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In questa home-page sono presenti oltre
all'ultimo aggiornamento, che inizia appena
qui sotto, anche i seguenti aggiornamenti
pregressi:
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AGGIORNAMENTO AL 13.05.2013 |
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Per costruire una
edicola funeraria, all'interno del cimitero
comunale, non occorre alcun titolo edilizio (ex dpr
380/2001) ma un semplice atto amministrativo (autorizzatorio)
in conformità al vigente regolamento comunale di
polizia mortuaria!! |
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EDILIZIA
PRIVATA: Per
lo svolgimento di attività edilizia all'interno dei cimiteri
anche da parte dei privati non occorre il rilascio di alcuna
concessione edilizia, essendo sufficiente il giudizio da
parte del Sindaco di conformità del progetto alle
prescrizioni edilizie contenute nel piano regolatore
cimiteriale e non dalle norme comuni in tema di edilizia ed
urbanistica.
L’attività edilizia all’interno dei cimiteri è regolata, in
via primaria, non dalla normazione urbanistica, ma dalle
norme del regolamento di polizia mortuaria (D.P.R.
10.09.1990 n. 285 e successive modificazioni), e, in via
secondaria, non dagli strumenti urbanistici generali, ma dal
piano regolatore cimiteriale che ogni Comune è tenuto ad
adottare (cfr. ex multis Cass. Sez. III 02.06.1983 n.
451, TAR Sicilia-Catania 18.02.1981 n. 86, TAR
Abruzzo-Pescara 04.12.1989 n. 534, TAR Toscana 03.05.1994 n.
176, TAR Calabria-Reggio Calabria 06.04.2000 n. 304).
Pertanto, per lo svolgimento di attività edilizia
all'interno dei cimiteri anche da parte dei privati non
occorre il rilascio di alcuna concessione edilizia, essendo
sufficiente il giudizio da parte del Sindaco di conformità
del progetto alle prescrizioni edilizie contenute nel piano
regolatore cimiteriale e non dalle norme comuni in tema di
edilizia ed urbanistica (TAR Campania-Napoli, Sez. II,
sentenza 04.06.2004 n. 9187 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA
PRIVATA: L'attività
edilizia all'interno dei cimiteri è disciplinata
compiutamente dal regolamento di polizia mortuaria
(D.P.R. n. 285 del 1990 e successiva modificazioni)
e non dalle norme comuni in tema di edilizia ed
urbanistica.
Ne consegue che, come è stato puntualmente
denunciato dalla parte ricorrente, i provvedimenti
impugnati risultano illegittimi in quanto,
viceversa, applicano la comune normativa in tema di
edilizia (D.P.R. n. 380 del 2001) in relazione alla
costruzioni di alcuni loculi all'interno di una
cappella cimiteriale.
Come e'
stato rappresentato alle parti nel corso della
camera di consiglio, il ricorso può essere definito
immediatamente nel merito con sentenza redatta in
forma semplificata.
Tanto perché sia il ricorso principale che i motivi
aggiunti sono manifestamente fondati.
L'attività edilizia all'interno dei cimiteri è
disciplinata compiutamente dal regolamento di
polizia mortuaria (D.P.R. n. 285 del 1990 e
successiva modificazioni) e non dalle norme comuni
in tema di edilizia ed urbanistica.
Ne consegue che, come e' stato puntualmente
denunciato dalla parte ricorrente, i provvedimenti
impugnati risultano illegittimi in quanto,
viceversa, applicano la comune normativa in tema di
edilizia (D.P.R. n. 380 del 2001) in relazione alla
costruzioni di alcuni loculi all'interno di una
cappella cimiteriale.
Tanto basta per l'accoglimento con la conseguenza
che ogni altra censura può essere dichiarata
assorbita.
Ricorrono giusti motivi per la compensazione tra le
parti delle spese di giudizio (TAR
Campania-Napoli, Sez. II,
sentenza 14.05.2004 n. 8749 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA
PRIVATA: Il
regolamento di polizia mortuaria (v. d.p.r. n.
803/1975), che espressamente disciplina le
costruzioni edilizie nei cimiteri, a differenza di
quanto disposto dalle leggi urbanistiche, non
prevede affatto l'obbligo della concessione edilizia
per tali costruzioni.
In particolare, per quanto riguarda la costruzione
di sepoltura privata, l'art. 91 del suddetto
regolamento richiede la concessione per l'uso
dell'area demaniale del cimitero, concessione che è
atto ben diverso dalla concessione edilizia, mentre
a norma dell'art. 95 dello stesso regolamento, i
singoli progetti di costruzione di sepolture private
debbono essere approvati dal Sindaco su conforme
parere dell'ufficiale sanitario e sentita la
commissione edilizia.
La costruzione senza la concessione per l'uso
dell'area del cimitero e senza l'approvazione del
relativo progetto da parte del Sindaco, lungi dal
realizzare il reato urbanistico, integra soltanto la
contravvenzione prevista dall'art. 108 del
regolamento di polizia mortuaria; contravvenzione
ormai depenalizzata L. n. 689 del 1981, ex art. 32,
essendo punibile soltanto con l'ammenda stabilita
dal T.U. Leggi Sanitarie, R.D. 27.07.1934, n. 1265,
art. 358 e successive modifiche.
E' vero che l'art. 108 del citato regolamento
sanziona le violazioni, salvo che esse non
costituiscano reato più grave. Ma, contrariamente a
quanto il giudice di appello sostiene, l'attività
edilizia all'interno dei cimiteri, essendo regolata
in via primaria dal regolamento di polizia mortuaria
e, in via secondaria, dal piano regolatore
cimiteriale, non è compresa nell'ambito di
applicazione della normativa di cui alla L. n. 10
del 1977 e successive modificazioni, che concerne la
trasformazione urbanistica del territorio, escluse
le zone ed aree a regolamentazione edilizia
speciale, come quella in esame.
Svolgimento del processo
Con sentenza in data 07.07.1989 la Corte di Appello
di Catania confermò la sentenza in data 23.11.1987
del Pretore di Paternò, che aveva dichiarato G.F.
colpevole del reato previsto dalla L. n. 47 del
1985, art. 20, lett. b) per aver sopraelevato una
cappella funeraria nel cimitero di (OMISSIS) senza
concessione edilizia (OMISSIS).
Avverso tale sentenza il G. propone ricorso per
cassazione, deducendo che il fatto non è previsto
dalla legge come reato ed, in subordine, invocando i
benefici di legge.
Motivi della decisione
Come questa Corte Suprema ha affermato in analoga
fattispecie (Cassazione 3^ n. 5148 del 02.06.1983 -
udienza 02.03.1983 imputato Patimo), alle cui
argomentazioni questo Collegio si richiama in
mancanza di nuove e più decisive ragioni di segno
contrario, il regolamento di polizia mortuaria (v.
d.p.r. n. 803/1975), che espressamente disciplina le
costruzioni edilizie nei cimiteri, a differenza di
quanto disposto dalle leggi urbanistiche, non
prevede affatto l'obbligo della concessione edilizia
per tali costruzioni.
In particolare, per quanto riguarda la costruzione
di sepoltura privata, l'art. 91 del suddetto
regolamento richiede la concessione per l'uso
dell'area demaniale del cimitero, concessione che è
atto ben diverso dalla concessione edilizia, mentre
a norma dell'art. 95 dello stesso regolamento, i
singoli progetti di costruzione di sepolture private
debbono essere approvati dal Sindaco su conforme
parere dell'ufficiale sanitario e sentita la
commissione edilizia.
La costruzione senza la concessione per l'uso
dell'area del cimitero e senza l'approvazione del
relativo progetto da parte del Sindaco, lungi dal
realizzare il reato urbanistico, avrebbe potuto
integrare soltanto la contravvenzione prevista
dall'art. 108 del regolamento di polizia mortuaria;
contravvenzione ormai depenalizzata L. n. 689 del
1981, ex art. 32, essendo punibile soltanto con
l'ammenda stabilita dal T.U. Leggi Sanitarie, R.D.
27.07.1934, n. 1265, art. 358 e successive
modifiche.
E' vero che l'art. 108 del citato regolamento
sanziona le violazioni, salvo che esse non
costituiscano reato più grave. Ma, contrariamente a
quanto il giudice di appello sostiene, l'attività
edilizia all'interno dei cimiteri, essendo regolata
in via primaria dal regolamento di polizia mortuaria
e, in via secondaria, dal piano regolatore
cimiteriale, non è compresa nell'ambito di
applicazione della normativa di cui alla L. n. 10
del 1977 e successive modificazioni, che concerne la
trasformazione urbanistica del territorio, escluse
le zone ed aree a regolamentazione edilizia
speciale, come quella in esame.
La sentenza impugnata va, pertanto, annullata in
ordine al reato previsto dalla L. n. 47 del 1985,
art. 20, lett. b), perché il fatto non è preveduto
dalla legge come reato.
E poiché il reato in questione fu considerato più
grave rispetto a quelli concorrenti ai fini della
continuazione, la stessa sentenza impugnata va
annullata con rinvio in ordine alla misura della
pena per i residui reati di cui alla L. n. 64 del
1974 e L. n. 1086 del 1977, da rideterminarsi nel
giudizio di rinvio (Corte
di Cassazione, Sez. III penale, sentenza
13.03.1990 n. 3489). |
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EDILIZIA PRIVATA:
L'attività edilizia all'interno dei
cimiteri è regolata, in via primaria, non dalla
normazione urbanistica ma dalle norme contemplate
sotto i titoli 10 e 18 del regolamento di polizia
mortuaria approvato con d.p.r. 21.10.1975 n. 803 e,
in via secondaria, non dagli strumenti urbanistici
generali ma dal piano regolatore cimiteriale che ai
sensi dell'art. 53 del citato d.p.r. 803/1975 ogni
comune è tenuto ad adottare.
Pertanto, per lo svolgimento di attività edilizia
all'interno dei cimiteri anche da parte di privati
non occorre il rilascio della concessione edilizia,
essendo sufficiente il giudizio da parte del sindaco
di conformità del progetto alle prescrizioni
edilizie contenute nel piano regolatore cimiteriale
ai sensi dell'art. 95 d.p.r. 803 cit..
L'attività edilizia all'interno dei cimiteri è
regolata, in via primaria, non dalla normazione
urbanistica ma dalle norme contemplate sotto i
titoli 10 e 18 del regolamento di polizia mortuaria
approvato con d.p.r. 21.10.1975 n. 803 e, in via
secondaria, non dagli strumenti urbanistici generali
ma dal piano regolatore cimiteriale che ai sensi
dell'art. 53 del citato d.p.r. 803/1975 ogni comune
è tenuto ad adottare; pertanto, per lo svolgimento
di attività edilizia all'interno dei cimiteri anche
da parte di privati non occorre il rilascio della
concessione edilizia, essendo sufficiente il
giudizio da parte del sindaco di conformità del
progetto alle prescrizioni edilizie contenute nel
piano regolatore cimiteriale ai sensi dell'art. 95
d.p.r. 803 cit. (TAR
Sicilia-Catania, sentenza 18.02.1981 n. 86). |
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Le pronunce
di cui sopra, ancorché datate, sono condivisibili. Tuttavia, recentemente
sono intervenute altre pronunce le quali sostengono
quanto segue:
"Nell’ambito
del cimitero l’edificazione è regolata, in via
primaria, dalle disposizioni di cui al T.U.L.S. (RD
27.07.1934, nr. 1265) e dalla l. 10.09.1990, nr.
285, che i Comuni possono solo integrare, mediante
il proprio regolamento, con rinvio alle disposizioni
di cui al DPR 380/2001 e che dunque, in assenza di
una specifica previsione regolamentare locale,
necessita di un provvedimento espresso in coerenza
con il particolare regime, a natura concessoria, che
l’Ordinamento disciplina.".
Ed ancora: "E'
legittima la previsione regolamentare locale (di
polizia mortuaria) che assoggetta l’edificazione nel
suolo cimiteriale alle più garantite procedure di
autorizzazione proprie della disciplina edilizia
generale di cui al DPR 380/2001 ed alla conseguente
disciplina (oneri concessori, termini di inizio e
fine lavori e così via)". |
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EDILIZIA PRIVATA:
Trattandosi di
costruzione (cappella funeraria) all’interno di un
cimitero, ed in mancanza di una specifica
disposizione regolamentare dell’Ente, non opera il
silenzio-assenso di cui all’art. 20 del DPR
380/2001.
Invero, nell’ambito del cimitero l’edificazione è
regolata, in via primaria, dalle disposizioni di cui
al T.U.L.S. (RD 27.07.1934, nr. 1265) e dalla l.
10.09.1990, nr. 285, che i Comuni possono solo
integrare, mediante il proprio regolamento, con
rinvio alle disposizioni di cui al DPR 380/2001 e
che dunque, in assenza di una specifica previsione
regolamentare locale, necessita di un provvedimento
espresso in coerenza con il particolare regime, a
natura concessoria, che l’Ordinamento disciplina.
- Ritenuto che, nell’odierno giudizio, parte
ricorrente si duole dell’illegittimità dell’inerzia
che l’Ente intimato ha serbato sulla istanza
presentata il 10.05.2011, prot. n. 4339 tesa ad
ottenere il rilascio del permesso di costruire per
la realizzazione di una cappella funeraria da n. 10
loculi, più urne, da erigersi nel cimitero comunale
al lotto nr. 21;
- Ritenuto che l’Ente, ritualmente costituitosi,
oppone alla domanda del ricorrente che il richiesto
permesso di costruire non può essere rilasciato in
quanto il Piano Regolatore Cimiteriale approvato con
delibera di CC n. 28 del 30.12.2009, art. 6 delle
NTA stabilisce che il titolo richiesto non viene
rilasciato in aree sprovviste delle opere di
urbanizzazione primaria (i cui lavori, nella specie,
sono approvati ed in corso di “verifica
finanziaria del bilancio comunale”);
- Ritenuto che, trattandosi di costruzione
all’interno di un cimitero, ed in mancanza di una
specifica disposizione regolamentare dell’Ente, non
opera il silenzio-assenso di cui all’art. 20 del DPR
380/2001;
- Ritenuto infatti che nell’ambito del cimitero
l’edificazione è regolata, in via primaria, dalle
disposizioni di cui al T.U.L.S. (RD 27.07.1934, nr.
1265) e dalla l. 10.09.1990, nr. 285, che i Comuni
possono solo integrare, mediante il proprio
regolamento, con rinvio alle disposizioni di cui al
DPR 380/2001 (TAR Reggio Calabria, 26.01.2010, nr.
26) e che dunque, in assenza di una specifica
previsione regolamentare locale, necessita di un
provvedimento espresso in coerenza con il
particolare regime, a natura concessoria, che
l’Ordinamento disciplina;
- Ritenuto che la dichiarazione dei motivi ostativi
all’accoglimento dell’istanza è stata resa solamente
in giudizio, da parte del difensore dell’Ente, e non
con un provvedimento espresso dell’Autorità
indirizzato personalmente al richiedente, con la
conseguenza che non si può dichiarare cessata la
materia del contendere;
- Ritenuto che, pertanto, il Comune di Bovalino va
condannato all’adozione di un provvedimento espresso
nei confronti del ricorrente, da emanarsi all’esito
del necessario procedimento amministrativo, nel
quale assicurare la piena partecipazione del
ricorrente medesimo, allo scopo di verificare, in
contraddittorio, i presupposti dell’azione
amministrativa, entro il termine di giorni trenta
dalla comunicazione della presente sentenza -o sua
notifica a cura di parte- e con l’espresso avviso
che, in mancanza, in luogo del Comune e con oneri a
suo carico provvederà un commissario ad acta
appositamente nominato dal TAR su istanza di parte,
debitamente notificata alla controparte (TAR
Calabria-Reggio Calabria,
sentenza 14.06.2012 n. 431 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Alla
luce dell’attuale assetto della disciplina in materia di
edilizia (DPR 380/2001) e nel riparto delle funzioni
derivante dalla riforma del Titolo V della Costituzione, di
cui alla L.Cost. 1/2003, il Comune può legittimamente
disciplinare forme e condizioni della trasmissibilità tra
vivi dei diritti suoi suoli cimiteriali, integrando la
disciplina civilistica ordinaria, e può sottoporre
l’autorizzazione alla edificazione dei manufatti del
servizio votivo alle generali regole dettate dal DPR
380/2001 per l’edificazione ordinaria.
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E' legittima la previsione
regolamentare locale (di polizia mortuaria) che assoggetta
l’edificazione nel suolo cimiteriale alle più garantite
procedure di autorizzazione proprie della disciplina
edilizia generale di cui al DPR 380/2001 ed alla conseguente
disciplina (oneri concessori, termini di inizio e fine
lavori e così via).
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Quanto al secondo aspetto, parte ricorrente afferma
che, avendo fatto istanza per la realizzazione della
cappella, sul suolo in questione, ed avendo altresì
depositato il relativo progetto presso il Settore tecnico
decentrato di Reggio Calabria, ai fini del rispetto della
normativa antisismica, sulla istanza relativa al predetto
progetto, si sarebbe formato il silenzio assenso ex art. 19
l. 241/1990; in questo senso sarebbe illegittimo il diniego
del Comune all’allaccio dell’energia elettrica per il
servizio votivo, impugnato con il ricorso introduttivo;
inoltre, sarebbe illegittimo il diniego opposto alla istanza
in sanatoria, presentata in subordine ex art. 13 della l.
47/1985, nelle more realizzato, ed i consequenziali atti
repressivi, che il Comune ha adottato.
Nel merito delle opposte ragioni, si osserva dunque che la
tesi di parte ricorrente si fonda sul principio secondo il
quale la materia è esclusa dalla potestà di regolamentazione
comunale: la cessione del diritto di superficie sull’area
cimiteriale, secondo tale impostazione, sarebbe soggetta
alle sole norme civilistiche ordinarie, mentre
l’edificazione di manufatti del servizio votivo nell’area
cimiteriale resterebbe esclusivamente soggetta all’apposita
disciplina nazionale di cui al Regolamento approvato con DPR
285/1990 e non a quella ordinaria in tema di edificazione
(già l. 10/1977, oggi DPR 380/2001). In questo senso,
pertanto, il regolamento comunale sarebbe illegittimo e da
disapplicarsi o annullarsi in parte qua.
Ad attento esame, nelle specifiche questioni oggetto
dell’odierno giudizio, la tesi del ricorrente è infondata,
dovendosi ritenere che, alla luce dell’attuale assetto della
disciplina in materia di edilizia (DPR 380/2001) e nel
riparto delle funzioni derivante dalla riforma del Titolo V
della Costituzione, di cui alla L.Cost. 1/2003, il Comune
può legittimamente disciplinare forme e condizioni della
trasmissibilità tra vivi dei diritti suoi suoli cimiteriali,
integrando la disciplina civilistica ordinaria, e può
sottoporre l’autorizzazione alla edificazione dei manufatti
del servizio votivo alle generali regole dettate dal DPR
380/2001 per l’edificazione ordinaria.
Si deve premettere che, ai sensi dell’art. 118 Cost. e
dell’art. 3, comma 5, del Dlgs 267/2000, il Comune è
titolare sia di funzioni proprie, che di funzioni attribuite
con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio
di sussidiarietà.
Tra le funzioni amministrative proprie del Comune rientrano
quelle afferenti l’assetto e l’utilizzazione del territorio
(art. 13 del Dlgs 267/2000) che, pacificamente, comprende
anche la materia della disciplina delle costruzioni di
manufatti cimiteriali, all’interno delle apposite aree.
In questo senso, il principio di sussidiarietà impone di
orientare l’interpretazione della disciplina vigente nel
senso di assicurare la massima latitudine possibile
all’autonomia decisionale comunale, che rappresenta il
livello di governo più vicino ai cittadini.
Tale principio implica che la disciplina di cui al DPR
285/1990 costituisce un quadro normativo unitario e mantiene
un proprio valore di orientamento uniforme a livello
nazionale della regolamentazione delle aree cimiteriali per
quanto concerne l’igiene e la sanità collettiva, ma che, per
quanto non espressamente disciplinato, o per quanto risulti
essere relativo alla specifica incidenza della materia
sull’assetto del territorio, può essere integrato dal
regolamento comunale.
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Quanto alla necessità del
titolo edilizio in ordine al progetto della cappella
funeraria, la legittimità del regolamento comunale discende
sia dal principio di sussidiarietà, che si è illustrato
prima, sia da evidenti considerazioni sistematiche.
Infatti, il tenore della disciplina del DPR 380/01 è tale da
attrarre nella sua sfera di applicazione ogni genere di
trasformazione edilizia dei suoli e dunque non si vede quale
tipo di ragione, in diritto o anche di esigenza di interesse
pubblico, dovrebbe comportare una eccezione per gli edifici
funerari, peraltro soggetti alla disciplina delle norme
tecniche dell’edilizia, in funzione antisismica, che sono
disciplinate pur sempre dal medesimo DPR 380/2001 (art. 52 e
ss. ed in particolare artt. da 83 in poi).
A ben vedere, l’unica sostanziale ragione secondo la quale
parte ricorrente sostiene la estraneità della disciplina in
materia rispetto a quella generale, starebbe in una
sostanziale specialità del DPR 285/1990, che esaurirebbe in
sé la disciplina applicabile, con la conseguenza che
l’autorizzazione del sindaco in esso prevista costituirebbe
l’unico titolo esigibile per la costruzione del manufatto a
servizio votivo dei defunti.
Si deve dare atto che tale argomentazione è fondata sulle
conclusioni cui è pervenuta la giurisprudenza più risalente
(TAR Sicilia Catania, 18.02.1981, n. 88; Cassazione Penale,
sez. III, 02.03.1983) e che, peraltro, anche pronunce
recenti hanno mantenuto (TAR Campania, Napoli, 9187/2004).
Tuttavia, il Collegio deve sottoporre a revisione critica
l’orientamento appena richiamato: invero, la “specialità”
del regolamento di igiene di cui al DPR 285/1990, che trae
il proprio vigore dalle norme di cui al testo unico delle
leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27.07.1934, n.
1265, artt. da 337 a seguire, non esclude la necessità del
titolo edilizio, quando il regolamento locale lo richiede.
Invero, l’art. 94 del DPR 285/1990, che prevede che i
singoli progetti di costruzioni di sepolture private debbono
essere approvati dal sindaco su conforme parere della
commissione edilizia e del coordinatore sanitario della
unità sanitaria locale competente, ha ad oggetto l’esercizio
del potere di controllo della corrispondenza del progetto
con le previsioni del piano regolatore del cimitero di cui
agli artt. 54 e ss. del medesimo decreto, e quindi richiama,
nella disciplina territoriale, all’esercizio dei poteri di
controllo delle attività di trasformazione del territorio
che, come si è visto, sono da ritenersi strutturalmente
propri delle competenze comunali ai sensi del Dlgs 267/2000,
collocandoli all’interno di un quadro generale costituito
dalla regolamentazione del piano regolatore cimiteriale.
Ne consegue che l’art. 94 cit. va interpretato nel senso che
non istituisce un procedimento tipico o nominato: il Comune,
pertanto, ben può riservare, in via regolamentare,
l’esercizio del summenzionato potere di controllo alla
disciplina procedimentale propria del DPR 380/2001,
assicurando uniformità di presupposti, procedimenti e
condizioni all’esercizio del potere di controllo delle
trasformazioni edilizie del territorio, sia in area
cimiteriale che all’esterno di essa, con la conseguenza che
è legittima la previsione regolamentare locale che
assoggetta l’edificazione nel suolo cimiteriale alle più
garantite procedure di autorizzazione proprie della
disciplina edilizia generale di cui al DPR 380/2001 ed alla
conseguente disciplina (oneri concessori, termini di inizio
e fine lavori e così via)
(TAR Calabria-Reggio Calabria,
sentenza 26.01.2010 n. 26 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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Ma allora, vuoi vedere che se il comune ha disposto,
nel proprio regolamento di polizia mortuaria,
l'assoggettamento a titolo edilizio (ex dpr n.
380/2001) della costruzione di una edicola funeraria
bisogna pure versare gli oneri di urbanizzazione ??
Parrebbe di sì ... |
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EDILIZIA
PRIVATA:
La costruzione di una cappella
cimiteriale non è esente dal pagamento degli oneri di
urbanizzazione.
L'eventuale esenzione necessita della concomitanza di due
requisiti: per effetto del primo la costruzione deve
riguardare opere pubbliche o di interesse generale; per
effetto del secondo le opere debbono essere eseguite da un
ente istituzionalmente competente.
L’esenzione dal pagamento degli oneri di urbanizzazione
richiede l’esistenza di due presupposti che debbono entrambi
concorrere, l’uno di carattere oggettivo e l’altro di
carattere soggettivo.
Per effetto del primo la costruzione deve riguardare opere
pubbliche o di interesse generale; per effetto del secondo
le opere debbono essere eseguite da un ente
istituzionalmente competente. La ratio di tale norma
è, infatti, quella di agevolare l’esecuzione di opere
destinate al soddisfacimento di interessi pubblici
(Consiglio di Stato, Sezione V, 11.01.2006, n. 51).
La Cappella realizzata dall’interessata non può rientrare
tra le previsioni di cui alla detta lettera f) tanto dal
punto di vista soggettivo quanto da quello oggettivo.
La Cappella, se fosse stata costruita direttamente dal
Comune, sarebbe certamente rientrata tra le opere pubbliche
realizzate da ente istituzionalmente competente per il
soddisfacimento dell’interesse dell’intera collettività.
Alla stessa conclusione si sarebbe pervenuti se il Comune
avesse istituito apposito ente per assicurare a tutti i
cittadini la possibilità di essere seppelliti e se questo
avesse realizzato l’opera.
In conclusione l’opera, se destinata al soddisfacimento del
bisogno di tutta la collettività, indistintamente
considerata, realizzata direttamente dalla pubblica
amministrazione o da un organismo all’uopo creato, ha i
requisiti per beneficiare dell’esenzione. Ciò nella
considerazione che, se così non fosse, si assisterebbe ad un
notevole appesantimento dell’operato dell’amministrazione
che attraverso una partita di giro finirebbe col recuperare
apparentemente la quota di spese sostenute per
l’urbanizzazione della zona interessata dall’edificazione. E
chiaramente non avrebbe senso che un settore
dell’amministrazione che realizza un’opera pubblica in una
zona urbanizzata da altro suo settore rimborsi a
quest’ultimo la quota parte delle spese sostenute per la
ripetuta urbanizzazione.
Altro discorso va fatto quando un soggetto diverso da quello
che la lettera f) definisce istituzionalmente competente
realizzi un’opera destinata ad essere utilizzata solo ed
esclusivamente dai suoi associati. Detto soggetto,
costituito per realizzare l’interesse di una categoria ben
definita di persone persegue un interesse apprezzabile non
generale ma particolare, e può agire o meno per finalità di
lucro. Tale ultima finalità non rileva assolutamente,
essendo preponderante la prima, consistente nel
perseguimento dell’interesse di un gruppo di persone
definibili sulla scorta delle previsioni del suo statuto.
Il perseguimento di un interesse particolare comporta che la
Confraternita, che voglia realizzare un immobile
nell’interesse degli associati utilizzando un’area
cimiteriale, debba corrispondere un contributo commisurato
all’incidenza delle spese di urbanizzazione sostenute dalla
collettività. Sarebbe ingiustificato, infatti, che il gruppo
di soggetti rappresentati dalla Confraternita utilizzassero
gratuitamente le opere di urbanizzazione realizzate dalla
collettività, non essendo condivisibile la deduzione della
ricorrente secondo la quale nulla sarebbe dovuto in presenza
di aree già urbanizzate.
Non esiste nemmeno il presupposto oggettivo considerato che
l’opera eseguita dall’interessata non è qualificabile in
alcun modo tra le opere di urbanizzazione che l’ultima parte
di detta lettera f) individua tra quelle che i privati
eseguono in attuazione di strumenti urbanistici (strade
previste da un piano di lottizzazione ad esempio) (CGARS,
sentenza 10.06.2009 n. 534 -
link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA
PRIVATA: La
costruzione di una cappella privata, all'interno del
cimitero comunale, sconta il pagamento degli oneri di
urbanizzazione.
I due ricorsi si fondano sul postulato che in virtù
dell’art. 9, lettera f, della L. n. 10/1977, per la
costruzione di una Cappella Cimiteriale non sarebbe dovuto
il pagamento dei predetti oneri atteso che le Confraternite
è un Ente Ecclesiale non avente scopo di lucro, ma
caratteristiche mutualistiche ed assistenziali.
Le Cappelle, secondo l’assunto di parte ricorrente, anche se
non destinate a scopi propri dell’Amministrazione,
soddisfano bisogni della collettività, anche se la gestione
del manufatto Cimiteriale è svolta da privati.
L’iter logico giuridico seguito dalla ricorrente non è
condivisibile.
Invero, l’art. 9 della L. n. 10/1977, alla lettera f),
disposizione invocata dalla ricorrente per postulare
l’esonero dai contributi e pretendere la restituzione del
asseritamene indebito, statuisce che non sono dovuti gli
oneri di urbanizzazione per: gli impianti, le attrezzature,
le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli
enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di
urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di
strumenti urbanistici.
Nel caso all’esame del Collegio la Cappella non è
sussumibile in nessuna delle fattispecie elencate nella
norma surriportata.
Infatti, essa non può essere considerata opera pubblica
realizzata da un Ente pubblico istituzionalmente competente,
né opera di urbanizzazione realizzata da un privato in
attuazione di uno strumento urbanistico, atteso che non
risulta che il manufatto de quo sia previsto da alcun
strumento urbanistico e neppure che la Confraternita lo
abbia realizzato nel quadro di interventi, sia pure a cura
di privati, di attuazione delle previsioni di uno strumento
urbanistico.
Né dai ricorso o dalle allegazioni processuali è dato
dedurre che la Cappella sia stata costruita dalla
Confraternita in attuazione di un accordo ex L. n. 241/1990.
Né, ad avviso del Collegio, hanno pregio le considerazioni
della ricorrente relative ad una rilevanza della natura
non profit della Confraternita, né il presunto fine di
interesse generale perseguito dal sodalizio nella
realizzazione della Cappella.
Infatti il testo della lettera f) dell’art. 9 della L. n.
10/1977 esclude, per la sua stessa natura di norma di
privilegio comportante un esenzione dall’obbligo di versare
somme dovute ad un ente pubblico, qualunque interpretazione
estensiva od analogica.
Né pur ricorrendo alle predette tipologie intepretative si
potrebbe comunque pervenire all’esito intepretativo indicato
dalla ricorrente, atteso che la Confraternita pur essendo un
sodalizio che non persegue fini di lucro non realizza
interessi generali, come ritiene la ricorrente, ma soddisfa
un interesse dei confrati (TAR Sicilia-Catania, Sez. I,
sentenza 03.05.2005 n. 788 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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Beh, non ce che dire: in questo tempo di crisi
socio-economica profonda, di stagnazione del mercato
immobiliare, di casse comunali in rosso non è male l'idea
di rimpinguare i capitoli di bilancio coi defunti !! Del
resto, il mercato dell'oblio non conosce recessione
di sorta ... Ma se qualche comune ci fa (o ci ha già fatto)
un pensierino al riguardo,
ci dice che tipo di
oneri urbanizzazione applica ?? Di quale tabella ??
Zona "A", zona "B" ??
Ci verrebbe da pensare alla tabella della zona "C
- E ed altre" laddove col termine "altre"
sono da ricomprendere (per esclusione) le zone
cimiteriali ... Poi, cortesemente,
ci vorrà anche
spiegare che razza di carico
urbanistico comporta l'edificazione di una cappella
cimiteriale tale da legittimare la pretesa di
versamento degli oo.uu. ...
Comunque, la questione che più ci sta a cuore è quella
della necessità -o meno- del titolo edilizio per
l'edificazione di una edicola funeraria all'interno
del cimitero comunale. Quindi, se qualche nostro lettore è a conoscenza di altre
sentenze che confermino ovvero sconfessino la tesi
(da ultimo) del
TAR Campania-Napoli citata in premessa
è pregato, gentilemente,
di darcene notizia inviandoci una mail
cliccando esclusivamente qui:
info.ptpl@tiscali.it ...
e lo ringraziamo già sin d'ora.
Se avremo riscontri positivi ne daremo
prontamente notizia "su questi schermi" a
vantaggio di tutti.
13.05.2013 - LA SEGRETERIA PTPL |
|
dite
la vostra ... RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO |
|
EDILIZIA PRIVATA: M.
Bottone,
Tutela del Paesaggio: in Campania “Liberi Tutti”
? (12.05.2013). |
|
ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
R. Lasca,
Mobilità volontaria ex art.
30 D.Lgs. n. 165/2001: quale giurisdizione sulle
controversie sorte sulle relative procedure? Nella
ricerca della soluzione del quesito sta il COME ed il
PERCHE’ l’ordinamento del Pubblico Impiego deve essere
cambiato in fretta dal Legislatore!
(07.05.2013). |
|
UTILITA' |
|
APPALTI:
LE CENTRALI DI COMMITTENZA PER GLI APPALTI DEI PICCOLI
COMUNI - Primo rapporto sull’attuazione dei nuovi obblighi:
stato dell’arte e qualche strumento operativo (10.04.2013
- tratto da www.itaca.org). |
|
NOTE, CIRCOLARI E
COMUNICATI |
|
TRIBUTI:
OGGETTO: Risposte a quesiti riguardanti detrazioni,
cedolare secca, redditi di lavoro dipendente e fondiari, IMU
e IVIE (Agenzia delle Entrate,
circolare 09.05.2013 n. 13/E). |
|
SINDACATI |
|
ENTI LOCALI
- PUBBLICO IMPIEGO:
L'applicazione del D.Lgs. 165/2001 alle aziende
speciali (CGIL-FP
di Bergamo,
nota 09.05.2013). |
|
ENTI
LOCALI: Gestioni
associate e spesa del personale
(CGIL-FP di Bergamo,
nota 07.05.2013). |
|
GURI - GUUE - BURL
(e anteprima) |
|
AMBIENTE-ECOLOGIA - EDILIZIA PRIVATA: B.U.R.
Lombardia, serie ordinaria n. 20 del 13.05.2013,
"Pubblicazione ai
sensi dell’articolo 5 del regolamento regionale 21.01.2000,
n. 1, dell’elenco dei tecnici competenti in acustica
ambientale riconosciuti dalla Regione Lombardia alla data
del 30.04.2013, in attuazione dell’articolo 2, commi 6 e 7,
della legge 26.10.1995, n. 447 e della deliberazione di
Giunta regionale 06.08.2012, n. IX/3935" (comunicato
regionale 06.05.2013 n. 55). |
|
PATRIMONIO: B.U.R.
Lombardia, serie ordinaria n. 19 del 09.05.2013, "Integrazioni
del capitolato d’oneri generale e del capitolato d’oneri
particolare per la vendita in piedi di lotti boschivi di
proprietà pubblica approvato con d.d.g. n. 2481/2012 della
D.g. Sistemi verdi e paesaggio" (decreto
D.G. 30.04.2013 n. 3723). |
|
APPALTI:
G.U. 08.05.2013 n. 106 "Procedimento per la soluzione
delle controversie ai sensi dell’art. 6, comma 7, lettera
n), del decreto legislativo 12.04.02006, n. 163" (AVCP,
provvedimento 24.04.2013). |
|
DOTTRINA E
CONTRIBUTI |
|
PUBBLICO IMPIEGO:
E. Michetti,
Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità
di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso
gli enti privati in controllo pubblico (07.05.2013
- tratto da www.gazzettaamministrativa.it). |
|
CONSIGLIERI COMUNALI - PUBBLICO IMPIEGO:
P. M. Zerman,
Elusione del patto di stabilità interno e responsabilità per
danno erariale degli amministratori degli enti locali
(link a www.giustizia-amministrativa.it).
---------------
Oggetto di commento, si legga anche Corte dei Conti, Sez.
giurisdiz. Piemonte,
sentenza 16.01.2013 n. 6
(link a www.giustizia-amministrativa.it). |
|
CONDOMINIO:
M. Sala,
Sul diritto di coabitazione con l’animale domestico
(Immobili & proprietà n. 4/2013 - tratto da
www.ispoa.it). |
|
APPALTI SERVIZI: R.
Caranta,
Accordi tra amministrazioni e contratti pubblici
(Urbanistica e appalti n. 4/2013 - tratto da www.ipsoa.it). |
|
EDILIZIA PRIVATA:
A. Mafrica e M. Petrulli,
Altri esempi di particolari interventi edilizi subordinati
al rilascio del permesso di costruire (L'ufficio
tecnico n. 4/2013). |
|
ESPROPRIAZIONE:
E. I. Blasco,
La (non agevole) applicazione della normativa sulla
trasparenza ai procedimenti espropriativi - Il problema
della pubblicità delle indennità d'esproprio (L'ufficio
tecnico n. 4/2013). |
|
APPALTI:
S. Usai,
Il potere/dovere della stazione appaltante di non assegnare
l'appalto in presenza di motivate ragioni di interesse
pubblico (L'ufficio tecnico n. 4/2013). |
|
EDILIZIA PRIVATA:
N. D'Angelo,
Torri anemometriche e pali eolici: regimi abilitativi e
violazioni penali (L'ufficio tecnico n. 4/2013). |
|
EDILIZIA PRIVATA:
P. Sciscioli,
Aspetti e profili organizzativi del SUAP alla luce del
D.P.R. 160/2010 (L'ufficio tecnico n. 4/2013). |
|
EDILIZIA PRIVATA:
R. Balasso,
La qualificazione tecnico-giuridica degli interventi (parte
prima) (L'ufficio tecnico n. 4/2013). |
|
EDILIZIA PRIVATA: W.
Fumagalli,
LE CASE MOBILI, I TITOLI ABILITATIVI EDILIZI E LE PREVISIONI
URBANISTICHE -
LA DISCIPLINA URBANISTICA VALE ANCHE PER LE CASE MOBILI -
Non sempre le case mobili vengono installate per fare fronte
ad esigenze temporanee (AL
n. 6/2012). |
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CORTE DEI CONTI |
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APPALTI FORNITURE E SERVIZI: Paletti agli approvvigionamenti.
O il mercato elettronico o le centrali di committenza.
Corte
conti Lombardia: sfuggono alla regola solo i beni e servizi
non disponibili.
Sfuggono al mercato elettronico o alle centrali di
committenza solo le acquisizioni di beni e servizi che sia
dimostrato non essere presenti sul alcun mercato
elettronico. Tutte le altre acquisizioni debbono
necessariamente passare dalle centrali di committenza o dai
mercati elettronici.
La Corte dei conti, sezione regionale di controllo della
Lombardia, col
parere 23.04.2013 n. 165,
chiarisce in termini definitivi la questione connessa agli
obblighi incombenti sugli enti locali per le acquisizioni di
beni e servizi e sulle centrali di committenza.
Comuni fino a 5 mila abitanti. I comuni con popolazione fino a 5 mila abitanti sono
soggetti a due obblighi alternativi. Il primo è fissato
dall'articolo 33, comma 3-bis, del dlgs 165/2001 che impone
come prima scelta quella di avvalersi delle centrali di
committenza obbligatoriamente costituite mediante unioni di
comuni o consorzi; la seconda opportunità è di effettuare
gli acquisti «attraverso gli strumenti elettronici di
acquisto gestiti da altre centrali di committenza di
riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all'articolo
26 della legge 23.12.1999, n. 488 ed il mercato
elettronico della pubblica amministrazione di cui
all'articolo 328 del dpr 05.10.2010, n. 207».
L'obbligo di avvalersi delle centrali di committenza o, in
alternativa, dei mercati elettronici, precisa molto
chiaramente la sezione Lombardia, vale tanto per gli appalti
di importo superiore alla soglia comunitaria, quanto per gli
importi inferiori alla soglia comunitaria. In ogni caso,
l'alternativa tra centrali di committenza e mercati
elettronici è piena.
Comuni con oltre 5 mila abitanti e province. Gli enti locali
di maggiori dimensioni non sono soggetti alle disposizioni
dell'articolo 33, comma 3-bis del codice dei contratti.
Essi, sopra soglia, sono liberi di attivare procedure
contrattuali autonome, a meno che non siano operative le
convenzioni di cui all'articolo 26, comma 3 della legge
488/1999 stipulate dalla Consip o dalle centrali di
committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1,
comma 455, della legge 296/2006.
Per gli acquisti sotto soglia, si applica l'articolo 1,
comma 450, della legge 296/2006, che obbliga le
amministrazioni locali ad effettuare gli acquisti di beni e
servizi dai mercati elettronici indicati dall'articolo 328
del dpr 207/2010.
È opportuno precisare che l'articolo 1, comma 450, della
legge 296/2006 si applica anche agli enti fino a 5 mila
abitanti, ma in questo caso, detta norma va coordinata con
le già viste disposizioni di cui all'articolo 33, comma
3-bis, del codice dei contratti.
Acquisizioni in economia per piccoli comuni. Sfuggono
all'obbligo di avvalersi della centrale di committenza
valevole per i comuni fino a 5 mila abitanti solo le
acquisizioni in economia in amministrazione diretta e quelle
mediante cottimo fiduciario, per importi fino a 40 mila
euro. Infatti, in questo caso, non essendovi propriamente
gare, l'articolo 33, comma 3-bis, del dlgs 163/2006, secondo
la Corte dei conti, non trova applicazione.
Tuttavia, proprio perché comunque resta operante l'articolo
1, comma 450, della legge 296/2006, le acquisizioni mediante
cottimo fiduciario al di sotto dei 40 mila euro debbono
essere effettuate attraverso il Me.Pa. o gli altri mercati
elettronici contemplati dall'articolo 328 del dpr 207/2010.
Il parere della Sezione afferma che lo stesso vale nel caso
dell'amministrazione diretta: occorre aggiungere, però,
qualora l'acquisizione occorrente per la resa della
prestazione sia inferiore ai 40 mila euro.
Acquisizioni in economia per comuni con oltre 5 mila
abitanti e province. Per gli enti di maggiori dimensioni, le
acquisizioni in economia mediante cottimo fiduciario debbono
sempre essere effettuate ricorrendo ai mercati elettronici.
Sfuggono solo le acquisizioni in economia mediante
amministrazione diretta, eseguibili con materiali e mezzi
già nella disponibilità degli enti (ovviamente, questo vale
anche per gli enti fino a 5 mila abitanti).
Acquisti al di fuori dei mercati elettronici. Il parere
della sezione Lombardia spiega che la possibilità di
ricorrere alla procedura ex art. 125 del dlgs 163/2006 al di
fuori dei mercati elettronici residua solo qualora non sia
possibile reperire i beni o i servizi necessitati.
A tale scopo, occorre darne atto nella determinazione a
contrarre, che dovrà essere necessariamente preceduta dalla
evidenziazione delle caratteristiche tecniche necessarie del
bene e del servizio e dall'indagine sulla sussistenza nei
mercati elettronici disponibili delle prestazioni richieste,
avendo cura di specificare la motivazione che illustri la
non equipollenza delle prestazioni da acquisire con altri
beni o servizi presenti sui mercati elettronici
(articolo ItaliaOggi del 10.05.2013
- tratto da www.ecostampa.it). |
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APPALTI: In
conclusione, operando una lettura complessiva dell’articolo
33, comma 3-bis, del codice dei contratti, coordinato con il
comma 450
della legge n. 296/2006,
si deve affermare che il ricorso ad
un’unica centrale di committenza è obbligatorio per tutte le
procedure concorsuali relative ad appalti di importo
superiore alla soglia di rilevanza comunitaria nonché per
gli acquisti in economia di importo superiore ad € 40.000,00
mediante cottimo fiduciario e non invece per gli acquisti,
mediante medesima procedura, di importo inferiore e per
quelli mediante amministrazione diretta.
Conseguentemente, l’obbligo alternativo previsto dal secondo
periodo del medesimo comma 33 (“In alternativa, gli stessi
Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli
strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali
di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni
di cui all’articolo 26 della legge 23.12.1999, n. 488 e ed
il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui
all’articolo 328 del d.P.R. 05.10.2010, n. 207”) dovrebbe
trovare applicazione solo per i suddetti acquisti.
Tuttavia, anche per acquisti mediante cottimo fiduciario di
importo inferiore ad € 40.000,00 o per acquisti mediante
amministrazione diretta, non ricompresi nell’articolo 33,
comma 3-bis, cod. contr., trova applicazione l’obbligo di
ricorso alle forme di mercato elettronico previste
dall’articolo 1, comma 450, della legge n. 296/2006 come
modificata dalla legge n. 94/2012 (“al mercato elettronico
della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati
elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328
ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla
centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle
relative procedure”).
Restano salve le specifiche eccezioni sopra riportate.
Quanto, infine, alla portata cogente della norma contenuta
nell’articolo 33 cod. contr. (e dell’articolo 1, comma 450,
legge n. 296/2006), si ribadisce
l’alternativa offerta ai comuni di popolazione inferiore a
5.000 abitanti (centrale di committenza o mercato
elettronico), fermo restando che il mancato ricorso ad una
delle due modalità ivi previste determinerà l’applicazione
dell’impianto sanzionatorio previsto dall’articolo 1, comma
1, d.l. n. 95/2012.
---------------
Il sindaco del comune di Castel Rozzone, con nota n. 1090
del 11.03.2013, chiedeva all’adita Sezione l’espressione
di un parere in ordine all’obbligo delle centrali di
committenza per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000
abitanti.
In particolare, il comune di Castel Rozzano, richiamata la
pertinente normativa (art. 33, comma 3-bis, d.lgs. n.
163/2006), formulava i seguenti quesiti:
a) se sia ipotizzabile che la competenza per la gestione
degli affidamenti mediante cottimo fiduciario nonché per
quelli disciplinati dall’articolo 125, commi 8 e 11, del
codice degli appalti, inferiori ad € 40.000,00, resti in
capo al Comune dato il riferimento normativo alla locuzione
“gare bandite” contenuto nell’articolo 23, comma 5, legge n.
214/2011. In caso di risposta positiva, il comune precisa
che sarà in ogni caso vincolato al ricorso al mercato
elettronico stante le disposizioni vigenti per tutti gli
enti locali;
b) la reale portata cogente dell’articolo 33, comma 3
bis, d.lgs. n. 163/2006, in ordine all’obbligo di ricorrere
ad un’unica centrale ci committenza attesa comunque
l’opzione consentita di ricorrere ad altri sistemi di
approvvigionamento mediante mercato elettronico: si chiede,
in particolare, quali siano le reali differenze, in termini
di approvvigionamento di beni e servizi, fra le norme
generali poste per i comuni con popolazione superiore ai
5.000 abitanti e quelle per i comuni con popolazione
inferiore, in relazione all’alternativa posta dalla norma
evocata.
...
La questione in esame concerne l’interpretazione
dell’articolo 33, comma 3-bis, del d.lgs. n. 163/2006 a
tenore del quale “I Comuni con popolazione non superiore a
5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna
Provincia affidano obbligatoriamente ad un’unica centrale di
committenza l’acquisizione di lavori, servizi e forniture
nell’ambito delle unioni dei comuni, di cui all’articolo 32
del testo unico di cui al decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito
accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei
competenti uffici. In alternativa, gli stessi Comuni possono
effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti
elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di
committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di
cui all’articolo 26 della legge 23.12.1999, n. 488 e
ed il mercato elettronico della pubblica amministrazione di
cui all’articolo 328 del d.P.R. 05.10.2010, n. 207”.
Tale normativa trova applicazione per le gare bandite
successivamente al 31.03.2013 (vedi l’articolo 23, comma
5, legge n. 214/2011 e l’articolo 29, comma 11-ter, legge n.
14 del 2012).
In relazione a tale disposizione vanno esaminati
separatamente i due quesiti posti dal Comune.
In ordine al primo quesito, l’Ente locale chiede se sia
ipotizzabile che la competenza per la gestione degli
affidamenti mediante cottimo fiduciario nonché per quelli
disciplinati dall’articolo 125, commi 8 e 11, del codice
degli appalti, inferiori ad € 40.000,00, resti in capo al
Comune dato il riferimento normativo alla locuzione alle
“gare bandite” contenuto nell’articolo 23, comma 5, legge n.
214/2011. In caso di risposta positiva, il comune precisa
che sarà in ogni caso vincolato al ricorso al mercato
elettronico stante le disposizioni vigenti per tutti gli
enti locali.
Detto in altri termini, poiché l’articolo 23 della legge n.
214/2011, che ha introdotto il comma 3-bis all’interno
dell’art. 33 codice contratti, nell’individuare la data di
decorrenza dell’obbligo di ricorso alle centrali di
committenza ha fatto espresso ricorso alle “gare bandite”
successivamente ad un certo termine, l’Ente locale si
interroga circa l’effettiva portata del menzionato articolo
33, in particolare con riguardo a procedure che non
richiedono il previo esperimento di una gara tra potenziali
aggiudicatori.
La questione proposta è già stata affrontata dalla
magistratura contabile con la deliberazione della Sezione
Regionale Piemonte n. 271/2012 le cui motivazioni sono
ampiamente condivisibili.
In sostanza, la Sezione Piemonte, dopo aver messo in luce
che l’articolo 33 in esame si colloca al titolo I,
“contratti di rilevanza comunitaria”, della parte II
“contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori
ordinari” del codice dei contratti pubblici, e che per
l’applicabilità della stessa anche ai contratti pubblici
sotto soglia occorre fare riferimento all’art. 121 del
successivo titolo II, ove si prescrive che a questi ultimi
si applicano, oltre alle disposizioni della parte I, della
parte IV e della parte V, anche le disposizioni della parte
II “in quanto non derogate dalle norme del presente titolo”,
evidenzia come “le previsioni di cui all’art. 33, comma 3-bis (al pari delle altre contenute nella parte II del
Codice), si applicano anche ai contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia
comunitaria, solo ove non risultino derogate dalle
disposizioni di cui al titolo II, rubricato “contratti sotto
soglia
comunitaria”.
Non è possibile, in altri termini, concludere in termini
generale ed assoluti che l’articolo 33, comma 3-bis, non si
applichi per tutti gli acquisti/affidamenti sotto soglia
comunitaria.
Tra questi, l’articolo 125 del codice contratti, nel
disciplinare i lavori, servizi e forniture in economia,
distingue tra acquisizioni in economia mediante
amministrazione diretta e acquisizioni in economia mediante
procedura di cottimo fiduciario.
Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate
con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o
noleggiati e con personale proprio delle stazioni
appaltanti, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto
la direzione del responsabile del procedimento.
Il cottimo fiduciario, invece, è una procedura negoziata in
cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi
(l’articolo 3, comma 40, cod. contratti prevede
espressamente che “le «procedure negoziate» sono le
procedure in cui le stazioni appaltanti consultano gli
operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più
di essi le condizioni dell'appalto. Il cottimo fiduciario
costituisce procedura negoziata”).
Per lavori, servizi o forniture di importo pari o superiore
ad € 40.000,00, “l'affidamento mediante cottimo fiduciario
avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione,
parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque
operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti
idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero
tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla
stazione appaltante” (commi 8 e 11 dell’articolo 125 cit.).
Invece, per importi inferiori a tale soglia, per il cottimo
fiduciario “è consentito l'affidamento diretto da parte del
responsabile del procedimento”, così come avviene
normalmente per l’ipotesi dell’amministrazione diretta.
Dunque, da quanto esposto si può ricavarne la seguente
indicazione: mentre l’amministrazione diretta non prevede
alcun tipo di gara, per il cottimo fiduciario occorre
distinguere a seconda dell’importo di
lavori/servizi/forniture.
Se al di sotto dei 40.000,00 euro non occorre l’esperimento
di una procedura comparativa, al di sopra di tale soglia è
necessario il “rispetto dei principi di trasparenza,
rotazione, parità di trattamento” e la “previa consultazione
di almeno cinque operatori economici”.
Ciò posto, appare corretto affermare che per le procedure in
economia di amministrazione diretta e di cottimo fiduciario
inferiore ad € 40.000,00 non trova applicazione l’obbligo
del ricorso alla centrale di committenza.
Nell’ipotesi di amministrazione diretta, le acquisizioni
sono effettuate con strumenti propri o appositamente
acquistati o noleggiati dall’amministrazione, e con
personale proprio della stazioni appaltanti, o eventualmente
assunto per l’occasione, sotto la direzione del responsabile
del procedimento: come rilevato dalla deliberazione della
Sezione Piemonte, “si tratta di fattispecie non pienamente
compatibili con il ricorso a una centrale di committenza e
comunque, in assenza di vere e proprie procedure
concorrenziali non rispondenti alla ratio della norma che,
come già più volte rilevato, è quella di ottenere risparmi
di spesa riducendo i costi di gestione delle procedure
negoziali attraverso la concentrazione delle stesse”.
Analoghe motivazioni sostengono l’esclusione dell’obbligo
per le procedure di cottimo fiduciario “semplificato” (per
importi inferiori ad € 40.000,00).
A sostegno di tali conclusioni milita anche l’argomento
letterale: l’assenza, in entrambe le fattispecie, di una
procedura concorrenziale non consente di ritenere integrato
quel concetto di “gara” previsto dall’articolo 23 della
legge n. 214/2011 per individuare la decorrenza cronologica
dell’articolo 33, comma 3-bis, cod. contratti.
Diverso il discorso per quanto concerne la procedura di
cottimo fiduciario per importi di lavori/servizi/forniture
pari o superiore ad € 40.000,00.
In tal caso, infatti, seppure non sia prevista la previa
pubblicazione di un bando (art. 31 del Regolamento di
esecuzione cod. contr.), la procedura prevede comunque
l’esperimento di una gara ufficiosa con la consultazione di
almeno 5 operatori economici nel rispetto dei principi di
trasparenza e parità di trattamento, così implicando una
valutazione comparativa delle offerte ricevute.
Si tratta, quindi, di una procedura semplificata cui si
applicano anche le disposizioni della parte II (tra cui
l’articolo 33, comma 3-bis, in esame) che non risultano
espressamente derogate da quelle previste dal Titolo II per
i contratti sotto soglia.
D’altra parte, il ricorso alle centrali uniche di
committenza risulta non solo compatibile con detta
procedura, ma anche coerente con la ratio della previsione
normativa: una gestione obbligatoria per i piccoli comuni da
parte di centrali di committenza uniche, può e deve
esplicare i vantaggi auspicati, in termini di
razionalizzazione e risparmi di spesa, anche con riguardo
alla procedura negoziata in esame (deliberaz. Sezione
Piemonte cit.).
Si può quindi concludere che “l’applicazione dell’obbligo di
ricorso a centrali uniche di committenza per i piccoli
comuni, possa in via analogica applicarsi anche al cottimo
fiduciario (per importi superiori ad € 40.000,00),
valorizzando il momento di esplicazione della gara
informale”.
*** *** ***
Con il secondo quesito, il Comune chiede di conoscere “la
reale portata cogente dell’articolo 33, comma 3-bis, d.lgs.
n. 163/2006, in ordine all’obbligo di ricorrere ad un’unica
centrale di committenza attesa comunque l’opzione consentita
di ricorrere ad altri sistemi di approvvigionamento mediante
mercato elettronico”.
Com’è noto, l’articolo 33, comma 3-bis, del d.lgs. n.
163/2006, dopo aver introdotto l’obbligo di ricorso alle
centrali di committenza, prevede che “in alternativa, gli
stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti
attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da
altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese
le convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23.12.1999, n. 488 ed il mercato elettronico della
pubblica amministrazione di cui all’articolo 328 del d.P.R.
05.10.2010, n. 207”.
Tale normativa, pertanto, si applica per tutti gli acquisti
effettuati da comuni inferiori a 5.000 abitanti
indipendentemente dalla soglia di rilevanza comunitaria
dell’appalto.
Sul punto, va anche ricordato che ai sensi dell'art. 1 -comma 450- della L. 296/2006, come novellato dall'art. 7 -comma 2- del D.L. 52/2012 conv. in L. 94/2012 e dall'art. 1
-comma 149- della L. 228/2012, "fermi restando gli
obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente
articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 30.03.2001, n.
165, per gli acquisti dì beni e servizi di importo inferiore
alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare
ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici
istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al
sistema telematico messo a disposizione dalla centrale
regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative
procedure".
Tale normativa, invece, trova applicazione per tutti i
comuni ma con riguardo ai soli appalti di importo inferiore
alla soglia di rilevanza comunitaria.
Nel corpo dell’istanza di parere, infine, il comune richiama
l'art. 1, comma 1, del D.L. 95/2012 (cd. seconda "spending
review"), convertito in legge 135/2012, che ha previsto che
"successivamente alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, i contratti stipulati
in violazione dell'articolo 26, comma 3, della legge 23.12.1999, n. 488, ed i contratti stipulati in
violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli
strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.
sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa
di responsabilità amministrativa. Ai fini della
determinazione del danno erariale si tiene anche conto della
differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti
di acquisto e quello indicato nel contratto”.
Per quanto concerne il ricorso ai mercati elettronici,
occorre rammentare che, giusta l’obbligo sopra richiamato ai
sensi dell’art. 1, comma 450, della l. 296/2006, per gli
acquisti sotto la “soglia comunitaria” l’utilizzo dei
mercati elettronici è stato reso obbligatorio:
• a decorrere dal 01.07.2007, per le amministrazioni
statali, centrali e periferiche, ad esclusione degli
istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle
istituzioni educative e delle istituzioni universitarie;
• a decorrere dal 09.05.2012, per le tutte le
amministrazioni come definite ai sensi dell’art. 1, d.lgs
30.03.2001, n. 165, ivi compresi, conseguentemente, gli
enti locali. Quest’ultimo obbligo e la sua decorrenza, in
realtà, sono il frutto della recente novellazione della
norma citata, effettuata dal d.l. 07.05.2012, n. 52 (art.
7, comma 2) convertito con modificazioni dalla l. 06.07.2012, n. 94.
Dunque, dalle normative richiamate, effettivamente non
perfettamente coordinate tra loro, emerge il seguente
quadro: per i comuni al di sotto dei 5.000 abitanti sussiste
un obbligo di ricorso ai mercati elettronici senza alcun
rilievo per l’importo dell’appalto (il comma 450 riguarda
gli importi sotto soglia, il nuovo art. 33, comma 3-bis, cod.
contr. sia quelli sotto che quelli sopra).
Tuttavia, per tali comuni, a differenza di quelli con
popolazione superiore, si configura un’alternativa tra il
ricorso al mercato elettronico e quello alla centrale di
committenza di cui all’articolo 33, comma 3-bis.
L’istituto del MEPA trova oggi una sua compiuta disciplina
nell’art. 328 del d.p.r. 05.10.2010, n. 207 (Regolamento
di esecuzione e attuazione del codice dei contratti
pubblici).
La norma ribadisce che il MEPA gestito dalla CONSIP ovvero
il mercato elettronico creato ad hoc dalla stazione
appaltante o quello realizzato da centrali di committenza ai
sensi dell’art. 33 del codice dei contratti pubblici,
consentono alle pubbliche amministrazioni di effettuare
l’acquisto di beni o servizi che hanno caratteristiche
generalmente disponibili sul mercato.
Pertanto, attesa la lata previsione del citato comma 450
legge n. 296/2006 e del nuovo art. 33, comma 3-bis, la
possibilità di ricorrere alla procedura ex art. 125 cod.
contr. al di fuori di tali mercati residua solo nell’ipotesi
di non reperibilità dei beni o servizi necessitati: nella
fase amministrativa di determinazione a contrarre, l’ente
dovrà evidenziare le caratteristiche tecniche necessarie del
bene e della prestazione, di avere effettuato il previo
accertamento della insussistenza degli stessi sui mercati
elettronici disponibili e, ove necessario, la motivazione
sulla non equipollenza con altri beni o servizi presenti sui
mercati elettronici.
Peraltro, non sussiste un obbligo assoluto di ricorso al
MEPA Consip, essendo espressamente prevista la facoltà di
scelta tra le diverse tipologie di mercato elettronico
richiamate dall’art. 328 del d.p.r. 207/2010: segnatamente,
tra il mercato elettronico realizzato dalla medesima
stazione appaltante e quello realizzato dalle centrali di
committenza di riferimento di cui all’art. 33 cod. contr.,
potendo inoltre ricorrere alle convenzioni di cui
all’articolo 26 della legge 23.12.1999, n. 488 (le
opzioni percorribili sono confermate dall’art. 33, comma 3-bis, cod. contr.)
Ne deriva che, così venendo al profilo della cogenza
dell’articolo 33, comma 3-bis, mentre il MEPA gestito dalla
CONSIP rientra appieno tra gli “strumenti di acquisto messi
a disposizione” dalla stessa (art. 1, comma 1, d.l. n.
95/2012), analoga conclusione non può essere effettuata per
i mercati elettronici curati da parte della singola stazione
appaltante ovvero ad opera della centrale di committenza.
Tuttavia, a ben vedere, il ricorso a un MEPA diverso da
quello gestito direttamente dalla CONSIP appare una modalità
alternativa di adempimento rispetto a un obbligo primario
direttamente comminato dalla legge, con la conseguenza che
troverà applicazione per le operazioni in tal senso non
concluse dagli enti locali la nullità c.d. testuale o
espressa comminata dal legislatore ai sensi dell’art. 1418,
comma 3, c.c. (in tal senso sez. contr. Marche,
deliberazione 29.11.2012 n. 169; sez. contr.
Lombardia, deliberazione n. 89/PAR/2013).
Trattasi, infatti, di interpretazione estensiva, e non già
analogica, utilmente applicabile quindi anche con riguardo a
fattispecie tendenzialmente tassative quali le norme
comminatorie di nullità.
Tale conclusione non appare contraddetta dall’ultimo periodo
del comma 1, art. 1, del d.l. n. 95/2012, che introduce una
specifica “prova di resistenza” per le sole Amministrazioni
dello Stato (“La disposizione del primo periodo del presente
comma non si applica alle Amministrazioni dello Stato quando
il contratto sia stato stipulato ad un prezzo più basso di
quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di
prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.”), determinando come conseguenza quella di
impedire, per le sole amministrazioni locali (rispetto a cui
l’obbligo di ricorso al MEPA gestito dalla CONSIP è
indubbiamente più lasco) il beneficio della verifica del
danno.
In effetti, come si ha avuto modo di cennare, per le
Amministrazioni dello Stato detto beneficio compensa la
circostanza che la disciplina degli obblighi di
approvvigionamento sia maggiormente stringente. Per le
amministrazioni locali, invece, stante la possibilità di
ricorso a diverse forme di reperimento sui vari MEPA, il
legislatore ha limitato la possibilità di deroga e di
conseguente ricerca sul libero mercato.
Da quanto esposto deriva che, salvo i casi di non
reperibilità dei beni e servizi necessitati, l’avvenuta
acquisizione di beni e servizi secondo modalità diverse da
quelle previste dal novellato art. 1, comma 450, legge n.
296/2006 e dall’articolo 33, comma 3-bis, cod. contr., da
parte di comuni di qualsivoglia dimensione demografica,
nella ricorrenza dei presupposti per il ricorso al MEPA,
inficerà il contratto stipulato ai sensi del disposto di cui
all’art. 1, comma 1, L. 135/ 2012 comportando le connesse
responsabilità.
*** *** ***
In conclusione, riassumendo quanto esposto per entrambi i
quesiti formulati ed operando una lettura complessiva
dell’articolo 33, comma 3-bis, del codice dei contratti,
coordinato con il citato comma 450, si deve affermare che il
ricorso ad un’unica centrale di committenza è obbligatorio
per tutte le procedure concorsuali relative ad appalti di
importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria
nonché per gli acquisti in economia di importo superiore ad
€ 40.000,00 mediante cottimo fiduciario e non invece per gli
acquisti, mediante medesima procedura, di importo inferiore
e per quelli mediante amministrazione diretta.
Conseguentemente, l’obbligo alternativo previsto dal secondo
periodo del medesimo comma 33 (“In alternativa, gli stessi
Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli
strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali
di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni
di cui all’articolo 26 della legge 23.12.1999, n. 488
e ed il mercato elettronico della pubblica amministrazione
di cui all’articolo 328 del d.P.R. 05.10.2010, n. 207”)
dovrebbe trovare applicazione solo per i suddetti acquisti.
Tuttavia, anche per acquisti mediante cottimo fiduciario di
importo inferiore ad € 40.000,00 o per acquisti mediante
amministrazione diretta, non ricompresi nell’articolo 33,
comma 3 bis, cod. contr., trova applicazione l’obbligo di
ricorso alle forme di mercato elettronico previste
dall’articolo 1, comma 450, della legge n. 296/2006 come
modificata dalla legge n. 94/2012 (“al mercato elettronico
della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati
elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328
ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla
centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle
relative procedure”).
Restano salve le specifiche eccezioni sopra riportate.
Quanto, infine, alla portata cogente della norma contenuta
nell’articolo 33 cod. contr. (e dell’articolo 1, comma 450,
legge n. 296/2006), si ribadisce l’alternativa offerta ai
comuni di popolazione inferiore a 5.000 abitanti (centrale
di committenza o mercato elettronico), fermo restando che il
mancato ricorso ad una delle due modalità ivi previste
determinerà l’applicazione dell’impianto sanzionatorio
previsto dall’articolo 1, comma 1, d.l. n. 95/2012
(Corte dei Conti, Sez. controllo Lombardia,
parere 23.04.2013 n. 165). |
|
LAVORI PUBBLICI: Nello
specifico, il comune di Brignano intende applicare
l’articolo 53, comma 6, del d.lgs. n. 163/2006 a mente del
quale, in caso di appalto di lavori pubblici, “in
sostituzione totale o parziale delle somme di denaro
costituenti il corrispettivo del contratto, il bando di gara
può prevedere il trasferimento all'affidatario della
proprietà di beni immobili appartenenti all'amministrazione
aggiudicatrice, già indicati nel programma di cui
all'articolo 128 per i lavori, o nell'avviso di
preinformazione per i servizi e le forniture, e che non
assolvono più a funzioni di interesse pubblico”.
A parere della Sezione, l’operazione descritta dal Comune
non trova alcun ostacolo nella normativa finanziaria che
limita l’acquisto di beni immobili.
Con successiva integrazione (nota n. 2089/2013), il Sindaco
del Comune di Brignano chiede di conoscere, in linea
generale ed al di là del caso concreto prospettato, se il
divieto di procedere ad acquisti immobiliari ricomprende
anche la permuta immobiliare “alla pari”.
La risposta deve essere negativa. In conclusione, può
ritenersi che l’espressione utilizzata dal legislatore nel
caso di specie abbia carattere atecnico e che sia più
correttamente applicabile ai contratti nei quali l’effetto
traslativo, conseguenza immediata e diretta del rapporto
giuridico, determini comunque un esborso finanziario a
carico del soggetto pubblico.
---------------
Il sindaco del comune di Brignano Gera d’Adda, con nota n.
2302 del 15.03.2013, chiedeva all’adita Sezione
l’espressione di un parere in ordine all’articolo 1, comma
138, legge 228/2012.
In particolare, l’Ente si interroga sulla possibilità di
procedere alla realizzazione di un’opera pubblica (Polo per
l’infanzia) avvalendosi dell’articolo 53, comma 6, del
d.lgs. n. 163/2006 il quale stabilisce che, in sostituzione
totale o parziale delle somme di denaro costituenti il
corrispettivo del contratto, il bando di gara può prevedere
il trasferimento all’affidatario della proprietà di beni
immobili appartenenti all’amministrazione aggiudicatrice,
già indicati nel programma di cui all’articolo 128 per i
lavori e che non assolvono più a funzioni di interesse
pubblico.
Sulla base di tali premesse, il Sindaco dell’ente locale
chiedeva se l’operazione di “permuta” dell’opera pubblica da
realizzare con bene immobile di proprietà
dell’amministrazione senza alcun esborso monetario sia
compatibile con la legge di stabilità 2013.
Con successiva nota 2089/2013 chiedeva, in linea generale,
se il divieto in esame comprendesse o meno le operazioni di
permuta “alla pari”.
...
La questione in esame concerne la possibilità o meno, per il
comune di Brignano, di procedere alla realizzazione di
un’opera pubblica (Polo per l’infanzia) avvalendosi
dell’articolo 53, comma 6, del d.lgs. n. 163/2006 il quale
stabilisce che, in sostituzione totale o parziale delle
somme di denaro costituenti il corrispettivo del contratto,
il bando di gara può prevedere il trasferimento
all’affidatario della proprietà di beni immobili
appartenenti all’amministrazione aggiudicatrice, già
indicati nel programma di cui all’articolo 128 per i lavori
e che non assolvono più a funzioni di interesse pubblico.
Il Sindaco del comune di Brignano chiede di sapere se
l’operazione di permuta rientri o meno nel divieto di
acquisto beni immobili introdotto dall’articolo 12, comma 1-quater, della legge n. 111/2011 (comma inserito dall’articolo
1, comma 138, della legge n. 228/2012) ai sensi del quale
“per l'anno 2013 le amministrazioni pubbliche inserite nel
conto economico consolidato della pubblica amministrazione,
come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma
3, della legge 31.12.2009, n. 196, e successive
modificazioni, (…), non possono acquistare immobili a titolo
oneroso né stipulare contratti di locazione passiva salvo
che si tratti di rinnovi di contratti, ovvero la locazione
sia stipulata per acquisire, a condizioni più vantaggiose,
la disponibilità di locali in sostituzione di immobili
dismessi ovvero per continuare ad avere la disponibilità di
immobili venduti. Sono esclusi gli enti previdenziali
pubblici e privati, per i quali restano ferme le
disposizioni di cui ai commi 4 e 15 dell'articolo 8 del
decreto-legge 31.05.2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30.07.2010, n. 122. Sono
fatte salve, altresì, le operazioni di acquisto di immobili
già autorizzate con il decreto previsto dal comma 1, in data
antecedente a quella di entrata in vigore del presente
decreto”.
Nello specifico, il comune di Brignano intende applicare
l’articolo 53, comma 6, del d.lgs. n. 163/2006 a mente del
quale, in caso di appalto di lavori pubblici, “in
sostituzione totale o parziale delle somme di denaro
costituenti il corrispettivo del contratto, il bando di gara
può prevedere il trasferimento all'affidatario della
proprietà di beni immobili appartenenti all'amministrazione
aggiudicatrice, già indicati nel programma di cui
all'articolo 128 per i lavori, o nell'avviso di preinformazione per i servizi e le forniture, e che non
assolvono più a funzioni di interesse pubblico”.
A parere della Sezione, l’operazione descritta dal Comune
non trova alcun ostacolo nella normativa finanziaria che
limita l’acquisto di beni immobili.
E’ vero, infatti, che l’Ente locale acquista un’opera
pubblica –e quindi un bene immobile– ma è altrettanto vero
che l’articolo 1, comma 138, legge n. 228/2012 vieta
l’acquisto di immobili a titolo oneroso e non la diversa
ipotesi (in cui l’acquisto è mera conseguenza, differita nel
tempo, dell’operazione) dell’appalto di lavori pubblici.
D’altra parte, lo stesso articolo 12 della legge n. 111/2011
(modificato dal citato comma 138), comma 1-ter, prevede che
“a decorrere dal 01.01.2014 al fine di pervenire a
risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal
patto di stabilità interno, gli enti territoriali e gli enti
del Servizio sanitario nazionale effettuano operazioni di
acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente l’indispensabilità e l’indilazionabilità
attestate dal responsabile del procedimento. La congruità
del prezzo è attestata dall’Agenzia del demanio, previo
rimborso delle spese. Delle predette operazioni è data
preventiva notizia, con l’indicazione del soggetto alienante
e del prezzo pattuito, nel sito internet istituzionale
dell’ente:” è chiaro ed evidente il riferimento giuridico
alla fattispecie civilistica della compravendita (laddove le
parti sono l’alienante e l’acquirente) e non a quella
dell’appalto.
Con successiva integrazione (nota n. 2089/2013), il Sindaco
del Comune di Brignano chiede di conoscere, in linea
generale ed al di là del caso concreto prospettato, se il
divieto di procedere ad acquisti immobiliari ricomprende
anche la permuta immobiliare “alla pari”.
La risposta deve essere negativa.
Pur consapevole che la permuta, anche ove non preveda
movimenti finanziari, è un contratto commutativo e quindi a
titolo oneroso, la Sezione ritiene di dare prevalenza ad
argomentazioni di diverso tenore, che consentono di
escludere che il contratto di permuta ricada all’interno
della norma proibitiva degli acquisti.
Dal punto di vista teleologico, innanzitutto, occorre
considerare che la disposizione in commento novella un
decreto legge recante Disposizioni urgenti per la
stabilizzazione finanziaria, ed è inserita nell’ambito di
una legge di stabilità, la quale, ai sensi dell’art. 11,
comma 3, della legge 31.12.2009, n. 196 ”contiene
esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari”.
Va poi ricordato che, se è vero che secondo la
giurisprudenza della Corte costituzionale (ex plurimis
sentenza 18.02.2010, n. 52) il legislatore statale, ai
sensi dell’art. 117 Cost., può limitare la capacità
negoziale degli enti locali in conformità alla propria
spettanza della materia “ordinamento civile”, è altrettanto
vero che tali limitazioni devono essere testualmente ed
espressamente comminate.
Si impone, pertanto, un’interpretazione del divieto di
acquisto costituzionalmente orientata: l’intervento dello
Stato, infatti, si giustifica se ed in misura in cui risulta
finalizzato al rispetto del principio di coordinamento della
finanza pubblica e dell’obiettivo di contenimento della
pesa.
Solo in questa prospettiva, dunque, si giustifica il divieto
introdotto dall’articolo 1, comma 138, legge n. 228/2012.
Sotto questo profilo, allora, è del tutto evidente che,
risolvendosi nella mera diversa allocazione delle poste
patrimoniali dell’ente afferenti a beni immobili, il
contratto di permuta risulta operazione finanziariamente
neutra e, conseguentemente, non contemplata dal richiamato
divieto.
A parere della Sezione, l’ambito applicativo del divieto va
allora circoscritto alle categorie giuridiche potenzialmente
pregiudizievoli per le finanze pubbliche.
Sotto il profilo letterale, infine, si può osservare che il
comma 1-ter dell’art. 12 sopra riportato prevede, tra gli
altri, una serie di obblighi concernenti le operazioni di
acquisto che prevedono l'indicazione “del soggetto alienante
e del prezzo pattuito”.
Dal riferimento alla posizione dell’alienante può cogliersi
un grave indizio semantico dell’inapplicabilità del divieto
di acquisto ai casi di permuta “pura”, in quanto, come noto,
nel contratto di permuta le posizioni di alienante e di
acquirenti sono reciproche e predicabili con riferimenti a
entrambi i contraenti.
In conclusione, può ritenersi che l’espressione utilizzata
dal legislatore nel caso di specie abbia carattere atecnico
e che sia più correttamente applicabile ai contratti nei
quali l’effetto traslativo, conseguenza immediata e diretta
del rapporto giuridico, determini comunque un esborso
finanziario a carico del soggetto pubblico
(Corte dei Conti, Sez. controllo Lombardia,
parere 23.04.2013 n. 164). |
|
INCARICHI PROFESSIONALI: Il dettato normativo non sembra, in
considerazione dell’ampiezza della locuzione utilizzata,
consentire alcuna limitazione al novero delle consulenze
prese in esame ai fini della riduzione della spesa”.
Del
resto, l’esclusione delle consulenze talmente specialistiche
da essere comunque al di fuori delle professionalità interne
all’Amministrazione “non
appare coerente con la disciplina dettata in materia
(articolo 7 del decreto legislativo 165/2001) che prevede,
espressamente, tra i presupposti per il ricorso a
collaborazioni, il preliminare accertamento
dell’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane
disponibili all’interno dell’Amministrazione e la natura
temporanea e altamente qualificata della prestazione resa da
esperti di particolare e comprovata specializzazione”.
Ne deriva che il Comune è tenuto a
rispettare il limite di spesa ex art. 6, comma 7, del d.l.
n. 78/2010, nel vigente quadro legale ed ermeneutico della
giurisprudenza costituzionale e contabile.
---------------
Il Sindaco del Comune di Cisano Bergamasco (BG) ha posto
alla Sezione una richiesta di parere sulla corretta
interpretazione ed applicazione dell’art. 6, comma 7, del
d.l. n. 78/2010.
Più nel dettaglio, l’organo rappresentativo dell’ente
osserva quanto segue.
Il Comune nel 2009 ha affidato un unico incarico di
consulenza per l’esigua somma di Euro 2.856,00. Premesso
ciò, il Sindaco chiede se sia possibile affidare nel 2013
un incarico per assistenza legale per problematiche di
particolare difficoltà sorte per pratiche edilizie
complesse, non rispettando il limite di cui all’art. 6, c.7,
del D.L. 78/2010. In base a tale disposizione, le
Pubbliche Amministrazioni possono, per l’anno in corso,
conferire incarichi di consulenza nel limite del 20% della
spesa effettivamente sostenuta nel 2009.
L’organo rappresentativo dell’ente precisa che tale
consulenza legale risulta necessaria: infatti, nel settore
tecnico non vi sono figure professionali in grado di
formulare pareri su pratiche così complesse, ragion per cui
si rivela indispensabile un legale specializzato.
Tale incarico verrebbe affidato di volta in volta
specificandone la motivazione, per un importo complessivo
non superiore, complessivamente nell’anno 2013, alla somma
di euro 10.000,00.
...
La tematica relativa all’esegesi dell’art. 6, comma 7, del
d.l. n. 78/2010 è stata affrontata dalle Sezioni Riunite
della Corte dei Conti in sede nomofilattica, con specifico
riferimento alla possibilità di escludere dall’applicazione
dei limiti previsti dall’art. 6, comma 7, le spese per
incarichi di consulenza “talmente specialistiche che
siano comunque al di fuori delle professionalità interne
all’amministrazione” (Corte dei Conti, Sezioni Riunite,
n. 50/2011).
Il Supremo Consesso della Magistratura contabile, la cui
esegesi riveste natura vincolante per tutte le sezioni
regionali di controllo della Corte dei Conti, ha ritenuto
che “il dettato normativo non sembra, in
considerazione dell’ampiezza della locuzione utilizzata,
consentire alcuna limitazione al novero delle consulenze
prese in esame ai fini della riduzione della spesa”. Del
resto, l’esclusione delle consulenze talmente specialistiche
da essere comunque al di fuori delle professionalità interne
all’Amministrazione –proseguono le Sezioni Riunite– “non
appare coerente con la disciplina dettata in materia
(articolo 7 del decreto legislativo 165/2001) che prevede,
espressamente, tra i presupposti per il ricorso a
collaborazioni, il preliminare accertamento
dell’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane
disponibili all’interno dell’Amministrazione e la natura
temporanea e altamente qualificata della prestazione resa da
esperti di particolare e comprovata specializzazione”.
Ne deriva che il Comune di Cisano Bergamasco (BG) è tenuto a
rispettare il limite di spesa ex art. 6, comma 7, del d.l.
n. 78/2010, nel vigente quadro legale ed ermeneutico della
giurisprudenza costituzionale e contabile
(Corte dei Conti, Sez. controllo Lombardia,
parere 18.04.2013 n. 157). |
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INCENTIVO PROGETTAZIONE: Progetti, incentivi limitati. Sono strumentali alla
realizzazione delle opere.
Dalla Corte conti della Campania una lettura restrittiva dei
bonus.
L'incentivazione ai dirigenti e dipendenti degli uffici
tecnici per la progettazione di strumenti urbanistici spetta
solamente se gli stessi sono strettamente connessi con la
realizzazione di opere pubbliche.
È questa l'indicazione
espressa col
parere 10.04.2013 n. 141 dalla sezione regionale di controllo della Corte
dei conti della Campania:
siamo in presenza di una lettura assai restrittiva, che
limita significativamente l'ambito di applicazione delle
disposizioni dettate dall'articolo 92 del dlgs n. 163/2006,
codice degli appalti.
Si perviene a questa conclusione non sulla base del dato
letterale, ma della ratio della disposizione e del suo
inserimento nell'ambito di disposizioni che sono dettate per
l'incentivazione dell'apporto degli uffici tecnici alla
realizzazione di opere pubbliche. I giudici contabili
campani lasciano margini all'autonomia regolamentare delle
singole amministrazioni locali, ma chiariscono che essa può
essere esercitata esclusivamente su aspetti di dettaglio,
quindi senza potere stravolgere questo principio.
In modo
altrettanto netto essi chiariscono che si devono ritenere
esclusi dal tetto al fondo per le risorse decentrate, cioè
dal divieto di superare nel triennio 2011/2013 il suo
ammontare del 2010, tutte le incentivazioni previste da
questa disposizione, anche se i relativi oneri sono
sostenuti direttamente dalle amministrazioni.
Il parere ci dice espressamente che «l'attività di
pianificazione debba essere contestualizzata nell'ambito dei
lavori pubblici, in un rapporto di necessaria strumentalità
con l'attività di progettazione di opere pubbliche». Si deve
pervenire a questa conclusione non sulla base di un dato
letterale, ma dell'inquadramento sistematico: «L'esclusivo
riferimento ai lavori pubblici dell'art. 90 dlgs 163/2006
induce a ritenere che l'art. 92 presuppone l'attività di
progettazione nelle varie fasi, expressis verbis come
finalizzata alla costruzione dell'opera pubblica
progettata».
Inoltre, viene evidenziato che «la citata latitudine
ermeneutica riconduce l'attività di pianificazione
nell'alveo di interventi pubblici o di opere di pubblico
interesse, in relazione alle quali l'ente agirà in veste di
stazione appaltante». E ancora «è di palmare evidenza come
il riferimento normativo e la conseguente voluntas legis
siano ascrivibili solo alla materia dei lavori pubblici,
presupponendosi una procedura a evidenza pubblica
finalizzata alla realizzazione di un'opera di pubblico
interesse».
Occorre parlare al riguardo di «tassatività della
normativa». Il parere contiene un'apertura, anche se assai
ridotta, alla autonomia normative delle singole
amministrazioni locali: «Potrebbe comunque competere alla
fonte regolamentare prevista dall'art. 92, commi 5 e 6, del dlgs
n. 163/2006, definire l'esatta portata ermeneutica del
concetto di atto di pianificazione comunque denominato,
anche prevedendo un'elencazione delle fattispecie di
riferimento, che comunque tengano conto dell'alveo
interpretativo elaborato dalla giurisprudenza contabile»
(articolo ItaliaOggi del 10.05.2013
- tratto da www.ecostampa.it). |
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PATRIMONIO:
I proventi di una servitù di passaggio su un
terreno di proprietà comunale sono obbligatoriamente
ascrivibili al titolo III dell'entrata del bilancio (entrate
extratributarie), e quindi tra le entrate correnti, e non
tra le entrate del titolo IV (entrate da alienazioni e
trasferimenti di capitale).
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Con la nota indicata
in epigrafe il Sindaco del Comune di Casaletto Spartano
chiede a questa Sezione un parere in ordine alla possibilità
di acquisizione di un fabbricato “da destinare alla
collettività generale e da includere nel patrimonio degli
usi civici posseduti dal comune”, utilizzando somme
provenienti dal pagamento, da parte della Società Snam
progetti, della servitù di passaggio di un gasdotto
realizzato su terreni gravati da usi civici.
Il comune prosegue chiedendo se i proventi di cui alla
citata servitù possano essere iscritti al titolo IV della
parte entrate del bilancio di previsione, finanziando la
spesa, prevista al titolo II della parte spesa dello stesso
bilancio, per l’acquisizione dell’immobile predetto.
...
Premesso che la Sezione non può affrontare la complessa
questione attinente all’immobile relativamente alla
possibilità di essere o meno, lo stesso, incluso nel
patrimonio degli usi civici del comune, in quanto non in
possesso degli elementi utili alla sua risoluzione (essendo,
la materia degli usi civici, dettagliatamente disciplinata
da una specifica normativa di settore e da copiosa
giurisprudenza che varia in relazione alle concrete
situazioni specifiche e riguardando, in linea di massima,
provvedimenti amministrativi di tipo ricognitivo e non
costitutivo dell’uso), nel merito dei quesiti sottoposti
–possibilità di acquisizione dell’immobile in oggetto
utilizzando i proventi rimessi all’ente da una società,
quale corrispettivo della servitù per il passaggio su
terreni di sua proprietà, e iscrizione dei proventi stessi
nel titolo IV delle entrate– la stessa Sezione si esprime
nei seguenti termini.
Il d.leg. 18.08.2000, n. 267, T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, e precisamente
l’articolo n. 199 del titolo IV –Investimenti-, prevede
quanto segue: “Fonti di finanziamento. 1. Per
l’attivazione degli investimenti gli enti locali possono
utilizzare:
a) entrate correnti destinate per legge agli investimenti;
b) avanzi di bilancio, costituiti da eccedenze di entrate
correnti rispetto alle spese correnti aumentate delle quote
capitali di ammortamento dei prestiti;
c) entrate derivanti dall’alienazione di beni e diritti
patrimoniali, riscossioni di crediti, proventi da
concessioni edilizie e relative sanzioni;
d) entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale
dello stato, delle regioni, da altri interventi pubblici e
privati finalizzati agli investimenti, da interventi
finalizzati da parte di organismi comunitari e
internazionali;
e) avanzo di amministrazione, nelle forme disciplinate
dall’articolo 187;
f) altre forme di ricorso al mercato finanziario consentite
dalla legge.".
Considerato che le entrate che l’ente
intende utilizzare –proventi di una servitù di passaggio su
un terreno di sua proprietà– sono obbligatoriamente
ascrivibili al titolo III dell’entrata del bilancio (entrate
extratributarie), e quindi tra le entrate correnti, e non
tra le entrate del titolo IV (entrate da alienazioni e
trasferimenti di capitale),
ed escluso il caso in cui l’ente stesso non sia a conoscenza
di una specifica disciplina giuridica (correlata alla
situazione di fatto dell’immobile che solo esso è in grado
di conoscere e che sfugge invece a questa Corte, non avendo
essa la disponibilità degli elementi fattuali della
fattispecie concreta), che gli consenta di applicare la
lettera a) della normativa succitata –utilizzo di entrate
correnti destinate per legge agli investimenti-,
questa Sezione esprime parere negativo all’utilizzo
specifico dei proventi della servitù per l’acquisto
dell’immobile, ritenendo che non sia consentito, alla luce
di quanto esplicitamente espresso dalla normativa,
l’utilizzo di entrate correnti per l’attivazione di
qualsiasi investimento
(Corte dei Conti, Sez. controllo Campania,
parere 28.02.2013 n. 25). |
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GIURISPRUDENZA |
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PUBBLICO IMPIEGO:
La Commissione
giudicatrice di un concorso esprime, quanto alla sufficienza
della preparazione del candidato, un giudizio
tecnico-discrezionale caratterizzato da profili di puro
merito…non sindacabile in sede di legittimità, salvo che
risulti manifestamente viziato da illogicità,
irragionevolezza , arbitrarietà o travisamento.
Il giudice deve valutare la coerenza logica del giudizio
operato dalla Commissione, ma non può sostituire o
giustapporre alla valutazione della Commissione un proprio ,
differente giudizio.
La Sezione deve qui richiamare quanto più volte Consiglio di
Stato ha avuto modo di affermare in subiecta materia
e cioè che:
a) la Commissione giudicatrice di un concorso esprime,
quanto alla sufficienza della preparazione del candidato, un
giudizio tecnico-discrezionale caratterizzato da profili di
puro merito…non sindacabile in sede di legittimità, salvo
che risulti manifestamente viziato da illogicità,
irragionevolezza , arbitrarietà o travisamento (Cons. Stato
Sez. IV n. 1237/2008);
b) il giudice deve valutare la coerenza logica del giudizio
operato dalla Commissione, ma non può sostituire o
giustapporre alla valutazione della Commissione un proprio,
differente giudizio (Cons. Stato Sez. IV n. 5581/2012)
(Consiglio di Stato, Sez. IV,
sentenza 09.05.2013 n. 2509 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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SICUREZZA LAVORO: Cantiere pericoloso. Tutti responsabili.
Ne risponde pure il subappaltatore.
Se il cantiere dell'appaltatore è pericoloso la
responsabilità si estende anche al subappaltatore. Gli
obblighi di osservanza delle norme antinfortunistiche, con
specifico riferimento all'esecuzione di lavori in subappalto
all'interno di un unico cantiere edile predisposto
dall'appaltatore, grava su tutti coloro che esercitano i
lavori, quindi anche sul subappaltatore interessato
all'esecuzione di un'opera parziale e specialistica,.
Quest'ultimo, infatti, ha l'onere di riscontrare e accertare
la sicurezza dei luoghi di lavoro, pur se la sua attività si
svolga contestualmente ad altra, prestata da altri soggetti,
e sebbene l'organizzazione del cantiere sia direttamente
riconducibile all'appaltatore, che non cessa di essere mai
titolare dei poteri direttivi generali.
Questo è il principio giuridico contenuto nella
sentenza
07.05.2013 n. 19505, IV Sez. penale, della Corte di
Cassazione.
Il fatto in sintesi: un subappaltatore veniva condannato
alla pena di 550 euro per avere omesso di predisporre che
una gru a rotazione bassa fosse munita di apposita
recinzione. L'imputato lamentava, in primo luogo con
riferimento alla violazione relativa alla assenza di
recinzione della gru a rotazione bassa, che non è stato
considerato che egli, operante nel cantiere impiantato ed
organizzato da altri unicamente come subappaltatore, aveva
espressamente vietato ai propri dipendenti di usare detta
gru di cui egli non era, infatti, proprietario. Del resto lo
stesso ispettore del lavoro intervenuto in loco non aveva
verificato a chi appartenesse la gru.
I giudici di cassazione ricordano che le disposizioni
normative riguardanti l'antinfortunistica, con specifico
riguardo all'esecuzione di lavori in subappalto all'interno
di un unico cantiere edile predisposto dall'appaltatore,
grava su tutti coloro che esercitano i lavori, quindi anche
sul subappaltatore
(articolo ItaliaOggi dell'11.05.2013). |
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ATTI AMMINISTRATIVI:
La comunicazione va
considerata quale provvedimento conclusivo di un
procedimento ad istanza di parte ma la comunicazione di
preavviso di diniego nei procedimenti di tal guisa deve
ritenersi assoggettata alle stesse regole valevoli per la
comunicazione di avvio del procedimento, con conseguente
superamento del vizio formale in questione nelle ipotesi,
come quella di specie, in cui la comunicazione di avvio del
procedimento non è necessaria.
Infatti, al riguardo, l'obbligo in questione presuppone che
l'interessato ignori l'esistenza del procedimento stesso.
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L'omessa indicazione del termine e dell'autorità cui è
possibile ricorrere comporta una mera irregolarità che non
incide né sulla validità né sull'efficacia del provvedimento
stesso e, al più, può dar luogo, nel concorso di
significative ulteriori circostanze, alla concessione del
beneficio della rimessione in termini.
E’ stata in primo luogo dedotta violazione dell’art. 10-bis
della l. n. 241/1990 per avere il Comune respinto un’istanza
della ricorrente senza preavviso delle ragioni di diniego.
La censura è ad avviso della Sezione incondivisibile, atteso
che la comunicazione va considerata quale provvedimento
conclusivo di un procedimento ad istanza di parte ma la
comunicazione di preavviso di diniego nei procedimenti di
tal guisa deve ritenersi assoggettata alle stesse regole
valevoli per la comunicazione di avvio del procedimento, con
conseguente superamento del vizio formale in questione nelle
ipotesi, come quella di specie, in cui la comunicazione di
avvio del procedimento non è necessaria.
Infatti, al riguardo, l'obbligo in questione presuppone che
l'interessato ignori l'esistenza del procedimento stesso
(Consiglio di Stato, sez. VI, 21.07.2011, n. 4421).
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E’ stata infine
dedotta violazione dell’art. 3, u.c., della l. n. 241/1990
per non essere stati indicati il termine e l’autorità cui
era possibile ricorrere.
La censura non può essere condivisa perché, in base a
consolidata e condivisa giurisprudenza, l'omessa indicazione
del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere
comporta una mera irregolarità che non incide né sulla
validità né sull'efficacia del provvedimento stesso e, al
più, può dar luogo, nel concorso di significative ulteriori
circostanze, alla concessione del beneficio della rimessione
in termini (Consiglio di Stato, sez. VI, 29.05.2012, n.
3176)
(Consiglio di Stato, Sez. V,
sentenza 02.05.2013 n. 2402 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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APPALTI:
In sede di verifica
possono essere rimodulate le quantificazioni dei costi e
dell’utile purché non venga modificato l’importo complessivo
della offerta formulata, atteso che (premesso che
nell'interpretazione del dato normativo non può trascurarsi
che la "ratio" cui è preordinato il meccanismo di verifica
della offerta anomala è pur sempre la piena affidabilità
della proposta contrattuale, senza però che possa essere
modificato l'importo complessivo dell'offerta presentata) è
condivisibile l'orientamento giurisprudenziale secondo cui
l'impresa aggiudicataria può, nell'ambito del
subprocedimento di verifica della congruità dell'offerta
presentata, rimodulare le quantificazioni dei costi e
dell'utile, indicate nella relazione giustificativa
dell'offerta economica.
Il subprocedimento di giustificazione dell'offerta anomala
deve prevedere la inammissibilità solo delle giustificazioni
che, nel tentativo di far apparire seria un'offerta che
invece non è stata adeguatamente meditata, risultano
tardivamente finalizzate ad un'allocazione dei costi diversi
rispetto a quella originariamente indicata.
Per le stesse ragioni non è consentita l'immotivata
rimodulazione di voci di costo al solo scopo di far quadrare
i conti, al fine cioè di assicurare che il prezzo
complessivo offerto resti immutato, superando le
contestazioni della stazione appaltante su alcune voci di
costo; ciò proprio perché, nel giudizio di congruità
dell'offerta, esplicazione di valutazioni tecniche
sindacabili solo in caso di illogicità manifesta o di
erroneità fattuale, non è in questione soltanto della
generica capienza dell'offerta, ma anche la sua serietà.
Pure condivisibile è la tesi che in sede di verifica possono
essere rimodulate le quantificazioni dei costi e dell’utile
purché non venga modificato l’importo complessivo della
offerta formulata, atteso che (premesso che
nell'interpretazione del dato normativo non può trascurarsi
che la "ratio" cui è preordinato il meccanismo di
verifica della offerta anomala è pur sempre la piena
affidabilità della proposta contrattuale, senza però che
possa essere modificato l'importo complessivo dell'offerta
presentata) è condivisibile l'orientamento giurisprudenziale
(Consiglio Stato, Sez. V, sent. n. 653 del 10.2.2010)
secondo cui l'impresa aggiudicataria può, nell'ambito del subprocedimento di verifica della congruità dell'offerta
presentata, rimodulare le quantificazioni dei costi e
dell'utile, indicate nella relazione giustificativa
dell'offerta economica.
Il subprocedimento di giustificazione dell'offerta anomala
deve prevedere la inammissibilità solo delle giustificazioni
che, nel tentativo di far apparire seria un'offerta che
invece non è stata adeguatamente meditata, risultano
tardivamente finalizzate ad un'allocazione dei costi diversi
rispetto a quella originariamente indicata. Per le stesse
ragioni non è consentita l'immotivata rimodulazione di voci
di costo al solo scopo di far quadrare i conti, al fine cioè
di assicurare che il prezzo complessivo offerto resti
immutato, superando le contestazioni della stazione
appaltante su alcune voci di costo; ciò proprio perché, nel
giudizio di congruità dell'offerta, esplicazione di
valutazioni tecniche sindacabili solo in caso di illogicità
manifesta o di erroneità fattuale, non è in questione
soltanto della generica capienza dell'offerta, ma anche la
sua serietà (Consiglio di Stato, sez. V, 30.11.2012, n.
6117) (Consiglio di Stato, Sez. V,
sentenza 02.05.2013 n. 2401 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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APPALTI - ATTI AMMINISTRATIVI:
L’amministrazione è
notoriamente titolare del potere, riconosciuto dall’art.
21-quinquies della legge 07.08.1990, n. 241, di revocare per
sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di
mutamento della situazione di fatto o di una nuova
valutazione dell’interesse pubblico originario, un proprio
precedente provvedimento amministrativo.
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E' stato considerato legittimo il provvedimento di revoca di
una gara di appalto, disposta in una fase non ancora
definita della procedura concorsuale, ancora prima del
consolidarsi delle posizioni delle parti e quando il
contratto non è stato ancora concluso, motivato anche con
riferimento al risparmio economico che deriverebbe dalla
revoca stessa, ciò in quanto la ricordata disposizione
ammette un ripensamento da parte della amministrazione a
seguito di una nuova valutazione dell’interesse pubblico
originario.
E' stato ripetutamente ribadito che fino a quando non sia
intervenuta l’aggiudicazione, rientra nel potere
discrezionale dell’amministrazione disporre la revoca del
bando di gara e degli atti successivi, laddove sussistano
concreti motivi di interesse pubblico tali da rendere
inopportuna, o anche solo da sconsigliare, la prosecuzione
della gara, puntualizzando che le ragioni tecniche
nell’organizzazione del servizio attinenti le concrete
modalità di esecuzione, il riassetto societario, la volontà
di provvedere in autoproduzione e non mediante
esternalizzazione, la necessità di consentire attraverso
tale scelta organizzativa un maggior assorbimento di
personale in un quadro di attività concertate in sede
sindacale mirante alla valorizzazione del personale interno,
sono tutti profili attinenti al merito dell’azione
amministrativa e di conseguenza insindacabili da parte del
giudice, in assenza di palesi e manifesti indici di
irragionevolezza.
Anche il riferimento al risparmio economico derivante dalla
revoca è stato ritenuto legittimo motivo della stessa.
Con particolare riferimento alla specifica fattispecie in
esame deve poi aggiungersi che l’amministrazione è
notoriamente titolare del potere, riconosciuto dall’art.
21-quinquies della legge 07.08.1990, n. 241, di revocare per
sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di
mutamento della situazione di fatto o di una nuova
valutazione dell’interesse pubblico originario, un proprio
precedente provvedimento amministrativo (C.d.S., sez. V,
18.01.2011, n. 283).
Con riguardo alle procedure ad evidenza pubblica è stato
considerato legittimo il provvedimento di revoca di una gara
di appalto, disposta in una fase non ancora definita della
procedura concorsuale, ancora prima del consolidarsi delle
posizioni delle parti e quando il contratto non è stato
ancora concluso, motivato anche con riferimento al risparmio
economico che deriverebbe dalla revoca stessa, ciò in quanto
la ricordata disposizione ammette un ripensamento da parte
della amministrazione a seguito di una nuova valutazione
dell’interesse pubblico originario (C.d.S., sez. III,
15.11.2011, n. 6039; 13.04.2011, n. 2291); è stato
ripetutamente ribadito che fino a quando non sia intervenuta
l’aggiudicazione, rientra nel potere discrezionale
dell’amministrazione disporre la revoca del bando di gara e
degli atti successivi, laddove sussistano concreti motivi di
interesse pubblico tali da rendere inopportuna, o anche solo
da sconsigliare, la prosecuzione della gara, puntualizzando
che le ragioni tecniche nell’organizzazione del servizio
attinenti le concrete modalità di esecuzione, il riassetto
societario, la volontà di provvedere in autoproduzione e non
mediante esternalizzazione, la necessità di consentire
attraverso tale scelta organizzativa un maggior assorbimento
di personale in un quadro di attività concertate in sede
sindacale mirante alla valorizzazione del personale interno,
sono tutti profili attinenti al merito dell’azione
amministrativa e di conseguenza insindacabili da parte del
giudice, in assenza di palesi e manifesti indici di
irragionevolezza (C.d.S., sez. V, 09.04.2010, n. 1997);
anche il riferimento al risparmio economico derivante dalla
revoca è stato ritenuto legittimo motivo della stessa
(C.d.S., sez. V, 08.09.2011, n. 5050) (Consiglio di Stato,
Sez. V,
sentenza 02.05.2013 n. 2400 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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ATTI AMMINISTRATIVI:
Nel giudizio di ottemperanza il giudice è
chiamato non solo alla puntuale verifica dell'esatto
adempimento da parte dell'Amministrazione dell'obbligo di
conformarsi al giudicato per far conseguire concretamente
all'interessato l'utilità o il bene della vita già
riconosciutogli in sede di cognizione, ma deve anche
apprezzare le eventuali sopravvenienze di fatto e/o di
diritto per stabilire in concreto se il ripristino della
situazione soggettiva, sacrificata illegittimamente, come
definitivamente accertato in sede di cognizione, sia
compatibile con lo stato di fatto e/o diritto prodottosi
medio tempore.
Nel giudizio di ottemperanza può essere dedotta come
contrastante con il giudicato non solo l’inerzia della
pubblica amministrazione cioè il non facere (inottemperanza
in senso stretto), ma anche un facere, cioè un comportamento
attivo, attraverso cui si realizzi un’ottemperanza parziale
o inesatta ovvero ancora la violazione o l’elusione attiva
del giudicato.
Il nuovo atto emanato dall’amministrazione, dopo
l’annullamento in sede giurisdizionale del provvedimento
illegittimo, può essere considerato adottato in violazione o
elusione del giudicato solo quando da quest’ultimo derivi un
obbligo assolutamente puntuale e vincolato, così che il suo
contenuto sia integralmente desumibile nei suoi tratti
essenziali dalla sentenza, con la conseguenza che la
verifica della sussistenza del vizio di violazione o
elusione del giudicato implica il riscontro della difformità
specifica dall’atto stesso rispetto all’obbligo processuale
di attenersi esattamente all’accertamento contenuto nella
sentenza da eseguire.
La violazione del giudicato è pertanto configurabile quando
il nuovo atto riproduca gli stessi vizi già censurati in
sede giurisdizionale ovvero quando si ponga in contrasto con
precise e puntuali prescrizioni provenienti dalla
statuizione del giudice, mentre si ha elusione del giudicato
allorquando l’amministrazione, pur provvedendo formalmente a
dare esecuzione alle statuizioni della sentenza, persegue
l’obiettivo di aggirarle dal punto di vista sostanziale,
giungendo surrettiziamente allo stesso esito già ritenuto
illegittimo.
Occorre preliminarmente ricordare che nel giudizio di
ottemperanza il giudice è chiamato non solo alla puntuale
verifica dell'esatto adempimento da parte
dell'Amministrazione dell'obbligo di conformarsi al
giudicato per far conseguire concretamente all'interessato
l'utilità o il bene della vita già riconosciutogli in sede
di cognizione [C.d.S., sez. V, 03.10.1997, n. 1108; sez. IV, 15.04.1999, n. 626; 17.10.2000, n. 5512,
verifica che, come’è noto, deve essere condotta nell'ambito
dello stesso quadro processuale che ha costituito il
substrato fattuale e giuridico della sentenza di cui si
chiede l'esecuzione (C.d.S., sez. V, 09.05.2001, n. 2607;
sez. IV, 09.01.2001, n. 49; 28.12.1999, n. 1964) e
che implica una delicata attività di interpretazione del
giudicato, al fine di enucleare e precisare il contenuto del
comando, attività da compiersi esclusivamente sulla base
della sequenza "petitum - causa petendi - motivi - decisum",
C.d.S., sez. IV, 09.01.2001, n. 49; 28.12.1999, n.
1963; sez. V, 28.02.2001, n. 1075], ma deve anche
apprezzare le eventuali sopravvenienze di fatto e/o di
diritto per stabilire in concreto se il ripristino della
situazione soggettiva, sacrificata illegittimamente, come
definitivamente accertato in sede di cognizione, sia
compatibile con lo stato di fatto e/o diritto prodottosi
medio tempore [C.d.S., sez. V, 04.10.2007, n. 5137; sez. VI,
05.07.2011, n. 4037; 27.12.2011, n. 6849,
ferma in ogni caso l’irrilevanza delle sopravvenienze di
fatto e di diritto successive alla notificazione della
sentenza della cui ottemperanza si tratta, tra le tante,
C.d.S., sez. VI, 05.07.2011, n. 4037; 03.11.2019, n.
7761; 22.10.2010, n. 5816; sez. IV, 03.12.2010, n.
8510].
Una simile ricostruzione dei poteri del giudice
dell’ottemperanza non implica affatto un possibile
inammissibile vulnus alla stessa effettività della tutela
giurisdizionale amministrativa e ai principi costituzionali
sanciti dagli articoli 24, 111 e 113, rappresentando
piuttosto il naturale e coerente contemperamento della
pluralità degli interessi e dei principi costituzionali che
vengono in gioco nel procedimento giurisdizionale
amministrativo, quali quello secondo cui la durata del
processo non deve andare a danno della parte vittoriosa (che
ha diritto, però, all’esecuzione del giudicato in base allo
stato di fatto e di diritto vigente al momento dell’atto
lesivo, caducato in sede giurisdizionale) e quello della
stessa dinamicità dell’azione amministrazione e
dell’esercizio della relativa funzione da parte della
pubblica amministrazione che ne è titolare (che non consente
di poter ragionevolmente ipotizzare una sorta di
“congelamento” o di “fermo” della stessa, tant’è che sia
l’atto amministrativo che la sentenza di primo grado,
ancorché impugnati, non perdono in linea di principio la
loro efficacia e la loro idoneità a spiegare gli effetti
loro propri, tranne che questi ultimi non siano ritenuti
meritevoli di essere sospesi, su istanza degli interessati,
da parte rispettivamente del giudice di primo grado o da
quello di appello).
E’ anche da ricordare che la giurisprudenza ha
sottolineato che nel giudizio di ottemperanza può essere
dedotta come contrastante con il giudicato non solo
l’inerzia della pubblica amministrazione cioè il non facere
(inottemperanza in senso stretto), ma anche un facere, cioè
un comportamento attivo, attraverso cui si realizzi
un’ottemperanza parziale o inesatta ovvero ancora la
violazione o l’elusione attiva del giudicato (C.d.S., sez.
VI, 12.12.2011, n. 6501).
Il nuovo atto emanato dall’amministrazione, dopo
l’annullamento in sede giurisdizionale del provvedimento
illegittimo, può essere considerato adottato in violazione o
elusione del giudicato solo quando da quest’ultimo derivi un
obbligo assolutamente puntuale e vincolato, così che il suo
contenuto sia integralmente desumibile nei suoi tratti
essenziali dalla sentenza (C.d.S., sez. VI, 03.05.2011,
n. 2602; sez. IV, 13.01.2010, n. 70; 04.10.2007, n.
5188), con la conseguenza che la verifica della sussistenza
del vizio di violazione o elusione del giudicato implica il
riscontro della difformità specifica dall’atto stesso
rispetto all’obbligo processuale di attenersi esattamente
all’accertamento contenuto nella sentenza da eseguire
(C.d.S., sez. IV, 21.05.2010, n. 3233; sez. VI, 07.06.2011, n. 3415;
05.12.2005, n. 6963).
La violazione del giudicato è pertanto configurabile quando
il nuovo atto riproduca gli stessi vizi già censurati in
sede giurisdizionale ovvero quando si ponga in contrasto con
precise e puntuali prescrizioni provenienti dalla
statuizione del giudice, mentre si ha elusione del giudicato
allorquando l’amministrazione, pur provvedendo formalmente a
dare esecuzione alle statuizioni della sentenza, persegue
l’obiettivo di aggirarle dal punto di vista sostanziale,
giungendo surrettiziamente allo stesso esito già ritenuto
illegittimo (C.d.S., sez. IV, 01.04.2011, n. 2070,
04.03.2011, n. 1415; 31.12.2009, n. 9296) (Consiglio
di Stato, Sez. V,
sentenza 02.05.2013 n. 2400 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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APPALTI:
Il riconoscimento del
danno da perdita di chance non può intendersi subordinato
all'offerta in giudizio da parte dell’interessato di una
prova in termini di certezza, perché ciò è oggettivamente
incompatibile con la natura di tale voce di danno,
risultando quindi sufficiente che gli elementi addotti, in
virtù del principio contenuto nell'art. 2697 c.c.,
consentano una prognosi concreta e ragionevole circa la
possibilità di vantaggi futuri, invece impediti a causa
della condotta illecita altrui.
La censura è infondata.
Ed invero, nel giudizio di primo grado la Cooperativa
ha agito per ottenere il ristoro del danno subito per
l’inutile partecipazione ad una gara ab origine viziata e
per la perdita della chance di vedersi aggiudicato l’appalto, laddove l’amministrazione avesse provveduto come di dovere
a rinnovare la procedura concorsuale.
In particolare, la perdita di chance è stata causata dal
permanere nella gestione del servizio dell’aggiudicataria e
dalle proroghe a questa concesse dal Comune dell’Aquila, poi
annullate dal Tar Abruzzo .
La mancata indizione di una nuova gara e le illegittime
proroghe del servizio, infatti, hanno frustrato l’interesse
della Cooperativa alla partecipazione ad una nuova procedura
concorsuale che avrebbe dovuto essere indetta e che la
stessa, anche in forza dell’esperienza maturata per aver nel
passato svolto il servizio, avrebbe potuto aggiudicarsi.
Nella peculiare situazione di fatto testé delineata, quindi, la mera caducazione degli atti di gara non risulta
oggettivamente sufficiente a ristorare il danno subito dalla
Cooperativa, contrariamente a quanto ritenuto
dall’appellante.
Le citate voci di danno, peraltro, conseguono direttamente
agli atti impugnati ed annullati, senza che possa
pretendersi dalla Cooperativa la prova che si sarebbe
certamente aggiudicata il servizio all’esito della rinnovata
gara.
Infatti, come ha avuto modo di precisare la giurisprudenza
anche di questa Sezione, il riconoscimento del danno da
perdita di chance non può intendersi subordinato all'offerta
in giudizio da parte dell’interessato di una prova in
termini di certezza, perché ciò è oggettivamente
incompatibile con la natura di tale voce di danno,
risultando quindi sufficiente che gli elementi addotti, in
virtù del principio contenuto nell'art. 2697 c.c.,
consentano una prognosi concreta e ragionevole circa la
possibilità di vantaggi futuri, invece impediti a causa
della condotta illecita altrui (così Cons. Stato, Sez. V, 18.04.2012, n. 225).
E non v’è dubbio, come la mancata indizione della nuova
gara e le illegittime proroghe di cui alla delibera della
Giunta del Comune dell’Aquila in data 29.04.2003,
abbiano oggettivamente compromesso la possibilità, per la
Cooperativa, di ottenere futuri vantaggi.
Pertanto, attesa la peculiarità della fattispecie, del tutto
correttamente il primo giudice ha liquidato il danno patito
dalla Cooperativa in via equitativa, sulla base di obiettivi
dati dalla stessa forniti, relativi al valore dell’appalto
(assumendo a parametro l’offerta formulata
dall’aggiudicataria) ed alla stima dell’utile conseguibile
(in relazione alla prevista durata dello stesso, anche a
seguito delle proroghe concesse) (Consiglio di Stato, Sez. V,
sentenza 02.05.2013 n. 2399 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Occupandosi delle disposizioni dei ricordati
artt. 1 e 7 del r.d. n. 3267 del 1923 la giurisprudenza ha
già avuto modo di sottolineare che, a causa della sua ratio
ed in virtù della stessa genericità della sua formulazione,
la autorizzazione in questione riguarda ogni attività
sottoposta a vincolo idrogeologico ed immutazione totale o
parziale dei luoghi della zona sottoposta a vincolo
idrogeologico, ivi compresa in particolare l’attività
edificatoria, con la precisazione che detta normativa non
esclude che i terreni interessati da vincoli idrogeologici
siano interessati dall’attività edificatoria, essendo invece
consentito ai proprietari dei terreni vincolati di
richiedere la rimozione del vincolo (o anche solo
l’autorizzazione al taglio di alcuni alberi) nella misura
necessaria a consentire la realizzazione della costruzione.
Il regime autorizzatorio de qua implica in sostanza un
controllo dal punto di vista della stabilità del suolo e
dell’equilibrio geologico o idraulico per evitare che
eventuali iniziative dei privati nelle zone vincolate siano
suscettibili di arrecare nocumento alla conservazione
dell’ambiente, pregiudicandone l’equilibrio idrogeologico: è
stato così ritenuto legittimo il divieto di rimozione di
alberi per finalità idrogeologiche (ai sensi del ricordato
art. 7) qualora la conservazione di colture boschive attiene
alla stabilità dei terreni e al regime delle acque.
L’articolo 23 della legge regionale 07.05.1996, n. 11
(“Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28.02.1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia,
bonifica montana e difesa del suolo”), stabilisce al primo
comma che “Nei terreni e nei boschi di cui all’articolo 14,
sottoposti a vincolo idrogeologico, i movimenti di terra
nonché la soppressione di piante, arbusti e cespugli,
finalizzati ad una diversa destinazione o uso dei medesimi,
sono soggetti ad autorizzazione ai sensi dell’art. 7 del
R.D. 03.12.1923, n. 3267”, aggiungendo, al secondo
comma, che “L’autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata
dal Presidente della Comunità Montana per il territorio di
sua competenza e dei Comuni interclusi e dal Presidente
dell’Amministrazione provinciale per il restante territorio,
previa acquisizione del parere espresso dalla competente
Area generale di coordinamento sviluppo attività settore
primario – Settori tecnico amministrativi provinciali
foreste”.
L’articolo 14 della predetta legge regionale reca la
seguente definizione di bosco e di pascolo montano: “1. Sono
da considerarsi boschi i terreni sui quali esista o venga
comunque a costituirsi per via naturale o artificiale, un
popolamento di specie legnose forestali arboree od arbustive
a densità piena, a qualsiasi stadio di sviluppo si trovino,
dalle quali si possono trarre, come principale utilità,
prodotti comunemente ritenuti forestali, anche se non
legnosi, nonché benefici di natura ambientale riferibili
particolarmente alla protezione del suolo ed al
miglioramento della qualità della vita e, inoltre, attività
plurime di tipo zootecnico.
2. Sono da considerare altresì
boschi gli appezzamenti di terreno pertinenti ad un
complesso boscato che, per cause naturali o artificiali,
siano rimasti temporaneamente privi di copertura forestale e
nei quali il soprassuolo sia in attesa o in corso di
rinnovazione o ricostituzione.
3. A causa dei caratteri
parzialmente o prevalentemente forestali delle operazioni
colturali, di allevamento, di utilizzazione e delle funzioni
di equilibrio ambientale che possono esplicare, sono
assimilabili ai boschi alcuni ecosistemi arborei
artificiali, quali castagneti da frutto, le pinete di pino
domestico, anche se associate ad altre colture, le
vegetazioni dunali litoranee e quelle radicate nelle
pertinenze idrauliche golenali dei corsi d’acqua.
4. Sono da
considerarsi pascoli montani i terreni situati ad una
altitudine non inferiore a 700 metri, rivestiti di cotico
erboso permanente, anche se sottoposti a rottura ad
intervalli superiori ai dieci anni ed anche se rivestiti da
piante arboree od arbustive radicate mediamente ad altezza
non inferiore ai 20 metri”.
Il regio decreto 30.12.1923, n. 3267 (“Riordinamento e
riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni
montani”), dopo aver previsto all’art. 1 che “Sono
sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di
qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di
utilizzazione contrastanti con le norme di cui agli artt. 7,
8 e 9 possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere
la stabilità o turbare il regime delle acque”, dispone
all’art. 7 che “Per i terreni vincolati la trasformazione
dei boschi in altre qualità di coltura e la trasformazione
di terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione
sono subordinate ad autorizzazione del Comitato forestale e
alle modalità da esso prescritte, caso per caso, allo scopo
di prevenire i danni di cui all’art. 1”.
Occupandosi delle disposizioni dei ricordati artt. 1 e
7 del r.d. n. 3267 del 1923 la giurisprudenza ha già avuto
modo di sottolineare che, a causa della sua ratio ed in
virtù della stessa genericità della sua formulazione, la
autorizzazione in questione riguarda ogni attività
sottoposta a vincolo idrogeologico ed immutazione totale o
parziale dei luoghi della zona sottoposta a vincolo
idrogeologico, ivi compresa in particolare l’attività
edificatoria (C.d.S., sez. VI, 31.12.1988, n. 1347; 29.03.1983, n. 161; 25.05.1979, n. 395), con la
precisazione che detta normativa non esclude che i terreni
interessati da vincoli idrogeologici siano interessati
dall’attività edificatoria, essendo invece consentito ai
proprietari dei terreni vincolati di richiedere la rimozione
del vincolo (o anche solo l’autorizzazione al taglio di
alcuni alberi) nella misura necessaria a consentire la
realizzazione della costruzione (C.d.S., sez. V, 14.04.1993, n. 480).
Il regime autorizzatorio de qua implica in sostanza un
controllo dal punto di vista della stabilità del suolo e
dell’equilibrio geologico o idraulico per evitare che
eventuali iniziative dei privati nelle zone vincolate siano
suscettibili di arrecare nocumento alla conservazione
dell’ambiente, pregiudicandone l’equilibrio idrogeologico
(C.d.S., sez. V, 03.01.1992, n. 4; sez. VI, 02.03.1987, n. 94): è stato così ritenuto legittimo il divieto di
rimozione di alberi per finalità idrogeologiche (ai sensi
del ricordato art. 7) qualora la conservazione di colture
boschive attiene alla stabilità dei terreni e al regime
delle acque (C.d.S., sez. VI, 30.10.1985, n. 571) (Consiglio di Stato, Sez. VI,
sentenza 02.05.2013 n. 2389 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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ATTI AMMINISTRATIVI:
Spetta al ricorrente, che
assume di aver subito un danno dall’adozione di un
provvedimento illegittimo o anche da un comportamento della
pubblica amministrazione, l’onere della prova, secondo il
principio generale fissato dall’art. 2697 c.c., non potendo
a tanto supplire il soccorso istruttorio del giudice,
trattandosi di prove che sono nella piena disponibilità
della parte.
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E’ stato ripetutamente sottolineato, in tema di
responsabilità della pubblica amministrazione:
- l’ingiustizia del danno non può considerarsi in re ipsa
nella sola illegittimità dell’esercizio della funzione
amministrativa o pubblica in generale, dovendo in realtà il
giudice procedere ad accertare che sussista un evento
dannoso;
- che il danno sia qualificabile come ingiusto (in relazione
alla sua incidenza su un interesse rilevante per
l’ordinamento);
- che l’evento dannoso sia riferibile, sotto il profilo
causale, ad una condotta della pubblica amministrazione;
- che l’evento dannoso sia imputabile a responsabilità della
pubblica amministrazione anche sotto il profilo soggettivo
del dolo o della colpa.
Anche nel giudizio amministrativo, invero, spetta al
ricorrente, che assume di aver subito un danno dall’adozione
di un provvedimento illegittimo o anche da un comportamento
della pubblica amministrazione, l’onere della prova, secondo
il principio generale fissato dall’art. 2697 c.c. (ex
multis, C.d.S., sez. V, 13.06.2008, n. 2967; 18.01.2006,
n. 112; sez. VI, 14.11.2012, n. 5747; 22.08.2006, n. 4932;
27.02.2006, n. 835), non potendo a tanto supplire il
soccorso istruttorio del giudice, trattandosi di prove che
sono nella piena disponibilità della parte.
E’ stato ripetutamente sottolineato, in tema di
responsabilità della pubblica amministrazione:
- che l’ingiustizia del danno non può considerarsi in re
ipsa nella sola illegittimità dell’esercizio della
funzione amministrativa o pubblica in generale, dovendo in
realtà il giudice procedere ad accertare che sussista un
evento dannoso;
- che il danno sia qualificabile come ingiusto (in relazione
alla sua incidenza su un interesse rilevante per
l’ordinamento);
- che l’evento dannoso sia riferibile, sotto il profilo
causale, ad una condotta della pubblica amministrazione;
- che l’evento dannoso sia imputabile a responsabilità della
pubblica amministrazione anche sotto il profilo soggettivo
del dolo o della colpa (ex pluribus, Cass. Civ., sez.
III, 28.10.2011, n. 22508; 23.02.2010, n. 4326) (Consiglio
di Stato, Sez. V,
sentenza 02.05.2013 n. 2388 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Il permesso di costruire, come ogni altro atto
della p.A. destinato ad incidere sulla proprietà privata,
costituisce un provvedimento autoritativo, di natura
vincolata e non discrezionale, con il quale si vuole
attestare la conformità del progetto alla normativa
urbanistica ed edilizia della zona interessata. A tal fine
il Comune deve articolare l’istruttoria verificando
l’esistenza dei presupposti richiesti dall’art. 11 del
d.p.r. n. 380/2001, secondo il quale “il permesso di
costruire è rilasciato al proprietario dell’immobile o a chi
abbia titolo per richiederlo”.
Invero, la p.A. deve rilasciare il permesso di costruire
solo a chi dimostri di possedere un titolo idoneo di
godimento sull’area da assoggettare alla trasformazione
urbanistica; è chiaro che il Comune, in sede di esame dei
progetti edilizi, è chiamato a valutare se ricorrono le
condizioni legali e fattuali per l’esercizio dello ius
aedificandi, ovvero di una facoltà inerente al diritto di
proprietà.
In ossequio, dunque, ai principi generali di efficienza ed
efficacia dell’azione amministrativa sanciti dall’art. 1 l.
241/1990, è richiesto un controllo non solo formale ma anche
sostanziale sui requisiti di ammissibilità della domanda di
autorizzazione. Tuttavia, al di là di tale onere di
accertamento, non incombe in capo alla PA l’ulteriore onere
di effettuare complesse indagini e ricognizioni giuridico
documentali sul titolo di proprietà depositato dal
richiedente. Il Comune deve limitarsi ad accertare
l’astratta titolarità della proprietà in capo a costui,
senza doverla accertare in concreto. La giurisprudenza
maggioritaria è infatti concorde nell’affermare che “ai fini
del rilascio del permesso di costruire l’amministrazione è
onerata del solo accertamento della sussistenza del titolo
astrattamente idoneo da parte del richiedente alla
disponibilità dell’area oggetto dell’intervento edilizio:
cioè l’astratta proprietà desunta dagli atti pubblici
prodotti ed in via residuale dalle risultanze catastali”.
Inoltre, con riferimento all’ipotesi in cui sussistano
conflitti di interesse tra le parti private in ordine
all’assetto proprietario degli immobili interessati, la p.A.
ha il dovere di verificare l’esistenza di un titolo di
proprietà legittimante all’esercizio dello ius aedificandi,
ma non può essere onerata dell’accertamento circa la reale
titolarità del diritto di proprietà, che compete, se del
caso, al giudice ordinario e non al giudice amministrativo,
rientrando nella sfera dei diritti soggettivi a quest’ultimo
generalmente preclusi. Ed invero, con riferimento ai diritti
dei terzi si ritiene, concordemente, che sia estraneo al
potere dell’amministrazione comunale l’accertamento di
eventuali limiti al diritto di proprietà del richiedente
nell’esercizio dell’attività edificatoria.
Invero, secondo giurisprudenza consolidata, il
permesso di costruire, come ogni altro atto della p.A.
destinato ad incidere sulla proprietà privata, costituisce
un provvedimento autoritativo, di natura vincolata e non
discrezionale, con il quale si vuole attestare la conformità
del progetto alla normativa urbanistica ed edilizia della
zona interessata. A tal fine il Comune deve articolare
l’istruttoria verificando l’esistenza dei presupposti
richiesti dall’art. 11 del d.p.r. n. 380/2001, secondo il
quale “il permesso di costruire è rilasciato al
proprietario dell’immobile o a chi abbia titolo per
richiederlo”.
Da una corretta interpretazione della norma, si evince che
la p.A. deve rilasciare il permesso di costruire solo a chi
dimostri di possedere un titolo idoneo di godimento
sull’area da assoggettare alla trasformazione urbanistica; è
chiaro che il Comune, in sede di esame dei progetti edilizi,
è chiamato a valutare se ricorrono le condizioni legali e
fattuali per l’esercizio dello ius aedificandi, ovvero di
una facoltà inerente al diritto di proprietà.
In ossequio, dunque, ai principi generali di efficienza ed
efficacia dell’azione amministrativa sanciti dall’art. 1 l.
241/1990, è richiesto un controllo non solo formale ma anche
sostanziale sui requisiti di ammissibilità della domanda di
autorizzazione. Tuttavia, al di là di tale onere di
accertamento, non incombe in capo alla PA l’ulteriore onere
di effettuare complesse indagini e ricognizioni giuridico
documentali sul titolo di proprietà depositato dal
richiedente. Il Comune deve limitarsi ad accertare
l’astratta titolarità della proprietà in capo a costui,
senza doverla accertare in concreto. La giurisprudenza
maggioritaria è infatti concorde nell’affermare che “ai fini
del rilascio del permesso di costruire l’amministrazione è
onerata del solo accertamento della sussistenza del titolo
astrattamente idoneo da parte del richiedente alla
disponibilità dell’area oggetto dell’intervento edilizio:
cioè l’astratta proprietà desunta dagli atti pubblici
prodotti ed in via residuale dalle risultanze catastali” (da
ultimo Cons. Stato sez. IV n. 1990/2012).
Inoltre, con riferimento all’ipotesi in cui sussistano
conflitti di interesse tra le parti private in ordine
all’assetto proprietario degli immobili interessati, la p.A.
ha il dovere di verificare l’esistenza di un titolo di
proprietà legittimante all’esercizio dello ius aedificandi,
ma non può essere onerata dell’accertamento circa la reale
titolarità del diritto di proprietà, che compete, se del
caso, al giudice ordinario e non al giudice amministrativo,
rientrando nella sfera dei diritti soggettivi a quest’ultimo
generalmente preclusi. Ed invero, con riferimento ai diritti
dei terzi si ritiene, concordemente, che sia estraneo al
potere dell’amministrazione comunale l’accertamento di
eventuali limiti al diritto di proprietà del richiedente
nell’esercizio dell’attività edificatoria (TAR Campania-Salerno, Sez. II,
sentenza 02.05.2013 n. 1043 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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ATTI AMMINISTRATIVI:
La mancata comunicazione del preavviso di diniego
ex art. 10-bis non comporta l’illegittimità dell’atto
laddove la PA dimostri che il contenuto del provvedimento
non poteva essere diverso da quello in concreto adottato, in
relazione a quanto previsto dall’art. 21-octies.
Invero, l'art . 10-bis, l. 07.08.1990 n. 241, in materia di
partecipazione procedimentale, non deve essere interpretato
in senso formalistico, ma si deve avere riguardo
all'effettivo e oggettivo pregiudizio, nel senso che la
violazione dell'obbligo di preventiva comunicazione dei
motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, imposto dal
cit. art. 10-bis, è inidonea di per sé a giustificare
l'annullamento di un atto, non essendo consentito, ai sensi
del successivo art. 21-octies, l'annullamento dei
provvedimenti amministrativi, il cui contenuto non avrebbe
potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
In ordine,
infine, alla violazione e falsa applicazione di legge,
eccesso di potere per contrasto con gli artt. 3, 10-bis e 21-octies l. n. 241/1990, si ritiene concordemente con la
giurisprudenza maggioritaria che la mancata comunicazione
del preavviso di diniego ex art. 10-bis non comporta
l’illegittimità dell’atto laddove la PA dimostri che il
contenuto del provvedimento non poteva essere diverso da
quello in concreto adottato, in relazione a quanto previsto
dall’art. 21-octies.
In tal senso si è infatti espresso di
recente il Consiglio di Stato, affermando che “L'art . 10-bis, l.
07.08.1990 n. 241, in materia di partecipazione
procedimentale, non deve essere interpretato in senso
formalistico, ma si deve avere riguardo all'effettivo e
oggettivo pregiudizio, nel senso che la violazione
dell'obbligo di preventiva comunicazione dei motivi ostativi
all'accoglimento dell'istanza, imposto dal cit. art. 10-bis, è inidonea di per sé a giustificare l'annullamento di
un atto, non essendo consentito, ai sensi del successivo art. 21-octies, l'annullamento dei provvedimenti
amministrativi, il cui contenuto non avrebbe potuto essere
diverso da quello in concreto adottato” (cfr. sez. IV, 20.02.2013, n. 1056).
Ebbene nel caso di specie, in base alle anzidette ragioni,
si può affermare che il contributo istruttorio che il
ricorrente avrebbe offerto se avesse partecipato al
procedimento non avrebbe potuto indurre l’Amministrazione ad
assumere determinazioni di diverso segno, attesa la
obiettiva incertezza circa la titolarità del bene oggetto
del titolo richiesto (TAR Campania-Salerno, Sez. II,
sentenza 02.05.2013 n. 1043 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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PUBBLICO IMPIEGO:
E' legittimo il diniego di compenso del lavoro
straordinario che il pubblico dipendente afferma di aver
svolto ma che non furono autorizzate dall'Amministrazione né
in via preventiva né in via successiva e neppure in
sanatoria, né l'autorizzazione può ritenersi implicitamente
rilasciata per ragioni di necessità ed urgenza, solo
allegate ma non documentate.
Invero, l'autorizzazione ad eseguire lavoro straordinario ha
lo scopo di controllare, nel rispetto del principio di cui
all'art. 97 Cost., l'esigenza di effettive ragioni di
pubblico interesse e del servizio, per cui una volta
individuata la reale esistenza delle suddette esigenze, con
conseguente autorizzazione alla esecuzione delle ore di
lavoro straordinario, sussiste il conseguente obbligo per
l'ente di corrispondere il compenso per le suddette
prestazioni.
Trova quindi applicazione il
costante orientamento della giurisprudenza, confermato di
recente dal Supremo Consesso di Giustizia Amministrativa
(Consiglio di Stato sez. III, 25.03.2013, n. 1650),
secondo cui “E' legittimo il diniego di compenso del lavoro
straordinario che il pubblico dipendente afferma di aver
svolto ma che non furono autorizzate dall'Amministrazione né
in via preventiva né in via successiva e neppure in
sanatoria, né l'autorizzazione può ritenersi implicitamente
rilasciata per ragioni di necessità ed urgenza, solo
allegate ma non documentate”.
La giurisprudenza amministrativa in subiecta materia
ha infatti reiteratamente precisato, come correttamente
rilevato dai ricorrenti, che l'autorizzazione ad eseguire
lavoro straordinario ha lo scopo di controllare, nel
rispetto del principio di cui all'art. 97 Cost., l'esigenza
di effettive ragioni di pubblico interesse e del servizio,
per cui una volta individuata la reale esistenza delle
suddette esigenze, con conseguente autorizzazione alla
esecuzione delle ore di lavoro straordinario, sussiste il
conseguente obbligo per l'ente di corrispondere il compenso
per le suddette prestazioni
(TAR Campania-Salerno, Sez. II,
sentenza 02.05.2013 n. 1041 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
La presentazione di un’istanza di sanatoria ex
art. 36 dpr 380/2001, successivamente alla impugnazione
dell’ordinanza di demolizione, produce l’effetto di rendere
improcedibile l’impugnazione stessa per sopravvenuta carenza
di interesse, in quanto il riesame dell’abusività
dell’opera, sia pure al fine di verificarne la eventuale
sanabilità, provocato dall’istanza di sanatoria, comporta la
necessaria formazione di un nuovo provvedimento, esplicito
od implicito (di accoglimento o di rigetto), che vale
comunque a superare il provvedimento sanzionatorio oggetto
dell’impugnativa.
La presentazione di un’istanza di sanatoria
ex art. 36 dpr 380/2001 successivamente alla impugnazione
dell’ordinanza di demolizione produce l’effetto di rendere improcedibile l’impugnazione stessa per sopravvenuta carenza
di interesse, in quanto il riesame dell’abusività dell’opera, sia pure al fine di verificarne la eventuale
sanabilità, provocato dall’istanza di sanatoria, comporta la
necessaria formazione di un nuovo provvedimento, esplicito
od implicito (di accoglimento o di rigetto), che vale
comunque a superare il provvedimento sanzionatorio oggetto
dell’impugnativa (TAR Campania Napoli,sez IV, 28.10.2011
n. 5052; TAR Lazio Roma sez. II, 14.11.2011 n. 8825)
(TAR Campania-Salerno, Sez. II,
sentenza 02.05.2013 n. 1033
- link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Il Consiglio di Stato pur osservando che, secondo
un suo precedente, non integra l’ipotesi di trasformazione
urbanisticamente rilevante del territorio, soggetta a
concessione ex art. 1 l. n. 10 del 1977, l’intervento
materialmente consistente nella mera ripulitura di un
terreno parzialmente erboso, con ripristino di una
recinzione preesistente e spargimento di ghiaia, a nulla
rilevando, sotto il profilo urbanistico, la conseguente
utilizzazione del suolo così ripulito e riordinato
all’esposizione di autovetture a scopi commerciali, tuttavia
ritiene di condividere l’orientamento più restrittivo, in
base al quale lo spargimento di ghiaia su un’area che ne era
in precedenza priva richiede la concessione edilizia
allorché appaia preordinata alla modifica della precedente
destinazione d’uso.
Tale indirizzo, peraltro, risulta corroborato dalla
risalente interpretazione del Giudice penale, secondo cui
deve ritenersi soggetto a concessione lo spianamento di un
terreno agricolo ed il riporto di sabbia e ghiaia, al fine
di ottenerne un piazzale per deposito e smistamento di
autocarri e containers.
Il Consiglio di Stato, con la citata pronuncia, soggiunge
che la tesi abbracciata dal Collegio sembra, oggi, avere un
testuale riscontro nel nuovo Testo unico in materia edilizia
-D.P.R. n. 380/2001 atteso che l’art. 3, in materia di
definizione degli interventi edilizi, assoggetta a permesso
di costruire -ascrivendole al genus delle nuove costruzioni-
<<la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche
per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via
permanente di suolo inedificato>> (lett. e. 3) e <<la
realizzazione di depositi di merci o di materiali, la
realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto
ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la
trasformazione permanente del suolo inedificato>> (e. 7); si
tratta, come è facile rilevare, di interventi privi di
connotazione strettamente edilizia e, nondimeno,
assoggettati a titolo abilitativo.
Significativa è, poi, la previsione dell'art. 10, comma 2,
secondo cui <<Le regioni stabiliscono con legge quali
mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche,
dell'uso di immobili o di loro parti, sono subordinati a
permesso di costruire o a denuncia di inizio attività>>.
Non è da trascurare, con specifico riferimento alle
caratteristiche dell’intervento descritto in atti, non solo
che all’area è stata impressa la nuova destinazione d’uso a
parcheggio non mediante lo spargimento di ghiaia bensì
attraverso la messa in opera di asfalto, ma anche che
trattasi di area di rilevanti dimensioni, complessivamente
trasformata anche mediante la realizzazione di una rampa di
collegamento tra i due livelli nei quali si sviluppa e di un
pergolato in ferro su parte di essa. Trattasi quindi di una
vera e propria trasformazione del terreno al quale è stata
impressa una destinazione d’uso diversa da quella
originariamente agricola.
Con ricorso spedito per la notifica in
data 04.06.2010 e ritualmente depositato il successivo 28
giugno, la sig.ra G.M. impugna il provvedimento
di cui in epigrafe, col quale il Comune di Maiori, all’esito
dell’esame della domanda di condono edilizio, avanzata in
data 25.10.1994, per la realizzazione di un parcheggio
pubblico scoperto, già oggetto dell’ordinanza sindacale di
rimessione in pristino n. 82 del 30.09.1994, ha chiesto il
pagamento della somma di € 86.354,87 a titolo di oblazione,
della somma di € 57.444,67 a titolo di oneri concessori,
nonché della somma di € 8.047,16 a titolo di indennità ex
art. 15 L. 1497/39, e quindi dell’importo totale di €
151.847,16.
Avverso tale atto, parte ricorrente solleva, sotto distinti
e concorrenti profili, i vizi della violazione di legge e
dell’eccesso di potere, assumendo che l’abuso realizzato
dalla ricorrente sarebbe riconducibile alla tipologia “4”
della tabella allegata alla legge sul condono, per il quale
si prevede l’importo fisso dell’oblazione pari a £
5.000.000, invece che alla tipologia “1”, prevista in caso
di “nuova costruzione”, nel caso di specie inconfigurabile,
mentre non sarebbero dovuti gli oneri concessori perché non
vi sarebbe alcuna incidenza sul carico urbanistico.
L’intervento, infatti, sarebbe privo di portata planovolumetrica ed avrebbe modificato la destinazione d’uso
in conformità alla normativa urbanistica, che contempla la
realizzazione di “Attrezzature di interesse pubblico”.
Inoltre l’abuso risalirebbe ad una data anteriore al 1967 ed
anche per tale motivo non sarebbe dovuto alcun contributo
per gli oneri concessori e comunque non sarebbe specificato
sulla base di quale calcolo si è pervenuti alla somma come
sopra determinata.
Il Comune di Maiori si costituisce in giudizio al fine di
resistere.
...
Parte ricorrente indirizza i propri strali, col primo mezzo,
avverso la parte del provvedimento col quale
l’Amministrazione comunale quantifica l’oblazione dovuta
attraverso la qualificazione dell’abuso in tipologia 1
invece che 4, come si assume in ricorso.
La questione centrale agitata in ricorso attiene quindi alla
quantificazione dell’importo dell'oblazione (€ 86.354,87) da
corrispondere per l’abuso in questione. Secondo il
ricorrente, l’importo richiesto dall'amministrazione
resistente doveva essere inferiore e ciò in quanto per la
pratica edilizia in questione andavano applicati i criteri
di quantificazione di cui al punto 4 della tabella allegata
alla L. 28.02.1985, n. 47, per il quale si prevede
l’importo fisso di £ 5.000.000.
Ai fini del decidere si deve partire dal rilievo che la
tabella allegata alla legge n. 47 del 1985 prevede, dal
punto 1 al punto 7, diverse ipotesi, che sono state prese in
considerazione dal legislatore a seconda della gravità
dell'abuso, con la previsione di importi decrescenti in
relazione alla tipologia dello stesso, la cui fattispecie
più grave è descritta proprio dal punto 1. Questo prevede il
pagamento dell’importo nella misura maggiore per le "opere
realizzate in assenza o difformità dalla licenza edilizia o
concessione e non conformi alle norme urbanistiche ed alle
prescrizioni degli strumenti urbanistici". Detto
diversamente, ai fini della sussunzione dell'intervento da
sanare nella tipologia 1 si richiede la cumulativa
ricorrenza di assenza (o difformità) di titolo abilitativo e
di non conformità alle previsioni urbanistiche.
Come
precisato dal Consiglio di Stato, “Ai fini della
determinazione della misura dell'oblazione da corrispondere
per il conseguimento della concessione in sanatoria, se sono
realizzate opere in assenza o in difformità dalla
concessione e non conformi alle previsioni dello strumento
urbanistico, si applica il punto 1 tab. all. alla l. 28.02.1985 n. 47” (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 04/11/1994,
n. 1247; per una recente applicazione cfr. Cons. Stato, Sez.
V, 01.10.2003, n. 5652). La tipologia 4 prevede la
disciplina da applicare alle <<Opere realizzate in
difformità dalla licenza edilizia o concessione che non
comportino aumenti della superficie utile o del volume
assentito; opere di ristrutturazione edilizia come definite
dall'art. 31, lettera d), della legge n. 457 del 1978,
realizzate senza licenza edilizia o concessione o in
difformità da essa; opere che abbiano determinato mutamento
di destinazione d'uso>>.
Alla luce delle disposizioni
normative e della consolidata giurisprudenza formatasi su di
esse, risulta, pertanto, erronea l’interpretazione
patrocinata dalla ricorrente, secondo cui l’abuso in
questione andava ricondotto nel punto 4 della tabella
prefata, sì da far ritenere illegittimo l’operato
dall'amministrazione comunale. Invero, come detto sopra, se
sono state realizzate opere in assenza o in difformità dalla
concessione e non conformi alle previsioni dello strumento
urbanistico, si applica il punto 1 di tale tabella. Proprio
in tale tipologia, come di dirà, è da ricondurre l’abuso in
esame, che è consistito nella realizzazione di un parcheggio
su area di 2.606 mq di superficie complessiva, “distribuita
su due livelli sfalsati collegati tra loro a mezzo rampa, si
presenta asfaltata e coperta da un pergolato metallico su
cui insistono tralci di viti da uva radicati alla coltre di
terreno esistente al di sotto del manto di asfalto
calpestabile” (cfr. relazione tecnica in atti).
Occorre in
primo luogo chiedersi se per tale intervento sia o meno
necessario il permesso di costruire.
Orbene, il Consiglio di
Stato (sez. V, 11.11.2004, n. 7325), in un caso
analogo a quello in esame, per giunta caratterizzato dall’adibizione
di un’area a parcheggio mediante il semplice spargimento sul
suolo di ghiaia, e quindi senza la messa in opera di
asfalto, ha ritenuto la necessità del previo titolo
concessorio, con conseguente riconduzione al punto 1 della
tabella allegata alla l. n. 47 del 1985.
Il Supremo Consesso di Giustizia Amministrativa perviene a
tali conclusioni sulla base, in primo luogo, della
classificazione dell’intervento rispetto all’ambito
applicativo della concessione edilizia (ora permesso di
costruire) scolpito dalla normativa antecedente
all’intervento del TUed (D.P.R. n. 380/2001), avuto riguardo
all’epoca non recente di realizzazione dell’abuso. A tal
riguardo si osserva, preliminarmente, che, secondo tale
disciplina normativa (articolo 1 - Trasformazione
urbanistica del territorio e concessione di edificare - L.
n. 10/1977; l'articolo in esame è stato abrogato dall'art.
136, comma 1 e 2, d.p.r. 06.06.2001, n. 380, a decorrere
dal 30.06.2003, ai sensi dell'art. 3, d.l. 20.06.2002, n. 122, conv., con modificazioni, in l.
01.08.2002, n. 185) <<Ogni attività comportante trasformazione
urbanistica ed edilizia del territorio comunale partecipa
agli oneri ad essa relativi e la esecuzione delle opere è
subordinata a concessione da parte del sindaco, ai sensi
della presente legge>>.
Ebbene, l’interpretazione del dato
normativo richiamato non è stata affatto pacifica, in quanto
la giurisprudenza e la dottrina hanno elaborato due
indirizzi ermeneutici: secondo il primo, andrebbero
assoggettati a titolo abilitativo solo gli interventi aventi
portata -simultaneamente- urbanistica ed edilizia. Invero,
osservano i fautori della tesi in esame, l’uso congiunto
delle due espressioni (urbanistica ed edilizia) nel citato
articolo escluderebbe l’assoggettamento al previo rilascio
del titolo degli interventi che, pur non mancando di impatto
urbanistico, siano privi di consistenza materiale di opere
edilizie. Secondo l’opposto indirizzo, l’art. 1 l. 28.01.1977 n. 10 sulla edificabilità dei suoli, che pone
la regola della soggezione a concessione di ogni attività
comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del
territorio, non comprende le sole attività di edificazione,
ma tutte quelle consistenti in una modificazione dello stato
materiale e della conformazione del suolo per adattarlo ad
un impiego diverso da quello che gli è proprio in relazione
alla sua condizione naturale ed alla sua qualificazione
giuridica (cfr.: Cons. Stato, sez. V, 31/01/2001, n. 343;
Cons. Stato, sez. V, 20/12/1999, n. 2125; Cons. Stato, sez.
V, 01/03/1993, n. 319; tale orientamento è condiviso anche
dalla giurisprudenza ordinaria: cfr. Cass. pen., 14/10/1988;
Cass. pen., sez. III, 24/10/1997, n. 10709; Cass. pen., sez.
VI, 24/07/1997, n. 8520).
La giurisprudenza favorevole a
tale tesi ha aggiunto che l’art. 1 l. 28.01.1977 n. 10
impone al soggetto attuatore di munirsi di concessione
edilizia per ogni attività che comporti la trasformazione
del territorio attraverso l’esecuzione di opere comunque
attinenti agli aspetti urbanistici ed edilizi, ove il
mutamento e l’alterazione abbiano un qualche rilievo
ambientale ed estetico, o solo funzionale (cfr. Cons. Stato,
sez. VI, 26/09/2003, n. 5502). Pertanto, è soggetto a
concessione edilizia ogni intervento sul territorio,
preordinato alla perdurante modificazione dello stato dei
luoghi con materiale posto sul suolo, pur in assenza di
opere in muratura (Cons. Stato, sez. V, 06/04/1998, n. 415;
cfr. altresì: <<la concessione edilizia è richiesta sia
quando vi sia la realizzazione di opere murarie, sia quando
si intenda realizzare un intervento sul territorio che, pur
non richiedendo opere in muratura, comporti la perdurante
modifica dello stato dei luoghi con materiale posto sul
suolo>> Cons. Stato, sez. V, 14/12/1994, n. 1486; Cons.
Stato, sez. VI, 27/01/2003, n. 419).
Il Consiglio di Stato
pur osservando che, secondo un suo precedente, non integra
l’ipotesi di trasformazione urbanisticamente rilevante del
territorio, soggetta a concessione ex art. 1 l. n. 10 del
1977, l’intervento materialmente consistente nella mera
ripulitura di un terreno parzialmente erboso, con ripristino
di una recinzione preesistente e spargimento di ghiaia, a
nulla rilevando, sotto il profilo urbanistico, la
conseguente utilizzazione del suolo così ripulito e
riordinato all’esposizione di autovetture a scopi
commerciali (Cons. Stato, sez. IV, 08/03/1983, n. 103),
tuttavia ritiene di condividere l’orientamento più
restrittivo, in base al quale lo spargimento di ghiaia su
un’area che ne era in precedenza priva richiede la
concessione edilizia allorché appaia preordinata alla
modifica della precedente destinazione d’uso.
Tale
indirizzo, peraltro, risulta corroborato dalla risalente
interpretazione del Giudice penale, secondo cui deve
ritenersi soggetto a concessione lo spianamento di un
terreno agricolo ed il riporto di sabbia e ghiaia, al fine
di ottenerne un piazzale per deposito e smistamento di
autocarri e containers (Cass. pen., 09/06/1982; cfr. altresì
<<è legittimo il provvedimento del sindaco che ordini la
riduzione in pristino di un'area destinata, in base al piano
regolatore, a verde pubblico, che sia stata coperta di
ghiaia, per essere destinata a parcheggio>> Cons. Stato,
sez. II, 15/02/1989, n. 18/1989).
Il Consiglio di Stato, con
la citata pronuncia, soggiunge che la tesi abbracciata dal
Collegio sembra, oggi, avere un testuale riscontro nel nuovo
Testo unico in materia edilizia -D.P.R. n. 380/2001 atteso
che l’art. 3, in materia di definizione degli interventi
edilizi, assoggetta a permesso di costruire -ascrivendole
al genus delle nuove costruzioni- <<la realizzazione di
infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi,
che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato>> (lett. e. 3) e <<la realizzazione di depositi
di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per
attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione
di lavori cui consegua la trasformazione permanente del
suolo inedificato>> (e. 7); si tratta, come è facile
rilevare, di interventi privi di connotazione strettamente
edilizia e, nondimeno, assoggettati a titolo abilitativo.
Significativa è, poi, la previsione dell'art. 10, comma 2,
secondo cui <<Le regioni stabiliscono con legge quali
mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche,
dell'uso di immobili o di loro parti, sono subordinati a
permesso di costruire o a denuncia di inizio attività>>.
Non è da trascurare, con specifico riferimento alle
caratteristiche dell’intervento descritto in atti, non solo
che all’area è stata impressa la nuova destinazione d’uso a
parcheggio non mediante lo spargimento di ghiaia bensì
attraverso la messa in opera di asfalto, ma anche che
trattasi di area di rilevanti dimensioni, complessivamente
trasformata anche mediante la realizzazione di una rampa di
collegamento tra i due livelli nei quali si sviluppa e di un
pergolato in ferro su parte di essa.
Trattasi quindi di una vera e propria trasformazione del
terreno al quale è stata impressa una destinazione d’uso
diversa da quella originariamente agricola
(TAR Campania-Salerno, Sez. II,
sentenza 02.05.2013 n. 1035 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
In materia di vincolo cimiteriale la salvaguardia
del rispetto dei duecento metri prevista dall'art. 338 R.D.
1265/1934 (o del limite inferiore di cui al d.p.r. numero
285/1990 che ha previsto la possibilità di riduzione della
fascia di rispetto da 200 mt. a 100 mt.) "si pone alla
stregua di un vincolo assoluto di inedificabilità che non
consente in alcun modo l'allocazione sia di edifici, che di
opere incompatibili col vincolo medesimo, in considerazione
dei molteplici interessi pubblici che tale fascia di
rispetto intende tutelare e che possono enuclearsi nelle
esigenze di natura igienico sanitaria, nella salvaguardia
della peculiare sacralità che connota i luoghi destinati
all'inumazione e alla sepoltura, nel mantenimento di un'area
di possibile espansione della cinta cimiteriale".
Tale vincolo osta al rilascio anche dei titoli edilizi in
sanatoria, senza necessità di compiere valutazioni in ordine
alla concreta compatibilità dell'opera con i valori tutelati
dal vincolo, come affermato dalla giurisprudenza con
riferimento alle istanze di condono avanzate ai sensi
dell'art. 33 L. 28.02.1985 n. 47.
Detto vincolo comporta, in definitiva, una limitazione
legale a carattere assoluto del diritto di proprietà, che
preclude il rilascio del titolo edilizio per opere
incompatibili col vincolo medesimo.
In punto di diritto, va ricordato che l'articolo
338 del testo unico delle leggi sanitarie di cui al R.D. n.
1265/1934 vieta l'edificazione nelle aree ricadenti in fasce
di rispetto cimiteriale dei manufatti che possono
qualificarsi come costruzione edilizie, come tali
incompatibili con la natura dei luoghi e con l'eventuale
espansione del cimitero.
Al riguardo, la giurisprudenza,
ormai consolidata, ha affermato che in materia di vincolo
cimiteriale la salvaguardia del rispetto dei duecento metri
prevista dal citato articolo (o del limite inferiore di cui
al d.p.r. numero 285/1990 che ha previsto la possibilità di
riduzione della fascia di rispetto da 200 mt. a 100 mt.) "si
pone alla stregua di un vincolo assoluto di inedificabilità
che non consente in alcun modo l'allocazione sia di edifici,
che di opere incompatibili col vincolo medesimo, in
considerazione dei molteplici interessi pubblici che tale
fascia di rispetto intende tutelare e che possono enuclearsi
nelle esigenze di natura igienico sanitaria, nella
salvaguardia della peculiare sacralità che connota i luoghi
destinati all'inumazione e alla sepoltura, nel mantenimento
di un'area di possibile espansione della cinta cimiteriale"
(ex multis C. Stato, V, 14.09.2010, n. 6671; C.
Stato, IV 12.03.2007, n. 1185, C. Stato, V, 12.11.1999, n. 1871; C. Stato, II, parere 28.02.1996, n.
3031/1995; TAR Sicilia, Palermo, III, 18.01.2012, n. 77;
TAR Campania, Napoli, IV, 29.11.2007, n. 15615; Tar
Lombardia-Milano, 11.07.1997, n. 1253; Tar Toscana, I,
29.09.1994, n. 471).
Non sfugge al Collegio che una
parte minoritaria della giurisprudenza (TAR Genova
Liguria sez. I 20.06.2008, n. 1388) opta per la natura
relativa della inedificabilità prodotta dal vincolo, ma alla
tesi contraria, che si lascia preferire per la complessità
delle esigenze di tutela alle quali il vincolo presiede,
propende decisamente la recenziore giurisprudenza del
Consiglio di Stato (sez. IV, 20.07.2011, n. 4403),
secondo cui, peraltro, il vincolo di rispetto cimiteriale,
riguarda non solo i centri abitati, ma anche i fabbricati
sparsi (cfr. TAR Milano, II, 06.10.1993 n. 551).
Da
ciò consegue l’infondatezza anche del profilo di censura che
valorizza il carattere isolato del manufatto, che pertanto
incorre nella preclusività del vincolo che per giunta osta
al rilascio anche dei titoli edilizi in sanatoria, senza
necessità di compiere valutazioni in ordine alla concreta
compatibilità dell'opera con i valori tutelati dal vincolo,
come affermato dalla giurisprudenza con riferimento alle
istanze di condono avanzate ai sensi dell'art. 33 L. 28.02.1985 n. 47 (cfr. C. Stato, se. V,
03.05.2007, n.
1933 e del 12.11.1999, n. 1871).
Detto vincolo, secondo consolidata giurisprudenza, comporta,
in definitiva, una limitazione legale a carattere assoluto
del diritto di proprietà, che preclude il rilascio del
titolo edilizio per opere incompatibili col vincolo medesimo (TAR Campania-Salerno, Sez. II,
sentenza 02.05.2013 n. 1034 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
E'
illegittimo il
permesso di costruire in sanatoria contenente prescrizioni; esso si pone, infatti,
in palese contrasto con l'art. 36, d.P.R. 06.06.2001 n.
380 poiché postulerebbe non già la cd. doppia conformità
delle opere abusive pretesa dalla disposizione in parola, ma
una sorta di conformità ex post, condizionata
all'esecuzione delle prescrizioni e quindi non esistente al
tempo della presentazione della domanda di sanatoria, ma,
eventualmente, solo alla data futura ed incerta in cui la
richiedente avrebbe ottemperato alle prescrizioni.
È, infine,
infondato e va rigettato anche il terzo ed ultimo motivo di
gravame, con cui il ricorrente lamenta la violazione
dell’art. 3 della l. n. 241/1990 e l'eccesso di potere per
difetto assoluto di motivazione e di istruttoria, perché
l’Amministrazione non ha impartito prescrizioni, come
l’arretramento del fabbricato rispetto alla fascia di
rispetto cimiteriale, attesa la ridotta incidenza (mt. 1,00)
rispetto alla stessa.
L’infondatezza della censura si deve
alla natura stessa del titolo edilizio richiesto, che
essendo da reputare “illegittimo il permesso di costruire in
sanatoria contenente prescrizioni; esso si pone, infatti,
in palese contrasto con l'art. 36, d.P.R. 06.06.2001 n.
380 poiché postulerebbe non già la cd. doppia conformità
delle opere abusive pretesa dalla disposizione in parola, ma
una sorta di conformità ex post, condizionata
all'esecuzione delle prescrizioni e quindi non esistente al
tempo della presentazione della domanda di sanatoria, ma,
eventualmente, solo alla data futura ed incerta in cui la
richiedente avrebbe ottemperato alle prescrizioni” (cfr.
TAR Latina Lazio sez. I, 20.12.2012, n. 1004) (TAR Campania-Salerno, Sez. II,
sentenza 02.05.2013 n. 1034 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
La presentazione dell'istanza di sanatoria
produce l'effetto di rendere inefficace l'ordinanza di
demolizione atteso che a seguito dell'istanza di sanatoria
l'ordinanza di demolizione deve essere sostituita o dalla
sanatoria edilizia o da un nuovo provvedimento
sanzionatorio.
Va accolto,
invece, il gravame integrativo, proposto avverso l’atto che
accerta l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione del
capannone prot. n. 28748 del 02.04.2004, in quanto, come
denunciato col primo mezzo, avente rilievo assorbente di
ogni altra censura, la presentazione dell'istanza di
sanatoria produce l'effetto di rendere inefficace
l'ordinanza di demolizione atteso che a seguito dell'istanza
di sanatoria l'ordinanza di demolizione deve essere
sostituita o dalla sanatoria edilizia o da un nuovo
provvedimento sanzionatorio (ex multis, Consiglio di Stato
sez. I, 27.12.2012, n. 4921).
E’ appena il caso di
osservare che parte ricorrente allega a tale gravame
relazione tecnica dalla quale risulterebbe che il manufatto
in oggetto non sarebbe più insistente nella fascia di
rispetto cimiteriale dopo il suo ridimensionamento a metri
100,00 dalla data di approvazione del PRG adeguato al PUT,
risalente al 27/12/2006. Tale sopravvenienza non è in grado
di inficiare la legittimità del diniego impugnato in sede
introduttiva, trattandosi di una disciplina urbanistica
introdotta soltanto successivamente ai riferimenti temporali
rispetto ai quali è richiesta la cosiddetta doppia
conformità ai fini del rilascio del titolo sanante ex art.
36 d.p.r. n. 380/2001 (TAR Campania-Salerno, Sez. II,
sentenza 02.05.2013 n. 1034 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
L'obbligazione di corrispondere il contributo per
il rilascio della concessione edilizia ha origine legale e
rinviene il suo fatto costitutivo nell'attribuzione al
richiedente, mediante il titolo concessorio, dello ius
aedificandi avente ad oggetto il progetto assentito
dall'Amministrazione.
Sicché, la disciplina regolatrice della suddetta
obbligazione, anche nei suoi aspetti quantitativi, non può
che essere individuata sulla scorta del principio di diritto
intertemporale in base al quale tempus regit actum, ovvero
con riferimento alle norme ed ai criteri di computo vigenti
alla data di rilascio della concessione.
A tale conclusione interpretativa è del resto pervenuta la
stessa pregressa giurisprudenza, avendo essa affermato che
"ai sensi dell'art. 1 della legge 28.01.1977 n. 10, il
rilascio della concessione edilizia si configura come fatto
costitutivo dell'obbligo giuridico del concessionario di
corrispondere il contributo ed è a tale momento che occorre
riferirsi per la determinazione dell'entità del contributo
stesso in base ai parametri normativi allora vigenti".
Come è noto, l'obbligazione di
corrispondere il contributo per il rilascio della
concessione edilizia ha origine legale e rinviene il suo
fatto costitutivo nell'attribuzione al richiedente, mediante
il titolo concessorio, dello ius aedificandi avente ad
oggetto il progetto assentito dall'Amministrazione.
Consegue immediatamente, da tale rilievo, che la disciplina
regolatrice della suddetta obbligazione, anche nei suoi
aspetti quantitativi, non può che essere individuata sulla
scorta del principio di diritto intertemporale in base al
quale tempus regit actum, ovvero con riferimento alle norme
ed ai criteri di computo vigenti alla data di rilascio della
concessione.
A tale conclusione interpretativa è del resto pervenuta la
stessa pregressa giurisprudenza, avendo essa affermato che
"ai sensi dell'art. 1 della legge 28.01.1977 n. 10, il
rilascio della concessione edilizia si configura come fatto
costitutivo dell'obbligo giuridico del concessionario di
corrispondere il contributo ed è a tale momento che occorre
riferirsi per la determinazione dell'entità del contributo
stesso in base ai parametri normativi allora vigenti" (cfr.
Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 1071 del 25.10.1993)
(TAR Campania-Salerno, Sez. I,
sentenza 02.05.2013 n. 1026 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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ATTI AMMINISTRATIVI:
Le circolari
amministrative sono atti diretti agli organi ed uffici
periferici ovvero sottordinati, e non hanno di per sé valore
normativo o provvedimentale o, comunque, vincolante per i
soggetti estranei all'Amministrazione.
Quanto alla mancata impugnativa della circolare
ministeriale, il Collegio deve confermare la giurisprudenza
consolidata, da cui non vi è motivo di discostarsi per il
caso di specie, per la quale le circolari amministrative
sono atti diretti agli organi ed uffici periferici ovvero
sottordinati, e non hanno di per sé valore normativo o
provvedimentale o, comunque, vincolante per i soggetti
estranei all'Amministrazione (Cons. Stato: sez. VI,
13.09.2012, n. 4859; sez. IV, 12.06.2010, n. 3877)
(Consiglio di Stato, Sez. VI,
sentenza 30.04.2013 n. 2374 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Nell’ambito del
particolare sub-sistema delineato dall’articolo 159 del dlgs
22.01.2004 n. 42, la richiesta da parte dell’organo statale
di elementi istruttori, formulata nei confronti del Comune,
sortisce una valenza interruttiva e non meramente
sospensiva.
Alla conclusione appena rassegnata può giungersi in primo
luogo all’esito dell’esame della pertinente disciplina.
Ed infatti, il comma 3 dell’articolo 159 del decreto
legislativo n. 42, cit. (nella formulazione ratione temporis
rilevante), stabili(va) che “la Soprintendenza, se ritiene
l’autorizzazione non conforme alle prescrizioni di tutela
del paesaggio, dettate ai sensi del presente titolo, può
annullarla, con provvedimento motivato, entro i sessanta
giorni successivi alla ricezione della relativa, completa
documentazione. Si applicano le diposizioni di cui
all’articolo 6, comma 6-bis, del regolamento di cui al
decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali
13.06.1994, n. 495”.
A sua volta, il comma 6-bis dell’articolo 6, cit.,
stabilisce che “qualora, in sede di istruttoria, emerga la
necessità di ottenere chiarimenti o di acquisire elementi
integrativi di giudizio, ovvero di procedere ad accertamenti
di natura tecnica, il responsabile del procedimento ne dà
immediata comunicazione ai soggetti indicati nell’articolo
4, comma 1, nonché, ove opportuno, all’amministrazione che
ha trasmesso la documentazione da integrare. In tal caso, il
termine per la conclusione del procedimento è interrotto,
per una sola volta e per un termine non inferiore a trenta
giorni, dalla data di comunicazione e riprende a decorrere
dal ricevimento della documentazione o dell’acquisizione
delle risultanze degli accertamenti tecnici”.
Pertanto, già l’esame testuale delle pertinenti disposizioni
rende palese che la richiesta di elementi integrativi da
parte dell’organo statale produca effetti interruttivi e non
meramente sospensivi.
A conclusioni in tutto analoghe è pervenuta la
giurisprudenza di questo Consiglio di Stato relativa al
decorso del termine di cui al comma 3 dell’articolo 159 del
decreto legislativo 42 del 2004.
Al riguardo è stato chiarito che:
a) il termine di 60 giorni di cui alla richiamata
disposizione ha carattere perentorio e decorre dalla
ricezione, da parte della Soprintendenza,
dell'autorizzazione rilasciata e della documentazione
tecnicoamministrativa, sulla cui base l'autorizzazione è
stata adottata;
b) nel caso in cui la detta documentazione sia incompleta,
“il termine non decorre e la Soprintendenza legittimamente
richiede gli atti mancanti. Quindi il termine decorre dal
momento in cui la Soprintendenza riceva la documentazione
completa”;
c) la Soprintendenza, oltre all'integrazione della
documentazione appena richiamata, può chiedere integrazioni
istruttorie, purché non si tratti di ingiustificati
aggravamenti del procedimento dati da richieste pretestuose,
dilatorie o tardive;
d) in questo caso, ai fini del decorso del termine di legge
si applica quanto disposto dal sopra citato art. 6-bis del
decreto ministeriale n. 495 del 1994, richiamato dal più
volte richiamato comma 3 dell’articolo 159 del d.lgs. n. 42
del 2004.
In particolare, il Collegio ritiene che meriti puntuale
conferma quanto affermato da Cons. Stato, VI, 10.01.2011, n.
43, secondo cui, a seguito di una richiesta di integrazione
documentale e per effetto della interruzione prodotta da
tale richiesta, l'originario termine di sessanta giorni si
prolunga di ulteriori trenta giorni, con la conseguenza che
–fermo restando il termine minimo di trenta giorni,
decorrente dal ricevimento della documentazione integrativa-
il tempo decorrente dall'originario ricevimento degli atti
fino alla richiesta istruttoria sommato a quello successivo
che va dal ricevimento della documentazione integrativa
richiesta fino all'adozione del provvedimento di
annullamento non deve complessivamente essere superiore a
novanta giorni, non tenendosi ovviamente conto del periodo
che va dalla comunicazione della richiesta di integrazione
al ricevimento degli atti.
Il primo motivo di appello (con cui i ricorrenti hanno
chiesto la riforma delle sentenze in epigrafe per non aver
rilevato il superamento da parte della Soprintendenza del
termine perentorio fissato per l’annullamento
dell’autorizzazione rilasciata ai fini paesistici) è
infondato.
In primo luogo il Collegio ritiene di confermare la
tesi espressa nell’ambito delle sentenze in epigrafe secondo
cui, nell’ambito del particolare sub-sistema delineato
dall’articolo 159 del decreto legislativo 22.01.2004,
n. 42 (nella formulazione che qui rileva), la richiesta da
parte dell’organo statale di elementi istruttori, formulata
nei confronti del Comune, sortisse una valenza interruttiva
e non (come invece preteso dagli appellanti) meramente
sospensiva.
Alla conclusione appena rassegnata può giungersi in
primo luogo all’esito dell’esame della pertinente
disciplina.
Ed infatti, il comma 3 dell’articolo 159 del decreto
legislativo n. 42, cit. (nella formulazione ratione temporis
rilevante), stabili(va) che “la Soprintendenza, se ritiene
l’autorizzazione non conforme alle prescrizioni di tutela
del paesaggio, dettate ai sensi del presente titolo, può
annullarla, con provvedimento motivato, entro i sessanta
giorni successivi alla ricezione della relativa, completa
documentazione. Si applicano le diposizioni di cui
all’articolo 6, comma 6-bis, del regolamento di cui al
decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 13.06.1994, n. 495”.
A sua volta, il comma 6-bis dell’articolo 6, cit.,
stabilisce che “qualora, in sede di istruttoria, emerga la
necessità di ottenere chiarimenti o di acquisire elementi
integrativi di giudizio, ovvero di procedere ad accertamenti
di natura tecnica, il responsabile del procedimento ne dà
immediata comunicazione ai soggetti indicati nell’articolo
4, comma 1, nonché, ove opportuno, all’amministrazione che
ha trasmesso la documentazione da integrare. In tal caso, il
termine per la conclusione del procedimento è interrotto,
per una sola volta e per un termine non inferiore a trenta
giorni, dalla data di comunicazione e riprende a decorrere
dal ricevimento della documentazione o dell’acquisizione
delle risultanze degli accertamenti tecnici”.
Pertanto, già l’esame testuale delle pertinenti disposizioni
rende palese che la richiesta di elementi integrativi da
parte dell’organo statale produca effetti interruttivi e non
meramente sospensivi (come invece ritenuto dagli odierni
appellanti).
A conclusioni in tutto analoghe è pervenuta la
giurisprudenza di questo Consiglio di Stato relativa al
decorso del termine di cui al comma 3 dell’articolo 159 del
decreto legislativo 42 del 2004.
Al riguardo è stato chiarito che:
a) il termine di sessanta giorni di cui alla richiamata
disposizione ha carattere perentorio e decorre dalla
ricezione, da parte della Soprintendenza,
dell'autorizzazione rilasciata e della documentazione
tecnicoamministrativa, sulla cui base l'autorizzazione è
stata adottata;
b) nel caso in cui la detta documentazione sia incompleta,
“il termine non decorre e la Soprintendenza legittimamente
richiede gli atti mancanti. Quindi il termine decorre dal
momento in cui la Soprintendenza riceva la documentazione
completa” (Cons. Stato, Sez. II, n. 2449 del 2004);
c) la Soprintendenza, oltre all'integrazione della
documentazione appena richiamata, può chiedere integrazioni
istruttorie, purché non si tratti di ingiustificati
aggravamenti del procedimento dati da richieste pretestuose,
dilatorie o tardive;
d) in questo caso, ai fini del decorso del termine di legge
si applica quanto disposto dal sopra citato art. 6-bis del
decreto ministeriale n. 495 del 1994, richiamato dal più
volte richiamato comma 3 dell’articolo 159 del d.lgs. n. 42
del 2004 (Cons. Stato, Sez. VI: 19.09.2008, n. 4311;
id., Sez. VI, 10.09.2008, n. 4313; id., Sez. VI, 26.11.2007, n. 6032).
In particolare, il Collegio ritiene che meriti puntuale
conferma quanto affermato da Cons. Stato, VI, 10.01.2011, n. 43, secondo cui, a seguito di una richiesta di
integrazione documentale e per effetto della interruzione
prodotta da tale richiesta, l'originario termine di sessanta
giorni si prolunga di ulteriori trenta giorni, con la
conseguenza che –fermo restando il termine minimo di trenta
giorni, decorrente dal ricevimento della documentazione
integrativa- il tempo decorrente dall'originario ricevimento
degli atti fino alla richiesta istruttoria sommato a quello
successivo che va dal ricevimento della documentazione
integrativa richiesta fino all'adozione del provvedimento di
annullamento non deve complessivamente essere superiore a
novanta giorni, non tenendosi ovviamente conto del periodo
che va dalla comunicazione della richiesta di integrazione
al ricevimento degli atti
(Consiglio di Stato, Sez. VI,
sentenza 30.04.2013 n. 2359 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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ATTI AMMINISTRATIVI -
EDILIZIA PRIVATA:
In via generale l'assunzione di una pratica al
protocollo dell'amministrazione ha la funzione di
certificare la certezza legale dell'avvenuta ricezione, ai
fini sia di costituire un termine iniziale incontestabile
per l'esplicazione dei poteri che a tale ricezione si
connettono, sia di garantire la conoscenza effettiva da
parte dell'organo procedente.
Di conseguenza, solo la data attestata dal protocollo va
assunta a prova dell'avvenuta conoscenza e considerata quale
termine iniziale per la decorrenza del termine, irrilevanti
essendo i diversi, eventuali elementi dai quali possa
desumersi la ricezione da parte dell'amministrazione, la cui
considerazione renderebbe invece incerta ed eventuale
l'individuazione di un momento che, viceversa, per la
rilevanza che l'ordinamento gli connette, deve emergere come
formalmente incontestabile. Nel caso di specie, pertanto, la
decorrenza del termine previsto dall'art. 159 d.lgs.
22.01.2004, n. 42 deve computarsi dal momento
dell’acquisizione al protocollo della Soprintendenza
dell’atto comunale di autorizzazione ai fini paesaggistici.
In altri termini, quando si debba attribuire rilievo al
decorso del tempo (per la verifica della formazione di un
silenzio della pubblica amministrazione o del mancato
esercizio di un potere di riesame), tranne i casi
espressamente tipizzati dalla legge, non rileva di per sé la
rilevazione su un foglio dei dati di ‘ricezione di un fax’ o
l’apposizione di un generico timbro: ha rilievo la data
attestata dal protocollo, facente fede fino a querela di
falso, soltanto dopo la quale comincia a decorrere il
termine entro il quale il potere può essere esercitato.
Ebbene, al
fine della risoluzione della questione, il Collegio ritiene
di prestare puntuale adesione a quanto già affermato con la
sentenza di questo Consiglio, Sezione VI, 06.06.2011, n.
3341.
Nell’occasione questo Consiglio (chiamato a pronunciarsi,
appunto, su un’ipotesi di esercizio del potere statale di
annullamento di cui all’articolo 159, cit.) ha chiarito che
“in via generale l'assunzione di una pratica al protocollo
dell'amministrazione ha la funzione di certificare la
certezza legale dell'avvenuta ricezione, ai fini sia di
costituire un termine iniziale incontestabile per
l'esplicazione dei poteri che a tale ricezione si
connettono, sia di garantire la conoscenza effettiva da
parte dell'organo procedente.
Di conseguenza, solo la data attestata dal protocollo va
assunta a prova dell'avvenuta conoscenza e considerata quale
termine iniziale per la decorrenza del termine, irrilevanti
essendo i diversi, eventuali elementi dai quali possa
desumersi la ricezione da parte dell'amministrazione, la cui
considerazione renderebbe invece incerta ed eventuale
l'individuazione di un momento che, viceversa, per la
rilevanza che l'ordinamento gli connette, deve emergere come
formalmente incontestabile. Nel caso di specie, pertanto, la
decorrenza del termine previsto dall'art. 159 d.lgs. 22.01.2004, n. 42 deve computarsi
dal momento dell’acquisizione al protocollo della
Soprintendenza dell’atto comunale di autorizzazione ai fini
paesaggistici”.
In altri termini, quando si debba attribuire rilievo al
decorso del tempo (per la verifica della formazione di un
silenzio della pubblica amministrazione o del mancato
esercizio di un potere di riesame), tranne i casi
espressamente tipizzati dalla legge, non rileva di per sé la
rilevazione su un foglio dei dati di ‘ricezione di un fax’
o l’apposizione di un generico timbro: ha rilievo la data
attestata dal protocollo, facente fede fino a querela di
falso, soltanto dopo la quale comincia a decorrere il
termine entro il quale il potere può essere esercitato
(Consiglio di Stato, Sez. VI,
sentenza 30.04.2013 n. 2359 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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ATTI
AMMINISTRATIVI:
Le norme sulla
partecipazione del privato al procedimento amministrativo
non vanno applicate meccanicamente e formalmente, nel senso
che occorra annullare ogni procedimento in cui sia mancata
la fase partecipativa, dovendosi piuttosto interpretare nel
senso che la comunicazione è superflua, con prevalenza dei
principi di economicità e speditezza dell'azione
amministrativa, […] tutte le volte che la conoscenza sia
comunque intervenuta, sì da ritenere già raggiunto in
concreto lo scopo cui tende la comunicazione prevista
dall'art. 7 della legge n. 241 del 1990.
Osserva il Collegio che, in base ad un consolidato
orientamento giurisprudenziale, da cui non ravvisa ragioni
per discostarsi, “le norme sulla partecipazione del
privato al procedimento amministrativo non vanno applicate
meccanicamente e formalmente, nel senso che occorra
annullare ogni procedimento in cui sia mancata la fase
partecipativa, dovendosi piuttosto interpretare nel senso
che la comunicazione è superflua, con prevalenza dei
principi di economicità e speditezza dell'azione
amministrativa, […] tutte le volte che la conoscenza sia
comunque intervenuta, sì da ritenere già raggiunto in
concreto lo scopo cui tende la comunicazione prevista
dall'art. 7 della legge n. 241 del 1990" (ex plurimis:
Cons. di Stato, Sez. IV, 17.09.2012, n. 4925, e 18.04.2012,
n. 2286) (Consiglio di Stato, Sez. VI,
sentenza 30.04.2013 n. 2350 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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ATTI AMMINISTRATIVI:
L’eccesso di “consultazione” (il fatto ciò che
l’Amministrazione procedente chieda pareri non previsti o
non imposti) non determina un vizio dell’istruttoria, ma, al
contrario, ne arricchisce i contenuti.
Tale modus procedendi, pertanto, non è di per sé sufficiente
ad inficiare la legittimità del provvedimento che risulti
nel suo contenuto dispositivo sostanzialmente corretto.
Il fatto, invero, che un determinato parere non sia previsto
(o non sia reso obbligatorio) non impedisce
all’Amministrazione procedente, ove ritenga utili le
valutazioni di una diversa Amministrazione o di un
determinato organo, di acquisire, prima di decidere, il suo
apporto valutativo.
Del resto, su un piano più generale, l’eccesso di “consultazione”
(il fatto ciò che l’Amministrazione procedente chieda pareri
non previsti o non imposti) non determina un vizio
dell’istruttoria, ma, al contrario, ne arricchisce i
contenuti. Tale modus procedendi, pertanto, non è di
per sé sufficiente ad inficiare la legittimità del
provvedimento che risulti nel suo contenuto dispositivo
sostanzialmente corretto.
Il motivo di appello, quindi, solleva una questione
meramente formale, ma non evidenzia in che modo,
l’acquisizione dei due pareri contestati, abbia potuto
tradursi in una diminuzione di garanzie procedimentali.
Il fatto, invero, che un determinato parere non sia previsto
(o non sia reso obbligatorio) non impedisce
all’Amministrazione procedente, ove ritenga utili le
valutazioni di una diversa Amministrazione o di un
determinato organo, di acquisire, prima di decidere, il suo
apporto valutativo
(Consiglio di Stato, Sez. VI,
sentenza 29.04.2013 n. 2343 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Il legislatore, nel
disciplinare l’accertamento di compatibilità paesaggistica,
non predetermina i parametri sulla cui base deve essere
compiuta la valutazione, lasciando quindi alla più ampia
discrezionalità dell’autorità competente qualsiasi tipo di
scelta.
Ed invero, a
sostegno del diniego l’istanza di accertamento di
compatibilità paesaggistica viene richiamata la mancanza dei
“necessari presupposti di compatibilità delle opere
abusivamente realizzate a causa, sia dei materiali estranei
al contesto paesaggistico (fabbricato 3), sia delle modalità
di aggregazione e composizione (tipologia edilizia degli
altri fabbricati), che rendono i manufatti incongruenti con
le preesistenze e il paesaggio tutelato caratterizzato dalle
costruzioni di fattura tradizionale e dal disegno dei campi
degradanti verso l’ambito lagunare” (parere della
Soprintendenza del 06.10.2008).
Al di là della qualificazione giuridica del parere come
obbligatorio e vincolante, non vi è dubbio che si tratta di
motivazione congrua e sufficientemente dettagliata che
sfugge, nel merito, alle contestazione formulate dal
ricorrente.
Va rilevato, infatti, che il legislatore, nel disciplinare
l’accertamento di compatibilità paesaggistica, non
predetermina i parametri sulla cui base deve essere compiuta
la valutazione, lasciando quindi alla più ampia
discrezionalità dell’autorità competente qualsiasi tipo di
scelta (Cass. pen. Sez. III, 03.02.2006, n. 4495)
(Consiglio di Stato, Sez. VI,
sentenza 29.04.2013 n. 2343 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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APPALTI FORNITURE E SERVIZI:
Appalti di fornitura e servizi pubblici affidati
direttamente.
L’art. 5 della legge n. 381 del 1991, concede agli enti
pubblici la possibilità di affidare direttamente, soltanto
in presenza di determinati presupposti, la fornitura di beni
e servizi.
Questo il principio affermato dal Consiglio di Stato, Sez.
VI, con la
sentenza 29.04.2013 n. 2342.
Nel caso in esame, relativo all’affidamento della gestione
di un campo sportivo comunale per lo svolgimento di attività
fieristiche, una società operante nel settore aveva
impugnato il provvedimento con il quale l’amministrazione
aveva affidato direttamente l’attività, senza procedere al
preventivo esperimento di una gara pubblica.
Accolto l’appello della società dal Tribunale amministrativo
regionale di primo grado, la sentenza viene appellata dal
Comune dinanzi ai Giudici di Palazzo Spada, secondo i quali:
“Il predetto art. 5 prevede che «gli enti pubblici,
compresi quelli economici, e le società di capitali a
partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in
materia di contratti della pubblica amministrazione»,
possono stipulare convenzioni con le cooperative che
svolgono attività agricole, industriali, commerciali o di
servizi «per la fornitura di beni e servizi diversi da
quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al
netto dell’IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle
direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché
tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di
lavoro per le persone svantaggiate».”
Da una corretta applicazione della norma discende pertanto
che l’amministrazione può affidare direttamente alle
cooperative sociali appalti di fornitura di beni e servizi
pubblici, soltanto alle condizioni prestabilite, visto
oltretutto che: “Tale tipologia di appalti presuppone, in
coerenza con la causa del contratto, che la relativa
prestazione sia rivolta all’amministrazione per soddisfare
una sua specifica esigenza al fine di ottenere, quale
corrispettivo, il pagamento di una determinata somma.”
In conclusione, l’appello dell’amministrazione comunale è
rigettato perché nel caso in esame si è in presenza di una
concessione di bene pubblico, rispetto alla quale devono
essere seguite rigorosamente le procedure di garanzia per la
scelta del concessionario dettate dal Codice dei contratti,
mentre gli appalti di fornitura e servizi pubblici possono
essere affidati direttamente esclusivamente in presenza dei
presupposti di cui all’art. 5 della legge n. 381/1991
(commento tratto da
www.professioni-imprese24.ilsole24ore.com - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Edilizia,
agricoltori risarciti per mancata concessione.
Comune obbligato a risarcire con circa 40 mila euro un
imprenditore agricolo per avergli negato una concessione
edilizia sulla base di un parere negativo, peraltro non
vincolante, della Asl competente territorialmente.
Il
Consiglio di Stato, Sez. IV, con la
sentenza 18.04.2013 n. 2164, ha riconosciuto al ricorrente
il diritto di ottenere dall'ente locale l'importo del
contributo che avrebbe potuto ottenere se avesse ottenuto la
concessione edilizia, finalizzata alla realizzazione di una
stalla su un suolo in sua proprietà, e per la cui
realizzazione, aveva chiesto finanziamenti comunitari e
interni.
Il parere negativo dell'Asl si era basato su particolari
«linee di indirizzo» elaborate dai responsabili dei servizi
di prevenzione della provincia di Brescia, in ragione delle
quali la distanza di 100 metri sarebbe stata determinata,
sulla base dell'esperienza, come quella minima ammissibile
per un tollerabile impatto igienico-sanitario delle stalle
con le zone residenziali
(articolo ItaliaOggi del 07.05.2013
- tratto da www.ecostampa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Cds:
per il cambio di destinazione serve l'ok del comune
Non basta la Scia. Da magazzino a bar? Se permesso.
Il carico urbanistico che grava su di un bar è certamente
superiore a quello che può interessare un magazzino. Di
conseguenza la modifica della destinazione d'uso tra le due
diverse categorie deve essere formalmente autorizzata dal
Comune e non è sufficiente la presentazione di una denuncia
di inizio attività (ora Scia); e ciò, anche se non sono
state apportate modifiche all'immobile.
Il Consiglio di Stato, Sez. VI, con la
sentenza 18.04.2013 n. 2153 ha chiarito che il cambio di destinazione non
può essere riportato alla medesima classe del magazzino
originariamente autorizzato dal Comune, posto che, come è
evidente, ben diverse sono le caratteristiche proprie
dell'uno e dell'altro utilizzo e, di conseguenza, diversi
sono i parametri ai quali deve essere conformata l'opera
edilizia all'uno o all'altro dedicata.
Senza contare che la
diversa tipologia del carico urbanistico proprio della
destinazione a sala ristorante e bar rispetto a quello
proprio del magazzino non consentono l'assenso mediante
semplice procedura di Dia, che l'art. 57, comma 14, della
legge regionale della Calabria 19/2002, consente per il
mutamento della destinazione d'uso, alla specifica
condizione che dalla stessa non derivi la necessità di
dotazioni aggiuntive di standard e servizi pubblici e
privati. Nel caso specifico, è stato ritenuto illegittimo il
comportamento dell'Ente nel non aver accertato se dal
mutamento realizzato derivasse la necessità di dotazioni
aggiuntive, ovvero se risultasse il rispetto degli standard
urbanistici.
Nonostante tale circostanza, tuttavia, non è stata accolta
la richiesta di risarcimento del danno presentata dalla
ricorrente originaria, posto che la relativa domanda era
sfornita di prova circa la sussistenza del dolo o della
colpa dell'Amministrazione. Ciò in quanto il danno non è
rilevabile dal mero atto illegittimo, che comporterebbe
l'identificazione della illegittimità con il danno, mentre
la domanda di risarcimento è, anche nel processo
amministrativo, regolata dal principio dell'onere della
prova di cui all'art. 2697 cod. civ., in base al quale chi
vuol far valere un diritto in giudizio deve indicare e
provare i fatti che ne costituiscono il fondamento
(articolo ItaliaOggi dell'11.05.2013). |
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COMPETENZE PROGETTUALI: Tar
Lombardia.
Edifici piccoli Progettazione per i geometri.
Anche i geometri possono occuparsi della progettazione e
della direzione dei lavori di costruzioni civili di modesta
entità. Se lo scorporo delle attività professionali
riguardanti il cemento armato è effettivo e non simulato, e
ciascun professionista (geometra da un lato, architetto o
ingegnere dall'altro) riceve dal committente un incarico
rientrante nel rispettivo ambito professionale assumendosi
una responsabilità piena circa il contenuto della propria
prestazione, con il solo vincolo di coordinarsi con gli
altri professionisti dato il carattere unitario
dell'edificazione.
In una simile prospettiva è infatti
possibile trovare un punto di equilibrio tra la parte della
norma che esclude il cemento armato dalla competenza
professionale dei geometri in relazione alle costruzioni
civili e quella che estende ai geometri la progettazione e
la direzione lavori con riferimento alle costruzioni civili
di modesta importanza.
È quanto afferma il TAR Lombardia-Brescia, Sez.
II, con la
sentenza 18.04.2013 n. 361
(articolo ItaliaOggi dell'11.05.2013). |
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EDILIZIA PRIVATA:
E' illegittimità la
previsione regolamentare del pagamento di un canone annuo a
fronte del rilascio di una concessione edilizia per
l’installazione di antenne ricetrasmittenti per telefonia
mobile, impianti similari e pertinenze tecnologiche.
Con il ricorso in esame è proposta azione impugnatoria avverso la
nota, meglio descritta in epigrafe nei suoi estremi, con cui
l’intimata Amministrazione Comunale ha richiesto alla
società ricorrente il versamento del canone annuo di lire
20.000.000 a fronte del rilascio della concessione edilizia
per l’installazione di una stazione radio base per la
prestazione del servizio radiomobile, nonché avverso l’art.
3, punto 4, del Regolamento comunale per l’installazione
degli impianti di trasmissione radiotelevisiva, della rete
di telefonia mobile e per gli apparecchi di ricezione nei
centri urbani, approvato con delibera C.C. n. 4 del 26.01.2001, che prevede il pagamento di tale canone annuo
a fronte della concessione edilizia per l’installazione di
antenne ricetrasmittenti per telefonia mobile.
Chiede, altresì, parte ricorrente l’accertamento del proprio
diritto alla restituzione di quanto versato a titolo di
canone annuo.
Il ricorso è fondato e va accolto per le seguenti
considerazioni.
La gravata nota regolamentare ricollega il pagamento del
canone annuo al rilascio della concessione edilizia cui sono
soggette le installazioni di antenne ricetrasmittenti per
telefonia mobile, impianti similari e relative pertinenze
tecnologiche.
In relazione a tale previsto nesso tra il rilascio della
concessione edilizia ed il pagamento di un canone annuo,
viene in rilievo, quale parametro sulla cui scorta
positivamente delibare in ordine all’illegittimità della
gravata disposizione, l’art. 3 della legge n. 10 del 1977,
il quale subordina la concessione edilizia al pagamento di
un contributo commisurato all’incidenza delle opere di
urbanizzazione e al costo di costruzione, dovendo quindi
escludersi che, ai sensi della normativa statale
applicabile, il rilascio della concessione edilizia possa
essere subordinato o comunque ricollegato al pagamento di un
canone annuo che risulta estraneo rispetto alla natura di
corrispettivo di diritto pubblico commisurato all'aumento
del carico urbanistico di zona ed ai costi di costruzione.
E’, pertanto, evidente il carattere arbitrario del previsto
canone annuo, avente carattere periodico e continuativo, il
quale non trova alcun fondamento nella normativa statale e
prescinde peraltro, nella sua quantificazione, dal calcolo
dell’incidenza dell’opera sui costi di urbanizzazione e di
costruzione.
Né è possibile evincere una qualche causa giustificatrice
della pretesa, non essendovi alcuna controprestazione
gravante sull’Amministrazione Comunale che possa legittimare
la corresponsione di un canone annuo, tenuto altresì conto
che il terreno sul quale insiste l’impianto risulta essere
di proprietà di privati, e non del Comune.
L’assenza di una causa giustificatrice del previsto canone
annuo che possa allo stesso conferire carattere di
corrispettivo nell’ambito di un rapporto sinallagmatico,
conduce ad ascrivere tale canone nel novero delle
prestazioni patrimoniali la cui previsione, a fini
impositivi, è tuttavia riservata alla legge, precluso
essendo quindi all’intimata Amministrazione Comunale la
possibilità di introdurre prestazioni patrimoniali, quale il
contestato canone annuo, in assenza di una previsione di
legge.
La contestata previsione, unilateralmente adottata dal
Comune per via di un atto regolamentare, nel tradursi in una
prestazione imposta, risulta inoltre illegittima per difetto
della copertura legislativa richiesta dall’art. 23 della
Carta fondamentale.
Prevede tale norma che “Nessuna prestazione personale o
patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”
istituendo così una riserva di legge, qualificata di tipo
relativo, essendo sufficiente che la legge determini la c.d.
base legislativa indicante i presupposti, i soggetti passivi
e il nucleo della prestazione patrimoniale da porre a carco
dei privati, correlativamente potendo demandare alla potestà
regolamentare la definizione dei profili di dettaglio e
delle modalità di attuazione del prelievo.
La riserva di legge in parola deve, dunque, ritenersi
rispettata anche in assenza di una espressa indicazione
legislativa dei criteri, limiti e controlli sufficienti a
delimitare l'ambito di discrezionalità dell'amministrazione
purché la concreta entità della prestazione imposta sia
chiaramente desumibile dagli interventi legislativi che
riguardano l'attività dell'amministrazione (Corte
Costituzionale, 14.06.2007, n. 190).
Nell’alveo della garanzia apprestata dalla predetta norma
costituzionale la dottrina e la giurisprudenza della Corte
pacificamente riconducono non solo le prestazioni
patrimoniali di natura tributaria ma anche quelle di diversa
natura come i contributi (Corte Costituzionale, 14.06.2007 n. 190; 26.02.1998, n. 26) e, in genere, tutte
le prestazioni patrimoniali determinate con atto unilaterale autoritativo, alla cui adozione non concorra la volontà del
privato (Corte costituzionale, 14.06.2007, n. 190; 31.05.1996, n. 180), qualificando la giurisprudenza della
Corte costituzionale come prestazione imposta anche un
canone per un'utilizzazione di beni demaniali che, pur
avendo a base un negozio fra la p.a. ed il privato, sia
imposto autoritativamente per la fruizione di un bene
pubblico (Corte Costituzionale, 10.06.1994, n. 236).
Poste le brevi coordinate interpretative appena
tratteggiate, ritiene il Collegio che non possa essere
esclusa la natura di prestazione patrimoniale imposta, ai
sensi e per gli effetti della copertura e della riserva di
legge scolpita all’art. 23 della Costituzione, al previsto
canone annuo cui è sottoposta la concessione edilizia per
l’installazione degli impianti di che trattasi.
Invero, richiamandosi quanto testé ricordato, ovverosia che
il Giudice delle leggi annette natura di prestazione
patrimoniale imposta ex art. 23 Cost., in genere, a tutte le
prestazioni patrimoniali determinate con unilaterale atto
autoritativo alla cui adozione non concorra la volontà del
privato (Corte costituzionale, 14.06.2007, n. 190; 31.05.1996, n. 180), il carattere di prestazione imposta
deve essere alla censurata norma regolamentare conferito se
non altro in considerazione della fonte che lo contiene, che
è un atto generale, ossia un Regolamento locale approvato
con deliberazione di Consiglio comunale.
Richiedendo l’art. 23 della Costituzione che ogni
prestazione patrimoniale imposta sia legittimata da una
fonte normativa avente valore di legge, nella specie
insussistente, la censurata disposizione regolamentare
risulta illegittima anche sotto tale profilo.
Ritiene, dunque, il Collegio che la riserva relativa di
legge recata dall’art. 23 Cost. richiede per il contestato
canone annuo cui è soggetta la concessione edilizia per
l’installazione di impianti di telefonia, di cui alla
gravata norma regolamentare, una copertura legislativa, in
difetto della quale detta norma è illegittima.
In ragione delle superiori considerazioni il ricorso va,
quindi, accolto, stante la rilevata illegittimità della
gravata previsione regolamentare del pagamento di un canone
annuo a fronte del rilascio di una concessione edilizia per
l’installazione di antenne ricetrasmittenti per telefonia
mobile, impianti similari e pertinenze tecnologiche, il che
conduce all’annullamento della relativa norma.
Va parimenti disposto l’annullamento della gravata nota con
la quale è stato richiesto alla società ricorrente il
versamento del canone annuo, riverberandosi sulla stessa in
via derivata i medesimi vizi che affligono la norma
regolamentare (TAR Lazio-Roma, Sez. II,
sentenza 09.04.2013 n. 3579 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Il verbale di sopralluogo con cui tecnici
comunali od agenti di polizia municipale accertano abusi
edilizi sono atti dotati di fede privilegiata nel senso che
fanno fede dei fatti accertati fino a querela di falso.
Migliore sorte
non può essere riservata al secondo mezzo a mente del quale,
in violazione dell’art. 5 della l. 241 del 1990, in alcun
modo sarebbero state individuate le “discordanze” rilevate,
ovvero evidenziate le concrete e specifiche ragioni poste a
base dell’atto.
Ed invero, l’espresso richiamo nel provvedimento
all’evincersi tali “discordanze” dalla documentazione
allegata al permesso di costruire e dal “verbale di
ispezione operato dal Comando dei vigili urbani unitamente
ai tecnici comunali il 04.05.2012”, costituisce
presupposto sufficiente a dar conto del percorso (salvo, si
intende, l’onere di ostensione del verbale), posto che “il
verbale di sopralluogo con cui tecnici comunali od agenti di
polizia municipale accertano abusi edilizi sono atti dotati
di fede privilegiata nel senso che fanno fede dei fatti
accertati fino a querela di falso” (cfr., in tali sensi,
Cons. Stato, sez. quinta, sentenza 03.11.2010, n. 7770;
28.01.1998, n. 103; sezione prima, 08.01.2010, n.
250 e cfr. anche, per il principio, Tar Campania, questa
sesta sezione, n. 760 del 06.02.2013; 11.12.2012,
n. 5084, 21.06.2012, n. 2944; 02.05.2012, n. 2006, 05.06.2012, n. 2635 e n. 2644; 30.03.2011, n. 1856; sezione terza, 20.11.2012, n.
4638; sezione quarta, 03.01.2013, n. 59).
Il che non significa che non possano essere contestate senza
necessità di querela le valutazioni nel caso operate in
ordine ai fatti accertati (cfr. per tutte, Cons. Stato,
sezione quinta, 28.04.2011, n. 2541), ma significa
certamente che l’atto dirigenziale qui contestato ed assunto
in presenza del detto verbale, come si concluderà in avanti,
si regge sufficientemente sul richiamo all’accertamento
ispettivo compiuto posto a confronto con gli atti in
possesso dell’amministrazione (nonché, questi ultimi, dello
stesso ricorrente)
(TAR Campania-Napoli, Sez. VI,
sentenza 20.03.2013 n. 1546 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA
PRIVATA: Deve
ritenersi pacifico che la collocazione dei manufatti di cui
trattasi
(ndr: gazebo
di 200 mq., adibito a punto vendita per arredi da giardino e
ad altri tre gazebi per deposito di materiali)
debba definirsi “nuova costruzione”, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 3, comma 1, lettera e), del d.P.R.
06.06.2001, n. 380.
La norma in questione, infatti, specifica dettagliatamente
le caratteristiche dell’intervento, qualificabile nei
termini sopra indicati, anche con riferimento –al punto
e.5)– alla “installazione di manufatti leggeri, anche
prefabbricati e di strutture di qualsiasi genere, quali
roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano
utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come
depositi, magazzini e simili e che non siano diretti a
soddisfare esigenze meramente temporanee”. Appare evidente
pertanto che i manufatti, oggetto del provvedimento
impugnato, fossero qualificabili come nuove costruzioni,
indipendentemente dalle caratteristiche di amovibilità e di
visibilità degli stessi, in quanto comunque destinati ad uso
stabile, connesso all’attività commerciale svolta sull’area.
Detti manufatti erano quindi soggetti –a norma dell’art. 10,
comma 1, lettera a), del medesimo d.P.R. n. 380/2001– a
permesso di costruire e, in assenza di tale titolo
abilitativo, alla sanzione demolitoria, di cui al successivo
art. 31, anche indipendentemente dal carattere vincolato, o
meno, della porzione di territorio interessata.
L’accertamento dell’abuso edilizio, la qualificazione dello
stesso e l’applicazione delle misure conseguenti
costituivano, pertanto, atti per i quali nessuna
discrezionalità era riconosciuta all’Amministrazione, tenuta
a reprimere l’abuso stesso nei modi previsti dalla legge.
Non può non trovare applicazione, in tale contesto, l’art.
21-octies della legge n. 241/1990, in base al quale “non è
annullabile il provvedimento adottato in violazione delle
norme sul procedimento o sulla forma degli atti, qualora
l’amministrazione non dimostri in giudizio che il contenuto
del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da
quello in concreto adottato”.
Deve ritenersi pacifico, in primo luogo, che la
collocazione dei manufatti di cui trattasi debba definirsi
“nuova costruzione”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3,
comma 1, lettera e), del d.P.R. 06.06.2001, n. 380 (Testo Unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia).
La norma in questione, infatti, specifica
dettagliatamente le caratteristiche dell’intervento,
qualificabile nei termini sopra indicati, anche con
riferimento –al punto e.5)– alla “installazione di
manufatti leggeri, anche prefabbricati e di strutture di
qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili,
imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti
di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili e che
non siano diretti a soddisfare esigenze meramente
temporanee”. Appare evidente pertanto che i manufatti,
oggetto del provvedimento impugnato, fossero qualificabili
come nuove costruzioni, indipendentemente dalle
caratteristiche di amovibilità e di visibilità degli stessi,
in quanto comunque destinati ad uso stabile, connesso
all’attività commerciale svolta sull’area.
Detti manufatti erano quindi soggetti –a norma dell’art.
10, comma 1, lettera a), del medesimo d.P.R. n. 380/2001– a
permesso di costruire e, in assenza di tale titolo
abilitativo, alla sanzione demolitoria, di cui al successivo
art. 31, anche indipendentemente dal carattere vincolato, o
meno, della porzione di territorio interessata.
L’accertamento dell’abuso edilizio, la qualificazione dello
stesso e l’applicazione delle misure conseguenti
costituivano, pertanto, atti per i quali nessuna
discrezionalità era riconosciuta all’Amministrazione, tenuta
a reprimere l’abuso stesso nei modi previsti dalla legge.
Non può non trovare applicazione, in tale contesto, l’art.
21-octies della legge n. 241/1990, in base al quale “non è
annullabile il provvedimento adottato in violazione delle
norme sul procedimento o sulla forma degli atti, qualora
l’amministrazione non dimostri in giudizio che il contenuto
del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da
quello in concreto adottato”.
Tra i vizi procedurali e formali di cui sopra sono da
annoverare –per giurisprudenza ormai pacifica– l’eventuale
violazione delle disposizioni, prescrittive di forme di
partecipazione al procedimento, ovvero mere carenze
motivazionali che, anche ove dichiarate, non risulterebbero satisfattive dell’interesse dedotto in giudizio, in quanto
non idonee ad incidere sul contenuto del provvedimento, ove
quest’ultimo risulti non modificabile
(Consiglio di Stato, Sez. VI,
sentenza
15.03.2013 n. 1569 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: E'
abusiva la costruzione di una serie
di edicole funerarie, cappelle gentilizie e tumuli non
contemplata dalla concessione
comunale alla società ..., soggetto promotore ex art. 37-bis
l. n. 109 del 1994, per la “progettazione della costruzione,
ampliamento e gestione del cimitero”.
Invero, le opere edilizie realizzate dalla ricorrente
esorbitano dai contenuti della convenzione stipulata con il
Comune e non hanno i caratteri delle opere pubbliche
comunali, e, pertanto, non possono dalla prima essere
realizzate al di fuori di un ordinario procedimento edilizio
e in assenza del prescritto titolo abilitativo.
E, difatti, solo le opere oggetto della concessione sono
destinate al soddisfacimento dei bisogni di tutta la
collettività, indistintamente considerata, e risultano
perciò connotate non soltanto da un rilievo di ordine
generale, proprio di ogni opera cimiteriale, ma da una
oggettiva natura di opera pubblica.
Cappelle, edicole e tumuli, invece, come già scritto
autonomamente realizzabili dagli assegnatari dei suoli,
eventualmente riuniti in confraternite, risultano privi di
siffatta connotazione in quanto primariamente destinati al
soddisfacimento di specifici, ‘individuati’ interessi
singolari (quelli degli assegnatari cui la loro
realizzazione era affidata), pur avendo, in una prospettiva
complessiva e finale, un apprezzabile rilievo sociale: non
si tratta, dunque, di opere ‘stricto sensu’ pubbliche, come
tali esonerate dalla necessità di uno specifico titolo
edilizio in applicazione dell’art. 7, lett. c), d.p.r. n.
380 del 2001 (a norma del quale <<Non si applicano le
disposizioni del presente titolo per: […] c) opere pubbliche
dei comuni deliberate dal consiglio comunale, ovvero dalla
giunta comunale, assistite dalla validazione del progetto,
ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 21.12.1999, n. 554>>).
Nel ricorso si espone che:
- con determinazione dirigenziale n. 12 del 05.09.2003 il
Comune di Taranto affidava in concessione alla società
Bozzetto Fondazioni s.r.l., soggetto promotore ex art.
37-bis l. n. 109 del 1994, la “progettazione della
costruzione, ampliamento e gestione del cimitero di Talsano”;
- in data 26.01.2004 Società e Comune stipulavano la
relativa convenzione;
- alla Bozzetto Fondazioni subentrava poi nel rapporto
concessorio, ai sensi dell’art. 37-quinques l. n. 109
citata, la società di progetto Erregiesse s.r.l.;
- con deliberazione n. 61 del 21.04.2004 il Consiglio
Comunale adottava la necessaria variante al p.r.g. (ai fini
della destinazione urbanistica ‘cimiteriale’
dell’area interessata dall’ampliamento, nella disponibilità
del soggetto promotore);
- con delibera di Giunta n. 542 del 25.08.2004 veniva
approvato il progetto definitivo dell’intervento;
- con deliberazione n. 37 del 16.02.2005 il Consiglio
Comunale approvava la citata variante di piano;
- con d.d. n. 53 del 15.03.2005, all’esito del procedimento
di validazione ex art. 47 d.p.r. n. 554 del 1999, veniva
approvato il progetto esecutivo;
- con atto rep. n. 46249 del 10.10.2007 la Erregiesse cedeva
l’area interessata dal progetto al Comune di Taranto, che
per l’effetto riconosceva alla prima il diritto di gestire
il complesso cimiteriale durante il periodo della
concessione;
- in data 19.02.2010 le parti stipulavano un “Atto
aggiuntivo al contratto avente n. 7941 del 26.01.2004.
Revisione della concessione”;
- in data 20.10.2011 il RUP, a seguito di
apposito sopralluogo, redigeva la nota protocollo n. 1145,
nella quale si dava atto della realizzazione, da parte di
Erregiesse, di una serie di edicole funerarie, cappelle
gentilizie e tumuli privi di titolo edilizio: di tali opere
abusive, infine, si ordinava la demolizione con alcune
ordinanze dirigenziali, la cui n. 5 del 31.01.2012, relativa
alle edicole, veniva impugnata con il ricorso in esame.
...
Tanto premesso in fatto, deve rilevarsi che il ricorso è
infondato e va, quindi, respinto: in particolare, come
subito si esporrà, il Collegio ritiene che le opere edilizie
realizzate dalla ricorrente esorbitassero dai contenuti
della convenzione stipulata con il Comune di Taranto e non
avessero i caratteri delle opere pubbliche comunali, e,
pertanto, non potessero dalla prima essere realizzate al di
fuori di un ordinario procedimento edilizio e in assenza del
prescritto titolo abilitativo.
Correttamente, dunque, l’Amministrazione ne riteneva
l’abusività e ne ordinava la demolizione.
Esaminando, appunto, i contenuti della richiamata
Convenzione, può osservarsi come la stessa prevedesse da un
lato la diretta realizzazione da parte della concessionaria
di una serie di opere cimiteriali (loculi, cellette per
ossari, campi di inumazione, aree servizi e uffici,
parcheggio, ecc.), e, dall’altro, la “cessione in
concessione ai soggetti privati di una parte del suolo per
la realizzazione di cappelle private, cappelle per
confraternite e per la realizzazione di edicole” (pag.
6).
Rispetto a tali porzioni di suolo, dunque, la ricorrente
doveva soltanto provvedere alla necessaria “infrastrutturazione”
(v. art. 6 della Convenzione), ottenendo poi un
corrispettivo dalla loro “concessione” ai privati
(pagg. 6/7).
L’accordo fra Amministrazione e Concessionaria, dunque, non
contemplava in alcun modo la diretta realizzazione da parte
di quest’ultima delle edicole private, delle cappelle e dei
tumuli, ma, soltanto, la predisposizione dei suoli a
siffatte opere destinati.
Il ‘concetto’ veniva quindi ribadito all’art. 6-bis
dell’atto aggiuntivo (oltre che alla sua pag. 4), denominato
“Oggetto Convenzione”, nel quale, in linea con le
disposizione della originaria Convenzione, si prevedeva per
Erregiesse la costruzione di 2208 loculi, di 192 loculi a
fronte lungo, di 2400 cellette ossario (oltre che di uffici,
servizi cimiteriali, box per fiorai e un parcheggio), e,
soltanto, l’infrastrutturazione delle aree destinate alle 22
cappelle per confraternite, alle 370 cappelle famigliari,
alle 112 edicole private e ai 264 tumuli privati.
Coerentemente, d’altronde, il medesimo atto aggiuntivo
ricollegava i ricavi in questa parte spettanti alla
Erregiesse alla “concessione dei suoli” per
l’edificazione di edicole funerarie, tumuli e cappelle e non
alla vendita di tali manufatti (v. pag. 5).
Del medesimo tenore, ancora, risultavano gli atti con i
quali il Comune provvedeva a fissare, revisionandoli, i
contenuti della concessione, nei quali, sul punto,
esclusivamente si faceva riferimento alla
infrastrutturazione delle “aree per la costruzione di n.
22 Cappelle Confraternite, n. 100 Cappelle private e n. 80
Edicole private”, invece disponendo la diretta
costruzione da parte del Promotore dei ‘Colombari’
contenenti i loculi e le cellette, dei campi di inumazione,
di un edificio per il culto e di un edificio da destinare ai
servizi cimiteriali (v. delibere di Giunta Comunale n. 292
dell’08.07.2005 e n. 73 dell’11.06.2009).
E’ dunque da questi atti, amministrativi e convenzionali,
che potevano e dovevano ricavarsi i contenuti
dell’intervento in progetto e, per quello che qui più
interessa, distinguerne le parti direttamente riferibili
all’immediata iniziativa della ricorrente, in quanto oggetto
della concessione, da quelle invece rimesse alla futura ed
eventuale volontà dei privati assegnatari dei suoli (ove
realizzare, autonomamente, cappelle, edicole e tumuli):
distinzione, questa, non soltanto rilevante quanto alla
valutazione della condotta di Erregiesse sul piano
contrattuale, ma, anche, ai nostri fini, incidendo la stessa
sulla natura delle opere in parola.
In questa prospettiva, difatti, solo le opere oggetto della
concessione erano destinate al soddisfacimento dei bisogni
di tutta la collettività, indistintamente considerata, e
risultavano perciò connotate non soltanto da un rilievo di
ordine generale, proprio di ogni opera cimiteriale, ma da
una oggettiva natura di opera pubblica (cfr. Cons. giust.
amm. Sicilia, sez. giurisd., 10.06.2009, n. 534): non a
caso, d’altronde, la Convenzione e l’Atto aggiuntivo ne
affidavano la realizzazione in via diretta e immediata al
soggetto promotore.
Cappelle, edicole e tumuli, invece, come già scritto
autonomamente realizzabili dagli assegnatari dei suoli,
eventualmente riuniti in confraternite, risultavano privi di
siffatta connotazione in quanto primariamente destinati al
soddisfacimento di specifici, ‘individuati’ interessi
singolari (quelli degli assegnatari cui la loro
realizzazione era affidata), pur avendo, in una prospettiva
complessiva e finale, un apprezzabile rilievo sociale: non
si trattava, dunque, di opere ‘stricto sensu’
pubbliche, come tali esonerate dalla necessità di uno
specifico titolo edilizio in applicazione dell’art. 7, lett.
c), d.p.r. n. 380 del 2001 (a norma del quale <<Non si
applicano le disposizioni del presente titolo per: […] c)
opere pubbliche dei comuni deliberate dal consiglio
comunale, ovvero dalla giunta comunale, assistite dalla
validazione del progetto, ai sensi dell’articolo 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 21.12.1999, n. 554>>).
Legittima, per conseguenza, la valutazione della loro
abusività effettuata dal Comune
(TAR Puglia-Lecce, Sez. III,
sentenza 13.03.2013 n. 575 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: I
provvedimenti demolitori di abusi edilizi costituiscono atti
doverosi e vincolati nel contenuto, la cui adozione non
richiede di essere preceduta dalla comunicazione di avvio
del relativo procedimento.
Ai rilievi fin qui articolati, infine, debbono soltanto
aggiungersi alcune considerazioni finali, e in particolare:
- i provvedimenti demolitori di abusi edilizi costituiscono
atti doverosi e vincolati nel contenuto, la cui adozione non
richiede di essere preceduta dalla comunicazione di avvio
del relativo procedimento (fra le ultime, Tar Campania
Napoli, VII, 11.01.2013, n. 255).
- non si ravvisa nel procedimento alcun deficit istruttorio,
avendo l’Amministrazione svolto articolate verifiche, delle
quali si dava formalmente atto, insieme ai relativi esiti,
nell’ordinanza impugnata, nella nota prot. n. 1145 del
20.10.2011 e nella nota prot. n. 1096 del 06.10.2011
(TAR Puglia-Lecce, Sez. III,
sentenza 13.03.2013 n. 575 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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NOVITA' NEL SITO |
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Inserito il nuovo
bottone:
dossier EDICOLA FUNERARIA |
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QUESITI & PARERI |
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AMBIENTE-ECOLOGIA:
Acque reflue domestiche.
Domanda
Vorrei avere un'elencazione abbastanza esauriente delle
acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche.
Risposta
L'articolo 101, comma 7, del decreto legislativo numero 152,
del 03.04.2006 -Testo unico ambientale (Tua)- dispone
che, ai fini della disciplina degli scarichi e delle
autorizzazioni, sono assimilate, ex lege, alle acque reflue
domestiche le acque reflue:
a) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla
coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame;
c) provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle
lettere a) e b) che esercitano anche attività di
trasformazione o di valorizzazione della produzione
agricola, inserita con carattere di normalità e
complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e
con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente
dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a
qualunque titolo la disponibilità;
d) provenienti da impianti di acquacoltura e di piscicoltura
che diano luogo a scarico e che si caratterizzino per una
densità di allevamento pari o inferiore a 1 kg per metro
quadrato di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una
portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto
secondo;
e) aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle
domestiche e indicate dalla normativa regionale;
f) provenienti da attività termali, fatte salve le
discipline regionali di settore.
Il dpr 19.10.2011, entrato in vigore il 18.02.2012, amplia sensibilmente il novero delle acque reflue
assimilate ex lege a quelle domestiche. Dispone detta norma:
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 101 e
dall'allegato 5 alla Parte terza del decreto legislativo 03.04.2006, n. 152, sono assimilate alle acque reflue
domestiche:
a) le acque che prima di ogni trattamento depurativo
presentano le caratteristiche qualitative e quantitative di
cui alla tabella 1 dell'allegato A;
b) le acque reflue provenienti da insediamenti in cui si
svolgono attività di produzione di beni e prestazione di
servizi i cui scarichi terminali provengono esclusivamente
da servizi igienici, cucine e mense;
c) le acque reflue provenienti dalle categorie di attività
elencate nella tabella 2 dell'allegato A, con le limitazioni
indicate nella stessa tabella.
2. Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 101, comma 7, lettera e), del decreto
legislativo 03.04.2006, n. 152, in assenza di disciplina
regionale si applicano i criteri di assimilazione di cui al
comma 1. L'allegato A, al su riportato articolo 2, alla
tabella 2 elenca le attività che generano acque reflue
assimilate alle acque reflue domestiche. Esse sono:
1- Attività alberghiera, rifugi montani, villaggi turistici,
residence, agriturismi, campeggi, locande e simili
2- Attività
ristorazione (anche self-service), mense, trattorie,
rosticcerie, friggitorie, pizzerie, osterie e birrerie con
cucina
3- Attività ricreativa
4- Attività turistica non
ricettiva
5- Attività sportiva
6- Attività culturale
7- Servizi di
intermediazione monetaria, finanziaria, e
immobiliare
8- Attività informatica
9- Laboratori di parrucchiera
barbiere e istituti di bellezza con un consumo idrico
giornaliero inferiore a 1 m3 al momento di massima
attività
10- Lavanderie e stirerie con impiego di lavatrici ad
acqua analoghe a quelle di uso domestico e che
effettivamente trattino non più di 100 kg di biancheria al
giorno
11- Attività di vendita al dettaglio di generi
alimentari, bevande e tabacco o altro commercio al
dettaglio
12- Laboratori artigianali per la produzione di
dolciumi, gelati, pane. Biscotti e prodotti alimentari
freschi, con un consumo idrico giornaliero inferiore a 5 mc
nel periodo di massima attività.
13- Grandi magazzini,
solamente se avviene la vendita di beni con esclusione di
lavorazione di carni, pesce o di pasticceria, attività di
lavanderia e in assenza di grandi aree di parcheggio (articolo
ItaliaOggi Sette del 06.05.2013). |
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AMBIENTE-ECOLOGIA:
Scheda Sistri.
Domanda
Il sistema di tracciabilità dei rifiuti (Sistri) comporta
adempimenti con risvolti penali?
Risposta
Il sistema della tracciabilità dei rifiuti, più noto con il
non propriamente acronimo Sistri, sarebbe dovuto entrare in
vigore, a pieno regime, quasi in contemporanea con il
decreto legislativo numero 205, del 2010. Il 25.12.2010 è entrato in vigore il citato decreto legislativo
numero 205, del 2010, che ha riscritto la parte IV del
decreto legislativo numero 152, del 2006.
Infatti, il testo
dell'articolo 258, del suddetto decreto legislativo numero
152, del 2006, è stato sostituito da una normativa che
prevede che la condotta tipica descritta è diversa da quella
prevista dalla norma del 2006, per cui applicando in modo
corretto le regole della successione di leggi penali nel
tempo previste dal codice penale non può essere considerata
come reato una condotta da essa difforme.
Ne consegue che il
trasporto di rifiuti pericolosi non senza scheda Sistri,
sarebbe stato punito dagli articoli 260-bis e ter del
decreto legislativo numero 152, del 2006, mentre il nuovo
comma 4 dell'articolo 258 del decreto legislativo numero
205, del 2010 sarebbe stato applicabile soltanto alla
ristretta categoria di soggetti agenti (titolari o legali
rappresentanti di imprese) non aderenti, per scelta, al
succitato Sistri.
Nel caso, il sistema sanzionatorio aveva
previsto la punizione, in sede penale, di qualsiasi
trasporto di rifiuti pericolosi e non senza scheda Sistri o
con scheda contenente false indicazioni, sia il trasporto di
rifiuti non pericolosi propri da soggetti che avessero
scelto di non aderire al Sistri senza formulario o con
formulario contenente false indicazioni. Ma il Sistri non è
entrato in vigore, tant'è che nel consiglio dei ministri del
15.06.2012, con il decreto legge «sviluppo», è stato
previsto il termine di dodici mesi a far tempo dal 30.06.2012, data dalla quale doveva diventare operativo a pieno
regime il sistema, per consentire i necessari accertamenti
sul funzionamento del Sistri.
Ora la Corte di cassazione,
sezione III penale, con la sentenza del 24.04.2012, numero
15732, ha affermato che la modifica normativa apportata
dalla legge 03.12.2010, n. 205, all'articolo 258 del decreto
legislativo 03.04.2006, numero 152, ha determinato il venire
meno della punibilità della condotta di trasporto di rifiuti
senza formulario o con formulario con dati incompleti o
inesatti, non più sanzionata penalmente in quanto non
riconducibile né alle previsioni del nuovo testo
dell'articolo 258 né alla fattispecie introdotta con
l'articolo 260-bis, che opera in riferimento alla scheda
Sistri e non ai precedenti formulari con la conseguenza che,
in applicazione dei principi fissati dall'articolo 2 del
codice penale, le condotte poste in essere devono essere
ritenute non più riconducibili all'ipotesi di reato
contemplate alla disciplina previgente (articolo
ItaliaOggi Sette del 06.05.2013 - tratto da
www.ecostampa.it). |
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URBANISTICA: Lottizzazione senza opere.
Domanda
Un gruppo di privati ha ottenuto l'approvazione di un piano
di lottizzazione di un ampio terreno, su cui dovrà essere
realizzato un villaggio turistico. Dovrà essere firmata la
Convenzione di Lottizzazione, dopo di che intenderebbero
cedere le rispettive quote a un'impresa di costruzioni che
realizzerà il progetto, opere di urbanizzazione incluse. Si
chiede un parere su come vada inquadrata in chiave
tributaria la vendita.
Risposta
La cessione può essere considerata cessione di terreno
lottizzato, ai sensi dell'art. 67, 1° comma, lettera a) del
Tuir, anche se i cedenti non eseguiranno materialmente le
opere di urbanizzazione. Il perfezionamento della
lottizzazione sarà dato dalla firma della convenzione
urbanistica, mentre il momento di inizio della lottizzazione
si è avuto alla data di approvazione del piano (ris. n.
319/E/2008).
Per il calcolo della plusvalenza l'art. 68 del Tuir distingue a seconda che il terreno sia stato acquistato
a titolo oneroso o gratuito (situazione che, ovviamente, può
variare per ogni proprietario). Nel primo caso, il calcolo
della plusvalenza è dato dal corrispettivo percepito meno il
valore normale del terreno nel quinto anno anteriore
all'inizio della lottizzazione o delle opere; nel secondo è
più favorevole in quanto il valore normale del terreno va
assunto alla data di inizio della lottizzazione o delle
opere o della costruzione.
Da ciò consegue che, in questo secondo caso, se la cessione
avviene a breve distanza di tempo dalla data di inizio della
lottizzazione la plusvalenza sarà sostanzialmente pari a
zero; nel primo caso, invece, al fine di azzerarla si può
valutare l'opportunità di rivalutare il terreno in base a
una perizia riferita alla data dell'1 gennaio 2013, da
redigersi entro il 01.07.2013, pagando l'imposta sostituiva
del 4%, rateizzabile, ai sensi dell'art. 1, comma 473, legge
n. 218/2012 e dell'art. 7, 6° comma, legge n. 448/ 2001) (articolo ItaliaOggi
Sette del 06.05.2013). |
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VARI:
Conservazione del mod. 730.
Domanda
Per quanti anni si devono conservare i modelli 730
presentati?
Risposta
Il modello 730 deve essere conservato fino al quarto
esercizio successivo all'anno di presentazione; quindi, ad
es., il mod. 730 del 2012 va conservato - unitamente alla
relativa documentazione (come ad es. il modello Cud, gli
scontrini parlanti per i farmaci acquistati, le ricevute e
le fatture delle spese mediche, le quietanze dei bonifici
bancari o postali eseguiti per le detrazioni del 36% per le
ristrutturazioni edilizie o per le detrazioni del 55% per
interventi di riqualificazione energetica; i modelli F24
attestanti i versamenti delle imposte) - fino al 31 dicembre
2016 e così via. Detto termine di conservazione può però, in
tutti quei casi in cui si ha diritto a quote di detrazione
fiscale frazionabili in più annualità (detrazione del 36%
per le ristrutturazioni e del 55% per le spese afferenti a
interventi per risparmio energetico) anche andare oltre il
quarto esercizio successivo all'anno di presentazione della
dichiarazione dei redditi, quindi, per stare all'esempio,
oltre il 2016. In questi casi la conservazione deve essere,
infatti, estesa fino alla fine del quinto esercizio
successivo a quello nel corso del quale è stata detratta
l'ultima quota della detrazione Irpef (articolo ItaliaOggi
Sette del 06.05.2013). |
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ENTI
LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
L. n. 190/2012. Termine di approvazione del piano triennale
di prevenzione della corruzione per gli enti locali.
L'art. 1, comma 60, L. n. 190/2012,
prevede che entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore
della L. n. 190/2012 (28.11.2012), attraverso intese in sede
di Conferenza unificata di cui all'art. 8, comma 1, D.Lgs.
n. 281/1997, si definiscono gli adempimenti, con
l'indicazione dei relativi termini, delle regioni, delle
province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti
locali, nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto
privato sottoposti al loro controllo, volti alla piena e
sollecita attuazione delle disposizioni della L. n.
190/2012, con particolare riguardo, tra l'altro, alla
definizione del piano triennale di prevenzione della
corruzione e alla sua trasmissione alla regione interessata
e al Dipartimento della funzione pubblica.
Con nota del 21.03.2013, l'ANCI, nel rilevare, a tale data,
che, scaduto il suddetto termine di 120 giorni per
l'assunzione delle intese, in seno alla Conferenza
unificata, queste non sono ancora intervenute, si è espresso
per l'opportunità che gli enti territoriali definiscano,
nell'attesa, prime misure in materia di prevenzione della
corruzione, propedeutiche alla definizione del piano
triennale di prevenzione della corruzione.
Anche la CIVIT, con nota del 27.03.2013, a fronte della
mancata definizione delle intese e nell'attesa che queste
intervengano, ha espresso il proprio avviso per l'adozione,
da parte delle autonomie locali, se lo ritengono, del piano
triennale di prevenzione della corruzione, fatte salve le
successive integrazioni e modifiche.
Il Comune chiede un parere in ordine all'approvazione del
piano triennale di prevenzione della corruzione, di cui alla
L. n. 190/2012 [1],
in particolare se per gli enti locali valga la scadenza del
31.03.2013 (art. 1, comma 8, L. n. 190/2012 e art. 34-bis,
D.L. n. 179/2012 [2])
o se invece gli stessi debbano attendere che vengano
definiti gli adempimenti per gli enti territoriali,
attraverso le intese in sede di conferenza unificata di cui
all'art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 281/1997 [3]
(art. 1, comma 60, L. n. 190/2012).
Ai sensi dell'art. 1, comma 8, L. n. 190/2012, l'organo di
indirizzo politico, su proposta del responsabile della
prevenzione della corruzione, entro il 31 gennaio di ogni
anno, adotta il piano triennale di prevenzione della
corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della
funzione pubblica.
L'art. 34-bis, D.L. n. 179/2012, ha stabilito che, in sede
di prima applicazione, il termine di approvazione del piano
triennale della prevenzione della corruzione e della sua
trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica è stato
differito al 31.03.2013.
Venendo al quesito del Comune e, dunque, al termine di
approvazione del piano triennale di prevenzione della
corruzione per gli enti locali, il suddetto Dipartimento
della funzione pubblica, con circolare n. 1/2013
[4], ha
affermato che le prescrizioni di cui ai commi da 1 a 57
dell'art. 1 si rivolgono a tutte le pubbliche
amministrazioni previste dall'art. 1, comma 2, D.Lgs. n.
165/2001, come chiarito espressamente dal comma 59 dell'art.
1 della legge, il quale precisa che le disposizioni di
prevenzione della corruzione sono attuazione diretta del
principio di imparzialità di cui all'art. 97 della
Costituzione. Pertanto, il campo di applicazione comprende
anche le regioni e gli enti locali.
Tuttavia, per le autonomie territoriali -precisa il
Dipartimento della funzione pubblica- rimane fermo quanto
stabilito dal successivo comma 60, ai sensi del quale, entro
120 giorni dalla data di entrata in vigore della L. n.
190/2012 (28.11.2012), attraverso intese in sede di
Conferenza unificata di cui all'art. 8, comma 1, D.Lgs. n.
281/1997, si definiscono gli adempimenti, con l'indicazione
dei relativi termini, delle regioni, delle province autonome
di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nonché degli
enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti
al loro controllo, volti alla piena e sollecita attuazione
delle disposizioni della L. n. 190/2012, con particolare
riguardo, per quanto qui di interesse, alla definizione del
piano triennale di prevenzione della corruzione e alla sua
trasmissione alla regione interessata e al DPF.
Al riguardo, l'ANCI, con nota del 05.02.2013, inviata ai
Sindaci [5],
evidenziando che gli adempimenti di interesse degli enti
locali sono definiti attraverso apposite successive intese
in Conferenza unificata, ha affermato che, pertanto, la
scadenza del 31.03.2013 per l'adozione del piano triennale
di prevenzione della corruzione non è riferita ai comuni.
L'Associazione di categoria ha, comunque, sottolineato
l'opportunità di procedere, nelle more dell'emanazione di
tali provvedimenti, alla nomina del responsabile della
prevenzione della corruzione.
Purtuttavia, scaduto, in data 27 marzo u.s., il termine di
120 giorni previsto per l'adozione di intese in sede di
Conferenza unificata, si rileva che, ad oggi, queste ultime
non sono state ancora assunte.
Con una nuova nota del 21.03.2013, l'ANCI, nel rilevare, a
tale data, la mancata definizione delle intese e nel farsi
cura di sollecitare i competenti Ministeri a procedere
all'insediamento dei tavoli tecnici in Conferenza, si è
espressa per l'opportunità che le Amministrazioni, nelle
more dell'adozione delle intese, in via prudenziale,
procedano a definire le prime misure in materia di
prevenzione della corruzione, propedeutiche alla definizione
del piano. A tal riguardo, l'ANCI ricorda il rilevante
apparato sanzionatorio che ricade in capo al responsabile
della prevenzione nel caso in cui all'interno dell'ente si
verifichi un reato di corruzione accertato con sentenza
passata in giudicato, e il responsabile della prevenzione
non possa dimostrare di aver predisposto, prima della
commissione del fatto, il piano e di aver vigilato sulla sua
applicazione ed osservanza (art. 1, comma 12, L. n. 190/2012
[6]).
L'ANCI, nella nota del 21 marzo, richiamata, dà, altresì,
indicazioni in relazione all'iter procedurale per l'adozione
del piano triennale di prevenzione della corruzione, che,
per espressa previsione di legge, deve essere redatto
secondo le indicazioni contenute nel Piano nazionale
anticorruzione (che dovrà essere predisposto dal
Dipartimento della Funzione Pubblica), secondo linee di
indirizzo adottate dal Comitato interministeriale istituito
e disciplinato con DPCM, e che verrà poi sottoposto
all'approvazione della CIVIT, in qualità di Autorità
nazionale per la corruzione [art. 1, comma 2, lett. b),
comma 4, lett. c), comma 6)]. Specificamente, essendo ad
oggi intervenute soltanto le linee di indirizzo del Comitato
interministeriale [7],
l'ANCI invita le Amministrazioni a far riferimento alle
previsioni di legge che definiscono le esigenze cui deve
rispondere il piano (art. 1, comma 9, L. n. 190/2012),
nonché ai contenuti minimi dei piani triennali di
prevenzione della corruzione definiti nelle Linee di
indirizzo del Comitato interministeriale, sottolineando che,
come in esse specificato, le stesse non hanno un carattere
stringente ed operativo per gli enti locali, ma dovranno da
questi essere 'recepite e adattate nei propri Piani'.
Anche la CIVIT, con nota del 27 marzo u.s., nell'osservare
che il Piano nazionale anticorruzione non è ancora stato
adottato e che, nell'attesa, le amministrazioni centrali e
gli enti nazionali, possono, se lo ritengono, adottare il
Piano triennale di prevenzione della corruzione, fatte salve
le successive integrazioni e modifiche per adeguarlo ai
contenuti del Piano nazionale anticorruzione come approvato
dalla Commissione, ha affermato che tali considerazioni
possono valere anche per le Regioni e gli enti locali,
specie dopo la scadenza del termine dei quattro mesi, di cui
all'art. 1, comma 60, L. n. 190/2012, entro cui sarebbero
dovute intervenire le intese in sede di Conferenza unificata
per definire gli adempimenti per gli enti territoriali.
Avuto riguardo a quanto espresso dall'ANCI e dalla CIVIT,
l'Ente potrà valutare, nella sua autonomia, l'opportunità di
procedere, intanto, nell'attesa che vengano raggiunte le
Intese di cui all'art. 1, comma 60, L. n. 190/2012, in seno
alla Conferenza unificata, all'approvazione di un piano
triennale di prevenzione della corruzione, che potrà poi
essere aggiornato una volta che verranno espressi gli
specifici indirizzi per gli enti territoriali.
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[1] L. 06.11.2012, n. 190, recante: 'Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione'.
[2] D.L. 18.10.2012, n. 179, recante: 'Ulteriori misure
urgenti per la crescita del Paese', convertito con
modificazioni dalla L. 17.12.2012, n. 221.
[3] Ai sensi dell'art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 281/1997, la
Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per
le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la
Conferenza Stato-regioni.
[4] Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento
della funzione pubblica, Servizio studi e consulenza
trattamento del personale, circolare 25.01.2013, n. 1,
recante: 'legge n. 190 del 2012 - Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione'.
[5] Anci, prot. n. 11/SIP/AR/mcc-13, del 22.01.2013, Roma. A
tale data, l'ANCI, nell'osservare che, ai sensi dell'art. 1,
comma 6, L. n. 190/2012, ai fini della predisposizione del
piano triennale di prevenzione della corruzione, il
prefetto, su richiesta, fornisce il necessario supporto
tecnico e informativo agli enti locali, anche al fine di
assicurare che i piani siano formulati e adottati nel
rispetto delle linee guida contenute nel Piano nazionale
predisposto dalla Commissione interministeriale e approvato
dalla CIVIT, ha rilevato che il Piano nazionale non era
ancora stato elaborato.
[6] Ai sensi dell'art. 1, comma 12, in argomento, il
responsabile della corruzione sarebbe chiamato a rispondere
ai sensi dell'art. 21, D.Lgs. n. 165/2001, nonché sul piano
disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine
della pubblica amministrazione.
[7] In attuazione dell'art. 1, comma 4, L. n. 190/2012, con
DPCM del 16.01.2013, è stato istituito il Comitato
interministeriale per la prevenzione e il contrasto della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione,
che nella seduta del 21 marzo ha approvato le linee di
indirizzo per la definizione del Piano nazionale
anticorruzione
(06.05.2013
- link a www.regione.fvg.it). |
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LAVORI PUBBLICI:
Realizzazione opere pubbliche su beni patrimoniali
indisponibili.
Per orientamento consolidato della
giurisprudenza, la disponibilità dei beni demaniali (e
similmente quella dei beni patrimoniali indisponibili) dello
Stato e di altre pubbliche amministrazioni, attesa la loro
destinazione alla diretta realizzazione di interessi
pubblici, può essere legittimamente attribuita ad un
soggetto diverso dall'ente titolare del bene solo mediante
concessione amministrativa, la cui struttura risulta dalla
convergenza di un negozio unilaterale ed autoritativo della
p.a. (provvedimento di concessione) e di una convenzione
attuativa di diritto privato, che pone diritti ed obblighi
in capo all'ente concedente ed al concessionario.
Qualora, nell'ambito della concessione, l'ente pubblica
conceda l'uso dell'area demaniale, o patrimoniale
indisponibile, con facoltà per il concessionario di
procedere alla costruzione di un manufatto, il diritto del
concessionario si atteggia quale diritto di superficie, per
cui colui che costruisce acquista la proprietà della
costruzione soprastante il suolo (art. 952, c.c.).
In particolare, il diritto di proprietà del soggetto che
costruisce (superficiario) si configura diritto di
consistenza reale ma temporaneo, in quanto ha la stessa
(limitata) durata della concessione del bene demaniale (o
patrimoniale indisponibile) e si estingue, a norma dell'art.
953, c.c., con la revoca della concessione o per la scadenza
del termine di durata della stessa, con incremento per
accessione della proprietà del 'domimus soli'. Gli effetti
dell'accessione automatica non possono essere derogati
dall'autonomia negoziale delle parti.
Ai sensi dell'art. 4, comma 2, D.P.R. n. 327/2001, è
possibile espropriare un bene appartenente al patrimonio
indisponibile dello Stato o di altri enti pubblici solo per
perseguire un interesse pubblico di rilievo superiore a
quello soddisfatto con la precedente destinazione.
Il Comune chiede alcuni chiarimenti in ordine alla procedura
da seguire per la realizzazione di un'opera pubblica (pista
ciclabile) su un argine di canale che risulta appartenere ad
un ente pubblico economico, con specifico riguardo
all'istituto giuridico utilizzabile, tenuto conto che la
nuova costruzione non verrebbe ad inficiare l'utilizzo
pubblico già in corso.
Si ritiene utile per la disamina del quesito posto dal
Comune muovere da alcune considerazioni sulla natura
dell'argine.
Nel nostro ordinamento, le acque pubbliche fanno parte del
demanio necessario (idrico) dello Stato. L'art. 822, c.c.,
prevede, infatti, che 'appartengono allo Stato e fanno
parte del demanio pubblico... i fiumi, i torrenti, i laghi e
le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia'
[1].
La giurisprudenza ha chiarito che la demanialità dei corsi
d'acqua pubblici (nel caso esaminato dalla Corte si trattava
di un fiume), prevista dalla disposizione codicistica,
comporta la demanialità dell'alveo ('principio di
inseparabilità tra acqua ed alveo') [2]
ed, altresì, che l'alveo è la parte di terreno coperta dal
fiume con le piene ordinarie, affermando che 'fanno parte
del demanio idrico, perché rientrano nel concetto di alveo,
le sponde e le rive interne dei fiumi, cioè le zone soggette
ad essere sommerse dalle piene ordinarie'. Per contra,
invece, 'le sponde e le rive esterne, che possono essere
invase dalle acque solo in caso di piene straordinarie,
appartengono ai proprietari dei fondi rivieraschi'
[3].
Per quanto concerne, specificamente, gli argini, la
giurisprudenza ha chiarito che anch'essi sono una parte
dell'alveo e, precisamente, quella porzione che vale a
delimitarla, con la conseguenza che il terreno posto dal
lato dove scorre il fiume e che resta coperto dalle piene
ordinarie è soggetto al regime del demanio, mentre il resto
è suscettibile di privata appartenenza [4].
Nel caso di specie, viene in considerazione l'argine per la
parte esterna, il quale risulta appartenere ad un ente
pubblico economico non commerciale costituito da proprietari
privati e attualmente interessato da un'opera pubblica
diretta al soddisfacimento di un pubblico interesse.
Ai sensi dell'art. 830, comma secondo, c.c., ai beni
appartenenti agli enti pubblici non territoriali che sono
destinati a un pubblico servizio si applica la disposizione
di cui all'art. 828, comma secondo, c.c., in base alla quale
i beni che fanno parte del patrimonio indisponibile non
possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei
modi stabiliti dalle leggi che li riguardano.
Da una lettura combinata degli artt. 830 e 828, comma
secondo, c.c., risulta la riconducibilità dei beni
appartenenti agli enti pubblici non territoriali al
patrimonio indisponibile in quanto destinati a soddisfare un
pubblico servizio [5].
Venendo al caso di specie, posta l'appartenenza dell'argine
ad un ente pubblico economico e il suo attuale utilizzo
pubblico, si può affermarne la natura di bene patrimoniale
indisponibile (artt. 830 e 828, comma secondo, c.c.).
Un tanto premesso, si passa ora ad esaminare la questione
posta dal Comune circa la procedura da seguire per la
realizzazione della nuova opera pubblica, tenuto conto di
quanto lo stesso precisa sul fatto che questa non verrebbe a
compromettere l'utilizzo pubblico in corso, che anzi
potrebbe essere migliorato.
Ai sensi dell'art. 823, c.c., i beni che fanno parte del
demanio pubblico sono inalienabili e non possono formare
oggetto di diritti a favore di terzi se non nei modi e nei
limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano: norma dalla
quale si è tratto che la disponibilità dei beni demaniali (e
similmente quella dei beni patrimoniali indisponibili) dello
Stato e di altre pubbliche amministrazioni, attesa la loro
destinazione alla diretta realizzazione di interessi
pubblici, può essere legittimamente attribuita ad un
soggetto diverso dall'ente titolare del bene solo mediante
concessione amministrativa [6].
Circa la struttura del provvedimento in questione, questo
risulta dalla convergenza di un negozio unilaterale ed
autoritativo della p.a. (provvedimento di concessione) e di
una convenzione attuativa di diritto privato, che pone
diritti ed obblighi in capo all'ente concedente ed al
concessionario [7],
ma la cui efficacia è subordinata al provvedimento
amministrativo, unilateralmente revocabile da parte della
p.a. per sopravvenuta incompatibilità con il pubblico
interesse [8].
Nel caso in esame, l'ente pubblico economico, proprietario
dell'argine, potrà utilizzare lo strumento della concessione
per attribuire diritti al Comune istante in relazione
all'utilizzo dell'argine. In ogni modo, gli aspetti relativi
alla disciplina della concessione -onerosità, salvaguardia
dell'interesse pubblico cui il bene è destinato (che l'Ente
riferisce non verrebbe intaccato dalla nuova opera)- possono
essere oggetto di regolamentazione da parte dell'ente
pubblico del cui patrimonio indisponibile l'argine fa parte.
Nell'ambito della concessione, l'ente pubblico economico
potrebbe concedere al Comune l'uso dell'argine per un
determinato periodo di tempo, con riconoscimento al Comune
medesimo del diritto di costruire un'opera al di sopra
dell'argine. In tal caso, non vi è dubbio che il diritto del
(Comune) concessionario avrebbe elementi identici al diritto
di superficie [9],
per cui colui che costruisce acquista la proprietà della
costruzione soprastante il suolo (proprietà superficiaria,
art. 952, c.c.) [10].
Con riferimento a quest'ultimo aspetto, corre, tuttavia,
l'obbligo di evidenziare le considerazioni della
giurisprudenza relative al diritto di superficie su suolo
demaniale (e che possono tornare utili anche con riferimento
ai beni del patrimonio indisponibile). Per il Giudice di
legittimità [11],
il diritto di proprietà del soggetto che costruisce
(superficiario) si configura diritto di consistenza reale ma
temporaneo, in quanto ha la stessa (limitata) durata della
concessione del bene demaniale (nel caso di specie,
patrimoniale indisponibile) e si estingue, a norma dell'art.
953, c.c., con la revoca della concessione o per la scadenza
del termine di durata della stessa, con incremento per
accessione della proprietà del 'domimus soli'
[12]:
pertanto, nel caso prospettato, la proprietà della nuova
opera passerebbe all'ente pubblico economico proprietario
dell'argine. Al riguardo, la giurisprudenza ha affermato il
principio secondo cui non è consentito all'autonomia
negoziale delle parti derogare agli effetti dell'accessione
automatica in favore del proprietario del suolo (nel caso di
specie, l'ente pubblico economico) che si determina all'atto
di estinzione del diritto di superficie [13].
Il Comune pone un ulteriore quesito in ordine alla
definizione di un interesse pubblico superiore ai sensi
dell'art. 4, comma 2, D.P.R. n. 327/2001.
L'art. 4, comma 2, D.P.R. n. 327/2001 [14],
tratta della possibile espropriazione dei beni pubblici in
regime di patrimonio indisponibile. Secondo il codice
civile, infatti, tali beni non possono essere sottratti alla
loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che
li riguardano (art. 828, comma secondo, c.c.). Tuttavia, per
l'art. 4, comma 2, D.P.R. n. 327/2001, è possibile
espropriare un bene appartenente al patrimonio indisponibile
dello Stato o di altri enti pubblici solo per perseguire un
interesse pubblico di rilievo superiore a quello soddisfatto
con la precedente destinazione.
Ricorrendo la condizione per cui l'interesse pubblico da
perseguire è superiore a quello precedentemente soddisfatto,
la destinazione ad un uso pubblico del bene patrimoniale
indisponibile, osserva la dottrina, non solo non viene meno
per effetto dell'ablazione, ma è addirittura rafforzata,
ponendosi il bene al servizio di interessi superiori a
quelli già soddisfatti con la precedente destinazione
[15].
Peraltro, osserva ancora la dottrina [16],
il testo unico non disciplina il procedimento attraverso cui
valutare comparativamente l'interesse alla espropriazione
del bene pubblico con quello al mantenimento della
destinazione attuale. Dalla lettura della giurisprudenza
rinvenuta risulta che l'avvio della procedura ablatoria, da
parte dell'amministrazione interessata, avviene mediante
approvazione del progetto dell'opera pubblica da realizzare
e che compete al Giudice l'accertamento (su contenzioso
instaurato dal soggetto espropriato) della prevalenza
dell'interesse pubblico sotteso alla nuova opera rispetto
alla precedente destinazione dei beni pubblici espropriati
[17].
---------------
[1] I beni del demanio idrico fanno parte del demanio
naturale necessario dello Stato, sono cioè beni che non
possono non appartenere allo Stato (cfr. A. Torrente, P.
Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, Giuffrè,
1985, p. 140).
[2] C. Cass., sez. un., 06.11.1998, n. 11211.
[3] C. Cass., sez. un., 18.12.1998, n. 12701. Nello stesso
senso, Tribunale superiore delle acque, 20.03.1996, n. 32,
il quale, con riferimento alla previsione codicistica di cui
all'art. 822, c.c., afferma che fiumi, torrenti ed altri
corsi d'acqua sono individuati dal loro alveo, intendendosi
come tale lo spazio che le acque fluenti giungono a coprire
nelle condizioni di piena ordinaria.
[4] Tribunale superiore delle acque, 20.03.1996, n. 32.
Nello stesso senso, Trib. Sup. acque, 20.10.1992, n. 79,
secondo cui ai sensi dell'art. 934, c.c., la proprietà
dell'alveo del lago e cioè del terreno sotto l'acqua o
ricoperto dall'acqua durante le piene ordinarie appartiene
al proprietario dello stagno o del lago, nella specie il
demanio. Mentre, il terreno circostante un lago, che si
trovi sopra il livello dell'acqua nelle piene ordinarie,
ricoperto solo dalle piene straordinarie, è di proprietà
privata.
[5] C. Cass., sez. un., 14.11.2003, n. 17295; C. Cass.,
09.04.1998, n. 3667; C. Cass., 28.08.2002, n. 12608.
[6] C. Cass., 26.04.2000, n. 5346; C. Cass., sez. un.,
01.07.2009, n. 15378 e C. Cass. 02.03.1989, n. 1161, in
relazione ai beni facenti parte del patrimonio
indisponibile.
[7] C. Cass. 14.08.1998, n. 8045.
[8] C. Cass., 08.09.1983, n. 5527.
[9] Comm. trib. reg. Firenze, sez. XVI, 22.09.2011, n. 48.
[10] Cfr. C. Cass. n. 1718/2007 e n. 4402/1998, relative
alla costituzione di un diritto di superficie nell'ambito di
una concessione demaniale.
[11] C. Cass., sez. un., 13.02.1997, n. 1324.
[12] C. Cass., sez. un., 13.02.1997, n. 1324, che richiama,
sul punto, C. Cass., 28.02.1969, n. 670.
[13] C. Cass., 27.02.1980, n. 1369, relativa alla
concessione di area demaniale con facoltà per il
concessionario di procedere alla costruzione di un
manufatto.
[14] D.P.R. 08.06.2001 n. 327, recante: 'Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilità'.
[15] Paolo Pirruccio, L'espropriazione per pubblica utilità.
Procedimento amministrativo e contenzioso giurisdizionale,
Cedam, 2011, p. 68.
[16] Cfr. Francesco Caringella e Giuseppe De Marzo, Il nuovo
diritto amministrativo, L'espropriazione per pubblica
utilità, Milano, Giuffrè, 2007, pp. 49-50. Per gli autori,
preso atto che non è chiaro chi e in che modo si stabilisce
la prevalenza dell'interesse pubblico, si può ipotizzare una
iniziativa del promotore della espropriazione volta ad
attivare il procedimento in cui si valuti se sottrarre il
bene alla destinazione attuale, in funzione del
soddisfacimento del diverso interesse sotteso alla procedura
ablatoria. Si può poi ipotizzare sia un atto autonomo, di
sottrazione del bene alla attuale destinazione, sia la
evidenziazione della prevalenza dell'interesse perseguito
con la procedura di espropriazione in sede di dichiarazione
di pubblica utilità (Cfr. Francesco Caringella e Giuseppe De
Marzo, Il nuovo diritto amministrativo, L'espropriazione per
pubblica utilità, Milano, Giuffrè, 2007, pp. 49-50).
[17] Cfr. TAR Puglia, n. 2079/2008 e Cons. St., n.
2047/2010, in cui i Giudici amministrativi si pronunciano su
un ricorso proposto da un Consorzio per l'annullamento delle
deliberazioni del C.I.P.E. recanti approvazione del progetto
definitivo e preliminare del raddoppio di una tratta
ferroviaria, e di tutti i provvedimenti presupposti,
connessi e conseguenti. Il Consorzio, nel caso di specie,
contesta l'avvio della procedura ablatoria promossa per
realizzare un'opera approvata da un'altra amministrazione,
cui avrebbe fatto seguito l'espropriazione di alcuni
immobili appartenenti al patrimonio indisponibile del
Consorzio stesso, deducendo, tra le altre censure, la
violazione dell'art. 4, comma 2, D.P.R. n. 327/2001
(30.04.2013
- link a www.regione.fvg.it). |
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APPALTI:
La centrale unica di committenza si sostituisce al singolo
comune.
Domanda
La centrale unica di committenza in vigore dal 01.04.2013
per i Comuni non superiori ai 5.000 abitanti, lascia
inalterata la possibilità di ricorrere -per il singolo
Comune- alle disposizioni di cui all'art. 125 del Codice
dei Contratti in tema di lavori e forniture di beni e
servizi in economia? Oppure, anche per i lavori, beni e
servizi di importo inferiore ai 40.000 Euro è obbligatorio
ricorrere alla centrale unica di committenza?
Risposta
L'art. 33, comma 3-bis, D.Lgs. 12-04-2006, n. 163 stabilisce
che "I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti
ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano
obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza
l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito
delle unioni dei comuni, di cui all'art. 32, D.Lgs.
18.08.2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un
apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e
avvalendosi dei competenti uffici. In alternativa, gli
stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti
attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da
altre centrali di committenza di riferimento...".
E' evidente che la centrale di committenza o il consorzio si
sostituiscono al singolo comune nell'espletamento di tutte
le gare e, quindi, anche di quelle informali relative alle
procedure in economia di cui all'art. 125 D.Lgs.
12.04.2006, n. 163. Infatti, non può ritenersi autorizzata
una lettura limitativa della norma, là dove stabilisce che i
comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti
"affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di
committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture",
utilizzando l'espressione più ampia.
Inoltre, l'accentramento nelle mani della centrale di
committenza o di un consorzio consente -in generale- un
risparmio di spesa e la possibilità di ottenere prezzi più
convenienti per la P.A., trattando la centrale per una
pluralità di enti (26.04.2013 - tratto da www.ipsoa.it). |
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APPALTI FORNITURE E SERVIZI:
Applicazione dell'art. 26, comma 3, della L. 488/1999 ai
comuni montani con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.
Le disposizioni previste dall'art. 26,
comma 3, della L. 488/1999 -che stabiliscono, per i comuni
con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti e per i comuni
montani con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti,
l'inapplicabilità dell'obbligo di ricorrere alle convenzioni
Consip ovvero di utilizzarne i parametri di prezzo-qualità,
come limiti massimi, per l'acquisizione di beni e servizi-
pur risultando tuttora vigenti, sembrano, tuttavia, essere
state superate dalle norme successivamente approvate,
caratterizzate da un sempre più vincolante obbligo di
ricorso al sistema del mercato elettronico e delle
convenzioni.
L'Ente istante chiede di sapere se le disposizioni previste
dall'art. 26, comma 3, della legge 23.12.1999, n. 488, siano
tuttora applicabili ai comuni con popolazione al di sotto
dei 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione
inferiore ai 5.000 abitanti e se ciò determini che, per gli
stessi, non viga l'obbligo di ricorso alle convenzioni
Consip o all'utilizzo dei parametri prezzo-qualità
ricavabili da queste.
La normativa citata stabilisce che non si applica ai comuni
sopra menzionati l'obbligo di ricorrere alle convenzioni
Consip, ovvero di utilizzarne i parametri di prezzo-qualità,
come limiti massimi, per l'acquisizione di beni e servizi,
anche con procedure telematiche di acquisto.
Tali disposizioni, oggetto di modifica nel 2003 e nel 2004
[1], pur
risultando tuttora vigenti, appaiono essere tuttavia
superate dalle norme successivamente approvate,
caratterizzate da un sempre più vincolante obbligo di
ricorso al sistema del mercato elettronico e delle
convenzioni. Come rilevato dalla Corte dei conti
[2],
attesa l'evidente natura vincolistica dei recenti interventi
che hanno profondamente innovato il quadro normativo
relativo agli acquisti di beni e servizi della P.A., è
necessario effettuare un'interpretazione rigorosa di dette
disposizioni tale da non eludere i principi informatori alle
stesse sottesi.
Si richiama l'attenzione, in particolare, su quanto previsto
dai commi 449 e 450 dell'art. 1 della legge 27.07.2006, n.
296 [3],
per gli acquisti sopra e sotto soglia compiuti dalle
pubbliche amministrazioni, indipendentemente dalla
dimensione demografica delle stesse.
Il comma 449, secondo periodo, richiede a tutte le
amministrazioni pubbliche non statali e diverse dagli enti
del Servizio sanitario nazionale, di ricorrere alle
convenzioni-quadro ovvero di utilizzare i parametri
qualità-prezzo, da queste desumibili, come limiti massimi
per la stipulazione dei contratti.
Il comma 450, secondo periodo, stabilisce l'obbligo per le
amministrazioni pubbliche non statali, fermo restando quanto
previsto al comma 449, di ricorrere, per l'acquisizione di
beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria,
al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA),
ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi
dell'art. 328 del D.P.R. 05.10.2010, n. 207 o al sistema
telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di
riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.
Si rileva, inoltre, che l'art. 1, comma 7, del decreto legge
06.07.2012, n. 95, stabilisce una disciplina speciale per l'approvigionamento
di beni -quali energia elettrica, gas, carburanti,
combustibili per riscaldamento e telefonia- che non sembra
ammettere deroghe o procedure particolari per i piccoli
comuni. Tali modalità di acquisto si applicano a tutte le
amministrazioni pubbliche e alle società inserite nel conto
economico della pubblica amministrazione, come individuate
dall'Istat ai sensi dell'articolo 1 della legge 31.12.2009,
n. 196.
Si osserva, infine che, per i comuni con popolazione pari o
inferiore a 3.000 abitanti, l'art. 4 della legge regionale
09.03.2012, n. 3, letto in combinazione con l'art. 33, comma
3-bis, del decreto legislativo 12.04.2006, n. 163 (Codice
dei contratti pubblici), prevede un regime particolare per
gli acquisti, stabilendo che questi, dal 01.10.2013
[4],
vadano compiuti attraverso un'unica centrale di committenza
ovvero, in alternativa, per le sole acquisizioni di beni e
servizi, tramite strumenti elettronici gestiti da altre
centrali di committenza (ivi compresi le convenzioni-quadro
ed il MEPA).
Pertanto, in Friuli Venezia Giulia, per tali comuni (a
prescindere dalla loro natura montana) l'obbligo di
avvalersi delle convenzioni Consip e di ricorrere al MEPA
per le acquisizioni di beni e servizi trova applicazione
quale possibile alternativa al ricorso ad un'unica centrale
di committenza costituita nell'ambito delle forme
associative di cui alla legge regionale 09.01.2006, n. 1
[5].
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[1] L'art. 26,
comma 3, della L. 488/1999, è stato dapprima sostituito
dall'art. 3, comma 166, della legge 24.12.2003, n. 350 e
successivamente dall'art. 1 del decreto legge 12.07.2004, n.
168, convertito con modifiche dalla legge 30.07.2004, n.
191.
[2] Corte dei conti, sez. contr. Lombardia, parere
21.03.2013, n. 89.
[3] Nel testo risultante dalle modifiche apportate prima dal
decreto legge 07.05.2012, n. 52 (convertito con
modificazioni dalla legge 06.07.2012, n. 94) e
successivamente dalla legge 24.12.2012, n. 228.
[4] Termine previsto dalla legge regionale 08.04.2013, n. 5
che posticipa quello del 1° aprile antecedentemente
stabilito. Per ulteriori considerazioni sui cambiamenti
apportati da tale legge all'art. 4 della legge regionale
09.03.2012, n. 3, si veda la nota prot. n. 11716/P dd.
11.04.2013 di questo Servizio inviata a tutti gli enti
locali della Regione.
[5] Sull'applicazione in Friuli Venezia Giulia delle norme
sulle centrali di committenza, si veda la nota prot. n. 8437
dd. 14.03.2013 di questo Servizio, inviata a tutti gli enti
locali della Regione prima dell'approvazione della novella
di cui alla precedente nota
(18.04.2013
- link a www.regione.fvg.it). |
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NEWS |
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APPALTI: DECRETO
PAGAMENTI/
Via libera al Durc retrodatato. Sarà rilasciato prima della
compensazione effettiva. I
principali emendamenti approvati e i nuovi presentati.
La retrodatazione del Documento unico di regolarità
contributiva (Durc) diventa realtà. Le imprese che abbiano
chiesto la compensazione del credito con la pubblica
amministrazione potranno infatti il ottenere il Durc, nel
momento in cui risultano idonee a poter richiedere la
compensazione e non più nel momento in cui la compensazione
diviene effettiva. Ciò consentirà loro di partecipare alle
gare d'appalto (per le quali è necessario essere in possesso
del Durc) immediatamente, senza dunque attendere l'effettiva
compensazione. Prevista poi anche la creazione di una
anagrafe della spesa per la pubblica amministrazione. Gli
enti saranno infatti tenuti a comunicare al Ministero
dell'economia e delle finanze l'elenco sia dei debiti sia
dei crediti di cui sono titolari, esattamente come qualsiasi
contribuente.
Questo il contenuto dei principali emendamenti
al dl pagamenti (35/2013) approvati durante la seduta della
Commissione bilancio alla Camera di giovedì 9 maggio.
Il Durc. In base a quanto previsto nella prima stesura dal
dl 35, le imprese per poter ottenere il Durc non solo
dovevano poter aver accesso alla compensazione, ma dovevano
aspettare che essa diventasse effettiva. Con questo
meccanismo, i tempi medi stimati per ottenere il Durc erano
tra i 12 e i 18 mesi. Con la conseguenza che le imprese, in
mancanza del Documento, sarebbero state costrette a
sospendere l'attività.
L'emendamento all'art. 6, proposto
dai relatori al decreto pagamenti, Maurizio Bernardo (Pdl) e
Marco Causi (Pd), ribalta il meccanismo. In base alle
modifiche apportate, le imprese potranno ottenere il
Documento unico di regolarità contributiva dal momento in
cui ricevono il via libera alla possibilità di compensare,
ovvero nel momento in cui il rapporto di debito credito
viene certificato.
Il fatto che poi, materialmente, la
compensazione effettiva si completi in 12 o 18 mesi, non è
più un fattore determinante per ottenere il Durc. Sempre per
quel che riguarda la certificazione del credito, è stato
approvato anche un emendamento all'art. 9, con il quale ha
ottenuto il via libera l'apposito modulo di certificazione
del credito previsto dal ministero dell'economia.
L'anagrafe della spesa. Via anche al regime di monitoraggio
dei debiti scaduti delle pubbliche amministrazioni nei
confronti dei propri fornitori. Con un emendamento all'art.
7 è stato infatti previsto che ogni anno, a partire dal 01.01.2014, entro il 30 aprile, le p.a. dovranno
comunicare attraverso l'apposita piattaforma telematica
tutti i debiti scaduti e non ancora pagati alla data del 31
dicembre precedente. Ai dirigenti delle pubbliche
amministrazioni che risulteranno inadempienti o che
adempiranno con ritardo, saranno applicate le relative
sanzioni.
Soddisfatto del risultato ottenuto con
l'approvazione dell'emendamento a sua firma è Enrico Zanetti
(Scelta Civica), secondo il quale «con questo meccanismo
avremo nel tempo un quadro certo e aggiornato dei debiti che
le pubbliche amministrazioni non avranno onorato nei tempi
previsti, assicurando così che futuri piani di pagamento
degli arretrati possano avvenire con procedure immediate». A
tal fine, è stato approvato un altro emendamento all'art. 6,
in base al quale le associazioni di categoria potranno
stipulare delle convenzioni con il ministero dell'economia,
tramite le quali esse stesse potranno fornire al dicastero
le informazioni circa la situazione debitoria in cui versa
la pubblica amministrazione.
Termini per i controlli. Sono stati infine approvati due
emendamenti aventi ad oggetto dei termini perentori. Il
primo emendamento, previsto per l'art. 2, sposta dal 30
giugno al 31 luglio il termine ultimo entro il quale il
ministero dell'economia potrà effettuare i controlli sui
singoli enti circa l'effettivo utilizzo in compensazione
delle risorse finanziarie elargite. Il secondo, presentato
per l'art. 6, stabilisce in 30 giorni il termine per la p.a.
per effettuare i pagamenti alle imprese o i professionisti.
Gli emendamenti dei relatori.
L'iter del dl pagamenti non è però ancora giunto al termine.
I relatori, dopo l'incontro avvenuto ieri con i
rappresentanti del Governo e della Ragioneria dello Stato,
hanno infatti presentato un fascicolo di 28 emendamenti, ai
quali possono essere presentati sub emendamenti entro le 11
di oggi.
Tra i più importanti, quelli che vertono sulla questione
dell'ampliamento del patto di stabilità ai comuni virtuosi,
sull'ampliamento delle compensazioni (si veda altro articolo
in pagina) e sulla partecipazione delle società in house al
meccanismo delle compensazioni
(articolo ItaliaOggi dell'11.05.2013). |
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PUBBLICO IMPIEGO: Enti
locali. Le regole per le progressioni
IL CASO RISOLTO/
Contratti di lavoro.
Nei Comuni no a promozioni automatiche.
Le progressioni orizzontali o economiche devono essere
corrisposte in modo selettivo, così da premiare il merito;
devono basarsi sulla valutazione, con riferimento di regola
a quella dell'ultimo triennio, e possono essere erogate
esclusivamente ad una quantità limitata di dipendenti.
Sono
queste le principali indicazioni dettate dal Dlgs 150/2009
ed entrate in vigore l'01.01.2010. In precedenza l'Aran
ha ritenuto che comunque le progressioni orizzontali
dovessero in ogni caso essere erogate in modo selettivo e
premiando il merito. Ed ancora che i destinatari non
potessero comunque essere contemporaneamente tutti i
dipendenti o la stragrande maggioranza di essi, anche se dal
2003 è stato abrogato il tetto numerico del codiddetto
baricentro ed è rimasto solamente quello del finanziamento
esclusivamente tramite la parte stabile del fondo.
Tale tesi
è fatta propria dagli ispettori della Ragioneria Generale
dello Stato ed è stata ripresa dalla Corte dei Conti della
Basilicata. La stessa sezione giurisdizionale lucana ha
inoltre censurato la scelta di un ente di prevedere il
ricorso al criterio della anzianità come elemento essenziale
di scelta. Si deve inoltre ricordare che il Ccnl limita la
possibilità di partecipare alle progressioni ai dipendenti
che hanno una anzianità minima di almeno 2 anni nella
posizione economica.
Tali indicazioni -sulle quali ci chiede lumi Luigi Tortora,
relativamente alle promozioni da lui definite «automatiche»
al Comune di Casamarciano (Napoli)- vanno in direzione
completamente diversa rispetto a quanto avvenuto nella
stragrande, per lo meno, maggioranza degli enti locali e,
più in generale, delle Pa. Generalmente, soprattutto nei
primi anni 2000, si è infatti scelto di erogare la
progressione orizzontale a tutti o quasi i dipendenti; il
più delle volte si è approdato a tale esito stanziando
risorse che finanziano in modo assai massiccio il ricorso a
questo istituto e limitandosi a prevedere il superamento di
un punteggio minimo.
Peraltro, nella stragrande maggioranza
degli enti locali i criteri di valutazione sono stati
oggetto di contrattazione, in quanto allegati al contratto
collettivo decentrato integrativo. Tali scelte determinano
la violazione delle previsioni dettate dal Ccnl 31.03.1999. Inoltre, molto spesso si assegna un punteggio sia alla
anzianità che alla mera frequenza di corsi di formazione,
introducendo in tal modo meccanismi di automaticità che
cozzano con le previsioni contrattuali, le quali
privilegiano comunque criteri selettivi. Non si deve inoltre
dimenticare che la decorrenza retroattiva delle progressioni
è da considerare illegittima, anche nel caso in cui la
contrattazione decentrata arrivi tardivamente.
Sulla base di queste indicazioni si deve ritenere, in modo
assai rafforzato dallo 01.01.2010, che le progressioni
orizzontali riconosciute a tutti i dipendenti di una stessa
categoria sollevino numerosi dubbi di legittimità e che
comunque occorre garantire che solamente una quota limitata
di personale possa ricevere il beneficio in oggetto. Sta
alla contrattazione decentrata individuare cosa
concretamente si debba intendere come quota limitata di
possibili beneficiari, ovviamente senza stravolgere la
chiara indicazione legislativa, per la quale questo
strumento deve essere inteso come un premio per i dipendenti
che hanno avuto le migliori performance e non come una sorta
di scatto periodico del trattamento economico fondamentale
(articolo Il Sole 24 Ore dell'11.05.2013
- tratto da www.ecostampa.it). |
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APPALTI: Appalti, la metà sarà verde.
Dal 2014
Appalti pubblici da aggiudicare con criteri premianti per le
offerte migliori sotto il profilo ambientale. Entro il 2014
qualificare come «verde» il 50% degli appalti cui si
applicano i criteri ambientali minimi.
Sono queste alcune
delle indicazioni contenute nel decreto 10.04.2013
siglato dall'ex ministro Corrado Clini che rivede, per
l'anno 2013, il Piano d'azione per la sostenibilità
ambientale dei consumi nel settore della pubblica
amministrazione (varato nel 2008), pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 03.05.2013, n. 10.
La premessa
dell'intervento risiede nella consapevolezza dell'importanza
di un migliore uso degli appalti pubblici a sostegno di
obiettivi politici e sociali dell'Unione europea, come
risulta anche da diverse comunicazioni europee del 2010 e
2011. In quest'ottica assume particolare interesse il
capitolo in materia di «appalti verdi e criteri ambientali
minimi», che fornisce indicazioni per l'applicazione, negli
appalti pubblici, degli elementi di valutazione ambientale
all'interno del criterio di aggiudicazione dell'offerta
economicamente più vantaggiosa.
I criteri ambientali minimi
(Cam) consistono in indicazioni specifiche, applicabili per
gli appalti sopra e sotto la soglia comunitaria in diversi
settori (arredi, edilizia gestione dei rifiuti, servizi
urbani, servizi energetici, elettronica, prodotti tessili,
cancelleria, ristorazione, servizi di gestione degli edifici
e trasporti). Per la fase di selezione, per esempio, si fa
riferimento alla opportunità di «selezionare gli
offerenti in base alla loro capacità tecnica di assicurare
migliori prestazioni ambientali»; per la fase di
aggiudicazione si ipotizzano criteri premianti con i quali
valutare le offerte che offrono prestazioni o soluzioni
tecniche più avanzate rispetto alle caratteristiche definite
nel capitolato.
Il decreto sottolinea come le stazioni appaltanti per
qualificare «verde» una procedura devono recepire
almeno le prescrizioni tecniche, le clausole e le condizioni
di esecuzione e selezione dei candidati previsti nei decreti
attuativi del piano di azione
(articolo ItaliaOggi del 10.05.2013
- tratto da www.ecostampa.it). |
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CONSIGLIERI COMUNALI: OSSERVATORIO VIMINALE/
L'art. 45 del Tuel non si estende alla sospensione del primo
cittadino.
Sindaci sostituiti dai vice.
La surroga si applica solo ai consiglieri.
L'istituto della surroga provvisoria del consigliere
comunale, disciplinato dall'art. 45 del dlgs n. 267/2000, è
applicabile anche all'ipotesi della sospensione del sindaco,
disposta ai sensi dell' art. 59 del dlgs citato?
L'art. 45 del dlgs n. 267/2000, al comma 2, dispone che «nel
caso di sospensione di un consigliere ai sensi dell'art. 59,
il consiglio procede alla temporanea sostituzione affidando
la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere
al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli
eletti, il maggior numero di voti».
Tuttavia, la fattispecie in questione, relativa alla
sospensione del sindaco, non ricade nell'ambito applicativo
dell'art. 45, ma in quello dell'art. 53, il quale
inequivocabilmente prevede che il vicesindaco sostituisce il
sindaco «in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché
nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione ai
sensi dell'art. 59».
Pertanto, la disciplina dell'art. 45, che si riferisce
unicamente ai consiglieri comunali, non può trovare
applicazione in caso di sospensione dall'esercizio delle
funzioni del sindaco, il quale è sicuramente componente del
consiglio comunale, ma non consigliere comunale
(articolo ItaliaOggi del 10.05.2013). |
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CONSIGLIERI COMUNALI: OSSERVATORIO
VIMINALE/ Decadenza del consigliere.
Può considerarsi decaduto un consigliere comunale per
mancata partecipazione alle sedute del consiglio? È
applicabile la disciplina statutaria -ai sensi della quale
sono dichiarati decaduti i consiglieri che, senza
giustificato motivo, siano assenti dal consiglio per tre
sedute consecutive- in caso di autosospensione, da parte di
consiglieri comunali di minoranza, effettuata allo scopo di
evidenziare il proprio dissenso?
L'istituto della decadenza per mancata partecipazione alle
sedute è previsto dall'art. 43, comma 4, del dlgs n.
267/2000 che demanda allo statuto comunale la relativa
disciplina, «garantendo il diritto del consigliere a far
valere le cause giustificative».
La giurisprudenza ha chiarito che la decadenza dalla carica
di consigliere appartiene alla categoria di quelle
limitazioni all'esercizio di un diritto al munus publicum
che devono essere interpretate restrittivamente.
Di conseguenza la decadenza non può riguardare il deliberato
astensionismo di un gruppo politico che rientra nel novero
delle facoltà ordinariamente a disposizione delle forze di
opposizione, ma piuttosto sanziona comportamenti negligenti
dei consiglieri dai quali possano derivare disagi
all'attività dell'organo la cui valutazione, meramente
discrezionale e di esclusiva competenza del solo consiglio
comunale, costituisce il fondamento giuridico del
provvedimento.
Al consigliere comunale deve essere riconosciuta la facoltà
di far valere le cause giustificative delle assenze nonché
fornire eventuali documenti probatori.
Il Tar Lombardia, Brescia sez. II, con la sentenza del
28.04.2011 n. 638, nell'accogliere un ricorso avverso una
deliberazione di decadenza di un consigliere per mancata
partecipazione alle sedute del consiglio, ha ribadito che
l'astensionismo ingiustificato di un consigliere comunale
costituisce legittima causa di decadenza sul presupposto del
disinteresse e della negligenza che l'amministratore mostra
nell'adempiere il proprio mandato e che rientra nel diritto
del consigliere comunale l'impiego di tutti gli strumenti
giuridici offerti dall'ordinamento per opporsi a decisioni
non condivise (quali, ad esempio, l'espressione di voto
contrario, l'astensione dal voto o l'omessa partecipazione
alla seduta anche al fine di impedire il formarsi del quorum
strutturale).
Pertanto, tali principi giurisprudenziali dovrebbero
costituire paradigma di riferimento di un eventuale
deliberazione del consiglio del comune ai sensi del proprio
statuto comunale, pur rientrando nella discrezionalità del
suddetto organo assembleare la valutazione in ordine alla
sussistenza dei presupposti previsti dalla citata fonte
normativa.
Si soggiunge che l'art. 43 del dlgs n. 267/2000 demanda allo
statuto dell'ente di stabilire i casi di decadenza per
mancata partecipazione alle sedute, fermo restando «il
diritto del consigliere a far valere le cause
giustificative» (ex multis Tar Sicilia sent.
14.03.2011, n. 464)
(articolo ItaliaOggi del 10.05.2013). |
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APPALTI: Enti
locali, 30 giorni per pagare.
Ok all'emendamento su termini perentori - Per le Regioni 2,1
miliardi aggiuntivi.
LE NOVITÀ/
Via libera dei governatori al riparto da 7,2 miliardi Passa
la modifica «salva Durc»: varrà la data di emissione della
fattura.
Sprint della commissione Bilancio della Camera sul decreto
per i pagamenti della Pa: lunedì arriverà il via libera
definitivo garantendo l'approdo del provvedimento in Aula
martedì mattina. Si è lavorato ancora a tarda sera, con i
relatori Marco Causi (Pd) e Maurizio Bernardo (Pdl)
impegnati a predisporre nuovi emendamenti su temi chiave a
partire dal vincolo di destinazione per le società in house
che dovranno girare «prioritariamente» i pagamenti ricevuti
dalle amministrazioni ai loro creditori. Altri temi aperti
sono il silenzio-assenso per la certificazione dei crediti,
un ruolo più rilevante della Cassa depositi e prestiti,
l'estensione della compensazione crediti commerciali-debiti
fiscali (forse solo tra Stato e Stato).
Disco verde
Tra gli emendamenti approvati nella giornata di ieri rientra
quello (primo firmatario Raffaello Vignali del Pdl) che
fissa in 30 giorni dall'erogazione degli anticipi di
liquidità agli enti locali il tempo massimo per saldare le
imprese o i professionisti (sia per il 2013 sia per il
2014). Ma, paradossalmente, non c'è il via libera
all'emendamento che fissava lo stesso principio anche per i
pagamenti delle Regioni. Passa l'emendamento "salva Durc":
«l'accertamento della regolarità contributiva è effettuato
con riferimento alla data di emissione della fattura o di
richiesta equivalente di pagamento».
La commissione presieduta da Francesco Boccia (Pd) ha
accolto anche un emendamento del Movimento 5 Stelle che
limita la possibilità per le Regioni di aumentare la
pressione fiscale per procedere al pagamento delle aziende
che vantano crediti nella sanità. Per coprire le
anticipazioni, le Regioni dovranno varare «prioritariamente»
misure «di riduzione della spesa corrente». Il principio,
però, non è passato per la parte di debiti regionali non
relativi alla sanità. Approvato l'emendamento dei relatori
che apre ai debiti "fuori bilancio". Stop alla norma che,
nel caso di maggiori anticipazioni di tesoreria utilizzate
dai Comuni, vincolava una corrispondente quota del gettito Imu. Ancora in bilico l'emendamento, contestato da
associazioni di settore a partire da Assobirra, che
estenderebbe lo sblocco del patto di stabilità interno agli
Ato e alle unioni di Comuni attingendo all'aumento delle
aliquote su birra e alcol.
Enti locali e Regioni
Giornata chiave anche per Regioni ed enti locali, con le
prime scadenze rispettate, a dimostrazione che la macchina
attuativa per ora funziona. La Conferenza dei governatori ha
stabilito il riparto di 7,2 miliardi che arriveranno dal
Fondo liquidità dell'Economia per saldare i debiti regionali
non sanitari. Poco meno della metà va al Lazio (3 miliardi)
davanti a Campania (1,7 miliardi) e Piemonte (poco meno di
1,5 miliardi). Seguono Sicilia, Calabria, Toscana, Liguria,
Molise, Marche. Le altre Regioni –e questa è di per sé è
una notizia– non hanno presentato richieste perché non
avrebbero debiti arretrati o avrebbero comunque sufficiente
liquidità. Al tempo stesso la Conferenza ha trovato
un'intesa, che dovrebbe confluire in un emendamento, per
ampliare di 2,1 miliardi il patto verticale: le risorse
saranno trasferite dalle Regioni a Comuni e Province per
pagare i debiti di parte capitale contratti da questi ultimi
con le imprese.
Sempre ieri, in Conferenza Stato-città, è stato raggiunto
l'accordo sul riparto dei 5 miliardi di allentamento del
patto di stabilità concesso agli enti locali. Unica novità
rispetto a quanto anticipato ieri su questo giornale è che
lo sblocco potrà essere utilizzato per «sostenere
pagamenti in conto capitale» anziché «gli stati
avanzamento lavori trasmessi entro l'08.04.2013». In
pratica le risorse andranno distribuite prima per i debiti
non estinti alla data di approvazione del decreto e solo
dopo per quelli che nel frattempo sono stati pagati. Senza
più alcuna distinzione tra appalti di lavori e altre
forniture
(articolo Il Sole 24 Ore del 10.05.2013
- tratto da www.ecostampa.it). |
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TRIBUTI: Bilanci.
Termine al 30 giugno.
Fino al 30 settembre spazio a rincari su tutto il fisco
locale.
Nel caos che domina i conti locali, privi di qualsiasi
certezza sulle entrate fiscali ma anche sulla distribuzione
dai tagli disposti nel 2012 dalla spending review ancora da
attuare, molti Comuni non hanno assunto nuove decisioni
sulle aliquote di Imu e addizionale Irpef entro la scadenza
di ieri. All'atto pratico, però, cambia poco: il 9 maggio è
solo un primo termine e per ritoccare i conti c'è ancora
molto tempo.
La prima scadenza generale è fissata (per ora) al 30 giugno,
data entro la quale i Consigli comunali dovranno dare il via
libera ai bilanci di previsione 2013. Per scrivere i
preventivi, naturalmente, occorre aver deciso le aliquote e
calcolato le entrate che ne derivano. Perciò le scadenze per
conti e fiscalità locale coincidono. Non è escluso, però,
che il termine del 30 giugno slitti: molte amministrazioni
sono nell'impossibilità materiale di scrivere bilanci in
grado di rispettare i criteri di correttezza e veridicità.
L'ultima legge di stabilità comunque, viste le tante
incognite sui conti comunali, ha offerto i tempi
supplementari: se c'è l'esigenza di salvaguardare gli
equilibri ed evitare che i conti vadano fuori controllo, le
amministrazioni potranno alzare addizionali o Imu anche dopo
aver chiuso i bilanci preventivi, purché lo facciano entro
il 30 settembre.
Il termine indicato dall'ultimo decreto sui pagamenti e
scaduto ieri, insomma, serve solo a far incidere le nuove
scelte già sul saldo Imu del 17 giugno (il 16 è domenica).
L'unica conseguenza, quindi, è che gli aumenti decisi dopo
si scaricheranno integralmente sul saldo di dicembre, mentre
sulla prima rata i calcoli seguiranno le aliquote decise
l'anno scorso (anche per i fabbricati di imprese, alberghi e
centri commerciali, con tutte le complicazioni nei calcoli
per il cambio di distribuzione del gettito fra Stato e
Comuni; si veda l'articolo sotto).
Ma quanto è diffusa la possibilità di incappare in nuovi
aumenti, dopo la corsa delle aliquote vista l'anno scorso
soprattutto nell'Imu? Per l'imposta sul mattone, il rischio
si concentra in particolare nei Comuni che nonostante tutto
hanno mantenuto finora inalterati i parametri standard
fissati dal decreto Salva-Italia del 2011. Si tratta del
49,5% dei municipi italiani, che quest'anno potrebbero
essere costretti a ritoccare in alto le aliquote per far
quadrare i conti. Lo stesso potrebbe accadere in un altro
20% abbondante di enti che hanno già rivisto le aliquote
senza però toccarne i massimi.
Per le addizionali Irpef, invece, l'intensità del rischio è
in una certa misura proporzionale al reddito dichiarato,
perché cresce la tendenza a differenziare le richieste
fiscali in base ai guadagni dei contribuenti: una tendenza
corretta, ma solo se le dichiarazioni fossero sempre fedeli
ai redditi reali dei contribuenti.
A moltiplicare il rischio, anche quest'anno è comunque il
"costo fiscale" dell'incertezza che connota sempre di più le
regole di finanza pubblica. Sembra un concetto astratto, ma
diventa concretissimo se ci si mette nei panni di un sindaco
(o, peggio, di un responsabile dei servizi finanziari). Oggi
i Comuni ignorano l'entità delle entrate da Imu, la somma
del fondo di solidarietà (gli ex-trasferimenti, oggi
alimentati sempre dall'Imu) e, sulle uscite, la quota di
tagli che dovranno subire quest'anno. È ovvio che, per
evitare sorprese, la via d'uscita fiscale possa diventare
trafficata
(articolo Il Sole 24 Ore del 10.05.2013
- tratto da www.ecostampa.it). |
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TRIBUTI: Imu, comuni scontenti.
A rischiare di più saranno le seconde case.
Le
considerazioni del Cnai sull'annuncio di sospensione
dell'imposta.
La scadenza dell'Imu viaggia sul filo dell'incertezza.
Siamo in attesa del decreto di sospensione dell'Imu, come
dichiarato dal premier Enrico Letta, per la rata di giugno.
Il decreto di prossima emanazione dovrebbe riguardare la
sospensione del pagamento Imu solo sulla prima casa,
portando benefici alla maggior parte dei cittadini, in
quanto proprietari di un unico immobile, appunto
l'abitazione principale.
Malumori invece dai comuni che vedono sfumare milioni di
euro già riportati in bilancio, senza stanziamento di
risorse alternative.
Il Cnai è convinto della necessità di sospendere l'Imu fino
ad arrivare all'abrogazione dell'imposta stessa, tuttavia
non si può prescindere da alcuni ragionamenti. A causa della
riduzione del gettito dovuta dalle prime case, i comuni
potrebbero decidere di aumentare le aliquote sulle seconde
case; chiaramente le ripercussioni non mancherebbero, per
esempio un ulteriore crollo del mercato immobiliare e rischi
di speculazioni finanziarie a scapito dei meno facoltosi.
Alcuni comuni stanno anche lavorando per aumentare
l'aliquota sulla prima casa, se venisse sospeso il pagamento
di giugno e a questa prima iniziativa non si aggiungessero
ulteriori interventi, il pagamento per intero ricadrebbe
sulla rata di dicembre, con l'aggravio di una maggiore
percentuale dell'imposta, così i comuni andrebbero a
recuperare anche la perdita subita a giugno, e con
l'aliquota maggiorata vedrebbero equiparato ampiamente il
valore del denaro incassato a dicembre. Altri stanno
pensando di non riconfermare le ulteriori quote di esenzione
previste per le fasce di cittadini svantaggiati e più
poveri, quindi anche in questo caso, il mancato incasso
della rata di giugno peserebbe addirittura sulle persone più
bisognose.
Altra perplessità riguarda sempre le seconde case, quelle in
locazione. L'aumento dell'Imu porterebbe sicuramente un
relativo aumento dei canoni di affitto, ma di conseguenza vi
sarebbe una ripercussione sull'imposta di registro, un
aumento tirerebbe l'altro; facilmente più di qualcuno
penserà a incassare la maggiorazione del canone, o
addirittura l'intero affitto in nero. Ovviamente anche in
questa ipotesi i danni erariali sarebbe elevati.
Inoltre non dimentichiamo i tempi, Caf professionisti e
consulenti, in questo periodo sono alle prese con infinite
scadenze fiscali, hanno diritto a organizzare nella maniera
più opportuna il loro lavoro, ma come fanno se a oggi non si
sa se pagare oppure no; la scadenza Imu è prevista per il 17
giugno prossimo, al Caf Cnai e al Cnai, portavoce dei
professionisti e delle aziende rappresentate, lamentiamo le
lungaggini della burocrazia e la lentezza operativa, che non
consente di agire con correttezza portando tutti ad
attivarsi all'ultimo minuto, senza dimenticare la
farraginosità del calcolo.
Senza parlare del principio di incostituzionalità su cui si
fonda l'Imu. Gli italiani pagano e rischiano di pagare
un'imposta ingiusta sulle abitazioni che nel nostro paese
rappresentano la forma più comune di investimento. Queste le
parole del presidente del Cnai, Orazio Di Renzo, che
sintetizza dichiarando: «Chi riesce con sacrifici e impegno
a pagare una casa e a possederla, per lo stato e le banche
rappresenta sicuramente una forma di garanzia e di
stabilità, anziché premiarlo al contrario viene pluripenalizzato,
da quando decide di contrarre il mutuo per l'acquisto.
Riprendendo un nostro concetto, è proprio vero che tutti i
comportamenti messi in essere dalla nostra politica sembrano
preferire una società liquida, dove tutto è incerto e senza
struttura, senza garanzie né progetti. Se non fosse per i
cittadini che oggi possiedono un'immobile, tutto l'apparato
pubblico potrebbe lavorare sul nulla, perché nessuno avrebbe
niente da rischiare; se molti sono ligi nei pagamenti e
attenti a come agiscono è soprattutto per non perdere quello
che hanno, appunto la casa, tutto il resto gira intorno al
concetto di improvvisazione»
(articolo ItaliaOggi del 09.05.2013). |
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INCARICHI PROFESSIONALI: AVVOCATI/
A breve al ministero della giustizia i nuovi parametri
elaborati dal Cnf.
Tutti i compensi in 40 tabelle.
Fino a 25 mila euro per l'intero giudizio in tribunale.
Tra i mille e i 25 mila euro. È il parametro per la
determinazione, da parte del giudice, del compenso di un
avvocato che segue il cliente dall'inizio alla fine in un
giudizio ordinario innanzi al tribunale, che varia a seconda
del valore della controversia: per una causa di un valore
medio tra i 5.200 e i 26 mila euro il cliente, in mancanza
di accordo, dovrà pagare l'avvocato che l'ha seguito in
tutte le fasi di giudizio circa 7.500 euro.
Sono i nuovi
parametri degli avvocati approvati dal Consiglio nazionale
forense (si veda ItaliaOggi del 7 maggio scorso). In tutto
40 tabelle che, allegate alla parte normativa, saranno
inviate a breve al ministro della giustizia, Anna Maria
Cancellieri, per il via libera definitivo. Dal giudice di
pace, alla Corte d'appello, all'arbitrato, si tratta di
valori tabellari ad hoc per ogni tipo di procedimento, di
cui dovrà tenere conto il giudice nel momento in cui liquida
il compenso dell'avvocato, in mancanza di accordo tra il
legale e il cliente. Da questi valori, si potrà discostare
in aumento fino al 70% e in diminuzione fino al 30%, tenendo
conto «delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio
dell'attività prestata».
Entriamo nel dettaglio delle
tabelle, considerando che riguardano il settore civile e
corrispondono ciascuna al tipo di procedimento (comprese la
materia stragiudiziale, la mediazione, le procedure
concorsuali, quelle arbitrali, i processi amministrativi e
tributari, i processi davanti alle giurisdizioni superiori).
Mentre una tabella riguarda il settore penale.
Giudice di pace.
Le tabelle elaborate dal Cnf sono suddivise in fasi e per
valore della controversia. Per quanto riguarda i giudici di
pace, le fasi sono cinque: studio della controversia, fase
introduttiva del giudizio, istruttoria o trattazione, fase
decisionale e compenso per prestazioni post decisione. Per
una causa del valore fino ai 1.100 euro, il compenso
dell'avvocato, considerando tutte le fasi di giudizio, sarà
di 550 euro. Mentre per una controversia di valore tra i
5.200 e i 26 mila euro sarà di 3.250 euro.
Tribunale.
I valori tabellari dei giudizi ordinari e sommari di
cognizione innanzi al tribunale, invece, sono suddivisi
sempre in cinque fasi ma in sei classi di valore. Si va di
circa mille euro previsti per una controversia fino ai 1.100
euro ai 25 mila per una causa seguita dalla A alla Z
dall'avvocato di valore tra i 260 mila e i 520 mila euro.
Giudizi di lavoro. Anche per i giudizi di lavoro le fasi
processuali sono cinque, mentre gli scaglioni sono sei. Per
un giudizio di valore medio, tra i 5.200 e i 26 mila euro,
il parametro del compenso dell'avvocato di cui dovrà tenere
conto il giudice, considerando tutte le fasi, è di otto mila
euro.
Giudizi di previdenza. Stessa suddivisione di fasi e valore
per i giudizi di previdenza, dove si va dai mille euro che
il giudice dovrà considerare come riferimento per il
compenso dell'avvocato che ha seguito tutte le fasi di una
causa fino ai 1.100 euro, ai 27.500 per una controversia che
invece va dai 260 mila ai 520 mila euro.
Corte d'appello. Per i giudizi innanzi alla Corte d'appello
i parametri per la definizione del compenso dell'avvocato
che dovrà pagare il cliente in caso di mancato accordo,
oscilla tra i mille euro per lo scaglione base considerando
tutte le fasi di giudizio, ai 29.500 euro per l'ultima
classe di valore. Per una controversia che invece va dai
5.200 ai 26 mila euro il valore derivante dalla somma di
tutte le fasi è pari a 8.700 euro.
Tar e Consiglio di stato. Per quanto riguarda il Tribunale
amministrativo regionale, invece, le fasi previste sono sei,
con in più la fase cautelare. Considerando anche in questo
caso lo scaglione base, il valore tabellare che dovrà tenere
in considerazione il giudice, sommando tutte le fasi, è pari
a 1.400 euro. Una causa di valore medio può costare invece
al cliente 8.900 euro. Stesso discorso per i giudizi innanzi
al Consiglio di stato, dove il compenso dell'avvocato che
segue la controversia in tutte le sue fasi di giudizio va
dai 1.200 euro per una causa rientrante nel primo scaglione
ai 24.600 euro per l'ultimo scaglione.
Arbitrato.
Per il collegio arbitrale, invece, il compenso è unico ed è
suddiviso in quattro scaglioni. Si va dai 6.400 euro per una
causa di valore fino ai 26 mila euro, ai 54 mila previsti
per l'ultimo scaglione che va dai 260 ai 520 mila euro
(articolo ItaliaOggi del 09.05.2013
- tratto da www.ecostampa.it). |
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INCARICHI PROFESSIONALI:
Il Cnf ha approvato i parametri per la liquidazione delle
spese legali. La parola al mingiustizia.
Nuovi compensi per gli avvocati.
Sarà il valore della causa a determinare minimi e massimi.
Elaborati i nuovi parametri per i compensi degli avvocati.
Per il giudice, in mancanza di accordo tra legale e cliente,
saranno determinanti le caratteristiche, l'urgenza e il
pregio dell'attività prestata. Con tabelle dettagliate per
ogni tipo di giudizio, valore della controversia e fasi
dell'attività processuale.
È la bozza di decreto
ministeriale approvata dal Consiglio nazionale forense, in
base alla delega conferita dalla riforma forense (legge n.
247/2012), e che sarà inviata a giorni al ministero della
giustizia per il via libera definitivo, così da superare i
vecchi parametri stabiliti dal dm n. 140/2012.
Il meccanismo
per la determinazione del compenso si rifà a quello dei
minimi e massimi tariffari: per un giudizio ordinario
innanzi al tribunale si va, infatti, dai 190 euro previsti
per la fase di studio di una causa (del valore massimo di
1100 euro) ai 5000 euro (per la stessa attività prestata
però per una causa dal valore compreso fra i 260 e i 520
mila euro). Ma il giudice potrà discostarsi dai valori
tabellari. Vediamo nel dettaglio la proposta del Cnf,
presentata alla categoria nell'assemblea unitaria di sabato
scorso, 4 maggio.
La determinazione del compenso. L'articolo 5 riporta i
«criteri generali per la determinazione dei compensi». In
pratica, in caso di liquidazione del compenso dell'avvocato
da parte del giudice, in mancanza di accordo tra avvocato e
cliente, il giudice dovrà tenere conto «delle
caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività
prestata». Come l'importanza dell'opera, la natura e il
valore della pratica, la quantità delle attività compiute in
relazione alla posizione processuale e all'impulso
dell'azione, le condizioni soggettive del cliente, i
risultati conseguiti, il numero delle questioni trattate, i
contrasti giurisprudenziali, la quantità e il contenuto
della corrispondenza intrattenuta dall'avvocato con il
cliente e con gli altri soggetti nel corso della pratica. Il
giudice dovrà obbligatoriamente tenere conto dei parametri
di cui alle tabelle e, ove ricorressero i presupposti,
«nella liquidazione potrà motivatamente discostarsi in
aumento fino al 70% ovvero in diminuzione fino al 30%».
Le tabelle dei parametri riguardano il settore civile e
corrispondono ciascuna al tipo di procedimento (compresi la
materia stragiudiziale, la mediazione, le procedure
concorsuali, quelle arbitrali, i processi amministrativi e
tributari, i processi davanti alle giurisdizioni superiori).
Una tabella riguarda invece il penale.
La proposta del
Consiglio nazionale forense «supera il decreto Parametri
140/2012», si legge in una nota diffusa dal Cnf, «in
relazione non solo agli ingiustificati abbattimenti dei
compensi che giungono fino alla metà per le attività di
difesa previste dalla legge a carico dei legali, ma anche in
relazione a gravi lacune, peraltro puntualmente segnalate in
note inviate sin dalla predisposizione del decreto 140 al
ministero della giustizia»
(articolo ItaliaOggi del 07.05.2013). |
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TRIBUTI:
La Ctr di Firenze sui valori Ici/Imu.
Accertamenti standard ko.
La determinazione dei valori delle aree edificabili richiede
anche il buon senso. L'accertamento Ici (e Imu) fondato sul
valore di mercato deve essere fatto area per area e non per
zone omogenee, applicando i valori indicati in una tabella.
La definizione dei valori delle aree con regolamento,
infatti, viola i limiti fissati dalla legge all'esercizio
del potere regolamentare, in quanto i comuni non possono
individuare e definire le fattispecie imponibili.
Lo ha
affermato la commissione tributaria regionale di Firenze,
Sez. XXIV, con la sentenza 15.02.2013 n. 8.
Per i giudici il comune così come non può stabilire un
valore imponibile per i fabbricati diverso da quello
calcolato sulla base della rendita catastale, «non può
neanche -per le aree edificabili- mutare il criterio di
calcolo basato -per legge- sul valore venale in comune
commercio».
Secondo la Ctr, l'articolo 52 del dlgs 446/1997
pone dei limiti alla potestà regolamentare dei comuni
sull'individuazione e la definizione delle fattispecie
imponibili. Un'area edificabile è soggetta a Ici sulla base
del suo valore di mercato e, si legge nella pronuncia, «tale
valore, proprio perché individuale e, quindi, unico,
difficilmente potrà essere riconducibile a una qualche
tabella di valori fissata dall'ente, sia pur per zone
omogenee».
Dunque, l'accertamento va fatto area per area
«tenendo conto di una serie di elementi, in parte dettati
dalla norma, in parte dal buon senso». In realtà, i criteri
per determinare il valore di un'area edificabile sono
fissati dall'articolo 5 del decreto legislativo 504/1992.
Questa norma si applica sia all'Ici sia all'Imu. Occorre
fare riferimento a zona territoriale di ubicazione
dell'area, indice di edificabilità, destinazione d'uso
consentita, oneri per eventuali lavori di adattamento del
terreno necessari per la costruzione e, infine, ai prezzi
medi rilevati sul mercato di aree aventi le stesse
caratteristiche.
I valori possono essere deliberati dal consiglio comunale o
dalla giunta. La differenza tra i due atti generali è data
dal fatto che i valori medi fissati dal consiglio con
regolamento sono vincolanti, mentre sono solo delle
direttive interne se deliberati dalla giunta
(articolo ItaliaOggi del 07.05.2013). |
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ATTI AMMINISTRATIVI - ENTI LOCALI:
La trasparenza nella P.A..
Amministrazioni senza segreti. Da pubblicare i redditi dei
politici, gli appalti e le liste d'attesa delle Asl.
ACCESSO GENERALIZZATO/ Non serve dimostrare di avere
interesse: chiunque può richiedere la messa in rete dei
documenti mancanti.
La pubblica amministrazione è chiamata a un grande sforzo di
trasparenza. Dal 20 aprile –data di entrata in vigore del
decreto legislativo 33, provvedimento indotto dalla legge
anticorruzione 190 del 2012– gli enti devono, infatti,
pensare alla pubblicazione online –su una sezione ad hoc dei
loro siti istituzionali, spazio definito "Amministrazione
trasparente"– di un lungo elenco di informazioni e dati (la
Civit ne ha contati circa 200): dagli incarichi di
consulenza e relativi compensi ai costi della politica
(redditi, eventuali altri compiti con annesse retribuzioni,
delibera di nomina, curriculum, durata del mandato) di
chiunque rivesta una carica elettiva; dalle liste di attesa
delle Asl alle notizie sulle gare pubbliche; dai bilanci
delle società controllate o partecipate alle spese del
personale con rapporto di lavoro indeterminato e
determinato; dai bandi di concorso ai rendiconti dei gruppi
consiliari regionali e provinciali.
L'elenco non è esaustivo dei gravosi compiti a cui la Pa è
chiamata in questi giorni per rendere trasparente la propria
attività. Non solo. Le informazioni da pubblicare online
dovranno essere aggiornate, facilmente accessibili e
consultabili e anche riutilizzabili. Si tratta, pertanto, di
mettere in campo un ripensamento dell'organizzazione interna
degli uffici –a cominciare dalla nomina del responsabile
della trasparenza– che comporterà non poca fatica. Sforzo
che, però, può anche essere non così imponente per quelle
realtà che finora non hanno trascurato la trasparenza.
Perché le regole sulla pubblicità degli atti non sono di
oggi. Il decreto 33 da una parte ha riorganizzato gli
adempimenti prima contenuti in varie normative (in questo
senso si può parlare di testo unico sulla trasparenza) e
dall'altra ne ha introdotti di nuovi. Dunque, per quelle
amministrazioni per le quali l'accesso ai documenti non è
finora stato un fastidio –non così tante, per la verità–, la
strada si presenta in discesa.
Con l'obiettivo di fornire ai cittadini e alle imprese
informazioni anche importanti: in campo sanitario, ad
esempio, le Asl devono pubblicare per ogni prestazione non
solo i tempi di attesa previsti, ma anche quelli effettivi;
per gli appalti di lavori, servizi e forniture deve essere
reso noto l'elenco delle gare, ma anche i casi di trattativa
privata con le motivazioni.
In teoria, una volta messi a punto gli schemi da parte
dell'Autorità dei contratti pubblici, devono essere resi
noti tempi e costi delle opere pubbliche. E ancora: dal sito
ogni impresa deve poter valutare i tempi medi di pagamento,
nonché l'elenco di tutti i pagamenti a qualsiasi titolo
versati a imprese e privati di importo superiore ai mille
euro.
Le amministrazioni finora in ritardo sulla trasparenza
devono, dunque, rimboccarsi le maniche. Tenuto conto che il
sistema delle sanzioni è stato reso più penetrante ma che,
soprattutto, è stato fornito ai cittadini uno strumento in
grado di tenere le pubbliche amministrazioni sulla corda. Si
tratta dell'accesso civico, ovvero della possibilità di
chiedere (e ottenere entro trenta giorni) la pubblicazione
online degli atti che l'amministrazione non rende
conoscibili.
A differenza del diritto di accesso sancito dalla legge 241
del 1990, subordinato all'esistenza di un particolare
interesse da parte di chi vi fa ricorso (per esempio: posso
chiedere di conoscere gli elaborati di un concorso solo se
sono un candidato), l'accesso civico è privo di vincoli, se
non quello di potervi ricorrere solo quando
l'amministrazione è inadempiente, ovvero non pubblica sul
proprio sito le informazioni che dovrebbe. Per il resto, il
nuovo diritto è aperto a tutti, non ha bisogno di
motivazioni ed è gratuito. E ha l'ulteriore pregio di far «scattare»
la segnalazione dell'inadempienza al responsabile della
trasparenza, che a sua volta «segnalerà» il
funzionario inadempiente all'ufficio disciplina interno
(articolo Il
Sole 24 Ore del 06.05.2013
- tratto da www.ecostampa.it). |
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TRIBUTI: Il dl 35/13 ha rimesso in termini i contribuenti che non
hanno ancora provveduto.
Imu, dichiarazioni senza fretta.
Tempo fino al 30 giugno per acquisti effettuati nel 2012.
Si allungano i termini per la presentazione della
dichiarazione Imu. Slitta al 30 giugno dell'anno successivo
all'acquisto del possesso dell'immobile il termine per
denunciarne la titolarità o per dichiararne le variazioni.
Lo prevede l'articolo 10 del dl «pagamenti p.a.» (35/2013)
che, oltre a modificare il termine per la dichiarazione a
regime, il cui obbligo prima dell'intervento normativo era
soggetto al termine breve di 90 giorni, ha anche rimesso in
termini i contribuenti che non hanno ancora provveduto
all'adempimento per acquisti effettuati a partire dalla data
di istituzione dell'imposta municipale (01.01.2012).
Tutti i soggetti interessati hanno la possibilità di
assolvere all'obbligo entro il prossimo 30 giugno. Pertanto,
anche chi non ha presentato la dichiarazione nei termini non
è sanzionabile, purché provveda a regolarizzare la propria
posizione.
La scadenza. Sul nuovo termine per le dichiarazioni Imu è
intervenuto il ministero dell'economia e delle finanze, con
la circolare 1/2013, che ha fornito dei chiarimenti sia ai
comuni che ai contribuenti. Secondo il ministero,
l'ampliamento del termine per la presentazione della
dichiarazione «ha lo scopo di evitare un'eccessiva
frammentazione dell'obbligo dichiarativo derivante dal
precedente termine mobile dei 90 giorni e risolve i problemi
sorti in ordine alla possibilità, da parte dei contribuenti,
di ricorrere all'istituto del ravvedimento, disciplinato
dall'articolo 13 del decreto legislativo 472/1997, che
altrimenti non avrebbero trovato soluzione».
L'articolo 10, infatti, come indicato nella relazione di
accompagnamento al decreto 35/2013, prevede due diversi
termini «collegati alla natura periodica o non periodica
della dichiarazione».
La circolare ministeriale pone in rilievo che la norma oltre
a stabilire a regime il nuovo termine di presentazione delle
dichiarazioni, «produce effetti anche su quelle dovute per
l'anno 2012 che potranno, quindi, essere presentate entro il
30.06.2013». Pertanto, i contribuenti per i quali
l'obbligo è sorto dal 01.01.2012, devono presentare la
dichiarazione entro il prossimo 30 giugno e non più, come
previsto prima della modifica normativa, entro il 04.02.2013.
Naturalmente, la nuova scadenza è fissata per tutti coloro
che hanno acquistato nel corso del 2012 la proprietà di
immobili o di altri diritti reali di godimento (usufrutto,
uso, abitazione, superficie e così via). La dichiarazione ha
effetto anche per gli anni successivi, a meno che non
intervengano variazioni dei dati dai quali possa conseguire
un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
Soggetti obbligati. I contribuenti che hanno ceduto o
acquistato immobili o la titolarità di altri diritti reali
nel 2012 devono inoltrare la dichiarazione al comune, a meno
che gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta non siano
acquisibili attraverso la consultazione della banca dati
catastale o gli enti non siano già in possesso delle
informazioni necessarie per verificare il corretto
adempimento dell'obbligazione tributaria.
La dichiarazione deve essere presentata da coloro che
vantino il diritto a fruire di riduzioni d'imposta. Quindi,
sono tenuti all'adempimento coloro che possiedono immobili
di interesse storico o artistico.
Inoltre, vanno denunciati tutti i casi in cui
l'amministrazione comunale non possiede le notizie utili per
verificare l'operato dei contribuenti.
Nello specifico, tra i casi più significativi, l'adempimento
è richiesto quando: l'immobile ha formato oggetto di
locazione finanziaria o di un atto di concessione
amministrativa su aree demaniali; l'immobile viene concesso
in locazione finanziaria, un terreno agricolo diventa area
edificabile o, viceversa, l'area diviene edificabile in
seguito alla demolizione di un fabbricato. Va dichiarato
qualsiasi atto costitutivo, modificativo o traslativo del
diritto che abbia avuto a oggetto un'area fabbricabile.
Il valore dell'area, che è quello di mercato, deve sempre
essere dichiarato dal contribuente, poiché questa
informazione non è presente nella banca dati catastale. Ecco
perché l'obbligo non sussiste quando viene alienata un'area
fabbricabile, se non ha subito modifiche il suo valore di
mercato rispetto a quello dichiarato in precedenza.
L'obbligo non è abolito neppure per gli immobili posseduti
dalle imprese e distintamente contabilizzati, classificabili
nel gruppo catastale D, che sono tenute a dichiarare il
valore venale del bene sulla base delle scritture contabili,
sia in aumento che in diminuzione, fino all'anno di
attribuzione della rendita catastale. La dichiarazione, poi,
deve essere presentata per gli immobili relativamente ai
quali siano intervenute delle modifiche rilevanti ai fini
della determinazione dell'imposta dovuta e del soggetto
obbligato al pagamento.
Sono tenuti all'adempimento i titolari di fabbricati
inagibili o inabitabili solo se si perde il diritto al
beneficio fiscale, poiché il comune non dispone delle
informazioni necessarie per verificare il venir meno delle
condizioni richieste dalla legge. Va ricordato che le
istruzioni per adempiere all'obbligo dichiarativo sono
contenute in un allegato al modello di dichiarazione
approvato con decreto ministeriale del 30.10.2012,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
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Esonero per le prime case.
Esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione Imu
coloro hanno già assolto all'obbligo per l'Ici. Non sono
tenuti neppure i possessori di immobili adibiti ad
abitazione principale, con relative pertinenze. Nelle
istruzioni ministeriali allegate al nuovo modello viene
precisato che la conoscenza da parte del comune delle
risultanze anagrafiche fa venire meno la necessità di
presentazione della dichiarazione. L'esclusione si estende
anche all'indicazione dei figli di età non superiore a 26
anni per i quali è possibile fruire della maggiorazione di
50 euro.
Tuttavia, anche per i titolari di immobili adibiti a prima
casa le istruzioni prevedono un'eccezione all'esonero
generalizzato dall'obbligo dichiarativo, nel caso in cui i
componenti del nucleo familiare possiedano più di un
immobile nello stesso comune. La legge esclude il doppio
beneficio per i coniugi non legalmente separati.
L'agevolazione, infatti, è limitata a un solo immobile nel
quale risiede e dimora uno dei coniugi, il quale è tenuto a
presentare la dichiarazione. In questo caso il ministero
ritiene che, al fine di evitare comportamenti elusivi in
ordine all'applicazione delle agevolazioni, riemerge
l'esigenza di porre l'obbligo dichiarativo a carico di uno
dei due coniugi.
Altra eccezione è rappresentata dal coniuge assegnatario: lo
stesso è obbligato a presentare la dichiarazione Imu solo se
il comune in cui si trova l'ex casa coniugale non coincide
né con il comune di in cui è stato celebrato il matrimonio,
né con il comune di nascita. In seguito a separazione
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli
effetti civili del matrimonio, l'art. 4, comma 12-quinquies
del dl 16/2012, convertito dalla legge 44/2012, ha stabilito
che l'assegnazione della casa coniugale al coniuge si
intende effettuata a titolo di diritto di abitazione.
In
questo caso, però, il provvedimento del giudice viene
comunicato solo al comune di celebrazione del matrimonio,
che è tenuto a informare il comune d nascita degli ex
coniugi dell'avvenuta modificazione dello stato civile. Ecco
perché la dichiarazione va presentata solo se il comune nel
cui territorio è ubicato l'immobile assegnato non coincide
né con il comune dove è stato celebrato il matrimonio né con
quello di nascita (articolo ItaliaOggi
Sette del 06.05.2013). |
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INCARICHI PROFESSIONALI Avvocati. Contro le Sezioni unite.
Il compenso segue sempre i parametri.
I compensi degli avvocati, dopo l'abrogazione delle vecchie
tariffe, devono essere sempre quantificati secondo i nuovi
parametri.
Lo ha stabilito il Tribunale per i minori di
Catania (ordinanza 10.04.2013) decidendo sull'opposizione
proposta dal difensore di un imputato ammesso al gratuito
patrocinio che chiedeva invece l'applicazione delle tariffe
perché aveva esaurito la sua attività nel 2010, prima della
loro abrogazione. Si levano dunque le prime voci di dissenso
dei giudici di merito dopo la decisione delle Sezioni unite
della Cassazione che, invece, lasciava spiragli
all'applicazione delle vecchie norme.
Le tariffe sono state cancellate dal decreto legge 1/2012
ma, nei casi di liquidazione del compenso da parte del
giudice, sono rimaste operanti fino a che il decreto
140/2012, emanato dal ministro della Giustizia, non ha
stabilito i nuovi parametri. In particolare, l'articolo 41
del decreto dispone che dal 23.08.2012 tutte le
liquidazioni dei compensi ai legali devono seguire le nuove
regole; ma le Sezioni unite, con la sentenza 17406/2012,
hanno escluso dagli effetti di questa norma i compensi per
le prestazioni concluse entro quella data, anche se
liquidate in seguito.
I giudici catanesi disattendono
consapevolmente l'orientamento della Cassazione sostenendo
che il decreto 140 ha ancorato l'operatività dei nuovi
parametri al momento della «liquidazione», ossia alla
decisione sulla determinazione del compenso, e non a quello
dell'effettuazione della «prestazione». Inoltre, la
conclusione del rapporto di prestazione d'opera avverrebbe
solo con la precisazione del corrispettivo; fino alla
liquidazione dell'onorario, il rapporto non esaurito
subirebbe gli effetti dei mutamenti normativi.
Ma i nodi da sciogliere nel passaggio dalle tariffe ai
parametri non si fermano qui. Come si deve comportare il
giudice d'appello che riforma una sentenza pronunciata
quando erano in vigore le tariffe professionali e che deve
regolamentare di nuovo le spese di primo grado? Sulla
risposta grava una non uniforme presa di posizione della
Cassazione: con la sentenza 5426/2005 ha affermato che «la
liquidazione degli onorari va riferita all'intera fase di
merito», mentre con la sentenza 17059/2007 ha invece
ritenuto che per la liquidazione degli onorari si deve avere
riguardo «ai singoli gradi in cui si è svolto il giudizio, e
quindi al momento della pronunzia che chiude ciascun grado».
Aderendo alla prima impostazione si dovrebbe tener conto,
per entrambi i gradi del giudizio, delle sole disposizioni
del decreto 140, mentre la sentenza del 2007 porterebbe a
concludere che le spese processuali vanno determinate in
base alla norme in vigore al momento della chiusura di ogni
grado. A favore di quest'ultima impostazione sembra essere
l'articolo 83, comma 2, del Dpr 115/2002, per il quale la
liquidazione dell'onorario dell'ausiliario del magistrato è
fatta al termine di ciascun grado del processo.
Appare ragionevole che il giudice proceda analogamente nel
liquidare le spese di lite. E dunque: ricorso alle tariffe
del 2004 per il primo grado, applicazione dei parametri del
2012 per l'appello (articolo Il Sole 24
Ore del 06.05.2013). |
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AMBIENTE-ECOLOGIA: Rumore, Regioni indietro.
Soltanto nove leggi chiedono di certificare i requisiti
anti-decibel.
Sono pochi gli appigli che la normativa, nazionale e
regionale, offre agli acquirenti di immobili per difendersi
dal rumore. A fronte di qualche sporadico ma significativo
passo in avanti, come nel caso della Regione Marche che,
unica nel panorama nazionale, prevede che l'acquirente o il
conduttore del l'immobile abbiano diritto a un risarcimento
del danno in caso di mancato rispetto dei requisiti acustici
minimi, sono ancora molte le autonomie che non hanno messo a
punto leggi specifiche sull'inquinamento acustico e nelle
quali l'unico punto di riferimento è costituito dal vecchio
Dpcm del 05.12.1997.
Nessuna legge è vigente in: Abruzzo, Basilicata, Campania,
Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Molise, Piemonte, Sicilia,
Toscana e Veneto. Mentre altrove la situazione è a macchia
di leopardo. Soltanto il Friuli Venezia Giulia (Lr 16/2007)
prevede contributi a fondo perduto fino al 50% della spesa
sostenuta per l'incremento dei requisiti acustici passivi
degli edifici. Una normativa avanzata è in vigore anche in
Calabria: nella legge 34/2009 si specifica che i progetti
dei requisiti acustici passivi degli edifici devono essere
redatti da tecnici competenti in acustica, sia per le nuove
costruzioni che per il recupero del patrimonio edilizio
esistente. Ma le modalità costruttive sono regolate da una
delibera, che non è ancora stata emanata. Inoltre, i
maggiori volumi del fabbricato conseguenti al rispetto dei
requisiti acustici non sono computati nel calcolo delle
cubature.
La Calabria prevede anche che i valori di isolamento
raggiunti devono essere certificati mediante collaudo
acustico, da presentare in caso di compravendita o di
locazione dell'immobile. Il certificato acustico ha valore
decennale.
Molto avanti appaiono anche le leggi delle Regioni Lombardia
(legge 13/2001), Marche (28/2001), Puglia (legge 3/2002) e
Umbria (da ultimo legge 8/2006) che prevedono, oltre al
progetto redatto dal "tecnico competente", che i requisiti
acustici siano rispettati anche in caso di interventi sul
patrimonio edilizio esistente in modo da pareggiare, nel
tempo, i requisiti acustici del patrimonio edilizio
nazionale o meglio, da rendere più conveniente la
ricostruzione ex novo del patrimonio edilizio del primo
dopoguerra e privo di valore storico. La Regione Marche,
però, dice ...
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In tribunale
per i lavori riparatori.
La qualità acustica di un edificio può essere fonte di
disagi e contenzioso nei confronti del costruttore che sia
anche venditore e nei rapporti tra privati. Prima di
iniziare una lite occorre verificare:
- se la propagazione del rumore dipende da difetti
strutturali all'edificio;
- se il rumore sia causato dall'attività di terzi che superi
la normale soglia di tollerabilità (articolo 844 del Codice
civile).
Nel primo caso, i rimedi sono quelli posti a garanzia dei
vizi degli immobili, con richieste finalizzate a ottenere,
nell'ordine di gravità del difetto:
e l'eliminazione del vizio;
r il risarcimento del danno
t la risoluzione del contratto di vendita per inadempimento.
L'eliminazione del vizio (per pareti leggere, carenza di
materiale fonoassorbente) si attua con lavori che dotino
l'immobile di un sufficiente isolamento acustico a spese del
costruttore (articolo 1668 del Codice civile). Se vi sono
lavori da fare, la relativa durata, insieme al periodo
durante il quale si è subito il rumore eccessivo, è fonte di
risarcimento del danno da disagio abitativo ovvero da
ridotto godimento del bene (Corte d'appello di Bologna,
sezione III, sentenza n. 1281/2011).
Quando non è possibile rimuovere il difetto strutturale (per
esempio per problemi di solai tra piani destinati alla
residenza), il privato può chiedere la riduzione del prezzo,
che in alcune pronunce arriva al 20% (Tribunale di Torino n.
2715/2007). Se poi il vizio rende il bene totalmente
inadatto alla sua destinazione, si può chiedere la
risoluzione del contratto, con restituzione degli importi e
risarcimento del danno.
Alla scala dei danni subiti dal l'acquirente, corrisponde
una scala di responsabilità del costruttore. Responsabilità
cui il costruttore rimedia attraverso specifiche polizze di
assicurazione decennale (obbligatorie per la legge 122/2005)
che, appunto, coprono i gravi difetti costruttivi (uso di
materiali o tecniche inadeguate). L'azione giudiziaria nei
confronti del costruttore si prescrive in dieci anni, ma
all'interno di questo periodo di tempo, la lite deve essere
iniziata entro un anno da quando il vizio (l'eccessivo
rumore) è stato rilevato o denunciato (articoli 4 della
legge 122/2005 e 1669, Codice civile).
Il metodo di accertamento dell'errore di costruzione nella
coibentazione acustica e quindi l'entità del danno subito
dal l'acquirente, vive attualmente un periodo di incertezza.
Infatti nei rapporti tra costruttore-venditore e privato
acquirente non hanno rilievo diretto le norme previste dalla
legge 447/1995 (legge quadro sull'inquinamento acustico) e
dal Dpcm 05.12.1997 sui requisiti degli edifici. I
parametri previsti in tali norme sono stati sospesi
dall'articolo 11, comma 5, della legge 88/2009 e non sono
applicabili nei rapporti tra privati, finché non
sopravvengono specifici ulteriori decreti legislativi. Nel
frattempo, spetta a tecnici abilitati asseverare la corretta
esecuzione dei lavori a regola d'arte. In altri termini, i
problemi di isolamento acustico sono affidati a generici
principi di buona tecnica (che lasciano spazi di
tolleranza). Al contrario, nei rapporti tra costruttore e
pubblica amministrazione il Dpcm del 1997 è in vigore.
L'amministrazione comunale deve vigilare sul rispetto dei
parametri acustici, negando l'agibilità in caso di
irregolarità.
Questa incongruenza è stata percepita da più tribunali ed è
stata risolta applicando di fatto, come norma più prossima
sia il Dpcm del 1997 sia le norme Uni, che diventano meri
valori di riferimento, ricognitivi dello stato dell'arte. Il
rumore può quindi essere misurato con i parametri del Dpcm e
con gli strumenti indicati dalle norme tecniche dell'Uni.
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I rimedi di natura civile e penale.
Il giudice ordina lo stop ai vicini.
Se il rumore è causato dal l'attività di terzi e supera la
normale soglia di tollerabilità (articolo 844 del Codice
civile), i rimedi utilizzabili sono di natura civile e
penale.
Ad esempio, chi si esercita al pianoforte «costantemente»
rischia provvedimenti del giudice civile che, anche in via
di urgenza, può imporre orari e porre un confine alla
«normale tollerabilità». Restando nel caso del pianoforte,
per individuare la normale tollerabilità si possono
utilizzare il limite di 40 decibel e il livello
differenziale di 5 decibel tra il rumore ambientale e quello
di fondo (Corte di cassazione, sentenza n. 9434/2012).
Se il rumore deriva da un'autoclave, chi ne fruisce rischia
di pagare i danni al vicino (Corte di Cassazione, sentenza
n. 7181/2012), e stesso rischio corre il condominio il cui
ascensore rechi molestia al residente, anche se questi è
ritenuto obiettivamente «particolarmente sensibile»
(Cassazione n. 26898/2011). La tutela dal rumore può anche
costringere un Comune a regolamentare l'uso di un parco
giochi che disturbi i residenti (Cassazione n. 4848/2013) o
a far eliminare le bande stradali rumorose (Corte d'Appello
Torino 09.07.2012).
Infine nel conflitto infine tra esercizi commerciali (bar,
pizzerie) e residenti ai piani superiori, questi ultimi
partono avvantaggiati sia sui rumori che sulle molestie
olfattive, (anche se sul punto non vi sono valori limite)
(Cassazione penale n. 16670/2012). Il vantaggio deriva dalla
circostanza che gli esercizi commerciali rumorosi disturbano
un numero indeterminato di persone (tutela affidata
all'articolo 659 del Codice penale), mentre tale reato non
riguarda l'inquilino del piano di sopra che sposta i mobili
con frequenza (Cassazione penale n. 6546/2013) (articolo Il Sole 24 Ore del 06.05.2013). |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: La concertazione è «sparita» da gennaio. La riforma Brunetta in un'ordinanza del giudice del lavoro.
Gli obblighi di concertazione dallo scorso 31 dicembre sono
stati sostituiti dall'informazione che, in alcune materie,
deve essere preventiva, e -nei casi previsti dal
legislatore- dall'esame congiunto.
Sono queste le
conclusioni inedite contenute nell'ordinanza del 6 aprile
scorso del giudice del lavoro di Lecce, provvedimento
assunto in via d'urgenza nell'ambito di un ricorso per
condotta antisindacale di un Comune. Queste indicazioni
costituiscono una novità assoluta, per molti versi
discutibile e, se confermate, produrrebbero effetti
stravolgenti sul sistema delle relazioni sindacali.
Sicuramente, appare sempre più urgente arrivare ad un
chiarimento sulle regole attualmente in vigore, chiarimento
che dovrebbe arrivare con la definizione di un accordo per
il quale sono in corso le trattative. Da sottolineare che la
stessa ordinanza stabilisce che tra le materie oggetto di
informazione preventiva occorre includere anche il programma
esecutivo di gestione (Peg).
Nel caso concreto, un sindacato ha proposto ricorso contro i
provvedimenti assunti da un Comune per il distacco
temporaneo di un dipendente presso una partecipata, per
l'approvazione della metodologia di valutazione delle
performance, per l'adozione del piano delle azioni positive,
del Peg, del fabbisogno del personale e dei criteri per
l'istituzione delle posizioni organizzative. Il ricorso è
per condotta antisindacale, ed è motivato dalla mancata
attivazione della concertazione in tutte queste materie.
Nella parte più innovativa del provvedimento si legge che
«dal 31.12.2012 (cioè dal termine per l'adeguamento
dei contratti nazionali stipulati prima del Dlgs 150/2009,
ndr) gli obblighi di concertazione un tempo previsti sono
automaticamente sostituiti dagli obblighi di informazione
preventiva». Per cui occorre verificare «se alla data di
proposizione del ricorso sussisteva l'attualità della
condotta antisindacale, considerato che dal 01.01.2013
l'amministrazione non è tenuta ad avviare la concertazione».
Sulla base di questo assunto, l'ordinanza non censura la
delibera dell'ente sui criteri per la istituzione delle
posizioni organizzative, avendo l'ente effettuato
l'informazione preventiva. Invece, il mancato svolgimento di
questa procedura determina l'illegittimità sia del
provvedimento di definizione delle performance
organizzative, sia del piano delle azioni positive, sia del Peg (incluso nelle materie per cui è necessario rispettare i
vincoli delle relazioni sindacali, nonostante il suo
carattere essenzialmente finanziario), sia della
programmazione annuale e triennale del fabbisogno del
personale.
Da sottolineare infine che il provvedimento ricorda che
comunque la concertazione doveva limitarsi alle scelte di
carattere generale e non ai singoli atti gestionali, per cui
non vi è nessuna condotta antisindacale nel mancato avvio di
tali procedure per uno specifico distacco (articolo Il Sole 24
Ore del 06.05.2013 - tratto da www.ecostampa.it). |
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ENTI LOCALI: Anticorruzione. Sui rinnovi cortocircuito fra il Dlgs
39/2013 e la spending review.
Cda, no alle nomine obbligatorie
NELLE CONTROLLATE/ Il decreto di luglio impone di riservare due posti su tre ai
dipendenti ma la nuova normativa li giudica incompatibili.
Una nuova dose di incertezza sulla normativa degli enti
locali arriva dalle nuove regole sulle incompatibilità nelle
nomine dei Cda delle società pubbliche. Il momento è caldo,
perché in questi giorni si procede, con l'approvazione dei
bilanci di esercizio, al rinnovo dei consigli in scadenza.
Fino a pochi giorni fa nel mondo degli enti locali si stava
discutendo sulle modalità di prima applicazione
dell'articolo 4 del Dl 95/2012, e del rispetto delle regole,
anch'esse al debutto, di rappresentanza di genere previste
dal DPR 251/2012. Su questo panorama, il 4 maggio è
intervenuta l'entrata in vigore del Dlgs 39/2013, che cambia
radicalmente le regole di nomina dei consiglieri.
Il decreto segue alla legge 190/2012, nata per impedire ai
corrotti di restare in politica (ed oggi efficace per la
candidatura di una sola persona, un ex sindaco condannato in
Molise per un abuso di ufficio nel lontano 1982).
Va ricordato che l'articolo 4 del Dl 95/2012 prevedeva che
almeno due consiglieri su tre, o tre su cinque, fossero,
nelle società interamente pubbliche, dipendenti degli enti
locali, con tutta una serie di declinazioni a seconda dei
casi (disciplinate dai commi 4 e 5 del citato articolo). Il
punto, comunque, era risparmiare sui compensi degli
amministratori e assicurare un rapporto più stretto tra
Comune e società partecipate. Si poteva essere d'accordo o
no (e noi non lo siamo mai stati), ma si trattava di una
scelta chiara, che però ha prodotto i suoi effetti per pochi
giorni, visto che le prime assemblee societarie interessate
dalla sua applicazione si sono tenute nell'ultima decade di
aprile.
Il nuovo decreto, invece, interpreta la presenza dei
dirigenti comunali nei Cda come elementi potenzialmente
corruttivi. Probabilmente il tutto dipende solo dal fatto
che il ministero proponente è diverso da quello che ha
stilato la norma precedente, ma il problema è che ci sono in
ballo i membri di centinaia di Cda e, con essi, i destini di
altrettante società. All'articolo 9, comma 1, si precisa che
«gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi
dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche
amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o
controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto
privato regolati o finanziati dall'amministrazione che
conferisce l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e
il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e
cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati
dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce
l'incarico». Il tutto ribadito all'articolo 12, comma 4,
lettera b), che spazza anche il dubbio che si possano
nominare dirigenti che non svolgano funzioni di controllo.
Si noti che si parla anche di "mantenimento" della nomina, e
che quindi di fatto si prevede l'obbligo alle dimissioni di
coloro che siano stati nominati in applicazione all'articolo
4 del Dl 95/2012. Il coordinamento tra le norme, per altro,
è impossibile, a meno che non si ritenga che nei consigli di
amministrazione debbano essere indicati solo dipendenti che
non siano dirigenti. Sarebbe difficile, però, comprenderne
la ratio, e il tenore letterale dell'articolo 4 lascia
intendere che si pensi, come è ovvio, proprio ai dirigenti,
visto il riferimento all'onnicomprensività del trattamento
economico che è proprio solo della dirigenza.
Per ridare ordine al sistema, il legislatore deve decidere
chi deve entrare in un Cda e chi no, ma una volta fatta
questa difficile scelta, si deve sforzare di non cambiare
idea, e di tenere fermi i criteri almeno per qualche mese (articolo Il Sole 24
Ore del 06.05.2013 - tratto da www.ecostampa.it). |
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TRIBUTI:
Fisco locale. Abrogata la possibilità di alzare l'imposta e
i diritti sulle affissioni.
Aumenti vietati per la pubblicità
LO STOP/ L'ultimo decreto Sviluppo ha cancellato la chance
di elevare le tariffe e colpisce anche i ritocchi già decisi
in passato.
A rischio il gettito derivante dall'imposta di pubblicità e
dai diritti sulle pubbliche affissioni.
In un contesto particolarmente difficile per la finanza
locale, le entrate provenienti dalle tariffe definite al
Capo I del Dlgs 507/1993 non possono più essere aumentate
rispetto alla misura standard.
L'articolo 11, comma 10, della legge 449/1997, integrato
dall'articolo 30, comma 17, della Finanziaria 2000, elevava
al 50% l'aumento massimo consentito per superfici superiori
al metro quadrato, a decorrere dal 01.01.2000. Il punto
30 dell'Allegato 1 al Dl 83/2012 abroga questa norma, con
decorrenza 26.06.2012. Nonostante lo sblocco della
potestà tributaria e tariffaria degli enti locali, le
tariffe dell'imposta di pubblicità e dei diritti sulle
pubbliche affissioni non possono quindi superare le misure
standard previste dal Dlgs 507/1993.
L'unica eccezione è rappresentata dalla possibilità di
aumento, limitatamente alle affissioni di carattere
commerciale, prevista per i Comuni delle prime tre classi,
che possono suddividere le località del proprio territorio
in due categorie in relazione alla loro importanza,
applicando alla categoria speciale una maggiorazione fino al
150% della tariffa normale.
Il regolamento comunale deve comunque specificare le
località comprese nella categoria speciale, la cui
superficie complessiva non può superare il 35% di quella del
centro abitato; in ogni caso, la superficie degli impianti
per pubbliche affissioni installati in categoria speciale
non potrà essere superiore alla metà di quella complessiva.
In ossequio al principio generale secondo cui l'impianto
tributario e tariffario deve essere definito in rifermento
alle norme vigenti, è da ritenersi che eventuali aumenti
deliberati in passato non possano essere confermati nel
2013.
Il nodo da sciogliere non è tuttavia di poco conto se si
considera che la legge 296/2006 (articolo 1, comma 169)
dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le
aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la
data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione e che, se l'ente non delibera alcuna
variazione di aliquote e tariffe, le stesse si intendono
prorogate di anno in anno.
La variazione delle tariffe determinerebbe inoltre l'obbligo
di rimborso delle somme eventualmente corrisposte per l'anno
in corso.
A poco tempo dalla scadenza per l'approvazione dei bilanci,
molte sono ancora le incertezze in tema di entrate degli
enti locali. Manca infatti la rideterminazione del Fondo
sperimentale di riequilibrio 2012 (che avrebbe dovuto
avvenire entro lo scorso 28 febbraio in funzione del gettito
Imu definitivamente accertato a favore di Comuni) e,
conseguentemente, la quota di gettito da versare allo Stato
al fine di costituire il Fondo di Solidarietà, nonché le
relative modalità di riparto.
Alle questioni sopra accennate si sommano inoltre le
incertezze sul quadro ordinamentale della Tares e dell'Imu,
che solo parzialmente hanno trovato definizione con il
recente DL 35/2013.
È auspicabile che si arrivi quanto prima alla definizione di
un quadro normativo certo, in riferimento al quale poter
pianificare correttamente le risorse e le strategie per il
raggiungimento degli obiettivi programmati (articolo Il
Sole 24 Ore del 06.05.2013 - tratto da
www.ecostampa.it). |
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GIURISPRUDENZA |
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URBANISTICA: I
vincoli di destinazione imposti dal piano regolatore per
attrezzature e servizi realizzabili anche ad iniziativa
privata o promiscua, in regime di economia di mercato, anche
se accompagnati da strumenti di convenzionamento (ad. es.
parcheggi, impianti sportivi, mercati e strutture
commerciali, edifici sanitari, zone artigianali, industriali
o residenziali) non rappresentano vincoli espropriativi.
In questa prospettiva, le destinazioni a parco urbano, a
verde urbano, a verde pubblico, verde pubblico attrezzato,
parco giochi, e simili si pongono al di fuori dello schema
ablatorio-espropriativo -con le connesse garanzie
costituzionali (indennizzo o durata predefinita)- e
costituiscono espressione di potestà conformativa (avente
validità a tempo indeterminato) quando lo strumento
urbanistico consente di realizzare tali previsioni, non già
ad esclusiva iniziativa pubblica, ma ad iniziativa privata o
promiscua pubblico-privata, senza necessità di ablazione del
bene.
Le suesposte osservazioni si conformano, come già accennato,
ad un consolidato orientamento della giurisprudenza sulla
natura giuridica e la portata dei vincoli conformativi e di
quelli ad effetto espropriativo, la quale -al riguardo-
afferma che:
a) per vincolo preordinato all'esproprio può intendersi solamente
quello che sia immediatamente e direttamente finalizzato
all'espropriazione del bene;
b) vincoli preordinati all'esproprio sono solamente quelli che
discendono dalle specifiche prescrizioni (cfr. art. 2 della
L. n. 1187 del 1968) riguardanti singoli immobili
interessati alla realizzazione di opere pubbliche previste
nel piano o da particolari disposizioni di legge (ovvero
precisate in appositi provvedimenti amministrativi) da
effettuare nell'interesse della collettività, che,
nell'ambito della programmazione e pianificazione
urbanistica, intervengono in un momento logicamente
successivo a quello della zonizzazione del territorio,
perché corrispondente ad ulteriori vicende collegate
all'emersione di nuovi e specifici interessi pubblici,
variamente accertati con appositi provvedimenti
amministrativi;
c) -ciò che qui maggiormente interessa per l'attinenza con la
questione dedotta in giudizio dalla società cooperativa
ricorrente- la mera zonizzazione pur comportando
l'imposizione di prescrizioni relative alla tipologia ed
alla volumetria dei singoli edifici, non implica il sorgere
di alcun vincolo preordinato all'espropriazione;
d) se è vero, infatti, che la previsione dell'indennizzo è doverosa
non solo per i vincoli preordinati all'ablazione del suolo,
ma anche per quelli "sostanzialmente espropriativi" (secondo
la definizione di cui all'art. 39, comma 1, del D.P.R.
08.06.2001, n. 327), è anche vero che non possono essere
annoverati in quest'ultima categoria di vincoli quelli
derivanti da destinazioni realizzabili anche attraverso
l'iniziativa privata in regime di economia di mercato;
e) come è noto, la sussistenza di vincoli preordinati
all'espropriazione, contenuti nel piano regolatore generale
ovvero in altri strumenti urbanistici, dopo i fondamentali
interventi della Corte Costituzionale, che riconobbe
l'illegittimità della disciplina dell'indeterminatezza
temporale dei vincoli preordinati all'espropriazione
contenuta nella legge urbanistica e la modifica normativa di
cui alla L. 19.11.1968, n. 1187, con la previsione di una
durata quinquennale del periodo di vigenza di tali
previsioni, è valutata dalla giurisprudenza del Consiglio di
Stato in senso strettamente contenutistico.
Si afferma infatti, con principio non contestato, che
costituiscono vincoli soggetti a decadenza solo quelli
preordinati all'espropriazione o che comportino l'inedificazione,
e che dunque svuotino il contenuto del diritto di proprietà
incidendo sul godimento del bene, tanto da renderlo
inutilizzabile rispetto alla sua destinazione naturale,
ovvero diminuendone in modo significativo il suo valore di
scambio.
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In definitiva, la destinazione ad attrezzature ricreative,
sportive e a parchi pubblici, data dal piano regolatore ad
aree di proprietà privata, non comporta l'imposizione sulle
stesse di un vincolo espropriativo, ma solo conformativo,
conseguente alla zonizzazione effettuata dallo strumento
urbanistico per definire i caratteri generali
dell'edificabilità in ciascuna delle zone in cui è suddiviso
il territorio comunale, ponendo limitazioni in funzione
dell'interesse pubblico generale non soggette ai limiti
temporali richiamati da parte ricorrente, trattandosi di
vincoli non ablatori, ma derivanti da destinazioni
realizzabili anche dall'iniziativa privata, in regime di
economia di mercato.
All’uopo, va rammentato come, secondo la
giurisprudenza -costituzionale e di legittimità-
intervenuta in materia, i vincoli di destinazione imposti
dal piano regolatore per attrezzature e servizi realizzabili
anche ad iniziativa privata o promiscua, in regime di
economia di mercato, anche se accompagnati da strumenti di
convenzionamento (ad. es. parcheggi, impianti sportivi,
mercati e strutture commerciali, edifici sanitari, zone
artigianali, industriali o residenziali) non rappresentano
vincoli espropriativi (cfr. Corte cost. n. 179/1999; Cons.
Stato, Sez. IV, n. 4340 del 2002 e n. 3524 del 2005; da
ultimo: TAR Lazio, Roma, Sez. II, 27.01.2012, n. 929;
TAR Abruzzo Pescara Sez. I, Sent., 12.01.2009, n. 35).
In
questa prospettiva, le destinazioni a parco urbano, a verde
urbano, a verde pubblico, verde pubblico attrezzato, parco
giochi, e simili si pongono al di fuori dello schema ablatorio-espropriativo -con le connesse garanzie
costituzionali (indennizzo o durata predefinita)- e
costituiscono espressione di potestà conformativa (avente
validità a tempo indeterminato) quando lo strumento
urbanistico consente di realizzare tali previsioni, non già
ad esclusiva iniziativa pubblica, ma ad iniziativa privata o
promiscua pubblico-privata, senza necessità di ablazione del
bene (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n. 2718 del 2005, n. 5490
del 2004, nonché Cons. giust. Reg. Sic. n. 1113 del 2008 e
n. 1017 del 2007).
Le suesposte osservazioni si conformano, come già accennato,
ad un consolidato orientamento della giurisprudenza sulla
natura giuridica e la portata dei vincoli conformativi e di
quelli ad effetto espropriativo, la quale -al riguardo-
afferma che:
a) per vincolo preordinato all'esproprio può intendersi
solamente quello che sia immediatamente e direttamente
finalizzato all'espropriazione del bene (cfr. Cass., Sez. I,
21.03.2000 n. 3307);
b) vincoli preordinati all'esproprio sono solamente quelli
che discendono dalle specifiche prescrizioni (cfr. art. 2
della L. n. 1187 del 1968) riguardanti singoli immobili
interessati alla realizzazione di opere pubbliche previste
nel piano o da particolari disposizioni di legge (ovvero
precisate in appositi provvedimenti amministrativi) da
effettuare nell'interesse della collettività, che,
nell'ambito della programmazione e pianificazione
urbanistica, intervengono in un momento logicamente
successivo a quello della zonizzazione del territorio,
perché corrispondente ad ulteriori vicende collegate
all'emersione di nuovi e specifici interessi pubblici,
variamente accertati con appositi provvedimenti
amministrativi (cfr. Cass., Sez. I, 26.02.2004 n.
3838);
c) -ciò che qui maggiormente interessa per l'attinenza con
la questione dedotta in giudizio dalla società cooperativa
ricorrente- la mera zonizzazione pur comportando
l'imposizione di prescrizioni relative alla tipologia ed
alla volumetria dei singoli edifici, non implica il sorgere
di alcun vincolo preordinato all'espropriazione (Cass., Sez.
I, 21.03.2000 n. 3307, 28.11.1996 n. 10575 e 27.06.1997 n. 5758);
d) se è vero, infatti, che la previsione dell'indennizzo è
doverosa non solo per i vincoli preordinati all'ablazione
del suolo, ma anche per quelli "sostanzialmente
espropriativi" (secondo la definizione di cui all'art. 39,
comma 1, del D.P.R. 08.06.2001, n. 327), è anche vero che
non possono essere annoverati in quest'ultima categoria di
vincoli quelli derivanti da destinazioni realizzabili anche
attraverso l'iniziativa privata in regime di economia di
mercato (come espressamente e puntualmente sancito dalla
Corte Costituzionale, con la sentenza 12.05.1999 n. 179,
per come ribadito dalla giurisprudenza, cfr., ex multis,
Cons. Stato, Sez. VI, 14.05.2000 n. 2934);
e) come è noto, la sussistenza di vincoli preordinati
all'espropriazione, contenuti nel piano regolatore generale
ovvero in altri strumenti urbanistici, dopo i fondamentali
interventi della Corte Costituzionale, che riconobbe
l'illegittimità della disciplina dell'indeterminatezza
temporale dei vincoli preordinati all'espropriazione
contenuta nella legge urbanistica (cfr. Corte Cost., 29.05.1968 n. 55) e la modifica normativa di cui alla L. 19.11.1968, n. 1187, con la previsione di una durata
quinquennale del periodo di vigenza di tali previsioni, è
valutata dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato in
senso strettamente contenutistico.
Si afferma infatti, con
principio non contestato, che costituiscono vincoli soggetti
a decadenza solo quelli preordinati all'espropriazione o che
comportino l'inedificazione, e che dunque svuotino il
contenuto del diritto di proprietà incidendo sul godimento
del bene, tanto da renderlo inutilizzabile rispetto alla sua
destinazione naturale, ovvero diminuendone in modo
significativo il suo valore di scambio (cfr. Cons. Stato,
Sez. V, 03.01.2001 n. 3, Sez. IV, 17.04.2003 n. 2015
e 22.06.2004 n. 4426).
Nel caso di specie, i contenuti del PRG del Comune di
Carbonate, per come sono stati sopra indicati con
riferimento all'area di proprietà del ricorrente (e, in
particolare, laddove è espressamente previsto che la
realizzazione da parte del privato delle attrezzature
private di uso pubblico impedisce l’ablazione del diritto di
proprietà da parte del Comune) escludono l'esistenza delle
condizioni normative necessarie per ritenere esistente
sull'area stessa un vincolo di carattere espropriativo.
In altri termini e conclusivamente, la destinazione ad
attrezzature ricreative, sportive e a parchi pubblici, data
dal piano regolatore ad aree di proprietà privata, non
comporta l'imposizione sulle stesse di un vincolo
espropriativo, ma solo conformativo, conseguente alla
zonizzazione effettuata dallo strumento urbanistico per
definire i caratteri generali dell'edificabilità in ciascuna
delle zone in cui è suddiviso il territorio comunale,
ponendo limitazioni in funzione dell'interesse pubblico
generale non soggette ai limiti temporali richiamati da
parte ricorrente, trattandosi di vincoli non ablatori, ma
derivanti da destinazioni realizzabili anche dall'iniziativa
privata, in regime di economia di mercato (cfr., ancora,
Cons. Stato, Sez. IV, 19.02.2007 n. 870; TAR Lazio
Roma Sez. II, Sent., 27.01.2012, n. 929)
(TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 12.03.2013 n. 632 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: La
realizzazione di una canna fumaria
(nella fattispecie, in
lamiera d’acciaio inox del
diametro di circa 30 cm. e di altezza di circa 10 ml.
fuoriuscente sulla parete esterna che si affaccia sul
cortile)
deve ritenersi
riconducibile ai lavori di ristrutturazione edilizia di cui
all'articolo 3, comma 1°, lettera d), del D.P.R. n.
380/2001, realizzati tramite inserimento di nuovi elementi
ed impianti, e, dunque, soggetta al regime del permesso di
costruire, ai sensi dell'articolo 10, comma primo, lettera
c), dello stesso D.P.R. laddove comporti, come nel caso di
specie, una modifica del prospetto del fabbricato cui
inerisce.
Peraltro, il preventivo rilascio del permesso di costruire
può configurarsi anche in presenza di opere alle quali
consegua una trasformazione del tessuto urbanistico ed
edilizio, anche se esse non consistano in opere murarie,
essendo realizzate in metallo, in laminati di plastica, in
legno od altro materiale, in presenza di trasformazioni
preordinate a soddisfare esigenze non precarie del
costruttore.
Poi, nel caso delle canne fumarie, la giurisprudenza ha
ravvisato la necessità del previo rilascio del permesso di
costruire qualora esse non presentino piccole dimensioni,
siano di palese evidenza rispetto alla costruzione e alla
sagoma dell'immobile, e non possano considerarsi un elemento
meramente accessorio, ovvero di ridotta e aggiuntiva
destinazione pertinenziale, come tale assorbito o occultato
dalla preesistente struttura dell'immobile.
... per l'annullamento dell’ordinanza n. 146
dell’11.09.2012, con la quale sono state ingiunte la
sospensione lavori e la rimessione in pristino
dell'originale stato dei luoghi.
...
- che con ordinanza del 22.11.2012, n. 9704/2012 sono stati
disposti incombenti istruttori a carico del Comune, eseguiti
mediante deposito in atti di apposita relazione da cui
emerge l’avvenuto sopralluogo da parte dei tecnici comunali
volto a “verificare la consistenza e le caratteristiche
di una canna fumaria…. realizzata in lamiera d’acciaio inox
di diametro di circa 30 cm. e di altezza di circa 10 ml.;
fuoriesce sulla parete esterna che si affaccia sul cortile e
dal piano del calpestio dello stesso dopo alcune curve
termina sul terrazzo posto al 3° piano….“E’ da considerarsi
un intervento di nuova costruzione in quanto totalmente
diversa per materiale dimensione e posizionamento da quella
rimossa con modifica dell’aspetto esteriore e pertanto
necessita di autorizzazione paesaggistica ex d.lvo n.
42/2004”;
- che il ricorso
deve ritenersi infondato e, pertanto, va respinto;
- che, al fine del decidere, il Collegio non può che
rilevare che l'intervento in esame deve ritenersi
riconducibile ai lavori di ristrutturazione edilizia di cui
all'articolo 3, comma 1°, lettera d), del D.P.R. n.
380/2001, realizzati tramite inserimento di nuovi elementi
ed impianti, e, dunque, soggetto al regime del permesso di
costruire, ai sensi dell'articolo 10, comma primo, lettera
c), dello stesso D.P.R. laddove comporti, come nel caso di
specie, una modifica del prospetto del fabbricato cui
inerisce, peraltro riscontrabile dalle riproduzioni
fotografiche in atti;
- che il preventivo rilascio del permesso di costruire può
configurarsi anche in presenza di opere alle quali consegua
una trasformazione del tessuto urbanistico ed edilizio,
anche se esse non consistano in opere murarie, essendo
realizzate in metallo, in laminati di plastica, in legno od
altro materiale, in presenza di trasformazioni preordinate a
soddisfare esigenze non precarie del costruttore;
- che nel caso delle canne fumarie, la giurisprudenza ha
ravvisato la necessità del previo rilascio del permesso di
costruire, qualora esse non presentino piccole dimensioni,
siano di palese evidenza rispetto alla costruzione e alla
sagoma dell'immobile, e non possano considerarsi un elemento
meramente accessorio, ovvero di ridotta e aggiuntiva
destinazione pertinenziale, come tale assorbito o occultato
dalla preesistente struttura dell'immobile;
- che dalle riproduzioni fotografiche depositate in atti, la
canna fumaria installata sull'edificio in esame per
dimensioni, l'altezza, la relativa conformazione, risulta
incidere notevolmente sul prospetto e la sagoma della
costruzione su cui è installata, non potendosi, perciò,
considerarsi, contrariamente a quanto prospettato dal
ricorrente, un elemento meramente accessorio ovvero di
ridotta e aggiuntiva destinazione pertinenziale, come tale
assorbito o occultato dalla preesistente struttura
dell'immobile;
- che, pertanto, per le considerazioni che precedono, il
ricorso deve essere respinto (TAR
Lazio-Roma, Sez. I-quater,
sentenza 25.02.2013 n. 2015 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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ATTI
AMMINISTRATIVI:
Sull'istituto della conferenza di servizi.
La legge n. 241/1990 prevede, come noto, tre diversi tipi di conferenza
di servizi:
a) quella istruttoria (art. 14, commi 1 e 3),
nella quale vi è una sola amministrazione competente a
decidere in relazione agli interessi pubblici coinvolti in
uno solo (comma 1) o in più procedimenti (comma 3), sicché
mediante la conferenza viene acquisita la posizione di altri
soggetti pubblici portatori di interessi coinvolti
dall’esercizio del potere amministrativo, ma la competenza a
decidere permane in capo all’amministrazione che indetto la
conferenza (c.d. decisione monostrutturata);
b) quella
decisoria (art. 14, comma 2), che serve ad assumere
decisioni concordate tra più amministrazioni, in
sostituzione dei previsti pareri, concerti, intese, nulla
osta o atti di assenso comunque denominati (c.d. decisone pluristrutturata);
c) quella che la dottrina definisce predecisoria o preliminare, prevista dall’art. 14-bis al
fine specifico di agevolare l’approvazione di progetti di
particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni
e servizi.
Con particolare riferimento alla conferenza istruttoria,
dall’esame del primo comma dell’art. 14 della legge n.
241/1990 (il quale attualmente dispone che “qualora sia
opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi
pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo,
l’amministrazione procedente può indire una conferenza di
servizi”) si desume che l’indizione della conferenza è
facoltativa e spetta all’amministrazione cui compete
l’adozione del provvedimento finale.
Inoltre, prima delle
modifiche apportate alla disposizione in esame dall’art. 49
del decreto legge n. 78 del 31.05.2010 sussistevano
dubbi in ordine alla facoltatività o all’obbligatorietà
dell’indizione della conferenza istruttoria. Infatti il
primo comma dell’art. 14 disponeva che “qualora sia
opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi
pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo,
l’amministrazione procedente indìce di regola una conferenza
di servizi”, e l’inciso “di regola” induceva a qualificare
la conferenza istruttoria come uno strumento ordinario di
esercizio della funzione amministrativa, la cui deroga
avrebbe richiesto una specifica motivazione.
Il problema
risulta oggi superato per effetto del decreto legge n.
78/2010, perché nella relazione relativa al disegno di legge
A.S. 2228 si legge che, per effetto delle modifiche
apportate al primo comma, è rimessa «alla discrezionalità
della pubblica amministrazione la decisione di convocare la
conferenza di servizi istruttoria, evitando che la mancata
adozione di tale modulo procedurale possa formare oggetto di
sindacato da parte del giudice amministrativo»
(TAR Lazio-Roma, Sez. II,
sentenza 20.02.2013 n. 1899 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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ATTI
AMMINISTRATIVI:
Non sussiste un rapporto di tipo derogatorio fra
la normativa in materia edilizia e la normativa in materia
di pubbliche affissioni (di cui al decreto legislativo n.
507/1993), giacché trattasi di discipline differenti, avente
differenti contenuti e finalità, che concorrono nella
valutazione della medesima fattispecie ai fini della tutela
di interessi pubblici diversi nonché ai fini della
definizione di differenti procedimenti amministrativi.
Infatti la normativa edilizia trova applicazione in tutte le
ipotesi in cui si configura un mutamento del territorio nel
suo contesto preesistente sia sotto il profilo urbanistico
che sotto quello edilizio ed entro questi limiti pertanto
assume rilevanza la violazione dei regolamenti edilizi.
Pertanto laddove la sistemazione di una insegna o di una
tabella pubblicitaria o di ogni altro genere dovesse
comportare, per le sue consistenti dimensioni, un rilevante
mutamento territoriale, non v’è dubbio che l’interessato
dovrebbe munirsi anche del prescritto titolo edilizio.
Ciò posto –fermo
restando che appare senz’altro condivisibile la tesi della
ricorrente secondo la quale le insegne di cui trattasi non
assumono autonomo rilievo anche ai fini urbanistici ed
edilizi– occorre tuttavia rammentare che, secondo la
giurisprudenza (TAR Calabria Catanzaro, Sez. I, 05.01.2012, n. 2), non sussiste un rapporto di tipo derogatorio
fra la normativa in materia edilizia e la normativa in
materia di pubbliche affissioni (di cui al decreto
legislativo n. 507/1993), giacché trattasi di discipline
differenti, avente differenti contenuti e finalità, che
concorrono nella valutazione della medesima fattispecie ai
fini della tutela di interessi pubblici diversi nonché ai
fini della definizione di differenti procedimenti
amministrativi.
Infatti la normativa edilizia trova
applicazione in tutte le ipotesi in cui si configura un
mutamento del territorio nel suo contesto preesistente sia
sotto il profilo urbanistico che sotto quello edilizio ed
entro questi limiti pertanto assume rilevanza la violazione
dei regolamenti edilizi.
Pertanto laddove la sistemazione di
una insegna o di una tabella pubblicitaria o di ogni altro
genere dovesse comportare, per le sue consistenti
dimensioni, un rilevante mutamento territoriale, non v’è
dubbio che l’interessato dovrebbe munirsi anche del
prescritto titolo edilizio.
---------------
In particolare, quanto
alle insegne luminose, il Collegio osserva che dalla scarna
motivazione del provvedimento impugnato si può comunque
desumere che l’Amministrazione ha ritenuto applicabile nel
caso in esame la disposizione dell’art. 6 della delibera di
C.C. n. 260 del 1997, nella parte in cui prevede che “nel
caso di installazione di insegne su immobili antichi di
rilevanza storico-architettonica” non è consentito
l’utilizzo di “materiali plastici”.
Ciò posto risulta evidente che il provvedimento impugnato è
palesemente viziato per difetto di motivazione. Infatti –pur volendo ammettere che, come correttamente ricordato
dalla difesa di Roma Capitale, la discrezionalità tecnica
può essere sindacata in sede giurisdizionale solo per
difetto di motivazione o in presenza di profili di
incongruità ed illogicità tali da far emergere
l’inattendibilità della valutazione tecnico-discrezionale
compiuta dall’Amministrazione (ex multis, Cons. Stato, Sez.
VI, 30.06.2011, n. 3894)– nel caso in esame non può
farsi a meno di evidenziare che:
a) l’Amministrazione non ha
affatto indicato in motivazione le ragioni per cui
l’immobile di cui trattasi rientra tra gli “immobili antichi
di rilevanza storico-architettonica” ai quali si riferisce
l’art. 6 della delibera di C.C. n. 260 del 1997;
b) tale
motivazione si rendeva tanto più necessaria se si considera
che il predetto immobile non risulta sottoposto a tutela ai
sensi del decreto legislativo n. 42/2004 (si veda la
riguardo il parere favorevole espresso dalla Soprintendenza
Statale su richiesta della società ricorrente) e che
dall’esame della documentazione fotografica relativa a tale
immobile (all. 33 al ricorso) non emergono ictu oculi
aspetti di interesse storico-architettonica (TAR Lazio-Roma, Sez. II,
sentenza 20.02.2013 n. 1899 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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ATTI
AMMINISTRATIVI:
L’interesse all’accesso ai documenti
amministrativi, così come è disegnato dall’art. 22 e
seguenti della legge 07.08.1990 n. 241, anche
successivamente alle modifiche intervenute nel 2005 (per
effetto della legge 11.02.2005 n. 15) e nel 2009 (per
effetto della legge 18.06.2009 n. 69) è nozione diversa e
più ampia rispetto all’interesse all’impugnativa e non
presuppone necessariamente una posizione soggettiva
qualificabile in termini di diritto soggettivo o interesse
legittimo; cosicché la legittimazione all’accesso va
riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti del
procedimento oggetto dell’accesso abbiano spiegato o siano
idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi
confronti.
Il rimedio speciale previsto a tutela del diritto di accesso
deve quindi ritenersi consentito anche se l’interessato non
può più agire, o non possa ancora agire, in sede
giurisdizionale, in quanto l’autonomia della domanda di
accesso comporta che il giudice, chiamato a decidere su tale
domanda, deve verificare solo i presupposti legittimanti la
richiesta di accesso e non anche la possibilità di
utilizzare gli atti richiesti in un giudizio.
Con l’introduzione dell’azione a tutela dell’accesso, il
legislatore ha, infatti, inteso assicurare all’amministrato
la trasparenza della Pubblica amministrazione,
indipendentemente dalla lesione, in concreto, di una
determinata posizione di diritto o di interesse legittimo;
l’interesse alla conoscenza dei documenti amministrativi
viene elevato a bene della vita autonomo, meritevole di
tutela separatamente dalle posizioni sulle quali abbia poi
ad incidere l’attività amministrativa, eventualmente in modo
lesivo.
Ove poi il diritto di accesso sia strumentale alla tutela
della propria situazione giuridica o finalizzato a far
valere in sede amministrativa i propri interessi attraverso
la partecipazione al procedimento, l’amministrazione cui è
richiesto l’accesso documentale non ha alcuna facoltà di
scrutinio sulla fondatezza o meno dell’eventuale giudizio
già intrapreso o da intraprendersi ad iniziativa della parte
richiedente l’accesso.
Come pure è irrilevante che la richiesta sia preordinata
all'utilizzazione degli atti in un giudizio nel quale
sussistono comunque i poteri istruttori del giudice.
E’ stato infatti da tempo osservato che poiché il diritto di
accesso gode di un sistema autonomo di protezione
giurisdizionale, rispetto ad esso, la pendenza di un altro
giudizio, avente ad oggetto principale la “situazione
legittimante”, lungi dall’essere fattore preclusivo, è
piuttosto indice sintomatico della correttezza
dell’interesse ad agire, dovendo ritenersi conclamata la
sussistenza di una posizione qualificata ai fini
dell’accesso alla documentazione richiesta.
---------------
Non solo l’attività puramente autoritativa, ma tutta
l’attività funzionale alla cura di interessi pubblici è
sottoposta all’obbligo di trasparenza e di conoscibilità da
parte degli interessati, inclusi gli atti disciplinati dal
diritto privato.
Tuttavia, per quanto concerne gli atti provenienti (anche)
dai privati, l’accesso in tanto è consentito in quanto si
tratti di atti utilizzati ed in qualche modo rilevanti
nell’iter del procedimento e non già di atti solo
occasionalmente detenuti dall’amministrazione.
Peraltro, nell’ambito degli atti privati utilizzati ai fini
dell’attività amministrativa occorre distinguere quelli che
sono gli atti di soggetti terzi, da quelli che sono atti
propri del soggetto richiedente l’accesso.
Per questi ultimi, Consiglio di Stato ha affermato il
principio secondo cui il diniego di accesso risulta
“inutilmente penalizzante per la parte e contrario ai doveri
di collaborazione che comunque devono sussistere fra i
diversi soggetti coinvolti nell’esercizio della funzione
pubblica. E ciò anche quando la richiesta di accesso (o di
copia degli atti), evidentemente ritenuta dalla parte
necessaria, risulti dovuta ad eventuale negligenza nella
conservazione di copia degli atti presentati”.
Il Consiglio ha soggiunto che, in tale evenienza,
l’amministrazione può comunque richiedere al privato i costi
sostenuti per l’attività ostensiva, la quale -pur non
essendo stata la parte pienamente diligente- risulta
comunque necessaria per la cura degli interessi di
quest’ultima.
Nel merito, giova ricordare che l’interesse all’accesso ai
documenti amministrativi, così come è disegnato dall’art. 22
e seguenti della legge 07.08.1990 n. 241, anche
successivamente alle modifiche intervenute nel 2005 (per
effetto della legge 11.02.2005 n. 15) e nel 2009 (per
effetto della legge 18.06.2009 n. 69) è nozione diversa
e più ampia rispetto all’interesse all’impugnativa e non
presuppone necessariamente una posizione soggettiva
qualificabile in termini di diritto soggettivo o interesse
legittimo; cosicché la legittimazione all’accesso va
riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti del
procedimento oggetto dell’accesso abbiano spiegato o siano
idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi
confronti.
Il rimedio speciale previsto a tutela del diritto di accesso
deve quindi ritenersi consentito anche se l’interessato non
può più agire, o non possa ancora agire, in sede
giurisdizionale, in quanto l’autonomia della domanda di
accesso comporta che il giudice, chiamato a decidere su tale
domanda, deve verificare solo i presupposti legittimanti la
richiesta di accesso e non anche la possibilità di
utilizzare gli atti richiesti in un giudizio (Cons. Stato,
Sez. VI, 27.10.2006 n. 6440).
Con l’introduzione dell’azione a tutela dell’accesso, il
legislatore ha, infatti, inteso assicurare all’amministrato
la trasparenza della Pubblica amministrazione,
indipendentemente dalla lesione, in concreto, di una
determinata posizione di diritto o di interesse legittimo;
l’interesse alla conoscenza dei documenti amministrativi
viene elevato a bene della vita autonomo, meritevole di
tutela separatamente dalle posizioni sulle quali abbia poi
ad incidere l’attività amministrativa, eventualmente in modo
lesivo.
Ove poi il diritto di accesso sia strumentale alla tutela
della propria situazione giuridica o finalizzato a far
valere in sede amministrativa i propri interessi attraverso
la partecipazione al procedimento (cfr., al riguardo, Cons.
Stato, Sez. VI, 21.05.2009 n. 3147), l’amministrazione
cui è richiesto l’accesso documentale non ha alcuna facoltà
di scrutinio sulla fondatezza o meno dell’eventuale giudizio
già intrapreso o da intraprendersi ad iniziativa della parte
richiedente l’accesso (cfr. TAR Lazio, Sez. III-quater, 12.08.2009 n. 8176).
Come pure è irrilevante che la richiesta sia preordinata
all'utilizzazione degli atti in un giudizio nel quale
sussistono comunque i poteri istruttori del giudice
(Consiglio Stato, sez. IV, 02.10.2006, n. 5752).
E’ stato infatti da tempo osservato che poiché il diritto di
accesso gode di un sistema autonomo di protezione
giurisdizionale, rispetto ad esso, la pendenza di un altro
giudizio, avente ad oggetto principale la “situazione
legittimante”, lungi dall’essere fattore preclusivo, è
piuttosto indice sintomatico della correttezza
dell’interesse ad agire (Cass., SS.UU., 28.05.1998, n. 5292),
dovendo ritenersi conclamata la sussistenza di una posizione
qualificata ai fini dell’accesso alla documentazione
richiesta.
---------------
Come noto, non solo
l’attività puramente autoritativa, ma tutta l’attività
funzionale alla cura di interessi pubblici è sottoposta
all’obbligo di trasparenza e di conoscibilità da parte degli
interessati, inclusi gli atti disciplinati dal diritto
privato (Cons. St., A.P., 22.04.1999, n. 4).
Tuttavia, per quanto concerne gli atti provenienti (anche)
dai privati, l’accesso in tanto è consentito in quanto si
tratti di atti utilizzati ed in qualche modo rilevanti
nell’iter del procedimento e non già di atti solo
occasionalmente detenuti dall’amministrazione (Cons. St,
sez. V, 11.03.2002, n. 1443, nonché sez. VI, sentenza n.
191 del 22.01.2001).
Peraltro, nell’ambito degli atti privati utilizzati ai fini
dell’attività amministrativa occorre distinguere quelli che
sono gli atti di soggetti terzi, da quelli che sono atti
propri del soggetto richiedente l’accesso.
Per questi ultimi, dopo un iniziale orientamento propenso a
negare l’accesso (cfr. la sentenza n. 1443/2002, cit.), il
Consiglio di Stato ha affermato il diverso principio secondo
cui il diniego di accesso risulta “inutilmente penalizzante
per la parte e contrario ai doveri di collaborazione che
comunque devono sussistere fra i diversi soggetti coinvolti
nell’esercizio della funzione pubblica. E ciò anche quando
la richiesta di accesso (o di copia degli atti),
evidentemente ritenuta dalla parte necessaria, risulti
dovuta ad eventuale negligenza nella conservazione di copia
degli atti presentati”.
Il Consiglio ha soggiunto che, in
tale evenienza, l’amministrazione può comunque richiedere al
privato i costi sostenuti per l’attività ostensiva, la quale
-pur non essendo stata la parte pienamente diligente-
risulta comunque necessaria per la cura degli interessi di
quest’ultima (Cons. St., sez. IV, sentenza 07.02.2011, n. 810)
(TAR Lazio-Roma, Sez. II,
sentenza 20.02.2013 n. 1896 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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ENTI LOCALI -
PUBBLICO IMPIEGO:
Sul piano
dell’ordinamento positivo, si è ormai realizzata la
sostanziale inversione del rapporto tra l’opzione per un
nuovo concorso e la decisione di scorrimento della
graduatoria preesistente ed efficace.
Quest’ultima modalità di reclutamento rappresenta ormai la
regola generale, mentre l’indizione del nuovo concorso
costituisce l’eccezione e richiede un’apposita e
approfondita motivazione, che dia conto del sacrificio
imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di
interesse pubblico.
L’articolo 3, comma 87, della legge 24.12.2007, n. 244 (legge
finanziaria 2008), ha aggiunto, all’articolo 35 del decreto
legislativo 30.03.2001, n. 165, il comma 5-ter, in forza
del quale “Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento
del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono
vigenti per un termine di tre anni dalla data di
pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza
inferiori previsti da leggi regionali”.
L’articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 216 del 09.12.2011, convertito dalla legge 24.02.2012, n.
14, dispone che “L’efficacia delle graduatorie dei concorsi
pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle
amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle
assunzioni, approvate successivamente al 30.09.2003,
è prorogata fino al 31.12.2012, compresa la Presidenza
del Consiglio dei Ministri”.
Da ultimo, l’art. 1, comma 388, della l. 24.12.2012, n. 228
(legge di stabilità 2013), ha ulteriormente prorogato, sino
al 30.06.2013, il termine stabilito nel 2011.
Pertanto, non sussistono dubbi in merito alla perdurante
vigenza delle graduatorie sulle quali si fondano le pretese
di parte ricorrente.
Al riguardo si osserva che risulta destituito di fondamento
quanto eccepito nelle difese della resistente, circa
l’esclusione di Roma Capitale dal novero delle
amministrazioni soggette a limitazione delle assunzioni.
Infatti, nella delibera n. 194 del 01.06.2011 (recante
l’approvazione del nuovo sistema di classificazione della
dirigenza e l’approvazione del piano assunzionale 2011–2013), si dà espressamente atto che anche l’amministrazione
capitolina è obbligata ad adottare misure di contenimento
della spesa di personale ed è assoggettata alle limitazioni
per le assunzioni di personale a tempo indeterminato
previste, in particolare, dall’art. 76, comma 7, d.l. n.
112/2008, conv., con modificazioni, in l. 133/2008,
sostituito dall’art. 14 d.l. 31.05.2010, n. 78 e da
ultimo modificato dall’art. 1, comma 118, l. 13.12.2010, n. 220.
Relativamente alle disposizioni introdotte con la legge
finanziaria per il 2008, l’Adunanza Plenaria del Consiglio
di Stato, nella sentenza 28.07.2011, n. 14, ha posto in
rilievo che siffatto intervento normativo «abbandona la
struttura formale della disciplina di mera proroga, a
carattere contingente, e si caratterizza per alcuni elementi
di novità: - è definitivamente confermato che la vigenza
delle graduatorie, ora determinata in tre anni, decorrenti
dalla pubblicazione, è un istituto ordinario (“a regime”)
delle procedure di reclutamento del personale pubblico,
disciplinato da una fonte di rango legislativo e non più dal
solo regolamento generale dei concorsi (d.P.R. n. 487/1994);
- l’ambito oggettivo di applicazione dell’istituto generale
dello “scorrimento” è riferito, indistintamente, a tutte le
amministrazioni, senza limitazioni di carattere soggettivo
od oggettivo. Fermi restando questi importanti profili
innovativi, tuttavia, la disciplina, per la sua ratio e per
la sua formulazione letterale, va estesa anche alle
procedure concorsuali svolte in epoca precedente alla sua
entrata in vigore» (punto 16 della motivazione).
Il Consiglio di Stato, ha quindi analiticamente affrontato i
rapporti tra la scelta di indire un nuovo concorso e quella
di attingere ad una graduatoria ancora efficace,
evidenziando quanto segue: «a) Va superata la tesi
tradizionale, secondo cui la determinazione di indizione di
un nuovo concorso non richiede alcuna motivazione. A
maggiore ragione, è da respingersi la tesi “estrema”,
secondo cui si tratterebbe di una decisione insindacabile
dal giudice amministrativo.
b) Simmetricamente, però, non è
condivisibile l’idea opposta, in forza della quale, la
disciplina in materia di scorrimento assegnerebbe agli
idonei un diritto soggettivo pieno all’assunzione, mediante
lo scorrimento, che sorgerebbe per il solo fatto della
vacanza e disponibilità di posti in organico. Infatti, in
tali circostanze l’amministrazione non è incondizionatamente
tenuta alla loro copertura, ma deve comunque assumere una
decisione organizzativa, correlata agli eventuali limiti
normativi alle assunzioni, alla disponibilità di bilancio,
alle scelte programmatiche compiute dagli organi di
indirizzo e a tutti gli altri elementi di fatto e di diritto
rilevanti nella concreta situazione, con la quale stabilire
se procedere, o meno, al reclutamento del personale.
c)
Ferma restando, quindi, la discrezionalità in ordine alla
decisione sul “se” della copertura del posto vacante,
l’amministrazione, una volta stabilito di procedere alla
provvista del posto, deve sempre motivare in ordine alle
modalità prescelte per il reclutamento, dando conto, in ogni
caso, della esistenza di eventuali graduatorie degli idonei
ancora valide ed efficaci al momento dell’indizione del
nuovo concorso.
d) Nel motivare l’opzione preferita,
l’amministrazione deve tenere nel massimo rilievo la
circostanza che l’ordinamento attuale afferma un generale
favore per l’utilizzazione delle graduatorie degli idonei,
che recede solo in presenza di speciali discipline di
settore o di particolari circostanze di fatto o di ragioni
di interesse pubblico prevalenti, che devono, comunque,
essere puntualmente enucleate nel provvedimento di indizione
del nuovo concorso» (punto 31 della motivazione).
Ne consegue che «sul piano dell’ordinamento positivo, si è
ormai realizzata la sostanziale inversione del rapporto tra
l’opzione per un nuovo concorso e la decisione di
scorrimento della graduatoria preesistente ed efficace.
Quest’ultima modalità di reclutamento rappresenta ormai la
regola generale, mentre l’indizione del nuovo concorso
costituisce l’eccezione e richiede un’apposita e
approfondita motivazione, che dia conto del sacrificio
imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di
interesse pubblico» (punto 50 della motivazione).
Peraltro, nei successivi passaggi della motivazione, è stato
posto in rilievo che «la riconosciuta prevalenza delle
procedure di scorrimento non è comunque assoluta e
incondizionata. Sono tuttora individuabili casi in cui la
determinazione di procedere al reclutamento del personale,
mediante nuove procedure concorsuali, anziché attraverso lo
scorrimento delle preesistenti graduatorie, risulta
pienamente giustificabile, con il conseguente
ridimensionamento dell’obbligo di motivazione. In tale
contesto si situano, in primo luogo, le ipotesi in cui
speciali disposizioni legislative impongano una precisa
cadenza periodica del concorso, collegata anche a peculiari
meccanismi di progressioni nelle carriere, tipiche di
determinati settori del personale pubblico. In tali
eventualità emerge il dovere primario dell’amministrazione
di bandire una nuova procedura selettiva, in assenza di
particolari ragioni di opportunità per l’assunzione degli
idonei collocati nelle preesistenti graduatorie» (punto 51
della motivazione).
In aggiunta a tali casi vengono poi
segnalate alcune ipotesi di fatto, in cui si manifesta
l’opportunità, se non la necessità, di procedere
all’indizione di un nuovo concorso, pur in presenza di
graduatorie ancora efficaci, con la conseguente attenuazione
dell’obbligo di motivazione.
In particolare, secondo la Plenaria, «può assumere rilievo
l’esigenza preminente di determinare, attraverso le nuove
procedure concorsuali, la stabilizzazione del personale
precario, in attuazione delle apposite regole speciali in
materia. Tale finalità, tuttavia, non esime
l’amministrazione dall’obbligo di valutare,
comparativamente, in ogni caso, anche le posizioni
giuridiche e le aspettative dei soggetti collocati nella
graduatoria come idonei. La normativa speciale in materia,
infatti, non risulta formulata in modo da imporre la
indiscriminata prevalenza delle procedure di
stabilizzazione, ma lascia all’amministrazione un rilevante
potere di valutazione discrezionale in ordine ai
contrapposti interessi coinvolti» (punto 53 della
motivazione).
Inoltre «può acquistare rilievo l’intervenuta modifica
sostanziale della disciplina applicabile alla procedura
concorsuale, rispetto a quella riferita alla graduatoria
ancora efficace, con particolare riguardo al contenuto delle
prove di esame e ai requisiti di partecipazione» (punto 54
della motivazione).
Infine «deve attribuirsi risalto determinante anche
all’esatto contenuto dello specifico profilo professionale
per la cui copertura è indetto il nuovo concorso e alle
eventuali distinzioni rispetto a quanto descritto nel bando
relativo alla preesistente graduatoria» (punto 55 della
motivazione) (TAR Lazio-Roma, Sez. II,
sentenza 20.02.2013 n. 1889 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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CONSIGLIERI COMUNALI:
Nella giunta comunale deve essere garantita la
presenza di entrambi i generi.
Il Tar Sardegna ha annullato il provvedimento di nomina
della Giunta comunale, che esclude completamente dal suo
seno la rappresentanza femminile.
La giurisprudenza amministrativa, confortata anche dalla
conforme interpretazione del principio fornita dalla Corte
Costituzionale, ha in più occasioni riconosciuto all'art. 51
Cost. (che sancisce "tutti i cittadini dell'uno e dell'altro
sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche
elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti
stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove
con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e
uomini".) valore di norma cogente e immediatamente
vincolante, come tale idonea a conformare ed indirizzare lo
svolgimento della discrezionalità amministrativa, ponendosi
rispetto ad essa quale parametro di legittimità sostanziale
(ex multis Corte Cost. n. 4/2010; Tar Campania-Napoli,
sez. I, n. 12668 del 2010 e nn. 1427 e 1985 del 2011).
Il principio in questione è stato inteso in primo luogo come
immediato svolgimento del principio di uguaglianza
sostanziale di cui all'art. 3 Cost., non solo nella sua
accezione negativa (come divieto di azioni discriminatorie
fondate sul sesso), ma anche positiva, impegnando le
Istituzioni alla rimozione degli ostacoli che di fatto
impediscono la piena partecipazione di uomini e donne alla
vita sociale, istituzionale e politica del Paese.
Ma la pregnanza del principio nel tessuto ordinamentale,
come in parte già rilevato più sopra, si svolge anche su un
ulteriore piano dei valori costituzionali, giungendosi ad
una più consapevole individuazione della sua valenza
trasversale nella misura in cui lo si ricollega, in chiave
strumentale, al principio di buon andamento e imparzialità
dell'azione amministrativa: la rappresentanza di entrambi i
generi nella compagine degli organi amministrativi, specie
se di vertice e di spiccata caratterizzazione politica,
"garantisce l'acquisizione al modus operandi dell'ente, e
quindi alla sua concreta azione amministrativa, di tutto
quel patrimonio, umano, culturale, sociale, di sensibilità e
di professionalità, che assume una articolata e
diversificata dimensione in ragione proprio della diversità
del genere" (Tar del Lazio sent. n 6673/2011).
Il principio costituzionale così inteso, quindi, illumina
ulteriori disposizione poste dal legislatore ordinario a
tutela della effettiva realizzazione della parità tra uomini
e donne: il codice delle pari opportunità tra uomo e donna
(d.lgs. 11.04.2006, n. 198), all'art. 1, comma 4,
precisa che "l'obiettivo della parità di trattamento e di
opportunità tra donne e uomini deve essere tenuto presente
nella formulazione e attuazione, a tutti i livelli e ad
opera di tutti gli attori, di leggi, regolamenti, atti
amministrativi, politiche e attività", mentre l'art. 6 TUEL
(d.lgs. 267/2000) al comma 3 prevede "Gli statuti comunali e
provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di
pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10.04.1991, n. 125, e per promuovere la presenza di
entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del
comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed
istituzioni da esso dipendenti".
Inteso nei termini sopra specificati il principio di parità
si pone come vincolo per l'azione dei pubblici poteri nello
svolgimento della discrezionalità loro consegnata
dall'ordinamento e come direttiva in ordine al risultato da
perseguire (promozione delle pari opportunità tra i generi,
in funzione della parità sostanziale e del buon andamento
dell'azione amministrativa), con possibilità per gli attori
istituzionali di individuare le modalità per la
realizzazione più appropriata dei principi in questione,
purché nel rispetto delle basilari esigenze di
ragionevolezza, coerenza e adeguatezza motivazionale.
Nell'ottica del pieno perseguimento dell'obiettivo della
pari opportunità tra uomini e donne lo Statuto comunale di
Castiadas, all'art. 2, lettera p), impegna l'azione degli
organi comunali ad adottare misure concrete, funzionali alla
prospettiva di valorizzazione della parità di genere.
In tali termini la stessa disposizione statutaria si pone
come norma cogente che rinvia inevitabilmente a coerenti
successive determinazioni amministrative, di applicazione e
di dettaglio, ponendosi come vincolo conformativo all'azione
amministrativa in generale, compresa la determinazione
sindacale di scelta della compagine assessorile.
Occorre dunque verificare se, nel caso di specie, il potere
sindacale di nomina della Giunta comunale di cui all'atto
sindacale impugnato, che esclude completamente dal suo seno
la rappresentanza femminile, sia stato esercitato entro le
guide della legittimità formale e sostanziale: occorre cioè
scrutinare le ragioni e le modalità con cui il potere è
stato speso con riferimento al paradigma normativo che
impone il rispetto delle pari opportunità tra uomo e donna,
prestandosi l'atto oggetto dell'odierna impugnativa al
sindacato giurisdizionale di legittimità sotto i profili di
razionalità, logicità e ragionevolezza.
Al riguardo le ricorrenti contestano l'adeguatezza e
veridicità degli stessi presupposti motivazionali, asserendo
che gli stessi sono inidonei a superare i denunciati profili
di violazione del principio di pari opportunità, attesa la
composizione monogenere della Giunta comunale di Castiadas,
in spregio ai sopra precisati principi normativi.
Il Collegio ritiene che non sia possibile affermare, sulla
base degli ordinari canoni di logicità e ragionevolezza, che
l'azione del Sindaco sia stata improntata alla promozione
del principio di pari opportunità, posto, come detto, a più
livelli, quale limite conformativo all'esercizio del potere,
né che siano state garantite le sottese esigenze valoriali
di imparzialità e buon andamento.
Infatti, esigenze di logica e ragionevolezza imponevano, nel
caso di specie, che la scelta di non rendere presenti in
seno alla Giunta comunale componenti di sesso femminile, pur
se, in assoluto non illegittima, fosse motivata in maniera
puntuale, illustrando i confini dell'apprezzamento operato e
del giudizio conseguente (TAR Sardegna, Sez. II, 02.08.2011, n. 864).
All'uopo non può certo ritenersi esaustiva una motivazione,
come quella addotta dalla difesa comunale che, in termini
negativi, si è sostanzialmente limitata a dar conto della
sussistenza di ragioni politiche e di adeguata
professionalità ostative all'equilibrata presenza di
entrambi i generi nella Giunta, giacché esso costituisce
argomento ulteriormente confermativo di un atteggiamento
potenzialmente discriminatorio nei confronti delle
appartenenti al genere femminile, quasi come se il requisito
in questione fosse prerogativa dei soli appartenenti al
genere maschile.
Né, attesa la necessità di dar conto in termini puntuali e
positivi dell'attività istruttoria svolta al fine di
rimuovere gli ostacoli che si frapponevano alla
realizzazione delle pari opportunità, si è rivelata idonea
l’istruttoria esperita dal Tribunale, all’esito della quale
sono state prodotte lettere di invito inviate solo
successivamente alla proposizione del ricorso e risposte
negative all’invito anch’esse rese soltanto nei giorni
scorsi (dicembre 2012/gennaio 2013).
Ed invero, solamente lo svolgimento di un'attività
istruttoria indirizzata in via preventiva all’acquisizione
in seno al nominando consesso di specifiche professionalità
appartenenti al genere femminile, (anche al di fuori dei
componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei
requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità
alla carica di consigliere ai sensi dell'art. 47 TUEL) in
grado di conciliare le esigenze di carattere strettamente
politico con quelle del necessario rispetto dei vincoli
legali e statutari in tema di parità di genere nella
rappresentanza democratica, avrebbe potuto giustificare, in
caso di comprovato esito fallimentare della stessa attività,
ove fosse stata obiettivamente acclarata l’impossibilità di
procedere altrimenti, la mancanza della componente femminile
in seno alla Giunta.
Di tale attività preventiva e promozionale non vi è traccia
nella motivazione dell'atto gravato dalle ricorrenti, non
essendo sufficiente addurre, a giustificazione dell'atto di
nomina della Giunta priva di rappresentanti del sesso
femminile, la necessità di acquisire tra i suoi componenti
persone aventi pregressa esperienza politica e/o
amministrativa al fine di ottimizzare attività, funzioni e
risultati.
Per tutte queste ragioni il ricorso è fondato e va accolto,
con conseguente pronuncia di annullamento di tutti gli atti
impugnati (TAR Sardegna, Sez. II,
sentenza 04.02.2013 n. 84 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Quanto alla motivazione che deve
assistere l’autorizzazione paesaggistica, la giurisprudenza
ha ripetutamente osservato come, anche in caso di
provvedimento positivo, l’Amministrazione sia tenuta ad
esplicitare le ragioni della ritenuta effettiva
compatibilità dell’intervento con gli specifici valori
paesaggistici dei luoghi, e debba per questo fornire tutti
gli elementi utili al riscontro dell’idoneità
dell’istruttoria, dell’apprezzamento delle varie circostanze
di fatto rilevanti nel singolo caso e della non manifesta
irragionevolezza del giudizio formulato circa la prevalenza
di un valore in conflitto con quello tutelato in via
primaria, di modo che l’insufficienza della motivazione,
costituendo un vizio di legittimità dell’atto, ne giustifica
per ciò solo l’annullamento da parte dell’Autorità statale
investita della verifica in sede di controllo.
Se, poi, l’annullamento è fondato su più vizi
dell’autorizzazione paesaggistica, il giudice chiamato a
sindacare la legittimità del provvedimento dell’Autorità
statale può limitarsi ad accertare la sussistenza del vizio
di motivazione dell’atto annullato senza necessità di
vagliare le altre irregolarità rilevate, alla luce del
consolidato principio per cui, quando il provvedimento
amministrativo sia sorretto da una pluralità di ragioni
giustificatrici tra loro autonome, è sufficiente la
fondatezza anche di una sola di esse perché l’atto rimanga
legittimo.
---------------
Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di
norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per
la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo
contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da
quello in concreto adottato.
Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile
per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento
qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il
contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere
diverso da quello in concreto adottato.
Va premesso
che, quanto alla motivazione che deve assistere
l’autorizzazione paesaggistica, la giurisprudenza ha
ripetutamente osservato come, anche in caso di provvedimento
positivo, l’Amministrazione sia tenuta ad esplicitare le
ragioni della ritenuta effettiva compatibilità
dell’intervento con gli specifici valori paesaggistici dei
luoghi, e debba per questo fornire tutti gli elementi utili
al riscontro dell’idoneità dell’istruttoria,
dell’apprezzamento delle varie circostanze di fatto
rilevanti nel singolo caso e della non manifesta
irragionevolezza del giudizio formulato circa la prevalenza
di un valore in conflitto con quello tutelato in via
primaria, di modo che l’insufficienza della motivazione,
costituendo un vizio di legittimità dell’atto, ne giustifica
per ciò solo l’annullamento da parte dell’Autorità statale
investita della verifica in sede di controllo (v., tra le
altre, Cons. Stato, Sez. VI, 22.03.2007 n. 1362).
Se,
poi, l’annullamento è fondato su più vizi
dell’autorizzazione paesaggistica, il giudice chiamato a
sindacare la legittimità del provvedimento dell’Autorità
statale può limitarsi ad accertare la sussistenza del vizio
di motivazione dell’atto annullato senza necessità di
vagliare le altre irregolarità rilevate, alla luce del
consolidato principio per cui, quando il provvedimento
amministrativo sia sorretto da una pluralità di ragioni
giustificatrici tra loro autonome, è sufficiente la
fondatezza anche di una sola di esse perché l’atto rimanga
legittimo (v. TAR Campania, Salerno, Sez. II, 29.07.2008
n. 2195).
---------------
Quanto, poi,
alla dedotta carenza di comunicazione di avvio del
procedimento, non ignora il Collegio l’orientamento
giurisprudenziale che, nel regime giuridico anteriore al
regolamento approvato con d.m. n. 165 del 19.06.2002,
considera necessario l’avviso ex art. 7 della legge n. 241
del 1990 da parte dell’Autorità statale investita del
controllo sull’autorizzazione paesaggistica, avviso ritenuto
indispensabile anche quando detta autorizzazione rechi nel
dispositivo l’annuncio della sua trasmissione alla locale
soprintendenza per il compimento delle relative funzioni
(v., tra le altre, Cons. Stato, Sez. VI, 20.07.2011 n.
4382); sennonché, a fronte di un vizio –carenza di
motivazione in sede di rilascio dell’autorizzazione
paesaggistica– che per le sue caratteristiche si sottrae ad
apporti del privato suscettibili di colmare la lacuna, in
alcun modo la partecipazione delle ricorrenti avrebbe potuto
nella fattispecie dare luogo ad un differente esito
dell’attività di riscontro della Soprintendenza per i Beni
architettonici e per il Paesaggio di Ravenna, sicché è
legittimo invocare il disposto di cui all’art. 21-octies,
comma 2, della legge n. 241 del 1990 (“Non è annullabile il
provvedimento adottato in violazione di norme sul
procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura
vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto
dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in
concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è
comunque annullabile per mancata comunicazione dell’avvio
del procedimento qualora l’amministrazione dimostri in
giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe
potuto essere diverso da quello in concreto adottato”) (TAR Emilia Romagna-Bologna, Sez. I,
sentenza 10.01.2013 n. 14 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA
PRIVATA:
Non è necessario il permesso di costruire per la
realizzazione di modeste opere di pavimentazione, laddove
non siano state realizzate opere murarie o eliminato verde
preesistente, ovvero urbanizzato il terreno.
Occorre invece il permesso di costruire, ai sensi
dall’articolo 3, comma 1, lettera e), del DPR. n. 380/2001,
quando le opere di pavimentazione, in ragione delle
dimensioni delle stesse e dei materiali utilizzati
determinino una significativa trasformazione dello stato dei
luoghi.
In tutta evidenza, la costruzione di una piattaforma in
cemento costituisce una trasformazione dello stato dei
luoghi e rientra nelle nuove costruzioni, per il quali è
previsto il rilascio del permesso di costruire,
pacificamente assente nel caso in esame.
Non è contestata in maniera convincente la natura di nuova
costruzione, realizzata senza alcun permesso di costruire,
di una piattaforma in cemento sporgente al di fuori del
piano di campagna per circa 25 cm.
Come ha rilevato la giurisprudenza, non è necessario il
permesso di costruire per la realizzazione di modeste opere
di pavimentazione, laddove non siano state realizzate opere
murarie o eliminato verde preesistente, ovvero urbanizzato
il terreno (TAR Trentino Alto Adige-Bolzano, 26.08.2009 n.
299).
Occorre invece il permesso di costruire, ai sensi
dall’articolo 3, comma 1, lettera e), del DPR. n. 380/2001,
quando le opere di pavimentazione, in ragione delle
dimensioni delle stesse e dei materiali utilizzati
determinino una significativa trasformazione dello stato dei
luoghi (TAR Campania Napoli 21.04.2009, n. 2084, TAR
Piemonte Torino, 02.02.2005 n. 20, TAR Lombardia Milano
20.11.2002 n. 4514, TAR Campania-Napoli 10.12.2009 n. 8606).
In tutta evidenza, la costruzione di una piattaforma in
cemento costituisce una trasformazione dello stato dei
luoghi e rientra nelle nuove costruzioni, per il quali è
previsto il rilascio del permesso di costruire,
pacificamente assente nel caso in esame (TAR Marche,
sentenza 24.02.2012 n. 134 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA
PRIVATA: Non
è applicabile alla presentata DIA il preavviso di rigetto di
cui all’art. 10-bis della legge n. 241/1990, ciò sul
presupposto che la DIA c.d. “edilizia” non dà inizio ad un
procedimento ad istanza di parte in quanto, anche con le
innovazioni da ultimo apportate alla citata legge n.
241/1990 (in particolare, art. 19), tale denuncia rimane
ancora un atto del privato non soggetto alle regole tipiche
del procedimento amministrativo.
Ciò risulta confermato dal fatto che l’esercizio del potere
inibitorio da parte dell’amministrazione è soggetto ad un
termine di decadenza fissato dalla legge (nel caso di
specie, 30 gg. ex art. 23 del DPR n. 380/2001) tanto che
l’applicazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 alla
fattispecie di che trattasi finirebbe per vanificare
l’intento di accelerazione e semplificazione delle attività
soggette a denuncia di inizio attività.
Il Collegio ritiene di aderire alla giurisprudenza
amministrativa che considera non applicabile alla
fattispecie in argomento (presentazione della denuncia di
inizio attività) il preavviso di rigetto di cui all’art. 10-bis della legge n. 241/1990, ciò sul presupposto che la DIA
c.d. “edilizia” non dà inizio ad un procedimento ad istanza
di parte in quanto, anche con le innovazioni da ultimo
apportate alla citata legge n. 241/1990 (in particolare, art.
19), tale denuncia rimane ancora un atto del privato non
soggetto alle regole tipiche del procedimento
amministrativo.
Ciò risulta confermato dal fatto che l’esercizio del potere
inibitorio da parte dell’amministrazione è soggetto ad un
termine di decadenza fissato dalla legge (nel caso di
specie, 30 gg. ex art. 23 del DPR n. 380/2001) tanto che
l’applicazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 alla
fattispecie di che trattasi finirebbe per vanificare
l’intento di accelerazione e semplificazione delle attività
soggette a denuncia di inizio attività
(TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 17.04.2007 n. 1775 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA
PRIVATA:
Sull'(illegittimo) artificioso frazionamento di
un intervento edilizio in più interventi (susseguentesi nel
tempo) per non versare il contributo di costrizione.
Con successiva censura,
contenuta nell’unico motivo di cui al ricorso introduttivo e
riproposta con i motivi aggiunti depositati il 23.06.2006, la ricorrente, con riferimento alla DIA del 14.12.2005 (P.E. n. 85/05), si duole del fatto che gli
interventi siano stati qualificati dal Comune resistente di
ristrutturazione edilizia e soggetti, quindi, al pagamento
dei relativi contributi determinati in euro 112.076,65.
La doglianza non è fondata.
Al riguardo, è necessario precisare quanto segue:
- il complesso produttivo di che trattasi (ex Fantic Motor)
era, a suo tempo, costituito da un’unica unità immobiliare
che la ricorrente ha sottoposto, nel tempo, a vari
interventi di natura edilizia;
- nel maggio 2004, la società deducente ha chiesto il
rilascio del permesso di costruire (P.E. n. 40/2004) –negato
dal Comune- per la ristrutturazione e l’ampliamento del
complesso industriale di che trattasi con l’intenzione di
dividerlo in due unità immobiliare;
- successivamente, nel luglio 2005, la ricorrente ha
presentato una nuova denuncia di inizio attività (P.E. n.
46/2005), sempre relativamente all’intero complesso
industriale, qualificando le relative opere, in parte, di
ristrutturazione e, per il resto, di manutenzione
straordinaria e ha, di conseguenza, determinato i relativi
contributi da corrispondere al Comune resistente. In ragione
di ciò, la deducente ha stipulato, con il Comune interessato
ai sensi dell’art. 35 delle NTA, una convenzione con la
quale si è obbligata, tra l’altro, a realizzare opere di
urbanizzazione primaria (lavori di collegamento dell’intero
quartiere produttivo con la strada provinciale Briantea 342
Como–Bergamo) per un importo di euro 45.094,84;
- il Comune resistente, tuttavia, con nota n. 6068 del 22.07.2005, ha sospeso l’esecuzione degli interventi cui
alla predetta DIA (P.E. n. 46/2005) sul presupposto che le
opere, considerate nel loro insieme, avrebbero dovuto essere
qualificate di ristrutturazione edilizia e non di
manutenzione straordinaria;
- in ragione di ciò, la ricorrente ha presentato una nuova
DIA qualificando le opere in argomento di ristrutturazione
edilizia e di ampliamento eliminando, quindi, il riferimento
alla “manutenzione straordinaria”;
- le opere di che trattasi non sono state completate dalla
ricorrente la quale, nel dicembre 2005, ha depositato due
nuove DIA (P.E. n. 84/2005 e n. 85/2005), sostitutive della
precedente P.E. n. 46/2005, consistente la prima (n. 84/2005) in
opere di ristrutturazione edilizia e di ampliamento del c.d.
lotto B e la seconda (n. 85/2005) di manutenzione
straordinaria del lotto A;
- le opere relative alla P.E. n. 85/2005, consistenti nella
chiusura di un terrapieno e nella demolizione di tavolati
per la formazione di un servizio igienico, sono le stesse di
cui alla precedente pratica n. 46/2005 (comprendente anche le
opere di ristrutturazione ed ampliamento ora confluite nella P.E. n. 84/2005) che, come detto, non è stata portata a
compimento dalla ricorrente.
Ciò premesso in fatto, il Collegio è dell’avviso che la
qualificazione effettuata dal Comune resistente secondo cui
le opere di che trattasi vanno ricomprese nella nozione di
“ristrutturazione edilizia” sia corretta in quanto non
risulta smentito che la ricorrente, con la presentazione in
data 14.12.2005 della DIA in variante, ha inteso
“frammentare” i singoli interventi che, con la P.E. n.
46/2005, erano stati previsti e presentati in maniera
unitaria.
Ciò che, infatti, non è revocabile in dubbio, nel caso in
esame, è che la ricorrente, attraverso una serie di
interventi (da considerare nella loro unitarietà visto anche
l’effetto che hanno determinato sul complesso industriale di
che trattasi), ha suddiviso in due corpi distinti l’unità
immobiliare “ex Fantic Motor” portando ad un organismo
edilizio diverso da quello originario, anche se destinato
alla stessa funzione produttiva.
La ricorrente, se l’analisi delle opere in argomento non
viene limitata ai soli interventi di cui alla P.E. n. 85/2005,
intende invero realizzare interventi che interessano
l’intero immobile attraverso l’abbattimento dei muri
perimetrali esterni, di quelli divisori interni, delle porte
e delle finestre ivi esistenti che, insieme, alle opere di
minore impatto sul complesso immobiliare (quelle cioè di cui
alla P.E. n. 85/2005, ovvero chiusura di un terrapieno e
demolizione di tavolati per la formazione di un servizio
igienico), non possono che rientrare nella nozione di
“ristrutturazione edilizia”.
L’eventuale scorporo degli interventi su una parte di
immobile da quelli riguardanti altre parti dello stesso
complesso produttivo e facenti parte di un progetto unico
non può comportare la diversa qualificazione delle opere di
che trattasi; tali interventi devono essere, infatti, visti
in una prospettiva unitaria in quanto l’artificiosa
frammentazione delle opere da realizzare sul complesso di
che trattasi comporterebbe l’elusione della normativa che
qualifica gli interventi edilizia e giustifica il
conseguente assoggettamento a contribuzione in favore del
Comune interessato.
Ciò posto, le opere realizzate dalla ricorrente vanno
annoverate negli interventi di ristrutturazione edilizia di
cui all’art. 27, comma 1, lett. d), della L.R. 12/2005,
rivolti cioè a trasformare l’immobile di che trattasi
mediante un insieme di opere che portano ad un organismo in
tutto o in parte diverso dal precedente e del quale non
rispettano gli elementi tipologici, formali e strutturali
come nel caso di opere annoverabili nella nozione della
manutenzione straordinaria
(TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 17.04.2007 n. 1775 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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