fine, la
notificazione o comunicazione individuale,
ovvero la prova dell'effettiva conoscenza.
Posto che l’ordinanza si dirigeva ad una
platea non indeterminata di destinatari, in
carenza di prova della notifica della stessa
ovvero di piena conoscenza antecedente a
quest’ultima, il termine di impugnazione non
può farsi decorrere dalla data della (mera)
pubblicazione nell’albo pretorio.
E' noto che per pacifica giurisprudenza per
i soggetti non destinatari di notifica
individuale, la decorrenza del termine per
impugnare un atto decorre dalla scadenza del
termine di pubblicazione all'Albo Pretorio
del comune di riferimento.
E’ altresì pacifico, però (ex multis
si veda Consiglio Stato, sez. VI,
14.01.2002, n. 151) che le persone
direttamente contemplate nell'atto
amministrativo a cui, a norma dell'art. 2
r.d. n. 17.08.1907 n. 642, deve essere
notificato o comunicato l'atto stesso, non
sono soltanto i soggetti menzionati
nell'atto, ma anche chi, pur non essendo
menzionato, sia in qualche modo da ritenersi
destinatario del medesimo. Pertanto, nei
confronti di tali soggetti, la pubblicazione
dell'atto nelle forme di rito non fa
decorrere il termine per l'impugnazione
occorrendo, a tal fine, la notificazione o
comunicazione individuale, ovvero la prova
dell'effettiva conoscenza.
Posto che l’ordinanza si dirigeva ad una
platea non indeterminata di destinatari, in
carenza di prova della notifica della stessa
ovvero di piena conoscenza antecedente a
quest’ultima, il termine di impugnazione non
può farsi decorrere dalla data della (mera)
pubblicazione nell’albo pretorio (Consiglio
di Stato, Sez. IV,
sentenza 04.05.2012 n. 2591 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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LAVORI PUBBLICI:
La comunicazione dell'avvio del
procedimento prevista dall'art. 7, L.
07.08.1990 n. 241, non è necessaria nel caso
di approvazione del progetto preliminare di
un'opera pubblica, atteso che tale
comunicazione occorre solo nel caso in cui
sia stato approvato il progetto definitivo
dell’opera, al quale è riconnessa per
implicito anche
Non sussiste alcun obbligo
dell'Amministrazione di comunicare l'avvio
del procedimento ex art. 7 L. n. 241/1990
relativamente all'approvazione del progetto
preliminare, il quale non è nemmeno di per
sé un atto autonomamente impugnabile, in
quanto solo endoprocedimentale, diversamente
dai progetti definitivo ed esecutivo,
impugnabili poiché in grado di ledere la
posizione giuridica soggettiva del singolo.
Osserva la Sezione che la problematica così
sollevata è stata da tempo risolta dalla
giurisprudenza, che con orientamento
consolidato –dal quale non si rinvengono
ragioni per discostarsi- ha chiarito che la
comunicazione dell'avvio del procedimento
prevista dall'art. 7, L. 07.08.1990 n. 241,
non è necessaria nel caso di approvazione
del progetto preliminare di un'opera
pubblica, atteso che tale comunicazione
occorre solo nel caso in cui sia stato
approvato il progetto definitivo dell’opera,
al quale è riconnessa per implicito anche la
dichiarazione di pubblica utilità, come
previsto dall'art. 14, comma 13, L.
11.02.1994 n. 109 (C.d.S., IV, 29.05.2009,
n. 3364; 11.04.2007, n. 1668; 14.12.2002, n.
6917; 26.09.2001, n. 5070).
Non sussiste, quindi, alcun obbligo
dell'Amministrazione di comunicare l'avvio
del procedimento ex art. 7 L. n. 241/1990
relativamente all'approvazione del progetto
preliminare (IV, 03.08.2010, n. 5155), il
quale non è nemmeno di per sé un atto
autonomamente impugnabile, in quanto solo
endoprocedimentale, diversamente dai
progetti definitivo ed esecutivo,
impugnabili poiché in grado di ledere la
posizione giuridica soggettiva del singolo (IV,
22.06.2006, n. 3949) (Consiglio di Stato,
Sez. V,
sentenza 03.05.2012 n. 2535 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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ATTI AMMINISTRATIVI:
Al privato non è chiesto un
particolare sforzo probatorio per dimostrare
la colpa della p.a., potendo invocare
l’illegittimità del provvedimento quale
presunzione semplice della colpa e anche
allegare circostanze ulteriori idonee a
dimostrare che non si è trattato di errore
scusabile. Spetterà all’amministrazione di
provare che si è trattato di un errore
scusabile, configurabile, secondo il
suddetto orientamento giurisprudenziale, nel
caso di contrasto giurisprudenziale
sull’interpretazione di una norma o di
comportamenti di altri soggetti o di
applicazione di una norma successivamente
dichiarata incostituzionale.
Secondo l’orientamento prevalente, al
privato non è chiesto un particolare sforzo
probatorio per dimostrare la colpa della
p.a., potendo invocare l’illegittimità del
provvedimento quale presunzione semplice
della colpa e anche allegare circostanze
ulteriori idonee a dimostrare che non si è
trattato di errore scusabile. Spetterà
all’amministrazione di provare che si è
trattato di un errore scusabile,
configurabile, secondo il suddetto
orientamento giurisprudenziale, nel caso di
contrasto giurisprudenziale
sull’interpretazione di una norma o di
comportamenti di altri soggetti o di
applicazione di una norma successivamente
dichiarata incostituzionale (Cons. Stato,
sez. V. 12.02.2008, n. 491; sez. VI,
03.06.2006, n. 3981; 09.03.2007, n. 1114).
L’accertata illegittimità dell’atto ritenuto
lesivo dall’interessata rappresenta, quindi,
indice grave preciso e concordante della
colpa dell’amministrazione, in quanto la
decisione del giudice indica la violazione
del parametro che specifica la colpa
dell’amministrazione (Cons. stato, V. n.
4239 del 2001).
Ciò posto in via di principio, nel caso in
esame, l’accertamento contenuto nella
sentenza del TAR Campania n. 2308 del 1997
confermata in appello con decisione del
Consiglio di Stato, sezione IV, n. 5734 del
2000 che affermava “alla data del bando,
24.09.1995, la Allianz Subalpina poteva
vantare quale proprio fatturato del 1994 non
solo quello dell’Unione subalpina
d’Assicurazioni s.p.a. ma anche quello della
Allainz Pace assicurazioni e riassicurazioni
s.p.a., in quanto di queste ultime società
l’Unione Subalpina –era divenuta per effetto
della fusione per incorporazione– l’avente
causa a titolo universale”) costituisce
indizio grave e preciso della colpa
dell’amministrazione.
Quanto alle difficoltà interpretative delle
norme sul diritto societario ed in
particolare sulla fusione per
incorporazione, addotte dall’amministrazione
regionale ad errore scusabile e, quindi, ad
errore non rimproverabile, non costituiscono
esimente per l’amministrazione che ben
poteva acquisire pareri legali
nell’incertezza interpretativa delle norme
in materia.
Invero, nemmeno appaiono ipotizzabili tali
difficoltà interpretative in presenza della
chiara dizione della norma codicistica che
stabilisce che “una volta avvenuta la
fusione, questa produce tutti i suoi
effetti, compresa l’imputazione al nuovo
soggetto dei rapporti facenti capo ai
soggetti che danno luogo alla fusione” (Consiglio di Stato, Sez. V,
sentenza 03.05.2012 n. 2534 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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APPALTI:
La valutazione della gravità
delle condanne riportate dai concorrenti di
una gara pubblica ed alla loro incidenza
sulla moralità professionale, spetta alla
Stazione Appaltante e non al concorrente
medesimo che non può operare a monte alcun
"filtro" sulla base di una selezione
compiuta secondo criteri personali ed è
obbligato ad indicare tutte le condanne
riportate.
Lo ha affermato la Sez. VI del Consiglio di
Stato con la
sentenza
02.05.2012 n. 2507 che ha confermato
una sentenza di primo grado del Tribunale
Amministrativo Regionale per la Puglia che
aveva respinto il ricorso presentato contro
l'esclusione da una gara per la mancata
dichiarazione della condanna riportata
dall'amministratore unico dell'impresa
ausiliaria per la violazione di una norma
relativa alla prevenzione degli infortuni
sul lavoro, dichiarazione resa obbligatoria
dal disciplinare di gara.
In particolare, la parte appellante ha
sostenuto che l'obbligo di dichiarazione
delle condanne deve essere riferito alle
clausole di esclusione di cui all'art. 38,
comma 1, del d.lgs. 12.04.2006, n. 163
(Codice degli Appalti), tra le quali non può
essere ricondotta la condanna in esame,
riportata nel 1996 e relativa ad ammenda di
250.000 lire, per la quale è stata concessa
la riabilitazione.
I giudici del Consiglio di Stato,
confermando quanto sostenuto dal primo
giudice, non ha condiviso la tesi
dell'appellante in quanto ha precisato che
l'esclusione in questione non deriva
dall'applicazione del Codice degli Appalti,
bensì da quanto espressamente previsto dal
disciplinare di gara che, all'art. 2.1,
pretendeva la dichiarazione di "tutti i
reati commessi, anche se ritenuti non
rilevanti o non incidenti sulla moralità
professionale: la dichiarazione deve
comprendere anche….gli eventuali
provvedimenti di riabilitazione …Ogni
difformità tra quanto risultante dal
predetto certificato del casellario
giudiziale e la dichiarazione resa, a
prescindere dalla natura del reato,
comporterà l'esclusione del concorrente
dalla gara e la sua segnalazione alle
competenti Autorità".
Dunque, la mancata dichiarazione della
condanna di cui è causa è, di per sé,
indipendentemente dalla qualificazione del
reato e della sua gravità, causa di
esclusione dalla gara, non, quindi, in forza
della riconducibilità della condanna alle
fattispecie individuate dall'art. 38 d.lgs.
n. 163 del 2006, ma in quanto omissione di
un adempimento specificamente richiesto
dalla legge della gara, che rileva in quanto
indice di una non completa aderenza alla
disciplina precontrattuale delineata
dall'Amministrazione.
Le valutazioni in ordine alla gravità delle
condanne riportate dai concorrenti ed alla
loro incidenza sulla moralità professionale
spettano alla stazione appaltante e non al
concorrente medesimo: questi è comunque
tenuto a indicare tutte le condanne
riportate, non potendo operare a monte alcun
"filtro" sulla base di una selezione
compiuta secondo criteri personali. Ciò è
tanto più evidente nel caso di specie nel
quale, come si è detto, lo stesso
disciplinare di gara specificava
l'estensione dell'obbligo.
L'omissione, o la non veridicità, della
dichiarazione in ordine al possesso dei
requisiti necessari per la partecipazione
alle procedure di affidamento delle
concessioni e degli appalti pubblici,
specificamente richiesta dal disciplinare
nella fattispecie in esame, rileva, quindi,
non solo in quanto non consente alla
stazione appaltante una completa valutazione
dell'affidabilità del concorrente, ma anche,
e soprattutto, in quanto interrompe il nesso
fiduciario che necessariamente deve
presiedere ai rapporti tra pubblica
Amministrazione e soggetto aggiudicatario
del contratto posto in gara (commento tratto
da www.lavoripubblici.it - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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ATTI AMMINISTRATIVI:
Conferenza di servizi: ricorso va notificato
agli atti impugnabili autonomamente.
Come infatti segnalato dalla giurisprudenza,
l’utilizzo del modulo procedimentale della
conferenza di servizi -che come tale non
configura un ufficio speciale della p.a.,
autonomo rispetto ai soggetti che vi
partecipano- non altera le regole che
presiedono, in via ordinaria e generale,
all’individuazione delle autorità emananti,
con la conseguenza che il ricorso va
notificato a tutte le amministrazioni che,
nell’ambito della conferenza, hanno espresso
pareri o determinazioni che la parte
ricorrente avrebbe avuto l’onere di
impugnare autonomamente, se fossero stati
emanati al di fuori del peculiare modulo
procedimentale in esame (Cons. St., sez. VI,
03.03.2010, n. 1248) (Consiglio di Stato,
Sez. V,
sentenza 02.05.2012 n. 2488 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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URBANISTICA:
La giunta
ed il consiglio comunale non possono
effettuare valutazioni che contrastino con
quelle già formalizzate con il piano
regolatore. Infatti, se un’area è stata da
questo destinata all’edificazione, nel corso
del procedimento di approvazione del piano
attuativo non è giuridicamente possibile che
la medesima area non vada considerata in
concreto edificabile ‘per ragioni ambientali
e paesaggistiche’, e cioè sulla base di
valutazioni diametralmente opposte a quelle
già poste a base dello strumento primario
che ha previsto l’edificabilità sul piano
urbanistico. Ove emergano le relative
ragioni, può essere attivato il procedimento
per la modifica del piano regolatore, ma
–sul piano urbanistico- non può essere
respinto il progetto di lottizzazione
conforme allo strumento primario.
---------------
Stante lo stretto collegamento tra la
pianificazione generale comunale e
l’individuazione della rete viaria
necessaria all’attuazione delle scelte di
piano, è “evidente come la valutazione dei
temi della viabilità, e quindi della
sufficienza dei collegamenti esterni
all’area oggetto di lottizzazione, non sia
un elemento da sviluppare in occasione
dell’approvazione del piano di
lottizzazione, che ha natura attuativa, ma
debba essere contenuto, a monte, nello
strumento urbanistico generale il quale,
sulla base di una previsione complessiva dei
temi della gestione del territorio, è il
mezzo giuridico funzionalmente idoneo a dare
ingresso alle tematiche della circolazione
nell’ambito del territorio comunale”.
---------------
L’azione del Comune che, intervenendo su una
propria precedente determinazione
nell’ambito del governo del territorio,
incide sulle situazioni giuridiche dei
terzi, non è di per sé illegittima, essendo
certamente esplicazione di una potestà
generale di ordine per la fruizione del bene
comune, ma in quanto tale rimane soggetta
alle regole generali dell’azione
amministrativa, prima tra tutte quella di
rendere conto delle ragioni del proprio
agire. Ed in questo senso, la motivazione
non è un mero elemento accessorio, ma si
presenta conformato dalle vicende
antecedenti, tant’è che, se il Comune decide
di modificare il proprio avviso, deve dare
contezza non solo delle ragioni inerenti
alla scelta concretamente attuata, ma anche
specificare i presupposti per l’intervenuto
mutamento.
Tanto si è affermato, ad esempio, nelle
decisioni sopra citate, in relazione al tema
della viabilità di accesso ad un’area
lottizzata, precedentemente ritenuta
sufficiente in sede di adozione del piano
regolatore generale e poi invece considerata
inadeguata, senza altri mutamenti della
situazione di fatto, al momento
dell’approvazione del progetto di
lottizzazione.
Questa Sezione ha già avuto modo di
soffermarsi in più occasioni sulla questione
della riconsiderazione successiva, da parte
dell’ente territoriale competente, di
elementi cognitivi già precedentemente
valutati in ordine all’adozione di uno
strumento urbanistico, anche eventualmente
susseguente alla concorde volontà della
parte privata interessata, evidenziando
come, a fronte di una generale potestà di
intervento a tutela dell’ordinato governo
del territorio, debbano essere comunque
fatti salvi gli strumenti di controllo
dell’azione amministrativa, anche penetrando
nei percorsi motivazionali che vengano
utilizzati per giustificare il mutato
atteggiamento.
In questo senso, ad esempio, si è affermato
che, con la decisione n. 4368 del
16.09.2008, che “la giunta ed il
consiglio comunale non possono effettuare
valutazioni che contrastino con quelle già
formalizzate con il piano regolatore.
Infatti, se un’area è stata da questo
destinata all’edificazione, nel corso del
procedimento di approvazione del piano
attuativo non è giuridicamente possibile che
la medesima area non vada considerata in
concreto edificabile ‘per ragioni ambientali
e paesaggistiche’, e cioè sulla base di
valutazioni diametralmente opposte a quelle
già poste a base dello strumento primario
che ha previsto l’edificabilità sul piano
urbanistico. Ove emergano le relative
ragioni, può essere attivato il procedimento
per la modifica del piano regolatore, ma
–sul piano urbanistico- non può essere
respinto il progetto di lottizzazione
conforme allo strumento primario”.
Secondo lo stesso ordine argomentativo, si è
successivamente affermato, con sentenza n.
5485 del 06.10.2011, che, stante lo stretto
collegamento tra la pianificazione generale
comunale e l’individuazione della rete
viaria necessaria all’attuazione delle
scelte di piano, è “evidente come la
valutazione dei temi della viabilità, e
quindi della sufficienza dei collegamenti
esterni all’area oggetto di lottizzazione,
non sia un elemento da sviluppare in
occasione dell’approvazione del piano di
lottizzazione, che ha natura attuativa, ma
debba essere contenuto, a monte, nello
strumento urbanistico generale il quale,
sulla base di una previsione complessiva dei
temi della gestione del territorio, è il
mezzo giuridico funzionalmente idoneo a dare
ingresso alle tematiche della circolazione
nell’ambito del territorio comunale”.
Come appare palmare, l’azione del Comune
che, intervenendo su una propria precedente
determinazione nell’ambito del governo del
territorio, incide sulle situazioni
giuridiche dei terzi, non è di per sé
illegittima, essendo certamente esplicazione
di una potestà generale di ordine per la
fruizione del bene comune, ma in quanto tale
rimane soggetta alle regole generali
dell’azione amministrativa, prima tra tutte
quella di rendere conto delle ragioni del
proprio agire. Ed in questo senso, la
motivazione non è un mero elemento
accessorio, ma si presenta conformato dalle
vicende antecedenti, tant’è che, se il
Comune decide di modificare il proprio
avviso, deve dare contezza non solo delle
ragioni inerenti alla scelta concretamente
attuata, ma anche specificare i presupposti
per l’intervenuto mutamento.
Tanto si è affermato, ad esempio, nelle
decisioni sopra citate, in relazione al tema
della viabilità di accesso ad un’area
lottizzata, precedentemente ritenuta
sufficiente in sede di adozione del piano
regolatore generale e poi invece considerata
inadeguata, senza altri mutamenti della
situazione di fatto, al momento
dell’approvazione del progetto di
lottizzazione (Consiglio di Stato, Sez. V,
sentenza 27.04.2012 n. 2466 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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APPALTI - COMPETENZE GESTIONALI:
Ai sensi dell’art. 107 D.Lgs. n.
267/2000, tra le attribuzioni dirigenziali,
figura espressamente anche quella di
assumere la presidenza delle commissioni di
gara.
L’ampliamento della sfera di responsabilità,
facenti capo al dirigente, delineatosi a
seguito della privatizzazione del pubblico
impiego, infatti, ha rafforzato l’esigenza
che il medesimo dirigente sia posto in grado
di seguire, in prima persona, le procedure
dei cui esiti è responsabile.
Così come non vi è incompatibilità tra le
funzioni di presidente della commissione di
gara e quella di responsabile del
procedimento, analogamente deve ritenersi
nel caso di un dirigente dell’ente locale
che ha svolto le funzioni di presidente del
seggio e di responsabile del procedimento al
quale sia stato anche attribuito il compito
di approvare gli atti della commissione di
gara.
---------------
Il potere di nominare una commissione con
funzioni di carattere istruttorio,
trattandosi di gara aggiudicata secondo il
criterio del massimo ribasso, rientra nei
poteri del dirigente responsabile del
settore e che la decisione di chiedere
giustificazioni in merito alla propria
offerta anormalmente bassa da parte del
Presidente deriva proprio dal fatto che tale
Commissione ha compiti soltanto istruttori e
non deliberativi.
In primo luogo l’impresa ricorrente in primo
grado lamenta la sussistenza di un ulteriore
conflitto d’interessi per il fatto che
l’ing. Nicola Anaclerio, quale Dirigente del
Settore Viabilità (settore preposto alla
gara di appalto in esame) abbia svolto anche
le funzioni di Presidente della commissione
di gara, oltre a quelle di RUP.
Tuttavia, la giurisprudenza della Sezione
(cfr. Consiglio di Stato, Sezione V,
22.06.2010, n. 3890 e 12.06.2009 n. 3716) ha
già messo in evidenza che, ai sensi
dell’art. 107 D.Lgs. n. 267/2000, tra le
attribuzioni dirigenziali, figura
espressamente anche quella di assumere la
presidenza delle commissioni di gara.
L’ampliamento della sfera di responsabilità,
facenti capo al dirigente, delineatosi a
seguito della privatizzazione del pubblico
impiego, infatti, ha rafforzato l’esigenza
che il medesimo dirigente sia posto in grado
di seguire, in prima persona, le procedure
dei cui esiti è responsabile.
Così come non vi è incompatibilità tra le
funzioni di presidente della commissione di
gara e quella di responsabile del
procedimento, analogamente deve ritenersi
nel caso di un dirigente dell’ente locale
che ha svolto le funzioni di presidente del
seggio e di responsabile del procedimento al
quale sia stato anche attribuito il compito
di approvare gli atti della commissione di
gara.
Con un ulteriore motivo di ricorso in primo
grado si contesta che il bando non
prevedesse la nomina di una commissione e
che, comunque, il dirigente (presidente del
seggio di gara) avrebbe preso, senza un
deliberato della commissione, l’iniziativa
di chiedere alla soc. ricorrente in primo
grado giustificazioni sull’offerta anomala
da essa presentata, nonché di chiedere
ulteriori precisazioni sulle giustificazioni
presentate ed infine di convocarla
successivamente in audizione dinanzi alta
commissione.
Il Collegio osserva che il potere di
nominare una commissione con funzioni di
carattere istruttorio, trattandosi di gara
aggiudicata secondo il criterio del massimo
ribasso, rientra nei poteri del dirigente
responsabile del settore e che la decisione
di chiedere giustificazioni in merito alla
propria offerta anormalmente bassa da parte
del Presidente deriva proprio dal fatto che
tale Commissione ha compiti soltanto
istruttori e non deliberativi; peraltro, la
stessa Commissione aveva evidenziato tale
necessità nel corpo del verbale della seduta
n. 1 dell’11.12.2009 (cfr. doc. n. 3
appellante, recante copia di tutti i verbali
di gara).
Identicamente, la decisione di convocare
l’impresa in audizione dinanzi alla
commissione è stata prefigurata dalla stessa
commissione nella seduta n. 14
dell’08.03.2010, in cui la commissione,
collegialmente, ha predisposto e riportato a
verbale anche il testo della nota da inviare
all’impresa.
Anche la censura circa la violazione
dell’art. 84, comma 10, D.Lgs. n. 163/2006,
è infondata; la situazione per cui la
commissione in oggetto sarebbe stata
nominata e si sarebbe costituita lo stesso
giorno nel quale scadeva il termine per la
presentazione delle offerte è assolutamente
inconferente rispetto a quanto disposto
dalla surrichiamata norma, non riguardando
essa il collegio tecnico di supporto
nominato per valutare l’anomalia
dell’offerta.
Tale disposizione, infatti, concernendo gli
appalti aggiudicati con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
non può trovare alcuna applicazione nella
procedura de qua che è regolata
interamente secondo il criterio dell’offerta
più bassa.
Le ulteriori doglianze, volte a contestare
il giudizio della commissione in ordine alla
non congruità delle giustificazioni e delle
successive precisazioni addotte dall’impresa
a fronte dell’offerta anormalmente bassa da
essa presentata, sono da ritenersi
inammissibili.
Nel caso di specie, infatti, le valutazioni
si sottraggono a tutte le censure proposte a
mezzo del ricorso per motivi aggiunti di
primo grado e in sede di appello riproposto,
non ravvisandosi profili tali di
macroscopica erroneità e di evidente
incongruenza, in presenza della correttezza
metodologica seguita dalla stazione
appaltante e delle conclusioni, formulate,
circa l’analisi sia dei singoli prezzi e del
loro valore ponderale, in rapporto alle
lavorazioni previste in progetto, sia del
prezzo complessivamente offerto (Consiglio di Stato, Sez. V,
sentenza 27.04.2012 n. 2445 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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APPALTI: La
violazione di oneri formali imposti a pena
di esclusione dalla lex specialis esprime la
prevalenza del principio di formalità
collegato alla garanzia della par condicio
che, in assenza di clausole equivoche o di
significato oscuro, non può essere superato
dall’opposto principio del favor
partecipationis.
---------------
Il provvedimento di espulsione da una gara
d’appalto costituisce atto vincolato
rispetto alla clausola del bando che indica
le modalità di presentazione dei documenti a
pena di esclusione, in quanto in sede di
aggiudicazione di contratti con la p.a. la
stazione appaltante è tenuta ad applicare in
modo rigoroso ed incondizionato le clausole
inserite nella lex specialis relative ai
requisiti, formali e sostanziali, di
partecipazione ovvero alle cause di
esclusione. Il formalismo che caratterizza
la disciplina delle procedure di gara
risponde, per un verso, ad esigenze pratiche
di certezza e celerità e, per altro verso,
alla necessità di garantire l’imparzialità
dell’azione amministrativa e la parità di
condizioni tra i ricorrenti.
Dunque, i formalismi richiesti espressamente
e tassativamente dalle prescrizioni di gara
costituiscono lo strumento tipico con il
quale si rende trasparente la
discrezionalità amministrativa e si pongono
tutti i concorrenti sullo stesso piano
partecipativo, richiedendo loro un eguale
impegno di diligenza, attenzione e rispetto
verso le clausole dei bandi e dei
capitolati.
---------------
Deve ritenersi applicabile a qualunque
procedura selettiva il principio, predicato
con riferimento a procedure ad evidenza
pubblica, per cui qualora il bando commini
l’esclusione obbligatoria in conseguenza di
determinate violazioni, anche soltanto
formali, l’amministrazione è tenuta a dare
precisa ed incondizionata esecuzione a tali
previsioni, essendole preclusa qualunque
valutazione discrezionale circa la rilevanza
dell’inadempimento e l’incidenza di questo
sulla regolarità della procedura selettiva o
ancora sulla congruità della sanzione
contemplata nella lex specialis, alla cui
osservanza la stessa amministrazione si è
autovincolata al momento dell’adozione del
bando.
In applicazione del principio “secondo il
quale la violazione di oneri formali imposti
a pena di esclusione dalla lex specialis
esprime la prevalenza del principio di
formalità collegato alla garanzia della par
condicio che, in assenza di clausole
equivoche o di significato oscuro, non può
essere superato dall’opposto principio del
favor partecipationis” (Tar Sicilia
Catania, III, 07.04.2011, n. 854; v. anche
Tar Molise, 07.10.2009, n. 669; Tar Campania
Napoli, I, 23.04.2009, n. 2147; Consiglio
Stato, 05.09.2007, n. 4644), correttamente
la p.a. escludeva dalla gara l’odierna
ricorrente principale (la giurisprudenza, in
definitiva, pone in rilievo come il
provvedimento di espulsione da una gara
d’appalto costituisca “atto vincolato
rispetto alla clausola del bando che indica
le modalità di presentazione dei documenti a
pena di esclusione, in quanto in sede di
aggiudicazione di contratti con la p.a. la
stazione appaltante è tenuta ad applicare in
modo rigoroso ed incondizionato le clausole
inserite nella lex specialis relative ai
requisiti, formali e sostanziali, di
partecipazione ovvero alle cause di
esclusione. Il formalismo che caratterizza
la disciplina delle procedure di gara
risponde, per un verso, ad esigenze pratiche
di certezza e celerità e, per altro verso,
alla necessità di garantire l’imparzialità
dell’azione amministrativa e la parità di
condizioni tra i ricorrenti.
Dunque, i formalismi richiesti espressamente
e tassativamente dalle prescrizioni di gara
costituiscono lo strumento tipico con il
quale si rende trasparente la
discrezionalità amministrativa e si pongono
tutti i concorrenti sullo stesso piano
partecipativo, richiedendo loro un eguale
impegno di diligenza, attenzione e rispetto
verso le clausole dei bandi e dei capitolati”;
Tar Lazio Roma, III, 01.06.2011, n. 4984.
E ancora: “deve ritenersi applicabile a
qualunque procedura selettiva il principio,
predicato con riferimento a procedure ad
evidenza pubblica, per cui qualora il bando
commini l’esclusione obbligatoria in
conseguenza di determinate violazioni, anche
soltanto formali, l’amministrazione è tenuta
a dare precisa ed incondizionata esecuzione
a tali previsioni, essendole preclusa
qualunque valutazione discrezionale circa la
rilevanza dell’inadempimento e l’incidenza
di questo sulla regolarità della procedura
selettiva o ancora sulla congruità della
sanzione contemplata nella lex specialis,
alla cui osservanza la stessa
amministrazione si è autovincolata al
momento dell’adozione del bando”; Tar
Lombardia Milano, I, 14.12.2011, n. 3158;
Tar Trentino Alto Adige Trento, 10.02.2011,
n. 38; Cons. Stato, V, 16.03.2010, n. 1513)
(TAR Puglia-Lecce, Sez. III,
sentenza 27.04.2012 n. 731 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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COMPETENZE PROFESSIONALI: Prove
su terre e rocce, la direzione è del geologo.
Vittoria per i geologi. Va annullata la
circolare ministeriale in cui si prevede che
anche un architetto o ingegnere possano
diventare direttori dei laboratori
autorizzati per l'esecuzione e la
certificazione di prove su terre e rocce di
cui all'articolo 59 del testo unico
sull'edilizia.
È quanto emerge dalla
sentenza 26.04.2012 n. 3757, pubblicata dalla
III Sez. del TAR Lazio-Roma.
Sanatoria esclusa - Veniamo al merito: in
mancanza di indicazioni più precise, è
necessario rifarsi alle leggi professionali.
E il prelievo e l'esame di campioni dal
terreno rientra nell'ambito delle competenze
dei geologi, anche se nelle opere
geotecniche hanno voce in capitolo anche gli
ingegneri civili. Deve allora essere
bocciato l'atto esplicativo pubblicato nel
2010 dal ministero delle Infrastrutture
laddove prevede indifferentemente la laurea
in architettura e in ingegneria, oltre che
in geologia, come titolo per sedere al
vertice dei laboratori autorizzati: il
direttore, infatti, non ha soltanto compiti
gestionali ma è l'autorità che certifica i
risultati delle analisi svolte.
Il ricorso
proposto dal Consiglio nazionale dei
geometri, tuttavia, è solo parzialmente
fondato: rientra nell'ampia discrezionalità
dell'amministrazione disciplinare le
autorizzazioni già rilasciate, comunque
valide ed efficaci. E la prescrizione non
appare irragionevole: non prevede una
generale sanatoria, ma richiede
l'adeguamento al nuovo regime.
Forma e sostanza
- Inutile, per l'avvocatura dello stato,
contestare l'impugnazione della circolare:
l'interesse immediato ad agire sussiste
senza necessità di attendere l'atto
applicativo, a patto che il provvedimento
amministrativo incida direttamente su
posizioni giuridiche soggettive o contenga
disposizioni integrative dell'ordinamento e
non solo interpretative. L'atto impugnato
porta sì la denominazione di «circolare»,
ma è in realtà ha contenuto normativo,
perché introduce prescrizioni
sull'autorizzazione ai laboratori con
rilevanza esterna e non risulta soltanto
indirizzata agli uffici.
Ciò che viene dedotto innanzi al giudice
amministrativo è l'illegittimità dei criteri
dettati dall'amministrazione nell'ambito del
potere di disciplinare l'autorizzazione di
cui al testo unico dell'edilizia. E la
disciplina si deve ritenere immediatamente
impugnabile di fronte al Tar perché può
determinare di per sé un «vulnus»
immediato nell'interesse dei destinatari
delle norme. Vale a dire i geologi
(articolo ItaliaOggi del
12.05.2012). |
|
EDILIZIA PRIVATA: Non
comporta piena conoscenza, tale da far
decorrere il termine di impugnazione di un
diniego di titolo edilizio, la conoscenza
del provvedimento da parte dei
professionisti incaricati della
progettazione.
Invero, l'incarico professionale, in difetto
di prova contraria, non comprende la
rappresentanza nella totalità della gestione
degli affari del soggetto, ivi compresi i
rapporti con la p.a. e ciò anche in presenza
di autorizzazione a trasmettere
comunicazioni inerenti la pratica edilizia
presso lo studio del professionista
incaricato della progettazione, nel caso di
specie rilasciata dai ricorrenti all’atto
della richiesta del permesso di costruire.
Conseguentemente il termine decadenziale per
la proposizione del ricorso non può
decorrere dal giorno della notifica del
provvedimento presso il progettista, ma
ragionevolmente dal momento in cui le parti
hanno avuto piena conoscenza dell’atto
Il Collegio deve rilevare che secondo un
condiviso orientamento giurisprudenziale non
comporta piena conoscenza, tale da far
decorrere il termine di impugnazione di un
diniego di titolo edilizio, la conoscenza
del provvedimento da parte dei
professionisti incaricati della
progettazione (cfr. TAR Liguria Genova, I,
06.02.2010, n. 303).
Invero, l'incarico professionale, in difetto
di prova contraria, non comprende la
rappresentanza nella totalità della gestione
degli affari del soggetto, ivi compresi i
rapporti con la p.a. e ciò anche in presenza
di autorizzazione a trasmettere
comunicazioni inerenti la pratica edilizia
presso lo studio del professionista
incaricato della progettazione, nel caso di
specie rilasciata dai ricorrenti all’atto
della richiesta del permesso di costruire.
Conseguentemente il termine decadenziale per
la proposizione del ricorso non può
decorrere dal giorno della notifica del
provvedimento presso il progettista, ma
ragionevolmente dal momento in cui le parti
hanno avuto piena conoscenza dell’atto
(TAR Puglia-Lecce, Sez. III,
sentenza 23.04.2012 n. 712 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
|
AMBIENTE-ECOLOGIA:
Aria. Installazione impianto di verniciatura
industriale.
La installazione di un impianto di
verniciatura industriale con due camini di
aspirazione per le emissioni in atmosfera,
in una azienda per attività di carrozzeria
che non prevedeva tale tipo di lavorazione,
costituisce indubbiamente una modificazione
sostanziale dello stabilimento soggetta
anche essa a preventiva autorizzazione, la
cui carenza è punita con la stessa pena di
quella prevista per la totale mancanza di
autorizzazione (Corte di Cassazione, Sez. III
penale,
sentenza
23.04.2012 n. 15500 - tratto da
www.lexambiente.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Omessa denuncia di opere in
conglomerato cementizio armato.
Il reato di omessa denuncia delle opere in
conglomerato cementizio armato (artt. 65 e
72, d.P,R. 06.06.2001, n. 380), in quanto
reato omissivo proprio, è configurabile in
capo al costruttore, essendo imposto dalla
legge, in via esclusiva a carico di
quest'ultimo, l'obbligo di denuncia, sicché,
non essendo destinatario del suddetto
obbligo, nessun altro soggetto è tenuto a
rispondere del reato de quo.
In particolare, il reato omissivo non si
estende al direttore dei lavori, in capo al
quale non sussiste l'obbligo di impedire
l'omissione della denuncia in questione.
Altri soggetti, come il committente o il
direttore dei lavori, potranno rispondere
del reato in esame soltanto quando abbiano
in concreto compiuto atti tali da
configurare un concorso materiale o morale
con il costruttore, come, ai esempio, quando
la denuncia sia stata omessa proprio su
istigazione di chi ha ordinato i lavori
(Corte di Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 19.04.2012 n.
15184 - tratto da
www.lexambiente.it). |
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URBANISTICA:
Convenzione di
lottizzazione.
La lottizzazione di un'area si completa e
diviene perfetta con la stipula della
convenzione con la quale -unitamente al
piano di riferimento- vengono definiti il
progetto lottizzatorio e la volumetria
dell'intero comparto (indice territoriale),
con corrispondente assunzione da parte del
soggetto attuatore di tutti gli obblighi di
urbanizzazione necessari alla realizzazione
del comparto edificatorio stesso; la stipula
rappresenta pertanto la condizione di
efficacia del provvedimento di
autorizzazione alla lottizzazione. Soggetto
attuatore del piano di lottizzazione è
quindi, chi stipula la convenzione di
lottizzazione e poi costruisce o vende i
singoli lotti, dopo avere eseguito le opere
di urbanizzazione o ceduto le aree ai Comune
per l'esecuzione di esse, attuando cosi
direttamente, ovvero per mezzo degli
acquirenti dei lotti, la convenzione.
Seppure il piano di lottizzazione abbia
fissato la volumetria massima edificabile su
ciascun lotto, nulla toglie che possa essere
realizzata volumetria inferiore (od al
limite nessuna volumetria) ed è perciò
possibile che alcuni lotti non vengano
affatto edificati, oppure è anche possibile
concentrare le quantità edificabili su lotti
contigui, sempre che vengano rispettate la
volumetria consentita, le distanze e la
destinazione d'uso dei fabbricati e previa
approvazione di un nuovo piano di
lottizzazione, ove quello precedente venga
significativamente variato (Corte di Cassazione, Sez. III
penale,
sentenza
18.04.2012 n. 14849 - tratto da
www.lexambiente.it). |
|
APPALTI:
Il mancato ricorso alle procedure di
evidenza pubblica può comportare una perdita
di chance risarcibile.
Con la decisione in commento la quinta
sezione del Consiglio di Stato ha fatto il
punto della risarcibilità della perdita di
chance nella materia degli appalti pubblici.
Il caso è offerto dalla vicenda
dell’affidamento in house alla Fondazione Petruzzelli della gestione del teatro
Piccinni del comune di Bari. Il consorzio di
cooperative che fino a quel momento aveva
gestito il Teatro comunale di Bari ha
impugnato la decisione del Comune di
affidare il medesimo patrimonio con
trattativa privata alla Fondazione e per
questo ha chiesto anche il risarcimento
danni.
La difesa del Comune ha sostenuto
l’insussistenza dell’elemento soggettivo
della colpa e comunque la mancanza di chance
da parte del consorzio in ordine
all’affidamento, secondo il comune non vi
sarebbe dimostrazione della possibilità di
aggiudicare la gestione all’esito di un
ipotetico confronto competitivo svolto
secondo un metodo selettivo. L’assunto del
comune non ha trovato l’assenso del
Consiglio di Stato il quale anzi ha
proceduto alla confutazione delle
presunzioni della difesa comunale.
Nello
specifico i magistrati amministrativi hanno
chiarito che “la risarcibilità della chance,
la quale consiste nella ragionevole
probabilità, già presente nel patrimonio del
danneggiato, di conseguire un risultato
economico utile, non è evidentemente
subordinata all’offerta in giudizio di una
prova in termini di certezza, perché ciò è
logicamente incompatibile con la natura di
tale voce di danno, appalesandosi invece
sufficiente che gli elementi addotti, in
virtù dell’inderogabile principio contenuto
nell’art. 2697 c.c., consentano una prognosi
concreta e ragionevole circa la possibilità
di vantaggi futuri, invece impediti a causa
della condotta illecita altrui. La chance
costituisce infatti lo strumento concettuale
grazie al quale sono ammessi alla tutela
risarcitoria aspettative di incremento
patrimoniale, vantaggi proiettati nel
futuro, attraverso una attualizzazione della
relativa possibilità di conseguirli
(segnalandosi per configurare,
simultaneamente, una posizione sostanziale
“derivata” dall’utilità finale che la
prefigura e una “tecnica” di liquidazione
del danno, connessa al tipo di elemento
patrimoniale indeterminato a priori, ma
comunque determinabile, sotteso alla
peculiare situazione sostanziale vulnerata).
Tipica ipotesi nelle quali è invocata la
perdita di chance è quella di conseguire
l’aggiudicazione di un appalto, come
dimostra l’ampia casistica registratasi
presso la giurisprudenza amministrativa già
all’indomani del superamento del dogma dell’irrisarcibilità
dell’interesse legittimo, essendosi al
riguardo affermato che essa ha natura di
bene giuridico autonomo, dotata di rilevanza
giuridica ed economica, e caratterizzata
dall’elemento prognostico-probabilistico, in
quanto legato agli esiti non conoscibili di
una ipotetica procedura di affidamento.
(C.d.S., Sez. VI, 07/02/2002, n. 686; da
ultimo Sez. III, 30/05/2011, n. 3243; sez. V,
07/07/2011, n. 4052).”
Peraltro -sostiene il
Consiglio di Stato- il fatto che
l’affidamento diretto sia stato preceduto da
una procedura negoziata con esito negativo,
non esclude che ci sia perdita di chance, in
quanto la medesima è perorata in ragione del
mancato ricorso a procedure ad evidenza
pubblica. D’altro canto la posizione del
consorzio di cooperative era tale da far
qualificare la sua posizione certamente
differenziata e qualificata alla luce dei
principi di matrice comunitaria di
pubblicità, massima concorrenzialità e
trasparenza considerato il fatto che lo
stesso consorzio è stato precedente
affidatario del servizio per un quinquennio (commento tratto da
www.documentazione.ancitel.it - Consiglio di
Stato, Sez. IV,
sentenza 18.04.2012 n. 2276 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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LAVORI PUBBLICI: Fuori
dall'appalto chi non fa il tagliando alla Soa.
Fuori dalla gara d'appalto chi non fa il
tagliando alla Soa. L'attestazione, infatti,
vale cinque anni a patto che l'azienda
chieda tempestivamente e superi la verifica
triennale e risulta sempre necessaria in
ogni fase che riguarda l'affidamento
dell'opera pubblica.
La
sentenza 18.04.2012 n. 2247
del Consiglio di Stato, Sez. V,
conferma il cambio di orientamento
giurisprudenziale.
Richiesta intempestiva - Legittima
l'esclusione dell'impresa dalla gara bandita
dal Comune per la gestione e la manutenzione
degli impianti di illuminazione pubblica.
Non si scherza con l'attestazione rilasciata
dalle Società organismo di attestazione
(donde la sigla) che certifica «l'esistenza
dei requisiti di capacità tecnica,
finanziaria e gestionale» in capo
all'impresa che partecipa alle gare e punta
all'affidamento di lavori o appalti
pubblici.
Durante l'istruttoria del giudizio
di primo grado si accerta che l'azienda
«incriminata» non chiede tempestivamente la
revisione triennale della Soa posseduta:
rilasciata il 24.11.2006,
l'attestazione ha validità quinquennale, con
obbligo di verifica triennale entro il 23.11.2009; la ditta invece presenta
l'istanza per il rinnovo della
certificazione solo il 09.10.2009 e
l'ottiene il 14 dicembre.
Insomma: nel
periodo della richiesta di rinnovo la
società è priva di una valida attestazione:
non ha infatti rispettato il termine di
sessanta giorni prima della scadenza del
termine per sottoporsi a verifica triennale,
stabilito dagli articoli 15 e 15-bis dpr
34/2000.
Giurisprudenza in termini
- Ai fini dell'efficacia della
certificazione senza soluzione di continuità
per tutto il quinquennio non risulta
sufficiente il mero esito positivo della
verifica triennale, è invece necessario che
il procedimento di revisione si concluda
entro la scadenza triennale di iniziale
validità (cfr. sentenza 4477/2010). In
precedenza Palazzo Spada ha stabilito che
l'impresa può sottoporsi a verifica anche
dopo la scadenza, ma comunque non può
partecipare alle gare nel periodo compreso
fra la scadenza del triennio e
l'effettuazione della verifica con esito
positivo. (cfr. sentenza 3878/2009).
I requisiti di qualificazione devono
sussistere al momento della presentazione
dell'offerta e in ogni successiva fase del
procedimento: bisogna tutelare l'affidamento
della stazione appaltante e la par condicio
fra i partecipanti
(articolo ItaliaOggi del 09.05.2012 - tratto da
www.corteconti.it). |
|
APPALTI: Una concreta lesione del principio
dell’unicità dell’offerta si verifica nelle
ipotesi di più offerte, o di più proposte
nell’ambito della medesima offerta,
formulate in via alternativa o subordinata,
in modo che tale scelta ricadente su una di
esse escluda necessariamente la
praticabilità delle altre.
Infatti, è palese che solo in queste ipotesi
il concorrente munito di un’offerta plurima
è effettivamente avvantaggiato rispetto agli
altri, potendo contare su un più ampio
ventaglio di soluzioni in grado di
soddisfare le esigenze della stazione
appaltante, a differenza dei rimanenti
concorrenti che non possono fare altro che “scommettere”
sull’unica proposta avanzata.
Il
suddetto pericolo non si coglie nel caso di
offerta contenente alcune imprecisioni
giacché in tale evenienza il candidato
formula un’offerta unica dal punto di vista
sostanziale, in grado di non creare
squilibri all’interno del meccanismo
concorrenziale.
Una concreta lesione del principio
dell’unicità dell’offerta si verifica nelle
ipotesi di più offerte, o di più proposte
nell’ambito della medesima offerta,
formulate in via alternativa o subordinata,
in modo che tale scelta ricadente su una di
esse escluda necessariamente la
praticabilità delle altre.
Infatti, è palese che solo in queste ipotesi
il concorrente munito di un’offerta plurima
è effettivamente avvantaggiato rispetto agli
altri, potendo contare su un più ampio
ventaglio di soluzioni in grado di
soddisfare le esigenze della stazione
appaltante, a differenza dei rimanenti
concorrenti che non possono fare altro che “scommettere”
sull’unica proposta avanzata (TAR Campania,
Napoli, sez. I, 26.09.2011, n. 4488).
Il
suddetto pericolo non si coglie nel caso di
offerta contenente alcune imprecisioni
giacché in tale evenienza il candidato
formula un’offerta unica dal punto di vista
sostanziale, in grado di non creare
squilibri all’interno del meccanismo
concorrenziale.
---------------
Secondo
giurisprudenza costante, “in sede di
valutazione comparativa delle offerte
tecniche presentate nelle gare d’appalto le
valutazioni tecniche, caratterizzate dalla
complessità delle discipline specialistiche
di riferimento e dall’opinabilità dell’esito
della valutazione, sfuggono al sindacato
intrinseco del giudice amministrativo, se
non vengono in rilievo specifiche censure
circa la plausibilità dei criteri valutativi
o la loro applicazione” (Consiglio di Stato,
sez. III, 19.01.2012, n. 249).
---------------
Il punto III.2.3 del bando di gara, relativo alla
capacità tecnica, alla lett. c), consente il
ricorso all’avvalimento di cui all’art. 49
d.lgs. 163/2006, al fine di soddisfare la
richiesta relativa al possesso dei requisiti
di carattere economico, finanziario, tecnico
e organizzativo.
L’art. 49, comma 2, lett. c) del decreto
citato, in particolare, espressamente
richiede, ai fini di quanto sopra previsto,
l’allegazione da parte del concorrente di: …
“una dichiarazione sottoscritta da parte
dell’impresa ausiliaria attestante il
possesso da parte di quest’ultima dei
requisiti generali di cui all’articolo 38,
nonché il possesso dei requisiti tecnici e
delle risorse oggetto di avvalimento”.
Ne consegue che “qualora l’impresa
partecipante ad una gara d’appalto intenda
avvalersi, ai fini del possesso del
requisito della SOA in una determinata
categoria, della corrispondente
certificazione SOA posseduta da altra
società, è obbligata al rispetto della
prescrizione dell’art. 49, comma 2, lettera
c) del D. Lgs. n. 163 del 12.04.2006 …
in base al quale, in tali ipotesi”, si
dispone, “sul piano dell’accertamento dei
requisiti di ordine generale, una totale
equiparazione fra gli operatori economici
offerenti e gli operatori economici in
rapporto di avvalimento" (TAR Sardegna,
Cagliari, sez. I, 17.03.2010, n. 337).
---------------
In
termini generali, i soggetti esecutori di
lavori pubblici devono essere “qualificati”
e l’attestazione SOA è il documento
obbligatorio unico, necessario e sufficiente
a comprovare la capacità dell’impresa di
eseguire opere pubbliche con importo a base
d’asta superiore a €. 150.000,00; tale
documento qualifica le aziende
suddividendole in otto classi, espresse in
valori crescenti di euro, abilitandole così
a partecipare agli appalti con importi pari
alla relativa classe, incrementata di un
quinto (cfr., art. 40 del Codice dei
contratti pubblici e artt. 60 e ss. del
D.P.R. 5.10.2010, n. 207).
Detto sistema, di conseguenza, richiede che
il requisito di partecipazione stabilito da
un bando di gara attinente alla capacità
tecnica minima -quindi, il possesso di una
precisa classifica per la categoria dei
lavori realizzandi- debba essere posseduto
per l’intero da almeno un partecipante.
Diversamente opinando, si consentirebbe a
chi non ha i requisiti minimi di
partecipazione di presentare offerte e di
impegnarsi ad eseguire lavori per i quali
non ha i presupposti o, quanto meno, non ne
è stata verificata la sussistenza da parte
di un organismo di attestazione
appositamente autorizzato, così eludendo il
sistema di qualificazione per l’esecuzione
dei lavori pubblici.
In questo senso, il Collegio condivide la
lettura del comma 6 dell’art. 49 del Codice
dei contratti pubblici effettuata dalla VI
Sezione del Consiglio di Stato, con la
pronuncia n. 3565, del 13.06.2011, la
quale ha precisato che il divieto di
utilizzo frazionato dei requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi
di cui all’articolo 40, comma 3, lettera b),
sancito al comma 6 dell’invocato art. 49, è
riferito anche al caso in cui il concorrente
si avvalga di una sola impresa ausiliaria.
Tale interpretazione è confermata dalla
intervenuta abrogazione del comma 7 del
medesimo art. 49, ai sensi del d.lgs. n. 152
del 2008, in cui era anche previsto “che l’avvalimento
possa integrare un preesistente requisito
tecnico o economico già posseduto
dall’impresa avvalente in misura o
percentuale indicata nel bando stesso”,
nonché dall’osservazione che la somma delle
classifiche risulta espressamente prevista
soltanto per i consorzi stabili (art. 36,
comma 7, del d.lgs. n. 163 del 2006).
Va, pertanto, in conclusione escluso dalla
gara il concorrente che, al fine di colmare
la parziale carenza della qualificazione SOA
si sia avvalso di impresa ausiliaria a sua
volta priva dell’intero requisito richiesto
dal bando. Infatti, la finalità dell’avvalimento
non è quella di arricchire la capacità
(tecnica o economica che sia) del
concorrente, ma quella di consentire a
soggetti che ne siano privi di concorrere
alla gara ricorrendo ai requisiti di altri
soggetti se e in quanto da questi
integralmente e autonomamente posseduti, in
coerenza con la normativa comunitaria sugli
appalti pubblici che è volta in ogni sua
parte a far sì che la massima concorrenza
sia anche condizione per la più efficiente e
sicura esecuzione degli appalti (TAR
Trentino Alto Adige, Trento, sez. I, 21.03.2012, n. 90; Consiglio Stato, sez. VI,
13.06.2011, n. 3565) (TAR Puglia-Lecce, Sez. III,
sentenza 18.04.2012 n. 708 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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COMPETENZE PROGETTUALI: E'
vietato agli architetti la progettazione di
opere di urbanizzazione primaria o di
ingegneria idraulica quali una rete di
distribuzione idrica o fognaria; può,
invece, essere legittimamente progettata da
un architetto una costruzione civile con
sistema idrico-fognario pertinenziale, quale
quella in esame, opera di edilizia civile
con annessa parte tecnica, non coinvolgente
conoscenze specifiche degli ingegneri.
In particolare, “la nozione di opere di
edilizia civile, che ai sensi dell’art. 52,
r.d. 23.10.1925 n. 2537 formano oggetto
della professione sia dell’ingegnere che
dell’architetto, si estende oltre gli ambiti
più specificamente strutturali, fino a
ricomprendere l’intero complesso degli
impianti tecnologici a corredo del
fabbricato, e quindi non solo gli impianti
idraulici ma anche quelli di riscaldamento
compresi nell’edificazione” .
Le previsioni
contenute negli art. 51-54 r.d. 23.10.1925 n. 2537, individuanti le rispettive
competenze degli ingegneri e degli
architetti vietano a quest’ultimi la
progettazione di opere di urbanizzazione
primaria o di ingegneria idraulica quali una
rete di distribuzione idrica o fognaria;
può, invece, essere legittimamente
progettata da un architetto una costruzione
civile con sistema idrico-fognario
pertinenziale, quale quella in esame, opera
di edilizia civile con annessa parte
tecnica, non coinvolgente conoscenze
specifiche degli ingegneri (TAR Veneto,
Venezia, sez. I, 08.07.2011, n. 1153;
TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, 09.04.2008).
In particolare, “la nozione di opere di
edilizia civile, che ai sensi dell’art. 52,
r.d. 23.10.1925 n. 2537 formano oggetto
della professione sia dell’ingegnere che
dell’architetto, si estende oltre gli ambiti
più specificamente strutturali, fino a
ricomprendere l’intero complesso degli
impianti tecnologici a corredo del
fabbricato, e quindi non solo gli impianti
idraulici ma anche quelli di riscaldamento
compresi nell’edificazione” (Consiglio
Stato, sez. IV, 31.07.2009, n. 4866) (TAR Puglia-Lecce, Sez. III,
sentenza 18.04.2012 n. 708 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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APPALTI: Il
procedimento di verifica dell’anomalia
dell’offerta è finalizzato ad assicurare che
gli appalti vengano affidati a un prezzo che
consenta un adeguato margine di guadagno per
le imprese, visto che le acquisizioni in
perdita porterebbero gli affidatari a una
negligente esecuzione, oltre che a un
probabile contenzioso.
In sede di giustificazioni delle offerte
anomale:
a) l’impresa concorrente deve giustificare
la riduzione dell’utile di impresa solo
mediante l’indicazione di specifiche e
comprovate economie di scala realizzate,
dato che grava sull’impresa offerente
l’onere di fornire la congruità della
propria offerta e cioè la dimostrazione che,
nonostante il ridotto margine di utile, sia
in grado di fornire una prestazione adeguata
a soddisfare l’interesse pubblico alla
regolare esecuzione dell’opera, essendo
insufficiente il semplice richiamo generico
all’abbattimento delle spese generali. Nella
specie, una quota di costo indicata
nell’offerta a titolo di spese generali non
può essere invocata, nel corso del
subprocedimento di giustificazione, per
coprire costi diversi.
b) non è possibile aggiustare le voci di
costo cambiandole “ad libitum”. Il sub—procedimento di giustificazione dell’offerta
anomala non è volto a consentire
aggiustamenti dell’offerta “in itinere” ma
mira, al contrario, a verificare la serietà
di un’offerta consapevolmente già formulata
e immutabile, come confermato dall’art. 86
comma 5, codice dei contratti pubblici il
quale richiede che le offerte siano
corredate dalle relative giustificazioni sin
dalla loro presentazione.
Quello che non si
può consentire è che, in sede di
giustificazioni, vengano apoditticamente
rimodulate le voci di costo senza alcuna
motivazione, con un’operazione di finanza
creativa, al solo scopo di “far quadrare i
conti” ossia di assicurarsi che il prezzo
complessivo offerto resti immutato e si
superino le contestazioni sollevate dalla
stazione appaltante su alcuni voci di costo.
Da ciò discende, in generale,
l’inaccettabilità delle giustificazioni che,
nel tentativo di far apparire seria
un’offerta, che viceversa non è stata
adeguatamente meditata, risultino
tardivamente dirette ad un’allocazione dei
costi diversa rispetto a quella
originariamente enunciata;
c) se l’amministrazione è
tenuta a prendere in esame le
giustificazioni rese dall’impresa la cui
offerta sia sottoposta a verifica, e a
esporre con chiarezza le ragioni della
propria eventuale determinazione
sfavorevole, ai fini del successivo
scrutinio di legittimità su quest’ultima non
possono tuttavia essere prese in
considerazione eventuali integrazioni o
modifiche postume delle stesse
giustificazioni rese in sede giudiziale da
parte dell’impresa.
Il Collegio, in
accoglimento alle censure avanzate con i
ricorsi incidentali, ritiene di non doversi
discostare dall’orientamento prevalente,
secondo il quale:
- il procedimento di verifica dell’anomalia
dell’offerta è finalizzato ad assicurare che
gli appalti vengano affidati a un prezzo che
consenta un adeguato margine di guadagno per
le imprese, visto che le acquisizioni in
perdita porterebbero gli affidatari a una
negligente esecuzione, oltre che a un
probabile contenzioso (TAR Lombardia
Milano, sez. I, 28.07.2008, n. 3049).
- in sede di giustificazioni delle offerte
anomale:
a) l’impresa concorrente deve giustificare
la riduzione dell’utile di impresa solo
mediante l’indicazione di specifiche e
comprovate economie di scala realizzate,
dato che grava sull’impresa offerente
l’onere di fornire la congruità della
propria offerta e cioè la dimostrazione che,
nonostante il ridotto margine di utile, sia
in grado di fornire una prestazione adeguata
a soddisfare l’interesse pubblico alla
regolare esecuzione dell’opera, essendo
insufficiente il semplice richiamo generico
all’abbattimento delle spese generali. Nella
specie, una quota di costo indicata
nell’offerta a titolo di spese generali non
può essere invocata, nel corso del
subprocedimento di giustificazione, per
coprire costi diversi (TAR Campania
Napoli, sez. I, 27.10.2006, n. 9178).
b) non è possibile aggiustare le voci di
costo cambiandole “ad libitum”. Il sub—procedimento di giustificazione dell’offerta
anomala non è volto a consentire
aggiustamenti dell’offerta “in itinere” ma
mira, al contrario, a verificare la serietà
di un’offerta consapevolmente già formulata
e immutabile, come confermato dall’art. 86
comma 5, codice dei contratti pubblici il
quale richiede che le offerte siano
corredate dalle relative giustificazioni sin
dalla loro presentazione.
Quello che non si
può consentire è che, in sede di
giustificazioni, vengano apoditticamente
rimodulate le voci di costo senza alcuna
motivazione, con un’operazione di finanza
creativa, al solo scopo di “far quadrare i
conti” ossia di assicurarsi che il prezzo
complessivo offerto resti immutato e si
superino le contestazioni sollevate dalla
stazione appaltante su alcuni voci di costo.
Da ciò discende, in generale,
l’inaccettabilità delle giustificazioni che,
nel tentativo di far apparire seria
un’offerta, che viceversa non è stata
adeguatamente meditata, risultino
tardivamente dirette ad un’allocazione dei
costi diversa rispetto a quella
originariamente enunciata (TAR Campania
Napoli, sez. I, 18.03.2011, n. 1498;
Consiglio Stato, sez. V, 12.07.2010, n.
4483).
c) se l’amministrazione è tenuta a prendere
in esame le giustificazioni rese
dall’impresa la cui offerta sia sottoposta a
verifica, e a esporre con chiarezza le
ragioni della propria eventuale
determinazione sfavorevole, ai fini del
successivo scrutinio di legittimità su
quest’ultima non possono tuttavia essere
prese in considerazione eventuali
integrazioni o modifiche postume delle
stesse giustificazioni rese in sede
giudiziale da parte dell’impresa (TAR
Lazio, sez. I, 01.09.2004, n. 8228)
(TAR Puglia-Lecce, Sez. III,
sentenza 18.04.2012 n. 707 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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APPALTI: L’obbligo
previsto dall’art 79, comma 5, d.lgs.
12.04.2006, n. 163, di comunicare al
partecipante a gara pubblica l’avvenuta sua
esclusione dalla procedura selettiva entro
un termine non superiore a cinque giorni,
non contiene alcuna espressa sanzione; di
conseguenza non può dedursi da un’omissione,
che non ha arrecato alcun nocumento alla
parte interessata, l’esistenza di un vizio
tale da rendere annullabile il provvedimento
recante l’esclusione stessa.
La
tardività di tale comunicazione, pertanto,
non incide sulla legittimità
dell’aggiudicazione ma solamente sulla
decorrenza del termine per l’impugnazione,
anche in ragione della natura ordinatoria
del termine previsto dall’art. 79, comma 5,
del d.lgs. 12.04.2006 n. 163.
---------------
Nella materia dei contratti pubblici, le
formalità prescritte dal bando di gara sono
dirette ad assicurare la trasparenza e
l’imparzialità dell’Amministrazione e la
parità di condizioni tra i concorrenti;
dette formalità, pertanto, ove poste a pena
di esclusione dalla gara, devono rispondere
al comune canone di ragionevolezza, in
stretta relazione con i richiamati principi.
Ne deriva che l’inserimento di clausole che
prevedono la sanzione dell’esclusione deve
essere giustificata da un particolare
interesse pubblico, evitando il mero
formalismo non legato a finalità d’interesse
pubblico e oneri procedimentali inutili ed
eccessivi.
Trattasi, tuttavia, d’ipotesi che non
ricorrono nel caso di specie, ove, come
detto, la “lex specialis” di gara richiede,
a pena di esclusione, la formalità della
controfirma sui lembi di chiusura del plico,
compresi quelli preincollati dal
fabbricante. Tale modalità di autenticazione
della chiusura della busta è, infatti,
ragionevolmente finalizzata -ai fini della
regolarità della procedura, interesse
essenziale della Stazione Appaltante-, non
solo a evitare il rischio della manomissione
del plico e dell’alterazione del suo
contenuto, e, quindi, ad assicurare la
necessaria segretezza di tale offerta, a
tutela della “par condicio”, funzione
propria della sigillatura, ma anche a
garantire che il contenuto della stessa sia
quello approvato dal concorrente che lo ha
presentato e, quindi, l’effettiva
provenienza del plico e dell’offerta nel
rispetto del principio dell’integrità e
imputabilità dell’offerta che governa la
materia delle gare pubbliche, senza con ciò
imporre ai partecipanti alla gara di appalto
oneri particolarmente gravosi.
Tale funzione non può essere assicurata, ad
esempio, dalla mera apposizione del timbro
sociale, che in teoria potrebbe essere stato
apposto da un qualsiasi impiegato
dell’impresa concorrente.
È conseguentemente legittima l’esclusione
dalla gara dell’impresa che ometta la
controfirma del plico contenente l’offerta
sui lembi preincollati in sede di
fabbricazione delle buste ove prevista a
pena di irricevibilità dell’offerta (rectius,
di esclusione del partecipante) dal bando di
gara, indipendentemente dalla prova
dell’effettiva manomissione.
Una volta esclusi i profili di illegittimità
di esclusione di un concorrente da una gara
d’appalto, non ricorrono gli estremi di un
danno “iniuria datum”, che possa dare
ingresso alla pretesa risarcitoria per
perdita di chance.
L’obbligo previsto dall’art 79,
comma 5, d.lgs. 12.04.2006, n. 163, di
comunicare al partecipante a gara pubblica
l’avvenuta sua esclusione dalla procedura
selettiva entro un termine non superiore a
cinque giorni, non contiene alcuna espressa
sanzione; di conseguenza non può dedursi da
un’omissione, che non ha arrecato alcun
nocumento alla parte interessata,
l’esistenza di un vizio tale da rendere
annullabile il provvedimento recante
l’esclusione stessa (Consiglio di Stato,
sez. IV, 06.10.2011, n. 5491).
La
tardività di tale comunicazione, pertanto,
non incide sulla legittimità
dell’aggiudicazione ma solamente sulla
decorrenza del termine per l’impugnazione,
anche in ragione della natura ordinatoria
del termine previsto dall’art. 79, comma 5,
del d.lgs. 12.04.2006 n. 163 (TAR
Campania Napoli, sez. I, 11.03.2011, n.
1441; TAR Sicilia Palermo, sez. I, 18.12.2008, n. 1761).
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Vero è
che nella materia dei contratti pubblici, le
formalità prescritte dal bando di gara sono
dirette ad assicurare la trasparenza e
l’imparzialità dell’Amministrazione e la
parità di condizioni tra i concorrenti;
dette formalità, pertanto, ove poste a pena
di esclusione dalla gara, devono rispondere
al comune canone di ragionevolezza, in
stretta relazione con i richiamati principi.
Ne deriva che l’inserimento di clausole che
prevedono la sanzione dell’esclusione deve
essere giustificata da un particolare
interesse pubblico, evitando il mero
formalismo non legato a finalità d’interesse
pubblico e oneri procedimentali inutili ed
eccessivi (TAR Lecce Puglia, sez. III, 13.01.2011, n. 15).
Trattasi, tuttavia, d’ipotesi che non
ricorrono nel caso di specie, ove, come
detto, la “lex specialis” di gara richiede,
a pena di esclusione, la formalità della
controfirma sui lembi di chiusura del plico,
compresi quelli preincollati dal
fabbricante. Tale modalità di autenticazione
della chiusura della busta è, infatti,
ragionevolmente finalizzata -ai fini della
regolarità della procedura, interesse
essenziale della Stazione Appaltante-, non
solo a evitare il rischio della manomissione
del plico e dell’alterazione del suo
contenuto, e, quindi, ad assicurare la
necessaria segretezza di tale offerta, a
tutela della “par condicio”, funzione
propria della sigillatura, ma anche a
garantire che il contenuto della stessa sia
quello approvato dal concorrente che lo ha
presentato e, quindi, l’effettiva
provenienza del plico e dell’offerta nel
rispetto del principio dell’integrità e
imputabilità dell’offerta che governa la
materia delle gare pubbliche, senza con ciò
imporre ai partecipanti alla gara di appalto
oneri particolarmente gravosi.
Tale funzione non può essere assicurata, ad
esempio, dalla mera apposizione del timbro
sociale, che in teoria potrebbe essere stato
apposto da un qualsiasi impiegato
dell’impresa concorrente (TAR Valle
d’Aosta, Aosta, sez. I, 17.02.2012, n.
15; Consiglio di Stato, sez. V, 23.05.2011, n. 3067; TAR Lazio, Roma, sez. II,
02.04.2008, n. 2818).
È conseguentemente legittima
l’esclusione dalla gara dell’impresa che
ometta la controfirma del plico contenente
l’offerta sui lembi preincollati in sede di
fabbricazione delle buste ove prevista a
pena di irricevibilità dell’offerta (rectius,
di esclusione del partecipante) dal bando di
gara, indipendentemente dalla prova
dell’effettiva manomissione.
Una volta esclusi i profili di
illegittimità di esclusione di un
concorrente da una gara d’appalto, non
ricorrono gli estremi di un danno “iniuria datum”, che possa dare ingresso alla pretesa
risarcitoria per perdita di chance
(Consiglio Stato, sez. VI, 02.03.2011, n.
1288)
(TAR Puglia-Lecce, Sez. III,
sentenza 18.04.2012 n. 706 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Considerata
la natura di atto dovuto dell'ordine di
demolizione di opere edilizie abusive -il cui presupposto è
rappresentato solamente dalla constatata
esecuzione di opere edilizie in assenza o in
difformità dal titolo abilitativo- il
procedimento non è inficiato dall'omissione
della comunicazione di avvio del
procedimento ex art. 7, l. n. 241 del 1990,
poiché nella fattispecie trova applicazione
l'art. 21-octies della stessa legge che
statuisce la non annullabilità del
provvedimento adottato in violazione delle
norme sul procedimento qualora, come nel
caso di specie, sia palese che il suo
contenuto non avrebbe potuto essere diverso
da quello concretamente adottato.
---------------
L'ingiunzione a demolire le opere edilizie
abusive non deve essere preceduta dal parere
della Commissione edilizia comunale, anche
qualora questa non sia stata cancellata
dall’organigramma comunale ai sensi
dell’art. 96 del D.Lgs. n. 267 del 2000, dal
momento che l'ordine di ripristino, quale
atto vincolato, discende direttamente dalla
violazione della disciplina edilizia vigente
e non è inficiato, ai sensi dell’art.
21-octies L. 241/1990, da supposte
violazioni procedimentali.
---------------
Il provvedimento che ordina la demolizione
di una costruzione abusiva costituisce atto
dovuto e rigorosamente vincolato, affrancato
dalla ponderazione discrezionale
dell’opposto interesse privato al
mantenimento dell’opera abusiva, in quanto
la repressione dell'abuso corrisponde ipso
facto all'interesse pubblico al ripristino
dello stato dei luoghi illecitamente
alterato.
Pertanto, l’ordinanza è da ritenersi
sorretta da adeguata e autosufficiente
motivazione, già solo rinvenibile nella
compiuta descrizione delle strutture abusive
e nella constatazione della loro esecuzione
in assenza del necessario titolo abilitativo
edilizio.
Inoltre anche nel caso di abuso risalente
nel tempo l’ordine di demolizione di opere
edilizie abusive costituisce atto dovuto non
potendo il semplice trascorrere del tempo
giustificare il legittimo affidamento del
contravventore.
Il potere di ripristino dello status quo non
è infatti soggetto a termine di prescrizione
né è tacitamente rinunciabile, poiché il
semplice trascorrere del tempo non può
legittimare una situazione di illegalità, né
imporre all’Amministrazione la necessità di
una comparazione dell’interesse del privato
alla conservazione dell’abuso con
l’interesse pubblico alla repressione
dell’illecito.
Secondo l’indirizzo consolidato
della giurisprudenza anche di questa
Sezione, considerata la natura di atto
dovuto dell'ordine di demolizione di opere
edilizie abusive -il cui presupposto è
rappresentato solamente dalla constatata
esecuzione di opere edilizie in assenza o in
difformità dal titolo abilitativo- il
procedimento non è inficiato dall'omissione
della comunicazione di avvio del
procedimento ex art. 7, l. n. 241 del 1990,
poiché nella fattispecie trova applicazione
l'art. 21-octies della stessa legge che
statuisce la non annullabilità del
provvedimento adottato in violazione delle
norme sul procedimento qualora, come nel
caso di specie, sia palese che il suo
contenuto non avrebbe potuto essere diverso
da quello concretamente adottato.
---------------
L'ingiunzione
a demolire le opere edilizie abusive non
doveva essere preceduta dal parere della
Commissione edilizia comunale, anche qualora
questa non sia stata cancellata
dall’organigramma comunale ai sensi
dell’art. 96 del D.Lgs. n. 267 del 2000, dal
momento che l'ordine di ripristino, quale
atto vincolato, discende direttamente dalla
violazione della disciplina edilizia vigente
e non è inficiato, ai sensi dell’art.
21-octies L. 241/1990, da supposte
violazioni procedimentali.
---------------
Il
provvedimento che ordina la demolizione di
una costruzione abusiva costituisce atto
dovuto e rigorosamente vincolato, affrancato
dalla ponderazione discrezionale
dell’opposto interesse privato al
mantenimento dell’opera abusiva, in quanto
la repressione dell'abuso corrisponde ipso
facto all'interesse pubblico al ripristino
dello stato dei luoghi illecitamente
alterato.
Pertanto, l’ordinanza è da ritenersi
sorretta da adeguata e autosufficiente
motivazione, già solo rinvenibile nella
compiuta descrizione delle strutture abusive
e nella constatazione della loro esecuzione
in assenza del necessario titolo abilitativo
edilizio.
Inoltre anche nel caso di abuso risalente
nel tempo l’ordine di demolizione di opere
edilizie abusive costituisce atto dovuto non
potendo il semplice trascorrere del tempo
giustificare il legittimo affidamento del
contravventore.
Il potere di ripristino dello status quo
non è infatti soggetto a termine di
prescrizione né è tacitamente rinunciabile,
poiché il semplice trascorrere del tempo non
può legittimare una situazione di
illegalità, né imporre all’Amministrazione
la necessità di una comparazione
dell’interesse del privato alla
conservazione dell’abuso con l’interesse
pubblico alla repressione dell’illecito (TAR Puglia-Lecce, Sez. III,
sentenza 18.04.2012 n. 702 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: In
materia di repressione degli abusi edilizi,
l’ordinanza di sospensione dei lavori
surroga utilmente la comunicazione di avvio
del procedimento.
La realizzazione di interventi edilizi in
assenza dei prescritti titoli abilitativi
costituisce presupposto necessario e
sufficiente per l’esercizio del potere
sanzionatorio, trattandosi di attività
doverosa e vincolata, idoneamente motivata
con l’indicazione delle norme violate e il
richiamo ai contenuti del verbale di
accertamento dell’abuso formato dalla
polizia locale e alla relazione del tecnico
comunale.
Nel sistema delineato dagli artt. 27 ss.
del d.p.r. n. 380 del 2001 è l’esecuzione di
interventi privi del titolo amministrativo
necessario (rectius: già il loro inizio) a
giustificare l’esercizio dei poteri
sanzionatori della p.a., eventualmente
preceduti da quelli per così dire cautelari
(e cioè dall’ordine di sospensione dei
lavori): i termini ex art. 15 t.u. edilizia,
d’altronde, riguardano l’efficacia temporale
del p.d.c., fermo restando che anche medio
tempore il titolare non può che attenersi ai
contenuti dello stesso, risultando
evidentemente irragionevole immaginare che,
in presenza di lavori abusivi,
l’amministrazione debba attendere il termine
di decadenza del titolo e così consentire
che gli stessi vengano portati alle ultime
conseguenze.
L’indicazione dell’area di sedime, così
come di quella necessaria per opere analoghe
a quelle abusive, da acquisire al patrimonio
comunale, non deve considerarsi requisito
dell’ordinanza di demolizione -e dunque la
mancanza non ne inficia la legittimità-
giacché siffatta specificazione è elemento
essenziale del distinto provvedimento con
cui l’Amministrazione accerta la mancata
ottemperanza alla demolizione da parte
dell’ingiunto.
Deve osservarsi, in specie, che:
a) non può essere condivisa la censura
formulata con riguardo all’art. 7 l. n. 241
del 1990, avendo i ricorrenti ricevuto,
circa tre mesi prima dell’ingiunzione
impugnata, l’ordinanza di sospensione dei
lavori n. 189 del 03.06.2010, la quale,
secondo il costante orientamento della
giurisprudenza amministrativa, surrogava
utilmente la comunicazione di avvio del
procedimento (fra le ultime, Tar Molise,
I, 23.12.2011, n. 1000; Tar
Campania Napoli, VIII, 01.09.2011, n.
4272; Tar Puglia Lecce, III, 10.09.2010, n. 1962).
b) la realizzazione di interventi edilizi in
assenza dei prescritti titoli abilitativi
costituiva presupposto necessario e
sufficiente per l’esercizio del potere
sanzionatorio, trattandosi di attività
doverosa e vincolata, idoneamente motivata
con l’indicazione delle norme violate e il
richiamo ai contenuti del verbale di
accertamento dell’abuso formato dalla
polizia locale e alla relazione del tecnico
comunale (cfr. Tar Campania Napoli, VII,
22.02.2012, n. 885; Consiglio di
Stato, IV, 14.02.2012, n. 703).
c) nel sistema delineato dagli artt. 27 ss.
del d.p.r. n. 380 del 2001 è l’esecuzione di
interventi privi del titolo amministrativo
necessario (rectius: già il loro inizio) a
giustificare l’esercizio dei poteri
sanzionatori della p.a., eventualmente
preceduti da quelli per così dire cautelari
(e cioè dall’ordine di sospensione dei
lavori): i termini ex art. 15 t.u. edilizia,
d’altronde, riguardano l’efficacia temporale
del p.d.c., fermo restando che anche medio
tempore il titolare non può che attenersi ai
contenuti dello stesso, risultando
evidentemente irragionevole immaginare che,
in presenza di lavori abusivi,
l’amministrazione debba attendere il termine
di decadenza del titolo e così consentire
che gli stessi vengano portati alle ultime
conseguenze.
d) con riguardo, infine, alla dedotta
violazione dell’art. 31, commi 2 ss., d.p.r.
n. 380 citato, va sottolineato come secondo
il prevalente indirizzo della giurisprudenza
amministrativa (da ultimo Tar Campania
Napoli, VII, 13.01.2012, n. 143)
<<l’indicazione dell’area di sedime, così
come di quella necessaria per opere analoghe
a quelle abusive, da acquisire al patrimonio
comunale, non deve considerarsi requisito
dell’ordinanza di demolizione -e dunque la
mancanza non ne inficia la legittimità-
giacché siffatta specificazione è elemento
essenziale del distinto provvedimento con
cui l’Amministrazione accerta la mancata
ottemperanza alla demolizione da parte
dell’ingiunto>> (Tar Puglia Lecce, III,
27.03.2012, n. 558; III, 15.12.2011, n. 2172; III, 28.07.2011, n.
1461).
Né in questo caso mancava la prescritta
analitica indicazione delle opere
abusivamente realizzate, poiché il
riferimento alla “costruzione realizzata
abusivamente a primo piano in luogo dei
volumi tecnici, con esclusione dell’area di sedime trattandosi di sopraelevazione”,
non determinava a ben vedere alcuna
incertezza sulle opere da acquisire
(TAR Puglia-Lecce, Sez. III,
sentenza 18.04.2012 n. 701 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: La
sanatoria giurisprudenziale non trova ormai
alcuno spazio, trattandosi di istituto
elaborato dalla giurisprudenza nel vigore
della l. n. 10 del 1977 e in mancanza di una
specifica regolamentazione legislativa ma
che non ha più ragione di esistere nel
vigente ordinamento, caratterizzato da una
disciplina puntuale ed esaustiva delle
ipotesi di condono e sanatoria edilizia.
Secondo il costante orientamento
interpretativo, la sanatoria
giurisprudenziale (alla quale, in
definitiva, dovrebbe assimilarsi l’ipotesi
di cui si controverte, con un titolo
edilizio rilasciato illegittimamente ma
conforme, secondo la prospettazione della
p.a., alla normativa vigente al momento
dell’esame successivo) non trova ormai
alcuno spazio, trattandosi di istituto
elaborato dalla giurisprudenza nel vigore
della l. n. 10 del 1977 e in mancanza di una
specifica regolamentazione legislativa ma
che non ha più ragione di esistere nel
vigente ordinamento, caratterizzato da una
disciplina puntuale ed esaustiva delle
ipotesi di condono e sanatoria edilizia (fra
le ultime, Tar Toscana, III, 11.02.2011, n.
263)
(TAR Puglia-Lecce, Sez. III,
sentenza 18.04.2012 n. 699 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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APPALTI: La
previsione dei requisiti di ammissione alle
procedure di evidenza pubblica rientra nella
sfera di discrezionalità
dell'amministrazione, purché sia adeguata e
pertinente alla tipologia ed oggetto della
prestazione per la quale è stata indetta la
gara.
---------------
L’art. 38 D.lgs 163/2006 impone che anche in relazione
agli amministratori cessati dalla carica
siano assenti le cause ostative di cui alla
lett. c) del medesimo articolo, relative
essenzialmente all’assenza di condanne per
determinate tipologie di reati; lo stesso
art. 38 non richiede testualmente, che in
relazione all’amministratore cessato non
siano sussistenti altre cause ostative,
applicabili invece agli amministratori in
carica e richiamate alle lett. b) e m-ter)
dello stesso articolo.
Nessun operazione interpretativa di tipo
estensivo o analogico della norma di cui
all’art. 38 può consentire
l’allargamento delle ipotesi di esclusione e
del relativo obbligo dichiarativo; la norma
deve essere infatti oggetto di stretta
interpretazione, dovendosi dare prevalenza
alle espressioni letterali in essa contenuta
e restando preclusa ogni lettura estensiva
che contrasterebbe con i principi di
affidamento dei partecipanti, di trasparenza
della procedura e di massima partecipazione.
---------------
Le clausole
del bando che devono essere rispettate a
pena di esclusione -posto che incidono
sulla "par condicio" dei partecipanti-
vincolano l’Amministrazione alla loro
applicazione dovendosi in tal caso ritenere
prevalente l’applicazione del principio di
imperatività della "lex specialis" rispetto
all'assicurazione del "favor partecipationis".
La previsione dei requisiti di
ammissione alle procedure di evidenza
pubblica rientra nella sfera di
discrezionalità dell'amministrazione, purché
sia adeguata e pertinente alla tipologia ed
oggetto della prestazione per la quale è
stata indetta la gara (cfr. da ultimo Con.
Stato, sez. V, 09.04.2010 n. 1999).
---------------
L’art. 38 D.lgs 163/2006 impone che anche in relazione
agli amministratori cessati dalla carica
siano assenti le cause ostative di cui alla
lett. c) del medesimo articolo, relative
essenzialmente all’assenza di condanne per
determinate tipologie di reati; lo stesso
art. 38 non richiede testualmente, che in
relazione all’amministratore cessato non
siano sussistenti altre cause ostative,
applicabili invece agli amministratori in
carica e richiamate alle lett. b) e m-ter)
dello stesso articolo.
Nessun operazione interpretativa di tipo
estensivo o analogico della norma di cui
all’art. 38 può, come invece sostiene la
difesa del controinteressato, consentire
l’allargamento delle ipotesi di esclusione e
del relativo obbligo dichiarativo; la norma
deve essere infatti oggetto di stretta
interpretazione, dovendosi dare prevalenza
alle espressioni letterali in essa contenuta
e restando preclusa ogni lettura estensiva
che contrasterebbe con i principi di
affidamento dei partecipanti, di trasparenza
della procedura e di massima partecipazione.
---------------
Non
sussistono pertanto ragioni perché il
Collegio si discosti dal saldo orientamento
giurisprudenziale secondo cui le clausole
del bando che devono essere rispettate a
pena di esclusione -posto che incidono
sulla "par condicio" dei partecipanti-
vincolano l’Amministrazione alla loro
applicazione dovendosi in tal caso ritenere
prevalente l’applicazione del principio di
imperatività della "lex specialis" rispetto
all'assicurazione del "favor partecipationis"
(ex multis TAR Puglia Lecce n. 1632/2010) (TAR Puglia-Lecce, Sez. III,
sentenza 18.04.2012 n. 696 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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APPALTI FORNITURE E SERVIZI: E'
illegittima l'aggiudicazione di una gara
d'appalto in considerazione della mancata
indicazione nell’offerta dell’importo
relativo agli oneri di sicurezza.
Invero, l’art. 87, comma 4, del d.lgs
163/2006 impone, anche per gli appalti di
servizi e forniture, la specifica
indicazione nell’offerta economica di costi
relativi alla sicurezza. In particolare, gli
oneri di sicurezza –sia nel comparto dei
lavori che in quelli dei servizi e delle
forniture– devono essere indicati dai
soggetti partecipanti nelle rispettive
offerte, con il conseguente onere per la
stazione appaltante di valutarne la
congruità rispetto all’entità ed alle
caratteristiche del servizio appaltato.
La mancanza di una specifica previsione sul
tema in seno alla lex specialis non toglie
che la disciplina legale contenuta nel
citato art. 87 sia immediatamente precettiva
e idonea ad eterointegrare le regole
procedurali, imponendo agli offerenti di
indicare separatamente i costi per la
sicurezza sul lavoro.
Né può venire in considerazione la
circostanza di natura fattuale, e comunque
opinabile, in base alla quale nello
svolgimento dello specifico servizio
l’esigenze di sicurezza sarebbero minime; la
norma ha infatti carattere imperativo e
impone alle imprese partecipanti
l’enucleazione degli oneri preventivati per
la sicurezza a prescindere dall’ammontare,
esiguo o meno, degli stessi in quanto la
predetta omissione rende l’offerta
incompleta sotto un profilo particolarmente
rilevante alla luce della natura
costituzionalmente sensibile degli interessi
protetti.
L’aggiudicazione
allo Studio Bonacchi risulta, altresì
illegittima in considerazione della mancata
indicazione nell’offerta dell’importo
relativo agli oneri di sicurezza (quarto
motivo del ricorso principale).
Invero, l’art. 87, comma 4, del d.lgs
163/2006 impone, anche per gli appalti di
servizi e forniture, la specifica
indicazione nell’offerta economica di costi
relativi alla sicurezza. In particolare, gli
oneri di sicurezza –sia nel comparto dei
lavori che in quelli dei servizi e delle
forniture– devono essere indicati dai
soggetti partecipanti nelle rispettive
offerte, con il conseguente onere per la
stazione appaltante di valutarne la
congruità rispetto all’entità ed alle
caratteristiche del servizio appaltato (cfr.
da ultimo Cons. Stato 212/2002).
La mancanza di una specifica previsione sul
tema in seno alla lex specialis non toglie
che la disciplina legale contenuta nel
citato art. 87 sia immediatamente precettiva
e idonea ad eterointegrare le regole
procedurali, imponendo agli offerenti di
indicare separatamente i costi per la
sicurezza sul lavoro (cfr. in termini Cons.
Stato 4849/2010).
Né può venire in considerazione la
circostanza di natura fattuale, e comunque
opinabile, in base alla quale nello
svolgimento dello specifico servizio
l’esigenze di sicurezza sarebbero minime; la
norma ha infatti carattere imperativo e
impone alle imprese partecipanti
l’enucleazione degli oneri preventivati per
la sicurezza a prescindere dall’ammontare,
esiguo o meno, degli stessi in quanto la
predetta omissione rende l’offerta
incompleta sotto un profilo particolarmente
rilevante alla luce della natura
costituzionalmente sensibile degli interessi
protetti (TAR Puglia-Lecce, Sez. III,
sentenza 18.04.2012 n. 696 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Ai fini dell’ammissibilità o meno del
condono edilizio, i vincoli paesistico-ambientali non implicano di
per sé, almeno in termini generali, l’inedificabilità
assoluta, e la p.a. preposta alla tutela
degli stessi deve compiere una concreta
valutazione sulla ravvisabilità o meno di
ragioni ostative al rilascio del nulla osta.
Il provvedimento con cui il Comune, invece,
‘automaticamente’ ricollega alla presenza
di vincoli anteriori alle opere abusive la
non condonabilità delle stesse è dunque
illegittimo e dev’essere annullato.
... per l’annullamento:
- della nota in data 02.05.2011, prot. n.
3923, a firma del Funzionario Responsabile
dell’Ufficio Condono Edilizio del Comune di
Castrignano del Capo;
- di ogni altro atto comunque connesso,
presupposto e/o consequenziale;
- e per l’accertamento del condono edilizio
ex lege 724/1994 relativo alle opere di cui
si controverte e, in via consequenziale, del
diritto dei ricorrenti a ottenere il
richiesto provvedimento di sanatoria-condono
edilizio con riferimento a tali opere, come
da istanza acclarata al protocollo comunale
in data 28.02.1995 al n. 1236.
...
Deve osservarsi, anzitutto, che
l’Amministrazione giustificava il rigetto
dell’istanza evidenziando che il lotto
interessato dall’intervento abusivo era
interessato da una pluralità di vincoli
paesaggistici, in gran parte precedenti alle
opere in parola.
Ciò scritto, non può tuttavia non
evidenziarsi come siffatto iter
motivazionale, adeguato e sufficiente ove si
discutesse di un condono ex lege n. 326 del
2003, non lo è nel caso in esame, posto che
l’art. 32 della legge n. 47 del 1985,
richiamato nel sistema della legge n. 724
del 1994, ammetteva anche la condonabilità
degli abusi commessi su immobili sottoposti
a vincoli di inedificabilità relativa, pur
subordinandola a una valutazione di
compatibilità paesaggistica (e, ciò, a
prescindere dalla anteriorità o posteriorità
del vincolo rispetto alla realizzazione
dell’abuso, sicché ciò che era compatibile
con la tutela del paesaggio poteva essere
condonato; cfr. Tar Lecce, III, 03.09.2009, n. 2058; 10.01.2009, n.
17; 06.03.2009, n. 385).
Ai fini dell’ammissibilità o meno del
condono edilizio, dunque, i vincoli
paesistico-ambientali non implicavano di
per sé, almeno in termini generali, l’inedificabilità
assoluta, e la p.a. preposta alla tutela
degli stessi doveva (e tuttora deve, nei
casi in cui venga in rilievo un procedimento
ex lege n. 724/1994) compiere una concreta
valutazione sulla ravvisabilità o meno di
ragioni ostative al rilascio del nulla osta
(Tar Lazio Roma, II, 03.11.2010, n.
33123): il provvedimento con cui il Comune
di Castrignano del Capo, invece,
‘automaticamente’ ricollegava alla presenza
di vincoli anteriori alle opere abusive la
non condonabilità delle stesse era dunque
illegittimo e dev’essere annullato (fermo
restando, tuttavia, che la suddetta concreta
valutazione dovrà essere comunque compiuta,
sicché non v’è allo stato lo spazio per ‘accertare’
la sanabilità delle opere, come pure
richiesto dai ricorrenti)
(TAR Puglia-Lecce, Sez. III,
sentenza 18.04.2012 n. 695 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: La
presentazione di un’istanza di sanatoria -sia essa di
accertamento di conformità sia essa di
condono- produce l’effetto di rendere
inefficace l’ordine di demolizione delle
opere abusive oggetto di quest’ultima.
Invero il riesame dell’abusività dell’opera
provocato dalla predetta istanza comporta la
necessaria formazione di un nuovo
provvedimento (o di accoglimento o di
rigetto della richiesta sanatoria) che varrà
comunque a superare quello sanzionatorio
oggetto della presente impugnativa.
In caso di rigetto dell’istanza,
l’Amministrazione sarà perciò tenuta a
riprovvedere emanando le conseguenti
sanzioni.
Conseguentemente il ricorso proposto
avverso l’ingiunzione che ha dato adito al
procedimento di sanatoria deve essere
ritenuto improcedibile per carenza di
interesse.
Il ricorso in oggetto è rivolto
avverso il provvedimento del Comune di Melendugno
06.10.2006 n. 22/2006 con cui
si è ingiunto alla ricorrente, ai sensi e
per gli effetti dell’articolo 31 del D.P.R.
n. 380 del 2001, di demolire le opere
eseguite abusivamente in località S. Andrea,
su area sottoposta a vincolo paesaggistico e
a vincolo idrogeologico, consistenti nella
“ristrutturazione di un vecchio trullo di
pietrame a secco suddiviso in vani della
superficie di mq. 80 ca. e altezza di ml.
2,75 ca. con copertura in pannelli
coibentati”, nonché nella realizzazione “di
una tettoia in legno antistante il trullo,
della superficie di mq. 40 e altezza di ml.
2,75.
A sostegno del gravame deduce con
l’unico articolato motivo la violazione e
falsa applicazione della legge n. 47 del
1985 e del D.P.R. n. 380 del 2001, l’eccesso
di potere sotto i diversi profili
dell’illogicità e contraddittorietà
dell’azione amministrativa, del travisamento
dei fatti e della carenza di motivazione.
Nessuno si è costituito in giudizio per
il Comune di Melendugno e all’udienza del 14.03.2012, fissata per la discussione, la
ricorrente dopo aver manifestato il proprio
interesse alla decisione ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 85, comma 2 del c.p.a,
ha chiesto che il ricorso fosse trattenuto
in decisione.
Il Collegio rileva che il ricorso dev’essere
dichiarato improcedibile per sopravvenuto
difetto di interesse, avendo la ricorrente
avanzato, in data 17.12.2006, una
domanda di sanatoria ex art. 36 d.p.r. n.
380 del 2001 per i lavori di cui
all’impugnata ordinanza di demolizione.
Va infatti osservato che secondo il
preferibile indirizzo della giurisprudenza
amministrativa, la presentazione di
un’istanza di sanatoria -sia essa di
accertamento di conformità sia essa di
condono- produce l’effetto di rendere
inefficace l’ordine di demolizione delle
opere abusive oggetto di quest’ultima.
Invero il riesame dell’abusività dell’opera
provocato dalla predetta istanza comporta la
necessaria formazione di un nuovo
provvedimento (o di accoglimento o di
rigetto della richiesta sanatoria) che varrà
comunque a superare quello sanzionatorio
oggetto della presente impugnativa.
In caso di rigetto dell’istanza,
l’Amministrazione sarà perciò tenuta a
riprovvedere emanando le conseguenti
sanzioni (cfr., fra le molte, Tar Puglia
Lecce, III, 16.12.2011, n. 2214).
Conseguentemente il ricorso proposto
avverso l’ingiunzione che ha dato adito al
procedimento di sanatoria deve essere
ritenuto improcedibile per carenza di
interesse
(TAR Puglia-Lecce, Sez. III,
sentenza 16.04.2012 n. 672 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Nel
caso di titoli edilizi, il dies a
quo assume una particolare conformazione,
essendo pacifico che, al fine della
decorrenza del termine per l'impugnazione da
parte di terzi, l'effettiva conoscenza
dell'atto si verifica quando la costruzione
realizzata rivela in modo certo e univoco le
essenziali caratteristiche dell'opera e
l'eventuale non conformità della stessa alla
disciplina urbanistico-edilizia, onde, in
mancanza di altri ed inequivoci elementi
probatori il termine decorre non con il mero
inizio dei lavori, bensì con il loro
completamento.
Al riguardo va richiamato
l’orientamento giurisprudenziale secondo
cui, nel caso di titoli edilizi, il dies a
quo assume una particolare conformazione,
essendo pacifico che, al fine della
decorrenza del termine per l'impugnazione da
parte di terzi, l'effettiva conoscenza
dell'atto si verifica quando la costruzione
realizzata rivela in modo certo e univoco le
essenziali caratteristiche dell'opera e
l'eventuale non conformità della stessa alla
disciplina urbanistico-edilizia, onde, in
mancanza di altri ed inequivoci elementi
probatori il termine decorre non con il mero
inizio dei lavori, bensì con il loro
completamento (cfr. Cons. Stato, Sez. IV,
12.02.2007 n. 599)
(TAR Marche,
sentenza 14.04.2012 n. 274 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Il
silenzio-assenso previsto in tema di condono
edilizio non si forma per il solo fatto
dell'inutile decorso del termine indicato da
tale norma (ventiquattro mesi dalla
presentazione dell'istanza) e del pagamento
dell'oblazione, senza alcuna risposta del
Comune, ma occorre altresì la prova della
ricorrenza dei requisiti soggettivi ed
oggettivi stabiliti dall’art. 32 comma 37
del d.l. 269/2003 convertito nella l.
326/2003 cui è subordinata l'ammissibilità
del condono,
che la domanda sia stata correlata dalla
prescritta documentazione, non sia infedele,
sia stata interamente pagata l'oblazione e,
soprattutto, che l'opera sia stata ultimata
nel termine di legge e non sia in contrasto
con i vincoli di inedificabilità di cui
all'art. 33, l. 28.02.1985 n. 47.
Il semplice decorso del termine per
provvedere costituisce, pertanto, solo uno
degli elementi necessari, ma di per sé non
sufficiente, per il perfezionamento della
fattispecie.
Il termine di ventiquattro mesi, fissato
dall'amministrazione comunale per
determinarsi sull'istanza di condono
edilizio decorre, in caso di incompletezza
della domanda o della documentazione
inoltrata a suo corredo, soltanto dal
momento in cui dette carenze sono state
eliminate.
---------------
L'art. 29, l. 28.02.1985 n. 47, nella parte
in cui comprende l'adozione e l'approvazione
di varianti agli strumenti urbanistici
finalizzate al recupero urbanistico degli
abusi, si riferisce agli insediamenti
abusivi, con ciò intendendosi i nuclei di
espansione di edilizia abitativa di una
certa consistenza, cui si correla la
difficoltà sociale di un ripristino
generalizzato, e non alle situazioni di
diffusione sul territorio rurale di piccoli
abusi.
Invero, la ratio della norma non è quella di
imporre alle Regioni e alle amministrazioni
comunali, in sede di adozione e approvazione
delle varianti generali agli strumenti
urbanistici, l'obbligo di considerare gli
insediamenti abusivi a fini del recupero;
bensì quella di affiancare una speciale
tipologia di variante a quelle già
contemplate dall'ordinamento urbanistico,
demandando alle regioni la disciplina di
dettaglio.
Del resto, il terzo comma dell'art. 29 cit.,
laddove sancisce, in via transitoria, che
fino all'emanazione delle leggi regionali,
gli insediamenti in tutto o in parte abusivi
possono formare oggetto di varianti
urbanistiche ordinarie (fermi restando gli
effetti della mancata presentazione della
domanda di condono per gli immobili
abusivi), ai fini del loro recupero dal
punto di vista urbanistico, nel rispetto
comunque degli obblighi relativi alla
indicazione di criteri per la formazione di
consorzi tra proprietari, del programma
finanziario e alla definizione degli oneri
di urbanizzazione, prevede una mera facoltà
e non l'obbligo di contemplare all'interno
delle varianti generali gli insediamenti
abusivi.
Secondo pacifici orientamenti
giurisprudenziali, dai quali non vi è motivo
per discostarsi, il silenzio-assenso
previsto in tema di condono edilizio non si
forma per il solo fatto dell'inutile decorso
del termine indicato da tale norma
(ventiquattro mesi dalla presentazione
dell'istanza) e del pagamento
dell'oblazione, senza alcuna risposta del
Comune, ma occorre altresì la prova della
ricorrenza dei requisiti soggettivi ed
oggettivi stabiliti dall’art. 32 comma 37
del d.l. 269/2003 convertito nella l.
326/2003 cui è subordinata l'ammissibilità
del condono (ex multis TAR Campania
Napoli, sez. VI, 10.04.2009, n. 1944),
che la domanda sia stata correlata dalla
prescritta documentazione, non sia infedele,
sia stata interamente pagata l'oblazione e,
soprattutto, che l'opera sia stata ultimata
nel termine di legge e non sia in contrasto
con i vincoli di inedificabilità di cui
all'art. 33, l. 28.02.1985 n. 47.
Il semplice decorso del termine per
provvedere costituisce, pertanto, solo uno
degli elementi necessari, ma di per sé non
sufficiente, per il perfezionamento della
fattispecie (TAR Campania Napoli, sez. III, 25.10.2010, n. 21436 Consiglio
Stato, sez. IV, 22.07.2010, n. 4823).
In particolare, l’art. 32, c. 37, della citata
l. 326/2003 prevede che “Il pagamento degli
oneri di concessione, la presentazione della
documentazione di cui al comma 35, della
denuncia in catasto, della denuncia ai fini
dell'imposta comunale degli immobili di cui
al decreto legislativo 30.12.1992, n.
504, nonché, ove dovute, delle denunce ai
fini della tassa per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani e per l'occupazione
del suolo pubblico, entro il 31 ottobre
2005, nonché il decorso del termine di
ventiquattro mesi da tale data senza
l'adozione di un provvedimento negativo del
comune, equivalgono a titolo abilitativo
edilizio in sanatoria”.
Nella specie, come risulta dal provvedimento
di diniego del 17.02.2011, la domanda
del ricorrente è priva della documentazione
prevista dalla normativa richiamata “in
quanto mancante della prova dell’avvenuta
iscrizione in catasto, delle denunce ai fini
dell’imposta comunale sugli immobili e ai
fini dello smaltimento dei rifiuti solidi
urbani”, oltre a ricadere nel regime
vincolistico di cui alla variante al P.d.F.
costituita dal Piano di recupero degli
insediamenti abusivi e nel nucleo n. 2 ove è
prevista una infrastruttura viaria con
un’area a parcheggio.
Le circostanze suindicate escludono quindi
la formazione del c.d. silenzio assenso in
quanto parte ricorrente non ha fornito prova
della ricorrenza di tutti i requisiti per la
condonabilità delle opere oggetto
dell'istanza di condono, né della
completezza della documentazione, dato che
il termine di ventiquattro mesi, fissato
dall'amministrazione comunale per
determinarsi sull'istanza stessa decorre, in
caso di incompletezza della domanda o della
documentazione inoltrata a suo corredo,
soltanto dal momento in cui dette carenze
sono state eliminate (TAR Basilicata
Potenza, 03.05.2004, n. 305; TAR
Sicilia Palermo, sez. II, 23.04.2004,
n. 741).
---------------
Può
difatti farsi applicazione dei pacifici
orientamenti giurisprudenziali che ritengono
che “l'art. 29, l. 28.02.1985 n. 47,
nella parte in cui comprende l'adozione e
l'approvazione di varianti agli strumenti
urbanistici finalizzate al recupero
urbanistico degli abusi, si riferisce agli
insediamenti abusivi, con ciò intendendosi i
nuclei di espansione di edilizia abitativa
di una certa consistenza, cui si correla la
difficoltà sociale di un ripristino
generalizzato, e non alle situazioni di
diffusione sul territorio rurale di piccoli
abusi” (TAR Umbria Perugia, sez. I, 29.07.2008, n. 453).
Invero, la ratio della norma non è quella di
imporre alle Regioni e alle amministrazioni
comunali, in sede di adozione e approvazione
delle varianti generali agli strumenti
urbanistici, l'obbligo di considerare gli
insediamenti abusivi a fini del recupero;
bensì quella di affiancare una speciale
tipologia di variante a quelle già
contemplate dall'ordinamento urbanistico,
demandando alle regioni la disciplina di
dettaglio.
Del resto, il terzo comma dell'art. 29 cit.,
laddove sancisce, in via transitoria, che
fino all'emanazione delle leggi regionali,
gli insediamenti in tutto o in parte abusivi
possono formare oggetto di varianti
urbanistiche ordinarie (fermi restando gli
effetti della mancata presentazione della
domanda di condono per gli immobili
abusivi), ai fini del loro recupero dal
punto di vista urbanistico, nel rispetto
comunque degli obblighi relativi alla
indicazione di criteri per la formazione di
consorzi tra proprietari, del programma
finanziario e alla definizione degli oneri
di urbanizzazione, prevede una mera facoltà
e non l'obbligo di contemplare all'interno
delle varianti generali gli insediamenti
abusivi (Consiglio Stato, sez. IV, 25.07.2001, n. 4078).
Non sussiste, dunque, alcun "diritto" della
parte a ottenere la ricognizione del proprio
abuso tanto più se lo tesso si presenti
(come nella fattispecie) di lieve entità e
tale da non stravolgere l’assetto urbanistico-edilizio
della zona
(TAR Puglia-Lecce, Sez. III,
sentenza 12.04.2012 n. 625 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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ATTI AMMINISTRATIVI: La
piena conoscenza dell'attività
amministrativa e della sua lesività, al fine del decorso del
termine di impugnazione, non può essere
affermata in via meramente presuntiva, ma
deve formare oggetto di prova rigorosa da
parte di chi eccepisce la tardività del
gravame. Inoltre la conoscenza dell'atto
deve essere, oltre che piena (con
riferimento alla sua esistenza e lesività),
anche personale (e quindi formarsi in capo
al diretto interessato).
Al riguardo va richiamato
l’ormai costante orientamento
giurisprudenziale secondo cui la piena
conoscenza dell'attività amministrativa e
della sua lesività, al fine del decorso del
termine di impugnazione, non può essere
affermata in via meramente presuntiva, ma
deve formare oggetto di prova rigorosa da
parte di chi eccepisce la tardività del
gravame. Inoltre la conoscenza dell'atto
deve essere, oltre che piena (con
riferimento alla sua esistenza e lesività),
anche personale (e quindi formarsi in capo
al diretto interessato) (cfr. Cons. Stato,
Sez. V, 08.06.2011 n. 3458; Sez. IV, 15.05.2008
n. 2236; 18.12.2008 n. 6365)
(TAR Marche,
sentenza 12.04.2012 n. 273 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
|
URBANISTICA: Il
Piano attuativo conserva efficacia in
applicazione del principio di ultrattività
disciplinato dall’art. 17 della stessa Legge
n. 1150/1942, secondo cui resta comunque
“fermo a tempo indeterminato l’obbligo di
osservare nella costruzione di nuovi edifici
e nella modificazione di quelli esistenti
gli allineamenti e le prescrizioni di zona
stabiliti dal piano stesso”.
La giurisprudenza ha chiarito il significato
da attribuire agli artt. 16, 17 e 28 della
Legge n. 1150/1942, affermando che
l’imposizione del termine decennale va
inteso nel senso che le attività dirette
alla realizzazione dello strumento
urbanistico attuativo, sia convenzionali che
autoritative, non possono essere attuate
oltre un certo termine, scaduto il quale
l’autorità competente riacquista il
potere-dovere di dare un nuovo assetto
urbanistico alle parti non realizzate, fermo
restando che, fino a quando tale potere non
verrà esercitato, l’assetto urbanistico
dell’area rimane definito dal piano
particolareggiato o di lottizzazione.
Come
hanno giustamente osservato le parti
resistenti, il citato Piano attuativo
conserva efficacia in applicazione del
principio di ultrattività disciplinato
dall’art. 17 della stessa Legge n.
1150/1942, secondo cui resta comunque “fermo
a tempo indeterminato l’obbligo di osservare
nella costruzione di nuovi edifici e nella
modificazione di quelli esistenti [come nel
caso in esame] gli allineamenti e le
prescrizioni di zona stabiliti dal piano
stesso”.
È pur vero che la L.r. n. 31/1979 aveva
natura straordinaria, poiché riguardava gli
edifici con impianto edilizio preesistente e
compresi nelle zone residenziali di
completamento, per consentire gli
ampliamenti di quelli con un piano fuori
terra e di quelli che, avuto riguardo alla
struttura edilizia esistente e agli edifici
circostanti, presentavano evidenti
caratteristiche di non completezza.
Va tuttavia osservato che, fino a quando
detto obiettivo di recupero urbanistico non
viene realizzato (o non intervengono
discipline urbanistiche difformi e
incompatibili), non si intravedono ragioni
affinché non possa essere raggiunto anche
dopo la scadenza decennale del Piano
attuativo, proprio in forza del principio di
cui al sopra ricordato art. 17 volto a dare
tendenziale stabilità alle previsioni
pianificatorie particolareggiate.
Al riguardo la giurisprudenza ha chiarito il
significato da attribuire agli artt. 16, 17
e 28 della Legge n. 1150/1942, affermando
che l’imposizione del termine decennale va
inteso nel senso che le attività dirette
alla realizzazione dello strumento
urbanistico attuativo, sia convenzionali che
autoritative, non possono essere attuate
oltre un certo termine, scaduto il quale
l’autorità competente riacquista il
potere-dovere di dare un nuovo assetto
urbanistico alle parti non realizzate, fermo
restando che, fino a quando tale potere non
verrà esercitato, l’assetto urbanistico
dell’area rimane definito dal piano
particolareggiato o di lottizzazione (cfr.
Cons. Stato, Sez. V, 30.04.2009 n. 2768; Sez. IV, 19.02.2007
n. 851)
(TAR Marche,
sentenza 12.04.2012 n. 273 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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APPALTI: A
fronte di un’ambiguità delle previsioni del
bando di gara deve operare il principio di
massima partecipazione alle gare.
Inoltre, a seguito dell’entrata in
vigore dell’art. 46, comma 1-bis, del codice
dei contratti pubblici (aggiunto dall’art.
4, comma 2, lett. d), del decreto-legge 13.05.2011, n. 70, convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge
12.07.2011, n. 106), che ha introdotto il
principio di tassatività delle cause di
esclusione dalle gare di appalto, deve
ritenersi illegittima l’esclusione di una
ditta da una gara solo per irregolarità di
carattere formale nelle presentazione della
domanda di partecipazione.
---------------
La verifica di anomalia non ha per oggetto
la ricerca di specifiche e singole
inesattezze dell’offerta economica, ma mira
ad accertare se l’offerta, nel suo
complesso, sia attendibile o inattendibile,
e dunque se dia o meno serio affidamento
circa la corretta esecuzione dell’appalto.
Pertanto, sono stati affermati i seguenti
principi:
- che il procedimento di verifica è avulso
da ogni formalismo ed è improntato alla
massima collaborazione tra stazione
appaltante ed offerente;
- che il contraddittorio deve essere
effettivo;
- che non vi sono preclusioni alla
presentazione di giustificazioni, ancorate
al momento della scadenza del termine di
presentazione delle offerte;
- che mentre l’offerta è immodificabile,
modificabili sono le giustificazioni e sono
ammesse quelle sopravvenute e compensazioni
tra sottostime e sovrastime, purché
l'offerta risulti nel suo complesso
affidabile al momento dell'aggiudicazione, a
garanzia di una seria esecuzione del
contratto.
Per cui, la Commissione giudicatrice, una
volta che ritenga non soddisfacenti le
giustificazioni rese dall’impresa la cui
offerta è risultata sospetta di anomalia,
può legittimamente procedere ad una nuova
richiesta volta ad acquisire ulteriori
chiarimenti integrativi rispetto a quelli
già presentati in risposta al primo
sollecito e può legittimamente esaminare
anche le giustificazioni rese con ritardo,
in quanto il procedimento di verifica è
avulso da ogni formalismo ed è improntato
alla massima collaborazione tra stazione
appaltante ed offerente e le relative
valutazioni sono rimesse alla
discrezionalità della Commissione di gara.
---------------
L’esame delle giustificazioni volte a
dimostrare la non anomalia dell’offerta è
vicenda che rientra nella discrezionalità
tecnica dell'Amministrazione, per cui
soltanto in caso di macroscopiche
illogicità, vale a dire di errori di
valutazione evidenti e gravi, oppure di
valutazioni abnormi o affette da errori di
fatto, il giudice della legittimità può
intervenire, restando per il resto la
capacità di giudizio confinata entro i
limiti dell'apprezzamento tecnico proprio di
tale tipo di discrezionalità.
E' precluso al giudice amministrativo
sindacare le scelte di merito effettuate
dall’Amministrazione, per cui la
sostituzione da parte del giudice
amministrativo della propria valutazione a
quella riservata alla discrezionalità
dell’amministrazione costituisce, in via
generale, una ipotesi di sconfinamento
vietato nelle ipotesi di giurisdizione di
legittimità. Di conseguenza il controllo del
giudice amministrativo sulle valutazioni
discrezionali deve essere svolto ab
estrinseco e non può essere mai sostitutivo;
il sindacato sulla motivazione deve,
pertanto, essere rigorosamente mantenuto sul
piano della verifica della non erroneità
della valutazione degli elementi di fatto e
non può avvalersi di criteri che portano ad
evidenziare la mera non condivisibilità
della valutazione stessa.
Il giudizio di verifica della congruità di
un’offerta ha natura globale e sintetica
sulla serietà o meno dell’offerta nel suo
insieme, con conseguente irrilevanza di
eventuali “singole” voci di scostamento, e
non ha per oggetto la ricerca di specifiche
e singole inesattezze dell’offerta
economica, mirando, invece, ad accertare se
l’offerta nel suo complesso sia attendibile;
inoltre, nell’ambito di tale giudizio il
margine di utile richiesto è irrilevante ai
fini della relativa affidabilità, con
l’unico limite che lo stesso non venga del
tutto azzerato.
Essendo tale indagine di natura sintetica e
globale, in sede di verifica dell’anomalia
delle offerte è possibile sia una modifica
delle giustificazioni delle singole voci di
costo (rispetto alle giustificazioni già
fornite), lasciando le voci di costo
invariate, oppure un aggiustamento di
singole voci di costo.
Le tabelle sui costi del lavoro predisposte
dal Ministero del Lavoro, in base ai valori
previsti dalla contrattazione collettiva,
non assumono valore di parametro assoluto ed
inderogabile, ma sono suscettibili di
scostamento in relazione a valutazioni
statistiche e ad analisi aziendali svolte
dall’offerente, che evidenzino una
particolare organizzazione aziendale;
cosicché è rimessa alla stazione appaltante
la valutazione della congruità e
dell’affidabilità dell’offerta, in caso di
sensibile scostamento, mediante il
procedimento di verifica delle anomalie
Secondo un costante e
consolidato orientamento della
giurisprudenza amministrativa a fronte di
un’ambiguità delle previsioni del bando di
gara deve operare il principio di massima
partecipazione alle gare.
Inoltre, va anche
ricordato che a seguito dell’entrata in
vigore dell’art. 46, comma 1-bis, del codice
dei contratti pubblici (aggiunto dall’art.
4, comma 2, lett. d), del decreto-legge 13.05.2011, n. 70, convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge
12.07.2011, n. 106), che ha introdotto
il principio di tassatività delle cause di
esclusione dalle gare di appalto, deve
ritenersi illegittima l’esclusione di una
ditta da una gara solo per irregolarità di
carattere formale nelle presentazione della
domanda di partecipazione (cfr., da ultimo,
Cons. St., sez. III, 01.02.2012, n.
493, e TAR Calabria, sez. Reggio Calabria,
sez. I, 22.03.2012, n. 245, TAR Valle
d’Aosta 15.03.2012 n. 38, e TAR Lazio,
Roma, sez. I, 08.03.2012, n. 2308).
---------------
Va
ricordato che la giurisprudenza
amministrativa ha già chiarito che la
verifica di anomalia non ha per oggetto la
ricerca di specifiche e singole inesattezze
dell’offerta economica, ma mira ad accertare
se l’offerta, nel suo complesso, sia
attendibile o inattendibile, e dunque se dia
o meno serio affidamento circa la corretta
esecuzione dell’appalto. Pertanto, sono
stati affermati i seguenti principi:
- che il procedimento di verifica è avulso
da ogni formalismo ed è improntato alla
massima collaborazione tra stazione
appaltante ed offerente;
- che il contraddittorio deve essere
effettivo;
- che non vi sono preclusioni alla
presentazione di giustificazioni, ancorate
al momento della scadenza del termine di
presentazione delle offerte;
- che mentre l’offerta è immodificabile,
modificabili sono le giustificazioni e sono
ammesse quelle sopravvenute e compensazioni
tra sottostime e sovrastime, purché
l'offerta risulti nel suo complesso
affidabile al momento dell'aggiudicazione, a
garanzia di una seria esecuzione del
contratto (Cons. St., sez. V 20.02.2012 n. 875, e sez. VI, 24.08.2011, n.
4801).
Per cui, la Commissione giudicatrice, una
volta che ritenga non soddisfacenti le
giustificazioni rese dall’impresa la cui
offerta è risultata sospetta di anomalia,
può legittimamente procedere ad una nuova
richiesta volta ad acquisire ulteriori
chiarimenti integrativi rispetto a quelli
già presentati in risposta al primo
sollecito e può legittimamente esaminare
anche le giustificazioni rese con ritardo,
in quanto il procedimento di verifica è
avulso da ogni formalismo ed è improntato
alla massima collaborazione tra stazione
appaltante ed offerente e le relative
valutazioni sono rimesse alla
discrezionalità della Commissione di gara.
-------------
L’esame
delle giustificazioni volte a dimostrare la
non anomalia dell’offerta è vicenda che
rientra nella discrezionalità tecnica
dell'Amministrazione, per cui soltanto in
caso di macroscopiche illogicità, vale a
dire di errori di valutazione evidenti e
gravi, oppure di valutazioni abnormi o
affette da errori di fatto, il giudice della
legittimità può intervenire, restando per il
resto la capacità di giudizio confinata
entro i limiti dell'apprezzamento tecnico
proprio di tale tipo di discrezionalità
(Cons. St., sez. V, 29.02.2012, n.
1183, e sez. III, 14.02.2012, n. 710).
Deve, invero, al riguardo ricordarsi che,
come è noto, è precluso al giudice
amministrativo sindacare le scelte di merito
effettuate dall’Amministrazione, per cui la
sostituzione da parte del giudice
amministrativo della propria valutazione a
quella riservata alla discrezionalità
dell’amministrazione costituisce, in via
generale, una ipotesi di sconfinamento
vietato nelle ipotesi di giurisdizione di
legittimità, che ricorre nel caso di specie.
Di conseguenza -come è stato di recente
anche chiarito dal Giudice della
giurisdizione, chiamato a meglio definire il
c.d. “eccesso di potere giurisdizionale”
(cfr., da ultimo, Cass. Civ. SS.UU., 17.02.2012, nn. 2312 e 2313)- il
controllo del giudice amministrativo sulle
valutazioni discrezionali deve essere svolto
ab estrinseco e non può essere mai
sostitutivo; il sindacato sulla motivazione
deve, pertanto, essere rigorosamente
mantenuto sul piano della verifica della non
erroneità della valutazione degli elementi
di fatto e non può avvalersi di criteri che
portano ad evidenziare la mera non condivisibilità della valutazione stessa.
Ciò premesso, va anche ricordato che il
giudizio di verifica della congruità di
un’offerta ha natura globale e sintetica
sulla serietà o meno dell’offerta nel suo
insieme, con conseguente irrilevanza di
eventuali “singole” voci di scostamento, e
non ha per oggetto la ricerca di specifiche
e singole inesattezze dell’offerta
economica, mirando, invece, ad accertare se
l’offerta nel suo complesso sia attendibile
(Cons. St., sez. III, 26.01.2012, n.
343); inoltre, nell’ambito di tale giudizio
il margine di utile richiesto è irrilevante
ai fini della relativa affidabilità, con
l’unico limite che lo stesso non venga del
tutto azzerato.
Essendo tale indagine di natura sintetica e
globale, in sede di verifica dell’anomalia
delle offerte è possibile sia una modifica
delle giustificazioni delle singole voci di
costo (rispetto alle giustificazioni già
fornite), lasciando le voci di costo
invariate, oppure un aggiustamento di
singole voci di costo (Cons. St., sez. VI, 07.02.2012, n. 636).
Relativamente, infine al costo del lavoro la
stessa giurisprudenza ha anche precisato che
le tabelle sui costi del lavoro predisposte
dal Ministero del Lavoro, in base ai valori
previsti dalla contrattazione collettiva,
non assumono valore di parametro assoluto ed
inderogabile, ma sono suscettibili di
scostamento in relazione a valutazioni
statistiche e ad analisi aziendali svolte
dall’offerente, che evidenzino una
particolare organizzazione aziendale;
cosicché è rimessa alla stazione appaltante
la valutazione della congruità e
dell’affidabilità dell’offerta, in caso di
sensibile scostamento, mediante il
procedimento di verifica delle anomalie
(Cons. St., sez. III, 26.01.2012, n. 343)
(TAR Abruzzo-Pescara,
sentenza 10.04.2012 n. 162 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: L’art.
37 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, recante norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche,
dispone testualmente che a decorrere dall'01.01.2000 i bandi di concorso per
l’accesso alle pubbliche amministrazioni
debbono prevedere l’accertamento della
conoscenza dell’uso delle apparecchiature e
delle applicazioni informatiche più diffuse
e di almeno una lingua straniera.
La giurisprudenza amministrativa ha
precisato che tale articolo impone a
decorrere dall'01.01.2000 a tutte le
amministrazioni pubbliche (statali,
autonome, regionali, locali ecc.) di
prevedere, in sede di redazione dei bandi di
concorso, la conoscenza di almeno una lingua
straniera e delle applicazioni ed
apparecchiature informatiche e che la
mancata emanazione delle previste
disposizioni regolamentari non pregiudica la
possibilità che i bandi dispongano
direttamente le modalità di accertamento e i
livelli delle conoscenze in questione; per
cui tali bandi possono alternativamente
prevedere o che l’accertamento di tali
conoscenze costituisca parte integrante
delle prove di esame ovvero che venga in
rilievo quale requisito di ammissione al
concorso.
Ai fini del decidere deve
partirsi dal rilievo che l’art. 37 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, recante norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche,
dispone testualmente che a decorrere dall'01.01.2000 i bandi di concorso per
l’accesso alle pubbliche amministrazioni
debbono prevedere l’accertamento della
conoscenza dell’uso delle apparecchiature e
delle applicazioni informatiche più diffuse
e di almeno una lingua straniera.
Ora, interpretando tale normativa, la
giurisprudenza amministrativa ha precisato
che tale articolo impone a decorrere dall'01.01.2000 a tutte le amministrazioni
pubbliche (statali, autonome, regionali,
locali ecc.) di prevedere, in sede di
redazione dei bandi di concorso, la
conoscenza di almeno una lingua straniera e
delle applicazioni ed apparecchiature
informatiche e che la mancata emanazione
delle previste disposizioni regolamentari
non pregiudica la possibilità che i bandi
dispongano direttamente le modalità di
accertamento e i livelli delle conoscenze in
questione; per cui tali bandi possono
alternativamente prevedere o che
l’accertamento di tali conoscenze
costituisca parte integrante delle prove di
esame ovvero che venga in rilievo quale
requisito di ammissione al concorso (Cons.
St., sez. V, 25.08.2008, n. 408, e TAR
Veneto, sez. II, 07.10.2010, n. 5285)
(TAR Abruzzo-Pescara,
sentenza 10.04.2012 n. 158 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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URBANISTICA:
Provvedimenti repressivi di abusi
edilizi: competenza del dirigente e non del
Sindaco.
Lottizzazione abusiva: disciplina prevista
dall’art. 18 della L. n. 47 del 1985.
Lottizzazione abusiva: provvedimento di
sospensione dei lavori per pretesa
lottizzazione.
Rientra nella competenza del dirigente di un
Comune -e non già del Sindaco- l’adozione di
provvedimenti repressivi di abusi edilizi, a
nulla rilevando che le norme di cui alla l.
n. 142/1990 in materia di competenze,
rispettivamente, dei vertici politici e dei
dirigenti non abbiano ricevuto ancora la
necessaria attuazione nell’ambito del Comune
(nella specie si trattava del Comune di
Napoli), nel caso in cui risulti che lo
statuto comunale preveda la competenza dei
dirigenti comunali all’emanazione dei
provvedimenti di autorizzazione, licenze,
concessioni e di tutti gli atti che
impegnano l’Amministrazione verso l’esterno
e risulti comunque che i provvedimenti in
questione sono stati emanati dopo la entrata
in vigore della l. n. 191/1998, il cui art.
2, al comma 12, ha trasferito ai dirigenti
la competenza ad adottare i provvedimenti
repressivi in materia di abusivismo edilizio
di competenza del Sindaco.
Il bene giuridico protetto dall’art. 18
della l. n. 47/1985, descrivente le
caratteristiche della lottizzazione abusiva,
non è tanto o solo la tutela dell’interesse
al rispetto della pianificazione
urbanistica, quanto, invece, la tutela
dell’interesse all’effettività del controllo
del territorio da parte del soggetto
pianificatore (cioè gli organi comunali)
tenuto a reprimere qualsiasi intervento
lottizzatorio che non sia stato previamente
assentito.
E’ ravvisabile l’ipotesi di lottizzazione
abusiva cartolare o negoziale, ai sensi
dell’art. 18 della l. n. 47/1985, solamente
quando sussistono elementi precisi ed
univoci da cui possa ricavarsi
oggettivamente l’intento di asservire
all'edificazione un’area non urbanizzata
(1). Pertanto, ai fini dell’accertamento
della sussistenza dei presupposti di cui
all’art. 18 della l. n. 47/1985, non è
sufficiente il mero riscontro del
frazionamento di un terreno collegato a
plurime vendite, ma sussiste anche la
necessità di acquisire un sufficiente quadro
indiziario dal quale sia possibile desumere
in maniera non equivoca la destinazione a
scopo edificatorio degli atti posti in
essere dalle parti (2), giustificandosi
l’adozione del provvedimento repressivo
anche a fronte della dimostrazione della
sussistenza di almeno uno degli elementi
precisi e univoci a tal fine occorrenti (3).
La cosiddetta lottizzazione cartolare o
negoziale, ossia il tipo di lottizzazione
che si realizza sulla base non tanto della
realizzazione di alcune opere, quanto del
frazionamento contrattuale di un vasto
terreno con la creazione di lotti
sufficienti per la costruzione di un singolo
edificio, può concretizzare in astratto già
di per sé il fenomeno della lottizzazione
abusiva, purché si possa desumere in modo
non equivoco dalle dimensioni e dal numero
dei lotti, dalla natura del terreno,
dall’eventuale revisione di opere di
urbanizzazione e dalla loro destinazione a
scopo edificatorio (4).
E’ illegittimo un provvedimento che ha
ingiunto ai proprietari la sospensione di
opere ritenute preordinate alla
lottizzazione abusiva di terreni nel caso in
cui, nel relativo provvedimento, non sia
contenuta alcuna precisazione circa la
consistenza dei lotti e lo stato dei
terreni, né si faccia riferimento alla
creazione di opere di urbanizzazione e ci si
riferisca invece genericamente all’esistenza
di strade, recinzioni dei lotti ed
edificazioni, elementi questi oggettivamente
del tutto insufficienti.
L’individuazione della lottizzazione abusiva
presuppone l’accertamento di una serie di
elementi, accertamento che implica indagini
complesse che impongono la necessaria
partecipazione dei soggetti interessati al
relativo procedimento, per cui deve essere
consentita ad essi la proposizione delle
rispettive osservazioni e deduzioni (5); è
pertanto illegittimo un provvedimento di
sospensione dei lavori per asserita
lottizzazione abusiva non preceduto da
comunicazione di avvio del procedimento ai
proprietari interessati, ove non sussistano
esigenze di indifferibilità ed urgenza che
avrebbero potuto giustificare l’omissione di
detta comunicazione.
---------------
(1) Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 11.10.2006
n. 6060 e Sez. V, 13.09.1991 n. 1157
(2) Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 20.10.2004, n.
6810
(3) Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 14.05.2004, n.
3136
(4) Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 11.09.2006,
n. 6060
(5) Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 11.05.2004 n.
2953, 29.01.2004 n. 296 e 23.02.2000 n. 948
(massima
tratta da www.regione.piemonte.it -
Consiglio di Stato, Sez. V,
sentenza 12.03.2012 n. 1374 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
|
EDILIZIA PRIVATA: In
presenza del chiaro disposto legislativo,
non trova spazio la cosiddetta sanatoria
giurisprudenziale, che ricorrerebbe
allorquando la conformità dell’opera abusiva
sussista rispetto alla disciplina
urbanistica ed edilizia vigente al momento
del rilascio del titolo sanante, ma non
anche rispetto a quella del tempo in cui
l’opera è stata realizzata; quest’ultimo
istituto, infatti, elaborato dalla
giurisprudenza quando era in vigore la legge
n. 10/1977, in mancanza di una
regolamentazione legislativa della sanatoria
degli interventi abusivi, non ha più ragione
di esistere nel vigente ordinamento,
caratterizzato da una disciplina puntuale ed
esaustiva delle ipotesi di condono e
sanatoria edilizia.
L’art. 13 della legge n. 47/1985, l’art. 36
del D.P.R. n. 380/2001 e l’art. 140 della
L.R. n. 1/2005 abilitano al rilascio della
concessione edilizia in sanatoria quando
l’intervento è conforme alla disciplina
urbanistica ed edilizia vigente sia al
momento della realizzazione dello stesso,
sia al momento della presentazione della
domanda.
Secondo l’ormai costante orientamento della
giurisprudenza amministrativa, in presenza
del chiaro disposto legislativo non trova
spazio la cosiddetta sanatoria
giurisprudenziale, che ricorrerebbe
allorquando la conformità dell’opera abusiva
sussista rispetto alla disciplina
urbanistica ed edilizia vigente al momento
del rilascio del titolo sanante, ma non
anche rispetto a quella del tempo in cui
l’opera è stata realizzata; quest’ultimo
istituto, infatti, elaborato dalla
giurisprudenza quando era in vigore la legge
n. 10/1977, in mancanza di una
regolamentazione legislativa della sanatoria
degli interventi abusivi, non ha più ragione
di esistere nel vigente ordinamento,
caratterizzato da una disciplina puntuale ed
esaustiva delle ipotesi di condono e
sanatoria edilizia (Cons. Stato, IV,
26/04/2006, n. 2306; TAR Lombardia, Milano,
II, 02/05/1989, n. 193; TAR Lombardia,
Brescia, 23/06/2003, n. 873; TAR Toscana,
III, 15/04/2002, n. 724; si veda anche Cons.
Stato, IV, ordinanza cautelare, 06/11/2010,
n.5046).
Nel caso di specie, tuttavia, il Comune di
Firenze, con l’art. 9-bis del regolamento
edilizio, ha aderito all’orientamento
minoritario che riconosce l’istituto in
questione sulla base dell’art. 97 della
Costituzione (sull’assunto che sarebbe
contrario al buon andamento demolire
un’opera che può essere nuovamente assentita
sulla base della differente disciplina
urbanistica attualmente in vigore: Cass. pen.,
III, 26/11/2003, n. 291).
Tuttavia, concedere la sanatoria in
questione senza applicare alcuna sanzione
amministrativa significherebbe creare una
disparità di trattamento rispetto a chi
ottiene la sanatoria, ai sensi dell’art. 13
della legge n. 47/1985, e a chi, in caso di
difformità parziale dalla concessione
edilizia, conserva l’opera abusiva per
impossibilità della demolizione ex art. 139,
comma 2, della L.R. n. 1/2005.
Invero le opere abusive conformi sia alla
disciplina urbanistica vigente al momento
della realizzazione dell’intervento, sia a
quella vigente al momento del rilascio del
titolo sanante, e quindi rientranti nella
sanatoria ordinaria, sono connotate da un
minor disvalore rispetto a quelle
assentibili con la cosiddetta sanatoria
giurisprudenziale
(TAR Toscana, Sez. III,
sentenza 11.02.2011 n. 263 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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AGGIORNAMENTO AL 07.05.2012 |
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SINDACATI |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
Spending review - Secondo il
Viceministro Grilli è solo una questione di
personale
(CGIL-FP di Bergamo,
nota 26.04.2012). |
|
ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
La contrattazione integrativa nel
pubblico impiego - EE.LL.: la contrattazione
integrativa nei CCNL e i limiti previsti
dalle disposizioni finanziarie
(CGIL-FP di Bergamo,
nota aprile 2012). |
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NOTE,
CIRCOLARI E COMUNICATI |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
Limiti alle assunzioni a tempo
indeterminato applicabili agli enti non
sottoposti al patto di stabilità (ANCI,
nota 27.04.2012). |
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UTILITA' |
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APPALTI SERVIZI: Servizi
pubblici: il timing dei vecchi
affidamenti. Le scadenze per gli enti locali
dopo la conversione del c.d. Dl
liberalizzazioni
(tratto da Diritto e Pratica
Amministrativa n. 4/2012). |
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LAVORI PUBBLICI:
C. A. Crosato, La
verifica va effettuata su ogni livello di
progetto e progressivamente - La verifica
del progetto proposta per una lista di
controllo (tratto da Diritto e Pratica
Amministrativa n. 2/2012). |
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GURI - GUUE -
BURL (e anteprima) |
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EDILIZIA PRIVATA: B.U.R.
Lombardia, serie ordinaria n. 18 del
04.05.2012, "Attuazione criteri per
l’esercizio dei controlli in materia di
certificazione energetica degli edifici:
modifica della tabella 4 di cui al punto c)
dell’allegato al decreto regionale n. 33 del
09.01.2012" (decreto
D.U.O. 27.04.2012 n. 3673). |
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EDILIZIA PRIVATA: B.U.R.
Lombardia, serie ordinaria n. 18 del
02.05.2012, "Aggiornamento dell’elenco
degli enti locali idonei all’esercizio delle
funzioni paesaggistiche loro attribuite
dall’art. 80 della legge regionale
11.03.2005, n. 12" (decreto
D.G. 18.04.2012 n. 3410). |
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AMBIENTE-ECOLOGIA -
EDILIZIA PRIVATA: B.U.R.
Lombardia, serie ordinaria n. 18 del
02.05.2012, "Comunicato regionale
14.02.2012, n. 9 “Direzione generale
Agricoltura – Pubblicazione dei testi
coordinati del regolamento regionale n.
4/2008 e del titolo X della l.r. 31/2008”,
pubblicato sul BURL n. 8, Serie ordinaria di
martedì 21.02.2012" (avviso
di rettifica). |
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DOTTRINA E
CONTRIBUTI |
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EDILIZIA PRIVATA: L.
Spallino,
L.r. 7/2012: la Regione Lombardia introduce
la categoria della sostituzione edilizia
(link a http://studiospallino.blogspot.it). |
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LAVORI PUBBLICI:
L. Bellagamba,
Project financing: la funzione della
subprocedura di selezione dei competitors
del promotore - La non condivisibile
tesi di TAR Toscana, Sez. I, 15.03.2012 n.
541, secondo cui l’unica offerta presentata
andrebbe ammessa direttamente alla procedura
negoziata finale, senza nessuna valutazione
di merito (04.05.2012 - link a
www.linobellagamba.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
F. Federici,
Abuso d’ufficio, peculato d’uso e
rivelazione ed utilizzazione di segreti
d’ufficio - nota a Corte di Cassazione, Sez.
VI penale, sentenza 16.01.2012 n. 1208
(link a www.filodiritto.com). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: G.
Bertagna,
Enti locali e part-time: soluzione o fonte di
problemi? - Numerosi gli interventi
restrittivi all’uso del tempo parziale, con
molti dubbi di interpretazione
(tratto da Diritto e Pratica
Amministrativa n. 4/2012). |
|
EDILIZIA PRIVATA: G.
G.A. Dato,
Anche il locatore ha titolo al rilascio del
permesso di costruire - Due recenti pronunce
riaffrontano il tema della legittimazione al
rilascio del permesso di costruire
(tratto da Diritto e Pratica
Amministrativa n. 3/2012). |
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INCARICHI PROFESSIONALI:
M. Gargano,
Incarichi legali esterni solo in assenza di
una struttura interna competente - Tutta la
disciplina per il conferimento di incarichi
esterni da parte delle PA
(tratto da Diritto e Pratica
Amministrativa n. 3/2012). |
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ATTI AMMINISTRATIVI: A.
Baldanza,
Inerzia della PA: arrivano sostituti e nuove
responsabilità - Con il Dl semplificazioni
ancora modifiche alla legge sul procedimento
amministrativo
(tratto da Diritto e Pratica
Amministrativa n. 3/2012). |
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INCARICHI PROFESSIONALI:
G. G.A. Dato, Incarichi
professionali: obbligatoria l’evidenza
pubblica? Rimane divisa la giurisprudenza
sulle modalità di “affidamento” degli
incarichi professionali.
La sentenza del
TAR
Calabria-Catanzaro, Sez. I,
sentenza 31.12.2011 n. 1680
racchiude una decisa presa di posizione
sulla vexata quaestio della necessità
(o meno) per il soggetto pubblico tenuto
all’osservanza della c.d. evidenza pubblica
di stimolare il confronto concorrenziale
prima di conferire un incarico
professionale.
Sulla questione la giurisprudenza appare
divisa, probabilmente in conseguenza delle
dissensiones che caratterizzano a
monte la stessa qualificazione (in termini
di appalto o meno) del rapporto negoziale
fra soggetto pubblico e libero
professionista.
Sono tre le tesi avanzate in giurisprudenza
sulla questione che ci occupa:
a)
secondo un primo orientamento, gli incarichi
ai liberi professionisti vanno qualificati
come contratti di lavoro autonomo, e non
appalti; la disciplina che li governa è,
quella dell’art. 7, comma 6 e ss., Dlgs n.
165/2001, il quale rinvia alla normativa
degli artt. 2222 e ss. c.c., in tema di
prestazione d’opera (Cons. Stato, sez. IV,
n. 263/2008);
b)
secondo altra ricostruzione (Tar Napoli,
sez. II, n. 4855/2008; Corte dei conti, sez.
reg. contr. Lombardia, delib. n.
29/pareri/2008; Corte dei conti, sez. reg.
contr. Calabria, delib. n. 144/2008; Corte
dei conti, sez. reg. contr. Veneto, delib.
n. 7/2009) l’affidamento diretto di un
incarico professionale viola i principi
costituzionali di buon andamento e
trasparenza e quelli comunitari di non
discriminazione, parità di trattamento,
pubblicità e proporzionalità, recepiti dal
citato art. 7 del Dlgs n. 165/2001, nel
testo novellato dall’art. 32 del Dl n.
223/2006 (c.d. decreto Bersani), conv. con
legge n. 248/2006, che impone alle PA
l’obbligo di concorrenza per il conferimento
degli incarichi (cfr. circolare del
ministero della Funzione pubblica n. 2
dell’11.03.2008), anche ove l’importo del
compenso sia inferiore alle soglie
comunitarie.
È stato osservato, altresì, che elementari e
indefettibili canoni di legalità impongono
alla PA che si determini a ricercare sul
libero mercato le forniture (di servizi,
beni, lavori, mano d’opera e collaborazione
professionale) di cui ha bisogno per il suo
funzionamento, di agire in modo imparziale e
trasparente, predefinendo criteri di
selezione e assicurando un minimo di
pubblicità e un minimo di concorso dei
soggetti interessati e titolati a stipulare
il contratto (Tar Napoli, sez. V, n.
382/2008);
c)
secondo una tesi intermedia (Corte dei
conti, sez. reg. contr. Basilicata, parere
n. 19/2009, con riferimento al caso degli
incarichi ai legali), la disciplina
riguardante gli appalti di servizi si
applica nella sola ipotesi in cui, insieme
all’esercizio della difesa, siano richieste
ulteriori prestazioni; dunque, la sola
prestazione del patrocinio è oggetto di un
contratto di prestazione d’opera
intellettuale che rientra nella disciplina
dell’art. 19, comma 1, lett. e), del Dlgs n.
163/2001, a mente del quale i contratti di
lavoro sono da considerare interamente
esclusi dal campo di applicazione del c.d.
codice dei contratti (cfr. anche Tar Lecce,
sez. II, n. 5053/2006, e Tar Reggio
Calabria, sez. I, n. 330/2007, che hanno
ritenuto applicabile la disciplina
codicistica in materia di appalti in caso di
affidamento di un’articolata attività
legale, che comprende l’assistenza e la
consulenza, oltre l’eventualità del
patrocinio legale).
La decisione in commento rafforza
l’orientamento proconcorrenziale: non
sussiste ragione alcuna che giustifichi un
affidamento diretto dell’incarico
professionale, dovendo l’ente rispettare le
regole procedurali dell’evidenza pubblica
(tratto da Diritto e Pratica
Amministrativa n. 2/2012). |
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QUESITI &
PARERI |
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AMBIENTE-ECOLOGIA: I
soggetti che effettuano a titolo
professionale attività di raccolta e
trasporto dei rifiuti sono tenuti alla
presentazione del “mudino”? Chi deve
essere indicato come destinatario dei
rifiuti?
(02.05.2012 - link a www.ambientelegale.it). |
|
AMBIENTE-ECOLOGIA: È
confermata l’Autorizzazione Unica Ambientale
prevista dal D.L. n. 5/2012?
(02.05.2012 - link a www.ambientelegale.it). |
|
AMBIENTE-ECOLOGIA: Le
imprese che svolgono trasporti
transfrontalieri dei rifiuti in Italia
devono iscriversi all’Albo? Con quale
modello?
(02.05.2012 - link a www.ambientelegale.it). |
|
AMBIENTE-ECOLOGIA: Quali
sono gli adempimenti del produttore e
destinatario nel caso di carico parzialmente
accettato o respinto?
(02.05.2012 - link a www.ambientelegale.it). |
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CONSIGLIERI COMUNALI - ENTI LOCALI:
Una “colazione di lavoro” può
rientrare fra le spese di rappresentanza
sostenute dagli organi di governo degli enti
locali?
Al riguardo, appare preferibile attenersi ad
un’interpretazione il più possibile
restrittiva, alla luce del consolidato
orientamento della Corte dei conti (fra le
ultime, si vedano Sezione Friuli Venezia
Giulia,
sentenza
31.12.2010 n. 216 e sezione II centrale d’appello,
sentenza 25.08.2010
n. 338).
Secondo la magistratura contabile,
anzitutto, la mancata, rigorosa
giustificazione e documentazione delle spese
di rappresentanza sostenute comportano
l’illiceità delle stesse sotto il profilo
amministrativo contabile, in quanto non
viene esplicitato caso per caso l’interesse
istituzionale dell’ente, e configura il
danno erariale.
La spesa, inoltre, deve essere in ogni caso
sorretta dalla necessità dell’ente di una
proiezione esterna o di intrattenere
pubbliche relazioni con soggetti estranei,
al fine di mantenere o accrescere il
prestigio dell’amministrazione e richiamare
l’attenzione di soggetti qualificati.
Deve viceversa escludersi che l’attività di
rappresentanza possa configurarsi
nell’ambito dei normali rapporti
istituzionali o di servizio o nei confronti
di soggetti i quali, ancorché esterni
all’ente stesso, non siano tuttavia
rappresentativi degli organismi di
appartenenza. Va quindi riconosciuto
carattere dirimente al ruolo e alle
caratteristiche dell’ospite.
Questa impostazione trova conferma anche nel
recente decreto ministeriale del 23.01.2012,
di adozione dello schema di prospetto nel
quale vanno elencate le spese di
rappresentanza sostenute dagli organi di
governo degli enti locali (tratto da
Diritto e Pratica Amministrativa n. 3/2012). |
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APPALTI SERVIZI:
In che limiti è ancora oggi
ammissibile la gestione diretta di servizi
pubblici locali?
Entro ristretti limiti, anche temporali,
appare per vero ancora consentita. Occorre
tuttavia distinguere, al riguardo, fra i
servizi pubblici locali diversi da quello
idrico, da un lato, e quest’ultimo,
dall’altro lato.
Con riferimento ai primi, l’articolo 25 del
decreto legge n. 1/2012 ha fra l’altro
modificato il comma 32 all’articolo 4 del
decreto legge n. 138/2011 (convertito con
modificazioni dalla legge n. 148/2011), il
quale ora oltre a prevedere che gli
affidamenti diretti relativi a servizi il
cui valore economico sia superiore alla
somma di cui al comma 13, ovvero non
conformi a quanto previsto al medesimo
comma, nonché gli affidamenti diretti che
non rientrano nei casi di cui alle
successive lettere da b) a d) cessano,
improrogabilmente e senza necessità di
apposita deliberazione dell'ente affidante,
alla data del 31.12.2012 contempla anche
un’eccezione.
In deroga alla regola della scadenza
automatica del 31.12.2012, l’affidamento per
la gestione in house può infatti
avvenire a favore di azienda risultante
dalla integrazione operativa, purché
perfezionata entro il termine del
31.12.2012, di preesistenti gestioni dirette
o in house tale da configurare un
unico gestore del servizio a livello di
ambito o di bacino territoriale ottimale ai
sensi dell’art. 3-bis.
In tal caso, la valutazione dell’efficacia e
dell’efficienza della gestione e il rispetto
delle condizioni previste nel contratto di
servizio sono peraltro sottoposti a verifica
annuale.
La durata dell’affidamento in house
all’azienda risultante dalla predetta
integrazione non può essere in ogni caso
superiore a tre anni.
Fermo restando che la norma in questione
potrebbe subire cambiamenti in sede di
conversione del decreto legge, essa allo
stato delle cose, parla di azienda
risultante dall’integrazione operativa,
purché perfezionata entro il termine del
31.12.2012, “di preesistenti gestioni
dirette o in house” (nel presupposto,
corretto, che la gestione diretta è altro
rispetto all’in house).
Ciò avrebbe evidentemente poco senso se alla
data di entrata in vigore del decreto legge
le gestioni dirette dovessero ritenersi
definitivamente venute meno, in particolare
ai sensi dell’art. 23-bis, comma 8, lett.
e), decreto legge n. 112/2008, convertito
dalla legge n. 133/2008.
Se, dunque, la nuova norma sembrerebbe
produrre una sorta di sanatoria implicita
per le gestioni dirette che, per effetto
dell’univoca previsione di cui alla
disposizione da ultimo citata, dovrebbero
oggi risultare cessate, per altro verso essa
individua una nuova data limite per le (in
questo modo rilegittimate) gestioni dirette,
ovvero il 31.12.2012, subordinatamente al
ricorrere delle condizioni anzidette.
Del resto, l’impressione che già l’art. 4,
comma 32, del decreto legge n. 138/2011
avesse realizzato una sorta di sanatoria
implicita per le gestioni dirette sembra
trarre conferma dal combinato disposto
dell’ultima parte della lett. a) di
quest’ultima norma e del nuovo comma 32-ter
del medesimo articolo4, nella parte in cui
specifica che per non pregiudicare la
necessaria continuità nell'erogazione dei
servizi pubblici locali di rilevanza
economica, i soggetti pubblici e privati
esercenti “a qualsiasi titolo”
attività di gestione dei servizi pubblici
locali assicurano l'integrale e regolare
prosecuzione delle attività medesime anche
oltre le scadenze previste nel comma 32,
fino al subentro del nuovo gestore e
comunque, in caso di liberalizzazione del
settore, fino all'apertura del mercato alla
concorrenza.
Diverso è invece il caso del servizio idrico
integrato, poiché la gestione diretta resta
possibile, ex articolo 148, comma 5, del
decreto legislativo n. 152/2006, per i
comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti
inclusi nel territorio delle comunità
montane, sempreché gestiscano l’intero
servizio idrico integrato, e previo consenso
della Autorità d'ambito competente (Sez.
reg. controllo della Corte dei conti per la
regione Abruzzo, parere 29/03/2011 n. 16, e
parere, ministero dell’Ambiente del
26.01.2012).
Al di sopra di questa soglia e al di fuori
di questo ambito, tale forma di gestione è
da ritenere non più consentita, in quanto
confluita nella categoria residuale di cui
all’articolo 23-bis, comma 8, lett. e), per
la quale, come noto, la cessazione
dell’affidamento si è irreversibilmente
verificata il 31.12.2010 (si veda anche il
parere Conviri del 06.12.2011).
Resta fermo che per le gestioni in regime
Cipe la definitiva cessazione dovrebbe
ritenersi verificata ancor prima.
Più precisamente ai sensi dell’articolo 10,
comma 28, del decreto legge n. 70 del 2011,
convertito con modificazioni dalla legge n.
106 del 2011 con l’entrata in vigore del
decreto legge n. 135 del 25.09.2009,
convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 166 del 20.11.2009, (in tema, si veda
peraltro il parere Conviri n. 8338
dell’11.11.2011) (tratto da Diritto e
Pratica Amministrativa n. 3/2012). |
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APPALTI:
In caso di omessa allegazione di
un documento o di una dichiarazione previsti
a pena di esclusione in una gara, a quali
condizioni ne è permessa l’integrazione o la
regolarizzazione postuma?
Si tratta di un’operazione non consentita.
Per consolidato orientamento
giurisprudenziale in tema di c.d. dovere di
soccorso (codificato dall’art. 46 Dlgs n.
163/2006), l’omessa allegazione di un
documento o di una dichiarazione previsti a
pena di esclusione non può considerarsi alla
stregua di un’irregolarità sanabile, e,
quindi, non ne è permessa l’integrazione o
la regolarizzazione postuma, non trattandosi
di rimediare a vizi puramente formali,
specie quando non sussistano equivoci o
incertezze generati dall’ambiguità di
clausole della legge di gara.
In presenza di una prescrizione chiara
un’ammissione alla regolarizzazione
costituirebbe una violazione della par
condicio fra i concorrenti, che può esporre
a responsabilità la stazione appaltante e il
funzionario che vi procedesse. Ove
pervenuta, pertanto, la richiesta di
regolarizzazione va considerata
inammissibile (tratto da Diritto e
Pratica Amministrativa n. 2/2012). |
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ATTI AMMINISTRATIVI:
È di immediata applicazione
l’art. 1 del Dl n. 5/2012, che prevede
misure per sanzionare il ritardo nella
conclusione dei procedimenti amministrativi?
Sì tale articolo è di immediata applicazione
e ha sostituito i commi 8 e 9 dell’art. 2,
l. n. 241/1990 con i seguenti:
“8. La tutela in materia di silenzio
dell’amministrazione è disciplinata dal
codice del processo amministrativo. Le
sentenze passate in giudicato che accolgono
il ricorso proposto avverso il silenzio
inadempimento dell’amministrazione sono
trasmesse, in via telematica, alla Corte dei
conti.
9. La mancata o tardiva emanazione del
provvedimento nei termini costituisce
elemento di valutazione della performance
individuale, nonché di responsabilità
disciplinare e amministrativo-contabile del
dirigente e del funzionario inadempiente.
9-bis. L’organo di governo individua,
nell’ambito delle figure apicali
dell’amministrazione, il soggetto cui
attribuire il potere sostitutivo in caso di
inerzia. Nell’ipotesi di omessa
individuazione il potere sostitutivo si
considera attribuito al dirigente generale
o, in mancanza, al dirigente preposto
all’ufficio o in mancanza al funzionario di
più elevato livello presente
nell’amministrazione.
9-ter. Decorso inutilmente il termine per la
conclusione del procedimento o quello
superiore di cui al comma 7, il privato può
rivolgersi al responsabile di cui al comma
9-bis perché, entro un termine pari alla
metà di quello originariamente previsto,
concluda il procedimento attraverso le
strutture competenti o con la nomina di un
commissario.
9-quater. Il responsabile individuato ai
sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio
di ogni anno, comunica all’organo di governo
i procedimenti, suddivisi per tipologia e
strutture amministrative competenti, nei
quali non è stato rispettato il termine di
conclusione previsti dalla legge o dai
regolamenti. Le Amministrazioni provvedono
all’attuazione del presente comma, con le
risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in
ritardo su istanza di parte è espressamente
indicato il termine previsto dalla legge o
dai regolamenti di cui all’articolo 2 e
quello effettivamente impiegato”.
È necessario che le amministrazioni
provvedano senza indugio a individuare il
soggetto cui attribuire il potere
sostitutivo in caso di inerzia, anche
perché, in caso di omissione, detto potere
sostitutivo si considera ex lege
attribuito al dirigente generale o, in
mancanza, al dirigente preposto all’ufficio
o in mancanza al funzionario di più elevato
livello presente nell’amministrazione.
Decorso inutilmente il termine per la
conclusione del procedimento o quello
superiore ex comma 7, il privato può
rivolgersi al soggetto cui è attribuito il
potere sostitutivo in caso di inerzia,
affinché, entro un termine pari alla metà di
quello originariamente previsto, concluda il
procedimento. La necessità dell’istanza di
parte per attivare il potere sostitutivo non
appare in grado di escludere le forme di
responsabilità di cui al comma 9.
Dal combinato disposto dei commi si ricava
l’impressione che, ove dall’inutile decorso
del termine per la conclusione del
procedimento o quello superiore di cui al
comma 7 derivi un comprovato danno certo e
attuale, la relativa pretesa risarcitoria
sarà avanzabile nei confronti del
responsabile (in via principale) del
ritardo, mentre la responsabilità del
soggetto cui è attribuito il potere
sostitutivo esercitabile in caso di inerzia
potrà concorrere specie nei casi in cui,
attivato a istanza di parte il
subprocedimento d’urgenza di cui al comma
9-ter, esso si concluda in un termine
superiore alla metà di quello
originariamente previsto, e parimenti da ciò
derivi un comprovato danno certo e attuale.
Nell’ambito dei danni imputabili al
responsabile (in via principale) del ritardo
potrà risultare computabile anche quello
(propriamente “erariale”) pari al
compenso erogato all’eventuale commissario
ad acta che venisse nominato ai sensi
del comma 9-ter (tratto da Diritto e
Pratica Amministrativa n. 2/2012). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Si chiede un chiarimento in
relazione al rispetto, per le richieste di
nuove costruzioni, degli adempimenti di cui
all’art. 11, Dlgs n. 28/2011: in particolare
sebbene il decreto di che trattasi sia
entrato in vigore il 29.03.2011, dalla
lettura del citato art. 11 comma 1,
sembrerebbe che per tali obblighi debbano
osservarsi le ”decorrenze di cui
all’allegato 3” (rif all. 3, art. 1 ovvero a
partire dal 31.05.2012). In ultimo, tale
condizione risulterebbe contrastare con
quanto definito all’art. 2 lett. n) ovvero
che è da intendersi quale ”nuovo fabbricato”
l’edificio la cui richiesta di titolo
edilizio sia stata presentata dopo il
29.03.2011.
Il Dlgs n. 28/2011 ha dato attuazione alla
direttiva 2009/28/ CE sulla promozione
dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili e
recante modifica e successiva abrogazione
delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.
L’art. 2 comma 1 lett. n) definisce edifici
di nuova costruzione ”edificio per il
quale la richiesta del pertinente titolo
edilizio, comunque denominato, sia stata
presentata successivamente alla data di
entrata in vigore del presente decreto”.
Il successivo art. 11 (Obbligo di
integrazione delle fonti rinnovabili negli
edifici di nuova costruzione e negli edifici
esistenti sottoposti a ristrutturazioni
rilevanti) prevede che ”i progetti di
edifici di nuova costruzione ed i progetti
di ristrutturazioni rilevanti degli edifici
esistenti prevedono l’utilizzo di fonti
rinnovabili per la copertura dei consumi di
calore, di elettricità e per il
raffrescamento secondo i principi minimi di
integrazione e le decorrenze di cui
all’allegato 3.”.
La decorrenza degli obblighi del presente
decreto viene indicata, in base
all’esplicito rinvio contenuto nell’art. 11,
nell’allegato 3 il quale prevede che ”nel
caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a
ristrutturazioni rilevanti, gli impianti di
produzione di energia termica devono essere
progettati e realizzati in modo da garantire
il contemporaneo rispetto della copertura,
tramite il ricorso ad energia prodotta da
impianti alimentati da fonti rinnovabili,
del 50% dei consumi previsti per l’acqua
calda sanitaria e delle seguenti percentuali
della somma dei consumi previsti per l’acqua
calda sanitaria, il riscaldamento e il
raffrescamento:
a) il 20% quando la richiesta del pertinente
titolo edilizio è presentata dal 31.05.2012
al 31.12.2013;
b) il 35% quando la richiesta del pertinente
titolo edilizio è presentata dall'01.01.2014
al 31.12.2016;
c) il 50% quando la richiesta del pertinente
titolo edilizio è rilasciato dall'01.01.2017
]...]”.
Quindi, gli obblighi in materia di
efficienza energetica dovranno essere
rispettati a partire dal 31.05.2012, con
percentuali variabili secondo il momento di
presentazione della domanda per ottenere il
titolo edilizio. Il presunto contrasto nella
definizione di ”nuova costruzione”
non sussiste considerato che l’art. 2 viene
dedicato alle definizioni, e si inserisce
all’interno del titolo I dedicato a Finalità
e obiettivi, mentre il successivo art. 11
specifica, attraverso un preciso rinvio
all’allegato 3, il momento in cui gli
edifici dovranno rispettare i nuovi indici
di risparmio energetico.
In conclusione, i termini di decorrenza
degli obblighi di cui al Dlgs n. 28/2011
sono quelli fissati dall’allegato 3 (tratto
da Diritto e Pratica Amministrativa n.
1/2012). |
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CORTE DEI
CONTI |
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ENTI LOCALI:
La Corte dei Conti cambia indirizzo: il
limite alle assunzioni vale anche per gli
Enti non sottoposti al Patto di stabilità
interno.
L'art. 14, comma 9, D.L. n. 78 del 2010,
convertito in L. n. 122 del 2010, ha
introdotto per tutti gli enti, sia quelli
sottoposti al patto che quelli esclusi, una
restrizione alle assunzioni di personale che
possono essere effettuate nel limite del 20
per cento della spesa corrispondente alle
cessazioni dell'anno precedente.
Resta
fermo, inoltre, per gli enti non sottoposti
al patto di stabilità l'obbligo di contenere
la spesa entro il limite del 2004 (Corte dei conti, Sez. riunite di controllo,
delibera 17.04.2012 n.
11). |
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INCENTIVO PROGETTAZIONE:
Circa l’incarico di provvedere
alla redazione dell’aggiornamento degli
oneri di urbanizzazione primaria e
secondaria:
1) è doveroso che sia affidato a risorse
umane interne dell’ente;
2) sussiste l’impossibilità di attribuzione
i compensi incentivanti di cui al codice dei
contratti, essendo ricomprese le prestazioni
in questione nell’ordinaria attività
lavorativa già retribuita a norma di legge.
Il sindaco del comune di Cernusco sul
Naviglio (MI) ha formulato alla Sezione una
richiesta di parere concernente il regime
giuridico degli incentivi alla realizzazione
interna degli atti di pianificazione.
Il sindaco, nella richiesta di parere,
riferiva in particolare della necessità di
provvedere a uno studio relativo
all’aggiornamento degli oneri di
urbanizzazione, in adempimento della legge
regionale 11.03.2005, n. 3, che prevede la
determinazione degli oneri di urbanizzazione
primaria e secondaria sulla base del piano
dei servizi e del programma triennale delle
opere pubbliche, emanato dai comuni
interessati.
Era di presso sottolineato nella richiesta
il rilievo normativo che riveste il piano
dei servizi, il quale si pone
sostanzialmente in rapporto di
consequenzialità rispetto al programma
triennale dei lavori pubblici, e di
presupposizione rispetto alla successiva
determinazione degli oneri di
urbanizzazione, in quanto integra ai fini
della determinazione del detto costo le
statuizioni effettuate in sede di
pianificazione urbanistica.
Tanto premesso, il comune richiedeva alla
Sezione la possibilità di affidare a risorse
già appartenenti all’Amministrazione
l’incarico di provvedere alla redazione
dell’aggiornamento degli oneri di
urbanizzazione primaria e secondaria, e la
ricomprensione di detta attività nell’alveo
degli atti di pianificazione di cui all’art.
92, comma 6, del decreto legislativo
12.04.2006, n. 163.
Il comune precisava, altresì, di essersi già
dotato di atto regolamentare determinante la
costituzione e la ripartizione del fondo
incentivante.
...
Il quesito promanante dal comune di Cernusco
sul Naviglio concerne l’esatto perimetro
applicativo dell’art. 92, comma 6, del d.lgs
163/2006 (codice dei contratti pubblici).
La disposizione prevede che “Il trenta
per cento della tariffa professionale
relativa alla redazione di un atto di
pianificazione comunque denominato é
ripartito, con le modalità e i criteri
previsti nel regolamento tra i dipendenti
dell'amministrazione aggiudicatrice che lo
abbiano redatto”.
Il codice dei contratti ha inteso in tal
modo favorire l’affidamento di incarichi
concretanti prestazioni d’opera
professionale a dipendenti di ruolo
dell’ente interessato, disponendo al
contempo misure atte a remunerare le
specifiche professionalità coinvolte.
La norma deve infatti essere letta in
correlazione con la disposizione generale di
cui all’art. 90, che consente, in relazione
alle “prestazioni relative alla
progettazione preliminare, definitiva ed
esecutiva di lavori, nonché alla direzione
dei lavori e agli incarichi di supporto
tecnico-amministrativo alle attività del
responsabile del procedimento e del
dirigente” che tali attività siano
espletate da risorse interne alla stazione
appaltante, purché in possesso dei requisiti
di abilitazione professionale. In effetti,
l’affidamento a soggetti comunque interni al
plesso pubblicistico viene considerato dal
codice dei contratti preferenziale, tanto
che il comma 6 dello stesso articolo 90
stabilisce i casi in cui l’incarico di
progettazione preliminare può essere
legittimamente affidato a professionalità
esterne all’Amministrazione.
Ciò posto, nella richiesta è evidenziato che
ai predetti fini della determinazione degli
oneri di urbanizzazione l’ente comunale
dovrà provvedere:
i) alla costituzione di apposito gruppo di
lavoro;
ii) alla determinazione dei costi reali
sostenuti per la realizzazione delle opere
di urbanizzazione;
iii) alla rielaborazione degli stessi anche
in relazione alle scelte pianificatorie
operate dal Piano dei servizi.
Il punto decisivo ai fini della resa del
parere discende, sostanzialmente, dalla
possibilità di ricondurre la prestazione
espletanda ai fini della determinazione del
costo di urbanizzazione alle attività di
pianificazione, in relazione a cui il
dettato del codice dei contratti prevede
l’erogazione di un compenso incentivante; o
alle ordinarie attività di carattere
autoritativo e provvedimentale, il cui
espletamento è ricompreso nei doveri di
ufficio, e che pertanto sono già remunerati
dalla retribuzione erogata ai dipendenti
coinvolti in base al rapporto di impiego.
Sopperiscono in modo univoco, al riguardo,
il criterio logico-sistematico e quello
letterale.
Sotto il primo profilo, occorre evidenziare
che la ragione fondante i compensi
incentivanti disciplinati dall’art. 92 del
codice dei contratti è quello di
privilegiare l’opzione dell’affidamento a
dipendenti di ruolo dell’Amministrazione di
incarichi richiedenti specifiche competenze
tecnico–professionali; al contempo, una
volta raggiunto l’obiettivo dell’economia di
spesa, una quota di detto risparmio è
ritenuta dal legislatore legittimamente
utilizzabile quale corrispettivo di una
prestazione che ha coinvolto professionalità
eccedenti quelle normalmente necessarie per
l’espletamento dei doveri di ufficio.
La Sezione, con il
parere 27.01.2009 n. 9,
ha infatti già avuto modo di precisare che
gli atti di pianificazione richiamati
dall'art. 92, comma 6, del codice dei
contratti devono presentare un’attinenza con
lo svolgimento di attività di governo del
territorio, nonché un contenuto
tecnico-documentale rientrante in specifiche
competenze professionali.
Analoga impostazione era desumibile, tra
l’altro, dall’orientamento dell’Autorità per
la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture nella
deliberazione n. 296, resa nell’adunanza del
25.10.2007. L’Autorità ha al riguardo
sottolineato che “anche le prestazioni
professionali relative alla redazione degli
strumenti urbanistici rientrano,
letteralmente, nella sfera degli appalti
pubblici di servizi: essi infatti sono
inclusi nei servizi di cui all’allegato II A
del Codice dei contratti di cui al d.lgs. n.
163/2006 e s.m., ed in particolare nella
categoria 12 (CPV n. 74250000-6, n.
74251000-3), dove sono enumerati i servizi
assoggettati integralmente alla disciplina
del Codice stesso (cfr. art. 20, comma 2,
del Codice)”.
In altre parole, la disciplina incentivante
risulta giustificata, come sopra premesso,
nei limiti in cui l’incarico interno esoneri
l’ente dal dispendio di risorse derivante
dal ricorso ad appalto per il conseguimento
della medesima professionalità.
Del resto, la norma riveste carattere
eccezionale e non è quindi suscettibile di
applicazione analogica (in tal senso Sez.
Controllo Campania, 22.04.2008, n. 7),
verificandosi infatti per le ipotesi
eccettuate la riespansione del principio di
onnicomprensività della retribuzione, e di
sua definizione tramite i contratti
collettivi, secondo quanto previsto
dall’art. 45 del decreto legislativo
30.03.2001, n. 165.
Sotto il profilo letterale, invece, deve
essere evidenziato come la qualificazione di
funzione pianificatoria possa essere
riferita alla sola attività di governo del
territorio realizzato tramite l’emanazione
di disposizioni generali, e non alla
puntuale determinazione di oneri o
contributi che discendono, in modo pressoché
vincolato (ancorché a seguito di complessa
attività di studio e ricerca) da scelte già
operate a monte dall’amministrazione
procedente.
Di conseguenza, l’incentivo di cui in
premessa non può essere esteso alle
ordinarie attività istituzionali, quali
quelle regolatorie (così anche Sez.
Controllo Toscana,
parere 18.10.2011 n. 213).
Dalla ricostruzione sopra operata sorgono
quali corollari, da un lato:
i) non già la mera legittimità, ma
addirittura la doverosità dell’affidamento a
risorse interne dell’ente; e, dall’altro,
ii) l’impossibilità di attribuzione dei
compensi incentivanti di cui al codice dei
contratti, essendo ricomprese le prestazioni
in questione nell’ordinaria attività
lavorativa già retribuita a norma di legge
(Corte dei Conti, Sez. controllo Lombardia,
parere 06.03.2012 n.
57). |
|
ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
Reati contro l’amministrazione. Danno
all’immagine pubblica.
... Il Procuratore regionale
della Corte dei Conti per la Regione
Lombardia ha promosso azione di
responsabilità nei confronti del sig. C.M.P.,
all’epoca dei fatti Presidente della
Commissione Sviluppo e Territorio del Comune
di Milano, per un danno recato all’immagine
del Comune medesimo.
In sintesi, l’attore espone che il convenuto
è stato arrestato in flagranza di reato,
in data 11.02.2010, per avere indotto un
imprenditore, il sig. M.B., a
consegnargli la complessiva somma di €
10.000/00 (suddivisa in due tranches
da €. 5.000/00 ciascuna) per favorirlo
nell’ambito di una concessione edilizia da
costui a suo tempo richiesta.
...
e la Corte dei conti, Sezione
Giurisdizionale per la Regione Lombardia,
definitivamente pronunciando, condanna
C.M.P. al pagamento, in favore in favore del
Comune di Milano, della somma di euro
45.000,00 (diconsi euro
quarantacinquemila e zero centesimi), oltre
interessi legali, da calcolare secondo le
modalità indicate in parte motiva.
---------------
La giurisdizione della Corte dei conti in
materia di responsabilità amministrativa si
esercita nei confronti di soggetti legati
alla pubblica amministrazione da una
relazione funzionale, il cd. rapporto di
servizio; pertanto, per rapporto di servizio
si intende la relazione con la pubblica
amministrazione, caratterizzata per il
tratto di investire un soggetto, altrimenti
estraneo all'amministrazione, del compito di
porre in essere in sua vece un'attività,
senza che rilevi né la natura giuridica
dell'atto di investitura, provvedimento,
convenzione o contratto.
Nell’alveo della giurisdizione contabile è
irragionevole ritenere che il danno
all’immagine sia perseguibile nei confronti
dei soli dipendenti pubblici, perché non
sussiste alcuna valida motivazione che
giustifichi tale discrimine, con particolare
riferimento alla circostanza che il danno
all’immagine dell’amministrazione è maggiore
quando segue al comportamento illecito di un
suo amministratore, perché in tal caso
nell’opinione pubblica tende a essere più
intensa l’identificazione tra soggetto
agente e amministrazione da esso
rappresentata.
Ai fini del ristoro del danno all’immagine
pubblica il reato di concussione è uno dei
reati contro la P.A. più gravi che un
pubblico ufficiale possa commettere, perché
oltre a sfruttare illecitamente le funzioni
pubbliche svolte, il reo esercita una
costrizione, più o meno intensa, sul
soggetto passivo, che finisce per essere
posto in una condizione di sudditanza,
alterando in modo profondo il rapporto che,
in un paese civile, deve intercorrere tra la
pubblica amministrazione e il cittadino.
Sussiste il pregiudizio all’immagine della
pubblica amministrazione quando un reato
contro la stessa è commesso da chi svolge un
ruolo apicale nell’ambito dell’apparato
amministrativo, poiché è più facile che si
diffonda all’esterno la convinzione che le
pratiche illecite siano ampiamente estese
nell’amministrazione con la conseguente
preoccupante lesione del prestigio
dell’amministrazione medesima che vede
compromessi interessi di assoluto rilievo
costituzionale, compendiati
nell’imparzialità e nel buon andamento
dell’azione amministrativa (massima tratta da
www.regione.piemonte.it -
Corte dei Conti, Sez. giurisdiz.
Lombardia,
sentenza 20.02.2012 n. 96
- link a www.corteconti.it). |
|
INCENTIVO PROGETTAZIONE:
Compenso Merloni: va riconosciuto solo per
le attività inerenti alle opere pubbliche.
Secondo un'interpretazione di natura
sistematica, che tiene conto della
collocazione della norma nel capo e nella
sezione dedicata alla progettazione di opere
pubbliche, deve ritenersi che l'art. 92,
comma 6, D.Lgs. n. 163 del 2006, secondo cui
il 30% della tariffa professionale relativa
alla redazione di un atto di pianificazione
comunque denominato è ripartito, con le
modalità e i criteri previsti nel
regolamento, tra i dipendenti
dell'amministrazione aggiudicatrice che lo
abbiano redatto, trova applicazione
esclusivamente in materia di lavori pubblici
e non è quindi consentita alcuna
interpretazione analogica atta ad includere
nel sopracitato disposto normativo attività
di pianificazione non attinenti alla
progettazione di opere pubbliche.
Il Presidente
della Provincia di Lecce, con la nota
riportata in epigrafe, richiede il parere
della Sezione in materia di interpretazione
dell’art. 92, comma 6, del D.Lgs. 12/04/2006
n. 163 che prevede che il trenta per cento
della tariffa professionale relativa alla
redazione di un atto di pianificazione
comunque denominato e' ripartito, con le
modalità e i criteri previsti nel
regolamento, tra i dipendenti
dell'amministrazione aggiudicatrice che lo
abbiano redatto.
In particolare, il Presidente della
Provincia di Lecce specifica che i dubbi
interpretativi si concentrano
sull’espressione “atto di pianificazione
comunque denominato” al fine di
accertare se debba intendersi per tale solo
un atto di pianificazione urbanistica come
il Piano territoriale di coordinamento
provinciale (P.T.C.P.) o anche qualsiasi
altro atto che sia chiamato piano come ad
esempio i cosiddetti piani strategici, i
piani per l’ambiente, per il servizio
rifiuti, per il turismo, per i trasporti,
per la comunicazione, per la caccia, per le
politiche comunitarie o per l’innovazione
tecnologica.
Ad avviso del Presidente della Provincia di
Lecce, sulla base di una lettura sistematica
della norma che è inserita nella sezione
dedicata a “progettazione interna ed
esterna, livelli della progettazione”
avente esclusivo riferimento ai lavori
pubblici, si potrebbe dedurre che gli atti
di pianificazione in parola siano quelli
rientranti nelle competenze di architetti ed
ingegneri per potenziali progetti di lavori
pubblici e pertanto l’art. 92, comma 6, del
D.Lgs. n. 163/2006 non dovrebbe riferirsi a
piani di servizi pubblici.
Il Presidente della Provincia di Lecce
chiede, quindi, se può essere oggetto di
incentivazione, oltre al Piano territoriale
di coordinamento provinciale, il piano
triennale delle opere pubbliche ed, ai fini
di una corretta interpretazione del sesto
comma dell’art. 92 del D.Lgs. 163/2006,
chiede il parere della Sezione in merito
all’accezione “atti di pianificazione
comunque denominati”.
...
L’art. 92, comma 6, del D.Lgs. 12/04/2006 n.
163 prevede che il trenta per cento della
tariffa professionale relativa alla
redazione di un atto di pianificazione
comunque denominato è ripartito, con le
modalità e i criteri previsti nel
regolamento tra i dipendenti
dell'amministrazione aggiudicatrice che lo
abbiano redatto.
La disposizione normativa su richiamata è
dettata in materia di corrispettivi,
incentivi per la progettazione e fondi a
disposizione delle stazioni appaltanti ed è
collocata nella sezione I dedicata alla “progettazione
interna ed esterna, livelli della
progettazione” del capo IV del codice
dei contratti pubblici denominato “servizi
attinenti all'architettura e all'ingegneria”
e la prima norma del predetto capo, l’art.
90, è rubricata “progettazione interna ed
esterna alle amministrazioni aggiudicatrici
in materia di lavori pubblici”.
Inoltre, nello stesso testo del comma 6
dell’art. 92 del D.Lgs. n. 163/2006 è
presente il riferimento ai dipendenti
dell’amministrazione aggiudicatrice.
Pertanto il Collegio osserva che, secondo
un’interpretazione di natura sistematica,
che tiene conto della collocazione della
norma nel capo e nella sezione dedicata alla
progettazione di opere pubbliche, deve
ritenersi che tale disposizione trova
applicazione esclusivamente in materia di
lavori pubblici e non è quindi consentita
alcuna interpretazione analogica atta ad
includere nel disposto del comma sesto
dell’art. 92 attività di pianificazione non
attinenti alla progettazione di opere
pubbliche.
La Sezione Regionale di Controllo per la
Campania, con
parere
10.07.2008 n. 14 ha, infatti,
chiarito che: “le disposizioni di cui
all’art. 92 del D.Lgs. n.163/2006 (che per
la loro puntualità descrittiva non sono
suscettibili di interpretazione analogica)
trovano applicazione unicamente in materia
di lavori pubblici, per i casi in cui il
Comune agisca in veste di Amministrazione
aggiudicatrice di un’opera o di un lavoro
rientrante in una delle ipotesi richiamate
all’art. 3 del medesimo decreto”.
Anche la Sezione Regionale di Controllo per
la Toscana, con il
parere 18.10.2011 n. 213, ha
specificato che lo stesso comma 6 dell’art.
92 prevede che l’incentivo alla
progettazione venga ripartito “tra i
dipendenti dell’amministrazione
aggiudicatrice che lo abbiano redatto”
e, dunque, è di palmare evidenza come il
riferimento normativo e la conseguente
voluntas legis sia ascrivibile solo alla
materia dei lavori pubblici, presupponendosi
una procedura ad evidenza pubblica
finalizzata alla realizzazione di un’opera
di pubblico interesse
(Corte dei Conti, Sez. controllo Puglia,
parere 16.01.2012 n.
1). |
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NEWS |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Licenziamenti disciplinari, per
gli statali c’è solo il reintegro. In caso
di illegittimità non c’è l’alternativa
indennizzo.
Licenziamenti: per i dipendenti pubblici non
cambierà nulla. Se il provvedimento viene
giudicato illegittimo ci sarà sempre e
comunque il reintegro.
Si chiude così la partita sulle tutele
dell’articolo 18 per gli statali. Ovvero,
senza modifiche. Nessuna convergenza quindi
con le nuove norme previste dalla riforma
del mercato del lavoro elaborata dal
ministro Fornero per il settore privato.
Dopo circa tre mesi di trattativa è stato
raggiunto un protocollo di intesa tra il
ministro della funzione Pubblica, Filippo
Patroni Griffi, le amministrazioni locali e
le organizzazioni sindacali tutte, compresa
la Cgil.
Otto paginette che, dopo un passaggio
formale nella riunione del 10 maggio della
Conferenza unificata degli enti locali,
verranno definitivamente siglate e portate
in Consiglio dei ministri per il varo del
relativo provvedimento: un disegno di legge
delega, ma non è escluso che il premier
possa optare per un emendamento al pacchetto
lavoro all’esame del Senato.
La parte sui licenziamenti, naturalmente, è
solo un pezzo dell’accordo. Che prevede un
nuovo modello di relazioni industriali con
un ruolo più significativo delle
organizzazioni sindacali nei processi di
mobilità e di riorganizzazione; la
razionalizzazione e la semplificazione dei
sistemi di valutazione e premialità; la
valorizzazione del salario di produttività
attraverso la contrattazione di secondo
livello; una spinta alla formazione; un
rafforzamento delle responsabilità dei
dirigenti.
Non manca -e qui c’è il percorso di
convergenza con la riforma Fornero- una
nuova architettura della flessibilità in
entrata. Basta con quella cattiva, basta con
i co.co.co, basta con l’esercito dei
duecentomila precari a vita: anche il datore
di lavoro pubblico dovrà adeguarsi all’idea
che «la forma ordinaria» di
assunzione è «il lavoro subordinato a
tempo indeterminato». Tipologie di
lavoro flessibile saranno ancora
utilizzabili, ma solo «per esigenze
temporanee o eccezionali» e quindi per
durate limitate.
Per gestire la fase di transizione entro il
30 maggio si apriranno una serie di tavoli
ad hoc al ministero con i sindacati,
in modo da superare gradualmente la selva di
contratti di collaborazione, ma anche per
consentire «la proroga e il rinnovo dei
contratti esistenti nell’ambito delle
risorse disponibili». Tra le idee dei
sindacati c’è quella di introdurre anche
nella pubblica amministrazione una sorta di
concorso per gli apprendisti con contratti
di 36 mesi e relativa certificazione valida
ai fini di successive tornate concorsuali.
L’unica forma di licenziamento individuale
prevista resta quella per motivi
disciplinari. A questo proposito l’intesa, «fermo
restando le competenze attribuite alla
contrattazione collettiva nazionale»
prevede «un rafforzamento dei doveri
disciplinari dei dipendenti» e «al contempo
garanzie di stabilità in caso di
licenziamento illegittimo». Ovvero il
reintegro.
Per quanto riguarda i processi di
riorganizzazione e razionalizzazione che
comportano esuberi o trasferimenti, anche in
vista della spending review, i
sindacati hanno chiesto la definizione di
criteri trasparenti e hanno ottenuto il loro
coinvolgimento nelle relative procedure.
«L’intesa sarà una buona base in vista
della delega legislativa che a breve
presenterò al Consiglio dei Ministri»
dice Patroni Griffi. Per la Cgil «è un
primo segnale di discontinuità che riapre,
dopo le macerie prodotte dalla legge
Brunetta, un percorso sindacale che riguarda
il mondo del lavoro pubblico». Gianni
Baratta, segretario confederale Cisl, parla
di «importante traguardo, per la prima
volta l’intesa è condivisa da tutti i pezzi
della pubblica amministrazione».
Soddisfazione anche in casa Uil. Osserva il
segretario confederale Paolo Pirani: «L’intesa
rappresenta una positiva e importante
risposta sia ai temi posti dalla Uil con lo
sciopero generale delle categorie del
pubblico impiego, svoltosi nei mesi scorsi,
sia alla piattaforma presentata per il
rilancio del valore e della qualità del
lavoro pubblico»
(articolo
Il Messaggero del 05.05.2012 - tratto da
www.ecostampa.it). |
|
ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
Licenziamenti disciplinari,
l'accordo è più vicino.
Si profila un accordo sindacale articolato
sul documento presentato ieri dal ministro
della Pa e la Semplificazione, Filippo
Patroni Griffi, per la traduzione in norme
valide per il pubblico impiego dei
principi e criteri generali contenuti nel
ddl di riforma del mercato del lavoro. ... (articolo
Il Sole 24 Ore del 04.05.2012 - tratto
da www.corteconti.it). |
|
ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
Censimento, compensi fuori dal
tetto della contrattazione.
I compensi che i comuni hanno corrisposto o
corrisponderanno ai propri dipendenti per
l'effettuazione del censimento della
popolazione e che sono finanziati dall'Istat
vanno al di fuori del tetto al fondo per la
contrattazione decentrata.
E' questa la indicazione fornita dalla
Ragioneria Generale dello Stato nel conto
annuale del personale ... (articolo
Il Sole 24 Ore del 04.05.2012 - tratto
da www.corteconti.it).). |
|
APPALTI SERVIZI: Acquisti online, niente più
diritti di segreteria. La novità è contenuta
nel decreto legge sulla spending review.
I comuni e le province non potranno più
chiedere il pagamento dei diritti di
segreteria (comunemente conosciuti come
diritti di rogito) per i contratti che
regolino gli acquisti di beni e servizi
scaturenti da modalità elettroniche.
Lo schema di decreto-legge pensato per
determinare i poteri e le funzioni di Enrico
Bondi ai fini della spending review sottrae
alle amministrazioni locali il potere
impositivo di acquisire i diritti di
segreteria, previsti per la stipulazione dei
contratti, nei quali intervenga il
segretario comunale e provinciale,
disapplicando le disposizioni dell'articolo
40 della legge 604/1962 ai casi di acquisti
effettuati mediante sistemi informatici.
L'ipotesi è riferita alle forme di
individuazione del contraente definite dal
dlgs 163/2006 e riferibili al mercato
elettronico della Consip (sia mediante
confronto concorrenziale tra i beni e
servizi presenti nel catalogo, sia mediante
la procedura concorrenziale denominata
“richiesta d'offerta"), alle aste
elettroniche ed infine ai sistemi dinamici
di acquisizione, e ad ogni altro sistema di
selezione del contraente realizzato da
centrali di committenza o da stazioni
appaltanti con modalità informatiche.
La disapplicazione dell'esigibilità dei
diritti di segreteria riguarda
esclusivamente lo strumento selettivo, cioè
la modalità di gara su basi informatiche e
non è connessa al valore del contratto.
Dunque, qualunque sia l'importo del
contratto, i diritti di segreteria non
saranno esigibili, anche laddove la
stipulazione avvenga mediante atto pubblico
in forma amministrativa, redatto dal
segretario comunale e provinciale.
Nel caso degli acquisti da mercato
elettronico Consip, in effetti, i diritti di
segreteria non potrebbero comunque essere
esatti, perché la stipulazione del contratto
avviene attraverso la sottoscrizione con
firma digitale dell'ordine di acquisto
informatico, prodotto al sistema. Da notare
che il decreto estende agli acquisti da
mercato elettronico il beneficio della
possibilità di non attendere il termine
dilatorio di 35 giorni appunto per la
stipulazione del contratto. Il che
consentirà di abbreviare i tempi di
approvvigionamento e di pagamento.
Si tratta indubbiamente di disposizioni
miranti alla semplificazione, che
probabilmente avrebbero dovuto trovare il
loro posto nel d.l. 5/2012, più che nella
disciplina della spending review.
A ben guardare, infatti, la previsione non
comporta alcun taglio della spesa per le
amministrazioni locali, ma anzi implica una
mancata entrata, dal momento che i diritti
di segreteria costituiscono una fonte di
acquisizione di risorse per comuni e
province. Un po' un controsenso,
controbilanciato da una maggiore speditezza
delle procedure e, soprattutto, dalla
riduzione degli oneri a carico delle imprese
appaltatrici
(articolo ItaliaOggi
del 04.05.2012). |
|
ENTI LOCALI - VARI: Aree
edificabili, caos Imu.
Il pagamento non esclude l'accertamento
dell'ente. Se il comune ravvisa che il
valore venale è superiore scatta l'azione di recupero.
Altra tegola sui contribuenti: anche se
pagheranno l'Imu sui valori delle aree
edificabili indicati dall'amministrazione
comunale, non saranno comunque al riparo da
possibili accertamenti. È l'effetto
dell'abrogazione, disposta dalla legge di
conversione del decreto fiscale, dell'art.
59 del dlgs 446/1997.
Che consentiva ai comuni di individuare i
valori delle aree fabbricabili «al fine
della limitazione del potere di
accertamento» qualora l'imposta fosse stata
versata sulla base di un valore non
inferiore a quello predeterminato dal
comune. Ciò non significa che ai municipi
sia ora preclusa la possibilità di fornire
dei parametri di riferimento utili a
indirizzare i contribuenti nella
quantificazione della base imponibile, ma
qualora l'ufficio tributi reperisse elementi
atti a dimostrare che il valore venale è
superiore a quello a suo tempo indicato
dallo stesso comune, l'azione accertatrice
diventerebbe necessaria, stante il principio
di irrinunciabilità del prelievo tributario
di cui una parte (pari al 3,8 per mille del
valore) è dovuta allo stato.
La norma abrogata. L'art. 59, c. 1 lett. g),
del dlgs 446/1997, con l'intento di ridurre
l'insorgenza del contenzioso in materia di
Ici, riconosceva ai comuni la possibilità di
predeterminare i valori presunti dei terreni
edificabili. Con la conseguenza che, laddove
tale potere veniva esercitato, il
contribuente che versava l'imposta sulla
base degli elementi forniti dall'ente non
poteva essere accertato: neppure
nell'ipotesi in cui l'ufficio tributi fosse
entrato in possesso di riscontri oggettivi
(per esempio perizie di stima o atti di
compravendita) idonei confutare
l'inattendibilità del parametro di
riferimento.
Lo scenario attuale. Dall'art. 14, c. 6, del dlgs n. 23/2011, che in materia di Imu
riconosceva ai comuni la stessa potestà
regolamentare Ici di cui agli art. 52 e 59
del dlgs 446/1997, la legge (n. 44/2012) di
conversione del dl 16/2012 ha espunto il
richiamo all'art. 59. Cosicché l'unico
riferimento normativo resta ora l'art. 52,
il quale, riconoscendo ai comuni la
possibilità di disciplinare le proprie
entrate tributarie (salvo per quanto attiene
all'individuazione e alla definizione delle
fattispecie imponibili, dei soggetti passivi
e dell'aliquota massima), potrebbe indurre a
ritenere che quanto prima previsto dall'art.
59, c. 1, lett. g) sia, comunque, ricompreso
nella più ampia portata dell'art. 52.
In realtà, oltre al rispetto del principio
di riserva di legge di cui all'art. 23 della
Costituzione, occorre evidenziare che la
potestà regolamentare dei comuni non può
neppure travalicare i principi generali
dell'ordinamento tributario, tra cui, ai
fini che qui interessano, vanno ricordati
quello di indisponibilità dell'obbligazione
tributaria e quello di irrinunciabilità del
prelievo tributario.
Il che sta a significare che i comuni
potranno ancora fissare i valori presunti
delle aree edificabili ai fini Imu, ma, in
assenza di una specifica norma di legge,
sarà precluso ai regolamenti limitare
l'attività di accertamento dell'ufficio nei
casi in cui la base imponibile dichiarata
dal contribuente, ancorché in linea con i
parametri comunali, risulti inferiore a
quella effettiva di mercato determinata in
ossequio all'art. 5, c. 5, del dlgs n.
504/1992.
Circolare esplicativa del Mef. Intanto,
l'attesa circolare esplicativa del Mef sulla
disciplina Imu prende tempo. Attesa per
oggi, la nota molto probabilmente arriverà
la prossima settimana
(articolo ItaliaOggi
del 04.05.2012). |
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CONSIGLIERI COMUNALI: Osservatorio Viminale/ Trasferimento non di diritto.
È applicabile a un consigliere comunale il
beneficio di cui all'art. 78, comma 6, del
Tuel, in ordine alla richiesta di
trasferimento temporaneo, fino al termine
del mandato, in una località prossima a
quella nella quale svolge il mandato stesso?
La disposizione normativa richiamata prevede
che la richiesta degli amministratori
lavoratori dipendenti pubblici e privati,
«di avvicinamento al luogo in cui viene
svolto il mandato amministrativo deve essere
esaminata dal datore di lavoro con criteri
di priorità». Priorità che tuttavia non si
identifica con un dovere assoluto di
provvedere in senso favorevole.
Infatti,
l'articolo 78, comma 6, del citato decreto
legislativo, che è norma di garanzia a
favore di tutti i lavoratori dipendenti per
evitare loro restrizioni o limitazioni
all'esercizio delle funzioni connesse
all'espletamento del proprio mandato, se
garantisce agli amministratori lavoratori
dipendenti l'inamovibilità dal posto di
lavoro già coperto, non assicura, tuttavia,
agli stessi il diritto ad essere trasferiti,
su domanda, presso la sede nella quale
espletano il mandato elettorale, dovendo la
richiesta di avvicinamento soltanto «essere
esaminata dal datore di lavoro con criteri
di priorità».
In occasione della richiesta
di avvicinamento, proposta ai sensi del
riferito art. 78, l'amministrazione/datore
di lavoro deve, pertanto, effettuare una
valutazione comparativa tra le esigenze
dell'amministratore/dipendente e quelle
organizzative
dell'azienda/l'amministrazione, quanto meno
riconoscendo al lavoratore investito del
mandato amministrativo il godimento di un
titolo preferenziale.
Il testo della norma conferma, quindi, che
si tratta di una disposizione di stretta
interpretazione che non autorizza a
concludere che al lavoratore, che ricopre
una carica politica, sia riconosciuto il
diritto al trasferimento, bensì attribuisce
allo stesso il solo diritto ad un esame
prioritario della sua istanza, nel rispetto
della specifica disciplina recata
dall''ordinamento speciale
dell'amministrazione di appartenenza
(articolo ItaliaOggi
del 04.05.2012). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Niente
incentivi agli uffici tributi. L'Anutel
non condivide la scelta del governo.
Tra gli effetti prodotti dall'abrogazione
dell'art. 59 rientra l'inapplicabilità della
disposizione che consentiva ai comuni di
riconoscere compensi incentivanti
nell'ambito della lotta all'evasione Ici,
applicabile in ambito Imu grazie al richiamo
dell'art. 59 a opera del dlgs 23/2011.
È una
scelta che non mancherà di produrre
conseguenze negative tra gli addetti agli
uffici tributi e che contraddice lo spirito
iniziale che aveva portato all'istituzione
di quell'incentivo, in un paese ove il
fenomeno dell'evasione fiscale sembra aver
raggiunto livelli altissimi.
Secondo il
legislatore, il contributo che i comuni
possono dare nella gestione della fiscalità
locale è di fondamentale importanza. Anche
la stessa Agenzia delle entrate, al fine di
una maggiore lotta all'evasione, riconosce
un incentivo ai comuni per le segnalazioni
qualificate, quindi implicitamente viene
riconosciuto un maggiore ruolo degli enti
locali che sono conoscitori dei territori,
ma che non hanno gli strumenti propri
dell'Agenzia. Allora perché sminuire il
ruolo di funzionari e operatori che
s'ingegnano a costruire sistemi di controllo
e incrocio di banche dati per il solo fine
di conseguire l'equità fiscale?
Rincorrere
un contribuente che si diletta nell'evasione
o elusione fiscale non è uno sport così
gratificante. La gratifica economica serviva
per dare anche un briciolo di dignità
professionale. Sarebbe stato più saggio
regolare l'incentivo piuttosto che
falciarlo. Ma, caso molto strano,
l'incentivo a determinate figure operanti
nella p.a. viene salvaguardato, operando
così una evidente discriminazione tra i
diversi settori. Se oggi, attraverso
l'eliminazione degli incentivi al personale,
il governo ritiene di ridurre i costi deve
farlo per tutti gli appartenenti alla p.a.
iniziando proprio dai ministeri, dalle
Agenzie, e da tutte le figure che oggi
possono usufruire di norme specifiche di
tutela, in poche parole i sacrifici li fanno
tutti. Non bastavano alcuni provvedimenti
dell'ex ministro Brunetta, relativamente
all'uso dei mezzi propri da parte dei
dipendenti della p.a. per partecipare alle
attività formative?
L'Anutel non può tacere
davanti alla dispersione di un patrimonio
accumulato dai dipendenti negli anni e
dimostrerà come moltissimi comuni saranno
costretti a esternalizzare le attività
accertative, con rimunerazioni che a oggi
raggiungono anche cifre del 40% sulle somme
riscosse, con evidente danno economico
(articolo ItaliaOggi
del 04.05.2012). |
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APPALTI - EDILIZIA PRIVATA: Il
Durc dalla cassa edile. Il rilascio solo se
l'ente ha valenza nazionale. Il ministero
chiarisce i requisiti richiesti: reciprocità
e rappresentatività.
Il Durc è un'esclusiva
delle casse edili. Infatti, non può essere
emesso da organismi operativi al solo
livello territoriale, non costituiti sulla
base di ccnl comparativamente più
rappresentativi e non in possesso di
collegamento con la Cnce (che garantisce
l'osservanza del principio di reciprocità
tra le diverse casse edili provinciali).
A precisarlo è il Ministero del Lavoro nella
nota 02.05.2012 n.
8367 di prot., in risposta alle
richieste di chiarimenti in merito ai
criteri di individuazione delle casse edili
ai fini della verifica della legittimazione
al rilascio del documento unico di
regolarità contributiva.
Enti bilaterali.
Il ministero ribadisce, prima di tutto, che
ai fini della costituzione di un ente
bilaterale (qual è una cassa edile)
legittimato allo svolgimento dell'attività
certificativa, la fonte normativa di
riferimento è l'articolo 2, lettera h, del
dlgs n. 276/2003 (riforma Biagi), il quale
individua tali organismi come quelli «costituiti
a iniziativa di una o più associazioni dei
datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative»;
nonché il dm 24.10.2007, attuativo della
legge n. 296/2006, il quale specifica che il
requisito della maggiore rappresentatività
comparata deve essere posseduto da ciascuna
organizzazione, sia datoriale sia sindacale,
che concorre alla costituzione della cassa
edile (articolo 2, comma 2).
Principio di reciprocità.
In secondo luogo, aggiunge il ministero, le
casse abilitate sono quelle che osservano il
cosiddetto principio di reciprocità in base
al quale, al fine di armonizzare le
dichiarazioni di regolarità contributiva
rilasciate dalle diverse casse edili
operanti sul territorio nazionale, si ha un
reciproco riconoscimento dei versamenti
operati presso ciascuna di esse.
Si tratta, precisa il ministero, di un
requisito imprescindibile poiché il dlgs n.
163/2006 stabilisce che «le casse edili
che non applicano la reciprocità con altre
case edili regolarmente costituite non
possono rilasciare dichiarazioni liberatorie
di regolarità contributiva» (articolo
252, comma 5). Tale principio, spiega il
ministero, è oggi assicurato attraverso la
cooperazione telematica con la commissione
nazionale paritetica per le casse edili (Cnce).
L'esclusiva delle casse
edili.
In conclusione, il ministero spiega che il
possesso dei predetti requisiti è «elemento
di carattere costitutivo ai fini della
possibilità per le casse di svolgere gli
adempimenti certificativi» legati alla
regolarità contributiva (Durc).
Ne deriva che gli organismi che non ne sono
in possesso, perché operanti al solo livello
territoriale, non costituiti da contratti
collettivi stipulati dalle organizzazioni
comparativamente più rappresentative e non
in possesso del requisito della reciprocità
assicurato dal collegamento con la Cnce, «non
possono definirsi casse edili ai sensi del
dlgs n. 276/2003 e, conseguentemente, non
possono rilasciare il Durc». Pertanto,
eventuali attestazioni di regolarità
rilasciate da tali casse devono considerarsi
giuridicamente inefficaci a tutti gli
effetti di legge
(articolo ItaliaOggi
del 03.05.2012). |
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GIURISPRUDENZA |
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ATTI AMMINISTRATIVI: La
disposizione di cui all'art. 10, lett. b),
della L. 241/1990 impone all'amministrazione
procedente di "valutare" le osservazioni,
ovvero di tenerne conto e di non ignorarle.
Peraltro, l'obbligo per l'amministrazione di
tenere conto delle osservazioni presentate a
seguito della comunicazione di avvio del
procedimento non impone la puntuale e
analitica confutazione delle argomentazioni
svolte dalla parte privata, essendo
sufficiente, ai fini della giustificazione
del provvedimento adottato, la motivazione
complessivamente e logicamente resa a
sostegno dell'atto stesso.
La disposizione di cui all'art. 10, lett.
b), della L. 241/1990 impone
all'amministrazione procedente di "valutare"
le osservazioni, ovvero di tenerne conto e
di non ignorarle.
Peraltro, l'obbligo per l'amministrazione di
tenere conto delle osservazioni presentate a
seguito della comunicazione di avvio del
procedimento non impone la puntuale e
analitica confutazione delle argomentazioni
svolte dalla parte privata, essendo
sufficiente, ai fini della giustificazione
del provvedimento adottato, la motivazione
complessivamente e logicamente resa a
sostegno dell'atto stesso (Cfr. TAR Sardegna
Sez. II, 23.02.2012 n. 181; TAR Liguria,
Sez. I, 21.03.2011 n. 432; TAR Campania,
Sez. VII, 07.05.2010 n. 3072; TAR Lazio,
Sez. I, 04.08.2006 n. 6950)
(TAR Lombardia-Brescia, Sez. I,
sentenza 04.05.2012 n. 772 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
|
EDILIZIA PRIVATA: Laddove
intercorra un breve lasso temporale
intercorso tra il rilascio del premesso di
costruire, e la comunicazione di avvio del
procedimento di annullamento, e non sia
ancora iniziata la realizzazione dell’opera,
è da ritenersi sufficiente, quale
presupposto per l'esercizio del potere di
autotutela, l'esigenza di ripristino della
legalità ed una motivazione che faccia
unicamente riferimento alla disposizione
violata.
In tale contesto, infatti, non si è
ingenerato alcun legittimo affidamento nel
destinatario del provvedimento, posto che
l'annullamento d'ufficio interviene a breve
distanza di tempo dall'adozione del
provvedimento illegittimo, sicché la
giurisprudenza è concorde nel non ritenere
necessaria una penetrante motivazione
sull'interesse pubblico all'annullamento, né
una comparazione di tale interesse con
l'interesse privato sacrificato.
Laddove, come
nel caso all’esame, intercorra un breve
lasso temporale intercorso tra il rilascio
del premesso di costruire (che è avvenuto in
data 25.03.2011), e la comunicazione di
avvio del procedimento di annullamento
(effettuata in data 21.04.2011), e non sia
ancora iniziata la realizzazione dell’opera,
è da ritenersi sufficiente, quale
presupposto per l'esercizio del potere di
autotutela, l'esigenza di ripristino della
legalità ed una motivazione che faccia
unicamente riferimento alla disposizione
violata.
In tale contesto, infatti, non si è
ingenerato alcun legittimo affidamento nel
destinatario del provvedimento, posto che
l'annullamento d'ufficio interviene a breve
distanza di tempo dall'adozione del
provvedimento illegittimo, sicché la
giurisprudenza è concorde nel non ritenere
necessaria una penetrante motivazione
sull'interesse pubblico all'annullamento, né
una comparazione di tale interesse con
l'interesse privato sacrificato (cfr. TAR
Milano, Sez. IV, 13.04.2011 , n. 971; TAR
Lecce Sez. III 06.06.2008 n. 1680; TAR
Campania, Sez. VII, 04.07.2007, n. 6461;
TRGA, Bolzano, 07.10.2006, n. 379; TAR
Brescia, 04.06.2004, n. 609)
(TAR Lombardia-Brescia, Sez. I,
sentenza 04.05.2012 n. 772 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
|
ATTI AMMINISTRATIVI:
Secondo i consolidati principi
forgiati dalla giurisprudenza in relazione
all’individuazione dei presupposti per la
proposizione dell’azione di accertamento
dell’illegittimità del silenzio–inadempimento:
a) i provvedimenti di autotutela sono
manifestazione dell’esercizio di un potere
tipicamente discrezionale
dell’amministrazione che non ha alcun
obbligo di attivarlo e, qualora intenda
farlo, deve valutare la sussistenza o meno
di un interesse che giustifichi la rimozione
dell’atto, valutazione della quale essa sola
è titolare e che non può ritenersi dovuta
nel caso di una situazione già definita con
provvedimento inoppugnabile; pertanto, una
volta che il privato, o per aver esaurito i
mezzi di impugnazione che l’ordinamento gli
garantisce, o per aver lasciato trascorrere
senza attivarsi il termine previsto a pena
di decadenza, si trovi di fronte ad un
provvedimento inoppugnabile a fronte del
quale può solo sollecitare l’esercizio del
potere da parte dell’amministrazione,
quest’ultima, a fronte della domanda di
riesame non ha alcun obbligo di rispondere;
b) è esclusa la possibilità di fare ricorso
alla procedura del silenzio rifiuto allo
scopo di provocare il ricorso
dell’amministrazione all’autotutela; tale
divieto trova il proprio fondamento
nell’esigenza di evitare il superamento
della regola della necessaria impugnazione
dell’atto amministrativo nel termine di
decadenza; siffatto escamotage presuppone in
definitiva una sequenza procedimentale in
cui sussista un provvedimento non impugnato,
e l’intrapresa della procedura del silenzio
rifiuto allo scopo di provocare l’adozione
di un secondo provvedimento, volto a mettere
nel nulla quello non tempestivamente
impugnato;
c) la richiesta dei privati, rivolta
all’amministrazione, di esercizio
dell’autotutela, è una mera denuncia, con
funzione sollecitatoria, ma non fa sorgere
in capo all’amministrazione alcun obbligo di
provvedere.
---------------
Per quanto concerne la violazione
dell’obbligo di preavviso di rigetto sancito
dall’art. 10-bis, l. n. 241 del 1990, è
sufficiente evidenziare che:
a) non ha carattere tassativo l’elenco delle
ipotesi, di cui all’ultimo periodo dell’art.
10-bis, l. n. 241 del 1990, per le quali non
è necessaria la comunicazione dei motivi
ostativi all’accoglimento della domanda;
b) la mancata comunicazione del preavviso di
rigetto non comporta ex se l’illegittimità
del provvedimento finale in quanto la norma
sancita dall’art. 10-bis cit., và
interpretata alla luce del successivo art.
21-octies, co. 2, l. n. 241 del 1990, il
quale, nell’imporre al giudice di valutare
il contenuto sostanziale del provvedimento e
di non annullare l’atto nel caso in cui le
violazioni formali non abbiano inciso sulla
legittimità sostanziale del medesimo, rende
irrilevante la violazione delle disposizioni
sul procedimento o sulla forma dell’atto
allorché il contenuto dispositivo non
avrebbe potuto essere diverso da quello in
concreto adottato;
c) la comunicazione dei motivi ostativi
all’accoglimento della domanda non è
necessaria in relazione alle decisioni di
ricorsi gerarchici per le seguenti ragioni:
I) il preavviso di rigetto si applica ai procedimenti ad «istanza
di parte»; invece il ricorso amministrativo
non è assimilabile a un’istanza di
provvedimento perché costituisce la
contestazione di un provvedimento già
emanato;
II) la previsione del preavviso di rigetto è diretta a promuovere
il contraddittorio prima dell’adozione di un
provvedimento di amministrazione attiva;
invece nel caso del ricorso amministrativo
il provvedimento di amministrazione attiva è
già stato emanato e impugnato;
III) prima del provvedimento impugnato il privato, di regola, ha
già potuto interloquire con
l’amministrazione; pertanto un ulteriore
preavviso di rigetto introdurrebbe una
ulteriore fase di contraddittorio,
sostanzialmente inutile e in contrasto con
le esigenze di buon andamento, economicità e
celerità dell’azione amministrativa;
IV) la comunicazione del preavviso di rigetto interrompe i termini
per l’emanazione del provvedimento finale;
questo effetto è però incompatibile con la
disciplina del ricorso amministrativo perché
comporterebbe il raddoppio dei termini di
decisione del ricorso;
V) il procedimento avviato col ricorso gerarchico può concludersi
col «silenzio», con l’effetto di consentire
al ricorrente di impugnare in sede
giurisdizionale il provvedimento già
impugnato in sede amministrativa; tale
disciplina è incompatibile con la necessità
del preavviso di rigetto;
VI) la decisione dell’amministrazione sul ricorso gerarchico ha
carattere di segretezza fino alla sua
emanazione, e pertanto non ammette un
preavviso di rigetto.
Il diniego opposto dal comune, da
qualificarsi come rifiuto espresso di
autotutela, si è limitato, nella sostanza,
ad esplicitare quanto stabilito, in modo
vincolante per l’ente, dai presupposti
provvedimenti rimasti inoppugnati; esso,
come tale, risulta privo di autonoma
lesività in considerazione della sua
oggettiva natura non provvedimentale e del
suo contenuto interamente vincolato.
Il potere di autotutela amministrativa
mediante annullamento è un potere di merito
dell’amministrazione, incoercibile da parte
del giudice amministrativo.
L’art. 21-nonies l. n. 241 del 1990 ha
disciplinato i presupposti e le forme
dell’annullamento d’ufficio, ma non ha
modificato la natura del potere, e non lo ha
trasformato da discrezionale in
obbligatorio, né ha previsto un interesse
legittimo dei privati all’autotutela
amministrativa.
Il potere di autotutela resta un potere di
merito, che si esercita previa valutazione
delle ragioni di pubblico interesse,
valutazione riservata alla p.a. e
insindacabile da parte del giudice.
Si deve anzitutto osservare che, di regola,
il diniego di autotutela è privo di autonoma
portata lesiva, e pertanto difetta, in
relazione ad esso, un interesse concreto e
attuale a contestarlo.
Infatti la lesione discende già dal
provvedimento originario, in relazione al
quale viene invocata l’autotutela, ed è tale
atto che deve (avrebbe dovuto) essere
tempestivamente impugnato.
Ordinariamente, il diniego espresso di
autotutela è un atto meramente confermativo
dell’originario provvedimento, che non
compie una nuova valutazione degli interessi
in gioco, e che pertanto non può essere un
mezzo per una sostanziale rimessione in
termini quanto alla contestazione
dell’originario provvedimento.
In secondo luogo il diniego di autotutela si
fonda su ragioni di merito amministrativo,
che esulano dalla giurisdizione di
qualsivoglia giudice.
Il giudice non può valutare se il diniego di
autotutela è stato bene o male esercitato,
perché se ciò facesse la conseguenza sarebbe
un ordine, rivolto all’amministrazione, di
riesercizio del potere di autotutela secondo
parametri fissati dal giudice, ma è evidente
che questo sarebbe uno sconfinamento in un
potere di merito riservato esclusivamente
all’amministrazione e incoercibile; il
diniego espresso di autotutela non è
impugnabile per l’assorbente ragione che si
tratta di atto espressione di un potere di
merito, su cui il giudice amministrativo non
ha giurisdizione.
Solo nel caso –che nella specie non ricorre– in cui l’amministrazione, sollecitata ad
esercitare l’autotutela –riesamina
l’originario provvedimento e a seguito di
appropriato procedimento amministrativo
conferma –con una nuova valutazione degli
interessi in gioco e con una motivazione
nuova– l’originario provvedimento, si ha un
atto di conferma in senso proprio,
autonomamente lesivo e pertanto impugnabile.
Sul piano sistematico tali
conclusioni sono coerenti con i consolidati
principi forgiati dalla giurisprudenza in
relazione all’individuazione dei presupposti
per la proposizione dell’azione di
accertamento dell’illegittimità del silenzio–inadempimento (cfr. Cons. Stato, sez. IV,
12.03.2010, n. 1469; sez. IV, 16.09.2008 n. 4362; sez. IV,
09.08.2005, n. 4227; sez. VI, 04.02.2002, n.
4453; sez. VI, 01.04.1992, n. 201, cui si
rinvia a mente dell’art. 88, co. 2, lett.
d), c.p.a.), in forza dei quali:
a) i provvedimenti di autotutela sono
manifestazione dell’esercizio di un potere
tipicamente discrezionale
dell’amministrazione che non ha alcun
obbligo di attivarlo e, qualora intenda
farlo, deve valutare la sussistenza o meno
di un interesse che giustifichi la rimozione
dell’atto, valutazione della quale essa sola
è titolare e che non può ritenersi dovuta
nel caso di una situazione già definita con
provvedimento inoppugnabile; pertanto, una
volta che il privato, o per aver esaurito i
mezzi di impugnazione che l’ordinamento gli
garantisce, o per aver lasciato trascorrere
senza attivarsi il termine previsto a pena
di decadenza, si trovi di fronte ad un
provvedimento inoppugnabile a fronte del
quale può solo sollecitare l’esercizio del
potere da parte dell’amministrazione,
quest’ultima, a fronte della domanda di
riesame non ha alcun obbligo di rispondere;
b) è esclusa la possibilità di fare ricorso
alla procedura del silenzio rifiuto allo
scopo di provocare il ricorso
dell’amministrazione all’autotutela; tale
divieto trova il proprio fondamento
nell’esigenza di evitare il superamento
della regola della necessaria impugnazione
dell’atto amministrativo nel termine di
decadenza; siffatto escamotage presuppone in
definitiva una sequenza procedimentale in
cui sussista un provvedimento non impugnato,
e l’intrapresa della procedura del silenzio
rifiuto allo scopo di provocare l’adozione
di un secondo provvedimento, volto a mettere
nel nulla quello non tempestivamente
impugnato;
c) la richiesta dei privati, rivolta
all’amministrazione, di esercizio
dell’autotutela, è una mera denuncia, con
funzione sollecitatoria, ma non fa sorgere
in capo all’amministrazione alcun obbligo di
provvedere.
---------------
Per
quanto concerne, infine, la violazione
dell’obbligo di preavviso di rigetto sancito
dall’art. 10-bis, l. n. 241 del 1990, è
sufficiente evidenziare, in una con la
giurisprudenza di questo Consiglio (cfr., ex plurimis, Cons. giust. amm.,
04.07.2011,
n. 472; 03.03.2011, n. 161; Cons. Stato,
sez. III, 11.01.2011, n. 1638/2010;
com. spec., 26.02.2008, n. 2518/2007,
cui si rinvia a mente dell’art. 88, co. 2,
lett. d), c.p.a.), che:
a) non ha carattere tassativo l’elenco delle
ipotesi, di cui all’ultimo periodo dell’art.
10-bis, l. n. 241 del 1990, per le quali non
è necessaria la comunicazione dei motivi
ostativi all’accoglimento della domanda;
b) la mancata comunicazione del preavviso di
rigetto non comporta ex se l’illegittimità
del provvedimento finale in quanto la norma
sancita dall’art. 10-bis cit., và
interpretata alla luce del successivo art.
21-octies, co. 2, l. n. 241 del 1990, il
quale, nell’imporre al giudice di valutare
il contenuto sostanziale del provvedimento e
di non annullare l’atto nel caso in cui le
violazioni formali non abbiano inciso sulla
legittimità sostanziale del medesimo, rende
irrilevante la violazione delle disposizioni
sul procedimento o sulla forma dell’atto
allorché il contenuto dispositivo non
avrebbe potuto essere diverso da quello in
concreto adottato;
c) la comunicazione dei motivi ostativi
all’accoglimento della domanda non è
necessaria in relazione alle decisioni di
ricorsi gerarchici per le seguenti ragioni:
I) il preavviso di rigetto si applica ai
procedimenti ad «istanza di parte»; invece
il ricorso amministrativo non è assimilabile
a un’istanza di provvedimento perché
costituisce la contestazione di un
provvedimento già emanato;
II) la previsione del preavviso di rigetto è
diretta a promuovere il contraddittorio
prima dell’adozione di un provvedimento di
amministrazione attiva; invece nel caso del
ricorso amministrativo il provvedimento di
amministrazione attiva è già stato emanato e
impugnato;
III) prima del provvedimento impugnato il
privato, di regola, ha già potuto
interloquire con l’amministrazione; pertanto
un ulteriore preavviso di rigetto
introdurrebbe una ulteriore fase di
contraddittorio, sostanzialmente inutile e
in contrasto con le esigenze di buon
andamento, economicità e celerità
dell’azione amministrativa;
IV) la comunicazione del preavviso di
rigetto interrompe i termini per
l’emanazione del provvedimento finale;
questo effetto è però incompatibile con la
disciplina del ricorso amministrativo perché
comporterebbe il raddoppio dei termini di
decisione del ricorso;
V) il procedimento avviato col ricorso
gerarchico può concludersi col «silenzio»,
con l’effetto di consentire al ricorrente di
impugnare in sede giurisdizionale il
provvedimento già impugnato in sede
amministrativa; tale disciplina è
incompatibile con la necessità del preavviso
di rigetto;
VI) la decisione dell’amministrazione sul
ricorso gerarchico ha carattere di
segretezza fino alla sua emanazione, e
pertanto non ammette un preavviso di
rigetto.
Le conclusioni cui è pervenuto
questo Consiglio, circa l’inapplicabilità
dell’art. 10-bis cit. ai ricorsi
amministrativi nonché ai procedimenti di
carattere vincolato, si attagliano al caso
di specie, caratterizzato dalla presenza di
un procedimento attivato in sede di
autotutela (che presenta, nella sostanza,
alcune delle sopra evidenziate
caratteristiche del procedimento
giustiziale), il quale interviene su un
assetto di interessi pubblici e privati
interamente definito da un contesto provvedimentale
ormai intangibile
(Consiglio di Stato, Sez. V,
sentenza 03.05.2012 n. 2550 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: L’annullamento
d’ufficio (ndr: della concessione edilizia)
presuppone una congrua motivazione
sull’interesse pubblico attuale e concreto a
sostegno dell’esercizio discrezionale dei
poteri di autotutela, con un’adeguata
ponderazione comparativa la quale tenga
anche conto dell’interesse dei destinatari
dell’atto al mantenimento delle posizioni
che su di esso si sono consolidate, e del
conseguente affidamento derivante dal
comportamento seguito dall’amministrazione.
Per costante giurisprudenza, l’annullamento
d’ufficio (ndr: della concessione edilizia)
presuppone una congrua motivazione
sull’interesse pubblico attuale e concreto a
sostegno dell’esercizio discrezionale dei
poteri di autotutela, con un’adeguata
ponderazione comparativa la quale tenga
anche conto dell’interesse dei destinatari
dell’atto al mantenimento delle posizioni
che su di esso si sono consolidate, e del
conseguente affidamento derivante dal
comportamento seguito dall’amministrazione
(cfr. ex plurimis, TAR Campania
Salerno, sez. I – 03/01/2012 n. 3; Consiglio
di Stato, sez. IV – 16/04/2010 n. 2178) (TAR
Lombardia-Brescia, Sez. II,
sentenza 03.05.2012 n. 740 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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ATTI AMMINISTRATIVI: La
giurisprudenza scinde gli effetti caducatori
derivanti dall’annullamento dell’atto a
contenuto generale –i quali espandono la
propria efficacia erga omnes– dagli effetti
conformativi del giudicato che statuiscono
vincoli e limiti alla successiva azione
amministrativa, producendo effetti
preclusivi (e vietando pertanto di assumere
nuovi provvedimenti di contenuto analogo a
quelli annullati) solo nei confronti di
coloro che sono stati parti in quel
giudizio.
E’ stato puntualmente osservato che “la
sfera di efficacia soggettiva di una
pronuncia giurisdizionale amministrativa di
annullamento va differenziatamente
individuata a seconda che si abbia riguardo
alla sua parte dispositiva-cassatoria
dell’atto, ovvero a quella
ordinatoria-prescrittiva, statuente limiti e
vincoli per la successiva azione
dell’Amministrazione. Infatti, in ordine
alla prima parte, in quanto comportante
l’eliminazione dal mondo giuridico di una
entità obiettiva quale il provvedimento
impugnato, la pronuncia non può che operare,
necessariamente, erga omnes, essendo
l'istituto dell'annullamento ontologicamente
insuscettibile di produrre la caducazione di
un atto per taluni e non per altri.
Al contrario, relativamente alla parte
ordinatoria-prescrittiva, la pronuncia si
atteggia come tipicamente inerente al
rapporto giuridico dedotto in giudizio ….,
che viene esaminato ed in ordine al quale
prescrizioni e vincoli sono posti negli
stretti limiti degli interessi sostanziali
fatti valere dall'istante, delle censure
dedotte e delle contrapposte eccezioni
sollevate. Donde l'applicabilità in parte
qua … del principio proprio delle pronunce
giurisdizionali civili -pur esse, di norma,
tipicamente inerenti a rapporti- secondo cui
il giudicato fa stato unicamente fra le
parti, i loro eredi ed aventi causa (art.
2909 del c.c.)”.
---------------
A seguito dell’annullamento in sede
giurisdizionale di un provvedimento, quello
precedente non rivive in quanto
definitivamente abrogato e sostituito dal
successivo. In altri termini l’atto
soppresso da un successivo provvedimento
(poi annullato dal giudice) è
definitivamente venuto meno (e non
semplicemente posto in stato di quiescenza)
e non può “riaffiorare” nel mondo giuridico
a seguito della caducazione dell’effetto
abrogante.
Più in generale questo Tribunale,
nell’affrontare una questione di successione
di leggi in materia urbanistica, ha
affermato che l’abrogazione di disposizioni
abrogative non fa rivivere le disposizioni
da queste ultime soppresse: se il
legislatore intende far rivivere una
disposizione abrogata, infatti, non deve
soltanto espungere dall’ordinamento la
disposizione abrogativa, ma è necessario che
disponga altresì la reviviscenza della prima
in modo espresso ed univoco, derogando alla
regola generale per cui, in linea di
principio, l’abrogazione degli atti
normativi ha carattere di definitività.
La giurisprudenza scinde gli effetti
caducatori derivanti dall’annullamento
dell’atto a contenuto generale –i quali
espandono la propria efficacia erga omnes–
dagli effetti conformativi del giudicato che
statuiscono vincoli e limiti alla successiva
azione amministrativa, producendo effetti
preclusivi (e vietando pertanto di assumere
nuovi provvedimenti di contenuto analogo a
quelli annullati) solo nei confronti di
coloro che sono stati parti in quel giudizio
(cfr. TAR Veneto, sez. III – 04/08/2011 n.
1346; 21/04/2010 n. 1494; TAR Campania
Salerno, sez. II – 18/2/2010 n. 1510).
E’ stato puntualmente osservato (cfr.
Consiglio di Stato, sez. IV – 15/06/2004 n.
3939) che “la sfera di efficacia
soggettiva di una pronuncia giurisdizionale
amministrativa di annullamento va
differenziatamente individuata a seconda che
si abbia riguardo alla sua parte
dispositiva-cassatoria dell’atto, ovvero a
quella ordinatoria-prescrittiva, statuente
limiti e vincoli per la successiva azione
dell’Amministrazione. Infatti, in ordine
alla prima parte, in quanto comportante
l’eliminazione dal mondo giuridico di una
entità obiettiva quale il provvedimento
impugnato, la pronuncia non può che operare,
necessariamente, erga omnes, essendo
l'istituto dell'annullamento ontologicamente
insuscettibile di produrre la caducazione di
un atto per taluni e non per altri.
Al contrario, relativamente alla parte
ordinatoria-prescrittiva, la pronuncia si
atteggia come tipicamente inerente al
rapporto giuridico dedotto in giudizio ….,
che viene esaminato ed in ordine al quale
prescrizioni e vincoli sono posti negli
stretti limiti degli interessi sostanziali
fatti valere dall'istante, delle censure
dedotte e delle contrapposte eccezioni
sollevate. Donde l'applicabilità in parte
qua … del principio proprio delle pronunce
giurisdizionali civili -pur esse, di norma,
tipicamente inerenti a rapporti- secondo cui
il giudicato fa stato unicamente fra le
parti, i loro eredi ed aventi causa (art.
2909 del c.c.)”.
---------------
In linea
generale, a seguito dell’annullamento in
sede giurisdizionale di un provvedimento,
quello precedente non rivive in quanto
definitivamente abrogato e sostituito dal
successivo. In altri termini l’atto
soppresso da un successivo provvedimento
(poi annullato dal giudice) è
definitivamente venuto meno (e non
semplicemente posto in stato di quiescenza)
e non può “riaffiorare” nel mondo
giuridico a seguito della caducazione
dell’effetto abrogante (cfr. TAR Sicilia
Palermo, sez. III – 15/02/2011 n. 277).
Più in generale questo Tribunale,
nell’affrontare una questione di successione
di leggi in materia urbanistica, ha
affermato che l’abrogazione di disposizioni
abrogative non fa rivivere le disposizioni
da queste ultime soppresse: se il
legislatore intende far rivivere una
disposizione abrogata, infatti, non deve
soltanto espungere dall’ordinamento la
disposizione abrogativa, ma è necessario che
disponga altresì la reviviscenza della prima
in modo espresso ed univoco, derogando alla
regola generale per cui, in linea di
principio, l’abrogazione degli atti
normativi ha carattere di definitività (cfr.
sentenze TAR Brescia, sez. I – 24/06/2009 n.
1321; 12/02/2010 n. 732; 05/04/2007 n. 349,
che richiama ampia giurisprudenza ossia
Consiglio di Stato, sez. VI – 15/04/1987 n.
254; Consiglio di Stato, sez. VI –
31/03/1981 n. 133; Corte di cassazione, sez.
lavoro – 08/06/1979 n. 3284)
(TAR Lombardia-Brescia, Sez. II,
sentenza 03.05.2012 n. 739 - link a
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APPALTI: Nelle
gare pubbliche il giudizio di verifica delle
congruità di un'offerta anomala ha natura
globale e sintetica sulla serietà
dell'offerta stessa nel suo insieme e
costituisce espressione di un potere
tecnico-discrezionale dell'Amministrazione
di per sé insindacabile in sede di
legittimità, salvo che nelle ipotesi in cui
le valutazioni siano manifestamente
illogiche o fondate su insufficiente
motivazione o affette da errori di fatto.
---------------
In sede di presentazione delle
giustificazioni sulle offerte anomale,
l’impresa partecipante può operare
modulazioni dell’offerta a suo tempo
presentata con la conseguenza che, mentre
l’offerta economica in quanto tale resta
immodificabile, possono invece essere
modificate e integrate le giustificazioni,
sino a consentire (ad esempio) compensazioni
fra sovrastime e sottostime, purché
l’offerta risulti nel suo complesso coerente
ed affidabile al momento
dell’aggiudicazione.
Tuttavia, se ciò è vero, è anche vero che
l’impresa la cui offerta è assoggettata a
verifica di anomalia è tenuta a fornire dati
concreti ed attendibili, idonei a descrivere
in modo univoco il contenuto dell’offerta e
a confermarne la complessiva attendibilità e
sostenibilità sotto il profilo
economico-finanziario.
In caso contrario (ossia, laddove si
ammettesse la possibilità di giustificare in
vari modi fra loro alternativi una
determinata struttura di costi), verrebbe
meno la ratio stessa dell’istituto della
verifica dell’anomalia, il quale consiste
nel consentire all’amministrazione di
verificare sulla base di elementi concreti
ed attendibili la sostenibilità
dell’offerta.
Giova premettere al riguardo che, secondo un
consolidato (e qui condiviso) orientamento
giurisprudenziale, nelle gare pubbliche il
giudizio di verifica delle congruità di
un'offerta anomala ha natura globale e
sintetica sulla serietà dell'offerta stessa
nel suo insieme e costituisce espressione di
un potere tecnico-discrezionale
dell'Amministrazione di per sé insindacabile
in sede di legittimità, salvo che nelle
ipotesi in cui le valutazioni siano
manifestamente illogiche o fondate su
insufficiente motivazione o affette da
errori di fatto (fra le molte: Cons. Stato,
III, 15.07.2011, n. 4322).
---------------
Secondo
un condiviso orientamento, in sede di
presentazione delle giustificazioni sulle
offerte anomale, l’impresa partecipante può
operare modulazioni dell’offerta a suo tempo
presentata con la conseguenza che, mentre
l’offerta economica in quanto tale resta
immodificabile, possono invece essere
modificate e integrate le giustificazioni,
sino a consentire (ad esempio) compensazioni
fra sovrastime e sottostime, purché
l’offerta risulti nel suo complesso coerente
ed affidabile al momento dell’aggiudicazione
(Cons. Stato, V, 20.02.2012, n. 875;
id., VI, 24.08.2011, n. 4801).
Tuttavia, se ciò è vero, è anche vero che
l’impresa la cui offerta è assoggettata a
verifica di anomalia è tenuta a fornire dati
concreti ed attendibili, idonei a descrivere
in modo univoco il contenuto dell’offerta e
a confermarne la complessiva attendibilità e
sostenibilità sotto il profilo
economico-finanziario.
In caso contrario (ossia, laddove si
ammettesse la possibilità di giustificare in
vari modi fra loro alternativi una
determinata struttura di costi), verrebbe
meno la ratio stessa dell’istituto
della verifica dell’anomalia, il quale
consiste nel consentire all’amministrazione
di verificare sulla base di elementi
concreti ed attendibili la sostenibilità
dell’offerta
(Consiglio di Stato, Sez. VI,
sentenza
02.05.2012 n. 2506 - link a
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EDILIZIA PRIVATA:
Di per
sé, la mera pendenza di un procedimento
sanzionatorio non è ostativa al rilascio
dell’agibilità, a meno che, come prevede la
legge, non si ravvisino differenze tra
l’autorizzato (o il dichiarato) ed il
realizzato.
Per quanto concerne il diniego di agibilità,
si osserva che le norme di riferimento sono
gli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 380/2001; il
primo stabilisce che “il certificato di
agibilità attesta la sussistenza delle
condizioni di sicurezza, igiene, salubrità,
risparmio energetico degli edifici e degli
impianti negli stessi installati, valutate
secondo quanto dispone la normativa vigente”,
quindi pare renderlo del tutto indipendente
dal rapporto che il manufatto ha con la
disciplina urbanistica; tuttavia il
successivo art. 26 impone che tra la
documentazione presentata vi sia anche una “dichiarazione,
sottoscritta dallo stesso richiedente il
certificato di agibilità, di conformità
dell’opera rispetto al progetto approvato,
nonché in ordine alla avvenuta prosciugatura
dei muri e della salubrità degli ambienti”,
il che può far, invece, ritenere che la
mancata conformità di quanto edificato al
relativo progetto (e, quindi, anche alle
norme che disciplinano l’edificabilità nella
zona) sia, di per sé, ostativa al rilascio
dell’abitabilità.
La non perfetta coerenza delle due norme ha
portato la giurisprudenza a differenti
soluzioni, quanto alla legittimità del
diniego di certificato di agibilità per
ragioni esclusivamente o prevalentemente
urbanistico/edilizie ovvero per pendenza di
procedimenti sanzionatori; infatti, accanto
a decisioni che negano la rilevanza di tali
motivazioni (si veda, per tutti: TAR Liguria
n. 1754/2011, secondo cui, “essendo
finalizzato -il certificato di agibilità- al
controllo di tipo igienico-sanitario ed
escludendo qualsiasi riferimento alla
conformità dell’edificio al progetto
approvato, non assume alcun rilievo sotto il
profilo urbanistico-edilizio, onde la
pendenza di un procedimento repressivo
edilizio di per sé non costituisce idonea
motivazione di diniego del certificato”),
ve ne sono altre che ritengono corretto il
diniego motivato (prevalentemente o
esclusivamente) con riferimento a violazioni
urbanistiche.
Ad esempio, TAR Lombardia-Milano n.
332/2010, ritiene che “l’agibilità possa
essere negata non solo in caso di mancanza
di condizioni igieniche ma anche in caso di
contrasto con gli strumenti urbanistici o
con il titolo edilizio (DIA o permesso di
costruire)”, precisando che “a tale
conclusione perviene gran parte della
giurisprudenza (TAR Lazio, n. 4129/2005,
Consiglio di Stato, n. 6174/2008 e n.
1542/2005; TAR Lombardia-Milano, n.
4672/2009), senza contare che questa
interpretazione ha anche un supporto
normativo nell’art. 25, comma 1, del Testo
Unico dell'Edilizia”; dovendo, per
l’appunto, la domanda di agibilità deve
essere corredata anche da una dichiarazione
del richiedente di conformità dell'opera
rispetto al progetto approvato, il che “significa
che in caso di difformità dell’opera dal
progetto edilizio, ma anche evidentemente in
caso di assenza di idoneo progetto,
l’agibilità dovrà essere negata”.
Soggiunge poi la decisione che “appare
assurdo che il Comune rilasci l’agibilità a
fronte di un’opera magari palesemente
abusiva e destinata quindi con certezza alla
demolizione, apparendo tale comportamento
dell'Amministrazione contraddittorio
rispetto al perseguimento del pubblico
interesse”, con la conseguenza che “il
diniego di agibilità non può essere reputato
illegittimo per la sola circostanza che è
motivato con riferimento a presunte
violazioni della normativa urbanistica o
edilizia”.
Il Collegio (che condivide questo
orientamento) è dell’avviso che, di per sé,
la mera pendenza di un procedimento
sanzionatorio non sia ostativa al rilascio
dell’agibilità, a meno che, come prevede la
legge, non si ravvisino differenze tra
l’autorizzato (o il dichiarato) ed il
realizzato, come è nel presente caso, ove la
DIA rappresentava cose diverse rispetto a
quanto poi (in pretesa applicazione delle
norme sull’edilizia libera) di fatto è stato
posto in essere.
Il diniego di agibilità, a tenore del citato
art. 25, appare pertanto correttamente
emesso, anche trascurando di considerare che
la ricorrente non pare avere un apprezzabile
interesse a lamentare il mancato rilascio
del certificato di agibilità di un manufatto
di cui è stata ordinata la demolizione per
violazione delle norme urbanistiche.
Infatti, se otterrà il titolo a sanatoria,
l’istante potrà riproporre la domanda, alla
quale il Comune risponderà previa
valutazione dei soli requisiti
igienico-sanitari dell’edificio (TAR Friuli
Venezia Giulia,
sentenza 30.04.2012 n. 146 - link a
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EDILIZIA PRIVATA: La
determinazione degli oneri di urbanizzazione
si correla a una precisa disciplina
normativa, di modo che i provvedimenti
applicativi di essa non richiedono di per sé
alcuna puntuale motivazione allorché le
scelte dell’Amministrazione si conformino a
detti criteri.
Per ciascun titolo concessorio gli oneri
dovuti sono calcolati applicando la
normativa e i parametri vigenti al momento
in cui esso è rilasciato, esclusa quindi
ogni ultrattività della disciplina in vigore
all’epoca del rilascio del titolo
originario.
La tesi del Comune, che ha operato un
ricalcolo degli oneri già corrisposti per la
prima concessione applicando anche ad essi
la nuova disciplina (fermo restando, come è
ovvio, lo scomputo delle somme già
corrisposte), trova un aggancio nella
pregressa giurisprudenza in materia, secondo
cui un tale ricalcolo è legittimo nella sola
ipotesi in cui le opere assentite col
secondo permesso comportino un mutamento di
destinazione d’uso ovvero una variazione
essenziale del manufatto con passaggio da
una categoria urbanistica ad altra
funzionalmente autonoma, in tale caso
giustificandosi col maggior carico
urbanistico conseguente il ricalcolo degli
oneri dovuto.
Innanzi tutto, è opportuno sottolineare come
la questione dell’adeguatezza o meno della
motivazione con cui il Comune ha esplicitato
i criteri di calcolo applicati è destinata a
restare recessiva rispetto a quella della
correttezza o meno di tali criteri: al
riguardo, infatti, va richiamato il
consolidato indirizzo giurisprudenziale
secondo cui la determinazione degli oneri di
urbanizzazione si correla a una precisa
disciplina normativa, di modo che i
provvedimenti applicativi di essa non
richiedono di per sé alcuna puntuale
motivazione allorché le scelte
dell’Amministrazione si conformino a detti
criteri (cfr. Cons. Stato, sez. V, 09.02.2001, nr. 584).
Nel caso che qui occupa, non è dubbio che il
Comune odierno appellante abbia fin dal
primo grado depositato documentazione
illustrativa dei criteri applicati per la
commisurazione degli oneri richiesti per la
concessione edilizia rilasciata nel 2003; di
modo che, a prescindere da ogni
approfondimento circa la conoscenza o
conoscibilità di tali criteri da parte della
società destinataria, l’eventuale
correttezza degli stessi rileverebbe nel
senso dell’irrilevanza del vizio ex art. 21-octies della legge
07.08.1990, nr. 241,
in considerazione della natura vincolata
dell’atto.
Di conseguenza, la questione centrale del
presente giudizio attiene alle modalità con
cui deve avvenire il calcolo degli oneri di
urbanizzazione in sede di rilascio di un
nuovo permesso di costruire dopo che quello
originario è decaduto ai sensi dell’art. 15,
comma 3, del d.P.R. 06.06.2001, nr. 380
(e, prima, dell’art. 4 della legge 28.01.1977, nr. 10).
Più specificamente, l’ipotesi che qui
interessa è quella in cui una parte del
manufatto assentito col primo titolo
concessorio sia stato effettivamente
realizzato, e gli oneri relativi siano stati
integralmente pagati, di modo che il nuovo
provvedimento abilitativo ha a oggetto solo
il completamento dell’opera.
In un caso del genere, sembra pacifico (e
sul punto le parti convengono) che non possa
addivenirsi ad alcuna duplicazione, non
essendo possibile accollare all’istante per
due volte gli oneri relativi alle medesime
opere.
Al di là di ciò, alla Sezione non paiono
altrettanto scontati gli ulteriori due
assunti su cui si regge la prospettazione
del ricorso introduttivo (condivisa dal
primo giudice): e cioè che, in occasione del
rilascio del secondo permesso, non sia
possibile calcolare gli oneri dovuti in base
alla disciplina eventualmente innovativa che
sia sopravvenuta dopo il rilascio del primo
titolo ad aedificandum, e che in ogni caso
detti oneri debbano sempre essere limitati a
quelli inerenti la parte di opere non
realizzata nei termini e oggetto del secondo
permesso, escluso ogni “ricalcolo” degli
oneri già corrisposti.
Quanto al primo profilo, il Collegio reputa
del tutto ragionevole –anche in
applicazione del principio tempus regit
actum– che per ciascun titolo concessorio
gli oneri dovuti siano calcolati applicando
la normativa e i parametri vigenti al
momento in cui esso è rilasciato, esclusa
quindi ogni ultrattività della disciplina in
vigore all’epoca del rilascio del titolo
originario (poi decaduto).
Per quanto concerne il secondo aspetto, una
rigorosa accettazione della tesi
dell’odierna appellata porterebbe, nella
specie, a un sostanziale azzeramento degli
oneri dovuti, dal momento che –come già
accennato– la nuova concessione edilizia
rilasciata nel 2003 concerne unicamente
opere interne e di finitura, essendo stato
già illo tempore l’immobile interamente
realizzato nella sua struttura.
La tesi del Comune, che invece ha operato un
ricalcolo degli oneri già corrisposti per la
prima concessione applicando anche ad essi
la nuova disciplina (fermo restando, come è
ovvio, lo scomputo delle somme già
corrisposte), trova un aggancio nella
pregressa giurisprudenza in materia, secondo
cui un tale ricalcolo è legittimo nella sola
ipotesi in cui le opere assentite col
secondo permesso comportino un mutamento di
destinazione d’uso ovvero una variazione
essenziale del manufatto con passaggio da
una categoria urbanistica ad altra
funzionalmente autonoma, in tale caso
giustificandosi col maggior carico
urbanistico conseguente il ricalcolo degli
oneri dovuto (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 29.04.2004, nr. 2611; Cons. Stato, sez. V,
25.05.2004, nr. 6289; id., 23.01.2004, nr. 174; id., 29.01.2004, nr.
295; id., 24.09.2001, nr. 1427).
Orbene, non risulta specificamente
contestato dalla parte privata l’assunto
dell’Amministrazione appellante secondo cui
la nuova richiesta di permesso di costruire
comportava, oltre che la realizzazione di
opere interne, anche un rilevante mutamento
di destinazione d’uso dell’immobile rispetto
al progetto originario (tale essendo, nella
prospettazione del Comune, la ragione del
ricalcolo degli oneri dovuti); e, anzi, la
circostanza trova conferma nella stessa
documentazione depositata in primo grado,
dalla quale è dato evincere che
effettivamente la diversa distribuzione
degli spazi interni comportava anche una
diversa ripartizione tra i locali a
destinazione residenziale e quelli a
destinazione direzionale, con conseguente
variazione del carico urbanistico rispetto a
quello originario.
Dal che consegue l’infondatezza delle
censure articolate nel ricorso introduttivo,
con riguardo sia all’indebita duplicazione
degli oneri percepiti sia all’assenza di
ogni giustificazione a sostegno del
ricalcolo delle somme già corrisposte (fermo
restando che esula dalla presente sede la
verifica della correttezza del calcolo in
concreto compiuto dall’Amministrazione, non
risultando formulata alcuna specifica
censura sul punto)
(Consiglio di Stato, Sez. IV,
sentenza
27.04.2012 n. 2471 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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ATTI AMMINISTRATIVI: Una distanza superiore al chilometro è
tale da far seriamente dubitare,
specialmente in assenza di puntuali
allegazioni ad opera della stessa parte,
dell’esistenza del presupposto della vicinitas: e questo pur tenendo nel debito
conto il principio per cui la vicinitas che
legittima la proposizione di un’impugnativa
non va necessariamente intesa come stretta
contiguità, bensì nel senso di uno stabile e
significativo collegamento del ricorrente,
da verificare caso per caso, con la zona il
cui ambiente s'intende proteggere.
---------------
L'azione innanzi al Giudice amministrativo
non rappresenta un'azione popolare che possa
essere esercitata dal quisque de populo.
Essa, al contrario, richiede l'esistenza sia
della legittimazione al ricorso (da
intendersi come titolarità di una posizione
giuridica differenziata rispetto alla
collettività indifferenziata, quale quella
che può radicarsi in una particolare
vicinitas), sia di un interesse al ricorso
(da intendersi come utilità, anche
strumentale, che possa derivare dal suo
accoglimento).
Il ricorso giurisdizionale è dunque
proponibile solo da chi abbia la titolarità
di un interesse legittimo e dimostri,
inoltre, che tale interesse possa subire una
lesione per la illegittimità dell'atto
impugnato.
La mera vicinanza di un fondo ad una
discarica non legittima per ciò solo ed
automaticamente il proprietario frontista ad
insorgere avverso il provvedimento
autorizzativo dell'opera, essendo
necessaria, al riguardo, anche la prova del
danno che egli da questa possa ricevere, per
quanto non sia permesso addossare su chi
agisca il gravoso onere della prova
dell'effettività del danno subendo allorché
la stessa prova non possa prescindere, in
concreto, dall'effettiva realizzazione
dell'impianto, il che finirebbe per svuotare
il principio costituzionale del diritto di
difesa.
La mera vicinanza di un'abitazione ad una
discarica non legittima, pertanto, il
proprietario frontista ad insorgere avverso
il provvedimento di approvazione dell'opera,
essendo al riguardo necessaria la prova del
danno che da questa egli riceva nella sua
sfera giuridica, o per il fatto che la
localizzazione dell'impianto riduce il
valore economico del fondo situato nelle sue
vicinanze, o perché le prescrizioni dettate
dall'autorità competente in ordine alle
modalità di gestione dell'impianto sono
inidonee a salvaguardare la salute di chi
vive nelle sue vicinanze, o, infine, per il
significativo incremento del traffico
veicolare, potenzialmente idoneo ad incidere
in senso pregiudizievole sui terreni
limitrofi. Da ciò la conferma che il mero
collegamento di un fondo con il territorio
sul quale è localizzata una discarica non è
da solo sufficiente a legittimare il suo
proprietario a provocare uti singulus il
sindacato di legittimità su qualsiasi
provvedimento amministrativo preordinato
alla tutela di interessi generali che nel
territorio trovano la loro esplicazione.
Osserva la Sezione che queste deduzioni non
possono essere condivise.
Le stesse lasciano infatti integro il nucleo
fondamentale della pronuncia appellata,
quale si trova compendiato nella notazione
che “nessuno dei ricorrenti è stato in grado
di precisare il concreto pregiudizio che
deriverebbe alla propria sfera giuridica
dalla realizzazione dell’impianto in
relazione al quale va, peraltro,
sottolineato che tutti gli accertamenti
tecnici svolti dall’ARPA e dall’ASL hanno
consentito di individuare valori di
emissioni inquinanti ampiamente inferiori ai
limiti prescritti dalla legge.”
Una distanza superiore al chilometro è
tale da far seriamente dubitare,
specialmente in assenza di puntuali
allegazioni ad opera della stessa parte,
dell’esistenza del presupposto della vicinitas: e questo pur tenendo nel debito
conto il principio per cui la vicinitas che
legittima la proposizione di un’impugnativa
non va necessariamente intesa come stretta
contiguità, bensì nel senso di uno stabile e
significativo collegamento del ricorrente,
da verificare caso per caso, con la zona il
cui ambiente s'intende proteggere (v. tra le
più recenti C.d.S., V, 26.02.2010, n.
1134).
Ancor più evidente, peraltro, è
l’assorbente carenza, nella fattispecie,
dell’estremo dell’interesse a ricorrere.
E’ appena il caso di ricordare che l'azione
innanzi al Giudice amministrativo non
rappresenta un'azione popolare che possa
essere esercitata dal quisque de populo.
Essa, al contrario, richiede l'esistenza sia
della legittimazione al ricorso (da
intendersi come titolarità di una posizione
giuridica differenziata rispetto alla
collettività indifferenziata, quale quella
che può radicarsi in una particolare
vicinitas), sia di un interesse al ricorso
(da intendersi come utilità, anche
strumentale, che possa derivare dal suo
accoglimento) (C.d.S, VI, 01.02.2010,
n. 413).
Il ricorso giurisdizionale è dunque
proponibile solo da chi abbia la titolarità
di un interesse legittimo e dimostri,
inoltre, che tale interesse possa subire una
lesione per la illegittimità dell'atto
impugnato.
Sulla base di tale principio, la mera
vicinanza di un fondo ad una discarica non
legittima per ciò solo ed automaticamente il
proprietario frontista ad insorgere avverso
il provvedimento autorizzativo dell'opera,
essendo necessaria, al riguardo, anche la
prova del danno che egli da questa possa
ricevere (C.d.S., V, 20.05.2002, n.
2714), per quanto non sia permesso addossare
su chi agisca il gravoso onere della prova
dell'effettività del danno subendo allorché
la stessa prova non possa prescindere, in
concreto, dall'effettiva realizzazione
dell'impianto, il che finirebbe per svuotare
il principio costituzionale del diritto di
difesa (cfr. V, 18.08.2010, n. 5819).
La mera vicinanza di un'abitazione ad una
discarica non legittima, pertanto, il
proprietario frontista ad insorgere avverso
il provvedimento di approvazione dell'opera
(cfr. V, 16.04.2003, n. 1948), essendo
al riguardo necessaria la prova del danno
che da questa egli riceva nella sua sfera
giuridica, o per il fatto che la
localizzazione dell'impianto riduce il
valore economico del fondo situato nelle sue
vicinanze, o perché le prescrizioni dettate
dall'autorità competente in ordine alle
modalità di gestione dell'impianto sono
inidonee a salvaguardare la salute di chi
vive nelle sue vicinanze, o, infine, per il
significativo incremento del traffico
veicolare, potenzialmente idoneo ad incidere
in senso pregiudizievole sui terreni
limitrofi (su quest’ultimo profilo cfr. V,
16.06.2009 n. 3849). Da ciò la conferma
che il mero collegamento di un fondo con il
territorio sul quale è localizzata una
discarica non è da solo sufficiente a
legittimare il suo proprietario a provocare
uti singulus il sindacato di legittimità su
qualsiasi provvedimento amministrativo
preordinato alla tutela di interessi
generali che nel territorio trovano la loro
esplicazione (cfr. C.d.S., IV, 13.07.1998,
n. 1088; V, 23.04.2007, n. 1830)
(Consiglio di Stato, Sez. V,
sentenza
27.04.2012 n. 2460 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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APPALTI SERVIZI: Se
nella nozione di “affidamento diretto” di
cui all'art. 23-bis d.l. n. 112/2008
rientri, o meno, la proroga che segue un
primo affidamento con gara.
La previsione preclude l'acquisizione della
gestione di servizi ulteriori, con o senza
gara, ai soggetti che gestiscono servizi
pubblici locali ad essi affidati senza il
rispetto dei principi dell'evidenza pubblica
che si condensano nei principi comunitari di
tutela della concorrenza, e, segnatamente,
nei principi di "economicità, efficacia,
imparzialità, trasparenza, adeguata
pubblicità, non discriminazione, parità di
trattamento, mutuo riconoscimento,
proporzionalità", elencati nel co. 2,
richiamato espressamente dal co. 9 del
citato art. 23-bis.”.
All'affidamento senza una procedura
competitiva deve essere equiparato il caso
in cui ad un affidamento con gara segua,
dopo la sua scadenza, un regime di proroga
diretta che non trovi fondamento nel diritto
comunitario. Infatti le proroghe dei
contratti affidati con gara sono consentite
se già previste ab origine, e comunque entro
termini determinati. Una volta che il
contratto scada e si proceda ad una sua
proroga senza che essa sia prevista ab
origine, o oltre i limiti temporali
consentiti, la proroga è da equiparare ad un
affidamento senza gara.
Il divieto previsto dall’art. 23-bis, comma
9, del d.l. 25.06.2008, n. 112,
convertito con la legge n. 133 del 2008,
colpisce, per quanto qui interessa, le
società che gestiscano “di fatto o per
disposizione di legge, di atto
amministrativo o per contratto servizi
pubblici locali in virtù di affidamento
diretto”, o comunque “di una procedura non
ad evidenza pubblica”, e comporta che le
medesime società “non possono acquisire la
gestione di servizi ulteriori ovvero in
ambiti territoriali diversi, né svolgere
servizi o attività per altri enti pubblici o
privati, né direttamente, né tramite loro
controllanti o altre società che siano da
essi controllate o partecipate, né
partecipando a gare". Divieto che opera per
tutta la durata della loro gestione.
Ora, questo Consiglio ha già avuto modo
di prendere posizione sulla questione se
nella nozione di “affidamento diretto” di
cui all'art. 23-bis d.l. n. 112/2008
rientri, o meno, la proroga che segue un
primo affidamento con gara (VI, 16.02.2010, n. 850).
Nell’occasione, questo Consesso ha
rammentato introduttivamente che “la
previsione preclude l'acquisizione della
gestione di servizi ulteriori, con o senza
gara, ai soggetti che gestiscono servizi
pubblici locali ad essi affidati senza il
rispetto dei principi dell'evidenza pubblica
che si condensano nei principi comunitari di
tutela della concorrenza, e, segnatamente,
nei principi di "economicità, efficacia,
imparzialità, trasparenza, adeguata
pubblicità, non discriminazione, parità di
trattamento, mutuo riconoscimento,
proporzionalità", elencati nel co. 2,
richiamato espressamente dal co. 9 del
citato art. 23-bis.”
Posta questa premessa, sulla problematica il
Consiglio ha assunto la seguente, univoca
posizione.
“All'affidamento senza una procedura
competitiva deve essere equiparato il caso
in cui ad un affidamento con gara segua,
dopo la sua scadenza, un regime di proroga
diretta che non trovi fondamento nel diritto
comunitario. Infatti le proroghe dei
contratti affidati con gara sono consentite
se già previste ab origine, e comunque entro
termini determinati. Una volta che il
contratto scada e si proceda ad una sua
proroga senza che essa sia prevista ab
origine, o oltre i limiti temporali
consentiti, la proroga è da equiparare ad un
affidamento senza gara” (VI, n. 850/2010
cit.)
(Consiglio di Stato, Sez. V,
sentenza
27.04.2012 n. 2459 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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APPALTI - ATTI AMMINISTRATIVI: La
domanda di risarcimento del danno non
sostenuta dalle allegazioni necessarie
all’accertamento della responsabilità
dell’Amministrazione deve essere disattesa:
grava infatti sul danneggiato l’onere di
provare gli elementi costitutivi della
domanda di risarcimento del danno e dunque
in materia di appalti, almeno
successivamente alle recenti pronunce della
Corte di Giustizia UE in materia di elemento
soggettivo, l’entità del danno e il nesso
causale.
Se colui che agisce può eventualmente
offrire al giudice elementi anche solo
indiziari in ordine alla gravità della
violazione o all’univocità della normativa
di riferimento, il medesimo deve almeno
indicare la prova dell’esistenza di un
danno, ovverosia di una diminuzione
patrimoniale o di perdita di chance, ma la
totale assenza di queste ultime indicazioni
priva il giudice anche della possibilità di
una valutazione equitativa.
Pacifica giurisprudenza afferma il principio
che la domanda di risarcimento del danno non
sostenuta dalle allegazioni necessarie
all’accertamento della responsabilità
dell’Amministrazione deve essere disattesa:
grava infatti sul danneggiato l’onere di
provare gli elementi costitutivi della
domanda di risarcimento del danno e dunque
in materia di appalti, almeno
successivamente alle recenti pronunce della
Corte di Giustizia UE in materia di elemento
soggettivo, l’entità del danno e il nesso
causale (Cons. Stato, V, 04.03.2011 n.
1408; id., 06.04.2009 n. 2143; id., 13.06.2008
n. 2967).
Se colui che agisce può eventualmente
offrire al giudice elementi anche solo
indiziari in ordine alla gravità della
violazione o all’univocità della normativa
di riferimento, il medesimo deve almeno
indicare la prova dell’esistenza di un
danno, ovverosia di una diminuzione
patrimoniale o di perdita di chance, ma la
totale assenza di queste ultime indicazioni
priva il giudice anche della possibilità di
una valutazione equitativa
(Consiglio di Stato, Sez. V,
sentenza
27.04.2012 n. 2449 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Se
l’espressione “intervento urbanistico”, di
cui al quinto comma del R.D. 338/1934 (ndr:
area di vincolo cimiteriale), debba
intendersi in senso letterale oppure
–estensivamente- come riferita a qualsiasi
attività di trasformazione del territorio,
comprensiva di opere private di nuova
edificazione.
Orbene, è chiara,
nell’ordinamento, la distinzione tra
l’attività urbanistica e quella edilizia.
La prima concerne la pianificazione
dell’uso del territorio a mezzo dei vari
strumenti urbanistici generali ed attuativi,
ed implica scelte altamente discrezionali in
ordine –per esempio- all’indicazione delle
vie di comunicazione, alla divisione in zone
del territorio comunale, alla fissazione dei
relativi indici di edificabilità, etc.;
la seconda riguarda più propriamente i
singoli interventi costruttivi e, dovendo
svolgersi nel rispetto della prima, ha
carattere sostanzialmente vincolato.
La natura discrezionale o vincolata delle
relative scelte si riflette anche nelle
rispettive competenze, posto che
l’approvazione dei piani territoriali ed
urbanistici, che costituiscono atti generali
di pianificazione e di indirizzo, è
demandata ai consigli comunali (art. 42,
comma 2, lett. b, D.Lgs. 18.08.2000, n.
267), mentre i titoli abilitativi sono
rilasciati dal dirigente competente (art.
13, comma 1, D.P.R. 06.06.2001, n. 380),
proprio sul presupposto che trattasi di
attività vincolata, comportando il mero
accertamento della sua conformità alla
disciplina urbanistica in vigore.
Giova preliminarmente riportare il testo
dell’art. 338 R.D. 27.07.1934 n. 1265, a
mente del quale “1. I cimiteri devono
essere collocati alla distanza di almeno 200
metri dal centro abitato. È vietato
costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici
entro il raggio di 200 metri dal perimetro
dell'impianto cimiteriale, quale risultante
dagli strumenti urbanistici vigenti nel
comune o, in difetto di essi, comunque quale
esistente in fatto, salve le deroghe ed
eccezioni previste dalla legge.
2. Le disposizioni di cui al comma
precedente non si applicano ai cimiteri
militari di guerra quando siano trascorsi 10
anni dal seppellimento dell'ultima salma.
3. Il contravventore è punito con l'ammenda
fino a lire 1000 e deve inoltre, a sue
spese, demolire l'edificio o la parte di
nuova costruzione, salvi i provvedimenti di
ufficio in caso di inadempienza.
4. Il consiglio comunale può approvare,
previo parere favorevole della competente
azienda sanitaria locale, la costruzione di
nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli già
esistenti ad una distanza inferiore a 200
metri dal centro abitato, purché non oltre
il limite di 50 metri, quando ricorrano,
anche alternativamente, le seguenti
condizioni:
a) risulti accertato dal medesimo consiglio comunale che, per
particolari condizioni locali, non sia
possibile provvedere altrimenti;
b) l'impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade
pubbliche almeno di livello comunale, sulla
base della classificazione prevista ai sensi
della legislazione vigente, o da fiumi,
laghi o dislivelli naturali rilevanti,
ovvero da ponti o da impianti ferroviari.
5. Per dare esecuzione ad un'opera pubblica
o all'attuazione di un intervento
urbanistico, purché non vi ostino ragioni
igienico-sanitarie, il consiglio comunale
può consentire, previo parere favorevole
della competente azienda sanitaria locale,
la riduzione della zona di rispetto tenendo
conto degli elementi ambientali di pregio
dell'area, autorizzando l'ampliamento di
edifici preesistenti o la costruzione di
nuovi edifici. La riduzione di cui al
periodo precedente si applica con identica
procedura anche per la realizzazione di
parchi, giardini e annessi, parcheggi
pubblici e privati, attrezzature sportive,
locali tecnici e serre.
6. Al fine dell'acquisizione del parere
della competente azienda sanitaria locale,
previsto dal presente articolo, decorsi
inutilmente due mesi dalla richiesta, il
parere si ritiene espresso favorevolmente.
7. All'interno della zona di rispetto per
gli edifici esistenti sono consentiti
interventi di recupero ovvero interventi
funzionali all'utilizzo dell'edificio
stesso, tra cui l'ampliamento nella
percentuale massima del 10 per cento e i
cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli
previsti dalle lettere a), b), c) e d) del
primo comma dell'articolo 31 della legge
05.08.1978, n. 457”.
La questione sottoposta al collegio consiste
nello stabilire se l’espressione “intervento
urbanistico”, di cui al quinto comma,
debba intendersi in senso letterale oppure
–estensivamente- come riferita a qualsiasi
attività di trasformazione del territorio,
comprensiva di opere private di nuova
edificazione, come quella oggetto
dell’istanza di permesso di costruire
avanzata dal ricorrente.
Orbene, ritiene il collegio che sia chiara,
nell’ordinamento, la distinzione tra
l’attività urbanistica e quella edilizia.
La prima concerne la pianificazione dell’uso
del territorio a mezzo dei vari strumenti
urbanistici generali ed attuativi, ed
implica scelte altamente discrezionali in
ordine –per esempio- all’indicazione delle
vie di comunicazione, alla divisione in zone
del territorio comunale, alla fissazione dei
relativi indici di edificabilità, etc.; la
seconda riguarda più propriamente i singoli
interventi costruttivi e, dovendo svolgersi
nel rispetto della prima, ha carattere
sostanzialmente vincolato.
La natura discrezionale o vincolata delle
relative scelte si riflette anche nelle
rispettive competenze, posto che
l’approvazione dei piani territoriali ed
urbanistici, che costituiscono atti generali
di pianificazione e di indirizzo, è
demandata ai consigli comunali (art. 42,
comma 2, lett. b, D.Lgs. 18.08.2000, n.
267), mentre i titoli abilitativi sono
rilasciati dal dirigente competente (art.
13, comma 1, D.P.R. 06.06.2001, n. 380),
proprio sul presupposto che trattasi di
attività vincolata, comportando il mero
accertamento della sua conformità alla
disciplina urbanistica in vigore (Cons. di
St., V, 24.08.2007, n. 4507)
(TAR Liguria, Sez. I,
sentenza 27.04.2012 n. 594 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Il
rilascio del certificato di abitabilità di
un fabbricato, conseguente al condono
edilizio, può legittimamente avvenire in
deroga solo a norme regolamentari e non
anche quando siano carenti condizioni di
salubrità richieste invece da fonti
normative di livello primario, in quanto la
disciplina del condono edilizio, per il suo
carattere di eccezionalità e derogatorio,
non è suscettibile di interpretazioni
estensive e, soprattutto, tali da incidere
sul fondamentale principio della tutela
della salute, con evidenti riflessi sul
piano della legittimità costituzionale.
La deroga introdotta dall’art. 35, comma 20,
L. 47/1985 "non riguarda i requisiti
richiesti da disposizioni legislative e
deve, pertanto, escludersi una automaticità
assoluta nel rilascio del certificato di
abitabilità ... a seguito di concessione in
sanatoria, dovendo invece il Comune
verificare che al momento del rilascio del
certificato di abitabilità siano osservate
non solo le disposizioni di cui all'art. 221
T.U. delle leggi sanitarie (rectius, di cui
all'art. 4 del D.p.r. 425/1994), ma, altresì
quelle previste da altre disposizioni di
legge in materia di abitabilità e servizi
essenziali relativi e rispettiva normativa
tecnica .... Permangono, infatti, in capo ai
Comuni tutti gli obblighi inerenti alla
verifica delle condizioni igienico-sanitarie
per l'abitabilità degli edifici, con l'unica
possibile deroga ai requisiti fissati da
norme regolamentari".
Deve ritenersi che le disposizioni di cui al
D.M. 05.07.1975 integrino una normativa di
rango primario in virtù del rinvio disposto
dall’art. 218 del R.D. 27.07.1934, n. 1265,
e pertanto, diversamente dalle disposizioni
integrative e supplementari portate dai
regolamenti comunali di igiene (espressione
di esigenze locali e comunque non attuative
di norme di legge gerarchicamente
sovraordinate), anch’esse –al pari delle
disposizioni in materia di sicurezza statica
e di prevenzione degli incendi e degli
infortuni- siano inderogabili in sede di
rilascio del certificato di abitabilità a
seguito del condono.
Ai sensi della disposizione di cui all’art.
35, comma 20, L. n. 47/1985 (1° condono),
richiamata dall’art. 32, comma 25, del D.L.
30.9.2003, n. 269 (3° condono), “a seguito
della concessione o autorizzazione in
sanatoria viene altresì rilasciato il
certificato di abitabilità o agibilità anche
in deroga ai requisiti fissati da norme
regolamentari, qualora le opere sanate non
contrastino con le disposizioni vigenti in
materia di sicurezza statica, attestata dal
certificato di idoneità di cui alla lettera
b) del terzo comma e di prevenzione degli
incendi e degli infortuni”.
La giurisprudenza del Consiglio di Stato, in
merito all’interpretazione di detta norma,
ha già avuto modo di affermare che il
rilascio del certificato di abitabilità di
un fabbricato, conseguente al condono
edilizio, può legittimamente avvenire in
deroga solo a norme regolamentari e non
anche quando siano carenti condizioni di
salubrità richieste invece da fonti
normative di livello primario, in quanto la
disciplina del condono edilizio, per il suo
carattere di eccezionalità e derogatorio,
non è suscettibile di interpretazioni
estensive e, soprattutto, tali da incidere
sul fondamentale principio della tutela
della salute, con evidenti riflessi sul
piano della legittimità costituzionale
(Cons. Stato, IV, 30.05.2011, n. 2620, di cui
di seguito è riportato ampio stralcio; id.,
V, 15.04.2004 n. 2140).
Tale orientamento –è stato chiarito-
risulta peraltro coerente con quello
espresso dalla Corte Costituzionale, che,
con sentenza 18.07.1996 n. 256, ha
affermato che la deroga introdotta dall’art.
35, comma 20, "non riguarda i requisiti
richiesti da disposizioni legislative e
deve, pertanto, escludersi una automaticità
assoluta nel rilascio del certificato di
abitabilità ... a seguito di concessione in
sanatoria, dovendo invece il Comune
verificare che al momento del rilascio del
certificato di abitabilità siano osservate
non solo le disposizioni di cui all'art. 221
T.U. delle leggi sanitarie (rectius, di cui
all'art. 4 del D.p.r. 425/1994), ma, altresì
quelle previste da altre disposizioni di
legge in materia di abitabilità e servizi
essenziali relativi e rispettiva normativa
tecnica .... Permangono, infatti, in capo ai
Comuni tutti gli obblighi inerenti alla
verifica delle condizioni igienico-sanitarie
per l'abitabilità degli edifici, con l'unica
possibile deroga ai requisiti fissati da
norme regolamentari".
Orbene, alla luce della giurisprudenza
riportata e della lettura costituzionalmente
orientata della norma, resa dalla Corte
Costituzionale, appare evidente che non è
possibile ritenere che l’art. 35, comma 20,
L. n. 47/1985 contenga una deroga generale
ed indiscriminata alle norme che presidiano
i requisiti di abitabilità degli edifici, e
ciò proprio perché –come chiarito sempre
dalla Corte Costituzionale con la sentenza
citata (e già prima con sentenza n.
427/1995)– detta legge intende contemperare
valori tutti costituzionalmente garantiti,
quali, tra gli altri, da un lato il diritto
alla salute e dall’altro il diritto
all’abitazione e al lavoro.
Una interpretazione che validi una deroga
“generale” alla normativa a tutela della
salute, con particolare riguardo al luogo di
abitazione, si porrebbe, dunque, in
contrasto non solo con l’art. 32 Cost., ma
anche con quelle stesse esigenze di
contemperamento tra diversi valori
costituzionali, proprie della legge n.
47/1995.
Pertanto, mentre possono essere derogate
norme regolamentari, non possono esserlo
norme di legge, in quanto rispetto ad esse
la deroga non è evocata nell’art. 35, comma
20.
Tanto precisato, appare evidente come –nel
definire l’ambito della deroga– non può
assumere esclusiva rilevanza il mero dato
formale dell’appartenenza della disposizione
(e della norma da essa espressa) ad una
fonte primaria (come tale non derogabile)
ovvero ad una fonte secondaria (quindi
derogabile), ma occorre verificare se le
specifiche condizioni igienico-sanitarie
violino norme regolamentari imposte, ad
esempio, dai regolamenti comunali, quale
ulteriore e specifica esigenza da essi
rappresentata con riferimento a specificità
di quel singolo territorio, ovvero si tratti
di norme regolamentari che attuano
precedenti disposizioni primarie.
L’art. 35, comma 20, l. n. 47/1985 ha inteso
evitare che singole, specifiche disposizioni
regolamentari –espressione di esigenze
locali e comunque non attuative di norme di
legge gerarchicamente sovraordinate–
possano costituire, ex post, mediante il
diniego del certificato di abitabilità,
ostacolo al condono, e quindi alla
regolarizzazione, delle costruzioni abusive,
frustrando l’esigenza di “rientro nella
legalità”, che, per il tramite della detta
legge, si è inteso attuare.
Ma, allo stesso tempo, la citata
disposizione non ha inteso porre nel nulla
la tutela igienico-sanitaria degli edifici
e, quindi, il diritto alla salute dei
cittadini.
In altre parole, deve ritenersi che le
disposizioni di cui al D.M. 05.07.1975
integrino una normativa di rango primario in
virtù del rinvio disposto dall’art. 218 del
R.D. 27.07.1934, n. 1265, e pertanto,
diversamente dalle disposizioni integrative
e supplementari portate dai regolamenti
comunali di igiene (espressione di esigenze
locali e comunque non attuative di norme di
legge gerarchicamente sovraordinate),
anch’esse –al pari delle disposizioni in
materia di sicurezza statica e di
prevenzione degli incendi e degli infortuni- siano inderogabili in sede di rilascio del
certificato di abitabilità a seguito del
condono.
In tal senso si è –ancora recentemente–
espressa la giurisprudenza della Sezione
(cfr. TAR Liguria, I, 23.03.2012, n. 422).
Nel caso di specie, è pacifico e non
contestato che l’alloggio in questione,
della superficie complessiva utile di mq.
13,00 (cfr. la perizia giurata 14.03.2012,
produzione 19.03.2012 di parte ricorrente),
non raggiunge la dimensione minima di 28 mq.
stabilita dall’art. 3 del D.M. 05.07.1975 per
l’abitabilità degli alloggi monostanza
(TAR Liguria, Sez. I,
sentenza 27.04.2012 n. 593 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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URBANISTICA: La
destinazione di zona F a servizi
(attrezzature ed impianti di interesse
generale, tra le quali rientrano quelle
religiose) corrisponde a destinazione di
zona di p.r.g. di natura conformativa.
Con ricorso notificato in data 30.11.2005 la
Parrocchia di N.S. del Rosario ha impugnato
la deliberazione del consiglio comunale di
Genova 20.09.2005, n. 89, di controdeduzione
alla osservazione presentata alla variante
di P.U.C. adottata con deliberazione C.C.
11.05.2004, n. 60 e di definitiva
approvazione della variante stessa, che ha
destinato la porzione di area di proprietà
della società controinteressata Park Tennis
Club s.c.r.l., compresa tra via Zara e via
Rosselli, a zona AV (edifici, giardini o
parchi di pertinenza di pregio storico
contraddistinti da valore paesistico e
ambientale costituenti un sistema unitario
da conservare), con conseguente eliminazione
del vincolo a servizi di quartiere derivante
dalla precedente disciplina urbanistica.
...
Il ricorso è inammissibile per difetto di
interesse a ricorrere, sotto un duplice
profilo.
Innanzitutto, come eccepito da entrambe le
difese del comune e della controinteressata,
con deliberazione C.C. 10.09.2010, n. 73 doc.
6 delle produzioni 09.03.2012 di parte
comunale), il comune di Genova ha approvato
la variante generale al P.U.C., con la quale
è stata confermata la disciplina urbanistica
dell’area in questione.
Orbene, se è vero che la disciplina
dell’area ivi contenuta è meramente
confermativa della variante impugnata,
nondimeno essa ha comportato una novazione
della fonte procedimentale del rapporto.
Ne consegue che non trova applicazione al
caso di specie la giurisprudenza formatasi
circa gli effetti automaticamente caducanti
dell’annullamento della delibera comunale di
adozione del piano regolatore sul successivo
provvedimento di approvazione.
L’effetto di caducazione automatica opera
infatti pur sempre nell’ambito di distinte
fasi di un unico procedimento urbanistico,
mentre nel caso di specie ci si trova in
presenza di due distinti procedimenti
urbanistici.
Secondariamente, non risulta provato che la
previgente disciplina urbanistica
contemplasse sull’area in questione un vero
e proprio vincolo preordinato all’esproprio.
Un vincolo di tal fatta sorge infatti
soltanto con la specifica indicazione di una
determinata opera pubblica o di interesse
collettivo o sociale (ex art. 7, comma 1, n. 4
L. 17.08.1942, n. 1150), non già per effetto
della semplice operazione di zonizzazione
(ex art. 7, comma 1, n. 2 L. 17.08.1942, n.
1150), cioè della suddivisione del
territorio comunale in zone con destinazione
urbanistica omogenea, la quale ha la
precipua finalità di indicare la tipologia
di interventi edificatori assentibili e,
conseguentemente, di conformare l'attività
edilizia (TAR Lazio, II, 24.04.2008, n.
3535).
E ciò, ovviamente, anche con riguardo alla
destinazione a zona F ex art. 2 D.M.
02.04.1968 (sottozona FF per servizi di
quartiere di livello urbano o territoriale
destinati a istruzione, interesse comune,
verde, gioco e sport e attrezzature
pubbliche di interesse generale, secondo la
terminologia adottata dal P.U.C. di Genova),
che, in mancanza della specifica previsione
e localizzazione di un determinato
intervento di interesse generale
realizzabile soltanto ad iniziativa
pubblica, costituisce nient’altro che un
vincolo di carattere conformativo.
La giurisprudenza –anche della Sezione- si
è più volte espressa in tal senso,
affermando che la destinazione di zona F a
servizi (attrezzature ed impianti di
interesse generale, tra le quali rientrano
quelle religiose) corrisponde a destinazione
di zona di p.r.g. di natura conformativa
(Cons. di St., IV, 03.08.2010, n. 5155; TAR
Liguria, I, 22.02.2010, n. 663; TAR Puglia-Lecce, I,
06.12.2006, n. 5720).
Né –in senso contrario- risulta decisivo
il tenore delle controdeduzioni
all’osservazione n. 180 al P.R.G. adottato
con deliberazione C.C. 16.07.1997 presentata
dalla controinteressata Park Tennis Club
s.c.r.l. (doc. 12 delle produzioni 05.03.2012
di parte ricorrente), giacché, al di là
dell’improprio riferimento alla reiterazione
del vincolo, la finalità di dotare la chiesa
di un accesso consono attiene, propriamente,
ai motivi della scelta pianificatoria a
sottozona FF.
Stando così le cose, è evidente la carenza
di interesse a ricorrere, in quanto da un
lato la precedente disciplina non conteneva
un vincolo preordinato all’esproprio,
dall’altro anche la nuova disciplina
urbanistica consente a sua volta la
realizzazione dell’intervento auspicato
dalla ricorrente, soltanto che questa
esperisca il procedimento specificamente
previsto dall’art. 10, comma 1, del D.P.R. n.
327/2001 e dall’art. 59 della L.U.R., per
l’approvazione di un’opera di pubblica
utilità non specificamente e direttamente
prevista dal piano urbanistico generale.
Non è provato -in conclusione- che la
nuova destinazione di zona concernente
un’area non appartenente alla ricorrente
incida direttamente su suoi interessi propri
e specifici (Cons. di St., IV, 24.12.2007,
n. 6619), nel senso di precluderle
oggettivamente –come lamentato- la
realizzazione dell’intervento auspicato
(TAR Liguria, Sez. I,
sentenza 27.04.2012 n. 592 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: E'
necessario il rilascio di una concessione
edilizia in caso di apertura di un dehor
destinato all'esercizio dell'attività di
ristorazione o di somministrazione di
alimenti e bevande, perché le
caratteristiche tecniche della struttura,
realizzata su suolo pubblico, nonché il
perdurante previsto utilizzo della stessa
nel tempo per il ricevimento della
clientela, costituiscono elementi
sufficienti ad escludere il carattere della
c.d. precarietà strutturale.
Inoltre, trattandosi a tutti gli effetti di
nuova costruzione, trova senz’altro
applicazione l’art. 907 c.c..
Con il secondo ed il terzo motivo la società
ricorrente deduce che l’intervento in
oggetto, concretandosi in opere di
manutenzione di un preesistente manufatto di
natura pertinenziale, non sarebbe
subordinato al previo rilascio di permesso
di costruire, ma unicamente a denuncia di
inizio attività.
Orbene, la ricorrente non ha provato affatto
la regolarità edilizia del preesistente
manufatto, onde la realizzazione del dehor
sanzionato non può in alcun modo
qualificarsi come opera di manutenzione.
Inoltre, anche a voler considerare (il che
non è, come si vedrà infra) l’opera in
questione come una pertinenza, essa,
ricadendo in zona sottoposta a vincolo, era
soggetta a concessione edilizia già nel
vigore dell’art. 7, comma 2, D.L. 23.01.1982,
n. 9 (convertito in legge 25.03.1982, n. 94).
In ogni caso, in relazione a casi analoghi,
la giurisprudenza amministrativa ha
ripetutamente affermato che é necessario il
rilascio di una concessione edilizia in caso
di apertura di un dehor destinato
all'esercizio dell'attività di ristorazione
o di somministrazione di alimenti e bevande,
perché le caratteristiche tecniche della
struttura, realizzata su suolo pubblico,
nonché il perdurante previsto utilizzo della
stessa nel tempo per il ricevimento della
clientela, costituiscono elementi
sufficienti ad escludere il carattere della
c.d. precarietà strutturale (TAR Sicilia-Palermo, III,
06.07.2010, n. 8269;
nello stesso senso cfr. TAR Campania-Napoli, IV, 12.01.2009, n. 68; id.,
15.09.2008, n. 10138; sempre con specifico
riferimento a gezebo destinati alla
ristorazione, cfr. Cons. di St., V.
01.12.2003, n. 7822; id., VI, 27.01.2003, n.
419).
Trattandosi a tutti gli effetti di nuova
costruzione, trova senz’altro applicazione
l’art. 907 c.c.
(TAR Liguria, Sez. I,
sentenza 27.04.2012 n. 591 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Presupposto
per l'adozione dell'ordine di demolizione di
opere abusive è soltanto la constatata
esecuzione di un intervento edilizio in
assenza del prescritto titolo abilitativo,
con la conseguenza che, essendo tale ordine
un atto dovuto, esso è sufficientemente
motivato con l'accertamento dell'abuso, e
non necessita di una particolare motivazione
in ordine all'interesse pubblico alla
rimozione dell'abuso stesso, che è in re
ipsa, consistendo nel ripristino
dell'assetto urbanistico violato.
E ciò –a maggior ragione– nel caso in cui vi
sia stato a monte il rigetto dell'istanza di
sanatoria, ciò che esclude in radice che,
all'atto dell'adozione dell'ingiunzione di
demolizione, possa reputarsi sussistente un
qualsiasi affidamento circa la assentibilità
del manufatto.
Con
l’ultimo motivo è censurata la mancanza di
motivazione circa l’interesse pubblico alla
demolizione dell’opera.
Anch’esso è infondato.
Per costante giurisprudenza, anche della
Sezione, presupposto per l'adozione
dell'ordine di demolizione di opere abusive
è soltanto la constatata esecuzione di un
intervento edilizio in assenza del
prescritto titolo abilitativo, con la
conseguenza che, essendo tale ordine un atto
dovuto, esso è sufficientemente motivato con
l'accertamento dell'abuso, e non necessita
di una particolare motivazione in ordine
all'interesse pubblico alla rimozione
dell'abuso stesso, che è in re ipsa,
consistendo nel ripristino dell'assetto
urbanistico violato (TAR Campania-Napoli,
VII, 08.04.2011, n. 1999).
E ciò –a maggior ragione– nel caso in cui
vi sia stato a monte il rigetto dell'istanza
di sanatoria, ciò che esclude in radice che,
all'atto dell'adozione dell'ingiunzione di
demolizione, possa reputarsi sussistente un
qualsiasi affidamento circa la assentibilità
del manufatto (TAR Liguria, I, 21.03.2011,
n. 432)
(TAR Liguria, Sez. I,
sentenza 27.04.2012 n. 591 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: La
giurisprudenza sulle piscine è molto
variegata e questo stesso tribunale ha
affermato che le piscine in generale hanno
la natura di opere pertinenziali che
non implicano consumo dei suoli per le loro
caratteristiche; vi è comunque
una giurisprudenza maggioritaria che afferma
l’illegittimità degli atti di diniego
assunti dall’amministrazione motivati con
espressioni stereotipate, generiche che non
facciano riferimento ad elementi concreti
della fattispecie considerata quali la
visibilità o l’impatto del manufatto le
dimensioni della piscina in relazione alla
estensione del terreno circostante in cui la
stessa è collocata.
Invero, l'Amministrazione, nell'adottare un
provvedimento di diniego del richiesto
nulla-osta per la costruzione in area
soggetta a vincolo paesaggistico, non può
limitare la sua valutazione al mero
riferimento ad un pregiudizio ambientale,
utilizzando espressioni vaghe o formule
stereotipate, ma tale motivazione deve
contenere una sufficiente esternazione delle
specifiche ragioni per le quali si ritiene
che un'opera non sia idonea ad inserirsi
nell'ambiente, attraverso l'individuazione
degli elementi di contrasto; pertanto,
occorre un concreto ed analitico
accertamento del disvalore delle valenze
paesaggistiche (nel caso di specie, la
motivazione del diniego era del tutto
generica e stereotipata, non essendovi nel
provvedimento alcun riferimento puntuale al
progetto presentato o alla situazione dei
luoghi in cui si sarebbe dovuta realizzare
la piscina).
Premesso che la giurisprudenza sulle piscine
è molto variegata e questo stesso tribunale
ha affermato che le piscine in generale
hanno la natura di opere pertinenziali che
non implicano consumo dei suoli per le loro
caratteristiche (TAR Liguria Genova, sez.
I, 16.02.2008, n. 299); vi è comunque
una giurisprudenza maggioritaria che afferma
l’illegittimità degli atti di diniego
assunti dall’amministrazione motivati con
espressioni stereotipate, generiche che non
facciano riferimento ad elementi concreti
della fattispecie considerata quali la
visibilità o l’impatto del manufatto le
dimensioni della piscina in relazione alla
estensione del terreno circostante in cui la
stessa è collocata.
Si è infatti affermato che
“L'Amministrazione, nell'adottare un
provvedimento di diniego del richiesto nulla
osta per la costruzione in area soggetta a
vincolo paesaggistico, non può limitare la
sua valutazione al mero riferimento ad un
pregiudizio ambientale, utilizzando
espressioni vaghe o formule stereotipate, ma
tale motivazione deve contenere una
sufficiente esternazione delle specifiche
ragioni per le quali si ritiene che un'opera
non sia idonea ad inserirsi nell'ambiente,
attraverso l'individuazione degli elementi
di contrasto; pertanto, occorre un concreto
ed analitico accertamento del disvalore
delle valenze paesaggistiche (nel caso di
specie, la motivazione del diniego era del
tutto generica e stereotipata, non essendovi
nel provvedimento alcun riferimento puntuale
al progetto presentato o alla situazione dei
luoghi in cui si sarebbe dovuta realizzare
la piscina)" (TAR Lazio Roma, sez. II, 08.10.2008, n. 8829).
Ora senza giungere a quelle affermazioni
perentorie che pure si trovano in
giurisprudenza secondo le quali “L'introduzione dell'elemento «piscina» in
uno scenario naturalistico bello come quello
dell'Isola di Capri non comporta, di regola,
l'eliminazione di essenze arboree (o
comunque ne comporta un'eliminazione assai
limitata) e migliora significativamente
l'impatto ambientale” (TAR Campania
Napoli, sez. VI, 06.11.2008, n.
19288), tuttavia va riconosciuto come
afferma il ricorso che nel caso di specie,
non vi è alcun elemento di specificità nel
provvedimento impugnato che consenta al
lettore neppure di immaginare le dimensioni
del manufatto ed il suo rapporto con
l’ambiente circostante.
Ciò denuncia l’esistenza dei numerosi
profili di eccesso di potere lamentati con
il primo motivo di ricorso in relazione alle
notevoli dimensioni del terreno (17.000 mq.)
mantenuto a giardino e parco alberato,
all’interno del quale la piscina di modeste
dimensioni (m. 10,25 per m. 5,30) è collocata.
La documentazione fotografica mostra poi
come il muro di sostegno regolarmente
autorizzato mascheri l’impatto della piscina
risultando pertanto apodittiche e smentite
dai documenti sia “le notevoli dimensioni
del manufatto” apprezzabili solo in
relazione all’estensione ed alla
destinazione dell’ambiente circostante, sia
con riferimento all’affermazione senza
ulteriori specificazioni secondo la quale la
piscina “non si inserirebbe in maniera
appropriata” nel contesto naturalistico
sottoposto a tutela
(TAR Liguria. Sez. I,
sentenza 27.04.2012 n. 582 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: La
natura di locale tecnico presuppone in
materia edilizia un’oggettiva relazione di
funzionalità tra il locale e l'edificio,
desumibile dalla dislocazione in esso
d’impianti di servizio.
Quanto al secondo e più delicato aspetto in
cui si afferma che il locale tecnico ove
sono collocate le pompe sarebbe stato
realizzato attraverso un movimento di terra
e la costruzione di un locale interrato in
violazione degli artt. 7 e 13 delle NdA del
PRG del monte di Portofino, va anzitutto
evidenziato che in assenza di costituzione
dell’amministrazione intimata, la
documentazione depositata propone una
ricostruzione dei fatti differenti.
Il locale pompe risulta infatti dal progetto
oltre che totalmente interrato, realizzato
all’interno di un muro di contenimento di
una piccola terrazza esistente.
Pertanto nessuna costruzione né movimento di
terra appare posto in essere sulla base del
progetto presentato.
Inoltre la funzione e le dimensioni del
locale (m. 2,55 lunghezza per m. 1,35 largh.
Per m.1,20 di h.) ne testimoniano la natura
puramente tecnica, a servizio della piscina.
La giurisprudenza recente di questa sezione
ha in proposito avuto modo di affermare che
“la natura di locale tecnico presuppone in
materia edilizia un’oggettiva relazione di
funzionalità tra il locale e l'edificio,
desumibile dalla dislocazione in esso
d’impianti di servizio" (TAR Liguria
Genova, sez. I, 18.11.2010, n.
10389).
Ciò premesso va ricordato che l’art. 64, del
codice del processo amministrativo
(D.lgs. 02.07.2010 n. 104) dopo aver affermato
che spetta alle parti l’onere di fornire gli
elementi di prova che sono nella loro
disponibilità, impone al giudice di porre a
fondamento della lite, secondo il suo
prudente apprezzamento, le prove proposte
dalle parti, nonché desumere argomenti di
prova dal comportamento processuale tenuto
dalle parti nel corso del processo.
Nel caso di specie, a fronte del progetto
presentato dalla parte e dalla
documentazione versata in atti vi è
l’assenza di costituzione
dell’amministrazione che pure lamenta la
compromissione di un bene tutelato, ma che
in oltre dieci anni non si è costituita né
ha depositato documentazione integrativa a
sostegno del provvedimento impugnato
(TAR Liguria. Sez. I,
sentenza 27.04.2012 n. 582 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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COMPETENZE GESTIONALI - LAVORI PUBBLICI:
Ai sensi dell'art. 48, d.lgs. 18.08.2000 n. 267 rientra nella competenza
della giunta municipale l'approvazione dello
schema del programma triennale e del suo
aggiornamento annuale, quale atto di
proposta e di impulso, mentre per
l'approvazione definitiva del programma e
dell'elenco annuale delle opere da
realizzare è competente solo il consiglio
comunale, ai sensi del precedente art. 42,
trattandosi di atto di programmazione e di
indirizzo.
Come si afferma in giurisprudenza, “ai sensi dell'art. 48, d.lgs. 18.08.2000 n. 267 rientra nella competenza
della giunta municipale l'approvazione dello
schema del programma triennale e del suo
aggiornamento annuale, quale atto di
proposta e di impulso, mentre per
l'approvazione definitiva del programma e
dell'elenco annuale delle opere da
realizzare è competente solo il consiglio
comunale, ai sensi del precedente art. 42,
trattandosi di atto di programmazione e di
indirizzo” (cfr. C. Stato, sez. IV, 12.05.2009,
n. 2910)
(TAR Campania-Salerno, Sez. II,
sentenza 24.04.2012 n. 802 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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LAVORI PUBBLICI:
E' il progetto definitivo ad
assumere la valenza di dichiarazione di
pubblica utilità ed urgenza e pertanto la
sua approvazione richiede la contestuale
variazione della disciplina urbanistica
affinché vi sia sempre perfetta simmetria
tra l’opera pubblica approvata e le
previsioni dello strumento urbanistico
generale.
L’infondatezza
del sesto motivo di ricorso, con il quale si
lamenta la pretermissione del momento
dialogico scolpito dall’art. 7 della legge n.
241/1990, si deve alla circostanza, più volte
peraltro evidenziata in ricorso, della nuova
comunicazione di avviso procedimentale del
23.01.2006 a seguito della riapprovazione
del progetto preliminare; non assume
l’auspicato rilievo viziante la circostanza
della successione cronologica tra
approvazione del progetto preliminare e la
successiva variante allo strumento
urbanistico, in quanto è il progetto
definitivo ad assumere la valenza di
dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza
(TAR Campania Salerno, sez. I, 09.11.2007,
n. 2482) e pertanto la sua approvazione
richiede la contestuale variazione della
disciplina urbanistica affinché vi sia
sempre perfetta simmetria tra l’opera
pubblica approvata e le previsioni dello
strumento urbanistico generale (TAR Campania-Salerno, Sez. II,
sentenza 24.04.2012 n. 802 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
La presentazione dell'istanza di
accertamento di conformità ai sensi
dell'art. 36, d.P.R. n. 380 del 2001,
produce l'effetto di rendere improcedibile
l'impugnazione dell'ordine di demolizione
dell'opera edilizia ritenuta abusiva per
sopravvenuta carenza di interesse; tanto
perché l'esercizio della facoltà di
regolarizzare la propria posizione da parte
del privato impedisce l'esercizio del potere
repressivo dell'amministrazione, almeno fino
a quando la stessa non si pronunci in senso
negativo sull'istanza medesima, ed, inoltre,
in quanto l'applicazione di detto principio,
determina, sotto l'aspetto processuale, la
sopravvenuta carenza di interesse
all'annullamento dell'atto sanzionatorio in
relazione al quale è stata prodotta la
suddetta domanda di sanatoria e la
traslazione e differimento dell'interesse ad
impugnare verso il futuro provvedimento che,
eventualmente, respinga la domanda medesima,
disponendo nuovamente la demolizione
dell'opera edilizia ritenuta abusiva.
---------------
La circostanza che l'immobile abusivamente
realizzato sia sottoposto a sequestro penale
non osta all'adozione dell'ordine di
demolizione, dal momento che è possibile
motivatamente domandare all'autorità
giudiziaria il dissequestro dell'immobile
proprio al fine di ottemperare al predetto
ordine. Pertanto è legittima l'ingiunzione a
demolire emessa in pendenza di sequestro
penale sul manufatto abusivo, dal momento
che è onere del responsabile motivatamente
domandare all'autorità giudiziaria il
dissequestro dell'immobile e, pertanto,
qualora il soggetto obbligato neppure
dimostri di aver richiesto il dissequestro
del bene allo scopo di demolirlo, non può
successivamente far valere il fatto del
sequestro quale causa di forza maggiore
impeditiva della demolizione.
Il
ricorso va dichiarato improcedibile per
sopravvenuta carenza di interesse dopo la
presentazione di istanza di accertamento di
conformità prot. n. 938 del 12.01.2010.
E’ noto, infatti, che “La presentazione
dell'istanza di accertamento di conformità
ai sensi dell'art. 36, d.P.R. n. 380 del
2001, produce l'effetto di rendere
improcedibile l'impugnazione dell'ordine di
demolizione dell'opera edilizia ritenuta
abusiva per sopravvenuta carenza di
interesse; tanto perché l'esercizio della
facoltà di regolarizzare la propria
posizione da parte del privato impedisce
l'esercizio del potere repressivo
dell'amministrazione, almeno fino a quando
la stessa non si pronunci in senso negativo
sull'istanza medesima, ed, inoltre, in
quanto l'applicazione di detto principio,
determina, sotto l'aspetto processuale, la
sopravvenuta carenza di interesse
all'annullamento dell'atto sanzionatorio in
relazione al quale è stata prodotta la
suddetta domanda di sanatoria e la
traslazione e differimento dell'interesse ad
impugnare verso il futuro provvedimento che,
eventualmente, respinga la domanda medesima,
disponendo nuovamente la demolizione
dell'opera edilizia ritenuta abusiva” (cfr.
TAR Campania Salerno, sez. I, 22.02.2011, n. 350).
---------------
Va
osservato, secondo costante giurisprudenza,
che “La circostanza che l'immobile
abusivamente realizzato sia sottoposto a
sequestro penale non osta all'adozione
dell'ordine di demolizione, dal momento che
è possibile motivatamente domandare
all'autorità giudiziaria il dissequestro
dell'immobile proprio al fine di ottemperare
al predetto ordine. Pertanto è legittima
l'ingiunzione a demolire emessa in pendenza
di sequestro penale sul manufatto abusivo,
dal momento che è onere del responsabile
motivatamente domandare all'autorità
giudiziaria il dissequestro dell'immobile e,
pertanto, qualora il soggetto obbligato
neppure dimostri di aver richiesto il
dissequestro del bene allo scopo di
demolirlo, non può successivamente far
valere il fatto del sequestro quale causa di
forza maggiore impeditiva della demolizione”
(cfr TAR Campania Napoli, sez. IV, 13.01.2011,
n. 84) (TAR Campania-Salerno, Sez. II,
sentenza 24.04.2012 n. 802 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Per accertare se
sussistono o meno i presupposti per la
decadenza di un permesso di costruire o di
una concessione edilizia l'effettivo inizio
dei lavori deve essere valutato non in via
generale ed astratta, ma con specifico
riferimento all'entità ed alle dimensioni
dell'intervento edificatorio programmato ed
autorizzato, all'evidente scopo di evitare
che il termine prescritto possa essere eluso
con ricorso a lavori fittizi e simbolici e
non oggettivamente significativi di un
effettivo intendimento del titolare della
concessione di procedere alla realizzazione
dell'opera assentita.
Si afferma condivisibilmente in giurisprudenza che “Per accertare se
sussistono o meno i presupposti per la
decadenza di un permesso di costruire o di
una concessione edilizia l'effettivo inizio
dei lavori deve essere valutato non in via
generale ed astratta, ma con specifico
riferimento all'entità ed alle dimensioni
dell'intervento edificatorio programmato ed
autorizzato, all'evidente scopo di evitare
che il termine prescritto possa essere eluso
con ricorso a lavori fittizi e simbolici e
non oggettivamente significativi di un
effettivo intendimento del titolare della
concessione di procedere alla realizzazione
dell'opera assentita” (cfr. T.A.R Abruzzo
Pescara, sez. I, 29.03.2011, n. 193).
Proprio l’assai ridotta consistenza dello
scavo realizzato (mq. 6 per una profondità
di cm. 90), peraltro unico intervento
riscontrato nell’area di cantiere, rispetto
a quello programmato (mq. 250 per una
profondità di mt. 9,00) non consente di
configurare un effettivo inizio dei lavori
secondo i criteri enucleati in
giurisprudenza.
Né può assumere l’auspicato
rilievo la circostanza del ridotto lasso
temporale intercorrente tra la data di
rilascio del permesso di costruire
(11.03.2010) e l’entrata in vigore delle
nuove disposizioni del P.U.C. (13.03.2010)
in quanto essa può al più rilevare
nell’ambito di un giudizio di colpevolezza
che non ha diritto di cittadinanza rispetto
al dato obiettivo -il solo preso in
considerazione dalla norma di cui all’art.
15, comma 4, del D.P.R. n. 380/2001,- del
mancato inizio dei lavori quale causa ex
se giustificativa ai fini della
decadenza del permesso di costruire in caso
di sopravvenienza di contrastanti
disposizioni urbanistiche (TAR Campania-Salerno, Sez. II,
sentenza 24.04.2012 n. 799 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
La presenza sull’area interessata
dai lavori abusivi del vincolo archeologico
non assume carattere ineluttabilmente
ostativo al rilascio del titolo edilizio in
sanatoria, come evidenziato in
giurisprudenza.
Invero,
l’art. 32, co. 27, lett. d), d.l. 269/2003,
convertito dalla l. 326/2003, “fermo
restando quanto previsto dagli artt. 32 e 33
della l. 47/1985, prescrive l'insuscettibilità
della sanatoria di opere edilizie non
autorizzate, realizzate su immobili soggetti
a vincoli imposti sulla base di leggi
statali e regionali a tutela degli interessi
idrogeologici e delle falde acquifere, dei
beni ambientali e paesistici, nonché dei
parchi e delle aree protette nazionali,
regionali e provinciali istituiti prima
della esecuzione di dette opere, ove le
stesse non siano conformi alle norme
urbanistiche ed alle prescrizioni degli
strumenti urbanistici; quest'ultima
condizione, che costituisce una novità
rispetto alle precedenti leggi sul condono
edilizio, ha dato vita ad un meccanismo di
sanatoria che si avvicina fortemente
all'istituto dell'accertamento di
conformità, previsto dall'art. 36 T.U. 380
/2001”.
Il complessivo tenore della
disciplina di riferimento, segnatamente
l’art. 32 comma 27, lett. d), d.l. n. 269
del 2003 convertito dalla l. n. 326 del
2003, consente quindi di affermare che “il
condono delle opere realizzate su aree
vincolate è ammissibile solo in due ipotesi,
previste disgiuntamente, costituite dalla
realizzazione delle opere abusive prima
dell'imposizione dei vincoli (e in questo
caso trattasi della mera riproposizione di
una caratteristica propria della disciplina
posta dalle due precedenti leggi sul condono
con riferimento ai vincoli di inedificabilità assoluta di cui all'art. 33,
comma 1, l. n. 47 del 1985); dal fatto che
le opere oggetto di sanatoria, benché non
assentite o difformi dal titolo abilitativo,
risultino comunque conformi alle norme
urbanistiche e alle prescrizioni degli
strumenti urbanistici”.
Invero, la presenza sull’area interessata dai lavori abusivi del vincolo
archeologico non assume carattere
ineluttabilmente ostativo al rilascio del
titolo edilizio in sanatoria, come
evidenziato in giurisprudenza.
Invero,
l’art. 32, co. 27, lett. d), d.l. 269/2003,
convertito dalla l. 326/2003, espressamente
citato nel provvedimento impugnato, “fermo
restando quanto previsto dagli artt. 32 e 33
della l. 47/1985, prescrive l'insuscettibilità
della sanatoria di opere edilizie non
autorizzate, realizzate su immobili soggetti
a vincoli imposti sulla base di leggi
statali e regionali a tutela degli interessi
idrogeologici e delle falde acquifere, dei
beni ambientali e paesistici, nonché dei
parchi e delle aree protette nazionali,
regionali e provinciali istituiti prima
della esecuzione di dette opere, ove le
stesse non siano conformi alle norme
urbanistiche ed alle prescrizioni degli
strumenti urbanistici; quest'ultima
condizione, che costituisce una novità
rispetto alle precedenti leggi sul condono
edilizio, ha dato vita ad un meccanismo di
sanatoria che si avvicina fortemente
all'istituto dell'accertamento di
conformità, previsto dall'art. 36 T.U. 380
/2001”.
Il complessivo tenore della
disciplina di riferimento, segnatamente
l’art. 32 comma 27, lett. d), d.l. n. 269
del 2003 convertito dalla l. n. 326 del
2003, consente quindi di affermare che “il
condono delle opere realizzate su aree
vincolate è ammissibile solo in due ipotesi,
previste disgiuntamente, costituite dalla
realizzazione delle opere abusive prima
dell'imposizione dei vincoli (e in questo
caso trattasi della mera riproposizione di
una caratteristica propria della disciplina
posta dalle due precedenti leggi sul condono
con riferimento ai vincoli di inedificabilità assoluta di cui all'art. 33,
comma 1, l. n. 47 del 1985); dal fatto che
le opere oggetto di sanatoria, benché non
assentite o difformi dal titolo abilitativo,
risultino comunque conformi alle norme
urbanistiche e alle prescrizioni degli
strumenti urbanistici”. E’ proprio questo
profilo che l’Amministrazione ha omesso di
considerare in sede di diniego del condono
edilizio, per tal via consolidandosi il
difetto di motivazione, come denunciato dal
ricorrente.
Il provvedimento impugnato è quindi
illegittimo, risultando assorbita ogni altra
censura, ivi compresa quella di cui al terzo
motivo di gravame, relativa all’ordinanza di
demolizione, avendo tale atto carattere
conseguenziale al precedente diniego (TAR Campania-Salerno, Sez. II,
sentenza 24.04.2012 n. 786 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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APPALTI:
Secondo quanto stabilito dal
comma 13 dell’art. 37 del d.lgs. n.
163/2006, “i concorrenti riuniti in
raggruppamenti temporanei devono eseguire le
prestazioni nella percentuali corrispondente
alla quota di partecipazione”. Tale norma
pone la regola del parallelismo tra quote di
partecipazione e quote di esecuzione e
quindi tra quote di qualificazione e quote
di partecipazione all'A.T.I. affinché la
stazione appaltante possa concretamente
verificare la serietà ed affidabilità
dell’offerta.
La indicazione delle rispettive quote
percentuali di partecipazione ai lavori in
seno all’offerta del concorrente
raggruppato, ha la specifica finalità di
consentire alla stazione appaltante di
verificare che tale indicazione venga
concretamente rispettata nella fase di
attuazione del programma contrattuale,
ancorché la fase dell’esecuzione non sia
connotata da una rigida e meccanica
applicazione di tale regola della
corrispondenza, in quanto, qualora dopo la
stipulazione del contratto si verifichino
eventi sopravvenuti idonei ad incidere sul
contenuto del contratto, è possibile, nei
limiti consentiti dal Codice degli appalti,
adeguare il contenuto stesso, anche
eventualmente in ordine alla distribuzione
delle quote di esecuzione, alla nuova
situazione fattuale.
---------------
Deve ritenersi sussistente lo specifico
obbligo delle imprese associate in ATI
orizzontale di dichiarare espressamente le
quote di partecipazione, di svolgere la
corrispondente percentuale del lavoro ed
altresì di essere qualificata, ciascuna, per
un importo non inferiore alla quota assunta:
ciò in quanto l'associazione orizzontale
serve bensì a consentire a più imprese
associate di potersi aggiudicare gare per
cui non sarebbero state singolarmente idonee
sotto il profilo tecnico o finanziario, ma
senza che ciò consenta loro di aggirare le
norme sulla qualificazione che, appunto,
deve sussistere in capo a ciascuna in misura
almeno pari all'entità di lavoro che essa
dovrà svolgere.
---------------
Va escluso dalla gara, in applicazione
dell'art. 3 del D.P.R. n. 34/2000, il
Raggruppamento nel quale una delle imprese
mandanti non possiede qualificazione
sufficiente ad effettuare la quota pari al
cinquanta per cento dei lavori relativi alla
categoria prevalente che il programma
dell'associazione l'aveva designata a
svolgere. Infatti, l'attuale sistema si
propone di perseguire la finalità di evitare
le distorsioni del precedente, in cui non vi
era necessaria correlazione tra quota di
lavori svolta da ciascuna associata e quota
di partecipazione della stessa nell'ambito
dell'associazione, e privilegia il principio
di effettiva corrispondenza tra quota di
qualificazione, quota di partecipazione
all'ATI e quota di esecuzione dei lavori.
---------------
La disposizione dell'art. 13 della legge n.
109/1994 impone a tutte le imprese di una
costituenda ATI partecipante alle procedure
ad evidenza pubblica che la mandataria e le
altre imprese associate siano già in
possesso dei requisiti di qualificazione per
la rispettiva quota percentuale, essendo
necessaria la previa indicazione delle quote
di partecipazione di tutte e di ciascuna
impresa fin dall'ammissione alla gara.
---------------
Ai sensi dell'art. 13, comma 5, della legge
n. 109/1994 e dell'art. 93, comma 1, del
D.P.R. n. 554/1999, deve ritenersi che
sussista l'obbligo per le imprese di un
Raggruppamento temporaneo di imprese,
orizzontale o verticale, di indicare
l'importo dei lavori in relazione alle
singole partecipanti, anche in assenza di
previsione in seno alla lex specialis, in
modo da permettere subito la verifica dei
requisiti di partecipazione alla gara,
atteso che la normativa vigente si impernia
su un principio di corrispondenza
sostanziale, già nella fase della offerta,
tra quote di qualificazione e quote di
partecipazione all'A.T.I. (art. 13, comma 1,
della legge n. 109/1994) e tra quote di
partecipazione e quote di esecuzione (art.
93, comma 4, del D.P.R. 554/1999).
---------------
Ai sensi dell'art. 37, d.lgs. 12.04.2006 n.
163, nelle gare indette per l'aggiudicazione
di appalti di lavori pubblici, ai fini
dell'ammissione alla gara di un
raggruppamento consortile o di un'A.T.I.
occorre che già nella fase di offerta sia
evidenziata la corrispondenza sostanziale
tra quote di qualificazione e quote di
partecipazione, nonché tra quote di
partecipazione e quote di esecuzione,
trattandosi di obbligo costituente
espressione di un principio generale che
prescinde dall'assoggettamento o meno della
gara alla disciplina comunitaria e non
consente distinzioni legate alla natura
morfologica del raggruppamento (verticale o
orizzontale), o alla tipologia delle
prestazioni (principali o secondarie,
scorporabili o unitarie).
La ricorrente principale osserva di non aver costituito un’ATI verticale,
ma orizzontale, sicché sarebbe rilevante ai
fini della partecipazione unicamente la
qualificazione complessiva dell’ATI
costituenda, stante il regime di
responsabilità solidale che avvince le
rispettive posizioni delle singole imprese.
Un tale ragionamento non può essere
condiviso, trovando applicazione anche nel
caso di specie quanto stabilito dal comma 13
dell’art. 37 del d.lgs. n. 163/2006, il
quale prevede che “i concorrenti riuniti in
raggruppamenti temporanei devono eseguire le
prestazioni nella percentuali corrispondente
alla quota di partecipazione”. Tale norma
pone la regola del parallelismo tra quote di
partecipazione e quote di esecuzione e
quindi tra quote di qualificazione e quote
di partecipazione all'A.T.I. affinché la
stazione appaltante possa concretamente
verificare la serietà ed affidabilità
dell’offerta.
La indicazione delle
rispettive quote percentuali di
partecipazione ai lavori in seno all’offerta
del concorrente raggruppato, ha la specifica
finalità di consentire alla stazione
appaltante di verificare che tale
indicazione venga concretamente rispettata
nella fase di attuazione del programma
contrattuale, ancorché la fase
dell’esecuzione non sia connotata da una
rigida e meccanica applicazione di tale
regola della corrispondenza, in quanto,
qualora dopo la stipulazione del contratto
si verifichino eventi sopravvenuti idonei ad
incidere sul contenuto del contratto, è
possibile, nei limiti consentiti dal Codice
degli appalti, adeguare il contenuto stesso,
anche eventualmente in ordine alla
distribuzione delle quote di esecuzione,
alla nuova situazione fattuale (TAR
Calabria Catanzaro, sez. II, 28.07.2008,
n. 1101).
È invero assolutamente consolidata
la giurisprudenza che afferma che “...deve
ritenersi sussistente lo specifico obbligo
delle imprese associate in ATI orizzontale
di dichiarare espressamente le quote di
partecipazione, di svolgere la
corrispondente percentuale del lavoro ed
altresì di essere qualificata, ciascuna, per
un importo non inferiore alla quota
assunta: ciò in quanto l'associazione
orizzontale serve bensì a consentire a più
imprese associate di potersi aggiudicare
gare per cui non sarebbero state
singolarmente idonee sotto il profilo
tecnico o finanziario, ma senza che ciò
consenta loro di aggirare le norme sulla
qualificazione che, appunto, deve sussistere
in capo a ciascuna in misura almeno pari
all'entità di lavoro che essa dovrà
svolgere” (cfr., C.G.A., nn. 88 dell'08.03.2005 e 221 del 21.03.2007).
Della questione si è occupato spesso il
TAR Palermo, che ha costantemente
affermato che "va escluso dalla gara, in
applicazione dell'art. 3 del D.P.R. n.
34/2000, il Raggruppamento nel quale una
delle imprese mandanti non possiede
qualificazione sufficiente ad effettuare la
quota pari al cinquanta per cento dei lavori
relativi alla categoria prevalente che il
programma dell'associazione l'aveva
designata a svolgere. Infatti, l'attuale
sistema si propone di perseguire la finalità
di evitare le distorsioni del precedente, in
cui non vi era necessaria correlazione tra
quota di lavori svolta da ciascuna associata
e quota di partecipazione della stessa
nell'ambito dell'associazione, e privilegia
il principio di effettiva corrispondenza tra
quota di qualificazione, quota di
partecipazione all'ATI e quota di esecuzione
dei lavori" (Sez. 3^, n. 2368 del 25.10.2006).
Con altra sentenza (la n. 1001 dell'01.03.2007), la VI Sezione del Consiglio di Stato
ha affermato che "...la disposizione
dell'art. 13 della legge n. 109/1994 impone
a tutte le imprese di una costituenda ATI
partecipante alle procedure ad evidenza
pubblica che la mandataria e le altre
imprese associate siano già in possesso dei
requisiti di qualificazione per la
rispettiva quota percentuale, essendo
necessaria la previa indicazione delle quote
di partecipazione di tutte e di ciascuna
impresa fin dall'ammissione alla gara".
Ed ancora: il Consiglio di Stato ha statuito
che "ai sensi dell'art. 13, comma 5, della
legge n. 109/1994 e dell'art. 93, comma 1,
del D.P.R. n. 554/1999, deve ritenersi che
sussista l'obbligo per le imprese di un
Raggruppamento temporaneo di imprese,
orizzontale o verticale, di indicare
l'importo dei lavori in relazione alle
singole partecipanti, anche in assenza di
previsione in seno alla lex specialis, in
modo da permettere subito la verifica dei
requisiti di partecipazione alla gara,
atteso che la normativa vigente si impernia
su un principio di corrispondenza
sostanziale, già nella fase della offerta,
tra quote di qualificazione e quote di
partecipazione all'A.T.I. (art. 13, comma
1, della legge n. 109/1994) e tra quote di
partecipazione e quote di esecuzione (art.
93, comma 4, del D.P.R. 554/1999")
(Consiglio di Stato-Sezione 6^, n. 2310
dell'11.05.2007; C.G.A., n. 116 del 31.03.2006).
Tale orientamento è stato di recente
confermato dal Supremo Consesso di Giustizia
Amministrativa, laddove ha affermato che “Ai
sensi dell'art. 37, d.lgs. 12.04.2006 n.
163, nelle gare indette per l'aggiudicazione
di appalti di lavori pubblici, ai fini
dell'ammissione alla gara di un
raggruppamento consortile o di un'A.T.I.
occorre che già nella fase di offerta sia
evidenziata la corrispondenza sostanziale
tra quote di qualificazione e quote di
partecipazione, nonché tra quote di
partecipazione e quote di esecuzione,
trattandosi di obbligo costituente
espressione di un principio generale che
prescinde dall'assoggettamento o meno della
gara alla disciplina comunitaria e non
consente distinzioni legate alla natura
morfologica del raggruppamento (verticale o
orizzontale), o alla tipologia delle
prestazioni (principali o secondarie,
scorporabili o unitarie)” (cfr. C. Stato
sez. IV, 27.01.2011, n. 606)
(TAR Campania-Salerno, Sez. II,
sentenza 24.04.2012 n. 785 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
|
APPALTI:
L'interesse strumentale del
partecipante ad una gara pubblica di appalto
ad ottenerne la riedizione non sussiste in
capo al soggetto legittimamente escluso,
dato che esso, per effetto dell'esclusione è
privo non solo del titolo legittimante a
partecipare alla gara, ma anche a
contestarne gli esiti e la legittimità delle
distinte scansioni procedimentali; ed invero
il suo interesse, da qualificare di mero
fatto, non è diverso da quello di qualsiasi
operatore del settore che, non avendo
partecipato alla gara, non ha titolo ad
impugnarne gli atti, pur essendo titolare di
un interesse di mero fatto alla caducazione
dell'intera selezione, al fine di poter
presentare la propria offerta nel caso di
riedizione della medesima gara.
Invero,
“L'interesse strumentale del partecipante ad
una gara pubblica di appalto ad ottenerne la
riedizione non sussiste in capo al soggetto
legittimamente escluso, dato che esso, per
effetto dell'esclusione è privo non solo del
titolo legittimante a partecipare alla gara,
ma anche a contestarne gli esiti e la
legittimità delle distinte scansioni
procedimentali; ed invero il suo interesse,
da qualificare di mero fatto, non è diverso
da quello di qualsiasi operatore del settore
che, non avendo partecipato alla gara, non
ha titolo ad impugnarne gli atti, pur
essendo titolare di un interesse di mero
fatto alla caducazione dell'intera
selezione, al fine di poter presentare la
propria offerta nel caso di riedizione della
medesima gara” (cfr. C. Stato. sez. IV, 12.01.2011,
n. 127).
La domanda risarcitoria non può che
essere disattesa, fondandosi sulla pretesa
illegittimità degli atti impugnati
(TAR Campania-Salerno, Sez. II,
sentenza 24.04.2012 n. 785 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
|
EDILIZIA PRIVATA:
La presentazione
della domanda di condono o di accertamento
di conformità in data successiva
all’impugnazione dell’ordinanza di
demolizione produce l’effetto di rendere improcedibile l’impugnazione stessa per
carenza sopravvenuta di interesse, in quanto
l’istanza di sanatoria comporta il riesame
dell’abusività dell’opera mediante
l’emanazione di un nuovo provvedimento, di
accoglimento o di rigetto, che vale comunque
a superare il provvedimento sanzionatorio
oggetto dell'impugnativa.
Rileva il Tribunale che –stante l’ottenuta sanatoria per gli abusi,
contestati sub-3) dell’impugnata ordinanza,
e la presentazione di domanda di
accertamento di conformità, ex art. 37 d.P.R. 380/2011, relativamente alle altre opere
abusive, sanzionate con la medesima– il
ricorso è divenuto improcedibile, per
sopravvenuta carenza d’interesse,
conformemente al fermissimo orientamento
della giurisprudenza, espresso, ex multis,
nella massima che segue: “La presentazione
della domanda di condono o di accertamento
di conformità in data successiva
all’impugnazione dell’ordinanza di
demolizione produce l’effetto di rendere improcedibile l’impugnazione stessa per
carenza sopravvenuta di interesse, in quanto
l’istanza di sanatoria comporta il riesame
dell’abusività dell’opera mediante
l’emanazione di un nuovo provvedimento, di
accoglimento o di rigetto, che vale comunque
a superare il provvedimento sanzionatorio
oggetto dell'impugnativa” (TAR Lazio
Roma, sez. II, 13.12.2010, n. 36294) (TAR Campania-Salerno, Sez. I,
sentenza 24.04.2012 n. 770 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
La denunzia di
inizio attività non ha valore di
provvedimento amministrativo né lo acquista
in virtù del decorso del termine previsto
per l’attività di riscontro della p. a.,
sicché la sua impugnativa è inammissibile.
La d.i.a. in materia di edilizia costituisce
un atto soggettivamente ed oggettivamente
privato che in presenza delle condizioni
richieste attribuisce al privato una
legittimazione ex lege allo svolgimento di
una determinata attività, che viene quindi
liberalizzata. Da quanto detto deriva che,
decorso il termine senza l’esercizio, da
parte della p. a., del potere inibitorio, il
terzo controinteressato potrà avvalersi solo
dei provvedimenti sanzionatori previsti,
facendo ricorso, in caso di inerzia, alla
procedura del silenzio–rifiuto, che avrà
quindi come riferimento solo il generale
potere sanzionatorio e non quello
inibitorio, dato che il giudice non potrebbe
comunque costringere l’amministrazione ad
esercitare un potere da cui è decaduta;
pertanto, deve essere dichiarato
inammissibile il ricorso con cui il
controinteressato impugna il c. d. atto
abilitativo tacito formatosi sulla d.i.a.
anziché chiedere al Comune direttamente la
rimozione dell’atto, una volta scaduto il
termine di esercizio del potere inibitorio
dell’amministrazione.
Secondo la giurisprudenza prevalente, infatti: “La denunzia di
inizio attività non ha valore di
provvedimento amministrativo né lo acquista
in virtù del decorso del termine previsto
per l’attività di riscontro della p. a.,
sicché la sua impugnativa è inammissibile”
(TAR Campania Napoli, sez. III, 01.12.2008, n. 20723).
Né, del resto, potrebbe giungersi a diverse
conclusioni, ove si ritenesse che la
ricorrente (che afferma, a fol. 5 del
ricorso, d’aver interesse ad impugnare “il
provvedimento emesso dal Comune di Pollica”),
abbia inteso gravare l’atto abilitativo
tacito, formatosi a cagione del mancato
esercizio da parte del Comune, nel termine
di legge, del proprio potere inibitorio.
Tanto, in conformità all’ulteriore massima
che segue: “La d.i.a. in materia di
edilizia costituisce un atto soggettivamente
ed oggettivamente privato che in presenza
delle condizioni richieste attribuisce al
privato una legittimazione ex lege allo
svolgimento di una determinata attività, che
viene quindi liberalizzata.
Da quanto detto
deriva che, decorso il termine senza
l’esercizio, da parte della p. a., del
potere inibitorio, il terzo controinteressato potrà avvalersi solo dei
provvedimenti sanzionatori previsti, facendo
ricorso, in caso di inerzia, alla procedura
del silenzio–rifiuto, che avrà quindi come
riferimento solo il generale potere
sanzionatorio e non quello inibitorio, dato
che il giudice non potrebbe comunque
costringere l’amministrazione ad esercitare
un potere da cui è decaduta; pertanto, deve
essere dichiarato inammissibile il ricorso
con cui il controinteressato impugna il c.
d. atto abilitativo tacito formatosi sulla
d.i.a. anziché chiedere al Comune
direttamente la rimozione dell’atto, una
volta scaduto il termine di esercizio del
potere inibitorio dell’amministrazione” (TAR Calabria Catanzaro, sez. II,
10.05.2007, n. 404; conforme: TAR Puglia
Lecce, sez. I, 10.11.2006, n. 5284) (TAR Campania-Salerno, Sez. I,
sentenza 24.04.2012 n. 769 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
L’art. 146, comma 12 –nella versione
modificata dall’entrata in vigore del d.lgs.
n. 157 del 2006– prevede che non possano
più essere rilasciate autorizzazioni
paesaggistiche “in sanatoria”, ossia
successive alla realizzazione, anche
parziale, degli interventi, salvo le ipotesi
tassative volte a sanare “ex post” gli
interventi abusivi di cui all’art. 167; in
tali casi deve essere instaurata un’apposita
procedura ad istanza della parte interessata
che contempla –a differenza dell’ordinario
procedimento di rilascio dell’autorizzazione
paesaggistica (in vigore in via transitoria)– l’accertamento della compatibilità
paesaggistica, demandato all’amministrazione
preposta alla gestione del vincolo, previa
acquisizione del parere della Soprintendenza
che nella particolare fattispecie in esame
assume carattere non solo obbligatorio, ma
vincolante.
Il Collegio osserva come l’art. 167 del d. l.vo 42/04, ai commi 4 e 5,
stabilisca:
“L’autorità amministrativa competente
accerta la compatibilità paesaggistica,
secondo le procedure di cui al comma 5, nei
seguenti casi:
a) per i lavori, realizzati in assenza o
difformità dall’autorizzazione
paesaggistica, che non abbiano determinato
creazione di superfici utili o volumi ovvero
aumento di quelli legittimamente realizzati;
b) per l’impiego di materiali in difformità
dall’autorizzazione paesaggistica;
c) per i lavori comunque configurabili quali
interventi di manutenzione ordinaria o
straordinaria ai sensi dell’articolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 06.06.2001, n. 380.
Il proprietario, possessore o detentore a
qualsiasi titolo dell’immobile o dell’area
interessati dagli interventi di cui al comma
4 presenta apposita domanda all’autorità
preposta alla gestione del vincolo ai fini
dell’accertamento della compatibilità
paesaggistica degli interventi medesimi.
L’autorità competente si pronuncia sulla
domanda entro il termine perentorio di
centottanta giorni, previo parere vincolante
della soprintendenza da rendersi entro il
termine perentorio di novanta giorni.
Qualora venga accertata la compatibilità
paesaggistica, il trasgressore è tenuto al
pagamento di una somma equivalente al
maggiore importo tra il danno arrecato e il
profitto conseguito mediante la
trasgressione. L’importo della sanzione
pecuniaria è determinato previa perizia di
stima. In caso di rigetto della domanda si
applica la sanzione demolitoria di cui al
comma 1. La domanda di accertamento della
compatibilità paesaggistica presentata ai
sensi dell'articolo 181, comma 1-quater, si
intende presentata anche ai sensi e per gli
effetti di cui al presente comma”.
Rileva poi il Collegio che l’art. 181, commi
1-ter e quater, dello stesso d. l.vo,
prevede, poi, quanto segue:
“Ferma restando l’applicazione delle
sanzioni amministrative pecuniarie di cui
all’articolo 167, qualora l’autorità
amministrativa competente accerti la
compatibilità paesaggistica secondo le
procedure di cui al comma 1-quater, la
disposizione di cui al comma 1 non si
applica:
a) per i lavori, realizzati in assenza o
difformità dall’autorizzazione
paesaggistica, che non abbiano determinato
creazione di superfici utili o volumi ovvero
aumento di quelli legittimamente realizzati;
b) per l’impiego di materiali in difformità
dall’autorizzazione paesaggistica;
c) per i lavori configurabili quali
interventi di manutenzione ordinaria o
straordinaria ai sensi dell’articolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 06.06.2001, n. 380.
Il proprietario, possessore o detentore a
qualsiasi titolo dell’immobile o dell’area
interessati dagli interventi di cui al comma
1-ter presenta apposita domanda all’autorità
preposta alla gestione del vincolo ai fini
dell’accertamento della compatibilità
paesaggistica degli interventi medesimi.
L’autorità competente si pronuncia sulla
domanda entro il termine perentorio di
centottanta giorni, previo parere vincolante
della soprintendenza da rendersi entro il
termine perentorio di novanta giorni”.
Dall’esposizione che precede risulta
evidente come la richiesta del ricorrente di
compatibilità paesaggistico-ambientale,
avanzata ai sensi dell’art. 181 comma 1-quater d. l.vo 42/2004, andasse
necessariamente istruita mercé
l’acquisizione di parere vincolante da parte
della Soprintendenza di Salerno, competente
per territorio; ma detto adempimento
procedurale, come dedotto in ricorso e come
si ricava altresì dallo stesso tenore
letterale del provvedimento gravato, è stato
nella specie completamente pretermesso (né
alcunché in contrario è stato osservato da
parte dell’Amministrazione intimata, rimasta
estranea al giudizio).
Si cfr. quanto statuito, in giurisprudenza,
con riferimento al procedimento in oggetto:
“L’art. 146, comma 12 –nella versione
modificata dall’entrata in vigore del d.lgs.
n. 157 del 2006– prevede che non possano
più essere rilasciate autorizzazioni
paesaggistiche “in sanatoria”, ossia
successive alla realizzazione, anche
parziale, degli interventi, salvo le ipotesi
tassative volte a sanare “ex post” gli
interventi abusivi di cui all’art. 167; in
tali casi deve essere instaurata un’apposita
procedura ad istanza della parte interessata
che contempla –a differenza dell’ordinario
procedimento di rilascio dell’autorizzazione
paesaggistica (in vigore in via transitoria)– l’accertamento della compatibilità
paesaggistica, demandato all’amministrazione
preposta alla gestione del vincolo, previa
acquisizione del parere della Soprintendenza
che nella particolare fattispecie in esame
assume carattere non solo obbligatorio, ma
vincolante” (TAR Veneto Venezia, sez. II, 23.04.2010,
n. 1550) (TAR Campania-Salerno, Sez. I,
sentenza 24.04.2012 n. 759 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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APPALTI SERVIZI:
In una società mista al socio
privato deve essere affidata ogni attività
necessaria all'esecuzione dell'appalto che
sia suscettibile di rendere una utilità
economica.
Il criterio guida nella utilizzazione della
società mista è quello della salvaguardia
della libera concorrenza, che risulta
garantita solo se il capitale pubblico
interviene senza sottrarre all'imprenditoria
privata le utilità che questa potrebbe
trarre da un affidamento del medesimo
appalto al di fuori dello schema societario,
in esito al semplice esperimento della gara
per la scelta del contraente.
Ne consegue che, la conformità allo schema
delineato impone che al socio privato sia
affidata -non un qualunque compito
operativo, purché precisamente determinato-
bensì ogni attività necessaria
all'esecuzione dell'appalto che sia
suscettibile di rendere una utilità
economica.
Appare evidente, nel caso di specie, -in
base agli atti di gara- che Idra Patrimonio
(società ad integrale capitale pubblico
locale, proprietaria delle reti, impianti e
dotazioni per lo svolgimento del servizio
idrico integrato), nell'ambito della società
mista, e quindi ai fini dell'esecuzione
dell'appalto, ha riservato a sé stessa
rilevanti compiti operativi, quali
l'amministrazione della società con
locazione dei locali, la provvista del
personale e i relativi beni strumentali; la
direzione dei lavori; la redazione dei
progetti esecutivi.
Tale modalità, non corrisponde al modello di
affidamento legittimo di opere pubbliche a
società mista come sopra delineato, posto
che la società appaltatrice a capitale
pubblico non ha la facoltà di affidare
direttamente alla propria controllata quote
di attività nell'ambito dell'esecuzione di
opere pubbliche, in violazione del principio
di libera concorrenza (Consiglio di Stato,
Sez. V,
sentenza 20.04.2012 n. 2348 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
|
APPALTI:
Non sussiste alcun vincolo
normativo che limiti la ponderazione da
attribuire ai fattori nel sistema
dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
purché non ne venga azzerato il peso
ponderale.
In materia di appalti, non sussiste alcun
tipo di preclusione in capo
all'amministrazione, in ordine alla
valutazione dei fattori inerenti
l'attendibilità dell'offerente e la qualità
del servizio oggetto dell'offerta. Trattasi,
invero, di elementi rimessi all'ampio potere
discrezionale dell'amministrazione, pertanto
ne è preclusa la sindacabilità ove
corrispondano e siano coerenti a precise
scelte dell'amministrazione, non esistendo
alcun vincolo normativo che limiti la
ponderazione da attribuire ai fattori nel
sistema dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, purché non ne venga azzerato il
peso ponderale.
Pertanto, nel caso di specie, poiché
l'amministrazione ha specificato nel bando
di gara i singoli elementi di valutazione sì
da rendere possibile un'offerta del servizio
conforme ai criteri che l'amministrazione
riteneva maggiormente apprezzabili, deve
riconoscersi che il bando e il comportamento
dell'amministrazione non sono censurabili,
perché risultano correttamente individuati
gli elementi qualificanti del progetto ed i
punteggi da assegnare per ciascuno dei tre
aspetti principali componenti l'offerta
tecnica ed i punteggi per l'offerta
economica, nonché l'ambito entro cui si
sarebbe esplicata la discrezionalità
dell'amministrazione.
Ne consegue che la lex di gara è
tutt'altro che generica e tanto meno può
ritenersi che abbia impedito la valutazione
di convenienza dell'offerta da parte dei
potenziali partecipanti (Consiglio di Stato,
Sez. V,
sentenza 20.04.2012 n. 2339 - link a
www.dirittodeiservizipubblici.it). |
|
APPALTI:
Non appare conforme alla piena
esplicazione del diritto alla difesa e del
diritto di libertà di iniziativa economica
privata, nonché del principio di libera
concorrenza, subordinare la legittimazione
di un soggetto sostanzialmente leso in via
immediata da una clausola del bando che gli
preclude la partecipazione alla gara, al
mero formalismo della presentazione di una
domanda che ne comporterebbe la sua
esclusione.
La questione sulla necessità della
presentazione della domanda di
partecipazione alla gara da parte
dell'impresa che lamenti l'illegittimità di
clausole del bando di gara, è stata più
volte affrontata dalla giurisprudenza, con
decisioni non sempre univoche.
E' comunque indubbio che ove le clausole del
bando siano ex se immediatamente
lesive e tali da precludere la
partecipazione alla gara, la presentazione
della domanda di partecipazione finisce con
l'essere un adempimento inutile meramente
formale cui seguirebbe l'estromissione dalla
gara con appesantimento della tutela
dell'interessato obbligato ad aspettare
l'esclusione dalla gara, onde impugnare
anche tale provvedimento (Cons. Stato, sez.
II, parere n. 149 del 07.03.2011; sez. IV,
30.05.2005, n. 2804; sez. V, 11.11.2004, n.
7341) (Consiglio di Stato, Sez. V,
sentenza 20.04.2012 n. 2339 - link a
http://www.mediagraphic.it). |
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APPALTI:
Non sussiste un'equipollenza tra
la firma di un documento in calce e quella
apposta solo in apertura di esso ("in
testa").
"La sottoscrizione dell'offerta di gara,
che si configura come lo strumento mediante
il quale l'autore fa propria la
dichiarazione contenuta nel documento, serve
a rendere nota la paternità ed a vincolare
l'autore alla manifestazione di volontà in
esso contenuta.
Essa assolve la funzione di assicurare
provenienza, serietà, affidabilità e
insostituibilità dell'offerta e costituisce
elemento essenziale per la sua
ammissibilità, sia sotto il profilo formale
che sotto quello sostanziale, potendosi solo
ad essa riconnettere gli effetti
dell'offerta come dichiarazione di volontà
volta alla costituzione di un rapporto
giuridico. La sua mancanza inficia,
pertanto, la validità e la ricevibilità
della manifestazione di volontà contenuta
nell'offerta senza che sia necessaria, ai
fini dell'esclusione, una espressa
previsione della legge di gara (Cons. St.
Sez. V, 07.11.2008, n. 5547)" (C.d.S.,
V, 25.01.2011 n. 528).
Tanto premesso, osserva la Sezione che una "sottoscrizione"
deve per definizione essere apposta in calce
al documento al quale si riferisce (nel
senso che per "sottoscrizione" debba
intendersi la firma in calce, e che questa
nemmeno "può essere sostituita dalla
sottoscrizione solo parziale delle pagine
precedenti quella conclusiva della
dichiarazione stessa" v. C.d.S., IV,
31.03.2010, n. 1832).
Non si può pertanto condividere l'idea che
esista un'equipollenza tra la firma di un
documento in calce e quella apposta solo in
apertura di esso ("in testa"), o
tanto meno sul mero frontespizio di un testo
di più pagine, dal momento che è soltanto
con la firma in calce che si esprime il
senso della consapevole assunzione della
paternità di un testo e della responsabilità
in ordine al suo contenuto (Consiglio di
Stato, Sez. V,
sentenza 20.04.2012 n. 2317 -
link a www.mediagraphic.it). |
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ATTI AMMINISTRATIVI:
Contro le
determinazioni e contro il silenzio sulle
istanze di accesso ai documenti
amministrativi il ricorso è proposto entro
30 giorni dalla conoscenza della
determinazione impugnata o dalla formazione
del silenzio, mediante notificazione
all’amministrazione e ad almeno un controinteressato.
Non è
consentito superare il regime decadenziale
previsto dall'art. 25, l. n. 241 del 1990,
reiterando l'istanza di accesso a fronte
della mancata impugnazione del silenzio
serbato dall'Amministrazione sulla prima
istanza di accesso, in specie allorché la
nuova domanda non sia giustificata da
circostanze nuove.
Dalla natura impugnatoria del processo in materia di
accesso ai documenti amministrativi,
nonostante la qualificazione dell'accesso
come diritto, deriva l'inammissibilità del
ricorso per mancata tempestiva impugnazione
del diniego o del silenzio e l'impossibilità
di reiterare la medesima istanza se non è
stata contestata giudizialmente la
precedente risposta negativa; sicché una
nuova istanza di accesso può ritenersi
ammissibile solo per fatti nuovi,
sopravvenuti o meno, non rappresentati
nell'originaria istanza o anche a fronte di
una diversa prospettazione dell'interesse
giuridicamente rilevante.
Non può eludersi, mediante la
riproposizione della stessa domanda e la
tempestiva impugnazione del secondo diniego,
meramente confermativo, la perentorietà del
termine per impugnare un diniego di accesso
ai documenti amministrativi. Infatti, il
termine per la presentazione del ricorso,
previsto dall'art. 25, comma 5, legge 07.08.1990,
n. 241, non può riprendere a decorrere per
effetto della presentazione di un'ulteriore
domanda di accesso avente a oggetto i
medesimi documenti: si consentirebbe,
altrimenti, l'elusione di un termine
perentorio previsto dalla legge ai fini
della presentazione di un ricorso
giurisdizionale, a prescindere dalla
qualificazione della situazione giuridica
soggettiva lesa (diritto soggettivo o
interesse legittimo), di per sé ininfluente
sul carattere perentorio del termine,
previsto dalla legge a pena di decadenza.
- Rilevato che il ricorso in esame attiene alla materia dell’accesso ai
documenti detenuti dalla P.A., sebbene
l’oggetto della domanda sia prospettato come
rivolto a contestare il silenzio
dell’amministrazione intimata (a fronte
dell’istanza di accesso presentata in data
25.03.2011 dai ricorrenti e reiterata in data
23.12.2011);
-
Evidenziato che, ai sensi dell’art. 116,
comma 1, cod. proc. amm., “contro le
determinazioni e contro il silenzio sulle
istanze di accesso ai documenti
amministrativi il ricorso è proposto entro
30 giorni dalla conoscenza della
determinazione impugnata o dalla formazione
del silenzio, mediante notificazione
all’amministrazione e ad almeno un controinteressato”;
-
Richiamato il condivisibile orientamento
giurisprudenziale secondo cui (cfr. TAR
Lazio, Sez. I, 04.01.2012, n. 63) “non è
consentito superare il regime decadenziale
previsto dall'art. 25, l. n. 241 del 1990,
reiterando l'istanza di accesso a fronte
della mancata impugnazione del silenzio
serbato dall'Amministrazione sulla prima
istanza di accesso, in specie allorché la
nuova domanda non sia giustificata da
circostanze nuove (Consiglio Stato, sez. VI,
30.07.2009, n. 4810).
Dalla natura impugnatoria del processo in materia di
accesso ai documenti amministrativi,
nonostante la qualificazione dell'accesso
come diritto, deriva l'inammissibilità del
ricorso per mancata tempestiva impugnazione
del diniego o del silenzio e l'impossibilità
di reiterare la medesima istanza se non è
stata contestata giudizialmente la
precedente risposta negativa; sicché una
nuova istanza di accesso può ritenersi
ammissibile solo per fatti nuovi,
sopravvenuti o meno, non rappresentati
nell'originaria istanza o anche a fronte di
una diversa prospettazione dell'interesse
giuridicamente rilevante (TAR Marche
Ancona, sez. I, 30.09.2009, n. 913).
(…)
Va dunque ribadito il costante
orientamento giurisprudenziale richiamati
secondo cui non può eludersi, mediante la
riproposizione della stessa domanda e la
tempestiva impugnazione del secondo diniego,
meramente confermativo, la perentorietà del
termine per impugnare un diniego di accesso
ai documenti amministrativi (TAR Lazio
Roma Sez. III, 2003, n. 223). Infatti, il
termine per la presentazione del ricorso,
previsto dall'art. 25, comma 5, legge 07.08.1990, n. 241, non può riprendere a
decorrere per effetto della presentazione di
un'ulteriore domanda di accesso avente a
oggetto i medesimi documenti: si
consentirebbe, altrimenti, l'elusione di un
termine perentorio previsto dalla legge ai
fini della presentazione di un ricorso
giurisdizionale, a prescindere dalla
qualificazione della situazione giuridica
soggettiva lesa (diritto soggettivo o
interesse legittimo), di per sé ininfluente
sul carattere perentorio del termine,
previsto dalla legge a pena di decadenza
(Cons. di Stato, sez. VI, sent. del 07.06.2006 n. 3431)”;
-
Rilevato che in data 23.12.2011, dopo il
decorso del termine di trenta giorni
concesso agli interessati per impugnare il
silenzio serbato dal Comune intimato a
fronte dell’istanza di accesso del
25.3.20110, i ricorrenti hanno reiterato
quest’ultima, mediante la sua mera
rinotificazione;
- Rilevato che, in applicazione dei citati
principi interpretativi, il ricorso deve
quindi essere dichiarato inammissibile ... (TAR Campania-Salerno, Sez. I,
sentenza 20.04.2012 n. 750 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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APPALTI:
E' legittima l'aggiudicazione di
un appalto a favore di un concorrente che ha
conseguito il decreto di omologazione del
concordato da parte del Tribunale
fallimentare prima della presentazione della
domanda di partecipazione.
L'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 prevede che: "sono
esclusi dalla partecipazione alle procedure
di affidamento delle concessioni e degli
appalti di lavori, forniture e servizi, né
possono essere affidatari di subappalti, e
non possono stipulare i relativi contratti i
soggetti: a) che si trovano in stato
di….concordato preventivo, o nei cui
riguardi sia in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni."
L'art. 181 L.F., pur dopo talune modifiche
intervenute nel tempo, prevede, che "la
procedura di concordato preventivo si
chiude...con l'omologazione". Il dato
testuale delle norme summenzionate fa
esplicito riferimento, allo stato di
concordato preventivo "in corso" e
alla "chiusura" della procedura con
il decreto di omologazione del concordato.
Non è dato quindi procedere a una lettura
estensiva di tali previsioni pervenendo a
conclusioni ermeneutiche che non si
rinvengono nelle stesse se non con
inammissibili forzature, essendo pacifico
che ogni restrizione della capacità
giuridica in generale e di quella a
contrarre in particolare deve trovare
espressa copertura normativa ovvero in
esplicite prescrizioni della lex
specialis.
Ne consegue che, la dizione "in corso"
non può che riferirsi alla fase precedente
alla "omologazione" del concordato,
la quale "chiude" pertanto la
procedura dell'ammissione al concordato
stesso, posto che il decreto di
autorizzazione alla chiusura emesso dal
Tribunale nelle funzioni di sorveglianza e
controllo attribuite agli organi
fallimentari costituisce atto conseguenziale
ed esecutivo del concordato riguardo al
complesso di obbligazioni assunte dal
debitore con il concordato.
Nel caso di specie, pertanto,
l'aggiudicazione dell'appalto a favore della
società era da ritenersi legittima, in
quanto lo "stato" del concordato era
definito e il procedimento era "chiuso"
all'atto della domanda per cui la
fattispecie non era da ricomprendersi
nell'esclusione prevista dalla citata norma
(Consiglio di Stato, Sez. III,
sentenza 19.04.2012 n. 2305 -
link a www.dirittodeiservizipubblici.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
In caso di annullamento in sede giurisdizionale di una concessione
edilizia, considerata illegittima per vizio
sostanziale, l’amministrazione non può
ricorrere all’art. 38 d.p.r. 380/2001, norma
che consente di rimediare ai soli vizi
formali o procedurali.
La regola posta dal richiamato art. 38,
comma 1, è rappresentata dall'operatività
della sanzione reale che, in quanto effetto
primario e naturale derivante
dall'annullamento del permesso di costruire,
non richiede all'amministrazione un
particolare onere della motivazione, ma
rinviene la sua giustificazione, in re ipsa,
nella legalità violata. Ne consegue che la
sanzione alternativa pecuniaria deve
intendersi riferita alle sole costruzioni
assentite mediante titoli abilitativi
annullati per vizi formali.
In caso di annullamento in sede giurisdizionale di una concessione
edilizia, considerata illegittima per vizio
sostanziale, l’amministrazione non può
ricorrere all’art. 38 d.p.r. 380/2001, norma
che consente di rimediare ai soli vizi
formali o procedurali.
Come chiarito da
questo Tar (sez. I, 31.05.2011, n. 1029
), la regola posta dal richiamato art. 38,
comma 1, è rappresentata dall'operatività
della sanzione reale che, in quanto effetto
primario e naturale derivante
dall'annullamento del permesso di costruire,
non richiede all'amministrazione un
particolare onere della motivazione, ma
rinviene la sua giustificazione, in re ipsa,
nella legalità violata. Ne consegue che la
sanzione alternativa pecuniaria deve
intendersi riferita alle sole costruzioni
assentite mediante titoli abilitativi
annullati per vizi formali (cfr. anche TAR
Genova, Liguria, sez. I, 05.02.2011, n. 235) (TAR Campania-Salerno, Sez. I,
sentenza 19.04.2012 n. 738 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
È inammissibile il ricorso
proposto avverso l’ingiunzione di
demolizione di edificio abusivamente
realizzato ove sia passato in giudicato il
diniego di sanatoria dello stesso.
È inammissibile l’impugnazione
giurisdizionale del provvedimento di
demolizione di opere edilizie abusivamente
realizzate, che surrettiziamente tenti di
rimettere in discussione la legittimità del
presupposto diniego di concessione edilizia
in sanatoria non impugnato ed ormai divenuto
inoppugnabile.
... Tanto, in conformità all’orientamento giurisprudenziale
dominante, espresso, ex multis, nelle
seguenti massime: “È inammissibile il
ricorso proposto avverso l’ingiunzione di
demolizione di edificio abusivamente
realizzato ove sia passato in giudicato il
diniego di sanatoria dello stesso” (TAR
Piemonte Torino, sez. I, 25.03.2011, n.
289); “È inammissibile l’impugnazione
giurisdizionale del provvedimento di
demolizione di opere edilizie abusivamente
realizzate, che surrettiziamente tenti di
rimettere in discussione la legittimità del
presupposto diniego di concessione edilizia
in sanatoria non impugnato ed ormai divenuto
inoppugnabile” (TAR Emilia Romagna
Parma, sez. I, 01.07.2008, n. 342) (TAR Campania-Salerno, Sez. I,
sentenza 19.04.2012 n. 737 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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ATTI AMMINISTRATIVI:
Legittimazione ad agire del
progettista e del direttore dei lavori
avverso l'atto che ha denegato il titolo
abilitativo.
E' inammissibile il ricorso proposto dal
progettista dell'opera non assentita avverso
l’atto che ha denegato la relativa
abilitazione, difettando questi di
legittimazione attiva.
Si è, infatti, ritenuto che detta
legittimazione spetti soltanto a coloro che
sono titolari di un interesse legittimo
differenziato, ma "…tra costoro non rientra
il progettista che è, invece, titolare di un
mero interesse semplice o di fatto alla
realizzazione dell'opera secondo il
progetto, per cui non può impugnare in via
autonoma il diniego di concessione
edilizia...".
Quanto alla legittimazione del direttore dei
lavori, se essa in astratto è ammissibile le
quante volte si colleghi ad atti e
comportamenti che la legge direttamente
riconnette alla responsabilità del direttore
dei lavori (e dunque non in via generale per
tutti gli atti connessi all’attività
edilizia, come affermato dall’appellante),
nella fattispecie non può ritenersi
sussistente una posizione differenziata
dalla generalità del geom. G., quale
direttore dei lavori, così come anche per
l’interesse a ricorrere, perché difetta il
necessario collegamento tra l’atto che si
censura di illegittimità e la posizione
giuridica di detto direttore dei lavori, sia
nel contesto della generale procedura di
abilitazione all’edificazione, sia nel
segmento più limitato dell’autorizzazione
sismica.
In entrambi tali procedimenti, infatti, il
direttore dei lavori non è portatore di
alcun interesse diretto, attuale e concreto
al conseguimento delle abilitazioni,
permessi ed autorizzazioni richieste dalla
legge per la legittima edificazione di
manufatti edilizi, siccome tutte
riconducibili, invece, esclusivamente alla
posizione giuridica del proprietario
dell’area o del committente (se diverso dal
primo) che ha richiesto alle competenti
Autorità i relativi provvedimenti.
E’ appellata la
sentenza del TAR Toscana con la quale è
stato dichiarato inammissibile il ricorso
proposto dal Geom. M.G., nella
sua dichiarata qualità di progettista e
direttore dei lavori per la costruzione di
un fabbricato per civili abitazioni
assentito dal Comune di Poggibonsi alla Due
Erre s.r.l., avverso il diniego di
autorizzazione sismica opposto dalla
competente Regione Toscana, siccome carente
del necessario interesse a ricorrere.
...
La non titolarità del progettista ad
impugnare gli atti che non abilitano la
parte interessata alla edificazione è
affermata da giurisprudenza ormai
consolidata che è condivisa dal Collegio e
ben può essere applicata al caso in esame.
In particolare, detta giurisprudenza è ferma
nel ritenere inammissibile il ricorso
proposto dal progettista dell'opera non
assentita avverso l’atto che ha denegato la
relativa abilitazione, difettando questi di
legittimazione attiva (cfr. ex multis, TAR
Puglia, sede di Lecce, sez. III, n. 225 del
02.02.2011; TAR Liguria Genova,
sez. II, 12.04.2007, n. 629 e sez. I,
17.03.2006, n. 251; TAR Sicilia
Catania, sez. I, 06.03.2001, n. 523,
TAR Piemonte, sez. I, 18.06.2003, n.
924 e Consiglio Stato, sez. V, 05.03.2001,
n. 1250).
Si è, infatti, ritenuto che detta
legittimazione spetti soltanto a coloro che
sono titolari di un interesse legittimo
differenziato, ma "…tra costoro non rientra
il progettista che è, invece, titolare di un
mero interesse semplice o di fatto alla
realizzazione dell'opera secondo il
progetto, per cui non può impugnare in via
autonoma il diniego di concessione
edilizia...".
Quanto alla legittimazione del
direttore dei lavori, se essa in astratto è
ammissibile le quante volte si colleghi ad
atti e comportamenti che la legge
direttamente riconnette alla responsabilità
del direttore dei lavori (e dunque non in
via generale per tutti gli atti connessi
all’attività edilizia, come affermato
dall’appellante), nella fattispecie non può
ritenersi sussistente una posizione
differenziata dalla generalità del geom. G., quale direttore dei lavori, così
come anche per l’interesse a ricorrere,
perché difetta il necessario collegamento
tra l’atto che si censura di illegittimità e
la posizione giuridica di detto direttore
dei lavori, sia nel contesto della generale
procedura di abilitazione all’edificazione,
sia nel segmento più limitato
dell’autorizzazione sismica.
In entrambi tali procedimenti, infatti, il
direttore dei lavori non è portatore di
alcun interesse diretto, attuale e concreto
al conseguimento delle abilitazioni,
permessi ed autorizzazioni richieste dalla
legge per la legittima edificazione di
manufatti edilizi, siccome tutte
riconducibili, invece, esclusivamente alla
posizione giuridica del proprietario
dell’area o del committente (se diverso dal
primo) che ha richiesto alle competenti
Autorità i relativi provvedimenti.
Né può valere l’eventuale posizione di
responsabilità sotto il profilo
sanzionatorio, anche penale, del direttore
dei lavori poiché essa rileva su un distinto
ed autonomo piano ed in ragione di
altrettanta distinta ed autonoma
responsabilità personale per gli atti ed i
comportamenti posti in essere in violazione
di norme vigenti.
Così pure, non può farsi riferimento
all’interesse collegato all’eventuale
ipotesi di sanatoria di abusi edilizi poiché
ogni questione su tale tipo di interesse è,
comunque, inconferente nella specie, in
disparte il rilievo che anche in tale
eventuali ipotesi occorre pur sempre
verificare che si sia in presenza di una
posizione giuridica differenziata del
soggetto che assume di essere legittimato.
Inoltre, ritiene il Collegio che il
ricorrente sia, in ogni caso, anche carente
di interesse ad impugnare il diniego in
esame tenuto conto che esso non ha valenza provvedimentale, bensì di atto di mera
comunicazione, avuto presente che il Comune
di Poggibonsi è classificato di “bassa
sismicità” e che, dunque, ex art. 94 del d.P.R.
n. 380 del 2001 e della speculare norma
regionale, le opere edilizie in questione
non avevano bisogno di una preventiva
autorizzazione sismica, come ha spiegato la
Regione nell’atto di diniego impugnato che,
giova ribadirlo, ha solo carattere di
informazione della disciplina applicabile
(Consiglio di Stato, Sez. IV,
sentenza 18.04.2012 n. 2275 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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LAVORI PUBBLICI:
L'ininterrotta efficacia della
certificazione SOA per tutto il periodo
quinquennale di validità, previsto dal c. 5
dell'art. 15 d.p.r. n. 34/2000, postula la
tempestiva richiesta di verifica triennale.
L'ininterrotta efficacia della
certificazione SOA per tutto il periodo
quinquennale di validità, previsto dal c. 5
dell'art. 15 d.p.r. n. 34/2000, postula la
tempestiva richiesta di verifica triennale,
secondo quanto prescritto dal c. 1 dell'art.
15-bis del citato d.p.r. n. 34/2000.
Inoltre, ai fini della suddetta efficacia
della certificazione senza soluzione di
continuità non è sufficiente il mero esito
positivo della verifica triennale,
occorrendo che il procedimento di revisione
si concluda entro la scadenza triennale di
iniziale validità.
Oltre a ciò, secondo l'incontrastata
interpretazione dell'art. 40 d.lgs. n
163/2006 i requisiti di qualificazione SOA
devono sussistere non solo al momento della
presentazione dell'offerta, ma permanere
anche in ogni successiva fase del
procedimento ad evidenza pubblica, a tutela
dell'affidamento della stazione appaltante
sulla capacità tecnico-organizzativa dei
partecipanti alle procedure di affidamento
di contratti e di parità di trattamento tra
questi ultimi.
Pertanto, nel caso di specie, è
l'illegittima l'ammissione in gara della
concorrente priva dei requisiti di
qualificazione SOA, in quanto all'atto della
presentazione della domanda, non ha
adempiuto all'onere di richiesta della
verifica triennale di validità della
certificazione SOA, ma ha solo richiesto il
rinnovo, il quale, peraltro, interveniva in
data successiva alla presentazione della
domanda di partecipazione, risultando quindi
l'impresa priva di corrente attestazione nel
periodo intercorrente tra la scadenza del
termine triennale e il successivo rinnovo.
La richiesta di rinnovo è cosa diversa dalla
verifica triennale e non è idonea ad
assicurare il periodo di validità
quinquennale della SOA, che invece è
subordinato alla tempestiva richiesta della
verifica triennale (Consiglio di Stato, Sez.
V,
sentenza 18.04.2012 n. 2247 -
link a www.dirittodeiservizipubblici.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
La realizzazione di una tettoia,
soggetta a concessione edilizia ai sensi
dell’art. 1, l. 28.01.1977 n. 10 (oggi
permesso di costruire), incide sull’assetto
edilizio preesistente, incisione
particolarmente significativa ove, come nel
caso di specie, insista su un territorio
vincolato.
Si è, infatti, chiarito che la realizzazione
di una tettoia, indipendentemente dalla sua
eventuale natura pertinenziale, è
configurabile come intervento di
ristrutturazione edilizia ai sensi
dell’articolo 3, comma 1, lettera d), del
D.P.R. n. 380/2001, nella misura in cui
realizza impianti ed elementi nuovi ed è
quindi subordinata al regime del permesso di
costruire, ai sensi dell’articolo 10, comma
primo, lettera c), dello stesso D.P.R.,
laddove comporti una modifica della sagoma o
del prospetto del fabbricato cui inerisce. E
ciò viepiù nei casi in cui le dimensioni
della tettoia siano di entità tale da non
poter più ritenersi assorbite, ovvero
ricomprese in ragione dell’accessorietà,
dell’edificio principale o della parte dello
stesso cui accedono, al quale, viceversa,
arrecano un’apprezzabile alterazione.
Il diniego di autorizzazione paesaggistica “postuma”,
richiesto dalla ricorrente ai sensi
dell’art. 181, comma 1-ter, dlgs 42/2004, risulta motivato sulla
base della circostanza che gli interventi
edilizi per i quali si richiede
l’autorizzazione non rientrano tra quegli
abusi minori per i quali il legislatore ha
previsto la deroga alla regola della
insanabilità delle violazioni alla
disciplina paesaggistica.
Gli interventi per i quali, in forza
dell’art. 181, comma 1-ter, dlgs 42/2004, è
possibile presentare domanda ai fini
dell’accertamento della compatibilità
paesaggistica sono solo i seguenti:
“a) i lavori, realizzati in assenza o
difformità dall'autorizzazione
paesaggistica, che non abbiano determinato
creazione di superfici utili o volumi ovvero
aumento di quelli legittimamente realizzati;
b) l'impiego di materiali in difformità
dall'autorizzazione paesaggistica;
c) i lavori configurabili quali interventi
di manutenzione ordinaria o straordinaria ai
sensi dell'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 06.06.2001,
n. 380.”
L’intervento per il quale la sig.ra
B. chiede l’accertamento di
conformità è una tettoia, costruita ex novo,
di rilevanti dimensioni (pianta m. 72,30 x
25,00, con altezza alla gronda di m. 9,20
ed al colmo di m. 10,20), da destinarsi a
ricovero mezzi agricoli.
L’opera, quindi, non rientra tra quelle di
cui alla lettera a) atteso che la stessa
crea comunque una superficie utile di
dimensioni almeno pari alla sua pianta, né è
configurabile come intervento di
manutenzione straordinaria atteso che si può
parlare di manutenzione di un manufatto
preesistente, legittimamente realizzato, ma
non certo di un manufatto costruito ex novo.
La giurisprudenza ha, poi, reiteratamente
evidenziato come il legislatore, partito da
una posizione di rigore che escludeva
l'estensione nell'ambito della materia della
tutela del paesaggio della norma
sull'accertamento di conformità propria
della materia edilizia, stante la rilevanza
costituzionale del bene paesaggio, ha
successivamente introdotto un temperamento
alla assolutezza, prevedendo la sanatoria
tassativamente per i c.d. "abusi minori".
In considerazione del bene da tutelare, la
scelta di una previsione tassativa dei casi
suscettibili di sanatoria è stata, anche,
ritenuta scevra da profili di illegittimità
(Così TAR Lombardia Milano, sez. II, 09.12.2008, n. 5737).
Con riguardo al tipo di costruzione, la
giurisprudenza ha ripetutamente evidenziato
che la realizzazione di una tettoia,
soggetta a concessione edilizia ai sensi
dell’art. 1, l. 28.01.1977 n. 10 (oggi
permesso di costruire), incide sull’assetto
edilizio preesistente, incisione
particolarmente significativa ove, come nel
caso di specie, insista su un territorio
vincolato (cfr. ex multis TAR Campania
Napoli, sez. VI, 16.12.2009, n. 8781).
Si è, infatti, chiarito che la realizzazione
di una tettoia, indipendentemente dalla sua
eventuale natura pertinenziale, è
configurabile come intervento di
ristrutturazione edilizia ai sensi
dell’articolo 3, comma 1, lettera d), del
D.P.R. n. 380/2001, nella misura in cui
realizza impianti ed elementi nuovi ed è
quindi subordinata al regime del permesso di
costruire, ai sensi dell’articolo 10, comma
primo, lettera c), dello stesso D.P.R.,
laddove comporti una modifica della sagoma o
del prospetto del fabbricato cui inerisce
(TAR Campania, Napoli, Sez. IV, 21.12.2007, n. 16493; 17.02.2010,
n. 968). E ciò viepiù nei casi –com’è
quello di specie– in cui le dimensioni
della tettoia siano di entità tale da non
poter più ritenersi assorbite, ovvero
ricomprese in ragione dell’accessorietà,
dell’edificio principale o della parte dello
stesso cui accedono, al quale, viceversa,
arrecano un’apprezzabile alterazione (così,
Tar Napoli 3510/2011).
Tutto ciò premesso, è evidente che il
provvedimento adottato dal Comune riguarda
un profilo assolutamente pregiudiziale
dell’accertamento di compatibilità, ovvero
l’ammissibilità della domanda.
Ne consegue che il Comune non era tenuto ad
inoltrarla alla Soprintendenza per il
parere, con conseguente infondatezza della
censura di cui al primo motivo di ricorso.
---------------
E’, infatti, insuperabile la esclusione
dell’opera da quelle per le quali può
chiedersi la sanatoria postuma.
Non può parlarsi di riqualificazione di ciò
che non esisteva prima della commissione
dell’abuso. Si finirebbe per aggirare la
disposizione di cui all’art. 181 dlgs
42/2004 che vieta, in assenza della
prescritta autorizzazione, ogni
modificazione dell'assetto del territorio,
attuata attraverso qualsiasi opera non
soltanto edilizia, ma di qualunque genere,
ad eccezione degli interventi espressamente
e tassativamente elencati nel comma 1-ter
del predetto articolo (TAR Campania-Salerno, Sez. II,
sentenza 12.04.2012 n. 728 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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ATTI AMMINISTRATIVI:
Laddove una determinazione
amministrativa di segno negativo tragga
forza da una pluralità di ragioni, ciascuna
delle quali sia di per sé idonea a
supportarla in modo autonomo, è sufficiente
che anche una sola di esse passi indenne
alle censure mosse in sede giurisdizionale
perché il provvedimento nel suo complesso
resti esente dall’annullamento.
Il terzo ed ultimo motivo è invece
inammissibile per carenza di interesse,
atteso che il provvedimento risulta fondato
su più motivi, e quello sopra menzionato è
idoneo e sufficiente ad integrare l’onere
motivazionale.
Soccorre, al riguardo, il condiviso
principio secondo il quale, laddove una
determinazione amministrativa di segno
negativo tragga forza da una pluralità di
ragioni, ciascuna delle quali sia di per sé
idonea a supportarla in modo autonomo, è
sufficiente che anche una sola di esse passi
indenne alle censure mosse in sede
giurisdizionale perché il provvedimento nel
suo complesso resti esente dall’annullamento
(cfr. per tutte Consiglio di Stato, Sez. VI,
05.07.2010 n. 4243; Consiglio di Stato, Sez.
V, 27.09.2004 n. 6301) (TAR Campania-Salerno, Sez. II,
sentenza 12.04.2012 n. 728 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
La realizzazione di una tettoia
(di non irrilevante consistenza
dimensionale) ancorata al suolo costituisce
opera idonea ad alterare lo stato dei luoghi
e a trasformare il territorio
permanentemente ed è tale da richiedere il
rilascio del permesso di costruire.
La nozione di costruzione, ai fini del
rilascio del permesso di costruire, si
configura in presenza di opere che attuino
una trasformazione urbanistico-edilizia del
territorio, con perdurante modifica dello
stato dei luoghi, a prescindere dal fatto
che essa avvenga mediante realizzazione di
opere murarie, essendo irrilevante che le
opere siano state realizzate in metallo, in
laminati di plastica, in legno o altro
materiale, ove si sia in presenza di
un'evidente trasformazione del tessuto
urbanistico ed edilizio e le opere siano
preordinate a soddisfare esigenze non
precarie sotto il profilo funzionale. In
altri termini, rilevano non soltanto gli
elementi strutturali (composizione dei
materiali, smontabilità o meno del
manufatto) ma anche i profili funzionali
dell'opera.
---------------
La nozione di pertinenza in materia edilizia
è più ristretta di quella civilistica ed è
riferibile ai soli manufatti di dimensioni
tanto modeste e ridotte rispetto alla cosa
cui ineriscono da potersi considerare
sostanzialmente irrilevanti sotto il profilo
edilizio, non potendosi, conseguentemente,
attribuire carattere pertinenziale ai fini
edilizi ad opere di rilevante consistenza,
anche se destinate al servizio od ornamento
del bene principale.
● Considerato, in punto di diritto, che le
disposizioni della legge n. 326 del 2003
subordinano il rilascio del titolo
abilitativo edilizio in sanatoria –tra
l’altro- alla:
- riconducibilità delle opere realizzate alle tipologie d’illecito
descritte nell’allegato 1, con la
precisazione, contenuta nell’art. 32, comma
26, lett. a), della legge n. 326 del 2003,
che, nell'ambito degli immobili soggetti a
vincolo di cui all'articolo 32 della legge
28.02.1985, n. 47, sono ammesse (unicamente)
le tipologie descritte ai numeri 4, 5 e 6
ovvero:
a) opere di restauro e risanamento
conservativo come definite dall'articolo 3,
comma 1, lettera c) del D.P.R. 06.06.2001,
n. 380, realizzate in assenza o in
difformità dal titolo abilitativo edilizio,
nelle zone omogenee A di cui all'articolo 2
del decreto ministeriale 02.04.1968, n.
1444;
b) opere di restauro e risanamento
conservativo come definite dall'articolo 3,
comma 1, lettera c) del D.P.R. 06.06.2001,
n. 380, realizzate in assenza o in
difformità dal titolo abilitativo edilizio;
c) opere di manutenzione straordinaria, come
definite all'articolo 3, comma 1, lettera b)
del D.P.R. 06.06.2001, n. 380, realizzate in
assenza o in difformità dal titolo
abilitativo edilizio; opere o modalità di
esecuzione non valutabili in termini di
superficie o di volume;
- insussistenza di preclusioni alla sanatoria ai sensi dell’art.
32, comma 27, della legge medesima e degli
artt. 32 e 33 della L. 28.02.1985, n. 47;
● Considerato che il punto nodale della
vicenda oggetto di contenzioso consiste, ad
avviso del Collegio, nello stabilire se le
opere per le quali il ricorrente ha invocato
il condono siano da considerarsi “nuova
costruzione”, dato che la
riconducibilità o meno a tale categoria
appare dirimente ai fini della valutazione
in ordine alla loro condonabilità, anche
avuto riguardo a quanto stabilito dall’art.
2 della L.R. 10.11.2004, n. 33, recante
disposizioni regionali per l’attuazione
della sanatoria edilizia degli abusi edilizi
prevista dall'articolo 32 del decreto-legge
30.09.2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24.11.2003, n.
326, che precisa, per l’appunto, che “ai
fini della presente legge si intende per
nuova costruzione il manufatto che risulti
realizzato in forma autonoma non connesso o
pertinente ad altro manufatto esistente”,
lasciando, conseguentemente, intendere che
la sola “nuova costruzione” incontra
i limiti imposti dalla normativa sul
condono;
● Considerato che la realizzazione di una
tettoia (di non irrilevante consistenza
dimensionale) ancorata al suolo costituisce
opera idonea ad alterare lo stato dei luoghi
e a trasformare il territorio
permanentemente ed è tale da richiedere il
rilascio del permesso di costruire (TAR
Piemonte, sez. I, 16.03.2009, n. 752);
● Considerato che è noto, del resto, che la
nozione di costruzione, ai fini del rilascio
del permesso di costruire, si configura in
presenza di opere che attuino una
trasformazione urbanistico-edilizia del
territorio, con perdurante modifica dello
stato dei luoghi, a prescindere dal fatto
che essa avvenga mediante realizzazione di
opere murarie, essendo irrilevante che le
opere siano state realizzate in metallo, in
laminati di plastica, in legno o altro
materiale, ove si sia in presenza di
un'evidente trasformazione del tessuto
urbanistico ed edilizio e le opere siano
preordinate a soddisfare esigenze non
precarie sotto il profilo funzionale (TAR
Campania Napoli, sez. II, 26.09.2008, n.
11309; C.d.S., sez. IV, n. 2705 del 2008).
In altri termini, rilevano non soltanto gli
elementi strutturali (composizione dei
materiali, smontabilità o meno del
manufatto) ma anche i profili funzionali
dell'opera (cfr. TAR Lazio, Roma, sez.
I-quater, n. 11679 del 23.11.2007);
● Considerato che, applicando le coordinate
su indicate al caso di specie, si può
affermare che il manufatto realizzato,
ancorché collocato all’interno della
proprietà del ricorrente e deputato a
servizio dell’edificio principale, per i
materiali utilizzati, le caratteristiche
strutturali e le dimensioni (copre una
superficie di mq. 50,40), sia tale da
configurare una nuova costruzione,
integrando un organismo edilizio
suscettibile di autonomo utilizzo,
preordinato a soddisfare esigenze non
precarie sotto il profilo funzionale, in
quanto tale idoneo ad alterare lo stato dei
luoghi ed a comportare una significativa
trasformazione del territorio (cfr., ex
multis, C.d.S., sez. V, 13.06.2006, n.
3490; TAR Lazio, Roma, sez. I, 18.06.2008,
n. 5965; id., sez. I-quater, 23.11.2007, n.
11679), dato –tra l’altro- che non appare
condivisibile la riduttiva definizione
dell’intervento sopra descritto come mera
pertinenza, atteso che, per principio
pacifico, la nozione di pertinenza in
materia edilizia è più ristretta di quella
civilistica ed è riferibile ai soli
manufatti di dimensioni tanto modeste e
ridotte rispetto alla cosa cui ineriscono da
potersi considerare sostanzialmente
irrilevanti sotto il profilo edilizio, non
potendosi, conseguentemente, attribuire
carattere pertinenziale ai fini edilizi ad
opere di rilevante consistenza, anche se
destinate al servizio od ornamento del bene
principale (fra le tante, TAR Lombardia
Milano, sez. II, 17.06.2008, n. 2045);
● Considerato, in ogni caso, che non sono
stati offerti in questa sede elementi per
poter verificare la sussumibilità della
tettoia realizzata tra gli interventi
pertinenziali non costituenti nuova
costruzione, secondo la definizione
ritraibile dalla lettura “a contrario”
dell’art. 3, comma 1, lett. e.6), del d.P.R.
n. 380 del 2001, dato che il ricorrente non
ha ritenuto di portare a conoscenza di
questo giudice il volume dell’edificio
principale, sì da consentire di accertare
che quello dell’opera abusiva realizzata è
effettivamente inferiore al 20% del primo,
come dallo stesso, invero, solo
ripetutamente affermato;
● Considerato, inoltre, che, nella zona ove
è stata realizzata l’opera, il PRGC non
consente la realizzazione di parcheggi, se
non nel sottosuolo o al piano terra degli
edifici, derivandone, anche per tale motivo,
che le opere deputate a tale funzione
realizzate isolatamente, come la tettoia in
questione, costituiscono nuova costruzione;
● Considerato, altresì, che, ai fini della
qualificazione di una costruzione, rilevano
le caratteristiche oggettive della stessa,
prescindendosi dall’intento dichiarato dal
privato di voler destinare l’opera ad
utilizzazioni più ristrette di quelle alle
quali il manufatto potenzialmente si presta
(fra le tante TAR Campania-Napoli, sez. II,
sentenza 31.10.2011 n. 5093);
● Ritenuto, conseguentemente, che, alla luce
delle considerazioni innanzi svolte, debba
ritenersi corretta la qualificazione
dell’illecito quale nuova costruzione,
riconducibile alla tipologia n. 1 (“opere
realizzate in assenza o in difformità del
titolo abilitativo edilizio e non conformi
alle norme urbanistiche e alle prescrizioni
degli strumenti urbanistici”)
dell’allegato 1 alla legge n. 326 del 2003,
in quanto tale non suscettibile di sanatoria
edilizia ai sensi dell’art. 32, comma 26,
lett. a), della legge medesima, data la
sottoposizione della zona nell’ambito della
quale è ubicato il manufatto abusivo a
vincolo ambientale e paesaggistico ai sensi
del D.Lgs. n. 42/2004, ove sono ammesse a
sanatoria solo le tipologie di illecito 4, 5
e 6 descritte nel medesimo allegato 1;
● Ritenuto, invero, che le censure svolte
dal ricorrente (“Violazione e/o falsa
applicazione di legge con rifermento agli
artt. 3 e 10-bis della legge 07.08.1990, n.
241 e s.m.i.; all’art. 4 della L.R.
Piemontese 08.07.1999, n. 19; all’art. 4
della L.R. Piemontese 10.11.2004, n. 33;
nonché all’art. 1, commi 37 e 39, della
legge 15.12.2004, n. 308 e s.m.i.;
violazione del principio del giusto
procedimento e del legittimo affidamento.
Eccesso di potere per travisamento dei fatti
e dei presupposti; difetto e/o insufficienza
di istruttoria e di motivazione;
irragionevolezza, contraddittorietà,
ingiustizia grave e manifesta; illogicità,
perplessità, sviamento”) non siano in
grado di inficiare la legittimità del
diniego opposto (TAR
Piemonte, Sez. II,
sentenza 11.04.2012 n. 438 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
La specialità del procedimento di
condono edilizio rispetto all'ordinario
procedimento di rilascio della concessione
ad edificare e l'assenza di una specifica
previsione in ordine alla sua necessità
rendono, per il rilascio della concessione
in sanatoria c.d. straordinaria (o condono),
il parere della Commissione edilizia non
obbligatorio, ma, tutt'al più, facoltativo,
in quelle specifiche ipotesi in cui
l'amministrazione ritenga discrezionalmente
di acquisire eventuali informazioni e
valutazioni con riguardo a particolari e
sporadici casi incerti e complessi. In
assenza dei predetti casi di acquisizione
facoltativa del parere dell'organo
collegiale, il rilascio della concessione in
sanatoria è subordinato alla semplice
verifica dei (pur numerosi) presupposti e
condizioni espressamente e chiaramente
fissati dal legislatore.
● Ritenuto, in particolare, che:
- l’omessa espressa considerazione del contributo partecipativo
offerto dal ricorrente dopo il ricevimento
del preavviso di diniego, peraltro volto
unicamente ad evidenziare l’avvenuta
presentazione della “domanda di
accertamento di compatibilità paesaggistica”
e, dunque, in ogni caso non idoneo ad
incidere sulla qualificazione data
all’intervento dal Comune, è da ritenersi
vizio non invalidante ai sensi dell’art.
21-octies, comma 2, della legge n. 241 del
1990 e s.m.i., dato che l’acclarata non
sussumibilità dell’illecito commesso tra le
tipologie ammesse a sanatoria nell’ambito
degli immobili soggetti a vincolo ambientale
e paesistico rende palese che, data la
natura necessariamente vincolata del
provvedimento, il suo contenuto dispositivo
non avrebbe potuto essere diverso da quello
in concreto adottato;
- l’eventuale ottenimento dell’accertamento della compatibilità
ambientale dell’intervento non fa venire
meno il vincolo esistente, ma attesta,
unicamente, la compatibilità del primo con
il secondo. Non incide, dunque, né sulla
qualificazione dell’intervento medesimo,
posto che sempre di nuova opera abusiva
realizzata in area soggetta a vincolo si
tratta, né sulle tipologie di interventi che
la legge ammette a sanatoria in tale aree;
- la verifica della sussumibilità dell’opera realizzata tra le
tipologie ammesse a sanatoria deve,
necessariamente, precedere ogni ulteriore
valutazione, inclusa quella della sua
compatibilità con gli eventuali vincoli da
cui è gravata l’area, dato che la sua
riconducibilità all’astratta previsione
normativa costituisce pre-requisito
fondamentale del condono;
- risultano, conseguentemente, del tutto condivisibili le ragioni,
rappresentate dalla difesa del Comune, che
hanno indotto il competente dirigente ad
omettere di svolgere le valutazioni in
ordine alla compatibilità dell’opera con il
vincolo ambientale e paesistico insistente
sull’area, dato che le stesse si sarebbero
tradotte in un inutile aggravio
istruttorio-procedimentale;
- correttamente, dunque, il Comune ha omesso di avviare il
procedimento di cui all’art. 4 della L.R.
33/2004 e di sentire la commissione edilizia
integrata, ai fini del rilascio del parere
di cui all'articolo 32 della legge
28.02.1985, n. 47;
- per costante indirizzo giurisprudenziale, espresso dal Consiglio
di Stato (ex multis sez. IV,
30.06.2010, n. 4178) e da una cospicua
giurisprudenza del Giudice di primo grado, è
stato sempre ed univocamente ritenuto che la
specialità del procedimento di condono
edilizio rispetto all'ordinario procedimento
di rilascio della concessione ad edificare e
l'assenza di una specifica previsione in
ordine alla sua necessità rendono, per il
rilascio della concessione in sanatoria c.d.
straordinaria (o condono), il parere della
Commissione edilizia non obbligatorio, ma,
tutt'al più, facoltativo, in quelle
specifiche ipotesi in cui l'amministrazione
ritenga discrezionalmente di acquisire
eventuali informazioni e valutazioni con
riguardo a particolari e sporadici casi
incerti e complessi. In assenza dei predetti
casi di acquisizione facoltativa del parere
dell'organo collegiale, il rilascio della
concessione in sanatoria è subordinato alla
semplice verifica dei (pur numerosi)
presupposti e condizioni espressamente e
chiaramente fissati dal legislatore (cfr.
C.d.S.,. IV, 12.02.2010, n. 772 ; id., IV,
15.05.2009, n. 3010; id., VI, 27.06.2008, n.
3282; id., V, 04.10.2007, n. 5153);
- non va sottaciuto, inoltre, che l'art. 4 d.P.R. n. 380/2001, nel
rendere per i comuni facoltativa
l'istituzione della commissione edilizia, ha
introdotto un principio fondamentale in
materia di governo del territorio, al quale
deve sottostare la normativa regionale, ai
sensi dell'art. 117 Cost. (cfr. C.d.S., IV,
02.10.2008, n. 4793), conseguendone che le
norme regionali in materia devono essere
interpretate in senso costituzionalmente
coerente con i principi generali introdotti
in materia dal predetto Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia n. 380 (cfr. Consiglio
Stato, sez. IV, 02.10.2008, n. 4793) e,
dunque, devono ritenersi implicitamente
abrogate ai sensi dell’art. 10 della L.n.
62/1953, laddove, eventualmente, prevedano
ancora l’obbligatorietà del parere della CEC
(cfr. C.d.S., IV, 23.02.2012, n. 974) (TAR
Piemonte, Sez. II,
sentenza 11.04.2012 n. 438 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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LAVORI PUBBLICI: a. 1) il fenomeno della cd.
occupazione appropriativa, che ha il
carattere dell'illiceità, si consuma alla
scadenza del periodo di occupazione
legittima o, se più breve, alla scadenza del
termine stabilito dalla dichiarazione di
pubblica utilità, sempre che, però, nel
frattempo, l'opera pubblica sia stata
realizzata, con la corrispondente
irreversibile trasformazione del suolo;
a.
2) si consuma, invece, al momento di detta
trasformazione qualora l'ingerenza nella
proprietà privata abbia già carattere
abusivo o se essa acquisti tale carattere
perché la trasformazione medesima avviene
dopo la scadenza del periodo di occupazione
legittima o, se più breve, del termine
stabilito dalla dichiarazione di pubblica
utilità;
b. 1) il termine di prescrizione
quinquennale del relativo diritto al
risarcimento del danno, ex art. 2947 c.c.,
decorrendo dal momento in cui si perfeziona
la vicenda ablatoria, è ancorato alla data
di scadenza dell'occupazione legittima o, se
anteriore, a quello di scadenza del termine
stabilito nella dichiarazione di pubblica
utilità, qualora l'opera pubblica venga
realizzata nel corso di tale occupazione o
di tale termine;
b. 2) il termine di prescrizione decorre,
invece, dal momento dell'irreversibile
trasformazione del fondo qualora
quest'ultima risulti avvenuta dopo quelle
scadenze.
... per la dichiarazione e l’accertamento:
- dell’illegittima occupazione appropriativa,
operata dal comune di Policoro, delle aree
di proprietà dell’istante occorrenti per la
realizzazione dei lavori di ampliamento e
completamento per la costruzione di cappelle
gentilizie e loculi a colombaio ubicate nel
medesimo comune;
- del diritto della ricorrente all’indennità
di occupazione legittima ed al risarcimento
dei danni quantificati nella misura pari ad
euro 27.981,74 o nella diversa somma che
risulterà in corso di causa a seguito dell’espletanda
C.T.U. oltre agli interessi legali e alla
rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al
dì del soddisfo.
...
Il Collegio ritiene che la
domanda risarcitoria proposta sia infondata
per effetto dell’intervenuta prescrizione,
eccepita della difesa del Comune.
Poiché si tratta di opere assistite da
dichiarazione di pubblica utilità, vanno
applicati i principi elaborati dalla
giurisprudenza in materia di occupazione
appropriativa o acquisitiva e tuttora
condivisi da questo TAR.
In particolare, viene affermato (cfr. TAR
Campania Salerno, sez. I, 08.11.2006,
n. 1968) che:
a. 1) il fenomeno della cd.
occupazione appropriativa, che ha il
carattere dell'illiceità, si consuma alla
scadenza del periodo di occupazione
legittima o, se più breve, alla scadenza del
termine stabilito dalla dichiarazione di
pubblica utilità, sempre che, però, nel
frattempo, l'opera pubblica sia stata
realizzata, con la corrispondente
irreversibile trasformazione del suolo;
a.
2) si consuma, invece, al momento di detta
trasformazione qualora l'ingerenza nella
proprietà privata abbia già carattere
abusivo o se essa acquisti tale carattere
perché la trasformazione medesima avviene
dopo la scadenza del periodo di occupazione
legittima o, se più breve, del termine
stabilito dalla dichiarazione di pubblica
utilità;
b. 1) il termine di prescrizione
quinquennale del relativo diritto al
risarcimento del danno, ex art. 2947 c.c.,
decorrendo dal momento in cui si perfeziona
la vicenda ablatoria, è ancorato alla data
di scadenza dell'occupazione legittima o, se
anteriore, a quello di scadenza del termine
stabilito nella dichiarazione di pubblica
utilità, qualora l'opera pubblica venga
realizzata nel corso di tale occupazione o
di tale termine;
b. 2) il termine di
prescrizione decorre, invece, dal momento
dell'irreversibile trasformazione del fondo
qualora quest'ultima risulti avvenuta dopo
quelle scadenze (cfr. Cass., SS.UU.,
06.05.2003, n. 6853; Cass., 29.05.2003, n.
8593; Cass., 08.02.2006, n. 2824)
(TAR Basilicata,
sentenza 06.04.2012 n. 144 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Nulla-osta paesaggistico.
Illegittimo annullamento in sede statale da
parte della Soprintendenza.
E’ illegittimo il provvedimento con il quale
la Soprintendenza per i beni ambientali e
architettonici ha annullato un nulla osta
paesaggistico emesso in sede locale ai sensi
dell’art. 39 l. n. 724/1994, nel caso in cui
risulti che non sia stato dato specifico
avviso agli interessati dell’avvio del
procedimento di controllo (1). Né tale vizio
è superabile con il richiamo all’art.
21-octies l. n. 241/1990, non trattandosi di
atto vincolato.
Anche se l’avviso di inizio del procedimento
di controllo in sede statale del nulla osta
paesaggistico può surrogato da atti
equipollenti, tuttavia non può costituire di
regola equipollente la dizione, nel nulla
osta paesaggistico, che l’atto sarà
trasmesso alla Soprintendenza per il
controllo (2).
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(1) Cfr. Cons. Stato, sez. VI, 20.01.2003
n. 203; Cons. Stato, sez. VI, 29.03.2002 n.
1790; Cons. Stato, sez. VI, 17.09.2002 n.
4709, secondo le quali sussiste dell’obbligo
dell’autorità statale di dare notizia
all’interessato, anche nell’ipotesi in cui
il nulla osta rechi l’avviso che l’atto sarà
trasmesso alla Soprintendenza, dell’avvio
del procedimento preordinato all’eventuale
annullamento del nulla-osta paesaggistico.
(2) Cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 1790/2002,
cit.
Ha osservato la sentenza in rassegna che la
impossibilità di ritenere equipollente la
dizione, nel nulla osta paesaggistico, che
l’atto sarà trasmesso alla Soprintendenza
per il controllo, deriva dal fatto che
l’atto comunale costituisce l’oggetto della
nuova fase procedimentale destinata ad
aprirsi di fronte all’autorità statale,
sicché la stessa non può, strutturalmente,
essere considerata equivalente all’avviso
dell’inizio di tale nuova fase, dal momento
che esso non contiene alcuna generica
informazione circa l’oggetto, il
responsabile del procedimento, le modalità
di partecipazione, ed in genere lo
svolgimento della predetta nuova fase.
E’ stato quindi ribadito che l’onere di cui
all’art. 7, comma 1, della l. n. 241/1990,
viene soddisfatto soltanto dalla formale
comunicazione ad opera dell’autorità statale
competente a pronunciare l’eventuale
annullamento dell’autorizzazione
paesaggistica, così come, del resto,
esplicitamente previsto dalla normativa
regolamentare attuativa della l. n. 241/1990
appositamente dettata dal Ministero dei beni
culturali ed ambientali, con d.m. n. 495 del
13.06.1994 (art. 4 e tabella A punto 4)
(massima tratta da www.regione.piemonte.it -
Consiglio
di Stato, Sez. VI,
sentenza 08.03.2012 n. 1318
- link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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ATTI AMMINISTRATIVI:
Diritto di accesso delle organizzazioni
sindacali - Condizioni - Limiti - Diniego -
Ricorso avverso il diniego - Individuazione
dei controinteressati titolari del diritto
alla riservatezza.
Le organizzazioni sindacali sono legittimate
ad agire a tutela sia degli interessi di cui
sono dirette titolari, sia degli interessi
giuridicamente rilevanti di loro
appartenenza, sicché sono titolari del
diritto ad accedere agli atti adottati dal
datore di lavoro, ove coinvolgano tanto le
prerogative sovraindividuali di cui sono
portatrici, quanto le posizioni dei singoli
iscritti nel cui interesse operano.
In caso di ricorso avverso il diniego
opposto all’ostensione in parola, dopo la
novella introdotta all’art. 116, primo
comma, c.p.a. con il Dlgs n. 195 del 15.11.2011 l’atto introduttivo, a pena di
inammissibilità, deve essere notificato ad
almeno un controinteressato, che, in
ipotesi, alla stregua del Dlgs n. 196 del 30.06.2003
recante il Codice di protezione dei dati
personali, è agevolmente individuabile nel
titolare dei dati personali, afferenti la
propria vita lavorativa, contenuti nei
documenti oggetto dell’istanza di accesso
interdetta (Consiglio di Stato, Sez. VI,
sentenza 23.02.2012 n. 1034
- link a www.giustizia-amministrativa.it).
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Precedenti
Sulla legittimazione all’accesso Consiglio
di Stato, sezione V, dec. n. 3000 del 30.05.2003; id. sezione VI, dec. n. 2938
del 27.05.2003; Consiglio di Stato,
sezione VI, dec. n. 24 dell’11.01.2010.
Sull’accesso a dati sensibili, in
particolare in materia di accesso alle
offerte tecniche, Consiglio di Stato,
sezione VI, dec. n. 5062 del 30.07.2010
e in punto di ostensione delle cartelle
cliniche id. sezione V, dec. n. 7166 del 28.09.2010.
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Il sindacato può fare l’accesso, purché non
sia un preventivo e generalizzato controllo
dell’attività della PA
Sindacati: sì al diritto di accesso
per la tutela di posizioni individuali.
Con la pronuncia in commento i Giudici di
Palazzo
Spada delineano i contorni del diritto di
accesso delle
organizzazioni sindacali, ormai ampliato
fino a ricomprendere
tutti gli atti strumentali a garantire la
tutela sia
degli interessi collettivi di cui sono
esponenti, sia delle
posizioni lavorative dei loro iscritti, non
senza un’interessante
digressione sulle modalità dell’azione
esperibile
avverso il diniego opposto dal datore di
lavoro. Il caso
trae origine dalla richiesta avanzata da un
sindacato
indipendente nei confronti dell’Autorità
garante della
concorrenza e del mercato di accedere a
tutti gli atti di
assunzione a tempo determinato, anche
mediante comando
di personale proveniente da altre pubbliche
amministrazioni,
nonché ai relativi atti di assegnazione ai
diversi uffici e alle mansioni espletate, al
trattamento
economico loro riservato e ai titoli
professionali dagli
stessi posseduti, allo scopo di verificarne
la conformità
agli accordi collettivi e alla normativa
vigente in materia.
Ostensione denegata dal datore di lavoro in
ragione
della presunta carenza di legittimazione del
sindacato
istante, esulando gli atti dall’interesse
collettivo di sua
spettanza, ma accordata dal Tribunale
amministrativo
di prossimità in sede di ricorso, con
pronuncia(1)
integralmente confermata in secondo grado
con la
sentenza in epigrafe.
Legittimazione all’accesso
In disparte l’annosa e mai sopita questione
intorno alla
natura dell’istituto dell’accesso, di
diritto soggettivo(2)
o interesse legittimo(3), peraltro ritenuta
pragmaticamente
irrilevante anche dal Consiglio di Stato in
Adunanza
Plenaria(4), nelle due occasioni di
intervento,
ciò che risulta di maggiore interesse in
sede applicativa
è l’esatta individuazione del novero dei
soggetti legittimati
a esercitarlo, avuto riguardo all’interesse
di cui
sono portatori, di non agevole demarcazione
soprattutto
quante volte essi non siano persone fisiche
e si
rivolgano ad atti recanti dati personali
alieni, più o
meno sensibili, spesso artata trincea del
diniego opposto
dall’ente detentore, smodatamente
affezionato alla
più comoda gestione segretata della propria
attività,
ancorché di interesse pubblico, presidiata
dal Dpr n. 3
del 10.01.1957, prima dell’entrata in
vigore della
legge n. 241/1990, fatti salvi specifici
obblighi di trasparenza
introdotti da leggi settoriali. Obblighi di
trasparenza,
ritenuti viceversa coerenti con i canoni
democratici
di imparzialità e buon andamento introdotti
dalla Carta Costituzionale, che hanno
ricevuto ulteriore
impulso dapprima con la legge n. 15 dell’11.02.2005 e, da ultimo, con quello più radicale
della legge n.
69 del 18.06.2009 che ne ha modificato
l’art. 29,
definendo la prerogativa in disamina come
prestazione
di livello essenziale, ai sensi dell’art.
117, comma 2,
lett. m), Cost., come tale non comprimibile
dalle leggi
regionali e da regolamenti locali, potendo
questi soltanto
innovarne la disciplina in senso ampliativo.
Probabilmente è da ricondursi al citato
rafforzamento
lo sforzo mostrato dalla dottrina e dalla
giurisprudenza,
ferma la legittimazione attiva delle persone
giuridiche
e delle associazioni, di rendere più
elastici i caratteri
di attualità, personalità e concretezza del
relativo
interesse all’ostensione, di cui al
regolamento approvato
con Dpr n. 184 del 12.04.2006 (in parte
qua
confermativo del precedente di cui al Dpr n.
352 del
27.06.1992) così da ampliarne le ipotesi
di assenso.
Se, infatti, risulta confermato
l’orientamento che
esclude che il legislatore abbia voluto
riconoscere alle
associazioni di categoria la legittimazione
a scrutinare, in via generale, l’intero
operato della pubblica amministrazione
per tramite di un accesso indiscriminato,
solo in ragione del loro essere portatori di
interessi
collettivi, non essendo il diritto de quo
un’azione popolare(5), non di meno, la giurisprudenza
amministrativa
si è mostrata sempre più incline ad ampliare
le
maglie dell’interesse sindacale
riconducendovi non solo
quello sovraindividuale in senso stretto, ma
anche
quello individuale dei suoi iscritti(6).
Segnatamente per le associazioni sindacali,
il diritto
pretorio, in fase di prima applicazione, nel
mentre ne
ha riconosciuto il diritto ad accedere, ad
esempio agli
atti di distribuzione degli incrementi
salariali e dei
premi di produzione corrisposti ai
dipendenti dell’amministrazione,
in quanto rientranti nelle materie oggetto
di concertazione, lo ha viceversa escluso
con
riferimento ai provvedimenti di avanzamento
di carriera
in considerazione del fatto che “nella
materia in
questione non si versa in una ipotesi di
tutela dell’interesse
indifferenziato della categoria, che, nel
corso di una situazione
rilevante e tutelabile secondo l’ordinamento
giuridico,
legittimerebbe l’accesso alla documentazione
amministrativa
ai fini della tutela dell’interesse stesso,
ma di
interessi propri, diretti e personali dei
singoli associati”.
Gli approdi del Consiglio di Stato
Si inserisce nel predetto solco, ampliativo,
la decisione
dei Giudici di Palazzo Spada di accordare al
sindacato
l’accesso non solo a tutti quei documenti
che possano
coinvolgere le sue prerogative, quale
istituzione esponenziale
di una determinata categoria di lavoratori,
ma
anche a tutti quelli che afferiscano alle
posizioni di
lavoro di singoli iscritti nel cui interesse
e rappresentanza
opera, purché “l’accesso non finisca per
costituire
un preventivo e generalizzato controllo
dell’intera attività
dell’amministrazione datrice di lavoro,
sovrapponendosi e
duplicando compiti e funzioni demandati ai
soggetti istituzionalmente
e ordinariamente preposti nel settore di
impiego
alla gestione del rapporto di lavoro”.
Rispondendo, peraltro, tale assunto ai
principi fissati
dall’Adunanza Plenaria in punto di interesse
ad agire
degli enti esponenziali di interessi
collettivi, esistente
ogniqualvolta sia riconducibile al c.d.
interesse istituzionalizzato,
ovverossia a quello che ha determinato la
creazione dell’associazione medesima. Né a
ciò osta la
presenza negli atti richiesti di dati
personali di terzi,
lavoratori, dovendo gli opposti interessi
dell’ostensione
e della riservatezza ricomporsi alla stregua
dei
principi e dei limiti dettati dal Dlgs n.
196 del 30.06.2003, recante il c.d. Codice della
privacy.
La riservatezza, che esprime l’esigenza,
avvertita in
tempi più recenti, di tutelare l’interesse
privatistico a
che sia mantenuto il riserbo in ordine a
vicende o atti
che coinvolgano la sfera personale o
economicopatrimoniale
di singoli soggetti, sia persone fisiche,
che
giuridiche, può, infatti, essere
potenzialmente collidente
con quello alla partecipazione e trasparenza
che
connota l’agere publicum, quante volte esso
si intersechi
con attività o atti riconducibili a privati
di cui dà
contezza l’art. 24 della legge n. 241/1990,
che infatti al da contemplare con
regolamento governativo, ai sensi
dell’art. 17, comma 2, della legge n.
400/1988, quello
dei documenti concernenti “la vita privata o
la riservatezza
di persone fisiche … con particolare
riferimento agli
interessi … sanitario, professionale … di
cui siano in concreto
titolari, ancorché i relativi dati siano
forniti all’amministrazione
dagli stessi soggetti cui si riferiscono”,
mentre, al
successivo comma 7, prescrive che “deve
essere garantito
ai richiedenti l’accesso ai documenti
amministrativi la cui
conoscenza sia necessaria per curare o per
difendere i
propri interessi giuridici. Nel caso di
documenti contenenti
dati sensibili e giudiziari, l’accesso è
consentito nei limiti in
cui sia strettamente indispensabile e nei
termini previsti
dall’art. 60, Dlgs n. 196 del 30.06.2003, in caso di dati
idonei a rivelare lo stato di salute e la
vita sessuale”.
Con ciò significando che non soffrono i
citati limiti gli atti
che pur contenendo dati personali, non
rivelino lo stato
di salute o la vita sessuale, ossia dati
sensibili o sensibilissimi,
che, se del caso, potrebbero essere
debitamente
oscurati dall’ente detentore in sede di
ostensione, comunque
assentibile per la restante parte del
documento,
onde evitare che costituiscano surrettizio
velo all’esibizione
della restante documentazione richiesta.
Tanto, anche considerando che la posizione
del titolare
dei dati riceve adeguata tutela, in sede
procedimentale,
con l’art. 25 della legge n. 241/1990, che
contempla
il parere del Garante della privacy e, in
sede processuale,
con l’art. 116 c.p.a., come novellato dal
Dlgs
n. 195 del 15.11.2011, a tenore del
quale, a
pena di inammissibilità il ricorso avverso
il diniego di
accesso va notificato ad almeno un
controinteressato,
nella specie, evidentemente, del lavoratore
i cui dati
personali siano riportati nell’atto da
esibirsi.
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(1) Tar Lazio, Roma, sezione I, dec. n.
8014 del 12.10.2011.
(2) Consiglio di Stato, sezione VI, dec. n.
2938 del 27.05.2003, id. dec. n. 14 del
03.01.2004; Tar Roma, sez. II, dec. n.
2206 dell’08.03.2004; Tar Valle d’Aosta, dec. n. 102 del 23.05.2003.
(3) Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria,
dec. n. 16 del 24.06.1999.
(4) Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria,
dec. n. 16 del 18.04.2006.
(5) Sul punto deve segnalarsi che la
Commissione Nigro nello schema di legge
originario della legge n. 214/1990 prevedeva
il diritto d’accesso a “tutti i cittadini”,
con ciò intendendo istituire una vera e
propria “azione popolare”, successivamente
stralciata nel testo definitivamente
approvato.
(6) Infatti nel primo decennio di
applicazione della normativa in materia, la
giurisprudenza era tesa a escludere la
legittimazione dei soggetti portatori di
interessi diffusi ad accedere agli atti a
tutela degli interessi dei propri iscritti.
Per tutte: Consiglio di Stato, sezione VI,
dec. n. 1683 del 16.12.1998, id. sezione IV,
dec. n. 32 del 14.01.1999 (commento
tratto da Diritto e Pratica Amministrativa n. 4/2012 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Decadenza del permesso di
costruire per mancata osservanza del termine
annuale per l’inizio dei lavori e di quello
triennale per il loro completamento. Termini
di efficacia del Permesso di costruire.
Istituzione della commissione edilizia
comunale e sue competenze.
La decadenza del permesso di costruire, per
mancata osservanza del termine annuale per
l’inizio dei lavori e di quello triennale
per il loro completamento, disciplinata
dall’art. 15 del t.u. 06.06.2001 n. 380: a)
è espressione di un potere strettamente
vincolato; b) ha una natura ricognitiva,
perché accerta il venir meno degli effetti
del titolo edilizio in conseguenza
dell'inerzia del titolare ovvero della
sopravvenienza di un nuovo piano regolatore;
c) pertanto ha decorrenza ex tunc
(1).
Il termine di durata del permesso edilizio
non può mai intendersi automaticamente
sospeso, essendo, al contrario, sempre
necessaria, a tal fine, la presentazione di
una formale istanza di proroga, cui deve
comunque seguire un provvedimento da parte
della stessa amministrazione che ha
rilasciato il titolo ablativo, che accerti
l’impossibilità del rispetto del termine; e
solamente nei casi in cui possa ritenersi
sopravvenuto un "factum principis"
ovvero l’insorgenza di una causa di forza
maggiore (2).
Una istanza con la quale il titolare di un
permesso di costruire ha dichiarato di aver
iniziato le opere, è meramente formale ed è
comunque ininfluente ai fini del rispetto
del termine di decadenza per l’inizio dei
lavori, nel caso in cui sia stata effettuata
in totale assenza di una qualsiasi attività
edilizia per la realizzazione dell'edificio,
non testimoniando affatto un effettivo e
significativo inizio dei lavori edilizi nel
termine stabilito (3).
Nel caso in cui sia stata presentata una
istanza di proroga del termine annuale per
l’inizio dei lavori previsti dal permesso di
costruire, il Comune deve comunque valutare
l'idoneità delle opere realizzande a
costituire un inizio effettivo dei lavori
edilizi in rapporto al contesto complessivo
del progetto stesso (4).
L'art. 4 del d.P.R. n. 380/2001 (T.U.
edilizia), nel rendere per i Comuni
facoltativa l'istituzione della Commissione
edilizia, ha introdotto un principio
fondamentale in materia di governo del
territorio, al quale deve sottostare la
normativa regionale, ai sensi dell'art. 117
Cost. (5). A seguito dell’entrata in vigore
di tale disposizione, le norme regionali in
materia devono essere interpretate in senso
costituzionalmente coerente con i principi
generali introdotti in materia dal predetto
T.U. (6) e deve quindi ritenersi che le
eventuali norme legislative regionali che
prevedano l’obbligatorietà del parere della
C.E.C. sono state implicitamente abrogate ai
sensi dell’art. 10 della L. n. 62/1953.
La Commissione edilizia comunale ha
competenza in materia di specifiche
valutazioni sul merito tecnico, urbanistico,
costruttivo ed architettonico dei progetti,
ma non è titolare di alcun potere in ordine
alla verifica dell'inesistenza o al venir
meno dei presupposti legali
dell’edificazione effettuata (7); ne
discende che la dichiarazione di decadenza
della concessione di costruzione non
richiede l'acquisizione del parere della
Commissione edilizia comunale (8).
---------------
(1) Cfr. infra multa: Cons. Stato, sez.
IV, 10.08.2007, n. 4423; Cons. Stato, sez.
IV, 18.06.2008, n. 3030
(2) Cfr. Cons. Stato, sez. IV, 15 luglio
2008, n. 3527; Cons. Stato, sez. IV,
08.02.2008, n. 434.
(3) Cfr. Cons. Stato, sez. V, 29.11.2004, n.
7748
(4) Cfr. Consiglio Stato, sez. IV,
18.06.2008, n. 3030; Cons. Stato, sez. IV,
15.07.2008, n. 3527.
(5) Cfr, Cons. Stato, sez. IV, 02.10.2008,
n. 4793
(6) Cfr. Cons. Stato, sez. IV, 02.10.2008,
n. 4793
(7) Cfr. Cons. Stato, sez. IV, 01.10.2007,
n. 5049.
(8) V. per tutte Cons. Stato, sez. IV,
31.08.2010, n. 3955 e Cons. Stato, sez. V,
11.01.2011, n. 79 (massima tratta da
www.regione.piemonte.it -
Consiglio
di Stato, Sez. IV,
sentenza 23.02.2012 n. 974
- link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
La Cassazione chiarisce i
significati di volume tecnico e pertinenza
urbanistica. Il titolo edilizio non può
essere eluso parcellizzando l’attività.
● Il regime dei titoli
abilitativi edilizi non può essere eluso
attraverso la suddivisione dell’attività
edificatoria finale nelle singole opere che
concorrono a realizzarla. L’opera deve
essere considerata unitariamente nel suo
complesso, senza che sia consentito scindere
e considerare separatamente i suoi singoli
componenti.
● Volumi tecnici sono
quelli non utilizzabili né adattabili a uso
abitativo strettamente necessari a
consentire l’eccesso di quelle parti degli
impianti tecnici che non possono, per
esigenze tecniche di funzionalità degli
stessi non altrimenti soddisfabili, trovare
allocazione all’interno della parte
abitativa dell’edificio realizzabile nei
limiti imposti dalle norme urbanistiche. I
volumi tecnici, dovendosi porre rispetto
alla costruzione come elementi tecnicamente
essenziali per l’utilizzazione della stessa,
non possono ricomprendere gli spazi
destinati ad assolvere a funzioni
complementari.
● La pertinenza
urbanistica ha peculiarità sue proprie che
la distinguono da quella civilistica:
trattasi di un’opera avente propria
individualità fisica e conformazione
strutturale, che non è parte integrante di
altro fabbricato e che è preordinata a
un’oggettiva esigenza dell’edificio
principale, funzionalmente e oggettivamente
inserita al servizio dello stesso allo scopo
di renderne più agevole e funzionale l’uso
(nesso di strumentalità funzionale), come
tale sfornita di un autonomo valore di
mercato e non valutabile in termini di
cubatura o comunque dotata di un volume
minimo, tale da non consentire una sua
destinazione autonoma e diversa da quella a
servizio dell’immobile cui accede.
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Con la
sentenza 14.02.2012 n. 5618
la Corte di Cassazione, Sez. III penale, fa
nuovamente il punto su alcune importanti
questioni in materia di titoli abilitativi
edilizi e di inerenti fattispecie criminose,
con particolare riguardo a quelle realizzate
mediante pratiche elusive.
Le questioni rilevanti.
Vengono in rilevo, segnatamente, le seguenti
questioni:
- l’individuazione dell’ambito di
riferimento del permesso di costruire, se
come intervento complessivo ovvero come
singole opere in cui esso si estrinseca, con
quanto ne consegue in ordine al fenomeno
della parcellizzazione dell’attività
edificatoria;
- la nozione di “volume tecnico” e la
sua riferibilità o meno alle parti di
edificio destinate all’assolvimento di
funzioni complementari;
- la puntualizzazione del concetto di “pertinenza
urbanistica”, con particolare
riferimento ai profili della strumentalità
funzionale e della individualità strutturale
rispetto all’edificio principale.
Le soluzioni.
La pronuncia in commento riafferma,
ponendosi in linea di continuità con una
consolidata giurisprudenza sia di
legittimità che amministrativa, la rilevanza
penale degli interventi edilizi che non
trovino abilitazione in un corrispondente
permesso di costruire, nonché l’approccio
sostanziale che deve guidare tali riscontri.
La suddivisione
dell’attività edificatoria.
Viene ribadito, segnatamente, che la realizzazione di opere riguardanti un
preesistente fabbricato necessita sempre di
un permesso di costruire, la cui valenza
abilitativa va riferita all’intervento
complessivo, al fine di evitare che i
vincoli urbanistici possano essere aggirati
per il tramite di pratiche elusive
consistenti nella artificiosa
parcellizzazione dell’attività edificatoria.
Invero, il regime dei titoli abilitativi
edilizi non può essere eluso attraverso la
suddivisione dell’attività edificatoria
finale nelle singole opere che concorrono a
realizzarla, facendo leva sul fatto che le
stesse sono astrattamente suscettibili di
forme di controllo preventivo più limitate,
in ragione della loro più modesta incisività
sull’assetto territoriale. Per contro,
l’opera deve essere sempre “considerata
unitariamente nel suo complesso, senza che
sia consentito scindere e considerare
separatamente i suoi singoli componenti”
(Cass., sez. III, sent. 29.01.2003; sent.
11.10.2005).
Al citato fine antielusivo, la Cassazione
puntualizza inoltre i contenuti di alcune
nozioni urbanistiche che sovente sono
invocate al fine, per l’appunto
stigmatizzato dal Giudice della legittimità,
di reperirvi una pretesa giustificazione in
ordine a interventi edilizi sostanzialmente
ampliativi dei fabbricati preesistenti.
Il volume tecnico.
Un primo concetto in tal senso esaminato è
quello di volume tecnico. La Cassazione ne
ribadisce una interpretazione restrittiva,
rigorosamente ancorata al dato funzionale e
perimetrata in termini di effettiva
indispensabilità tecnica. In questa
prospettiva, richiamandosi la risalente e
consolidata giurisprudenza del Consiglio di
Stato (sez. V, sent. n. 6038 del
16.09.2004), vengono individuati come tali
esclusivamente i volumi che siano “strettamente
necessari a consentire l’eccesso di quelle
parti degli impianti tecnici che non
possono, per esigenze tecniche di
funzionalità degli impianti stessi, trovare
allocazione all’interno della parte
abitativa dell’edificio realizzabile nei
limiti imposti dalle norme urbanistiche”.
Trattasi, in altri termini, di volumi “che,
per funzione e dimensione, si pongono
rispetto alla costruzione come elementi
tecnici essenziali per l’utilizzazione della
stessa” (Cons. Stato, sez. V, sent. n.
239/1982; sez. V, sent. n. 44/1991) e ai
quali, soltanto e nella misura delineata
dalla necessità tecnica ineludibile, è
consentito eccedere rispetto ai limiti
urbanistici posti alla parte abitativa, la
quale, diversamente, si vedrebbe
pregiudicata con riferimento a profili
funzionali essenziali.
Dalle esposte premesse discende una serie di
più articolate conseguenze. In primis,
quella per cui i volumi tecnici, quali “parti
di edificio destinate a comprendere gli
impianti tecnici che, per la loro
funzionalità, non possono essere contenuti
entro i limiti volumetrici previsti dalla
legge” (Cass., sez. III, sent.
28.10.1981), non possono mai fare
riferimento all’intero edificio,
legittimandone indifferenziati e
generalizzati aumenti di volume, bensì
soltanto a porzioni ben individuate
dell’edificio stesso, la cui eccedenza
rispetto ai limiti urbanistici non può che
essere commisurata e perimetrata in ragione
di quanto necessario e sufficiente ad
assicurare la funzionalità degli impianti.
Ne discende, ancora, che possono
qualificarsi come volumi tecnici soltanto
quelli destinati a ospitare “le parti
degli impianti tecnici che non possono, per
esigenze tecniche di funzionalità degli
impianti stessi, trovare allocazione
all’interno della parte abitativa
dell’edificio realizzabile nei limiti
imposti dalle norme urbanistiche”, con
esclusione dunque di ogni ampliamento
volumetrico che fosse invece finalizzato a
contenere parti di impianti
che ben potrebbero, senza alcun pregiudizio
funzionale, essere localizzate e contenute
all’interno della parte abitativa.
Ulteriore corollario attiene al fatto che i
volumi tecnici “non sono utilizzabili né
adattabili a uso abitativo” (Cons.
Stato, sez. V, sent. n. 638/2004, richiamata
da Cass., sez. III, sent. n. 5618/2012 in
commento), non potendosi, in buona sostanza,
approfittare della copertura offerta dal
regime abilitativo di favore consentito, in
via di stretta eccezione, per fronteggiare
le necessità tecniche essenziali ineludibili
degli impianti al fine distorto ed elusivo
dei vincoli urbanistici e, come tale,
illecito di espandere il volume della parte
abitativa oltre quanto obiettivamente
indispensabile in relazione alle necessità
tecniche suddette.
Un’altra importante conseguenza è quella per
cui i volumi tecnici “non ricomprendono
quelli suscettibili di assolvere a funzioni
complementari” (Cons. Stato, sez. V,
sent. n. 239 del 19.03.1982; sez. V, sent.
n. 44 del 14.01.1991). Ciò è connesso al
carattere di “funzionalità essenziale”
che il volume tecnico deve rivestire,
dovendo trattarsi, ai fini dell’esclusione
del calcolo della volumetria ammissibile, di
spazi destinati e “strettamente necessari
a contenere o a consentire l’accesso a
quelle parti degli impianti (es. idrico,
termico, elevatoio, televisivo, di
parafulmine, di ventilazione ecc.)” che
pur non potendo “per esigenze tecniche di
funzionalità degli impianti stessi, trovare
luogo entro il corpo dell’edificio
realizzabile nei limiti imposti dalle norme
urbanistiche” “si pongono rispetto
alla costruzione come elementi tecnici
essenziali per l’utilizzazione della stessa”,
il cui difetto ne pregiudicherebbe pertanto
l’obiettiva attitudine all’uso essenziale
(abitativo) cui essa è destinata (Cons.
Stato, sent. n. 6038/2004). Non può quindi
invocarsi il regime di favore in relazione
ad ampliamenti volumetrici connessi alla
realizzazione di finalità complementari,
stante la non essenzialità ad assicurare la
funzionalità del fabbricato, attenendo
piuttosto gli stessi a una maggiore
valorizzazione del costrutto che non trova
giustificazione in termini di ineludibile
necessità e che, come tale, è soggetta
all’ordinario regime abilitativo.
La suddetta caratteristica di strumentalità
necessaria è inoltre presidiata per il
tramite della remissione dell’individuazione
della tipologia e della volumetria delle
parti di impianti qualificabili come volumi
tecnici, cui consegue l’ammissione al regime
derogatorio di favore, alle specifiche
elencazioni e ai relativi indici come
definiti, per ciascuna zona, a opera dei
competenti strumenti urbanistici.
Elencazioni e prescrizioni alle quali la
giurisprudenza riconosce “natura
tassativa” (Cons. Stato, sent. n.
6038/2004), con conseguente esclusione della
invocabilità del favorevole regime
derogatorio di non computo del volume
tecnico con riferimento sia a tipologie di
impianti che esulino da quelle
tassativamente elencate e sia a volumi
eccedenti rispetto agli indici altrettanto
tassativamente prescritti.
In tale prospettiva, è stato escluso dalla
sentenza penale in commento che
l’insediamento di tipologia di impianto
esulante dalla tassativa elencazione
contenuta nello strumento urbanistico
potesse giustificare la maggiore altezza di
tutto l’edificio in termini di destinazione
al volume tecnico, ritenendosi piuttosto che
si trattasse di una vera e propria
sopraelevazione, assolvente a funzioni
complementari all’abitazione e non invece “alla
necessaria funzionalità degli impianti del
fabbricato preesistente”.
A tale ultimo riguardo va sottolineata
l’importanza del riferimento della
funzionalità necessaria al fabbricato
preesistente, che sottende l’esclusione del
beneficio della scomputabilità del volume
tecnico con riferimento alla sopraelevazione
o ultraedificazione a beneficio di parte del
fabbricato che non sia sorretta da un
corrispondente titolo abilitante. In altri
termini, il volume tecnico può riferirsi
soltanto agli spazi eccedentari che sono
necessari ad assicurare la funzionalità
degli impianti a servizio essenziale del
preesistente fabbricato, sul presupposto e
nella misura in cui lo stesso sia conforme
alle abilitazioni edilizie, dovendo invece
escludersi che lo scomputo volumetrico possa
invocarsi anche con riferimento agli spazi
destinati a servire la sopraelevazione o
ultraedificazione illegittima.
Ciò in quanto l’illiceità della stessa,
conseguente al difetto ab origine di
un idoneo titolo abilitante, si estende
automaticamente e conseguenzialmente anche a
ogni opera che sia servente rispetto a
quella abusiva. In tal senso la
giurisprudenza ha precisato che “Il
regime delle pertinenze urbanistiche … non è
applicabile allorché l’accessorio acceda a
un manufatto principale abusivo non sanato
ex art. 13 della legge n. 47/1985 e non
condonato. […] Infatti: il regime
pertinenziale è un regime eccezionale di
favore che non può essere esteso a
situazioni non corrispondenti alla sua ratio;
l’accessorio è intimamente connesso al
principale, per cui se quest’ultimo è
abusivo non vi è alcuna ragione per
agevolare la costruzione di altra opera
destinata a produrre una compromissione del
territorio ulteriore rispetto a quella
causata dal manufatto principale; la non
conformità, o comunque la mancata verifica
di conformità allo strumento urbanistico
dell’opera principale, realizzata in assenza
di concessione edilizia, priva il comune del
parametro di legalità in relazione al quale
può essere esercitato il potere di
autorizzare opere pertinenziali che
costituiscono completamento di quanto
conserva caratteristiche di contrarietà
all’assetto urbanistico del territorio”
(Cass. pen., sez. VI, sent. n. 4164 del
19.07.1995, richiamata da Cass. pen., sez.
III, sent. n. 4087 del 28.01.2008).
La pertinenza urbanistica.
L’ulteriore nozione disaminata dalla
sentenza penale in commento, con il fine di
puntualizzarne i contenuti in senso
antielusivo, è quella di pertinenza
urbanistica, anch’essa sovente invocata
nella prassi quale possibile escamotage, per
l’appunto stigmatizzato dal giudice della
legittimità, per la pretesa giustificazione
di abusi edilizi. Anche per le pertinenze
urbanistiche nonché per le costruzioni di
natura accessoria è previsto un regime di
favore, potendo le stesse essere sottratte
alle disposizioni degli strumenti
urbanistici relative ai fabbricati e alle
norme sulle distanze integrative del codice
civile sulla base e nei limiti delle
espresse previsioni derogatoria che siano in
tal senso eventualmente sancite dagli
strumenti urbanistici (Cass. civ., sez. II,
sent. n. 4208 del 06.05.1987).
La giurisprudenza ha meglio delineato i
tratti distintivi della pertinenza
urbanistica rispetto alla nozione
civilistica.
Quest’ultima è fornita dall’art. 817 c.c.,
che definisce tali “le cose destinate in
modo durevole a servizio od ornamento di
un’altra cosa”; il nesso funzionale
stabile che contrassegna ontologicamente il
rapporto pertinenziale si traduce nella
regola generale, salvo diversa disposizione
legislativa o contrattuale,
dell’assoggettamento della pertinenza al
medesimo regime e destino giuridico del bene
principale (artt. 818, 819 c.c.).
Più articolato è il concetto di pertinenza
urbanistica, che riflette “il
preminente rilievo che nel settore
urbanistico hanno le esigenze di tutela del
territorio”. In tale prospettiva, “mentre
nella pertinenza civilistica rilevano sia
l’elemento obiettivo che quello soggettivo,
nella pertinenza urbanistica acquista
rilevanza solo l’elemento oggettivo”.
Proprio con riferimento all’elemento
oggettivo il Legislatore, “con il Testo
unico dell’edilizia approvato con Dpr n.
380/2001, per superare le incertezze
derivanti dal criterio quantitativo indicato
dalla giurisprudenza per le pertinenze, ha
fissato due criteri per precisare quando
l’intervento perde le caratteristiche della
pertinenza per assumere i caratteri della
nuova costruzione: il primo rinvia alla
determinazione delle norme tecniche degli
strumenti urbanistici, che dovranno tenere
conto della zonizzazione e del pregio
ambientale e paesistico delle aree; il
secondo, alternativo al primo, qualifica
come nuova opera gli interventi che
comportino la realizzazione di un volume
superiore al 20% di quello dell’edificio
principale” (Cass. pen., sez. III, sent.
n. 28504 del 18.07.2007).
A ogni modo, va precisato che “una
trasformazione urbanistica e/o edilizia per
essere assoggettata all’intervento
autorizzatorio in senso ampio dell’autorità
amministrativa non deve essere ‘precaria’:
un’opera oggettivamente finalizzata a
soddisfare esigenze improvvise o transeunti
non è destinata a produrre, infatti, quegli
effetti sul territorio che la normativa
urbanistica è rivolta a regolare.
Restano esclusi, pertanto, dal regime del
permesso di costruire i manufatti di
assoluta ed evidente precarietà, destinati
cioè a soddisfare esigenze di carattere
contingente e a essere presto eliminati”
(Cass. pen., sez. III, sent. n. 24241 del
24.06.2010).
Anche con riferimento al profilo della
precarietà, l’approccio valutativo,
trattandosi di “tutela del territorio”,
deve essere sempre “oggettivo e non
soggettivo”. Segnatamente, detta
caratteristica “non può essere desunta
dalla temporaneità della destinazione
soggettivamente data all’opera dal
costruttore, ma deve ricollegarsi alla
intrinseca destinazione materiale dell’opera
a un uso realmente precario e temporaneo per
fini specifici, contingenti e limitati nel
tempo, con conseguente possibilità di
successiva e sollecita eliminazione”
(Cass., sez. III, sentenze n. 26573 del
26.06.2009; n. 25965 del 22.06.2009; n.
22054 del 25.02.2009; tutte richiamate da
sent. n. 24241 del 24.06.2010).
Inoltre “la natura precaria di una
costruzione non dipende dalla natura dei
materiali adottati e quindi dalla facilità
della rimozione, ma dalle esigenze che il
manufatto è destinato a soddisfare e cioè
dalla stabilità dell’insediamento indicativa
dell’impegno effettivo e durevole del
territorio”. La precarietà va esclusa
“quando trattasi di struttura destinata a
dare un’utilità prolungata nel tempo,
indipendentemente dalla facilità della sua
rimozione, a nulla rilevando la temporaneità
della destinazione data all’opera del
proprietario, in quanto occorre valutare la
stessa alla luce della sua obiettiva e
intrinseca destinazione naturale” (Cons.
Stato, sez. V, sent. n. 3321 del 15.06.2000;
sent. n. 97 del 23.01.1995).
Anche a tale fine, l’approccio valutativo
deve essere globale e non parcellizzato:
invero, “l’opera deve essere considerata
unitariamente e non nelle sue singole
componenti” (Cass., sez. III, sent. del
27.05.2004). “La stabilità non va confusa
con l’irremovibilità della struttura o con
la perpetuità della funzione a essa
assegnata, ma si estrinseca nell’oggettiva
destinazione dell’opera a soddisfare bisogni
non provvisori, ossia nell’attitudine a una
utilizzazione che non sia temporanea e
contingente” (Cass., sez. III, sent. del
07.06.2006).
È stato anche precisato che “la
precarietà non va confusa con la
stagionalità, vale a dire con l’utilizzo
annualmente ricorrente della struttura,
poiché un utilizzo siffatto non esclude la
destinazione del manufatto al
soddisfacimento di esigenze non eccezionali
e contingenti, ma permanenti nel tempo”
(Cass., sez. III, sent. n. 24241 del
24.06.2010).
Proseguendo nel solco tracciato dagli
esposti orientamenti giurisprudenziali, la
pronuncia n. 5618/2012 in commento,
individua la pertinenza urbanistica nella “opera
che abbia comunque una propria individualità
fisica e una propria conformazione
strutturale e non sia parte integrante o
costitutiva di altro fabbricato preordinata
a un’oggettiva esigenza dell’edificio
principale, funzionalmente e oggettivamente
inserita al servizio dello stesso, sfornita
di un autonomo valore di mercato, non
valutabile in termini di cubatura o comunque
dotata di un volume minimo tale da non
consentire, in relazione anche alle
caratteristiche dell’edificio principale,
una sua destinazione autonoma e diversa da
quella a servizio dell’immobile cui accede”
(artt. 22, 100 e 101 del Dpr n. 380/2001;
Cass. pen., sez. III, sent. n. 32939/2010,
sent. n. 4134/1998). Due, in sostanza, i
requisiti, uno di carattere strutturale e
l’altro di carattere funzionale.
Sotto il profilo strutturale, l’opera deve
essere dotata di una individualità sua
propria, che sia distinta, autonoma e
separata dall’edificio principale, così come
da ogni altro fabbricato; in relazione al
detto requisito strutturale, la pronuncia in
commento esclude la qualificabilità in
termini pertinenziali di ogni opera che sia
fisicamente parte integrante o costitutiva
di altro fabbricato nonché dell’“ampliamento
di un edificio che per la relazione di
connessione fisica costituisce parte di esso
quale elemento che attiene all’essenza
dell’immobile e lo completa affinché
soddisfi i bisogni cui è destinato” (in
tal senso anche Cass. pen., sez. III, sent.
n. 36941/2007, e 40843/2005 e Cass. pen.,
sez. III, n. 24241/2010, che ha escluso la
natura pertinenziale della edificazione di
una tettoia-portico, che, per la relazione
di connessione fisica con l’edificio, ne
costituisce parte integrante, attenendo
all’essenza dell’immobile e completandola
affinché lo stesso soddisfi i bisogni cui è
destinato, dovendo pertanto qualificarsi in
termini di ampliamento).
Invero, è incompatibile con la nozione di
pertinenza che la stessa possa essere parte
integrante della cosa principale ovvero
rappresentare un elemento indispensabile per
la sua esistenza. In tal senso, “L’elemento
distintivo tra la parte e la pertinenza non
consiste solo in una relazione di
congiunzione fisica, normalmente presente
nella prima e assente nella seconda, ma
anche e soprattutto in un diverso
atteggiamento del collegamento funzionale
della parte al tutto e della pertinenza alla
cosa principale: tale collegamento si
esprime per la parte come necessità di
questa per completare la cosa affinché essa
soddisfi ai bisogni cui è destinata: la
parte quindi è elemento della cosa. Nella
pertinenza, invece, il collegamento
funzionale consiste in un servizio od
ornamento che viene realizzato in una cosa
già completa e utile di per sé: la funzione
pertinenziale attiene non all’essenza della
cosa ma alla sua gestione economica e alla
sua forma estetica. Inoltre […] la
pertinenza si riferisce a un’opera autonoma
dotata di propria individualità mentre la
parte di un edificio è compresa nella
struttura di esso ed è quindi priva di
autonomia” (Cass. pen., sez. III, sent.
n. 28504/2007).
Per quanto concerne il profilo funzionale,
l’unità pertinenziale, strutturalmente
separata da quella principale, deve essere
caratterizzata da una destinazione servente
alle obiettive esigenze dell’edificio
principale, “allo scopo di renderne più
agevole e funzionale l’uso (carattere di
strumentalità funzionale)”. Tale
destinazione funzionale servente deve essere
ineludibile e trovare rispondenza, da un
lato, nella congruità della struttura della
pertinenza rispetto alle obiettive esigenze
della struttura principale e, dall’altro
lato, nella altrettanto oggettiva
impossibilità di destinare la pertinenza
stessa, proprio in relazione alla sua
conformazione strutturale inevitabilmente
servente, ad alcuna destinazione autonoma o
diversa da quella a servizio dell’immobile
cui accede.
L’esposta configurazione funzionale
ineludibilmente servente della pertinenza
urbanistica si riflette nella sua non
negoziabilità in via autonoma e nella
conseguente assenza di un autonomo valore di
mercato, che sola può giustificare,
unitamente alla modestia dimensionale del
volume rispetto all’edificio principale “in
modo da evitare il cosiddetto carico
urbanistico”, la non valutabilità della
stessa in termini di cubatura e la diversità
di regime abilitativo (Cons. Stato, sez. VI,
sent. n. 1174/2000; sez. V, sent. n.
2325/2001; sez. V, sent. n. 7822/2003). In
assenza invece degli esposti stringenti
requisiti strutturali e funzionali, la
nozione di pertinenza urbanistica, nonché il
corrispondente regime derogatorio di non
computo volumetrico, non sono invocabili e
torna quindi a riespandersi la regola
generale della necessità del permesso di
costruire.
Resta a ogni modo fermo che il regime
agevolato delle pertinenze non può mai
trovare applicazione in caso di contrasto
con gli strumenti urbanistici (Cass. pen.,
sez. III, sent. n. 32939/2010).
Una chiara concretizzazione dei principi
suesposti la si ha, ad esempio, in relazione
alla diversa disciplina che la
giurisprudenza ha individuato con
riferimento al muro di contenimento ovvero
al muro di cinta, che costituisce specifico
oggetto della pronuncia n. 5618/2012 in
commento.
In proposito, costituisce orientamento
consolidato che, “mentre il muro di cinta
può essere ricondotto alla categoria delle
pertinenze, non così il muro di contenimento
che viene assimilato alla categoria delle
costruzioni”.
Infatti “Nel caso in cui lo scopo della
realizzazione sia la delimitazione della
proprietà si ricade nell’ipotesi della
pertinenza, per cui non è necessario il
rilascio della concessione (Tar Emilia
Romagna, Parma, n. 106/2001; Tar Liguria,
sez. I, sent. n. 492/1996; Tar Liguria,
sent. n. 345/1994). Diversa è la situazione,
allorché il muro è destinato non solo a
recingere un fondo, ma contiene o sostiene
esso stesso dei volumi ulteriori (Tar Emilia
Romagna, Parma, sent. n. 246/2001; Tar
Lazio, sez. II, sent. n. 8923/2000); in tal
caso il manufatto ha una funzione autonoma,
dal punto di vista edilizio e da quello
economico” (Tar Piemonte, sent. n.
657/2003)”, “si eleva al di sopra del suolo
ed è destinato a trasformare durevolmente
l’area impegnata, come tale qualificabile
intervento di nuova costruzione”, con
conseguente necessità del permesso di
costruire (Tar Liguria, sez. I, sent. n.
4131/2009; Cass., sez. III, sent. n.
35898/2008) (commento tratto da Diritto e
Pratica Amministrativa n. 4/2012 -
Corte di Cassazione, Sez. III
penale,
sentenza 14.02.2012 n. 5618 -
tratto da www.lexambiente.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Accertamento della natura di
strada pubblica o privata. Autorizzazione
edilizia per l’installazione di una barra di
accesso ad una strada.
L’accertamento giurisdizionale
dell’effettiva esistenza della servitù di
pubblico passaggio compete all’autorità
giudiziaria ordinaria, trattandosi di
materia di diritto soggettivo e non di
interesse legittimo. Il Giudice
amministrativo può invece esercitare, al
riguardo, esclusivamente una cognizione
incidentale sulla questione (ex art. 8,
comma 1, c.p.a.), senza poter fare stato
sulla medesima con la propria decisione, e
al solo fine di pronunciarsi sulla
legittimità di un provvedimento che riguarda
la strada (nella specie è stata ritenuta
sussistente la giurisdizione amministrativa,
atteso che la controversia riguardava il
diniego di autorizzazione per
l’installazione di una sbarra automatizzata
destinata a regolare il traffico di una
strada, rispetto al quale la determinazione
della natura -privata o pubblica- della
strada costituiva accertamento incidentale).
Costituisce una strada pubblica quel tratto
viario che non è cieco, ma assume una
esplicita finalità di collegamento, essendo
destinato al transito di un numero
indifferenziato di persone (1). Il connotato
di interclusione dell'area servita, infatti,
esclude che vi possa sorgere un uso stradale
in favore di una collettività indeterminata,
e fa invece concludere per un'utilità
limitata ai soli proprietari frontisti (2).
Un'area privata può ritenersi assoggettata
ad uso pubblico di passaggio quando l'uso
avvenga ad opera di una collettività
indeterminata di soggetti considerati uti
cives, ossia quali titolari di un
pubblico interesse di carattere generale, e
non uti singuli, ossia quali soggetti
che si trovano in una posizione qualificata
rispetto al bene gravato; oppure quando vi
sia stato, con la cosiddetta dicatio ad
patriam, l'asservimento del bene da
parte del proprietario all'uso pubblico,
analogamente, di una comunità indeterminata
di soggetti considerati sempre uti cives,
di talché il bene stesso viene ad assumere
caratteristiche analoghe a quelle di un bene
demaniale (3).
E’ illegittimo un provvedimento con cui un
dirigente comunale ha negato l’assenso
all’installazione di una sbarra
automatizzata destinata a regolare il
traffico in entrata e in uscita da una
strada privata appartenente a un condominio,
limitandosi ad affermare che si tratta di
una strada pubblica, senza argomentare
ulteriormente dagli indici che la
giurisprudenza ha da tempo individuato per
dedurre la natura pubblica di una via,
atteso peraltro che nella specie il terreno
destinato a via consente l’accesso ed il
recesso da alcuni condomini alla via
pubblica, e non risulta provato che sia
stato destinato all’uso pubblico
indifferenziato da tempo immemore.
---------------
(1) Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 07.12.2010,
n. 8624
(2) Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 18.12.2006, n.
7601
(3) Cfr. Cass. civile, sez. II, 21.05.2001,
n. 6924; v. anche Cass. civ., II,
13.02.2006, n. 3075 secondo cui, ai fini
della dicatio ad patriam, occorre pur sempre
il requisito dell’idoneità intrinseca del
bene a soddisfare un’esigenza comune della
collettività dei consociati uti cives.
V. inoltre Cass. civ., II, 23.05.1995, n.
5637, secondo cui, perché un'area privata
possa ritenersi sottoposta ad una servitù
pubblica di passaggio, è necessario, oltre
all'intrinseca idoneità del bene, che l'uso
avvenga ad opera di una collettività
indeterminata di persone e per soddisfare un
pubblico, generale interesse. Ne consegue
che deve escludersi l'uso pubblico quando il
passaggio venga esercitato unicamente dai
proprietari di determinati fondi in
dipendenza della particolare ubicazione
degli stessi, o da coloro che abbiano
occasione di accedere ad essi per esigenze
connesse alla loro privata utilizzazione,
oppure, infine, rispetto a strade destinate
al servizio di un determinato edificio o
complesso di edifici (Cass. civ., I,
22.06.1985, n. 3761).
In applicazione del principio nella specie è
stato escluso l’uso pubblico della strada,
trattandosi di strada per la quale l’unico
uso possibile era quello funzionale alla
mera utilità dei residenti dei condomini
interessati; tale strada, infatti, non era
mai proseguita oltre tali edifici, nel
collegamento dei quali alla strada pubblica
ha dunque sempre visto esaurita la propria
concreta funzione.
Mancavano quindi i presupposti perché sulla
strada potesse effettivamente svolgersi un
uso generale, facendo difetto, in
particolare, il requisito dell’idoneità
intrinseca del bene a soddisfare un’esigenza
comune della collettività dei consociati.
In senso contrario, secondo la sentenza in
rassegna, non valeva opporre l’inclusione
della previsione della strada nell’ambito
dell’antica lottizzazione, in quanto i
relativi piani possono prevedere anche
strade private non soggette a transito
pubblico, quali sono, appunto, tutte quelle
che abbiano il mero scopo di dare accesso
solo a singoli edifici privati (massima
tratta da www.regione.piemonte.it -
Consiglio
di Stato, Sez. V,
sentenza 14.02.2012 n. 728 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
|
URBANISTICA: Direttiva
2001/42/CE – Art. 6 – Designazione, a fini
di consultazione, delle autorità che possono
essere interessate dagli effetti
sull’ambiente dovuti all’applicazione di
piani e programmi – Possibilità per
un’autorità consultiva di concepire piani o
programmi – Obbligo di designazione di
un’autorità distinta – Modalità relative
all’informazione e alla consultazione delle
autorità e del pubblico.
1)
In circostanze come quelle della causa
principale, l’art. 6, n. 3, della direttiva
del Parlamento europeo e del Consiglio
27.06.2001, 2001/42/CE, concernente la
valutazione degli effetti di determinati
piani e programmi sull’ambiente, non impone
che sia creata o designata un’altra autorità
consultiva ai sensi di tale disposizione,
purché, in seno all’autorità normalmente
incaricata di procedere alla consultazione
in materia ambientale e designata a tal
fine, sia organizzata una separazione
funzionale in modo tale che un’entità
amministrativa, interna a tale autorità,
disponga di un’autonomia reale, la quale
implichi, segnatamente, che essa abbia a
disposizione mezzi amministrativi e risorse
umane propri, e sia in tal modo in grado di
svolgere i compiti attribuiti alle autorità
consultive ai sensi di tale art. 6, n. 3, e,
in particolare, di fornire in modo oggettivo
il proprio parere sul piano o programma
previsto dall’autorità dalla quale essa
promana.
2)
L’art. 6, n. 2, della direttiva 2001/42 dev’essere
interpretato nel senso che esso non impone
che siano fissati in modo preciso nella
normativa nazionale di recepimento di tale
direttiva i termini entro i quali le
autorità designate e il pubblico che ne è o
probabilmente ne verrà toccato, ai sensi dei
nn. 3 e 4 di tale articolo, devono poter
esprimere il proprio parere su una
determinata proposta di piano o di programma
nonché sul rapporto ambientale e, di
conseguenza, il citato n. 2 non osta a che
siffatti termini siano stabiliti di volta in
volta dall’autorità che elabora un piano o
un programma.
Tuttavia, in quest’ultimo caso, tale
medesimo n. 2 prescrive che, ai fini della
consultazione di tali autorità e di tale
pubblico su un progetto di piano o di
programma determinato, il termine
effettivamente stabilito sia congruo e
consenta quindi di dare loro un’effettiva
opportunità di esprimere, tempestivamente,
il loro parere su tale proposta di piano o
di programma nonché sul rapporto ambientale
che lo accompagna
(Corte di Giustizia, Sez. IV,
sentenza 20.10.2011 n. C-474/10 - link a
http://curia.europa.eu). |
|
AGGIORNAMENTO AL 02.05.2012 |
|
DOTTRINA E
CONTRIBUTI |
|
ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
A. Barbiero,
Come gestire i limiti alla spesa per la
formazione delle risorse umane nelle
amministrazioni pubbliche (art. 6, comma 13,
della legge n. 122/2010)
(24.04.2012 - tratto da www.albertobarbiero.net). |
|
APPALTI: L.
Bellagamba,
LA CAUSA DI ESCLUSIONE INERENTE AL «CONCORDATO
PREVENTIVO»
(link a www.linobellagamba.it). |
|
APPALTI:
P. Leozappa,
I RITARDATI PAGAMENTI DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE ED I RIMEDI OFFERTI
DALL’ORDINAMENTO GIURIDICO NAZIONALE
(Intervento al Convegno - I ritardati
pagamenti tra allarmismi e realtà: i rimedi
offerti dall'ordinamento - organizzato da IGI in Roma il 17.04.2012)
(link a
www.osservatorioappalti.unitn.it). |
|
APPALTI:
I. Sala e A. Borroni,
LA PARTECIPAZIONE AGLI APPALTI PUBBLICI:
PROFILI CIVILISTICI E FISCALI DEL CONTRATTO
DI RETE
(link a
www.osservatorioappalti.unitn.it). |
|
APPALTI:
C. Contaldi La Grotteria,
LA DICHIARAZIONE SUI REQUISITI DI MORALITÀ
PROFESSIONALE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE
PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI
PUBBLICI (intervento al Seminario -
Requisiti generali di partecipazione e cause
di esclusione: problematiche applicative -
organizzato presso l'Università degli Studi
di Trento, 16.03.2012)
(link a
www.osservatorioappalti.unitn.it). |
|
ENTI LOCALI:
A. Santuari,
LE AZIENDE SPECIALI: UN MODELLO ANCORA VIVO?
(link a
www.osservatorioappalti.unitn.it). |
|
EDILIZIA PRIVATA:
M. Grisanti,
SCIA in edilizia e tutela del terzo (esegesi
dell’art. 19 della legge n. 241/1990 e
ss.mm.ii., con invito alla chiarezza
normativa rivolto al Presidente del
Consiglio dei Ministri) (link a
www.lexambiente.it). |
|
GURI - GUUE -
BURL (e anteprima) |
|
ENTI LOCALI: G.U.
30.04.2012 n. 100 "Patto di stabilità
interno per il triennio 2012-2014 per le
province e i comuni con popolazione
superiore a 5.000 abitanti, e, a decorrere
dal 2013, per i comuni con popolazione
compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti
(articoli 30, 31 e 32 della legge
12.11.2011, n. 183)"
(Ragioneria Generale dello Stato,
circolare 14.02.2012 n. 5). |
|
APPALTI - ENTI LOCALI - VARI: G.U.
28.04.2012 n. 99, suppl. ord. n. 85/L, "Testo
del decreto-legge 02.03.2012, n. 16
coordinato con la legge di conversione
26.04.2012, n. 44 recante:
«Disposizioni urgenti in materia di
semplificazioni tributarie, di
efficientamento e potenziamento delle
procedure di accertamento»." |
|
EDILIZIA PRIVATA:
B.U.R. Lombardia, serie ordinaria n. 17 del
27.04.2012, "Linee guida regionali per
l’autorizzazione degli impianti per la
produzione di energia elettrica da fonti
energetiche rinnovabili (FER) mediante
recepimento della normativa nazionale in
materia"
(deliberazione
G.R. 18.04.2012 n. 3298). |
|
NOTE,
CIRCOLARI E COMUNICATI |
|
ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
Il conferimento di incarichi dirigenziali a
termine negli Enti Locali (ANCI e UPI,
nota 21.12.2010). |
|
QUESITI &
PARERI |
|
AMBIENTE-ECOLOGIA: Emissioni
nocive.
Domanda.
La semplice inerzia degli amministratori
locali di fronte al superamento delle
concentrazioni massime di inquinanti ammessi
dalla legislazione comunitaria può
configurare un rifiuto di atti d'ufficio di
cui all'articolo 328 del codice penale?
Risposta.
La Corte di cassazione, sezione VI, con la
sentenza del 20.02.1998, numero 5482,
ha affermato: «Se, invero, non c'è dubbio
che la nozione di rifiuto di cui al comma 1,
dell'articolo 328 del codice penale, come
novellato dalla legge numero 86, del 1990,
implica, di per sé, un atteggiamento di
diniego (esplicito od implicito) a fronte di
una qualche sollecitazione “esterna”,
dall'altro il pregnante rilievo dato dalla
norma alla oggettiva impellenza di
determinati interventi induce a ritenere che
la sollecitazione stessa, ove non sia
espressamente prevista la necessità di una
richiesta o di un ordine, possa anche essere
costituita dalla evidente sopravvenienza in
sé dei presupposti oggettivi che richiedono
l'intervento. A fronte di una urgenza
sostanziale impositiva dell'atto, resa
evidente dai fatti oggettivi posti
all'attenzione del soggetto obbligato ad
intervenire, non c'è dubbio che l'inerzia
omissiva del medesimo assuma intrinsecamente
valenza di rifiuto ed integri quindi la
condotta punita dalla norma scaturente dalla
novella».
Il Tribunale di Firenze, sezione II penale,
con la sentenza del 23.11.2010, numero
3217, in tema di emissioni nocive e di
responsabilità degli amministratori locali,
ha affermato che, alla luce della normativa
sulle polveri sottili, che ha per scopo
ultimo la protezione della salute umana, ha
affermato che, alla luce della normativa
sulle polveri sottili, che ha per scopo
ultimo la protezione della salute umana, non
è possibile «stabilire quanta inerzia
segnalino i (_) superamenti, e a quale
conseguente livello di debba fissare la
soglia medesima, se non facendo scelte del
tutto arbitrarie e soggettive, cioè violando
sostanzialmente il principio di legalità»
con la conseguenza di dar luogo ad «una
norma penale a contenuto variabile, da
completarsi secondo la più assoluta
discrezionalità della pubblica accusa».
Il Gup di Palermo, in tema di sindacato
sull'esercizio della discrezionalità
amministrativa, con la pronuncia del
10.03.2009, ha affermato, per un caso
simile, «ovviamente la natura
discrezionale tecnica della maggior parte
dei contenuti dei provvedimenti (ordinanze
d'urgenza, delibere consiliari), espressione
di poteri degli enti territoriali del genere
enunciato, non toglie nulla alla
obbligatorietà del loro esercizio, ed alle
responsabilità civili e penali che ne
possono derivare, proprio in considerazione
della preminenza sociale e dell'essenzialità
costituzionale dei diritti soggettivi
implicati nelle vicende del loro esercizio e
delle finalità strettamente connesse, per i
quali la legge li attribuisce».
Pertanto, per il predetto giudice, «potrà
sempre sindacarsi da parte del giudice,
sotto profili penali civili e
amministrativi, come palesemente inadeguata,
ed equivalente al nulla e lesiva degli
interessi e dei diritti soggettivi
implicati, l'azione amministrativa
assolutamente illogica rispetto ad un
intervento conforme ai dettami delle
elaborazioni del settore ed alle esperienze
di tecnici competenti»
(articolo ItaliaOggi
Sette del 30.04.2012). |
|
AMBIENTE-ECOLOGIA: Abbandono
di rifiuti.
Domanda.
In caso di abbandono di rifiuti su una area
di proprietà, che rapporto sussiste tra
funzionalità dell'area e soggetto che la
gestisce?
Risposta.
Il Tribunale regionale amministrativo (Tar),
Sicilia, sezione I, con la sentenza del 14.02.2011, numero 262, ha affermato che
l'articolo articolo 192, comma 3, del
decreto legislativo numero 152, del 03.04.2006, presuppone il parametro soggettivo del
dolo o della colpa, ivi compresa la colposa
inosservanza del dovere di vigilanza e
custodia, per l'imputabilità a carico del
proprietario dell'area dell'obbligo di
rimozione dei rifiuti abbandonati da terzi.
Detto parametro, per i giudici siciliani, va
applicato in concreto, distinguendo la
situazione del proprietario che ha adottato
le normali cautele per impedire l'altrui
illecito, da quella di un ente che ha per
oggetto sociale e per dovere istituzionale
la custodia e la cura di una rete viaria.
Pertanto, sempre secondo i predetti giudici,
va ravvisato un dovere di prevenzione attiva
e di vigilanza sull'utilizzazione del bene
quando al mero diritto dominicale si
affianchi una specifica destinazione
funzionale del bene ed un connesso dovere
istituzionale.
Con detta sentenza, il Tribunale regionale
amministrativo (Tar), Sicilia, richiede un
criterio di diligenza legato alla
funzionalità dell'area all'attività del
proprietario stesso. Per i giudici, quando
sussiste, in capo al proprietario, un
obbligo civilistico specifico di custodia o
di vigilanza discendente da un obbligo
contrattuale o da un ruolo istituzionale,
esso viene rispondere per l'abbandono dei
rifiuti da parte dei terzi. L'obbligo non
sussiste se il proprietario dimostri di
avere posto in essere specifiche misure
preventive di vigilanza e di custodia.
È da
puntualizzare che l'obbligo di vigilanza e
di custodia, scaturente da contratto, eleva
il normale livello di diligenza richiesto
dalla normativa vigente al proprietario del
bene. Infatti, assumendo tale obbligo, il
proprietario del bene viene a trovarsi in
una particolare posizione di garanzia,
derivante dalla funzione, che esso ha
assunto, di vigilanza. La fattispecie
afferisce il caso in cui il bene di
proprietà sia in uso anche a terzi (luoghi
aperti al pubblico, rispetto ai quali il
proprietario/gestore ha l'obbligo, per
contratto o istituzionalmente, di esercitare
un ruolo di controllo e manutenzione).
In questi casi, il legislatore richiede,
nella custodia del bene, un maggiore livello
di vigilanza in relazione a possibili
comportamenti nocivi che potrebbero essere
posti in essere da terzi.
Il lettore può consultare, pure, la sentenza
del 04.05.2011, numero 2677, del
consiglio di stato, sezione IV
(articolo ItaliaOggi
Sette del 30.04.2012). |
|
AMBIENTE-ECOLOGIA: Polveri
sottili.
Domanda.
Agli amministratori locali, quali soggetti
garanti, è da imputare, ai sensi
dell'articolo 40 del codice penale, il
superamento delle concentrazioni massime di
inquinanti ammessi dalla legislazione
comunitaria?
Risposta.
L'articolo 40 del codice penale dispone, in
tema di rapporto di causalità, che: «Nessuno
può essere punito per un fatto preveduto
dalla legge come reato, se l'evento dannoso
o pericoloso, da cui dipende l'esistenza del
reato, non è conseguenza della sua azione od
omissione».
Il Tribunale di Firenze, sezione II penale,
con la sentenza del 23.11.2010, numero 3217,
in tema di emissioni nocive e di
responsabilità degli amministratori locali,
ha affermato che, alla luce della normativa
sulle polveri sottili, che ha per scopo
ultimo la protezione della salute umana, «agli
amministratori imputati non può essere
addebitata la totale omissione di misure
volte a impedire la concentrazione di
inquinanti in atmosfera superiore ai limiti,
perché di misure dirette a tali fini ne sono
state emesse moltissime; peraltro la
eventuale, presunta omissione di ulteriori
misure intese a quello scopo non è
equiparabile in alcun modo, né
concettualmente né praticamente, al mancato
impedimento dell'evento perché, sotto il
primo profilo, la mera omissione di atti e
l'impedimento di un evento criminoso non
sono teoricamente corrispondenti né sono la
inevitabile conseguenza l'uno dell'altra, ed
inoltre perché, sotto il secondo profilo,
non vi è prova alcuna nel processo che
l'adozione di misure ulteriori volte a
limitare le emissioni potenzialmente
inquinanti avrebbe sicuramente impedito
l'evento, cioè il superamento dei limiti
delle concentrazioni».
Aggiungono, poi, i Giudici fiorentini, «in
realtà, per potere configurare il reato
contestato sotto il profilo dell'articolo 40
codice penale, la condotta tenuta o l'evento
verificatosi, entrambi da impedire da parte
di chi avesse avuto il dovere di farlo,
devono necessariamente essere di per sé
condotte o eventi criminosi, e non potrà
essere la contestazione dell'articolo 40 a
produrre “il miracolo” di trasformare in
reato condotte o eventi che tali di per sé
non sono sin dall'origine».
Nella fattispecie è da provare, sempre
secondo il tribunale di Firenze, la
indispensabile correlazione (il nesso di
causa) tra la presunta condotta omissiva
degli amministratori locali e l'evento,
cioè: il superamento dei limiti delle
concentrazioni
(articolo ItaliaOggi
Sette del 30.04.2012). |
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NEWS |
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ENTI LOCALI - VARI: Pratiche anagrafiche da casa.
Basta una mail al comune. Allegando la carta
d'identità. Circolare del ministero
dell'interno attua il decreto
semplificazioni. Si parte il 9 maggio.
Dal prossimo 9 maggio, i cittadini potranno
presentare le istanze di variazione
anagrafica stando comodamente seduti davanti
al proprio personal computer. Sarà infatti
possibile trasmetterle attraverso il proprio
indirizzo di posta elettronica certificata,
ovvero, in mancanza della Pec, attraverso la
mail personale allegando la fotocopia del
documento di identità. Senza dimenticare che
sarà altresì possibile, a tali fini,
l'utilizzo del fax o della raccomandata.
È quanto mette nero su bianco il
dipartimento dei servizi demografici del
Ministero dell'Interno, nel testo della
circolare 27.04.2012 n. 9
che fornisce i necessari chiarimenti
attuativi delle disposizioni contenute
all'articolo 5 del decreto legge
semplificazioni (il decreto legge del 09.02.2012, numero 5) in materia di
cambio di residenza in tempo reale.
In attesa dell'imminente regolamento
attuativo, pertanto, la circolare del
Viminale ricorda che le disposizioni ivi
contenute acquistano efficacia a decorrere
da 90 giorni dalla data di pubblicazione del
decreto stesso, ovvero dal 9 maggio. Ne
consegue che alle dichiarazioni anagrafiche
presentate da tale data, dovranno applicarsi
le disposizioni semplificative che, nel caso
in esame, eviteranno ai cittadini il
disturbo di presentarsi agli sportelli degli
uffici anagrafe del comune di residenza.
In pratica, tra otto giorni, oltre alla
consueta presentazione diretta allo
sportello, i cittadini avranno la
possibilità di presentare le variazioni
anagrafiche anche per il tramite della
raccomandata, del fax e per via telematica.
Quest'ultima rappresenta una vera e propria
rivoluzione nel rapporto tra utente e
amministrazione comunale, facendo
risparmiare tempo e garantendo al tempo
stesso la veridicità e la certezza dei dati
che si intendono variare.
Infatti, sarà possibile variare i propri
dati anagrafici per via telematica al
realizzarsi di una delle seguenti
condizioni. Ovvero che la dichiarazione sia
sottoscritta dall'utente con firma digitale,
oppure che il sottoscrittore sia
identificato tramite carta d'identità
elettronica, con carta nazionale dei servizi
o con strumenti che consentano
l'individuazione del soggetto che effettua
la dichiarazione. In alternativa, sarà
considerata valida anche la dichiarazione
trasmessa attraverso la casella di posta
elettronica certificata o, in assenza,
attraverso una casella di posta elettronica
semplice. In quest'ultimo caso, è necessario
che la copia della dichiarazione con firma
autografa e la copia della carta d'identità
del soggetto dichiarante siano allegati
all'istanza con l'ausilio di uno scanner.
È quindi ovvio che in questi giorni alle
amministrazioni comunali verrà chiesto uno
sforzo non indifferente in quanto dovranno
implementare le funzioni e i contenuti dei
propri siti internet istituzionali. A tal
fine, la circolare in oggetto ricorda che
gli enti locali dovranno obbligatoriamente
indicare nei propri siti web, tutti gli
indirizzi esatti ai quali inoltrare le
dichiarazioni, con particolare riferimento
all'indirizzo di posta, di posta
elettronica, nonché al numero di fax.
Adempimenti che sono considerati essenziali
per i comuni, in quanto, come previsto dal
dpr in corso di adozione, questi dovranno
registrare le dichiarazioni entro due giorni
lavorativi dal ricevimento delle stesse.
In
particolare, sia a coloro che si presentano
allo sportello che nei confronti di chi
utilizza le altre modalità, l'ufficiale di
anagrafe dovrà rilasciare all'interessato
un'apposita comunicazione di avvio del
procedimento con l'apposita formula «si
comunica che a seguito della variazione
anagrafica, quest'ufficio provvederà ad
accertare la sussistenza dei requisiti
previsti e che, trascorsi 45 giorni dalla
dichiarazione resa in assenza di
comunicazione in merito alla mancanza dei
requisiti, la variazione (ovvero
l'iscrizione o la registrazione) si intende
confermata»
(articolo ItaliaOggi
del'01.05.2012). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Personale.
Deroga ampia su scuola e polizia.
Dal 2013 i vincoli sui rapporti flessibili
si possono evitare per tutto il settore.
In nessun caso però i Comuni possono
superare la spesa sostenuta per le stesse
finalità nel 2009.
APPLICAZIONE GENERALE/
Anche negli enti «minori» il via libera
offerto dalla Corte dei conti non può
oltrepassare i tetti relativi alle uscite.
Si ampliano le possibilità per gli enti
locali di effettuare assunzioni flessibili,
ma rimangono i limiti di spesa che
determinano una contrazione nel ricorso a
questo istituto: possono essere così
sintetizzati gli effetti del delle novità
contenute nell'articolo 4-ter della legge di
conversione del Dl 16/2012 e nel parere
delle sezioni riunite di controllo della
Corte dei Conti n. 11/2012.
Le nuove regole prevedono che dal 2013 il
tetto del 50% della spesa sostenuta nel 2009
non si applichi alle assunzioni con
contratti flessibili del personale
«strettamente necessario a garantire
l'esercizio delle funzioni di polizia
locale, di istruzione pubblica e del settore
sociale». Si amplia quindi la deroga
prevista dal Milleproroghe per il 2012, che
riguarda solo il personale educativo e
docente, la polizia municipale (non
provinciale) e le stabilizzazioni di Lsu in
corso.
La deroga tocca ora negli enti locali
tutti i dipendenti impegnati nelle funzioni
istruzione (quindi non solo i docenti),
della vigilanza (e non solo la polizia
municipale) e dei servizi sociali.
L'applicazione è rimessa all'autonomia delle
amministrazioni. A fronte dell'ampliamento
delle deroghe, il legislatore ha previsto -a differenza del 2012- il divieto di
superamento della spesa per le assunzioni
flessibili del 2009.
Le deroghe previste dalla Sezioni unite di
controllo della magistratura contabile sono
limitate: si consente agli enti locali di
derogare ai vincoli dettati dall'articolo 9,
comma 28, del Dl 78/2010, ma questo non può
evitare la riduzione del tetto alla spesa.
La deroga riguarda, in particolare, gli
«enti di minore dimensione per salvaguardare
particolari esigenze operative». Essa può
essere prevista per imporre un limite
cumulativo al complesso delle assunzioni
flessibili, senza la suddivisione indicata
dalla norma. Il carattere limitato è dato
dalla precisazione che «resta comunque ferma
l'esigenza che vengano raggiunti gli
obiettivi di fondo della disciplina e che
venga assicurata la riduzione di spesa
nell'esercizio finanziario per le forme di
assunzione temporanea elencate».
Le interpretazioni fornite dalle sezioni
regionali di controllo includono infine nel
tetto le assunzioni di dirigenti e
responsabili ex articolo 110 e del personale
dell'ufficio di staff degli organi politici
ex articolo, 90 sempre del Dlgs 267/2000. In
modo prevalente, viene detto che la spesa
necessaria per garantire l'esercizio
associato tramite convenzioni ex articolo 30
del Tuel non va inclusa nel tetto. Vanno
invece inclusi gli oneri per l'utilizzo di
personale in modo associato tra più enti,
sia che ciò avvenga attraverso l'articolo 14
del contratto del 22.01.2004, sia che
si realizzi attraverso il comma 557 della
Finanziaria 2005 (utilizzazione extra orario
da parte dei piccoli comuni di dipendenti di
altri enti locali).
Rimane da chiarire se
gli oneri derivanti dalla utilizzazione di
personale di altra Pa in comando debba
essere compresa nel tetto alla spesa per le
assunzioni flessibili. E se quelle che sono
interamente finanziate da altri soggetti,
pubblici o privati (ad esempio i vigili
stagionali i cui oneri sono sostenuti
attraverso una quota dei proventi derivanti
dalle sanzioni per le inosservanze al codice
della strada), siano da includere nel tetto
o se si debba applicare in modo estensivo la
esclusione prevista in questi casi dal tetto
alla spesa del personale.
---------------
I passaggi
01 | GLI AMBITI
La normativa particolare riguarda i settori
della Polizia locale, dell'istruzione
e il settore sociale
02 | IL PROBLEMA
In questi settori, soprattutto
nell'istruzione e nei servizi sociali,
l'incidenza dei contratti a termine è molto
alta. Per questa ragione l'estensione ai
contratti a termine dei vincoli del turn
over previsti per le assunzioni stabili
avrebbe determinato grossi problemi di
operatività
03 | IL PRIMO INTERVENTO
Il decreto «Milleproroghe» (articolo 1,
comma 6-bis, del Dl 216/2011) aveva rimandato
al 2013 l'applicazione dei vincoli di turn over al personale educativo, scolastico e di
vigilanza
04 | IL DECRETO FISCALE
Il nuovo intervento amplia le deroghe,
permettendo agli enti locali di superare dal
2013 i tetti in relazione ai contratti
«strettamente necessari a garantire
l'esercizio delle funzioni di polizia
locale, di istruzione pubblica e del settore
sociale». In questo modo, la deroga può
riguardare tutte le tipologie di personale
nei settori indicati
05 | LA SPESA
Mentre amplia i confini della deroga, la
norma introduce però un nuovo limite, in
virtù del quale in nessun caso, gli enti
locali possono però superare la spesa
registrata per le stesse finalità nel 2009 (articolo Il Sole 24
Ore del 30.04.2012). |
|
ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
Niente assunzioni solo con il Patto. Nota Anci sui limiti per gli enti
locali.
I limiti nell'assunzione di personale a
tempo indeterminato, previsti dal decreto
legge 78/2010, non riguardano gli enti non
sottoposti al Patto di stabilità.
È quanto
sostiene la
nota
27.04.2012 dell'Anci, in cui si
spiega che sebbene le sezioni riunite della
Corte dei conti abbiano di recente sostenuto
che i limiti alle assunzioni riguardino
tutti gli enti, «a oggi la normativa vigente
per gli enti non sottoposti al Patto è
quella di cui alla legge 27.12.2006,
n. 296», che stabilisce altre modalità di
contenimento delle spese per il personale.
In particolare, all'articolo 1, comma 562, si
prevede che: «Per gli enti non sottoposti
alle regole del patto di stabilità interno,
le spese di personale, al lordo degli oneri
riflessi a carico delle amministrazioni e
dell'Irap, con esclusione degli oneri
relativi ai rinnovi contrattuali, non devono
superare il corrispondente ammontare
dell'anno 2004. Gli enti di cui al primo
periodo possono procedere all'assunzione di
personale nel limite delle cessazioni di
rapporti di lavoro a tempo indeterminato
complessivamente intervenute nel precedente
anno, ivi compreso il personale di cui al
comma 558».
Insomma, regole ad hoc, che secondo l'Anci
la Corte dei conti non tiene in
considerazione, contraddicendo peraltro, nel
parere n. 11/2012 reso dalle sezioni
riunite, e senza fornire alcuna motivazione,
quanto precedentemente affermato in diverse
pronunce in relazione al rapporto fra il
comma 562 della Finanziaria 2007 ed il comma
7 dell'art. 76 del dl n. 78 del 31.05.2010. Norme che, relativamente alla parti
che dispongono limitazioni alle assunzioni,
non sono state modificate da alcun
intervento successivo.
A tal proposito, l'Anci
cita le delibere n. 3, 4 e 20 del 2011. Per
giungere infine alla conclusione che ad
oggi, non essendo stato modificato il quadro
normativo di riferimento, relativamente alle
assunzioni a tempo indeterminato negli enti
non sottoposti al patto di stabilità trova
appunto applicazione il comma 562
dell'articolo unico alla legge 27.12.2006, 296 (articolo ItaliaOggi
del 28.04.2012 - tratto da
www.ecostampa.it). |
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ENTI LOCALI: Osservatorio
Viminale/ Decadenze nell'unione in
scioglimento.
Quesito.
Nel caso di un'Unione di Comuni che
si scioglierà a decorrere dal 1° gennaio, e
per la quale le attività di liquidazione si
concluderanno oltre il 31 dicembre dell'anno
precedente, gli organi di gestione dell'ente
decadono alla data di cessazione dell'ente
stesso o rimangono in carica fino alla
conclusione delle operazioni di
liquidazione?
Risposta.
L'Unione di comuni, disciplinata
dall'articolo 32 del Testo unico n.
267/2000, si configura come una forma di
associazione volontaria tra comuni, la quale
attraverso l'adozione dell'atto costitutivo
e dello statuto, dà vita ad un ente locale a
tutti gli effetti, distinto dagli enti che
la compongono, che gode di un'ampia potestà
organizzativa e funzionale, posto che il
legislatore ha delineato solo gli elementi
essenziali, inderogabili dell'istituto,
demandando all'autonomia statutaria e
regolamentare la disciplina degli organi e
della propria organizzazione (art. 32
citato, comma 4).
Se lo statuto dell'ente, in merito alle
procedure di scioglimento prevede un termine
entro il quale il consiglio di
amministrazione deve nominare un commissario
liquidatore, da tale data gli organi
dell'Unione non hanno più alcuna competenza
e decadono, trovandosi l'ente in fase di
gestione liquidatoria, affidata al
commissario appositamente nominato.
Si reputa, pertanto, che l'organo che
dovrebbe essere mantenuto in vita è il
consiglio di amministrazione, al quale il
commissario liquidatore presenterà la
proposta di bilancio e il piano di riparto
delle risorse strumentali, patrimoniali e
del personale, indicante la parte spettante
a ciascun comune, per l'approvazione.
Nel caso in cui il termine assegnato
convenzionalmente al liquidatore dalla norma
statutaria per la predisposizione degli atti
consenta che le operazioni si protraggano
oltre la data prevista, e pertanto
proseguano per tutto il tempo necessario
alla loro conclusione, decorso
infruttuosamente detto termine, il Prefetto
valuterà, ove la normativa regionale non
disponga diversamente, la sussistenza dei
presupposti per avviare le procedure di cui
alle disposizioni dell'articolo 141, comma
8, del Testo unico n. 267/2000
(articolo ItaliaOggi
del 27.04.2012). |
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APPALTI: Dl
fiscale. Si ampliano i vincoli di
solidarietà per le somme che sono dovute
all'amministrazione finanziaria
Appalti, responsabilità estesa.
Il committente paga Irpef e Iva se non
versano appaltatore e subappaltatori.
IL PUNTO CRITICO/
Difficile dimostrare che l'irregolarità è
avvenuta pur avendo preso tutte le
precauzioni necessarie per evitarla.
La responsabilità solidale nei contratti di
appalto fra appaltatore e subappaltatori ora
si estende anche al committente per quanto
riguarda i versamenti all'Erario delle
ritenute Irpef sul lavoro dipendente e
dell'Iva dovuta sulle prestazioni oggetto
dell'appalto.
Lo prevede l'articolo 2, comma 5-bis, del
decreto fiscale 16/2012 convertito in legge
che sostituisce il comma 28, dell'articolo
35 del Dl 223/2006. In confronto alla norma
preesistente viene estesa la solidarietà a
carico del committente o datore di lavoro
anche in relazione al versamento dell'Iva da
parte del prestatore. La solidarietà permane
anche per l'appaltatore che è committente
per i contratti di subappalto. La
responsabilità del committente opera per
tutta la durata del contratto e ha effetto
fino al secondo anno successivo alla
cessazione dell'appalto.
La nuova norma è fortemente penalizzante per
il committente di opere o di servizi il
quale, di fatto, assume la responsabilità in
ordine al versamento delle ritenute fiscali
e dell'Iva sia da parte dell'appaltatore che
degli eventuali subappaltatori. Però viene
anche disposto che se il committente ha
messo in atto tutte le cautele possibili per
evitare l'inadempimento è liberato dalle
responsabilità.
Il vero problema a carico del committente,
quindi, rimane la dimostrabilità del fatto
che il mancato versamento dell'Iva e delle
ritenute si è verificato pur avendo
adottando gli opportuni accorgimenti: a noi
pare una prova diabolica.
Ci si chiede, infatti, quale sia il mezzo
che dovrà essere adottato dal committente
per non cadere nella responsabilità
solidale, alla luce del dato letterale del
comma 5-bis: «che dimostri di aver messo in
pratica tutte le cautele possibili per
evitare l'inadempimento». In pratica, in un
contratto di appalto, il committente
dovrebbe richiedere ai propri appaltatori e
ai subappaltori un documento equipollente al
Documento unico di regolarità contributiva
previsto per gli obblighi previdenziali.
Diversamente il committente può essere
chiamato al versamento all'Erario dell'Iva,
peraltro già pagata al fornitore e delle
ritenute Irpef sul reddito da lavoro dei
dipendenti altrui.
Relativamente alle ritenute fiscali, la
prova più semplice può essere l'inoltro da
parte degli appaltatori e subappaltatori dei
modelli F24 relativi ai suddetti versamenti.
Invece la prova del versamento dell'Iva è
pressoché impossibile, in quanto il
versamento è il risultato della liquidazione
Iva che comprende molte altre operazioni.
Anche il ricorso al cassetto fiscale
dell'appaltatore e del subappaltatore non è
possibile essendo vietato l'accesso a
soggetti non autorizzati.
Si ricorda che in materia di Iva (e non per
le ritenute) il Dpr 633/1972 prevede già per
alcune fattispecie la solidarietà nel
pagamento dell'imposta. L'articolo 60-bis
stabilisce che il cessionario è solidamente
obbligato al pagamento dell'imposta non
versata dal cedente. Tale regola opera solo
con riferimento alle operazioni di cessione
individuate dal Dm 22/12/2005 ( auto, moto e
rimorchi; prodotti di telefonia e accessori; pc, componenti ed accessori; bovini, ovini e
suini vivi e loro carni fresche) ma solo nel
caso in cui la cessione sia avvenuta a un
prezzo inferiore al valore normale.
La modifica introdotta dal decreto fiscale è
molto più forte e sostituisce il committente
a un obbligo dell'appaltatore o
subappaltatore che potrebbe aver omesso il
versamento anche per gravi difficoltà
finanziarie. La nuova disposizione ricalca
le regole previste per il versamento dei
contributi previdenziali e dei contributi
assicurativi obbligatori per gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dei
dipendenti a cui sono tenuti in prima linea
l'appaltatore e l'eventuale subappaltatore.
Questi adempimenti sono stati più volte
oggetto di chiarimenti da parte del
ministero del Lavoro e dell'Inps. La
certificazione del corretto adempimento
previdenziale avviene mediante la
presentazione da parte del subappaltatore
all'appaltante del modello Durc.
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Il nuovo regime
01 | LA NORMA
L'articolo 2 del Dl 16/2012 prevede
l'estensione al committente della
responsabilità solidale nei contratti di
appalto fra appaltatore e subappaltatori per
quanto concerne i versamenti all'Erario
delle ritenute Irpef sul lavoro dipendente e
dell'Iva prevista sulle prestazioni oggetto
di appalto
02 | AMBITO DI APPLICAZIONE
La responsabilità si applica ad appalti di
opere e servizi per tutta la durata del
contratto e fino al secondo anno successivo
alla cessazione dell'appalto. L'Iva dovuta
in base alla dichiarazione e le ritenute
fiscali sono accertabili entro il quarto
anno successivo a quello in cui è stata
presentata la dichiarazione dell'appaltatore
e del subappaltatore
03 | ONERE DELLA PROVA
Il committente evita la solidarietà se
dimostra di aver messo in atto tutte le
cautele possibili per evitare
l'inadempimento. Tuttavia tale prova appare
di difficile attuazione, in particolare per
quanto riguarda il versamento dell'Iva
04 | L'ANALOGIA
La nuova norma ricalca gli obblighi in tema
di versamento dei contributi previdenziali e
assicurativi obbligatori per gli infortuni
(articolo Il Sole 24
Ore
del 27.04.2012 - tratto da
www.corteconti.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Pa,
licenziamenti disciplinari più semplici.
In arrivo la delega sull'articolo 18 per gli
statali: tipizzazione dei casi che fanno
scattare la sanzione
ADDIO AI CO.CO.CO/
Più autonomia per i dirigenti, taglio delle
consulenze, riordino del reclutamento e
cambio di politica sui contratti a termine.
Un disegno di legge con una delega per la
regolazione dei licenziamenti disciplinari
nelle pubbliche amministrazioni, per i quali
dovrà essere razionalizzata la struttura
attuale delle sanzioni e introdotta una
tipizzazione delle ipotesi che possono
giustificare il licenziamento per motivi
soggettivi.
Parte da qui la proposta
operativa che il ministro della Pa e della
Semplificazione, Filippo Patroni Griffi, sta
mettendo a punto per la traduzione in norme
dei «principi e criteri generali» contenuti
nella riforma Fornero. La ri-regolazione del
pubblico impiego si muoverà su un indice
articolato e complesso, che i tecnici di
palazzo Vidoni stanno ancora limando in
vista del prossimo incontro con i sindacati
(la data è da confermare ma dovrebbe essere
il 4 maggio) sapendo che tutto dovrà essere
pronto entro la metà di maggio.
Oltre all'armonizzazione delle norme sul
mercato del lavoro, vale a dire i contratti
flessibili in entrata e le regole sui
licenziamenti, si punta a un nuovo insieme
di misure per rafforzare la responsabilità e
l'autonomia dei dirigenti; un taglio delle
consulenze esterne; una nuova impostazione
delle politiche di reclutamento che passa
anche per il rilancio del vecchio progetto
di riordino delle scuole superiori della Pa;
una rivisitazione del ciclo della
performance, che prevede una condivisione
con i sindacati nella gestione delle scelte
organizzative delle amministrazioni.
Licenziamenti disciplinari.
Se per i licenziamenti discriminatori (o
nulli) non serviranno norme di equiparazione
tra pubblico e privato e se per i
licenziamenti per giustificati motivi
oggettivi (quelli economici) la cornice
regolatoria già esiste ed è l'articolo 33
del Dlgs 165/2001 con la prevista mobilità
del personale in disponibilità (dichiarato
in eccedenza a conclusione della relativa
procedura), un intervento ad hoc servirà per
i disciplinari.
Tenendo conto dei vincoli
costituzionali, della diversa natura della
funzione pubblica che prevede maggiori
doveri e pretende diverse garanzie ai
dipendenti di un'amministrazione pubblica
rispetto a quelli di un'azienda privata, con
la delega si punta a introdurre una serie di
ipotesi di giustificato motivo soggettivo e
a ricalibrare il sistema delle sanzioni
conservative o espulsive che, tra l'altro,
sono differenziate a seconda che si tratti
di funzionari o di dirigenti.
Una delega,
insomma, per rendere più certe le situazioni
che fanno scattare il licenziamento in casi
disciplinari. Con la prospettiva, in caso di
sentenza che boccia il licenziamento, del
reintegro del dipendente piuttosto che del
suo indennizzo; ipotesi peraltro già bollata
da incostituzionalità dal Giudice delle
leggi.
Dirigenza con più autonomia.
Nel quadro della privatizzazione del
contratto dei dirigenti con il Ddl Patroni
Griffi si punterebbe a rafforzare
l'autonomia dei dirigenti dall'indirizzo
politico e la responsabilità nella gestione
dell'organizzazione e delle risorse
dell'amministrazione.
Probabilmente verrà proposto un meccanismo
di conferma automatica a fine incarico
(fatti salvi casi oggettivi di inadempienza)
per mettere a riparo i direttori generali da
logiche non regolate di spoil system. Misure
che verrebbero affiancate da un forte giro
di vite sugli incarichi esterni, da limitare
esclusivamente a casi di assoluta eccellenza
e per posizioni particolari.
Sempre sulla
dirigenza, il ministro vuole proporre una
riforma dell'attuale sistema di reclutamento
che passa anche per un riordino delle cinque
scuole di alta formazione: ai nuovi
dirigenti dello Stato dovrebbe essere
assicurata una formazione comune, come nelle
esperienze di Francia e Regno Unito, in
maniera da poter garantire reali possibilità
di trasferimento da un'amministrazione a
un'altra superando canali impropri come il
reclutamento esterno o il «comando» di
dirigenti fuori dai ruoli.
Contratti a termine.
L'idea è di abbandonare il contratto
coordinato e continuativo con
un'equiparazione stretta con il settore
privato. I contratti a termine, che comunque
non potranno essere trasformati in contratti
a tempo indeterminato perché resta il
vincolo dell'accesso per concorso nella Pa,
verranno molto ricalibrati: per quelli molto
brevi verrà recepita la riforma Fornero
mentre per quelli fino a 36 mesi si
penseranno formule tipo il corso-concorso,
mirate per qualificare il più possibile
questi rapporti temporanei d'impiego.
Ciclo della performance.
Per superare alcune difficoltà applicative
del sistema di valutazione introdotto dalla
riforma Brunetta si punta poi a un
superamento delle analisi delle performance
basate sulla logica dell'adempimento. L'idea
è quella di favorire un maggior
coinvolgimento delle organizzazioni
sindacali nella definizione dei criteri di
valutazione e delle scelte organizzative
delle amministrazioni che, dopo l'ultima
riforma, dovrebbero essere invece
semplicemente comunicate ai sindacati
(articolo Il
Sole 24 Ore
del 26.04.2012 - tratto da
www.ecostampa.it). |
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GIURISPRUDENZA |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: La
Cassazione blocca le assunzioni.
I contratti ripetuti danno diritto solo
all'indennizzo.
LE RAGIONI/
L'interpretazione confermata dalla Suprema
corte serve a tutelare il principio
dell'accesso unicamente per concorso.
In caso di utilizzo di contratti a termine
senza soluzione di continuità, un Comune
deve pagare i danni, ma non è obbligato
all'assunzione. Deve infatti ritenersi
conforme ai principi Ue e alla Costituzione
il divieto di conversione in rapporti a
tempo indeterminato dei contratti a tempo
determinato sottoscritti dalla Pa in modo
illecito.
Questo il principio ribadito dalla
Corte di Cassazione nella sentenza n. 4417/2012, con cui
ha respinto il ricorso presentato da alcuni
soggetti che avevano avuto rapporti
continuativi a tempo determinato con un
Comune.
Nel caso, un ente aveva assunto alcuni
lavoratori, quali assistenti bagnini, con
contratto a tempo determinato per una
stagione estiva e alla scadenza li aveva
riassunti immediatamente, con lo stesso
contratto e per le stesse mansioni. I
dipendenti hanno impugnato gli atti
dell'ente, sostenendo che il rapporto doveva
considerarsi a tempo indeterminato sin dalla
stipula del primo contratto e richiedendo il
pagamento della differenza retributiva.
Il giudice di primo grado ha respinto il
ricorso, chiarendo che si trattava di due
contratti a termine, e non di proroga di un
unico contratto, e che la violazione di
disposizioni imperative sulle assunzioni da
parte della Pa non può comportare la
costituzione di rapporti di lavoro a tempo
indeterminato, ma solo il risarcimento del
danno, condannando il Comune a un indennizzo
pari a tredici mensilità della retribuzione
netta prevista nel contratto di lavoro,
oltre alle differenze retributive spettanti
per la durata dei contratti a termine. Anche
la Corte di appello ha confermato
l'interpretazione.
La Cassazione ha ribadito il principio che,
in materia di pubblico impiego, un rapporto
di lavoro a tempo determinato non è
suscettibile di conversione in uno a tempo
indeterminato, stante il divieto posto
dall'articolo 36 del Dlgs 165/2001, il cui
disposto è stato ritenuto legittimo dalla
Corte costituzionale (sentenza 98/2003).
I giudici hanno precisato che, diversamente,
non troverebbero ragione i processi di
stabilizzazione previsti dall'articolo 1,
commi 519, 557 e 558 della Finanziaria 2007,
volti a eliminare il precariato creatosi per
assunzioni in violazione dell'articolo 36.
Il principio dell'assunzione dei pubblici
dipendenti mediante concorso, posto a tutela
delle esigenze di imparzialità e buon
andamento dell'amministrazione, è
compatibile con la direttiva n. 70/99/CEE,
in quanto dispone, in caso di violazione, il
diritto del lavoratore al risarcimento del
danno, strumento ritenuto adeguato a
prevenire e sanzionare l'utilizzo abusivo da
parte della p.a. di una successione di
rapporti di lavoro a tempo determinato.
La Corte ha così respinto il ricorso e ha
confermato la condanna del comune al
pagamento di un risarcimento economico ai
lavoratori interessati
(articolo Il Sole 24
Ore del 30.04.2012 - tratto da
www.ecostampa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Per
insegna di esercizio si intende
quella che -con le modalità prescritte
dall’art. 47, comma 1, del d.P.R.
16.12.1992, n. 495- serve esclusivamente a
segnalare il luogo ove si esercita
l’attività di impresa.
Invero, la scritta in oggetto che espone
anche, e chiaramente, l’indirizzo web della
società adempie a una funzione che va oltre
quella di indicare di un luogo, in quanto
intende pure rendere conoscibile al pubblico
il sito aziendale e, come tale, è da
intendersi quale insegna pubblicitaria.
... per la riforma della sentenza breve del
TAR ABRUZZO - SEZ. STACCATA DI PESCARA:
SEZIONE I n. 00472/2011, resa tra le parti,
concernente RIMOZIONE DI UN CARTELLO
PUBBLICITARIO ABUSIVO ...
...
Con sentenza in forma semplificata
22.07.2011, n. 472, il Tribunale
amministrativo regionale per l’Abruzzo –
Pescara, Sezione I, respingeva il ricorso
proposto dalla Dema Service s.r.l. nei
riguardi dell’atto con cui Autostrade per
l’Italia s.p.a. aveva ad essa ingiunto la
rimozione di un manufatto considerato
cartello pubblicitario abusivo, collocato
lungo l’autostrada A/14, nel territorio del
Comune di Silvi Marina.
La Dema Service interponeva appello contro
la sentenza, chiedendone al tempo stesso la
sospensione dell’efficacia.
...
Si controverte sulla natura del manufatto di
cui è causa. Per la Dema Service si
tratterebbe di una insegna di esercizio
debitamente autorizzata dagli enti locali
competenti; per Autostrade sarebbe invece un
cartello pubblicitario. Tale tesi è
sostanzialmente quella fatta propria dalla
sentenza impugnata.
L’esame delle foto contenute del fascicolo
fa ritenere che l’opera non costituisca una
semplice insegna di esercizio, dovendosi
intendere per tale quella che -con le
modalità prescritte dall’art. 47, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica
16.12.1992, n. 495- serve esclusivamente a
segnalare il luogo ove si esercita
l’attività di impresa. Infatti la scritta in
oggetto espone anche, e chiaramente,
l’indirizzo web della società: con ciò
adempie a una funzione che va oltre quella
di indicare di un luogo, in quanto intende
pure rendere conoscibile al pubblico il sito
aziendale. L’obiettiva destinazione
pubblicitaria non può dunque essere negata.
Questo punto –vale a dire la valutazione
delle caratteristiche intrinseche del
manufatto– non è però dirimente ai fini
della decisione della controversia.
A tale riguardo, occorre prendere in
considerazione l’art. 23 del codice della
strada (decreto legislativo 30.04.1982, n.
285), dedicato alla disciplina della “pubblicità
sulle strade e sui veicoli”. Con
particolare riferimento alla “pubblicità
lungo e in vista degli itinerari
internazionali, delle autostrade e delle
strade extraurbane principali e relativi
accessi”, il comma 7 stabilisce un
divieto di principio, temperato da talune
limitate deroghe. Nell’ambito di queste
consente le insegne di esercizio “purché
autorizzate dall’ente proprietario della
strada”.
Ora, nel caso di specie, la società
appellante aveva sì acquisito le
autorizzazioni degli enti locali (comune e
provincia) a diverso titolo competenti circa
la strada dove lo stabilimento sorge. Non ha
invece mai chiesto autorizzazione ad
Autostrade, come invece avrebbe dovuto,
essendo quest’ultima proprietaria della
A/14, in vista della quale il cartello è
posto. Circostanza, questa, confermata dalla
stessa Dema Service, là dove essa dichiara
che “l’insegna in questione … è soltanto
una delle tante insegne visibili anche
dall’autostrada” e prima ancora, nello
svalutare il significato delle foto prodotte
da controparte, rileva che sono state
scattate “dalla parte più interna della
stazione di servizio adiacente
all’autostrada”.
In conclusione: comunque debba definirsi il
manufatto, questo è stato installato senza
la necessaria, preventiva autorizzazione di
Autostrade, che pertanto legittimamente –ai
sensi dell’art. 23, comma 13-bis, del citato
decreto legislativo n. 285 del 1992– ne ha
imposto la rimozione
(Consiglio di Stato, Sez. IV,
sentenza 27.04.2012 n. 2480 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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ATTI AMMINISTRATIVI -
EDILIZIA PRIVATA: L'obbligo
giuridico di provvedere -ai sensi dell'art.
2 della legge 07.08.1990, n. 241, come
modificato dall’art. 7 della legge
18.06.2009, n. 69- sussiste in tutte quelle
fattispecie particolari nelle quali ragioni
di giustizia e di equità impongano
l'adozione di un provvedimento e quindi,
tutte quelle volte in cui, in relazione al
dovere di correttezza e di buona
amministrazione della parte pubblica, sorga
per il privato una legittima aspettativa a
conoscere il contenuto e le ragioni delle
determinazioni (qualunque esse siano)
dell'Amministrazione.
In particolare, poi, il proprietario
confinante con l’immobile, nel quale si
assuma essere stato realizzato un abuso
edilizio, ha comunque un interesse alla
definizione dei procedimenti relativi
all’immobile medesimo entro il termine
previsto dalla legge, tenendo conto
dell’interesse sostanziale che, in relazione
alla vicinanza, egli può nutrire in ordine
all’esercizio dei poteri repressivi e
ripristinatori da parte dell’organo
competente.
... per la riforma della sentenza breve del
TAR PIEMONTE - TORINO: SEZIONE I n.
00848/2011, resa tra le parti, concernente
SILENZIO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVA A
SEGNALAZIONE OCCUPAZIONE STRADA COMUNALE E
IRREGOLARITA' EDILIZIE ...
...
La sentenza impugnata collega l’interesse a
ricorrere contro il silenzio
dell’Amministrazione ad una lesione del
diritto del privato. Nel caso di specie, non
vi sarebbe la prova che l’area su cui si
controverte presenti natura pubblica;
neppure vi sarebbe la prova –e, ancor prima,
nemmeno l’allegazione– dell’uso pubblico; al
più l’area potrebbe essere oggetto di
contestazioni di carattere privatistico
(come in effetti è avvenuto, avendo il
ricorrente proposto giudizio possessorio
innanzi al Giudice civile); mancherebbe
perciò la legittimazione ad agire in questa
sede.
Alla luce della giurisprudenza del Consiglio
di Stato, il Collegio non condivide tale
impostazione restrittiva.
In linea di massima, infatti, l'obbligo
giuridico di provvedere -ai sensi dell'art.
2 della legge 07.08.1990, n. 241, come
modificato dall’art. 7 della legge
18.06.2009, n. 69- sussiste in tutte quelle
fattispecie particolari nelle quali ragioni
di giustizia e di equità impongano
l'adozione di un provvedimento e quindi,
tutte quelle volte in cui, in relazione al
dovere di correttezza e di buona
amministrazione della parte pubblica, sorga
per il privato una legittima aspettativa a
conoscere il contenuto e le ragioni delle
determinazioni (qualunque esse siano)
dell'Amministrazione (cfr. Cons. Stato, Sez.
V, 03.06.2010, n. 3487).
In particolare, poi, il proprietario
confinante con l’immobile, nel quale si
assuma essere stato realizzato un abuso
edilizio, ha comunque un interesse alla
definizione dei procedimenti relativi
all’immobile medesimo entro il termine
previsto dalla legge, tenendo conto
dell’interesse sostanziale che, in relazione
alla vicinanza, egli può nutrire in ordine
all’esercizio dei poteri repressivi e
ripristinatori da parte dell’organo
competente (cfr. Cons. Stato, Sez. VI,
20.07.2006, n. 4609; Id., IV Sez.,
07.07.2008, n. 3384)
(Consiglio di Stato, Sez. IV,
sentenza 27.04.2012 n. 2468 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
La disciplina nazionale in materia di
installazione degli impianti di carburante
e, segnatamente, quella relativa agli
obblighi di distanze minime (d.lgs. n. 32
del 1998 e legislazione regionale attuativa
cui è rimessa, ai sensi dell’art. 1, co. 2,
del medesimo decreto, l’adozione di norme di
indirizzo programmatico attraverso le quali
sono introdotti gli obblighi di rispetto
delle distanze minime), deve essere ritenuta
del tutto superata alla luce di recente
pronuncia della Corte di giustizia UE in
relazione alle norme ed ai principi posti a
tutela della liberà di stabilimento.
Una normativa di diritto interno come quella
italiana, che prevede distanze minime
obbligatorie fra gli impianti stradali di
distribuzione di carburanti, costituisce una
restrizione alla libertà di stabilimento
sancita dal trattato; una disciplina del
genere, infatti, applicandosi unicamente ad
impianti nuovi e non ad impianti già
esistenti prima della sua entrata in vigore,
pone condizioni all’accesso all’attività
della distribuzione di carburanti e,
favorendo gli operatori già presenti sul
territorio italiano, è idonea a scoraggiare,
se non ad impedire, l’accesso al mercato da
parte di imprenditori comunitari.
Deve ritenersi superato quell’orientamento
giurisprudenziale di questa Sezione
antecedente la pronuncia della Corte UE
11.03.2010, n. 384/2008, secondo cui le
autorizzazioni all’apertura degli impianti
di distribuzione di carburanti vanno
rilasciate alla luce dell’intero apparato
distributivo locale esistente, nel quale la
distanza minima tra i distributori
costituisce un parametro da verificare e che
la stessa distanza è un criterio utile per
valutare sia la possibilità di sopravvivenza
sul mercato del singolo esercizio, sia
l’esigenza di assicurare agli utenti
condizioni ottimali per la fruizione del
servizio.
La disciplina nazionale in materia di
installazione degli impianti di carburante
e, segnatamente, quella relativa agli
obblighi di distanze minime (d.lgs. n. 32
del 1998 e legislazione regionale attuativa
cui è rimessa, ai sensi dell’art. 1, co. 2,
del medesimo decreto, l’adozione di norme di
indirizzo programmatico attraverso le quali
sono introdotti gli obblighi di rispetto
delle distanze minime), deve essere ritenuta
del tutto superata alla luce di recente
pronuncia della Corte di giustizia UE in
relazione alle norme ed ai principi posti a
tutela della liberà di stabilimento (cfr.
Corte giustizia Unione europea, 11.03.2010,
n. 384/2008).
L’art. 43 Ce (ora art. 49 TFUE), letto in
combinato disposto con l’art. 48 Ce (ora
art. 54 TFUE), è stato interpretato nel
senso che una normativa di diritto interno
come quella italiana, che prevede distanze
minime obbligatorie fra gli impianti
stradali di distribuzione di carburanti,
costituisce una restrizione alla libertà di
stabilimento sancita dal trattato; una
disciplina del genere, infatti, applicandosi
unicamente ad impianti nuovi e non ad
impianti già esistenti prima della sua
entrata in vigore, pone condizioni
all’accesso all’attività della distribuzione
di carburanti e, favorendo gli operatori già
presenti sul territorio italiano, è idonea a
scoraggiare, se non ad impedire, l’accesso
al mercato da parte di imprenditori
comunitari.
Né sono stati riconosciuti seriamente
applicabili i motivi imperativi di interesse
generale idonei a giustificare restrizioni
alla concorrenza e ciò per diversi ordini di
ragioni.
E’ stato infatti evidenziato che:
a) i limiti rinvenibili nella normativa
italiana a tutela della salute,
dell’ambiente, della sicurezza stradale non
sono adeguati e proporzionati posto che si
applicano solo ai nuovi impianti di
distribuzione e non a quelli preesistenti;
b) i controlli per la tutela dei suindicati
interessi pubblici possono essere
efficacemente demandati al concreto
riscontro dell’autorità competente, senza
inadeguate limitazioni generali basate sul
calcolo delle distanze;
c) la tutela dei consumatori, sub specie di
“razionalizzazione del servizio reso agli
utenti della rete distributiva”,
costituisce un motivo economico e non un
motivo imperativo di interesse generale;
d) in ogni caso tale “razionalizzazione”
si rivela, sul piano pratico, un espediente
per favorire gli operatori già presenti sul
territorio (cfr. per tutto Cons. Stato, V,
23.05.2011 n. 3084).
Quindi, in base ai principi ora esposti,
deve ritenersi superato quell’orientamento
giurisprudenziale di questa Sezione
antecedente la pronuncia della Corte UE,
secondo cui le autorizzazioni all’apertura
degli impianti di distribuzione di
carburanti vanno rilasciate alla luce
dell’intero apparato distributivo locale
esistente, nel quale la distanza minima tra
i distributori costituisce un parametro da
verificare e che la stessa distanza è un
criterio utile per valutare sia la
possibilità di sopravvivenza sul mercato del
singolo esercizio, sia l’esigenza di
assicurare agli utenti condizioni ottimali
per la fruizione del servizio (Consiglio di
Stato, Sez. V,
sentenza 27.04.2012 n. 2456 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Anche
l’attività di spargimento di ghiaia, su di
un’area che ne era precedentemente priva, è
soggetta a concessione edilizia, allorché
appaia preordinata alla modifica della
precedente destinazione d’uso (nel caso in
esame, pacificamente agricola).
Tale indirizzo, peraltro, risulta
corroborato dalla risalente interpretazione
del Giudice penale, secondo cui deve
ritenersi soggetto a concessione lo
spianamento di un terreno agricolo ed il
riporto di sabbia e ghiaia, al fine di
ottenerne un piazzale per deposito e
smistamento di autocarri e containers (Cass.
pen., 09/06/1982; cfr. altresì <<è legittimo
il provvedimento del sindaco che ordini la
riduzione in pristino di un'area destinata,
in base al piano regolatore, a verde
pubblico, che sia stata coperta di ghiaia,
per essere destinata a parcheggio>> Cons.
Stato, sez. II, 15/02/1989, n. 18/1989), e,
per altro verso, che esso “…sembra, oggi,
avere un testuale riscontro nel nuovo Testo
unico in materia edilizia -D.P.R. n.
380/2001- (che non ha certo potenzialità
applicativa e di risoluzione del caso in
esame, ma che può rappresentare un valido
ausilio interpretativo, specie ove
"codifica" un orientamento giurisprudenziale
pregresso): l'art. 3, in materia di
definizione degli interventi edilizi,
assoggetta a permesso di costruire
-ascrivendole al genus delle nuove
costruzioni- <<la realizzazione di
infrastrutture e di impianti, anche per
pubblici servizi, che comporti la
trasformazione in via permanente di suolo
inedificato>> (lett. e. 3) e <<la
realizzazione di depositi di merci o di
materiali, la realizzazione di impianti per
attività produttive all'aperto ove
comportino l'esecuzione di lavori cui
consegua la trasformazione permanente del
suolo inedificato>> (e. 7); si tratta, come
è facile rilevare, di interventi privi di
connotazione strettamente edilizia e,
nondimeno, assoggettati a titolo abilitativo
(oggi permesso di costruire).
Significativa è, poi, la previsione
dell'art. 10, comma 2, secondo cui <<Le
regioni stabiliscono con legge quali
mutamenti, connessi o non connessi a
trasformazioni fisiche, dell'uso di immobili
o di loro parti, sono subordinati a permesso
di costruire o a denuncia di inizio
attività>>”.
Non vi è infatti motivo per discostarsi dal
condivisibile indirizzo giurisprudenziale
(C.d.S., sez. V, 22.12.2005, n. 7343;
11.11.2004, n. 7324) secondo cui anche
l’attività di spargimento di ghiaia, su di
un’area che ne era precedentemente priva, è
soggetta a concessione edilizia, allorché
appaia preordinata, come nel caso di specie,
alla modifica della precedente destinazione
d’uso (nel caso in esame, pacificamente
agricola).
Nei citati precedenti giurisprudenziali è
stato puntualmente sottolineato, per un
verso, che “Tale indirizzo, peraltro,
risulta corroborato dalla risalente
interpretazione del Giudice penale, secondo
cui deve ritenersi soggetto a concessione lo
spianamento di un terreno agricolo ed il
riporto di sabbia e ghiaia, al fine di
ottenerne un piazzale per deposito e
smistamento di autocarri e containers (Cass.
pen., 09/06/1982; cfr. altresì <<è legittimo
il provvedimento del sindaco che ordini la
riduzione in pristino di un'area destinata,
in base al piano regolatore, a verde
pubblico, che sia stata coperta di ghiaia,
per essere destinata a parcheggio>> Cons.
Stato, sez. II, 15/02/1989, n. 18/1989), e,
per altro verso, che esso “…sembra, oggi,
avere un testuale riscontro nel nuovo Testo
unico in materia edilizia -D.P.R. n.
380/2001- (che non ha certo potenzialità
applicativa e di risoluzione del caso in
esame, ma che può rappresentare un valido
ausilio interpretativo, specie ove
"codifica" un orientamento giurisprudenziale
pregresso): l'art. 3, in materia di
definizione degli interventi edilizi,
assoggetta a permesso di costruire
-ascrivendole al genus delle nuove
costruzioni- <<la realizzazione di
infrastrutture e di impianti, anche per
pubblici servizi, che comporti la
trasformazione in via permanente di suolo
inedificato>> (lett. e. 3) e <<la
realizzazione di depositi di merci o di
materiali, la realizzazione di impianti per
attività produttive all'aperto ove
comportino l'esecuzione di lavori cui
consegua la trasformazione permanente del
suolo inedificato>> (e. 7); si tratta, come
è facile rilevare, di interventi privi di
connotazione strettamente edilizia e,
nondimeno, assoggettati a titolo abilitativo
(oggi permesso di costruire).
Significativa è, poi, la previsione
dell'art. 10, comma 2, secondo cui <<Le
regioni stabiliscono con legge quali
mutamenti, connessi o non connessi a
trasformazioni fisiche, dell'uso di immobili
o di loro parti, sono subordinati a permesso
di costruire o a denuncia di inizio
attività>>”.
---------------
Correttamente pertanto i primi giudici hanno
ritenuto legittimi i provvedimenti impugnati
in primo grado, non potendo dubitarsi che
attraverso lo spargimento di ghiaione
sull’area in questione il proprietario
intendeva effettivamente modificare la
destinazione agricola dell’area
utilizzandola quale piazzale di sosta e
ricovero dell’auto e delle due roulottes di
sua proprietà, determinando così una
trasformazione urbanistica che necessitava
di concessione edilizia (sulla necessità di
concessione edilizia per ogni intervento che
determini una perdurante modifica dello
stato dei luoghi con materiale posto sul
suolo, pur in assenza di opera in muratura,
anche C.d.S., sez. V, 21.10.2003, n. 6519) (Consiglio
di Stato, Sez. V,
sentenza 27.04.2012 n. 2450 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
|
EDILIZIA PRIVATA: L’ordinanza
di acquisizione gratuita al patrimonio
comunale di un’opera abusiva si configura
quale atto dovuto, privo di discrezionalità,
subordinato al solo accertamento
dell’inottemperanza di ingiunzione di
demolizione ed al decorso del termine di
legge (che ne costituiscono i presupposti),
così che la censura è destituita di
qualsiasi fondamento giuridico, non
essendovi alcuna valutazione discrezionale
da compiere (e di conseguenza da
giustificare).
---------------
E' legittima l’ordinanza di demolizione di
opere edilizie abusive effettuata nei
confronti del responsabile dell’abuso e non
anche del proprietario dell’immobile, in
quanto l’articolo 7, comma 3, della legge
28.02.1985, n. 47, si riferisce
esclusivamente all’uno e non all’altro, per
l’evidente ragione di ancorare l’attività
riparatoria del responsabile, quale autore
dell’illecito, al rapido ripristino dello
stato dei luoghi.
...
Quanto al preteso vizio del provvedimento di
acquisizione al patrimonio comunale
dell’abuso realizzato per la carenza di
motivazione in ordine alla valutazione
dell’interesse pubblico, è sufficiente
osservare che l’ordinanza di acquisizione
gratuita al patrimonio comunale di un’opera
abusiva si configura quale atto dovuto,
privo di discrezionalità, subordinato al
solo accertamento dell’inottemperanza di
ingiunzione di demolizione ed al decorso del
termine di legge (che ne costituiscono i
presupposti) (C.d.S., sez. V, 01.10.2001, n.
5179), così che la censura è destituita di
qualsiasi fondamento giuridico, non
essendovi alcuna valutazione discrezionale
da compiere (e di conseguenza da
giustificare).
---------------
Quanto al primo
aspetto è sufficiente rilevare che è stata
ritenuta legittima l’ordinanza di
demolizione di opere edilizie abusive
effettuata nei confronti del responsabile
dell’abuso e non anche del proprietario
dell’immobile, in quanto l’articolo 7, comma
3, della legge 28.02.1985, n. 47, si
riferisce esclusivamente all’uno e non
all’altro, per l’evidente ragione di
ancorare l’attività riparatoria del
responsabile, quale autore dell’illecito, al
rapido ripristino dello stato dei luoghi
(C.d.S., sez. V, 01.10.1999, n. 1228) (Consiglio
di Stato, Sez. V,
sentenza 27.04.2012 n. 2450 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
|
EDILIZIA PRIVATA: La
precarietà (e mobilità) di un manufatto, che
rende non necessaria la concessione
edilizia, dipende non dal suo sistema di
ancoraggio al terreno, ma dalla sua
inidoneità a determinare una stabile
trasformazione del territorio, con la
conseguente necessità del titolo edilizio
allorquando, come nel caso di specie, la
struttura, ancorché prefabbricata, sia
destinata a dare un’utilità prolungata nel
tempo, circostanza giammai contestata dagli
appellanti, e non meramente occasionale.
...
quanto al secondo profilo, poi, anche a
voler prescindere dalle significative
dimensioni della struttura prefabbricata
realizzata (oltre 80 metri quadrati, per un
volume di 257,78 metri quadrati, il che
esclude in radice la sua stessa amovibilità
(sul cui carattere insistono gli
appellanti), deve ricordarsi che in ogni
caso anche la precarietà (e mobilità) di un
manufatto, che rende non necessaria la
concessione edilizia, dipende non dal suo
sistema di ancoraggio al terreno, ma dalla
sua inidoneità a determinare una stabile
trasformazione del territorio, con la
conseguente necessità del titolo edilizio
allorquando, come nel caso di specie, la
struttura, ancorché prefabbricata, sia
destinata a dare un’utilità prolungata nel
tempo, circostanza giammai contestata dagli
appellanti, e non meramente occasionale
(C.d.S., sez. V, 15.06.2000, n. 3321;
03.04.1990, n. 317) (Consiglio
di Stato, Sez. V,
sentenza 27.04.2012 n. 2450 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Posto
che la concessione in sanatoria rilasciata
per effetto di un condono edilizio produce
l’effetto della regolarizzazione della
costruzione dal punto di vista urbanistico,
attribuendo ad essa un regime giuridico che
in nulla si differenzia da quello proprio di
una normale concessione, presupposto
fattuale indispensabile per l’accoglimento
della domanda di condono (e per il rilascio
della relativa concessione in sanatoria) è
la stessa esistenza del manufatto abusivo,
non solo al momento della domanda di
condono, ma anche al momento del rilascio
della concessione: è stata così ritenuta
legittima l’archiviazione della domanda di
condono (relativa ad un edificio demolito e
non fedelmente ricostruito) per essere
venuto meno la stessa opera cui si riferiva
la richiesta.
---------------
Legittimamente l’amministrazione denega il
condono per la struttura prefabbricato ad
uso abitativo realizzata abusivamente,
essendo la stessa andata distrutta
nell’incendio del 25.07.1995, dopo la
presentazione della domanda di condono, ma
prima dell’eventuale rilascio della
concessione in sanatoria.
Anche il terzo motivo di gravame, con
cui è stato contestato l’erroneo rigetto in
parte del ricorso NRG. 491/1996 (concernente
l’impugnativa del diniego di condono
edilizio) per “Violazione di legge (art.
39 L. n. 724 del 23.12.1994 e successivi
decreti di reiterazione, compreso il D.L.
25.11.1994 n. 649, artt. 31, 33, 35 capo IV
L. 28.02.85, n. 47); eccesso di potere per
difetto di motivazione, per travisamento dei
fatti, per illogicità, per
contraddittorietà, per sviamento, per
difetto di istruttoria” è destituito di
fondamento giuridico.
Occorre premettere che, come esposto in
fatto, i primi giudici hanno ritenuto
legittimo l’impugnato diniego per il fatto
che il manufatto oggetto di condono era
andato distrutto, laddove lo hanno invece
annullato per quanto attiene il pozzo
artesiano (non configurabile come opera
edilizia) e quanto alle restanti opere per
la asserita impossibilità di determinare la
reale volumetria dell’abuso.
Ciò posto, deve rilevarsi che, diversamente
da quanto opinato dagli appellanti, posto
che la concessione in sanatoria rilasciata
per effetto di un condono edilizio produce
l’effetto della regolarizzazione della
costruzione dal punto di vista urbanistico,
attribuendo ad essa un regime giuridico che
in nulla si differenzia da quello proprio di
una normale concessione (C.d.S., sez. IV,
30.11.2009, n. 7491; sez. V, 07.05.2008, n.
2086), presupposto fattuale indispensabile
per l’accoglimento della domanda di condono
(e per il rilascio della relativa
concessione in sanatoria) è la stessa
esistenza del manufatto abusivo, non solo al
momento della domanda di condono, ma anche
al momento del rilascio della concessione
(C.d.S., sez. V, 18.11.2004, n. 7538): è
stata così ritenuta legittima
l’archiviazione della domanda di condono
(relativa ad un edificio demolito e non
fedelmente ricostruito) per essere venuto
meno la stessa opera cui si riferiva la
richiesta (C.d.S., sez. IV, 28.12.2008, n.
6550).
...
Del tutto legittimamente, come ritenuto
anche dai primi giudici, l’amministrazione
ha denegato il condono per la struttura
prefabbricato ad uso abitativo realizzata
abusivamente, essendo la stessa andata
distrutta nell’incendio del 25.07.1995, dopo
la presentazione della domanda di condono,
ma prima dell’eventuale rilascio della
concessione in sanatoria (Consiglio
di Stato, Sez. V,
sentenza 27.04.2012 n. 2450 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
|
APPALTI:
In base all’art. 75 del d.P.R. n. 445 del 2000, la non veridicità
della dichiarazione sostitutiva presentata
comporta la decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti, non lasciando tale
disposizione alcun margine di
discrezionalità alle Amministrazioni che si
avvedano della non veridicità delle
dichiarazioni.
Inoltre, l’art. 75, comma 1, del d.P.R.
28.12.2000, n. 445 prescinde, per la sua
applicazione, dalla condizione soggettiva
del dichiarante, attestandosi sul dato
oggettivo della non veridicità, rispetto al
quale sono irrilevanti il complesso delle
giustificazioni addotte dal dichiarante.
In altre parole, la disposizione in esame
non richiede alcuna valutazione circa il
dolo o la grave colpa del dichiarante,
poiché, se così fosse, verrebbe meno la
ratio della disciplina che è volta a
semplificare l’azione amministrativa,
facendo leva sul principio di
autoresponsabilità del dichiarante: il
corollario che deve trarsi da tale
constatazione è che la non veridicità di
quanto autodichiarato rileva sotto un
profilo oggettivo e conduce alla decadenza
dei benefici ottenuti con
l’autodichiarazione non veritiera,
indipendentemente da ogni indagine
dell’Amministrazione sull’elemento
soggettivo del dichiarante, perché non vi
sono particolari risvolti sanzionatori in
giuoco, ma solo le necessità di spedita
esecuzione della legge sottese al sistema
della semplificazione.
L’accertamento dell’elemento soggettivo,
peraltro, può essere rilevante sotto altri
profili, ad es. per verificare la
sussistenza di un eventuale reato di truffa
(art. 640 del c.p.), ma non per applicare le
conseguenze decadenziali legate alla non
veridicità obiettiva della dichiarazione.
Pertanto, occorre ribadire che è irrilevante
la disciplina di cui all’art. 48 del Codice
appalti, in quanto la disposta esclusione è
dipesa non dai fatti che all’epoca avevano
dato luogo alla suddetta annotazione o
dall’annotazione in sé, bensì dalla mancata
dichiarazione ditale circostanza da parte
del concorrente in gara.
La giurisprudenza amministrativa ha più
volte rilevato che, in base all’art. 75 del
d.P.R. n. 445 del 2000, la non veridicità
della dichiarazione sostitutiva presentata
comporta la decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti, non lasciando tale
disposizione alcun margine di
discrezionalità alle Amministrazioni che si
avvedano della non veridicità delle
dichiarazioni.
Inoltre, l’art. 75, comma 1, del d.P.R.
28.12.2000, n. 445 prescinde, per la sua
applicazione, dalla condizione soggettiva
del dichiarante, attestandosi sul dato
oggettivo della non veridicità, rispetto al
quale sono irrilevanti il complesso delle
giustificazioni addotte dal dichiarante.
In altre parole, la disposizione in esame
non richiede alcuna valutazione circa il
dolo o la grave colpa del dichiarante,
poiché, se così fosse, verrebbe meno la
ratio della disciplina che è volta a
semplificare l’azione amministrativa,
facendo leva sul principio di
autoresponsabilità del dichiarante: il
corollario che deve trarsi da tale
constatazione è che la non veridicità di
quanto autodichiarato rileva sotto un
profilo oggettivo e conduce alla decadenza
dei benefici ottenuti con
l’autodichiarazione non veritiera,
indipendentemente da ogni indagine
dell’Amministrazione sull’elemento
soggettivo del dichiarante, perché non vi
sono particolari risvolti sanzionatori in
giuoco, ma solo le necessità di spedita
esecuzione della legge sottese al sistema
della semplificazione.
L’accertamento dell’elemento soggettivo,
peraltro, può essere rilevante sotto altri
profili, ad es. per verificare la
sussistenza di un eventuale reato di truffa
(art. 640 del c.p.), ma non per applicare le
conseguenze decadenziali legate alla non
veridicità obiettiva della dichiarazione.
Pertanto, occorre ribadire che è irrilevante
la disciplina di cui all’art. 48 del Codice
appalti, in quanto la disposta esclusione è
dipesa non dai fatti che all’epoca avevano
dato luogo alla suddetta annotazione o
dall’annotazione in sé, bensì dalla mancata
dichiarazione ditale circostanza da parte
del concorrente in gara.
Nella specie, è pacifico e risulta
documentalmente dall’annotazione iscritta
presso l’Osservatorio in data 19.11.2009,
che il Consiglio dell’Autorità per la
Vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture, con decisione
dell'08.10.2009, n. 126, ha disposto che
l’operatore economico Politecnica Ingegneria
e Architettura Soc. Coop. è sospeso per un
mese dalla partecipazione alle procedure di
affidamento dalla data di iscrizione della
presente annotazione nel Casellario
informatico.
Pertanto, l’attuale appellante aveva l’onere
e l’obbligo di dichiarare la sanzione
irrogata che decorreva non dalla data di
commissione dell’illecito, bensì da quella
di annotazione nel casellario.
Infatti, la data da cui decorre il periodo
di un anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara in cui è
necessario che le imprese non abbiano reso
false dichiarazioni in merito ai requisiti e
alle condizioni rilevanti per la
partecipazione alle procedure di gara,
richiamato dall’art. 38 d.lgs. n. 163 del
2006, coincide con quella di iscrizione nel
casellario delle notizie riguardanti le
false dichiarazioni, venendo sorretta la
suddetta esigenza di certezza altresì dalla
lettura della disposizione, che pur in
apparenza facendo riferimento al mero fatto
storico delle dichiarazioni mendaci,
immediatamente precisa che deve trattarsi in
ogni caso di dichiarazioni risultanti dai
dati in possesso dell’Osservatorio
(Consiglio di Stato, Sez. V,
sentenza 27.04.2012 n. 2447 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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COMPETENZE PROGETTUALI:
Geologi, competenze univoche.
I percorsi professionali di geologi,
ingegneri e architetti non sono totalmente
equiparabili. Così, per assegnare un
incarico dirigenziale in un ambito specifico
di una delle tre professioni non si può non
tenere conto della differente preparazione e
competenza.
Lo ha stabilito il TAR
Lazio-Roma, Sez. III, con la
sentenza
26.04.2012 n. 3757, annullando
la circolare del ministero delle
infrastrutture e dei trasporti (presidenza
del Consiglio superiore dei lavori pubblici
n. 7618/Stc dell'08.09.2010), recante
i «Criteri per il rilascio
dell'autorizzazione ai laboratori per
l'esecuzione e certificazione di prove su
terre e rocce di cui all'art. 59 del dpr n.
380/2001».
In particolare, il Tar ha accolto
parzialmente il ricorso presentato, tra gli
altri, dal Consiglio nazionale dei geologi,
guidato da Gian Vito Graziano, contestando
la circolare nella parte in cui prevedeva,
per il direttore di tali laboratori,
indifferentemente il possesso della laurea
in geologia, ingegneria e architettura.
Questo perché, secondo i giudici, sia la
legge n. 112/1963 (Disposizioni per la tutela
del titolo e della professione di geologo),
sia il dpr n. 328/2001, indicano tali prove
come specifiche dell'attività del geologo.
«Invece», prosegue la sentenza, «tali
attività, non figurano rispetto alla
disciplina degli architetti (art. 16 dpr
328/2001) e solo in parte per gli ingeneri
(art. 46 dpr 328/2001 che fa riferimento alle
opere geotecniche solo per l'ingegneria
civile)».
Lo stesso Tribunale, comunica il Cng in una nota, con la sentenza n.
3761/2012 ha annullato anche la circolare
del ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, recante i Criteri per il rilascio
dell'autorizzazione ai laboratori per
l'esecuzione e certificazione di indagini
geognostiche, prelievo di campioni e prove
in sito di cui all'art. 59 del dpr n.
380/2001, «ritenendo che l'art. 59 del dpr
380/2001 e le norme tecniche per le
costruzioni si riferiscono alle indagini e
prove geotecniche, ma non alle indagini geognostiche,
al prelievo di campioni e alle prove in sito» (articolo ItaliaOggi
del 28.04.2012). |
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ATTI AMMINISTRATIVI: In presenza di una motivazione
“per relationem” basta che l'interessato sia
posto in condizione di conoscere gli atti
dai quali emergono i presupposti di fatto e
di diritto della determinazione assunta,
mentre non occorre l'allegazione da parte
dell'Amministrazione dei singoli documenti
istruttori sottesi al provvedimento.
In presenza di una motivazione
“per relationem”, come nel caso di specie,
basta che l'interessato sia posto in
condizione di conoscere gli atti dai quali
emergono i presupposti di fatto e di diritto
della determinazione assunta, mentre non
occorre l'allegazione da parte
dell'Amministrazione dei singoli documenti
istruttori sottesi al provvedimento (TAR
Lombardia, Milano, Sez. III, 29.04.2009 n.
3595)
(TAR Lombardia-Milano, Sez. IV,
sentenza 26.04.2012 n. 1231 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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APPALTI: Per
"Documento unico di regolarità contributiva"
(d.u.r.c.) si intende il
certificato che attesta contestualmente la
regolarità di un operatore economico per
quanto concerne i versamenti dovuti a INPS,
INAIL, nonché Cassa Edile per i lavori
dell’edilizia, verificati sulla base della
rispettiva normativa di riferimento.
L’articolo 16-bis, comma 10, decreto legge
n. 185/2008, così come modificato dalla
legge di conversione n. 2/2009, stabilisce
che le Stazioni appaltanti acquisiscono
d’ufficio il DURC, anche attraverso gli
strumenti informatici, dagli istituti o
dagli enti abilitati al rilascio in tutti i
casi in cui è richiesto dalla legge.
Muovendo da tale presupposto, la
giurisprudenza ha chiarito che, ai sensi
dell'art. 16-bis, comma 10, d.l. 29.11.2008 n. 185, conv. nella l. 28.01.2009
n. 2, il procedimento di rilascio del DURC è
stato semplificato attraverso l'introduzione
dell'obbligo in capo alle stazioni
appaltanti pubbliche di acquisirlo
d'ufficio, anche attraverso strumenti
informatici, dagli istituti o dagli enti
abilitati al rilascio in tutti i casi in cui
è richiesto dalla legge, sicché l'obbligo
(illegittimo) fissato dal bando di gara di
produrre il d.u.r.c. va ritenuto assorbito
dalla generica dichiarazione di essere in
regola con le norme in materia di contributi
previdenziali ed assistenziali, ferma
restando la richiamata acquisizione
d'ufficio che la stazione appaltante potrà
disporre.
Ciò detto, i rilievi mossi da parte
ricorrente si appalesano infondati:
- sotto il primo profilo, perché il d.m. 24.10.2007 ha finito per disciplinare il d.u.r.c. in termini generali, quale che sia
lo scopo per cui il d.u.r.c. è richiesto,
compreso il d.u.r.c. necessario per
l'affidamento di appalti pubblici,
indipendentemente dalla circostanza che
l'art. 1 continui a distinguere le varie
ipotesi, stabilendo che "il possesso del
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)
è richiesto ai datori di lavoro ai fini
della fruizione dei benefici normativi e
contributivi in materia di lavoro e
legislazione sociale previsti
dall'ordinamento nonché ai fini della
fruizione dei benefici e sovvenzioni
previsti dalla disciplina comunitaria" ed
invece "ai sensi della vigente normativa il
DURC è inoltre richiesto ai datori di lavoro
ed ai lavoratori autonomi nell'ambito delle
procedure di appalto di opere, servizi e
forniture pubblici e nei lavori privati
dell'edilizia".
L’art. 16-bis, comma 10, del D.L. n. 185/2008 (Misure urgenti per il
sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e
impresa e per ridisegnare in funzione
anti-crisi il quadro strategico nazionale),
inserito dalla legge di conversione
n. 2/2009, così recita: “In attuazione dei
principi stabiliti dall'articolo 18, comma
2, della legge 07.08.1990, n. 241 e
successive modificazioni, e dall'articolo
43, comma 5, del testo unico delle
disposizioni legislative e rego-lamentari in
materia di documentazione amministrativa, di
cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28.12.2000, n. 445, le
stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono
d'ufficio, anche attraverso strumenti
informatici, il documento unico di
regolarità contributiva (DURC) dagli
istituti o dagli enti abilitati al rilascio
in tutti i casi in cui è richiesto dalla
legge”.
La disposizione in questione si applica
anche in Sicilia, in quanto costituisce
applicazione della Legge 241/1990, per come
recepita nella Regione con legge reg.
n. 10/1991 (cfr. Tar Palermo, Ord. n. 1036 del
2009).
Quindi, essendo comunque onere della
Stazione appaltante acquisire d’ufficio il
DURC, i rilievi di inidoneità non assumono
valore nel senso evidenziato da parte
ricorrente.
Sul punto cfr. Tar Catania n. 116 del 2012
che il Collegio condivide e fa propria e che
così recita:
<<Quanto al primo motivo di ricorso (con il
quale si sostiene che il DURC prodotto in
gara dalla aggiudicataria, oltre ad essere
incompleto per la dicitura che l’INPS “non
si è pronunciato”, sarebbe irregolare sotto
il profilo della tipologia per la quale è
stato richiesto, cioè “ per agevolazioni,
finanziamenti, sovvenzioni e agevolazioni”),
il Collegio lo ritiene infondato.
Per "Documento unico di regolarità
contributiva" (d.u.r.c.) si intende il
certificato che attesta contestualmente la
regolarità di un operatore economico per
quanto concerne i versamenti dovuti a INPS,
INAIL, nonché Cassa Edile per i lavori
dell’edilizia, verificati sulla base della
rispettiva normativa di riferimento.
L’articolo 16-bis, comma 10, decreto legge
n. 185/2008, così come modificato dalla
legge di conversione n. 2/2009, stabilisce
che le Stazioni appaltanti acquisiscono
d’ufficio il DURC, anche attraverso gli
strumenti informatici, dagli istituti o
dagli enti abilitati al rilascio in tutti i
casi in cui è richiesto dalla legge.
Muovendo da tale presupposto, la
giurisprudenza ha chiarito che, ai sensi
dell'art. 16-bis, comma 10, d.l. 29.11.2008 n. 185, conv. nella l. 28.01.2009
n. 2, il procedimento di rilascio del DURC è
stato semplificato attraverso l'introduzione
dell'obbligo in capo alle stazioni
appaltanti pubbliche di acquisirlo
d'ufficio, anche attraverso strumenti
informatici, dagli istituti o dagli enti
abilitati al rilascio in tutti i casi in cui
è richiesto dalla legge, sicché l'obbligo
(illegittimo) fissato dal bando di gara di
produrre il d.u.r.c. va ritenuto assorbito
dalla generica dichiarazione di essere in
regola con le norme in materia di contributi
previdenziali ed assistenziali, ferma
restando la richiamata acquisizione
d'ufficio che la stazione appaltante potrà
disporre (TAR Sicilia Palermo, sez. III,
26.10.2010 , n. 13564).
Ciò detto, i rilievi mossi da parte
ricorrente si appalesano infondati:
- sotto il primo profilo, perché il d.m. 24.10.2007 ha finito per disciplinare il d.u.r.c. in termini generali, quale che sia
lo scopo per cui il d.u.r.c. è richiesto,
compreso il d.u.r.c. necessario per
l'affidamento di appalti pubblici,
indipendentemente dalla circostanza che
l'art. 1 continui a distinguere le varie
ipotesi, stabilendo che "il possesso del
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)
è richiesto ai datori di lavoro ai fini
della fruizione dei benefici normativi e
contributivi in materia di lavoro e
legislazione sociale previsti
dall'ordinamento nonché ai fini della
fruizione dei benefici e sovvenzioni
previsti dalla disciplina comunitaria" ed
invece "ai sensi della vigente normativa il
DURC è inoltre richiesto ai datori di lavoro
ed ai lavoratori autonomi nell'ambito delle
procedure di appalto di opere, servizi e
forniture pubblici e nei lavori privati
dell'edilizia" (in termini, TAR Calabria
Reggio Calabria, 23.03.2010, n. 291)>>
(TAR Sicilia-Catania, Sez. IV,
sentenza 26.04.2012 n. 1158 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Anche nei rapporti
di lavoro "privatizzati" alle dipendenze di
pubblica amministrazione, il recesso del
datore di lavoro nel corso del periodo di
prova ha natura discrezionale e dispensa
dall'onere di provarne la giustificazione
(altrimenti sarebbe equiparato ad un recesso
assoggettato alla L. n. 604 del 1966), fermo
restando che l'esercizio del potere di
recesso deve essere coerente con la causa
del patto di prova, che consiste nel
consentire alle parti del rapporto di lavoro
di verificarne la reciproca convenienza.
Non
sarebbe, pertanto, configurabile un esito
negativo della prova ed un valido recesso
qualora le modalità dell'esperimento non
risultassero adeguate ad accertare la
capacità lavorativa del prestatore in prova,
ovvero risultasse il perseguimento di
finalità discriminatorie o altrimenti
illecite, ma è sul lavoratore che incombe
l'onere di dimostrare la contraddizione tra
recesso e funzione dell'esperimento.
---------------
In tema di obbligo di motivare il recesso in
periodo di prova, contrattualmente previsto,
con specifico riferimento al lavoro pubblico
la giurisprudenza della Corte di Cassazione
ammette la verificabilità giudiziale della
coerenza delle ragioni del recesso rispetto,
da un lato, alla finalità della prova e,
dall'altro, all'effettivo andamento della
prova stessa, ma senza che resti escluso il
potere di valutazione discrezionale
dell'amministrazione datrice di lavoro, non
potendo omologarsi la giustificazione del
recesso per mancato superamento della prova
a quella della giustificazione del
licenziamento per giusta causa o
giustificato motivo, dovendosi, di
conseguenza, escludere che l'obbligo di
motivazione possa spostare l'onere della
prova sul datore di lavoro.
... il ricorso è infondato e,
pertanto, va rigettato.
Il ricorrente deduce l’illegittimità del
recesso dell’Amministrazione durante il
periodo di prova. In tema di periodo di
prova nel settore del pubblico impiego la
Corte Costituzionale ha precisato che l'art.
2096 c.c., ed i principi elaborati dalla
giurisprudenza sulla base di detta norma,
non sono applicabili allo "speciale" (vedi
Corte Costituzionale, decisioni n. 313/1996;
309/1997, 89/2003, 199/2003) rapporto di
lavoro alle dipendenze di pubbliche
amministrazioni, risultando l'istituto della
prova regolato da diverse, specifiche,
disposizioni, secondo la salvezza formulata
dal D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, art. 2,
comma 2.
In tema di disciplina applicabile ratione temporis al rapporto di lavoro
pubblico in argomento l'art. 17 del D.P.R. 09.05.1994, n. 487, peraltro richiamato dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 70, in tema di
"assunzioni in servizio", prevede che i
candidati dichiarati vincitori sono
invitati, a mezzo assicurata convenzionale,
ad assumere servizio in via provvisoria,
sotto riserva di accertamento del possesso
dei requisiti prescritti per la nomina e
sono assunti in prova nel profilo
professionale di qualifica o categoria per
il quale risultano vincitori. La durata del
periodo di prova è differenziata in ragione
della complessità delle prestazioni
professionali richieste e sarà definita in
sede di contrattazione collettiva. I
provvedimenti di nomina in prova sono
immediatamente esecutivi.
La regola è poi
ripetuta dall'art. 28, comma 1, con riguardo
alle assunzioni degli avviati al lavoro
dagli uffici di collocamento: le
amministrazioni e gli enti interessati
procedono a nominare in prova e ad immettere
in servizio i lavoratori utilmente
selezionati, anche singolarmente o per
scaglioni, nel rispetto dell'ordine di
avviamento e di graduatoria integrata. Come
ha chiarito la giurisprudenza di legittimità
(cfr., Cass., Sez. I, Sentenza n. 21586 del
2008) "il richiamato quadro normativo rende
evidente che tutte le assunzioni alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche
sono assoggettate all'esito positivo di un
periodo di prova, e ciò avviene ex lege e
non per effetto di patto inserito nel
contratto di lavoro dall'autonomia
contrattuale".
L'autonomia contrattuale è
abilitata esclusivamente alla determinazione
della durata del periodo di prova, ma tale
abilitazione è data dalle norme
esclusivamente alla contrattazione
collettiva, restando escluso che il
contratto individuale possa discostarsene (D.Lgs.
n. 165 del 2001, art. 2, comma 3). Ed anche
questa regolamentazione conduce ad escludere
che il contratto individuale possa
validamente stabilire i contenuti del patto
di prova. Coerentemente con tale quadro
normativo l'art. 4 del contratto di lavoro
stipulato tra le parti prevede che "la
stabilità del rapporto di lavoro è
subordinata al positivo superamento del
periodo di prova della durata di sei mesi di
lavoro effettivo dalla data di assunzione.
Il periodo di prova è regolato dalla
disciplina specifica contenuta nei Contratti
Collettivi Nazionali vigenti".
L'art. 14, co.
5, del CCNL prevede che decorso la metà del
periodo di prova ciascuna delle parti può
recedere in qualsiasi momento senza obbligo
di preavviso né di indennità sostitutiva del
preavviso.
Così delineata la cornice
normativa applicabile al caso di specie, va
condivisa l'impostazione ermeneutica seguita
dalla giurisprudenza della Corte di
cassazione, secondo cui "anche nei rapporti
di lavoro "privatizzati" alle dipendenze di
pubblica amministrazione, il recesso del
datore di lavoro nel corso del periodo di
prova ha natura discrezionale e dispensa
dall'onere di provarne la giustificazione
(altrimenti sarebbe equiparato ad un recesso
assoggettato alla L. n. 604 del 1966), fermo
restando che l'esercizio del potere di
recesso deve essere coerente con la causa
del patto di prova, che consiste nel
consentire alle parti del rapporto di lavoro
di verificarne la reciproca convenienza.
Non
sarebbe, pertanto, configurabile un esito
negativo della prova ed un valido recesso
qualora le modalità dell'esperimento non
risultassero adeguate ad accertare la
capacità lavorativa del prestatore in prova,
ovvero risultasse il perseguimento di
finalità discriminatorie o altrimenti
illecite, ma è sul lavoratore che incombe
l'onere di dimostrare la contraddizione tra
recesso e funzione dell'esperimento" (vedi
Cass. 13.09.2006, n. 19558).
In tema, poi, di obbligo di motivare il
recesso in periodo di prova,
contrattualmente previsto (nella specie, dal
contratto collettivo di comparto), con
specifico riferimento al lavoro pubblico la
giurisprudenza della Corte di Cassazione
ammette la verificabilità giudiziale della
coerenza delle ragioni del recesso rispetto,
da un lato, alla finalità della prova e,
dall'altro, all'effettivo andamento della
prova stessa, ma senza che resti escluso il
potere di valutazione discrezionale
dell'amministrazione datrice di lavoro, non
potendo omologarsi la giustificazione del
recesso per mancato superamento della prova
a quella della giustificazione del
licenziamento per giusta causa o
giustificato motivo, dovendosi, di
conseguenza, escludere che l'obbligo di
motivazione possa spostare l'onere della
prova sul datore di lavoro (Cass. 05.11.2007, n. 23061;
08.01.2008, n. 143).
Alla luce di tale impostazione ermeneutica
va esaminata la legittimità del recesso
dell'Amministrazione.
L'Amministrazione in base al CCNL e al
contratto di lavoro stipulato con il
ricorrente poteva recedere decorso la metà
del periodo di prova stabilito e, quindi,
considerato che il periodo di prova era
stato fissato in sei mesi, il recesso era
consentito dal 22.06.1997. L'Amministrazione
ha, invece, esercitato la facoltà di recesso
tredici giorni prima la scadenza del periodo
massimo di prova (il 09.09.1997). Il
ricorrente ha contestato la legittimità del
recesso, deducendo di aver lavorato
proficuamente nell’amministrazione e che, in
ogni caso, era stato adibito ad un settore
diverso da quello per il quale era stato
assunto.
Quanto a quest’ultimo profilo, il ricorrente
è stato assegnato ad un settore diverso in
base a sua richiesta e in linea con l’art. 3
del contratto individuale di lavoro, il
quale prevede che il contratto individuale
di lavoro è assoggettato ai criteri di
massima mobilità e flessibilità. Il citato
motivo di doglianza è, pertanto, infondato,
anche perché il lavoratore è stato,
comunque, assegnato ad un settore
compatibile con il suo profilo
professionale.
Riguardo, invece, alla dedotta illegittimità
e mancata motivazione del recesso, lo stesso
è stato determinato sulla base della
relazione del coordinatore del Settore
Gestione Territorio e Ambiente del 05.08.1997,
che ha evidenziato la “carenza di esperienza
e formazione non pienamente compatibile col
ruolo ricoperto” e “carenza propositiva ed
incapacità di partecipazione attiva alla
gestione delle problematiche ordinarie e
straordinarie”. Inoltre, “nel periodo
trascorso non si è notato nessun
miglioramento significativo nonostante gli
indirizzi e gli stimoli, anche energici”, e
si è riscontrata “un’incapacità di fornire
soluzioni e indirizzi anche a problemi
ordinari”.
Tali argomentazioni dimostrano che il
recesso dell’Amministrazione è stato
ampiamente motivato e, pertanto, lo stesso è
stato legittimamente operato. Non può, del
resto, essere sottaciuto che il periodo di
prova concesso al ricorrente era adeguato
per verificare l’idoneità dello stesso per
le mansioni a lui attribuite; inoltre, è
sintomatica in tal senso anche la diffida
che l’amministrazione ha presentato in data
16.06.1997 nei confronti del lavoratore, da
cui emerge che nonostante una dotazione di
addetti più che sufficiente non corrisponde
da parte del ricorrente un’adeguata risposta
operativa.
Ne deriva che il recesso
dell’Amministrazione è stato legittimamente
effettuato, anche in considerazione
dell’irrinunciabile discrezionalità che
spetta in tale ambito all’Amministrazione e
che non consente a questa A.G. un sindacato
intrinseco sull’attività
dell’Amministrazione. Il ricorso, pertanto,
va rigettato
(TAR Lombardia-Milano, Sez. IV,
sentenza 24.04.2012 n. 1210 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
|
PUBBLICO IMPIEGO: Le
mansioni già qualificate come dirigenziali
nell’ordinamento precedente non sono
automaticamente equiparabili alle mansioni
che caratterizzano lo status dirigenziale
configurato dal decreto legislativo 29/1993 (e
divenuto operativo con l’applicazione del
contratto collettivo per la separata area
dirigenziale); pertanto, il fatto in sé
della prosecuzione delle attività svolte in
precedenza non comprova automaticamente la
natura dirigenziale delle mansioni stesse,
nel nuovo contesto definito dal decreto
legislativo 29/1993 e dal contratto
collettivo.
Ed invero, lo status
impiegatizio-funzionariale e quello
dirigenziale assumono ora connotati di
sensibile diversificazione (ulteriore
rispetto al precedente discrimine di solo
tipo funzionale), soprattutto con riguardo
al nuovo regime delle responsabilità e della
cessazione del rapporto di lavoro.
Particolare riguardo va dato
all’accertamento del risultato della
gestione dirigenziale di cui all’articolo
20, comma 9, del decreto legislativo 29/1993,
atteso che l’eventuale esito negativo
costituisce giusta causa di recesso, anche
ai sensi dell’art. 27, comma 4, del contratto
collettivo.
Si tratta di un sistema sanzionatorio del
tutto estraneo all’area non dirigenziale dei
funzionari, sottoposti invece alle ordinarie
e consuete regole disciplinari.
Sono sufficienti questi elementi per
comprendere che l’effettività della funzione
dirigenziale non può (ora) prescindere dal
possesso della relativa qualifica, poiché
–diversamente opinando- mancherebbero nello
svolgimento di tale funzione (quantomeno)
gli essenziali connotati di responsabilità.
Il funzionario incaricato verrebbe così a
percepire una retribuzione di risultato,
senza tuttavia rischiare in alcun modo –nei
casi di insufficiente rendimento- la
cessazione del rapporto di lavoro (ma al
più, il solo rientro nella ordinaria
mansione di provenienza).
Pertanto, anche nei casi in cui i dipendenti
avessero mantenuto il mansionario
“superiore” che era stato loro a suo tempo
conferito, non si tratterebbe più di
funzione dirigenziale, ma semmai di parziale
esercizio di mansione superiore, fattispecie
disciplinata dall’art. 55, comma 4, del
decreto legislativo 29/1993, secondo cui
“non costituisce esercizio di mansioni
superiori l’attribuzione di alcuni soltanto
dei compiti propri delle mansioni stesse
disposta ai sensi dell’art. 56, comma 2 (il
quale, a sua volta, prevede che “il
dipendente può essere adibito a svolgere
compiti specifici non prevalenti della
qualifica superiore”).
Con il presente ricorso gli
istanti (unitamente ad altri soggetti i cui
ricorsi sono stati dichiarati perenti con
decreto presidenziale n. 484/2011 del 13.04.2011), funzionari di VIII livello,
assumendo di aver espletato mansioni
dirigenziali, impugnano la deliberazione
indicata in epigrafe, avente ad oggetto la
prima fase applicativa del C.C.N.L. per il
personale dirigente e la conseguente
cessazione degli incarichi di svolgimento
delle mansioni superiori, chiedendo il
conseguente riconoscimento del diritto alla
retribuzione di posizione e la condanna
dell’Amministrazione al suo pagamento,
deducendo la violazione degli artt. 36 della
Costituzione, 2126 c.c., 57 d.lgs. n. 29/1993
e 36 e 40 C.C.N.L. per il personale
dirigenziale del comparto Regioni-Autonomie
locali, oltre all’eccesso di potere per
assoluto difetto di motivazione e disparità
di trattamento.
...
Il collegio ritiene di assorbire l’eccezione
preliminare di irricevibilità del ricorso in
considerazione dell’infondatezza nel merito
del medesimo, come risulta dalla costante
giurisprudenza, anche di questo Tribunale,
alla quale il collegio si riporta.
In particolare, è stato affermato che: “le
mansioni già qualificate come dirigenziali
nell’ordinamento precedente non sono
automaticamente equiparabili alle mansioni
che caratterizzano lo status dirigenziale
configurato dal decreto legislativo 29/1993 (e
divenuto operativo con l’applicazione del
contratto collettivo per la separata area
dirigenziale); pertanto, il fatto in sé
della prosecuzione delle attività svolte in
precedenza non comprova automaticamente la
natura dirigenziale delle mansioni stesse,
nel nuovo contesto definito dal decreto
legislativo 29/1993 e dal contratto
collettivo.
Ed invero, lo status
impiegatizio-funzionariale e quello
dirigenziale assumono ora connotati di
sensibile diversificazione (ulteriore
rispetto al precedente discrimine di solo
tipo funzionale), soprattutto con riguardo
al nuovo regime delle responsabilità e della
cessazione del rapporto di lavoro.
Particolare riguardo va dato
all’accertamento del risultato della
gestione dirigenziale di cui all’articolo
20, comma 9, del decreto legislativo 29/1993,
atteso che l’eventuale esito negativo
costituisce giusta causa di recesso, anche
ai sensi dell’art. 27, comma 4, del contratto
collettivo.
Si tratta di un sistema sanzionatorio del
tutto estraneo all’area non dirigenziale dei
funzionari, sottoposti invece alle ordinarie
e consuete regole disciplinari.
Sono sufficienti questi elementi per
comprendere che l’effettività della funzione
dirigenziale non può (ora) prescindere dal
possesso della relativa qualifica, poiché
–diversamente opinando- mancherebbero nello
svolgimento di tale funzione (quantomeno)
gli essenziali connotati di responsabilità.
Il funzionario incaricato verrebbe così a
percepire una retribuzione di risultato,
senza tuttavia rischiare in alcun modo –nei
casi di insufficiente rendimento- la
cessazione del rapporto di lavoro (ma al
più, il solo rientro nella ordinaria
mansione di provenienza).
Pertanto, anche nei casi in cui i dipendenti
avessero mantenuto il mansionario
“superiore” che era stato loro a suo tempo
conferito, non si tratterebbe più di
funzione dirigenziale, ma semmai di parziale
esercizio di mansione superiore, fattispecie
disciplinata dall’art. 55, comma 4, del
decreto legislativo 29/1993, secondo cui “non
costituisce esercizio di mansioni superiori
l’attribuzione di alcuni soltanto dei
compiti propri delle mansioni stesse
disposta ai sensi dell’art. 56, comma 2 (il
quale, a sua volta, prevede che “il
dipendente può essere adibito a svolgere
compiti specifici non prevalenti della
qualifica superiore”) (TAR Lombardia, sez. II, n. 4326/1999)”
(TAR Lombardia-Milano, Sez. IV,
sentenza 24.04.2012 n. 1207 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
|
APPALTI: L’art. 46, comma 1-bis, del D.Lgs. 163/2006 stabilisce che “la stazione
appaltante esclude i candidati o i
concorrenti in caso di mancato adempimento
alle prescrizioni previste dal presente
codice e dal regolamento e da altre
disposizioni di legge vigenti, nonché nei
casi di incertezza assoluta sul contenuto o
sulla provenienza dell’offerta, per difetto
di sottoscrizione o di altri elementi
essenziali ovvero in caso di non integrità
del plico contenente l'offerta o la domanda
di partecipazione o altre irregolarità
relative alla chiusura dei plichi, tali da
far ritenere, secondo le circostanze
concrete, che sia stato violato il principio
di segretezza delle offerte; i bandi e le
lettere di invito non possono contenere
ulteriori prescrizioni a pena di esclusione.
Dette prescrizioni sono comunque nulle.”
Se ne desume che la stazione appaltante non
può con gli atti di gara costituire nuove
cause di esclusione, rispetto a quelle
previste dalla vigente normativa.
La norma ha, poi, esteso il cosiddetto
potere di soccorso, stabilendo che ogni
vizio della documentazione è sanabile se non
confligge con una norma specifica o con gli
interessi espressamente considerati dalla
norma, tra i quali non rientra la par
condicio formale invocata dalla ricorrente
incidentale.
L’art. 38, comma 1, inoltre, sanziona con
l’esclusione l’effettivo difetto dei
requisiti ivi indicati da parte dei
concorrenti; al contrario il successivo
comma 2, in punto di relative dichiarazioni,
non prevede, in caso di inosservanza, il
medesimo effetto, con la conseguenza che la
mancanza delle dichiarazioni può essere
sanata con la successiva richiesta da parte
della stazione appaltante. Né in contrario
può valere la distinzione tra integrazione e
regolarizzazione delle dichiarazioni alla
quale si ispirava la precedente
giurisprudenza in materia di soccorso
procedimentale, stante l’avvenuto
ampliamento di tale compito
dell’amministrazione ad opera della legge,
sempre meno incline a valutazioni meramente
formalistiche.
Infine, non possono diversamente provvedere
gli atti di gara, escludendo la norma
espressamente che i bandi e le lettere di
invito possano contenere ulteriori
prescrizioni a pena di esclusione, che in
tal caso sono comunque nulle.
Occorre rilevare che
l’Amministrazione si è autovincolata
all’osservanza della normativa recata dal
d.lgs. n. 163 del 2006, in punto di cause di
esclusione, con ciò dovendosi applicare sia
l’art. 38, sia l’art. 46 in materia di
obbligo di soccorso.
L’art. 46, comma 1-bis, del D.Lgs. 163/2006,
applicabile ratione temporis alla
fattispecie, stabilisce che “la stazione
appaltante esclude i candidati o i
concorrenti in caso di mancato adempimento
alle prescrizioni previste dal presente
codice e dal regolamento e da altre
disposizioni di legge vigenti, nonché nei
casi di incertezza assoluta sul contenuto o
sulla provenienza dell’offerta, per difetto
di sottoscrizione o di altri elementi
essenziali ovvero in caso di non integrità
del plico contenente l'offerta o la domanda
di partecipazione o altre irregolarità
relative alla chiusura dei plichi, tali da
far ritenere, secondo le circostanze
concrete, che sia stato violato il principio
di segretezza delle offerte; i bandi e le
lettere di invito non possono contenere
ulteriori prescrizioni a pena di esclusione.
Dette prescrizioni sono comunque nulle.”
Se ne desume che la stazione appaltante non
può con gli atti di gara costituire nuove
cause di esclusione, rispetto a quelle
previste dalla vigente normativa.
La norma ha, poi, esteso il cosiddetto
potere di soccorso, stabilendo che ogni
vizio della documentazione è sanabile se non
confligge con una norma specifica o con gli
interessi espressamente considerati dalla
norma, tra i quali non rientra la par
condicio formale invocata dalla ricorrente
incidentale.
L’art. 38, comma 1, inoltre, sanziona con
l’esclusione l’effettivo difetto dei
requisiti ivi indicati da parte dei
concorrenti; al contrario il successivo
comma 2, in punto di relative dichiarazioni,
non prevede, in caso di inosservanza, il
medesimo effetto, con la conseguenza che la
mancanza delle dichiarazioni può essere
sanata con la successiva richiesta da parte
della stazione appaltante. Né in contrario
può valere la distinzione tra integrazione e
regolarizzazione delle dichiarazioni alla
quale si ispirava la precedente
giurisprudenza in materia di soccorso
procedimentale (es. Cons. Stato, V, 06.03.2006, n. 1068), stante l’avvenuto
ampliamento di tale compito
dell’amministrazione ad opera della legge,
sempre meno incline a valutazioni meramente
formalistiche.
Infine, non possono diversamente provvedere
gli atti di gara, escludendo la norma
espressamente che i bandi e le lettere di
invito possano contenere ulteriori
prescrizioni a pena di esclusione, che in
tal caso sono comunque nulle
(TAR Lombardia-Milano, Sez. I,
sentenza 24.04.2012 n. 1204 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
|
EDILIZIA PRIVATA: In
tema di abuso edilizio vale il principio
dell’ambulatorietà dell’obbligo di
ripristino dello status quo ante, in caso di
riscontro dell’esistenza di opere non
assentite.
Infatti, l’ordine di demolizione e gli altri
provvedimenti repressivi devono essere
rivolti nei confronti di chi abbia la
disponibilità dell’opera, indipendentemente
dal fatto che l’abbia concretamente
realizzata, considerato che l'abuso edilizio
costituisce illecito permanente e che
l'ordinanza stessa ha carattere
ripristinatorio e non prevede l'accertamento
del dolo o della colpa del soggetto cui si
imputa la trasgressione.
- rilevato che l’odierno ricorso nasce
dall’impugnazione di un ordine di
demolizione in seguito alla realizzazione di
opere edilizie realizzate in difformità
rispetto alla DIA n. 29/2005;
- rilevato che i motivi di doglianza
proposti dal ricorrente non mettono in
discussione la presenza degli abusi
riscontrati dall’amministrazione;
- rilevato che tutte le censure mosse al
provvedimento impugnato valorizzano,
esclusivamente, il profilo dell’estraneità
dell’esponente alla realizzazione degli
abusi contestati con l’ordinanza di cui si
discute;
- rilevato, infatti, che l’esponente ha
dedotto di non essere proprietario, né
locatore, né usufruttuario dell’unità
immobiliare per cui è causa, né di averla
detenuta ad alcun titolo al momento della
realizzazione degli abusi in esame;
- rilevato che, l’attività sanzionatoria
demandata in materia edilizia alla p.a. ha
carattere vincolato;
- rilevato inoltre che, in tema di abuso
edilizio, vale il principio dell’ambulatorietà
dell’obbligo di ripristino dello status
quo ante, in caso di riscontro
dell’esistenza di opere non assentite;
- rilevato, infatti, che l’ordine di
demolizione e gli altri provvedimenti
repressivi devono essere rivolti nei
confronti di chi abbia la disponibilità
dell’opera, indipendentemente dal fatto che
l’abbia concretamente realizzata,
considerato che l'abuso edilizio costituisce
illecito permanente e che l'ordinanza stessa
ha carattere ripristinatorio e non prevede
l'accertamento del dolo o della colpa del
soggetto cui si imputa la trasgressione (TAR
Lazio– Roma, Sez. I-quater 26.03.2012 n.
2830);
- rilevato, sulla scorta delle
considerazioni sopra esposte, che appaiono
infondati i motivi su cui è basato il
presente ricorso ...
(TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 24.04.2012 n. 1196 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: L’atto di asservimento dei suoli comporta la cessione di cubatura tra
fondi contigui ed è funzionale ad accrescere
la potenzialità edilizia di un’area per
mezzo dell’utilizzo della cubatura
realizzabile in una particella contigua e
del conseguente computo anche della
superficie di quest’ultima, ai fini della
verifica del rispetto dell’indice di
fabbricabilità fondiaria.
Dal punto di vista
urbanistico, i caratteri e gli effetti
dell'asservimento sono stati precisati dalla
giurisprudenza nel senso che i fondi non
debbono necessariamente essere adiacenti,
potendo la computabilità di più particelle
intendersi nel senso dell’effettiva e
significativa vicinanza tra i fondi
asserviti per raggiungere la cubatura
desiderata.
E’ stato,
inoltre, ritenuto ammissibile
l'asservimento, allo scopo di raggiungere
una più consistente volumetria edificabile,
di un'area ad un'altra, ancorché tra i due
fondi si interpongano una strada o un fosso
di scolo delle acque.
---------------
Una questione molto dibattuta è quella della
cd “sterilizzazione” delle potenzialità
edificatorie dei terreni a seguito della
modificazione della pianificazione
urbanistica.
Da una parte si è ritenuto che
l'asservimento di un terreno per realizzare
una costruzione non rende lo stesso
definitivamente inedificabile anche per il
futuro, poiché la destinazione ed
utilizzazione delle aree rappresenta, un
dato dinamico ed evolutivo, potendo mutare
nel tempo l'indice fondiario, nonché la
stessa previsione di lotti minimi, per cui
la potenzialità edificatoria di un terreno
va necessariamente valutata ed esaminata
alla stregua della modificazione della
pianificazione urbanistica e della normativa
sopravvenuta;
dall’altra parte, il Consiglio di Stato ha
recentemente negato (sentenza n. 4134/2011)
la possibilità, per le aree asservite, di
esprimere ulteriore capacità edificatoria in
caso di variante del P.R.G. migliorativa
degli indici di fabbricabilità.
Va comunque evidenziato come il dato comune
che caratterizza l’istituto
dell’asservimento va rinvenuto nella
sostanziale neutralità per il Comune, ai
fini del corretto sviluppo della densità
edilizia per come configurato negli atti
pianificatori, della materiale collocazione
dei fabbricati, giacché per il rispetto
dell'indice di fabbricabilità fondiaria,
assume esclusiva rilevanza il fatto che il
rapporto tra area edificabile e volumetria
realizzabile nella zona di riferimento resti
nei limiti fissati dal piano, risultando del
tutto indifferente, l’effettiva l'ubicazione
degli edifici all'interno del comparto,
fatti salvi, ovviamente, il rispetto delle
distanze e di eventuali prescrizioni sulla
superficie minima dei lotti.
Ora proprio lo stretto e inscindibile legame
tra atti di asservimento e rispetto delle
prescrizioni della normativa urbanistica,
quale espressione del governo e della
pianificazione del territorio comunale
induce a ritenere non ammissibili -ai fini
del rilascio di provvedimenti autorizzativi
in materia edilizia- atti di asservimento
tra terreni ubicati in comuni diversi. Sul
punto il Collegio condivide quanto espresso
dal Dipartimento Regionale urbanistica nel
parere del 15/04/2011 laddove ritiene non
ammissibile l’asservimento tra aree ubicate
in Comuni di versi poiché “il rilascio della
concessione edilizia è consentito per
l’esecuzione di qualsiasi attività
comportante trasformazione edilizia ed
urbanistica del territorio comunale; ciò
anche nel rispetto delle attribuzioni di
responsabilità sulla gestione del territorio
…”.
L’atto di asservimento dei suoli comporta la cessione di cubatura tra
fondi contigui ed è funzionale ad accrescere
la potenzialità edilizia di un’area per
mezzo dell’utilizzo della cubatura
realizzabile in una particella contigua e
del conseguente computo anche della
superficie di quest’ultima, ai fini della
verifica del rispetto dell’indice di
fabbricabilità fondiaria. Dal punto di vista
urbanistico, i caratteri e gli effetti
dell'asservimento sono stati precisati dalla
giurisprudenza nel senso che i fondi non
debbono necessariamente essere adiacenti,
potendo la computabilità di più particelle
intendersi nel senso dell’ effettiva e
significativa vicinanza tra i fondi
asserviti per raggiungere la cubatura
desiderata (Cons. Stato, V, 30.10.2003
n. 6734 e 01.04.1998, n. 400). E’ stato,
inoltre, ritenuto ammissibile
l'asservimento, allo scopo di raggiungere
una più consistente volumetria edificabile,
di un'area ad un'altra, ancorché tra i due
fondi si interpongano una strada o un fosso
di scolo delle acque (Cons. Stato, Sezione
V, 04.01.1993, n. 26).
Una questione molto dibattuta è quella della
cd “sterilizzazione” delle potenzialità
edificatorie dei terreni a seguito della
modificazione della pianificazione
urbanistica. Da una parte si è ritenuto che
l'asservimento di un terreno per realizzare
una costruzione non rende lo stesso
definitivamente inedificabile anche per il
futuro, poiché la destinazione ed
utilizzazione delle aree rappresenta, un
dato dinamico ed evolutivo, potendo mutare
nel tempo l'indice fondiario, nonché la
stessa previsione di lotti minimi, per cui
la potenzialità edificatoria di un terreno
va necessariamente valutata ed esaminata
alla stregua della modificazione della
pianificazione urbanistica e della normativa
sopravvenuta (TAR Lazio, Roma, Sez. II-bis - 10.09.2010, n. 32217);
dall’altra parte, il Consiglio di Stato ha
recentemente negato (sentenza n. 4134/2011)
la possibilità, per le aree asservite, di
esprimere ulteriore capacità edificatoria in
caso di variante del P.R.G. migliorativa
degli indici di fabbricabilità.
Va comunque evidenziato come il dato comune
che caratterizza l’istituto
dell’asservimento va rinvenuto nella
sostanziale neutralità per il Comune, ai
fini del corretto sviluppo della densità
edilizia per come configurato negli atti
pianificatori, della materiale collocazione
dei fabbricati, giacché per il rispetto
dell'indice di fabbricabilità fondiaria,
assume esclusiva rilevanza il fatto che il
rapporto tra area edificabile e volumetria
realizzabile nella zona di riferimento resti
nei limiti fissati dal piano, risultando del
tutto indifferente, l’effettiva l'ubicazione
degli edifici all'interno del comparto,
fatti salvi, ovviamente, il rispetto delle
distanze e di eventuali prescrizioni sulla
superficie minima dei lotti.
Ora proprio lo stretto e inscindibile legame
tra atti di asservimento e rispetto delle
prescrizioni della normativa urbanistica,
quale espressione del governo e della
pianificazione del territorio comunale
induce a ritenere non ammissibili -ai fini
del rilascio di provvedimenti autorizzativi
in materia edilizia- atti di asservimento
tra terreni ubicati in comuni diversi. Sul
punto il Collegio condivide quanto espresso
dal Dipartimento Regionale urbanistica nel
parere del 15/04/2011 (parere che
contrariamente a quanto sostenuto dalla
ricorrente si riferisce espressamente alla
fattispecie in esame), laddove ritiene non
ammissibile l’asservimento tra aree ubicate
in Comuni di versi poiché “il rilascio della
concessione edilizia è consentito per
l’esecuzione di qualsiasi attività
comportante trasformazione edilizia ed
urbanistica del territorio comunale; ciò
anche nel rispetto delle attribuzioni di
responsabilità sulla gestione del territorio
…”
(TAR Sicilia-Catania, Sez. I,
sentenza 24.04.2012 n. 1129 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
|
EDILIZIA PRIVATA: Sulla
prescrizione -o meno- di ogni diritto
dell’amministrazione a richiedere somme
integrative a distanza di oltre vent’anni
dall’inoltro della domanda di sanatoria e
dal pagamento dell’oblazione autoliquidata.
Il Collegio ritiene fondato il ricorso in base all’assorbente
censura con la quale si deduce l’intervenuta
prescrizione di ogni diritto
dell’amministrazione a richiedere somme
integrative a distanza di oltre vent’anni
dall’inoltro della domanda di sanatoria e
dal pagamento dell’oblazione autoliquidata.
In proposito, vanno in questa sede
richiamate sinteticamente le disposizioni di
legge che disciplinano la prescrizione delle
pretese creditorie dei Comuni in tema di
sanatoria edilizia: da un lato, è stato
stabilito dall’art. 35, co. 12, della L.
47/1985 in trentasei mesi il termine di
prescrizione “breve” per richiedere
integrazioni o conguagli dell’oblazione;
mentre, dall’altra parte, soggiace
all’ordinario termine di prescrizione
decennale il diritto dell’ente pubblico a
richiedere eventuali maggiorazioni degli
oneri concessori. Si richiama, sul punto, la
seguente giurisprudenza, anche di questa
Sezione: Tar Catania, I, 1633/2007,
1987/2007, 4363/2010 e 557/2011; Tar Trentino
Alto Adige 234/2010; Tar Latina 1043/2009 e
1249/2008.
Il Collegio non ignora la più recente
giurisprudenza del giudice d’appello
(sentenza C.G.A. n. 320/2011) in base alla
quale il termine di prescrizione breve
(trentasei mesi) del diritto al conguaglio
previsto dall’art. 35, co. 12, per la
sanatoria disciplinata dalla L. 47/1985, non
inizia a decorrere prima che la
documentazione da allegare alla domanda sia
completa.
Tuttavia, non può esser sottaciuto il fatto
che nel caso di specie –a fronte di una
domanda di sanatoria presentata dalla
ricorrente nell’anno 1986– il Comune si sia
attivato per esaminare l’istanza e
richiedere integrazione dei documenti solo
in data 16.12.2009, cioè a distanza di oltre
ventitre anni. Ciò consente di affermare
che, da una parte, ogni diritto ai conguagli
richiesti sia definitivamente estinto per
l’avvenuta decorrenza del termine ordinario
di prescrizione decennale; né dall’altra
parte potrebbe predicarsi una diversa
soluzione, perché sarebbe contrario ad ogni
principio buon andamento, efficienza e
trasparenza dell’azione amministrativa
consentire in ogni tempo –anche a distanza
di molti anni- all’ente pubblico di
formulare una tardiva richiesta di
integrazione documentale, all’evidente fine
di scongiurare il decorso di una
prescrizione di fatto già ampiamente
maturata. Si ritiene, in altri termini, che
la richiesta proveniente dal Comune, avente
ad oggetto l’integrazione della
documentazione necessaria al rilascio della
sanatoria edilizia, utile al fine di
impedire il perfezionarsi della prescrizione
breve del diritto al conguaglio
dell’oblazione, non possa intervenire a
distanza di oltre vent’anni, quando già ogni
pretesa risulta comunque “coperta” dal
decorso della prescrizione ordinaria
decennale.
In conclusione, allora, possono dirsi
pacificamente decorsi sia il termine breve
di trentasei mesi che condiziona il
conguaglio dell’oblazione, sia quello
ordinario decennale che determina
l’impossibilità giuridica di ridefinire gli
oneri concessori. Le pretese del Comune
resistente vanno in conclusione dichiarate
prescritte, non rinvenendosi peraltro negli
scritti difensivi alcuna confutazione in
ordine all’eccepita prescrizione
(TAR Sicilia-Catania, Sez. I,
sentenza 24.04.2012 n. 1118 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: In
merito al versamento rateizzato degli oo.uu.
e del costo di costruzione, le espressioni “a dodici mesi dal rilascio
della concessione edilizia” ovvero, per la
terza rata, “a diciotto mesi”, contenute nel
titolo edilizio, vanno interpretate, ad
avviso del Collegio, come recanti un termine
iniziale decorrente dalla consegna del
documento al destinatario dello stesso.
Militano in tal senso le seguenti ragioni:
a) la valenza lessicale ed eziologica del
termine “rilascio”, che esprime
dinamicamente una azione di passaggio e di
trasmissione;
b) ovvie esigenze di certezza rinvenibili
nell’elemento oggettivo dell’attestazione,
congiunta, della data di trasmissione del
documento all’obbligato, ben potendo, per le
più svariate ragioni, l’atto de quo essere
portato nella sfera di conoscibilità del
destinatario –obbligato al pagamento- ben
oltre la data della sua adozione–sottoscrizione da parte del Dirigente
competente (cfr., in tema di decadenza della
C.E. per omesso tempestivo inizio dei
lavori, TAR Salerno, II, 05.04.2006 n. 435 e
l’orientamento giurisprudenziale ivi
richiamato, secondo il quale il relativo
termine inizia a decorrere soltanto dal
momento in cui il titolo abilitativo
edilizio viene comunicato al destinatario);
c) in ogni caso, la detta clausola di cui ai
punti 19 e 20 della C.E., ove si potesse
ritenere di dubbio significato, andrebbe,
secondo i principi desumibili dagli artt.
1369, 1370 e 1371 c.c., interpretata nel
senso suindicato, sia perché
discrezionalmente, in tale formulazione
sintetica, predisposta ed inserita
unilateralmente dall’Amministrazione e sia
perché la normativa di settore prevede già,
concretando un contemperamento delle
esigenze delle parti, un notevole ristoro
economico sotto forma di “penale”, in caso
di consistente ritardo nel pagamento dei
contributi afferenti al rilascio della
concessione edilizia.
... per l'accertamento della non debenza
delle sanzioni di € 3.340,30 e di €
22.268,61, menzionate nella nota del
Dirigente dell’UTC –Area IV- Comune di Giarre- del 18.04.2008 prot. 2591 per il
ritardato pagamento, rispettivamente della
seconda e terza rata, afferente agli oneri
di urbanizzazione e al costo di costruzione
relativi alla concessione edilizia n. 2435
del 04.08.2006, cointestata ai ricorrenti, e
per l’annullamento dei relativi
provvedimenti e degli atti presupposti tra
cui la citata nota del 18.04.2008 e quella
del 17.01.2008, prot. 7256 del medesimo
Dirigente dell’UTC - Area IV°;
...
Eccesso di potere per travisamento di fatto in ordine al dies a quo per
il computo del termine di pagamento, con
conseguente insussistenza di ritardo del
pagamento della seconda rata e di un ritardo
di soli giorni venti nel pagamento della
terza, che avrebbe comportato la minore
sanzione del doppio degli interessi legali
di cui alla lett. b) dell’art. 50 L.R.
n. 71/1978.
...
Quarta
censura –subordinatamente proposta-
Le espressioni “a dodici mesi dal rilascio
della concessione edilizia” ovvero, per la
terza rata, “a diciotto mesi”, contenute nel
titolo edilizio, vanno interpretate, ad
avviso del Collegio, come recanti un termine
iniziale decorrente dalla consegna del
documento al destinatario dello stesso.
Militano in tal senso le seguenti ragioni:
a) la valenza lessicale ed eziologica del
termine “rilascio”, che esprime
dinamicamente una azione di passaggio e di
trasmissione;
b) ovvie esigenze di certezza rinvenibili
nell’elemento oggettivo dell’attestazione,
congiunta, della data di trasmissione del
documento all’obbligato, ben potendo, per le
più svariate ragioni, l’atto de quo essere
portato nella sfera di conoscibilità del
destinatario –obbligato al pagamento- ben
oltre la data della sua adozione–sottoscrizione da parte del Dirigente
competente (cfr., in tema di decadenza della
C.E. per omesso tempestivo inizio dei
lavori, TAR Salerno, II, 05.04.2006 n. 435 e
l’orientamento giurisprudenziale ivi
richiamato, secondo il quale il relativo
termine inizia a decorrere soltanto dal
momento in cui il titolo abilitativo
edilizio viene comunicato al destinatario);
c) in ogni caso, la detta clausola di cui ai
punti 19 e 20 della C.E., ove si potesse
ritenere di dubbio significato, andrebbe,
secondo i principi desumibili dagli artt.
1369, 1370 e 1371 c.c., interpretata nel
senso suindicato, sia perché
discrezionalmente, in tale formulazione
sintetica, predisposta ed inserita
unilateralmente dall’Amministrazione e sia
perché la normativa di settore prevede già,
concretando un contemperamento delle
esigenze delle parti, un notevole ristoro
economico sotto forma di “penale”, in caso
di consistente ritardo nel pagamento dei
contributi afferenti al rilascio della
concessione edilizia.
Ne segue che la data di rilascio della
concessione nella fattispecie deve
individuarsi in quella del 24.08.2006,
quando cioè il documento è stato consegnato
al soggetto incaricato dal destinatario
dello stesso. Ciò determina la conseguenza
che il pagamento della seconda rata risulta,
in ogni caso, tempestivo, mentre per la
terza andrebbe applicata la sanzione di cui
alla lettera b) dell’art. 50 L.R. n. 71/1978
e non quella prevista dalla successiva
lettera c) del medesimo articolo 50
(TAR Sicilia-Catania, Sez. I,
sentenza 24.04.2012 n. 1115 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Il
potere di applicare misure repressive in
materia urbanistica ed edilizia può essere
esercitato in ogni tempo, senza necessità,
per i relativi provvedimenti, di alcuna
specifica motivazione in ordine alla
sussistenza dell'interesse pubblico a
disporre una demolizione.
Il Collegio non ignora l’esistenza di un
orientamento difforme secondo
il quale invece “il lungo lasso di tempo
trascorso dalla commissione dell'abuso”
e “il protrarsi dell'inerzia
dell'amministrazione preposta alla vigilanza”
potrebbero ingenerare un affidamento del
privato, rispetto al quale sussisterebbe un
“onere di congrua motivazione” circa
il “pubblico interesse, evidentemente
diverso da quello al ripristino della
legalità, idoneo a giustificare il
sacrificio del contrapposto interesse
privato”; ritiene però che tale
orientamento non vada condiviso.
In proposito, si impone anzitutto il rilievo
che di affidamento si può
parlare solo ove il privato, il quale abbia
correttamente e in modo compiuto reso nota
la propria posizione alla p.a., venga
indotto da un provvedimento della stessa a
ritenere la legittimità del proprio operato,
non già nel caso che rileva, in cui si
commette un abuso a tutta insaputa della
p.a. medesima.
Inoltre, come osservato dalla Sezione nella
pure citata sentenza 860/2010, l’abuso
edilizio integra un illecito permanente,
rappresentato dalla violazione dell’obbligo,
perdurante nel tempo, di ripristinare in
conformità a diritto lo stato dei luoghi; di
talché ogni provvedimento repressivo
dell’amministrazione non è emanato a
distanza di tempo da un illecito ormai
esaurito, ma interviene su una situazione
antigiuridica che perdura sino a quel
momento.
Costante giurisprudenza della Sezione, fra
le molte si cita TAR Brescia sez. I
22.02.2010 n. 860, afferma infatti che il
potere di applicare misure repressive in
materia urbanistica ed edilizia può essere
esercitato in ogni tempo, senza necessità,
per i relativi provvedimenti, di alcuna
specifica motivazione in ordine alla
sussistenza dell'interesse pubblico a
disporre una demolizione; in senso poi
conforme si sono espresse anche numerose
decisioni del C.d.S., ad esempio sez. IV,
15.09.2009, n. 5509, che si cita per tutte.
Il Collegio non ignora l’esistenza di un
orientamento difforme, espresso ad esempio
da C.d.S. sez. V 04.03.2008 n. 883, secondo
il quale invece “il lungo lasso di tempo
trascorso dalla commissione dell'abuso”
e “il protrarsi dell'inerzia
dell'amministrazione preposta alla vigilanza”
potrebbero ingenerare un affidamento del
privato, rispetto al quale sussisterebbe un
“onere di congrua motivazione” circa
il “pubblico interesse, evidentemente
diverso da quello al ripristino della
legalità, idoneo a giustificare il
sacrificio del contrapposto interesse
privato”; ritiene però che tale
orientamento non vada condiviso.
In proposito, si impone anzitutto il rilievo
fatto proprio dalla citata decisione C.d.S.
5509/2009, ovvero che di affidamento si può
parlare solo ove il privato, il quale abbia
correttamente e in modo compiuto reso nota
la propria posizione alla p.a., venga
indotto da un provvedimento della stessa a
ritenere la legittimità del proprio operato,
non già nel caso che rileva, in cui si
commette un abuso a tutta insaputa della
p.a. medesima.
Inoltre, come osservato dalla Sezione nella
pure citata sentenza 860/2010, l’abuso
edilizio integra un illecito permanente,
rappresentato dalla violazione dell’obbligo,
perdurante nel tempo, di ripristinare in
conformità a diritto lo stato dei luoghi; di
talché ogni provvedimento repressivo
dell’amministrazione non è emanato a
distanza di tempo da un illecito ormai
esaurito, ma interviene su una situazione
antigiuridica che perdura sino a quel
momento
(TAR Lombardia-Brescia, Sez. I,
sentenza 24.04.2012 n. 703 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Il
certificato di destinazione urbanistica, di
cui ai commi 2° e seguenti dell'art. 30 del D.Lgs. 380/2001, Testo
Unico dell'Edilizia, si configura
come una certificazione redatta da un
pubblico ufficiale, avente natura ed effetti
meramente dichiarativi e non costitutivi di
posizioni giuridiche, le quali discendono
invece da altri provvedimenti, che hanno a
loro volta determinato la situazione
giuridica acclarata dal certificato stesso.
Pertanto, il certificato, in quanto privo di
efficacia provvedimentale, non ha alcuna
concreta lesività, il che rende impossibile
la sua autonoma impugnazione. Gli eventuali
errori contenuti in esso potranno essere
corretti dalla stessa Amministrazione, su
istanza del privato, oppure quest'ultimo
potrà impugnare davanti al giudice
amministrativo gli eventuali successivi
provvedimenti concretamente lesivi, adottati
in base all'erroneo certificato di
destinazione urbanistica.
---------------
Circa la domanda di risarcimento del danno
derivante dall’erronea indicazione resa nel
certificato di destinazione urbanistica,
vale ricordare quanto statuito con
l’ordinanza 23.09.2010 n. 20072 dalle SS.UU.
della Cassazione civile.
In detta ordinanza si è rilevato che “Parte
ricorrente si duole della (incontroversa)
erroneità del certificato di destinazione
urbanistica, erroneità che ne aveva indotto
una falsa rappresentazione della realtà (la
legittimità di un intervento edilizio
relativo all'intera area in questione) cui
era conseguita la decisione di acquistare il
terreno - decisione che non sarebbe mai
stata adottata se fossero stata fedelmente e
correttamente riportate, nella
certificazione de qua, le reali condizioni
del terreno quoad inaedificationis.
La controversia esula, dunque, dal campo
(impropriamente evocato dal comune
resistente) riservato alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo, non
controvertendosi, nella specie, in ordine ad
alcuna ipotesi di gestione del territorio,
che del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34,
riserva alla competenza esclusiva del G.A.
Diversamente da quanto opinato dal
resistente (secondo il quale il certificato
in parola era un semplice attestato
rilasciato a richiesta del privato, tale,
pertanto, da non esonerare quest'ultimo
dallo svolgimento di ulteriori attività di
verifica e controllo), il rilascio della
certificazione in parola integra gli estremi
non già dello svolgimento di una
qualsivoglia attività provvedimentale della
P.A., bensì del comportamento (sicuramente
colposo) del funzionario, riconducibile
all'ente di appartenenza, astrattamente
idoneo a risolversi in un illecito civile,
con la conseguenza che spetta al giudice
ordinario la cognizione (e l'accertamento in
concreto) della sussistenza e della
tutelabilità, sul piano risarcitorio, delle
posizioni di diritto soggettivo che si
assumono lese nella specie.”
... per l’accertamento del diritto
della ricorrente al risarcimento del danno
causato dall’emissione, da parte
dell’Amministrazione convenuta, di un
certificato di destinazione urbanistica dal
contenuto non corrispondente alla realtà,
che ha indotto la ricorrente ad acquistare
un terreno qualificato erroneamente come
edificabile e per la contestuale condanna
dell’Amministrazione al risarcimento dei
danni subiti a causa dell’illegittimo
comportamento dell’Amministrazione
convenuta, da quantificarsi in corso di
causa.
...
La Sezione ha avuto recentemente modo di
affermare (cfr. Sez. I , 21.12.2011 n. 1779)
che il certificato di destinazione
urbanistica, di cui ai commi 2° e seguenti
dell'art. 30 del D.Lgs. 380/2001, Testo
Unico dell'Edilizia, si configura -secondo
l'indirizzo giurisprudenziale prevalente-
come una certificazione redatta da un
pubblico ufficiale, avente natura ed effetti
meramente dichiarativi e non costitutivi di
posizioni giuridiche, le quali discendono
invece da altri provvedimenti, che hanno a
loro volta determinato la situazione
giuridica acclarata dal certificato stesso.
Pertanto, il certificato, in quanto privo di
efficacia provvedimentale, non ha alcuna
concreta lesività, il che rende impossibile
la sua autonoma impugnazione. Gli eventuali
errori contenuti in esso potranno essere
corretti dalla stessa Amministrazione, su
istanza del privato, oppure quest'ultimo
potrà impugnare davanti al giudice
amministrativo gli eventuali successivi
provvedimenti concretamente lesivi, adottati
in base all'erroneo certificato di
destinazione urbanistica.
Nel caso all’esame, si domanda il
risarcimento del danno derivante
dall’erronea indicazione resa nel
certificato sicché la fattispecie è del
tutto identica a quella sulla quale si sono
pronunciate, con l’ordinanza 23.09.2010 n.
20072, le SS.UU. della Cassazione civile.
In detta ordinanza si è rilevato che “Parte
ricorrente si duole della (incontroversa)
erroneità del certificato di destinazione
urbanistica, erroneità che ne aveva indotto
una falsa rappresentazione della realtà (la
legittimità di un intervento edilizio
relativo all'intera area in questione) cui
era conseguita la decisione di acquistare il
terreno - decisione che non sarebbe mai
stata adottata se fossero stata fedelmente e
correttamente riportate, nella
certificazione de qua, le reali condizioni
del terreno quoad inaedificationis.
La controversia esula, dunque, dal campo
(impropriamente evocato dal comune
resistente) riservato alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo, non
controvertendosi, nella specie, in ordine ad
alcuna ipotesi di gestione del territorio,
che del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34,
riserva alla competenza esclusiva del G.A.
Diversamente da quanto opinato dal
resistente (secondo il quale il certificato
in parola era un semplice attestato
rilasciato a richiesta del privato, tale,
pertanto, da non esonerare quest'ultimo
dallo svolgimento di ulteriori attività di
verifica e controllo), il rilascio della
certificazione in parola integra gli estremi
non già dello svolgimento di una
qualsivoglia attività provvedimentale della
P.A., bensì del comportamento (sicuramente
colposo) del funzionario, riconducibile
all'ente di appartenenza, astrattamente
idoneo a risolversi in un illecito civile,
con la conseguenza che spetta al giudice
ordinario la cognizione (e l'accertamento in
concreto) della sussistenza e della
tutelabilità, sul piano risarcitorio, delle
posizioni di diritto soggettivo che si
assumono lese nella specie.”
(TAR Lombardia-Brescia, Sez. I,
sentenza 24.04.2012 n. 687 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: L’art.
35 T.U. 380/2001 consente di irrogare la
sanzione demolitoria “solo in presenza… di
opere abusive che avrebbero richiesto
permesso di costruire -nonché per opere
eseguite in totale difformità o con
variazioni essenziali rispetto a tale
permesso”, non già per opere minori, alle
quali è applicabile la semplice sanzione
pecuniaria.
... per l’annullamento, previa sospensione,
dell’ordinanza 02.03.2006 n. 14, prot. n.
2439, notificata il 02.03.2006, con la quale
il Responsabile del servizio urbanistica e
sportello unico edilizia del Comune di
Roverbella ha ingiunto al ricorrente la
demolizione dei lavori abusivamente
realizzati presso l’immobile sito in
Castiglione Mantovano, via Machiavelli,
identificato catastalmente al foglio 32
mappale ..., asseritamente consistenti nella
realizzazione di porzione di recinzione
realizzata senza titolo su area pubblica di
proprietà comunale;
...
In termini invero non chiarissimi,
l’ordinanza impugnata richiama a proprio
fondamento in motivazione anzitutto l’art.
35 del T.U. 380/2001, che prevede il potere
generale di ordinare la demolizione di
“interventi in assenza di permesso di
costruire, ovvero in totale o parziale
difformità dal medesimo, su suoli del
demanio o del patrimonio dello Stato o di
enti pubblici”, che costituisce all’evidenza
norma speciale rispetto al generale potere
di autotutela amministrativa conferito alle
pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art.
823 c.c.. La norma, peraltro, appare
all’evidenza non pertinente alla
fattispecie, in cui si ragiona, come detto,
di opera che insiste su terreno di privati,
il che esclude la possibilità che
l’amministrazione solo perché tale vi
intervenga: in tal senso, con riguardo a
fattispecie regolata dall’art. 823 c.c., TAR
Campania Napoli sez. VII 04.12.2008
n. 20998.
Per completezza, va comunque ricordato
che secondo la giurisprudenza l’art. 35 T.U.
380/2001 consente di irrogare la sanzione demolitoria –nella specie come si è detto
scelta dal Comune- “solo in presenza… di
opere abusive che avrebbero richiesto
permesso di costruire -nonché per opere
eseguite in totale difformità o con
variazioni essenziali rispetto a tale
permesso”, non già per opere minori, alle
quali è applicabile la semplice sanzione
pecuniaria: così in motivazione TAR Lazio-Roma sez. I 05.10.2005 n. 7851, proprio
con riguardo al caso di una cancellata di
recinzione insistente sul suolo pubblico.
Sempre l’ordinanza in motivazione
richiama a proprio sostegno l’art. 27 T.U.
380/2001, ritenendo comunque integrata la
fattispecie prevista dal comma 2 di tale
norma, che consente all’autorità comunale di
far demolire, fra l’altro, opere “eseguite
senza titolo su aree destinate ad opere e
spazi pubblici”, in quanto sarebbe
interessata un’area a standard, in zona
classificata come “zona F – attrezzature di
interesse pubblico”, ancorché non soggetta
ad alcun vincolo specifico (doc. 1
ricorrente, cit., p. 1 terzo capoverso; p. 2
settimo capoverso).
Il Comune, nella più volte citata
relazione 22.05.2006 e nel certificato
ad essa allegato sub-1 ha poi precisato in
che sarebbe consistita tale destinazione ad
uso pubblico, chiarendo che il mappale 453
nella variante generale al PRG approvata il
20.09.1996 era classificato in zona C
di espansione con obbligo di piano
esecutivo; era stato poi riclassificato come
“servizi ad uso pubblico – verde di
quartiere” nella successiva variante
generale approvata il 24.11.2005.
Ciò posto, la citata norma dell’art. 27
T.U. 380/2001 risulta inapplicabile alla
fattispecie concreta. In primo luogo, come
appena spiegato, nel 1998, data non
contestata di realizzazione dell’abuso come
detto in narrativa, il mappale 453 ad esso
interessato non risulta aver rivestito il
carattere di area “destinata ad opere e
spazi pubblici”. In secondo luogo,
quand’anche ciò si volesse per ipotesi
ammettere, la giurisprudenza esclude,
analogamente a quanto detto a proposito
dell’art. 35, che nel caso di opere come
quella per cui è causa la sanzione demolitoria sia comunque applicabile: in tal
senso C.d.S. sez. V 30.04.2009 n. 2768,
in un caso analogo, in cui il privato
proprietario aveva recintato abusivamente
un’area a standard. E’ implicito ovviamente
che il Comune ha comunque la possibilità di
far cessare l’abuso espropriando l’area, o
ottenendone la cessione eventualmente
prevista, e tutelandosi come proprietario.
Solo per completezza, si precisa infine
che l’ordinanza di demolizione per cui è
causa nemmeno potrebbe legittimarsi in base
alle norme generali, art. 31 T.U. 380/2001,
che disciplinano la repressione per tale via
degli abusi edilizi, dato che le stesse non
si applicano ad opere come le recinzioni,
soggette a d.i.a. e, in caso di abuso, alla
sola sanzione pecuniaria di cui all’art. 37
del medesimo T.U., come del resto riconosce
anche il Comune nell’ultima pagina della
relazione 22.05.2006
(TAR Lombardia-Brescia, Sez. I,
sentenza 24.04.2012 n. 683 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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INCARICHI PROGETTUALI:
Opere, il progettista non coordina i lavori.
Il progettista di un'opera non può essere
affidatario dell'incarico di coordinatore
dei lavori.
È quanto affermato dal Consiglio
di Stato che, con la
sentenza
23.04.2012 n. 2402 della IV Sez., si è
pronunciato sulla gara di Autovie venete per
l'affidamento del servizio di coordinatore
per l'esecuzione dei lavori di un tratto
della terza corsia dell'A4, aggiudicata con
il 52% di ribasso, per un totale di circa 2
milioni di euro.
Il raggruppamento aggiudicatario della
commessa contava fra i propri partecipanti
anche alcune società che avevano partecipato
alla redazione di parti del progetto
preliminare e definitivo. Gli articoli 5 e
12 del disciplinare di gara precludevano,
richiamando l'articolo 90, comma 8, del
Codice dei contratti pubblici, la
partecipazione a tutti coloro che avessero
concorso alla redazione del progetto
preliminare e/o definitivo dell'opera,
ancorché non vi fosse una norma specifica
nel Codice (che contempla espressamente
soltanto l'incompatibilità fra progettista e
appaltatore o concessionario).
In primo grado il Tar del Lazio (sentenza n.
3707/2011) aveva accolto il ricorso del
secondo classificato. Il Consiglio di stato
ha confermato la pronuncia affermando che la
disciplina contenuta nell'art. 90, comma 8,
del Codice dei contratti «va reputata quale
espressione di un principio generale in
forza del quale ai concorrenti deve essere
riconosciuta un'omogenea posizione,
implicante la più rigorosa parità di
trattamento». In particolare occorre,
valutare «se lo svolgimento di pregressi
affidamenti presso la stessa stazione
appaltante possa aver creato, per taluno dei
concorrenti stessi, degli speciali vantaggi
incompatibili con i principi, propri non
soltanto dell'ordinamento italiano, ma anche
di quello comunitario, di libera concorrenza
e di parità di trattamento». Per i giudici,
quindi, non rileva l'assenza di una espressa
copertura normativa perché la verifica sulla
posizione di vantaggio è comunque funzionale
al rispetto dei principi comunitari in
materia di libera prestazione di servizi,
non discriminazione e trasparenza.
Nel caso di specie, si legge nella sentenza,
da un lato il progetto, «ancorché
formalmente intestato ad Autovie Venete,
risulta elaborato per una parte consistente
dalle società aggiudicatarie del contratto»
e, dall'altro, «i giudizi dei commissari
di gara dimostrano che la positiva
valutazione delle offerte tecniche poggia
proprio sull'approfondita conoscenza degli
elaborati progettuali». Da ciò la
dimostrazione del vantaggio competitivo e
quindi la conferma della sentenza di primo
grado (articolo ItaliaOggi
del 28.04.2012). |
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APPALTI: L’esclusione
dalla gara di una determinata offerta, a
causa della sua stessa gravità, non può
essere disposta se non in presenza di
un’apposita ed univoca clausola, non potendo
invece dipendere genericamente da una
qualsiasi prescrizione della lex specialis.
La circostanza che un concorrente in una
gara di appalto abbia seguito le indicazioni
della stazione appaltante nel predisporre la
modulistica ai fini della partecipazione
alla procedura non può ridondare in suo
danno, dovendo in tal caso la stazione
invitare il concorrente stesso
all'integrazione della documentazione
carente.
A fronte dell'incertezza interpretativa di
una clausola della lex specialis di gara,
giammai la stazione appaltante può sic et
simpliciter disporre l'esclusione per la
mancata o incompleta presentazione della
richiamata documentazione, dovendo piuttosto
esercitare i poteri di richiesta di
integrazione e chiarimenti che non
determinano alcuna violazione del principio
della par condicio dei concorrenti nella sua
effettiva e reale portata sostanziale, dal
momento che operano in relazione a
situazioni di mera e non imputabile
irregolarità a carattere puramente formale,
connesse all'imprecisa formulazione della
lex specialis.
Con specifico riferimento alla omessa
dichiarazione delle situazioni di
collegamento societario ai sensi dell'art.
2359 c.c., da parte di un'impresa
partecipante alla gara per l'affidamento di
un appalto di lavori pubblici, la
Giurisprudenza ha pure ritenuto illegittima,
per violazione dell'art. 28 direttiva 93/37/Cee,
che introduce un vero e proprio obbligo, per
la stazione appaltante, di invitare
l'imprenditore a completare i certificati e
i documenti presentati o a chiarirli,
l'esclusione di un'impresa da una gara per
l'aggiudicazione di lavori, motivata con
riferimento alla omessa dichiarazione di
eventuali situazioni di controllo ex art.
2359 c.c..
---------------
In tema di affidamento di un appalto
pubblico, non va esclusa dalla gara
l'impresa il cui legale rappresentante non
abbia presentato, in uno all'offerta
economica, copia del documento di identità,
qualora il disciplinare di gara abbia
operato una chiara diversificazione tra le
due sottoscrizioni -quella relativa alla
domanda di partecipazione e quella relativa
all'offerta economica-, imponendo la
produzione della copia del documento di
identità del sottoscrittore solo per la
domanda di partecipazione, senza richiederla
anche per l'offerta economica.
Il Collegio ritiene la censura infondata, in quanto l’omessa
dichiarazione di cui all’art. 2359 c.c. non
avrebbe potuto essere sanzionata con
l’esclusione dalla gara in carenza di
espressa previsione contenuta nel bando di
gara, costituente la lex specialis della
gara, alla quale correttamente i concorrenti
si sono attenuti; sicché, legittimamente
l’Amm.ne ha ammesso a regolarizzazione.
Fin di recente la Giurisprudenza ha ribadito
che l’esclusione dalla gara di una
determinata offerta, a causa della sua
stessa gravità, non può essere disposta se
non in presenza di un’apposita ed univoca
clausola, non potendo invece dipendere
genericamente da una qualsiasi prescrizione
della lex specialis (Consiglio di Stato -
Sezione V - Sentenza 28.02.2012 n.
1150).
Inoltre, la Giurisprudenza ha, in materia,
espresso principi che il Collegio condivide,
e, in particolare, ha affermato che:
- la circostanza che un concorrente in una
gara di appalto abbia seguito le indicazioni
della stazione appaltante nel predisporre la
modulistica ai fini della partecipazione
alla procedura non può ridondare in suo
danno, dovendo in tal caso la stazione
invitare il concorrente stesso
all'integrazione della documentazione
carente (TAR Toscana Firenze, sez. I, 21.06.2010 , n. 2006);
- a fronte dell'incertezza interpretativa di
una clausola della lex specialis di gara,
giammai la stazione appaltante può sic et
simpliciter disporre l'esclusione per la
mancata o incompleta presentazione della
richiamata documentazione, dovendo piuttosto
esercitare i poteri di richiesta di
integrazione e chiarimenti che non
determinano alcuna violazione del principio
della par condicio dei concorrenti nella sua
effettiva e reale portata sostanziale, dal
momento che operano in relazione a
situazioni di mera e non imputabile
irregolarità a carattere puramente formale,
connesse all'imprecisa formulazione della lex specialis (TAR Lazio Roma, sez. II,
02.12.2010, n. 35031) ;
- con specifico riferimento alla omessa
dichiarazione delle situazioni di
collegamento societario ai sensi dell'art.
2359 c.c., da parte di un'impresa
partecipante alla gara per l'affidamento di
un appalto di lavori pubblici, la
Giurisprudenza ha pure ritenuto illegittima,
per violazione dell'art. 28 direttiva 93/37/Cee,
che introduce un vero e proprio obbligo, per
la stazione appaltante, di invitare
l'imprenditore a completare i certificati e
i documenti presentati o a chiarirli,
l'esclusione di un'impresa da una gara per
l'aggiudicazione di lavori, motivata con
riferimento alla omessa dichiarazione di
eventuali situazioni di controllo ex art.
2359 c.c. (TAR Veneto Venezia, sez. I, 12.11.2003, n. 5678).
Pertanto, correttamente l’Amm.ne, a fronte
di una carenza nel bando, ha fatto uso del
c.d. soccorso istruttorio, di cui all'art.
146, d.lgs. n. 163 del 2006 e art. 6, l. n.
241 del 1990, il quale consente di
richiedere all'impresa partecipante di
procedere alla regolarizzazione della
documentazione già presentata, in quanto, in
assenza di previsioni univoche della lex
specialis, i concorrenti non potevano essere
tenuti alla presentazione di ulteriori
documenti oltre quelli chiesti nel bando.
Peraltro, l’integrazione in questione non ha
comportato alcuna lesione del principio di
"par condicio", non potendosi alle
concorrenti, nel caso in questione,
contestare l’elusione di prescrizioni
tassative, imposte a tutti i concorrenti a
pena di esclusione.
---------------
La
Giurisprudenza ha avuto occasione di
affermare che in tema di affidamento di un
appalto pubblico, non va esclusa dalla gara
l'impresa il cui legale rappresentante non
abbia presentato, in uno all'offerta
economica, copia del documento di identità,
qualora il disciplinare di gara abbia
operato una chiara diversificazione tra le
due sottoscrizioni -quella relativa alla
domanda di partecipazione e quella relativa
all'offerta economica-, imponendo la
produzione della copia del documento di
identità del sottoscrittore solo per la
domanda di partecipazione, senza richiederla
anche per l'offerta economica (TAR
Sicilia Palermo, sez. III, 10.03.2010, n.
2648) (TAR Sicilia-Catania, Sez. III,
sentenza 23.04.2012 n. 1089 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
|
LAVORI PUBBLICI - PUBBLICO IMPIEGO: Il
RUP deve avvalersi, nello svolgimento dei
propri compiti, del supporto dei dipendenti
delle amministrazioni aggiudicatrici.
In caso di inadeguatezza dell’organico, per
le attività di supporto si può ricorrere,
ai sensi del comma 7 dell’art. 10 del D.lvo
n. 163/2006, a soggetti aventi le specifiche
competenze di carattere tecnico, economico,
finanziario, amministrativo, organizzativo e
legale, che abbiano stipulato adeguata
polizza assicurativa a copertura dei rischi
professionali .
Al riguardo, per “attività di supporto”
devono intendersi un insieme di prestazioni
tecniche ed amministrative relative al
corretto svolgimento delle funzioni del
medesimo R.U.P., quali analiticamente
elencate all’art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006
e agli artt. 7 e 8 del regolamento di
esecuzione ed attuazione, e quindi tutte
quelle attività strumentali –mediante
l’esercizio di specifiche competenze
(tecniche, economico-finanziarie,
amministrative, organizzative e legali)- che
costituiscano il presupposto per il corretto
esercizio dei compiti funzionalmente
attribuiti al RUP (quali supervisione,
coordinamento e verifica alla progettazione,
supervisione alla direzione dei lavori,
supervisione alla sicurezza, funzioni
amministrative, validazione progetto).
La legge
109/1994, al comma 1 dell’art. 7, disponeva
che i soggetti di cui all’art. 2, comma 2,
lett. a), della medesima legge, nominassero –ai sensi della legge 241/1990– un
Responsabile Unico del Procedimento (di
seguito RUP o Responsabile del Procedimento)
di attuazione di ogni singolo intervento
previsto dal programma triennale dei lavori
pubblici, per le fasi della progettazione,
dell’affidamento e dell’esecuzione.
La previsione è stata riformulata dal
vigente Codice dei Contratti Pubblici di
Lavori, Servizi e Forniture di cui al D.Lgs.
12.04.2006, n. 163 .
In particolare, l’art. 10 del Codice 163/2006
conferma che, per ogni singolo intervento da
realizzarsi mediante un contratto pubblico,
le Amministrazioni aggiudicatrici devono
nominare, ai sensi della legge 241/1990, un
responsabile del procedimento unico per le
fasi della progettazione, dell’affidamento e
dell’esecuzione.
Ai sensi del comma 1, lett. a), dell’art. 90
del D.Lgs n. 163/2006, il RUP deve avvalersi,
nello svolgimento dei propri compiti, del
supporto dei dipendenti delle
amministrazioni aggiudicatrici.
In caso di inadeguatezza dell’organico, per
le attività di supporto si può ricorrere,
ai sensi del comma 7 dell’art. 10 del D.lvo
n. 163/2006, a soggetti aventi le specifiche
competenze di carattere tecnico, economico,
finanziario, amministrativo, organizzativo e
legale, che abbiano stipulato adeguata
polizza assicurativa a copertura dei rischi
professionali .
Al riguardo, per “attività di supporto”
devono intendersi un insieme di prestazioni
tecniche ed amministrative relative al
corretto svolgimento delle funzioni del
medesimo R.U.P., quali analiticamente
elencate all’art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006
e agli artt. 7 e 8 del regolamento di
esecuzione ed attuazione, e quindi tutte
quelle attività strumentali –mediante
l’esercizio di specifiche competenze
(tecniche, economico-finanziarie,
amministrative, organizzative e legali)- che
costituiscano il presupposto per il corretto
esercizio dei compiti funzionalmente
attribuiti al RUP (quali supervisione,
coordinamento e verifica alla progettazione,
supervisione alla direzione dei lavori,
supervisione alla sicurezza, funzioni
amministrative, validazione progetto).
Ciò premesso, ad avviso del Collegio, al
fine di accertare se un incarico conferito
ad un professionista attenga ad un’unica
prestazione (nel caso in esame, relazione
geologica) ovvero ad “attività di supporto”
del Rup, occorre aver riguardo alla
consistenza dell’incarico conferito, ed in
particolare alla presenza, o meno, di una
molteplicità di attività, indicative delle
funzioni di supporto, consistenti in una
prestazione di assistenza e collaborazione
con il Rup.
La legge, come visto, prevede che, nelle
ipotesi dalla stessa contemplate, il
responsabile del procedimento possa
avvalersi di un supporto tecnico per lo
svolgimento delle attività che allo stesso
competono. Poiché si fa ricorso a
professionalità esterne per sopperire a
carenze di organico o per acquisire
specializzazioni particolari di cui
l'amministrazione non è dotata, l'incarico
afferisce all'espletamento di compiti tipici
dell'ufficio in questione, sicché può
ritenersi connaturato all’incarico, tra
l’altro, l’obbligo per il professionista
prescelto di assicurare una certa presenza
in ufficio e quindi di recarsi presso la
sede dell’Ente per lo svolgimento, in tutto
o in parte, delle attività in questione.
Le ragioni del contendere contenute negli
atti difensivi delle parti impongono di
verificare se l'attività di cui si
controverte sia effettivamente una complessa
consulenza di supporto all'operato del Rup o
sia, invece, semplicemente, la Relazione
Geologica.
Nel caso specifico, il Collegio non ritiene
che dall’esame della documentazione prodotta
-in particolare il disciplinare relativo
all’unico incarico che risulta essere stato
conferito al dr. D’Urso- possano ricavarsi
elementi caratteristici di quella
complessità e molteplicità di funzioni
indicative di un’attività di supporto, in
quanto la raccolta di dati, gli
accertamenti, compilazioni, valutazioni e la
sintesi finale delle indagini effettuate
nella Relazione Geologica costituiscono (ed
esauriscono) l'intero contenuto della
prestazione commissionata al geologo.
In primo luogo, il dato testuale, ricavabile
dall’esame sia dell’avviso del 19.10.2006
che del disciplinare dell’incarico conferito
al dr. D’Urso, indica una prestazione
professionale limitata allo studio geologico
tecnico, senza che dal contesto dei vari
articoli del disciplinare si evincano
elementi che inducano a dubitare circa il
complessivo contenuto dell’incarico
affidato; anche l’avviso relativo al
pagamento della fattura n. 3/2008
dell’importo di euro 7.588,80 indica una
somma contenuta nei limiti dell’impegno di
spesa di cui alla determina dirigenziale n.
131/2006, pari ad euro 7.688,00 per il
conferimento dell’incarico per la relazione
geologica (e senza che, al riguardo,
rilevino le fatture prodotte dallo stesso
dr. D’Urso il 29.02.2012, relative
all’incarico conferito a seguito della gara
oggetto di ricorso).
Del resto, anche la determina di incarico fa
riferimento all’unica prestazione in
questione (studio geologico tecnico).
Conseguentemente, in carenza di elementi dai
quali possa desumersi che il dr. D’Urso
avesse in precedenza espletato un incarico
di supporto per il Rup, la censura risulta
infondata
(TAR Sicilia-Catania, Sez. III,
sentenza 23.04.2012 n. 1089 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
|
ESPROPRIAZIONE: In
base ai principi generali, la mancata
notifica al proprietario del decreto di
esproprio non costituisce motivo di carenza
del potere espropriativo che legittimi il
proprietario stesso ad invocare l'illiceità
dell'occupazione del fondo, ma comporta
soltanto che quest'ultimo non sia soggetto
al termine di decadenza per l'opposizione
alla stima (impedendone il decorso).
Infatti, l'effetto traslativo della
proprietà alla mano pubblica si verifica
alla data della pronuncia del decreto
anzidetto, indipendentemente dalla sua
successiva notificazione. Il decreto
medesimo ha natura di atto non recettizio,
per cui la sua comunicazione non è né
elemento integrativo, né requisito di
validità, né condizione di efficacia, avendo
solo la funzione di far appunto decorrere il
termine di opposizione alla stima.
Condivisibile giurisprudenza, dalla quale il Collegio non ravvisa motivo
di discostarsi, ha affermato, in fattispecie
analoga, che «...In base ai principi
generali, la mancata notifica al
proprietario del decreto di esproprio non
costituisce motivo di carenza del potere
espropriativo che legittimi il proprietario
stesso ad invocare l'illiceità
dell'occupazione del fondo, ma comporta
soltanto che quest'ultimo non sia soggetto
al termine di decadenza per l'opposizione
alla stima (impedendone il decorso).
Infatti, l'effetto traslativo della
proprietà alla mano pubblica si verifica
alla data della pronuncia del decreto
anzidetto, indipendentemente dalla sua
successiva notificazione. Il decreto
medesimo ha natura di atto non recettizio,
per cui la sua comunicazione non è né
elemento integrativo, né requisito di
validità, né condizione di efficacia, avendo
solo la funzione di far appunto decorrere il
termine di opposizione alla stima (cfr.
Cassazione civile, sez. I, 15.11.2004,
n. 21622)…» (Cons. Stato, Sez. IV, 14.02.2012, n. 702; analogamente,
ex plurimis, CGARS, 04.11.2005, n.
730)
(TAR Sicilia-Catania, Sez. II,
sentenza
23.04.2012 n.
1076 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
|
LAVORI PUBBLICI: In
merito alla fattispecie secondo cui il
comune si è immesso nel possesso degli
immobili di proprietà dei ricorrenti
trasformandoli in maniera irreversibile
mediante la realizzazione di una strada, e
ciò senza il supporto di legittima procedura
espropriativa.
Fino a non molto tempo fa, la giurisprudenza
riconduceva situazioni analoghe a quella
oggetto del presente giudizio all'istituto
della c.d. occupazione “appropriativa” o
“acquisitiva”, che determinava
l'acquisizione della proprietà del fondo a
favore della Pubblica Amministrazione per
“accessione invertita”, allorché si fosse
verificata l'irreversibile trasformazione
dell'area; come noto, tale istituto, di
origine pretoria, è sorto con la sentenza
della Corte di Cassazione del 26.02.1983, n.
1464.
Tale istituto, pur essendo stato ampiamente
utilizzato per quasi un ventennio, è stato
criticato; in particolare, in seguito alle
pronunce della Corte Europea dei Diritti
dell'Uomo a partire dall'anno 2000, si è
consolidato un orientamento
giurisprudenziale secondo cui, in mancanza
di un atto adottato nelle forme di legge,
non si verifica l'acquisizione dell'area da
parte della pubblica amministrazione; tanto
che oggi si ritiene che l’attuale contesto
ordinamentale «…non prevede più l’istituto
dell’occupazione appropriativa...».
Pertanto, l'irreversibile trasformazione del
fondo, per la giurisprudenza prevalente, non
produce più l'effetto di trasferire la
proprietà.
In particolare, questa Sezione ha, con
alcune pronunce, accolto l’orientamento
secondo cui il privato potesse chiedere il
risarcimento per equivalente, in alternativa
alla restituzione del bene, «…in presenza di
una evidente volontà dell'amministrazione di
acquisire l'area, concretizzatasi in atti
concludenti quali l'avvio alla procedura
espropriativa, l'occupazione del suolo alla
realizzazione dell'opera pubblica, nonché in
presenza di altrettante inequivoca volontà
dei privati di non volere la restituzione
dell'area ma l'equivalente in denaro…».
Tale orientamento è stato recentemente
sottoposto a revisione critica, nel solco di
un orientamento del Consiglio di Stato, che
ha da ultimo condivisibilmente affermato che
«…La realizzazione dell'opera pubblica sul
fondo illegittimamente occupato è in sé un
mero fatto, non in grado di assurgere a
titolo dell'acquisto, come tale inidoneo a
determinare il trasferimento della
proprietà, per cui solo il formale atto di
acquisizione dell'amministrazione può essere
in grado di limitare il diritto alla
restituzione, non potendo rinvenirsi atti
estintivi (rinunziativi o abdicativi, che
dir si voglia) della proprietà in altri
comportamenti, fatti o contegni. Ne discende
che, tranne che l’amministrazione intenda
comunque acquisire il bene seguendo i
sistemi che di seguito saranno evidenziati,
è suo obbligo primario procedere alla
restituzione della proprietà
illegittimamente detenuta (…)
l’amministrazione può legittimamente
apprendere il bene facendo uso unicamente
dei due strumenti tipici, ossia il
contratto, tramite l’acquisizione del
consenso della controparte, o il
provvedimento, e quindi anche in assenza di
consenso ma tramite la riedizione del
procedimento espropriativo con le sue
garanzie…», e che «…Nonostante
l'irreversibile modificazione delle aree
illecitamente occupate, la proprietà delle
stesse rimane, quindi, in capo agli
originari titolari e non può esservi luogo
per risarcimenti connessi alla "perdita"
della proprietà, trattandosi di evento non
realizzatosi e non realizzabile…».
---------------
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno
chiesto, «…Attesa la irreversibilità della
ablazione e la destinazione d’uso che è
stata data al suolo in oggetto…», la
corresponsione del valore venale
dell’immobile e di una somma per
l’occupazione del bene, a titolo di
risarcimento dei danni per equivalente.
Al di là della formulazione letterale, è
inequivoca la volontà dei ricorrenti di
trovare tutela del loro diritto di
proprietà, che questo Collegio, condividendo
l’orientamento giurisprudenziale di cui si è
dato conto nella presente motivazione,
ritiene non essere stato trasferito nel
patrimonio giuridico di altri dalla azione
dell’Amministrazione, cui pertanto incombe
l’obbligo di cessare il comportamento contra
legem.
A tali fini, si rende quindi necessaria
un’ulteriore attività della Amministrazione
che dovrà esplicarsi, sussistendone i
presupposti, nell’utilizzo dello strumento
di cui all’art. 42-bis del DPR 08.06.2011,
n. 327, o nella conclusione di un accordo
fra le parti teso al trasferimento della
proprietà, essendo comunque obbligo
dell’Amministrazione porre fine
all'occupazione senza titolo.
Conseguentemente, perché possa essere
soddisfatto l’interesse primario della parte
lesa, volto alla tutela del proprio diritto
di proprietà, sempre salva la possibilità
per le parti di concludere un accordo teso
al trasferimento della proprietà, deve
imporsi all’Amministrazione di rinnovare,
nel termine di giorni novanta dalla
notificazione, a cura di parte, della
presente sentenza (ovvero, se anteriore,
dalla sua comunicazione in via
amministrativa), la valutazione di attualità
e prevalenza dell’interesse pubblico
all’eventuale acquisizione del fondo per cui
è causa, adottando, all’esito, un
provvedimento con cui lo stesso sia,
alternativamente:
A) acquisito non retroattivamente al
patrimonio indisponibile comunale,
liquidando il risarcimento anche in
relazione ai danni per il periodo di
illegittima occupazione del bene;
B) restituito in tutto od in parte ai
legittimi proprietari, previo ripristino
dello stato di fatto, esistente al momento
dell’apprensione,
tanto nel termine di giorni novanta, di cui
sopra.
Nel caso in cui l’Amministrazione ritenga di
dover restituire il terreno, dovrà comunque
emettere un provvedimento per il
risarcimento del danno derivante dalla
illegittima occupazione del fondo.
... risulta provato che il Comune di
Vittoria si è immesso nel possesso degli
immobili di proprietà dei ricorrenti di cui
si tratta trasformandoli in maniera
irreversibile mediante la realizzazione di
una strada, e ciò senza il supporto di
legittima procedura espropriativa, secondo
quanto descritto in fatto.
Fino a non molto tempo fa, la giurisprudenza
riconduceva situazioni analoghe a quella
oggetto del presente giudizio all'istituto
della c.d. occupazione “appropriativa” o
“acquisitiva”, che determinava
l'acquisizione della proprietà del fondo a
favore della Pubblica Amministrazione per
“accessione invertita”, allorché si fosse
verificata l'irreversibile trasformazione
dell'area; come noto, tale istituto, di
origine pretoria, è sorto con la sentenza
della Corte di Cassazione del 26.02.1983, n. 1464.
Tale istituto, pur essendo stato ampiamente
utilizzato per quasi un ventennio, è stato
criticato (si vedano in proposito TAR
Campania–Napoli, Sez. V, 29.04.2009,
n. 2212 e TAR Puglia–Bari, Sez. III, 22.09.2008, n. 2176); in particolare, in
seguito alle pronunce della Corte Europea
dei Diritti dell'Uomo a partire dall'anno
2000, si è consolidato un orientamento
giurisprudenziale secondo cui, in mancanza
di un atto adottato nelle forme di legge,
non si verifica l'acquisizione dell'area da
parte della pubblica amministrazione; tanto
che oggi si ritiene che l’attuale contesto ordinamentale «…non prevede più l’istituto
dell’occupazione appropriativa...» (CGARS,
18.02.2009, nn. 49, 51 e 52).
Pertanto, l'irreversibile trasformazione del
fondo, per la giurisprudenza prevalente, non
produce più l'effetto di trasferire la
proprietà (ex plurimis, Cons. Stato, Sez. IV,
16.03.2012, n. 1514).
In particolare, questa Sezione ha, con
alcune pronunce, accolto l’orientamento
secondo cui il privato potesse chiedere il
risarcimento per equivalente, in alternativa
alla restituzione del bene, «…in presenza di
una evidente volontà dell'amministrazione di
acquisire l'area, concretizzatasi in atti
concludenti quali l'avvio alla procedura
espropriativa, l'occupazione del suolo alla
realizzazione dell'opera pubblica, nonché in
presenza di altrettante inequivoca volontà
dei privati di non volere la restituzione
dell'area ma l'equivalente in denaro…» (ex plurimis,
02.02.2011, n. 231).
Tale orientamento è stato recentemente
sottoposto a revisione critica (TAR Sicilia–Catania, Sez. II, sentenza
07.12.2011, n. 2911), nel solco di un orientamento
del Consiglio di Stato (Cons. Stato, Sez. IV,
sentenze 28.01.2011, n. 676, 29.08.2011, n. 4834,
02.09.2011, n. 4970, 16.03.2012, n. 1514), che ha da ultimo condivisibilmente affermato che «…La
realizzazione dell'opera pubblica sul fondo
illegittimamente occupato è in sé un mero
fatto, non in grado di assurgere a titolo
dell'acquisto, come tale inidoneo a
determinare il trasferimento della
proprietà, per cui solo il formale atto di
acquisizione dell'amministrazione può essere
in grado di limitare il diritto alla
restituzione, non potendo rinvenirsi atti
estintivi (rinunziativi o abdicativi, che
dir si voglia) della proprietà in altri
comportamenti, fatti o contegni. Ne discende
che, tranne che l’amministrazione intenda
comunque acquisire il bene seguendo i
sistemi che di seguito saranno evidenziati,
è suo obbligo primario procedere alla
restituzione della proprietà
illegittimamente detenuta (…)
l’amministrazione può legittimamente
apprendere il bene facendo uso unicamente
dei due strumenti tipici, ossia il
contratto, tramite l’acquisizione del
consenso della controparte, o il
provvedimento, e quindi anche in assenza di
consenso ma tramite la riedizione del
procedimento espropriativo con le sue
garanzie…» (sentenza 4970/2011), e che
«…Nonostante l'irreversibile modificazione
delle aree illecitamente occupate, la
proprietà delle stesse rimane, quindi, in
capo agli originari titolari e non può
esservi luogo per risarcimenti connessi alla
"perdita" della proprietà, trattandosi di
evento non realizzatosi e non realizzabile…»
(sentenza 1514/2012).
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno
chiesto, «…Attesa la irreversibilità della
ablazione e la destinazione d’uso che è
stata data al suolo in oggetto…» (ricorso,
pag. 3), la corresponsione del valore venale
dell’immobile e di una somma per
l’occupazione del bene, a titolo di
risarcimento dei danni per equivalente.
Al di là della formulazione letterale, è
inequivoca la volontà dei ricorrenti di
trovare tutela del loro diritto di
proprietà, che questo Collegio, condividendo
l’orientamento giurisprudenziale di cui si è
dato conto nella presente motivazione,
ritiene non essere stato trasferito nel
patrimonio giuridico di altri dalla azione
dell’Amministrazione, cui pertanto incombe
l’obbligo di cessare il comportamento contra legem.
A tali fini, si rende quindi necessaria
un’ulteriore attività della Amministrazione
che dovrà esplicarsi, sussistendone i
presupposti, nell’utilizzo dello strumento
di cui all’art. 42-bis del DPR 08.06.2011, n. 327 (TAR Campania–Salerno, Sez. II,
07.11.2011, n. 1763; Cons. Stato,
Sez. IV, 16.03.2012, n. 1514), o nella
conclusione di un accordo fra le parti teso
al trasferimento della proprietà, essendo
comunque obbligo dell’Amministrazione porre
fine all'occupazione senza titolo (TAR
Sicilia–Catania, Sez. III, 10.02.2011, n. 290; TAR Sicilia–Catania, Sez. II,
sentenze 07.12.2011, n. 2911, e 21.03.2012, n. 741).
Conseguentemente, perché possa essere
soddisfatto l’interesse primario della parte
lesa, volto alla tutela del proprio diritto
di proprietà, sempre salva la possibilità
per le parti di concludere un accordo teso
al trasferimento della proprietà, deve
imporsi all’Amministrazione di rinnovare,
nel termine di giorni novanta dalla
notificazione, a cura di parte, della
presente sentenza (ovvero, se anteriore,
dalla sua comunicazione in via
amministrativa), la valutazione di attualità
e prevalenza dell’interesse pubblico
all’eventuale acquisizione del fondo per cui
è causa, adottando, all’esito, un
provvedimento con cui lo stesso sia,
alternativamente:
A) acquisito non retroattivamente al
patrimonio indisponibile comunale,
liquidando il risarcimento anche in
relazione ai danni per il periodo di
illegittima occupazione del bene;
B) restituito in tutto od in parte ai
legittimi proprietari, previo ripristino
dello stato di fatto, esistente al momento
dell’apprensione,
tanto nel termine di giorni novanta, di cui
sopra.
Nel caso in cui l’Amministrazione ritenga di
dover restituire il terreno, dovrà comunque
emettere un provvedimento per il
risarcimento del danno derivante dalla
illegittima occupazione del fondo (sul
punto, Cons. Stato, Sez. IV, 16.03.2012, n.
1514)
(TAR Sicilia-Catania, Sez. II,
sentenza
23.04.2012 n.
1075 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
|
ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
Sistema informatico: è reato
accedervi abusivamente con la password ed il
computer del collega.
Così ha deciso la V Sez. penale della
Suprema Corte di Cassazione, con sentenza
n. 15016/2012, pronunciandosi su di un
ricorso presentato da un impiegata, accusata
di essersi abusivamente introdotta nel
sistema informatico di una scuola
dell’amministrazione penitenziaria, allo
scopo di visionare la cartella personale
dell’ispettore, utilizzando indebitamente la
password rilasciata per l’assistenza tecnica
alla ditta di manutenzione dei software.
A nulla è valsa la difesa della donna, la
quale, pur ammettendo gli accessi al sistema
informatico, ne sottolineava da un lato la
brevità e dall’altro la compatibilità con le
funzioni da lei svolte all’interno della
scuola, ossia quelle di direttore
amministrativo-contabile.
La Suprema Corte, infatti, rigettando il
ricorso proposto, ha ritenuto che ai fini
della configurabilità del reato di cui
all’art. 615-ter del codice penale (accesso
abusivo ad un sistema informatico e
telematico), non rilevano le finalità
specificamente perseguite dal soggetto
agente, essendo viceversa determinante il
profilo oggettivo dell’accesso o del
trattenimento nel sistema informatico di un
soggetto che a ciò non possa ritenersi
sostanzialmente autorizzato o per la
violazione delle prescrizioni impartite dal
titolare del sistema ovvero per il
compimento di operazioni ontologicamente
diverse da quelle per le quali l’accesso è
consentito.
La motivazione della sentenza impugnata,
nell’escludere la prova evidente
dell’insussistenza dell’addebito, si muoveva
coerentemente all’interno di questa
prospettiva giuridica, osservando come
l’imputata avesse effettuato gli accessi da
un computer attribuito in uso esclusivo ad
altri, mediante una password rilasciata
unicamente alla ditta incaricata
dall’assistenza tecnica per funzioni diverse
da quelle amministrative svolte
dall’impiegata. Irrilevanti, infine,
risultano i rilievi dell’imputata sulla
durata degli accessi e sulla mancanza di
prova della duplicazione dei dati contenuti
nelle cartelle visionate, posto che la
visione stessa dei dati è in sé inquadrabile
come fatto penalmente rilevante in presenza
delle descritte connotazioni di abusività
dell'accesso (tratto da www.diritto.it). |
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APPALTI: La
condanna riportata dal legale rappresentante
(per il delitto di incendio colposo) appare
certamente riconducibile ad un reato grave
contro lo Stato che incide sulla moralità
professionale dell’eventuale aggiudicatario,
trattandosi di applicazione della pena senza
sospensione condizionale per un reato
(incendio colposo) che, a tutti gli effetti,
deve essere anche considerato strettamente
correlato all’oggetto della gara in
questione (manutenzione straordinaria per la
prevenzione incendi e sicurezza).
---------------
Vanno considerati illegittimi e annullati
gli atti con i quali l’amministrazione ha
richiesto la corresponsione dell’importo
vincolato a cauzione provvisoria e
contestualmente segnalato all’Autorità di
Vigilanza la comunicazione dell’esclusione
ai fini della valutazione di cui all’art. 38
comma 1-ter del codice dei contratti
pubblici.
Invero, da un lato, l’incameramento
della cauzione, in quanto atto di natura
sanzionatoria -come tale soggetto al
principio di tassatività-, non può essere
disposto per carenza dei requisiti di ordine
generale, essendo esclusivamente legato, ai
sensi dell’art. 48, comma 1, del d.lgs. n.
163/2006, alla mancata prova del possesso
dei requisiti di capacità
economico-finanziaria e
tecnico-organizzativa, né appare applicabile
al caso di specie la norma di cui all’art.
75, comma 6, del d.lgs. n. 163 del 2006, in
quanto non si è trattato di “mancata
sottoscrizione del contratto per fatto
dell’affidatario”, bensì di esclusione
dovuta ad una valutazione operata
dall’amministrazione ex post in relazione ai
requisiti generali posseduti
dall’aggiudicatario, cui non risulta
addebitabile alcun specifico profilo di
colpa causalmente connesso alla mancata
stipulazione.
D’altra parte, la segnalazione
all’Autorità di Vigilanza di cui all’art.
38, comma 1-ter, del d.lgs. n. 163/2006 va
effettuata in caso di falsa dichiarazione o
falsa documentazione, con esclusione,
pertanto, da tali ipotesi, della omissione
di una dichiarazione non tassativamente
richiesta nel bando di gara e legata, come
nel caso di specie, ad una preminente
valutazione di natura soggettiva sui suoi
presupposti (gravità dei reati e incidenza
di essi sulla moralità professionale).
Rilevato:
-
che la ricorrente ha impugnato, chiedendone
la sospensione in via incidentale, il
provvedimento con il quale il comune di
Milano ha disposto la sua esclusione dalla
procedura concorsuale avente ad oggetto
l’affidamento in appalto della progettazione
ed esecuzione di interventi di manutenzione
straordinaria per la prevenzione degli
incendi e la sicurezza;
-
che la ricorrente ha impugnato, altresì, la
richiesta di pagamento dell’importo
garantito a titolo di cauzione provvisoria
formulata dall’amministrazione resistente,
congiuntamente alla nota con cui ha inviato
segnalazione dell’esclusione all’Autorità di
Vigilanza sui contratti pubblici;
-
che, in particolare, Adico S.r.l. ha dedotto
l’illegittimità del provvedimento di
esclusione per erronea applicazione
dell’art. 38, comma 1, lettera c), del d.lgs.
n. 163/2006, oltre che per eccesso di potere
caratterizzato da ingiustizia manifesta e da
violazione del principio di proporzionalità
e ragionevolezza;
-
che, a tale riguardo, la ricorrente, il cui
legale rappresentante era cessato dalla
carica nelle more della gara e, in
particolare, dopo la scadenza del termine di
presentazione dell’offerta, ha contestato
l’interpretazione adottata dalla commissione
giudicatrice in ordine alla riconducibilità
della sentenza di condanna emessa in data 30.09.2010 dal Tribunale di Bassano del
Grappa a carico del predetto legale
rappresentante, per il delitto di incendio
colposo, nel novero di quei “reati gravi in
danno dello Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale”, ai
sensi dell’art. 38 del codice dei contratti
pubblici;
-
che, altresì, la ricorrente ha dedotto
l’illegittimità della valutazione operata
dall’amministrazione, laddove ha ritenuto
“falsa” la omessa attestazione
dell’esistenza di tale condanna nei
documenti di gara da parte di Adico S.r.l.,
e l’erronea applicazione dell’art. 48 del
d.lgs. n. 163/2006 con riferimento
all’incameramento della cauzione e alla
segnalazione all’Autorità di Vigilanza;
Ritenuto:
-
che l’esclusione disposta è da considerarsi
legittima in quanto congruamente motivata e
non affetta da illogicità o irragionevolezza
di sorta;
-
che, in effetti, la condanna riportata dal
legale rappresentante della ricorrente –soggetto ancora in carica al momento della
scadenza del termine di presentazione delle
offerte-, appare certamente riconducibile
ad un reato grave contro lo Stato che incide
sulla moralità professionale dell’eventuale
aggiudicatario, trattandosi di applicazione
della pena senza sospensione condizionale
per un reato (incendio colposo) che, a tutti
gli effetti, deve essere anche considerato
strettamente correlato all’oggetto della
gara in questione (manutenzione
straordinaria per la prevenzione incendi e
sicurezza);
-
che, peraltro, nella motivazione addotta
dalla commissione di gara, sono stati
adeguatamente esplicitati i parametri
concreti (modalità ed effetti della condotta
penalmente rilevante, oltre all’ambito di
attività in cui tale condotta si è
manifestata) in base ai quali sono stati
valutati, da un lato, la gravità del reato
oggetto di “patteggiamento”, dall’altro,
l’incidenza di tale reato sulla cosiddetta
“moralità professionale”;
-
che la predetta valutazione., non appare né
illogica né sproporzionata, ma per quanto
suesposto congrua e coerente rispetto alle
assunte premesse;
-
che, ad ogni modo, non è applicabile al caso
di specie la norma di favore sulla
dissociazione dell’impresa dal reato
commesso dal suo rappresentante legale, in
quanto tale soggetto non è cessato dalla
carica nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara, bensì solo
in data successiva alla scadenza del termine
di presentazione delle offerte;
-
che, peraltro, vanno considerati illegittimi
e annullati gli atti con i quali
l’amministrazione resistente ha richiesto la
corresponsione dell’importo vincolato a
cauzione provvisoria e contestualmente
segnalato all’Autorità di Vigilanza la
comunicazione dell’esclusione ai fini della
valutazione di cui all’art. 38 comma 1-ter
del codice dei contratti pubblici;
-
che, da un lato, l’incameramento della
cauzione, in quanto atto di natura
sanzionatoria -come tale soggetto al
principio di tassatività-, non può essere
disposto per carenza dei requisiti di ordine
generale, essendo esclusivamente legato, ai
sensi dell’art. 48, comma 1, del d.lgs. n.
163/2006, alla mancata prova del possesso
dei requisiti di capacità
economico-finanziaria e
tecnico-organizzativa (cfr. TAR Lombardia,
sede di Milano, sezione III, sent. n.
22/2012), né appare applicabile al caso di
specie la norma di cui all’art. 75, comma 6,
del d.lgs. n. 163 del 2006, in quanto non si
è trattato di “mancata sottoscrizione del
contratto per fatto dell’affidatario”, bensì
di esclusione dovuta ad una valutazione
operata dall’amministrazione ex post in
relazione ai requisiti generali posseduti
dall’aggiudicatario, cui non risulta
addebitabile alcun specifico profilo di
colpa causalmente connesso alla mancata
stipulazione;
- che, d’altra parte, la segnalazione
all’Autorità di Vigilanza di cui all’art.
38, comma 1-ter, del d.lgs. n. 163/2006 va
effettuata in caso di falsa dichiarazione o
falsa documentazione, con esclusione,
pertanto, da tali ipotesi, della omissione
di una dichiarazione non tassativamente
richiesta nel bando di gara e legata, come
nel caso di specie, ad una preminente
valutazione di natura soggettiva sui suoi
presupposti (gravità dei reati e incidenza
di essi sulla moralità professionale)
(TAR Lombardia-Milano, Sez. I,
sentenza 20.04.2012 n. 1179 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
|
EDILIZIA PRIVATA:
Ai fini della decorrenza del
termine per l'impugnazione, da parte di
terzi, di provvedimenti di concessione in
sanatoria di manufatti abusivi, deve aversi
esclusivo riguardo alla data di scadenza
della pubblicazione del provvedimento a
sanatoria, essendo già compiutamente nota la
lesione materiale subita.
Nel caso di concessione
edilizia in sanatoria, infatti, si pone la
necessità della individuazione del dies a
quo dell'impugnativa al fine di assicurare
stabilità e certezza agli atti
amministrativi, non potendo gli stessi
rimanere sine die soggetti ad una eventuale
impugnativa contestazione giurisdizionale,
né potendosi consentire che il privato
confinante -attraverso l'utilizzo ad
libitum dello strumento dell'accesso- possa
decidere di impugnare i relativi atti in
qualsiasi momento.
Ai fini della decorrenza del termine
per l'impugnazione, da parte di terzi, di
provvedimenti di concessione in sanatoria di
manufatti abusivi, deve aversi esclusivo
riguardo alla data di scadenza della
pubblicazione del provvedimento a sanatoria,
essendo già compiutamente nota la lesione
materiale subita; nel caso di concessione
edilizia in sanatoria, infatti, si pone la
necessità della individuazione del dies a
quo dell'impugnativa al fine di assicurare
stabilità e certezza agli atti
amministrativi, non potendo gli stessi
rimanere sine die soggetti ad una eventuale
impugnativa contestazione giurisdizionale,
né potendosi consentire che il privato
confinante -attraverso l'utilizzo ad
libitum dello strumento dell'accesso- possa
decidere di impugnare i relativi atti in
qualsiasi momento (TAR Puglia-Lecce, sez. III,
21.05.2009, n. 1200)
(TAR Sicilia-Palermo, Sez. I,
sentenza
20.04.2012 n.
885 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Il potere di applicare le
sanzioni di cui all’art. 15 della legge n.
1497/1939, in cui è compresa quella
pecuniaria, permane finché perdura
l’illecito, che ha natura permanente e tale
permanenza cessa soltanto con la rimessione
in pristino o con il pagamento della
sanzione, ipotesi nel caso non verificatesi.
Il potere di esigere l’indennità sussiste
pertanto finché perdura l’illiceità della
condotta: la permanenza dell’illecito
paesaggistico comporta la permanenza di tale
attributo anche oltre il momento di
realizzazione dell’opera, e fintantoché
condotta non siano posti nel nulla gli
effetti di quella attività.
Tale permanenza cessa con il venir meno
della situazione della illiceità,
coincidente con il rilascio delle
autorizzazioni ancorché postume; in
particolare, la sanzione pecuniaria di tipo
ambientale (c.d. indennità risarcitoria), ex
art. 167 d.lgs. n. 42 del 2004, attesa la
natura della medesima, sconta il regime
prescrizionale quinquennale (sia pure con i
temperamenti propri della materia) di cui
all'art. 28 l. n. 689 del 1981.
In materia un recente arresto
del giudice d’appello (C.G.A., decisione n.
554 del 13.09.2011), relativo alla
previgente disciplina dell’indennità in
parola, ha affermato che “il potere di
applicare le sanzioni di cui all’art. 15
della citata legge n. 1497/1939, in cui è
compresa quella pecuniaria, permane finché
perdura l’illecito, che ha natura permanente
e tale permanenza cessa soltanto con la
rimessione in pristino o con il pagamento
della sanzione, ipotesi nel caso non
verificatesi (cfr. decisione C.G.A., sezione
giurisdizionale, 02.03.2006, n. 79)”.
Il potere di esigere l’indennità sussiste
pertanto finché perdura l’illiceità della
condotta: la permanenza dell’illecito
paesaggistico comporta la permanenza di tale
attributo anche oltre il momento di
realizzazione dell’opera, e fintantoché
condotta non siano posti nel nulla gli
effetti di quella attività.
Come però pure precisato in giurisprudenza,
tale permanenza cessa con il venir meno
della situazione della illiceità,
coincidente con il rilascio delle
autorizzazioni ancorché postume; in
particolare, la sanzione pecuniaria di tipo
ambientale (c.d. indennità risarcitoria), ex
art. 167 d.lgs. n. 42 del 2004, attesa la
natura della medesima, sconta il regime
prescrizionale quinquennale (sia pure con i
temperamenti propri della materia) di cui
all'art. 28 l. n. 689 del 1981 (TAR
Toscana, Firenze, sez. III, sentenza
18.12.2009, n. 3851)
(TAR Sicilia-Palermo, Sez. I,
sentenza
20.04.2012 n.
884 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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APPALTI SERVIZI - COMPETENZE GESTIONALI: E'
legittima la delibera di Giunta Comunale con
la quale è stato deciso di non procedere al
rinnovo di una convenzione.
Invero, stabilisce l’art. 42, comma primo,
del d.lgs. 18.08.2000 n. 267 che “Il
consiglio è l'organo di indirizzo e di
controllo politico-amministrativo”. Aggiunge
il secondo comma della stessa disposizione
che “Il consiglio ha competenza
limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
(…) e) organizzazione dei pubblici servizi,
costituzione di istituzioni e aziende
speciali, concessione dei pubblici servizi,
partecipazione dell'ente locale a società di
capitali, affidamento di attività o servizi
mediante convenzione”.
Come si vede, in base alle norme illustrate,
sono attribuite alla competenza del
consiglio comunale le decisioni afferenti la
materia degli affidamenti in convenzione dei
pubblici servizi.
Va tuttavia osservato che, nel caso
concreto, sebbene la questione sulla quale è
intervenuta la Giunta Comunale riguardi
proprio la materia degli affidamenti in
convenzione dei pubblici servizi, non è
possibile affermare l’incompetenza del
predetto organo. Ciò in quanto il
provvedimento impugnato non ha fatto altro
che ribadire una volontà già manifestata
dall’ente che, con la sottoscrizione della
convenzione stipulata con la Fondazione
Asilo Infantile Umberto I, aveva stabilito
che tale convenzione dovesse avere scadenza
in data 31.12.2012.
L’atto della Giunta non ha dunque introdotto
disposizioni innovative riguardanti aspetti
fondamentali delle modalità di erogazione
del servizio (che avrebbero dovuto queste sì
essere introdotte solo con atto adottato dal
consiglio comunale); ma costituisce, a ben
guardare, null’altro che una presa d’atto di
quanto già precedentemente deliberato; per
questo motivo, esso si pone quale atto
meramente esecutivo di decisioni già
assunte, come tale sottratto alla competenza
dell’organo consiliare.
... per l'annullamento della delibera della
Giunta Comunale (GC) n. 193 del 19.12.2011, esposta all'albo comunale fino al
06/01//2012, con cui è stato deciso di non
procedere al rinnovo della convenzione con
la Fondazione Asilo Infantile Umberto I repertoriata al nr. 31/3, alla prossima
scadenza prevista al 31.12.2012,
nonché di tutti gli atti connessi.
...
Il ricorso è infondato.
Stabilisce l’art. 42, comma primo, del
d.lgs. 18.08.2000 n. 267 che “Il
consiglio è l'organo di indirizzo e di
controllo politico-amministrativo”.
Aggiunge il secondo comma della stessa
disposizione che “Il consiglio ha competenza
limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
(…) e) organizzazione dei pubblici servizi,
costituzione di istituzioni e aziende
speciali, concessione dei pubblici servizi,
partecipazione dell'ente locale a società di
capitali, affidamento di attività o servizi
mediante convenzione”.
Come si vede, in base alle norme illustrate,
sono attribuite alla competenza del
consiglio comunale le decisioni afferenti la
materia degli affidamenti in convenzione dei
pubblici servizi.
Va tuttavia osservato che, nel caso
concreto, sebbene la questione sulla quale è
intervenuta la Giunta Comunale riguardi
proprio la materia degli affidamenti in
convenzione dei pubblici servizi, non è
possibile affermare l’incompetenza del
predetto organo. Ciò in quanto il
provvedimento impugnato non ha fatto altro
che ribadire una volontà già manifestata
dall’ente che, con la sottoscrizione della
convenzione stipulata con la Fondazione
Asilo Infantile Umberto I, aveva stabilito
che tale convenzione dovesse avere scadenza
in data 31.12.2012.
L’atto della Giunta non ha dunque introdotto
disposizioni innovative riguardanti aspetti
fondamentali delle modalità di erogazione
del servizio (che avrebbero dovuto queste sì
essere introdotte solo con atto adottato dal
consiglio comunale); ma costituisce, a ben
guardare, null’altro che una presa d’atto di
quanto già precedentemente deliberato; per
questo motivo, esso si pone quale atto
meramente esecutivo di decisioni già
assunte, come tale sottratto alla competenza
dell’organo consiliare (TAR Lombardia-Milano, Sez. III,
sentenza 19.04.2012 n. 1150 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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APPALTI SERVIZI: La
clausola della convenzione secondo cui v'è
il rinnovo automatico del contratto operante
in caso di mancata disdetta è da ritenersi
nulla ai sensi dell’art. 6, comma 2, della
legge 24.12.1993 n. 537 (oggi abrogata ma
applicabile alla fattispecie di causa
ratione temporis), in base alla quale “è
vietato il rinnovo tacito dei contratti
delle pubbliche amministrazioni per la
fornitura di beni e servizi, ivi compresi
quelli affidati in concessione a soggetti
iscritti in appositi albi.
I contratti stipulati in violazione del
predetto divieto sono nulli”; norma che,
secondo la giurisprudenza, costituisce
espressione di un principio generale
attuativo di un vincolo comunitario
discendente dal Trattato e, come tale,
valevole per tutti gli atti negoziali della
pubblica amministrazione e non solo per
quelli concernenti gli appalti di servizi,
opere e forniture, come sembrerebbe
evincersi dal suo tenore letterale.
In senso contrario non può invocarsi l’art.
1 della predetta convenzione, nella parte in
cui prevede una clausola di rinnovo
automatico del contratto operante in caso di
mancata disdetta.
Tale clausola invero è da ritenersi nulla ai
sensi dell’art. 6, comma 2, della legge 24.12.1993 n. 537 (oggi abrogata ma
applicabile alla fattispecie di causa ratione temporis), in base alla quale “è
vietato il rinnovo tacito dei contratti
delle pubbliche amministrazioni per la
fornitura di beni e servizi, ivi compresi
quelli affidati in concessione a soggetti
iscritti in appositi albi. I contratti
stipulati in violazione del predetto divieto
sono nulli”; norma che, secondo la
giurisprudenza, costituisce espressione di
un principio generale attuativo di un
vincolo comunitario discendente dal Trattato
e, come tale, valevole per tutti gli atti
negoziali della pubblica amministrazione e
non solo per quelli concernenti gli appalti
di servizi, opere e forniture, come
sembrerebbe evincersi dal suo tenore
letterale (cfr. Consiglio di Stato, sez. V,
07.04.2011 n. 2151)
(TAR Lombardia-Milano, Sez. III,
sentenza 19.04.2012 n. 1150 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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ATTI AMMINISTRATIVI:
Ai fini della determinazione del
contenuto lesivo di un provvedimento, deve
aversi riguardo alla sua capacità di
determinare un arresto del procedimento, a
prescindere dalla sua natura di atto endoprocedimentale non autonomamente
impugnabile.
In tale caso, infatti, si verifica una
eccezione alla regola della non
impugnabilità degli atti endoprocedimentali,
in particolar modo quando si chiede la
tutela di interessi pretensivi, i quali non
altrimenti potrebbe essere garantiti se non
azionando l'interesse strumentale
all'eliminazione dell'atto o del
comportamento preclusivo del successivo
sviluppo del procedimento amministrativo.
Ciò che conta, infatti, è l'effetto
preclusivo del successivo sviluppo del
procedimento.
Sono atti
autonomamente impugnabili quegli atti
interlocutori idonei a cagionare un arresto
procedimentale capace di frustrare
l'aspirazione dell'istante ad un celere
soddisfacimento dell'interesse pretensivo
prospettato ovvero ancora gli atti
soprassessori, che, rinviando ad un
avvenimento futuro ed incerto nell'an e nel
quando il soddisfacimento del suddetto
interesse pretensivo, determinano un arresto
del procedimento che lo stesso privato ha
attivato con la sua istanza.
Ai fini della determinazione del
contenuto lesivo di un provvedimento, deve
aversi riguardo alla sua capacità di
determinare un arresto del procedimento, a
prescindere dalla sua natura di atto endoprocedimentale non autonomamente
impugnabile.
In tale caso, infatti, si verifica una
eccezione alla regola della non
impugnabilità degli atti endoprocedimentali,
in particolar modo quando si chiede la
tutela di interessi pretensivi, i quali non
altrimenti potrebbe essere garantiti se non
azionando l'interesse strumentale
all'eliminazione dell'atto o del
comportamento preclusivo del successivo
sviluppo del procedimento amministrativo.
Ciò che conta, infatti, è l'effetto
preclusivo del successivo sviluppo del
procedimento (TAR Bari, sez. III, 26.01.2012 n. 246).
Ed infatti la giurisprudenza ha in più
occasioni stabilito che sono atti
autonomamente impugnabili quegli atti
interlocutori idonei a cagionare un arresto
procedimentale capace di frustrare
l'aspirazione dell'istante ad un celere
soddisfacimento dell'interesse pretensivo
prospettato ovvero ancora gli atti
soprassessori, che, rinviando ad un
avvenimento futuro ed incerto nell'an e nel
quando il soddisfacimento del suddetto
interesse pretensivo, determinano un arresto
del procedimento che lo stesso privato ha
attivato con la sua istanza (così TAR
Salerno, sez. II, 12.12.2011 n. 1983;
Cons. St., sez. IV, 16.05.2011 n. 2961;
TAR Campania, sez. VII, 05.05.2011 n. 2460)
(TAR Sicilia-Palermo, Sez. II,
sentenza
19.04.2012 n.
821 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
In linea generale, a seguito
dell'entrata in vigore del d.lgs. n.
259/2003 (Codice delle Comunicazioni) le
valutazioni urbanistico-edilizie sono
assorbite nel procedimento delineato
dall'art. 87, che prevede un unico
procedimento autorizzatorio per
l'installazione delle infrastrutture di
comunicazione elettronica.
Detto procedimento è finalizzato a
garantire, tramite procedure tempestive e
semplificate, la parità delle condizioni
concorrenziali fra i diversi gestori nella
realizzazione delle proprie reti di
comunicazione sul territorio nazionale,
nonché la osservanza di livelli uniformi di
compatibilità ambientale delle emissioni
radioelettriche, stante che l'intento
perseguito dal legislatore comunitario e da
quello nazionale è quello di consentire la
installazione di “stazioni radio base” in
forza di un unico provvedimento
autorizzatorio, che deve essere rilasciato
sulla base di un procedimento unitario, nel
contesto del quale devono essere fatte
confluire le valutazioni sia di tipo
ambientale che di tipo urbanistico.
L'installazione di stazioni radio base per
la telefonia mobile risulta compiutamente
disciplinata dalla normativa summenzionata,
che prevede che tutte le problematiche
coinvolte vengano valutate nell'ambito di un
unico procedimento attivato
dall'interessato, che assorbe in sé le
valutazioni a carattere edilizio.
Non fa eccezione a tale conclusione neanche
la valutazione dell’impatto della stazione
radio base sui limiti previsti dalla legge
per limitare l’inquinamento
elettromagnetico: da un lato, infatti,
l’art. 87, nel disciplinare unitariamente il
procedimento autorizzatorio, non ammette
eccezioni; dall’altro, fa espresso
riferimento all’A.R.P.A. ai fini della
valutazione della compatibilità del progetto
con i limiti di esposizione, i valori di
attenzione e gli obiettivi di qualità,
stabiliti uniformemente a livello nazionale
dalla legge 36 del 2001.
Pertanto, è illegittimo il provvedimento di
rigetto dell’autorizzazione alla
installazione di un impianto di trasmissione
presentata ai sensi dell'art. 87, d.lgs.
01.08.2003 n. 259, ove esso contrasti con le
valutazioni favorevoli al progetto
rassegnate dell’A.R.P.A., unica autorità
competente a pronunciarsi per gli aspetti
strettamente tecnici in ordine alla
compatibilità dell'impianto, al rispetto dei
limiti di esposizione, dei valori di
attenzione e degli obiettivi di qualità
relativi alle emissioni elettromagnetiche.
---------------
La valutazione di compatibilità
edilizio-urbanistica dell'intervento per
l’installazione di un impianto di telefonia
costituisce un sub-procedimento del Comune
da compiersi nell'ambito dei 90 giorni
complessivi previsti dal comma 9 dell'art.
87 per la formazione del silenzio assenso,
ed è subordinata soltanto all'autorizzazione
prevista dall'art. 87, d.lgs. n. 259 del
2003, che pone una normativa speciale ed
esaustiva che include anche la valutazione
della compatibilità urbanistico-edilizia
dell'intervento.
D’altra parte laddove il nuovo procedimento
fosse destinato non a sostituire, ma ad
abbinarsi a quello edilizio ordinario,
verrebbero di fatto vanificati i principi
ispiratori del Codice delle Comunicazioni
Elettroniche, in particolare quelli della
previsione di procedure tempestive, non
discriminatorie e trasparenti per la
concessione del diritto di installazione e
della riduzione dei termini per la
conclusione dei procedimenti, nonché della
regolazione uniforme dei medesimi.
---------------
Il comma 9 dell’art. 87 del d.lgs. 259 del
2003 stabilisce che “le istanze di
autorizzazione e le denunce di attività di
cui al presente articolo (…) si intendono
accolte qualora, entro novanta giorni dalla
presentazione del progetto e della relativa
domanda, fatta eccezione per il dissenso di
cui al comma 8, non sia stato comunicato un
provvedimento di diniego o un parere
negativo da parte dell'organismo competente
ad effettuare i controlli, di cui
all'articolo 14 della legge 22.02.2001, n.
36”.
Tale termine, ai sensi del comma 5, può
essere interrotto solo per una sola volta,
entro quindici giorni dalla data di
ricezione dell'istanza, per consentire il
rilascio di dichiarazioni e l'integrazione
della documentazione prodotta.
Tale termine, per giurisprudenza pacifica,
decorre, infatti, dalla presentazione della
domanda.
Ne consegue che è illegittimo il
provvedimento impugnato, laddove nega
l’esistenza del titolo abilitativo e impone
la demolizione delle opere realizzate, non
essendo tale ordine preceduto da alcuna
valutazione in ordine all’interesse pubblico
esistente nonché da alcun provvedimento di
annullamento dell’atto tacitamente
formatosi, e non essendo neppure necessario
il rispetto delle disposizioni di cui
all'art. 20, comma 4, della legge n.
241/1990, stante il principio di specialità
vigente nel nostro ordinamento giuridico.
Anche
recentemente questa Sezione (sentenze
09.03.2011, n. 419; 11.01.2011 n. 22;
08.07.2009, n. 1213, confermata dal C.G.A.
con decisione n.1448 del 02.12.2010) ha
affermato che, in linea generale, a seguito
dell'entrata in vigore del d.lgs. n.
259/2003 (Codice delle Comunicazioni),
recepito nella Regione Siciliana con l'art.
103 della l.r. 28.12.2004, n. 17, le
valutazioni urbanistico-edilizie sono
assorbite nel procedimento delineato
dall'art. 87, che prevede un unico
procedimento autorizzatorio per
l'installazione delle infrastrutture di
comunicazione elettronica.
Detto procedimento è finalizzato a
garantire, tramite procedure tempestive e
semplificate, la parità delle condizioni
concorrenziali fra i diversi gestori nella
realizzazione delle proprie reti di
comunicazione sul territorio nazionale,
nonché la osservanza di livelli uniformi di
compatibilità ambientale delle emissioni
radioelettriche, stante che l'intento
perseguito dal legislatore comunitario e da
quello nazionale è quello di consentire la
installazione di “stazioni radio base”
in forza di un unico provvedimento
autorizzatorio, che deve essere rilasciato
sulla base di un procedimento unitario, nel
contesto del quale devono essere fatte
confluire le valutazioni sia di tipo
ambientale che di tipo urbanistico (cfr.
Corte Costituzionale, 28.03.2006, n. 129;
06.07.2006, n. 265).
In particolare, il comma 1 dell’art. 87 del
d.lgs. 259/2003 stabilisce espressamente che
l’installazione di “(…) stazioni radio
base per reti di comunicazioni elettroniche
mobili GSM/UMTS (…) , viene autorizzata
dagli Enti locali, previo accertamento, da
parte dell'Organismo competente ad
effettuare i controlli, di cui all'articolo
14 della legge 22.02.2001, n. 36, della
compatibilità del progetto con i limiti di
esposizione, i valori di attenzione e gli
obiettivi di qualità, stabiliti
uniformemente a livello nazionale in
relazione al disposto della citata legge
22.02.2001, n. 36, e relativi provvedimenti
di attuazione.”
Detto organismo altri non è che l’A.R.P.A.
(Agenzia regionale per la protezione
dell'ambiente), espressamente deputata, per
legge, alla tutela dei cittadini
dall’esposizione ai campi elettromagnetici.
Ai sensi del comma 3 “l'istanza, conforme
al modello di cui al modello A dell'allegato
n. 13, realizzato al fine della sua
acquisizione su supporti informatici e
destinato alla formazione del catasto
nazionale delle sorgenti elettromagnetiche
di origine industriale, deve essere
corredata della documentazione atta a
comprovare il rispetto dei limiti di
esposizione, dei valori di attenzione e
degli obiettivi di qualità, relativi alle
emissioni elettromagnetiche, di cui alla
legge 22.02.2001, n. 36, e relativi
provvedimenti di attuazione, attraverso
l'utilizzo di modelli predittivi conformi
alle prescrizioni della CEI, non appena
emanate. (…) Nel caso di installazione di
impianti, con tecnologia UMTS od altre, con
potenza in singola antenna uguale od
inferiore ai 20 Watt, fermo restando il
rispetto dei limiti di esposizione, dei
valori di attenzione e degli obiettivi di
qualità sopra indicati, è sufficiente la
denuncia di inizio attività”.
Appare dunque evidente che l'installazione
di stazioni radio base per la telefonia
mobile risulta compiutamente disciplinata
dalla normativa summenzionata, che prevede
che tutte le problematiche coinvolte vengano
valutate nell'ambito di un unico
procedimento attivato dall'interessato, che
assorbe in sé le valutazioni a carattere
edilizio (ex multis Cons. St., sez.
VI, 12.01.2011 n. 98; id., 08.06.2010 n.
3412; id., 03.06.2010 n. 3492; C.G.A.,
17.08.2009 n. 678; Tar Campania, sez. VII,
28.10.2011 n. 5030; Tar Palermo, sez. II,
09.03.2011, n. 419; id., 14.02.2011 n. 267;
id., 19.02.2009, n. 374; Tar Lazio, sez. II,
19.07.2006 n. 6056).
Non fa eccezione a tale conclusione neanche
la valutazione dell’impatto della stazione
radio base sui limiti previsti dalla legge
per limitare l’inquinamento
elettromagnetico: da un lato, infatti,
l’art. 87, nel disciplinare unitariamente il
procedimento autorizzatorio, non ammette
eccezioni; dall’altro, fa espresso
riferimento all’A.R.P.A. ai fini della
valutazione della compatibilità del progetto
con i limiti di esposizione, i valori di
attenzione e gli obiettivi di qualità,
stabiliti uniformemente a livello nazionale
dalla legge 36 del 2001.
Pertanto, in fattispecie simili, la
giurisprudenza amministrativa ha ritenuto
che sia illegittimo il provvedimento di
rigetto dell’autorizzazione alla
installazione di un impianto di trasmissione
presentata ai sensi dell'art. 87, d.lgs.
01.08.2003 n. 259, ove esso contrasti con le
valutazioni favorevoli al progetto
rassegnate dell’A.R.P.A., unica autorità
competente a pronunciarsi per gli aspetti
strettamente tecnici in ordine alla
compatibilità dell'impianto, al rispetto dei
limiti di esposizione, dei valori di
attenzione e degli obiettivi di qualità
relativi alle emissioni elettromagnetiche
(TAR Latina, 02.07.2007, n. 468).
È quindi altamente probabile che il Comune
abbia confuso la fase autorizzatoria
dell’impianto con la successiva fase di
controllo e di verifica del rispetto dei
valori di campo elettromagnetico
dell'impianto già attivato, per la quale
occorre rinviare alla fase successiva di
monitoraggio dei valori e controllo,
quest’ultima legittimamente demandata alla
competenza di autorità diverse dall’A.R.P.A.,
i cui pareri si inseriscono nel procedimento
per l'installazione degli impianti di
telefonia ope legis, alla stregua di
pareri tecnici sulla base del riscontro del
progetto e della documentazione presentata
dalla società che intende installare e sono
richiesti soltanto ed esclusivamente per la
concreta attivazione dell'impianto, ciò al
fine anche di stabilire se il volume
complessivo delle emissioni prodotte da
tutti gli impianti insistenti sullo stesso
sito risulti superiore ai limiti fissati dal
d.P.C.M. 08.07.2003 (Tar Napoli, sez. VII,
22.03.2007 n. 2702).
Sul punto, recentemente il Consiglio di
Stato (sez. VI, 24.09.2010 n. 7128) ha
ribadito che la circostanza che il parere
dell'A.R.P.A. sia richiesto solo ed
esclusivamente ai fini della concreta
attivazione dell'impianto, rende
insussistente l’onere per il richiedente di
allegare il parere dell’amministrazione
suddetta in sede di presentazione
dell'istanza (ovvero della d.i.a.), né un
puntuale obbligo di far pervenire il parere
medesimo all'Ente procedente entro il
termine di novanta giorni di cui al comma 9
dell'art. 87, d.lgs. n. 259/2003.
Parimenti, è anche possibile che il Comune
abbia sovrapposto alla disciplina dell’art.
87 del d.lgs. 259/2003, quella del d.P.R.
380/2001 (testo Unico in materia Edilizia),
che all’art. 5, comma 3, lett. a) prevede il
rilascio del parere della ASL ai fini del
rilascio del certificato di agibilità degli
edifici, ossia di quel certificato che, ai
sensi dell’art. 24 del T.U., attesta la
sussistenza delle condizioni di sicurezza,
igiene, salubrità, risparmio energetico
degli edifici e degli impianti negli stessi
installati, valutate secondo quanto dispone
la normativa vigente.
Tuttavia, come ormai pacificamente stabilito
dalla giurisprudenza amministrativa
consolidata, la valutazione di compatibilità
edilizio-urbanistica dell'intervento per
l’installazione di un impianto di telefonia
costituisce un sub procedimento del Comune
da compiersi nell'ambito dei 90 giorni
complessivi previsti dal comma 9 dell'art.
87 per la formazione del silenzio assenso,
ed è subordinata soltanto all'autorizzazione
prevista dall'art. 87, d.lgs. n. 259 del
2003, che pone una normativa speciale ed
esaustiva che include anche la valutazione
della compatibilità urbanistico-edilizia
dell'intervento (Tar Bari, sez. III,
06.10.2011 n. 1488)
D’altra parte laddove il nuovo procedimento
fosse destinato non a sostituire, ma ad
abbinarsi a quello edilizio ordinario,
verrebbero di fatto vanificati i principi
ispiratori del Codice delle Comunicazioni
Elettroniche, in particolare quelli della
previsione di procedure tempestive, non
discriminatorie e trasparenti per la
concessione del diritto di installazione e
della riduzione dei termini per la
conclusione dei procedimenti, nonché della
regolazione uniforme dei medesimi (Cons.
St., 98/2011, cit.).
---------------
Deve essere accolta anche la prima censura
dei motivi aggiunti, con la quale la
Vodafone prospetta la avvenuta formazione
del silenzio assenso.
Infatti, il comma 9 dell’art. 87 del d.lgs.
259 del 2003 stabilisce che “le istanze
di autorizzazione e le denunce di attività
di cui al presente articolo (…) si intendono
accolte qualora, entro novanta giorni dalla
presentazione del progetto e della relativa
domanda, fatta eccezione per il dissenso di
cui al comma 8, non sia stato comunicato un
provvedimento di diniego o un parere
negativo da parte dell'organismo competente
ad effettuare i controlli, di cui
all'articolo 14 della legge 22.02.2001, n.
36”.
Tale termine, ai sensi del comma 5, può
essere interrotto solo per una sola volta,
entro quindici giorni dalla data di
ricezione dell'istanza, per consentire il
rilascio di dichiarazioni e l'integrazione
della documentazione prodotta.
Nel caso concreto, la Vodafone ha presentato
l’istanza in data 10.03.2009, ed ha
integrato la documentazione l’11.12.2009.
Considerando che il provvedimento impugnato
è stato adottato il 28.02.2011, è evidente
che il termine di novanta giorni per la
formazione del silenzio assenso è decorso,
con conseguente formazione dell’atto.
Tale termine, per giurisprudenza pacifica,
decorre, infatti, dalla presentazione della
domanda (tra le più recenti Tar Bari, sez.
III, 25.02.2012 n. 402; id., 06.10.2011 n.
1488; Tar Catania, sez. I, 24.02.2012 n.
485).
Ne consegue che è illegittimo il
provvedimento impugnato, laddove nega
l’esistenza del titolo abilitativo e impone
la demolizione delle opere realizzate, non
essendo tale ordine preceduto da alcuna
valutazione in ordine all’interesse pubblico
esistente nonché da alcun provvedimento di
annullamento dell’atto tacitamente
formatosi, e non essendo neppure necessario
il rispetto delle disposizioni di cui
all'art. 20, comma 4, della legge n.
241/1990, stante il principio di specialità
vigente nel nostro ordinamento giuridico
(Cons. St., sez. III, 30.09.2011 n. 4294)
(TAR Sicilia-Palermo, Sez. II,
sentenza 19.04.2012 n. 821 - link
a www.giustizia-amministrativa.it). |
|
ATTI AMMINISTRATIVI:
Grava sul danneggiato l'onere di
provare tutti gli elementi costitutivi della
domanda di risarcimento del danno per fatto
illecito (danno, nesso causale e colpa);
sicché il risarcimento del danno non è una
conseguenza automatica e costante
dell'annullamento giurisdizionale,
richiedendo la positiva verifica, oltre che
della lesione della situazione soggettiva di
interesse tutelata dall'ordinamento, della
sussistenza della colpa o del dolo
dell'Amministrazione e del nesso causale tra
l'illecito e il danno subito.
La domanda di
risarcimento dei danni deve invece essere
rigettata in quanto formulata in modo
labiale e generico in violazione del
principio dell'onere della prova di cui
all'art. 2697 c.c. dal quale essa è
regolata, e in base al quale chi vuol far
valere un diritto in giudizio deve provare i
fatti che ne costituiscono il fondamento,
per cui grava sul danneggiato l'onere di
provare, ai sensi del citato articolo, tutti
gli elementi costitutivi della domanda di
risarcimento del danno per fatto illecito
(danno, nesso causale e colpa); sicché il
risarcimento del danno non è una conseguenza
automatica e costante dell'annullamento
giurisdizionale, richiedendo la positiva
verifica, oltre che della lesione della
situazione soggettiva di interesse tutelata
dall'ordinamento, della sussistenza della
colpa o del dolo dell'Amministrazione e del
nesso causale tra l'illecito e il danno
subito (cfr. ex plurimis, Consiglio
Stato, sez. V, 15.09.2010, n. 6797; Tar
Palermo, sez. II, 09.03.2011 n. 427)
(TAR Sicilia-Palermo, Sez. II,
sentenza 19.04.2012 n. 821 - link
a www.giustizia-amministrativa.it). |
|
EDILIZIA PRIVATA:
La presentazione dell'istanza di
sanatoria successivamente alla impugnazione
dell'ordinanza di demolizione -o alla
notifica del provvedimento di irrogazione
delle altre sanzioni per gli abusi edilizi-
produce l'effetto di rendere inefficace tale
provvedimento e, quindi, improcedibile
l'impugnazione stessa, per sopravvenuta
carenza di interesse, in quanto il riesame
dell'abusività dell'opera, sia pure al fine
di verificarne la eventuale sanabilità,
provocato da detta istanza, comporta la
necessaria formazione di un nuovo
provvedimento, esplicito od implicito (di
accoglimento o di rigetto), che vale
comunque a superare il provvedimento
sanzionatorio oggetto dell'impugnativa.
Da ciò consegue:
- che il ricorso giurisdizionale avverso un
provvedimento sanzionatorio, proposto
anteriormente all'istanza di concessione in
sanatoria, deve ritenersi improcedibile per
sopravvenuta carenza di interesse,
“spostandosi” l'interesse del responsabile
dell'abuso edilizio dall'annullamento del
provvedimento già adottato, all'eventuale
annullamento del provvedimento (esplicito o
implicito) di rigetto;
- che, applicando siffatti principi alla
controversia in esame, nella quale la
presentazione dell'istanza di sanatoria ex
art. 36 T.U. n. 380/2001, in data
09.10.2008, segue la proposizione del
presente ricorso, notificato in data
10.06.2008, deve dichiararsi
l'improcedibilità di quest’ultimo, stante la
sopravvenuta carenza di interesse, da parte
del ricorrente, al conseguimento di una
qualche decisione avverso l'atto impugnato,
destinato comunque ad essere sostituito
dalle determinazioni esplicite od implicite
adottate sulla proposta istanza dovendo
l’Amministrazione, nell’ipotesi di rigetto
di detta istanza, emanare un nuovo
provvedimento sanzionatorio, eventualmente
di demolizione, con l’assegnazione, in tal
caso, di un nuovo termine per adempiere.
In base alla giurisprudenza
consolidata di questa Sezione la
presentazione dell'istanza di sanatoria
successivamente alla impugnazione
dell'ordinanza di demolizione -o alla
notifica del provvedimento di irrogazione
delle altre sanzioni per gli abusi edilizi-
produce l'effetto di rendere inefficace tale
provvedimento e, quindi, improcedibile
l'impugnazione stessa, per sopravvenuta
carenza di interesse, in quanto il riesame
dell'abusività dell'opera, sia pure al fine
di verificarne la eventuale sanabilità,
provocato da detta istanza, comporta la
necessaria formazione di un nuovo
provvedimento, esplicito od implicito (di
accoglimento o di rigetto), che vale
comunque a superare il provvedimento
sanzionatorio oggetto dell'impugnativa (cfr.
TAR Sicilia, sez. I, 22.12.2004, n.
2921; sez. II, 06.07.2011 n. 1290 e 1292;
id., 01.07.2011 n. 1282; id., 31.03.2011, n. 620; id.,
09.03.2011, n. 432;
id., 26.01.2011 n. 140; Cons. Stato
Sez. IV, Sent., 12.05. n. 2844; id., sez.
V, 21.04.1997, n. 3563; sez. IV, 11.12.1997, n. 1377; sez. V, 14.06.2004, n. 3794; C.G.A. 27.05.1997, n.
187; TAR Liguria, sez. II, 14.12.2000, n. 1310; TAR Toscana, sez. III, 18.12.2001, n. 2024; TAR Puglia, Bari,
sez. II, 11.01.2002, n. 154; TAR
Campania, Sez. IV, 02.02.2004, n. 1239,
18.03.2005, n. 1835, TAR Sez. III, 02.03.2004, n. 257).
Da ciò consegue:
- che il ricorso giurisdizionale avverso un
provvedimento sanzionatorio, proposto
anteriormente all'istanza di concessione in
sanatoria, deve ritenersi improcedibile per
sopravvenuta carenza di interesse,
“spostandosi” l'interesse del responsabile
dell'abuso edilizio dall'annullamento del
provvedimento già adottato, all'eventuale
annullamento del provvedimento (esplicito o
implicito) di rigetto (Cons. Stato, sez. V,
26.06.2007, n. 3659; TAR Sicilia,
Catania, Sez. II, 16.03.1991, n. 67,
Palermo, Sez. II, 16.03.2004, n. 499;
TAR Campania, Sez. IV, 24.09.2002,
n. 5559, 22.02.2003, n. 1310; Tar Lazio, sez. II-ter,
04.11.2005, n.
10412, 09.07.2008, n. 6476);
- che, applicando siffatti principi alla
controversia in esame, nella quale la
presentazione dell'istanza di sanatoria ex
art. 36 T.U. n. 380/2001, in data 09.10.2008, segue la proposizione del presente
ricorso, notificato in data 10.06.2008,
deve dichiararsi l'improcedibilità di
quest’ultimo, stante la sopravvenuta carenza
di interesse, da parte del ricorrente, al
conseguimento di una qualche decisione
avverso l'atto impugnato, destinato comunque
ad essere sostituito dalle determinazioni
esplicite od implicite adottate sulla
proposta istanza dovendo l’Amministrazione,
nell’ipotesi di rigetto di detta istanza,
emanare un nuovo provvedimento
sanzionatorio, eventualmente di demolizione,
con l’assegnazione, in tal caso, di un nuovo
termine per adempiere (Cons. Stato, sez. V,
04.08.2000, n. 4305; TAR Lazio,
Latina, 28.11.2000, n. 826; TAR
Lazio, sez. II, 17.01.2001, n. 230;
TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 12.12.2001, n. 2424; TAR Puglia, Bari, sez. II,
11.01.2002, n. 154; TAR Emilia
Romagna, sez. II, 11.06.2002, n. 857;
TAR Campania, sez. IV, 26.07.2002, n.
4399; TAR Sicilia, Palermo, Sez. II,
17.05.2005, n. 751)
(TAR Sicilia-Palermo, Sez. II,
sentenza
19.04.2012 n.
820 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
|
EDILIZIA PRIVATA: Il
potere comunale di adottare norme
regolamentari per il corretto insediamento
urbanistico e territoriale degli impianti,
che trova la sua specifica fonte nell’art.
8, comma 6, della legge n. 36 del 2001, non
può tradursi in una sostanziale previsione
di divieto generalizzato di installazione
nell’intero territorio comunale ovvero nella
previsione volta a relegare in limitate zone
dello stesso la relativa installazione.
Al contrario la potestà regolamentare
comunale deve essere esercitata in modo da
farne derivare regole ragionevoli, motivate
e certe, poste a presidio di interessi di
rilievo pubblico e di stampo urbanistico,
tenuto conto che la tutela della popolazione
dalle immissioni radioelettriche è
riservata, dall’art. 4 della legge n. 36 del
2001, allo Stato, attraverso
l’individuazione di limiti di esposizione,
di valori di attenzione e di obiettivi di
qualità.
È noto che le stazioni radio base per la
telefonia mobile, al fine di dar luogo alla
c.d. “rete di telecomunicazione”,
richiedono per definizione una capillare
distribuzione sul territorio, in particolare
laddove, com’è proprio nel caso della
telefonia mobile, alla debolezza del segnale
d’antenna si associa un rapporto di maggiore
contiguità tra le varie s.r.b. (in termini
Cons. Stato, sez. VI, 20.10.2010, n. 7588).
A ciò si correla il fatto che il potere
comunale di adottare norme regolamentari per
il corretto insediamento urbanistico e
territoriale degli impianti, che trova la
sua specifica fonte nell’art. 8, comma 6,
della legge n. 36 del 2001, non può tradursi
in una sostanziale previsione di divieto
generalizzato di installazione nell’intero
territorio comunale ovvero nella previsione
volta a relegare in limitate zone dello
stesso la relativa installazione (TAR
Toscana, sez. II; 17.02.2011, n. 335).
Al contrario la potestà regolamentare
comunale deve essere esercitata in modo da
farne derivare regole ragionevoli, motivate
e certe, poste a presidio di interessi di
rilievo pubblico e di stampo urbanistico,
tenuto conto che la tutela della popolazione
dalle immissioni radioelettriche è
riservata, dall’art. 4 della legge n. 36 del
2001, allo Stato, attraverso
l’individuazione di limiti di esposizione,
di valori di attenzione e di obiettivi di
qualità (in termini anche TAR Toscana, sez.
II, 06.07.2011, n. 1156) (TAR Toscana, Sez.
I,
sentenza 18.04.2012 n.
751 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
|
EDILIZIA PRIVATA:
Beni Ambientali. Violazioni paesaggistiche
(art. 734 cod. pen. e 181 d.lgs. 42/2004).
La contravvenzione punita dall'articolo 734
C.P. e quella contemplata dall'articolo 181
D.Lv. 42/2004 possono pacificamente
concorrere tra loro in quanto quella
prevista dal Codice dei beni culturali e del
paesaggio sanziona penalmente la violazione
del divieto di intervento in determinate
zone senza la preventiva autorizzazione,
mentre la contravvenzione prevista dal
codice penale presuppone l’effettivo
danneggiamento delle zone protette.
L’articolo 181 D.Lv. 42/2004, il quale si
pone in sostanziale continuità con la
previgente Legge 431/1985 e la normativa
introdotta con il D.Lv. 490/1999 ora abrogato,
contempla un reato formale e di pericolo che
si perfeziona, indipendentemente dal danno
arrecato al paesaggio, con la semplice
esecuzione di interventi non autorizzati
idonei ad incidere negativamente
sull’originario assetto dei luoghi
sottoposti a protezione.
E’ di tutta evidenza, attesa la posizione di
estremo rigore del legislatore in tema di
tutela del paesaggio, che assume rilevo, ai
fini delle configurabilità del reato
contemplato dal menzionato articolo 181,
ogni intervento astrattamente idoneo ad
incidere, modificandolo, sull’originario
assetto del territorio sottoposto a vincolo
paesaggistico ed eseguito in assenza o in
difformità della prescritta autorizzazione
(Corte di Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 17.04.2012 n.
14746 - massima e file tratti da
www.lexambiente.it). |
|
APPALTI: Il
risarcimento del danno non è una conseguenza
automatica dell’annullamento giurisdizionale
dell’aggiudicazione, richiedendosi la
positiva verifica di tutti i requisiti
previsti, e cioè la lesione della situazione
soggettiva tutelata, la colpa
dell’Amministrazione, l’esistenza di un
danno patrimoniale e la sussistenza di un
nesso causale tra l’illecito ed il danno
subito.
Vale a dire che in caso di domanda di
risarcimento dei danni proposta nei
confronti di una pubblica Amministrazione,
al fine di stabilire se la fattispecie
concreta integri una ipotesi di
responsabilità extracontrattuale ex art.
2043 c.c., si è sempre affermato che il
giudice deve procedere, in ordine
successivo, a svolgere le seguenti indagini:
a) accertare la sussistenza di un evento
dannoso;
b) stabilire se il danno accertato sia
qualificabile come danno ingiusto, in
relazione alla sua incidenza su un interesse
rilevante per l’ordinamento, tale essendo
l’interesse indifferentemente tutelato nelle
forme del diritto soggettivo, dell’interesse
legittimo e dell’interesse di altro tipo,
pur se non immediato oggetto di tutela in
quanto preso in considerazione
dall’ordinamento a fini diversi da quelli
risarcitori;
c) accertare sotto il profilo causale,
facendo applicazione dei noti criteri
generali, se l’evento dannoso sia riferibile
ad una condotta dell’Amministrazione;
d) stabilire se l’evento dannoso sia
riferibile a dolo o colpa
dell’Amministrazione.
Per quanto riguarda l’elemento soggettivo,
in particolare, in precedenza la
giurisprudenza sosteneva che ai fini della
risarcibilità del danno ingiusto causato
dall’Amministrazione al privato –a seguito
di un atto amministrativo dichiarato
illegittimo– la presenza dell’elemento
soggettivo della colpa, ai fini
dell’imputabilità, fosse di per sé
ravvisabile nell’accertata illegittimità del
provvedimento; e anzi che il risarcimento
del danno conseguente all’illegittimità
dell’atto spettasse a prescindere
dall’indagine sulla colpa
dell’Amministrazione.
Oggi non è più invocabile il principio
secondo il quale la colpa della struttura
pubblica sarebbe in re ipsa nel caso di
esecuzione volontaria di atto amministrativo
illegittimo, poiché tale principio,
enunciato dalla giurisprudenza con
riferimento all’ipotesi di attività
illecita, per lesione di un diritto
soggettivo, secondo la tradizionale
interpretazione dell'art. 2043 c.c., non è
conciliabile con la lettura di tale
disposizione svincolata dalla lesione di un
diritto soggettivo; e l’imputazione non può
quindi avvenire sulla base del mero dato
obiettivo della illegittimità dell’azione
amministrativa, ma il giudice deve svolgere
una più penetrante indagine, non limitata al
solo accertamento dell’illegittimità del
provvedimento in relazione alla normativa ad
esso applicabile, bensì estesa anche alla
valutazione della colpa, non del funzionario
agente (da riferire ai parametri della
negligenza o imperizia), ma della P.A.
intesa come apparato, che sarà configurabile
nel caso in cui l’adozione e l’esecuzione
dell’atto illegittimo (lesivo dell’interesse
del danneggiato) sia avvenuta in violazione
delle regole di imparzialità, di correttezza
e di buona amministrazione alle quali
l'esercizio della funzione amministrativa
deve ispirarsi, e che il giudice può
valutare, in quanto si pongono come limiti
esterni alla discrezionalità.
Una nozione oggettiva, cioè, che tenga conto
dei vizi che inficiano il provvedimento,
nonché, in linea con le indicazioni della
giurisprudenza comunitaria, della gravità
della violazione commessa
dall’Amministrazione, anche alla luce
dell’ampiezza delle valutazioni
discrezionali ad essa rimesse, dei
precedenti giurisprudenziali, delle
condizioni concrete e dell’apporto dato dai
privati nel procedimento.
Pertanto, si è precisato che la
responsabilità vada affermata quando la
violazione risulti grave e commessa in un
contesto di circostanze di fatto e in un
quadro di riferimenti normativi e giuridici
tale da palesare la negligenza e l’imperizia
dell’organo nell’assunzione del
provvedimento viziato, e che viceversa vada
negata quando l’indagine conduca al
riconoscimento di un errore scusabile, per
la sussistenza di contrasti
giurisprudenziali, per l’incertezza del
quadro normativo di riferimento o per la
complessità della situazione di fatto.
---------------
Secondo la Corte di Giustizia
l’accertamento, a fini risarcitori, della
responsabilità di una pubblica
Amministrazione per violazione del diritto
comunitario deve prescindere da qualsiasi
forma di colpevolezza, anche laddove tale
accertamento sia, come era finora, di tipo
oggettivo, in quanto legata alla gravità
della violazione stessa.
Per quanto riguarda il risarcimento del danno, appunto, in giurisprudenza
si specifica tradizionalmente che esso non è
una conseguenza automatica dell’annullamento
giurisdizionale dell’aggiudicazione,
richiedendosi la positiva verifica di tutti
i requisiti previsti, e cioè la lesione
della situazione soggettiva tutelata, la
colpa dell’Amministrazione, l’esistenza di
un danno patrimoniale e la sussistenza di un
nesso causale tra l’illecito ed il danno
subito (cfr., ex multis, Cons. St., sez. V,
28.05.2004 n. 3465).
Vale a dire che in caso di domanda di
risarcimento dei danni proposta nei
confronti di una pubblica Amministrazione,
al fine di stabilire se la fattispecie
concreta integri una ipotesi di
responsabilità extracontrattuale ex art.
2043 c.c., si è sempre affermato che il
giudice deve procedere, in ordine
successivo, a svolgere le seguenti indagini:
a) accertare la sussistenza di un evento
dannoso;
b) stabilire se il danno accertato
sia qualificabile come danno ingiusto, in
relazione alla sua incidenza su un interesse
rilevante per l’ordinamento, tale essendo
l’interesse indifferentemente tutelato nelle
forme del diritto soggettivo, dell’interesse
legittimo e dell’interesse di altro tipo,
pur se non immediato oggetto di tutela in
quanto preso in considerazione
dall’ordinamento a fini diversi da quelli
risarcitori;
c) accertare sotto il profilo
causale, facendo applicazione dei noti
criteri generali, se l’evento dannoso sia
riferibile ad una condotta
dell’Amministrazione;
d) stabilire se
l’evento dannoso sia riferibile a dolo o
colpa dell’Amministrazione.
Per quanto riguarda l’elemento soggettivo,
in particolare, in precedenza la
giurisprudenza sosteneva che ai fini della
risarcibilità del danno ingiusto causato
dall’Amministrazione al privato –a seguito
di un atto amministrativo dichiarato
illegittimo– la presenza dell’elemento
soggettivo della colpa, ai fini
dell’imputabilità, fosse di per sé
ravvisabile nell’accertata illegittimità del
provvedimento (cfr., ex multis, Cass. civ.,
sez. III, 09.06.1995 n. 6542); e anzi che
il risarcimento del danno conseguente
all’illegittimità dell’atto spettasse a
prescindere dall’indagine sulla colpa
dell’Amministrazione (cfr., ex multis, Cass.
civ., sez. un., 22.10.1984 n. 5361).
Cass. Civ., Sez. Un., 22.07.1999 n. 500
ha modificato il precedente tradizionale
orientamento, affermando che non è più
invocabile il principio secondo il quale la
colpa della struttura pubblica sarebbe in re ipsa nel caso di esecuzione volontaria di
atto amministrativo illegittimo (cfr. anche
Cass., sez. I civ., 22.02.2008 n.
4539), poiché tale principio, enunciato
dalla giurisprudenza con riferimento
all’ipotesi di attività illecita, per
lesione di un diritto soggettivo, secondo la
tradizionale interpretazione dell'art. 2043
c.c., non è conciliabile con la lettura di
tale disposizione svincolata dalla lesione
di un diritto soggettivo; e l’imputazione
non può quindi avvenire sulla base del mero
dato obiettivo della illegittimità
dell’azione amministrativa, ma il giudice
deve svolgere una più penetrante indagine,
non limitata al solo accertamento
dell’illegittimità del provvedimento in
relazione alla normativa ad esso
applicabile, bensì estesa anche alla
valutazione della colpa, non del funzionario
agente (da riferire ai parametri della
negligenza o imperizia), ma della P.A.
intesa come apparato, che sarà configurabile
nel caso in cui l’adozione e l’esecuzione
dell’atto illegittimo (lesivo dell’interesse
del danneggiato) sia avvenuta in violazione
delle regole di imparzialità, di correttezza
e di buona amministrazione alle quali
l'esercizio della funzione amministrativa
deve ispirarsi, e che il giudice può
valutare, in quanto si pongono come limiti
esterni alla discrezionalità.
Una nozione oggettiva, cioè, che tenga conto
dei vizi che inficiano il provvedimento,
nonché, in linea con le indicazioni della
giurisprudenza comunitaria, della gravità
della violazione commessa
dall’Amministrazione, anche alla luce
dell’ampiezza delle valutazioni
discrezionali ad essa rimesse, dei
precedenti giurisprudenziali, delle
condizioni concrete e dell’apporto dato dai
privati nel procedimento.
Pertanto, si è precisato che la
responsabilità vada affermata quando la
violazione risulti grave e commessa in un
contesto di circostanze di fatto e in un
quadro di riferimenti normativi e giuridici
tale da palesare la negligenza e l’imperizia
dell’organo nell’assunzione del
provvedimento viziato, e che viceversa vada
negata quando l’indagine conduca al
riconoscimento di un errore scusabile, per
la sussistenza di contrasti
giurisprudenziali, per l’incertezza del
quadro normativo di riferimento o per la
complessità della situazione di fatto (cfr.,
ex multis, Cons. St., sez. V, 13.04.2010
n. 2029).
Tale nozione della colpa di tipo oggettivo,
del resto, derivava dal recepimento di
analogo orientamento della giurisprudenza
comunitaria, secondo cui:
-
gli Stati membri sono responsabili per i
danni derivati ai singoli a causa di
violazioni del diritto comunitario;
-
tale principio trova applicazione anche nel
caso in cui la violazione sia riferibile al
legislatore nazionale;
-
il risarcimento dei danni per la violazione
di diritti riconosciuti ai singoli dalla
normativa comunitaria non può essere
subordinato a comportamenti dolosi o colposi
dell’organo statale, essendo sufficiente che
l’inadempimento sia grave e manifesto e in
connessione diretta con i danni derivati
(cfr., ex multis, Corte giustizia CE,
05.03.1996 n. 46).
In altri termini, secondo il diritto
comunitario perché sussista responsabilità
extracontrattuale dello Stato è necessario
che sia stata compiuta una violazione grave
e manifesta del diritto comunitario, e una
violazione va considerata tale anche quando
lo Stato membro interessato (e, se del caso,
l’ente pubblico sub-statale) dispone di un
margine di discrezionalità considerevolmente
ridotto, se non addirittura inesistente, nel
porre in essere l’atto all’origine del
danno. L’esistenza e l’ampiezza di questo
margine di discrezionalità devono essere
determinate con riferimento esclusivo al
diritto comunitario, e per stabilire se la
violazione del diritto comunitario sia
qualificabile come grave e manifesta il
giudice nazionale deve tener conto di tutti
gli elementi che la caratterizzano, tra cui
figurano il carattere intenzionale o
involontario della violazione e del
conseguente danno, la scusabilità o
inescusabilità di un eventuale errore di
diritto, il fatto che i comportamenti di
un’istituzione comunitaria abbiano concorso
all’adozione o al mantenimento in vigore del
provvedimento contrario al diritto
comunitario (cfr. Corte giustizia CE, 04.07.2000 n. 424).
Tali criteri sono stati in tutti questi anni
utilizzati sia nella materia degli appalti,
nell’ambito della quale vengono più
facilmente in rilievo disposizioni
comunitarie da applicare che riconoscono
diritti ai singoli, e sia in qualsiasi altra
materia in cui fosse da accertare la
responsabilità di una pubblica
Amministrazione a fini risarcitori.
Tale orientamento ha visto modificare i suoi
principi cardine ad opera della pronuncia
della Corte Giustizia CE, sez. III, 30.09.2010 (causa C-314/2009), a seguito
della quale il profilo dell’accertamento
della sussistenza della colpa, sebbene nel
senso oggettivo sopra chiarito, è destinato
a perdere ogni importanza (in applicazione
di tale pronuncia vedi TAR Lombardia–Brescia, sez. II 04.11.2010 n. 4552),
essendosi affermato che “la direttiva del
Consiglio 21.12.1989, 89/665/CEE, che
coordina le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative relative
all’applicazione delle procedure di ricorso
in materia di aggiudicazione degli appalti
pubblici di forniture e di lavori, come
modificata dalla direttiva del Consiglio 18.06.1992, 92/50/CEE, deve essere
interpretata nel senso che essa osta ad una
normativa nazionale, la quale subordini il
diritto ad ottenere un risarcimento, a
motivo di una violazione della disciplina
sugli appalti pubblici da parte di
un’Amministrazione aggiudicatrice, al
carattere colpevole di tale violazione,
anche nel caso in cui l’applicazione della
normativa in questione sia incentrata su una
presunzione di colpevolezza in capo
all’Amministrazione suddetta, nonché
sull’impossibilità per quest’ultima di far
valere la mancanza di proprie capacità
individuali e, dunque, un difetto di
imputabilità soggettiva della violazione
lamentata”.
In sostanza, la Corte ha ritenuto che gli
Stati membri non possono subordinare la
concessione di un risarcimento al
riconoscimento del carattere colpevole della
violazione della normativa sugli appalti
pubblici commessa dall’amministrazione
aggiudicatrice.
In primo luogo la Corte, dopo aver premesso
che la direttiva 89/665 impone agli Stati
membri di adottare le misure necessarie per
garantire l’esistenza di procedure di
ricorso efficaci e, in particolare, quanto
più rapide possibile contro le decisioni
delle amministrazioni aggiudicatrici che
abbiano «violato» il diritto dell’Unione in
materia di appalti pubblici o le norme
nazionali di trasposizione di quest’ultimo,
e che per quanto riguarda, in particolare,
il mezzo di ricorso inteso ad ottenere il
risarcimento dei danni, la direttiva 89/665
stabilisce che gli Stati membri fanno sì che
i provvedimenti presi ai fini dei ricorsi
prevedano i poteri che permettano di
accordare tale risarcimento ai soggetti lesi
da una violazione, ha chiarito che,
tuttavia, la direttiva 89/665 stabilisce
solamente i requisiti minimi che le
procedure di ricorso istituite negli
ordinamenti giuridici nazionali devono
rispettare al fine di garantire l’osservanza
delle prescrizioni del diritto dell’Unione
in materia di appalti pubblici, e che in
mancanza di una disposizione specifica in
merito spetta all’ordinamento giuridico
interno di ogni Stato membro determinare le
misure necessarie per garantire che le
procedure di ricorso consentano
effettivamente di accordare un risarcimento
ai soggetti lesi da una violazione della
normativa sugli appalti pubblici.
Ora, per la Corte “il tenore letterale degli
artt. 1, n. 1, e 2, nn. 1, 5 e 6, nonché del
sesto ‘considerando’ della direttiva 89/665
non indica in alcun modo che la violazione
delle norme sugli appalti pubblici atta a
far sorgere un diritto al risarcimento a
favore del soggetto leso debba presentare
caratteristiche particolari, quale quella di
essere connessa ad una colpa, comprovata o
presunta, dell’amministrazione
aggiudicatrice, oppure quella di non
ricadere sotto alcuna causa di esonero di
responsabilità”. E tale conclusione sarebbe
suffragata, da un lato, dal fatto che gli
Stati membri possono prevedere per questo
tipo di ricorsi termini ragionevoli da
osservarsi a pena di decadenza, e ciò per
evitare che i candidati e gli offerenti
possano in qualsiasi momento allegare
violazioni della normativa suddetta, e
dall’altro dalla circostanza che gli stessi
hanno la facoltà di prevedere che, dopo la
conclusione del contratto successiva
all’aggiudicazione dell’appalto, i poteri
dell’organo responsabile delle procedure di
ricorso siano limitati alla concessione di
un risarcimento.
In tale contesto, ha precisato la Corte, “il
rimedio risarcitorio può costituire
un’alternativa procedurale compatibile con
il principio di effettività, sotteso
all’obiettivo di efficacia dei ricorsi
perseguito dalla citata direttiva […],
soltanto a condizione che la possibilità di
riconoscere un risarcimento in caso di
violazione delle norme sugli appalti
pubblici non sia subordinata –così come non
lo sono gli altri mezzi di ricorso…– alla
constatazione dell’esistenza di un
comportamento colpevole tenuto
dall’amministrazione aggiudicatrice”.
Da questo punto di vista, la Corte ha
rimarcato che, come rilevato dalla
Commissione europea, poco importa al
riguardo che la disciplina di riferimento
“non faccia gravare sul soggetto leso
l’onere della prova dell’esistenza di una
colpa dell’amministrazione aggiudicatrice,
bensì imponga a quest’ultima di vincere la
presunzione di colpevolezza su di essa
gravante, limitando i motivi invocabili a
tal fine”, perché “quest’ultima normativa
genera anch’essa il rischio che l’offerente
pregiudicato da una decisione illegittima di
un’amministrazione aggiudicatrice venga
comunque privato del diritto di ottenere un
risarcimento per il danno causato da tale
decisione, nel caso in cui l’amministrazione
suddetta riesca a vincere la presunzione di
colpevolezza su di essa gravante”.
In definitiva, secondo la Corte di Giustizia
l’accertamento, a fini risarcitori, della
responsabilità di una pubblica
Amministrazione per violazione del diritto
comunitario deve prescindere da qualsiasi
forma di colpevolezza, anche laddove tale
accertamento sia, come era finora, di tipo
oggettivo, in quanto legata alla gravità
della violazione stessa (vedi le
precisazioni di Cons. St., sez. VI,
09.03.2007 n. 1114, secondo cui dalla
sentenza della Corte di Giustizia
[14.10.2004, C-275/03] –che ha sanzionato lo
Stato del Portogallo per aver subordinato la
condanna al risarcimento dei soggetti lesi
in seguito alle violazioni del diritto
comunitario che regola la materia dei
pubblici appalti all’allegazione della
prova, da parte dei danneggiati, che gli
atti illegittimi dello Stato o degli enti di
diritto pubblico siano stati commessi
colposamente o dolosamente– non può trarsi
la conclusione che non sia più richiesto il
requisito della colpa della P.A., dal
momento che la decisione del giudice
comunitario pare riferirsi all’onere della
prova in relazione all’elemento soggettivo
della responsabilità della P.A., e non
all’esigenza di accertare la responsabilità,
prescindendo dalla colpa
dell’Amministrazione, perché
nell’ordinamento italiano la possibilità per
il privato danneggiato di utilizzare
presunzioni pone sostanzialmente a carico
della P.A. l’onere di dimostrare l’esistenza
di un errore scusabile, senza alcuna
lesione, quindi, dei principi comunitari)
(TAR Sicilia-Catania, Sez. IV,
sentenza
17.04.2012 n.
1028 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
|
APPALTI: Anche
se le procedure specifiche e rigorose
previste dalle direttive comunitarie che
coordinano le procedure di aggiudicazione
degli appalti pubblici si applicano soltanto
ai contratti il cui valore supera la soglia
espressamente prevista, e che pertanto le
disposizioni di tali direttive non si
applicano agli appalti il cui valore non
raggiunge la soglia fissata da queste
ultime, ciò non significa che questi appalti
siano del tutto esclusi dall’ambito di
applicazione del diritto comunitario, in
quanto le amministrazioni aggiudicatrici
sono comunque tenute a rispettare le norme
fondamentali del trattato Ce, con
particolare riferimento al principio di
parità di trattamento e non discriminazione.
Il principio espresso dalla sentenza della
Corte di Giustizia 30.09.2010 –circa
l’irrilevanza, al fine di riconoscere il
risarcimento in caso di mancata
aggiudicazione di un appalto, della
colpevolezza della riscontrata violazione di
legge– non può che essere applicato anche in
relazione agli appalti il cui importo si
collochi al di sotto della c.d. soglia
comunitaria; pena una ingiustificabile
disparità di trattamento tra imprese che
partecipano a gare sopra la soglia, che si
vedrebbero riconoscere il risarcimento in
base a tale nuovo principio, ed imprese che,
partecipando a gare sotto quella soglia, se
lo vedrebbero invece negare a causa di
difficoltà interpretative della normativa, o
della riscontrata esistenza di un
qualsivoglia errore scusabile
dell’Amministrazione.
Il
Collegio osserva che in numerose occasioni
la stessa giurisprudenza comunitaria ha
affermato che anche se le procedure
specifiche e rigorose previste dalle
direttive comunitarie che coordinano le
procedure di aggiudicazione degli appalti
pubblici si applicano soltanto ai contratti
il cui valore supera la soglia espressamente
prevista, e che pertanto le disposizioni di
tali direttive non si applicano agli appalti
il cui valore non raggiunge la soglia
fissata da queste ultime, ciò non significa
che questi appalti siano del tutto esclusi
dall’ambito di applicazione del diritto
comunitario, in quanto le amministrazioni
aggiudicatrici sono comunque tenute a
rispettare le norme fondamentali del
trattato Ce, con particolare riferimento al
principio di parità di trattamento e non
discriminazione (cfr. Tribunale I grado CE,
sez. V, 20.05.2010 n. 258; vedi anche
Corte giustizia CE, sez. I, 14.06.2007
n. 6; Id., sez. IV, 23.12.2009 n.
376).
In base a tali affermazioni, il Collegio
ritiene che il principio espresso dalla
citata sentenza della Corte di Giustizia 30.09.2010 –circa l’irrilevanza, al
fine di riconoscere il risarcimento in caso
di mancata aggiudicazione di un appalto,
della colpevolezza della riscontrata
violazione di legge– non possa che essere
applicato anche in relazione agli appalti il
cui importo si collochi al di sotto della
c.d. soglia comunitaria; pena una
ingiustificabile disparità di trattamento
tra imprese che partecipano a gare sopra la
soglia, che si vedrebbero riconoscere il
risarcimento in base a tale nuovo principio,
ed imprese che, partecipando a gare sotto
quella soglia, se lo vedrebbero invece
negare a causa di difficoltà interpretative
della normativa, o della riscontrata
esistenza di un qualsivoglia errore
scusabile dell’Amministrazione (in termini
vedi già TAR Catania, Sez. IV, 07.12.2010 n.
4624).
D’altra parte, nell’ordinamento giuridico
italiano un fenomeno interpretativo analogo
si è già riscontrato, ad esempio con
riferimento alla risarcibilità del danno da
violazione di interessi legittimi, che, come
è noto, è stata sempre tradizionalmente
negata dalla giurisprudenza, per la quale
non era configurabile un diritto al
risarcimento del danno per lesione di
interessi legittimi, con conseguente
improponibilità della relativa domanda per
difetto assoluto di giurisdizione (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. un., 21.01.1988 n. 436).
La L. 19.02.92 n. 142, recante “disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità
europee (legge comunitaria per il 1991)”,
all’art. 13, relativo proprio alle
“violazioni del diritto comunitario in
materia di appalti e forniture”, aveva però
previsto che i soggetti che avessero “subìto
una lesione a causa di atti compiuti in
violazione del diritto comunitario in
materia di appalti pubblici di lavori o di
forniture o delle relative norme interne di
recepimento” potessero “chiedere
all’Amministrazione aggiudicatrice il
risarcimento del danno”, e che la domanda di
risarcimento fosse “proponibile dinanzi al
giudice ordinario”, da chi avesse ottenuto
l’annullamento dell’atto lesivo con sentenza
del giudice amministrativo.
Ma pur dopo tale disposizione, la
giurisprudenza continuava a sostenere che il
principio generale della irrisarcibilità
della lesione dell’interesse legittimo non
potesse ritenersi superato a seguito
dell’entrata in vigore del citato art. 13
della L. n. 142/1992, “trattandosi di
innovazione espressamente limitata al
settore della aggiudicazione degli appalti,
come confermato dalla successiva
legislazione in materia ed in particolare
dall’art. 32, comma 3, della l. 11.02.1994 n. 109 (legge quadro in materia di
appalti pubblici) –che estende
espressamente il principio innovativo alle
lesioni derivanti da atti compiuti in
violazione della nuova legge sui lavori
pubblici e del relativo regolamento– e
dall'art. 11, lett. i), della l. 22.02.1994 n. 146 (legge comunitaria per il 1993),
che testualmente estende la disposizione
anche agli appalti di servizio” (cfr.,
ex multis, Cass. civ., sez. un., 16.12.1994 n. 10800; vedi anche Cons. St., sez. IV,
11.12.1998 n. 1627, secondo cui l’art.
13 L. 142/1992, introducendo nell’ordinamento
la possibilità del risarcimento per la
lesione dell’interesse legittimo in materia
di appalti, avesse natura sostanziale, ed in
quanto tale non potesse trovare applicazione
relativamente a fattispecie realizzatesi
prima della sua entrata in vigore, perché
all’applicazione retroattiva della norma
ostava “la mancanza di una disposizione in
tal senso e la non sussistenza
nell'ordinamento di un principio generale in
ordine alla reintegrazione per equivalente
pecuniario della lesione di interessi
legittimi”).
Per la prima volta, e ben prima del suo
riconoscimento normativo generalizzato,
Cass. Civ., Sez. Un., 22.07.1999 n. 500,
ha però affermato il principio per cui anche
la lesione di un interesse legittimo, al
pari di quella di un diritto soggettivo o di
altro interesse giuridicamente rilevante,
può essere fonte di responsabilità aquiliana,
e quindi dar luogo a risarcimento del danno
ingiusto, a condizione che risulti
danneggiato, per effetto dell’attività
illegittima dell’Amministrazione,
l’interesse al bene della vita al quale il
primo si correla, e che detto interesse
risulti meritevole di tutela alla stregua
del diritto positivo. E questo perché ai
fini della configurabilità della
responsabilità aquiliana non assume rilievo
determinante la qualificazione formale della
posizione giuridica vantata dal soggetto,
visto che la tutela risarcitoria è
assicurata solo in relazione alla
ingiustizia del danno, che costituisce
fattispecie autonoma, contrassegnata dalla
lesione di un interesse giuridicamente
rilevante.
Tale principio, come è noto, è stato
consacrato in via generale dal legislatore,
dapprima con l’art. 7 della L. n. 205/2000,
che, nel sostituire l’art. 35 del D.Lgs. n.
80/1998, ha previsto che “il giudice
amministrativo, nelle controversie devolute
alla sua giurisdizione esclusiva, dispone,
anche attraverso la reintegrazione in forma
specifica, il risarcimento del danno
ingiusto”, e, nel sostituire il primo
periodo del terzo comma dell'art. 7 della L.
n. 1034/1971 ha previsto che “il tribunale
amministrativo regionale, nell'ambito della
sua giurisdizione, conosce anche di tutte le
questioni relative all'eventuale
risarcimento del danno, anche attraverso la
reintegrazione in forma specifica, e agli
altri diritti patrimoniali consequenziali”.
E, da ultimo, con il D.Lgs. n. 104/2010, di
approvazione del codice del processo
amministrativo, che all’art. 7, commi 4 e 5,
dispone che “sono attribuite alla
giurisdizione generale di legittimità del
giudice amministrativo le controversie
relative ad atti, provvedimenti o omissioni
delle pubbliche amministrazioni, comprese
quelle relative al risarcimento del danno
per lesione di interessi legittimi e agli
altri diritti patrimoniali consequenziali,
pure se introdotte in via autonoma. Nelle
materie di giurisdizione esclusiva, indicate
dalla legge e dall’articolo 133, il giudice
amministrativo conosce, pure ai fini
risarcitori, anche delle controversie nelle
quali si faccia questione di diritti
soggettivi”.
E il successivo art. 34, comma 1, lett. c),
prevede che “in caso di accoglimento del
ricorso il giudice, nei limiti della
domanda,…condanna al pagamento di una somma
di denaro, anche a titolo di risarcimento
del danno, all’adozione delle misure idonee
a tutelare la situazione giuridica
soggettiva dedotta in giudizio e dispone
misure di risarcimento in forma specifica ai
sensi dell’articolo 2058 del codice civile”.
Vale a dire che nel tempo la giurisprudenza,
ma anche il legislatore, si sono sempre
orientati nel senso di evitare le disparità
di trattamento che potrebbero derivare dal
differenziare, all’interno di un genere più
ampio quale può essere quello degli appalti,
quelle fattispecie alle quali alcune
normative, come quelle comunitarie, trovano
applicazione solo in ragione di presupposti
quali l’importo dell’appalto;
differenziazione che non può essere ritenuta
giuridicamente ammissibile quando a venire
in rilievo non sono le normative in senso
stretto, ma i principi di cui quelle sono
espressione, o che sono finanche esplicitati
nello stesso Trattato istitutivo della
Comunità Europea.
È proprio sulla base di considerazioni di
questo tipo, ad esempio, che in
giurisprudenza si afferma spesso che,
introdotto il principio della risarcibilità
del danno da lesione di interessi legittimi
nel campo degli appalti pubblici
disciplinati dal diritto comunitario,
risulterebbe in insanabile contrasto con il
principio di uguaglianza il mantenimento di
un orientamento di segno negativo in merito
alla tutelabilità aquiliana delle stesse
posizioni soggettive coinvolte in procedure
di gara regolate dalle norme di diritto
interno, in quanto concernenti lavori o
forniture di livello economico anche
lievemente inferiore rispetto allo standard
che rende operante la disciplina
comunitaria; per cui le procedure di
evidenza pubblica vanno applicate anche se
l’importo è al di sotto della soglia
comunitaria, in rispetto dei principi del
trattato CE a tutela della concorrenza (cfr.
Cons. St., sez. VI, 15.06.2009 n. 3829).
Sembra utile rilevare, in quest’ottica, che
il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 (“Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”),
all’art. 27, relativo ai “principi relativi
ai contratti esclusi”, dispone che (anche)
“l’affidamento dei contratti pubblici aventi
ad oggetto lavori, servizi forniture,
esclusi, in tutto o in parte,
dall’applicazione del presente codice,
avviene nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, imparzialità, parità
di trattamento, trasparenza,
proporzionalità. L’affidamento deve essere
preceduto da invito ad almeno cinque
concorrenti, se compatibile con l’oggetto
del contratto (…)” (TAR Sicilia-Catania, Sez. IV,
sentenza
17.04.2012 n.
1028 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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APPALTI: Sul
pregiudizio risarcibile all'impresa che si è
vista lesionata dal non corretto svolgimento
della gara d'appalto.
L’operato
dell’Amministrazione ha violato l’interesse
legittimo della ricorrente ad un corretto
svolgimento della gara, al quale era sotteso
l’interesse pretensivo al c.d. “bene della
vita”, rappresentato, in questo caso,
dall’aggiudicazione della gara stessa.
Il nesso causale sussiste anch’esso, perché
con una corretta applicazione delle
disposizioni regolatrici della procedura, la
ricorrente si sarebbe vista aggiudicare la
gara. E tale violazione ha poi determinato
un sicuro danno patrimoniale alla
ricorrente, perché avrebbe lucrato il c.d
utile d’impresa.
Si tratta allora di liquidare
concretamente il danno, cioè determinare la
misura dell’obbligazione pecuniaria dovuta
in sostituzione del bene della vita perduto.
Appare utile, a tal riguardo, rammentare
che, in generale, il pregiudizio risarcibile
si compone, secondo la definizione dell’art.
1223 cod. civ., del danno emergente e del
lucro cessante, e cioè della diminuzione
reale del patrimonio del privato, per
effetto di esborsi connessi alla (inutile)
partecipazione al procedimento, e della
perdita di un’occasione di guadagno o,
comunque, di un’utilità economica connessa
all’adozione o all’esecuzione del
provvedimento illegittimo.
Se per la prima voce di danno non si pongono
particolari problemi nell’assolvimento
dell'onere della prova, perché è sufficiente
documentare le spese sostenute, che in
questo caso non sono state provate, e che
comunque il Collegio non ritiene risarcibili
(cfr. Cons. St., sez. IV, 07.09.2010 n.
6485), per la seconda si configurano,
viceversa, rilevanti difficoltà.
Per avere accesso al risarcimento, infatti,
il privato deve dimostrare non solo che la
sua sfera giuridica ha subito una
diminuzione per effetto dell’atto
illegittimo, ma che non si è accresciuta
nella misura che avrebbe raggiunto se il
provvedimento viziato non fosse stato
adottato o eseguito.
In precedenza, sia il legislatore che la
giurisprudenza hanno sentito l’esigenza di
ricorrere a criteri presuntivi ed astratti
di determinazione del danno.
Il primo ha individuato un preciso canone
per la determinazione del pregiudizio
connesso alla perdita di un’occasione di
successo in una procedura concorsuale,
definendo, con l’art. 35 del D.Lgs. n. 80/1998
(ora abrogato dal n. 20 del comma 1
dell’art. 4 dell’allegato 4 al D.Lgs. 02.07.2010 n. 104), un peculiare metodo di
liquidazione del danno fondato proprio sulla
definizione giudiziale di parametri
valutativi indeterminati.
La giurisprudenza amministrativa ha invece
individuato in via equitativa, ex art. 1226
c.c., un riferimento positivo, applicato
analogicamente in materia di appalti sia di
servizi che di forniture, prima nell’art.
345 della L. 20.03.1865 n. 2248, allegato
F, poi nell’art. 122 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554, nell’art. 37-septies, comma 1,
lett. c, della l. 11.02.1994 n. 109, e
infine nell’art. 134 del D.Lgs. 163/2006;
tutte disposizioni che quantificano nel 10%
“dell’importo delle opere non eseguite”
l’importo da corrispondere all’appaltatore
in caso di recesso facoltativo
dell’Amministrazione, nella determinazione
forfettaria ed automatica del margine di
guadagno presunto nell’esecuzione di appalti
di lavori pubblici (cfr., ex multis, Cons.
St., sez. IV, 06.07.2004 n. 5012; Id.,
sez. V, 30.07.2008 n. 3806).
Tale orientamento, peraltro molto diffuso,
non era però seguito in maniera unanime,
sostenendosi anche che ai fini del
risarcimento dei danni provocati da
illegittimo esercizio del potere
amministrativo il soggetto che avanza la
domanda di risarcimento deve fornire in modo
rigoroso la prova dell'esistenza del danno,
non potendosi invocare il c.d. principio
acquisitivo, perché tale principio attiene
allo svolgimento dell'istruttoria e non
all'allegazione dei fatti. Inoltre, nel
processo amministrativo non sarebbero
ammissibili domande di condanna generica ex
art. 278 c.p.c., e il ricorso alla c.d.
"sentenza sui criteri" –ex art. 35, comma
2, d.lgs. n. 80/1998– di liquidazione del
danno postula che sia stata accertata
l’esistenza del danno stesso e che il
giudice sia in grado di individuare i
criteri generali che saranno di guida per la
formulazione dell'offerta da parte della
P.A. (cfr. Cons. St., sez. V, 13.06.2008
n. 2967).
Alla luce di quanto ora disposto dall’art.
124 del citato D.Lgs. 104/2010, relativo
alla “tutela in forma specifica e per
equivalente”, ai sensi del quale “se il
giudice non dichiara l’inefficacia del
contratto dispone il risarcimento del danno
per equivalente, subìto e provato”, il
Collegio ritiene che tale orientamento più
rigoroso vada condiviso, ma che esso non sia
incompatibile con il precedente indirizzo.
Vale a dire che secondo il Collegio la
ricorrente ha assolto l’onere probatorio
previsto dall’art. 2697 c.c., secondo cui
chi agisce in giudizio deve fornire la prova
dei fatti costitutivi della domanda, poiché
l’esistenza ("an") del danno è stata provata
in modo univoco, dato che con la corretta
applicazione delle regole di gara la
ricorrente sarebbe stata l’aggiudicataria, e
avrebbe quindi lucrato il c.d utile
d’impresa, visto che deve darsi come dato
acquisito quello per cui ogni impresa
esercita la propria attività perché vi
realizza un guadagno.
E gli elementi prodotti in giudizio sono
quindi sufficienti ad emettere una pronuncia
che statuisca sul "quantum" spettante a
titolo di riparazione pecuniaria, tenendo
conto del fatto che, in materia di illeciti
civili in generale, la prova del danno può
essere articolata con ogni mezzo, ivi
comprese le allegazioni e le presunzioni
semplici di cui agli artt. 2727 e 2729 c.c.
(cfr., ex multis, Cass. civ., sez. III, 13.06.2008 n. 15986, con la precisazione
che la relativa dimostrazione deve comunque
risultare idonea a consentire al giudice, in
applicazione della regula iuris di cui
all'art. 116 c.p.c., una valutazione in
concreto –e cioè caso per caso, anche a
prescindere da mere regole statistiche–
dell’assunto attoreo, rappresentato in
termini consequenziali di verificazione
dell’evento di danno/conseguenza
ingiustamente dannosa, secondo la regola di
inferenza probatoria del «più probabile che
non»).
Pertanto, per quanto già precisato, il
Collegio ritiene che sia stata accertata
l’esistenza del danno stesso, e in
particolare di quello derivante dal mancato
guadagno inevitabilmente derivante dalla
mancata esecuzione dei lavori, e anche del
danno legato all’impossibilità di vantare in
futuro quello specifico appalto nel proprio
curriculum d’impresa, cioè la mancata
acquisizione di requisiti di qualificazione
e di valutazione, invocabili in successive
gare.
C’è anche da dire che nel caso in cui le
circostanze di fatto relative ad una
fattispecie sottoposta a sindacato
giurisdizionale siano state analiticamente
ricostruite da una delle parti in causa, e
non siano state espressamente contestate
dall’altra nella loro veridicità, tali
circostanze possono anche essere considerate
argomenti di prova, alla luce del principio
di necessaria valutazione del contegno
globale delle parti e delle loro tesi
difensive, ex art. 116, comma 2, c.p.c.:
infatti, il comportamento processuale della
parte può costituire unica e sufficiente
fonte di prova e di convincimento del
giudice, e non soltanto elemento di
valutazione delle prove già acquisite al
processo (cfr. Cons. St., sez. V, 13.06.2008 n. 2967).
Pertanto, per quanto riguarda il mancato
utile d’impresa in relazione alla parte di
lavori non eseguiti, il Collegio ritiene di
dover riconoscere, ai sensi del citato art.
1226 c.c., un risarcimento del danno nella
misura del 10% dell’importo delle stesse,
come determinato a seguito del ribasso
offerto dalla ricorrente.
C’è poi da dire che l’impresa ingiustamente
privata dell’esecuzione di un appalto può
rivendicare, a titolo di lucro cessante,
anche la perdita della specifica possibilità
concreta di incrementare il proprio
avviamento per la parte relativa al
curriculum professionale, da intendersi
anche come immagine e prestigio
professionale, al di là dell’incremento
degli specifici requisiti di qualificazione
e di partecipazione alle singole gare (cfr.,
ex multis, Cons. St., sez. IV, 27.11.2010 n. 8253).
In particolare, il danno che l’impresa
riceverà in futuro dal mancato inserimento
di questo specifico appalto nel proprio
curriculum d’impresa, cioè il risarcimento
del danno futuro, sia in termini di danno
emergente che di lucro cessante, non può
compiersi in base ai medesimi criteri di
certezza che presiedono alla liquidazione
del danno già completamente verificatosi nel
momento del giudizio, e deve avvenire
secondo un criterio di rilevante
probabilità; a tal fine, il rischio concreto
di pregiudizio è configurabile come danno
futuro ogni volta che l’effettiva
diminuzione patrimoniale appaia come il
naturale sviluppo di fatti concretamente
accertati ed inequivocamente sintomatici di
quella probabilità, secondo un criterio di
normalità fondato sulle circostanze del caso
concreto (cfr., ex multis, Cass. civ., sez.
III, 27.04.2010 n. 10072).
Probabilità che, in fattispecie come quella
in esame, è certamente elevata, essendo
legata alla normale attività d’impresa,
fondata su una necessaria costante
partecipazione alle gare d’appalto.
Motivo per il quale il Collegio ritiene che
la voce di danno in questione possa essere
ragionevolmente quantificata in misura pari
al 3% dell’offerta economica avanzata
(TAR Sicilia-Catania, Sez. IV,
sentenza
17.04.2012 n.
1028 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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APPALTI: In
caso di annullamento dell’aggiudicazione, e
di certezza dell’aggiudicazione in favore
del ricorrente, il mancato utile spetta
nella misura integrale solo se il ricorrente
dimostri di non aver potuto altrimenti
utilizzare maestranze e mezzi, tenuti a
disposizione in vista dell’aggiudicazione;
in difetto di tale dimostrazione, è da
ritenere che l’impresa possa aver
ragionevolmente riutilizzato mezzi e
manodopera per altri lavori o servizi, e di
qui la decurtazione del risarcimento. Si
tratta di un’applicazione del principio
dell’aliunde perceptum, in base al quale,
onde evitare che a seguito del risarcimento
il danneggiato possa trovarsi in una
situazione addirittura migliore rispetto a
quella in cui si sarebbe trovato in assenza
dell’illecito, dall’importo dovuto a titolo
risarcitorio va detratto quanto da lui
percepito grazie allo svolgimento di diverse
attività lucrative, nel periodo in cui
avrebbe dovuto eseguire l’appalto in
contestazione.
In sostanza, l’onere di provare (l’assenza
del)l’aliunde perceptum viene fatto gravare
non sull’Amministrazione, ma sull’impresa, e
tale ripartizione muove dalla presunzione, a
sua volta fondata sull’id quod plerumque
accidit, secondo cui l’imprenditore (specie
se in forma societaria), in quanto soggetto
che esercita professionalmente una attività
economica organizzata finalizzata alla
produzione di utili, normalmente non rimane
inerte in caso di mancata aggiudicazione di
un appalto, ma si procura prestazioni
contrattuali alternative, dalla cui
esecuzione trae utili.
Ma come già precisato da questa Sezione, in
base all’art. 2697 c.c., “chi vuol far
valere un diritto in giudizio deve provare i
fatti che ne costituiscono il fondamento”, e
“chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti
ovvero eccepisce che il diritto si è
modificato o estinto deve provare i fatti su
cui l'eccezione si fonda”.
Quindi, non è condivisibile che debba essere
l’impresa a fornire tale dimostrazione,
perché in generale l’attore-danneggiato deve
provare i fatti costitutivi del diritto
dedotto in giudizio, ma non anche dimostrare
che non ricorrono, nel caso, fatti
impeditivi, modificativi o estintivi; e
questo sia perché l’onere di provare i fatti
estintivi e modificativi del credito spetta
alla parte debitrice, cioè nella fattispecie
al Comune, nei cui confronti è stata
indirizzata la domanda di risarcimento, sia
perché la regola di giudizio seguita di
solito dalla giurisprudenza conduce a
manifeste aporie applicative.
Spesso la giurisprudenza afferma che in
caso di annullamento dell’aggiudicazione, e
di certezza dell’aggiudicazione in favore
del ricorrente, il mancato utile spetta
nella misura integrale solo se il ricorrente
dimostri di non aver potuto altrimenti
utilizzare maestranze e mezzi, tenuti a
disposizione in vista dell’aggiudicazione;
in difetto di tale dimostrazione, è da
ritenere che l’impresa possa aver
ragionevolmente riutilizzato mezzi e
manodopera per altri lavori o servizi, e di
qui la decurtazione del risarcimento (cfr.,
ex multis, Cons. St., sez. VI, 21.09.2010 n. 7004). Si tratta di un’applicazione
del principio dell’aliunde perceptum, in
base al quale, onde evitare che a seguito
del risarcimento il danneggiato possa
trovarsi in una situazione addirittura
migliore rispetto a quella in cui si sarebbe
trovato in assenza dell’illecito,
dall’importo dovuto a titolo risarcitorio va
detratto quanto da lui percepito grazie allo
svolgimento di diverse attività lucrative,
nel periodo in cui avrebbe dovuto eseguire
l’appalto in contestazione.
In sostanza, l’onere di provare (l’assenza
del)l’aliunde perceptum viene fatto gravare
non sull’Amministrazione, ma sull’impresa, e
tale ripartizione muove dalla presunzione, a
sua volta fondata sull’id quod plerumque
accidit, secondo cui l’imprenditore (specie
se in forma societaria), in quanto soggetto
che esercita professionalmente una attività
economica organizzata finalizzata alla
produzione di utili, normalmente non rimane
inerte in caso di mancata aggiudicazione di
un appalto, ma si procura prestazioni
contrattuali alternative, dalla cui
esecuzione trae utili (cfr. Cons. St., sez.
VI, 09.06.2008 n. 2751).
Ma come già precisato da questa Sezione
(vedi sentenza 07.12.2010 n. 4624), in base
all’art. 2697 c.c., “chi vuol far valere un
diritto in giudizio deve provare i fatti che
ne costituiscono il fondamento”, e “chi
eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero
eccepisce che il diritto si è modificato o
estinto deve provare i fatti su cui
l'eccezione si fonda”.
Quindi, non è condivisibile che debba essere
l’impresa a fornire tale dimostrazione,
perché in generale l’attore-danneggiato deve
provare i fatti costitutivi del diritto
dedotto in giudizio, ma non anche dimostrare
che non ricorrono, nel caso, fatti
impeditivi, modificativi o estintivi (cfr.
Cass. civ., sez. III, 25.09.1998 n.
9588); e questo sia perché l’onere di
provare i fatti estintivi e modificativi del
credito spetta alla parte debitrice, cioè
nella fattispecie al Comune, nei cui
confronti è stata indirizzata la domanda di
risarcimento, sia perché la regola di
giudizio seguita di solito dalla
giurisprudenza conduce a manifeste aporie
applicative.
Infatti, il principio messo a punto dalla
giurisprudenza, qualora portato alle estreme
conseguenze logiche, finirebbe per
precludere in ogni caso il risarcimento del
danno per mancato utile, e ciò perché, anche
nell’ipotesi in cui l’impresa non avesse
percepito alcunché per attività lucrative
diverse da quelle derivanti dall’esecuzione
del contratto non aggiudicato, la stessa non
potrebbe mai sperare nell’attribuzione
giurisdizionale di un qualunque ristoro in
ragione dell’impossibilità, o quanto meno
della eccessiva difficoltà, di provare un
fatto negativo (consistente, per l’appunto,
nel non aver beneficiato di alcun aliunde
perceptum).
Inoltre, si perverrebbe al riconoscimento di
una legittimazione sostanziale al
risarcimento soltanto in capo a quelle
imprese le quali, durante l’intero
svolgimento della vicenda procedimentale e
del processo, siano rimaste del tutto
inattive, o, peggio, siano fallite, perché
soltanto in questo caso sarebbe, forse,
dimostrabile il mancato guadagno (cfr. in
termini Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., sez
giurisd., 21.09.2010 n. 1226).
E d’altra parte, anche in materia di
determinazione dei danni conseguenti a
licenziamento illegittimo, in cui
frequentemente viene in rilievo il problema
di eventuale guadagno aliunde perceptum, si
afferma che è il datore di lavoro, che
eccepisca l’"aliunde perceptum" in relazione
a redditi del lavoratore maturati dopo la
proposizione della domanda, ad avere l’onere
della allegazione e della relativa prova
(cfr., ex multis, Cass. civ., sez. lav.,
01.09.2000 n. 11487; Id., sez. lav., 19.01.2006 n. 945).
Ciò non toglie che nel valutare il danno il
giudice ha il potere –in base a contrari
elementi acquisiti al giudizio o
eventualmente anche a dati di comune
conoscenza– di negare il risarcimento, o di
ridurlo, nella misura in cui ritenga
dimostrato, rispettivamente, che con l’uso
dell’ordinaria diligenza questa perdita
avrebbe potuto essere in tutto o in parte
evitata, o lo è stata effettivamente (cfr.
Cass. civ., sez. III, 25.09.1998 n. 9588)
(TAR Sicilia-Catania, Sez. IV,
sentenza
17.04.2012 n.
1028 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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ATTI AMMINISTRATIVI: La
tutela dell'istante, prima limitata alla
visione degli atti, viene oggi estesa
all'onnicomprensivo concetto di "accesso" che –secondo la definizione
contenuta nell'art. 22, comma 1, lettera a),
della L. 241/1990, come sostituito dall'art.
15 della L. 15/2005– include sia la visione
degli atti che l'estrazione di copia.
E a dimostrazione del fatto che non vi è una
sfera considerata di assoluta riservatezza
lo stesso comma 7 aggiunge che l'accesso,
sebbene solo “nei limiti in cui sia
strettamente indispensabile”, è consentito
anche “nel caso di documenti contenenti dati
sensibili e giudiziari”, e finanche “in caso
di dati idonei a rivelare lo stato di salute
e la vita sessuale”, in quest’ultimo caso
“nei termini previsti dall'articolo 60 del
decreto legislativo 30.06.2003, n. 196”, ai
sensi del quale “quando il trattamento
concerne dati idonei a rivelare lo stato di
salute o la vita sessuale, il trattamento è
consentito se la situazione giuridicamente
rilevante che si intende tutelare con la
richiesta di accesso ai documenti
amministrativi è di rango almeno pari ai
diritti dell'interessato, ovvero consiste in
un diritto della personalità o in un altro
diritto o libertà fondamentale e
inviolabile”.
Senza contare poi che l’art. 59 del medesimo
D. Lgs.vo 196/2003, relativo proprio
all’”accesso a documenti amministrativi”,
dispone che “fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 60, i presupposti, le
modalità, i limiti per l'esercizio del
diritto di accesso a documenti
amministrativi contenenti dati personali, e
la relativa tutela giurisdizionale, restano
disciplinati dalla legge 07.08.1990, n. 241,
e successive modificazioni e dalle altre
disposizioni di legge in materia, nonché dai
relativi regolamenti di attuazione, anche
per ciò che concerne i tipi di dati
sensibili e giudiziari e le operazioni di
trattamento eseguibili in esecuzione di una
richiesta di accesso. Le attività
finalizzate all'applicazione di tale
disciplina si considerano di rilevante
interesse pubblico”.
L’art. 22 della L. n. 241/1990, ai commi 2 e 3, precisa che “l’accesso ai
documenti amministrativi, attese le sue
rilevanti finalità di pubblico interesse,
costituisce principio generale dell'attività
amministrativa al fine di favorire la
partecipazione e di assicurarne
l'imparzialità e la trasparenza, ed attiene
ai livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il
territorio nazionale…”, e che “tutti i
documenti amministrativi sono accessibili,
ad eccezione di quelli indicati all'articolo
24, commi 1, 2, 3, 5 e 6”.
In precedenza, e cioè prima delle recenti
modifiche normative, l’art. 24 prevedeva in
effetti, al comma 4, l’obbligo per le
singole amministrazioni “di individuare, con
uno o più regolamenti…, le categorie di
documenti da esse formati o comunque
rientranti nella loro disponibilità
sottratti all'accesso per le esigenze di cui
al comma 2”, tra le quali era compresa, alla
lett. d), quella di salvaguardare “la
riservatezza di terzi, persone, gruppi ed
imprese, garantendo peraltro agli
interessati la visione degli atti relativi
ai procedimenti amministrativi, la cui
conoscenza sia necessaria per curare o per
difendere i loro interessi giuridici”.
Ma il nuovo art. 24, come sostituito
dall'art. 16 L. 11.02.2005 n. 15, al
comma 1 esclude il diritto di accesso
(solo):
a) per i documenti coperti da segreto di
Stato, e nei casi di segreto o di divieto di
divulgazione espressamente previsti dalla
legge, dal regolamento governativo di cui al
comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai
sensi del comma 2;
b) nei procedimenti tributari;
c) nei confronti dell'attività della
pubblica amministrazione diretta
all'emanazione di atti normativi,
amministrativi generali, di pianificazione e
di programmazione;
d) nei procedimenti selettivi, nei confronti
dei documenti amministrativi contenenti
informazioni di carattere psicoattitudinale
relativi a terzi.
Per il comma 2, “le singole pubbliche
amministrazioni individuano le categorie di
documenti da esse formati o comunque
rientranti nella loro disponibilità
sottratti all'accesso ai sensi del comma 1”,
e quindi solo per quei documenti che
rientrino nelle categorie espressamente
previste dal legislatore, fermo restando,
come chiarito dal comma 3, che “non sono
ammissibili istanze di accesso preordinate
ad un controllo generalizzato dell'operato
delle pubbliche amministrazioni”.
Oltretutto, il comma 5 precisa che gli
stessi “documenti contenenti informazioni
connesse agli interessi di cui al comma 1
sono considerati segreti solo nell'ambito e
nei limiti di tale connessione”.
Infine, il comma 6 disciplina i casi in cui
il Governo può, con proprio regolamento,
prevedere casi di sottrazione all'accesso di
documenti amministrativi, e anche per
tutelare la vita privata o la riservatezza
di persone fisiche e giuridiche.
In definitiva, con specifico riferimento ai
rapporti tra accesso e riservatezza, la
nuova disciplina contenuta nell'art. 24
della L. 241/1990, come sostituito dall'art.
16 della L. 15/2005, appresta al primo una
tutela più ampia che in passato, sotto due
distinti profili.
Innanzitutto, l'individuazione dei casi in
cui l'accesso può essere escluso per
ragioni, tra l'altro, di riservatezza, può
aver luogo solo con il regolamento
governativo (comma 6, lett. d), mentre alle
singole amministrazioni viene sottratta ogni
potestà d'intervento in materia. Tale
conclusione si trae inequivocabilmente dalla
scomparsa, nel nuovo testo normativo, della
disposizione in precedenza contenuta nel
comma 4 (obbligo per le singole
amministrazioni "di individuare con uno o
più regolamenti da emanarsi entro i sei mesi
successivi le categorie di documenti da esse
formati o comunque rientranti nella loro
disponibilità sottratti all'accesso per le
esigenze di cui al comma 2"), mentre la
nuova similare disposizione ora introdotta
nel comma 2 ("Le singole pubbliche
amministrazioni individuano le categorie di
documenti da esse formati o comunque
rientranti nella loro disponibilità
sottratti all'accesso ai sensi del comma 1")
è tuttavia riferita alle sole ipotesi di cui
al primo comma, tra le quali non rientra la
tutela della riservatezza (cfr. TAR
Piemonte, sez. II, 25.02.2006 n.
1127).
In secondo luogo, mentre nell'originaria
versione dell'art. 24, secondo quanto
prevedeva il comma 2, lettera d), l'accesso
a documenti riservati era limitato alla sola
“visione” degli atti amministrativi
necessari alla cura dei propri interessi,
nell'attuale versione dell'art. 24, come
sostituito dall'art. 16 della legge 15/2005,
tale previsione è stata sostituita dal nuovo
comma 7, ai sensi del quale "deve comunque
essere garantito ai richiedenti l'accesso ai
documenti amministrativi la cui conoscenza
sia necessaria per curare o per difendere i
propri interessi giuridici".
In sostanza, la tutela dell'istante, prima
limitata alla visione degli atti, viene
quindi estesa all'onnicomprensivo concetto
di "accesso" che –secondo la definizione
contenuta nell'art. 22, comma 1, lettera a),
della L. 241/1990, come sostituito dall'art.
15 della L. 15/2005– include sia la visione
degli atti che l'estrazione di copia.
E a dimostrazione del fatto che non vi è una
sfera considerata di assoluta riservatezza
lo stesso comma 7 aggiunge che l'accesso,
sebbene solo “nei limiti in cui sia
strettamente indispensabile”, è consentito
anche “nel caso di documenti contenenti dati
sensibili e giudiziari”, e finanche “in caso
di dati idonei a rivelare lo stato di salute
e la vita sessuale”, in quest’ultimo caso
“nei termini previsti dall'articolo 60 del
decreto legislativo 30.06.2003, n. 196”,
ai sensi del quale “quando il trattamento
concerne dati idonei a rivelare lo stato di
salute o la vita sessuale, il trattamento è
consentito se la situazione giuridicamente
rilevante che si intende tutelare con la
richiesta di accesso ai documenti
amministrativi è di rango almeno pari ai
diritti dell'interessato, ovvero consiste in
un diritto della personalità o in un altro
diritto o libertà fondamentale e
inviolabile”.
Senza contare poi che l’art. 59 del medesimo
D. Lgs.vo 196/2003, relativo proprio
all’”accesso a documenti amministrativi”,
dispone che “fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 60, i presupposti, le
modalità, i limiti per l'esercizio del
diritto di accesso a documenti
amministrativi contenenti dati personali, e
la relativa tutela giurisdizionale, restano
disciplinati dalla legge 07.08.1990, n.
241, e successive modificazioni e dalle
altre disposizioni di legge in materia,
nonché dai relativi regolamenti di
attuazione, anche per ciò che concerne i
tipi di dati sensibili e giudiziari e le
operazioni di trattamento eseguibili in
esecuzione di una richiesta di accesso. Le
attività finalizzate all'applicazione di
tale disciplina si considerano di rilevante
interesse pubblico” (per considerazioni
identiche a quelle finora espresse, cfr.
Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., 04.07.2007 n.
558, che ha confermato la sentenza di questa
Sezione n. 1194 del 20.07.2006).
Oltretutto, la ricorrente ha dimostrato di
essere titolare di un interesse diretto,
concreto e attuale, corrispondente ad una
situazione giuridicamente tutelata e
collegata ai documenti ai quali è chiesto
l'accesso, in quanto ha la necessità di
conoscere gli atti relativi al procedimento
di realizzazione del Primo bacino in
Riposto, al fine di avere contezza della
reale possibilità che sia data corso alla
sua istanza di concessione del suddetto "Primo
Bacino"
(TAR Sicilia-Catania, Sez. IV,
sentenza
17.04.2012 n.
1025 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
E' illegittima l'ordinanza di
demolizione la quale dispone l’acquisizione
al patrimonio indisponibile del Comune oltre
che delle opere abusive (sopraelevazione del
piano terra, con una superficie di mq.
60,44), anche dell’“area su cui le medesime
insistono”.
Invero, la predetta acquisizione, disposta
come conseguenza della mancata ottemperanza
all'ingiunzione di demolizione, non comporta
affatto l'ablazione anche dell'area di
sedime del preesistente fabbricato posto al
piano, in quanto l'art. 7 della legge
28.02.1985, n. 47, se rende necessaria anche
l'acquisizione gratuita della
sopraelevazione abusiva di un fabbricato che
per la restante parte risulta legittimamente
realizzato, la estende esclusivamente alla
parte del lastrico solare che rappresenta
l'effettiva area di sedime dell'abuso, senza
incidere sull'area materialmente e
giuridicamente impegnata urbanisticamente
dalle altre parti dell'edificio che possono
essere viceversa conservate.
---------------
L’atto di acquisizione gratuita delle opere
abusive deve considerarsi consequenziale e
connesso all'ordine di demolizione delle
opere e ripristino dello stato primitivo dei
luoghi, per cui la mancata impugnativa nei
termini dell’ingiunzione a demolire
determina l’inammissibilità del ricorso
proposto avverso l’acquisizione al
patrimonio indisponibile comunale.
Il presente ricorso merita
accoglimento limitatamente al secondo motivo
di gravame, con il quale si censura per vizi
propri l’impugnata ordinanza, nella parte in
cui dispone l’acquisizione al patrimonio
indisponibile del Comune, oltre che delle
opere abusive (sopraelevazione del piano
terra, con una superficie di mq. 60,44),
anche dell’“area su cui le medesime
insistono”.
Ed invero, la predetta acquisizione,
disposta come conseguenza della mancata
ottemperanza all'ingiunzione di demolizione,
non comporta affatto l'ablazione anche
dell'area di sedime del preesistente
fabbricato posto al piano, in quanto l'art.
7 della legge 28.02.1985, n. 47, se
rende necessaria anche l'acquisizione
gratuita della sopraelevazione abusiva di un
fabbricato che per la restante parte risulta
legittimamente realizzato, la estende
esclusivamente alla parte del lastrico
solare che rappresenta l'effettiva area di sedime dell'abuso, senza incidere sull'area
materialmente e giuridicamente impegnata
urbanisticamente dalle altre parti
dell'edificio che possono essere viceversa
conservate (in tal senso, TAR Lazio
Latina, 26.03.1997, n. 236; TAR
Campania Napoli, sez. VII, 19.02.2009, n. 970).
---------------
L’atto di
acquisizione gratuita delle opere abusive
deve considerarsi consequenziale e connesso
all'ordine di demolizione delle opere e
ripristino dello stato primitivo dei luoghi,
per cui la mancata impugnativa nei termini
dell’ingiunzione a demolire determina
l’inammissibilità del ricorso proposto
avverso l’acquisizione al patrimonio
indisponibile comunale (cfr., da ultimo,
TAR Sicilia, sez. II, 09.09.2008;
n. 1155, 29.04.2009, n. 806; 10.06.2011, n.
1099) (TAR Sicilia-Palermo, Sez. III,
sentenza
17.04.2012 n.
789 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Aver nascosto le proprie intenzioni al
cedente non configura una violazione dei
doveri di buona fede.
Niente danno per l'area edificabile.
Il venditore non va risarcito se il
compratore trasferisce la volumetria
realizzabile.
Il venditore di un terreno non può chiedere
i danni al compratore che, dopo la stipula,
trasferisce su quell'area l'edificabilità di
un altro suolo di sua proprietà, facendo
così lievitare notevolmente il valore
dell'immobile.
L'incremento derivante dal rilascio della
concessione edilizia, infatti, deriva solo
dalle capacità manageriali dell'acquirente e
non danneggia in alcun modo il venditore che
ha trasferito il bene al prezzo di mercato
in base alla diversa qualificazione
giuridica dell'area. Né, ai fini del
risarcimento del danno, si possono
considerare violate le regole della buona
fede e della lealtà nel corso della
trattativa, dal momento che l'obbligo
informativo non arriva a comprendere
l'esternazione dei motivi in base ai quali
si intende concludere una transazione
immobiliare.
Sono queste le importanti conclusioni
raggiunte dalla Corte di Cassazione con la
sentenza
16.04.2012 n. 5965, che ha respinto il ricorso per
risarcimento del danno in conseguenza della
vendita di un terreno per vizio del
consenso.
I giudizi di merito
Il tribunale ravvisava la violazione
dell'obbligo di buona fede e tutela
dell'affidamento da parte dell'acquirente
per avere taciuto che sul terreno oggetto
della vendita, prima del rogito, era stata
trasferita una potenzialità edificatoria. Il
terreno, in sostanza, era stato ceduto al
prezzo di un'area non edificabile e non a
quello maggiore che sarebbe stato richiesto
se il venditore ne avesse conosciuto la
nuova natura.
I giudici di appello, però, nel riformare la
decisione hanno rilevato che la società
acquirente aveva presentato al Comune un
progetto per la riqualificazione di un
capannone industriale. Il progetto, su
richiesta dell'ente locale, era stato
modificato e la società aveva assunto
l'impegno di trovare una nuova area sulla
quale trasferire l'edificabilità di un altro
terreno, sempre di sua proprietà. Per questo
motivo aveva stipulato il preliminare con il
venditore per l'acquisto dell'area che, in
base al certificato di destinazione
urbanistica, risultava a verde pubblico.
La
stessa classificazione sussisteva anche al
momento della stipula del definitivo, mentre
solo dopo due anni era stata concessa
l'edificabilità. Pertanto, la concessione
edilizia era il frutto di un'attività
nell'ambito di un progetto imprenditoriale
che, pertanto, non valeva nessun
risarcimento al ricorrente.
Il giudizio di legittimità
Anche la Cassazione ha respinto il ricorso
del venditore e stabilito stabilito che non
è ravvisabile né la violazione di un obbligo
di informazione, né la volontà di ottenere
migliori condizioni di prezzo. Infatti, il
programmato utilizzo del bene da parte
dell'acquirente è divenuto possibile solo
grazie al fatto che era proprietario di
altri terreni con un'edificabilità
suscettibile di essere trasferita. In
sostanza, il maggior valore del suolo è
«conseguenza del minor valore di altri
terreni dell'acquirente che hanno
definitivamente perso l'attitudine
edificatoria», con la conseguenza che «non
solo il venditore non può dirsi danneggiato,
ma addirittura l'accoglimento della sua
pretesa si risolverebbe in un suo
ingiustificato arricchimento con danno della
controparte».
Durante la trattativa il contraente non ha
diritto di occultare i fatti la cui
conoscenza è indispensabile alla controparte
per una corretta formazione della volontà,
ma l'obbligo informativo non può essere
esteso fino al punto di dover manifestare
anche i motivi per i quali si stipula il
contratto consentendo all'altra parte di
trarne vantaggio.
---------------
Il caso
01|IL FATTO
Dopo la stipula, l'acquirente di un'area non
edificabile ne aumenta di molto il valore
trasferendovi l'edificabilità di un'altra
area di sua proprietà. Il venditore chiede i
danni per violazione della buona fede
02|LA SENTENZA
La Cassazione nega i danni in quanto non si
configura la violazione dell'obbligo di
informazione (che non si può spingere fino a
dover manifestare i motivi per cui si
intende acquistare) e il maggior valore del
terreno in questione è stato ottenuto
diminuendo il valore di un altro terreno
dell'acquirente di cui è stata trasferita
l'edificabilità
(articolo Il Sole 24
Ore del 30.04.2012). |
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EDILIZIA PRIVATA: La
presentazione della domanda di rilascio di
concessione in sanatoria per abusi edilizi
impone al Comune la sua disamina e
l'adozione dei provvedimenti conseguenti, di
talché gli atti, repressivi dell'abuso, in
precedenza adottati perdono efficacia,
restando ferma la necessità di
riproposizione di motivi aggiunti in caso di
rigetto dell'istanza di sanatoria.
E’ dunque improcedibile il ricorso
introduttivo per sopravvenuta carenza di
interesse, e ciò in quanto il riesame
dell'abusività dell'opera provocato da tale
istanza, sia pure al fine di verificare
l'eventuale sanabilità di quanto costruito,
ha comportato ex se la formazione di un
nuovo provvedimento di rigetto che supera il
provvedimento sanzionatorio oggetto
dell'impugnativa iniziale.
Per giurisprudenza costante la presentazione
della domanda di rilascio di concessione in
sanatoria per abusi edilizi impone al Comune
la sua disamina e l'adozione dei
provvedimenti conseguenti, di talché gli
atti, repressivi dell'abuso, in precedenza
adottati perdono efficacia, restando ferma
la necessità di riproposizione di motivi
aggiunti in caso di rigetto dell'istanza di
sanatoria.
E’ dunque improcedibile il ricorso
introduttivo per sopravvenuta carenza di
interesse, e ciò in quanto il riesame
dell'abusività dell'opera provocato da tale
istanza, sia pure al fine di verificare
l'eventuale sanabilità di quanto costruito,
ha comportato ex se la formazione di
un nuovo provvedimento di rigetto che supera
il provvedimento sanzionatorio oggetto
dell'impugnativa iniziale (cfr. infra
multa: Consiglio di Stato, Sez. IV
16.09.2011 n. 5228; Consiglio Stato, Sez. VI
26.03.2010 n. 1750) (Consiglio
di Stato, Sez. IV,
sentenza 16.04.2012 n. 2185 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: La
norma dell'art. 9, l. 24.03.1989 n. 122,
consente di realizzare gratuitamente
parcheggi da destinare a pertinenza delle
singole unità immobiliari solo se realizzati
“nel sottosuolo per l’intera altezza”. La
predetta norma, ponendosi in deroga “…agli
strumenti urbanistici ed ai regolamenti
edilizi vigenti…”, è di stretta
interpretazione e di rigorosa applicazione.
In altre parole, la deroga per la
realizzazione di autorimesse e parcheggi
prevista dall'art. 9, l. 24.03.1989 n. 122,
opera solo ed esclusivamente nel caso in cui
i detti garage (oltre ad essere formalmente
vincolati a pertinenza di singole unità
immobiliari) siano totalmente realizzati al
di sotto dell’originario piano naturale di
campagna, senza alcuna tolleranza di sorta.
La deroga alla disciplina urbanistica
prevista dall'art. 9, L. 24.03.1989 n. 122,
opera solo per i parcheggi da destinare a
pertinenza di singole unità immobiliari che
siano realizzati integralmente nel
sottosuolo degli immobili (ovvero nei locali
siti a piano terra degli stessi) mentre la
realizzazione di autorimesse e parcheggi,
non totalmente al di sotto del piano
naturale di campagna, è soggetta alla
disciplina urbanistica dettata per le
ordinarie nuove costruzioni fuori terra.
---------------
L'art. 9 l. 24.03.1989 n. 122, nel
consentire la costruzione di parcheggi, da
destinare a pertinenza delle singole unità
immobiliari, nel sottosuolo degli immobili o
nei locali siti al piano terreno anche in
deroga alla vigente disciplina urbanistica,
necessariamente fa implicito riferimento ai
soli fabbricati già esistenti e non anche le
concessioni edilizie rilasciate per
realizzare edifici nuovi, per i quali invece
provvede l'art. 2, comma 2, della stessa L.
n. 122 che, nel novellare l'art. 41-sexies,
l. 17.08.1942 n. 1150, stabilisce l'obbligo
di riservare appositi spazi per parcheggi di
misura non inferiore a 1 mq. per ogni 10 mc.
di costruzione.
In tal senso l'art. 9 della cit. L. n. 122,
è norma di carattere straordinario
finalizzata alla diminuzione dell’ingombro
dei veicoli parcheggiati nelle pubbliche vie
ed è diretta a rimediare agli inconvenienti
conseguenti alla conformazione dei nostri
centri storici, risalenti ad epoca
antecedenti l’avvento delle automobili. Tale
finalità, allo stato, non è assolutamente
venuta meno, ed è per questo che la legge è
stata mantenuta in vigore con l’art. 137 del
T.U. n. 380/2001, ma la sua attuale
applicazione resta pur sempre comunque
limitata agli edifici già esistenti.
Come la Sezione
ha avuto modo di recente di ricordare (cfr.
Sez. IV, 13.07.2011 n. 4234), la norma
dell'art. 9, l. 24.03.1989 n. 122, consente
di realizzare gratuitamente parcheggi da
destinare a pertinenza delle singole unità
immobiliari solo se realizzati “nel
sottosuolo per l’intera altezza”. La
predetta norma, ponendosi in deroga “…agli
strumenti urbanistici ed ai regolamenti
edilizi vigenti…”, è di stretta
interpretazione e di rigorosa applicazione.
In altre parole, la deroga per la
realizzazione di autorimesse e parcheggi
prevista dall'art. 9, l. 24.03.1989 n. 122,
opera solo ed esclusivamente nel caso in cui
i detti garage (oltre ad essere formalmente
vincolati a pertinenza di singole unità
immobiliari) siano totalmente realizzati al
di sotto dell’originario piano naturale di
campagna, senza alcuna tolleranza di sorta.
La deroga alla disciplina urbanistica
prevista dall'art. 9, L. 24.03.1989 n. 122,
opera solo per i parcheggi da destinare a
pertinenza di singole unità immobiliari che
siano realizzati integralmente nel
sottosuolo degli immobili (ovvero nei locali
siti a piano terra degli stessi) mentre la
realizzazione di autorimesse e parcheggi,
non totalmente al di sotto del piano
naturale di campagna, è soggetta alla
disciplina urbanistica dettata per le
ordinarie nuove costruzioni fuori terra
(cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 27.11.2010,
n. 8260; Consiglio Stato, sez. IV,
23.02.2009, n. 1070).
---------------
L'art. 9 l.
24.03.1989 n. 122, nel consentire la
costruzione di parcheggi, da destinare a
pertinenza delle singole unità immobiliari,
nel sottosuolo degli immobili o nei locali
siti al piano terreno anche in deroga alla
vigente disciplina urbanistica,
necessariamente fa implicito riferimento ai
soli fabbricati già esistenti e non anche le
concessioni edilizie rilasciate per
realizzare edifici nuovi, per i quali invece
provvede l'art. 2, comma 2, della stessa L.
n. 122 che, nel novellare l'art. 41-sexies,
l. 17.08.1942 n. 1150, stabilisce l'obbligo
di riservare appositi spazi per parcheggi di
misura non inferiore a 1 mq. per ogni 10 mc.
di costruzione (cfr. Consiglio di Stato sez.
IV 10.03.2011 n. 1565; Consiglio Stato, sez.
V, 24.10.2000, n. 5676; Cons. giust. amm.
Sicilia, sez. giurisd., 26.06.2000, n. 299;
Consiglio Stato, sez. V, 03.06.1996, n.
621).
In tal senso l'art. 9 della cit. L. n. 122,
è norma di carattere straordinario
finalizzata alla diminuzione dell’ingombro
dei veicoli parcheggiati nelle pubbliche vie
ed è diretta a rimediare agli inconvenienti
conseguenti alla conformazione dei nostri
centri storici, risalenti ad epoca
antecedenti l’avvento delle automobili. Tale
finalità, allo stato, non è assolutamente
venuta meno, ed è per questo che la legge è
stata mantenuta in vigore con l’art. 137 del
T.U. n. 380/2001, ma la sua attuale
applicazione resta pur sempre comunque
limitata agli edifici già esistenti (Consiglio
di Stato, Sez. IV,
sentenza 16.04.2012 n. 2185 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: La
realizzazione di strutture in muratura,
anche parzialmente fuori terra con
copertura, per il suo carattere di stabilità
e permanenza costituisce una vera e propria
"costruzione" in senso tecnico del termine e
deve essere ricondotto alla categoria degli
"interventi di nuova costruzione", ai sensi
della lett. e) dell'art. 3 t.u. 21.06.2001
n. 380 (ed a maggior ragione quanto è
staccato dall'edificio di cui costituisce
"pertinenza").
Implicando una trasformazione edilizia del
territorio ed un’alterazione del regime
delle acque pluviali, tali edificazioni
restano totalmente soggette alle regole
sulle distanze che tutelano i reciproci
diritti dei confinanti.
E' del tutto
inesatta, in linea di principio,
l’affermazione per cui una edificazione
fuori terra non debba essere considerata
edificio.
Come la Sezione ha avuto modo di
precisare (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV
25.05.2011 n. 3134) la realizzazione di
strutture in muratura, anche parzialmente
fuori terra con copertura, per il suo
carattere di stabilità e permanenza
costituisce una vera e propria "costruzione"
in senso tecnico del termine e deve essere
ricondotto alla categoria degli "interventi
di nuova costruzione", ai sensi della
lett. e) dell'art. 3 t.u. 21.06.2001 n. 380
(ed a maggior ragione quanto è staccato
dall'edificio di cui costituisce "pertinenza").
Implicando una trasformazione edilizia del
territorio ed un’alterazione del regime
delle acque pluviali, tali edificazioni
restano totalmente soggette alle regole
sulle distanze che tutelano i reciproci
diritti dei confinanti (Consiglio
di Stato, Sez. IV,
sentenza 16.04.2012 n. 2185 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: L'ordine
di demolizione, come tutti i provvedimenti
sanzionatori in materia edilizia, è atto
vincolato alla constatata abusività, il
quale non richiede né alcuna specifica
valutazione delle ragioni di interesse
pubblico; né una comparazione di
quest'ultimo con gli interessi privati
coinvolti e sacrificati; e né una
motivazione sulla sussistenza di un
interesse pubblico concreto ed attuale alla
demolizione, non essendo configurabile alcun
affidamento tutelabile alla conservazione di
una situazione di illecito permanente, che
il tempo non può legittimare in via di
fatto.
Per costante
giurisprudenza, l'ordine di demolizione,
come tutti i provvedimenti sanzionatori in
materia edilizia, è atto vincolato alla
constatata abusività, il quale non richiede
né alcuna specifica valutazione delle
ragioni di interesse pubblico; né una
comparazione di quest'ultimo con gli
interessi privati coinvolti e sacrificati; e
né una motivazione sulla sussistenza di un
interesse pubblico concreto ed attuale alla
demolizione, non essendo configurabile alcun
affidamento tutelabile alla conservazione di
una situazione di illecito permanente, che
il tempo non può legittimare in via di fatto
(cfr. Consiglio di Stato sez. IV 13.07.2011
n. 4254 Consiglio di Stato sez. V 27.04.2011
n. 2497; Consiglio Stato sez. V 11.01.2011
n. 79) (Consiglio
di Stato, Sez. IV,
sentenza 16.04.2012 n. 2185 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
|
CONSIGLIERI COMUNALI: Il
consigliere comunale, o di altro ente
locale, esercita il potere di autentica
delle sottoscrizioni esclusivamente in
relazione alle operazioni elettorali
dell’ente.
Di conseguenza, il consigliere di un ente
locale non è legittimato ad autenticare le
firme degli elettori e dei candidati di una
competizione elettorale al quale l’ente in
cui sono incardinate le sue funzioni sia
estraneo, come un quelle per il rinnovo del
consiglio di altro comune per il consigliere
comunale o di altra provincia per il
consigliere provinciale
Con l’odierno appello viene censurata la
gravata sentenza del TAR per la Lombardia,
laddove ha ritenuto che l’autenticazione
delle firme dei delegati di lista non possa
essere effettuata da un pubblico ufficiale
che esercita la propria funzione in ambito
territoriale differente (nella specie
Consigliere comunale di Rovato) rispetto a
quello in cui detta consultazione elettorale
si svolge (Comune di Desenzano del Garda).
L’argomento principale a sostegno della tesi
degli appellanti è costituito dalla mancanza
di un’espressa previsione di legge che
escluda la legittimazione dei consiglieri di
enti locali ad autenticare le firme degli
elettori per competizioni diverse da quelle
relative allo svolgimento di elezioni per lo
stesso ente del cui consiglio fanno parte.
Tale limitazione non è infatti contenuta
espressamente nell’art. 14, novellato della
legge 21.03.1990, n. 53, della cui
applicazione ora si discute, che ha
attribuito ai consiglieri comunali e
provinciali il potere di autentica delle
sottoscrizioni relative al procedimento
elettorale, e nemmeno in altre norme.
Al riguardo, osserva il Collegio come la
giurisprudenza della Sezione abbia già avuto
modo di chiarire che la legittimazione ad
autenticare le sottoscrizioni è limitata ad
un determinato territorio di riferimento
(cfr. Sez. V 20.03.2012, n. 1889).
Il principio vale anche per i consiglieri di
comuni e province.
Deve infatti essere sottolineato come, sul
piano normativo-ordinamentale, il territorio
costituisce elemento costitutivo di ogni
ente territoriale, per cui necessariamente i
suoi organi esercitano le proprie funzioni
nei limiti di questo.
Sulla base di tale osservazione afferma il
Collegio che il consigliere comunale, o di
altro ente locale, esercita il potere di
autentica delle sottoscrizioni
esclusivamente in relazione alle operazioni
elettorali dell’ente (cfr. anche C.S. V,
31.05.2007, n. 2817).
Di conseguenza, il consigliere di un ente
locale non è legittimato ad autenticare le
firme degli elettori e dei candidati di una
competizione elettorale al quale l’ente in
cui sono incardinate le sue funzioni sia
estraneo, come un quelle per il rinnovo del
consiglio di altro comune per il consigliere
comunale o di altra provincia per il
consigliere provinciale
(Consiglio di Stato, Sez. V,
sentenza 16.04.2012 n. 2180 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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ATTI AMMINISTRATIVI: Dalla
previsione della partecipazione di un ente
ad un procedimento amministrativo si deve
evincere la sua legittimazione ad impugnare
il provvedimento conclusivo ritenuto lesivo.
Non invece il contrario.
Posto che è incontestabile che la Provincia
venne invitata ai lavori della conferenza di
servizi convocata, pare al Collegio
indubitabile la legitimatio ad causam della
stessa ed il proprio interesse ad avversarne
le determinazioni.
Parimenti infondata è l’eccezione di inammissibilità del gravame proposto
dalla Provincia per carenza di interesse e
di legittimazione.
Nel rammentare che la Provincia manifestò
comunque il proprio orientamento contrario
alla realizzazione del progetto (e
nell’evidenziare che la problematica della
eventuale –o meno- qualificazione
dell’assenza di questa ai lavori quale forma
di assenso integra al più questione di
merito), rimarca il Collegio il
condivisibile –troncante- orientamento
giurisprudenziale secondo il quale dalla
previsione della partecipazione di un ente
ad un procedimento amministrativo si deve
evincere la sua legittimazione ad impugnare
il provvedimento conclusivo ritenuto lesivo.
Non invece il contrario (Cons. Stato, sez.
V, 02.03.1999, n. 217; sez. IV, 03.12.1992, n. 1001 Consiglio di stato, sez. IV,
06.10.2001, n. 5296).
Posto che è incontestabile che la Provincia
venne invitata ai lavori della conferenza di
servizi convocata, pare al Collegio
indubitabile la legitimatio ad causam
della stessa ed il proprio interesse ad
avversarne le determinazioni
(Consiglio di Stato, Sez. IV,
sentenza 16.04.2012 n. 2170 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: La
proposta di variante dello strumento
urbanistico, formulata ai sensi dell'art. 5,
d.P.R. 20.10.1998 n. 447 dalla conferenza
dei servizi al fine di favorire e
semplificare la realizzazione di una
struttura commerciale in zona tipizzata come
agricola, non è vincolante per il Consiglio
comunale, il quale deve autonomamente
valutare se aderire o meno alla stessa.
---------------
Per risalente quanto condiviso convincimento
della giurisprudenza in punto di potestà
discrezionale che “assiste” l’ente locale
allorché questo si determina all’adozione di
una variante, “i provvedimenti con i quali i
comuni ripartiscono in zone il territorio in
sede di pianificazione urbanistica hanno
natura ampiamente discrezionale e possono
pertanto incidere anche su precedenti
difformi destinazioni delle zone stesse,
sempre che la nuova suddivisione non sia
affetta da errori di fatto o da gravi vizi
di illogicità, irrazionalità o
contraddittorietà. È legittima, pertanto, la
variante dell'originario programma di
fabbricazione con la quale si muta la
classificazione di un'area, da industriale
in agricola, motivata con riferimento
all'appesantimento che la destinazione
industriale avrebbe indotto sulla precaria
viabilità esistente -nella specie il comune,
avendo verificato l'esistenza di gravi
inconvenienti su una strada statale nei
pressi della quale era localizzata l'area in
questione, aveva mutato l'originaria
destinazione industriale tenuto anche conto
che l'area stessa non era stata utilizzata
nel corso di un decennio per ampliamenti
dell'insediamento produttivo-".
Secondo avveduta giurisprudenza il
procedimento disegnato in materia di SUAP
non fa eccezione ai detti principi,
essendosi condivisibilmente rilevato che “il
d.P.R. 20.10.1998 n. 447 esprime un favor
verso la realizzazione, la ristrutturazione
ovvero l'ampliamento degli impianti
industriali ed a tale scopo delinea un
procedimento semplificato -che si risolve in
un procedimento che, attraverso la
conferenza di servizi indetta dal
responsabile del procedimento, porta alla
formazione di una proposta di variante sulla
quale il Consiglio comunale si pronuncia
"definitivamente"- per giungere, con una
variante urbanistica adottata nell'ambito
della conferenza di servizi, alla rapida
realizzazione di tali iniziative, anche
quando esse siano in contrasto con gli
strumenti urbanistici in vigore, purché il
relativo progetto sia conforme alle norme in
materia ambientale, sanitaria e di sicurezza
del lavoro e lo strumento urbanistico non
individui aree destinate all'insediamento di
impianti produttivi ovvero queste siano
insufficienti in relazione al progetto
presentato.”
---------------
A fronte della richiesta del privato di
realizzare ovvero ampliare, ristrutturare o
riconvertire un impianto industriale, l'art.
5, d.P.R. n. 447/1998 non consente di
ipotizzare alcuna abdicazione del Comune
alla sua istituzionale potestà
pianificatoria, sì da rendere l'approvazione
della variante pressoché obbligatoria,
restando al contrario integra per l'organo
consiliare la possibilità di discostarsi
motivatamente dalla determinazione finale
assunta dalla conferenza di servizi. Al
consiglio comunale compete infatti una
valutazione ulteriore, necessaria a
giustificare sul piano urbanistico la
deroga, per il caso singolo, alle regole
poste dallo strumento vigente.
Tutti gli ulteriori argomenti contenuti nel
primo motivo di appello non incidono su tale
considerazione.
Ed invero, non è pertinente il richiamo (già
confutato dalla sentenza impugnata, per il
vero, alle cui argomentazioni l’appellante
non ha opposto alcun decisivo profilo di
critica) al termine di 60 giorni contenuto
nell’art. 5, comma 2, del d.P.R. 20.10.1998 n. 447 (“Qualora il progetto presentato
sia in contrasto con lo strumento
urbanistico, o comunque richieda una sua
variazione, il responsabile del procedimento
rigetta l'istanza. Tuttavia, allorché il
progetto sia conforme alle norme vigenti in
materia ambientale, sanitaria e di sicurezza
del lavoro ma lo strumento urbanistico non
individui aree destinate all'insediamento di
impianti produttivi ovvero queste siano
insufficienti in relazione al progetto
presentato, il responsabile del procedimento
può, motivatamente convocare una conferenza
di servizi, disciplinata dall'articolo 14
della legge 07.08.1990, n. 241, come
modificato dall'articolo 17 della legge 15.05.1997, n. 127, per le conseguenti
decisioni, dandone contestualmente pubblico
avviso. Alla conferenza può intervenire
qualunque soggetto, portatore di interessi
pubblici o privati, individuali o collettivi
nonché i portatori di interessi diffusi
costituiti in associazioni o comitati, cui
possa derivare un pregiudizio dalla
realizzazione del progetto dell'impianto
industriale. Qualora l'esito della
conferenza di servizi comporti la variazione
dello strumento urbanistico, la
determinazione costituisce proposta di
variante sulla quale, tenuto conto delle
osservazioni, proposte e opposizioni
formulate dagli aventi titolo ai sensi della
legge 17.08.1942, n. 1150, si pronuncia
definitivamente entro sessanta giorni il
consiglio comunale. Non è richiesta
l'approvazione della regione, le cui
attribuzioni sono fatte salve dall'articolo
14, comma 3-bis della legge 07.08.1990,
n. 241”).
Posto che la disciplina applicabile ratione
temporis ai fatti di causa fa riferimento
alla conferenza di servizi, infatti, ogni
interrogativo in ordine alla perentorietà –o meno- dei termini previsti nel detto
procedimento di cui al d.P.R. 20.10.1998 n. 447 non assume carattere dirimente,
al più potendosi sostenere che rientrava
nelle valutazioni latamente discrezionali (e
come tali sostanzialmente insindacabili) del
Comune eventualmente tenere conto del detto
parere negativo, sebbene tardivamente
pervenuto (anche in considerazione del fatto
che lo scostamento temporale tra il momento
di chiusura dei lavori della conferenza e
quello in cui pervenne il detto parere era
veramente minimo).
Ma ciò non potrebbe certo connotare di
illegittimità le successive deliberazioni
comunali (delle quali, incidenter tantum, si
rammenta la lata discrezionalità: “la
proposta di variante dello strumento
urbanistico, formulata ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 20.10.1998 n. 447 dalla
conferenza dei servizi al fine di favorire e
semplificare la realizzazione di una
struttura commerciale in zona tipizzata come
agricola, non è vincolante per il Consiglio
comunale, il quale deve autonomamente
valutare se aderire o meno alla
stessa.” (Consiglio Stato, sez. IV, 27.06.2007, n. 3772).
Ne discende che la complessiva censura (le
cui ulteriori articolazioni, soffermandosi
sulla natura del procedimento SUAP alla luce
della disciplina vigente nella Regione, non
forniscono elementi per affermare che del
parere della Provincia, seppur tardivamente
espresso, dovesse necessariamente tenersi
conto) deve essere disattesa.
---------------
Neppure persuasive, ad avviso del
Collegio, appaiono le argomentazioni
raggruppate nella terza censura (nel cui
ambito sono stati riproposti gli originari
motivi n. 4 e 5 del ricorso di primo grado),
laddove la Provincia ribadisce la tesi
secondo cui non v’erano le condizioni ed i
presupposti per l’avvio dello speciale
procedimento di cui al d.P.R. 20.10.1998 n. 447 ed in ogni caso
l’amministrazione avrebbe dovuto vagliare
sotto il profilo dell’opportunità la
possibilità di adottare la variante
urbanistica.
La doglianza (come anche, per il vero, i
corrispondenti motivi contenuti nel mezzo di
primo grado) appare formulata in termini
generici e non tiene conto –seppure in
chiave critica- del convincimento del primo
giudice.
Invero si rammenta che per risalente quanto
condiviso convincimento della giurisprudenza
in punto di potestà discrezionale che
“assiste” l’ente locale allorché questo si
determina all’adozione di una variante, “i
provvedimenti con i quali i comuni
ripartiscono in zone il territorio in sede
di pianificazione urbanistica hanno natura
ampiamente discrezionale e possono pertanto
incidere anche su precedenti difformi
destinazioni delle zone stesse, sempre che
la nuova suddivisione non sia affetta da
errori di fatto o da gravi vizi di
illogicità, irrazionalità o
contraddittorietà. È legittima, pertanto, la
variante dell'originario programma di
fabbricazione con la quale si muta la
classificazione di un'area, da industriale
in agricola, motivata con riferimento
all'appesantimento che la destinazione
industriale avrebbe indotto sulla precaria
viabilità esistente -nella specie il
comune, avendo verificato l'esistenza di
gravi inconvenienti su una strada statale
nei pressi della quale era localizzata
l'area in questione, aveva mutato
l'originaria destinazione industriale tenuto
anche conto che l'area stessa non era stata
utilizzata nel corso di un decennio per
ampliamenti dell'insediamento produttivo-.”
(Consiglio Stato, sez. V, 10.06.1989,
n. 375).
Secondo avveduta giurisprudenza il
procedimento disegnato in materia di SUAP
non fa eccezione ai detti principi,
essendosi condivisibilmente rilevato che “il d.P.R. 20.10.1998 n. 447 esprime un
favor verso la realizzazione, la
ristrutturazione ovvero l'ampliamento degli
impianti industriali ed a tale scopo delinea
un procedimento semplificato -che si
risolve in un procedimento che, attraverso
la conferenza di servizi indetta dal
responsabile del procedimento, porta alla
formazione di una proposta di variante sulla
quale il Consiglio comunale si pronuncia
"definitivamente"- per giungere, con una
variante urbanistica adottata nell'ambito
della conferenza di servizi, alla rapida
realizzazione di tali iniziative, anche
quando esse siano in contrasto con gli
strumenti urbanistici in vigore, purché il
relativo progetto sia conforme alle norme in
materia ambientale, sanitaria e di sicurezza
del lavoro e lo strumento urbanistico non
individui aree destinate all'insediamento di
impianti produttivi ovvero queste siano
insufficienti in relazione al progetto
presentato.”
(Consiglio Stato, sez. IV, 11.01.2007, n. 1644).
Nel caso di specie il vaglio circa
l’inesistenza di aree alternative è stato
svolto, e non appare carente sotto il
profilo del vizio del difetto di istruzione;
parimenti la deliberazione sottesa alla
variante non appare connotata da profili di
arbitrarietà ovvero abnormità (fatto salvo
quanto si dirà esaminando il secondo motivo
d’appello): non pare, conclusivamente, che
ci si sia discostati dal procedimento di
deliberazione ordinaria, né che l’adozione
della variante sia stata percepita come
“obbligatoria”, come pare adombrarsi a pag.
22 del ricorso in appello, essendosi invece
il Comune conformato al principio espresso
dalla giurisprudenza di merito, secondo cui
“a fronte della richiesta del privato di
realizzare ovvero ampliare, ristrutturare o
riconvertire un impianto industriale, l'art.
5, d.P.R. n. 447/1998 non consente di
ipotizzare alcuna abdicazione del Comune
alla sua istituzionale potestà
pianificatoria, sì da rendere l'approvazione
della variante pressoché obbligatoria,
restando al contrario integra per l'organo
consiliare la possibilità di discostarsi
motivatamente dalla determinazione finale
assunta dalla conferenza di servizi. Al
consiglio comunale compete infatti una
valutazione ulteriore, necessaria a
giustificare sul piano urbanistico la
deroga, per il caso singolo, alle regole
poste dallo strumento vigente.” (TAR
Lombardia Milano, sez. II, 11.11.2010, n. 7244).
Lo strumento prescelto, quindi, non poteva
essere che quello di cui al sopracitato
d.P.R. n. 447/1998 e non ritiene il Collegio
che, sotto il generico profilo del vizio
deliberativo evidenziato nel motivo di
ricorso in appello le censure siano fondate
(Consiglio di Stato, Sez. IV,
sentenza 16.04.2012 n. 2170 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
|
EDILIZIA PRIVATA:
L'art. 9, lett. a), della legge n.
10/1977, ai fini del rilascio della
concessione gratuita, presuppone il
concomitante concorso di due requisiti:
a)
sul piano soggettivo, la qualitas di
imprenditore agricolo secondo la definizione
di cui alla art. 12 L. 09.05.1975, n.
153;
b) sul piano oggettivo, il nesso di
preordinazione funzionale delle opere alla
conduzione del fondo.
La sussistenza di tale duplice condizione
deve ricorrere al momento in cui
l'interessato produce la relativa istanza,
che deve essere corredata da una sufficiente
prova documentale circa il possesso di tali
presupposti; ne consegue che la sussistenza
di una soltanto di essi non può ritenersi
requisito sufficiente per la gratuità
nell'intervento edilizio.
L'art. 9, lett. a), della legge n.
10/1977, ai fini del rilascio della
concessione gratuita, presuppone il
concomitante concorso di due requisiti:
a)
sul piano soggettivo, la qualitas di
imprenditore agricolo secondo la definizione
di cui alla art. 12 L. 09.05.1975, n.
153;
b) sul piano oggettivo, il nesso di
preordinazione funzionale delle opere alla
conduzione del fondo.
La sussistenza di tale duplice condizione
deve ricorrere al momento in cui
l'interessato produce la relativa istanza,
che deve essere corredata da una sufficiente
prova documentale circa il possesso di tali
presupposti; ne consegue che la sussistenza
di una soltanto di essi non può ritenersi
requisito sufficiente per la gratuità
nell'intervento edilizio (cfr. TAR Lazio
Latina, 12.07.2002, n. 774)
(TAR Sicilia-Palermo, Sez. II,
sentenza
13.04.2012 n.
770 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
|
EDILIZIA PRIVATA:
Ai fini della classificazione di
un’opera prefabbricata posta su ruote,
occorre stabilire se il manufatto in
questione possa ritenersi costruzione o
edificazione a fini urbanistici. Al riguardo
si rientra nella fattispecie delle
modificazioni durevoli dello stato dei
luoghi, che, come chiarito dalla
giurisprudenza, sono prodotte anche da
strutture meramente appoggiate sul suolo,
anche con ruote, qualora dette strutture
siano destinate ad uso prolungato nel tempo
e non quindi realmente precario, cioè
temporaneo o occasionale.
In altri termini, a prescindere da un
sistema di ancoraggio al suolo, i
prefabbricati vanno considerati vere e
proprie costruzioni, ove, comunque, siano
destinati a durare nel tempo; tale
considerazione, del resto, discende
dall’alterazione dello stato dei luoghi e
dalla destinazione in genere di tale tipo di
struttura alla soddisfazione di esigenze di
carattere durevole, a prescindere dalla
tecnica e dai materiali impiegati per la
realizzazione della struttura stessa.
Secondo un consolidato orientamento
giurisprudenziale dal quale questo Tribunale
non ravvisa ragioni di discostarsi, ai fini
della classificazione di un’opera
prefabbricata posta su ruote, occorre
stabilire se il manufatto in questione possa
ritenersi costruzione o edificazione a fini
urbanistici. Al riguardo si rientra nella
fattispecie delle modificazioni durevoli
dello stato dei luoghi, che, come chiarito
dalla giurisprudenza, sono prodotte anche da
strutture meramente appoggiate sul suolo,
anche con ruote, qualora dette strutture
siano destinate ad uso prolungato nel tempo
e non quindi realmente precario, cioè
temporaneo o occasionale (cfr. Consiglio di
stato, sez. V, 20.12.1999, n. 2125; Tar
Catania I, 29.11.2007, n. 1921).
In altri termini, a prescindere da un
sistema di ancoraggio al suolo, i
prefabbricati vanno considerati vere e
proprie costruzioni, ove, comunque, siano
destinati a durare nel tempo; tale
considerazione, del resto, discende
dall’alterazione dello stato dei luoghi e
dalla destinazione in genere di tale tipo di
struttura alla soddisfazione di esigenze di
carattere durevole, a prescindere dalla
tecnica e dai materiali impiegati per la
realizzazione della struttura stessa (cfr.
Consiglio Stato, sez. V, 03.04.1990, n.
317).
Nel caso di specie, dall’esame del
verbale redatto dalla Polizia Municipale e
recepito nell’ordinanza impugnata si evince
-contrariamente a quanto affermato dalla
ricorrente e senza che essa abbia fornito un
principio di prova al riguardo- che la
struttura mobile è utilizzata ad “uso
abitativo” tanto che risulta suddivisa
in più vani completamente arredati, nonché
munita di w.c. chimico. Ne consegue, ai fini
urbanistici, che la casa mobile oggetto
dell’ordinanza di demolizione impugnata deve
essere qualificata alla stregua di una
costruzione necessitante di titolo edilizio
(TAR Sicilia-Palermo, Sez. II,
sentenza
13.04.2012 n.
769 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
|
EDILIZIA PRIVATA:
I
provvedimenti che ordinano la demolizione di
manufatti abusivi non abbisognano di congrua
motivazione in ordine all’attualità
dell'interesse pubblico alla rimozione
dell’abuso che è in re ipsa, consistendo nel
ripristino dell’assetto urbanistico violato.
Pertanto,
l'ordinanza di demolizione di opere edilizie
abusive è sufficientemente motivata con
riferimento all'oggettivo riscontro
dell'abusività delle opere ed alla sicura
assoggettabilità di queste al regime concessorio.
Tali provvedimenti, infatti, prescindono da
qualsiasi valutazione discrezionale dei
fatti e sono subordinati al solo verificarsi
dei presupposti stabiliti dalla legge, così
che, una volta accertata la consistenza
dell'abuso, non vi è alcun margine di
ponderazione per l'interesse pubblico
eventualmente collegato.
Il
Collegio, in adesione ad un consolidato
indirizzo giurisprudenziale, rileva che i
provvedimenti che ordinano la demolizione di
manufatti abusivi non abbisognano di congrua
motivazione in ordine all’attualità
dell'interesse pubblico alla rimozione
dell’abuso che è in re ipsa, consistendo nel
ripristino dell’assetto urbanistico violato
(C.G.A. 05.12.2002, n. 651; TAR
Sicilia, sez. III, 26.10.2005, n. 4105;
sez. II, 27.03.2007, n. 979).
Pertanto,
l'ordinanza di demolizione di opere edilizie
abusive è sufficientemente motivata con
riferimento all'oggettivo riscontro
dell'abusività delle opere ed alla sicura
assoggettabilità di queste al regime concessorio. Tali provvedimenti, infatti,
prescindono da qualsiasi valutazione
discrezionale dei fatti e sono subordinati
al solo verificarsi dei presupposti
stabiliti dalla legge, così che, una volta
accertata la consistenza dell'abuso, non vi
è alcun margine di ponderazione per
l'interesse pubblico eventualmente
collegato (Consiglio Stato, sez. IV, 27.04.2004, n. 2529; TAR Sicilia, sez. II,
08.06.2007, n. 1653; sez. III,
n. 504/2008)
(TAR Sicilia-Palermo, Sez. II,
sentenza
13.04.2012 n.
769 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
|
EDILIZIA PRIVATA:
Il Comune non può, mediante il
formale utilizzo degli strumenti di natura
edilizia-urbanistica, adottare misure le
quali nella sostanza costituiscono una
deroga ai limiti di esposizione ai campi
elettromagnetici fissati dallo Stato.
In particolare è stato ribadito che non può
essere consentito al Comune prevedere, esemplificativamente, il divieto
generalizzato di installare stazioni
radio-base per telefonia cellulare in tutte
le zone territoriali omogenee, ovvero
stabilire criteri con i quali introdurre
distanze fisse da osservare rispetto alle
abitazioni e ai luoghi destinati alla
permanenza prolungata delle persone o al
centro cittadino.
Tali disposizioni sono,
infatti, funzionali non al governo del
territorio, ma alla tutela della salute dai
rischi dell'elettromagnetismo e si
trasformano in una misura surrettizia di
tutela della popolazione da immissioni
radioelettriche, che l’art. 4 della legge n.
36/2000 riserva allo Stato attraverso
l’individuazione di puntuali limiti di
esposizione, valori di attenzione ed
obiettivi di qualità, da introdursi con D.P.C.M.,
su proposta del Ministro dell’Ambiente di
concerto con il Ministro della Salute.
Per altro è stato ribadito che le stazioni
radio base, attesa la loro natura di opere
di urbanizzazione, possono essere installate
sull’intero territorio comunale, non
assumendo carattere ostativo le specifiche
destinazioni di zona rispetto ad impianti di
carattere generale che, quali quello di
telefonia mobile, presuppongono la
realizzazione di una rete che dia uniforme
copertura al territorio.
La questione attiene al diniego
di autorizzazione in sanatoria ex art. 13
L. 47/1985 di un impianto di telefonia mobile
istallato dalla OMNITEL su un terreno di
proprietà dell’interveniente ad adiuvandum
(giusto contratto di affitto stipulato tra
le parti) in assenza di titolo idoneo. Il
diniego, nonché gli ulteriori atti connessi
presupposti e conseguenti, sono motivati in
ragione della modifica apportata al
regolamento edilizio comunale ai sensi del
quale non possono essere autorizzati
impianti di tal fatta ad una distanza
inferiore ai mt.1000 dalle abitazioni.
Occorre quindi sindacare preliminarmente
tale aspetto della questione qui dibattuta,
sia in ordine al ricorso R.G.4991/2001 che
al ricorso R.G. 1499/2002.
...
Questa Sezione, in fattispecie analoghe alla
presente (fra le tante, 02.07.2011,
n. 194; 21.07.2006, n. 1743; 12.03.2008, n. 340;
06.04.2009, n. 661, 27.10.2010, n. 13720), ha già infatti
evidenziato come il Comune non possa,
mediante il formale utilizzo degli strumenti
di natura edilizia-urbanistica, adottare
misure le quali nella sostanza costituiscano
una deroga ai limiti di esposizione ai campi
elettromagnetici fissati dallo Stato. In
particolare è stato ribadito che non può
essere consentito al Comune prevedere, esemplificativamente, il divieto
generalizzato di installare stazioni
radio-base per telefonia cellulare in tutte
le zone territoriali omogenee, ovvero
stabilire criteri con i quali introdurre
distanze fisse da osservare rispetto alle
abitazioni e ai luoghi destinati alla
permanenza prolungata delle persone o al
centro cittadino.
Tali disposizioni sono,
infatti, funzionali non al governo del
territorio, ma alla tutela della salute dai
rischi dell'elettromagnetismo e si
trasformano in una misura surrettizia di
tutela della popolazione da immissioni
radioelettriche, che l’art. 4 della legge n.
36/2000 riserva allo Stato attraverso
l’individuazione di puntuali limiti di
esposizione, valori di attenzione ed
obiettivi di qualità, da introdursi con D.P.C.M., su proposta del Ministro
dell’Ambiente di concerto con il Ministro
della Salute (in tal senso, tra le tante,
Consiglio di Stato, sez. VI, 15.06.2006,
n. 3534, C.G.A. 12.11.2009, n. 929;
TAR Sicilia, sez. II, 06.04.2009, n.
661).
Per altro è stato ribadito che le stazioni
radio base, attesa la loro natura di opere
di urbanizzazione, possono essere installate
sull’intero territorio comunale, non
assumendo carattere ostativo le specifiche
destinazioni di zona rispetto ad impianti di
carattere generale che, quali quello di
telefonia mobile, presuppongono la
realizzazione di una rete che dia uniforme
copertura al territorio (C.G.A. 14.04.2010, n. 514).
Alla stregua delle considerazioni che
precedono, le modifiche apportate al
regolamento edilizio comunale, approvato con
provvedimento regionale, non resistono alle
censure articolate nei ricorsi qui riuniti
risultando quindi illegittime. Per l’effetto
detta modifica va annullata in accoglimento
di entrambi i ricorsi. L’annullamento della
suddetta modifica al regolamento edilizio
travolge altresì il diniego opposto dal
Comune di Valederice all’istanza di
accertamento di conformità ex art. 13
l. 47/1985 (TAR Sicilia-Palermo, Sez. II,
sentenza
13.04.2012 n.
767 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
|
EDILIZIA PRIVATA: Beni Ambientali. Prefabbricato in legno e
violazioni paesaggistiche.
Il reato ambientale di cui all'art. 181
d.lgs. 22.01.2004, n. 42 è pacificamente un
reato di pericolo, integrato dalla sola
mancata richiesta di autorizzazione alla
autorità competente, senza che occorra anche
il verificarsi di un danno ambientale.
E' evidente che un manufatto prefabbricato
in legno di circa 150 mq., non possa
sicuramente ritenersi anche in astratto
potenzialmente non idoneo ad arrecare danno
al bene protetto (Corte di Cassazione, Sez. III
penale,
sentenza
12.04.2012 n. 13978 - massima e file
tratti da www.lexambiente.it). |
|
ATTI AMMINISTRATIVI: Le
categorie della nullità ed annullabilità,
quali vizi che inficiano un atto giuridico
costituente manifestazione di volontà, si presentano
nel diritto amministrativo in relazione
invertita rispetto alle omologhe figure
valevoli per i negozi giuridici di diritto
privato, costituendo la prima l'eccezione
rispetto alla seconda; ciò in ragione delle
note esigenze di certezza dell'azione
amministrativa, che mal si conciliano con la
possibilità che questa possa restare esposta
ad impugnative non assoggettate a termini di
decadenza o prescrizione quale quella di
nullità disciplinata dal codice civile,
tanto è vero che il codice del processo
amministrativo assoggetta la medesima azione
ad un preciso termine decadenziale, sebbene
più ampio di quello valevole per l'azione di
annullamento.
Sulla base di queste premesse, oltre alla
nullità testuale ed a quella derivante da
difetto di attribuzione, l'art. 21-septies
L. n. 241 del 1990 ha previsto la nullità
dell'atto amministrativo nel caso in cui
questo sia carente di un elemento essenziale: si tratta, sulla falsariga di quanto
previsto dall'art. 1418 c.c. per il
contratto, in combinato con l'art. 1325
c.c., della c.d. nullità strutturale,
ravvisabile nel caso in cui l'atto
amministrativo sia privo di uno degli
elementi necessari perché lo stesso possa
essere giuridicamente qualificato come tale.
L'essenza della nullità, infatti, risiede
proprio nell'inconfigurabilità della
fattispecie concreta rispetto a quella
astratta, accertabile con pronuncia
giudiziale meramente dichiarativa, donde i
noti corollari della radicale inefficacia
(da intendersi in senso ampio, quale
inidoneità dell'atto a produrre gli effetti
da esso tipicamente discendenti), della
generale legittimazione all'impugnativa e
della insuscettibilità di sanatoria
attraverso convalida.
Trattandosi di patologia più grave rispetto
all'annullabilità, appare evidente come la
stessa richieda una sua agevole
riconoscibilità in concreto, attraverso un
mero riscontro estrinseco del deficit
dell'atto rispetto al suo paradigma legale
(ad es.: mancata indicazione dell'autorità
emanante, assenza del dispositivo o della
motivazione; mancanza assoluta, in senso
strutturale, dell'oggetto), ragione per cui la
nullità strutturale di cui all'art. 21-septies
per mancanza di elementi essenziali è
tutt'ora nel diritto amministrativo una
forma speciale di invalidità, potendosi configurare solo nei
limitatissimi casi in cui il difetto
strutturale dell’atto sia immediatamente
percepibile ed accertabile all’esterno.
Per contro, laddove il vizio attenga al
concreto svolgimento della funzione
amministrativa sfociata nella determinazione
provvedimentale, si configura un'ipotesi di
cattivo esercizio del potere, contro il
quale è data la tradizionale azione di
annullamento: il vizio in questione è
evidentemente meno riconoscibile rispetto al
difetto strutturale dell'atto, atteso che il
suo accertamento non si riduce ad un mero
riscontro esterno nei termini sopra
accennati, ma si indirizza alle concrete
modalità con le quali la funzione
amministrativa si è manifestata e, dunque,
al contenuto intrinseco dell'atto in cui
essa si compendia.
Deve sottolinearsi, in linea generale, che le categorie della
nullità ed annullabilità, quali vizi che
inficiano un atto giuridico costituente
manifestazione di volontà, si presentano
nel diritto amministrativo in relazione
invertita rispetto alle omologhe figure
valevoli per i negozi giuridici di diritto
privato, costituendo la prima l'eccezione
rispetto alla seconda; ciò in ragione delle
note esigenze di certezza dell'azione
amministrativa, che mal si conciliano con la
possibilità che questa possa restare esposta
ad impugnative non assoggettate a termini di
decadenza o prescrizione quale quella di
nullità disciplinata dal codice civile,
tanto è vero che il codice del processo
amministrativo assoggetta la medesima azione
ad un preciso termine decadenziale, sebbene
più ampio di quello valevole per l'azione di
annullamento.
Sulla base di queste premesse, oltre alla
nullità testuale ed a quella derivante da
difetto di attribuzione, l'art. 21-septies
L. n. 241 del 1990 ha previsto la nullità
dell'atto amministrativo nel caso in cui
questo sia carente di un elemento essenziale: si tratta, sulla falsariga di quanto
previsto dall'art. 1418 c.c. per il
contratto, in combinato con l'art. 1325
c.c., della c.d. nullità strutturale,
ravvisabile nel caso in cui l'atto
amministrativo sia privo di uno degli
elementi necessari perché lo stesso possa
essere giuridicamente qualificato come tale.
L'essenza della nullità, infatti, risiede
proprio nell'inconfigurabilità della
fattispecie concreta rispetto a quella
astratta, accertabile con pronuncia
giudiziale meramente dichiarativa, donde i
noti corollari della radicale inefficacia
(da intendersi in senso ampio, quale
inidoneità dell'atto a produrre gli effetti
da esso tipicamente discendenti), della
generale legittimazione all'impugnativa e
della insuscettibilità di sanatoria
attraverso convalida.
Trattandosi di patologia più grave rispetto
all'annullabilità, appare evidente come la
stessa richieda una sua agevole
riconoscibilità in concreto, attraverso un
mero riscontro estrinseco del deficit
dell'atto rispetto al suo paradigma legale
(ad es.: mancata indicazione dell'autorità
emanante, assenza del dispositivo o della
motivazione; mancanza assoluta, in senso
strutturale, dell'oggetto) (Cons. Stato Sez.
V, 16-02-2012, n. 792), ragione per cui la
nullità strutturale di cui all'art. 21-septies
per mancanza di elementi essenziali è
tutt'ora nel diritto amministrativo una
forma speciale di invalidità (Consiglio di
Stato, sez VI, 13.06.2007 n. 3173, TAR
Campania Napoli sez III, 01.03.2011,
n. 1248), potendosi configurare solo nei
limitatissimi casi in cui il difetto
strutturale dell’atto sia immediatamente
percepibile ed accertabile all’esterno.
Per contro, laddove il vizio attenga al
concreto svolgimento della funzione
amministrativa sfociata nella determinazione
provvedimentale, si configura un'ipotesi di
cattivo esercizio del potere, contro il
quale è data la tradizionale azione di
annullamento: il vizio in questione è
evidentemente meno riconoscibile rispetto al
difetto strutturale dell'atto, atteso che il
suo accertamento non si riduce ad un mero
riscontro esterno nei termini sopra
accennati, ma si indirizza alle concrete
modalità con le quali la funzione
amministrativa si è manifestata e, dunque,
al contenuto intrinseco dell'atto in cui
essa si compendia
(TAR Sicilia-Catania, Sez. I,
sentenza
12.04.2012 n.
1006 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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ATTI AMMINISTRATIVI: L’annullamento di un provvedimento amministrativo per vizi formali o,
comunque, per difetto d'istruttoria o di
motivazione che non escludono, ma, anzi,
prevedono il riesercizio del potere,
comporta che la domanda di risarcimento del
danno non può essere valutata che all'esito
della nuova manifestazione di detto potere,
poiché la facoltà di rideterminazione che
residua in capo al soggetto pubblico esclude
il carattere di definitività del rapporto,
quale necessario presupposto dell'azione
risarcitoria.
L’annullamento di un provvedimento amministrativo per vizi formali o,
comunque, per difetto d'istruttoria o di
motivazione che non escludono, ma, anzi,
prevedono il riesercizio del potere,
comporta che la domanda di risarcimento del
danno non può essere valutata che all'esito
della nuova manifestazione di detto potere,
poiché la facoltà di rideterminazione che
residua in capo al soggetto pubblico esclude
il carattere di definitività del rapporto,
quale necessario presupposto dell'azione
risarcitoria (cfr. sentenza n. 36/2010
citata; TAR Bologna, II, 27.04.2005, n.
668) (TAR Sicilia-Catania, Sez. I,
sentenza
12.04.2012 n.
1005 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: L’obbligo
gravante sui Comuni di procedere alla
revisione periodica dei contributi
urbanistici va coniugato col rispetto del
divieto di applicazione retroattiva nei
confronti delle concessioni edilizie già in
precedenza rilasciate.
Ma il principio di
irretroattività riguarda le concessioni già
rilasciate, per le quali il regime degli
oneri economici è già definito in base alla
regolamentazione vigente al momento della
loro emissione, e fa sì che non si possano
applicare retroattivamente criteri di
determinazione dei contributi introdotti in
epoca successiva al rilascio del titolo.
Va premesso che l’istituto dell’adeguamento periodico dei contributi
urbanistici (per opere di urbanizzazione e
per costo di costruzione) della cui
applicazione si discute oggi ha subìto
diversi rimaneggiamenti nel corso degli anni
ad opera del legislatore regionale (l’art.
34 della L.R. 37/1985 è stato infatti
modificato prima dall’art. 14 della L.R.
19/1994, poi dall’art. 24 della L.R.
25/1997, ed infine dall’art. 17, co. 12,
della L.R. 4/2003); il testo attualmente
vigente così recita: “L'adeguamento degli
oneri di urbanizzazione di cui all'articolo
5 della legge 28.01.1977, n. 10 e del
costo di costruzione di cui all'articolo 6
della medesima legge sostituito
dall'articolo 7 della legge 24.12.1993, n. 537, è determinato dai comuni entro
il 30 ottobre di ogni anno.
I comuni sono tenuti ad applicare gli oneri
di concessione aggiornati dal 1° gennaio
dell'anno successivo. Nelle more della
determinazione dell'adeguamento degli oneri
di cui al presente articolo, le concessioni
edilizie sono rilasciate con salvezza del
conguaglio degli oneri stessi”.
In relazione a tale norma, la giurisprudenza
ha costantemente affermato che l’obbligo
gravante sui Comuni di procedere alla
revisione periodica dei contributi
urbanistici va coniugato col rispetto del
divieto di applicazione retroattiva nei
confronti delle concessioni edilizie già in
precedenza rilasciate (in tal senso, CGA
parere a sezioni riunite 392/1995; CGA
sentenza 67/2007; CGA sentenza 364/2007; Tar
Palermo 559/2008; Tar Catania 305/1993 e
787/1996).
Ma, come attentamente evidenzia la difesa
del Comune resistente, il principio di
irretroattività riguarda le concessioni già
rilasciate, per le quali il regime degli
oneri economici è già definito in base alla
regolamentazione vigente al momento della
loro emissione, e fa sì che non si possano
applicare retroattivamente criteri di
determinazione dei contributi introdotti in
epoca successiva al rilascio del titolo.
Nella fattispecie in esame –è importante
sottolinearlo- la questione invece è
diversa, in quanto la concessione non era
stata ancora rilasciata quando è stata
approvata ed è entrata in vigore la
recentissima deliberazione consiliare
86/2010 che ha aggiornato l’entità dei
contributi.
La peculiare vicenda, allora, potrebbe
trovare soluzione con l’ausilio dei principi
interpretativi contenuti nella citata
sentenza del CGA n. 462/2008. Va premesso
che la sentenza in questione ha definito un
contenzioso sorto perché il Comune aveva, in
origine, determinato gli oneri dovuti dal
concessionario sulla base dei criteri
vigenti alla data di deposito della domanda
e di svolgimento dell’attività istruttoria,
ed aveva poi in un secondo momento richiesto
al concessionario una integrazione, facendo
applicazione delle tariffe aggiornate
vigenti nell’anno in cui la concessione era
stata effettivamente rilasciata.
In tale contesto il giudice d’appello ha
precisato che il principio tempus regit
actum applicato alle questioni del tipo oggi
in esame implica l’applicazione del regime
tariffario vigente al momento del rilascio
della concessione ed il conseguente divieto
di applicazione retroattiva di disposizioni
sopravvenute (anche se di poco) rispetto a
tale evento. Tale divieto discenderebbe dal
principio generale di irretroattività degli
atti amministrativi sancito nell’art. 15
delle “preleggi”, e sarebbe stato confermato
con specifico riguardo alla materia in esame
dall’art. 14 della L.R. 19/1994 che ha
modificato il testo dell’art. 34 della L.R.
37/1985.
Più in particolare, posto che la legge
regionale pospone l’efficacia delle delibere
di adeguamento degli oneri urbanistici al
primo gennaio dell’anno successivo a quello
di deliberazione, secondo la sentenza in
esame le tariffe aggiornate possono essere
applicate solo alle concessioni rilasciate a
far data dal primo gennaio, e non a quelle
rilasciate in precedenza.
Riguardo al momento di determinazione degli
oneri urbanistici, la decisione in esame
precisa che la individuazione del quantum
dovuto debba essere fatta
dall’amministrazione prima (ed in funzione)
del rilascio del titolo (cfr. art. 11 della
L. 10/1977).
Con riguardo poi alla possibilità per i
Comuni di rilasciare le concessioni con la
clausola di “riserva di conguaglio” prevista
dall’ultimo periodo della norma in esame
(nel testo risultante dalla L.R. 4/2003), la
sentenza ha ulteriormente precisato che si
tratta di un conguaglio da applicare nelle
sole ipotesi in cui la rideterminazione
degli oneri sia effettuata dal Consiglio
comunale al di là del termine del 30 ottobre
(o, in ipotesi, anche ad anno solare già
iniziato), trattandosi di termine non
perentorio ma ordinatorio. La funzione del
conguaglio sarebbe, quindi, solo quella di
rendere applicabili all’anno di competenza
le tariffe aggiornate; non già quella di
renderle applicabili in via retroattiva.
Schematizzando e riassumendo i principi
appena esposti, emerge il seguente sistema:
a) le tariffe aggiornate in un determinato
anno, riguardanti gli oneri urbanistici, non
possono essere applicate alle concessioni
precedentemente rilasciate;
b) le stesse deliberazioni consiliari di
aggiornamento hanno efficacia ex lege
dal primo gennaio dell’anno successivo a
quello di deliberazione, e si applicano
quindi alle concessioni rilasciate
successivamente alla suddetta data;
c) le deliberazioni di aggiornamento possono
essere eventualmente approvate anche dopo il
termine (che ha carattere ordinatorio) del
30 ottobre di ogni anno stabilito dalla
legge, ed anche il tal caso avranno
efficacia dal successivo primo gennaio;
d) nella ipotesi sub c, se la delibera
interviene dopo il 30 ottobre e ad anno
successivo già iniziato, il Comune rilascia
la concessione in base alle tariffe
previgenti, ma gode del diritto a richiedere
il conguaglio per applicare gli oneri
tardivamente aggiornati; in tal caso si
deroga (in via eccezionale) al principio di
irretroattività
(TAR Sicilia-Catania, Sez. I,
sentenza
12.04.2012 n.
989 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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ENTI LOCALI: Sindaci inerti alla Corte dei conti.
Rischia l'amministratore che non dà
esecuzione a sentenze. Dal Tar Sicilia prima
applicazione del decreto semplificazioni, in
vigore dal 7 aprile scorso.
Gli amministratori, i dirigenti e i
funzionari del Comune rischiano di finire
davanti alla Corte dei conti se l'ente non
dà esecuzione alle sentenze dei giudici.
È
la novità introdotta dal dl semplificazioni
convertito dalla legge 35/2012, entrata in
vigore il 7 aprile scorso, che subito trova
applicazione nella
sentenza
12.04.2012 n. 983 del TAR Sicilia-Catania,
Sez. I.
L'amministrazione di un
paese dell'Isola latita: è divenuto
esecutivo, perché non opposto, il decreto
ingiuntivo emesso a carico del Comune dalla
sezione lavoro del Tribunale etneo. Ma dalle
casse del municipio continua a non uscire un
euro. Allora chi ha conseguito il
provvedimento monitorio si rivolge al Tar
per ottenere che la controparte adempia una
volta per tutte alla sentenza del giudice
attraverso il giudizio di ottemperanza.
Il
Tar ordina al Comune di eseguire il
giudicato entro 60 giorni e indica un
commissario ad acta che dovrà provvedere,
entro altri 60 giorni, nell'ipotesi di
persistente inerzia dell'amministrazione
condannata: il dirigente pubblico tenuto a
provvedere è individuato nel segretario
generale di un Comune più grande, limitrofo
a quello «incriminato». Alla fine del suo
lavoro, il commissario invierà una relazione
dettagliata alla procura regionale della
Corte dei conti, per l'accertamento di
eventuali responsabilità a carico di
amministratori e funzionari, derivanti
dall'inottemperanza al giudicato.
Dipendenti
e politici locali, dunque, cominciano a fare
i conti con le nuove responsabilità del dl
«Semplifica Italia» che ha riscritto i commi
8 e 9 dell'articolo 2 della 241/1990: le
sentenze passate contro il
silenzio-inadempimento dell'amministrazione
sono trasmesse alla Corte dei conti. La
mancata o tardiva emanazione del
provvedimento è elemento di responsabilità
disciplinare e amministrativo-contabile del
dirigente e del funzionario inadempiente
(articolo ItaliaOggi
del 27.04.2012 - tratto da
www.corteconti.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: La
repressione dell’abuso edilizio si qualifica
quale atto vincolato, che non necessita di
alcun preavviso ai sensi dell’art. 7 della
L. 241/1990. Tuttavia,
parte della giurisprudenza ha evidenziato
come la suddetta comunicazione sia
necessaria tutte le volte in cui il
confronto procedimentale col destinatario
del provvedimento possa rivelarsi utile o
necessario ai fini della esatta
determinazione della consistenza dell’abuso
di cui viene intimata la demolizione.
L’interesse pubblico alla repressione degli
abusi edilizi ed al ripristino della
legalità è in re ipsa, non sussistendo alcun
affidamento del privato meritevole di
tutela, e non potendosi certamente
consentire l’utilizzo libero ed
indiscriminato delle facoltà edificatorie
sul territorio, sol perché le autorità
preposte al controllo siano intervenute a
reprimerle con ritardo.
E' illegittima l'ordinanza di demolizione
che sia priva di un'adeguata motivazione,
non specificando né rendendo in alcun modo
comprensibile, sotto quale profilo o per
quali caratteri l'opera si sia discostata
dagli atti progettuali.
Si premette che l’impugnata ordinanza/ingiunzione di demolizione n. 1 del
02.04.2009 –come rilevano le ricorrenti– si
limita ad indicare le misure del fabbricato
in concreto realizzato evidenziando, in
maniera invero un po’ criptica, le
differenze con quelle indicate nel progetto
assentito con la concessione edilizia n.
26/1984, ed ordinando quindi in modo
altrettanto poco determinato la “demolizione
dell’opera abusiva sopradescritta”. In
particolare, non risulta chiaro se
l’ampliamento misurato riguardi tutti e tre
i piani; se l’abusivismo si riscontri, in
tutto od in parte, anche nella realizzazione
del secondo piano; se l’ampliamento verso il
lato sud riguardi o meno l’intero
fabbricato.
A fronte di un provvedimento repressivo così
poco esplicativo in ordine alla consistenza
materiale dell’abuso edilizio, risultano
fondate le censure proposte dalle ricorrenti
che di seguito si analizzano:
1.- In relazione al mancato invio della
comunicazione di avvio del procedimento.
Il Collegio conosce e condivide la
giurisprudenza che qualifica la repressione
dell’abuso edilizio quale atto vincolato,
che non necessita di alcun preavviso ai
sensi dell’art. 7 della L. 241/1990. Tuttavia,
parte della giurisprudenza ha evidenziato
come la suddetta comunicazione sia
necessaria tutte le volte in cui il
confronto procedimentale col destinatario
del provvedimento possa rivelarsi utile o
necessario ai fini della esatta
determinazione della consistenza dell’abuso
di cui viene intimata la demolizione.
E’
l’esigenza che connota il caso oggi in
esame, nel quale una preventiva
comunicazione di avvio del procedimento
avrebbe consentito alle parti di
confrontarsi sulla determinazione delle
parti realmente illegittime della
costruzione, ed avrebbe quindi contribuito
alla redazione di una ordinanza di
demolizione analitica e definita nei suoi
esatti contenuti.
2.- In relazione al denunciato travisamento
dei fatti concernente l’esistenza dei
presunti lavori in corso.
Anche il secondo motivo di ricorso appare
fondato laddove mette in evidenza il fatto
che l’impugnata ordinanza, da una parte,
muove dal presupposto che siano stati
realizzati lavori edilizi, definiti come
fatto ormai compiuto, ma dall’altra parte e
contraddittoriamente, dispone la sospensione
dei lavori, come se questi fossero ancora in
itinere.
Il provvedimento impugnato è, quindi,
illegittimo nella parte in cui ordina la
sospensione di una attività edificatoria che
non risulta essere attuale.
3.- In ordine alla denunciata carenza di
motivazione del provvedimento.
Risulta infondata la censura che postula la
necessaria indicazione dell’interesse
pubblico perseguito col provvedimento
repressivo nei casi in cui la demolizione
dell’abuso sia stata ordinata a distanza di
molti anni dalla realizzazione del
manufatto.
Pacifica giurisprudenza evidenzia che
l’interesse pubblico alla repressione degli
abusi edilizi ed al ripristino della
legalità è in re ipsa, non sussistendo alcun
affidamento del privato meritevole di
tutela, e non potendosi certamente
consentire l’utilizzo libero ed
indiscriminato delle facoltà edificatorie
sul territorio, sol perché le autorità
preposte al controllo siano intervenute a
reprimerle con ritardo (tra le più recenti
si veda Tar Lecce 240/2011; Tar Brescia
69/2011; Tar Napoli 26797/2010; Tar Bari
3902/2010; Tar Bologna 7898/2010).
4.- In relazione alla dedotta violazione
degli artt. 12 L. 47/1985 e 7 L.R. 37/1985,
a causa della mancata irrogazione della
sanzione alternativa di carattere pecuniario
in vece di quella ripristinatoria.
La censura risulta infondata per difetto di
prova.
Infatti, l’art. 12, co. 2, della L. 47/1985
stabilisce che –nei casi di parziale
difformità dal titolo edilizio– se la
demolizione non può avvenire senza
pregiudizio della parte eseguita in
conformità, il Sindaco applica una sanzione
pari al doppio del costo di produzione.
Tuttavia, parte ricorrente omette di fornire
la prova che le componenti abusive
dell’immobile non possano essere soppresse e
scorporate senza pregiudizio per l’intero
fabbricato. Ne consegue l’infondatezza del
rilievo, in relazione al quale -eventualmente- l’amministrazione potrà
svolgere specifica istruttoria nella
successiva attività provvedimentale che
eserciterà sulla vicenda.
5.- con riguardo alla censura di genericità
del provvedimento impugnato, che non
consentirebbe di distinguere le parti
legittime del fabbricato rispetto ai lavori
abusivi.
Si è già detto in premessa che l’impugnata
ordinanza appare illegittima sotto il
profilo considerato. Senza la analitica ed
esatta determinazione del rilevato abuso
edilizio (nelle sue componenti orizzontali e
verticali) la parte obbligata non è posta in
condizione di procedere alla demolizione; ma
analoga difficoltà incontrerebbe
successivamente lo stesso ente pubblico che
intervenisse ai sensi dell’art. 7 della L.
47/1985 per acquisire al proprio patrimonio
la res abusiva e per disporne in proprio la
demolizione a spese del responsabile.
In
proposito si richiama la giurisprudenza che
ha ritenuto “(…) illegittima l'ordinanza di
demolizione che sia priva di un'adeguata
motivazione, non specificando né rendendo in
alcun modo comprensibile, sotto quale
profilo o per quali caratteri l'opera si sia
discostata dagli atti progettuali.” (Tar
Catanzaro, 2835/2010).
6.- In ordine al censurato perseguimento di
un interesse privato, in luogo di quello
pubblico.
La censura è infondata. Si fa rinvio a
quanto chiarito al precedente punto 3 dove
si è evidenziata l’insussistenza di un
obbligo di specifica individuazione
dell’interesse pubblico perseguito con
l’ordinanza di demolizione. Per quanto
concerne le asserite motivazioni
collaterali, od “occulte”, che avrebbero
spinto i funzionari comunali ad emettere
l’ordinanza, si rileva che si tratta appunto
di ragioni non esternate nell’atto, né
percepibili in modo diretto ed
inequivocabile. Pertanto, non si rileva
sotto tale profilo un vizio sindacabile in
sede di processo amministrativo.
Sulla base di quanto esposto, l’ingiunzione
di demolizione appare illegittima per i vizi
sopra enumerati. Anche il successivo
provvedimento di immissione in possesso,
censurato coi motivi aggiunti, risulta
affetto da invalidità derivata, trattandosi
di atto consequenziale a quello annullato.
Ne consegue che il ricorso ed i motivi
aggiunti possono essere accolti nella parte
in cui postulano l‘annullamento degli atti
impugnati; fermo restando naturalmente il
potere/dovere degli organi comunali di
adottare ulteriori e nuovi provvedimenti,
rispettosi delle norme di cui si è censurata
la violazione.
Non può essere invece accolta la domanda
risarcitoria avanzata dalle ricorrenti: sia
perché, la vicenda non è ancora conclusa,
sussistendo i presupposti per l’adozione di
nuovi provvedimenti repressivi; sia perché
il pregiudizio potenzialmente generato è
stato eliminato immediatamente ed in radice,
attraverso l’intervento cautelare di questo
giudice.
Inammissibile risulta, infine, la
subordinata domanda di condanna alla
corresponsione dell’indennizzo previsto
dall’art. 21-quinquies della L. 241/1990:
come è noto, la citata norma prevede
l’obbligo di corrispondere un indennizzo ai
soggetti che hanno subito pregiudizio per
effetto della revoca in autotutela di un
provvedimento amministrativo, determinata da
sopravvenuti motivi di pubblico interesse.
Nel caso oggi in esame, difettano tutti i
presupposti predetti dato che non si è in
presenza di alcun procedimento di secondo
grado avviato in funzione di autotutela
(TAR Sicilia-Catania, Sez. I,
sentenza
12.04.2012 n.
982 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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URBANISTICA:
L’approvazione del piano di lottizzazione costituisce espressa prerogativa
dell’organo assembleare al quale, comunque,
il responsabile del procedimento (ovvero il
competente organo dirigenziale) è tenuto ad
inoltrare la proposta di deliberazione, sia
essa di accoglimento dell’istanza o di
rigetto. Solo a seguito di approvazione del
piano è possibile rilasciare, in conformità,
la concessione edilizia da parte del
competente dirigente ex art. 107 d.lgs. n.
267 del 2000.
Il Collegio non ignora
l’orientamento giurisprudenziale (cfr., tra
le diverse, C.d.S. Sez. VI Sent. n. 2862 del
17.05.2006; C.d.S. Sez. V Sent. n. 888 del
05.06.1991; TAR Piemonte Sez. I Sent. n. 2253
del 04.09.2009; TAR Bolzano Sent. n. 200 del
25.07.2000; TAR Basilicata Sent. n. 695 del
05.12.2007), che al contrario ritiene l'atto
di comunicazione del parere negativo della
commissione edilizia equivalga
all'emanazione del provvedimento conclusivo
del procedimento, poiché -secondo tale tesi- deve ritenersi che da tale atto di
comunicazione si evincerebbe che l'organo
titolare del potere di emanazione del
provvedimento conclusivo del procedimento
condivida pienamente il parere negativo
dell'organo consultivo. Da ciò deriverebbe
che l’atto di comunicazione conterrebbe, per
implicito, il provvedimento di rigetto
dell'istanza e perciò costituirebbe, in
tesi, un provvedimento immediatamente
lesivo, che deve essere impugnato entro il
termine decadenziale di impugnazione.
Sul punto questa Sezione ha, recentemente,
preso una diversa posizione che ritiene di
dover confermare:
«9. L'ordinamento degli enti locali della
Regione Siciliana, con una disposizione
inserita nell'ambito della disciplina
urbanistica (art. 14, l.r. 27.12.1978,
n. 71), ha previsto tra le competenze del
consiglio comunale, notoriamente limitate
all'adozione dei cd. atti fondamentali (art.
1 l.r. 11.12.1991, n. 48), quella
relativa al provvedimento approvativo del
piano di lottizzazione.
In tutte le materie di sua competenza il
consiglio comunale delibera -di regola-
sulla base delle proposte formulate dai
competenti responsabili dei procedimenti una
volta esaurita la fase dell'istruttoria ed
una volta acquisiti i pareri di regolarità
tecnica e di regolarità contabile ove
previsti. Le proposte vengono quindi
inoltrate all'organo consiliare per
l'iscrizione all'ordine del giorno della
competente commissione consiliare permanente
ovvero del plenum del medesimo consiglio
comunale, secondo le prescrizioni dettate
dallo specifico regolamento di funzionamento
dell'organo assembleare, di cui peraltro
ogni comune deve essere dotato (l.r. n.
30/2000).
La fase di trasmissione della proposta è
financo regolata dalla legge regionale sul
procedimento amministrativo, la quale
stabilisce che "Qualora l'adozione del
provvedimento finale rientri nella
competenza del responsabile del
procedimento, questi è tenuto ad adottare il
provvedimento stesso subito dopo la
definizione del procedimento. Se l'adozione
medesima rientra, invece, nella competenza
di altro organo, il responsabile del
procedimento, entro tre giorni lavorativi
dalla definizione dell'istruttoria,
trasmette la proposta, corredata degli atti
necessari, [...] al funzionario con
qualifica apicale, il quale, ove lo stesso
rientri nella propria competenza, adotta il
provvedimento entro dieci giorni, oppure lo
sottopone immediatamente all'organo
competente per l'adozione, che provvede
anch'esso entro il termine di dieci giorni"
(art. 6, comma 2, l.r. 30.04.1991, n.
10, come modificato dall'art. 9, comma 7,
della l.r. 05.04.2011, n. 5). Ciò
precisato, è indubbio che il parere della
commissione edilizia comunale non coincida
con il provvedimento conclusivo del
procedimento di approvazione del piano di
lottizzazione (cfr. Tar Sicilia, Palermo,
31.05.2010, n. 7051), la cui adozione
era in ogni caso riservata alla competenza
(esclusiva) del consiglio comunale.
Il dirigente tecnico sarebbe stato, infatti,
tenuto a trasmettere una proposta di
deliberazione, congiuntamente al parere
della commissione edilizia , al Consiglio
comunale per le successive valutazioni di
competenza, le quali avrebbero dovuto
concretizzarsi in una specifica
deliberazione (di accoglimento o di
reiezione, stante la non vincolatività del
parere di che trattasi), di guisa che nessun
effetto lesivo esterno può essere imputato
all'atto impugnato.
È ben noto al Collegio che la regola
dell'inammissibilità dell'impugnativa di
atti endoprocedimentali incontra
un'eccezione nell'ipotesi in cui gli stessi
siano suscettibili di incidere
immediatamente sulla posizione giuridica
dell'interessato, come nel caso di atti di
natura vincolata, idonei come tali ad
imprimere un indirizzo ineluttabile alla
determinazione conclusiva, di atti
interlocutori, idonei a determinare un
arresto procedimentale capace di frustrare
l'aspirazione dell'istante ad un celere
soddisfacimento dell'interesse pretensivo
prospettato. Nel caso di specie proprio
l'assenza di vincolatività del parere della
Commissione edilizia imponeva la
prosecuzione del procedimento con una tutela
rispetto all'inerzia del Consiglio comunale
[...]» (TAR Sicilia, Palermo, III, 27.10.2011, n. 1876).
L’approvazione del piano di lottizzazione,
come visto, costituisce espressa prerogativa
dell’organo assembleare al quale, comunque,
il responsabile del procedimento (ovvero il
competente organo dirigenziale) è tenuto ad
inoltrare la proposta di deliberazione, sia
essa di accoglimento dell’istanza o di
rigetto. Solo a seguito di approvazione del
piano è possibile rilasciare, in conformità,
la concessione edilizia da parte del
competente dirigente ex art. 107 d.lgs. n.
267 del 2000 (art. 6, comma 2, l. n. 127 del
1997, nel testo richiamato dall’art. 2,
comma 3, l.r. n. 23 del 1998).
Va detto per completezza che tale competenza
consiliare è venuta meno, per espressa
scelta legislativa (art. 22, c. 12, della
legge regionale 22.12.2005 n. 19), per
poi essere reintrodotta per volere dello
stesso legislatore regionale (cfr. art. 12,
comma 20, L.R. 30.01.2006, n. 1).
La separazione di competenze tra l’organo
preposto all’istruttoria e di quello
chiamato a svolgere una funzione consultiva
-quale la commissione edilizia comunale,
peraltro ormai soppressa dall’ordinamento
regionale- e tra questi e l’organo
consiliare, non può dar luogo
all’attribuzione di significati impliciti
alle determinazioni del primo, di guisa che
le stesse decisioni rimangono relegate al
rango di atti infraprocedimentali non
suscettivi di autonoma lesività
(TAR Sicilia-Palermo, Sez. III,
sentenza
12.04.2012 n.
751 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Corte
costituzionale. Meccanismo impossibile nelle
strutture più piccole.
Progressioni, riserva del 50% da assicurare
in ogni profilo.
Il 50% dei posti riservati all'esterno nella
copertura dei posti vacanti deve essere
garantito a livello di singolo profilo
professionale e non di programmazione
complessiva.
È quanto afferma la Corte
Costituzionale, con la
sentenza
12.04.2012 n. 90.
La questione viene sollevata dalla
presidenza del Consiglio dei ministri, che
ha sottoposto al giudizio di legittimità
costituzionale una legge della Regione
Trentino Alto Adige. In questa legge era
previsto che il rispetto della quota dei
posti vacanti da destinare all'accesso
all'esterno, in sede di copertura degli
stessi, poteva avvenire per compensazione
fra i vari profili professionali.
In
pratica, alcuni concorsi erano riservati
totalmente al personale interno, ovvero alla
progressione di carriera in quanto attinenti
a professionalità che si sviluppavano su più
livelli giuridico-economici. Altre procedure
selettive erano, invece, aperte solo ai
soggetti non già appartenenti
all'amministrazione. La compensazione fra i
concorsi pubblici e le progressioni di
carriera non eccedeva il limite del 50%
previsto dalla giurisprudenza consolidata
prima e dall'articolo 24 del Dlgs 150/2009
poi. La Corte interviene su questo impianto
e abbraccia la tesi proposta da Palazzo
Chigi.
Riconosce così l'illegittimità
costituzionale della disposizione in
questione in quanto contraria ai principi di
uguaglianza e di buon andamento della
Pubblica amministrazione: la norma poteva
essere utilizzata per aggirare il principio
del pubblico concorso, previsto dagli
articoli 3 e 97 della Costituzione. Mentre
rigetta la tesi della Regione, la quale
aveva sottolineato come la stessa Corte
Costituzionale avesse ammesso, con la
sentenza 213/2000, che per «peculiari
situazioni giustificatrici» si potesse
derogare dal concorso pubblico. Quindi,
concorsi con riserva massima del 50% agli
interni, ma calcolata per singolo profilo
professionale.
Aggiunge la Corte che il
rispetto del 50% dei posti da destinare
all'esterno per compensazione porterebbe ad
avvantaggiare il personale interno nelle
categorie superiori e riservare agli esterni
solo i posti che richiedono mansioni
inferiori. Inoltre, evidenzia come il
calcolo della riserva non possa prendere in
considerazione i posti coperti con concorsi
in anni passati, ma deve far riferimento al
momento «genetico».
Si può affermare, quindi, che le
progressioni di carriera, negli enti
medio-piccoli, sono praticamente morte.
Considerati i vincoli in materia di
assunzioni, oggi per poter procedere ad una
progressione di carriera si devono
verificare cinque cessazioni per assumere
dall'esterno ed un'altra per la
differenza di stipendio tabellare per la
progressione; tutte del medesimo profilo
professionale. Situazione del tutto
irrealizzabile, viste anche le strette in
materia di pensioni, se non in enti dove il
numero di dipendenti arriva alle quattro
cifre. Anche qualora venga approvata
definitivamente la proposta di elevare dal
20 al 40% il limite delle assunzioni
rispetto alla spesa dei cessati dell'anno
precedente, modifica in discussione in
Parlamento, il quadro migliora, ma resta
sempre molto critico
(articolo Il Sole 24
Ore del 30.04.2012 - tratto da
www.ecostampa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
E' soggetta a concessione
edilizia l'edificazione del muro di
contenimento.
Nel caso in
cui la funzione del muro sia quella di
sostenere, il muro stesso deve essere
autorizzato mediante il rilascio di una
concessione edilizia.
I muri di contenimento, invero, hanno una
consistenza diversa dalle recinzioni, dalle
quali si differenziano per funzione (che non
è quella di delimitare, proteggere ed
eventualmente abbellire la proprietà, ma,
essenzialmente, di sostenere il terreno al
fine di evitare movimenti franosi dello
stesso) e struttura (che deve, appunto,
essere idonea per consistenza e modalità
costruttive ad assolvere alla funzione di
contenimento).
Ne consegue che mentre il muro di cinta può
essere ricondotto alla categoria delle
pertinenze, il muro di contenimento,
destinato a contenere o sostenere esso
stesso dei volumi ulteriori, invece, viene
assimilato alla categoria delle costruzioni:
in tal caso, infatti, il manufatto ha una
funzione autonoma, dal punto di vista
edilizio e da quello economico.
Contrariamente a quanto
dedotto da parte ricorrente, la
giurisprudenza è, da tempo, attestata nel
ritenere soggetta a concessione edilizia
l'edificazione del muro di contenimento.
In proposito è sufficiente richiamare, ex multis, la sentenza del C.G.A.
05.05.1993, n. 165, secondo la quale, nel caso in
cui la funzione del muro sia quella di
sostenere, il muro stesso deve essere
autorizzato mediante il rilascio di una
concessione edilizia.
I muri di contenimento, invero, hanno una
consistenza diversa dalle recinzioni, dalle
quali si differenziano per funzione (che non
è quella di delimitare, proteggere ed
eventualmente abbellire la proprietà, ma,
essenzialmente, di sostenere il terreno al
fine di evitare movimenti franosi dello
stesso) e struttura (che deve, appunto,
essere idonea per consistenza e modalità
costruttive ad assolvere alla funzione di
contenimento).
Ne consegue che mentre il muro di cinta può
essere ricondotto alla categoria delle
pertinenze, il muro di contenimento,
destinato a contenere o sostenere esso
stesso dei volumi ulteriori, invece, viene
assimilato alla categoria delle costruzioni:
in tal caso, infatti, il manufatto ha una
funzione autonoma, dal punto di vista
edilizio e da quello economico (cfr. TAR
Emilia Romagna, Parma, 12.03.2001, n. 106;
27.04.2001, n. 246; TAR Piemonte 07.05.2003,
n. 657; TAR Liguria, sez. I, 14.11.1996, n.
492; 19.10.1994, n. 345)
(TAR Sicilia-Palermo, Sez. III,
sentenza 06.04.2012 n.
742 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Acque. Disciplina delle acque
pubbliche.
La disciplina delle acque pubbliche, quale
risulta prima dalla L. 05.01.1994 n. 36 e
nel DPR 238/2999 (regolamento recante norme
per l'attuazione di alcune disposizioni
della predetta legge 36/1994) e poi dal
D.Lgs. 152/2006, è indubbiamente innovativa
poiché le "definizioni" riportate,
indiscutibilmente, non fanno più riferimento
alle "caratteristiche" delle acque
pubbliche di cui all'art. 1 R.D. 1775/1933,
non richiedendosi più che esse, per la loro
portata o per l'ampiezza del loro bacino
imbrifero, abbiano od acquistino attitudine
ad usi di pubblico generale interesse.
Bisogna, però, considerare che la nuova
normativa prevede anche che le acque
costituiscono una risorsa che va tutelata ed
utilizzata secondo criteri di solidarietà:
qualsiasi loro uso è effettuato
salvaguardando le aspettative ed i diritti
delle generazioni future a fruire di un
integro patrimonio ambientale (art. 144,
comma 2, D.L.vo 152/2006 e, negli stessi
termini, art. 1 commi 1 e 2 L. 36/1994).
E proprio sotto il profilo di tale tutela
ambientale gli artt. 76 e 77 del medesimo
D.L.vo 152/2006 introducono dei limiti in
relazione alla capacità dei corpi idrici e
quindi alla significatività degli stessi
(vale a dire l'attitudine ad usi di pubblico
generale interesse) (Corte di Cassazione,
Sez. III penale,
sentenza 05.04.2012 n.
12998 - massima e file tratti da
www.lexambiente.it).
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La Cassazione penale e la nozione di
"acque pubbliche", ai sensi dell'art. 144
del Codice dell'ambiente (D.Lgs 152/2006).
La Cassazione è stata adita dal PM presso il
Tribunale di Firenze, al fine di ottenere
l’annullamento dell’ordinanza con cui il
medesimo Tribunale aveva accolto la
richiesta di riesame proposta dagli imputati
(tra cui il Dirigente del servizio impianti
sportivi del Comune di Firenze) avverso il
provvedimento di sequestro disposto dal
G.I.P.
Il Giudice penale è stato chiamato a
valutare se sussistesse nel caso concreto la
fattispecie di reato di cui all’art. 96 del
R.D. 25/07/1904, n. 523 (“Testo unico
delle disposizioni di legge intorno alle
opere idrauliche delle diverse categorie”),
che punisce la violazione del divieto di
inedificabilità assoluta all’interno della
fascia di rispetto di 10 metri dal piede
dell’argine dei corsi di’acqua pubblici.
Il Tribunale di Firenze aveva ritenuto
inesistente il fumus del reato, in
considerazione della circostanza che il
corso d’acqua in questione risulta
completamente intubato ed interrato per più
di 2 kilometri e, quindi, avrebbe perso le
caratteristiche di corso d’acqua pubblico.
Il P.M. ricorrente sosteneva che, a seguito
dell’entrata in vigore della legge
05.01.1994, n. 36 e del relativo regolamento
di attuazione (D.P.R. 238/1999), tutte le
acque sotterranee e le acque superficiali,
anche raccolte in invasi o cisterne, sono
acque pubbliche soggette all’art. 96 citato,
comprese, dunque, anche il corso d’acqua in
questione (ancorché tombinato). Ciò
troverebbe conferma nell’art. 144 del D.Lgs.
n. 152/2006 (Codice dell’Ambiente) che
contiene analoga definizione di acque
pubbliche.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, ma
sulla scorta delle seguenti argomentazioni,
che sono diverse da quelle del P.M.
ricorrente:
- L’art. 1 del R.D. 11/12/1933 n. 1775
definiva pubbliche tutte le acque che,
considerate sia isolatamente o per la
portata o per l’ampiezza del rispettivo
bacino imbrifero, sia in relazione al
sistema idrografico al quale appartengono,
abbiano od acquistino attitudine ad usi di
pubblico generale interesse (Cassazione
civile, I, 15/03/1975, n. 1014; Cassazione
penale, III, 15/02/1974, n. 1508);
- con l’entrata in vigore del D.P.R. n.
238/1999 e del D.Lgs. n. 152/2006, è
cambiata la definizione di acqua pubblica:
non si fa più riferimento alle
caratteristiche del corso d’acqua (ad
esempio l’ampiezza);
- tuttavia, dalla lettera dell’art. 1 della
L. 346/1994 da quella dell’art. 144 del
D.Lgs. 152/2006 non può ricavarsi un
generalizzato assoggettamento al regime
pubblicistico demaniale di ogni superficie
su cui cadono o defluiscono acque meteoriche
(Cassazione S.U. 27/07/1999, n. 507);
infatti, le nuove norme sulle acque
pubbliche hanno comunque mantenuto fermo il
requisito dell’interesse pubblico, come è
fatto palese dal concetto di “utilizzazione
secondo criteri si solidarietà” di cui
all’art. 144, comma 2, del D.Lgs. 152/2006,
che presuppone comunque l’idoneità delle
acque a soddisfare usi di pubblico generale
interesse.
Ritorna, dunque, la nozione di cui all’art.
1 del R.D. 1775/1933. Viene citata, in
proposito, la sentenza della Corte
Costituzionale n. 259/1996, che ha precisato
come la dichiarazione di pubblicità di tutte
le acque non debba indurre in equivoco,
poiché l’interesse generale è alla base
della qualificazione di pubblicità di
un’acqua, intesa come risorsa suscettibile
di uso previsto e consentito. Viene anche
citata la sentenza della Cassazione Penale,
sez. I, 26/2011 n. 9331, secondo cui una
considerazione letterale degli artt. 1 e 34
L. 36/1994 potrebbe indurre ad una
conclusione drastica (secondo cui tutte le
acque hanno natura pubblica), mentre la
lettura dell’intero testo normativo consente
di rilevare come non sia stato modificato il
dettato del R.D. 11.12.1933 n. 1775, art. 1,
mantenendo in realtà fermo il concetto
secondo cui l’attitudine ad usi di pubblico
generale interesse è elemento indefettibile
a conferire la natura di acque pubbliche ad
ogni specie di acqua.
Conclude la Corte che, poiché il corso
d’acqua del caso di specie presenta
attitudine a soddisfare interessi pubblici,
esso costituisce acqua pubblica, a cui va
applicato l’art. 96 del R.D. 523/1904
(commento tratto da e link a http://venetoius.myblog.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Presupposto per l'adozione
dell'ordine di demolizione di opere abusive
è soltanto la constatata esecuzione di un
intervento edilizio in assenza del
prescritto titolo abilitativo. Ne consegue
che, essendo tale ordine un atto dovuto,
esso è sufficientemente motivato con
l'accertamento dell'abuso, e non necessita
di una particolare motivazione in ordine
all'interesse pubblico alla rimozione
dell'abuso stesso, che è in re ipsa,
consistendo nel ripristino dell'assetto
urbanistico violato.
Ai sensi dell’art. 7 l.r. n. 47/1985
l’ingiunzione di demolizione va notificata
al “responsabile dell’abuso”; d’altra parte,
spetta solo al comproprietario eventualmente pretermesso
far valere con autonoma impugnativa le
proprie doglianze entro il termine
decorrente dalla piena conoscenza del
provvedimento di demolizione.
L'ordine di demolizione può essere
adottato senza la previa acquisizione del
parere della Commissione Edilizia nel caso
in cui non debba procedersi a valutazioni tecniche del
progetto per acclarare la conformità
dell'opera alle prescrizioni normative, ma
devono farsi esclusivamente valutazioni di
natura giuridica.
Invero:
- presupposto per l'adozione dell'ordine di
demolizione di opere abusive è soltanto la
constatata esecuzione di un intervento
edilizio in assenza del prescritto titolo
abilitativo. Ne consegue che, essendo tale
ordine un atto dovuto, esso è
sufficientemente motivato con l'accertamento
dell'abuso, e non necessita di una
particolare motivazione in ordine
all'interesse pubblico alla rimozione
dell'abuso stesso, che è in re ipsa,
consistendo nel ripristino dell'assetto
urbanistico violato (cfr., ex multis, Tar
Campania-Napoli, sez. VII, 08.04.2011, n.
1999; Tar Campania-Napoli, sez. VIII, 06.04.2011, n. 1941).
- ai sensi dell’art. 7 l.r. n. 47/1985, per
come recepita in Sicilia con l.r. n. 37/1985,
l’ingiunzione di demolizione va notificata
al “responsabile dell’abuso”; d’altra parte,
spetta solo al comproprietario eventualmente pretermesso far valere con autonoma
impugnativa le proprie doglianze entro il
termine decorrente dalla piena conoscenza
del provvedimento di demolizione (cfr., ex multis, TAR Liguria-Genova, sez. I, 22.01.2011, n. 150; Tar Puglia-Bari,
sez. II, 15.12.2010, n. 4196);
- l’ordine di demolizione può essere
adottato senza la previa acquisizione del
parere della Commissione Edilizia nel caso
in cui non debba procedersi, come nel caso
di specie, a valutazioni tecniche del
progetto per acclarare la conformità
dell'opera alle prescrizioni normative, ma
devono farsi esclusivamente valutazioni di
natura giuridica (nel caso di specie, la
totale assenza della concessione edilizia)
(TAR Sicilia-Palermo, Sez. III,
sentenza 04.04.2012 n. 735 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Non può essere condivisa la tesi secondo cui il diniego di
sanatoria sarebbe illegittimo in quanto
intervenuto dopo la scadenza del termine di
24 mesi fissato dall’art. 35 della legge n.
47/1985 per la pronuncia dell’autorità
amministrativa.
Invero, è costante e
consolidata ormai la giurisprudenza, secondo
la quale non solo tale termine non può
essere considerato perentorio (con
conseguente “consumazione” del potere della
pubblica amministrazione), bensì acceleratorio e quindi ordinatorio, ma
soprattutto il prodursi del
silenzio-accoglimento, in ipotesi di
richiesta di sanatoria non evasa entro detto
termine, è escluso in radice nei casi in cui
non sussistano i presupposti che dovrebbero
invece ricorrere per legittimare l’adozione
del provvedimento positivo.
Ciò in quanto
“L’eventuale inerzia dell'amministrazione
nel provvedere sulle domande di condono
edilizio, non può far guadagnare agli
interessati un risultato che gli stessi non
potrebbero mai conseguire in virtù di
provvedimento espresso”.
Non può essere condivisa,
infine, la tesi secondo cui il diniego di
sanatoria sarebbe illegittimo in quanto
intervenuto dopo la scadenza del termine di
24 mesi fissato dall’art. 35 della legge n.
47/1985 (art. 26, comma 15, della L.r. 10.08.1985, n. 37) per la pronuncia
dell’autorità amministrativa.
Come ha avuto occasione di osservare questa
Sezione Sezione in fattispecie analoghe alla
presente (fra le tante, 31.01.2006, n.
280; 06.06.2066, n. 1406), è costante e
consolidata ormai la giurisprudenza, secondo
la quale non solo tale termine non può
essere considerato perentorio (con
conseguente “consumazione” del potere della
pubblica amministrazione), bensì acceleratorio e quindi ordinatorio, ma
soprattutto il prodursi del
silenzio-accoglimento, in ipotesi di
richiesta di sanatoria non evasa entro detto
termine, è escluso in radice nei casi in cui
non sussistano i presupposti che dovrebbero
invece ricorrere per legittimare l’adozione
del provvedimento positivo.
Ciò in quanto
“L’eventuale inerzia dell'amministrazione
nel provvedere sulle domande di condono
edilizio, non può far guadagnare agli
interessati un risultato che gli stessi non
potrebbero mai conseguire in virtù di
provvedimento espresso” (cfr. altresì, Cons.
Stato, sez. VI, 26.01.2001, n. 249,
TAR Sicilia Catania, sez. I, 29.06.2004, n. 1750; TAR Campania Napoli, sez. IV,
19.06.2003, n. 7596)
(TAR Sicilia-Palermo, Sez. III,
sentenza 04.04.2012 n. 730 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Ai sensi dell’art. 7, comma 3,
della legge 28.02.1985, n. 47,
l’acquisizione gratuita al patrimonio
comunale dell’immobile abusivo, del sedime e
della relativa area di pertinenza
costituisce effetto automatico della mancata
ottemperanza all’ordinanza di ingiunzione
della demolizione, ha natura meramente
dichiarativa e non implica scelte di tipo
discrezionale.
--------------
Il provvedimento di acquisizione al
patrimonio del comune di un'opera
abusivamente realizzata ha come unico
presupposto l'accertata inottemperanza ad un
ordine di demolizione del manufatto abusivo,
di cui è meramente dichiarativo, con la
conseguenza che, essendo atto dovuto, è
sufficientemente motivato con l'affermazione
dell'accertata inottemperanza, essendo "in
re ipsa" l'interesse pubblico alla sua
adozione.
Inoltre, non richiede alcuna preliminare
determinazione inerente l'esercizio di una
scelta da parte del Comune
sull'applicabilità della stessa più grave
misura acquisitiva, rispetto alla semplice
demolizione del manufatto abusivo.
...
- ai sensi dell’art. 7, comma 3,
della legge 28.02.1985, n. 47,
l’acquisizione gratuita al patrimonio
comunale dell’immobile abusivo, del sedime e
della relativa area di pertinenza
costituisce effetto automatico della mancata
ottemperanza all’ordinanza di ingiunzione
della demolizione, ha natura meramente
dichiarativa e non implica scelte di tipo
discrezionale. Peraltro, nell’impugnato
provvedimento di acquisizione (10.03.1998) si prende atto della circostanza che
“l’ulteriore area di mq. 490,08” è
“inferiore a dieci volte la superficie utile
complessiva dell’opera;
- secondo costante orientamento
giurisprudenziale (seguito anche da questo
Tribunale) il provvedimento di acquisizione
al patrimonio del comune di un'opera
abusivamente realizzata ha come unico
presupposto l'accertata inottemperanza ad un
ordine di demolizione del manufatto abusivo,
di cui è meramente dichiarativo, con la
conseguenza che, essendo atto dovuto, è
sufficientemente motivato con l'affermazione
dell'accertata inottemperanza, essendo "in
re ipsa" l'interesse pubblico alla sua
adozione.
Inoltre, non richiede alcuna
preliminare determinazione inerente
l'esercizio di una scelta da parte del
Comune sull'applicabilità della stessa più
grave misura acquisitiva, rispetto alla
semplice demolizione del manufatto abusivo
(cfr., TAR Lazio, sez. II, 12.04.2002, n. 3160; TAR Sicilia, sez. III,
06.03.2009, n. 480; sez. II, 11.01.2011, 26.07.2011, n. 1485).
Nella
specie, l’ordinanza di acquisizione appare
perfetta, in quanto contiene il riferimento
all’ordine di demolizione e alla notifica
dell’accertamente della relativa
inottemperanza, a seguito del verbale
redatto dalla Polizia Municipale in data
18.11.1996, ed è, quindi, corredato di tutti
i presupposti necessari
(TAR Sicilia-Palermo, Sez. III,
sentenza 04.04.2012 n. 729 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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ATTI AMMINISTRATIVI:
Le norme in materia di
partecipazione al procedimento
amministrativo non debbono essere applicate
meccanicamente e a fini meramente
strumentali, ma solo quando la comunicazione
di avvio sia suscettibile di apportare una
qualche utilità all'azione amministrativa,
coerentemente con la funzione di
arricchimento sul piano del merito e della
legittimità che possa derivare dalla
partecipazione del destinatario del
provvedimento.
Pertanto, l’omissione della comunicazione
comporta l'illegittimità del provvedimento
finale solo se il soggetto non avvisato
possa provare che, ove avesse avuto la
possibilità di partecipare, avrebbe potuto
presentare osservazioni ed opposizioni anche
solo eventualmente idonee ad incidere, in
termini a lui favorevoli, sul provvedimento
finale.
Le norme in materia di
partecipazione al procedimento
amministrativo non debbono essere applicate
meccanicamente e a fini meramente
strumentali, ma solo quando la comunicazione
di avvio sia suscettibile di apportare una
qualche utilità all'azione amministrativa,
coerentemente con la funzione di
arricchimento sul piano del merito e della
legittimità che possa derivare dalla
partecipazione del destinatario del
provvedimento; pertanto, l’omissione della
comunicazione comporta l'illegittimità del
provvedimento finale solo se il soggetto non
avvisato possa provare che, ove avesse avuto
la possibilità di partecipare, avrebbe
potuto presentare osservazioni ed
opposizioni anche solo eventualmente idonee
ad incidere, in termini a lui favorevoli,
sul provvedimento finale (cfr. TAR
Sicilia, sez. II, 23.10.2006, n. 2347;
sez. III, 06.08.2010, n. 9216)
(TAR Sicilia-Palermo, Sez. III,
sentenza 04.04.2012 n. 727 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Presupposto per l'adozione
dell'ordine di demolizione di opere abusive
è soltanto la constatata esecuzione di un
intervento edilizio in assenza del
prescritto titolo abilitativo, con la
conseguenza che, essendo tale ordine un atto
dovuto, esso è sufficientemente motivato con
l'accertamento dell'abuso, e non necessita
di una particolare motivazione in ordine
all'interesse pubblico alla rimozione
dell'abuso stesso, che è in re ipsa,
consistendo nel ripristino dell'assetto
urbanistico violato.
...
- che l’unico profilo di censura
che residua e che investe l’impugnata
ordinanza di demolizione, consistente nel
difetto di motivazione, deve ritenersi
infondato, stante che (e a tacer d’altro),
per costante giurisprudenza, presupposto per
l'adozione dell'ordine di demolizione di
opere abusive è soltanto la constatata
esecuzione di un intervento edilizio in
assenza del prescritto titolo abilitativo,
con la conseguenza che, essendo tale ordine
un atto dovuto, esso è sufficientemente
motivato con l'accertamento dell'abuso, e
non necessita di una particolare motivazione
in ordine all'interesse pubblico alla
rimozione dell'abuso stesso, che è in re ipsa, consistendo nel ripristino
dell'assetto urbanistico violato (tra le
tante, C.S., Sez. IV, 12.04.2011 n.
2266; TAR Campania-Napoli, Sez. VII,
08.04.2011 n. 1999)
(TAR Sicilia-Palermo, Sez. II,
sentenza 03.04.2012 n.
679 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Ai fini della legittimità
dell’ordine di demolizione è sufficiente
l’accertamento dell’abuso edilizio.
-------------
La descrizione del prefabbricato contenuta
nell’ordinanza di demolizione consente
un’adeguata individuazione dell’opera
abusiva, mentre una più puntuale
specificazione (per mezzo dei dati catastali
riferiti alle particelle dei terreni sui
quali insiste l’opera abusiva) è elemento
essenziale soltanto del successivo
provvedimento di accertamento della mancata
ottemperanza alla demolizione: requisito
dell'ingiunzione di demolizione è, infatti,
l'esistenza della condizione che la rende
vincolata, cioè l'accertata esecuzione di
opere abusive e non anche la specificazione
puntuale della portata delle successive
sanzioni, recate con successivo, eventuale
provvedimento.
Secondo un consolidato indirizzo
giurisprudenziale, dal quale non si ravvisa
motivo di discostarsi, ai fini della
legittimità dell’ordine di demolizione è
sufficiente l’accertamento dell’abuso
edilizio e, a tal riguardo, l’opera
abusivamente realizzata dai ricorrenti è
sufficientemente identificata nell’ordinanza
impugnata nella quale si precisa che: “Più
specificatamente, subito dopo l’ingresso su
un ampio spiazzo, parzialmente cementato,
erano posizionati un prefabbricato etc...”.
In definitiva, la descrizione del
prefabbricato contenuta nell’ordinanza di
demolizione consente un’adeguata
individuazione dell’opera abusiva, mentre
una più puntuale specificazione (per mezzo
dei dati catastali riferiti alle particelle
dei terreni sui quali insiste l’opera
abusiva) è elemento essenziale soltanto del
successivo provvedimento di accertamento
della mancata ottemperanza alla demolizione:
requisito dell'ingiunzione di demolizione è,
infatti, l'esistenza della condizione che la
rende vincolata, cioè l'accertata esecuzione
di opere abusive e non anche la
specificazione puntuale della portata delle
successive sanzioni, recate con successivo,
eventuale provvedimento (cfr., ex multis,
Cons. St., sez. V, 26.01.2000, n. 341;
TAR Campania, Napoli, sez. IV, 26.06.2009, n.
3530)
(TAR Sicilia-Palermo, Sez. II,
sentenza 03.04.2012 n. 676 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
L’accertata
realizzazione del prefabbricato in assenza
di titolo edilizio costituisce attività
sanzionabile ai sensi degli artt. 4 ss.,
della legge 28.02.1985, n. 47; sicché è
senz’altro legittimo l’ordine di demolizione
del prefabbricato.
Invero, ove si tratti di struttura
realizzata per soddisfare esigenze aziendali
di carattere permanente (come nel caso in
esame) prescindendo da qualsiasi valutazione
in ordine alla facile amovibilità o meno di
tale struttura alla stessa non potrà
attribuirsi carattere di opera precaria, con
conseguente infondatezza del ricorso
giurisdizionale proposto avverso il connesso
provvedimento sanzionatorio-ripristinatorio
che necessariamente colpisce –trattandosi di
zona soggetta a vincoli sismico e
paesaggistico- oltre al manufatto edilizio,
anche i materiali depositati a cielo aperto,
ordinandone lo sgombero.
---------------
Il deposito a cielo aperto di mezzi d’opera
e materiali per l’edilizia, al pari del
prefabbricato costituiscono interventi –come
si evince da quanto dichiarato nel ricorso
dagli stessi ricorrenti– da lungo tempo
destinati a far fronte ad esigenze
continuative connesse all’attività d’impresa
e come tali, complessivamente considerati,
determinano una trasformazione permanente
dell'assetto edilizio del territorio in zona
soggetta a vincoli sismico e paesaggistico.
Ne consegue che la realizzazione del
prefabbricato in assenza di valido titolo
edilizio, peraltro in area soggetta ai
predetti vincoli, rende necessitato
l’intervento del Comune e legittimo il
provvedimento sanzionatorio-ripristinatorio
adottato dall’Amministrazione sia con
riferimento all’ordine di demolizione, sia
con riferimento allo sgombero dei materiali.
Infatti la generale funzione di vigilanza
sull'attività urbanistico-edilizia,
disciplinata negli articoli 4 e seguenti
della legge 28.02.1985, n. 47 ed ora
riordinata nel titolo IV del testo unico
delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia approvato
con D.P.R. 06.06.2001, n. 380, spetta
esclusivamente al Comune, che ha il
potere/dovere di vigilanza ed eventuale
repressione sull'attività
urbanistico-edilizia svolta all'interno del
territorio comunale.
Superata la questione della nullità parziale
dell’ordinanza, l’accertata realizzazione
del prefabbricato in assenza di titolo
edilizio costituisce attività sanzionabile
ai sensi degli artt. 4 ss., della legge 28.02.1985, n. 47; sicché è senz’altro
legittimo l’ordine di demolizione del
prefabbricato, in ordine al quale
l'orientamento pressoché univoco della
giurisprudenza è nel senso che ove si tratti
di struttura realizzata per soddisfare
esigenze aziendali di carattere permanente
(come nel caso in esame) prescindendo da
qualsiasi valutazione in ordine alla facile
amovibilità o meno di tale struttura –che i
ricorrenti non hanno peraltro nemmeno
dedotto- alla stessa non potrà attribuirsi
carattere di opera precaria, con conseguente
infondatezza del ricorso giurisdizionale
proposto avverso il connesso provvedimento sanzionatorio-ripristinatorio che
necessariamente colpisce –trattandosi di
zona soggetta a vincoli sismico e
paesaggistico- oltre al manufatto edilizio,
anche i materiali depositati a cielo aperto, ordinandone lo sgombero.
Risulta dirimente la considerazione che il
deposito a cielo aperto di mezzi d’opera e
materiali per l’edilizia, al pari del
prefabbricato (e delle ulteriori opere
abusive non oggetto del presente gravame)
costituiscono interventi –come si evince da
quanto dichiarato nel ricorso dagli stessi
ricorrenti– da lungo tempo destinati a far
fronte ad esigenze continuative connesse
all’attività d’impresa e come tali,
complessivamente considerati, determinano
una trasformazione permanente dell'assetto
edilizio del territorio in zona soggetta a
vincoli sismico e paesaggistico: infatti, il
prefabbricato abusivo ed i materiali a cielo
aperto insistono su particelle catastali che
nell’impugnato provvedimento il comune
dichiara ricadere “nel P.R.G. vigente in
zona F3-Parco Urbano e Territoriale
interessate, ad eccezione delle p.lle 264-
261-356 e 357 in parte, dalla fascia di
rispetto dell’asta fluviale, con l’intero
territorio comunale soggetto ai vincoli
sismico e paesaggistico”. Sul punto i
ricorrenti non hanno fornito alcun principio
di prova in ordine alla contestata
individuazione delle particelle
effettivamente utilizzate come deposito a
cielo aperto ma si sono limitati soltanto a
genericamente dichiarare, nel ricorso, che i
beni erano per la gran parte accatastati –al momento del sopralluogo eseguito dalla
Polizia Municipale– nelle particelle di
terreno non incluse nella zona Parco.
Ne consegue che la realizzazione del
prefabbricato in assenza di valido titolo
edilizio, peraltro in area soggetta ai
predetti vincoli, rende necessitato
l’intervento del Comune e legittimo il
provvedimento sanzionatorio-ripristinatorio
adottato dall’Amministrazione sia con
riferimento all’ordine di demolizione, sia
con riferimento allo sgombero dei materiali.
Infatti la generale funzione di vigilanza
sull'attività urbanistico-edilizia,
disciplinata negli articoli 4 e seguenti
della legge 28.02.1985, n. 47 ed ora
riordinata nel titolo IV del testo unico
delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia approvato
con D.P.R. 06.06.2001, n. 380, spetta
esclusivamente al Comune, che ha il
potere/dovere di vigilanza ed eventuale
repressione sull'attività urbanistico-edilizia
svolta all'interno del territorio comunale (TAR Sicilia-Palermo, Sez. II,
sentenza 03.04.2012 n. 676 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Attesa la configurabilità di
interventi edilizi anche nel caso di
deposito a cielo aperto nelle ipotesi in cui
per la complessiva entità degli interventi
realizzati vi è una modificazione permanente
del territorio soggetto a vincoli sismico e
paesaggistico, ne consegue che il Comune,
oltre al ripristino dello stato dei luoghi,
legittimamente irroga anche la sanzione
pecuniaria nella misura di 516 euro ex art.
37, comma 1, D.P.R. 380/2001 (che ha
sostituito l’art. 10 L. 47/1985), senza che
tale conclusione possa ritenersi preclusa
dalla mancanza attivazione del sub
procedimento per la determinazione del
valore venale dell’immobile, atteso che la
sanzione pecuniaria è irrogata nella misura
minima edittale e, dunque, nessuna
modificazione migliorativa i ricorrenti
avrebbero potuto sortire.
Infatti, alla stregua delle raggiunte
conclusioni ed in applicazione dell'art.
21-octies della legge n. 241 del 1990,
siffatta circostanza non è assolutamente
idonea a paralizzare l'efficacia di un
provvedimento repressivo che non può avere
alcun altro diverso contenuto da quello
reso, inderogabilmente necessitato dalle
previsioni normative riportate, costituenti
presupposto dell'ordine di demolizione e di
sgombero impartito dal Comune e da cui
prende le mosse la vicenda processuale qui
in via di definizione.
Con
il secondo motivo di ricorso, i ricorrenti
sostengono l’inapplicabilità della sanzione
pecuniaria irrogata nella misura di 516 euro
ex art. 37, comma 1, D.P.R. 380/2001 che ha
sostituito l’art. 10 L. 47/1985, per la mancata
richiesta di preventiva autorizzazione
sull’assunto, errato, della insussistenza
del presupposto dell’esecuzione di
“interventi edilizi” con riferimento al
deposito di materiali a cielo aperto.
Il motivo di ricorso è infondato.
Attesa la configurabilità di interventi
edilizi anche nel caso di deposito a cielo
aperto nelle ipotesi, quale quella in esame,
in cui per la complessiva entità degli
interventi realizzati vi è una modificazione
permanente del territorio soggetto a vincoli
sismico e paesaggistico, ne consegue che il
Comune, oltre al ripristino dello stato dei
luoghi, ha legittimamente irrogato anche la
sanzione pecuniaria nella misura di 516 euro
ex art. 37, comma 1, D.P.R. 380/2001 (che ha
sostituito l’art. 10 L. 47/1985), senza che tale
conclusione possa ritenersi preclusa dalla
mancanza attivazione del sub procedimento
per la determinazione del valore venale
dell’immobile, atteso che la sanzione
pecuniaria è stata irrogata nella misura
minima edittale e, dunque, nessuna
modificazione migliorativa i ricorrenti
avrebbero potuto sortire.
Infatti, alla stregua delle raggiunte
conclusioni ed in applicazione dell'art. 21-octies della legge n.
241 del 1990, siffatta circostanza non è
assolutamente idonea a paralizzare
l'efficacia di un provvedimento repressivo
che non può avere alcun altro diverso
contenuto da quello reso, inderogabilmente
necessitato dalle previsioni normative
riportate, costituenti presupposto
dell'ordine di demolizione e di sgombero
impartito dal Comune e da cui prende le
mosse la vicenda processuale qui in via di
definizione
(TAR Sicilia-Palermo, Sez. II,
sentenza 03.04.2012 n. 676 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Demolizione abusiva di un bene
artistico della parrocchia – Dichiarazione
di interesse culturale – Preesistenza – Non
è necessaria – Artt. 10 e 169, c. 1, lett.
a), d.lgs. n. 42/2004.
In tema di protezione delle bellezze
naturali, ai fini della configurabilità del
reato di cui all’art. 169, comma 1, lett.
a), del d.lgs. 22.01.2004, n. 42, che
punisce l’abusiva demolizione, rimozione,
modifica, restauro od esecuzione di opere di
qualunque genere su beni culturali, non è
necessaria per i beni artistici appartenenti
alle parrocchie la preesistenza della
dichiarazione di interesse culturale del
bene, giacché si presumono per legge beni
culturali, se questi posseggono valore
artistico, storico, archeologico, ecc….
Sicché, l’affermazione secondo la quale i
beni delle chiese aperte al pubblico sono
stati sempre considerati beni culturali, se
aventi valore artistico, è conforme alle
disposizioni normative che si sono succedute
nel tempo in materia di tutela di beni
artistici.
Beni artistici e
culturali appartenenti ad Istituti
ecclesiastici – Alienazione – Impossibilità.
Le cose che presentano un interesse
artistico, storico, archeologico o
etnografico, appartenenti ad Enti o Istituti
legalmente riconosciuti -fra i quali vanno
annoverati anche gli Istituti ecclesiastici
cui fanno capo le Chiese aperte al culto-
non possono essere alienate se non previa
autorizzazione del Ministero competente.
Beni appartenenti ad
Istituti ecclesiastici – Decreto impositivo
del vincolo culturale – Notifica – Necessità
– Esclusione – Alienazione – Assenza di
autorizzazione – Costituisce reato – Art. 3
L. n. 1089/1939 e s.m..
Ai sensi dell’art. 3 l. 1.06.1939, n. 1089,
il decreto impositivo del vincolo culturale
deve essere notificato solo se relativo a
cose appartenenti a privati, mentre per
quelle appartenenti ad Istituto legalmente
riconosciuto, il vincolo é efficace a
prescindere da qualsiasi notifica del
provvedimento ed anche se le cose non sono
state comprese negli elenchi che i
rappresentanti degli Enti sono obbligati a
presentare; pertanto, commette il reato di
cui all’art. 62 l. n. 1089 cit. (che è di
dolo generico e richiede soltanto la
coscienza e volontà della alienazione) il
titolare di una Parrocchia che alieni senza
autorizzazione una cosa di interesse
artistico appartenente ad una Chiesa aperta
al pubblico.
Reati contro i beni
artistici e culturali – Art. 59 l. n.
1089/1939 – Ratio.
In tema di reati contro il patrimonio
archeologico, storico ed artistico, l’art.
59 L. 01.06.1939 n. 1089, ha come
destinatari non solo i proprietari del bene
vincolato, ed i soggetti a questi
equiparati, ma anche tutti gli altri
soggetti che, pur non essendo titolari di
poteri o facoltà sul bene medesimo, possono
di fatto, con il loro comportamento
(demolizione, rimozione, modifica, restauro
non autorizzato), modificare la condizione
materiale o giuridica della “res” nel
senso vietato dalla norma, che, infatti,
tutela direttamente i beni, come si desume
dall’inciso “i beni non possono” e
solo indirettamente si riferisce ai titolari
sui quali ricadono gli effetti giuridici;
pertanto, la tesi che circoscrive la
responsabilità solo ai soggetti che possono
chiedere l’autorizzazione sposta la ratio
della tutela dal bene al potere di controllo
riservato alla P.A. che deve rilasciare
l’autorizzazione che “ha valore per la
sua funzionalità alla tutela del bene” e
non di per sé, in quanto oggetto diretto
della tutela è il bene, che può essere
aggredito da chiunque, e non il potere di
controllo riservato alla P.A. (Corte di
Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 23.03.2012 n. 11412 - link a
www.ambientediritto.it). |
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ATTI AMMINISTRATIVI:
Silenzio–rifiuto. L’obbligo di
provvedere per la Pubblica Amministrazione
può discendere anche da prescrizioni di
carattere generale e/o dai principi generali
regolatori dell'azione amministrativa.
Obbligo di provvedere del Comune in merito
ad una istanza del proprietario di un
immobile con la quale si chiede al Comune
l’attribuzione del numero civico e della
denominazione della strada.
Scopo del ricorso contro il silenzio-rifiuto
è ottenere un provvedimento esplicito
dell'Amministrazione, che elimini lo stato
di inerzia ed assicuri al privato una
decisione che investe la fondatezza o meno
della sua pretesa (1). La fonte dell'obbligo
giuridico di provvedere consiste, di solito,
in una norma di legge, di regolamento od in
un atto amministrativo, ma non
necessariamente deve derivare da una
disposizione puntuale e specifica,
potendosi, talora, desumere anche da
prescrizioni di carattere generale e/o dai
principi generali regolatori dell'azione
amministrativa (2).
Deve ritenersi che, a prescindere
dall'esistenza di una specifica disposizione
normativa impositiva, l'obbligo della P.A.
di provvedere sussista in tutte quelle
ipotesi in cui, in relazione al dovere di
correttezza e di buona amministrazione della
parte pubblica, sorga per il privato una
legittima aspettativa a conoscere il
contenuto e le ragioni delle determinazioni
(qualunque esse siano) di quest'ultima (3).
A seguito della presentazione da parte del
proprietario di un immobile di una istanza
con la quale si chiede al Comune
l’attribuzione del numero civico e della
denominazione della strada in cui è ubicato
l’immobile stesso, sussiste il dovere per il
Comune di pronunciarsi sull’istanza stessa.
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(1) Cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. VI
10.06.2003 n. 3279; Sez. V, 12.10.2004 n.
6528; Sez. V, 26.04.2005, n. 1913; Sez. V
05.02.2007, n. 457.
(2) Cfr. T.A.R. Calabria - Catanzaro, n.
939/2009.
(3) Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 22.11.1991 n.
1331 (massima tratta da
www.regione.piemonte.it - TAR
Campania-Salerno, Sez. II,
sentenza 08.03.2012 n.
543 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Annullamento in autotutela
adottato a distanza di lungo tempo dal
rilascio del permesso di costruire.
E’ illegittimo il provvedimento con il quale
è stato annullato in autotutela un permesso
di costruire, motivato con riferimento alla
accertata violazione -tramite apposita
verificazione- della distanza minima tra
fabbricati confinanti, sancita dall’art. 25
del regolamento edilizio comunale, nel caso
in cui il provvedimento in autotutela, da
una parte, sia stato adottato a distanza di
lunghissimo tempo (nella specie, si
trattava, rispettivamente, di dieci e sei
anni) dal rilascio delle due concessioni
edilizie con esso annullate e, dall’altra,
sia privo di puntuale e/o adeguata
motivazione in ordine all'interesse pubblico
specifico, concreto e attuale, al divisato
annullamento d’ufficio; in tal caso,
infatti, in ragione del lungo tempo decorso
dal rilascio dei titoli edilizi,
l’annullamento avrebbe dovuto essere
puntualmente motivato con riferimento agli
eventuali contrasti dei titoli abilitativi
con gli interessi urbanistici della zona,
nonché in rapporto all’affidamento privato
nella conservazione dei medesimi titoli
abilitativi, consolidatosi nell’arco
temporale trascorso tra il loro rilascio e
la loro rimozione (1).
---------------
(1) Ha osservato la sentenza in rassegna
che, nella specie, nessuna ponderazione tra
interesse pubblico e privato risultava, in
sostanza, effettuata ed esplicitata
dall'amministrazione resistente, la quale si
era limitata a rilevare la violazione della
distanza minima tra fabbricati confinanti,
sancita dall’art. 25 del regolamento
edilizio comunale, e ad evocare
genericamente ed ellitticamente "esigenze
generali, tra cui bisogni di salute
pubblica, sicurezza, vie di comunicazione e
buona gestione del territorio".
Viceversa, a fronte del considerevole lasso
di tempo decorso dal rilascio dei titoli
abilitativi edilizi annullati d’ufficio
(circa 10-6 anni), il canone di
ragionevolezza del termine massimo per
l’esercizio del potere di autotutela (cfr.
art. 21-nonies, comma 1, della l. n.
241/1990) avrebbe dovuto suggerire una
scelta più attenta e rispettosa verso la
consolidata posizione di affidamento
ingenerato nel privato ricorrente circa la
legittimità degli atti di concessione
rilasciatigli (cfr. Cons. Stato, sez. VI,
02.10.2007, n. 5074) (massima tratta da
www.regione.piemonte.it - TAR
Campania-Napoli, Sez. VIII,
sentenza 07.03.2012 n.
1130 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Permesso di costruire.
Accertamenti del Comune circa la titolarità
dell’area.
Il Comune, nel verificare l'esistenza in
capo al richiedente il permesso edilizio di
un idoneo titolo di godimento sull'immobile,
non si assume il compito di risolvere
eventuali conflitti di interesse tra le
parti private in ordine all'assetto
proprietario, ma accerta soltanto il
requisito della legittimazione soggettiva di
colui che richiede il permesso.
In sede di esame di una domanda di rilascio
di un permesso di costruire, la funzione
autorizzatoria dell'Amministrazione richiede
un livello minimo di istruttoria che
comprende l'acquisizione di tutti gli
elementi sufficienti a dimostrare la
sussistenza di un qualificato collegamento
soggettivo tra chi propone l'istanza e il
bene giuridico oggetto dell'autorizzazione,
senza che l'esame del titolo di godimento
operato dalla p.a. costituisca
un'illegittima intrusione in ambito
privatistico, ma soltanto per assicurare un
ordinato svolgimento delle attività
sottoposte al controllo autorizzatorio al
fine di non alimentare il contenzioso tra le
parti, e ciò anche nell'ambito del
procedimento di rilascio del permesso di
costruire (2).
In sede di esame di una domanda di rilascio
di un permesso di costruire, il Comune non è
tenuto a complessi e laboriosi accertamenti
anche per non aggravare il procedimento, e
non ha l'onere di appurare l'eventuale
esistenza di servitù o di altri vincoli
reali che limitano l'ampiezza del titolo di
proprietà. Qualora però tali limiti siano
accertati il Comune non può ignorarli, pena
un'insufficiente istruttoria.
---------------
(1) Cfr. Consiglio Stato, sez. V,
17.09.2001, n. 4847.
(2) Cfr. Cons. di Stato, n. 3525/2000,
secondo cui "l'esecuzione di opere di
trasformazione edilizia...è sottoposta a una
disciplina complessa, che riguarda,
rispettivamente, la definizione degli
assetti della proprietà immobiliare e il
controllo pubblicistico sulla conformità
alle regole e ai piani di derivazione
pubblicistica. Gli ambiti delle due
discipline, finalizzate alla tutela di
interessi di consistenza disomogenea, non
sono pienamente sovrapponibili. È quindi
possibile che un intervento edilizio,
astrattamente conforme alla prescrizioni
urbanistiche, si ponga in contrasto con la
normativa di derivazione civilistica,
costituendo la violazione di diritti reali
di godimento o di altre facoltà dei soggetti
interessati. Tuttavia, la necessaria
distinzione tra gli aspetti civilistici e
quelli pubblicistici dell'attività
edificatoria non impedisce di rilevare la
presenza di significativi punti di contatto
tra i due diversi profili. Da una parte, la
normativa edilizia di carattere
regolamentare è idonea a fondare pretese
sostanziali nei rapporti interprivati, che
assumono la consistenza e il grado di
protezione del diritto soggettivo.
Dall'altra parte, alcuni elementi di origine
civilistica assumono una rilevanza
qualificata nel procedimento di rilascio
della concessione edilizia" (massima
tratta da www.regione.piemonte.it -
Consiglio di Stato, Sez. IV,
sentenza 06.03.2012 n.
1270 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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ENTI LOCALI:
Scioglimento del Consiglio
comunale per infiltrazioni mafiose. Natura e
presupposti del relativo provvedimento.
Il provvedimento di scioglimento del
Consiglio comunale per infiltrazioni
mafiose, di cui agli artt. 143 e ss. del
d.lgs. 18.08.2000 n. 267, è un provvedimento
di carattere straordinario che non ha natura
sanzionatoria, ma preventiva (1); ciò
comporta che, quale presupposto, si richiede
solo la presenza di "elementi" su "collegamenti"
o "forme di condizionamento" che
consentano di individuare la sussistenza di
un rapporto fra gli amministratori e la
criminalità organizzata, ma che non devono
necessariamente concretarsi in situazioni di
accertata volontà degli amministratori di
assecondare gli interessi della criminalità
organizzata, né in forme di responsabilità
personali, anche penali, degli
amministratori.
Ai fini dello scioglimento del Consiglio
comunale per infiltrazioni mafiose non
occorre né la prova della commissione di
reati da parte degli amministratori, né che
i collegamenti tra l'amministrazione e le
organizzazioni criminali risultino da prove
inconfutabili; sono sufficienti, invece,
semplici "elementi" (e quindi
circostanze di fatto anche non assurgenti al
rango di prova piena) di un collegamento e/o
influenza tra l'amministrazione e i sodalizi
criminali (2), ovvero è sufficiente che gli
elementi raccolti e valutati siano "indicativi"
di un condizionamento dell’attività degli
organi amministrativi e che tale
condizionamento sia riconducibile
all’influenza ed all’ascendente esercitati
da gruppi di criminalità organizzata. È da
affermarsi, dunque, l’autonomia del
provvedimento di scioglimento rispetto
all’esito di procedimenti penali aventi ad
oggetto fatti e comportamenti degli
amministratori (3).
Il provvedimento di scioglimento del
Consiglio comunale per infiltrazioni
mafiose, di cui agli art. 143 e ss. d.lgs.
18.08.2000 n. 267, costituisce un atto di
alta amministrazione, connotato anche da una
significativa valenza politica, così come la
relazione ministeriale che viene presa a
fondamento per l'esercizio del potere di
scioglimento; in tal caso, il sindacato del
giudice amministrativo non può essere che
estrinseco, secondo le regole proprie del
giudizio di legittimità, senza possibilità
di apprezzamenti che ne riguardino il merito
(4).
Nel caso di provvedimenti di scioglimento
del Consiglio comunale per infiltrazioni
mafiose, il sindacato di legittimità e la
valutazione delle acquisizioni probatorie in
ordine a collusioni e condizionamenti sono
il risultato di un giudizio complessivo, su
più fatti ed episodi sintomatici, che
isolatamente considerati potrebbero anche
non essere particolarmente significativi o
determinanti, ma che rilevanza acquistano in
una considerazione di insieme, giacché solo
dal loro esame complessivo può ricavarsi la
ragionevolezza dell'addebito mosso al
consiglio comunale in un determinato
contesto e a prescindere da responsabilità
dei singoli (5).
L'applicazione dell'istituto dello
scioglimento del Consiglio comunale per
infiltrazioni mafiose di cui all'art. 143
del d.lgs. 18.08.2000 n. 267 ricorre nelle
ipotesi in cui l'andamento generale della
vita amministrativa di un ente locale
subisca influenze da un ipotizzato
condizionamento mafioso, potendo di
conseguenza l'indagine riguardare, oltre che
scelte strettamente di governo -soprattutto
quelle in materia di programmazione e
pianificazione- anche specifiche attività di
gestione, le quali sostanzialmente finiscono
per essere quelle di maggior interesse per
le consorterie criminali, in considerazione
della maggiore e più repentina disponibilità
che viene offerta di risorse pubbliche.
---------------
(1) Cfr. TAR Sicilia-Palermo, sez. I,
10.03.2008, n. 321.
(2) Cfr. TAR Campania-Napoli, sez. I,
06.02.2006, n. 1622.
(3) Cfr. Cons. Stato, sez. VI, 26.11.2007,
n. 6040
(4) Cfr. Cons. Stato, sez. VI, 04.08.2006,
n. 4765.
(5) Cfr. Cons. Stato, sez. IV, 24.04.2009,
n. 2615; 06.04.2005, n. 1573 (massima
tratta da www.regione.piemonte.it -
Consiglio di Stato, Sez. III,
sentenza 06.03.2012 n.
1266 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
|
AGGIORNAMENTO AL 26.04.2012 |
|
SINDACATI |
|
ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Comunità
Montane: l'intervento confuso della Regione
Lombardia
(CGIL-FP di Bergamo,
nota 23.04.2012). |
|
DIPARTIMENTO
FUNZIONE PUBBLICA |
|
ATTI AMMINISTRATIVI:
Oggetto: ambito di applicazione delle
novelle introdotte dall'art. 15, l. 183 del
2011 in materia di certificazione (circolare
17.04.2012 n. 3/2012). |
|
GURI - GUUE -
BURL (e anteprima) |
|
EDILIZIA PRIVATA: G.U.U.E.
19.04.2012 n. C 115 "Orientamenti che
accompagnano il regolamento delegato (UE) n.
244/2012, del 16.01.2012, della Commissione
che integra la direttiva 2010/31/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio sulla
prestazione energetica nell'edilizia
istituendo un quadro metodologico
comparativo per calcolare livelli ottimali
in funzione dei costi per i requisiti minimi
di prestazione energetica degli edifici e
degli elementi edilizi" (Informazione
della Commissione Europea 2012/C 115/01
- link a http://eur-lex.europa.eu). |
|
URBANISTICA:
"Presa d'atto della comunicazione
dell'Assessore Belotti avente ad oggetto:
"PIANI DI GOVERNO DEL TERRITORIO -
AGGIORNAMENTO E INDICAZIONI" (deliberazione
G.R. 29.03.2012 n. 3211). |
|
DOTTRINA
E CONTRIBUTI |
|
ATTI AMMINISTRATIVI -
EDILIZIA PRIVATA: G.
Fontana,
Il TAR condanna il Comune a pagare 20.000,00
€ per il ritardo nella conclusione di un
procedimento (link a http://venetoius.myblog.it). |
|
ENTI LOCALI:
A. Barbiero,
Note critiche sulle società
holding degli enti locali (e sulla
possibilità di costituire tali società) (18.04.2012
- tratto da www.albertobarbiero.net). |
|
ATTI AMMINISTRATIVI: P.
M. Zerman,
La tutela del tempo del cittadino contro i
ritardi della p.a.
(link a www.giustizia-amministrativa.it). |
|
ATTI AMMINISTRATIVI: M.
A. Sandulli,
La semplificazione nel processo
amministrativo
(link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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CORTE DEI
CONTI |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Incarichi
dirigenziali ex art. 110 TUEL.
Anche la Corte dei Conti Sez. Reg.le
Lombardia, con il
parere 29.03.2012 n. 92, si conforma
all'orientamento secondo il quale anche il
conferimento degli incarichi dirigenziali a
tempo determinato (ex art. 110 TUEL) al
personale interno agli enti (di categoria D)
deve rientrare nei limiti previsti dalla
normativa, ovvero 8% per le fattispecie di
cui al comma 1 e 5% per quelle del comma 2.
Precisa, inoltre, la sezione lombarda: "....
è opportuno ricordare che il conferimento di
incarichi dirigenziali a funzionari di
categoria D determina, di fatto, una
progressione verticale in diversa categoria
al di fuori di una prova selettiva, in grave
contrasto con il principio costituzionale
della concorsualità (art. 97, comma 3,
Cost.), e con il divieto di attribuzione
fiduciaria di incarichi dirigenziali"
(tratto da www.publika.it). |
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NOTE,
CIRCOLARI E COMUNICATI |
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AMBIENTE-ECOLOGIA -
EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA:
NOTE DI LETTURA L.R. 13.03.2012, N. 4 -
Norme per la Valorizzazione del patrimonio
edilizio esistente e altre disposizioni in
materia urbanistico-edilizia (circolare
23.04.2012 n. 52/2012). |
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LAVORI PUBBLICI:
Oggetto: Responsabilità solidale - limite
dei due anni. Art. 29, comma 2, D.Lgs. n.
276/2003 (ANCE di Bergamo,
circolare 20.04.2012 n. 118). |
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AMBIENTE-ECOLOGIA -
EDILIZIA PRIVATA:
Oggetto: La gestione dei materiali da
riporto (ANCE di Bergamo,
circolare 20.04.2012 n. 115). |
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QUESITI &
PARERI |
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AMBIENTE-ECOLOGIA: Reati
ambientali.
Domanda.
Quali sono le prescrizioni riguardanti i
reati ambientali?
Risposta.
Dal 16.08.2011 con l'entrata in vigore
del dlgs 121/2011, anche i reati ambientali
sono entrati a far parte delle
responsabilità delle persone giuridiche,
regolamentate dal dlgs 231/2001. L'inserimento
dei reati ambientali, amplia le pene in
termini di quote o sanzioni interdittive per
molte violazioni già previste dal Testo
unico ambientale. Ovviamente se, in sede di
istruttoria, si dovesse evincere che le
stesse siano state commesse a vantaggio
dell'impresa.
Sono introdotti due nuovi
reati nel Codice penale che riguardano
l'uccisione, la distruzione, il prelievo o
il possesso di esemplari di specie animali e
vegetali selvatiche protette (art. 727-bis)
nonché la distruzione o il deterioramento di
habitat all'interno di un sito protetto
(art. 733-bis). Il nuovo decreto riprende
tutti i reati previsti dal Codice
dell'ambiente e sanzionati dal dlgs
121/2011.
Tali reati riguardano nella fattispecie gli
scarichi idrici; i rifiuti e le discariche;
l'inquinamento di siti; le emissioni in
atmosfera; le sostanze lesive dell'ozono e
l'inquinamento da navi. Per adeguarsi, per
prima cosa, le aziende dovranno eseguire un
check-up complessivo dal punto di vista
ambientale in particolare per quel che
riguarda le tematiche legate alle nuove
sanzioni previste all'interno del decreto
per ogni fattispecie di reato.
Successivamente occorrerà aggiornare i
propri modelli organizzativi già redatti per
gli altri reati (finanziari o legati alla
sicurezza), inserendo quanto previsto per la
tutela dell'ambiente.
Per quanto riguarda il sistema
sanzionatorio, sono previste tre classi di
gravità relativamente alle possibili
condotte, sulle quali sono calibrate le
sanzioni pecuniarie, che sono state
suddivise nel seguente modo: sanzione
pecuniaria fino a 250 quote per i reati
sanzionati con l'ammenda o con la pena
dell'arresto fino a un anno ovvero
dell'arresto fino a due anni alternativa
alla pena pecuniaria; sanzione pecuniaria da
150 a 250 quote per i reati sanzionati con
la reclusione fino a due anni o con la pena
dell'arresto fino a due anni; sanzione
pecuniaria da 200 a 300 quote per i reati
sanzionati con la reclusione fino a tre anni
o con l'arresto fino a tre anni. Per
traffico illecito di rifiuti si può arrivare
alle 500 quote. Ogni quota vale circa 100
euro
(articolo ItaliaOggi
Sette
del 23.04.2012). |
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AMBIENTE-ECOLOGIA: Rottami
ferrosi.
Domanda.
Quando i rottami ferrosi non devono più
essere considerati rifiuti?
Risposta.
Il 09.10.2011 è entrato in vigore il
regolamento Ue n. 333/2011, le cui
disposizioni si applicano alle imprese che
effettuano operazioni di recupero di rottami
ferrosi ed indirettamente alle imprese che
li producono. Il regolamento contiene i
criteri che determinano quando alcuni tipi
di rottami metallici (rottami di ferro,
acciaio e alluminio, inclusi i rottami di
leghe di alluminio) cessano di essere
considerati rifiuti. Gli effetti della norma
favoriscono il reimpiego delle così dette
«materie prime secondarie» destinate alle
acciaierie, fonderie e raffinerie di
alluminio per la produzione di nuovi
metalli.
In estrema sintesi, i rottami, al
momento in cui sono ceduti dal produttore ad
un altro detentore, cessano di essere
considerati rifiuti quando il produttore
soddisfa contemporaneamente le seguenti
condizioni: siano effettuati i previsti
monitoraggi interni (allegati I e II del
regolamento); il produttore applica un
sistema di gestione della qualità, la cui
conformità viene accertata ogni tre anni da
organismi riconosciuti (dal regolamento Emas);
se i rottami sono trattati da un detentore
precedente, il produttore assicura che il
fornitore applichi un sistema di qualità
conforme.
Il produttore o l'importatore deve redigere
una dichiarazione di conformità per ciascuna
partita di rottami metallici, trasmetterla
al detentore successivo e conservarne copia
per almeno un anno
(articolo ItaliaOggi
Sette
del 23.04.2012). |
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AMBIENTE-ECOLOGIA:
Impianti mobili: L’autorizzazione ex art.
208, comma 15, del D.Lgs n. 152/2006 deve
essere richiesta per ogni singolo impianto o
vale come “omologa”?
(23.04.2012
- link a www.ambientelegale.it). |
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AMBIENTE-ECOLOGIA:
La nuova direttiva RAEE è in arrivo?
(23.04.2012
- link a www.ambientelegale.it). |
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AMBIENTE-ECOLOGIA:
Il superamento della TIA: Quando entrerà in
vigore la RES (Tributo comunale sui rifiuti
e sui servizi)? Chi dovrà pagare? Cosa si
pagherà?
(23.04.2012
- link a www.ambientelegale.it). |
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AMBIENTE-ECOLOGIA:
Sarà modificata la definizione di
imballaggio della direttiva 94/62/CE?
(23.04.2012
- link a www.ambientelegale.it). |
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AMBIENTE-ECOLOGIA:
Come va compilato il FIR, secondo l’accordo
Anci – CdC RAEE? A quali condizioni si
conseguono premi?
(23.04.2012
- link a www.ambientelegale.it). |
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AMBIENTE-ECOLOGIA:
Come si effettua la dichiarazione
ambientale? E la dichiarazione SISTRI?
(23.04.2012
- link a www.ambientelegale.it). |
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AMBIENTE-ECOLOGIA:
Esiste la possibilità di recuperare i
rifiuti destinati a smaltimento?
(23.04.2012
- link a www.ambientelegale.it). |
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AMBIENTE-ECOLOGIA:
È in previsione un nuovo decreto sull’
utilizzo dei combustibili solidi secondari
nei processi industriali?
(23.04.2012
- link a www.ambientelegale.it). |
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AMBIENTE-ECOLOGIA:
Sono possibili deroghe nazionali alla
disciplina europea del trasporto di merci
pericolose?
(23.04.2012
- link a www.ambientelegale.it). |
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NEWS |
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LAVORI PUBBLICI: Appalti,
responsabilità solidale dalla fine dei
lavori.
Il termine di due anni di durata della
responsabilità solidale tra appaltatore e
subappaltatore decorre dalla cessazione dei
lavori del subappaltatore, non dalla
cessazione dell'appalto (del contratto cioè
tra committente e appaltatore).
Lo precisa
il ministero del lavoro nella
nota
13.04.2012 n. 7140 di prot., rispondendo a un
quesito dell'associazione nazionale dei
costruttori edili (Ance).
Responsabilità solidale. L'Ance, in
particolare, ha chiesto chiarimenti sulla
corretta applicazione del cosiddetto regime
di responsabilità sociale disciplinato
dall'articolo 29, comma 2, del dlg n.
276/2003 e modificato dal recente decreto
semplificazioni (articolo 21 del dl n.
5/2012 convertito dalla legge n. 32/2012).
Tale regime, in sostanza, prevede che in
caso di appalto di opere o servizi, il
committente imprenditore o datore di lavoro
è obbligato in solido con l'appaltatore,
nonché con ciascuno degli eventuali
subappaltatori, entro il limite di due anni
dalla cessazione dell'appalto, a
corrispondere ai lavoratori i trattamenti
retributivi, comprese le quote di
trattamento di fine rapporto (tfr), nonché i
contributi previdenziali e i premi
assicurativi dovuti in relazione al periodo
di esecuzione del contratto di appalto,
restando escluso qualsiasi obbligo per le
sanzioni civili di cui risponde solo il
responsabile dell'inadempimento
(quest'ultima esclusione è una delle novità
introdotte dal dl n. 5/2012).
L'Ance ha
chiesto se «il limite dei due anni dalla
cessazione dell'appalto debba intendersi con
riferimento all'appalto in generale o con
riferimento, nei casi di responsabilità
solidale nei confronti dei subappaltatori,
anche al termine del singolo lavoro oggetto
di subappalto».
I chiarimenti.
Il ministero ritiene che il limite dei due
anni «indica l'appalto tra committente e
appaltatore, il che, trasposto nell'ambito
dei rapporti tra appaltatore e
subappaltatore, non può che riferirsi al
contratto di appalto tra questi due soggetti».
Più precisamente, aggiunge il ministero, «i
due anni, nel caso di subappalto, non
possono che decorrere dalla cessazione dei
lavori del subappaltatore (in forza del
relativo contratto di subappalto)».
Una diversa interpretazione, prosegue il
ministero, porterebbe a sostenere che per
gli appalti che durano molti anni, in cui si
susseguono diversi subappaltatori,
l'appaltatore principale rimanga legato con
tutte le imprese subappaltatrici per
l'intero periodo. La norma, invece, vuole
porre un termine giuridico certo nei
rapporti di solidarietà intercorrenti anche
tra appaltatore e subappaltatore termine che
non può che decorrere dalla fine dei lavori
del subappaltatore.
Del resto, spiega infine il ministero, anche
ai fini di una concreta operatività
dell'istituto, i lavoratori del
subappaltatore mentre conoscono il termine
dei lavori svolti dalla propria impresa (e
quindi la decorrenza dei due anni per agire
in solidarietà) non conoscono il termine
finale dell'intero appalto, né sono tenuti
giuridicamente ad averne conoscenza
(articolo ItaliaOggi del 24.04.2012 - tratto da
www.corteconti.it). |
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ENTI LOCALI - VARI:
Tra calcoli di aliquote e rate
all'Imu va il record di complessità. Le
istruzioni per il versamento dell'imposta
contenute nel decreto di semplificazione tributaria.
L'Imu si candida a vincere il record di
complessità e, ironia della sorte, a farla
atterrare sul nostro ordinamento tributario
è la legge di conversione del dl 16/2012
dedicato alle semplificazioni fiscali. Ecco
l'Imu, che consente il pagamento di quanto
dovuto per l'abitazione principale in tre
rate (giugno, settembre e dicembre). Ma se
il contribuente possiede, per esempio, anche
un secondo garage e, semmai, un piccolo
orticello, per questi due immobili dovrà
versare il tributo in due tranche (giugno e
dicembre).
Poi, nel nuovo modello F24 il
malcapitato contribuente dovrà indicare
cinque distinti codici tributo, perché per
ciascuna tipologia immobiliare occorre
distinguere la quota dell'Imu riservata allo
stato rispetto a quella residuale destinata
al comune. La prima rata dovrà essere
calcolata applicando le aliquote fissate
dalle legge. Dopo di che, per il conguaglio,
si navigherà a vista. Non è, infatti,
possibile quantificare con esattezza
l'importo complessivamente dovuto per il
2012, perché i comuni potrebbero modificare
fino al 30 settembre le delibere già
adottate, muovendo l'asticella delle
aliquote e delle detrazioni rispetto ai
limiti fissati dalla legge nazionale. Che,
paradossalmente, un provvedimento del
governo potrebbe modificare fino al 10
dicembre.
A ciò si aggiunga che ove i
municipi dovessero stabilire trattamenti di
favore per talune fattispecie immobiliari,
il contribuente che effettuasse il pagamento
della prima rata sulla base di tali
decisioni potrebbe poi trovarsi esposto a
contestazioni qualora le agevolazioni
dovessero essere, entro il 30 settembre,
soppresse o ridotte, con effetto
retroattivo, dal comune stesso.
Esaminiamo, in sintesi, quello che dovrebbe
essere l'assetto definitivo su pagamenti e
dichiarazioni dopo che senato e camera, in
sede di approvazione della legge di
conversione del dl 16/2012, sono intervenuti
sulla nuova imposta comunale.
Le rate. Dopo le modifiche apportate dalla
camera, che con ogni probabilità verranno
recepite senza ulteriori modifiche dal
senato in seconda lettura, emerge che
l'imposta si pagherà in due rate (18/6 e
17/12) che, a scelta del contribuente,
possono diventare tre (18/6, 30/9 e 17/12),
esclusivamente per l'imposta dovuta per il
2012 e solo sull'abitazione principale e
annesse pertinenze (massimo una per ciascuna
delle categorie C/2, C/6 e C/7).
Le aliquote
da applicare per la prima rata sono tre:
0,2% per i fabbricati strumentali rurali,
0,4% per le abitazioni principali e relative
pertinenze, 0,76% per tutti gli altri
immobili. Per l'abitazione principale
l'aliquota dello 0,4% si utilizzerà anche
per il calcolo della seconda rata del 30
settembre riservata solo all'abitazione
principale.
La detrazione di 200 euro,
maggiorata di altri 50 euro per ogni figlio
«under 26» che dimora e risiede in quella
casa, verrà fruita proporzionalmente ai
soggetti che ne hanno diritto e al periodo
di riferimento. Occorrerà poi attendere la
data del 30 settembre per conoscere le
aliquote (e le detrazioni) che i comuni
fisseranno definitivamente e, sulla base di
queste ultime, si calcolerà l'imposta
complessivamente dovuta per tutto l'anno,
che verrà versata, entro il 17 dicembre, al
netto di quanto già corrisposto con le
precedenti rate.
Le modalità di pagamento. Fino a novembre l'Imu
non potrà che essere pagata solo con l'F24
di recente istituzione al quale, a breve, si
aggiungerà un modello semplificato, composto
da un solo foglio contenente una copia per
la banca e l'altra per il contribuente. A
dicembre dovrebbe poi resuscitare il
soppresso bollettino di c/c/p.
Comunque, a
prescindere dal tipo di modello di
versamento, la vera complicazione per il
contribuente sarà quella di individuare i
casi in cui l'imposta è in parte riservata
allo stato (complessivamente pari allo 0,38%
della base imponibile dell'immobile). Al
riguardo, infatti, il parlamento è
intervenuto più volte sulla questione
creando un puzzle di non facile
composizione, anche per gli addetti ai
lavori (si veda la tabella).
La dichiarazione. Sull'obbligo dichiarativo
la commissione finanze della camera ha
rimediato, almeno in parte, alle
complicazioni che sarebbero scaturite dalla
versione del testo uscito dal senato.
Dopo
aver ribadito l'ultrattività delle denunce
Ici, in quanto compatibili (con implicito
riconoscimento, che sarà formalizzato con
decreto del Mef, dell'esonero in tutti i
casi in cui gli eventi che danno luogo a una
diversa imposta sono noti al comune) viene
specificato che se l'obbligo è sorto nel
primo semestre del 2012 la dichiarazione
dovrà essere presentata entro il 30/09/2012.
Purtroppo, a regime il contribuente avrà 90
giorni di tempo, dal momento in cui si è
verificata la variazione, per assolvere
l'obbligo dichiarativo. Il che comporterà un
numero rilevante di omissioni, atteso che la
maggior parte di coloro che si rivolgono a
professionisti e caf verranno a sapere di
tale inadempimento quando ormai sarà troppo
tardi anche per un ravvedimento operoso.
---------------
La residenza anagrafica è condizione
fondamentale.
Per alcune particolari tipologie immobiliari
la configurazione definitiva dell'Imu
porterà a rilevanti novità rispetto alla
soppressa Ici. Eccole in sintesi:
Abitazione principale. Con l'intento di
porre freno a tentativi di elusione (recte:
evasione) viene precisato che l'abitazione
principale non può che essere l'unica unità
immobiliare nella quale il contribuente e il
suo nucleo familiare dimorano abitualmente e
risiedono anagraficamente. Con l'ulteriore
specificazione che, nel caso in cui i
componenti del nucleo familiare abbiano
stabilito la dimora abituale e la residenza
anagrafica in immobili diversi situati nel
territorio comunale, le agevolazioni si
applicano per un solo immobile.
Al riguardo
va osservato come la commissione finanza
della camera, anziché riproporre la
formulazione contenuta nell'art. 8 del dlgs
504/1992 (abitazione nella quale il
contribuente «e i familiari» dimorano
abitualmente), che era stata letta dalla
Cassazione (sent. n. 14389/2010) nel senso
che al fabbricato del familiare che dimora
in luogo diverso da quello della casa
coniugale non può essere riconosciuta
l'agevolazione in questione, ha preferito
fare ricorso a un concetto, quello del
«nucleo familiare», che non trovando
un'univoca definizione nell'ordinamento
giuridico, aprirà, con ogni probabilità,
ulteriori contrasti interpretativi tra
contribuenti e comuni.
Soggetti costretti a vivere fuori casa. Il
trattamento di favore nei confronti delle
case degli anziani e dei disabili
lungodegenti, oltre che quello riguardante
gli alloggi dei cittadini italiani residenti
all'estero, è rimesso ai comuni che possono
assimilarle alle abitazioni principali
purché non siano locate. In tal caso viene
meno la quota riservata allo stato. Per
converso, in assenza quindi di una delibera
del consiglio comunale l'imposta sarà dovuta
nella misura ordinaria del 7,6 per mille e
allo stato spetterà la metà.
Ex casa coniugale. Inversione di rotta
rispetto all'Ici. Sarà infatti solo il
coniuge assegnatario della casa coniugale
disposta dal giudice della separazione a
dover pagare l'Imu. E ciò a prescindere
dall'eventuale quota di proprietà che
quest'ultimo vanta sul fabbricato.
Naturalmente troveranno applicazione
aliquota e detrazione previste per
l'abitazione principale oltre alla
maggiorazione per i figli «under 26»
(articolo ItaliaOggi
Sette
del 23.04.2012). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Più
flessibilità in entrata per i dirigenti.
IL RECLUTAMENTO/
Necessario riformare l'accesso: selezioni
più trasparenti, ma vanno evitate le
carriere a vita.
Gli osservatori riconoscono alle
amministrazioni locali una capacità di
innovazione sconosciuta ad altri livelli di
governo. La gran parte di questi risultati
sono stati ottenuti grazie alla maggiore
autonomia di cui hanno goduto i Comuni, a
partire dalla seconda metà degli anni
novanta, e alla possibilità concreta di
realizzare un forte ricambio della dirigenza
in servizio.
Grazie a questa maggiore autonomia, è stato
infatti possibile inserire nei Comuni
dirigenti con rapporti di lavoro a tempo
determinato, soggetti a valutazione,
riconferma e senza più la garanzia di un
posto fisso a vita.
Queste figure, cooptate a volte dall'esterno
o in altri casi dall'interno
dell'amministrazione, hanno assicurato tassi
elevati di turn-over della dirigenza locale
e una maggiore dinamicità all'azione dei
Comuni.
Il rapporto a tempo determinato e l'assenza
della garanzia a vita dello status di
dirigente hanno inoltre rappresentato un
incentivo concreto, per i dirigenti a
termine, a investire per mantenere elevata
la propria professionalità, pena la
sostituzione alla scadenza naturale del
contratto.
Il rovescio della medaglia di questo
meccanismo può essere individuato nel
potenziale rischio di una maggiore
dipendenza della dirigenza dalla politica,
chiamata a nominare o rinnovare gli
incarichi dirigenziali. In alcuni casi
questo rischio si è anche oggettivamente
tradotto in concrete pratiche negative. A
fronte di questa situazione è stata ora
imboccata la strada della
“ministerializzazione” della dirigenza
locale: si sono ristretti in modo drastico
la possibilità di accesso a tempo
determinato e, nonostante alcuni spazi
introdotti nel decreto fiscale in corso di
approvazione, si ritorna di fatto alla
tradizionale dirigenza a tempo
indeterminato.
Questo comporterà una incredibile rigidità
della dirigenza locale: assisteremo ad una
nuova infornata di dirigenti che, una volta
assunti, godranno della totale inamovibilità
a prescindere dalle prestazioni
effettivamente fornite, dai fabbisogni quali
quantitativi futuri delle amministrazioni e
dall'aggiornamento delle proprie competenze,
bloccando così, per una intera generazione,
le possibilità di ricambio ai vertici delle
strutture dei Comuni. Questo meccanismo
inoltre produrrà probabili costi aggiuntivi:
molti dirigenti attualmente a contratto sono
infatti già funzionari a tempo indeterminato
con una differenza retributiva minima per
quanto riguarda l'incarico dirigenziale.
Anziché risolvere un problema si è
scardinato malamente un sistema.
E' invece necessario coniugare le due
esigenze: occorre da un lato garantire
l'accesso alla dirigenza tramite procedure
selettive e trasparenti, ma dall'altro non
perdere i benefici del tempo determinato ed
evitare i danni della strutturazione a vita
dei posti e dei costi per la dirigenza nelle
amministrazioni locali. E' necessario e
possibile coniugare queste due esigenze. E
per farlo occorre ripensare il sistema di
accesso alla dirigenza locale in modo più
sistemico e non con interventi frammentari e
senza disegno.
Ad esempio si potrebbero ipotizzare forme di
reclutamento su base nazionale o regionale
volte a selezionare e certificare le
competenze dei candidati sulla base delle
esperienze maturate concretamente e di
quelle riscontrate nei percorsi selettivi,
lasciando poi alle amministrazioni la
facoltà di scegliere, solo tra gli idonei, i
soggetti ai quali conferire il rapporto a
tempo determinato per la durata della
legislatura.
Si potrebbe ipotizzare la necessità per i
soggetti di sottoporsi ogni cinque anni a
una sorta di riaccreditamento della propria
idoneità e all'obbligo di maturare crediti
formativi. Si potrebbe ipotizzare che solo
alcune università accreditate sono titolate
a svolgere i percorsi selettivi e di
certificazione della idoneità e dei crediti.
Insomma si può rafforzare moltissimo e
rendere fortemente selettivo il meccanismo
di accesso e permanenza dei soggetti agli
incarichi dirigenziali, ma al contempo
rendere molto più flessibile il rapporto di
lavoro, i meccanismi di entrata e uscita
dalle amministrazioni e la possibilità per
le amministrazioni di scegliere davvero i
candidati ritenuti migliori
(articolo Il Sole 24
Ore
del 23.04.2012 - tratto da
www.ecostampa.it). |
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ENTI LOCALI: Edilizia
convenzionata. La chance.
Il Comune rimuove i vincoli e incassa.
La legge 106/2011, di conversione del Dl
70/2011, ha introdotto nell'articolo 31
della legge 448/1998 i commi 49-bis e
49-ter, al fine di «agevolare il
trasferimento dei diritti immobiliari», per
consentire la rimozione dei vincoli relativi
al prezzo massimo di cessione e/o del canone
massimo di locazione delle singole unità
abitative di edilizia residenziale pubblica
o convenzionata.
La rimozione dei vincoli, alla luce della
legge 106/2011, era subordinata al decorso
di almeno cinque anni dalla data del primo
trasferimento, alla richiesta del singolo
proprietario e alla determinazione della
percentuale del corrispettivo, calcolato a
norma dell'articolo 31, comma 48, della
legge 448/1998, da effettuare con decreto
del ministro dell'Economia e delle finanze,
previa intesa in sede di Conferenza
unificata. Quindi, la mancata determinazione
con Dm rendeva inapplicabile la norma.
Su
quest'ultimo punto una novità significativa
è stata inserita dal decreto milleproroghe
convertito con la legge 14 del 24.02.2012: l'articolo 29, comma 16-undecies,
infatti, ha previsto che, a decorrere dall'01.01.2012, la percentuale per calcolare
il corrispettivo dovuto per la rimozione dei
vincoli sia stabilita dai Comuni. Gli enti
dovranno tenere conto della differenza tra
il costo convenzionale e il costo di mercato
dell'alloggio o del canone di affitto, e
della residua durata dei vincoli imposti. Si
segnala in proposito il parere della Corte
dei conti, sezioni riunite in sede di
controllo, numero 22/CONTR/11.
Rileva, comunque, il momento del
trasferimento della proprietà (piena o
superficiaria), e non la data di
assegnazione in godimento da parte della
cooperativa edilizia, o la data di
registrazione o trascrizione dell'atto.
Sembrerebbe, inoltre, che il proprietario
che ne faccia richiesta abbia un vero e
proprio diritto soggettivo alla stipula
della convenzione, il cui contenuto è, del
resto, predeterminato dalla legge anche ai
fini della determinazione del corrispettivo;
diritto soggettivo a cui fa riscontro
l'obbligo dell'ente locale di prestarsi alla
stipulazione della convenzione.
La normativa, si diceva, s'incentra sulla
finalità di eliminare i maggiori intralci
alla circolazione giuridica dei beni
immobili oggetto delle convenzioni,
consentendo la rimozione dei vincoli citati,
che sono spesso oggetto di elusione e di
mancato controllo.
Le risorse che i Comuni possono incamerare
sono significative e possono dare respiro
alle loro magre finanze. Il Comune di
Milano, per esempio, ha circa 9mila alloggi
convenzionati: ipotizzando una media di
corrispettivo di circa 7mila euro a unità
abitativa, e che il 50 per cento dei
proprietari faccia richiesta, l'entrata
prevista sarebbe di circa 30 milioni. Gli
enti potrebbero investire in interventi di
manutenzione o di costruzione di nuovi
alloggi, per fornire una risposta a un
bisogno sempre crescente di case a giovani
precari e a anziani.
Inoltre, trattandosi di
oneri reali, il plusvalore realizzato può
essere destinato al finanziamento di spese a
carattere non permanente di cui all'articolo
187 del Tuel, e anche per il rimborso delle
quote capitali delle rate di ammortamento
dei mutui
(articolo Il Sole 24
Ore
del 23.04.2012 - tratto da
www.corteconti.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Pubblico
impiego. Dopo l'emendamento che alza la
soglia delle assunzioni dal 20 al 40% delle
«uscite» dell'anno prima.
Turn-over, ampliamento a metà.
Ma la nuova norma si scontra con le
disposizioni di contenimento della spesa.
Allentamento a metà per i vincoli al turn-over negli enti locali. Infatti
l'ampliamento delle possibilità di assumere
personale a tempo indeterminato (si passa
dal 20% al 40% delle cessazioni dal servizio
avvenute nell'anno precedente) si scontra
con l'obbligo, per gli enti soggetti al
patto di stabilità, di garantire la
riduzione della spesa per il personale di
anno in anno. Il risultato? I nuovi limiti
più soft rischiano di essere vanificati se i
dipendenti cessano dal servizio a inizio
anno.
Soglia a rischio
La Camera, durante l'esame per la
conversione in legge del decreto sulle
semplificazioni fiscali 16/2012, ora in
attesa del «sì» definitivo del Senato, ha
approvato un emendamento che modifica
l'articolo 76, comma 7, del decreto legge
112/2008: in base alla nuova disposizione,
gli enti virtuosi, ovvero quelli con la
spesa di personale al di sotto del 50% di
quella corrente, potranno assumere personale
a tempo indeterminato nel limite del 40%
delle cessazioni dell'anno precedente,
anziché del 20 per cento.
Ma il raddoppio del turn-over è insidiato da
un'altra norma di contenimento della spesa:
la Finanziaria 2007 (articolo unico, comma
557, legge 296/2006) impone agli enti
soggetti al patto di stabilità di ridurre la
spesa di personale da un anno all'altro.
Così, nel 2012, gli enti locali non potranno
spendere di più rispetto al 2011. Inoltre,
il personale cessato nel 2011 non può essere
sostituito nell'anno in corso, ma solo
l'anno successivo. Il nodo è qui: se il
dipendente è cessato dal servizio all'inizio
del 2011 e non è stato sostituito per
vincolo normativo, la spesa totale per il
personale si riduce e questa riduzione
rischia di vanificare l'aumento dal 20 al
40% del turn-over.
A conti fatti, con il tetto del 20%, perché
la riduzione della spesa totale non
compromettesse le possibilità di assunzione,
era sufficiente che i dipendenti cessati
avessero lavorato in media 2,4 mesi nel 2011
(il 20% di 12 mesi). Con il limite al 40%,
invece, occorre che i dipendenti cessati
rimangano in servizio almeno 4,8 mesi. È
quindi probabile che gli enti si adatteranno
a creare strategie alternative per
compensare queste riduzioni della spesa.
Incarichi dirigenziali
L'emendamento, inoltre, introduce una deroga
ai limiti agli incarichi dirigenziali
conferiti (secondo l'articolo 110, comma 1,
del Tuel) con contratti a termine: in base
al nuovo testo del decreto legislativo
165/2001, non possono superare il 10% dei
dirigenti a tempo indeterminato in organico
(il 20% per i comuni fino a 100mila abitanti
e il 13% fino a 250mila abitanti).
Con la
nuova disposizione, gli incarichi in corso
alla data di entrata in vigore della norma e
che eccedono questi limiti potranno essere
prorogati una sola volta se scadono entro
fine anno. Ma il costo graverà sulle
«ordinarie facoltà assunzionali a tempo
indeterminato», ovvero sul 40 per cento.
Quindi, gli incarichi dirigenziali a tempo
determinato potranno sopravvivere solo a
scapito del turn-over dei dipendenti.
Ma che cosa succederà del budget
assunzionale assorbito dai dirigenti alla
scadenza dell'incarico? Una interpretazione
restrittiva potrebbe portare alla perdita
definitiva di tali risorse. Altrimenti, le
cessazioni potrebbero tornare in circolo
alla stregua delle cessazioni a tempo
indeterminato, ma in questo caso
l'originaria cessazione, che ha finanziato
il rinnovo del dirigente a termine, verrebbe
sostituita solo nel limite del 16%, per la
doppia applicazione del 40 per cento.
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L'ESEMPIO
I vincoli al turn-over alla prova
01 | «VECCHIO» DIPENDENTE
Un dipendente costa a un ente locale 30mila
euro l'anno e cessa dal servizio il 31.01.2011. Per quel dipendente, quindi,
l'ente nel 2011 ha speso 2.500 euro (un
dodicesimo di 30mila)
02 | IL VINCOLO
La nuova soglia del turn-over al 40% delle
cessazioni dell'anno precedente
permetterebbe all'ente di spendere 12mila
euro per nuove assunzioni nel 2012 (il 40%
di 30mila). Ma l'apertura è annullata
dall'obbligo di spendere meno per il
personale dell'anno precedente (quindi meno
di 2.500 euro)
(articolo Il Sole 24
Ore
del 23.04.2012 - tratto da
www.corteconti.it). |
|
PUBBLICO IMPIEGO: DECRETO
FISCALE/ Enti, largo ai
dirigenti a contratto.
E spunta la sanatoria per i manager esterni
già in servizio. Gli emendamenti approvati
alla camera sconfessano la Consulta.
Dirigenza a contratto degli enti locali, le
percentuali di assunzioni aumentano dall'8%
ad almeno il 10%, con estesissime
possibilità di deroga.
Gli emendamenti presentati al decreto
fiscale ampliano per comuni e province la
possibilità di assumere dirigenti a tempo
determinato e, soprattutto, con una
disposizione «transitoria» discutibile, di
confermare anche in deroga a qualsiasi
limite i dirigenti esterni già in servizio.
L'esempio della sanatoria dei dirigenti a
contratto presso le Agenzie delle entrate,
del territorio e delle dogane, come era
prevedibile, ha fatto breccia anche negli
enti locali, per altro da sempre contrari
alle limitazioni quantitative alle
assunzioni dei dirigenti a termine, imposte
prima dal dlgs 150/2009 e poi in parte
ampliate dall'articolo 6 del dlgs 141/2011.
Nonostante la crisi e le difficoltà
occupazionali di tutti i settori del paese,
sembra che sia indispensabile per le
amministrazioni pubbliche assicurarsi le
prestazioni lavorative dei dirigenti
fiduciari, nonostante le sentenze della
Corte costituzionale, a partire dalla
103/2007, le abbiano considerato
incompatibili col sistema ordinamentale.
Dunque, l'emendamento modifica il testo
dell'articolo 19, comma 6-quater, del dlgs
165/2001, e «arrotonda» dall'8 al 10% della
dotazione organica dirigenziale la quota di
dirigenti a tempo determinato che gli enti
locali possono assumere. Tuttavia, i comuni
con popolazione fino a 100 mila abitanti
sono beneficiati di una percentuale doppia:
il 20%. I comuni con popolazione superiore a
100 mila abitanti e inferiore ai 250 mila
invece, facoltativamente possono
incrementare la percentuale dal 10 al 13%.
L'incremento pare destinato a erodere le
possibilità di assunzione a tempo
indeterminato. Infatti, l'ulteriore 3% andrà
«a valere sulle ordinarie facoltà per le
assunzioni a tempo indeterminato». Insomma,
non solo assumere dirigenti a contratto
consumerà risorse per il tetto assoluto alla
spesa e quello specificamente destinato alle assunzioni a tempo determinato, ma la spesa
andrà considerata come se erogata per
assunzioni a tempo indeterminato e, dunque,
incidere sul limite del 40% della spesa
delle cessazioni dell'anno precedente.
La percentuale-base del 10%, a ben vedere,
varrà solo per province e comuni con
popolazione superiore ai 250 mila abitanti.
L'emendamento, però, porta con sé
l'aggiramento dell'intento della riforma
Brunetta di contenere l'abuso oggettivo
dell'utilizzo di dirigenti a contratto negli
enti locali, che spesso hanno assunto
dirigenti a termine per quote ben superiori
al 10%, molte volte vicine al 100%, in
totale contrasto con le indicazioni della
Consulta. Dunque, si consente di rinnovare
«per una sola volta» tutti i contratti
dirigenziali a termine in scadenza entro il
31/12/2012, a condizione di adottare un
provvedimento che con specifica motivazione
dimostri l'indispensabilità del rinnovo per
assicurare il corretto svolgimento delle
funzioni essenziali.
Ancora una volta, torna il concetto di
«funzioni essenziali», senza che esse però
vengano definite. La deroga ai limiti
percentuali consiste, nella sostanza, in una
gentile concessione a tutte le
amministrazioni comunali e provinciali in
scadenza, nelle quali i dirigenti a
contratto avrebbero dovuto lasciare gli
incarichi definitivamente, se si fosse
applicato rigorosamente (come richiederebbe
la Consulta) il limite percentuale disposto
dalla legge.
Grazie all'emendamento, tutti i comuni
potranno motivare, più o meno sommariamente,
l'indispensabilità di incarichi dirigenziali
a contratto, che, paradossalmente,
dovrebbero essere invece in ogni caso
ridotti, visto che l'articolo 1, comma 557,
della legge 296/2006 impone di contenere non
solo il personale a tempo determinato (che
ai sensi dell'articolo 9, comma 28, della
legge 122/2010 comunque non possono
superare, per spesa, il 50% del 2009), ma di
diminuire l'incidenza percentuale dei
dirigenti rispetto al rimanente personale.
Anche questi rinnovi consumeranno le risorse
per assumere personale a tempo
indeterminato, come unico scotto a questa
sorta di sanatoria della dirigenza
fiduciaria, molto ai limiti della
legittimità costituzionale.
L'emendamento conclude indicando ai comuni
che effettueranno i rinnovi dei dirigenti a
contratto in deroga a qualsiasi limitazione
percentuale di adottare atti di
programmazione per assicurare a regime
quello che, in realtà, da sempre la Consulta
imporrebbe: il rispetto dei limiti
percentuali previsti dalla legge. Poiché non
è dato capire cosa si intenda per
assicurazione «a regime» del rispetto
dei limiti percentuali, sostanzialmente agli
enti locali e ai dirigenti vicini alla
politica è assicurato un altro quinquennio
di incarichi. Per l'attuazione delle norme
nel rispetto della Costituzione, ci sarà
tempo
(articolo ItaliaOggi
del 20.04.2012). |
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ENTI LOCALI: Assunzioni più facili per
comuni e province. Limiti meno rigorosi per
polizia locale, istruzione e servizi sociali.
Limiti meno rigorosi per le assunzioni degli
enti locali. Gli emendamenti al «decreto
fiscale» tornano a estendere in parte le
possibilità di assunzione per comuni e
province, riformulando l'articolo 76, comma
7, del dl 112/2008, convertito in legge
133/2008, l'articolo 1, comma 562, della
legge 296/2006 e l'articolo 9, comma 28, del
dl 78/2010, convertito in legge 122/2009.
Limiti finanziari alle assunzioni.
Il contenimento delle assunzioni di
personale a tempo indeterminato rispetto al
costo del personale cessato l'anno
precedente passerà dal 20 al 40%.
Polizia, istruzione e servizi sociali. Per
il personale addetto alle funzioni di
polizia locale, di istruzione pubblica (sia
personale ausiliario, sia insegnanti) e dei
servizi sociali l'onere della spesa relativa
alle loro assunzioni inciderà per il 50%.
Tale previsione deve intendersi,
probabilmente, riferita al calcolo delle
possibilità di assumere funzionale al tetto
di spesa assoluto e al rapporto tra spesa di
personale e totale delle spese correnti.
Invece, il costo del personale assegnato ai
servizi elencati prima si continuerà a
computare per intero, ai fini della
determinazione del limite del 40% del costo
del personale cessato l'anno precedente.
Qualora i comuni, avendo un'incidenza della
spesa di personale sul totale delle spese
correnti inferiore al 35%, si siano avvalsi
della possibilità di coprire l'intero
turnover dei dipendenti addetti alla polizia
municipale, l'estensione delle assunzioni
vista prima si applica solo ai dipendenti
addetti ai servizi di istruzione e sociali.
Comuni non soggetti al Patto. Viene
modificato l'articolo 1, comma 562, della
legge 296/2006, dedicato agli enti non
obbligati al rispetto del patto di
stabilità.
Per loro il limite di spesa alle assunzioni
viene finalmente aggiornato e spostato dal
2004 al 2008. Un beneficio, tuttavia,
destinato a durare poco. Nel 2013 la gran
parte degli enti, quelli con popolazione
superiore a 1.000 abitanti, verrà
assoggettata ai vincoli del patto di
stabilità.
Assunzioni a tempo determinato. Il
legislatore continua a fare confusione in
merito all'articolo 9, comma 28, della legge
122/2010, ai sensi del quale si applica come
«principio» agli enti locali il limite di
spesa alle assunzioni flessibili pari al 50%
di quella sostenuta nel 2009.
Contraddicendo se stesso e l'autonomia
costituzionalmente garantita degli enti
locali, il legislatore pare intendere il
limite del 50% non come regola di principio
e, dunque, non puntuale, bensì come
disposizione cogente.
In quest'ottica, l'emendamento permette agli
enti locali, a partire dal 2013, di superare
il limite del 50% qualora intendano
effettuare assunzioni «strettamente
necessarie» a garantire le funzioni sempre
nell'ambito della polizia locale,
dell'istruzione pubblica e dei servizi
sociali.
La possibilità di sforare il limite di spesa
del 50% rispetto al 2009 non è, tuttavia,
piena. Comuni e province in ogni caso non
potranno spendere complessivamente per le
assunzioni flessibili riguardanti polizia
locale, istruzione e servizi sociali, più
dei costi sostenuti per i medesimi settori
nel 2009
(articolo ItaliaOggi
del 20.04.2012). |
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ENTI LOCALI: Aziende speciali al posto degli attuali
consorzi socio-assistenziali. È una
possibilità che si fa sempre più concreta e
che lo stesso legislatore sembra in qualche
modo suggerire.
Il problema nasce con l'art. 2, comma 186,
lett. e), della legge 191/2009, che ha
disposto la soppressione di tutti i consorzi
di funzioni tra gli enti locali, con la sola
eccezione (prevista dall'art. 1, comma
1-quater, della legge 42/2010) dei bacini
imbriferi montani. Come chiarito da varie
pronunce della Corte dei conti, a dover
essere sorpresi sono i consorzi costituiti,
ai sensi dell'art. 31 del Tuel, per
l'esercizio associato di funzioni (non
importa se esclusivamente o unitamente a
servizi), ivi compresi quelli
socio-assistenziali, sebbene questi ultimi
siano espressamente identificati da numerose
leggi regionali come obbligatori.
Tale
disciplina si è intrecciata con quella che
impone ai piccoli comuni l'obbligo di
gestione associata delle funzioni (artt. 14
del dl 78/2010 e 16 del dl 138/2011), con
modalità e tempistiche differenziate a
seconda della fascia demografica di
appartenenza (meno di 1000 abitanti e
1.000-5.000 abitanti). Il
socio-assistenziale, infatti, rientra tra le
funzioni (fondamentali) di competenza
comunale. Qualunque sia la modalità
operativa che i comuni sceglieranno per
reinternalizzare le «funzioni» relative a
questo ambito (ed il personale che le
svolge) –convenzione, unione di comuni
«tradizionale» (ex art. 32 del Tuel) o
«speciale» (ex art. del 16 dl 138/2011),
gestione singola (per i municipi maggiori)–
rimarrà aperta la questione relativa alla
riorganizzazione dei «servizi» finora svolti
dai consorzi da sopprimere e la
ricollocazione del personale ad essi
addetto. Al riguardo, la soluzione
preferibile pare essere rappresentata dalla
costituzione di un consorzio di servizi
«puro» sotto forma di azienda speciale
consortile ex art. 114 del Tuel.
In un certo
senso è lo stesso legislatore ad indicare
questa strada. Il recente decreto «Cresci
Italia» (dl 1/2012, convertito dalla l.
27/2012), nel disporre l'estensione alle
aziende speciali (oltre che alle istituzioni
ed alle società in house) degli stessi
vincoli imposti agli enti locali (soggezione
al Patto di stabilità interno, limitazioni
alle assunzioni di personale, obbligo di
applicare il codice dei contratti pubblici e
le norme di contenimento degli oneri
contrattuali e delle altre voci di natura
retributiva o indennitaria e per consulenze,
limiti alle partecipazioni societarie) ha
previsto una deroga a favore di quelle «che
gestiscono servizi socio-assistenziali ed
educativi».
Giova ricordare che nell'ambito dei servizi
pubblici privi di rilevanza economica
(tipologia alla quale appartengono molte,
anche se non tutte, le prestazioni
socio-assistenziali) le regioni e gli enti
locali hanno ampi margini di manovra, come
riconosciuto dalla sentenza n. 272/2004
della Corte costituzionale, potendo optare
sia per moduli più «pubblicistici»
(aziende speciali, istituzioni,
associazioni, fondazioni ecc.), che per
moduli più «imprenditoriali» (società
di capitali).
Il modulo dell'azienda speciale consortile
ha il pregio di coniugare il controllo
pubblico con una gestione improntata a
criteri di efficacia, efficienza, ed
economicità. Esso permetterebbe di
conservare le dimensioni degli attuali
consorzi, salvaguardando le economie di
scala
(articolo ItaliaOggi
del 20.04.2012). |
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ENTI LOCALI: Carta autonomie, un
caos.
Agenzie e società locali da liquidare. E il
personale? Riprende l'iter al senato. Con
molte incognite legate al riparto di funzioni.
Un guazzabuglio il nuovo assetto delle
competenze degli enti locali, che va
delineandosi nella Carta delle autonomie. La
necessità di riorganizzare l'assetto delle
funzioni degli enti locali, derivata
dall'articolo 23 della legge 214/2011 che ha
messo in discussione le funzioni storiche
delle province, ha rilanciato i lavori
parlamentari per l'approvazione del disegno
di legge di riforma del dlgs 267/2000 (si
veda ItaliaOggi di ieri). Il risultato che
ne deriva, tuttavia, non farebbe altro che
accrescere la confusione già creata dal
cosiddetto decreto «salva Italia», preso
dall'esigenza di far vedere che si
aggrediscono i costi della politica,
intervenendo sulle province.
In effetti, la Carta delle autonomie finisce
per correggere le storture della legge
214/2011, riassegnando alle province, oltre
alla troppo fumosa funzione di indirizzo e
coordinamento, anche le funzioni di
programmazione, manutenzione delle strade e
programmazione dei trasporti, nonché in tema
di ambiente.
Tuttavia, il disegno ordinamentale risulta
tutt'altro che chiaro, anche perché il
disegno di legge non può entrare nel merito
delle funzioni da assegnare alle regioni,
che d'altra parte le regioni stesse
potrebbero a loro volta attribuire sia a
comuni, sia a province ai sensi
dell'articolo 118 della Costituzione.
Nei fatti, l'attribuzione delle competenze a
comuni e province, che la Carta delle
autonomie vorrebbe tassative e inderogabili,
resta, invece, estremamente fluida e
indeterminata. Per i comuni, ad esempio, si
prevedono funzioni come le «attività, in
ambito comunale, di pianificazione di
protezione civile e di coordinamento dei
primi soccorsi», oppure la «gestione dei
beni e dei servizi culturali di cui il
comune abbia la titolarità». In apparenza
tali formule assegnano competenze chiare.
Ma, in realtà, poiché esse genericamente si
riferiscono all'«ambito comunale» o alla
titolarità comunale delle competenze,
risulta evidente che la linea di confine
dell'esercizio di simili funzioni, rispetto
ad altri enti che concorrano ad esercitarle
(in particolare regioni e Stato) restano
totalmente indefiniti.
L'emendamento indica che le funzioni
fondamentali ed amministrative conferite a
comuni, province e città metropolitane non
possano essere ed esercitate da enti,
società o agenzie statali, regionali e di
enti locali. Si impedisce, così, la
creazione di enti di servizio che svolgano
in modalità privata funzioni amministrative.
Il che comporterebbe la necessità di
liquidare e sciogliere le molteplici società
di servizio nate nel frattempo, con non
indifferenti problemi occupazionali, senza
una regola chiara sul personale da esse
dipendente. Non essendo ammissibili clausole
di rientro per il personale a suo tempo
trasferito dall'ente locale alle società, né
possibile assorbire personale non assunto
dalle società stesse senza concorsi, si
determinerebbero anche rischi di
insufficienti dotazioni di risorse umane
derivanti dalle reinternalizzazioni.
Il tentativo, poi, di razionalizzare i «costi
della politica» induce ad una forte
spinta verso l'obbligatorietà delle forme
associative. Tutti i comuni con popolazione
fino a 5 mila abitanti oppure fino a 3 mila
se appartenenti a comunità montane dovranno
necessariamente associarsi per gestire le
funzioni fondamentali. Stessi obblighi per
le province con meno di 300 mila abitanti
(articolo ItaliaOggi
del 20.04.2012 - tratto da
www.corteconti.it). |
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CONSIGLIERI COMUNALI: OSSERVATORIO VIMINALE/ Diritto d'accesso agli atti 2.0.
Sì alle nuove tecnologie ma senza
discriminazioni. I documenti possono essere
messi a disposizione in formato
digitale.
Un ente locale può soddisfare il diritto di
accesso agli atti dei consiglieri comunali,
previsto dall'art. 43, comma 2, del dlgs n.
267/2000, attraverso la messa a disposizione
della documentazione in formato digitale, o
attraverso l'invio diretto alle caselle di
posta elettronica dei richiedenti o
attraverso la consegna di cd o altro analogo
supporto, contenente la riproduzione della
predetta documentazione?
Il diritto di accesso dei consiglieri
comunali agli atti amministrativi dell'ente
locale è stato definito dal Consiglio di
stato (sent. n. 4471/2005) «diritto
soggettivo pubblico funzionalizzato», come
tale strumentale al controllo
politico-amministrativo sull'ente,
nell'interesse della collettività. In
considerazione di ciò, ai consiglieri
comunali spetta un'ampia prerogativa di
ottenere, dai competenti uffici comunali,
tutte le informazioni utili all'espletamento
del mandato senza che possano essere opposti
profili di riservatezza, in quanto essi sono
tenuti al segreto d'ufficio.
Gli unici limiti all'esercizio del diritto
di accesso dei consiglieri comunali possono
rinvenirsi, da un lato, nel fatto che esso
deve avvenire in modo da comportare il
minore aggravio possibile per gli uffici
comunali, dall'altro, nel fatto che esso non
deve sostanziarsi in richieste assolutamente
generiche o meramente emulative, fermo
restando che la sussistenza di tali
caratteri deve essere attentamente e
approfonditamente vagliata in concreto al
fine di non introdurre surrettiziamente
inammissibili limitazioni al diritto stesso
(Consiglio di stato, sez. V, n. 6963/2010).
La stessa commissione per l'accesso ai
documenti amministrativi ha richiamato il
consolidato principio giurisprudenziale (ex multis Consiglio di stato, sez. V, n.
929/2007) secondo cui il diritto del
consigliere di accesso agli atti «non può
subire compressioni per pretese esigenze di
natura burocratica dell'ente con l'unico
limite di poter esaudire la richiesta,
qualora sia di una certa gravosità, secondo
i tempi necessari per non determinare
interruzione delle attività di tipo
corrente». Pertanto, il consigliere deve
contemperare il diritto di accesso con
l'esigenza di non intralciare lo svolgimento
dell'attività amministrativa e il regolare
funzionamento degli uffici comunali,
comportando per essi il minor aggravio
possibile, sia dal punto di vista
organizzativo che economico (Corte dei
conti, sez. Liguria n. 1/2004).
In ordine all'ammissibilità dell'accesso ad
atti istituzionali del comune mediante l'uso
di tecnologie informatiche, nonché
all'acquisizione delle deliberazioni
consiliari e di giunta e dei relativi atti
preparatori in formato digitale (a mezzo
Pec), la commissione ha ritenuto che, in
base al quadro normativo vigente e alla
ormai generalizzata diffusione degli
strumenti informatici presso i soggetti
pubblici e privati, «l'accesso telematico
“deve” essere sempre consentito, soprattutto
ove richiesto, non solo nei reciproci
rapporti posti in essere tra le pubbliche
amministrazioni medesime e in quelli da esse
intrattenuti con l'utenza privata, ma anche
nei rapporti tra le stesse amministrazioni
locali e i componenti eletti nei loro organi
consiliari. Il diritto di accesso telematico
va garantito anche alla luce del generale
dovere della pubblica amministrazione di
ispirare la propria attività al principio di
buon andamento e conseguente economicità e
proficuità dell'azione (ex art. 97 Cost.)
nonché del principio di leale cooperazione
istituzionale tra soggetti pubblici (art. 120 Cost.)» (parere dell'11.01.2011).
Tuttavia, la Commissione ha ribadito che
«l'amministrazione comunale deve garantire a
tutti indistintamente i consiglieri parità
di condizioni di accesso e di informazione,
attesa la parità delle funzioni da ciascuno
di essi esercitate. Eventuali disparità di
trattamento devono, quindi, ritenersi contra legem»
(parere del 10.05.2011).
Pertanto, «il mancato rilascio della
chiesta copia cartacea potrebbe costituire
una discriminazione dei soggetti privi di
adeguata cultura informatica, con
conseguente lesione sia del principio
generale di uguaglianza sia dello specifico
diritto di accesso, che pure attiene a
quelle prestazioni concernenti i diritti
civili e sociali che devono essere garantiti
a tutti i cittadini e su tutto il territorio
nazionale» (parere del 23
giugno/07.07.2011).
La scelta dell'amministrazione comunale di
rilasciare la documentazione richiesta in
formato digitale, sulla base del principio
di economicità, deve ritenersi in linea con
gli indirizzi suindicati, garantendo
comunque l'accesso a tutti gli atti
richiesti dai consiglieri
(articolo ItaliaOggi
del 20.04.2012). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Statali,
dall'estate libertà di licenziare.
L'annuncio del ministro della Funzione
Pubblica Patroni Griffi.
"STATALI, SI LICENZIA"/ Il ministro Griffi:
riforma del pubblico entro l'estate. Fuori
dal lavoro dopo.
È di quasi tre milioni di persone l'esercito
dei "senza speranza", i disoccupati
che non cercano più lavoro. Il triplo della
media Ue.
Nei tavoli di confronto con il sindacato,
l'eventualità era finora passata solo per
allusioni ma ieri, con un'intervista sul
quotidiano Avvenire, il ministro della
Pubblica amministrazione, Filippo Patroni
Griffi, è stato netto: il governo licenzierà
anche gli statali. Arrivando fino a dove non
era arrivato Brunetta. Le forme saranno
mediate, ovviamente, ma la sostanza resta e
tutto quanto dovrà avvenire già entro
l'estate.
Il ministro vuole varare la sua riforma
entro metà maggio e del resto, la riforma
del Lavoro, che è già all'esame del
Parlamento, è stata fatta in modo da
recepire, all'articolo 2, una legge delega.
A quanto pare la riforma è già avanti nel
suo punto più cruciale, quello del
licenziamento del pubblico impiego. "Spero
che capiscano tutti, anche i sindacati"
dice il ministro al quotidiano cattolico.
"Devono accettare il meccanismo di
mobilità obbligatoria per due anni che già
esiste ma che ancora non è stato attuato.
Devo farlo perché le amministrazioni
pubbliche vanno riorganizzate anche per
attuare la spending review sulla spesa
pubblica". La procedura, in effetti, è
già prevista nella norma attuale che prevede
la messa in mobilità, per 24 mesi e all'85
per cento dello stipendio, del personale
dichiarato in esubero. "Prima proveremo a
vedere se quel personale, riqualificato,
potrà essere utilizzato meglio in altri
settori" spiega Patroni Griffi, "poi,
solo se alla fine non si troveranno
alternative, l'unica strada rimarrà quella
del licenziamento".
NESSUNO crede, però ...
(articolo Il Fatto
Quotidiano
del 20.04.2012 - tratto da
www.corteconti.it). |
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GIURISPRUDENZA |
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APPALTI FORNITURE E SERVIZI:
La revisione dei prezzi tutela da
un lato l’esigenza dell’amministrazione di
evitare che il corrispettivo del contratto
di durata subisca aumenti incontrollati nel
corso del tempo –tali da sconvolgere il quadro
finanziario sulla cui base è avvenuta la
stipulazione del contratto– e dall’altro
l’interesse dell’impresa a non subire
l’alterazione dell’equilibrio contrattuale
conseguente alle modifiche dei costi che si
verifichino durante l’arco del rapporto, e
che potrebbero indurla ad una surrettizia
riduzione degli standard qualitativi delle
prestazioni. Il meccanismo –applicato (su
base periodica) agli appalti di durata–
conduce in buona sostanza alla definizione
di un “nuovo” corrispettivo per le
prestazioni oggetto del contratto, riferito
alla dinamica dei prezzi registrata in un
dato arco temporale di riferimento (con
beneficio di entrambi i contraenti):
l’appaltatore vede ridotta, anche se non
eliminata, l’alea propria dei contratti di
durata, mentre la stazione appaltante vede
diminuito il pericolo di un peggioramento
della prestazione divenuta onerosa.
Il legislatore –come aveva già previsto
all’art. 6, comma 4, della L. 537/1993 nel testo
novellato dall’art. 44 della L. 724/1994–
conferma all’art. 115 del D.Lgs. 163/2006
che “Tutti i contratti ad esecuzione
periodica o continuativa relativa a servizi
o forniture debbono recare una clausola di
revisione periodica del prezzo”. Si impone
quindi alle parti di contemplare nel
contratto una revisione del corrispettivo
con cadenza periodica, per prevenire
l’alterazione dell’equilibrio del sinallagma
contrattuale. La citata previsione dimostra
che la legge non ha inteso munire i
contratti di forniture e servizi di una
clausola parametrica che indicizzi la
controprestazione pecuniaria
dell’amministrazione alle oscillazioni del
mercato –seppur rilevate ex post– ma di un
meccanismo che, a cadenze intervallate e
predeterminate, comporti la determinazione
di un “nuovo” corrispettivo per le
prestazioni ancora da eseguire,
rapportandolo all’andamento dei prezzi
rilevato in un dato intervallo di tempo. L’adeguamento
del compenso quindi non deve collegarsi
all’incremento dei costi secondo criteri di
stretta e rigorosa equivalenza.
Altra giurisprudenza ha
osservato che la clausola di revisione
periodica dei contratti di durata ha lo
scopo di tenere indenni gli appaltatori
dell’amministrazione da quegli aumenti dei
prezzi dei fattori della produzione che –incidendo sulla percentuale di utile stimata
al momento della formulazione dell'offerta–
potrebbero indurre l’aggiudicatario a
svolgere il servizio o ad eseguire la
fornitura a condizioni deteriori rispetto a
quanto pattuito o, addirittura, a rifiutarsi
di proseguire nel rapporto, con inevitabile
compromissione degli interessi
dell’amministrazione. Solo in via mediata
l'istituto tutela l'interesse dell'impresa a
non subire l'alterazione dell'equilibrio
contrattuale conseguente alle modifiche dei
costi che si verifichino durante l’arco del
rapporto, e che potrebbero indurla ad una
surrettizia riduzione degli standard
qualitativi delle prestazioni.
Recentemente è stato sottolineato (cfr. Consiglio di Stato,
sez. III – 19/07/2011 n. 4362; TAR Sicilia
Palermo, sez. III – 07/06/2010 n. 7234) che la
revisione dei prezzi tutela da un lato
l’esigenza dell’amministrazione di evitare
che il corrispettivo del contratto di durata
subisca aumenti incontrollati nel corso del
tempo –tali da sconvolgere il quadro
finanziario sulla cui base è avvenuta la
stipulazione del contratto– e dall’altro
l’interesse dell’impresa a non subire
l’alterazione dell’equilibrio contrattuale
conseguente alle modifiche dei costi che si
verifichino durante l’arco del rapporto, e
che potrebbero indurla ad una surrettizia
riduzione degli standard qualitativi delle
prestazioni. Il meccanismo –applicato (su
base periodica) agli appalti di durata–
conduce in buona sostanza alla definizione
di un “nuovo” corrispettivo per le
prestazioni oggetto del contratto, riferito
alla dinamica dei prezzi registrata in un
dato arco temporale di riferimento (con
beneficio di entrambi i contraenti):
l’appaltatore vede ridotta, anche se non
eliminata, l’alea propria dei contratti di
durata, mentre la stazione appaltante vede
diminuito il pericolo di un peggioramento
della prestazione divenuta onerosa.
Il legislatore –come aveva già previsto
all’art. 6, comma 4, della L. 537/1993 nel testo
novellato dall’art. 44 della L. 724/1994–
conferma all’art. 115 del D.Lgs. 163/2006
che “Tutti i contratti ad esecuzione
periodica o continuativa relativa a servizi
o forniture debbono recare una clausola di
revisione periodica del prezzo”. Si impone
quindi alle parti di contemplare nel
contratto una revisione del corrispettivo
con cadenza periodica, per prevenire
l’alterazione dell’equilibrio del sinallagma
contrattuale. La citata previsione dimostra
che la legge non ha inteso munire i
contratti di forniture e servizi di una
clausola parametrica che indicizzi la
controprestazione pecuniaria
dell’amministrazione alle oscillazioni del
mercato –seppur rilevate ex post– ma di un
meccanismo che, a cadenze intervallate e
predeterminate, comporti la determinazione
di un “nuovo” corrispettivo per le
prestazioni ancora da eseguire,
rapportandolo all’andamento dei prezzi
rilevato in un dato intervallo di tempo
(TAR Campania Napoli, sez. I – 29/07/2010
n. 17174; si veda anche TAR Puglia Lecce,
sez. III – 07/04/2010 n. 898). L’adeguamento
del compenso quindi non deve collegarsi
all’incremento dei costi secondo criteri di
stretta e rigorosa equivalenza.
Altra giurisprudenza (cfr. TAR Puglia
Lecce, sez. III – 13/12/2010 n. 2826) ha
osservato che la clausola di revisione
periodica dei contratti di durata ha lo
scopo di tenere indenni gli appaltatori
dell’amministrazione da quegli aumenti dei
prezzi dei fattori della produzione che –incidendo sulla percentuale di utile stimata
al momento della formulazione dell'offerta–
potrebbero indurre l’aggiudicatario a
svolgere il servizio o ad eseguire la
fornitura a condizioni deteriori rispetto a
quanto pattuito o, addirittura, a rifiutarsi
di proseguire nel rapporto, con inevitabile
compromissione degli interessi
dell’amministrazione. Solo in via mediata
l'istituto tutela l'interesse dell'impresa a
non subire l'alterazione dell'equilibrio
contrattuale conseguente alle modifiche dei
costi che si verifichino durante l’arco del
rapporto, e che potrebbero indurla ad una
surrettizia riduzione degli standard
qualitativi delle prestazioni
(TAR Lombardia-Brescia, Sez, II,
sentenza 20.04.2012 n. 674 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Il calcolo della volumetria che
può essere realizzata su un lotto
edificabile deve essere effettuato tenendo
conto della situazione determinata anche
dalla eventuale parziale utilizzazione, ad
opera dell’originario proprietario, della
volumetria globalmente disponibile e,
quindi, detraendo dalla cubatura richiesta
quella già realizzata per il precedente
edificio, a nulla rilevando che questo possa
insistere su una parte del lotto
catastalmente divisa ed autonoma.
D’altro canto, in subiecta materia, il
vincolo d’asservimento si costituisce solo
per effetto del rilascio del permesso di
costruire, per cui, proprio
perché recepito in un provvedimento
amministrativo, è opponibile anche ai terzi
acquirenti, fatti salvi i rimedi
giurisdizionali e amministrativi azionabili
nei confronti degli atti che si ritengano
illegittimi.
---------------
La sopravvenienza della disciplina
urbanistica su una determinata area può
operare sia in melius, ampliando i pregressi
indici di fabbricabilità, sia in peius,
riducendoli.
Per cui, data una certa destinazione del
piano all’edificazione futura, nel primo
caso andranno considerate le sole aree
libere, nel senso che eventuali variazioni
degli indici di fabbricazione in melius
(cioè più favorevoli ai privati proprietari)
non possono riguardare aree già utilizzate a
fini edificatori; mentre al contrario,
eventuali variazioni in senso restrittivo
dei predetti indici si impongono ad aree
che, pur disponendo in precedenza di indici
più favorevoli, non siano state ancora
utilizzate a fini edificatori.
Quello che si contesta è: in primis, l’applicazione della disciplina
urbanistica vigente al momento della
richiesta del titolo per la realizzazione di
un intervento di nuova costruzione,
insistendo l’area in zona già interessata
dal rilascio di precedenti licenze edilizie;
in subordine, la riconducibilità della
stessa ad un comparto unico di cui fanno
parte altre particelle già utilizzate per la
realizzazione di altri edifici attualmente
ancora esistenti.
Sul primo punto, è sufficiente fare rinvio
ad un diffuso orientamento
giurisprudenziale, (cfr. TAR Campania-Napoli – Sez. II - 22.12.2010 n. 28013; TAR Campania, Napoli, Sez. II, 30.04.2009 n. 2262; TAR Campania, Napoli, Sez. II,
08.06.2006, n. 6816; Consiglio di
Stato, V Sezione, 12.07.2005, n. 3777, e
23.08.2005, n. 4385), secondo cui il
calcolo della volumetria che può essere
realizzata su un lotto edificabile deve
essere effettuato tenendo conto della
situazione determinata anche dalla eventuale
parziale utilizzazione, ad opera
dell’originario proprietario, della
volumetria globalmente disponibile e,
quindi, detraendo dalla cubatura richiesta
quella già realizzata per il precedente
edificio, a nulla rilevando che questo possa
insistere su una parte del lotto
catastalmente divisa ed autonoma.
D’altro canto, in subiecta materia, il
vincolo d’asservimento si costituisce solo
per effetto del rilascio del permesso di
costruire (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V,
28.06.2000, n. 3637; Cass. Civ., Sez. II,
12.09.1998, n. 9081), per cui, proprio
perché recepito in un provvedimento
amministrativo, è opponibile anche ai terzi
acquirenti, fatti salvi i rimedi
giurisdizionali e amministrativi azionabili
nei confronti degli atti che si ritengano
illegittimi.
Le considerazioni suesposte hanno, come sarà
chiarito, un’immediata ricaduta sulle
censure articolate dalla parte ricorrente.
E ciò in quanto è la stessa parte ricorrente
che pone in evidenza l’appartenenza
dell’area divenuta di sua proprietà ad un
più ampio comparto edificato nel corso degli
anni ’60 in forza delle licenze n. 2816 del
1965 e n. 203 del 1967 (pag. 9 del ricorso).
Il successivo frazionamento di tale area,
dunque, non consente di calcolare la
volumetria residua prescindendo da quella
già utilizzata per la realizzazione di
edifici ancora esistenti.
A ciò va aggiunto il rilievo secondo cui, ai
sensi dell’art. 7 della l. 17.08.942 n.
1150, il Comune disciplina, con il Piano
regolatore generale, l’assetto urbanistico
dell’intero territorio comunale, in
particolare prevedendo “la divisione in zone
del territorio comunale con la precisazione
delle zone destinate all'espansione
dell'aggregato urbano e la determinazione
dei vincoli e dei caratteri da osservare in
ciascuna zona”.
Funzione precipua di tale strumento
urbanistico è quella di “conformare
l’edificazione futura” (Cons. Stato, sez. IV,
18.06.2009 n. 4009), ciò che si attua
attraverso prescrizioni tendenzialmente a
tempo indeterminato, in quanto conformative
delle destinazioni dei suoli (Cons. Stato,
sez. II, 18.06.2008 n. 982).
Si consideri che, essendo la regola che
governa l’azione amministrativa quella del
tempus regit actum, la legittimità di ogni
provvedimento va verificata alla stregua
delle norme applicabili al momento della sua
adozione.
E’ del tutto evidente, pertanto, che la
normativa di riferimento per chi intenda
realizzare un intervento di nuova
edificazione –come nel caso di specie– è e
non può essere altri che quella vigente al
momento della presentazione della relativa
domanda, essendo del tutto irragionevole
sottrarre alla regolamentazione in vigore
interventi necessitanti di un titolo
abilitativo, sol perché in passato, sulla
stessa area sono stati rilasciati altri
titoli edilizi.
E’ noto, infatti, che la sopravvenienza
della disciplina urbanistica su una
determinata area può operare sia in melius,
ampliando i pregressi indici di
fabbricabilità, sia in peius, riducendoli.
Per cui, data una certa destinazione del
piano all’edificazione futura, nel primo
caso andranno considerate le sole aree
libere, nel senso che eventuali variazioni
degli indici di fabbricazione in melius
(cioè più favorevoli ai privati proprietari)
non possono riguardare aree già utilizzate a
fini edificatori; mentre al contrario,
eventuali variazioni in senso restrittivo
dei predetti indici si impongono ad aree che, pur disponendo in precedenza di indici più
favorevoli, non siano state ancora
utilizzate a fini edificatori (C.D.S., Sez.
IV, 09.07.2011 n. 4134).
In sintesi, il primo motivo di ricorso va
rigettato in quanto correttamente il
provvedimento impugnato ha utilizzato come
parametro di giudizio ai fini del calcolo
della volumetria residua, il piano
regolatore vigente al momento della domanda
e gli indici di fabbricabilità di nuovo
conio, applicati con riguardo all’intero
comparto oggetto delle originarie licenze
adottate negli anni ’60
(TAR Lombardia-Milano, Sez, II,
sentenza 19.04.2012 n. 1155 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Il silenzio-rifiuto sulla domanda di
permesso di costruire non equivale a
diniego: l'Amministrazione deve comunque
determinarsi con un provvedimento espresso.
L'art. 20 T.U. 06.06.2001 n. 380,
prevede che le domande di permesso di
costruire debbano essere esaminate e
definite entro termini ben definiti,
trascorsi i quali, in base al disposto del
comma 9, sulla domanda si forma il
silenzio-rifiuto.
Trascorso il predetto termine legale, non si
è peraltro di fronte ad un silenzio reso
significativo dalla legge in termini di
diniego implicito della pretesa avanzata, ma
ad un silenzio-inadempimento che esprime
l'inerzia dell'Amministrazione in violazione
del suo obbligo generale di concludere,
entro termini certi, il procedimento con un
provvedimento espresso.
Pertanto l'Amministrazione competente, deve
in ogni caso determinarsi espressamente
sulla domanda di permesso di costruire entri
il termine legalmente assegnatole per la
conclusione del procedimento di cui al
citato art. 20.
Nella fattispecie in esame pertanto,
erroneamente il TAR ha affermato l’assenza
dei presupposti di azionabilità della
domanda ex articoli 31 e 117 del codice del
processo amministrativo, perché qui deve
comunque riscontrarsi la ricorrenza di un
inadempimento imputabile all’amministrazione
in violazione dell’art. 2 della L. n.
241/1990 e s.m.i. .
Infatti a fronte dell’eventuale mancato
adempimento alle richieste di frazionamento,
il Comune avrebbe dovuto regolarsi di
conseguenza per la definizione anche in
senso negativo della relativa domanda, ma
comunque doveva far luogo ad provvedimento
espresso dell’amministrazione
(Consiglio di Stato, Sez. IV,
sentenza 18.04.2012 n. 2302
- link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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ATTI AMMINISTRATIVI:
Sono condizioni dell’azione volta
all’impugnazione di un atto amministrativo
la legittimazione a ricorrere, che dipende
dalla titolarità di un interesse legittimo
proprio e attuale del ricorrente e
l’interesse a ricorrere che sussiste nel
caso in cui il provvedimento abbia cagionato
una lesione immediata, concreta ed attuale e
dall’accoglimento del ricorso derivi al
ricorrente un vantaggio materiale o morale,
concreto o potenziale (detto anche
strumentale).
In particolare la giurisprudenza esclude
l’esistenza di un interesse a ricorrere nel
caso di mera diffida, cioè in presenza di un
ordine diretto a terzi affinché provveda
all’eliminazione di una situazione abusiva
quando tale situazione non venga in alcun
modo qualificata e non siano previsti
effetti punitivi immediati in conseguenza
dell’omessa ottemperanza.
In questi casi infatti l’inottemperanza
all’obbligo previsto nell’ordinanza non
comporta effetti sanzionatori immediati o
automatici, come nel caso dell’ordinanza di
demolizione, ma occorre che
l’amministrazione adotti ulteriori atti per
aprire un procedimento sanzionatorio.
Secondo le regole generali del processo
amministrativo sono condizioni dell’azione
volta all’impugnazione di un atto
amministrativo la legittimazione a
ricorrere, che dipende dalla titolarità di
un interesse legittimo proprio e attuale del
ricorrente e l’interesse a ricorrere che
sussiste nel caso in cui il provvedimento
abbia cagionato una lesione immediata,
concreta ed attuale e dall’accoglimento del
ricorso derivi al ricorrente un vantaggio
materiale o morale, concreto o potenziale
(detto anche strumentale).
In particolare la giurisprudenza (Consiglio
di Stato, sez. V, 18.12.2002, n. 7030)
esclude l’esistenza di un interesse a
ricorrere nel caso di mera diffida, cioè in
presenza di un ordine diretto a terzi
affinché provveda all’eliminazione di una
situazione abusiva quando tale situazione
non venga in alcun modo qualificata e non
siano previsti effetti punitivi immediati in
conseguenza dell’omessa ottemperanza.
In questi casi infatti l’inottemperanza
all’obbligo previsto nell’ordinanza non
comporta effetti sanzionatori immediati o
automatici, come nel caso dell’ordinanza di
demolizione, ma occorre che
l’amministrazione adotti ulteriori atti per
aprire un procedimento sanzionatorio (TAR
Lombardia-Milano, Sez, IV,
sentenza 17.04.2012 n. 1136 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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APPALTI:
L’articolo 38 del codice dei
contratti pubblici (il quale, nel
disciplinare i requisiti di ordine generale
–in dottrina
definiti anche di idoneità "morale"–
stabilisce, tra l’altro, l’esclusione per le
circostanze indicate alle lettere b) e c)
anche se la sentenza o il decreto sono stati
emessi nei confronti degli amministratori
muniti di poteri di rappresentanza o del
direttore tecnico o del socio unico persona
fisica, ovvero del socio di maggioranza in
caso di società con meno di quattro soci, se
si tratta di società a responsabilità
limitata o di capitali) ha la chiara
finalità di attuare un controllo effettivo
sull’idoneità morale degli operatori
economici con riferimento a tutti i soggetti
in grado di impegnare all’esterno l’impresa,
tanto da richiedere le dichiarazioni non
solo in capo agli amministratori muniti di
legale (e formale) potere di rappresentanza,
ma anche ai direttori tecnici e, in
determinate ipotesi, anche al socio di
maggioranza.
La disposizione normativa va, dunque,
interpretata nel senso che coloro i quali
rivestono cariche societarie, alle quali è
per legge istituzionalmente connesso il
possesso di poteri rappresentativi, sono in
ogni caso tenuti a rendere la dichiarazione
prevista dalla norma in questione.
Il collegio, pur non disconoscendo l’esistenza di un’opinione
contraria espressa da alcune pronunce della
sezione V del Consiglio di Stato, si riporta
al più recente orientamento espresso dalla
sezione III del Supremo consesso, secondo il
quale l’articolo 38 del codice dei contratti
pubblici (il quale, nel disciplinare i
requisiti di ordine generale –in dottrina
definiti anche di idoneità "morale"–
stabilisce, tra l’altro, l’esclusione per le
circostanze indicate alle lettere b) e c)
anche se la sentenza o il decreto sono stati
emessi nei confronti degli amministratori
muniti di poteri di rappresentanza o del
direttore tecnico o del socio unico persona
fisica, ovvero del socio di maggioranza in
caso di società con meno di quattro soci, se
si tratta di società a responsabilità
limitata o di capitali) ha la chiara
finalità di attuare un controllo effettivo
sull’idoneità morale degli operatori
economici con riferimento a tutti i soggetti
in grado di impegnare all’esterno l’impresa,
tanto da richiedere le dichiarazioni non
solo in capo agli amministratori muniti di
legale (e formale) potere di rappresentanza,
ma anche ai direttori tecnici e, in
determinate ipotesi, anche al socio di
maggioranza.
La disposizione normativa va, dunque,
interpretata nel senso che coloro i quali
rivestono cariche societarie, alle quali è
per legge istituzionalmente connesso il
possesso di poteri rappresentativi, sono in
ogni caso tenuti a rendere la dichiarazione
prevista dalla norma in questione.
La teoria penalistica del falso innocuo non
può, infatti, trovare applicazione nella
specifica materia degli appalti pubblici,
non potendosi ritenere che dovrebbe essere
impedita la partecipazione alle gare solo
quando in capo all’operatore economico
difettino effettivamente le condizioni
previste per la partecipazione e non anche
quando la dichiarazione pur non veritiera, o
incompleta, non sia idonea a modificare gli
esiti della gara.
Tale teoria, elaborata nel
diverso contesto del diritto penale ai sensi
degli articoli 13 e 27 Cost. nonché
dell’articolo 49 c.p. per accertare in
concreto l’esistenza dell'offesa al bene
giuridico tutelato dalla norma penale, non
può, infatti, trovare ingresso nelle
procedure di evidenza pubblica, atteso che
in queste ultime la completezza delle
dichiarazioni è già di per sé un valore da
perseguire perché consente –anche in
ossequio al principio di buon andamento
dell’amministrazione e di proporzionalità–
la celere decisione in ordine all’ammissione
dell’operatore economico alla gara. Ne
consegue che una dichiarazione inaffidabile
(perché falsa o incompleta) è già di per sé
stessa lesiva degli interessi considerati
dalla norma, a prescindere dal fatto che
l’impresa meriti “sostanzialmente” di
partecipare alla gara.
Nel diritto degli
appalti, occorre, infatti, poter fare
affidamento su una dichiarazione idonea a
far assumere tempestivamente alla stazione
appaltante le necessarie determinazioni in
ordine all’ammissione dell’operatore
economico alla gara o alla sua esclusione
(Cons. Stato, sez. III, 16.03.2012, n.
1471; cfr. anche sez. IV, 16.11.2011, n.
6053) (TAR Lombardia-Milano, Sez, IV,
sentenza 17.04.2012 n. 1134 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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ATTI AMMINISTRATIVI - URBANISTICA:
L'essere
abilitato a partecipare al procedimento di
adozione degli strumenti urbanistici
mediante lo strumento delle osservazioni non
legittima anche alla proposizione del
ricorso giurisdizionale avverso l'atto che
lo conclude, atteso che la partecipazione
procedimentale ed il processo
amministrativo, che è giudizio impugnatorio
di atti, si fondano su presupposti e
condizioni differenti, persistendo la
necessità per adire il giudice, ancorché si
sia partecipato al procedimento di adozione
dello strumento urbanistico, della
titolarità di una posizione giuridica
soggettiva (interesse legittimo), della
legittimazione e dell'interesse ad agire,
condizioni dell'azione che certamente non
discendono dall'effettuata partecipazione.
In tema poi di legittimazione processuale
delle associazioni, prevale l’orientamento
per cui -fatto salvo il criterio legale di
legittimazione degli enti a carattere
nazionale iscritti nell'apposito elenco
tenuto dal Ministero dell'Ambiente, ai sensi
dell'art. 13 della legge 08.07.1986 n. 349-
è possibile che tale riconoscimento della
titolarità dell'azione sia attribuito ad
associazioni locali le quali perseguano
statutariamente, in modo non occasionale,
obiettivi di tutela di determinati interessi
della collettività ed abbiano un adeguato
grado di rappresentatività e stabilità in
un'area di afferenza ricollegabile alla zona
in cui è situato il bene a fruizione
pubblica che si assume leso.
Anche in materia di interessi diffusi, non è
ammessa quindi nel vigente sistema l'azione
popolare, vale a dire la possibilità per il
quisque de populo di intraprendere
un'iniziativa giurisdizionale in assenza
della titolarità, sul piano sostanziale, di
un interesse diretto, concreto e personale
che lo ponga su un piano differenziato
rispetto alla generalità dei consociati.
Di conseguenza, ai fini della legittimazione
ad agire di un'associazione o di un
comitato, non è sufficiente il mero scopo
associativo o la finalità statutaria per
differenziare l'interesse diffuso, specie
quando tale scopo si risolva nella finalità
di proporre un'azione giurisdizionale o di
svolgere un controllo generalizzato sulla
legittimità di qualsiasi azione
amministrativa nel contesto territoriale di
riferimento.
Il riconoscimento della legittimazione ad
agire in giudizio a favore delle
associazioni non riconosciute (...) richiede
che delle stesse sia accertato: 1) il
carattere non occasionale o strumentale alla
proposizione di una determinata impugnativa;
2) lo stabile collegamento col territorio,
consolidatosi nel tempo, che deve
presuntivamente escludersi in caso di
associazioni costituite pochi giorni prima
della proposizione del ricorso; 3) la
rappresentatività della collettività locale
di riferimento, requisito quest'ultimo che
non può prescindere dalla considerazione,
quanto meno indiziaria, del numero delle
persone fisiche costituenti l'associazione.
In materia di impugnazione dei piani urbanistici generali,
quale è in Regione Lombardia il Piano di
Governo del Territorio, che ha sostituito il
tradizionale Piano Regolatore Generale (si
veda la legge regionale n. 12/2005), la
giurisprudenza amministrativa è ormai
concorde nel ritenere che: <<l'essere
abilitato a partecipare al procedimento di
adozione degli strumenti urbanistici
mediante lo strumento delle osservazioni non
legittima anche alla proposizione del
ricorso giurisdizionale avverso l'atto che
lo conclude, atteso che la partecipazione
procedimentale ed il processo
amministrativo, che è giudizio impugnatorio
di atti, si fondano su presupposti e
condizioni differenti, persistendo la
necessità per adire il giudice, ancorché si
sia partecipato al procedimento di adozione
dello strumento urbanistico, della
titolarità di una posizione giuridica
soggettiva (interesse legittimo), della
legittimazione e dell'interesse ad agire,
condizioni dell'azione che certamente non
discendono dall'effettuata partecipazione>>
(Consiglio di Stato, sez. IV, 03.08.2011, n.
4644; si veda anche, della medesima Sezione
del Consiglio di Stato, la sentenza
13.07.2010, n. 4545 e, sulla necessità
dell’individuazione rigorosa sia della
legittimazione ad agire sia dell’interesse
ad agire in capo ad ogni ricorrente:
Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 4
del 07.04.2011).
In tema poi di legittimazione processuale
delle associazioni, prevale l’orientamento
per cui -fatto salvo il criterio legale di
legittimazione degli enti a carattere
nazionale iscritti nell'apposito elenco
tenuto dal Ministero dell'Ambiente, ai sensi
dell'art. 13 della legge 08.07.1986 n. 349- è
possibile che tale riconoscimento della
titolarità dell'azione sia attribuito ad
associazioni locali le quali perseguano
statutariamente, in modo non occasionale,
obiettivi di tutela di determinati interessi
della collettività ed abbiano un adeguato
grado di rappresentatività e stabilità in
un'area di afferenza ricollegabile alla zona
in cui è situato il bene a fruizione
pubblica che si assume leso (cfr. sul punto
TAR Toscana, sez. III, 28.02.2012, n. 397,
con la giurisprudenza ivi richiamata).
Anche in materia di interessi diffusi, non è
ammessa quindi nel vigente sistema l'azione
popolare, vale a dire la possibilità per il
quisque de populo di intraprendere
un'iniziativa giurisdizionale in assenza
della titolarità, sul piano sostanziale, di
un interesse diretto, concreto e personale
che lo ponga su un piano differenziato
rispetto alla generalità dei consociati
(cfr. ancora TAR Toscana, sez. II,
18.11.2011, n. 1765).
Di conseguenza, ai fini della legittimazione
ad agire di un'associazione o di un
comitato, non è sufficiente il mero scopo
associativo o la finalità statutaria per
differenziare l'interesse diffuso, specie
quando tale scopo si risolva nella finalità
di proporre un'azione giurisdizionale o di
svolgere un controllo generalizzato sulla
legittimità di qualsiasi azione
amministrativa nel contesto territoriale di
riferimento.
Ancora, si è affermato che: <<Il
riconoscimento della legittimazione ad agire
in giudizio a favore delle associazioni non
riconosciute (...) richiede che delle stesse
sia accertato: 1) il carattere non
occasionale o strumentale alla proposizione
di una determinata impugnativa; 2) lo
stabile collegamento col territorio,
consolidatosi nel tempo, che deve
presuntivamente escludersi in caso di
associazioni costituite pochi giorni prima
della proposizione del ricorso; 3) la
rappresentatività della collettività locale
di riferimento, requisito quest'ultimo che
non può prescindere dalla considerazione,
quanto meno indiziaria, del numero delle
persone fisiche costituenti l'associazione>>
(cfr. TAR Piemonte, sez. I, 21.12.2011, n.
1340) (TAR Lombardia-Milano, Sez, II,
sentenza 17.04.2012 n. 1124 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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URBANISTICA:
I provvedimenti con i quali i comuni ripartiscono in zone il
territorio in sede di pianificazione
urbanistica hanno natura ampiamente
discrezionale e possono pertanto incidere
anche su precedenti difformi destinazioni
delle zone stesse, sempre che la nuova
suddivisione non sia affetta da errori di
fatto o da gravi vizi di illogicità,
irrazionalità o contraddittorietà.
In occasione della formazione degli
strumenti giuridici generali, inoltre, le
scelte discrezionali delle amministrazioni
locali riguardo alla destinazione di singole
aree necessitano di apposite motivazioni -oltre quelle che si possono evincere dai
criteri generali- seguiti nella
impostazione del piano -solo quando
incidono in posizioni giuridiche consolidate- come la presenza di precedente
lottizzazione o di atti amministrativi che
abbiano riconosciuto la peculiarità di
determinate situazioni.
---------------
Non possono ricevere un indice edificatorio,
neppure virtuale, aree che non sono
assoggettabili a trasformazione urbanistica
per natura o per regime giuridico.
La destinazione dei terreni dev’essere
decisa con riferimento principale alle
caratteristiche intrinseche del bene in
questione, le quali decidono della natura
conformativa od espropriativa della
destinazione di zona, e, nel caso di vincoli
espropriativi, della quantificazione del
relativo indennizzo.
Sul punto la dottrina e la giurisprudenza
affermano che un’area, per divenire
edificabile deve avere una “vocazione
edificatoria”, nel senso che, per le sue
oggettive caratteristiche intrinseche, deve
apparire economicamente suscettibile di
immediata trasformazione.
Tale concetto dev’essere convertito in
quello più ampio di idoneità alla
trasformazione urbanistica laddove, come nel
caso in questione, la volumetria debba
atterrare su altre aree.
La possibilità di assegnare un indice
virtuale solo ad aree che partecipano della
trasformazione urbanistica trova la sua
ragione nel fatto che sarebbe del tutto
illogico assegnare una rendita urbana, qual
è quella dei fondi che producono tale
volumetria (c.d. fondi sorgente), ad aree
che non possono, per caratteri propri,
partecipare al mercato edilizio.
In caso contrario, inoltre, si
trasformerebbe il piano regolatore in un
atto di discrezionalità pura in contrasto
con quanto da sempre affermato dalla
giurisprudenza amministrativa e
costituzionale la quale ha da tempo chiarito
in merito alla discrezionalità di chi
effettua le scelte di piano, che «non si
tratta di discrezionalità indiscriminata ed
incontrollabile bensì di discrezionalità
tecnica. La quale ... essendo condizionata
da elementi di valutazione di carattere
tecnico, importa che l'attività normativa
devoluta dall'amministrazione (nella specie
ai Comuni) si deve svolgere entro
determinati confini di carattere obiettivo,
e che, per ciò stesso, rimane, sotto questo
aspetto, delimitata nella libertà di
apprezzamento».
A ciò si aggiunge che anche la finalità
perequativa può realizzarsi solo nel caso in
cui l’attribuzione di un diritto
edificatorio indipendentemente dalla
destinazione d’uso sia effettuata nel
rispetto della naturale vocazione
edificatoria dell’area. Solo nel caso in cui
sia i fondi da cui sorge l’edificabilità che
quelli sui quali tale edificabilità deve
atterrare siano idonei alla trasformazione
urbanistica per natura e per destinazione
urbanistica (anche se in misura diversa),
infatti, si elimina od almeno si riduce
l’effetto discriminatorio del piano,
realizzando un eguale trattamento di
situazioni di fatto uguali od analoghe.
---------------
La determinazione degli indici di zona, che
è carattere precipuo della zonizzazione è
frutto di ampia discrezionalità.
Anche in un sistema perequativo l'indice
edificatorio è collegato ad una scelta
discrezionale dell'amministrazione in merito
alla collocazione della volumetria
realizzabile ed il suo valore è connesso
anche all'area sulla quale tale volumetria
deve ricadere.
Solo coloro che possono vantare una
posizione consolidata attribuitagli
dall’amministrazione con un atto definitivo
ed efficace come la stipula di una
convenzione di lottizzazione o dal giudice
con una sentenza favorevole secondo
l’opinione giurisprudenziale hanno una
situazione di affidamento tutelato nel
mantenimento della situazione.
---------------
Gli standard urbanistici di zona debbono
essere proporzionati e, di conseguenza,
quelli superiori a quelli minimi di legge
debbono essere motivati.
Tuttavia tale regola non può essere invocata
nel caso in cui sia previsto un indice unico
di edificabilità, in quanto l’effetto che
esso produce è l’indifferenza del regime dei
fondi alla destinazione d’uso dei medesimi.
Ogni fondo è infatti parificato agli altri
nel regime giuridico di edificabilità, con
la conseguenza che diventa indifferente che
esso sia destinato ad uso pubblico o
privato.
Resta invece in vigore il limite funzionale,
cioè la necessità che le aree dei fondi
sorgente, della cui edificabilità il
proprietario del fondo di atterraggio si
deve fare carico, siano destinate a
soddisfare “gli insediamenti residenziali,
produttivi, direzionali e commerciali”, come
dice la legge, da realizzare nell’area di
piano.
I provvedimenti con i quali i comuni ripartiscono in zone il
territorio in sede di pianificazione
urbanistica hanno natura ampiamente
discrezionale e possono pertanto incidere
anche su precedenti difformi destinazioni
delle zone stesse, sempre che la nuova
suddivisione non sia affetta da errori di
fatto o da gravi vizi di illogicità,
irrazionalità o contraddittorietà.
In occasione della formazione degli
strumenti giuridici generali, inoltre, le
scelte discrezionali delle amministrazioni
locali riguardo alla destinazione di singole
aree necessitano di apposite motivazioni -oltre quelle che si possono evincere dai
criteri generali- seguiti nella
impostazione del piano -solo quando
incidono in posizioni giuridiche consolidate- come la presenza di precedente
lottizzazione o di atti amministrativi che
abbiano riconosciuto la peculiarità di
determinate situazioni (Consiglio Stato,
sez. IV, 12.12.1990, n. 1002).
---------------
Non
possono ricevere un indice edificatorio,
neppure virtuale, aree che non sono
assoggettabili a trasformazione urbanistica
per natura o per regime giuridico.
La giurisprudenza della Corte costituzionale
in primis e poi del giudice amministrativo
sono chiare, infatti, nel riconoscere che la
destinazione dei terreni dev’essere decisa
con riferimento principale alle
caratteristiche intrinseche del bene in
questione, le quali decidono della natura
conformativa od espropriativa della
destinazione di zona (da ultimo Consiglio
Stato, sez. IV, 22.06.2011, n. 3797),
e, nel caso di vincoli espropriativi, della
quantificazione del relativo indennizzo
(Corte costituzionale sentenza n. 5 del
1980; idem 30.07.1984 n. 231; da ultimo
Corte costituzionale, 10.06.2011, n.
181).
Sul punto la dottrina e la giurisprudenza
affermano che un’area, per divenire
edificabile deve avere una “vocazione
edificatoria”, nel senso che, per le sue
oggettive caratteristiche intrinseche, deve
apparire economicamente suscettibile di
immediata trasformazione.
Tale concetto dev’essere convertito in
quello più ampio di idoneità alla
trasformazione urbanistica laddove, come nel
caso in questione, la volumetria debba
atterrare su altre aree.
La possibilità di assegnare un indice
virtuale solo ad aree che partecipano della
trasformazione urbanistica trova la sua
ragione nel fatto che sarebbe del tutto
illogico assegnare una rendita urbana, qual
è quella dei fondi che producono tale
volumetria (c.d. fondi sorgente), ad aree
che non possono, per caratteri propri,
partecipare al mercato edilizio.
In caso contrario, inoltre, si
trasformerebbe il piano regolatore in un
atto di discrezionalità pura in contrasto
con quanto da sempre affermato dalla
giurisprudenza amministrativa e
costituzionale (Corte cost. 14.05.1966,
n. 38) la quale ha da tempo chiarito in
merito alla discrezionalità di chi effettua
le scelte di piano, che «non si tratta di
discrezionalità indiscriminata ed
incontrollabile bensì di discrezionalità
tecnica. La quale ... essendo condizionata
da elementi di valutazione di carattere
tecnico, importa che l'attività normativa
devoluta dall'amministrazione (nella specie
ai Comuni) si deve svolgere entro
determinati confini di carattere obiettivo,
e che, per ciò stesso, rimane, sotto questo
aspetto, delimitata nella libertà di
apprezzamento».
A ciò si aggiunge che anche la finalità
perequativa può realizzarsi solo nel caso in
cui l’attribuzione di un diritto
edificatorio indipendentemente dalla
destinazione d’uso sia effettuata nel
rispetto della naturale vocazione
edificatoria dell’area. Solo nel caso in cui
sia i fondi da cui sorge l’edificabilità che
quelli sui quali tale edificabilità deve
atterrare siano idonei alla trasformazione
urbanistica per natura e per destinazione
urbanistica (anche se in misura diversa),
infatti, si elimina od almeno si riduce
l’effetto discriminatorio del piano,
realizzando un eguale trattamento di
situazioni di fatto uguali od analoghe.
---------------
Sempre con riferimento all’indice
edificatorio il ricorrente lamenta che il
suo ius aedificandi sia stato
sostanzialmente svuotato a causa dal basso
indice attribuito ai suoi terreni per
l’edificazione autonoma, ben più basso di
quello precedente.
In merito la difesa comunale ha replicato
che in realtà l’edificabilità dell’area di
proprietà del ricorrente con l’acquisizione
della volumetria dell’area standard è
addirittura superiore a quella attribuita
dal precedente piano.
Il profilo di ricorso non è fondato in
quanto la giurisprudenza da sempre afferma
che la determinazione degli indici di zona,
che è carattere precipuo della zonizzazione
è frutto di ampia discrezionalità (ex plurimis TAR Veneto sez. I,
02/09/2008 n.
2645).
Anche in un sistema perequativo l'indice
edificatorio è collegato ad una scelta
discrezionale dell'amministrazione in merito
alla collocazione della volumetria
realizzabile ed il suo valore è connesso
anche all'area sulla quale tale volumetria
deve ricadere (TAR Lombardia, Milano, sez.
II, 17.09.2009 n. 4671).
Solo coloro che possono vantare una
posizione consolidata attribuitagli
dall’amministrazione con un atto definitivo
ed efficace come la stipula di una
convenzione di lottizzazione o dal giudice
con una sentenza favorevole secondo
l’opinione giurisprudenziale hanno una
situazione di affidamento tutelato nel
mantenimento della situazione pregressa
(Cons. Stato, sez. IV, 13.07.1993, n.
711; Cons. Stato, sez. IV, 19.01.1988,
n. 9; Cons. Stato Ad. Plen., 24.05.2007, n.
7).
---------------
L’art. 22
della L.R. 15/04/1975 n. 51 prevede che
negli strumenti urbanistici generali e nei
piani attuativi deve essere assicurata una
dotazione globale di aree per attrezzature
pubbliche e di uso pubblico, commisurata
all’entità degli insediamenti residenziali,
produttivi, direzionali e commerciali, sulla
base dei parametri e dei criteri stabiliti
nel presente articolo.
La norma in sostanza stabilisce la regola
che gli standard debbono essere commisurati
agli insediamenti previsti, sia dal punto di
vista quantitativo che funzionale.
Per quanto riguarda l’aspetto
quantitativo occorre rilevare che la
giurisprudenza (ex plurimis Tar Lombardia,
Milano, sez. II, 21.03.2006 n. 634) da
tempo afferma che gli standard urbanistici
di zona debbono essere proporzionati e, di
conseguenza, quelli superiori a quelli
minimi di legge debbono essere motivati.
Tuttavia tale regola non può essere invocata
nel caso in cui sia previsto un indice unico
di edificabilità, in quanto l’effetto che
esso produce è l’indifferenza del regime dei
fondi alla destinazione d’uso dei medesimi.
Ogni fondo è infatti parificato agli altri
nel regime giuridico di edificabilità, con
la conseguenza che diventa indifferente che
esso sia destinato ad uso pubblico o
privato.
Resta invece in vigore il limite funzionale,
cioè la necessità che le aree dei fondi
sorgente, della cui edificabilità il
proprietario del fondo di atterraggio si
deve fare carico, siano destinate a
soddisfare “gli insediamenti
residenziali, produttivi, direzionali e
commerciali”, come dice la legge, da
realizzare nell’area di piano (TAR Lombardia-Milano, Sez, IV,
sentenza 16.04.2012 n. 1123 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Alle nuove edificazioni e agli
altri interventi comunque soggetti a titolo
abilitativo corrisponde il pagamento di un
contributo commisurato all'incidenza degli
oneri di urbanizzazione, che presenta
carattere generale e prescinde
dall’esistenza o meno delle singole opere di
urbanizzazione.
Esso, in sostanza, assume la natura di
prestazione patrimoniale imposta e viene
determinato senza tener conto né
dell’utilità specifica che riceve il
beneficiario del titolo edilizio e, neppure,
delle spese effettivamente necessarie per
l’esecuzione delle opere di urbanizzazione
relative al titolo assentito.
La concreta determinazione degli oneri
dovuti per il conseguimento del titolo
edilizio costituisce, dunque, il risultato
di un calcolo materiale, la cui misura è
direttamente collegata all’applicazione dei
parametri prestabiliti, per cui deve
escludersi, stante la natura vincolata
dell’attività espletata, che l’atto di
specificazione del quantum debeatur debba
essere motivato.
Come più volte affermato dalla
giurisprudenza (cfr. ex multis,
Consiglio di Stato, sez. VI - 25/08/2009 n.
5059; C.G.A., Sez. Giur. - 19.12.2008, n.
1131; Cons. Stato, Sez. V - 21.04.2006 n.
2258; nonché Cons. Stato, Sez. V,
06.05.1997, n. 462), sia nella precedente
che nell'attuale normativa (articoli 3, 5, 6
della L.n. 10/1977, 16 del d.P.R. n.
380/2001) alle nuove edificazioni e agli
altri interventi comunque soggetti a titolo
abilitativo, corrisponde il pagamento di un
contributo commisurato all'incidenza degli
oneri di urbanizzazione, che presenta
carattere generale e prescinde
dall’esistenza o meno delle singole opere di
urbanizzazione.
Esso, in sostanza, assume la natura di
prestazione patrimoniale imposta e viene
determinato senza tener conto né
dell’utilità specifica che riceve il
beneficiario del titolo edilizio e, neppure,
delle spese effettivamente necessarie per
l’esecuzione delle opere di urbanizzazione
relative al titolo assentito (cfr. da ultimo
TAR Lombardia, Brescia, sez. II, 02.03.2012,
n. 355; TAR Puglia, Bari, sez. III,
10.02.2011, n. 243; TAR Abruzzo, Pescara,
18.10.2010, n. 1142; TAR Lazio, Roma, sez.
II, 14.11.2007, n. 11213).
La concreta determinazione degli oneri
dovuti per il conseguimento del titolo
edilizio costituisce, dunque, il risultato
di un calcolo materiale, la cui misura è
direttamente collegata all’applicazione dei
parametri prestabiliti, per cui deve
escludersi, stante la natura vincolata
dell’attività espletata, che l’atto di
specificazione del quantum
debeatur debba essere motivato
(TAR Lombardia-Milano, Sez, II,
sentenza 13.04.2012 n. 1101 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Sconta il pagamento degli oo.uu.
la costruzione di una
rampa di
carico, realizzata in c.a., che consente
agli automezzi di salire all’altezza delle
tramogge, raggiungendo un’altezza di mt.
7,20.
La difesa
comunale, al riguardo, ritiene legittima
l’interpretazione fornita
dall’amministrazione delle surrichiamate
disposizioni, dovendosi conteggiare tutte le
opere stabilmente infisse al suolo, fra cui
la cit. rampa di carico, realizzata in c.a.,
che consente agli automezzi di salire
all’altezza delle tramogge, raggiungendo
un’altezza di mt. 7,20. Si tratta, qui, per
il Comune, di un manufatto che integra una
definitiva e stabile trasformazione del
suolo, sì da generare s.l.p. valevole come
legittimo parametro di riferimento per il
calcolo del contributo.
Il motivo è infondato.
L’art. 44, commi 6 e 7, della legge reg.
12/2005, così dispone: <<6. Per le
costruzioni e gli impianti destinati alle
attività industriali o artigianali nonché
alle attività turistiche, commerciali e
direzionali, gli oneri sono calcolati al
metro quadrato di superficie lorda
complessiva di pavimento, compresi i piani
seminterrati e interrati la cui destinazione
d'uso comporti una permanenza anche
temporanea di persone.
7. Per le costruzioni o gli impianti
destinati ad attività industriali o
artigianali si computa anche la superficie
utilizzabile per gli impianti, con
esclusione delle opere necessarie al
trattamento e allo smaltimento dei rifiuti
liquidi, solidi e gassosi al servizio
dell'attività produttiva>>.
Ebbene, ritiene il Collegio che
l’interpretazione del comma 7 proposta da
parte ricorrente non meriti condivisione, in
quanto conduce a privare la disposizione
stessa di ogni ragion d’essere, potendosi
ritenere che già da una piana lettura del
comma 6 si evince che la superficie occupata
dagli impianti è computata nell’ambito della
s.l.p. se ricompresa all’interno del profilo
esterno delle pareti perimetrali.
L’unico modo per attribuire al comma 7 una
ragion d’essere è di ritenere, in conformità
della tesi della resistente amministrazione,
che esso delinei un ulteriore fattore da
computare nel calcolo del contributo, che si
applica soltanto alle costruzioni e agli
impianti destinati ad attività industriali o
artigianali: si tratta della “superficie
utilizzabile per gli impianti”.
Depone in tal senso, in primis,
l’argomento letterale, poiché la previsione
di siffatta superficie preceduta
dall’avverbio “anche” non può che
significare che si tratti di fattispecie che
va ad aggiungersi a quella prevista al comma
precedente.
Si tratta, a questo punto, di stabilire se
la “rampa di carico” possa essere
sussunta nella previsione del cit. comma 7.
Il Collegio ritiene che la risposta non
possa che essere positiva, poiché –dalla
documentazione versata in atti– risulta
evidente come la rampa di carico di cui si
tratta integri una struttura stabile (che
supera i 7 mt. di altezza e occupa una
superficie di circa 1.400,00 mq), destinata
allo svolgimento dell’attività economica
imputabile all’istante (la stessa
ricorrente, nella d.i.a. del 23.07.2009,
qualifica l’intervento come di “trasformazione
permanente del suolo in edificato mediante:
impianti per attività produttive all’aperto”).
Siffatta “rampa di carico”
costituisce, quindi, una struttura
riconducibile alla nozione di impianto, di
cui alla citata disposizione.
Proprio in ragione di tale riconducibilità,
si comprende come non possa condividersi la
considerazione dell’esponente, volta ad
accomunare la ridetta rampa di carico a una
semplice rampa di accesso, che,
evidentemente, resta fuori dalla definizione
di impianto.
Ancora correttamente, poi, sempre ai sensi
del comma 7 cit., l’amministrazione risulta
avere escluso dal computo la superficie
occupata dalle vasche di riciclo
(TAR Lombardia-Milano, Sez, II,
sentenza 13.04.2012 n. 1101 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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APPALTI SERVIZI:
Costituisce concessione di
servizio pubblico ex art. 30 dlgs n.
163/2006 e non appalto di servizio
l'installazione di distributori automatici
di generi di ristoro/conforto in ambito
scolastico.
L'assegnazione del servizio costituito dalla
installazione e gestione di distributori
automatici di generi alimentari all'interno
di strutture scolastiche deve essere
qualificata in termini di concessione di
servizio pubblico, come tale sottoposta -ai
sensi dell'art. 30 d.lgs. n. 163 del 2006-
alla medesima disciplina del contenzioso
dettata per i contratti e, quanto alla
scelta del concessionario, al rispetto dei
principi desumibili dal Trattato e dei
principi generali relativi ai contratti
pubblici e, in particolare, dei principi di
trasparenza, adeguata pubblicità, non
discriminazione, parità di trattamento,
mutuo riconoscimento, proporzionalità (TAR
Puglia-Bari, Sez. I,
sentenza 12.04.2012 n. 716 - link
a www.dirittodeiservizipubblici.it). |
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APPALTI:
Sulla finalità della verifica
dell'anomalia dell'offerta.
Sul grado di motivazione richiesto nel caso
in cui la verifica di anomalia si concluda
positivamente.
----------
Secondo l'Autorità di Vigilanza la finalità
della verifica dell'anomalia dell'offerta è
quella di evitare che offerte troppo basse
espongano l'amministrazione al rischio di
esecuzione della prestazione in modo
irregolare e qualitativamente inferiore a
quella richiesta e con modalità esecutive in
violazione di norme con la conseguenza di
far sorgere contestazioni e ricorsi.
L'amministrazione deve infatti aggiudicare
l'appalto a soggetti che abbiano presentato
offerte che, avuto riguardo alle
caratteristiche specifiche della prestazione
richiesta, risultino complessivamente
proporzionate sotto il profilo economico
all'insieme dei costi, rischi ed oneri che
l'esecuzione della prestazione comporta a
carico dell'appaltatore con l'aggiunta del
normale utile d'impresa affinché la stessa
possa rimanere sul mercato.
Occorre quindi contemperare l'interesse del
concorrente a conseguire l'aggiudicazione
formulando un'offerta competitiva con quello
della stazione appaltante ad aggiudicare al
minor costo senza rinunciare a standard
adeguati ed al rispetto dei tempi e dei
costi contrattuali.
---------------
Con riferimento al grado di motivazione
richiesto nel caso in cui la verifica di
anomalia si concluda positivamente, si
distinguono due orientamenti.
Secondo un primo orientamento, prevalente in
giurisprudenza, nelle ipotesi in cui la
verifica abbia esito positivo (pervenendosi,
come è avvenuto nel caso di specie, ad un
giudizio di non anomalia dell'offerta), la
motivazione può essere meno accurata di
quella richiesta in caso di verifica
negativa, con la precisazione peraltro che
ciò non equivale ad ammettere l'integrale
omissione della motivazione, occorrendo pur
sempre fare richiamo alle giustificazioni
fornite dal concorrente, a condizione però
che queste siano state complete ed
esaustive.
Secondo una diversa tesi, invece, l'obbligo
di (una adeguata) motivazione si impone non
solo nel caso di giudizio finale negativo,
ma anche nel caso di giudizio finale
positivo e ciò sia in ossequio all'obbligo
generale di motivazione dei provvedimenti
amministrativi, sia a tutela, negli appalti,
della par condicio dei concorrenti.
In questa materia, tuttavia, può risultare
fuorviante una disamina degli orientamenti
interpretativi condotta esclusivamente in
termini generali e di massima, infatti, il
problema della sufficienza o insufficienza
della motivazione dell'atto con cui si
accettano le giustificazioni si pone in
termini notevolmente diversi a seconda del
grado e del tipo di anomalia che abbia dato
motivo alla verifica dell'offerta (Consiglio
di Stato, Sez. III,
sentenza 11.04.02012 n. 2073 - link a
www.dirittodeiservizipubblici.it). |
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AMBIENTE-ECOLOGIA - COMPETENZE GESTIONALI:
Inquinamento acustico: la competenza è del
Sindaco.
Con il primo motivo la ricorrente ha
lamentato l’incompetenza del Dirigente del
Settore Tutela Ambiente del Comune di Casale
Monferrato ad adottare un provvedimento come
quello impugnato, avente la natura di
ordinanza contingibile ed urgente in materia
di inquinamento acustico e, come tale,
riservato al Sindaco.
Tale censura è fondata e meritevole di
accoglimento: come già riconosciuto dal
Collegio nella pronuncia cautelare di
accoglimento della sospensiva, anche alla
luce dei documenti depositati dal Comune in
ottemperanza all’ordinanza istruttoria (cfr.
doc. n. 1 dell’Amministrazione) nei quali
l’ARPA richiede espressamente “l’emissione
di ordinanza comunale ex art. 9 della l.
26.10.1995 n. 447”, il provvedimento
impugnato avrebbe dovuto essere adottato ex
art. d.lgs. n. 267/2000 dal Sindaco del
Comune di Casale Monferrato e non dal
Dirigente.
L'art. 9 della legge 447/1995 attribuisce,
infatti, espressamente al Sindaco il potere
di adottare ordinanze per il contenimento o
l'abbattimento delle emissioni sonore,
inclusa l'inibitoria parziale o totale di
determinate attività e si tratta di un
potere sostanzialmente analogo a quello
attribuito al Sindaco dal D.Lgs. 267/2000
(Testo Unico degli Enti Locali), agli
articoli 50 e 54 e che, pertanto deve essere
esercitato dal Sindaco stesso, con
esclusione della competenza dei dirigenti,
cui spetta invece l'adozione di tutti gli
atti di gestione del Comune, ai sensi
dell'art. 107 del medesimo D.Lgs. 267/2000
(cfr. TAR Lombardia, Milano, 23.01.2012 n.
256) (TAR Piemonte, Sez. II,
sentenza 11.04.2012 n. 432 - link
a www.giustizia-amministrativa.it). |
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APPALTI:
Sull'applicabilità del termine di
"stand still" alle concessioni di servizi.
Il termine di "stand still" o termine
dilatorio, si applica anche alle concessioni
di servizi (nel caso di specie, una
concessione del servizio di distribuzione
del gas naturale), in quanto l'art. 11, c.
10, del D.Lgs. 163/2006 trova ingresso per
tutte le procedure di affidamento dei
contratti pubblici, tenuto conto di quanto
dispone l'art. 3, c. 36, ai sensi del quale
"Le "procedure di affidamento" e
l'"affidamento" comprendono sia
l'affidamento di lavori, servizi, o
forniture, o incarichi di progettazione,
mediante appalto, sia l'affidamento di
lavori o servizi mediante concessione, sia
l'affidamento di concorsi di progettazione e
di concorsi di idee".
L'uniforme operatività di prescrizioni che
garantiscono adeguata tutela ai concorrenti
di una selezione ad evidenza pubblica è,
infatti, coerente con i principi enucleati
all'art. 2, c. 1, del Codice dei contratti,
per cui "L'affidamento … di opere e
lavori pubblici, servizi e forniture, ai
sensi del presente codice, deve … svolgersi
nel rispetto dei principi di …. libera
concorrenza, parità di trattamento, non
discriminazione …".
Inoltre, la scelta del concessionario di un
servizio deve in ogni caso avvenire "nel
rispetto dei principi desumibili dal
Trattato e dei principi generali relativi ai
contratti pubblici e, in particolare, dei
principi di trasparenza, adeguata
pubblicità, non discriminazione, parità di
trattamento, mutuo riconoscimento, ..."
(cfr. art. 30 del D.Lgs. 163/2006) e l'art.
11 del Codice è collocato nel titolo I
recante principi e disposizioni comuni a
tutti i contratti pubblici (TAR
Lombardia-Brescia, Sez. II,
sentenza 10.04.2012 n. 618 - link
a www.dirittodeiservizipubblici.it). |
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URBANISTICA:
Il piano di lottizzazione ha una
durata decennale per cui, decorso il
relativo termine, esso perde di efficacia e
non può più costituire valido presupposto
per il rilascio di qualsivoglia titolo
abilitativo alla edificazione di manufatti.
La giurisprudenza di questa Sezione ha da
tempo affermato (cfr. n. 1412 del
03.11.1998), proprio in relazione
all’obiezione che il termine decennale di
efficacia dei piani particolareggiati non
potrebbe essere applicato in via di analogia
alle lottizzazioni, in quanto sarebbe
stabilito per i primi (piani
particolareggiati) sol perché impongono
vincoli espropriativi ai proprietari dei
suoli, quanto segue:
- la legge urbanistica stabilisce
espressamente la durata degli altri
strumenti urbanistici che disciplina: di
quelli generali (il piano territoriale di
coordinamento ed il piano regolatore
generale, in vigore a tempo indeterminato ex
artt. 6 e 11 della LUN) e del piano
particolareggiato, avente la durata di dieci
anni per espressa previsione dell’art. 17
della stessa LUN;
- la durata massima dei piani di
lottizzazione, se ad essi non fosse
applicabile il termine decennale di
efficacia dei piani particolareggiati,
sarebbe quella, indeterminata, degli
strumenti urbanistici generali, invece di
quella decennale dello strumento urbanistico
attuativo: il che costituirebbe di per sé
motivo di incoerenza;
- non giova, inoltre, rilevare che l’art. 28
della LUN, come modificato dall’art. 8 della
L. 06.08.1967 n. 765, preveda un termine
decennale soltanto per l’esecuzione delle
opere di urbanizzazione e non per
l’edificazione dei singoli lotti, tenuto
conto che la fissazione di un termine
risponde ad un preminente interesse
pubblico, non soltanto per l’esecuzione
delle opere di urbanizzazione, ma anche per
l’edificazione dei lotti;
- il disegno di fissazione di un termine di
decadenza per le licenze prima, poi per le
concessioni edilizie e poi, ancora, per i
permessi di costruire, diretto ad assicurare
l’effettività e l’attualità delle nuove
previsioni urbanistiche, sarebbe incompleto
alla fonte se, prima del rilascio del titolo
abilitativo, le lottizzazioni convenzionate
avessero l’efficacia di condizionare a tempo
indeterminato, con l’affidamento dei suoi
titolari, la pianificazione urbanistica
futura.
Né può farsi questione che detto affidamento
(del lottizzante) comporti l’intangibilità
della destinazione urbanistica impressa con
il PdL convenzionato poiché, coma ha ancora
chiarito la citata giurisprudenza:
- l’ultrattività di detto affidamento, oltre
il termine di scadenza del PdL stesso,
sarebbe incoerente con la finalità di
fissazione di un termine di efficacia degli
strumenti urbanistici attuativi, il quale
(termine) attiene all’effettività delle
nuove previsioni urbanistiche;
- ogni altra questione circa gli eventuali
problemi patrimoniali insorgenti per effetto
della realizzazione di tutte le opere di
urbanizzazione, ma non anche
dell’edificazione dei lotti, devono trovare
soluzione secondo gli ordinari strumenti
civilistici diretti ad evitare, se
sussistenti, eventuali arricchimenti
ingiustificati, ma non anche sotto il
profilo urbanistico-edilizio.
Così pure, per contrastare tale avviso
espresso dal Collegio non può ipotizzarsi
una proroga tacita del termine di efficacia
di una convenzione di lottizzazione, in
conseguenza del rilascio di concessione
edilizia da parte del Comune, ovvero in
difetto di una espressa revoca della stessa
convenzione o della modifica o della
introduzione di un nuovo strumento
urbanistico, poiché costituisce avviso
pacifico in giurisprudenza che, in materia
urbanistico-edilizia, l’amministrazione può
correttamente manifestare la sua volontà
soltanto mediante atti aventi la forma
scritta e cioè, avuto presente il caso in
esame, o con una nuova convenzione sempre
che coerente con le previsioni urbanistiche
del territorio comunale e con l’eventuale
specifica qualità dei suoli, o con un
riesame di quella scaduta, nell’esercizio,
ovviamente, dei propri poteri discrezionali
volti ad una nuova valutazione di tutti gli
interessi in gioco.
Orbene, poiché il Collegio non ha motivo di
discostarsi da tale avviso, non può non
essere affermato che il PdL ha una durata
decennale per cui, decorso il relativo
termine, esso perde di efficacia e non può
più costituire valido presupposto per il
rilascio di qualsivoglia titolo abilitativo
alla edificazione di manufatti (cfr. C.d.S.,
sez. VI, n. 200 del 20.01.2003)
(Consiglio di Stato, Sez. IV,
sentenza 06.04.2012 n. 2045 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
|
APPALTI SERVIZI:
Sull'identificazione giuridica di
un servizio pubblico.
Per identificare giuridicamente un servizio
pubblico, non è indispensabile a livello
soggettivo la natura pubblica del gestore,
mentre è necessaria la vigenza di una norma
legislativa che, alternativamente, ne
preveda l'obbligatoria istituzione e la
relativa disciplina oppure che ne rimetta
l'istituzione e l'organizzazione
all'Amministrazione.
Oltre alla natura pubblica delle regole che
presiedono allo svolgimento delle attività
di servizio pubblico e alla doverosità del
loro svolgimento, è ancora necessario, nella
prospettiva di una definizione oggettiva
della nozione, che le suddette attività
presentino un carattere economico e
produttivo (e solo eventualmente
costituiscano anche esercizio di funzioni
amministrative), e che le utilità da esse
derivanti siano dirette a vantaggio di una
collettività, più o meno ampia, di utenti
(in caso di servizi divisibili) o comunque
di terzi beneficiari (in caso di servizi
indivisibili) (Consiglio di Stato, Sez. VI,
sentenza 05.04.2012 n. 2021 - link a
www.dirittodeiservizipubblici.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Il
fondamento del contributo di urbanizzazione
non consiste nel titolo edilizio in sé, ma
nella necessità di redistribuire i costi sociali delle opere di
urbanizzazione, facendoli gravare su quanti
beneficiano delle utilità derivanti dalla
presenza delle medesime –secondo modalità
eque per la comunità–, con la conseguenza
che anche nel caso di modificazione della
destinazione d’uso cui si correli un
maggiore carico urbanistico è integrato il
presupposto che giustifica l’imposizione del
pagamento della differenza tra gli oneri di
urbanizzazione dovuti per la destinazione
originaria e quelli, se più elevati, dovuti
per la nuova destinazione impressa; il
mutamento, pertanto, è rilevante allorquando
sussiste un passaggio tra due categorie
funzionalmente autonome dal punto di vista
urbanistico, qualificate sotto il profilo
della differenza del regime contributivo in
ragione di diversi carichi urbanistici,
sicché la circostanza che le modifiche di
destinazione d’uso non siano eventualmente
soggette al previo titolo abilitativo non
comporta ipso iure l’esenzione dagli oneri
di urbanizzazione e quindi la gratuità
dell’operazione.
Quanto, poi, alla
possibilità che, nell’esercizio della loro
potestà di pianificazione del territorio, le
Amministrazioni comunali individuino
categorie di destinazione d’uso ulteriori e
diverse rispetto a quelle previste dalla
legislazione statale e regionale, la
giurisprudenza si è espressa in modo
affermativo, sia con riferimento ai casi in
cui il legislatore regionale abbia lasciato
agli enti locali un rilevante ambito di
autodeterminazione in merito, sia con
riferimento all’attuale regime delle
autonomie locali in tema di attività di
pianificazione urbanistica, che ben può
implicare anche la suddivisione in più
sottocategorie o sottofunzioni, laddove ciò
sia giustificato da significative diversità
del carico urbanistico e implichi di
conseguenza differenti modulazioni di
calcolo del contributo concessorio.
Per costante giurisprudenza (v. TAR
Lombardia, Milano, Sez. IV, 10.06.2010
n. 1787; TAR Lombardia, Brescia, 07.11.2005 n. 1115), il fondamento del contributo
di urbanizzazione non consiste nel titolo
edilizio in sé, ma nella necessità di redistribuire i costi sociali delle opere di
urbanizzazione, facendoli gravare su quanti
beneficiano delle utilità derivanti dalla
presenza delle medesime –secondo modalità
eque per la comunità–, con la conseguenza
che anche nel caso di modificazione della
destinazione d’uso cui si correli un
maggiore carico urbanistico è integrato il
presupposto che giustifica l’imposizione del
pagamento della differenza tra gli oneri di
urbanizzazione dovuti per la destinazione
originaria e quelli, se più elevati, dovuti
per la nuova destinazione impressa; il
mutamento, pertanto, è rilevante allorquando
sussiste un passaggio tra due categorie
funzionalmente autonome dal punto di vista
urbanistico, qualificate sotto il profilo
della differenza del regime contributivo in
ragione di diversi carichi urbanistici,
sicché la circostanza che le modifiche di
destinazione d’uso non siano eventualmente
soggette al previo titolo abilitativo non
comporta ipso iure l’esenzione dagli oneri
di urbanizzazione e quindi la gratuità
dell’operazione.
Quanto, poi, alla
possibilità che, nell’esercizio della loro
potestà di pianificazione del territorio, le
Amministrazioni comunali individuino
categorie di destinazione d’uso ulteriori e
diverse rispetto a quelle previste dalla
legislazione statale e regionale, la
giurisprudenza si è espressa in modo
affermativo, sia con riferimento ai casi in
cui il legislatore regionale abbia lasciato
agli enti locali un rilevante ambito di
autodeterminazione in merito, sia con
riferimento all’attuale regime delle
autonomie locali in tema di attività di
pianificazione urbanistica, che ben può
implicare anche la suddivisione in più
sottocategorie o sottofunzioni, laddove ciò
sia giustificato da significative diversità
del carico urbanistico e implichi di
conseguenza differenti modulazioni di
calcolo del contributo concessorio (v. Cons.
Stato, Sez. IV, 13.07.2010 n. 4546)
(TAR Emilia Romagna-Bologna, Sez. I,
sentenza 05.04.2012 n. 239 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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APPALTI:
Sull'incompatibilità ex art. 4,
c. 22, del DL n. 138/2011 del presidente
della commissione giudicatrice nella
procedura per l'affidamento del servizio
pubblico di gestione dell'impianto sportivo,
per aver svolto funzione di controllo ed
altri incarichi.
L'art. 4, c. 22, del DL n. 138/2011,
convertito nella L. n. 148/2011, secondo
cui: "I componenti della commissione di
gara per l'affidamento della gestione di
servizi pubblici locali non devono aver
svolto né svolgere alcun'altra funzione o
incarico tecnico o amministrativo
relativamente alla gestione del servizio di
cui si tratta", costituisce una
disposizione speciale rispetto all'art. 84,
c. 4, del D.Lgs. n. 163/2006, che invece
prevede tale incompatibilità solo per i
commissari diversi dal presidente.
Del resto se il Legislatore avesse voluto
fare riferimento alla disciplina generale
contenuta nel Codice dei contratti pubblici,
si sarebbe limitato ad un semplice richiamo
normativo, anziché introdurre
nell'ordinamento una norma specifica che
avrebbe potuto anche generare difficoltà
interpretative e orientamenti
giurisprudenziali contrari all'effettiva
intenzione del Legislatore. Peraltro il
citato art. 4, c. 22, facendo riferimento ai
"componenti della commissione", non
può che applicarsi a tutti i componenti
della stessa compreso, pertanto, anche il
presidente.
Pertanto, nel caso di specie, sussiste
l'incompatibilità del presidente della
commissione giudicatrice nella procedura
aperta per l'affidamento in concessione del
servizio di gestione dell'impianto sportivo,
poiché svolgeva funzioni di controllo
dell'impianto, di redazione del bando, di
nomina della commissione e di affidamento
della precedente gestione alla
controinteressata (TAR Marche,
sentenza 05.04.2012 n. 237 - link
a www.dirittodeiservizipubblici.it). |
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APPALTI SERVIZI E FORNITURE:
Negli appalti di servizi e
forniture il requisito dell'esperienza
pregressa costituisce il principale
requisito di qualificazione, che corrisponde
all'attestazione SOA negli appalti di
lavori.
Il requisito dell'esperienza pregressa
rappresenta, nell'ambito degli appalti di
servizi e delle forniture, quello che
l'attestazione SOA è per gli appalti di
lavori, vale a dire il principale elemento
di qualificazione dell'impresa, pertanto, ai
sensi dell'art. 88 del DPR 05.10.2010, n.
207, per la qualificazione in gara il
contratto di avvalimento di cui all'art. 49,
c. 2, lettera f), del d.lgs. 163/2006 deve
riportare in modo compiuto, esplicito ed
esauriente le risorse e i mezzi prestati, in
modo determinato e specifico, e che, atteso
il predetto parallelismo, lo stesso
principio non può che valere anche per la
dimostrazione del possesso, mediante
avvalimento, dei requisiti di capacità
tecnica e professionale negli appalti di
servizi, quale nel caso di specie una
pregressa esperienza specifica nel settore
dell'appalto per cui è causa (TAR
Campania-Napoli, Sez. I,
sentenza 04.04.2012 n. 1589 -
link a www.dirittodeiservizipubblici.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO: Per giudicare basta dare il voto.
Sufficiente la valutazione numerica a
motivare il giudizio. Il Consiglio di stato
respinge il ricorso di un candidato al
concorso a dirigente del 2004.
Il voto conseguito all'orale del concorso a
posti di dirigente scolastico è valido anche
se espresso in forma numerica ed è privo di
motivazione discorsiva.
Per il Consiglio di
stato, Sez. , che sull'argomento si è appena
espresso con la
sentenza
02.04.2012 n. 1939, «il voto numerico
esprime e sintetizza il giudizio
tecnico-discrezionale» della commissione di
concorso.
Esso contiene già in sé la motivazione senza
bisogno di ulteriori spiegazioni e
chiarimenti, salvo il caso in cui, mancando
l'unanimità dei commissari, uno di questi
richieda specifiche determinazioni. Il voto
numerico risponde al principio di
economicità e proporzionalità dell'azione
amministrativa, assicura la necessaria
spiegazione delle valutazioni di merito
compiute dalla commissione e
consente il sindacato di legittimità del
giudice sul potere così esercitato.
All'esame del Consiglio di stato era
pervenuto l'appello di una concorrente del
precedente concorso a posti di dirigente
scolastico, anche quello molto tormentato,
indetto con decreto del dirigente generale
del 22 novembre 2004. La concorrente,
ammessa all'orale, non l'aveva superato,
avendo ottenuto diciotto punti su trenta,
mentre ne occorrevano ventuno.
Presa visione degli atti, aveva accertato
che il suo voto aveva subito una riscrittura
e di quest'operazione mancava la motivazione
mentre gli argomenti oggetto della prova
erano stati scelti alcuni giorni prima,
diversamente da quel che prevede il
regolamento sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni, decreto del
Presidente della repubblica n. 487 del 1994.
Ai sensi dell'articolo 11 del regolamento,
infatti, «immediatamente prima dell'inizio
di ciascuna prova orale» la commissione
esaminatrice determina i quesiti da porre ai
singoli candidati.
In primo grado, il Tar del Lazio, sezione di
Latina, aveva respinto il ricorso con
motivazioni confermate dal giudice di
secondo grado, al quale la concorrente si è
rivolta presentando appello. Sotto il
profilo più importante, quello relativo alla
motivazione del voto numerico, sia il bando
di concorso del 2004 sia il regolamento del
1994 non la prevedono né la prescrivono e il
fatto che il voto sia stato riscritto,
rimanendo sempre insufficiente, è del tutto
inconferente.
Il principio
dell'autosufficienza del voto numerico vale
anche per la riscrittura, che nel caso
specifico era stata confermata attraverso la
sottoscrizione di tutti i commissari.
Dall'esame delle operazioni svolte dalla
commissione si è accertato che la
commissione aveva fatto esattamente quel che
doveva fare, elaborare criteri da seguire
per accertare la competenza dei candidati in
fatto di processi formativi, di gestione, di
innovazione e di relazioni. Il voto numerico
non doveva fare altro che misurare il
complessivo grado di possesso di tali
competenze.
Quanto al fatto che i quesiti sarebbero
stati preparati molto tempo prima
dell'orale, i giudici hanno convenuto che
sarebbe stato impossibile fare altrimenti.
L'orale del concorso del 2004, infatti,
prevedeva due fasi: un colloquio per gruppi
di candidati e un colloquio individuale su
quesiti, in tutto tre, predisposti in numero
maggiore dalla commissione e sorteggiati dai
concorrenti. La mole di lavoro richiesta per
la predisposizione dei quesiti non si poteva
esaurire nei pochi momenti immediatamente
precedenti l'inizio degli orali.
Anche sotto questo profilo, quindi,
l'operato della commissione è stato
corretto. Se qualcuno, infine, volesse
impugnare gli esiti degli orali dell'attuale
concorso, orali appena agli inizi, c'è già
un orientamento della più alta magistratura
amministrativa pronto a scoraggiarlo
(articolo ItaliaOggi del 24.04.2012). |
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EDILIZIA PRIVATA: L’attuale disciplina in tema di
installazione di strutture operanti quali
cc.dd. “stazioni radio–base” per telefonia
mobile, risultante dal combinato disposto
delle norme contenute nella L. n. 36 del 2001
(legge quadro sulla protezione dalle
esposizioni a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici) e nel D.Lgs. n. 259 del
2003 (c.d. “codice delle comunicazioni”),
introduce i principi secondo cui:
-
le funzioni (legislative ed amministrative)
relative alla determinazione dei limiti di
esposizione alle onde elettromagnetiche
(nonché, per quanto qui interessa, alle
tecniche di misurazione e di rilevamento
dell’inquinamento elettromagnetico e di
elaborazione dei criteri per l’adozione di
misure preventive e di piani di
risanamento), sono attribuite allo Stato; e
che sono di competenza delle Regioni le
funzioni relative alla localizzazione dei
siti di trasmissione ed alla
regolamentazione delle modalità
procedimentali per il rilascio delle
autorizzazioni; dal che deriva che le
fondamentali competenza in materia in
materia risultano suddivise fra lo Stato e
le Regioni;
-
che pertanto ai Comuni è riservata, in subjecta materia, una potestà del tutto
sussidiaria, potendo essi adottare
regolamenti finalizzati esclusivamente ad
assicurare il corretto insediamento
urbanistico e territoriale degli impianti,
nonché a minimizzare, sempreché in
conformità ed in attuazione alle direttive
ed ai criteri introdotti dallo Stato e dalle
Regioni, l’esposizione della popolazione ai
campi elettromagnetici (restando esclusa,
cioè, ogni potestà normativa in capo agli
Enti Locali in ordine alla determinazione di
criteri, maggiormente limitativi o rigidi,
di valutazione della soglia di inquinamento
elettromagnetico o alla introduzione di
divieti generali e/o di misure generali
interdittive a contenuto
igienico-sanitario);
-
che gli impianti di telefonia mobile vanno
qualificati come opere di pubblica utilità
assimilabili alla categoria delle opere di
urbanizzazione primaria;
-
che l'installazione di una “stazione
radio-base” va considerata quale
infrastruttura astrattamente compatibile, di
regola, con qualsiasi destinazione di zona.
---------------
Tale assetto normativo ha condotto, la
giurisprudenza amministrativa ad affermare:
- che “non può ammettersi che,
nell'esercizio della potestà volta ad
emanare norme regolamentari con valenza
urbanistico-edilizia, possa surrettiziamente
introdursi una disciplina di natura
radioprotezionistica; in tal caso, si
configurerebbe, invero, un'interferenza con
la competenza riservata allo Stato, cui
spetta di fissare i limiti di esposizione ai
campi elettromagnetici, nel presupposto
indefettibile che la tutela della salute è
un'esigenza indeclinabile, ma di carattere
essenzialmente unitario sul territorio
nazionale”; e che pertanto “Il divieto
generalizzato di installare le stazioni
radio base per la telefonia cellulare in
ampie zone del territorio comunale …
(omissis) …appare perseguire palesemente il
fine di sovrapporre una determinazione di
stretta matrice cautelativa, ispirata al
principio di precauzione, alla normativa
statale che ha fissato a tal fine puntuali
limiti di radiofrequenza, di fatto eludendo
tale normativa”;
- che “in materia di installazione di
stazione radio base per la telefonia
cellulare, anche il formale utilizzo degli
strumenti urbanistico-edilizi e il
dichiarato intento di esercitare competenze
in materia di governo del territorio non
possono giustificare l'imposizione da parte
di un Comune di misure che, attraverso
divieti generalizzati di installazione delle
stazioni radio base, di fatto vengono a
costituire indiretta deroga ai limiti di
esposizione alle onde elettromagnetiche
indicati dalla normativa statale, con la
precisazione che l'autorizzazione rilasciata
ex art. 87 d.lgs. 01.08.2003, n. 259, non
costituisce titolo abilitativo aggiuntivo
rispetto a quello richiesto dalla disciplina
urbanistico-edilizia, ma assorbe in sé e
sintetizza ogni relativa valutazione”;
- che “in materia di emissioni
elettromagnetiche, le norme di riferimento
sono la legge quadro n. 36 del 2001 ed il
d.lgs. 01.08.2003 n. 259 … (…) …”; e che “…
il Comune non è legittimato a sovrapporre le
proprie valutazioni in ordine alla
fissazione dei limiti di esposizione ai
campi elettromagnetici, una volta che sia
stato rilasciato il parere del PMP
competente per zona e prodotto in atti”;
- che “l'installazione di una stazione radio
base di telefonia cellulare è subordinata
soltanto all'autorizzazione prevista
dall'art. 87, t.u. 01.08.2003 n. 259 (codice
delle comunicazioni elettroniche), non
occorrendo all'uopo il permesso di costruire
di cui all'art. 3, lett. e), t.u. 06.06.2001
n. 380";
- che “l'installazione di un impianto radio
base é sottratto alla normativa edilizia ed
ai provvedimenti a tutela della salute
pubblica”; e che “per la realizzazione degli
impianti di stazione radio base si devono
applicare i criteri stabiliti dal d.lgs. n.
259 del 2003 in base ai quali gli impianti
di telefonia mobile vanno qualificati come
opere di pubblica utilità assimilabili alla
categoria delle opere di urbanizzazione
primaria compatibili in astratto con ogni
tipo di zonizzazione e, come tali, non si
prevede per essi il titolo edilizio, né è
possibile un interevento del Sindaco a
tutela della salute pubblica, ove non si
deduca il rispetto dei limiti di emissione
di legge”;
- che “è illegittimo il regolamento comunale
che prevede l'esclusione da tutto il
territorio comunale urbanizzato di qualsiasi
impianto di telefonia mobile, radioelettrico
e per radiodiffusione, dato che
l'installazione di una stazione radio base
va considerata quale infrastruttura,
compatibile con qualsiasi destinazione di
zona”;
- che “è illegittimo, poiché opera una non
consentita applicazione analogica di una
normativa dettata per gli edifici alle
stazioni radio, il provvedimento comunale di
diniego di una concessione edilizia in
sanatoria per una stazione radio base (Srb)
per la telefonia mobile, fondato sul
contrasto tra l'impianto ed il limite di
altezza degli edifici prescritto per il
centro abitato, non potendosi equiparare
costruzioni (che sviluppano volumetria o
cubatura, ingombri visibili ecc.) ed
impianti tecnologici”;
- che “è illegittimo il diniego di
concessione edilizia per la costruzione di
una stazione radio per telefonia mobile, che
sia motivato esclusivamente in riferimento
al contrasto col regolamento, comunale per
l'installazione di impianti radiomobili, in
quanto che a detto regolamento non può
riconoscersi valenza di strumento
urbanistico”;
- che “il titolo abilitativo alla
realizzazione di una stazione radio base può
essere negato esclusivamente con riguardo ad
una specifica disciplina conformativa
relativa alle reti infrastrutturali
tecnologiche necessarie per il funzionamento
del servizio pubblico di telefonia”; e che
“pertanto, è illegittimo il diniego di
concessione edilizia per superamento dei
limiti di altezza dettati con riferimento a
strutture e manufatti di rilievo urbanistico
ed edilizio”;
- che “ai sensi dell'art. 231, comma 4, T.U.
29.03.1973 n. 156, l'installazione di una
stazione radio base del servizio di
telefonia mobile deve essere qualificata
come opera di urbanizzazione primaria,
attesa la funzione di pubblica utilità
dell'opera e, in quanto tale, ubicabile in
qualsiasi parte del territorio comunale”;
- che “ai sensi dell'art. 4, comma 7, L.
reg. Lombardia 11.05.2001 n. 11, gli
impianti radio-base di telefonia mobile di
potenza totale non superiore a 300 Watt non
richiedono specifica regolamentazione
urbanistica, con conseguente illegittimità
delle disposizioni pianificatorie comunali
che introducano in termini assoluti divieti
di installazione per tali impianti, anche
solo su porzioni del territorio comunale”;
- che “in tema di installazione di impianti
di telefonia mobile, nella Regione Friuli
Venezia Giulia la L. reg. 06.12.2004 n. 28
consente, a regime, l'installazione di tali
impianti nelle zone residenziali, mentre
l'art. 15 della stessa legge fissa in via
transitoria i parametri ai quali soltanto si
devono attenere i Comuni in attesa dei piani
di settore”; e che “pertanto,
l'Amministrazione non può erigere contro la
domanda di concessione edilizia per la
realizzazione di una stazione radio base per
la telefonia mobile la barriera di un
divieto nascente da una norma tecnica di
attuazione del piano regolatore comunale,
che per tali categorie di impianti impone
una determinata distanza minima (nella
specie, 200 metri) dagli edifici
residenziali esistenti, trattandosi di
disposizione desueta e incompatibile con la
legge sopravvenuta e, in ogni caso,
illegittima ove integri un divieto
generalizzato di installazione di impianti
di telefonia mobile in ingenti porzioni del
territorio comunale”.
---------------
E' illegittima la norma regolamentare che
impone la distanza minima tra l’impianto di
telefonia cellulare e gli edifici pubblici.
Invero, delle due l’una:
- o la disposizione ha come fine la tutela
della salute pubblica, ed allora la sua
inutilità ed ingiustizia è palese, posto che
la stessa finirebbe con il salvaguardare
esclusivamente i fruitori degli uffici
pubblici ed i diretti vicini;
- o la disposizione è stata considerata (dal
Comune) alla stregua di una norma di natura
urbanistica; ed allora ne sfuggono il senso
e la ratio, posto che con essa non si tutela
alcuno degli interessi (decoro urbano,
rispetto del carico urbanistico, rispetto
degli indici di edificabilità; rispetto
delle destinazioni d’uso, rispetto delle
zonizzazioni etc.) alla cui cura si dirige
l’urbanistica.
L’attuale disciplina in tema di
installazione di strutture operanti quali
cc.dd. “stazioni radio–base” per telefonia
mobile, risultante dal combinato disposto
delle norme contenute nella L. n. 36 del 2001
(legge quadro sulla protezione dalle
esposizioni a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici) e nel D.Lgs. n. 259 del
2003 (c.d. “codice delle comunicazioni”),
introduce i principi secondo cui:
-
le funzioni (legislative ed amministrative)
relative alla determinazione dei limiti di
esposizione alle onde elettromagnetiche
(nonché, per quanto qui interessa, alle
tecniche di misurazione e di rilevamento
dell’inquinamento elettromagnetico e di
elaborazione dei criteri per l’adozione di
misure preventive e di piani di
risanamento), sono attribuite allo Stato; e
che sono di competenza delle Regioni le
funzioni relative alla localizzazione dei
siti di trasmissione ed alla
regolamentazione delle modalità
procedimentali per il rilascio delle
autorizzazioni; dal che deriva che le
fondamentali competenza in materia in
materia risultano suddivise fra lo Stato e
le Regioni;
-
che pertanto ai Comuni è riservata, in subjecta materia, una potestà del tutto
sussidiaria, potendo essi adottare
regolamenti finalizzati esclusivamente ad
assicurare il corretto insediamento
urbanistico e territoriale degli impianti,
nonché a minimizzare, sempreché in
conformità ed in attuazione alle direttive
ed ai criteri introdotti dallo Stato e dalle
Regioni, l’esposizione della popolazione ai
campi elettromagnetici (restando esclusa,
cioè, ogni potestà normativa in capo agli
Enti Locali in ordine alla determinazione di
criteri, maggiormente limitativi o rigidi,
di valutazione della soglia di inquinamento
elettromagnetico o alla introduzione di
divieti generali e/o di misure generali
interdittive a contenuto
igienico-sanitario);
-
che gli impianti di telefonia mobile vanno
qualificati come opere di pubblica utilità
assimilabili alla categoria delle opere di
urbanizzazione primaria;
-
che l'installazione di una “stazione
radio-base” va considerata quale
infrastruttura astrattamente compatibile, di
regola, con qualsiasi destinazione di zona.
Tale assetto normativo ha condotto, la
giurisprudenza amministrativa ad affermare:
-
che “non può ammettersi che, nell'esercizio
della potestà volta ad emanare norme
regolamentari con valenza urbanistico-edilizia, possa surrettiziamente introdursi
una disciplina di natura radioprotezionistica; in tal caso, si
configurerebbe, invero, un'interferenza con
la competenza riservata allo Stato, cui
spetta di fissare i limiti di esposizione ai
campi elettromagnetici, nel presupposto
indefettibile che la tutela della salute è
un'esigenza indeclinabile, ma di carattere
essenzialmente unitario sul territorio
nazionale”; e che pertanto “Il divieto
generalizzato di installare le stazioni
radio base per la telefonia cellulare in
ampie zone del territorio comunale …
(omissis) …appare perseguire palesemente il
fine di sovrapporre una determinazione di
stretta matrice cautelativa, ispirata al
principio di precauzione, alla normativa
statale che ha fissato a tal fine puntuali
limiti di radiofrequenza, di fatto eludendo
tale normativa” (TAR Trentino Alto Adige
Trento, I, 11.06.2010, n. 160);
-
che “in materia di installazione di stazione
radio base per la telefonia cellulare, anche
il formale utilizzo degli strumenti urbanistico-edilizi e il dichiarato intento
di esercitare competenze in materia di
governo del territorio non possono
giustificare l'imposizione da parte di un
Comune di misure che, attraverso divieti
generalizzati di installazione delle
stazioni radio base, di fatto vengono a
costituire indiretta deroga ai limiti di
esposizione alle onde elettromagnetiche
indicati dalla normativa statale, con la
precisazione che l'autorizzazione rilasciata
ex art. 87 d.lgs. 01.08.2003, n. 259, non
costituisce titolo abilitativo aggiuntivo
rispetto a quello richiesto dalla disciplina urbanistico-edilizia, ma assorbe in sé e
sintetizza ogni relativa valutazione” (C.S., VI,
03.06.2010 n. 3492);
-
che “in materia di emissioni
elettromagnetiche, le norme di riferimento
sono la legge quadro n. 36 del 2001 ed il d.lgs.
01.08.2003 n. 259 … (…) …”; e che “…
il Comune non è legittimato a sovrapporre le
proprie valutazioni in ordine alla
fissazione dei limiti di esposizione ai
campi elettromagnetici, una volta che sia
stato rilasciato il parere del PMP
competente per zona e prodotto in atti”
(TAR Calabria Catanzaro, II, 06.03.2008,
n. 269);
-
che “l'installazione di una stazione radio
base di telefonia cellulare è subordinata
soltanto all'autorizzazione prevista
dall'art. 87, t.u. 01.08.2003 n. 259
(codice delle comunicazioni elettroniche),
non occorrendo all'uopo il permesso di
costruire di cui all'art. 3, lett. e), t.u.
06.06.2001 n. 380” (TAR Lombardia,
Milano, II, 07.09.2007, n. 5772);
-
che “l'installazione di un impianto radio
base é sottratto alla normativa edilizia ed
ai provvedimenti a tutela della salute
pubblica”; e che “per la realizzazione degli
impianti di stazione radio base si devono
applicare i criteri stabiliti dal d.lgs. n.
259 del 2003 in base ai quali gli impianti
di telefonia mobile vanno qualificati come
opere di pubblica utilità assimilabili alla
categoria delle opere di urbanizzazione
primaria compatibili in astratto con ogni
tipo di zonizzazione e, come tali, non si
prevede per essi il titolo edilizio, né è
possibile un interevento del Sindaco a
tutela della salute pubblica, ove non si
deduca il rispetto dei limiti di emissione
di legge” (TAR Sicilia Catania, II,
01.08.2007, n. 1337);
-
che “è illegittimo il regolamento comunale
che prevede l'esclusione da tutto il
territorio comunale urbanizzato di qualsiasi
impianto di telefonia mobile, radioelettrico
e per radiodiffusione, dato che
l'installazione di una stazione radio base
va considerata quale infrastruttura,
compatibile con qualsiasi destinazione di
zona” (TAR Calabria Catanzaro, II,
17.04.2007, n. 330);
-
che “è illegittimo, poiché opera una non
consentita applicazione analogica di una
normativa dettata per gli edifici alle
stazioni radio, il provvedimento comunale di
diniego di una concessione edilizia in
sanatoria per una stazione radio base (Srb)
per la telefonia mobile, fondato sul
contrasto tra l'impianto ed il limite di
altezza degli edifici prescritto per il
centro abitato, non potendosi equiparare
costruzioni (che sviluppano volumetria o
cubatura, ingombri visibili ecc.) ed
impianti tecnologici” (CS, VI, 07.06.2006,
n. 3425);
-
che “è illegittimo il diniego di concessione
edilizia per la costruzione di una stazione
radio per telefonia mobile, che sia motivato
esclusivamente in riferimento al contrasto
col regolamento, comunale per
l'installazione di impianti radiomobili, in
quanto che a detto regolamento non può
riconoscersi valenza di strumento
urbanistico” (TAR Piemonte, I, 18.05.2500
n. 1700; Cfr. conformi, tra le tante, TAR
Milano, I, 02.10.2002 n. 1997; C.S., VI 02.10.2001 n. 5442);
-
che “il titolo abilitativo alla
realizzazione di una stazione radio base può
essere negato esclusivamente con riguardo ad
una specifica disciplina conformativa
relativa alle reti infrastrutturali
tecnologiche necessarie per il funzionamento
del servizio pubblico di telefonia”; e
che “pertanto, è illegittimo il diniego
di concessione edilizia per superamento dei
limiti di altezza dettati con riferimento a
strutture e manufatti di rilievo urbanistico
ed edilizio” (TAR Milano, 18.01.2005 n. 71);
-
che “ai sensi dell'art. 231, comma 4, T.U. 29.03.1973 n. 156, l'installazione di una
stazione radio base del servizio di
telefonia mobile deve essere qualificata
come opera di urbanizzazione primaria,
attesa la funzione di pubblica utilità
dell'opera e, in quanto tale, ubicabile in
qualsiasi parte del territorio comunale”
(TAR Salerno, Sez. Unica, 16.09.2003 n. 885);
-
che “ai sensi dell'art. 4, comma 7, L. reg.
Lombardia 11.05.2001 n. 11, gli impianti radio-base di telefonia mobile di potenza
totale non superiore a 300 Watt non
richiedono specifica regolamentazione
urbanistica, con conseguente illegittimità
delle disposizioni pianificatorie comunali
che introducano in termini assoluti divieti
di installazione per tali impianti, anche
solo su porzioni del territorio comunale”
(TAR Milano, IV, 11.06.2008 n. 1971);
-
che “in tema di installazione di impianti di
telefonia mobile, nella Regione Friuli
Venezia Giulia la L. reg. 06.12.2004 n.
28 consente, a regime, l'installazione di
tali impianti nelle zone residenziali,
mentre l'art. 15 della stessa legge fissa in
via transitoria i parametri ai quali
soltanto si devono attenere i Comuni in
attesa dei piani di settore”; e che
“pertanto, l'Amministrazione non può erigere
contro la domanda di concessione edilizia
per la realizzazione di una stazione radio
base per la telefonia mobile la barriera di
un divieto nascente da una norma tecnica di
attuazione del piano regolatore comunale,
che per tali categorie di impianti impone
una determinata distanza minima (nella
specie, 200 metri) dagli edifici
residenziali esistenti, trattandosi di
disposizione desueta e incompatibile con la
legge sopravvenuta e, in ogni caso,
illegittima ove integri un divieto
generalizzato di installazione di impianti
di telefonia mobile in ingenti porzioni del
territorio comunale” (TAR Friuli Venezia
Giulia, 08.03.2007 n. 173).
Orbene, nella fattispecie dedotta in
giudizio con il Regolamento di polizia
urbana -impugnato in parte qua- il Comune
resistente ha introdotto un divieto
generalizzato all’installazione di “stazioni
radio-base”, sulla base di un criterio (a
contenuto limitativo) ben più rigido di
quelli stabiliti dalle competenti Autorità
statali e regionali, e senza alcuna palesata
(o comunque apprezzabile) ragione di
carattere urbanistico.
E così operando ha agito con evidente
“straripamento di potere”: sia dal potere
regolamentare ad Esso spettante in forza del
TU sull’edilizia (DPR 06.06.2001 n. 380); sia
dal potere regolamentare ad Esso devoluto
dall’art. 8 della L. n. 36 del 2001 (c.d.
“legge quadro in materia di protezione dalle
esposizione ai campi elettromagnetici”).
E’ infatti evidente che nell’esercizio di
entrambi i succitati poteri regolamentari,
il Comune deve conformarsi alla disciplina
di settore imposta dalle fonti normative di
rango superiore.
---------------
Meritevole
di accoglimento, si appalesa anche il terzo
motivo di gravame, con cui la ricorrente
società lamenta eccesso di potere per
sviamento dall’interesse pubblico, deducendo
che “la norma regolamentare che impone la
distanza minima tra l’impianto di telefonia
cellulare e gli edifici pubblici, non trova
alcuna giustificazione non comprendendosi
quale sia il bene meritevole della tutela e
nemmeno la tutela che si vuole realizzare”.
La doglianza merita di essere condivisa.
Ed invero, delle due l’una:
-
o la disposizione ha come fine la tutela
della salute pubblica, ed allora la sua
inutilità ed ingiustizia è palese, posto che
la stessa finirebbe con il salvaguardare
esclusivamente i fruitori degli uffici
pubblici ed i diretti vicini;
-
o la disposizione è stata considerata (dal
Comune) alla stregua di una norma di natura
urbanistica; ed allora ne sfuggono il senso
e la ratio, posto che con essa non si tutela
alcuno degli interessi (decoro urbano,
rispetto del carico urbanistico, rispetto
degli indici di edificabilità; rispetto
delle destinazioni d’uso, rispetto delle
zonizzazioni etc.) alla cui cura si dirige
l’urbanistica
(TAR Sicilia-Palermo, Sez. II,
sentenza 27.03.2012 n. 622 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Essendo
stato adottato in pendenza del procedimento
di sanatoria, l’ordine di demolizione
risulta in contrasto con l’art. 38 l. n. 47
del 1985, che impone all’Amministrazione di
astenersi, sino alla definizione del
procedimento stesso, da ogni iniziativa
repressiva, ed era, pertanto,
illegittimamente emesso.
---------------
In merito alla concreta eseguibilità della
demolizione della parte abusiva, invocando
l’applicazione dell’art. 34, comma 2, d.p.r.
n. 380 del 2001 (<<Quando la demolizione non
può avvenire senza pregiudizio della parte
eseguita in conformità, il dirigente o il
responsabile dell’ufficio applica una
sanzione […]>>), sul punto si osserva che:
- l’art. 34, comma 2, d.p.r. n. 380 citato
si riferisce soltanto agli interventi
eseguiti in parziale difformità dal permesso
di costruire e non è quindi applicabile a
quelli realizzati, come quello in esame,
senza il permesso di costruire;
- la regola generale per interventi e opere
in parziale difformità dal permesso di
costruire è in ogni caso la demolizione
dell’opera, consentendo l’art. 34
l’applicazione della sanzione pecuniaria
soltanto nel caso in cui il ripristino dello
status quo ante si riveli impossibile,
circostanza che impone una tale valutazione
tecnica rimessa in via esclusiva
all’autorità amministrativa.
---------------
L’indicazione dell’area di sedime, così come
di quella necessaria per opere analoghe a
quelle abusive, da acquisire al patrimonio
comunale, non deve considerarsi requisito
dell’ordinanza di demolizione -e dunque la
mancanza non ne inficia la legittimità-
giacché siffatta specificazione è elemento
essenziale del distinto provvedimento con
cui l’Amministrazione accerta la mancata
ottemperanza alla demolizione da parte
dell’ingiunto.
Essendo stato adottato in pendenza del
procedimento di sanatoria, l’ordine di
demolizione risulta in contrasto con l’art.
38 l. n. 47 del 1985, che impone
all’Amministrazione di astenersi, sino alla
definizione del procedimento stesso, da ogni
iniziativa repressiva, ed era, pertanto,
illegittimamente emesso (fra le molte, Tar Campania Napoli, III,
07.12.2010, n. 27066; Consiglio Stato, IV, 11.11.2010, n. 8026; Tar Lazio Roma,
I, 08.11.2010, n. 33235).
Quanto, invece, alla restante parte del
fabbricato, i ricorrenti pongono, anzitutto,
il tema della concreta eseguibilità della
demolizione, invocando l’applicazione
dell’art. 34, comma 2, d.p.r. n. 380 del
2001 (<<Quando la demolizione non può
avvenire senza pregiudizio della parte
eseguita in conformità, il dirigente o il
responsabile dell’ufficio applica una
sanzione […]>>).
Sul punto, peraltro, il Collegio osserva
che:
- l’art. 34, comma 2, d.p.r. n. 380 citato
si riferisce soltanto agli interventi
eseguiti in parziale difformità dal permesso
di costruire e non è quindi applicabile a
quelli realizzati, come quello in esame,
senza il permesso di costruire (fra le
molte, Tar Campania Salerno, II, 13.04.2011, n. 702; Tar Calabria
Catanzaro, II, 11.02.2011, n. 207);
- la regola generale per interventi e opere
in parziale difformità dal permesso di
costruire è in ogni caso la demolizione
dell’opera, consentendo l’art. 34
l’applicazione della sanzione pecuniaria
soltanto nel caso in cui il ripristino dello
status quo ante si riveli impossibile,
circostanza che impone una tale valutazione
tecnica rimessa in via esclusiva
all’autorità amministrativa: nel caso in
esame, appunto, il Comune ha evidenziato
come non ricorrano “particolari condizioni
per le quali lo smantellamento delle altre
strutture abusive possa comportare
pregiudizio per la stabilità del locale 3
[…], in quanto trattasi di vani su di un
unico livello caratterizzati da copertura
leggere. In particolare mentre i vani 1, 2 e
5 sono costituiti da coperture in eternit o
lamiera metallica poggianti su pareti
portanti in muratura, realizzate
principalmente da elementi di cemento, il
vano 4 risulta essere composto da una
copertura in parte in lamiera metallica e in
parte in coibentato, poggiante su di una
struttura verticale realizzata con elementi
di acciaio” (cfr. Relaz. istruttoria cit.
pag. 5).
A fronte di questi puntuali e ragionevoli
rilievi, quindi, il consulente dei
ricorrenti deduceva che l’eventuale
demolizione delle coperture e delle
strutture portanti dei locali posti a nord e
sud di quello oggetto dell’istanza di
condono ne comporterebbe un pregiudizio
statico “a causa dei collegamenti esistenti
tra le strutture portanti dello stesso
locale e quelle dei locali adiacenti”: a ben
vedere, però, poiché lo stesso c.t.p.
evidenziava che sono le murature del locale
n. 3 a ospitare la trave portante e alcune
parti strutturali bullonate dei locali da
demolire, il Collegio ritiene di condividere
le valutazioni del Comune, nel senso che, al
più, sarebbe il vano n. 3 a “condizionare”
la statica degli altri (aspetto questo che
non rileva, essendo quest’ultimi destinati
alla demolizione) e non, invece, il
contrario.
Con riguardo, infine, alla dedotta
violazione dell’art. 31, commi 2, e seguenti,
d.p.r. n. 380 citato, va sottolineato come
secondo il prevalente indirizzo della
giurisprudenza amministrativa (da ultimo Tar Campania Napoli, VII, 13.01.2012, n. 143;) “l’indicazione dell’area di sedime, così come di quella necessaria per
opere analoghe a quelle abusive, da
acquisire al patrimonio comunale, non deve
considerarsi requisito dell’ordinanza di
demolizione -e dunque la mancanza non ne
inficia la legittimità- giacché siffatta
specificazione è elemento essenziale del
distinto provvedimento con cui
l’Amministrazione accerta la mancata
ottemperanza alla demolizione da parte
dell’ingiunto” (Tar Puglia Lecce, III, 15.12.2011, n. 2172; Tar Puglia Lecce,
III, 28.07.2011, n. 1461).
Né in questo caso mancava la prescritta
analitica indicazione delle opere
abusivamente realizzate, poiché tale era il
riferimento al “fabbricato della superficie
coperta di mq. 230 circa utilizzato come
deposito di pitture acriliche e materiale
edile”: lo stesso, difatti, era
interamente abusivo e la circostanza che per
una sua porzione, esattamente identificata,
pendeva una domanda di condono, vale a
rendere in parte qua illegittima, quale
esito di questo giudizio, l’ordinanza di
demolizione, ma non incide sulla originaria
puntualità del provvedimento nella
descrizione delle opere abusive (anche
perché tale era pure il vano n. 3), e,
comunque, non determina alcuna incertezza
sulle opere da demolire
(TAR Puglia-Lecce, Sez. III,
sentenza 27.03.2012 n. 558 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Reati contro la PA. Denaro
pubblico, quando l'abuso diventa peculato.
L'appropriazione
indebita del denaro pubblico non equivale
alla mera distrazione. Secondo la Cassazione
nel comportamento del pubblico funzionario,
il quale disponga il pagamento di fatture
emesse nei confronti della società pubblica
da imprenditori compiacenti per opere e
servizi mai effettuati ovvero gonfiando il
costo delle opere realizzate, deve
ravvisarsi il peculato (articolo 314 c.p.),
giacché in tal modo l'agente, avendo la
disponibilità del denaro, lo sottrae
all'ente pubblico così appropriandosene.
Da queste premesse, la Corte, non ha
condiviso la tesi difensiva che accreditava
la configurabilità del reato di abuso di
ufficio (articolo 323 c.p., affermando che
tale meno grave reato sarebbe ravvisabile,
dopo la soppressione del peculato per
distrazione [avvenuta come è noto con la
legge 26.04.1990 n. 86], solo qualora il
pagamento avvenga per finalità diverse da
quelle specificamente previste, ma sia pur
sempre “riconosciuto” dalle norme
organizzative dell’ente come rientrante
nelle specifiche attribuzioni del ruolo
istituzionale svolto, perché in tal caso
permane la connessione funzionale e quindi
la legittimità del possesso.
E’ situazione, quest’ultima, che la
Cassazione ha escluso in una vicenda in cui
l’imputato, pagando per lavori inesistenti,
con fatture e documentazioni false, aveva
realizzato una vera e propria “interversione
del possesso” ed interrompendo in tal
modo la relazione funzionale tra il denaro
ed il suo legittimo proprietario [la società
pubblica di appartenenza].
L’affermazione è senz’altro convincente, ove
si consideri che solo allorquando non via
sia appropriazione della cosa, con
conseguente incameramento della stessa da
parte dell’agente [ipotesi integrante il
peculato] potrebbe discutersi di abuso
d’ufficio, che può ravvisarsi solo
allorquando si sia in presenza di una
distrazione a profitto proprio, che si
concretizzi semplicemente in un indebito uso
del bene che non comporti la perdita dello
stesso e la conseguente lesione patrimoniale
a danno dell'avente diritto (cfr. Sezione II,
11.02.2010, Ponticorvo) (commento tratto da
www.ipsoa.it - Corte di Cassazione penale,
sentenza 26.03.2012 n. 11636). |
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PUBBLICO IMPIEGO: Palazzo
Spada fa cadere un altro motivo di facile
impugnativa nelle selezioni pubbliche. E le
cancellature non sono segni di
riconoscimento.
Le cancellature non sono un segno di
riconoscimento ma la manifestazione di
un'incertezza usuale nei partecipanti a un
concorso e rilevabile nella maggior parte
degli elaborati. I candidati non ammessi
alla prova orale del concorso in atto a
posti di dirigente scolastico sono
avvertiti: se esclusi dagli scritti, si
accertino, attraverso l'accesso agli atti,
che a determinare l'esclusione non siano
state una svista, la materiale correzione di
un errore o la riconsiderazione di una
frase, scambiate per segni di
riconoscimento. E non è nemmeno necessario
che il segno di cancellatura lasci
intravedere le parole sottostanti, come si è
soliti pretendere nel caso di testi
ufficiali.
Ad affermarlo è il Consiglio di
Stato, Sez. V, con
sentenza 26.03.2012 n. 1740, che distingue tra
particolarità grafiche che non ci si
aspetterebbe di trovare in un elaborato
d'esame e le ordinarie modalità di scrittura
con le quali un pensiero è trasformato in
testo attraverso diverse elaborazioni non
tutte confinate nella cosiddetta brutta
copia.
Mentre i primi sono in astratto idonei a
identificare l'autore di un testo scritto, i
secondi attengono al modo con cui i
concorrenti sono soliti esporre per via di
successive approssimazioni le loro
argomentazioni e che richiedono, quindi,
ritocchi, rimaneggiamenti, ripensamenti.
Quest'ultimo è un dato di esperienza con il
quale si confrontano quotidianamente
esaminatori e insegnanti, soprattutto quelli
di lettere alle prese con elaborati dai
quali è spesso possibile estrarre e
apprezzare contenuti significativi ma
immersi in un guazzabuglio di segni,
cancellazioni e riscritture, quasi un campo
di battaglia se non un cimitero di guerra.
L'occasione per affermare il principio è
stata fornita ai giudici di Palazzo Spada
dall'esame di un appello contro
l'annullamento di una graduatoria di
concorso decisa dal Tar della Campania. Si
trattava della graduatoria del concorso a un
posto di assistente sociale nel comune di
San Gennaro Vesuviano, annullata su ricorso
di una candidata che aveva contestato il
fatto che uno degli elaborati della prima in
graduatoria, della vincitrice quindi,
contenesse cancellature sotto le quali ne
sarebbero stati visibili le generalità.
Il testo incriminato era lo schema di una
relazione che un'ipotetica assistente
sociale avrebbe dovuto presentare al termine
di un'indagine su fatti rientranti nella sua
sfera di competenza. Secondo la ricorrente
la relazione sarebbe stata addirittura
sottoscritta e successivamente cancellata
dalla candidata risultata prima in
graduatoria, la quale, presentando appello,
ha invece affermato di avere utilizzato, a
mo' di conclusione della relazione, un nome
di pura fantasia e di averlo poi cancellato
in modo tale che non fosse nemmeno
leggibile.
I giudici, che hanno esaminato in sede
istruttoria l'originale della relazione,
hanno rilevato la presenza di numerose
cancellature a penna tali da rendere
invisibili le parole sottostanti, compreso
il nome di fantasia, e hanno accolto
l'appello della vincitrice.
Più in generale i giudici hanno escluso che
le correzioni possano costituire un segno di
riconoscimento. Ciò che è importante,
infatti, non è tanto l'identificabilità
dell'autore dell'elaborato attraverso un
segno a lui personalmente riferibile, come
potrebbe essere una correzione
preventivamente portata a conoscenza di uno
o più esaminatori, “quanto piuttosto
l'astratta idoneità del segno a fungere da
elemento di identificazione”, che si
verifica quando la particolarità del segno
assume un carattere oggettivamente e
incontestabilmente anomalo
(articolo ItaliaOggi del 24.04.2012). |
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EDILIZIA PRIVATA: Il provvedimento con cui
un immobile viene dichiarato di particolare
interesse storico–artistico (ai sensi
della l. n. 1089 del 1939) è soggetto al
rispetto delle disposizioni garantistiche
introdotte dalla l. 241 del 1990 e pertanto
deve essere preceduto dalla comunicazione di
avvio del procedimento, pena la sua
illegittimità”.
Le
disposizioni della l. 07.08.1990 n. 241,
concernenti la comunicazione di avvio del
procedimento, sono applicabili al
procedimento di imposizione di vincolo
storico artistico ai sensi della l. 01.06.1939 n. 1089, dovendosi tale comunicazione
inviare agli stessi soggetti cui deve essere
comunicato il provvedimento di imposizione,
destinato ad incidere nella sfera giuridica
dei destinatari, quali il proprietario, i
possessori o i detentori; ciò al fine di
consentire al privato una partecipazione che
gli permetta di far constatare circostanze
ed elementi idonei ad un’esatta valutazione
sulla rilevanza del bene da sottoporre a
vincolo ed eventualmente, ricorrendone i
presupposti, a far recedere
l’amministrazione da una sua erronea
decisione.
Il ricorso è fondato.
Carattere decisivo, con assorbimento d’ogni
altra doglianza, riveste la considerazione
della censura, impingente nell’omessa
comunicazione, alla ricorrente, dell’avvio
del procedimento, impositivo del vincolo.
Sulla necessità di tale adempimento
procedurale, nella specie –come risulta
dalla lettura dello stesso provvedimento,
che non fa alcun cenno del medesimo–
completamente pretermesso, si leggano le
seguenti massime: “Il provvedimento con cui
un immobile viene dichiarato di particolare
interesse storico–artistico (ai sensi
della l. n. 1089 del 1939) è soggetto al
rispetto delle disposizioni garantistiche
introdotte dalla l. 241 del 1990 e pertanto
deve essere preceduto dalla comunicazione di
avvio del procedimento, pena la sua
illegittimità” (TAR Toscana Firenze,
sez. I, 27.11.2006, n. 6030); “Le
disposizioni della l. 07.08.1990 n. 241,
concernenti la comunicazione di avvio del
procedimento, sono applicabili al
procedimento di imposizione di vincolo
storico artistico ai sensi della l. 01.06.1939 n. 1089, dovendosi tale comunicazione
inviare agli stessi soggetti cui deve essere
comunicato il provvedimento di imposizione,
destinato ad incidere nella sfera giuridica
dei destinatari, quali il proprietario, i
possessori o i detentori; ciò al fine di
consentire al privato una partecipazione che
gli permetta di far constatare circostanze
ed elementi idonei ad un’esatta valutazione
sulla rilevanza del bene da sottoporre a
vincolo ed eventualmente, ricorrendone i
presupposti, a far recedere
l’amministrazione da una sua erronea
decisione” (Consiglio Stato, sez. VI, 04.04.2003,
n. 1751)
(TAR Campania-Salerno, Sez. I,
sentenza 26.03.2012 n. 562 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
|
EDILIZIA PRIVATA: L’art.
33 comma 4, d.p.r. n. 380/2001 deve essere
interpretato nel senso che per gli immobili
in zona A è la Soprintendenza, in quanto
organo competente ex lege, a valutare se il
particolare pregio del manufatto giustifichi
l’applicazione della sola sanzione
pecuniaria; qualora ciò non avvenga il
Comune può evitare di irrogare la
demolizione solo nell’ipotesi generale
prevista dal comma 2 dell’art. 33 ovvero nel
caso di impossibilità tecnica di ripristino
da intendersi riferita al pericolo di
pregiudizio per la parte conforme
dell’immobile, da ritenersi insussistente
nella fattispecie in ragione della natura
delle opere abusive contestate e della
mancanza di specifica deduzione di parte
ricorrente.
L’art. 33, comma 4, d.p.r. n. 380/2001
prevede che “qualora le opere siano state
eseguite su immobili, anche se non
vincolati, compresi nelle zone omogenee A,
di cui al decreto ministeriale 02.04.1968,
n. 1444, il dirigente o il responsabile
dell'ufficio richiede all'amministrazione
competente alla tutela dei beni culturali ed
ambientali apposito parere vincolante circa
la restituzione in pristino o la irrogazione
della sanzione pecuniaria di cui al
precedente comma. Qualora il parere non
venga reso entro novanta giorni dalla
richiesta il dirigente o il responsabile
provvede autonomamente”.
Nella fattispecie l’iter procedimentale
previsto dalla norma in esame risulta
rispettato avendo Roma Capitale con la nota
del 15/06/2010 richiesto alla Soprintendenza
il parere di competenza che non è stato
dalla stessa reso nel termine previsto.
La mancata espressione del parere ha
legittimato l’adozione della sanzione
demolitoria da parte del Comune né in tale
ipotesi l’ente ha l’obbligo di esternare,
attraverso uno specifico onere
motivazionale, la scelta tra sanzione
pecuniaria e demolitoria la quale ultima
costituisce la misura ordinariamente
applicabile in ipotesi, quali quella in
esame, di ristrutturazione edilizia senza
titolo.
In altri termini, l’art. 33 comma 4, d.p.r.
n. 380/2001 deve essere interpretato nel
senso che per gli immobili in zona A è la
Soprintendenza, in quanto organo competente
ex lege, a valutare se il particolare
pregio del manufatto giustifichi
l’applicazione della sola sanzione
pecuniaria; qualora ciò non avvenga il
Comune può evitare di irrogare la
demolizione solo nell’ipotesi generale
prevista dal comma 2 dell’art. 33 ovvero nel
caso di impossibilità tecnica di ripristino
da intendersi riferita al pericolo di
pregiudizio per la parte conforme
dell’immobile, da ritenersi insussistente
nella fattispecie in ragione della natura
delle opere abusive contestate e della
mancanza di specifica deduzione di parte
ricorrente
(TAR Lazio-Roma, Sez. I-quater,
sentenza 15.03.2012 n. 2526 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Il
verbale redatto e sottoscritto da agenti
della Polizia comunale a seguito di
sopralluogo, attestante l'esistenza di
manufatti abusivi, costituisce atto
pubblico, fidefaciente fino a querela di
falso ai sensi dell'art. 2700 c.c. della
veridicità dei fatti in esso attestati.
---------------
In caso di ordine di demolizione delle opere
abusive non è necessaria la comunicazione di
avvio del procedimento ex art. 7, l. n. 241
del 1990, trattandosi di atto dovuto e
rigorosamente vincolato, con riferimento al
quale non sono richiesti apporti
partecipativi del destinatario. Per lo
stesso motivo, non si richiede una specifica
motivazione che dia conto della valutazione
delle ragioni di interesse pubblico o della
comparazione di quest'ultimo la
realizzazione dell'opera abusiva e il
provvedimento sanzionatorio, non potendosi
ravvisare alcun affidamento alla
conservazione dell’opera abusiva.
In via preliminare, deve rilevarsi che nella
motivazione del provvedimento impugnato le
opere oggetto dell’ordinanza di demolizione
in epigrafe, emanata in prosecuzione a
precedente ordinanza di demolizione n. 533
dell'01.07.1998, vengono indicate come:
a) completamento del manufatto già
sottoposto a sequestro in data 16.05.1998 e
24.06.1998, reso in uso a civile abitazione;
b) realizzazione, al lato sud, di un solaio
a sbalzo di circa mq. 30, coperto da una
tettoia con struttura portante in legno e
copertura in tegole.
Infatti, il verbale n. 317/06/ED, redatto e
sottoscritto da agenti della Polizia
comunale a seguito di sopralluogo,
attestante l'esistenza dei manufatti di cui
sopra, costituisce atto pubblico,
fidefaciente fino a querela di falso ai
sensi dell'art. 2700 c.c. della veridicità
dei fatti in esso attestati (TAR Piemonte
Torino, sez. I, 02.03.2009, n. 618) e,
quindi, della consistenza degli abusi
accertati. Pertanto, deve ritenersi del
tutto infondata, anche in via di fatto, la
censura con cui l’intervento di cui trattasi
è qualificato come “mera manutenzione
ordinaria e straordinaria”, consistente
nella sostituzione della “precaria e
fatiscente tettoia di protezione del
terrazzo pertinenziale con materiali più
idonei”.
In diritto, tali interventi costituiscono
senza dubbio alcuno “nuova costruzione”,
tale da necessitare non soltanto di previo
rilascio di titolo abilitativo ma, altresì,
di autorizzazione paesaggistica, trattandosi
di costruzione realizzata in zona vincolata
(TAR Campania Napoli, sez. III, 23.01.2009,
n. 316).
Quanto alla censura relativa alla violazione
degli artt. 3 e 7 della legge n. 241/1990,
deve osservarsi che in caso di ordine di
demolizione delle opere abusive non è
necessaria la comunicazione di avvio del
procedimento ex art. 7, l. n. 241 del 1990,
trattandosi di atto dovuto e rigorosamente
vincolato, con riferimento al quale non sono
richiesti apporti partecipativi del
destinatario (TAR Campania Napoli, sez. III,
01.03.2011, n. 1259). Per lo stesso motivo,
non si richiede una specifica motivazione
che dia conto della valutazione delle
ragioni di interesse pubblico o della
comparazione di quest'ultimo la
realizzazione dell'opera abusiva e il
provvedimento sanzionatorio, non potendosi
ravvisare alcun affidamento alla
conservazione dell’opera abusiva (ex
multis: TAR Campania Napoli, sez. VIII,
06.04.2011, n. 1945)
(TAR Campania-Napoli, Sez. III,
sentenza 12.03.2012 n. 1246 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: La
realizzazione di un
solaio a sbalzo di circa mq. 30, coperto da
una tettoia con struttura portante in legno
e copertura in tegole, costituisce senza
dubbio alcuno “nuova costruzione”, tale da
necessitare non soltanto di previo rilascio
di titolo abilitativo ma, altresì, di
autorizzazione paesaggistica, trattandosi di
costruzione realizzata in zona vincolata.
In via preliminare, deve rilevarsi che nella
motivazione del provvedimento impugnato le
opere oggetto dell’ordinanza di demolizione
in epigrafe, emanata in prosecuzione a
precedente ordinanza di demolizione n. 533
dell'01.07.1998, vengono indicate come:
a) completamento del manufatto già
sottoposto a sequestro in data 16.05.1998 e
24.06.1998, reso in uso a civile abitazione;
b) realizzazione, al lato sud, di un solaio
a sbalzo di circa mq. 30, coperto da una
tettoia con struttura portante in legno e
copertura in tegole.
Infatti, il verbale n. 317/06/ED, redatto e
sottoscritto da agenti della Polizia
comunale a seguito di sopralluogo,
attestante l'esistenza dei manufatti di cui
sopra, costituisce atto pubblico,
fidefaciente fino a querela di falso ai
sensi dell'art. 2700 c.c. della veridicità
dei fatti in esso attestati (TAR Piemonte
Torino, sez. I, 02.03.2009, n. 618) e,
quindi, della consistenza degli abusi
accertati. Pertanto, deve ritenersi del
tutto infondata, anche in via di fatto, la
censura con cui l’intervento di cui trattasi
è qualificato come “mera manutenzione
ordinaria e straordinaria”, consistente
nella sostituzione della “precaria e
fatiscente tettoia di protezione del
terrazzo pertinenziale con materiali più
idonei”.
In diritto, tali interventi costituiscono
senza dubbio alcuno “nuova costruzione”,
tale da necessitare non soltanto di previo
rilascio di titolo abilitativo ma, altresì,
di autorizzazione paesaggistica, trattandosi
di costruzione realizzata in zona vincolata
(TAR Campania Napoli, sez. III, 23.01.2009,
n. 316)
(TAR Campania-Napoli, Sez. III,
sentenza 12.03.2012 n. 1246 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: In
materia di prescrizione degli oneri di
urbanizzazione e dei contributi commisurati
al costo di costruzione, in assenza di
diversa disposizione normativa, il termine
prescrizionale è quello ordinario decennale.
In materia di prescrizione degli oneri di
urbanizzazione e dei contributi commisurati
al costo di costruzione, in assenza di
diversa disposizione normativa, il termine
prescrizionale è quello ordinario decennale
(tra le tante, TAR Campania Napoli, sez.
VIII, 14.01.2011, n. 152). E’ evidente che
se fosse condivisibile la tesi comunale,
sarebbe praticamente impossibile
l’operatività del suddetto meccanismo
prescrizionale, atteso che il debitore
sarebbe costituito in mora automaticamente
allo spirare del termine ultimo di
pagamento, senza la necessità di alcuna
attivazione da parte dell’amministrazione
creditrice.
Deve inoltre rilevarsi che il modo di
costituzione in mora del debitore (ex
persona, art. 1219, primo comma, c.c., o
ex re, art. 1219, secondo comma, n. 3),
stesso codice), rileva ai soli fini del
risarcimento del danno e del regolamento del
rischio per il perimento della cosa oggetto
della prestazione e dell’impossibilità
sopravvenuta (art. 1221 c.c.), ma non incide
sul decorso della prescrizione. Se è vero
che la messa in mora del debitore, ex art.
1219, primo comma, interrompe senz’altro la
prescrizione (art. 2943, ultimo comma,
c.c.), non è vera l’implicazione secondo cui
quando non occorre la messa in mora (mora
ex re) non occorra interrompere la
prescrizione. Il decorso della prescrizione
opera indifferentemente per entrambe le
tipologie di obbligazioni dal giorno in cui
il diritto può essere fatto valere (art.
2935 c.c.).
Il fatto che le obbligazioni nei confronti
delle pubbliche amministrazioni siano di
regola eseguibili al domicilio del creditore
(portabili) non ha nessuna incidenza,
dunque, sul decorso e sul regime
interruttivo della prescrizione
(TAR Campania-Napoli, Sez. III,
sentenza 12.03.2012 n. 1237 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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CONDOMINIO -
EDILIZIA PRIVATA: L'intervento
di installazione di una caldaia sul muro
esterno deve essere qualificato come di
manutenzione straordinaria, in quanto
riconducibile alla tipologia di lavori di
cui all’art. 3, comma 1, lett. b, del d.p.r.
n. 380 del 2001 finalizzati a “realizzare ed
integrare i servizi igienico-sanitari e
tecnologici”.
Pertanto, in assenza di atto abilitativo a
monte, è illegittimo l'ordine comunale di
rimozione, cui consegue un regime
sanzionatorio differenziato rispetto alla
demolizione e remissione in pristino.
---------------
Ai sensi dell’art. 1102 c.c., ogni condomino
è legittimato a servirsi della cosa comune
ed apportarvi le necessarie modifiche per il
godimento migliore, a patto che la
destinazione non ne venga alterata e che non
si impedisca agli altri condomini di farne
pari uso.
Il parametro valutativo dell’attività
amministrativa, nella materia, va ricercato
nella disciplina pubblicistica che regola la
realizzazione delle opere edilizie nel
territorio, senza che il mancato
accertamento dell’assenso di terzi, o della
lesione intersoggettiva che l’attività
edificatoria potrebbe eventualmente
arrecare, possa incidere sulla legittimità
del provvedimento, che viene adottato sulla
base del titolo formale di disponibilità del
bene immobile direttamente inciso
dall’intervento e, in ogni caso, con
salvezza dei diritti dei terzi.
In altri termini, il mancato assenso del
Condominio cui la porzione immobiliare
inerisce (e l’eventuale, mancato rispetto
della disciplina condominale) è questione
che concerne le relazioni privatistiche, cui
resta estranea l’Amministrazione.
A diverse conclusioni deve pervenirsi con
riferimento alla intimata rimozione della
caldaia esterna installata dal ricorrente
per l’attivazione di un impianto di
riscaldamento nella sua abitazione. Detto
intervento, come correttamente indicato in
ricorso, deve essere qualificato come di
manutenzione straordinaria, in quanto
riconducibile alla tipologia di lavori di
cui all’art. 3, comma 1, lett. b, del d.p.r.
n. 380 del 2001 finalizzati a “realizzare
ed integrare i servizi igienico-sanitari e
tecnologici”.
Al riguardo il Comune ha quindi errato nel
non svolgere alcuna istruttoria circa la
qualificazione dell’intervento in oggetto
cui consegue un regime sanzionatorio
differenziato rispetto alla demolizione e
remissione in pristino.
Analogamente fondato si appalesa il ricorso
avverso il diniego di sanatoria per la
apposizione della caldaia murale in oggetto
motivato dal Comune sul presupposto della
necessità del previo assenso condominiale
poiché installata su area condominiale. Il
Comune ha omesso di considerare, come
peraltro ribadito dal giudice adito in sede
civile, che ai sensi dell’art. 1102 c.c.,
ogni condomino è legittimato a servirsi
della cosa comune ed apportarvi le
necessarie modifiche per il godimento
migliore, a patto che la destinazione non ne
venga alterata e che non si impedisca agli
altri condomini di farne pari uso (cfr.
Cass. civ. sez. II 05.12.1997 n. 12344; Tar
Catanzaro n. 930 del 27.06.2011).
Ha osservato al riguardo la giurisprudenza
amministrativa che: “il parametro
valutativo dell’attività amministrativa,
nella materia, va ricercato nella disciplina
pubblicistica che regola la realizzazione
delle opere edilizie nel territorio, senza
che il mancato accertamento dell’assenso di
terzi, o della lesione intersoggettiva che
l’attività edificatoria potrebbe
eventualmente arrecare, possa incidere sulla
legittimità del provvedimento, che viene
adottato sulla base del titolo formale di
disponibilità del bene immobile direttamente
inciso dall’intervento e, in ogni caso, con
salvezza dei diritti dei terzi. In altri
termini, il mancato assenso del Condominio
cui la porzione immobiliare inerisce (e
l’eventuale, mancato rispetto della
disciplina condominale) è questione che
concerne le relazioni privatistiche, cui
resta estranea l’Amministrazione.” (in
tal senso C.d.S. sez. V n. 6297 del
27.09.2004; Cons. Stato Sez. V, n. 905 del
19.02.2003)
(TAR Campania-Napoli, Sez. VIII,
sentenza 08.03.2012 n. 1192 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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URBANISTICA: In
tema di impugnazione dei piani regolatori
generali, e relative varianti, nel sistema
di pubblicità-notizia disciplinato dalla
legislazione urbanistica nazionale e
regionale nonché ai sensi dell'art. 124 del
decreto legislativo 18.08.2000, nr. 267, il
termine per l'impugnazione decorre dalla
data di pubblicazione del decreto di
approvazione o, comunque, al più tardi
dall'ultimo giorno della pubblicazione
all'albo pretorio.
Costituisce infatti orientamento consolidato
quello in base al quale, ai fini
dell’autonoma impugnazione, debba
necessariamente distinguersi tra le
prescrizioni che in via immediata
stabiliscono le potenzialità edificatorie
della porzione di territorio interessata
(nel cui ambito rientrano le norme di c.d.
zonizzazione, la localizzazione di opere
pubbliche o di interesse collettivo ecc.)
dalle altre regole che più in dettaglio
disciplinano l'esercizio dell'attività
edificatoria (es. disposizioni sul calcolo
delle distanze e delle altezze,
sull'osservanza di canoni estetici).
In altri termini, si impone -in relazione
all'immediato effetto conformativo dello jus
aedificandi dei proprietari dei suoli
interessati- un onere di immediata
impugnativa, in osservanza del termine
decadenziale a partire dalla pubblicazione
dello strumento pianificatorio; in difetto
di tale gravame le regole di zonizzazione e
di localizzazione divengono inoppugnabili ed
esplicano efficacia cogente per ogni avente
causa.
Proprio questo Tar (TAR Veneto Sez. II,
Sent., 28-11-2011, n. 1779) ha precisato che
“…..Invero, anzitutto, secondo la
giurisprudenza in tema di impugnazione dei
piani regolatori generali, e relative
varianti, "nel sistema di pubblicità-notizia
disciplinato dalla legislazione urbanistica
nazionale e regionale nonché ai sensi
dell'art. 124 del decreto legislativo
18.08.2000, nr. 267, il termine per
l'impugnazione decorre dalla data di
pubblicazione del decreto di approvazione o,
comunque, al più tardi dall'ultimo giorno
della pubblicazione all'albo pretorio”.
Costituisce infatti orientamento consolidato
(Cons. Stato VI Sez. n. 5258 del 2009; 1567
del 2007) quello in base al quale, ai fini
dell’autonoma impugnazione, debba
necessariamente distinguersi tra le
prescrizioni che in via immediata
stabiliscono le potenzialità edificatorie
della porzione di territorio interessata
(nel cui ambito rientrano le norme di c.d.
zonizzazione, la localizzazione di opere
pubbliche o di interesse collettivo ecc.)
dalle altre regole che più in dettaglio
disciplinano l'esercizio dell'attività
edificatoria (es. disposizioni sul calcolo
delle distanze e delle altezze,
sull'osservanza di canoni estetici).
In altri termini "si impone -in relazione
all'immediato effetto conformativo dello jus
aedificandi dei proprietari dei suoli
interessati- un onere di immediata
impugnativa, in osservanza del termine
decadenziale a partire dalla pubblicazione
dello strumento pianificatorio; in difetto
di tale gravame le regole di zonizzazione e
di localizzazione divengono inoppugnabili ed
esplicano efficacia cogente per ogni avente
causa" (così C.d.S., VI, 08.09.2009, n.
5258, il quale conferma TAR Veneto, II,
3278/2004; conf. C.d.S., VI, 06.04.2007, n.
1567)" (così, da ultimo, TAR Veneto, II,
12.08.2011, n. 1357)
(TAR Veneto, Sez. II,
sentenza 05.03.2012 n. 300 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: I
gazebo che non abbiano carattere di assoluta
precarietà ma che siano funzionali a
soddisfare esigenze di carattere permanente
devono essere apprezzati quale manufatti che
determinano una trasformazione del
territorio ed un’alterazione dello stato dei
luoghi, dando luogo, peraltro, ad un
incremento del carico urbanistico.
Come affermato dalla consolidata
giurisprudenza anche del giudice d’appello,
i gazebo che non abbiano carattere di
assoluta precarietà ma che siano funzionali
a soddisfare esigenze di carattere
permanente devono essere apprezzati quale
manufatti che determinano una trasformazione
del territorio ed un’alterazione dello stato
dei luoghi, dando luogo, peraltro, ad un
incremento del carico urbanistico (cfr.
ex multis, Cons. St., sez. V,
01.12.2003, n. 7822; TAR Trentino Alto
Adige, Bolzano, 06.05.2005, n. 172).
Nella fattispecie oggetto di giudizio,
l’intervento si è sostanziato nella
sostituzione dell’intera struttura portante
con travi in legno fisse e di grandi
dimensioni e tale sostituzione, unitamente
alle altre circostanze emerse nel corso
dell’istruttoria (pavimentazione, dotazione
di impianto elettrico, di climatizzazione e
sonoro), è stata correttamente valutata
dall’amministrazione che, considerando
l’opera nel sul complesso, ha legittimamente
adottato il provvedimento gravato.
L’intervento de quo è stato infatti
realizzato, come sopra esposto, in area
sottoposta a vincolo paesaggistico; come
evidenziato dalla consolidata giurisprudenza
per le opere comportanti un aumento di
volumetria o cubatura l'autorizzazione
paesaggistica non può essere rilasciata
ex post, non rientrando tale ipotesi tra
le fattispecie marginali -i c.d. abusi
minori- che eccezionalmente ammettono la
sanatoria ambientale in deroga al divieto
generale di nulla-osta postumo.
Né è possibile ritenere, contrariamente a
quanto sostenuto dalla difesa del ricorrente
con il secondo motivo di ricorso, che
l’intervento in esame sia da qualificare in
termini di manutenzione ordinaria o
straordinaria.
Dalle considerazione sopra svolte in ordine
alla valutazione ed alla qualificazione
dell’opera, emerge, infatti, che
l’intervento ha determinato una sostanziale
e radicale modificazione strutturale del
manufatto, rilevante sotto il profilo
volumetrico ed incidente sul contesto
circostante tutelato
(TAR Veneto, Sez. II,
sentenza 29.02.2012 n. 264 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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ATTI AMMINISTRATIVI -
EDILIZIA PRIVATA:
Costituisce jus receptum che il risarcimento
del danno da ritardo ai sensi dell'art.
2-bis, comma 1, della legge n. 241/1990,
introdotto dalla legge n. 69/2009, postula
che il fattore tempo è esso stesso un bene
della vita per il cittadino.
La giurisprudenza ha riconosciuto che il
ritardo nella conclusione di un qualunque
procedimento è sempre un costo, dal momento
che il fattore tempo costituisce una
variabile essenziale nella predisposizione e
nell'attuazione di piani finanziari relativi
a qualsiasi intervento, condizionandone la
relativa convenienza economica.
La ricorrente ha fondato la sua domanda sulla illegittimità della condotta
del Comune che, senza svolgere adeguata e
puntuale istruttoria avrebbe inibito la
realizzazione di opere ritenute abusive,
peraltro quando esse erano già realizzate.
Il danno risiederebbe da una parte nel
colpevole ritardo con cui il Comune,
avvedutosi dell’errore commesso, ha
annullato in autotutela i precedenti atti
inibitori e, dall’altra, nelle conseguenze a
cascata provocate dall’ordine di demolizione
e dall’annullamento dell’attestazione di
agibilità che avrebbero impedito il
trasferimento in proprietà dei beni in
quanto avrebbero ingenerato nei promessi
acquirenti il timore di vedersi sottrarre il
bene promesso in vendita spingendoli ad
avviare azioni giudiziarie nei confronti
dell’impresa promittente venditrice.
Vi sarebbe, infine, un ulteriore profilo di
danno derivante dall’illegittima
corresponsione al Comune di somme,
asseritamente non dovute, a titolo di
sanzione pecuniaria.
La domanda è fondata nei termini e nei
limiti di seguito esplicitati.
Quanto al primo profilo il Collegio
osserva che la vicenda per cui è causa si
snoda attraverso un arco temporale di quasi
7 anni durante i quali il Comune, per mano
dei diversi Settori di volta in volta
interessati, in particolare il Settore
Mobilità e Ambiente e il Settore Controlli,
quest’ultimo in persona del Dirigente del
Servizio Controllo Abusi nel Territorio e
del Direttore di Settore, ha tenuto un
comportamento ondivago e contraddittorio,
caratterizzato da istruttorie carenti e
provvedimenti non ponderati, sia di
contenuto favorevole (si veda: l’atto di
validazione della Strada Beneceto rilasciato
dal Dirigente del Settore Mobilità in data
20.04.2005, in cui si indica l’area
oggetto di intervento come area soggetta a
fascia di rispetto mt. 0; l’atto di
Attestazione del Certificato di conformità
edilizia e di agibilità n. 332/2006 rilasciato
per decorrenza dei termini in data 21.11.2006 dal Direttore del Settore
Interventi Urbanistici), sia di segno
contrario (fra questi devono annoverarsi,
oltre gli atti impugnati, anche l’ordinanza
n. 83750 che inibisce la realizzazione delle
opere –garage– di cui alla DIA n.
1725/2006 per violazione della fascia di
rispetto stradale di mt. 20; il
provvedimento in data 18.09.2008 di
annullamento integrale della rilasciata
attestazione del Certificato di conformità
edilizia e di agibilità n. 332/2006, dunque
anche della parte relativa alle opere –diverse dai garage– non ancora qualificate
come abusive; i successivi atti del 10.02.2009 e del 10.03.2009 nei quali
compaiono per la prima volta ulteriori opere modifiche interne e basamento in cemento –
mai contestate prima).
Costituisce jus receptum che il risarcimento
del danno da ritardo ai sensi dell'art.
2-bis, comma 1, della legge n. 241/1990,
introdotto dalla legge n. 69/2009, postula
che il fattore tempo è esso stesso un bene
della vita per il cittadino.
La giurisprudenza ha riconosciuto che il
ritardo nella conclusione di un qualunque
procedimento è sempre un costo, dal momento
che il fattore tempo costituisce una
variabile essenziale nella predisposizione e
nell'attuazione di piani finanziari relativi
a qualsiasi intervento, condizionandone la
relativa convenienza economica (cfr. TAR
Catania Sicilia sez. IV, 07.11.2011, n.
2636).
Detto principio, espresso in termini
generali, deve vieppiù trovare applicazione
nella vicenda in esame in cui la qualità
imprenditoriale della parte ricorrente ha
fatto si che la stessa abbia risentito in
modo più incisivo del ritardo
nell’ottenimento di atti che sono risultati
dovuti, in quanto afferenti ad attività
edilizie solo successivamente riconosciute
legittime.
D’altra parte, nel caso di specie la
responsabilità per danno da ritardo in capo
all'Amministrazione è riconoscibile anche
per l’ulteriore e più stringente
considerazione che, come più volte affermato
da condivisibile giurisprudenza del
Consiglio di Stato in fattispecie alle quali
non è applicabile, ratione temporis, la
norma di cui all’art. 2-bis della L. 241/1990
(cfr. Cons. Stato, sez. IV, 15.12.2011, n. 6609), il c.d. risarcimento da
ritardo si fonda anche sull'accertata
spettanza, in capo all’impresa richiedente,
del c.d. bene della vita per l'ottenimento
del quale era stato avviato il procedimento
amministrativo.
Invero, a distanza di oltre tre anni
dall’ordinanza inibitoria del 23.05.2006
e di oltre un anno dal provvedimento di
annullamento (18.09.2008) del
certificato di conformità edilizia
dell’intero manufatto, ivi comprese tutte le
parti regolarmente assentite, il Comune,
dopo ripetute e copiose sollecitazioni ed
istanze in tal senso, ha disposto
l’annullamento in autotutela dei predetti
atti riconoscendo espressamente la
legittimità sia dell’intera opera di
ristrutturazione dell’edificio, sia del
basamento in cemento, sia della parte dei
garage non ricadenti nella pur contestata
fascia di rispetto stradale.
Né, a circoscrivere la responsabilità
dell’Amministrazione, può soccorrere la tesi
della difesa comunale secondo cui la
responsabilità sarebbe ascrivibile
esclusivamente al progettista dell’impresa
che ha, di volta in volta, asseverato i
lavori atteso che è indubitabile, oltre che
non contestato, che la richiesta di
validazione della strada Beneceto sia stata
tempestivamente e correttamente inoltrata al
competente Settore Mobilità comunale la cui
nota del Dirigente in data 20.04.2005,
in cui si indica l’area oggetto di
intervento come area soggetta a fascia di
rispetto mt. 0, pur consigliandosi
l’arretramento a mt. 10, ha di fatto indotto
in errore il progettista ingenerando,
peraltro, il legittimo affidamento
dell’impresa costruttrice sulla
assentibilità delle opere da realizzare.
Né, infine, appare dirimente l’eccezione per
cui il certificato di conformità edilizia
sarebbe stato ulteriormente denegato in data
04.05.2010, per la mancanza delle canne
fumarie e per la asserita presenza di
umidità in due alloggi, atteso che,
trattandosi di irregolarità che
l’Amministrazione ben avrebbe potuto e
dovuto rilevare in sede di primo diniego di
agibilità, il relativo provvedimento
conferma la tratteggiata condotta comunale
caratterizzata da provvedimenti tra loro
contraddittori adottati senza i dovuti
approfondimenti istruttori.
Viceversa la condotta di parte ricorrente,
consistente nella preferenza accordata in
prima battuta alle vie brevi per tentare di
risolvere la querelle con il Comune, anziché
affidarsi da subito al ricorso
giurisdizionale, e il non aver desistito dal
continuare a praticare la via
stragiudiziale, anche in pendenza di
giudizio, si è rivelata vincente anche in
termini di contrazione della tempistica e,
conseguentemente, di contenimento del danno
da ritardo la cui responsabilità avrebbe
avuto ancor più pesanti ricadute
sull’Amministrazione.
In conclusione dall’esame puntuale della
vicenda per cui è causa balza ictu oculi la
colpa dell’amministrazione sub specie di
negligenza nell’approfondire l’istruttoria e
di imprudenza nell’adottare atti tra loro
configgenti e contraddittori.
Va rammentato che la fattispecie di
responsabilità emersa dalla riforma del
2009, in tema di danno da ritardo, ha natura
extracontrattuale, come si evince dalla
testuale previsione della necessaria
presenza dell'elemento soggettivo, doloso o
colposo, per la sua configurazione (cfr.
TAR Abruzzo, L'Aquila, sez. I, 21.11.2011, n. 548).
Dagli atti di causa risultano provate sia la
sussistenza del danno -ravvisabile in re ipsa nel ritardo- sia l'imputabilità dello
stesso alla P.A., quanto meno a titolo di
colpa.
Invero appare marcata la violazione delle
regole proprie dell'azione amministrativa,
dei principi di celerità, efficienza,
efficacia e trasparenza, dei principi
costituzionali di imparzialità e di buon
andamento e di quelli generali di
ragionevolezza, proporzionalità ed
adeguatezza.
In ordine al quantum debeatur il
Collegio ritiene, anche in forza delle
considerazioni da ultimo espresse, che la
pretesa possa essere liquidata in via
equitativa in € 20.000,00 (ventimila) che il
Comune dovrà rifondere alla ricorrente,
oltre interessi al tasso legale dal dì della
comunicazione o, se anteriore, della
notificazione della presente sentenza, fino
al soddisfo (TAR Emilia Romagna-Parma,
sentenza 22.02.2012 n. 103 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: La nozione edilizia di pertinenzialità ha
connotati significativamente diversi da
quelli civilistici, assumendo in essa
rilievo decisivo non tanto il dato del
legame materiale tra pertinenza ed immobile
principale, quanto il dato giuridico, e cioè
che la prima risulti priva di autonoma
destinazione e di autonomo valore di mercato
e che esaurisca la propria destinazione
d'uso nel rapporto funzionale con l'edificio
principale, così da non incidere sul carico
urbanistico.
Sul piano urbanistico le pertinenze sono una
categoria di interventi individuata non
attraverso la nozione civilistica di cui
all'art. 817 c.c. ma in ragione della
modesta rilevanza economica e del limitato
peso per il territorio.
Una pertinenza, per poter essere definita
tale, deve avere una propria individualità
fisica ed una propria conformazione
strutturale e non essere parte integrante o
costitutiva di altro fabbricato. Deve,
inoltre, essere preordinata ad un'oggettiva
esigenza dell'edificio principale,
funzionalmente ed oggettivamente inserita al
servizio dello stesso, sfornita di un
autonomo valore di mercato, non valutabile
in termini di cubatura o comunque dotata di
un volume minimo tale da non consentire, in
relazione anche alle caratteristiche
dell'edificio principale, una sua
destinazione autonoma e diversa da quella a
servizio dell'immobile cui accede. Ciò che
più rileva è il rapporto con la costruzione
preesistente che deve essere, quindi, non di
integrazione ma asservimento, per cui deve
renderne più agevole e funzionale l'uso, ma
non divenire parte essenziale dello stesso.
Occorre verificare, in particolare, se possa
condividersi la tesi attorea secondo cui le
opere suindicate -una tettoia chiusa
adibita a wc e lavanderia- integri la
nozione di "intervento pertinenziale" ex
art. 3, comma 1, lett. e.6) d.P.R. n.
380/2001.
A tal fine, devono richiamarsi i criteri
definitori della suddetta nozione così come
elaborati dalla giurisprudenza:
- la nozione edilizia di pertinenzialità ha
connotati significativamente diversi da
quelli civilistici, assumendo in essa
rilievo decisivo non tanto il dato del
legame materiale tra pertinenza ed immobile
principale, quanto il dato giuridico, e cioè
che la prima risulti priva di autonoma
destinazione e di autonomo valore di mercato
e che esaurisca la propria destinazione
d'uso nel rapporto funzionale con l'edificio
principale, così da non incidere sul carico
urbanistico (Consiglio di Stato, sez. IV, 18.10.2010, n. 7549);
- sul piano urbanistico le pertinenze sono
una categoria di interventi individuata non
attraverso la nozione civilistica di cui
all'art. 817 c.c. ma in ragione della
modesta rilevanza economica e del limitato
peso per il territorio (v. Consiglio di
Stato, sez. IV 13.01.2010, n. 41;
TAR Brescia, sez. I 13.10.2008, n.
1259; TAR Brescia, sez. I, 22.09.2010, n. 3555);
- una pertinenza, per poter essere definita
tale, deve avere una propria individualità
fisica ed una propria conformazione
strutturale e non essere parte integrante o
costitutiva di altro fabbricato. Deve,
inoltre, essere preordinata ad un'oggettiva
esigenza dell'edificio principale,
funzionalmente ed oggettivamente inserita al
servizio dello stesso, sfornita di un
autonomo valore di mercato, non valutabile
in termini di cubatura o comunque dotata di
un volume minimo tale da non consentire, in
relazione anche alle caratteristiche
dell'edificio principale, una sua
destinazione autonoma e diversa da quella a
servizio dell'immobile cui accede. Ciò che
più rileva è il rapporto con la costruzione
preesistente che deve essere, quindi, non di
integrazione ma asservimento, per cui deve
renderne più agevole e funzionale l'uso, ma
non divenire parte essenziale dello stesso
(TAR Marche Ancona, sez. I, 20.04.2010, n. 182).
Ebbene, ritiene il Tribunale che l'immobile
oggetto di controversia risponda alla
definizione di pertinenza, urbanisticamente
rilevante, offerta dalle massime citate.
In primo luogo, infatti, lo stesso è
caratterizzato da una modesta rilevanza
economica e dimensionale: dall'ordinanza di
demolizione del 05.01.2010 si evince infatti
che il manufatto de quo occupa una
superficie di soli mq. 13,40 ed ha un
ingombro volumetrico di appena mc. 38,20.
Inoltre, non può negarsi che l'immobile in
questione sia funzionalmente asservito
all'abitazione cui accede: basti osservare
che la sua destinazione a wc e lavanderia e
la sua contiguità spaziale all'immobile
principale non consentono di ipotizzare un
uso autonomo rispetto a quest'ultimo,
essendo destinato ad assolvere ad integrare
le utilità che esso è in grado di offrire ai
suoi utilizzatori.
Infine, deve escludersi che il manufatto de
quo costituisca parte integrante
dell'immobile principale, essendo
sufficiente, a denotarne l'autonomia
rispetto ad esso, la presenza di un ingresso
autonomo (cfr. pag. 6 dell'atto di
intervento ad opponendum).
La natura pertinenziale delle opere di cui
si discute, non presa in considerazione
dall'amministrazione intimata sebbene
evidenziata dalla parte ricorrente con
l'istanza di accertamento di conformità
urbanistica e paesaggistica oggetto di
diniego, è sufficiente a determinare
l'illegittimità, per difetto di motivazione,
dei provvedimenti impugnati.
E' evidente, infatti, che il suo positivo
riconoscimento avrebbe quantomeno inciso sul
regime sanzionatorio applicabile, non
potendo questo identificarsi -ove non sia
configurabile una "nuova costruzione"- in
quello ripristinatorio
(TAR Campania-Salerno, Sez. I,
sentenza 16.02.2012 n. 250 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Sia ai sensi del previgente art. 11, comma
2, L. n. 10/1977, sia ai sensi del vigente
art. 16, comma 3, DPR n. 380/2001 “la quota
del contributo relativa al costo di
costruzione, determinata all’atto di
rilascio, è corrisposta in corso d’opera,
con le modalità e garanzie stabilite dal
Comune non oltre 60 giorni dall’ultimazione
della costruzione”.
Pertanto, merita adesione l’orientamento
giurisprudenziale secondo cui per il credito a
titolo di costo di costruzione il dies a quo
del termine ordinario prescrizionale non
decorre dalla data stabilita in concessione
per l’ultimazione dei lavori, ma da quella
in cui l’opera è stata effettivamente
ultimata, tenuto conto che di questo
elemento di fatto deve essere data contezza
all'Amministrazione da parte del privato.
Sicché, in difetto di tale elemento, il
termine prescrizionale non decorre nei
confronti dell’Amministrazione creditrice in
quanto il contributo relativo al costo di
costruzione non può essere esigibile prima
della scadenza del sessantesimo giorno
dall'ultimazione delle opere, ai sensi
dell'art. 11, comma 2, L. n. 10/1977 (ora
sostituito dall’art. 16, comma 3, DPR n.
380/2001), per cui solo la scadenza di detto
termine può determinare il dies a quo di
decorrenza della prescrizione decennale del
diritto, tenuto pure conto dell’art. 2935
C.C., secondo cui, in generale, la
prescrizione non può decorrere se non dal
giorno in cui il diritto può essere fatto
valere.
Sia ai sensi del previgente art. 11, comma
2, L. n. 10/1977, sia ai sensi del vigente
art. 16, comma 3, DPR n. 380/2001 “la quota
del contributo relativa al costo di
costruzione, determinata all’atto di
rilascio, è corrisposta in corso d’opera,
con le modalità e garanzie stabilite dal
Comune non oltre 60 giorni dall’ultimazione
della costruzione”.
Pertanto, merita adesione l’orientamento
giurisprudenziale (TAR Catanzaro I,. n. 522
del 14.04.2011; TAR Napoli, II, n. 3147
dell’08.06.2009; TAR Sardegna, II, n. 9 del
14.01.2008; TAR Umbria, n. 512 del
23.06.2003), secondo cui per il credito a
titolo di costo di costruzione il dies a quo
del termine ordinario prescrizionale non
decorre dalla data stabilita in concessione
per l’ultimazione dei lavori, ma da quella
in cui l’opera è stata effettivamente
ultimata, tenuto conto che di questo
elemento di fatto deve essere data contezza
all'Amministrazione da parte del privato.
Sicché, in difetto di tale elemento, il
termine prescrizionale non decorre nei
confronti dell’Amministrazione creditrice in
quanto il contributo relativo al costo di
costruzione non può essere esigibile prima
della scadenza del sessantesimo giorno
dall'ultimazione delle opere, ai sensi
dell'art. 11 comma 2, L. n. 10/1977 (ora
sostituito dall’art. 16, comma 3, DPR n.
380/2001), per cui solo la scadenza di detto
termine può determinare il dies a quo di
decorrenza della prescrizione decennale del
diritto, tenuto pure conto dell’art. 2935
C.C., secondo cui, in generale, la
prescrizione non può decorrere se non dal
giorno in cui il diritto può essere fatto
valere.
Pertanto, poiché il ricorrente oltre a
non aver comunicata l’ultimazione dei lavori
(circostanza esplicitamente dedotta dal
Responsabile del Servizio Urbanistica del
Comune di Pomarico nella nota prot. n. 6740
del 07.12.2011 e non smentita dal ricorrente,
per cui, nella specie, va applicato il
principio di non contestazione di cui al
vigente art. 115, comma 1, C.P.C., previsto
anche dall’art. 64, comma 2, Cod. Proc.
Amm.), non ha provato la conoscenza da parte
del Comune resistente dell’ultimazione delle
opere assentite o anche l’ultimazione dei
lavori 10 anni prima della ricezione della
nota Responsabile Servizio Urbanistica
Comune di Pomarico prot. n. 2586 del
5.5.2011, deve ritenersi non prescritto il
diritto al pagamento del costo di
costruzione, la cui quantificazione di
2.891,49 € non è stata contestata dal
ricorrente
(TAR Basilicata,
sentenza 15.02.2012 n. 71 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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ATTI AMMINISTRATIVI: Il
ricorso giurisdizionale avverso un
provvedimento contingibile ed
urgente, emesso dal Sindaco quale ufficiale
di governo, va notificato al Comune (presso
la sede municipale) e non nei confronti
della struttura statale cui sono riferibili
gli interessi coinvolti e, quindi, presso
l’Avvocatura dello Stato, poiché:
-
l’art. 1 del r.d. 30.10.1933, n. 1611
(modificato dall’art. 1 della legge 25.03.1958, n. 260, e reso espressamente
applicabile ai giudizi amministrativi
dall’art. 10, terzo comma, della l. 03.04.1979, n. 103) attribuisce all’Avvocatura
dello Stato la rappresentanza, il patrocinio
e l’assistenza in giudizio delle
“Amministrazioni dello Stato, anche se
organizzate ad ordinamento autonomo”, e si
riferisce alle Amministrazioni dello Stato
nel senso proprio dell’espressione, ossia
agli uffici o complessi di uffici facenti
parte della struttura organica delle
Amministrazioni statali;
-
quando il Sindaco, nell’adempimento delle
sue funzioni, agisce quale ufficiale di
governo, l’ordinamento disciplina un
fenomeno di imputazione giuridica allo Stato
degli effetti dell’atto dell’organo del
Comune, nel senso che il Sindaco non diventa
un “organo” di un’Amministrazione dello
Stato, ma resta incardinato nel complesso
organizzativo dell’ente locale, senza che il
suo status sia modificato;
- l’esigenza che la notifica del ricorso
giurisdizionale abbia luogo nei confronti
del Sindaco presso la sede comunale è
coerente con le caratteristiche del
procedimento amministrativo che si conclude
con l’atto sindacale, che è istruito,
redatto ed emesso dagli uffici
dell’Amministrazione comunale, alla quale
compete anche di valutare, secondo le
normali regole, il comportamento da tenere
nel caso di impugnazione dell’atto in sede
giurisdizionale.
La giurisprudenza (cfr. Cons. St., VI, 12.11.2003, n. 7266), in proposito, ha
evidenziato che il ricorso giurisdizionale
avverso un provvedimento contingibile ed
urgente, emesso dal Sindaco quale ufficiale
di governo, va notificato al Comune (presso
la sede municipale) e non nei confronti
della struttura statale cui sono riferibili
gli interessi coinvolti e, quindi, presso
l’Avvocatura dello Stato, poiché:
-
l’art. 1 del r.d. 30.10.1933, n. 1611
(modificato dall’art. 1 della legge 25.03.1958, n. 260, e reso espressamente
applicabile ai giudizi amministrativi
dall’art. 10, terzo comma, della l. 03.04.1979, n. 103) attribuisce all’Avvocatura
dello Stato la rappresentanza, il patrocinio
e l’assistenza in giudizio delle
“Amministrazioni dello Stato, anche se
organizzate ad ordinamento autonomo”, e si
riferisce alle Amministrazioni dello Stato
nel senso proprio dell’espressione, ossia
agli uffici o complessi di uffici facenti
parte della struttura organica delle
Amministrazioni statali;
-
quando il Sindaco, nell’adempimento delle
sue funzioni, agisce quale ufficiale di
governo, l’ordinamento disciplina un
fenomeno di imputazione giuridica allo Stato
degli effetti dell’atto dell’organo del
Comune, nel senso che il Sindaco non diventa
un “organo” di un’Amministrazione dello
Stato, ma resta incardinato nel complesso
organizzativo dell’ente locale, senza che il
suo status sia modificato (Cons. St., IV, 28.03.1994, n. 291; Cons. St.,V, 27.11.1987, n. 736; Cons. St., V, 27.10.1986,
n. 568; cfr. Trib. Sup. acque pubbliche, 19.05.2000, n. 56);
-
l’esigenza che la notifica del ricorso
giurisdizionale abbia luogo nei confronti
del Sindaco presso la sede comunale è
coerente con le caratteristiche del
procedimento amministrativo che si conclude
con l’atto sindacale, che è istruito,
redatto ed emesso dagli uffici
dell’Amministrazione comunale, alla quale
compete anche di valutare, secondo le
normali regole, il comportamento da tenere
nel caso di impugnazione dell’atto in sede
giurisdizionale (Cons. St., IV, 28.03.1994, n. 291; Cons. ST., V, 27.10.1986,
n. 568)
(TAR Lazio-Roma, Sez. I,
sentenza 13.02.2012 n. 1432 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
|
EDILIZIA PRIVATA: La mera
presentazione dell'istanza di condono non
autorizza la prosecuzione dei lavori abusivi
a completamento delle opere oggetto della
richiesta di sanatoria, le quali, fino al
momento dell'eventuale accoglimento della
domanda di condono, devono ritenersi
comunque abusive.
Pertanto, l'ingiunzione di
demolizione è del tutto legittima atteso
che, in presenza di manufatti abusivi non
condonati né sanati, gli interventi
ulteriori (sia pure riconducibili, nella
loro oggettività, alle categorie della
manutenzione straordinaria, del restauro e/o
del risanamento conservativo, della
ristrutturazione, della realizzazione di
opere costituenti pertinenze urbanistiche)
ripetono le caratteristiche di illegittimità
dell'opera principale, alla quale ineriscono
strutturalmente, sicché non può ammettersi
la prosecuzione dei lavori abusivi a
completamento di opere che, fino al momento
di eventuali sanatorie, devono ritenersi
comunque abusive, con conseguente obbligo
del Comune di ordinarne la demolizione.
La giurisprudenza ha chiarito che “La mera
presentazione dell'istanza di condono non
autorizza la prosecuzione dei lavori abusivi
a completamento delle opere oggetto della
richiesta di sanatoria, le quali, fino al
momento dell'eventuale accoglimento della
domanda di condono, devono ritenersi
comunque abusive. Pertanto, l'ingiunzione di
demolizione è del tutto legittima atteso
che, in presenza di manufatti abusivi non
condonati né sanati, gli interventi
ulteriori (sia pure riconducibili, nella
loro oggettività, alle categorie della
manutenzione straordinaria, del restauro e/o
del risanamento conservativo, della
ristrutturazione, della realizzazione di
opere costituenti pertinenze urbanistiche)
ripetono le caratteristiche di illegittimità
dell'opera principale, alla quale ineriscono
strutturalmente, sicché non può ammettersi
la prosecuzione dei lavori abusivi a
completamento di opere che, fino al momento
di eventuali sanatorie, devono ritenersi
comunque abusive, con conseguente obbligo
del Comune di ordinarne la demolizione”
(TAR Campania Napoli, sez. VII, 10.06.2011,
n. 3076)
(TAR Campania-Napoli, Sez. III,
sentenza 13.02.2012 n. 759 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: L’ordinanza
di demolizione non richiede, in linea
generale, una specifica motivazione;
l’abusività costituisce di per sé
motivazione sufficiente per l’adozione della
misura repressiva in argomento. Ne consegue
che, in presenza di un’opera abusiva,
l’autorità amministrativa è tenuta ad
intervenire affinché sia ripristinato lo
stato dei luoghi, non sussistendo alcuna
discrezionalità dell’amministrazione in
relazione al provvedere.
L’ordinanza di demolizione di opere edilizie
abusive è atto dovuto e vincolato e non
necessita di motivazione ulteriore rispetto
all’indicazione dei presupposti di fatto e
all’individuazione e qualificazione degli
abusi edilizi.
Presupposto per l'emanazione dell'ordinanza
di demolizione di opere edilizie abusive è
soltanto la constatata esecuzione di queste
ultime in assenza o in totale difformità del
titolo concessorio, con la conseguenza che,
essendo l’ordinanza atto dovuto, essa è
sufficientemente motivata con l’accertamento
dell’abuso, essendo “in re ipsa” l’interesse
pubblico alla sua rimozione e sussistendo
l’eventuale obbligo di motivazione al
riguardo solo se l’ordinanza stessa
intervenga a distanza di tempo
dall’ultimazione dell’opera avendo l’inerzia
dell’amministrazione creato un qualche
affidamento nel privato.
L’ordine di demolizione di opere abusive,
costituendo un atto dovuto in presenza dei
presupposti stabiliti dalla legge, non
necessita della preventiva acquisizione del
parere di alcuna Autorità.
---------------
I provvedimenti repressivi degli abusi
edilizi non devono essere preceduti dalla
comunicazione dell’avvio del procedimento,
perché trattasi di provvedimenti tipizzati e
vincolati, che presuppongono un mero
accertamento tecnico sulla consistenza delle
opere realizzate e sul carattere non
assentito delle medesime. Seppure si
aderisse all’orientamento che ritiene
necessaria tale comunicazione anche per gli
ordini di demolizione, troverebbe comunque
applicazione nel caso in esame l’art.
21-octies, comma 2 della legge n. 241 del
1990 (introdotto dalla legge n. 15/2005),
nella parte in cui dispone che “non è
annullabile il provvedimento adottato in
violazione di norme sul
procedimento...qualora, per la natura
vincolata del provvedimento, sia palese che
il suo contenuto dispositivo non avrebbe
potuto essere diverso da quello in concreto
adottato”. Infatti, posto che l’ordine di
demolizione è atto dovuto in presenza di
opere realizzate in assenza del prescritto
titolo abilitativo, nel caso in esame
risulta palese che il contenuto dispositivo
della impugnata ordinanza di demolizione non
avrebbe potuto essere diverso se fosse stata
data al ricorrente l’opportunità di
interloquire con l’amministrazione.
La
costante giurisprudenza ha affermato sul
punto che “l’ordinanza di demolizione non
richiede, in linea generale, una specifica
motivazione; l’abusività costituisce di per
sé motivazione sufficiente per l’adozione
della misura repressiva in argomento. Ne
consegue che, in presenza di un’opera
abusiva, l’autorità amministrativa è tenuta
ad intervenire affinché sia ripristinato lo
stato dei luoghi, non sussistendo alcuna
discrezionalità dell’amministrazione in
relazione al provvedere” (TAR Lazio Roma,
sez. I, 19.07.2006, n. 6021); infatti
“l’ordinanza di demolizione di opere
edilizie abusive è atto dovuto e vincolato e
non necessita di motivazione ulteriore
rispetto all’indicazione dei presupposti di
fatto e all’individuazione e qualificazione
degli abusi edilizi” (TAR Marche Ancona,
sez. I, 12.10.2006, n. 824) ed,
ancora, “presupposto per l'emanazione
dell'ordinanza di demolizione di opere
edilizie abusive è soltanto la constatata
esecuzione di queste ultime in assenza o in
totale difformità del titolo concessorio,
con la conseguenza che, essendo l’ordinanza
atto dovuto, essa è sufficientemente
motivata con l’accertamento dell’abuso,
essendo “in re ipsa” l’interesse pubblico
alla sua rimozione e sussistendo l’eventuale
obbligo di motivazione al riguardo solo se
l’ordinanza stessa intervenga a distanza di
tempo dall’ultimazione dell’opera avendo
l’inerzia dell’amministrazione creato un
qualche affidamento nel privato” (Consiglio
di Stato, sez. V, 29.05.2006 n. 3270).
Non può essere accolto neppure il rilievo
circa il limitato impatto ambientale dei
lavori eseguiti. Invero nella fattispecie si
tratta della realizzazione in assenza di
alcun titolo abilitativo in zona
paesaggisticamente vincolata, di nuovi
volumi per uso residenziale, di rilevanti
opere di pavimentazione (circa 87 mq.), di
altre opere in muratura (scala di accesso al
piano seminterrato, recinzione del fondo con
muri di altezza variabile da 1,50 a 3,00
metri e platee in calcestruzzo cementizio
per circa 300 mq. con l’inserimento di
piastre bullonate) che richiedevano per il
loro impatto urbanistico–edilizio e
paesaggistico, la previa acquisizione del
permesso di costruire e dell’autorizzazione
ambientale. Da tali circostanze discende la
legittimità della sanzione ripristinatoria
adottata.
Quanto alla dedotta illegittimità del
provvedimento per non essere stata coinvolta
la Soprintendenza rileva il Collegio che
l’ordine di demolizione di opere abusive,
costituendo un atto dovuto in presenza dei
presupposti stabiliti dalla legge, non
necessita della preventiva acquisizione del
parere di alcuna Autorità (ex multis, TAR
Campania, Napoli, sez. II, 30.10.2006,
n. 9243; sez. IV, 16.07.2003, n. 8434).
Destituita di ogni fondamento risulta la
censura incentrata sulla violazione
dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990
(sesto motivo) in quanto i provvedimenti
repressivi degli abusi edilizi non devono
essere preceduti dalla comunicazione
dell’avvio del procedimento (ex multis,
TAR Campania, Napoli, sez. IV 12.04.2005, n. 3780; 13.01.2006, n. 651),
perché trattasi di provvedimenti tipizzati e
vincolati, che presuppongono un mero
accertamento tecnico sulla consistenza delle
opere realizzate e sul carattere non
assentito delle medesime. Seppure si
aderisse all’orientamento che ritiene
necessaria tale comunicazione anche per gli
ordini di demolizione, troverebbe comunque
applicazione nel caso in esame l’art. 21-octies, comma 2 della legge n. 241 del 1990
(introdotto dalla legge n. 15/2005), nella
parte in cui dispone che “non è annullabile
il provvedimento adottato in violazione di
norme sul procedimento..qualora, per la
natura vincolata del provvedimento, sia
palese che il suo contenuto dispositivo non
avrebbe potuto essere diverso da quello in
concreto adottato”. Infatti, posto che
l’ordine di demolizione è atto dovuto in
presenza di opere realizzate in assenza del
prescritto titolo abilitativo, nel caso in
esame risulta palese che il contenuto
dispositivo della impugnata ordinanza di
demolizione non avrebbe potuto essere
diverso se fosse stata data al ricorrente
l’opportunità di interloquire con
l’amministrazione.
In ultimo, la dedotta mancata comunicazione
del termine di conclusione del procedimento
costituisce al più una mera irregolarità e
non inficia la legittimità del provvedimento
impugnato (TAR Campania-Napoli, Sez. III,
sentenza 13.02.2012 n. 759 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: I provvedimenti di demolizione
di opere edilizie abusive sono atti dovuti,
sufficientemente motivati con l'affermazione
dell'accertata realizzazione di interventi
edilizi in carenza del titolo abilitativo
richiesto dalla legge. Quindi, in relazione
a provvedimenti di tale genere, l'obbligo di
motivazione è da intendere nella sua
essenzialità ovvero è da intendere assolto
con l'indicazione dei meri presupposti di
fatto (constatazione dell'esecuzione di
opere edilizie in difformità del permesso di
costruire o in assenza del medesimo), che
poi determinano l'applicazione dovuta delle
misure ripristinatorie previste.
In altri termini, “l'ingiunzione di
demolizione non richiede una particolare
motivazione volta ad evidenziare le
specifiche ragioni di pubblico interesse o a
comparare tale interesse con il sacrificio
imposto al privato. Ciò perché la
repressione degli abusi edilizi costituisce
un preciso obbligo dell'Amministrazione, la
quale non gode di alcuna discrezionalità al
riguardo, mentre l'interesse pubblico
all'adozione della misura repressiva è in re ipsa e non abbisogna di puntuale
esplicitazione. L'ordine di demolizione, in
particolare, deve ritenersi sufficientemente
motivato con l'affermazione dell'accertata
abusività dell'opera”.
In giurisprudenza non è affatto pacifica la
configurabilità di un legittimo affidamento
per protrazione temporale dell’illecito in
materia di occupazioni abusive ed abusi
edilizi, registrandosi numerosi ed
autorevoli arresti secondo cui tali atti
risultano dovuti in ogni caso ed a
prescindere da qualsivoglia specifica
motivazione delle ragioni di interesse
pubblico e di prevalenza delle stesse sugli
interessi del privato.
---------------
Ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D.P.R.
281/2001, “se il responsabile dell'abuso non
provvede alla demolizione e al ripristino
dello stato dei luoghi nel termine di
novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e
l'area di sedime, nonché quella necessaria,
secondo le vigenti prescrizioni
urbanistiche, alla realizzazione di opere
analoghe a quelle abusive sono acquisiti di
diritto gratuitamente al patrimonio del
comune”; ai sensi del comma 4, poi,
“l'accertamento dell'inottemperanza alla
ingiunzione a demolire, nel termine di cui
al comma 3, previa notifica all'interessato,
costituisce titolo per l'immissione nel
possesso e per la trascrizione nei registri
immobiliari, che deve essere eseguita
gratuitamente”.
L’acquisizione al patrimonio comunale,
dunque, si verifica ope legis ed
automaticamente, spirato il termine
assegnato per la demolizione dell’opera
abusiva, con la conseguenza che nessun
margine di discrezionalità può al riguardo
ravvisarsi in capo all’Amministrazione.
E’ noto che “i provvedimenti di demolizione
di opere edilizie abusive sono atti dovuti,
sufficientemente motivati con l'affermazione
dell'accertata realizzazione di interventi
edilizi in carenza del titolo abilitativo
richiesto dalla legge. Quindi, in relazione
a provvedimenti di tale genere, l'obbligo di
motivazione è da intendere nella sua
essenzialità ovvero è da intendere assolto
con l'indicazione dei meri presupposti di
fatto (constatazione dell'esecuzione di
opere edilizie in difformità del permesso di
costruire o in assenza del medesimo), che
poi determinano l'applicazione dovuta delle
misure ripristinatorie previste” (TAR
Campania Napoli, Sez. VIII, 22.08.2011, n.
4235; cfr. anche TAR Campania Napoli,
Sez. VI, 31.08.2011, n. 4253; TAR Liguria
Genova, Sez. I, 04.08.2011, n. 1220; TAR
Campania Napoli, Sez. VIII, 13.07.2011, n.
3782 TAR Campania Napoli, Sez. III, 19.01.2010 n. 195).
In altri termini, “l'ingiunzione di
demolizione non richiede una particolare
motivazione volta ad evidenziare le
specifiche ragioni di pubblico interesse o a
comparare tale interesse con il sacrificio
imposto al privato. Ciò perché la
repressione degli abusi edilizi costituisce
un preciso obbligo dell'Amministrazione, la
quale non gode di alcuna discrezionalità al
riguardo, mentre l'interesse pubblico
all'adozione della misura repressiva è in re ipsa e non abbisogna di puntuale
esplicitazione. L'ordine di demolizione, in
particolare, deve ritenersi sufficientemente
motivato con l'affermazione dell'accertata
abusività dell'opera” (TAR Campania
Napoli, Sez. III, 12.07.2011, n. 3720).
Nel caso di specie, il provvedimento
impugnato espressamente riferisce che
l’abuso riguarda un immobile di ben 160
metri quadrati realizzati in totale assenza
di concessione edilizia, il che, alla
stregua delle coordinate sopra ricordate, è
più che sufficiente ad integrare una piena
motivazione dell’ordine di demolizione.
Né alcuna valenza può essere data
all’invocato lasso temporale, appena un anno
e mezzo, trascorso tra la realizzazione
dell’abuso e l’emanazione dell’ingiunzione
impugnata.
Osserva il Collegio, in primo luogo, che in
giurisprudenza non è affatto pacifica la
configurabilità di un legittimo affidamento
per protrazione temporale dell’illecito in
materia di occupazioni abusive ed abusi
edilizi, registrandosi numerosi ed
autorevoli arresti secondo cui tali atti
risultano dovuti in ogni caso ed a
prescindere da qualsivoglia specifica
motivazione delle ragioni di interesse
pubblico e di prevalenza delle stesse sugli
interessi del privato (C.d.S., Sez. V,
27.04.2011 n. 2497; .Cd.S., Sez. IV, 01.10.2007, n. 5049; C.d.S,. 10.12.2007, n. 6344; C.d.S., 31.08.2010, n.
3955; C.d.S., Sez. V, 07.09.2009, n.
5229).
---------------
Ai sensi
dell’art. 31, comma 3, del D.P.R. 281/2001,
“se il responsabile dell'abuso non provvede
alla demolizione e al ripristino dello stato
dei luoghi nel termine di novanta giorni
dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime,
nonché quella necessaria, secondo le vigenti
prescrizioni urbanistiche, alla
realizzazione di opere analoghe a quelle
abusive sono acquisiti di diritto
gratuitamente al patrimonio del comune”; ai
sensi del comma 4, poi, “l'accertamento
dell'inottemperanza alla ingiunzione a
demolire, nel termine di cui al comma 3,
previa notifica all'interessato, costituisce
titolo per l'immissione nel possesso e per
la trascrizione nei registri immobiliari,
che deve essere eseguita gratuitamente”.
L’acquisizione al patrimonio comunale,
dunque, si verifica ope legis ed
automaticamente, spirato il termine
assegnato per la demolizione dell’opera
abusiva (cfr TAR Campania Napoli, Sez. VII,
08.04.2011, n. 1999; TAR Lazio Roma,
Sez. I, 07.03.2011, n. 2031; TAR Campania
Napoli, Sez. VII, 03.11.2010, n. 22291;
Cassazione penale, Sez. III, 17.11.2009, n. 2912; Consiglio di Stato, Sez. V,
18.12.2002 n. 7030; 02.01.2000 n.
341; 23.01.1991 n. 66), con la conseguenza
che nessun margine di discrezionalità può al
riguardo ravvisarsi in capo
all’Amministrazione (TAR Siclia-Palermo, Sez. III,
sentenza 08.02.2012 n. 304 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
|
URBANISTICA: Le convenzioni
urbanistiche hanno lo scopo di garantire che
all’edificazione del territorio corrisponda,
non solo l’approvvigionamento delle
dotazioni minime di infrastrutture
pubbliche, ma anche il suo equilibrato
inserimento in rapporto al contesto di zona
che, nell’insieme, garantiscano la normale
qualità del vivere in un aggregato urbano
discrezionalmente, e razionalmente,
individuato dall’Autorità preposta alla
gestione del territorio.
Ne consegue che una convenzione urbanistica
ben può decidere la realizzazione di opere
di rilievo urbanistico, anche non funzionali
esclusivamente all’intervento permesso ai
privati, ovvero può concordare il
trasferimento della proprietà di beni: e ciò
sia in sostituzione parziale o totale degli
oneri d’urbanizzazione, sia quale strumento
perequativo.
Il fatto poi che tali opere gravino
economicamente sul privato, il quale abbia
stipulato la stessa convenzione, non
significa che ciò implichi la violazione
delle norme che regolano la scelta
dell’esecutore delle opere medesime.
Va ricordato che “Le convenzioni
urbanistiche hanno lo scopo di garantire che
all’edificazione del territorio corrisponda,
non solo l’approvvigionamento delle
dotazioni minime di infrastrutture
pubbliche, ma anche il suo equilibrato
inserimento in rapporto al contesto di zona
che, nell’insieme, garantiscano la normale
qualità del vivere in un aggregato urbano
discrezionalmente, e razionalmente,
individuato dall’Autorità preposta alla
gestione del territorio" (C.d.S., sez. IV,
06.11.2009, n. 6947).
Ne consegue che una convenzione urbanistica
ben può decidere la realizzazione di opere
di rilievo urbanistico, anche non funzionali
esclusivamente all’intervento permesso ai
privati, ovvero può concordare il
trasferimento della proprietà di beni: e ciò
sia in sostituzione parziale o totale degli
oneri d’urbanizzazione, sia quale strumento
perequativo.
Il fatto poi che tali opere gravino
economicamente sul privato, il quale abbia
stipulato la stessa convenzione, non
significa che ciò implichi la violazione
delle norme che regolano la scelta
dell’esecutore delle opere medesime
(TAR Veneto, Sez. II,
sentenza 25.01.2012 n. 33 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
|
EDILIZIA PRIVATA: Il
proprietario è, in via ordinaria,
legittimato passivo dei provvedimenti e
delle misure repressive per abusi edilizi
verificatisi su immobili che ricadono nella
sua sfera di signoria.
Ciò anche in considerazione del fatto che,
secondo l'id quod plerumque accidit, si deve
presumere che il proprietario sia anche il
trasgressore quale primo interessato
(acquisendone la proprietà per accessione)
alle costruzioni erette sul proprio fondo
che, ancorché concesso a terzi, resta pur
sempre soggetto alla sua vigilanza ed al suo
controllo. In ragione di ciò, il legislatore
ha opportunamente previsto che l'ingiunzione
a demolire un'opera abusiva –misura posta a
presidio della preminente esigenze del
ripristino dello status quo ante, da
assicurare con tempestività ed effettività-
debba essere adottata, anzitutto, nei
confronti del proprietario dell'immobile
(indipendentemente dal fatto che sia anche
l’autore materiale del'abuso) anche perché
lo stesso è in grado di ottemperare a tale
ingiunzione.
Avuto riguardo alla descritta cornice
giuridica di riferimento, deve rilevarsi la
legittimità di un ordine di demolizione
indirizzato nei soli confronti del
proprietario, ove non siano immediatamente
rinvenuti altri elementi utili alla
identificazione (anche) del (diverso)
responsabile dell'abuso, nel qual caso
l'ingiunzione andrà indirizzata ad entrambi,
come da lettera dell'art. 31, comma 2, del
d.P.R. n. 380 del 2001.
D’altro canto, avuto riguardo al caso di
specie, l’affermata estraneità del
ricorrente all’abuso in contestazione non
può derivare, con la pretesa automaticità,
dalla (sola) qualifica di nudo (com)proprietario
del bene, dovendo siffatta conclusione,
circa "…. la completa estraneità del
proprietario al compimento dell'opera
abusiva o che, essendone egli venuto a
conoscenza, si sia adoperato per impedirlo
con gli strumenti offertigli
dall'ordinamento...", trovare conferma
nel complesso delle circostanze di
riferimento.
Perfino in ambito penale, la Corte di
Cassazione ha in più occasioni precisato che
l'accertamento della proprietà o della
comproprietà da parte dell'imputato del
suolo su cui sorge un manufatto abusivo
costituisce un elemento di prova idoneo su
cui il giudice di merito può fondare il
proprio convincimento della partecipazione
dell'imputato stesso all'attività
edificatoria, in assenza di elementi
negativi di prova dai quali possa desumersi
che il proprietario (o il comproprietario)
sia rimasto estraneo all'attività edilizia o
in assenza di elementi di prova (ad esempio
l'intestazione di fatture o bolle di
accompagnamento) dai quali possa desumersi
che detta attività sia ascrivibile in via
esclusiva ad altri.
---------------
La posizione del proprietario può ritenersi
neutra rispetto alle sanzioni per abusi
edilizi e, segnatamente, rispetto
all'acquisizione gratuita al patrimonio
comunale dell'area di sedime sulla quale
insiste il bene quando risulti "in modo
inequivocabile la completa estraneità del
proprietario al compimento dell'opera
abusiva o che, essendone egli venuto a
conoscenza, si sia adoperato per impedirlo
con gli strumenti offertigli
dall'ordinamento".
---------------
L'ordinanza di demolizione, in quanto atto
dovuto e rigorosamente vincolato, può dirsi
sorretto da adeguata e autosufficiente
motivazione, già solo rinvenibile nella
compiuta descrizione delle opere abusive,
nella constatazione della loro esecuzione in
assenza del necessario titolo abilitativo
edilizio e nell'individuazione della norma
applicata, ogni altra indicazione esulando
dal contenuto tipico del provvedimento.
---------------
L'indicazione delle conseguenze
dell'inottemperanza alla disposta
ingiunzione a demolire, dacché concernente
effetti automatici ex lege (ossia ex art.
31, comma 3, del d.p.r. 06.06.2001, n. 380),
come tali presuntivamente conosciuti dai
destinatari, non risulta riconducibile
all'illustrato contenuto minimo necessario
dell'ordinanza di demolizione e, pertanto,
la sua omissione non è da considerarsi, di
per sé, suscettibile di infirmare
quest'ultima.
La giurisprudenza ha, infatti,
condivisibilmente evidenziato che l'esatta
determinazione delle aree cd. pertinenziali
dovrà effettuarsi dopo l'accertamento
dell'inottemperanza effettuato dal Comune.
Com’è noto, avuto riguardo al chiaro
contenuto precettivo del comma II del
d.p.r. 380/2001, il proprietario è, in via
ordinaria, legittimato passivo dei
provvedimenti e delle misure repressive per
abusi edilizi verificatisi su immobili che
ricadono nella sua sfera di signoria.
Ciò anche in considerazione del fatto che,
secondo l'id quod plerumque accidit, si deve
presumere che il proprietario sia anche il
trasgressore quale primo interessato
(acquisendone la proprietà per accessione)
alle costruzioni erette sul proprio fondo
che, ancorché concesso a terzi, resta pur
sempre soggetto alla sua vigilanza ed al suo
controllo. In ragione di ciò, il legislatore
ha opportunamente previsto che l'ingiunzione
a demolire un'opera abusiva –misura posta a
presidio della preminente esigenze del
ripristino dello status quo ante, da
assicurare con tempestività ed effettività-
debba essere adottata, anzitutto, nei
confronti del proprietario dell'immobile
(indipendentemente dal fatto che sia anche
l’autore materiale del'abuso) anche perché
lo stesso è in grado di ottemperare a tale
ingiunzione.
Avuto riguardo alla descritta cornice
giuridica di riferimento, deve rilevarsi la
legittimità di un ordine di demolizione
indirizzato nei soli confronti del
proprietario, ove non siano immediatamente
rinvenuti altri elementi utili alla
identificazione (anche) del (diverso)
responsabile dell'abuso, nel qual caso
l'ingiunzione andrà indirizzata ad entrambi,
come da lettera dell'art. 31, comma 2, del
d.P.R. n. 380 del 2001.
D’altro canto, avuto riguardo al caso di
specie, l’affermata estraneità del
ricorrente all’abuso in contestazione non
può derivare, con la pretesa automaticità,
dalla (sola) qualifica di nudo (com)proprietario
del bene, dovendo siffatta conclusione,
circa "…. la completa estraneità del
proprietario al compimento dell'opera
abusiva o che, essendone egli venuto a
conoscenza, si sia adoperato per impedirlo
con gli strumenti offertigli
dall'ordinamento..." (Corte Costituzionale,
15.07.1991, n. 345), trovare conferma
nel complesso delle circostanze di
riferimento.
Perfino in ambito penale, la Corte di
Cassazione ha in più occasioni precisato che
l'accertamento della proprietà o della
comproprietà da parte dell'imputato del
suolo su cui sorge un manufatto abusivo
costituisce un elemento di prova idoneo su
cui il giudice di merito può fondare il
proprio convincimento della partecipazione
dell'imputato stesso all'attività
edificatoria, in assenza di elementi
negativi di prova dai quali possa desumersi
che il proprietario (o il comproprietario)
sia rimasto estraneo all'attività edilizia o
in assenza di elementi di prova (ad esempio
l'intestazione di fatture o bolle di
accompagnamento) dai quali possa desumersi
che detta attività sia ascrivibile in via
esclusiva ad altri (cfr. sul punto Cass.
Sent, 9168 23.05-24.08.2000 ric. Chiazza e
altro).
---------------
Secondo
un indirizzo inaugurato dal Giudice delle
leggi (cfr. Corte Costituzionale, 15.07.1991, n. 345), la posizione del
proprietario può ritenersi neutra rispetto
alle sanzioni per abusi edilizi e,
segnatamente, rispetto all'acquisizione
gratuita al patrimonio comunale dell'area di sedime sulla quale insiste il bene quando
risulti "in modo inequivocabile la completa
estraneità del proprietario al compimento
dell'opera abusiva o che, essendone egli
venuto a conoscenza, si sia adoperato per
impedirlo con gli strumenti offertigli
dall'ordinamento..." (Corte Costituzionale,
15.07.1991, n. 345).
---------------
Giova
rammentare che l'ordinanza di demolizione,
in quanto atto dovuto e rigorosamente
vincolato, può dirsi sorretto da adeguata e
autosufficiente motivazione, già solo
rinvenibile nella compiuta descrizione delle
opere abusive, nella constatazione della
loro esecuzione in assenza del necessario
titolo abilitativo edilizio e
nell'individuazione della norma applicata,
ogni altra indicazione esulando dal
contenuto tipico del provvedimento (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. V, 30.05.2006,
n. 3283; sez. VI, 25.08.2006, n. 4996;
sez. IV, 14.05.2007, n. 2441; sez. IV, 06.06.2008, n. 2705; TAR Campania, Napoli,
sez. IV, 24.01.2008, n. 367; sez. VI, 09.01.2008, n. 49; sez. IV, 24.01.2008, n. 57; sez. VIII, 15.05.2008, n.
4556; sez. III, 05.06.2008, n. 5255;
sez. IV, 08.07.2008, n. 7798; sez. VI, 14.07.2008, n. 8761; sez. IV,
04.08.2008, n. 9720; sez. II, 07.10.2008, n.
13456; sez. IV, 29.09.2008, n. 11820
sez. VI, 27.10.2008, n. 18243; sez. III,
04.11.2008, n. 19257; sez. IV, 28.11.2008, n. 20564;
02.12.2008, n.
20794; sez. VI, 17.12.2008, n. 21346;
23.02.2009, n. 1032; 25.02.2009,
n. 1100; sez. IV, 06.03.2009, n. 1304; 24.03.2009, n. 1597; 18.06.2009, n.
3368; 26.06.2009, n. 3530; TAR
Lombardia, Milano, sez. II, 18.01.2008,
n. 57; 19.02.2009, n. 1318; 09.03.2009, n. 1768; TAR Sicilia, Catania, sez. I,
13.03.2008, n. 475; TAR Lazio, Roma, sez. II,
05.09.2008, n. 8117; 06.03.2009,
n. 2358; TAR Liguria, Genova, sez. I, 21.04.2009, n. 781).
---------------
... si rivela
inconferente la doglianza con cui parte
ricorrente si duole della mancata
indicazione nel corpo del provvedimento
impugnato delle aree pertinenziali da
acquisire.
A tal riguardo, giova rimarcare che
l'indicazione delle conseguenze
dell'inottemperanza alla disposta
ingiunzione, dacché concernente effetti
automatici ex lege (ossia ex art. 31, comma
3, del d.p.r. 06.06.2001, n. 380), come
tali presuntivamente conosciuti dai
destinatari, non risulta riconducibile
all'illustrato contenuto minimo necessario
dell'ordinanza di demolizione e, pertanto,
la sua omissione non è da considerarsi, di
per sé, suscettibile di infirmare
quest'ultima.
La giurisprudenza ha, infatti,
condivisibilmente evidenziato che l'esatta
determinazione delle aree cd. pertinenziali
dovrà effettuarsi dopo l'accertamento
dell'inottemperanza effettuato dal Comune
(cfr. ex multis TAR Campania Napoli, sez. II,
14.02.2011, n. 922) (TAR Campania-Napoli, Sez. VI,
sentenza 23.01.2012 n. 315 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Ai sensi dell’art. 40, l. 28.02.1985 n. 47 deve ritenersi dolosamente
infedele l’istanza di condono di opere
edilizie abusive che non contenga
l’indicazione della data in cui l’abuso fu
commesso, perché non consente la corretta
applicazione della normativa in materia.
---------------
La falsa attestazione dell’essere
l’opera ultimata nel termine fissato dal
legislatore integra una inesatta
rappresentazione della realtà e, di
conseguenza, configura un’ipotesi di domanda
dolosamente infedele ai sensi dell’art. 40,
l. 28.02.1985 n. 47.
---------------
Con riguardo al condono edilizio, la
data di acquisto dei materiali edili,
comprovata dalle fatture, non può costituire
elemento decisivo per dimostrare che l’opera
sia stata ultimata entro una certa data
(poiché non consente di escludere che essi
siano stati utilizzati per completare le
opere in data successiva).
---------------
La dichiarazione sostitutiva di
notorietà dell’intervenuta ultimazione delle
opere entro la data di scadenza non ha
alcuna valenza privilegiata. Ai fini della condonabilità delle opere abusive la stessa
rappresenta solo un principio di prova
potenzialmente idoneo e sufficiente a
dimostrare la data di ultimazione delle
opere.
Detta dichiarazione sostitutiva non
preclude all’Amministrazione, in sede di
esame della stessa, la possibilità di
raccogliere nel corso del procedimento
elementi a contrario e pervenire a
risultanze diverse, senza che ciò faccia
ricadere su quest’ultima l’onere di fornire
la prova dell’ultimazione dei lavori in data
successiva a quella dichiarata
dall’interessato.
La prova sulla
realizzazione delle opere abusive entro la
data fissata grava sul richiedente la
sanatoria, che può avvalersi -se non vi è
contestazione- della dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà, ma a
fronte di elementi di prova a disposizione
dell’Amministrazione che attestino il
contrario, il responsabile dell’abuso è
gravato dall’onere di provare, attraverso
elementi certi, quali fotografie aeree,
fatture, sopralluoghi e così via,
l’effettiva realizzazione dei lavori entro
il termine previsto dalla legge per poter
usufruire del beneficio, non potendo
limitarsi a contestare i dati in possesso
dell’Amministrazione senza fornire alcun
elemento di prova a corredo della propria
tesi, in quanto l’Amministrazione, in
assenza di elementi di prova contrari, non
può che respingere la domanda di sanatoria.
[ì] “Ai sensi dell’art. 40, l. 28.02.1985 n. 47 deve ritenersi dolosamente
infedele l’istanza di condono di opere
edilizie abusive che non contenga
l’indicazione della data in cui l’abuso fu
commesso, perché non consente la corretta
applicazione della normativa in materia.”
(Consiglio Stato, sez. IV, 18.06.2009,
n. 4011);
[ìì] “La falsa attestazione dell’essere
l’opera ultimata nel termine fissato dal
legislatore integra una inesatta
rappresentazione della realtà e, di
conseguenza, configura un’ipotesi di domanda
dolosamente infedele ai sensi dell’art. 40,
l. 28.02.1985 n. 47.” (TAR Campania
Napoli, sez. VI, 10.04.2009, n. 1944);
[ììì] “Con riguardo al condono edilizio, la
data di acquisto dei materiali edili,
comprovata dalle fatture, non può costituire
elemento decisivo per dimostrare che l’opera
sia stata ultimata entro una certa data
(poiché non consente di escludere che essi
siano stati utilizzati per completare le
opere in data successiva).” (TAR Toscana,
sez. III, 21.11.2005, n. 7020);
[ìv] “La dichiarazione sostitutiva di
notorietà dell’intervenuta ultimazione delle
opere entro la data di scadenza non ha
alcuna valenza privilegiata. Ai fini della condonabilità delle opere abusive la stessa
rappresenta solo un principio di prova
potenzialmente idoneo e sufficiente a
dimostrare la data di ultimazione delle
opere.
Detta dichiarazione sostitutiva non
preclude all’Amministrazione, in sede di
esame della stessa, la possibilità di
raccogliere nel corso del procedimento
elementi a contrario e pervenire a
risultanze diverse, senza che ciò faccia
ricadere su quest’ultima l’onere di fornire
la prova dell’ultimazione dei lavori in data
successiva a quella dichiarata
dall’interessato.
La prova sulla
realizzazione delle opere abusive entro la
data fissata grava sul richiedente la
sanatoria, che può avvalersi -se non vi è
contestazione- della dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà, ma a
fronte di elementi di prova a disposizione
dell’Amministrazione che attestino il
contrario, il responsabile dell’abuso è
gravato dall’onere di provare, attraverso
elementi certi, quali fotografie aeree,
fatture, sopralluoghi e così via,
l’effettiva realizzazione dei lavori entro
il termine previsto dalla legge per poter
usufruire del beneficio, non potendo
limitarsi a contestare i dati in possesso
dell’Amministrazione senza fornire alcun
elemento di prova a corredo della propria
tesi, in quanto l’Amministrazione, in
assenza di elementi di prova contrari, non
può che respingere la domanda di sanatoria.”
(TAR Lazio Roma sez. II, 06.12.2010, n.
35404)
(TAR Lazio-Latina,
sentenza 23.01.2012 n. 42 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Poiché
l'acquisizione gratuita al patrimonio
comunale è una sanzione prevista per
l'ipotesi di inottemperanza all'ingiunzione
di demolizione, essa si riferisce
esclusivamente al responsabile dell'abuso e
non può quindi operare nella sfera giuridica
di altri soggetti e, in particolare, nei
confronti del proprietario dell'area quando
risulti, in modo inequivocabile, la sua
completa estraneità al compimento dell'opera
abusiva o che, essendone egli venuto a
conoscenza, si sia adoperato per impedirlo
con gli strumenti offerti dall'ordinamento.
---------------
L’acquisizione gratuita al patrimonio
comunale delle opere abusive è atto dovuto,
senza alcun contenuto discrezionale, avente
natura meramente dichiarativa, subordinato
unicamente all’accertamento
dell’inottemperanza e del decorso del
termine di legge fissato per la demolizione
e il ripristino dello stato dei luoghi, che
opera automaticamente con riguardo non solo
all’opera abusiva ed all’area di sedime, ma
anche alle pertinenze.
Ne consegue che esso è sufficientemente
motivato con l’affermazione dell’abusività
delle opere connessa alla loro realizzazione
senza previo titolo autorizzatorio e
dell’accertata inottemperanza, per cui non
assume alcun rilievo il richiamo alla
asserita edificabilità dell’area come anche
il generico riferimento al fatto che
analoghe opere abusive in aree limitrofe non
sarebbero state sanzionate.
Secondo la giurisprudenza amministrativa
anche di questa Sezione, “poiché
l'acquisizione gratuita al patrimonio
comunale è una sanzione prevista per
l'ipotesi di inottemperanza all'ingiunzione
di demolizione, essa si riferisce
esclusivamente al responsabile dell'abuso e
non può quindi operare nella sfera giuridica
di altri soggetti e, in particolare, nei
confronti del proprietario dell'area quando
risulti, in modo inequivocabile, la sua
completa estraneità al compimento dell'opera
abusiva o che, essendone egli venuto a
conoscenza, si sia adoperato per impedirlo
con gli strumenti offerti dall'ordinamento”
( TAR Campania Napoli, sez. II, 26.05.2004, n. 8998).
---------------
Al
riguardo giova osservare, peraltro, che
l’acquisizione gratuita al patrimonio
comunale delle opere abusive è atto dovuto,
senza alcun contenuto discrezionale, avente
natura meramente dichiarativa, subordinato
unicamente all’accertamento
dell’inottemperanza e del decorso del
termine di legge fissato per la demolizione
e il ripristino dello stato dei luoghi, che
opera automaticamente con riguardo non solo
all’opera abusiva ed all’area di sedime, ma
anche alle pertinenze.
Ne consegue che esso è sufficientemente
motivato con l’affermazione dell’abusività
delle opere connessa alla loro realizzazione
senza previo titolo autorizzatorio e
dell’accertata inottemperanza, per cui non
assume alcun rilievo il richiamo alla
asserita edificabilità dell’area come anche
il generico riferimento al fatto che
analoghe opere abusive in aree limitrofe non
sarebbero state sanzionate (TAR Campania-Napoli, Sez. II,
sentenza 20.01.2012 n. 308 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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LAVORI PUBBLICI: La
dichiarazione di pubblica utilità discende
dall’intervenuta efficacia della
deliberazione di approvazione del progetto
definitivo, senza peraltro che ciò consenta
l’inizio delle opere, dal momento che lo
stesso rimane comunque, sempre, subordinato
all’intervenuta approvazione del progetto
esecutivo. Né la sopravvenienza del progetto
esecutivo può certamente qualificarsi come
condizione di efficacia del progetto
definitivo, del tutto autonomo, ancorché prodromico rispetto a quello esecutivo.
Al contrario, proprio la ratio della
previsione della possibilità di collegare la
dichiarazione di pubblica utilità
all’approvazione del progetto definitivo può
essere utile a stabilire il momento in cui
essa diviene efficace. Essa è stata
introdotta dal legislatore proprio per
consentire all’ente espropriante -nelle
more della definizione dei particolari
tecnici delle opere da eseguire mediante la
redazione del progetto esecutivo e a
condizione che il progetto definitivo sia
corredato di tutti i necessari pareri– di
dare corso al procedimento per
l’acquisizione delle aree, in modo tale da
addivenire, una volta approvato il progetto
esecutivo ed esperita la procedura di
aggiudicazione dei lavori, alla pronta
immissione nel possesso delle aree.
Del resto tra gli elaborati che debbono
necessariamente comporre il progetto
definitivo vi è anche il piano particellare
d’esproprio e cioè quell’elaborato grafico e
descrittivo che individua le aree
interessate dalla localizzazione dell’opera
e dalle conseguenti procedure di
espropriazione e di occupazione. Appare
quindi condivisibile l’affermazione secondo
cui lo schema voluto dalla fondamentale
legge n. 109/1994 sarebbe tale per cui è il
progetto definitivo che determina la
configurazione dell’opera.
Con l’esclusione del solo caso in cui le
prescrizioni incidono sull’individuazione
dell’area da espropriare, pertanto, appare
del tutto improprio subordinare l’efficacia
della dichiarazione di pubblica utilità al
rispetto delle prescrizioni imposte
all’Amministrazione in sede di redazione del
progetto esecutivo e tanto di più di quelle
da rispettarsi in fase esecutiva dei lavori
e di gestione dell’opera.
È lo stesso DPR 327/2001 (così come la
previgente normativa) a prevedere che la
dichiarazione di pubblica utilità discenda
dall’intervenuta efficacia della
deliberazione di approvazione del progetto
definitivo, senza peraltro che ciò consenta
l’inizio delle opere, dal momento che lo
stesso rimane comunque, sempre, subordinato
all’intervenuta approvazione del progetto
esecutivo. Né la sopravvenienza del progetto
esecutivo può certamente qualificarsi come
condizione di efficacia del progetto
definitivo, del tutto autonomo, ancorché
prodromico rispetto a quello esecutivo.
Al contrario, proprio la ratio della
previsione della possibilità di collegare la
dichiarazione di pubblica utilità
all’approvazione del progetto definitivo può
essere utile a stabilire il momento in cui
essa diviene efficace. Essa è stata
introdotta dal legislatore proprio per
consentire all’ente espropriante -nelle
more della definizione dei particolari
tecnici delle opere da eseguire mediante la
redazione del progetto esecutivo e a
condizione che il progetto definitivo sia
corredato di tutti i necessari pareri– di
dare corso al procedimento per
l’acquisizione delle aree, in modo tale da
addivenire, una volta approvato il progetto
esecutivo ed esperita la procedura di
aggiudicazione dei lavori, alla pronta
immissione nel possesso delle aree.
Del resto tra gli elaborati che debbono
necessariamente comporre il progetto
definitivo vi è anche il piano particellare
d’esproprio e cioè quell’elaborato grafico e
descrittivo che individua le aree
interessate dalla localizzazione dell’opera
e dalle conseguenti procedure di
espropriazione e di occupazione. Appare
quindi condivisibile l’affermazione secondo
cui lo schema voluto dalla fondamentale
legge n. 109/1994 sarebbe tale per cui è il
progetto definitivo che determina la
configurazione dell’opera (cfr. Cons.
Stato, Sez. IV, 01.05.2004 n. 2930; idem
29.05.2009 n. 3364).
Con l’esclusione del solo caso in cui le
prescrizioni incidono sull’individuazione
dell’area da espropriare, pertanto, appare
del tutto improprio subordinare l’efficacia
della dichiarazione di pubblica utilità al
rispetto delle prescrizioni imposte
all’Amministrazione in sede di redazione del
progetto esecutivo e tanto di più di quelle
da rispettarsi in fase esecutiva dei lavori
e di gestione dell’opera
(TAR Lombardia-Brescia, Sez. II,
sentenza 16.01.2012 n. 109 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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AMBIENTE-ECOLOGIA:
E’ perseguibile penalmente chi
installa condizionatori che disturbano la
quiete condominiale?
Il rumore generato dal condizionatore
ubicato in un condomino non può costituire
reato.
Così si esprime la Corte di Cassazione in
merito ad un procedimento penale a carico di
un gioielliere che era stato condannato in
base all’art. 659 del C. P. per disturbo
della quiete pubblica.
In particolare, il negoziante aveva
installato nel proprio negozio, ricadente
all’interno di un condominio, un impianto di
condizionamento.
I motori esterni molestavano i vicini che
intraprendevano azione penale nei confronti
del negoziante, in quanto il rumore generato
avrebbe costituito fonte di disturbo e
mancata tranquillità, superando i limiti
previsti dalla norma.
Inizialmente condannato, il gioielliere
viene poi assolto con formula piena dalla
Corte di Cassazione, Sez. I penale, con
sentenza 11.01.2012 n.
270, in quanto il fatto non
costituisce reato.
Secondo la Cassazione il rumore prodotto dal
condizionatore non è causa di disturbo della
tranquillità pubblica, ma solo di un numero
limitato di persone, appunto di alcuni
condomini, ed è pertanto perseguibile solo
civilmente e non penalmente (commento e
sentenza tratti da www.acca.it). |
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COMPETENZE PROGETTUALI: Non
rientra nelle competenze progettuali dei
geometri l'incarico professionale per
l’esecuzione dei rilievi topografici, delle
indagini geognostiche, della progettazione
preliminare, definitiva ed esecutiva nonché
del piano della sicurezza e di coordinamento
relativamente ai lavori di riqualificazione
di una strada provinciale.
... Il Collegio dei Geometri della Provincia
di Cremona propone ricorso contro il bando
di gara di conferimento dell’incarico
professionale per l’esecuzione dei rilievi
topografici, delle indagini geognostiche,
della progettazione preliminare, definitiva
ed esecutiva nonché del piano della
sicurezza e di coordinamento relativamente
ai lavori di riqualificazione della S.P. n.
27 “Postumia”, mediante allargamento
dalla progr. Km 12+885 (confine comunale tra
Pieve S. Giacomo e Derovere) alla progr. Km
17+720, pubblicato dalla medesima
Amministrazione provinciale.
Il gravame è limitato alla parte del bando
in cui riserva la selezione ai soli laureati
in ingegneria o architettura escludendo, di
conseguenza, i geometri.
...
Per comprendere se l’opera possa rientrare o
meno nelle competenze istituzionali dei
geometri occorre esaminare la stessa nel suo
complesso e non secondo la visione
atomistica che analizza solo le sue singole
componenti. Sotto quest’ultimo profilo
potrebbe anche condividersi la conclusione
secondo cui, ad esempio, i singoli manufatti
in cemento armato (c.d. 9 ponti)
costituirebbero opere di modesta rilevanza
che, se collocati nel contesto delle strade
vicinali (la cui progettazione, direzione,
sorveglianza e liquidazione è espressamente
contemplata dall’art. 16, comma 1, lett. l),
del R.d. n. 274/1929), riterrebbero a pieno
titolo nella competenza del geometra.
Nel caso in esame si tratta, tuttavia, di
una porzione di strada provinciale che, da
quanto emerge dalle relazioni tecniche in
atti, sarà sottoposta ad un vero e proprio
intervento di ristrutturazione da cui
deriverà una strada sostanzialmente diversa
(per dimensioni e caratteristiche) da quella
esistente in vista dell’aumento di traffico
cui è destinata: traffico che chiaramente
non è circoscritto solo alla movimentazione
dei mezzi agricoli o locali e saltuari
spostamenti comportanti un limitato rischio
per la pubblica incolumità.
Non può quindi essere condivisa la posizione
espressa dal Collegio dei Geometri secondo
cui il progetto si limiterebbe al semplice
(e modesto) ampliamento (allargamento) senza
che possa assumere significativa rilevanza
l’intervento sulla parte esistente per
raccordarla funzionalmente, strutturalmente
e tecnicamente alla nuova costruzione (già
comunque di per sé rilevante sviluppandosi
per una lunghezza di circa 5 Km con opere
d’arte ed accessorie).
Come ricordato in precedenza, l’art. 16,
comma 1, lett. l), del R.d. n. 274/1929
attribuisce alla competenza piena del
geometra solo le “strade vicinali” purché
non contemplino “rilevanti opere d’arte”.
Le strade provinciali possono invece
rientrare nell’ampio concetto di “strade
ordinarie” che compare nella precedente
lett. b) del citato art. 16.
In questo caso, tuttavia, le competenze del
geometra sono limitate alle c.d. “operazioni
di tracciamento” che non possono farsi
coincidere con la completa redazione del
progetto comprensiva della risoluzione di
tutte le problematiche che possano sorgere
al riguardo.
Dalla letteratura tecnica riguardante la
teoria e la pratica delle costruzioni
stradali emerge che le operazioni di
“tracciamento” stradale riguardano
essenzialmente la fase esecutiva dei lavori
e costituiscono le operazioni preliminari
cui seguono i movimenti di terra (scavi,
trasporti e formazione rilevati),
l’esecuzione delle pavimentazioni, la
realizzazione delle opere d’arte (ponti,
muri di sostegno, tombini, ecc.) e le opere
di rifinitura.
In particolare il “tracciamento” consiste
nella determinazione, sul terreno, del corpo
stradale attraverso l’apposizione di tutti
quei segnali concorrenti alla materiale
esecuzione dell’opera (picchettatura
planimetrica e altimetrica del tracciato e
dei suoi tratti o parti caratteristiche come
rettifili, curve, pendenze, scarpate, ecc.).
La progettazione integrale dell’opera in
esame, data la sua dimensione e complessità,
va quindi esclusa dalla competenza dei
geometri così come disciplinata dal relativo
ordinamento professionale di cui al R.d. n.
274/1929.
Ad analoga a conclusione deve giungersi
anche con riferimento alle disposizioni
contenute nell’art. 57 della Legge 02.03.1949
n. 144 recante approvazione della relativa
tariffa.
Al riguardo deve escludersi la natura
complessivamente innovativa della stessa per
quanto concerne la determinazione delle
competenze (cfr., ad esempio per le opere in
c.a., Cassazione civile, Sez. II, 22.10.1997, n. 10365; TAR Valle d'Aosta, 23.08.1993, n. 96).
La circostanza che al richiamato art. 57 –voci E) ed F) della Categoria II– siano
citate genericamente le “costruzioni
stradali” non significa che la tariffa
professionale abbia voluto eliminare i
limiti già contenuti nell’art. 16 del R.d.
n. 274/1929: limiti chiaramente introdotti
con riferimento alla tipologia di strada in
esame (più contenuti per strade, come le
vicinali che non abbiano rilevanti opere
d’arte, dove il pericolo per la pubblica
incolumità è inferiore e limiti più
rilevanti dove tale pericolo è
obiettivamente maggiore come per le strade
ordinarie)
(TAR Lombardia-Brescia,
sentenza 23.07.2007 n. 630 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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ESPROPRIAZIONE: Ai
fini dell’identificazione del soggetto
passivo del rapporto espropriativo hanno
rilievo decisivo e pressoché assorbente le
risultanze catastali, ancorché divergenti
rispetto all’effettiva situazione
proprietaria del bene, ciò perché vi è la
necessità di ancorare il procedimento di
esproprio ad un dato certo e documentale,
esonerando l’amministrazione e
l'espropriante da incerti e complessi
accertamenti circa l'effettiva appartenenza
del bene e svincolando la procedura da
successive vicende di variazione della
proprietà dei beni.
--------------
L’obbligo della comunicazione dell'avvio del
procedimento è, invero, preordinato non solo
ad un ruolo difensivo, ma anche alla
formazione di una più completa, meditata e
razionale volontà dell'Amministrazione;
mediante tale comunicazione si mira, quindi,
ad attuare una democratizzazione ed una
trasparenza nell'esercizio dell'attività
pubblica al fine di consentire, per il
tramite del principio del contraddittorio,
una efficace tutela delle ragioni del
cittadino e contestualmente di apprestare a
vantaggio dell'Amministrazione elementi di
conoscenza utili nell'esercizio dei poteri
discrezionali.
In altri termini, la facoltà dei privati
interessati di proporre osservazioni e
controdeduzioni ed il conseguente obbligo
dell'Amministrazione di pronunziarsi
motivatamente sulle medesime a conclusione
di una vera e propria fase del procedimento
svolta in contraddittorio sono intesi ad
offrire elementi di valutazione non
marginali ai fini del buon andamento e
funzionalità dell'azione amministrativa;
siffatte finalità sono certamente frustate
ove, come nella specie, gli interessati
vengono portati a conoscenza dell'opera
pubblica quando il relativo progetto è stato
già definito in tutte le sue componenti, per
cui viene precluso ai medesimi di apportare
alcun contributo.
Con il primo motivo di ricorso, la
ricorrente lamenta di non avere ricevuto il
previo avviso di avvio del procedimento
nonostante fosse proprietaria dell’area
intersecata dal progetto approvato e
destinata all’espropriazione.
La censura, come già rilevato in sede
cautelare, è fondata, atteso che la Sig.ra
Chiumiento, pur risultando intestataria
catastale della particella (foglio 11, 867)
interessata dal procedimento ablatorio, non
ha ricevuto la previa comunicazione di
avviso di avvio del procedimento, che, a
norma dell’art. 16, comma 4, del d.P.R n.
327/2001 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilità), deve
precedere l’approvazione del progetto
valevole quale dichiarazione di pubblica
utilità ed urgenza.
Va peraltro precisato
che ai fini dell’identificazione del
soggetto passivo del rapporto espropriativo
hanno rilievo decisivo e pressoché
assorbente le risultanze catastali, ancorché
divergenti rispetto all’effettiva situazione
proprietaria del bene, ciò perché vi è la
necessità di ancorare il procedimento di
esproprio ad un dato certo e documentale,
esonerando l’amministrazione e
l'espropriante da incerti e complessi
accertamenti circa l'effettiva appartenenza
del bene e svincolando la procedura da
successive vicende di variazione della
proprietà dei beni (Consiglio di stato, sez. VI, 02.05.2006, n. 2423).
Dagli atti di causa emerge che in data
19.07.1991 veniva stipulato atto di
donazione tra il proprietario esclusivo
dell’area Sig. Chiumiento Antonio e la di
lui figlia Sig.ra Chiumiento Maria Giuseppa,
con riserva di usufrutto a favore del primo.
Orbene la ricorrente figura nella
certificazione catastale in atti con effetti
a decorrere dalla ridetta data del
19.07.1991, epoca cui risale l’atto di
donazione stipulato in suo favore e
regolarmente corredato di nota di
trascrizione. In contrasto con le predette
risultanze, è stato il solo Sig. Chiumiento
a ricevere comunicazione dell’avviso
procedimentale di cui alla nota prot. n.
40991 del 03.11.2005, a seguito della quale
rivolgeva peraltro articolate osservazioni
all’Amministrazione (che le respingeva con
la nota prot. n. 45518 del 05.12.2005).
Il difetto del previo contraddittorio
procedimentale non può non avere patologica
ricaduta sulla legittimità degli atti
afferenti al procedimento ablatorio attivato
nei riguardi della ricorrente. Difatti la
giurisprudenza ha costantemente rimarcato
l’importanza della partecipazione
procedimentale nella specifica materia,
osservando che "l’obbligo della
comunicazione dell'avvio del procedimento
è, invero, preordinato non solo ad un ruolo
difensivo, ma anche alla formazione di una
più completa, meditata e razionale volontà
dell'Amministrazione; mediante tale
comunicazione si mira, quindi, ad attuare
una democratizzazione ed una trasparenza
nell'esercizio dell'attività pubblica al
fine di consentire, per il tramite del
principio del contraddittorio, una efficace
tutela delle ragioni del cittadino e
contestualmente di apprestare a vantaggio
dell'Amministrazione elementi di conoscenza
utili nell'esercizio dei poteri
discrezionali.
In altri termini, la facoltà
dei privati interessati di proporre
osservazioni e controdeduzioni ed il
conseguente obbligo dell'Amministrazione di
pronunziarsi motivatamente sulle medesime a
conclusione di una vera e propria fase del
procedimento svolta in contraddittorio sono
intesi ad offrire elementi di valutazione
non marginali ai fini del buon andamento e
funzionalità dell'azione amministrativa;
siffatte finalità sono certamente frustate
ove, come nella specie, gli interessati
vengono portati a conoscenza dell'opera
pubblica quando il relativo progetto è stato
già definito in tutte le sue componenti, per
cui viene precluso ai medesimi di apportare
alcun contributo" (cfr. Consiglio di stato,
Sez. IV, 13.12.2001, n. 6238,
riportata da TAR Puglia Bari, sez. II,
17.02.2005, n. 594) (TAR Campania-Salerno, Sez. I,
sentenza 26.04.2007 n. 457 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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COMPETENZE PROGETTUALI: La
progettazione delle opere viarie, idrauliche
ed igieniche, che non siano strettamente
connesse con i singoli fabbricati, è di
pertinenza degli ingegneri.
Ed è ugualmente irrilevante il fatto che il
progetto sia stato firmato da un architetto
che ricopre la qualifica di responsabile
dell'ufficio tecnico poiché lo stesso TUEL,
all’art. 109 d.lgs. 18.08.2000 n. 267,
prevede che “gli incarichi dirigenziali sono
conferiti … secondo criteri di competenza
professionale”.
Con il
secondo motivo, si denuncia l’incompetenza
del tecnico firmatario del progetto, stante
il divieto normativo imposto agli architetti
di elaborare progettazioni di opere viarie
non connesse con opere di edilizia civile.
Anche tale censura è fondata.
Invero, è da ritenere tuttora persistente la
ripartizione di competenze professionali tra
ingegneri ed architetti sancita dagli art.
51 e 52, r.d. 23.10.1925 n. 2537, come
confermato dall’art. 1, comma 2, d.lgs. 27.01.1992 n. 129 di attuazione, tra
l’altro, della direttiva 85/384/Cee (TAR
Lombardia Brescia, 24.08.2004, n. 925).
Tali norme, emanate in sede di approvazione
del regolamento per le professioni
d’ingegnere e di architetto, in particolare
riservano alla competenza comune di
architetti ed ingegneri le sole opere di
edilizia civile, mentre attribuiscono alla
competenza generale degli ingegneri, quelle
concernenti: le costruzioni stradali, le
opere igienico sanitarie (depuratori,
acquedotti, fognatura e simili), gli
impianti elettrici, le opere idrauliche, le
operazioni di estimo, l’estrazione di
materiali, le opere industriali; ferma
rimanendo per i soli architetti, la
competenza in ordine alla progettazione
delle opere civili che presentino rilevanti
caratteri artistici e monumentali (art. 52,
2° comma, cit., che conserva però alla
concorrente competenza degli ingegneri,
secondo la regola generale, la parte tecnica
degli interventi costruttivi de quibus).
Da
ciò discende la regola, frutto
dell’interpretazione sistematica e
teleologica degli artt. 51, 52 e 54 del r.d.
23.10.1925, n. 2537 e pacificamente
accolta nella giurisprudenza di seconde
cure, secondo cui la progettazione delle
opere viarie, idrauliche ed igieniche, che
non siano strettamente connesse con i
singoli fabbricati, sia di pertinenza degli
ingegneri (cfr. sez. V, 06.04.1998, n.
416; sez. IV, 19.02.1990, n. 92; sez. III, 11.12.1984, n. 1538).
Calando la regola nel caso concreto se ne
ravvisa la violazione, atteso che
l’intervento progettato dalla resistente
Amministrazione consiste proprio in un’opera
esclusivamente stradale, che difatti prevede
la realizzazione di “circa 1.000 mq. di
superfici viarie, e 500 mq di pertinenze
stradali” (cfr. B.1. del progetto definitivo–esecutivo), da collocare peraltro
all’esterno del centro urbano di Capaccio
(oltre che di Laura) e pertanto da ritenere
non connessa con l’edilizia civile. Ne
consegue che l’intervento ricade nella
esclusiva competenza professionale propria
degli ingegneri, quando invece il
progettista (dott. Arch. Rodolfo Sabelli)
risulta avere, come denunciato, il titolo di
architetto.
A nulla rileva, ad onta di quanto
argomentato dalla Difesa tecnica
dell’Amministrazione in sede di memoria di
costituzione, che il predetto ha svolto la
sua attività progettuale nella veste di
Responsabile del Settore IV competente per
materia (“Lavori Pubblici – Espropri –
Manutenzione – Vigilanza – Servizi
Tecnologici – Cimitero – Informatica”), in
quanto la censura in esame involge la
verifica della competenza professionale di
chi ha elaborato il progetto invece che la
legittimazione a rappresentare la volontà
dell’Ente all’esterno attraverso l’adozione
di atti o provvedimenti, tant’è che lo
stesso TUEL, all’art. 109 d.lgs. 18.08.2000
n. 267, prevede che “gli incarichi
dirigenziali sono conferiti … secondo
criteri di competenza professionale”.
Per altro verso, nemmeno risulta dagli atti
di causa che l’elaborato progettuale abbia
superato il vaglio di altri Uffici
tecnicamente qualificati, eventualmente di
appartenenza statale come la Soprintendenza,
legittimati ad esaminare anche la
professionalità del progettista (TAR Campania-Salerno, Sez. I,
sentenza 26.04.2007 n. 457 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
|
AGGIORNAMENTO AL 20.04.2012 |
|
GURI - GUUE -
BURL (e anteprima) |
|
APPALTI -
EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA: B.U.R.
Lombardia, serie ordinaria n. 16 del
20.04.2012, "Misure per la crescita, lo
sviluppo e l’occupazione" (L.R.
18.04.2012 n. 7).
---------------
Di particolare interesse risultano i
seguenti articoli:
● Art. 16 - Modifiche all’articolo 10 della
l.r. 21/2008. Sale cinematografiche;
● Art. 17 - Disciplina dei titoli edilizi di
cui all’articolo 27, comma 1, lettera d),
della l.r. 12/2005 a seguito della sentenza
della Corte Costituzionale n. 309/2011;
● Art. 18 – Modifica all’art. 51 della l.r.
12/2005;
● Art. 19 - Disposizioni in materia di
semplificazione urbanistico-edilizia;
● Art. 20 - Interventi in materia di
patrimonio pubblico. Modifiche alla l.r.
36/1994;
● Art. 21 - Inserimento dell’articolo 95-bis
nella l.r. 12/2005. Disposizioni per
agevolare la valorizzazione di immobili
comunali;
● Art. 28 - Modifiche al Titolo III della
l.r. 26/2003 - Infrastrutture per la
distribuzione di energia elettrica;
● TITOLO V - Interventi per il governo del
sottosuolo e per la diffusione sul
territorio regionale della banda ultra-larga
(artt. 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. |
|
SINDACATI |
|
ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA NEL
PUBBLICO IMPIEGO:
● la disciplina della contrattazione
integrativa nel d.lgs. 165 del 2001;
● misurazione, valutazione e trasparenza
della performance e merito e premi nel
d.lgs. 150 del 2009;
● le modifiche ed integrazioni al d.lgs. 150
del 2009 introdotte dal d.lgs. 141 del 2011
(CGIL-FP di Bergamo,
nota aprile 2012). |
|
ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
Passaggio di dipendenti per
effetto di trasferimento di attività - Art.
31 D.Lgs. 165/2001
(CGIL-FP di Bergamo,
nota 17.04.2012). |
|
DOTTRINA E
CONTRIBUTI |
|
URBANISTICA:
L. Spallino,
Approvazione dei PGT in Lombardia: nessuna
proroga (link a http://studiospallino.blogspot.it). |
|
APPALTI:
I. Filippetti,
Irregolarità del DURC e intervento
sostitutivo della stazione appaltante
(link a www.diritto.it). |
|
PUBBLICO IMPIEGO:
S. Quinzone Garofalo,
Dal codice di comportamento dei dipendenti
pubblici al codice disciplinare dei ccnl:
competenze e responsabilità dei dirigenti
scolastici (link a
www.diritto.it). |
|
ATTI AMMINISTRATIVI:
L. Beccarini,
LA PRESCRIZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PER IL
DANNO ERARIALE INDIRETTO: L'ULTIMO
ORIENTAMENTO DELLA CORTE DEI CONTI - Il
dies a quo della prescrizione
dell'azione di responsabilità per il
risarcimento del danno c.d. indiretto va
individuato nella data di emissione del
titolo di pagamento al terzo danneggiato
(Gazzetta
Amministrativa n. 1/2012 - link a
www.gazzettaamministrativa.it). |
|
CONSIGLIERI COMUNALI:
A. Cordasco,
ACCESSO AI DOCUMENTI DA PARTE DI UN
CONSIGLIERE COMUNALE/PROVINCIALE - Ipotesi
di danno erariale
(Gazzetta
Amministrativa n. 1/2012 - link a
www.gazzettaamministrativa.it). |
|
ENTI LOCALI:
E. Lori,
LA DISCIPLINA DELLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI
FINANZIARI - Gli obblighi di
tracciabilità dei flussi di pagamento
derivanti dagli appalti pubblici introdotti
dalla l. 13.08.2010, n. 136 (così come
modificata dalla l. 17.12.2010, n. 217, di
conversione del d.l. 12.11.2010, n. 187)
alla luce delle determinazioni
interpretative ed esplicative dell’Autorità
per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture
(Gazzetta
Amministrativa n. 2/2011 - link a
www.gazzettaamministrativa.it). |
|
CORTE DEI
CONTI |
|
ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Mobilità.
La Corte dei Conti Sez. Reg.le Lombardia,
con il
parere
04.04.2012 n. 116, risponde ad un ente che chiede
di poter assumere con mobilità superando
così il range disponibile per garantire il
rispetto del tetto alla spesa del personale
dell'ultimo anno precedente e precisa di non
aver rispettato il patto di stabilità negli
anni 2009 e 2010. La Sezione:
- riguardo al primo aspetto, ribadisce gli
orientamenti consolidati secondo i quali il
trasferimento per mobilità non deve essere
utilizzato per consentire l'instaurazione di
nuovi rapporti di lavoro oltre i limiti
numerici e di spesa previsti dalla
disciplina vigente (Lombardia/904/2010 PAR
del 29.09.2010; Sezione delle Autonomie n.
21/2009 del 27.11.2009 e parere n. 4 della
Presidenza del Consiglio dei Ministri in
data 19.03.2010)
- sulla seconda questione (riferimento
all'esercizio precedente in ordine al
rispetto del patto di stabilità), precisa
"...., in mancanza di riferimenti
puntuali circa le misure adottate nel 2011
per sanare le sanzioni derivanti dal mancato
rispetto del patto di stabilità negli anni
2009 e 2010 ed anche per rimanere
rigorosamente nell'ambito delle competenze
di questa Sezione, ......, non rimane che
affermare un principio di carattere
generale, secondo il quale il riferimento
all'esercizio precedente non può essere
considerato isolato rispetto al
comportamento complessivo dell'ente locale,
la cui azione deve tendere, secondo le
intenzioni del legislatore, a mantenere o a
riportare le spese entro i parametri
stabiliti.
Il
riferimento all'anno precedente, pertanto,
appare legittimo solo se in tale anno sono
state scontate le sanzioni derivanti dalle
violazioni del patto di stabilità effettuate
negli anni precedenti. E' poi opportuno
ricordare che, in ogni caso, persiste il
limite del 20% relativo al tetto di spesa
rispetto alle cessazioni avvenute nell'anno
precedente" (tratto da www.publika.it). |
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SEGRETARI COMUNALI:
Corte dei conti. Compensi dei segretari.
Irap a carico dell'ente nei diritti di
rogito.
Nei diritti di rogito da corrispondere ai
segretari comunali e provinciali non si
devono calcolare né l'Irap né gli oneri
previdenziali: questi costi devono essere
sostenuti dalle amministrazioni e sono
finanziati dalla quota dei diritti che
queste incamerano.
Sono le chiare
indicazioni fornite dalla sezione regionale
di controllo della Corte dei Conti della
Sardegna,
parere
29.03.2012 n. 27,
in risposta alla richiesta del comune di
Capoterra.
Il parere rigetta completamente
le tesi sostenute dalla Ragioneria generale
dello Stato, che sostiene invece
l'inclusione degli oneri Irap e di quelli
previdenziali in questi compensi,
determinando così una riduzione assai
significativa del netto da corrispondere ai
segretari.
Ovviamente, non si può dire che
nessuna delle due tesi prevalga sull'altra,
ma sicuramente la richiesta di restituzione
avanzata dagli ispettori è fortemente
ridimensionata e non si può in ogni caso
parlare di condotta ispirata a colpa grave
nel caso di maturazione di responsabilità
amministrativa, perché c'è -quanto meno-
una incertezza interpretativa, elemento che
per la giurisprudenza consolidata della
Corte dei Conti determina il maturare di una
esimente alla maturazione di questo
requisito psicologico.
Alla base del parere dei giudici contabili
isolani, c'è la considerazione che gli oneri
previdenziali, ovviamente parliamo della
quota sostenuta dall'ente perché è pacifico
che la quota a carico del dipendente debba
essere defalcata, possono essere sostenuti
dai dipendenti solamente in presenza di una
esplicita previsione legislativa, come per
esempio è dettata per i dipendenti degli
uffici tecnici e per gli avvocati. Il
principio di carattere generale pone questi
oneri a carico del datore di lavoro ed è
dettato dalla legge 335/1995. Da qui la
conclusione che «non è possibile
applicare analogicamente ai segretari
comunali la disciplina che è stata prevista
dal legislatore solo per gli onorari
professionali dei legali pubblici e per gli
incentivi del personale tecnico dipendente
delle pubbliche amministrazioni».
Le stesse argomentazioni si ritrovano anche
per l'Irap: «in assenza di specifica
normativa di segno contrario, non si
ravvisano ulteriori ragioni per le quali si
debba o si possa porre a carico dei
segretari comunali il pagamento dell'Irap
sui diritti di rogito, valendo anche per
essi l'essenziale considerazione che tale
onere grava sul titolare dell'attività
produttiva che è, appunto, l'amministrazione
presso la quale prestano servizio» (articolo Il Sole 24 Ore
del 16.04.2012 - tratto da
www.corteconti.it). |
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INCENTIVO PROGETTAZIONE:
Compensi avvocatura e incentivi
progettazione.
La Corte dei Conti Sez. Reg.le Umbria, con
il
parere 17.01.2012
n. 3, risponde ai seguenti due
quesiti del Comune di Gualdo Tadino:
- "...se i compensi in favore
dell'avvocato comunale/provinciale, non
derivanti da condanna alle spese della
controparte, possano ritenersi esclusi dal
tetto di cui all'art. 9, comma 2-bis, del
citato D.L. 31.05.2010, n. 78 ......"
- ".....se gli incentivi per la
progettazione possono essere corrisposti al
responsabile del procedimento anche qualora
la progettazione, il piano della sicurezza,
la direzione lavori ed il collaudo siano
stati effettuati da professionisti esterni".
La Sezione richiama gli indirizzi espressi
dalle Sezioni Riunite con la deliberazione
n. 51/2011 nonché la normativa recata dal
Codice dei contratti pubblici (d.lgs.
163/2006) all'art. 92, comma 5; ricorda
altresì i pareri espressi dall'AVCP e,
conclusivamente, esprime i seguenti avvisi:
- "Il Collegio ritiene, ....., che i
compensi in favore dell'avvocato
comunale/provinciale, non derivanti da
condanna alle spese della controparte,
debbano essere assoggettati al vincolo
imposto dall'art. 9, comma 2-bis, del D.L.
78/2010, poiché si tratta di compensi che
non trovano altra fonte di finanziamento
(come avviene in caso di condanna alle spese
di lite in favore del comune) diversa dal
fondo per la contrattazione integrativa,
incidendo pertanto sugli equilibri di
bilancio dell'ente."
- "... tranne che nelle ipotesi
(eccezionali) in cui anche la funzione di
responsabile del procedimento venga
attribuita ad un soggetto esterno, al
responsabile del procedimento -appartenente
(di norma) all'apparato organico dell'ente
affidatario, e sempre che siano state
effettivamente esercitate le funzioni
attribuite dall'ordinamento- deve essere
riconosciuto il diritto ad una quota parte
dell'incentivo di progettazione anche in
caso di affidamento a professionisti terzi
della progettazione, della redazione del
piano della sicurezza, della direzione dei
lavori o del collaudo".
Infine, ricorda che in materia di lavori
pubblici sussiste una competenza consultiva
generale in capo all'Autorità di Vigilanza
sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e
forniture, che si è più volte occupata anche
di questioni inerenti la corresponsione
dell'incentivo per la progettazione ed alla
quale vanno rivolte le richieste di parere
in detta materia, al fine di evitare
possibili interferenze con la funzione
consultiva della Corte che, invece, si
esplica nelle specifiche materie di
contabilità pubblica (link a
www.publika.it). |
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QUESITI &
PARERI |
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LAVORI PUBBLICI:
Appalto di manodopera e servizi. Contratto
di nolo a caldo: è applicabile la
responsabilità solidale dell'appalto?
Domanda.
E' possibile applicare il regime
solidaristico previsto in materia di appalto
anche alla fattispecie del "nolo a caldo"?
Risposta
Prima di rispondere al presente quesito è
necessario inquadrare la fattispecie in
oggetto. Si tratta, infatti, di una figura
contrattale atipica, diffusa nella prassi
commerciale, avente ad oggetto il noleggio
ovvero la concessione in uso di un
macchinario.
In assenza di una definizione legale, la
fattispecie de qua viene inquadrata, dalla
giurisprudenza, nell'ambito della disciplina
civilistica del contratto di locazione e
viene distinta tra le due tipologie del "nolo
a caldo", caratterizzato dalla messa a
disposizione di un bene, da parte del
noleggiante, con il relativo personale,
addetto alla manovra ed al funzionamento del
mezzo e del "nolo a freddo" col quale
si intende la mera locazione del
macchinario.
Dalla definizione di cui sopra, appare
evidente che nel nolo il locatore mette a
disposizione solo il macchinario ed
eventualmente, l'addetto al suo utilizzo,
senza alcuna ingerenza nella attività
produttiva e nell'organizzazione aziendale
del noleggiatore.
Fatta tale premessa, si evince che il nolo a
caldo è cosa ben diversa dall'appalto o
subappalto dove, invece, i soggetti si
obbligano nei confronti del committente al
compimento di un'opera o di un servizio,
organizzando i mezzi di produzione e
l'attività lavorativa per il raggiungimento
di un risultato autonomo produttivo.
Pertanto, stante la definizione di cui
sopra, pare potersi affermare che la
disciplina in materia di responsabilità
solidale è evidentemente legata alla figura
dell'appalto e non a quella del nolo a caldo
(ferma restando la responsabilità connessa
con l'utilizzo non corretto di tale
strumento contrattuale): ciò è stato
recentemente ribadito sia dal Ministero del
lavoro, con la Risp. Interp. del 27.01.2012
n. 2, sia dalla giurisprudenza, con la
sentenza della Cass. Pen. 09.01.2012 n. 109,
la quale, in linea con l'orientamento
espresso anche dal Ministero del lavoro ha
affermato che la posizione giuridica del
titolare dell'impresa che noleggia il
macchinario non è assimilabile né a quella
di un appaltatore né a quella di un
subappaltatore non avendo alcun
coinvolgimento diretto nelle attività.
Di conseguenza, in risposta al presente
quesito, viste le differenze tra le due
fattispecie contrattuali, pare potersi
affermare che non è possibile estendere il
regime solidaristico previsto per la
fattispecie dell'appalto anche a quella del
nolo a caldo.
Tuttavia, è opportuno sottolineare come
esista un importante indirizzo
giurisprudenziale volto ad estendere quanto
più possibile il regime solidaristico in
ragione di una maggior tutela per i
lavoratori interessati. In merito, si
segnala, infatti:
- Cass. n. 6208/2008, la quale non ha
escluso la possibilità di applicare la
solidarietà nei rapporti tra un consorzio e
imprese consorziate assegnatarie dei lavori
sia pur in assenza di un vero e proprio
contratto di subappalto;
- Trib. Bologna, 22.11.2009, secondo cui la
fattispecie del nolo a caldo e dell'appalto
dei servizi possono essere assimilate,
sussistendo la stessa ratio di tutela
del lavoratore dipendente dell'impresa
effettivamente operante (16.04.2012 -
tratto da www.ipsoa.it). |
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AMBIENTE-ECOLOGIA:
Quali saranno le nuove condizioni di
stoccaggio del mercurio metallico?
(16.04.2012
- link a www.ambientelegale.it). |
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AMBIENTE-ECOLOGIA:
Come avviene la gestione integrata dei
rifiuti urbani all’indomani della
liberalizzazione?
(16.04.2012
- link a www.ambientelegale.it). |
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AMBIENTE-ECOLOGIA:
Un intermediario che organizza una
spedizione transfrontaliera di rifiuti può
astenersi dal divulgare l’identità del
produttore?
(16.04.2012
- link a www.ambientelegale.it). |
|
AMBIENTE-ECOLOGIA:
Il deposito temporaneo in agricoltura è
semplificato?
(16.04.2012
- link a www.ambientelegale.it). |
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AMBIENTE-ECOLOGIA:
Il trasporto transfrontaliero dei rifiuti:
semplificazione o complicazione?
(16.04.2012
- link a www.ambientelegale.it). |
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ATTI AMMINISTRATIVI:
Quale è il termine di prescrizione
dell’illecito amministrativo? Quale è il
termine entro il quale l’amministrazione
deve contestare l’illecito?
(16.04.2012
- link a www.ambientelegale.it). |
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AMBIENTE-ECOLOGIA:
Le imprese sono esenti dal pagamento del
contributo SISTRI per il 2012?
(16.04.2012
- link a www.ambientelegale.it). |
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ATTI AMMINISTRATIVI:
In quali casi la mancata notifica del
verbale di accertamento produce l’estinzione
dell’obbligazione di pagare la sanzione
pecuniaria ex art. 14 L. n. 689/1981?
(16.04.2012
- link a www.ambientelegale.it). |
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AMBIENTE-ECOLOGIA:
Nel caso in cui manchi una delega di
funzioni formale, la responsabilità degli
atti compiuti sarà trasferita in capo al
preposto?
(16.04.2012
- link a www.ambientelegale.it). |
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AMBIENTE-ECOLOGIA:
Chi è obbligato a tenere il registro di
carico/scarico?
(16.04.2012
- link a www.ambientelegale.it). |
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AMBIENTE-ECOLOGIA:
Rimozione rifiuti abbandonati.
DOMANDA.
Il sindaco del mio comune ha emesso a mio
carico, proprietario di un terreno,
un'ordinanza per la rimozione di rifiuti
abbandonati su detto terreno a mia insaputa.
L'accertamento comunale è avvenuto in
assenza di contraddittorio. È legittima una
tale ordinanza?
RISPOSTA.
La Corte di cassazione, sezioni unite
civili, con la sentenza del 25.02.2009, numero 4472, ha affermato che «in tema
di abbandono di rifiuti la responsabilità
solidale del proprietario o del titolare di
diritti personali o reali di godimento
sull'area ove sono stati abusivamente
abbandonati o depositati i rifiuti solo in
quanto la violazione sia agli stessi
imputabile a titolo di dolo o colpa, va
inteso, per le esigenze di tutela
ambientale, in senso lato comprendendo,
quindi, qualunque soggetto che si trovi con
l'area interessata in un rapporto, anche di
mero fatto, tale da consentirgli –e per ciò
stesso imporgli– di esercitare una funzione
di protezione e custodia finalizzata ad
evitare che l'area medesima possa essere
adibita a discarica abusiva». «Il requisito
della colpa, aggiungono i Supremi giudici,
postulato da tale norma può ben consistere
nell'omissione delle cautele e degli
accorgimenti che l'ordinaria diligenza
suggerisce ai fini di un'efficace custodia».
I suddetti principi sono stati confermati
dal Consiglio di stato, sezione VI, con la
sentenza numero 84, del 13.01.2010.
L'articolo 192 del decreto legislativo
numero 152, del 03.04.2006, dispone che
l'obbligo di procedere alla rimozione dei
rifiuti può gravare, in solido con il
responsabile, anche a carico del
proprietario del sito e del titolare di
diritti reali o personali di godimento
relativi ad esso, solo se tale violazione
sia anche a loro imputabile a titolo di dolo
o di colpa, in base agli accertamenti
effettuati, in contraddittorio con i
soggetti interessati, dai preposti al
controllo.
Il Tribunale regionale amministrativo (Tar),
Sicilia, sezione I, con la sentenza del 26.01.2011, numero 127, ha affermato che
«è illegittima, per violazione dell'
articolo 192, comma 3, del decreto
legislativo numero 152, del 03.04.2006,
l'ordinanza sindacale di rimozione e
smaltimento di rifiuti abbandonati emessa
nei confronti della proprietà delle aree
senza che ne sia stata preventivamente
accertata la responsabilità, anche a titolo
di colpa, in contraddittorio con la stessa».
Difatti il contraddittorio con il
proprietario dell'area interessata per i
rifiuti abbandonati, o con il titolare di
diritti reali o di godimento sulle aree
stesse, consente alla parte di apportare
elementi idonei a sua discolpa ed al comune
di entrare in possesso degli elementi atti
ad attribuire la responsabilità, nel caso, a
titolo di colpa o di dolo.
Con l'articolo 192, citato, il legislatore,
ha previsto un tipo di accertamento dal
contenuto peculiare perché disciplina un
compartecipazione al procedimento
amministrativo, avente ad oggetto anche la
verifica dell'eventuale colpa o dolo della
parte privata, e non si limita a consentire
e tutelare la mera partecipazione al
procedimento amministrativo. Per cui, per i
giudici siciliani, non può essere applicato,
nella fattispecie, l'articolo 21-octies
della legge numero 241, del 1990, che salva
tutti i provvedimenti emanati dalla pubblica
amministrazione nonostante il mancato invio
dell'avviso di apertura del relativo
procedimento, in tutti i casi in cui il
provvedimento medesimo non potrebbe essere
di diverso contenuto (articolo ItaliaOggi Sette
del 16.04.2012). |
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AMBIENTE-ECOLOGIA:
Responsabilità dell'inquinatore.
DOMANDA.
In che rapporto sono la responsabilità
dell'inquinatore e la responsabilità del
proprietario del fondo inquinato?
RISPOSTA.
Il Tribunale regionale amministrativo (Tar),
Piemonte, sezione II, con la sentenza
dell'11.02.2011, numero 136,
affrontando il tema della responsabilità
dell'inquinatore e quella del proprietario
del fondo inquinato, ha affermato che le due
responsabilità si basano su due presupposti
giuridici diversi e che le stesse hanno una
differente natura. Infatti, per i giudici
amministrativi piemontesi, la responsabilità
dell'autore dell'inquinamento costituisce,
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del
decreto legislativo 05.02.1997, numero
22, (ora, articolo 242 del decreto
legislativo 03.04.2006, numero 152), una
vera e propria responsabilità oggettiva per
gli obblighi di bonifica, messa in sicurezza
e ripristino ambientale.
La responsabilità
del proprietario del fondo, invece, sempre
per il Tribunale regionale amministrativo
(Tar), Piemonte, è connessa all'onere reale
e si qualifica come responsabilità da
«posizione» svincolata dai profili
soggettivi del dolo e della colpa. Inoltre,
essa, per i suddetti giudici, non richiede
nemmeno l'apporto causale del proprietario
responsabile del superamento o pericolo di
superamento dei valori limite di
contaminazione.
Il Tribunale regionale amministrativo (Tar),
Roma, Lazio, sezione I, con la sentenza del
14.03.2011, numero 2263, ha sentenziato
che il proprietario dell'immobile, anche se
incolpevole, non è immune da ogni
coinvolgimento nella procedura relativa ai
siti contaminati e dalle conseguenze della
constata contaminazione. Infatti, per il
predetto tribunale, il proprietario del bene
contaminato, pur senza una sua
responsabilità, viene coinvolto, in
definitiva, in obbligazioni risarcitorie
conseguenti l'inquinamento, per il solo
fatto di essere proprietario di detto bene.
Pertanto, esso, sempre per i giudici
amministrativi romani, può essere reso
destinatario di un obbligo di attuare i
necessari interventi, che la pubblica
amministrazione ha l'obbligo di individuare,
fatta salva la successiva rivalsa nei
confronti del responsabile.
È da dire, però, che l'articolo 245, del
decreto legislativo 03.04.2006, numero
152, statuisce che: «Fatti salvi gli
obblighi del responsabile della potenziale
contaminazione di cui all'articolo 242, il
proprietario o il gestore dell'area che
rilevi il superamento o il pericolo concreto
e attuale di superamento della
“concentrazione soglia di contaminazione (Csc)”
deve darne comunicazione alla regione, alla
provincia, ed al comune territorialmente
competenti e attuare le misure di
prevenzione secondo la procedura di cui
all'articolo 242. La provincia, una volta
ricevute le comunicazioni di cui sopra, si
attiva, sentito il comune, per
l'identificazione del soggetto responsabile
al fine di dar corso agli interventi di
bonifica. È comunque riconosciuta al
proprietario o ad altro soggetto interessato
la facoltà di intervenire in qualunque
momento volontariamente per la realizzazione
degli interventi necessari nell'ambito del
sito in proprietà o disponibilità».
Peraltro, per il disposto dell'articolo 253,
del decreto legislativo 03.04.2006, numero
152, il proprietario, privo di colpa, è
tenuto a rimborsare i costi sostenuti dalla
pubblica amministrazione soltanto nel limite
del valore di mercato dell'area, dopo che la
stessa è stata bonificata. Ne consegue che,
ove il valore dell'area dovesse risultare
inferiore ai costi sostenuti, il
proprietario è tenuto a rimborsare soltanto
la quota di tali costi. La parte residuale
sarà a carico della pubblica amministrazione (articolo ItaliaOggi Sette
del 16.04.2012). |
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AMBIENTE-ECOLOGIA:
Polveri sottili.
DOMANDA.
Gli amministratori locali sono responsabili
per l'omesso contenimento delle emissioni di
polveri sottili?
RISPOSTA.
Il Tribunale di Firenze, sezione II penale,
con la sentenza del 23.11.2010, numero
3217, in tema di emissioni nocive e di
responsabilità degli amministratori locali,
ha affermato che, alla luce della normativa
sulle polveri sottili, che ha per scopo
ultimo la protezione della salute umana,
occorre prendere in considerazione, nel
valutare se sussista o meno il superamento
dei limiti massimi di emissioni nocive, i
soli dati forniti dalle centraline di «fondo
urbano», oggettivamente rappresentative
dell'esposizione media agli inquinanti della
popolazione urbana generale, non essendo
integrati i reati di cui agli articoli 328 e
674 del codice penale quando le stesse non
indichino il superamento di tali limiti.
Il
Tribunale fiorentino ha precisato, pure,
che, per i comuni prossimi ad autostrade o
superstrade, le relative centraline «di
fondo urbano» vanno intese quali centraline
di «traffico», con correlativa impossibilità
di limitare le emissioni da parte degli
amministratori locali. Ha aggiunto, poi, che
in ogni caso, se i superamenti della
quantità di emissioni consentite, calcolati
sui dati delle centraline «di fondo urbano»
rientrano nei margini di tolleranza previsti
dall'articolo 22. commi 1 e 2, della
direttiva 50/08/Ce, i fatti di reato di cui
agli articoli 328 e 674 codice penale non
possono ritenersi sussistenti.
Infatti, per
il citato Tribunale, ai fini della
configurabilità del delitto di cui
all'articolo 328 del codice penale (rifiuto
di atti d'ufficio, omissione) non è
sufficiente il generico rimprovero al
pubblico ufficiale di avere omesso o
rifiutato atti ulteriori rispetto a quelli
in precedenza adottati, non potendo il
giudice penale entrare nel merito
dell'esercizio della discrezionalità
amministrativa ed essendo, in ogni caso,
onere dell'accusa la precisa individuazione
dell'atto ulteriore omesso.
In un caso simile, il Gup di Palermo, con la
pronuncia del 10.03.2009, ha manifestato un
diverso avviso. Per il detto giudice, il
sindaco e gli assessori comunali aventi
delega in materia ambientale sono
responsabili di omissione di atti d'ufficio
e di emissione di sostanze pericolose e
nocive per non avere adottato le misure
necessarie a contenere il fenomeno
dell'inquinamento nella città, gravando
sull'Amministrazione territoriale i poteri
d'imposizione in materie direttamente ed
indirettamente influenti sulla qualità
dell'ambiente, di coercizione e sanzionatori
dei comportamenti che violino le regole di
legge ed incidano sulla salubrità
dell'ambiente, nonché l'attuazione di
efficaci piani di traffico veicolare, di
piani urbanistici, e la cura, la
realizzazione e l'incremento di giardini ed
aree verdi in ogni settore della città (articolo ItaliaOggi Sette
del 16.04.2012). |
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NEWS |
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ENTI LOCALI: Toh, chi si rivede: il terzo mandato.
Deroga per i mini-enti. Il difensore civico
torna in provincia. Riprende al senato
l'esame della Carta delle autonomie.
Depositati gli emendamenti dei relatori.
Torna il terzo mandato per i sindaci dei
piccoli comuni. Il tormentone, oggetto di
battaglie più che decennali da parte dei
primi cittadini dei municipi sotto i 5 mila
abitanti, sembrava caduto nel dimenticatoio,
sopravanzato da altri temi più urgenti
nell'agenda dei mini-enti: dal taglio ai
trasferimenti, all'obbligo di
associazionismo, dai paletti alle assunzioni
alla perequazione in ottica federalismo
fiscale. Ma è stato rispolverato dai due
relatori alla Carta delle autonomie, Andrea
Pastore (Pdl) e Enzo Bianco (Pd) nel
pacchetto di emendamenti al disegno di
legge, ormai fermo al senato da quasi due
anni.
Il testo, approvato dalla camera
(anche con una certa celerità) il 30.06.2010 sembrava abbandonato al proprio destino
ma Pastore e Bianco hanno deciso di
resuscitarlo depositando in commissione
affari costituzionali di Palazzo Madama un
corposo fascicolo di emendamenti volti
soprattutto ad adeguare la ripartizione di
funzioni tra comuni, province, regioni e
città metropolitane al restyling delle
province voluto dal governo Monti (non senza
qualche incongruenza, si veda altro pezzo in
pagina).
Nel lungo elenco di proposte di modifica
della governance locale, Pastore e Bianco
hanno infilato qua e là diverse sorprese. A
cominciare proprio dalla deroga al limite
del doppio mandato sancito nell'art. 51 del Tuel. Dove dovrebbe trovare posto
un'eccezione proprio per i sindaci dei
piccoli comuni che potranno restare in
carica una legislatura in più: per loro
infatti il divieto di ricandidarsi si
applicherà «allo scadere del terzo mandato
consecutivo».
Rispolverato anche il difensore civico,
seppur in versione riveduta e corretta. La
figura dell'ombudsman comunale è stata
eliminata nel 2010 da uno dei primi
provvedimenti taglia-poltrone di Roberto
Calderoli (dl n. 2/2010 convertito nella
legge n. 42/2010). Ma ora ritorna dalla
finestra proprio nelle province. I nuovi
enti di secondo livello dovranno infatti
prevedere per statuto l'istituzione di un
difensore civico provinciale «con compiti di
garanzia, imparzialità e buon andamento
della pubblica amministrazione». A lui il
compito di segnalare «anche di propria
iniziativa, abusi, disfunzioni, carenze e
ritardi dell'amministrazione nei confronti
dei cittadini».
Cinque sezioni per l'albo dei segretari. Non
poteva mancare un cenno all'albo dei
segretari comunali orfano dell'Agenzia,
soppressa da Giulio Tremonti nel 2010.
L'albo attualmente è articolato in sezioni
regionali, mentre i relatori alla Carta
delle autonomie propongono venga suddiviso
in cinque macro-sezioni: Nordest, Nordovest,
Centro, Sud e Isole.
L'elenco dei segretari
sarà amministrato da un cda, nominato con
dpcm e composto da due sindaci indicati
dall'Anci, un presidente di provincia
designato dall'Upi, tre segretari comunali e
provinciali eletti tra gli iscritti e tre
esperti designati dalla Conferenza
stato-città
(articolo ItaliaOggi del
19.04.2012 - tratto da
www.ecostampa.it).
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Per saperne di più:
Carta delle autonomie: il senato ha ripreso
l’esame della riforma (link a
www.leggioggi.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
Finanza pubblica. Aperture sulle
assunzioni. Turn-over doppio negli enti
locali.
SOLIDARIETÀ FRA SINDACI/ Incentivo da 500
milioni per i Comuni che cedono spazi
finanziari ad altri e li aiutano a
rispettare il Patto di stabilità.
Una drastica apertura sulla possibilità di
assumere, e l'estensione a livello nazionale
della «solidarietà» fra Comuni per
rispettare il Patto. Sono le due novità
chiave spuntate ieri per gli enti locali
negli emendamenti al Dl fiscale approvati in
commissione Finanze alla Camera.
I correttivi riscrivono le regole per le
assunzioni, raddoppiando dal 20% al 40% le
possibilità di turn-over negli enti che
dedicano al personale meno della metà delle
spese correnti. Non solo: nel calcolo del
turnover, le spese per assunzioni relative a
polizia locale, istruzione e servizi sociali
si calcolano dimezzate (ma continuano a
valere per intero nel calcolo del rapporto
fra spese di personale e uscite correnti).
Si allentano molto i tetti per gli incarichi
dirigenziali a tempo: il limite generale è
10% dell'organico dirigenziale, ma può
arrivare al 20% nei Comuni fino a 100mila
abitanti e al 13% in quelli fino a 250mila:
una sanatoria, poi, evita la decadenza dei
contratti stipulati senza rispettare i
vecchi limiti. Aggiornati anche i tetti di
spesa per i Comuni fino a 5mila abitanti,
che da quest'anno non dovranno superare le
uscite per il personale registrate nel 2009
(il tetto precedente era relativo al 2004).
Sul versante dei bilanci, i correttivi
estendono a livello nazionale il Patto di
stabilità «orizzontale», con cui i
sindaci che hanno un surplus possono cedere
spazi finanziari ai colleghi in difficoltà
nel rispetto degli obiettivi. La novità, tra
le proteste delle Province, vale solo per i
Comuni.
A livello regionale finora questa modalità,
nata per accelerare i pagamenti alle
imprese, non ha dato grandi soddisfazioni
(nel 2010, per esempio, ha liberato 122
milioni, di cui 118 nel Lazio, contro i 400
milioni liberati dal Patto "verticale",
cioè finanziato dalle Regioni), ma
l'emendamento prova a spingere il meccanismo
mettendo sul piatto un incentivo da 500
milioni di euro. In pratica, chi cede spazi
finanziari riceverà un doppio premio:
l'incentivo diretto, neutro per il calcolo
del Patto e da destinare obbligatoriamente
alla riduzione del debito, e uno sconto
(pari alla metà degli spazi ceduti) sui
vincoli dei due anni successivi.
Per pareggiare i conti, chi riceve spazi
finanziari da altri Comuni si vedrà
peggiorare il saldo obiettivo nel biennio
seguente. Per partecipare a questa
compravendita, ogni Comune dovrà trasmettere
alla Ragioneria entro il 30 giugno gli spazi
finanziari che può cedere o di cui ha
bisogno
(articolo Il Sole 24
Ore del
17.04.2012 - tratto da
www.ecostampa.it). |
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APPALTI:
Appalti, per il falso paga pure
la società. Cassazione. Si sconta l'omesso
controllo.
Il rappresentante della
società che attesta falsamente di avere
regolarmente versato i contributi
previdenziali e le imposte per partecipare a
una gara di appalto risponde anche di truffa
e conseguentemente all'impresa si può
irrogare la sanzione per l'illecito
amministrativo in tema di responsabilità
dell'ente in base al decreto legislativo
231/2001, per non avere adottato idonei
modelli organizzativi atti a prevenire la
violazione penale.
A precisarlo è la Corte di Cassazione, Sez.
V penale, con la sentenza 16.04.2012 n. 14359.
Il rappresentante legale di una Sas
attestava in una dichiarazione sostitutiva
di atto notorio di essere in regola con gli
obblighi relativi alla contribuzione sociale
e con gli adempimenti fiscali. L'atto era
destinato ad un ente pubblico per la
partecipazione ad una gara di appalto, che
veniva aggiudicata proprio dalla società in
questione.
Successivamente veniva scoperta la falsità
di detta attestazione e il rappresentante
legale veniva condannato per i reati di cui
agli articoli 483 (falsità ideologica
commessa dal privato in atto pubblico) e 640
del codice penale (truffa) per aver
attestato falsamente la regolarità
contributiva e fiscale della società e posto
in essere atti idonei diretti in modo non
equivoco ad indurre in errore i funzionari
dell'ente preposti alla gara, ottenendo
indebitamente l'aggiudicazione dell'appalto
in pregiudizio dell'ente e delle altre ditte
partecipanti Nei confronti della società,
invece, veniva affermata la responsabilità
per il correlato illecito amministrativo (ex
Dlgs 231/2001).
Il rappresentante legale e la società
ricorrevano in Cassazione evidenziando, tra
l'altro, che una precedente decisione delle
Sezioni Unite aveva escluso la truffa in
presenza del delitto di indebita percezione
di elargizioni a carico dello Stato e
ritenuto assorbente le condotte di falso.
La Suprema corte ha rigettato il ricorso
rilevando, in estrema sintesi, che nella
vicenda in esame, non si trattava di
un'indebita elargizione, ma di
un'illegittima aggiudicazione di appalto. Da
qui la conferma della condanna anche ai fini
del Dlgs 231/2001 nei confronti alla
società, per aver omesso, evidentemente, la
predisposizione di idonei modelli
organizzativi preventivi
(articolo Il Sole 24
Ore del
17.04.2012). |
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ENTI LOCALI:
Partecipate. Il Dl sulle liberalizzazioni
obbliga le società ad adottare i criteri
validi per gli enti locali.
In house, stretta sugli ingressi.
Vietate nuove assunzioni se mancano i
regolamenti sul reclutamento.
Le società partecipate dagli enti locali
devono contenere la spesa per il personale e
non possono procedere a nuove assunzioni se
non hanno definito regole specifiche, né se
la spesa complessiva sommata a quella
dell'ente locale socio supera il 50% della
spesa corrente.
Le disposizioni legislative sulla disciplina
dei macroprocessi di gestione delle risorse
umane nelle società con capitale a
partecipazione pubblica sono state
rafforzate dalle previsioni del nuovo
articolo 3-bis della legge 148/2011,
introdotte dalla legge 27/2012.
Il sistema, tuttavia, è articolato e
complesso, con norme che sono già ora
applicabili e con altre che devono essere
attuate tramite decreti.
I criteri
Fra le disposizioni immediatamente
operative, le più importanti sono quelle
contenute nell'articolo 4, comma 17 della
legge 148/2011, che rafforzano quanto già
statuito dall'articolo 18, comma 1 della
legge 133/2008, obbligando le società
affidatarie di servizi pubblici locali in
house (quindi a partecipazione interamente
pubblica) ad adottare criteri e modalità per
reclutare il personale nel rispetto dei
principi (trasparenza, imparzialità, e così
via) individuati dal comma 3 dell'articolo
35 del Dlgs 165/2001 (Testo unico del
pubblico impiego).
Il dato normativo richiede peraltro una
specifica regolamentazione da parte delle
società, anche per affidare gli incarichi
professionali, assumendo come riferimento
gli indirizzi prodotti dagli enti locali
soci o i regolamenti sulle collaborazioni
autonome da questi prodotti in base
all'articolo 3, commi 54-55 della legge
244/2007 (come evidenziato da varie sezioni
regionali della Corte dei conti).
L'articolo 4, comma 17, della legge 148/2001
evidenzia peraltro le conseguenze della
mancata definizione della disciplina,
sancendo espressamente nell'ultimo periodo
che fino all'adozione dei provvedimenti
regolativi, le società in house non possono
procedere al reclutamento di personale o al
conferimento di incarichi.
L'articolo 18, peraltro, estende l'obbligo
di regolamentazione dei criteri di
assunzione anche alle società miste sotto
controllo pubblico, ammettendo tuttavia in
questi casi la definizione di una disciplina
più flessibile.
La rilevanza di questo passaggio è stata già
sancita dalla giurisprudenza (Tar
Basilicata, sentenza 218 del 20.04.2011)
e da numerose pronunzie interpretative (ad
esempio Corte dei conti, sezione regionale
controllo Lombardia, parere 350 del 13.06.2011), che esplicitano anche la
necessità della vigilanza da parte degli
enti locali soci.
Gli altri paletti
Il reclutamento di risorse umane da parte
delle società affidatarie in house dagli
enti locali è assoggettato anche al regime
vincolistico stabilito dal patto di
stabilità per gli enti locali soci, come
chiaramente evidenziato dal comma 6
dell'articolo 3-bis della legge 148/2011
(introdotto dalla legge 27/2012).
La disposizione, infatti, oltre a ribadire
la necessità di regole per il reclutamento,
prevede esplicitamente che queste società
rispettino le disposizioni che stabiliscono
a carico degli enti locali (soci di
riferimento) divieti o limitazioni alle
assunzioni di personale, nonché il
contenimento degli oneri contrattuali e
delle altre voci di natura retributiva o
indennitarie, con riferimento sia alle
consulenze sia agli amministratori.
In questo senso rileva il recente intervento
della Corte dei conti, sezione regionale di
controllo Emilia Romagna, con il parere 11
dell'08.03.2012: è precisata la necessità di
un'applicazione rigorosa delle norme sui
compensi degli amministratori delle società
partecipate previste dalla legge 296/2006 (articolo Il Sole 24 Ore
del 16.04.2012 - tratto da
www.corteconti.it).
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Vincoli certi. Va rispettato il rapporto fra
spesa corrente e costi per il personale.
Patto di stabilità: vale il limite del 50%.
Il rispetto del patto di stabilità da parte
delle società affidatarie in house presenta
molte problematiche interpretative e
applicative, che potranno essere risolte
solo con un intervento normativo.
La sottoposizione al regime vincolistico
definito dal comma 557 dell'articolo 1 della
legge 296/2006 e dalle disposizioni
correlate (particolarmente l'articolo 76
della legge 133/2008, come modificato dalla
legge 122/2010) è prevista da varie
disposizioni, che configurano un sistema
regolativo a portata estesa.
La combinazione delle previsioni contenute
nell'articolo 18 della legge 133/2008,
nell'articolo 3-bis (commi 5 e 6) e
nell'articolo 4 (comma 17) della legge
148/2011 assoggettano al patto tutte le
società in house, affidatarie di servizi
pubblici locali con e senza rilevanza
economica (comprese quelle affidatarie di
servizi idrici e farmacie), ma anche di
servizi strumentali.
L'applicazione delle regole del patto,
tuttavia, è rimessa a un decreto
ministeriale attuativo, ritenuto necessario
da alcune interpretazioni (Corte dei conti
sezione regionale di controllo Lombardia con
il parere n. 7 del 19.01.2012) e
valutato invece come solo complementare alla
previsione di principio, stabilita dalle
disposizioni legislative, da altre analisi
interpretative (Corte dei conti Emilia
Romagna, parere n. 17/2010, Corte dei conti
Campania parere n. 98/2011).
In attesa che il decreto risolva il
contrasto interpretativo, alcune previsioni
limitative discendenti dal patto di
stabilità sembrano invece risultare
immediatamente applicabili anche alle
società partecipate. Per esse, infatti, è
stato rilevato come valga il divieto ad
assumere quando, nel calcolo del rapporto
tra spesa corrente e spesa del personale del
sistema allargato (ente locale e società da
esse partecipate), si abbia il superamento
del limite del 50% (come evidenziato dalla
Corte dei conti sezioni riunite Sicilia, con
il parere n. 3 del 16.01.2012).
Da questo quadro emerge una linea di
indirizzo operativo che gli enti locali
possono sin da ora formalizzare nei
confronti delle proprie società partecipate,
invitandole a contenere, in via prudenziale,
la spesa per il personale e per
l'affidamento di incarichi professionali,
anche in forza delle previsioni specifiche
dettate per le società comprese nell'elenco
Istat del conto consolidato, sancite
nell'articolo 6, comma 11, e nell'articolo 9,
comma 29, della legge 122/2010.
Questo approccio comporta anche la
limitazione della spesa per assunzioni con
contratti flessibili al limite di valore del
50% della spesa sostenuta nel 2009.
Altrettanto importante può risultare la
formalizzazione, sempre da parte degli enti
locali soci, di linee di indirizzo rivolte
alle società partecipate per ridurre
l'indebitamento in termini coerenti con le
percentuali e le tempistiche previste per
comuni e province dall'articolo 8, comma 3,
della legge 183/2011.
Gli enti locali, infatti, devono vigilare
anche su questo aspetto, essendo consapevoli
che rientra nel quadro del consolidamento
del bilancio allargato e che, in caso di
liquidazione delle società partecipate,
devono far fronte ai debiti della propria
società in house che non sono stati
soddisfatti in seguito alla liquidazione a
causa dell'incapienza del capitale sociale
(come evidenziato dalla Corte dei conti,
sezione regionale di controllo Piemonte,
parere n. 3 del 19.01.2012) (articolo Il Sole 24 Ore
del 16.04.2012 - tratto da
www.corteconti.it). |
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AMBIENTE-ECOLOGIA -
EDILIZIA PRIVATA:
Materiali di riporto: in edilizia non sono
trattati come rifiuti. Dl ambiente.
Chiarimento in conversione.
Il tema dei materiali di riporto ha destato
non pochi dubbi interpretativi e creato
moltissimi problemi applicativi nell'ultimo
anno. Con il Dlgs 205/2010, infatti, era
stata riscritta gran parte della disciplina
sui rifiuti di cui alla Parte III del Dlgs
152/2006 al fine di recepire la direttiva
CE/98/2008.
Una parte delle questioni aperte vengono ora
risolte con la conversione del decreto
ambiente (Dl 2/2012), con il quale il
Governo Monti aveva adottato misure
straordinarie e urgenti in materia
ambientale. In sede di conversione, le
Camere hanno proposto ulteriori revisioni
correttive, alcune delle quali manifestavano
anche non pochi dubbi di costituzionalità in
quanto idonee a eccedere i contenuti
originari del decreto. Dopo alcuni passaggi
tra Camera e Senato, in prossimità della
scadenza dei 60 giorni, con legge 28 del 24.03.2012.
Il chiarimento
L'articolo 185 del Dlgs 152/2006 aveva
espressamente previsto i casi di esclusione
dall'ambito di applicazione della disciplina
sui rifiuti (terreno contaminato non
escavato, edifici collegati al terreno,
altri materiali allo stato naturale), ma non
aveva considerato i materiali di riporto
impiegati in passato per terrapieni o
riempimenti. Alcuni enti locali, quindi,
volendo aderire a un'interpretazione
particolarmente restrittiva, avevano
considerato tali materiali come rifiuti, con
conseguente obbligo di rimozione e
smaltimento degli stessi.
Le ricadute sui cantieri e sugli interventi
edilizi erano state così gravi da spingere
il Governo a prendere una formale posizione.
Con il Dl 2/2012 e la sua successiva
conversione in legge 28/2012, il legislatore
ha provveduto a fornire un'interpretazione
autentica della normativa. L'articolo 3 del
Dl ambiente, dunque, chiarisce che il
riferimento al concetto di suolo di cui
all'articolo 185 (terreno in situ, suolo
contaminato non scavato, edifici collegati
permanentemente al terreno, suolo non
contaminato e altro materiale naturale
escavato) deve considerarsi esteso anche
alle matrici materiali di riporto, ossia
quei materiali eterogenei utilizzati per la
realizzazione di riempimenti e rilevati,
contenenti anche materiali estranei.
I materiali di riporto utilizzati a fini
edilizi, quindi, beneficiano in linea
teorica dello stesso trattamento giuridico
riservato al suolo (ossia esclusione dalla
disciplina sui rifiuti). Al ministero
dell'Ambiente, tuttavia, è affidato il
compito di adottare uno specifico
regolamento che definisca esattamente le
matrici materiali di riporto. In attesa del
regolamento ministeriale, i materiali di
riporto presenti nel suolo possono comunque
considerarsi sottoprodotti nel caso in cui
soddisfino i requisiti previsti
dall'articolo 184-bis del Dlgs 152/2006.
I nodi aperti
Sul punto, ci si domanda se tale
equiparazione ai sottoprodotti rilevi solo
nel caso in cui i materiali di riporto siano
oggetto di scavo oppure se ricomprendano
anche i riporti non scavati. Questi ultimi,
invero, dovrebbero essere paragonati al
suolo e, quindi, esclusi -come detto sopra- dalla disciplina dei rifiuti e, quindi,
anche da quella dei sottoprodotti.
Se il Dl ambiente, dunque, chiarisce alcuni
aspetti, permangono comunque diversi dubbi
interpretativi. Si auspica, quindi, che il
regolamento ministeriale sia in grado di
fare definitiva chiarezza sul punto, così da
fornire agli enti e agli operatori certezze
sulla gestione di tali materiali (articolo Il Sole 24 Ore
del 09.04.2012). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Edilizia con Durc «d'ufficio».
La Pa deve procurarsi da sé il documento per
i lavori pubblici e privati.
Semplificazioni. La legge di conversione del
Dl 5/2012 ha chiarito che l'azienda non può
produrre l'autocertificazione.
Il decreto sulle semplificazioni (Dl 5/2012,
convertito dalla legge 35/2012 in vigore dal
7 aprile scorso), ha apportato alcune novità
in materia di lavoro: si tratta più che
altro di "aggiustamenti" di norme esistenti
o del recepimento di orientamenti derivati
da prassi consolidate.
C'è innanzitutto un importante chiarimento
sulla disciplina del documento unico di
regolarità contributiva (Durc): la legge di
conversione del Dl ha precisato che nei
lavori pubblici e privati dell'edilizia le
amministrazioni pubbliche devono acquisire
d'ufficio il documento.
Il capitolo Durc
Il comma 6-bis dell'articolo 14 del Dl
5/2012 ha ribadito il principio della non
autocertificabilità del documento unico di
regolarità contributiva, nel solco delle
indicazioni fornite recentemente dalle note
del ministero del Lavoro e da quelle degli
istituti previdenziali (si veda il grafico a
lato). A partire dalla sua introduzione -con il Dl 210 del 2002- il Durc ha
acquisito sempre maggiore rilevanza e si è
arricchito di diverse funzioni nel campo
degli appalti. La «decertificazione»
introdotta con la legge di stabilità 2012,
con modifiche al Dpr 445/2000 (il Testo
unico sulla documentazione amministrativa),
lasciava intendere che anche il Durc potesse
essere sostituito da un'autocertificazione.
Il decreto sulle semplificazioni ha
dissipato l'incertezza che si era creata,
sancendo l'obbligo, per le amministrazioni
pubbliche, di acquisire il Durc d'ufficio
nell'ambito dei lavori pubblici e privati
dell'edilizia. Oltre a rafforzare la non
autocertificabilità, la norma elimina
l'eventualità che il Durc possa essere
acquisito dal soggetto interessato,
estendendo anche alle ipotesi dei lavori
privati in edilizia l'onere di richiesta del
certificato da parte dell'amministrazione:
si dovrebbe così superare la regola prevista
dal comma 9 dell'articolo 90 del Dlgs
81/2008, in base alla quale il Durc deve
essere trasmesso «all'amministrazione
concedente, prima dell'inizio dei lavori
oggetto del permesso di costruire o della
denuncia di attività».
I controlli sulle imprese
L'articolo 14 del Dl 5/2012 si occupa del
restyling dei controlli sulle imprese. La
nuova disciplina dovrà essere delineata da
regolamenti attuativi, seguendo criteri di
proporzionalità e razionalizzazione, di
coordinamento e programmazione dell'azione
ispettiva, con l'obiettivo di ridurre o
eliminare le verifiche nei confronti delle
imprese in possesso di certificazione di
qualità Iso. Unico neo della disposizione,
l'aver escluso dal perimetro della
semplificazione i controlli in materia
fiscale, finanziaria e di sicurezza sui
luoghi di lavoro.
Assunzioni
Per le assunzioni, sono state snellite le
comunicazioni riguardanti i rapporti di
lavoro con gli extracomunitari (articolo
17), soprattutto per le ipotesi di
svolgimento di periodi di lavoro stagionale
successivi al primo (si veda anche «Il Sole
24 Ore del Lunedì» del 5 marzo).
Modificate
anche le procedure delle comunicazioni
obbligatorie di assunzione, nei settori dei
pubblici esercizi e in quello agricolo: per
il primo è stata estesa la possibilità,
prima riservata alle attività del turismo,
di effettuare la comunicazione preventiva
con modalità semplificate nel caso in cui il
datore di lavoro non sia in possesso di
tutti i dati necessari, integrandoli entro
il terzo giorno successivo.
In ambito
agricolo è stata invece prevista una nuova
fattispecie che consente di effettuare
un'unica comunicazione nel caso di
assunzione contestuale di due o più operai
agricoli a tempo determinato, da parte dello
stesso datore di lavoro.
Collocamento obbligatorio
Alleggerimento per il collocamento
obbligatorio, in materia di sospensione
degli obblighi occupazionali delle categorie
protette: nell'ipotesi di Cigs, Cds o di
procedure di mobilità, i datori di lavoro
che hanno unità produttive in più province
possono presentare l'istanza di sospensione
al servizio provinciale per il collocamento
mirato competente sul territorio dove si
trova la sede legale dell'impresa.
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I chiarimenti
Gli ultimi interventi sul documento unico di
regolarità contributiva
LE PA DEVONO PROCURARSI IL DURC
Il Durc nei lavori pubblici e privati
dell'edilizia
(Articolo 14, comma 6-bis
del decreto legge 5/2012).
L'onere di acquisire il Durc spetta alle
amministrazioni pubbliche che devono
provvedere d'ufficio.
Le imprese interessate possono verificare
la richiesta di Durc
da parte della Pubblica amministrazione
attraverso una funzione
di consultazione ad hoc disponibile sul
portale www.sportellounicoprevidenziale.it
IL DURC NON È AUTOCERTIFICABILE
Il chiarimento riguarda l'intervento della
legge di stabilità 2012 (legge 183/2011) sul
Testo unico delle norme sulla documentazione
amministrativa
(Nota del ministero del Lavoro del 16.01.2012 n. 619 e nota Inps/Inail del 26.01.2012)
Il Durc non è autocertificabile (si veda
anche la circolare Inps 47/2012): la norma è
interpretata come possibilità, da parte
della Pa, di acquisire un Durc da parte del
soggetto interessato. Questa previsione vale
nei soli casi espressamente previsti dal
legislatore: vi rientra, ad esempio, la
trasmissione all'amministrazione concedente
prima dell'inizio dei lavori oggetto della
denuncia di attività
Questa interpretazione dovrebbe essere
superata dal Dl semplificazioni, nell'ambito
dei lavori pubblici e privati nell'edilizia
Resta intatta la possibilità da parte
dell'impresa di presentare una dichiarazione
al posto del Durc nei casi previsti
espressamente, come per i contratti di
forniture e servizi fino a 20mila euro
stipulati con la Pa e con le società in
house. Negli altri casi, sono le stazioni
appaltanti pubbliche a richiedere il Durc
LA STAZIONE APPALTANTE GARANTISCE
L'intervento sostitutivo della stazione
appaltante a garanzia dei contributi dei
lavoratori (Circolare del ministero del
Lavoro 3/2012 - messaggio Inps 3808/2012 e
circolare Inps 54 del 13 aprile - nota Inail
del 21/03/2012)
Nell'ipotesi di emissione di Durc con
inadempienze contributive (Inps-Inail-Cassa
Edile) relative a uno o più soggetti
impiegati nell'appalto pubblico, la stazione
appaltante trattiene dal pagamento l'importo
corrispondente all'inadempienza e procede a
saldare i debiti contributivi (sia che il
debito sia in fase amministrativa che
iscritto a ruolo)
In ogni caso, il Durc deve evidenziare
l'importo dell'inadempienza debitoria
riscontrata (messaggio Inps 2860 del 17.02.2012) (articolo Il Sole 24 Ore
del 16.04.2012 - tratto da
www.ecostampa.it). |
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GIURISPRUDENZA |
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EDILIZIA PRIVATA: Grava
sulla Soprintendenza l'onere di provare che
il Comune abbia inviato anche agli
interessati la comunicazione alla
Soprintendenza delle autorizzazione
rilasciate.
L’art. 159 d.lgs. n. 42 del 2004, prevede
che l’autorità competente al rilascio
dell’autorizzazione, nella comunicazione
alla Soprintendenza, deve attestare di aver
eseguito il contestuale invio ai privati
interessati, per i quali tale comunicazione
costituisce avviso di inizio del
procedimento ai sensi e per gli effetti
della legge 07.08.1990, n. 241.
In
particolare, l’art. 159, comma 2, stabilisce
oggi (dopo l'art. 26 d.lgs. 24.03.2006,
n. 157, l’art. 2, comma 1, lett. hh), d.lgs.
26.03.2008, n. 63 e l’art. 4-quinquies d.l.
03.06.2008, n. 97, aggiunto dalla
legge di conversione 02.08.2008, n. 129)
che, fino all’approvazione del piano
paesistico, la comunicazione alla
Soprintendenza delle autorizzazione
rilasciate “è inviata contestualmente agli
interessati, per il quali costituisce avviso
di inizio di procedimento, ai sensi ed agli
effetti della legge 07.08.1990, n. 241”.
Nel caso di specie il Collegio ha rilevato
come non vi è la prova che tale
comunicazione sia stata inviata
all’originaria ricorrente. Ed invero,
sebbene l’interessata sia formalmente
indicata tra i destinatari della nota con la
quale l’autorizzazione paesaggistica viene
comunicata alla Soprintendenza per il
relativo controllo, manca, tuttavia, la
prova che tale comunicazione sia stata poi
realmente effettuata nei confronti della
medesima, non essendovi traccia né di
consegna a mano, né di avviso di ricevimento
a mezzo raccomandata.
Come questo Consiglio
di Stato ha già avuto modo di rilevare,
l’onere della prova circa l’avvenuto invio
della comunicazione prevista dall’art. 159
d.lgs. n. 42 del 2004 grava certamente sulla
Soprintendenza, la quale ha eventualmente
l’onere di attivarsi presso il Comune sul
quale grava in prima battuta l’adempimento
procedimentale in questione per ottenere la
prova dell’avvenuta comunicazione.
E
infatti, la prova di un fatto negativo (il
mancato invio dell’avviso di avvio del
procedimento) non incombe sulla parte che lo
allega, incombendo piuttosto
sull’Amministrazione la prova del fatto
positivo che esclude la circostanza negativa
(cfr. Cons. Stato, VI, n. 5685 del 2007). La
mancata comunicazione di avvio del
procedimento determina, quindi,
l’illegittimità del provvedimento impugnato
(Consiglio di Stato, Sez. VI,
sentenza 16.04.2012 n. 2142
- massima
tratta da
www.gazzettaamministrativa.it - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Recupero
delle somme stipendiali nei confronti dei
dipendenti pubblici: il Consiglio di Stato
muta orientamento individuando ipotesi di
concreta giustizia che impediscono al Comune
il recupero delle somme indebitamente
corrisposte.
Il Collegio rileva come nella materia del
recupero di somme stipendiali nei confronti
dei pubblici dipendenti si sia formata negli
ultimi anni una giurisprudenza costante che
ritiene non ostative le situazioni di
affidamento o di buona fede del percipiente
all’effettuazione del recupero medesimo:
esse semmai possono condurre ad un’equa
rateizzazione del recupero, ma questo ultimo
è sempre giustificato dal fatto che le
amministrazioni sono portatrici
dell’interesse a rimediare ad un’indebita
spendita di pubblico denaro.
Il Collegio,
pur condividendo in linea generale i
principi ora espressi, ritiene però che una
soluzione di concreta giustizia debba essere
rapportata alle singole fattispecie dedotte
in giudizio (Cons. Stato, V, 15.10.2003 n.
6291); per cui non si possono sottacere una
serie di elementi come, ad esempio, ove
risieda l’errore che ha portato alla
corresponsione delle somme in controversia e
cioè se di esso si possa fare carico alla
sola Amministrazione, il lungo lasso di
tempo tra la data di corresponsione e quella
di emanazione del provvedimento di recupero,
l’eventuale tenuità delle somme corrisposte
anche in riferimento ai servizi resi, la
complessità della macchina burocratica dalla
quale è scaturito l’errore di conteggio.
Nel caso di specie il Collegio rileva come
la vicenda appare del tutto paradigmatica di
cattiva amministrazione, tanto da apparire
al di là del credibile: il Sindaco ha
continuativamente riscontrato il sistema di
retribuzione delle ore di reperibilità pur
partecipando alla riunioni di Giunta con le
quali veniva deliberato un metodo
retributivo affatto diverso e ciò è accaduto
per anni, anche a fronte del controllo del
segretario comunale.
Se poi si rileva che trattasi di un comune
al di sotto dei 15.000 abitanti e dunque
dotato di una macchina amministrativa del
tutto priva di complessità, appare logico
che l’affidamento maturato nel dipendente
non può essere portato alla stregua di
quanto può accadere in un capoluogo di
Regione o ancor più in strutture di
complessità macroscopica, come ad esempio il
Ministero dell’Istruzione o della Difesa,
oppure ancora l’Inps o quant’altro di
simile, soprattutto in dipendenza del fatto
che le somme in questione riguardavano solo
due dipendenti (Consiglio di Stato, Sez. V,
sentenza 13.04.2012 n. 2118
- massima
tratta da
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AMBIENTE-ECOLOGIA: Rifiuti:
l'inerzia della Regione nell'istituzione
degli a.t.o. non determina la paralisi
dell’esercizio dei poteri ma continuatività
delle competenze previste dalla legislazione
anteriore.
Nel giudizio in esame la Provincia assume
che la Regione non avrebbe potuto rilasciare
aggiornamento/ampliamento di autorizzazione
integrata ambientale, in quanto detta
competenza era di spettanza degli a.t.o., la
cui costituzione era stata disattesa dalla
Regione con sostanziale illegittima
avocazione a sé delle competenze a questi
rimesse dall’art. 200 D. Lgs. 152/2006.
Il
Collegio ha rigettato l'appello confermando
la statuizione del giudice di prime cure
affermando che gli a.t.o. –ora soppressi
con l’art. 2, co. 186-bis, della L. 23.11.2009 n. 191- andavano istituiti da
parte delle Regioni, sentiti le province ed
i comuni interessati, entro il termine di
sei mesi dalla data di entrata in vigore del
D. Lgs. 152/2006 –art. 200, co. 2– ma tale
istituzione non era obbligatoria, tanto è
che le stesse Regioni potevano adottare
modelli alternativi, ove fossero stati
compatibili con un adeguato piano regionale
dei rifiuti, nel rispetto degli obiettivi
strategici fissati dalla normativa statale –
art. 200, co. 7.
Il tenore della norma, la
larga autonomia riservata alle Regioni
rappresentata dalla non stringente
obbligatorietà della formazione degli a.t.o.
e l’assenza di misure sostitutive
straordinarie in caso di inerzia, dimostrano
che il termine di sei mesi aveva carattere
ordinatorio e che dunque l’istituzione degli
a.t.o. rispondeva a ragioni di buona
amministrazione e non ad un termine
vincolato.
Perciò dalla mancata istituzione
di tali figure organizzatorie non poteva che
derivare la continuatività delle competenze
previste dalla legislazione anteriore, non
essendo ipotizzabile la paralisi
dell’esercizio dei poteri, tra l’altro in
una materia sensibile come quella dei
rifiuti (Consiglio di Stato, Sez. V,
sentenza 13.04.2012 n. 2117
- massima
tratta da
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COMPETENZE GESTIONALI - CONSIGLIERI COMUNALI
- ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Politici
commissari ai concorsi. Per l'esclusione va
dimostrato che la carica pesa sul giudizio.
Consiglio di Stato. Dopo i no dei Tar la
sentenza 2104/2012 riapre le porte anche ai
sindacalisti.
Il Consiglio di Stato
riabilita politici e sindacalisti nelle
commissioni di concorso.
Dopo un lungo periodo di astinenza, nel
quale coloro che ricoprivano cariche
politiche o sindacali erano banditi dalla
partecipazione a procedure selettive, il
massimo organo della giustizia
amministrativa, con la
sentenza 13.04.2012 n. 2104, inverte
la rotta e riconosce legittima la nomina di
un consigliere comunale di altra
amministrazione in una commissione di
concorso.
La questione prende origine dalla previsione
dell'articolo 35, comma 3, lettera e), del
decreto legislativo 165/2001, in base al
quale non possono far parte della
commissione di concorso i componenti gli
organi di direzione politica
dell'amministrazione, coloro che ricoprano
cariche politiche o sindacali o vengano
designati da confederazioni ed
organizzazioni sindacali o dalle
associazioni professionali. Fino ad oggi,
tale divieto era stato interpretato in modo
assoluto e, secondo la giurisprudenza
abbastanza unanime dei Tar, bastava essere
stato eletto nel consiglio comunale di un
ente locale per far scattare
l'incompatibilità in tutto il territorio
nazionale.
Il Consiglio di Stato non è così categorico
e apre le porte alla partecipazione di
politici e sindacalisti nelle commissioni in
questione. Afferma, infatti, che non basta
essere assessore o consigliere comunale per
perdere quella indipendenza di giudizio
necessaria per valutare l'idoneità dei
candidati all'impiego pubblico. È necessario
dimostrare, di volta in volta, che la carica
ricoperta in un'amministrazione diversa da
quella che ha bandito il concorso influenzi,
in qualche maniera, l'attività dell'ente che
sta procedendo all'assunzione.
Riconoscendo l'assenza di criteri giuridici
che possano soccorrere nell'individuare tale
influenza, il Consiglio di Stato richiede,
per riconoscere l'incompatibilità, che, in
astratto, l'attività di consigliere comunale
sia idonea «a far riverberare i suoi effetti
anche sull'ente che indice la selezione».
Dal punto di vista pratico è immediatamente
rilevabile come le condizioni richieste
debbano essere valutate caso per caso. È
evidente come, ad esempio, per ragioni
connesse alla lontananza fisica delle
amministrazioni interessate, l'influenza
possa escludersi a priori; ma, in altri
casi, quali per amministrazioni limitrofe o
appartenenti alla stessa provincia o
regione, è altrettanto evidente che la
presenza o l'assenza di tale influenza
risulti difficile da dimostrare. E, quindi,
il contenzioso in materia è assicurato.
Ma se questa è la nuova filosofia che
avanza, possiamo individuare una serie di
incompatibilità previste per coloro che
ricoprono cariche politiche o sindacali, che
vengono notevolmente ridimensionate. La
mente corre immediatamente all'articolo 14,
comma 8, del decreto legislativo 150/2009,
riforma Brunetta, che prevede analogo
divieto di nomina per i componenti degli
organismi indipendenti di valutazione. Se
verrà confermato l'indirizzo, potremo
trovare sindaci, assessori, sindacalisti
componenti gli organismi indipendenti di
valutazione (Oiv), che rischiano di perdere
la loro indipendenza
(articolo Il Sole 24
Ore del
17.04.2012 - tratto da
www.ecostampa.it). |
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COMPETENZE GESTIONALI - CONSIGLIERI COMUNALI
- ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Composizione
delle commissioni di concorso:
individuazione delle ipotesi in cui la
funzione di Presidente può essere assunta da
un soggetto che ricopre la carica di
consigliere comunale in un Comune diverso da
quello che ha indetto la procedura.
L'art. 35, comma 4, lettera e), del D.Lgs.
30.03.2001, n. 165, stabilisce che “le
commissioni di concorso devono essere
composte esclusivamente da esperti di
comprovata competenza scelti tra funzionari
delle amministrazioni, docenti ed estranei
alle medesime, che non siano componenti
dell'organo di direzione politica
dell'amministrazione, che non ricoprano
cariche politiche e che non siano
rappresentanti sindacali o designati dalle
confederazioni ed organizzazioni sindacali o
dalle associazioni professionali.".
Ad
avviso del Consiglio di Stato sulla
possibilità che la funzione di Presidente
della Commissione venga assunta da un
soggetto che ricopre la carica di
consigliere comunale in un Comune diverso da
quello che ha indetto la procedura, soccorre
l'orientamento interpretativo secondo cui la
causa di incompatibilità in esame può essere
estesa anche ai soggetti che ricoprano
cariche politiche presso amministrazioni
diverse da quella procedente solo nel caso
in cui vi sia un qualche elemento di
possibile incidenza tra l'attività
esercitabile da colui che ricopre la carica
e l'attività dell'ente che indice il
concorso (Cons. Stato, sez. V, decisioni nn.
5526/2003 e 4056/2002).
Questo Consiglio ha
reputato, infatti, che una diversa
interpretazione verrebbe a generalizzare in
modo eccessivo e senza adeguata
giustificazione il sospetto d’imparzialità
anche nei confronti di soggetti che non
gestiscano alcun potere rilevante e, perciò,
non siano comunque idonei, sia pure da un
punto di vista astratto, a condizionare la
vita dell'ente che indice la selezione. Si
è, in particolare, rimarcato che “detto
elemento di collegamento, in mancanza di
criteri legali, può essere rinvenuto nella
sfera di influenza dell'attività svolta dal
soggetto ricoprente cariche politiche,
sindacali o professionali, per cui se questa
in astratto è idonea a riverberare i suoi
effetti anche sull'ente che indice la
selezione, l'incompatibilità deve ritenersi
sussistente, altrimenti deve escludersi,
salva la deducibilità delle ipotesi di cui
all'art. 51 c.p.c. o del vizio di eccesso di
potere sotto i diversi profili consentiti”.
Applicando dette coordinate al caso di
specie il Collegio ha reputato insussistente
il profilo di illegittimità dedotto in primo
grado in quanto non risulta comprovata
l’idoneità sostanziale dell’attività
espletata dal Presidente della Commissione,
nella qualità di consigliere comunale presso
altro Comune ad incidere sulla sfera
sull’ente che ha indetto la selezione in
parola.
Infine ha altresì reputato che non abbia
valenza invalidante neanche l’assunzione, da
parte di un soggetto che ricopriva la carica
di rappresentante sindacale, della veste di
segretario della Commissione, posto che la
normativa di cui sopra, avente carattere
eccezionale e, quindi, non passibile di
applicazione analogica, si riferisce ai
componenti in senso stretto della
commissione, ossia ai soli soggetti aventi
funzione decisionale, con conseguente
esclusione dei segretari che assumono un
ruolo di assistenza e supporto
(Consiglio di Stato, Sez. V,
sentenza 13.04.2012 n. 2104
- massima
tratta da
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PUBBLICO IMPIEGO:
Concorsi pubblici: l’amministrazione gode di
un ampio potere discrezionale
nell’individuazione dei titoli di studio
ritenuti indispensabili per l’ammissione ad
un concorso pubblico.
Il Consiglio di Stato nella sentenza in
esame ha affermato che sussiste in capo
all’amministrazione un ampio potere
discrezionale nell’individuazione dei titoli
di studio ritenuti indispensabili per
l’ammissione ad un concorso pubblico, potere
sindacabile sotto il profilo della
legittimità solo nell’ipotesi di manifesta
inadeguatezza, irragionevolezza, illogicità
o arbitrarietà di tale scelta rispetto alle
funzioni inerenti al posto messo a concorso,
fattispecie che non si rinviene nel caso di
specie.
Inoltre quando un bando "richieda il
possesso di un determinato titolo di studio
per l'ammissione ad un pubblico concorso,
senza prevedere il rilievo del titolo
equipollente, non è consentita la
valutazione di un titolo diverso, salvo che
l'equipollenza non sia stabilita da una
norma di legge.
Il principio poggia sul
dovuto riconoscimento in capo
all'Amministrazione che indice la procedura
selettiva di un potere discrezionale nella
individuazione della tipologia del titolo
stesso, da esercitare tenendo conto della
professionalità e della preparazione
culturale richieste per il posto da
ricoprire" (Cons. di Stato, VI,
03.05.2010, n. 2494; 19.08.2009, n. 4994)
(Consiglio di Stato, Sez. V,
sentenza 13.04.2012 n. 2098
- massima
tratta da
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EDILIZIA PRIVATA: Solo
una sanzione pecuniaria e non la demolizione
se la recinzione viene realizzata in
difformità all’autorizzazione comunale.
Nella vicenda attenzionata dal TAR si
controverte della legittimità di
un’ordinanza di demolizione di un capannone
abusivo, nonché di un muro di cinta e di un
cancello in ferro, realizzati in difformità
dell’autorizzazione.
Il Collegio facendo
leva sulla natura vincolata dell’ordinanza
di demolizione ha affermato che non è
necessaria la previa adozione di un atto di
sospensione dei lavori, dal momento che
risponde meramente ad un’esigenza esclusiva
dell’amministrazione. (Cons. st. V 05.06.1997
n. 603).
Viene, inoltre, precisato che per quanto
concerne la realizzazione di recinzioni e
del cancello, in difformità
all’autorizzazione all'uopo rilasciata, la
misura della demolizione risulta eccessiva
in quanto è sufficiente l’adozione di una
sanzione pecuniaria ai sensi dell’art.10
della legge n. 47/1985 (e successive
modifiche) (TAR Campania-Salerno, Sez. II,
sentenza 12.04.2012 n. 693
- massima
tratta da
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ENTI LOCALI - URBANISTICA: In
merito al piano delle alienazioni e
valorizzazioni immobiliari.
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Le determinazioni
assunte dall’amministrazione comunale (ai
sensi dell'art. 58 del D.L. 112/2008,
convertito con L. 133/2008, e s.m.i.) circa
la diversa destinazione da assegnare al
complesso immobiliare de quo -il quale
transita nell’ambito del beni appartenenti
al patrimonio disponibile al fine di una sua
più proficua utilizzazione da parte
dell’amministrazione proprietaria dello
stesso- rientrano nell’ambito delle
valutazioni discrezionali e, quindi, non
sono suscettibile di alcuna censura di
merito, né di alcun sindacato
giurisdizionale, se non entro i limiti
dell’illogicità ed irrazionalità della
scelta operata, circostanza non ravvisabile
nella specie, tenuto conto della particolare
congiuntura economica attuale.
---------------
Bisogna dare corretta applicazione al
dettato di cui al secondo comma dell’art. 58
del D.L. n. 112/2008, il quale prevede che
l’inserimento degli immobili nel piano delle
alienazioni e valorizzazioni, comportante la
classificazione quale patrimonio
disponibile, debba essere operato nel
rispetto della tutela (per quanto qui di
interesse) del vincolo di natura
paesaggistico-ambientale esistente.
Atteso infatti che l’area nella quale è
inserito il complesso de quo è soggetta a
vincolo paesaggistico-ambientale, ai sensi
dell’art. 142, lettera f), del D.lgs. n.
42/2004 e che in base all’art. 58 testé
richiamato, è prescritto che “Il piano è
trasmesso agli Enti competenti, i quali si
esprimono entro trenta giorni, decorsi i
quali, in caso di mancata espressione da
parte dei medesimi Enti, la predetta
classificazione è resa definitiva”, proprio
per l’ampia formulazione della previsione
normativa -la quale fa riferimento in
termini generali agli Enti competenti, in
questo caso specifico quelli competenti in
materia di tutela paesaggistico-ambientale-
risulta necessario notiziare detti Enti,
onde consentire loro di valutare l’incidenza
sul vincolo derivante dalla diversa
classificazione assegnata al bene tutelato,
proprio nella prospettiva di una diversa
destinazione o addirittura alienazione dello
stesso da parte del Comune, all’evidente
fine di consentire la compatibilità della
decisione con la tutela del vincolo.
... per l'annullamento della delibera della
Giunta comunale 22.12.2011 n. 204 avente ad
oggetto: "Individuazione dei beni
immobili non strumentali all'esercizio delle
proprie funzioni istituzionali, suscettibili
di valorizzazione ovvero di dismissione, ai
sensi dell'art. 58 del D.L. 112/2008,
convertito con L. 133/2008, e s.m.i.",
della delibera del Consiglio comunale
29.12.2011 n. 51 avente ad oggetto: "Approvazione
del piano delle alienazioni e valorizzazioni
immobiliari ai sensi dell'art. 58 del D.L.
112/2008, convertito con L. 133/2008, e
s.m.i., nonché contestuale adozione della
variante urbanistica al P.R.G. vigente ex
art. 34 L.R. 11/2010" ....
...
- Ritenuto che le determinazioni assunte
dall’amministrazione comunale circa la
diversa destinazione da assegnare al
complesso immobiliare de quo -il
quale transita nell’ambito del beni
appartenenti al patrimonio disponibile al
fine di una sua più proficua utilizzazione
da parte dell’amministrazione proprietaria
dello stesso- rientrino nell’ambito delle
valutazioni discrezionali e che quindi non
sia suscettibile di alcuna censura di
merito, né di alcun sindacato
giurisdizionale, se non entro i limiti
dell’illogicità ed irrazionalità della
scelta operata, circostanza non ravvisabile
nella specie, tenuto conto della particolare
congiuntura economica attuale;
- ciò premesso -tenuto conto anche delle
precedenti determinazioni assunte nei
medesimi termini dalle passate
amministrazioni e ritenuto che l’atto di
recesso si pone quale atto meramente
consequenziale alle determinazioni di
carattere economico/politico assunte
dall’amministrazione- il Collegio non può
tuttavia non rilevare come nella fattispecie
non sia stata data corretta applicazione al
dettato di cui al secondo comma dell’art. 58
del D.L. n. 112/2008, il quale prevede che
l’inserimento degli immobili nel piano delle
alienazioni e valorizzazioni, comportante la
classificazione quale patrimonio
disponibile, debba essere operato nel
rispetto della tutela (per quanto qui di
interesse) del vincolo di natura
paesaggistico-ambientale esistente;
- atteso infatti che l’area nella quale è
inserito il complesso de quo è
soggetta a vincolo paesaggistico-ambientale,
ai sensi dell’art. 142, lettera f), del
D.lgs. n. 42/2004 e che in base all’art. 58
testé richiamato, è prescritto che “Il
piano è trasmesso agli Enti competenti, i
quali si esprimono entro trenta giorni,
decorsi i quali, in caso di mancata
espressione da parte dei medesimi Enti, la
predetta classificazione è resa definitiva”;
- ritenuto che proprio per l’ampia
formulazione della previsione normativa -la
quale fa riferimento in termini generali
agli Enti competenti, in questo caso
specifico quelli competenti in materia di
tutela paesaggistico-ambientale- sia
necessario notiziare detti Enti, onde
consentire loro di valutare l’incidenza sul
vincolo derivante dalla diversa
classificazione assegnata al bene tutelato,
proprio nella prospettiva di una diversa
destinazione o addirittura alienazione dello
stesso da parte del Comune, all’evidente
fine di consentire la compatibilità della
decisione con la tutela del vincolo;
- considerato che nella specie le
deliberazioni impugnate non sono state
trasmesse alla Provincia di Treviso, quale
ente competente ai sensi dell’art. 45-sexies
della Lr. n. 11/2004 e dell’art. 142 D.lgs.
n. 42/2004;
- ne deriva che, in accoglimento della
specifica censura dedotta riguardo alle
delibere comunali, la cui illegittimità si
ripercuote, quali atti presupposti, sulla
comunicazione di recesso dalla convenzione,
il ricorso può trovare accoglimento, con
conseguente annullamento degli atti
impugnati
(TAR Veneto, Sez. II,
sentenza 12.04.2012 n. 520 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Per
le opere di adeguamento e' necessaria
apposita motivazione in ordine al profilo
della "doppia conformità" per la sanatoria
ordinaria ex art. 36 del T.U..
Nel giudizio in esame il ricorrente impugna
un provvedimento di diniego di permesso di
costruire in sanatoria ex art. 36 del D.P.R.
n. 380/2001 adottato dal Comune e -con i
successivi motivi aggiunti- la conseguente
ordinanza di demolizione. In particolare
detti provvedimenti hanno ad oggetto una
struttura aderente ad un appartamento di uso
residenziale (originariamente individuata
come una veranda da adibire a cucina).
Il
Collegio ha accolto il ricorso ritenendo
fondata la censura di difetto di motivazione
del diniego di sanatoria, in quanto:
- in
linea di principio il carattere vincolato
degli atti impugnati non esclude quantomeno
la necessarietà dell'esplicazione dei
presupposti del provvedimento (TAR Lazio
Roma, sez. III, 10.08.2010, n. 30576),
soprattutto in presenza di vicende non
connotate da immediata e lineare
comprensibilità sotto il profilo della
situazione di fatto;
- nel caso di specie
non risulta chiaro il profilo della
sussistenza della “doppia conformità”
prevista dalla legge per la sanatoria
ordinaria ex art. 36 del T.U. Edilizia;
- le
ulteriori questioni in ordine alla
possibilità di questo tipo di sanatoria in
presenza di opere di adeguamento richiedono
apposita motivazione in relazione agli esiti provvedimentali
ipotizzabili, non apparendo sufficienti le
deduzioni prospettate dall’Amministrazione
in questa sede a titolo di integrazione
della motivazione
(TAR Lazio, Sez. II-bis,
sentenza 11.04.2012 n. 3296
- massima
tratta da
www.gazzettaamministrativa.it - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Se
la tettoia è ingombrante non ha carattere pertinenziale ed
è quindi necessario il
permesso di costruire.
Il Giudice capitolino nella sentenza in
esame ha ritenuto infondata la censura
formulata dal ricorrente secondo la quale le
tettoie in contestazione avrebbero carattere
pertinenziale: tale natura va infatti negata
alle opere che, pur accedendo ad un edificio
principale, abbiano un ingombro non
indifferente.
Le fotografie in atti, unitamente alla
descrizione delle opere recata nell’atto
impugnato con l’indicazione delle dimensioni
delle stesse, consentono di escludere che le
tettoie abbiano una funzione di mera
protezione dell’immobile dalle intemperie:
esse realizzano infatti una modifica non
indifferente al prospetto dell’edificio, che
avrebbe richiesto di essere preceduto da
permesso di costruire
(TAR Lazio, Sez. I-quater,
sentenza 11.04.2012 n. 3258
- massima
tratta da
www.gazzettaamministrativa.it - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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LAVORI PUBBLICI:
Cattiva manutenzione strade, per
i danni risponde solo la ditta appaltatrice.
L'assicuratore non è tenuto al risarcimento.
L'impresa che ha in
appalto la manutenzione della rete stradale
comunale è responsabile per i danni verso
terzi nei confronti del Comune. Inoltre
l'assicurazione non è tenuta a coprire
l'appaltatore dei lavori di manutenzione per
i danni che l'automobilista ha subito per la
cattiva manutenzione della strada.
La Corte di Cassazione civile con la recente
sentenza 10.04.2012 n. 5641 ha
ribadito un concetto già espresso in
precedenti orientamenti: l’impresa che ha in
appalto la manutenzione della rete stradale
comunale è responsabile per i danni verso
terzi nei confronti del Comune.
Inoltre l’assicurazione non è tenuta a
coprire l’appaltatore dei lavori di
manutenzione per i danni che l’automobilista
ha subito per la cattiva manutenzione della
strada.
La vicenda trae origina dal ricorso in
Cassazione di una società per azioni nei
confronti dell’assicurazione e del Comune;
con sentenza del 2004 il Tribunale ordinario
aveva accolto la domanda risarcitoria di un
ciclomotorista che era caduto a causa del
rigonfiamento dell’asfalto provocato dalle
radici di un albero in una strada urbana del
Comune; contestualmente ha accolto la
proposta del Comune di “manleva nei
confronti della società appaltatrice della
manutenzione della strada”.
Il Tribunale ordinario ha, in sostanza,
condannato la compagnia assicurativa a
manlevare l’ente locale da ogni
responsabilità.
I giudici di secondo grado hanno, inoltre,
escluso che la garanzia prestata dalla
società assicuratrice coprisse anche i danni
derivati dalla omessa manutenzione,
ordinando alla società assicurata di
restituire quanto percepito dalla società
assicuratrice in esecuzione della sentenza
di primo grado.
Un precedente orientamento
Per il caso in commento si ritiene utile un
cenno ad un recente orientamento
giurisprudenziale che presenta alcune
analogie con la sentenza in commento.
Con la sentenza n .19132 del 20.09.2011 la
Corte di Cassazione ha stabilito che un
Comune committente di un appalto pubblico
non è da ritenere corresponsabile degli
incidenti stradali provocati dalla cattiva
manutenzione della strada, a seguito dei
lavori in corso di manutenzione, da parte
della ditta aggiudicatrice.
La vicenda trae origine da una sentenza del
febbraio 2009 della Corte di Appello che
accoglieva il ricorso di un cittadino che
aveva impugnato la sentenza del Tribunale
ordinario, e condannava tra gli altri, il
Comune e il titolare di una impresa
individuale perché, per la cattiva
manutenzione della strada, un contribuente
cadeva dal ciclomotore procurandosi un
danno.
Il Comune avverso la sentenza della Corte di
Appello ricorreva in Cassazione.
Nel caso in esame la Cassazione ha ritenuto
il ricorso fondato.
La Corte di Cassazione, infatti,
evidenziava, che poiché di regola
nell’esecuzione dei lavori appaltati opera
in autonomia, con propria organizzazione ed
apprestando i relativi mezzi, l’appaltatore
è esclusivo responsabile dei danni cagionati
a terzi nell’esecuzione dell’opera, salva
l’esclusiva responsabilità del committente
laddove questi si sia ingerito nei lavori
con direttive vincolanti, che abbiano
ridotto l’appaltatore al rango di “nudus
minister”; ovvero la corresponsabilità
del committente può essere evidenziata
qualora si sia ingerito con direttive che
abbiano solamente ridotto l’autonomia
dell’appaltatore.
Per la Corte di Cassazione non sussiste
responsabilità del committente (in questo
caso l’ente locale) se non rimane accertato
che questi, avendo in forza del contratto di
appalto la possibilità di impartire
prescrizioni nell’esecuzione dei lavori o di
intervenire per chiedere il rispetto della
normativa di sicurezza, se ne sia avvalso
per imporre particolari modalità di
esecuzione dei lavori o particolari
accorgimenti antinfortunistici che siano
stati causa del sinistro.
Per i giudici di legittimità la Corte di
Appello nella sentenza impugnata ha
disatteso i principi suesposti , pervenendo
a ravvisare la sussistenza della
corresponsabilità dell’ente committente in
ordine al sinistro de quo erroneamente
argomentando della relativa mancata
ingerenza nell’appalto, con esplicazione di
attività di controllo e di direttive
vincolanti al punto di eliminare del tutto
l’autonomia dell’appaltatore.
Per la Corte di Cassazione la sentenza dei
giudici di merito è da cassare e decidendo
nel merito esclude dalla responsabilità gli
enti interessati tra cui anche il Comune.
Le conclusioni
Con riferimento alla sentenza oggetto del
presente commento la Corte di Cassazione
ritiene il ricorso non fondato.
La Corte di Appello, evidenziano i giudici
di Piazza Cavour, ha ben rilevato le
motivazioni per le quali l’assicurazione non
è tenuta al pagamento del danno; dal
contratto di assicurazione si evince ,
infatti, che sono esclusi i danni
conseguenti ad omessa esecuzione dei lavori
di manutenzione, riparazione, etc..
Sono pertanto da escludersi i danni subito
dal ciclomotorista, nel caso in esame, in
quanto derivati da una cattiva manutenzione
della strada della società appaltatrice.
E’ la società appaltatrice che deve
interamente risarcire il ciclomotorista.
Con riferimento all’ente locale , inoltre,
la Cassazione evidenzia che non vi era
neppure il motivo per difendersi in quanto è
“ininfluente qualsiasi possibile
decisione sulla sua posizione” (tratto
da www.ipsoa.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Spese legali, rimborso della PA
sono per ''questioni'' funzionali.
Condizione
indispensabile affinché possa essere
disposto il rimborso delle spese legali
previsto in favore dei dipendenti pubblici,
è che il dipendente sia stato ingiustamente
accusato per fatti inerenti a compiti e
responsabilità dell'ufficio e da tale accusa
sia stato pienamente assolto, ovvero sia
stata comunque accertata l'assenza di
responsabilità.
Il ricorrente, militare della Guardia di
Finanza in servizio, ha impugnato il
provvedimento con cui il Comando di
appartenenza aveva respinto l’istanza
tendente a ottenere il rimborso delle spese
legali sostenute per un procedimento penale
conclusosi con la propria assoluzione.
Ha esposto che, dopo essere stato sottoposto
a procedimento penale per i reati di cui
agli artt. 490, 56, 61 e 640 c.p. ed essere
stato assolto da tutti i capi di imputazione
con la formula "perché il fatto non
sussiste", aveva presentato, ai sensi
dell’art. 18, L. n. 135/1997, apposita
istanza di rimborso delle spese legali
sostenute.
Rigettata siffatta richiesta, il deducente
ha impugnato il provvedimento, contestando
la violazione e falsa applicazione
dell’art.18 cit. sulla scorta della
considerazione per cui la medesima
disposizione avrebbe dovuto trovare
applicazione nella specie in quanto la
condotta dal medesimo posta in essere
sarebbe stata strettamente collegata allo
svolgimento dei propri obblighi
istituzionali. Il ricorso è stato respinto.
Il TAR di Palermo ha premesso come il comma
1 del menzionato art. 18 statuisca che: "Le
spese legali relative a giudizi per
responsabilità civile, penale e
amministrativa, promossi nei confronti di
dipendenti di amministrazioni statali in
conseguenza di fatti e atti connessi con
l'espletamento del servizio o con
l'assolvimento di obblighi istituzionali e
conclusi con sentenza o provvedimento che
escluda la loro responsabilità, sono
rimborsate dalle amministrazioni di
appartenenza nei limiti riconosciuti congrui
dall'avvocatura dello Stato.
Le amministrazioni interessate, sentita
l'avvocatura dello Stato, possono concedere
anticipazioni del rimborso, salva la
ripetizione nel caso di sentenza definitiva
che accerti la responsabilità".
Di talché, il giudicante, al fine di
delimitare l’ambito di applicazione della
norma -e così il diritto del pubblico
dipendente al rimborso delle spese di
patrocinio legale sostenute– ha ritenuto
necessario individuare l’esatta portata
interpretativa della prevista connessione
degli atti e fatti, in relazione ai quali il
dipendente è sottoposto a giudizio, con "l’espletamento
del servizio o con l’assolvimento di
obblighi istituzionali".
Sicché, sulla scorta di un consolidato
indirizzo per cui “la norma in esame
appare caratterizzata dalla finalità di
evitare che i dipendenti statali debbano
essere esposti all'onere delle spese legali,
per i giudizi promossi nei loro confronti
per fatti connessi all'espletamento del
servizio” (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. I,
26.04.2010, n. 8478; Cass. Civ., Sez. I,
03.01.2008, n. 2), l’adito G.A. ha precisato
come, in linea di principio, la connessione
dei fatti con lo svolgimento del servizio o
con l’assolvimento di obblighi
istituzionali, debba intendersi nel senso
che tali atti e fatti siano effettivamente
riconducibili all'attività funzionale del
dipendente stesso in un rapporto di stretta
dipendenza con l'adempimento dei propri
obblighi (nello stesso senso, Cons. Giust.
Amm., Sez. Cons., 04.04.2006, n. 358).
Conseguentemente, con riferimento al caso di
specie, ha ritenuto non meritevole di
condivisione la prospettazione del
ricorrente, secondo cui i fatti al medesimo
contestati rientrassero nell’alveo dei cd. "reati
propri", ovvero di quei reati
richiedenti espressamente la qualità
soggettiva di pubblico ufficiale.
Invero, ha osservato come i comportamenti
contestati al deducente, avendo integrato il
reato di tentata truffa e di concorso
morale, con altro imputato,
nell’occultamento di verbali, avessero
riguardato atti che in nessun modo potevano
rientrare tra i compiti istituzionali cui lo
stesso era preposto.
Invero, ha precisato che la qualità di
pubblico ufficiale aveva rappresentato
unicamente una mera occasione per l’adozione
di un contegno che, però, appariva del tutto
sganciato dall’assolvimento degli obblighi
istituzionali.
Per siffatta ragione, il Collegio ha
rilevato l’inapplicabilità del menzionato
art. 18, atteso che i fatti per i quali il
ricorrente era stato rinviato a giudizio, e
poi assolto, erano ricollegabili alla
propria vita di relazione e comunque al
proprio status (di appartenente alla
Guardia di Finanza) e non al diretto
svolgimento delle rispettive funzioni
istituzionali.
Senza, del resto, tralasciare la circostanza
per cui il Tribunale amministrativo ha
ribadito l’inapplicabilità del predetto art.
18 anche sulla scorta della considerazione
per cui l’assoluzione penale del ricorrente
per i fatti in esame era avvenuta, ai sensi
dell’art. 530 c.p.p., "perché il fatto
non sussiste", vale a dire solo per
insufficienza di prove, con ciò non
escludendosi del tutto la sua
responsabilità.
Alla stregua di siffatte argomentazioni, il
TAR di Palermo ha rigettato il gravame, con
conseguente conferma della legittimità
dell’impugnato provvedimento di diniego di
rimborso delle spese giudiziali sostenute
dal ricorrente (commento tratto da
www.ipsoa.it - TAR Sicilia-Palermo, Sez. I,
sentenza 04.04.2012
n. 695 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
|
AGGIORNAMENTO AL 16.04.2012 |
|
NOTE,
CIRCOLARI E COMUNICATI |
|
LAVORI PUBBLICI:
Oggetto: ”Patto di Stabilità” e ritardati
pagamenti di lavori pubblici. Aggiornamento
della situazione normativa (ANCE
Bergamo,
circolare 13.04.2012 n. 110). |
|
AMBIENTE-ECOLOGIA:
Oggetto: Compendio di normativa
ambientale. Edizione num. 2 – anno 2012
(ANCE Bergamo,
circolare 13.04.2012 n. 107). |
|
AMBIENTE-ECOLOGIA - VARI:
Oggetto: Compendio di normativa
sull’autotrasporto. Edizione num. 1 – anno
2012 (ANCE Bergamo,
circolare 13.04.2012 n. 106). |
|
SINDACATI |
|
ENTI LOCALI -
PUBBLICO IMPIEGO:
Nota ARAN 15131/2012 del
10.04.2012 - I chiarimenti poco chiari sulla
revoca dell’ammissione del CSA al CCNQ
(CSA di Roma, comunicato 13.04.2012:
file 1 -
file 2). |
|
PUBBLICO IMPIEGO:
EE.LL. - Quando la corte dei
Conti non "c'azzecca" per niente (... in
merito alla soppressione di posizioni
organizzative)
(CGIL-FP di Bergamo,
nota 10.04.2012). |
|
SEGRETARI COMUNALI:
EE.LL. - Trattamento economico
dei segretari comunali
(CGIL-FP di Bergamo,
nota 10.04.2012). |
|
UTILITA' |
|
APPALTI - ATTI AMMINISTRATIVI -
AMBIENTE-ECOLOGIA - VARI:
Il decreto semplifica Italia
(Funzione Pubblica, aprile 2012). |
|
SICUREZZA LAVORO: La
responsabilità in materia di sicurezza del
lavoro - I ruoli individuati dal decreto
legislativo 09.04.2008 n. 81 e la delega di
funzioni (ANCE, febbraio 2012). |
|
SICUREZZA LAVORO: “Io
non ci casco”: ecco la guida illustrata
sui lavori in quota, con esempi pratici di
POS e Fascicolo Tecnico.
La caduta dall’alto rappresenta il rischio
più frequente e grave a cui sono esposti gli
operai durante i lavori in quota.
L’USLL di Padova ha pubblicato il manuale “Io
non ci casco”, che affronta passo passo
i rischi a cui sono esposti i lavoratori in
quota e propone la giusta soluzione per ogni
caso, sottolineando la necessità di far
seguire ad un’adeguata progettazione delle
misure di sicurezza un’adeguata formazione
dei lavoratori stessi.
Il documento è un valido strumento per
committenti, progettisti, lavoratori e ha
l’obiettivo di ridurre l’incidenza di cadute
dall’alto. Riporta regole, comportamenti e
pratiche di lavoro che migliorano la
sicurezza dei lavoratori, adottando
opportune misure di protezione collettiva e
adeguati dispositivi di protezione
individuali (DPI).
L’ultima parte del manuale contiene esempi
illustrati di:
● P.O.S. (Piano Operativo di Sicurezza)
● Fascicolo Tecnico dell’opera
(12.04.2012 - link a www.acca.it). |
|
DOTTRINA E
CONTRIBUTI |
|
EDILIZIA PRIVATA:
V. Lioniello,
Le distanze tra gli edifici: il contrasto
tra la normativa nazionale e quella
regolamentare adottata dai Comuni - Nota a
Cass. Civ., Sez. II, 14.03.2012 n. 4076 (link a www.diritto.it). |
|
APPALTI -
EDILIZIA PRIVATA: L.
Bellagamba,
Autocertificabilità della regolarità
contributiva: la legge di conversione del
terzo decreto “Monti” … e il problema che
rimane (settimo aggiornamento)
(07.04.2012 - link a www.linobellagamba.it). |
|
ENTI LOCALI:
S. Marchegiani e N. Mancini,
Reinternalizzazione dei servizi e limiti
alle assunzioni di personale negli enti
locali (link a www.ipsoa.it). |
|
CORTE DEI
CONTI |
|
CONSIGLIERI COMUNALI:
Riduzione dell'indennità di funzione.
La Corte dei Conti per il Piemonte,
con
parere 22.03.2012
n. 28, ha
risposto ad una richiesta di chiarimenti
posta dal Comune di Moransengo in merito
all'applicazione della riduzione del 50%
dell'indennità di carica da corrispondere ad
un amministratore comunale che svolge
attività professionale di lavoratore
autonomo contestualmente a quella di
lavoratore dipendente presso un'azienda di
servizi ex municipalizzata.
La Corte chiarisce che "nell'ipotesi di
lavoratore dipendente che non abbia chiesto
il collocamento in aspettativa e svolga
contemporaneamente attività professionale di
lavoratore autonomo, opera la riduzione del
50% dell'indennità di funzione, prevista
dall'ultimo inciso del primo comma dell'art
82 del TUEL". |
|
ENTI LOCALI: Conduttore
unico, fuori i rinnovi taciti.
Le disposizioni previste dall'articolo 12
del decreto legge n. 98/2011, in materia di
conduttore unico degli immobili della p.a.
in locazione passiva da privati, sono
applicabili ai nuovi contratti stipulati
dalla data di entrata in vigore del citato
decreto, ai rinnovi contrattuali, ma non ai
rinnovi taciti come quelli previsti
dall'articolo 28 della legge sull'equo
canone.
In questi ultimi, infatti, si verifica una
proroga della scadenza precedentemente
prevista, restando inalterate le altre
condizioni stabilite originariamente.
Inoltre, il contratto è altresì valido,
ancorché non sia stato ridotto del 10%, in
violazione delle disposizioni previste dalla
legge finanziaria 2006, se la p.a. dimostra
che la ricerca di altre soluzioni meno
onerose abbia avuto esito negativo.
È quanto emerge dalla lettura della
deliberazione
23.03.2012 n. 7, con cui la Corte dei
conti, Sez. centrale di legittimità sugli
atti del governo e delle p.a., ha ammesso al
visto e alla conseguente registrazione,
sette provvedimenti concernenti il rinnovo
tacito di contratti di locazione passiva per
immobili adibiti a sede di comandi della
Guardia di finanza.
Il collegio ha risolto alcune questioni
interessanti sotto il profilo della
legittimità degli atti.
Ha infatti rilevato che tutti i contratti
erano stati stipulati sotto la vigenza della
legge n. 392/1978 (meglio nota come legge
sull'equo canone) e che il tacito rinnovo
altro non è che una «forma di
semplificazione amministrativa che legittima
la prosecuzione di un contratto in virtù di
tale clausola negoziale».
Quanto alle doglianze in materia di
«incompatibilità» dei provvedimenti di
tacito rinnovo con le disposizioni in
materia di conduttore unico ex dl n. 98/2011,
la Corte ha rilevato che le citate
disposizioni sono applicabili ai nuovi
contratti, ivi compresi i rinnovi degli
stessi, ma non certo ai rinnovi taciti
attuati ai sensi dell'articolo 28 della
legge sull'equo canone.
Infatti, in questi ultimi casi, più che di
un vero e proprio rinnovo, si è nel campo di
una proroga dei contratti originari, per i
quali si verifica solo uno «spostamento in
avanti» della scadenza precedentemente
prevista, restando inalterate le altre
condizioni originariamente stabilite.
Una considerazione, questa, che la stessa
Corte riallaccia alle indicazioni fornite
dalla Ragioneria generale dello stato nella
circolare n. 24 del 05.08.2011, ove si precisa
che le disposizioni in materia di conduttore
unico investono la stipula di nuovi
contratti di locazione passiva, ma non si
estendono a tutti gli altri rapporti
correlati all'utilizzazione da parte di una
p.a. di un immobile appartenente ad un
privato.
Inoltre, il collegio della Corte ha ritenuto
superato anche un ulteriore motivo di
censura, vale a dire la mancata riduzione
del canone annuo nella misura del 10%,
prevista dal comma 478 della legge
finanziaria 2006. Si è osservato, infatti,
che se la mancata riduzione dipende dal
rifiuto opposto dal privato possessore
dell'immobile di accettare tale riduzione e
le amministrazioni non hanno reperito
soluzioni alternative meno onerose, non vi è
l'obbligo di rinunciare all'immobile locato
(articolo ItaliaOggi
del 13.04.2012 - tratto da
www.corteconti.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO: Rogiti à
gogò per i vicesegretari.
Se dirigenti percepiscono diritti di
segreteria senza limiti. La Corte conti
della Sicilia smentisce le indicazioni
dell'Aran e della Ragioneria dello stato.
I vicesegretari comunali che sono dirigenti
possono percepire i diritti di segreteria,
il cd rogito, anche oltre il tetto di 1/3
dello stipendio annuale dei segretari
comunali.
È questo il principio fissato
dalla
sentenza
08.03.2012 n. 786 della Sez. giurisdizionale
della Corte dei Conti della Sicilia.
La sentenza smentisce le indicazioni dettate
dall'Aran, dalla Ragioneria generale dello
stato e da numerose sezioni regionali di
controllo della stessa magistratura
contabile.
Il primo elemento da sottolineare è che vi è
una significativa differenza tra i contratti
dei dirigenti del 25/02/2006, che si limita a
prevedere la possibilità di erogare questo
compenso ai vicesegretari, e del personale
del 09/05/2006, il quale prevede questa
possibilità per i dipendenti cui è
attribuito tale incarico, ma entro il tetto
massimo –sommando i compensi che spettano al
segretario e quelli che sono attribuiti al
vicesegretario- di 1/3 del trattamento
economico annuale del segretario.
La colpa grave deve essere esclusa per la
indubbia incertezza interpretativa esistente
nella lettura delle due disposizioni
contrattuali.
Si deve escludere la possibilità della
interpretazione analogica: «essendo il
contratto un atto negoziale, frutto della
concorde volontà di due o più soggetti, esso
vincola, tranne i casi espressamente
previsti dalla legge, ai sensi dell'art. 1372
c.c., solamente le parti stipulanti e nel
caso dei contratti collettivi le categorie
datoriali e dei lavoratori in essi
espressamente rappresentate e previste».
Ovviamente l'interpretazione di un contratto
non si può estendere alle disposizioni
dettate nella intesa per un'altra categoria
o per un altro comparto.
Viene messa in discussione la legittimità
della norma dettata dal contratto collettivo
del personale, in quanto produce effetti su
altri dipendenti non compresi nel comparto,
cioè i segretari: «tale norma contrattuale,
incidendo sullo stato giuridico ed economico
dei segretari comunali ha oltrepassato i
limiti di efficacia della specifica
contrattazione collettiva prevista
esclusivamente per il personale non
dirigente degli enti locali, visto che, i
segretari comunali costituiscono un separato
e autonomo comparto contrattuale. Pertanto,
tale clausola deve considerarsi inefficace
per l'assenza delle rappresentanze sindacali
dei segretari comunali, in quanto incide
comunque sul loro stato giuridico ed
economico relativo ai diritti di rogito».
La sentenza afferma la rilevabilità
d'ufficio di questa illegittimità: essa
«trova il proprio rafforzamento e fondamento
nell'art. 45 dlgs n. 165/2001, il quale
imponendo l'applicazione di un trattamento
non inferiore a quello previsto dal
rispettivo contratto collettivo (quello dei
segretari comunali, che non prevede un tetto
ai diritti di rogito al lordo e comprensivo
di quelli spettanti ai vicesegretari) e
nell'art. 1325 n. 1 c.c., che prevede quale
elemento essenziale del contratto l'accordo
tra le parti, che in questo caso è mancante,
ciò trasforma l'inefficacia per difetto di
rappresentanza in una invalidità assoluta,
ovvero nullità, della clausola contrattuale,
rilevabile d'ufficio ai fini della
valutazione da parte di questo collegio
della responsabilità del convenuto, qualora
avesse (come ritiene parte attrice) superato
il suddetto limite quantitativo, ferma
restando comunque, come già accennato, la
violazione dell'art.1372 c.c., non potendo
tale contratto vincolare i segretari
comunali».
Viene infine messa in discussione dalla
sentenza la legittimità della norma
contrattuale che prevede il calcolo del
tetto di 1/3 sulla base del periodo di
effettiva sostituzione e non allo stipendio
annuale teorico: «nel caso di impedimento,
il segretario non può considerarsi assente,
ma allo stesso tempo il vice segretario può
rogare il contratto, pertanto, in pratica
diventa impossibile individuare un periodo
di sostituzione che in fatto è istantaneo».
Per cui si deve parlare di illegittimità «per
impossibilità dell'oggetto»
(articolo ItaliaOggi
del 13.04.2012 - tratto da
www.corteconti.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
Assunzioni in deroga nella Polizia Locale.
Torna sull'argomento la Corte dei Conti Sez.
Reg.le Puglia che, con il
parere 16.01.2012 n.
7, risponde a
tre quesiti posti dal Comune di Giovinazzo.
Questi, in sintesi, gli avvisi della sezione
pugliese:
- "... se per effettuare assunzioni nel
settore della polizia locale, ai fini della
determinazione dell'ammontare della spesa
del personale cessato, debba tenersi conto
di tutte le cessazioni dal servizio ovvero
delle sole cessazioni riferibili alla
suddetta Area. Sul punto il Collegio ritiene
di non doversi discostare da quanto già
affermato da questa Sezione regionale di
Controllo con deliberazione n. 125/PAR/2011
del 21.12.2011 che ha riconosciuto la
necessità della corrispondenza tra le
mansioni già svolte dal personale cessato e
le mansioni a cui dovrà essere adibito il
personale da assumere.
Tale principio si
basa sulla stretta interpretazione -in
quanto norma di carattere eccezionale-
dell'espressione utilizzata dal legislatore
("assunzioni per turn-over che consentano
l'esercizio delle funzioni fondamentali")
che rende palese la volontà di collegare le
nuove assunzioni alla necessità di
continuare ad esercitare funzioni
amministrative ritenute di particolare
rilevanza (funzioni polizia locale) che
potrebbero essere compromesse dalla
riduzione del personale dipendente adibito
al loro svolgimento";
- "... se le assunzioni per turn-over possano
essere effettuate sia per il servizio di
polizia municipale che per quello di polizia
amministrativa. ..... Ai sensi del comma 2
del medesimo art. 21 (L. 42/2009) le
predette funzioni sono individuate e
quantificate dalle corrispondenti voci di
spesa sulla base dell'articolazione in
funzioni e servizi .... la funzione '04.
Funzioni di polizia locale' ..... è
.....articolata nei seguenti Servizi: 04.01
- Polizia municipale; 04.02 - Polizia
commerciale; 04.03 - Polizia amministrativa.
Il servizio di polizia amministrativa
risulta dunque ricompreso nella più generale
'Funzione di Polizia Locale'.";
- ".... se la possibilità ..... riguardi
anche il personale amministrativo (dal
quesito: che presta servizio presso la
polizia locale). ....La ratio di tale deroga
risiede nel favor del legislatore verso lo
svolgimento delle funzioni di polizia.
Considerato che ai sensi della L. 65/1986 le
funzioni di polizia locale sono esercitate
dai Comuni per mezzo del Servizio (o del
Corpo) di Polizia Municipale, appare chiara
la volontà del legislatore di limitare la
deroga in esame ai soli addetti al predetto
Servizio." (tratto da www.publika.it). |
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CONSIGLIERI COMUNALI:
Rimborsi spese amministratori locali: non
rileva la residenza anagrafica ma la dimora
effettiva.
L’art. 84 del T.U.E.L. 18.08.2000, n.267,
prevede che agli amministratori di enti
locali fuori sede spetta il rimborso delle
spese di viaggio “per le sole spese di
viaggio effettivamente sostenute per la
partecipazione alle sedute dei rispettivi
organi assembleari ed esecutivi, nonché per
la presenza necessaria presso la sede degli
uffici per lo svolgimento delle funzioni
proprie o delegate”.
L'articolo citato non fa riferimento alla
residenza anagrafica e va pertanto riferito
all’effettiva residenza, posto che l’intento
del legislatore è stato di rendere indenni
gli amministratori medesimi delle spese da
essi concretamente sostenute per recarsi
dalla propria abitazione alla sede dell’ente
ove espletano il loro incarico.
Pertanto, la Corte dei Conti, Sez.
giurisdizionale per la regione Lombardia,
con
sentenza
10.01.2012 n. 4, chiarisce che sono
illegittimi e costituiscono danno erariale i
rimborsi spese relativi al tragitto dal
comune di residenza anagrafica
dell’amministratore, qualora sia stato
provato che l’interessato in quel periodo
dimorasse invece nel comune sede dell’ente
amministrato (link a www.corteconti.it). |
|
QUESITI &
PARERI |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
Gestione delle risorse destinate al
trattamento accessorio del personale.
Domanda
Liquidando la produttività dell'anno 2011 di
un Ente ai propri dipendenti, le economie
rilevate possono far parte dell'avanzo
vincolato al Fondo risorse decentrate anno
2012 o saranno parte indistinta del
risultato di amministrazione?
Risposta
L'art. 17 del C.C.N.L. 1999 stabilisce, al
comma 5, che "Le somme non utilizzate o non
attribuite con riferimento alle finalità del
corrispondente esercizio finanziario sono
portate in aumento delle risorse dell'anno
successivo".
L'art. 9, comma 2-bis, del D.L. 31-05-2010,
n. 78 prevede che "a decorrere dall'01.01.2011 e sino al 31.12.2013
l'ammontare complessivo delle risorse
destinate annualmente al trattamento
accessorio del personale, anche di livello
dirigenziale, di ciascuna delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30.03.2001, n.
165, non può superare il corrispondente
importo dell'anno 2010 ed è, comunque,
automaticamente ridotto in misura
proporzionale alla riduzione del personale
in servizio". Si riportano i Pareri
contrastanti delle Corte dei Conti delle
varie sezioni regionali:
- Sezione regionale della Corte Conti -
Veneto - si è espressa con la Delibera n.
285/2011 ritenendo il limite dell'anno X del
Fondo risorse decentrate, rispetto al Fondo
dell'anno X-1, si applichi anche sulle
economie degli anni precedenti;
- Sezione regionale della Corte dei Conti -
Puglia - si è espressa con la Delibera n.
58/2011 sostenendo la tesi opposta;
- Sezione Regionale della Corte dei Conti -
Lombardia - si è espressa con la Delibera n.
609 dell'11.11.2011 individuando e
ponendo fine a tutti dubbi in merito alla
problematica in questione stabilendo che:
"Sempre nell'ottica dei congelamenti
retributivi comminati dal D.L. 31-05-2010,
n. 78, infatti, si ribadisce che la ratio
della norma deve essere individuata nella
cristallizzazione della dinamica retributiva
del pubblico impiego (incluse le risorse per
il trattamento accessorio) al fine di
contenere la spesa pubblica per esigenze di
stabilità economico-finanziaria del Paese.
Rispetto a tali esigenze, la misura di
contenimento deve reputarsi applicabile,
quindi, sinanco laddove l'ente disponga di
risorse aggiuntive, derivanti ad esempio da
incrementi di entrata ovvero da riporto di
erogazioni di risorse non effettuate negli
anni precedenti. Resta inteso, peraltro, che
sia pure non idonee a consentire una deroga
alla limitazione operata dal legislatore, il
"trasporto" previsto dalla contrattazione
collettiva al successivo esercizio
finanziario di somme in concreto non erogate
opera in bonam partem sia pure nel più
limitato senso di rendere irrilevante, al
fine della determinazione del plafond cui
ancorare il tetto di spesa, la mancata
attribuzione delle predette risorse".
Ad avviso dello scrivente, le economie del
Fondo risorse decentrate dell'anno
precedente non possono formare integrazione
del Fondo dell'anno successivo, al fine del
rispetto del disposto dell'art. 9, comma
2-bis, del D.L. 31-05-2010, n. 78. Il
confronto fra il Fondo dell'anno X e
dell'anno X+1 viene effettuato sulle risorse
individuate al momento della costituzione
dei due Fondi; il confronto è attuato fra i
due ammontari complessivi delle risorse
destinati annualmente al trattamento
accessorio del personale (costituzione del
fondo) e non sull'utilizzo del medesimo. Se
nell'anno x è stato costituito il Fondo
risorse decentrate (senza economie anno x-1)
per 100.000 euro e ne è stato utilizzato
nell'anno x soltanto 90.000, nell'anno x+1
la costituzione del Fondo ha come limite la
somma di 100.000 euro (costituzione) e non
quella di 90.000 euro (utilizzo) (06.04.2012
- tratto da www.ipsoa.it). |
|
AMBIENTE-ECOLOGIA:
Gli sfalci e le potature, derivanti da
manutenzione del verde pubblico e privato,
sono rifiuti?
(05.04.2012
- link a www.ambientelegale.it). |
|
AMBIENTE-ECOLOGIA:
Per il trasporto transfrontaliero di rifiuti
il Paese di destino deve dichiarare il
rispetto di norme ambientali equivalenti
alle europee?
(05.04.2012
- link a www.ambientelegale.it). |
|
AMBIENTE-ECOLOGIA:
Si deve pagare il contributo SISTRI in
scadenza il 30 aprile?
(05.04.2012
- link a www.ambientelegale.it). |
|
AMBIENTE-ECOLOGIA:
Chi è obbligato al Mud? Chi è obbligato al
“mudino”? Quali sono le scadenze?
(05.04.2012
- link a www.ambientelegale.it). |
|
AMBIENTE-ECOLOGIA:
Per l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali
è sufficiente una garanzia finanziaria pari
a 9.000 euro per il primo veicolo?
(05.04.2012
- link a www.ambientelegale.it). |
|
AMBIENTE-ECOLOGIA:
Chi sono i produttori di pile e accumulatori
e a cosa sono tenuti?
(05.04.2012
- link a www.ambientelegale.it). |
|
AMBIENTE-ECOLOGIA:
Il trattamento tramite compostaggio dei
rifiuti urbani biodegradabili necessita
dell’autorizzazione unica?
(05.04.2012
- link a www.ambientelegale.it). |
|
AMBIENTE-ECOLOGIA:
Come si configura il divieto di
commercializzazione di sacchi per asporto
merci non biodegradabili?
(05.04.2012
- link a www.ambientelegale.it). |
|
AMBIENTE-ECOLOGIA:
I materiali da riporto sono sottoprodotti?
(05.04.2012
- link a www.ambientelegale.it). |
|
AMBIENTE-ECOLOGIA:
Esiste ancora la previsione che gli
imprenditori agricoli, che trasportano
propri rifiuti in modo occasionale e
saltuario, non sono tenuti all’iscrizione
all’albo?
(05.04.2012
- link a www.ambientelegale.it). |
|
AMBIENTE-ECOLOGIA:
Gli imprenditori agricoli che trasportano i
propri rifiuti sono esclusi dal SISTRI?
(05.04.2012
- link a www.ambientelegale.it). |
|
AMBIENTE-ECOLOGIA - EDILIZIA PRIVATA:
Quale è la disciplina delle terre e rocce da
scavo?
(05.04.2012
- link a www.ambientelegale.it). |
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AMBIENTE-ECOLOGIA:
Come devono essere effettuati i dragaggi?
(05.04.2012
- link a www.ambientelegale.it). |
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AMBIENTE-ECOLOGIA:
Quale può essere l’alternativa al Conai
nella gestione dei rifiuti di imballaggio?
(05.04.2012
- link a www.ambientelegale.it). |
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AMBIENTE-ECOLOGIA:
In che modo si liberalizza la gestione dei
rifiuti urbani?
(04.04.2012
- link a www.ambientelegale.it). |
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NEWS |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Corruzione p.a., prefetti in campo.
Gli Utg vigileranno sui comuni. Più poteri
ai segretari. Le proposte della commissione
Patroni Griffi. Per gli enti locali un passo
indietro di 15 anni.
Prefetti e segretari in campo per la lotta
alla corruzione negli enti locali. Prefigura
un passo indietro di almeno 15 anni
l'integrazione al rapporto sulle misure
anticorruzione elaborata dalla «Commissione
di studio su trasparenza e corruzione nella
p.a.», sotto il coordinamento del ministro
Filippo Patroni Griffi.
Il documento contiene una serie di proposte
che la commissione coordinata dal
consigliere di stato Roberto Garofoli
chiederà vengano recepite nel ddl
anticorruzione su cui sta lavorando il
ministro della giustizia Paola Severino (si
veda ItaliaOggi del 31/3/2012).
Si tratta di una sonora bocciatura delle
riforme-Bassanini che nel 1997, in
un'impostazione pseudo-federalista
dell'autonomia locale, modificarono
radicalmente la figura del segretario
comunale, sottraendogli la competenza a
esprimere il parere di legittimità sugli
atti degli enti locali e lasciando la sua
nomina nelle mani dei sindaci e dei
presidenti delle province, in applicazione
di uno spoil system molto spinto.
La Commissione, a seguito di un'audizione
col Viminale dello scorso 22 marzo,
prefigura un sostanziale ritorno indietro su
tutta la linea, travolgendo anche ogni
residua velleità di «federalismo» o
«policentrismo istituzionale».
Poteri del prefetto. L'idea di fondo del
piano anticorruzione è costituire
un'ennesima Authority. La Commissione,
tuttavia, si rende conto che tale organismo
avrebbe difficoltà a relazionarsi con le
amministrazioni locali. Il compito, allora,
di vigilare sulle misure anticorruzione da
adottare da parte degli enti locali si
ipotizza possa essere assegnato ai prefetti,
anche nel quadro di un potenziamento degli
uffici del governo.
Il peso del Viminale
tornerebbe, così, a gravare fortemente su
comuni e province. Le prefetture dovrebbero
supportare gli enti locali per
l'elaborazione dei «piani di prevenzione
della corruzione», obbligatori per tutte le
p.a., assicurando che siano formulati nel
rispetto delle linee-guida dell'Authority,
della quale sarebbero le referenti.
Poteri sostitutivi. Il rapporto suggerisce
anche di attribuire ai prefetti il potere di
sostituirsi alle amministrazioni locali
inadempienti, che non adottino, aggiornino o
attuino i piani di prevenzione della
corruzione.
Ma, in alternativa o in aggiunta, lo studio
della Commissione prende in considerazione
anche l'ipotesi di configurare la mancata
adozione del piano alla stregua della
mancata approvazione del bilancio di
previsione. La conseguenza, dunque, sarebbe
il commissariamento e lo scioglimento
dell'ente locale.
Ruolo del segretario comunale. Il piano
anticorruzione prevede l'individuazione di
un «dirigente responsabile della prevenzione
della corruzione», che secondo la
Commissione andrebbe individuato nel
segretario comunale, in particolare nei
comuni privi di dirigenza, nelle forme
associative e nei comuni con meno di 5.000
abitanti, ove la gestione sia assegnata ai
componenti della giunta, ai sensi
dell'articolo 53, comma 23, della legge
388/2000. Il segretario comunale, dunque,
avrebbe il compito materiale di redigere il
piano e sottoporlo all'approvazione
dell'organo di governo, che secondo la
Commissione dovrebbe essere la giunta.
Inoltre, il segretario dovrebbe addossarsi
le funzioni proprie del dirigente
responsabile, procedendo, dunque, ad attuare
concretamente le misure contro la
corruzione. La Commissione ritiene che
l'attribuzione di questo ruolo al segretario
comunale risulti coerente con le sue
funzioni di coordinamento dell'azione dei
dirigenti e le storiche competenze in tema
di regolarità amministrativa, visto che il
segretario è sempre stato strumento di
garanzia di legalità e imparzialità
dell'azione amministrativa.
Dunque, in
qualità di dirigente responsabile
dell'anticorruzione, al segretario
andrebbero rassegnati poteri e funzioni
addirittura più ampi di quelli, come il mero
parere di legittimità, che resero la figura
talmente invisa alle amministrazioni locali
da suscitare la proposta di un referendum
abrogativo, scongiurato proprio dalle riforme-Bassanini, dalle quali derivò il
depotenziamento del ruolo dei segretari.
Nomina e revoca dei segretari. Altro punto
dolentissimo della riforma-Bassanini è da
sempre il sistema di nomina e revoca dei
segretari. La legge 127/1997 e, attualmente,
il testo unico degli enti locali connota
come ampiamente fiduciario l'incarico che
sindaci e presidenti delle province
assegnano ai segretari comunali, così da
comprometterne l'autonomia e indipendenza
operativa.
La Commissione, dunque, ritiene opportuno
modificare radicalmente il sistema di
nomina, ipotizzando che il Viminale
sottoponga ai vertici monocratici degli enti
locali una rosa di segretari preselezionata
in base a specifici requisiti di
professionalità e sulla base di
autocandidature, nell'ambito della quale
sindaco e presidente della provincia possano
poi nominare il segretario da incaricare
(articolo ItaliaOggi
del 14.04.201). |
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APPALTI: Durc sanabili per i subappaltatori.
L'intervento sostitutivo del committente su
tutti i partecipanti. I chiarimenti in
merito alla procedura di regolarizzazione
introdotta dal dpr 207 del 2010.
L'intervento sostitutivo della stazione
appaltante in caso di Durc irregolare può
riguardare anche gli eventuali
subappaltatori impiegati nel contratto, nei
limiti del valore del debito che
l'appaltatore ha nei loro confronti.
Inoltre, prima di procedere all'intervento
sostitutivo, la stazione appaltante deve
darne comunicazione all'Inps ed effettuare
il pagamento nei successivi 30 giorni.
Lo
precisa l'Inps, tra l'altro, nella
circolare
13.04.2012 n. 54.
Intervento sostitutivo. Il dpr n. 207/2010
ha introdotto un particolare meccanismo
attraverso cui, in presenza di Durc che
evidenzi delle irregolarità nei versamenti
dovuti agli istituti previdenziali (Inps e
Inail) e/o alle casse edili (nel caso di
imprese edili), le stazioni appaltanti hanno
il potere di sostituirsi al debitore (cioè
alle imprese titolari del Durc irregolare e
che detengono i lavori in appalto) versando,
in tutto o in parte, direttamente ai
predetti istituti e casse edili le somme
dovute in forza del contratto di appalto.
Subappalti. L'Inps precisa che l'intervento
sostitutivo opera limitatamente ai contratti
pubblici, ossia nei casi di contratti di
appalto o di concessioni aventi per oggetto
l'acquisizione di servizi o forniture,
ovvero l'esecuzione di opere o lavori. E che
può riguardare pure le eventuali
irregolarità contributive dei subappaltatori
impiegati nel contratto. In tal caso, la
stazione appaltante potrà eseguire il
pagamento a favore degli enti interessati
nei limiti del valore del debito che
l'appaltatore ha nei confronti del
subappaltatore.
Comunicazione preventiva. In merito alla
procedura dell'intervento sostitutivo l'Inps
spiega che, ricevuto un Durc attestante
l'irregolarità dell'esecutore o di un
subappaltatore, la stazione appaltate è
tenuta a comunicare, per posta elettronica
certificata, alla sede Inps che ha accertato
l'inadempienza, la volontà di attivare
l'intervento sostitutivo.
A tal fine l'Inps
ha predisposto apposito modello per
facilitare la trattazione degli interventi
sostitutivi, in cui la stazione appaltante
indicherà tra l'altro l'importo che intende
e che dovrà versare, salvo l'Inps non
comunichi un minor valore in presenza di
modifiche dello status debitorio del
soggetto sostituito (appaltatore e/o
subappaltatore), nelle more del
perfezionamento del procedimento
dell'intervento sostitutivo.
Il pagamento. La stazione appaltante, spiega
inoltre l'Inps, effettuerà il pagamento non
in proprio ma sostituendosi all'adempimento
del contribuente.
Di conseguenza, il
pagamento della somma oggetto d'intervento
sostitutivo dovrà avvenire utilizzando le
medesime modalità e le medesime specifiche
previste per l'adempimento contributivo da
parte dell'obbligato principale (il
sostituito: l'appaltatore oppure il
subappaltatore). A tal fine, nella lettera
di riscontro alla comunicazione preventiva,
l'Inps fornirà indicazioni alla stazione
appaltante sui dati da indicare nella
«sezione Inps» del modello F24 con cui
eseguire il pagamento.
Per consentire il
corretto svolgimento del procedimento,
l'Inps precisa infine che è opportuno che il
pagamento sia effettuato non oltre il
termine di 30 giorni dal ricevimento della
lettera di riscontro alla comunicazione
preventiva e che la notizia dell'avvenuto
pagamento sia inviata, sempre per Pec o per e-mail,
dalla stazione appaltante, alla sede Inps di
riferimento
(articolo ItaliaOggi
del 14.04.2012). |
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LAVORI PUBBLICI: Parcheggi fuorigioco.
Il concessionario va scelto con gara.
L'Antitrust boccia il sistema di affido
diretto delle opere.
Nella realizzazione dei programmi urbani per
i parcheggi il concessionario deve essere
scelto in gara e non può essere affidatario
diretto, così come avviene oggi.
E' quanto
chiede l'Autorità garante della concorrenza
e del mercato con la segnalazione 29.03.2012 (AS 295) indirizzata al
presidente dell'Anci e al Sindaco di Roma in
merito ai Programmi urbani parcheggi (Pup)
di cui alla cosiddetta «Legge Tonioli» n.
122/1989.
Il problema che pone l'Autorità presieduta
da Giovanni Pitruzzella attiene alle
modalità con le quali il Comune di Roma ha
proceduto all'affidamento delle concessioni
(di progettazione, costruzione e gestione
dei parcheggi) dal momento che, in base agli
esposti ricevuti, vi sarebbero stati veri e
propri affidamenti diretti a società a
capitale privato, «in presunta violazione di
quanto previsto dalle direttive europee in
materia di contratti pubblici e dal Codice
dei contratti pubblici, oltre che, in
generale, in violazione dei principi e dalle
regole sulla concorrenza e sul mercato».
La
particolarità degli interventi oggetto di
segnalazione è che si tratta di parcheggi
privati da realizzare su suolo pubblico, in
cui, quindi, i fondi per realizzare l'opera
sono privati, ma lo spazio ed il suolo ove
si realizzano i parcheggi sono di proprietà
pubblica (il comune istituisce un diritto di
superficie a favore del soggetto privato,
concessionario).
A tutt'oggi accade che la società proponente
ottiene, senza gara, la concessione del
diritto di superficie per il solo fatto di
essere stata la prima a fare domanda di
concessione in relazione ad una determinata
area pubblica.
Il ragionamento che fa l'authority è di una
semplicità estrema: dal momento che per
realizzare il parcheggio «la
disponibilità di spazi, terreno e suolo è un
input produttivo essenziale ed imprescindibile»,
il ruolo che svolge il privato nella
promozione dell'intervento (più o meno alla
stessa stregua del promotore di un
project finance così come disciplinato
dal Codice dei contratti pubblici) incide
soltanto su di «una prima fase di un
fisiologico processo decisionale pubblico,
ossia quella relativa alla valutazione
dell'esistenza di significative potenzialità
di mercato, mediante l'osservazione e il
recepimento delle esigenze segnalate dalla
domanda».
La legge, laconicamente, prevede infatti che
le iniziative siano attivate «su
richiesta dei privati interessati o di
imprese di costruzione o di società anche
cooperative». Senza il conferimento del
diritto di superficie tutta l'operazione non
sarebbe possibile; pertanto se il suolo (e
il sottosuolo) rappresentano quello che la
segnalazione qualifica come «fattore
produttivo essenziale», diventa
difficile sostenere la legittimità di un
conferimento in via diretta, con modalità
discrezionali, di una risorsa scarsa come il
suolo, nei confronti di alcuni soggetti e
non di altri.
Secondo l'Antitrust, invece, sarebbe bene
che l'Amministrazione, «una volta
valutata la convenienza, anche sociale,
della realizzazione dell'opera privata su
suolo pubblico, massimizzi l'interesse
pubblico -anche in termini economici-
ricorrendo all'applicazione dei principi
concorrenziali, nella forma del ricorso a
procedure di gara per l'individuazione
dell'impresa concessionaria». In altre
parole si tratta di una concessione come
tante altre che dovrebbe essere messa in
concorrenza fra tutti gli operatori del
mercato sia per ottenere proposte
progettuali alternative, sia per
massimizzare il profitto derivante dalla
cessione del diritto di superficie.
In concorrenza potrebbero quindi andare gli
oneri concessori, le caratteristiche, gli
elementi progettuali, la tempistica
dell'opera, i successivi servizi di
manutenzione ed altri elementi, così come
accade nelle ordinarie concessioni di
costruzione e gestione. Adesso spetterà ai
Comuni (quello di Roma in primis) tenere
conto delle osservazioni dell'Antitrust,
anche alla luce di possibili rilievi sotto
il profilo della responsabilità per danno
erariale che potrebbero in futuro arrivare
dalla magistratura contabile
(articolo ItaliaOggi
del 13.04.2012). |
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APPALTI: Durc,
l'Inps chiarisce meglio il raggio d'azione.
Il documento unico di regolarità
contributiva (noto come Durc) è richiesto da
tutti i committenti di appalti o subappalti
alle ditte appaltatrici.
Ciò al fine di poter procedere al pagamento
di quanto pattuito senza il rischio di
rispondere a titolo di solidarietà per i
debiti dell'appaltatore.
Andrà detto che, nonostante il Durc, restano
fuori da detta certificazione alcuni debiti
e in particolare quelli eventuali nei
confronti dei lavoratori dipendenti a titolo
di retribuzioni dirette e indirette.
L'ultima novità in tema di Durc è stata
fornita dal messaggio
17.02.2012 n. 2860 dell'Inps.
Nel testo si precisa che per rendere
omogenee le informazioni riportate nel Durc
in caso di irregolarità anche l'Istituto
dovrà rendere noto l'importo del debito
contributivo accertato alla data indicata
nel documento stesso.
A questo proposito viene ricordato l'obbligo
derivante dall'applicazione dell'art. 7,
comma 3, del dm 24.10.2007, il quale
prima dell'emissione del Durc o
dell'annullamento del documento già
rilasciato con il meccanismo del «preavviso
di accertamento negativo», impone agli enti
di invitare il contribuente, la cui
posizione costituisce oggetto di verifica a
regolarizzare la situazione debitoria entro
15 giorni.
L'importo del debito contributivo richiesto
in base alla norma citata e non
regolarizzato, dovrà essere riportato
nell'apposito campo del documento della
sezione «Istruttoria Inps».
Detta somma costituirà il valore che le
stazioni appaltanti dovranno considerare ai
fini dell'applicazione dell'intervento
sostitutivo disciplinato dall'art. 4 del dpr
n. 207 del 05.10.2010 il quale prevede
che il pagamento di quanto dovuto per le
inadempienze accertate mediante il Durc è
disposto dalle stazioni appaltanti
direttamente agli enti previdenziali.
Se vi è iscrizione Inail la richiesta del
certificato di regolarità dovrà essere
effettuata tramite lo sportello unico
previdenziale.
Per quanto concerne il settore agricolo dove
opera il Durc Agr Cau la regolarità per
ottenere agevolazioni, finanziamenti,
sovvenzioni e autorizzazioni dovrà essere
richiesta direttamente dalle stazioni
appaltanti
(articolo ItaliaOggi
del 13.04.2012). |
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CONSIGLIERI COMUNALI: OSSERVATORIO VIMINALE/ Solo incompatibilità doc.
Il presidente dell'Unione può lavorare per i
comuni. Non è ammissibile
l'analogia per le norme che limitano i
diritti di status.
Sussiste l'ipotesi dell'incompatibilità, ai
sensi dell'art. 63 del Tuel, nel caso del
presidente di un'Unione di comuni che svolge
anche incarichi tecnici nei comuni facenti
parte della stessa Unione?
Secondo il Consiglio di stato «le ipotesi di
incompatibilità si applicano solo nei casi
ivi testualmente menzionati (art. 63 del
decreto legislativo n. 267/2000), in quanto
il ricorso all'analogia non è consentito dal
principio interpretativo generale per cui le
norme che restringono eccezionalmente
diritti di status sono di stretta
interpretazione». (Consiglio di stato parere
n. 5862/2008 del 13-01-2008).
Trattandosi, quindi, di «principio
interpretativo generale», va esclusa la
sussistenza di incompatibilità nell'ipotesi
in questione
(articolo ItaliaOggi
del 13.04.2012). |
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CONSIGLIERI COMUNALI: OSSERVATORIO
VIMINALE/ Ineleggibilità e
incompatibilità.
Sussistono le condizioni di ineleggibilità
e/o incompatibilità, ai sensi degli artt. 60
e 63 del Tuel, nei confronti di un
consigliere comunale in carica che risulta
componente e capo della squadra antincendi
boschivi della protezione civile comunale
formata esclusivamente da volontari?
Nella fattispecie, non sussistono le
condizioni di ineleggibilità e/o
incompatibilità previste negli artt. 60 e 63
del decreto legislativo n. 267/2000,
considerato che non è ammesso estendere
l'ambito applicativo delle disposizioni in
questione, in quanto le norme che
restringono eccezionalmente diritti di
status- come, nel caso di specie, il
diritto di elettorato passivo riconosciuto
dall'art. 51 della Costituzione- sono norme
di stretta interpretazione, le cui
disposizioni non possono essere estese in
via analogica al di fuori dei casi ivi
espressamente indicati (si veda ex multis,
la sentenza del Consiglio di stato, I
sezione, 22.10.2008, n. 3376)
(articolo ItaliaOggi
del 13.04.2012). |
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CONSIGLIERI COMUNALI: OSSERVATORIO
VIMINALE/ Rimborso spese legali.
È possibile ottenere il rimborso delle spese
legali, sostenute dagli amministratori
locali, per la difesa in procedimenti civili
o penali conclusisi con sentenza di
assoluzione?
Non è dato rinvenire nell'ordinamento
vigente norme che prevedono la possibilità
di rimborsare agli amministratori locali le
spese legali sostenute per giudizi
instaurati in relazione a fatti
asseritamente posti in essere nell'esercizio
delle proprie funzioni.
Benché in passato parte della giurisprudenza
abbia ritenuto di poter estendere in via
analogica agli amministratori locali la
normativa che consente, a determinate
condizioni, tale rimborso per i dipendenti
degli enti locali, secondo orientamenti
ermeneutici più recenti la possibilità di
tale ricorso all'analogia nella materia in
questione è stata decisamente negata.
In base ai suddetti orientamenti è stato,
infatti, ritenuto non pertinente il richiamo
all'analogia, che risulta correttamente
evocabile quando emerga un vuoto normativo
nell'orientamento, vuoto che nella specie
non è configurabile, atteso che il
legislatore si è limitato a dettare una
diversa disciplina per due situazioni non
identiche fra loro, e tale diversità non
appare priva di razionalità, atteso che gli
amministratori pubblici non sono dipendenti
dell'ente ma sono eletti dai cittadini, ai
quali rispondono (e quindi non all'ente) del
loro operato (cfr. sentenza Cassazione
civile sez. I n. 12645 del 25.05.2010)
(articolo ItaliaOggi
del 13.04.2012). |
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APPALTI:
Appalti semplificati, cosa cambia.
Da istituire la banca nazionale dei
contratti pubblici. Le novità che
entreranno in vigore da gennaio 2013 per
effetto della legge Semplifica Italia.
Dall'01.01.2013 gare di appalto
semplificate con i controlli effettuati
tramite la Banca dati nazionale dei
contratti pubblici. Le stazioni appaltanti
dovranno verificare i requisiti dei
partecipanti alle gare soltanto tramite la
banca dati e non potranno più chiedere
documenti. Inoltre, ci sarà maggiore
trasparenza e certezza nei certificati
relativi ai lavori svolti all'estero e una
nuova disciplina sulla scelta degli sponsor
per la realizzazioni di interventi di
restauro oltre che la responsabilità
solidale negli appalti fra committente-
datore di lavoro e appaltatore per i
contributi dei lavoratori.
Sono questi
alcuni dei contenuti della legge cosiddetta
«Semplifica Italia» (legge 04.04.2012, n.
35, di conversione del decreto legge 09.02.2012, n. 5, recante disposizioni
urgenti in materia di semplificazione e
sviluppo, pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale del 06.04.2012) che contiene
diverse modifiche al Codice dei contratti
pubblici.
Banca dati nazionale dei contratti pubblici
Una delle maggiori novità è rappresentata
dall'istituzione, presso l'Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici presieduta
da Sergio Santoro, della Banca dati
nazionale dei contratti pubblici (Bdncp)
che, dall'01.01.2013, diventerà il
contenitore di tutta la documentazione
relativa alla prova dei requisiti di
capacità economico-finanziaria e tecnico
organizzativa dei partecipanti alle gare di
appalto e concessioni. All'obbligo di
acquisizione della documentazione da parte
della Bdncp è correlato l'obbligo per i
committenti di verifica dei requisiti di
capacità dei concorrenti esclusivamente
attraverso la banca dati, senza quindi più
chiedere documenti ai partecipanti alle
gare.
L'Autorità avrà il potere-dovere di
mettere a punto, con propria deliberazione,
i termini e le regole tecniche per
l'acquisizione, l'aggiornamento e la
consultazione dei dati contenuti nella
predetta Banca dati. A quest'ultima entro
l'inizio del prossimo anno, dovranno quindi
affluire, da parte delle stazioni appaltanti
e da parte dei soggetti privati, i dati e i
documenti rilevanti ai fini della prova dei
requisiti di partecipazione; si avrà quindi
un sistema dinamico e costantemente
aggiornato sulla situazione di ogni impresa
e professionista.
Fino all'01.01.2013 si
continuerà, però, con il sistema attuale in
cui scatta sempre la necessità di produrre
documenti in caso di aggiudicazione del
contratto o di verifica a campione (sul 10%
dei partecipanti). Successivamente
all'attivazione della banca dati saranno i
singoli operatori economici ad aggiornare la
propria posizione trasmettendo, ad esempio,
i certificati delle forniture o dei servizi
svolti ottenuti dai committenti pubblici e
privati. Per altri dati invece saranno le
stazioni appaltanti a collegarsi con le
altre banche dati pubbliche per acquisire i
documenti o per verificarli.
Certificazione dei lavori all'estero
All'articolo 20, sostituendo l'articolo 84
del regolamento del Codice, si è previsto
che i certificati, da produrre alla Soa,
debbano essere redatti da «tecnico di
fiducia del consolato o del Mae», con spese
a carico dell'impresa, e debbano
corrispondere a modelli predisposti
dall'Autorità. La norma, fra le altre cose,
precisa anche che, in caso di subappalto, il
subappaltatore dell'impresa italiana possa
utilizzare il certificato rilasciato
all'appaltatore italiano o richiederlo al
posto dell'appaltatore se quest'ultimo non
lo ha fatto. Si prevede inoltre che se
l'interessato non ha più una sede all'estero
o vi siano difficoltà ad operare all'estero,
si possa fare riferimento alle strutture del
Mae nel paese interessato (consolati,
ambasciate).
Disciplina delle sponsorizzazioni
La legge prevede una articolata disciplina
sulle sponsorizzazioni (si prevede anche
l'obbligo di indicare in programmazione
triennale quali interventi saranno oggetto
di sponsorizzazioni), con ricerca dello
sponsor mediante bando pubblicato sul sito
istituzionale dell'amministrazione
procedente per almeno trenta giorni e
richiesta di offerte in aumento sull'importo
del finanziamento minimo indicato.
L'amministrazione procederà, quindi, alla
stipula del contratto di sponsorizzazione
con il soggetto che avrà offerto il
finanziamento maggiore, in caso di
sponsorizzazione pura, o che avrà proposto
l'offerta realizzativa giudicata migliore,
in caso di sponsorizzazione tecnica.
Responsabilità in solido per appalti di
opere o di servizi
La legge 35 prevede la responsabilità in
solido del committente imprenditore o datore
di lavoro con l'appaltatore, nonché con
ciascuno degli eventuali subappaltatori
entro il limite di due anni dalla cessazione
dell'appalto, per il pagamento di
trattamenti retributivi, compreso il tfr, e
i contributi previdenziali dovuti in
relazione al periodo di esecuzione del
contratto di appalto
(articolo ItaliaOggi
dell'11.04.2012 - tratto da
www.corteconti.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO: Impugnabili le sanzioni disciplinari.
In un interpello i chiarimenti sulle
procedure applicabili. Arbitrato nella p.a..
Le sanzioni disciplinari irrogate ai
pubblici dipendenti sono impugnabili sia
mediante il tentativo di conciliazione, sia
con procedure arbitrali.
Lo chiarisce il ministero del lavoro con l'interpello
10.04.2012 n. 11/2012, in risposta a un
quesito del Nursind, sindacato delle
professioni infermieristiche. L'interpello
scioglie il dubbio interpretativo derivante
dalla apparente inconciliabilità tra quanto
dispone l'articolo 55, comma 3, del dlgs
165/2001 e le disposizioni del codice di
procedura civile in tema di processo del
lavoro, riformate dalla legge 183/2010 (il
cosiddetto collegato lavoro). Ai sensi della
regola speciale contenuta nel dlgs 165/2001
«la contrattazione collettiva non può
istituire procedure di impugnazione dei
provvedimenti disciplinari. Resta salva la
facoltà di disciplinare mediante i contratti
collettivi procedure di conciliazione non
obbligatoria, fuori dei casi per i quali è
prevista la sanzione disciplinare del
licenziamento (_)».
Detta previsione,
inserita nel dlgs 165/2001 dal dlgs
150/2009, cioè la riforma-Brunetta, ha
introdotto nell'ambito del lavoro pubblico
il divieto di ricorrere avverso i
provvedimenti disciplinari emessi dai
dirigenti o gli uffici delle p.a.,
avvalendosi di forme arbitrali fissate dai
contratti collettivi o, come precisa
l'interpello del ministero, ricorrendo al
collegio di conciliazione operante presso le
direzioni provinciale del lavoro, in
applicazione dell'articolo 7, commi 6 e 7,
della legge 300/1970.
Il ministero del lavoro nota, però, che
successivamente alla riforma Brunetta, la
legge 183/2010 ha modificato proprio la
regolamentazione di conciliazione e
arbitrato nell'ambito della disciplina delle
controversie del lavoro, per altro al
preciso scopo di ottenere un effetto
deflattivo del contenzioso avanti ai
giudici. L'articolo 31, comma 9, della legge
183/2010 ha stabilito espressamente che le
nuove regole sull'arbitrato contenute negli
articoli 410, 411, 412, 412-ter e 412-quater
del codice di procedura civile sono
applicabili direttamente alle controversie
del lavoro riguardanti i dipendenti
pubblici, abolendo le regole speciali sul
tentativo obbligatorio di conciliazione e il
collegio di conciliazione, contenute negli
articoli 65 e 66 del dlgs 165/2001.
Di conseguenza, poiché le vertenze relative
alle sanzioni disciplinari riguardano i
rapporti di lavoro, secondo l'interpello è
possibile per i dipendenti pubblici opporsi
all'eventuale irrogazione di sanzioni
disciplinari esperendo le procedure di
conciliazione e arbitrato previste dagli
articoli 410 e 412 c.p.c. Del resto, il
tentativo di conciliazione, divenuto
facoltativo, trova la sua fonte direttamente
nella legge e non nella contrattazione
collettiva; sicché non risulta applicabile
il divieto posto dall'articolo 55, comma 3,
del dlgs 165/2001, che non permette di
avvalersi di conciliazione e arbitrati
regolati da contratti collettivi.
Resta invece preclusa la possibilità del
cosiddetto arbitrato irrituale previsto
dall'articolo 412-ter del codice di
procedura civile, in quanto tale forma di
gravame è rimessa alla disciplina della
contrattazione collettiva
(articolo ItaliaOggi
dell'11.04.2012). |
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COMPETENZE PROGETTUALI: Geometri, competenze limitate. Professioni.
Un lodo arbitrale ribadisce il divieto di
incarico per opere in cemento armato.
Il contratto «esorbitante» è nullo e la
parcella diventa inesigibile.
IL FASCICOLO/
Al tecnico era stata commissionata la
realizzazione di un chiosco nel parco
municipale.
Il progetto redatto da un geometra in un
campo esorbitante dalle sue prerogative
professionali «è e rimane illegittimo, anche
se controfirmato o vistato da un ingegnere e
anche se un ingegnere esegua calcoli del
cemento armato e diriga le relative opere».
Con questa motivazione, contenuta nel lodo
arbitrale, il Comune di Mezzegra, paese
sulle sponde occidentali del Lago di Como,
si è visto confermare la nullità
dell'incarico di un professionista con il
conseguente azzeramento di tutte le pendenze
collegate.
Il geometra dal canto suo
rivendicava il pagamento del compenso –circa 31 mila euro più interessi– per il
progetto preliminare e poi definitivo di un
chiosco ad uso commerciale all'interno del
parco pubblico del paese, realizzati sulla
base di due delibere conformi di Giunta
risalenti al 2008. Il contenzioso era sorto
dopo che il Comune aveva sospeso la
progettazione esecutiva, rifiutandosi di
pagare qualsiasi compenso al geometra.
La questione, come al solito, verteva
sull'interpretazione dell'articolo 16 del
regolamento professionale (Rd 274/1929) che
limita la competenza del geometra alla
progettazione, direzione e vigilanza di
«modeste costruzioni civili» con esclusione
di quelle che comportino l'adozione anche
parziale di strutture in cemento armato;
unica eccezione, la realizzazione di piccole
costruzioni accessorie nell'ambito degli
edifici rurali o destinati alle industrie
agricole che, per la loro destinazione, non
comportino pericolo per le persone.
Secondo il collegio arbitrale (presidente
Claudio Bocchietti, Daniela Corengia, Sergio
Sartori) il divieto di utilizzo del cemento
armato per i geometri nelle costruzioni
civili è confermato nel Dpr 26/08/1959 che,
in accoglimento del ricorso straordinario al
Capo dello Stato proposto dall'Ordine degli
ingegneri di Venezia, aveva annullato una
circolare del ministro dei Lavori pubblici
che apriva qualche spiraglio per l'attività
dei geometri in questo ambito.
Il collegio ha respinto come infondata anche
la comanda del professionista di salvare (il
diritto al pagamento per) la progettazione
di massima e quella definitiva, dovendosi
ritenere illegittima la sola progettazione
esecutiva dell'opera in cemento armato: il
lodo taccia di nullità l'intero contratto
negando «qualunque competenza progettuale»
in materia di cementi.
In ultimo, la decisione del collegio
respinge anche la domanda residuale di
un'azione di arricchimento senza causa (del
Comune) poiché il diritto al compenso
nascerebbe comunque da una prestazione
professionale abusiva.
La decisione del collegio arbitrale lariano
si inserisce nel filone giurisprudenziale
anche più recente sul punto.
La II Sez. civile della Cassazione, il 2
settembre scorso (sentenza 18038/2011), aveva
statuito che il professionista non ha
diritto a ottenere il compenso per
prestazioni per le quali non è abilitato,
anche se queste siano state inserite, non
contestate, nella fattura. Stessa decisione
nella sentenza 6402 del marzo 2011, che
esclude il diritto al compenso se la
prestazione non si attiene alla competenza
stretta dei geometri, definita dal
regolamento professionale.
Secondo il presidente della categoria,
Fausto Savoldi, «spesso i giudici non
tengono conto che il nostro ordinamento
professionale è del 1929, quando il cemento
armato era agli albori. I tempi sono
cambiati. È diversa la progettazione e sono
differenti anche i sistemi di calcolo: ora
c'è il computer. Un regolamento di
ottant'anni fa non può rispecchiare
l'attuale professione. Dobbiamo aggiornare
quelle regole. Del resto la legge di
stabilità dice che tutte le attività che non
sono vietate devono ritenersi libere»
(articolo Il Sole 24
Ore
dell'11.04.2012). |
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GIURISPRUDENZA |
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EDILIZIA PRIVATA: La
presentazione di una DIA o di una SCIA, non
dà luogo ad alcun procedimento
amministrativo, per cui il decorso del
termine di legge di 60 o 30 giorni per
l’adozione di provvedimenti inibitori o
repressivi da parte della Pubblica
Amministrazione non configura alcuna
conclusione di procedimento amministrativo
né alcuna adozione di un provvedimento
tacito o implicito.
L’art. 19, comma 6-ter, L. 241/1990,
consente al terzo che si reputa leso dalla
presentazione della DIA/SCIA una sola
modalità di tutela (il comma 6-ter, secondo
periodo, contiene a tale proposito la parola
<<esclusivamente>>, introdotta in sede di
conversione del decreto legge), vale a dire
la sollecitazione all’esercizio delle
verifiche spettanti all’Amministrazione e,
in caso di inerzia di quest’ultima, la
proposizione dell’azione prevista dall’art.
31 del D.Lgs. 104/2010, cioè l’azione contro
il silenzio della Pubblica Amministrazione.
Si tratta di un’azione contro il silenzio
della P.A. tutto sommato sui generis, visto
che l’esperimento della stessa è consentito
anche se la presentazione della DIA/SCIA non
ha dato avvio ad alcun procedimento
amministrativo.
Il silenzio della P.A., che consente
l’azione ex art. 31 del codice del processo,
presuppone, ai sensi del comma 6-ter, la
“sollecitazione” del terzo
all’Amministrazione, affinché quest’ultima
eserciti i propri poteri di verifica.
Orbene, ritiene il Collegio che tale
sollecitazione, pur non dovendo contenere
formule sacramentali, debba però possedere
una serie di minimi requisiti per così dire
di “serietà”, che la rendano idonea a porre
in capo alla P.A. l’obbligo di esercitare i
propri poteri di verifica e correlativamente
a configurare, in caso di inerzia della P.A.
stessa, un silenzio inadempimento,
giuridicamente rilevante, censurabile
davanti al giudice amministrativo con
l’azione di cui all’art. 31 del D.Lgs.
104/2010.
Fra questi requisiti deve senza dubbio
annoverarsi la forma scritta, con
l’indicazione –seppure di massima– della
lamentata illegittimità dell’intervento
edilizio e con la richiesta di esercizio del
potere/dovere di verifica e di eventuale
repressione.
In altri termini, la sollecitazione
all’esercizio del potere di cui è causa non
può confondersi con la generica denuncia di
eventuali abusi edilizi, che può ovviamente
essere effettuata da qualsivoglia cittadino
anche in forma orale, ma che non appare però
idonea a fondare il silenzio
dell’Amministrazione di cui all’art. 31 del
D.Lgs. 104/2010.
A diversa conclusione non induce la
circostanza che, nel vigente ordinamento
processuale amministrativo, a differenza del
pregresso sistema, l’azione contro il
silenzio della P.A. può essere promossa
anche senza previa diffida
all’Amministrazione (cfr. art. 31, comma 1°,
del D.Lgs. 104/2010).
Infatti, la soluzione legislativa di cui
sopra è giustificata dal fatto che la
scadenza infruttuosa del termine di
conclusione del procedimento amministrativo
(ex art. 2, comma 1°, della legge 241/1990),
equivale comunque alla formazione del
silenzio inadempimento della P.A., mentre
nel caso di presentazione di DIA o di SCIA,
come già sopra ricordato, non viene avviato
alcun procedimento amministrativo, sicché
soltanto attraverso l’idonea sollecitazione
di cui all’art. 19 comma 6-ter citato è
possibile la formazione del silenzio
inadempimento dell’Amministrazione.
Come noto, il regime della tutela
giurisdizionale del terzo a fronte della
presentazione di una denuncia/dichiarazione
di inizio attività (DIA) o di una
segnalazione certificata di inizio attività
(SCIA), reputate dal terzo contra legem,
è oggi contenuto nell’art. 19 della legge
241/1990, come modificato dal decreto legge
138/2011, convertito con legge 148/2011.
Il comma 6-ter dell’art. 19 citato, esclude
in primo luogo che la DIA e la SCIA
costituiscano provvedimenti amministrativi
taciti direttamente impugnabili: si tratta
di una scelta legislativa conforme alla
conclusione alla quale era giunta –seppure
dopo un serrato dibattito– la stessa
giurisprudenza amministrativa, con la
sentenza dell’Adunanza Plenaria del
Consiglio di Stato n. 15/2011, di poco
anteriore alla riforma legislativa del
decreto legge 138/2011.
Di conseguenza, nello schema normativo del
citato comma 6-ter, la presentazione di una
DIA o di una SCIA, non dà luogo ad alcun
procedimento amministrativo, per cui il
decorso del termine di legge di 60 o 30
giorni per l’adozione di provvedimenti
inibitori o repressivi da parte della
Pubblica Amministrazione non configura
alcuna conclusione di procedimento
amministrativo né alcuna adozione di un
provvedimento tacito o implicito.
L’art. 19, comma 6-ter, consente al terzo
che si reputa leso dalla presentazione della
DIA/SCIA una sola modalità di tutela (il
comma 6-ter, secondo periodo, contiene a
tale proposito la parola <<esclusivamente>>,
introdotta in sede di conversione del
decreto legge), vale a dire la
sollecitazione all’esercizio delle verifiche
spettanti all’Amministrazione e, in caso di
inerzia di quest’ultima, la proposizione
dell’azione prevista dall’art. 31 del D.Lgs.
104/2010, cioè l’azione contro il silenzio
della Pubblica Amministrazione.
Si tratta di un’azione contro il silenzio
della P.A. tutto sommato sui generis, visto
che l’esperimento della stessa è consentito
anche se la presentazione della DIA/SCIA non
ha dato avvio ad alcun procedimento
amministrativo (a tale proposito, si
comprende perché il D.Lgs. 195/2011,
costituente il primo decreto correttivo al
codice del processo amministrativo, abbia
modificato il primo comma dell’art. 31 del
codice stesso, permettendo l’azione contro
il silenzio non solo dal momento della
conclusione del procedimento, ma anche <<negli
altri casi previsti dalla legge>>, fra
cui spicca senza dubbio quello dell’art. 19,
comma 6-ter, succitato).
Il silenzio della P.A., che consente
l’azione ex art. 31 del codice del processo,
presuppone, ai sensi del comma 6-ter, la “sollecitazione”
del terzo all’Amministrazione, affinché
quest’ultima eserciti i propri poteri di
verifica.
Orbene, ritiene il Collegio che tale
sollecitazione, pur non dovendo contenere
formule sacramentali, debba però possedere
una serie di minimi requisiti per così dire
di “serietà”, che la rendano idonea a
porre in capo alla P.A. l’obbligo di
esercitare i propri poteri di verifica e
correlativamente a configurare, in caso di
inerzia della P.A. stessa, un silenzio
inadempimento, giuridicamente rilevante,
censurabile davanti al giudice
amministrativo con l’azione di cui all’art.
31 del D.Lgs. 104/2010.
Fra questi requisiti deve senza dubbio
annoverarsi la forma scritta, con
l’indicazione –seppure di massima– della
lamentata illegittimità dell’intervento
edilizio e con la richiesta di esercizio del
potere/dovere di verifica e di eventuale
repressione.
In altri termini, la sollecitazione
all’esercizio del potere di cui è causa non
può confondersi con la generica denuncia di
eventuali abusi edilizi, che può ovviamente
essere effettuata da qualsivoglia cittadino
anche in forma orale, ma che non appare però
idonea a fondare il silenzio
dell’Amministrazione di cui all’art. 31 del
D.Lgs. 104/2010.
A diversa conclusione non induce la
circostanza che, nel vigente ordinamento
processuale amministrativo, a differenza del
pregresso sistema, l’azione contro il
silenzio della P.A. può essere promossa
anche senza previa diffida
all’Amministrazione (cfr. art. 31, comma 1°,
del D.Lgs. 104/2010).
Infatti, la soluzione legislativa di cui
sopra è giustificata dal fatto che la
scadenza infruttuosa del termine di
conclusione del procedimento amministrativo
(ex art. 2, comma 1°, della legge 241/1990),
equivale comunque alla formazione del
silenzio inadempimento della P.A., mentre
nel caso di presentazione di DIA o di SCIA,
come già sopra ricordato, non viene avviato
alcun procedimento amministrativo, sicché
soltanto attraverso l’idonea sollecitazione
di cui all’art. 19 comma 6-ter citato è
possibile la formazione del silenzio
inadempimento dell’Amministrazione
(TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 12.04.2012 n. 1075 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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APPALTI: Il
ricorrente deve fornire la prova di
resistenza se vuole impugnare gli esiti
della procedura di gara.
Nel giudizio in esame il Consiglio di Stato
ha confermato la sentenza resa dal TAR che
aveva respinto la domanda di annullamento
dell’aggiudicazione, all’esito della
procedura aperta per la fornitura e il
servizio quadriennale di ossigenoterapia
domiciliare, nonché le domande di
inefficacia del contratto e di risarcimento
del danno ritenendo infondate le censure
dedotte dall’odierna appellante,
classificatasi al quarto posto nella
graduatoria finale, tutte preordinate alla
caducazione dell’intera gara in quanto
relative alla composizione della Commissione
giudicatrice, che sarebbe stata illegittima
sotto vari profili, e alle modalità con le
quali la stessa avrebbe verificato i
requisiti di partecipazione e valutate le
offerte tecniche ed economiche dei
concorrenti, senza rispettare il principio
della collegialità.
Il Consiglio di Stato ha
rigettato l'appello in quanto l’appellante
non ha soddisfatto la prova di resistenza,
non dimostrando, neppure per
approssimazione, se ed in quali termini una
diversa modalità procedimentale avrebbe
determinato un diverso esito della
procedura, in ipotesi più vantaggioso (v.
Cons. St., VI, n. 7300/2010; V, n.
6406/2009), non contestando, ad esempio,
l’ammissione dei concorrenti che la
precedono in graduatoria, né la regolarità e
la congruità delle loro offerte.
Tale
mancata dimostrazione è di per sé sola
ostativa all’accoglimento delle censure,
senza considerare la loro infondatezza nel
merito, in ragione dell’indirizzo
giurisprudenziale per il quale la regola
funzionale del plenum non opera nei casi in
cui la Commissione sia chiamata a svolgere
compiti di carattere non valutativo, che si
sostanziano in un'attività puramente
preparatoria (quale è la verifica della
documentazione prescritta per la
partecipazione alla gara), ovvero del tutto
vincolata (quale è l'attribuzione del
punteggio per l'offerta economica e la
conseguente redazione della graduatoria) (in
termini, v. Cons. St., IV, n. 2188/2008 e
Tar Umbria, n. 26/2010)
(Consiglio di Stato, Sez. III,
sentenza 11.04.2012 n. 2078 -
massima
tratta da
www.gazzettaamministrativa.it - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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ATTI AMMINISTRATIVI: L’interpretazione
degli atti amministrativi deve essere
effettuata avvalendosi delle regole
sull’interpretazione del contratto,
contenute negli articoli dal 1362 al 1371
del codice civile.
Nell’ambito delle norme di ermeneutica sopra
indicate, assumono particolare rilievo
quelle che escludono un’interpretazione
meramente letterale, a vantaggio invece di
una di carattere globale e sistematico
(artt. 1362-1364 del codice civile, oltre a
quelle che impongono sia l’interpretazione
secondo buona fede (art. 1366 del codice
civile), a tutela dell’affidamento delle
parti; sia la conservazione del contratto,
in modo che questo possa in ogni caso
produrre validi effetti giuridici (art. 1367
del codice civile).
Con riferimento agli atti amministrativi, il
principio di conservazione impone, fra varie
interpretazioni, di preferire quella secondo
la quale l’atto avrebbe un qualche effetto
rispetto a quella secondo cui non ne avrebbe
alcuno, oltre a quella che consente di
ritenere l’atto conforme a legge.
Secondo la dottrina e la giurisprudenza
prevalente, l’interpretazione degli atti
amministrativi deve essere effettuata
avvalendosi delle regole
sull’interpretazione del contratto,
contenute negli articoli dal 1362 al 1371
del codice civile (sull’applicazione delle
norme del codice civile all’interpretazione
degli atti amministrativi, si vedano, fra le
più risalenti, Tribunale Superiore delle
Acque Pubbliche, 10.04.1995, n. 33 e più
recentemente, Cassazione Civile, sez. III,
10.03.2011, n. 5700; con particolare
riguardo alle convenzioni urbanistiche, si
veda anche TAR Lombardia, Brescia,
16.07.2009, n. 1504; si ricordi poi che
l’art. 11 della legge 241/1990 dichiara
espressamente applicabili agli accordi
integrativi e sostitutivi di provvedimenti i
principi codicistici sui contratti e sulle
obbligazioni).
Nell’ambito delle norme di ermeneutica sopra
indicate, assumono particolare rilievo
quelle che escludono un’interpretazione
meramente letterale, a vantaggio invece di
una di carattere globale e sistematico
(artt. 1362-1364 del codice civile, cfr. sul
punto Consiglio di Stato, sez. V,
10.03.1997, n. 229 e 24.03.2011, n. 1783),
oltre a quelle che impongono sia
l’interpretazione secondo buona fede (art.
1366 del codice civile), a tutela
dell’affidamento delle parti; sia la
conservazione del contratto, in modo che
questo possa in ogni caso produrre validi
effetti giuridici (art. 1367 del codice
civile).
Con riferimento agli atti amministrativi, il
principio di conservazione impone, fra varie
interpretazioni, di preferire quella secondo
la quale l’atto avrebbe un qualche effetto
rispetto a quella secondo cui non ne avrebbe
alcuno, oltre a quella che consente di
ritenere l’atto conforme a legge (cfr. la
già citata sentenza del Consiglio di Stato,
n. 229/1997 ed anche Consiglio di Stato,
sez. VI, 23.04.2009, n. 2515)
(TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 11.04.2012 n. 1055 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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COMPETENZE GESTIONALI: Il
diniego di concessione edilizia in
sanatoria, ai sensi dell'art. 51, comma 3,
l. 08.06.1990 n. 142, nel testo novellato
dall'art. 6, comma 2, l. 15.05.1997 n. 127
(nonché dell'art. 2 l. 16.06.1998 n. 191 e
dell'art. 107, comma 3, lett. g), d.lgs.
18.08.2000 n. 267) rientra nella competenza
del dirigente comunale, ovvero, nei comuni
sprovvisti di detta qualifica, dei
responsabili degli uffici e dei servizi e
non del sindaco, trattandosi di tipico
potere gestionale.
Oltre alla decisione di questa sezione (I,
25.01.2010 n. 191) e altre conformi (Tar
Campania Na, 09.04.2010 n. 1884) è stato
affermato il principio secondo il quale “Il
diniego di concessione edilizia in
sanatoria, ai sensi dell'art. 51, comma 3,
l. 08.06.1990 n. 142, nel testo novellato
dall'art. 6, comma 2, l. 15.05.1997 n. 127
(nonché dell'art. 2 l. 16.06.1998 n. 191 e
dell'art. 107, comma 3, lett. g), d.lgs.
18.08.2000 n. 267) rientra nella competenza
del dirigente comunale, ovvero, nei comuni
sprovvisti di detta qualifica, dei
responsabili degli uffici e dei servizi e
non del sindaco, trattandosi di tipico
potere gestionale” (TAR Campania Napoli,
sez. VII, 15.12.2010, n. 27393).
Né può seguirsi la difesa del comune che,
nel tentativo di salvare l’incompetenza
dell’organo, afferma la scusabilità
dell’errore, anche per la natura di mera
comunicazione del’atto impugnato.
Tali difese collidono, sia con la
giurisprudenza (Tar Liguria I, 25.01.2010 n.
191) che ha ritenuto avente natura di
diniego la comunicazione negativa della
C.E., sia perché la sequenza temporale del
procedimento, sottoposto alla decisione del
tribunale, conferma che l’atto impugnato
(adottato il 09.09.1998), intervenne dopo
l’entrata in vigore della novella normativa
(art. 2, comma dodicesimo L. 16.06.1998 n.
191) che ribadiva la distinzione tra atti
politici e di gestione già contenuta nella
legge n. 142/1990, eliminando così in radice
la supposta scusabilità dell’errore
compiuto.
Va poi posto l’accento sulla circostanza
che, dal 1998, sono passati altri
quattordici anni nei quali l’amministrazione
ben sarebbe potuta intervenire in autotutela
anziché portare a decisione il ricorso.
Va, infatti, ricordato che ogni dubbio
interpretativo fu sciolto dall'art. 107,
commi 2 e 3, d.lgs. 18.08.2000 n. 267, che
attribuisce ai dirigenti tutti i compiti,
compresa l'adozione degli atti e
provvedimenti amministrativi che impegnano
l'Amministrazione verso l'esterno, non
ricompresi espressamente dalla legge o dallo
statuto tra le funzioni di indirizzo e
controllo politico-amministrativo degli
organi di governo dell'ente o non rientranti
tra le funzioni del segretario o del
direttore generale.
Tra questi com’è noto, sono attribuiti alla
competenza del dirigente o, nei comuni
sprovvisti di detta qualifica, dei
responsabili degli uffici e dei servizi, e
non del sindaco, il rilascio sia di
provvedimenti concessori in materia
edilizia, ivi comprese le concessioni
edilizie in sanatoria, sia di provvedimenti
di diniego, trattandosi di atti che
ineriscono all'attività di gestione del
Comune (TAR Puglia Lecce, sez. III,
20.12.2007, n. 4296)
(TAR
Liguria, Sez. I,
sentenza 11.04.2012 n. 530 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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COMPETENZE GESTIONALI: Laddove
una o più opere edilizie siano state
realizzate su area demaniale (nel caso,
demanio marittimo), il conseguente ordine di
demolizione è adottato dal Comune anche in
applicazione degli art. 54 e 1161 c. nav. e,
quindi per la tutela degli interessi
demaniali, cosicché, sotto questo profilo,
non ha nemmeno rilevanza la minore o
maggiore consistenza dell'abuso".
Ed ancora a riprova della non sufficienza
dell’autorizzazione rilasciata da parte
dell’autorità Portuale ai soli fini
demaniali marittimi al mantenimento della
tettoia contestata si è affermato che
“L'esecuzione di opere edilizie non del
tutto precarie su suolo del demanio
marittimo richiede il rilascio della
preventiva concessione edilizia da parte del
Sindaco, essendo irrilevante il possesso
della concessione della Capitaneria di
porto, necessaria solo per l'utilizzazione
dell'area demaniale".
Va poi contestato che la tettoia in
questione di dimensioni ragguardevoli (m.
23,50 per 18,15, h. m. 5,80) e tuttora
esistente ed utilizzata da diciotto anni
possa essere considerata indifferente ai
fini edilizi.
Ha, infatti, affermato il giudice
amministrativo che “Ove si tratti di
struttura realizzata per soddisfare esigenze
aziendali di carattere permanente,
prescindendo dal rilievo concernente
un'asserita «facile amovibilità» di tale
struttura (nella specie, sia per i materiali
impiegati che per le considerevoli
dimensioni), alla stessa non potrà
attribuirsi carattere di opera precaria, con
conseguente necessità del previo rilascio
della concessione edilizia per la sua
realizzazione (e correlativa infondatezza di
un eventuale ricorso giurisdizionale
proposto avverso il connesso provvedimento
sanzionatorio-ripristinatorio), dato che la
presenza di una tettoia non è meramente
strumentale alla migliore funzionalità di
uno o più degli impianti contenuti in un
capannone industriale, ma tende piuttosto a
creare un prolungamento dello stesso, al
fine di consentirvi lo svolgimento della
normale attività imprenditoriale su una più
vasta superficie coperta".
È stato,
infatti, affermato che “laddove una o più
opere edilizie siano state realizzate su
area demaniale (nel caso, demanio
marittimo), il conseguente ordine di
demolizione è adottato dal Comune anche in
applicazione degli art. 54 e 1161 c. nav. e,
quindi per la tutela degli interessi
demaniali, cosicché, sotto questo profilo,
non ha nemmeno rilevanza la minore o
maggiore consistenza dell'abuso" (TAR
Emilia Romagna Bologna, sez. II, 03.06.2008,
n. 2144; TAR Lazio Roma, sez. II,
30.08.2010, n. 31953).
Ed ancora a riprova della non sufficienza
dell’autorizzazione rilasciata da parte
dell’autorità Portuale ai soli fini
demaniali marittimi al mantenimento della
tettoia contestata si è affermato che
“L'esecuzione di opere edilizie non del
tutto precarie su suolo del demanio
marittimo richiede il rilascio della
preventiva concessione edilizia da parte del
Sindaco, essendo irrilevante il possesso
della concessione della Capitaneria di
porto, necessaria solo per l'utilizzazione
dell'area demaniale" (TAR Toscana
Firenze, sez. III, 04.07.2006, n. 3006).
Va poi contestato che la tettoia in
questione di dimensioni ragguardevoli (m.
23,50 per 18,15, h. m. 5,80) e tuttora
esistente ed utilizzata da diciotto anni
possa essere considerata indifferente ai
fini edilizi.
Ha, infatti, affermato il giudice
amministrativo che “Ove si tratti di
struttura realizzata per soddisfare esigenze
aziendali di carattere permanente,
prescindendo dal rilievo concernente
un'asserita «facile amovibilità» di tale
struttura (nella specie, sia per i materiali
impiegati che per le considerevoli
dimensioni), alla stessa non potrà
attribuirsi carattere di opera precaria, con
conseguente necessità del previo rilascio
della concessione edilizia per la sua
realizzazione (e correlativa infondatezza di
un eventuale ricorso giurisdizionale
proposto avverso il connesso provvedimento
sanzionatorio-ripristinatorio), dato che la
presenza di una tettoia non è meramente
strumentale alla migliore funzionalità di
uno o più degli impianti contenuti in un
capannone industriale, ma tende piuttosto a
creare un prolungamento dello stesso, al
fine di consentirvi lo svolgimento della
normale attività imprenditoriale su una più
vasta superficie coperta" (TAR Emilia
Romagna Parma, sez. I, 25.09.2007, n. 469)
(TAR
Liguria, Sez. I,
sentenza 11.04.2012 n. 530 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: L'omessa
notifica dell'ordinanza di demolizione di
opere abusive al comproprietario del terreno
su cui gli abusi sono stati realizzati non
vizia l’atto, ma ne consente piuttosto
l’impugnativa a partire da quando ne sia
venuto a conoscenza.
La ricorrente nel giudizio in esame deduce
la violazione dell’art. 31 del d.P.R. n. 380
del 2001, posto che i provvedimenti di
demolizione di opere abusive adottati dal
Comune non le sono stati notificati, benché
ella fosse comproprietaria dei terreni su
cui le opere abusive sono state realizzate:
si sostiene che tale omissione “determina
l’illegittimità dell’intero procedimento”.
Tale conclusione ad avviso del Collegio è
erronea: è certamente vero che il
proprietario del fondo su cui è stato
realizzato l’abuso è destinatario
dell’ordine di demolizione, e che per tale
via è in grado di impugnarlo; ma, ove la
notifica non sia eseguita, ciò non vizia
l’atto, ma ne consente piuttosto
l’impugnativa da parte del proprietario a
partire da quando ne sia venuto a conoscenza
(in termini, Tar Napoli, n. 5293 del 2011) (TAR Lazio, Sez. I-quater,
sentenza 10.04.2012 n. 3266 -
massima
tratta da
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EDILIZIA PRIVATA: Demolizione
di opere abusive ai sensi dell'art. 27 o
dell'art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001?
Nel giudizio in esame il ricorrente si duole
che il Comune, pur dopo avere premesso che
le opere in contestazione necessitavano di
DIA, anziché di permesso di costruire, ne ha
poi ugualmente ordinato la demolizione a
cura del ricorrente entro 90 giorni, a pena
di acquisizione del sedime al patrimonio
pubblico. L’amministrazione ad avviso del
Collegio ha in tal modo applicato l’art. 31
del d.P.R. n. 380 del 2001, benché avesse
ritenuto sufficiente, sul piano edilizio, la
denuncia di inizio attività, esercitando il
potere in senso difforme dal paradigma
normativo conseguente allo stato di fatto
che si era ritenuto sussistere.
Va aggiunto
che dall’atto impugnato emerge che alcune
opere sono state eseguite su area vincolata,
con l’effetto che esse, quand’anche soggette
a DIA, andrebbero demolite d’ufficio ex art.
27 d.P.R. n. 380 del 2001, in assenza di
autorizzazione dell’Autorità preposta al
vincolo. Il TAR ha, quindi, annullato le
ordinanze di demolizione affermando altresì
comunque che resta fermo il potere del
Comune di ordinare tale demolizione, in
forza del predetto art. 27, ove ne ricorrano
i presupposti (TAR Lazio, Sez. I-quater,
sentenza 10.04.2012 n. 3260 -
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URBANISTICA:
Rapporto tra la disciplina del commercio e
la disciplina urbanistica: il piano
urbanistico prevale su quello commerciale.
Le prescrizioni contenute nei piani
urbanistici, rispondendo all’esigenza di
assicurare un ordinato assetto del
territorio, possono porre limiti agli
insediamenti degli esercizi commerciali e
dunque alla libertà di iniziativa economica.
La diversità degli interessi pubblici
tutelati impedisce di attribuire in astratto
prevalenza al piano commerciale rispetto al
piano urbanistico.
La giurisprudenza
amministrativa, sia pur con riguardo a
fattispecie diverse da quella in esame, ha
più volte affermato questo principio (Cons.
Stato, sez. V, 28.05.2009, n. 3262; Id.,
sez. IV, 05.08.2005, n. 419)
(Consiglio di Stato, Sez. VI,
sentenza 10.04.2012 n. 2060 -
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APPALTI:
Nelle commissioni di gara solo "veri"
esperti nello specifico settore cui si
riferisce l'oggetto del contratto.
La procedura in contestazione all'esame del
Consiglio di Stato ha ad oggetto
l’affidamento del servizio di manutenzione
degli ascensori di una ASL che deve essere
aggiudicata con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa. La
Commissione giudicatrice nominata risulta
formata da tre componenti, due dei sono
architetti, ed il terzo è un medico
chirurgo. Ad avviso del Consiglio di Stato
tale composizione viola l’art. 84, co. 2, del
Codice dei contratti, sul rilievo che la
Commissione giudicatrice non è formata da
“esperti nello specifico settore cui si
riferisce l'oggetto del contratto”.
Premesso
infatti che la regola di cui all’art. 84, co.
2, è il portato dei principi di rango
costituzionale dell’imparzialità e del buon
andamento dell’azione amministrativa, appare
evidente che se è già di per sé discutibile
l’assoluta mancanza di ingegneri all’interno
di una Commissione cui è demandato il
fondamentale compito di valutare
motivatamente la qualità delle offerte
tecniche relative ad impianti ascensori, è
ancora più vistosa, in un simile contesto e
nel caso di specie, l’incompetenza del
medico chirurgo a svolgere un’attività di
valutazione che, con ogni ragionevole
probabilità, esula dalle sue competenze ed
esperienze.
Né peraltro può bastare la sola
circostanza che il medico in questione sia
responsabile dei servizi di qualità
dell’Azienda sanitaria, non avendo l’Asl
documentato il possesso, in ragione di tale
incarico, di alcuna comprovata esperienza
che vada al di là (del controllo
qualitativo) delle (sole) prestazioni
sanitarie.
La violazione dell’art. 84, co. 2, sulla
composizione della commissione, non ha una
valenza meramente procedimentale, tenuto
conto che l’impresa ricorrente in primo
grado assume che una commissione composta di
“veri” esperti in materia di
ascensori avrebbe potuto valutare
diversamente le offerte tecniche dei
concorrenti, così determinando, in ipotesi,
un diverso esito della procedura, per lei
più vantaggioso
(Consiglio di Stato, Sez. III,
sentenza 10.04.2012 n. 2054 -
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tratta da
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EDILIZIA PRIVATA: Il
parere della Soprintendenza costituisce
effettivamente atto impugnabile, anche in
via autonoma, in deroga alla regola ben nota
per cui i pareri sono atti endoprocedimentali,
non forniti di autonoma potenzialità lesiva.
Il parere della Soprintendenza relativo alla
autorizzazione paesaggistica, infatti, ha
natura particolare: essendo obbligatorio e
vincolante determina in tutto il contenuto
del successivo diniego di autorizzazione, e
quindi assume di per sé capacità di ledere
la sfera giuridica del destinatario.
Il potere della Soprintendenza, col parere
di cui sopra, non può eccedere nella tutela,
trasformando “il contenuto conservativo del
vincolo in un divieto generalizzato di nuova
edificazione”. In altre parole, il
Soprintendente il quale si esprima su una
pratica edilizia deve dare come accettato
che il terreno interessato sia edificabile,
così come è pacificamente nel caso di
specie, dato che la relativa questione è già
stata risolta in altra sede, là dove si è
trattato di stabilire il regime del terreno
stesso. Secondo logica, pertanto, potrà
esprimersi nel senso di suggerire modifiche
alle soluzioni proposte, od anche soluzioni
alternative ragionevolmente fattibili; non
potrà invece, né in termini espressi né per
implicito, imporre la cd. opzione zero,
ovvero la non realizzazione dell’intervento
e quindi il sostanziale azzeramento della
potenzialità edificatoria del lotto.
In primo luogo va chiarito che il parere
della Soprintendenza per il quale è causa
costituisce effettivamente atto impugnabile,
anche in via autonoma, in deroga alla regola
ben nota per cui i pareri sono atti endoprocedimentali, non forniti di autonoma
potenzialità lesiva. Il parere della
Soprintendenza relativo alla autorizzazione
paesaggistica, infatti, ha natura
particolare: essendo obbligatorio e
vincolante determina in tutto il contenuto
del successivo diniego di autorizzazione, e
quindi assume di per sé capacità di ledere
la sfera giuridica del destinatario: così in
termini la recente TAR Puglia, Lecce, sez.
I, 03.12.2010 n. 2784.
Sempre per chiarezza, è utile poi
precisare che il parere in questione si
inserisce nel complesso procedimento di cui
al citato art. 146 del d.lgs. 42/2004, che
esordisce al comma 1 con un divieto di
principio, per cui “I proprietari,
possessori o detentori a qualsiasi titolo di
immobili ed aree di interesse paesaggistico…
non possono distruggerli, né introdurvi
modificazioni che rechino pregiudizio ai
valori paesaggistici oggetto di protezione”.
Lo stesso articolo prosegue poi al comma 2 e
stabilisce che per gli interventi ammessi
gli interessati non possono procedere senza
la necessaria autorizzazione paesaggistica,
la quale, a termini del successivo comma 4,
“costituisce atto autonomo e presupposto
rispetto al permesso di costruire o agli
altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio”.
Sempre l’art. 146 in esame disegna
appunto il procedimento per il rilascio
dell’autorizzazione paesaggistica, che ai
sensi del comma 5 è di competenza regionale,
salva delega da parte di essa agli enti
locali minori –com’è noto in Lombardia
esercitata a favore dei Comuni- e si rende
“dopo avere acquisito il parere vincolante
del soprintendente in relazione agli
interventi da eseguirsi su immobili ed aree
sottoposti a tutela dalla legge o in base
alla legge”.
In ordine a tale parere, dispone poi lo
stesso art. 146 al comma 8, stabilendo che
“Il soprintendente rende il parere di cui al
comma 5, limitatamente alla compatibilità
paesaggistica del progettato intervento nel
suo complesso ed alla conformità dello
stesso alle disposizioni contenute nel piano
paesaggistico ovvero alla specifica
disciplina di cui all'articolo 140, comma
2”, che è quella di cui alla dichiarazione
di interesse pubblico del bene interessato,
ove essa esista.
La giurisprudenza della Sezione, in
particolare nella sentenza 08.03.2010
n. 1146 correttamente citata dal ricorrente,
ha poi avuto modo di precisare i limiti del
potere che così si esercita, ed ha stabilito
che esso non può eccedere nella tutela,
trasformando “il contenuto conservativo
del vincolo in un divieto generalizzato di
nuova edificazione”. In altre parole, il
Soprintendente il quale si esprima su una
pratica edilizia deve dare come accettato
che il terreno interessato sia edificabile,
così come è pacificamente nel caso di
specie, dato che la relativa questione è già
stata risolta in altra sede, là dove si è
trattato di stabilire il regime del terreno
stesso. Secondo logica, pertanto, potrà
esprimersi nel senso di suggerire modifiche
alle soluzioni proposte, od anche soluzioni
alternative ragionevolmente fattibili; non
potrà invece, né in termini espressi né per
implicito, imporre la cd. opzione zero,
ovvero la non realizzazione dell’intervento
e quindi il sostanziale azzeramento della
potenzialità edificatoria del lotto
(TAR Lombardia-Brescia, Sez. I,
sentenza 10.04.2012 n. 598 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: In tema di
impugnazione di titoli edilizi rilasciati
per la costruzione di un nuovo edificio,
sussiste la legittimazione del soggetto,
terzo, che si trovi in una situazione di
stabile collegamento con la zona interessata
dalla costruzione, la quale viene quindi a
radicare una posizione di interesse
differenziata rispetto a quella posseduta
dal quisque de populo. Pertanto, in
applicazione del criterio della c.d.
vicinitas sono legittimati coloro che
possono lamentare una pregiudizievole
alterazione del preesistente assetto
urbanistico ed edilizio per effetto della
realizzazione dell'intervento controverso.
Con la conseguenza che, riconosciuta la
legittimazione ad agire, la valutazione
sull'utilità o meno dei provvedimenti
impugnati al fine di chiederne o meno
l'annullamento, non può che essere rimessa
alle determinazioni insindacabili del
titolare del diritto all'azione, non
potendosi certamente ritenere insussistente
l'interesse alla pronuncia caducatoria sulla
base dei contrapposti apprezzamenti
discrezionali delle parti resistenti.
In altri termini, la qualifica giuridica di
proprietario di un bene immobile confinante
deve di per sé ritenersi idonea a creare la
legittimazione e l'interesse al ricorso, non
occorrendo anche la verifica della concreta
lesione di un qualsiasi altro interesse di
rilevanza giuridica, riferibile a norme di
diritto privato o di diritto pubblico.
La giurisprudenza amministrativa risulta
consolidata nell’affermare che -in tema di
impugnazione di titoli edilizi rilasciati
per la costruzione di un nuovo edificio –
sussiste la legittimazione del soggetto,
terzo, che si trovi in una situazione di
stabile collegamento con la zona interessata
dalla costruzione, la quale viene quindi a
radicare una posizione di interesse
differenziata rispetto a quella posseduta
dal quisque de populo. Pertanto, in
applicazione del criterio della c.d.
vicinitas sono legittimati coloro che
possono lamentare una pregiudizievole
alterazione del preesistente assetto
urbanistico ed edilizio per effetto della
realizzazione dell'intervento controverso.
Con la conseguenza che, riconosciuta la
legittimazione ad agire, la valutazione
sull'utilità o meno dei provvedimenti
impugnati al fine di chiederne o meno
l'annullamento, non può che essere rimessa
alle determinazioni insindacabili del
titolare del diritto all'azione, non
potendosi certamente ritenere insussistente
l'interesse alla pronuncia caducatoria sulla
base dei contrapposti apprezzamenti
discrezionali delle parti resistenti.
In altri termini, la qualifica giuridica di
proprietario di un bene immobile confinante
deve di per sé ritenersi idonea a creare la
legittimazione e l'interesse al ricorso, non
occorrendo anche la verifica della concreta
lesione di un qualsiasi altro interesse di
rilevanza giuridica, riferibile a norme di
diritto privato o di diritto pubblico (cfr.
Cons. St., Sez. IV, 31.05.2007 n. 2849)
(TAR Lombardia-Brescia, Sez. I,
sentenza 10.04.2012 n. 597 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: I
volumi che sporgono al di sopra della linea
naturale del terreno modificano in modo
permanente la conformazione del suolo e
dell’ambiente, così incidendo sugli
specifici valori urbanistico-edilizi che le
prescrizioni dettate dagli strumenti
urbanistici in tema di altezza e di
volumetria degli edifici sono dirette a
tutelare in una visione organica e globale
della zona.
Il piano di campagna da assumere come
riferimento -al fine di delineare la
posizione altimetrica del fabbricato
edificando, con i riflessi che ne derivano
sul piano della relativa valutazione
urbanistica- è quello non alterato da
modifiche indotte dall’attività umana,
avente scopo edificatorio o colturale.
In particolare, è stato rilevato che la
quota naturale del terreno o piano di
campagna, quale nozione tradizionalmente
contemplata dagli strumenti urbanistici, si
identifica con il livello dei suoli vergini,
residuo finale delle azioni di modellamento
naturale, prima di qualsiasi intervento
umano ivi compreso l’impianto di coltura.
Sussiste un principio generale in base al
quale, salvo che non vi siano esplicite
disposizioni in contrario, in tanto i volumi
costruiti al di sotto dell’originario piano
di campagna non incidono sulla volumetria
consentita in quanto il piano di campagna
non venga definitivamente alterato dalla
costruzione, pervenendo all’espressa
conclusione che l’interramento deve
intendersi riferito all’originario piano di
campagna e non certamente a quello
artificiale conseguente a consistenti
reinterri.
Al fine di stabilire se si siano osservati i
limiti di altezza fissati dai regolamenti
edilizi, il calcolo relativo va effettuato
facendo riferimento al piano di posa
dell'edificio, che -eccettuati i casi di una
diversa disposizione dello strumento
urbanistico locale e della correlazione
dell'altezza dei fabbricati alla larghezza
delle strade su cui prospettano- coincide
con il piano naturale di campagna.
I volumi
che sporgono al di sopra della linea
naturale del terreno modificano in modo
permanente la conformazione del suolo e
dell’ambiente, così incidendo sugli
specifici valori urbanistico-edilizi che le
prescrizioni dettate dagli strumenti
urbanistici in tema di altezza e di
volumetria degli edifici sono dirette a
tutelare in una visione organica e globale
della zona (cfr. TAR Basilicata 09.08.2000 n.
480, Cons. St. Sez. V 29.09.1997 n. 1065).
Per costante giurisprudenza, il piano di
campagna da assumere come riferimento -al
fine di delineare la posizione altimetrica
del fabbricato edificando, con i riflessi
che ne derivano sul piano della relativa
valutazione urbanistica- è quello non
alterato da modifiche indotte dall’attività
umana, avente scopo edificatorio o colturale
(cfr. TAR Catanzaro 08.10.2005 n. 1855).
In particolare, è stato rilevato che la
quota naturale del terreno o piano di
campagna, quale nozione tradizionalmente
contemplata dagli strumenti urbanistici, si
identifica con il livello dei suoli vergini,
residuo finale delle azioni di modellamento
naturale, prima di qualsiasi intervento
umano ivi compreso l’impianto di coltura
(cfr. TAR Lombardia, Brescia, 08.09.1994 n.
498, TRGA Trento 28.12.2005 n. 403).
Il Supremo Consesso Amministrativo ha
affermato (cfr. Cons. St. Sez. V 01.07.2002 n.
3589, 21.10.1991 n. 1231, 15.06.2001 n. 3176,
04.08.1986 n. 390, 01.10.1986 n. 481) che
sussiste un principio generale in base al
quale, salvo che non vi siano esplicite
disposizioni in contrario, in tanto i volumi
costruiti al di sotto dell’originario piano
di campagna non incidono sulla volumetria
consentita in quanto il piano di campagna
non venga definitivamente alterato dalla
costruzione, pervenendo all’espressa
conclusione che l’interramento deve
intendersi riferito all’originario piano di
campagna e non certamente a quello
artificiale conseguente a consistenti reinterri (cfr. Cons. St. Sez. V
01.07.2002 n.
3589).
Ciò corrisponde a un consolidato
orientamento della Cassazione (cfr. ex multis, Cassazione civile, sez. II,
11.03.1981, n. 1386), la quale ha affermato
che, al fine di stabilire se si siano
osservati i limiti di altezza fissati dai
regolamenti edilizi, il calcolo relativo va
effettuato facendo riferimento al piano di
posa dell'edificio, che -eccettuati i casi
di una diversa disposizione dello strumento
urbanistico locale e della correlazione
dell'altezza dei fabbricati alla larghezza
delle strade su cui prospettano- coincide
con il piano naturale di campagna
(TAR Lombardia-Brescia, Sez. I,
sentenza 10.04.2012 n. 597 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Il
provvedimento di accertamento
dell'inottemperanza ad un ordine di
demolizione -al quale consegue
l’acquisizione gratuita dell’area di sedime
dell’abuso- e che consente l'immissione in
possesso e la trascrizione nei registri
immobiliari, può essere adottato senza la
specifica indicazione delle aree oggetto di
acquisizione, potendosi a tale
individuazione procedere… anche con
successivo, separato atto.
Come ritenuto da precedente giurisprudenza,
per tutte TAR Toscana sez. III 20.01.2009 n. 24, infatti, il provvedimento di
accertamento dell'inottemperanza ad un
ordine di demolizione -al quale consegue
l’acquisizione gratuita dell’area di sedime
dell’abuso- e che consente l'immissione in
possesso e la trascrizione nei registri
immobiliari, “può essere adottato senza la
specifica indicazione delle aree oggetto di
acquisizione, potendosi a tale
individuazione procedere… anche con
successivo, separato atto”
(TAR Lombardia-Brescia, Sez. I,
sentenza 10.04.2012 n. 594 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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ATTI AMMINISTRATIVI - URBANISTICA:
I
proprietari confinanti o comunque i vicini
hanno sempre interesse a censurare il
mutamento della disciplina urbanistica
impresso all’area contermine o comunque
vicina. E ciò senza che assuma rilievo
l’entità o il contenuto del mutamento di
disciplina in questione. In altre parole si
vuole dire che l’interesse ad impugnare
sorge per effetto del mutamento di
disciplina quale che esso sia e non già,
come prospetta la difesa della
controinteressata, solo nel caso in cui tale
mutamento sia particolarmente eclatante.
La giustificazione di questa opzione
interpretativa sta nell’impossibilità di
stabilire con sufficiente grado di
attendibilità quando un mutamento nella
disciplina urbanistica sia rilevante ai fini
dell’interesse a ricorrere del proprietario
confinante. Pertanto, il rispetto delle
esigenze di tutela del confinante, impone
che si accerti il verificarsi di un
mutamento di disciplina urbanistica senza
ulteriori approfondimenti sul punto.
Con riferimento ad un caso –per molti versi
analogo a quello che ci occupa- di
impugnazione della nuova disciplina
urbanistica imposta dal P.U.C. di Genova ad
un’area contermine a quella dei soggetti
ricorrenti, proprietari di unità immobiliari
situate nei pressi, con passaggio da una
destinazione a servizi pubblici al regime
degli ambiti BBU (che consente la
ricostruzione ad uso abitativo della
superficie agibile di tutti gli edifici
compatibili o incompatibili), la Sezione ha
affermato che “i proprietari confinanti o
comunque i vicini hanno sempre interesse a
censurare il mutamento della disciplina
urbanistica impresso all’area contermine o
comunque vicina. E ciò senza che assuma
rilievo l’entità o il contenuto del
mutamento di disciplina in questione. In
altre parole si vuole dire che l’interesse
ad impugnare sorge per effetto del mutamento
di disciplina quale che esso sia e non già,
come prospetta la difesa della
controinteressata, solo nel caso in cui tale
mutamento sia particolarmente eclatante.
La giustificazione di questa opzione
interpretativa sta nell’impossibilità di
stabilire con sufficiente grado di
attendibilità quando un mutamento nella
disciplina urbanistica sia rilevante ai fini
dell’interesse a ricorrere del proprietario
confinante. Pertanto, il rispetto delle
esigenze di tutela del confinante, impone
che si accerti il verificarsi di un
mutamento di disciplina urbanistica senza
ulteriori approfondimenti sul punto”
(TAR Liguria, I, 21.06.2010, n. 5007)
(TAR Liguria, Sez. I,
sentenza 06.04.2012 n. 516 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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ATTI AMMINISTRATIVI - LAVORI PUBBLICI:
Solo con il progetto definitivo
l’opera pubblica assume una stabile
connotazione che consente di valutare
appieno i profili di interferenza, e quindi
di lesività, con le posizioni giuridiche dei
confinanti o vicini, mentre al livello di
progettazione preliminare la stessa è ancora
ad uno stadio iniziale, abbozzato, e, come
tale, suscettibile di modifiche per radicare
un interesse concreto all’impugnazione.
La
giurisprudenza –anche della Sezione– ha
chiarito che solo con il progetto definitivo
l’opera pubblica assume una stabile
connotazione che consente di valutare
appieno i profili di interferenza, e quindi
di lesività, con le posizioni giuridiche dei
confinanti o vicini, mentre al livello di
progettazione preliminare la stessa è ancora
ad uno stadio iniziale, abbozzato, e, come
tale, suscettibile di modifiche per radicare
un interesse concreto all’impugnazione (cfr.
Cons di St., IV, 06.06.2001 n. 3033; TAR
Liguria, I, 16.12.2010, n. 10872)
(TAR Liguria, Sez. I,
sentenza 06.04.2012 n. 516 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
In caso di contrasto
dell'intervento oggetto della domanda di
permesso di costruire con le previsioni di
strumenti urbanistici adottati, l'articolo
12 del T.U. n. 380/2001 prevede la
sospensione di ogni determinazione in ordine
alla domanda; l'applicazione della cd.
misura di salvaguardia in termini di
sospensione della determinazione si
giustifica in considerazione, da un lato,
della circostanza che, pur non essendovi
contrasto con una disposizione vigente ed
efficace, un eventuale accoglimento potrebbe
pregiudicare la concreta operatività del
piano in itinere e, dall'altro, con il
rilievo che un diniego non troverebbe
giustificazione per la mera non conformità
con una disposizione che potrebbe anche, nel
corso ulteriore del procedimento, non essere
approvata dall'autorità regionale e, dunque,
non entrare mai in vigore.
Per costante giurisprudenza, “in caso di
contrasto dell'intervento oggetto della
domanda di permesso di costruire con le
previsioni di strumenti urbanistici
adottati, l'articolo 12 del T.U. n. 380/2001
prevede la sospensione di ogni
determinazione in ordine alla domanda;
l'applicazione della cd. misura di
salvaguardia in termini di sospensione della
determinazione si giustifica in
considerazione, da un lato, della
circostanza che, pur non essendovi contrasto
con una disposizione vigente ed efficace, un
eventuale accoglimento potrebbe pregiudicare
la concreta operatività del piano in itinere
e, dall'altro, con il rilievo che un diniego
non troverebbe giustificazione per la mera
non conformità con una disposizione che
potrebbe anche, nel corso ulteriore del
procedimento, non essere approvata
dall'autorità regionale e, dunque, non
entrare mai in vigore” (TAR
Campania-Salerno, II, 22.01.2010, n. 862;
nello stesso senso cfr. Cons. di St., IV,
28.02.2005, n. 764)
(TAR Liguria, Sez. I,
sentenza 06.04.2012 n. 515 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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URBANISTICA:
Gli strumenti urbanistici sono
impugnabili sin dal momento della loro
adozione, e che l’annullamento della
deliberazione di adozione esplica effetti
automaticamente caducanti sul successivo
provvedimento di approvazione.
Sennonché, tali effetti caducanti si
esplicano nella sola parte in cui il
provvedimento di approvazione si limita a
confermare le previsioni già contenute nel
piano adottato e fatto oggetto di
impugnativa.
E' noto che,
per principio generale, gli strumenti
urbanistici sono impugnabili sin dal momento
della loro adozione, e che l’annullamento
della deliberazione di adozione esplica
effetti automaticamente caducanti sul
successivo provvedimento di approvazione.
Sennonché, tali effetti caducanti si
esplicano nella sola parte in cui il
provvedimento di approvazione si limita a
confermare le previsioni già contenute nel
piano adottato e fatto oggetto di
impugnativa (così Cons. di St., IV,
13.04.2005, n. 1743; TAR Marche-Ancona, I,
28.02.2011, n. 129)
(TAR Liguria, Sez. I,
sentenza 06.04.2012 n. 515 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Condono
edilizio: esclusa la formazione del silenzio
assenso se l'immobile abusivo è stato
realizzato in aree sottoposte a vincolo
paesaggistico in mancanza del parere
dell'Autorità competente.
Nella specie il ricorrente ipotizza che la
propria domanda di condono edilizio debba
ritenersi accolta e ciò in considerazione
del decorso del termine di 24 mesi, di cui
all’art. 35, comma 19, della legge n. 47 del
1985, con formazione del silenzio assenso,
e, non essendovi all’epoca della iniziale
costruzione alcun vincolo e dovendosi
comunque ritenere acquisito il parere
favorevole dell’Autorità preposta al vincolo
per la mancata risposta entro 180 giorni.
Sull’asserita formazione del silenzio
assenso, anche in relazione al richiamato
decorso dei 180 giorni per l’emissione del
parere dell’Autorità competente (oggetto,
comunque, di possibile impugnazione per
silenzio – rifiuto, ai sensi del comma 1
dell’art. 32 della legge n. 45 del 1987,
nella specie non proposta), il Collegio
ritiene che tale formazione è esclusa quando
si tratti di aree sottoposte a vincolo
paesaggistico se manchi il parere favorevole
dell’Autorità competente, come peraltro
indicato dalla giurisprudenza in materia,
per cui in tale caso la formazione del
silenzio assenso “postula indefettibilmente
la previa acquisizione del parere favorevole
dell’autorità preposta alla tutela del
vincolo (in questo caso: necessariamente
esplicito) sulla compatibilità ambientale
della costruzione realizzata senza titolo
(cfr. ex multis Cons. St., sez. VI, 26.01.2001, n. 249), deve rilevarsi che,
nella fattispecie controversa, manca la
predetta, indispensabile condizione” (Cons.
Stato, 30.06.2005, n. 3542; vedi anche
Cons. Stato, 31.03.2009, n. 2024).
Ciò in
base alla normativa di cui alla legge n. 47
del 1085, per cui non sono suscettibili di
sanatoria tacita gli immobili siti in aree
sottoposte a tutela paesaggistico-ambientale
per effetto di vincolo antecedente
l’esecuzione delle opere che, in quanto
tale, chiede per ogni intervento il parere
espresso dell’Autorità competente (articoli
32, comma 1, 33 e 35, comma 17), risultando
ciò applicabile al caso di specie in cui il
vincolo è stato apposto con d.m. del 1954,
il parere non era stato reso ed è poi
intervenuto in senso sfavorevole
(Consiglio di Stato, Sez. VI,
sentenza 05.04.2012 n. 2038 -
massima
tratta da
www.gazzettaamministrativa.it - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Opere
abusive realizzate su area vincolata: ai
fini del parere dell'Amministrazione
preposta alla tutela del vincolo rileva la
data di valutazione della domanda di
sanatoria e non quella di costruzione
dell’immobile.
L’art. 32 legge n. 47 del 1985,
nell’introdurre la possibilità di condonare
opere abusive realizzate prima dell'01.10.1983 su aree sottoposte al vincolo,
subordina il rilascio della concessione
edilizia al parere dell’Amministrazione
preposta alla tutela del vincolo stesso, che
ha natura giuridica di condizione ostativa e
di presupposto indefettibile per la
concessione edilizia in sanatoria e comporta
la verifica della compatibilità
dell’intervento con gli interessi
paesaggistici e ambientali dell’area
sottoposta a tutela.
Quanto al rapporto tra
istanza di sanatoria e data di apposizione
del vincolo, secondo giurisprudenza
consolidata, a prescindere dal momento di
introduzione del vincolo stesso, ai fini del
parere di cui all’art. 32 della legge 47 del
1985 rileva comunque la data di valutazione
della domanda di sanatoria, e non quella di
costruzione dell’immobile (per tutte, Cons.
Stato, Ad. plen., 07.06.1999, n. 20, C.G.A.R.S.,
04.11.2010, n. 1353, Sez. VI, 11.12.2001, n.
6210)
(Consiglio di Stato, Sez. VI,
sentenza 05.04.2012 n. 2038 -
massima
tratta da
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EDILIZIA PRIVATA:
Non è condonabile l'intervento edificatorio sine titulo realizzato su area demaniale.
Il Collegio nella fattispecie in esame ha
rilevato come l'intervento edificatorio sine
titulo avvenuto su area demaniale in nessun
caso può formare oggetto di trasformazione
da parte del privato e non è perciò
condonabile (Sez. VI, 26.11.2008, n.
5839).
Inoltre “gli interventi di modifica
del territorio che interessano aree
appartenenti al demanio dello Stato non si
sottraggono al controllo comunale di
conformità ai vigenti strumenti di
pianificazione ed, in particolare,
all’esercizio della potestà repressiva del
comune medesimo in presenza di accertati
abusi” (Sez. VI, 31.08.2004, n. 5723),
spettando al Comune la vigilanza sul
rispetto della disciplina urbanistica ed
edilizia nel proprio territorio
(Consiglio di Stato, Sez. VI,
sentenza 05.04.2012 n. 2038 -
massima
tratta da
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EDILIZIA PRIVATA:
E' precluso il condono edilizio
se i vincoli assoluti di inedificabilità
sono stati apposti prima dell'esecuzione
delle opere.
In base ai principi di cui alla l. 28.02.1985, n. 47, cui fa rinvio l’art. 39
l. n. 724 del 1994, i vincoli assoluti di inedificabilità risultano preclusivi del
condono, se apposti prima dell’esecuzione
delle opere, fermo restando che –dovendo la
funzione amministrativa essere esercitata
secondo la normativa vigente alla data del
relativo esercizio– detti vincoli sarebbero
comunque rilevanti, ma come vincoli a
carattere relativo, richiedenti apposita e
concreta valutazione, da parte dell’Autorità
preposta, circa la compatibilità dell’opera
realizzata con i valori tutelati (cfr. artt.
32 e 33 l. n. 47 del 1985 e, per il
principio, Cons. Stato, VI, 09.03.2011, n.
1476; VI, 07.01.2008, n. 22; 05.12.2007, n. 6177,
02.11.2007, n. 5669; V,
04.11.1997, n. 1228) (Consiglio di
Stato, Sez. VI,
sentenza 05.04.2012 n. 2018 -
massima
tratta da
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PUBBLICO IMPIEGO:
Svolgimento di mansioni superiori e diritto
alle differenze retributive: il Consiglio di
Stato ribadisce i principi giurisprudenziali
consolidati in materia.
Sulla rivendicazione del diritto del
dipendente pubblico alle differenze
retributive per lo svolgimento di mansioni
superiori la giurisprudenza costante del
Consiglio di Stato ha affermato, in sintesi,
che:
a) prima dell’entrata in vigore (il 22.11.1998) dell’art. 15 del d.lgs. n. 29.10.1998, n. 387, di modifica dell’art.
56 del d.lgs. n. 29 del 1993, lo svolgimento
di mansioni superiori a quelle di
inquadramento, pur se conferite con atto
formale, non dava luogo al diritto alle
differenze retributive (Sez. VI, 24.01.2011, n. 467);
b) con il detto articolo 15
tale diritto è stato riconosciuto, alle
condizioni previste dal citato art. 56 del
d.lgs. n. 29 del 1993 (poi art. 52 del
d.lgs. 30.03.2001, n. 165);
c) l’art. 15
del d.lgs. n. 387 del 1998, non essendo
norma di interpretazione autentica, non ha
efficacia retroattiva ed è perciò
inapplicabile alle situazioni anteriori alla
sua entrata in vigore (tra tante: Sez. V, 08.03.2010, n. 332; 12.04.2007, n.
1722).
In particolare è stato affermato
quanto segue (Cons. Stato, Sez. VI, 03.02.2011, n. 758): “- la retribuzione
corrispondente all'esercizio delle mansioni
superiori può aver luogo non in virtù del
mero richiamo all'art. 36 della
Costituzione, ma solo ove una norma speciale
consenta tale assegnazione e la
maggiorazione retributiva (Cons. Stato, ad. Plen,. n. 22 del 1999);
- l'art. 57 del
d.lgs. 29 del 1993, recante una nuova
disciplina dell'attribuzione temporanea di
mansioni superiori, è stato abrogato
dall'art. 43 d.lgs. 31.03.1998, n. 80
senza avere mai avuto applicazione, essendo
stata la sua operatività più volte differita
dalla legge prima dell'abrogazione e da
ultimo fino al 31.12.1998;
- la
materia è restata disciplinata dall'art. 56
d.lgs. n. 29 del 1993, poi sostituito
dall'art. 25 d.lgs. n. 80 del 1998 che, nel
recepire l'indirizzo della giurisprudenza,
ha previsto la retribuzione dello
svolgimento delle mansioni superiori,
rinviandone tuttavia l'attuazione alla nuova
disciplina degli ordinamenti professionali
prevista dai contratti collettivi e con la
decorrenza ivi stabilita, disponendo altresì
che "fino a tale data, in nessun caso lo
svolgimento di mansioni superiori rispetto
alla qualifica di appartenenza può
comportare il diritto a differenze
retributive o ad avanzamenti automatici
nell'inquadramento professionale del
lavoratore" (art. 56, comma 6);
- le parole
"a differenze retributive" sono state poi
abrogate dall'art. 15 d.lgs. 29.10.1998, n. 387, ma "con effetto dalla sua
entrata in vigore" (Cons. Stato, ad. plen.,
n. 22 del 1999), con la conseguenza che
l'innovazione legislativa spiega effetto a
partire dall'entrata in vigore del medesimo
decreto legislativo n. 387 e cioè dal 22.11.1998;
- il diritto al trattamento
economico per l'esercizio di mansioni
superiori ha, quindi, la sua disciplina in
una disposizione (art. 15 d.lgs. n. 387 del
1998) a carattere innovativo, e non
meramente interpretativo della disciplina
previgente, per cui il riconoscimento
legislativo "non riverbera in alcun modo la
propria efficacia su situazioni pregresse"
(Cons. Stato, ad. plen., n. 11 del 2000 e n.
3 del 2006)”
(Consiglio di Stato, Sez. VI,
sentenza 05.04.2012 n. 2017 -
massima
tratta da
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APPALTI:
Nessun obbligo per la stazione appaltante di
comunicare all'aggiudicatario provvisorio il
ritiro in autotutela della gara d'appalto.
Il Consiglio di Stato nella sentenza in
esame ha rigettato la censura con la quale
veniva contestata la violazione dell’obbligo
di comunicazione dell’avvio del procedimento
ex art. 7 della legge 07.08.1990, n. 241
rilevando come alla stregua di un
consolidato indirizzo giurisprudenziale
(vedi, da ultimo, sez. V, 23.06.2010,
n. 3966; 12.02.2010 , n. 743), la
stazione appaltante che si determini al
ritiro, in sede di autotutela, di una gara
d'appalto, non è tenuta a darne previa
comunicazione, ex art. 7, l. 07.08.1990
n. 241, al destinatario dell’aggiudicazione
provvisoria, trattandosi di atto endoprocedimentale
interno alla procedura di scelta del
contraente, per sua natura inidoneo, al
contrario dell’aggiudicazione definitiva, ad
attribuire in modo stabile il bene della
vita ed ad ingenerare il connesso legittimo
affidamento che impone l’instaurazione del
contraddittorio procedimentale
(Consiglio di Stato, Sez. V,
sentenza 05.04.2012 n. 2007 -
massima
tratta da
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URBANISTICA: Sussiste
l’ampia discrezionalità assegnata alle
Amministrazioni locali in sede di
pianificazione territoriale: invero, la
destinazione agricola di una determinata
porzione di territorio ben può giustificarsi
per necessità di salvaguardia ambientale,
prescindendo dall’effettivo svolgimento
dell’attività di impresa agricola.
L’esistenza di divieti di edificazione in
zona agricola non si pone di per sé neppure
in contrasto con le particolari previsioni
della legge regionale 12/2005, articoli da
59 a 62, visto che la giurisprudenza di
questo Tribunale ha più volte affermato che
gli articoli richiamati non garantiscono
sempre l’attività edificatoria e di
conseguenza non impediscono ai Comune di
porre i divieti di cui sopra.
Se il divieto di edificazione al di sopra
del piano di campagna appare al Collegio
rispettoso sia delle norme di legge sopra
indicate sia dei canoni di logicità e
ragionevolezza che devono presiedere
all’esercizio dell’azione amministrativa,
tale non appare invece la scelta comunale di
vietare in ogni modo la realizzazione di
vivai, in asserita applicazione dei citati
articoli 148 e 156 del Piano delle Regole,
che contengono in effetti una esplicita
previsione in tal senso (<<non impiantare
colture arboree o vivai>>).
L’impianto di un vivaio o di una coltura
arborea non appare, infatti, di per sé
lesivo dei valori paesaggistici ed
ambientali tutelati dal PGT: occorre semmai
fare riferimento alle concrete
caratteristiche della piantagione, per
accertare l’effettivo contrasto di
quest’ultima con i suindicati valori.
Il divieto assoluto ed apodittico di
realizzare un vivaio o altre colture
finirebbe, infatti, per pregiudicare
irrimediabilmente l’attività dell’impresa
agricola, sostanzialmente paralizzando
l’attività stessa, in violazione di un
diritto di rilevanza costituzionale, quale
quello di libertà di iniziativa economica
privata (cfr. art. 41 della Costituzione).
Certamente quest’ultimo diritto deve trovare
un giusto contemperamento con altri diritti
posti a protezione di beni di rilevanza
costituzionale (quale è ad esempio il
paesaggio, ai sensi dell’art. 9 della
Costituzione), tuttavia la preclusione
all’esercizio di qualsivoglia attività
d’impresa agricola (ai sensi dell’art. 2135
del codice civile), derivante dal divieto di
realizzare in ogni caso vivai o altre
colture, non appare rispettosa del principio
di proporzionalità e ragionevolezza
dell’azione amministrativa.
Lo stesso legislatore, del resto, ha in più
occasioni introdotto una disciplina edilizia
in qualche modo “di favore”, nei confronti
dell’attività agricola, qualora la stessi si
sostanzi non in una vera e propria attività
edificatoria ma in una serie di opere di
minore impatto, funzionali alla conduzione
del fondo (cfr. art. 6, comma 1, lettera d e
lettera e, del DPR 380/2001, sull’attività
edilizia libera).
E anche questo Tribunale ha -in talune
occasioni- censurato per illogicità
previsioni urbanistiche comunali
eccessivamente ed irrazionalmente
penalizzati dell’impresa agricola.
... Non può che ricordarsi la consolidata
giurisprudenza che richiama non solo l’ampia
discrezionalità assegnata alle
Amministrazioni locali in sede di
pianificazione territoriale, ma che afferma
altresì che la destinazione agricola di una
determinata porzione di territorio ben può
giustificarsi per necessità di salvaguardia
ambientale, prescindendo dall’effettivo
svolgimento dell’attività di impresa
agricola (cfr. Consiglio di Stato, sez. V,
18.01.2011, n. 352; TRGA del Trentino
Alto-Adige, Trento, 06.04.2011, n. 105 e TAR
Campania, Napoli, sez. VIII, 17.09.2009, n.
4977).
L’esistenza di divieti di edificazione in
zona agricola non si pone di per sé neppure
in contrasto con le particolari previsioni
della legge regionale 12/2005, articoli da
59 a 62, visto che la giurisprudenza di
questo Tribunale ha più volte affermato che
gli articoli richiamati non garantiscono
sempre l’attività edificatoria e di
conseguenza non impediscono ai Comune di
porre i divieti di cui sopra (cfr. TAR
Lombardia, Milano, sez. II, 08.06.2011, n.
1468 e sez. IV, 13.12.2010, n. 7519).
Se il divieto di edificazione al di sopra
del piano di campagna appare al Collegio
rispettoso sia delle norme di legge sopra
indicate sia dei canoni di logicità e
ragionevolezza che devono presiedere
all’esercizio dell’azione amministrativa,
tale non appare invece la scelta comunale,
esplicitata nella motivazione del diniego di
titolo edilizio, di vietare in ogni modo la
realizzazione di vivai, in asserita
applicazione dei citati articoli 148 e 156
del Piano delle Regole, che contengono in
effetti una esplicita previsione in tal
senso (<<non impiantare colture arboree o
vivai>>, cfr. doc. 5 del resistente).
L’impianto di un vivaio o di una coltura
arborea non appare, infatti, di per sé
lesivo dei valori paesaggistici ed
ambientali tutelati dal PGT: occorre semmai
fare riferimento alle concrete
caratteristiche della piantagione, per
accertare l’effettivo contrasto di
quest’ultima con i suindicati valori.
Il divieto assoluto ed apodittico di
realizzare un vivaio o altre colture
finirebbe, infatti, per pregiudicare
irrimediabilmente l’attività dell’impresa
agricola, sostanzialmente paralizzando
l’attività stessa, in violazione di un
diritto di rilevanza costituzionale, quale
quello di libertà di iniziativa economica
privata (cfr. art. 41 della Costituzione).
Certamente quest’ultimo diritto deve trovare
un giusto contemperamento con altri diritti
posti a protezione di beni di rilevanza
costituzionale (quale è ad esempio il
paesaggio, ai sensi dell’art. 9 della
Costituzione), tuttavia la preclusione
all’esercizio di qualsivoglia attività
d’impresa agricola (ai sensi dell’art. 2135
del codice civile), derivante dal divieto di
realizzare in ogni caso vivai o altre
colture, non appare rispettosa del principio
di proporzionalità e ragionevolezza
dell’azione amministrativa.
Lo stesso legislatore, del resto, ha in più
occasioni introdotto una disciplina edilizia
in qualche modo “di favore”, nei
confronti dell’attività agricola, qualora la
stessi si sostanzi non in una vera e propria
attività edificatoria ma in una serie di
opere di minore impatto, funzionali alla
conduzione del fondo (cfr. art. 6, comma 1,
lettera d e lettera e, del DPR 380/2001,
sull’attività edilizia libera).
E anche questo Tribunale ha -in talune
occasioni- censurato per illogicità
previsioni urbanistiche comunali
eccessivamente ed irrazionalmente
penalizzati dell’impresa agricola (cfr. TAR
Lombardia, Milano, sez. II, 07.07.2011, n.
1843).
In conclusione, il presente ricorso merita
parziale accoglimento, con annullamento del
diniego di titolo edilizio del 07.07.2011,
nella parte in cui vieta di realizzare vivai
o colture arboree (cfr. doc. 1 dei
ricorrenti, pag. 6/7, ultimo alinea)
(TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 05.04.2012 n. 1020 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Serre, inapplicabili le norme sulle distanze
per gli edifici.
I dati normativi convergono nel disporre che
le serre non debbano essere qualificate come
costruzioni. Pertanto, nel caso di specie
avrebbe dovuto essere applicata non la
distanza per le edificazioni ma quella
prevista per la piantagione degli alberi,
misurata, per le ragioni esposte, a partire
dalla sede di occupazione dell’autostrada.
La corte amministrativa pugliese ha
esaminato le disposizioni relative alla
violazione sostanziale delle norme in
materia di distanze delle costruzione e
delle piantagioni dalla sede autostradale.
Il disposto dell’art. 9 L. 729/1961, prevede
che
“Lungo i tracciati delle autostrade e i
relativi accessi, previsti sulla base dei
progetti regolarmente approvati, è vietato
costruire, ricostruire o ampliare edifici o
manufatti di qualsiasi specie a distanza
inferiore a metri 25 dal limite della zona
di occupazione dell’autostrada stessa. La
distanza è ridotta a metri 10 per gli alberi
da piantare”.
La lettura della norma chiarisce quindi
expressis verbis, innanzitutto, che la
distanza va misurata a partire dalla zona di
occupazione dell’autostrada, e non dal
confine della proprietà autostradale;
pertanto il parere negativo espresso dalla
società Autostrade, sulla cui base è stata
negata dal Comune la sanatoria, risulta
viziato nella parte in cui quantifica la
distanza minima delle opere dal confine
autostradale, riportando la misura di m.
1,50.
Ma deve anche rilevarsi che, nel caso di
specie, non è applicabile, come sostenuto
dalla ricorrente, la distanza prevista per
le costruzioni.
A tale conclusione conducono infatti sia il
disposto del decreto del Ministro dei lavori
pubblici del 16.12.1987, secondo cui la
costruzione di serre smontabili in fregio
all’autostrada non costituisce edificazione,
sia la disciplina dell’art. 59 l.r. 1/2005,
secondo cui
“le serre e i loro annessi non sono da
considerarsi costruzioni, indipendentemente
dai materiali usati per la loro
realizzazione e dai sistemi di ancoraggi”.
I dati normativi convergono dunque nel
disporre che le serre non debbano essere
qualificate come costruzioni e, pertanto,
nel caso di specie avrebbe dovuto essere
applicata non la distanza per le
edificazioni ma quella prevista per la
piantagione degli alberi, misurata, per le
ragioni esposte, a partire dalla sede di
occupazione dell’autostrada
(commento tratto da www.ipsoa.it - TAR
Puglia-Bari, Sez. III,
sentenza 05.04.2012 n.
682 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
No all’assoluto potere
discrezionale della pubblica amministrazione
nel conferimento di incarichi dirigenziali:
si configura inadempimento contrattuale.
Così ha deciso, con sentenza 04.04.2012
n. 5369, la Sez. Lavoro della Suprema
Corte di Cassazione, pronunciandosi su di un
ricorso presentato da un dirigente cui non
era stato riconosciuto, nei precedenti gradi
di giudizio, il diritto al risarcimento del
danno avanzato nei confronti dell’Istituto
Autonomo Case popolari, per il mancato
riconoscimento dell’incarico dirigenziale di
Responsabile dell’Area Operativa
Patrimoniale.
In particolare la Corte d’appello
territoriale motivava il rigetto in
considerazione del fatto che la
contrattazione collettiva rimette alla
dirigenza dell’Istituto, nell’esercizio del
suo potere discrezionale, il conferimento di
incarichi di posizione ai soggetti ritenuti
meritevoli, mentre non prevede alcun obbligo
di comparazione tra i singoli aspiranti
all’incarico.
Contro tale decisione il dirigente
presentava, dunque, ricorso per cassazione,
adducendo che la Corte territoriale si era
limitata ad affermare la discrezionalità
della dirigenza nel conferimento
dell’incarico in questione, senza
interpretare correttamente la previsione
contrattuale che fa riferimento alla natura
e alle caratteristiche del programma da
realizzare, ai requisiti culturali posseduti
dal soggetto a cui viene conferito
l’incarico, alle attitudini, alla capacità
professionale ed esperienza, previsione che
sarebbe inutile se interpretata nel senso
dell’assoluta ed illimitata discrezionalità.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso,
ribadendo il principio secondo cui, in tema
di impiego pubblico privatizzato,
nell’ambito del quale anche gli atti di
conferimento di incarichi dirigenziali
rivestono la natura di determinazioni
negoziali assunte dall’amministrazione con
la capacità e i poteri del privato datore di
lavoro, le norme contenute nell’art. 19 del
D.Lgs. 165/2001 obbligano l’amministrazione
datrice di lavoro al rispetto dei criteri di
massima in esse indicati, anche per il
tramite delle clausole generali di
correttezza e buona fede, applicabili alla
stregua dei principi di imparzialità e di
buon andamento di cui all’art. 97 della
Costituzione. Tali norme obbligano la P.A. a
valutazioni anche comparative, all’adozione
di adeguate forme di partecipazione ai
processi decisionali e ad esternare le
ragioni giustificatrici delle scelte.
Laddove, pertanto, l’amministrazione non
abbia fornito nessun elemento circa i
criteri e le motivazioni seguiti nella
scelta dei dirigenti ritenuti maggiormente
idonei agli incarichi da conferire, è
configurabile inadempimento contrattuale,
suscettibile di produrre danno risarcibile
(commento tratto da www.diritto.it). |
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APPALTI: Possibile esclusione dalla gara per mancato
inserimento della dichiarazione ex art. 38
Codice dei Contratti.
L’omesso inserimento della dichiarazione
resa ex art. 38 nel plico dell’offerta stante la mancata
contestazione dell’esistenza, a carico del
preteso Direttore tecnico, di elementi
preclusivi alla partecipazione, integra
dunque una mera irregolarità formale,
sanabile ex art. 46 del D.Lgs. n. 163/2006.
I primi giudici, pur non ignorando
l’orientamento giurisprudenziale ispirato ad
un approccio più rigoroso, in base al quale
la semplice omessa produzione della
dichiarazione determina di per sé
l’esclusione dell’impresa concorrente dalla
gara, hanno preferito valorizzare il profilo
sostanziale dell’istituto aderendo
all’opposto orientamento, ogni volta che non
sussistano in concreto situazioni ostative
alla partecipazione.
Il Collegio non condivide la scelta dei
primi giudici e ritiene di dover confermare
l’indirizzo più rigoroso, che, invero, ha
ormai assunto rilievo prevalente, quanto
meno nei casi, come quello in esame, in cui
l’omessa dichiarazione risulti espressamente
sanzionata con l’esclusione dalla legge
della gara (Cons. St., Sez. IV, 01.04.2011, n. 2066; Sez. V, 24.03.2011, n.
1800; 24.03.2011 n. 1790; Sez. III, 13.05.2011, n. 2906; Sez. VI, 18.01.2012, n. 178).
E’ pur vero che l’art. 46 del d.lgs. n. 163
del 2006 –cui si ispira la clausola del
disciplinare valorizzata dalla sentenza
impugnata- codifica uno strumento inteso a
far valere, entro certi limiti, la sostanza
sulla forma nell'esibizione della
documentazione ai fini della procedura
selettiva, onde non sacrificare l'esigenza
della più ampia partecipazione per carenze
meramente formali nella documentazione;
tuttavia, i limiti che, in generale,
incontra il potere-dovere di chiedere una
integrazione documentale e regolarizzare le
dichiarazioni lacunose o incomplete, sono
molto stringenti dovendo conciliarsi con la
esigenza di par condicio, che esclude il
soccorso a fronte di inosservanza di
adempimenti procedimentali significativi o
di omessa produzione di documenti richiesti
a pena di esclusione dalla gara (Sez. III,
n. 2906/2011, cit.) (Consiglio di Stato,
Sez. V,
sentenza
31.03.2012 n. 1896 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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APPALTI:
Gara d'appalto - Dichiarazioni degli
amministratori.
Il TAR Lazio-Roma,
Sez. III, con la
sentenza 29.03.2012
n. 2972 ha accolto il ricorso proposto da
una società per l’annullamento del
provvedimento adottato dall’Autorità di
Vigilanza che oltre ad avergli applicato una
sanzione pecuniaria, aveva iscritto la
suddetta sul casellario informatico
determinandone l’esclusione dalla
partecipazione alle pubbliche gare per un
anno.
L’adozione del provvedimento conseguiva ad
una segnalazione dell’Istat, che sulla
domanda di partecipazione alla gara, aveva
rilevato un’omissione della ricorrente circa
una sentenza di applicazione della pena, a
carico di un amministratore, per la
violazione di norme sulla repressione
all’evasione fiscale.
Secondo costante giurisprudenza, l’esercizio
del potere sanzionatorio dell’Autorità è
subordinato ad un grave comportamento della
concorrente, a cui peraltro non può essere
ascritto il mancato possesso dei requisiti
rientrante nella previsione dell’art. 75 del
Codice dei Contratti, che commina la sola
esclusione dalla gara e l’escussione della
cauzione provvisoria, purché lo stesso sia
esercitato entro i limiti del minimo e
massimo fissato dalla legge per la
graduazione delle sanzioni, che presuppone
un preciso apprezzamento dell’Autorità
medesima riguardo alla gravità del falso
dichiarato e alla situazione soggettiva del
dichiarante.
Nel caso di specie, l’Autorità ha disatteso
tali valutazioni, nonostante le rimostranze
della società che opportunamente evidenziava
la buona fede nelle dichiarazioni
conseguenti l’abrogazione della norma
incriminatrice, sulla base della quale era
stato condannato l’amministratore. Per tali
ragioni il Tar ha annullato il provvedimento
sanzionatorio (link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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COMPETENZE GESTIONALI - ENTI LOCALI -
PUBBLICO IMPIEGO: Solo il consiglio comunale nomina il nucleo
di valutazione. La decisione del Tar Campania.
L'ALTRO ORIENTAMENTO/
Secondo Anci, Civit e Corte dei conti la
scelta è invece nella competenza del primo
cittadino.
Il
TAR
Campania-Napoli, Sez. I,
sentenza 28.03.2012 n. 1510, ha ritenuto
illegittimo, per incompetenza, il
provvedimento di nomina dei componenti del
nucleo di valutazione di un ente locale, nel
caso in cui sia stato adottato dal sindaco e
non dal Consiglio comunale.
Secondo la sentenza del tribunale
amministrativo campano, infatti, dal
combinato disposto di cui agli articoli 14,
comma 3, del Dlgs 150/2009 e 42, comma 1, del Dlgs 267/2000, discende la regola che la
competenza alla nomina dei componenti del
nucleo di valutazione spetta al Consiglio
comunale, in qualità di organo di indirizzo
politico-amministrativo dell'ente e non al
Sindaco, che è semplicemente l'organo
responsabile dell'amministrazione generale
del Comune e il suo massimo rappresentante.
La sentenza ha osservato che, se ex articolo
14, comma 3, del Dlgs 150/2009 l'organismo
di valutazione deve essere nominato
«dall'organo di indirizzo
politico-amministrativo», questi, ex
articolo 42, comma 1, del Dlgs 267/2000, non
può che essere identificato nel Consiglio
comunale, con la conseguenza di individuare
per le amministrazioni comunali tale organo
come quello competente alla nomina.
La tesi è tuttavia in contrasto con quanto
finora affermato non solo dall'Anci ma anche
dalla stessa Civit e dalla Corte dei Conti.
Se per le amministrazioni dello Stato,
infatti, la materia è regolata dall'articolo
14 del citato Dlgs è pur vero che le
interpretazioni "univoche" (Anci, Civit e
Corte Conti Controllo della Lombardia)
ritengono che l'articolo 14 del Dlgs
150/2009 non sia operante per gli enti
locali. La magistratura contabile, infatti,
evidenzia come ai sensi dell'articolo 16
della riforma-Brunetta, risulti di immediata
e diretta applicazione all'ordinamento
locale solo l'articolo 11, commi 1 e 3.
Sono, invece, disposizioni di principio alle
quali gli ordinamenti di comuni e province
debbono essere adeguati, quelle contenute
negli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9 e 15,
comma 1.
Il Dlgs 150/2009 non prevede alcun
obbligo a carico degli enti locali di
applicare l'articolo 14, che disciplina
appunto gli Oiv anche in considerazione che
l'articolo 14, comma 2, della
riforma-Brunetta «sostituisce i servizi di
controllo interno, comunque denominati, di
cui al decreto legislativo 30.07.1999,
n. 286»: il Dlgs 286/1999 ha sempre trovato
applicazione in via esclusiva nelle sole
amministrazioni statali e mai in via diretta
presso gli enti locali. Non si capisce,
dunque, sulla base di quali fondamenti sia
emersa la teoria secondo la quale l'articolo
14 sia direttamente applicabile agli enti
locali facendo recedere il potere normativo
degli stessi in un ambito quale quello
organizzativo
(articolo Il Sole 24
Ore
dell'11.04.2012 - tratto da
www.corteconti.it). |
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APPALTI FORNITURE E SERVIZI:
Appalti scaduti senza tacito rinnovo.
Il divieto di rinnovo tacito dei contratti
della P.A. esprime un principio generale
attuativo di un vincolo comunitario
discendente dal trattato CE.
La società Alfa si rivolgeva al TAR Liguria
per chiedere il parziale annullamento di
alcuni provvedimenti emanati dalla ASL
territoriale competente concernenti la
proroga, fino ad espletamento delle
procedure concorsuali ed alla conseguente
aggiudicazione del contratto, avente ad
oggetto alcuni servizi integrati di
manutenzione e gestione di immobili, nonché
per il risarcimento del danno subito dalla
ricorrente in termini di perdita di chances.
Si costituivano per resistere in giudizio la
ASL competente e la società Beta quale
controinteressata attuale detentrice dei
servizi sopra specificati.
I Giudici del TAR Liguria hanno evidenziato
che il consolidato orientamento in base al
quale vige il divieto di rinnovo dei
contratti di appalto scaduti, così come
sancito dall’art. 23, l. 18.04.2005 n.
62, costituisce ormai un principio con
valenza generale e preclusiva da ritenersi
prevalente rispetto alle altre e contrarie
disposizioni dell’ordinamento.
In particolare, nella suddetta pronuncia
viene chiarito come tale principio necessiti
di applicazione anche nel caso in cui una
proroga sia prevista nella lex specialis,
nel qual caso infatti, l’Amministrazione
potrebbe consentire una limitata deroga al
principio del divieto di rinnovo, purché si
impegni a fornire a riguardo una puntuale
motivazione che renda evidente le logiche
che hanno spinto la P.A. a discostarsi e a
disattendere il principio generale.
Tale rapporto tra regola ed eccezione si
riflette sul contenuto della motivazione
così che la proroga sarà ammessa, senza
necessità di particolare illustrazione delle
ragioni, nel caso in cui l’amministrazione
decida di indire una gara ma solo
limitatamente al periodo necessario per
l’espletamento della stessa ed unicamente
laddove essa sia finalizzata ad assicurare
la continuità del servizio.
Ciò anche in considerazione del fatto che,
il divieto di rinnovo tacito dei contratti
della P.A., anche se posto dalla legge con
espresso riferimento agli appalti di
servizi, opere e forniture, esprime un
principio generale, attuativo di un vincolo
comunitario discendente dal Trattato Ce che,
in quanto tale, opera per la generalità dei
contratti pubblici ed è estensibile anche
alle concessioni di servizi pubblici.
Il TAR Liguria ha rigettato la richiesta di
risarcimento danni avanzata dalla
ricorrente, specificando che, il ristoro del
danno conseguente alla lesione di un
interesse legittimo pretensivo, è
subordinato, pur in presenza di tutti i
requisiti dell’illecito (condotta, colpa,
nesso di causalità, evento dannoso), alla
dimostrazione, secondo un giudizio di
prognosi formulato ex ante, che
l’aspirazione al provvedimento fosse
destinata nel caso di specie ad esito
favorevole, quindi alla dimostrazione,
ancorché fondata con il ricorso alle
presunzioni, della spettanza definitiva del
bene collegato a tale interesse.
Siffatto giudizio prognostico sarebbe da
escludersi qualora non possa essere
consentito allorché detta spettanza sia
caratterizzata da consistenti margini di
aleatorietà.
Allo stesso modo in termini di perdita di
chances, che diversamente dal danno
futuro è un danno attuale che non si
identifica con la perdita di un risultato
utile ma con la perdita della possibilità di
conseguirlo, il Giudice Amministrativo
specifica che è richiesta una probabilità di
successo maggiore del 50% statisticamente
valutabile con giudizio prognostico ex
ante secondo l’id quod plerumque
accidit sulla base di elementi forniti
dal danneggiato (commento tratto da
www.ipsoa.it - TAR Liguria, Sez. II,
sentenza 28.03.2012
n. 430 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: La casa non è uno studio.
Trasformazione illegittima se non è
dichiarata. Sentenza del Tar Lazio sulla
destinazione d'uso degli immobili privati.
L'appartamento da residenza privata diventa
studio professionale. Se ne accorge la
polizia municipale che fa scattare
l'abbattimento delle opere, abusive perché
eseguite senza il permesso di costruire,
sempre necessario quando si altera la
destinazione d'uso dell'immobile.
È quanto
emerge dalla
sentenza
26.03.2012 n. 2832, pubblicata
dalla Sez. I-quater del TAR Lazio-Roma.
Titolo necessario. Niente da fare per i
proprietari dell'immobile trasformato in una
zona di pregio di Roma: gli interventi
realizzati dovranno essere rimossi. È la
polizia municipale ad accorgersi di quanto
sta avvenendo nell'appartamento: il
contratto di affitto al nuovo inquilino, una
società, parla inequivocabilmente di
«locazione ad uso studio professionale» e i
vigili accertano che la cucina è
smantellata, seppure non del tutto, per far
posto alle scrivanie con tanto di impianti
elettrici, telematici e di climatizzazione
tipici di un ufficio.
E i proprietari non
dispongono del titolo edilizio: scatta
allora il provvedimento del Comune che
ordina la riduzione in pristino. È vero, la
concessione non risulta sempre necessaria:
se ne può ben fare a meno quando i lavori
non consistono in interventi evidenti che
alternano il territorio. Ma in questo caso
l'immobile ricade in zona «A» del piano
regolatore della Capitale, che impone la
titolarità del permesso di costruire.
Proprietari smentiti.
Bocciata su tutto il fronte la linea
difensiva dei titolari dell'appartamento. È
esclusa infatti la violazione di legge ed
eccesso di potere con riguardo all'errata
applicazione e allo sviamento della
normativa di riferimento. Non si configura
la denunciata illegittimità della
determinazioni comunali per mancato rispetto
della preventiva acquisizione
dell'accertamento e del parere di cui
all'articolo 33, commi 2 e 4, dpr 380/2001.
I provvedimenti adottati dal Comune non sono
affatto spropositati: la documentazione
dell'amministrazione esclude che nello stop
allo studio «abusivo» si possa
configurare un eccesso di potere per
travisamento dei fatti o un'ingiustizia «grave
e manifesta» a carico dei proprietari
dell'immobile.
Confermata, insomma, la demolizione delle
opere abusive determinata dal «mutamento di
destinazione d'uso dell'immobile da
abitazione e ufficio privato con
eliminazione del vano cucina e installazione
di impianti telematici, elettrico e di
condizionamento» rilevato
dall'amministrazione
(articolo ItaliaOggi
del 13.04.2012). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Beni artistici e culturali, nelle parrocchie
lo status è presunto.
In tema di protezione delle bellezze
naturali, ai fini della configurabilità del
reato di cui al D.Lgs. 22.01.2004, n.
42, art. 169, comma 1, lett. a), che punisce
l’abusiva demolizione, rimozione, modifica,
restauro od esecuzione di opere di qualunque
genere su beni culturali, non è necessaria
per i beni artistici appartenenti alle
parrocchie la preesistenza della
dichiarazione di interesse culturale del
bene, giacché si presumono per legge beni
culturali, se hanno valore artistico, ecc..
Il problema che si pone consiste nello
stabilire se ai beni appartenenti alle
parrocchie ed in genere agli altri enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti,
potesse essere attribuita la qualifica di
bene culturale allorché ovviamente, a norma
del D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 2,
presentavano interesse artistico storico,
archeologico, ecc..
Si tratta in definitiva di stabilire se
l’inciso normativo abbia carattere
innovativo o meramente interpretativo.
In proposito si osserva che il D.Lgs. n. 62
del 2008, con cui è stato inserito
nell’art. 10 del Codice dei Beni culturali
l’inciso in esame è stato adottato in base
alla Legge Delega 06.07.2002, n. 137,
art. 10, comma 4, come modificato dalla L.
23.02.2006, n. 51, art. 1, con cui
si era autorizzato il Governo, non solo ad
adottare il Codice dei beni culturali, ma
anche ad apportare le modificazioni,
precisazioni ed integrazioni ritenute
necessarie.
Con il decreto n. 62 del 2008 sono state
apportate al "Codice Urbani" ulteriori
disposizioni integrative e correttive, delle
quali alcune hanno matura meramente
interpretativa.
Con l’inciso in esame "ivi compresi gli enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti" il
legislatore non ha apportato alcuna
innovazione alla norma, ma ha solo reso
esplicito ciò che già si desumeva dal
tenore della norma stessa.
Tale convincimento si desume da varie
circostanze.
Anzitutto dalla stessa locuzione "ivi
compresi", la quale lascia chiaramente
intendere il suo significato meramente
esplicativo, nel senso che tra gli enti e le
persone giuridiche menzionate in precedenza
dovevano includersi anche i beni
appartenenti agli enti ecclesiastici
civilmente riconosciuti.
In secondo luogo dall’ampia dizione
contenuta nel primo comma dell’art. 10 nel
testo vigente prima dell’intervento del
2008.
Tale norma, nella formulazione anteriore
alla modificazione intervenuta con il D.Lgs.
n. 62 del 1968, art. 2, comma 1 disponeva:
"Sono beni culturali le cose immobili e
mobili appartenenti allo Stato, alle
regioni, agli altri enti pubblici
territoriali, nonché ad ogni altro ente ed
istituto pubblico e a persone giuridiche
private senza fini di lucro, che presentano
interesse artistico, storico, ecc."
Orbene le parrocchie quali enti pubblici
civilmente riconosciuti anche prima della
modifica rientravano nella categoria degli
"altri enti pubblici" menzionati dal
legislatore o comunque tra le persone
giuridiche privante non aventi scopo di
lucro che erano equiparate agli enti
pubblici.
I beni appartenenti ai soggetti anzidetti se
aventi interesse artistico, ecc., acquistano
la natura di bene culturale ex lege
indipendentemente dalla dichiarazione
prevista dall’art. 13, salvo che attraverso
l’apposito procedimento di verifica
dell’interesse culturale disciplinato
dall’articolo 12 non si riconosca
l’inesistenza dell’interesse culturale.
Invero, l’art. 10, comma 3, precisa che sono
considerati beni culturali, quando sia
intervenuta la dichiarazione di cui all’art.
13, "le cose immobili e mobili che
presentano interesse
artistico......appartenenti a soggetti
diversi da quelli indicati al comma 1",
ossia a soggetti diversi da quelli pubblici
e da quelli privati non aventi scopo di
lucro che sono equiparati agli enti
pubblici.
Pertanto, contrariamente all’assunto dei
ricorrenti, in tema di protezione delle
bellezze naturali, ai fini della
configurabilità del reato di cui al D.Lgs.
22.01.2004, n. 42, art. 169, comma 1,
lett. a), che punisce l’abusiva demolizione,
rimozione, modifica, restauro od esecuzione
di opere di qualunque genere su beni
culturali, non e’ necessaria per i beni
artistici appartenenti alle parrocchie la
preesistenza della dichiarazione di
interesse culturale del bene, giacché si
presumono per legge beni culturali, se hanno
valore artistico, ecc..
Di conseguenza, l’affermazione del
funzionario della soprintendenza secondo il
quale i beni delle chiese aperte al pubblico
sono stati sempre considerati beni
culturali, se aventi valore artistico, è
conforme alle disposizioni normative che si
sono succedute nel tempo in materia di
tutela di beni artistici ed all’orientamento
di questa Corte.
A titolo esemplificativo va ricordato che
questa sezione, prima dell’entrata in vigore
del Codice Urbani, che sotto tale profilo,
non ha modificato sostanzialmente la
legislazione previgente, con la decisione n.
1463 del 1999, rv 212391, ha statuito che
"Le cose che presentano un interesse
artistico, storico, archeologico o
etnografico, appartenenti ad Enti o Istituti
legalmente riconosciuti -fra i quali vanno
sicuramente annoverati anche gli Istituti
ecclesiastici cui fanno capo le Chiese
aperte al culto- non possono essere
alienate se non previa autorizzazione del
Ministero competente.
Ai sensi della L. 01.06.1939, n. 1089,
art. 3, il decreto impositivo del vincolo
deve essere notificato solo se relativo a
cose appartenenti a privati, mentre per
quelle appartenenti ad Istituto legalmente
riconosciuto, il vincolo e’ efficace a
prescindere da qualsiasi notifica del
provvedimento ed anche se le cose non sono
state comprese negli elenchi che i
rappresentanti degli Enti sono obbligati a
presentare.
Commette, pertanto, il reato di cui alla L.
n. 1089 del 1939, art. 62 (che è di dolo
generico e richiede soltanto la coscienza e volontà della alienazione) il titolare di
una Parrocchia che alieni senza
autorizzazione una cosa di interesse
artistico appartenente ad una Chiesa aperta
al pubblico".
Secondo Cass. sez. 3, n. 311 del 1999 In
tema di tutela delle cose di interesse
artistico e storico, nell’ipotesi in cui la
"res" sia di proprietà di un ente
pubblico, il provvedimento di vincolo non
deve essere notificato -diversamente da
quanto previsto dall’art. 3 nel caso in cui
la proprietà sia privata- al detentore del
bene; ciò in relazione alla disposizione
del successivo art. 4, che prevede l’obbligo
per i soggetti pubblici di presentare
l’elenco dei beni in questione.
Ne consegue che l’esecuzione di lavori di
modifica o di restauro da parte del soggetto
detentore, senza la autorizzazione
ministeriale configura il reato di cui
all’art. 59, in relazione alla L. 01.06.1939, n. 1089, art. 11.
Per le considerazioni sopra svolte appare
evidente che il legislatore del 2008 con
l’inciso "ivi compresi i beni degli enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti" non
ha apportato alcuna innovazione alla
legislazione precedente, ma come già
accennato ha reso esplicita un orientamento
che si desumeva in via interpretativa.
La Corte osserva inoltre che il reato in
questione, a differenza dell’art. 733 c.p.,
che fa riferimento alla distruzione della
cosa propria (peraltro secondo l’opinione
prevalente il termine “propria" contenuto
nella norma non evocherebbe la nozione
civilistica di proprietà, ma sarebbe idonea
a ricomprendere ogni situazione
giuridicamente rilevante), non contiene
alcun riferimento alla cosa propria e può,
quindi, essere commesso da chiunque e non
solo dal proprietario della res vincolata a
dagli altri soggetti equiparati al
proprietario, come ad esempio il direttore
dei lavori incaricato dal proprietario.
In questi termini si è pronunciata la
prevalente dottrina e la giurisprudenza di
questa Corte pure con riferimento alla L. n.
1089 del 1939, art. 59, che aveva però un
contenuto sovrapponibile a quello di cui
all’art. 169 del Codice Urbani (cfr. Cass.
sez. 3, 19.09.1997 n. 9230; Cass. n.
2490 del 1984; n. 1308 del 1984).
Recentemente però la sezione seconda di
questa Corte, con la sentenza n. 35173 del
2008, ha affermato trattarsi di un reato
proprio facendo leva sulla circostanza che
l’autorizzazione può essere chiesta solo da
determinati soggetti aventi un rapporto
qualificato con la cosa.
La tesi non convince perché la norma è
rivolta a "chiunque" trasgredisca le
disposizioni poste a tutela dei beni
protetti e quindi non solo ai soggetti che
possono chiedere l’autorizzazione.
La norma infatti, come sostenuto dalla
dottrina che sembra prevalere, tutela
direttamente i beni, come si desume
dall’inciso "i beni non possono" e solo
indirettamente si riferisce ai titolari sui
quali ricadono gli effetti giuridici.
La tesi che circoscrive la responsabilità
solo ai soggetti che possono chiedere
l’autorizzazione sposta la ratio della
tutela dal bene al potere di controllo
riservato alla pubblica amministrazione che
deve rilasciare l’autorizzazione.
Questa, invero, come è stato osservato "ha
valore per la sua funzionalità alla tutela
del bene" e non di per sé.
L’oggetto diretto della tutela è il bene,
che può essere aggredito da chiunque, e non
il potere di controllo riservato alla
pubblica amministrazione. In ogni caso il
contrasto interpretativo nella fattispecie
è irrilevante e per tale ragione la
soluzione non viene rimessa alle Sezioni
unite: infatti la responsabilità dei
prevenuti sarebbe ugualmente evidente anche
se si configurasse il reato come proprio.
Invero il direttore dei lavori incaricato
dal proprietario, ossia dal parroco -rimasto
stranamente estraneo al processo- aveva il
dovere di chiedere l’autorizzazione e,
quindi, rientra tra i soggetti qualificati
(commento tratto da www.ipsoa.it - Corte di
Cassazione penale,
sentenza 23.03.2012 n.
11412 - sentenza tratta da
www.lexambiente.it). |
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APPALTI:
Gare, partecipanti senza segreti.
Può costare caro ad una
società che partecipa ad una gara di appalto
con un amministrazione pubblica l'aver
omesso di indicare, come previsto
dall'articolo 38 del D.Lgs. 163/2006, cd.
Codice degli Appalti, le condanne penali
subite dai propri direttori tecnici o
amministratori.
Per il Consiglio di Stato, Sez. IV, che sul problema si è espresso con la
sentenza 16.03.2012 n.
1516, tale omissione può comportare
l'esclusione dalla partecipazione alla gara
pubblica.
La vicenda riguarda una SPA che nella sua
qualità di capogruppo mandataria di un
raggruppamento temporaneo di imprese che ha
partecipato alla procedura di project
financing avente a oggetto l’affidamento
della realizzazione e gestione di una
superstrada, ha impugnato la sentenza con la
quale il TAR del Lazio ha dichiarato
irricevibile il ricorso dalla stessa
società, proposto avverso il provvedimento
dell’ente preposto all’aggiudicazione della
gara, avente a oggetto la verifica del
possesso dei requisiti in capo al
raggruppamento temporaneo di impresa.
Diverse sono le contestazioni evidenziate
nel ricorso al Consiglio di Stato tra le
quali riveste particolare importanza quella
relativa alla violazione e falsa
applicazione dell’art. 38 del D.Lgs. nr. 163
del 2006 in relazione alla mancata
indicazione di un precedente penale
riportato da uno dei direttori tecnici.
I giudici del Consiglio di Stato ritengono
che sia fondato quanto sostenuto dal TAR
nella sentenza di primo grado, secondo la
quale la società avrebbe dovuto essere
esclusa per l’accertata non veridicità della
dichiarazione resa ai sensi dell’art. 38 del
D.Lgs. n. 163 del 2006, riguardante uno dei
suoi direttori tecnici: infatti, a fronte
della dichiarazione di insussistenza di
condanne penali ostative alla partecipazione
dichiarata nella domanda di partecipazione
alla gara, è emersa l’esistenza a carico del
soggetto suindicato di una sentenza
definitiva di applicazione della pena ex
art. 444 cod. proc. pen..
I requisiti per partecipare
a gare pubbliche
Gli appalti pubblici rappresentano un
passaggio ormai decisivo per tutte le
amministrazioni pubbliche per
l’aggiudicazione di servizi e opere; il
decreto legislativo n. 163/2006 modificato a
più riprese dal legislatore disciplina i
contratti delle stazioni appaltanti, degli
enti aggiudicatori e dei soggetti
aggiudicatori, aventi per oggetto
l'acquisizione di servizi, prodotti, lavori
e opere.
In particolare in sede di partecipazione
alla gara i concorrenti devono attestare il
possesso di una serie di requisiti contenuti
nell’articolo 38 del DPR 163/2006, che i
concorrenti devono possedere; con
riferimento alla sentenza dei giudici del
Consiglio di Stato l’oggetto della
contestazione riguarda il contenuto disposto
dall’articolo 38, comma 1, lettera c), del
D.Lgs. 163/2006.
Tale norma prevede che sono esclusi dalla
partecipazione alle procedure di affidamento
delle concessioni e degli appalti di lavori,
forniture e servizi, né possono essere
affidatari di subappalti, e non possono
stipulare i relativi contratti i soggetti
nei cui confronti è stata pronunciata
sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, per reati gravi in danno
dello Stato o della Comunità che incidono
sulla moralità professionale; è comunque
causa di esclusione la condanna, con
sentenza passata in giudicato, per uno o più
reati di partecipazione a un'organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio,
quali definiti dagli atti comunitari citati
all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE
2004/18; l'esclusione e il divieto operano
se la sentenza o il decreto sono stati
emessi nei confronti:
a. del titolare o del direttore tecnico se
si tratta di impresa individuale;
b. del socio o del direttore tecnico, se si
tratta di società in nome collettivo;
c. dei soci accomandatari o del direttore
tecnico se si tratta di società in
accomandita semplice;
d. degli amministratori muniti di potere di
rappresentanza o del direttore tecnico se si
tratta di altro tipo di società o consorzio.
In ogni caso l'esclusione e il divieto
operano anche nei confronti dei soggetti
cessati dalla carica nel triennio
antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara, qualora l'impresa non
dimostri di aver adottato atti o misure di
completa dissociazione della condotta
penalmente sanzionata; resta salva in ogni
caso l'applicazione dell'articolo 178 del
codice penale e dell'articolo 445, comma 2,
del codice di procedura penale.
Le conclusioni del
Consiglio di Stato
Per la società ricorrente l’omessa
indicazione di tale precedente non
costituirebbe in nessun caso motivo di
esclusione dalla gara, sulla scorta di una
lettura del disposto del citato art. 38, che
rimette al concorrente l’indicazione delle
condanne ritenute incidenti sulla moralità
professionale, nonché del rilievo che,
essendo la procedura per cui è causa
anteriore alla modifica della norma per
opera del decreto legge 13.05.2011, n. 70,
non vi sarebbe stato alcun obbligo di
dichiarare tutte le condanne riportate.
Per i giudici di Palazzo Spada , invece, la
modifica normativa richiamata non ha fatto
altro che regolamentare il diffuso indirizzo
giurisprudenziale, al quale il Consiglio di
Stato si è allineato, secondo cui, essendo
rimesso alla stazione appaltante il giudizio
in ordine all’effettiva incidenza (o meno)
sulla affidabilità e moralità professionale
delle eventuali condanne riportate dai
concorrenti, questi ultimi hanno, in ogni
caso, il dovere di indicare tutte le
condanne riportate in modo da rendere
possibile detta verifica.
Di conseguenza, l’omissione dell’indicazione
ha nella specie comportato violazione della
prescrizione di cui all’art. 38, con
conseguente esclusione dalla partecipazione
alla gara (commento tratto da www.ipsoa.it -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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APPALTI: Nelle
gare pubbliche non c'è posto per il falso
innocuo.
Il partecipante di una gara pubblica
chiamato a dichiarare i propri requisiti di
moralità professionale deve essere
immediatamente escluso se nella
dichiarazione omette informazioni o dice il
falso. Inoltre, non si può addurre a propria
scusa il fatto che il falso sia innocuo,
cioè non sia tale da alterare il corso della
gara.
Lo ha stabilito la
sentenza 16.03.2012 n. 1471,
emessa dalla Sez. III del Consiglio di
Stato.
Nel caso concreto una società è stata
esclusa da una gara indetta da una Asl
piemontese per l'affidamento dei servizi di
pulizia e accessori. Secondo
l'amministrazione la gareggiante avrebbe
omesso alcune informazioni previste
dall'art. 38 del codice dei contratti
pubblici (dlgs n. 163/2006), motivo per il
quale la gara, per la candidata, è finita
prima del tempo.
L'esclusa ha quindi deciso di rivolgersi al
tribunale amministrativo per la regione
Piemonte, il quale, tuttavia, alla luce
delle indicazioni mancanti nella domanda di
partecipazione alla gara, ha confermato la
decisione dell'Asl. La società si è allora
rivolta al Consiglio di stato affermando
l'erroneità della sentenza nella parte in
cui non ha ritenuto che i dati mancanti
nella domanda di partecipazione non
avrebbero inciso sull'andamento della gara,
data la loro irrilevanza.
In parole semplici, la ricorrente sostiene
che si sarebbe trattato di un «falso
innocuo». I giudici non hanno condiviso
la tesi della società, aderendo alla diversa
tesi per la quale nell'ambito delle
procedure ad evidenza pubblica il «falso
innocuo» non può trovare applicazione
(articolo ItaliaOggi
del 12.04.2012). |
|
APPALTI:
La Commissione di gara non può
introdurre elementi di valutazione diversi
rispetto a quelli indicati nella lex
specialis.
Secondo la giurisprudenza, specialmente
quella formatasi dopo la modifica del comma
4 dell'art. 83 del D.Lgs. 163/2006
(introdotta del D.Lgs. n. 152 del 2008), la
Commissione di Gara non può integrare il
sistema di valutazione delle offerte, poiché
non è consentito introdurre ulteriori
elementi di valutazione delle offerte
rispetto a quelli indicati nella "lex
specialis", dovendo essere rispettati i
principi di legalità, buon andamento,
imparzialità, "par condicio" e
trasparenza, rivenienti dall'art. 97 Cost.
(Cons. Stato, Sez. V, 26.05.2010 n. 3359).
Insomma, secondo la fisionomia impressa alle
pubbliche commesse dalla giurisprudenza
comunitaria, la contrattazione pubblica non
è un gioco a sorpresa, nel quale vince chi
riesce ad indovinare i gusti che la stazione
appaltante manifesterà dopo la presentazione
dell'offerta.
Il rapporto (pur mediato dalle regole della
segretezza) deve essere, in altre parole,
autentico e trasparente, in modo che le
offerte, una volta preventivamente indicato
l'ambito degli aspetti che saranno valutati
ai fini dell'aggiudicazione, possano essere
consapevolmente calibrate sulle effettive
esigenze della stazione appaltante (TAR
Lazio-Roma, Sez. II-quater,
sentenza 07.03.2012 n. 2302 -
tratto e link a www.mediagraphic.it). |
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APPALTI FORNITURE E SERVIZI:
In ordine all'interpretazione dei
concetti di "servizio analogo" e "fornitura
analoga".
La giurisprudenza ha precisato che il
concetto di “servizio analogo”, e
parimenti quello di “fornitura analoga”,
deve essere inteso non come identità ma come
mera similitudine tra le prestazioni
richieste (v. TAR Lombardia, Bs, Sez. II,
08.01.2011, n. 23 e TAR Piemonte, Sez. II
16.01.2008, n. 40), tenendo conto che
l’interesse pubblico sottostante non è
certamente la creazione di una riserva a
favore degli imprenditori già presenti sul
mercato ma, al contrario, l’apertura del
mercato attraverso l’ammissione alle gare di
tutti i concorrenti per i quali si possa
raggiungere un giudizio complessivo di
affidabilità, ma è altrettanto vero che
quando la legge di gara, come nel caso di
specie, definisce con attenzione e offre
parametri percentuali sulle tipologie di
servizi richiesti, il concorrente deve
attenersi alla specifica indicazione e
conformarsi ad essa nell’identificare le
richieste prestazioni “analoghe” (TAR
Lazio-Roma, Sez. III,
sentenza 01.03.2012 n. 2104 -
tratto e link a www.mediagraphic.it). |
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URBANISTICA:
Sebbene ai sensi del combinato
disposto di cui agli artt. 17, comma 1, e
28, comma 9, L. n. 1150/1942 il Piano di
Lottizzazione convenzionata, come tutti gli
strumenti urbanistici di natura attuativa
e/o esecutiva, ha efficacia decennale, va
rilevato che continuano a rimanere fermi a
tempo indeterminato l’obbligo di osservare
nelle costruzioni di nuovi edifici e nella
modificazione di quelli esistenti “gli
allineamenti e le prescrizioni di zona,
stabile dal piano stesso”, per cui tali
prescrizioni dei piani attuativi continuano
a rimanere efficaci anche dopo la scadenza
del termine di 10 anni.
Nell’ambito delle predette “prescrizioni di
zona, stabilite dal piano stesso” rientra
anche il dimensionamento dei cd. standard
urbanistici, disciplinato dal DM n. 1444 del
02.04.1968 e perciò anche la realizzazione
delle opere di urbanizzazione primaria e
secondaria di cui agli artt. 3, 4 e 5 del
citato DM n. 1444 del 02.04.1968, destinate
ad assicurare alla collettività, insediata
in una determinata parte del territorio
comunale, un livello di qualità della vita
adeguato, anche se dopo il decorso del
periodo di efficacia decennale non sono più
validi i vincoli, preordinati
all’espropriazione per la realizzazione
delle opere di urbanizzazione, previste dal
piano, ma non attuate nell’arco di 10 anni.
Pertanto, se nell’ambito dell’esecuzione
dello strumento attuativo è stata già
raggiunta la dotazione minima degli
standards urbanistici e tale dotazione
minima degli standards urbanistici risulta
garantita anche tenendo conto della nuova
pretesa edificazione, è possibile
l’ulteriore edificazione residenziale
secondo un criterio di armonico inserimento
dei nuovi manufatti edilizi tra i
preesistenti fabbricati, tenendo conto degli
allineamenti e delle prescrizioni di tipo
regolamentare e/o normativo del piano
attuativo, approvato oltre 10 ani prima, la
cui applicazione risulta necessaria e/o che
continuano a mantenere la loro integrale
applicabilità.
Mentre, se nell’ambito dell’esecuzione dello
strumento attuativo non è stata già
raggiunta la dotazione minima degli
standards urbanistici, la parte inattuata
dello strumento urbanistico di secondo
livello, anche se i vincoli espropriativi
non sono più efficaci, non permette il
rilascio di altre autorizzazioni per la
realizzazione di nuove costruzioni su quei
terreni, destinati dal piano alla
realizzazione delle opere di urbanizzazione
fino all’emanazione di un nuovo strumento
urbanistico attuativo, in quanto va esclusa
la necessità di strumenti attuativi per il
rilascio di permessi di costruire soltanto
con riferimento alle zone già completamente
e/o totalmente urbanizzate, per cui risulta
priva di qualsiasi utilità l’adozione ed
approvazione dello strumento attuativo. Ma
tale principio non può trovare applicazione
nel caso di edificazione disomogenea, poiché
in quest’ultimo caso risultano necessari il
riordino e la ridefinizione dell’assetto
urbanistico della zona mediante apposito
strumento urbanistico di livello esecutivo,
che preveda soprattutto un’adeguata
dotazione di infrastrutture primarie e
secondarie, al fine di evitare l’incremento
dei “guasti urbanistici” già verificatisi,
essendo doverosa la pianificazione esecutiva
e/o attuativa dell’urbanizzazione fino a
quando essa conservi una qualche utile
funzione anche in aree già compromesse e
parzialmente urbanizzate e la pianificazione
attuativa può ancora conseguire l’effetto di
correggere e compensare il disordine
edilizio in atto.
Sebbene ai sensi del combinato disposto di
cui agli artt. 17, comma 1, e 28, comma 9,
L. n. 1150/1942 il Piano di Lottizzazione
convenzionata, approvato dalla Del. C.C. n.
318 del 13.07.1979, come tutti gli strumenti
urbanistici di natura attuativa e/o
esecutiva, ha efficacia decennale, va
rilevato che continuano a rimanere fermi a
tempo indeterminato l’obbligo di osservare
nelle costruzioni di nuovi edifici e nella
modificazione di quelli esistenti “gli
allineamenti e le prescrizioni di zona,
stabile dal piano stesso”, per cui tali
prescrizioni dei piani attuativi continuano
a rimanere efficaci anche dopo la scadenza
del termine di 10 anni.
Nell’ambito delle predette “prescrizioni
di zona, stabilite dal piano stesso”
rientra anche il dimensionamento dei cd.
standard urbanistici, disciplinato dal DM n.
1444 del 02.04.1968 e perciò anche la
realizzazione delle opere di urbanizzazione
primaria e secondaria di cui agli artt. 3, 4
e 5 del citato DM n. 1444 del 02.04.1968,
destinate ad assicurare alla collettività,
insediata in una determinata parte del
territorio comunale, un livello di qualità
della vita adeguato, anche se dopo il
decorso del periodo di efficacia decennale
non sono più validi i vincoli, preordinati
all’espropriazione per la realizzazione
delle opere di urbanizzazione, previste dal
piano, ma non attuate nell’arco di 10 anni.
Pertanto, se nell’ambito dell’esecuzione
dello strumento attuativo è stata già
raggiunta la dotazione minima degli
standards urbanistici e tale dotazione
minima degli standards urbanistici risulta
garantita anche tenendo conto della nuova
pretesa edificazione, è possibile
l’ulteriore edificazione residenziale
secondo un criterio di armonico inserimento
dei nuovi manufatti edilizi tra i
preesistenti fabbricati, tenendo conto degli
allineamenti e delle prescrizioni di tipo
regolamentare e/o normativo del piano
attuativo, approvato oltre 10 ani prima, la
cui applicazione risulta necessaria e/o che
continuano a mantenere la loro integrale
applicabilità.
Mentre, se nell’ambito dell’esecuzione dello
strumento attuativo non è stata già
raggiunta la dotazione minima degli
standards urbanistici, la parte inattuata
dello strumento urbanistico di secondo
livello, anche se i vincoli espropriativi
non sono più efficaci, non permette il
rilascio di altre autorizzazioni per la
realizzazione di nuove costruzioni su quei
terreni, destinati dal piano alla
realizzazione delle opere di urbanizzazione
fino all’emanazione di un nuovo strumento
urbanistico attuativo, in quanto va esclusa
la necessità di strumenti attuativi per il
rilascio di permessi di costruire soltanto
con riferimento alle zone già completamente
e/o totalmente urbanizzate, per cui risulta
priva di qualsiasi utilità l’adozione ed
approvazione dello strumento attuativo. Ma
tale principio non può trovare applicazione
nel caso di edificazione disomogenea, poiché
in quest’ultimo caso risultano necessari il
riordino e la ridefinizione dell’assetto
urbanistico della zona mediante apposito
strumento urbanistico di livello esecutivo,
che preveda soprattutto un’adeguata
dotazione di infrastrutture primarie e
secondarie, al fine di evitare l’incremento
dei “guasti urbanistici” già
verificatisi, essendo doverosa la
pianificazione esecutiva e/o attuativa
dell’urbanizzazione fino a quando essa
conservi una qualche utile funzione anche in
aree già compromesse e parzialmente
urbanizzate e la pianificazione attuativa
può ancora conseguire l’effetto di
correggere e compensare il disordine
edilizio in atto (TAR Basilicata,
sentenza 28.02.2012 n. 99 - link
a www.giustizia-amministrativa.it). |
|
EDILIZIA PRIVATA:
La presentazione dell’istanza di
sanatoria ordinaria ex art. 36 DPR n.
380/2001 non determina la definitiva
cessazione di efficacia del precedente
ordine di demolizione, ma soltanto una
sospensione e/o quiescenza temporanea di
efficacia dell’atto sanzionatorio, in
quanto, se l’istanza di sanatoria viene
accolta, l’ordine di demolizione risulta
implicitamente e/o sostanzialmente abrogato,
poiché viene meno il carattere abusivo
dell’opera realizzata, a causa
dell’accertata conformità dell’intervento
edilizio alla disciplina urbanistica ed
edilizia vigente (sia al momento
dell’edificazione, sia al momento della
presentazione dell’istanza di sanatoria
ordinaria); mentre, se l’istanza di
sanatoria viene respinta (con provvedimento
espresso o con silenzio rigetto, formatosi
dopo 60 giorni), l’ordine di demolizione
riacquista la sua efficacia, che non era
definitivamente cessata, ma era solo sospesa
in attesa della conclusione del nuovo iter
procedimentale iniziato con l’istanza di
sanatoria.
Al riguardo, va precisato che, comunque, nel
caso di rigetto esplicito o implicito
dell’istanza di sanatoria, l’istante non può
rimanere pregiudicato dall’aver esercitato
una facoltà prevista dalla legge (cioè
quella di poter presentare l’istanza di
sanatoria entro il termine in cui deve
provvedersi spontaneamente alla demolizione,
per evitare l’acquisizione gratuita al
patrimonio comunale del manufatto abusivo e
della relativa area di sedime), per cui tale
soggetto deve poter usufruire dell’intero
termine, per eseguire spontaneamente
l’ordine di demolizione ed evitare il
trasferimento del bene e dell’area di sedime
al Comune, mediante la sospensione del suo
decorso fino all’esito espresso o tacito
dell’istanza di sanatoria (più precisamente
il termine di spontanea demolizione va
calcolato, sommando il periodo decorrente
dalla ricezione dell’ordinanza di
demolizione fino alla proposizione
dell’istanza di sanatoria ed il periodo
decorrente dalla ricezione del provvedimento
espresso di rigetto dell’istanza di
sanatoria o dal compimento del 60° giorno
nel caso di silenzio rigetto fino al
compimento del predetto termine di spontanea
demolizione).
Inoltre, il procedimento avviato con
l’istanza di sanatoria è un procedimento del
tutto autonomo da quello avviato d’ufficio e
conclusosi con l’ingiunzione di demolizione,
per cui non vi sono motivi per imporre
all’Amministrazione l’obbligo di
riesercitare il potere sanzionatorio a
seguito dell’esito negativo dell’istanza di
sanatoria, anche perché l’ordine di
demolizione a suo tempo emanato costituisce
un provvedimento vincolato sul quale non
interferisce minimamente l’atto di rigetto
(esplicito o implicito) dell’istanza di
sanatoria (mentre, come sopra detto, al
contrario l’atto di accoglimento
dell’istanza di sanatoria comporta la
caducazione della precedente ordinanza di
demolizione).
---------------
Mentre, la normativa in materia di condono
edilizio, secondo cui la reiezione della
domanda di condono comporta la successiva
irrogazione di una nuova misura
sanzionatoria (con conseguente
improcedibilità per sopravvenuta carenza di
interesse del ricorso avverso l’ordine di
demolizione, emanato prima della
presentazione del condono) non può essere
estesa analogicamente alla fattispecie
giuridica dell’istanza di sanatoria
ordinaria, atteso che trattasi di una
normativa di carattere eccezionale, che ai
sensi dell’art. 14 Disp. Prelim. al C.C. non
può essere applicata ad altre fattispecie.
Comunque, le fattispecie del condono
edilizio e dell’istanza di sanatoria
ordinaria non sono tra loro assimilabili, in
quanto la domanda di condono edilizio
comporta un riesame complessivo dell’intera
fattispecie alla luce di una normativa di
carattere eccezionale derogatrice della
disciplina contenuta nella strumentazione
urbanistica che provoca il definitivo
superamento degli eventuali provvedimenti di
demolizione emanati precedentemente
all’entrata in vigore della normativa di
condono edilizio (emanati soltanto con
riferimento alle norme degli strumenti
urbanistici), mentre l’istanza di sanatoria
ordinaria può essere accolta soltanto se vi
sia conformità con gli strumenti urbanistici
generali e di attuazione anche solo adottati
(e non ancora approvati) sia al momento
della realizzazione dell’opera che al
momento della presentazione dell’istanza,
per cui in quest’ultimo caso l’emanazione di
un secondo provvedimento di demolizione si
rivelerebbe, in assenza di un’espressa
previsione normativa, un’inutile ed
antieconomica duplicazione dell’attività
amministrativa finalizzata alla vigilanza
urbanistico-edilizia del territorio ed al
contrasto del fenomeno dell’abusivismo
edilizio.
Secondo l’univoco orientamento
giurisprudenziale di questo Tribunale (cfr.
per es. TAR Basilicata Sent. n. 426 del
23.05.2005) la presentazione dell’istanza di
sanatoria ordinaria ex art. 36 DPR n.
380/2001 non determina la definitiva
cessazione di efficacia del precedente
ordine di demolizione, ma soltanto una
sospensione e/o quiescenza temporanea di
efficacia dell’atto sanzionatorio, in
quanto, se l’istanza di sanatoria viene
accolta, l’ordine di demolizione risulta
implicitamente e/o sostanzialmente abrogato,
poiché viene meno il carattere abusivo
dell’opera realizzata, a causa
dell’accertata conformità dell’intervento
edilizio alla disciplina urbanistica ed
edilizia vigente (sia al momento
dell’edificazione, sia al momento della
presentazione dell’istanza di sanatoria
ordinaria); mentre, se l’istanza di
sanatoria viene respinta (con provvedimento
espresso o con silenzio rigetto, formatosi
dopo 60 giorni), l’ordine di demolizione
riacquista la sua efficacia, che non era
definitivamente cessata, ma era solo sospesa
in attesa della conclusione del nuovo iter
procedimentale iniziato con l’istanza di
sanatoria.
Al riguardo, va precisato che, comunque, nel
caso di rigetto esplicito o implicito
dell’istanza di sanatoria, l’istante non può
rimanere pregiudicato dall’aver esercitato
una facoltà prevista dalla legge (cioè
quella di poter presentare l’istanza di
sanatoria entro il termine in cui deve
provvedersi spontaneamente alla demolizione,
per evitare l’acquisizione gratuita al
patrimonio comunale del manufatto abusivo e
della relativa area di sedime), per cui tale
soggetto deve poter usufruire dell’intero
termine, per eseguire spontaneamente
l’ordine di demolizione ed evitare il
trasferimento del bene e dell’area di sedime
al Comune, mediante la sospensione del suo
decorso fino all’esito espresso o tacito
dell’istanza di sanatoria (più precisamente
il termine di spontanea demolizione va
calcolato, sommando il periodo decorrente
dalla ricezione dell’ordinanza di
demolizione fino alla proposizione
dell’istanza di sanatoria ed il periodo
decorrente dalla ricezione del provvedimento
espresso di rigetto dell’istanza di
sanatoria o dal compimento del 60° giorno
nel caso di silenzio rigetto fino al
compimento del predetto termine di spontanea
demolizione).
Inoltre, il procedimento avviato con
l’istanza di sanatoria è un procedimento del
tutto autonomo da quello avviato d’ufficio e
conclusosi con l’ingiunzione di demolizione,
per cui non vi sono motivi per imporre
all’Amministrazione l’obbligo di
riesercitare il potere sanzionatorio a
seguito dell’esito negativo dell’istanza di
sanatoria, anche perché l’ordine di
demolizione a suo tempo emanato costituisce
un provvedimento vincolato sul quale non
interferisce minimamente l’atto di rigetto
(esplicito o implicito) dell’istanza di
sanatoria (mentre, come sopra detto, al
contrario l’atto di accoglimento
dell’istanza di sanatoria comporta la
caducazione della precedente ordinanza di
demolizione).
Mentre, la normativa in materia di condono
edilizio, secondo cui la reiezione della
domanda di condono comporta la successiva
irrogazione di una nuova misura
sanzionatoria (con conseguente
improcedibilità per sopravvenuta carenza di
interesse del ricorso avverso l’ordine di
demolizione, emanato prima della
presentazione del condono) non può essere
estesa analogicamente alla fattispecie
giuridica dell’istanza di sanatoria
ordinaria, atteso che trattasi di una
normativa di carattere eccezionale, che ai
sensi dell’art. 14 Disp. Prelim. al C.C. non
può essere applicata ad altre fattispecie.
Comunque, le fattispecie del condono
edilizio e dell’istanza di sanatoria
ordinaria non sono tra loro assimilabili, in
quanto la domanda di condono edilizio
comporta un riesame complessivo dell’intera
fattispecie alla luce di una normativa di
carattere eccezionale derogatrice della
disciplina contenuta nella strumentazione
urbanistica che provoca il definitivo
superamento degli eventuali provvedimenti di
demolizione emanati precedentemente
all’entrata in vigore della normativa di
condono edilizio (emanati soltanto con
riferimento alle norme degli strumenti
urbanistici), mentre l’istanza di sanatoria
ordinaria può essere accolta soltanto se vi
sia conformità con gli strumenti urbanistici
generali e di attuazione anche solo adottati
(e non ancora approvati) sia al momento
della realizzazione dell’opera che al
momento della presentazione dell’istanza,
per cui in quest’ultimo caso l’emanazione di
un secondo provvedimento di demolizione si
rivelerebbe, in assenza di un’espressa
previsione normativa, un’inutile ed
antieconomica duplicazione dell’attività
amministrativa finalizzata alla vigilanza
urbanistico-edilizia del territorio ed al
contrasto del fenomeno dell’abusivismo
edilizio.
In ogni caso, l’opposta tesi, secondo cui la
mera presentazione dell’istanza di sanatoria
ex art. 36 DPR n. 380/2001 fa perdere ogni
effetto al precedente provvedimento di
demolizione, comporta l’assurda conseguenza
(non verificabile nella fattispecie del
condono edilizio, dove la domanda di condono
va presentata obbligatoriamente entro un
termine perentorio, costituito da una
precisa data) che anche il secondo
provvedimento di demolizione (emanato dopo
la reiezione dell’istanza di sanatoria)
potrebbe essere neutralizzato da un’altra
istanza ex art. 36 DPR n. 380/2001 e così
via in un continuo alternarsi di ingiunzioni
di demolizioni e istanze ex art. 13 L. n.
47/1985, paralizzante dell’azione
amministrativa di repressione degli abusi
edilizi) (TAR Basilicata,
sentenza 28.02.2012 n. 98 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO: Malattia
senza festivi.
La Corte di Cassazione, Sez. lavoro, ha
ribadito con la
sentenza
09.02.2012 n. 1885 il seguente comportamento: «Se
alla conclusione del periodo di malattia
seguono dei giorni festivi gli stessi non
devono essere conteggiati nel periodo di
comporto pena l'illegittimità del
licenziamento stesso».
Il caso di specie riguardava una dipendente
del ministero della giustizia che aveva
fruito di un periodo di malattia durato 18
mesi (periodo massimo consentito dal Ccnl) e
che, alla conclusione del periodo stesso,
aveva ottenuto dall'Amministrazione di
assentarsi dal lavoro per un ulteriore
periodo di 18 mesi.
L'ulteriore periodo concesso scadeva in data
31/10/2003 e pertanto la lavoratrice doveva
riprendere servizio il giorno 1° novembre
del 2003; tuttavia , essendo il giorno 1°
novembre festivo e il giorno 2 novembre
cadente di domenica, la dipendente si era
presentata al lavoro il giorno 03.11.2003
(tale comportamento aveva portato al
licenziamento della stessa in quanto in data
01/01/2003 scadeva il periodo massimo di
assenza consentito dal contratto).
Il licenziamento è stato impugnato e la
questione giuridica è arrivata fino alla
Cassazione che ha riconosciuto
l'illegittimità del licenziamento (cosa che
era accaduta anche in primo grado) in quanto
la lavoratrice non aveva superato il periodo
di comporto (avendo ripreso servizio in
tempo utile il 3/11/2003) in quanto il 1° e
il 2 novembre del 2003 erano giorni festivi
(articolo ItaliaOggi
del 13.04.2012). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Abusi edilizi correlati
all'erogazione di servizi pubblici.
“La violazione dell’art. 48 del Dpr n.
380/2001 (Testo Unico Edilizia) comporta due
conseguenze: una di tipo civile (la nullità
del contratto di somministrazione), una di
tipo amministrativo (la sanzione
amministrativa a carico del funzionario
dell’azienda erogatrice). La competenza a
provvedere sulla sanzione amministrativa,
pur nel silenzio della norma, deve essere
incardinata in capo al Comune, nel cui
territorio è posto l’immobile, attesa la
competenza generale dei Comune in materia di
controllo della regolarità edilizia degli
immobili ai sensi dell’articolo 27 del Testo
Unico” (TAR Lombardia-Brescia, Sez. I,
sentenza 16.01.2012 n. 55).
Il Tar respinge il ricorso e conferma
l’inquadramento del Comune e le motivazioni
contenute nel provvedimento, sulla base
della seguente ricostruzione:
a) La violazione dell’articolo 48 del Dpr n.
380/2001 (Testo Unico Edilizia) comporta due
conseguenze. Una di tipo civile, la nullità
del contratto di somministrazione, ed una di
tipo amministrativo: la sanzione
amministrativa a carico del funzionario
dell’azienda erogatrice.
b) La competenza a provvedere sulla sanzione
amministrativa, pur nel silenzio della
norma, deve essere incardinata in capo al
Comune, nel cui territorio è posto
l’immobile, attesa la competenza generale
dei Comune in materia di controllo della
regolarità edilizia degli immobili ai sensi
dell’articolo 27 del Testo Unico”.
c) La sanzione amministrativa e la
dichiarazione incidentale di nullità del
contratto possono essere applicate dal
Comune soltanto quando sia violato il
disposto del comma 1° dell’articolo 48, e
cioè quando sia stata chiesta la fornitura
ad opere prive di permesso di costruire.
d) Non è prevista, pertanto, l’applicabilità
della norma agli interventi in DIA.
e) Infatti, l’articolo 37, comma 6°, del
Testo Unico Edilizia, nello stabilire le
norme sanzionatorie che restano applicabili
in caso di mancata presentazione della DIA,
non richiama l’articolo 48.
f) Nella concreta vicenda, le opere in
questione (spostamento della cucina,
installazione di nuovo impianto termico) non
abbisognavano di permesso di costruire o
superdia. Fra l’altro, il Tar evidenzia che
il mantenimento dell’impianto termico
abusivo è stato consentito con provvedimento
di sanatoria dell’illecito, peraltro,
applicato a carico del ricorrente, nella sua
qualità di proprietario. A tal riguardo, va
osservato che la sanatoria degli abusi
previsti dall’articolo 37 del Testo Unico (“interventi
eseguiti in assenza o in difformità dalla
denuncia di inizio attività e accertamento
di conformità”) comporta, comunque,
l’estinzione dei procedimenti sanzionatori
dell’abuso edilizio, tra cui deve ritenersi
compreso anche quello previsto dall’articolo
48 (commento tratto dalla newsletter di
www.centrostudimarangoni.it - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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APPALTI: Appalti
fasulli, committente con potere di vigilanza.
La Corte di Cassazione con sentenza n. 15615/2011, in
tema di appalti fasulli, ha stabilito che
l'esercizio di un potere di controllo da
parte del committente può essere compatibile
con un regolare contratto di appalto e
quindi deve ritenersi legittima la pretesa
da parte del committente dell'osservanza
delle modalità temporali e tecniche di
esecuzione del servizio o dell'opera oggetto
dell'appalto che dovranno essere rispettate
dall'appaltatore.
Nella fattispecie si trattava di un
contratto di appalto avente ad oggetto
servizi informatici che prevedevano lo
svolgimento dell'attività lavorativa dei
dipendenti della società appaltatrice presso
la struttura della committente con mezzi
materiali propri della stessa e in gruppi di
lavoro formati anche dai dipendenti della
società.
La società soccombente ha proposto ricorso
per Cassazione affermando che i dipendenti
della società appaltatrice erano in possesso
di conoscenze tecniche specifiche e
altamente qualificate in campo informatico e
sussisteva quindi il requisito
dell'organizzazione dei mezzi necessari
richiesto ai fini della genuinità del
contratto di appalto ai sensi dell'art. 29
dlgs n. 276/2003 (anche se l'attività
lavorativa era svolta all'interno di una
struttura della committente presso la quale
erano presenti anche altri lavoratori e con
mezzi materiali di proprietà della
committente).
La Corte ha ribadito che il divieto di
intermediazione di manodopera opera tutte le
volte in cui l'appaltatore mette a
disposizione del committente una prestazione
lavorativa senza che da parte sua ci sia una
reale organizzazione della prestazione
stessa finalizzata a un risultato produttivo
autonomo ed ha precisato che l'esercizio di
un potere di controllo da parte del
committente è compatibile con un regolare
contratto di appalto.
Sotto questo profilo può ritenersi legittima
la predeterminazione da parte del
committente anche delle modalità temporali e
tecniche di esecuzione del servizio o
dell'opera oggetto dell'appalto che dovranno
essere rispettate dall'appaltatore.
Quindi non può ritenersi sufficiente, ai
fini della configurabilità di un appalto
fraudolento, la circostanza che il personale
dell'appaltante impartisca disposizioni agli
ausiliari dell'appaltatore, occorrendo
verificare se le disposizioni impartite
siano riconducibili al potere direttivo del
datore di lavoro oppure al solo risultato
delle prestazioni lavorative, il quale può
formare oggetto di un genuino contratto di
appalto
(articolo ItaliaOggi
del 13.04.2012). |
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AGGIORNAMENTO AL 10.04.2012 |
|
NOTE,
CIRCOLARI E COMUNICATI |
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ENTI LOCALI:
Oggetto: Decreto del Ministro
dell'Interno 15.02.2012, n. 23, recante il
"Regolamento adottato in attuazione
dell'articolo 16, comma 25, del
decreto-legge 13.08.2011, n. 138, recante
"Istituzione dell'elenco dei revisori dei
conti degli enti locali e modalità di scelta
dell'organo di revisione
economico-finanziario" (Ministero
dell'Interno,
circolare 05.04.2012 n. FL 7/2012). |
|
EDILIZIA PRIVATA:
Indicazioni operative nella redazione
delle notizie di reato, in materia di
edilizia e urbanistica, da inoltrare alla
Procura della Repubblica da parte dei Comuni
(Procura della Repubblica di Bergamo,
nota 13.03.2012 n. 332
di prot.). |
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SINDACATI |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Polizia Locale - E' legittima
l'attribuzione dell'indennità di disagio
(CGIL-FP di Bergamo,
nota 02.04.2012). |
|
PUBBLICO IMPIEGO:
Eccedenze di personale nelle
pubbliche amministrazioni e licenziamento
per motivi economici
(CGIL-FP di Bergamo,
nota
19.03.2012). |
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GURI - GUUE -
BURL (e anteprima) |
|
APPALTI - ATTI AMMINISTRATIVI -
AMBIENTE-ECOLOGIA - VARI:
G.U. 06.04.2012 n. 82, suppl. ord. n. 69/L,
"Testo
del decreto-legge 09.02.2012, n. 5,
coordinato con la legge di conversione
04.04.2012, n. 35, recante:
«Disposizioni urgenti in materia di
semplificazione e di sviluppo»". |
|
ENTI LOCALI: B.U.R.
Lombardia, supplemento n. 14 del 06.04.2012,
"Disciplina del settore dei trasporti"
(L.R.
04.04.2012 n. 6). |
|
AMBIENTE-ECOLOGIA - APPALTI - ENTI LOCALI -
INCARICHI PROFESSIONALI/PROGETTUALI - VARI: G.U.
03.04.2012 n. 79, suppl. ord. n. 65, "Ripubblicazione
del testo del decreto-legge 24.01.2012, n.
1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24.03.2012, n. 27, recante:
«Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo
sviluppo delle infrastrutture e la
competitività»". |
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AMBIENTE-ECOLOGIA -
EDILIZIA PRIVATA: G.U.
03.04.2012 n. 79:
● "Quinto elenco aggiornato dei siti di
importanza comunitaria per la regione
biogeografica alpina in Italia, ai sensi
della direttiva 92/43/CEE" (Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare,
decreto 07.03.2012);
● "Quinto elenco aggiornato dei siti di
importanza comunitaria per la regione
biogeografica continentale in Italia, ai
sensi della direttiva 92/43/CEE"
(Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare,
decreto 07.03.2012).
● "Quinto elenco aggiornato dei siti di
importanza comunitaria per la regione
biogeografica mediterranea in Italia, ai
sensi della direttiva 92/43/CEE"
(Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare,
decreto 07.03.2012). |
|
ENTI LOCALI: B.U.R.
Lombardia, serie ordinaria n. 14 del
02.04.2012, "Approvazione del capitolato
d’oneri generale e del capitolato d’oneri
particolare per la vendita in piedi di lotti
boschivi di proprietà pubblica (art. 75,
comma 2-bis, del r.r. 5/2007)" (decreto
D.G. 23.03.2012 n. 2481). |
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DOTTRINA E
CONTRIBUTI |
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ATTI AMMINISTRATIVI: E.
Rovere,
L'atto amministrativo
(link a www.diritto.it). |
|
APPALTI:
V. Lioniello,
La responsabilità solidale tra committente
pubblico e appaltatore negli appalti
stipulati dalla pubblica amministrazione
(link a www.diritto.it). |
|
APPALTI:
S. Rocca e V. Montaruli,
La documentazione antimafia e la recente
semplificazione amministrativa
(link a www.diritto.it). |
|
PUBBLICO IMPIEGO: C.
Morici,
Se il datore di lavoro cambia la password
del pc e sostituisce la serratura
dell’ufficio del lavoratore è integrato il
danno da mobbing
(link a www.diritto.it). |
|
PUBBLICO IMPIEGO: S.
Rocchina,
Cos'é il mobbing per la giurisprudenza
(Cass. n. 3187/2012) - Per la configurazione
di una condotta di "mobbing",
l'illegittimità di un atto non è di per sé
sufficiente
(link a www.diritto.it). |
|
URBANISTICA: A.
Galbiati,
La partecipazione ai procedimenti di
pianificazione territoriale nella l.r.
Lombardia 1/2012
(link a www.studiospallino.it). |
|
APPALTI:
F. Federici,
Se l'appalto è affidato senza delibera di
spesa - Nota a Corte di Cassazione - Sez.
III civile, sentenza 25.01.2012 n. 1025
(link a www.filodiritto.com). |
|
SICUREZZA LAVORO:
A. Veltri,
Individuazione della figura giuridica del
dirigente nel Testo Unico di Sicurezza sul
Lavoro (link a
www.filodiritto.com). |
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CORTE DEI
CONTI |
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INCARICHI PROFESSIONALI: Personale.
La Corte dei conti condanna un sindaco per
dieci anni di consulenze extra organico.
Incarichi di vertice agli esterni limitati
anche nella durata.
La maxisanzione: tutti i compensi pagati
vanno risarciti.
Giocare con le norme per aggirare i limiti
previsti per gli incarichi di lavoro
autonomo e i vincoli in materia di rapporti
fiduciari può costare caro.
Se ne è reso conto il sindaco di un piccolo
comune in provincia dell'Aquila, il quale,
per poter usufruire delle prestazione del
responsabile dell'ufficio tecnico, da lui
selezionato con incarico esterno, ha fatto
ricorso all'articolo 110, comma 2, del Testo
unico enti locali (Dlgs 267/2000). Ma i
magistrati contabili prima lo hanno
condannato a una sanzione tutto sommato
modesta, poi, in appello, hanno inasprito
l'importo del danno erariale.
Può essere
così riassunto il contenuto della
sentenza
08.02.2012 n. 66
della Corte dei conti - Sez. III Giur.
centrale d'appello.
Il sindaco abruzzese aveva conferito un
incarico ad un ingegnere per sopperire alla
carenza di personale qualificato. Dopo
alcuni anni, il professionista era diventato
responsabile dell'ufficio tecnico e
l'incarico aveva assunto la veste di «alta
professionalità», fuori dotazione organica,
a tempo determinato e parziale.
La Corte, innanzitutto, ha evidenzia come il
ricorso a personale esterno debba essere
motivato da esigenze eccezionali, impreviste
e transitorie, mentre, normalmente si deve
provvedere ai compiti istituzionali con il
personale inquadrato nella propria
organizzazione. I giudici contabili quindi
hanno ravvisato un primo profilo di
illegittimità nel ricorso ad un'alta
professionalità fuori dotazione organica
assegnata a compiti ordinari. Senza contare
che le esigenze si erano rivelate tutt'altro
che temporanee e predeterminate, in quanto
l'incarico era durato una decina d'anni,
proroghe comprese.
Molto significativo un passaggio della
sentenza nel quale i giudici contabili,
hanno contestato al sindaco di aver fatto
ricorso ad «una sorta di contraddittoria e
inammissibile commistione tra le distinte
ipotesi disciplinate dall'articolo 110 del Tuel» al comma 1, al comma 2 e al comma 3
(oggi comma 6). Di fatto, la Corte ha
considerato l'incarico come una vera e
propria assunzione del tecnico comunale, non
legata ad esigenze eccezionali.
La condanna al danno, quindi, è stata
inevitabile. Ma i magistrati contabili hanno
osservato che, nel caso di specie, non si
può neppure parlare di riduzione per utilità
derivante dalla prestazione resa a favore
del Comune. In primo luogo perché l'utilità
deve essere comprovata dal soggetto che
vorrebbe usufruire dello sconto sulla
sanzione, non potendosi ricavare benefici
solo dalla mera prestazione resa, e, in
secondo luogo, perché l'ingegnere non ha
affiancato le professionalità interne,
presenti ed aventi titolo per assumere la
responsabilità del servizio, ma si è
sostituito ad esse. Il danno erariale è
stato quantificato pari a tutte le
retribuzioni corrisposte, con l'aggiunta di
una quota parte dell'assegno ad personam,
che seppure riconosciuto sproporzionato
rispetto all'incarico, è addebitato solo in
parte al sindaco, in quanto deciso in seno
alla giunta.
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LA MASSIMA
Non sussiste un generale divieto per la Pa
di ricorrere a collaborazioni esterne o a
contratti di durata o, ancora, a consulenze,
ma l'utilizzo di personale esterno non può
concretizzarsi se non nel rispetto di
determinate condizioni e limiti previsti dal
legislatore.
I limiti trovano la propria ratio
nella necessità di evitare il conferimento
generalizzato di consulenze esterne,
l'assunzione di personale in assenza di
condizioni legittimanti, l'aggravio di costi
e la violazione di norme cogenti le quali
richiedono, per l'accesso alla pubblica
amministrazione, lo svolgimento di una
procedura concorsuale (articolo Il Sole 24 Ore del
02.04.2012 - tratto da
www.corteconti.it). |
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NEWS |
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EDILIZIA PRIVATA:
Semplificazioni. La legge 35, di
conversione del Dl 5/2012, ha tolto i
vincoli sugli spazi realizzati con le
agevolazioni «Tognoli»
Parcheggi in vendita senza casa. Le aree
potranno essere di pertinenza di immobili
situati in altri quartieri.
Si possono vendere, con limiti, i parcheggi
realizzati in attuazione della legge Tognoli
del 1989: è questa la novità introdotta
dall'articolo 10 del decreto legge 5/2012
(legge 35, in vigore da ieri).
In via generale, chi intende costruire deve
rispettare standard di urbanizzazione e in
particolare realizzare spazi per parcheggi
in misura pari a un metro quadrato ogni 10
metri cubi di costruzione (articolo
41-sexies legge 1150/1942). Questi spazi per
parcheggiare, nel periodo tra il 1985 e il
2005, erano considerati pertinenze
necessarie delle singole costruzioni e cioè
non separabili dalle stesse. Solo con
l'entrata in vigore dell'articolo 12 della
legge 246/2005 è stato possibile cedere il
diritto a parcheggiare o affittare a terze
persone o imprese.
Le agevolazioni
Questa prima liberalizzazione, però, non
riguardava le aree di sosta realizzate in
forza delle legge Tognoli 122/1989, che
hanno continuato a essere considerate
inseparabili dalle unità immobiliari di cui
erano pertinenze. Il vincolo rimasto in
vigore dal 1989 al 2012 sulle aree di sosta
"Tognoli" era motivato dal fatto che
la legge 122/1989 consentiva notevoli
agevolazioni, elasticizzando le previsioni
degli strumenti urbanistici (piani
regolatori, regolamenti edilizi) e le
maggioranze condominiali (bastava la metà
del valore e maggioranza degli intervenuti),
consentendo di realizzare parcheggi sotto
gli edifici oppure al piano terreno nelle
costruzioni "a pilotis", cioè con un
piano terra vuoto, attraversato da nudi
pilastri che reggono l'edifico sovrastante.
Per evitare fenomeni di accaparramento, ad
esempio la vendita di tutto un piano
interrato da trasformare in parcheggio,
oppure la vendita di piani terra vuoti da
delimitare con muri e da suddividere in
spazi di sosta, il legislatore nel 1989
aveva previsto l'obbligo di cedere il
parcheggio realizzato con le agevolazioni
della legge 122 solo insieme all'unità
immobiliare della quale costituiva
pertinenza. Quindi le imprese edili che
realizzavano tali parcheggi non potevano
immetterli sul libero mercato ma dovevano
cederli necessariamente ai proprietari delle
unità immobiliari sovrastanti e solo questi
ultimi potevano eventualmente cederli in
affitto a terzi.
Quando si può vendere
Solo ora, quale effetto del Dl
semplificazioni, è possibile che i
proprietari di unità immobiliari possano
cedere a terzi le aree di parcheggio
realizzate (al piano terra o nell'interrato)
con le agevolazioni della legge Tognoli. I
terzi acquirenti, peraltro, devono mantenere
il vincolo di pertinenza spostandolo su
un'altra unità immobiliare (anche non loro)
presente nello stesso comune. Non è
necessario un rapporto di vicinanza tra
pertinenza e questa diversa unità
immobiliare e l'abitazione o l'ufficio, cui
il parcheggio è collegato, possono essere
molto distanti purché nello stesso comune.
Il decreto legge ha inteso infatti evitare
che si generi un mercato di parcheggi
realizzati con la legge Tognoli
completamente sciolto dalle unità
immobiliari, ma non ha più interesse a che
l'abitazione o l'ufficio goda effettivamente
della possibilità di parcheggiare nell'area
di propria pertinenza. In altri termini, una
casa può avere un parcheggio di pertinenza
anche in un quartiere sito all'opposto del
territorio comunale. Di conseguenza i
proprietari dei parcheggi potranno vendere i
posti auto, realizzati nel loro interrato o
al piano terra con la legge 122,
separatamente dalle loro unità immobiliari,
magari per esigenze di liquidità oppure
perché si tratta di un secondo o terzo posto
auto diventato eccedente.
Aree ancora vincolate
Resistono quindi solo due categorie di posti
auto che hanno concreti limiti a una
separazione dalle unità immobiliari di cui
sono pertinenza: la prima comprende i posti
realizzati in concessione su aree (o sul
sottosuolo di aree) comunali. Questi sono in
genere i primi livelli dei parcheggi
multipiano realizzati in concessione, che
non possono essere separati dall'unità
immobiliare della quale sono pertinenza.
La seconda categoria è quella dei parcheggi
realizzati dai condomini o da singoli
proprietari in aree pertinenziali esterne ai
fabbricati (nel raggio, in genere, di poche
centinaia di metri): tali aree di parcheggio
devono restare a uso esclusivo dei
residenti.
Poiché i "residenti" possono non
identificarsi con i "proprietari", si
arriva alla conclusione che gli inquilini
(tecnicamente, i residenti) di un palazzo in
cui i proprietari abbiano realizzato
parcheggi interrati in aree pertinenziali
(esterne ai fabbricati stessi) hanno diritto
a fruire del parcheggio e non possono
vedersi sottratto tale diritto nemmeno se
l'area di parcheggio viene venduta a terzi.
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L'evoluzione delle regole
1 - Metro quadro
In base alla legge 1150/1942, chi vuole
costruire un edificio deve realizzare spazi
per parcheggi nella misura di un metro
quadro ogni dieci metri cubi di costruzione
1985 - Vincolo
Tra il 1985 e il 2005 gli spazi per
parcheggiare sono stati considerati
pertinenze necessarie delle singole
costruzioni e quindi non separabili dalle
stesse
1989 - Iter semplificato
La legge Tognoli (122/1989) introduce
diverse agevolazioni a livello urbanistico e
di regolamento condominiale per la
realizzazione di parcheggi al piano terra o
interrati sotto i rispettivi edifici
2005 - Primo passo
La legge 246/2005 consente di cedere o
affittare il diritto di parcheggiare a
terzi, ma non per le aree realizzate con la
legge Tognoli (articolo Il Sole 24 Ore
dell'08.04.2012). |
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ENTI LOCALI - VARI: L'Imu va in onda in due puntate.
Definite le aliquote per la rata da versare
entro il 18 giugno. Scadenze e regole
dell'imposta municipale unica contenute nel
maxi-emendamento al dl 16/2012.
Finalmente i contribuenti sanno quali
aliquote devono utilizzare per calcolare la
prima rata dell'Imu da versare,
esclusivamente con il modello F24, entro il
18 giugno (il 16 cade di sabato). Poi, per
il conguaglio di dicembre, si profilano già
dubbi e perplessità, atteso che i comuni
devono fissare aliquote e detrazioni
definitive entro il 30 settembre, prendendo
come riferimento le aliquote che il governo
potrebbe, paradossalmente, cambiare fino al
10 dicembre.
Sono le principali novità del
maxi-emendamento al dl 16/2012, approvato
nei giorni scorsi dal senato, e che ora
passa alla camera per la seconda lettura (la
conversione dovrà avvenire entro il 1°
maggio). Il provvedimento è intervenuto
anche su altre questioni che comunque
rilevano ai fini dell'acconto. Si tratta
degli immobili connessi all'attività
agricola, delle case di interesse storico o
artistico, dei fabbricati inagibili e,
ancora, degli alloggi «ex Iacp».
Posto che
oggi non è possibile sapere con certezza
quale sarà nel 2012 il carico fiscale
complessivo che graverà sui proprietari
degli immobili, tenendo anche conto che gli
alloggi non locati (seconde case e
fabbricati a disposizione) saranno esclusi
da Irpef e relative addizionali, vale la
pena soffermarsi sulle regole da conoscere
per calcolare correttamente la prima rata di
giugno. Anche se occorre precisare che per
determinate tipologie immobiliari sono sorti
dubbi che gli attesi chiarimenti del
ministero delle finanze potrebbero aiutare a
dissipare.
Base imponibile. Rispetto a quanto
originariamente previsto dall'art. 13 del dl
201/2011, le novità introdotte in tema di Imu riguardano i fabbricati inagibili e
inabitabili e le case storiche. Con riguardo
ai primi, viene, sostanzialmente,
ripristinata la stessa riduzione prevista
dall'Ici, anche se per l'Imu, anziché
ridurre l'imposta del 50%, viene previsto un
abbattimento del 50% della base imponibile.
Viene poi precisato, anche se appare una
sottolineatura pleonastica, che se il
fabbricato inagibile è iscritto in catasto
come unità collabente (categoria catastale
F/2) continua «ad avere rendita zero».
Ciò
che invece non viene chiarito (e il problema
era già sorto con riguardo all'Ici) è se il
fabbricato con rendita nulla, qualora
ricostruibile in base agli strumenti
urbanistici del comune, debba essere
considerata area edificabile oppure se si
tratti di un immobile irrilevante ai fini di
tali imposte comunali.
Novità significative
riguardano invece gli immobili dichiarati di
interesse storico e artistico. Da una
tassazione Ici agevolata (per effetto
dell'applicazione di una rendita
convenzionale determinata applicando la
tariffa d'estimo più bassa) si è passati,
con il decreto «salva-Italia»,
all'azzeramento dei benefici, per poi
mediare, con il maxi-emendamento, attraverso
la riduzione della metà del valore
imponibile comunque calcolato sulla base
della rendita risultante in catasto.
Aliquote. Per il calcolo della prima rata si
dovrà applicare: l'aliquota del 4 per mille
all'abitazione principale e relative
pertinenze (purché accatastate in categoria
C2, C/6 o C/7 e comunque nel limite massimo
di un'unità immobiliare per ciascuna delle
predette categorie); l'aliquota del 2 agli
immobili strumentali rurali (al riguardo va
segnalato che a tutt'oggi non risulta ancora
adottato il decreto ministeriale con il
quale dovrebbe essere chiarito se tali
immobili assumeranno la categoria D/10);
l'aliquota del 7,6 a tutti gli altri
immobili.
Riduzioni. Per i terreni posseduti e
condotti da coltivatori diretti e
imprenditori agricoli professionali (Iap),
comprese le società agricole, viene
ripristinato lo stesso meccanismo di
riduzione dell'imposta, articolato per
scaglioni, già previsto per l'Ici.
Rispetto
all'art. 9 del dlgs 504/1992, oltre ai diversi
limiti degli scaglioni, non viene più
previsto che nel caso di terreni ubicati in
più comuni, ai fini del calcolo, si assume
il valore complessivo dei terreni,
ripartendo poi le riduzioni
proporzionalmente ai valori dei singoli
fondi.
Esenzioni. I terreni agricoli ricadenti in
aree montane o di collina di cui all'art. 7,
c. 1, del dlgs 504/92 restano esenti dall'Imu
anche se il ministero delle finanze, con
apposito decreto, potrebbe limitare il
novero dei comuni rientranti in tale
condizione. In assenza di tale decreto, pare
di capire, si applicheranno le stesse regole
dell'Ici.
Trova ingresso, invece,
l'esenzione dall'Imu dei fabbricati rurali
strumentali ubicati nei comuni montani o
parzialmente montani di cui all'elenco dei
comuni italiani predisposti dall'Istat. Tali
immobili, esenti dall'Imu, saranno però
assoggettati all'Irpef e alle relative
addizionali.
Quota statale e versamento. Resta immutata
la regola prevista dall'art. 13, c. 11, del
dl 201/2011 in virtù del quale, tranne
alcune eccezioni di seguito esaminate, allo
stato è riservata una quota di imposta pari
alla metà dell'importo calcolato applicando
alla base imponibile l'aliquota del 7,6 per
mille (per l'acconto o di quella che un dpcm
potrebbe modificare entro il 10/12/2012).
Restano esclusi dal prelievo statale le
abitazioni principali e relative pertinenze
e i fabbricati rurali strumentali. A cui il
maxi-emendamento ha aggiunto i fabbricati
dei comuni utilizzati per scopi non
istituzionali e gli alloggi degli «ex Iacp»
e delle cooperative a proprietà indivisa.
Proprio in relazione a tale ultima
fattispecie, la formulazione della novella
lascia spazio al dubbio se l'effettiva
volontà del legislatore sia andata nella
direzione di ridurre l'imposizione piuttosto
che verso quella della devoluzione
dell'intero gettito al comune.
Il versamento
del 18 giugno potrà essere eseguito solo con
il modello F24, utilizzando i nuovi codici
tributo che renderanno possibile
l'indicazione separata della quota erariale
(ove dovuta) rispetto a quella comunale.
Sarà naturalmente consentito compensare
altri crediti con l'Imu mentre, allo stato
attuale, non appare possibile il contrario
atteso che l'eventuale credito Imu non
risulta da una dichiarazione bensì da un
provvedimento del comune
(articolo ItaliaOggi
Sette dell'08.04.2012). |
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PUBBLICO IMPIEGO - VARI: Malattia, attenzione al
certificato.
Lavoratore responsabile della presenza dei
dati domiciliari. Indennità negata quando è
impossibile svolgere la visita fiscale per
scarsità di informazioni.
Attenzione a fare i furbi sul certificato
medico per evitare i controlli fiscali.
Fornire dati incompleti, infatti, può
costare la perdita dell'indennità di
malattia.
Lo ha precisato l'Inps, fornendo
chiarimenti in merito ai controlli attivati
da imprese e pubbliche amministrazioni (le
cosiddette «visite fiscali»). L'istituto ha
ribadito, in particolare, l'obbligo per il
lavoratore di verificare con massima
attenzione i dati riferiti al proprio
indirizzo finalizzati al controllo
domiciliare, in quanto la responsabilità
sulla correttezza di tali informazioni
ricade unicamente su se stesso che rischia
di perdere l'indennità per malattia.
Entro il 30/4 vanno comunicati i dati 2011
su rifiuti, imballaggi, Aee, veicoli fuori uso,
emissioni.
La malattia viaggia online. La novità
scaturisce dal processo di uniformazione dei
regimi previsti per i dipendenti pubblici e
quelli privati in ordine alle certificazioni
di malattia. Unificazione che ha portato dal
14 settembre all'entrata in vigore di
un'unica disciplina (cioè applicabile sia al
settore privato che pubblico) sulla
trasmissione in via telematica dei
certificati medici all'Inps. E ha portato
pure alla telematizzazione delle richieste
di controllo (le cosiddette visite fiscali),
a regime dal 1° dicembre.
Oggi, dunque, è vigente un regime unico «per
la certificazione di malattia dei
lavoratori», a seguito della legge n.
183/2010 (collegato lavoro), con riferimento
principale all'articolo 55-septies del dlgs
n. 165/2001, ossia al T.u. pubblico impiego.
Ciò ha comportato, inoltre, l'unificazione
del regime anche per ciò che concerne gli
aspetti sanzionatori riferiti ai medici del
Ssn o convenzionati.
Vale la pena ricordare,
infine, che dal 06.07.2011 (entrata in
vigore del dl n. 98/2011) è arrivata
un'ulteriore innovazione, sempre in tema di
assenze per malattia, per cui «nel caso in
cui l'assenza per malattia abbia luogo per
l'espletamento di visite, terapie,
prestazioni specialistiche o esami
diagnostici l'assenza è giustificata
mediante la presentazione di attestazione
rilasciata dal medico o dalla struttura,
anche privati, che hanno svolto la visita o
la prestazione» (unica ipotesi, insomma, per
cui resta possibile la modalità cartacea di
giustificazione dell'assenza).
La visita fiscale si chiede online. A
decorrere dall'01.10.2011, come
accennato, anche le richieste di visita
medica di controllo (le cosiddette «visite
fiscali») devono essere inoltrate all'Inps
mediante canale telematico. La novità fa
parte del piano di «estensione e
potenziamento dei servizi telematici offerti
dall'Inps ai cittadini», in costruzione
progressiva dal 1° gennaio di quest'anno e
che prevede l'utilizzo graduale del canale
telematico per la presentazione delle
principali domande di prestazioni/servizi.
Con riferimento alle segnalazioni da parte
di alcune sedi dell'Inps di imprese che
continuano ad inviare le richieste di visite
mediche mediante fax, l'Inps ha precisato
che tali richieste (per fax) possono essere
accolte solo in eventuali casi di
interruzione del servizio telematico
connessi a problematiche di tipo tecnico. In
via ordinaria, invece l'Inps non dà seguito
alle richieste non pervenute in via
telematica.
Modalità operative. Il servizio telematico
di richiesta di visita fiscale è a
disposizione dei datori di lavoro sia
pubblici che privati, compresi i datori i
cui dipendenti non sono tenuti al pagamento
della contribuzione per l'indennità
economica di malattia all'Inps. Per
l'utilizzo del servizio occorre essere
abilitati all'accesso. Tutti i soggetti già
dotati di Pin e attualmente in grado di
consultare gli attestati di malattia sono
abilitati al servizio automaticamente.
Invece i datori di lavoro o loro incaricati
non ancora abilitati ai servizi di
consultazione degli attestati di malattia,
per poter accedere al servizio, devono
presentare presso una sede dell'Inps i
seguenti documenti: modulo di richiesta,
compilato e sottoscritto dallo stesso datore
di lavoro privato o dal legale
rappresentante (ove il datore di lavoro sia
pubblico o organizzato in forma associata o
societaria), con l'elenco dei dipendenti per
i quali si chiede il rilascio del Pin per
l'accesso agli attestati di malattia del
personale con allegata copia del documento
d'identità del sottoscrittore; modulo di
richiesta «individuale» compilato e firmato
da ogni dipendente autorizzato, con allegata
una fotocopia del documento d'identità del
sottoscrittore.
I datori di lavoro o loro
incaricati che intendano affidare il
servizio di richiesta visita medica di
controllo a un soggetto diverso da quello
attualmente dotato di abilitazione per la
consultazione degli attestati di malattia,
devono comunicarlo all'Inps, che provvederà
a modificare i relativi profili
autorizzativi. Inoltre, gli stessi datori di
lavoro o loro incaricati in possesso di Pin
sono tenuti a chiedere tempestivamente la
revoca dell'autorizzazione all'Inps (che
provvederà a cessare, con effetto immediato,
l'abilitazione), al verificarsi della
cessazione dell'attività, della sospensione
o del trasferimento in altra struttura
dell'intestatario del Pin.
La richiesta di visita medica di controllo,
che viene indirizzata in automatico alla
sede competente dell'Inps per
residenza/domicilio o per reperibilità del
lavoratore, può essere effettuata per un
solo lavoratore e per una sola visita alla
volta. È possibile, inoltre, richiedere
anche la visita di controllo ambulatoriale
Inps, per casi eccezionali e motivati, cui
fa seguito una verifica di fattibilità, da
un punto di vista organizzativo-temporale,
da parte della sede territoriale dell'Inps
destinataria.
Ogni visita può essere
richiesta 24 ore su 24; tuttavia
l'effettuazione del controllo nello stesso
giorno di richiesta è garantita dall'Inps
soltanto per le istanze inviate entro le ore
12. Infatti, i datori di lavoro possono
inviare in qualsiasi momento della giornata
la richiesta di controllo essendo attivo il
canale telematico; lo smistamento delle
richieste ai medici incaricati però avviene:
per i controlli nella fascia antimeridiana
con riferimento alle richieste pervenute
entro le ore 9; per quelli pomeridiani con
riferimento alle richieste arrivate entro le
ore 12.
Indirizzo reperibilità. Per consentire il
controllo domiciliare è di fondamentale
importanza che il lavoratore verifichi, con
la massima attenzione e precisione,
l'inserimento nel certificato telematico dei
dati riferiti all'indirizzo per la
reperibilità. Anche per tale aspetto,
infatti, nulla è innovato rispetto al
passato e, pertanto, la responsabilità sulla
correttezza delle informazioni ricade
unicamente sul lavoratore che ha il diritto
e l'onere di controllare i dati al momento
dell'inserimento da parte del medico o
successivamente visualizzando la copia
stampata del certificato stesso (il
lavoratore rischia di perdere l'indennità
per malattia).
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Dopo dieci giorni parola al medico Ssn.
Per la malattia lunga serve un certificato
medico «doc». Nei casi di assenza superiori
ai dieci giorni, infatti, il lavoratore deve
munirsi necessariamente di certificato
rilasciato da un medico del Servizio
sanitario o con esso convenzionato.
Il
vincolo, finora vigente per il solo settore
pubblico (cioè per gli impiegati statali), è
stato esteso al settore privato dal
Collegato lavoro (legge n. 183/2010). Vale
non solo in caso di lunghe malattie (quelle
superiori a dieci giorni), ma pure per le
infermità oltre la seconda in un anno. In
particolare, il Collegato lavoro ha
stabilito che, per garantire un quadro
completo e univoco delle assenze per
malattia nei settori pubblico e privato,
nonché un efficace sistema di controllo
delle stesse assenze, a decorrere dall'01.01.2010 (termine poi slittato al 14
settembre scorso, per il solo settore
privato), in tutti i casi di assenza per
malattia dei dipendenti di datori di lavoro
privati, per il «rilascio» e la
«trasmissione» della attestazione di
malattia si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 55-septies del dlgs n.
165/2001. È proprio questo rinvio normativo
a determinare, per il settore privato, la
necessità di ricorrere a una certificazione
«doc» in alcune situazioni.
Nel dettaglio è
nei casi di assenza per malattia superiori a
dieci giorni e comunque nei casi di eventi
successivi al secondo nel corso dello stesso
anno solare che anche per il lavoratore del
settore privato è divenuto obbligatorio
produrre, al datore di lavoro, idonea
certificazione rilasciata unicamente dal
medico del Ssn o con esso convenzionato. Fa
eccezione a tale regole l'assenza di
malattia per l'espletamento di visite,
terapie, prestazioni specialistiche o
diagnostiche per le quali la certificazione
giustificativa può essere rilasciata anche
da medico o struttura privata
(articolo ItaliaOggi
Sette dell'08.04.2012). |
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AMBIENTE-ECOLOGIA:
Dichiarazioni ambientali ad hoc.
Mud, Mudino, Prtr: diverse le modalità
dell'eco-denuncia. Entro il 30/4 vanno
comunicati i dati 2011 su rifiuti,
imballaggi, Aee, veicoli fuori uso,
emissioni.
Grandi produttori di rifiuti speciali,
professionisti di recupero e smaltimento,
organismi di gestione dei rifiuti di
imballaggio, fabbricanti e importatori di
apparecchiature elettroniche, soggetti che
effettuano raccolta, trasporto e trattamento
di veicoli fuori uso, impianti industriali a
emissioni rilevanti ex regolamento Ce n.
166/2006.
Questi i soggetti che dovranno, con modalità
differenti, comunicare entro il prossimo 30.04.2012 alle autorità competenti i dati
quali/quantitativi dei beni nuovi o a fine
vita rilevanti dal punto di vista
dell'impatto ambientale prodotti o gestiti
nel corso del 2011.
A differenziare i
soggetti obbligati alle dichiarazioni
ambientali in scadenza non è, infatti,
soltanto l'oggetto delle comunicazioni, ma
lo schema procedurale da seguire per
trasmettere le informazioni in questione.
Dichiarazione «rifiuti». Obbligati alla
dichiarazione dei dati relativi ai rifiuti
prodotti e/o gestiti nel corso del 2011 sono
due macrocategorie di persone. In primo
luogo devono adempiere all'obbligo in parola
tutti i soggetti già tenuti, prima
dell'istituzione del nuovo sistema di
tracciamento telematico dei rifiuti (cd.
«Sistri»), alla tradizionale «comunicazione Mud» (acronimo del «Modello unico di
dichiarazione ambientale» introdotto dalla
legge 70/1994).
Tali soggetti coincidono, in
particolare, con i seguenti: produttori
iniziali di rifiuti pericolosi (a eccezione
dei soggetti del cosiddetto «comparto del
benessere», individuati dal dl 201/2011, che
producono rifiuti pericolosi a rischio
infettivo con codice «Cer 180103» e li
trasportano in conto proprio entro
determinati limiti quantitativi fino a
soggetti autorizzati al ritiro e delle
imprese agricole ex articolo 2135 Codice
civile con volume annuo di affari non
superiore a 8 mila euro ex articolo 189 del dlgs 152/2006 nella versione precedente alle
modifiche introdotte dal dlgs 205/2010);
produttori iniziali di rifiuti speciali non
pericolosi di cui all'articolo 184/3,
lettere c), d), g) del dlgs 152/2006 (ossia
rifiuti da lavorazioni industriali,
artigianali, da attività di
smaltimento/recupero rifiuti, fanghi
prodotti dalla potabilizzazione e da altri
trattamenti delle acque e dalla depurazione
delle acque reflue e da abbattimento di
fumi) con più di dieci dipendenti; imprese
ed enti che effettuano operazioni di
recupero/smaltimento rifiuti.
L'assolvimento
dell'obbligo di dichiarazione da parte dei
soggetti in parola dovrà essere effettuato,
secondo l'articolo 28 del dm Ambiente
52/2011 (il cd. «Testo unico Sistri»)
mediante la compilazione, sulla base dei
dati presenti nei registri di carico e
scarico, della apposita «scheda Sistri»
disponibile sul portale www.sistri.it
(scheda che, proprio perché in questa sede
utilizzata ai soli fini della dichiarazione
annuale, è stata giornalisticamente
ribattezzata come «Mudino»).
A ragion di
completezza si ricorda che il nuovo sistema
di tracciamento telematico dei rifiuti sarà
completamente operativo solo dal prossimo 30.06.2012, data a partire dalla quale
molti produttori di rifiuti speciali e
gestori professionali (in parte coincidenti
con quelli sopra menzionati) saranno
obbligati a passare a un sistema (quasi)
totalmente informatizzato per la tenuta
delle scritture ambientali.
Oltre alla
citata prima categoria di soggetti,
obbligati alla dichiarazione rifiuti del
prossimo 30.04.2012, ma secondo modalità
diverse, sono anche i comuni o loro unioni,
consorzi e comunità montane. Essi dovranno
infatti, entro il medesimo termine di
scadenza, comunicare i dati
quali/quantitativi relativi ai rifiuti
urbani e assimilati raccolti in base a
convenzioni con soggetti pubblici e privati
nel 2011.
Tale comunicazione dovrà però
essere effettuata direttamente alle camere
di commercio competenti utilizzando
modulistica e istruzioni previste dal nuovo dpcm 23.12.2011 (il regolamento
recante la nuova disciplina «Mud» in
attuazione della citata legge 70/1994 e in
sostituzione di quella prevista dal dpcm 27.04.2010).
Dichiarazione imballaggi. Il Consorzio
nazionale imballaggi (cosiddetto «Conai») e
gli altri organismi di gestione dei rifiuti
di imballaggio previsti dal articolo 221/3,
dlgs 152/2006 dovranno invece comunicare al
Catasto nazionale rifiuti, sempre entro il
30.04.2012 e comunque utilizzando
modulistica e istruzioni previste dal citato dpcm 23/12/2011, i dati quantitativi e
qualitativi degli imballaggi immessi sul
mercato e dei rifiuti di imballaggio
riciclati e recuperati nel corso del 2011.
Dichiarazione «Aee». A essere obbligati alla
dichiarazione relativa alle apparecchiature
elettriche ed elettroniche (cd. «Aee») sono
i produttori e gli importatori delle stesse
o gli eventuali sistemi collettivi di
finanziamento ex dlgs 151/2005 cui gli
stessi aderiscono. La comunicazione, avente
a oggetto le «Aee» immesse sul mercato e i
rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche raccolti, reimpiegati,
riciclati, recuperati nel corso del 2011,
andrà indirizzata alla camera di commercio
utilizzando modulistica e istruzioni
previste dal citato dpcm 23/12/2011.
Dichiarazione «veicoli fuori uso».
L'adempimento riguarda i soggetti che
effettuano attività di raccolta, trasporto e
trattamento di veicoli fuori uso e relativi
componenti e materiali ex dlgs 209/2003.
Costoro dovranno sempre entro il 30.04.2012 comunicare alla camera di commercio
competente, utilizzando modulistica e
istruzioni recata dallo stesso dpcm
23/12/2011, i dati relativi veicoli fuori
uso e relativi componenti e materiali
gestiti nel 2011.
Dichiarazione emissioni.
Chiamati alla dichiarazione ambientale sono
infine i complessi industriali individuati
dal regolamento (Ce) n. 166/2006 che
dovranno entro la stessa data del 30.04.2012
comunicare ai soggetti individuati
dall'articolo 3 del dpr 157/2011 i dati
relativi alle emissioni in aria, acque e
suolo nonché i trasferimenti fuori sito di
rilevanti quantità di rifiuti e sostanze
inquinanti effettuati nel corso del 2011
(articolo ItaliaOggi
Sette dell'08.04.2012). |
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ENTI LOCALI: Revisori a sorte, ma non per tutti.
La scelta con estrazione non si applica
nelle regioni autonome. Una circolare del
Viminale interviene a circoscrivere
l'applicazione del dm del 15 febbraio.
Il procedimento di scelta dei revisori dei
conti degli enti locali mediante estrazione
a sorte, così come previsto dall'articolo
16, comma 25, del decreto legge n. 138/2011,
non si applica alle regioni a statuto
speciale e alle province autonome, almeno
fino a quando tali enti non abbiano
legiferato recependo le previsioni del
legislatore nazionale. Inoltre, gli organi
di revisione contabile in scadenza prima
della data di effettivo avvio del nuovo
procedimento, proseguono la loro attività in
regime di prorogatio (ovvero 45 giorni dopo
la scadenza del mandato triennale) e, al
termine di quest'ultimo periodo, saranno
nominati con il metodo sino ad oggi previsto
dall'articolo 234 del Tuel, ovvero con
nomina da parte del consiglio comunale.
Sono queste le importanti precisazioni
contenute nella
circolare 05.04.2012 n. FL 7/2012 che il dipartimento della finanza
locale del Mininterno ha ritenuto opportuno
diramare a seguito dell'avvenuta
pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale del
20 marzo, del decreto 15/02/2012 recante il
regolamento del procedimento di nomina, con
estrazione a sorte, dei revisori dei conti
degli enti locali che, in possesso di
determinati requisiti, verranno inseriti
nell'apposito elenco (si veda ItaliaOggi del
22.03.2012).
La circolare diffusa dal Viminale si
sofferma su due casi in particolare, dopo
che, da parte degli enti locali, sono
pervenuti numerosi quesiti in merito alle
procedure da seguire nelle more della piena
operatività del sistema di scelta dei
revisori.
In primo luogo, occorre approfondire la
problematica relativa all'applicabilità
delle nuove disposizioni per gli enti locali
che appartengono alle regioni a statuto
speciale e alle province autonome di Trento
e Bolzano. Su questo versante, ci si deve
riferire al comma 29 dell'articolo 16 dove
si precisa che le disposizioni «si applicano
anche a tali enti, ma nel rispetto degli
statuti e delle relative norme di
attuazione».
Stante la sibillina dicitura, pertanto, il
Viminale afferma che le nuove disposizioni
legislative non possono applicarsi «tout
court» a tali enti, almeno fino a quando le
regioni a statuto speciale e le province
autonome, non avranno legiferato recependo
le previsioni della normativa statale,
tranne il caso in cui gli stessi statuti
prevedono che, in assenza di normativa
regionale in merito, si applica quella
statale.
Inoltre, con riguardo alle disposizioni in
materia di rinnovo, in attesa della piena
operatività del nuovo sistema, il Viminale
ha rilevato che gli organi di revisione
contabile in scadenza prima della data di
effettivo avvio del nuovo procedimento (che
sarà reso noto con apposito avviso da
pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale),
proseguono la loro attività in regime di
prorogatio per 45 giorni dopo la scadenza
del mandato triennale.
Allo scadere di tale
periodo continueranno a essere nominati
secondo il procedimento ex art. 234 Tuel,
ovvero dal consiglio comunale. Solo i
procedimenti di rinnovo che non si sono
conclusi alla data di effettivo avvio a
regime, devono sottostare alle nuove regole
di estrazione a sorte dall'elenco
(articolo ItaliaOggi
del 07.04.2012 - tratto da
www.ecostampa.it). |
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ENTI LOCALI: Professionisti.
Il ministero dell'Interno fissa i criteri
per la definizione dell'elenco ufficiale.
In Comune solo revisori doc.
Formato il registro, le nomine saranno
curate dalle prefetture.
PROBLEMA CREDITI/
Le modalità adottate svantaggiano sia i
revisori contabili sia i dottori privi di
punteggio adeguato.
TERZA FASCIA/
Per i centri più grandi si profila il
rischio di non raggiungere un numero
sufficiente di candidature.
Dopo il regolamento per la nomina dei
revisori degli enti locali (Dm dell'Interno
23 del 15.02.2012) ecco la
circolare 05.04.2012 n. FL 7/2012 del medesimo ministero, dipartimento
per gli Affari interni e territoriali, che
fornisce le «prime necessarie indicazioni»
operative. L'elenco sarà curato dal
dipartimento stesso. Vedremo, allora, se i
criteri delineati per le fasce saranno
adeguati al "fabbisogno", dal momento che il
rischio è quello di avere un numero
insufficiente di candidati, almeno per gli
enti più grandi.
Dopo la formazione dell'elenco il ministero
pubblicherà sulla «Gazzetta Ufficiale» e sul
suo sito l'avvio del nuovo procedimento:
fino ad allora, in sostanza, i revisori
continueranno a essere nominati dai consigli
comunali e provinciali. Per chi è
affezionato al vecchio metodo è bene
affrettarsi, perché nel caso in cui la
nomina non sia perfezionata al momento della
pubblicazione in «Gazzetta» dell'avviso si
dovrà annullare la procedura in corso e
seguire quella nuova.
Una volta formato l'elenco saranno le
Prefetture a curare l'estrazione a sorte dei
revisori, secondo l'articolo 5 del
regolamento che si applica anche a Regioni a
statuto speciale ed alle Province di Trento
e Bolzano, fino a quando non emaneranno una
loro legge.
Deve essere l'ente locale a comunicare al
Prefetto la necessità di individuare i nuovi
componenti dell'organo di revisione. E
questo entro tre giorni, in caso di sua
cessazione (totale o parziale) anticipata ed
entro due mesi nel caso di fisiologico
rinnovo (termine ridotto a soli 15 giorni
per la prima applicazione).
La metodica è informatizzata e prevede
l'individuazione di tre nominativi per ogni
«posto»: se il primo rinuncia all'incarico
si passa, al secondo e così via. Della
selezione viene redatto verbale che sarà
trasmesso all'ente per la sua delibera.
È nominato presidente del collegio chi ha
svolto più incarichi e, a parità di
incarichi, il revisore che li ha svolti
negli enti più grandi demograficamente: in
pratica si troverà in netto vantaggio chi ha
svolto il ruolo nelle Province.
La circolare presenta poi un allegato con
Linee guida per l'iscrizione dei revisori
nell'elenco. Si precisa che chi ha i
requisiti si può iscrivere in una o più
delle tre fasce demografiche previste. Il
termine per presentare le domande per
entrare nel registro verrà pubblicato con
avviso in Gazzetta Ufficiale ed il modello
sarà disponibile all'indirizzo http://finanzalocale.inteno.it.
L'allegato tratta anche il tema, caldissimo,
dei 15 crediti formativi richiesti,
lasciando purtroppo irrisolta la questione
di chi, essendo revisore contabile ma non
dottore commercialista, non abbia avuto la
possibilità di effettuare corsi di
formazione che prevedessero crediti
formativi nel triennio precedente. Il
problema, per altro, si pone anche per i
dottori commercialisti, in quanto si tratta
di un obbligo «retroattivo», che pare
eccessivamente restrittivo.
Sarebbe ragionevole, per la fase iniziale,
concedere un periodo di sei mesi per
rispettare l'adempimento, per altro di
natura essenzialmente formale, visto che
nessuno può pensare che bastino 15 ore di
lezione per acquisire le competenze
necessarie per svolgere adeguatamente la
funzione.
Successivamente i corsi che daranno diritto
ai crediti dovranno essere proposti
dall'Ordine dei dottori commercialisti ed
esperti contabili (o dal Registro dei
revisori), prevedere un test di verifica, ed
essere preventivamente approvati dal
ministero.
Restano perciò esclusi i corsi universitari
in materia (master compresi) e perfino i
corsi organizzati dalla scuola superiore di
pubblica amministrazione e da istituzioni
analoghe.
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Le tappe
01 | ELENCO DEI REVISORI
La circolare dell'Interno fissa i criteri
per la formazione dell'elenco dei revisori
per gli enti locali
02 | REGIME TRANSITORIO
Fino alla prossima pubblicazione dell'elenco
sulla Gazzetta Ufficiale, i revisori saranno
però ancora nominati dai consigli comunali e
provinciali
03 | LA NOMINA
Nel nuovo regime i revisori saranno estratti
a sorte dagli elenchi tenuti presso le
Prefetture, sulla base delle richieste
inoltrate dai singoli enti
04 | GLI AVENTI DIRITTO
Per ogni posto verranno individuati tre
aventi diritto "a scalare" nel caso di
rinuncia
05 | CRITERIO DEMOGRAFICO
Per la nomina del presidente prevarrà chi ha
svolto incarichi in enti
più grandi
(articolo Il Sole 24
Ore
del 07.04.2012 - tratto da
www.ecostampa.it). |
|
COMPETENZE GESTIONALI: OSSERVATORIO
VIMINALE/ A chi spetta la competenza
a decidere il trattamento sanitario
obbligatorio. Tso deciso dal commissario.
Sostituisce il sindaco se il comune è stato
sciolto.
Qual è l'organo competente ad adottare
l'ordinanza relativa al procedimento
amministrativo di trattamento sanitario
obbligatorio, in assenza del commissario
straordinario incaricato della temporanea
gestione dell'ente?
L'articolo 34 della legge 23.12.1978,
n. 833, attribuisce al sindaco la
competenza ad adottare le ordinanze in
materia di trattamento sanitario
obbligatorio, entro 48 ore dalla convalida
della proposta da parte di un medico della
unità sanitaria locale.
Nel caso di specie, se il comune è
sottoposto a gestione commissariale e non è
prevista dalla specifica normativa regionale
in materia di scioglimento degli organi la
nomina di vice o sub commissari, la
competenza all'adozione del provvedimento in
argomento, spetta in via esclusiva al
commissario straordinario incaricato della
gestione dell'ente
(articolo ItaliaOggi
del 06.04.2012). |
|
CONSIGLIERI COMUNALI: OSSERVATORIO
VIMINALE/
Incompatibilità per lite pendente.
Sussiste l'ipotesi d'incompatibilità per
lite pendente, ai sensi dell'art. 63, comma
1, n. 4 del decreto n. 267/2000, nel caso di
un consigliere comunale chiamato in giudizio
davanti al Tar dall'ente presso cui esercita
il mandato amministrativo?
In linea di principio, le cause ostative al
mandato sono previste dal legislatore al
fine di assicurare il regolare funzionamento
dell'organo elettivo ed evitare l'insorgere
di possibile conflitto di interessi tra
l'ente e l'amministratore. Nel caso di lite
pendente l'incompatibilità si genera al
momento dell'iscrizione a ruolo della
vertenza che vede parti contrapposte l'ente
locale e il singolo amministratore. Il caso
di specie risulta riconducibile alla
previsione normativa, di talché compete
all'amministratore formulare le proprie
osservazioni al consiglio comunale, che
valuterà la fondatezza delle deduzioni e,
laddove riconosca sussistente la causa di
incompatibilità, inviterà il consigliere a
rimuoverla.
Nella fattispecie in esame, a fronte della
tutela sia procedurale che sostanziale che
la disposizione normativa citata introduce a
tutela di opposti interessi di rango
costituzionale, rimane di dubbia
praticabilità il ricorso alla facoltà di
opzione della rimozione della causa di
incompatibilità mediante la rinuncia alla
lite, non avendo il consigliere interessato,
nella qualità di parte convenuta, la piena
disponibilità della lite. In conformità al
principio generale per cui ogni organo
collegiale è competente a deliberare sulla
regolarità dei titoli di appartenenza dei
propri componenti, compete all'organo
comunale ogni definitiva determinazione in
proposito, ferma restando la possibilità di
contestare per le vie giudiziali le
decisioni che saranno assunte
(articolo ItaliaOggi
del 06.04.2012). |
|
CONSIGLIERI COMUNALI: OSSERVATORIO
VIMINALE/
Permessi ai consiglieri.
Quale disciplina è prevista in ordine ai
permessi di lavoratori dipendenti, pubblici
o privati, che sono componenti dei consigli
comunali e provinciali?
Con la modifica al primo comma dell'art. 79
del Tuel, di recente disposta dal comma 21
dell'art. 16 del dl 13/08/2011, n. 138,
convertito nella legge 14/09/2011, n. 148,
le parole «per l'intera giornata in cui
sono convocati i rispettivi consigli»
sono state sostituite dalle seguenti «per
il tempo strettamente necessario per la
partecipazione a ciascuna seduta dei
rispettivi consigli e per il raggiungimento
del luogo del suo svolgimento».
La rettifica è stata apportata nei termini
suindicati solo relativamente al primo
periodo del comma 1 dell'art. 79 che, nella
parte rimanente, rimasta invariata, prevede
che «nel caso in cui i consigli si
svolgano in orario serale, i predetti
lavoratori hanno diritto di non riprendere
il lavoro prima delle otto ore del giorno
successivo; nel caso in cui i lavori dei
consigli si protraggano oltre la mezzanotte,
hanno diritto di assentarsi dal servizio per
l'intera giornata successiva»
(articolo ItaliaOggi
del 06.04.2012). |
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ENTI LOCALI - VARI: Le
semplificazioni diventano legge. Cambi di
residenza sprint, la p.a. comunicherà solo
on-line. La
camera ha convertito in via definitiva il dl
n. 5/2012. Tlc, più concorrenza nell'ultimo
miglio.
Dalla tassa sulle calamità ad una maggiore
concorrenza sull'ultimo miglio nella
telefonia fissa; dagli organici della scuola
al pagamento on-line di multe, mensa
scolastica, tassa sui rifiuti e ticket. Il
decreto semplificazioni (n. 5/2012) è
arrivato al suo ultimo giro di boa, con la
conversione in legge da parte dell'aula
della camera (i sì sono stati 394, i no 49,
gli astenuti 21) e con diverse novità
inserite dal parlamento rispetto alla
versione originaria varata dal governo.
La novità principale introdotta al senato e
che ha costretto a un nuovo passaggio alla
camera riguarda il ripristino del meccanismo
che impone all'Agenzia delle dogane di
incrementare l'aliquota sui carburanti per
reintegrare «in pari misura» risorse
eventualmente prelevate dal fondo stesso per
eventi imprevisti come le calamità naturali.
Ultimo miglio. Più concorrenza nell'ultimo
miglio delle telecomunicazioni. L'Agcom
dovrà individuare entro 4 mesi le misure
volte a raggiungere due obiettivi:
disaggregare i costi per l'accesso
all'ingrosso alla rete fissa dal costo del
servizio di attivazione della linea stessa e
del servizio di manutenzione e rendere
possibile per gli operatori di potersi
rivolgere ad aziende terze per servizi
accessori e manutenzione.
Ok agli organici della scuola. L'organico
della scuola, a partire dal prossimo anno
scolastico, verrà fissato ogni tre anni
«sulla base della previsione dell'andamento
demografico della popolazione in età
scolare» ma «nei limiti dei risparmi di
spesa accertati» nello stesso settore
scuola. In 60 giorni dovranno arrivare le
linee guida per il potenziamento
dell'autonomia scolastica.
Dal 2014 comunicazioni on-line nella p.a. A
partire dall'01.01.2014 nella pubblica
amministrazione saranno utilizzati
«esclusivamente» i «canali e i servizi
telematici» compresa la «posta elettronica
certificata».
Pagamenti alla p.a. online. Introdotto
l'obbligo per le amministrazioni di
pubblicare sul proprio sito i codici Iban
per consentire i pagamenti on-line di multe,
rette della mensa scolastica, ticket
sanitari. La norma scatta entro tre mesi
dall'entrata in vigore del decreto.
Il
pagamento delle imposte di bollo sarà fatto
per via telematica anche con carte di
credito, debito e prepagate. Potranno così
essere effettuati online tutti quei
pagamenti che prevedono la marca da bollo e
che fino ad ora non potevano essere
effettuati per via telematica necessitando
di supporto cartaceo.
Cartella clinica elettronica. Nei piani di
sanità nazionali e regionali «si privilegia»
la gestione elettronica delle pratiche
cliniche, «attraverso l'utilizzo della
cartella clinica elettronica, così come i
sistemi di prenotazione elettronica per
l'accesso alle strutture da parte dei
cittadini».
Cambi di residenza in tempo reale. I cambi
di residenza avverranno in tempo reale in
modo da evitare i gravi disagi e gli
inconvenienti determinati dalla lunghezza
degli attuali tempi di attesa. Le procedure
anagrafiche e di stato civile saranno più
veloci. I documenti di riconoscimento
scadranno il giorno del compleanno: la norma
intende evitare gli inconvenienti che
derivano spesso dal non avvedersi della
scadenza.
Patenti ottantenni. Tempi più brevi per il
rinnovo delle patenti di guida degli
ultraottantenni: la visita verrà effettuata
dal medico monocratico e non più dalla
Commissione medica.
Contrassegno invalidi. Il contrassegno per
gli invalidi sarà valido su tutto il
territorio nazionale. Sarà un decreto del
ministro dei trasporti, previo parere della
conferenza unificata, a disciplinare le
modalità per questo riconoscimento.
Disco rosso al turismo elettorale. In
occasione di consultazioni elettorali o
referendarie il cambio di residenza, che il
decreto fissa in tempo reale, non può essere
fatto oltre 15 giorni prima del voto.
Social card. La social card non sarà più
riservata ai soli cittadini italiani ma
potrà essere attribuita anche a quelli
comunitari.
Soddisfazione per l'approvazione definitiva
del testo è stata espressa dal ministro
della funzione pubblica, Filippo Patroni
Griffi. «Con il dl semplificazioni, è in
atto un processo con il quale miglioreremo
la vita degli italiani», ha dichiarato il
ministro annunciando i prossimi
provvedimenti nell'agenda del governo. «La
partita non è terminata, ora si aprono due
ulteriori sfide. La prima è l'attuazione
della legge appena approvata ed è in
dirittura d'arrivo l'accordo con le regioni.
L'altra sfida è un disegno di legge che
presenteremo al più presto. Il nuovo testo
recepirà le istanze che sono state avanzate
nel corso del dibattito parlamentare e che,
per mancanza di tempo, non è stato possibile
esaminare approfonditamente».
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Le novità
in materia di giustizia del decreto legge
sulle semplificazioni burocratiche. Meno carte
negli studi legali.
Stop al Documento programmatico sulla
sicurezza.
Niente più Documento programmatico sulla
sicurezza per gli studi legali. Anche i
ricercatori in commissione d'esame per
l'abilitazione alla professione forense.
Sono queste alcune delle novità che toccano
i legali contenute nella legge di
conversione del decreto 5/2012, sulle
semplificazioni, che dopo le modifiche del
senato è tornato alla camera per la seconda
lettura ed è stato approvato definitivamente
ieri da Montecitorio (la pubblicazione in
Gazzetta è attesa per venerdì).
Il decreto
incide anche su alcune specifiche materie
relative a particolari giudizi. Per il
processo amministrativo, ad esempio, si
prevede la immediata notizia alla corte dei
conti delle sentenze che accertano
l'illegittimo silenzio della p.a. sulla
istanza del privato; per il processo civile
si introduce il benefici della preventiva
escussione dell'appaltatore, opponibile dal
committente chiamato a pagare il salario dei
dipendenti dell'appaltatore stesso.
Peraltro altre misure di semplificazione,
pur non essendo specifiche della professione
forense, incideranno sull'organizzazione del
lavoro degli studi dei professionisti: si
pensi all'obbligo di pagamenti online con la
pubblica amministrazione.
Dps.
Viene abrogato l'obbligo di redigere e
aggiornare un documento programmatico sulla
sicurezza. Si tratta del documento che
dovrebbe essere tenuto da ogni
professionista. Nel Documento programmatico
andavano indicate tutte le misure adottate o
da adottare per il trattamento dei dati con
elaboratori. L'obbligo in questione era
tutelato anche da pesanti sanzioni
amministrative e pecuniarie. L'abolizione
del Dps non deve far dimenticare
all'avvocato l'obbligo, comunque, da
rispettare di conservare le informazioni
contenute nei fascicoli con la dovuta
attenzione.
Se non vigono più le
disposizioni specifiche sul Dps, non
vengono, tuttavia, meno gli obblighi anche
deontologici oltre che contrattuali di
evitare che i dati dei propri clienti siano
carpiti o manipolati. In altre parole se non
c'è più l'obbligo del Dps, rimangono ferme
le esigenze di sicurezza dei trattamenti dei
dati personali. Tra l'altro rimangono fermi
gli obblighi di informativa e di nomina di
incaricati e responsabili, nonché l'obbligo
di osservare il codice deontologico di
categoria sulla protezione dei dati.
Esami avvocati.
Il decreto sulle
semplificazioni modifica la composizione
della commissione per gli esami di avvocato.
La commissione continuerà a essere composta
da cinque membri, dei quali due sono
avvocati, iscritti da almeno dodici anni
all'albo degli avvocati; due sono
magistrati, con qualifica non inferiore a
magistrato di Corte di appello. Il quinto
componente poteva essere professore
ordinario o associato di materie giuridiche
presso un'università o presso un istituto
superiore. Il dl in esame aggiunge che il
quinto componente può anche essere un
ricercatore universitario, naturalmente di
materie giuridiche.
Pagamenti online.
Diventerà obbligatorio per
gli enti pubblici pubblicare nei propri siti
istituzionali e sulle richieste di pagamento
i codici identificativi dell'utenza bancaria
sulla quale i privati possono effettuare i
pagamenti mediante bonifico.
Responsabilità erariale. Il decreto semplificazioni aggiunge
un'appendice ai giudizi che si svolgono
davanti al giudice amministrativo in materia
di silenzio dell'amministrazione. In prima
battuta si tratta di una mera disposizione
di rinvio al codice del processo
amministrativo, inserita nella legge
generale sul procedimento amministrativo (n.
241/1990): tutela in materia di silenzio
dell'amministrazione è disciplinata dal
codice del processo amministrativo, di cui
al decreto legislativo 02.07.2010, n.
104.
In secondo luogo si aggiunge che le
sentenze passate in giudicato che accolgono
il ricorso proposto avverso il silenzio
inadempimento dell'amministrazione sono
trasmesse, in via telematica, alla Corte dei
conti. In sostanza ogni volta che viene
accertata giudizialmente l'inerzia della
pubblica amministrazione, necessariamente si
deve attivare anche il giudice della
responsabilità erariale, per verificare se
non vi siano danni da rimborsare all'ente
pubblico, e da porre conseguentemente a
carico del funzionario negligente.
Appalti e responsabilità appaltatore. Viene istituita la Banca dati nazionale dei
contratti pubblici per la verifica requisiti
generali, tecnico-organizzativi ed
economico-finanziari dei concorrenti alle
gare pubbliche.
Dall'01.01.2013, dunque, la
documentazione comprovante il possesso dei
requisiti di carattere generale,
tecnico-organizzativo ed
economico-finanziario per la partecipazione
alle procedure disciplinate dal Codice degli
appalti pubblici deve essere acquisita
presso la Banca dati nazionale dei contratti
pubblici (e non essere richiesta tutte le
volte ai singoli concorrenti.
Il decreto prescrive, infatti, che le
stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori
devono verificare il possesso dei requisiti
esclusivamente tramite la Banca dati
nazionale dei contratti pubblici. Se la
disciplina di gara richiede il possesso di
requisiti economico finanziari o tecnico
organizzativi diversi da quelli di cui è
prevista l'inclusione nella Banca dati ai
sensi del comma 2, il possesso di tali
requisiti è verificato dalle stazioni
appaltanti mediante l'applicazione delle
disposizioni previste dal codice dei
contratti.
Altra novità riguarda il Durc: in materia di
lavori pubblici le amministrazioni pubbliche
dovranno acquisire d'ufficio il documento
unico di regolarità contributiva. Ancora una
modifica di rilievo concerne la
responsabilità solidale di committenti e
appaltatori per i salari dei lavoratori.
Viene modificato l'articolo 29 del decreto
legislativo 276/2003. La disposizione, come
modificata, prevede che in caso di appalto
di opere o di servizi, il committente
imprenditore o datore di lavoro è obbligato
in solido con l'appaltatore, nonché con
ciascuno degli eventuali subappaltatori
entro il limite di due anni dalla cessazione
dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori
i trattamenti retributivi, comprese le quote
di trattamento di fine rapporto, nonché i
contributi previdenziali e i premi
assicurativi dovuti in relazione al periodo
di esecuzione del contratto di appalto.
Quindi dello stipendio del dipendente
dell'appaltatore risponde anche il
committente (e fin qui siamo sostanzialmente
all'impianto originario dell'articolo 29
citato).
Il decreto introduce la novità del beneficio
della preventiva escussione
dell'appaltatore: se convenuto in giudizio
per il pagamento unitamente all'appaltatore,
il committente imprenditore o datore di
lavoro può eccepire, nella prima difesa, il
beneficio della preventiva escussione del
patrimonio dell'appaltatore medesimo
(articolo ItaliaOggi
del 05.04.2012 - tratto da
www.corteconti.it). |
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ATTI AMMINISTRATIVI: Decertificazione, notai esclusi.
Per la pratica bisogna sempre portare l'atto
necessario. Uno studio del Notariato
dedicato alle novità introdotte dalla legge
numero 183 del 2011.
La decertificazione non si applica ai notai:
per le pratiche notarili si deve sempre
portare il certificato necessario.
Queste le
conclusioni dello
studio
16.02.2012 n. 21-2012/C, del
Consiglio nazionale del notariato (Cnn)
dedicato ai «riflessi sull'attività notarile
delle nuove norme sulle certificazioni
amministrative introdotte dall'art. 15 della
legge 12.11.2011 n. 183».
Così, ad esempio, al notaio bisognerà
portare l'estratto di morte necessario per
la pubblicazione del testamento. E bisognerà
portargli il certificato di destinazione
urbanistica, che d'altra parte non è
considerato un vero e proprio certificato.
Ma vediamo di illustrare lo studio.
LE NOVITÀ
LEGISLATIVE
La legge 183 ha portato numerose novità, in
particolare all'articolo 40 del dpr
445/2000. Innanzi tutto i certificati
rilasciati dalla pubblica amministrazione
che accertino stati, qualità personali e
fatti sono validi e utilizzabili solo tra i
privati. Sui certificati, poi, a pena di
nullità, deve essere apposta la dicitura «il
presente certificato non può essere prodotto
agli organi della pubblica amministrazione o
ai privati gestori di pubblici servizi»; nei
rapporti con le amministrazioni pubbliche e
i gestori di pubblici servizi la regola
diventa l'acquisizione d'ufficio dei dati e
informazioni e l'utilizzo delle
dichiarazioni sostitutive. Insomma i
certificati si possono chiedere solo per
pratiche con privati e non più con organi
pubblici.
RIFLESSI SUL NOTAIO
Lo studio del Cnn arriva alla conclusione
che non è possibile estendere
l'autocertificazione anche nei rapporti che
si svolgono tra il privato e il notaio. Non
si può, infatti, considerare il notaio come
un organo della pubblica amministrazione.
La conseguenza di questa impostazione è che
non devono essere sostituiti dalle
dichiarazioni sostitutive sia i certificati
da prodursi al notaio e sia i certificati
allegati agli atti notarili, come ad esempio
l'estratto dell'atto di morte di cui
all'articolo 620, comma 3, codice civile,
necessario per la pubblicazione di un
testamento olografo.
Il notaio, anzi, per ragioni di opportunità,
deve controllare che i certificati che gli
sono presentati, contengano la dicitura
sulla inutilizzabilità dello stesso presso
organi della pubblica amministrazione. Si
potrebbe sostenere che la mancanza della
dicitura sia un vizio solo formale, ma
questa interpretazione non è pacifica, e
quindi è meglio essere prudenti.
Inoltre l'articolo 40 citato non riguarda
tutti i certificati rilasciati dalla
Pubblica amministrazione, ma solo quelli che
si riferiscono a stati, qualità personali e
fatti: è escluso, quindi, il certificato di
destinazione urbanistica di cui all'articolo
30 del Testo unico per l'edilizia, dpr n.
380/2001.
Altro aspetto è se la normativa sia
applicabile alle certificazioni che i notai
debbono utilizzare nei rapporti con organi
della pubblica amministrazione. La risposta
dello studio è affermativa. In seguito alle
novità, pertanto, non si possono più
presentare i certificati: alla dichiarazione
di successione sicuramente potrà essere
allegata la dichiarazione sostitutiva di
certificazione (come peraltro già previsto
dall'articolo 30, comma 3, del dlgs
346/1990).
Tuttavia va ricordato che l'articolo 6,
comma 5, del dl 16/2012, in tema di attività
e certificazioni in materia catastale, ha
stabilito una deroga all'articolo 40: le
disposizioni sulla decertificazione non si
applicano ai certificati e alle attestazioni
da produrre al conservatore dei registri
immobiliari per l'esecuzione di formalità
ipotecarie, nonché ai certificati ipotecari
e catastali rilasciati dall'Agenzia del
territorio.
In conclusione i certificati continuano a
essere utilizzabili nei confronti dei notai,
del resto così come nei confronti dei
tribunali. A questo proposito il Consiglio
nazionale notarile rileva che solo se e
quando ai notai sarà consentito l'accesso
alle banche dati delle pubbliche
amministrazioni si potrà immaginare un
significativo passo in avanti verso una più
incisiva semplificazione nei rapporti
notaio/cittadino
(articolo ItaliaOggi
del 05.04.2012). |
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ATTI AMMINISTRATIVI - PUBBLICO IMPIEGO: Niente più scuse per la p.a.
lumaca.
La tardiva emanazione dell'atto incide sulla
valutazione. Il decreto semplificazioni
contiene molte novità in materia di
procedimento amministrativo.
La semplificazione passa anche per la
garanzia dell'effettività degli obblighi
posti a carico della p.a. Questo sembra
essere il disegno che ha ispirato il
legislatore nelle modifiche introdotte, in
tema di procedimento amministrativo (con
riferimento particolare all'articolo 2 della
legge n. 241 del 1990), dal decreto legge n.
5 del 2012 (c.d. decreto «semplificazione»).
Il decreto in questione è intervenuto
cercando di garantire la certezza dei tempi
del procedimento attraverso un duplice
meccanismo e, precisamente, mediante la
puntualizzazione delle forme di
responsabilità dei singoli attori della
vicenda e l'introduzione di una nuova figura
chiamata a concludere il procedimento. Sotto
il primo profilo va riguardato l'obbligo
generalizzato della segreteria del Tar di
trasmettere, in via telematica, alla Corte
dei conti tutte le sentenze passate in
giudicato che accolgono il ricorso avverso
il silenzio inadempimento
dell'amministrazione.
Nella stessa ottica deve essere vista la
specifica previsione secondo cui la mancata
o tardiva emanazione del provvedimento nei
termini costituisce elemento di valutazione
della performance individuale nonché della
responsabilità disciplinare e
amministrativo-contabile del dirigente e del
funzionario inadempiente.
Le disposizioni in esame non hanno carattere
innovativo ma si limitano a ribadire che la
violazione dell'obbligo di provvedere da
parte dei soggetti chiamati a gestire il
procedimento (e, quindi, non solo il
responsabile del provvedimento ma anche il
dirigente che omette il dovuto controllo o
non adempie agli oneri organizzativi di
competenza), oltre a produrre conseguenze
sul piano della legittimità dell'azione
amministrativa, rileva anche ai fini delle
varie forme di responsabilità per la cui
operatività rimanda ai presupposti previsti
dalle norme di riferimento.
Singolare è la previsione (contenuta
nell'articolo 2, comma 9-quinquies, della
legge n. 241/1990) per cui nei provvedimenti
rilasciati in ritardo, a istanza di parte,
deve essere indicato il termine stabilito
dalla normativa vigente per provvedere e
quello effettivamente impiegato.
A parte le concrete modalità di operatività
della disposizione, che prevede una sorta di
«autodenuncia» del ritardo nel provvedere e
che, al limite, potrebbe paradossalmente
incentivare forme di inerzia totale invece
del ravvedimento tardivo
dell'amministrazione, c'è da chiedersi quale
sia la reale efficacia dell'obbligo
dovendosi escludere che la mancata
osservanza dello stesso possa riverberarsi
sulla legittimità del provvedimento dal
momento che nella fattispecie sembra, al
più, potersi configurare una mera
irregolarità dell'atto.
Probabilmente, l'attestazione di tardività
contenuta nell'atto amministrativo è stata
pensata come remora per il funzionario
competente e come forma di controllo da
parte della collettività del rispetto
dell'obbligo di concludere il procedimento
nei tempi previsti anche nell'ottica
dell'attivazione, davanti agli organi
competenti, delle responsabilità dei
dipendenti pubblici coinvolti. Decisamente
innovativa è, invece, la previsione di una
figura nuova che può essere definita quale
sostituto del responsabile del
provvedimento.
Il legislatore, probabilmente conscio del
problematico effetto dissuasivo che il
richiamo alla responsabilità del pubblico
dipendente produce, ha cercato di garantire,
in concreto, l'osservanza dell'obbligo di
conclusione del procedimento individuando un
soggetto, collocato in una posizione
qualificata nell'ambito della struttura
amministrativa, al quale tale obbligo si
trasferisce dopo il decorso del termine
previsto per provvedere.
Tale soggetto è individuato con atto
organizzatorio o con provvedimento puntuale
dall'organo di governo dell'ente e, quindi,
ad esempio, dal ministro nelle
amministrazioni centrali e dal sindaco o,
meglio, dalla giunta nei comuni; singolare
si presenta questo coinvolgimento
dell'organo politico in un'attività
amministrativa che segna un passo indietro
rispetto alla tendenza alla separazione tra
funzioni politiche e gestionali e
probabilmente si spiega con la collocazione
verticistica del sostituto.
E, infatti, la legge stabilisce che la
scelta avvenga tra le «figure apicali
dell'amministrazione» con ciò presupponendo
una limitata discrezionalità dell'organo
decidente; significativa è la previsione per
cui la mancanza della nomina non osta
all'operatività del meccanismo surrogatorio
in quanto è la stessa legge a designare il
sostituto nella persona del dirigente
generale o, in mancanza, del dirigente
preposto all'ufficio o, in mancanza ancora,
del funzionario di più elevato livello
presente.
Il privato può rivolgersi a tale soggetto
affinché quest'ultimo, entro un termine pari
alla metà di quello originariamente
previsto, concluda il procedimento
attraverso le strutture competenti o con la
nomina di un commissario esterno; le
generalità di tale soggetto dovrebbero
essere inviate alla parte con la
comunicazione di avvio del procedimento che,
infatti, deve indicare anche il termine per
concludere il procedimento e le modalità di
reazione all'inerzia dell'amministrazione
(tra cui, appunto, deve intendersi compresa
la possibilità di adire il sostituto).
Ulteriori problemi che la nuova normativa
pone sono costituiti dalla possibilità che
l'inadempimento del sostituto faccia
decorrere un nuovo termine per impugnare
l'inerzia dell'amministrazione (la soluzione
positiva sembra preferibile) e dal rapporto
tra sostituito e sostituto (il primo perde
la competenza a provvedere?) e tra
quest'ultimo e le strutture
dell'amministrazione chiamate a collaborare
con lo stesso
(articolo ItaliaOggi
del 05.04.2012 - tratto da
www.corteconti.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: I licenziamenti pubblici
sono già a prova di giudice. E c'è una legge
che, se applicata anche allo stato,
escluderebbe del tutto il reintegro sul
posto di lavoro.
Non è possibile parlare di riforma del
mercato del lavoro, e in particolare del
nuovo art. 18 dello Statuto dei lavoratori,
applicata al pubblico impiego senza far
riferimento al nuovo articolo 33 del d.lgs.
165/2001. Il procedimento è stato novellato
dalla legge 183/2011 e risulta
particolarmente semplificato dal punto di
vista delle causali di giustificazione del
licenziamento degli statali, in quanto fa
riferimento a tre fattispecie: soprannumero
rispetto alla dotazione organica, eccedenze
in relazione alle esigenze funzionali ed
eccedenze in relazione alla situazione
finanziaria.
Si tratta nel settore pubblico
di tre fattispecie che si fondano quasi
sempre su atti formali e che costituiscono
una base probatoria certa sulla quale
difficilmente il giudice di merito potrebbe
sindacare (come ribadito dall'art. 30, comma
1, della legge 183/2010). É utile in questa
sede fare alcuni esempi. Gli atti di
organizzazione e le dotazioni organiche, con
le quali attestare le eccedenze, sono atti
organizzativi di natura regolamentare,
soggetti a formalizzazione in base alla
riserva di legge di cui agli artt. 2, comma
1, e 6 del d.lgs. 165/2001.
Le esigenze funzionali potrebbero essere di
carattere macro, e quindi fondarsi su una
cessione di funzioni, la gestione associate
delle stesse, le varie forme di
esternalizzazione, e necessitano pertanto di
atti formali di carattere organizzativi
certi, spesso supportati da documenti di
bilancio e dal parere del collegio dei
revisori. Vi può essere in questo caso anche
una dimensione micro e gestionale, che può
avere effetti in termini di riduzione e
trasformazione delle attività connesse ai
processi di innovazione tecnologica e di
razionalizzazione, e che potrebbe basarsi su
atti gestionali formalizzati come piani
della performance, di informatizzazione o i
piani di razionalizzazione di cui all'art.
16 del DL 98/2011. La terza fattispecie, di
particolare gravità e attualità nell'attuale
periodo storico, riguarda le eccedenze per
situazioni finanziarie.
Qui i numerosi tetti di spesa sul personale
e l'irrigidimento delle misure sul patto di
stabilità rendono chiari, insindacabili e
inderogabili i presupposti per i quali ci si
può trovare di fronte a gravi situazioni
finanziarie. Alcuni casi sono ad esempio: il
non rispetto del tetto di spesa per il
personale, il taglio significativo dei
capitoli di funzionamento e per le locazioni
degli stabili, il mancato rispetto del patto
di stabilità o le situazioni di
deficitarietà strutturale o di dissesto.
Ovviamente l'applicazione di queste norme
apre per il settore pubblico tutta una serie
di problematiche mai affrontate, come ad
esempio i criteri di scelta per gli esuberi.
In questo caso il settore pubblico non
avendo molti profili specialistici non
potrebbe far affidamento sulle «esigenze
tecniche e produttive», ma sui carichi di
famiglia e l'anzianità, da decidere poi se
anagrafica o aziendale (vedi art. 5 legge
223/1991). L'impugnativa nel caso di specie
potrebbe riguardare la messa in
disponibilità di cui al comma 7 dell'art.
33, ma anche degli atti presupposti (atti di
organizzazione e bilanci).
Inoltre, il
settore pubblico ha un meccanismo di
gestione della mobilità attraverso gli
articoli 34 e 34-bis del d.lgs. 165/2001
molto procedimentalizzata ma al contempo di
assoluta garanzia, ma che potrebbe generare
ulteriori casi di contenzioso. Ma
probabilmente il tema riguarda le politiche
e i comportamenti sulla pa, in quanto il
vertice politico di un'amministrazione (e
quello amministrativo) si adopera sovente
per mascherare le gravi situazioni
finanziarie e quindi per evitare i
licenziamenti, e prima ancora le sanzioni
connesse al mancato rispetto delle norme di
finanza pubblica. I diversi casi di
fallimento di città, asl e regioni,
tardivamente scoperti e ripianati dalle
finanze pubbliche, sono a tutti noti.
Il paradosso circa l'applicabilità della
flessibilità per il datore di lavoro, per
esempio con il non reintegro in caso di
mancanza dei presupposti del licenziamento
per giustificato motivo oggettivo, è che per
gli statali non ci troveremmo di fronte a
scelte di libertà aziendale, ma per la
maggior parte a situazioni attestate e
certificate di mutamento delle funzioni o di
criticità finanziarie che ben
giustificherebbero (anzi richiedono) «la
riduzione o la trasformazione di attività o
di lavoro». Partendo dalle fattispecie
concrete quindi è possibile concludere che
il datore di lavoro pubblico non avrebbe
difficoltà a dimostrare la veridicità e
congruenza dei casi in cui necessita
ricorrere al licenziamento per giustificato
motivo oggettivo economico.
Circa la scelta di applicare anche al
settore pubblico questa riforma, è
interessante ricordare, da ultimo, come il
d.lgs. 110/2004 ha modificato l'art. 24
della legge 223/1991 in materia di
licenziamenti collettivi, prevedendo per «datori
di lavoro non imprenditori che svolgono,
senza fini di lucro, attività di natura
politica, sindacale, culturale, di
istruzione ovvero di religione o di culto»
l'applicazione delle disposizioni di cui
alla legge 15.07.1966, n. 604, cioè il
pagamento dell'indennizzo in luogo del
reintegro. Data questa particolare deroga,
non sarebbe strano (ove non paradossalmente
già ricomprendibili per i settori cultura e
istruzione) immaginare di includere per
questa via anche le pubbliche
amministrazioni pubbliche, che certamente
sono «datori di lavoro non imprenditori»
(articolo ItaliaOggi
del 03.04.2012 - tratto da
www.ecostampa.it). |
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AMBIENTE-ECOLOGIA -
EDILIZIA PRIVATA: Conto
alla rovescia per il regolamento sulle nuove
condizioni per gestire i materiali da riporto. Le terre da scavo non sono rifiuti.
Applicabili le norme sui sottoprodotti in
arrivo dal Minambiente.
Attesa entro fine maggio 2012 la nuova
disciplina per l'utilizzo delle terre e
rocce da scavo e relativi «materiali di
riporto» in esse contenute. Con l'entrata in
vigore, avvenuta lo scorso 25 marzo, della
legge 27/2012 di conversione del dl 1/2012
(il cosiddetto decreto liberalizzazioni) è,
infatti, scattato il countdown per
l'adozione da parte del ministero
dell'ambiente del regolamento che dovrà
stabilire le nuove condizioni per gestire i
materiali da scavo come sottoprodotti invece
che come rifiuti.
Le nuove regole in arrivo.
Le attese norme del Minambiente, da emanarsi
entro il 24.05.2012 (secondo la deadline
sancita dalla legge di conversione del «dl
ambiente») sostituiranno dalla loro entrata
in vigore (e in forza della delegificazione
prevista dal dlgs 205/2010) le attuali
regole sulla gestione delle terre e rocce da
scavo contenute nell'articolo 186 del dlgs
152/2006 (cosiddetto «Codice ambientale»).
Il regolamento ministeriale, inoltre,
stabilirà anche le condizioni per gestire
come sottoprodotti i «materiali di riporto»
contenuti nelle stesse terre, ossia (secondo
la nuova definizione del dl 2/2012,
cosiddetto «dl ambiente») i materiali
eterogenei utilizzati per la realizzazione
di riempimenti e rilevati non assimilabili
per caratteristiche geologiche e
stratigrafiche al terreno in situ,
all'interno dei quali possono trovarsi
materiali estranei.
L'allargamento alle
matrici di riporto delle regole sui
materiali da scavo è infatti prevista
proprio dal citato dl 2/2012, decreto che
parifica a monte tali materiali al suolo che
li contiene, stabilendo però che la loro
gestione fuori dalla disciplina sui rifiuti
potrà avvenire solo nel rispetto delle
prescrizioni tecniche dettate dal futuro
decreto del ministero dell'ambiente, e in
attesa del quale un'eventuale deroga al
regime dei beni a fine vita può per loro
oggi avvenire solo dietro osservanza delle
condizioni generali in materia di
«sottoprodotti» recate dall'articolo 184-bis
del dlgs 152/2006.
Le terre e rocce da scavo nel «Codice
ambientale». In base all'articolo 185 del dlgs 152/2006 non sono considerati rifiuti
(«ex lege») unicamente il suolo non
contaminato e il materiale allo stato
naturale riutilizzato nello stesso sito di
escavo. Ogni altro e diverso materiale da
scavo è invece (di «default») considerato
rifiuto, tranne nel caso in cui sussista
almeno una delle seguenti condizioni: esso
materiale rispetta a monte i requisiti
«specifici» in materia di sottoprodotti
dettati oggi dall'articolo 186 dello stesso
«Codice ambientale» (e domani dal nuovo dm
Ambiente in arrivo); oppure, in alternativa,
esso materiale ha riacquistano a valle,
ossia all'esito di operazioni di recupero,
lo status di «bene».
I «materiali di riporto». La disciplina dei
materiali di riporto è stata oggetto negli
ultimi mesi di una schizofrenica attività
legislativa, attività che li ha visto dal 25.01.2012 (in virtù delle novità
introdotte dal citato dl 2/2012) sottratti
alla disciplina sui rifiuti se contenuti
nelle porzioni di suolo gestibili (in base
all'articolo 185 del «Codice ambientale») in
regime di deroga, per poi essere dal
successivo 25.03.2012 (in virtù delle
modifiche apportate dalla legge 28/2012 di
conversione allo stesso dl 2/2012)
nuovamente ricondotti nella disciplina dei
rifiuti, dalla quale possono uscire solo se
rispettosi delle regole sui sottoprodotti,
regole (come accennato) da rintracciarsi
oggi in quelle «generali» stabilite
dall'articolo 184-bis del dlgs 152/2006,
domani in quelle «specifiche» che saranno
dettate dall'emanando decreto Minambiente in
sostituzione di quelle attualmente previste
dall'articolo 186 dello stesso Codice
ambientale (articolo ItaliaOggi Sette del
02.04.2012). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Licenziamenti
economici estranei agli uffici pubblici.
IL PERCORSO/ Nella Pa per situazioni di soprannumero ed
eccedenze si prevedono mobilità e prove di
ricollocazione.
Con la riforma del lavoro è diventata di
stretta attualità l'applicazione al lavoro
pubblico dell'articolo 18 dello Statuto dei
lavoratori.
L'articolo 2 del Dlgs 165/2001 elenca le
fonti che disciplinano i rapporti di lavoro
dei dipendenti delle Pa a seguito della loro
privatizzazione. Esse sono:
a) le
disposizioni del Codice civile;
b) le leggi
sui rapporti di lavoro subordinato
nell'impresa, fatte salve le diverse
disposizioni contenute nello stesso decreto.
Da quest'articolo si deduce che lo Statuto
dei lavoratori (legge 300/1970), si applica
anche al lavoro pubblico nel rispetto della
pregiudiziale evidenziata.
L'articolo 51 del Dlgs 165/2001 lo ribadisce e ricorda che il
rapporto di lavoro dei dipendenti delle Pa è
disciplinato secondo le disposizioni degli
articoli 2 e 3 dello stesso decreto. La
stesso articolo prevede che lo Statuto dei
lavoratori si applichi alle pubbliche
amministrazioni a prescindere dal numero dei
dipendenti. L'articolo 18 dello Statuto
rileva quale baricentro del sistema della
flessibilità in uscita in ragione delle
tutele in esso previste. La disciplina dei
licenziamenti individuali o plurimi
(tenendoli distinti da quelli collettivi) è
quella della legge 604/1966 che individua le
ragioni giustificatrici del licenziamento:
a) giusta causa senza preavviso, detto anche
licenziamento in tronco (ad esempio nel
settore pubblico: falsa attestazione della
presenza in servizio, reiterazione
nell'ambiente di lavoro di condotte
aggressive o moleste);
b) giustificato
motivo, con preavviso, nella duplice veste
di:
1. giustificato motivo soggettivo
(determinato da un notevole inadempimento
degli obblighi contrattuali; ad esempio nel
settore pubblico: assenza priva di valida
giustificazione ovvero mancata ripresa del
servizio, in caso di assenza
ingiustificata);
2. giustificato motivo
oggettivo (determinato da ragioni inerenti
all'attività produttiva, all'organizzazione
e al funzionamento. In casi di questo tipo
nel settore pubblico non si ritrovano esempi
di licenziamento, in quanto scatta
l'articolo 33 del Dlgs 165/2001).
Per
completezza si ricorda che la legge 604/1966
disciplina anche il licenziamento
discriminatorio. In caso di licenziamenti
individuali illegittimi la legge 604/1966 dava
l'ultima parola al datore di lavoro che
poteva decidere tra riassunzione e
risarcimento del danno.
La svolta epocale dell'articolo 18 è stata
quella di aver previsto una duplice tutela
per il caso di licenziamento illegittimo: la
tutela reale dell'obbligo di reintegrare il
lavoratore nel posto di lavoro; la tutela
obbligatoria intesa come risarcimento del
danno subito. Questa duplice tutela si
applica al datore di lavoro privato che
occupa alle sue dipendenze più di 15
prestatori di lavoro. Altrimenti si
applicano le tutele meno efficaci della
legge 604/1966 (scelta del datore di lavoro se
reintegrare o indennizzare). Visto che lo
Statuto dei lavoratori si applica alle Pa a
prescindere dal numero dei dipendenti, anche
il comune che ne ha 9 e che licenzia
illegittimamente un dipendente può essere
condannato a reintegrarlo in servizio ed a
corrispondergli il risarcimento del danno.
La discussione sul tavolo Fornero è quella
di non contemplare la tutela reale della
reintegrazione in servizio per il caso di
licenziamento per ragioni economiche non
motivate. Quest'aspetto è ininfluente nel
settore pubblico in quanto il licenziamento
per ragioni economiche non sussiste in modo
diretto, passando attraverso la disciplina
dell'articolo 33 del Dlgs 165/2001 secondo
cui le Pa che hanno situazioni di
soprannumero o eccedenze, in relazione alle
esigenze funzionali o alla situazione
finanziaria tentano la ricollocazione del
personale stesso, collocandolo in
disponibilità qualora non sia possibile
impiegarlo diversamente anche mediante lo
strumento della mobilità. Dalla data di
collocamento in disponibilità restano
sospese tutte le obbligazioni inerenti al
rapporto di lavoro e il lavoratore ha
diritto ad un'indennità pari all'80% dello
stipendio per un periodo massimo di
ventiquattro mesi. In questi 24 mesi si
tenta ancora di collocarlo in mobilità in
tutte le Pa e solo in caso di impossibilità
si arriva al licenziamento.
Questa disposizione speciale del lavoro
pubblico si distingue anche rispetto al
regime dei licenziamenti collettivi del
settore privato, questi ultimi riconducibili
solo alle ragioni economiche di riduzione o
trasformazione di attività o di lavoro. I
licenziamenti collettivi possono avvenire
nel settore privato in via diretta (articolo
24 della legge 223/91) oppure dopo
l'intervento straordinario della cassa
integrazione. In entrambi i casi scatta il
collocamento in mobilità che per il settore
privato ha un significato diverso rispetto a
quello pubblico (articolo Il Sole 24 Ore del
02.04.2012 - tratto da
www.corteconti.it). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Decentrata.
I chiarimenti sul mancato accordo con i
sindacati: sì alla liquidazione provvisoria
ma le trattative vanno riaperte.
Sui contratti decentrati l'ente decide anno
per anno.
Sulla contrattazione decentrata ogni anno fa
storia a sé. Per una annualità, l'ente può
decidere di seguire la strada tracciata da
Brunetta e adottare un atto unilaterale per
risolvere l'empasse della contrattazione
decentrata; per l'anno successivo, la stessa
amministrazione può ritornare al tavolo con
le organizzazioni sindacali, pur avendo
ancora aperta la vecchia trattativa.
Questa,
in sintesi, la posizione della Funzione
Pubblica, espressa con nota
06.03.2012, protocollo 9738, in risposta al
quesito posto dal Comune di Marcellina, in
provincia di Roma.
Per il 2010 l'ente non era riuscito a
raggiungere un accordo con i sindacati e
quindi aveva proceduto ai sensi
dell'articolo 40, comma 3-ter, del Dlgs
165/2001, a liquidare «in via provvisoria»
il trattamento accessorio. Il Comune si
chiedeva cosa fare nel 2011, e in
particolare se potesse riprendere le
relazioni sindacali per stipulare il
contratto decentrato per il 2011.
Nella risposta la Funzione pubblica avalla
il comportamento tenuto dal Comune,
evidenziando come già la circolare 7 del 13.05.2010 dello stesso Dipartimento aveva
affermato l'immediata applicabilità
dell'articolo 40 citato. Ma avverte che, nel
provvedimento in cui si dà atto che viene
intrapresa la strada della unilateralità,
dopo aver evidenziato gli sforzi per
raggiungere l'intesa, si devono anche
«chiaramente» indicare i motivi di interesse
pubblico che hanno determinato questa
scelta. In secondo luogo, Palazzo Vidoni
raccomanda all'ente di proseguire, la
trattativa per raggiungere comunque
l'accordo anche per il 2010, in quanto
l'atto unilaterale ha valenza provvisoria.
Quindi, il datore di lavoro deve farsi parte
attiva convocando periodicamente le
organizzazioni sindacali per arrivare a un
accordo.
Sulla legittimità dell'atto unilaterale si
deve esprimere l'organo di revisione, che
dovrà porre attenzione «al rispetto dei
criteri di meritocrazia ed al perseguimento
dell'obiettivo di una maggiore
produttività».
Tutto ciò, però, non pregiudica le sorti del
2011, per il quale si ritorna ai blocchi di
partenza.
Ma se dal punto di vista giuridico la
questione può apparire semplice, non lo è
sotto il profilo delle relazioni sindacali.
I sindacati chiederanno di riunire le due
annualità, mentre l'amministrazione ha tutto
l'interesse a tenerle separate. Il mancato
accordo anche per il secondo anno diventa
un'ipotesi del tutto probabile, con il
ricorso ad un nuovo atto unilaterale.
Insomma, la situazione può incancrenirsi,
senza via d'uscita (articolo Il Sole 24 Ore del
02.04.2012 - tratto da
www.ecostampa.it). |
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GIURISPRUDENZA |
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ATTI AMMINISTRATIVI: L'accesso
ai documenti amministrativi la cui
conoscenza sia necessaria per curare o
difendere i propri interessi giuridici non
può essere negato ove sia sufficiente fare
ricorso al potere di differimento.
L’art. 22, co. 2, della legge
07.08.1990,
n. 241, stabilisce che “l’accesso ai
documenti amministrativi, attese le sue
rilevanti finalità di pubblico interesse,
costituisce principio generale dell'attività
amministrativa al fine di favorire la
partecipazione e di assicurarne
l’imparzialità e la trasparenza". Aggiunge il co. 3 che “tutti i documenti amministrativi
sono accessibili, ad eccezione di quelli
indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e
6.”.
L’art. 24, dopo aver elencato i
documenti per i quali il diritto di accesso
è escluso (co. 1) e posto a carico delle
singole P.A. l’onere di individuare le
categorie relative, nell’ambito dei
documenti da esse formate o comunque nella
loro disponibilità (co. 2), aggiunge che
l'accesso ai documenti amministrativi non
può essere negato ove sia sufficiente fare
ricorso al potere di differimento (co. 4).
Non vi sono ragioni per escludere che un
tale potere sussista anche con riguardo ai
documenti amministrativi la cui conoscenza
sia necessaria per curare o difendere i
propri interessi giuridici, per i quali il co. 7 garantisce comunque l’accesso ai
richiedenti. Depongono in questo senso
considerazioni sistematiche: il termine
“comunque” deve intendersi nel senso che la
tutela di tali interessi va comunque
garantita anche nell’ambito di quei
regolamenti mediante i quali il Governo, ai
sensi del precedente co. 6, può prevedere
determinate fattispecie di sottrazione
all’accesso di documenti amministrativi.
In
altri termini, anche per i documenti
richiamati dal co. 7 vale quel potere di
differimento che con tutta evidenza serve a
contemperare le ragioni dell’interesse
pubblico con quelle del privato
(Consiglio di Stato, Sez. IV,
sentenza 04.04.2012 n. 2005 - massima
tratta da
www.gazzettaamministrativa.it - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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URBANISTICA: Le
scelte effettuate dall'Amministrazione
nell'adozione degli strumenti urbanistici
costituiscono apprezzamenti di merito, come
tali sottratti al sindacato di legittimità,
salvo che non siano inficiate da errori di
fatto o da abnormi illogicità.
Per tale via, anche la destinazione data
alle singole aree non necessita di apposita
motivazione, oltre quella che si può
evincere dai criteri generali, di ordine
tecnico discrezionale, seguiti
nell'impostazione del piano o della variante
generale al piano stesso, salvo che
particolari situazioni, nel caso di specie
non allegate, non abbiano creato aspettative
o affidamenti in favore di soggetti le cui
posizioni appaiano meritevoli di specifiche
considerazioni.
---------------
Se è vero che nella specie le modifiche
apportate allo strumento adottato sono
andate certamente al di là del mero
accoglimento delle osservazioni formulate
(come dimostrato, del resto,
dall'impugnazione giurisdizionale proposta
dallo stesso soggetto artefice delle
stesse), tuttavia resta fermo il principio
per cui una nuova pubblicazione del piano
s'impone nel solo caso in cui le modifiche
apportate siano tali da comportarne uno
stravolgimento nei suoi fondamenti,
determinandone una sostanziale nuova
adozione; ciò che è da escludersi che
avvenga laddove, come nel caso che occupa,
sia in questione una modifica "puntuale"
interessante una singola area o singole aree
specificamente individuate.
---------------
La perequazione consegue i propri fini
proprio in sede di pianificazione di
dettaglio, assicurando all'amministrazione
lo strumento per acquisire, senza oneri e
con modalità diverse dall'esproprio, aree da
destinare a scopi di pubblico interesse,
senza denotare perciò solo alcun profilo di
illegittimità.
Di siffatto metodo perequativo, infatti, al
di là della specifica previsione introdotta
dall’art. 11 della legge regionale 12/2005,
si rinviene un sicuro fondamento nell’art. 3
della Costituzione, allorché se ne valorizzi
lo scopo di attenuazione delle
disuguaglianze create dalla pianificazione.
In ogni caso, l’istituto perequativo della
cessione di aree, pur in assenza di una
specifica previsione normativa, trova il suo
fondamento “in due pilastri fondamentali”
del nostro ordinamento, e cioè nella potestà
conformativa del territorio di cui è
titolare l’Amministrazione nell’esercizio
della propria attività di pianificazione e,
al contempo, nella possibilità di utilizzare
modelli consensuali per il perseguimento di
finalità di interesse pubblico, secondo
quanto previsto dagli artt. 1, comma 1-bis,
e 11 della legge n. 241 del 1990
Come ripetutamente affermato in
giurisprudenza, infatti, le scelte
effettuate dall'Amministrazione
nell'adozione degli strumenti urbanistici
costituiscono apprezzamenti di merito, come
tali sottratti al sindacato di legittimità,
salvo che non siano inficiate da errori di
fatto o da abnormi illogicità.
Per tale via, anche la destinazione data
alle singole aree non necessita di apposita
motivazione, oltre quella che si può
evincere dai criteri generali, di ordine
tecnico discrezionale, seguiti
nell'impostazione del piano o della variante
generale al piano stesso, salvo che
particolari situazioni, nel caso di specie
non allegate, non abbiano creato aspettative
o affidamenti in favore di soggetti le cui
posizioni appaiano meritevoli di specifiche
considerazioni (cfr., ex multis,
Consiglio di Stato, Sez. IV, 16.02.2011, n.
1015, ove si ribadisce come le scelte
urbanistiche per la disciplina del
territorio possano formare oggetto di
sindacato giurisdizionale nei soli casi di
arbitrarietà, irrazionalità o
irragionevolezza ovvero di palese
travisamento dei fatti, che costituiscono i
limiti della discrezionalità amministrativa;
analogamente, Consiglio di Stato, Sez. III,
17.09.2010, n. 2536; id. Sez. IV, 27.07.2010
n. 4920; id., 21.04.2010, n. 2264; id.,
18.06.2009, n. 4024; id., 06.02.2002 n.
664).
---------------
Con specifico riguardo ai presupposti per la
ripubblicazione, poi, è utile richiamare
quanto recentemente osservato dal Consiglio
di Stato, in una vicenda per molti versi
analoga a quella in esame, ove si è
puntualizzato che: <<…se è vero che nella
specie le modifiche apportate allo strumento
adottato sono andate certamente al di là del
mero accoglimento delle osservazioni
formulate (come dimostrato, del resto,
dall'impugnazione giurisdizionale proposta
dallo stesso soggetto artefice delle
stesse), tuttavia resta fermo il principio
per cui una nuova pubblicazione del piano
s'impone nel solo caso in cui le modifiche
apportate siano tali da comportarne uno
stravolgimento nei suoi fondamenti,
determinandone una sostanziale nuova
adozione (cfr. Cons. Stato, sez. III,
24.03.2009, nr. 617; Cons. Stato, sez. IV,
26.04.2006, nr. 2297; id., 05.09.2003, nr.
4980; id., 04.03.2003, nr. 1197; id.,
20.11.2000, nr. 6178; id., 20.02.1998, nr.
301; id., 11.06.1996, nr. 777); ciò che è da
escludersi che avvenga laddove, come nel
caso che occupa, sia in questione una
modifica "puntuale" interessante una singola
area o singole aree specificamente
individuate>> (così Cons. Stato sez. IV
27.12.2011 n. 6865).
---------------
Invero, la
perequazione consegue i propri fini proprio
in sede di pianificazione di dettaglio,
assicurando all'amministrazione lo strumento
per acquisire, senza oneri e con modalità
diverse dall'esproprio, aree da destinare a
scopi di pubblico interesse, senza denotare
perciò solo alcun profilo di illegittimità
(cfr. al riguardo la sentenza TAR Lombardia,
Milano, II, 27.01.2012 n. 297, alle cui
considerazioni in tema di perequazione
urbanistica si rinvia).
Di siffatto metodo perequativo, infatti, al
di là della specifica previsione introdotta
dall’art. 11 della legge regionale 12/2005,
si rinviene un sicuro fondamento nell’art. 3
della Costituzione, allorché se ne valorizzi
lo scopo di attenuazione delle
disuguaglianze create dalla pianificazione.
In ogni caso, come da ultimo evidenziato
dalla giurisprudenza amministrativa (cfr.
Cons. Stato, Sez. IV, 13.07.2010, n. 4545),
l’istituto perequativo della cessione di
aree, pur in assenza di una specifica
previsione normativa, trova il suo
fondamento “in due pilastri fondamentali”
del nostro ordinamento, e cioè nella potestà
conformativa del territorio di cui è
titolare l’Amministrazione nell’esercizio
della propria attività di pianificazione e,
al contempo, nella possibilità di utilizzare
modelli consensuali per il perseguimento di
finalità di interesse pubblico, secondo
quanto previsto dagli artt. 1, comma 1-bis,
e 11 della legge n. 241 del 1990 (cfr. TAR
Campania, Salerno, sez. I, 05.07.2002, n.
670, TAR Veneto sez. I, 19.05.2009, n. 1504)
(TAR
Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 04.04.2012 n. 1008 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
|
EDILIZIA PRIVATA: Allorquando
un provvedimento amministrativo ampliativo
sia stato ottenuto dall'interessato in base
ad una falsa o comunque erronea
rappresentazione della realtà materiale, è
consentito alla p.a. esercitare il proprio
potere di autotutela ritirando l'atto
stesso, senza necessità di esternare alcuna
particolare ragione di pubblico interesse,
che, in tale ipotesi, deve ritenersi
sussistente "in re ipsa".
E' sufficiente richiamare l'orientamento
giurisprudenziale, che il Collegio
condivide, secondo cui, allorquando un
provvedimento amministrativo ampliativo sia
stato ottenuto dall'interessato in base ad
una falsa o comunque erronea
rappresentazione della realtà materiale, è
consentito alla p.a. esercitare il proprio
potere di autotutela ritirando l'atto
stesso, senza necessità di esternare alcuna
particolare ragione di pubblico interesse,
che, in tale ipotesi, deve ritenersi
sussistente "in re ipsa" (TAR
Lecce Puglia sez. I, 04.04.2006, n. 1831)
(TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 04.04.2012 n. 1002 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
|
EDILIZIA PRIVATA: L'art.
9 d.m. 1444/1968 non può essere derogato
dalle disposizioni regolamentari locali e,
in caso di contrasto, prevale su di esse.
---------------
L'art. 9 d.m. n. 1444/1968 va rispettato
anche in caso di realizzazione di interventi
di recupero del sottotetto: si richiama al
riguardo il precedente di questa Sezione,
10.12.2010, n. 7505, oltre a quanto
affermato dalla Corte Costituzionale con la
sentenza n. 19.05.2011, n. 173, secondo cui
l'art. 64, comma 2, della legge della
Regione Lombardia n. 12 del 2005 "deve
interpretarsi nel senso che esso consente la
deroga dei parametri e indici urbanistici ed
edilizi di cui al regolamento locale ovvero
al piano regolatore comunale, fatto salvo il
rispetto della disciplina sulle distanze tra
fabbricati, essendo quest'ultima materia
inerente all'ordinamento civile e rientrante
nella competenza legislativa esclusiva dello
Stato".
Anche il secondo, il terzo ed il quarto
motivo di ricorso –che possono essere
trattati congiuntamente perché strettamente
connessi sul piano logico e giuridico- sono
privi di fondamento in quanto:
- per giurisprudenza costante, l'art. 9 d.m. 1444/1968 non può essere derogato dalle
disposizioni regolamentari locali e, in caso
di contrasto, prevale su di esse (cfr. da
ultimo, Cassazione civile sez. un.,
07.07.2011, n. 14953); non assume, dunque,
alcun rilievo il rispetto, nel caso di
specie, della previsione dell'art. 27, c. 2
del r.e.c.;
- l'art. 9 d.m. n. 1444/1968 va rispettato
anche in caso di realizzazione di interventi
di recupero del sottotetto: si richiama al
riguardo il precedente di questa Sezione,
10.12.2010, n. 7505, oltre a quanto
affermato dalla Corte Costituzionale con la
sentenza n. 19.05.2011, n. 173, secondo cui
l'art. 64, comma 2, della legge della
Regione Lombardia n. 12 del 2005 "deve
interpretarsi nel senso che esso consente la
deroga dei parametri e indici urbanistici ed
edilizi di cui al regolamento locale ovvero
al piano regolatore comunale, fatto salvo il
rispetto della disciplina sulle distanze tra
fabbricati, essendo quest'ultima materia
inerente all'ordinamento civile e rientrante
nella competenza legislativa esclusiva dello
Stato (sentenza n. 232 del 2005)";
- legittimamente l'amministrazione ha
qualificato l'intervento in questione quale
nuova costruzione e non quale
ristrutturazione edilizia mediante
demolizione e ricostruzione, essendo
incontestato il mutamento della sagoma del
fabbricato.
Né può invocarsi la previsione di cui
all'art. 27, comma 1, lettera d), ultimo
periodo, della legge della Regione Lombardia
n. 12 del 2005, come interpretato dall'art.
22 della legge della Regione Lombardia n. 7
del 2010, in quanto dichiarato
incostituzionale con sentenza della Corte
Costituzionale n. 309 del 23.11.2011.
Non può, inoltre, condividersi, al riguardo,
quanto affermato dal ricorrente circa
l'inapplicabilità della pronuncia di
incostituzionalità al caso di specie.
Per giurisprudenza costante, infatti,
l'efficacia delle sentenze dichiarative
della illegittimità costituzionale di una
norma incontra il solo limite dei rapporti
esauriti in modo definitivo ed irrevocabile
per avvenuta formazione del giudicato o per
essersi comunque verificato altro evento cui
l'ordinamento ricollega il consolidamento
del rapporto, laddove il rapporto in
questione, insorto in conseguenza
dell'annullamento in autotutela della d.i.a.,
è lungi dall'essere esaurito; né assume
rilievo la circostanza che il titolo
edilizio si fosse perfezionato in epoca
antecedente la pronuncia di illegittimità
costituzionale, avendo l'amministrazione
inciso sulla sua validità mediante il potere
di autotutela
(TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 04.04.2012 n. 1002 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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ATTI AMMINISTRATIVI: Quando
siano posti a sostegno di un provvedimento
amministrativo più motivi, ciascuno
autonomamente idoneo a sorreggerlo, è
sufficiente che sia verificata la
legittimità di uno di essi, per escludere
che l’atto possa essere annullato in sede
giurisdizionale.
Si deve, in altri termini, fare applicazione
del principio, più volte enunciato dalla
giurisprudenza, secondo il quale, quando
siano posti a sostegno di un provvedimento
amministrativo più motivi, ciascuno
autonomamente idoneo a sorreggerlo, è
sufficiente che sia verificata la
legittimità di uno di essi, per escludere
che l’atto possa essere annullato in sede
giurisdizionale (TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 04.04.2012 n. 1002 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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APPALTI FORNITURE E SERVIZI: La
revisione dei prezzi ha una duplice
funzione: da un lato di tutela dell’esigenza
dell’Amministrazione di evitare che il
corrispettivo del contratto di durata
subisca aumenti incontrollati nel corso del
tempo tali da sconvolgere il quadro
finanziario sulla cui base è avvenuta la
stipulazione del contratto; dall’altro di
tutela dell’interesse dell’impresa a non
subire l’alterazione dell’equilibrio
contrattuale conseguente alle modifiche dei
costi che si verifichino durante l’arco del
rapporto e che potrebbero indurla ad una
surrettizia riduzione degli standard
qualitativi delle prestazioni.
La previsione di un meccanismo di revisione
del prezzo di un appalto di durata su base
periodica dimostra, quindi, che la legge ha
inteso munire i contratti di forniture e
servizi di un meccanismo che, a cadenze
determinate, comporti la definizione di un
"nuovo" corrispettivo per le prestazioni
oggetto del contratto riferito alla dinamica
dei prezzi registrata in un dato arco
temporale di riferimento, con beneficio di
entrambi i contraenti, poiché l’appaltatore
vede ridotta, anche se non eliminata, l’alea
propria dei contratti di durata, e la
stazione appaltante vede diminuito il
pericolo di un peggioramento di una
prestazione divenuta onerosa.
L’orientamento giurisprudenziale che si è
ormai consolidato è nel senso di ritenere
che la disciplina dettata in materia di
revisione prezzi ha carattere imperativo e
che una eventuale clausola contrattuale
difforme rispetto alla disciplina
normativamente prevista deve ritenersi
nulla.
A ciò consegue che la disciplina legale in
materia di revisione prezzi si inserisce
automaticamente e prevale sulla previsione
pattizia, assunta in contratto.
Ugualmente è ormai orientamento consolidato
quello secondo il quale le norme concernenti
la revisione dei prezzi in materia di
appalti di servizi, costituendo una
disciplina specifica di settore, prevalgono
sul regime generale di cui all'art. 1664
c.c.; ne consegue la nullità delle clausole
dei contratti pubblici che, pur contemplando
la revisione dei prezzi prevedano,
conformemente alla disciplina civilistica,
limitazioni alla revisione dei prezzi, e,
quindi, anche l’esclusione della revisione
per aumenti di costi inferiori al 10%.
---------------
Venendo ora ai criteri per la determinazione
della revisione del corrispettivo, occorre
rilevare che in mancanza della
determinazione dei criteri da parte
dell’ISTAT e di patti negoziali in merito al
quantum debeatur (v. art. 3 del contratto
d’appalto) fino alla suddetta
determinazione, occorre utilizzare i criteri
individuati dalla giurisprudenza.
A tal fine l’orientamento giurisprudenziale
fa riferimento costante al cosiddetto
"indice F.O.I." sulla base del quale la
stazione appaltante deve istruire il
procedimento, tenendo conto di tutte le
circostanze del caso concreto, al fine di
esprimere la propria determinazione
discrezionale, entro il limite massimo oltre
il quale, salvo circostanze eccezionali che
devono essere provate dall’impresa, non può
essere determinato il compenso revisionale.
In secondo luogo il diritto alla revisione
spetta alla ricorrente a partire dal secondo
anno di contratto in conformità alla
richiesta e si estende anche ai periodi di
proroga del contratto in considerazione
dell’unicità del rapporto contrattuale.
L’art. 115 del Codice degli appalti, applicabile
ratione temporis alla
controversia in decisione, essendo stato
stipulato il contratto in data 21.07.2006, stabilisce che tutti i contratti ad
esecuzione periodica o continuativa relativi
a servizi o forniture debbono recare una
clausola di revisione periodica del prezzo.
La revisione viene operata sulla base di una
istruttoria condotta dai dirigenti
responsabili dell'acquisizione di beni e
servizi sulla base dei dati di cui
all'articolo 7, comma 4, lettera c), e comma
5.
La revisione dei prezzi ha una duplice
funzione: da un lato di tutela dell’esigenza
dell’Amministrazione di evitare che il
corrispettivo del contratto di durata
subisca aumenti incontrollati nel corso del
tempo tali da sconvolgere il quadro
finanziario sulla cui base è avvenuta la
stipulazione del contratto; dall’altro di
tutela dell’interesse dell’impresa a non
subire l’alterazione dell’equilibrio
contrattuale conseguente alle modifiche dei
costi che si verifichino durante l’arco del
rapporto e che potrebbero indurla ad una
surrettizia riduzione degli standard
qualitativi delle prestazioni (Consiglio di
Stato, Sez. V, n. 935 del 17.02.2010).
La previsione di un meccanismo di revisione
del prezzo di un appalto di durata su base
periodica dimostra, quindi, che la legge ha
inteso munire i contratti di forniture e
servizi di un meccanismo che, a cadenze
determinate, comporti la definizione di un
"nuovo" corrispettivo per le prestazioni
oggetto del contratto riferito alla dinamica
dei prezzi registrata in un dato arco
temporale di riferimento, con beneficio di
entrambi i contraenti, poiché l’appaltatore
vede ridotta, anche se non eliminata, l’alea
propria dei contratti di durata, e la
stazione appaltante vede diminuito il
pericolo di un peggioramento di una
prestazione divenuta onerosa (Cons. Stato,
Sez. III, 19.07.2011, n. 4362).
A differenza della giurisprudenza risalente
ricordata dal Comune (Cons. Stato, sez. I,
22.03.2006, n. 710; TAR Lombardia,
Milano, sez. III, 28.02.2002, n. 874 e
31.03.2003, n. 578) l’orientamento si è
ormai consolidato nel senso di ritenere che
la disciplina dettata in materia di
revisione prezzi ha carattere imperativo e
che una eventuale clausola contrattuale
difforme rispetto alla disciplina
normativamente prevista deve ritenersi nulla
(Consiglio di Stato, Sez. V, n. 6709 del 02.11.2009).
A ciò consegue che la disciplina legale in
materia di revisione prezzi si inserisce
automaticamente e prevale sulla previsione
pattizia, assunta in contratto (TAR
Puglia-Bari, Sez. I, sentenza 25.02.2010, n.
680; Cons. Stato, Sez. V, 09.06.2008, n.
2786).
Ugualmente è ormai orientamento consolidato
quello secondo il quale le norme concernenti
la revisione dei prezzi in materia di
appalti di servizi, costituendo una
disciplina specifica di settore, prevalgono
sul regime generale di cui all'art. 1664
c.c. (TAR Puglia-Lecce, Sez. III,
13.12.2010, n. 2826; Consiglio di Stato,
Sez. V, 09.06.2008, n. 2786; Sez. V,
14.12.2006, n. 7461; Sez. V, 16.06.2003, n.
3373; Sez. V, 08.05.2002, n. 2461); ne
consegue la nullità delle clausole dei
contratti pubblici che, pur contemplando la
revisione dei prezzi prevedano,
conformemente alla disciplina civilistica,
limitazioni alla revisione dei prezzi, e,
quindi, anche l’esclusione della revisione
per aumenti di costi inferiori al 10% (Cons.
Stato, Sez. V, 08.05.2002, n. 2461; idem,
19.02.2003, n. 916).
---------------
Venendo ora ai criteri per la
determinazione della revisione del
corrispettivo, occorre rilevare che in
mancanza della determinazione dei criteri da
parte dell’ISTAT e di patti negoziali in
merito al quantum debeatur (v. art. 3 del
contratto d’appalto) fino alla suddetta
determinazione (TAR Puglia Lecce, sez. II,
23.05.2006, n. 2958), occorre utilizzare
i criteri individuati dalla giurisprudenza.
A tal fine l’orientamento giurisprudenziale
fa riferimento costante al cosiddetto
"indice F.O.I." sulla base del quale la
stazione appaltante deve istruire il
procedimento, tenendo conto di tutte le
circostanze del caso concreto, al fine di
esprimere la propria determinazione
discrezionale, entro il limite massimo oltre
il quale, salvo circostanze eccezionali che
devono essere provate dall’impresa, non può
essere determinato il compenso revisionale
(Consiglio di Stato, sez. V, 08.05.2002,
n. 2461; Consiglio di Stato, sez. V, 16.06.2003, n. 3373; Consiglio di Stato,
sez. V, 14.12.2006, n. 7461; Consiglio
di Stato, Sez. V, n. 935 del 17.02.2010).
In secondo luogo il diritto alla
revisione spetta alla ricorrente a partire
dal secondo anno (01/01/2007) di contratto in
conformità alla richiesta e si estende anche
ai periodi di proroga del contratto in
considerazione dell’unicità del rapporto
contrattuale.
Deve invece escludersi la revisione del
prezzo con riferimento alla sopravvenienza
in data 31.10.2008 della pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale delle tabelle
approvate con decreto ministeriale riferite
al “costo orario delle lavoratrici e dei
lavoratori delle cooperative del settore
socio-sanitario, assistenziale ed educativo
e di inserimento lavorativo”.
In merito occorre rilevare che l’art. 7,
comma 5-bis, del Codice degli appalti,
invocato dalla ricorrente, stabilisce che
“nella determinazione dei costi
standardizzati, di cui al comma 4, lettere
b) e c), si tiene conto del costo del lavoro
determinato dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, secondo quanto previsto
dall'articolo 87, comma 2, lettera g)”.
Risulta chiaro dalla lettera della norma che
il costo del lavoro, così come individuato
nelle tabelle ministeriali attuative
dell’art. 87 del Codice ai fini della
valutazione di anomalia dell’offerta,
costituisce un criterio per la
determinazione dei costi standardizzati da
parte dell’ISTAT e non una quantificazione
degli stessi.
A ciò si aggiunge che l’art. 7, commi 4 e 6
del Codice, prevede l’elaborazione, da parte
dell’I.S.T.A.T., di particolari indici
concernenti il miglior prezzo di mercato
desunto dal complesso delle aggiudicazioni
di appalti di beni e servizi, rilevate su
base semestrale (così Cons. Stato, sez. V, 09.06.2008, n. 2786), mentre il decreto
ministeriale che approva le tabelle FISE ha
natura meramente ricognitiva del costo del
lavoro effettivo medio, come chiarito dalla
giurisprudenza in materia di valutazione di
anomalia dell’offerta (TAR Puglia, Bari,
09.09.2009, n. 2061; Consiglio di
Stato, sez. IV, 30/07/2003, n. 4409). In
sostanza l’art. 7, comma 2, lettera c), e
l’art. 87, comma 2, lettera g), definiscono due
tipi diversi di costi standard: il primo è
un costo standard atteso, derivante da un
complesso meccanismo di confronto tra i
costi affrontati delle amministrazioni
aggiudicatrici, della CONSIP e del mercato,
mentre i secondi sono un costi standard
fondati su dati storici che riflettono il
costo medio del fattore produttivo lavoro.
Ne consegue che i valori contenuti nelle
tabelle di cui all’art. 87, comma 2, lettera
g), e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale in
data 30.10.2008, possono indurre
un’indebita locupletazione da parte
dell’impresa rispetto al parametro legale
della revisione prezzi.
Deve inoltre respingersi la pretesa alla
rivalutazione in considerazione
dell’approvazione del nuovo CCNL del
personale del 2008, in quanto la
giurisprudenza citata in materia di
revisione prezzi (alla quale si aggiunge per
il caso specifico TAR Veneto, Sez. I, 01.02.2010, n. 236) ha colmato la lacuna nella
determinazione dei criteri per operare la
revisione stabilendo il ricorso al
cosiddetto "indice F.O.I.", subordinando
l’applicazione di altre voci di spesa al
carattere eccezionale dell’evento, che dev’essere
provato dall’impresa.
La giurisprudenza ammette che soltanto in
frangenti del tutto eccezionali si possa
tenere conto di elementi diversi dal
cosiddetto "indice F.O.I." in quanto, come
già osservato, l’istituto della revisione è
preordinato, nell’attuale disciplina, alla
tutela dell’esigenza dell’amministrazione di
evitare che il corrispettivo del contratto
di durata subisca aumenti incontrollati nel
corso del tempo (talora frutto di illecite
collusioni), tali da sconvolgere il quadro
finanziario sulla cui base è avvenuta la
stipulazione del contratto.
Solo in via mediata l’istituto tutela
l’interesse dell’impresa a non subire
l’alterazione dell’equilibrio contrattuale
conseguente alle modifiche dei costi che si
verifichino durante l’arco del rapporto e
che potrebbero indurla ad una surrettizia
riduzione degli standard qualitativi delle
prestazioni, con la conseguenza che solo in
presenza di fatti eccezionali si giustifica
la considerazione dell’interesse
dell’impresa (cfr. al riguardo Cons. Stato,
Sez. V, 09.06.2008, n. 2786).
Nel caso in questione deve escludersi che
l’approvazione del CCNL del settore durante
la durata del contratto fosse un evento
eccezionale, tale da costituire un’evenienza
straordinaria, in quanto la stipulazione di
un nuovo contratto di lavoro è già
prevedibile al momento dell’approvazione del
precedente, del quale è stabilita la durata.
Deve invece accogliersi la domanda in merito
all’applicazione dell’aumento della
contribuzione obbligatoria disposta con la
finanziaria per il 2007, in quanto
l’approvazione di una legge che modifica la
contribuzione costituisce un evento
eccezionale trattandosi di un fatto non
comune che si verifica solo a seguito di un
complesso e di regola lungo procedimento
legislativo soggetto alle spesso non
prevedibili decisioni della politica
(TAR Lombardia-Milano, Sez. I,
sentenza 04.04.2012 n. 999 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
|
EDILIZIA PRIVATA: Nel
caso di denunzia di inizio di attività, il
termine di 30 giorni entro cui, ai sensi
dell'art. 23, comma 6, d.P.R. 06.06.2001 n.
380, occorre riscontrare l'assenza di una o
più delle condizioni stabilite, va
identificato nell'adozione del provvedimento
e non nell'avvenuta notifica dello stesso.
Ai sensi dell’art. 23, d.P.R. n. 380/2001,
costituiscono, difatti, oggetto della d.i.a.
solo le opere indicate, oltre che negli
elaborati progettuali, nella relazione
firmata da un progettista che ne asseveri la
conformità agli strumenti urbanistici. La
sola rappresentazione su una tavola di
progetto non abilita, pertanto, alla
realizzazione dell’intervento.
Nel caso di denunzia di inizio di attività,
il termine di 30 giorni entro cui, ai sensi
dell'art. 23, comma 6, d.P.R. 06.06.2001 n.
380, occorre riscontrare l'assenza di una o
più delle condizioni stabilite, va
identificato nell'adozione del provvedimento
e non nell'avvenuta notifica dello stesso
(TAR Lecce Puglia sez. I, 15.01.2009, n.
54).
Ai sensi dell’art. 23, d.P.R. n. 380/2001,
costituiscono, difatti, oggetto della d.i.a.
solo le opere indicate, oltre che negli
elaborati progettuali, nella relazione
firmata da un progettista che ne asseveri la
conformità agli strumenti urbanistici. La
sola rappresentazione su una tavola di
progetto non abilita, pertanto, alla
realizzazione dell’intervento (cfr. Tar
Lombardia, Milano, 08.06.2011, n. 1472)
(TAR
Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 04.04.2012 n. 990 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: L'esercizio
del potere repressivo degli abusi edilizi
costituisce attività vincolata della
pubblica amministrazione con la conseguenza
che i relativi provvedimenti, quali
l'ordinanza di demolizione, costituiscono
atti vincolati per la cui adozione non è
necessario l'invio di comunicazione di avvio
del procedimento, non essendovi spazio per
momenti partecipativi del destinatario
dell'atto.
Per
giurisprudenza costante, invero, l'esercizio
del potere repressivo degli abusi edilizi
costituisce attività vincolata della
pubblica amministrazione con la conseguenza
che i relativi provvedimenti, quali
l'ordinanza di demolizione, costituiscono
atti vincolati per la cui adozione non è
necessario l'invio di comunicazione di avvio
del procedimento, non essendovi spazio per
momenti partecipativi del destinatario
dell'atto (da ultimo cfr. Consiglio di
Stato, sez. IV, 10.08.2011, n. 4764)
(TAR
Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 04.04.2012 n. 990 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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ESPROPRIAZIONE: Conseguenze
a carico del Comune dell'avvio delle
procedure espropriative e conclusione dei
lavori in assenza del decreto d’esproprio.
In data 06/07/2011 è entrato in vigore il d.l.
n. 6/7/2011, n. 98 (conv. in l. 15/7/2011,
n. 111) il cui art. 34 introduce il nuovo
art. 42-bis d.p.r. n. 327/2001, contenente
la disciplina relativa al c.d.
“provvedimento di acquisizione sanante” a
seguito della declaratoria di
incostituzionalità dell’art. 43 d.p.r. n.
327/2001 da parte della Corte Cost. (v.
sentenza n. 293/2010). Il nuovo art. 42-bis
t.u. espropri, per come introdotto dalla l.
n. 111/2011, è applicabile al caso di specie
stante l’espressa previsione ivi contenuta,
nel c. 8, a norma del quale: “Le
disposizioni del presente articolo trovano
altresì applicazione ai fatti anteriori alla
sua entrata in vigore …".
La condotta
serbata dall’Amministrazione intimata, la
quale ha omesso di adottate nei termini il
decreto di esproprio, è illecita nel senso
che ha determinato un pregiudizio in capo ai
proprietari delle aree di cui trattasi, in
ragione della perdita subita dei beni
utilizzati dalla p.a. per scopi di interesse
pubblico, in assenza di un valido ed
efficace provvedimento di esproprio, nonché
in ragione del periodo di occupazione
illegittimamente subita.
Ai sensi della
norma citata spetta esclusivamente alla p.a.
la valutazione in ordine agli interessi in
conflitto (attuali ed eccezionali ragioni di
interesse pubblico che giustificano, in
luogo della restituzione del bene,
l'emanazione del provvedimento di
acquisizione, valutate comparativamente con
i contrapposti interessi privati,
evidenziando l'assenza di ragionevoli
alternative alla sua adozione, v. cc. 1-4
dell’art. 42-bis d.p.r. n. 327/2001),
interessi della cui esistenza dovrà darsi
atto nella motivazione del provvedimento di
acquisizione sanante, per come previsto dal
c. 4, primo periodo, della norma citata.
Nell’eventualità che la p.a. si determini ad
adottare il provvedimento di acquisizione,
l’effetto traslativo della proprietà opererà
dalla data dell’adozione del provvedimento
stesso, sotto condizione sospensiva del
pagamento del prezzo o del suo versamento
presso la Cassa Depositi e Prestiti.
Laddove
il Comune si determini ad adottare il
provvedimento di acquisizione, esso dovrà
altresì contenere la liquidazione delle
somme dovute ai ricorrenti, da pagarsi nel
termine di giorni trenta e da quantificarsi
secondo i seguenti criteri fissati, ai sensi
all'art. 34, c. 4, c.p.a., applicabile in
assenza di alcuna espressa opposizione delle
parti:
1) per il pregiudizio patrimoniale
(perdita della proprietà del bene), la somma
dovuta dovrà determinarsi in misura
corrispondente al valore venale dei beni
utilizzati per scopi di pubblica utilità e,
riguardando l'occupazione un terreno
edificabile (v. certificato di destinazione
urbanistica in atti), sulla base delle
disposizioni dell'articolo 37, commi 3, 4,
5, 6 e 7 (v. combinato disposto di cui al c.
1, ult. periodo, e c. 3, primo periodo, art.
42-bis, d.p.r. 327/2001);
2) per il
pregiudizio non patrimoniale cagionato
anch’esso per perdita del diritto di
proprietà, la somma dovuta dovrà essere
forfettariamente liquidata nella misura del
dieci per cento del valore venale del bene
così come calcolato ai fini dell’indennizzo
per il pregiudizio patrimoniale (c. 1, ult.
periodo, art. 42-bis, d.p.r. 327/2001);
3) per
il danno derivante dal periodo di
occupazione illegittima, la somma dovuta
dovrà essere calcolata nella misura del
cinque per cento annuo sul valore venale del
bene così come calcolato ai fini
dell’indennizzo per il pregiudizio
patrimoniale, salvo che dagli atti del
procedimento amministrativo non risulti la
prova di una diversa entità di tale danno
(c. 3, ult. periodo, art. 42-bis, d.p.r.
327/2001);
4) le somme così quantificate, se
non saranno accettate dagli interessati,
dovranno essere depositate presso la Cassa
depositi e prestiti S.p.a. (v. c. 4, ult.
periodo, art. 42-bis, d.p.r. 327/2001), e
l'Autorità comunale potrà comunque adottare
il provvedimento di acquisizione, da
trascriversi presso la conservatoria dei
registri immobiliari e trasmettersi alla
Corte dei Conti (v. c. 7, art. 42-bis, d.p.r.
327/2001).
Il Collegio pertanto, alla luce
delle considerazioni che precedono, ha
accolto il ricorso e, per l’effetto, ha
disposto che il Comune si attivi, ai sensi e
per gli effetti di cui 42-bis d.p.r. n.
327/2001 e dell’art. 34, c. 4, c.p.a.,
ponendo in essere le attività procedimentali
ivi previste (TAR Sicilia-Palermo, Sez. III,
sentenza 04.04.2012
n. 737 - massima
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|
EDILIZIA PRIVATA: La
notificazione degli atti in materia edilizia
può essere effettuata anche dal messo
comunale.
Sono legittimi gli atti adottati in materia
edilizia che siano stati notificati per
mezzo del messo comunale e non
dell'ufficiale giudiziario come previsto per
legge (cfr., fra le tante, TAR Sicilia
Palermo, sez. I, 08.07.2002, n. 1936,
sez. III, 26.10.2005, n. 4105, 15.02.2006,
n. 394, 02.02.2012, n. 256) (TAR Sicilia-Palermo, Sez. III,
sentenza 04.04.2012
n. 730 - massima
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|
EDILIZIA PRIVATA: E'
inammissibile il ricorso avverso un
provvedimento sanzionatorio proposto
successivamente all’istanza di accertamento
di conformità ex art. 36 del D.P.R. n.
380/2001.
Secondo consolidata giurisprudenza la
presentazione dell’istanza di accertamento
di conformità ex art. 36 del D.P.R. n.
380/2001, anteriormente alla impugnazione
dell’ordinanza di sospensione e/o
demolizione –o alla notifica del
provvedimento di irrogazione delle altre
sanzioni per gli abusi edilizi– produce
l’effetto di rendere inammissibile
l’impugnazione stessa, per carenza di
interesse.
Il riesame dell’abusività
dell’opera, sia pure al fine di verificarne
la eventuale sanabilità, provocato
dall’istanza di sanatoria, comporta la
necessaria formazione di un nuovo
provvedimento, esplicito od implicito (di
accoglimento o di rigetto), che vale
comunque a superare il provvedimento
sanzionatorio oggetto dell’impugnativa (cfr.
TAR Toscana-Firenze, sez. III, 09.04.2009 n. 605; TAR Campania-Salerno, Sez.
II, 21.03.2006 n. 314).
Lo stesso TAR ha già avuto modo di
puntualizzare che il ricorso giurisdizionale
avverso un provvedimento sanzionatorio,
proposto successivamente all’istanza di
concessione in sanatoria ex art. 13 L. n.
47/1985, è inammissibile per carenza di
interesse, “spostandosi” l’interesse
del responsabile dell’abuso edilizio
dall’annullamento del provvedimento
sanzionatorio già adottato, all’eventuale
annullamento del provvedimento (esplicito o
implicito) di rigetto (22.12.2005 n. 8159)
(TAR Sicilia-Palermo, Sez. II,
sentenza 03.04.2012 n. 687 - massima
tratta da
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|
PUBBLICO IMPIEGO: Concorso pubblico: il voto numerico,
attribuito dalle competenti Commissioni alle
prove scritte ed orali, esprime e sintetizza
il giudizio tecnico-discrezionale della
Commissione stessa, contenendo in sé la sua
stessa motivazione, senza bisogno di
ulteriori spiegazioni e chiarimenti.
Costituisce ius receptum il principio
secondo cui il voto numerico, attribuito
dalle competenti Commissioni alle prove
scritte ed orali di un concorso pubblico,
esprime e sintetizza il giudizio
tecnico-discrezionale della Commissione
stessa, contenendo in sé la sua stessa
motivazione, senza bisogno di ulteriori
spiegazioni e chiarimenti (salvo il caso in
cui, mancando l'unanimità, uno dei
commissari solleciti specifiche
determinazioni).
La motivazione espressa numericamente, oltre
a rispondere al principio di economicità e
proporzionalità dell’azione amministrativa
di valutazione, assicura infatti la
necessaria spiegazione delle valutazioni di
merito compiute dalla Commissione e consente
il sindacato sul potere amministrativo
esercitato (da ultimo questa Sezione,
18.10.2011, n. 5597; 30.06.2011, n. 3890;
12.04.2011, n. 1612; 31.03.2011, n. 1996;
11.02.2011, n. 913) (Consiglio di Stato, Sez. VI,
sentenza 02.04.2012 n. 1939 - massima
tratta da
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PUBBLICO IMPIEGO: Procedure
concorsuali: prima della nomina dei
vincitori non sono configurabili contro
interessati.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa con
la sentenza in esame ha riformato la
decisione resa dal Giudice di prime cure che
aveva dichiarato l’inammissibilità del
ricorso ai sensi dell’art. 21, comma 1,
della legge n. 1034/1971 sul presupposto che
il medesimo non era stato notificato ad
alcuno dei soggetti inseriti nella impugnata
graduatoria.
Il Collegio, sul punto ha
richiamato l'insegnamento consolidato (CGA,
sentenze nn. 477/2009 e 479/2009), secondo
il quale, premesso che “la nozione di
contro interessato in senso tecnico … esige
la simultanea presenza di due elementi
parimenti essenziali: quello formale,
scaturente dalla esplicita contemplazione
del soggetto nel provvedimento impugnato
ovvero della sua immediata individuabilità,
e quello sostanziale, discendente dal
riconoscimento di un interesse al
mantenimento della situazione esistente ...”,
ne consegue, con riferimento alle procedure
concorsuali “che non sono configurabili,
prima della nomina dei vincitori, contro
interessati in senso tecnico con riguardo al
ricorso proposto avverso il provvedimento di
esclusione dalla procedura di concorso,
attesa l’insussistenza della lesione di un
interesse protetto e attuale, in capo agli
altri concorrenti, derivante
dall’accoglimento del ricorso stesso”
(CGA Regione Siciliana, Sez. I,
sentenza 02.04.2012 n. 372
- massima
tratta da
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www.giustizia-amministrativa.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO: L’equiparazione
tra i diplomi di laurea in Architettura v.o.
e la laurea specialistica n.o. relativa alla
classe 4/S –Architettura ed Ingegneria
Civile va interpretata solo “ai fini della
partecipazione ai pubblici concorsi" e non
può ritenersi operante anche nei confronti
degli esami di abilitazione professionale.
Il Collegio nella sentenza in esame ha
rilevato come il DPR n. 328/2001 ha previsto
che la laurea specialistica in Architettura
ed Ingegneria Civile - classe 4/S (nuovo
ordinamento) costituisce titolo idoneo per
l’ammissione agli esami di Stato per
l’abilitazione sia all’esercizio della
professione di ingegnare, che a quella di
architetto; ma nulla ha disposto in tal
senso per le lauree in Architettura vecchio
ordinamento, che sotto questo profilo non
sono menzionate come titolo idoneo per
l’accesso agli esami di Stato per
l’abilitazione all’esercizio della
professione.
Il senso di tale omissione e
conseguente esclusione si precisa alla
stregua di quanto disposto dall’art. 8 dello
stesso DPR n. 328/2001 e dalle note di
applicazione contenute nella nota n. 2126
del 22.05.2002 del MIUR, la quale, per un
verso, ha voluto sottolineare che “per
coloro che sono in possesso di titoli
rilasciati secondo l’ordinamento previgente
… tutti i titoli che precedentemente davano
la possibilità di accedere ad uno specifico
esame di Stato continuano ad essere titoli
validi per l’accesso allo stesso, secondo
quanto previsto dall’art. 8 del DPR n.
328/2001”; e, per altro verso, ha voluto
precisare che “al contrario le lauree … del
previgente ordinamento non costituiscono
titolo idoneo per sostenere i nuovi esami, a
meno che non esistano espresse previsioni in
tal senso nel DPR n. 328/2001 …”.
L’orientamento così formulato risulta
riaffermato sia dal D.L. n. 107/2002 (conv.
in legge n. 173/2002) contenente
“Disposizioni urgenti in materia di accesso
alle professioni”, sia, poi, dall’art. 7
dell’Ordinanza del MIUR 22.01.2007 per le due
sessioni di esami di Stato per il 2007, dove
si è ribadito che “i possessori di titoli
conseguiti secondo l’ordinamento previgente
alla riforma … svolgono le prove degli esami
di Stato secondo l’ordinamento previgente al
decreto del Presidente della Repubblica 05.06.2001 n. 328”.
La formulazione di
questa disciplina attesta con ragionevole
evidenza il tipo di problema che essa ha
inteso risolvere, e cioè quello di
consentire l’ammissione agli esami di
abilitazione dei soggetti in possesso di
titoli di studio rilasciati secondo il
vecchio ordinamento, che in tal modo non
dovranno subire alcun pregiudizio a seguito
della riforma del sistema universitario
circa le pregresse possibilità professionali
che i vecchi titoli gli garantivano. La
disciplina de qua, dunque, nel passaggio dal
vecchio al nuovo ordinamento degli studi
universitari, ha inteso risolvere
essenzialmente un problema di salvaguardia
dei titoli di vecchio ordinamento, ma non
quello di equiparare in via di principio
percorsi di studio e professionali che
viceversa si vuole in via di principio
tenere distinti.
In questo senso, infatti,
depone la più attenta giurisprudenza del
Consiglio di Stato citata dalla difesa della
parte appellante, sia quando, in un caso
particolare, ha escluso che “il diploma di
laurea in biotecnologie mediche conseguito
in base all’ordinamento previgente … che non
dava accesso alla professione di biologo nel
precedente ordinamento, tantomeno lo
consente nel sistema disciplinato dal DPR n.
328/2001 ...”; sia quando ha voluto ribadire
che l’art. 8 del DPR n. 328/2001 costituisce
“una disposizione di salvaguardia, che
proprio perché diretta a conservare il
valore dei titoli di studio del passato
ordinamento didattico non può attribuire a
detti titoli un valore maggiore di quello
che era loro proprio” (Cons. Stato, VI,
n. 1548/2007) (CGA Regione Siciliana, Sez. I,
sentenza 02.04.2012 n. 367 - massima
tratta da
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EDILIZIA PRIVATA: Non
e' configurabile in sede di autotutela un
annullamento parziale delle concessioni
edilizie.
L’annullamento del provvedimento
autorizzatorio edilizio non può che essere
totale, posto che non è configurabile, in
sede di autotutela, un annullamento parziale
delle concessioni edilizie, trattandosi di
provvedimenti non frazionabili, tenuto conto
che l'annullamento d'ufficio esclude
qualsiasi valutazione di carattere
discrezionale sulle possibilità tecniche di
modificazione del progetto di costruzione.
Infatti in sede di autotutela,
l'Amministrazione non ha la possibilità di
disporre l'annullamento parziale di un
permesso di costruire volto alla
realizzazione di un complesso immobiliare
comprendente più corpi di fabbrica diversi e
funzionalmente collegati, non avendo alcun
potere di rielaborare il progetto,
trattandosi di valutazioni e di scelte
rimesse in via esclusiva all'autonomia
privata (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 05.02.1998, n. 198; idem, 31.07.2007, n.
4256) (TAR Lazio-Roma, Sez. II-bis,
sentenza 30.03.2012
n. 3065 - massima
tratta da
www.gazzettaamministrativa.it - link a
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APPALTI: Il
divieto di avvalimento parziale non si
estende agli appalti diversi da quelli di
lavoro.
Il divieto di avvalimento
parziale non si estende agli appalti diversi
da quelli di lavoro. Invero la Commissione
europea, con la nota C(2008)0108 del
30.01.2008 aveva aperto una procedura di
infrazione verso l’Italia, ritenendo
configurabile un’incompleta trasposizione
delle direttive comunitarie nel codice degli
appalti ed esprimendo, in particolare,
perplessità sulla compatibilità comunitaria
dell’art. 49 del codice appalti, che
consente ad un concorrente di avvalersi di
una sola impresa ausiliaria per ciascun
requisito o categoria, sembrando, al
contrario, riconoscere la possibilità anche
di cumulare frazioni del requisito.
Per conformarsi alla contestazione
comunitaria di un recepimento eccessivamente
restrittivo dell’istituto in esame, il terzo
decreto correttivo (d.lgs. 11.09.2008, n.
152) ha novellato il comma 6, il quale, nel
testo attuale, prevede dunque che solo per i
lavori si applica il divieto legale di
avvalersi di più imprese ausiliarie per
ciascuna categoria di qualificazione (TAR Lazio-Roma, Sez. III-quater,
sentenza
29.03.212 n. 3006 - massima
tratta da
www.gazzettaamministrativa.it - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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APPALTI SERVIZI: Il
Tar Lazio sugli appalti pubblici. I requisiti
in prestito per le gare di servizi.
Negli appalti pubblici di servizi e
forniture è consentito al concorrente
ricorrere al prestito parziale dei
requisiti, anche da parte di più imprese;
soltanto nei lavori pubblici, infatti, si
applica il divieto di «avvalimento
parziale».
È quanto ha affermato il TAR
Lazio-Roma, Sez. III-quater, con la
sentenza 29.03.2012 n. 3006 che ha
affrontato il tema del cosiddetto «avvalimento
parziale» e della sua applicazione agli
appalti diversi dai lavori pubblici.
Il tema
era stato trattato dal Consiglio di Stato
che aveva affermato il principio per cui se
un'impresa non possiede l'intero requisito
deve frasi prestare non quanto manca, bensì
l'intero requisito da parte di un'altra
impresa. I giudici del Tar del Lazio erano
invece chiamati a pronunciarsi su una
fattispecie relativa a un appalto di
progettazione in cui l'impresa concorrente
aveva integrato quota parte del requisito di
fatturato con una restante parte fornita
dall'impresa ausiliaria che, quindi, non
aveva «prestato» l'intero requisito, bensì
soltanto la quota necessaria al concorrente
per raggiungere la soglia minima indicata
nel bando di gara.
Il Tar del Lazio
chiarisce in primo luogo che la norma che
consente di avvalersi di una sola impresa
ausiliaria (art. 49, comma 6) non è
applicabile al settore dei servizi,
riguardando soltanto gli appalti di lavori.
Con ciò, quindi, nel settore dei servizi e
delle forniture ci si può avvalere anche di
più imprese. In secondo luogo la sentenza
del Tar Lazio contesta anche l'applicazione
del divieto di avvalimento parziale anche
agli appalti di servizi e forniture
appoggiandosi al provvedimento della
Commissione europea che nel 2008, aprì la
procedura di infrazione verso l'Italia
ritenendo configurabile un'incompleta
trasposizione delle direttive comunitarie
nel codice degli appalti ed esprimendo, in
particolare, esprimendo perplessità sulla
compatibilità comunitaria dell'art. 49 del
codice appalti che consente a un concorrente
di avvalersi di una sola impresa ausiliaria
per ciascun requisito o categoria.
Tant'è che, ricorda il collegio, per
conformarsi alla contestazione comunitaria,
il terzo decreto correttivo nel 2008 ha
novellato il comma 6, dell'articolo 49 del
Codice dei contratti pubblici il quale, nel
testo attuale, prevede dunque che solo per i
lavori si applica il divieto legale di
avvalersi di più imprese ausiliarie per
ciascuna categoria di qualificazione.
Ma, ed è questo il passaggio interessante,
il Tar aggiunge anche che nella procedura di
infrazione la Commissione sembrava «al
contrario, riconoscere la possibilità anche
di cumulare frazioni del requisito»,
contrariamente a quanto sostenuto dalla
sentenza del Consiglio di stato n. 3565
(articolo ItaliaOggi
del 05.04.2012). |
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EDILIZIA PRIVATA:
L’ordinanza di demolizione
costituisce per costante giurisprudenza un
atto dovuto, necessariamente conseguente al
rigetto dell’istanza di sanatoria.
... Ritenuto che l’ordinanza di demolizione
costituisce per costante giurisprudenza un
atto dovuto, necessariamente conseguente al
rigetto dell’istanza di sanatoria (ex
multis, TAR Campania Napoli, Sez. IV,
28.12.2009, n. 9638; Sez. VI, 09.11.2009, n.
7077; Sez. VII, 04.12.2008, n. 20987) (TAR
Veneto, Sez. II,
ordinanza 29.03.2012 n. 236 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Il d.P.R. n. 380/2001 ha,
infatti, predisposto una disciplina puntuale
ed esaustiva della sanatoria in materia
edilizia, tale da non ammettere spazi
residui che consentano di affermare, in via
interpretativa, la sopravvivenza della
cosiddetta sanatoria giurisprudenziale.
... Rilevato che anche questo Collegio
ritiene che, salvo ogni ulteriore
approfondimento riservato alla fase di
merito, deve ritenersi non sussistente il
vizio di illegittimità derivata in
considerazione del fatto che il
provvedimento in origine impugnato appare
adottato nel rispetto del requisito della “doppia
conformità” di cui all’ art. 36 del
d.P.R. n. 380/2001 e, ciò, anche in
considerazione di recenti pronunce che hanno
affermato che “Il d.P.R. n. 380/2001 ha,
infatti, predisposto una disciplina puntuale
ed esaustiva della sanatoria in materia
edilizia, tale da non ammettere spazi
residui che consentano di affermare, in via
interpretativa, la sopravvivenza della
cosiddetta sanatoria giurisprudenziale"
(TAR Puglia Lecce Sez. III, 02-09-2010, n.
1887) (TAR Veneto, Sez. II,
ordinanza 29.03.2012 n. 236 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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COMPETENZE GESTIONALI - ENTI LOCALI -
PUBBLICO IMPIEGO:
È il consiglio comunale che
nomina i componenti del nucleo di
valutazione.
La ricorrente ha partecipato alla selezione
pubblica, indetta dal Comune di Agerola,
finalizzata al conferimento dell’incarico di
componente del nucleo di valutazione di cui
agli artt. 14 e ss. del d.lgs. n. 150/2009,
organo monocratico la cui nomina è devoluta
alla competenza del Sindaco a termini
dell’art. 50, comma 2, del regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi
del Comune di Agerola, approvato con
delibera di giunta municipale n. 107 del
14.09.2011.
La ricorrente impugna il decreto sindacale
n. 18 del 24.11.2011, con il quale è stato
conferito al dott. ... il predetto incarico,
nonché la presupposta fonte regolamentare
limitatamente alla parte in cui individua il
sindaco quale organo competente alla nomina
del nucleo di valutazione, adducendo vari
vizi inerenti all’incompetenza, alla
violazione dell’art. 97 della Costituzione,
alla violazione della legge n. 241/1990,
nonché all’eccesso di potere sotto svariati
profili.
È fondata la censura con cui la ricorrente
denuncia la sussistenza del vizio di
incompetenza per violazione del combinato
disposto dell’art. 14, comma 3, del d.lgs.
n. 150/2009 e dell’art. 42, comma 1, del
d.lgs. n. 267/2000.
Infatti, si presenta condivisibile la tesi
sostenuta in gravame secondo la quale dalla
combinazione di tali disposizioni discende
la regola che la competenza alla nomina del
nucleo di valutazione spetta al consiglio
comunale, in qualità di organo di indirizzo
politico-amministrativo dell’ente, e non al
sindaco, che è semplicemente l’organo
responsabile dell’amministrazione generale
del comune ed il suo massimo rappresentante.
Osserva il Collegio che, se a termini
dell’art. 14, comma 3, del d.lgs. n.
150/2009 l’organismo di valutazione deve
essere nominato “dall’organo di indirizzo
politico-amministrativo”, d’altra parte
è la stessa legge, con l’art. 42, comma 1,
del d.lgs. n. 267/2000, che qualifica
espressamente come organo di indirizzo
politico-amministrativo il consiglio
comunale, con la conseguenza di individuare
per le amministrazioni comunali tale organo
come quello competente alla nomina.
Tale esegesi, tra l’altro, è in linea con il
principio secondo cui la competenza
attribuita ai consigli comunali è
circoscritta agli atti fondamentali di
natura programmatoria o aventi un elevato
contenuto di indirizzo politico (cfr.
Consiglio di Stato, Sez. V, 09.06.2008 n.
2832 e 31.01.2007 n. 383), se letto alla
luce del chiaro enunciato dell’art. 15 del
d.lgs. n. 150/2009, che attribuisce appunto
all’organo di indirizzo
politico-amministrativo dell’ente anche
compiti di alta programmazione in materia di
miglioramento della performance.
Ne discende che la nomina del componente del
nucleo di valutazione doveva essere
effettuata dal consiglio comunale e non dal
sindaco, con conseguente illegittimità degli
atti impugnati (decreto di nomina e norma
regolamentare) che pertanto vanno annullati
(TAR Campania-Napoli, Sez. I,
sentenza 28.03.2012 n. 1510 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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CONSIGLIERI COMUNALI: Il
consigliere comunale può legittimamente
esercitare la generale legittimazione al
ricorso solo quando viene in rilievo una
lesione diretta delle sue prerogative, ossia
del munus che gli viene riconosciuto
dall'ordinamento; è inammissibile, invece,
il ricorso di consiglieri comunali nel caso
di censure estranee a quelle idonee a
radicare la legittimazione attiva degli
eletti negli enti locali, in relazione
all'impugnazione di atti del consiglio di
cui facciano parte; infatti, in casi del
genere, non vengono in rilievo violazioni
(irritualità della convocazione, violazione
dell'ordine del giorno, difetto di
costituzione del collegio) inerenti alle
modalità sub-procedimentali estrinseche e
come tali di per sé suscettibili di
determinare un'indotta illegittimità del
provvedimento conclusivo. La tutela
giurisdizionale dell'interesse del
consigliere comunale è, dunque, ammessa solo
qualora venga in rilievo un interesse
connesso alla posizione del consigliere
stesso all'interno dell'ente e non quando
l'atto contestato non incida direttamente
sul suo diritto all'ufficio o sull'esercizio
del suo mandato.
Il ricorrente afferma espressamente di agire
“esclusivamente in tutela del pubblico
interesse, nella veste di consigliere
comunale in carica”.
Costituisce principio giurisprudenziale
consolidato quello secondo cui “il
consigliere comunale può legittimamente
esercitare la generale legittimazione al
ricorso solo quando viene in rilievo una
lesione diretta delle sue prerogative, ossia
del munus che gli viene riconosciuto
dall'ordinamento; è inammissibile, invece,
il ricorso di consiglieri comunali nel caso
di censure estranee a quelle idonee a
radicare la legittimazione attiva degli
eletti negli enti locali, in relazione
all'impugnazione di atti del consiglio di
cui facciano parte; infatti, in casi del
genere, non vengono in rilievo violazioni
(irritualità della convocazione, violazione
dell'ordine del giorno, difetto di
costituzione del collegio) inerenti alle
modalità sub-procedimentali estrinseche e
come tali di per sé suscettibili di
determinare un'indotta illegittimità del
provvedimento conclusivo. La tutela
giurisdizionale dell'interesse del
consigliere comunale è, dunque, ammessa solo
qualora venga in rilievo un interesse
connesso alla posizione del consigliere
stesso all'interno dell'ente e non quando
l'atto contestato non incida direttamente
sul suo diritto all'ufficio o sull'esercizio
del suo mandato" (TAR Sicilia, Catania,
Sez. III, 26.11.2009 n. 2000, C.S. Sez. V
29.04.2010 n. 2457). I motivi di ricorso non
contestano la lesione delle prerogative di
consigliere comunale, essendo invece
incentrati su presunte violazioni della
disciplina urbanistica, in materia di “giusto
procedimento”, oltreché su censure di
eccesso di potere per sviamento, e
contraddittorietà con atti presupposti
(TAR Lombardia-Milano, Sez. IV,
sentenza 28.03.2012 n. 956 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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CONSIGLIERI COMUNALI:
Non ammesso il ricorso del
Consigliere contro la variante di piano
regolatore.
In questa circostanza il ricorrente
affermava espressamente di agire “esclusivamente
in tutela del pubblico interesse, nella
veste di consigliere comunale in carica”.
Costituisce principio giurisprudenziale
consolidato, si legge nella pronuncia in
commento, quello secondo cui “il
consigliere comunale può legittimamente
esercitare la generale legittimazione al
ricorso solo quando viene in rilievo una
lesione diretta delle sue prerogative, ossia
del munus che gli viene riconosciuto
dall'ordinamento; è inammissibile, invece,
il ricorso di consiglieri comunali nel caso
di censure estranee a quelle idonee a
radicare la legittimazione attiva degli
eletti negli enti locali, in relazione
all'impugnazione di atti del consiglio di
cui facciano parte; infatti, in casi del
genere, non vengono in rilievo violazioni
(irritualità della convocazione, violazione
dell'ordine del giorno, difetto di
costituzione del collegio) inerenti alle
modalità sub-procedimentali estrinseche e
come tali di per sé suscettibili di
determinare un'indotta illegittimità del
provvedimento conclusivo.
La tutela giurisdizionale dell'interesse del
consigliere comunale è, dunque, ammessa solo
qualora venga in rilievo un interesse
connesso alla posizione del consigliere
stesso all'interno dell'ente e non quando
l'atto contestato non incida direttamente
sul suo diritto all'ufficio o sull'esercizio
del suo mandato” (TAR Sicilia, Catania,
Sez. III, 26.11.2009 n. 2000, C.S. Sez. V
29.04.2010 n. 2457).
I motivi di ricorso, peraltro, non
contestavano la lesione delle prerogative di
consigliere comunale, ma erano incentrati su
presunte violazioni della disciplina
urbanistica, in materia di “giusto
procedimento”, oltreché su censure di
eccesso di potere per sviamento, e
contraddittorietà con atti presupposti.
Si aggiunga che il ricorrente affermava
inoltre di essere “cittadino” del
Comune in causa, senza tuttavia dimostrare
un eventuale pregiudizio derivante dai
provvedimenti impugnati, nella sua sfera
personale o patrimoniale; mentre invece, i
giudici amministrativi milanesi sottolineano
che in giurisprudenza sussiste l'interesse
all'impugnazione della variante di piano
regolatore anche da parte del soggetto che è
proprietario di aree diverse da quelle
direttamente incise dalle varie previsioni
urbanistiche, allorché tali previsioni
abbiano comunque rilevanza sul godimento e
sul valore di mercato di dette diverse aree
e sugli interessi del loro proprietario (TAR
Liguria Genova, Sez. I, 22.07.2005 n. 1080)
(commento tratto da
www.documentazione.ancitel.it - TAR
Lombardia-Milano, Sez. IV,
sentenza 28.03.2012 n. 956 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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ATTI AMMINISTRATIVI - URBANISTICA: Sussiste
l'interesse all'impugnazione della variante
di piano regolatore anche da parte del
soggetto che è proprietario di aree diverse
da quelle direttamente incise dalle varie
previsioni urbanistiche, allorché tali
previsioni abbiano comunque rilevanza sul
godimento e sul valore di mercato di dette
diverse aree e sugli interessi del loro
proprietario.
Sotto altro profilo occorre aggiungere che
il ricorrente afferma altresì di essere “cittadino”
del Comune di Porlezza, senza tuttavia
ulteriormente dimostrare un eventuale
pregiudizio derivante dai provvedimenti
impugnati, nella sua sfera personale o
patrimoniale, ritenendosi invece in
giurisprudenza che sussista l'interesse
all'impugnazione della variante di piano
regolatore anche da parte del soggetto che è
proprietario di aree diverse da quelle
direttamente incise dalle varie previsioni
urbanistiche, allorché tali previsioni
abbiano comunque rilevanza sul godimento e
sul valore di mercato di dette diverse aree
e sugli interessi del loro proprietario (TAR
Liguria Genova, Sez. I, 22.07.2005 n. 1080)
(TAR Lombardia-Milano, Sez. IV,
sentenza 28.03.2012 n. 956 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Installazione di cartelloni stradali
pubblicitari: l'Ente Locale non può
rigettare la domanda di autorizzazione ad
installare cartelloni pubblicitari stradali
in base al “regolamento comunale dei mezzi
pubblicitari” interpretato ed applicato nel
senso di un generalizzato divieto di
collocazione per i detti cartelli
all’interno dei centri abitati.
Secondo la giurisprudenza (TAR Veneto
Venezia, Sez. III, 09.02.2006, n. 339), è
illegittimo il rigetto della domanda di
autorizzazione ad installare cartelloni
pubblicitari stradali che sia basato sul “regolamento
comunale dei mezzi pubblicitari”
interpretato ed applicato
dall’amministrazione nel senso di un
generalizzato divieto di collocazione per i
detti cartelli all’interno dei centri
abitati, posto che tale divieto è privo di
un individuabile fondamento normativo e,
comunque, di sufficiente giustificazione.
Sul presupposto che l’ampiezza di un
siffatto divieto, esteso ad ogni suolo
pubblico dell’intero territorio comunale, e
della natura regolamentare della
disposizione recante tale divieto, come tale
non giustificata da contingenti esigenze
(connesse, ad esempio, all’imminente
adozione del piano generale degli impianti
di cui all’art. 3, comma 3, del decreto
legislativo n. 507/1993), per il giudice
amministrativo risulta evidente che
l’impugnata delibera si pone in radicale ed
insanabile contrasto con la libertà
d’iniziativa economica privata, tutelata
dall’art. 41 Cost., e con discipline di
settore come quella posta dal codice della
strada (invocata nel primo motivo di
ricorso) che -nel prevedere la possibilità
ed i limiti entro i quali è consentito
installare cartelli ed altri mezzi
pubblicitari lungo le strade o in vista di
esse- mira piuttosto a contemperare
l’esigenza di garantire la libertà
d’iniziativa economica privata con quella di
garantire la sicurezza della circolazione
sulle strade (TAR Lazio-Roma, Sez. II,
sentenza 26.03.2012 n.
2868 - massima
tratta da
www.gazzettaamministrativa.it - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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ATTI AMMINISTRATIVI:
E' legittima la motivazione per relationem
dei provvedimenti amministrativi preceduti
da atti istruttori o da pareri.
E’ noto, infatti, che il provvedimento
amministrativo preceduto da atti istruttori
o da pareri può ritenersi adeguatamente
motivato per relationem anche con il mero
richiamo ad essi, giacché tale richiamo
sottintende l'intenzione dell'autorità
emanante di farli propri, assumendoli a
causa giustificativa della determinazione
adottata.
Ciò, ovviamente, a condizione che
dal complesso degli atti del procedimento
siano evincibili le ragioni giuridiche che
supportano la decisione onde consentire al
destinatario di contrastarle con gli
strumenti offerti dall'ordinamento e al
giudice amministrativo, ove investito della
relativa controversia, di sindacarne la
fondatezza (cfr., ex plurimis, Consiglio
Stato , sez. VI, 24.02.2011, n. 1156)
(TAR Lazio-Roma, Sez. II,
sentenza 26.03.2012 n.
2867 - massima
tratta da
www.gazzettaamministrativa.it - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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APPALTI: Il
cambio di destinazione d'uso, effettuato
senza opere evidenti, non implica
necessariamente un mutamento urbanistico-edilizio del territorio comunale
e, come tale, non necessita di concessione
edilizia qualora non sconvolga l'assetto
dell'area in cui l'intervento edilizio
ricade.
Nella fattispecie in esame si controverte
della legittimità della determinazione
dirigenziale di demolizione opere abusive
adottata dal Comune a fronte del mutamento
di destinazione d’uso di un'immobile da
abitazione e ufficio privato con
eliminazione del vano cucina e installazione
di impianti telematici, elettrico e di
condizionamento.
Il Collegio ha richiamato
l'orientamento giurisprudenziale a tenere
del quale il semplice cambio di destinazione
d'uso, effettuato senza opere evidenti, non
implica necessariamente un mutamento urbanistico-edilizio del territorio comunale
e, come tale, non abbisogna di concessione
edilizia qualora non sconvolga l'assetto
dell'area in cui l'intervento edilizio
ricade (cfr, tra le tante, Cons. Stato, sez.
V., 23.02.2000 n. 949, TAR Liguria, sez. I,
28.01.2004 n. 102, TAR Veneto, Sez. III,
13.11.2001 n. 3699, Cass. Penale, Sez. III,
01.10.1997 n. 3104 e, più di recente, TAR
Lazio, sez. II, 07.10.2005 n. 8002 e TAR
Abruzzo, sede l'Aquila, 02.04.2009 n.
236).
Nel caso in esame, tuttavia, il
giudice preso atto che si ricade in zona A
di PRG ha rigettato il ricorso in quanto il
mutamento da residenza a studio privato
abbisognava di permesso a costruire (art.
10, comma 1, lett. c)
(TAR Lazio-Roma, Sez. I-quater,
sentenza
26.03.2012 n. 2832
- massima
tratta da
www.gazzettaamministrativa.it - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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URBANISTICA:
Individuazione delle disposizioni dirette a
regolamentare l'uso del territorio negli
aspetti urbanistici ed edilizi che
comportano un onere d'immediata impugnazione.
In tema di disposizioni dirette a
regolamentare l'uso del territorio negli
aspetti urbanistici ed edilizi, contenute
nel piano regolatore, nei piani attuativi o
in altro strumento generale individuato
dalla normativa regionale, si è distinto fra
le prescrizioni che in via immediata
stabiliscono le potenzialità edificatorie
della porzione di territorio interessata —nel cui ambito rientrano le norme di c.d.
zonizzazione; la destinazione di aree a
soddisfare gli standard urbanistici; la
localizzazione di opere pubbliche o di
interesse collettivo— dalle altre regole
che, più in dettaglio, disciplinano
l'esercizio dell'attività edificatoria,
generalmente contenute nelle norme tecniche
di attuazione del piano o nel regolamento
edilizio (disposizioni sul calcolo delle
distanze e delle altezze; sull'osservanza di
canoni estetici; sull'assolvimento di oneri
procedimentali e documentali; regole
tecniche sull'attività costruttiva, ecc.).
Si ritiene che per le disposizioni
appartenenti alla prima categoria s'impone -tra cui la localizzazione, in relazione
all'immediato effetto sullo jus aedificandi
dei proprietari dei suoli interessati che ne
deriva, ove se ne intenda contestare il
contenuto- un onere di immediata
impugnativa, in osservanza del termine decadenziale a partire dalla pubblicazione
dello strumento pianificatorio (Consiglio
Stato , sez. IV, 28.03.2011, n. 1868).
Se il vincolo particolare quindi incide su
beni determinati, in funzione non già di una
generale destinazione di zona, ma della
localizzazione di un'opera pubblica, la cui
realizzazione non può coesistere con la
proprietà privata, il vincolo che la stessa
contiene deve essere qualificato come
preordinato alla relativa espropriazione con
onere di impugnazione (Cassazione civile,
sez. I, 07.02.2006, n. 2612)
(Consiglio di Stato, Sez. IV,
sentenza
26.03.2012 n. 1750 - massima
tratta da
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www.giustizia-amministrativa.it). |
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ATTI AMMINISTRATIVI: Pugno
duro del Consiglio di stato: in caso di
inadempienza verrà nominato un commissario
ad acta. Comuni, le sentenze si rispettano.
L'ente che si ribella al giudice rischia la
lite temeraria.
Rischia grosso, e intanto paga la sanzione
per lite temeraria, il comune che non
rispetta la sentenza sfavorevole emessa dal
giudice amministrativo. Se l'ente non si
adeguerà alla decisione del magistrato,
provvederà un commissario ad acta inviato
dal prefetto, che valuterà l'opportunità di
aprire l'iter per l'eventuale scioglimento
del consiglio comunale «per gravi e
persistenti violazioni di legge» e, se del
caso, per denunciare gli amministratori alla
procura della repubblica e alla Corte dei
conti per danno erariale.
È quanto emerge
dalla
sentenza
26.03.2012 n. 1733 della V Sez. del consiglio di
stato.
Prima e dopo. La controversia nasce in Piemonte sulla
natura di una strada che in realtà è
pubblica, come ha accertato palazzo Spada.
Ma il comune l'ha sempre considerata privata
al punto da costituire un consorzio ad hoc
per la gestione. L'amministrazione non si dà
per vinta, neppure dopo la sentenza
sfavorevole del consiglio di stato: il
ricorso per revocazione è però dichiarato
inammissibile. Una sconfitta annunciata
anche per l'ente locale che nella delibera
consiliare annuncia che sarebbe andato
avanti per la sua strada anche se il
tentativo di revocazione fosse fallito.
Fatto sta che per ora sono le casse comunali
a fare le spese del braccio di ferro fra
amministrazione e giudici: il comune è
condannato a pagare una somma pari alle
spese di lite, 5 mila euro, ai suoi
cittadini che hanno chiesto, e si spera
otterranno, l'ottemperanza alla sentenza per
loro favorevole. La somma è modesta, ma il
segnale è importante per tutti gli enti che
resistono in giudizio con condotta
assimilabili alla lite temeraria.
Va
tuttavia detto che nella specie si applica
la vecchia e più severa formulazione
dell'articolo 26, secondo comma, del codice
del processo amministrativo: la nuova veste,
introdotta dal dlgs correttivo 195/2011,
riguarda soltanto gli atti introduttivi o di
costituzione in giudizio in resistenza,
rispettivamente notificati o depositati
successivamente all'08.12.2011, dal
momento che la norma ha natura sanzionatoria
e dunque non retroattiva; bisogna infatti
ricordare che, nel testo precedente,
affinché si configuri responsabilità
aggravata del soccombente è sufficiente che
la decisione sia fondata su ragioni
manifeste o orientamenti giurisprudenziali
consolidati, mentre nella formulazione
attuale si richiede la lite temeraria vera e
propria.
E non bisogna dimenticare che prima
del «correttivo», come nella specie, scatta
la liquidazione equitativa in favore della
controparte, mentre dopo si applica una
sanzione pecuniaria di entità ancorata al
contributo unificato versato per la causa.
Addio consorzio. Ciò che conta, nel caso del
comune anti-giudici, è che ora
l'amministrazione dovrà aggiornare i
documenti, le mappe e la segnaletica della
strada della discordia, in quanto pubblica a
tutti gli effetti. E dovrà bloccare tutto
l'iter per la costituzione dell'agognato
consorzio. Se non provvederà entro 90
giorni, arriverà il commissario ad acta.
Il quale dovrà attivarsi, entro 90 giorni
(articolo ItaliaOggi
del 05.04.2012 - tratto da
www.corteconti.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Chi
contesta la legittimità dell'ordinanza di
demolizione di un manufatto abusivo
realizzato fuori dal centro abitato ante
01.09.1967 ha l'onere di fornire perlomeno
un principio di prova in ordine al tempo
dell'ultimazione di quest'ultimo.
La sola aerofotogrammetria non risulta di
per sé idonea a dare conto della reale
consistenza e caratteristica costruttiva del
bene.
Per consolidata giurisprudenza (cfr. ex
multis TAR Puglia Lecce, sez. III,
09.11.2010 , n. 2631) chi contesta la
legittimità dell'ordinanza di demolizione di
un manufatto abusivo realizzato fuori dal
centro abitato ante 01.09.1967 ha l'onere di
fornire perlomeno un principio di prova in
ordine al tempo dell'ultimazione di
quest'ultimo.
Nella fattispecie, come già evidenziato
nella fase cautelare, il ricorrente ha
fornito tale principio di prova.
Per contro il Comune si fonda esclusivamente
sulle risultanze aerofotogrammetriche.
Peraltro, la documentazione fotografica
prodotta in giudizio dall’Amministrazione
evidenzia l’assoluta inidoneità delle
rappresentazioni del 1971 e del 1987 (per
scala rappresentativa e qualità
dell’immagine) a dare conto della
sussistenza o meno dei due fabbricati di cui
si predica l’inesistenza.
Va rilevato che, in via generale, la sola
aerofotogrammetria non risulta di per sé
idonea a dare conto della reale consistenza
e caratteristica costruttiva del bene (cfr.
in tal senso, in una vicenda analoga,
ancorché a parti invertite: TAR Campania,
Sez. III, 18.01.2011 n. 280).
In tale contesto non v’è necessità di
procedere alla assunzione di prove
testimoniali né alla effettuazione di una
CTU.
Invero, il provvedimento impugnato risulta
adottato in carenza d’istruttoria (vizio
implicitamente arguibile dalla
argomentazioni svolte dal ricorrente)
sicché, per poter validamente affermare che
la realizzazione dei fabbricati è avvenuta
in epoca successiva al 01.09.1967,
l’Amministrazione avrebbe dovuto effettuare
altri, più approfonditi, accertamenti (quali
la verifica della tipologia e la datazione
dei materiali costruttivi in essere)
(TAR Lombardia-Brescia, Sez. I,
sentenza 26.03.2012 n. 486 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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APPALTI: Le
stazioni appaltanti possono decidere di non
procedere all’aggiudicazione se nessuna
offerta risulti conveniente o idonea in
relazione all’oggetto del contratto.
L’art. 81, comma 3, del d.lgs. 12.04.2006,
n. 163 prevede che “le stazioni
appaltanti possono decidere di non procedere
all’aggiudicazione se nessuna offerta
risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto del contratto”.
Si rende in proposito necessario precisare
che la “o” collocata tra “conveniente”
ed “idonea” ha significato e valore
disgiuntivo e non congiuntivo, il che
comporta che, al fine di decidere nel senso
della non aggiudicazione, non si richiede
che si presentino entrambe le condizioni:
non convenienza e non idoneità delle
offerte, essendo invece a tal fine
sufficiente la sussistenza di una sola
(TAR Lazio-Roma, Sez. I-quater,
sentenza
23.03.2012 n. 2769
- massima
tratta da
www.gazzettaamministrativa.it - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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APPALTI: Qualora
il numero delle offerte ammesse alla gara
sia inferiore a cinque non trova
applicazione il criterio d'individuazione
delle offerte anomale.
Nel caso di specie la parte ricorrente si
duole che l’offerta aggiudicataria non è
stata assoggettata alla verifica di
anomalia, ancorché caratterizzata da un
ribasso assai più elevati rispetto a quello
della ricorrente. Il Collegio ha rigettato
l'eccezione atteso che avendo partecipato
solo due concorrenti, l’ATI ricorrente e il
RTI aggiudicatario non ricorrono i
presupposti per la verifica obbligatoria
dell'anomalia.
Come noto, in virtù dell'espresso rinvio
operato dall'art. 86, comma 4, del codice
dei contratti, nel caso in cui il numero
delle offerte ammesse alla gara sia
inferiore a cinque non trova applicazione il
criterio d'individuazione delle offerte
anomale previste dal comma 1 dello stesso
art. 86, ma, la più flessibile disciplina di
cui al comma 3 del medesimo articolo sopra
riportato, che, invece, con norma di
chiusura, prevede: “In ogni caso le
stazioni appaltanti possono valutare la
congruità di ogni altra offerta che, in base
ad elementi specifici, appaia anormalmente
bassa”.
Tanto precisato, osserva il Collegio che
nessun appunto può essere mosso all’operato
della Commissione di gara che non ha
ritenuto di ricorrere al potere di controllo
dell’offerta più bassa, e dunque da
considerarsi senz’altro la migliore secondo
la disciplina di gara, tenuto conto del
metodo di aggiudicazione prescelto, cui il
seggio di gara era vincolato, del prezzo più
basso, inferiore a quello a base di gara,
determinato mediante offerta a prezzi
unitari.
Ed invero, la facoltà di procedere comunque
alla valutazione della congruità del
ribasso, ai sensi dell'art. 86, terzo comma,
del codice dei contratti pubblici presuppone
un giudizio tecnico della stazione
appaltante circa il sospetto di anomalia
dell’offerta “in base ad elementi
specifici”, come ricordato dal
legislatore. Solo in tale ipotesi, il
sub-procedimento di verifica dell'anomalia
deve essere aperto dalla stazione appaltante
che, sulla base di elementi oggettivi,
procede a richiedere chiarimenti da parte
dell'impresa.
Tale attività costituisce, indubbiamente,
espressione della discrezionalità
riconosciuta dalla legge alle
Amministrazioni aggiudicatrici, sindacabile
solo in presenza di macroscopica
irragionevolezza, che nella specie non
sussiste
(TAR Lazio-Roma, Sez. III-ter,
sentenza
23.03.2012 n. 2750 -
massima
tratta da
www.gazzettaamministrativa.it - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: L’esistenza
di un sequestro penale sul manufatto abusivo
oggetto di ingiunzione comunale di
demolizione e di ripristino dello stato dei
luoghi non determina la sospensione del
termine di novanta giorni, il cui decorso
comporta, in caso di inottemperanza,
l'acquisizione gratuita di diritto al
patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 31
d.P.R. 06.06.2001 n. 380; il sequestro
penale, infatti, non rientra tra gli
"impedimenti assoluti" che non consentono di
dare esecuzione all'ingiunzione, stante il
disposto dell'art. 85 disp. att. c.p.p..
In linea con la prevalente giurisprudenza,
il Tribunale ritiene che l’esistenza di un
sequestro penale sul manufatto abusivo
oggetto di ingiunzione comunale di
demolizione e di ripristino dello stato dei
luoghi non determina la sospensione del
termine di novanta giorni, il cui decorso
comporta, in caso di inottemperanza,
l'acquisizione gratuita di diritto al
patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 31
d.P.R. 06.06.2001 n. 380 (cfr., da ultimo,
Consiglio di Stato Sez. IV - sentenza
06.03.2012 n. 1260); il sequestro penale,
infatti, non rientra tra gli "impedimenti
assoluti" che non consentono di dare
esecuzione all'ingiunzione, stante il
disposto dell'art. 85 disp. att. c.p.p.
(cfr. Cass. pen., sez. III, 14.01.2009, n.
9186)
(TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 23.03.2012 n. 910 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: L’interesse
al ricorso, radicato sulla base del criterio
della vicinitas, non può essere
disconosciuto laddove il ricorrente lamenti
l’illegittimità, non già, di uno strumento
di pianificazione urbanistica, ma di uno
specifico titolo edilizio, in forza del
quale il relativo titolare è autorizzato a
realizzare un intervento su un lotto attiguo
e/o confinante con quello di sua proprietà.
In tali evenienze, infatti, si deve ritenere
che esista una situazione soggettiva ed
oggettiva di stabile collegamento con la
zona coinvolta dalla costruzione che, se
illegittimamente assentita, è idonea ad
arrecare un pregiudizio ai valori
urbanistici della zona medesima,
evidenziando, così, la legittimazione e
l'interesse al ricorso del proprietario
confinante, senza bisogno di richiedere la
prova della lesione di un qualsiasi altro
interesse giuridicamente rilevante.
Ritiene il Collegio che l’interesse al
ricorso, radicato sulla base del criterio
della vicinitas, non possa essere
disconosciuto laddove il ricorrente lamenti
l’illegittimità, non già, di uno strumento
di pianificazione urbanistica, ma di uno
specifico titolo edilizio, in forza del
quale il relativo titolare è autorizzato a
realizzare un intervento su un lotto attiguo
e/o confinante con quello di sua proprietà.
In tali evenienze, infatti, si deve ritenere
–in linea con la giurisprudenza dominante–
che esista una situazione soggettiva ed
oggettiva di stabile collegamento con la
zona coinvolta dalla costruzione che, se
illegittimamente assentita, è idonea ad
arrecare un pregiudizio ai valori
urbanistici della zona medesima,
evidenziando, così, la legittimazione e
l'interesse al ricorso del proprietario
confinante, senza bisogno di richiedere la
prova della lesione di un qualsiasi altro
interesse giuridicamente rilevante (cfr.
Consiglio Stato, sez. IV, 05.01.2011, n. 18;
id. 20.10.2010, n. 7591; id. 29.07.2009, n.
4756; 12.05.2009, n. 2908; 31.05.2007, n.
2849; sez. V, 07.05.2008, n. 2086; sez. VI,
15.06.2010, n. 3744; TAR Lombardia-Milano,
Sez. II, 24.02.2012 n. 623; id. 08.09.2011
n. 2194)
(TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 23.03.2012 n. 909 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: La
presenza di un vincolo di piano urbanistico
generale non può incidere di per sé
negativamente sulla potestà del dominus di
chiudere in qualunque tempo il proprio
fondo, mediante l’apposizione di una
recinzione, ai sensi dell’art. 841 c.c..
Per giurisprudenza pacifica, la presenza di
un vincolo di piano urbanistico generale non
può incidere di per sé negativamente sulla
potestà del dominus di chiudere in
qualunque tempo il proprio fondo, mediante
l’apposizione di una recinzione, ai sensi
dell’art. 841 c.c. (cfr., ex plurimis,
Cons. Stato 15-10-2003 n. 6293, per cui: <<non
appare configurabile una incompatibilità tra
la destinazione urbanistica, che comunque
dovrà essere attuata attraverso l’adozione
di provvedimenti ulteriori di approvazione
del progetto di realizzazione dell’opera
pubblica e di acquisizione dell’area
interessata al progetto e l’iniziativa
edificatoria che … consiste nell’apposizione
di un cancello e recinzione metallica; cioè
di lavori che non mutano la destinazione
urbanistica ma si limitano a dare concreta
attuazione al diritto del proprietario di
chiudere il fondo.
Al riguardo, è appena il caso di ricordare
che questo Consiglio ha già avuto modo di
osservare come “l'installazione di un
cancello, non comportando di norma
trasformazione urbanistica ed edilizia del
territorio, non richiede il rilascio di una
concessione edilizia ma di una semplice
autorizzazione”…>>; Consiglio Stato sez.
II, 12.05.1999, n. 720; nonché, TAR
Lombardia, Milano, II, 19-06-2009 n. 4072)
(TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 23.03.2012 n. 908 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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APPALTI: Gare d'appalto: omessa dichiarazione.
In virtù dell'articolo 38, comma 1, lettera
f), del D.Lgs. n. 163 del 2006 "sono
esclusi dalla partecipazione alle procedure
di affidamento delle concessioni e degli
appalti di lavori, forniture e servizi, né
possono essere affidatari di subappalti, e
non possono stipulare i relativi contratti i
soggetti che, secondo motivata valutazione
della stazione appaltante, hanno commesso
grave negligenza o malafede nell'esecuzione
delle prestazioni affidate dalla stazione
appaltante che bandisce la gara; o che hanno
commesso un errore grave nell'esercizio
della loro attività professionale, accertato
con qualsiasi mezzo di prova da parte della
stazione appaltante".
Tale disposizione, nel precludere la
partecipazione alle gare d'appalto alle
imprese che si sono rese responsabili di
gravi inadempienze nell'esecuzione di
precedenti contratti (denotando ciò
un'inidoneità "tecnico-morale" a contrarre
con la P.A.), fissa il duplice principio che
la sussistenza di tali situazioni ostative
può essere desunta da qualsiasi mezzo di
prova e che il provvedimento di esclusione
deve essere motivato congruamente (Consiglio
di Stato, V, 27.01.2010 n. 296).
Per procedere alla esclusione in questione è
necessario quindi che sia fornita
un'adeguata prova dell'inadempimento e che
lo stesso rilevi sul piano del venir meno
dell'affidabilità dell'impresa nei confronti
della Amministrazione e, ai fini della
sussunzione nell'ipotesi prevista
dall'articolo 38, comma 1, lettera f), del
codice dei contratti pubblici, occorre
ricordare ulteriormente che quest'ultima
postula, alternativamente, una grave
negligenza o malafede nell'esecuzione di uno
specifico contratto con la medesima stazione
appaltante oppure un grave errore
nell'esercizio della attività professionale.
E’ illegittima l’aggiudicazione di una gara
di appalto in favore di una ditta che,
nonostante la chiara e specifica
prescrizione della lex specialis, prevista a
pena di esclusione, ha omesso di dichiarare
una precedente risoluzione contrattuale
disposta dalla P.A. per grave inadempimento
e/o malafede, ex art. 38, co. 1, lettera f),
del D.Lgs. n. 163 del 2006, a nulla
rilevando che tale inadempimento sia stato
posto in essere dalla società fusa per
incorporazione e successivamente sanato; in
tal caso, infatti, la sostanziale causa di
esclusione non è tanto quella del grave
inadempimento, peraltro successivamente
sanato, in cui è incorsa la ditta
interessata nei rapporti contrattuali con la
P.A., bensì quella, formale, di aver violato
un precetto del bando, e, quindi, il
principio della par condicio.
L’incorporazione per fusione di una società
in un'altra non comporta l'estinzione del
soggetto giuridico incorporato e
l'insorgenza di uno nuovo e distinto che
succede al primo articolo universale,
costituendo unicamente una vicenda meramente
evolutivo-modificativa del medesimo soggetto
giuridico. Gli obblighi dichiarativi nelle
gare di appalto permangono pertanto anche
nei confronti degli amministratori della
società incorporata.
E' quanto ha affermato il TAR Veneto,
nella
sentenza
23.03.2012 n. 412 (commento tratto da www.giurdanella.it - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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APPALTI:
Per il riconoscimento del beneficio della
riduzione della cauzione provvisoria la
certificazione di qualità deve essere
relativa all’oggetto dell’appalto.
L’art. 75, co. 7, d.lgs. n. 163 del 2006
stabilisce che l’importo della garanzia, e
del suo eventuale rinnovo, è ridotto del
cinquanta per cento per gli operatori
economici ai quali venga rilasciata, da
organismi accreditati, ai sensi delle norme
europee della serie UNI CEI EN 45000 e della
serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la
certificazione del sistema di qualità
conforme alle norme europee della serie UNI
CEI ISO 9000; per fruire di tale beneficio,
l’operatore economico segnala, in sede di
offerta, il possesso del requisito, e lo
documenta nei modi prescritti dalle norme
vigenti. La riduzione della cauzione
configura un beneficio riconosciuto ad
un’impresa in considerazione di una sua
particolare condizione soggettiva, attestata
dal possesso della certificazione di
qualità, per cui questa è ritenuta
particolarmente affidabile sia come
concorrente sia come potenziale affidataria
dell’appalto.
Ne consegue –essendo la
riduzione dell’importo cauzionale
giustificata dalla maggiore affidabilità
strutturale ed operativa dell’impresa– la
necessità che il requisito sia posseduto con
riferimento all’oggetto specifico
dell’appalto, dovendo pertanto esservi
corrispondenza tra la categoria prevalente
dei lavori posti in gara e quella a cui si
riferisce la certificazione di qualità. Non
può assumere rilievo che l’art. 75, co. 7,
d.lgs. n. 163 del 2006 faccia riferimento
alla certificazione del sistema di qualità
senza ulteriori specificazioni, atteso che
deve ritenersi implicito, in ragione della
sua ratio, che la certificazione di qualità,
ai fini del beneficio della dimidiazione,
deve essere relativa all’oggetto
dell’appalto
(TAR Lazio-Roma, Sez. II-ter,
sentenza 21.03.2012
n. 2716 - massima
tratta da
www.gazzettaamministrativa.it - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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ATTI AMMINISTRATIVI:
Gli atti di alta amministrazione a
differenza degli atti politici sono soggetti
all'obbligo di motivazione.
A differenza degli atti politici (i quali,
pur se formalmente e sostanzialmente
amministrativi, sono sottratti al sindacato
giurisdizionale in quanto espressione della
fondamentale funzione di direzione e di
indirizzo politico del Paese), gli atti di
alta amministrazione sono soggetti
all’obbligo di motivazione previsto in
generale dalla l. n. 241 del 1990.
La natura
di atto di alta amministrazione, a forte
valenza fiduciaria, non comporta
l’esclusione dell’obbligo di motivazione,
essendo chiuso nel sistema, dopo l’entrata
in vigore della l. n. 241 del 1990, ogni
spazio per la categoria dei provvedimenti
amministrativi c.d. a motivo libero.
Dunque
anche gli atti de quibus, nonostante
l'ampia discrezionalità che li caratterizza,
non sono esclusi dal sindacato
giurisdizionale sull'esercizio di detto
potere discrezionale: sindacato che è solo
limitato al riscontro dell'esistenza dei
presupposti e alla congruità della
motivazione nonché all'esistenza del nesso
logico di consequenzialità fra presupposti e
conclusioni
(TAR Lazio-Roma, Sez. I-ter,
sentenza 21.03.2012
n. 2697 - massima
tratta da
www.gazzettaamministrativa.it - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
|
ATTI AMMINISTRATIVI:
In materia di silenzio-rifiuto della P.A.
l'adozione di un qualsivoglia provvedimento
in risposta all'interessato fa venir meno i
presupposti per la condanna
dell'Amministrazione a provvedere.
Il Collegio nella sentenza in esame ha
richiamato il consolidato indirizzo
giurisprudenziale a tenore del quale in
materia di silenzio rifiuto della P.A.,
l'adozione di un qualsivoglia provvedimento
(anche non satisfattivo dell'interesse
pretensivo fatto valere dal privato), in
risposta all'interessato, fa venir meno i
presupposti per la condanna
dell'Amministrazione a provvedere (cfr.
Cons. St. n. 910/2009, 5311/2007, 1193/2006,
7969/2003).
E', quindi improcedibile, per
sopravvenuta carenza di interesse, il
ricorso contro il silenzio-rifiuto nel caso
in cui sopraggiunga un provvedimento
discrezionale di reiezione dell'istanza e
ciò in quanto il decorso del termine
stabilito dalla legge per la formazione del
silenzio-rifiuto non comporta la perdita
della potestà di decidere
dell'amministrazione.
Dunque, un eventuale
ricorso contro l'inerzia
dell'amministrazione deve essere dichiarato improcedibile
per sopravvenuto difetto di interesse, nel
caso in cui il provvedimento esplicito venga
adottato successivamente, in quanto il
privato ha ottenuto il risultato al quale
mira il giudizio, ossia l'intervento di un
provvedimento (giurisprudenza pacifica) (TAR Lazio-Roma, Sez. I-ter,
sentenza 21.03.2012
n. 2694 - massima
tratta da
www.gazzettaamministrativa.it - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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ATTI AMMINISTRATIVI:
L’annullamento in autotutela di un
provvedimento amministrativo impone la
precisa individuazione delle ragioni di
pubblico interesse che giustificano
l’adozione del provvedimento di secondo
grado.
L’annullamento in autotutela di un
provvedimento amministrativo impone la
precisa individuazione delle ragioni di
pubblico interesse che giustificano
l’adozione del provvedimento di secondo
grado.
Per quanto attiene precipuamente alle
gare pubbliche, la potestà di annullamento
in autotutela degli atti è espressamente
ricondotta al principio costituzionale di
buon andamento che impegna l’Amministrazione
ad adottare atti il più possibile
rispondenti ai fini da conseguire, ma con
l’obbligo di fornire una adeguata
motivazione in ordine ai motivi che, alla
luce della comparazione dell’interesse
pubblico con le contrapposte posizioni
consolidate dei partecipanti alla gara,
giustificano il provvedimento di autotutela
(cfr., tra le altre, C.d.S., Sez. V, 04.01.2011, n. 11; TAR Campania, Napoli,
Sez. I, 18.03.2011, n. 1500).
Sussiste,
pertanto, la inequivoca necessità di ragioni
di interesse pubblico sottese all’adozione
del provvedimento di autoannullamento –le
quali non possono comunque prescindere dalla
considerazione del tempo eventualmente
trascorso e delle posizioni giuridiche
consolidatesi per effetto del provvedimento
da annullare- con l’ulteriore precisazione
che tali ragioni devono trovare espresso
riscontro nel provvedimento di secondo grado
attraverso una motivazione tanto più
approfondita e stringente quanto più gli
interessi privati sacrificati risultino
consolidati per il decorso del tempo:
l’esercizio del potere di autotutela è sì
espressione di rilevante discrezionalità ma
comunque non esime l’Amministrazione dal
dare conto della sussistenza, tra l’altro,
dell’interesse pubblico -presupposto di
detto potere, al pari dell’illegittimità
originaria del provvedimento- in termini
esaustivi e chiaramente comprensibili (cfr.,
tra le altre, C.d.S., Sez. IV, 27.11.2010, n. 8291; TAR Lazio, Roma, Sez. III, 25.10.2010, n. 32960; TAR Puglia, Bari,
Sez. I, 14.09.2010, n. 3456).
E’ pur
vero che esistono casi in cui l’interesse
pubblico all’esercizio dell’autotutela è “in
re ipsa”, ma detti casi presuppongono
provvedimenti atti ad esplicare effetti
giuridici protratti nel tempo e, dunque,
perseguono il precipuo scopo di evitare il
protrarsi nel tempo di ulteriori effetti
“contra legem” o, anche, richiedono la
soddisfazione di un interesse pubblico “non
ponderabile” perché conseguente ad una
pronuncia giudiziale già emessa (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. V, 17.09.2010,
n. 6980; TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, 15.11.2010, n. 2692; TAR Campania,
Napoli, Sez. II, 07.10.2010, n. 18004).
In sintesi, appare evidente che:
1)
l’esercizio del potere di annullare un
provvedimento in autotutela necessita della
presenza di un interesse pubblico che non si
identica con il mero ripristino della
legalità violata, bensì richiede ragioni
diverse, desunte dall’adeguata ponderazione
comparativa degli interessi coinvolti, con
obbligo di tener conto delle posizioni
consolidate e del conseguente affidamento
derivante dal comportamento tenuto
dall’Amministrazione (cfr. C.d.S., Sez. IV,
16.04.2010, n. 2178);
2) l’annullamento
d’ufficio presuppone una congrua motivazione
sull’interesse pubblico attuale e concreto a
sostegno dell’esercizio discrezionale dei
poteri di autotutela, idonea ad esternare
anche le valutazioni effettuate in relazione
alle posizioni dei destinatari dell’atto
(cfr. C.d.S., Sez. IV, 16.04.2010, n.
2178; C.d.S., Sez. IV, 21.12.2009, n. 8529)
(TAR Lazio-Roma, Sez. I-ter,
sentenza 20.03.2012
n. 2683 - massima
tratta da
www.gazzettaamministrativa.it - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
La non applicabilità in materia edilizia
degli artt. 7 e seguenti della legge n.
241/1990, che obbligano le amministrazioni a
comunicare agli interessati l’inizio delle
attività procedimentali, non esclude la
necessità del contraddittorio.
E' ormai consolidato l’indirizzo
giurisprudenziale che esclude per le
pratiche edilizie l’applicabilità della
normativa generale sul procedimento
amministrativo dettata dalla legge n.
241/1990, in virtù delle discipline speciali
vigenti nel settore e del principio di non
necessità della comunicazione di avvio dei
procedimenti aperti da iniziative del
medesimo interessato (come, in fattispecie,
con la dichiarazione d’inizio di attività
edilizia presentata dai privati costruttori
o committenti, sulla quale le
amministrazioni comunali attivano le
procedure di controllo), perché in tal caso
vengono meno le esigenze di conoscenza e di
trasparenza sottese alla previsione
normativa e riferibili alle ipotesi di
procedimenti ad iniziativa delle
amministrazioni, dei quali gli interessati
possono essere consapevoli solo a seguito
della comunicazione di avvio.
Peraltro la non applicabilità nella materia
edilizia delle disposizioni di cui agli
artt. 7 e seguenti della legge n. 241/1990,
che obbligano le amministrazioni a
comunicare agli interessati l’inizio delle
attività procedimentali, non esclude la
necessità del contraddittorio che permea,
quale principio generale, ogni forma di
attività amministrativa che involga
interessi qualificati, alla stregua dei
generali principi di pubblicità e
trasparenza dell’azione dei pubblici poteri
(art. 1 L. n. 241/1990; art. 97 Cost.).
Dunque, ove non sussistano esigenze
particolari di ordine pubblico, non
riscontrabili comunque in fattispecie, non
può ritenersi assistito da adeguata
istruttoria il procedimento amministrativo
che escluda l’interlocuzione con il soggetto
destinatario degli effetti del provvedimento
finale, ovvero che non tenga conto delle
osservazioni da questi presentate
(TAR Lazio-Roma, Sez. II-bis,
sentenza 20.03.2012
n. 2679 - massima
tratta da
www.gazzettaamministrativa.it - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Impianti fotovoltaici, per
evitare bocciature serve il piano
paesaggistico.
Il sistema incentrato sul parere
obbligatorio ma non vincolante del
Soprintendente, affinché diventi operativo,
presuppone l’avvenuta adozione, da parte
delle regioni, dei piani paesaggistici che
richiedono che l’elaborazione del piano
avvenga congiuntamente tra Ministero e
regioni con riguardo, fra gli altri, ai beni
dichiarati di notevole interesse pubblico.
Le disposizioni del piano territoriale
paesaggistico richiamate dal ricorrente
attengono all’uso antropico del territorio
in questione che, in base alla normativa di
legge regionale antecedente all’entrata in
vigore del codice dell’ambiente, si intende
consentire una volta stabilita la
compatibilità paesaggistica dell’intervento;
viceversa, l’amministrazione statale, nella
specie, con i due pareri impugnati, ha
chiaramente ritenuto il progetto non
compatibile col vincolo paesaggistico.
Il comma ottavo del citato articolo 146
dispone infatti che il Soprintendente renda
il proprio parere con riferimento al merito
della compatibilità paesaggistica.
La previsione, accanto a tale valutazione di
compatibilità, di un’altra e distinta
disamina, quella inerente la “conformità”
dell’intervento medesimo alle disposizioni
contenute nel piano paesaggistico, attiene
invece ad un ulteriore riscontro, di natura
diversa, volto a verificare che, oltre alla
ritenuta compatibilità del progetto, ricorra
comunque l’osservanza delle norme che, pur
sempre nel segno della tutela e
valorizzazione del territorio con
riferimento ai profili paesistico-ambientali,
fissano gli usi ammessi nella zona
considerata e le prescrizioni tecniche
inerenti la progettazione.
Ciò perché compito del p.t.p. è proprio
quello di declinare tutela e valorizzazione
degli elementi paesistico- ambientali
presenti sul territorio con riferimento agli
usi, attraverso cioè la delineazione d’una
correlazione possibile fra le prime e i
secondi; laddove invece la valutazione di
compatibilità paesaggistica attiene
piuttosto ad un giudizio tendenzialmente
assoluto, che ha cioè ha a suo parametro
essenziale la possibilità stessa di inserire
l’intervento progettato “nel suo
complesso” (co. 8 cit.) all’interno del
territorio assoggettato a vincolo, cioè, in
altri termini, di intravederne la
possibilità di inserimento senza pregiudizio
alcuno per i beni paesaggistici e ambientali
tutelati.
Proprio questa possibilità, nella
fattispecie, è stata invece esclusa, in modo
radicale, dall’amministrazione.
Il precedente giurisprudenziale richiamato
dal ricorrente (TAR Campania, Napoli, VII,
n. 17333/2010) è inconferente poiché attiene
alla diversa fattispecie dell’annullamento
(disposto dalla Soprintendenza in punto di
legittimità) d’un precedente nulla osta
ambientale; in sentenza, il TAR,
sostanzialmente, ammette il ricorso, da
parte dell’amministrazione statale, alle
disposizioni normative del piano
territoriale paesistico-ambientale per
pervenire all’annullamento
dell’autorizzazione ambientale rilasciata.
Come rilevato dalla difesa della Regione
Basilicata, nella fattispecie, come si
evince chiaramente dal tenore del D.M.
18/04/1985 istitutivo del vincolo, si verte
in ipotesi di immobili e aree dichiarati di
notevole interesse pubblico ai sensi
dell’art. 1 della legge n. 1497 del 1939
(corrispondente all’attuale articolo 136 del
codice del paesaggio); di conseguenza,
l’intervento è compreso fra quelli di cui
alle lettere b), c) e d) del comma 1
dell’art. 143 del codice medesimo.
Il sistema di cui al comma 5 del citato
articolo 146, incentrato sul parere
obbligatorio ma non vincolante del
Soprintendente, affinché diventi operativo,
presuppone infatti l’avvenuta adozione, da
parte delle regioni, dei piani paesaggistici
disciplinati dagli articoli 135 e 143 che,
non a caso, richiedono che l’elaborazione
del piano avvenga congiuntamente tra
Ministero e regioni proprio con riguardo,
fra gli altri, ai beni dichiarati di
notevole interesse pubblico ai sensi del
predetto art. 136.
Allo stato, come precisato dalla difesa
regionale, la Regione ha solo stipulato
l’intesa col Ministero ed è in procinto di
elaborare in modo congiunto il nuovo piano
paesaggistico, sulla base del quale verrà
effettuata la “ricognizione degli
immobili e delle aree dichiarati di notevole
interesse pubblico ai sensi dell’art. 136,
loro delimitazione e rappresentazione in
scala idonea alla identificazione, nonché
determinazione delle specifiche prescrizioni
d’uso….” (commento tratto da
www.ipsoa.it - Sentenza TAR Basilicata,
sentenza 21.03.2012 n.
127 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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APPALTI:
Gare d'appalto: allegazione copia carta
d'identità.
Per giurisprudenza consolidata, le
dichiarazioni sostitutive di certificazione
richiedono l'allegazione della copia del
documento di identità, quale elemento
essenziale per il perfezionamento della
dichiarazione medesima, consentendo di
comprovare non solo le generalità del
dichiarante, ma anche la riferibilità della
dichiarazione stessa al soggetto dichiarante
(vedi ex multis C.d.S. n. 478/2011 e
n. 3690/2009).
E' quanto ha ribadito il Consiglio di Stato,
Sez. III,
nella
sentenza
16.03.2012 n. 1524 (commento tratto da www.giurdanella.it - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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APPALTI:
Gare pubbliche e requisiti di
moralità dei partecipanti. Falso innocuo?
Negli appalti pubblici non esiste.
La dichiarazione
attinente alla titolarità dei requisiti di
moralità professionale di cui all'articolo
38 del codice dei contratti pubblici non può
essere aggirata invocando il "falso
innocuo". Di talché alle asserzioni false o
reticenti deve corrispondere la sanzione
dell'esclusione dalla gara, così sgombrando
ogni pericolo per la lesione dei principi di
buon andamento e di proporzionalità
dell'agire amministrativo ai quali si ispira
la procedura ad evidenza pubblica.
Lo ha stabilito la
sentenza 16.03.2012 n. 1471, emessa
dalla III Sez. del Consiglio di Stato.
Il caso sottoposto all'attenzione del
Consesso ha visto l'esclusione di una
società da una gara per l'affidamento dei
servizi di pulizia ed accessori presso una
ASL piemontese.
La società, infatti, non ha dichiarato in
modo puntuale i requisiti di moralità
professionale di un suo rappresentante
legale, in contrasto a quanto imposto
dall'art. 38 del codice dei contratti
pubblici (decreto legislativo n. 163 del
2006).
La società ha, quindi, deciso di rivolgersi
al giudice amministrativo al fine di
contestare la decisione assunta dalla
stazione appaltante.
Il tribunale amministrativo per la regione
Piemonte, tuttavia, ha rigettato le censure
tese a smentire il ruolo di rappresentante
del soggetto cui le dichiarazioni dovevano
riferirsi, e, per l'effetto, ha confermato
la legittimità della decisione
amministrativa.
La questione è stata riproposta al Consiglio
di Stato.
Tra i vari motivi di ricorso la società ha
tacciato di erroneità la sentenza nella
parte in cui il Tar Piemonte non ha rilevato
gli estremi per applicare al caso di specie
la teoria, frutto dell'esperienza
penalistica, del “falso innocuo”.
Più precisamente, secondo la tesi citata
dovrebbe essere impedita la partecipazione
alle gare solo allorquando in capo
all'operatore economico difettino in
concreto le condizioni previste per la
partecipazione, a nulla rilevando le
dichiarazioni, pur inveritiere o incomplete,
che non siano idonee ad alterare gli esisti
della gara.
In tale ordine di idee si collocherebbe
anche la direttiva 2004/18/CE laddove fa
conseguire l'esclusione della gara alle sole
ipotesi di grave colpevolezza e di false
dichiarazioni nel fornire informazioni, non
sussumibili qualora il concorrente non
consegua alcun vantaggio in termini di
competitività, essendo in possesso di tutti
gli altri requisiti previsti.
La tesi richiamata non ha convinto il
Consiglio di Stato, il quale ha manifestato
adesione all'orientamento che, invece,
milita per la non sussumibilità del falso
innocuo nell'ambito delle procedure ad
evidenza pubblica.
Oltre a segnare con maggior precisione i
tratti somatici del falso innocuo, così come
ricostruiti dalla giurisprudenza nel corso
degli anni, i giudici di Palazzo Spada hanno
sottolineato come il falso possa dirsi
innocuo solo qualora non incida, neppure
minimamente, sugli interessi tutelati
dall'ordinamento.
E hanno, altresì, posto in evidenza come
proprio nelle procedure ad evidenza pubblica
la completezza delle dichiarazioni sia, già
di per sé, un “valore da perseguire”,
sia alla luce dei principi di buon andamento
dell’amministrazione e di proporzionalità,
sia per la necessità di raggiungere una
celere decisione in ordine all’ammissione
dell’operatore economico alla gara.
Ancora, si osserva come una dichiarazione
inaffidabile (perché falsa o incompleta) sia
“già di per sé stessa lesiva degli
interessi considerati dalla norma a
prescindere dal fatto che l’impresa meriti
‘sostanzialmente’ di partecipare alla gara”.
La ratio sottesa a tale secondo
intendimento è data dalla necessità tipica
del diritto degli appalti (come in altri
casi, il Consiglio di Stato, fra tutti,
richiama Cass. S.U. penali 27.11.2008 n.
6591 in materia patrocinio a spese dello
Stato) di poter fare “affidamento su una
dichiarazione idonea a far assumere
tempestivamente alla stazione appaltante le
necessarie determinazioni in ordine
all’ammissione dell’operatore economico alla
gara o alla sua esclusione”.
Concludendo, la sentenza in commento merita
apprezzamento perché cristallizza il
principio in base al quale, attesa
l'imprescindibilità della dichiarazione ai
sensi dell'articolo 38 del codice degli
appalti ai fini della legittima ammissione
alla gara, la sua difformità dal vero o la
sua incompletezza non possono essere “sanate”
per il tramite del falso innocuo.
L'effetto, pertanto, sarà quello di ampliare
il novero, già severo, delle cause
implicanti l'esclusione dalle gare ad
evidenza pubblica (commento tratto da
www.ipsoa.it - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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URBANISTICA: La
differenza tra i vincoli espropriativi e
quelli conformativi sta nel fatto che,
mentre per i primi è necessario che la
previsione di P.R.G. determini una riserva
alla mano pubblica della facoltà di
realizzare determinate strutture (pubbliche,
per l’appunto), i secondi lasciano il
proprietario nella condizione di gestire la
eventuale trasformazione dell'immobile, non
intaccando il valore di scambio del bene in
quanto non privano il suo titolare della
facoltà di godimento e di utilizzazione
della res.
In linea generale, dunque, i vincoli di
piano regolatore, ai quali si applica il
principio della decadenza quinquennale, sono
soltanto quelli che incidono su beni
determinati, assoggettandoli a vincoli
preordinati all'espropriazione o a vincoli
che ne comportano l'inedificabilità e dunque
svuotano il contenuto del diritto di
proprietà incidendo sul godimento del bene
tanto da renderlo inutilizzabile rispetto
alla sua destinazione naturale, ovvero
diminuendone in modo significativo il valore
di scambio.
E' da escludersi che la destinazione
dell’area ad edilizia scolastica possa
configurare un vincolo preordinato
all’esproprio, poiché, non sussistendo alcun
impedimento a che alle necessità scolastiche
si provveda mediante soluzioni locative,
anziché proprietarie, il vincolo può
ricomprendersi tra quelli che, secondo la
decisione della Corte cost. n. 179 del 1999,
"importano una destinazione (anche di
contenuto specifico) realizzabile ad
iniziativa privata o promiscua
pubblico-privata". In altri termini, dunque,
la destinazione scolastica comporta
l’attribuzione al terreno di una vocazione
edificatoria, sia pure specifica, in quanto
realizzabile anche da privati ed inoltre la
vocazione edificatoria del terreno va
confermata anche in relazione al fatto che
l'edilizia scolastica elementare costituisce
opera di urbanizzazione secondaria (art. 1,
lett. c, in relazione all'art. 4 della l. n.
847 del 1964), la cui costruzione si deve
considerare funzionale ad una destinazione
edificatoria della zona.
Si deve premettere, in linea generale, che
la differenza tra i vincoli espropriativi e
quelli conformativi sta nel fatto che,
mentre per i primi è necessario che la
previsione di P.R.G. determini una riserva
alla mano pubblica della facoltà di
realizzare determinate strutture (pubbliche,
per l’appunto), i secondi lasciano il
proprietario nella condizione di gestire la
eventuale trasformazione dell'immobile, non
intaccando il valore di scambio del bene in
quanto non privano il suo titolare della
facoltà di godimento e di utilizzazione
della res.
In linea generale, dunque, i vincoli di
piano regolatore, ai quali si applica il
principio della decadenza quinquennale, sono
soltanto quelli che incidono su beni
determinati, assoggettandoli a vincoli
preordinati all'espropriazione o a vincoli
che ne comportano l'inedificabilità e dunque
svuotano il contenuto del diritto di
proprietà incidendo sul godimento del bene
tanto da renderlo inutilizzabile rispetto
alla sua destinazione naturale, ovvero
diminuendone in modo significativo il valore
di scambio.
Tanto premesso osserva il collegio che
secondo la prevalente giurisprudenza, anche
della Corte di Cassazione, “è da
escludersi che la destinazione dell’area ad
edilizia scolastica possa configurare un
vincolo preordinato all’esproprio, poiché,
non sussistendo alcun impedimento a che alle
necessità scolastiche si provveda mediante
soluzioni locative, anziché proprietarie, il
vincolo può ricomprendersi tra quelli che,
secondo la decisione della Corte cost. n.
179 del 1999, "importano una destinazione
(anche di contenuto specifico) realizzabile
ad iniziativa privata o promiscua
pubblico-privata".
In altri termini, dunque, la destinazione
scolastica comporta l’attribuzione al
terreno di una vocazione edificatoria, sia
pure specifica, in quanto realizzabile anche
da privati ed inoltre la vocazione
edificatoria del terreno va confermata anche
in relazione al fatto che l'edilizia
scolastica elementare costituisce opera di
urbanizzazione secondaria (art. 1, lett. c,
in relazione all'art. 4 della l. n. 847 del
1964), la cui costruzione si deve
considerare funzionale ad una destinazione
edificatoria della zona” (cfr. Cass.
civile, sez. I, 21.03.2000, n. 3298; Cass.
civile, sez. I, 21.02.2003, n. 2641; si veda
altresì, in questa stessa direzione, TAR
Puglia Bari, sez. III, 26.02.2009, n. 403)
(TAR Puglia-Lecce, Sez. I,
sentenza 14.03.2012 n. 504 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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ATTI AMMINISTRATIVI:
Non è dovuta la comunicazione di
avvio del procedimento, ex art. 7, l. n. 241
del 1990, rispetto ad una ordinanza avente
carattere contingibile ed urgente ai sensi dell'art.
54, d.lgs. n. 267 del 2000. In tal caso,
infatti, l'urgenza di provvedere è
connaturata alla funzione stessa del
provvedimento adottato.
Il potere di adozione di un'ordinanza
contingibile ed urgente di cui all'art. 54,
d.lgs. n. 267 del 2000 presuppone la
necessità di provvedere in via d'urgenza con
strumenti extra ordinem per far fronte a
situazioni di natura eccezionale ed
imprevedibile di pericolo attuale ed
imminente per l'incolumità pubblica, cui non
si può provvedere con gli strumenti ordinari
apprestati dall'ordinamento.
Osserva il Collegio che, come ritiene la costante giurisprudenza, non è
dovuta la comunicazione di avvio del
procedimento, ex art. 7, l. n. 241 del 1990,
rispetto ad una ordinanza avente carattere contingibile ed urgente ai sensi dell'art.
54, d.lgs. n. 267 del 2000 (cfr., da ultimo,
TAR Lazio Roma, sez. II, 14.05.2010 ,
n. 11327). In tal caso, infatti, l'urgenza
di provvedere è connaturata alla funzione
stessa del provvedimento adottato (cfr.
TAR Piemonte Torino, sez. II, 18.02.2010, n.
965).
...
Come già statuito nella sentenza n. 3018 del
2010, risulta fondato l’ulteriore motivo di
ricorso con cui parte ricorrente ha dedotto
violazione dell’art. 54 del testo unico
degli enti locali, con specifico riguardo al
rilevato difetto delle stesse condizioni
legittimanti il ricorso all’adozione di
ordinanze con tingibili ed urgenti.
L’ampiezza dei lavori prescritti in uno con
la necessità degli stessi conseguente
sostanzialmente alla vetustà dell’opera
confermano, in fatto, l’illegittimità del
ricorso allo strumento eccezionale
dell’ordinanza contingibile ed urgente.
Ed
invero, il ricorso allo strumento
dell’ordinanza extra ordinem appare
fondatamente un rimedio (tuttavia
illegittimo) per fare fronte ad una
situazione di fatto che negli anni avrebbe
necessitato di tempestivi interventi
ordinari. Come questo Tribunale ha
osservato, infatti, il potere di adozione di
un'ordinanza contingibile ed urgente di cui
all'art. 54, d.lgs. n. 267 del 2000
presuppone la necessità di provvedere in via
d'urgenza con strumenti extra ordinem per
far fronte a situazioni di natura
eccezionale ed imprevedibile di pericolo
attuale ed imminente per l'incolumità
pubblica, cui non si può provvedere con gli
strumenti ordinari apprestati
dall'ordinamento (cfr. TAR Calabria
Catanzaro, sez. II, 09.09.2010, n. 2556) (TAR Calabria-Catanzaro, Sez. I,
sentenza
14.03.2012 n.
264 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
|
URBANISTICA:
Il
trasferimento della proprietà delle opere di
urbanizzazione in capo al comune costituisce
un'obbligazione ex lege -inderogabile e
indisponibile per le parti della convenzione
di lottizzazione in base alla quale le opere
stesse sono state realizzate-, ex art. 28
della L. n. 1150 del 17.08.1942, con la
conseguenza che le parti non potrebbero
legittimamente accordarsi sul loro
mantenimento in capo al lottizzante, essendo
tali opere strumentali allo svolgimento di
pubblici servizi fisiologicamente rientranti
nelle competenze dell'autorità
amministrativa (mentre la gestione degli
stessi per mezzo di privati sarebbe
teoricamente concepibile solo previo atto di
concessione di pubblico servizio, contenente
le regole da osservare per garantire
l'ottimale soddisfacimento del servizio
offerto ai cittadini); ove, infatti, si
ammettesse la possibilità di mantenere la
gestione delle opere di urbanizzazione
primaria in capo al lottizzante, i cittadini
interessati (che hanno diritto di pretendere
servizi di qualità, che solo l'ente pubblico
può garantire, non essendo la sua azione
finalizzata ad ottenere un utile d'impresa)
resterebbero sostanzialmente "in balia" del
privato gestore, il quale avrebbe tutto
l'interesse a contenere i costi di
manutenzione, con presumibile decadimento
della qualità dei servizi offerti.
L'acquisizione delle aree ove insistono le
opere di urbanizzazione da parte del Comune,
insomma, costituisce un obbligo puntualmente
enunciato dall'art. 28 della L. 1150 del
1942, ove al quinto comma si prevede -nel
testo conseguente alle sostituzioni disposte
per effetto dell'art. 8 della L. 847 del
1967- che la convenzione di lottizzazione
debba contemplare, comunque, "la cessione
gratuita entro termini prestabiliti delle
aree necessarie per le opere di
urbanizzazione primaria, precisate
dall'articolo 4 della legge 29.09.1964, n.
847".
Il legislatore, nel disciplinare le opere di
urbanizzazione, ha confermato la possibilità
della realizzazione diretta c.d. a scomputo
dal contributo di concessione ma non ha
lasciato alcun dubbio in merito al passaggio
della proprietà delle stesse, una volta
realizzate, in capo all'ente pubblico
territoriale di riferimento, prevedendone la
confluenza nel patrimonio indisponibile
(art. 16, comma 2, d.lgs. n. 380 del 2001);
ciò ad ulteriore riprova che si tratti di
beni destinati alla fruizione pubblica. In
altri termini per le dette opere di
urbanizzazione si registra una presunzione
iuris et de iure di proprietà pubblica, con
la conseguenza che per tali interventi, a
seguito dell'entrata in vigore del T.U.
edilizia, non può ipotizzarsi la permanenza
in capo ai privati della relativa proprietà.
E’ pacifico, in conclusione, che gli oneri
di manutenzione ordinaria e straordinaria
connessi alle opere di urbanizzazione
ricadono interamente sull'ente locale, una
volta acquisite al suo patrimonio per
cessione (previo collaudo sulla loro
regolare esecuzione) da parte del
lottizzante.
Ciò premesso, con riferimento ad una
fattispecie analoga a quella in esame,
questo Tribunale si è già pronunciato, tra
l’altro, con la sentenza n. 3018 del 2010,
stabilendo che “il trasferimento della
proprietà delle opere di urbanizzazione in
capo al comune costituisce un'obbligazione
ex lege -inderogabile e indisponibile per le
parti della convenzione di lottizzazione in
base alla quale le opere stesse sono state
realizzate-, ex art. 28 della L. n. 1150 del
17.08.1942, con la conseguenza che le parti
non potrebbero legittimamente accordarsi sul
loro mantenimento in capo al lottizzante,
essendo tali opere strumentali allo
svolgimento di pubblici servizi
fisiologicamente rientranti nelle competenze
dell'autorità amministrativa (mentre la
gestione degli stessi per mezzo di privati
sarebbe teoricamente concepibile solo previo
atto di concessione di pubblico servizio,
contenente le regole da osservare per
garantire l'ottimale soddisfacimento del
servizio offerto ai cittadini); ove,
infatti, si ammettesse la possibilità di
mantenere la gestione delle opere di
urbanizzazione primaria in capo al
lottizzante, i cittadini interessati (che
hanno diritto di pretendere servizi di
qualità, che solo l'ente pubblico può
garantire, non essendo la sua azione
finalizzata ad ottenere un utile d'impresa)
resterebbero sostanzialmente "in balia" del
privato gestore, il quale avrebbe tutto
l'interesse a contenere i costi di
manutenzione, con presumibile decadimento
della qualità dei servizi offerti (cfr. TAR
Sardegna Cagliari, sez. II, 19.02.2010, n.
187)”.
L'acquisizione delle aree ove insistono le
opere di urbanizzazione da parte del Comune,
insomma, costituisce un obbligo puntualmente
enunciato dall'art. 28 della L. 1150 del
1942, ove al quinto comma si prevede -nel
testo conseguente alle sostituzioni disposte
per effetto dell'art. 8 della L. 847 del
1967- che la convenzione di lottizzazione
debba contemplare, comunque, "la cessione
gratuita entro termini prestabiliti delle
aree necessarie per le opere di
urbanizzazione primaria, precisate
dall'articolo 4 della legge 29.09.1964, n.
847".
Il legislatore, nel disciplinare le opere di
urbanizzazione, ha confermato la possibilità
della realizzazione diretta c.d. a scomputo
dal contributo di concessione ma non ha
lasciato alcun dubbio in merito al passaggio
della proprietà delle stesse, una volta
realizzate, in capo all'ente pubblico
territoriale di riferimento, prevedendone la
confluenza nel patrimonio indisponibile
(art. 16, comma 2, d.lgs. n. 380 del 2001);
ciò ad ulteriore riprova che si tratti di
beni destinati alla fruizione pubblica. In
altri termini per le dette opere di
urbanizzazione si registra una presunzione
iuris et de iure di proprietà
pubblica, con la conseguenza che per tali
interventi, a seguito dell'entrata in vigore
del T.U. edilizia, non può ipotizzarsi la
permanenza in capo ai privati della relativa
proprietà (cfr. TAR Puglia Bari, sez. II,
01.07.2010, n. 2815).
E’ pacifico, in conclusione, che gli oneri
di manutenzione ordinaria e straordinaria
connessi alle opere di urbanizzazione
ricadono interamente sull'ente locale, una
volta acquisite al suo patrimonio per
cessione (previo collaudo sulla loro
regolare esecuzione) da parte del
lottizzante (cfr. TAR Sardegna Cagliari,
sez. II, 26.01.2009 , n. 89) (TAR
Calabria-Catanzaro, Sez. I,
sentenza 14.03.2012 n. 264 - link
a www.giustizia-amministrativa.it). |
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COMPETENZE PROFESSIONALI:
In attesa dell’adozione del
decreto ministeriale di cui al comma 2
dell’art. 9 del decreto-legge n. 1 del 2012,
si deve comunque farsi luogo alla
liquidazione giudiziale delle spese di lite,
comprensive degli onorari di difesa, qualora
l’organo giudicante non ritenga di procedere
alla loro compensazione ai sensi dell’art.
26 c.p.a., che a sua volta rinvia agli artt.
91, 92, 93, 94, 96 e 97 c.p.c..
In particolare, ritiene il Collegio che
–fintanto che non saranno stabiliti i
parametri in forza dei quali determinare il
compenso professionale– possano continuare
ad applicarsi, all’attività processuale
svolta, le tariffe professionali
precedentemente in vigore (D.M. n. 127 del
2004). Ciò perché il giudice, nel liquidare
le spese di lite e, in particolare, gli
onorari di difesa, deve procedere, in
mancanza di qualsivoglia parametro
normativo, in via equitativa: detta equità
può ben essere esercitata tramite il
riferimento alle precedenti tariffe
professionali.
Ne consegue che la liquidazione degli
onorari di difesa e dei diritti e il
rimborso delle spese sarà effettuato
impiegando, quale mero parametro, il D.M. n.
127 del 2004, contenente le tariffe
precedentemente in vigore, ancorché esso non
sia più obbligatorio perché abrogato dal
decreto legge n. 1 del 2012.
...
Le spese seguono la soccombenza e sono
liquidate come in dispositivo.
In proposito, il Collegio osserva quanto
segue.
Come noto, prima dell’entrata in vigore del
decreto-legge n. 1 del 2012, gli “onorari
di difesa” venivano liquidati
dall’organo giudicante facendo riferimento
alle tariffe adottate mediante deliberazione
del Consiglio nazionale forense, approvata
dal Ministro della Giustizia. L’art. 9,
comma 1, del suddetto decreto-legge ha
abrogato “le tariffe delle professioni
regolamentate nel sistema ordinistico”.
Tuttavia, il medesimo articolo, al comma 2,
ha previsto che “nel caso di liquidazione
da parte di un organo giurisdizionale, il
compenso del professionista è determinato
con riferimento a parametri stabiliti con
decreto del ministro vigilante". Il
suddetto decreto non è ancora stato
adottato.
Tanto premesso, ritiene questo Tribunale
che, in attesa dell’adozione del decreto
ministeriale di cui al comma 2 dell’art. 9
del decreto-legge n. 1 del 2012, debba
comunque farsi luogo alla liquidazione
giudiziale delle spese di lite, comprensive
degli onorari di difesa, qualora l’organo
giudicante non ritenga di procedere alla
loro compensazione ai sensi dell’art. 26
c.p.a., che a sua volta rinvia agli artt.
91, 92, 93, 94, 96 e 97 c.p.c..
In particolare, ritiene il Collegio che
–fintanto che non saranno stabiliti i
parametri in forza dei quali determinare il
compenso professionale– possano continuare
ad applicarsi, all’attività processuale
svolta, le tariffe professionali
precedentemente in vigore (D.M. n. 127 del
2004). Ciò perché il giudice, nel liquidare
le spese di lite e, in particolare, gli
onorari di difesa, deve procedere, in
mancanza di qualsivoglia parametro
normativo, in via equitativa: detta equità
può ben essere esercitata tramite il
riferimento alle precedenti tariffe
professionali.
Ne consegue che la liquidazione degli
onorari di difesa e dei diritti e il
rimborso delle spese sarà effettuato
impiegando, quale mero parametro, il D.M. n.
127 del 2004, contenente le tariffe
precedentemente in vigore, ancorché esso non
sia più obbligatorio perché abrogato dal
decreto legge n. 1 del 2012 (TAR
Calabria-Catanzaro, Sez. I,
sentenza 14.03.2012 n. 262 - link
a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
La ristrutturazione edilizia con
demolizione e fedele ricostruzione
presuppone una volumetria che si suppone già
dotata delle necessarie opere di
urbanizzazione.
Inoltre, il contributo per oneri di
urbanizzazione costituisce un corrispettivo
di diritto pubblico previsto dal legislatore
a titolo di partecipazione ai costi delle
opere di urbanizzazione, ovvero un
contributo speciale che ha la propria causa
giuridica nelle maggiori spese che
l’amministrazione pubblica deve accollarsi
in dipendenza della costruzione
dell’edificio e del connesso utilizzo, da
parte dei detentori del bene, dei servizi e
degli spazi circostanti.
Ne deriva che la cubatura preesistente va
esentata dal pagamento di esso qualora, come
nel caso in esame, non si sia verificato un
cambiamento di destinazione d’uso o il
frazionamento dell’originaria struttura in
più appartamenti, e cioè qualora il
manufatto realizzato non renda necessarie
nuove opere di urbanizzazione o un più
intenso utilizzo delle urbanizzazioni
esistenti.
Il permesso in sanatoria rilasciato dal Comune di Portoferraio assume ad
oggetto la fedele ricostruzione del
preesistente manufatto (documento n. 8
depositato in giudizio dal Comune): gli atti
impugnati fanno infatti riferimento alla
volumetria corrispondente a quella demolita
(mc. 291,30) e non anche alla variante
avente ad oggetto l’ampliamento del piano
terra (il cui iter non risulta concluso).
Pertanto, non rilevando un aumento di
superficie, del volume o del numero delle
unità abitative, o una modifica di
destinazione d’uso, l’intervento edilizio in
questione non produce un incremento del
carico urbanistico.
Invero, la ristrutturazione edilizia con
demolizione e fedele ricostruzione
presuppone una volumetria che si suppone già
dotata delle necessarie opere di
urbanizzazione (TAR Lombardia, Milano, II,
23.07.2009, n. 4455).
Inoltre, il contributo per oneri di
urbanizzazione costituisce un corrispettivo
di diritto pubblico previsto dal legislatore
a titolo di partecipazione ai costi delle
opere di urbanizzazione, ovvero un
contributo speciale che ha la propria causa
giuridica nelle maggiori spese che
l’amministrazione pubblica deve accollarsi
in dipendenza della costruzione
dell’edificio e del connesso utilizzo, da
parte dei detentori del bene, dei servizi e
degli spazi circostanti.
Ne deriva che la cubatura preesistente va
esentata dal pagamento di esso qualora, come
nel caso in esame, non si sia verificato un
cambiamento di destinazione d’uso o il
frazionamento dell’originaria struttura in
più appartamenti, e cioè qualora il
manufatto realizzato non renda necessarie
nuove opere di urbanizzazione o un più
intenso utilizzo delle urbanizzazioni
esistenti (TAR Trentino Alto Adige, Bolzano,
06.03.2000, n. 59) (TAR
Toscana, Sez. III,
sentenza
12.03.2012 n.
496 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
L’art. 15 secondo comma, del T.U.
06.06.2001 n. 380 (che
peraltro riprende l’art. 4 della legge 28.01.1977, n. 10), nel disporre tra
l’altro, che decorsi i termini di durata del
permesso di costruire “il permesso decade di
diritto per la parte non eseguita”
espressamente prevede che, in via di
eccezione, i termini di durata (dell’allora
licenza ed oggi) del permesso di costruire
“possono essere prorogati ... per fatti
sopravvenuti estranei alla volontà del
titolare del permesso ...”.
In base a tale norme dunque non può essere
opposto il decorso del termine decadenziale
a colui che non poteva comunque continuare
l’edificazione per un fatto sopravvenuto
estraneo alla sua volontà.
Se ordinariamente la decadenza disciplinata
dall’art. 15 d.P.R. n. 380 del 2001 consegue
all’inerzia dell’interessato questa deve essere esclusa se venga
rappresentata la sussistenza di fatti
sopravvenuti che possono legittimare la
proroga del termine di inizio o
completamento dei lavori ai sensi dell’art.
15, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001, e
queste siano oggetto di valutazione e
verifica in sede amministrativa.
La giurisprudenza ha concordemente ritenuto
che è illegittimo il provvedimento
dell’Amministrazione comunale di
declaratoria di decadenza della concessione
edilizia allorché sussistano impedimenti
assoluti all’esecuzione dei lavori segnalati
o comunque conosciuti all’Amministrazione e
l’impedimento non sia riferibile alla
condotta del concessionario, per cui è tale
da costituire quella causa di forza maggiore
che sospende il decorso dei termini previsti
dall’art. 4, comma 4, l. 28.01.1977 n. 10.
Posto quindi che la scadenza del termine
apposto all’autorizzazione edilizia per
l’avvio dei lavori non determina,
automaticamente, la cessazione di effetti
del provvedimento, ma costituisce soltanto
il presupposto per l’accertamento della
eventuale decadenza dall’autorizzazione
edilizia, le ipotesi di sospensione o
proroga connessi a “factum principis”, forza
maggiore o ad altre cause non riferibili
alla condotta del titolare della concessione
quando assolutamente ostative dei lavori,
producono l’effetto di prolungare
automaticamente il tempo massimo stabilito
per l’esecuzione delle opere.
Nei casi in cui l’amministrazione comunale
<<sia a conoscenza di eventi che hanno
impedito al titolare della concessione
edilizia di ultimare i lavori>>, essa <<non
può adottare un provvedimento di decadenza
della concessione, trovando applicazione,
anche senza richiesta del concessionario, la
proroga del termine per la ultimazione dei
lavori per fatti estranei alla volontà del
concessionario che siano sopravvenuti a
ritardare i lavori durante la loro
esecuzione.
... deve tuttavia evidenziarsi come la
giurisprudenza amministrativa abbia ritenuto
che, <<se, come è noto, secondo la regola
generale i termini di decadenza decorrono
per il solo fatto materiale del trascorrere
del tempo, cioè indipendentemente dalle
situazioni soggettive ed oggettive
verificatesi “medio tempore” e dalle quali
sia dipeso l’inutile decorso del termine,
devono esser fatti salvi i casi e le
eccezioni tassativamente previste dalla
legge.
Nel caso di specie, proprio la norma posta a
base del provvedimento, l’art. 15 secondo
comma, del T.U. 06.06.2001 n. 380 (che
peraltro riprende l’art. 4 della legge 28.01.1977, n. 10), nel disporre tra
l’altro, che decorsi i termini di durata del
permesso di costruire “il permesso decade di
diritto per la parte non eseguita”
espressamente prevede che, in via di
eccezione, i termini di durata (dell’allora
licenza ed oggi) del permesso di costruire
“possono essere prorogati ... per fatti
sopravvenuti estranei alla volontà del
titolare del permesso ...”.
In base a tale norme dunque non può essere
opposto il decorso del termine decadenziale
a colui che non poteva comunque continuare
l’edificazione per un fatto sopravvenuto
estraneo alla sua volontà.
Se ordinariamente la decadenza disciplinata
dall’art. 15 d.P.R. n. 380 del 2001 consegue
all’inerzia dell’interessato (arg. ex
Consiglio Stato, IV, 08.02.2008, n.
434) questa deve essere esclusa se venga
rappresentata la sussistenza di fatti
sopravvenuti che possono legittimare la
proroga del termine di inizio o
completamento dei lavori ai sensi dell’art.
15, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001, e queste
siano oggetto di valutazione e verifica in
sede amministrativa (cfr. Consiglio Stato,
IV, 10.08.2007, n. 4423).
[…]
La giurisprudenza ha concordemente ritenuto
che è illegittimo il provvedimento
dell’Amministrazione comunale di
declaratoria di decadenza della concessione
edilizia allorché sussistano impedimenti
assoluti all’esecuzione dei lavori segnalati
o comunque conosciuti all’Amministrazione e
l’impedimento non sia riferibile alla
condotta del concessionario, per cui è tale
da costituire quella causa di forza maggiore
che sospende il decorso dei termini previsti
dall’art. 4, comma 4, l. 28.01.1977 n. 10
(cfr. TAR Lazio Roma, II, 15.04.2004,
n. 3297; Consiglio Stato, V, 29.01.2003, n. 453; Consiglio Stato, V, 13.05.1996, n. 535; TAR Liguria Genova, I, 22.06.2007, n. 1200).
Posto quindi che la scadenza del termine
apposto all’autorizzazione edilizia per
l’avvio dei lavori non determina,
automaticamente, la cessazione di effetti
del provvedimento, ma costituisce soltanto
il presupposto per l’accertamento della
eventuale decadenza dall’autorizzazione
edilizia (cfr. Consiglio Stato, V, 18.09.2008, n. 4498), la Sezione non può
che ribadire il proprio precedente
orientamento (ricordato anche dai
ricorrenti) per cui le ipotesi di
sospensione o proroga connessi a “factum principis”, forza maggiore o ad altre cause
non riferibili alla condotta del titolare
della concessione quando assolutamente
ostative dei lavori, producono l’effetto di
prolungare automaticamente il tempo massimo
stabilito per l’esecuzione delle opere (cfr.
TAR Lazio Roma, II, 24.11.2004, n.
13996)>> (v. TAR Lazio Roma, II, 07.06.2010, n. 15939).
Nel caso di specie, dunque,
sinteticamente ricordata la cronologia degli
eventi e degli atti che portavano infine
alla stipula del contratto (08.11.1999:
rilascio c.e. n. 459; 28.12.1999: ammissione
del progetto al finanziamento da parte del
C.E.R. - Comitato per l’Edilizia
Residenziale; 08.06.2000: l’I.A.C.P. rilevava
che il finanziamento era erroneamente
concesso per lavori di recupero e non,
invece, per la realizzazione ex novo della
struttura; 26.06.2000: la Comunità Airone
chiedeva di rettificare il provvedimento di
finanziamento; 08.11.2000: decreto di
correzione da parte del C.E.R.; 05.12.2000:
comunicazione al Comune che i lavori
sarebbero iniziati il 06.12.2000; 03.12.2002:
non avendo l’IACP ancora espletato la gara,
nuova richiesta di proroga da parte della
Comunità; 28.01.2003: nuovo titolo edilizio;
20.11.2003: stipula del contratto;
04.12.2003: comunicazione inizio lavori; 06.08.2004: emissione del provvedimento
impugnato), non può che rilevarsi come i
ritardi determinatisi nell’avvio dei lavori
non fossero in alcun modo dipesi
dall’inerzia della Comunità Airone ma,
piuttosto, dalle obiettive difficoltà dei
sub-procedimenti svoltisi avanti al
Ministero dei Lavori Pubblici e all’Istituto
Autonomo Case Popolari.
In questa prospettiva, dunque, sulla base di
quanto fin qui esposto, deve respingersi
<<la tesi dell’amministrazione, che sostiene
che la proroga avrebbe necessariamente
dovuto essere richiesta dalla ricorrente
prima della scadenza del termine in
parola>>, dovendo invece evidenziarsi che
nei casi in cui, come quello de quo,
l’amministrazione medesima <<sia a
conoscenza di eventi che hanno impedito al
titolare della concessione edilizia di
ultimare i lavori>>, essa <<non può adottare
un provvedimento di decadenza della
concessione, trovando applicazione, anche
senza richiesta del concessionario, la
proroga del termine per la ultimazione dei
lavori per fatti estranei alla volontà del
concessionario che siano sopravvenuti a
ritardare i lavori durante la loro
esecuzione>> (TAR Calabria Reggio
Calabria, I, 20.04.2010, n. 420; TAR
Sicilia, III, 19.02.2007, n. 560) (TAR Puglia-Lecce, Sez. III,
sentenza
12.03.2012 n.
490 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Rientrano
nella nozione di ristrutturazione edilizia
gli interventi di demolizione e
ricostruzione dei manufatti solo se eseguiti
nel rispetto della volumetria e della sagoma
originarie, fatte salve le sole innovazioni
necessarie per l'adeguamento alla normativa
antisismica.
La ristrutturazione mediante demolizione e
ricostruzione non può giammai implicare
anche la traslazione dell'edificio,
importando, in tal caso, una oggettiva
trasformazione dell'esistente incompatibile
con la nozione stessa di ristrutturazione.
Laddove il risultato finale dell'attività
demolitoria-ricostruttiva non coincida, per
volumetria o sagoma, con il manufatto
preesistente, l'intervento deve essere
qualificato come nuova costruzione.
---------------
Il raffronto fra la situazione indicata
quale esistente e l’intervento realizzato
evidenzia oltre alla riduzione della
volumetria e della SU, la traslazione
dell’edificio di ca. 150 mt. e, dunque,
impedisce di ricondurre l’intervento
medesimo entro l’ipotesi della
ristrutturazione, venendo piuttosto in
rilievo quella della nuova costruzione.
Rileva il Tribunale che può pacificamente
sostenersi:
- che rientrano nella nozione di
ristrutturazione edilizia gli interventi di
demolizione e ricostruzione dei manufatti
solo se eseguiti nel rispetto della
volumetria e della sagoma originarie, fatte
salve le sole innovazioni necessarie per
l'adeguamento alla normativa antisismica
(Consiglio di Stato, IV, 10.08.2011 n.
4765);
- che la ristrutturazione mediante
demolizione e ricostruzione non può giammai
implicare anche la traslazione
dell'edificio, importando, in tal caso, una
oggettiva trasformazione dell'esistente
incompatibile con la nozione stessa di
ristrutturazione (cfr. TAR Abruzzo L'Aquila,
sez. I, 14.12.2009, n. 548);
- che laddove il risultato finale
dell'attività demolitoria-ricostruttiva non
coincida, per volumetria o sagoma, con il
manufatto preesistente, l'intervento deve
essere qualificato come nuova costruzione
(TAR Napoli, 14.11.2011 n. 5316).
Orbene, nel caso in esame, un semplice
raffronto fra la situazione indicata quale
esistente e l’intervento realizzato
evidenzia oltre alla riduzione della
volumetria e della SU, la traslazione
dell’edificio di ca. 150 mt. e, dunque,
impedisce di ricondurre l’intervento
medesimo entro l’ipotesi della
ristrutturazione, venendo piuttosto in
rilievo quella della nuova costruzione (TAR
Napoli, 26.10.2011 n. 4923; Cassazione
civile, sez. un., 19.10.2011 n. 21578).
In ragione di ciò, il rilascio del permesso
di costruire deve rispettare la disciplina
urbanistica dell’area su cui insiste il
fabbricato e le limitazioni da essa imposte
agli interventi di nuova costruzione in zona
di rispetto cimiteriale e in zona ad alto
rischio idrogeologico
(TAR Puglia-Lecce, Sez. III,
sentenza 12.03.2012 n. 484 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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AMBIENTE-ECOLOGIA - COMPETENZE GESTIONALI: E'
legittima l’ordinanza adottata dal dirigente
con cui il Comune ha ingiunto la rimozione e
lo smaltimento di rifiuti speciali
pericolosi abbandonati lungo la strada.
Invero, la previsione di cui al
comma 3 dell’art. 192 del d.lgs. 03.04.2006,
n. 152 (che prevede che il sindaco adotti
l’ordinanza per le ipotesi di abbandono e
deposito incontrollato di rifiuti) va letta
alla luce dell’evoluzione normativa in tema
di distinzione fra le competenze della
componente politico-amministrativa e quelle
della componente gestionale, con la
conseguenza che l’adozione dell’ordinanza in
parola non è illegittima se adottata dal
dirigente o funzionario addetto al relativo
settore; il Collegio, invero, reputa tale
interpretazione la più corretta, pur non
ignorando che una parte della giurisprudenza
amministrativa è di contrario avviso,
ritenendo che la norma sopra richiamata
abbia attribuito espressamente al sindaco il
potere di emanare le ordinanze di rimozione
dei rifiuti abbandonati.
Quanto al primo motivo di ricorso, si
osserva che il lamentato profilo di
incompetenza relativa deve ritenersi non
sussistente poiché la previsione di cui al
comma 3 dell’art. 192 del d.lgs. 03.04.2006,
n. 152 (che prevede che il sindaco adotti
l’ordinanza per le ipotesi di abbandono e
deposito incontrollato di rifiuti) va letta
alla luce dell’evoluzione normativa in tema
di distinzione fra le competenze della
componente politico-amministrativa e quelle
della componente gestionale, con la
conseguenza che l’adozione dell’ordinanza in
parola non è illegittima se adottata dal
dirigente o funzionario addetto al relativo
settore (TAR Sardegna Cagliari, sez. II,
04.11.2009, n. 1598; TAR Puglia Lecce, sez.
I, 07.02.2008, n. 375); il Collegio, invero,
reputa tale interpretazione la più corretta,
pur non ignorando che una parte della
giurisprudenza amministrativa è di contrario
avviso, ritenendo che la norma sopra
richiamata abbia attribuito espressamente al
sindaco il potere di emanare le ordinanze di
rimozione dei rifiuti abbandonati (TAR
Toscana Firenze, sez. II, 13.10.2010, n.
6453; TAR Calabria Catanzaro, sez. I,
20.10.2009, n. 1118) (TAR
Puglia-Lecce, Sez. II,
sentenza 08.03.2012 n. 461 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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AMBIENTE-ECOLOGIA: Qualora
l’autore materiale della violazione non sia
identificato, al fine di individuare il
soggetto obbligato alla rimozione dei
rifiuti ed al ripristino dello stato dei
luoghi, è necessario procedere al duplice
accertamento della titolarità dell’area e
dell’imputabilità della violazione per dolo
o colpa al proprietario o a colui che
risulta titolare di diritti reali o
personali di godimento sulla stessa.
La responsabilità per colpa di cui all’art.
192 del d.lgs. n. 152/2006 si ravvisa tutte
le volte in cui vi sia un comportamento
negligente (da verificare caso per caso) da
parte del soggetto ritenuto responsabile,
che può anche consistere in un fatto
omissivo (per esempio, l’omessa
predisposizione delle dovute cautele atte ad
evitare il danno), con esclusione della
responsabilità nei casi di mera “culpa in
vigilando”. L’obbligo di diligenza, inoltre,
deve essere valutato secondo criteri di
ragionevole esigibilità, con la conseguenza
che va esclusa la responsabilità per colpa
anche quando sarebbe stato possibile evitare
il fatto solo sopportando un sacrificio
obiettivamente sproporzionato.
L'eventuale mancata recinzione del fondo non
costituisce di per sé la prova della
colpevolezza del proprietario,
rappresentando una facoltà dello stesso e
non un suo specifico obbligo.
Al dovere dei proprietari (o dei diversi
utilizzatori) di effettuare i necessari
interventi di manutenzione ordinaria dei
suoli, si aggiunge quello
dell’Amministrazione di vigilare ed
accertare che detta manutenzione venga
regolarmente svolta e ciò per evitare che il
terreno che versi in uno stato di abbandono
per incuria del titolare, diventi esso
stesso potenzialmente capace di attrarre
rifiuto.
Fondate,
invece, sono le censure contenute nel
secondo motivo di ricorso, con cui si
lamenta l’assenza di una condotta dolosa o
colposa in capo al Consorzio necessaria al
fine di affermare una responsabilità di
quest’ultimo ai sensi dell’art. 192, comma
3, del d.lgs. n. 152/2006.
Quest’ultima disposizione stabilisce,
infatti, che “fatta salva l'applicazione
delle sanzioni di cui agli articoli 255 e
256, chiunque viola i divieti di cui ai
commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla
rimozione, all'avvio a recupero o allo
smaltimento dei rifiuti ed al ripristino
dello stato dei luoghi in solido con il
proprietario e con i titolari di diritti
reali o personali di godimento sull'area, ai
quali tale violazione sia imputabile a
titolo di dolo o colpa, in base agli
accertamenti effettuati, in contraddittorio
con i soggetti interessati, dai soggetti
preposti al controllo. Il Sindaco dispone
con ordinanza le operazioni a tal fine
necessarie ed il termine entro cui
provvedere, decorso il quale procede
all'esecuzione in danno dei soggetti
obbligati ed al recupero delle somme
anticipate”.
Pertanto, qualora l’autore materiale della
violazione non sia identificato, al fine di
individuare il soggetto obbligato alla
rimozione dei rifiuti ed al ripristino dello
stato dei luoghi, è necessario procedere al
duplice accertamento della titolarità
dell’area e dell’imputabilità della
violazione per dolo o colpa al proprietario
o a colui che risulta titolare di diritti
reali o personali di godimento sulla stessa.
In proposito la giurisprudenza ha chiarito
che la responsabilità per colpa di cui
all’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006 si
ravvisa tutte le volte in cui vi sia un
comportamento negligente (da verificare caso
per caso) da parte del soggetto ritenuto
responsabile, che può anche consistere in un
fatto omissivo (per esempio, l’omessa
predisposizione delle dovute cautele atte ad
evitare il danno), con esclusione della
responsabilità nei casi di mera “culpa in
vigilando” (TAR Toscana Firenze, sez. II,
23.12.2010, n. 6862; TAR Campania
Napoli, sez. V, 08.06.2010, n. 13059).
L’obbligo di diligenza, inoltre, deve essere
valutato secondo criteri di ragionevole
esigibilità, con la conseguenza che va
esclusa la responsabilità per colpa anche
quando sarebbe stato possibile evitare il
fatto solo sopportando un sacrificio
obiettivamente sproporzionato.
Nel caso in esame, il Comune di Manduria
attribuisce al Consorzio la responsabilità
di non aver adottato le misure di
prevenzione idonee ad evitare il danno,
atteso che l’area non risulta recintata e
che i cartelli indicanti il divieto di
accesso alla stessa sarebbero stati divelti
e mai sostituiti.
Ebbene, si osserva che l’idoneità delle
cautele adottate dal soggetto proprietario o
utilizzatore del bene va valutata in
concreto, tenendo conto di una serie di
circostanze obiettive; nel caso di specie la
notevole estensione dell’area avrebbe
richiesto un’opera di recinzione estesa per
chilometri, costringendo il Consorzio a
sopportare costi eccessivi, peraltro con
scarsi risultati rispetto all’effetto
contenitivo che essa avrebbe potuto produrre
(non sempre, infatti, la presenza di una
recinzione è di ostacolo allo sversamento di
rifiuti nell’area considerata). A ciò
aggiungasi che l'eventuale mancata
recinzione del fondo non costituisce di per
sé la prova della colpevolezza del
proprietario, rappresentando una facoltà
dello stesso e non un suo specifico obbligo
(Consiglio Stato, sez. V, 19.03.2009, n.
1612).
Non è del tutto esatta, inoltre,
l’affermazione contenuta nell’atto impugnato
secondo cui non sarebbe stata apposta la
segnaletica indicante il divieto di accesso
e che quella originariamente esistente, ora
divelta, non sarebbe stata sostituita.
In realtà, dai rilievi fotografici versati
in atti risulta che all’ingresso della
strada denominata “Pista del Sinni” vi è più
di un segnale di divieto di accesso
all’area, mentre quello in parte divelto è
il segnale di divieto di transito. La difesa
del Comune sostiene che, date le numerose
intersezioni lungo la strada di servizio
della condotta del “Sinni IV Tronco e
Irrigazione Salento”, nel tratto compreso
tra le strade provinciali SP 129 e SP 136
(cfr. relazione di servizio del Corpo di
Polizia municipale del Comune di Manduria prot. N. 309/E del
06.09.2011), sarebbe stato
opportuno apporre idonea segnaletica
stradale indicante il divieto di accesso in
prossimità di ogni intersezione.
Il Collegio reputa, invero, che l’obbligo di
diligenza richiesto al Consorzio può
ritenersi assolto anche con l’apposizione
del divieto di accesso in corrispondenza
delle intersezioni con le predette strade
provinciali (che, verosimilmente,
costituiscono quelle di maggiore
percorrenza), anche in considerazione dello
scarso effetto deterrente che l’apposizione
di ulteriori indicazioni di divieto di
accesso avrebbe sortito sugli autori
materiali della violazione.
Né è esigibile la predisposizione di un
servizio di vigilanza notturno e diurno al
fine di assicurare l’osservanza del divieto
di accesso comunque apposto dal Consorzio
all’ingresso della strada di servizio,
atteso che trattasi di un impegno che va ben
oltre i canoni della diligenza media che
l’ordinamento pone alla base della nozione
di colpa generica richiamata dall’art. 192,
comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 (Consiglio
Stato, sez. V, 08.03.2005, n. 935,
richiamata dallo stesso ricorrente).
In ogni caso, anche a voler affermare una
responsabilità del Consorzio per le non
ottimali condizioni manutentive dell’area,
non può negarsi che al dovere dei
proprietari (o dei diversi utilizzatori) di
effettuare i necessari interventi di
manutenzione ordinaria dei suoli, si
aggiunge quello dell’Amministrazione di
vigilare ed accertare che detta manutenzione
venga regolarmente svolta e ciò per evitare
che il terreno che versi in uno stato di
abbandono per incuria del titolare, diventi
esso stesso potenzialmente capace di
attrarre rifiuto (TAR
Puglia-Lecce, Sez. II,
sentenza 08.03.2012 n. 461 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Ben sussiste in capo
all’Amministrazione statale il potere di
annullare l'autorizzazione paesaggistica ove
questa sia carente della motivazione circa
la compatibilità dell'intervento con il
vincolo ambientale e (ove) non sussista
neanche un rinvio per relazione a specifici
atti istruttori. Ciò perché, costituendo il
provvedimento autorizzatorio regionale (o,
come nel caso di specie, subregionale) atto
applicativo di gestione del vincolo e non
modificativo di esso, la sua funzione è
quella di verificare la compatibilità
dell'opera con le esigenze di conservazione
della bellezza naturale oggetto del vincolo,
che ha assunto le caratteristiche ambientali
come valori specifici della zona; ne
consegue la necessità di una congrua
motivazione con l'indicazione della
ricostruzione dell'itinerario logico
seguito, in ordine alle ragioni di
compatibilità effettive con gli specifici
valori paesistici dei luoghi, e ne deriva il
corollario della legittimità del
provvedimento dell’Autorità statale che
annulli l'autorizzazione paesaggistica
all’esito di una verifica della suddetta
omissione, che si traduce nel vizio di
eccesso di potere per difetto di
motivazione, tipico vizio di legittimità
dell'atto amministrativo, come tale
pienamente verificabile in sede di controllo
da parte dell'Autorità statale.
---------------
Il termine di sessanta giorni stabilito
dall’art. 82, comma 2, D.P.R. n. 616/1977,
nel testo modificato dall’art. 1 D.L. n.
312/1985, convertito nella legge n.
431/1985, ancorché perentorio, attiene al
solo esercizio del potere di annullamento
dell’autorizzazione rilasciata dal Comune,
sia perché è estranea alla previsione
normativa l’ulteriore fase della
comunicazione o notificazione, sia perché
l’atto di annullamento non può essere
considerato di natura recettizia.
La giurisprudenza ha ripetutamente
sottolineato che ben sussiste in capo
all’Amministrazione statale il potere di
annullare l'autorizzazione paesaggistica ove
questa sia carente della motivazione circa
la compatibilità dell'intervento con il
vincolo ambientale e (ove) non sussista
neanche un rinvio per relazione a specifici
atti istruttori. Ciò perché, costituendo il
provvedimento autorizzatorio regionale (o,
come nel caso di specie, subregionale) atto
applicativo di gestione del vincolo e non
modificativo di esso, la sua funzione è
quella di verificare la compatibilità
dell'opera con le esigenze di conservazione
della bellezza naturale oggetto del vincolo,
che ha assunto le caratteristiche ambientali
come valori specifici della zona; ne
consegue la necessità di una congrua
motivazione con l'indicazione della
ricostruzione dell'itinerario logico
seguito, in ordine alle ragioni di
compatibilità effettive con gli specifici
valori paesistici dei luoghi, e ne deriva il
corollario della legittimità del
provvedimento dell’Autorità statale che
annulli l'autorizzazione paesaggistica
all’esito di una verifica della suddetta
omissione, che si traduce nel vizio di
eccesso di potere per difetto di
motivazione, tipico vizio di legittimità
dell'atto amministrativo, come tale
pienamente verificabile in sede di controllo
da parte dell'Autorità statale (cfr., ex
multis, Tar Campania, VII, n. 16531 del
28.12.2007 e la giurisprudenza ivi
riportata).
Pertanto, chiarito che l’Amministrazione
statale nella fattispecie in esame ha agito
nel pieno esercizio dei suoi poteri –con
conseguente infondatezza del connesso
profilo di doglianza di cui al primo motivo
di ricorso– la stessa, a fronte della
rilevata assoluta carenza motivazionale
dell’autorizzazione paesaggistica comunale,
non revocata in dubbio dal ricorrente,
sufficiente a sorreggere adeguatamente il
provvedimento impugnato –da cui l’inconferenza
degli ulteriori profili di doglianza di cui
sempre al primo motivo di ricorso– non
poteva che annullare l’autorizzazione
paesaggistica per difetto di motivazione.
Né può fondatamente sostenersi (secondo
motivo di ricorso) che l’impugnato D.M. di
annullamento sarebbe stato adottato senza
osservare i limiti temporali fissati
dall’art. 1 della legge n. 431/1985.
Infatti, come ribadito dalla giurisprudenza,
secondo una linea interpretativa pienamente
condivisa dal Collegio, il termine di
sessanta giorni stabilito dall’art. 82,
comma 2, D.P.R. n. 616/1977, nel testo
modificato dall’art. 1 D.L. n. 312/1985,
convertito nella legge n. 431/1985, ancorché
perentorio, attiene al solo esercizio del
potere di annullamento dell’autorizzazione
rilasciata dal Comune, sia perché è estranea
alla previsione normativa l’ulteriore fase
della comunicazione o notificazione, sia
perché l’atto di annullamento non può essere
considerato di natura recettizia (per tutte,
Cons. Stato, sez. VI, 29.01.2008, n. 224;
09.06.2009, n. 3557) (TAR Toscana, Sez. III,
sentenza 08.03.2012 n. 440 - link
a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Il restauro conservativo è
costituito da interventi di recupero che
conservano le preesistenti strutture,
assicurando il rispetto di tipologia,
struttura e conformazione del manufatto;
esso presuppone concettualmente l’esistenza
di un edificio sul quale intervenire, con la
conseguenza che, qualora l’edificio stesso
crolli, per fatto volontario o accidentale,
la ricostruzione non può mai costituire
restauro o risanamento conservativo ma,
semmai, ristrutturazione edilizia.
Il restauro conservativo, cui si riferisce
la d.i.a. presentata dalla ricorrente, è
costituito da interventi di recupero che
conservano le preesistenti strutture,
assicurando il rispetto di tipologia,
struttura e conformazione del manufatto;
esso presuppone concettualmente l’esistenza
di un edificio sul quale intervenire, con la
conseguenza che, qualora l’edificio stesso
crolli, per fatto volontario o accidentale,
la ricostruzione non può mai costituire
restauro o risanamento conservativo (Cass.
pen., III, 13.10.1997, n. 10392; TAR
Piemonte, I, 03.03.1988, n. 56; si veda
inoltre la definizione contenuta nell’art.
3, comma 1, lett. c, del d.p.r. n. 380/2001
e nell’art. 37 dell’allegato A al
regolamento urbanistico).
Ne deriva che il venir meno del fabbricato
cui è riferito il progettato intervento di
recupero determina l’estinzione dell’oggetto
della d.i.a. e l’impossibilità di eseguire
l’opera ivi prevista.
La ricostruzione dell’edificio crollato non
potrebbe infatti ascriversi alla categoria
del risanamento, ma, semmai, a quella della
ristrutturazione edilizia, non prevista
nella d.i.a. presentata dalla ricorrente e
vietata dal regolamento urbanistico.
La sopravvenuta inefficacia del titolo
edilizio comporta quindi che le macerie
presenti in loco non possano essere
utilizzate ai fini del risanamento
(concettualmente impossibile),
indipendentemente dalle cause, accidentali o
meno, del crollo (TAR Toscana,
Sez. III,
sentenza 08.03.2012 n.
437 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA:
Lo strumento attuativo della
lottizzazione è necessario allorquando si
tratti di asservire per la prima volta
un'area ad un nuovo insediamento, mediante
la costruzione di uno o più fabbricati che,
obiettivamente, esigano, per il loro
armonico raccordo col preesistente aggregato
abitativo, la realizzazione o il
potenziamento delle opere e dei servizi
necessari a soddisfare taluni bisogni della
collettività, vale a dire la realizzazione o
il potenziamento delle opere di
urbanizzazione primaria o secondaria.
La fattispecie lottizzatoria, pertanto, se
da un lato, esula sia dalle situazioni di
zone completamente urbanizzate, sia dai casi
di lotto intercluso, nel qual caso nessuno
spazio potrebbe rinvenirsi per una ulteriore
pianificazione, dall'altro si configura come
necessaria non soltanto nelle ipotesi
estreme di zone assolutamente inedificate,
ma anche in quelle, intermedie, di zone
parzialmente edificate ed urbanizzate, nelle
quali si profili un'esigenza di raccordo col
preesistente aggregato abitativo e di
potenziamento delle opere di servizio, in
quanto trattasi di aree ancora esposte al
rischio di compromissione di valori
urbanistici.
La lottizzazione può essere ritenuta
necessaria anche con riguardo ad edifici
singoli, tanto che per escluderne la
necessità dev’essere comunque comprovata una
situazione di pressoché completa
edificazione della zona tale da rendere del
tutto superfluo un piano attuativo.
---------------
La concessione diretta può essere rilasciata
solo ove esistano tutte le opere di
urbanizzazione previste dalla legge e non
sussistano esigenze di completamento o
integrazione delle urbanizzazioni esistenti.
In particolare "il principio secondo cui va
esclusa la necessità di strumenti attuativi
per il rilascio di concessioni in zone già
urbanizzate è applicabile solo nei casi nei
quali la situazione di fatto, in presenza di
una pressoché completa edificazione della
zona, sia addirittura incompatibile con un
piano attuativo (ad es. il lotto residuale
ed intercluso in area completamente
urbanizzata), ma non anche all'ipotesi in
cui per effetto di una edificazione
disomogenea ci si trovi di fronte ad una
situazione che esige un intervento idoneo a
restituire efficienza all'abitato,
riordinando e talora definendo "ex novo" un
disegno urbanistico di completamento della
zona, ad esempio debba essere completato il
sistema della viabilità secondaria nella
zona o quando debba essere integrata
l'urbanizzazione esistente garantendo il
rispetto degli standards minimi per spazi e
servizi pubblici e le condizioni per
l'armonico collegamento con le zone
contigue, già asservite all'edificazione".
Non è quindi sufficiente, ai fini di
escludere la necessità del piano attuativo,
l’esistenza di opere di urbanizzazione, in
quanto il piano attuativo risponde anche
alla necessità di garantire l’equilibrato
sviluppo del territorio.
Ne consegue che l’esonero dal piano di
lottizzazione previsto nel piano regolatore
generale può avvenire riguardo ai casi
assimilabili a quello del "lotto
intercluso", nel quale nessuno spazio si
rinviene per un’ulteriore pianificazione,
mentre detto esonero è precluso in caso di
zone solo parzialmente urbanizzate, esposte
al rischio di compromissione di valori
urbanistici, nelle quali la pianificazione
può ancora conseguire l’effetto di
correggere e compensare il disordine
edificativo in atto.
Può osservarsi, in via di principio, che lo
strumento attuativo della lottizzazione è
necessario allorquando si tratti di
asservire per la prima volta un'area ad un
nuovo insediamento, mediante la costruzione
di uno o più fabbricati che, obiettivamente,
esigano, per il loro armonico raccordo col
preesistente aggregato abitativo, la
realizzazione o il potenziamento delle opere
e dei servizi necessari a soddisfare taluni
bisogni della collettività, vale a dire la
realizzazione o il potenziamento delle opere
di urbanizzazione primaria o secondaria.
La fattispecie lottizzatoria, pertanto, se
da un lato, esula sia dalle situazioni di
zone completamente urbanizzate, sia dai casi
di lotto intercluso, nel qual caso nessuno
spazio potrebbe rinvenirsi per una ulteriore
pianificazione, dall'altro si configura come
necessaria non soltanto nelle ipotesi
estreme di zone assolutamente inedificate,
ma –come nel caso di specie- anche in
quelle, intermedie, di zone parzialmente
edificate ed urbanizzate, nelle quali si
profili un'esigenza di raccordo col
preesistente aggregato abitativo e di
potenziamento delle opere di servizio, in
quanto trattasi di aree ancora esposte al
rischio di compromissione di valori
urbanistici.
In tal senso, per giurisprudenza pacifica,
la lottizzazione può essere ritenuta
necessaria anche con riguardo ad edifici
singoli, tanto che per escluderne la
necessità dev’essere comunque comprovata una
situazione di pressoché completa
edificazione della zona tale da rendere del
tutto superfluo un piano attuativo.
...
Anche recentemente questo Tribunale ha avuto
modo di precisare che la concessione diretta
può essere rilasciata solo ove esistano
tutte le opere di urbanizzazione previste
dalla legge e non sussistano esigenze di
completamento o integrazione delle
urbanizzazioni esistenti.
In particolare "il principio secondo cui
va esclusa la necessità di strumenti
attuativi per il rilascio di concessioni in
zone già urbanizzate è applicabile solo nei
casi nei quali la situazione di fatto, in
presenza di una pressoché completa
edificazione della zona, sia addirittura
incompatibile con un piano attuativo (ad es.
il lotto residuale ed intercluso in area
completamente urbanizzata), ma non anche
all'ipotesi in cui per effetto di una
edificazione disomogenea ci si trovi di
fronte ad una situazione che esige un
intervento idoneo a restituire efficienza
all'abitato, riordinando e talora definendo
"ex novo" un disegno urbanistico di
completamento della zona, ad esempio debba
essere completato il sistema della viabilità
secondaria nella zona o quando debba essere
integrata l'urbanizzazione esistente
garantendo il rispetto degli standards
minimi per spazi e servizi pubblici e le
condizioni per l'armonico collegamento con
le zone contigue, già asservite
all'edificazione" (TAR Sardegna, Sez. II,
10.02.2011 n. 117).
Non è quindi sufficiente, ai fini di
escludere la necessità del piano attuativo,
l’esistenza di opere di urbanizzazione, in
quanto il piano attuativo risponde anche
alla necessità di garantire l’equilibrato
sviluppo del territorio.
Ne consegue che l’esonero dal piano di
lottizzazione previsto nel piano regolatore
generale può avvenire riguardo ai casi
assimilabili a quello del "lotto
intercluso", nel quale nessuno spazio si
rinviene per un’ulteriore pianificazione,
mentre detto esonero è precluso in caso di
zone solo parzialmente urbanizzate, esposte
al rischio di compromissione di valori
urbanistici, nelle quali la pianificazione
può ancora conseguire l’effetto di
correggere e compensare il disordine
edificativo in atto (cfr: Consiglio di
Stato, sez. V, 01.12.2003, n. 7799)
(TAR Sardegna, Sez. II,
sentenza 07.03.2012 n. 248 - link
a www.giustizia-amministrativa.it). |
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ATTI AMMINISTRATIVI:
Il
termine di 10 giorni, stabilito dall'art.
10-bis, L. n. 241 del 1990 per la
presentazione di osservazioni e/o documenti
in seguito alla ricezione della
comunicazione dei motivi ostativi
all'accoglimento di un'istanza del privato
non ha natura perentoria, dal momento che:
a) tale disposto normativo non qualifica
espressamente come perentorio il citato
termine di 10 giorni, né il Legislatore in
tale circostanza ha usato il verbo dovere,
ma si è limitato a prevedere "il diritto di
presentare" osservazioni e/o documenti;
b) eccetto che per quanto riguarda i ricorsi
amministrativi e per le domande di
partecipazione ai procedimenti di evidenza
pubblica ed ai concorsi per pubblico
impiego, nell'ambito dei procedimenti
amministrativi non vi sono termini
decadenziali, come nel diritto processuale;
c) la comunicazione inviata ai sensi di tale
norma non sospende i termini di conclusione
del procedimento amministrativo, ma li
interrompe, per cui in seguito alla
presentazione delle osservazioni e/o
documenti il termine ex art. 2 L. n.
241/1990 inizia a decorrere ex novo, per cui
risulta illogico che con dalla comunicazione
del preavviso di rigetto, istituita con lo
scopo di favorire un esito del procedimento
amministrativo positivo per l'istante, possa
derivare contestualmente un termine
decadenziale di 10 giorni per lo stesso
istante ed il raddoppio dei termini per la
conclusione del procedimento per
l'Amministrazione;
d) lo scopo del Legislatore di deflazionare
le controversie giurisdizionali non verrebbe
più attuato, in quanto, impedendo
all'istante la presentazione di osservazioni
oltre il termine di 10 giorni, il medesimo
istante farebbe valere tali osservazioni
dinanzi alla competente Autorità
Giudiziaria;
e) pertanto, l'Amministrazione fino
all'emanazione del provvedimento conclusivo
del procedimento ha il dovere di prendere in
considerazione tutte le osservazioni ed i
documenti presentati dall'istante.
Sennonché, la violazione dell'art. 10-bis,
l. n. 241 del 1990 non può ritenersi tale da
produrre ex se l'illegittimità del
provvedimento finale, dovendo la
disposizione sul preavviso di rigetto,
essere interpretata alla luce del successivo
art. 21-octies, comma 2, che impone al
giudice di valutare il contenuto sostanziale
del provvedimento e di non annullare l'atto
nel caso in cui le violazioni formali non
abbiano inciso sulla legittimità sostanziale
del medesimo.
L'art. 21-octies rende, quindi, irrilevante
la violazione delle norme sul procedimento o
sulla forma dell'atto per il fatto che il
contenuto dispositivo non avrebbe potuto
essere diverso da quello in concreto
adottato.
Quanto al
secondo motivo di impugnazione il Collegio
ben conosce, e condivide, l’orientamento
giurisprudenziale per il quale il termine di
10 giorni, stabilito dall'art. 10-bis, L. n.
241 del 1990 per la presentazione di
osservazioni e/o documenti in seguito alla
ricezione della comunicazione dei motivi
ostativi all'accoglimento di un'istanza del
privato non ha natura perentoria, dal
momento che:
a) tale disposto normativo non qualifica
espressamente come perentorio il citato
termine di 10 giorni, né il Legislatore in
tale circostanza ha usato il verbo dovere,
ma si è limitato a prevedere "il diritto
di presentare" osservazioni e/o
documenti;
b) eccetto che per quanto riguarda i ricorsi
amministrativi e per le domande di
partecipazione ai procedimenti di evidenza
pubblica ed ai concorsi per pubblico
impiego, nell'ambito dei procedimenti
amministrativi non vi sono termini
decadenziali, come nel diritto processuale;
c) la comunicazione inviata ai sensi di tale
norma non sospende i termini di conclusione
del procedimento amministrativo, ma li
interrompe, per cui in seguito alla
presentazione delle osservazioni e/o
documenti il termine ex art. 2 L. n.
241/1990 inizia a decorrere ex novo,
per cui risulta illogico che con dalla
comunicazione del preavviso di rigetto,
istituita con lo scopo di favorire un esito
del procedimento amministrativo positivo per
l'istante, possa derivare contestualmente un
termine decadenziale di 10 giorni per lo
stesso istante ed il raddoppio dei termini
per la conclusione del procedimento per
l'Amministrazione;
d) lo scopo del Legislatore di deflazionare
le controversie giurisdizionali non verrebbe
più attuato, in quanto, impedendo
all'istante la presentazione di osservazioni
oltre il termine di 10 giorni, il medesimo
istante farebbe valere tali osservazioni
dinanzi alla competente Autorità
Giudiziaria;
e) pertanto, l'Amministrazione fino
all'emanazione del provvedimento conclusivo
del procedimento ha il dovere di prendere in
considerazione tutte le osservazioni ed i
documenti presentati dall'istante (cfr: TAR
Campania Napoli, sez. IV, 17.09.2009, n.
5013).
Sennonché, in conformità ad un consolidato
orientamento giurisprudenziale, la
violazione dell'art. 10-bis, l. n. 241 del
1990 non può ritenersi tale da produrre
ex se l'illegittimità del provvedimento
finale, dovendo la disposizione sul
preavviso di rigetto, essere interpretata
alla luce del successivo art. 21-octies,
comma 2, che impone al giudice di valutare
il contenuto sostanziale del provvedimento e
di non annullare l'atto nel caso in cui le
violazioni formali non abbiano inciso sulla
legittimità sostanziale del medesimo.
L'art. 21-octies rende, quindi, irrilevante
la violazione delle norme sul procedimento o
sulla forma dell'atto per il fatto che il
contenuto dispositivo non avrebbe potuto
essere diverso da quello in concreto
adottato (nel caso di specie, il
provvedimento conclusivo del procedimento
avviato dal ricorrente non poteva assumere
un contenuto diverso dal diniego, stante
l'impossibilità per quest’ultimo, alla
stregua della normativa applicabile alla
fattispecie, di conseguire un titolo
edilizio diretto in luogo della
predisposizione di un piano di lottizzazione
esteso all’intera subzona, non occorreva
neppure il preavviso ex art. 10-bis, l. n.
241 del 1990 (cfr: da ultimo: TAR Sicilia,
Palermo, Sez. I, 13.03.2011 n. 541; TAR
Lazio Roma, sez. III, 14.03.2011, n. 2253)
(TAR Sardegna, Sez. II,
sentenza 07.03.2012 n. 248 - link
a www.giustizia-amministrativa.it). |
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ATTI AMMINISTRATIVI:
Non sono segrete le denunce
dell’amministrazione nell'esercizio delle
proprie funzioni istituzionali.
L’ARDIS ha negato l’accesso agli atti
richiesti dalla Compagnia di Navigazione
Ponte Sant’Angelo S.r.l. in quanto il
regolamento della Regione Lazio n. 1/2002,
all’art. 445, sottrarrebbe all’accesso le
denunce, gli esposti, i verbali di
accertamento relativi a violazioni e
infrazioni soggette a comunicazioni di
notizie di reato all’Autorità Giudiziaria,
se e in quanto coperti dalla segretezza
delle indagini.
In tal modo l’ARDIS, affermando che i
verbali di accertamento redatti dai propri
funzionari in sede dei sopralluoghi
effettuati (nei quali sarebbero riportate e
descritte le difformità delle opere
provvisorie realizzate rispetto a quelle
approvate) sono coperti da segreto
istruttorio ex art. 329 cpp (e, quindi, non
conoscibili) ha opposto un diniego
generalizzato alla conoscenza degli atti che
interessano la ricorrente, senza fornire
specifiche indicazioni sul presupposto del
diniego e cioè sul fatto che, nella
fattispecie, gli atti fossero concretamente
coperti dal segreto istruttorio, e senza
distinguere tra atti effettivamente coperti
da segreto istruttorio e altri documenti
amministrativi.
Va osservato, sul punto, che non ogni
denuncia di reato presentata dalla p.a.
all'autorità giudiziaria costituisce atto
coperto da segreto istruttorio penale (che,
in quanto tale, è sottratto all'accesso).
Infatti, qualora la denuncia sia stata
presentata dall’Amministrazione
nell'esercizio delle proprie funzioni
istituzionali, l'atto richiesto in
ostensione non ricade nell'ambito di
applicazione dell'art. 329 c.p.p. (TAR
Emilia Romagna Bologna, sez. II, 18.02.2011,
n. 144) (TAR Lazio-Roma, Sez. I-ter,
sentenza 05.03.2012 n. 2181 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Se
il comune è silente la Scia va in tribunale.
Al chi si ritiene leso dagli effetti della
Dia (oggi Scia) concessa, per esempio, a un
vicino di casa, non resta che esperire
l'azione di cui all'articolo 31 del codice
del processo amministrativo in materia di
silenzio della pubblica amministrazione.
È
il risultato della manovra di Ferragosto
prima e del correttivo al Cpa poi che,
recependo solo in parte le indicazioni
dell'Adunanza plenaria del Consiglio di
stato, hanno di fatto cancellato
dall'ordinamento giuridico l'azione di
annullamento del provvedimento tacito di
diniego dei provvedimenti inibitori,
introdotta solo per via giurisprudenziale da
palazzo Spada. Chi si ritiene danneggiato
dalla Dia-Scia, comunque, potrà agire ben
prima della scadenza del termine finale
assegnato all'amministrazione per
l'esercizio del potere di bloccare
l'iniziativa o modificare il titolo. E ciò
fin da quando la Scia o la Dia sono
presentate e il terzo viene a sapere della
loro utilizzazione.
Lo precisa la
sentenza
05.03.2012 n. 298 della II Sez. del TAR
Veneto.
Unico rimedio
L'adunanza plenaria 15/2011 di palazzo Spada
ha stabilito che la Dia costituisce una mera
dichiarazione del privato rivolta
all'amministrazione competente e non un
provvedimento tacito formatosi per il
decorso del termine. In base al nuovo quadro
normativo, tuttavia, il legislatore
recepisce sì l'indicazione proveniente dal
Consiglio di stato rispetto alla Dia-Scia,
in quanto atto del privato non
immediatamente impugnabile, ma se ne
discosta sui rimedi esperibili dal terzo
controinteressato, il quale ha ora a
disposizione soltanto l'azione prevista
dall'articolo 31 Cpa per i casi di silenzio
dell'amministrazione.
Ma l'azione, più che
il silenzio, riguarderà direttamente
l'accertamento dei presupposti di legge per
l'esercizio dell'attività oggetto della
segnalazione, con i conseguenti effetti
conformativi rispetto ai provvedimenti
spettanti all'amministrazione. Il rinvio
all'istituto del silenzio, insomma, non
riduce molto la tutela in favore del terzo:
chi si ritiene leso dalla Dia-Scia concessa
al vicino di casa potrà sollecitare con una
diffida l'esercizio dei poteri sanzionatori
e repressivi che spettano
all'amministrazione in materia edilizia,
oltre che l'esercizio del potere di
autotutela.
Entro un anno dalla scadenza del
termine per l'adempimento si potrà esperire
l'azione di cui all'articolo 31 Cpa,
richiamata dal comma 6-ter dell'articolo 19
della legge 241/1990
(articolo ItaliaOggi
del 04.04.2012). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Il vincolo di cui all’art. 1
R.D.L. n. 3267 (ndr: vincolo idrogeologico)
riguarda direttamente i terreni e non i
boschi in quanto tali ed ha come finalità
quella di prevenire smottamenti e movimenti
franosi in genere. Sotto tale profilo, la
tutela può avere ad oggetto tutti gli
interventi edificatori e consente alla
pubblica amministrazione di adottare
qualsiasi misura, tanto restrittiva, quanto impeditiva
(e, quindi, anche il divieto di
edificabilità) per ragioni di tutela
ambientale.
Ancora, è stata rilevata l’infondatezza
della pretesa inopponibilità del vincolo in
questione per essere intervenuto dopo
l’acquisto dei terreni da parte della
ricorrente. Infatti, l’apposizione del
vincolo di cui all’art. 1 del R.D.L. è
disciplinato dai successivi artt. 3, 4 e 5
(affissione all’Albo pretorio, fase delle
contestazioni, pubblicazione) del medesimo
Decreto, con la conseguenza che, in mancanza
di prova –non fornita nel caso qui in esame-
in ordine alla avvenuta contestazione da
parte degli interessati secondo le modalità
e termini indicati nelle ricordate
disposizioni, l’area deve considerarsi
definitivamente vincolata.
In linea generale, il vincolo di cui all’art. 1 R.D.L. n. 3267 -quale quello qui in esame- riguarda
direttamente i terreni e non i boschi in
quanto tali ed ha come finalità quella di
prevenire smottamenti e movimenti franosi in
genere. Sotto tale profilo, la tutela può
avere ad oggetto tutti gli interventi
edificatori e consente alla pubblica
amministrazione di adottare qualsiasi
misura, tanto restrittiva, quanto impeditiva
(e, quindi, anche il divieto di
edificabilità) per ragioni di tutela
ambientale.
Ancora, è stata rilevata l’infondatezza
della pretesa inopponibilità del vincolo in
questione per essere intervenuto dopo
l’acquisto dei terreni da parte della
ricorrente. Infatti, l’apposizione del
vincolo di cui all’art. 1 del R.D.L. è
disciplinato dai successivi artt. 3, 4 e 5
(affissione all’Albo pretorio, fase delle
contestazioni, pubblicazione) del medesimo
Decreto, con la conseguenza che, in mancanza
di prova –non fornita nel caso qui in esame-
in ordine alla avvenuta contestazione da
parte degli interessati secondo le modalità
e termini indicati nelle ricordate
disposizioni, l’area deve considerarsi
definitivamente vincolata (TAR Calabria-Catanzaro, Sez. I,
sentenza
29.02.2012 n.
240 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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ATTI AMMINISTRATIVI: Ordinanze contingibili ed urgenti.
Presupposti per l’adozione da parte del
Sindaco.
Nel caso in cui il giudizio concerna la
legittimità di una ordinanza contingibile ed
urgente emessa dal Sindaco nella qualità di
ufficiale di governo, solo il Sindaco è
legittimato a resistere all'azione
annullatoria e, conseguentemente, a proporre
appello in caso di soccombenza in primo
grado (1). Infatti, quando il Sindaco,
nell’adempimento delle sue funzioni, agisce
quale ufficiale di governo, l’ordinamento
disciplina un fenomeno di imputazione
giuridica allo Stato degli effetti dell'atto
dell'organo del Comune, nel senso che il
Sindaco non diventa un "organo" di
un’Amministrazione dello Stato, ma resta
incardinato nel complesso organizzativo
dell'ente locale, senza che il suo status
sia modificato (2).
Ai sensi dell’art. 54, comma 2, del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267 (T.U.E.L.), le
ordinanze contingibili ed urgenti possono
essere adottate dal Sindaco nella veste di
ufficiale di governo solamente quando si
tratti di affrontare situazioni di carattere
eccezionale e impreviste, costituenti
concreta minaccia per la pubblica
incolumità, per le quali sia impossibile
utilizzare i normali mezzi apprestati
dall’ordinamento giuridico; tali requisiti
non ricorrono di conseguenza quando le
pubbliche amministrazioni possono adottare i
rimedi di carattere ordinario. Infatti le
ordinanze in questione presuppongono una
situazione di pericolo effettivo in cui si
possono configurare anche situazioni non
tipizzate dalla legge e ciò giustifica la
deviazione dal principio di tipicità degli
atti amministrativi, la possibilità di
deroga rispetto alla disciplina vigente e la
necessità di motivazione congrua e
peculiare, la configurazione anche
residuale, quasi di chiusura, delle
ordinanze contingibili ed urgenti.
E’ illegittima una ordinanza contingibile e
urgente, ex artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, con la quale il Sindaco,
per ragioni di tutela della sicurezza
pubblica, correlate alla gravità della
situazione internazionale determinatasi a
seguito degli attentati alle Torri Gemelle
dell’11.09.2001, ha ingiunto al
proprietario di un’area la rimozione della
relativa recinzione e di alcuni containers
presenti nella stessa, sita al confine con
una pista aeroportuale, e adibita a deposito
di materiali militari fuori uso ed in genere
di oggetti metallici, che sia stata adottata
a distanza di oltre cinque mesi dai suddetti
attentati e comunque tre mesi dopo la
segnalazione prefettizia sulla necessità di
intervenire, e a fronte di una situazione -
l’esistenza del deposito - ben nota alle
autorità e quindi né imprevedibile, né
eccezionale; in tal caso, infatti,
trattandosi di una situazione conosciuta e
duratura nel tempo, difettavano le
condizioni contingenti per l’adozione
dell’ordinanza sindacale prevista dalle
suindicate disposizioni normative (3).
---------------
(1) Cfr. Cons. Stato, V, n. 4434 del 2008;
id., n. 4718 del 2007; id., 13.08.2007
n. 4448
Alla stregua del principio nella specie è
stata disposta l’estromissione dal giudizio
avverso l’ordinanza contingibile ed urgente
del Prefetto.
(2) Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 28.03.1994, n. 291; Sez. V, 27.11.1987, n.
736; Sez. V, 27.10.1986, n. 568; Trib.
Sup. acque pubbliche, 19.05.2000, n. 56.
(3) Ha aggiunto la sentenza in rassegna che
nella specie non ricorrevano le condizioni
contingenti per l’adozione dell’ordinanza
sindacale -situazione conosciuta e duratura
nel tempo, adozione del provvedimento a
lunga distanza dalla rappresentazione dei
pericoli per le installazioni aeroportuali-
ma difettavano altresì le necessità di
coprire un eventuale vuoto normativo di
carattere ordinario: infatti gli artt. 714,
714-bis, 715-ter e 716 cod. nav. prevedono
una serie di possibilità d’intervento prima
rimesse al Ministero dei Trasporti ed ora
all’Ente nazionale dell’aviazione civile, da
attivarsi in tutti quei casi di presenza di
ostacoli o pericoli per la navigazione aerea
e che ben potevano essere azionati nell’arco
temporaneo rappresentato nella fattispecie
(Cons. Stato, Sez. V, 15.03.2006 n. 1367)
(massima tratta da www.regione.piemonte.it - Consiglio
di Stato, Sez. V,
sentenza 20.02.2012
n. 904 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
La sanzione pecuniaria, al pari
della misura demolitoria, ha natura
ripristinatoria dell’ordine urbanistico
violato, e quindi può essere rivolta anche
al proprietario dell’immobile interessato
dall’abuso, a prescindere dall’accertamento
di sue responsabilità personali nella
commissione dell’illecito.
Secondo l’orientamento maggioritario, al quale il Collegio ritiene
di aderire, la sanzione pecuniaria, al pari
della misura demolitoria, ha natura
ripristinatoria dell’ordine urbanistico
violato, e quindi può essere rivolta anche
al proprietario dell’immobile interessato
dall’abuso, a prescindere dall’accertamento
di sue responsabilità personali nella
commissione dell’illecito (TAR Liguria, I,
13.5.2011, n. 762; idem, 12.3.2009, n. 306;
TAR Piemonte, I, 25.3.2011, n. 278; TAR
Lazio, Roma, I, 18.1.2011, n. 381) (TAR Toscana,
Sez. III,
sentenza
17.02.2012 n.
361 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Non è ravvisabile a carico
dell’Ente l’obbligo di indicare o di
prendere in considerazione prescrizioni
finalizzate a rendere l’opera compatibile
con la bellezza d’insieme, la cui
salvaguardia risponde ad un interesse
pubblico prevalente su quello privato, anche
per il rango costituzionale che il primo
presenta ex art. 9 della Costituzione.
L’amministrazione è
infatti vincolata ad esaminare l’oggetto
della domanda di condono nel suo stato
esistente, ovvero il manufatto così come è
stato realizzato entro la scadenza prevista
dall’art. 31 della legge n. 47/1985, cosicché
la valutazione di fattibilità di eventuali
successivi interventi correttivi esula dagli
obblighi istruttori dell’Ente, potendo al
più concretare una facoltà circoscritta ai
casi di minime modifiche, che comunque non
possono oltrepassare il limite della
manutenzione ordinaria, in quanto interventi
di maggior impatto (ad esempio la
ristrutturazione e la manutenzione
straordinaria) colliderebbero con la
necessità che l’opera sia già integralmente
eseguita, nell’attuale conformazione, al
momento del termine di ultimazione dei
lavori imposto dalla normativa sul condono
(art. 31 della legge n. 47/1985), salvi i
casi eccezionali di cui all’art. 35, comma
8, della legge n. 47/1985 concernente lavori
di completamento necessari ai fini
dell’utilizzabilità del manufatto.
Secondo il costante orientamento giurisprudenziale al quale il
Collegio ritiene di aderire, non è
ravvisabile a carico dell’Ente l’obbligo di
indicare o di prendere in considerazione
prescrizioni finalizzate a rendere l’opera
compatibile con la bellezza d’insieme, la
cui salvaguardia risponde ad un interesse
pubblico prevalente su quello privato, anche
per il rango costituzionale che il primo
presenta ex art. 9 della Costituzione (Cons.
Stato, V, 07.09.2009, n. 5232; TAR Campania, IV, 13.06.2007, n. 6142).
L’amministrazione è
infatti vincolata ad esaminare l’oggetto
della domanda di condono nel suo stato
esistente, ovvero il manufatto così come è
stato realizzato entro la scadenza prevista
dall’art. 31 della legge n. 47/1985, cosicché
la valutazione di fattibilità di eventuali
successivi interventi correttivi esula dagli
obblighi istruttori dell’Ente, potendo al
più concretare una facoltà circoscritta ai
casi di minime modifiche, che comunque non
possono oltrepassare il limite della
manutenzione ordinaria, in quanto interventi
di maggior impatto (ad esempio la
ristrutturazione e la manutenzione
straordinaria) colliderebbero con la
necessità che l’opera sia già integralmente
eseguita, nell’attuale conformazione, al
momento del termine di ultimazione dei
lavori imposto dalla normativa sul condono
(art. 31 della legge n. 47/1985), salvi i
casi eccezionali di cui all’art. 35, comma
8, della legge n. 47/1985 concernente lavori
di completamento necessari ai fini
dell’utilizzabilità del manufatto (TAR Toscana,
Sez. III,
sentenza
17.02.2012 n.
359 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
La qualità di responsabile
dell’abuso non appare sufficiente a chiedere
la sanatoria edilizia, occorrendo comunque
il consenso del titolare del bene
interessato, che può essere estraneo
all’illecito ed avere un interesse contrario
alla sanatoria, in quanto la definitiva
regolarizzazione potrebbe risolversi in suo
danno.
Il Comune, con missiva del 17.11.2000 (documento n. 4 depositato in
giudizio dall’Ente), ha chiesto alla società
istante la presentazione di titolo idoneo a
giustificare la domanda di sanatoria (quale,
ad esempio, il contratto di acquisto).
Tuttavia la ricorrente non ha dimostrato di
aver ottemperato a tale richiesta; né il
titolo in base al quale è stata presentata
la domanda di sanatoria edilizia risulta
allegato all’istanza (documento n. 3
depositato in giudizio
dall’amministrazione).
La legittimazione a chiedere la
regolarizzazione dell’abuso edilizio non
poteva essere desunta dal ricorso proposto
da Enel s.p.a. avverso l’ordine di
demolizione.
Infatti, l’impugnazione dell’ordine di
demolire un’opera abusiva, rivolto al
ricorrente, non sottintende necessariamente
la volontà di accettare la definitiva
regolarizzazione postuma, in quanto potrebbe
essere giustificata, ad esempio, dalla
volontà di sottrarsi alle spese della
demolizione, o dall’accettazione della
permanenza provvisoria del manufatto,
ritenuto opera mobile non sanzionabile (si
veda il terzo motivo del ricorso n.
2979/2000); inoltre, nel citato atto di
ricorso Enel s.p.a. sostiene di non essere
più proprietaria dell’immobile, stante
l’avvenuta cessione ad Enel Distribuzione
s.p.a. (pagina 8 del ricorso n. 2979/2000),
cosicché al Comune non poteva risultare
chiara la legittimazione della società
Ericsson.
La qualità di responsabile dell’abuso non
appare sufficiente a chiedere la sanatoria
edilizia, occorrendo comunque il consenso
del titolare del bene interessato, che può
essere estraneo all’illecito ed avere un
interesse contrario alla sanatoria, in
quanto la definitiva regolarizzazione
potrebbe risolversi in suo danno (Cons.
Stato, V, 21.10.2003, n. 6529)
(TAR
Toscana, Sez. III,
sentenza
17.02.2012 n.
358 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
I limiti di esposizione ai campi
elettromagnetici, fissati dal d.m. n.
381/1998, sono posti a salvaguardia del
diritto fondamentale alla salute dai rischi
dell’elettromagnetismo, sulla base del
principio generale di precauzione.
Condizione per la realizzazione e il
funzionamento delle stazioni radio base di
telefonia mobile è l’accertato rispetto
delle soglie di tollerabilità identificate
in via generale dal predetto decreto
ministeriale.
Invero, ai sensi dell’art. 2-bis del d.l. n.
115/1997, convertito nella legge n.
189/1997, non solo l’uso, ma anche
l’installazione di impianti di telefonia
deve essere preceduta dalla garanzia della
loro compatibilità con le norme relative ai
rischi sanitari derivanti dai campi
elettromagnetici.
La valutazione di impatto sulla salute e
sull’ambiente, incentrata sulla verifica del
rispetto dei limiti ex d.m. n. 381/1998 e
costituente elemento imprescindibile per
l’autorizzazione all’installazione, non
incontra deroghe nel procedimento di
sanatoria dell’impianto già esistente, in
quanto l’inosservanza o la non comprovata
osservanza dei limiti di esposizione ai
campi elettromagnetici costituisce, ai sensi
dell’art. 2-bis del citato d.l. n. 115/1997,
causa preclusiva dell’installazione, e
quindi anche del rilascio della relativa
autorizzazione, preventiva o successiva che
sia.
I limiti
di esposizione ai campi elettromagnetici,
fissati dal d.m. n. 381/1998, sono posti a
salvaguardia del diritto fondamentale alla
salute dai rischi dell’elettromagnetismo,
sulla base del principio generale di
precauzione.
Condizione per la realizzazione e il
funzionamento delle stazioni radio base di
telefonia mobile è l’accertato rispetto
delle soglie di tollerabilità identificate
in via generale dal predetto decreto
ministeriale.
Invero, ai sensi dell’art. 2-bis del d.l. n.
115/1997, convertito nella legge n.
189/1997, non solo l’uso, ma anche
l’installazione di impianti di telefonia
deve essere preceduta dalla garanzia della
loro compatibilità con le norme relative ai
rischi sanitari derivanti dai campi
elettromagnetici (TAR Campania, Napoli, II,
05.12.2001, n. 5232).
La valutazione di impatto sulla salute e
sull’ambiente, incentrata sulla verifica del
rispetto dei limiti ex d.m. n. 381/1998 e
costituente elemento imprescindibile per
l’autorizzazione all’installazione, non
incontra deroghe nel procedimento di
sanatoria dell’impianto già esistente, in
quanto l’inosservanza o la non comprovata
osservanza dei limiti di esposizione ai
campi elettromagnetici costituisce, ai sensi
dell’art. 2-bis del citato d.l. n. 115/1997,
causa preclusiva dell’installazione, e
quindi anche del rilascio della relativa
autorizzazione, preventiva o successiva che
sia
(TAR
Toscana, Sez. III,
sentenza
17.02.2012 n.
358 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Condono edilizio in zona soggetta a tutela
ambientale.
Concessione edilizia per box auto realizzati
fuori terra.
Legittimità di una ordinanza di demolizione
nel caso in cui la precisa individuazione
delle opere sia successiva alla mancata
ottemperanza dell’ordine da parte del
destinatario.
La concessione edilizia in sanatoria in
ordine ad un manufatto realizzato su area
sottoposta a vincolo
ambientale-paesaggistico presuppone, ai
sensi dell’art. 32 della L. 28.02.1985, n. 47, il parere dell’organo preposto
alla tutela del vincolo e i provvedimenti
successivamente adottati costituiscono atti
necessari e non superflui. E’ pertanto
ammissibile un ricorso proposto contro il
provvedimento di diniego di condono e non
già direttamente contro il parere in materia
ambientale espresso sulla domanda di condono
edilizio (nella specie si trattava di un
parere espresso dalla Commissione Edilizia
Integrata - C.E.I.), atteso che tale parere
non ha natura provvedimentale, né è l’atto
conclusivo del procedimento attivato con la
istanza di permesso di costruire o di
sanatoria edilizia e non è pertanto
immediatamente lesivo e, in quanto tale, non
è suscettibile di impugnazione autonoma in
via giurisdizionale, ma lo è unitamente al
provvedimento finale concretamente lesivo
della sfera giuridica del richiedente (1).
Ai sensi dell’art. 32 della L. n. 47/1985,
il rilascio della concessione in sanatoria
per le opere edilizie abusive ricadenti su
aree sottoposte a vincolo è subordinato al
previo rilascio del parere favorevole
dell’amministrazione o dell’organo preposto
alla tutela del vincolo, parere che non ha
carattere solo obbligatorio ma è vincolante
per le determinazioni del Comune.
Conseguentemente è legittimo il
provvedimento di rigetto della domanda di
condono edilizio, motivato facendo
riferimento al parere negativo della
Commissione Edilizia Integrata (C.E.I.),
atteso che il giudizio circa la
compatibilità di costruzioni abusive con gli
interessi alla tutela ambientale e
paesaggistica spetta pienamente agli organi
a ciò preposti (2).
Alcuni box edificati fuori terra non possono
essere qualificati quali semplici pertinenze
del fabbricato principale, essendo
costruzioni indipendenti e autonomamente
utilizzabili (3).
E’ irrilevante, ai fini della legittimità
dell’ordinanza di demolizione di opere
abusive, la circostanza che la
individuazione più precisa e completa delle
opere da demolire e da acquisire al
patrimonio comunale sia effettuata in un
momento successivo alla mancata ottemperanza
dell’ordine da parte del destinatario.
----------------
(1) Cons. Stato, sez. V, n. 4412/2005; n.
480/2004; n. 1511/2000; sez. VI, n.
114/1998.
(2) Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 24.09.1996, n. 1248.
(3) Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 11.11.2004, n.
7325 (massima tratta da www.regione.piemonte.it -
Consiglio di Stato, Sez. V,
sentenza 16.02.2012 n.
794 - link
a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
L’autorizzazione alla
installazione di impianti pubblicitari è
subordinata alla valutazione in ordine alla
sua compatibilità con il diverso interesse
pubblico generale alla ordinata
regolamentazione degli spazi pubblicitari
(che non possono essere indiscriminatamente
lasciati alla libera iniziativa privata), e,
quindi, costituisce oggetto di una specifica
disciplina, non sovrapponibile o
confondibile con quella edilizia.
Il Comune è chiamato ad esercitare, al
riguardo, un potere sicuramente
caratterizzato da profili di
discrezionalità, in quanto titolare sia
delle funzioni relative alla sicurezza della
circolazione (ciò che comporta la titolarità
del potere autorizzatorio dell'installazione
di impianti pubblicitari, nel rispetto delle
prescrizioni del Codice della Strada), sia
di quelle relative all'uso del proprio
territorio, anche sotto l’aspetto dei
monumenti, dell'estetica cittadina e del
paesaggio, ben potendo individuare
limitazioni e divieti per particolari forme
pubblicitarie, in connessione ad esigenze di
pubblico interesse.
Siffatto potere, inerente alla ponderazione
comparativa degli interessi coinvolti,
quali, da un lato, quelli pubblici e,
dall’altro, quello privato, alla libertà di
iniziativa economica -di cui l'attività
pubblicitaria rappresenta estrinsecazione-
si esprime, innanzitutto, nella potestà
pianificatoria e, dunque, nella potestà
regolamentare, attraverso la quale il Comune
disciplina le modalità dello svolgimento
della pubblicità, la tipologia e quantità
degli impianti pubblicitari e le modalità
per ottenere l'autorizzazione
all'installazione di questi, senza violare
l’art. 41 Cost., ma, anzi, ponendosi
nell'ambito semantico della “utilità
sociale” e nel contesto di valori
costituzionali equiordinati, quali quello
alla difesa dell'ambiente e delle valenze
estetiche del patrimonio culturale della
Nazione, riconducibili all’art. 9 della
Costituzione.
Inoltre, nei casi in cui viene richiesta
l’affissione di impianti pubblicitari
direttamente su suolo pubblico,
l’Amministrazione -nella cui disponibilità,
oltretutto, si trova il suolo stesso- è
tenuta ad espletare una valutazione
complessiva, non limitata soltanto alla mera
compatibilità dell’impianto pubblicitario
con l’interesse pubblico (come nell’ipotesi
in cui il suolo si trovi nella disponibilità
dell’interessato), ma estesa anche alla
verifica che, attraverso detto uso privato
della risorsa pubblica, si realizzino quegli
interessi collettivi, di cui
l’Amministrazione stessa è portatrice.
Invero, in questi casi, viene richiesto un
esame più approfondito e attento, che si
articola nell’ambito di un procedimento
destinato a sfociare in un provvedimento non
già meramente autorizzatorio, ma di natura
concessoria, il cui rilascio presuppone la
canalizzazione dell’attività privata
nell’alveo del pubblico interesse, e non
solo la non incompatibilità dell’una
rispetto all’altro.
In altri termini, l’installazione di mezzi
pubblicitari su suolo pubblico postula un
provvedimento di concessione dell’uso del
medesimo, non bastando a tale scopo il solo
provvedimento autorizzatorio, poiché, mentre
il procedimento autorizzatorio si esaurisce
nel sopra menzionato giudizio di "non
incompatibilità" dell’attività privata con
l’interesse pubblico, il procedimento
concessorio involve la valutazione della
conformità di tale attività con il pubblico
interesse.
Ne segue che, quando l’esposizione degli
impianti di pubblicità avviene su suolo
pubblico, l’occupazione del predetto suolo
fa sì che non si possa in alcun modo
prescindere dalla citata valutazione di
conformità, la cui complessità non consente
che si possa formare tacitamente il
provvedimento finale concessorio, in quanto
involve l’esercizio di una potestà
discrezionale, escludente l’applicabilità
del regime del silenzio-assenso.
---------------
Sotto altro profilo, deve poi rilevarsi che
non sussiste un rapporto di tipo derogatorio
fra la normativa edilizia, oggi compendiata
nel D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e la normativa
per le pubbliche affissioni di cui al D.Lgs.
15.11.1993, n. 507, giacché trattasi di
discipline differenti, avente differenti
contenuti e finalità, che concorrono nella
valutazione della medesima fattispecie ai
fini della tutela di interessi pubblici
diversi nonché ai fini della definizione di
differenti procedimenti amministrativi.
Ed invero, la normativa edilizia trova
applicazione in tutte le ipotesi in cui si
configura un mutamento del territorio nel
suo contesto preesistente sia sotto il
profilo urbanistico che sotto quello
edilizio ed entro questi limiti pertanto
assume rilevanza la violazione dei
regolamenti edilizi.
Conseguentemente, nelle ipotesi in cui la
sistemazione di una insegna o di una tabella
(cosiddetta tabellone) pubblicitaria o di
ogni altro genere, per le sue consistenti
dimensioni, comporti un rilevante mutamento
territoriale, è richiesto l’assenso mediante
“permesso di costruire” e mediante semplice
s.c.i.a. negli altri casi, in coerenza con
le previsioni della normativa edilizia di
cui agli artt. 2, 6 e 7 del D.P.R. n. 380
del 2001 e succ. mod..
---------------
La violazione della normativa antisismica di
cui alla legge 02.02.1974 n. 64, posta a
tutela della pubblica incolumità nelle zone
dichiarate sismiche, non può essere derogata
dalla normativa speciale di cui al D.Lgs.
15.11.1993, n. 507 e trova applicazione,
omnicomprensivamente, ai sensi dell'art. 3,
co. 1, a "tutte le costruzioni la cui
sicurezza possa comunque interessare la
pubblica incolumità", a nulla rilevando la
natura dei materiali impiegati e delle
relative strutture: anzi, proprio l'impiego,
come nel caso di specie, di elementi
strutturali meno solidi e duraturi di quelli
in cemento ed assimilati, rende vieppiù
necessari i controlli e le cautele
prescritte ai fini preventivi in questione.
Il D.Lgs. 15.11.1993 n. 507, recante revisione ed armonizzazione
dell'imposta comunale sulla pubblicità e del
diritto sulle pubbliche affissioni
stabilisce, all’art. 3, che il Comune è
tenuto ad adottare apposito regolamento per
l'applicazione dell'imposta, con il quale
può disciplinare "le modalità di
effettuazione della pubblicità e può
stabilire limitazioni e divieti per
particolari forme pubblicitarie in relazione
ad esigenze di pubblico interesse" (II°
comma) e "in ogni caso determinare la
tipologia e la quantità degli impianti
pubblicitari, le modalità per ottenere il
provvedimento per l'installazione ..." (III°
comma).
L'installazione di impianti pubblicitari è
attività "contingentata", non sussumibile
nella disciplina di cui all’art. 19 della
legge n. 241 del 1990, in base alla quale
l'atto di consenso, cui sia subordinato
l'esercizio di un'attività privata,
s'intende sostituito dalla denuncia di
inizio di attività da parte dell'interessato
alla pubblica amministrazione competente,
sempre che il suo rilascio "dipenda
esclusivamente dall'accertamento dei
presupposti e dei requisiti di legge, senza
l'esperimento di prove a ciò destinate che
comportino valutazioni tecniche
discrezionali, e non sia previsto alcun
limite o contingente complessivo".
Ed invero, l’autorizzazione alla
installazione di impianti pubblicitari è
subordinata alla valutazione in ordine alla
sua compatibilità con il diverso interesse
pubblico generale alla ordinata
regolamentazione degli spazi pubblicitari
(che non possono essere indiscriminatamente
lasciati alla libera iniziativa privata), e,
quindi, costituisce oggetto di una specifica
disciplina, non sovrapponibile o
confondibile con quella edilizia.
Il Comune è chiamato ad esercitare, al
riguardo, un potere sicuramente
caratterizzato da profili di
discrezionalità, in quanto titolare sia
delle funzioni relative alla sicurezza della
circolazione (ciò che comporta la titolarità
del potere autorizzatorio dell'installazione
di impianti pubblicitari, nel rispetto delle
prescrizioni del Codice della Strada), sia
di quelle relative all'uso del proprio
territorio, anche sotto l’aspetto dei
monumenti, dell'estetica cittadina e del
paesaggio, ben potendo individuare
limitazioni e divieti per particolari forme
pubblicitarie, in connessione ad esigenze di
pubblico interesse (ex plurimis: TAR Lombardia- Brescia, Sez. I 28.02.2008
n. 174).
Siffatto potere, inerente alla ponderazione
comparativa degli interessi coinvolti,
quali, da un lato, quelli pubblici e,
dall’altro, quello privato, alla libertà di
iniziativa economica -di cui l'attività
pubblicitaria rappresenta estrinsecazione-
si esprime, innanzitutto, nella potestà
pianificatoria e, dunque, nella potestà
regolamentare, attraverso la quale il Comune
disciplina le modalità dello svolgimento
della pubblicità, la tipologia e quantità
degli impianti pubblicitari e le modalità
per ottenere l'autorizzazione
all'installazione di questi, senza violare
l’art. 41 Cost., ma, anzi, ponendosi
nell'ambito semantico della “utilità
sociale” e nel contesto di valori
costituzionali equiordinati, quali quello
alla difesa dell'ambiente e delle valenze
estetiche del patrimonio culturale della
Nazione, riconducibili all’art. 9 della
Costituzione (conf.: Corte Cost. sent.
17.07.2002 n. 355).
Inoltre, nei casi in cui viene richiesta
l’affissione di impianti pubblicitari
direttamente su suolo pubblico,
l’Amministrazione -nella cui disponibilità,
oltretutto, si trova il suolo stesso- è
tenuta ad espletare una valutazione
complessiva, non limitata soltanto alla mera
compatibilità dell’impianto pubblicitario
con l’interesse pubblico (come nell’ipotesi
in cui il suolo si trovi nella disponibilità
dell’interessato), ma estesa anche alla
verifica che, attraverso detto uso privato
della risorsa pubblica, si realizzino quegli
interessi collettivi, di cui
l’Amministrazione stessa è portatrice.
Invero, in questi casi, viene richiesto un
esame più approfondito e attento, che si
articola nell’ambito di un procedimento
destinato a sfociare in un provvedimento non
già meramente autorizzatorio, ma di natura
concessoria, il cui rilascio presuppone la
canalizzazione dell’attività privata
nell’alveo del pubblico interesse, e non
solo la non incompatibilità dell’una
rispetto all’altro.
In altri termini, l’installazione di mezzi
pubblicitari su suolo pubblico postula un
provvedimento di concessione dell’uso del
medesimo, non bastando a tale scopo il solo
provvedimento autorizzatorio, poiché, mentre
il procedimento autorizzatorio si esaurisce
nel sopra menzionato giudizio di "non
incompatibilità" dell’attività privata con
l’interesse pubblico, il procedimento concessorio involve la valutazione della
conformità di tale attività con il pubblico
interesse.
Ne segue che, quando l’esposizione degli
impianti di pubblicità avviene su suolo
pubblico, l’occupazione del predetto suolo
fa sì che non si possa in alcun modo
prescindere dalla citata valutazione di
conformità, la cui complessità non consente
che si possa formare tacitamente il
provvedimento finale concessorio (TAR
Lombardia, Milano, Sez. IV, 26.07.2005,
n. 3421), in quanto involve l’esercizio di
una potestà discrezionale, escludente
l’applicabilità del regime del silenzio-assenso (conf.: Corte Cost. 27.07.1995 n.
408).
Sotto altro profilo, deve poi rilevarsi che
non sussiste un rapporto di tipo derogatorio
fra la normativa edilizia, oggi compendiata
nel D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e la normativa per
le pubbliche affissioni di cui al D.Lgs. 15.11.1993, n. 507, giacché trattasi di
discipline differenti, avente differenti
contenuti e finalità, che concorrono nella
valutazione della medesima fattispecie ai
fini della tutela di interessi pubblici
diversi nonché ai fini della definizione di
differenti procedimenti amministrativi.
Ed invero, la normativa edilizia trova
applicazione in tutte le ipotesi in cui si
configura un mutamento del territorio nel
suo contesto preesistente sia sotto il
profilo urbanistico che sotto quello
edilizio ed entro questi limiti pertanto
assume rilevanza la violazione dei
regolamenti edilizi.
Conseguentemente, nelle ipotesi in cui la
sistemazione di una insegna o di una tabella
(cosiddetta tabellone) pubblicitaria o di
ogni altro genere, per le sue consistenti
dimensioni, comporti un rilevante mutamento
territoriale, è richiesto l’assenso mediante
“permesso di costruire” e mediante semplice s.c.i.a. negli altri casi, in coerenza con
le previsioni della normativa edilizia di
cui agli artt. 2, 6 e 7 del D.P.R. n. 380 del
2001 e succ. mod..
Analogamente, la violazione della normativa
antisismica di cui alla legge 02.02.1974 n. 64, posta a tutela della pubblica
incolumità nelle zone dichiarate sismiche,
non può essere derogata dalla normativa
speciale di cui al D.Lgs. 15.11.1993,
n. 507 e trova applicazione, omnicomprensivamente, ai sensi dell'art. 3, co.
1, a "tutte le costruzioni la cui sicurezza
possa comunque interessare la pubblica
incolumità", a nulla rilevando la natura dei
materiali impiegati e delle relative
strutture: anzi, proprio l'impiego, come nel
caso di specie, di elementi strutturali meno
solidi e duraturi di quelli in cemento ed
assimilati, rende vieppiù necessari i
controlli e le cautele prescritte ai fini
preventivi in questione.
Pertanto, si conferma l’assunto per cui è
richiesto il titolo abilitativo del Comune
allorché vi si un sostanziale mutamento del
territorio nel suo contesto preesistente sia
sotto il profilo urbanistico che sotto
quello edilizio (cfr. Cons. Stato, V
Sezione, 17.05.2007 n. 2497 che
richiama Cass. pen. sez. 3°, n. 5328 del
14.01.2004 e precedenti ivi indicati) con
conseguente infondatezza del primo motivo di
ricorso (TAR Calabria-Catanzaro, Sez. I,
sentenza
14.02.2012 n.
186 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Il manufatto assentito con
concessione edilizia in precario può essere
conservato solo finché il Comune non decida
di chiederne la rimozione, facendo così
venire meno l’efficacia del titolo edilizio
provvisoriamente rilasciato e rendendo
l’opera, non più tollerata, sostanzialmente
assimilabile ad un abuso edilizio da
rimuovere. Inoltre, la mancata ottemperanza alla
prescrizione prevista nel titolo edilizio
del 1979 (“il container dovrà essere
opportunamente nascosto con piante
soprattutto nella parte prospiciente la
strada provinciale”) si configura come
condizione risolutiva del titolo medesimo,
con conseguente applicabilità delle misure
repressive previste dalla normativa
edilizia.
---------------
L'installazione non meramente
occasionale di un prefabbricato, come nel
caso di un container, comporta l'alterazione
dello stato dei luoghi ed incide
sull'assetto urbanistico-edilizio del
territorio…Da quanto sopra deriva che,
ricorrendo nel caso in esame le
caratteristiche di una permanente
trasformazione urbanistica ed edilizia del
territorio comunale, per la presenza stabile
del manufatto (art. 1 della legge 28.01.1977, n. 10) necessitasse la concessione
edilizia e che, in base all'art. 7 della
legge 28.02.1985, n. 47, il…”
responsabile dell’area tecnica,
“nell'esercizio del suo potere dovere di
vigilanza e di intervento per la repressione
degli abusi edilizi, legittimamente abbia
imposto la demolizione dello stesso
manufatto.
La società esponente, in attesa di edificare la nuova centrale
telefonica, in data 21.09.1979 ha presentato
al Comune domanda di nulla osta alla
collocazione provvisoria di un container di
metri 6,06 per 2,50 e altezza di metri 3,40.
Tale istanza è stata accolta con il rilascio
della concessione edilizia n. 74 del
05.10.1979, la quale dettava la prescrizione
secondo cui il container avrebbe dovuto
essere nascosto con piante. Con domanda del
23.02.1985 la deducente ha presentato domanda
di concessione relativa all’installazione di
un secondo container, precisando con nota
dell’11.9.1985 che il manufatto avrebbe
avuto carattere precario. L’installazione
precaria è stata quindi assentita con
concessione n. 19 del 24.10.1985.
Orbene, da un lato la natura precaria dei
container dichiarata nel secondo titolo
edilizio rilasciato e nella prima istanza
della ricorrente, dall’altro il mancato
adempimento della prescrizione dettata dal
titolo rilasciato nel 1979, giustificano
l’ordine di rimuovere tali manufatti.
Invero il manufatto assentito con
concessione edilizia in precario può essere
conservato solo finché il Comune non decida
di chiederne la rimozione, facendo così
venire meno l’efficacia del titolo edilizio
provvisoriamente rilasciato e rendendo
l’opera, non più tollerata, sostanzialmente
assimilabile ad un abuso edilizio da
rimuovere. Inoltre la mancata ottemperanza,
non confutata dalla ricorrente, alla
prescrizione prevista nel titolo edilizio
del 1979 (“il container dovrà essere
opportunamente nascosto con piante
soprattutto nella parte prospiciente la
strada provinciale”) si configura come
condizione risolutiva del titolo medesimo,
con conseguente applicabilità delle misure
repressive previste dalla normativa edilizia
(TAR Lombardia, Milano, II, 16.02.2010, n.
412; Tribunale di Catanzaro, II, 07.05.2009).
Quanto al regime di autorizzazione ex art. 7
della legge n. 94/1982, invocato
nell’impugnativa, il Collegio, dato atto che
i manufatti in questione sono stati
installati da oltre 25 anni e appaiono di
rilevanti dimensioni (metri 6,06 per 2,50 e
altezza di metri 3,40 –si vedano i documenti
depositati in giudizio dal Comune-), osserva
che “l'installazione non meramente
occasionale di un prefabbricato, come nel
caso di un container, comporta l'alterazione
dello stato dei luoghi ed incide
sull'assetto urbanistico-edilizio del
territorio…Da quanto sopra deriva che,
ricorrendo nel caso in esame le
caratteristiche di una permanente
trasformazione urbanistica ed edilizia del
territorio comunale, per la presenza stabile
del manufatto (art. 1 della legge 28.01.1977, n. 10) necessitasse la concessione
edilizia e che, in base all'art. 7 della
legge 28.02.1985, n. 47, il…”
responsabile dell’area tecnica,
“nell'esercizio del suo potere dovere di
vigilanza e di intervento per la repressione
degli abusi edilizi, legittimamente abbia
imposto la demolizione dello stesso
manufatto” (Cons. Stato, V, 15.06.2000, n.
3320; si veda anche Cons. Stato, V,
18.03.1991, n. 280)
(TAR Lombardia Milano, sez. III, 21.12.2010,
n. 7633) (TAR Toscana,
Sez. III,
sentenza
30.01.2012 n.
166 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Non sussiste l'obbligo di
comunicazione di avvio del procedimento in
relazione al rigetto dell'istanza di
concessione in sanatoria, essendo il
relativo procedimento attivato ad istanza di
parte.
---------------
La validità del nulla osta ambientale,
rilasciato per l'esecuzione di lavori
edilizi nelle zone sottoposte a vincolo
paesistico, viene meno, automaticamente, nel
caso in cui siano decorsi cinque anni, come
sancito dall'art. 16, r.d. 03.06.1940 n.
1357.
---------------
L’ordinanza di demolizione, pur nella
estrema sinteticità della sua parte motiva,
è atto consequenziale al diniego di
concessione in sanatoria.
Non vi è, innanzitutto, alcuna violazione nell’operato della
resistente amministrazione delle
disposizioni di legge in tema di
partecipazione al procedimento. Infatti, in
disparte l’orientamento giurisprudenziale
per cui non sussiste l'obbligo di
comunicazione di avvio del procedimento in
relazione al rigetto dell'istanza di
concessione in sanatoria, essendo il
relativo procedimento attivato ad istanza di
parte (cfr. Consiglio Stato , sez. IV, 21.02.2011, n. 1085), deve essere
rilevato come nel caso di specie non solo è
stata inviata alla società ricorrente la
preventiva comunicazione in ordine al
nominativo del responsabile del
procedimento, ma è stata anche comunicato il
cd. preavviso di rigetto, cioè la
comunicazione delle ragioni ostative
all’accoglimento dell’istanza di concessione
in sanatoria, recante peraltro invito alla
medesima ricorrente a voler formulare
osservazione e produrre memoria. Piuttosto,
è la ricorrente che in sede procedimentale
non ha dato, pur richiesto, il proprio utile
apporto omettendo di far pervenire
contestazioni o deduzioni di sorta.
Quanto al “merito” dell’avversato diniego,
devesi innanzitutto rilevare che non vi è
contestazione tra le parti sulla circostanza
per cui la zona interessata all’intervento,
realizzato in difetto di titolo edilizio, è
sottoposta a vincolo paesaggistico, con
conseguente necessità dell’autorizzazione
dell’autorità preposta alla gestione del
vincolo. Orbene, è un fatto che la
ricorrente si richiama ad una autorizzazione
paesaggistica rilasciata nel 1993, ma è
parimenti corretto quanto rileva il Comune
in ordine alla intervenuta scadenza di detta
autorizzazione. Infatti, la validità del
nulla osta ambientale, rilasciato per
l'esecuzione di lavori edilizi nelle zone
sottoposte a vincolo paesistico, viene meno,
automaticamente, nel caso in cui siano
decorsi cinque anni, come sancito dall'art.
16, r.d. 03.06.1940 n. 1357 (cfr. TAR
Campania Napoli, sez. II, 07.05.2007,
n. 4788). E’ chiaro che la intervenuta
(abusiva) realizzazione dell’opera non
impedisce il venir meno della validità della
autorizzazione del 1993, non essendosi
concluso nel quinquennio dal suo rilascio
l’iter per la sanatoria dell’opera. Del
resto, a comprova della sostanziale mancanza
di autorizzazione paesaggistica all’atto
della presentazione della istanza di condono
denegata, va rimarcato che la stessa
ricorrente ha proposto ricorso straordinario
al Capo dello Stato contro il silenzio
rifiuto della competente Soprintendenza
proprio in ordine alla procedura di
sanatoria della stazione radio base di cui è
questione.
Sono, del pari, infondati i motivi aggiunti
rivolti avverso l’ordinanza di demolizione
adottata dal Comune di Diamante, peraltro
puntualmente preceduta da comunicazione di
avvio del procedimento. L’ordinanza di
demolizione, pur nella estrema sinteticità
della sua parte motiva, è atto
consequenziale al diniego di concessione in
sanatoria, la cui legittimità è stata
innanzi riscontrata dal Collegio (TAR Calabria-Catanzaro, Sez. I,
sentenza
17.01.2012 n.
22 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Laddove una determinazione
amministrativa di segno negativo tragga
forza, come nel caso di specie, da una
pluralità di ragioni, ciascuna delle quali
sia di per sé idonea a supportarla in modo
autonomo, è sufficiente che anche una sola
di esse passi indenne alle censure mosse in
sede giurisdizionale perché il provvedimento
nel suo complesso resti esente
dall'annullamento, diventando irrilevanti,
per difetto di interesse, le ulteriori
censure dedotte da parte ricorrente avverso
le altre ragioni opposte dall'autorità
emanante a rigetto della sua istanza.
Consegue a quanto rilevato che l’avversato
diniego di condono è legittimo anche avendo
esclusivo riguardo alla mancanza di
autorizzazione della competente
Soprintendenza.
Ciò posto, rileva il
Collegio che laddove una determinazione
amministrativa di segno negativo tragga
forza, come nel caso di specie, da una
pluralità di ragioni, ciascuna delle quali
sia di per sé idonea a supportarla in modo
autonomo, è sufficiente che anche una sola
di esse passi indenne alle censure mosse in
sede giurisdizionale perché il provvedimento
nel suo complesso resti esente
dall'annullamento (cfr. TAR Campania
Napoli, sez. I, 06.04.2011, n. 1966),
diventando irrilevanti, per difetto di
interesse, le ulteriori censure dedotte da
parte ricorrente avverso le altre ragioni
opposte dall'autorità emanante a rigetto
della sua istanza (cfr. Consiglio Stato,
sez. VI, 31.03.2011, n. 1981) (TAR Calabria-Catanzaro, Sez. I,
sentenza
17.01.2012 n.
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EDILIZIA PRIVATA:
L'art. 6, d.p.r. n. 380 del 2001,
come modificato dalla l. n. 73 del 2010
espressamente statuisce che "(...) possono essere eseguiti
senza alcun titolo abilitativo i seguenti
interventi: (...) le opere di pavimentazione
e di finitura di spazi esterni, anche per
aree di sosta, (…), ove stabilito dallo
strumento urbanistico comunale" lasciando
intenderne l’esecuzione senza il rilascio di
alcun titolo abilitativo purché la
realizzazione delle stesse sia compatibile
con le destinazioni impresse alle varie aree
dallo strumento urbanistico vigente.
Inoltre va ribadito che l'art. 6, d.p.r. n. 380 del 2001, come modificato
dalla l. n. 73 del 2010 espressamente
statuisce che "(...) possono essere eseguiti
senza alcun titolo abilitativo i seguenti
interventi: (...) le opere di pavimentazione
e di finitura di spazi esterni, anche per
aree di sosta, (…), ove stabilito dallo
strumento urbanistico comunale" lasciando
intenderne l’esecuzione senza il rilascio di
alcun titolo abilitativo purché la
realizzazione delle stesse sia compatibile
con le destinazioni impresse alle varie aree
dallo strumento urbanistico vigente (TAR
Veneto sez. II, 30.09.2010, n. 5244) (TAR
Puglia-Bari, Sez. III,
sentenza 13.01.2012 n. 184 - link
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EDILIZIA PRIVATA:
L’indicazione dell’area di sedime, così
come di quella necessaria per opere analoghe
a quelle abusive, da acquisire al patrimonio
comunale “non deve considerarsi requisito
dell’ordinanza di demolizione -e dunque la
mancanza non ne inficia la legittimità-
giacché siffatta specificazione è elemento
essenziale del distinto provvedimento con
cui l’Amministrazione accerta la mancata
ottemperanza alla demolizione da parte
dell’ingiunto”.
Il contenuto essenziale dell’ingiunzione di
demolizione va individuato in relazione alla
funzione tipica del provvedimento, che è
quella di prescrivere la rimozione delle
opere abusive. Pertanto, ai fini della
legittimità dell’atto è necessaria e
sufficiente l’analitica indicazione delle
opere abusivamente realizzate in modo da
consentire al destinatario della sanzione di
rimuoverle spontaneamente.
Uniformandosi alla giurisprudenza prevalente, la Sezione ha ritenuto
che l’indicazione dell’area di sedime, così
come di quella necessaria per opere analoghe
a quelle abusive, da acquisire al patrimonio
comunale “non deve considerarsi requisito
dell’ordinanza di demolizione -e dunque la
mancanza non ne inficia la legittimità-
giacché siffatta specificazione è elemento
essenziale del distinto provvedimento con
cui l’Amministrazione accerta la mancata
ottemperanza alla demolizione da parte
dell’ingiunto” (TAR Puglia Lecce, sez. III, 15.12.2011, n. 2172, 28.07.2011, n. 1461, 24.03.2011, n. 518 e
09.12.2010, n. 2809; nello stesso senso,
TAR Piemonte Torino, sez. I, 24.03.2010, n. 1577).
Il contenuto essenziale dell’ingiunzione di
demolizione va individuato in relazione alla
funzione tipica del provvedimento, che è
quella di prescrivere la rimozione delle
opere abusive. Pertanto, ai fini della
legittimità dell’atto è necessaria e
sufficiente l’analitica indicazione delle
opere abusivamente realizzate in modo da
consentire al destinatario della sanzione di
rimuoverle spontaneamente (TAR Lazio
Roma, sez. I, 09.02.2010, n. 1785) (TAR Puglia-Lecce, Sez. III,
sentenza
13.01.2012 n.
56 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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AGGIORNAMENTO AL 02.04.2012 |
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Siamo stanchi di inkazzarci per le nefandezze altrui !! |
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In questi ultimi mesi, il Governo italiano ha
operato manovre economico-finanziarie-sociali le più
disparate per salvare il "sistema Italia" ...
e si sente vociferare, già in questi giorni, che i
dipendenti pubblici italiani, come quelli della
Grecia, si vedranno diminuire lo stipendio.
Bene, che si incominci pure dagli strapagati top
manager, direttori generali, segretari comunali (ove
molti di quest'ultimi tengono il piede in 3, 4, 5 e
più comuni ... e non si comprende come possano
svolgere al meglio le loro mansioni !!) e non dalla
stragrande maggioranza di dipendenti che, dopo 33
anni di lavoro -tanto per fare un esempio, beccano
1.300,00/1.500,00 euro netti mensili !! Certo, anche
questi sono pur sempre dei privilegiati rispetto a
chi il lavoro non ce l'ha, ma arrivare alla fine del
mese è un quotidiano rinunciare a tante piccole cose
che mina, a lungo andare, la dignità umana.
Poi, che dire di quegli amministratori comunali,
provinciali e regionali che scialacquano il denaro
pubblico in mille consulenze clientelari
semplicemente inutili oppure dei consiglieri
regionali che lavorano così tanto da essere sempre
grondanti oppure dei super pagati dirigenti
dello Stato centrale: ebbene, leggete gli articoli
qui sotto riportati.
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ENTI
LOCALI:
Consulenze pubbliche: la “grande abbuffata” di
Comuni, Province e Regioni.
Da uno studio della Funzione pubblica emerge che nel
2010 enti territoriali, università e aziende
sanitarie hanno disperso oltre un miliardo e mezzo
di euro in 276mila incarichi inutili, figure
professionali esterne spesso doppioni rispetto ai
già abbondanti dipendenti statali.
Ogni anno l’Italia spende 2 miliardi di euro in
consulenze pubbliche (fonte Corte dei Conti).
Carburante che Regioni, Province, università e
aziende sanitarie disperdono in migliaia di
incarichi (276 mila per l’esattezza) più o meno
inutili, più o meno bizzarri.
Figure professionali esterne che diventano doppioni
rispetto ai già abbondanti dipendenti statali. Il
ministero per la Funzione Pubblica ha pubblicato le
auto-certificazioni relative al 2010; la somma
complessiva è di oltre 1,675 miliardi di euro, ma
qualche furbo –i comuni di Roma o Napoli (mandato
Rosetta Iervolino) e persino il governo– omette i
particolari: e la cifra, seppur enorme, dimagrisce.
Senza cancellare, però, decine di sprechi che
saltano di qua e di là in mezzo a migliaia di
pagine. Un elenco impressionante che i sindaci
d’Italia –550 milioni di euro dichiarati, in realtà
tanti di più– riempiono con commissioni a volte
assurde e a volte cinematografiche: indagini per
censire i piccioni; monitoraggio per le mosche che
aggrediscono le olive e per l’insetto che distrugge
le viti; corsi per estetica e accoglienza; esperti
di risparmio energetico che consigliano di spegnere
le luci in casa; sedute di ginnastica cinese,
mediatori culturali arabi; calendari per la polizia
municipale, loghi per i parchi cittadini. E poi
milioni di euro in contenziosi legali sempre ai
soliti studi; esosi atti notarili; architetti di
lusso. I comuni grandi non badano a spese, anche se
durante l’esame ministeriale insabbiano i dettagli;
i comuni piccoli faticano a distribuire il malloppo
che ricevono, ovviamente non risparmiano né denari
pubblici né avventurose consulenze: a Benevento c’è
un meteorologo municipale, a Ginosa (20 mila
abitanti) la comunicazione costa oltre 100 mila
euro, contratti divisi in otto contrattini per non
scontentare nessuno.
La relazione ministeriale, che cerca di contenere
rivoli che esondano, precisa un fatto semplice per
intuizione: i nostri enti pubblici preferiscono
assegnare le consulenze a persone esterne
all’amministrazione. I dipendenti non s’avvicinano
nemmeno a quei rapporti di lavoro occasionale che
superano i 15 mila euro. Il ministero, ottimista,
spera che i vari Comuni e Regioni, in futuro,
restituiranno il denaro di troppo, che non serve
nemmeno per “il benessere e lo sviluppo dei
cittadini” (succede a Parma, 400 mila euro). Non
sfugge la passione dei centri anche minuscoli per
consulenze edilizie per decine di migliaia di euro
né per i giornalini-megafono di sindaci e assessori.
E quante docenze, musiche e arte ovunque, a forte
intensità, per quei borghi dove non nascono più
bambini, ma fiorisce la fantasia (... continua) (articolo
Il Fatto Quotidiano del 29.03.2012 -
tratto da www.corteconti.it). |
|
ENTI
LOCALI:
In tre mesi i consiglieri regionali hanno
lavorato da 4 a 18 giorni e guadagnato fino a 60
mila euro lordi.
La morale? Se il
nuovo articolo 18 fosse
applicato a questi politici, molti di loro sarebbero
da licenziare (... continua) (articolo
Panorama del 04.04.2012 - tratto da
www.ecostampa.it). |
|
ENTI
LOCALI:
La casta italiana degli stipendi d'oro.
Inchiesta sui superburocrati che neppure lo Stato sa
di pagare così tanto.
Almeno
quindici dirigenti pubblici hanno compensi oltre 450
mila euro. Poi ci sono extra, pensioni, incarichi
fantasma. Consiglieri top secret di ministri e
professori di "buona amministrazione" che non
insegnano. Ecco i nomi dei funzionari che guadagnano
più di Obama (400 mila dollari). E perché. (...
continua) (articolo
Corriere della Sera - Sette del 29.03.2012
- tratto da www.ecostampa.it). |
|
Allora, di fronte a tanta scempiaggine non dobbiamo
abbandonarci al torpore mentale sentendo
quotidianamente dai mass-media tali notizie. Perché
ciò
|
|
NON E' NORMALE !! |
|
L'indifferenza è il substrato da dove prolifera ogni
tipo di virus che può intaccare la parte sana della
società civile. Ed è ora di finirla di essere
indifferenti, sempre e comunque.
Quindi, dobbiamo tenere alta la testa, non aver paura
di indignarci e che gli onesti (che sono ancora la
maggioranza, per fortuna) non abbiano il timore di
gridare a questi amministratori, per il bene
dell'Italia e degli Italiani: |
|
ANDATEVENE A CASA !! |
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02.04.2012 - LA
SEGRETERIA PTPL |
|
SINDACATI |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
EE.LL.: le posizioni
organizzative e il blocco del salario
accessorio
(CGIL-FP di Bergamo,
nota 29.03.2012). |
|
CORTE DEI
CONTI |
|
SEGRETARI COMUNALI:
Diritti di rogito - oneri
contributivi e IRAP.
La Corte dei Conti Sez. Reg.le Sardegna, con
il
parere 29.03.2012 n. 27, risponde ai quesiti posti dal Comune
di Capoterra volti a conoscere l'avviso
della Corte circa la possibile applicazione
analogica ai Segretari comunali (per la
percezione dei diritti di rogito) delle
previsioni che dispongono che le competenze
professionali maturate dai tecnici e dai
legali dipendenti della pubblica
amministrazione sono da ritenersi
comprensive anche degli oneri riflessi a
carico del datore di lavoro e circa le
modalità di copertura dell'onere costituito
dall'IRAP.
Per gli oneri contributivi, la Sezione
ritiene: "... poiché per i diritti di rogito
manca nell'ordinamento un'espressa
previsione di deroga all'art. 2115 c.c. che
superi quella già applicabile di cui
all'art. 2 comma 2 della legge 335/1995 e
poiché le eccezioni indicate dai commi 207 e
208 della legge 266/2005 e dall'art. 92
comma 5 del D.lgs. 163/2006 non possono
trovare applicazione oltre i casi ivi
espressamente previsti, ritiene in
conclusione la Sezione che non sia possibile
applicare analogicamente ai segretari
comunali la disciplina che è stata prevista
dal legislatore solo per gli onorari
professionali dei legali pubblici e per gli
incentivi del personale tecnico dipendente
delle pubbliche amministrazioni, la quale
pone interamente a carico di questi ultimi
gli oneri riflessi od accessori sui loro
compensi latu sensu professionali (dunque
anche per la parte altrimenti a carico
dell'amministrazione di appartenenza secondo
le previsioni generali della legge n.
335/1995)".
Per quanto concerne, invece, l'IRAP: "Considerazioni
diverse devono invece effettuarsi per
l'Irap, rispetto al quale il Comune
richiedente sembra ignorare l'esatta portata
della deliberazione n. 33/2010 delle Sezioni
Riunite di questa Corte ............La
circostanza,......, che le Sezioni Riunite
abbiano correttamente specificato che da un
punto di vista contabile gli enti che
corrispondono compensi incentivanti per la
progettazione ovvero compensi professionali
alle avvocature interne sono tenuti ad
accantonare e prevedere nei rispettivi fondi
gli importi necessari a fronteggiare il
pagamento dell'IRAP ......... non significa
che l'Irap debba necessariamente rimanere a
carico dei professionisti dipendenti: come è
stato precisato nella precedente
deliberazione n. 18/2012 di questa Sezione e
dalla deliberazione n. 48/2010 della Sezione
di controllo per la Regione Piemonte
.............Pertanto è evidente che per i
diritti di rogito dei segretari comunali,
per la cui regolamentazione opera la fonte
contrattuale e per i quali al momento non
sussiste la possibilità di una diversa
autonoma regolamentazione interna dell'ente
locale, non si pone nemmeno una questione di
applicabilità analogica della disciplina
operante per l'Irap sui compensi
professionali dei legali pubblici e sui
compensi incentivanti del personale tecnico.
Infatti anche per gli avvocati pubblici ed i
tecnici dipendenti dell'amministrazione si
applicano le previsioni generali che pongono
l'Irap a carico del datore di lavoro, fatti
salvi gli effetti che indirettamente possono
derivare dalla regolamentazione adottata
dall'ente di appartenenza. Né, del resto, in
assenza di specifica normativa di segno
contrario, si ravvisano ulteriori ragioni
per le quali si debba o si possa porre a
carico dei segretari comunali il pagamento
dell'Irap sui diritti di rogito, valendo
anche per essi l'essenziale considerazione
che tale onere grava sul titolare
dell'attività produttiva che è, appunto,
l'amministrazione presso la quale prestano
servizio" (tratto da www.publika.it). |
|
GURI - GUUE -
BURL (e anteprima) |
|
EDILIZIA PRIVATA: G.U.
30.03.2012 n. 76 "Piano straordinario
biennale adottato ai sensi dell’articolo 15,
commi 7 e 8, del decreto-legge 29.12.2011,
n. 216, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24.02.2012, n. 14, concernente
l’adeguamento alle disposizioni di
prevenzione incendi delle strutture
ricettive turistico-alberghiere con oltre
venticinque posti letto, esistenti alla data
di entrata in vigore del decreto del
Ministro dell’interno 09.04.1994, che non
abbiano completato l’adeguamento alle
suddette disposizioni di prevenzione incendi"
(Ministero dell'Interno,
decreto 16.03.2012). |
|
APPALTI SERVIZI: G.U.
28.03.2012 n. 74, suppl. ord. n. 57, "Adozione
dei criteri ambientali minimi da inserire
nei bandi di gara della Pubblica
Amministrazione per l’acquisto di servizi
energetici per gli edifici - servizio di
illuminazione e forza motrice - servizio di
riscaldamento/raffrescamento" (Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare,
decreto 07.03.2012). |
|
DOTTRINA E
CONTRIBUTI |
|
APPALTI - EDILIZIA PRIVATA: L.
Bellagamba,
La comunicazione del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali sulla «non autocertificabilità» del DURC. La correzione
interpretativa della successiva
comunicazione dell’INAIL, d'intesa con il
Ministero stesso. La piena
autocertificabilità del DURC anche per
l’ipotesi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 90,
comma 9, lett. c). La circolare INPS
27.03.2012, n. 47 (sesto aggiornamento) (29.03.2012
- link a www.linobellagamba.it). |
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ATTI AMMINISTRATIVI:
G. Corsi,
La responsabilità della PA da esercizio o
mancato esercizio di potere amministrativo
(link a www.diritto.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
F. Maggio,
Il censimento catastale dei fabbricati
rurali (link a www.ipsoa.it). |
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AMBIENTE-ECOLOGIA -
EDILIZIA PRIVATA:
M. Sanna,
Terre e rocce da scavo: una storia italiana
(link a www.industrieambiente.it). |
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NEWS |
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INCARICHI PROGETTUALI: Appalti al sicuro.
Affidamenti diretti fino a 40 mila. La
risposta del ministero delle infrastrutture
sull'art. 125.
Legittimi gli affidamenti diretti, senza
gara, disposti dalle stazioni appaltanti per
incarichi di progettazione, direzione lavori
e collaudo di importo fino a 40 mila euro.
È
quanto precisato dal ministero delle
infrastrutture con la
risposta 29.03.2012
del sottosegretario Guido Improta alla
Commissione ambiente della Camera, rispetto
a un'interrogazione (C.5/05557
- Innalzamento del limite per il
conferimento fiduciario degli incarichi
professionali nell'ambito dei lavori
pubblici) presentata da Guido Dussin (Lega Nord).
Si chiude così una
querelle sulla quale anche l'Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici si era
espressa nell'ottobre scorso (parere n. 181)
derivante dal mancato coordinamento fra due
norme.
In particolare l'art. 4, comma 15
della legge 106/2011 ha modificato sia
l'art. 125, comma 11 del Codice dei
contratti pubblici, portando a 40 mila euro
la soglia per gli affidamenti fiduciari per
servizi e forniture affidate da
amministrazioni pubbliche, sia l'art. 267,
comma 10 del dpr 207/2010 (regolamento del
Codice) eliminando il richiamo alla norma
del Codice in materia di affidamenti
diretti, con la conseguenza di ritenere
ammissibili solo i cottimi fiduciari fino a
20 mila euro.
Si trattava di stabilire se fosse legittimo,
alla luce delle modifiche della legge 106,
affidare in via fiduciaria e quindi
direttamente, senza confronto informale fra
più soggetti, incarichi di servizi di
progettazione, direzione lavori e collaudo
anche per importi compresi fra 20 mila e 40
mila euro. Si potevano infatti ritenere
illegittimi tali affidamenti, attribuendo al
disposto di cui all'art. 267 del regolamento
del Codice un carattere di specialità
rispetto alla normativa di riferimento
(l'art. 125, comma 11 del Codice che fissa a
40 mila euro la soglia per affidare
direttamente tutti i servizi), con la
conseguenza che sarebbero stati illegittimi
gli affidamenti compresi fra 20 mila e 40
mila euro.
Il ministero ha affermato la prevalenza
della norma del Codice (art. 125, comma 11),
così come modificata dalla legge 106/2011,
su quella del regolamento, in considerazione
del carattere non delegificante del dpr
207/2010, che non autorizza quindi in alcun
modo un'interpretazione che possa ritenere
prevalente l'art. 267 rispetto alla norma di
legge.
Il ministero, inoltre, ha affermato che la
norma regolamentare, avendo eliminato il
richiamo al secondo periodo del comma 11
dell'art. 125 del Codice, deve essere letta
nel senso di ritenere applicabile la soglia
dei 40 mila euro a tutte le tipologie di
servizi e forniture e non, quindi, nel senso
di non ammettere alcun affidamento diretto o
soltanto cottimi fiduciari fino a 20 mila
euro.
Il ministero ha confermato quanto l'Autorità
per la vigilanza sui contratti pubblici, nel
parere n. 181 del 20/10/2011, aveva
affermato ritenendo che la volontà del
legislatore sia stata quella di assoggettare
l'intero ambito dei servizi di cui all'art.
252 (Servizi attinenti all'architettura e
all'ingegneria) alla nuova disciplina
prevista dall'art. 125, comma 11 e, quindi,
alla soglia dei 40 mila euro
(articolo ItaliaOggi
del 31.03.2012 - tratto da
www.ecostampa.it) |
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ENTI LOCALI - VARI: L'acconto
per l'Imu diventa un rebus.
Da chiarire come pagare ed evitare sanzioni.
IL SECONDO FRONTE/
Per molti immobili detenuti al 1° gennaio
sarà necessario presentare una nuova
dichiarazione per la fine di luglio.
La disciplina dell'Imu si arricchisce di
particolari, ma complica ulteriormente il
rebus del primo appuntamento effettivo alla
cassa, fissato per il 18 giugno prossimo con
il versamento dell'acconto (il 16 cade di
sabato).
È questo il risultato degli emendamenti dei
relatori alla legge di conversione del
decreto fiscale (si veda Il Sole 24 Ore di
ieri), che nascono dalla difficoltà di avere
in tempi brevi un quadro chiaro sui gettiti
reali dell'imposta e offrono quindi più
tempo ai sindaci per fissare le aliquote
definitive.
In pratica, secondo gli
emendamenti le amministrazioni locali
potranno prendersi fino al 30 settembre per
decidere le aliquote definitive da applicare
alle diverse tipologie di immobili; nulla,
però, si dice sulle modalità di calcolo da
seguire per effettuare il versamento
dell'acconto mettendosi al riparo da
eventuali sanzioni riservate a chi paga una
prima rata troppo leggera.
Il problema era già emerso dopo che il «Milleproroghe»
aveva fatto slittare al 30 giugno i termini
per chiudere preventivi e regolamenti
tributari ma naturalmente si complica ora
che la distanza fra la scadenza per
l'acconto e quella per le aliquote
definitive si allunga da due settimane a tre
mesi e mezzo. Una prima versione del decreto
fiscale aveva deciso di ancorare i calcoli
dell'acconto alle aliquote di riferimento
fissate dal decreto «Salva-Italia» (4 per
mille per l'abitazione principale e 7,6 per
mille per gli altri immobili, con eccezioni
per categorie particolari come i fabbricati
strumentali all'attività agricola) ma nel
testo approvato dal Governo non c'è traccia
della previsione. Alla luce dei nuovi
emendamenti, la questione si fa ancora più
urgente.
I correttivi diffusi nella serata di
giovedì, che saranno votati lunedì, si
incaricano anche di tornare sugli obblighi
dichiarativi, resi urgenti dalle tante
novità determinate nel passaggio dalla
disciplina Ici a quella dell'Imu. La nuova
imposta, per esempio, permette di trattare
come abitazione principale solo un garage,
una cantina e una tettoia, mentre l'Ici
consentiva una geografia delle pertinenze
più generosa, e una stretta ancora più
drastica arriva per le assimilazioni.
La nuova regola proposta dagli emendamenti
fissa la prima scadenza al 30 luglio
prossimo (quindi, anch'essa, un mese e mezzo
dopo i termini dell'acconto) per gli
immobili già posseduti allo scorso 1°
gennaio e, proprio a causa delle tante
novità portate dall'Imu rispetto alla
vecchia imposta comunale sugli immobili,
appare destinata a imbarcare un'ampia platea
di contribuenti. Sarà comunque un decreto
ministeriale, previsto dal decreto
legislativo sul federalismo dei sindaci
(articolo 9, comma 6, del Dlgs 23/2011) ma
non ancora varato, a stabilire le modalità
della dichiarazione, che senza dubbio sarà
più ricca di informazioni rispetto alle
dichiarazioni Ici.
Le novità messe nero su bianco dai relatori
al provvedimento si occupano poi di
alleggerire un po' il carico agli
agricoltori, esentano i fabbricati sopra i
mille metri quadrati (per i terreni
continuano invece a operare le vecchie
esenzioni nei Comuni collinari e montani),
reintroducono forme di abbattimento
dell'imponibile e tagliando l'acconto al 30%
per i terreni. "Salvati" dalla quota
erariale dell'imposta gli immobili di Iacp e
cooperative edilizie a proprietà indivisa,
insieme al mattone dei Comuni utilizzato per
scopi non istituzionali che per questa via
esce del tutto dall'ambito Imu.
Sull'intera partita, però, pesano le
ristrettezze del bilancio pubblico, che per
esigenze di copertura lasciano fuori dai
correttivi una ricca platea che invece
guardava con speranza al passaggio
parlamentare. In prima fila ci sono i
proprietari di immobili dati in affitto, che
nel passaggio all'Imu vanno incontro a
regole che moltiplicano la vecchia Ici per
2-3 volte quando il canone è di mercato e
arrivano a decuplicarla quando l'affitto è a
canone concordato. Il colpo rischia di
essere duro per il mercato degli affitti (e
letale per i canoni concordati) già frenato
dalla crisi economica. Un ritocco,
inaspettato, è invece giunto per i
proprietari di dimore storiche, che si
vedono gonfiare l'imponibile e di
conseguenza il conto presentato dall'Imu
(articolo Il Sole 24
Ore
del 31.03.2012 - tratto da
www.ecostampa.it) |
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ENTI LOCALI: I
piccoli comuni dovranno associare anche le
funzioni Ict. Lo prevede un emendamento al
dl semplificazioni. Ma si rischia il caos.
I piccoli comuni dovranno esercitare in
forma associata le funzioni Ict. Lo prevede
un emendamento al decreto «Semplifica
Italia» che, tuttavia, pone diversi
problemi, sovrapponendosi alle norme già in
vigore sull'esercizio associato delle
funzioni comunali.
L'art. 47-ter del dl 5/12 (introdotto dalla
camera in sede di conversione del
provvedimento, ora all'esame del senato)
novella l'art. 15 del codice
dell'amministrazione digitale (dlgs 82/2005)
aggiungendovi 7 nuovi commi.
Il nuovo comma 3-bis prevede che, nei comuni
fino a 5.000 ab., le funzioni legate alle
tecnologie dell'informazione e della
comunicazione siano «obbligatoriamente ed
esclusivamente» esercitate in forma
associata.
In base al comma 3-ter, l'obbligo abbraccia
realizzazione e gestione di infrastrutture
tecnologiche, rete dati, fonia, apparati,
banche dati, applicativi e licenze software,
formazione e consulenza nel settore
dell'informatica. Sarà un decreto del
ministero della funzione pubblica, d'intesa
con la Conferenza unificata, a definire
puntualmente le singole funzioni.
Lo stesso provvedimento, da emanare entro
sei mesi, dovrà dettare la tempistica
attuativa, garantendo che il limite
demografico minimo raggiunga almeno 30.000
abitanti, salvo diversa previsione da parte
delle regioni, le quali, entro due mesi e
con riferimento alle materie di competenza
legislativa regionale, potranno individuare
«la dimensione territoriale ottimale e
omogenea per area geografica» dei vari
ambiti. A regime, i comuni non potranno più
assumere singolarmente obbligazioni inerenti
alle funzioni e ai servizi Ict e dovranno
individuare, all'interno della gestione
associata, un'unica stazione appaltante.
Con tutta evidenza, tale disciplina si
sovrappone a quella dettata da precedenti
disposizioni, a partire dall'art. 14 del dl
78/10 (che riguarda le funzioni fondamentali
dei comuni fra 1.000 e 5.000 ab.),
proseguendo con l'art. 16 del dl 138/11
(relativo alle funzioni, anche non
fondamentali, dei comuni con meno di 1.000
ab.), per finire con l'art. 23 del dl
201/2011 (che ha previsto per tutti i comuni
fino a 5.000 ab. la centralizzazione delle
funzioni di stazione appaltante).
Sarà, pertanto, fondamentale sincronizzare
tempi e modalità di attuazione di tutte le
disposizioni citate, tenendo presenti le
proroghe previste dal dl 216/11. Anche con
questo accorgimento, tuttavia, le criticità
paiono numerose. Problematico pare, in
particolare, il comma 3-quater, secondo cui
la medesima funzione Ict non può essere
svolta da più di una forma associativa.
Occorre, infatti, ricordare che, in base
all'art. 16 del dl 138/2011, i comuni con meno
di 1.000 abitanti (ma non quelli fra 1.000 e
5.000 ab.) sono obbligati a gestire la
totalità delle loro funzioni mediante
un'unica forma associativa, sicché il
combinato disposto di tale previsione con
quelle successive rischia di segmentare la
platea dei piccoli comuni, rendendo arduo il
raggiungimento delle soglie minime e il
conseguimento di economie di scala.
Come sottolineato da Mauro Guerra, delegato
Anci ai piccoli comuni, quindi, «occorre
recuperare razionalità e coerenza tra i
diversi interventi normativi» per
scongiurare il rischio «di rendere ancora
più difficoltose le attività dei piccoli
comuni»
(articolo ItaliaOggi
del 30.03.2012). |
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APPALTI -
EDILIZIA PRIVATA - ENTI LOCALI: SEMPLIFICAZIONI/
Ok alla fiducia sul dl 5/2012, che va alla
camera per l'ultimo sì. Niente tagli a
revisori e sindaci.
I compensi sono fuori dalla riduzione delle
indennità.
Compensi dei revisori e sindaci della p.a.
senza tagli. Il taglio delle indennità per i
componenti di organi degli enti pubblici non
tocca i collegi dei revisori e sindacali e i
revisori dei conti.
Lo precisa il
maxiemendamento al decreto legge
semplificazioni (5/2012) su cui ieri l'aula
del senato ha votato la fiducia con 246 voti
a favore, 33 contrari e due astenuti.
Il
provvedimento è stato modificato e dovrà
tornare alla camera in terza lettura per
l'ok definitivo: va convertito in legge
entro il 9 aprile. Ma presto, ha annunciato
il ministro della funzione pubblica Filippo
Patroni Griffi, arriverà un ddl per
riprendere una serie di punti rimasti in
sospeso nell'iter delle semplificazioni.
Ecco alcune delle novità.
REVISORI E SINDACI. L'articolo 6, comma 2,
del decreto legge 78/2010 si è occupato di
riduzione dei costi degli apparati
amministrativi. In particolare si è previsto
che la partecipazione agli organi
collegiali, anche di amministrazione, degli
enti, che comunque ricevono contributi a
carico delle finanze pubbliche, e la
titolarità di organi dei predetti enti è
onorifica. Niente compensi, dunque.
È
ammesso solo un rimborso delle spese
sostenute se previsto dalla normativa
vigente e, se sono già previsti, i gettoni
di presenza non possono superare l'importo
di 30 euro a seduta giornaliera. Il
maxiemendamento interpreta la disposizione
citata e spiega che essa deve intendersi nel
senso che il carattere onorifico è previsto
per gli organi diversi dai collegi dei
revisori dei conti e sindacali e dai
revisori dei conti: svolgono una prestazione
d'opera a cui corrisponde una
controprestazione economica.
APPALTI. L'articolo 29 del dlgs 276/2003
prevede che in caso di appalto di opere o di
servizi, il committente imprenditore o
datore di lavoro è obbligato in solido con
l'appaltatore, nonché con ciascuno degli
eventuali subappaltatori entro il limite di
due anni dalla cessazione dell'appalto, a
corrispondere ai lavoratori i trattamenti
retributivi, comprese le quote di
trattamento di fine rapporto, oltre i
contributi previdenziali e i premi
assicurativi dovuti in relazione al periodo
di esecuzione del contratto di appalto.
Per
le sanzioni civili, invece, risponde solo il
responsabile dell'inadempimento. In sostanza
il lavoratore chiede il pagamento dello
stipendio al committente. Se chiamato in
causa per il pagamento unitamente
all'appaltatore il committente imprenditore
o datore di lavoro può eccepire nella prima
difesa il beneficio della preventiva
escussione del patrimonio dell'appaltatore
medesimo. E, quindi, il lavoratore dovrà
prima fare esecuzione nei confronti
dell'appaltatore e poi sul committente. In
tal caso, infatti, il giudice accerta la
responsabilità solidale di entrambi gli
obbligati, ma l'azione esecutiva può essere
intentata nei confronti del committente
imprenditore o datore di lavoro solo dopo
l'infruttuosa escussione del patrimonio
dell'appaltatore.
L'eccezione della
preventiva escussione può essere sollevata
anche se l'appaltatore non è stato convenuto
in giudizio, ma in tal caso committente
imprenditore o datore di lavoro deve
indicare i beni del patrimonio
dell'appaltatore sui quali il lavoratore
possa agevolmente soddisfarsi. Il
committente imprenditore o datore di lavoro
che ha eseguito il pagamento può,
naturalmente, esercitare l'azione di
regresso nei confronti del coobbligato
secondo le regole generali.
PARCHEGGI PERTINENZIALI. Il maxiemendamento
precisa le eccezioni alla regola per cui la
proprietà dei parcheggi di proprietà privata
realizzati nei sottosuoli degli immobili o
nei locali siti al piano terreno dei
fabbricati può essere trasferita solo con
contestuale destinazione a pertinenza di
altra unità immobiliare sita nello stesso
comune. Le eccezion sono le seguenti. La
prima è l'espressa previsione contenuta
nella convenzione stipulata con il comune.
La seconda è l'espressa autorizzazione
dell'atto di cessione da parte del comune.
DURC. Si prevede che nell'ambito dei lavori
pubblici e privati dell'edilizia le
pubbliche amministrazioni acquisiscono
d'ufficio il documento unico di regolarità
contributiva (Durc).
IMMIGRATI.
L'articolo 3 del dpr 445/2000 prevede che i
cittadini di stati non appartenenti
all'Unione europea regolarmente soggiornanti
in Italia, possono utilizzare le
dichiarazioni sostitutive, ma limitatamente
agli stati, alle qualità personali e ai
fatti certificabili o attestabili da parte
di soggetti pubblici italiani, fatte salve
le speciali disposizioni contenute nelle
leggi e nei regolamenti concernenti la
disciplina dell'immigrazione e la condizione
dello straniero.
In sostanza è la legge speciale che deve
stabilire se si usa o non si usa
l'autocertificazione. Il maxiemendamento
abroga la norma speciale relativa all'uso
dell'autocertificazione per gli
extracomunitari a fare data dall'01.01.2013
(articolo ItaliaOggi
del 30.03.2012). |
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CONSIGLIERI COMUNALI: OSSERVATORIO VIMINALE/
Sul caso del richiedente
poi assente al voto la casistica fornisce
soluzioni diverse. Consigli, parola agli enti.
Mani libere sulla verifica del numero legale.
Deve essere computato tra i presenti il
consigliere che, dopo aver chiesto la
verifica del numero legale del consiglio
comunale, si sia assentato?
Le modalità di determinazione del numero
legale per la validità delle sedute sono
demandate all'autonomia normativa degli enti
locali; è importante, pertanto, che i
medesimi si dotino di una disciplina chiara
ed esaustiva in materia. Ciò anche al fine
di sottrarre l'ente a possibili
contestazioni.
Numerose fonti regolamentari recanti la
disciplina di organi collegiali prevedono
che i richiedenti la verifica del numero
legale debbano essere considerati presenti
(cfr art. 46, comma 6, regolamento della
camera dei deputati e art. 108 del senato)
ancorché siano assenti dall'aula al momento
del conteggio.
Tuttavia, se tale criterio non è stato
recepito dal regolamento del consiglio
comunale ovvero nello stesso viene previsto
che la verifica dei presenti sia compiuta
tramite appello nominale, o apparecchiatura
elettronica e che i consiglieri che si
astengono dal votare sono computati nel
numero dei presenti sembrerebbe evincersi
che i consiglieri assenti dall'aula al
momento dell'appello non possano essere
considerati presenti ai fini del numero
legale della seduta
(articolo ItaliaOggi
del 30.03.2012). |
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CONSIGLIERI COMUNALI: OSSERVATORIO
VIMINALE/ Delibera di Giunta in
composizione ridotta.
La giunta provinciale può deliberare in una
composizione ridotta, nel caso in cui sia
stato revocato e non ancora sostituito uno
degli assessori della sua compagine?
In merito si evidenzia la necessità che la
sostituzione dell'assessore revocato avvenga
in tempi brevi, allo scopo di ricostituire
il plenum dell'organo collegiale qualora la
composizione dello stesso sia determinata in
modo rigido dallo statuto dell'ente.
Infatti tale fonte può individuare il numero
degli assessori in modo fisso oppure, in
alternativa, in modo «flessibile» entro il
limite massimo consentito dalla legge
statale (v. art. 47, comma 2, del Tuel n.
267/2000); nel caso sia stata prescelta
dall'ente locale la prima opzione, lo stesso
è vincolato all'osservanza della prescritta
composizione numerica, senza margini di
discrezionalità, per tale profilo, da parte
del presidente.
Per quanto concerne la tempistica
riguardante la sostituzione dell'assessore
revocato, nulla stabilisce sul punto l'art.
46, comma 4, del Tuel.
È appena il caso di rammentare che
l'istituto della revoca dell'incarico
assessorile, nella previgente legislatura,
prevedeva la contestualità della
sostituzione; più precisamente, revoca e
sostituzione dell'assessore erano
configurati quali adempimenti di competenza
del consiglio –adottati su proposta del
sindaco ovvero del presidente della
provincia– che dovevano avere luogo «nella
stessa seduta».
Nell'attuale sistema, conformato a
tutt'altre modalità di elezione della giunta
ed alla sua configurazione di organo
fiduciario del sindaco ovvero del presidente
della provincia, ora eletto a suffragio
diretto, mancano riferimenti espressi ad un
termine entro il quale l'organo di vertice
deve provvedere alla sostituzione
dell'assessore revocato.
Ciò non impedisce che sia insita nel sistema
la necessità che l'adempimento in questione
debba essere effettuato tempestivamente, al
fine di rendere conforme alle prescrizioni
statutarie la composizione numerica della
giunta.
Per quanto concerne l'evenienza che
l'incompleta composizione dell'organo
collegiale comporti, nelle more della
sostituzione, l'impossibilità di deliberare
validamente, si rileva che l'indirizzo
giurisprudenziale formatosi sul punto è
impostato sul principio per cui la
completezza dell'organo collegiale è
indispensabile ai fini della sua operatività
soltanto all'atto della costituzione
originaria.
Pertanto, se qualcuno dei componenti viene a
mancare successivamente deve ritenersi che
il collegio possa continuare legittimamente
a svolgere le sue funzioni, nelle more della
reintegrazione del plenum, purché sia
sussistente il quorum strutturale (così
Consiglio di stato sez. V 08.07.1977 n.
767); la giurisprudenza in parola motiva,
invero, tale soluzione con la necessità di
impedire la paralisi dell'organo,
privilegiando l'efficienza rispetto alla
rappresentatività
(articolo ItaliaOggi
del 30.03.2012). |
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APPALTI - ATTI AMMINISTRATIVI -
EDILIZIA PRIVATA: Le istruzioni Inps sull'acquisizione
d'ufficio delle informazioni. Durc e
invalidità civile. Rimane la certificazione.
Stop alla produzione di certificazioni nei
confronti dell'Inps. Dal 1° gennaio, le sedi
territoriali non richiedono né accettano più
certificati da cittadini e imprese, i cui
dati e informazioni devono essere ora
reperiti direttamente presso le altre
amministrazioni, fatta eccezione per il Durc,
il certificato di agibilità ex Enpals, la
certificazione di esposizione all'amianto
Inail e i verbali di invalidità civile.
Lo spiega, tra l'altro, lo stesso Inps
nella
circolare 27.03.2012 n. 47.
La decertificazione. Le istruzioni
riguardano la direttiva n. 14/2011 con cui
il ministro per la pubblica amministrazione
ha spiegato le molteplici novità delle
modifiche apportate al dpr n. 445/2000, con
l'obiettivo ultimo della completa «decertificazione»
del rapporto tra pubblica amministrazione e
cittadini.
La filosofia di base è, infatti,
il rafforzamento del criterio
dell'acquisizione d'ufficio (a cura della
p.a. interessata) delle informazioni
necessarie allo svolgimento dell'istruttoria
di una pratica, liberando in tal modo i
cittadini dal dover reperire e produrre le
relative certificazioni. Peraltro, aggiunge
l'Inps, la legge n. 183/2011 (la Finanziaria
2012), al divieto per le p.a. di richiedere
certificati o atti di notorietà, ha aggiunto
l'ulteriore divieto anche di accettarli.
A tal fine, è fatto obbligo per le p.a. che
emettono una certificazione di riportarvi la
seguente formula: «Il presente certificato
non può essere prodotto agli organi della
pubblicazione amministrazione o ai privati
gestori di pubblici servizi»; insomma, tutte
le certificazioni sono adesso adoperabili
esclusivamente nei rapporti tra privati (il
funzionario p.a. che dovesse richiedere o
accettare un documento con sopra riportata
la predetta formula commette illecito
disciplinare).
Le eccezioni. In alcuni casi, spiega l'Inps,
il nuovo principio non è attuabile.
Innanzitutto con il documento unico di
regolarità contributiva (Durc). L'Inps
spiega che il ministero del lavoro, nel
confermare in pieno la precedente
disciplina, ha precisato che la nuova
normativa (articolo 44-bis del dpr n.
445/2000) definisce esclusivamente una
modalità di acquisizione del Durc da parte
delle p.a. senza, tuttavia, intaccare in
alcun modo il principio secondo cui le
valutazioni effettuate da un organismo
tecnico (Inps, Inail, cassa Edile) non
possono essere sostituite da
un'autocertificazione, che non insiste,
evidentemente né su fatti, né su status né
tantomeno su qualità personali.
Analoghe
considerazioni, aggiunge l'Inps vanno svolte
in ordine al certificato di agibilità
relativo alle imprese del settore dello
spettacolo, iscritte alla gestione ex Enpals
e per le attestazioni di regolarità
contributiva in generale. Le medesime
considerazioni, inoltre, valgono anche in
merito alla certificazione di esposizione
all'amianto rilasciata dall'Inail nonché per
i verbali relativi ad accertamenti medico
legali redatti da strutture sanitarie
pubbliche, in quanto documenti rilasciati
all'esito di valutazioni effettuate da
organismi tecnici.
Infine, l'Inps esclude
dalla decertificazione i verbali di
invalidità civile e i verbali d'invalidità
ordinaria.
Pertanto, per tutti i precedenti documenti
resta ferma la possibilità di essere
presentati in copia, con una dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà sulla
conformità all'originale, resa dal soggetto
che li presenza il quale, peraltro, è tenuto
a dichiarare che quanto attestato in quei
documenti non è stato revocato, né sospeso o
modificato (articolo
ItaliaOggi del 29.03.2012 - tratto da
www.ecostampa.it). |
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GIURISPRUDENZA |
|
APPALTI: A
fronte di una controversa (rispetto
all’intendimento della p.a.) formulazione
del bando, confermata nella specie dalla
pluralità di soggetti incorsi nel medesimo
reputato errore e, soprattutto, dal fatto
che nessun’impresa ha potuto rispettarne in
toto le previsioni (sempre quantomeno nel
senso inteso dall’amministrazione) tanto che
la stessa aggiudicataria ha violato la lex
specialis, avrebbe dovuto assumere rilievo
preminente il principio del favor
partecipationis, secondo un consolidato e
condiviso orientamento.
Dall’analisi della legge di gara emerge
all’evidenza come fosse richiesto
l’inserimento del crono programma nella
busta contenente l’offerta tecnica; in
proposito, se da un lato nessuna limitazione
veniva indicata rispetto a tale obbligo
(dettato oltretutto a pena di esclusione)
dalla lex specialis che, anzi,
richiedeva al riguardo anche l’indicazione
dei tempi di lavorazione, dall’altro lato
l’indicazione del tempo di esecuzione
costituisce un elemento connaturale dello
stesso crono programma, come emerge dalla
stessa definizione normativa (art. 40 dPR
recante attuazione al codice dei contratti
pubblici) a mente della quale lo stesso deve
contenere l’indicazione dei tempi di
lavorazione.
A fronte di una controversa (rispetto
all’intendimento della p.a.) formulazione
del bando, confermata nella specie dalla
pluralità di soggetti incorsi nel medesimo
reputato errore e, soprattutto, dal fatto
che nessun’impresa ha potuto rispettarne in
toto le previsioni (sempre quantomeno nel
senso inteso dall’amministrazione) tanto che
la stessa aggiudicataria ha violato la
lex specialis, avrebbe dovuto assumere
rilievo preminente il principio del favor
partecipationis, secondo un consolidato
e condiviso orientamento (cfr. ad es. Tar
Liguria n. 9204/2010).
Diversamente, in violazione della lex
specialis rettamente intesa alla luce
del predetto principio, la stazione
appaltante ha escluso la totalità dei
concorrenti tranne l’unico che, in termini
di stretta interpretazione, non ha
rispettato la legge di gara, con ciò
peraltro precludendosi altresì la pluralità
di offerte. Peraltro, a fronte di un bando
formalmente non corrispondente all’obiettivo
sostanziale perseguito la prima strada
percorribile era quella, una volta avviata
la gara, del rispetto del predetto
principio, fatta salva la sussistenza dei
presupposti per l’azzeramento della gara e
la riscrittura della lex specialis
(TAR Liguria. Sez. II,
sentenza 30.03.2012 n. 465 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO: Inquadramento
di pubblici dipendenti: non è ammissibile
un'azione volta all'ottenimento di un
diverso inquadramento, se non
tempestivamente proposta avverso il
provvedimento di attribuzione della
qualifica, né è ammesso un autonomo giudizio
di accertamento per la disapplicazione di
provvedimenti dell'Amministrazione.
I provvedimenti di inquadramento di pubblici
dipendenti sono considerati atti
autoritativi e, come tali, soggetti al
termine decadenziale di impugnazione, con la
conseguenza che non è ammissibile un'azione
volta all'ottenimento di un diverso
inquadramento, se non tempestivamente
proposta avverso il provvedimento di
attribuzione della qualifica, né è ammesso
un autonomo giudizio di accertamento in
funzione di disapplicazione di provvedimenti
dell'Amministrazione, atteso che l'azione di
accertamento è esperibile a tutela di un
diritto soggettivo, laddove la posizione del
pubblico dipendente a fronte della potestà
organizzatoria della Pubblica
amministrazione è quella di titolare di un
mero interesse legittimo (Consiglio di
Stato, sez. V, n. 1251 del 28.02.2011;
sez. VI, n. 1049 del 18.02.2011) (Consiglio di Stato, Sez. III,
sentenza
29.03.2012 n. 1871 -
massima
tratta da
www.gazzettaamministrativa.it - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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ATTI AMMINISTRATIVI: La
domanda d'accesso formulata ai sensi
dell'art. 22 della l. n. 241 del 1990 deve
avere un oggetto non generico e deve
riferirsi a documenti specifici senza
necessità di attività di elaborazioni o di
indagini da parte del soggetto destinatario
della richiesta, né detta istanza può essere
rivolta a tutti gli atti adottati in un
determinato settore, o avere per oggetto
tutti gli atti adottati in più anni anche se
relativi a specificati procedimenti
amministrativi.
Costituisce in materia principio consolidato
(e condiviso) quello per cui la domanda
d'accesso formulata ai sensi dell'art. 22
della l. n. 241 del 1990 deve avere un
oggetto non generico e deve riferirsi a
documenti specifici senza necessità di
attività di elaborazioni o di indagini da
parte del soggetto destinatario della
richiesta (cfr. ad es., C.d.S., sez. VI,
10.02.2006, n. 555; TAR Campania, Napoli,
sez. VI, 09.07.2010, n. 16647; TAR Campania,
Salerno, sez. I, 21.01.2010, n. 796), né
detta istanza può essere rivolta a tutti gli
atti adottati in un determinato settore
(cfr. ad es., TAR Sicilia, Catania, sez. III,
29.06.2002, n. 1176), o avere per oggetto
tutti gli atti adottati in più anni anche se
relativi a specificati procedimenti
amministrativi (cfr. ad es., TAR Lazio,
Roma, sez. III, 11.01.2005, n. 152)
(TAR Liguria. Sez. II,
sentenza 29.03.2012 n. 447 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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URBANISTICA: Il
corrispettivo della concessione del diritto
di superficie, previsto nella convenzione,
comprende anche i costi sostenuti dal comune
per l'esproprio di aree non oggetto della
concessione, ma destinate a contenere opere
di urbanizzazione previste dal p.e.e.p..
La disposizione di cui all’art. 35, comma
12, della legge 22.10.1971, n. 865, a
mente della quale “i corrispettivi della
concessione in superficie…ed i prezzi delle
aree cedute in proprietà devono, nel loro
insieme, assicurare la copertura delle spese
sostenute dal comune o dal consorzio per
l’acquisizione delle aree comprese in
ciascun piano approvato a norma della legge
18.04.1962, n. 167”, ha natura di norma
inderogabile e pertanto essa, per effetto di
quanto stabilito dall’art. 1339 c.c.,
integra il contenuto della convenzione
(C.d.S., sez. V, 14.02.2005, n. 453;
01.12.2003, n. 7820), quand’anche
questa non avesse espressamente previsto
l’evenienza del conguaglio (sempre che la
acquisizione delle aree sia avvenuta nel
rispetto della procedura espropriativa
prevista dalla legge, circostanza che non è
stata oggetto di contestazione).
Al riguardo
è appena il caso di rilevare che, alla
stregua di un consolidato indirizzo
giurisprudenziale, il corrispettivo della
concessione del diritto di superficie,
previsto nella più volte ricordata
convenzione, comprende anche i costi
sostenuti dal comune per l'esproprio di aree
non oggetto della concessione, ma destinate
a contenere opere di urbanizzazione previste
dal p.e.e.p. (atteso che la norma fa
riferimento ai "costi" o "corrispettivi"
delle opere di urbanizzazione realizzate o realizzande a cura del comune e "relative"
alle aree oggetto della concessione, tra i
quali ben possono rientrare quelli sostenuti
o sostenendi per l'esproprio delle aree su
cui tali opere devono sorgere, tanto più che
non vi è ragione di escludere il
concessionario di un determinato lotto
dall'onere dei costi delle opere di
urbanizzazione funzionali alla edificabilità
del suo lotto, salva ovviamente l’esistenza
del necessario legame funzionale tra opere
di urbanizzazione ed aree date in
concessione che costituisce giustificazione
e limite dell'addebito dei costi (Cass.
Civ., sez. I, 07.02.2007, n. 2706;
14.09.2004, 18440) (Consiglio di Stato, Sez. V,
sentenza
28.03.2012 n. 1863 -
massima
tratta da
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APPALTI: Gare
pubbliche: l'esame delle offerte economiche
prima di quelle tecniche costituisce una
palese violazione dei principi inderogabili
di trasparenza e di imparzialità.
Secondo il consolidato indirizzo
giurisprudenziale nelle procedure indette
per l'aggiudicazione di appalti con la
Pubblica Amministrazione sulla base del
criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, la commissione di gara è tenuta
a valutare prima i profili tecnici delle
offerte, e solo successivamente quelli
economici.
E’ irrilevante che il bando non
richiami una specifica disposizione di legge
per stabilire quale delle due offerte debba
essere esaminata con priorità sull'altra,
atteso che l'esame delle offerte economiche
prima di quelle tecniche costituisce una
palese violazione dei principi inderogabili
di trasparenza e di imparzialità che devono
presiedere alle gare pubbliche, dal momento
la conoscenza preventiva dell'offerta
economica consente di modulare il giudizio
sull'offerta tecnica in modo non conforme
alla parità di trattamento dei concorrenti,
e tale possibilità, ancorché remota ed
eventuale, per il solo fatto di esistere
inficia la regolarità della procedura
(cfr., di recente, C.d.S., V, 25.05.2009, n. 3217;
08.09.2010, n. 6509; 21.03.2011, n. 1734).
Il principio appena
detto, giusta l’ampia valenza del suo
fondamento giustificativo, ha una portata
generale. Per quanto già desumibile
dall’art. 91 d.P.R. n. 554/1999, esso si
applica incontestabilmente anche alla
materia degli appalti pubblici di servizi
(così, ad es., V, 02.10.2006, n. 5735,
proprio in tema di servizi: “…è fermo e
pacifico l'orientamento secondo cui
costituisce ordinario quanto inderogabile
canone operativo, nelle pubbliche gare,
necessario a garantirne la trasparenza, la
massima obiettività nell'assegnazione dei
punteggi e, in definitiva, la par condicio
tra i concorrenti, quello per cui
l'assegnazione dei punteggi tecnici -tanto
più quando siano frutto di apprezzamento
tecnico ampiamente discrezionale,
caratterizzato da una molteplicità di
fattori di valutazione differenziati- deve
precedere la conoscenza delle offerte
economiche”)
(Consiglio di Stato, Sez. V,
sentenza
28.03.2012 n. 1862 -
massima
tratta da
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APPALTI: La
Commissione di gara deve predisporre
specifiche cautele per assicurare
l'integrità e la conservazione dei plichi
contenenti le offerte.
L'obbligo di predisporre adeguate cautele a
tutela dell'integrità delle buste recanti le
offerte delle imprese partecipanti a gare
pubbliche, in mancanza di apposita
previsione da parte del legislatore,
discende necessariamente dalla stessa ratio
che sorregge e giustifica il ricorso alla
gara pubblica per l'individuazione del
contraente nei contratti delle Pubbliche
amministrazioni, in quanto l'integrità dei
plichi contenenti le offerte dei
partecipanti all'incanto è uno degli
elementi sintomatici della segretezza delle
offerte e della par condicio di tutti i
concorrenti, assicurando il rispetto dei
principi di buon andamento ed imparzialità
consacrati dall'art. 97 Cost., ai quali deve
uniformarsi l'azione amministrativa (cfr. ad
es. C.d.S., V, 29.12.2009, n. 8817).
La commissione di gara, quindi, deve
predisporre specifiche cautele a tutela
dell'integrità e della conservazione delle
buste contenenti le offerte, di cui deve
farsi menzione nel verbale di gara: e tale
tutela deve essere assicurata in astratto e
comunque, a prescindere, cioè, dalla
circostanza che sia stata poi dimostrata una
effettiva manomissione dei plichi. Né la
relativa illegittimità potrebbe essere
sanata dalla dichiarazione postuma del
presidente e del segretario della
commissione sull’avvenuta conservazione
della documentazione in cassaforte, atteso
che tale dichiarazione non varrebbe a
sostituire le funzioni del verbale di gara,
che è sottoscritto dai componenti della
commissione (C.d.S., V, 21.05.2010, n. 3203)
(Consiglio di Stato, Sez. V,
sentenza
28.03.2012 n. 1862 -
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APPALTI: Appalti
pubblici: la tempestività dell'impugnazione
va verificata rispetto all'aggiudicazione
definitiva e non a quella provvisoria.
La tempestività dell’impugnativa va
verificata rispetto all’atto di
aggiudicazione definitiva, e non a quella
provvisoria, la giurisprudenza avendo
abbondantemente chiarito che è la prima, e
non la seconda, l’atto da impugnare da parte
di chi intenda contestare l’esito di una
gara (così C.d.S., V, 20.06.2011, n.
3671, che ribadisce che l'aggiudicazione
provvisoria di un appalto pubblico ha natura
di atto endoprocedimentale, ad effetti
ancora instabili e del tutto interinali,
sicché è inidonea a produrre la definitiva
lesione del soggetto non risultato
aggiudicatario, che si verifica solo con
l'aggiudicazione definitiva, la quale non
costituisce atto meramente confermativo del
precedente ed è l’unico in riferimento al
quale va verificata la tempestività del
ricorso; in termini cfr. anche, tra le più
recenti, V, 11.01.2011, n. 80; III, 11.03.2011, n. 1581; VI,
20.10.2010, n. 7586) (Consiglio di Stato, Sez. V,
sentenza
28.03.2012 n. 1862 -
massima
tratta da
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EDILIZIA PRIVATA: Presupposti
per la condonabilità di opere abusive in
aree sottoposte a vincolo.
L’art. 32 legge n. 47 del 1985,
nell’introdurre la possibilità di condonare
opere abusive realizzate prima dell'01.10.1983 su aree sottoposte al vincolo,
subordina il rilascio della concessione
edilizia al parere dell’Amministrazione
preposta alla tutela del vincolo stesso.
Come ha osservato il Consiglio di Stato nel
parere reso dalla seconda sezione
nell’adunanza del 09.03.2011, n.
2404/2011, sul ricorso straordinario
proposto da alcuni proprietari di immobili
siti nella stessa zona del Comune di Ardea
interessata dalla vicenda in esame, tale
parere ha natura giuridica di condizione
ostativa e di presupposto indefettibile per
la concessione edilizia in sanatoria e
comporta la verifica della compatibilità
dell’intervento con gli interessi
paesaggistici e ambientali dell’area
sottoposta a tutela.
Nel caso di specie il
comune di Ardea ha valutato che l’edificio
in esame “fa parte di una serie dì
costruzioni, realizzate tra la spiaggia e il
lungomare, le quali compromettono sia
l’accessibilità che la fruizione del
panorama marino”. Esso ha inoltre rilevato
che tali edifici costituiscono un “grave
danno paesaggistico in quanto alterano le
caratteristiche morfologiche e naturali del
luogo, facendogli perdere la propria
identità fisica. L’impatto della
realizzazione edilizia, nel contesto
disturbante di diffusa fabbricazione, ha
carattere invasivo tanto da determinare la
compromissione non solo della percezione
paesaggistica da parte della collettività,
ma anche lo stravolgimento dell’armonia e
naturale bellezza del paesaggio e
dell’ambiante circostante”. L’ente locale ha
quindi valutato le caratteristiche
morfologiche e paesaggistiche dell’area
tutelata ed ha considerato che l’edificio in
questione contribuisce ad alterare proprio
quelle caratteristiche meritevoli di
salvaguardia.
Tale modo di agire
dell’amministrazione è conforme ai principi
più volte affermati dalla giurisprudenza,
secondo la quale, in materia di tutela delle
bellezze panoramiche, l’esistenza di una
anteriore lesione arrecata alla zona non
rappresenta, da sola, un motivo sufficiente
a dispensare dalla verifica riguardante la
realizzabilità o la sanabilità di un’opera;
anzi, l’eventuale danno progresso produce la
necessità di una indagine ancora più
accurata, per scongiurare un maggiore, più
grave e definitivo turbamento dei valori
tipici dei luoghi (cfr. per tutte, Cons.
Stato, sez. VI, 27.09.2002, n. 4971): la
situazione di compromissione della bellezza
naturale da parte di preesistenti
realizzazioni, anziché impedire,
maggiormente richiede, quindi, che ulteriori
costruzioni non deturpino irreversibilmente
l’ambiente protetto
(Consiglio di Stato, Sez. VI,
sentenza
27.03.2012 n. 1813 -
massima
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EDILIZIA PRIVATA: Dolosa
falsità della domanda di sanatoria delle
opere abusive: la conformità dell'opera con
quanto realizzato e' condizione
imprescindibile perché l'Amministrazione
proceda ad esaminarne la condonabilità.
La conformità dell’opera per la quale viene
chiesta la sanatoria ai sensi della legge n.
47 del 1985 con quanto effettivamente
realizzato senza titolo è condizione
assolutamente imprescindibile perché
l’Amministrazione proceda all’esaminarne la
condonabilità.
L’art. 40 della legge citata
parifica la domanda presentata con omissioni
-o inesattezze tali da farla ritenere
dolosamente infedele- alla totale mancanza
di istanza, e assoggetta gli autori di dette
opere abusive non sanate alle medesime
sanzioni di cui al capo I
(Consiglio di Stato, Sez. VI,
sentenza
27.03.2012 n. 1812 -
massima
tratta da
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ATTI AMMINISTRATIVI: Niente
risarcimento dei danni senza tempestiva
impugnazione del provvedimento illegittimo:
l'art. 30 del codice del processo
amministrativo codifica la regola della non risarcibilità dei danni evitabili con
l'impugnazione del provvedimento e con la
diligente utilizzazione degli altri
strumenti di tutela previsti
dall'ordinamento
Il Consiglio di Stato nella sentenza in
esame ha evidenziato come non possa
ritenersi fondata la domanda di risarcimento
senza l’accertamento di illegittimità della
attività amministrativa, sia pure nel
superamento della c.d. pregiudiziale
amministrativa, che comporterebbe
l'ammissibilità dell’azione di risarcimento
solo a condizione che sia stato impugnato
tempestivamente il provvedimento illegittimo
e che sia stato coltivato con successo il
relativo giudizio di annullamento.
Si è
osservato che la regola della non
risarcibilità dei danni evitabili con
l'impugnazione del provvedimento e con la
diligente utilizzazione degli altri
strumenti di tutela previsti
dall'ordinamento, oggi sancita dall'art. 30,
comma 3 c.p.a., deve ritenersi ricognitiva
di principi già evincibili alla stregua di
un'interpretazione evolutiva del comma 2,
art. 1227 c.c..
Pertanto l'omessa attivazione
degli strumenti di tutela costituisce, nel
quadro del comportamento complessivo delle
parti, dato valutabile, alla stregua del
canone di buona fede e del principio di
solidarietà, ai fini dell'esclusione o della
mitigazione del danno evitabile con
l'ordinaria diligenza, non più come
preclusione di rito, ma come fatto da
considerare in sede di merito ai fini del
giudizio sulla sussistenza e consistenza del
pregiudizio risarcibile (così, Consiglio di
Stato ad. plen., 23.03.2011, n. 3)
(Consiglio di Stato, Sez. IV,
sentenza
26.03.2012 n. 1750 -
massima
tratta da
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www.giustizia-amministrativa.it). |
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ESPROPRIAZIONE: In
mancanza della dichiarazione di pubblica utilità sui danni del privato per
l'occupazione usurpativa della P.A. decide il
giudice ordinario.
Spetta al giudice amministrativo la
controversia per il risarcimento dei danni
conseguenti all'annullamento giurisdizionale
di un provvedimento amministrativo in tema
di espropriazione per pubblica utilità. E
infatti, mentre le domande risarcitorie e
restitutorie relative a fattispecie di
occupazione usurpativa, intese come
manipolazione del fondo di proprietà privata
avvenuta in assenza della dichiarazione di
pubblica utilità ovvero a seguito della sua
sopravvenuta inefficacia, rientrano nella
giurisdizione ordinaria, sussiste la
giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo in caso di danni conseguenti
all’annullamento della dichiarazione di
pubblica utilità (così, da ultimo, Consiglio
Stato , sez. IV, 04.04.2011, n. 2113).
Dopo l'annullamento della dichiarazione di
pubblica utilità dell'opera e degli altri
provvedimenti preordinati all'esproprio caso
per caso, vengono meno i titoli autoritativi
che erano alla base delle condotte materiali
con le quali si è data esecuzione alla
dichiarazione di pubblica utilità, mentre
rimangono invece integri, nella realtà
effettuale, i comportamenti materiali
dell'Amministrazione che, proprio perché non
più sorretti da atti autoritativi, vanno
ricondotti sotto il regime dell'illecito
aquiliano; tuttavia, in forza della
disposizione dell'art. 34, d.lgs. 31.03.1998, n. 80, così come interpretato dalla
Corte costituzionale con la sentenza n. 204
del 06.07.2004, la controversia relativa
al risarcimento del danno subìto dal privato
appartiene alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo, dal momento che i
"comportamenti" ai quali faceva riferimento
l'art. 34 del d.lgs. n. 80 del 1998, prima
dell'intervento demolitorio operato dalla
Corte Costituzionale con la citata sentenza,
hanno ad oggetto non già attività materiali
sorrette dall'esplicazione del potere, ma
condotte poste in essere dalla pubblica
amministrazione anche in vista del
perseguimento di interessi pubblici, ma
comunque fuori dell'esplicazione del potere
pubblico (Consiglio Stato, sez. IV, 12.02.2010, n. 801).
Nel caso di specie
l’azione esaminata dal Consiglio di Stato
venga attiene ad un'occupazione illecita a
seguito di annullamento giurisdizionale del
piano di localizzazione, contenente la
dichiarazione di pubblica utilità con
conseguente giurisdizione del giudice
amministrativo
(Consiglio di Stato, Sez. IV,
sentenza
26.03.2012 n. 1750 -
massima
tratta da
www.gazzettaamministrativa.it - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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ATTI AMMINISTRATIVI: L'obbligo
procedimentale dell'amministrazione inerente
al contraddittorio partecipativo non implica
la confutazione puntuale di tutte le
osservazioni svolte dall'interessato,
essendo invece sufficiente che il
provvedimento amministrativo sia corredato
da una motivazione che renda nella sostanza
percepibile la ragione del mancato
adeguamento dell'azione dell'amministrazione
alle deduzioni difensive del privato.
Per costante giurisprudenza, l'obbligo
procedimentale dell'amministrazione inerente
al contraddittorio partecipativo non implica
la confutazione puntuale di tutte le
osservazioni svolte dall'interessato,
essendo invece sufficiente che il
provvedimento amministrativo sia corredato
da una motivazione che renda nella sostanza
percepibile la ragione del mancato
adeguamento dell'azione dell'amministrazione
alle deduzioni difensive del privato (Cons.
di St., V, 10.09.209, n. 5424)
(TAR
Liguria. Sez. I,
sentenza 23.03.2012 n. 424 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Laddove
lo strumento urbanistico comunale prescriva
che, in zona omogenea A di piano, l'altezza
massima degli edifici di nuova costruzione
non possa superare la media dell'altezza di
quelli preesistenti circostanti, tale media
non può che limitarsi ai soli edifici
limitrofi a quello costruendo, a pena di
svuotare la norma urbanistica di qualunque
significato, mentre essa è appunto
preordinata ad evitare che fabbricati
contigui o vicini presentino altezze
marcatamente differenti, considerato,
peraltro, che l'assetto edilizio mira a
rendere omogenei gli assetti costruttivi
rientranti in zone di limitata estensione.
La citata norma
del P.R.G. riprende la corrispondente
disposizione dell’art. 8 del D.M.
02.04.1968, n. 1444, che, in tema di altezze
massime degli edifici in zone B, stabilisce
che esse non possono “superare l’altezza
degli edifici preesistenti e circostanti”,
con la sola eccezione -non rilevante nel
caso di specie- di edifici che formino
oggetto di piani particolareggiati o
lottizzazioni convenzionate con previsioni
planovolumetriche, sempre che rispettino i
limiti di densità fondiaria di cui all'art.
7.
Orbene, con riguardo ad omologhe
disposizioni, la giurisprudenza ha
costantemente chiarito che “laddove lo
strumento urbanistico comunale prescriva
che, in zona omogenea A di piano, l'altezza
massima degli edifici di nuova costruzione
non possa superare la media dell'altezza di
quelli preesistenti circostanti, tale media
non può che limitarsi ai soli edifici
limitrofi a quello costruendo, a pena di
svuotare la norma urbanistica di qualunque
significato, mentre essa è appunto
preordinata ad evitare che fabbricati
contigui o vicini presentino altezze
marcatamente differenti, considerato,
peraltro, che l'assetto edilizio mira a
rendere omogenei gli assetti costruttivi
rientranti in zone di limitata estensione”
(così Cons. di St., V, 21.10.1995, n. 1448;
nello stesso senso cfr., più recentemente,
le sentenze Cons. di St., IV, 02.11.2010, n.
7731 e 12.07.2002, n. 3931, dove trovasi la
precisazione che la locuzione “circostanti”
ricomprende solo gli edifici limitrofi, non
gli edifici esistenti nella stessa sottozona
urbanistica; TAR Campania, IV, 25.01.2005,
n. 355, concernente la zona urbanistica B).
Dunque, l’opzione ermeneutica fatta propria
dal comune di Borgio Verezzi, che ha preso a
riferimento i soli fabbricati “di intorno”
siti nell’isolato delimitato da via Isonzo e
dalla strada privata a monte (comprendente
tre ville unifamiliari di un piano), lungi
dall’essere eccessivamente restrittiva,
appare conforme sia al tenore letterale
della disposizione, che alla sua ratio
ispiratrice, come individuata dalla
giurisprudenza citata.
A ciò si aggiunga che tale interpretazione
appare altresì conforme alla pertinente
disciplina paesistica contenuta nell’art. 44
delle norme di attuazione del piano
territoriale di coordinamento paesistico per
le zone ID-MA (in cui ricade l’intervento,
cfr. la richiesta di permesso di costruire
21.12.2007, doc. 2 delle produzioni
04.11.2010 di parte ricorrente), che,
nell’individuare come obiettivo quello del
mantenimento dei caratteri complessivi
dell'insediamento, consente esclusivamente
interventi di limitata modificazione delle
preesistenze ed eventualmente di contenuta
integrazione dell'insediamento, “purché
nel rispetto dei caratteri peculiari della
zona”, tra i quali va sicuramente
annoverata anche l’altezza degli edifici
(TAR
Liguria. Sez. I,
sentenza 23.03.2012 n. 424 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
|
EDILIZIA PRIVATA: L'annullamento
parziale di una concessione edilizia
riconosciuta illegittima (e dunque, mutatis
mutandis, il diniego parziale di sanatoria)
è ammissibile soltanto quando l'opera
autorizzata sia scindibile in modo tale da
poter essere oggetto di distinti progetti:
la ragione di tale principio è la stessa per
cui il comune può respingere o accogliere
una domanda di concessione edilizia, ma non
può modificare il progetto, non potendosi
imporre al richiedente un'opera diversa dal
progetto sul quale ha chiesto la
concessione.
La giurisprudenza ha più volte chiarito che
l'annullamento parziale di una concessione
edilizia riconosciuta illegittima (e dunque,
mutatis mutandis, il diniego parziale
di sanatoria) è ammissibile soltanto quando
l'opera autorizzata sia scindibile in modo
tale da poter essere oggetto di distinti
progetti: la ragione di tale principio è la
stessa per cui il comune può respingere o
accogliere una domanda di concessione
edilizia, ma non può modificare il progetto,
non potendosi imporre al richiedente
un'opera diversa dal progetto sul quale ha
chiesto la concessione (così Cons. di St.,
V, 11.10.2005, n. 5495; nello stesso senso
cfr. anche Cons. di St., V, 22.05.2006, n.
2960)
(TAR Liguria. Sez. I,
sentenza 23.03.2012 n. 423 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: La
realizzazione mediante opere edilizie di un
pergolato caratterizzato da una solida
struttura –addirittura in cemento- di
dimensioni non trascurabili, che fa desumere
una permanenza prolungata nel tempo del
manufatto stesso e delle utilità che esso è
destinato ad arrecare, comportando una
trasformazione edilizia del territorio, dev’essere
qualificata come intervento di nuova
costruzione, che necessita di concessione
edilizia.
Per costante
giurisprudenza –anche della Sezione- la
realizzazione mediante opere edilizie di un
pergolato caratterizzato da una solida
struttura – addirittura in cemento - di
dimensioni non trascurabili, che fa desumere
una permanenza prolungata nel tempo del
manufatto stesso e delle utilità che esso è
destinato ad arrecare, comportando una
trasformazione edilizia del territorio, dev’essere
qualificata come intervento di nuova
costruzione, che necessita di concessione
edilizia (Cons. di St., IV, 02.10.2008, n.
4793; TAR Liguria, I, 27.01.2012, n. 195;
TAR Campania-Napoli, IV, 25.03.2011, n.
1746; TAR Emilia Romagna, II, 19.01.2011, n.
36) (TAR
Liguria. Sez. I,
sentenza 23.03.2012 n. 423 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
|
COMPETENZE GESTIONALI: E'
legittima l'ordinanza di demolizione, di
opera abusiva, sottoscritta dal segretario
comunale laddove allo stesso
il
sindaco ha attribuito la direzione del 4°
settore, competente in materia di edilizia
privata.
Con l’ultimo
motivo la ricorrente deduce la violazione
dell’art. 97 D.Lgs. 267/2000, per
incompetenza del segretario comunale a
disporre l’ordine di demolizione.
Ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. d),
del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il segretario
comunale esercita ogni altra funzione
attribuitagli dallo statuto o dai
regolamenti, o conferitagli dal sindaco.
Nel caso di specie, conformemente all’art.
47 dello statuto del comune di Varazze (a
mente del quale il segretario generale è
responsabile, insieme agli altri dirigenti,
dell’attività “di gestione”
dell’ente), con provvedimento 17.06.2009, n.
14 (doc. 2-bis delle produzioni 18.07.2011
di parte comunale), il sindaco ha attribuito
al segretario comunale la direzione del 4°
settore, competente in materia di edilizia
privata.
Donde l’infondatezza del dedotto vizio di
incompetenza (cfr., per fattispecie
analoghe, TAR Piemonte, II, 04.11.2008, n.
2739; TAR Calabria-Catanzaro, II,
04.05.2005, n. 415; TAR Lazio-Roma, II,
05.03.2004, n. 2140) (TAR
Liguria. Sez. I,
sentenza 23.03.2012 n. 423 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Prima
delle modifiche introdotte alla L. n.
241/1990 dalla L. n. 15 del 2005, non
sussisteva l'obbligo di comunicazione di
avvio del procedimento in relazione al
rigetto dell'istanza di concessione in
sanatoria, essendo il relativo procedimento
attivato ad istanza di parte.
La medesima conclusione vale per gli atti
sanzionatori in materia edilizia, tra cui
l'ordine di demolizione di costruzione
abusiva, in ragione del contenuto
rigidamente vincolato che li caratterizza.
Per costante giurisprudenza, prima delle
modifiche introdotte alla L. n. 241/1990
dalla L. n. 15 del 2005, non sussisteva
l'obbligo di comunicazione di avvio del
procedimento in relazione al rigetto
dell'istanza di concessione in sanatoria,
essendo il relativo procedimento attivato ad
istanza di parte (Cons. di St., IV,
21.02.2011, n. 1085).
La medesima conclusione vale per gli atti
sanzionatori in materia edilizia, tra cui
l'ordine di demolizione di costruzione
abusiva, in ragione del contenuto
rigidamente vincolato che li caratterizza
(TAR Liguria, I, 22.04.2011, n. 666)
(TAR Liguria. Sez. I,
sentenza 23.03.2012 n. 420 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Per
gli interventi edilizi effettuati in zona
sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi
della l. 29.06.1939 n. 1497, nel corso del
procedimento di sanatoria di cui all'art.
13, l. 28.02.1985 n. 47, l'amministrazione
preposta alla tutela del vincolo
paesaggistico può rilasciare in via postuma
l'autorizzazione paesaggistica ex art. 7 l.
n. 1497 cit., previa valutazione della
compatibilità dell'intervento già realizzato
con il vincolo paesaggistico.
Sicché, qualora l’amministrazione neghi la
sanatoria su conforme parere della
commissione edilizia, con la motivazione che
“l’intervento proposto risulterebbe di
notevole impatto ambientale”, tale
motivazione posta a base del diniego,
facendo riferimento ad un “notevole” impatto
ambientale, esclude per ciò solo che
l’intervento possa definirsi di “limitata”
modificazione delle preesistenze” e di
“contenuta” integrazione dell'insediamento,
e possa dunque dirsi rispettoso dell’ambito
paesistico circostante.
Si tratta di una motivazione che -ancorché
sintetica- appare congrua ed in linea con la
disciplina paesistica della zona, improntata
al mantenimento, tenuto anche conto che
trattasi di una valutazione caratterizzata
da ampia discrezionalità.
E’ noto che, per gli interventi edilizi
effettuati in zona sottoposta a vincolo
paesaggistico ai sensi della l. 29.06.1939
n. 1497, nel corso del procedimento di
sanatoria di cui all'art. 13, l. 28.02.1985
n. 47, l'amministrazione preposta alla
tutela del vincolo paesaggistico può
rilasciare in via postuma l'autorizzazione
paesaggistica ex art. 7 l. n. 1497 cit.,
previa valutazione della compatibilità
dell'intervento già realizzato con il
vincolo paesaggistico (cfr. TAR Molise, I,
23.12.2010, n. 1568).
Nel caso di specie, l’amministrazione,
richiamata la pertinente normativa di
attuazione del piano territoriale di
coordinamento paesistico (art. 44 delle N.A.),
ha negato la sanatoria su conforme parere
della commissione edilizia, con la
motivazione che “l’intervento proposto
risulterebbe di notevole impatto ambientale”.
Orbene, l’art. 44 delle norme di attuazione
del P.T.C.P., rubricato Insediamenti Diffusi
- Regime normativo di MANTENIMENTO (ID-MA),
stabilisce che “1. Tale regime si applica
là dove l'assetto insediativo abbia
conseguito una ben definita
caratterizzazione e un corretto inserimento
paesistico, tali da consentire un giudizio
positivo sulla situazione complessiva in
atto, non suscettibile peraltro di essere
compromesso dalla modificazione di singoli
elementi costituenti il quadro d'insieme o
da contenute integrazioni dei tessuto
edilizio.
2. L'obiettivo della disciplina è quello di
mantenere sostanzialmente immutati i
caratteri complessivi dell'insediamento in
quanto vi si riconosce l'espressione di un
linguaggio coerente ed un equilibrato
rapporto con il contesto ambientale.
3. Sono pertanto consentiti esclusivamente
interventi di limitata modificazione delle
preesistenze ed eventualmente di contenuta
integrazione dell'insediamento purché nel
rispetto dei caratteri peculiari della zona
e dei suoi rapporti con l'ambito paesistico.
4. Per far fronte a quelle carenze di ordine
funzionale che possono influire sulla stessa
qualità dell'ambiente e sulla sua fruizione,
con particolare riferimento alla
accessibilità ed ai parcheggi, sono
consentiti interventi anche relativamente
più incidenti sull'assetto dell'insediamento”.
La disciplina paesistica di zona prescrive
di regola il mantenimento, e consente
esclusivamente interventi di “limitata”
modificazione delle preesistenze e di “contenuta”
integrazione dell'insediamento, purché nel
rispetto dei caratteri peculiari della zona
e dei suoi rapporti con l'ambito paesistico.
Ciò posto, la motivazione posta a base del
diniego, facendo riferimento ad un “notevole”
impatto ambientale, esclude per ciò solo che
l’intervento possa definirsi di “limitata”
modificazione delle preesistenze” e di “contenuta”
integrazione dell'insediamento, e possa
dunque dirsi rispettoso dell’ambito
paesistico circostante.
Si tratta di una motivazione che -ancorché
sintetica- appare congrua ed in linea con la
disciplina paesistica della zona, improntata
al mantenimento, tenuto anche conto che
trattasi di una valutazione caratterizzata
da ampia discrezionalità (Cons. di St., VI,
22.08.2003, n. 4766)
(TAR Liguria. Sez. I,
sentenza 23.03.2012 n. 420 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
|
EDILIZIA PRIVATA: In
ragione del contenuto rigidamente vincolato
che li caratterizza, gli atti sanzionatori
in materia edilizia, tra cui l'ordine di
demolizione di costruzione abusiva, non
devono essere preceduti dalla comunicazione
d'avvio del relativo procedimento.
La sezione ha, infatti, anche recentemente
ribadito che in ragione del contenuto
rigidamente vincolato che li caratterizza,
gli atti sanzionatori in materia edilizia,
tra cui l'ordine di demolizione di
costruzione abusiva, non devono essere
preceduti dalla comunicazione d'avvio del
relativo procedimento (TAR Liguria Genova,
sez. I, 21.03.2011, n. 432
(TAR Liguria. Sez. I,
sentenza 23.03.2012 n. 414 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
|
COMPETENZE GESTIONALI: L'adozione
degli atti di rilascio di concessione
edilizia è ora di competenza esclusiva ed
immediata dei dirigenti comunali.
L'esercizio dei medesimi da parte di un
soggetto diverso determina l'incompetenza
assoluta ed esecutiva.
Ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. h), l.
15.05.1997 n. 127 l'adozione degli atti di
rilascio di concessione edilizia è ora di
competenza esclusiva ed immediata dei
dirigenti comunali.
L'esercizio dei medesimi da parte di un
soggetto diverso determina l'incompetenza
assoluta ed esecutiva (TAR Liguria, sez. I,
22.03.1998, n. 65)
(TAR Liguria. Sez. I,
sentenza 23.03.2012 n. 414 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
|
EDILIZIA PRIVATA: In
presenza di un abuso edilizio non sussiste
alcun obbligo per l'Amministrazione di
dettare prescrizioni per rendere l'abuso
esteticamente compatibile con la zona,
perché tale finalità non rientra nei compiti
di istituto, dovendo la stessa limitarsi a
valutare il contenuto della domanda di
sanatoria allo scopo di accertarne la
compatibilità paesaggistica e non già
suggerire ulteriori attività volte a
legalizzare comportamenti incontestabilmente
contra legem.
È illegittimo un provvedimento di sanatoria
che, al fine di rendere l'esistente conforme
alle prescrizioni urbanistiche vigenti,
preveda l'esecuzione di ulteriori lavori:
l'art. 36, d.P.R. n. 380/2001 non consente
spazi interpretativi, nel senso che la
concessione in sanatoria è ammessa soltanto
entro i limiti delineati dal legislatore,
senza alcuna estensione discrezionale da
parte della p.a..
Deve, infatti, rilevarsi come il diniego di
accertamento di conformità sia stato
giustificato sulla base del parere dell’usl
3 secondo cui l’altezza del manufatto
sarebbe inferiore a quella ammessa dal
regolamento edilizio comunale.
In presenza di un abuso edilizio non
sussiste alcun obbligo per l'Amministrazione
di dettare prescrizioni per rendere l'abuso
esteticamente compatibile con la zona,
perché tale finalità non rientra nei compiti
di istituto, dovendo la stessa limitarsi a
valutare il contenuto della domanda di
sanatoria allo scopo di accertarne la
compatibilità paesaggistica e non già
suggerire ulteriori attività volte a
legalizzare comportamenti incontestabilmente
contra legem (Consiglio Stato , sez.
V, 08.03.2011, n. 1440).
È illegittimo un provvedimento di sanatoria
che, al fine di rendere l'esistente conforme
alle prescrizioni urbanistiche vigenti,
preveda l'esecuzione di ulteriori lavori:
l'art. 36, d.P.R. n. 380/2001 non consente
spazi interpretativi, nel senso che la
concessione in sanatoria è ammessa soltanto
entro i limiti delineati dal legislatore,
senza alcuna estensione discrezionale da
parte della p.a. (TAR Lombardia Milano, sez.
II, 22.11.2010, n. 7311).
Il Collegio ritiene che la posizione di cui
sopra, che deriva dal requisito della doppia
conformità richiesto per l’accertamento di
conformità, consenta di tratteggiare in
maniera equa i rapporti tra cittadino e p.a.
anche sul piano dei limiti del reciproco
dovere di collaborazione.
E’ evidente, infatti, che il cittadino che
si sottrae per primo al dovere di
collaborazione realizzando un abuso non ha
alcun titolo per pretendere che
l’amministrazione gli indichi le modifiche
necessarie per rendere conforme l’intervento
abusivamente realizzato
(TAR Liguria, Sez. I,
sentenza 23.03.2012 n. 411 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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ATTI AMMINISTRATIVI: Il
rimedio dell'accesso non può essere
utilizzato per indurre o costringere
l'Amministrazione a formare atti nuovi
rispetto ai documenti amministrativi già
esistenti, ovvero a compiere un'attività di
elaborazione di dati e documenti, potendo
essere invocato esclusivamente al fine di
ottenere il rilascio di copie di documenti
già formati e materialmente esistenti presso
gli archivi dell'amministrazione.
Per costante giurisprudenza, il rimedio
dell'accesso non può essere utilizzato per
indurre o costringere l'Amministrazione a
formare atti nuovi rispetto ai documenti
amministrativi già esistenti, ovvero a
compiere un'attività di elaborazione di dati
e documenti, potendo essere invocato
esclusivamente al fine di ottenere il
rilascio di copie di documenti già formati e
materialmente esistenti presso gli archivi
dell'amministrazione (Cons. di St., IV,
30.11.2010, n. 8359; TAR Campania-Salerno,
II, 27.05.2010, n. 8151).
Nel caso di specie, il ricorrente non ha
dedotto né provato l’esistenza di uno
specifico vincolo giuridico circa la
destinazione a bilancio delle somme
derivanti dal pagamento degli oneri di
urbanizzazione (che anzi, per legge, sono
genericamente destinate al finanziamento di
spese correnti e di spese di manutenzione
ordinaria del patrimonio comunale, cfr. la
memoria comunale 02.01.2012, p. 5),
destinazione che rientra pertanto nella
discrezionalità delle scelte amministrative
effettuate all’atto dell’approvazione del
bilancio comunale.
In ogni caso, la sua istanza non si limita
alla richiesta di ostensione di copie di
documenti già formati e fisicamente
esistenti presso gli archivi
dell’amministrazione (documenti neppure
genericamente indicati), ma postula –inammissibilmente-
un’attività di ricerca e di elaborazione di
dati e documenti contabili, finalizzata ad
un controllo generalizzato sull’operato del
comune (TAR Lombardia, III, 03.11.2009, n.
4951), sub specie della destinazione
impressa a specifiche entrate del bilancio
comunale
(TAR Liguria. Sez. I,
sentenza 23.03.2012 n. 402 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Senza motivazione la costruzione
abusiva ''resta in piedi''.
Una costruzione abusiva
può rimanere "in piedi" se non si motiva in
modo dettagliato la richiesta di
demolizione.
l ricorrente ha impugnato la diffida a
demolire, chiedendone l’annullamento in
quanto sostiene che, ha presentato domanda
di sanatoria e corrisposto l’oblazione in
relazione ad un opera realizzata in assenza
di concessione su terreno di proprietà.
Secondo il ricorrente la diffida a demolire
si baserebbe su un rilievo “vago e
inidoneo” in quanto sussisterebbe un
vizio di difetto di motivazione che non
permetterebbe di inquadrare in modo
delineato l’abusività dell’opera
controversa.
Il ricorso per questo “vizio” risulta
fondato (commento tratto da www.ipsoa.it -
TAR Liguria, Sez. I,
sentenza 21.03.2012 n.
396 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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APPALTI:
Elementi comuni e differenze
tipologiche tra impresa pubblica ed
organismo di diritto pubblico.
Elementi comuni tra impresa pubblica e
organismo di diritto pubblico attengono
all'impiego dello strumento societario e
dunque alla fase di costituzione nonché
all'esigenza di perseguire l'interesse
pubblico. Le differenze tipologiche
riguardano, invece, le modalità di
svolgimento dell'attività -economica e non
economica- e la conseguente possibile
compatibilità, esistente soltanto per le
imprese pubbliche, tra scopo di interesse
pubblico e scopo di lucro.
Esiste poi un elemento costituito
dall'influenza dominante che si atteggia
diversamente a seconda della specificità
della fattispecie: mentre per l'organismo di
diritto pubblico si tratta di un elemento
indefettibile di identificazione dell'ente,
per l'impresa pubblica la sua presenza
dipende, alla luce di quanto previsto
dall'art. 2449 cod. civ., dalla
composizione, maggioritaria o minoritaria,
della compagine societaria.
Ne consegue che, nel caso di specie, la
società Porto Antico di Genova deve essere
qualificata quale impresa pubblica, con
giurisdizione del giudice ordinario, in
quanto la specifica attività posta in essere
dalla medesima società per azioni Porto
Antico di Genova, è svolta con metodo
economico ed è finalizzata al perseguimento
di uno scopo di lucro, compatibile con
l'interesse pubblico, con la conseguenza che
sono presenti i connotati tipici ed
esclusivi dell'attività di impresa e non
dell'attività amministrativa (Consiglio di
Stato, Sez. VI,
sentenza 20.03.2012 n. 1574 -
link a www.dirittodeiservizipubblici.it). |
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APPALTI SERVIZI:
L'art. 3, c. 27, della l.
24.12.2007 n. 244 pone un chiaro limite
all'esercizio dell'attività di impresa
pubblica rappresentato dalla
funzionalizzazione al perseguimento anche
dell'interesse pubblico.
L'art. 3, c. 27, della l. 24.12.2007 n. 244
(Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2008), ha stabilito che "al
fine di tutelare la concorrenza e il mercato",
le pubbliche amministrazioni "non possono
costituire società aventi per oggetto
attività di produzione di beni e di servizi
non strettamente necessarie per il
perseguimento delle proprie finalità
istituzionali, né assumere o mantenere
direttamente o indirettamente
partecipazioni, anche di minoranza, in tali
società".
La disposizione riportata ha posto un limite
all'impiego dello strumento societario non
tanto per assicurare, come, invero,
dichiarato nella parte iniziale della
disposizione stessa, la tutela della
concorrenza -che di per sé lo strumento
dell'impresa pubblica non potrebbe
pregiudicare- quanto per garantire, in
coerenza con l'esigenza di rispettare il
principio di legalità, il perseguimento
dell'interesse pubblico.
Può, pertanto, ritenersi che, allo stato,
esiste una norma imperativa che -esprimendo
"un principio già in precedenza immanente
nel sistema"- pone un chiaro limite
all'esercizio dell'attività di impresa
pubblica rappresentato dalla
funzionalizzazione al perseguimento anche
dell'interesse pubblico (Consiglio di Stato,
Sez. VI,
sentenza 20.03.2012 n. 1574 -
link a www.dirittodeiservizipubblici.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Zone agricole ed interventi
realizzabili.
Tutte le attività e gli interventi che si
ritengono realizzabili in zona agricola
restano comunque funzionali ad un'attività
tipicamente agricola o alle altre attività
alla stessa intimamente connesse con
esclusione, quindi, di tutto ciò che è
riferibile ad altre zone individuate in sede
di pianificazione del territorio comunale,
con la conseguenza che una struttura
eminentemente residenziale o
turistico-alberghiera non potrebbe in ogni
caso realizzarsi in Zona “E” (fattispecie
relativa a «punti di ristoro» nella
regione Sardegna) (Corte di Cassazione, Sez.
III penale,
sentenza
09.03.2012 n. 9369 - tratto da
www.lexambiente.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Demolizione e ricostruzione.
Ove il risultato finale dell'attività
demolitoria-ricostruttiva non coincida, per
volumetria o sagoma, con il manufatto
preesistente, l'intervento deve essere
qualificato come "nuova costruzione"
e necessita dei permesso di costruire, non
essendo sufficiente la semplice denuncia di
inizio attività (Corte di Cassazione, Sez.
III penale,
sentenza
09.03.2012 n. 9348 - tratto da
www.lexambiente.it). |
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ATTI AMMINISTRATIVI: Non
è dovuta la comunicazione di avvio del
procedimento, ex art. 7, l. n. 241 del 1990,
rispetto ad una ordinanza avente carattere
contingibile ed urgente ai sensi dell'art.
54, d.lgs. n. 267 del 2000. In tal caso,
infatti, l'urgenza di provvedere è
connaturata alla funzione stessa del
provvedimento adottato.
---------------
Il potere di adozione di un'ordinanza
contingibile ed urgente di cui all'art. 54,
d.lgs. n. 267 del 2000 presuppone la
necessità di provvedere in via d'urgenza con
strumenti extra ordinem per far fronte a
situazioni di natura eccezionale ed
imprevedibile di pericolo attuale ed
imminente per l'incolumità pubblica, cui non
si può provvedere con gli strumenti ordinari
apprestati dall'ordinamento.
Come ritiene la costante giurisprudenza, non
è dovuta la comunicazione di avvio del
procedimento, ex art. 7, l. n. 241 del 1990,
rispetto ad una ordinanza avente carattere
contingibile ed urgente ai sensi dell'art.
54, d.lgs. n. 267 del 2000 (cfr., da ultimo,
TAR Lazio Roma, sez. II, 14.05.2010, n.
11327). In tal caso, infatti, l'urgenza di
provvedere è connaturata alla funzione
stessa del provvedimento adottato (cfr. TAR
Piemonte Torino, sez. II, 18.02.2010, n.
965).
---------------
Come già statuito nella sentenza n. 3018 del
2010, risulta fondato l’ulteriore motivo di
ricorso con cui parte ricorrente ha dedotto
violazione dell’art. 54 del testo unico
degli enti locali, con specifico riguardo al
rilevato difetto delle stesse condizioni
legittimanti il ricorso all’adozione di
ordinanze con tingibili ed urgenti.
L’ampiezza dei lavori prescritti in uno con
la necessità degli stessi conseguente
sostanzialmente alla vetustà dell’opera
confermano, in fatto, l’illegittimità del
ricorso allo strumento eccezionale
dell’ordinanza contingibile ed urgente.
Ed
invero, il ricorso allo strumento
dell’ordinanza extra ordinem appare
fondatamente un rimedio (tuttavia
illegittimo) per fare fronte ad una
situazione di fatto che negli anni avrebbe
necessitato di tempestivi interventi
ordinari. Come questo Tribunale ha
osservato, infatti, il potere di adozione di
un'ordinanza contingibile ed urgente di cui
all'art. 54, d.lgs. n. 267 del 2000
presuppone la necessità di provvedere in via
d'urgenza con strumenti extra ordinem
per far fronte a situazioni di natura
eccezionale ed imprevedibile di pericolo
attuale ed imminente per l'incolumità
pubblica, cui non si può provvedere con gli
strumenti ordinari apprestati
dall'ordinamento (cfr. TAR Calabria
Catanzaro, sez. II, 09.09.2010, n. 2556)
(TAR Calabria-Catanzaro, Sez. I,
sentenza 09.03.2012 n. 245 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
|
URBANISTICA: Il
trasferimento della proprietà delle opere di
urbanizzazione in capo al comune costituisce
un'obbligazione ex lege -inderogabile e
indisponibile per le parti della convenzione
di lottizzazione in base alla quale le opere
stesse sono state realizzate-, ex art. 28
della L. n. 1150 del 17.08.1942, con la
conseguenza che le parti non potrebbero
legittimamente accordarsi sul loro
mantenimento in capo al lottizzante, essendo
tali opere strumentali allo svolgimento di
pubblici servizi fisiologicamente rientranti
nelle competenze dell'autorità
amministrativa (mentre la gestione degli
stessi per mezzo di privati sarebbe
teoricamente concepibile solo previo atto di
concessione di pubblico servizio, contenente
le regole da osservare per garantire
l'ottimale soddisfacimento del servizio
offerto ai cittadini); ove, infatti, si
ammettesse la possibilità di mantenere la
gestione delle opere di urbanizzazione
primaria in capo al lottizzante, i cittadini
interessati (che hanno diritto di pretendere
servizi di qualità, che solo l'ente pubblico
può garantire, non essendo la sua azione
finalizzata ad ottenere un utile d'impresa)
resterebbero sostanzialmente "in balia" del
privato gestore, il quale avrebbe tutto
l'interesse a contenere i costi di
manutenzione, con presumibile decadimento
della qualità dei servizi offerti.
L'acquisizione delle aree ove insistono le
opere di urbanizzazione da parte del Comune,
insomma, costituisce un obbligo puntualmente
enunciato dall'art. 28 della L. 1150 del
1942, ove al quinto comma si prevede -nel
testo conseguente alle sostituzioni disposte
per effetto dell'art. 8 della L. 847 del
1967- che la convenzione di lottizzazione
debba contemplare, comunque, "la cessione
gratuita entro termini prestabiliti delle
aree necessarie per le opere di
urbanizzazione primaria, precisate
dall'articolo 4 della legge 29.09.1964, n.
847".
Il legislatore, nel disciplinare le opere di
urbanizzazione, ha confermato la possibilità
della realizzazione diretta c.d. a scomputo
dal contributo di concessione ma non ha
lasciato alcun dubbio in merito al passaggio
della proprietà delle stesse, una volta
realizzate, in capo all'ente pubblico
territoriale di riferimento, prevedendone la
confluenza nel patrimonio indisponibile
(art. 16, comma 2, d.lgs. n. 380 del 2001);
ciò ad ulteriore riprova che si tratti di
beni destinati alla fruizione pubblica. In
altri termini per le dette opere di
urbanizzazione si registra una presunzione
iuris et de iure di proprietà pubblica, con
la conseguenza che per tali interventi, a
seguito dell'entrata in vigore del T.U.
edilizia, non può ipotizzarsi la permanenza
in capo ai privati della relativa proprietà.
E’ pacifico, in conclusione, che gli oneri
di manutenzione ordinaria e straordinaria
connessi alle opere di urbanizzazione
ricadono interamente sull'ente locale, una
volta acquisite al suo patrimonio per
cessione (previo collaudo sulla loro
regolare esecuzione) da parte del
lottizzante.
Questo Tribunale si è già pronunciato, tra
l’altro, con la sentenza n. 3018 del 2010,
stabilendo che “il trasferimento della
proprietà delle opere di urbanizzazione in
capo al comune costituisce un'obbligazione
ex lege -inderogabile e indisponibile per le
parti della convenzione di lottizzazione in
base alla quale le opere stesse sono state
realizzate-, ex art. 28 della L. n. 1150 del
17.08.1942, con la conseguenza che le parti
non potrebbero legittimamente accordarsi sul
loro mantenimento in capo al lottizzante,
essendo tali opere strumentali allo
svolgimento di pubblici servizi
fisiologicamente rientranti nelle competenze
dell'autorità amministrativa (mentre la
gestione degli stessi per mezzo di privati
sarebbe teoricamente concepibile solo previo
atto di concessione di pubblico servizio,
contenente le regole da osservare per
garantire l'ottimale soddisfacimento del
servizio offerto ai cittadini); ove,
infatti, si ammettesse la possibilità di
mantenere la gestione delle opere di
urbanizzazione primaria in capo al
lottizzante, i cittadini interessati (che
hanno diritto di pretendere servizi di
qualità, che solo l'ente pubblico può
garantire, non essendo la sua azione
finalizzata ad ottenere un utile d'impresa)
resterebbero sostanzialmente "in balia" del
privato gestore, il quale avrebbe tutto
l'interesse a contenere i costi di
manutenzione, con presumibile decadimento
della qualità dei servizi offerti (cfr. TAR
Sardegna Cagliari, sez. II, 19.02.2010, n.
187)”.
L'acquisizione delle aree ove insistono le
opere di urbanizzazione da parte del Comune,
insomma, costituisce un obbligo puntualmente
enunciato dall'art. 28 della L. 1150 del
1942, ove al quinto comma si prevede -nel
testo conseguente alle sostituzioni disposte
per effetto dell'art. 8 della L. 847 del
1967- che la convenzione di lottizzazione
debba contemplare, comunque, "la cessione
gratuita entro termini prestabiliti delle
aree necessarie per le opere di
urbanizzazione primaria, precisate
dall'articolo 4 della legge 29.09.1964, n.
847".
Il legislatore, nel disciplinare le opere di
urbanizzazione, ha confermato la possibilità
della realizzazione diretta c.d. a scomputo
dal contributo di concessione ma non ha
lasciato alcun dubbio in merito al passaggio
della proprietà delle stesse, una volta
realizzate, in capo all'ente pubblico
territoriale di riferimento, prevedendone la
confluenza nel patrimonio indisponibile
(art. 16, comma 2, d.lgs. n. 380 del 2001);
ciò ad ulteriore riprova che si tratti di
beni destinati alla fruizione pubblica. In
altri termini per le dette opere di
urbanizzazione si registra una presunzione
iuris et de iure di proprietà
pubblica, con la conseguenza che per tali
interventi, a seguito dell'entrata in vigore
del T.U. edilizia, non può ipotizzarsi la
permanenza in capo ai privati della relativa
proprietà (cfr. TAR Puglia Bari, sez. II,
01.07.2010, n. 2815).
E’ pacifico, in conclusione, che gli oneri
di manutenzione ordinaria e straordinaria
connessi alle opere di urbanizzazione
ricadono interamente sull'ente locale, una
volta acquisite al suo patrimonio per
cessione (previo collaudo sulla loro
regolare esecuzione) da parte del
lottizzante (cfr. TAR Sardegna Cagliari,
sez. II, 26.01.2009, n. 89)
(TAR Calabria-Catanzaro, Sez. I,
sentenza 09.03.2012 n. 245 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Mutamento della destinazione.
Il mutamento della destinazione d'uso di un
immobile attuato attraverso la realizzazione
di opere edilizie, qualora venga realizzato
dopo l'ultimazione del fabbricato e durante
la sua esistenza, configura in ogni caso
un'ipotesi di ristrutturazione edilizia
secondo la definizione fornita dall'art. 3,
1° comma, lett. d), del TU. 380/2011, in
quanto l'esecuzione dei lavori, anche se di
entità modesta, porta pur sempre alla
creazione di "un organismo edilizio in
tutto o in parte diverso dal precedente".
L'intervento rimane assoggettato, pertanto,
al previo rilascio del permesso di costruire
con pagamento del contributo di costruzione
dovuto per la diversa destinazione (Corte di
Cassazione, Sez. III penale,
sentenza
07.03.2012 n. 8945 - tratto da
www.lexambiente.it). |
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ENTI LOCALI - VARI: Multe, illegittime le
maggiorazioni.
Il Codice della strada non prevede
l'aggravio del 10%. La Corte di cassazione
lo ha deciso nel 2007. Ma ora fioccano i
ricorsi dei consumatori.
In bilico la maggiorazione sulle sanzioni
del codice della strada. La legge 689/1981
(legge quadro sulle sanzioni amministrative)
prevede l'aggravio a carico di chi non paghi
l'ordinanza ingiunzione; il codice della
strada, con riferimento ai verbali, non ne
fa espressa menzione. Sul punto è
intervenuta la Cassazione e anche alcuni
giudici di pace si sono adeguati.
Altre sentenze, invece, propendono per la
tesi sfavorevole all'automobilista,
attraverso un'interpretazione sistematica
del codice della strada.
Nel frattempo le associazioni dei
consumatori si stanno muovendo per capire se
aprire un fronte di battaglia.
Si parla di verbali del Codice della strada
non impugnati e che, quindi, passano in
riscossione coattiva. Il problema è che nel
tempo che intercorre fino alla notifica
della cartella si computa un balzello del
10%. Secondo alcuni è illegittimo.
Così ha,
infatti, stabilito la Corte di Cassazione
con la sentenza 16.02.2012 n. 3701 della
Sez. II..
Vediamo di illustrare la pronuncia.
Nel caso specifico una prefettura ha
impugnato una sentenza del giudice di pace
di Benevento, che aveva dichiarato la
nullità di una cartella esattoriale relativa
al pagamento della sanzione per violazione
del codice della strada. Il giudice di pace
ha ritenuta illegittima la maggiorazione per
interessi operata sulla somma, prevista
dall'articolo 27 della legge n. 689/1981.
La prefettura ha ritenuto del tutto
legittima la maggiorazione e si è rivolta
alla Cassazione, che ha in poche righe
bocciato il ricorso.
Secondo la cassazione alle sanzioni
stradali, si applica l'articolo 203 Codice
della strada, comma 3, che, in deroga alla
legge 689 del 1981, articolo 27, in caso di
ritardo nel pagamento della sanzione
irrogata nell'ordinanza–ingiunzione,
prevede, l'iscrizione a ruolo della sola
metà del massimo edittale; ma non prevede
espressamente li aumenti semestrali del 10%.
Secondo la cassazione, dunque, gli aumenti
sono stati correttamente ritenuti non
applicabili dal giudice di pace. Pertanto
nel caso specifico è stata confermata la
nullità della cartella esattoriale.
Da un punto di vista normativo si deve
valutare se l'articolo 203 del codice della
strada deroga l'articolo 27 della legge
689/1981. Quest'ultimo prevede in generale
per le sanzioni amministrative pecuniarie
che «in caso di ritardo nel pagamento la
somma dovuta è maggiorata di un decimo per
ogni semestre a decorrere da quello in cui
la sanzione è divenuta esigibile e fino a
quello in cui il ruolo è trasmesso
all'esattore. La maggiorazione assorbe gli
interessi eventualmente previsti dalle
disposizioni vigenti».
Questa maggiorazione è stata qualificata
come sanzione aggiuntiva, nascente al
momento in cui diviene esigibile la sanzione
principale. In sostanza non si tratta di
interessi, ma di sanzione per il mancato
tempestivo pagamento.
Per verificare se l'articolo 27 sia
inapplicabile al codice della strada va
tenuto in considerazione l'articolo 206 del
Codice della strada, ai sensi del quale la
riscossione delle somme dovute a titolo di
sanzione amministrativa pecuniaria è
regolata dall'articolo 27 della legge
689/1981; ve richiamato anche l'articolo 194
dello stesso codice della strada, che
richiama le disposizioni della legge
689/1981 sull'applicazione delle sanzioni (e
quindi anche l'articolo 27), salvo espressa
deroga.
Tra l'altro la tesi dell'applicabilità
dell'articolo 27 è riconosciuta anche in
qualche sentenza dei giudici di pace. Ad
esempio il giudice di pace di Bari (sentenza
2570 del 15.03.2010) non ha condiviso la
sentenza della cassazione del 2007
sostenendo che l'articolo 206 comma 1 codice
della strada richiama nella sua interezza
l'articolo 27 della legge 689 del 1981,
concludendo che, in caso di mancato
pagamento, il trasgressore è tenuto a pagare
la maggiorazione semestrale del 10%.
Certo il trasgressore potrà contare sulla
autorevolezza della sentenza della Corte di
cassazione (anche se non emessa a sezioni
unite) e confidare nel fatto che i giudici
di pace si conformino alla stessa.
Per l'ipotesi, quindi, che si riceva una
cartella esattoriale contenenti
maggiorazioni, l'interessato potrà tentare
di formulare un ricorso al giudice di pace
(anche se è più corretto parlare di
opposizione agli atti esecutivi) e chiedere
di ridurre l'importo portato dalla cartella,
decurtando la cifra relativa alla
maggiorazione.
Contro una cartella viziata, perché recante
la maggiorazione in contestazione, si deve
proporre con un avvocato l'opposizione
all'esecuzione ex articolo 615 codice di
procedura civile, dal momento che il verbale
non è più impugnabile dinanzi al giudice di
pace: la cartella è equiparabile a un
precetto, di cui si contestano alcune somme
e quindi si contestano i presupposti
dell'azione esecutiva.
Nel caso in cui la cartella sia già stata
pagata l'unica strada è di chiedere la
restituzione delle somme direttamente
all'esattore. È prevedibile, tuttavia, che
non si riceva una risposta positiva e,
allora, occorrerà svolgere una domanda di
restituzione somme indebitamente trattenute
dall'ente
(articolo ItaliaOggi
del 30.03.2012). |
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