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dossier ABUSI EDILIZI
aprile 2012

EDILIZIA PRIVATASolo una sanzione pecuniaria e non la demolizione se la recinzione viene realizzata in difformità all’autorizzazione comunale.
Nella vicenda attenzionata dal TAR si controverte della legittimità di un’ordinanza di demolizione di un capannone abusivo, nonché di un muro di cinta e di un cancello in ferro, realizzati in difformità dell’autorizzazione.
Il Collegio facendo leva sulla natura vincolata dell’ordinanza di demolizione ha affermato che non è necessaria la previa adozione di un atto di sospensione dei lavori, dal momento che risponde meramente ad un’esigenza esclusiva dell’amministrazione. (Cons. st. V 05.06.1997 n. 603).
Viene, inoltre, precisato che per quanto concerne la realizzazione di recinzioni e del cancello, in difformità all’autorizzazione all'uopo rilasciata, la misura della demolizione risulta eccessiva in quanto è sufficiente l’adozione di una sanzione pecuniaria ai sensi dell’art.10 della legge n. 47/1985 (e successive modifiche) (TAR Campania-Salerno, Sez. II, sentenza 12.04.2012 n. 693
- massima tratta da www.gazzettaamministrativa.it - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAPer le opere di adeguamento è necessaria apposita motivazione in ordine al profilo della "doppia conformità" per la sanatoria ordinaria ex art. 36 del T.U..
Nel giudizio in esame il ricorrente impugna un provvedimento di diniego di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 adottato dal Comune e -con i successivi motivi aggiunti- la conseguente ordinanza di demolizione. In particolare detti provvedimenti hanno ad oggetto una struttura aderente ad un appartamento di uso residenziale (originariamente individuata come una veranda da adibire a cucina).
Il Collegio ha accolto il ricorso ritenendo fondata la censura di difetto di motivazione del diniego di sanatoria, in quanto:
- in linea di principio il carattere vincolato degli atti impugnati non esclude quantomeno la necessarietà dell'esplicazione dei presupposti del provvedimento (TAR Lazio Roma, sez. III, 10.08.2010, n. 30576), soprattutto in presenza di vicende non connotate da immediata e lineare comprensibilità sotto il profilo della situazione di fatto;
- nel caso di specie non risulta chiaro il profilo della sussistenza della “doppia conformità” prevista dalla legge per la sanatoria ordinaria ex art. 36 del T.U. Edilizia;
- le ulteriori questioni in ordine alla possibilità di questo tipo di sanatoria in presenza di opere di adeguamento richiedono apposita motivazione in relazione agli esiti provvedimentali ipotizzabili, non apparendo sufficienti le deduzioni prospettate dall’Amministrazione in questa sede a titolo di integrazione della motivazione (TAR Lazio, Sez. II-bis, sentenza 11.04.2012 n. 3296
- massima tratta da www.gazzettaamministrativa.it - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAL'omessa notifica dell'ordinanza di demolizione di opere abusive al comproprietario del terreno su cui gli abusi sono stati realizzati non vizia l’atto, ma ne consente piuttosto l’impugnativa a partire da quando ne sia venuto a conoscenza.
La ricorrente nel giudizio in esame deduce la violazione dell’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001, posto che i provvedimenti di demolizione di opere abusive adottati dal Comune non le sono stati notificati, benché ella fosse comproprietaria dei terreni su cui le opere abusive sono state realizzate: si sostiene che tale omissione “determina l’illegittimità dell’intero procedimento”.
Tale conclusione ad avviso del Collegio è erronea: è certamente vero che il proprietario del fondo su cui è stato realizzato l’abuso è destinatario dell’ordine di demolizione, e che per tale via è in grado di impugnarlo; ma, ove la notifica non sia eseguita, ciò non vizia l’atto, ma ne consente piuttosto l’impugnativa da parte del proprietario a partire da quando ne sia venuto a conoscenza (in termini, Tar Napoli, n. 5293 del 2011) (TAR Lazio, Sez. I-quater, sentenza 10.04.2012 n. 3266 -
massima tratta da www.gazzettaamministrativa.it - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATADemolizione di opere abusive ai sensi dell'art. 27 o dell'art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001?
Nel giudizio in esame il ricorrente si duole che il Comune, pur dopo avere premesso che le opere in contestazione necessitavano di DIA, anziché di permesso di costruire, ne ha poi ugualmente ordinato la demolizione a cura del ricorrente entro 90 giorni, a pena di acquisizione del sedime al patrimonio pubblico. L’amministrazione ad avviso del Collegio ha in tal modo applicato l’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001, benché avesse ritenuto sufficiente, sul piano edilizio, la denuncia di inizio attività, esercitando il potere in senso difforme dal paradigma normativo conseguente allo stato di fatto che si era ritenuto sussistere.
Va aggiunto che dall’atto impugnato emerge che alcune opere sono state eseguite su area vincolata, con l’effetto che esse, quand’anche soggette a DIA, andrebbero demolite d’ufficio ex art. 27 d.P.R. n. 380 del 2001, in assenza di autorizzazione dell’Autorità preposta al vincolo. Il TAR ha, quindi, annullato le ordinanze di demolizione affermando altresì comunque che resta fermo il potere del Comune di ordinare tale demolizione, in forza del predetto art. 27, ove ne ricorrano i presupposti (TAR Lazio, Sez. I-quater, sentenza 10.04.2012 n. 3260 -
massima tratta da www.gazzettaamministrativa.it - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAIl provvedimento di accertamento dell'inottemperanza ad un ordine di demolizione -al quale consegue l’acquisizione gratuita dell’area di sedime dell’abuso- e che consente l'immissione in possesso e la trascrizione nei registri immobiliari, può essere adottato senza la specifica indicazione delle aree oggetto di acquisizione, potendosi a tale individuazione procedere… anche con successivo, separato atto.
Come ritenuto da precedente giurisprudenza, per tutte TAR Toscana sez. III 20.01.2009 n. 24, infatti, il provvedimento di accertamento dell'inottemperanza ad un ordine di demolizione -al quale consegue l’acquisizione gratuita dell’area di sedime dell’abuso- e che consente l'immissione in possesso e la trascrizione nei registri immobiliari, “può essere adottato senza la specifica indicazione delle aree oggetto di acquisizione, potendosi a tale individuazione procedere… anche con successivo, separato atto” (TAR Lombardia-Brescia, Sez. I, sentenza 10.04.2012 n. 594 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATACondono edilizio: esclusa la formazione del silenzio assenso se l'immobile abusivo è stato realizzato in aree sottoposte a vincolo paesaggistico in mancanza del parere dell'Autorità competente.
Nella specie il ricorrente ipotizza che la propria domanda di condono edilizio debba ritenersi accolta e ciò in considerazione del decorso del termine di 24 mesi, di cui all’art. 35, comma 19, della legge n. 47 del 1985, con formazione del silenzio assenso, e, non essendovi all’epoca della iniziale costruzione alcun vincolo e dovendosi comunque ritenere acquisito il parere favorevole dell’Autorità preposta al vincolo per la mancata risposta entro 180 giorni.
Sull’asserita formazione del silenzio assenso, anche in relazione al richiamato decorso dei 180 giorni per l’emissione del parere dell’Autorità competente (oggetto, comunque, di possibile impugnazione per silenzio – rifiuto, ai sensi del comma 1 dell’art. 32 della legge n. 45 del 1987, nella specie non proposta), il Collegio ritiene che tale formazione è esclusa quando si tratti di aree sottoposte a vincolo paesaggistico se manchi il parere favorevole dell’Autorità competente, come peraltro indicato dalla giurisprudenza in materia, per cui in tale caso la formazione del silenzio assenso “postula indefettibilmente la previa acquisizione del parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo (in questo caso: necessariamente esplicito) sulla compatibilità ambientale della costruzione realizzata senza titolo (cfr. ex multis Cons. St., sez. VI, 26.01.2001, n. 249), deve rilevarsi che, nella fattispecie controversa, manca la predetta, indispensabile condizione” (Cons. Stato, 30.06.2005, n. 3542; vedi anche Cons. Stato, 31.03.2009, n. 2024).
Ciò in base alla normativa di cui alla legge n. 47 del 1085, per cui non sono suscettibili di sanatoria tacita gli immobili siti in aree sottoposte a tutela paesaggistico-ambientale per effetto di vincolo antecedente l’esecuzione delle opere che, in quanto tale, chiede per ogni intervento il parere espresso dell’Autorità competente (articoli 32, comma 1, 33 e 35, comma 17), risultando ciò applicabile al caso di specie in cui il vincolo è stato apposto con d.m. del 1954, il parere non era stato reso ed è poi intervenuto in senso sfavorevole (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 05.04.2012 n. 2038 -
massima tratta da www.gazzettaamministrativa.it - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAOpere abusive realizzate su area vincolata: ai fini del parere dell'Amministrazione preposta alla tutela del vincolo rileva la data di valutazione della domanda di sanatoria e non quella di costruzione dell’immobile.
L’art. 32 legge n. 47 del 1985, nell’introdurre la possibilità di condonare opere abusive realizzate prima dell'01.10.1983 su aree sottoposte al vincolo, subordina il rilascio della concessione edilizia al parere dell’Amministrazione preposta alla tutela del vincolo stesso, che ha natura giuridica di condizione ostativa e di presupposto indefettibile per la concessione edilizia in sanatoria e comporta la verifica della compatibilità dell’intervento con gli interessi paesaggistici e ambientali dell’area sottoposta a tutela.
Quanto al rapporto tra istanza di sanatoria e data di apposizione del vincolo, secondo giurisprudenza consolidata, a prescindere dal momento di introduzione del vincolo stesso, ai fini del parere di cui all’art. 32 della legge 47 del 1985 rileva comunque la data di valutazione della domanda di sanatoria, e non quella di costruzione dell’immobile (per tutte, Cons. Stato, Ad. plen., 07.06.1999, n. 20, C.G.A.R.S., 04.11.2010, n. 1353, Sez. VI, 11.12.2001, n. 6210) (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 05.04.2012 n. 2038 -
massima tratta da www.gazzettaamministrativa.it - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Non è condonabile l'intervento edificatorio sine titulo realizzato su area demaniale.
Il Collegio nella fattispecie in esame ha rilevato come l'intervento edificatorio sine titulo avvenuto su area demaniale in nessun caso può formare oggetto di trasformazione da parte del privato e non è perciò condonabile (Sez. VI, 26.11.2008, n. 5839).
Inoltre “gli interventi di modifica del territorio che interessano aree appartenenti al demanio dello Stato non si sottraggono al controllo comunale di conformità ai vigenti strumenti di pianificazione ed, in particolare, all’esercizio della potestà repressiva del comune medesimo in presenza di accertati abusi” (Sez. VI, 31.08.2004, n. 5723), spettando al Comune la vigilanza sul rispetto della disciplina urbanistica ed edilizia nel proprio territorio (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 05.04.2012 n. 2038 -
massima tratta da www.gazzettaamministrativa.it - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: E' precluso il condono edilizio se i vincoli assoluti di inedificabilità sono stati apposti prima dell'esecuzione delle opere.
In base ai principi di cui alla l. 28.02.1985, n. 47, cui fa rinvio l’art. 39 l. n. 724 del 1994, i vincoli assoluti di inedificabilità risultano preclusivi del condono, se apposti prima dell’esecuzione delle opere, fermo restando che –dovendo la funzione amministrativa essere esercitata secondo la normativa vigente alla data del relativo esercizio– detti vincoli sarebbero comunque rilevanti, ma come vincoli a carattere relativo, richiedenti apposita e concreta valutazione, da parte dell’Autorità preposta, circa la compatibilità dell’opera realizzata con i valori tutelati (cfr. artt. 32 e 33 l. n. 47 del 1985 e, per il principio, Cons. Stato, VI, 09.03.2011, n. 1476; VI, 07.01.2008, n. 22; 05.12.2007, n. 6177, 02.11.2007, n. 5669; V, 04.11.1997, n. 1228) (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 05.04.2012 n. 2018 -
massima tratta da www.gazzettaamministrativa.it - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAL'esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi costituisce attività vincolata della pubblica amministrazione con la conseguenza che i relativi provvedimenti, quali l'ordinanza di demolizione, costituiscono atti vincolati per la cui adozione non è necessario l'invio di comunicazione di avvio del procedimento, non essendovi spazio per momenti partecipativi del destinatario dell'atto.
Per giurisprudenza costante, invero, l'esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi costituisce attività vincolata della pubblica amministrazione con la conseguenza che i relativi provvedimenti, quali l'ordinanza di demolizione, costituiscono atti vincolati per la cui adozione non è necessario l'invio di comunicazione di avvio del procedimento, non essendovi spazio per momenti partecipativi del destinatario dell'atto (da ultimo cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 10.08.2011, n. 4764) (TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 04.04.2012 n. 990 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAE' inammissibile il ricorso avverso un provvedimento sanzionatorio proposto successivamente all’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 del D.P.R. n. 380/2001.
Secondo consolidata giurisprudenza la presentazione dell’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 del D.P.R. n. 380/2001, anteriormente alla impugnazione dell’ordinanza di sospensione e/o demolizione –o alla notifica del provvedimento di irrogazione delle altre sanzioni per gli abusi edilizi– produce l’effetto di rendere inammissibile l’impugnazione stessa, per carenza di interesse.
Il riesame dell’abusività dell’opera, sia pure al fine di verificarne la eventuale sanabilità, provocato dall’istanza di sanatoria, comporta la necessaria formazione di un nuovo provvedimento, esplicito od implicito (di accoglimento o di rigetto), che vale comunque a superare il provvedimento sanzionatorio oggetto dell’impugnativa (cfr. TAR Toscana-Firenze, sez. III, 09.04.2009 n. 605; TAR Campania-Salerno, Sez. II, 21.03.2006 n. 314).
Lo stesso TAR ha già avuto modo di puntualizzare che il ricorso giurisdizionale avverso un provvedimento sanzionatorio, proposto successivamente all’istanza di concessione in sanatoria ex art. 13 L. n. 47/1985, è inammissibile per carenza di interesse, “spostandosi” l’interesse del responsabile dell’abuso edilizio dall’annullamento del provvedimento sanzionatorio già adottato, all’eventuale annullamento del provvedimento (esplicito o implicito) di rigetto (22.12.2005 n. 8159) (TAR Sicilia-Palermo, Sez. II, sentenza 03.04.2012 n. 687 
- massima tratta da www.gazzettaamministrativa.it - link a www.giustizia-amministrativa.it).

marzo 2012

EDILIZIA PRIVATA: L’ordinanza di demolizione costituisce per costante giurisprudenza un atto dovuto, necessariamente conseguente al rigetto dell’istanza di sanatoria.
... Ritenuto che l’ordinanza di demolizione costituisce per costante giurisprudenza un atto dovuto, necessariamente conseguente al rigetto dell’istanza di sanatoria (ex multis, TAR Campania Napoli, Sez. IV, 28.12.2009, n. 9638; Sez. VI, 09.11.2009, n. 7077; Sez. VII, 04.12.2008, n. 20987) (TAR Veneto, Sez. II, ordinanza 29.03.2012 n. 236 -  link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAPresupposti per la condonabilità di opere abusive in aree sottoposte a vincolo.
L’art. 32 legge n. 47 del 1985, nell’introdurre la possibilità di condonare opere abusive realizzate prima dell'01.10.1983 su aree sottoposte al vincolo, subordina il rilascio della concessione edilizia al parere dell’Amministrazione preposta alla tutela del vincolo stesso. Come ha osservato il Consiglio di Stato nel parere reso dalla seconda sezione nell’adunanza del 09.03.2011, n. 2404/2011, sul ricorso straordinario proposto da alcuni proprietari di immobili siti nella stessa zona del Comune di Ardea interessata dalla vicenda in esame, tale parere ha natura giuridica di condizione ostativa e di presupposto indefettibile per la concessione edilizia in sanatoria e comporta la verifica della compatibilità dell’intervento con gli interessi paesaggistici e ambientali dell’area sottoposta a tutela.
Nel caso di specie il comune di Ardea ha valutato che l’edificio in esame “fa parte di una serie dì costruzioni, realizzate tra la spiaggia e il lungomare, le quali compromettono sia l’accessibilità che la fruizione del panorama marino”. Esso ha inoltre rilevato che tali edifici costituiscono un “grave danno paesaggistico in quanto alterano le caratteristiche morfologiche e naturali del luogo, facendogli perdere la propria identità fisica. L’impatto della realizzazione edilizia, nel contesto disturbante di diffusa fabbricazione, ha carattere invasivo tanto da determinare la compromissione non solo della percezione paesaggistica da parte della collettività, ma anche lo stravolgimento dell’armonia e naturale bellezza del paesaggio e dell’ambiante circostante”. L’ente locale ha quindi valutato le caratteristiche morfologiche e paesaggistiche dell’area tutelata ed ha considerato che l’edificio in questione contribuisce ad alterare proprio quelle caratteristiche meritevoli di salvaguardia.
Tale modo di agire dell’amministrazione è conforme ai principi più volte affermati dalla giurisprudenza, secondo la quale, in materia di tutela delle bellezze panoramiche, l’esistenza di una anteriore lesione arrecata alla zona non rappresenta, da sola, un motivo sufficiente a dispensare dalla verifica riguardante la realizzabilità o la sanabilità di un’opera; anzi, l’eventuale danno progresso produce la necessità di una indagine ancora più accurata, per scongiurare un maggiore, più grave e definitivo turbamento dei valori tipici dei luoghi (cfr. per tutte, Cons. Stato, sez. VI, 27.09.2002, n. 4971): la situazione di compromissione della bellezza naturale da parte di preesistenti realizzazioni, anziché impedire, maggiormente richiede, quindi, che ulteriori costruzioni non deturpino irreversibilmente l’ambiente protetto (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 27.03.2012 n. 1813 -
massima tratta da www.gazzettaamministrativa.it - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATADolosa falsità della domanda di sanatoria delle opere abusive: la conformità dell'opera con quanto realizzato e' condizione imprescindibile perché l'Amministrazione proceda ad esaminarne la condonabilità.
La conformità dell’opera per la quale viene chiesta la sanatoria ai sensi della legge n. 47 del 1985 con quanto effettivamente realizzato senza titolo è condizione assolutamente imprescindibile perché l’Amministrazione proceda all’esaminarne la condonabilità.
L’art. 40 della legge citata parifica la domanda presentata con omissioni -o inesattezze tali da farla ritenere dolosamente infedele- alla totale mancanza di istanza, e assoggetta gli autori di dette opere abusive non sanate alle medesime sanzioni di cui al capo I (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 27.03.2012 n. 1812 -
massima tratta da www.gazzettaamministrativa.it - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATASanatoria edilizia in zona vincolata: il responsabile dell'abuso deve dimostrare che l'immobile precario e' stato realizzato armonizzandolo con i pregi paesistici dell’area.
Nel caso di specie il Collegio ha rilevato che in una situazione caratterizzata dalla realizzazione di manufatti precari in zona vincolata grava sul responsabile dell’abuso dimostrare come nel caso di specie eccezionalmente la realizzazione degli immobili abusivi sia avvenuta in termini tali da consentire la loro armonizzazione con i pregi paesistici dell’area (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 26.03.2012 n. 1727 
- massima tratta da www.gazzettaamministrativa.it - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAChi contesta la legittimità dell'ordinanza di demolizione di un manufatto abusivo realizzato fuori dal centro abitato ante 01.09.1967 ha l'onere di fornire perlomeno un principio di prova in ordine al tempo dell'ultimazione di quest'ultimo.
La sola aerofotogrammetria non risulta di per sé idonea a dare conto della reale consistenza e caratteristica costruttiva del bene.

Per consolidata giurisprudenza (cfr. ex multis TAR Puglia Lecce, sez. III, 09.11.2010 , n. 2631) chi contesta la legittimità dell'ordinanza di demolizione di un manufatto abusivo realizzato fuori dal centro abitato ante 01.09.1967 ha l'onere di fornire perlomeno un principio di prova in ordine al tempo dell'ultimazione di quest'ultimo.
Nella fattispecie, come già evidenziato nella fase cautelare, il ricorrente ha fornito tale principio di prova.
Per contro il Comune si fonda esclusivamente sulle risultanze aerofotogrammetriche.
Peraltro, la documentazione fotografica prodotta in giudizio dall’Amministrazione evidenzia l’assoluta inidoneità delle rappresentazioni del 1971 e del 1987 (per scala rappresentativa e qualità dell’immagine) a dare conto della sussistenza o meno dei due fabbricati di cui si predica l’inesistenza.
Va rilevato che, in via generale, la sola aerofotogrammetria non risulta di per sé idonea a dare conto della reale consistenza e caratteristica costruttiva del bene (cfr. in tal senso, in una vicenda analoga, ancorché a parti invertite: TAR Campania, Sez. III, 18.01.2011 n. 280).
In tale contesto non v’è necessità di procedere alla assunzione di prove testimoniali né alla effettuazione di una CTU.
Invero, il provvedimento impugnato risulta adottato in carenza d’istruttoria (vizio implicitamente arguibile dalla argomentazioni svolte dal ricorrente) sicché, per poter validamente affermare che la realizzazione dei fabbricati è avvenuta in epoca successiva al 01.09.1967, l’Amministrazione avrebbe dovuto effettuare altri, più approfonditi, accertamenti (quali la verifica della tipologia e la datazione dei materiali costruttivi in essere) (TAR Lombardia-Brescia, Sez. I, sentenza 26.03.2012 n. 486 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: A. Fiale, La confisca penale delle costruzioni abusive e dei terreni abusivamente lottizzati (link a www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATAL’esistenza di un sequestro penale sul manufatto abusivo oggetto di ingiunzione comunale di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi non determina la sospensione del termine di novanta giorni, il cui decorso comporta, in caso di inottemperanza, l'acquisizione gratuita di diritto al patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 31 d.P.R. 06.06.2001 n. 380; il sequestro penale, infatti, non rientra tra gli "impedimenti assoluti" che non consentono di dare esecuzione all'ingiunzione, stante il disposto dell'art. 85 disp. att. c.p.p..
In linea con la prevalente giurisprudenza, il Tribunale ritiene che l’esistenza di un sequestro penale sul manufatto abusivo oggetto di ingiunzione comunale di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi non determina la sospensione del termine di novanta giorni, il cui decorso comporta, in caso di inottemperanza, l'acquisizione gratuita di diritto al patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 31 d.P.R. 06.06.2001 n. 380 (cfr., da ultimo, Consiglio di Stato Sez. IV - sentenza 06.03.2012 n. 1260); il sequestro penale, infatti, non rientra tra gli "impedimenti assoluti" che non consentono di dare esecuzione all'ingiunzione, stante il disposto dell'art. 85 disp. att. c.p.p. (cfr. Cass. pen., sez. III, 14.01.2009, n. 9186) (TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 23.03.2012 n. 910 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAPrima delle modifiche introdotte alla L. n. 241/1990 dalla L. n. 15 del 2005, non sussisteva l'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento in relazione al rigetto dell'istanza di concessione in sanatoria, essendo il relativo procedimento attivato ad istanza di parte.
La medesima conclusione vale per gli atti sanzionatori in materia edilizia, tra cui l'ordine di demolizione di costruzione abusiva, in ragione del contenuto rigidamente vincolato che li caratterizza.

Per costante giurisprudenza, prima delle modifiche introdotte alla L. n. 241/1990 dalla L. n. 15 del 2005, non sussisteva l'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento in relazione al rigetto dell'istanza di concessione in sanatoria, essendo il relativo procedimento attivato ad istanza di parte (Cons. di St., IV, 21.02.2011, n. 1085).
La medesima conclusione vale per gli atti sanzionatori in materia edilizia, tra cui l'ordine di demolizione di costruzione abusiva, in ragione del contenuto rigidamente vincolato che li caratterizza (TAR Liguria, I, 22.04.2011, n. 666) (TAR Liguria. Sez. I, sentenza 23.03.2012 n. 420 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAPer gli interventi edilizi effettuati in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della l. 29.06.1939 n. 1497, nel corso del procedimento di sanatoria di cui all'art. 13, l. 28.02.1985 n. 47, l'amministrazione preposta alla tutela del vincolo paesaggistico può rilasciare in via postuma l'autorizzazione paesaggistica ex art. 7 l. n. 1497 cit., previa valutazione della compatibilità dell'intervento già realizzato con il vincolo paesaggistico.
Sicché, qualora l’amministrazione neghi la sanatoria su conforme parere della commissione edilizia, con la motivazione che “l’intervento proposto risulterebbe di notevole impatto ambientale”, tale motivazione posta a base del diniego, facendo riferimento ad un “notevole” impatto ambientale, esclude per ciò solo che l’intervento possa definirsi di “limitata” modificazione delle preesistenze” e di “contenuta” integrazione dell'insediamento, e possa dunque dirsi rispettoso dell’ambito paesistico circostante.
Si tratta di una motivazione che -ancorché sintetica- appare congrua ed in linea con la disciplina paesistica della zona, improntata al mantenimento, tenuto anche conto che trattasi di una valutazione caratterizzata da ampia discrezionalità.

E’ noto che, per gli interventi edilizi effettuati in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della l. 29.06.1939 n. 1497, nel corso del procedimento di sanatoria di cui all'art. 13, l. 28.02.1985 n. 47, l'amministrazione preposta alla tutela del vincolo paesaggistico può rilasciare in via postuma l'autorizzazione paesaggistica ex art. 7 l. n. 1497 cit., previa valutazione della compatibilità dell'intervento già realizzato con il vincolo paesaggistico (cfr. TAR Molise, I, 23.12.2010, n. 1568).
Nel caso di specie, l’amministrazione, richiamata la pertinente normativa di attuazione del piano territoriale di coordinamento paesistico (art. 44 delle N.A.), ha negato la sanatoria su conforme parere della commissione edilizia, con la motivazione che “l’intervento proposto risulterebbe di notevole impatto ambientale”.
Orbene, l’art. 44 delle norme di attuazione del P.T.C.P., rubricato Insediamenti Diffusi - Regime normativo di MANTENIMENTO (ID-MA), stabilisce che “1. Tale regime si applica là dove l'assetto insediativo abbia conseguito una ben definita caratterizzazione e un corretto inserimento paesistico, tali da consentire un giudizio positivo sulla situazione complessiva in atto, non suscettibile peraltro di essere compromesso dalla modificazione di singoli elementi costituenti il quadro d'insieme o da contenute integrazioni dei tessuto edilizio.
2. L'obiettivo della disciplina è quello di mantenere sostanzialmente immutati i caratteri complessivi dell'insediamento in quanto vi si riconosce l'espressione di un linguaggio coerente ed un equilibrato rapporto con il contesto ambientale.
3. Sono pertanto consentiti esclusivamente interventi di limitata modificazione delle preesistenze ed eventualmente di contenuta integrazione dell'insediamento purché nel rispetto dei caratteri peculiari della zona e dei suoi rapporti con l'ambito paesistico.
4. Per far fronte a quelle carenze di ordine funzionale che possono influire sulla stessa qualità dell'ambiente e sulla sua fruizione, con particolare riferimento alla accessibilità ed ai parcheggi, sono consentiti interventi anche relativamente più incidenti sull'assetto dell'insediamento
”.
La disciplina paesistica di zona prescrive di regola il mantenimento, e consente esclusivamente interventi di “limitata” modificazione delle preesistenze e di “contenuta” integrazione dell'insediamento, purché nel rispetto dei caratteri peculiari della zona e dei suoi rapporti con l'ambito paesistico.
Ciò posto, la motivazione posta a base del diniego, facendo riferimento ad un “notevole” impatto ambientale, esclude per ciò solo che l’intervento possa definirsi di “limitata” modificazione delle preesistenze” e di “contenuta” integrazione dell'insediamento, e possa dunque dirsi rispettoso dell’ambito paesistico circostante.
Si tratta di una motivazione che -ancorché sintetica- appare congrua ed in linea con la disciplina paesistica della zona, improntata al mantenimento, tenuto anche conto che trattasi di una valutazione caratterizzata da ampia discrezionalità (Cons. di St., VI, 22.08.2003, n. 4766) (TAR Liguria. Sez. I, sentenza 23.03.2012 n. 420 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAIn ragione del contenuto rigidamente vincolato che li caratterizza, gli atti sanzionatori in materia edilizia, tra cui l'ordine di demolizione di costruzione abusiva, non devono essere preceduti dalla comunicazione d'avvio del relativo procedimento.
La sezione ha, infatti, anche recentemente ribadito che in ragione del contenuto rigidamente vincolato che li caratterizza, gli atti sanzionatori in materia edilizia, tra cui l'ordine di demolizione di costruzione abusiva, non devono essere preceduti dalla comunicazione d'avvio del relativo procedimento (TAR Liguria Genova, sez. I, 21.03.2011, n. 432 (TAR Liguria. Sez. I, sentenza 23.03.2012 n. 414 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAIn presenza di un abuso edilizio non sussiste alcun obbligo per l'Amministrazione di dettare prescrizioni per rendere l'abuso esteticamente compatibile con la zona, perché tale finalità non rientra nei compiti di istituto, dovendo la stessa limitarsi a valutare il contenuto della domanda di sanatoria allo scopo di accertarne la compatibilità paesaggistica e non già suggerire ulteriori attività volte a legalizzare comportamenti incontestabilmente contra legem.
È illegittimo un provvedimento di sanatoria che, al fine di rendere l'esistente conforme alle prescrizioni urbanistiche vigenti, preveda l'esecuzione di ulteriori lavori: l'art. 36, d.P.R. n. 380/2001 non consente spazi interpretativi, nel senso che la concessione in sanatoria è ammessa soltanto entro i limiti delineati dal legislatore, senza alcuna estensione discrezionale da parte della p.a..

Deve, infatti, rilevarsi come il diniego di accertamento di conformità sia stato giustificato sulla base del parere dell’usl 3 secondo cui l’altezza del manufatto sarebbe inferiore a quella ammessa dal regolamento edilizio comunale.
In presenza di un abuso edilizio non sussiste alcun obbligo per l'Amministrazione di dettare prescrizioni per rendere l'abuso esteticamente compatibile con la zona, perché tale finalità non rientra nei compiti di istituto, dovendo la stessa limitarsi a valutare il contenuto della domanda di sanatoria allo scopo di accertarne la compatibilità paesaggistica e non già suggerire ulteriori attività volte a legalizzare comportamenti incontestabilmente contra legem (Consiglio Stato , sez. V, 08.03.2011, n. 1440).
È illegittimo un provvedimento di sanatoria che, al fine di rendere l'esistente conforme alle prescrizioni urbanistiche vigenti, preveda l'esecuzione di ulteriori lavori: l'art. 36, d.P.R. n. 380/2001 non consente spazi interpretativi, nel senso che la concessione in sanatoria è ammessa soltanto entro i limiti delineati dal legislatore, senza alcuna estensione discrezionale da parte della p.a. (TAR Lombardia Milano, sez. II, 22.11.2010, n. 7311).
Il Collegio ritiene che la posizione di cui sopra, che deriva dal requisito della doppia conformità richiesto per l’accertamento di conformità, consenta di tratteggiare in maniera equa i rapporti tra cittadino e p.a. anche sul piano dei limiti del reciproco dovere di collaborazione.
E’ evidente, infatti, che il cittadino che si sottrae per primo al dovere di collaborazione realizzando un abuso non ha alcun titolo per pretendere che l’amministrazione gli indichi le modifiche necessarie per rendere conforme l’intervento abusivamente realizzato (TAR Liguria, Sez. I, sentenza 23.03.2012 n. 411 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Senza motivazione la costruzione abusiva ''resta in piedi''.
Una costruzione abusiva può rimanere "in piedi" se non si motiva in modo dettagliato la richiesta di demolizione.
Il ricorrente ha impugnato la diffida a demolire, chiedendone l’annullamento in quanto sostiene che, ha presentato domanda di sanatoria e corrisposto l’oblazione in relazione ad un opera realizzata in assenza di concessione su terreno di proprietà.
Secondo il ricorrente la diffida a demolire si baserebbe su un rilievo “vago e inidoneo” in quanto sussisterebbe un vizio di difetto di motivazione che non permetterebbe di inquadrare in modo delineato l’abusività dell’opera controversa.
Il ricorso per questo “vizio” risulta fondato (commento tratto da www.ipsoa.it - TAR Liguria, Sez. I, sentenza 21.03.2012 n. 396 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATANessuna sanatoria di abusi edilizi per il richiedente che non provi la data di realizzazione delle opere.
Nel caso di proposizione di una istanza di sanatoria di un immobile abusivo, il richiedente ha l’onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge e, in particolare, quale sia stata la data di realizzazione delle opere.
Ove poi un interessato intenda far rilevare dall’amministrazione comunale che l’edificio è stato realizzato in un’epoca in cui ancora la normativa allora vigente non richiedeva titoli edilizi (e pertanto chieda un atto accertativo in alternativa a quello di sanatoria che presuppone l’abusività delle opere), egli comunque abbia l’onere di dimostrare tutte le relative circostanze di fatto (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 20.03.2012 n. 1563
- massima tratta da www.gazzettaamministrativa.it - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: La validità ovvero l'efficacia dell'ordine di demolizione non risultano pregiudicate dalla successiva presentazione di un'istanza ex art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001, posto che nel sistema non è rinvenibile una previsione dalla quale possa desumersi un tale effetto, sicché, se, da un lato, la presentazione dell'istanza ex art. 36 D.P.R. n. 380 del 2001 cit. determina inevitabilmente un arresto dell'efficacia dell'ordine di demolizione, all'evidente fine di evitare, in caso di accoglimento dell'istanza, la demolizione di un'opera che, pur realizzata in assenza o difformità dal permesso di costruire, è conforme alla strumentazione urbanistica vigente, dall'altro, occorre ritenere che l'efficacia dell'atto sanzionatorio sia soltanto sospesa, cioè che l'atto sia posto in uno stato di temporanea quiescenza.
All'esito del procedimento di sanatoria, in caso di accoglimento dell'istanza, l'ordine di demolizione rimarrà privo di effetti in ragione dell'accertata conformità dell'intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso sia al momento della presentazione della domanda, con conseguente venir meno dell'originario carattere abusivo dell'opera realizzata. Di contro, in caso di rigetto dell'istanza, l'ordine di demolizione riacquista la sua efficacia.

Sul punto va ricordato quanto affermato dalla Giurisprudenza prevalente (da ultimo TAR Campania Napoli Sez. II, Sent. del 02-03-2012, n. 1081), orientamento condiviso da questo Collegio, nella parte in cui ha sancito che la …."validità ovvero l'efficacia dell'ordine di demolizione non risultano pregiudicate dalla successiva presentazione di un'istanza ex art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001, posto che nel sistema non è rinvenibile una previsione dalla quale possa desumersi un tale effetto, sicché, se, da un lato, la presentazione dell'istanza ex art. 36 D.P.R. n. 380 del 2001 cit. determina inevitabilmente un arresto dell'efficacia dell'ordine di demolizione, all'evidente fine di evitare, in caso di accoglimento dell'istanza, la demolizione di un'opera che, pur realizzata in assenza o difformità dal permesso di costruire, è conforme alla strumentazione urbanistica vigente, dall'altro, occorre ritenere che l'efficacia dell'atto sanzionatorio sia soltanto sospesa, cioè che l'atto sia posto in uno stato di temporanea quiescenza.
All'esito del procedimento di sanatoria, in caso di accoglimento dell'istanza, l'ordine di demolizione rimarrà privo di effetti in ragione dell'accertata conformità dell'intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso sia al momento della presentazione della domanda, con conseguente venir meno dell'originario carattere abusivo dell'opera realizzata. Di contro, in caso di rigetto dell'istanza, l'ordine di demolizione riacquista la sua efficacia…
" (in termini, Cons. St., sez. IV, 19.02.2008, n. 849; TAR, Campania, Napoli, sez. II, 14.09.2009, n. 4961) (TAR Veneto, Sez. II, sentenza 14.03.2012 n. 374 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Indicazioni operative nella redazione delle notizie di reato, in materia di edilizia e urbanistica, da inoltrare alla Procura della Repubblica da parte dei Comuni (Procura della Repubblica di Bergamo, nota 13.03.2012 n. 332 di prot.).

EDILIZIA PRIVATA: U. Ricciardi, L’esecuzione dell’ordine di demolizione e le problematiche connesse (link a www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATAConcessione edilizia in sanatoria: l’amministrazione preposta alla tutela paesaggistica deve pronunciarsi in relazione all’esistenza del vincolo al momento in cui avviene la valutazione della domanda di sanatoria, a prescindere dall’epoca in cui il vincolo sia stato imposto.
L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la decisione n. 20 del 22.07.1999, ha chiarito che la disposizione dell’art. 32 della legge 28.02.1985, n. 47 prevede la necessità di parere dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo paesaggistico ai fini del rilascio della concessione in sanatoria sulla base di una valutazione che risponde all’esigenza di vagliare l’attuale compatibilità dell’opera realizzata abusivamente con il vincolo paesaggistico.
La disposizione, invero, non reca alcuna deroga al principio generale tempus regitactum per cui ogni atto deve essere adottato in base alla disciplina vigente al momento della sua adozione e, pertanto, essa deve interpretarsi nel senso di esigere che l’amministrazione preposta alla tutela paesaggistica si pronunci in relazione all’esistenza del vincolo al momento in cui avviene la valutazione della domanda di sanatoria, a prescindere dall’epoca in cui il vincolo sia stato imposto. La giurisprudenza si è ormai assestata nei sensi indicati dall’Adunanza Plenaria (cfr. ex multis Cons. St. Sez. IV, 19.03.2009, n. 1646; Sez. VI, 17.05.2010, n. 3061) (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 12.03.2012 n. 1371 
- massima tratta da www.gazzettaamministrativa.it - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATALa prescrizione decennale del diritto del Comune ad ottenere il pagamento del contributo concessorio inizia a decorrere dalla data di presentazione della domanda di condono.
Secondo consolidata giurisprudenza il silenzio-accoglimento si perfeziona anche se mancano i presupposti per l'accoglimento della domanda e addirittura -come affermato dalla IV sezione del Consiglio di Stato 20.05.1999, n. 858- per le "domande dirette alla concessione di costruzione in sanatoria relative a opere compiute oltre la data dell'01.10.1983, essendo il compimento delle opere abusive entro la predetta data requisito necessario ai fini del rilascio di provvedimento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 35 della legge 28.02.1985 n. 47, ma non per il mero verificarsi della fattispecie complessa di silenzio-accoglimento" (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 14.04.1993, n. 496, id. 26.10.1994, n. 1385, id. 07.12.1995, n. 1672, id. 24.03.1997, n. 286), e che il silenzio assenso così formatosi può essere rimosso solo mediante l'esercizio del potere di annullamento di ufficio da parte del Comune (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 24.03.1997, n. 286), misura di autotutela che consente di contemperare il ripristino della legalità con l'esigenza, pure avvertita dal legislatore, di rendere effettivamente praticabile l'istituto del silenzio accoglimento (così Cons. St., V, n. 4114/2006).
Il Collegio osserva che, per quanto riguarda l’asserito difetto di motivazione in cui sarebbe incorso il Giudice di primo grado, per non avere indicato le ragioni per le quali è giunto alla determinazione di ritenere che nella specie si fosse formato il silenzio-assenso e fosse intervenuta la prescrizione decennale del diritto del Comune di pretendere il pagamento del contributo concessorio, dalla documentazione acquisita in giudizio si ricava che le circostanze dedotte dal ricorrente a sostegno dell’avvenuta formazione del silenzio–assenso risultavano comprovate (il ricorrente aveva infatti prodotto in giudizio sia la copia della domanda di condono edilizio, sia la copia delle attestazioni dei versamenti della intera oblazione).
Non gravava pertanto sul TAR l’onere di fornire una motivazione particolare in ordine alla sussistenza dei presupposti per la formazione del silenzio–assenso. Non pare tuttavia inutile aggiungere che, come correttamente osserva l’appellato, la censura muove dall’assunto che il termine decennale di prescrizione debba decorrere non già dal compimento dei due anni successivi alla presentazione della domanda di condono, ma dalla data del pagamento dell’ultima rata del condono edilizio (pagamento eseguito il 04.10.1986).
Sennonché tale presupposto è errato dato che l’art. 35, comma 18, della l. n. 47/1985 dispone chiaramente che “decorso il termine perentorio di ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda, quest'ultima si intende accolta ove l'interessato provveda al pagamento di tutte le somme eventualmente dovute a conguaglio ed alla presentazione all'ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria all'accatastamento…”. Il “dies a quo” dal quale far decorrere il termine decennale di prescrizione va quindi individuato nella data della presentazione della domanda di condono (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 12.03.2012 n. 1364 
- massima tratta da www.gazzettaamministrativa.it - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATANon incombe a carico del Comune l'onere della previa individuazione dell'effettivo proprietario dell'area, atteso che l'ordinanza di demolizione può essere legittimamente notificata anche esclusivamente all'autore materiale dell'abuso, nel caso in cui non corrisponda con il proprietario dell'area interessata dai lavori edilizi abusivi.
Ed infatti la estraneità del proprietario (o del titolare del diritto reale) agli abusi edilizi commessi sulla cosa locata e affittata dal conduttore, locatario o affittuario non implica l'illegittimità dell'ordinanza di demolizione o di riduzione in pristino dello stato dei luoghi, emessa ai sensi dell'art. 7, l. n. 28 del 1985 nei confronti del responsabile dell'abuso, ma la sola insuscettività del provvedimento repressivo e sanzionatorio a costituire titolo per l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'area di sedime sulla quale insiste il bene.
Ai sensi dell'art. 31 del T.U. 06.06.2001 n. 380, l'ingiunzione di demolizione deve essere notificata al responsabile dell'abuso, oltre che al suo proprietario, con la conseguenza che è illegittima l'ingiunzione di demolizione che non venga notificata al responsabile dell'abuso né al proprietario dell'opera abusiva ma solo al proprietario dell'area sulla quale è stata realizzata la stessa opera, soprattutto se questi non ha la materiale disponibilità e non può procedere alla demolizione o rimozione dell'opera abusiva.
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In tema di omissione della comunicazione dell'avvio del procedimento (strumento principale di partecipazione), i provvedimenti repressivi degli abusi edilizi non devono essere preceduti dal suddetto avviso, trattandosi di provvedimenti tipici e vincolati emessi all'esito di un mero accertamento tecnico della consistenza delle opere realizzate e del carattere abusivo delle medesime.
Più recentemente, è stato precisato che la violazione dell'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento non costituisce un motivo idoneo a determinare l'annullabilità dei provvedimenti sanzionatori in materia di abusi edilizi, in quanto è palese, attesa l'assenza di qualsivoglia titolo abilitativo all'edificazione, che il contenuto dispositivo del provvedimento "non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato", sicché sussiste la condizione prevista dall'art. 21-octies, comma 2, della L. n. 241 del 1990 per determinare la non annullabilità del provvedimento impugnato.

Rileva il Collegio che non incombe a carico del Comune l'onere della previa individuazione dell'effettivo proprietario dell'area, atteso che l'ordinanza di demolizione, per giurisprudenza consolidata nella materia, può essere legittimamente notificata anche esclusivamente all'autore materiale dell'abuso, nel caso in cui non corrisponda con il proprietario dell'area interessata dai lavori edilizi abusivi.
Ed infatti la estraneità del proprietario (o del titolare del diritto reale) agli abusi edilizi commessi sulla cosa locata e affittata dal conduttore, locatario o affittuario non implica l'illegittimità dell'ordinanza di demolizione o di riduzione in pristino dello stato dei luoghi, emessa ai sensi dell'art. 7, l. n. 28 del 1985 nei confronti del responsabile dell'abuso, ma la sola insuscettività del provvedimento repressivo e sanzionatorio a costituire titolo per l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'area di sedime sulla quale insiste il bene (cfr., TAR Campania Napoli, sez. II, 19.10.2006, n. 8673).
Ai sensi dell'art. 31 del T.U. 06.06.2001 n. 380, l'ingiunzione di demolizione deve essere notificata al responsabile dell'abuso, oltre che al suo proprietario, con la conseguenza che è illegittima l'ingiunzione di demolizione che non venga notificata al responsabile dell'abuso né al proprietario dell'opera abusiva ma solo al proprietario dell'area sulla quale è stata realizzata la stessa opera, soprattutto se questi non ha la materiale disponibilità e non può procedere alla demolizione o rimozione dell'opera abusiva.
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Per consolidata regola giurisprudenziale, ampiamente condivisa da questo TAR, in tema di omissione della comunicazione dell'avvio del procedimento (strumento principale di partecipazione), i provvedimenti repressivi degli abusi edilizi non devono essere preceduti dal suddetto avviso, trattandosi di provvedimenti tipici e vincolati emessi all'esito di un mero accertamento tecnico della consistenza delle opere realizzate e del carattere abusivo delle medesime (Cons. Stato, sez. IV, 30.03.2000, n. 1814; TAR Campania, sez. IV, 28.03.2001, n. 1404, 14.06.2002, n. 3499, 12.02.2003, n. 797).
Più recentemente, è stato precisato che la violazione dell'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento non costituisce un motivo idoneo a determinare l'annullabilità dei provvedimenti sanzionatori in materia di abusi edilizi, in quanto è palese, attesa l'assenza di qualsivoglia titolo abilitativo all'edificazione, che il contenuto dispositivo del provvedimento "non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato", sicché sussiste la condizione prevista dall'art. 21-octies, comma 2, della L. n. 241 del 1990 per determinare la non annullabilità del provvedimento impugnato (Consiglio di Stato, sez. IV, 15.05.2009, n. 3029)
(TAR Lazio-Roma, Sez. I-quater, sentenza 07.03.2012 n. 2031 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAIl provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale degli immobili abusivi può essere adottato senza la specifica indicazione dell'ulteriore area oggetto di acquisizione.
L'acquisizione gratuita al patrimonio comunale degli immobili abusivi e della relativa area di sedime costituisce effetto automatico della mancata ottemperanza all'ordine di demolizione. Secondo la giurisprudenza (TAR Toscana Firenze, Sez. III, 20.01.2009, n. 24) il provvedimento con il quale viene disposta l'acquisizione gratuita -costituendo titolo per l'immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari- può essere adottato senza la specifica indicazione dell'ulteriore area "necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive" (area che "non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita") oggetto di acquisizione, potendosi procedere a tale individuazione anche con un successivo e separato atto (TAR Lazio-Roma, Sez. I-quater, sentenza 07.03.2012 n. 2031 
- massima tratta da www.gazzettaamministrativa.it - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAL’ordine di demolizione, in presenza di opere realizzate senza titolo abilitativo, e pertanto abusive, è atto dovuto.
E tale è l’opera di cui si tratta, giacché l’inottemperanza alla prescrizione di demolizione di parte del fabbricato preesistente e la mancata realizzazione dell’opera urbanizzativa di cui si è detto implicano che essa sia caratterizzata da variazioni essenziali rispetto al progetto assentito e pertanto riconducibile nel campo di applicazione dell’art. 31 D.P.R. 380 del 2001.
Ne consegue che, nella specie, trova applicazione il disposto di cui al comma 2 dell'art. 31 del D.P.R. 380 del 2001, ai sensi del quale, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza del permesso di costruire, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione delle opere abusive.
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Gli atti di repressione degli abusi edilizi hanno natura urgente e strettamente vincolata; ne consegue che, proprio in ragione di tale natura, la loro adozione non è impedita dalla pendenza di un giudizio di impugnazione avente ad oggetto, come nella specie, il diniego dell’istanza di sanatoria.
Ciò in quanto la validità, ovvero l’efficacia dell’ordine di demolizione, non risultano pregiudicate dalla successiva presentazione di un’istanza di sanatoria, non rinvenendosi nel sistema una previsione dalla quale possa desumersi un tale effetto. Nondimeno, la presentazione di detta istanza determina inevitabilmente un arresto dell’efficacia dell’ordine di demolizione, all’evidente fine di evitare, in caso di accoglimento dell’istanza stessa, la demolizione di un’opera che, pur realizzata in assenza o difformità dal permesso di costruire, è conforme alla strumentazione urbanistica vigente. In tale eventualità, si ritiene che l’efficacia dell’atto sanzionatorio sia soltanto sospesa, cioè che l’atto sia posto in uno stato di temporanea quiescenza. Ne consegue che, all’esito del procedimento di sanatoria, in caso di accoglimento dell’istanza, l’ordine di demolizione è destinato a rimanere privo di effetti in ragione dell’accertata conformità dell’intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso sia al momento della presentazione della domanda, con conseguente venir meno dell’originario carattere abusivo dell’opera realizzata. Di contro, in caso di rigetto dell’istanza, l’ordine di demolizione riacquista la sua efficacia, con la sola precisazione che il termine concesso per l’esecuzione spontanea della demolizione deve decorrere dal momento in cui il diniego di sanatoria perviene a conoscenza dell’interessato.
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Data la natura vincolata degli atti della procedura di repressione delle violazioni edilizie, gli stessi non devono essere preceduti da alcuna comunicazione di avvio del relativo procedimento.

L’ordine di demolizione, in presenza di opere realizzate senza titolo abilitativo, e pertanto abusive, è atto dovuto (giurisprudenza costante: fra le più recenti TAR Campania Napoli, sez. II, n. 2042 del 20.04.2009; TAR Campania Napoli, sez. VI, 14.07.2008, n. 8761; TAR Campania Napoli, sez. VII, 05.06.2008, n. 5244; Consiglio Stato, sez. IV, 06.06.2008, n. 2705).
E tale è, certamente, l’opera di cui si tratta, giacché l’inottemperanza alla prescrizione di demolizione di parte del fabbricato preesistente e la mancata realizzazione dell’opera urbanizzativa di cui si è detto implicano che essa sia caratterizzata da variazioni essenziali rispetto al progetto assentito e pertanto riconducibile nel campo di applicazione dell’art. 31 D.P.R. 380 del 2001.
Ne consegue che, nella specie, trova applicazione il disposto di cui al comma 2 dell'art. 31 del D.P.R. 380 del 2001, ai sensi del quale, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza del permesso di costruire, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione delle opere abusive.
Ciò che è legittimamente avvenuto nel caso di specie, tenuto conto che per giurisprudenza pacifica gli atti di repressione degli abusi edilizi hanno natura urgente e strettamente vincolata (TAR Campania-Napoli – Sez. II - Sentenza 13.07.2009 n. 3871); ne consegue che, proprio in ragione di tale natura, la loro adozione non è impedita dalla pendenza di un giudizio di impugnazione avente ad oggetto, come nella specie, il diniego dell’istanza di sanatoria.
Ciò in quanto la validità, ovvero l’efficacia dell’ordine di demolizione, non risultano pregiudicate dalla successiva presentazione di un’istanza di sanatoria, non rinvenendosi nel sistema una previsione dalla quale possa desumersi un tale effetto. Nondimeno, la presentazione di detta istanza determina inevitabilmente un arresto dell’efficacia dell’ordine di demolizione, all’evidente fine di evitare, in caso di accoglimento dell’istanza stessa, la demolizione di un’opera che, pur realizzata in assenza o difformità dal permesso di costruire, è conforme alla strumentazione urbanistica vigente. In tale eventualità, si ritiene che l’efficacia dell’atto sanzionatorio sia soltanto sospesa, cioè che l’atto sia posto in uno stato di temporanea quiescenza. Ne consegue che, all’esito del procedimento di sanatoria, in caso di accoglimento dell’istanza, l’ordine di demolizione è destinato a rimanere privo di effetti in ragione dell’accertata conformità dell’intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso sia al momento della presentazione della domanda, con conseguente venir meno dell’originario carattere abusivo dell’opera realizzata. Di contro, in caso di rigetto dell’istanza, l’ordine di demolizione riacquista la sua efficacia, con la sola precisazione che il termine concesso per l’esecuzione spontanea della demolizione deve decorrere dal momento in cui il diniego di sanatoria perviene a conoscenza dell’interessato (TAR Campania–Napoli Sez. II - Sentenza 14.09.2009 n. 4961).
Tuttavia, l’ipotesi appena rappresentata diverge da quella per cui è causa per l’assorbente rilievo che, nel caso di specie, l’ordine di demolizione è successivo al rigetto dell’istanza di sanatoria. Non ricorrono, pertanto, le condizioni che avrebbero potuto porre l’ordine de quo in una situazione di quiescenza.
Quanto, poi, alla violazione degli obblighi di comunicazione di avvio del procedimento, in relazione al verbale di sopralluogo, ed al successivo atto di significazione dell’acquisizione gratuita del bene al patrimonio comunale -in disparte la considerazione secondo cui è affermazione consolidata in giurisprudenza quella secondo cui, data la natura vincolata degli atti della procedura di repressione delle violazioni edilizie– gli stessi non devono essere preceduti da alcuna comunicazione di avvio del relativo procedimento (cfr. C.d.S Sez. V - 08.02.2011 n. 840; TAR Campania Napoli, sez. II, n. 2042 del 20.04.2009; id. sez. IV, 01.08.2008, n. 9710), e ciò anche alla luce di quanto disposto dall'art. 21-octies della legge 07.08.1990 n. 241, che esclude possa essere annullato un provvedimento qualora sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (Consiglio Stato, sez. VI, 06.06.2008, n. 2733)– va evidenziato, ad ogni modo, che nella vicenda che si esamina, come risulta dagli atti di causa, l’amministrazione comunale ha comunicato, in data 12.09.2008 con nota prot. n. 12444 del 29.08.2008, alla società ricorrente l’avvio del procedimento previsto dall’art. 31 D.P.R. 380 del 2001 assolvendo, perciò, pienamente agli oneri di comunicazione a suo carico.
Non si ravvisano inoltre i denunciati vizi di violazione dell’art. 31 del D.P.R. 380 del 2001, ovvero di eccesso di potere per difetto di presupposto e contraddittorietà dei provvedimenti impugnati, per il contrasto tra i beni indicati nell’ordinanza di demolizione e quelli indicati nell’atto di significazione, in ragione del fatto che occorre interpretare il provvedimento di acquisizione in proprietà nel suo complesso – coordinando, quindi, il riferimento in esso contenuto ai provvedimenti presupposti (l’ordine di demolizione) e l’oggetto dell’atto di significazione, espressamente riferito “agli immobili sopra individuati” e cioè quelli di cui al suddetto ordine di demolizione (TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 07.03.2012 n. 741 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAIl Comune dopo aver accertato l'esecuzione di opere abusive non è onerato alla verifica della loro sanabilità in sede di vigilanza sull'attività edilizia.
Nello schema giuridico delineato dall'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 non vi è spazio per apprezzamenti discrezionali, atteso che l'esercizio del potere repressivo di un abuso edilizio consistente nell'esecuzione di un'opera in assenza del titolo abilitativo costituisce atto dovuto, per il quale è in re ipsa l'interesse pubblico alla sua rimozione; e, pertanto, accertata l'esecuzione di opere in assenza di concessione ovvero in difformità totale dal titolo abilitativo, non costituisce onere del Comune verificare la sanabilità delle opere in sede di vigilanza sull'attività edilizia (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 27.04.2004, n. 2529) (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 06.03.2012 n. 1260 
- massima tratta da www.gazzettaamministrativa.it - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAIl sequestro penale del manufatto abusivo non impedisce l'esecuzione dell'ingiunzione comunale di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi.
Il sequestro penale del manufatto abusivo non impedisce l'esecuzione dell'ingiunzione comunale di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi. In tema di tutela penale del territorio, l'esistenza di un sequestro penale sul manufatto abusivo oggetto di ingiunzione comunale di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi non determina la sospensione del termine di novanta giorni, il cui decorso comporta, in caso di inottemperanza, l'acquisizione gratuita di diritto al patrimonio del comune (art. 31 d.P.R. 06.06.2001 n. 380). (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha precisato che il sequestro non rientra tra gli "impedimenti assoluti" che non consentono di dare esecuzione all'ingiunzione, stante il disposto dell'art. 85 disp. att. c.p.p.) (Cassazione penale, sez. III, 14.01.2009 n. 9186) (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 06.03.2012 n. 1260 
- massima tratta da www.gazzettaamministrativa.it - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Violazione di sigilli e ruolo del custode.
In tema di violazione di sigilli, la nomina a custode costituisce un "munus publicum" obbligatorio che prescinde anche dall'accettazione del custode e che non richiede, per la nomina dello stesso, ulteriori formalità rispetto a quelle indicate dalla legge, tanto che il soggetto nominato custode rimane investito della relativa funzione per il solo fatto della nomina, portata debitamente a sua conoscenza (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 05.03.2012 n. 8550 - tratto da www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATAPresupposto per l’adozione dell’ordine di demolizione di opere abusive è soltanto la constatata esecuzione di un intervento edilizio in assenza del prescritto titolo abilitativo, con la conseguenza che, essendo tale ordine un atto dovuto, esso è sufficientemente motivato con l’accertamento dell’abuso, e non necessita, quindi, di una particolare motivazione in ordine alle disposizioni normative che si assumono violate, né in ordine all’interesse pubblico alla rimozione dell’abuso, che è in re ipsa, consistendo nel ripristino dell’assetto urbanistico violato.
L'ordine di demolizione non può ritenersi viziato di illegittimità per il solo fatto di non essere stato notificato anche al comproprietario, atteso che, in mancanza di tale notifica, spetta al comproprietario pretermesso di far valere con autonoma impugnativa le proprie doglianze entro il termine decorrente dalla piena conoscenza del provvedimento di demolizione; in tal caso, il comproprietario stesso non può limitarsi a dedurre la sola mancata previa notifica degli atti, bensì deve aggredire il merito della controversia, ad esempio contestando l'abusività dell'opera oppure dichiarando la propria disponibilità a demolirla oppure ancora adducendo altre circostanze che precludano la legittima acquisizione gratuita.

Per la giurisprudenza maggioritaria, presupposto per l’adozione dell’ordine di demolizione di opere abusive è soltanto la constatata esecuzione di un intervento edilizio in assenza del prescritto titolo abilitativo, con la conseguenza che, essendo tale ordine un atto dovuto, esso è sufficientemente motivato con l’accertamento dell’abuso, e non necessita, quindi, di una particolare motivazione in ordine alle disposizioni normative che si assumono violate, né in ordine all’interesse pubblico alla rimozione dell’abuso, che è in re ipsa, consistendo nel ripristino dell’assetto urbanistico violato (ex multis, TAR Campania Napoli, Sez. IV, 28.12.2009, n. 9638; Sez. VI, 09.11.2009, n. 7077; Sez. VII, 04.12.2008, n. 20987) Pres. Veneziano, Est. Polidori -D.S.A. e altro (avv. Noceroni) c. Comune di Sant’Antonio Abate (avv. Perillo) - TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. VII - 06.05.2011, n. 2562.
Si deve, inoltre, convenire circa il rilievo della resistente e con riferimento alla constatazione che nell’atto della ricorrente non sia effettivamente presente l’indicazione di un “qualche” vizio in relazione al quale risulterebbe inficiato il provvedimento di demolizione del 1999.
La ricorrente sostiene genericamente il mutamento della situazione di fatto rispetto al 1999, mutamento che peraltro contrasta con la verifica posta in essere dalla polizia municipale del comune di Venezia nel corso del Gennaio 2011.
Non appare nemmeno rilevante l’ulteriore eccezione della ricorrente circa la mancata notifica alla comproprietaria del provvedimento impugnato e, in ciò, considerando gli orientamenti giurisprudenziali prevalenti (Cds 12.04.2011 n. 2266 e TAR LIGURIA, Sez. I - 22.01.2011, n. 150) nella parte in cui si è affermato che ... "L'ordine di demolizione non può ritenersi viziato di illegittimità per il solo fatto di non essere stato notificato anche al comproprietario, atteso che, in mancanza di tale notifica, spetta al comproprietario pretermesso di far valere con autonoma impugnativa le proprie doglianze entro il termine decorrente dalla piena conoscenza del provvedimento di demolizione; in tal caso, il comproprietario stesso non può limitarsi a dedurre la sola mancata previa notifica degli atti, bensì deve aggredire il merito della controversia, ad esempio contestando l'abusività dell'opera oppure dichiarando la propria disponibilità a demolirla oppure ancora adducendo altre circostanze che precludano la legittima acquisizione gratuita" (TAR Veneto, Sez. II, sentenza 05.03.2012 n. 297 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAL'avvenuta presentazione dell'istanza di condono edilizio rende priva di rilevanza l'impugnativa di un ordine di demolizione di un'opera abusiva e, dunque, rende il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
La parte ricorrente successivamente all’impugnativa, posta in essere con ricorso principale e con riferimento all’Ordinanza di ingiunzione del 28.03.2011, ha depositato presso il Comune resistente un’istanza di sanatoria relativa agli stessi manufatti oggetto del provvedimento di riduzione in pristino.
Nei motivi aggiunti le ricorrenti hanno motivato la presentazione di detta istanza di sanatoria affermando che “l’istanza di sanatoria è stata presentata al solo unico fine di stimolare un nuovo intervento del comune sulla questione evitando così il protrarsi di un lungo contenzioso in un’ottica di collaborazione con la P.A.”.
Risulta al contrario evidente che il comportamento diretto a presentare un’istanza di condono a seguito dell’impugnativa del provvedimento di riduzione in pristino delle stesse opere di cui si controverte faccia comunque desumere la volontà di “superare” l’impugnativa in origine proposta e, determini, il sopraggiunto difetto di interesse alla prosecuzione dell’originario giudizio.
Sul punto non si può non condividere quanto sostenuto da una recente Giurisprudenza in base alla quale ...”l'avvenuta presentazione dell'istanza di condono edilizio rende priva di rilevanza l'impugnativa di un ordine di demolizione di un'opera abusiva e, dunque, rende il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Lazio Roma Sez. II-bis, sent. n. 8306 del 15.09.2008 e TAR Emilia-Romagna Bologna Sez. II, 29.04.2008)” (TAR Veneto, Sez. II, sentenza 05.03.2012 n. 289 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAAbusi edilizi: differenze tra la domanda di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 e la domanda di condono edilizio ai fini della sospensione dei procedimenti sanzionatori.
Il Collegio nella sentenza in esame precisa che alla presentazione della domanda di accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001 non possono trarsi le medesime conseguenze della domanda di condono poiché “…i presupposti dei due procedimenti di sanatoria –quello di condono edilizio e quello di accertamento di conformità urbanistica- sono non solo diversi ma anche antitetici, atteso che l’uno (condono edilizio) concerne il perdono ex lege per la realizzazione sine titulo abilitativo di un manufatto in contrasto con le prescrizioni urbanistiche (violazione sostanziale) l’altro (sanatoria ex art. 13 legge 47/1985 oggi art. 36 DPR n. 380/2001) l’accertamento ex post della conformità dell’intervento edilizio realizzato senza preventivo titolo abilitativo agli strumenti urbanistici (violazione formale).” (TAR Lazio, sezione I-quater, 11.01.2011, n. 124 e 22.12.2010, n. 38207 e la sentenza del TAR Campania Napoli, sezione VI, 03.09.2010, n. 17282 in quest’ultima citata).
Per tali osservazioni alla fattispecie dell’accertamento di conformità non può applicarsi la sospensione dei procedimenti sanzionatori prevista per i condoni a partire dall’art. 44 della legge n. 47 del 1985, come richiamato dalle successive disposizioni di cui all’art. 39 della legge n. 724 del 1994 e dell’art. 32 della legge n. 326 del 2003 (TAR Lazio-Roma, Sez. I-quater, sentenza 02.03.2012 n. 2165 
- massima tratta da www.gazzettaamministrativa.it - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAL'ingiunzione di demolizione costituisce la prima ed obbligatoria fase del procedimento repressivo, in quanto ha natura di diffida e presuppone solo un giudizio di tipo analitico-ricognitivo dell'abuso commesso, mentre il giudizio sintetico-valutativo, di natura discrezionale, circa la rilevanza dell'abuso e la possibilità di sostituire la demolizione con la sanzione pecuniaria (disciplinato dall'art. 33 comma 2, e 34 comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001) può essere effettuato soltanto in un secondo momento, cioè quando il soggetto privato non ha ottemperato spontaneamente alla demolizione e l'organo competente emana l'ordine (questa volta non indirizzato all'autore dell'abuso, ma agli uffici e relativi dipendenti dell'Amministrazione competenti e/o preposti in materia di sanzioni edilizie) di esecuzione in danno delle ristrutturazioni realizzate in assenza o in totale difformità dal permesso di costruire o delle opere edili costruite in parziale difformità dallo stesso; pertanto, soltanto nella predetta seconda fase non può ritenersi legittima l'ingiunzione a demolire sprovvista di qualsiasi valutazione intorno all'entità degli abusi commessi e alla possibile sostituzione della demolizione con la sanzione pecuniaria, così come previsto dagli artt. 33, comma 2, e 34, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001. Valutazione che deve essere effettuata mediante apposito accertamento da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, d'ufficio o su richiesta dell'interessato.
Secondo le argomentazioni della ricorrente il Comune prima di ingiungere la demolizione, avrebbe dovuto accertare che le opere realizzate a sostegno e manutenzione del tetto e dell’immobile stesso non potevano essere proprio rimosse e che, pertanto, erano suscettibili di sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 34 del d.P.R. n. 380 del 2001.
Come osservato dal TAR, in altre analoghe circostanze, e condividendo peraltro la giurisprudenza degli altri Tribunali Amministrativi regionali: “L'ingiunzione di demolizione costituisce la prima ed obbligatoria fase del procedimento repressivo, in quanto ha natura di diffida e presuppone solo un giudizio di tipo analitico-ricognitivo dell'abuso commesso, mentre il giudizio sintetico-valutativo, di natura discrezionale, circa la rilevanza dell'abuso e la possibilità di sostituire la demolizione con la sanzione pecuniaria (disciplinato dall'art. 33 comma 2, e 34 comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001) può essere effettuato soltanto in un secondo momento, cioè quando il soggetto privato non ha ottemperato spontaneamente alla demolizione e l'organo competente emana l'ordine (questa volta non indirizzato all'autore dell'abuso, ma agli uffici e relativi dipendenti dell'Amministrazione competenti e/o preposti in materia di sanzioni edilizie) di esecuzione in danno delle ristrutturazioni realizzate in assenza o in totale difformità dal permesso di costruire o delle opere edili costruite in parziale difformità dallo stesso; pertanto, soltanto nella predetta seconda fase non può ritenersi legittima l'ingiunzione a demolire sprovvista di qualsiasi valutazione intorno all'entità degli abusi commessi e alla possibile sostituzione della demolizione con la sanzione pecuniaria, così come previsto dagli artt. 33, comma 2, e 34, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001. Valutazione che deve essere effettuata mediante apposito accertamento da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, d'ufficio o su richiesta dell'interessato.” (TAR Lazio, sezione I-quater, 28.12.2011, n. 10258 e TAR Campania, Napoli, 14.06.2010, n. 14156 ivi citata), con la conseguenza che trattandosi, nel caso in esame, della prima demolizione il procedimento è in una fase ancora prodromica rispetto alle successive valutazioni che il Comune potrà operare in ordine alla salvaguardia dell’immobile sotto il profilo statico ed alla eventuale e conseguente applicazione della sanzione pecuniaria (TAR Lazio-Roma, Sez. I-quater, sentenza 02.03.2012 n. 2165 
- link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAL’ordine di demolizione, come tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, è un atto vincolato che non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione, non potendo neppure ammettersi l’esistenza di un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può mai legittimare: dunque in linea generale l’abusività costituisce di per sé motivazione sufficiente per l'adozione della misura repressiva in argomento.
Non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento né gli ulteriori momenti di coinvolgimento procedimentale degli interessati per l’ordine di demolizione di opere abusive, in quanto si tratta di provvedimento alla cui adozione l’amministrazione comunale è vincolata per legge.

Si premette che l’ordine di demolizione, come tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, è un atto vincolato che non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione, non potendo neppure ammettersi l’esistenza di un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può mai legittimare (cfr. Consiglio di Stato, sez. V – 11/01/2011 n. 79): dunque in linea generale l’abusività costituisce di per sé motivazione sufficiente per l'adozione della misura repressiva in argomento (cfr. TAR Umbria – 07/12/2010 n. 522).
Con riguardo alle garanzie partecipative questa Sezione (cfr. sentenza 25/03/2011 n. 473) ha già ritenuto infondata la censura relativa alla loro violazione: non è infatti necessaria la comunicazione di avvio del procedimento né gli ulteriori momenti di coinvolgimento procedimentale degli interessati per l’ordine di demolizione di opere abusive, in quanto si tratta di provvedimento alla cui adozione l’amministrazione comunale è vincolata per legge. In secondo luogo è stato sottolineato che l’art. 7 della L. 241/1990, per i procedimenti non a istanza di parte, e ora l’art. 10-bis della stessa legge per i procedimenti a istanza di parte, sono due punti particolari di codificazione dei principi di correttezza e buon andamento che impongono all’amministrazione di creare il contraddittorio con i destinatari degli effetti dei provvedimenti sia al fine di consentire il diritto di difesa sia per acquisire ogni utile elemento in modo da ridurre il rischio di motivazioni inadeguate.
Pertanto è sempre necessario (tranne nei casi di urgenza) che l’amministrazione esponga in anticipo le proprie ragioni e dia agli interessati la possibilità di interloquire. La violazione di tali garanzie procedimentali tuttavia condiziona la legittimità del provvedimento finale solo quando si dimostri che vi è stato un effettivo travisamento dei fatti (principio ora esplicitato nell’art. 21-octies, comma 2, secondo periodo della legge 241/1990): diversamente non sarebbe utile, né economico, annullare un provvedimento che può essere adottato di nuovo con lo stesso contenuto (cfr. sentenza Sezione 09/06/2009 n. 1190) (TAR Lombardia-Brescia, Sez. II, sentenza 02.03.2012 n. 344 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

febbraio 2012

EDILIZIA PRIVATA: Abusi edilizi e soggetti responsabili.
È responsabile del reato di costruzione abusiva anche il mero esecutore dei lavori quando sia ravvisabile un profilo di colpa collegato alla conoscenza del carattere illecito dei lavori: ciò è configurabile quando non ha adempiuto all'onere di accertare il rilascio del provvedimento abilitante.
L'esecutore è, invece, esonerato da responsabilità nella ipotesi di lavori eseguiti in difformità dal titolo, gravando espressamente sul direttore dei lavori l'obbligo di curarne la corrispondenza al progetto (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 29.02.2012 n. 7888 - tratto da www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATALa disciplina di cui all’art. 13 della L. n. 47/1985, confermata con l’art. 36 del D.P.R. 380/2001, richiede l'accertamento, da parte del responsabile dell’istruttoria, della sussistenza della c.d. “doppia conformità” delle opere realizzate.
L’accertamento del rispetto delle distanze va effettuato sulla base dell’effettivo stato dei fatti e dei luoghi, a prescindere, pertanto, dalla legittimità della costruzione, rispetto alla quale deve essere verificata la permanenza della distanza minima, proprio a tutela di quell’interesse pubblico alla salubrità degli assetti urbanistici, al quale non è possibile derogare.
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Non si possono rilasciare concessioni edilizie in sanatoria “con prescrizione”, in quanto in tal modo gli immobili abusivi vengono resi conformi ex post agli strumenti urbanistici, così violando l’osservanza della “doppia conformità” richiesta dalla legge, che va accertata senza concedere alcun potere discrezionale alla P.A..

... il Tribunale adito, richiamando la disciplina di cui all’art. 13 della L. n. 47/1985, confermata con l’art. 36 del D.P.R. 380/2001, la cui univoca interpretazione si è consolidata in giurisprudenza, anche di questo C.G.A. (cfr. decisione n. 941/2009), ha correttamente ritenuto che nel caso di specie andasse richiesto l’accertamento, da parte del responsabile dell’istruttoria, della sussistenza della c.d. “doppia conformità” delle opere realizzate; conformità, cioè, sia agli strumenti urbanistici vigenti alla data di rilascio della prima concessione edilizia, portante il n. 30/2004, sia a quelli in vigore alla data di rilascio della concessione edilizia in sanatoria n. 37/2005.
Con riferimento a questi ultimi requisiti, il TAR li ha ritenuti insussistenti perché dal progetto allegato all’istanza di concessione edilizia in sanatoria si evinceva la necessità di eseguire ulteriori opere per rendere l’edificio abusivo conforme agli strumenti urbanistici vigenti, per cui, atteso che la C.E. in sanatoria era da considerare alla stregua di una nuova concessione, risultava evidente la carenza del necessario presupposto della “doppia conformità”.
Il TAR adito, infatti, ha condivisibilmente rilevato che, al momento della presentazione dell’istanza di rilascio della concessione edilizia in sanatoria, esisteva il vano porta nella parete dell’edificio frontista, per cui risultava violato il requisito della prescritta distanza dei 10 metri tra un edificio e l’altro, atteso che tale distanza veniva misurata in ml. 9,1, a nulla rilevando il fatto che l’apertura del vano porta era stata eseguita abusivamente; in tal senso il Giudice di prime cure ha richiamato a sostegno della propria decisione la giurisprudenza amministrativa formatasi nella materia de qua, secondo cui l’accertamento del rispetto delle distanze va effettuato sulla base dell’effettivo stato dei fatti e dei luoghi, a prescindere, pertanto, dalla legittimità della costruzione, rispetto alla quale deve essere verificata la permanenza della distanza minima, proprio a tutela di quell’interesse pubblico alla salubrità degli assetti urbanistici, al quale non è possibile derogare (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 30.12.2006, n. 8262).
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Al riguardo, il Giudice di prime cure ha, invece, condivisibilmente argomentato con puntuale riferimento all’orientamento giurisprudenziale imperante in materia, secondo cui non si possono rilasciare concessioni edilizie in sanatoria “con prescrizione”, in quanto in tal modo gli immobili abusivi vengono resi conformi ex post agli strumenti urbanistici, così violando l’osservanza della “doppia conformità” richiesta dalla legge, che va accertata senza concedere alcun potere discrezionale alla P.A. (C.G.A.R.S., sentenza 29.02.2012 n. 242 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: La presentazione dell’istanza di sanatoria ordinaria ex art. 36 DPR n. 380/2001 non determina la definitiva cessazione di efficacia del precedente ordine di demolizione, ma soltanto una sospensione e/o quiescenza temporanea di efficacia dell’atto sanzionatorio, in quanto, se l’istanza di sanatoria viene accolta, l’ordine di demolizione risulta implicitamente e/o sostanzialmente abrogato, poiché viene meno il carattere abusivo dell’opera realizzata, a causa dell’accertata conformità dell’intervento edilizio alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente (sia al momento dell’edificazione, sia al momento della presentazione dell’istanza di sanatoria ordinaria); mentre, se l’istanza di sanatoria viene respinta (con provvedimento espresso o con silenzio rigetto, formatosi dopo 60 giorni), l’ordine di demolizione riacquista la sua efficacia, che non era definitivamente cessata, ma era solo sospesa in attesa della conclusione del nuovo iter procedimentale iniziato con l’istanza di sanatoria.
Al riguardo, va precisato che, comunque, nel caso di rigetto esplicito o implicito dell’istanza di sanatoria, l’istante non può rimanere pregiudicato dall’aver esercitato una facoltà prevista dalla legge (cioè quella di poter presentare l’istanza di sanatoria entro il termine in cui deve provvedersi spontaneamente alla demolizione, per evitare l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale del manufatto abusivo e della relativa area di sedime), per cui tale soggetto deve poter usufruire dell’intero termine, per eseguire spontaneamente l’ordine di demolizione ed evitare il trasferimento del bene e dell’area di sedime al Comune, mediante la sospensione del suo decorso fino all’esito espresso o tacito dell’istanza di sanatoria (più precisamente il termine di spontanea demolizione va calcolato, sommando il periodo decorrente dalla ricezione dell’ordinanza di demolizione fino alla proposizione dell’istanza di sanatoria ed il periodo decorrente dalla ricezione del provvedimento espresso di rigetto dell’istanza di sanatoria o dal compimento del 60° giorno nel caso di silenzio rigetto fino al compimento del predetto termine di spontanea demolizione).
Inoltre, il procedimento avviato con l’istanza di sanatoria è un procedimento del tutto autonomo da quello avviato d’ufficio e conclusosi con l’ingiunzione di demolizione, per cui non vi sono motivi per imporre all’Amministrazione l’obbligo di riesercitare il potere sanzionatorio a seguito dell’esito negativo dell’istanza di sanatoria, anche perché l’ordine di demolizione a suo tempo emanato costituisce un provvedimento vincolato sul quale non interferisce minimamente l’atto di rigetto (esplicito o implicito) dell’istanza di sanatoria (mentre, come sopra detto, al contrario l’atto di accoglimento dell’istanza di sanatoria comporta la caducazione della precedente ordinanza di demolizione).
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Mentre, la normativa in materia di condono edilizio, secondo cui la reiezione della domanda di condono comporta la successiva irrogazione di una nuova misura sanzionatoria (con conseguente improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso avverso l’ordine di demolizione, emanato prima della presentazione del condono) non può essere estesa analogicamente alla fattispecie giuridica dell’istanza di sanatoria ordinaria, atteso che trattasi di una normativa di carattere eccezionale, che ai sensi dell’art. 14 Disp. Prelim. al C.C. non può essere applicata ad altre fattispecie.
Comunque, le fattispecie del condono edilizio e dell’istanza di sanatoria ordinaria non sono tra loro assimilabili, in quanto la domanda di condono edilizio comporta un riesame complessivo dell’intera fattispecie alla luce di una normativa di carattere eccezionale derogatrice della disciplina contenuta nella strumentazione urbanistica che provoca il definitivo superamento degli eventuali provvedimenti di demolizione emanati precedentemente all’entrata in vigore della normativa di condono edilizio (emanati soltanto con riferimento alle norme degli strumenti urbanistici), mentre l’istanza di sanatoria ordinaria può essere accolta soltanto se vi sia conformità con gli strumenti urbanistici generali e di attuazione anche solo adottati (e non ancora approvati) sia al momento della realizzazione dell’opera che al momento della presentazione dell’istanza, per cui in quest’ultimo caso l’emanazione di un secondo provvedimento di demolizione si rivelerebbe, in assenza di un’espressa previsione normativa, un’inutile ed antieconomica duplicazione dell’attività amministrativa finalizzata alla vigilanza urbanistico-edilizia del territorio ed al contrasto del fenomeno dell’abusivismo edilizio.

Secondo l’univoco orientamento giurisprudenziale di questo Tribunale (cfr. per es. TAR Basilicata Sent. n. 426 del 23.05.2005) la presentazione dell’istanza di sanatoria ordinaria ex art. 36 DPR n. 380/2001 non determina la definitiva cessazione di efficacia del precedente ordine di demolizione, ma soltanto una sospensione e/o quiescenza temporanea di efficacia dell’atto sanzionatorio, in quanto, se l’istanza di sanatoria viene accolta, l’ordine di demolizione risulta implicitamente e/o sostanzialmente abrogato, poiché viene meno il carattere abusivo dell’opera realizzata, a causa dell’accertata conformità dell’intervento edilizio alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente (sia al momento dell’edificazione, sia al momento della presentazione dell’istanza di sanatoria ordinaria); mentre, se l’istanza di sanatoria viene respinta (con provvedimento espresso o con silenzio rigetto, formatosi dopo 60 giorni), l’ordine di demolizione riacquista la sua efficacia, che non era definitivamente cessata, ma era solo sospesa in attesa della conclusione del nuovo iter procedimentale iniziato con l’istanza di sanatoria.
Al riguardo, va precisato che, comunque, nel caso di rigetto esplicito o implicito dell’istanza di sanatoria, l’istante non può rimanere pregiudicato dall’aver esercitato una facoltà prevista dalla legge (cioè quella di poter presentare l’istanza di sanatoria entro il termine in cui deve provvedersi spontaneamente alla demolizione, per evitare l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale del manufatto abusivo e della relativa area di sedime), per cui tale soggetto deve poter usufruire dell’intero termine, per eseguire spontaneamente l’ordine di demolizione ed evitare il trasferimento del bene e dell’area di sedime al Comune, mediante la sospensione del suo decorso fino all’esito espresso o tacito dell’istanza di sanatoria (più precisamente il termine di spontanea demolizione va calcolato, sommando il periodo decorrente dalla ricezione dell’ordinanza di demolizione fino alla proposizione dell’istanza di sanatoria ed il periodo decorrente dalla ricezione del provvedimento espresso di rigetto dell’istanza di sanatoria o dal compimento del 60° giorno nel caso di silenzio rigetto fino al compimento del predetto termine di spontanea demolizione).
Inoltre, il procedimento avviato con l’istanza di sanatoria è un procedimento del tutto autonomo da quello avviato d’ufficio e conclusosi con l’ingiunzione di demolizione, per cui non vi sono motivi per imporre all’Amministrazione l’obbligo di riesercitare il potere sanzionatorio a seguito dell’esito negativo dell’istanza di sanatoria, anche perché l’ordine di demolizione a suo tempo emanato costituisce un provvedimento vincolato sul quale non interferisce minimamente l’atto di rigetto (esplicito o implicito) dell’istanza di sanatoria (mentre, come sopra detto, al contrario l’atto di accoglimento dell’istanza di sanatoria comporta la caducazione della precedente ordinanza di demolizione).
Mentre, la normativa in materia di condono edilizio, secondo cui la reiezione della domanda di condono comporta la successiva irrogazione di una nuova misura sanzionatoria (con conseguente improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso avverso l’ordine di demolizione, emanato prima della presentazione del condono) non può essere estesa analogicamente alla fattispecie giuridica dell’istanza di sanatoria ordinaria, atteso che trattasi di una normativa di carattere eccezionale, che ai sensi dell’art. 14 Disp. Prelim. al C.C. non può essere applicata ad altre fattispecie. Comunque, le fattispecie del condono edilizio e dell’istanza di sanatoria ordinaria non sono tra loro assimilabili, in quanto la domanda di condono edilizio comporta un riesame complessivo dell’intera fattispecie alla luce di una normativa di carattere eccezionale derogatrice della disciplina contenuta nella strumentazione urbanistica che provoca il definitivo superamento degli eventuali provvedimenti di demolizione emanati precedentemente all’entrata in vigore della normativa di condono edilizio (emanati soltanto con riferimento alle norme degli strumenti urbanistici), mentre l’istanza di sanatoria ordinaria può essere accolta soltanto se vi sia conformità con gli strumenti urbanistici generali e di attuazione anche solo adottati (e non ancora approvati) sia al momento della realizzazione dell’opera che al momento della presentazione dell’istanza, per cui in quest’ultimo caso l’emanazione di un secondo provvedimento di demolizione si rivelerebbe, in assenza di un’espressa previsione normativa, un’inutile ed antieconomica duplicazione dell’attività amministrativa finalizzata alla vigilanza urbanistico-edilizia del territorio ed al contrasto del fenomeno dell’abusivismo edilizio.
In ogni caso, l’opposta tesi, secondo cui la mera presentazione dell’istanza di sanatoria ex art. 36 DPR n. 380/2001 fa perdere ogni effetto al precedente provvedimento di demolizione, comporta l’assurda conseguenza (non verificabile nella fattispecie del condono edilizio, dove la domanda di condono va presentata obbligatoriamente entro un termine perentorio, costituito da una precisa data) che anche il secondo provvedimento di demolizione (emanato dopo la reiezione dell’istanza di sanatoria) potrebbe essere neutralizzato da un’altra istanza ex art. 36 DPR n. 380/2001 e così via in un continuo alternarsi di ingiunzioni di demolizioni e istanze ex art. 13 L. n. 47/1985, paralizzante dell’azione amministrativa di repressione degli abusi edilizi) (TAR Basilicata, sentenza 28.02.2012 n. 98 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: L'ordinanza di demolizione costituisce esplicazione di un potere vincolato, sicché essa è congruamente motivata con la descrizione delle opere abusive e il richiamo all'accertata abusività delle stesse, senza necessità di indicare alcun interesse pubblico ulteriore.
Per giurisprudenza costante, l'ordinanza di demolizione costituisce esplicazione di un potere vincolato, sicché essa è congruamente motivata con la descrizione delle opere abusive e il richiamo all'accertata abusività delle stesse, senza necessità di indicare alcun interesse pubblico ulteriore (cfr. TAR Lazio Roma, sez. I, 08.06.2011, n. 5082; TAR Puglia Lecce, sez. III, 07.04.2011, n. 611; TAR Trentino Alto Adige Trento, sez. I, 06.04.2011, n. 105; TAR Campania Napoli, sez. III, 02.03.2011, n. 1273; TAR Puglia Bari, sez. II, 11.11.2010, n. 3902) (TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 24.02.2012 n. 618 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Datazione interventi e prescrizione.
In tema di reati edilizi, l'incertezza assoluta sulla data di commissione del reato o, comunque, sull'inizio del termine di prescrizione che consente l'applicazione del principio del favor rei non ammette alcun automatismo e deve risultare da dati obiettivi.
Il giudice è comunque tenuto all'indicazione delle ragioni per le quali non è possibile pervenire, anche sulla base di deduzioni logiche, ad una più puntuale collocazione temporale dell'intervento abusivo (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 23.02.2012 n. 7065 - tratto da www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATALa totale demolizione -vieppiù se intenzionale- dei manufatti oggetto della domanda di condono, prima della sua definizione mediante formale rilascio del titolo edilizio in sanatoria, comporta la improcedibilità della relativa istanza, in quanto volta al “mantenimento” -per di più in virtù di una normativa eccezionale- di un manufatto non più esistente.
Né rileva la giurisprudenza che consente la ristrutturazione di manufatti diruti, in quanto essa presuppone comunque la loro legittimità originaria.
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Il rilascio della sanatoria è provvedimento formale non sostituibile con atto di comunicazione avente contenuto decisionale diverso (nel caso di specie, di comunicazione del parere favorevole agli effetti paesaggistici).

La totale demolizione -vieppiù se intenzionale (doc. 1 delle produzioni 28.11.2011 di parte comunale)- dei manufatti oggetto della domanda di condono, prima della sua definizione mediante formale rilascio del titolo edilizio in sanatoria, comporta la improcedibilità della relativa istanza, in quanto volta al “mantenimento” -per di più in virtù di una normativa eccezionale- di un manufatto non più esistente.
Né rileva la giurisprudenza che consente la ristrutturazione di manufatti diruti (cfr. TAR Veneto, II, 25.10.1999, n. 1747, citata a p. 10 del ricorso introduttivo), in quanto essa presuppone comunque la loro legittimità originaria.
Per il resto, è insegnamento ricevuto (TAR Puglia-Lecce, I, 04.07.2008, n. 2052) che il rilascio della sanatoria è provvedimento formale non sostituibile con atto di comunicazione avente contenuto decisionale diverso (nel caso di specie, di comunicazione del parere favorevole agli effetti paesaggistici) (TAR Liguria, Sez. I, sentenza 23.02.2012 n. 324 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAE' illegittima l'ingiunzione di demolizione, emessa dopo almeno un trentennio dall’abuso, senza l’indicazione -avuto riguardo anche all'entità ed alla tipologia di questo- del pubblico interesse, evidentemente diverso da quello al ripristino della legalità, idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse privato, posto che anche nell'esercizio dei poteri repressivi di cui all'art. 14 della legge n. 47/1985 l'amministrazione comunale, perseguendo la finalità della norma di assicurare l'ordinato svolgersi dell'attività urbanistico-edilizia, deve adeguatamente motivare sul pubblico interesse attuale al sacrificio delle posizioni soggettive facenti capo al privato, quando queste si siano consolidate a cagione dell'affidamento riposto per decorso del tempo e per la prolungata inerzia dell'amministrazione vigilante.
Il collegio non ha ragione, infatti, di discostarsi dall’orientamento che il Tribunale ha assunto con riferimento a casi del tutto analoghi (v. ad esempio, TAR Calabria, Reggio Calabria, 11.02.2011, n. 108).
Dagli atti del giudizio emerge che la trasformazione in finestra della porta di detto vano–negozio è stata realizzata, per tutti gli alloggi dell’insediamento in questione, moltissimi anni fa, all’inizio degli anni ’60.
Ne consegue l’illegittimità della disposta ingiunzione di demolizione, emessa dopo almeno un trentennio dall’abuso senza l’indicazione -avuto riguardo anche all'entità ed alla tipologia di questo- del pubblico interesse, evidentemente diverso da quello al ripristino della legalità, idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse privato, posto che anche nell'esercizio dei poteri repressivi di cui all'art. 14 della legge n. 47/1985 l'amministrazione comunale, perseguendo la finalità della norma di assicurare l'ordinato svolgersi dell'attività urbanistico-edilizia, deve adeguatamente motivare sul pubblico interesse attuale al sacrificio delle posizioni soggettive facenti capo al privato, quando queste si siano consolidate a cagione dell'affidamento riposto per decorso del tempo e per la prolungata inerzia dell'amministrazione vigilante (v. TAR Calabria, Catanzaro, II, 07.11.2008, n. 1490) (TAR Calabria-Reggio Calabria, sentenza 23.02.2012 n. 156 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAIn caso di ordine di demolizione delle opere abusive non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della L. 241/1990, trattandosi di atto dovuto, sicché non sono richiesti apporti partecipativi del soggetto destinatario.
Per costante giurisprudenza, in caso di ordine di demolizione delle opere abusive non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della L. 241/1990, trattandosi di atto dovuto, sicché non sono richiesti apporti partecipativi del soggetto destinatario (Consiglio di Stato, Sez. VI, 24.09.2010 n. 7129; TAR Campania, Napoli, Sez. IV, 13.01.2011 n. 84 e Sez. VIII, 29.01.2009 n. 5001; TAR Campania, Salerno, Sez. II, 13.04.2011 n. 702) (TAR Campania-Napoli, Sez. VIII, sentenza 22.02.2012 n. 872 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

ATTI AMMINISTRATIVI - EDILIZIA PRIVATA: E' necessaria la querela di falso per contestare il verbale di sopralluogo redatto dagli agenti e tecnici comunali attestante l'esistenza di manufatti abusivi in quanto essendo un atto pubblico esso fa piena prova fino a querela di falso delle circostanze di fatto in esse accertate sia relativamente allo stato di fatto e sia rispetto allo status quo ante.
In materia di edilizia ed urbanistica, è sufficientemente motivato il provvedimento che, a fronte di un abuso edilizio, ne ordina la demolizione con richiamo al verbale di sopralluogo dei tecnici comunali dato che, com’è noto, il provvedimento sanzionatorio in materia edilizia ha natura del tutto vincolata giacché è conseguente ad un accertamento tecnico della consistenza delle opere abusive realizzate.
Il verbale redatto e sottoscritto dagli agenti e dai tecnici del comune a seguito di sopralluogo, attestante l'esistenza di manufatti abusivi, costituisce atto pubblico, fidefaciente fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 c.c., delle circostanze di fatto in esse accertate sia relativamente allo stato di fatto e sia rispetto allo status quo ante. In sostanza il verbale ben può rilevare la presenza di interventi edilizi su strutture preesistenti che modificano la situazione di fatto notoriamente in essere in precedenza, ovvero quella risultante da atti comunali, dagli atti catastali, dai registri della proprietà, ecc. ecc..
Pertanto, in difetto della predetta querela di falso del verbale, esattamente il TAR -anche in assenza di costituzione del Comune- ha posto a base della decisione il predetto verbale. Ma anche a voler prescindere dal rilievo che precede, si deve rilevare che, contrariamente a quanto mostrano di intendere le ricorrenti, trovava integrale applicazione anche nel processo amministrativo la disciplina contenuta nell'art. 2697 c.c. (corrispondente, ora, all'art. 64, comma 1, d.lgs. n. 104/2010) secondo la quale spetta a chi agisce in giudizio indicare e provare i fatti (cfr. Consiglio Stato , sez. IV, 11.02.2011, n. 924; Consiglio Stato, sez. IV, 27.01.2011, n. 618). Ciò implica che chi agisce in giudizio debba comunque fornire gli elementi probatori a favore delle proprie tesi.
Nel giudizio di impugnazione dell’ordinanza repressiva di un abuso edilizio è onere del privato quindi fornire la prova dello "status quo ante", in quanto la p.a. non può di solito materialmente accertare quale fosse la situazione dell'intero suo territorio. Chi realizza interventi, ritenuti abusivi, su immobili esistenti, è tenuto a dimostrare rigorosamente, se intende evitare le misure repressive di legge, lo stato della preesistenza, proprio in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c. (arg. ex Consiglio Stato, sez. IV, 27.11.2010, n. 8298).
In tali casi, il privato dispone, ed è normalmente in grado di esibire, la documentazione idonea al fine di fornire utili elementi di valutazione quali ad es. o ancora anche fotografie con data certa dell’immobile; estratti delle planimetri catastali; il progetto originario e i suoi allegati, ecc.. Le ricorrenti, a dimostrazione dell’assenza dell’abuso, avrebbero cioè dovuto allegare gli elementi di prova (fotografie, documenti di proprietà, certificazioni catastali, titoli edilizi, ecc.) idonei a smentire i presupposti di fatto dell’ordinanza.
Pertanto, ad avviso del Consiglio di Stato erroneamente le ricorrenti –a fronte di un verbale a fede privilegiata– pretenderebbero che, con un’inammissibile integrazione dell’atto, l’Amministrazione provasse giudizialmente i fatti posti a base della sua azione, perché ciò si risolverebbe in un’inammissibile assoluta inversione dell'onere della prova. L’amministrazione infatti non ha un dovere di costituirsi necessariamente in giudizio impugnatorio, per cui il privato che contesta la legittimità del provvedimento deve comunque allegare al gravame gli elementi probatori in grado di contrastare le conclusioni ed i presupposti dell’atto impugnato (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 14.02.2012 n. 703 - massima tratta da www.gazzettaamministrativa.it - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAL'onere della prova dell'ultimazione dei lavori entro la data utile per ottenere il condono grava sul richiedente la sanatoria.
Per conseguire il condono edilizio di un'opera abusiva deve sussistere il requisito principale di cui all'art. 39 della l. 724/1994, ossia l’ultimazione dei lavori (che, secondo la giurisprudenza, sulla base della formulazione dell'art. 3, l. 28.02.1985 n. 47, applicabile anche nella disciplina del condono del 1994 che la richiama, deve comprendere il completamento del rustico, la copertura, e le tamponature dei muri, con esclusione dei soli serramenti esterni, delle finiture o di quegli elementi che non impediscono la fruibilità dell’edificio).

Giova osservare che:
1) l'onere della prova dell'ultimazione dei lavori entro la data utile per ottenere il condono grava sul richiedente la sanatoria (Consiglio Stato, sez. IV, 02.02.2011 , n. 752), il quale, dagli atti versati in giudizio, non l’ha fornita e non l’ha neppure dimostrata nell’odierno giudizio, ove la questione è stata espressamente revocata in dubbio dalla parte ricorrente che ha offerto, a sua volta, conducenti elementi di fatto a riscontro della censura;
2) nell’atto di donazione del 06.11.1995 (in forza del quale il controinteressato, già proprietario del suolo, diviene proprietario del fabbricato ivi descritto) è contenuta, presumibilmente, la descrizione dell’edificio oggetto della domanda di sanatoria presentata anteriormente (in data 27.02.1995), risultando “a rustico composto da un piano seminterrato ed un piano terra di cui esistono solamente pilastri e solai di copertura di complessivi metri quadrati centoquaranta circa”; ne deriva una ulteriore conferma della mancanza del requisito principale di cui al menzionato art. 39 della l. 724/1994, ossia l’ultimazione dei lavori (che, secondo la giurisprudenza, sulla base della formulazione dell'art. 3, l. 28.02.1985 n. 47, applicabile anche nella disciplina del condono del 1994 che la richiama, deve comprendere il completamento del rustico, la copertura, e le tamponature dei muri, con esclusione dei soli serramenti esterni, delle finiture o di quegli elementi che non impediscono la fruibilità dell’edificio: cfr. Cassazione penale, sez. III, 12.08.1997, n. 9011; Cassazione penale, sez. III, 10.05.1999, n. 7545; TAR Trentino Alto Adige Trento, 05.11.2003, n. 390, ed altre) (TAR Calabria-Reggio Calabria, sentenza 13.02.2012 n. 149 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATANelle condizioni di un lungo decorso di tempo, durante il quale il titolare di una edificazione abusiva rimane inerte (al pari dell’Amministrazione che non esercita i propri doverosi poteri di controllo dell’illecito), il privato sconta il rischio della sopravvenienza normativa e del conseguente mutamento del contesto urbanistico di riferimento in senso peggiorativo.
Invero, tale principio, oltre che sorretto da ovvie considerazioni logiche, scaturisce in maniera immediata e diretta proprio dal principio della “doppia conformità” che è predicato dall’art. 36 del DPR 380/2001 ai fini della regolarizzazione formale del fabbricato edificato sine titulo e che rende non sanabile quell’edificio che, in origine conforme allo strumento urbanistico, sia transitato, al modificare di quest’ultimo, in una condizione di illegittimità anche sostanziale per violazione delle norme di riferimento sopravvenute.

Si deve osservare che, nelle condizioni di un lungo decorso di tempo, durante il quale il titolare di una edificazione abusiva rimane inerte (al pari dell’Amministrazione che non esercita i propri doverosi poteri di controllo dell’illecito), il privato sconta il rischio della sopravvenienza normativa e del conseguente mutamento del contesto urbanistico di riferimento in senso peggiorativo.
Invero, tale principio, oltre che sorretto da ovvie considerazioni logiche, scaturisce in maniera immediata e diretta proprio dal principio della “doppia conformità” che è predicato dall’art. 36 del DPR 380/2001 ai fini della regolarizzazione formale del fabbricato edificato sine titulo e che rende non sanabile quell’edificio che, in origine conforme allo strumento urbanistico, sia transitato, al modificare di quest’ultimo, in una condizione di illegittimità anche sostanziale per violazione delle norme di riferimento sopravvenute (TAR Calabria-Reggio Calabria, sentenza 13.02.2012 n. 148 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: La congruità del termine assegnato dall'Ente Locale per l'esecuzione della demolizione va valutato con esclusivo riferimento alla tipologia delle opere da rimuovere.
Nella vicenda in esame i ricorrenti hanno prospettano l’incongruità del termine di trenta giorni assegnato dal Comune per l’esecuzione della demolizione delle opere abusive in quanto lo stesso sarebbe inferiore al termine previsto per l’impugnativa giurisdizionale e, comunque, non consentirebbe loro di reperire un’idonea situazione alloggiativa.
Il Giudice ha ritenuto il motivo in esame infondato in quanto, a suo dire, la congruità del termine va valutata con esclusivo riferimento alla natura dell’adempimento da espletare e, quindi, alla tipologia delle opere da rimuovere senza alcuna rilevanza del periodo di tempo previsto per l’impugnazione (che, altrimenti, interferirebbe con l’esecutività dei provvedimenti amministrativi stabilita dalla legge) e delle necessità abitative dei ricorrenti, le quali ultime costituiscono circostanze di fatto non valutabili ai fini dell’individuazione del termine per la demolizione (TAR Campania, Napoli sentenza n. 3530/09) (TAR Lazio-Roma, Sez. I-quater, sentenza 10.02.2012 n. 1373 - massima tratta da www.gazzettaamministrativa.it - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATALa pendenza del ricorso giurisdizionale avverso l'ordinanza di demolizione non impedisce all'Ente Locale di procedere negli adempimenti per l'acquisizione al patrimonio comunale dell'immobile abusivo.
Il giudice amministrativo nel procedimento in esame è chiamato ha valutare la legittimità del provvedimento emesso dal Comune, con il quale dato atto dell’avvenuta acquisizione al patrimonio dell’ente locale dei beni ivi indicati, ha disposto la trascrizione del provvedimento nei registri immobiliari, l’immissione in possesso e lo sgombero dei beni. Il ricorrente, quindi, si duole che il provvedimento impugnato abbia disposto gli adempimenti strumentali rispetto all’acquisizione perfezionatasi in conseguenza dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione a suo tempo impugnata con ricorso respinto dal Tribunale con sentenza appellata davanti al Consiglio di Stato.
Il Giudice ha rigettato le doglianze formulate dal ricorrente richiamando l’art. 31 d.p.r. n. 380/2001 che prevede l’acquisizione del bene al patrimonio comunale quale conseguenza ex lege dell’inottemperanza per 90 giorni del responsabile dell’abuso in ordine all’esecuzione dell’ordinanza di demolizione. Da tale norma consegue ad avviso del giudice l’automaticità dell’effetto acquisitivo che, appunto, induce a ritenere irrilevanti le circostanze prospettate nel ricorso (quali la pendenza del gravame avverso l’ordinanza di demolizione, l’entità e la destinazione del manufatto abusivo, l’utilità per l’ente comunale) in quanto non previste dall’art. 31 d.p.r. n. 380/01 come condizionanti l’acquisizione stessa (TAR Lazio-Roma, Sez. I-quater, sentenza 10.02.2012 n. 1355
- massima tratta da www.gazzettaamministrativa.it - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAE' richiesta per un'istanza di condono edilizio, ai fini della configurabilità di un titolo edilizio tacito, la presentazione, da parte dell’autore dell’abuso, di tutta la documentazione prevista dalla legge (in particolare, quella di cui al comma 37° dell’art. 32 del citato decreto legge), oltre che il pagamento integrale delle somme dovute a titolo di oblazione e di contributo di concessione.
Se non si forma il silenzio-assenso sulla domanda di condono presentata legittimamente il Comune determina la misura degli oneri concessori e del contributo al momento del rilascio del titolo in sanatoria.

Sulla formazione del silenzio assenso sulla domanda di condono edilizio, ai sensi del DL 269/2003 e della LR 31/2004, la giurisprudenza di questa Sezione è pacifica nel senso di richiedere, ai fini della configurabilità di un titolo edilizio tacito, la presentazione, da parte dell’autore dell’abuso, di tutta la documentazione prevista dalla legge (in particolare, quella di cui al comma 37° dell’art. 32 del citato decreto legge), oltre che il pagamento integrale delle somme dovute a titolo di oblazione e di contributo di concessione (sul punto, si vedano le sentenze della II Sezione di questo TAR, numero 7219/2010, 7388/2010, 7390/2010, 6955/2010, 473/2011 e soprattutto n. 263/2011 e n. 2280 del 23.09.2011, costituenti precedenti specifici che qui si richiamano).
Ciò premesso, nel caso di specie il Comune ha escluso la formazione del silenzio-assenso, non avendo la ricorrente, entro il termine del 31.10.2005 (termine previsto dal citato comma 37° dell’art. 32 del DL 269/2003), provveduto al deposito della documentazione attinente all’ICI ed alla tassa sui rifiuti solidi urbani (cfr. doc. 6 del resistente, dal quale risulta l’omessa trasmissione dei documenti suindicati).
A nulla rileva la circostanza che tale documentazione sarebbe già stata depositata presso gli uffici comunali, in quanto il citato comma 37° dell’art. 32 impone espressamente che la domanda di condono sia corredata dei documenti ICI e TARSU; si tratta di una norma speciale, attinente ad un procedimento di condono di carattere eccezionale, da osservarsi a pena di impossibilità di formazione del silenzio assenso.
D’altronde, l’esponente ha depositato prima del 31.10.2005 parte della documentazione necessaria (in particolare la scheda catastale, cfr. doc. 2 del resistente), sicché non si comprende perché analogo deposito non sia stato effettuato anche per i documenti relativi ad ICI e TARSU.
Si rileva ancora, sempre in ordine alla questione del silenzio-assenso, che entro il termine del 31.10.2005 neppure sono state interamente versate le somme dovute a titolo di oneri concessori, ma soltanto quelle da corrispondersi a titolo di oblazione (cfr. ancora il doc. 6 del resistente ed il doc. 30 della ricorrente, dal quale si rileva che soltanto in data 15.12.2011 è stata versata la seconda rata – di euro 8.811,60 – dell’anticipazione degli oneri concessori, liquidata in complessivi euro 17.623,20 nella domanda di condono, cfr. doc. 1 del resistente).
Non essendosi formato –di conseguenza- silenzio-assenso sulla domanda di condono di cui è causa, legittimamente il Comune ha determinato la misura degli oneri concessori e del contributo al momento del rilascio del titolo in sanatoria, conformemente alla giurisprudenza di questo Tribunale (cfr., fra le tante, TAR Lombardia, sez. II, 7221/2010, costituente precedente specifico al quale è fatto in questa sede espresso richiamo ai sensi dell’art. 74 del D.Lgs. 104/2010).
Non può ritenersi neppure prescritto il diritto al conguaglio da parte del Comune, in quanto la disposizione dell’art. 32, comma 36°, del DL 269/2003, invocata dall’esponente, attiene all’oblazione e non alle somme dovute a titolo di oneri concessori (cfr. TRGA Trentino Alto-Adige, 09.12.2010, n. 234) (TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 10.02.2012 n. 491 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Il Comune non può rilasciare una concessione edilizia in sanatoria per una destinazione d'uso diversa da quella richiesta.
Il Consiglio di Stato nella sentenza in esame ha fatto proprio l'orientamento giurisprudenziale consolidato a tenore del quale "Il Comune non può rilasciare una concessione edilizia in sanatoria (condono) per una destinazione d'uso diversa da quella richiesta, a nulla rilevando, ai fini del rilascio o meno della concessione in sanatoria per una determinata destinazione d'uso, la concreta utilizzazione alla quale sia stato adibito l'immobile abusivo prima del condono; ed invero la sanatoria prevista dalla l. 28.02.1985 n. 47, come si desume dall'art. 31 stessa legge, ha carattere generale (salvo i vincoli di inedificabilità di cui all'art. 33) e non può escludersi per una specifica destinazione d'uso (la quale, se in atto insussistente o non conforme alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, incide soltanto sulla misura dell'oblazione da versare), salvo la mancanza di un'oggettiva conformazione strutturale dell'immobile coerente con l'uso per il quale è stata avanzata domanda.“ (Consiglio Stato, Sez. V, 01.10.2001 n. 5190) (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 09.02.2012 n. 683 - massima tratta da www.gazzettaamministrativa.it - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAL'ordinanza di demolizione non deve essere sorretta da una specifica motivazione circa la sussistenza dell'interesse pubblico a disporre la sanzione, in quanto non può annettersi alcun legittimo affidamento alla conservazione di una situazione di fatto abusiva che il tempo non può "ex se" legittimare, con la conseguenza che, ove sussistano i presupposti per l'adozione del provvedimento di riduzione in pristino, lo stesso costituisce atto dovuto, sufficientemente motivato con l'affermazione della abusività dell'opera.
L'ordine di demolizione, quale sanzione finalizzata a riportare "in pristino" la situazione esistente e ad eliminare opere abusive in contrasto con l'ordinato assetto del territorio, essendo misura amministrativa ripristinatoria della legalità violata, non può soggiacere al divieto di retroattività della legge. Del resto, l’art. 2 della L. n. 47/1985 dispone che “le disposizioni di cui al capo I della presente legge sostituiscono quelle di cui all'art. 32, L. 17.08.1942, n. 1150, ed agli articoli 15 e 17, L. 28.01.1977, n. 10”, sicché è chiaro l’intento di estenderne l’applicazione anche agli abusi eseguiti nel vigore delle leggi nn. 1150/1942 e 10/1977, senza che ciò trovi ostacolo nel principio di irretroattività della legge, che è inderogabile soltanto in materia di sanzioni penali (art. 25, comma 2, Cost.).
In ragione del contenuto rigidamente vincolato che li caratterizza, gli atti sanzionatori in materia edilizia, tra cui l'ordine di demolizione di costruzione abusiva, non devono essere preceduti dalla comunicazione di avvio del relativo procedimento.

In caso di accertamento di opere abusive, l’adozione dei conseguenti provvedimenti sanzionatori è doverosa per l’amministrazione: l’accertamento negativo della (doppia) conformità delle opere alla normativa urbanistica non si pone dunque come presupposto dell’ingiunzione di demolizione, costituendo oggetto di una specifica istanza del responsabile dell’abuso ex art. 13 L. 47/1985, da presentarsi prima dell’adozione del provvedimento sanzionatorio.
Per costante e sedimentata giurisprudenza, l'ordinanza di demolizione non deve essere sorretta da una specifica motivazione circa la sussistenza dell'interesse pubblico a disporre la sanzione, in quanto non può annettersi alcun legittimo affidamento alla conservazione di una situazione di fatto abusiva che il tempo non può "ex se" legittimare, con la conseguenza che, ove sussistano i presupposti per l'adozione del provvedimento di riduzione in pristino, lo stesso costituisce atto dovuto, sufficientemente motivato con l'affermazione della abusività dell'opera (così TAR Puglia-Lecce, III, 09.02.2011, n. 240, nello stesso senso già Cons. di St., 19.03.1996, n. 270).
Innanzitutto, i ricorrenti non hanno fornito alcuna prova certa circa la realizzazione dell’abuso in epoca anteriore all’entrata in vigore della L. n. 47/1985 (come visto ut supra, ancora in data 10.03.1983 il piano seminterrato era destinato a cantina).
In ogni caso, si osserva che l'ordine di demolizione, quale sanzione finalizzata a riportare "in pristino" la situazione esistente e ad eliminare opere abusive in contrasto con l'ordinato assetto del territorio, essendo misura amministrativa ripristinatoria della legalità violata, non può soggiacere al divieto di retroattività della legge (TAR Sicilia, II, 18.01.2003, n. 29).
Del resto, l’art. 2 della L. n. 47/1985 dispone che “le disposizioni di cui al capo I della presente legge sostituiscono quelle di cui all'art. 32, L. 17.08.1942, n. 1150, ed agli articoli 15 e 17, L. 28.01.1977, n. 10”, sicché è chiaro l’intento di estenderne l’applicazione anche agli abusi eseguiti nel vigore delle leggi nn. 1150/1942 e 10/1977, senza che ciò trovi ostacolo nel principio di irretroattività della legge, che è inderogabile soltanto in materia di sanzioni penali (art. 25, comma 2, Cost.).
Per costante giurisprudenza, anche della Sezione, in ragione del contenuto rigidamente vincolato che li caratterizza, gli atti sanzionatori in materia edilizia, tra cui l'ordine di demolizione di costruzione abusiva, non devono essere preceduti dalla comunicazione di avvio del relativo procedimento (TAR Liguria, I, 22.4.2011, n. 666) (TAR Liguria, Sez. I, sentenza 09.02.2012 n. 271 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Modifica destinazione di uso.
Nell'ipotesi in cui si abbia una modificazione della destinazione d'uso dell'immobile rispetto a quella preesistente, senza la realizzazione di opere, e salva l'ipotesi di modificazioni poste in essere tra categorie omogenee è configurabile la fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 44, primo comma lett. a), del DPR n. 380/2001, che ripete sostanzialmente la formulazione dell'art. 20, lett. a), della L. n. 47/1985, stante la inosservanza delle prescrizioni dello strumento urbanistico, allorché detta modificazione risulti incompatibile con le previsioni in esso contenute (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 08.02.2012 n. 4943 - tratto da www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATA: Per la Corte di Cassazione anche il cambio d'uso senza opere abusivo è reato, salvo tra categorie omogenee.
La sentenza 08.02.2012 n. 4943 della III Sez. penale della Corte di Cassazione, si occupa del cambio d'uso senza opere.
Scrive la Cassazione che la modificazione della destinazione d'uso di un immobile, anche senza opere, in contrasto con quanto previsto dagli strumenti urbanistici integra la fattispecie contravvenzionale di cui alla lettera a) dell'art. 44 del Dpr 380/2001.
Fa eccezione il caso in cui le modificazioni siano poste in essere tra categorie omogenee.
Nel caso in esame, un'area agricola era stata abusivamente destinata a campo di volo da parte di una associazione di appassionati (tratto da e link a http://venetoius.myblog.it).

EDILIZIA PRIVATAIl Comune deve esaminare la domanda di condono edilizio presentata dall'originario proprietario dell'immobile abusivo non essendo il nuovo acquirente abilitato a presentare una propria ed ulteriore domanda.
Nel giudizio in esame il ricorrente lamenta l’illegittimità dell’intera procedura che ha condotto all'emanazione del provvedimento di diniego di sanatoria dell'immobili in quanto a suo dire l’Amministrazione si è limitata a esaminare la domanda originaria di condono presentata dal precedente proprietario e non quella del ricorrente medesimo, che ha acquistato il bene all’esito di una procedura esecutiva.
Ad avviso del giudice amministrativo il motivo è infondato, in quanto, qualora la domanda di sanatoria sia stata presentata dall’originario titolare, è su di essa che l’Amministrazione è tenuta a pronunciarsi, mentre l’acquirente del bene non è abilitato a presentare una domanda propria - che si risolverebbe in un’inammissibile duplicazione, ad eccezione dell’ipotesi di cui all’art. 40, ultimo comma, della l. n. 47/1985, nella quale manca appunto la presentazione della domanda originaria da parte del titolare esecutato (TAR Lazio-Roma, Sez. II-bis, sentenza 08.02.2012 n. 1264 - massima tratta da www.gazzettaamministrativa.it - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Diniego di sanatoria edilizia: inutile invocare l'anteriorità dell'edificio rispetto al vincolo paesistico.
L'anteriorità dell’edificio rispetto al vincolo secondo la giurisprudenza più autorevole non è dirimente (per tutte, C.d.S. Ad.Plen. 07.06.1999 n. 20), in quanto nessun affidamento può sorgere dall’anteriorità di una situazione di abusivismo edilizio, configurante un illecito permanente, rispetto alla successiva legittima conformazione del territorio per finalità d’interesse pubblico generale, a maggior ragione quando, come nel caso di specie, l’apposizione del vincolo risponde ad una pregressa ed intrinseca caratteristica del bene ambientale tutelato (TAR Lazio-Roma, Sez. II-bis, sentenza 08.02.2012 n. 1259 - massima tratta da www.gazzettaamministrativa.it - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Nei confronti dell'acquirente di un immobile abusivo, non responsabile dell'abuso, che non esegua l'ordine di demolizione, l'Ente Locale non può procedere all'acquisizione dell'area al patrimonio.
Alla stregua di costante indirizzo giurisprudenziale, che fa applicazione dei principi vigenti nelle fattispecie successorie (inter vivos e mortis causa), l’acquirente di un immobile abusivo, o del sedime su cui sia stato realizzato il manufatto, succede in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al precedente proprietario e relativi al bene ceduto, compresa l’abusiva trasformazione. Consegue che l’ingiunzione a demolire produce validi effetti nei confronti del proprietario attuale della res immobilis, ancorché l’abuso sia stato commesso prima della traslazione del diritto di proprietà (tra le ultime pronunce: TAR Lombardia, Milano, IV, 09.03.2011 n. 644).
D’altronde occorre distinguere tra l’illecito edilizio commesso, che ha carattere permanente, e l’ordine di demolizione, che invece è una misura ripristinatoria che può essere posta a carico solo di chi è nella materiale disponibilità del bene e prescinde dal dolo e dalla colpa dell’obbligato (TAR Puglia, Bari, III, 28.04.2011 n. 673).
Ma seguendo la medesima logica il giudice ha escluso che in caso di inottemperanza all’ordine il proprietario attuale della res, non colpevole per l’abuso, debba subire l’effetto sostanzialmente sanzionatorio dell’acquisizione al patrimonio comunale dell’area di sedime, essendo sufficiente, in tal caso, l’occupazione temporanea della medesima per l’esercizio del potere-dovere sostitutivo di esecuzione d’ufficio dell’ordine demolitorio da parte degli organi comunali (TAR Puglia, Bari, III, n. 673/2011 cit.; TAR Campania, Napoli, II, 06.05.2011 n. 2581) (TAR Lazio-Roma, Sez. II-bis, sentenza 08.02.2012 n. 1246 - massima tratta da www.gazzettaamministrativa.it - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Nelle zone vincolate la mancanza del parere favorevole della competente autorità impedisce giuridicamente la formazione del silenzio assenso sulla domanda di sanatoria edilizia.
Ad avviso del giudice amministrativo sussiste impossibilità giuridica di formazione di provvedimento tacito di assenso su domande di sanatoria edilizia relative a immobili in aree sottoposte a vincoli, come nell’ermeneutica normativa avallata da consolidato indirizzo giurisprudenziale per l’ipotesi della mancanza di espresso parere favorevole, giacché il rilascio della concessione in sanatoria per abusi in zone vincolate presuppone necessariamente il parere favorevole della competente autorità, laddove l’inerzia o la lentezza dei comuni nel provvedere sulle istanze di condono edilizio non può assicurare agli interessati un risultato che gli stessi non potrebbero conseguire in virtù di provvedimento espresso e, in particolare, non può consentire di superare la mancanza dei prescritti pareri favorevoli (tra le tante pronunce: TAR Toscana, III, 27.02.2009 n. 350).
La lettura combinata dell’art. 32, comma primo, e dell’art. 35 della legge 28.2.1985 n. 47 esclude che il mancato rilascio del parere favorevole sulle domande di sanatoria per opere realizzate in aree sottoposte a vincoli determini l’accoglimento tacito delle istanze. L’art. 32, nel testo riformato dalla L. n. 326/2003, al primo comma qualifica come silenzio rifiuto la situazione lesiva generata dall’inerzia dell’autorità competente ad esprimere il parere, al secondo comma indica gli immobili suscettibili di sanatoria insistenti in aree vincolate, tra i quali non rientrano gli immobili siti in zone soggette a tutela ambientale, che dunque debbono essere compresi (terzo comma) tra quelli per cui la sanatoria non è consentita ai sensi dell’art. 33.
L’art. 35, comma 17, inibisce, infine ed espressamente, la formazione di assenso tacito per le domande di sanatoria relative ad immobili per i quali è vietata. Tanto premesso, onde escludere la rilevanza dell’inerzia amministrativa ai fini della sanatoria per gli immobili insistenti in aree soggette a vincoli d’interesse ambientale, come per la fattispecie, il giudice ha proceduto all'esame del contenuto motivazionale del provvedimento negativo di rilascio della sanatorio ritenendolo esente da vizi (TAR Lazio-Roma, Sez. II-bis, sentenza 08.02.2012 n. 1237 - massima tratta da www.gazzettaamministrativa.it - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATALa sanzione amministrativa, alternativa alla demolizione, attualmente disciplinata dall’art. 38 del d.P.R. 380/2001 (per cui, in caso di annullamento del permesso di costruire, “qualora non sia possibile, in base a motivata valutazione, la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite”), ha natura ripristinatoria e reale, e può essere perciò irrogata anche nei confronti degli attuali proprietari del bene, pur se questi si trovino in stato di incolpevole buona fede.
... è allora opportuno ricordare anzitutto che la sanzione amministrativa in questione, alternativa alla demolizione, attualmente disciplinata dall’art. 38 del d.P.R. 380/2001 (per cui, in caso di annullamento del permesso di costruire, “qualora non sia possibile, in base a motivata valutazione, la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite”), ha natura ripristinatoria e reale (TAR Liguria Genova, I, 12.03.2009, n. 306), e può essere perciò irrogata anche nei confronti degli attuali proprietari del bene, pur se questi si trovino in stato di incolpevole buona fede (conf., ex multis, TAR Piemonte, I, 09.04.2003, n. 528) (TAR Veneto, Sez. II, sentenza 08.02.2012 n. 204 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATASe normalmente “l'ordine di demolizione di opera edilizia abusiva è sufficientemente motivato con l'affermazione dell'accertata abusività dell'opera”, una giustificazione specifica può essere tuttavia richiesta “nel caso in cui, per il protrarsi e il lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dell'abuso e il protrarsi della inerzia dell'Amministrazione preposta alla vigilanza, si sia ingenerata una posizione di affidamento nel privato, ipotesi questa in cui è ravvisabile un onere di congrua motivazione che, avuto riguardo anche alla entità e alla tipologia dell'abuso, indichi il pubblico interesse, diverso da quello al ripristino della legalità, idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse privato.
Invero, se normalmente “l'ordine di demolizione di opera edilizia abusiva è sufficientemente motivato con l'affermazione dell'accertata abusività dell'opera”, una giustificazione specifica può essere tuttavia richiesta “nel caso in cui, per il protrarsi e il lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dell'abuso e il protrarsi della inerzia dell'Amministrazione preposta alla vigilanza, si sia ingenerata una posizione di affidamento nel privato, ipotesi questa in cui è ravvisabile un onere di congrua motivazione che, avuto riguardo anche alla entità e alla tipologia dell'abuso, indichi il pubblico interesse, diverso da quello al ripristino della legalità, idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse privato” (così, da ultimo, C.d.S. IV, 12.04.2011, n. 2266) (TAR Veneto, Sez. II, sentenza 08.02.2012 n. 203 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAIl potere di sospensione dei lavori in corso, attribuito all'autorità comunale dall'art. 27, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001, è di tipo cautelare, in quanto destinato ad evitare che la prosecuzione dei lavori determini un aggravarsi del danno urbanistico, e alla descritta natura interinale del potere segue che il provvedimento emanato nel suo esercizio ha la caratteristica della provvisorietà, fino all'adozione dei provvedimenti definitivi.
Ne discende che, a seguito dello spirare del termine di 45 giorni, ove l'amministrazione non abbia emanato alcun provvedimento sanzionatorio definitivo, l'ordine in questione perde ogni efficacia, mentre, nell'ipotesi di emanazione del provvedimento sanzionatorio, è in virtù di quest'ultimo che viene a determinarsi la lesione della sfera giuridica del destinatario con conseguente "assorbimento" dell'ordine di sospensione dei lavori.

... secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, condiviso dal Collegio, il potere di sospensione dei lavori in corso, attribuito all'autorità comunale dall'art. 27, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001, è di tipo cautelare, in quanto destinato ad evitare che la prosecuzione dei lavori determini un aggravarsi del danno urbanistico, e alla descritta natura interinale del potere segue che il provvedimento emanato nel suo esercizio ha la caratteristica della provvisorietà, fino all'adozione dei provvedimenti definitivi.
Ne discende che, a seguito dello spirare del termine di 45 giorni, ove l'amministrazione non abbia emanato alcun provvedimento sanzionatorio definitivo, l'ordine in questione perde ogni efficacia (cfr. tra le tante TAR Campania Salerno, sez. II, 06.10.2005, n. 1901), mentre, nell'ipotesi di emanazione del provvedimento sanzionatorio, è in virtù di quest'ultimo che viene a determinarsi la lesione della sfera giuridica del destinatario (cfr. TAR Lazio Roma, sez. II, 21.07.2005, n. 5810) con conseguente "assorbimento" dell'ordine di sospensione dei lavori
(TAR Veneto, Sez. II, sentenza 08.02.2012 n. 198 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAIl lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dell'abuso edilizio ed il protrarsi dell'inerzia dell'Amministrazione preposta alla vigilanza, comporta la nascita di una posizione di affidamento nel privato cittadino, in relazione alla quale l'esercizio del potere repressivo è subordinato ad un onere di congrua motivazione che, avuto riguardo anche all'entità e alla tipologia dell'abuso, indichi il pubblico interesse, evidentemente diverso da quello ripristino della legalità, idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse privato.
Secondo l'orientamento della giurisprudenza condiviso dal Collegio, il lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dell'abuso edilizio ed il protrarsi dell'inerzia dell'Amministrazione preposta alla vigilanza, comporta la nascita di una posizione di affidamento nel privato cittadino, in relazione alla quale l'esercizio del potere repressivo è subordinato ad un onere di congrua motivazione che, avuto riguardo anche all'entità e alla tipologia dell'abuso, indichi il pubblico interesse, evidentemente diverso da quello ripristino della legalità, idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse privato (cfr. (TAR Campania, Napoli, IV, 09.04.2010, n. 1890; TAR Campania, Napoli, IV, 24.05.2010, n. 8343) (TAR Veneto, Sez. II, sentenza 08.02.2012 n. 197 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAIl riesame dell'abusività dell'opera edilizia, provocato dall'istanza di sanatoria dell'autore dell'abuso, determina la necessaria formazione di un nuovo provvedimento che vale comunque a rendere inefficace il provvedimento sanzionatorio in precedenza emanato con la conseguenza che, in caso di rigetto dell'istanza, l'Amministrazione deve emanare un nuovo provvedimento sanzionatorio, disponendo nuovamente la demolizione dell'opera edilizia ritenuta abusiva, con l'assegnazione di un nuovo termine per adempiere.
- considerato che successivamente all’adozione del provvedimento impugnato, diffida a demolire del 19.12.2011, il Comune intimato (come documentato in atti) ha definito la pratica relativa all’istanza di sanatoria -presentata, ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 380/2001, dalla ricorrente per l’abuso contestato- con provvedimento di rigetto datato 20.12.2011, successivamente notificato;
- atteso quindi che il provvedimento impugnato è comunque intervenuto prima che l’amministrazione si fosse definitivamente determinata in ordine alla richiesta di sanatoria,
il ricorso è meritevole di accoglimento, in quanto la diffida risulta illegittimamente assunta nei confronti della ricorrente, stanti gli effetti dell’avvenuta presentazione della richiesta di sanatoria.
Invero, per un principio giurisprudenziale consolidato nella materia, "Il riesame dell'abusività dell'opera edilizia, provocato dall'istanza di sanatoria dell'autore dell'abuso, determina la necessaria formazione di un nuovo provvedimento che vale comunque a rendere inefficace il provvedimento sanzionatorio in precedenza emanato con la conseguenza che, in caso di rigetto dell'istanza, l'Amministrazione deve emanare un nuovo provvedimento sanzionatorio, disponendo nuovamente la demolizione dell'opera edilizia ritenuta abusiva, con l'assegnazione di un nuovo termine per adempiere." ( Consiglio di Stato, sez. IV, 03.12.2010, n. 8502).
Ne deriva che, essendo divenuto inefficace l’iniziale ordine di demolizione per effetto del riesame dell'abusività dell'intervento edilizio di cui trattasi, provocato dall'istanza di accertamento di conformità presentata dalla ricorrente (sulla quale l'Amministrazione si è pronunciata negativamente con la determinazione n. 46404 in data 20.12.2011), l'Amministrazione avrebbe dovuto adottare un nuovo ordine di demolizione, assegnando alla ricorrente un nuovo termine di 90 giorni per provvedere spontaneamente alla rimozione delle opere abusive, e, quindi, evitare l'adozione del provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle stesse e della relativa area di sedime (TAR Veneto, Sez. II, sentenza 08.02.2012 n. 193 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Con il rigetto della domanda di sanatoria degli abusi edilizi il Comune e' tenuto ad adottare una nuova e definitiva ordinanza di demolizione.
La presentazione di una domanda di concessione in sanatoria per abusi edilizi ex l. 28.02.1985 n. 47 (fonte richiamata dalle successive leggi di condono edilizio) impone al Comune la sua disamina e l'adozione dei provvedimenti conseguenti, di talché gli atti repressivi dell'abuso in precedenza adottati perdono efficacia, salva la necessità di una loro rinnovata adozione in caso di rigetto dell'istanza di sanatoria.
Invero, delle due l’una: o l'Amministrazione accoglie la predetta domanda e rilascia la concessione edilizia in sanatoria, con il superamento per questa via degli atti sanzionatori impugnati; oppure la medesima disattende l'istanza, respingendola, e allora essa è tenuta, in base all'art. 40, comma 1, L. n. 47 del 1985 (anche questo richiamato dall’art. 32, comma 25, del d.l. 30.09.2003 n. 269, che fa rinvio a tutte le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge n. 47), a procedere al completo riesame della fattispecie, assumendo, ove del caso, nuovi, e questa volta definitivi, provvedimenti sanzionatori, che a loro volta troveranno esecuzione oppure saranno oggetto di autonoma impugnativa, con conseguente cessazione immediata anche in questo caso di ogni efficacia lesiva da parte della precedente ordinanza impugnata.
Pertanto, in presenza della richiesta di rilascio della concessione in sanatoria, si deve registrare la sopravvenuta carenza d’interesse all’annullamento dell’atto sanzionatorio in relazione al quale è stata prodotta la suddetta domanda, con la traslazione e differimento dell’interesse ad impugnare verso il futuro provvedimento che, eventualmente, abbia a respingere la domanda medesima, disponendo nuovamente la demolizione dell’opera ritenuta abusiva.
L'interesse all'appello già proposto avverso gli originari provvedimenti repressivi assume dunque natura recessiva (VI, 26.03.2010, n. 1750; 07.05.2009, n. 2833; 12.11.2008, n. 5646; V, 26.06.2007, n. 3659; 19.02.1997, n. 165) (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 07.02.2012 n. 654 - massima tratta da www.gazzettaamministrativa.it - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAIstanza di condono in sanatoria: la richiesta del Comune di integrazione documentale interrompe il termine biennale per la formazione del silenzio-assenso e il termine triennale di prescrizione delle somme dovute per oblazione e oneri concessori.
Il Consiglio di Stato nella controversia in esame ha ritenuto non meritevole di censura la sentenza impugnata che ha ritenuto non formatosi il silenzio–accoglimento sull’istanza di condono, né spirato il termine triennale di prescrizione: ciò con riguardo sia alle somme dovute a titolo di conguaglio dell’oblazione sia a quelle relative agli oneri concessori.
In particolare ad avviso del Consiglio di Stato secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale il decorso dei termini fissati dal diciottesimo comma dell’articolo 35 della legge 28.02.1985, n. 47 (ventiquattro mesi per la formazione del silenzio–accoglimento sulla istanza di condono edilizio e trentasei mesi per la prescrizione dell’eventuale diritto al conguaglio delle somme dovute) presuppone in ogni caso la completezza della domanda di sanatoria (accompagnata in particolare dall’integrale pagamento di quanto dovuto a titolo di oblazione per quanto attiene la formazione del silenzio–accoglimento) (C.d.S., sez. IV, 16.02.2001, n. 1012; 07.07.2009, n. 4350; 19.02.2008, n. 554; sez. V, 19.04.2007, n. 1809; 21.09.2005, n. 4946).
E’ stato ulteriormente affermato che “la mancata allegazione della documentazione prevista dall’art. 35, comma 3, della legge 28.02.1985, n. 47, ha come effetto la preclusione per l’istante di ottenere la concessione in sanatoria per silenzio prevista dal successivo comma 18 e non di far considerare inesistente la domanda stessa” (C.d.S., sez. V, 25.06.2002, n. 3441; 14.10.1998, n. 1468; 17.10.1995, n. 14401) e che qualora l’amministrazione comunale, a fronte di un’istanza di sanatoria, abbia invitato l’interessato a presentare documentazione integrativa di quella già prodotta “…interviene l’interruzione del termine biennale necessario al formarsi del silenzio assenso della p.a. previsto dall’art. 35, comma 17, della stessa legge, e l’inizio di un nuovo termine dalla data di deposito di quanto richiesto” (C.d.S., sez. V, 01.10.2001, n. 5190).
Tali arresti costituiscono peraltro puntuale applicazione del principio di cui all’art. 2935 C.C., secondo cui la prescrizione non può decorrere se non dal giorno in cui il diritto possa essere fatto valere (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 02.02.2012 n. 578 - massima tratta da www.gazzettaamministrativa.it - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATASanzioni urbanistiche: il titolare di diritti immobiliari sul bene o su bene finitimi non e' controinteressato anche ove abbia sollecitato la P.A. all'adozione del provvedimento sanzionatorio.
Nel giudizio avente ad oggetto la sanzione urbanistica non è ravvisabile nel soggetto titolare di diritti immobiliari sul bene o su beni finitimi o che sia in rapporto di vicinitas la posizione di contro interessato, nemmeno allorquando tale soggetto si sia attivato per l’adozione del provvedimento sanzionatorio o abbia contestato in altra sede anche amministrativa l’abuso edilizio.
La qualità di controinteressato, al quale il ricorso giurisdizionale deve essere notificato entro il termine di legge, va riconosciuta non già a chi abbia un interesse, anche legittimo, a mantenere efficace il provvedimento impugnato -e men che mai a chi ne subisca conseguenze indirette o riflesse-, ma soltanto al soggetto che da quest'ultimo riceve un vantaggio diretto ed immediato, ossia il vantaggioso accrescimento della propria sfera giuridica.
Siffatto riconoscimento opera non in relazione ad esigenze processuali, ma deve essere condotto sulla scorta del c.d. elemento "sostanziale" (individuazione della titolarità di un interesse analogo e contrario alla posizione legittimante del ricorrente), oppure del c.d. elemento "formale" (indicazione nominativa nel provvedimento di colui che ne abbia un interesse qualificato alla conservazione) (cfr. tra le tante, Consiglio Stato, sez. V, 03.07.1995, n. 991) (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 02.02.2012 n. 567 - massima tratta da www.gazzettaamministrativa.it - link a www.giustizia-amministrativa.it).

gennaio 2012

EDILIZIA PRIVATASanatoria edilizia: assolvimento dell'onere probatorio in ordine alla data di realizzazione dell'abuso.
L’onere della prova circa la data di realizzazione di un immobile abusivo spetta a chi ha commesso l’abuso (cfr. Cons. Stato Sez. VI 06.05.2008 n. 2010; idem Sez. V 12.10.1999 n. 1440) e nel caso all'esame il Collegio rileva che la parte appellante offre sì alcuni elementi di giudizio che (a suo avviso) indurrebbero a far ritenere come ultimati i lavori edilizi entro la data del 31.12.1993, ma le circostanze dedotte (tra cui quella della testimonianza di un eremita) appaiono insufficienti e comunque non hanno consistenza tale da provare l’asserita esecuzione delle opere nel periodo utile alla sanatoria e comunque sono recessive rispetto alle risultanze emergenti dagli accertamenti degli organi preposti alla vigilanza e alla tutela dell’assetto del territorio che, al contrario forniscono elementi e dati indicativi di una diversa data di esecuzione del prefabbricato per cui è causa (massima tratta da www.gazzettaamministrativa.it - Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 31.01.2012 n. 478 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAL'ordine di demolizione può essere emesso sia nei confronti dell'autore dell'abuso edilizio che del proprietario dell'immobile. In particolare, l'ordine di demolizione del manufatto abusivo è legittimamente adottato nei confronti del proprietario dell'immobile indipendentemente dall'essere egli stato anche autore dell'abuso, salva la facoltà del medesimo di far valere, sul piano civile, la responsabilità, contrattuale o extracontrattuale, del proprio dante causa. Il provvedimento che ingiunge la demolizione dell'abuso, pertanto, non è illegittimo per il solo fatto che l'ordine venga indirizzato al proprietario (anche se estraneo alla commissione dell'illecito edilizio) del suolo su cui ricade la costruzione, atteso che a quest'ultimo deve riconoscersi comunque l'interesse a contestare anche il carattere abusivo della stessa realizzazione, perché non può escludersi che la rimozione del manufatto possa arrecare anche un danno all'area di sua proprietà.
In caso di inottemperanza del responsabile dell'abuso all'ingiunzione di demolizione, l'acquisizione gratuita dell'area non può essere, però, dichiarata nei confronti del proprietario che, del tutto estraneo al compimento dell'opera abusiva, non può ritenersi responsabile della stessa; l'unica eccezione a tale principio sussiste quando il proprietario, sebbene non responsabile dell'abuso, sia venuto a conoscenza dello stesso e non si sia adoperato per impedirlo con gli strumenti offerti dall'ordinamento; l'amministrazione, ferma restando l'attività demolitoria dell'immobile illecitamente realizzato, legittimamente ingiunta nei confronti del responsabile dell'abuso, non può prefigurare l'acquisizione dell'area di sedime e di pertinenza ai danni del ricorrente, proprietario del terreno, ove abbia accertato la completa estraneità dello stesso al compimento dell'opera abusiva e, nel caso in cui l'interessato fosse comunque venuto a conoscenza dell'abuso, ove abbia accertato il suo adoperarsi per impedire l'attività illecita con gli strumenti offerti dall'ordinamento.

E’ stato, infatti, costantemente affermato che l'ordine di demolizione può essere emesso sia nei confronti dell'autore dell'abuso edilizio che del proprietario dell'immobile. In particolare, l'ordine di demolizione del manufatto abusivo è legittimamente adottato nei confronti del proprietario dell'immobile indipendentemente dall'essere egli stato anche autore dell'abuso, salva la facoltà del medesimo di far valere, sul piano civile, la responsabilità, contrattuale o extracontrattuale, del proprio dante causa. Il provvedimento che ingiunge la demolizione dell'abuso, pertanto, non è illegittimo per il solo fatto che l'ordine venga indirizzato al proprietario (anche se estraneo alla commissione dell'illecito edilizio) del suolo su cui ricade la costruzione, atteso che a quest'ultimo deve riconoscersi comunque l'interesse a contestare anche il carattere abusivo della stessa realizzazione, perché non può escludersi che la rimozione del manufatto possa arrecare anche un danno all'area di sua proprietà (cfr., fra le tante, TAR Lazio, sez. II, 04.02.2011, n. 1072).
In caso di inottemperanza del responsabile dell'abuso all'ingiunzione di demolizione, l'acquisizione gratuita dell'area non può essere, però, dichiarata nei confronti del proprietario che, del tutto estraneo al compimento dell'opera abusiva, non può ritenersi responsabile della stessa; l'unica eccezione a tale principio sussiste quando il proprietario, sebbene non responsabile dell'abuso, sia venuto a conoscenza dello stesso e non si sia adoperato per impedirlo con gli strumenti offerti dall'ordinamento; l'amministrazione, ferma restando l'attività demolitoria dell'immobile illecitamente realizzato, legittimamente ingiunta nei confronti del responsabile dell'abuso, non può prefigurare l'acquisizione dell'area di sedime e di pertinenza ai danni del ricorrente, proprietario del terreno, ove abbia accertato la completa estraneità dello stesso al compimento dell'opera abusiva e, nel caso in cui l'interessato fosse comunque venuto a conoscenza dell'abuso, ove abbia accertato il suo adoperarsi per impedire l'attività illecita con gli strumenti offerti dall'ordinamento (cfr. TAR Campania, sez. II, 20.12.2010, n. 27683) (TAR Lombardia-Milano, Sez. IV, sentenza 31.01.2012 n. 347 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: In materia di dinieghi di condono, le specifiche caratteristiche dei manufatti, nel concreto spazio in cui insistono, possono consentire al giudice, cui sia offerto un adeguato supporto probatorio, di intendere ed eventualmente approvare (sempre, naturalmente, nei limiti del sindacato di legittimità) le ragioni del diniego stesso, per quanto solo compendiate nel provvedimento.
Fuorviante risulta il richiamo all’orientamento della giurisprudenza secondo cui il diniego di concessione edilizia necessita di una motivazione esplicativa delle reali ragioni impeditive, da individuarsi nel contrasto del progetto presentato con specifiche norme urbanistiche, esplicitamente indicate.
Invero, se la ratio sottesa a tale indirizzo è quella di consentire al richiedente di conoscere le reali ragioni del diniego là dove sono possibili più ipotesi normative, nella specie tale scopo è stato palesemente raggiunto, posto che il dr. Capitanio -dopo aver negato, con il primo motivo, di conoscere la reale ragione ostativa al condono- ha poi provveduto a contestare (con la seconda doglianza) la fondatezza del diniego in relazione alla sussistenza del carattere di pertinenzialità della struttura, risultando incontroverso che la struttura intesa come autonoma non era ammessa a condono.
Inoltre, va condiviso l’indirizzo giurisprudenziale (cfr. TAR Veneto, Sez. II, 24.01.2009, n. 151; Sez. II, 27.05.2009 n. 1624) secondo il quale, in materia di dinieghi di condono, le specifiche caratteristiche dei manufatti, nel concreto spazio in cui insistono, possono consentire al giudice, cui sia offerto un adeguato supporto probatorio, di intendere ed eventualmente approvare (sempre, naturalmente, nei limiti del sindacato di legittimità) le ragioni del diniego stesso, per quanto solo compendiate nel provvedimento
(TAR Lombardia-Brescia, Sez. I, sentenza 31.01.2012 n. 141 -  link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATANon incombe a carico del Comune l'onere della previa individuazione dell'effettivo proprietario dell'area, atteso che l'ordinanza di demolizione, per giurisprudenza consolidata nella materia, può essere legittimamente notificata anche esclusivamente all'autore materiale dell'abuso nel caso in cui non corrisponda con il proprietario dell'area interessata dai lavori edilizi abusivi.
In tali evenienze, infatti, l'estraneità del proprietario (o del titolare del diritto reale) agli abusi edilizi si tradurrà, in caso di non ottemperanza all’ordine di riduzione in pristino, nella insuscettività del provvedimento repressivo e sanzionatorio a costituire titolo per l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'area di sedime sulla quale insiste il bene.

Non incombe a carico del Comune l'onere della previa individuazione dell'effettivo proprietario dell'area, atteso che l'ordinanza di demolizione, per giurisprudenza consolidata nella materia, può essere legittimamente notificata anche esclusivamente all'autore materiale dell'abuso nel caso in cui non corrisponda con il proprietario dell'area interessata dai lavori edilizi abusivi.
In tali evenienze, infatti, l'estraneità del proprietario (o del titolare del diritto reale) agli abusi edilizi si tradurrà, in caso di non ottemperanza all’ordine di riduzione in pristino, nella insuscettività del provvedimento repressivo e sanzionatorio a costituire titolo per l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'area di sedime sulla quale insiste il bene (cfr. TAR Lazio Roma, sez. I, 07.03.2011, n. 2031; TAR Campania Napoli, sez. VI, 05.03.2010, n. 1317; TAR Umbria Perugia, sez. I, 21.01.2010, n. 24; TAR Campania Napoli, sez. IV, 28.12.2009, n. 9605; TAR Basilicata Potenza, sez. I, 17.11.2009, n. 765; Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giurisd., 02.03.2009, n. 60)
(TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 27.01.2012 n. 292 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Ai fini del conseguimento della sanatoria, “si intendono ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura, ovvero, quanto alle opere interne agli edifici già esistenti e a quelle non destinate alla residenza, quando esse siano state completate funzionalmente”.
Ciò posto, si osserva che le opere interne abusive, per essere complete, debbono risultare tali da permettere l'uso in relazione alla funzione cui sono destinate e quindi contenere tutti gli elementi essenziali alla loro destinazione d'uso.
Le disposizioni di cui al D.M. 05.07.1975 integrano una normativa di rango primario in virtù del rinvio disposto dall’art. 218 del R.D. 27.7.1934, n. 1265, e pertanto, diversamente dalle disposizioni integrative e supplementari portate dai regolamenti comunali di igiene (espressione di esigenze locali e comunque non attuative di norme di legge gerarchicamente sovraordinate), sono inderogabili –ex art. 35, comma 20, L. n. 47/1985- anche in sede di rilascio del certificato di abitabilità a seguito del condono.

Con ricorso notificato in data 07.11.2008 la signora ... ha impugnato il provvedimento 18.08.2008 prot. 20561, con il quale il comune di Finale Ligure ha respinto la domanda di condono edilizio ai sensi dell’art. 32 D.L. 30.09.2003, n. 269 volta al cambio di destinazione d’uso di un prefabbricato in lamiera in località Monte, già condonato come magazzino e da destinare ad abitazione, con la motivazione che gli interventi trasformativi oggetto di sanatoria non risulta conferiscano all’opera le caratteristiche minime indispensabili affinché possa essere adibita ad uso abitativo.
...
Il ricorso è infondato.
Innanzitutto, non può dirsi formato il silenzio assenso sull’istanza di sanatoria (primo motivo).
Si tratta infatti di intervento in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, sicché il termine di ventiquattro mesi per la formazione del silenzio assenso decorre –ex art. 31, comma 19, L. n. 47/1985- dall’emissione del parere favorevole dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo.
Nel caso di specie, non è dedotta né provata l’emissione del parere favorevole dell’amministrazione comunale.
Quanto al secondo ed al terzo motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente attesa la loro connessione logica, giova richiamare l’art. 31, comma 2, della legge 28.02.1985, n. 47 (applicabile anche all’ultimo condono edilizio), a mente del quale, ai fini del conseguimento della sanatoria, “si intendono ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura, ovvero, quanto alle opere interne agli edifici già esistenti e a quelle non destinate alla residenza, quando esse siano state completate funzionalmente”.
Ciò posto, si osserva che, per costante giurisprudenza, le opere interne abusive, per essere complete, debbono risultare tali da permettere l'uso in relazione alla funzione cui sono destinate e quindi contenere tutti gli elementi essenziali alla loro destinazione d'uso (cfr. Cons. di St., V, 21.06.2007, n. 3315; id., 08.05.2007, n. 2120; TAR Campania-Napoli, IV, 06.04.2011, n. 1928).
Nel caso di specie, non è contestabile che il manufatto in questione non presenti le caratteristiche necessarie e sufficienti per assolvere alla destinazione d’uso abitativa, difettando dell’altezza minima interna e di una superficie minima non inferiore a mq. 28, requisiti stabiliti dall’art. 3 del D.M. 05.07.1975, emanato in esecuzione dell’art. 218 del R.D. 27.07.1934, n. 1265 (testo unico delle leggi sanitarie).
Del resto, le disposizioni di cui al D.M. 05.07.1975 integrano una normativa di rango primario in virtù del rinvio disposto dall’art. 218 del R.D. 27.7.1934, n. 1265, e pertanto, diversamente dalle disposizioni integrative e supplementari portate dai regolamenti comunali di igiene (espressione di esigenze locali e comunque non attuative di norme di legge gerarchicamente sovraordinate), sono inderogabili –ex art. 35, comma 20, L. n. 47/1985- anche in sede di rilascio del certificato di abitabilità a seguito del condono (cfr. Cons. di St., IV, 03.05.2011, n. 2620).
Sicché, nel caso di specie, qualora il comune avesse concesso la sanatoria straordinaria, avrebbe comunque dovuto successivamente negare l’abitabilità del manufatto (TAR Liguria, Sez. I, sentenza 27.01.2012 n. 194 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAL'ordine di demolizione, come tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, è atto vincolato che non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest’ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione, non potendo neppure ammettersi l’esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può giammai legittimare.
Resterebbe soltanto salva, secondo un orientamento (comunque di frequente contestato), l’ipotesi in cui, per il protrarsi e il lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dell'abuso e il protrarsi della inerzia dell'amministrazione preposta alla vigilanza, si sia ingenerata una posizione di affidamento nel privato, ipotesi questa sola, in relazione alla quale potrebbe ravvisarsi un onere di congrua motivazione che, avuto riguardo anche alla entità e alla tipologia dell’abuso, indichi il pubblico interesse, evidentemente diverso da quello al ripristino della legalità, idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse privato.
Ma, al riguardo, questo Tribunale ha da tempo affermato che, in ogni caso, la tutela dell’affidamento del privato deve essere subordinata al rigoroso accertamento dei suoi presupposti giustificativi; in sostanza, quanto meno:
- il lasso di tempo trascorso dalla realizzazione dell’opera senza che l’amministrazione sia intervenuta in alcun modo, deve essere considerevole, ed è onere dell’interessato farlo constare in modo ragionevolmente certo (non soltanto mediante riferimenti documentali, diretti o indiretti, ma anche sulla base di considerazioni concernenti elementi oggettivi, quali le tipologie e modalità realizzative, i materiali impiegati, lo stato di conservazione, etc.);
- la presenza dell’opera realizzata in assenza del titolo edilizio necessario, deve essere stata ritenuta, anche implicitamente, regolare dalla stessa Amministrazione in occasione dell’esame di precedenti pratiche edilizie, di attività di vigilanza sul territorio, o di altre attività amministrative.

E’ consolidato l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui l'ordine di demolizione, come tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, è atto vincolato che non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest’ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione, non potendo neppure ammettersi l’esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può giammai legittimare (cfr. tra le altre, Cons. Stato, V, 11.01.2011, n. 79; IV, 31.08.2010, n. 3955).
Resterebbe soltanto salva, secondo un orientamento (comunque di frequente contestato), l’ipotesi in cui, per il protrarsi e il lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dell'abuso e il protrarsi della inerzia dell'amministrazione preposta alla vigilanza, si sia ingenerata una posizione di affidamento nel privato, ipotesi questa sola, in relazione alla quale potrebbe ravvisarsi un onere di congrua motivazione che, avuto riguardo anche alla entità e alla tipologia dell’abuso, indichi il pubblico interesse, evidentemente diverso da quello al ripristino della legalità, idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse privato (cfr., Cons. Stato, IV, 06.06.2008, n. 2705).
E’ a questo orientamento che evidentemente si appella il ricorrente.
Ma, al riguardo, questo Tribunale ha da tempo affermato (cfr., sentt. 21.01.2010, n. 23; 18.08.2009, n. 492; 18.03.2008, nn. 102 e 103) che, in ogni caso, la tutela dell’affidamento del privato deve essere subordinata al rigoroso accertamento dei suoi presupposti giustificativi; in sostanza, quanto meno:
- il lasso di tempo trascorso dalla realizzazione dell’opera senza che l’amministrazione sia intervenuta in alcun modo, deve essere considerevole, ed è onere dell’interessato farlo constare in modo ragionevolmente certo (non soltanto mediante riferimenti documentali, diretti o indiretti, ma anche sulla base di considerazioni concernenti elementi oggettivi, quali le tipologie e modalità realizzative, i materiali impiegati, lo stato di conservazione, etc.);
- la presenza dell’opera realizzata in assenza del titolo edilizio necessario, deve essere stata ritenuta, anche implicitamente, regolare dalla stessa Amministrazione in occasione dell’esame di precedenti pratiche edilizie, di attività di vigilanza sul territorio, o di altre attività amministrative (TAR Umbria, sentenza 27.01.2012 n. 21 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAL'art. 31, comma 2, della legge n. 47/1985 -richiamato dall'art. 39 della legge n. 724/1994 e poi dalla legge n. 326/2003- stabilisce che, ai fini dell'applicazione delle regole sul condono, "si intendono ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura, ovvero, quanto alle opere interne agli edifici già esistenti e a quelle non destinate alla residenza, quando esse siano state completate funzionalmente".
La norma citata introduce -in alternativa al criterio dell'esecuzione al rustico e completamento della copertura dell'edificio- il parametro del completamento funzionale dell'opera: per i mutamenti di destinazione d' uso di edifici residenziali è condonabile la struttura in cui le opere, pur se non perfette nelle finiture, possano dirsi individuabili nei loro elementi strutturali con le caratteristiche necessarie e sufficienti ad assolvere alla funzione cui sono destinate. Il criterio del "completamento funzionale" anticipa, quindi, la data di ultimazione delle opere ai fini dell'ammissione al condono, per cui un intervento non ancora completato può tuttavia essere giudicato sanabile dal punto di vista funzionale.
Ne discende, quindi, che entro il termine stabilito dalla legge, anche se le attività edilizie siano ancora in corso, l'immobile deve essere già fornito degli elementi indispensabili a rendere effettivamente possibile un uso diverso da quello assentito -in modo tale da risultare incompatibile con l'originaria destinazione- pur se non siano stati ancora realizzati gli impianti e le rifiniture di carattere complementare ed accessorio.
L’onere della prova circa la data di realizzazione dell’immobile abusivo (o anche della attività edilizia abusiva da sanare) spetta a colui che ha commesso l’abuso e solo la deduzione, da parte di quest’ultimo, di concreti elementi, che non possono limitarsi a sole allegazioni documentali a sostegno delle proprie affermazioni, trasferisce il suddetto onere in capo all’Amministrazione.
La pubblica amministrazione non può di solito materialmente accertare quale fosse la situazione dell’intero suo territorio a quella data prevista dalla legge, mentre il privato, che propone l’istanza di sanatoria, è normalmente in grado di fornire idonea documentazione che comprovi l’ultimazione dell’abuso entro la data di riferimento, vale a dire nel caso di specie il 31.03.2003, spettando a costui l’onere di fornire quantomeno un principio di prova su tale ultimazione e in caso contrario restando integro il potere di non concedere il condono e di irrogare la sanzione prescritta.

Orbene, l'art. 31, comma 2, della legge n. 47/1985 -richiamato dall'art. 39 della legge n. 724/1994 e poi dalla legge n. 326/2003- stabilisce che, ai fini dell'applicazione delle regole sul condono, "si intendono ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura, ovvero, quanto alle opere interne agli edifici già esistenti e a quelle non destinate alla residenza, quando esse siano state completate funzionalmente".
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa in tema di ultimazione delle opere condonabili, dal quale il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, la norma citata introduce -in alternativa al criterio dell'esecuzione al rustico e completamento della copertura dell'edificio- il parametro del completamento funzionale dell'opera: per i mutamenti di destinazione d' uso di edifici residenziali è condonabile la struttura in cui le opere, pur se non perfette nelle finiture, possano dirsi individuabili nei loro elementi strutturali con le caratteristiche necessarie e sufficienti ad assolvere alla funzione cui sono destinate. Il criterio del "completamento funzionale" anticipa, quindi, la data di ultimazione delle opere ai fini dell'ammissione al condono, per cui un intervento non ancora completato può tuttavia essere giudicato sanabile dal punto di vista funzionale (cfr. TAR Liguria, sez. I, 06.05.2010 n. 2295).
Ne discende, quindi, che entro il termine stabilito dalla legge, anche se le attività edilizie siano ancora in corso, l'immobile deve essere già fornito degli elementi indispensabili a rendere effettivamente possibile un uso diverso da quello assentito -in modo tale da risultare incompatibile con l'originaria destinazione (cfr. TAR Abruzzo Pescara, 22.10.2007 n. 837)- pur se non siano stati ancora realizzati gli impianti e le rifiniture di carattere complementare ed accessorio (cfr. TAR Veneto, sez. II, 28.05.2008 n. 1631).
Costituisce, infine, principio consolidato della giurisprudenza che l’onere della prova circa la data di realizzazione dell’immobile abusivo (o anche della attività edilizia abusiva da sanare) spetti a colui che ha commesso l’abuso e solo la deduzione, da parte di quest’ultimo, di concreti elementi, che non possono limitarsi a sole allegazioni documentali a sostegno delle proprie affermazioni, trasferisce il suddetto onere in capo all’Amministrazione (cfr. Consiglio di Stato, IV, 13.01.2010, n. 45; Consiglio di Stato, V, 09.11.2009, n.6984).
E, infatti, la pubblica amministrazione non può di solito materialmente accertare quale fosse la situazione dell’intero suo territorio a quella data prevista dalla legge, mentre il privato, che propone l’istanza di sanatoria, è normalmente in grado di fornire idonea documentazione che comprovi l’ultimazione dell’abuso entro la data di riferimento, vale a dire nel caso di specie il 31.03.2003, spettando a costui l’onere di fornire quantomeno un principio di prova su tale ultimazione e in caso contrario restando integro il potere di non concedere il condono e di irrogare la sanzione prescritta (TAR Veneto, Sez. II, sentenza 25.01.2012 n. 46 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: La realizzazione di interventi in assenza o in difformità dalla D.I.A. comporta l’irrogazione della sola sanzione pecuniaria e non di quella ripristinatoria.
... appare allora fondata la dedotta violazione dell’art. 37 del d.P.R. n. 380/2001, ai sensi del quale la realizzazione di interventi in assenza o in difformità dalla D.I.A. comporta l’irrogazione della sola sanzione pecuniaria e non di quella ripristinatoria.
E, infatti, non può essere considerata applicabile la disposta sanzione demolitoria, la quale si riferisce, al massimo (per effetto del richiamo contenuto nell'art. 33 cit., comma 6-bis, all'art. 22, comma 3, e quindi all'articolo 10, comma primo, lett. c, dello stesso D.P.R.) agli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino aumento di unità immobiliari, ovvero modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici (e, quindi, per quanto sopra, ad interventi diversi da quello realizzato nel caso di specie).
Poiché, invece, nella specie, si tratta tutt’al più di intervento eseguito in assenza di denuncia di inizio attività, la sanzione applicabile è quella pecuniaria di cui al citato art. 37 (cfr. TAR Campania, Napoli, sez. IV, 05.05.2011 , n. 2528) (TAR Veneto, Sez. II, sentenza 25.01.2012 n. 42 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAL’irrogazione della sanzione pecuniaria correlata ad abusi edilizi sanati ai sensi dell’art. 36 sopra citato, costituendo esercizio di un potere autoritativo, va impugnata entro il termine decadenziale, non essendo consentito contestare in un momento successivo l’ammontare richiesto a tale titolo dall’amministrazione al fine di censurare surrettiziamente la condizione presupposta al rilascio del permesso di costruire in sanatoria.
L’oblazione di cui all’art. 36 del d.p.r. n. 380 del 2001 comprende l’assolvimento sia dell’originario obbligo contributivo sia della sanzione.

Come evidenziato anche dal giudice d’appello, l’irrogazione della sanzione pecuniaria correlata ad abusi edilizi sanati ai sensi dell’art. 36 sopra citato, costituendo esercizio di un potere autoritativo, va impugnata entro il termine decadenziale, non essendo consentito contestare in un momento successivo l’ammontare richiesto a tale titolo dall’amministrazione al fine di censurare surrettiziamente la condizione presupposta al rilascio del permesso di costruire in sanatoria (Cons. St., sez. IV, 19.12.2007, n. 6559).
C
ome affermato dalla consolidata giurisprudenza di questa Sezione, l’oblazione di cui all’art. 36 del d.p.r. n. 380 del 2001 comprende l’assolvimento sia dell’originario obbligo contributivo sia della sanzione (TAR Veneto, sez. II, 08.11.2005, n. 3862) (TAR Veneto, Sez. II, sentenza 25.01.2012 n. 34 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAE' manifestamente improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, l'impugnazione giurisdizionale di un'ordinanza sindacale di sospensione dei lavori abusivi, divenuta inefficace nel corso del giudizio per decorso del termine di 45 giorni previsto dall'articolo 4 della legge 28.02.1985, n. 47.
La presentazione della domanda di condono o di accertamento di conformità in data successiva all'impugnazione dell'ordinanza di demolizione produce l'effetto di rendere il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere, in quanto l'istanza di sanatoria comporta il riesame dell'abusività dell'opera mediante l'emanazione di un nuovo provvedimento, di accoglimento o di rigetto, che vale comunque a superare il provvedimento sanzionatorio oggetto dell'impugnativa.
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Il provvedimento con il quale il comune impone la demolizione di un manufatto abusivo ha evidentemente carattere vincolato.
Anche qualora intercorra un lungo periodo di tempo tra la realizzazione dell'opera abusiva e il provvedimento sanzionatorio, tale circostanza non rileva ai fini della legittimità di quest'ultimo, sia in rapporto al preteso affidamento circa la legittimità dell'opera -che il protrarsi del comportamento inerte del comune avrebbe ingenerato nel responsabile dell'abuso edilizio- sia in relazione ad un presunto ulteriore obbligo, per l'amministrazione procedente, di motivare specificamente in ordine alla sussistenza dell'interesse pubblico attuale a far demolire il manufatto: deve infatti ritenersi che la lunga durata nel tempo dell'opera priva del necessario titolo edilizio ne rafforza il carattere abusivo (trattandosi di illecito permanente), il che preserva il potere-dovere dell'amministrazione di intervenire nell'esercizio dei suoi poteri sanzionatori, tanto più che il provvedimento demolitorio non richiede una congrua motivazione in ordine all'attualità dell'interesse pubblico alla rimozione dell'abuso, che è in re ipsa.
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Decorso infruttuosamente il termine di 90 giorni assegnato al proprietario per la demolizione di un manufatto abusivo, l'effetto acquisitivo al patrimonio comunale, ai sensi dell'articolo 7, della legge n. 47 del 1985, si produce di diritto, con conseguente carattere meramente dichiarativo e vincolato del successivo provvedimento amministrativo.

Per la parte in cui è stata disposta la sospensione dei lavori edilizi abusivi il ricorso deve essere dichiarato improcedibile atteso che, secondo un consolidato orientamento nella materia, è manifestamente improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, l'impugnazione giurisdizionale di un'ordinanza sindacale di sospensione dei lavori abusivi, divenuta inefficace nel corso del giudizio per decorso del termine di 45 giorni previsto dall'articolo 4 della legge 28.02.1985, n. 47 (TAR Lazio-Roma, sez. II, 22.12.2010, n. 38234).
Per quanto attiene, poi, l’ordinata demolizione -atteso che, sempre secondo un consolidato orientamento nella materia, la presentazione della domanda di condono o di accertamento di conformità in data successiva all'impugnazione dell'ordinanza di demolizione produce l'effetto di rendere il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere, in quanto l'istanza di sanatoria comporta il riesame dell'abusività dell'opera mediante l'emanazione di un nuovo provvedimento, di accoglimento o di rigetto, che vale comunque a superare il provvedimento sanzionatorio oggetto dell'impugnativa (TAR Lazio Roma, sez. II, 22.12.2010, n. 38234)- considerato che risulta comprovata in atti l’intervenuta presentazione dell’istanza di rilascio della concessione edilizia in sanatoria relativamente alla scala esterna, nella sola predetta parte il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato improcedibile e si tratterà, invece, di verificare nel merito la fondatezza del primo ricorso per motivi aggiunti con il quale, appunto, è stato impugnato il diniego di rilascio della richiesta sanatoria.
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Il provvedimento con il quale il comune imponga la demolizione di un manufatto abusivo ha evidentemente carattere vincolato.
E, atteso il predetto carattere vincolato, anche qualora intercorra un lungo periodo di tempo tra la realizzazione dell'opera abusiva e il provvedimento sanzionatorio, tale circostanza non rileva ai fini della legittimità di quest'ultimo, sia in rapporto al preteso affidamento circa la legittimità dell'opera -che il protrarsi del comportamento inerte del comune avrebbe ingenerato nel responsabile dell'abuso edilizio- sia in relazione ad un presunto ulteriore obbligo, per l'amministrazione procedente, di motivare specificamente in ordine alla sussistenza dell'interesse pubblico attuale a far demolire il manufatto: deve infatti ritenersi che la lunga durata nel tempo dell'opera priva del necessario titolo edilizio ne rafforza il carattere abusivo (trattandosi di illecito permanente), il che preserva il potere-dovere dell'amministrazione di intervenire nell'esercizio dei suoi poteri sanzionatori, tanto più che il provvedimento demolitorio non richiede una congrua motivazione in ordine all'attualità dell'interesse pubblico alla rimozione dell'abuso, che è in re ipsa.
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Premesso che, decorso infruttuosamente il termine di novanta giorni assegnato al proprietario per la demolizione di un manufatto abusivo, l'effetto acquisitivo al patrimonio comunale, ai sensi dell'articolo 7, della legge n. 47 del 1985, si produce di diritto, con conseguente carattere meramente dichiarativo e vincolato del successivo provvedimento amministrativo (TAR Lazio-Roma, sez. II, 09.11.2005, n. 10874)-, da un lato, l’ordinanza di demolizione di cui trattasi non risulta essere stata sospesa nei suoi effetti nel corso del presente giudizio, con la conseguenza che l’amministrazione non era tenuta a sospendere il relativo procedimento per la sola circostanza dell’intervenuta proposizione del ricorso, e, dall’altro, l’intervenuta amministrazione giudiziaria della società non può essere ritenuta di ostacolo al procedere dell’operato dell’amministrazione comunale la cui attività al riguardo è, peraltro, vincolata
(TAR Lazio-Roma, Sez. II-ter, sentenza 24.01.2012 n. 765 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: P. Cipolla, IN TEMA DI RESPONSABILITÀ DEL PROPRIETARIO IMMOBILIARE PER OPERE EDILIZIE ABUSIVE REALIZZATE DA ALTRI (link a www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATAAppartiene “alla giurisdizione del Tribunale superiore delle acque, prevista dall’art. 143 del r.d. 11.12.1933, n. 1775, la controversia relativa al diniego di rilascio di concessione in sanatoria, opposto dall’autorità comunale in ragione dell’edificazione dell’immobile da condonare in violazione della fascia di rispetto di dieci metri dal piede dell’argine, ai sensi dell’art. 96, lett. f), del r.d. 25.07.1904, n. 523.
Detto provvedimento, infatti, ancorché emanato da un’autorità diversa da quelle specificamente preposte alla tutela delle acque, incide direttamente sul regolare regime delle acque, la cui tutela ha carattere inderogabile in quanto informata alla ragione pubblicistica di assicurare la possibilità di sfruttamento delle acque demaniali e il libero deflusso delle acque scorrenti dei fiumi, torrenti canali e scolatoi pubblici”.

Parte resistente ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione di questo giudice a conoscere della controversia, richiamando a sostegno dell’eccezione recente giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione che enuncia il principio il principio secondo cui appartiene “alla giurisdizione del Tribunale superiore delle acque, prevista dall’art. 143 del r.d. 11.12.1933, n. 1775, la controversia relativa al diniego di rilascio di concessione in sanatoria, opposto dall’autorità comunale in ragione dell’edificazione dell’immobile da condonare in violazione della fascia di rispetto di dieci metri dal piede dell’argine, ai sensi dell’art. 96, lett. f), del r.d. 25.07.1904, n. 523; detto provvedimento, infatti, ancorché emanato da un’autorità diversa da quelle specificamente preposte alla tutela delle acque, incide direttamente sul regolare regime delle acque, la cui tutela ha carattere inderogabile in quanto informata alla ragione pubblicistica di assicurare la possibilità di sfruttamento delle acque demaniali e il libero deflusso delle acque scorrenti dei fiumi, torrenti canali e scolatoi pubblici” (Cass. SS.UU., 12.05.2009, n. 10845) (TAR Liguria, Sez. I, sentenza 20.01.2012 n. 162 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Nell'ipotesi di mancata esplicita definizione della domanda di condono, la formazione del silenzio-assenso, ai sensi dell'art. 35, l. 28.02.1985 n. 47, si ha dopo il termine di ventiquattro mesi decorrente dalla data nella quale viene depositata la documentazione completa a corredo della domanda di concessione in sanatoria.
Questo Tribunale ha più volte precisato che nell'ipotesi di mancata esplicita definizione della domanda di condono, la formazione del silenzio-assenso, ai sensi dell'art. 35, l. 28.02.1985 n. 47, si ha dopo il termine di ventiquattro mesi decorrente dalla data nella quale viene depositata la documentazione completa a corredo della domanda di concessione in sanatoria (per tutte, TAR Sardegna, Sez. II, 17.11.2010 n. 2600)
(TAR Sardegna, Sez. II, sentenza 20.01.2012 n. 41 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAGli interventi consistenti nella installazione di tettoie o di altre strutture che siano comunque apposte a parti di preesistenti edifici come strutture accessorie di protezione o di riparo di spazi liberi, cioè non compresi entro coperture volumetriche previste in un progetto assentito, possono ritenersi sottratti al regime del permesso di costruire soltanto ove la loro conformazione e le loro ridotte dimensioni rendono evidente e riconoscibile la loro finalità di semplice decoro o arredo o di riparo e protezione (anche da agenti atmosferici) della parte dell'immobile cui accedono.
Tali strutture non possono viceversa ritenersi installabili senza permesso di costruire allorquando le loro dimensioni sono di entità tale da arrecare una visibile alterazione all'edificio o alle parti dello stesso su cui vengono inserite, quando quindi per la loro consistenza dimensionale non possono più ritenersi assorbite, ovvero ricomprese in ragione della accessorietà, nell'edificio principale o nella parte dello stesso cui accedono.
Utilizzando tali criteri anche la realizzazione di una tettoia (di non irrilevante consistenza dimensionale) ancorata al suolo costituisce opera idonea ad alterare lo stato dei luoghi e a trasformare il territorio permanentemente e perciò richiede il rilascio di un permesso di costruire.
La nozione di costruzione, ai fini del rilascio del permesso di costruire, si configura in presenza di opere che attuino una trasformazione urbanistico-edilizia del territorio, con perdurante modifica dello stato dei luoghi, a prescindere dal fatto che essa avvenga mediante realizzazione di opere murarie, essendo irrilevante che le opere siano state realizzate in metallo, in laminati di plastica, in legno o altro materiale, ove si sia in presenza di un'evidente trasformazione del tessuto urbanistico ed edilizio e le opere siano preordinate a soddisfare esigenze non precarie sotto il profilo funzionale. In altri termini, rilevano non soltanto gli elementi strutturali (composizione dei materiali, smontabilità o meno del manufatto) ma anche i profili funzionali dell'opera.
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L'ordine di demolizione di opere abusive è un atto dovuto in presenza di opere realizzate senza alcun titolo abilitativo e quindi abusivamente e non necessita di particolare motivazione sull'interesse pubblico o sulla eventuale sanabilità delle opere.
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La nozione di pertinenza, in materia edilizia, è più ristretta di quella civilistica ed è riferibile ai soli manufatti di dimensioni tanto modeste e ridotte rispetto alla cosa cui ineriscono da potersi considerare sostanzialmente irrilevanti sotto il profilo edilizio.
Non può, invece, attribuirsi carattere pertinenziale ai fini edilizi ad opere di rilevante consistenza anche se destinate al servizio od ornamento del bene principale.

Si deve ricordare che, per giurisprudenza costante di questo Tribunale (fra le più recenti: TAR Campania Napoli, sez. II, n. 3870 del 13.07.2009, n. 492 del 29.01.2009; TAR Campania Napoli, Sez. IV, n. 19754 del 18.11.2008; TAR Campania Napoli, sez. III, n. 10059 del 09.09.2008), gli interventi consistenti nella installazione di tettoie o di altre strutture che siano comunque apposte a parti di preesistenti edifici come strutture accessorie di protezione o di riparo di spazi liberi, cioè non compresi entro coperture volumetriche previste in un progetto assentito, possono ritenersi sottratti al regime del permesso di costruire soltanto ove la loro conformazione e le loro ridotte dimensioni rendono evidente e riconoscibile la loro finalità di semplice decoro o arredo o di riparo e protezione (anche da agenti atmosferici) della parte dell'immobile cui accedono.
Tali strutture non possono viceversa ritenersi installabili senza permesso di costruire allorquando le loro dimensioni sono di entità tale da arrecare una visibile alterazione all'edificio o alle parti dello stesso su cui vengono inserite, quando quindi per la loro consistenza dimensionale non possono più ritenersi assorbite, ovvero ricomprese in ragione della accessorietà, nell'edificio principale o nella parte dello stesso cui accedono (in termini TAR Campania Napoli, sez. II, n. 3870 del 13.07.2009 cit., TAR Campania Napoli, Sez. IV, n. 19754 del 18.11.2008 cit., Consiglio di Stato, Sez. V, 13.03.2001 n. 1442).
Utilizzando tali criteri anche la realizzazione di una tettoia (di non irrilevante consistenza dimensionale) ancorata al suolo costituisce opera idonea ad alterare lo stato dei luoghi e a trasformare il territorio permanentemente e perciò richiede il rilascio di un permesso di costruire (TAR Piemonte Torino, sez. I, 16.03.2009, n. 752).
Del resto, è noto che la nozione di costruzione, ai fini del rilascio del permesso di costruire, si configura in presenza di opere che attuino una trasformazione urbanistico-edilizia del territorio, con perdurante modifica dello stato dei luoghi, a prescindere dal fatto che essa avvenga mediante realizzazione di opere murarie, essendo irrilevante che le opere siano state realizzate in metallo, in laminati di plastica, in legno o altro materiale, ove si sia in presenza di un'evidente trasformazione del tessuto urbanistico ed edilizio e le opere siano preordinate a soddisfare esigenze non precarie sotto il profilo funzionale (TAR Campania Napoli, sez. II, 26.09.2008, n. 11309; Consiglio Stato, Sez. IV, n. 2705 del 2008). In altri termini, rilevano non soltanto gli elementi strutturali (composizione dei materiali, smontabilità o meno del manufatto) ma anche i profili funzionali dell'opera (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. I-quater, n. 11679 del 23.11.2007).
Applicando tali principi al caso in esame si deve ritenere che la tettoia oggetto del provvedimento impugnato, realizzata con orditura in legno e sovrastante manto di perline e tegole poggiante da una parte sulle staffe in ferro infisse alla parete del fabbricato preesistente e dall’altra parte su tre pilastri in muratura, non possa ritenersi irrilevante sotto il profilo edilizio per la sua tipologia (muratura e struttura non leggera), per la sua dimensione (22 mq.), perché suscettibile di autonoma utilizzazione e perché ha determinato una non irrilevante alterazione dello stato dei luoghi, con la conseguenza che per l'installazione di tale struttura era necessario il permesso di costruire (e non una semplice DIA), con l'ulteriore conseguenza che la realizzazione della stessa in assenza del titolo dovuto ne ha determinato l'abusività e quindi l'irrogazione della prevista sanzione ripristinatoria (art. 31 del DPR n. 380 del 2001).
Del resto l'ordine di demolizione di opere abusive è un atto dovuto in presenza di opere realizzate senza alcun titolo abilitativo e quindi abusivamente (giurisprudenza costante anche di questa Sezione, Consiglio di Stato, sez. VI n. 4743 del 28.06.2004) e non necessita di particolare motivazione sull'interesse pubblico o sulla eventuale sanabilità delle opere.
Si deve aggiungere che risulta irrilevante (ai fini della legittimità edilizia) la -per la verità indimostrata- destinazione pertinenziale della tettoia.
Per principio pacifico infatti la nozione di pertinenza, in materia edilizia, è più ristretta di quella civilistica ed è riferibile ai soli manufatti di dimensioni tanto modeste e ridotte rispetto alla cosa cui ineriscono da potersi considerare sostanzialmente irrilevanti sotto il profilo edilizio.
Non può, invece, attribuirsi carattere pertinenziale ai fini edilizi ad opere di rilevante consistenza anche se destinate al servizio od ornamento del bene principale (fra le tante, TAR Lombardia Milano, sez. II, 17.06.2008, n. 2045).
Insomma, la struttura oggetto del provvedimento impugnato per la sua tipologia e dimensione doveva essere realizzata con un permesso di costruire e la mancanza di tale titolo ha determinato l'abusività dell'opera e la conseguente irrogazione della prevista sanzione ripristinatoria (mentre la sanzione pecuniaria è prevista per le opere realizzate in assenza della DIA) (TAR Campania-Salerno, Sez. I, sentenza 19.01.2012 n. 64 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Il pagamento dell'oblazione non può in alcun modo sostituire la domanda medesima.
La giurisprudenza ha precisato che il pagamento dell'oblazione non può in alcun modo sostituire la domanda medesima (TAR Toscana Firenze, sez. III, 13.05.2011, n. 872) osservando ad abundantiam che per accedere alla sanatoria edilizia è indispensabile che venga identificato l'oggetto, ossia la costruzione abusiva, che il richiedente si propone di legittimare; individuazione che il mero pagamento di una somma di denaro con bollettino postale non è idonea a fornire. Tale pagamento, su c/c destinato alle oblazioni per abusivismo edilizio, lascia intendere l'intenzione di oblare un qualche illecito di natura edilizia ma certamente non vale a determinare lo specifico abuso da condonare.
Per quanto libera possa intendersi la forma della domanda, essa nondimeno deve presentare gli elementi essenziali per renderla riconoscibile come tale e l'indicazione dell'oggetto è uno di questi elementi; va, quindi, escluso che il mero pagamento dell'oblazione effettuato entro il termine sia idoneo al "raggiungimento dello scopo" o valga "inequivocabilmente" a manifestare la volontà di chi ha effettuato il versamento di perseguire il condono dello specifico manufatto di cui si discute come sostiene la ricorrente. È unicamente con la domanda, tardivamente presentata in questo caso, che il ricorrente espone di aver realizzato un’opera abusiva, per il quale chiede di essere ammessa alla procedura di sanatoria, puntualizzandone ubicazione, datazione, dimensioni e dichiarandone la destinazione.
Tale domanda è, come rilevato dal Comune nell'atto impugnato, stata presentata oltre la scadenza del termine, della cui natura perentoria non può dubitarsi, stante il carattere eccezionale delle disposizioni sul condono (TAR Toscana Firenze, sez. III, 04.10.2010, n. 64295)
(TAR Emilia Romagna-Bologna, Sez. I, sentenza 19.01.2012 n. 30 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: I provvedimenti repressivi di abusi edilizi non devono essere preceduti dall'avviso dell'inizio del procedimento, trattandosi di procedimenti tipizzati e vincolati e considerato che i provvedimenti sanzionatori presuppongono un mero accertamento tecnico sulla consistenza delle opere realizzate, nonché sul carattere non assentito delle medesime.
Quanto, infine, al secondo, autonomo motivo dedotto nel terzo ricorso (violazione e falsa applicazione dell’art. 8 della L.r. n. 10/1991 e dell’art. 7 della L. n. 2411990), non può che ribadirsi il costante orientamento giurisprudenziale, secondo il quale i provvedimenti repressivi di abusi edilizi non devono essere preceduti dall'avviso dell'inizio del procedimento, trattandosi di procedimenti tipizzati e vincolati e considerato che i provvedimenti sanzionatori presuppongono un mero accertamento tecnico sulla consistenza delle opere realizzate, nonché sul carattere non assentito delle medesime (cfr., da ultimo, TAR Sicilia, sez. II, 08.06.2010, n. 7244; sez. III, 04.01.2012, n. 4) (TAR Sicilia-Palermo, Sez. III, sentenza 18.01.2012 n. 77 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATARisulta carente di motivazione il diniego di concessione in sanatoria fondato su un generico contrasto dell’opera con leggi o regolamenti in materia edilizia, dovendo invece il diniego stesso soffermarsi sulle disposizioni che si assumano ostative al rilascio del titolo e sulle previsioni di riferimento contenute negli strumenti urbanistici, in modo da consentire all’interessato da un lato di rendersi conto degli impedimenti che si frappongono alla regolarizzazione ed al mantenimento dell’opera abusiva, dall’altro di confutare in giudizio, in maniera pienamente consapevole ed esaustiva, la legittimità del provvedimento impugnato.
Il provvedimento impugnato si limita a negare le sanatorie perché “non sono conformi al piano di lottizzazione”. Tale sintetica motivazione rende illegittimo il provvedimento impugnato, tenuto conto che secondo la giurisprudenza consolidata risulta “carente di motivazione il diniego di concessione in sanatoria fondato su un generico contrasto dell’opera con leggi o regolamenti in materia edilizia, dovendo invece il diniego stesso soffermarsi sulle disposizioni che si assumano ostative al rilascio del titolo e sulle previsioni di riferimento contenute negli strumenti urbanistici, in modo da consentire all’interessato da un lato di rendersi conto degli impedimenti che si frappongono alla regolarizzazione ed al mantenimento dell’opera abusiva, dall’altro di confutare in giudizio, in maniera pienamente consapevole ed esaustiva, la legittimità del provvedimento impugnato” (TAR Liguria, I, 11.07.2011, n. 1086) (TAR Lombardia-Milano, Sez. IV, sentenza 17.01.2012 n. 153 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAIl potere di applicare misure repressive in materia urbanistica ed edilizia può essere esercitato in ogni tempo, senza necessità, per i relativi provvedimenti, di alcuna specifica motivazione in ordine alla sussistenza dell'interesse pubblico a disporre una demolizione.
Il Collegio non ignora l’esistenza di un orientamento difforme secondo la quale invece “il lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dell'abuso” e “il protrarsi dell'inerzia dell'amministrazione preposta alla vigilanza” potrebbero ingenerare un affidamento del privato, rispetto al quale sussisterebbe un “onere di congrua motivazione” circa il “pubblico interesse, evidentemente diverso da quello al ripristino della legalità, idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse privato”; ritiene però che tale orientamento non vada condiviso.
In proposito, si impone anzitutto il rilievo fatto proprio dalla citata decisione C.d.S. 5509/2009, ovvero che di affidamento si può parlare solo ove il privato, il quale abbia correttamente e in modo compiuto reso nota la propria posizione alla p.a., venga indotto da un provvedimento della stessa a ritenere la legittimità del proprio operato, non già nel caso che rileva, in cui si commette un abuso a tutta insaputa della p.a. medesima. Inoltre, l’abuso edilizio integra un illecito permanente, rappresentato dalla violazione dell’obbligo, perdurante nel tempo, di ripristinare in conformità a diritto lo stato dei luoghi; di talché ogni provvedimento repressivo dell’amministrazione non è emanato a distanza di tempo da un illecito ormai esaurito, ma interviene su una situazione antigiuridica che perdura sino a quel momento.
Non è poi privo di rilievo anche quanto osserva la già citata TAR Napoli 17441/2010. Infatti, la disciplina del potere di sanzionare gli abusi edilizi del quale la p.a. è titolare deve essere ricostruita anche tenendo conto di un dato storico, quello che in proposito ha visto, negli ultimi trent'anni, un costante ripetersi di misure straordinarie di sanatoria, a partire dalla nota l. 28.02.1985 n. 47. Ammettere quindi l’estinzione di un abuso per il mero decorso del tempo significherebbe allora, in primo luogo, costruire una sorta di sanatoria di fatto che opererebbe anche quando l’interessato non abbia ritenuto di avvalersi del corrispondente istituto previsto dalla citata normativa premiale, e quindi senza nemmeno la necessità di versare le oblazioni da essa previste. Per altro verso, poi, è comunque escluso che si possa parlare di affidamento tutelabile nel momento in cui di detta normativa l’interessato non abbia ritenuto di avvalersi.
Infine, si impone un rilievo ulteriore: consentire, così come fa l’interpretazione qui criticata, una sanatoria degli abusi edilizi per effetto del mero decorso di un periodo di tempo “lungo” ovvero “notevole” ma comunque non determinato con precisione, significa inserire nel sistema un pericoloso elemento di indeterminatezza, perché la repressione di un dato abuso nel caso concreto sarebbe rimessa all’apprezzamento del singolo funzionario, oltretutto pressoché impossibile da sindacare nella presente sede giurisdizionale, con intuibile possibilità di strumentalizzazioni.
Costante giurisprudenza della Sezione, da ultimo si citano TAR Brescia sez. I 22.02.2010 n. 860 e 25.11.2011 n. 1632, afferma infatti che il potere di applicare misure repressive in materia urbanistica ed edilizia può essere esercitato in ogni tempo, senza necessità, per i relativi provvedimenti, di alcuna specifica motivazione in ordine alla sussistenza dell'interesse pubblico a disporre una demolizione; in senso poi conforme si sono espresse anche numerose decisioni del C.d.S., ad esempio sez. IV, 15.09.2009, n. 5509, che si cita per tutte.
Il Collegio non ignora l’esistenza di un orientamento difforme, espresso, oltre che dalle decisioni di primo grado citate dalla ricorrente, ad esempio da C.d.S. sez. V 29.05.2006 n. 3270, ma anche dalla stessa sez. V nella decisione 04.03.2008 n. 883, secondo la quale invece “il lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dell'abuso” e “il protrarsi dell'inerzia dell'amministrazione preposta alla vigilanza” potrebbero ingenerare un affidamento del privato, rispetto al quale sussisterebbe un “onere di congrua motivazione” circa il “pubblico interesse, evidentemente diverso da quello al ripristino della legalità, idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse privato”; ritiene però che tale orientamento non vada condiviso.
In proposito, si impone anzitutto il rilievo fatto proprio dalla citata decisione C.d.S. 5509/2009, ovvero che di affidamento si può parlare solo ove il privato, il quale abbia correttamente e in modo compiuto reso nota la propria posizione alla p.a., venga indotto da un provvedimento della stessa a ritenere la legittimità del proprio operato, non già nel caso che rileva, in cui si commette un abuso a tutta insaputa della p.a. medesima. Inoltre, come osservato da questa Sezione nella pure citata sentenza 860/2010, l’abuso edilizio integra un illecito permanente, rappresentato dalla violazione dell’obbligo, perdurante nel tempo, di ripristinare in conformità a diritto lo stato dei luoghi; di talché ogni provvedimento repressivo dell’amministrazione non è emanato a distanza di tempo da un illecito ormai esaurito, ma interviene su una situazione antigiuridica che perdura sino a quel momento.
Non è poi privo di rilievo anche quanto osserva la già citata TAR Napoli 17441/2010. Infatti, la disciplina del potere di sanzionare gli abusi edilizi del quale la p.a. è titolare deve essere ricostruita anche tenendo conto di un dato storico, quello che in proposito ha visto, negli ultimi trent'anni, un costante ripetersi di misure straordinarie di sanatoria, a partire dalla nota l. 28.02.1985 n. 47. Ammettere quindi l’estinzione di un abuso per il mero decorso del tempo significherebbe allora, in primo luogo, costruire una sorta di sanatoria di fatto che opererebbe anche quando l’interessato non abbia ritenuto di avvalersi del corrispondente istituto previsto dalla citata normativa premiale, e quindi senza nemmeno la necessità di versare le oblazioni da essa previste. Per altro verso, poi, è comunque escluso che si possa parlare di affidamento tutelabile nel momento in cui di detta normativa l’interessato non abbia ritenuto di avvalersi.
Infine, si impone un rilievo ulteriore: consentire, così come fa l’interpretazione qui criticata, una sanatoria degli abusi edilizi per effetto del mero decorso di un periodo di tempo “lungo”, come affermano C.d.S. 883/2008 e 3270/2006, ovvero “notevole”, come afferma ad esempio TAR Campania Napoli sez. VII 02.10.2009 n. 5138, ma comunque non determinato con precisione, significa inserire nel sistema un pericoloso elemento di indeterminatezza, perché la repressione di un dato abuso nel caso concreto sarebbe rimessa all’apprezzamento del singolo funzionario, oltretutto pressoché impossibile da sindacare nella presente sede giurisdizionale, con intuibile possibilità di strumentalizzazioni.
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In linea generale, è certo vero quanto afferma anche la più recente giurisprudenza, per tutte C.d.S. sez. VI 16.02.2011 n. 986, ovvero che il provvedimento con il quale si dispone appunto l’archiviazione di un procedimento sanzionatorio in materia edilizia ha la valenza di un vero provvedimento negativo impugnabile, e quindi, secondo logica, che per sanzionare il medesimo abuso occorre una successiva riapertura del medesimo procedimento, con tutti i requisiti dell’autotutela.
E’ però altrettanto vero che nel caso di specie i requisiti in parola devono ritenersi rispettati: l’amministrazione, come si è detto, ha provveduto, con avviso del 12.05.2010 (doc. 7 ricorrente, cit.), e quindi di pochissimo posteriore alla archiviazione, a riaprire il procedimento, rispettando con ciò tutte le garanzie del contraddittorio, e a concluderlo in tempi parimenti assai brevi con il provvedimento impugnato, che quindi vale implicita revoca della precedente archiviazione.
E’ noto poi che per costante giurisprudenza, per tutte già C.d.S. sez. VI 13.02.1987 n. 43, per esercitare l’autotutela non occorre alcuna particolare motivazione sull’interesse pubblico sotteso, ove si vada ad incidere su situazioni non consolidate dal decorso del tempo, così come avvenuto nella specie, in cui in buona sostanza il Comune ha subito posto rimedio ad un errato apprezzamento della fattispecie (TAR Lombardia-Brescia, Sez. I, sentenza 16.01.2012 n. 59 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Abusi edilizi correlati all'erogazione di servizi pubblici.
La violazione dell’art. 48 del Dpr n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) comporta due conseguenze: una di tipo civile (la nullità del contratto di somministrazione), una di tipo amministrativo (la sanzione amministrativa a carico del funzionario dell’azienda erogatrice). La competenza a provvedere sulla sanzione amministrativa, pur nel silenzio della norma, deve essere incardinata in capo al Comune, nel cui territorio è posto l’immobile, attesa la competenza generale dei Comune in materia di controllo della regolarità edilizia degli immobili ai sensi dell’articolo 27 del Testo Unico” (TAR Lombardia-Brescia, Sez. I, sentenza 16.01.2012 n. 55).
Il Tar respinge il ricorso e conferma l’inquadramento del Comune e le motivazioni contenute nel provvedimento, sulla base della seguente ricostruzione:
a) La violazione dell’articolo 48 del Dpr n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) comporta due conseguenze. Una di tipo civile, la nullità del contratto di somministrazione, ed una di tipo amministrativo: la sanzione amministrativa a carico del funzionario dell’azienda erogatrice.
b) La competenza a provvedere sulla sanzione amministrativa, pur nel silenzio della norma, deve essere incardinata in capo al Comune, nel cui territorio è posto l’immobile, attesa la competenza generale dei Comune in materia di controllo della regolarità edilizia degli immobili ai sensi dell’articolo 27 del Testo Unico”.
c) La sanzione amministrativa e la dichiarazione incidentale di nullità del contratto possono essere applicate dal Comune soltanto quando sia violato il disposto del comma 1° dell’articolo 48, e cioè quando sia stata chiesta la fornitura ad opere prive di permesso di costruire.
d) Non è prevista, pertanto, l’applicabilità della norma agli interventi in DIA.
e) Infatti, l’articolo 37, comma 6°, del Testo Unico Edilizia, nello stabilire le norme sanzionatorie che restano applicabili in caso di mancata presentazione della DIA, non richiama l’articolo 48.
f) Nella concreta vicenda, le opere in questione (spostamento della cucina, installazione di nuovo impianto termico) non abbisognavano di permesso di costruire o superdia. Fra l’altro, il Tar evidenzia che il mantenimento dell’impianto termico abusivo è stato consentito con provvedimento di sanatoria dell’illecito, peraltro, applicato a carico del ricorrente, nella sua qualità di proprietario. A tal riguardo, va osservato che la sanatoria degli abusi previsti dall’articolo 37 del Testo Unico (“interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività e accertamento di conformità”) comporta, comunque, l’estinzione dei procedimenti sanzionatori dell’abuso edilizio, tra cui deve ritenersi compreso anche quello previsto dall’articolo 48 (commento tratto dalla newsletter di www.centrostudimarangoni.it - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAL’art. 33, comma 2 del d.P.R. n. 380 del 2001, in presenza di opere totalmente abusive, prevede una prima fase di comminatoria della demolizione e soltanto quando l’interessato non ha ottemperato all’ordine di demolizione prevede una seconda fase “in cui l'organo competente emana l'ordine (questa volta non indirizzato all'autore dell'abuso, ma agli uffici e relativi dipendenti dell'Amministrazione competenti e/o preposti in materia di sanzioni edilizie) di esecuzione in danno delle ristrutturazioni realizzate in assenza o in totale difformità dal permesso di costruire o delle opere edili costruite in parziale difformità dallo stesso; soltanto nella predetta seconda fase non può ritenersi legittima l'ingiunzione a demolire sprovvista di qualsiasi valutazione intorno all'entità degli abusi commessi e alla possibile sostituzione della demolizione con la sanzione pecuniaria, così come previsto dagli artt. 33 comma 2, e 34 comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001. Valutazione che deve essere effettuata mediante apposito accertamento da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, d'ufficio o su richiesta dell'interessato”, con la conseguenza che anche sotto questo profilo le doglianze non appaiono fondate.
Come ritenuto dalla giurisprudenza in materia, l’art. 33, comma 2 del d.P.R. n. 380 del 2001, in presenza di opere totalmente abusive, prevede una prima fase di comminatoria della demolizione e soltanto quando l’interessato non ha ottemperato all’ordine di demolizione prevede una seconda fasein cui l'organo competente emana l'ordine (questa volta non indirizzato all'autore dell'abuso, ma agli uffici e relativi dipendenti dell'Amministrazione competenti e/o preposti in materia di sanzioni edilizie) di esecuzione in danno delle ristrutturazioni realizzate in assenza o in totale difformità dal permesso di costruire o delle opere edili costruite in parziale difformità dallo stesso; soltanto nella predetta seconda fase non può ritenersi legittima l'ingiunzione a demolire sprovvista di qualsiasi valutazione intorno all'entità degli abusi commessi e alla possibile sostituzione della demolizione con la sanzione pecuniaria, così come previsto dagli artt. 33 comma 2, e 34 comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001. Valutazione che deve essere effettuata mediante apposito accertamento da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, d'ufficio o su richiesta dell'interessato” (TAR Campania, Napoli, 14.06.2010, n. 14156), con la conseguenza che anche sotto questo profilo le doglianze non appaiono fondate (TAR Lazio-Roma, Sez. I-quater, sentenza 14.01.2012 n. 372 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAL'art. 38 dpr 380/2001 rappresenta “speciale norma di favore” che differenzia sensibilmente la posizione di colui che abbia realizzato l’opera abusiva sulla base di titolo annullato rispetto a coloro che hanno realizzato opere parimenti abusive senza alcun titolo, tutelando l’affidamento del privato a poter conservare l’opera realizzata.
In tale ambito, a seguito di annullamento giurisdizionale di titolo abilitativo edilizio l’Amministrazione non può dirsi vincolata ad adottare misure ripristinatorie, dovendo anzi tale scelta tipicamente discrezionale essere adeguatamente motivata quale “extrema ratio” privilegiando ogni volta che ciò sia possibile, la riedizione del permesso di costruire emendato dai vizi riscontrati.
Pertanto a seguito dell’annullamento giurisdizionale (peraltro non definitivo) ben possono il privato interessato e l’Autorità comunale ricondurre a legalità l’intervento edilizio abusivo (rectius parzialmente abusivo) ed in coerenza con il canone di azione codificato dall’art. 38, procedere ove possibile alla rimozione dei vizi del procedimento, ovvero applicare in luogo della sanzione ripristinatoria, la misura riparatoria pecuniaria.

Come preliminarmente evidenziato, dalla sentenza n. 3270/2010 non discende alcun effetto preclusivo in ordine al completamento dell’intervento edilizio oggetto dell’istanza della ricorrente, in relazione alle parti legittime e non incise dalla statuizione di annullamento. Diversamente opinando la statuizione giurisdizionale di annullamento del primo titolo edilizio comporterebbe uno sproporzionato quanto ingiustificato arresto di ogni iniziativa edilizia sino al definitivo esito del giudizio di merito, in difformità dallo stesso art 38 t.u. edilizia in materia di interventi eseguiti in base a permesso annullato.
Infatti, il citato art. 38 rappresenta “speciale norma di favore” (TAR Campania Napoli sez. II 14.02.2011, n. 932) che differenzia sensibilmente la posizione di colui che abbia realizzato l’opera abusiva sulla base di titolo annullato rispetto a coloro che hanno realizzato opere parimenti abusive senza alcun titolo (Consiglio di Stato Adunanza Plenaria 23.04.2008, n. 4, TAR Campania Napoli sez. II 14.02.2011 n. 932), tutelando l’affidamento del privato a poter conservare l’opera realizzata.
In tale ambito, a seguito di annullamento giurisdizionale di titolo abilitativo edilizio -secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale da cui il Collegio non ha motivo di discostarsi- l’Amministrazione non può dirsi vincolata ad adottare misure ripristinatorie, dovendo anzi tale scelta tipicamente discrezionale essere adeguatamente motivata (TAR Abruzzo Pescara sez I 11.03.2008 n. 157, Consiglio di Stato sez. IV 16.03.2010, n. 1535) quale “extrema ratio” (Consiglio di Stato sez. IV 16.03.2010, n. 1535) privilegiando ogni volta che ciò sia possibile, la riedizione del permesso di costruire emendato dai vizi riscontrati (Consiglio di Stato sez. IV 10.04.2008 n. 1546).
Pertanto a seguito dell’annullamento giurisdizionale (peraltro non definitivo) ben possono il privato interessato e l’Autorità comunale ricondurre a legalità l’intervento edilizio abusivo (rectius parzialmente abusivo) ed in coerenza con il canone di azione codificato dall’art. 38, procedere ove possibile alla rimozione dei vizi del procedimento, ovvero applicare in luogo della sanzione ripristinatoria, la misura riparatoria pecuniaria (TAR Campania Napoli sez. II 14.02.2011, n.932)
(TAR Puglia-Bari, Sez. III, sentenza 13.01.2012 n. 187 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATADeve essere dichiarato improcedibile il ricorso avverso l'ordine di demolizione “allorquando risulti presentata una domanda di sanatoria (sia per l'accertamento di conformità che per il "condono") in data precedente alla introduzione del ricorso stesso e successivamente alla data del provvedimento di ripristino. E ciò in quanto l'esercizio della facoltà di regolarizzare la propria posizione da parte del privato impedisce l'esercizio del potere repressivo dell'Amministrazione, almeno fino a quando la stessa non si pronunci in senso negativo sulla istanza medesima, ed, inoltre, in quanto l'applicazione di detto principio determina, sotto l'aspetto processuale, la sopravvenuta carenza d'interesse all'annullamento dell'atto sanzionatorio in relazione al quale è stata prodotta la suddetta domanda di sanatoria e la traslazione e differimento dell'interesse ad impugnare verso il futuro provvedimento che, eventualmente, respinga la domanda medesima, disponendo nuovamente la demolizione dell'opera edilizia ritenuta abusiva".
La giurisprudenza amministrativa ha affermato costantemente che deve essere dichiarato improcedibile il ricorso avverso l'ordine di demolizione “allorquando risulti presentata una domanda di sanatoria (sia per l'accertamento di conformità che per il "condono") in data precedente alla introduzione del ricorso stesso e successivamente alla data del provvedimento di ripristino. E ciò in quanto l'esercizio della facoltà di regolarizzare la propria posizione da parte del privato impedisce l'esercizio del potere repressivo dell'Amministrazione, almeno fino a quando la stessa non si pronunci in senso negativo sulla istanza medesima, ed, inoltre, in quanto l'applicazione di detto principio determina, sotto l'aspetto processuale, la sopravvenuta carenza d'interesse all'annullamento dell'atto sanzionatorio in relazione al quale è stata prodotta la suddetta domanda di sanatoria e la traslazione e differimento dell'interesse ad impugnare verso il futuro provvedimento che, eventualmente, respinga la domanda medesima, disponendo nuovamente la demolizione dell'opera edilizia ritenuta abusiva” (Consiglio di Stato, sez. VI, 12.11.2008, n. 5646; negli stessi termini TAR Calabria Catanzaro, sez. II, 07.11.2008, n. 1482; TAR Campania Napoli, sez. IV, 07.11.2008, n. 19352; TAR Sicilia Catania, sez. I, 04.11.2008, n. 1911; TAR Lazio Roma, sez. II, 15.09.2008, n. 8306) (TAR Puglia-Bari, Sez. III, sentenza 13.01.2012 n. 172 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAL’indicazione dell’area di sedime, così come di quella necessaria per opere analoghe a quelle abusive, da acquisire al patrimonio comunale “non deve considerarsi requisito dell’ordinanza di demolizione -e dunque la mancanza non ne inficia la legittimità- giacché siffatta specificazione è elemento essenziale del distinto provvedimento con cui l’Amministrazione accerta la mancata ottemperanza alla demolizione da parte dell’ingiunto”.
Il contenuto essenziale dell’ingiunzione di demolizione va individuato in relazione alla funzione tipica del provvedimento, che è quella di prescrivere la rimozione delle opere abusive. Pertanto, ai fini della legittimità dell’atto è necessaria e sufficiente l’analitica indicazione delle opere abusivamente realizzate in modo da consentire al destinatario della sanzione di rimuoverle spontaneamente.

Uniformandosi alla giurisprudenza prevalente, la Sezione ha ritenuto che l’indicazione dell’area di sedime, così come di quella necessaria per opere analoghe a quelle abusive, da acquisire al patrimonio comunale “non deve considerarsi requisito dell’ordinanza di demolizione -e dunque la mancanza non ne inficia la legittimità- giacché siffatta specificazione è elemento essenziale del distinto provvedimento con cui l’Amministrazione accerta la mancata ottemperanza alla demolizione da parte dell’ingiunto” (TAR Puglia Lecce, sez. III, 15.12.2011, n. 2172, 28.07.2011, n. 1461, 24.03.2011, n. 518 e 09.12.2010, n. 2809; nello stesso senso, TAR Piemonte Torino, sez. I, 24.03.2010, n. 1577).
Il contenuto essenziale dell’ingiunzione di demolizione va individuato in relazione alla funzione tipica del provvedimento, che è quella di prescrivere la rimozione delle opere abusive. Pertanto, ai fini della legittimità dell’atto è necessaria e sufficiente l’analitica indicazione delle opere abusivamente realizzate in modo da consentire al destinatario della sanzione di rimuoverle spontaneamente (TAR Lazio Roma, sez. I, 09.02.2010, n. 1785) (TAR Puglia-Lecce, Sez. III, sentenza 13.01.2012 n. 56 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: La presentazione dell'istanza di sanatoria edilizia, anteriormente alla impugnazione dell'ordinanza di demolizione (o del provvedimento di irrogazione delle altre sanzioni per abusi edilizi) produce l'effetto di rendere inammissibile l'impugnazione stessa, per carenza di interesse, in quanto dall’istanza consegue la perdita di efficacia di tale ordinanza ed il riesame dell'abusività dell'opera, sia pure al fine di verificarne la eventuale sanabilità, provocato dalla domanda di sanatoria, comporta la necessaria formazione di un nuovo provvedimento, esplicito od implicito (di accoglimento o di rigetto), che vale comunque a superare il provvedimento sanzionatorio oggetto dell'impugnativa.
Il ricorso giurisdizionale avverso un provvedimento sanzionatorio proposto successivamente all'istanza di concessione in sanatoria, è inammissibile per carenza di interesse, “spostandosi” l'interesse del responsabile dell'abuso edilizio dall'annullamento del provvedimento medesimo, all'eventuale annullamento del provvedimento (esplicito o implicito) di rigetto, in seguito al quale l’Amministrazione è tenuta ad emanare nuove misure sanzionatorie, con l’assegnazione, in tal caso, di un nuovo termine per adempiere.

Considerato:
- che, secondo giurisprudenza ormai consolidata di questo Tribunale (cfr., per tutte TAR Sicilia, Palermo, Sez. II, 12.05.2011, n. 6700 e 23.06.2011, n. 1171 ) la presentazione dell'istanza di sanatoria edilizia, anteriormente alla impugnazione dell'ordinanza di demolizione (o del provvedimento di irrogazione delle altre sanzioni per abusi edilizi) produce l'effetto di rendere inammissibile l'impugnazione stessa, per carenza di interesse, in quanto dall’istanza consegue la perdita di efficacia di tale ordinanza ed il riesame dell'abusività dell'opera, sia pure al fine di verificarne la eventuale sanabilità, provocato dalla domanda di sanatoria, comporta la necessaria formazione di un nuovo provvedimento, esplicito od implicito (di accoglimento o di rigetto), che vale comunque a superare il provvedimento sanzionatorio oggetto dell'impugnativa (cfr., altresì, Cons. Stato, sez. V, 21.04.1997, n. 3563; sez. IV, 11.12.1997, n. 1377; C.G.A. 27.05.1997, n. 187; TAR Toscana, sez. III, 18.12.2001, n. 2024; TAR Puglia, Bari, sez. II, 11.01.2002, n. 154; TAR Campania, Sez. III, 02.03.2004, n. 2579; sez. IV, 18.03.2005, n. 1835; TAR Sicilia, sez. II, 16.03.2004, n. 499, 16.07.2008, n. 921);
- che, pertanto, il ricorso giurisdizionale avverso un provvedimento sanzionatorio proposto successivamente all'istanza di concessione in sanatoria, è inammissibile per carenza di interesse, “spostandosi” l'interesse del responsabile dell'abuso edilizio dall'annullamento del provvedimento medesimo, all'eventuale annullamento del provvedimento (esplicito o implicito) di rigetto (Cons. Stato, sez. V, 04.08.2000, n. 4305; TAR Sicilia, Catania, Sez. II, 16.03.1991, n. 67, Palermo, Sez. II, 27.03.2002, n. 826; TAR Campania, Sez. IV, 24.09.2002, n. 5559; TAR Lazio, sez. II-ter, 04.11.2005, n. 10412), in seguito al quale l’Amministrazione è tenuta ad emanare nuove misure sanzionatorie, con l’assegnazione, in tal caso, di un nuovo termine per adempiere (in tal senso, TAR Lazio, sez. II, 17.01.2001, n. 230; TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 12.12.2001, n. 2424; TAR Campania, sez. IV, 26.07.2002, n. 4399; TAR Sicilia, Palermo, Sez. II, 17.05.2005, n. 751, 20.01.2010, n. 588; sez. III, 11.07.2005, n. 1197) (TAR Sicilia-Palermo, Sez. II, sentenza 13.01.2012 n. 50 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: L'avvenuto sequestro penale del manufatto, che renderebbe, secondo la ricorrente, impossibile l'ottemperanza all'ingiunzione di demolizione, non può impedire il valido esercizio del potere di repressione dell'abuso in argomento, considerato che l'esistenza del sequestro non rende illegittimo l'ordine di demolizione di cui all'art. 31 del t.u. 06.06.2001 n. 380, ben potendo il destinatario chiedere al giudice penale il dissequestro delle opere al fine di ottemperare all'ordine, perché altrimenti sarebbe irragionevole che il provvedimento giudiziario, imposto per garantire l'integrità e la non sottrazione del corpo del reato, diventi schermo protettivo dell'inerzia del privato che ha compiuto l'opera abusiva, andando quindi a suo vantaggio.
... Ritenuto che l'avvenuto sequestro penale del manufatto, che renderebbe, secondo la ricorrente, impossibile l'ottemperanza all'ingiunzione di demolizione, non può impedire il valido esercizio del potere di repressione dell'abuso in argomento, considerato che, come da pacifica giurisprudenza (cfr. TAR Sicilia, Sezione II, 10.05.2007, n. 1334; TAR Campania, Sezione II, 14.02.2011, n. 928 e 30.10.2006, n. 9243), l'esistenza del sequestro non rende illegittimo l'ordine di demolizione di cui all'art. 31 del t.u. 06.06.2001 n. 380, ben potendo il destinatario chiedere al giudice penale il dissequestro delle opere al fine di ottemperare all'ordine, perché altrimenti sarebbe irragionevole che il provvedimento giudiziario, imposto per garantire l'integrità e la non sottrazione del corpo del reato, diventi schermo protettivo dell'inerzia del privato che ha compiuto l'opera abusiva, andando quindi a suo vantaggio (TAR Sicilia-Palermo, Sez. II, sentenza 13.01.2012 n. 49 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Il comune non può adottare provvedimenti sanzionatori di abusi edilizi prima di aver definito il procedimento di concessione in sanatoria.
Per giurisprudenza consolidata, l'Autorità comunale non può adottare provvedimenti sanzionatori (nella fattispecie, di carattere ripristinatorio) di abusi edilizi prima di aver definito, con pronuncia espressa e motivata, il procedimento di concessione in sanatoria, in quanto in caso di eventuale sussistenza della conformità dell’abuso alla disciplina urbanistica la pronuncia positiva sarebbe inutiliter data e gravemente illegittima risulterebbe la demolizione o il ripristino del bene.
In definitiva, una volta presentata un'istanza di concessione in sanatoria o di condono edilizio, in assenza di preventiva determinazione su quest'ultima ed in pendenza del relativo procedimento, ne consegue l'illegittimità dell'adozione di un provvedimento sanzionatorio repressivo, essendo l'Autorità urbanistica venuta meno all'obbligo su di lei incombente di determinarsi sull'istanza medesima prima di procedere all'irrogazione delle sanzioni definitive; e, ciò per non correre il rischio che, portata ad esecuzione l'ingiunzione a demolire o a ridurre in pristino stato, risulti vanificato un eventuale provvedimento di accoglimento dell'istanza di concessione in sanatoria per la conseguente impossibilità di restituire alla legalità un'opera non più esistente (in termini, da ultimo, TAR Sardegna, Sez. II, 02.09.2011 n. 914) (TAR Sardegna, Sez. II, sentenza 13.01.2012 n. 16 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: L'ordinanza recante l'ingiunzione a demolire un'opera realizzata in assenza di titolo abilitativo costituisce atto sanzionatorio dovuto, per la cui formazione non è richiesto alcun apporto partecipativo del destinatario.
Deve anzitutto rilevarsi l’infondatezza dell’argomento relativo all'omessa comunicazione dell'avvio del procedimento, non sussistendo alcuna violazione delle regole procedimentali dettate dalla legge n. 241/1990 dal momento che l'ordinanza recante l'ingiunzione a demolire un'opera realizzata in assenza di titolo abilitativo costituisce atto sanzionatorio dovuto, per la cui formazione non è richiesto alcun apporto partecipativo del destinatario (cfr. ex multis "l'ordine di demolizione di opere edilizie abusive non deve essere preceduto dall'avviso ex art. 7 l. n. 241 del 1990, trattandosi di un atto dovuto, che viene emesso quale sanzione per l'accertamento della inosservanza di disposizioni urbanistiche secondo un procedimento di natura vincolata precisamente tipizzato dal legislatore e rigidamente disciplinato della legge; peraltro, trattandosi di un atto volto a reprimere un abuso edilizio, esso sorge in virtù di un presupposto di fatto, ossia l'abuso, di cui il ricorrente doveva essere ragionevolmente a conoscenza, rientrando nella propria sfera di controllo" - TAR Campania Napoli, sez. IV, 10.12.2007, n. 15871) (TAR Sardegna, Sez. II, sentenza 13.01.2012 n. 15 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATALa valutazione circa la possibilità di dar corso o meno alla misura ripristinatoria e la conseguente scelta tra la demolizione d'ufficio e l'irrogazione della sanzione pecuniaria costituisce solo un'eventualità della fase esecutiva, successiva alla disposta ingiunzione.
La possibilità di sostituire la demolizione con la sanzione pecuniaria -disciplinata, con riferimento alle opere eseguite in parziale difformità dal titolo edificatorio, dal citato art. 34- viene infatti valutata dall'Amministrazione soltanto in un secondo momento, successivo ed autonomo rispetto all'atto di diffida a demolire, ossia quando il soggetto privato non ha ottemperato spontaneamente alla demolizione e l'organo competente emana l'ordine di demolizione in danno delle opere costruite.

Quanto alla dedotta impossibilità di procedere alla rimozione dell’abuso senza causare pregiudizio alla parte regolarmente costruita ai sensi dell’art. 34, comma 2, DPR 380/2001, il Collegio osserva che la valutazione circa la possibilità di dar corso o meno alla misura ripristinatoria e la conseguente scelta tra la demolizione d'ufficio e l'irrogazione della sanzione pecuniaria costituisce solo un'eventualità della fase esecutiva, successiva alla disposta ingiunzione.
La possibilità di sostituire la demolizione con la sanzione pecuniaria -disciplinata, con riferimento alle opere eseguite in parziale difformità dal titolo edificatorio, dal citato art. 34- viene infatti valutata dall'Amministrazione soltanto in un secondo momento, successivo ed autonomo rispetto all'atto di diffida a demolire, ossia quando il soggetto privato non ha ottemperato spontaneamente alla demolizione e l'organo competente emana l'ordine di demolizione in danno delle opere costruite (cfr. Tar Napoli 3418/2010) (TAR Puglia-Lecce, Sez. III, sentenza 12.01.2012 n. 38 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATALa mancata indicazione dell'area di sedime, che verrebbe acquisita nell'ipotesi di inottemperanza all'ordine di demolizione, non costituisce elemento essenziale dell'ingiunzione a demolire, sì da determinarne, in caso di assenza, l’illegittimità (o la nullità), in quanto tale indicazione appartiene al successivo atto di accertamento dell'inottemperanza e di acquisizione gratuita al patrimonio comunale.
L'acquisizione gratuita non costituisce sanzione accessoria alla demolizione, volta a colpire l'esecutore delle opere abusive, ma si configura quale sanzione autonoma che consegue all'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione. L'inottemperanza integra, infatti, un illecito diverso ed autonomo dalla commissione dell'abuso edilizio, del quale può rendersi responsabile anche il proprietario, qualora risulti che abbia acquistato o riacquistato la disponibilità del bene e non si sia attivato per dare esecuzione all'ordine di demolizione, o qualora emerga che, pur essendo in grado di dare esecuzione all'ingiunzione, non vi abbia comunque provveduto.
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L'ordine di demolizione di opere edilizie abusive e i successivi provvedimenti connessi e/o conseguenti non devono essere preceduti dall'avviso di cui all’art. 7 della L. n. 241/1990, in quanto trattasi di atti dovuti, che vengono emessi quale sanzione, rispettivamente, per l’accertamento dell’inosservanza di disposizioni urbanistiche e per l’inottemperanza dell’ingiunzione di rimessa in pristino, secondo un procedimento di natura vincolata, disciplinato rigidamente dalla legge.
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Nel percorso argomentativo dell’ordine di demolizione non è necessaria alcuna specificazione ulteriore rispetto alla presa d'atto dell'abusività dell'opera. Infatti, i provvedimenti di demolizione di opere abusive sono atti dovuti, sufficientemente motivati con l’affermazione dell’accertata realizzazione di interventi edilizi in carenza del titolo abilitativo richiesto dalla legge. Di conseguenza, in relazione a provvedimenti di tal genere, l’obbligo di motivazione è da intendere nella sua essenzialità ovvero è da intendere assolto con l’indicazione dei meri presupposti di fatto (constatazione dell’esecuzione di opere edilizie in difformità del permesso di costruire o in assenza del medesimo), che poi determinano l’applicazione dovuta delle misure ripristinatorie previste.
L’acquisizione al patrimonio del Comune di un'opera abusivamente realizzata ha come unico presupposto l'accertata inottemperanza ad un ordine di demolizione del manufatto abusivo, di cui è meramente dichiarativo, con la conseguenza che, essendo atto dovuto, è sufficientemente motivato con l'affermazione dell'accertata inottemperanza, essendo "in re ipsa" l'interesse pubblico alla sua adozione. Inoltre, la norma non richiede né che lo svolgimento del sopralluogo, attraverso il quale viene accertata l’inottemperanza all’ordine di demolizione, venga effettuato in contraddittorio, né che il verbale di sopralluogo debba essere comunicato all’interessato, essendo, invero, necessario solo che l’accertamento dell'inottemperanza all’ingiunzione a demolire venga a questi notificato.

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, al quale questo Collegio aderisce, la mancata indicazione dell'area di sedime, che verrebbe acquisita nell'ipotesi di inottemperanza all'ordine di demolizione, non costituisce elemento essenziale dell'ingiunzione a demolire, sì da determinarne, in caso di assenza, l’illegittimità (o la nullità), in quanto tale indicazione appartiene al successivo atto di accertamento dell'inottemperanza e di acquisizione gratuita al patrimonio comunale (ex multis C.d.S., IV, 26.09.2008, n. 4659; TAR Lombardia, Milano, 09.03.2011, n. 644; TAR Piemonte, I, 24.03.2010, n. 1577; TAR Puglia, Bari, III, 23.06.2010, n. 2606; Tar Campania, Napoli, III 12.03.2010, n. 1420, Tar Lazio, Latina, I, 06.08.2009, n. 780; Tar Veneto, II, 10.06.2009, n. 1725; Tar Umbria, 26.01.2007, n. 44).
Devesi, infatti, osservare che, come si ricava dalla costante interpretazione della norma di cui all’art. 31, comma 3 del d.P.R. n. 380 del 2001, “L'acquisizione gratuita non costituisce sanzione accessoria alla demolizione, volta a colpire l'esecutore delle opere abusive, ma si configura quale sanzione autonoma che consegue all'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione. L'inottemperanza integra, infatti, un illecito diverso ed autonomo dalla commissione dell'abuso edilizio, del quale può rendersi responsabile anche il proprietario, qualora risulti che abbia acquistato o riacquistato la disponibilità del bene e non si sia attivato per dare esecuzione all'ordine di demolizione, o qualora emerga che, pur essendo in grado di dare esecuzione all'ingiunzione, non vi abbia comunque provveduto” (TAR Lazio, Roma, I-quater, 07.10.2011, n. 7819 e la giurisprudenza ivi citata della sezione; id. 22.12.2010, n. 38200; TAR Lombardia, II, 29.04.2009, n. 3597), con la conseguenza che soltanto una volta che sia accertata l’inottemperanza all’ordine di demolire potrà seguire l’acquisizione al patrimonio.
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L'ordine di demolizione di opere edilizie abusive e i successivi provvedimenti connessi e/o conseguenti non devono essere preceduti dall'avviso di cui all’art. 7 della L. n. 241/1990, in quanto trattasi di atti dovuti, che vengono emessi quale sanzione, rispettivamente, per l’accertamento dell’inosservanza di disposizioni urbanistiche e per l’inottemperanza dell’ingiunzione di rimessa in pristino, secondo un procedimento di natura vincolata, disciplinato rigidamente dalla legge (ex multis C.d.S, IV, 26.09.2008, n. 465; TAR Lombardia, Brescia, I, 17.01.2011, n. 69; Tar Campania, Napoli, IV, 10.12.2007, n. 15871).
Va, in ogni caso, evidenziato che, nel caso specifico, il ricorrente è venuto a conoscenza dell’avvio del procedimento sanzionatorio di rimessa in pristino e del possibile avvio del sub-procedimento volto all’acquisizione a titolo gratuito al patrimonio del Comune del bene e delle aree indicate al comma 3 del citato art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001 in forza della comunicazione in data 21.01.2008 – prot. n. 3741, che, peraltro, riconosce esistente. Tale comunicazione, inviata a seguito dell’accertata esecuzione di opere “in assenza del prescritto provvedimento abilitativo edilizio”, non poteva, invero, che preludere all’adozione di un’ordinanza di rimozione o di demolizione e, in caso di sua inottemperanza, all’acquisizione gratuita di cui s’è detto, atteso che queste sono le conseguenze sanzionatorie tipizzate dal legislatore per siffatte ipotesi.
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La giurisprudenza afferma che nel percorso argomentativo dell’ordine di demolizione non è necessaria alcuna specificazione ulteriore rispetto alla presa d'atto dell'abusività dell'opera [cfr. sul punto, anche qui ex plurimis, TAR Lazio, I-quater, 14.01.2008 n. 174: "i provvedimenti di demolizione di opere abusive sono atti dovuti, sufficientemente motivati con l’affermazione dell’accertata realizzazione di interventi edilizi in carenza del titolo abilitativo richiesto dalla legge. Di conseguenza, in relazione a provvedimenti di tal genere, l’obbligo di motivazione è da intendere nella sua essenzialità ovvero è da intendere assolto con l’indicazione dei meri presupposti di fatto (constatazione dell’esecuzione di opere edilizie in difformità del permesso di costruire o in assenza del medesimo), che poi determinano l’applicazione dovuta delle misure ripristinatorie previste"]; nello stesso senso TAR Campania, Napoli, II, 13.10.2008 n. 15498).
Analoghe considerazioni possono essere estese, ad avviso di questo Collegio, al provvedimento ora in esame, in quanto l’acquisizione al patrimonio del Comune di un'opera abusivamente realizzata ha come unico presupposto l'accertata inottemperanza ad un ordine di demolizione del manufatto abusivo, di cui è meramente dichiarativo, con la conseguenza che, essendo atto dovuto, è sufficientemente motivato con l'affermazione dell'accertata inottemperanza, essendo "in re ipsa" l'interesse pubblico alla sua adozione. Inoltre, la norma non richiede né che lo svolgimento del sopralluogo, attraverso il quale viene accertata l’inottemperanza all’ordine di demolizione, venga effettuato in contraddittorio, né che il verbale di sopralluogo debba essere comunicato all’interessato, essendo, invero, necessario solo che l’accertamento dell'inottemperanza all’ingiunzione a demolire venga a questi notificato (cfr. art. 31, comma 4, d.P.R. n. 380/2001)
(TAR Piemonte, Sez. II, sentenza 12.01.2012 n. 35 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATALa natura vincolata dell'ordine di demolizione comporta che esso non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico né una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione, non potendo ammettersi l'esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva che il tempo non può giammai legittimare.
L’orientamento da ultimo riferito è meritevole di apprezzamento nella misura in cui chiarisce come il semplice decorso del tempo, unitamente all’inerzia dei pubblici poteri preposti alla repressione degli abusi edilizi, non valga a generare alcuna aspettativa o legittimo affidamento in capo al contravventore, ossia al soggetto che ha posto in essere l’abuso edilizio, ma solo un consolidamento della sua posizione che viene necessariamente meno a fronte dell’interesse della collettività al ripristino dell’assetto del territorio preesistente all’abuso.

Una diversa valutazione si impone, invece, qualora vengano in rilievo altri fattori idonei a fondare la buona fede del privato, quale fonte di un affidamento meritevole di tutela.
Infatti, nel caso in cui il proprietario dell'immobile risulti estraneo alla realizzazione delle opere abusive, essendo state acquistate 30 anni dopo la realizzazione delle stesse, lo stesso proprietario può non essere consapevole del contrasto delle opere eseguite rispetto al titolo edilizio ottenuto molti anni addietro da terze persone e, per l’effetto, può ipotizzarsi in capo ad essa un legittimo affidamento in ordine al mantenimento del fabbricato edificato in difformità dal titolo abilitativo.
Appare pertanto individuabile un obbligo del Comune di motivare il sacrificio dell’affidamento del privato con ragioni di interesse pubblico prevalenti e ulteriori rispetto al mero ripristino della legalità violata.
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L’autonoma sanzione, destinata a trovare applicazione nel caso di inottemperanza all’ingiunzione di demolizione, rappresentata dall’acquisizione gratuita dell’area di sedime al patrimonio comunale (ex III comma dell’art. 7 della legge n. 47/1985) si riferisce esclusivamente al responsabile dell'abuso e non può operare nella sfera giuridica di altri soggetti e, in particolare, nei confronti del proprietario dell'area quando risulti, in modo inequivocabile, la sua completa estraneità al compimento dell'opera abusiva.
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Gli illeciti edilizi rivestono carattere permanente e la relativa attività di repressione non è soggetta ad alcun termine di decadenza o di prescrizione.
In ragione del contenuto rigidamente vincolato che li caratterizza, gli atti sanzionatori in materia edilizia non necessitano di essere preceduti dalla comunicazione di avvio del relativo procedimento.

Con il secondo motivo, l’esponente denuncia il vizio di eccesso di potere per carenza di motivazione, non avendo il Comune di Candelo dato conto dell’interesse attuale alla rimozione di abusi edilizi risalenti a circa 30 anni prima dell’adozione del provvedimento ripristinatorio, con conseguente radicamento di un legittimo affidamento in capo all’odierna proprietaria in ordine al mantenimento delle opere abusive.
Questo tipo di censura ha ricevuto, nel corso del tempo, valutazioni non univoche da parte della giurisprudenza amministrativa.
L’orientamento più risalente, formatosi sulla scia della decisione dell’Adunanza plenaria n. 12 del 19.05.1983, riteneva che il decorso del tempo costituisse elemento idoneo ad incidere sulla consistenza del supporto motivazionale dei provvedimenti sanzionatori in materia edilizia.
Veniva così affermato che, se gli ordini di demolizione delle opere abusivamente realizzate non abbisognano, di norma, di una specifica motivazione sulle ragioni di pubblico interesse che ne giustificano l'emanazione, tale principio incontra un’eccezione nel caso in cui, a causa del lungo lasso di tempo trascorso dalla perpetuata violazione, si fosse creata a favore del privato una situazione di fatto del tutto consolidata, per la cui modificazione l'autorità precedente è tenuta ad indicare le ragioni che, a distanza di tempo, giustificano l'adozione della sanzione.
Tale orientamento è stato fatto proprio dalla Sezione in molteplici occasioni, anche recenti, soprattutto a fronte di abusi edilizi di modesta consistenza (cfr., fra le altre, la sentenza n. 4052 del 14.12.2005, relativa alla demolizione di una baracca abusiva in legno la cui costruzione risaliva a circa 30 anni prima del provvedimento sanzionatorio, ossia lo stesso arco di tempo che è trascorso nella fattispecie che forma oggetto della presente controversia).
In epoca più recente, si è decisamente affermato nella giurisprudenza amministrativa, sia di primo che di secondo grado, un orientamento ispirato a maggior rigore, secondo cui la natura vincolata dell'ordine di demolizione comporta che esso non richieda una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico né una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione, non potendo ammettersi l'esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva che il tempo non può giammai legittimare (cfr., fra le molte, Cons. Stato, sez. V, 11.01.2011, n. 79).
L’orientamento da ultimo riferito è meritevole di apprezzamento nella misura in cui chiarisce come il semplice decorso del tempo, unitamente all’inerzia dei pubblici poteri preposti alla repressione degli abusi edilizi, non valga a generare alcuna aspettativa o legittimo affidamento in capo al contravventore, ossia al soggetto che ha posto in essere l’abuso edilizio, ma solo un consolidamento della sua posizione che viene necessariamente meno a fronte dell’interesse della collettività al ripristino dell’assetto del territorio preesistente all’abuso.
Una diversa valutazione si impone, invece, qualora vengano in rilievo altri fattori idonei a fondare la buona fede del privato, quale fonte di un affidamento meritevole di tutela.
E’ quanto si verifica nella fattispecie all’esame, atteso che la ricorrente risulta completamente estranea alla realizzazione delle opere abusive.
Essa, infatti, ha acquistato l’immobile con rogito del 1996, mentre le opere in difformità erano state realizzate dal 1967 al 1968.
Lo stesso provvedimento impugnato, d’altronde, identifica puntualmente i responsabili dell’abuso con riferimento ai soggetti intestatari della licenza edilizia e committenti dei lavori.
Ne deriva che l’odierna ricorrente poteva non essere consapevole del contrasto delle opere eseguite rispetto al titolo edilizio ottenuto molti anni addietro da terze persone e, per l’effetto, può ipotizzarsi in capo ad essa un legittimo affidamento in ordine al mantenimento del fabbricato edificato in difformità dal titolo abilitativo.
Tale valutazione si rafforza alla luce del particolare valore che il manufatto riveste per la sua proprietaria, trattandosi della casa di civile abitazione, nonché della comprova circa la conformità della costruzione al progetto approvato costituita dal certificato di abitabilità rilasciato nel 1969.
Con riferimento a tali elementi, appare pertanto individuabile un obbligo del Comune di motivare il sacrificio dell’affidamento del privato con ragioni di interesse pubblico prevalenti e ulteriori rispetto al mero ripristino della legalità violata.
Il provvedimento impugnato non contiene tale motivazione, limitandosi all’accertamento dell’abusività delle opere, e merita, pertanto, di essere annullato.
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E’ fondato anche l’ottavo motivo di ricorso, inerente l’autonoma sanzione, destinata a trovare applicazione nel caso di inottemperanza all’ingiunzione di demolizione, rappresentata dall’acquisizione gratuita dell’area di sedime al patrimonio comunale.
Tale sanzione, prevista dal terzo comma dell’art. 7 della legge n. 47/1985, si riferisce, infatti, esclusivamente al responsabile dell'abuso e non può operare nella sfera giuridica di altri soggetti e, in particolare, nei confronti del proprietario dell'area quando risulti, in modo inequivocabile, la sua completa estraneità al compimento dell'opera abusiva (cfr., fra le ultime, TAR Campania, Napoli, sez. II, 20.12.2010, n. 27683).
Questo principio trova puntuale applicazione nel caso in esame in quanto, come si è già avuto modo di riferire, la ricorrente ha acquistato l’immobile molti anni dopo l’epoca di realizzazione degli abusi e poteva essere all’oscuro delle difformità successivamente accertate dall’amministrazione.
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Gli illeciti edilizi rivestono carattere permanente e la relativa attività di repressione non è soggetta ad alcun termine di decadenza o di prescrizione (cfr., fra le molte, TAR Campania, Napoli, sez. VII, 29.07.2010, n. 17176).
La giurisprudenza ha chiarito che, in ragione del contenuto rigidamente vincolato che li caratterizza, gli atti sanzionatori in materia edilizia non necessitano di essere preceduti dalla comunicazione di avvio del relativo procedimento (cfr., fra le ultime, TAR Liguria, sez. I, 22.04.2011, n. 666)
(TAR Piemonte, Sez. I, sentenza 12.01.2012 n. 20 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAIl procedimento repressivo di abusi edilizi, in quanto integralmente disciplinato dalla legge e rigidamente dalla stessa vincolato, non richiede la previa comunicazione d’inizio dello stesso e per siffatta ragione non possono assumere rilievo neanche gli accenni alla comparazione degli interessi pubblico e privato coinvolti ed all’esame, perché non richiesto dal ricorrente, della conformità o meno delle opere alla normativa urbanistico-edilizia.
La costante giurisprudenza, condivisa da questo Tribunale, ha avuto modo di affermare che il procedimento repressivo di abusi edilizi, in quanto integralmente disciplinato dalla legge e rigidamente dalla stessa vincolato, non richiede la previa comunicazione d’inizio dello stesso e per siffatta ragione non possono assumere rilievo neanche gli accenni alla comparazione degli interessi pubblico e privato coinvolti ed all’esame, perché non richiesto dal ricorrente, della conformità o meno delle opere alla normativa urbanistico-edilizia (Cfr. Cons. di Stato – Sez. IV – 26/09/2008 n. 4659; TAR Campania – NA – Sez. III – 14/10/2010 n. 19304; id. Sez. SA – Sez. II – 24/09/2006 n. 1799) (TAR Campania-Salerno, Sez. II, sentenza 11.01.2012 n. 27 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Il persistente obbligo di demolire un edificio si estende agli interventi postumi accessori sul medesimo.
La ristrutturazione oggetto del gravato provvedimento accede ad immobile per il quale il Comune aveva denegato il condono edilizio e la Procura della Repubblica di Firenze, in data 13.10.2001, aveva ordinato la demolizione (ordine ripetuto con diffida del 28.04.2009 –documento n. 11 depositato in giudizio dal Comune-).
Invero l’edificio su cui è stata realizzata la copertura avrebbe dovuto essere demolito in esecuzione della sentenza della Corte d’Appello di Firenze n. 891 del 19.03.2001; la stessa Corte d’Appello, con ordinanza del 23.04.2009 (documento n. 10 depositato in giudizio), ha respinto l’istanza di revoca dell’ordine di demolizione.
Rileva altresì l’ordine di demolizione del Comune di Vaglia, datato 16.09.1998.
Pertanto, l’edificio su cui insiste l’opera oggetto dell’atto impugnato costituisce abuso edilizio non regolarizzato che avrebbe dovuto essere demolito in forza di provvedimenti giudiziari esecutivi ed in forza della citata ordinanza comunale di demolizione, la quale non è stata oggetto di pronuncia cautelare di sospensione degli effetti.
Né rileva la presentazione del ricorso avverso l’ordinanza stessa ed il connesso diniego di condono dell’edificio, in quanto la pendenza del gravame non vale di per sé a sospendere gli effetti degli atti impugnati.
In conclusione, la condizione di opera abusiva non sanata dell’edificio sul quale è stata posta la copertura de qua preclude qualsiasi intervento di manutenzione straordinaria o di ristrutturazione, in quanto gli interventi di trasformazione o modifica richiedenti un titolo edilizio (riconducibili alla manutenzione straordinaria, al risanamento conservativo o alla ristrutturazione edilizia) ripetono le caratteristiche di illegittimità dell’opera principale alla quale ineriscono, con la conseguenza che il persistente obbligo di demolire l’edificio si estende agli interventi postumi accessori sul medesimo (TAR Campania, Napoli, VI, 03.12.2010, n. 26787) (TAR Toscana, Sez. III, sentenza 11.01.2012 n. 25 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATALa presentazione dell'istanza di sanatoria -sia essa di accertamento di conformità, sia essa di condono- produce l'effetto di rendere inefficace il provvedimento sanzionatorio dell'ingiunzione di demolizione e, quindi, improcedibile l'impugnazione stessa per sopravvenuta carenza di interesse. Invero, il riesame dell'abusività dell'opera provocato dalla predetta istanza di sanatoria comporta la necessaria formazione di un nuovo provvedimento (esplicito o implicito, di accoglimento o di rigetto) che vale comunque a superare il provvedimento sanzionatorio oggetto dell'impugnativa.
Infatti, nell'ipotesi di rigetto dell'istanza, l'Amministrazione dovrà adottare un nuovo provvedimento sanzionatorio, con l'assegnazione di un nuovo termine per adempiere. Del pari, in caso di positiva delibazione dell'istanza non si avrebbe più interesse alla definizione del giudizio, essendo stato sanato il lamentato abuso, con effetto estintivo anche delle sanzioni acquisitive, eventualmente già adottate.

Ritiene il Collegio che il ricorso sia improcedibile, conformemente al consolidato orientamento giurisprudenziale, espresso, da ultimo, nella seguente massima: "La presentazione dell'istanza di sanatoria -sia essa di accertamento di conformità, sia essa di condono- produce l'effetto di rendere inefficace il provvedimento sanzionatorio dell'ingiunzione di demolizione e, quindi, improcedibile l'impugnazione stessa per sopravvenuta carenza di interesse. Invero, il riesame dell'abusività dell'opera provocato dalla predetta istanza di sanatoria comporta la necessaria formazione di un nuovo provvedimento (esplicito o implicito, di accoglimento o di rigetto) che vale comunque a superare il provvedimento sanzionatorio oggetto dell'impugnativa.
Infatti, nell'ipotesi di rigetto dell'istanza, l'Amministrazione dovrà adottare un nuovo provvedimento sanzionatorio, con l'assegnazione di un nuovo termine per adempiere. Del pari, in caso di positiva delibazione dell'istanza non si avrebbe più interesse alla definizione del giudizio, essendo stato sanato il lamentato abuso, con effetto estintivo anche delle sanzioni acquisitive, eventualmente già adottate
" (TAR Campania Napoli, sez. III, 11.09.2009, n. 4918) (TAR Campania-Salerno, Sez. II, sentenza 11.01.2012 n. 15 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATASe è vero che l'esercizio del potere sanzionatorio amministrativo non è soggetto a prescrizione o decadenza, per cui l'accertamento dell'illecito amministrativo e l'applicazione della relativa sanzione può intervenire anche a notevole distanza di tempo dalla commissione dell'abuso, senza che il ritardo nell'adozione della sanzione comporti sanatoria o il sorgere di affidamenti o situazioni consolidate, è altrettanto vero che l'ordine di demolizione di opere abusive deve essere suffragato da adeguata motivazione se è trascorso un lungo torno di tempo dall'epoca cui risale l'abuso stesso, tale da ingenerare un affidamento del privato circa il mancato esercizio del potere sanzionatorio.
- Osservato peraltro che comunque l’esito del procedimento non avrebbe potuto essere diverso anche se l’Amministrazione avesse optato per la ricostruzione degli avvenimenti fornita dalla parte ricorrente ed avesse comunque ritenuto necessaria la licenza edilizia, in quanto, se è vero che l'esercizio del potere sanzionatorio amministrativo non è soggetto a prescrizione o decadenza, per cui l'accertamento dell'illecito amministrativo e l'applicazione della relativa sanzione può intervenire anche a notevole distanza di tempo dalla commissione dell'abuso, senza che il ritardo nell'adozione della sanzione comporti sanatoria o il sorgere di affidamenti o situazioni consolidate, è altrettanto vero che l'ordine di demolizione di opere abusive deve essere suffragato da adeguata motivazione se è trascorso un lungo torno di tempo dall'epoca cui risale l'abuso stesso, tale da ingenerare un affidamento del privato circa il mancato esercizio del potere sanzionatorio (Cfr. TAR Campania Salerno, sez. II 04.04.2011 n. 626, TAR Campania Napoli, sez. IV 15.02.2011 n. 972 e sez. II 14.02.2011 n. 925); orbene, la stessa parte ricorrente riconosce che le opere in questione risalgono al più tardi <all’inizio degli anno 90> (pag, 1 del ricorso) e, pertanto, quantomeno a più di venti anni addietro; né la ricorrente ha in qualche modo lasciato intendere quale, a suo avviso, avrebbe potuto essere la motivazione di un provvedimento sanzionatorio adottato dopo tanto tempo ed i relazione ad una costruzione di modestissime dimensioni (TAR Campania-Salerno, Sez. I, sentenza 11.01.2012 n. 11 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: La costruzione ex novo di un capannone prefabbricato in cemento armato in zona agricola necessita del preventivo permesso di costruire e non della DIA giacché l’art. 60 della L.R. n. 12/2005 dispone espressamente -al primo comma– che “Nelle aree destinate all'agricoltura, gli interventi edificatori relativi alla realizzazione di nuovi fabbricati sono assentiti unicamente mediante permesso di costruire”.
Conseguentemente, per la richiesta di sanatoria di un abuso edilizio di che trattasi va applicato l’art. 36 e non l’art. 37 del DPR n. 380/2001.

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L’art. 36 del DPR 06.06.2001 n. 380 -al secondo comma– dispone che “Il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall'articolo 16.”.
E’ quindi evidente che la norma prevede che il rilascio del permesso di costruire in sanatoria sia subordinato al pagamento di una somma di danaro anche per le ipotesi in cui il permesso originariamente non richiesto sia a titolo gratuito.
In altri termini, nel caso di permesso oneroso il pagamento dell’oblazione ha duplice funzione: a) di partecipazione agli oneri urbanistici; b) di riparazione pecuniaria del pregiudizio arrecato all’ordinamento giuridico; mentre nel caso di permesso gratuito svolge esclusivamente la funzione di cui sub b).

Con il ricorso all’esame, l’Azienda agricola ... chiede l’annullamento degli atti con cui il Comune di Suisio -nel rilasciare il richiesto permesso di costruire in sanatoria per la realizzazione sine titulo, in zona agricola, di un capannone prefabbricato ad uso deposito attrezzi e derrate agricole- ha richiesto il pagamento dell’oblazione, determinata in complessivi € 61.923,10.
...
Con il primo motivo la ricorrente Azienda agricola ... afferma che erroneamente il Comune ha qualificato l’intervento in questione come assentibile solo mediante permesso di costruire, mentre esso rientrerebbe nel novero di quelli consentiti dall’art. 62 LR 12/2005 (ampliamento dell’attività agricola) per i quali può essere presentata DIA, sicché non andava applicato l’art. 36, ma l’art. 37 del DPR n. 380/2001 il quale non prevede l’oblazione.
Con il secondo motivo, afferma che -quand’anche fosse applicabile l’art. 36 del DPR n. 380/2001-non sarebbe comunque dovuto il pagamento dell’oblazione, in quanto proprio l’art. 36 rimanda all’art. 16 del T.U. edil. che, al c. 1, fa salvo quanto disposto dall’art. 17, c. 3, vale a dire i casi in cui non è dovuto il contributo di costruzione sicché opererebbe la gratuità spettante agli imprenditori agricoli in forza dell’art. 62 della L.R. n. 12/2005.
I due motivi debbono essere disaminati congiuntamente.
Occorre muovere dalla disciplina regionale in tema di attività edificatoria.
L’art. 60 della L.R. n. 12/2005 dispone espressamente -al primo comma– che “Nelle aree destinate all'agricoltura, gli interventi edificatori relativi alla realizzazione di nuovi fabbricati sono assentiti unicamente mediante permesso di costruire;”.
L’intervento in questione è costituito dalla costruzione ex novo di un capannone prefabbricato in cemento armato, sicché risulta un fuor d’opera il richiamo alla disciplina di cui all’art. 62 della L.R. n. 12/2005 che attiene a interventi sull’esistente e di piccole dimensioni.
Una volta chiarito che l’intervento edilizio in questione non era assentibile a mezzo dichiarazione d’inizio d’attività, va rilevata la necessaria applicabilità alla fattispecie della disposizione in tema di rilascio di permesso in sanatoria dettata dall’art. 36 del T.U. edil.
L’art. 36 del DPR 06.06.2001 n. 380 -al secondo comma– dispone che “Il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall'articolo 16.”.
E’ quindi evidente che la norma prevede che il rilascio del permesso di costruire in sanatoria sia subordinato al pagamento di una somma di danaro anche per le ipotesi in cui il permesso originariamente non richiesto sia a titolo gratuito.
In altri termini, nel caso di permesso oneroso il pagamento dell’oblazione ha duplice funzione: a) di partecipazione agli oneri urbanistici; b) di riparazione pecuniaria del pregiudizio arrecato all’ordinamento giuridico; mentre nel caso di permesso gratuito svolge esclusivamente la funzione di cui sub b) (TAR Lombardia-Brescia, Sez. I, sentenza 11.01.2012 n. 11 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: L’ordinanza di sospensione lavori ha carattere temporaneo e provvisorio, si fonda su di un'istruttoria sommaria ed i suoi effetti sono destinati a venir meno o perché venga accertata la legittimità dei lavori in corso o perché vengano adottati definitivi provvedimenti inibitori degli stessi.
L'ordine di sospensione dei lavori non costituisce necessario presupposto di legittimità dell'ingiunzione a demolire, ben potendo quest'ultima essere emanata immediatamente all'esito dell'accertamento della realizzazione di opere abusive, mentre il potere di sospensione dei lavori in corso è solo destinato ad evitare che la prosecuzione dei lavori stessi determini un aggravarsi del danno urbanistico.
Il decorso del termine dell'ordinanza, con la quale è stata provvisoriamente disposta la sospensione dei lavori, non fa venire meno la potestà di irrogare sanzioni qualora siano accertati, dopo il lasso di tempo in discorso, fatti o elementi che integrino gli estremi dell'abuso edilizio, non verificandosi alcuna consumazione del potere di controllo.
Il giudizio impugnatorio avverso le ordinanze di sospensioni lavori –una volta decorso il termine di efficacia della stessa- diviene improcedibile.

L'ordinanza di sospensione dei lavori abusivi, ex art. 27, c. 3, del DPR n. 380 del 2001, possiede una efficacia temporalmente limitata, dato che essa “ha effetto fino all'adozione dei provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli, da adottare e notificare entro 45 giorni dall'ordine di sospensione dei lavori”.
Analogamente è a dirsi in relazione all’ordinanza ex art. 20 della n. L.R. 14.08.1998 n. 14, il cui secondo comma dispone che l'ordine di sospensione cessa di avere efficacia se, entro 30 giorni dalla sua notificazione al titolare dell'autorizzazione, non siano notificati i provvedimenti definitivi.
Più in generale, va ricordato che l’ordinanza di sospensione lavori ha carattere temporaneo e provvisorio, si fonda su di un'istruttoria sommaria ed i suoi effetti sono destinati a venir meno o perché venga accertata la legittimità dei lavori in corso o perché vengano adottati definitivi provvedimenti inibitori degli stessi (cfr. Cons. St., Sez. IV, 24.12.2008 n. 6550; Sez. V, 29.11.2004 n. 7746 e 18.10.1996 n. 1255).
Inoltre, va richiamato l’insegnamento della giurisprudenza secondo cui:
- l'ordine di sospensione dei lavori non costituisce necessario presupposto di legittimità dell'ingiunzione a demolire, ben potendo quest'ultima essere emanata immediatamente all'esito dell'accertamento della realizzazione di opere abusive, mentre il potere di sospensione dei lavori in corso è solo destinato ad evitare che la prosecuzione dei lavori stessi determini un aggravarsi del danno urbanistico (cfr. TAR Campania, sez. VI, 06.11.2008 n. 19290, TAR Liguria, sez. I, 11.12.2007 n. 2050)
- il decorso del termine dell'ordinanza, con la quale è stata provvisoriamente disposta la sospensione dei lavori, non fa venire meno la potestà di irrogare sanzioni qualora siano accertati, dopo il lasso di tempo in discorso, fatti o elementi che integrino gli estremi dell'abuso edilizio, non verificandosi alcuna consumazione del potere di controllo (cfr. TAR Liguria cit. e TAR Lazio, sez. I, 05.01.2011 n. 17).
Per conseguenza, secondo un costante orientamento giurisprudenziale (cfr. ex multis: TAR Lazio, sez. II, 11.09.2009 n. 8644, TAR Puglia, sez. III, 30.09.2010 n. 3524, TAR Lazio, sez. I, 16.07.2009 n. 7031), il giudizio impugnatorio avverso le ordinanze di sospensioni lavori –una volta decorso il termine di efficacia della stessa- diviene improcedibile (TAR Lombardia-Brescia, Sez. I, sentenza 11.01.2012 n. 10 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATADifferenziandosi il tacito accoglimento della domanda di condono dalla decisione esplicita solo per l'aspetto formale, la formazione del silenzio-assenso sulla domanda di sanatoria degli abusi edilizi richiede, quale presupposto essenziale, oltre al completo pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione, che siano stati integralmente assolti dall'interessato gli oneri di documentazione (che si risolvono evidentemente nella sussistenza del requisito sostanziale), relativi al tempo di ultimazione dei lavori, all'ubicazione, alla consistenza delle opere e ad ogni altro elemento rilevante affinché possano essere utilmente esercitati i poteri di verifica dell'Amministrazione comunale.
Conseguentemente, il termine per la formazione del silenzio-assenso sulla domanda di rilascio della concessione in sanatoria non decorre quando manchino i presupposti di fatto e di diritto previsti dalla norma e/o le opere non siano suscettibili di sanatoria, nonché qualora la domanda stessa sia carente della documentazione prevista dalla legge.
Il termine di 24 mesi, previsto dall'art. 35 della legge 23.02.1985 n. 47, per l'eventuale formazione del silenzio assenso relativo al rilascio di concessione edilizia in sanatoria, e quello collegato di 36 mesi per la prescrizione del diritto al conguaglio degli oneri inizia a decorrere dal momento in cui l'amministrazione procedente è posta in condizioni di esaminare compiutamente la relativa domanda, in quanto integrata la documentazione necessaria richiesta ex lege all'interessato dall'amministrazione.

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La giurisprudenza in ordine alla prescrizione del diritto al conguaglio degli oneri e alla decorrenza dei relativi interessi ha chiarito che:
- il "dies a quo" del termine prescrizionale per l'esercizio del diritto al conguaglio dell'oblazione (e non degli oneri accessori) relativa all'istanza di condono edilizio decorre dalla presentazione della domanda di concessione in sanatoria ovvero dalla integrazione della documentazione da allegare alla domanda, e non dal provvedimento comunale che conclude il procedimento di condono edilizio ovvero dalla maturazione del silenzio assenso;
- invece, il termine per la prescrizione (decennale) per la riscossione del contributo di concessione dovuto decorre dall'emanazione della concessione edilizia in sanatoria o, in alternativa, dalla scadenza del termine perentorio di ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda, o dalla data nella quale viene depositata la documentazione completa a corredo della domanda di concessione (formazione del silenzio–assenso);
- nel caso di presentazione delle istanze ex art. 39 l. n. 724/1994, il dies a quo della liquidazione degli interessi legali relativo agli oneri concessori (ma ciò vale anche per l'oblazione) non può che coincidere con la data di presentazione delle istanze di sanatoria configurandosi, a tale data, a carico dell'istante l'assunzione di un'obbligazione pecuniaria, le cui somme la parte è tenuta ad autoliquidare e versare, nei sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, alla pubblica amministrazione locale in cui è stato commesso l'abuso, risultando definiti e certi tutti gli elementi dell'obbligazione, nella relativa disposizione.
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I provvedimenti con cui l'ente locale rivendica somme a conguaglio dovute a titolo di oblazione o di oneri concessori non abbisognano di particolare motivazione, in quanto la determinazione di tali somme costituisce il risultato di una mera operazione materiale, applicativa di parametri stabiliti dalla legge o da norme di natura regolamentare stabilite dall'Amministrazione, sicché l'interessato può solo contestare l'erroneità dei conteggi effettuati dall'ente.
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Nel caso di presentazione delle istanze ex art. 39 l. n. 724/1994, il dies a quo della liquidazione degli interessi legali relativo agli oneri concessori (ma ciò vale anche per l'oblazione) non può che coincidere con la data di presentazione delle istanze di sanatoria configurandosi, a tale data, a carico dell'istante l'assunzione di un'obbligazione pecuniaria, le cui somme la parte è tenuta ad autoliquidare e versare, nei 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, alla pubblica amministrazione locale in cui è stato commesso l'abuso, risultando definiti e certi tutti gli elementi dell'obbligazione, nella relativa disposizione.

In base al costante indirizzo giurisprudenziale, va altresì precisato:
- che, differenziandosi il tacito accoglimento della domanda di condono dalla decisione esplicita solo per l'aspetto formale, la formazione del silenzio-assenso sulla domanda di sanatoria degli abusi edilizi richiede, quale presupposto essenziale, oltre al completo pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione, che siano stati integralmente assolti dall'interessato gli oneri di documentazione (che si risolvono evidentemente nella sussistenza del requisito sostanziale), relativi al tempo di ultimazione dei lavori, all'ubicazione, alla consistenza delle opere e ad ogni altro elemento rilevante affinché possano essere utilmente esercitati i poteri di verifica dell'Amministrazione comunale (cfr. ex multis Consiglio Stato, IV 30.06.2010 n. 4174; TAR Lombardia Milano, 22.01.2010 n. 127);
- conseguentemente, che il termine per la formazione del silenzio-assenso sulla domanda di rilascio della concessione in sanatoria non decorre quando manchino i presupposti di fatto e di diritto previsti dalla norma e/o le opere non siano suscettibili di sanatoria, nonché qualora la domanda stessa sia carente della documentazione prevista dalla legge (cfr. TAR Trentino Alto Adige Trento 07.01.2010 n. 4);
- che il termine di 24 mesi, previsto dall'art. 35 della legge 23.02.1985 n. 47, per l'eventuale formazione del silenzio assenso relativo al rilascio di concessione edilizia in sanatoria, e quello collegato di 36 mesi per la prescrizione del diritto al conguaglio degli oneri inizia a decorrere dal momento in cui l'amministrazione procedente è posta in condizioni di esaminare compiutamente la relativa domanda, in quanto integrata la documentazione necessaria richiesta ex lege all'interessato dall'amministrazione (cfr. TAR Lazio Latina, 03.03.2010 n. 204).
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Va tuttavia sottolineato che la giurisprudenza in ordine alla prescrizione del diritto al conguaglio degli oneri e alla decorrenza dei relativi interessi ha chiarito che:
- il "dies a quo" del termine prescrizionale per l'esercizio del diritto al conguaglio dell'oblazione (e non degli oneri accessori) relativa all'istanza di condono edilizio decorre dalla presentazione della domanda di concessione in sanatoria ovvero dalla integrazione della documentazione da allegare alla domanda, e non dal provvedimento comunale che conclude il procedimento di condono edilizio ovvero dalla maturazione del silenzio assenso (cfr. TAR Lombardia Milano, 22.01.2010 n. 127; TAR Basilicata, 03.05.2010 n. 2);
- che, invece, il termine per la prescrizione (decennale) per la riscossione del contributo di concessione dovuto decorre dall'emanazione della concessione edilizia in sanatoria o, in alternativa, dalla scadenza del termine perentorio di ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda, o dalla data nella quale viene depositata la documentazione completa a corredo della domanda di concessione (formazione del silenzio–assenso) (cfr. TAR Sardegna, 17.11.2010 n. 2600);
- che, per quanto qui di interesse, “nel caso di presentazione delle istanze ex art. 39 l. n. 724/1994, il dies a quo della liquidazione degli interessi legali relativo agli oneri concessori (ma ciò vale anche per l'oblazione) non può che coincidere con la data di presentazione delle istanze di sanatoria configurandosi, a tale data, a carico dell'istante l'assunzione di un'obbligazione pecuniaria, le cui somme la parte è tenuta ad autoliquidare e versare, nei sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, alla pubblica amministrazione locale in cui è stato commesso l'abuso, risultando definiti e certi tutti gli elementi dell'obbligazione, nella relativa disposizione" (cfr. TAR Campania Salerno, II, 05.10.2009, n. 5318).
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I
l Collegio deve preliminarmente rilevare che per giurisprudenza costante, i provvedimenti con cui l'ente locale rivendica somme a conguaglio dovute a titolo di oblazione o di oneri concessori non abbisognano di particolare motivazione, in quanto la determinazione di tali somme costituisce il risultato di una mera operazione materiale, applicativa di parametri stabiliti dalla legge o da norme di natura regolamentare stabilite dall'Amministrazione, sicché l'interessato può solo contestare l'erroneità dei conteggi effettuati dall'ente (cfr. ex multis TAR Sicilia Catania, 07.07.2010 n. 2847; TAR Lazio Roma, 15.04.2009 n. 3862)
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Il Collegio non ritiene di discostarsi da quell’indirizzo giurisprudenziale (v. TAR Campania Salerno, 05.10.2009, n. 5318; vedi anche Tar Lecce, III, 11.11.2011 n. 1935 relativa a questione analoga sollevata nel ricorso 1917/2005 introitato nella medesima udienza di discussione) secondo il quale “nel caso di presentazione delle istanze ex art. 39 l. n. 724/1994, il dies a quo della liquidazione degli interessi legali relativo agli oneri concessori (ma ciò vale anche per l'oblazione) non può che coincidere con la data di presentazione delle istanze di sanatoria configurandosi, a tale data, a carico dell'istante l'assunzione di un'obbligazione pecuniaria, le cui somme la parte è tenuta ad autoliquidare e versare, nei sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, alla pubblica amministrazione locale in cui è stato commesso l'abuso, risultando definiti e certi tutti gli elementi dell'obbligazione, nella relativa disposizione
(TAR Puglia-Lecce, Sez. III, sentenza 10.01.2012 n. 16 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: L’ordine di demolizione, come tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, in quanto atto vincolato, non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest’ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione, non potendo neppure ammettersi l’esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può mai legittimare.
La stessa giurisprudenza ha anche chiarito un obbligo di motivazione intorno all’interesse pubblico sottostante alla rimozione dell’abuso sussiste allorché l’ordinanza sanzionatoria intervenga a distanza di lungo tempo dall’ultimazione delle opere tutte le volte in cui l’Amministrazione abbia ingenerato un qualche affidamento nel privato.
In particolare, è stato chiarito che tutte le volte in cui si sia ingenerata una posizione di affidamento nel privato, l’Amministrazione ha l’onere di sorreggere con una congrua motivazione l’ordine di motivazione, con la quale, avuto riguardo anche alla entità e alla tipologia dell'abuso, indichi il pubblico interesse, diverso da quello al ripristino della legalità, idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse privato.

Come questa stessa Sezione ha anche di recente avuto modo di rilevare con sentenza 18.10.2011, n. 562 - l’ordine di demolizione, come tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, in quanto atto vincolato, non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest’ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione, non potendo neppure ammettersi l’esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può mai legittimare (cfr. Cons. St., sez. V, 11.01.2011, n. 79, e, sez. IV, 31.08.2010, n. 3955); ed a tale orientamento è stato oggi costantemente recepito dalla giurisprudenza (cfr., da ultimo, TAR Campania, sede Napoli, sez. VIII, 09.06.2011 n. 3029, TAR Lazio, sede Roma, sez. I, 08.06.2011 n. 5095, TAR Piemonte, sez. I, 06.06.2011 n. 578, TAR Puglia, sez. Lecce, sez. III, 07.04.2011 n. 611, TAR Basilicata, 06.04.2011 n. 159, TAR Trentino-Alto Adige, sede Trento, 05.04.2011 n. 102, TAR Liguria, sez. I, 21.03.2011 n. 432, TAR Calabria, sede Catanzaro, sez. II 11.02.2011 n. 207, TAR Lombardia, sez. Brescia, sez. I 17.01.2011 n. 69).
Ciò premesso, va però anche ricordato che la stessa giurisprudenza ha anche chiarito un obbligo di motivazione intorno all’interesse pubblico sottostante alla rimozione dell’abuso sussiste allorché l’ordinanza sanzionatoria intervenga a distanza di lungo tempo dall’ultimazione delle opere tutte le volte in cui l’Amministrazione abbia ingenerato un qualche affidamento nel privato (in tal senso, da ultimo, TAR Liguria, sez. I, 22.01. 2011, n. 150, TAR Puglia, sez. Lecce, sez. III, 14.01.2011, n. 62, TAR Umbria 07.12.2010, n. 522, e TAR Toscana, sez. III, 26.11.2010, n. 6644).
In particolare, è stato chiarito che tutte le volte in cui si sia ingenerata una posizione di affidamento nel privato, l’Amministrazione ha l’onere di sorreggere con una congrua motivazione l’ordine di motivazione, con la quale, avuto riguardo anche alla entità e alla tipologia dell'abuso, indichi il pubblico interesse, diverso da quello al ripristino della legalità, idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse privato (TAR Abruzzo-Pescara, sentenza 10.01.2012 n. 13 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAI provvedimenti repressivi di abusi edilizi non devono essere preceduti dall'avviso dell'inizio del procedimento, trattandosi di procedimenti tipizzati e vincolati -regolati in tutti i loro passaggi nei quali è consentita l'adeguata partecipazione dell'interessato- considerato, altresì, che i provvedimenti sanzionatori presuppongono un mero accertamento tecnico sulla consistenza delle opere realizzate, nonché sul carattere non assentito delle medesime.
La comunicazione di avvio del procedimento, prevista dall'art. 7 della legge 07.08.1990 n. 241, del resto, è necessaria soltanto per i procedimenti iniziati d'ufficio e non già per quelli avviati ad istanza di parte nei quali lo stesso interessato con la sua domanda può inserire tutti gli elementi che ritiene debbano essere presi in considerazione dalla Pubblica Amministrazione ai fini dell'adozione del provvedimento finale.

Secondo la consolidata giurisprudenza, anche di questo Tribunale, i provvedimenti repressivi di abusi edilizi non devono essere preceduti dall'avviso dell'inizio del procedimento, trattandosi di procedimenti tipizzati e vincolati -regolati in tutti i loro passaggi nei quali è consentita l'adeguata partecipazione dell'interessato- considerato, altresì, che i provvedimenti sanzionatori presuppongono un mero accertamento tecnico sulla consistenza delle opere realizzate, nonché sul carattere non assentito delle medesime.
La comunicazione di avvio del procedimento, prevista dall'art. 7 della legge 07.08.1990 n. 241, del resto, è necessaria soltanto per i procedimenti iniziati d'ufficio e non già per quelli avviati ad istanza di parte nei quali lo stesso interessato con la sua domanda può inserire tutti gli elementi che ritiene debbano essere presi in considerazione dalla Pubblica Amministrazione ai fini dell'adozione del provvedimento finale (cfr. ex plurimis: Cons. Stato, sez. IV, 10.10.2007, n. 5314; 30.03.2000, n. 1814; TAR Lombardia Brescia, sez. I, 27.05.2011, n. 781; TAR Toscana, Firenze, sez. III, 13.05.2011; n. 840; TAR Veneto, Venezia, sez. II, 06.05.2011, n. 784; TAR Sicilia, Palermo, II, 06.06.02007, n. 1617; 27.03.2007, n. 979; III, 20.03.2006, n. 608; 20.04. 2005, n. 577; Catania, III, 03.03.2003, n. 374; TAR Campania, IV, 12.02.2003, n. 797; 14.06.2002, n. 3499; 28.03.2001, n. 1404) (TAR Sicilia-Palermo, Sez. III, sentenza 04.01.2012 n. 4 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: In caso di ordine di demolizione delle opere abusive, non è necessaria la previa comunicazione dell’avvio procedimentale di cui all’articolo 7 della legge n. 241 del 1990, trattandosi di atto dovuto e rigorosamente vincolato; inoltre l'ordine di demolizione di una opera edilizia abusiva è sufficientemente motivato con l’affermazione della accertata abusività dell'opera stessa e, proprio in quanto atto vincolato, il suddetto ordine non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico né una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione, non potendo neppure ammettersi l'esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può giammai legittimare.
In caso di ordine di demolizione delle opere abusive, non è necessaria la previa comunicazione dell’avvio procedimentale di cui all’articolo 7 della legge n. 241 del 1990, trattandosi di atto dovuto e rigorosamente vincolato; inoltre l'ordine di demolizione di una opera edilizia abusiva è sufficientemente motivato con l’affermazione della accertata abusività dell'opera stessa (Consiglio di Stato, sez. IV, 12.04.2011, n. 2266) e, proprio in quanto atto vincolato, il suddetto ordine non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico né una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione, non potendo neppure ammettersi l'esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può giammai legittimare (Consiglio di Stato, sez. V, 11.01.2011, n. 79) (TAR Lazio-Roma, Sez. II-ter, sentenza 03.01.2012 n. 53 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAL'individuazione dell'area di pertinenza della "res abusiva" deve compiersi al momento dell'emanazione del provvedimento con il quale viene accertata l'inottemperanza e con cui si procede all'acquisizione gratuita del bene al patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 7 della legge 28.02.1985 n. 47, indicazione che deve, quindi, essere contenuta nell'atto d'acquisizione, a pena d'illegittimità di quest'ultimo, costituendo esso titolo per l'immissione in possesso dell'opera e per la trascrizione nei registri immobiliari.
L’esigenza di procedere all’esatta individuazione dell’area privata da acquisire gratuitamente al patrimonio pubblico è dettata dal fatto che, trattandosi di una misura sanzionatoria che incide sul diritto di proprietà ovvero su un diritto costituzionalmente garantito, è necessario il rispetto delle garanzie anche formali dettate da norme di relazione che regolano i rapporti tra il potere pubblico ed i diritti di cui sono titolari i soggetti privati.

E' noto l’orientamento giurisprudenziale secondo cui l'individuazione dell'area di pertinenza della "res abusiva" deve compiersi al momento dell'emanazione del provvedimento con il quale viene accertata l'inottemperanza e con cui si procede all'acquisizione gratuita del bene al patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 7 della legge 28.02.1985 n. 47, indicazione che deve, quindi, essere contenuta nell'atto d'acquisizione, a pena d'illegittimità di quest'ultimo, costituendo esso titolo per l'immissione in possesso dell'opera e per la trascrizione nei registri immobiliari (cfr, per tutte, TAR Campania, sez. IV, 21.09.2002, n. 5429).
Nel caso di specie, non risulta che l’amministrazione resistente abbia proceduto all’esatta individuazione dell’area da acquisire al patrimonio in quanto, come affermato e provato dalla parte ricorrente e non smentito dall’amministrazione resistente, le particelle indicate nel provvedimento impugnato non corrispondevano ai frazionamenti intervenuti nel tempo (e che avevano assegnato una numerazione diversa all’area di che trattasi, facendo diventare non più attuale l’indicazione delle particelle nn. 666 e n. 1164 del foglio n. 1125), con ciò determinando incertezza sulla individuazione del bene immobile da sottrarre alla titolarità della parte ricorrente.
L’esigenza di procedere all’esatta individuazione dell’area privata da acquisire gratuitamente al patrimonio pubblico è dettata dal fatto che, trattandosi di una misura sanzionatoria che incide sul diritto di proprietà ovvero su un diritto costituzionalmente garantito, è necessario il rispetto delle garanzie anche formali dettate da norme di relazione che regolano i rapporti tra il potere pubblico ed i diritti di cui sono titolari i soggetti privati (TAR Lazio-Roma, Sez. II-ter, sentenza 02.01.2012 n. 9 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

dicembre 2011

EDILIZIA PRIVATAL'ingiunzione a demolire un manufatto abusivo può essere legittimamente assunta quale presupposto per i successivi atti della procedura repressiva, trattandosi di provvedimento valido ed efficace (cfr. art. 21-quater L. 241/1990), anche ove sia stato impugnato in sede giurisdizionale, quando l’A.G. non lo abbia sospeso o annullato.
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L’accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione a demolire ha il solo scopo di verificare l’adempimento della parte intimata rispetto al termine assegnato; in caso di inerzia rispetto all’intimata demolizione si verifica ope legis l’acquisizione del bene al patrimonio comunale.
Di fronte a questa sequenza procedimentale, allora, l’unico intervento in funzione dialettica che la parte può validamente effettuare è quello volto a dimostrare che, contrariamente a quanto ritenuto dall’ente pubblico, la demolizione sia stata effettivamente realizzata dal destinatario del provvedimento (nessuna altro tipo di censura o obiezione può essere introdotta in quella sede).
Ove ciò non venga dimostrato l’eventuale vizio procedimentale risiedente nella omessa o inesatta notificazione dell’accertamento di inottemperanza costituirebbe una irregolarità non invalidante, ai sensi dell’art. 21-octies L. 241/1990, in quanto il provvedimento non potrebbe assumere un diverso contenuto: id est, non potrebbe scongiurare l’effetto acquisitivo prodottosi ex lege, né l’idoneità dell’accertamento a fondare l’immissione in possesso.

Un provvedimento amministrativo (nella fattispecie, ingiunzione a demolire un manufatto abusivo) può essere legittimamente assunto quale presupposto per i successivi atti della procedura repressiva, trattandosi di provvedimento valido ed efficace (cfr. art. 21-quater L. 241/1990), anche ove sia stato impugnato in sede giurisdizionale, quando l’A.G. non lo abbia sospeso o annullato.
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Sotto il profilo della possibile partecipazione dell’avente diritto al procedimento di repressione dell’abuso, va precisato che l’accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione a demolire ha il solo scopo di verificare l’adempimento della parte intimata rispetto al termine assegnato; in caso di inerzia rispetto all’intimata demolizione si verifica ope legis l’acquisizione del bene al patrimonio comunale.
Di fronte a questa sequenza procedimentale, allora, l’unico intervento in funzione dialettica che la parte può validamente effettuare è quello volto a dimostrare che, contrariamente a quanto ritenuto dall’ente pubblico, la demolizione sia stata effettivamente realizzata dal destinatario del provvedimento (nessuna altro tipo di censura o obiezione può essere introdotta in quella sede).
Ove ciò non venga dimostrato l’eventuale vizio procedimentale risiedente nella omessa o inesatta notificazione dell’accertamento di inottemperanza costituirebbe una irregolarità non invalidante, ai sensi dell’art. 21-octies L. 241/1990, in quanto il provvedimento non potrebbe assumere un diverso contenuto: id est, non potrebbe scongiurare l’effetto acquisitivo prodottosi ex lege, né l’idoneità dell’accertamento a fondare l’immissione in possesso
(TAR Sicilia-Catania, Sez. I, sentenza 30.12.2011 n. 3234 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAModalità di calcolo della misura dell'oblazione per il conseguimento della concessione in sanatoria.
La tabella allegata alla legge n. 47 del 1985 prevede che la misura dell’oblazione ai fini del condono sia determinata moltiplicando i metri quadrati delle opere abusive con un coefficiente che tiene conto delle caratteristiche dell’abuso e del periodo in cui esso è stato commesso; dal punto 1 al punto 7 sono previste diverse ipotesi, che sono state prese in considerazione dal legislatore a seconda della gravità dell’abuso, con la previsione di importi decrescenti in relazione alla tipologia dell’abuso, la cui fattispecie più grave è descritta proprio dal punto 1 per le “opere realizzate in assenza o difformità dalla licenza edilizia o concessione e non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici”.
Il successivo punto 4 prevede il pagamento di un diverso e minore importo, tra l’altro, per le “opere che abbiano determinato mutamento di destinazione d’uso” (definizione poi chiarita dall’art. 2, comma 53, della L. 23.12.1996, n. 662, secondo cui la tipologia dell’abuso di cui al predetto n. 4 della tabella “deve intendersi applicabile anche agli abusi consistenti in mutamenti di destinazione d’uso eseguiti senza opere edilizie”).
La giurisprudenza ha precisato che, ai fini della determinazione della misura dell'oblazione da corrispondere per il conseguimento della concessione in sanatoria, se sono realizzate opere in assenza o in difformità dalla concessione e non conformi alle previsioni dello strumento urbanistico, si applica il punto 1 tab. all. alla l. 28.02.1985 n. 47 (che si applica anche quando le opere comportano il solo aumento di cubatura); se le opere realizzate in difformità dalla concessione hanno determinato il mutamento della destinazione d'uso, si applica il solo punto 4 della tabella (Cons. Stato, V, n. 1247/1994). Nel caso attenzionato nella presente sentenza, si ricade in tale seconda ipotesi, trattandosi di opere realizzate in conformità alla concessione edilizia (che aveva autorizzato la costruzione di un capannone agricolo), ma con mutamento di destinazione d’uso.
Il chiaro tenore letterale della tabella non consente di distinguere all’interno dei cambi di destinazione d’uso, risultando quindi irrilevante l’originaria destinazione agricola del manufatto, invocata dal comune appellante ai fini del diverso calcolo della volumetria, dovendo applicarsi il punto 4 per ogni ipotesi di mutamento di destinazione d’uso senza incremento di cubatura (massima tratta da www.gazzettaamministrativa.it - Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 29.12.2011 n. 6984 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Il particolare procedimento sanzionatorio di cui all’art. 31 del DPR 380/2001 prevede che, in caso di inosservanza dell’ordine di demolizione delle opere abusive nel termine di novanta giorni dalla notificazione dell’ordine stesso, il bene e l’area di sedime sono <<..acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune>> (così il comma 3° dell’articolo citato).
L'acquisizione si realizza automaticamente per effetto della scadenza del termine suindicato, per cui il successivo atto di formale accertamento dell’inottemperanza ha un valore meramente dichiarativo e ricognitivo e non costitutivo del diritto del Comune; parimenti anche la trascrizione nei pubblici registri serve esclusivamente per l’opponibilità dell’acquisto già perfezionatosi ai terzi e non ha carattere costitutivo.

Preliminarmente, pare utile rammentare che il particolare procedimento sanzionatorio di cui all’art. 31 del DPR 380/2001 (Testo Unico dell’edilizia) prevede che, in caso di inosservanza dell’ordine di demolizione delle opere abusive nel termine di novanta giorni dalla notificazione dell’ordine stesso, il bene e l’area di sedime sono <<..acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune>> (così il comma 3° dell’articolo citato).
Per la giurisprudenza, l’acquisizione si realizza automaticamente per effetto della scadenza del termine suindicato, per cui il successivo atto di formale accertamento dell’inottemperanza ha un valore meramente dichiarativo e ricognitivo e non costitutivo del diritto del Comune; parimenti anche la trascrizione nei pubblici registri serve esclusivamente per l’opponibilità dell’acquisto già perfezionatosi ai terzi e non ha carattere costitutivo (cfr., fra le tante, TAR Lazio, sez. I, 07.03.2011, n. 2031; TAR Campania, Napoli, sez. II, 14.02.2011, n. 928 e Cassazione Penale, sez. III, 22.04.2010, n. 22237) (TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 29.12.2011 n. 3368 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: La mancata indicazione dell'area di sedime, che verrebbe acquisita nell'ipotesi di inottemperanza all'ordine di demolizione, non costituisce causa di illegittimità dell'ingiunzione a demolire, in quanto tali indicazioni appartengono al successivo atto di accertamento dell'inottemperanza e di acquisizione gratuita al patrimonio comunale.
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La sanzione demolitoria, non avendo natura afflittiva ma ripristinatoria non soggiace al principio di retroattività.
L’illecito edilizio ha carattere permanente onde il fatto che consente l’irrogazione della sanzione della demolizione è costituito dall’omessa spontanea demolizione di quanto è stato realizzato e dalla attuale incidenza sugli interessi urbanistici, onde sono soggette al regime sanzionatorio di cui alla l. 47/1985 anche le opere edilizie ultimate prima della sua entrata in vigore.
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L'ordine di demolizione, come tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, è atto vincolato e, quindi, non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione. Non può, peraltro, ammettersi alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva che il tempo non può avere legittimato.

Parimenti infondato è il motivo n. 3 con cui si lamenta la mancata individuazione del sedime oggetto di acquisizione gratuita in caso di inottemperanza all’ordine di demolizione.
Infatti, la mancata indicazione dell'area di sedime, che verrebbe acquisita nell'ipotesi di inottemperanza all'ordine di demolizione, non costituisce causa di illegittimità dell'ingiunzione a demolire, in quanto tali indicazioni appartengono al successivo atto di accertamento dell'inottemperanza e di acquisizione gratuita al patrimonio comunale (TAR Piemonte Torino, sez. I, 24.03.2010, n. 1577).
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Quanto poi all’asserita impossibilità di ordinare la demolizione è sufficiente rilevare che, in disparte l’accertamento della data di effettiva realizzazione dell’ampliamento B di cui alla istanza di condono, la sanzione demolitoria, non avendo natura afflittiva ma ripristinatoria non soggiace al principio di retroattività (C.S. V 29.04.2000 n. 2544).
Peraltro, l’illecito edilizio ha carattere permanente onde il fatto che consente l’irrogazione della sanzione della demolizione è costituito dall’omessa spontanea demolizione di quanto è stato realizzato e dalla attuale incidenza sugli interessi urbanistici (C.S. V 24.03.1998 n. 345), onde sono soggette al regime sanzionatorio di cui alla l. 47/1985 anche le opere edilizie ultimate prima della sua entrata in vigore (C.S. VI 22.04.1997 n. 632).
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Per costante giurisprudenza, anche della Sezione, "l'ordine di demolizione, come tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, è atto vincolato e, quindi, non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione. Non può, peraltro, ammettersi alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva che il tempo non può avere legittimato" (Cons. di St., V, 11.01.2011, n. 79; id., IV, 31.08.2010, n. 3955; TAR Liguria, I, 14.01.2011, n. 43)
(TAR Liguria, Sez. I, sentenza 29.12.2011 n. 1943 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: In costanza di domanda di concessione in sanatoria diventano inefficaci le misure repressive.
La presentazione della domanda di rilascio di concessione in sanatoria per abusi edilizi impone al Comune la sua disamina e l'adozione dei provvedimenti conseguenti, di talché gli atti repressivi dell'abuso in precedenza adottati perdono efficacia.
Pertanto, in presenza della richiesta di rilascio della concessione in sanatoria, l'interesse all'appello già proposto avverso i detti atti repressivi assume natura recessiva con conseguente improcedibilità dello stesso (massima tratta da www.gazzettaamministrativa.it - Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 28.12.2011 n. 6938 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: applicazione dell’art. 19-bis della l.r. 23 del 2004, relativo alla “Tolleranza costruttiva” (Regione Emilia Romagna, nota 27.12.2011 n. 312129 di prot.).
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Anche se la nota inerisce ad una legge legge regionale, la stessa offre ugualmente spunti di riflessione in ordine al disposto similare di cui all’art. 5, comma 2, lett. a), legge n. 106/2011 (introduttivo del comma 2-ter dell’art. 34 del DPR 380 del 2001 il quale così dispone: "
2-ter. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, non si ha parziale difformità del titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali.").

EDILIZIA PRIVATAIn materia edilizia e' inutile denunciare il vizio di disparità di trattamento.
Il vizio di disparità di trattamento non è configurabile in relazione ad una materia come quella edilizia in cui vengono in rilievo atti sanzionatori aventi carattere vincolato e non discrezionale, rivelandosi del tutto irrilevante la denunciata circostanza per cui in zona vi sarebbero altri casi di opere edilizie non conformi alla normativa urbanistica che non sarebbero stati assoggettati a provvedimenti sanzionatori (massima tratta da www.gazzettaamministrativa.it - Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 27.12.2011 n. 6873 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: A seguito della sent. 15.07.1991 n. 345 della Corte costituzionale, l'acquisizione gratuita dell'area e dei manufatti abusivi a favore del comune, prevista dall'art. 7 l. 28.02.1985 n. 47 nel caso d'inottemperanza all'ordine di demolizione, non può considerarsi misura strumentale diretta a consentire al comune la demolizione, ma costituisce autonoma sanzione da applicare al trasgressore inadempiente: di conseguenza, l'acquisizione non può essere disposta nei confronti del proprietario non responsabile dell'abuso e nei suoi confronti può essere eseguita solo la demolizione d'ufficio, con addebito delle spese.
E’ fondato ed assorbente il terzo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente lamenta che l’acquisizione gratuita dell’opera abusiva al patrimonio comunale non può colpire il proprietario che non sia –contemporaneamente– responsabile dell’abuso edilizio.
In effetti, secondo una costante giurisprudenza, a seguito della sent. 15.07.1991 n. 345 della Corte costituzionale, l'acquisizione gratuita dell'area e dei manufatti abusivi a favore del comune, prevista dall'art. 7 l. 28.02.1985 n. 47 nel caso d'inottemperanza all'ordine di demolizione, non può considerarsi misura strumentale diretta a consentire al comune la demolizione, ma costituisce autonoma sanzione da applicare al trasgressore inadempiente: di conseguenza, l'acquisizione non può essere disposta nei confronti del proprietario non responsabile dell'abuso e nei suoi confronti può essere eseguita solo la demolizione d'ufficio, con addebito delle spese (TAR Marche, 2.10.2001, n. 1105) (TAR Liguria, Sez. I, sentenza 27.12.2011 n. 1924 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: L'ordinanza di demolizione di una costruzione abusiva può legittimamente essere emanata nei confronti del proprietario, anche se non responsabile dell'abuso, considerato che l'abuso edilizio costituisce illecito permanente e che l'ordinanza stessa ha carattere ripristinatorio e non prevede l'accertamento del dolo o della colpa del soggetto cui si imputa la trasgressione, ferma restando la non acquisibilità dell'area di sedime delle opere abusive in danno del proprietario estraneo all'abuso.
Qualsiasi nuova opera eseguita su di una preesistente costruzione abusiva è infatti anch'essa abusiva e soggetta a demolizione, integrando finanche un nuova violazione della legge penale.
La mera “avvertenza” circa la futura ed eventuale conseguenza dell’acquisizione del bene al patrimonio comunale non integra propriamente il contenuto dispositivo dell’ingiunzione di demolizione e non ha un immediato ed attuale effetto lesivo, effetto che è eventualmente destinato a prodursi soltanto successivamente all’accertamento dell’ottemperanza, in caso di emissione del relativo formale provvedimento.

Per costante giurisprudenza, ai sensi dell'art. 7 L. 28.02.1985 n. 47, l'ordinanza di demolizione di una costruzione abusiva può legittimamente essere emanata nei confronti del proprietario, anche se non responsabile dell'abuso, considerato che l'abuso edilizio costituisce illecito permanente e che l'ordinanza stessa ha carattere ripristinatorio e non prevede l'accertamento del dolo o della colpa del soggetto cui si imputa la trasgressione, ferma restando la non acquisibilità dell'area di sedime delle opere abusive in danno del proprietario estraneo all'abuso (TAR Umbria, I, 23.07.2009, n. 441).
Ai sensi dell’art. 7 L. n. 47/1985, “il sindaco, accertata l'esecuzione di opere in assenza di concessione […] ingiunge la demolizione”.
Si tratta di sanzione ripristinatoria di generale applicazione, giacché la sanzione pecuniaria di cui al successivo art. 10 riguarda esclusivamente gli interventi abusivi minori soggetti a semplice autorizzazione gratuita, purché eseguiti su immobili già regolari dal punto di vista urbanistico-edilizio.
Qualsiasi nuova opera eseguita su di una preesistente costruzione abusiva è infatti anch'essa abusiva e soggetta a demolizione, integrando finanche un nuova violazione della legge penale (Cass. Pen., III, 11.10.2005, n. 40843).
Nel caso di specie, la società ricorrente –pur essendone proprietaria- non ha dedotto né dimostrato la regolarità edilizia del capannone sul quale sono stati effettuati gli interventi edilizi contestati, sicché non può invocare il più mite regime sanzionatorio previsto per gli interventi soggetti ad autorizzazione gratuita.
Del resto, si osserva che le opere contestate, comportando l'inserimento di nuovi elementi ed impianti (quali la cabina di verniciatura, il tamponamento della parete nord, l’installazione di canna fumaria e del relativo impianto di depurazione ed allontanamento di fumi) rivolti a “trasformare” l’organismo edilizio da ricovero natanti ad officina, integrano propriamente un intervento di ristrutturazione ex art. 31, lett. d), L. n. 457/1978, parimenti assoggettato –ove realizzato, come nel caso di specie, abusivamente– alla sanzione ripristinatoria ex art. 9 L. 47/1985, anche se realizzato su immobile regolarmente assentito.
Come visto supra in relazione al primo motivo, l'ordinanza di demolizione di una costruzione abusiva può legittimamente essere emanata nei confronti del proprietario.
Per il resto, la mera “avvertenza” circa la futura ed eventuale conseguenza dell’acquisizione del bene al patrimonio comunale non integra propriamente il contenuto dispositivo dell’ingiunzione di demolizione e non ha un immediato ed attuale effetto lesivo, effetto che è eventualmente destinato a prodursi soltanto successivamente all’accertamento dell’ottemperanza, in caso di emissione del relativo formale provvedimento (TAR Liguria, Sez. I, sentenza 27.12.2011 n. 1923 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Il provvedimento di accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione e quello di acquisizione gratuita delle opere abusive e dell'area di sedime debbono considerarsi consequenziali, connessi e conseguenti all'ordine di demolizione delle opere e ripristino dello stato primitivo dei luoghi, con la conseguenza che non sono autonomamente impugnabili, in mancanza di impugnazione dell'atto con cui si ingiunge la demolizione o di irricevibilità dell'impugnazione tardivamente proposta avverso tale atto.
E’ noto come, per costante giurisprudenza, il provvedimento di accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione e quello di acquisizione gratuita delle opere abusive e dell'area di sedime debbono considerarsi consequenziali, connessi e conseguenti all'ordine di demolizione delle opere e ripristino dello stato primitivo dei luoghi, con la conseguenza che non sono autonomamente impugnabili, in mancanza di impugnazione dell'atto con cui si ingiunge la demolizione o di irricevibilità dell'impugnazione tardivamente proposta avverso tale atto (Cons. di St., V, 10.01.2007, n. 40; TAR Emilia-Romagna, II, 24.09.2010, n. 7897) (TAR Liguria, Sez. I, sentenza 27.12.2011 n. 1920 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Nell’ipotesi in cui la domanda di sanatoria segua temporalmente il provvedimento sanzionatorio, se questa viene favorevolmente definita, l’ingiunzione di demolizione perde efficacia e non può essere eseguita, mentre se essa viene respinta, l’amministrazione dovrà necessariamente procedere, con autonomo procedimento, al riesame dell’intera fattispecie ed emanare un nuovo provvedimento sanzionatorio con assegnazione, in tal caso, di un nuovo termine per eseguirlo, con la conseguenza, anche in quest’ultimo caso, dell’inefficacia del precedente provvedimento demolitorio.
Nell’ipotesi in cui la domanda di sanatoria segua temporalmente il provvedimento sanzionatorio, se questa viene favorevolmente definita, l’ingiunzione di demolizione perde efficacia e non può essere eseguita, mentre se essa viene respinta, l’amministrazione dovrà necessariamente procedere, con autonomo procedimento, al riesame dell’intera fattispecie ed emanare un nuovo provvedimento sanzionatorio con assegnazione, in tal caso, di un nuovo termine per eseguirlo, con la conseguenza, anche in quest’ultimo caso, dell’inefficacia del precedente provvedimento demolitorio (cfr. TAR Salerno, Sez. II, 04.05.2006 n. 596 e 20.01.2003 n. 26) (TAR Campania-Salerno, Sez. II, sentenza 23.12.2011 n. 2070 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATALa presentazione dell'istanza di sanatoria -sia essa di accertamento di conformità, sia essa di condono- produce l'effetto di rendere inefficace il provvedimento sanzionatorio dell'ingiunzione di demolizione e, quindi, improcedibile l'impugnazione stessa per sopravvenuta carenza di interesse.
Per costante giurisprudenza, condivisa dal Collegio, “La presentazione dell'istanza di sanatoria -sia essa di accertamento di conformità, sia essa di condono- produce l'effetto di rendere inefficace il provvedimento sanzionatorio dell'ingiunzione di demolizione e, quindi, improcedibile l'impugnazione stessa per sopravvenuta carenza di interesse" (ex multis ancora di recente TAR Campania-Salerno, sez. II, 08.01.2010, n. 8) (TAR Sicilia-Palermo, Sez. II, sentenza 21.12.2011 n. 2439 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAIl potere sanzionatorio-repressivo degli abusi edilizi ha natura vincolata essendo la misura diretta non tanto a punire il responsabile dell'abuso quanto a ripristinare la situazione antecedente alla violazione ed i provvedimenti di repressione degli abusi edilizi, in quanto atti vincolati, sono sufficientemente motivati con l'affermazione dell'accertata irregolarità dell'intervento, essendo in re ipsa l'interesse pubblico alla rimozione dell'abuso -anche se risalente nel tempo- senza necessità di una motivazione su puntuali ragioni di interesse pubblico e di una specifica comparazione con gli interessi privati coinvolti: l'esercizio del potere di controllo e sanzionatorio in materia urbanistico-edilizia è, difatti, imprescrittibile e costituisce atto dovuto.
L'area di sedime non deve essere identificata già nel provvedimento di demolizione, in quanto la sua individuazione è finalizzata all'acquisizione gratuita dell'area, che non è conseguenza già dell'ordine di demolizione, ma di un provvedimento successivo.
L'ordine di demolizione di opere edilizie abusive non deve essere preceduto dall'avviso ex art. 7 della L. n. 241/1990, trattandosi di un atto dovuto, che viene emesso quale sanzione per l’accertamento della inosservanza di disposizioni urbanistiche secondo un procedimento di natura vincolata precisamente tipizzato dal legislatore e conseguente disciplinato rigidamente dalla legge.

- il giudizio ha ad oggetto un deposito attrezzi in legno ed un porticato in legno;
- il motivo sull’onere motivazione maggiorato per effetto del decorso del lasso temporale non può essere apprezzato, a prescindere dalla questione sull’esatta datazione dell’abuso, perché in radice il potere sanzionatorio-repressivo degli abusi edilizi ha natura vincolata essendo la misura diretta non tanto a punire il responsabile dell'abuso quanto a ripristinare la situazione antecedente alla violazione (Tar Brescia, I, 69/2011) ed i provvedimenti di repressione degli abusi edilizi, in quanto atti vincolati, sono sufficientemente motivati con l'affermazione dell'accertata irregolarità dell'intervento, essendo in re ipsa l'interesse pubblico alla rimozione dell'abuso -anche se risalente nel tempo- senza necessità di una motivazione su puntuali ragioni di interesse pubblico e di una specifica comparazione con gli interessi privati coinvolti: l'esercizio del potere di controllo e sanzionatorio in materia urbanistico-edilizia è, difatti, imprescrittibile e costituisce atto dovuto (Tar Milano, II, 4648/2009);
- il motivo sulla mancata indicazione dell’area da demolire non è pertinente, in quanto l'area di sedime non doveva essere identificata già nel provvedimento di demolizione, in quanto la sua individuazione è finalizzata all'acquisizione gratuita dell'area, che non è conseguenza già dell'ordine di demolizione, ma di un provvedimento successivo (cfr. ex plurimis Cons. Stato, IV, 26.09.2008, n. 4659: "è legittima l’ordinanza di demolizione di un’opera abusiva che non contenga la indicazione dell’area di sedime da acquisire al patrimonio comunale in caso di inerzia dell’ingiunto, atteso che, ai sensi dell’art. 7 della L. n. 47 del 1985, siffatta specificazione è elemento essenziale del provvedimento di accertamento della mancata ottemperanza alla demolizione");
- il motivo sulla incompleta comunicazione d’avvio non può essere apprezzato, perché a monte la comunicazione d’avvio non è dovuta nel procedimento volto alla demolizione di opere abusive Infatti, “l'ordine di demolizione di opere edilizie abusive non deve essere preceduto dall'avviso ex art. 7 della L. n. 241/1990, trattandosi di un atto dovuto, che viene emesso quale sanzione per l’accertamento della inosservanza di disposizioni urbanistiche secondo un procedimento di natura vincolata precisamente tipizzato dal legislatore e conseguente disciplinato rigidamente dalla legge” (Tar Campania, Napoli, sez. IV, 10.12.2007, n. 15871) (nello stesso senso cfr. anche Cons. Stato, sez. IV, 26.09.2008, n. 4659, secondo cui “gli atti sanzionatori in materia edilizia -attesa la loro natura rigidamente vincolata- non risultano viziati ove non siano stati preceduti dalla comunicazione d’avvio del procedimento”);
- il motivo sulla circostanza che l’amministrazione avrebbe dovuto prima informare il ricorrente della possibilità di proporre istanza di sanatoria viene fatto derivare dal ricorrente dal principio generale dell’art. 1 l. 241/1990, ma -se l’abuso fosse sanabile– il ricorrente potrebbe chiederlo a prescindere dalla circostanza che l’amministrazione glielo ricordi nel provvedimento, nessun principio generale depone pertanto in senso contrario al comportamento dell’amministrazione (TAR Lombardia-Brescia, Sez. I, sentenza I, sentenza 21.12.2011 n. 1807 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: E' da escludere che, in caso di inottemperanza all’ordine di demolizione di opere abusive (di cui all’art. 31 del DPR 380/2001), l’acquisizione gratuita del bene e dell’area di sedime possa effettuarsi nei confronti del proprietario estraneo alla realizzazione dell’abuso.
E’ noto che la giurisprudenza amministrativa esclude che, in caso di inottemperanza all’ordine di demolizione di opere abusive (di cui all’art. 31 del DPR 380/2001), l’acquisizione gratuita del bene e dell’area di sedime possa effettuarsi nei confronti del proprietario estraneo alla realizzazione dell’abuso (cfr. sul punto, oltre all’ancora fondamentale pronuncia della Corte Costituzionale n. 345/1991, la sentenza del TAR Lombardia, Milano, sez. II, 18.11.2011, n. 2785 con la giurisprudenza ivi richiamata e quella del TAR Liguria, sez. I, 05.07.2011, n. 1051, oltre a TAR Campania, Napoli, sez. II, 06.05.2011, n. 2581) (TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 19.12.2011 n. 3241 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATALa presentazione -successivamente all’adozione dell’ingiunzione di demolizione e nei termini normativamente indicati- della domanda di accertamento di conformità relativamente alle opere realizzate produce la inefficacia della adottata sanzione edilizia.
Invero, qualora il procedimento di sanatoria si conclude favorevolmente per il privato nulla quaestio, atteso che l’opera realizzata (originariamente affetta da mera abusività formale) risulta essere stata regolarizzata.
Quando, invece, il procedimento suddetto si conclude negativamente con il rigetto della istanza di sanatoria, il Comune è tenuto alla rinnovazione della procedura sanzionatoria, mercé adozione di nuova ingiunzione di demolizione.

Osserva il Collegio che, per costante giurisprudenza della Sezione, la presentazione -successivamente all’adozione dell’ingiunzione di demolizione e nei termini normativamente indicati- della domanda di accertamento di conformità relativamente alle opere realizzate produce la inefficacia della adottata sanzione edilizia.
Invero, qualora il procedimento di sanatoria si conclude favorevolmente per il privato nulla quaestio, atteso che l’opera realizzata (originariamente affetta da mera abusività formale) risulta essere stata regolarizzata.
Quando, invece, il procedimento suddetto si conclude negativamente con il rigetto della istanza di sanatoria, il Comune è tenuto alla rinnovazione della procedura sanzionatoria, mercé adozione di nuova ingiunzione di demolizione.
Da quanto sopra, dunque, risulta palese la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente, atteso che alcuna utilità potrebbe più derivargli da un eventuale accoglimento del presente gravame.
Difatti, in ipotesi di conclusione positiva del procedimento di sanatoria, il suo interesse sostanziale sarebbe soddisfatto dal sopravvenuto titolo abilitativo. In ipotesi, invece, di diniego di sanatoria, la lesione alla propria sfera giuridica deriverebbe incontestabilmente dalla nuova misura sanzionatoria emanata dal Comune (da impugnare, pertanto, nel termine di decadenza di legge), onde un annullamento della originaria ingiunzione di demolizione (tra l’altro, divenuta inefficace) alcun giovamento gli arrecherebbe (TAR Campania-Salerno, Sez. I, sentenza 19.12.2011 n. 2054 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: L'ingiunzione di demolizione costituisce la prima ed obbligatoria fase del procedimento repressivo, in quanto la sanzione demolitoria ha natura di diffida e presuppone solo un giudizio di tipo analitico-ricognitivo dell'abuso commesso, mentre il giudizio sintetico-valutativo, di natura discrezionale, circa la rilevanza dell'abuso e la possibilità di sostituire la demolizione con la sanzione pecuniaria viene effettuato soltanto in un secondo momento con l'ordine di esecuzione rivolto all'ufficio competente, e cioè quando il soggetto privato non ha ottemperato spontaneamente alla demolizione.
L'ingiunzione di demolizione costituisce la prima ed obbligatoria fase del procedimento repressivo, in quanto la sanzione demolitoria ha natura di diffida e presuppone solo un giudizio di tipo analitico-ricognitivo dell'abuso commesso, mentre il giudizio sintetico-valutativo, di natura discrezionale, circa la rilevanza dell'abuso e la possibilità di sostituire la demolizione con la sanzione pecuniaria viene effettuato soltanto in un secondo momento con l'ordine di esecuzione rivolto all'ufficio competente, e cioè quando il soggetto privato non ha ottemperato spontaneamente alla demolizione (TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 16.12.2011 n. 3210 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: L’ordinanza di demolizione deve ritenersi illegittima qualora il procedimento di sanatoria non sia giunto a conclusione.
La preesistenza della domanda di sanatoria rende illegittima la successiva irrogazione della sanzione demolitoria, per non essersi l'Amministrazione Comunale preventivamente pronunciata sulla domanda in parola, volta, in caso di suo accoglimento, a privare le opere del loro carattere di abusività, ovvero, in caso di suo rigetto, a consentire l'esercizio del potere repressivo.
La ratio di tale conclusione è indicata nel principio di economicità e coerenza dell'azione amministrativa che impedisce di previamente sanzionare ciò che potrebbe essere sanato; difatti, fermo restando che, anche in caso di diniego del richiesto accertamento di conformità, l'Amministrazione dovrebbe emettere una nuova ordinanza di demolizione, con fissazione di nuovi termini per ottemperarvi, l'esecuzione della misura repressivo-ripristinatoria in mancanza della previa definizione del procedimento ex art. 36, D.P.R. n. 380 del 2001 vanificherebbe a priori l'interesse ad ottenere, ove ne sussistessero le condizioni, la sanatoria delle opere abusive, precludendo ogni valutazione circa il mantenimento o l'eliminazione di queste ultime e determinerebbe l'inconveniente di demolire manufatti, per poi eventualmente consentirne la ricostruzione in base a nuovo permesso di costruire.
Come emerge dalla ricostruzione dei fatti, l’Amministrazione ha adottato il provvedimento sanzionatorio prima della conclusione del procedimento di sanatoria: l’ordinanza di demolizione deve ritenersi illegittima in quanto il procedimento di sanatoria non era giunto a conclusione.
La preesistenza della domanda di sanatoria rende illegittima la successiva irrogazione della sanzione demolitoria, per non essersi l'Amministrazione Comunale preventivamente pronunciata sulla domanda in parola, volta, in caso di suo accoglimento, a privare le opere del loro carattere di abusività, ovvero, in caso di suo rigetto, a consentire l'esercizio del potere repressivo.
La ratio di tale conclusione è indicata nel principio di economicità e coerenza dell'azione amministrativa che impedisce di previamente sanzionare ciò che potrebbe essere sanato; difatti, fermo restando che, anche in caso di diniego del richiesto accertamento di conformità, l'Amministrazione dovrebbe emettere una nuova ordinanza di demolizione, con fissazione di nuovi termini per ottemperarvi, l'esecuzione della misura repressivo-ripristinatoria in mancanza della previa definizione del procedimento ex art. 36, D.P.R. n. 380 del 2001 vanificherebbe a priori l'interesse ad ottenere, ove ne sussistessero le condizioni, la sanatoria delle opere abusive, precludendo ogni valutazione circa il mantenimento o l'eliminazione di queste ultime e determinerebbe l'inconveniente di demolire manufatti, per poi eventualmente consentirne la ricostruzione in base a nuovo permesso di costruire (TAR Campania Napoli, sez. VIII, 03.09.2010, n. 17304) (TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 16.12.2011 n. 3209 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: L'ordine di demolizione, come tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, è atto vincolato e, quindi, non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione. Non può, peraltro, ammettersi alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva che il tempo non può avere legittimato".
Per regola generale, in ragione del contenuto rigidamente vincolato che li caratterizza, gli atti sanzionatori in materia edilizia, tra cui l'ordine di demolizione di costruzione abusiva, non devono essere preceduti dalla comunicazione d'avvio del relativo procedimento.

Per costante giurisprudenza, anche della Sezione, "l'ordine di demolizione, come tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, è atto vincolato e, quindi, non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione. Non può, peraltro, ammettersi alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva che il tempo non può avere legittimato" (Cons. di St., V, 11.01.2011, n. 79; id., IV, 31.08.2010, n. 3955; TAR Liguria, I, 14.01.2011, n. 43).
Per regola generale, in ragione del contenuto rigidamente vincolato che li caratterizza, gli atti sanzionatori in materia edilizia, tra cui l'ordine di demolizione di costruzione abusiva, non devono essere preceduti dalla comunicazione d'avvio del relativo procedimento (Cons. di St., VI, 24.9.2010, n. 7129 (TAR Liguria, Sez. I, sentenza 16.12.2011 n. 1853 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Il vicino, sebbene abbia provocato interventi repressivi o in via di autotutela, non assume la veste di controinteressato nei ricorsi che il titolare della concessione edilizia promuove avverso provvedimenti di revoca e/o di annullamento di ufficio.
L'invocata estensione ad esso della predetta comunicazione comporterebbe un aggravio procedimentale in contrasto con i principi di economicità e di efficienza dell'attività amministrativa.

Il Collegio rammenta il condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo il quale il vicino, sebbene abbia provocato interventi repressivi o in via di autotutela, non assume la veste di controinteressato nei ricorsi che il titolare della concessione edilizia promuove avverso provvedimenti di revoca e/o di annullamento di ufficio. Come in passato evidenziato da questo Consiglio di Stato, infatti, (Consiglio Stato, sez. VI, 18.04.2005, n. 1773), l'invocata estensione ad esso della predetta comunicazione comporterebbe un aggravio procedimentale in contrasto con i principi di economicità e di efficienza dell'attività amministrativa (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 15.12.2011 n. 6606 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAAcquisizione delle opere abusive e dell'area al patrimonio comunale.
Il preavviso di accesso ai luoghi per i rilievi tecnici preordinati all’acquisizione delle opere abusive e dell’area al patrimonio del Comune è un atto endoprocedimentale del procedimento sanzionatorio culminante nell’acquisizione al patrimonio del Comune delle opere abusivamente realizzate e non demolite dal proprietario.
Il ricorso avverso tale preavviso è, pertanto, inammissibile in quanto quale atto endoprocedimentale esso non produce un effetto lesivo (massima tratta da www.gazzettaamministrativa.it - Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 15.12.2011 n. 6588 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: In pendenza del procedimento di sanatoria, il ricorso giurisdizionale avverso l’ordinanza di demolizione è improcedibile, atteso che, se la domanda di sanatoria viene favorevolmente definita, l’ingiunzione di demolizione perde efficacia, mentre, se viene respinta, l’Amministrazione dovrà necessariamente procedere, con autonomo procedimento, al riesame dell’intera fattispecie ed emanare un nuovo provvedimento sanzionatorio con assegnazione in tal caso di un nuovo termine per eseguirlo, con la conseguenza, anche in quest’ultimo caso, dell’inefficacia del precedente provvedimento demolitorio.
Si deve richiamare la giurisprudenza, condivisa da questo Tribunale, che ha avuto modo di affermare che, in pendenza del procedimento di sanatoria, il ricorso giurisdizionale avverso l’ordinanza di demolizione è improcedibile, atteso che, se la domanda di sanatoria viene favorevolmente definita, l’ingiunzione di demolizione perde efficacia, mentre, se viene respinta, l’Amministrazione dovrà necessariamente procedere, con autonomo procedimento, al riesame dell’intera fattispecie ed emanare un nuovo provvedimento sanzionatorio con assegnazione in tal caso di un nuovo termine per eseguirlo, con la conseguenza, anche in quest’ultimo caso, dell’inefficacia del precedente provvedimento demolitorio (Cfr. Cons. di Stato – Sez. IV – 03/12/2010 n. 8502; TAR Piemonte - TO – Sez. I – 07/04/2011 n. 358; TAR Liguria Genova - sez. I - 28.01.2011 n. 169; TAR Lazio Roma - sez. II - 22.12.2010 n. 38234; TAR Campania Napoli - sez. VI - 25.10.2010 n. 21366; TAR Lombardia Milano - sez. IV – 08.09.2010 n. 5159; TAR Campania – SA – 22/02/2011 n. 350) (TAR Campania-Salerno, Sez. II, sentenza 14.12.2011 n. 1987 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATALa presentazione dell’istanza di sanatoria rende improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse l’eventuale ricorso proposto avverso l’ordinanza di demolizione precedentemente emessa.
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Gli interventi che portano ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportano modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, se eseguiti in assenza di titolo edilizio, vanno sanzionati con la demolizione.

L’eccezione preliminare è infondata e va disattesa giacché, dopo l’emissione del primo ordine di demolizione, i ricorrenti hanno presentato un’istanza di sanatoria e, a seguito del rigetto di quest’ultima, il Comune ha emesso una nuova ingiunzione per il ripristino dello stato dei luoghi.
Ne discende, quindi, che è del tutto irrilevante ai fini del presente giudizio la mancata impugnazione del primo ordine di demolizione, anche alla luce del costante orientamento giurisprudenziale, secondo il quale la presentazione dell’istanza di sanatoria rende improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse l’eventuale ricorso proposto avverso l’ordinanza di demolizione precedentemente emessa (cfr. in termini TAR Campania, Napoli, sez. VI, 15.07.2010, n. 16806; TAR Liguria, sez. I, 15.05.2010, n. 2583; TAR Toscana, sez. III, 26.02.2010, n. 520; TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. II, 11.01.2010, n. 8).
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anno, infine, disattese anche le censure incentrate sulla erronea qualificazione delle opere e sull'omessa valutazione della possibilità di applicare una sanzione pecuniaria, in luogo della sanzione demolitoria, perché gli interventi che portano ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportano modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, se eseguiti in assenza di titolo edilizio, vanno sanzionati con la demolizione (cfr. TAR Campania, Napoli, sez. VII, 15.12.2010, n. 27387) (TAR Veneto, Sez. II, sentenza 14.12.2011 n. 1831 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: L'acquisizione gratuita si configura quale sanzione autonoma che consegue all'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione.
Deve, infatti, essere osservato che come si ricava dalla costante interpretazione della norma di cui all’art. 31, comma 3 del d.P.R. n. 380 del 2001 “L'acquisizione gratuita non costituisce sanzione accessoria alla demolizione, volta a colpire l'esecutore delle opere abusive, ma si configura quale sanzione autonoma che consegue all'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione. L'inottemperanza integra, infatti, un illecito diverso ed autonomo dalla commissione dell'abuso edilizio, del quale può rendersi responsabile anche il proprietario, qualora risulti che abbia acquistato o riacquistato la disponibilità del bene e non si sia attivato per dare esecuzione all'ordine di demolizione, o qualora emerga che, pur essendo in grado di dare esecuzione all'ingiunzione, non vi abbia comunque provveduto”, (TAR Lazio, sez. I-quater, 07.10.2011, n. 7819 e la giurisprudenza ivi citata della sezione: 22.12.2010, n. 38200 e del TAR Lombardia, sez. II, 29.04.2009, n. 3597), con la conseguenza che soltanto una volta che sia accertata l’inottemperanza all’ordine di demolire, nel caso in specie, potrà semmai seguire l’acquisizione al patrimonio, che attualmente si presenta come soltanto paventata (TAR Lazio-Roma, Sez. I-quater, sentenza 09.12.2011 n. 9645 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAPresupposti per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria.
Per la pacifica giurisprudenza ai fini del rilascio di concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell'art. 31, l. n. 47/1985 e dell'art. 39, l. n. 724/1994, risultano sanabili le opere abusive relativamente alle quali, alla data del 31.12.1993, sia stato eseguito il rustico e completata la copertura; l'esecuzione del c.d. rustico, in particolare, è riferita al completamento di tutte le strutture essenziali, tra le quali vanno annoverate le tamponature esterne, che determinano l'isolamento dell'immobile dalle intemperie e configurano l'opera nella sua fondamentale volumetria.
In particolare, poi, non è ritenuta sufficiente, ai fini della configurabilità del "rustico", neppure la realizzazione parziale delle mura perimetrali, richiedendosi una necessaria continuità tra queste ultime e la copertura (massima tratta da www.gazzettaamministrativa.it - Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 06.12.2011 n. 6401 - ink a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATALa sanatoria di edifici non ultimati per effetto di provvedimenti di sospensione postula la mancanza dei lavori strettamente necessari alla funzionalità di quanto già costruito e non consente l'integrazione delle opere con interventi edilizi che diano luogo a nuove strutture: di conseguenza, la realizzazione della sola struttura portante in travi e pilastri non risulta sufficiente, mancando il completamento delle strutture edilizie necessarie a definire la volumetria edilizia.
La richiamata disposizione normativa (ndr: art. 43, comma 5, L. n. 47/1985)  può essere applicata agli edifici che, anche se non ultimati, abbiano acquistato una fisionomia che ne renda riconoscibile il disegno progettuale e la destinazione e debba essere solo completato ai fini della sua funzionalità; pertanto, la sanatoria anzidetta non può essere concessa nel caso in cui i lavori di costruzione si siano arrestati alla prima fase e non siano riconoscibili oggettivamente né la funzione, né la configurazione generale del costruendo edificio.
Il requisito della "non ultimazione" previsto dall'art. 43 deve essere logicamente letto in relazione a quello ordinario della "ultimazione" previsto dall'art. 31 della legge n. 47/1985, secondo cui "si intendono ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura ovvero, quanto alle opere interne e a quelle non destinate alla residenza, quando esse siano completate funzionalmente", con la conseguenza che possono conseguire la sanatoria edilizia anche manufatti la cui realizzazione sia arrestata ad uno stadio anteriore a quello di configurabilità dei predetti requisiti.
Avendo la disposizione di cui all'art. 43 carattere eccezionale rispetto alla regola generale sancita dall'articolo 31, essa è di stretta interpretazione ed applicabile in termini restrittivi (vertendosi, tra l'altro, in materia di condono di lavori abusivi), richiedendosi necessariamente che il manufatto, pur non ultimato, sia suscettibile di una sicura identificazione edilizia, sia da un punto di vista strutturale che della destinazione.

La questione giuridica agitata in giudizio concerne l'applicabilità, al manufatto per il quale è stato richiesto il condono edilizio, del comma 5 dell'articolo 43 della legge 47/1985, secondo il quale "possono ottenere la sanatoria le opere non ultimate per effetto di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali limitatamente alle strutture realizzate e ai lavori che siano strettamente necessari alla loro funzionalità".
L'interpretazione giurisprudenziale della norma, condivisa dal Collegio, (cfr. Cons. Stato, IV, 30.06.2005, n. 3542; V, 20.12.2001, n. 6327; TAR Toscana Firenze, III, 06.04.2010, n. 927; TAR Campania, Salerno, II, 26.01.2009, n. 177) ha chiarito che la sanatoria di edifici non ultimati per effetto di provvedimenti di sospensione postula la mancanza dei lavori strettamente necessari alla funzionalità di quanto già costruito e non consente l'integrazione delle opere con interventi edilizi che diano luogo a nuove strutture: di conseguenza, la realizzazione della sola struttura portante in travi e pilastri non risulta sufficiente, mancando il completamento delle strutture edilizie necessarie a definire la volumetria edilizia.
È stato anche affermato (cfr. Cons. Stato, II, 14.03.1990, n. 669) che la richiamata disposizione normativa può essere applicata agli edifici che, anche se non ultimati, abbiano acquistato una fisionomia che ne renda riconoscibile il disegno progettuale e la destinazione e debba essere solo completato ai fini della sua funzionalità; pertanto, la sanatoria anzidetta non può essere concessa nel caso in cui i lavori di costruzione si siano arrestati alla prima fase e non siano riconoscibili oggettivamente né la funzione, né la configurazione generale del costruendo edificio.
Rileva il Collegio che il requisito della "non ultimazione" previsto dall'art. 43 deve essere logicamente letto in relazione a quello ordinario della "ultimazione" previsto dall'art. 31 della legge n. 47/1985, secondo cui "si intendono ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura ovvero, quanto alle opere interne e a quelle non destinate alla residenza, quando esse siano completate funzionalmente", con la conseguenza che possono conseguire la sanatoria edilizia anche manufatti la cui realizzazione sia arrestata ad uno stadio anteriore a quello di configurabilità dei predetti requisiti.
Tuttavia, avendo la disposizione di cui all'art. 43 carattere eccezionale rispetto alla regola generale sancita dall'articolo 31, essa è di stretta interpretazione ed applicabile in termini restrittivi (vertendosi, tra l'altro, in materia di condono di lavori abusivi), richiedendosi necessariamente che il manufatto, pur non ultimato, sia suscettibile di una sicura identificazione edilizia, sia da un punto di vista strutturale che della destinazione (TAR Sicilia-Palermo, Sez. III, sentenza 06.12.2011 n. 2277 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATALa presentazione dell'istanza ex artt. 36 e 37 D.P.R. n. 380 del 2001 determina una mera sospensione dell'efficacia dell'ordine di demolizione precedentemente emanato in attesa della conclusione del nuovo "iter" procedimentale, con la conseguenza che, in caso di mancato accoglimento della suddetta istanza, l'ordine di demolizione riacquista la sua efficacia.
In presenza di un abuso edilizio, la vigente normativa urbanistica non pone alcun obbligo in capo all'autorità comunale di verificarne d’ufficio la sanabilità ai sensi dell'art. 36 D.P.R. n. 380 del 2001; tanto si evince chiaramente dagli artt. 27 e 31 delle stesso D.P.R. i quali, in tal caso, obbligano il responsabile del competente ufficio comunale a reprimere l'abuso, senza alcuna valutazione di sanabilità, nonché dallo stesso art. 36 cit., che rimette all'esclusiva iniziativa della parte interessata l'attivazione del procedimento di accertamento di conformità urbanistica ivi disciplinato.

La presentazione dell'istanza ex artt. 36 e 37 D.P.R. n. 380 del 2001 (nella specie, peraltro irricevibile) determina una mera sospensione dell'efficacia dell'ordine di demolizione precedentemente emanato in attesa della conclusione del nuovo "iter" procedimentale, con la conseguenza che, in caso di mancato accoglimento della suddetta istanza, l'ordine di demolizione riacquista la sua efficacia (Cfr. TAR Campania Napoli sez. II 04.02.2005 n. 816),
In presenza di un abuso edilizio, la vigente normativa urbanistica non pone alcun obbligo in capo all'autorità comunale di verificarne d’ufficio la sanabilità ai sensi dell'art. 36 D.P.R. n. 380 del 2001; tanto si evince chiaramente dagli artt. 27 e 31 delle stesso D.P.R. i quali, in tal caso, obbligano il responsabile del competente ufficio comunale a reprimere l'abuso, senza alcuna valutazione di sanabilità, nonché dallo stesso art. 36 cit., che rimette all'esclusiva iniziativa della parte interessata l'attivazione del procedimento di accertamento di conformità urbanistica ivi disciplinato (Cfr. TAR Campania Napoli, sez. VI, 10.05.2010 n. 3480) (TAR Campania-Salerno, Sez. I, sentenza 06.12.2011 n. 1926 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAL'ingiunzione di demolizione costituisce la prima ed obbligatoria fase del procedimento repressivo, in quanto ha natura di diffida e presuppone solo un giudizio di tipo analitico-ricognitivo dell'abuso commesso, mentre il giudizio sintetico-valutativo, di natura discrezionale, circa la rilevanza dell'abuso e la possibilità di sostituire la demolizione con la sanzione pecuniaria (disciplinato dall'art. 33, comma 2, e 34, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001) può essere effettuato soltanto in un secondo momento, cioè quando il soggetto privato non ha ottemperato spontaneamente alla demolizione e l'organo competente emana l'ordine (questa volta non indirizzato all'autore dell'abuso, ma agli uffici e relativi dipendenti dell'Amministrazione competenti e/o preposti in materia di sanzioni edilizie) di esecuzione per reprimere le opere realizzate in assenza o in totale difformità dal permesso di costruire o delle opere edili costruite in parziale difformità dallo stesso.
Pertanto, soltanto nella predetta seconda fase potrebbe non ritenersi legittima l'ingiunzione a demolire sprovvista di qualsiasi valutazione intorno all'entità degli abusi commessi e alla possibile sostituzione della demolizione con la sanzione pecuniaria, così come previsto dagli artt. 33, comma 2, e 34, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001, valutazione, giova ribadirlo, che deve essere effettuata mediante apposito accertamento d'ufficio o su richiesta dell'interessato.

L'ingiunzione di demolizione costituisce la prima ed obbligatoria fase del procedimento repressivo, in quanto ha natura di diffida e presuppone solo un giudizio di tipo analitico-ricognitivo dell'abuso commesso, mentre il giudizio sintetico-valutativo, di natura discrezionale, circa la rilevanza dell'abuso e la possibilità di sostituire la demolizione con la sanzione pecuniaria (disciplinato dall'art. 33, comma 2, e 34, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001) può essere effettuato soltanto in un secondo momento, cioè quando il soggetto privato non ha ottemperato spontaneamente alla demolizione e l'organo competente emana l'ordine (questa volta non indirizzato all'autore dell'abuso, ma agli uffici e relativi dipendenti dell'Amministrazione competenti e/o preposti in materia di sanzioni edilizie) di esecuzione per reprimere le opere realizzate in assenza o in totale difformità dal permesso di costruire o delle opere edili costruite in parziale difformità dallo stesso.
Pertanto, soltanto nella predetta seconda fase potrebbe non ritenersi legittima l'ingiunzione a demolire sprovvista di qualsiasi valutazione intorno all'entità degli abusi commessi e alla possibile sostituzione della demolizione con la sanzione pecuniaria, così come previsto dagli artt. 33, comma 2, e 34, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001, valutazione, giova ribadirlo, che deve essere effettuata mediante apposito accertamento d'ufficio o su richiesta dell'interessato (Cfr. per tutte TAR Campania Napoli, sez. VII, 14.06.2010 n. 14156) (TAR Campania-Salerno, Sez. I, sentenza 06.12.2011 n. 1925 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATANon possono essere condonate le opere realizzate sulla base di concessioni edilizie annullate.
La questione della condonabilità delle opere oggetto di provvedimenti annullati dal giudice amministrativo è molto controversa.
Sul punto il Collegio rileva come l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 23.04.2009 n. 4 abbia escluso la condonabilità delle opere realizzate sulla base di concessioni edilizie annullate (TAR Liguria, sentenza 06.12.2011 n. 1713 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAIn assenza di una specifica norma, il parere della Commissione edilizia non risulta obbligatorio con riferimento all’istanza di concessione in sanatoria. Comunque, può prescindersi dal parere della Commissione edilizia, quando non sia necessario procedere a valutazioni tecniche del progetto o nei casi di palese insanabilità dell’abuso.
Va innanzitutto precisato che, in assenza di una specifica norma, il parere della Commissione edilizia non risulta obbligatorio con riferimento all’istanza di concessione in sanatoria. Comunque, può prescindersi dal parere della Commissione edilizia, quando non sia necessario procedere a valutazioni tecniche del progetto (cfr. TAR Parma, n. 620 del 13.12.2007) o nei casi di palese insanabilità dell’abuso (cfr. TAR Napoli, IV, n. 10676 del 06.11.2007).
Va, poi, affermata la irrilevanza della violazione dell’art 10-bis, L. 241/1990, in quanto il successivo art. 21-octies, comma 2, prima frase, statuisce la “non annullabilità”, in tutti i casi di violazione di qualsiasi norma di carattere procedimentale o sulla forma degli atti, se “sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”.
Al riguardo, va anche evidenziato che, pur tenendo conto della nota Dirigente Settore Assetto del Territorio Comune di Lauria prot. n. 5934 del 12.04.2006, in seguito il Comune resistente non ha più formato e/o esternato in forma scritta il permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 DPR n. 380/2001 (TAR Basilicata, sentenza 06.12.2011 n. 567 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATALa destinazione dei parcheggi, realizzati ai sensi dell’art. 9 L. n. 122/1989, costituisce vincolo di natura reale, permanente ed inderogabile, che impedisce in modo assoluto qualsiasi mutamento di destinazione: mutamento di destinazione d’uso che rientra tra gli abusi non condonabili ai sensi dell’art. 33, comma 1, lett. d), L. n. 47/1985.
In ogni caso, pur tenendo conto dell’atto di divisione del 13.04.2001, nel merito il ricorso risulta sostanzialmente infondato, in quanto la destinazione dei parcheggi, realizzati ai sensi dell’art. 9 L. n. 122/1989, costituisce vincolo di natura reale, permanente ed inderogabile, che impedisce in modo assoluto qualsiasi mutamento di destinazione: mutamento di destinazione d’uso che rientra tra gli abusi non condonabili ai sensi dell’art. 33, comma 1, lett. d), L. n. 47/1985 (cfr. C.d.S.,V, n. 2609 del 24.04.2009; TAR Lazio, II, n. 1961 del 10.12.1997).
Pertanto, l’abusiva trasformazione di 29,34 mq. da autorimessa, realizzata ai sensi dell’art. 9 L. n. 122/1989, in studio tecnico professionale del piano terra di cui è causa (censito in Catasto al foglio n. 106, particella n. 2660, avente una superficie di 94,44 mq.) risulta insanabile (TAR Basilicata, sentenza 06.12.2011 n. 567 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: L'ordine di demolizione non può ritenersi viziato di illegittimità per il solo fatto di non essere stato notificato anche al comproprietario.
Secondo una costante giurisprudenza -anche della Sezione- l'ordine di demolizione non può ritenersi viziato di illegittimità per il solo fatto di non essere stato notificato anche al comproprietario, atteso che, in mancanza di tale notifica, spetta al comproprietario pretermesso di far valere con autonoma impugnativa le proprie doglianze entro il termine decorrente dalla piena conoscenza del provvedimento di demolizione (TAR Liguria, I, 22.01.2011, n. 150) (TAR Liguria, Sez. I, sentenza 02.12.2011 n. 1692 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: L'ordine di demolizione, come tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, è atto vincolato e, quindi, non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione, non potendo, peraltro, ammettersi alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva che il tempo non può avere legittimato.
La mancata indicazione dell'area di sedime, che verrebbe acquisita nell'ipotesi di inottemperanza all'ordine di demolizione, non costituisce causa di illegittimità dell'ingiunzione a demolire, in quanto tali indicazioni appartengono al successivo atto di accertamento dell'inottemperanza e di acquisizione gratuita al patrimonio comunale.
L’art. 7 della L. n. 47/1985 sanziona con l’ordine di demolizione anche l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire “parte” di un organismo edilizio con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile e la circostanza che si tratti di opere di modesta entità funzionalmente connesse all’abitazione del ricorrente non significa che –per ciò solo– esse non possano essere oggetto di demolizione, giacché il pregiudizio alla parte eseguita in conformità cui si riferisce l’art. 12 della L. 47/1985 è di carattere strutturale, non già meramente funzionale.

Sempre secondo una consolidata giurisprudenza, l'ordine di demolizione, come tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, è atto vincolato e, quindi, non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione, non potendo, peraltro, ammettersi alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva che il tempo non può avere legittimato (TAR Liguria, I, 14.01.2011, n. 43).
Per il resto, la mancata indicazione dell'area di sedime, che verrebbe acquisita nell'ipotesi di inottemperanza all'ordine di demolizione, non costituisce causa di illegittimità dell'ingiunzione a demolire, in quanto tali indicazioni appartengono al successivo atto di accertamento dell'inottemperanza e di acquisizione gratuita al patrimonio comunale (Cons. di St., IV, 26.09.2008, n. 4659; TAR Piemonte, I, 24.03.2010, n. 1577).
Da ultimo, l’art. 7 della L. n. 47/1985 sanziona con l’ordine di demolizione anche l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire “parte” di un organismo edilizio con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile.
Del resto, la circostanza che si tratti di opere di modesta entità funzionalmente connesse all’abitazione del ricorrente non significa che –per ciò solo– esse non possano essere oggetto di demolizione, giacché il pregiudizio alla parte eseguita in conformità cui si riferisce l’art. 12 della L. 47/1985 è di carattere strutturale, non già meramente funzionale (TAR Liguria, Sez. I, sentenza 02.12.2011 n. 1692 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAIl provvedimento di accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione e quello successivo di acquisizione gratuita delle opere abusive e dell'area di sedime debbono considerarsi consequenziali, connessi e conseguenti all'ordine di demolizione delle opere e ripristino dello stato primitivo dei luoghi, con la conseguenza che non sono autonomamente impugnabili, in mancanza di impugnazione dell'atto con cui si ingiunge la demolizione o di irricevibilità dell'impugnazione tardivamente proposta avverso tale atto.
Per costante giurisprudenza, il provvedimento di accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione e quello successivo di acquisizione gratuita delle opere abusive e dell'area di sedime debbono considerarsi consequenziali, connessi e conseguenti all'ordine di demolizione delle opere e ripristino dello stato primitivo dei luoghi, con la conseguenza che non sono autonomamente impugnabili, in mancanza di impugnazione dell'atto con cui si ingiunge la demolizione o di irricevibilità dell'impugnazione tardivamente proposta avverso tale atto (Cons. di St., V, 10.01.2007, n. 40; TAR Emilia-Romagna, II, 24.09.2010, n. 7897)
(TAR Liguria, Sez. I, sentenza 02.12.2011 n. 1690 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAL'onere della prova dell'ultimazione dei lavori entro la data utile per ottenere il condono grava sul richiedente la sanatoria atteso che, mentre l'amministrazione comunale non è normalmente in grado di accertare la situazione edilizia di tutto il proprio territorio alla data indicata dalla normativa sul condono, colui che richiede la sanatoria può fornire qualche documentazione da cui si desuma che l'abuso sia stato effettivamente realizzato entro la data predetta, come ad es. fatture, ricevute, bolle di consegna, relative all'esecuzione dei lavori e/o all'acquisto dei materiali.
La dichiarazione sostitutiva di notorietà dell'intervenuta ultimazione delle opere entro la data di scadenza non ha alcuna valenza privilegiata, e non preclude all'amministrazione, in sede di esame della stessa, la possibilità di raccogliere nel corso del procedimento elementi a contrario e pervenire a risultanze diverse, senza che ciò faccia ricadere su quest'ultima l'onere di fornire la prova dell'ultimazione dei lavori in data successiva a quella dichiarata dall'interessato.

Quanto al rigetto della sanatoria, si osserva che, per principio generale, l'onere della prova dell'ultimazione dei lavori entro la data utile per ottenere il condono grava sul richiedente la sanatoria atteso che, mentre l'amministrazione comunale non è normalmente in grado di accertare la situazione edilizia di tutto il proprio territorio alla data indicata dalla normativa sul condono, colui che richiede la sanatoria può fornire qualche documentazione da cui si desuma che l'abuso sia stato effettivamente realizzato entro la data predetta, come ad es. fatture, ricevute, bolle di consegna, relative all'esecuzione dei lavori e/o all'acquisto dei materiali (così, per tutte, cfr. Cons. di St., IV, 02.02.2011, n. 752).
Inoltre, la dichiarazione sostitutiva di notorietà dell'intervenuta ultimazione delle opere entro la data di scadenza non ha alcuna valenza privilegiata, e non preclude all'amministrazione, in sede di esame della stessa, la possibilità di raccogliere nel corso del procedimento elementi a contrario e pervenire a risultanze diverse, senza che ciò faccia ricadere su quest'ultima l'onere di fornire la prova dell'ultimazione dei lavori in data successiva a quella dichiarata dall'interessato (TAR Lazio, II, 06.12.2010, n. 35404)
(TAR Liguria, Sez. I, sentenza 02.12.2011 n. 1690 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Presupposto per l’adozione dell’ordine di demolizione di opere abusive è soltanto la constatata esecuzione di un intervento edilizio in assenza del prescritto titolo abilitativo; pertanto, essendo tale ordine un atto dovuto, esso è sufficientemente motivato con riferimento all’accertamento dell’abuso e non necessita di una particolare motivazione in ordine all’interesse pubblico alla rimozione dell’abuso stesso -che è in re ipsa, consistendo nel ripristino dell’assetto urbanistico violato- ed alla possibilità di adottare provvedimenti alternativi.
Dal chiaro tenore letterale dell’articolo 36 del D.P.R. n. 380/2001 si desume che il rilascio del permesso di costruire in sanatoria consegue necessariamente ad un’istanza dell’interessato, mentre al Comune compete, ai sensi dell’art. 27, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001, l’esercizio della vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia che si svolge nel territorio comunale. Pertanto, una volta accertata l’esecuzione di opere in assenza del prescritto permesso di costruire, l’Amministrazione comunale deve senz’altro disporne la demolizione, non essendo tenuta a valutare preventivamente la sanabilità delle stesse.
Da una corretta interpretazione dell’art. 33, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001 (il quale dispone che “qualora, sulla base di motivato accertamento dell’ufficio tecnico comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, il dirigente o il responsabile dell'ufficio irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento di valore dell'immobile, conseguente alla realizzazione delle opere”) si desume che nella fase della contestazione dell’abuso l’Amministrazione non può far altro che ordinarne la demolizione, mentre l’applicazione della sanzione pecuniaria (in luogo della demolizione) costituisce una misura destinata ad operare in un momento successivo all’adozione dell’ordine di demolizione, nel caso in cui risulti che non è possibile darvi esecuzione.
Presupposto per l’adozione dell’ordine di demolizione di opere abusive è soltanto la constatata esecuzione di un intervento edilizio in assenza del prescritto titolo abilitativo; pertanto, essendo tale ordine un atto dovuto, esso è sufficientemente motivato con riferimento all’accertamento dell’abuso e non necessita di una particolare motivazione in ordine all’interesse pubblico alla rimozione dell’abuso stesso -che è in re ipsa, consistendo nel ripristino dell’assetto urbanistico violato- ed alla possibilità di adottare provvedimenti alternativi (ex multis, TAR Campania Napoli, Sez. IV, 28.12.2009, n. 9638; Sez. VI, 09.11.2009, n. 7077; Sez. VII, 04.12.2008, n. 20987).
Dal chiaro tenore letterale dell’articolo 36 del D.P.R. n. 380/2001 si desume che il rilascio del permesso di costruire in sanatoria consegue necessariamente ad un’istanza dell’interessato, mentre al Comune compete, ai sensi dell’art. 27, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001, l’esercizio della vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia che si svolge nel territorio comunale. Pertanto, una volta accertata l’esecuzione di opere in assenza del prescritto permesso di costruire, l’Amministrazione comunale deve senz’altro disporne la demolizione, non essendo tenuta a valutare preventivamente la sanabilità delle stesse (ex multis, TAR Campania Napoli, Sez. III, 27.09.2006, n. 8331; Sez. IV, 04.02.2003, n. 617);
Secondo una consolidata giurisprudenza (ex multis, TAR Lazio Roma, Sez. I, 17.04.2007, n. 3327; TAR Lombardia Brescia, 09.12.2002, n. 2213), da una corretta interpretazione dell’art. 33, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001 (il quale dispone che “qualora, sulla base di motivato accertamento dell’ufficio tecnico comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, il dirigente o il responsabile dell'ufficio irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento di valore dell'immobile, conseguente alla realizzazione delle opere”) si desume che nella fase della contestazione dell’abuso l’Amministrazione non può far altro che ordinarne la demolizione, mentre l’applicazione della sanzione pecuniaria (in luogo della demolizione) costituisce una misura destinata ad operare in un momento successivo all’adozione dell’ordine di demolizione, nel caso in cui risulti che non è possibile darvi esecuzione
(TAR Campania-Napoli, Sez. VII, sentenza 01.12.2011 n. 5612 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

novembre 2011

EDILIZIA PRIVATAL'onere della prova in ordine alla data per ottenere il condono grava sul richiedente la sanatoria; ciò perché mentre l'amministrazione comunale non è normalmente in grado di accertare la situazione edilizia di tutto il proprio territorio alla data indicata dalla normativa sul condono, colui che richiede la sanatoria può fornire qualunque documentazione da cui possa desumersi che l'abuso sia stato effettivamente realizzato entro la data predetta, non potendosi ritenere al riguardo sufficiente la sola allegazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Mentre, ove il richiedente la sanatoria non dia la prova in questione, la domanda di condono deve essere respinta.
In altri termini, mentre il cittadino è destinatario di un preciso onere probatorio sull’epoca dell’abuso, trovandosi nella posizione di autore della realizzazione edilizia senza titolo, la PA conserva invece pienamente il potere di procedere ad una motivata verifica degli elementi esibitile, in merito alla loro idoneità a costituire prova del fatto asserito. E, in questa attività della PA, la presenza di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà si limita al più a rafforzare il dovere motivazionale a supporto delle proprie determinazioni negative, ma certamente non può estendersi sino a comprendere la necessità di dare una prova piena e certa che l’abuso è successivo alla data di riferimento assunta dalla legge per beneficiare del condono.
E’ perciò sufficiente, per respingere la domanda di condono, pur in presenza di dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all’art. 39, comma 4, della legge n. 724/1994, che l’Amministrazione non riscontri elementi dai quali risulti univocamente l’ultimazione dell’edificio entro la data prescritta dalla legge.

Pacificamente la giurisprudenza afferma che l'onere della prova in ordine alla data per ottenere il condono grava sul richiedente la sanatoria; ciò perché mentre l'amministrazione comunale non è normalmente in grado di accertare la situazione edilizia di tutto il proprio territorio alla data indicata dalla normativa sul condono, colui che richiede la sanatoria può fornire qualunque documentazione da cui possa desumersi che l'abuso sia stato effettivamente realizzato entro la data predetta, non potendosi ritenere al riguardo sufficiente la sola allegazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio (TAR Lazio Roma, sez. II, 03.03.2006, n. 1645). Mentre, ove il richiedente la sanatoria non dia la prova in questione, la domanda di condono deve essere respinta (TAR Campania Salerno, sez. II, 29.05.2006, n. 752).
In altri termini, mentre il cittadino è destinatario di un preciso onere probatorio sull’epoca dell’abuso, trovandosi nella posizione di autore della realizzazione edilizia senza titolo, la PA conserva invece pienamente il potere di procedere ad una motivata verifica degli elementi esibitile, in merito alla loro idoneità a costituire prova del fatto asserito. E, in questa attività della PA, la presenza di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà si limita al più a rafforzare il dovere motivazionale a supporto delle proprie determinazioni negative, ma certamente non può estendersi sino a comprendere la necessità di dare una prova piena e certa che l’abuso è successivo alla data di riferimento assunta dalla legge per beneficiare del condono (cfr., Cons. Stato, sez. IV, 24.12.2008 n. 6548).
E’ perciò sufficiente, per respingere la domanda di condono, pur in presenza di dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all’art. 39, comma 4, della legge n. 724/1994, che l’Amministrazione non riscontri elementi dai quali risulti univocamente l’ultimazione dell’edificio entro la data prescritta dalla legge (sul punto v. ex multis Cons. Stato, sez. V, n. 748/2000 e n. 998/1994) (TAR Toscana, Sez. III, sentenza 28.11.2011 n. 1820 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATALa valutazione circa la sussistenza di un pregiudizio per le parti conformi non deve essere fatta prima di ingiungere la demolizione (che costituisce la prima ed obbligatoria fase del procedimento repressivo), ma solo in seguito, e cioè quando, a fronte dell'inottemperanza del privato, l'amministrazione deve disporre l'ordine di demolizione in danno.
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La sospensione dei lavori è un provvedimento a carattere cautelare che il Sindaco adotta quando ne ricorrano i presupposti ma che non costituisce affatto un presupposto logico-giuridico dell'ordinanza di demolizione.
Per i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento, ex art. 7 L. 241/1990, trattandosi di atti dovuti e rigorosamente vincolati, rispetto ai quali non sono richiesti apporti partecipativi del soggetto destinatario.

In ogni caso, secondo pacifico orientamento giurisprudenziale, è notorio che la valutazione circa la sussistenza di un pregiudizio per le parti conformi non deve essere fatta prima di ingiungere la demolizione (che costituisce la prima ed obbligatoria fase del procedimento repressivo), ma solo in seguito, e cioè quando, a fronte dell'inottemperanza del privato, l'amministrazione deve disporre l'ordine di demolizione in danno (cfr., ex multis, Tar Basilicata, n. 36 del 04.02.2010; TAR Campania, Napoli, Sez. IV, n. 4703 del 26.10.2001; TAR Marche, n. 259 del 29.04.2002).
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La sospensione dei lavori è un provvedimento a carattere cautelare che il Sindaco adotta quando ne ricorrano i presupposti ma che non costituisce affatto un presupposto logico-giuridico dell'ordinanza di demolizione.
Per i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento, ex art. 7 L. 241/1990, trattandosi di atti dovuti e rigorosamente vincolati, rispetto ai quali non sono richiesti apporti partecipativi del soggetto destinatario (cfr., ex multis, TAR Toscana n. 1182/2010; TAR Puglia, Lecce, n. 2631/2010)
(TAR Toscana, Sez. III, sentenza 28.11.2011 n. 1820 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAL'avviso di avvio del procedimento amministrativo non è dovuto nel caso in cui l'amministrazione sia tenuta ad adottare un provvedimento del tutto vincolato per reprimere una situazione di abuso.
In base all’at. 21-octies l. 241/1990, il provvedimento sanzionatorio non è comunque annullabile se il ricorrente non è in grado di fornire elementi tali da inficiare la verità dei fatti posti dall'amministrazione a base di esso.
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Il potere di applicare misure repressive in materia urbanistica ed edilizia può essere esercitato in ogni tempo, senza necessità, per i relativi provvedimenti, di alcuna specifica motivazione in ordine alla sussistenza dell'interesse pubblico a disporre una demolizione.
Il Collegio non ignora l’esistenza di un orientamento difforme secondo la quale invece “il lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dell'abuso” e “il protrarsi dell'inerzia dell'amministrazione preposta alla vigilanza” potrebbero ingenerare un affidamento del privato, rispetto al quale sussisterebbe un “onere di congrua motivazione” circa il “pubblico interesse, evidentemente diverso da quello al ripristino della legalità, idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse privato”; ritiene però che tale orientamento non vada condiviso.
In proposito, si impone anzitutto il rilievo fatto proprio dalla citata decisione C.d.S. 5509/2009, ovvero che di affidamento si può parlare solo ove il privato, il quale abbia correttamente e in modo compiuto reso nota la propria posizione alla p.a., venga indotto da un provvedimento della stessa a ritenere la legittimità del proprio operato, non già nel caso che rileva, in cui si commette un abuso a tutta insaputa della p.a. medesima. Inoltre, l’abuso edilizio integra un illecito permanente, rappresentato dalla violazione dell’obbligo, perdurante nel tempo, di ripristinare in conformità a diritto lo stato dei luoghi; di talché ogni provvedimento repressivo dell’amministrazione non è emanato a distanza di tempo da un illecito ormai esaurito, ma interviene su una situazione antigiuridica che perdura sino a quel momento.
La disciplina del potere di sanzionare gli abusi edilizi del quale la p.a. è titolare deve essere ricostruita anche tenendo conto di un dato storico, quello che in proposito ha visto, negli ultimi trent'anni, un costante ripetersi di misure straordinarie di sanatoria, a partire dalla nota l. 28.02.1985 n. 47. Ammettere, quindi, l’estinzione di un abuso per il mero decorso del tempo significherebbe allora, in primo luogo, costruire una sorta di sanatoria di fatto che opererebbe anche quando l’interessato non abbia ritenuto di avvalersi del corrispondente istituto previsto dalla citata normativa premiale, e quindi senza nemmeno la necessità di versare le oblazioni da essa previste. Per altro verso, poi, è comunque escluso che si possa parlare di affidamento tutelabile nel momento in cui di detta normativa l’interessato non abbia ritenuto di avvalersi.
Consentire una sanatoria degli abusi edilizi per effetto del mero decorso di un periodo di tempo “lungo”, come affermano C.d.S. 883/2008 e 3270/2006, ovvero “notevole”, come afferma ad esempio TAR Campania Napoli sez. VII 02.10.2009 n. 5138, ma comunque non determinato con precisione, significa inserire nel sistema un pericoloso elemento di indeterminatezza, perché la repressione di un dato abuso nel caso concreto sarebbe rimessa all’apprezzamento del singolo funzionario, oltretutto pressoché impossibile da sindacare nella presente sede giurisdizionale, con intuibile possibilità di strumentalizzazioni.

Infondato è anzitutto il primo motivo dedotto, incentrato sulla presunta violazione dell’art. 7 l. 241/1990.
Posto che nella specie l’avviso di inizio del procedimento manca, questo Tribunale condivide infatti l’orientamento –espresso di recente fra le molte, ad esempio, da TAR Campania Napoli sez. III 17.09.2010 n. 17441 e 02.07.2010 n. 16548 e da TAR Toscana sez. II 30.12.2008 n. 4452- secondo il quale l'avviso stesso non è dovuto nel caso in cui, come qui avvenuto, l'amministrazione sia tenuta ad adottare un provvedimento del tutto vincolato per reprimere una situazione di abuso.
Alla possibile obiezione secondo la quale anche in tale fattispecie l’apporto partecipativo del privato sarebbe di qualche utilità, in quanto consentirebbe un’istruttoria più approfondita, si risponde secondo quanto affermato dalla citata TAR Napoli 17441/2010: in base all’at. 21-octies l. 241/1990, il provvedimento sanzionatorio non è comunque annullabile se il ricorrente non è in grado di fornire elementi tali da inficiare la verità dei fatti posti dall'amministrazione a base di esso, il che nella specie, come si dimostrerà subito, non è avvenuto.
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Infondato è altresì il secondo motivo, secondo il quale per reprimere un abuso edilizio in qualche modo risalente nel tempo sarebbe necessario assolvere ad un onere di motivazione particolarmente penetrante. Costante giurisprudenza della Sezione, da ultimo si cita TAR Brescia sez. I 22.02.2010 n. 860, afferma infatti che il potere di applicare misure repressive in materia urbanistica ed edilizia può essere esercitato in ogni tempo, senza necessità, per i relativi provvedimenti, di alcuna specifica motivazione in ordine alla sussistenza dell'interesse pubblico a disporre una demolizione; in senso poi conforme si sono espresse anche numerose decisioni del C.d.S., ad esempio sez. IV, 15.09.2009, n. 5509, che si cita per tutte.
Il Collegio non ignora l’esistenza di un orientamento difforme, espresso dalle decisioni citate dal ricorrente, ad esempio da C.d.S. sez. V 29.05.2006 n. 3270, ma anche dalla stessa sez. V nella decisione 04.03.2008 n. 883, secondo la quale invece “il lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dell'abuso” e “il protrarsi dell'inerzia dell'amministrazione preposta alla vigilanza” potrebbero ingenerare un affidamento del privato, rispetto al quale sussisterebbe un “onere di congrua motivazione” circa il “pubblico interesse, evidentemente diverso da quello al ripristino della legalità, idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse privato”; ritiene però che tale orientamento non vada condiviso.
In proposito, si impone anzitutto il rilievo fatto proprio dalla citata decisione C.d.S. 5509/2009, ovvero che di affidamento si può parlare solo ove il privato, il quale abbia correttamente e in modo compiuto reso nota la propria posizione alla p.a., venga indotto da un provvedimento della stessa a ritenere la legittimità del proprio operato, non già nel caso che rileva, in cui si commette un abuso a tutta insaputa della p.a. medesima. Inoltre, come osservato dalla Sezione nella pure citata sentenza 860/2010, l’abuso edilizio integra un illecito permanente, rappresentato dalla violazione dell’obbligo, perdurante nel tempo, di ripristinare in conformità a diritto lo stato dei luoghi; di talché ogni provvedimento repressivo dell’amministrazione non è emanato a distanza di tempo da un illecito ormai esaurito, ma interviene su una situazione antigiuridica che perdura sino a quel momento.
Non è poi privo di rilievo anche quanto osserva la già citata TAR Napoli 17441/2010. Infatti, la disciplina del potere di sanzionare gli abusi edilizi del quale la p.a. è titolare deve essere ricostruita anche tenendo conto di un dato storico, quello che in proposito ha visto, negli ultimi trent'anni, un costante ripetersi di misure straordinarie di sanatoria, a partire dalla nota l. 28.02.1985 n. 47. Ammettere quindi l’estinzione di un abuso per il mero decorso del tempo significherebbe allora, in primo luogo, costruire una sorta di sanatoria di fatto che opererebbe anche quando l’interessato non abbia ritenuto di avvalersi del corrispondente istituto previsto dalla citata normativa premiale, e quindi senza nemmeno la necessità di versare le oblazioni da essa previste. Per altro verso, poi, è comunque escluso che si possa parlare di affidamento tutelabile nel momento in cui di detta normativa l’interessato non abbia ritenuto di avvalersi.
Infine, si impone un rilievo ulteriore: consentire, così come fa l’interpretazione qui criticata, una sanatoria degli abusi edilizi per effetto del mero decorso di un periodo di tempo “lungo”, come affermano C.d.S. 883/2008 e 3270/2006, ovvero “notevole”, come afferma ad esempio TAR Campania Napoli sez. VII 02.10.2009 n. 5138, ma comunque non determinato con precisione, significa inserire nel sistema un pericoloso elemento di indeterminatezza, perché la repressione di un dato abuso nel caso concreto sarebbe rimessa all’apprezzamento del singolo funzionario, oltretutto pressoché impossibile da sindacare nella presente sede giurisdizionale, con intuibile possibilità di strumentalizzazioni.
Tutto ciò, sempre sulla scorta di TAR Napoli 17441/2010, vale beninteso nel caso in cui l’immobile di cui si ragiona sia posteriore al 1967, ovvero alla data dalla quale è stato generalizzato l’obbligo di titolo abilitativo per le costruzioni. Costante giurisprudenza, per tutte C.d.S. sez. IV 14.02.2008 n. 511, impone peraltro al privato il quale intenda avvalersi di una sanatoria latamente intesa dare la prova della realizzazione in tempo per essa utile dell’immobile considerato, e detta prova nel caso presente difetta; vi è anzi agli atti prova del contrario. Il Comune intimato ha infatti allegato come doc. 1, senza specifiche contestazioni sul punto, estratto dell’aerofotogrammetria del 1982 del territorio comunale, ove appaiono sul terreno considerato manufatti del tutto diversi da quelli per cui ora è processo; se ne deduce quindi, secondo logica, che essi sono posteriori a tale anno (TAR Lombardia-Brescia, Sez. I, sentenza 25.11.2011 n. 1632 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

ATTI AMMINISTRATIVI - EDILIZIA PRIVATA: Sussiste l’obbligo da parte del Comune di dare la comunicazione di avvio del procedimento, ove venga presentata domanda di regolarizzazione a posteriori della costruzione realizzata in prossimità del confine di proprietà, al soggetto (ndr: confinante) che abbia dimostrato più volte il suo interesse alla vicenda, presentando ricorsi al Tribunale amministrativo.
Con il quarto motivo (Violazione dell’ art. 7 della legge 241/1990) si rileva che l’emanazione del provvedimento impugnato non è stata fatta precedere dalla comunicazione di avvio del procedimento, nonostante fosse palese che ai titolari –facilmente individuabili dalla PA- delle unità abitative di cui ai mappali 35 fg. 6 (dal sub-1 al sub-18) potessero derivare pregiudizi.
Anche tale censura risulta fondata, avendo la Sezione recentemente avuto modo di rilevare la sussistenza –alla stregua del dato letterale dell’art. 7, co. 1, della L. n. 241/1990, che al secondo periodo specifica che “ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento”– dell’obbligo da parte del Comune di dare la comunicazione di avvio del procedimento, ove venga presentata domanda di regolarizzazione a posteriori della costruzione realizzata in prossimità del confine di proprietà, al soggetto che abbia dimostrato più volte il suo interesse alla vicenda, presentando ricorsi al Tribunale amministrativo (cfr. TAR Brescia Sez. I, 05.05.2011 n. 662; TAR Brescia Sez. 1, 02.11.2010 n. 4524)
(TAR Lombardia-Brescia, Sez. I, sentenza 25.11.2011 n. 1629 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAL'ordine di demolizione, come tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, è atto vincolato e, quindi, una volta accertati i presupposti per la sua adozione, non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico né una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati. Presupposto per la sua adozione è, infatti, soltanto la constatata esecuzione dell'opera in difformità dalla concessione o in assenza della medesima, con la conseguenza che tale provvedimento, ove ricorrano i predetti requisiti, è sufficientemente motivato con l'affermazione dell'accertata abusività dell'opera, essendo in re ipsa l'interesse pubblico alla sua rimozione né, trattandosi di atti del tutto vincolati, è necessaria una comparazione di interessi e una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione.
L'acquisizione gratuita delle aree su cui sono stati compiuti degli interventi edilizi abusivi, ex art. 31, d.P.R. 06.06.2001 n. 380 (t.u. edilizia), non opera nei confronti del proprietario del terreno estraneo all'abuso edilizio, rimanendo in tali casi la funzione ripristinatoria dell'interesse pubblico violato ristretta alla sola demolizione ed al relativo potere-dovere degli organi comunali di darvi esecuzione di ufficio, con la conseguenza che l'area di proprietà del terzo estraneo all'abuso resta nella titolarità di questi anche dopo che sia stata eseguita di ufficio la demolizione.

L'ordine di demolizione, come tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, è atto vincolato e, quindi, una volta accertati i presupposti per la sua adozione, non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico né una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati. Presupposto per la sua adozione è, infatti, soltanto la constatata esecuzione dell'opera in difformità dalla concessione o in assenza della medesima, con la conseguenza che tale provvedimento, ove ricorrano i predetti requisiti, è sufficientemente motivato con l'affermazione dell'accertata abusività dell'opera, essendo in re ipsa l'interesse pubblico alla sua rimozione né, trattandosi di atti del tutto vincolati, è necessaria una comparazione di interessi e una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione (cfr: Consiglio Stato, sez. V, 07.09.2009, n. 5229).
Anche di recente la giurisprudenza, anche di questa Sezione, ha ribadito che "l'acquisizione gratuita delle aree su cui sono stati compiuti degli interventi edilizi abusivi, ex art. 31, d.P.R. 06.06.2001 n. 380 (t.u. edilizia), non opera nei confronti del proprietario del terreno estraneo all'abuso edilizio, rimanendo in tali casi la funzione ripristinatoria dell'interesse pubblico violato ristretta alla sola demolizione ed al relativo potere-dovere degli organi comunali di darvi esecuzione di ufficio, con la conseguenza che l'area di proprietà del terzo estraneo all'abuso resta nella titolarità di questi anche dopo che sia stata eseguita di ufficio la demolizione" (cfr. TAR Sardegna, Sez. II, 26.05.2010 n. 1352; Consiglio Stato, sez. III, 15.10.2009, n. 2371; TAR Sardegna, sez. II, 10.04.2009 n. 450) (TAR Sardegna, Sez. II, sentenza 25.11.2011 n. 1136 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAPer il conguaglio dell'oblazione dovuta in caso di condono edilizio, il dies a quo della decorrenza della prescrizione non può coincidere con la presentazione dell’istanza, sfornita della documentazione prescritta per la domanda di condono, ma solo dal momento in cui la stessa viene corredata dalla documentazione necessaria ai fini della corretta e definitiva determinazione dell'entità dell'oblazione.
La giurisprudenza amministrativa, infatti, anche di questa Sezione, ha recentemente ribadito il proprio orientamento in ordine alle condizioni necessarie al decorso del termine prescrizionale (cfr. Tar Sardegna, Sez. II, 17.11.2010 n. 2600), precisando, in tema di prescrizione del conguaglio dell'oblazione:
- che la riduzione del relativo termine da 10 anni a 36 mesi, stabilita dall'art. 35, comma 18, l. n. 47/1985, come modificato dal d.l. 12-01-1988 n. 2 art. 4, convertito nella legge n. 68/1988, si applica ai rapporti pendenti ai sensi dell'articolo 252 disp. att. cpc, nel senso che il dies a quo decorre dalla data di entrata in vigore della novella per intero, salvo il caso in cui il termine residuo della prescrizione ordinaria sia inferiore ai tre anni;
- che l’omessa presentazione della documentazione prescritta per la domanda di condono impedisce il decorso sia del termine di 24 mesi per la formazione del silenzio assenso sia di quello di 36 mesi per la prescrizione di eventuali crediti a rimborso o a conguaglio della oblazione versata (cfr. TAR Sicilia, Palermo, III, 29-09-2006, n. 1996; TAR Puglia, Lecce, III, 05-06-2004, n. 3394; TAR Campania, Napoli, IV, 11-12-2003, n. 15215);
- che, pertanto, il richiamato termine di trentasei mesi decorre solo dall'avvenuto adempimento dell’integrazione documentale.
In senso conforme depone anche Tar Sicilia Palermo 08.06.2007 n. 1644, che afferma: "il termine di trentasei mesi, stabilito dall'art. 35 L. 28.02.1985 n. 47 (per il conguaglio dell'oblazione, ovvero per il rimborso eventualmente spettante) non decorre prima che la relativa obbligazione possa ritenersi definitivamente accertata in tutti i suoi elementi, e ciò richiede, necessariamente, che la domanda di condono sia completa di tutta la documentazione necessaria anche ai fini della formazione del silenzio-assenso" (cfr. C.g.a. 19.04.2002 n. 199; TAR Abruzzo, L'Aquila, 27.11.2003, n. 954; TAR Campania, Napoli, 12.12.2003, n. 15278).
Non può peraltro non ricordarsi che un orientamento meno recente della giurisprudenza amministrativa riteneva che il termine di prescrizione delle somme dovute in tema di condono edilizio per conguaglio dell'oblazione decorresse dalla data di presentazione dell'istanza di concessione in sanatoria (ex plurimis Cons. St. sez. IV n. 495/1999; n. 1246/1997; n. 1364/1991).
Da tale orientamento giurisprudenziale il Collegio reputa, tuttavia, oggi, di potersi discostare.
È noto infatti che un diritto si estingue per prescrizione quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge (art. 2934) e che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.). Pertanto, in applicazione delle citate norme, appare corretto fissare il dies a quo della decorrenza della prescrizione dal momento in cui sono esattamente noti tutti gli elementi utili alla determinazione dell'entità del contributo.
Muovendo da siffatti elementi esegetici, quindi, il Collegio reputa che anche per il conguaglio dell'oblazione dovuta in caso di condono edilizio, il dies a quo non possa coincidere con la presentazione dell’istanza, sfornita della documentazione prescritta per la domanda di condono, ma solo dal momento in cui la stessa viene corredata dalla documentazione necessaria ai fini della corretta e definitiva determinazione dell'entità dell'oblazione (TAR Sardegna, Sez. II,  sentenza 25.11.2011 n. 1129 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA 1. Abusi edilizi - Obbligo della P.A. di adottare provvedimenti repressivi anche a distanza di tempo - Permane.
2. Abusi edilizi - Potere sanzionatorio della P.A. in seguito ad esaurimento del potere inibitorio - Permane - Silenzio della P.A. su istanza tesa a provocare intervento repressivo a fronte di lavori abusivi conclamati tali - Illegittimità.

1. A seguito dell'accertamento di episodi di abusivismo la P.A. è obbligata ad adottare i provvedimenti repressivi previsti dall'ordinamento, mantenendo intatto nel tempo il potere sanzionatorio per verificare che i fatti denunciati e le opere eseguite siano conformi alle fattispecie regolamentari esistenti (cfr. Cons. di Stato, sent. n. 986/2011).
2. La P.A., pur dopo l'esaurimento del potere inibitorio, può sempre comunque intervenire per sanzionare l'esistenza di opere abusivamente realizzate ed ordinare in proposito ciò che ritiene legittimo ed opportuno per la risistemazione della fattispecie -a seconda dei casi, ordine di demolizione, pagamento di sanzione pecuniaria, richiesta di permesso di costruire, ecc.- (cfr. Cons. di Stato, sent. n. 513/2008): deve, pertanto, ritenersi impugnabile il silenzio-inadempimento serbato dalla P.A. comunale su un'istanza tesa a provocare un intervento repressivo, a fronte di lavori abusivi eseguiti da proprietari confinanti e conclamati tali a seguito della revoca in autotutela del permesso di costruire in precedenza rilasciato dall'amministrazione (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 24.11.2011 n. 2899 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: I Vigili sull'edilizia. Abusi segnalati con notizie di reato. Le Procure puntano sulla collaborazione della polizia.
L'occhio dei vigili urbani sugli abusi edilizi. Le indicazioni sui vincoli urbanistici, territoriali e sul rispetto della normativa in materia antisismica devono essere possibilmente evidenziate in ogni notizia di reato redatta dalla polizia municipale, separatamente dalla relazione del tecnico. E se i vigili urbani hanno pure proceduto a sequestro preventivo o probatorio questa annotazione fondamentale per la celerità del procedimento deve essere innestata già nel conseguente verbale redatto obbligatoriamente dalla polizia giudiziaria.

Lo ha evidenziato la procura di Avellino con la direttiva 23.11.2011 n. 1581 di prot..
La dinamica processuale in materia di contrasto dell'abusivismo edilizio è spesso rallentata dall'invio di notizie di reato incomplete o comunque bisognose di supporti tecnici adeguati. Nel corso delle istruttorie dibattimentali, specifica infatti la nota campana, avvengono frequenti rinvii delle udienze a causa dell'impossibilità oggettiva di presentazione dei tecnici comunali citati per l'escussione dibattimentale.
Per superare questo appesantimento burocratico che porta spesso alla facile prescrizione dei reati edilizi, la procura di Avellino ha diramato istruzioni ad hoc, sulla sorta di quelle già pubblicate dai colleghi di Napoli. Nella redazione delle notizie di reato per abuso edilizio, specifica innanzitutto la direttiva, in caso di sequestro del manufatto abusivo occorre che la polizia giudiziaria annoti sul relativo verbale «indicazioni sulla destinazione urbanistica della zona nella quale è ubicato il manufatto, sulla esistenza di eventuali vincoli territoriali, sul rispetto delle norme previste per la costruzione in zone sismiche e sul rispetto delle norme previste per le opere in cemento armato».
In buona sostanza secondo la procura in questo modo si innestano direttamente nel fascicolo dibattimentale, attraverso un atto irripetibile, una importante serie di constatazioni tecniche. Le stesse considerazioni dovranno essere annotate scrupolosamente dai vigili anche in mancanza di sequestro. Gli elementi sopra descritti, conclude la nota avellinese, dovranno infatti comunque essere indicati «in un atto separato dalla relazione del tecnico comunale, relazione che andrà in ogni caso acquisita e trasmessa alla procura della repubblica per far si che il pubblico ministero possa produrla in udienza» (articolo ItaliaOggi del 29.11.2011).

EDILIZIA PRIVATA: L. Spallino, Parziali difformità ex art. 34 TUE: la soglia del 2% secondo il DL Sviluppo (link a http://studiospallino.blogspot.com).
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Ecco un primo contributo
sul novellato comma 2-ter dell'art. 34 del DPR n. 380/2011 che tanto sta facendo tribolare gli Uffici Tecnici Comunali.
Prossimamente, dovrebbero seguire altri due interventi (sempre di avvocati) che potranno contribuire a "schiarire" le idee agli addetti ai lavori.
23.11.2011 - LA SEGRETERIA PTPL

EDILIZIA PRIVATA: Abusivismo edilizio, i provvedimenti di repressione non vanno comunicati all’interessato.
Gli atti di repressione degli abusi edilizi hanno natura urgente e strettamente vincolata, essendo emanati a motivo dell’insussistenza del titolo per l’avvenuta trasformazione del territorio. Ne consegue che, ai fini della loro adozione, non sono richiesti apporti partecipativi del soggetto destinatario. In altri termini viene meno l’obbligo di comunicazione di cui all’art. 7 L. 241/1990, legge generale sul procedimento amministrativo.
La precisazione proviene dal TAR Campania-Napoli, Sez. III, sentenza 22.11.2011 n. 5480.
Di più: nella fattispecie all’esame del giudice di merito le doglianze attoree sono state ritenute infondate anche in ordine all’insufficienza della motivazione.
La comunicazione di avvio, si ricorda, costituisce, il primo atto del complessivo iter procedimentale e si configura quale obbligo per l’amministrazione procedente di notiziare dell’attivazione i soggetti che potrebbero essere compromessi dagli effetti del provvedimento finale.
Solo in presenza di ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento viene meno l’obbligo della comunicazione in parola. L’articolo 7 succitato esprime invero un principio generale dell’ordinamento giuridico, per cui le limitazioni espresse alla sua osservanza si devono intendere in modo rigoroso e restrittivo. Al riguardo si è anzi puntualizzato che deve trattarsi non di un’urgenza qualsiasi, piuttosto di un’urgenza qualificata e che la decisione della
pubblica amministrazione di derogare all’obbligo di comunicazione deve essere supportata da idonea motivazione circa i presupposti di urgenza che hanno giustificato la stessa. (cfr. Cons. Stato, sez. IV, sent. 5832/2006).
Nella fattispecie particolare di abuso edilizio l'ordinanza di demolizione non richiede, in linea generale, una specifica motivazione; l'abusività costituisce di per sé motivazione sufficiente per l'adozione della misura repressiva in argomento. Presupposto per l'emanazione dell'ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive è soltanto la constatata esecuzione di queste ultime in assenza o in totale difformità del titolo concessorio, con la conseguenza che, essendo l'ordinanza di demolizione atto dovuto, essa è sufficientemente motivata con l'accertamento dell'abuso.
È "in re ipsa" l'interesse pubblico alla sua rimozione, mentre un eventuale obbligo di motivazione al riguardo potrebbe ravvisarsi solo se l'ordinanza stessa intervenga a distanza di tempo dall'ultimazione dell'opera avendo l'inerzia dell'amministrazione creato un qualche affidamento nel privato. In tal caso ad essere minato è l’interesse superiore alla certezza del diritto (cfr. sul punto Cons. Stato, sez. V, sent. 3270/2006) (commento tratto da www.diritto.it - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: 1. Abuso edilizio - Onere della prova - A carico dell'autore - Sussiste - Ratio.
2. Abuso edilizio - Onere della prova - Autodichiarazione allegata alla domanda di condono edilizio - Natura - Principio di prova.
3. Abuso edilizio - Ingiunzione di demolizione - Soggetti passivi - Ingiunzione verso il proprietario non autore dell'abuso - Legittimità.

1. In materia di ripartizione dell'onere della prova, rispetto al profilo specifico della data di realizzazione delle opere da sanare, l'onere grava sul richiedente la sanatoria: ciò, perché, mentre la P.A. non è normalmente in grado di accertare la situazione edilizia di tutto il proprio territorio alla data indicata dalla normativa sul condono, colui che richiede la sanatoria può, invece, fornire qualche documentazione da cui si desuma che l'abuso sia stato effettivamente realizzato entro la data predetta, come ad es. fatture, ricevute, bolle di consegna, relative all'esecuzione dei lavori e/o all'acquisto dei materiali.
Pertanto, colui che ha commesso l'abuso non può trasferire il suddetto onere in capo alla P.A. qualora non sia in grado di fornire elementi e documenti atti a sostenere la richiesta legittima di condono edilizio (cfr. Cons. di Stato, sent. n. 752/2011; TAR Milano, sent. n. 1003/2011, n. 94/2011, n. 980/2005).
2. In materia di ripartizione dell'onere della prova, rispetto al profilo specifico della data di realizzazione delle opere da sanare, l'autodichiarazione del privato allegata alla domanda di condono edilizio, attestante la ultimazione delle opere abusive entro la data prevista dalla legge, non presenta valenza probatoria privilegiata, bensì costituisce esclusivamente un principio di prova, destinato a cedere in presenza di più consistenti elementi probatori in possesso della P.A. (cfr. TAR Milano, sent. n. 1003/2011).
3. L'ordine di demolizione del manufatto abusivo è legittimamente adottato nei confronti del proprietario dell'immobile indipendentemente dall'essere egli stato anche autore dell'abuso, salva la facoltà del medesimo di far valere, sul piano civile, la responsabilità, contrattuale o extracontrattuale, del proprio dante causa (cfr. Cassaz. Pen., sent. n. 39322/2009) (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 22.11.2011 n. 2829 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAIl termine per impugnare l'ordine di sospensione dei lavori è 45 giorni e non 60 giorni.
L'art. 27, co. 3, del d.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., statuisce che la sospensione dei lavori ha effetto fino all’adozione ed alla notifica dei provvedimenti definitivi sanzionatori, che deve avvenire “entro quarantacinque giorni dall’ordine di sospensione dei lavori”, ciò comporta che, una volta trascorsi 45 giorni dalla sua notificazione, il provvedimento di sospensione dei lavori non produce più effetti nei confronti dei soggetti destinatari. Da tale presupposto discende l'inammissibilità del ricorso proposto avverso l'ordine di sospensione notificato oltre il suddetto termine in quanto i ricorrenti non potevano comunque subire alcun nocumento dall’ordine di sospensione dei lavori in parola e trarre alcun vantaggio dal suo eventuale accoglimento (massima tratta da www.gazzettaamministrativa.it - TAR Lazio-Roma, Sez. I-quater, sentenza 21.11.2011 n. 9141 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATALa riduzione in pristino può essere posta in carico anche al proprietario incolpevole, atteso il carattere reale della sanzione edilizia.
Il potere repressivo in materia edilizia –di cui all’art. 27 del DPR 380/2001– non è soggetto a termine o prescrizione e non può pertanto trovare ostacoli per effetto del tempo trascorso dall’effettuazione dell’illecito edilizio.

E' pacifico in giurisprudenza che la riduzione in pristino può essere posta in carico anche al proprietario incolpevole, atteso il carattere reale della sanzione edilizia (cfr. fra le tante TAR Lombardia, sez. II, 29.07.2010, n. 3278).
In merito al lungo tempo che sarebbe trascorso dalla realizzazione dell’abuso, il Collegio non può che richiamare il prevalente indirizzo giurisprudenziale, in forza del quale il potere repressivo in materia edilizia –di cui all’art. 27 del DPR 380/2001– non è soggetto a termine o prescrizione e non può pertanto trovare ostacoli per effetto del tempo trascorso dall’effettuazione dell’illecito edilizio (cfr. da ultimo, TAR Campania, Napoli, sez. III, 17.09.2010, n. 17441) (TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 18.11.2011 n. 2786 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAIrrilevante è che l’ingiunzione sia stata rivolta al proprietario del terreno e non al responsabile dell’abuso, visto che l’ordine di demolizione è una sanzione che assume carattere reale, inscindibilmente legata alla proprietà del fondo, sicché può essere rivolta anche al proprietario incolpevole dell’abuso.
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La giurisprudenza, a partire dalla nota sentenza della Corte Costituzionale 345/1991, esclude che l’acquisizione gratuita delle opere abusive e delle aree connesse possa operare a danno del proprietario incolpevole, non autore dell’abuso.

Parimenti irrilevante è che l’ingiunzione sia stata rivolta al proprietario del terreno e non al responsabile dell’abuso, visto che l’ordine di demolizione è una sanzione che assume carattere reale, inscindibilmente legata alla proprietà del fondo, sicché può essere rivolta anche al proprietario incolpevole dell’abuso (cfr. TAR Lombardia, Milano, sez. II, 29.07.2010, n. 3278).
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Il gravame merita invece accoglimento, laddove dispone a carico della proprietaria, in caso di inottemperanza dell’ordine di demolizione, l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dei manufatti abusivi e delle relative aree, in asserita applicazione dell’art. 31 del DPR 380/2001.
La giurisprudenza, infatti, a partire dalla nota sentenza della Corte Costituzionale 345/1991, esclude che l’acquisizione gratuita delle opere abusive e delle aree connesse possa operare a danno del proprietario incolpevole, non autore dell’abuso (cfr. TAR Lombardia, Milano, sez. II, 17.01.2011, n. 77) (TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 18.11.2011 n. 2785 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAL'esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi costituisce attività vincolata della Pubblica amministrazione con la conseguenza che i relativi provvedimenti, quali l'ordinanza di demolizione, costituiscono atti vincolati per la cui adozione non è necessario l'invio di comunicazione di avvio del procedimento, non essendovi spazio per momenti partecipativi del destinatario dell'atto, né essendo necessario acquisire il parere di organi, quali la Commissione edilizia integrata.
Per quanto riguarda la mancata acquisizione del parere della c.e.c., e l’omessa comunicazione d’avvio del procedimento, pare intanto utile richiamare la migliore giurisprudenza, per cui “l'esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi costituisce attività vincolata della Pubblica amministrazione con la conseguenza che i relativi provvedimenti, quali l'ordinanza di demolizione, costituiscono atti vincolati per la cui adozione non è necessario l'invio di comunicazione di avvio del procedimento, non essendovi spazio per momenti partecipativi del destinatario dell'atto, né essendo necessario acquisire il parere di organi, quali la Commissione edilizia integrata" (così C.d.S. IV, 10.08.2011, n. 4764) (TAR Vento, Sez. I, sentenza 17.11.2011 n. 1713 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAIl provvedimento che ingiunge la demolizione e i successivi provvedimenti connessi sono atti vincolati e, quindi, non richiedono una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico né una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati: presupposto per la loro adozione è, infatti, soltanto la constatata esecuzione dell'opera in assenza della concessione, con la conseguenza che i provvedimenti, ove ricorra il predetto requisito, sono sufficientemente motivati con l'affermazione dell'accertata abusività dell'opera, essendo in re ipsa l'interesse pubblico alla sua rimozione, né, trattandosi di atti del tutto vincolati, è necessaria una comparazione di interessi e una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione.
La sanabilità delle opere abusivamente realizzate può e deve essere verificata dall'amministrazione solo su istanza dell'interessato e non d'ufficio (sicché la presentazione di un'istanza di sanatoria successivamente alla notifica dell'ordine di demolizione non incide sulla legittimità di questo, atteso che l'amministrazione non deve procedere ad alcuna verifica circa la conformità agli strumenti urbanistici degli abusi realizzati prima della presentazione dell'apposita istanza).

Il provvedimento che ingiunge la demolizione e i successivi provvedimenti connessi sono atti vincolati e, quindi, non richiedono una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico né una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati: presupposto per la loro adozione è, infatti, soltanto la constatata esecuzione dell'opera in assenza della concessione, con la conseguenza che i provvedimenti, ove ricorra il predetto requisito, sono sufficientemente motivati con l'affermazione dell'accertata abusività dell'opera, essendo in re ipsa l'interesse pubblico alla sua rimozione, né, trattandosi di atti del tutto vincolati, è necessaria una comparazione di interessi e una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione (così, per tutte, TAR Lazio, I, 06.04.2011, n. 3057).
Quanto alla sostanziale conformità dell’opera rispetto alla disciplina urbanistica di zona, si osserva che, per costante giurisprudenza, la sanabilità delle opere abusivamente realizzate può e deve essere verificata dall'amministrazione solo su istanza dell'interessato e non d'ufficio (sicché la presentazione di un'istanza di sanatoria successivamente alla notifica dell'ordine di demolizione non incide sulla legittimità di questo, atteso che l'amministrazione non deve procedere ad alcuna verifica circa la conformità agli strumenti urbanistici degli abusi realizzati prima della presentazione dell'apposita istanza – TAR Campania-Napoli, III, 27.09.2006, n. 8331) (TAR Liguria, Sez. I, sentenza 17.11.2011 n. 1585 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATASul destinatario dell'ordinanza di demolizione opera abusiva.
L’art. 31, comma 2, del d.p.r. 06.06.2001, n.380, prevede che il “Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo…ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione…”.
La disposizione citata, dunque, non prevede che anche il titolare del diritto di reale di usufrutto debba essere destinatario dell’ordinanza di demolizione, ma prevede che l’ordine debba essere comunicato sia al proprietario sia al responsabile dell’abuso.
Orbene, poiché nella fattispecie non risulta che l’abuso sia stato commesso dal titolare del diritto di usufrutto, ne consegue la correttezza dell’operato dell’ente intimato che ha provveduto alla notifica dell’ordinanza di demolizione e rimessione in pristino nei confronti del sig. ..., che si identificava contemporaneamente quale soggetto titolare del diritto di proprietà e responsabile dell’abuso, non essendo contestata la circostanza che lo stesso sia stato l’autore materiale delle opere
(TAR Basilicata, sentenza 17.11.2011 n. 557 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Esercizio del diritto o adempimento di un dovere: reati edilizi senza giustificazioni.
E' inapplicabile ai reati edilizi la causa di giustificazione, o scriminante, dell'esercizio di un diritto o dell'adempimento di un dovere, prevista dall'art. 51 c.p., la quale esclude la punibilità dell'agente nei soli limiti in cui tale diritto (o adempimento doveroso) e' riconosciuto, dovendosi verificare per l'applicabilità della scriminante una convergenza di norme in conflitto.
Ne consegue che il diritto del proprietario del fondo di migliorare dal punto di vista agrario il proprio terreno (estrinsecazione del diritto di proprietà costituzionalmente garantito) non può determinare lo stravolgimento di altre norme poste a garanzia di tutela della intera collettività, quali, appunto quelle che regolano il territorio e l'ambiente ed apprestano una forma di tutela generalizzata.

Senza alcun dubbio riveste particolare interesse la decisione qui commentata con cui la Corte di Cassazione si avventura su un terreno del tutto nuovo nel campo dei reati edilizi.
La questione, come si vedrà avanti, riguarda la realizzazione di un intervento edilizio abusivo eseguito, nell’ottica dell’autore, in quanto costituente espressione del diritto del proprietario del fondo di migliorare dal punto di vista agrario il proprio terreno.
La Corte, che pure in precedenti occasioni si era occupata dell’applicabilità ai reati edilizi di cause di giustificazione di diverso tipo (ad esempio, frequentemente, della scriminante dello stato di necessità), esclude che quella prevista dall’art. 51 c.p. possa trovare applicazione in materia edilizia, essendo presupposto per la sua applicazione l’esistenza di una convergenza di norme in conflitto.
In tal senso, secondo i giudici di Piazza Cavour, il diritto del proprietario del fondo di migliorare dal punto di vista agrario il proprio terreno non può determinare lo stravolgimento di altre norme poste a garanzia di tutela della intera collettività (quali, appunto quelle che regolano il territorio e l'ambiente ed apprestano una forma di tutela generalizzata), donde l’inapplicabilità della scriminante in esame, difettando il requisito della convergenza delle norme in conflitto.
Il fatto.
La vicenda processuale che ha offerto l’occasione agli Ermellini per occuparsi della questione segue ad una sentenza di condanna con cui la Corte di Appello aveva confermato la sentenza del giudice di primo grado con la quale il proprietario di un terreno era stato ritenuto colpevole di reati edilizi e paesaggistici.
La vicenda riguardava la spostamento da parte dell’imputato verso un corso d'acqua limitrofo del tracciato della strada interpoderale campestre ivi esistente sita al limite di un terreno di sua proprietà al fine di ampliare il vigneto esistente.
Detti lavori, che avevano comportato una modifica permanente dello stato dei luoghi, oltre a non essere assistiti dal permesso di costruire, erano anche privi dell'autorizzazione della Sopraintendenza ai Beni Ambientali, trattandosi di zona soggetta a vincolo ambientale in quanto ricompresa nella fascia di rispetto del predetto corso d'acqua.
La Corte d’appello, nel rispondere alle doglianze difensive che facevano leva sulla non necessità di alcuna autorizzazione preventiva ovvero permesso di costruire versandosi in tema di attività edilizia c.d. "libera", avente per oggetto esclusivamente l'ampliamento e risistemazione del proprio terreno attivato a vigneto e non la modifica di una situazione dei luoghi preesistenti, aveva ritenuto sussistenti entrambe le condotte contestate sulla base di risultanze oggettive costituite dalla documentazione planimetrica e fotografica acquisita al fascicolo processuale.
Il ricorso.
La sentenza di secondo grado veniva impugnata in Cassazione dalla difesa dell’imputato, deducendo contraddittorietà ed illogicità della motivazione ed erronea applicazione della legge penale.
Per quanto qui di interesse, la tesi difensiva oggetto di approfondimento era incentrata sulla inosservanza da parte della Corte di Appello dei principi che governano gli istituti penali dell'esercizio di un diritto o dell'adempimento di un dovere come delineati dall'articolo 51 c.p..
Secondo il ricorrente, infatti, il lavori di risistemazione della stradella interpoderale avrebbero costituito la conseguenza necessitata della precedente attività di risistemazione ed ampliamento del vigneto e non già, viceversa, come sembrava emergere dalla lettura della sentenza impugnata.
La decisione della Cassazione.
I giudici di legittimità hanno disatteso la prospettazione difensiva, escludendo, come anticipato, l’applicabilità della scriminante prevista dall’art. 51 c.p. ai reati edilizi (oltre alla fattispecie penale a tutela del paesaggio, contemplata dall’art. 181 del D. Lgs. n. 42/2004). Per comprendere appieno la soluzione offerta dalla Cassazione, è utile un breve inquadramento sistematico.
Nel diritto italiano, l'esercizio di un diritto è una causa di giustificazione prevista nel codice penale del 1930 all'art. 51: "l'esercizio di un diritto (...) esclude la punibilità". Chi dunque, nell'esercizio di un diritto legittimo, abbia a compiere atti o fatti che integrino una fattispecie prevista dalla legge come reato, non può essere punito per questo.
La scriminante è ispirata al brocardo latino qui iure suo utitur, neminem laedit e la ratio della non punibilità va ricercata nel principio di non contraddizione dell'ordinamento giuridico che non può, pena la sua illogicità, concedere una facoltà di agire e al tempo stesso vietare l'esercizio di quella stessa facoltà. Inoltre, la consapevolezza (eventualmente anche maturata con errore) di agire in modo lecito, condizione usuale dell’animus di chi agisce in esercizio di una facoltà riconosciutagli, sostituisce l'elemento soggettivo del reato, in ordine al dolo ed alla colpa.
Questa esimente, in realtà, è una delle più controverse sotto il profilo dell'applicazione, poiché l'art. 51 c.p. non indica quando la norma su cui si fonda il diritto debba ritenersi prevalente rispetto alla norma penale incriminatrice. Il problema sorge perché in taluni casi è la norma penale ad avere prevalenza sulla norma che fonda il diritto esercitato. In questi casi, ambedue i diritti sono garantiti dall'ordinamento, ma confliggono nel momento in cui si debba valutare a quale di essi si debba attribuire prevalenza e, nel merito, a quale di essi avrebbe dovuto dare prevalenza l'agente nel momento in cui ha agito.
La causa di giustificazione dell'esercizio del diritto incontra limiti interni e limiti esterni, nel senso che, per esplicare i propri effetti scriminanti, da una parte, il fatto di reato deve essere manifestazione congruente dell'esercizio del diritto e la condotta posta in essere non dove costituirne un abuso e, dall'altra, non devono sussistere, nell'ambito dell'ordinamento, posizioni soggettive di rango superiore di fronte alle quali il diritto oggetto della causa di giustificazione debba recedere.
In tal senso i limiti esterni vanno ricercati tra le norme di rango superiore o uguale a quella che fonda il diritto oggetto della causa di giustificazione. In via generale può, in ogni caso, sottolinearsi che, nel contrasto tra norme costituzionali e norme incriminatrici, prevalgono sempre le prime.
I casi più frequenti nella prassi applicativa sono quelli:
a) dell'esercizio del diritto di cronaca;
b) dell'esercizio del diritto di critica;
c) dell'esercizio del diritto di sciopero;
d) dell'esercizio dello ius corrigendi;
e) dell'uso cc.dd. offendicula.
La Cassazione, diversamente, non si è mai occupata della questione dell’applicabilità della scriminante in esame ai reati edilizi.
I casi più ricorrenti in giurisprudenza, infatti, riguardano l’applicabilità della scriminante dello stato di necessità, contemplata dall’art. 54 c.p., su cui, accanto ad un orientamento rigoroso che la ritiene sempre inapplicabile (in quanto esulerebbero dalla fattispecie tutte le condizioni di cui all'art. 54 c.p., specialmente la necessità di salvare sé ed altri da un pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo non altrimenti evitabile poiché l'idoneità dell'alloggio si risolve in uno stato di disagio sia pure grave, ma tuttavia evitabile, secondo la comune esperienza, con i mezzi ordinariamente apprestabili ed eventualmente con la ricerca, temporanea o meno, di un'altra abitazione: v., tra le tante, Cass. pen., Sez. 3, n. 35919 del 26/06/2008, dep. 19/09/2008, imp. S. e altro, in Ced Cass., n. 241094), si affianca un orientamento minoritario che, diversamente, ne riconosce l’applicabilità a determinate condizioni (ossia, pur dovendosi ritenere corretta una interpretazione di tale scriminante che si riferisca alla esigenza di un alloggio salubre ed idoneo a garantire condizioni abitative minime essenziali, occorre potere escludere in modo assoluto la sussistenza di ogni altra concreta possibilità, priva di disvalore penale, di evitare il danno: v., ad es., Cass. pen., Sez. 3, n. 12429 del 06/10/2000, dep. 01/12/2000, imp. M., in Ced Cass., n. 217995).
Orbene, con riferimento alla vicenda in esame, osservano i giudici di Piazza Cavour come in tanto può farsi applicazione della scriminante in questione, in quanto l'attività posta in essere costituisca una corretta estrinsecazione delle facoltà concernenti il diritto che viene in considerazione, nel senso che il fatto penalmente rilevante sotto il profilo formale sia stato effettivamente determinato dal legittimo esercizio di un diritto da parte dell'agente. In via generale, osserva ancora la Corte che l'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere scrimina nei soli limiti in cui tale diritto (o adempimento doveroso) è riconosciuto, dovendosi verificare per l'applicabilità della scriminante una convergenza di norme in conflitto (per tali concetti, in generale v. Cass. pen., Sez. 6, n. 14540 del 02/12/2010, dep. 12/04/2011, imp. P., in Ced Cass., n. 250025; Id., Sez. 1, n. 9368 del 07/06/1985, dep. 19/10/1985, imp. S., in Ced Cass., n. 170766).
Ed è da escludere, secondo la Cassazione, che nel caso in esame ciò si sia verificato in quanto il diritto del proprietario del fondo di migliorare dal punto di vista agrario il proprio terreno (estrinsecazione del diritto di proprietà costituzionalmente garantito) non può determinare lo stravolgimento di altre norme poste a garanzia di tutela della intera collettività, quali, appunto quelle che regolano il territorio e l'ambiente ed apprestano una forma di tutela generalizzata. Da qui, dunque, l’inapplicabilità della scriminante in esame (commento tratto da www.ipsoa.it - Corte di Cassazione penale, sentenza 16.11.2011 n. 42049).

EDILIZIA PRIVATA: I lavori edilizi che riguardano manufatti abusivi che non siano sanati né condonati non sono assoggettabili al regime nella DIA (anche se astrattamente riconducibili, nella loro oggettività a tale regime), o dell’autorizzazione edilizia, in quanto gli interventi ulteriori ripetono le caratteristiche di illegittimità dell'opera principale alla quale ineriscono.
I lavori edilizi che riguardano manufatti abusivi che non siano sanati, come nel caso in questione, né condonati non sono assoggettabili al regime nella DIA (anche se astrattamente riconducibili, nella loro oggettività a tale regime), o dell’autorizzazione edilizia, in quanto gli interventi ulteriori ripetono le caratteristiche di illegittimità dell'opera principale alla quale ineriscono (Cass. Sez. III n. 34764 del 26.09.2011; TAR Abruzzo Pescara, 19.02.2007, n. 167)
(TAR Lombardia-Milano, Sez. IV, sentenza 16.11.2011 n. 2757 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Non è necessaria l'acquisizione di alcun parere (della commissione edilizia o della sezione urbanistica regionale), nell'ipotesi in cui si debba procedere alla repressione di un abuso edilizio (non dovendosi procedere a valutazioni tecniche, ma fare applicazione di valutazioni di natura giuridica).
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L'acquisizione da parte del Comune dell'immobile abusivo e dell'area di sedime avviene ipso iure, a seguito dell'emissione dell'ordinanza sindacale di demolizione e dello spirare del novantesimo giorno dalla notifica della stessa all'intimato, ove questi non vi abbia prestato ottemperanza, con la conseguenza che non si tratta di effettuare una scelta discrezionale in merito all’acquisto di un bene al patrimonio comunale, competenza che spetterebbe agli organi politici.
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L'ordine di demolizione di opere edilizie abusive non deve essere preceduto dall'avviso ex art. 7 della L. n. 241/1990, trattandosi di un atto dovuto, che viene emesso quale sanzione per l’accertamento della inosservanza di disposizioni urbanistiche secondo un procedimento di natura vincolata precisamente tipizzato dal legislatore e conseguente disciplinato rigidamente dalla legge.
L’amministrazione non ha l’onere di motivare l’ingiunzione di demolizione comparando l’interesse pubblico a quello privato in quanto non esiste, in caso di abuso, un affidamento del privato degno di tutela da parte dell’ordinamento

La giurisprudenza ha chiarito che non è necessaria l'acquisizione di alcun parere (della commissione edilizia o della sezione urbanistica regionale), nell'ipotesi in cui si debba procedere alla repressione di un abuso edilizio (non dovendosi procedere a valutazioni tecniche, ma fare applicazione di valutazioni di natura giuridica) (cfr. sul punto TAR Campania, Napoli, sez. VI, 27.10.2008, n. 18243; 27.03.2007, n. 2885; 23.06.2005, n. 8579; TAR Campania, Napoli, sez. IV, 26.06.2009, n. 3530; 15.07.2003, n. 8246; TAR Campania, Napoli, sez. IV, 20.04.2010 n. 2057) con conseguente spettanza al Dirigente dei relativi poteri sanzionatori.
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La giurisprudenza ha chiarito che l'ingiunzione di demolizione, prevista dall'art. 7, comma 2, l. n 47 del 1985, deve contenere l'accertamento dell'esecuzione delle opere abusive e il conseguente ordine di demolizione; non è necessario, invece, che precisi quali siano le conseguenze per il caso della sua inosservanza, né tanto meno che identifichi l'area destinata, in tale caso, ad acquisizione gratuita (Consiglio di Stato, sez. V 26.01.2000, n. 341).
L’inserimento della previsione dell’indicazione dell’area da acquisire nell’ordine di demolizione è avvenuta con l’art. 31, c. 2, del DPR 380/2001 secondo il quale “Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell’articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell’abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l’area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3”.
Tuttavia deve escludersi che l’inserimento di tale previsione renda illegittimo l’ordine di demolizione impartito prima dell’entrata in vigore del T.U. Edilizia in quanto si tratta di un elemento aggiuntivo che svolge la funzione di rafforzare le garanzie del cittadino che viene così a sapere delle conseguenze dell’omissione della demolizione.
Ne consegue che l’anticipazione dell’individuazione dell’area da acquisire in caso di inottemperanza non incide sulla legittimità dell’ordine di demolizione, che possiede tutti i requisiti suoi tipici, e non lede la posizione del privato destinatario dell’ordine di demolizione.
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Ai sensi dell'art. 51, comma 3, lett. f), l. 08.06.1990, n. 142, nel testo novellato dall'art. 6, comma 2, l. 15.05.1997, n. 127, rientra nella competenza esclusiva dei dirigenti e non in quella degli organi politici, l’emanazione di atti vincolati e sanzionatori, tra i quali rientra anche l’acquisizione al patrimonio dell’area in caso di omessa demolizione, trattandosi di un accertamento vincolato e di un atto sanzionatorio dell’inottemperanza all’ordine di demolizione (Corte Costituzionale, 15.07.1991, n. 345)
D’altro canto l'acquisizione da parte del Comune dell'immobile abusivo e dell'area di sedime avviene ipso iure, a seguito dell'emissione dell'ordinanza sindacale di demolizione e dello spirare del novantesimo giorno dalla notifica della stessa all'intimato, ove questi non vi abbia prestato ottemperanza (Corte di Cassazione penale, Sez. III, 08.01.2009 (Ud. 19.11.2008), Sent. n. 143), con la conseguenza che non si tratta di effettuare una scelta discrezionale in merito all’acquisto di un bene al patrimonio comunale, competenza che spetterebbe agli organi politici.
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L'ordine di demolizione di opere edilizie abusive non deve essere preceduto dall'avviso ex art. 7 della L. n. 241/1990, trattandosi di un atto dovuto, che viene emesso quale sanzione per l’accertamento della inosservanza di disposizioni urbanistiche secondo un procedimento di natura vincolata precisamente tipizzato dal legislatore e conseguente disciplinato rigidamente dalla legge (Tar Campania, Napoli, sez. IV, 10.12.2007, n. 15871).
A tale conclusione deve giungersi a maggior ragione in un caso come questo, nel quale l’atto è meramente confermativo di altro già emesso e conosciuto dalle ricorrenti.
L’amministrazione non ha l’onere di motivare l’ingiunzione di demolizione comparando l’interesse pubblico a quello privato in quanto non esiste, in caso di abuso, un affidamento del privato degno di tutela da parte dell’ordinamento (v. TAR Campania, Napoli, sez. VI, 30.07.2007 n. 7130)
(TAR Lombardia-Milano, Sez. IV, sentenza 16.11.2011 n. 2756 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATALa motivazione dell'ordine di ripristino dello stato dei luoghi.
L'ordine di rimessione in pristino in quanto atto vincolato di repressione di illecito edilizio non abbisogna di particolare motivazione specie quando si possa escludere –in considerazione della particolare consistenza degli interventi abusivi sia sotto il profilo quantitativo, sia sotto il profilo qualitativo, e tenuto conto del carattere recente dell’esecuzione delle opere abusive– la configurabilità di una situazione di consolidamento della posizione del privato per decorso del tempo e inerzia dell’amministrazione  (massima tratta da www.gazzettaamministrativa.it - Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 14.11.2011 n. 5997 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Ordine di demolizione - Misura dell'area da acquisire - Carattere meramente indicativo - Sussiste - Art. 31, D.P.R. n. 380/2001 - Procedimento sanzionatorio - Corretta determinazione della misura.
La misura dell'area da acquisire contenuta nell'ordine di demolizione deve reputarsi meramente indicativa, in quanto la corretta determinazione potrà avvenire soltanto dopo il rituale accertamento, da parte del Comune, dell'inottemperanza all'ingiunzione, allorché sarà avviato, nell'ambito del procedimento sanzionatorio di cui all'art. 31, D.P.R. n. 380/2001, un sub-procedimento specificamente finalizzato alla precisa individuazione delle aree da acquisire gratuitamente, ai sensi del comma (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 14.11.2011 n. 2734 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: La misura dell'area da acquisire, contenuta nell'ordine di demolizione, deve reputarsi meramente indicativa, in quanto la corretta determinazione potrà avvenire soltanto dopo il rituale accertamento, da parte del Comune, dell'inottemperanza all'ingiunzione.
Preme al Collegio richiamare l’orientamento della giurisprudenza, cui la Sezione aderisce, incline a ritenere che la misura dell'area da acquisire, contenuta nell'ordine di demolizione, deve reputarsi meramente indicativa, in quanto la corretta determinazione potrà avvenire soltanto dopo il rituale accertamento, da parte del Comune, dell'inottemperanza all'ingiunzione (allorché sarà avviato, nell'ambito del procedimento sanzionatorio di cui all'art. 31 cit., un sub-procedimento specificamente finalizzato alla precisa individuazione delle aree da acquisire gratuitamente, ai sensi del comma 3 del cit. art. Sul punto, cfr., da ultimo, TAR Lombardia Milano, sez. II, 26.01.2010, n. 175, secondo cui: <<L'indicazione, nel provvedimento di demolizione delle aree che saranno acquisite, ai sensi del comma 2 dell'art. 31, equivale ad una sorta di avvio del procedimento finalizzato all'acquisizione gratuita delle aree (cfr. sul punto TAR Veneto, sez. II, 10.06.2009, n. 1725), per cui l'eventuale riferimento erroneo alle aree da acquisire, contenuto nell'ordine di demolizione, appare irrilevante ai fini della legittimità di quest'ultimo (TAR Lombardia, Milano, sez. II, 20.02.2008, n. 377)>> (TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 14.11.2011 n. 2734 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Lavori abusivi ultimati, dissequestro e prosecuzione lavori: meglio non fare i furbi.
Integra il reato di costruzione senza concessione edilizia la condotta di colui che, dopo aver ottenuto il dissequestro e la restituzione dell'immobile abusivamente realizzato per intervenuta ultimazione dei lavori, prosegue l'attività edilizia illecita, a nulla rilevando l'entità dei lavori medio tempore eseguiti.
Interessante la questione affrontata dalla Suprema Corte con la sentenza in esame, relativa all’esecuzione di lavori edilizi abusivamente realizzati in difetto di titolo abilitativo che, a seguito del sequestro intervenuto da parte dell’Autorità giudiziaria, avevano consentito al contravventore di rientrare nella disponibilità del manufatto abusivo, di cui era stata constatata l’avvenuta ultimazione. Quest’ultimo, però, non appena rientrato in possesso dell’immobile aveva ben pensato di completare l’attività edilizia abusivamente iniziata, proseguendo i lavori senza richiedere alcun titolo abilitativo.
La Corte, con una decisione ineccepibile, ha rigettato il ricorso per cassazione proposto dall’imputato contro l’ordinanza del tribunale del riesame che, nel confermare il nuovo sequestro disposto dall’Autorità giudiziaria, aveva rigettato le doglianze difensive secondo cui l’immobile non sarebbe stato più sequestrabile dopo l’intervenuta restituzione, in quanto i lavori eseguiti dopo il dissequestro erano consistiti in sole opere interne.
Il fatto.
Come anticipato, i fatti addebitati all’imputato conseguivano all’intervenuto sequestro, operato di iniziativa da parte della polizia giudiziaria, di un immobile abusivamente realizzato dall’imputato, sequestro che era stato determinato dalla prosecuzione dei lavori (si trattava di opere interne in assenza di titolo abilitativo) accertata dopo che il predetto immobile, di cui era stata ordinata la demolizione, era stato dissequestrato e restituito al medesimo imputato da parte del tribunale, dopo che era intervenuta la condanna per essere stato edificato senza titolo abilitativo, in zona sismica, senza osservare le norme in materia di conglomerato cementizio armato e, come se non bastasse, anche per il reato di violazione di sigilli.
Il ricorso.
Resisteva alla condanna la difesa dell’imputato, eccependo il vizio di violazione di legge sul presupposto che la condotta accertata, autonomamente valutata, non integrava alcuna reato non richiedendo l’esecuzione delle opere interne alcun titolo concessorio.
La decisione della Cassazione.
La Corte ha, però, disatteso la prospettazione difensiva, rigettando il ricorso dell’imputato. Osservano, sul punto gli Ermellini, come il provvedimento impugnato abbia correttamente focalizzato la natura permanente dell’illecito urbanistico che, in base alla consolidata giurisprudenza di legittimità, cessa nel caso di realizzazione di immobile privo di titolo abilitativo con la sua ultimazione, ivi comprese le rifiniture.
Sulla natura di illecito permanente del reato urbanistico, non v’è invero alcun dubbio in giurisprudenza (v. per tutte, Cass., Sez. U, n. 17178 del 27/02/2002, dep. 08/05/2002, imp. Cavallaro, in Ced Cass., n. 221399, secondo cui il reato di costruzione in assenza di concessione edilizia -previsto dall'allora vigente art. 20, lett. b), della legge 28.02.1985 n. 47, oggi sostituito dall’art. 44, comma 1, lett. b), del d.P.R. 06.06.2001, n. 380- ha natura permanente e la relativa consumazione perdura fino alla cessazione dell'attività abusiva).
Prosegue, peraltro, la Cassazione, osservando come è senz’altro vero che la sentenza di condanna –ove l’immobile non risulti ultimato– determina la cessazione della permanenza secondo i principi generali ovviamente valevoli anche nella materia specifica; tuttavia, proseguono i giudici di Piazza Cavour, ciò accade in quanto la condanna medesima va considerata, al pari del sequestro, evento impeditivo della prosecuzione dei lavori.
Anche su tale profilo, la giurisprudenza appare unanime e concordemente orientata, sia quanto al reato edilizio che quanto al reato paesaggistico. Ad esempio, si è affermato che tali reati sono reati permanenti, nel senso che la loro consumazione si protrae fino al compimento dell'opera abusiva, o comunque fino al verificarsi di un evento impeditivo della prosecuzione dei lavori; evento che, con riferimento alle vicende del processo penale, si individua nella sentenza di condanna in primo grado o, ancor prima, nel sequestro dell'opera e che determina "ex se" la cessazione della condotta antigiuridica. L'eventuale prosecuzione di questa dà luogo ad una nuova violazione della legge penale (Cass., Sez. 3, n. 7286 del 06/05/1994, dep. 23/06/1994, imp. C., in Ced Cass., n. 198200).
Alla stregua delle considerazioni che precedono, dunque, la continuazione dei lavori sull’immobile non ultimato (e non restituito a seguito della decisione di condanna in vista della demolizione) non può che sostanziarsi, secondo la Corte, se non nella prosecuzione dell’attività illecita. Ed è, quindi, per tale ragione, che la condotta successiva alla restituzione in vista dell’ultimazione dei lavori costituisce, in sé, illecito penale a prescindere, soggiunge la Cassazione, dalla entità dell’intervento realizzato.
Trattasi di valutazione che, secondo la Cassazione, è valevole anche in caso di condono edilizio. Come, infatti, affermato già in passato, nel caso di restituzione dell'immobile oggetto di condono al legittimo proprietario a seguito di dissequestro la costruzione può essere proseguita soltanto nel rispetto della procedura stabilita dall'art. 35, comma 15, della legge 28.02.1985 n. 47 (che prevede, decorsi 120 giorni dal versamento della seconda rata la notifica al Comune dell'intendimento di proseguire i lavori, con allegazione di una perizia giurata o di una documentazione equipollente sullo stato dei lavori abusivi, i quali possono essere ripresi dopo 30 giorni dalla suddetta notificazione): in difetto, la prosecuzione dei lavori configura un nuovo ed autonomo reato urbanistico (Cass., Sez. 3, Ord. n. 3530 del 08/11/2000, dep. 01/12/2000, imp. M., in Ced Cass., n. 218001).
Conclude, infine, la Corte il proprio percorso argomentativo evidenziando come non vi è alcuno spazio, nel caso in esame, per invocare la lesione di principi costituzionali, essendo errata la premessa secondo cui, in tal modo, assumono rilevanza penale condotte altrimenti sanzionate solo sul piano amministrativo, in quanto il diverso regime delle sanzioni si giustifica in relazione all’illiceità originaria del manufatto su cui avviene la prosecuzione dei lavori.
Anche su tale questione, non possono esservi dubbi. Ed infatti, a prescindere dalla necessità o meno di titolo abilitativo edilizio per le opere interne, la stessa Cassazione ha da sempre ritenuto legittimo il sequestro preventivo di un immobile nel quale risultano realizzate opere interne che ne abbiano comportato il mutamento della destinazione d'uso, realizzandosi in questo caso un'ipotesi di aggravamento del carico urbanistico (Cass., Sez. 4, n. 34976 del 09/07/2010, dep. 28/09/2010, imp. N., in Ced Cass., n. 248345; Id., Sez. 3, n. 22866 del 19/04/2007, dep. 13/06/2007, imp. L., in Ced Cass., n. 236881; Id., Sez. 3, n. 594 del 07/12/2006, dep. 15/01/2007, imp. M., in Ced Cass., n. 235870, che peraltro precisa che ciò è possibile ogni qual volta le “opere interne” comportino mutamento di destinazione d'uso tra categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico e, qualora debbano essere realizzati nei centri storici, anche nel caso in cui comportino mutamento di destinazione d'uso all'interno di una categoria omogenea).
Si tratta di considerazioni assolutamente condivisibili, laddove si consideri che il sequestro preventivo, diretto ad impedire la prosecuzione del reato edilizio, può essere disposto fino alla ultimazione dei lavori, che si verifica con il completamento delle opere di rifinitura interna: tale interpretazione è confermata dalla eccezionalità della previsione contraria, concernente i casi di sanatoria di fabbricati costruiti prima dell'01.10.1983 (art. 31, legge n. 47 del 1985) e dalla esclusione della necessità del provvedimento amministrativo, soltanto per le opere interne poste in essere in fabbricati già esistenti (e non in corso) e non abusivi (art. 26 legge cit.): Cass., Sez. 3, n. 2469 del 18/11/1993, dep. 25/01/1994, imp. C., in Ced Cass., n. 196471) (commento tratto da www.ipsoa.it - Corte di Cassazione penale, sentenza 11.11.2011 n. 41079).

EDILIZIA PRIVATA: L'ordine di demolizione di opera edilizia abusiva è sufficientemente motivato con l'affermazione dell'accertata abusività dell'opera, richiedendosi una motivazione specifica solo nel caso in cui, per il protrarsi e il lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dell'abuso e il protrarsi della inerzia dell'Amministrazione preposta alla vigilanza, si sia ingenerata una posizione di affidamento nel privato, ipotesi questa in cui è ravvisabile un onere di congrua motivazione che, avuto riguardo anche alla entità e alla tipologia dell'abuso, indichi il pubblico interesse, diverso da quello al ripristino della legalità, idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse privato.
Secondo l’orientamento giurisprudenziale condiviso dal Collegio, “l'ordine di demolizione di opera edilizia abusiva è sufficientemente motivato con l'affermazione dell'accertata abusività dell'opera, richiedendosi una motivazione specifica solo nel caso in cui, per il protrarsi e il lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dell'abuso e il protrarsi della inerzia dell'Amministrazione preposta alla vigilanza, si sia ingenerata una posizione di affidamento nel privato, ipotesi questa in cui è ravvisabile un onere di congrua motivazione che, avuto riguardo anche alla entità e alla tipologia dell'abuso, indichi il pubblico interesse, diverso da quello al ripristino della legalità, idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse privato” (così, da ultimo, C.d.S. IV, 12.04.2011, n. 2266) (TAR Veneto, Sez. II, sentenza 11.11.2011 n. 1680 -  link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Ordinanza di demolizione, tempus regit causam. Il lungo lasso di tempo intercorso obbliga a motivare in modo ampio.
Il TAR per la Calabria, trattando un caso di un'ordinanza di demolizione per abusi edilizi ha precisato che, stante il lungo periodo di tempo trascorso dal presunto abuso, l'ordinanza necessitava di ampia motivazione e giustificazione e che tale motivazione andava raccordata con l'interesse pubblico poiché era sorto nel frattempo l'affidamento ragionevole nella Pubblica Amministrazione, da parte del privato. Gli atti amministrativi in generale necessitano sempre di motivazione, ma soprattutto quelli che incidono sfavorevolmente nella sfera giuridica dei destinatari, al fine di assicurare la legittimità degli atti.
E' evidente che parlare della motivazione di un atto significa che vi è stata un'attività istruttoria che ha apprezzato l'esistenza dei fatti ed ha determinato scelte decisionali anche in ragione degli interessi pubblici.
Non è predeterminabile il grado del contenuto della motivazione che deve essere adeguato in ragione del contenuto dei provvedimenti, che si vanno ad assumere e ciò con riferimento all'interesse pubblico.
Una interessante esemplificazione della necessità e della idoneità-congruità della motivazione può essere letta nel TAR Calabria-Catanzaro, Sez. I, sentenza 10.11.2011 n. 1356, che ha dato esemplificazione di ciò.
La vicenda processuale sorge a seguito dell'avvenuta emissione di un'ordinanza di demolizione per abusi edilizi accertati dalla Polizia Municipale. All'ordinanza insorgono i proprietari dell'immobile.
Nel ricorso introduttivo è chiarito che i ricorrenti sono proprietari dell'immobile per avvenuto acquisito con atto di compravendita dell'immobile realizzato prima del 1977, con atto stipulato nell'anno 2000.
Evidenzia parte ricorrenti tre tipologie di visi che affliggono, a suo dire, l'ordinanza impugnata e che sono:
- Illegittimità per mancanza di motivazione sul pubblico interesse;
- Illegittimità per indeterminatezza dell'oggetto;
- Violazione e falsa applicazione della legge.
Riconosce il Giudicante che i lavori per i quali è stata assunta ordinanza di demolizione, riepilogati in nove punto, per ben 7 risultano essere stati realizzati nel corso della costruzione avvenuta prima dell'anno 1977 e che, per il lungo periodo di tempo trascorso mai alcuna contestazione è stata formulata da parte del Comune.
Condivide il Giudicante, la considerazione di parte ricorrente che per il lungo tempo trascorso (dal 1977) è stato valido elemento per procurare l'affidamento dei primi e dei secondi proprietari dell'immobile.
Altri elementi e considerazioni presenti in sentenza sono:
- La necessità della motivazione, a distanza notevole di tempo, dalla realizzazione delle opere, si rende necessaria e deve necessariamente essere raccordata ad un pubblico interesse;
- La necessità della precisazione e della determinazione dei fatti contestati ed addebitati;
- La considerazione degli effetti che l'ordinata demolizione può avere anche in altre parti del fabbricato.
Con richiamo di consolidata giurisprudenza contenuta in:
- TAR Puglia-Lecce - Sez. III - Sent. n. 62 del 14.01.2011;
- TAR Campania-Napoli - Sez. IV - Sent. n. 972 del 15.02.2011;
- TAR Umbria - Sez. I - Sent. n. 522 del 07.12.2010;
- TAR Toscana - Sez. III - Sent. n. 6644 del 26.11.2010, l'adito Tribunale Amministrativo regionale ha evidenziato che l'ordinanza di demolizione per abusi edilizi che è atto della Pubblica Amministrazione, che deve vigilare, solitamente non necessità di motivazione bastando l'accertamento dei fatti ed il richiamo alle leggi, ma, nel caso di specie, che ha visto la Pubblica Amministrazione inerte nel suo dovere-potere di vigilanza per lunghi anni e che dopo intende sacrificare gli interessi del privato che, in tale comportamento dell'Amministrazione, aveva ragionevolmente riposto affidamento.
Continua il Tribunale Amministrativo Regionale precisando che la motivazione deve essere ben esposta per il fatto che, in questa casistica, deve essere esemplificato ed esposto l'interesse pubblico che legittima il sacrificio del privato, non potendo essere una generica enunciazione.
Per taluni punti dell'ordinanza di demolizione, il ricorrente ha ammesso trattasi di nuovi lavori che risultavano facilmente amovibili ed il Tribunale Amministrativo regionale a ciò ha dato assenso.
Conseguenza logica e conclusione del Giudicante, ai fatti avanti esposti, è stato l'annullamento parziale (limitatamente ai 7 sui 9 punti dell'ordinanza) per i lavori preesistenti al 1977 in quanto illegittima per i motivi avanti indicati (commento tratto da www.ispoa.it - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Istanze di condono edilizio, per la PA termini ''perentori''. Necessario il rispetto dei principi di efficienza e celerità.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria ha stigmatizzato l'importanza e l'essenzialità che i provvedimenti della Pubblica Amministrazione nei confronti dei privati istanti vengano assunti nel termine stabilito per legge e, comunque, in tempi ragionevoli e congrui, pena l'illegittimità degli atti assunti. A conforto quanto contenuto nell'art. 97 della Costituzione Italiana in ordine a trasparenza ed efficienza della Pubblica Amministrazione.
Nel caso di specie, l’istanza di condono -come emerge dallo stesso provvedimento impugnato- è stata presentata in data 28.01.1986, mentre il rigetto della stessa è stato assunto dal Comune in data 06.04.1999 e notificato al ricorrente il 24.04.1999.
Il rigetto della domanda di condono è fondato esclusivamente sulla presunta data di realizzazione dell’immobile abusivo, successiva al primo ottobre 1983.
Risulta, quindi, del tutto evidente che, ove il ricorrente fosse stato posto nella condizione di conoscere in tempo utile (e ragionevole) la motivazione posta a base del diniego dall’Amministrazione Comunale, ben avrebbe potuto utilizzare –in presenza dei relativi presupposti- la sopravvenuta normativa di cui alla legge 23.12.1994, n. 724, disciplina che avrebbe permesso di superare la questione relativa alla data di ultimazione dell’opera abusiva, questione che è stata indicata dal Comune quale unico motivo posto a base del rigetto contestato.
Al contrario, il Comune intimato, provvedendo sull’istanza di condono dopo oltre 13 anni dalla sua presentazione, ha di fatto precluso al ricorrente la possibilità di valersi della ricordata sopravvenuta disciplina.
Simili comportamenti contrastano con i principi di efficienza e trasparenza che devono improntare l'attività amministrativa e che sono garantiti dall'art. 97 della Costituzione.
Per queste ragioni e restando assorbita ogni altra questione, il provvedimento impugnato è illegittimo e deve essere annullato (commento tratto da www.ipsoa.it - TAR Calabria-Catanzaro, Sez. I, sentenza 10.11.2011 n. 1346 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAIn ordine ai presupposti legittimanti la formazione del silenzio assenso sulle domande di condono edilizio presentate ai sensi delle ll. nn. 47 del 1985 e 724 del 1994.
In ordine ai presupposti legittimanti la formazione del silenzio assenso sulle domande di condono edilizio presentate ai sensi delle ll. nn. 47 del 1985 e 724 del 1994, il collegio non intende decampare dai consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza di questo Consiglio (cfr. sez. IV, 16.02.2011, n. 1005; sez. V, 03.11.2010, n. 7770; sez. IV, 30.06.2010, n. 4174; sez. II, 11.01.2006, n. 7892/2004; sez. V, 14.10.1998, n. 1468), in forza dei quali:
a) in linea generale il tacito accoglimento della domanda di condono si differenzia dalla decisione esplicita solo per l’aspetto formale;
b) conseguentemente il silenzio assenso non si perfeziona per il solo fatto dell’inutile decorso del termine perentorio a far data dalla presentazione della domanda di sanatoria e del pagamento dell’oblazione, se non sopravviene la risposta del comune, occorrendo altresì l’acquisizione della prova, da parte del comune medesimo, della ricorrenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi stabiliti dalle specifiche disposizioni di settore, da verificarsi all’interno del relativo procedimento; in quest’ottica si ritiene inammissibile la domanda di accertamento della fondatezza della pretesa formulata in sede di giudizio avente ad oggetto l’inerzia del comune;
c) la domanda di condono deve, pertanto, essere corredata dalla prescritta documentazione indicata dalla legge essendo la produzione di tale documentazione indispensabile proprio al fine del riscontro dei requisiti soggettivi ed oggettivi;
d) in particolare, sul piano oggettivo, la formazione del silenzio-assenso richiede quale presupposto essenziale, oltre al completo pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione, che siano stati integralmente dimostrati gli ulteriori requisiti sostanziali relativi al tempo di ultimazione dei lavori, all’ubicazione, alla consistenza delle opere e ad ogni altro elemento rilevante affinché possano essere utilmente esercitati i poteri di verifica dell’amministrazione comunale;
e) del pari, sotto il profilo soggettivo, deve essere dimostrata la legittimazione attiva del richiedente il condono (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 08.11.2011 n. 5894 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAAlla richiesta di sanatoria edilizia (condono) e agli adempimenti relativi possono provvedere, non solo «coloro che hanno titolo, ai sensi della l. 28.01.1977 n. 10, a richiedere la concessione edilizia o l’autorizzazione» (oggi i soggetti indicati dall’art. 11 t.u. edilizia), ma anche, «salvo rivalsa nei confronti del proprietario, ogni altro soggetto interessato al conseguimento della sanatoria medesima», la sanatoria, quindi, sarebbe fungibile ratione persona rum, ma a condizione che sia acquisito in modo univoco il consenso comunque manifestato dal proprietario.
La sezione deve stabilire se siano rinvenibili regole peculiari, in punto di legittimazione attiva, all’interno della speciale normativa che, nel tempo, ha disciplinato il c.d. condono edilizio straordinario.
La norma base è quella sancita dall’art. 31, co. 3, l. n. 47 del 1985 (sostanzialmente richiamata dalla successiva legislazione in materia di condoni edilizi straordinari), secondo cui: <<Alla richiesta di sanatoria ed agli adempimenti relativi possono altresì provvedere coloro che hanno titolo, ai sensi della L. 28.01.1977, n. 10, a richiedere la concessione edilizia o l'autorizzazione nonché, salvo rivalsa nei confronti del proprietario, ogni altro soggetto interessato al conseguimento della sanatoria medesima>>.
Secondo un primo, più rigoroso indirizzo, che svaluta la portata letterale del riferimento normativo a <<ogni altro soggetto interessato al conseguimento della sanatoria medesima>>, la legittimazione a chiedere il condono spetterebbe esclusivamente a chi abbia diritto al rilascio di un ordinario titolo edilizio (cfr. da ultimo Cons. St., sez. VI, 25.03.2011, n. 1842, fattispecie relativa ad occupante di fatto di area demaniale, privo di qualsivoglia titolo abilitativo, che è stato ritenuto privo della legittimazione a chiedere il condono dell’immobile realizzato abusivamente; sez. IV, 27.10.2009, n. 6545).
Secondo la tesi diametralmente opposta (sostenuta da buona parte della dottrina e dalla giurisprudenza di primo grado, cfr. Tar Puglia, Lecce, sez. III, 09.07.2011, n. 1057), che fa leva sul tenore letterale della norma e sulla indisponibilità degli effetti penali favorevoli del condono da parte del proprietario dell’immobile, <<è possibile procedere al condono senza il consenso ed anche contro la volontà del proprietario del bene oggetto del procedimento di sanatoria>>.
Una tesi intermedia, invece, ritiene che alla richiesta di sanatoria e agli adempimenti relativi possono provvedere, non solo «coloro che hanno titolo, ai sensi della l. 28.01.1977 n. 10, a richiedere la concessione edilizia o l’autorizzazione» (oggi i soggetti indicati dall’art. 11 t.u. edilizia), ma anche, «salvo rivalsa nei confronti del proprietario, ogni altro soggetto interessato al conseguimento della sanatoria medesima», la sanatoria, quindi, sarebbe fungibile ratione persona rum, ma a condizione che sia acquisito in modo univoco il consenso comunque manifestato dal proprietario (cfr. Cons. St., sez. IV, 26.01.2009, n. 437; sez. IV, 22.06.2000, n. 3520, secondo la quale, però, la riduzione della misura dell’oblazione prevista dall’art. 34 l. n. 47 cit., essendo calcolata in base al solo criterio funzionale della destinazione economica delle opere, opererebbe esclusivamente ratione rei).
In quest’ottica:
a) è stata considerata sufficiente l'avvenuta sottoscrizione, da parte di un soggetto, di un atto di impegno ad acquistare il locale interessato alla sanatoria (cfr. Cons. St., sez. VI, 27.06.2008, n. 3282);
b) è stato ritenuto indispensabile, in caso di dissidio fra proprietari perché le opere di cui si chiede il condono incidono sul diritto di alcuni di essi, che l’istruttoria della pratica ed il provvedimento finale diano conto della verifica della legittimazione del soggetto richiedente (cfr. Cons. giust. amm. 03.06.2009, n. 84/2009);
c) è stato considerato inapplicabile l’istituto del condono, laddove l’abuso sia realizzato dal singolo condomino su aree comuni, in assenza di ogni elemento di prova circa la volontà degli altri comproprietari, atteso che, diversamente opinando, l’amministrazione finirebbe per legittimare una sostanziale appropriazione di spazi condominiali da parte del singolo condomino, in presenza di una possibile volontà contraria degli altri, i quali potrebbero essere interessati all’eliminazione dell’abuso anche in via amministrativa e non solo con azioni privatistiche (cfr. Cons. St., sez. VI, 27.06.2008, n. 3282).
A tale tesi intermedia aderisce il collegio, precisando che essa appare preferibile perché:
d) non è incompatibile col dato testuale della norma;
e) dal punto di vista sistematico appare in maggior sintonia con il quadro generale dei principi che governano il micro ordinamento di settore (illustrati al precedente par. 13.3.1.);
f) la disponibilità degli effetti penali del condono non è rimessa all’arbitrio del proprietario in quanto, a mente dell’art. 39, l. n. 47 del 1985, l’effettuazione dell’oblazione, qualora le opere non possano conseguire la sanatoria, estingue comunque i reati; invero, il perfezionamento della fattispecie estintiva del reato non è condizionato dagli accertamenti di merito dell’autorità amministrativa relativi alla sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi del condono, ma a diversi parametri del cui vaglio è investito il giudice penale (cfr. Cass. pen., sez. III, 08.03.2000, n. 5031)
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 08.11.2011 n. 5894 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATACondono edilizio - Immobile appartenente a più proprietari - Pluralità di domande di permesso di costruire in sanatoria - Limite del 20% della volumetria originaria ex L.R. n. 13/2009 - Necessità di computo con riferimento alle singole domande di sanatoria - Sussiste.
Nel caso di immobile appartenente a più proprietari che abbiano presentato separate domande di permesso di costruire in sanatoria, il limite massimo del 20% della volumetria della costruzione originaria previsto dalla L.R. n. 13/2009 deve essere computato con riferimento alle singole domande di sanatoria presentate da soggetti differenti (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 08.11.2011 n. 2660 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATARiguardo alle opere realizzate in zone soggette a vincolo non trova applicazione l'ipotesi del silenzio-assenso sulla domanda di condono, la quale è suscettibile di perfezionarsi solo ove le opere abusive oggetto di condono non insistano su aree vincolate.
Ove l'abuso per il quale è chiesto il condono edilizio insista in area soggetta a vincolo idrogeologico, i termini per la formazione del silenzio assenso e per la prescrizione del conguaglio dell'oblazione non decorrono dalla domanda di condono, ma solo dal successivo momento in cui si forma l'eventuale nulla osta in ordine al vincolo idrogeologico.
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Quando una costruzione abusiva lede i diritti di terzi, la concessione autorizzativa in sanatoria non pregiudica questi diritti, ma estingue egualmente l'illecito amministrativo e quello penale.
Il condono edilizio è volto a regolare i rapporti fra privato e p.a., ma fa sempre salvi i diritti dei terzi; pertanto, i provvedimenti di concessione in sanatoria non privano i proprietari di fondi contigui del potere di far valere la violazione delle norme sulle distanze tra costruzioni, chiedendo, a seconda dei casi, la demolizione delle opere abusive o il risarcimento dei danni.
Il condono edilizio ha efficacia limitata ai rapporti tra p.a. e costruttore, regolarizzando, da un punto di vista esclusivamente penale, amministrativo e fiscale, la posizione di chi abbia costruito abusivamente. Nessuna efficacia lesiva può esercitare a danno dei terzi confinanti, i quali, in presenza di violazione delle distanze, ben possono pretendere egualmente l'abbattimento della costruzione. In altri termini, l'art. 39, l. n. 724 del 1994, come vigente per effetto delle modifiche di cui alla l. n. 662 del 1996, impone il rilascio della concessione in sanatoria al ricorrere dei presupposti ivi previsti, ma per i privati lesi rimane la possibilità di invocare l'AGO a tutela dell'aspetto civilistico della proprietà.
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Il "dies a quo" del termine prescrizionale previsto dall'art. 35, comma 18, L. 28.02.1985 n. 47, per l'esercizio del diritto al conguaglio degli oneri concessori decorre dalla presentazione della domanda di concessione in sanatoria, e non dal provvedimento comunale che conclude il procedimento di condono edilizio, ovvero dalla maturazione del silenzio assenso.

Peraltro, la consolidata giurisprudenza ha rilevato che riguardo alle opere realizzate in zone soggette a vincolo non trova applicazione l'ipotesi del silenzio-assenso sulla domanda di condono, la quale è suscettibile di perfezionarsi solo ove le opere abusive oggetto di condono non insistano su aree vincolate (cfr. ex multis, TAR Puglia Bari, sez. II, 22.03.2011 n. 448; Consiglio Stato, Sez. IV, 22.07.2010 n. 4823).
In particolare, per quanto specificatamente il vincolo idrogeologico, la giurisprudenza ha avuto modo di rilevare che ove l'abuso per il quale è chiesto il condono edilizio insista in area soggetta a vincolo idrogeologico, i termini per la formazione del silenzio assenso e per la prescrizione del conguaglio dell'oblazione non decorrono dalla domanda di condono, ma solo dal successivo momento in cui si forma l'eventuale nulla osta in ordine al vincolo idrogeologico (cfr. TAR Emilia Romagna, Sez. II, 21.11.2007 n. 3247; TAR Toscana, Sez. III 07.11.1998 n. 355, TAR Bologna 05.05.2003 n. 504; TAR Veneto 25.10.1999 n. 1750, TAR Marche 07.10.1999 n. 1119).
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In tema di c.d. condono edilizio, il legislatore del 1994 escludeva, per le opere edilizie che creano limitazioni di tipo urbanistico alle proprietà finitime, non solo sanatorie civilistiche, ma anche sanatorie urbanistiche e penali. Con la L. 23.12.1996 n. 662 la normativa è cambiata poiché, con l'art. 2, comma 37, lett. c), di questa legge, il comma 2 dell'art. 39 L. 2312.1994 n. 724 è sostituito dal seguente: "il rilascio della concessione o autorizzazione in sanatoria non comporta limitazioni al diritto dei terzi". Con tutta evidenza il legislatore del 1996 ha voluto ripristinare il sistema (di cui alla l. 28.02.1985 n. 47) precedente alla L. n. 724 del 1994, che distingueva il profilo amministrativo e penale da quello civilistico: alla stregua di tale sistema ha stabilito espressamente che gli effetti di sanatoria urbanistica e di estinzione penale della procedura di condono edilizio non si estendono ai rapporti civili (restano quindi salvi i diritti dei terzi e, in particolare, quelli dei proprietari confinanti con la costruzione abusiva), sicché, quando una costruzione abusiva lede i diritti di terzi, la concessione autorizzativa in sanatoria non pregiudica questi diritti, ma estingue egualmente l'illecito amministrativo e quello penale (cfr. Cassazione penale, sez. III, 09.04.1997 n. 6209).
Il condono edilizio è volto a regolare i rapporti fra privato e p.a., ma fa sempre salvi i diritti dei terzi; pertanto, i provvedimenti di concessione in sanatoria non privano i proprietari di fondi contigui del potere di far valere la violazione delle norme sulle distanze tra costruzioni, chiedendo, a seconda dei casi, la demolizione delle opere abusive o il risarcimento dei danni (cfr. Cons. St., Sez. IV, 16.10.1998 n. 1306).
Pertanto, va affermato che, a seguito delle disposizioni espressamente introdotte in occasione della sanatoria edilizia di cui alla L. n. 724 del 1994, come modificate dalla L. 662 del 1996, il condono edilizio ha efficacia limitata ai rapporti tra p.a. e costruttore, regolarizzando, da un punto di vista esclusivamente penale, amministrativo e fiscale, la posizione di chi abbia costruito abusivamente. Nessuna efficacia lesiva può esercitare a danno dei terzi confinanti, i quali, in presenza di violazione delle distanze, ben possono pretendere egualmente l'abbattimento della costruzione. In altri termini, l'art. 39, l. n. 724 del 1994, come vigente per effetto delle modifiche di cui alla l. n. 662 del 1996, impone il rilascio della concessione in sanatoria al ricorrere dei presupposti ivi previsti, ma per i privati lesi rimane la possibilità di invocare l'AGO a tutela dell'aspetto civilistico della proprietà (cfr. TAR Sicilia Catania, sez. I, 13.03.2008 n. 476; Cassazione civile, sez. II, 26.09.2005 n. 18728)
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Va rilevato che la richiesta di pagamento del conguaglio degli oneri concessori, quand’anche dovesse ritenersi ammissibile in assenza di una specifica determinazione delle relative modalità da parte dell’amministrazione comunale) risulta comunque prescritta.
Infatti, il "dies a quo" del termine prescrizionale previsto dall'art. 35, comma 18, L. 28.02.1985 n. 47, per l'esercizio del diritto al conguaglio decorre dalla presentazione della domanda di concessione in sanatoria, e non dal provvedimento comunale che conclude il procedimento di condono edilizio, ovvero dalla maturazione del silenzio assenso (cfr. Cons. St., Sez. V, 28.04.1999 n. 495; Sez. V, 22.11.1996 n. 1388; Sez. V, 04.05.1992, n. 360; 11.12.1991 n. 1364)
(TAR Lombardia-Brescia, Sez. I, sentenza 08.11.2011 n. 1532 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAE' inammissibile il ricorso avverso il verbale di accertamento di inottemperanza all'ordinanza di demolizione, di natura non provvedimentale. Tale atto, infatti, non ha alcun contenuto dispositivo nuovo, limitandosi a constatare l'inadempimento all'ordine di demolizione contenuto nel provvedimento impugnato.
Come già osservato dalla Sezione (cfr. TAR Brescia, sez. I, 14.05.2010, n. 1730), la questione oggetto di questo giudizio è stata, infatti, affrontata più volte in giurisprudenza ed è stata risolta sempre nel senso che "è inammissibile il ricorso avverso il verbale di accertamento di inottemperanza all'ordinanza di demolizione, di natura non provvedimentale. Tale atto, infatti, non ha alcun contenuto dispositivo nuovo, limitandosi a constatare l'inadempimento all'ordine di demolizione contenuto nel provvedimento impugnato" (cfr. TAR Napoli, Sez. III, n. 195/2010).
Il mero accertamento dell'inottemperanza non produce alcun effetto lesivo né per le ricostruzioni giurisprudenziali che aderiscono alla tesi che il procedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'area su cui è stato realizzato il manufatto abusivo e del manufatto stesso consegue direttamente alla norma di legge che la prevede (TAR Palermo, Sez. II, 4652/2002: l'atto con il quale il comune accerta l'inottemperanza ad ordine di demolizione di un'opera edilizia abusiva ha efficacia meramente dichiarativa, limitandosi ad esternare e formalizzare effetti già verificatisi in base allo stesso ordine, ai sensi dell'art. 7, comma 3, l. 28.02.1985 n. 47, essendo a quest'ultimo ed al decorso del termine ivi fissato che vanno ricondotti effetti costitutivi; pertanto, è questo l'atto che va ritenuto immediatamente lesivo e con la cui impugnazione l'interessato deve tutelare le proprie ragioni, mentre il verbale con cui viene accertata la mancata ottemperanza all'ordinanza di demolizione rappresenta un mero atto procedimentale avente contenuto conoscitivo e di accertamento di un fatto storico, inidoneo, di per sé, a ledere situazioni giuridiche) né per le pronunce che ritengono che lo stesso abbisogni di un provvedimento finale che costituisce l'effetto dell'immissione in possesso previsto dalla norma (Tar Napoli, VII, 8816/2009: è inammissibile il ricorso proposto avverso il verbale di accertamento dell'inottemperanza alla precedente ingiunzione di demolizione di opere edilizie abusive, redatto dal personale della Polizia Municipale, in quanto il suddetto atto ha chiaramente valore endoprocedimentale ed efficacia meramente dichiarativa delle operazioni effettuate dai vigili urbani, ai quali non è attribuita la competenza all'adozione di atti di amministrazione attiva, a tal uopo occorrendo che la competente autorità amministrativa ne faccia proprio l'esito attraverso un formale atto di accertamento)
(TAR Lombardia-Brescia, Sez. I, sentenza 08.11.2011 n. 1532 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA1. Cambio di destinazione d'uso in violazione del P.R.G. - Sanzione Amministrativa - Valore degli immobili - Perizia di stima - Discrezionalità tecnica - Legittimità.
2. Cambio di destinazione d'uso in violazione del P.R.G. - Sanzione Amministrativa - Valore degli immobili - Osservatorio del Mercato Immobiliare - Organismo pubblico - Legittimità.

1. Non sussistendo radicale diversità tra la destinazione commerciale e quella terziaria, risulta legittima la perizia di stima del valore degli immobili effettuata dell'Agenzia del Territorio che, essendo espressione di discrezionalità tecnica è censurabile soltanto in caso di evidenti errori o macroscopiche illogicità, non riscontrabili nel caso di specie, risultando conseguente legittima la sanzione amministrativa impugnata.
2. Non è viziata da difetto di motivazione la perizia di stima del valore degli immobili dell'Agenzia del Territorio che richiama i dati dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare, senza sottoporli ad adeguata valutazione, in quanto l'Osservatorio è un organismo pubblico, istituito presso l'Amministrazione Finanziaria ai fini di agevolare l'attività di stima degli immobili svolta dall'Agenzia del Territorio le cui valutazioni, seppure non vincolanti, hanno carattere di ufficialità (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 04.11.2011 n. 2649 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Valutazioni tecniche dell'Agenzia del Territorio - Censurabilità - Solo in caso di evidenti errori o macroscopiche illogicità.
Le valutazioni tecniche espresse dall'Agenzia del Territorio in ordine alla stima di un immobile del rappresentano manifestazione di discrezionalità tecnica, censurabile soltanto in caso di evidenti errori o macroscopiche illogicità (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 04.11.2011 n. 2648 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Edificio abusivo e "ultimazione" ai fini della prescrizione.
L'uso effettivo dell'immobile, accompagnato dall'attivazione delle utenze e dalla presenza di persone al suo interno, non è sufficiente al fine di ritenere "ultimato" l'immobile abusivamente realizzato, coincidendo l'ultimazione con la conclusione dei lavori di rifinitura interni ed esterni, quali gli intonaci e gli infissi (fattispecie in tema di prescrizione).

Sicuramente destinata a far discutere è la sentenza con cui la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di un indagato cui era contestato di aver abusivamente realizzato un manufatto. La Corte, infatti, pur assumendo come provata la presenza di persone occupanti l’immobile, l’avvenuta attivazione delle utenze domestiche e, dunque, emergendo con certezza che il manufatto, seppur abusivo, era in realtà “vissuto” ed effettivamente utilizzato dall’abusivo proprietario, ha escluso che ciò sia sufficiente per ritenere “ultimato” l’immobile, essendo necessario “ben altro”.
Ha, quindi, negato il proscioglimento per prescrizione del reato edilizio, poiché la materiale utilizzazione di un immobile e l'eventuale attivazione di utenze non sono elementi da soli sufficienti per dimostrare la sua concreta ed effettiva funzionalità e la presenza di tutti i requisiti di agibilità o abitabilità che consentano di ritenerlo ultimato.
Il fatto
La vicenda processuale in esame trae origine da un provvedimento emesso dal Tribunale del riesame confermativo del decreto con il quale veniva disposto il sequestro preventivo di tre manufatti, realizzati in assenza di permesso di costruire in violazione del d. P.R. n. 380 del 2001, articolo 44, lettera c), nonché delle disposizioni in materia di costruzioni in zone sismiche e sulle opere in cemento armato.
In sostanza, affermava il Tribunale, come l’illecito fosse di macroscopica evidenza e che, in assenza di idonea documentazione fotografica, catastale, amministrativa o di altro genere, comprovante con certezza la data di ultimazione degli interventi, non potesse ritenersi diversamente individuato da quello accertato il momento consumativo dei reati da considerare ai fini del calcolo della prescrizione. Evidenziava, in particolare, come la documentazione prodotta dalla difesa non offrisse alcun elemento tale da fornire una descrizione dettagliata dello stato dei manufatti.
Il ricorso
L’ordinanza del tribunale del riesame veniva impugnata mediante ricorso per cassazione proposto dalla difesa dell’indagato, proprietario dell’immobile abusivamente costruito. Per quanto di interesse in questa sede, la difesa contestava l’ordinanza del tribunale, osservando di aver documentalmente dimostrato la intervenuta prescrizione dei reati ipotizzati sulla scorta di verbali di perquisizione e contratti di utenze relative alla fornitura di elettricità e linee telefoniche che, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, comprovavano una funzionalità all'uso degli immobili sequestrati risalente negli anni.
La decisione della Cassazione
La Corte ha, tuttavia, rigettato il ricorso ritenendo del tutto prive di fondamento le doglianze difensive. In merito al fatto contestato, osservano gli Ermellini come nel ricorso si sostenga che il completamento funzionale sarebbe dimostrato dall'esistenza delle utenze e dal fatto che gli immobili fossero abitati. Date tali premesse, la Corte ricorda quale sia l'orientamento giurisprudenziale di legittimità sul concetto di “ultimazione” dell'immobile abusivo.
Si e' detto, a tale proposito, che il reato urbanistico ha natura di reato permanente, la cui consumazione ha inizio con l'avvio dei lavori di costruzione e perdura fino alla cessazione dell'attività edificatoria abusiva (v., per tutte: Cass. pen., Sez. U, n. 17178 del 27/02/2002, dep. 08/05/2002, imp. C., in Ced Cass., n. 221399).
Si è poi precisato (v., tra le tante: Cass. pen., Sez. 3, n. 38136 del 25/09/2001, dep. 24/10/2001, imp. T., in Ced Cass., n. 220351) che la cessazione dell'attività si ha con l'ultimazione dei lavori per completamento dell'opera, con la sospensione dei lavori volontaria o imposta (ad esempio, mediante sequestro penale), con la sentenza di primo grado, se i lavori continuano dopo l'accertamento del reato e sino alla data del giudizio.
Si e' inoltre chiarito che l'ultimazione dei lavori coincide con la conclusione dei lavori di rifinitura interni ed esterni quali gli intonaci e gli infissi (Cass. pen., Sez. 3, n. 32969 del 08/07/2005, dep. 07/09/2005, imp. A., in Ced Cass., n. 232182). Deve trattarsi, in altre parole, secondo la Corte, di un edificio concretamente funzionale che possegga tutti i requisiti di agibilità o abitabilità, come si ricava dal disposto dell'articolo 25, comma 1, d.P.R., n. 380 del 2001, che fissa "entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento" il termine per la presentazione allo sportello unico della domanda di rilascio del certificato di agibilità.
Le opere devono essere, inoltre, valutate nel loro complesso, non potendosi, in base al concetto unitario di costruzione, considerare separatamente i singoli componenti (Cass. pen., Sez. 3, n. 4048 del 06/11/2002, dep. 29/01/2003, imp. T., in Ced Cass., n. 223365). Tali caratteristiche riguardano, inoltre, anche le parti che costituiscono annessi dell'abitazione (Cass. pen., Sez. 3, n. 8172 del 27/01/2010, dep. 02/03/2010, imp. V., in Ced Cass., n. 246221).
Ciò posto, secondo i giudici di Piazza Cavour, deve rilevarsi come le conclusioni dei giudici di merito siano da considerarsi condivisibili.
In fatto, il Tribunale ha ritenuto che fosse necessaria altra e più pregnante documentazione per dimostrare lo stato di avanzamento dei lavori, poiché la presenza di utenze -che se effettivamente riferite agli immobili abusivi sarebbero state attivate in palese violazione del divieto di cui al d.P.R. n. 380 del 2001, articolo 48 (che fa divieto a tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici di somministrare le loro forniture per l'esecuzione di opere prive di permesso di costruire, nonché ad opere in assenza di titolo iniziate dopo il 30.01.1977 e per le quali non siano stati stipulati contratti di somministrazione anteriormente al 17.03.1985)- e la presenza di persone all'interno del manufatto dimostrano, al più, che l'immobile era abitato o comunque utilizzato ma non che l'intervento edilizio potesse ritenersi ultimato.
Lo stesso Tribunale ha, inoltre, considerato anche altri dati fattuali, quali l'iter di alcune pratiche edilizie, una delle quali riferita ad un immobile rurale non reperito all'atto del sopralluogo e le condizioni di un immobile con il terzo piano ancora non completato.
A fronte di ciò i giudici del riesame non potevano ritenere determinato il momento consumativo del reato e, conseguentemente, maturata la prescrizione, poiché –conclude la Cassazione- la materiale utilizzazione di un immobile e l'eventuale attivazione di utenze non sono elementi da soli sufficienti per dimostrare la sua concreta ed effettiva funzionalità e la presenza di tutti i requisiti di agibilità o abitabilità che consentano di ritenerlo ultimato.
In ogni caso, infine, soggiunge la Corte, grava comunque sull'indagato che voglia giovarsi della causa estintiva della prescrizione, in contrasto o in aggiunta a quanto già risulta in proposito dagli atti di causa, l'onere di allegare gli elementi in suo possesso (v., da ultimo: Cass. pen., Sez. 3, n. 19082 del 24/03/2009, dep. 07/05/2009, imp. C., in Ced Cass., n. 243765) e, per le medesime ragioni in precedenza indicate, tale onere non poteva ritenersi adeguatamente assolto.
La pronuncia si segnala per il particolare rigore interpretativo con cui àncora il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione alla disposzione dell’art. 25, comma 1, d.P.R. n. 380 del 2001, che obbliga il soggetto titolare del permesso di costruire -o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio attività, o i loro successori o aventi causa-, “entro quindici giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento”, a presentare allo sportello unico la domanda di rilascio del certificato di agibilità, corredata dalla documentazione ivi indicata.
E’ la prima volta, infatti, che gli Ermellini utilizzano tale argomento normativo per qualificare la nozione di “ultimazione” dei lavori in relazione alla decorrenza del termine di prescrizione, essendo invece ormai pacifico che la particolare nozione di "ultimazione", contenuta invece nell'art. 31 della L. 28.02.1985, n. 47, è funzionale ed applicabile solo in materia di condono edilizio e non anche per stabilire in via generale il momento consumativo del reato (v., tra le tante: Cass. pen., Sez. 3, n. 33013 del 03/06/2003, dep. 05/08/2003, imp. S. e altro, in Ced Cass., n. 225553) (commento tratto da www.ipsoa.it - Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 03.11.2011 n. 39733 - link a www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATA1. Condono edilizio - Zone soggette a vincolo idrogeologico - Art. 32, comma 27, D.L. n. 269/2003 - Sanabilità - Non sussiste.
2. Condono edilizio - Zone soggette a vincolo idrogeologico - Mancato accertamento di compatibilità dell'immobile con le ragioni del vincolo - Discrezionalità della P.A. - Non sussiste.
3. Condono edilizio - Riscossione dell'I.C.I. sull'immobile abusivo - Ammissione di regolarità dell'opera - Non sussiste.

1. A norma dell'art. 32, comma 27, D.L. n. 269/2003, gli abusi edilizi realizzati in zone soggette a vincolo idrogeologico non sono in alcun caso sanabili, non potendo limitarsi l'applicazione della norma soltanto ai casi di contrasto urbanistico e non anche a quelle di rilievo meramente edilizio.
2. Deve ritenersi corretto l'operato dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo che non abbia svolto accertamenti sulle caratteristiche dell'immobile oggetto dell'istanza di condono che insiste in area sottoposta a vincolo idrogeologico, al fine di valutare la sua eventuale compatibilità con le ragioni del vincolo stesso, non disponendo, al riguardo, l'amministrazione di alcun margine di discrezionalità.
3. La riscossione dell'I.C.I. sull'immobile abusivo da parte del Comune non rappresenta ammissione, neppure implicita, di regolarità dell'opera realizzata, a fronte dell'illecito permanente rappresentato dalla persistenza nel tempo dell'opera priva del necessario titolo edilizio, che preserva il potere-dovere dell'Amministrazione di intervenire nell'esercizio dei suoi poteri sanzionatori (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 03.11.2011 n. 2618 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Il diniego di concessione in sanatoria basato sull'inadempimento di una convenzione di lottizzazione e/o di un atto unilaterale aggiuntivo è illegittimo, dovendo l'amministrazione (avendo omesso di esercitare i diritti nascenti da tali previsioni), verificare che gli abusi realizzati rientrino nelle previsioni del condono edilizio di cui alla legge n. 724 del 1994.
Secondo una costante giurisprudenza, il diniego di concessione in sanatoria basato sull'inadempimento di una convenzione di lottizzazione e/o di un atto unilaterale aggiuntivo è illegittimo, dovendo l'amministrazione (avendo omesso di esercitare i diritti nascenti da tali previsioni), verificare che gli abusi realizzati rientrino nelle previsioni del condono edilizio di cui alla legge n. 724 del 1994 (Cons. di St., IV, 16.01.2008, n. 74; TAR Liguria, I, 02.07.2009, n. 1639) (TAR Liguria, Sez. I, sentenza 02.11.2011 n. 1508 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: La presentazione dell’istanza di sanatoria influisce soltanto sulla efficacia, non già sulla validità dell’ordinanza di demolizione di opere abusive, sicché, in assenza dell’avvenuta sanatoria, essa non determina l’improcedibilità del ricorso.
Tale principio trova un’esplicita conferma nella normativa sul condono edilizio, posto che, una volta presentata nei termini la domanda di condono, quel che resta sospesa è soltanto la fase del procedimento amministrativo concernente l’esecuzione o l’applicazione delle sanzioni, in quanto destinate a venire definitivamente meno in caso di concessione della sanatoria (art. 38, commi 1 e 4, L. n. 47/1985).

La presentazione dell’istanza di sanatoria influisce soltanto sulla efficacia, non già sulla validità dell’ordinanza di demolizione di opere abusive (TAR Liguria, I, 28.01.2011, n. 169; TAR Campania-Napoli, II, 02.03.2010, n. 1259), sicché, in assenza dell’avvenuta sanatoria, essa non determina l’improcedibilità del ricorso.
Tale principio trova un’esplicita conferma nella normativa sul condono edilizio, posto che, una volta presentata nei termini la domanda di condono, quel che resta sospesa è soltanto la fase del procedimento amministrativo concernente l’esecuzione o l’applicazione delle sanzioni, in quanto destinate a venire definitivamente meno in caso di concessione della sanatoria (art. 38, commi 1 e 4, L. n. 47/1985) (TAR Liguria, Sez. I, sentenza 02.11.2011 n. 1507 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

ATTI AMMINISTRATIVI - EDILIZIA PRIVATALa disciplina relativa alla comunicazione di avvio del procedimento non va interpretata in modo formalistico, ma con riferimento alla sua ratio concreta, che è quella di assicurare la partecipazione del privato interessato al procedimento amministrativo, con la conseguenza che l'eventuale omissione dell'adempimento non determina illegittimità dell'azione amministrativa, laddove sia provato che il destinatario abbia avuto comunque ed aliunde conoscenza del procedimento in corso, potendo quindi parteciparvi.
Gli atti di repressione degli abusi edilizi (nel caso di specie una diffida a demolire) non devono necessariamente essere preceduti da una comunicazione di avvio del relativo procedimento, che é oggetto di una specifica ed esaustiva disciplina normativa, specie allorquando lo scopo partecipativo sia stato raggiunto in altro modo (es. notifica provvedimenti di sequestro e dissequestro, notifica ordinanza di sospensione lavori ecc.)”.
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In caso di diffida a demolire non è dovuto alcun avviso di avvio del procedimento, potendo gli interessati far valere le proprie ragioni prima dell'emissione della vera e propria ordinanza di demolizione.
In materia di procedimenti sanzionatori per abusi edilizi gli atti di diffida, -quali l'ingiunzione a demolire o l'ordine di sospensione dei lavori e simili- tengono luogo della comunicazione di avvio del procedimento.
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L'omessa comunicazione del responsabile del procedimento e dell'ufficio presso cui poter prendere visione degli atti non determina l'illegittimità del provvedimento finale, dovendosi considerare responsabile del procedimento il dirigente e/o responsabile della struttura amministrativa, da cui promana l'atto.
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La repressione dell'abuso edilizio, disposta a distanza di tempo ragguardevole, richiede una puntuale motivazione sull'interesse pubblico al ripristino dei luoghi. In tali casi, infatti, per il lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dell'abuso ed il protrarsi dell'inerzia dell'amministrazione preposta alla vigilanza, si ritiene che si sia ingenerata una posizione di affidamento nel privato, in relazione alla quale l'esercizio del potere repressivo è subordinato ad un onere di congrua motivazione che, avuto riguardo anche all'entità e alla tipologia dell'abuso, indichi il pubblico interesse, evidentemente diverso da quello ripristino della legalità, idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse privato.
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In relazione appunto ai vincoli paesaggistici, non possono trovare spazio applicativo i peculiari principi in base ai quali la giurisprudenza amministrativa ha individuato una posizione di affidamento tutelabile (quanto meno con il richiedersi nel provvedimento sanzionatorio una motivazione specifica, ulteriore rispetto a quella fondata sul mero perseguimento di un ripristino della legalità, in ordine alla necessità della demolizione dei manufatti e al connesso sacrificio dell'interesse privato) per colui che, pur avendo posto in essere abusi edilizi, abbia visto trascorrere un lungo lasso di tempo dalla loro commissione con inerzia dell'Amministrazione preposta alla vigilanza.

Come infatti ritenuto dalla prevalente giurisprudenza, in relazione all’analogo disposto della l. 241/1990, la disciplina relativa alla comunicazione di avvio del procedimento non va interpretata in modo formalistico, ma con riferimento alla sua ratio concreta, che è quella di assicurare la partecipazione del privato interessato al procedimento amministrativo, con la conseguenza che l'eventuale omissione dell'adempimento non determina illegittimità dell'azione amministrativa, laddove sia provato che il destinatario abbia avuto comunque ed aliunde conoscenza del procedimento in corso, potendo quindi parteciparvi (ex plurimis Cons. Stato, Sez. V, 07.12.2005 n. 6990; Sez. IV, 03.03.2009 n. 1207; TAR Calabria Catanzaro, sez. I, 14.12.2010, n. 2908; in senso analogo TAR Emilia Romagna Bologna, sez. II, 14.01.2009, n. 19 secondo cui “Gli atti di repressione degli abusi edilizi (nel caso di specie una diffida a demolire) non devono necessariamente essere preceduti da una comunicazione di avvio del relativo procedimento, che é oggetto di una specifica ed esaustiva disciplina normativa, specie allorquando lo scopo partecipativo sia stato raggiunto in altro modo (es. notifica provvedimenti di sequestro e dissequestro, notifica ordinanza di sospensione lavori ecc.)”.
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Il Collegio aderisce a quell’orientamento giurisprudenziale secondo il quale in caso di diffida a demolire non è dovuto alcun avviso di avvio del procedimento, potendo gli interessati far valere le proprie ragioni prima dell'emissione della vera e propria ordinanza di demolizione (TAR Trentino Alto Adige Bolzano, 08.02.2007, n. 52; TAR Friuli Venezia Giulia Trieste, 08.09.2004, n. 556 secondo cui “in materia di procedimenti sanzionatori per abusi edilizi gli atti di diffida, -quali l'ingiunzione a demolire o l'ordine di sospensione dei lavori e simili- tengono luogo della comunicazione di avvio del procedimento”).
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Del tutto irrilevante è poi l’omessa indicazione del responsabile procedimento in quanto per la giurisprudenza, formatasi sull’analogo disposto della l. 241/1990 (art. 8), l'omessa comunicazione del responsabile del procedimento e dell'ufficio presso cui poter prendere visione degli atti non determina l'illegittimità del provvedimento finale, dovendosi considerare responsabile del procedimento il dirigente e/o responsabile della struttura amministrativa, da cui promana l'atto (ex multis TAR Campania Napoli, sez. VII, 03.11.2010, n. 22302; TAR Campania Napoli, sez. VII, 15.12.2010, n. 27393).
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Vi è un orientamento giurisprudenziale secondo il quale “la repressione dell'abuso edilizio, disposta a distanza di tempo ragguardevole, richiede una puntuale motivazione sull'interesse pubblico al ripristino dei luoghi. In tali casi, infatti, per il lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dell'abuso ed il protrarsi dell'inerzia dell'amministrazione preposta alla vigilanza, si ritiene che si sia ingenerata una posizione di affidamento nel privato, in relazione alla quale l'esercizio del potere repressivo è subordinato ad un onere di congrua motivazione che, avuto riguardo anche all'entità e alla tipologia dell'abuso, indichi il pubblico interesse, evidentemente diverso da quello ripristino della legalità, idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse privato” (C.d.S., Sez.V, 04/03/2008, n. 883; Tar Campania, Napoli, Sez. IV - 05.05.2009, n. 2357).
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Un consolidato orientamento giurisprudenziale ritiene che “in relazione appunto ai vincoli paesaggistici, non possono trovare spazio applicativo i peculiari principi in base ai quali la giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. di Stato sez. IV, n° 2705 del 06.06.2008; Cons. di Stato sez. V, n° 883 del 04.03.2008; Cons. di Stato sez. IV, n° 2441 del 14.5.2007; Cons. di Stato sez. V, n° 247 del 12.03.1996; TAR Liguria n° 4127 del 31.12.2009; TAR Calabria Catanzaro n° 1026 del 06.10.2009; TAR Piemonte n° 2247 del 04.09.2009; TAR Campania Napoli n° 504 del 29.01.2009) ha individuato una posizione di affidamento tutelabile (quanto meno con il richiedersi nel provvedimento sanzionatorio una motivazione specifica, ulteriore rispetto a quella fondata sul mero perseguimento di un ripristino della legalità, in ordine alla necessità della demolizione dei manufatti e al connesso sacrificio dell'interesse privato) per colui che, pur avendo posto in essere abusi edilizi, abbia visto trascorrere un lungo lasso di tempo dalla loro commissione con inerzia dell'Amministrazione preposta alla vigilanza” (TAR Campania Napoli Sez. VII, Sent., 14-06-2010, n. 14156, cui si rinvia)
(TAR Valle d'Aosta, sentenza 02.11.2011 n. 72 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

ottobre 2011

EDILIZIA PRIVATAIn relazione al rapporto tra il provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’immobile abusivo e la domanda di condono edilizio successivamente presentata per la sanatoria dell’immobile stesso, l’acquisizione gratuita determina una situazione inconciliabile con la sanatoria soltanto quando all’immissione nel possesso, da parte dell’Amministrazione comunale, abbia fatto seguito la demolizione dell’immobile abusivo ovvero la sua effettiva destinazione a fini pubblici; pertanto, qualora non si siano verificati mutamenti della situazione di fatto che rendano impossibile il rilascio della richiesta sanatoria, a seguito della presentazione dell’istanza di condono edilizio il ricorso proposto avverso il provvedimento di acquisizione gratuita diviene improcedibile, perché l’Amministrazione comunale è tenuta a pronunciarsi sulla domanda di sanatoria e l’interesse del responsabile dell’abuso si sposta, dall’annullamento del provvedimento sanzionatorio già adottato e divenuto inefficace, all’annullamento dell’eventuale provvedimento di rigetto della domanda di condono e degli eventuali ulteriori provvedimenti sanzionatori.
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La mera pendenza di un’istanza di condono non autorizza la realizzazione di ulteriori lavori, né può precludere l’esercizio dei poteri repressivi diretti a sanzionare abusi commessi in epoca successiva.
Infatti, la regola secondo cui la presentazione della domanda di condono preclude all’amministrazione di ordinare la demolizione dell’opera abusiva prima di avere definito il procedimento di sanatoria vale limitatamente alle opere abusive esistenti al momento della istanza ed in essa indicate, non potendosi estendere ad abusi realizzati in epoca successiva.
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L’abusivo intervento di completamento (del manufatto abusivo) deve essere sanzionato sempre e comunque con l’ordine di ripristino dello stato dei luoghi, perché in tal caso vale il principio in forza del quale è il completamento in sé ad essere precluso, senza che sia possibile distinguere tra opere soggette al rilascio del permesso di costruire ed opere realizzabili in base ad una semplice DIA o SCIA.
Invero, dal testo dell’art. 35, comma 13, della legge n. 47/1985 si evince chiaramente che il responsabile dell’abuso si assume la responsabilità di completare un manufatto abusivo che potrebbe non conseguire la sanatoria (laddove l’Amministrazione accerti l’insussistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda di condono) e che l’intervento di completamento è subordinato ad una speciale procedura finalizzata innanzi tutto a “cristallizzare” (per evidenti ragioni istruttorie) lo stato di fatto antecedente l’esecuzione di tale intervento, attraverso l’allegazione di una perizia giurata ovvero di altra documentazione avente data certa in ordine allo stato dei lavori abusivi.
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La natura interamente vincolata dell’ordine di demolizione esclude la necessaria ponderazione di interessi diversi da quelli pubblici tutelati e non richiede ulteriore motivazione rispetto alla dichiarata abusività dell’intervento. Inoltre, i provvedimenti repressivi degli abusi edilizi non devono essere preceduti dalla comunicazione dell’avvio del procedimento perché trattasi di provvedimenti tipizzati e vincolati, che presuppongono un mero accertamento tecnico sulla consistenza delle opere realizzate e sul carattere abusivo delle medesime.
Secondo l’art. 43, comma 1, della legge n. 47/1985 “l’esistenza di provvedimenti sanzionatori non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l’impugnazione, non impedisce il conseguimento della sanatoria”.
Secondo la giurisprudenza formatasi in relazione al rapporto tra il provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’immobile abusivo e la domanda di condono edilizio successivamente presentata per la sanatoria dell’immobile stesso (ex multis, TAR Lazio Roma, Sez. II, 02.04.2010, n. 5614), l’acquisizione gratuita determina una situazione inconciliabile con la sanatoria soltanto quando all’immissione nel possesso, da parte dell’Amministrazione comunale, abbia fatto seguito la demolizione dell’immobile abusivo ovvero la sua effettiva destinazione a fini pubblici; pertanto, qualora non si siano verificati mutamenti della situazione di fatto che rendano impossibile il rilascio della richiesta sanatoria, a seguito della presentazione dell’istanza di condono edilizio il ricorso proposto avverso il provvedimento di acquisizione gratuita diviene improcedibile, perché l’Amministrazione comunale è tenuta a pronunciarsi sulla domanda di sanatoria e l’interesse del responsabile dell’abuso si sposta, dall’annullamento del provvedimento sanzionatorio già adottato e divenuto inefficace, all’annullamento dell’eventuale provvedimento di rigetto della domanda di condono e degli eventuali ulteriori provvedimenti sanzionatori.
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Una consolidata giurisprudenza (da ultimo, TAR Campania Salerno, Sez. II, 01.03.2011, n. 379) afferma che la mera pendenza di un’istanza di condono non autorizza la realizzazione di ulteriori lavori, né può precludere l’esercizio dei poteri repressivi diretti a sanzionare abusi commessi in epoca successiva.
Infatti, la regola (espressione del principio di ragionevolezza dell’azione amministrativa) secondo cui la presentazione della domanda di condono preclude all’amministrazione di ordinare la demolizione dell’opera abusiva prima di avere definito il procedimento di sanatoria vale limitatamente alle opere abusive esistenti al momento della istanza ed in essa indicate, non potendosi estendere ad abusi realizzati in epoca successiva.
Talune oscillazioni si registrano, invece, in ordine al tipo di sanzione che l’Amministrazione deve adottare laddove il completamento del manufatto abusivo sia realizzato senza aver preventivamente attivato lo speciale procedimento di cui all’art. 35, comma 13, della legge n. 47/1985.
Infatti -a fronte del prevalente orientamento giurisprudenziale (ex multis, TAR Campania Salerno, Sez. II, 01.03.2011, n. 379; TAR Campania Napoli, Sez. VII, 14.01.2011, n. 160; Sez. IV, 02.12.2008, n. 20793; Sez. VI, 09.03.2006, n. 2834), secondo il quale l’abusivo intervento di completamento deve essere sanzionato sempre e comunque con l’ordine di ripristino dello stato dei luoghi, perché in tal caso vale il principio in forza del quale è il completamento in sé ad essere precluso, senza che sia possibile distinguere tra opere soggette al rilascio del permesso di costruire ed opere realizzabili in base ad una semplice DIA o SCIA (si veda al riguardo l’art. 5, comma 2, lett. c), del decreto legge n. 70/2011, convertito dalla legge n. 106/2010)- una giurisprudenza minoritaria (TAR Campania Napoli, Sez. VI, 10.01.2011, n. 36) ritiene che, in assenza di nuove superfici e/o nuovi volumi e/o ulteriori trasformazioni del territorio, ferma restando la violazione dell’art. 35, comma 13, della legge n. 47/1985, la sanzione demolitoria non possa essere irrogata e che l’Amministrazione sarebbe, quindi, comunque tenuta, ai fini sanzionatori, ad individuare esattamente gli ulteriori lavori abusivi eseguiti e ad operare una preventiva qualificazione degli stessi.
Il Collegio ritiene di dover aderire al richiamato orientamento maggioritario, perché dal testo dell’art. 35, comma 13, della legge n. 47/1985 si evince chiaramente che il responsabile dell’abuso si assume la responsabilità di completare un manufatto abusivo che potrebbe non conseguire la sanatoria (laddove l’Amministrazione accerti l’insussistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda di condono) e che l’intervento di completamento è subordinato ad una speciale procedura finalizzata innanzi tutto a “cristallizzare” (per evidenti ragioni istruttorie) lo stato di fatto antecedente l’esecuzione di tale intervento, attraverso l’allegazione di una perizia giurata ovvero di altra documentazione avente data certa in ordine allo stato dei lavori abusivi.
Risulta quindi evidente che, in assenza di tale documentazione, è preclusa in radice la possibilità di operare una qualificazione giuridica dell’intervento di completamento perché non vi è certezza sullo stato di fatto antecedente l’esecuzione dell’intervento stesso. Inoltre, qualora si tratti di un intervento di completamento da realizzare su immobile che ricade in zona vincolata, la speciale procedura prevista dall’art. 35, comma 13, della legge n. 47/1985 risulta chiaramente finalizzata ad acquisire, in via preventiva, la valutazione della compatibilità dell’intervento stesso con gli interessi tutelati attraverso l’apposizione del vincolo.
Del resto non si spiega altrimenti la disposizione secondo la quale “i lavori per il completamento delle opere di cui all’articolo 32 possono essere eseguiti solo dopo che siano stati espressi i pareri delle competenti amministrazioni”. Coglie, quindi, nel segno la giurisprudenza (TAR Campania Napoli, Sez. IV, 02.12.2008, n. 20793) che pone in rilievo come, nel caso di manufatti abusivi realizzati in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, non può essere realizzato nessun tipo di intervento di completamento funzionale in assenza della preventiva valutazione di compatibilità paesaggistica da parte dell’autorità preposta alla gestione del vincolo.
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Secondo una consolidata giurisprudenza (ex multis, TAR Campania Napoli, Sez. VII, 14.01.2011, n. 160), la natura interamente vincolata dell’ordine di demolizione esclude la necessaria ponderazione di interessi diversi da quelli pubblici tutelati e non richiede ulteriore motivazione rispetto alla dichiarata abusività dell’intervento. Inoltre, i provvedimenti repressivi degli abusi edilizi non devono essere preceduti dalla comunicazione dell’avvio del procedimento (ex multis, TAR Campania Napoli, Sez. IV, 12.04.2005, n. 3780; 13.01.2006, n. 651) perché trattasi di provvedimenti tipizzati e vincolati, che presuppongono un mero accertamento tecnico sulla consistenza delle opere realizzate e sul carattere abusivo delle medesime.
Peraltro, seppure si aderisse all’orientamento che ritiene necessaria tale comunicazione anche per gli ordini di demolizione, troverebbe comunque applicazione nel caso in esame l’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990, nella parte in cui dispone che “non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento … qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”.
Infatti, considerato che l’ordine di demolizione è atto dovuto in presenza di opere realizzate in assenza del prescritto titolo abilitativo e che, nel caso in esame, trattasi di un intervento di completamento realizzato su immobile che ricade in zona vincolata, senza l’attivazione della speciale procedura prevista dall’art. 35, comma 13, della legge n. 47/1985, risulta palese che il contenuto dispositivo dell’impugnata ordinanza di demolizione non avrebbe potuto essere diverso se alla parte ricorrente fosse stata data comunicazione dell’avvio del procedimento
(TAR Campania-Napoli, Sez. VII, sentenza 28.10.2011 n. 5031 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATALa presentazione dell’istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001, successivamente all’impugnazione dell’ordine di demolizione, produce l’effetto di rendere improcedibile l’impugnazione stessa per carenza di interesse.
Infatti, il riesame dell’abusività dell’opera provocato dall’istanza di sanatoria determina la necessaria formazione di un nuovo provvedimento, di accoglimento o di rigetto (espresso o tacito), che vale comunque a rendere inefficace il provvedimento sanzionatorio oggetto dell’originario ricorso, che deve conseguentemente essere dichiarato improcedibile per carenza di interesse, perché l’interesse del responsabile dell’abuso edilizio si sposta, dall’annullamento del provvedimento sanzionatorio già adottato e divenuto inefficace, all’annullamento dell’eventuale provvedimento di rigetto della domanda di sanatoria e degli eventuali ulteriori provvedimenti sanzionatori.
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Per i lavori realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica che hanno determinato la creazione di superfici utili o volumi ovvero un aumento di quelli legittimamente realizzati, deve affermarsi l’inidoneità della presentazione dell’istanza di accertamento di conformità a determinare l’inefficacia dell’ordine di demolizione relativo a tali lavori.
Infatti -a fronte del divieto assoluto di rilasciare l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria per i lavori che prima facie hanno determinato la creazione di superfici utili o volumi ovvero un aumento di quelli legittimamente realizzati- un’eventuale istanza di accertamento di conformità avrebbe un intento meramente dilatorio e, quindi, il giudice amministrativo -che nei casi di attività vincolata deve oramai essere considerato giudice del rapporto- può senz’altro escluderne ogni rilevanza, perché in tal caso è palese che il contenuto dispositivo del provvedimento impugnato (ossia l’ordine di demolizione) non potrà essere diverso a seguito della pronuncia dell’Amministrazione sulla richiesta di sanatoria

Secondo la prevalente giurisprudenza (ex multis, TAR Campania Napoli, Sez. VII, 20.11.2007, n. 14442; Sez. IV 02.10.2006, n. 8424) la presentazione dell’istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001, successivamente all’impugnazione dell’ordine di demolizione, produce l’effetto di rendere improcedibile l’impugnazione stessa per carenza di interesse.
Infatti, il riesame dell’abusività dell’opera provocato dall’istanza di sanatoria determina la necessaria formazione di un nuovo provvedimento, di accoglimento o di rigetto (espresso o tacito), che vale comunque a rendere inefficace il provvedimento sanzionatorio oggetto dell’originario ricorso, che deve conseguentemente essere dichiarato improcedibile per carenza di interesse, perché l’interesse del responsabile dell’abuso edilizio si sposta, dall’annullamento del provvedimento sanzionatorio già adottato e divenuto inefficace, all’annullamento dell’eventuale provvedimento di rigetto della domanda di sanatoria e degli eventuali ulteriori provvedimenti sanzionatori.
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Secondo la giurisprudenza di questa Sezione (TAR Campania Napoli, Sez. VII, 28.12.2007, n. 16539) tali conclusioni devono mantenersi ferme anche per il caso in cui la domanda di sanatoria riguardi opere abusive realizzate su un’area oggetto di un vincolo paesaggistico-ambientale, a condizione che si tratti di opere che, prima facie, non hanno determinato la creazione di superfici utili o volumi ovvero un aumento di quelli legittimamente realizzati.
Infatti, l’articolo 146, comma 4, del decreto legislativo n. 42/2004 -applicabile anche procedimento autorizzatorio previsto per la fase transitoria in base al successivo articolo 159, comma 5- esclude dal divieto di rilasciare l’autorizzazione paesaggistica, in sanatoria (ossia successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi) i casi previsti dall’articolo 167, comma 4, del medesimo decreto legislativo, costituiti -oltre che dall’impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica e dai lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria- proprio dai “lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati”.
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Per i lavori realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica che hanno determinato la creazione di superfici utili o volumi ovvero un aumento di quelli legittimamente realizzati, deve affermarsi l’inidoneità della presentazione dell’istanza di accertamento di conformità a determinare l’inefficacia dell’ordine di demolizione relativo a tali lavori.
Infatti -a fronte del divieto assoluto di rilasciare l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria per i lavori che prima facie hanno determinato la creazione di superfici utili o volumi ovvero un aumento di quelli legittimamente realizzati- un’eventuale istanza di accertamento di conformità avrebbe un intento meramente dilatorio e, quindi, il giudice amministrativo -che nei casi di attività vincolata deve oramai essere considerato giudice del rapporto (ex multis, TAR Campania Napoli, Sez. IV, 27.03.2006, n. 3200; 20.11.2006, n. 9983; TAR Campania Napoli, Sez. VII, n. 14442/2007 cit.)- può senz’altro escluderne ogni rilevanza, perché in tal caso è palese che il contenuto dispositivo del provvedimento impugnato (ossia l’ordine di demolizione) non potrà essere diverso a seguito della pronuncia dell’Amministrazione sulla richiesta di sanatoria (TAR Campania-Napoli, Sez. VII, sentenza 28.10.2011 n. 5023 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

ATTI AMMINISTRATIVI - EDILIZIA PRIVATA: A differenza dei casi nei quali il silenzio serbato dall'amministrazione concerne una richiesta di intervenire su presunti abusi edilizi nel caso di richiesta di definire il procedimento, la natura propria del giudizio di accertamento, fa sì che il ricorso possa dirsi regolarmente instaurato con la notifica al controinteressato principale.
Lo scopo del ricorso avverso il silenzio rifiuto, o inadempimento, infatti è di ottenere un provvedimento espresso dell'Amministrazione, che elimini lo stato di inerzia sulla sua istanza.
Di norma la qualifica di controinteressato in senso stretto infatti spetta solo ai soggetti che abbiano una posizione giuridicamente contrapposta a quella della parte ricorrente.
Nell'ipotesi in cui un terzo ricorra per accertare l'illegittimità di un silenzio-rifiuto dell'amministrazione a provvedere sulla domanda di un altro privato, quest’ultimo non può essere un controinteressato.
Il titolare dell’interesse principale è infatti un cointeressato all’ottenimento di un provvedimento esplicito sulla sua domanda. Volendo ritenere il contrario, dovrebbe ammettersi che chi ha azionato il procedimento amministrativo in realtà voglia indebitamente approfittare, in via di fatto, degli effetti perversi conseguenti all’inerzia dell’amministrazione.
In conseguenza, i proprietari del fondo che avevano presentato l’istanza di condono non sono parti necessarie, alle quali il ricorso avrebbe dovuto essere notificato a pena di inammissibilità del primo giudizio, perché non sono titolari di una situazione soggettiva di segno opposto a quello fatto valere con il ricorso in I grado.
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Alla concessione edilizia in sanatoria di cui all'art. 31, l. 28.02.1985, n. 47 sono applicabili i principi in materia di legittimazione all'impugnazione da parte dei proprietari dei fondi confinanti incisi dalla sanatoria dell'illecito non conforme a legge.
Tale legittimazione sussiste per il fatto stesso che il terzo si trovi nella zona interessata dalla costruzione oggetto di sanatoria, a prescindere da ogni indagine sulla sussistenza di un ulteriore specifico interesse.
In tali casi deve riconoscersi una posizione di interesse qualificato all'impugnativa a chi si trovi in una situazione di stabile collegamento con la zona, senza che sia richiesta la prova di un danno specifico:è insito nella violazione edilizia stessa, il danno a tutti i membri di quella collettività derivante dalla presenza di immobili od abitazioni ubicate su un terreno comunque in prossimità delle loro aree.

A differenza dei casi nei quali il silenzio serbato dall'amministrazione concerne una richiesta di intervenire su presunti abusi edilizi (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 06.12.1999, n. 2045) nel caso di richiesta di definire il procedimento, la natura propria del giudizio di accertamento, fa sì che il ricorso possa dirsi regolarmente instaurato con la notifica al controinteressato principale.
Lo scopo del ricorso avverso il silenzio rifiuto, o inadempimento, infatti è di ottenere un provvedimento espresso dell'Amministrazione, che elimini lo stato di inerzia sulla sua istanza (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 15.09.2010, n. 6892).
Di norma la qualifica di controinteressato in senso stretto infatti spetta solo ai soggetti che abbiano una posizione giuridicamente contrapposta a quella della parte ricorrente.
Nell'ipotesi in cui un terzo ricorra per accertare l'illegittimità di un silenzio-rifiuto dell'amministrazione a provvedere sulla domanda di un altro privato, quest’ultimo non può essere un controinteressato.
Il titolare dell’interesse principale è infatti un cointeressato all’ottenimento di un provvedimento esplicito sulla sua domanda. Volendo ritenere il contrario, dovrebbe ammettersi che chi ha azionato il procedimento amministrativo in realtà voglia indebitamente approfittare, in via di fatto, degli effetti perversi conseguenti all’inerzia dell’amministrazione.
In conseguenza i proprietari del fondo che avevano presentato l’istanza di condono non sono parti necessarie, alle quali il ricorso avrebbe dovuto essere notificato a pena di inammissibilità del primo giudizio, perché non sono titolari di una situazione soggettiva di segno opposto a quello fatto valere con il ricorso in I grado.
Di qui la piena ammissibilità del gravame in primo grado.
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In linea di principio, alla concessione edilizia in sanatoria di cui all'art. 31, l. 28.02.1985, n. 47 sono applicabili i principi in materia di legittimazione all'impugnazione da parte dei proprietari dei fondi confinanti incisi dalla sanatoria dell'illecito non conforme a legge.
Come la Sezione ha già avuto modo di chiarire, tale legittimazione sussiste per il fatto stesso che il terzo si trovi nella zona interessata dalla costruzione oggetto di sanatoria, a prescindere da ogni indagine sulla sussistenza di un ulteriore specifico interesse (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 30.11.2009, n. 7491).
In tali casi deve riconoscersi una posizione di interesse qualificato all'impugnativa a chi si trovi in una situazione di stabile collegamento con la zona, senza che sia richiesta la prova di un danno specifico:è insito nella violazione edilizia stessa, il danno a tutti i membri di quella collettività derivante dalla presenza di immobili od abitazioni ubicate su un terreno comunque in prossimità delle loro aree (Consiglio Stato, sez. VI, 01.02.2010, n. 400; idem 16.03.2010 n. 1535)
(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 27.10.2011 n. 5775 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATALe sanzioni edilizie hanno natura “reale” nel senso che colpiscono il bene.
In materia di abusi edilizi, è destinatario dell’ordine di demolizione il soggetto che ha la disponibilità dell’opera, indipendentemente dal fatto che l’abbia concretamente realizzata o meno.
Al fine della legittimità dell’applicazione delle sanzioni demolitorie, l’Amministrazione non ha alcun obbligo di compiere accertamenti giuridici circa l’esistenza di particolari rapporti interprivati, ma solo l’onere di individuare il proprietario catastale.
In conclusione, l’ordine di demolizione di opere abusive è legittimamente notificato al proprietario dell’area, che ne è anche il materiale legittimo detentore, a prescindere dalla sua corresponsabilità o meno dell’abuso (profilo che rileva solo ai fini della responsabilità penale).
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La “variazione essenziale” ricorre sempre quando viene mutata la localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza rispetto al titolo edilizio: in tali casi la costruzione è sempre abusiva quando l’edificio è "traslato" in maniera significativa rispetto alla localizzazione autorizzata nelle tavole progettuali.
L’abusività della medesima è dalla legge collegata al fatto che la traslazione avrebbe dovuto comportare una nuova valutazione del progetto da parte dell'amministrazione, sotto il profilo della sua compatibilità con i parametri urbanistici e, come nel caso in esame con le caratteristiche, le connotazioni e le limitazioni dell'area. Al riguardo, in caso di difformità tra fabbricato realizzato e progetto, quello che ha rilievo ai fini giuridici è sempre quest’ultimo.
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Gli abusi edilizi sono essere considerati illeciti di carattere permanente, costituiti dall'omissione della spontanea demolizione da effettuare per adeguare lo stato di fatto a quello di diritto.
Di conseguenza, l'obbligo di disporre la demolizione nasce nel momento della realizzazione del manufatto, ed esclude che sia configurabile la violazione del principio di irretroattività della legge per fatti commessi prima della sua entrata in vigore, poiché il fatto che consente la demolizione è caratterizzato proprio dall'omessa demolizione di quanto è stato insanabilmente realizzato e dalla sua incidenza sugli interessi urbanistici.
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L'ordine di demolizione di un’opera edilizia abusiva è, quindi, sufficientemente motivato con la sola affermazione della accertata abusività dell'opera stessa.
Il provvedimento di demolizione, al pari di tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, è atto vincolato che non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione, non potendo neppure ammettersi l'esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può giammai legittimare.
Le sanzioni edilizie hanno natura “reale” nel senso che colpiscono il bene.
In materia di abusi edilizi, è destinatario dell’ordine di demolizione il soggetto che ha la disponibilità dell’opera, indipendentemente dal fatto che l’abbia concretamente realizzata o meno (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 12.04.2011, n. 2266).
Al fine della legittimità dell’applicazione delle sanzioni demolitorie, l’Amministrazione non ha alcun obbligo di compiere accertamenti giuridici circa l’esistenza di particolari rapporti interprivati, ma solo l’onere di individuare il proprietario catastale (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 31.03.2010, n. 1878).
In conclusione, l’ordine di demolizione di opere abusive è legittimamente notificato al proprietario dell’area, che ne è anche il materiale legittimo detentore, a prescindere dalla sua corresponsabilità o meno dell’abuso (profilo che rileva solo ai fini della responsabilità penale).
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Secondo il principio generale posto dall’art. 8 della L. n. 47/1985 (che peraltro oggi risulta definitivamente trasposto nell'art. 32, lett. c), d.P.R. 06.06.2001 n. 380), la “variazione essenziale” ricorre sempre quando viene mutata la localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza rispetto al titolo edilizio: in tali casi la costruzione è sempre abusiva quando l’edificio è "traslato" in maniera significativa rispetto alla localizzazione autorizzata nelle tavole progettuali.
L’abusività della medesima è dalla legge collegata al fatto che la traslazione avrebbe dovuto comportare una nuova valutazione del progetto da parte dell'amministrazione, sotto il profilo della sua compatibilità con i parametri urbanistici e, come nel caso in esame con le caratteristiche, le connotazioni e le limitazioni dell'area. Al riguardo, in caso di difformità tra fabbricato realizzato e progetto, quello che ha rilievo ai fini giuridici è sempre quest’ultimo.
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Gli abusi edilizi sono essere considerati illeciti di carattere permanente, costituiti dall'omissione della spontanea demolizione da effettuare per adeguare lo stato di fatto a quello di diritto.
Di conseguenza, l'obbligo di disporre la demolizione nasce nel momento della realizzazione del manufatto, ed esclude che sia configurabile la violazione del principio di irretroattività della legge per fatti commessi prima della sua entrata in vigore, poiché il fatto che consente la demolizione è caratterizzato proprio dall'omessa demolizione di quanto è stato insanabilmente realizzato e dalla sua incidenza sugli interessi urbanistici (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 12.10.2010 , n. 7392).
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L'ordine di demolizione di un’opera edilizia abusiva è, quindi, sufficientemente motivato con la sola affermazione della accertata abusività dell'opera stessa (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 12.04.2011, n. 2266).
Esattamente il TAR ha rilevato che il provvedimento di demolizione, al pari di tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, è atto vincolato che non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione, non potendo neppure ammettersi l'esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può giammai legittimare (cfr. Consiglio Stato , sez. V, 27.04.2011, n. 2497; Consiglio Stato, sez. V, 11.01.2011, n. 79)
(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 27.10.2011 n. 5758 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATALa errata o insufficiente (non importa se dolosa o colposa) rappresentazione di circostanze di fatto esposte nella domanda e relativi allegati di concessione edilizia posta alla base del rilascio dell’atto della concessione edilizia che diversamente non sarebbe stata rilasciata, costituisce da sola ragione sufficiente per giustificare un provvedimento di annullamento di ufficio della concessione medesima, tanto che in tale situazione si può prescindere dal contemperamento con un interesse pubblico attuale e concreto.
In materia di autotutela riferibile ad immobili abusivi, va richiamato il principio che ritiene vincolato il potere dell’Amministrazione al ripristino dello status quo ante. In una fattispecie similare, difatti, la giurisprudenza ha sostenuto che “l’ingiunzione di demolizione è del tutto legittima atteso che in presenza di manufatti abusivi non condonati né sanati, gli interventi ulteriori (sia pure riconducibili, nella loro oggettività, alle categorie della manutenzione straordinaria, del restauro e/o risanamento conservativo, della ristrutturazione, della realizzazione di opere costituenti pertinenze urbanistiche) ripetono le caratteristiche di illegittimità dell’opera principale, alla quale ineriscono strutturalmente, sicché non può ammettersi la prosecuzione dei lavori abusivi a completamento di opere che, fino al momento di eventuali sanatorie, devono ritenersi comunque abusive, con conseguente obbligo del Comune di ordinarne la demolizione. Ciò non significa negare in assoluto la possibilità di intervenire su immobili rispetto ai quali pende istanza di condono, ma solo affermare che, a pena di assoggettamento della medesima sanzione prevista per l’immobile abusivo cui ineriscono, ciò deve avvenire nel rispetto delle procedure di legge.

Da quanto evidenziato in precedenza, appare corretto il procedimento seguito dall’Amministrazione comunale che ha posto alla base dell’atto di annullamento l’infedele o inesatta dichiarazione –il cui eventuale carattere doloso non rileva in questa sede– essendo illegittimo un condono richiesto in relazione ad interventi effettuati su un’opera già in origine (parzialmente) abusiva.
Difatti, “la errata o insufficiente (non importa se dolosa o colposa) rappresentazione di circostanze di fatto esposte nella domanda e relativi allegati di concessione edilizia posta alla base del rilascio dell’atto della concessione edilizia che diversamente non sarebbe stata rilasciata, costituisce da sola ragione sufficiente per giustificare un provvedimento di annullamento di ufficio della concessione medesima, tanto che in tale situazione si può prescindere dal contemperamento con un interesse pubblico attuale e concreto” (Consiglio di Stato, IV, 24.12.2008, n. 6554).
Del resto, in materia di autotutela riferibile ad immobili abusivi, va richiamato il principio che ritiene vincolato il potere dell’Amministrazione al ripristino dello status quo ante.
In una fattispecie similare, difatti, la giurisprudenza ha sostenuto che “l’ingiunzione di demolizione è del tutto legittima atteso che in presenza di manufatti abusivi non condonati né sanati, gli interventi ulteriori (sia pure riconducibili, nella loro oggettività, alle categorie della manutenzione straordinaria, del restauro e/o risanamento conservativo, della ristrutturazione, della realizzazione di opere costituenti pertinenze urbanistiche) ripetono le caratteristiche di illegittimità dell’opera principale, alla quale ineriscono strutturalmente, sicché non può ammettersi la prosecuzione dei lavori abusivi a completamento di opere che, fino al momento di eventuali sanatorie, devono ritenersi comunque abusive, con conseguente obbligo del Comune di ordinarne la demolizione. Ciò non significa negare in assoluto la possibilità di intervenire su immobili rispetto ai quali pende istanza di condono, ma solo affermare che, a pena di assoggettamento della medesima sanzione prevista per l’immobile abusivo cui ineriscono, ciò deve avvenire nel rispetto delle procedure di legge” (TAR Campania, Napoli, VII, 08.04.2011, n. 1999)
(TAR Lombardia-Milano, Sez. IV, sentenza 27.10.2011 n. 2592 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAIl lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dell’abuso edilizio ed il protrarsi dell’inerzia dell’amministrazione preposta alla vigilanza, comporta la nascita di una posizione di affidamento nel privato cittadino, in relazione alla quale il potere repressivo è subordinato ad un onere di congrua motivazione che, avuto riguardo anche all’entità e alla tipologia dell’abuso, indichi il pubblico interesse, evidentemente diverso da quello di ripristino della legalità, idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse privato.
Il lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dell’abuso edilizio ed il protrarsi dell’inerzia dell’amministrazione preposta alla vigilanza, comporta la nascita di una posizione di affidamento nel privato cittadino, in relazione alla quale il potere repressivo è subordinato ad un onere di congrua motivazione che, avuto riguardo anche all’entità e alla tipologia dell’abuso, indichi il pubblico interesse, evidentemente diverso da quello di ripristino della legalità, idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse privato (C.d.S., V, 04.03.2008, n. 883; C.d.S., V, 29.05.2006, n. 3270; in termini: TAR Lazio, Roma, I-quater, 22.06.2010, n. 19923; TAR Umbria, I, 18.06.2010, n. 382; TAR Campania, Napoli, IV, 24.05.2010, n. 8343) (TAR Pimonte, Sez. II, sentenza 27.10.2011 n. 1135 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAAnche nel vigore del D.P.R. 380/2001, la valutazione sulla possibilità di demolire, ai sensi dell’art. 34, le difformità parziali deve precedere soltanto l’ordine di esecuzione d’ufficio in caso di inottemperanza da parte dell’ingiunto, ma non è necessaria ai fini della prima adozione dell’ingiunzione al responsabile dell’abuso.
La prevalente e più recente giurisprudenza, da cui il Collegio non ha ragione di discostarsi, ha chiarito, anche nel vigore del D.P.R. 380/2001, che la valutazione sulla possibilità di demolire, ai sensi dell’art. 34, le difformità parziali deve precedere soltanto l’ordine di esecuzione d’ufficio in caso di inottemperanza da parte dell’ingiunto, ma non è necessaria ai fini della prima adozione dell’ingiunzione al responsabile dell’abuso (così TAR Sicilia, Catania, I, 14.01.2011, n. 44; TAR Basilicata, 921/2008, 340/2008 e 779/2005; TAR Napoli, IV, 4703/2001; TAR Marche, 259/2002).
In nessun caso, poi, la definitività dell’ingiunzione a demolire potrebbe precludere all’interessato di attivare a domanda la valutazione sul pregiudizio alla parte conforme, e sulla sostituibilità della sanzione reale con quella pecuniaria di cui all’art. 34/2° comma D.P.R. 380/2001 (TAR Emilia Romagna-Bologna, Sez. II, sentenza 26.10.2011 n. 734 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAL’ordine di demolizione non presuppone necessariamente la comunicazione di avvio del procedimento.
L’ordine di demolizione non presuppone necessariamente la comunicazione di avvio del procedimento, stante il suo carattere di atto dovuto e vincolato, basato su meri accertamenti tecnici e privo di apprezzamenti discrezionali.
Invero la giurisprudenza amministrativa ha ripetutamente precisato che gli atti repressivi di abusi edilizi hanno natura urgente e strettamente vincolata, con la conseguenza che, ai fini della loro adozione, non sono richiesti apporti partecipativi del destinatario e quindi non devono necessariamente essere preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento (ex multis: Cons. Stato, VI, 24/09/2010, n. 7129; TAR Puglia, Lecce, III, 09/02/2011, n. 240; TAR Campania, Napoli, IV, 13/01/2011, n. 84) (TAR Toscana, Sez. III, sentenza 25.10.2011 n. 1556 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Ai fini dell’applicazione delle sanzioni previste in materia di abusi edilizi rileva il momento in cui il Comune adotta il provvedimento sanzionatorio.
Qualora, dopo la presentazione della domanda di sanatoria edilizia, sopravvengano previsioni dello strumento urbanistico o delle relative N.T.A. che non ammettono l’intervento realizzato, quest’ultimo non può ottenere il titolo richiesto, sia perché la legittimità del provvedimento abilitativo assume necessariamente a riferimento la normativa vigente al momento della sua adozione, sia perché la finalità dell’art. 13 della legge n. 47/1985 è consentire la regolarizzazione degli abusi edilizi meramente formali, i quali cioè siano conformi alle norme urbanistiche ed edilizie e difettino del rilascio del titolo edilizio pur sussistendone i requisiti normativi, rilevando una situazione sostanziale legittimante analoga a quella del titolare della concessione edilizia.

Secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, al quale il Collegio ritiene di aderire, ai fini dell’applicazione delle sanzioni previste in materia di abusi edilizi rileva il momento in cui il Comune adotta il provvedimento sanzionatorio, in ossequio al principio generale tempus regit actum (TAR Piemonte, I, 05/05/2004, n. 762).
Ciò in quanto l’illecito edilizio ha natura permanente, ovvero si pone in contrasto perdurante con l’interesse al regolare assetto del territorio tutelato dal legislatore ed è connotato dall’omissione dell’obbligo, protratta nel tempo, di ripristinare lo stato dei luoghi (Cons. Stato, V, 09/02/1996, n. 152; idem, 29/04/2000, n. 2544; TAR Emilia Romagna, Bologna, II, 14/11/2005, n. 1636).
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Qualora, dopo la presentazione della domanda di sanatoria edilizia, sopravvengano previsioni dello strumento urbanistico o delle relative N.T.A. che non ammettono l’intervento realizzato, quest’ultimo non può ottenere il titolo richiesto, sia perché la legittimità del provvedimento abilitativo assume necessariamente a riferimento la normativa vigente al momento della sua adozione, sia perché la finalità dell’art. 13 della legge n. 47/1985 è consentire la regolarizzazione degli abusi edilizi meramente formali, i quali cioè siano conformi alle norme urbanistiche ed edilizie e difettino del rilascio del titolo edilizio pur sussistendone i requisiti normativi, rilevando una situazione sostanziale legittimante analoga a quella del titolare della concessione edilizia (Cons. Stato, V, 15/11/1999, n. 1914; idem, 29/05/2006, n. 3236; TAR Campania, Napoli, VI, 06/06/2007, n. 5966)
(TAR Toscana, Sez. III, sentenza 25.10.2011 n. 1550 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAAi fini della presentazione della domanda di sanatoria edilizia è sufficiente l’esistenza di un contratto preliminare relativo all’acquisto dell’immobile, avuto riguardo all’esperibilità della tutela in forma specifica, ex art. 2932 c.c., in caso di inadempimento della controparte.
Alla luce di un significativo orientamento giurisprudenziale al quale il Collegio ritiene di aderire, ai fini della presentazione della domanda di sanatoria edilizia è sufficiente l’esistenza di un contratto preliminare relativo all’acquisto dell’immobile, avuto riguardo all’esperibilità della tutela in forma specifica, ex art. 2932 c.c., in caso di inadempimento della controparte (Cons. Stato, IV, 27/10/2009, n. 6545; TAR Puglia, Lecce, III, 07/04/2011, n. 612)
(TAR Toscana, Sez. III, sentenza 25.10.2011 n. 1541 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAL’art. 873 c.c. non contiene una definizione di costruzione, rilevante ai fini del calcolo delle distanze tra edifici; tale definizione è data dall’interpretazione giurisprudenziale, secondo cui vi rientra qualsiasi opera non totalmente interrata avente i caratteri della solidità e immobilizzazione rispetto al suolo, compresi i balconi e le scale esterne in muratura.
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La concessione edilizia in sanatoria può introdurre o recepire prescrizioni tese ad imporre correttivi sull’esistente, qualora si tratti, come nel caso di specie, di integrazioni minime, di esigua entità, che consentano il ripristino della salvaguardia di diritti dei terzi.

L’art. 17 delle N.T.A. del piano regolatore approvato con deliberazione regionale n. 11302 del 12/12/1988 (richiamato da Grilli s.a.s. nella memoria difensiva; documento n. 4 depositato in giudizio dalla stessa) prevede che non vadano considerate, ai fini del calcolo delle distanze tra edifici e dai confini, “le sporgenze dei balconi che abbiano uno sbalzo inferiore a 2 metri e, sempre nel limite di 2 metri dal corpo di fabbrica principale, tutte le scale esterne sia principali che di servizio insieme agli aggetti delle coperture”. Analoga esclusione dal computo delle distanze è prevista dall’art. 7 delle N.T.A. del regolamento urbanistico, nel testo vigente al momento dell’emissione del gravato provvedimento.
La disposizione di cui al citato art. 17, tuttavia, è intitolata “distanze tra gli edifici”, assume a presupposto la distanza, maggiore di quella prevista dall’art. 873 c.c., dettata dalla normativa comunale, sviluppa la disciplina dell’art. 16 dedicata alla distanza degli edifici dai confini (disciplina che completa quanto statuito dall’art. 873 c.c., facente riferimento non alla distanza dal confine ma alla distanza tra costruzioni), e fa espressamente salve le disposizioni del codice civile, con la conseguenza che il criterio di esclusione da essa introdotto riguarda il computo delle distanze da rispettare nella costruzione degli edifici, e non l’apertura di vedute e balconi, la cui dislocazione è disciplinata dall’art. 905 c.c., ispirato a finalità del tutto diverse da quelle perseguite dall’art. 873 c.c. ed applicabile alle scale esterne o ai pianerottoli in cui sia possibile l’affaccio verso il fondo altrui (ex multis: Cons. Stato, IV, 21/02/2011, n. 1086; Cass., II, 15/10/2008, n. 25188).
Invero l’art. 873 c.c. non contiene una definizione di costruzione, rilevante ai fini del calcolo delle distanze tra edifici; tale definizione è data dall’interpretazione giurisprudenziale, secondo cui vi rientra qualsiasi opera non totalmente interrata avente i caratteri della solidità e immobilizzazione rispetto al suolo (Cass., II, 19/10/2009, n. 22127), compresi i balconi (Cass., II, 25/03/2004, n. 5963) e le scale esterne in muratura (Cass., II, 30/01/2007, n. 1966).
In tale contesto l’art. 17 delle N.T.A. si limita a precisare la nozione di costruzione rilevante ai fini del computo delle distanze dell’edificio dal confine o tra edifici, escludendo da essa, con statuizione chiarificatrice, i balconi e le scale esterne, integrando così quanto sancito dall’art. 873 c.c. e facendo salva per il resto la normativa codicistica (compreso l’art. 905 c.c.).
Di ciò è apparsa consapevole la stessa parte controinteressata, in quanto, nella relazione annessa alla domanda di concessione in sanatoria, il tecnico incaricato ha precisato che “in corrispondenza del confine dovrà essere installato un parapetto frangisole di altezza tale da non consentire la vista diretta o laterale verso la proprietà confinante” (documento n. 3 depositato in giudizio da Grilli s.a.s.).
Il Comune di Monsummano, nel rilasciare il titolo richiesto, non ha espressamente recepito la prescrizione indicata nella relazione tecnica; tuttavia il gravato provvedimento, richiamando indistintamente la relazione tecnica medesima e tutti gli elaborati e documenti annessi all’istanza, non prescinde dalla dichiarazione scritta del tecnico incaricato in punto di necessità di installare un adeguato parapetto frangisole a tutela del diritto del confinante, dichiarazione che vale come persistente impegno del richiedente ad integrare l’opera in tal senso.
Invero la concessione edilizia in sanatoria può introdurre o recepire prescrizioni tese ad imporre correttivi sull’esistente, qualora si tratti, come nel caso di specie, di integrazioni minime, di esigua entità (TAR Liguria, I, 04/11/2004, n. 1515; idem, 11/07/2007, n. 1380; TAR Campania, Napoli, VIII, 30/10/2006, n. 9249), che consentano il ripristino della salvaguardia di diritti dei terzi
(TAR Toscana, Sez. III, sentenza 25.10.2011 n. 1541 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Sequestro immobile abusivo.
L’esigenza di impedire la prosecuzione di lavori di edificazione di un immobile abusivo ancora in atto è condizione di per sé sufficiente per disporre e mantenere il sequestro preventivo del manufatto e dell’area ove lo stesso insiste, indipendentemente dalla natura ed entità degli interventi ancora da eseguire per completare l’immobile in ogni sua parte e ritenere così perfezionato il reato (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 24.10.2011 n. 38216 - tratto da www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATA: La nozione di ultimazione delle opere ai fini dell’applicabilità della disciplina sul condono edilizio coincide con l’esecuzione del rustico.
Diversamente da quanto sostenuto dai primi giudici, la giurisprudenza sul punto ha avuto modo di precisare che la nozione di ultimazione delle opere, cui occorre far riferimento ai fini dell’applicabilità della disciplina sul condono edilizio, coincide con l’esecuzione del rustico [da intendersi come muratura priva di rifinitura (Cass. pen., sez. III, 02.12.1998, n. 10082) e da non confondere con lo scheletro, le pareti esterne non potendo considerarsi mere rifiniture (C.d.S., sez. IV, 12.03.2009, n. 1474)] e comprende anche il necessario completamento della copertura (Cass. pen. Sez. III, 02.012.2008, n. 8064; 15.02.2005, n. 10896; C.d.S., sez. IV, 07.09.2006, n. 5212; sez. V, 18.11.2004, n. 7547; 20.10.2000, n. 5638) (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 19.10.2011 n. 5625 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: 1. Opere in difformità dal progetto - Ordinanza di demolizione - Interesse ad agire in capo al proprietario o al soggetto legittimato all'utilizzo delle opere - Sussiste - Interesse ad agire in capo all'impresa costruttrice o al progettista - Non sussiste.
2. Opere in difformità dal progetto - Parziale difformità - Esclusione per difformità non eccedenti il 2 per cento delle misure progettuali - Art. 5, comma 2, lettera a) n. 5), D.L. n. 70/2011 - Art. 34, comma 2-ter, D.P.R. n. 380/2001 - Applicabilità alle singole unità immobiliari - Sussiste - Possibilità di interpretazione estensiva - Non sussiste.

1. L'interesse all'impugnazione delle ordinanze di demolizione deve essere riconosciuto al proprietario e a chi abbia un titolo legittimo all'utilizzo delle opere medesime, e riceva dunque un nocumento dalla loro demolizione, mentre altri soggetti, quali l'impresa costruttrice e il progettista, non hanno alcun interesse giuridicamente rilevante.
2. La disposizione dell'art. 5, comma 2, lettera a) n. 5), D.L. n. 70/2011, introduttivo del comma 2-ter dell'art. 34, D.P.R. n. 380/2001, che esclude la parziale difformità in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali, stante la natura eccezionale e derogatoria al regime sanzionatorio, non può avere una interpretazione estensiva (e cioè considerare il "surplus" come riferito al complesso intero), ma può essere applicata solo alle singole unità immobiliari (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 19.10.2011 n. 2479 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA1. Condono edilizio - Domanda di permesso di costruire in sanatoria - Art. 36, D.P.R. n. 380/2001 - Obbligo per la P.A. di adottare un nuovo provvedimento sulla domanda - Sussiste - Inefficacia dell'ingiunzione di demolizione - Sussiste.
2. Abuso edilizio - Ordinanza di demolizione - Onere di analitica descrizione degli abusi - Sussiste.
1. La presentazione di domanda di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 pone in capo all'Amministrazione l'obbligo di adottare un nuovo provvedimento sulla domanda medesima, con perdita di efficacia della pregressa ingiunzione di demolizione.
2. Sussiste in capo alla P.A. un onere di analitica descrizione degli abusi compiuti, da indicarsi nell'ordine di demolizione, atteso che vi è differenza della disciplina sanzionatoria, in base agli artt. 31 e 37, D.P.R. n. 380/2001, tra gli illeciti riconducibili alla realizzazione di nuove costruzioni, e quelli consistenti in modifiche agli edifici esistenti, modifiche che -in base alle regole generali- non sono soggette necessariamente a permesso di costruire, ma anche a semplice denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 22, commi 1° e 2° del D.P.R. n. 380/2001 (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 18.10.2011 n. 2467 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Estensione ordine di demolizione.
L'ordine demolitorio impartito dal giudice penale riguarda l'edificio nel suo complesso, comprensivo di eventuali aggiunte o modifiche successive all'esercizio dell'azione penale e alla condanna, sia perché si configura un dovere di restitutio in integrum sia perché ogni intervento additivo su una costruzione abusiva si qualifica anch'esso come abusivo ed è destinato a subire la stessa sorte dell'opera cui accede (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 17.10.2011 n. 37499 - tratto da www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATALa presenza di vincoli di inedificabilità assoluta a’ sensi dell’art. 33 della L. 47 del 1985 introdotti in un momento successivo all’edificazione non esclude di per sé la sanatoria, imponendo comunque la verifica di compatibilità da parte dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo.
In effetti, la presenza di vincoli di inedificabilità assoluta a’ sensi dell’art. 33 della L. 47 del 1985 introdotti in un momento successivo all’edificazione non esclude di per sé la sanatoria, imponendo comunque la verifica di compatibilità da parte dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo (così Cons. Stato, A.P., 22.07.1999 n. 20) (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 14.10.2011 n. 5535 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Presentazione della domanda di condono - Effetti contro l'ordinanza di demolizione dell'abuso - Giurisprudenza.
La presentazione della domanda di condono fa venire meno l'interesse alla decisione del ricorso contro l'ordinanza di demolizione dell'abuso, considerato che, da un lato, il rilascio della concessione in sanatoria produce evidentemente l'improcedibilità del ricorso e, dall'altro, uguale effetto si produce in caso di diniego di condono, concentrandosi l'interesse nel contestare con apposito ricorso l'eventuale provvedimento di diniego della sanatoria ed il conseguente doveroso nuovo provvedimento sanzionatorio, nei termini e nei limiti in cui essa è stata richiesta (TAR Lazio Roma, sez. II, 07/09/2010, n. 32129; TAR Campania Napoli, sez. VI, 15/07/2010, n. 16806; TAR Toscana Firenze, sez. III, 26/02/2010, n. 516; TAR Puglia Lecce, sez. I, 03/04/2007, n. 1499).
Aree vincolate - Sanatoria di opere abusive - Limiti - Art. 36, d.P.R. n. 380 del 2001 - Art. 32, c. 27, lett. d), d.l. n. 269/2003 convertito dalla L. n. 326/2003.
L'art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269 del 2003 è previsione normativa che esclude dalla sanatoria le opere abusive realizzate su aree caratterizzate da determinate tipologie di vincoli (in particolare, quelli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e della falde acquifere, dei beni ambientali e paesaggistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali), subordinando peraltro l'esclusione a due condizioni costituite:
a) dal fatto che il vincolo sia stato istituto prima dell'esecuzione delle opere abusive;
b) dal fatto che le opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo risultino non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici (TAR Campania Napoli, sez. VII, 10/12/2009, n. 8608).
Da tale ricostruzione emerge, quindi, un sistema che consente la sanatoria delle opere realizzate su aree vincolate solo in due ipotesi, previste disgiuntamente, costituite dalla realizzazione delle opere abusive prima dell'imposizione dei vincoli (e, in questo caso, trattasi della mera riproposizione di una caratteristica propria della disciplina posta dalle due precedenti leggi sul condono con riferimento ai vincoli di inedificabilità assoluta di cui all'art. 33, comma 1, l. n. 47 del 1985); dal fatto che le opere oggetto di sanatoria, benché non assentite o difformi dal titolo abilitativo, risultino comunque conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.
Pertanto, la novità sostanziale della suddetta previsione normativa è costituita proprio dall'inserimento del requisito della conformità urbanistica all'interno della fattispecie del condono edilizio, così dando vita ad un meccanismo di sanatoria che si avvicina fortemente all'istituto dell'accertamento di conformità previsto dall'art. 36, d.P.R. n. 380 del 2001, piuttosto che ai meccanismi previsti dalle due precedenti leggi sul condono edilizio.
Poste tali premesse, in base alla disciplina posta dal d.l. n. 269 del 2003, la sanabilità delle opere realizzate in zona vincolata è radicalmente esclusa solo qualora si tratti di un vincolo di inedificabilità assoluta e non anche nella diversa ipotesi di un vincolo di inedificabilità relativa, ossia di un vincolo superabile mediante un giudizio a posteriori di compatibilità paesaggistica.
Infatti, è ben possibile ottenere la sanatoria delle opere abusive realizzate in zona sottoposta ad un vincolo di inedificabilità relativa, purché ricorrano le condizioni previste dall'art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269 del 2003, convertito dalla l. n. 326 del 2003 (TAR Campania-Napoli, Sez. VII, sentenza 14.10.2011 n. 4841 - link a www.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATA1. Condono edilizio - Art. 32, D.L. n. 269/2003 - Condizioni - Pagamento oneri - Onere di pagamento dell'intera somma dovuta - Sussiste.
2. Condono edilizio - Art. 32, comma 40, D.L. n. 269/2003 - Incremento percentuale - Applicabilità agli oneri concessori relativi all'intervento edilizio - Non sussiste - Applicabilità ai diritti ed oneri correlati alla istruttoria della domanda - Sussiste.

1. Qualora il richiedente la sanatoria ai sensi del D.L. n. 269/2003 intenda giovarsi della fattispecie di silenzio-assenso di cui all'art. 32 del medesimo decreto, avrà l'onere di provvedere al pagamento dell'intera somma dovuta a titolo di oneri di urbanizzazione, salvo il conguaglio eventualmente esigibile dal Comune, non essendo sufficiente il pagamento del solo acconto dei suddetti oneri.
2. L'incremento percentuale di cui all'art. 32, comma 40, D.L. n. 269/2003, è applicabile non agli oneri concessori relativi all'intervento edilizio, ma ai diritti ed oneri correlati alla istruttoria delle domande finalizzate al rilascio del titolo abilitativo; diritti ed oneri che il Comune ha facoltà di incrementare in relazione al maggior impiego di risorse (personale e mezzi) che qualsiasi sanatoria -implicante un afflusso eccezionale di istanze da istruire ed evadere in aggiunta all'attività ordinaria- notoriamente richiede (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 13.10.2011 n. 2426 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Ordine di demolizione e sospensione.
In tema di esecuzione dell'ordine di demolizione di un manufatto abusivo, anche nel caso in cui sia intervenuta sospensione -da parte dell'autorità giudiziaria amministrativa- dell'ordinanza sindacale di demolizione del manufatto, il giudice deve verificare la compatibilità dell'ordine di demolizione con la predetta sospensione in base ad una disamina della motivazione posta a sostegno del provvedimento cautelare: solo l'intervenuta sospensiva concessa con riferimento al “fumus boni iuris' di possibili vizi relativi a violazioni sostanziali della normativa urbanistica, non riparabili in sede di autotutela dall'autorità amministrativa, è da ritenersi influente: mentre se il provvedimento cautelare trova la sua giustificazione in vizi meramente formali, esso non è incompatibile con l'ordine di demolizione (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 12.10.2011 n. 36843 - tratto da www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATAL’omessa notifica della ingiunzione di demolizione ad uno dei comproprietari dell'area sulla quale insiste il manufatto abusivo comporta la illegittimità del successivo provvedimento di acquisizione gratuita che si fondi sulla inottemperanza di uno e non di tutti i comproprietari.
I provvedimenti repressivi di abusi edilizi non devono essere preceduti dall'avviso di avvio del relativo procedimento, trattandosi di atti tipici e vincolati emessi ad esito di un mero accertamento tecnico della consistenza delle opere realizzate e del loro carattere abusivo.
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E' applicabile l'ordinanza di demolizione anche alle cd. case mobili, in quanto la precarietà di un manufatto la cui realizzazione non necessita di concessione edilizia, non dipende dai materiali utilizzati o dal suo sistema di ancoraggio al suolo, bensì dall'uso al quale il manufatto stesso è destinato; pertanto, essa, va esclusa quando trattasi di struttura destinata a dare un'utilità prolungata nel tempo, a nulla rilevando la temporaneità della destinazione data all'opera dai proprietari, in quanto occorre valutare la stessa alla luce della sua obiettiva ed intrinseca destinazione naturale.

Osserva, al riguardo, il collegio che alla stregua della giurisprudenza del Giudice amministrativo: …”l’omessa notifica della ingiunzione di demolizione ad uno dei comproprietari dell'area sulla quale insiste il manufatto abusivo comporta la illegittimità del successivo provvedimento di acquisizione gratuita che si fondi sulla inottemperanza di uno e non di tutti i comproprietari” (TAR Sicilia-Catania, sez. III, 20.06.1991, n. 229).
I provvedimenti repressivi di abusi edilizi non devono essere preceduti dall'avviso di avvio del relativo procedimento, trattandosi di atti tipici e vincolati emessi ad esito di un mero accertamento tecnico della consistenza delle opere realizzate e del loro carattere abusivo (TAR Toscana Firenze, sez. III, 18.01.2010, n. 42).
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Viene ritenuta l'applicabilità dell'ordinanza di demolizione anche alle cd. case mobili, in quanto la precarietà di un manufatto la cui realizzazione non necessita di concessione edilizia, non dipende dai materiali utilizzati o dal suo sistema di ancoraggio al suolo, bensì dall'uso al quale il manufatto stesso è destinato; pertanto, essa, va esclusa quando, come nella fattispecie, trattasi di struttura destinata a dare un'utilità prolungata nel tempo, a nulla rilevando la temporaneità della destinazione data all'opera dai proprietari, in quanto occorre valutare la stessa alla luce della sua obiettiva ed intrinseca destinazione naturale (Cons. Stato, V Sez., n. 3321/2000) (TAR Lazio-Latina, sentenza 12.10.2011 n. 799 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATALa demolizione di vecchi abusi edilizi va congruamente motivata.
La risalenza delle opere può avere rilievo poiché nell'ipotesi in cui, per il lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dell'abuso e per il protrarsi dell'inerzia dell'Amministrazione preposta alla vigilanza, si sia ingenerata una posizione di affidamento nel privato, vi è a carico dell'Autorità edilizia l'obbligo di motivare congruamente, avuto riguardo anche all'entità ed alla tipologia dell'abuso, sull'interesse pubblico che giustifichi il sacrificio del contrapposto interesse privato.
Ovviamente non basta affermare la risalenza di un manufatto realizzato sine titulo, ma è necessario provarla (massima tratta da www.gazzettaamministrativa.it - TAR Lazio-Roma, Sez. I-quater, sentenza 11.10.2011 n. 7858 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Approvazione tecnica di progetto in sanatoria.
La mera approvazione “tecnica” di un progetto in sanatoria se certamente vale quale preliminare presupposto per farsi luogo al rilascio del provvedimento formale di concessione, non equivale a rilascio della concessione, subordinata, invece, ad una serie di adempimenti (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 10.10.2011 n. 36531 - tratto da www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATA1. Domanda di permesso di costruire in sanatoria - Ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi - Rigetto dell'istanza di compatibilità paesaggistica - Aumento della s.l.p. e del volume - Non sussiste - Illegittimità.
2. Domanda di permesso di costruire in sanatoria - Ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi - Rigetto dell'istanza di compatibilità paesaggistica - Parere favorevole della Soprintendenza - Art. 181, comma 1-quater, d.lgs. n. 42/2004 - Illegittimità.

1. Nel caso in cui oggetto della sanatoria siano delle strutture di protezione dagli agenti atmosferici, facilmente rimuovibili, anzi più correttamente agevolmente apribili e richiudibili (segnatamente degli ombrelloni), che non appaiono idonei a determinare una durevole trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, non risultano creati nuove ed effettive superficie utili e/o volumi, ostativi, come tali, all'accoglimento della domanda di compatibilità paesaggistica.
2. Risulta illegittimo il rigetto dell'istanza di compatibilità paesaggistica comunale impugnato nell'ipotesi in cui, in seguito al preventivo parere positivo rilasciato dalla Soprintendenza, vincolante ai sensi dell'art. 181, comma 1-quater, d.lgs. n. 42/2004, il Comune se ne sia discostato senza addurre alcuna specifica motivazione sul punto (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 06.10.2011 n. 2469 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATACompete al Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP) e non agli organi ordinari della giustizia amministrativa (TAR) la cognizione delle controversie aventi per oggetto la domanda di annullamento di provvedimenti adottati da un comune e da una provincia per la salvaguardia del vincolo di inedificabilità della fascia di rispetto dell'argine trasversale di un fiume.
Osserva, al riguardo, il Collegio come l’odierno giudizio verta sull’impugnazione di un diniego di condono, adottato dal Comune di Rho sull’imprescindibile presupposto che: <<l’autorimessa è collocata sul confine del torrente Lura e, pertanto, in contrasto con le prescrizioni indicate nell’art. 96, comma f), del R.D. 25.07.1904 n. 523 e s.m.i. che vietano in modo assoluto le costruzioni a distanza dai corsi d’acqua minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località e, in mancanza di tali discipline, a metri dieci>>.
In tali evenienze, come correttamente osservato dalla difesa resistente, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno, anche recentemente, ribadito che: "Compete al Tribunale superiore delle acque pubbliche e non agli organi ordinari della giustizia amministrativa la cognizione delle controversie aventi per oggetto la domanda di annullamento di provvedimenti adottati da un comune e da una provincia per la salvaguardia del vincolo di inedificabilità della fascia di rispetto dell'argine trasversale di un fiume" (così, Cassazione civile, sez. un., 15.06.2009, n. 13898; id. 12.05.2009, n. 10845; 20.11.2008, n. 27528).
Nella specie, non può essere revocato in dubbio che il provvedimento impugnato è stato motivato in ragione dell’ubicazione dell’autorimessa, realizzata al confine del muro di sostegno del torrente Lura e, dunque, all’interno della fascia di 4 metri dall’alveo del torrente, su cui insiste il vincolo di inedificabilità assoluta, ai sensi dell’art. 96, lett. f) cit., come integrato dall’art. 82 del cit. reg. edilizio comunale.
Né può assumere rilievo, onde scalfire il profilo di interferenza, almeno astrattamente ipotizzabile, tra siffatto abuso edilizio e il regime delle acque pubbliche, la presenza -nel tratto di torrente qui considerato- di una tombinatura, trattandosi di opera a carattere non definitivo, comunque inidonea ad elidere le ragioni di fondo del vincolo di inedificabilità di cui al citato art. 96.
Si tratta, infatti, di una disciplina delle acque pubbliche che ne impone inderogabilmente la tutela, senza che residuino margini per attribuire rilievo alla conformazione del corpo superficiario (e, quindi, al fatto che esso si presenti con argini o sponde, con tombinatura o senza), atteso che, per il rispetto della predetta fascia, è vietata qualsiasi costruzione e, persino, qualunque deposito di terre o di altre materie, a distanza di metri dieci dal corso d’acqua (cfr. in tal senso, Cass. I, 22.04.2005, n. 8536, nonché, Cass. Sezioni Unite nn. 12271/2004; 19813/2008; analogamente Cons. Stato, IV 23.07.2009 n. 4663).
Sussiste, pertanto, l’eccepito profilo di inammissibilità del ricorso, con conseguente difetto di giurisdizione del giudice adito, trattandosi di questioni rientranti nella giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (T.S.A.P.), come prevista dall’art. 143 del R.D. n. 1775/1933 (TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 06.10.2011 n. 2378 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAL'ordine di demolizione del manufatto abusivo è legittimamente adottato nei confronti del proprietario dell'immobile indipendentemente dall'essere egli stato anche autore dell'abuso, salva la facoltà del medesimo di far valere, sul piano civile, la responsabilità, contrattuale o extracontrattuale, del proprio dante causa.
Sulla non riferibilità all’esponente della realizzazione dell’opera indicata sub n. 4 dell’ordinanza di demolizione, è sufficiente notare come, in disparte la totale carenza di dimostrazione dell’assunto di parte circa la propria estraneità alla realizzazione dell’abuso, nondimeno, l'assenza di responsabilità del proprietario, in relazione ad un abuso edilizio, non incide sulla legittimità dell'ordinanza di demolizione, ma rileva nella fase successiva all'adozione della stessa, precludendo, nel caso di inottemperanza, l'acquisizione del bene, così come previsto dall'art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380 del 2001, che ricollega tale sanzione alla sola inottemperanza del responsabile (cfr. TAR Lazio Roma, sez. I, 18.01.2011, n. 381; Cassazione penale, sez. III, 13.07.2009, n. 39322, per cui:<<L'ordine di demolizione del manufatto abusivo è legittimamente adottato nei confronti del proprietario dell'immobile indipendentemente dall'essere egli stato anche autore dell'abuso, salva la facoltà del medesimo di far valere, sul piano civile, la responsabilità, contrattuale o extracontrattuale, del proprio dante causa>>) (TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 06.10.2011 n. 2377 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAI provvedimenti repressivi di abusi edilizi non devono essere preceduti dall'avviso dell'inizio del procedimento, trattandosi di procedimenti tipizzati e vincolati, considerato, altresì, che i provvedimenti sanzionatori presuppongono un mero accertamento tecnico sulla consistenza delle opere realizzate e sul carattere abusivo delle medesime.
La concessione edilizia in sanatoria presuppone la conformità del manufatto abusivo agli strumenti urbanistici vigenti sia al tempo della sua realizzazione, sia al momento in cui si chiede il rilascio del provvedimento di condono.
L'accertamento di conformità previsto dall'art. 13 della l. 28.02.1985, n. 47, poi confluito nel citato art. 36 del D.P.R. 06.06.2001, n. 380, infatti, è diretto a sanare le opere solo formalmente abusive, in quanto eseguite senza il previo rilascio del titolo, ma conformi nella sostanza alla disciplina urbanistica applicabile per l'area su cui sorgono, vigente sia al momento della loro realizzazione che al momento della presentazione dell'istanza di sanatoria.
Il provvedimento di accertamento di conformità assume, pertanto, una connotazione eminentemente oggettiva e vincolata, priva di apprezzamenti discrezionali, dovendo l'autorità procedente valutare l'assentibilità dell'opera eseguita senza titolo, sulla base della normativa urbanistica e edilizia vigente, in relazione ad entrambi i momenti considerati dalla norma.

Il Collegio non ravvisa, nel caso di specie, alcuna ragione peculiare per discostarsi dal consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale, i provvedimenti repressivi di abusi edilizi non devono essere preceduti dall'avviso dell'inizio del procedimento, trattandosi di procedimenti tipizzati e vincolati, considerato, altresì, che i provvedimenti sanzionatori presuppongono un mero accertamento tecnico sulla consistenza delle opere realizzate e sul carattere abusivo delle medesime (ex plurimis: Cons. Stato, IV, 30.03.2000, n. 1814; TAR Sicilia, Palermo, II, 06.06.2007, n. 1617; 27.03.2007, n. 979; III, 20.03.2006, n. 608; 20.04.2005, n. 577; TAR Sicilia, Catania, III, 03.03.2003, n. 374; TAR Campania, Napoli, IV, 12.02.2003, n. 797; 14.06.2002, n. 3499; 28.03.2001, n. 1404).
Secondo l’orientamento assolutamente prevalente della giurisprudenza, condiviso dal Collegio, che non rinviene nel caso in esame ragioni peculiari per discostarsene –peraltro confermato dalla recente legislazione (art. 36 d.P.R. 06.06.2001, n. 380) che esplicitamente richiede la cd. “doppia conformità”-, la concessione edilizia in sanatoria presuppone la conformità del manufatto abusivo agli strumenti urbanistici vigenti sia al tempo della sua realizzazione, sia al momento in cui si chiede il rilascio del provvedimento di condono (cfr. TAR Toscana, Firenze, III, 13.05.2011, n. 837; TAR Lombardia, Brescia, I, 27.05.2011, n. 785; TAR Sicilia, Palermo, III, 09.11.2009, n. 1743; II, 11.02.2003, n. 805; TAR Sicilia, Catania, I, 09.01.2009, n. 5).
L'accertamento di conformità previsto dall'art. 13 della l. 28.02.1985, n. 47, poi confluito nel citato art. 36 del D.P.R. 06.06.2001, n. 380, infatti, è diretto a sanare le opere solo formalmente abusive, in quanto eseguite senza il previo rilascio del titolo, ma conformi nella sostanza alla disciplina urbanistica applicabile per l'area su cui sorgono, vigente sia al momento della loro realizzazione che al momento della presentazione dell'istanza di sanatoria.
Il provvedimento di accertamento di conformità assume, pertanto, una connotazione eminentemente oggettiva e vincolata, priva di apprezzamenti discrezionali, dovendo l'autorità procedente valutare l'assentibilità dell'opera eseguita senza titolo, sulla base della normativa urbanistica e edilizia vigente, in relazione ad entrambi i momenti considerati dalla norma
(TAR Sicilia-Palermo, Sez. III, sentenza 06.10.2011 n. 1737 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAIl provvedimento di demolizione dell'abuso edilizio realizzato nella fascia di rispetto di 10 mt. del corso d'acqua demaniale va impugnato innanzi al Tribunale superiore delle acque pubbliche e non dinanzi al Tar.
La giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche, prevista dall'art. 143, comma 1, lett. a), del R.D. n. 1775/1933, ha per oggetto i ricorsi avverso provvedimenti amministrativi che siano caratterizzati dall'incidenza diretta sulla materia delle acque pubbliche: cosicché rientra nella sua giurisdizione la controversia «relativa al diniego di rilascio di concessione in sanatoria, opposto dall'autorità comunale in ragione dell'edificazione dell'immobile da condonare in violazione della fascia di rispetto di dieci metri dal piede dell'argine, ai sensi dell'art. 96, lett. f), r.d. 25.07.1904 n. 523; detto provvedimento, infatti, ancorché emanato da un'autorità diversa da quelle specificamente preposte alla tutela delle acque, incide direttamente sul regolare regime delle acque pubbliche, la cui tutela ha carattere inderogabile in quanto informata alla ragione pubblicistica di assicurare la possibilità di sfruttamento delle acque demaniali e il libero deflusso delle acque scorrenti dei fiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici»

Sull'annullamento del provvedimento del 24.05.2011 prot. n. 4647, avente ad oggetto “Ordinanza n. 2 del 24.05.2011”, con la quale il Comune di San Pietro in Gu - Area Tecnica e Tecnico Manutentiva, Servizi per il Territorio, Ambiente e Lavori Pubblici, in persona del Responsabile del Procedimento, ha rigettato la richiesta di concessione edilizia in sanatoria ed ordinato la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi.
...
Come già affermato da questa stessa Sezione in alcune recenti sentenze (cfr. Tar Veneto, II, 03.01.2011, n. 3; Tar Veneto, II, 01.02.2011, n. 184) e ribadito anche dal Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato, VI, 09.05.2011, n. 2745), il provvedimento di demolizione de quo è -per l'iter procedimentale da cui è scaturito- chiaramente posto a tutela della fascia d'inedificabilità latistante un corso d'acqua demaniale: esso andava pertanto impugnato innanzi al Tribunale superiore delle acque pubbliche.
Invero, la giurisdizione di quest’ultimo Tribunale, prevista dall'art. 143, comma 1, lett. a), del R.D. n. 1775/1933, ha per oggetto i ricorsi avverso provvedimenti amministrativi che siano caratterizzati dall'incidenza diretta sulla materia delle acque pubbliche: cosicché rientra nella sua giurisdizione la controversia -intuitivamente affine a quella in esame- «relativa al diniego di rilascio di concessione in sanatoria, opposto dall'autorità comunale in ragione dell'edificazione dell'immobile da condonare in violazione della fascia di rispetto di dieci metri dal piede dell'argine, ai sensi dell'art. 96, lett. f), r.d. 25.07.1904 n. 523; detto provvedimento, infatti, ancorché emanato da un'autorità diversa da quelle specificamente preposte alla tutela delle acque, incide direttamente sul regolare regime delle acque pubbliche, la cui tutela ha carattere inderogabile in quanto informata alla ragione pubblicistica di assicurare la possibilità di sfruttamento delle acque demaniali e il libero deflusso delle acque scorrenti dei fiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici» (Cass., S.U., 12.05.2009, n. 10845).
Va, pertanto, dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito, indicando nel Tribunale superiore delle acque pubbliche quello che ne è fornito, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 c.p.a. (TAR Veneto, Sez. II, sentenza 06.10.2011 n. 1488 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAL'assegnazione di un termine inferiore a quello di 90 giorni per eseguire spontaneamente la demolizione delle opere abusive, lungi dal viziare l'ingiunzione, non produce altro effetto se non quello di precludere temporaneamente, ovvero fino alla scadenza del novantesimo giorno dalla sua notificazione, l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale del manufatto abusivo.
Si può, allora, ritenere che, anche laddove l'Amministrazione non provveda a fissare il termine per l'esecuzione dell'ordine di ripristino dello stato dei luoghi di cui all'art. 167, comma 1, debba trovare applicazione, per analogia, il termine di 90 giorni di cui all'art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001, e che solo una volta decorso tale termine l'autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica possa provvedere d'ufficio, per mezzo del prefetto e a spese del responsabile dell'abuso, come previsto dal terzo comma del medesimo art. 167.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza formatosi sull'ordine di demolizione, adottato ai sensi dell'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, l'assegnazione di un termine inferiore a quello di 90 giorni per eseguire spontaneamente la demolizione, lungi dal viziare l'ingiunzione, non produce altro effetto se non quello di precludere temporaneamente, ovvero fino alla scadenza del novantesimo giorno dalla sua notificazione, l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale del manufatto abusivo.
Si può, allora, ritenere che, anche laddove l'Amministrazione non provveda (a differenza di quanto avvenuto nella fattispecie esaminata dal Collegio) a fissare il termine per l'esecuzione dell'ordine di ripristino dello stato dei luoghi di cui all'art. 167, comma 1, debba trovare applicazione, per analogia, il termine di 90 giorni di cui all'art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001, e che solo una volta decorso tale termine l'autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica possa provvedere d'ufficio, per mezzo del prefetto e a spese del responsabile dell'abuso, come previsto dal terzo comma del medesimo art. 167
(TAR Veneto, Sez. II, sentenza 06.10.2011 n. 1487 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATALa giurisprudenza ha affermato, anche se con più specifico riferimento alla rinuncia al condono, che siffatto istituto è “volto alla celere definizione di illeciti aventi ordinariamente natura non solo amministrativa ma anche penale, sicché l’eventuale rinuncia allo stesso, magari dopo il decorso di un lungo termine dalla presentazione della relativa istanza, rischierebbe di assicurare all’autore dell’opera abusiva una sostanziale immunità penale, sfruttando ad esempio l’eventuale prescrizione del reato edilizio, oltre a garantirgli il recupero pecuniario delle somme già versate; mentre l’Amministrazione comunale potrebbe tutt’al più adottare un provvedimento di demolizione, contro il quale l’interessato potrebbe però proporre impugnazione davanti al giudice amministrativo, rinviando così indefinitamente la definizione dell’abuso, con grave pregiudizio per la certezza dei rapporti giuridici”.
Oltretutto, non sarebbe chiara la sorte dell’avvenuto condono dell’opera nel caso di rigetto del ricorso originario, potendo a questo punto l’interessato decidere a sua discrezione di avvantaggiarsi dei benefici discendenti dal condono, determinando l’inutilità della pronuncia giurisdizionale. Ciò potrebbe concretare in definitiva un abuso del diritto, considerato che “il divieto di tenere condotte contrarie a buona fede ha un ancoraggio costituzionale nel dettato dell’art. 2 Cost., costituisce canone di valutazione anche delle condotte processuali ed opera anche nella fase patologica del rapporto”.

Quanto al primo aspetto, ossia alla presentazione della domanda di condono in via cautelativa, in base alla convinzione dei ricorrenti della non abusività delle opere, va precisato che dal condono derivano effetti tipici, prodotti direttamente dalla legge, senza che sugli stessi possa influire la volontà del soggetto cui è contestato l’abuso e che reputa di avvalersi dell’istituto, non potendo lo stesso modificare i caratteri e gli effetti di un istituto regolato in toto dalla legge. Pertanto, nessuna condizione può ritenersi apponibile alla domanda di condono e se questa risulta apposta è tamquam non esset (vitiatur sed non vitiat).
Del resto, la giurisprudenza ha affermato, anche se con più specifico riferimento alla rinuncia al condono, che siffatto istituto è “volto alla celere definizione di illeciti aventi ordinariamente natura non solo amministrativa ma anche penale (cfr. sul punto art. 38 della legge 47/1985), sicché l’eventuale rinuncia allo stesso, magari dopo il decorso di un lungo termine dalla presentazione della relativa istanza, rischierebbe di assicurare all’autore dell’opera abusiva una sostanziale immunità penale, sfruttando ad esempio l’eventuale prescrizione del reato edilizio, oltre a garantirgli il recupero pecuniario delle somme già versate; mentre l’Amministrazione comunale potrebbe tutt’al più adottare un provvedimento di demolizione, contro il quale l’interessato potrebbe però proporre impugnazione davanti al giudice amministrativo, rinviando così indefinitamente la definizione dell’abuso, con grave pregiudizio per la certezza dei rapporti giuridici” (TAR Lombardia, Milano, II, 18.05.2010, n. 1551).
Oltretutto, non sarebbe chiara la sorte dell’avvenuto condono dell’opera nel caso di rigetto del ricorso originario, potendo a questo punto l’interessato decidere a sua discrezione di avvantaggiarsi dei benefici discendenti dal condono, determinando l’inutilità della pronuncia giurisdizionale. Ciò potrebbe concretare in definitiva un abuso del diritto, considerato che “il divieto di tenere condotte contrarie a buona fede ha un ancoraggio costituzionale nel dettato dell’art. 2 Cost., costituisce canone di valutazione anche delle condotte processuali ed opera anche nella fase patologica del rapporto” (Consiglio di Stato, Ad. plen., 23.03.2011, n. 3) (TAR Lombardia-Milano, Sez. IV, sentenza 05.10.2011 n. 2352 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

settembre 2011

EDILIZIA PRIVATALa previsione di cui al comma 2 dell'art. 12 della legge n. 47 del 1985 (secondo cui "quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il sindaco applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27.07.1978 n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformità dalla concessione, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura dell'ufficio tecnico erariale, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale") non può considerarsi limitata ai soli casi in cui sia stata riscontrata una parziale difformità rispetto ad un previo e già rilasciato titolo abilitativo a costruire, in quanto la norma deve trovare applicazione anche quando la costruzione sia avvenuta in assenza di concessione edilizia, essendo costituito il presupposto per l'applicazione della disciplina sanzionatoria pecuniaria in questione, in luogo di quella reale, dalla salvaguardia della staticità della parte non abusiva del manufatto e non anche dalla circostanza che l'abuso sia caratterizzato da una parziale difformità rispetto ad un previo rilascio concessorio.
Il pagamento delle sanzioni pecuniarie, se esclude che le opere edilizie abusive possano essere legittimamente demolite, non ne rimuove, però, il carattere antigiuridico, né tampoco legittima il compimento di ulteriori lavori in difformità o in assenza della concessione edilizia.

Osserva il Collegio, alla stregua della più attenta giurisprudenza formatasi in materia di applicabilità dell'art. 12 della legge n. 47 del 1985, che la previsione di cui al comma secondo di detta norma non può considerarsi limitata ai soli casi in cui sia stata riscontrata una parziale difformità rispetto ad un previo e già rilasciato titolo abilitativo a costruire, in quanto la norma deve trovare applicazione anche quando la costruzione sia avvenuta in assenza di concessione edilizia, essendo costituito il presupposto per l'applicazione della disciplina sanzionatoria pecuniaria in questione, in luogo di quella reale, dalla salvaguardia della staticità della parte non abusiva del manufatto e non anche dalla circostanza che l'abuso sia caratterizzato da una parziale difformità rispetto ad un previo rilascio concessorio (cfr. TAR Calabria, CZ, sez. II, n. 2343 dell'08.10.2002 e C.d.S., sez. V, n. 2339 dell'11.05.2007).
Osserva, altresì, il Collegio, aderendo a tesi già emersa da tempo, sia in sede giurisprudenziale (cfr. C.d.S., sez. V, n. 1510 del 30.10.1995), sia in dottrina, che il pagamento delle sanzioni pecuniarie, se esclude che le opere edilizie abusive possano essere legittimamente demolite, non ne rimuove, però, il carattere antigiuridico, né tampoco legittima il compimento di ulteriori lavori in difformità o in assenza della concessione edilizia.
In ciò, infatti, consiste la differenza tra le previsioni contenute negli articoli 12 e 13 della legge n. 47 del 1985, che è stata successivamente resa esplicita dal secondo comma dell’art. 38 del d.P.R. n. 380 del 2001, soltanto però con riferimento all’ipotesi di annullamento del permesso di costruire, per differenziarla dalla diversa e distinta ipotesi di cui all’art. 34 dello stesso T.U. edilizia (accertamento di conformità) (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 29.09.2011 n. 5412 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Autodemolizione manufatto abusivo ed estinzione reato.
La demolizione delle opere abusive non comporta l'estinzione del reato commesso con la loro costruzione. Nei reati urbanistici è lo stesso territorio che costituisce il bene oggetto della relativa tutela, e tale bene è esposto a pregiudizio da ogni condotta che produca alterazioni in danno del benessere complessivo della collettività e delle sue attività ed il cui parametro di legalità è dato dalla disciplina degli strumenti urbanistici e dalla normativa vigente (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 26.09.2011 n. 34769 - tratto da www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATA: Unitarietà di valutazione dell'intervento.
Il regime dei titoli abilitativi edilizi non può essere eluso attraverso la suddivisione dell'attività edificatoria finale nelle singole opere che concorrono a realizzarlo, astrattamente suscettibili di forme di controllo preventivo più limitate per la loro più modesta incisività sull'assetto territoriale. L'opera dove essere considerata unitariamente nel suo complesso, senza che sia consentito scindere e considerare separatamente i suoi singoli componenti.
Va altresì ribadito che i lavori edilizi che riguardano manufatti abusivi che non siano sanati ne condonati non sono assoggettabili al regime nella DIA (anche se astrattamente riconducibili, nella loro oggettività a tale regime), in quanto gli interventi ulteriori ripetono le caratteristiche di illegittimità dell'opera principale alla quale ineriscono.
Anche i delitti previsti dal comma 1-bis dell'art. 181 D.Lv. 42/2004 sono reati dì pericolo e, pertanto, per la configurabilità di tali illeciti, non è necessaria un effettivo pregiudizio per l'ambiente, potendo escludersi dal novero delle condotte penalmente rilevanti soltanto quelle che si prospettano inidonee, pure in astratto, a compromettere i valori del paesaggio e l'aspetto esteriore degli edifici.
Il principio di offensività deve essere inteso, al riguardo, in termini non di concreto apprezzamento di un danno ambientale, bensì dell'attitudine della condotta a porre in pericolo il bene protetto (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 26.09.2011 n. 34764 - tratto da www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATA: Costruzioni abusive - Ordine di demolizione - Adozione all'atto della presentazione della domanda di sanatoria - Improcedibilità.
L'ordine di demolizione adottato in data successiva alla presentazione della richiesta di accertamento di conformità o di condono, in assenza di preventiva determinazione su quest'ultima, è illegittimo in quanto l'amministrazione ha l'obbligo di pronunciare su di essa prima di procedere all'irrogazione delle sanzioni definitive, mentre la presentazione della domanda di concessione in sanatoria o di condono successivamente all'emanazione del provvedimento sanzionatorio determina l'improcedibilità del ricorso ma non incide sulla legittimità del provvedimento, considerato che l'illegittimità è situazione patologica originaria dell'atto, relativa al suo momento genetico, mentre la proposizione dell'istanza è vicenda successiva (TAR Campania-Salerno, sez. II, 07.05.2009, n. 1827) (TAR Liguria, Sez. I, sentenza 26.09.2011 n. 1411 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATALa repressione dell’abusivismo edilizio da parte delle competenti amministrazioni non si esaurisce nella pronuncia dell’ingiunzione al ripristino dello stato dei luoghi e nella minaccia dell’adozione delle ulteriori misure che la legge prevede nel caso in cui l’ingiunzione non venga eseguita; l’amministrazione, infatti, è tenuta a curare il seguito dell’ingiunzione al fine di restaurare effettivamente l’ordine giuridico violato dando concretezza, ove ne sussistano i presupposti, a quella “minaccia” (e va detto per inciso che solo così i procedimenti sanzionatori in materia edilizia possono svolgere la funzione dissuasiva, per così dire general-preventiva, dell’abusivismo che pure hanno o dovrebbero avere).
Oggetto del giudizio del silenzio è l’accertamento della inerzia su una specifica istanza e, in caso positivo, la condanna dell’amministrazione a dar seguito all’istanza stessa adottando un provvedimento esplicito sulla medesima
Nel caso all’esame la diffida (o meglio le diffide) di parte ricorrente avevano a oggetto l’emanazione dell’ingiunzione alla demolizione delle opere abusive e quindi il comune sulla stessa ha provveduto (ordinando la demolizione di quelle opere per le quali non pende il procedimento di accertamento di conformità).
Non può tuttavia fare a meno di rilevarsi –anche nell’ottica della prevenzione di ulteriore contenzioso- che la repressione dell’abusivismo edilizio da parte delle competenti amministrazioni non si esaurisce nella pronuncia dell’ingiunzione al ripristino dello stato dei luoghi e nella minaccia dell’adozione delle ulteriori misure che la legge prevede nel caso in cui l’ingiunzione non venga eseguita; l’amministrazione infatti è tenuta a curare il seguito dell’ingiunzione al fine di restaurare effettivamente l’ordine giuridico violato dando concretezza, ove ne sussistano i presupposti, a quella “minaccia” (e va detto per inciso che solo così i procedimenti sanzionatori in materia edilizia possono svolgere la funzione dissuasiva, per così dire general-preventiva, dell’abusivismo che pure hanno o dovrebbero avere) (TAR Lazio-Latina, sentenza 26.09.2011 n. 736 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAL’ordine di demolizione di opere abusive è un atto dovuto in presenza di opere realizzate senza titolo abilitativo, e pertanto abusive, e non necessita di particolare motivazione sull’interesse pubblico in confronto al sacrificio imposto al privato o sulla eventuale sanabilità delle opere. Infatti, ai sensi del comma 2 dell'art. 31 del d.P.R. 380 del 2001, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza del permesso di costruire, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione delle opere abusive.
Il presupposto per l’adozione dell'ordine di demolizione di opere edilizie abusive è soltanto la constatata esecuzione dell'opera in totale difformità dalla concessione od in assenza della medesima, con la conseguenza che tale provvedimento, ove ricorrono i predetti requisiti, è atto dovuto ed è sufficientemente motivato con la affermazione della accertata abusività dell'opera, essendo “in re ipsa” l'interesse pubblico alla sua rimozione.
In sostanza, l'ordinanza di demolizione non deve essere sorretta da alcuna specifica motivazione in ordine alla sussistenza dell'interesse pubblico a disporre la sanzione, poiché l'abuso, anche se risalente nel tempo, non può giustificare alcun legittimo affidamento del contravventore a veder conservata una situazione di fatto che il semplice trascorrere del tempo non può legittimare.
Il presupposto per l'adozione dell'ordine di demolizione di opere edilizie abusive è soltanto la constatata esecuzione dell'opera in totale difformità, dalla concessione o in assenza della medesima, con la conseguenza che tale provvedimento -ove ricorrano i predetti requisiti- è atto dovuto ed è sufficientemente motivato con l'affermazione dell'accertata abusività dell'opera. L'ordinanza di demolizione, quindi, in quanto atto vincolato, non richiede in alcun caso una specifica motivazione su puntuali ragioni di interesse pubblico o sulla comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati.
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L’atto con il quale il Comune accerta l'inottemperanza all'ordine di demolizione di un'opera edilizia abusiva, limitandosi a rappresentare l'attuale stato dei luoghi rispetto all'ingiunzione precedentemente spedita, costituisce un atto procedimentale avente contenuto di accertamento ed esplicante una funzione meramente preparatoria e strumentale in vista delle successive determinazioni dell'Ente, sicché, di per se stesso, è manifestamente inidoneo a ledere situazioni giuridiche.
Il provvedimento per il quale l’art. 31 del d.P.R. 380/2001 consente la trascrizione non è l’ordine di demolizione, contemplato al comma 2 del citato art. 31, ma solo la successiva determinazione, adottata dal competente organo comunale, di procedere alla acquisizione del bene alla mano pubblica, una volta accertata l’inottemperanza all’ordine di demolizione.
In particolare, ai sensi del citato art. 31, comma 4, del d.P.R. 380/2001 il titolo per l’immissione in possesso del bene e per la trascrizione nei RR.II. è costituito dall’accertamento di inottemperanza della ingiunzione a demolire; e per tale deve intendersi non il mero verbale di constatazione di inadempienza, atteso il suo carattere endoprocedimentale, ma un atto formale di accertamento compiuto dagli organi dell’ente dotati della relativa potestà provvedimentale, che il Comune ha correttamente adottato.

L’ordine di demolizione di opere abusive è un atto dovuto in presenza di opere realizzate senza titolo abilitativo e pertanto abusive (secondo giurisprudenza costante: fra le più recenti TAR Campania Napoli, sez. II, n. 2042 del 20.04.2009; TAR Campania Napoli, sez. VI, 14.07.2008, n. 8761; TAR Campania Napoli, sez. VII, 05.06.2008, n. 5244; Consiglio Stato, sez. IV, 06.06.2008, n. 2705) e non necessita di particolare motivazione sull’interesse pubblico in confronto al sacrificio imposto al privato o sulla eventuale sanabilità delle opere.
Infatti, ai sensi del comma 2 dell'art. 31 del d.P.R. 380 del 2001, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza del permesso di costruire, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione delle opere abusive.
Per giurisprudenza pacifica di questo Tribunale in materia urbanistica, il presupposto per l’adozione dell'ordine di demolizione di opere edilizie abusive è soltanto la constatata esecuzione dell'opera in totale difformità dalla concessione od in assenza della medesima, con la conseguenza che tale provvedimento, ove ricorrono i predetti requisiti, è atto dovuto ed è sufficientemente motivato con la affermazione della accertata abusività dell'opera, essendo “in re ipsa” l'interesse pubblico alla sua rimozione.
In sostanza, l'ordinanza di demolizione non deve essere sorretta da alcuna specifica motivazione in ordine alla sussistenza dell'interesse pubblico a disporre la sanzione, poiché l'abuso, anche se risalente nel tempo, non può giustificare alcun legittimo affidamento del contravventore a veder conservata una situazione di fatto che il semplice trascorrere del tempo non può legittimare.
Il presupposto per l'adozione dell'ordine di demolizione di opere edilizie abusive è soltanto la constatata esecuzione dell'opera in totale difformità, dalla concessione o in assenza della medesima, con la conseguenza che tale provvedimento -ove ricorrano i predetti requisiti- è atto dovuto ed è sufficientemente motivato con l'affermazione dell'accertata abusività dell'opera. L'ordinanza di demolizione, quindi, in quanto atto vincolato, non richiede in alcun caso una specifica motivazione su puntuali ragioni di interesse pubblico o sulla comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati.
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Come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. ex multis, TAR Campania, II Sezione, 18.05.2005, n. 6525; Idem, 21.11.2006, n. 10110; TAR Sicilia Palermo, sez. II, 24.12.2002, n. 4652), l’atto con il quale il Comune accerta l'inottemperanza all'ordine di demolizione di un'opera edilizia abusiva, limitandosi a rappresentare l'attuale stato dei luoghi rispetto all'ingiunzione precedentemente spedita, costituisce un atto procedimentale avente contenuto di accertamento ed esplicante una funzione meramente preparatoria e strumentale in vista delle successive determinazioni dell'Ente, sicché, di per se stesso, è manifestamente inidoneo a ledere situazioni giuridiche.
Secondo il tradizionale orientamento di questa Sezione (cfr, TAR Campania Napoli, sez. II n. 5905/2008; idem, n. 1959/2009), il provvedimento per il quale l’art. 31 del d.P.R. 380/2001 consente la trascrizione non è l’ordine di demolizione, contemplato al comma 2 del citato art. 31, ma solo la successiva determinazione, adottata dal competente organo comunale, di procedere alla acquisizione del bene alla mano pubblica, una volta accertata l’inottemperanza all’ordine di demolizione.
In particolare, ai sensi del citato art. 31, comma 4, del d.P.R. 380/2001 il titolo per l’immissione in possesso del bene e per la trascrizione nei RR.II. è costituito dall’accertamento di inottemperanza della ingiunzione a demolire; e per tale deve intendersi non il mero verbale di constatazione di inadempienza, atteso il suo carattere endoprocedimentale, ma un atto formale di accertamento compiuto dagli organi dell’ente dotati della relativa potestà provvedimentale, che il Comune ha correttamente adottato
(TAR Campania-Napoli, Sez. II, sentenza 23.09.2011 n. 4479 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Abusi edilizi - Condono - Silenzio-assenso - Termine legale necessario - Presupposti - Allegazione della documentazione necessaria - Fedeltà della stessa - Pagamento integrale dell'oblazione - Non violazione dei vincoli di cui all'art. 33 della L. n. 47 del 1985.
E' noto che il termine legale per la formazione del silenzio-assenso in materia di condono degli abusi edilizi presuppone che la domanda sia stata corredata dalla prescritta documentazione, non sia infedele, sia stata interamente pagata l'oblazione e, altresì e soprattutto, l'opera non sia in contrasto con i vincoli di inedificabilità di cui all'art. 33, l. 28.02.1985, n. 47 (Consiglio Stato, sez. IV, 22.07.2010, n. 4823).
Ma, appunto, l’intero versamento dell’oblazione autoliquidata e la completezza della documentazione, sono necessarie ai fini della formazione del silenzio assenso.
Essi non possono costituire presupposto di un diniego in una situazione di fatto che vede il procedimento protrarsi dal 1995 e con un contenzioso favorevole al ricorrente.
Gli adempimenti alla base dell’illegittimo diniego avrebbero dovuto essere richiesti al fine del rilascio del provvedimento e non possono essere ragione di diniego dello stesso (TAR Sardegna, Sez. II, sentenza 23.09.2011 n. 947 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Opere edilizie abusive - Ordine di demolizione - Atto dovuto - Presupposto - Accertata abusività dell'opera - Mancata comunicazione dell'avvio del procedimento - Applicabilità dell'art. 21-octies della L. n. 241 del 1990 - Impossibilità di emanare un atto con un contenuto diverso da quello presente nell'atto adottato - Legittimità del procedimento.
L’omessa comunicazione d’avvio del procedimento non determina l’illegittimità dell’ordine di demolizione.
Secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza anche di questa Sezione, considerata la natura di atto dovuto dell'ordine di demolizione di opere edilizie abusive -il cui presupposto è rappresentato solamente dalla constatata esecuzione di opere edilizie in assenza o in difformità dal titolo abilitativo- il procedimento non è inficiato dall'omissione della comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L. n. 241 del 1990, poiché nella fattispecie trova applicazione l'art. 21-octies della stessa legge che statuisce la non annullabilità del provvedimento adottato in violazione delle norme sul procedimento qualora, come nel caso di specie, sia palese che il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello concretamente adottato.
Il provvedimento gravato costituisce atto dovuto e rigorosamente vincolato, affrancato dalla ponderazione discrezionale dell’opposto interesse privato al mantenimento dell’opera abusiva, in quanto la repressione dell'abuso corrisponde ipso facto all'interesse pubblico al ripristino dello stato dei luoghi illecitamente alterato.
Pertanto, l’ordinanza è da ritenersi sorretta da adeguata e autosufficiente motivazione, già solo rinvenibile nella compiuta descrizione delle strutture abusive e nella constatazione della loro esecuzione in assenza del necessario titolo abilitativo edilizio (TAR Puglia-Lecce, Sez. III, sentenza 14.09.2011 n. 1626 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Il silenzio rigetto alla domanda di condono per un’opera abusiva non esaurisce il procedimento.
La giurisprudenza è univoca nel ritenere che in presenza di un’istanza di accertamento di conformità o di condono, l'Amministrazione non può adottare provvedimenti repressivi, pena la violazione del principio di economicità e coerenza dell'azione amministrativa, non potendosi previamente sanzionare ciò che potrebbe essere sanato (Consiglio Stato, sez. IV, 06.07.2009, n. 4335).
Anche la Sezione con recente sentenza ha ribadito che l'ordine di demolizione adottato in data successiva alla presentazione della richiesta di accertamento di conformità o di condono, in assenza di preventiva determinazione su quest'ultima, è illegittimo in quanto l'amministrazione ha l'obbligo di pronunciarsi su di essa prima di procedere all'irrogazione delle sanzioni definitive (TAR Sardegna, sez. II, 16.03.2011 n. 289).
Il silenzio-rigetto di cui all’articolo 16 della legge regionale 11.10.1985, n. 23, che si forma dopo il sessantesimo giorno dalla presentazione della domanda di accertamento di conformità, non equivale a definizione della domanda di sanatoria, ma costituisce soltanto il presupposto per consentire all’interessato di chiedere tutela, attraverso l’impugnazione del silenzio rigetto così formatosi, al fine di ottenere un provvedimento espresso che accolga o motivatamente respinga la richiesta di sanatoria.
Non è conforme ai principi dell’ordinamento che impongono la leale collaborazione fra cittadino ed amministrazione che un’Amministrazione pretenda di eludere il dovere di pronunciarsi su una domanda del cittadino di accertamento di conformità, a fronte dell’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, come impone l’articolo 2 della legge 07.08.1990 n. 241.
Il cittadino ha il diritto di conoscere se le opere realizzate siano, in tutto o in parte, sanabili o meno e quali siano le specifiche ragioni giuridiche ostative al rilascio del titolo richiesto, anche al fine di poter esperire i mezzi di tutela
(TAR Sardegna, Sez. II, sentenza 14.09.2011 n. 926 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAUna volta intervenuta la pronuncia sulla prima istanza di sanatoria, l’Amministrazione è tenuta a provvedere su eventuali ulteriori istanze soltanto laddove l’interessato prospetti una soluzione atta (anche attraverso le opportune modifiche progettuali ed i conseguenti interventi di parziale ripristino) a rendere l’opera abusiva pienamente conforme alle prescrizioni vigenti; al contrario, la presentazione di un’istanza che si dimostri insufficiente alla luce dei parametri urbanistico-edilizi la cui violazione era stata rappresentata con il primo diniego, non comporterà l’obbligo di provvedere.
Parte ricorrente lamenta l’illegittimità della mancata attivazione del procedimento amministrativo per l’accertamento di conformità di cui all’art. 17 della l.r. n. 21 del 2004, evidenziando che si trattava di una differente (dal punto di vista contenutistico) istanza di sanatoria rispetto alla precedente disattesa, non rilevando l’identità dell’abuso.
Il Comune obietta l’inesistenza di un obbligo di esaminare reiterate istanze di sanatoria, in quanto ciò si tradurrebbe in una sospensione sine die del procedimento sanzionatorio.
Il Collegio è consapevole della divaricazione di posizioni giurisprudenziali registratesi in ordine agli effetti dell’istanza di sanatoria (melius, di accertamento di conformità); una parte della giurisprudenza ritiene, sia con riferimento all’art. 13 della legge 28.02.1985, n. 47, sia con riguardo all’art. 36 del d.P.R. 06.06.2001, n. 380, che il silenzio non ha valore di silenzio-inadempimento, ma di silenzio-rigetto, e dunque si caratterizza come silenzio provvedimentale con contenuto di rigetto (TAR Basilicata, 14.01.2011, n. 28; TAR Piemonte, Sez. II, 20.05.2011, n. 494; TAR Campania, Sez. VI, 05.05.2005, n. 5484; TAR Campania, Sez. VI, 09.03.2006, n. 2834; Cons. Stato, Sez. IV, 13.01.2010, n. 100), con la conseguenza che, essendovi un provvedimento tacito, l’Amministrazione è esonerata dal fornire una risposta sull’istanza. Un’altra parte della giurisprudenza ritiene invece che il silenzio serbato dall’Amministrazione in relazione alla richiesta di concessione edilizia in sanatoria ha natura di silenzio-rifiuto, così che l’Amministrazione ha l’obbligo di concludere il procedimento con provvedimento espresso e motivato (TAR Lazio, Latina, 16.03.2010, n. 292; TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 29.05.2003, n. 903).
In tale quadro di incertezza ermeneutica occorre tenere poi conto della disciplina regionale; a tale proposito, l’art. 17 della l.r. 03.11.2004, n. 21, al terzo comma, dispone che «alla richiesta di permesso in sanatoria si applicano le procedure previste dall’art. 17 della L.R. n. 1/2004, con esclusione della possibilità di applicare l’intervento sostitutivo della Provincia …», e dunque il procedimento per il rilascio del permesso di costruire.
Tale procedimento non contempla il silenzio-rigetto, ma un provvedimento espresso adottato dal dirigente della competente struttura comunale o dal responsabile dello sportello unico; l’ultimo comma dell’art. 17 stabilisce poi che, decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento finale, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.
Sembra dunque sostenibile, già sul piano dell’ermeneusi letterale della norma, con un sufficiente margine di sicurezza, che nell’ambito dell’ordinamento regionale umbro non operi il silenzio-rigetto.
Quanto poi alla reiterazione dell’istanza di sanatoria, questo Tribunale Amministrativo ha ritenuto che, una volta intervenuta la pronuncia sulla prima istanza di sanatoria, l’Amministrazione è tenuta a provvedere su eventuali ulteriori istanze soltanto laddove l’interessato prospetti una soluzione atta (anche attraverso le opportune modifiche progettuali ed i conseguenti interventi di parziale ripristino) a rendere l’opera abusiva pienamente conforme alle prescrizioni vigenti; al contrario, la presentazione di un’istanza che si dimostri insufficiente alla luce dei parametri urbanistico-edilizi la cui violazione era stata rappresentata con il primo diniego, non comporterà l’obbligo di provvedere (cfr. TAR Umbria, 08.07.2002, n. 505, ed anche 20.01.2010, n. 14) (TAR Umbria, sentenza 13.09.2011 n. 296 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAOrdinanza di demolizione di opere abusive - Atto vincolato che non richiede una motivazione diversa dall'accertamento dell'abuso - Esigenza di tutela dell'affidamento - Non sussiste.
Il provvedimento di demolizione, al pari di tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, è atto vincolato che non richiede una specifica motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione, non potendo ammettersi l'esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può giammai legittimare (cfr. Cons. di Stato, sent. n. 2497/2011; TAR Milano, sent. n. 1729/2011 e n. 702/2008) (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 08.09.2011 n. 2183 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Il privato sanzionato con l'ordine di demolizione per la costruzione di un'opera edilizia abusiva non può invocare l'applicazione a suo favore dell'art. 12, comma 2, della l. n. 47/1985, che comporta l'applicazione della sola sanzione pecuniaria nel caso in cui l'ingiunta demolizione non possa avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, se non fornisce seria ed idonea dimostrazione del pregiudizio stesso sulla struttura e sull'utilizzazione del bene residuo, a nulla valendo che la demolizione implicherebbe una notevole spesa e potrebbe incidere sulla funzionalità del manufatto, perché per impedire l'applicazione della sanzione demolitoria occorre un effettivo pregiudizio alla restante parte dell'edificio, consistente in una menomazione della intera stabilità del manufatto.
L’applicazione della sanzione pecuniaria consentita dall’art. 12 della l. n. 47/1985 non ha valenza ripristinatoria dell’assetto edilizio violato: la norma è, quindi, derogatoria rispetto alla normativa generale al riguardo, con la conseguenza che deve essere interpretata in maniera restrittiva.
Pertanto, il privato sanzionato con l'ordine di demolizione per la costruzione di un'opera edilizia abusiva non può invocare l'applicazione a suo favore dell'art. 12, comma 2, della l. n. 47/1985, che comporta l'applicazione della sola sanzione pecuniaria nel caso in cui l'ingiunta demolizione non possa avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, se non fornisce seria ed idonea dimostrazione del pregiudizio stesso sulla struttura e sull'utilizzazione del bene residuo, a nulla valendo che la demolizione implicherebbe una notevole spesa e potrebbe incidere sulla funzionalità del manufatto (Consiglio Stato, sez. V, 12.11.1999, n. 1876), perché per impedire l'applicazione della sanzione demolitoria occorre un effettivo pregiudizio alla restante parte dell'edificio, consistente in una menomazione della intera stabilità del manufatto
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 05.09.2011 n. 4982 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA1. Abusi edilizi - Ordinanza di demolizione - E' atto vincolato - Demolizione o sanzione pecuniaria - Scelta - E' fase successiva alla diffida a demolire.
2. Abusi edilizi - Ordinanza di demolizione - E' atto vincolato - Necessità di motivazione - Non sussiste.
3. Abusi edilizi - Tutela dell'affidamento - In presenza di certificato di abitabilità - Inconfigurabilità.

1. Da una corretta interpretazione dell'art. 34, D.P.R. n. 380/2001 si desume che nella fase della contestazione dell'abuso la P.A. non può far altro che ordinarne la demolizione, mentre l'applicazione della sanzione pecuniaria in luogo della demolizione costituisce una misura destinata ad operare in un momento successivo all'adozione dell'ordine di demolizione, nel caso in cui risulti che non sia possibile darvi esecuzione (cfr. TAR Milano, sent. n. 5264/2007; TAR Napoli, sent. n. 5244/2008; TAR Roma, sent. n. 3327/2007; TAR Brescia, sent. n. 2213/2002).
2. L'ordine di demolizione, come tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, è atto vincolato e, quindi, non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione, non potendosi ammettere alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva.
3. Nessuna posizione di affidamento qualificato può derivare dal certificato di abitabilità, che costituisce un'attestazione da parte dei competenti uffici tecnici comunali in ordine alla sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico degli edifici e degli impianti tecnologici in essi installati, alla stregua della normativa vigente, assolvendo in tal modo funzioni ben diverse da quelle relative alla certificazione della conformità urbanistica ed edilizia dell'opera (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 02.09.2011 n. 2145 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Sì alla concessione edilizia in sanatoria se conforme alla normativa previgente alla presentazione della domanda.
Accertamento di conformità - Art. 16 Lr Sardegna n. 23 dell’11.10.1985, e art. 36 del Dpr n. 380 del 06.06.2001 - Doppia conformità - Normativa ostativa all’edificazione sopravvenuta alla domanda di accertamento di conformità.

Con la sentenza in rassegna il Tar si esprime sulle norme che regolano la concessione edilizia in sanatoria chiarendo la portata applicativa dell’art. 16 della legge regionale n. 23/1985 e dell’art. 36 del Dpr n. 380/2001.
Tali disposizioni, nella parte in cui richiedono per la sanatoria delle opere eseguite senza concessione e con varianti non autorizzate, che l’opera sia conforme tanto alla normativa urbanistica vigente al momento della realizzazione dell’opera, quanto a quella vigente al momento della domanda di accertamento di conformità, sono, secondo i giudici amministrativi, disposizioni che operano avverso l’inerzia dell’amministrazione. La verifica di tale doppia conformità, infatti, impedisce all’amministrazione di negare la concessione in sanatoria sulla base della modificazione della relativa normativa urbanistica successiva alla presentazione della domanda stessa.
Il Tar Sardegna inoltre, dichiarando illegittimo il diniego di autorizzazione in sanatoria per opere, quali chioschi bar e area tavolini e sedie, realizzate su aree demaniali marittime, chiarisce che “la modifica dell’assetto del territorio non richiede la concessione edilizia solo quando sia di minima entità ovvero di carattere precario, così intendendosi le opere, agevolmente rimuovibili, funzionali a soddisfare un’esigenza oggettivamente temporanea (es. baracca o pista di cantiere, manufatto per una manifestazione…) destinata a cessare dopo il tempo, normalmente non lungo, entro cui si realizza l’interesse finale”.
Peraltro il mancato rispetto (in parte) del posizionamento delle strutture nell’area demaniale, secondo le prescrizioni contenute nella concessione, e purché i manufatti siano ubicati all’interno dell’area in concessione, non rappresenta un ostacolo al rilascio dell’autorizzazione edilizia sia perché il richiedente è in possesso del titolo (concessione demaniale) legittimante la domanda edilizia, sia perché lievi modifiche rispetto al posizionamento delle strutture previsto nella concessione demaniale potranno essere valutate ad altri fini, ove ritenute rilevanti, dall’ente concedente (TAR Sardegna, Sez. II, sentenza 02.09.2011 n. 914 - tratto da Diritto e Pratica Amministrativa n. 9/2011 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAConcessione in sanatoria. Se la domanda ha dichiarazioni infedeli non si forma il silenzio assenso.
Vi sono nella domanda di condono una serie notevole ed articolata di infedeli dichiarazioni, puntualmente esaminate e considerate tali dall’apposita commissione preposta all’esame delle domande di condono (realizzazione del piano terra adibito a garage – da inquadrare nella tipologia 1 e non nella 7, ampliamento del primo e del secondo piano per uso residenziale, da inquadrare anch’esso nella tipologia 1 e non nella 3, realizzazione di una mansarda ad uso residenziale, da inquadrare nella tipologia 1 e non nella 3) la cui relazione è specificamente richiamata nel provvedimento impugnato, mentre la difesa del ricorrente si limita a smentire la dolosa manifestazione di volontà, senza che però fornisca prove convincenti in ordine a tale affermazione.
Relativamente alla pretesa dell’essersi formato il silenzio-assenso, non può non rilevarsi che in presenza di una domanda di condono ritenuta dolosamente infedele, l’effetto del silenzio-assenso non si produce, ai sensi dell’art. 40, comma 1, della legge n. 47 del 1985.
Infine, anche il motivo relativo alla contraddittorietà dell’integrazione dell’oblazione con il diniego di condono è infondato, in quanto proprio il fatto di aver fatto applicazione dell’art. 40, comma 1, della legge n. 47 del 1985 (domanda dolosamente infedele) non esclude la determinazione in via definitiva dell’oblazione
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 01.09.2011 n. 4903 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: L’Amministrazione comunale non è tenuta ad individuare l’effettivo proprietario dell’area sulla quale viene realizzato l’abuso edilizio perché, qualora tale soggetto non corrisponda con l’autore materiale dell’abuso, l’ordine di demolizione può essere notificato anche esclusivamente all’autore materiale dell’abuso, fermo restando che l’estraneità del proprietario dell’area alla realizzazione dell’abuso comporta che l’ordine di demolizione non può costituire titolo per l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’area di sedime sulla quale insistono le opere abusive.
Da un confronto tra le due disposizioni dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 in precedenza richiamate emerge che, mentre il comma 2 indica come destinatari dell’ordine di demolizione il proprietario e il responsabile dell’abuso, il successivo comma 3 si rivolge soltanto al responsabile dell’abuso sul presupposto che questi abbia la disponibilità dell’area ove insistono le opere abusive e, quindi, sia in condizione di eseguire spontaneamente la demolizione. Pertanto, qualora il proprietario del fondo sia un soggetto diverso dal responsabile dell’abuso, l’acquisizione gratuita (essendo una sanzione prevista per il caso dell’inottemperanza all’ingiunzione di demolire) si verifica senz’altro nei confronti del responsabile dell’abuso che non esegua spontaneamente la demolizione nel termine assegnatogli, mentre il proprietario dell’area (che non può eseguire spontaneamente la demolizione perché non ha la disponibilità dell’area) può evitare che l’effetto acquisitivo operi anche nei suoi confronti dimostrando, in modo inequivocabile, la sua completa estraneità al compimento dell’opera abusiva o che, essendone egli venuto a conoscenza (ad esempio attraverso la notifica dell’ordine di demolizione), si sia adoperato per impedirlo con gli strumenti previsti dall’ordinamento.
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La mancata notifica dell’ordine di demolizione al proprietario del fondo, laddove questi sia un soggetto diverso dal responsabile dell’abuso, non incide né sulla legittimità dell’ordine di demolizione (posto che la notifica di un provvedimento al suo destinatario attiene alla cosiddetta fase integrativa dell’efficacia), né sulla idoneità dell’ordine di demolizione (se ritualmente notificato al responsabile dell’abuso) a costituire il presupposto per il verificarsi dell’effetto acquisitivo anche nei confronti del proprietario del fondo, laddove questi non abbia dimostrato la sua completa estraneità alla realizzazione dell’opera abusiva o che, essendone egli venuto a conoscenza aliunde, si sia adoperato per impedirla con gli strumenti previsti dall’ordinamento.
Infatti ciò che determina l’inefficacia relativa (nei confronti del proprietario del fondo) del provvedimento di acquisizione gratuita non è la mancata notifica dell’ordine di demolizione al proprietario del fondo, bensì la dimostrazione della sua completa estraneità alla realizzazione dell’opera abusiva o della sua attivazione per impedirla con gli strumenti offertigli dall’ordinamento.
L’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 prevede (al secondo comma) che “il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l’esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell’articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell’abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l’area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3” e (al successivo comma 3) che “se il responsabile dell’abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall’ingiunzione, il bene e l’area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L’area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita”.
In ragione di tale disciplina, secondo una consolidata giurisprudenza (ex multis, TAR Lazio Roma, Sez. I-quater, 07.03.2011, n. 2031; TAR Lazio Roma, Sez. II-ter, 03.07.2007, n. 5968), l’Amministrazione comunale non è tenuta ad individuare l’effettivo proprietario dell’area sulla quale viene realizzato l’abuso edilizio perché, qualora tale soggetto non corrisponda con l’autore materiale dell’abuso, l’ordine di demolizione può essere notificato anche esclusivamente all’autore materiale dell’abuso, fermo restando che l’estraneità del proprietario dell’area alla realizzazione dell’abuso comporta che l’ordine di demolizione non può costituire titolo per l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’area di sedime sulla quale insistono le opere abusive.
Tale orientamento discende dalla pronuncia con cui la Corte costituzionale (sentenza n. 345 del 15.07.1991) ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale relativa alla disposizione dell’art. 7, comma 3, della legge n. 47/1985 (oggi integralmente riprodotta nell’art. 31, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001), evidenziando che «l’acquisizione gratuita dell’area non è … una misura strumentale, per consentire al Comune di eseguire la demolizione, né una sanzione accessoria di questa, ma costituisce una sanzione autonoma che consegue all’inottemperanza all’ingiunzione, abilitando poi il sindaco ad una scelta fra la demolizione di ufficio e la conservazione del bene, definitivamente già acquisito, in presenza di “prevalenti interessi pubblici”, il che significa per la destinazione a fini pubblici, sempre che l’opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali.
Da quanto precede deve dedursi che, essendo l’acquisizione gratuita una sanzione prevista per il caso dell’inottemperanza all’ingiunzione di demolire, essa, come risulta dalla stessa formulazione del terzo comma dell’art. 7 della legge in questione, si riferisce esclusivamente al responsabile dell’abuso, non potendo di certo operare (come avviene talvolta per la confisca, quando questa costituisce misura accessoria di altra sanzione o misura strumentale diretta ad impedire l’ulteriore produzione dell’illecito o l’utilizzazione dei proventi di questo) nella sfera di altri soggetti e, in particolare, nei confronti del proprietario dell’area quando risulti, in modo inequivocabile, la sua completa estraneità al compimento dell’opera abusiva o che, essendone egli venuto a conoscenza, si sia adoperato per impedirlo con gli strumenti offertigli dall’ordinamento.
L’essere la sanzione dell’acquisizione dell’area ispirata dall’intento di costringere il responsabile dell’abuso ad eseguire egli stesso la demolizione nel termine stabilito dall’ingiunzione, esclude, anche sotto altro profilo, che essa possa colpire il proprietario estraneo all’esecuzione dell’opera, perché se fosse vero il contrario si sarebbe in presenza di una sanzione inidonea ad assolvere alla funzione di prevenzione speciale in vista della quale è comminata, in quanto tale comminatoria non potrebbe esercitare alcuna coazione sul responsabile dell’abuso per costringerlo ad eseguire la demolizione
»;
Oltre a quanto precede, il Collegio osserva che da un confronto tra le due disposizioni dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 in precedenza richiamate emerge che, mentre il comma 2 indica come destinatari dell’ordine di demolizione il proprietario e il responsabile dell’abuso, il successivo comma 3 si rivolge soltanto al responsabile dell’abuso sul presupposto che questi abbia la disponibilità dell’area ove insistono le opere abusive e, quindi, sia in condizione di eseguire spontaneamente la demolizione. Pertanto, qualora il proprietario del fondo sia un soggetto diverso dal responsabile dell’abuso, l’acquisizione gratuita (essendo una sanzione prevista per il caso dell’inottemperanza all’ingiunzione di demolire) si verifica senz’altro nei confronti del responsabile dell’abuso che non esegua spontaneamente la demolizione nel termine assegnatogli, mentre il proprietario dell’area (che non può eseguire spontaneamente la demolizione perché non ha la disponibilità dell’area) può evitare che l’effetto acquisitivo operi anche nei suoi confronti dimostrando, in modo inequivocabile, la sua completa estraneità al compimento dell’opera abusiva o che, essendone egli venuto a conoscenza (ad esempio attraverso la notifica dell’ordine di demolizione), si sia adoperato per impedirlo con gli strumenti previsti dall’ordinamento.
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Quanto al secondo motivo -incentrato sulla violazione l’art. 31, comma 4, del D.P.R. n. 380/2001 e volto a censurare la circostanza che il provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale non sia stato notificato al proprietario del fondo- il Collegio osserva che la mancata notifica dell’ordine di demolizione al proprietario del fondo, laddove questi sia un soggetto diverso dal responsabile dell’abuso, non incide né sulla legittimità dell’ordine di demolizione (posto che la notifica di un provvedimento al suo destinatario attiene alla cosiddetta fase integrativa dell’efficacia), né sulla idoneità dell’ordine di demolizione (se ritualmente notificato al responsabile dell’abuso) a costituire il presupposto per il verificarsi dell’effetto acquisitivo anche nei confronti del proprietario del fondo, laddove questi non abbia dimostrato la sua completa estraneità alla realizzazione dell’opera abusiva o che, essendone egli venuto a conoscenza aliunde, si sia adoperato per impedirla con gli strumenti previsti dall’ordinamento.
Infatti ciò che determina l’inefficacia relativa (nei confronti del proprietario del fondo) del provvedimento di acquisizione gratuita non è (come invece sostenuto dalla società ricorrente) la mancata notifica dell’ordine di demolizione al proprietario del fondo, bensì la dimostrazione della sua completa estraneità alla realizzazione dell’opera abusiva o della sua attivazione per impedirla con gli strumenti offertigli dall’ordinamento.
Ne consegue che la ricorrente (indipendentemente dal rilievo della sua qualità di procuratrice generale del marito) non ha alcun motivo di dolersi del fatto che il provvedimento di cui trattasi non sia stato notificato a questi, in quanto effettivo proprietario dl fondo
(TAR Campania-Napoli, Sez. VII, sentenza 01.09.2011 n. 4260 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

agosto 2011

EDILIZIA PRIVATA: Immobili abusivi. Acquisizione gratuita e sequestro penale: una convivenza possibile.
Ancora sul rapporto tra acquisizione gratuita al patrimonio di immobile abusivo non demolito e sequestro penale. Per i giudici amministrativi pugliesi i due provvedimenti, che paiono escludersi a vicenda, in realtà trovano nell'ordinamento strumenti chiari di coordinamento. La legge prevede che la realizzazione di un immobile abusivo costituisce un fatto che interessa sia il diritto amministrativo che il diritto penale.
Il diritto amministrativo (D.P.R. n. 380 del 2001) prevede l'emanazione di un ordine di demolizione da parte dell'autorità comunale, che è un tipico provvedimento sanzionatorio conseguente al compimento di attività in contrasto con le norme urbanistiche di tutela del suolo. In quanto sanzionatori tali procedimenti sono diretti nei confronti dei responsabili degli abusi (v. art. D.P.R. n. 380 del 2001); l'art. 31, D.P.R. n. 380 del 2001 impone inoltre, a differenza di ciò che avveniva con la precedente normativa, la notifica del provvedimento sanzionatorio oltre che al responsabile dell'abuso anche al proprietario, a carico del quale sussiste una presunzione di responsabilità per gli abusi edilizi accertati (TAR Veneto, Sez. II, Sent. 17.06.2011, n. 1059).
Dal punto di vista degli effetti l'ordine amministrativo di demolizione rientra tra le sanzioni di tipo ripristinatorio (o reale), che colpiscono l'oggetto dell'illecito, riportando la situazione allo stato quo ante.
In caso di inottemperanza decorso il termine di 90 giorni dal ricevimento dell'ordinanza di demolizione il bene è acquisito al patrimonio indisponibile del Comune.
Il diritto penale prevede invece che la realizzazione di una costruzione abusiva costituisce reato punito oggi dall'art. 44, D.P.R. n. 380 del 2001.
L'art. 31, D.P.R. n. 380 del 2001 al comma 9 prevede poi che per le opere abusive il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 44, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita.
Spesso capita, inoltre, che la denuncia penale sia accompagnata dal sequestro probatorio ai sensi dell'art. 253 Codice di Procedura Penale costituendo l'immobile il corpo del reato.
Misura analoga è il sequestro preventivo di cui al primo comma dell'art. 321 c.p.p. che può avere ad oggetto qualsiasi bene a chiunque appartenente e, quindi, anche a persona estranea al reato purché esso sia, anche indirettamente, collegato al reato e, ove lasciato in libera disponibilità, idoneo a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti (Corte di Cassazione, Sez. III penale, Sent. 08.10.2009, n. 39078).
La sentenza in commento ci permette di affrontare i problemi inerenti ai rapporti tra il sequestro ed il potere dovere dell'amministrazione comunale di ordinare la demolizione e di acquisire il bene al patrimonio indisponibile in caso di mancata demolizione.
Sebbene, in linea generale la eventuale manomissione dell'immobile soggetto a sequestro configuri il reato di cui all'art. 349 c.p., essendo fatto divieto a chicchessia di alterare o distruggere il "corpo del reato", la giurisprudenza afferma che la circostanza che l'immobile abusivo sia sottoposto a sequestro (probatorio), non osta all'adozione dell'ordine di demolizione, dal momento che è possibile motivatamente domandare all'autorità giudiziaria il dissequestro dell'immobile proprio al fine di ottemperare al predetto ordine (TAR Campania, Napoli, Sez. IV, 12.04.2005, n. 3780; TAR Campania, Napoli, Sez. IV, 13.01.2011 n. 84; TAR Sardegna, Sez. I, 09.11.2007, n. 2040).
Analoga considerazione viene fatta dalla sentenza in commento per la mancata demolizione dell'opera entro 90 giorni dal ricevimento dell'ordinanza di demolizione.
Infatti, dice la sentenza "la sottoposizione a sequestro giudiziale di un bene immobile imprime al bene medesimo un vincolo di indisponibilità che si risolve nella temporanea sua immodificabilità e o incommerciabilità. Il destinatario del provvedimento deve senz'altro rendersi parte diligente al fine di dare corretta esecuzione all'ordine di demolizione emanato dalla P.a. competente senza poter addurre a sua esimente la sussistenza di un provvedimento di sequestro al quale egli stesso ha dato causa.
Ma il conflitto di interessi nascente dalla contemporanea emanazione di un'ordinanza che ingiunge la demolizione di un'opera abusiva deve essere risolto dalla competente autorità giudiziaria penale.
Spetta, in definitiva, a quest'ultima decidere il mantenimento in vita del sequestro a fini di tutela di esigenze di carattere penalistico (ad es. fini probatori, o di prevenzione penale o, ancora, di natura conservativa a garanzia delle obbligazioni civilistiche nascenti da reato) ovvero il dissequestro del bene qualora si ritenga di accordare prevalenza al ripristino dello stato dei luoghi
".
Pertanto, solo l'istanza di dissequestro negata può rilevare come scriminante nei riguardi dell'autore dell'abuso edilizio che non ottemperi all'ordine del Comune, per il noto principio "ad impossibilia nemo tenetur" (TAR Sardegna, Cagliari, Sez. I, 09.11.2007, n. 2040).
Da ultimo occorre evidenziare che, nel caso in cui l'efficacia del sequestro venga meno dopo la scadenza del termine di 90 giorni per la demolizione e questa non sia stata impedita dal giudice, la restituzione essere effettuata a favore di chi "ne abbia il diritto" che in tal caso è il Comune.
Infatti l'acquisizione da parte del Comune dell'immobile abusivo e dell'area di sedime avviene ipso lure, a seguito dell'emissione dell'ordinanza sindacale di demolizione e dello spirare del novantesimo giorno dalla notifica della stessa all'intimato, ove questi non vi abbia prestato ottemperanza richiedendo al giudice il dissequestro del bene (Corte di Cassazione penale, Sez. III, 08.01.2009 (Ud. 19.11.2008), Sent. n. 143) (commento tratto da www.ipsoa.it - TAR Puglia-Lecce, Sez. I, sentenza 16.08.2011 n. 1530 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATALa sottoposizione a sequestro giudiziale di un bene immobile imprime al bene medesimo un vincolo di indisponibilità che si risolve nella temporanea sua immodificabilità e o incommerciabilità.
Ma il conflitto di interessi nascente dalla contemporanea emanazione di un‘ordinanza che ingiunge la demolizione di un’opera abusiva deve essere risolto dalla competente autorità giudiziaria penale.
Spetta, in definitiva, a quest’ultima decidere il mantenimento in vita del sequestro a fini di tutela di esigenze di carattere penalistico (ad. es. fini probatori, o di prevenzione penale o, ancora, di natura conservativa a garanzia delle obbligazioni civilistiche nascenti da reato) ovvero il dissequestro del bene qualora si ritenga di accordare prevalenza al ripristino dello stato dei luoghi.

La sottoposizione a sequestro giudiziale di un bene immobile imprime al bene medesimo un vincolo di indisponibilità che si risolve nella temporanea sua immodificabilità e o incommerciabilità.
Ma il conflitto di interessi nascente dalla contemporanea emanazione di un‘ordinanza che ingiunge la demolizione di un’opera abusiva deve essere risolto dalla competente autorità giudiziaria penale.
Spetta, in definitiva, a quest’ultima decidere il mantenimento in vita del sequestro a fini di tutela di esigenze di carattere penalistico (ad. es. fini probatori, o di prevenzione penale o, ancora, di natura conservativa a garanzia delle obbligazioni civilistiche nascenti da reato) ovvero il dissequestro del bene qualora si ritenga di accordare prevalenza al ripristino dello stato dei luoghi.
Il destinatario del provvedimento deve senz’altro rendersi parte diligente al fine di dare corretta esecuzione all’ordine di demolizione emanato dalla P.a. competente senza poter addurre a sua esimente la sussistenza di un provvedimento di sequestro al quale egli stesso ha dato causa (TAR Puglia-Lecce, Sez. I, sentenza 16.08.2011 n. 1530 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAIl parere previsto dall'art. 32 della legge n. 47 del 1985, ai fini del rilascio della concessione edilizia in sanatoria, ha natura e funzioni identiche all'autorizzazione paesaggistica ex art. 7 della legge n. 1497 del 1939, in quanto entrambi gli atti costituiscono il presupposto che legittima la trasformazione urbanistico edilizia della zona protetta. Pertanto, resta fermo anche in tale ipotesi il potere di annullamento ministeriale del parere favorevole alla sanatoria di un manufatto realizzato in zona vincolata, in quanto strumento affidato dall'ordinamento allo Stato, come estrema difesa del paesaggio, valore costituzionale primario.
L’epoca in cui è sorto il vincolo (antecedente o successiva alla commissione dell'abuso) è del tutto ininfluente, essendo comunque necessario il parere prescritto dal’art. 32 della l. n. 47 del 1985. In proposito, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha precisato che tale disposizione, nella parte in cui subordina al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo il rilascio della concessione in sanatoria, deve interpretarsi nel senso che l'obbligo di pronuncia coinvolge comunque la rilevanza del vincolo esistente al momento in cui la domanda di sanatoria è valutata e ciò a prescindere dall'epoca di introduzione.

Come evidenziato dalla consolidata giurisprudenza del giudice d’appello (cfr., ex multis, Cons. St., sez. VI, 28.01.1998, n. 114, dalla quale sono tratte le considerazioni di seguito riportate) l'art. 32 della legge 28.02.1985 n. 47 subordina la sanatoria delle opere edilizie eseguite su aree vincolate al parere delle amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli stessi. Per le aree soggette a vincolo paesaggistico deve applicarsi la disciplina dettata dalla legge 08.08.1985 n. 431, che, modificando l'art. 82 del d.p.r. 24.07.1977 n. 616, ha confermato la delega alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali per la protezione delle bellezze naturali "per quanto attiene alla loro individuazione, alla loro tutela e alle relative sanzioni", ferme restando le misure (di sostituzione in caso di inerzia e di annullamento in caso di autorizzazione illegittima) la cui adozione è riservata al Ministero per i beni e le attività culturali.
Dunque, il parere previsto dall'art. 32 della legge n. 47 del 1985, ai fini del rilascio della concessione edilizia in sanatoria, ha natura e funzioni identiche all'autorizzazione paesaggistica ex art. 7 della legge n. 1497 del 1939, in quanto entrambi gli atti costituiscono il presupposto che legittima la trasformazione urbanistico edilizia della zona protetta. Pertanto, resta fermo anche in tale ipotesi il potere di annullamento ministeriale del parere favorevole alla sanatoria di un manufatto realizzato in zona vincolata, in quanto strumento affidato dall'ordinamento allo Stato, come estrema difesa del paesaggio, valore costituzionale primario (cfr., in termini: Consiglio di Stato, sez. VI, 28.01.1998 n. 114).
Come evidenziato dalla consolidata giurisprudenza, l’epoca in cui è sorto il vincolo (antecedente o successiva alla commissione dell'abuso) è del tutto ininfluente, essendo comunque necessario il parere prescritto dal’art. 32 della l. n. 47 del 1985. In proposito, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (22.07.1999, n. 20) ha precisato che tale disposizione, nella parte in cui subordina al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo il rilascio della concessione in sanatoria, deve interpretarsi nel senso che l'obbligo di pronuncia coinvolge comunque la rilevanza del vincolo esistente al momento in cui la domanda di sanatoria è valutata e ciò a prescindere dall'epoca di introduzione (cfr. anche: Cons. St., sez. VI, 22.01.2001, n. 181; sez. V, 27.03.2000, n. 1761; TAR Lazio, Latina, sez. I, 14.07.2009, n. 688) (TAR Veneto, Sez. II, sentenza 12.08.2011 n. 1358 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAOrdinariamente, non sussistono ragioni tecniche perché una sopraelevazione abusiva non possa essere demolita senza pregiudizio della parte inferiore.
Ricorre il sig. ... per avversare il provvedimento con cui il Comune di Reggio Calabria gli ha intimato di demolire le opere abusive meglio descritte in epigrafe.
Va respinta l’argomentazione difensiva secondo la quale la demolizione sarebbe di pregiudizio per la parte conforme del fabbricato e dunque andrebbe irrogata una pena pecuniaria: anche in tal caso, avrebbe dovuto la parte ricorrente supportare, con gli opportuni mezzi di prova, l’affermazione (che, in difetto rimane meramente generica) circa il rischio di una compromissione della parte non abusiva dell’immobile (a tacere della circostanza che, ordinariamente, non sussistono ragioni tecniche perché una sopraelevazione non possa essere demolita senza pregiudizio della parte inferiore: cfr. in ordine agli aspetti appena indicati, TAR Reggio Calabria, 25.05.2011, nr. 451).
Quanto al vizio dell’atto costituito dalla erronea fissazione di un termine di 30 giorni in luogo dei sessanta giorni, la censura, meramente formale, non sorregge l’annullamento, in quanto l’interessato conserva il termine di legge per provvedere, termine che, essendo elemento essenziale dell’atto, si sostituisce di diritto a quello inferiore erroneamente stabilito dall’Autorità (TAR Lazio, Roma, II, 10.05.2010, nr. 516, richiamata dalla difesa del Comune) (TAR Calabria-Reggio Calabria, sentenza 12.08.2011 n. 668 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAIl provvedimento che ingiunge la demolizione è atto vincolato e, quindi, non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati. Presupposto per la sua adozione è, infatti, soltanto la constatata esecuzione dell'opera in difformità dalla concessione o in assenza della medesima, con la conseguenza che tale provvedimento, ove ricorrano i predetti requisiti, è sufficientemente motivato con l'affermazione dell'accertata abusività dell'opera, essendo in re ipsa l'interesse pubblico alla sua rimozione né, trattandosi di atti del tutto vincolati, è necessaria una comparazione di interessi e una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione. Trattandosi, poi, di atti dovuti a contenuto sostanzialmente vincolato, secondo la giurisprudenza prevalente, non necessitano di preventiva comunicazione di avvio del procedimento.
Come è ampiamente noto, il provvedimento che ingiunge la demolizione è atto vincolato e, quindi, non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati. Presupposto per la sua adozione è, infatti, soltanto la constatata esecuzione dell'opera in difformità dalla concessione o in assenza della medesima, con la conseguenza che tale provvedimento, ove ricorrano i predetti requisiti, è sufficientemente motivato con l'affermazione dell'accertata abusività dell'opera, essendo in re ipsa l'interesse pubblico alla sua rimozione né, trattandosi di atti del tutto vincolati, è necessaria una comparazione di interessi e una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione (vd. Tar Lazio, I, 06.04.2011 n. 3047; Cons. St., V, 07.09.2009 n. 5229). Trattandosi, poi, di atti dovuti a contenuto sostanzialmente vincolato, secondo la giurisprudenza prevalente, non necessitano di preventiva comunicazione di avvio del procedimento (vd., da ult., Tar Salerno, II, 13.04.2011 n. 702)
(TAR Calabria-Reggio Calabria, sentenza 11.08.2011 n. 647 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATASanatoria senza silenzio-assenso. La regola vale solo per il permesso di costruire ordinario. È quanto emerge dal confronto tra il T.u. e l'articolo 20 del decreto sviluppo.
Sanatoria edilizia senza il silenzio assenso. La procedura di accertamento di conformità, regolato dall'articolo 36 del Testo unico per l'edilizia (dpr 380/2001), non è stata toccata dal decreto sullo sviluppo (70/2011), che ha introdotto sì la regola del silenzio assenso, ma solo per il permesso di costruire ordinario. Non per quello in sanatoria.
È quanto è lecito desumere confrontando l'articolo 36 citato con l'articolo 20 modificato dal decreto legge 70/2011. L'articolo 36, infatti, prevede che «sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro 60 giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata».
Si tratta, dunque, di un caso di silenzio il cui effetto è regolamentato direttamente dalla legge: l'inerzia dell'amministrazione significa che l'istanza è respinta, tanto che l'interessato potrà impugnare l'atto di diniego implicito. La formulazione dell'articolo 36 è rimasta tale anche dopo la modifica dell'articolo 20 del Testo unico per l'edilizia, dedicato al procedimento ordinario (non in sanatoria) del rilascio del permesso di costruire.
Nella nuova formulazione, al comma 8, si legge che decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, se il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali. Anche qui siamo di fronte a un caso di silenzio significativo, anche se di tenore diverso da quello dell'articolo 36. In questa ipotesi il silenzio vuole dire provvedimento implicito di accoglimento. Anche in questo caso chi ha interesse potrà impugnare il permesso di costruire silente con un ricorso al Tribunale amministrativo regionale.
Tra l'altro non si può dire che la modifica dell'articolo 20 del Testo unico per l'edilizia possa trascinare anche il procedimento di permesso di costruire in sanatoria. Ciò è impedito dall'articolo 20 comma 4 della legge 241/1990, che disciplina in generale l'istituto del silenzio-assenso. Stando all'articolo 20 le disposizioni sul silenzio assenso non si applicano, tra le altre ipotesi, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza. Per arrivare al silenzio assenso sul permesso di costruire in sanatoria occorre, dunque, una modifica esplicita dell'articolo 36 del Testo unico per l'edilizia.
Va, comunque, ricordato che, per effetto dell'articolo 20 della legge 241/1990, anche nel caso di permesso di costruire tacito l'amministrazione competente può sempre assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies, sempre della legge 241/1990 e cioè revoca o annullamento d'ufficio (come tra l'altro può avvenire anche per i provvedimenti espressi).
Tornando alla sanatoria, dal decreto sviluppo non sono stati toccati i presupposti sostanziali e, in particolare, la cosiddetta doppia conformità: il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda. Anche se, sul punto, non mancano richieste di estensione di tali presupposti anche al caso di conformità singola alla normativa edilizia vigente al momento della richiesta di sanatoria.
Lo stesso Consiglio di stato, infatti, ha avuto modo di affermare che l'articolo 36 del Testo unico per l'edilizia, nella parte in cui richiede che l'opera sia conforme tanto alla normativa urbanistica vigente al momento della realizzazione dell'opera, quanto a quella vigente al momento della domanda di sanatoria, è una disposizione contro l'inerzia dell'amministrazione: tale regola «non preclude il diritto a ottenere la concessione in sanatoria di opere che, realizzate senza concessione o in difformità dalla concessione, siano conformi alla normativa urbanistica vigente al momento in cui l'autorità comunale provvede sulla domanda in sanatoria» (Consiglio di stato, sezione sesta, n. 2835 del 07.05.2009).
L'orientamento più rigoroso ritiene, invece, che sul principio di buon andamento, che fa ritenere illogico che si demolisca ciò che, al momento stesso, potrebbe essere autorizzato in base allo strumento vigente, deve prevalere quello di legalità: quindi non è possibile l'estensione del permesso di sanatoria al di fuori dei presupposti della cosiddetta «doppia conformità» e non può trovare applicazione l'istituto della cosiddetta sanatoria «giurisprudenziale» o «impropria», ammessa nell'ipotesi in cui le opere, inizialmente abusive, diventino successivamente conformi alle norme urbanistico-edilizie e alle previsioni degli strumenti di pianificazione per effetto di normative o disposizioni pianificatorie sopravvenute (articolo ItaliaOggi dell'11.08.2011).

EDILIZIA PRIVATA: Reati edilizi - Manufatto in parte abusivo - Beneficio della sospensione condizionale della pena alla demolizione - Assenza di specifica impugnazione del P.M. - Violazione del principio del divieto della "reformatio in pejus" di cui all'art. 597 c.p.p., c. 3 – Art. 44, lett. b), 64, 65, 71, 72, 93, 94 e 95 D.P.R. n. 380/2001.
La realizzazione di un manufatto costituito da tre elevazioni fuori terra, di cui quella al primo piano ed al secondo piano erano abusive il tutto anche in violazione delle prescrizioni attinenti alla disciplina antisismica ed alle opere in conglomerato di cemento armato, configurano gli elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi, dei reati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44, lettera b), articoli 64, 65, 71, 72, 93, 94 e 95.
Mentre, nella specie, la subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione del manufatto abusivo applicata dalla C.A. d’ufficio (in assenza di specifica impugnazione del PM) è illegittima perché in palese violazione del principio del divieto della "reformatio in pejus" di cui all'articolo 597 c.p.p., comma 3 (Corte di cassazione, Sez. 3 penale, sentenza 02.08.2011 n. 30557 - link a www.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATAGli illeciti in materia paesaggistica, urbanistica ed edilizia, ove consistano nella realizzazione di opere senza le dovute autorizzazioni, assumono natura di illeciti permanenti, in relazione ai quali il termine di prescrizione inizia a decorrere solo dalla cessazione della permanenza (ovvero con l’irrogazione della sanzione pecuniaria o con il conseguimento del permesso postumo).
Gli illeciti in materia paesaggistica, urbanistica ed edilizia, ove consistano nella realizzazione di opere senza le dovute autorizzazioni, assumono natura di illeciti permanenti, in relazione ai quali il termine di prescrizione inizia a decorrere solo dalla cessazione della permanenza (ovvero con l’irrogazione della sanzione pecuniaria o con il conseguimento del permesso postumo).
Nel caso di specie, in cui l’illecito è consistito nella realizzazione di opere in zona vincolata senza la prescritta autorizzazione paesaggistica e senza il necessario titolo edilizio, e in cui il condono non è stato ancora rilasciato, la permanenza non può dirsi cessata, e quindi non si è verificata la prescrizione eccepita dalle ricorrenti (Cons. Stato, IV, n. 7769/2003; Cons. Stato, VI, n. 1729/2003; TAR Toscana, III, 27/05/2003, n. 2068; idem, 18/02/2002, n. 255)
(TAR Toscana, Sez. III, sentenza 02.08.2011 n. 1282 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAConcessione in sanatoria - Silenzio-assenso - Perfezionamento - Presupposti.
In materia di concessione in sanatoria, ai fini della configurabilità di un titolo edilizio tacito è necessaria la presentazione, da parte dell'autore dell'abuso, di tutta la documentazione prevista dalla legge -in particolare, quella di cui al comma 37 dell'art. 3, D.L. 269/2003- oltre che il pagamento integrale delle somme dovute a titolo di oblazione e di contributo di concessione (cfr. TAR Milano, sent. n. 263/2011 e n. 7219/2010, n. 7388/2010, n. 7390/2010, n. 6955/2010, n. 473/2011) (tratto da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 01.08.2011 n. 2056 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

luglio 2011

EDILIZIA PRIVATA: Interventi in totale difformità dal permesso di costruire.
La realizzazione di una maggiore superficie al piano terra di un fabbricato, con suddivisione in due vani non previsti in progetto e la creazione di un terzo locale mediante la chiusura di una veranda possono collocarsi tra gli interventi in difformità totale, in quanto aventi senza dubbio rilevanza urbanistica e recando gli stessi quel requisito di sostanziale autonomia rispetto al dato progettuale originario richiesto dalle disposizioni richiamate (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 28.07.2011 n. 30045 - link a www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATAAccertamento di inottemperanza ad ordinanza di demolizione - Trascrizione nei registri immobiliari - Acquisizione gratuita al patrimonio comunale - Art. 31, D.P.R. n. 380/2001 - Vizi dell'atto presupposto - Carenza di interesse a ricorre - Inammissibilità.
Considerato che l'atto di accertamento dell'inottemperanza è impugnabile per vizi propri, nel caso in cui i mezzi di gravame non attengano specificamente agli atti impugnati -l'atto di accertamento dell'inottemperanza dell'ordinanza di demolizione e la trascrizione nei registi immobiliare ai fini dell'acquisizione gratuita al patrimonio comunale- ma al pregresso ordine di demolizione (la cui legittimità è già stata acclarata con sentenza di primo grado non sospesa, in appello, dal Consiglio di Stato), il ricorso deve reputarsi inammissibile per difetto di interesse a ricorrere, in quanto dal richiesto accoglimento non potrebbe derivare alcuna concreta utilità al ricorrente (tratto da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 26.07.2011 n. 1996 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA1. Diniego di condono edilizio - D.L. n. 269/2003 - Ultimazione dell'opera - Rustico e copertura completata - Interpretazione - Legittimità.
2. Ordinanza di demolizione - Immissione in possesso - Impugnazione del comproprietario - Mancata impugnazione dell'ordinanza - Acquisizione gratuita dell'opera abusiva - Estraneità all'abuso - Legittimità.

1. L'ultimazione dell'opera, ai fini del condono edilizio di cui al D.L. n. 269/2003, che consente di condonare gli edifici nei quali, alla data del 31.03.2003, "sia stato eseguito il rustico e completata la copertura", implica la realizzazione delle tamponature interne ed esterne, così come chiarito dalla circolare ministeriale del 07.12.2005 n. 2699 (esplicativa del condono edilizio), in quanto l'esecuzione del rustico comporta la tamponatura dell'edificio.
2. Posto che l'ordinanza di demolizione dell'opera abusiva non deve essere notificata a tutti i comproprietari essendo sufficiente la notifica a chi ha materialmente la disponibilità del bene, la comproprietaria dell'opera abusiva non può, impugnando l'immissione in possesso, lamentare la presunta illegittimità dell'ordinanza di demolizione (per la mancata notifica anche a sé), omettendo di impugnarla.
Peraltro la conseguente acquisizione gratuita dell'opera abusiva può legittimamente operare anche in danno della comproprietaria nel caso in cui appaia assolutamente inverosimile che quest'ultima, moglie del responsabile dell'abuso e convivente dello stesso nell'edificio su cui insiste il (rilevate) abuso edilizio, non abbia avuto conoscenza dell'illecito, e non risulti in alcun modo che la stessa si sia attivata, con i mezzi offerti dall'ordinamento, per impedirne la realizzazione (tratto da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 26.07.2011 n. 1991 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAAbuso edilizio - Atti sanzionatori - Carattere vincolato - Sussiste - Necessità di particolare motivazione o di giudizio comparativo tra gli interessi - Non sussiste.
Gli atti sanzionatori in materia edilizia sono sufficientemente motivati con l'affermazione dell'accertata abusività del manufatto; trattandosi di atti vincolati, per i quali non è necessaria una particolare motivazione oppure la comparazione fra l'interesse pubblico e quello privato che si asserisce leso (tratto da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 26.07.2011 n. 1990 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Il provvedimento di repressione degli abusi edilizi (ingiunzione a demolire e/o ordine di demolizione, ed ogni altro provvedimento sanzionatorio), costituisce atto dovuto della pubblica amministrazione, riconducibile ad esercizio di potere vincolato, in mera dipendenza dall’accertamento dell’abuso e della riconducibilità del medesimo ad una delle fattispecie di illecito previste dalla legge.
Ciò comporta che il provvedimento sanzionatorio non abbisogna di una particolare motivazione, essendo sufficiente la mera rappresentazione del carattere illecito dell’opera realizzata, né è necessaria una previa comparazione dell’interesse pubblico alla repressione dell’abuso (che è in re ipsa) con l’interesse del privato proprietario del manufatto; e ciò anche se l’intervento repressivo avvenga a distanza di tempo dalla commissione dell’abuso, laddove il medesimo non sia stato oggetto di sanatoria in base agli interventi legislativi succedutisi nel tempo.
Stante il carattere vincolato del potere da esercitarsi, non occorre il previo invio della comunicazione di avvio del procedimento, peraltro ora esclusa anche dall’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, l. n. 241/1990, che ha recepito, sul punto le indicazioni della giurisprudenza.

Il Collegio deve ribadire, in adesione a costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, che il provvedimento di repressione degli abusi edilizi (ingiunzione a demolire e/o ordine di demolizione, ed ogni altro provvedimento sanzionatorio), costituisce atto dovuto della pubblica amministrazione, riconducibile ad esercizio di potere vincolato, in mera dipendenza dall’accertamento dell’abuso e della riconducibilità del medesimo ad una delle fattispecie di illecito previste dalla legge.
Ciò comporta che il provvedimento sanzionatorio non abbisogna di una particolare motivazione, essendo sufficiente la mera rappresentazione del carattere illecito dell’opera realizzata, né è necessaria una previa comparazione dell’interesse pubblico alla repressione dell’abuso (che è in re ipsa) con l’interesse del privato proprietario del manufatto; e ciò anche se l’intervento repressivo avvenga a distanza di tempo dalla commissione dell’abuso, laddove il medesimo non sia stato oggetto di sanatoria in base agli interventi legislativi succedutisi nel tempo.
In tale contesto, appare evidente come –stante il carattere vincolato del potere da esercitarsi– non occorre il previo invio della comunicazione di avvio del procedimento, peraltro ora esclusa (invero, in momento successivo all’emanazione del provvedimento impugnato) anche dall’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, l. n. 241/1990, che ha recepito, sul punto le indicazioni della giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 20.07.2011 n. 4403 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: L’amministrazione non può emettere un provvedimento sanzionatorio senza avere previamente definito il procedimento di condono.
Ai sensi dell’art. 38 l. n. 47/1985, applicabile al condono edilizio previsto dal decreto legge n. 269/2003 in virtù del richiamo operato dall’art. 32, commi 25 e 28, del testo normativo in esame, la presentazione entro il termine previsto dal citato decreto (nella fattispecie il 10.12.2004 secondo quanto stabilito dall’art. 32 d. l. n. 269/2003 come modificato dai decreti legge n. 82/2004 e 168/2004) della domanda di condono, accompagnata dall’attestazione del versamento della somma dovuta a titolo della prima rata dell’oblazione, “sospende il procedimento penale e quello per le sanzioni amministrative”.
Ne consegue che quando viene presentata una domanda di condono edilizio, proprio in base al disposto dell’art. 38 l. n. 47/1985, l’amministrazione non può emettere un provvedimento sanzionatorio senza avere previamente definito il procedimento scaturente dall’istanza di sanatoria ostandovi i principi di lealtà, coerenza, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, i quali impongono la previa definizione del procedimento di condono prima di assumere iniziative potenzialmente pregiudizievoli per lo stesso esito della sanatoria edilizia (in questo senso TAR Campania–Napoli n. 17238/2010; TAR Lazio–Roma n. 5599/2010; TAR Puglia–Lecce n. 553/2010).
Con riferimento specifico alla fattispecie oggetto di causa dagli atti risulta che in data 30.03.2004 Febbi Sandro ha presentato al Comune di Roma istanza di condono edilizio per un ampliamento di 14 mq. che, tenendo conto anche dei manufatti preesistenti, coincide con l’opera indicata nella gravata ordinanza di demolizione.
Ne consegue che il provvedimento sanzionatorio risulta adottato in violazione del citato art. 38 l. n. 47/1985 in quanto emesso dal Comune di Roma senza avere previamente definito il procedimento scaturito dall’istanza di condono edilizio precedentemente presentata dai ricorrenti.
La fondatezza della censura in esame impone l’accoglimento del ricorso (previa declaratoria –per esigenze di economia processuale– di assorbimento degli ulteriori motivi) e l’annullamento dell’atto impugnato con salvezza degli ulteriori provvedimenti che l’amministrazione riterrà di adottare all’esito della definizione del procedimento scaturito dalla presentazione dell’istanza di condono (TAR Lazio-Roma, Sez. I-quater, sentenza 19.07.2011 n. 6458 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Permesso di costruire in sanatoria - Termine di sessanta giorni - Provvedimento tacito di diniego - Art. 36, c. 3 d.P.R. n. 380/2001 - Art. 140 L.r. Toscana n. 1/2005 - Interpretazione.
L’art. 36, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001 prevede che, decorsi 60 giorni dalla richiesta di permesso di costruire in sanatoria, la stessa si intende rifiutata. Pertanto, trascorso il suddetto termine, si forma un tacito provvedimento di diniego (TAR Toscana, III, 2/3/2011, n. 418).
Non depone in senso contrario l’art. 140 della L.R. Toscana n. 1/2005, il quale non qualifica espressamente il silenzio mantenuto dal Comune sulla richiesta di attestazione di conformità.
Invero la predetta norma regionale va interpretata in modo costituzionalmente orientato, nel senso della sua neutralità circa la qualificazione del silenzio sulla domanda di sanatoria edilizia, dovendosi tenere conto che la qualificazione, da parte del legislatore nazionale, del silenzio come atto tacito di diniego esprime un principio fondamentale della materia urbanistica, come tale non derogabile dal legislatore regionale (TAR Campania, Napoli, III, 17/09/2010, n. 17440).
Ordine di demolizione - Comunicazione di avvio del procedimento - Necessità - Esclusione.
L’ordine di demolizione non presuppone necessariamente la comunicazione di avvio del procedimento, stante il suo carattere di atto dovuto e vincolato, basato su meri accertamenti tecnici e privo di apprezzamenti discrezionali.
Invero la giurisprudenza amministrativa ha ripetutamente precisato che gli atti repressivi di abusi edilizi hanno natura urgente e strettamente vincolata, con la conseguenza che, ai fini della loro adozione, non sono richiesti apporti partecipativi del destinatario e quindi non devono necessariamente essere preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento (ex multis: Cons. Stato, VI, 24/09/2010, n. 7129; TAR Puglia, Lecce, III, 09/02/2011, n. 240; TAR Campania, Napoli, IV, 13/01/2011, n. 84) (TAR Toscana, Sez. III, sentenza 15.07.2011 n. 1214 - link a www.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATA - PUBBLICO IMPIEGO: Abuso d’ufficio - Dirigente dell'ufficio tecnico - Rilascio concessione edilizia in sanatoria per opera non conforme agli strumenti urbanistici generali vigenti - Configurabilità - Artt. 81, 323, 378 c.p..
Configura un ingiusto vantaggio patrimoniale anche il mero incremento del valore commerciale dell'immobile, per cui ben può essere chiamato a rispondere di abuso di ufficio il responsabile del settore urbanistico del Comune che abbia rilasciato una concessione edilizia in sanatoria per un'opera non conforme agli strumenti urbanistici generali vigenti in quel Comune (Cass. Sez. 6, del 06/06/2008, n. 35856 Morelli) (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 14.07.2011 n. 27703 - link a www.ambientediritto.it).

ATTI AMMINISTRATIVI - EDILIZIA PRIVATAUna parte della giurisprudenza ritiene che quando l’esposto di un terzo abbia avuto l’unica funzione di stimolare l’attivazione di poteri di indagine o repressivi propri della P.A., che la stessa ha in seguito normalmente esercitato, venga a mancare, in capo al soggetto sanzionato, l’interesse a conoscere dato atto di impulso.
Tuttavia altra giurisprudenza, cui il Collegio aderisce, ritiene che ragioni di trasparenza (“.. nell'ordinamento delineato dalla legge n. 241/1990, ispirato ai principi della trasparenza, del diritto di difesa e della dialettica democratica, ogni soggetto deve poter conoscere con precisione i contenuti e gli autori di segnalazioni, esposti o denunce che, fondatamente o meno, possano costituire le basi per l'avvio di un procedimento ispettivo o sanzionatorio, non potendo la P.A. procedente opporre all'interessato esigenze di riservatezza”) facciano propendere per la soluzione opposta, cioè per l’accessibilità da parte dell’interessato anche a tale documento, in quanto “la denuncia e l’esposto… non possono essere considerati un fatto circoscritto al solo autore, all’Amministrazione competente al suo esame e all’apertura dell’eventuale procedimento, ma riguardano direttamente anche i soggetti "denunciati", i quali ne risultano comunque incisi”.

Per quanto concerne l’esposto dl vicino di casa, il Collegio ritiene che la domanda sia fondata e che il Comune debba consentirne l’accesso.
Non ignora il Tribunale che una parte della giurisprudenza ritiene che quando l’esposto di un terzo abbia avuto l’unica funzione di stimolare l’attivazione di poteri di indagine o repressivi propri della P.A., che la stessa ha in seguito normalmente esercitato, venga a mancare, in capo al soggetto sanzionato, l’interesse a conoscere dato atto di impulso.
Tuttavia altra giurisprudenza, cui il Collegio aderisce (cfr., ad esempio: TAR Campania-Napoli n. 14859/2010 e Lombardia-Brescia n. 1469/2008; nonché C.S. n. 2511/2008; n. 5569/2007; e n. 3601/2007), ritiene che ragioni di trasparenza (“.. nell'ordinamento delineato dalla legge n. 241/1990, ispirato ai principi della trasparenza, del diritto di difesa e della dialettica democratica, ogni soggetto deve poter conoscere con precisione i contenuti e gli autori di segnalazioni, esposti o denunce che, fondatamente o meno, possano costituire le basi per l'avvio di un procedimento ispettivo o sanzionatorio, non potendo la P.A. procedente opporre all'interessato esigenze di riservatezza”) facciano propendere per la soluzione opposta, cioè per l’accessibilità da parte dell’interessato anche a tale documento, in quanto “la denuncia e l’esposto… non possono essere considerati un fatto circoscritto al solo autore, all’Amministrazione competente al suo esame e all’apertura dell’eventuale procedimento, ma riguardano direttamente anche i soggetti "denunciati", i quali ne risultano comunque incisi”.
Né vale a legittimare il diniego di accesso all’esposto presentato dal vicino, l’eventuale sussistenza di indagini penali in relazione a fatti oggetto anche di indagine amministrativa, sia perché (come appurato in Camera di Consiglio) il Comune detiene comunque copia della documentazione di cui trattasi (che non è stata oggetto di sequestro); sia perché (come stabilito da TAR Puglia-Bari n. 2565/2008) la richiesta di accesso anche ad atti oggetto di indagine penale (dei quali peraltro il Collegio non ritiene possa far parte l’esposto del privato, proprio perché ha solo dato impulso ad indagini autonomamente effettuate dalla P.A., unicamente all’esito delle quali si è ritenuta la possibile sussistenza di un illecito penalmente rilevante) può in ogni caso essere assentita, eventualmente, e ove di ragione, previa autorizzazione della competente Procura della Repubblica che deve esserne richiesta, senza indugio, dall’Amministrazione stessa.
Questa parte della domanda va quindi accolta con conseguente dichiarazione dell’obbligo del Comune di consentire l’accesso all’esposto presentato dal vicino (TAR Friuli Venezia Giulia, sentenza 14.07.2011 n. 349 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAIn sede di emanazione di ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive su area vincolata non è necessario acquisire il parere della Commissione Edilizia Integrata "dal momento che l'ordine di ripristino discende direttamente dall'applicazione della disciplina edilizia vigente (art. 27 t.u. edilizia) e non costituisce affatto irrogazione di sanzioni discendenti dalla violazione di disposizioni a tutela del paesaggio". Peraltro, è stato ripetutamente chiarito che il predetto parere non occorre qualora il responsabile si limiti a operare delle valutazioni giuridiche e non tecniche, com’è nel caso di specie.
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L'art. 27 DPR 380/201 è applicabile tanto se venga accertato l’inizio quanto l’avvenuta esecuzione di opere abusive su area vincolata, per cui non può trovare accoglimento la prospettazione del ricorrente nel senso dell’inapplicabilità della norma a causa dell’avvenuto completamento dei lavori.
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In mancanza di una domanda ex art. 36 DPR 380/2001 alcun obbligo corre all’Amministrazione di operare la valutazione dell’astratta sanabilità dell’opera. Peraltro, è stato chiarito che persino la presentazione di una domanda di accertamento di conformità non incide sulla legittimità del provvedimento di demolizione.  Infatti, «l'efficacia dei provvedimenti di demolizione non è … suscettibile di essere paralizzata dalla successiva presentazione di una istanza di accertamento di conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia, né da un'istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica: esse non incidono sulla legittimità del provvedimento sanzionatorio "ma unicamente sulla possibilità dell'amministrazione di portare ad esecuzione la sanzione .... autonomamente valutando gli effetti" delle sopravvenute istanze a detti fini».
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L’abusività delle opere realizzate e la concomitante insistenza sul territorio del vincolo paesistico ai sensi del D.Lgs. 29-10-1999 n. 490 impongono la demolizione delle opere senza che residui alcun margine di discrezionalità in capo all’amministrazione.

La vincolatezza del provvedimento di demolizione rende superflua e non dovuta una puntuale motivazione sull’interesse pubblico alla demolizione, essendo sufficiente l’aver evidenziato la violazione del regime vincolistico; l'interesse pubblico al ripristino dello stato dei luoghi è ‘in re ipsa’ poiché la straordinaria importanza della tutela reale dei beni paesaggistici ed ambientali elide, in radice, qualsivoglia doglianza circa la pretesa non proporzionalità della sanzione ablativa in rapporto all’interesse del privato che deve sempre esser considerato recessivo.
La doverosità del provvedimento impone, infine, di ritenere recessivo l’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 L. 241/1990; tale obbligo, infatti, non si applica ai provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, considerato il loro carattere doveroso.
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L’Amministrazione, in sede di emanazione di un ordine di demolizione, deve notificare il provvedimento al proprietario del bene quale risultante dai registri catastali e ciò perché, da un lato, si suppone, sino a prova contraria, che il proprietario sia quanto meno corresponsabile dell’abuso e che, comunque, conservi con il bene una relazione tale da consentirgli di rimediare a eventuali abusi perpetrati sul proprio terreno e dall’altro, poiché, l’Amministrazione non ha l’onere di effettuare complessi accertamenti dei rapporti interprivati che abbiano eventualmente inciso sulla disponibilità del bene.
In tal senso, la mancata notifica all’usufruttuario non incide sulla legittimità dell’ordine di demolizione, ferma rimanendo la possibilità per l’usufruttuario di impugnare autonomamente il provvedimento, di cui sia venuto a conoscenza, qualora ne ricorrano i presupposti.

In sede di emanazione di ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive su area vincolata non è necessario acquisire il parere della Commissione Edilizia Integrata "dal momento che l'ordine di ripristino discende direttamente dall'applicazione della disciplina edilizia vigente (art. 27 t.u. edilizia) e non costituisce affatto irrogazione di sanzioni discendenti dalla violazione di disposizioni a tutela del paesaggio" (Tar Campania, Napoli, sempre questa sezione sesta, sentenza 26.06.2009, n. 3530; 27.03.2007, n. 2885; 14.04.2010, n. 1975).
Peraltro, è stato ripetutamente chiarito che il predetto parere non occorre qualora il responsabile si limiti a operare delle valutazioni giuridiche e non tecniche, com’è nel caso di specie (TAR Campania Napoli, sez. VI, 14.01.2008, n. 195).
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Come ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza di questo Tribunale, non rileva, ai fini dell’applicazione dell’art. 27 D.P.R. 380/2001, se l’opera sia o meno ultimata.
L’articolo citato, infatti, dispone: «qualora si tratti di aree assoggettate alla tutela di cui al regio decreto 30.12.1923, n. 3267, o appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16.06.1927, n. 1766, nonché delle aree di cui al decreto legislativo 29.10.1999, n. 490, il dirigente provvede alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione alle amministrazioni competenti le quali possono eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa».
La norma in questione, proprio all’esito delle modifiche apportate con D.L. 269/2003, è applicabile tanto se venga accertato l’inizio quanto l’avvenuta esecuzione di opere abusive su area vincolata (cfr. TAR Campania Napoli, sez. III, 11.03.2009, n. 1376), per cui non può trovare accoglimento la prospettazione del ricorrente nel senso dell’inapplicabilità della norma a causa dell’avvenuto completamento dei lavori (Sent. TAR Napoli sez. VI n. 8987/2009).
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La quarta censura, relativa all’asserita mancata valutazione dell’astratta sanabilità dell’opera ai sensi dell’art. 36 D.P.R. 380/2001 (cd. accertamento di conformità), è infondata in quanto, in mancanza di una domanda in tal senso, alcun obbligo corre all’Amministrazione di operare siffatta valutazione.
Peraltro, è stato chiarito, con ormai consolidato orientamento della Sezione, avallato da pronunce del giudice di appello, che persino la presentazione, nella specie non avvenuta, di una domanda di accertamento di conformità non incide sulla legittimità del provvedimento di demolizione.
Infatti, «l'efficacia dei provvedimenti di demolizione non è … suscettibile di essere paralizzata dalla successiva presentazione di una istanza di accertamento di conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia, né da un'istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica: esse non incidono sulla legittimità del provvedimento sanzionatorio "ma unicamente sulla possibilità dell'amministrazione di portare ad esecuzione la sanzione .... autonomamente valutando gli effetti" delle sopravvenute istanze a detti fini» (TAR Campania Napoli, sez. VI, 08.03.2011, n. 1345; cfr., poi, Cons. Stato sezione quarta, ord. n. 3055 del 12.06.2009 e n. 870 del 21.02.2008 richiamate in TAR Campania Napoli, sez. VI, 03.12.2010, n. 26787).
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Va ribadito il costante orientamento della Sezione secondo cui l’abusività delle opere realizzate e la concomitante insistenza sul territorio del vincolo paesistico ai sensi del D.Lgs. 29-10-1999 n. 490, impongano la demolizione delle opere senza che residui alcun margine di discrezionalità in capo all’amministrazione (cfr. art. 27, co. 2, D.P.R. 380/2001 nella parte in cui dispone: «qualora si tratti di aree assoggettate alla tutela di cui al regio decreto 30.12.1923, n. 3267, o appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16.06.1927, n. 1766, nonché delle aree di cui al decreto legislativo 29.10.1999, n. 490, il dirigente provvede alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione alle amministrazioni competenti le quali possono eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa»).
Ebbene, la vincolatezza del provvedimento di demolizione rende superflua e non dovuta una puntuale motivazione sull’interesse pubblico alla demolizione, essendo sufficiente l’aver evidenziato la violazione del regime vincolistico (cfr., ex multis, TAR Campania Napoli, sez. VI, 04.08.2008, n. 9718); l'interesse pubblico al ripristino dello stato dei luoghi è ‘in re ipsa’ poiché la straordinaria importanza della tutela reale dei beni paesaggistici ed ambientali elide, in radice, qualsivoglia doglianza circa la pretesa non proporzionalità della sanzione ablativa in rapporto all’interesse del privato che deve sempre esser considerato recessivo (cfr. TAR Campania Napoli, sez. VI, 14.04.2010 , n. 1975, TAR Campania Napoli, sez. VII, 21.03.2008, n. 1474).
La doverosità del provvedimento impone, infine, di ritenere recessivo l’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 L. 241/1990; tale obbligo, infatti, non si applica ai provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, considerato il loro carattere doveroso (cfr., art. 21-octies L. 241/1990 e, in giurisprudenza, ex multis, Consiglio Stato sez. V, 19.09.2008, n. 4530; TAR Napoli Campania sez. IV, 02.12.2008, n. 20794 e Tar Campania, Napoli, sez. IV, 16.06.2000 n. 2147).
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Merita di esser condiviso l’assunto giurisprudenziale secondo cui l’Amministrazione, in sede di emanazione di un ordine di demolizione, deve notificare il provvedimento al proprietario del bene quale risultante dai registri catastali e ciò perché, da un lato, si suppone, sino a prova contraria, che il proprietario sia quanto meno corresponsabile dell’abuso e che, comunque, conservi con il bene una relazione tale da consentirgli di rimediare a eventuali abusi perpetrati sul proprio terreno e dall’altro, poiché, l’Amministrazione non ha l’onere di effettuare complessi accertamenti dei rapporti interprivati che abbiano eventualmente inciso sulla disponibilità del bene (cfr., ex multis, Consiglio Stato, sez. V, 31.03.2010, n. 1878; TAR Campania Napoli, sez. VIII, 06.04.2011, n. 1945; TAR Sicilia-Palermo, sez. III, 21.02.2006, n. 426).
In tal senso, la mancata notifica all’usufruttuario non incide sulla legittimità dell’ordine di demolizione, ferma rimanendo la possibilità per l’usufruttuario di impugnare autonomamente il provvedimento, di cui sia venuto a conoscenza, qualora ne ricorrano i presupposti
(TAR Campania-Napoli, Sez. VI, sentenza 13.07.2011 n. 3775 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Di fronte al potere-dovere di reprimere gli abusi edilizi, l’affidamento del privato è tutelabile soltanto qualora sia stato provato il lungo tempo trascorso dalla realizzazione dell’abuso, e nel contempo l’esistenza dell’abuso sia stata ritenuta implicitamente regolare dall’Amministrazione.
Il Collegio ricorda che la giurisprudenza di questo Tribunale è ferma nel ritenere che, di fronte al potere-dovere di reprimere gli abusi edilizi, l’affidamento del privato è tutelabile (sia pure nel limitato senso di esigere una motivazione rafforzata del provvedimento sanzionatorio) soltanto qualora sia stato provato il lungo tempo trascorso dalla realizzazione dell’abuso, e nel contempo l’esistenza dell’abuso sia stata ritenuta implicitamente regolare dall’Amministrazione (in occasione dell’esame di precedenti pratiche edilizie, o di attività di vigilanza sul territorio – cfr. TAR Umbria, 18.03.2008, nn. 102-103; 18.08.2009, n. 492; 21.01.2010, n. 23) (TAR Umbria, sentenza 11.07.2011 n. 199 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATADi fronte al potere-dovere di reprimere gli abusi edilizi, l’affidamento del privato è tutelabile (sia pure nel limitato senso di esigere una motivazione rafforzata del provvedimento sanzionatorio) soltanto qualora sia stato provato il lungo tempo trascorso dalla realizzazione dell’abuso, e nel contempo l’esistenza dell’abuso sia stata ritenuta implicitamente regolare dall’Amministrazione (in occasione dell’esame di precedenti pratiche edilizie, o di attività di vigilanza sul territorio.
Il Collegio ricorda che la giurisprudenza di questo Tribunale è ferma nel ritenere che, di fronte al potere-dovere di reprimere gli abusi edilizi, l’affidamento del privato è tutelabile (sia pure nel limitato senso di esigere una motivazione rafforzata del provvedimento sanzionatorio) soltanto qualora sia stato provato il lungo tempo trascorso dalla realizzazione dell’abuso, e nel contempo l’esistenza dell’abuso sia stata ritenuta implicitamente regolare dall’Amministrazione (in occasione dell’esame di precedenti pratiche edilizie, o di attività di vigilanza sul territorio – cfr. TAR Umbria, 18.03.2008, nn. 102-103; 18.08.2009, n. 492; 21.01.2010, n. 23) (TAR Umbria, sentenza 11.07.2011 n. 198 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Condono - Titolo abilitativo edilizio - Soggetti legittimati al rilascio del titolo - Differenza - Fattispecie: promissario acquirente o conduttore.
Il novero dei soggetti legittimati al rilascio del titolo in sanatoria è più ampio rispetto a quanto concerne il rilascio dell’ordinario titolo abilitativo edilizio, per il quale occorre la titolarità del diritto di proprietà, ovvero di altro diritto reale o anche obbligatorio a condizione del riconoscimento della disponibilità giuridica e materiale del bene nonché della relativa potestà edificatoria (Consiglio di Stato V 28.05.2001 n. 2881, TAR Emilia Romagna Bologna 21.02.2007 n. 53, TAR Lombardia Milano sez. II 31.03.2010 n. 842), non essendo pacifica la legittimazione del promissario acquirente (anche in ipotesi di preliminare ad effetti anticipati) non autorizzato dal proprietario promissario venditore (in senso negativo Consiglio Stato, sez. IV, 18.01.2010, n. 144, Cassazione civile sez. III 15.03.2007, n. 6005, in senso affermativo TAR Puglia Lecce sez. I 29.07.2010 n. 1834, TAR Campania Napoli sez. IV 12.01.2000, n. 45).
Il regime, infatti, della concessione edilizia è del tutto diversificato, quanto a presupposti ed elementi propri, da quello della sanatoria. Va pertanto affermato che legittimati all’istanza di condono edilizio ex l. 724/1994 sono oltre coloro che hanno titolo a richiedere la concessione edilizia/permesso di costruire, anche il promissario acquirente o il conduttore (Corte di Appello Firenze, sez II, 04.05.2010 n. 594) e più in generale tutti coloro che vi abbiano interesse, senza il necessario consenso ed anche, al limite, contro la volontà del proprietario del bene.
Condono - Limiti di distanza ex art. 9 d.m. 1444/1968 - Vincolo di inedificabilità assoluto - Esclusione.
I limiti di distanza prescritta dall’art. 9 d.m. 1444/1968, non costituiscono un vincolo di inedificabilità assoluto ai fini della condonabilità (TAR Lazio Roma sez II 22.12.2004, n. 17180), fermo comunque restando l’eventuale azione in sede civile, non avendo il condono edilizio così come la stessa sanatoria impropria di cui all’art. 36 t.u. edilizia alcun effetto sul piano c.d. orizzontale dei rapporti interprivati (Consiglio di Stato sez. IV 16.10.1998, n. 1306, TAR Toscana sez. III 11.03.2004, n. 675, TAR Lazio-Roma sez. II 22.12.2004, n. 17180) (TAR Puglia-Bari, Sez. III, sentenza 09.07.2011 n. 1057 - link a www.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATA: Abusi edilizi, immobili senza agibilità. Impossibile esercitarvi qualsiasi attività.
Il TAR ha messo in evidenza che gli abusi edilizi realizzati su un immobile sono condizione che non permette il rilascio del certificato di agibilità. Lo stesso TAR ha anche stabilito che in tale immobile non è possibile l'esercizio di alcuna attività. Sulla strega di tali considerazioni ha ritenuto legittima la sospensione di un'autorizzazione amministrativa per ristorazione-pizzeria, a suo tempo regolarmente rilasciata, in quanto l'attività si svolgeva in locale ove erano stati realizzati degli abusi edilizi non condonati.
E' interessante il TAR Calabria-Catanzaro, Sez. II, con sentenza 09.07.2011 n. 1009 che ha stabilito un principio fondamentale sulla valenza e sinergia degli atti giuridici.
Nello specifico del governo dei fenomeni di abusivismo edilizio, non sanati, escludendo la possibilità di rilascio del certificato di agibilità per gli stessi immobili.
La vicenda dedotta in giudizio è quella di un titolare di autorizzazione amministrativa per attività di ristorazione-pizzeria che, con ordinanza del Comandante della Polizia Municipale, si è visto sospendere l'autorizzazione sine die, ovvero sino alla presentazione del certificato di agibilità dei locali nei quali l'esercente espletava la propria attività.
Elementi essenziale e decisionale della causa, per il Collegio, è stato individuato nella circostanza, dedotta dal Comune resistente e consistente nell'esistenza di un'ordinanza di demolizione di due corpi di fabbricati, nei quali era allocato l'esercizio di attività di ristorazione-pizzeria.
Precisa l'Ente che detta ordinanza non è stata opposta, di contro invece è stata oggetto di successiva richiesta di rilascio di permesso di costruire in sanatoria, così accettando pacificamente la realizzazione dell'abuso edilizio.
Il Giudicante ha sottolineato che gli artt. 24, comma 3, D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 e 35, comma 20, L. n. 47 del 28.02.1965, il rilascio del certificato di agibilità non può avvenire per i fabbricati abusivi o per quelli che presentano abusi non condonati in quanto la regolarità urbanistica ed edilizia è un presupposto essenziale per il rilascio dello stesso certificato di agibilità.
A sostegno dell'assunto il Collegio ha richiamato la giurisprudenza costantemente assunta dal Consiglio di Stato e, da ultimo, con Quinta Sezione, Dec. n. 2760 del 30.04.2009.
Con tale configurazione, che celebra nel contesto fattuale giuridico che è scenario della vicenda processuale, l'essenzialità della conformità urbanistica dell'immobile viene meno qualsiasi ipotesi di silenzio assenso, invocata da parte ricorrente in ordine alla propria richiesta di rilascio del certificato di agibilità, risultata non evasa dal Comune.
Pari importanza ha l'accertamento dell'abuso edilizio per confermare la legittimità dell'atto impugnato da parte ricorrente e, non servono a porre in criticità la legittimità dello stesso atto, neppure gli accertamenti effettuati che possono anche attestare il rispetto e la conformità del locale alla normativa di igiene e sicurezza, ma che a nulla valgono per un locale abusivo.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria con la sentenza di cui discutiamo ha precisato che allorquando, come nel caso di specie, la Pubblica Amministrazione, dovesse rilasciare autorizzazione amministrativa all'esercizio di un'attività in un determinato locale non ha assentito altro che delle condizioni soggettive che legittimano all'esercizio dell'attività stessa.
Tuttavia, tale rilascio di autorizzazione amministrativa non può far sorgere l'affidamento dl privato sulla regolarità di fatti estranei ed esterni al rapporto autorizzativo come, nel nostro caso la regolarità dell'immobile.
Di contro è proprio la non regolarità dell'immobile, che è stato realizzato con la concretizzazioni di abusi edilizi, ad inibire la possibilità di utilizzo dello stesso in quanto privo di certificato di agibilità e ben ha operato la Polizia Municipale che non ha annullato o revocato l'autorizzazione amministrativa per attività di ristorazione-pizzeria, ma si è semplicemente limitata al sospendere e così operando ha dato la possibilità di sanare gli abusi edilizi perpetrati e presenti sull'immobile de qua (commento tratto da www.ipsoa.it - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAL’assegnazione di un termine inferiore a novanta giorni per l’ottemperanza all’ordine di demolizione è inidoneo a determinarne l’illegittimità, risolvendosi in una violazione meramente formale, non lesiva per l’interessato, il quale conserva comunque un termine non inferiore a quello di legge per ottemperare all’ingiunzione.
Per consolidato orientamento di questo Consiglio, l’assegnazione di un termine inferiore a novanta giorni per l’ottemperanza all’ordine di demolizione (nella specie, è stato assegnato il termine di dieci giorni) è inidoneo a determinarne l’illegittimità, risolvendosi in una violazione meramente formale, non lesiva per l’interessato, il quale conserva comunque un termine non inferiore a quello di legge per ottemperare all’ingiunzione (v., ex plurimis, C.d.S., Sez. V, 24.02.2003, n. 986; C.d.S., Sez. V, 03.02.2000, n. 597) (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 08.07.2011 n. 4102 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA1. Condono edilizio - D.L. n. 269/2003 e L.R. n. 31/2004 - Formazione del silenzio assenso sulla domanda - Necessità di presentare tutta la documentazione ex art. 32, comma 37, D.L. n. 269/2003 - Sussiste - Necessità di effettuare il pagamento di oblazione e contributo di concessione - Sussiste.
2. Condono edilizio - D.L. n. 269/2003 e L.R. n. 31/2004 - Oneri e contributo di concessione - Commisurazione - Va effettuata in relazione al momento del rilascio del titolo in sanatoria.

1. Ai fini della configurabilità di un titolo edilizio tacito sulla domanda di condono edilizio ai sensi del D.L. n. 269/2003 e della L.R. n. 31/2004, è necessaria la presentazione, da parte dell'autore dell'abuso, di tutta la documentazione prevista dalla legge (in particolare, quella di cui al comma 37° dell'art. 32 del citato D.L.), oltre che il pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione e di contributo di concessione.
2. Rispetto a una domanda di condono edilizio ai sensi del D.L. n. 269/2003 e della L.R. n. 31/2004, la misura degli oneri e del contributo di concessione va determinata con riguardo al momento del rilascio del titolo in sanatoria (tratto da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 08.07.2011 n. 1852 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

URBANISTICA: Lottizzazione abusiva ed irrilevanza verifiche da parte di notaio o istituto bancario.
In tema di lottizzazione, il fatto che il notaio abbia garantito la commerciabilità del bene (o che l’istituto bancario abbia fatto eseguire una perizia per la concessione del mutuo non determina una situazione di immediata evidenza di buona fede, trattandosi di accertamenti aventi diverse finalità, per cui il terzo acquirente versa in una situazione quanto meno di colpa, penalmente rilevante, quando non sia stato cauto ed attento nel verificare le previsioni urbanistiche e pianificatorie della zona (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 07.07.2011 n. 26728 - link a www.lexambiente.it).

URBANISTICA: Lottizzazione abusiva - Terzo acquirente - Buona fede - Commerciabilità del bene - Verifiche da parte del notaio o istituto bancario – Irrilevanza - Art. 44 D.P.R. n. 380/2001.
In tema di lottizzazione abusiva, il fatto che il notaio abbia garantito la commerciabilità del bene (o che l'istituto bancario del ricorrente abbia fatto eseguire una perizia per la concessione del mutuo) non determina una situazione di immediata evidenza di buona fede, trattandosi di accertamenti aventi diverse finalità, per cui il terzo acquirente versa in una situazione quanto meno di colpa, penalmente rilevante, quando non sia stato cauto e attento a verificare le previsioni urbanistiche e pianificatorie della zona, (Cass. sez. 3., n. 18537 del 16/03/2010, Pellis, in un caso relativo proprio a zona agricola) e che pertanto l'acquirente ha l'obbligo di acquisire elementi circa le previsioni urbanistiche e pianificatorie di zona, ed in caso contrario deve rispondere dell'illecito edilizio a titolo di colpa (Cass. Sez. 3, n. 37472 del 26/06/2008, Belloi e altri).
Ordinanze di sequestro preventivo o probatorio - Ricorso per cassazione – Limiti - Violazione di legge - Errores in iudicando o in procedendo.
Il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Cass., Sez. U, n. 25932 26/06/2008, Ivanov; in precedenza, Cass. Sez. U, n. 5876 13/02/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, è stato precisato che mentre rientra nel sindacato di legittimità la mancanza di motivazione o la presenza di una motivazione meramente apparente, non vi rientra la sua eventuale illogicità manifesta) (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 07.07.2011 n. 26728 - link a www.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATARevoca in autotutela di concessione edilizia - Abusi edilizi di portata minore - Lungo intervallo nel provvedere - Carenza dei presupposti di cui all'art. 21-nonies L. n. 241/1990 - Illegittimità.
Nel caso in cui gli asseriti abusi edilizi consistano in interventi di portata limitata per i quali è anche dubbia la contrarietà con il progetto regolarmente assentito, considerato anche il lungo intervallo di tempo trascorso -che non consente di configurare quel "termine ragionevole" per provvedere in autotutela-, non sussistono i presupposti ai quali l'art. 21-nonies, L. n. 241/1990 subordina l'annullamento in autotutela degli atti amministrativi, risultando illegittimo l'annullamento ex art. 21-octies, L. n. 241/1990 della concessione edilizia impugnato (tratto da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 07.07.2011 n. 1840 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAAbuso edilizio - Sanatoria - Pendenza di procedimenti non definiti - Obbligo della P.A. di pronunciarsi sulle istanze pendenti prima dell'adozione di provvedimenti sanzionatori - Sussiste.
In pendenza di procedimenti autorizzatori volti al conseguimento di un titolo in sanatoria e non ancora definiti dal Comune, sussiste l'obbligo in capo all'Amministrazione di pronunciarsi sulle istanze pendenti prima di adottare eventuali provvedimenti sanzionatori, in ragione di evidenti esigenze garantistiche di tutela della posizione del contravventore e di economia, evitandosi la distruzione di beni che potrebbero risultare suscettibili di sanatoria (tratto da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 07.07.2011 n. 1828 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA1. Ordinanza di sospensione lavori - Mancata adozione dei provvedimenti definitivi nei 45 giorni dalla notificazione - Effetto preclusivo all'ultimazione dei lavori - Non sussiste.
2. Ordinanza di sospensione lavori - Mancata adozione dei provvedimenti definitivi nei 45 giorni dalla notificazione - Domanda di annullamento dell'ordinanza - Inammissibilità - Sussiste.

1. L'ordinanza di sospensione lavori che non sia stata seguita dall'adozione dei provvedimenti definitivi di cui agli artt. 7 e ss. della L. n. 47 del 28.02.1985 perde efficacia decorsi 45 giorni dalla sua notificazione, con la conseguenza che, dalla scadenza di tale termine, viene meno il suo effetto preclusivo all'ultimazione dei lavori.
2. È inammissibile la domanda di annullamento della determinazione dirigenziale con cui il Comune ha ordinato la sospensione dei lavori, in considerazione del fatto che il provvedimento di sospensione dei lavori conserva efficacia per quarantacinque giorni dalla sua adozione decorsi i quali non è più lesivo degli interessi dei ricorrenti (tratto da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 05.07.2011 n. 1756 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA1. Ordinanza di sospensione lavori - Mancata adozione dei provvedimenti definitivi nei 45 giorni dalla notificazione - Effetto preclusivo all'ultimazione dei lavori - Non sussiste.
2. Ordinanza di sospensione lavori - Mancata adozione dei provvedimenti definitivi nei 45 giorni dalla notificazione - Domanda di annullamento dell'ordinanza - Inammissibilità - Sussiste.

1. L'ordinanza di sospensione lavori che non sia stata seguita dall'adozione dei provvedimenti definitivi di cui agli artt. 7 e ss. della L. n. 47 del 28.02.1985 perde efficacia decorsi 45 giorni dalla sua notificazione, con la conseguenza che, dalla scadenza di tale termine, viene meno il suo effetto preclusivo all'ultimazione dei lavori.
2. È inammissibile la domanda di annullamento della determinazione dirigenziale con cui il Comune ha ordinato la sospensione dei lavori, in considerazione del fatto che il provvedimento di sospensione dei lavori conserva efficacia per quarantacinque giorni dalla sua adozione decorsi i quali non è più lesivo degli interessi dei ricorrenti (tratto da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 05.07.2011 n. 1754 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAIn caso di vincolo sopravvenuto, la Soprintendenza deve puntualmente indicare le ragioni per le quali la conservazione dell'intervento sia incompatibile con i valori tutelati.
Con il ricorso in commento il ricorrente aveva impugnato il decreto della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Roma con cui era stato espresso parere negativo alla concessione edilizia in sanatoria per un immobile di sua proprietà.
Tra i motivi di ricorso era stata dedotta l’illegittimità la violazione e falsa applicazione dell’art. 32 L. n. 47/1985: la ricorrente sostiene, in particolare, che la Soprintendenza -e, conseguentemente, il Comune nel provvedimento di rigetto della istanza di condono- nel riportare le ragioni giustificative del parere negativo non avrebbe in alcun modo comparato l’interesse privato al mantenimento del manufatto con l’interesse pubblico al rispetto del vincolo anche in relazione alla circostanza secondo cui il vincolo archeologico sarebbe solo indiretto ed imposto circa quindici anni dopo la realizzazione del manufatto.
Nello stabilire che le censure sono infondate i giudici del Tribunale amministrativo di Roma spiegano che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza, anche in caso di vincolo successivo, è comunque necessario il parere dell'Autorità preposta alla gestione del vincolo, in quanto la compatibilità dell'opera con il contesto ambientale deve essere valutata con riferimento al momento in cui deve essere esaminata la domanda di sanatoria (Cons. Stato Sez. V 22/12/1994 n. 1574; Cons. Stato A.P. 22/07/1999 n. 20; Cons. Stato Sez. VI 22/08/2003 n. 4765; ecc.).
I giudici capitolini aggiungono che la giurisprudenza ha, peraltro, precisato che, nel caso di vincolo assoluto di inedificabilità, lo stesso non può considerarsi del tutto inesistente per il solo fatto che sia sopravvenuto all'edificazione (e ritenere quindi che l'abuso sia sanabile solo perché l'art. 33, comma 1, della L. 47/1985 si riferisce ai vincoli di inedificabilità assoluta imposti prima dell'esecuzione delle opere): in questi casi deve essere applicato lo stesso regime indicato nella previsione generale di cui all'art. 32, comma 1, della L. 47/1985, che subordina il rilascio della concessione in sanatoria per opere sottoposte a vincolo, al parere favorevole dell'autorità preposta alla sua tutela (cfr. Cons. Stato A.P. n. 20/1999).
In pratica, il vincolo da assoluto diviene relativo, ed è necessario il rilascio del parere di conformità. Occorre però rilevare che, secondo la giurisprudenza, nel compiere il giudizio di compatibilità, l'Amministrazione non può non tener conto delle prescrizioni recate dal vincolo stesso, così come accade nel caso di vincolo relativo sopravvenuto (Cons. Stato, Sez. V, 07/10/2003 n. 5918), con l'effetto, quindi, di poter ritenere non sanabile il manufatto quando contrasti con le prescrizioni recate dal provvedimento di vincolo.
D’altra parte, occorre anche osservare, quanto alla motivazione del provvedimento della Soprintendenza in ipotesi di vincolo successivo, che il parere negativo al rilascio della sanatoria non può ritenersi atto vincolato, da adottarsi in via automatica solo per effetto dell'esistenza del vincolo di inedificabilità, dovendo la Soprintendenza svolgere i necessari accertamenti in concreto per valutare la compatibilità del manufatto con il provvedimento di vincolo.
In altre parole, concludono gli stessi giudici, in caso di vincolo sopravvenuto, l'accertamento della Soprintendenza deve essere concreto ed approfondito e nella motivazione dell'atto devono essere puntualmente indicate le ragioni per le quali la conservazione dell'intervento (conseguente al rilascio della sanatoria) sia incompatibile con i valori tutelati (commento tratto da www.documentazione.ancitel.it - TAR Lazio-Roma, Sez. II-quater, sentenza 01.07.2011 n. 5800 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: L'istanza di accertamento di conformità ai sensi dell'articolo 13 della l. n. 47/1985 rende illegittima l'ordinanza di acquisizione gratuita al patrimonio indisponibile non preceduta da una nuova ordinanza di demolizione.
Allorché dopo la notifica dell'ordinanza di demolizione il privato presenti istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 13 della legge n. 47/1985, il Comune, prima di adottare l'ordinanza di acquisizione gratuita al patrimonio indisponibile del comune delle opere in questione deve emanare una nuova ingiunzione a demolire, con l’assegnazione di un nuovo termine per adempiere (cfr., altresì, Cons. Stato, sez. V, 26.06.2007, n. 3659; TAR Sicilia, Palermo, Sez. II, 21.12.2005, n. 7814; 08.07.2009, n. 1220; TAR Sicilia Catania, sez, I, 04.11.2008, n. 1911; TAR Campania, sez. VII, 19.02.2009, n. 975) (massima tratta da www.dirittodegliappaltipubblici.it - TAR Sicilia-Palermo, Sez. II, sentenza 01.07.2011 n. 1282 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

giugno 2011

EDILIZIA PRIVATA: Opera abusiva in area protetta - Assoluzione dalla responsabilità penale - Sanzione amministrativa - Carattere reale.
L’assoluzione dalla responsabilità penale non cancella il fatto storico della realizzazione di un’opera abusiva in area protetta, venendo altrimenti vanificato l’intento di maggiore protezione che l’ordinamento ha imposto a difesa di detti beni.
La giurisprudenza di questo Tribunale comunque si è già espressa sul punto (I sezione n. 137/2009) affermando il carattere reale della sanzione proprio per garantire la tutela ambientale e paesaggistica, costituzionalmente indicata come valore primario.
Abusi edilizi - Atto repressivo - Attività vincolata - Ordine di demolizione - Motivazione - Accertata abusività.
A fronte degli abusi edilizi, l’amministrazione non gode di alcun margine di discrezionalità ed ha quindi l'obbligo di intervenire con un atto repressivo, dovuto nell'an e vincolato nel suo contenuto, senza che su di esso possa influire alcuna comparazione tra interessi pubblici ed interessi privati.
In ogni caso, l'ordine di demolizione di opere edilizie abusive insistenti in area soggetta ad un vincolo di inedificabilità assoluta non abbisogna di una motivazione particolarmente diffusa ed anche relativamente ad un abuso risalente nel tempo risulta sufficiente l'affermazione dell'accertata abusività del manufatto (TAR Lombardia Brescia, 20.10.2005, n. 1041) (TAR Liguria, Sez. I, sentenza 28.06.2011 n. 1015 - link a www.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATA: Titolo edilizio in sanatoria - Carenza della dichiarazione di conformità di cui all’art. 17, c. 4, l.r. Emilia Romagna n. 23/2004 - Mera irregolarità.
L’eventuale carenza della dichiarazione di conformità di cui all’art. 17, c. 4, l.r. Emilia Romagna n. 23/2004 assume i caratteri della mera irregolarità, nel senso che -fermo restando l’onere del richiedente di provvedere in merito- il titolo edilizio in sanatoria rilasciato senza la preventiva produzione di detto atto non risulta per ciò solo illegittimo, ma lo diviene unicamente in presenza di un’effettiva inosservanza di norme urbanistiche o tecniche cui l’intervento avrebbe dovuto attenersi (TAR Emilia Romagna-Parma, Sez. I, sentenza 28.06.2011 n. 223 - link a www.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATAAbusi edilizi - Sanzione pecuniaria - Stima dell'Agenzia del Territorio - Valutazioni tecniche effettuate dall'O.M.I. - Discrezionalità tecnica della P.A. - Sussiste - Insindacabilità - Limiti.
La determinazione dell'entità della sanzione pecuniaria, avvenuta utilizzando le valutazioni tecniche effettuate dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare tenuto dall'Agenzia del Territorio, rappresenta espressione di discrezionalità tecnica della P.A., che può essere sindacata soltanto sotto l'aspetto dell'attendibilità delle operazioni tecniche, sotto il duplice profilo della correttezza del criterio tecnico individuato e della correttezza del procedimento applicativo seguito dall'Autorità per l'applicazione dello stesso (cfr. Cons. di Stato, sent. n. 601/1999) (tratto da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 27.06.2011 n. 1730 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAIn merito alla quantificazione della sanzione pecuniaria ex art. 52, comma 2, L.R. 12/2005 (Qualora il mutamento di destinazione d’uso senza opere edilizie, ancorché comunicato ai sensi dell’articolo 52, comma 2, risulti in difformità dalle vigenti previsioni urbanistiche comunali, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari all’aumento del valore venale dell’immobile o sua parte, oggetto di mutamento di destinazione d’uso, accertato in sede tecnica e comunque non inferiore a mille euro), la determinazione dell’entità della sanzione pecuniaria, avvenuta utilizzando le valutazioni tecniche effettuate dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare (O.M.I.) tenuto dall’Agenzia del Territorio, rappresenta espressione di discrezionalità tecnica dell’amministrazione, che può essere sindacata soltanto sotto l’aspetto dell’attendibilità delle operazioni tecniche, sotto il duplice profilo della correttezza del criterio tecnico individuato e della correttezza del procedimento applicativo seguito dalla autorità per l’applicazione dello stesso.
Il giudice è qui chiamato ad accertare non se quella cui è giunta l'Amministrazione sia l'unica soluzione possibile (perché il carattere elastico ed opinabile dei parametri utilizzati implica che non esiste un unico risultato esatto), ma se quella soluzione sia, pur nella sua fisiologica opinabilità, tecnicamente attendibile.

Quanto al secondo motivo, lo stesso ricorrente fa leva sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 53, co. II, L.R. Lombardia n. 12/2005 e sull’eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità e difetto di istruttoria.
In particolare, in via subordinata l’esponente si duole della quantificazione della sanzione pecuniaria, che dovrebbe essere operata secondo la tecnica estimativa, con assoluta contestualità nella individuazione dei valori iniziale e finale e avendo presente come epoca di riferimento quella della commissione dell’abuso. Nei fatti, invece, l’amministrazione si sarebbe limitata, in modo del tutto illegittimo, a recepire le valutazioni espresse dall’Agenzia delle Entrate, che, però, non sarebbero rispondenti ai criteri della corretta tecnica estimatoria, non essendo stati precisati né i listini di riferimento, né la tipologia di fabbricato cui è stato attribuito il valore massimo e neppure l’epoca di riferimento dei valori indicati.
La difesa esponente conclude, quindi, richiedendo C.T.U. ai fini della quantificazione di cui sopra.
...
La determinazione dell’entità della sanzione pecuniaria, avvenuta utilizzando le valutazioni tecniche effettuate dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare (O.M.I.) tenuto dall’Agenzia del Territorio, rappresenta espressione di discrezionalità tecnica dell’amministrazione, che può essere sindacata soltanto sotto l’aspetto dell’attendibilità delle operazioni tecniche, sotto il duplice profilo della correttezza del criterio tecnico individuato e della correttezza del procedimento applicativo seguito dalla autorità per l’applicazione dello stesso (cfr. la nota decisione del Consiglio di Stato, sez. IV, del 09.04.1999 n. 601 che, innovando l’orientamento preesistente, ha riconosciuto la possibilità di un sindacato “forte” sulla discrezionalità tecnica).
In conformità della suesposta impostazione si spiega l’attuale orientamento giurisprudenziale che, a proposito del sindacato giurisdizionale sulle valutazioni connotate da discrezionalità tecnica, ritiene che il giudice amministrativo possa censurare dette valutazioni solo laddove risultino tecnicamente inattendibili o affette da evidenti illogicità (cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 21.03.2011, n. 1699).
Detto in altri termini, il giudice è qui chiamato ad accertare non se quella cui è giunta l'Amministrazione sia l'unica soluzione possibile (perché il carattere elastico ed opinabile dei parametri utilizzati implica che non esiste un unico risultato esatto), ma se quella soluzione sia, pur nella sua fisiologica opinabilità, tecnicamente attendibile (cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 21.03.2011, n. 1712).
Ebbene, in relazione al caso che qui occupa, il Collegio ritiene che il giudizio espresso dall’Agenzia del Territorio non possa essere considerato inattendibile, atteso che:
- promana da un soggetto avente personalità giuridica di diritto pubblico a cui istituzionalmente compete la “gestione dell’osservatorio del mercato immobiliare e di servizi estimativi che può offrire sul mercato” (cfr. art. 4, lett. g, dello Statuto definitivo, di cui al “Testo deliberato nella riunione del Comitato Direttivo del 13.12.2000, coordinato con le modifiche ed integrazioni deliberate nella riunione del Comitato Direttivo del 19.01.2001”);
- la determinazione del “valore complementare”, ovvero dell’“aumento di valore venale dell’immobile” conseguente al cambio di destinazione d’uso, effettuata sulla base dei listini dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare, tenuto dalla stessa Agenzia, risulta esente da vizi sia con riguardo ai parametri utilizzati che alla loro concreta applicazione al caso che qui occupa.
In tal senso, giova considerare come i valori risultanti dalla banca dati dell’O.M.I. (che, stando alla giurisprudenza tributaria, integrano presunzioni semplici - Cfr., al riguardo, Comm. trib. prov.le Modena, sez. IV, 20.04.2010, n. 84; Comm. trib. reg. Bari, sez. VII, 01.09.2009, n. 96), non risultano affatto smentiti dai dati forniti da parte ricorrente, la quale, a ben vedere, ne contesta soltanto l’applicazione fattane dall’Agenzia, allorché:
- avrebbe attribuito un “basso valore alla funzione uffici”;
- avrebbe attribuito un valore alla funzione residenziale dei medesimi uffici diversa da quella “normale”.
In realtà, sul primo aspetto, va rimarcato come il valore attribuito dall’Agenzia, come pure si evince dai listini depositati in atti dalla stessa ricorrente, corrisponda a quello degli uffici in ottimo stato conservativo (sia pure individuato, nell’intervallo tra una soglia minima e massima, in prossimità della prima anziché della seconda); quanto al secondo aspetto, va precisato come sarebbe stato tutt’altro che logico valutare, come vorrebbe l’esponente, i medesimi immobili, in “ottimo stato conservativo”, per la loro quotazione come uffici (corrispondente alla loro destinazione d’uso prima del mutamento) e in “normale stato conservativo” per la loro quotazione come residenza (corrispondente a quella successiva al mutamento stesso), al fine di assottigliare il più possibile l’incremento di valore (cd. valore complementare) derivante dalla operazione in questione.
Non v’è dubbio, infatti, che il raffronto debba essere operato fra i valori assegnati agli immobili in relazione al medesimo stato di conservazione, così come correttamente operato da parte dell’amministrazione in causa.
L’attendibilità, quindi, della stima –non contraddetta da elementi in grado di infirmarla (non ricavabili dai contratti di compravendita prodotti dalla ricorrente, che non risultano riferiti ad unità residenziali di “eguali caratteristiche … ubicazionali” a quelle di che trattasi)– esclude la necessità di disporre, al riguardo, una C.T.U (TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 27.06.2011 n. 1730 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA1. Misure repressive - Termine di decadenza o prescrizione - Non sussiste - Affidamento del privato - Inconfigurabilità.
2. Ordinanza di demolizione di opere abusive - Natura - Atto vincolato - Motivazione interesse pubblico - E' in re ipsa - Applicazione a distanza di tempo - Legittimità.

1. La vetustà dell'opera non esclude il potere di controllo ed il potere sanzionatorio del Comune in materia urbanistico-edilizia, dal momento che l'esercizio di tale potere non è soggetto a prescrizione o decadenza: ne consegue che l'accertamento dell'illecito amministrativo e l'applicazione della relativa sanzione può intervenire anche a notevole distanza di tempo dalla commissione dell'abuso, senza che il ritardo nell'adozione della sanzione comporti sanatoria o il sorgere di affidamenti o situazioni consolidate (cfr. TAR Milano, sent. n. 2045/2008).
2. I provvedimenti di repressione degli abusi edilizi, in quanto atti vincolati, sono sufficientemente motivati con l'affermazione dell'accertata irregolarità dell'intervento, essendo in re ipsa l'interesse pubblico alla rimozione dell'abuso - anche se risalente nel tempo - senza necessità di una motivazione su puntuali ragioni di interesse pubblico e di una specifica comparazione con gli interessi privati coinvolti (TAR Milano, sent. n. 96/2011, n. 4648/2009, n. 1318/2009) (tratto da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 27.06.2011 n. 1729 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATASanatoria edilizia - Art. 36, D.P.R. n. 380/2001 - Istanza di sanatoria - Inefficacia dell'ordine di demolizione originario - Sussiste.
La presentazione di istanza di sanatoria ai sensi dell'art. 36 D.P.R. 380/2001 rende priva di efficacia l'ingiunzione di demolizione, con conseguente perdita di interesse alla decisione del ricorso proposto contro la medesima (cfr. TAR Piemonte, n. 16/2011; TAR Lazio, sent. n. 33468/2010; TAR Milano, sent. n. 7615/2010) (tratto da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 27.06.2011 n. 1720 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA - PRIVACY: Non è reato riprendere il vicino che realizzi un muretto di confine.
Con la sentenza 24.06.2011 n. 25453 la Corte di Cassazione, Sez. V penale,  interviene in materia di ripresa fotografica e video ribadendone il carattere lecito entro determinati limiti e condizioni.
Nel caso affrontato, padre e figlia sono stati ritenuti dai giudici di merito responsabili del reato di interferenze illecite nella vita privata di cui all’articolo 615-bis, in quanto hanno captato immagini della vita privata altrui, esteriorizzatasi nella specie attraverso la realizzazione di un muretto di confine.
I giudici di Piazza Cavour, nella sentenza n. 25453/2011, ribadiscono che per la configurazione del reato di cui all’art. 615-bis del c.p. occorre che l’acquisizione delle notizie o immagini attinenti alla vita privata avvenga indebitamente, riservando a quest’ultimo avverbio natura di parola chiave della fattispecie astratta.
Infatti, in un astratto bilanciamento di interessi, il legislatore, secondo i giudici della Corte, ha inteso privilegiare la privacy a condizione però che l’attività di intrusione mediante riprese fotografiche o filmate sia di per sé indebita. Ciò non si è verificato nel caso affrontato, in cui il titolare del domicilio non poteva vantare nessuna pretesa al rispetto della riservatezza data la condizione di agevole osservabilità dall’esterno di quanto compiuto anche in privata dimora (art. 614 cp).
Inoltre, nel caso specifico rileva un altro aspetto decisivo. Infatti, il carattere abusivo dell’attività interferenza è escluso dal mancato carattere di liceità dell’attività svolta in ambito privato, potendo diversamente, l’intrusione nell’altrui privacy ritenersi comunque consentita, tanto più in presenza di un diritto, il cui esercizio si intenda garantire o la cui violazione si voglia accertare o prevenire. L’innalzamento del muretto da parte del vicino, in prossimità di un confine prediale necessita il rispetto delle prescrizioni di carattere civilistico.
Da questo punto di vista, è pur vero che il privato, che ritenga di subire un pregiudizio dall’attività del vicino potrebbe adire l’autorità competente, ma, secondo i Giudici della Cassazione è pur vero che l’intervento della forza pubblica potrebbe rivelarsi del tutto vano, qualora quell’attività sia legittima sul piano amministrativo, per il possesso di titolo di autorizzazione e nondimeno illecita sul versante civilistico, per l’inosservanza delle anzidette prescrizioni.
In questo caso, al privato resterebbe solo l'esperimento delle azioni civili previste a tutela della proprietà ed anche del possesso, ma pure in questa prospettiva avrebbe innegabile diritto a documentare, con ogni mezzo (non esclusa appunto la ripresa fotografica o filmata), l'epoca dell'altrui costruzione, essendo, peraltro, risaputo che, ai fini dell'ordinaria azione di nunciazione (denuncia di nuova opera) di cui all'art. 1170 c.c., è necessario il rispetto del termine di un anno dall'inizio della nuova opera.
Pertanto, la Corte ha ritenuto che il reato di cui all’articolo 615-bis non sussista nel caso specifico, con il conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste (link a www.altalex.com).

EDILIZIA PRIVATA: Permesso di costruire - Difformità totale - Nozione - Presupposti - Art. 44, lett. c), DPR 380/2001.
La difformità totale di un manufatto dalla concessione edilizia si delinea allorché le modifiche comportino un'alterazione del progetto originario nelle sue caratteristiche essenziali di struttura, aspetto estetico, architettura, destinazione e, nel caso in cui vengano realizzati volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto, allorquando i volumi realizzati in eccesso costituiscano un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile (Cass. Sez. 3, n. 3350 del 29/01/2004, Lasi).
In conclusione, la totale difformità non coincide solo con la modifica volumetrica del manufatto rispetto a quanto assentito.
Errore tecnico - Vigilanza sulla conformità dell'opera - Obblighi e responsabilità del committente - Fattispecie.
In edilizia, l'obbligo di esercitare la dovuta vigilanza sulla conformità dell'opera alla legge fa carico al committente dell'opera stessa. Né può essere invocato l'errore tecnico, quale elemento viziante della conoscenza, e quindi della volontarietà del fatto.
Nel caso di specie, lo spostamento della collocazione del manufatto da realizzare fu decisa dalla stessa committente, la quale non poteva certo ignorare lo stato dei luoghi e comunque era tenuta a controllare in corso d'opera quanto era facilmente visibile, senza necessità di uno specifico expertise (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 23.06.2011 n. 25191 - link a www.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATA: Difformità totale.
La difformità totale di un manufatto dalla concessione edilizia si delinea allorché le modifiche comportino un’alterazione del progetto originario nelle sue caratteristiche essenziali di struttura, aspetto estetico, architettura, destinazione e, nel caso in cui vengano realizzati volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto, allorquando i volumi realizzati in eccesso costituiscano “un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile”.
Pertanto, la totale difformità non coincide solo con la modifica volumetrica del manufatto rispetto a quanto assentito (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 23.06.2011 n. 25191 - tratto da www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATALa responsabilità del proprietario per la realizzazione della costruzione abusiva, di cui risponde anche a titolo di concorso morale, può essere ricostruita anche sulla base di indizi e presunzioni gravi, precise e concordanti, desumibili dalla disponibilità giuridica e di fatto del suolo, dall'interesse specifico ad effettuare la nuova costruzione, dai rapporti di parentela con l'esecutore materiale degli stessi.
Osserva la Corte che la responsabilità del proprietario per la realizzazione della costruzione abusiva, di cui risponde anche a titolo di concorso morale, può essere ricostruita anche sulla base di indizi e presunzioni gravi, precise e concordanti, desumibili dalla disponibilità giuridica e di fatto del suolo, dall'interesse specifico ad effettuare la nuova costruzione, dai rapporti di parentela con l'esecutore materiale degli stessi (sez. 3, 24.05.2007 n. 35376, De Filippo, RV 237405) (sez. 3, 12.04.2005 n. 26121, Rosato, RV 231954) (sez. 3, 12.01.2007 n. 8667, Forletti ed altri, RV 236081) (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 22.06.2011 n. 25032).

EDILIZIA PRIVATA: Scappo dalla città, ma l'abuso edilizio sul rustico non s'ha da fare. Escluso lo stato di necessità derivante da patologie respiratorie.
Non e' configurabile la causa di esclusione del reato prevista dall'art. 54 c.p. nel caso di opera edilizia abusivamente eseguita sul presupposto del cattivo stato di salute dell'agente.
La terza sezione penale della Cassazione, nel confermare la sentenza di merito, ha escluso la possibilità che operasse la scriminante dello stato di necessità nel caso di persona che, avendo abusivamente eseguito, in violazione del d.p.r. n. 380 del 2001, opere di ampliamento della propria residenza collinare, si era difesa asserendo che era stata necessaria una sorta di “fuga dalla città” per consentire al marito, affetto da patologia respiratoria, di respirare aria meno inquinata.
La motivazione è stata correttamente incentrata sull’insussistenza di un pericolo attuale e concreto per l’incolumità fisica della persona.
In tal modo la S.C. ha confermato il suo oramai “proverbiale” orientamento in materia edilizia, maturato nella vigenza del d.p.r. del 2001 a seguito dell’abrogazione della l. n. 47 del 1985, per cui l'operatività dello stato di necessità per il reato di costruzione abusiva –sebbene non vada esclusa in linea di principio, potendosi riconnettere anche a situazioni strumentali strettamente della persona, quali l'esigenza di un alloggio- impone il controllo rigoroso dei requisiti della scriminante, così che essa non è ipotizzabile allorché il pericolo di restare senza abitazione sia concretamente evitabile attraverso i meccanismi del mercato o dello Stato sociale, dovendosi escludere la sussistenza di ogni altra, concreta, possibilità di evitare il danno grave.
In linea vedasi Cass. pen., Sez. III, sentenza n. 35919 del 26/06/2008, in CED CASS, 241094, secondo la quale non è configurabile l'esimente dello stato di necessità in quanto, pur essendo ipotizzabile un danno grave alla persona in cui rientri anche il danno al diritto all'abitazione, difetta in ogni caso il requisito dell'inevitabilità del pericolo.
Ed ancora significativa è Sez. III, n. 41577 del 20/09/2007, ivi, n. 238258, per cui in materia di abusi edilizi e ambientali la configurabilità della scriminante dello stato di necessità, nella specie consistente nella mancanza di una casa, appare in concreto esclusa dal fatto che il pericolo del danno grave alla persona è evitabile chiedendo, in caso di terreno edificabile, la relativa autorizzazione mentre, in caso di terreno non edificabile, il diritto del cittadino a disporre di un'abitazione non può prevalere sull'interesse della collettività alla tutela del paesaggio e dell'ambiente. Pienamente adesiva è, infine, anche Sez. III, n. 19811 del 26/01/2006, ivi, n. 234316 (Corte di Cassazione penale, sentenza 22.06.2011 n. 25010 - tratto da www.ipsoa.it).

EDILIZIA PRIVATAAbuso edilizio - Data ultimazione lavori - Onere della prova - E' a carico del richiedente.
L'onere della prova della ultimazione dei lavori entro la data utile per poter beneficiare del condono grava sul richiedente la sanatoria (cfr. Cons. di Stato, sent. n. 752/2011, TAR Milano, sent. n. 1003/2011, n. 5753/2008, n. 711/2008) (tratto da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 17.06.2011 n. 1579 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Ordine di demolizione: anche il proprietario non responsabile patisce la confisca del bene.
L'articolo 31 del D.P.R. 380 del 2001 impone, a differenza di ciò che avveniva con la precedente normativa, la notifica del provvedimento sanzionatorio oltre che al responsabile dell’abuso anche al proprietario, a carico del quale sussiste una presunzione di responsabilità per gli abusi edilizi accertati.
Per giurisprudenza costante, la sanzione dell'acquisizione gratuita al patrimonio comunale “si riferisce esclusivamente al responsabile dell’abuso e non può quindi operare nella sfera giuridica di altri soggetti e, in particolare, nei confronti del proprietario dell’area quando risulti, in modo inequivocabile, la sua completa estraneità al compimento dell’opera abusiva” (TAR Campania Napoli, sez. II, 26.52004, n. 8998). Pur destinatario dell’ordinanza di demolizione, non può infatti essere qualificato "responsabile dell’abuso" ai sensi dell’art. 31, comma 3, il proprietario che, non avendo la disponibilità del bene, sia rimasto estraneo alla perpetrazione dell’illecito, tant’è che a questi è rimesso di sottrarsi alla presunzione di responsabilità dimostrando la propria estraneità rispetto all’abuso commesso da altri (Cons. St., IV, 03.02.1996, n. 95; C. Cost., 15.07.1991, n. 345; TAR Liguria, I, 05.03.1999, n. 110), fermo restando l'onere di segnalare tempestivamente all’Amministrazione l’esistenza degli interventi abusivi e fornire alla stessa gli elementi utili all’identificazione dei responsabili dei predetti illeciti (TAR Piemonte, Torino, 25.03.2011, n. 278).
Peraltro, l'estraneità del proprietario (o del titolare del diritto reale) agli abusi edilizi commessi sulla cosa locata e affittata dal conduttore, locatario o affittuario non implica l'illegittimità dell'ordinanza di demolizione o di riduzione in pristino dello stato dei luoghi, emessa nei confronti del responsabile dell'abuso, "ma la sola insuscettività del provvedimento repressivo e sanzionatorio a costituire titolo per l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'area di sedime sulla quale insiste il bene" (TAR Lazio Latina, sez. I, 01.09.2008, n. 1026).
Invocando il fatto che "l’inottemperanza integra, infatti, un illecito diverso ed autonomo dalla commissione dell'abuso edilizio, del quale può rendersi responsabile anche il proprietario, qualora risulti che abbia acquistato o riacquisito la disponibilità del bene e non si sia attivato per dare esecuzione all'ordine di demolizione, o qualora emerga che, pur essendo in grado di dare esecuzione all'ingiunzione, non vi abbia comunque provveduto", il TAR Veneto ha tracciato una nuova linea applicativa dell'articolo 31 del T.U. dell'Edilizia, più rigida della precedente, affermando che il proprietario va esente da responsabilità non in ogni caso di abuso edilizio compiuto da terzi, "ma nella sola ipotesi in cui il proprietario non abbia la possibilità di ottemperare direttamente all'ordine di demolizione, per essere il bene nella disponibilità esclusiva dell'autore dell'abuso", poiché diversamente "si consentirebbe a chiunque di eludere la sanzione alienando il bene".
L'affermazione stupisce, perché la sanzione della demolizione non é elusa dalla diversa titolarità, essendo in ogni caso rimesso all'A.C. di eseguirla in danno del proprietario, ossia con spese a suo carico. E' vero che con la sentenza n. 345 del 1991 la Corte costituzionale ha statuito che l'acquisizione gratuita non costituisce sanzione accessoria alla demolizione, volta a colpire l'esecutore delle opere abusive, ma si configura quale sanzione autonoma che consegue all'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, ma attribuire al proprietario non responsabile l'esito più pesante immaginato dal legislatore per effetto dell'inottemperanza (ossia la confisca), non pare rispettoso del principio di proporzionalità, cui neppure le sanzioni edilizie sfuggono (commento tratto da http://studiospallino.blogspot.com/ - TAR Veneto, Sez. II, sentenza 17.06.2011 n. 1059 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAIl lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dell'abuso edilizio ed il protrarsi dell'inerzia dell'amministrazione preposta alla vigilanza, comporta la nascita di una posizione di affidamento nel privato cittadino, in relazione alla quale l'esercizio del potere repressivo è subordinato ad un onere di congrua motivazione che, avuto riguardo anche all'entità e alla tipologia dell'abuso, indichi il pubblico interesse, evidentemente diverso da quello al mero ripristino della legalità, idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse privato.
Per pacifico principio giurisprudenziale (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. V, 04.03.2008, n. 883), condiviso anche da questa Sezione (cfr. 09.04.2010, n. 1890), il lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dell'abuso edilizio ed il protrarsi dell'inerzia dell'amministrazione preposta alla vigilanza, comporta la nascita di una posizione di affidamento nel privato cittadino, in relazione alla quale l'esercizio del potere repressivo è subordinato ad un onere di congrua motivazione che, avuto riguardo anche all'entità e alla tipologia dell'abuso, indichi il pubblico interesse, evidentemente diverso da quello al mero ripristino della legalità, idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse privato.
Tale principio è tanto più vero e valido nella fattispecie in esame, in cui gli abusi sono notevolmente risalenti nel tempo (in quanto commessi da oltre 50 anni), sono stati realizzati direttamente dal costruttore del fabbricato e, per quanto riguarda l’immobile di proprietà dei ricorrenti, sono di lieve entità (TAR Campania-Napoli, Sez. IV, sentenza 15.06.2011 n. 3142 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA1. Condono edilizio - Oneri di concessione - Obbligo di determinazione degli oneri con esclusivo riferimento alle tariffe vigenti alla data di entrata in vigore della legge di sanatoria - Non sussiste - Ratio.
2. Permesso di costruire in sanatoria - Quantificazione degli oneri - Aumento degli oneri - L.R. n. 31/2004 - Delibera consiliare n. 73/2007 - Carenza di motivazione - Censure di merito - Inammissibilità.
3. Permesso di costruire in sanatoria - Quantificazione degli oneri - Aumento degli oneri - L.R. n. 31/2004 - Delibera Giunta comunale n. 2644/2004 e 2493/2004 - Incompetenza - Art. 42 D.lgs. n. 267/2000 - Sviamento di potere - Non sussiste.
4. Abuso edilizio - Sanatoria - Art. 32, comma 40, D.L. n. 269/2003 - Incremento percentuale - Applicabilità agli oneri concessori - Non sussiste - Applicabilità ai diritti ed oneri correlati all'istruttoria della domanda di sanatoria - Sussiste.

1. In materia di condono edilizio ed oneri concessori, relativamente alle relative normative succedutesi nel tempo -art. 32, D.L. 269/2003; art. 39, L. 724/1994, art. 37, L. 47/1985- non è ravvisabile un orientamento interpretativo consolidato da cui possa ricavarsi un unico principio fondamentale della legislazione statale, secondo cui gli oneri di concessione debbano essere determinati esclusivamente con riferimento alle tariffe vigenti alla data di entrata in vigore della legge di sanatoria: infatti, gli oneri di concessione potrebbero essere ancorati alle tariffe vigenti, alternativamente, al momento in cui l'abuso è iniziato, al momento in cui l'immobile abusivo è completato, al momento dell'entrata in vigore della normativa statale sul condono, al momento dell'entrata in vigore della normativa regionale sul condono, al momento in cui è stata effettuata la richiesta di condono o, infine, al momento del perfezionamento del procedimento di sanatoria (cfr. Corte Costituz., ordinanza n. 105 del 17.03.2010; TAR Milano, sent. n. 97/2011, n. 76/2011, n. 7503/2010 e sentenze ivi richiamate).
2. La delibera consiliare n. 73/2007 con cui il Comune ha adeguato gli oneri di urbanizzazione, costituisce atto a contenuto generale, non soggetto come tale ad un obbligo di specifica motivazione ai sensi dell'art. 3, comma 2, Legge 241/1990, e la stessa rappresenta esercizio di un'attività amministrativa caratterizzata da elevata discrezionalità non sindacabile nel merito, ma suscettibile di censura solo in caso di manifesta illogicità ed irrazionalità, non riscontrabili nel caso di specie (cfr. TAR Milano, sent. n. 7221/2010).
3. Posto che la competenza consiliare è limitata, ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. f, d.lgs. n. 267/2000 alla "disciplina generale delle tariffe", e che la delibera di Giunta n. 2644/2004 non detta alcuna disciplina generale ma stabilisce soltanto l'adeguamento alla disciplina regionale degli oneri di urbanizzazione in relazione a taluni abusi edilizi, questione sicuramente riservata alla Giunta in virtù della generale e residuale competenza di tale organo prevista dall'art. 48 T.U. Enti Locali, la delibera impugnata non è affetta da incompetenza.
Peraltro, la stessa non è viziata da sviamento di potere nella parte in cui avvalla la scelta del legislatore di incrementare gli oneri per le opere abusive perseguendo finalità sanzionatorie, per evitare che l'autore di un illecito edilizio, beneficiario della sanatoria, sia chiamato a corrispondere, a titolo di oneri, la stessa somma che corrisponderebbe chi chiede un regolare titolo edilizio, senza avere commesso nessun abuso (cfr. TAR Milano, sent. n. 76/2011, n. 7221/2010 e n. 7216-7217-7218-7219-7222-723-7224-7238/2010).
4. L'incremento percentuale previsto dall'art. 32, comma 40, D.L. n. 269/2003, è applicabile non agli oneri concessori relativi all'intervento edilizio, ma ai diritti ed oneri correlati alla istruttoria delle domande finalizzate al rilascio del titolo abilitativo; diritti ed oneri che il Comune ha facoltà di incrementare in relazione al maggior impiego di risorse (personale e mezzi) che qualsiasi sanatoria -implicante un afflusso eccezionale di istanze da istruire ed evadere in aggiunta all'attività ordinaria- notoriamente richiede (cfr. TAR Milano, sent. n. 818/2011) (tratto da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenze 13.06.2011 n. 1520 e n. 1526 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA1. Abusi - Atto di accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione - Natura - Conseguenza.
2. Abusi - Data dell'abuso - Prova - Soggetto onerato - Individuazione.

1. Il provvedimento di accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione, di acquisizione gratuita dell'area al patrimonio comunale e di occupazione dell'area in vista alla trascrizione della suddetta acquisizione è consequenziale, connesso e conseguente al provvedimento che ordina la demolizione, con la conseguenza che esso non è autonomamente impugnabile, tanto più laddove, come nel caso di specie, non sia più censurabile il provvedimento di demolizione che ne rappresenta l'antecedente logico-giuridico.
2. L'onere della prova circa la data di realizzazione dell'immobile abusivo (o anche della attività edilizia abusiva da sanare) spetta a colui che ha commesso l'abuso e solo la deduzione, da parte di quest'ultimo, di concreti elementi, che non possono limitarsi a sole allegazioni documentali a sostegno delle proprie affermazioni, trasferisce il suddetto onere in capo all'amministrazione (tratto da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. IV, sentenza 10.06.2011 n. 1508 -  link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: È sufficiente la mera presentazione di domande di condono per rendere improcedibili i giudizi relativi a pregressi provvedimenti sanzionatori di opere ritenute abusive dall’amministrazione comunale.
Sulla base di un consolidato orientamento giurisdizionale, che il Collegio ritiene di condividere, è sufficiente la mera presentazione di domande di condono per rendere improcedibili i giudizi relativi a pregressi provvedimenti sanzionatori di opere ritenute abusive da parte della competente amministrazione comunale.
La presentazione della suddetta istanza impone infatti al Comune la sua disamina e l'adozione dei provvedimenti conseguenti, sicché gli atti, repressivi dell'abuso, in precedenza adottati perdono efficacia, perché la proposizione dell’istanza stessa può condurre o ad un suo accoglimento (con connesso rilascio della concessione edilizia in sanatoria e superamento degli atti sanzionatori impugnati), oppure alla reiezione l’istanza e la P.A. è, allora, tenuta, in base all’art. 40, comma 1, della l. n. 47/1985 e s.m.i., al completo riesame della fattispecie, assumendo, ove del caso, nuovi, e questa volta definitivi, provvedimenti sanzionatori che troveranno esecuzione, ovvero saranno oggetto di autonoma impugnazione (Consiglio Stato, Sezione V, 19.02.1997, n. 165; Sezione VI, 07.05.2009, n. 2833 e 26.03.2010, n. 1750) (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 08.06.2011 n. 3460 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAAbuso edilizio - Opere realizzate in difformità dal titolo abilitativo - Obbligo della P.A. di indicare le modalità per rendere le opere conformi agli strumenti urbanistici - Non sussiste.
A fronte di opere realizzate in difformità dal titolo abilitativo, la P.A. non è tenuta ad indicare le modalità per renderle conformi agli strumenti urbanistici (tratto da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 08.06.2011 n. 1469 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATADiniego di permesso di costruire in sanatoria - Mancato preavviso di diniego - Potere vincolato - Art. 21-octies L. n. 241/1990 - Legittimità.
Il diniego di permesso di costruire in sanatoria non preceduto dalla comunicazione del c.d. preavviso di rigetto non può portare all'annullamento dell'atto ex art. 21-octies, Legge 241/1990, in considerazione della natura vincolata del potere di esercitato e qualora ricorra la correttezza del contenuto dispositivo del provvedimento impugnato (cfr. TAR Milano, sent. n. 2211/2010) (tratto da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 08.06.2011 n. 1468 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATANon vi sono controinteressati cui notificare l’impugnativa di una ordinanza di demolizione.
Nell’impugnazione di un’ordinanza di demolizione non sono configurabili controinteressati nei confronti dei quali sia necessario instaurare un contraddittorio, anche nel caso in cui sia palese la posizione di vantaggio che scaturirebbe per il terzo dall'esecuzione della misura repressiva ed anche quando il terzo avesse provveduto a segnalare all'Amministrazione l'illecito edilizio da altri commesso. Ciò perché la qualità di controinteressato, cui il ricorso deve essere notificato, va riconosciuta non già a chi abbia un interesse, anche legittimo, a mantenere in vita il provvedimento impugnato e tanto meno a chi ne subisca conseguenze soltanto indirette o riflesse, ma solo a chi dal provvedimento stesso riceva un vantaggio diretto e immediato, ossia un positivo ampliamento della propria sfera giuridica.

Ritiene il Collegio di dover innanzitutto richiamare, sotto un profilo generale, il condivisibile avviso giurisprudenziale alla stregua del quale nell’impugnazione di un’ordinanza di demolizione non sono configurabili controinteressati nei confronti dei quali sia necessario instaurare un contraddittorio, anche nel caso in cui sia palese la posizione di vantaggio che scaturirebbe per il terzo dall'esecuzione della misura repressiva ed anche quando il terzo avesse provveduto a segnalare all'Amministrazione l'illecito edilizio da altri commesso.
Ciò perché la qualità di controinteressato, cui il ricorso deve essere notificato, va riconosciuta non già a chi abbia un interesse, anche legittimo, a mantenere in vita il provvedimento impugnato e tanto meno a chi ne subisca conseguenze soltanto indirette o riflesse, ma solo a chi dal provvedimento stesso riceva un vantaggio diretto e immediato, ossia un positivo ampliamento della propria sfera giuridica.
Va da sé, inoltre, che il riconoscimento di una posizione di controinteressato non opera in relazione ad esigenze processuali, ma deve essere condotto sulla scorta del cosiddetto elemento "sostanziale", cioè sulla base dell’individuazione della titolarità di un interesse analogo e contrario alla posizione legittimante del ricorrente, ovvero del cosiddetto elemento "formale", cioè sulla base della indicazione nominativa nel provvedimento di colui che ne abbia un interesse qualificato alla conservazione.
Traslando tali principi in materia edilizia -ed in particolare con riguardo a provvedimenti di natura repressiva di illecito edilizio, come quelli di cui si discute- consegue che i proprietari confinanti dell’area nella quale è stato realizzato un manufatto abusivo del quale è stata ordinata la demolizione dall’Autorità competente, quali sono i sigg. Cozzi e Ferrara, non rivestono la posizione giuridica di controinteressati nel giudizio instaurato per l'annullamento del provvedimento demolitorio (cfr. tra le ultime, TAR Molise 12.03.2009, n. 79 e la giurisprudenza ivi richiamata) (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 06.06.2011 n. 3380 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAOpere abusive, demolizione senza motivazioni solenni.
Presupposto per l'emanazione dell'ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive è soltanto la constatata esecuzione di queste ultime in assenza o in totale difformità del titolo concessorio, con la conseguenza che, essendo l'ordinanza atto dovuto, essa è sufficientemente motivata con l'accertamento dell'abuso, essendo ''in re ipsa'' l'interesse pubblico alla sua rimozione.
In caso di abuso edilizio “l'ordinanza di demolizione non richiede, in linea generale, una specifica motivazione; l'abusività costituisce di per sé motivazione sufficiente per l'adozione della misura repressiva in argomento. Ne consegue che, in presenza di un'opera abusiva, l'autorità amministrativa è tenuta ad intervenire affinché sia ripristinato lo stato dei luoghi, non sussistendo alcuna discrezionalità dell'amministrazione in relazione al provvedere” (TAR Lazio Roma, sez. I, 19.07.2006, n. 6021).
Infatti “l'ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive è atto dovuto e vincolato e non necessita di motivazione ulteriore rispetto all'indicazione dei presupposti di fatto e all'individuazione e qualificazione degli abusi edilizi” (TAR Marche Ancona, sez. I, 12.10.2006, n. 824) ed, ancora, “presupposto per l'emanazione dell'ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive è soltanto la constatata esecuzione di queste ultime in assenza o in totale difformità del titolo concessorio, con la conseguenza che, essendo l'ordinanza atto dovuto, essa è sufficientemente motivata con l'accertamento dell'abuso, essendo "in re ipsa" l'interesse pubblico alla sua rimozione e sussistendo l'eventuale obbligo di motivazione al riguardo solo se l'ordinanza stessa intervenga a distanza di tempo dall'ultimazione dell'opera avendo l'inerzia dell'amministrazione creato un qualche affidamento nel privato” (Consiglio di Stato, sez. V, 29.05.2006 n. 3270).
Quanto all’avvenuta presentazione ad opera dell’istante di un’istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 D.P.R. 380/2001 (in data 30.12.2009), essa non dispiega efficacia alcuna in punto di legittimità dell’atto impugnato, emanato anteriormente.
Peraltro, la difesa di parte istante non ha dedotto di aver provveduto alla tempestiva impugnazione del provvedimento di diniego, espresso o tacito, della richiesta sanatoria, né ha allegato l’avvenuto rilascio del titolo in sanatoria che, all’opposto, avrebbe determinato l’improcedibilità del presente gravame per sopravvenuta carenza di interesse (commento tratto da www.ipsoa.it - TAR Campania-Napoli, Sez. III, sentenza 03.06.2011 n. 2961 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATANon è vero che l’organo preposto alla tutela del vincolo paesaggistico non possa indicare prescrizioni nell’esame della domanda di condono, presupponendo che in simili fattispecie, trattandosi di fabbricati già realizzati abusivamente, la valutazione dovrebbe avere ad oggetto l’immobile per come realizzato.
Invero, poiché ai sensi dell’art. 32 della legge 47/1985 il rilascio della concessione in sanatoria per opere eseguite in aree sottoposte a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela vincolo medesimo, deve inferirsi che l’autorità amministrativa così come ha il potere di negare il parere di competenza, ritenendo l’intervento realizzato incompatibile con l’esigenza di salvaguardia dell’interesse paesaggistico, al contempo abbia anche quello di indicare prescrizioni: si tratta infatti di una applicazione del generale principio di proporzionalità che impone di tutelare l’interesse pubblico primario con il minor sacrificio possibile per quello privato antagonista; se il diritto del privato allo sfruttamento edificatorio del terreno in proprietà può essere tutelato con una prescrizione correttiva idonea a renderlo compatibile con la valenza paesaggistica dell’area, non può l’amministrazione adottare il più gravoso provvedimento negativo, di per sé ostativo alla possibilità di sanare in radice l’opera abusiva.

Infondato è anche il secondo motivo di doglianza con cui i ricorrenti censurano la possibilità per l’organo preposto alla tutela del vincolo paesaggistico di indicare prescrizioni nell’esame della domanda di condono, sul presupposto che in simili fattispecie, trattandosi di fabbricati già realizzati abusivamente, la valutazione dovrebbe avere ad oggetto l’immobile per come realizzato.
In senso contrario deve invece osservarsi che poiché ai sensi dell’art. 32 della legge 47/1985 il rilascio della concessione in sanatoria per opere eseguite in aree sottoposte a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela vincolo medesimo, deve inferirsi che l’autorità amministrativa così come ha il potere di negare il parere di competenza, ritenendo l’intervento realizzato incompatibile con l’esigenza di salvaguardia dell’interesse paesaggistico, al contempo abbia anche quello di indicare prescrizioni: si tratta infatti di una applicazione del generale principio di proporzionalità che impone di tutelare l’interesse pubblico primario con il minor sacrificio possibile per quello privato antagonista; se il diritto del privato allo sfruttamento edificatorio del terreno in proprietà può essere tutelato con una prescrizione correttiva idonea a renderlo compatibile con la valenza paesaggistica dell’area, non può l’amministrazione adottare il più gravoso provvedimento negativo, di per sé ostativo alla possibilità di sanare in radice l’opera abusiva.
Né può opporsi la forza del fatto compiuto per comprimere il potere di valutazione dell’autorità preposta alla tutela dell’interesse paesaggistico, poiché la condizione di chi costruisce senza il preventivo rilascio del titolo edilizio abilitativo prescritto dalla legge non è tale da configurare una situazione di affidamento meritevole di tutela per l’ordinamento al punto da limitare il potere dell’autorità amministrativa di tutela degli interessi pubblici che dall’attività di edificazione possono risentire pregiudizio.
Chi costruisce in assenza di concessione edilizia lo fa a proprio rischio e pericolo sicché deve necessariamente sottostare alle conseguenze derivanti dai giudizi legittimamente espressi dalla autorità preposta alla tutela del vincolo allorquando, pur non valutando l’intervento come assolutamente incompatibile con l’interesse pubblico primario affidato alla propria cura, ciò non di meno ritenga opportuno prescrivere delle modifiche al fine di operare un bilanciamento ragionevole tra l’interesse privato alla edificazione e l’interesse pubblico alla tutela del vincolo (TAR Molise, sentenza 01.06.2011 n. 307 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

maggio 2011

EDILIZIA PRIVATA: Variazioni essenziali.
Secondo le disposizioni dell’art. 32, lett. c), del T.U. n. 380/2001, costituiscono variazioni essenziali le “modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato ovvero della localizzazione dell’edificio sull’area di pertinenza”.
Ne consegue che la modifica della localizzazione dell’edificio integra una variazione essenziale rispetto al progetto qualora si sia in presenza di una traslazione tale da comportare lo spostamento del fabbricato su un’area totalmente o pressoché totalmente diversa da quella originariamente prevista: a detta modifica, pertanto, si connette la necessità di una nuova valutazione del progetto da parte dell’amministrazione concedente, sotto il profilo della sua compatibilità con i parametri urbanistici e con la considerazione dell’area (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 31.05.2011 n. 21781 - link a www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATA: Sanzione amministrativa e non penale per l'assenza del Durc.
Le omissioni contributive legate al Durc non prevedono sanzioni penali ma esclusivamente amministrative.
Lo precisa la Corte di Cassazione, III Sez. penale, con la sentenza 31.05.2011 n. 21780.
I giudici hanno precisato che “il legislatore non ha inteso prevedere sanzioni penali per le omissioni riferite alla trasmissione del DURC e sanzioni siffatte non possono essere introdotte facendo ricorso alla previsione dell’articolo 44, primo comma, lettera a) del testo unico n. 380/2001”.
La norma prevista dall’articolo 44 del Dpr 380/2001 risponde “all’esigenza di evitare che vadano esenti da pena condotte di aggressione al territorio che si traducono nella violazione sostanziale delle norme che prescrivono le modalità con cui possono concretamente essere effettuate le trasformazioni del suolo”.
Ma il Durc è un certificato che attesta la regolarità dell’impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi. Infatti, in caso di assenza del Durc il comma 10 dell’articolo 90 del Dlgs 81/2008 prevede una sanzione amministrativa e non penale
(massima tratta e link a www.diritto24.ilsole24ore.com).
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Il D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 1, lett. a), sanziona attualmente "l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal presente titolo, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire".
Tale fattispecie penale trova i propri precedenti normativi nella L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. a), e nella L. n. 1150 del 1942, art. 41, lett. a), e le Sezioni Unite di questa Corte -con la sentenza 12.11.1993, Borgja, riferita alla previsione della L. n. 47 del 1985- hanno posto in rilievo che, nell'ambito dell'organico quadro della disciplina urbanistica posta dalla L. n. 1150 del 1942, "appariva evidente che l'oggetto della tutela penale s'identificasse nel bene strumentale del controllo della disciplina degli usi del territorio".
Dopo l'entrata in vigore della L. n. 765 del 1967 (introduttiva, tra l'altro, degli standard urbanistici e della salvaguardia degli usi pubblici e sociali del territorio) e della legge di tutela paesaggistica n. 431/1985, però, "l'urbanistica non può farsi solo consistere nella disciplina dell'attività edilizia, dovendosi la relativa nozione estendere alla disciplina degli usi del territorio in senso sociale, economico e culturale, ivi compresa la valorizzazione delle risorse ambientali, nonché alle relazioni che devono instaurarsi tra gli elementi del territorio e non soltanto dell'abitato" (concetto riaffermato da Cass., sez. 3^, 10.06.1997, n. 5514).
Nel contesto della L. n. 47 del 1985, art. 20, le Sezioni Unite hanno ravvisato "una gradualità crescente delle pene edittali in rapporto al grado di lesione dell'interesse tutelato", rilevando in particolare che "la previsione della lettera a) comprende le trasgressioni residuali, sempreché apprezzabili penalmente, cioè non depenalizzate".
Trattasi di considerazioni sicuramente pertinenti anche rispetto alla nuova formulazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 1, lett. a), con la necessaria precisazione che il concetto di "residualità" deve essere interpretato alla stregua del principio di tassatività delle fattispecie penali incriminataci, che porta comunque ad escludere dall'ambito di operatività della contravvenzione in oggetto inosservanze diverse da quelle individuabili secondo il tenore letterale della norma.
Nella ricostruzione delle singole ipotesi di inosservanza che integrano il precetto della disposizione sanzionatoria in esame -comunemente e pacificamente considerata quale "norma penale in bianco" (vedi Cass., Sez. Unite: 29.05.1992, Aramini e 12.11.1993, Borgja)- e con precipuo riferimento alla "inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive", ritiene il Collegio che inosservanze siffatte devono pur sempre riguardare la condotta di trasformazione urbanistica o edilizia del territorio.
Il D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 1, lett. a), si riferisce testualmente alle disposizioni di legge "previste nel presente titolo", vale a dire il titolo 4^ della prima parte del testo unico in materia edilizia, comprendente gli artt. da 27 a 51, e ciò si palesa come una formulazione riduttiva rispetto alla corrispondente fattispecie incriminatrice previgente (la L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. a), che, punendo "l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dalle presente legge, dalla L. 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni e integrazioni", veniva interpretata come un rinvio aperto a tutta la legislazione urbanistico-edilizia, comprensiva - secondo parte della giurisprudenza (vedi Cass., sez. 3^: 07.03.1993, Gorraz e 07.03.1995, Garofalo)- anche delle leggi regionali che costituiscano integrazione dette norme per il controllo dell'attività urbanistica ed edilizia.
Nel precetto attualmente vigente (più aderente al principio di tassatività della fattispecie penale) manca qualsiasi riferimento espresso alla possibilità di integrazione del D.P.R. n. 380 del 2001, artt. da 27 a 51 da parte della legislazione regionale (tenendo sempre conto, comunque, della preclusione posta dall'art. 10, u.c. nei casi in cui sia la legge regionale ad individuare ulteriori interventi sottoposti al preventivo rilascio del permesso di costruire).
Quello che più costa, però, nella valutazione della vicenda in esame, è che la violazione contestata afferisce ad un adempimento di carattere amministrativo che non riguarda la condotta di trasformazione del territorio.
Il DURC documento unico di regolarità contributiva, disciplinato attualmente, per le opere edilizie, dal D.Lgs. 09.04.2008, n. 81, art. 90 (in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro) come modificato dal D.Lgs. n. 106 del 2009 è un certificato che attestala regolarità di un'impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di INPS, INAIL e Casse Edili, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.
Esso, ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008, stesso art. 90, comma 9, lett. c), deve essere trasmesso dal committente o dal responsabile dei lavori "all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività".
La normativa nazionale in materia di regolarità contributiva è spesso integrata da leggi regionali che individuano ulteriori fasi o particolari motivazioni che rendano necessario acquisire il DURC (ad es.: richiesta del certificato, nei casi di lavori privati in edilizia, anche alla fine dei lavori).
Il DURC rappresenta, dunque, un utile strumento per l'osservazione delle dinamiche del lavoro ed una forma di contrasto al lavoro sommerso e consente il monitoraggio dei dati e delle attività delle imprese affidatane di appalti.
Tutto ciò non ha nulla in comune con il governo del territorio (anche nella sua accezione più ampia) e la previsione del D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 90, comma 10, -secondo la quale "in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo"- ha carattere di sanzione amministrativa ulteriore rispetto alla sanzione amministrativa pecuniaria comminata, per la violazione dell'art. 90, comma 9, lett. c), dall'art. 157, lett. c), medesimo D.Lgs. in esame.
Il legislatore, dunque, non ha inteso prevedere sanzioni penali per le omissioni riferite alla trasmissione del DURC e sanzioni siffatte non possono essere surrettiziamente introdotte facendo ricorso alla previsione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 1, lett. a).
Una norma residuale in materia di reati edilizi ed urbanistici -quale è pacificamente considerata quella di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 1, lett. a),- risponde, infatti, all'esigenza di evitare che vadano esenti da pena condotte di aggressione al territorio che si traducono nella violazione sostanziale delle norme che prescrivono le modalità con cui possono concretamente essere effettuate le trasformazioni del suolo.
Nella specie, in conclusione, il Tribunale ha correlato la sanzione penale alla inosservanza di una normativa prevista dalla legislazione statale e da quella regionale non a fini urbanistici ed in relazione ad un comportamento omissivo per il quale, in sede propria, il legislatore statale ha inteso comminare soltanto sanzioni amministrative.
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Niente condanna penale se non si presenta il Durc. Non possono essere applicate le regole a tutela del territorio.
L'omessa presentazione del Durc non è un reato. E, di conseguenza, non può essere sanzionata sul piano penale, ma solo su quello amministrativo. No quindi a tentativi surrettizi di inasprimento del trattamento punitivo utilizzando la disciplina di contrasto agli illeciti edilizi o urbanistici.
Lo chiarisce la Corte di Cassazione, Sez. III penale, con la sentenza 31.05.2011 n. 21780 (link a www.diritto24.ilsole24ore.com).
La pronuncia ha così annullato la condanna che era stata inflitta dal giudice unico di Firenze a due rappresentanti legali di società cooperative che, titolari di permessi a costruire, avevano trascurato di presentare il documento di regolarità contributiva della srl cui erano stati subappaltati i lavori.
Il giudice fiorentino aveva ritenuto di dovere applicare la lettera a) dell'articolo 44 del Dpr 380/2001, una sorta di "norma penale in bianco" che colpisce le illecite condotte di trasformazione urbanistica o edilizia del territorio. La Cassazione, però, nell'affrontare la questione, fa notare come la mancata presentazione del Durc «afferisce a un adempimento di carattere amministrativo che non riguarda la condotta di trasformazione del territorio». Il Durc è, infatti, un certificato che attesta la regolarità di un'impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi previsti dalla disciplina in vigore a favore di Inps, Inail e casse edili. Deve essere trasmesso dal committente o dal responsabile dei lavori all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività.
Il Durc costituisce così «un utile strumento per l'osservazione delle dinamiche del lavoro ed una forma di contrasto al lavoro sommerso e consente il monitoraggio dei dati e delle imprese affidatarie di appalti». Nulla però che abbia a che vedere con il governo del territorio, neppure in senso ampio. La sospensione del titolo abilitativo, come misura per l'omessa presentazione, ha natura di sanzione amministrativa che va a sommarsi all'altra sanzione amministrativa pecuniaria.
La conclusione è così per l'esclusione assoluta di qualsiasi rilevanza penale per la condotta di mancata presentazione del documento. La norma che è stata utilizzata dal giudice unico di Firenze è invece una disposizione residuale contro i reati edilizi e urbanistici e risponde all'esigenza di colpire comportamenti di aggressione al territorio in violazione delle norme che disciplinano le trasformazioni del suolo (articolo Il Sole 24 Ore dell'01.06.2011).

EDILIZIA PRIVATAOrdinanza di ripristino - Manutenzione ordinaria - Realizzabile senza titolo abilitativo - Illegittimità.
L'intervento edilizio contestato come abusivo, consiste sostanzialmente in una manutenzione ordinaria, con utilizzo di materiali differenti, riconducibile pacificamente alle ipotesi di cui agli artt. 3 D.P.R. n. 380/2001 e 27 L.R. n. 12/2005, in quanto trattasi di opere che non incidono sulla struttura sostanziale del manufatto, risultando, di conseguenza, per lo stesso, non necessario un titolo abilitativo e illegittima l'ordinanza di ripristino impugnata (tratto da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 30.05.2011 n. 1377 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: L'eventuale impossibilità di demolire per motivi di statica dell’edifico (conforme) è motivo per evitare l’applicazione delle sanzioni coattive previste dal seguito della procedura di sanzione dell’abuso edilizio in caso di inottemperanza (demolizione d’ufficio ed acquisizione gratuita dell’opera con area di sedime).
La eventuale impossibilità di demolire per motivi di statica dell’edifico non inficia in alcun modo l’ordine di demolizione, ma può al più –qualora effettivamente provata- costituire motivo per evitare l’applicazione delle sanzioni coattive previste dal seguito della procedura di sanzione dell’abuso edilizio in caso di inottemperanza (demolizione d’ufficio ed acquisizione gratuita dell’opera con area di sedime) (in senso conforme Tar Campania, Napoli, sez. VII, n. 1624 del 28.03.2008) (TAR Lombardia-Brescia, Sez. I, sentenza 27.05.2011 n. 792 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAOrdinanza di ingiunzione di demolizione - Abuso commesso da precedente proprietario - Valutazione di abusività dell'opera - Successione nella posizione - Legittimità.
L'acquirente di un immobile succede nel diritto reale e nelle posizioni attive e passive che facevano capo al precedente proprietario e che sono inerenti alla cosa, ivi compresa l'abusiva trasformazione, subendo gli effetti dell'ingiunzione di demolizione impartita, pur ove l'abuso sia stato commesso prima della traslazione della proprietà, risultando conseguentemente legittima l'ordinanza di ingiunzione di demolizione impugnata (tratto da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 25.05.2011 n. 1346 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Manufatti abusivi - Provvedimenti di concessione in sanatoria - Impugnazione da parte di terzi - Termine - Decorrenza - Individuazione.
Ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione, da parte di terzi, di provvedimenti di concessione in sanatoria di manufatti abusivi, occorre avere esclusivo riguardo alla data di scadenza della pubblicazione del provvedimento a sanatoria - da effettuarsi in forza dell'art. 20, t.u. in materia edilizia di cui al d.P.R. n. 380 del 2001 e dell'art. 21, l. n. 1034 del 06.12.1971 (applicabili anche a tale tipo di titolo abilitativo), in quanto qui già compiutamente nota la lesione materiale subita, che peraltro continua a costituire, anch'essa, necessitato presupposto per l'impugnativa (TAR Campania Napoli, sez. VII, 06.05.2005, n. 5552; TAR Puglia Lecce, sez. III, 21.05.2009 n. 1200) (TAR Puglia-Lecce, Sez. I, sentenza 25.05.2011 n. 971 - link a www.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATA: Il regime sanzionatorio applicabile agli abusi edilizi è quello vigente al momento dell’irrogazione della sanzione non già quello in vigore all’epoca di realizzazione dell’abuso, e ciò in ragione della natura ripristinatoria della sanzione, non ascrivibile al genus delle pene afflittive –cui propriamente si attaglia il divieto di retroattività–, onde soccorre il principio generale tempus regit actum per l’individuazione della disciplina cui deve attenersi l’Amministrazione comunale che accerti l’abuso.
L’ordine di demolizione, come tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, è atto vincolato che non richiede uno specifico apprezzamento delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest’ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione, non potendo neppure ammettersi l’esistenza di un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può giammai legittimare.

E’ pur vero che la normativa dell’epoca non si occupava delle conseguenze dell’abuso, tuttavia il regime sanzionatorio applicabile agli abusi edilizi è quello vigente al momento dell’irrogazione della sanzione non già quello in vigore all’epoca di realizzazione dell’abuso, e ciò in ragione della natura ripristinatoria della sanzione, non ascrivibile al genus delle pene afflittive –cui propriamente si attaglia il divieto di retroattività–, onde soccorre il principio generale tempus regit actum per l’individuazione della disciplina cui deve attenersi l’Amministrazione comunale che accerti l’abuso (v. TAR Liguria, Sez. I, 21.04.2009 n. 779).
Quanto alla lamentata assenza di motivazione a proposito di un ordine di ripristino dello stato dei luoghi intervenuto a notevolissima distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso –con conseguente necessità di valutazione dell’affidamento ingenerato e della buona fede del privato e di comparazione dell’interesse pubblico con gli altri interessi in tal modo sacrificati–, va richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l’ordine di demolizione, come tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, è atto vincolato che non richiede uno specifico apprezzamento delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest’ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione, non potendo neppure ammettersi l’esistenza di un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può giammai legittimare (v., ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 11.01.2011 n. 79) (TAR Emilia Romagna-Parma, sentenza 25.05.2011 n. 154 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAL’obbligazione di pagamento degli oneri concessori sorge con il rilascio della concessione edilizia e la giurisprudenza è concorde nel ritenere che la determinazione del contributo dovuto per gli oneri in questione debba essere riferita al momento in cui sorge l’obbligazione.
Il considerevole lasso di tempo decorso tra la presentazione della domanda di sanatoria ed il rilascio della concessione non può essere utilmente valorizzato nell’ottica della individuazione di decorrenze del termine per la formazione del silenzio-assenso (e, così, del decorso della prescrizione) diverse da quelle normativamente indicate né per sollecitare una non meglio specificata “giusta mediazione” che tenga conto delle tariffe eventualmente più favorevoli esistenti all’epoca della presentazione della domanda di sanatoria.

L’obbligazione di pagamento degli oneri concessori sorge con il rilascio della concessione edilizia e la giurisprudenza è concorde nel ritenere che la determinazione del contributo dovuto per gli oneri in questione debba essere riferita al momento in cui sorge l’obbligazione.
In tale contesto, il considerevole lasso di tempo decorso tra la presentazione della domanda di sanatoria ed il rilascio della concessione non può essere utilmente valorizzato nell’ottica della individuazione di decorrenze del termine per la formazione del silenzio-assenso (e, così, del decorso della prescrizione) diverse da quelle normativamente indicate né per sollecitare una non meglio specificata “giusta mediazione” che tenga conto delle tariffe eventualmente più favorevoli esistenti all’epoca della presentazione della domanda di sanatoria (quanto a quelle vigenti al momento di realizzazione dell’opera abusiva, lo stesso ricorrente riconosce che sarebbe ingiusto agevolare il responsabile) (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 24.05.2011 n. 3116 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAE' illegittima l'ordinanza di demolizione di lavori edilizi consistenti in: tinteggiatura, sostituzione di alcuni punti luce, rimozione e sostituzione di rivestimenti e servizi del vano WC, rimozione del rivestimento vano cucina e spicconatura dell’impianto idrico.
Ai sensi dell’art. 3 primo comma lett. a) T.U. 06.06.2001 n. 380, si intendono per <interventi di manutenzione ordinaria>, <gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti>.
Secondo le previsioni del successivo art. 6, comma 1, lett. a), siffatti interventi <sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo>.
Orbene, come si apprende dalla lettura della relazione del Vigile urbano 17.01.2001 alla quale fa rinvio il provvedimento impugnato, il sig. ... ha posto in essere all’interno della sua unità abitativa interventi consistenti in <tinteggiatura, sostituzione di alcuni punti luce, rimozione e sostituzione di rivestimenti e servizi del vano WC, rimozione del rivestimento vano cucina e spicconatura dell’impianto idrico>, quest’ultima al fine di sostituire i tubi ammalorati.
Tutto qui.
Appare evidente che sulla base della piana lettura delle norme sopraindicate, effettivamente in relazione a tali interventi, che, giova ribadirlo, non hanno comportato la benché minima modificazione di superfici, volumi, altezze, aspetto esteriore e destinazione funzionale, ma si sono risolti in una mera attività manutentiva rivolta esclusivamente a conservare il buone condizioni di funzionalità e fruibilità il preesistente, non occorreva alcuna preventiva autorizzazione.
Ne consegue che l’impugnato provvedimento, come è stato puntualmente dedotto in ricorso, è illegittimo in quanto, in relazione ai sopra descritti interventi, postula, invece, il previo rilascio di un, non meglio descritto, <necessario titolo abilitativo> ed addirittura applica la sanzione pecuniaria di cui all’art. 37 T.U. cit. (TAR Campania-Salerno, Sez. I, sentenza 24.05.2011 n. 967 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Conformità urbanistica, se la P.A. tace vuol dire ''niet''.
Il silenzio fatto formare sull'istanza di accertamento di conformità urbanistica ai sensi dell'art. 13, L. n. 47 del 1985 non ha valore di silenzio-inadempimento, ma di silenzio-rigetto. Il silenzio fatto formare sull'istanza di accertamento di conformità urbanistica ai sensi dell'art. 13, L. n. 47 del 1985 non ha valore di silenzio-inadempimento, ma di silenzio-rigetto con la conseguenza che, all'atto della sua formazione per inutile decorso del relativo termine, non sussiste un obbligo di provvedere, dovendosi già ritenere costituito il provvedimento negativo tacito da impugnare con onere, in capo all'interessato, di dimostrare la compatibilità dell'opera realizzata sine titulo con la normativa primaria e secondaria sotto il cui imperio essa ricade.
La disciplina dell'art. 21, D.P.R. n. 380 del 2001, TU dell'edilizia, si coordina con quella contenuta nell'art. 20, comma 9, il quale dispone che decorsi i termini per la conclusione del procedimento di rilascio del permesso di costruire, senza che l'amministrazione abbia adottato il relativo provvedimento, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio rifiuto.
In materia di procedimento per il rilascio della concessione edilizia, art. 20, T.U. n. 380 del 06.06.2001, ripetendo le previsioni dell'art. 4, D.L. n. 398 del 05.10.1993, impone precisi termini per il completamento dell'istruttoria da parte del dirigente responsabile del procedimento, per il rilascio del parere da parte della commissione edilizia comunale e finalmente per l'adozione del provvedimento conclusivo.
Il parere favorevole della commissione edilizia comunale non equivale quindi a concessione edilizia, ma rappresenta uno degli elementi istruttori della pratica che porterà la pubblica amministrazione all'emanazione del provvedimento conclusivo di concessione edilizia. Il TAR si è, quindi, espresso circa la declaratoria di illegittimità del silenzio rifiuto sulla domanda di autorizzazione in sanatoria ex art. 13, L. 28.02.1985, n. 47, presentata al Comune.
Il Comune, sulla base di una comunicazione della Regione, che denunciava la presenza di due tettoie eseguite senza la prescritta autorizzazione, ingiunse alla proprietà di demolirle nel termine di trenta giorni.
La proprietà, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 13, L. 28.02.1985, n. 47, presentò istanza di autorizzazione in sanatoria.
Poiché il Sindaco non si è mai pronunciato su tale domanda, essendo trascorsi i sessanta giorni stabiliti dal secondo comma del citato art. 13, L. n. 47 del 1985, essa deve intendersi respinta.
Il ricorrente si duole del silenzio rifiuto formatosi per l'inutile decorso del termine di sessanta giorni indicato dall'art. 13, L. 28.02.1985, n. 47 sull'istanza di accertamento di conformità, quale prodotta ai sensi della cennata normativa (commento tratto da www.ipsoa.it - TAR Piemonte, Sez. II, sentenza 20.05.2011 n. 494 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Il silenzio fatto formare sull'istanza di accertamento di conformità urbanistica ai sensi dell'art. 13 della legge n. 47/1985 non ha valore di silenzio-inadempimento, ma di silenzio-rigetto con la conseguenza che, all'atto della sua formazione per inutile decorso del relativo termine, non sussiste un obbligo di provvedere, dovendosi già ritenere costituito il provvedimento negativo tacito da impugnare con onere, in capo all'interessato, di dimostrare la compatibilità dell'opera realizzata sine titulo con la normativa primaria e secondaria sotto il cui imperio essa ricade.
Il ricorrente si duole del silenzio rifiuto formatosi per l'inutile decorso del termine di sessanta giorni indicato dall'art. 13 della L. 28.02.1985, n. 47 sull'istanza di accertamento di conformità, quale prodotta ai sensi della cennata normativa.
Nella prospettazione della censura l'Amministrazione sarebbe venuta meno all'obbligo di legge (art. 13 della L. 47 del 1985 ed artt. 2 e 3 della I. 241 del 1990) di concludere il procedimento con un provvedimento motivato.
Il ricorso va respinto non essendo fondata la doglianza che regge l'impugnativa secondo cui l'amministrazione non poteva sottrarsi all'obbligo di fornire risposta espressa e motivata alla richiesta di permesso di costruire in sanatoria, avanzata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 36 del T.U. in materia edilizia n. 380 del 2001.
Va ribadito, in linea con la prevalente giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, sez. IV, nn. 100 del 2010, 1710 e 598 del 2006), che il silenzio fatto formare sull'istanza di accertamento di conformità urbanistica ai sensi dell'art. 13 della legge n. 47/1985 non ha valore di silenzio-inadempimento, ma di silenzio-rigetto con la conseguenza che, all'atto della sua formazione per inutile decorso del relativo termine, non sussiste un obbligo di provvedere, dovendosi già ritenere costituito il provvedimento negativo tacito da impugnare con onere, in capo all'interessato, di dimostrare la compatibilità dell'opera realizzata sine titulo con la normativa primaria e secondaria sotto il cui imperio essa ricade (ex multis, Tar Campania-Napoli, 07.09.2007, n. 7958; sezione VII, 24.06.2008, n. 6118 e 3501 del 07.05.2008, n. 3501; Tar Liguria, sezione I, 24.06.2007, n. 1114; Tar Lombardia-Milano, sezione II, 21.03.2006, n. 642; Tar Piemonte-Torino, sezione I, 08.03.2006, n. 1173; Tar Sicilia-Catania, sezione I, 17.10.2005, n. 1723) (TAR Piemonte, Sez. II, sentenza 20.05.2011 n. 494 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Cessione a terzi di manufatto abusivo.
L’esecuzione di un sequestro o di un ordine di demolizione di un immobile abusivamente realizzato non è preclusa dall’intervenuta cessione a terzi del manufatto, operando la demolizione nei confronti di chiunque abbia la disponibilità di un manufatto che continui ad arrecare pregiudizio al territorio (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 19.05.2011 n. 19736 - link a www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATAOrdinanza di ingiunzione di demolizione - Difetto di legittimazione ad agire - Interesse differenziato - Inammissibilità.
E' esclusa in capo al progettista, al direttore dei lavori ed anche all'impresa esecutrice delle opere, la titolarità di un interesse legittimo differenziato che consenta loro l'impugnazione di provvedimenti relativi ad opere edilizie, potendo semmai gli stessi proporre intervento "ad adiuvandum" nel giudizio promosso dal committente proprietario, risultando, di conseguenza, il ricorso avverso un'ordinanza di ingiunzione di demolizione di opere difformi rispetto al titolo abilitativo interposto da tali soggetti, inammissibile per difetto di legittimazione ad agire (tratto da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 19.05.2011 n. 1285 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Abusi edilizi, rilevanza circolari.
La circolare interpretativa è atto interno alla pubblica amministrazione che si risolve in un mero ausilio interpretativo e non esplica alcun effetto vincolante non solo per il giudice penale, ma anche per gli stessi destinatari poiché non può comunque porsi in contrasto con l’evidenza del dato normativo (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 17.05.2011 n. 19330 - link a www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATA: Condono edilizio: le indicazioni ministeriali non eliminano il rischio demolizione.
Il rispetto della indicazioni contenute in una circolare ministeriale non mette al riparo dal rischio abbattimento dell’opera abusiva. Infatti, se le indicazioni non sono conformi alla legge non hanno alcun valore.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, Sez. III penale, con la sentenza 17.05.2011 n. 19330.
Per la Suprema corte, infatti, nella valutazione della domanda di sospensione dell’esecuzione -a seguito della presentazione di una istanza di condono- il giudice deve innanzi tutto verificare la sussistenza dei “requisiti di condonabilità delle opereex lege. E siccome la norma si riferisce espressamente alle “nuove costruzioni residenziali”, “nessuna rilevanza può assumere il contenuto della circolare”.
Infatti, come chiarito anche dalle Sezioni unite civili (23031/2007), le circolari hanno “natura di atti meramente interni alla pubblica amministrazione” ed “esprimono esclusivamente un parere dell’amministrazione medesima non vincolante per il contribuente, per gli uffici, per la stessa autorità che l’ha emanata e per il giudice”.
Dunque, per i giudici di Piazza Cavour la circolare interpretativa “si risolve in un mero ausilio interpretativo e non esplica alcun effetto vincolante non solo per il giudice penale, ma anche per gli stessi destinatari poiché non può comunque porsi in contrasto con l’evidenza del dato normativo” (massima tratta da www.diritto24.ilsole24ore.com).
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Condono edilizio, le indicazioni ministeriali non mettono al riparo dall'abbattimento.
Non si ferma l'ordine di demolizione dell'opera abusiva anche se la costruzione è conforme alle indicazioni contenute in una circolare ministeriale. A nulla vale, dunque, che il ministero delle Infrastrutture, con un proprio atto interpretativo, abbia esteso la portata del condono del 2003 anche agli immobili non residenziali.
Per la Cassazione, sentenza n. 19330/2011, infatti, i paletti rimangono quelli fissati dalla legge e dunque l'opera abusiva "non residenziale" va abbattuta, anche in pendenza di regolare domanda di condono edilizio.
La circolare ha solo valore interpretativo.
Niente da fare dunque per una signora di Cava dei Tirreni che aveva basato la richiesta di sospensiva dell'ordine di abbattimento sulle indicazioni contenute nella circolare del ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture n. 2699/2005 che «espressamente ammetteva la condonabilità degli interventi aventi destinazione non residenziale».
Verificare la condonabilità delle opere.
Per la Cassazione, nella valutazione della domanda di sospensione dell'esecuzione -a seguito della presentazione di una istanza di condono- il giudice deve innanzi tutto verificare la sussistenza dei «requisiti di condonabilità delle opere» ex lege. E siccome la norma si riferisce espressamente alle «nuove costruzioni residenziali», «nessuna rilevanza può assumere il contenuto della circolare».
Infatti, come chiarito anche dalle Sezioni unite civili (23031/2007), le circolari hanno «natura di atti meramente interni alla pubblica amministrazione» ed «esprimono esclusivamente un parere dell'amministrazione medesima non vincolante per il contribuente, per gli uffici, per la stessa autorità che l'ha emanata e per il giudice».
Dunque, per la Suprema corte la circolare interpretativa «si risolve in un mero ausilio interpretativo e non esplica alcun effetto vincolante non solo per il giudice penale, ma anche per gli stessi destinatari poiché non può comunque porsi in contrasto con l'evidenza del dato normativo».
Ecco i principi fissati dalla Sezioni unite nel 2007.
1) La circolare emanata nella materia tributaria non vincola il contribuente, che resta pienamente libero di non adottare un comportamento ad essa uniforme, in piena coerenza con la regola che in un sistema tributario basato essenzialmente sull'auto tassazione, la soluzione delle questioni interpretative è affidata (almeno in una prima fase, quella, appunto, della determinazione dell'imposta da corrispondere) direttamente al contribuente.
2) La circolare nemmeno vincola, a ben vedere, gli uffici gerarchicamente sottordinati, ai quali non è vietato di disattenderla (evenienza, questa, che, peraltro, è raro che si verifichi nella pratica), senza che per questo il provvedimento concreto adottato dall'ufficio (atto impositivo, diniego di rimborso, ecc.) possa essere ritenuto illegittimo «per violazione della circolare»: infatti, se la (interpretazione contenuta nella) circolare è errata, l'atto emanato sarà legittimo perché conforme alla legge, se, invece, la (interpretazione contenuta nella) circolare è corretta, l'atto emanato sarà illegittimo per violazione di legge.
3) La circolare non vincola addirittura la stessa autorità che l'ha emanata, la quale resta libera di modificare, correggere e anche completamente disattendere l'interpretazione adottata. Tutt'al più, come è stato pure affermato, potrebbe ammettersi che il mutamento da parte dell'amministrazione di un precedente indirizzo (interpretativo) sul quale il contribuente possa aver fatto affidamento, eventualmente rilevi (o possa esse valutato) ai fini della applicazione delle sanzioni.
4) La circolare non vincola, infine, come già si è detto, il Giudice tributario (e, a maggior ragione, la Corte di Cassazione) dato che per l'annullamento di un atto impositivo emesso sulla base di una interpretazione data dall'amministrazione e ritenuta non conforme alla legge, non dovrà essere disapplicata la circolare, in quanto l'ordinamento affida esclusivamente al Giudice il compito di interpretare la norma (del resto, al Giudice tributario e' attribuita, nella materia tributaria, la giurisdizione esclusiva) (commento tratto da www.ilsole24ore.com).

EDILIZIA PRIVATA: Spontanea demolizione abuso edilizio in zona vincolata.
La spontanea demolizione dell’intervento abusivo in zona vincolata effettuata prima che venga disposta d'ufficio dall'autorità amministrativa e, comunque, prima che intervenga la condanna, comporta l’estinzione del solo reato paesaggistico di cui al comma 1 dell’articolo 181 D.Lgs. 42/2004 ma non produce alcun effetto estintivo delle violazioni edilizie eventualmente concorrenti, pur potendo essere oggetto di valutazione da parte del giudice penale per la determinazione della pena e relativamente alla mancanza di un danno penalmente rilevante o alla buona fede dell’imputato (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 17.05.2011 n. 19317 - link a www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATA: L'assenza dello Sportello unico per l'edilizia non esonera dalle autorizzazioni.
Per salvarsi dal reato di abuso edilizio non basta invocare la mancata costituzione dello Sportello unico da parte del comune.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, Sez. III penale, con la sentenza 17.05.2011 n. 19315.
Una signora condannata per aver eseguito dei lavori di ampliamento del garage in totale difformità al permesso a costruire ha sostenuto "la mancata istituzione dello Sportello Unico presso l'amministrazione comunale di Riposto e la conseguente impossibilità di presentare le dovute comunicazioni".
Una giustificazione che non ha convinto i giudici di legittimità che hanno affermato il seguente principio di diritto: "Lo Sportello Unico per l'edilizia previsto dell'articolo 5 del Dpr 380/2001 (Testo unico per l'edilizia) ha unicamente finalità di semplificazione procedimentale ed organizzativa, con la conseguenza che la mancata istituzione da parte dell'amministrazione comunale non ha alcuna incidenza sul regime autorizzativo dell'attività edilizia e non esonera, pertanto, dal conseguimento dei necessari titoli abilitativi" (massima tratta e link a www.diritto24.ilsole24ore.com).

URBANISTICA: Lottizzazione abusiva, nozione, precisazioni.
Si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio non solo quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, e comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione) ma anche quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 13.05.2011 n. 2937 - link a www.altalex.com).

EDILIZIA PRIVATA1. Condono edilizio - D.L. n. 269/2003 e L.R. n. 31/2004 - Formazione del silenzio assenso sulla domanda - Necessità di presentare tutta la documentazione ex art. 32, comma 37, D.L. n. 269/2003 - Sussiste - Necessità di effettuare il pagamento degli oneri di concessione - Sussiste.
2. Condono edilizio - D.L. n. 269/2003 e L.R. n. 31/2004 - Oneri e contributo di concessione - Commisurazione in relazione al momento del rilascio del titolo in sanatoria - Legittimità - Sussiste.
3. Condono edilizio - D.L. n. 269/2003 e L.R. n. 31/2004 - Art. 32, comma 40, D.L. n. 269/2003 - Incremento percentuale - Applicabilità agli oneri concessori relativi all'intervento edilizio - Non sussiste - Applicabilità ai diritti ed oneri correlati alla istruttoria della domanda - Sussiste.
4. Condono edilizio - D.L. n. 269/2003 e L.R. n. 31/2004 - Oneri e contributo di concessione - L. n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) - Applicabilità - Non sussiste.

1. Ai fini della configurabilità di un titolo edilizio tacito sulla domanda di condono edilizio ai sensi del D.L. n. 269/2003 e della L.R. n. 31/2004, è necessaria la presentazione, da parte dell'autore dell'abuso, di tutta la documentazione prevista dalla legge (in particolare, quella di cui al comma 37° dell'art. 32 del citato D.L.), oltre che il pagamento dell'intera somma dovuta a titolo di oneri di urbanizzazione, salvo il conguaglio eventualmente esigibile dal Comune.
2. È legittima la pretesa dell'Amministrazione volta a determinare gli oneri di urbanizzazione relativi al titolo in sanatoria tenendo conto delle tariffe vigenti all'atto del rilascio del permesso.
3. L'incremento percentuale di cui all'art. 32, comma 40, D.L. n. 269/2003, è applicabile non agli oneri concessori relativi all'intervento edilizio, ma ai diritti ed oneri correlati alla istruttoria delle domande finalizzate al rilascio del titolo abilitativo; diritti ed oneri che il Comune ha facoltà di incrementare in relazione al maggior impiego di risorse (personale e mezzi) che qualsiasi sanatoria -implicante un afflusso eccezionale di istanze da istruire ed evadere in aggiunta all'attività ordinaria- notoriamente richiede.
4. La L. n. 212/2000, recante lo "Statuto dei diritti del contribuente", non è applicabile alla materia degli oneri di urbanizzazione i quali, pur essendo generalmente ricompresi tra i corrispettivi di diritto pubblico, non hanno natura tributaria (tratto da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 12.05.2011 n. 1232 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAOrdinanza di ripristino dello stato dei luoghi - Qualificazione dell'opera - Titolo edilizio - Lievi difformità - Illegittimità.
Accertato che non sussiste una sostanziale innovazione rispetto a quanto già precedentemente autorizzato dall'Amministrazione, risulta illegittima l'ordinanza che ha ordinato la demolizione di un'opera conforme al titolo edilizio precedentemente rilasciato per carenza dei presupposti di fatto e di diritto, nonché per contraddittorietà dell'azione amministrativa (tratto da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 11.05.2011 n. 1224 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAL'accertamento di conformità previsto dall'art. 13 della L. 28.02.1985, n. 47, poi confluito nell'art. 36, d.P.R. 06.06.2001, n. 380, è diretto a sanare le opere solo formalmente abusive, in quanto eseguite senza il previo rilascio del titolo, ma conformi nella sostanza alla disciplina urbanistica applicabile per l'area su cui sorgono, vigente sia al momento della loro realizzazione che al momento della presentazione dell'istanza di sanatoria (c.d. doppia conformità).
Osserva, anzitutto, il Collegio che, sulla scorta del prevalente indirizzo giurisprudenziale: “l'accertamento di conformità previsto dall'art. 13 della L. 28.02.1985, n. 47, poi confluito nell'art. 36, d.P.R. 06.06.2001, n. 380, è diretto a sanare le opere solo formalmente abusive, in quanto eseguite senza il previo rilascio del titolo, ma conformi nella sostanza alla disciplina urbanistica applicabile per l'area su cui sorgono, vigente sia al momento della loro realizzazione che al momento della presentazione dell'istanza di sanatoria (c.d. doppia conformità)” (TAR Campania Napoli, sez. VI, 06.09.2010, n. 17306).
Il provvedimento di accertamento di conformità assume, pertanto, una connotazione eminentemente oggettiva e vincolata, priva di apprezzamenti discrezionali, dovendo l'autorità procedente valutare l'assentibilità dell'opera eseguita senza titolo, sulla base della normativa urbanistica ed edilizia vigente in relazione ad entrambi i momenti considerati dalla norma.
Si tratta invero, come sopra detto, di accertamento concernente una valutazione doverosa e vincolata, priva di contenuti discrezionali, avente per oggetto la realizzazione di un assetto di interessi già prefigurato dalla disciplina urbanistica applicabile … (cfr. TAR Lazio–Latina, sez. I, sent. 7952/2003) (TAR Valle d'Aosta, sentenza 11.05.2011 n. 34 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA La legge condonistica estende la possibilità di sanatoria pure agli edifici che, anche se non ancora ultimati, hanno già acquisito una fisionomia tale da rendere individuabile il disegno progettuale e la destinazione abitativa e che necessita solo di lavori di completamento per la sua funzionalità.
Per completamento funzionale deve intendersi la realizzazione delle principali opere necessarie per attuare il mutamento di destinazione, incompatibili con l'originaria destinazione assentita, ancorché non siano stati ancora realizzati gli impianti e le rifiniture di carattere complementare ed accessorio; pertanto, gli indicatori principali del completamento funzionale in caso di mutamento d'uso da alberghiero ad abitativo di un edificio sono dati dalla individuazione e definizione degli ambienti costituenti l'unità residenziale e dalla presenza degli impianti per l'installazione delle cucine, non occorrendo l'effettiva utilizzazione della nuova destinazione.

Come ritenuto da questo Consiglio, la legge condonistica estende la possibilità di sanatoria pure agli edifici che, anche se non ancora ultimati, hanno già acquisito una fisionomia tale da rendere individuabile il disegno progettuale e la destinazione abitativa e che necessita solo di lavori di completamento per la sua funzionalità (V, 03.07.1995, n. 1002; II, 14.03.1990, n. 669).
Deve essere rammentato quanto ritenuto da questo Consiglio in casi consimili:
- “per completamento funzionale deve intendersi la realizzazione delle principali opere necessarie per attuare il mutamento di destinazione, incompatibili con l'originaria destinazione assentita, ancorché non siano stati ancora realizzati gli impianti e le rifiniture di carattere complementare ed accessorio; pertanto, gli indicatori principali del completamento funzionale in caso di mutamento d'uso da alberghiero ad abitativo di un edificio sono dati dalla individuazione e definizione degli ambienti costituenti l'unità residenziale e dalla presenza degli impianti per l'installazione delle cucine, non occorrendo l'effettiva utilizzazione della nuova destinazione” (V, 04.07.2002, n. 3679);
- “per ottenere il condono edilizio in caso di mutamento di destinazione d'uso di un fabbricato è sufficiente (in base al combinato disposto degli art. 4, comma 1, e 18, comma 1 e 5, l. 28.01.1977 n. 10 e dell'art. 31, comma 2, l. 28.02.1985 n. 47) che quest'ultimo venga funzionalmente completato entro l'01.10.1983, ossia che entro tale data, pur se le attività costruttive siano ancora in corso, il fabbricato sia comunque già fornito delle opere indispensabili a renderne effettivamente possibile un uso diverso da quello a suo tempo assentito...cioè di opere del tutto incompatibili con l'originaria destinazione d'uso, e ciò per l'evidente ragione di non incorrere nell'eventuale disparità di trattamento, che potrebbe scaturire tra le ipotesi di nuova costruzione totalmente abusiva -per la cui sanabilità bastano l'esecuzione del rustico ed il completamento della copertura- e i casi di opere interne con mutamento di destinazione d'uso, per le quali è appunto sufficiente il completamento funzionale” (V, 14.07.1995, n. 1071);
- “per il condono dell'abusivo mutamento della destinazione d'uso di un immobile è sufficiente che, ai sensi dell'art. 31, comma 2, l. 28.02.1985 n. 47, lo stesso sia stato "completato funzionalmente" entro il termine dell'01.10.1983, vale a dire che entro tale data (anche se le attività costruttive siano ancora in corso) l'immobile deve essere comunque già fornito delle opere indispensabili a rendere effettivamente possibile un uso diverso da quello assentito” (V, 16.12.1994, n. 1514).
Dunque, il determinato mutamento di destinazione d’uso a residenziale abitativo, non è di ostacolo alla condonabilità, perché concomitante all’esecuzione dei lavori per stessa ammissione di parte appellante
(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 09.05.2011 n. 2750 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Permesso di costruire in sanatoria - Istanza dell’interessato - Necessità - Abusi edilizi - Amministrazione - Obbligo di valutare la sanabilità - Insussistenza.
Dal chiaro tenore letterale dell’articolo 36 del D.P.R. n. 380/2001 si desume che il rilascio del permesso di costruire in sanatoria consegue necessariamente ad un’istanza dell’interessato, mentre al Comune compete, ai sensi dell’art. 27, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001, l’esercizio della vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia che si svolge nel territorio comunale.
Pertanto, una volta accertata l’esecuzione di opere in assenza del prescritto permesso di costruire, l’Amministrazione comunale deve senz’altro disporne la demolizione, non essendo tenuta a valutare preventivamente la sanabilità delle stesse (ex multis, TAR Campania Napoli, Sez. III, 27.09.2006, n. 8331; Sez. IV, 04.02.2003, n. 617).
Ordine di demolizione - Presupposto - Motivazione.
Presupposto per l’adozione dell’ordine di demolizione di opere abusive è soltanto la constatata esecuzione di un intervento edilizio in assenza del prescritto titolo abilitativo, con la conseguenza che, essendo tale ordine un atto dovuto, esso è sufficientemente motivato con l’accertamento dell’abuso, e non necessita, quindi, di una particolare motivazione in ordine alle disposizioni normative che si assumono violate, né in ordine all’interesse pubblico alla rimozione dell’abuso, che è in re ipsa, consistendo nel ripristino dell’assetto urbanistico violato (ex multis, TAR Campania Napoli, Sez. IV, 28.12.2009, n. 9638; Sez. VI, 09.11.2009, n. 7077; Sez. VII, 04.12.2008, n. 20987).
Ordine di demolizione - Motivazione - Indicazione dei dati catastali dell’immobile - Necessità - Esclusione.
Nella motivazione dell’ordine di demolizione è necessaria e sufficiente l’analitica descrizione delle opere abusivamente realizzate, in modo da consentire al destinatario della sanzione di rimuoverle spontaneamente, mentre non è necessaria una puntuale identificazione - mediante i dati catastali - della superficie occupata dalle stesse (TAR Toscana Firenze, Sez. III, 06.02.2008, n. 117; TAR Campania Napoli, Sez. III, 17.12.2007, n. 16311) (TAR Campania-Napoli, Sez. VII, sentenza 06.05.2011 n. 2562 - link a www.ambientediritto.it).

ATTI AMMINISTRATIVI - EDILIZIA PRIVATA: Il vicino, autore di un esposto o di una denuncia, non assume la veste di controinteressato nel giudizio contro l'annullamento di un determinato provvedimento amministrativo, anche se all'esposto ed al suo autore la p.a. faccia espresso riferimento nel provvedimento impugnato, poiché il disposto annullamento, effettuato nell'esercizio del potere di autotutela, costituisce un provvedimento d'ufficio, emesso per il raggiungimento di finalità di pubblico interesse.
L'annullamento del provvedimento illegittimo non può essere disposto per la sola esigenza di ristabilire la legalità dell'azione amministrativa, posto che tale interesse, pur rilevante, deve essere comparato con altri interessi posti a tutela della stabilità delle relazioni giuridiche, anche se basate su provvedimenti illegittimi. L'annullamento d'ufficio è, dunque, un provvedimento discrezionale, che può essere disposto quando sussistano ragioni di pubblico interesse all'eliminazione del provvedimento.

Il Collegio, conformemente al costante orientamento giurisprudenziale, sottolinea che il vicino, autore di un esposto o di una denuncia, non assume la veste di controinteressato nel giudizio contro l'annullamento di un determinato provvedimento amministrativo, anche se all'esposto ed al suo autore la p.a. faccia espresso riferimento nel provvedimento impugnato, poiché il disposto annullamento, effettuato nell'esercizio del potere di autotutela, costituisce un provvedimento d'ufficio, emesso per il raggiungimento di finalità di pubblico interesse (cfr., ex multis, TAR Lazio-Latina, 16.03.2010, n. 293; TAR Puglia-Bari, sez. I, 21.02.2006, n. 558).
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L’art. 21-nonies della l. n. 241 del 1990 subordina l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio a specifici presupposti.
Primo fondamentale presupposto è costituito dalla sussistenza di ragioni di interesse pubblico le quali, tuttavia, devono essere diverse ed ulteriori rispetto al mero ripristino della legalità.
Ciò in quanto non sono da escludere ipotesi nelle quali l’atto illegittimo sia funzionale al perseguimento dell’interesse pubblico ovvero la permanenza dell’atto e della sua efficacia si giustifichi in rapporto alla tutela degli affidamenti.
L’interesse pubblico inoltre, deve essere apprezzato nella sua configurazione attuale; ciò implica la necessità di procedere ad una nuova istruttoria nella quale esaminare e comparare tanto l’interesse primario quanto gli altri interessi coinvolti, pure considerati nell’attuale loro consistenza, come anche gli eventuali ulteriori interessi non considerati in primo grado.
Nella valutazione circa la sussistenza delle ragioni di interesse pubblico l’amministrazione è, altresì, tenuta a rispettare i principi che governano l’esercizio dell’attività amministrativa tra i quali, in particolare, il principio di proporzionalità, che impone canoni di stretta necessità, in rapporto alle situazioni giuridiche soggettive ascrivibili in capo ai privati.
Nella fattispecie oggetto di giudizio emerge, da un attento esame del provvedimento di annullamento d’ufficio gravato, la radicale assenza di motivazione in ordine all’interesse pubblico concreto, attuale e prevalente alla base della sua adozione.
Emblematiche, sul punto, risultano le locuzioni utilizzate dall’amministrazione; nel suddetto provvedimento si afferma, infatti, che l’annullamento d’ufficio è stato disposto a motivo della ritenuta “attualità del contrasto dell’atto amministrativo rilasciato con la normativa richiamata e quindi l’esigenza del ripristino della legalità per le richiamate superiori esigenze pubbliche”.
Il provvedimento di annullamento in autotutela pone, dunque, a proprio fondamento esclusivamente l’esigenza di ripristino della legalità violata.
Tale motivazione, tuttavia, per le ragioni sopra esposte, non può ritenersi adeguata; come evidenziato dalla consolidata giurisprudenza, l'annullamento del provvedimento illegittimo non può essere disposto per la sola esigenza di ristabilire la legalità dell'azione amministrativa, posto che tale interesse, pur rilevante, deve essere comparato con altri interessi posti a tutela della stabilità delle relazioni giuridiche, anche se basate su provvedimenti illegittimi. L'annullamento d'ufficio è, dunque, un provvedimento discrezionale, che può essere disposto quando sussistano ragioni di pubblico interesse all'eliminazione del provvedimento (cfr., ex multis, Cons. St., sez. VI, 30.07.2009, n. 4812).
Tali ragioni di interesse pubblico non sono affatto indicate, né argomentate né articolate nel provvedimento gravato che si limita apoditticamente ad affermare la prevalenza dell’interesse pubblico “al rispetto delle condizioni di igiene e salubrità dei cittadini ed in particolare dei futuri abitanti dell’edificio da ritenersi interesse pubblico superiore non sopprimibile”.
E’ di tutta evidenza che, nella fattispecie, è mancata una ponderazione attenta e doverosa dei vari interessi coinvolti e lo stesso interesse pubblico non è stato assolutamente individuato nella sua concretezza e attualità.
Non ignora il Collegio l’esistenza di talune fattispecie in relazione alle quali l’interesse pubblico all’annullamento viene considerato in re ipsa. Ciò ricorrente, ad esempio, nell’ipotesi di ottemperanza ad una decisione del giudice ordinario passata in giudicato nel caso in cui abbia proceduto alla disapplicazione dell’atto ritenendolo illegittimo; di decisione negativa dell’autorità di controllo alla quale non compete direttamente il potere di annullamento; di annullamento di un atto consequenziale come necessaria conseguenza dell’annullamento dell’atto presupposto.
La fattispecie oggetto di giudizio non rientra in alcuno dei suddetti casi.
La difesa dell’amministrazione resistente non manca, invero, di sostenere, appellandosi ad un consolidato indirizzo interpretativo, che nella fattispecie de qua assume primario rilevo la natura dell’interesse pubblico che entra in considerazione –tutela della salute– con la conseguenza che l’onere di motivazione può ritenersi adempiuto anche in forma sintetica, non avendo gli interessi configgenti la stessa dignità.
Al fine di corroborare tale assunto parte resistente sottolinea la natura di industria insalubre dell’allevamento condotto dall’Azienda Iseo e la possibilità, sulla base di tale presupposto, di ricorrere ad una presunzione assoluta di nocività e pericolosità.
In tale quadro la difesa dell’amministrazione evidenzia, ancora, la particolare valenza delle norme del regolamento di igiene, delle quali la giurisprudenza ammette finanche l’applicazione retroattiva.
Le deduzioni della difesa dell’amministrazione, condivisibili ed apprezzabili in linea generale e di principio, non possono essere, tuttavia, considerate pertinenti nella fattispecie oggetto di giudizio.
Il Collegio osserva, in primo luogo, che il pregiudizio per la salute non risulta, nella fattispecie che ne occupa, evidente come, invece, la difesa dell’amministrazione pretende di sostenere.
Ciò, in specie, considerando le circostanze di fatto; la distanza dell’allevamento del complesso immobiliare edificato non può essere ritenuta irrisoria, soprattutto ove si consideri che la distanza prescritta risulta rispettata in relazione ai locali di stabulazione ed il contrasto con la disposizione contenuta nel regolamento di igiene emerge solo in relazione ai locali accessori (sala mungitura e deposito latte).
Già tale dato induce a ritenere insufficiente il mero riferimento alla disposizione violata ed alla sua natura per sostenere che l’interesse pubblico sia implicitamente sussistente.
Il Collegio deve anche evidenziare che lo stesso art. 96 del Regolamento di Igiene fa salva la facoltà del Sindaco di fissare caso per caso le condizioni ritenute opportune per la salvaguardia della pubblica igiene, con ciò, dunque, ammettendo, la possibilità di valutazioni specifiche in relazione alle peculiarità della fattispecie di volta in volta considerata.
Deve essere altresì sottolineato che solo in esito ad una laboriosa attività interpretativa la disposizione suddetta si presta ad essere interpretata nel senso di affermare la reciprocità mentre, ad un primo esame, la ratio ad essa sottesa sembra essere quella di impedire l’insediamento di nuovi allevamenti con conseguente creazione del pericolo e non anche quella di escludere l’accettazione di disagi connessi all’edificazione di edifici residenziali in prossimità degli allevamenti stessi.
Tali considerazioni, unitamente agli ulteriori specifici elementi desumibili dalla documentazione versata in atti, inducono a ritenere che, nella fattispecie, emerge, al più, una situazione di disagio e non già di vero e proprio pericolo per la salute, con la conseguenza che, per quanto in questa sede rileva, l’amministrazione comunale non era esonerata dall’obbligo di adeguatamente e doverosamente rappresentare, con concretezza ed esaustività, le ragioni di interesse pubblico alla base del provvedimento di annullamento d’ufficio. Come pure non era esonerata dall’obbligo di procedere alla comparazione tra l’interesse pubblico e quello privato, nel rispetto, peraltro, del principio di proporzionalità
(TAR Veneto, Sez. II, sentenza 06.05.2011 n. 682 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Costruzioni abusive - Ordinanza di demolizione - Eventuale sanabilità dell'opera - Preventiva valutazione da parte dell'Amministrazione Comunale - Carenza - Legittimità del provvedimento - Insussistenza di obblighi al riguardo in capo alla P.A..
E' legittima l'ordinanza di demolizione adottata dalla competente Amministrazione comunale in assenza di qualsivoglia valutazione in ordine alla eventuale sanabilità dell'opera, della quale è ordinata la demolizione, ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001.
In presenza di un abuso edilizio la vigente normativa urbanistica non pone, invero, alcun obbligo in capo all'Autorità comunale, prima di emanare l'ordinanza di demolizione, circa una verifica della sanabilità della stessa ai sensi della richiamata normativa, come chiaramente evincibile dal dato testuale di cui agli artt. 27 e 31, D.P.R. n. 380 del 2001.
In tal senso mentre le disposizioni legislative da ultimo richiamate obbligano il responsabile del competente ufficio comunale a reprimere l'abuso, senza alcuna valutazione di sanabilità, il già menzionato art. 36, D.P.R. n. 380 del 2001 rimette alla esclusiva iniziativa della parte interessata l'attivazione del procedimento di accertamento di conformità urbanistica ivi disciplinato (massima tratta da www.immobili24.ilsole24ore.com - TAR Campania-Napoli, Sez. VI, sentenza 04.05.2011 n. 2442 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Condono edilizio e requisiti igienico-sanitari. Non è possibile derogare ai igienico-sanitari per le costruzioni oggetto di condono edilizio.
Il rilascio del certificato di abitabilità di un fabbricato, conseguente al condono edilizio, ai sensi dell'art. 35 comma 20, della L. 47/1985, può legittimamente avvenire in deroga solo a norme regolamentari e non anche quando siano carenti condizioni di salubrità richieste invece da fonti normative di livello primario, in quanto la disciplina del condono edilizio, per il suo carattere di eccezionalità e derogatorio, non è suscettibile di interpretazioni estensive e, soprattutto, tali da incidere sul fondamentale principio della tutela della salute, con evidenti riflessi sul piano della legittimità costituzionale.
Questo in sintesi il principio ribadito dal Consiglio di Stato, Sez. IV, con la sentenza 03.05.2011 n. 2620, che, sulla scorta di precedenti pronunce, aggiunge che non è possibile ritenere che l’art. 35, comma 20, della L. 47/1985 contenga una deroga generale ed indiscriminata alle norme che presidiano i requisiti di abitabilità degli edifici, e ciò proprio perché la detta legge intende contemperare valori tutti costituzionalmente garantiti, quali, tra gli altri, da un lato il diritto alla salute e dall’altro il diritto all’abitazione e al lavoro (commento tratto da www.legislazionetecnica.it - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAIl rilascio del certificato di abitabilità di un fabbricato, conseguente al condono edilizio, ai sensi del citato art. 35, comma 20, l. n. 47 del 1985, può legittimamente avvenire in deroga solo a norme regolamentari e non anche quando siano carenti condizioni di salubrità richieste invece da fonti normative di livello primario, in quanto la disciplina del condono edilizio, per il suo carattere di eccezionalità e derogatorio, non è suscettibile di interpretazioni estensive e, soprattutto, tali da incidere sul fondamentale principio della tutela della salute, con evidenti riflessi sul piano della legittimità costituzionale.
La deroga introdotta dall’art. 35, comma 20, non riguarda i requisiti richiesti da disposizioni legislative e deve, pertanto, escludersi una automaticità assoluta nel rilascio del certificato di abitabilità ... a seguito di concessione in sanatoria, dovendo invece il Comune verificare che al momento del rilascio del certificato di abitabilità siano osservate non solo le disposizioni di cui all'art. 221 T.U. delle leggi sanitarie (rectius, di cui all'art. 4 del D.p.r. 425/1994), ma, altresì quelle previste da altre disposizioni di legge in materia di abitabilità e servizi essenziali relativi e rispettiva normativa tecnica .... Permangono, infatti, in capo ai Comuni tutti gli obblighi inerenti alla verifica delle condizioni igienico-sanitarie per l'abitabilità degli edifici, con l'unica possibile deroga ai requisiti fissati da norme regolamentari.
Non è possibile ritenere che l’art. 35, comma 20, l. n. 47/1985 contenga una deroga generale ed indiscriminata alle norme che presidiano i requisiti di abitabilità degli edifici, e ciò proprio perché la detta legge intende contemperare valori tutti costituzionalmente garantiti, quali, tra gli altri, da un lato il diritto alla salute e dall’altro il diritto all’abitazione e al lavoro.
Laddove le condizioni concrete di un immobile rendano il medesimo tale da non essere ritenuto abitabile, poiché esse si pongono in contrasto con il rispetto della dignità umana (art. 2 Cost.) e del diritto alla salute (art. 32 Cost.), o, più specificamente, con le condizioni richiamate dagli artt. 218 e 221 TULS, non rileva che la specifica condizione di inabitabilità trovi letterale richiamo in una norma di regolamento comunale (o che ad essere citata negli atti amministrativi sia proprio e solo quella norma), poiché quanto obiettivamente constatato contrasta direttamente con le indicate norme primarie e con il contenuto precettivo di disposizioni costituzionali. Ne consegue che, in tali ipotesi, non può trovare applicazione la deroga prevista dal più volte citato art. 35, comma 20, l. n. 47/1985.

L’art. 35, comma 20 (già comma 14) della legge 47/1985, prevede che:
A seguito della concessione o autorizzazione in sanatoria viene altresì rilasciato il certificato di abitabilità o agibilità anche in deroga ai requisiti fissati da norme regolamentari, qualora le opere sanate non contrastino con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza statica, attestata dal certificato di idoneità di cui alla lettera b) del terzo comma e di prevenzione degli incendi e degli infortuni”.
La giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, in merito all’interpretazione di detta norma, ha già avuto modo di affermare che il rilascio del certificato di abitabilità di un fabbricato, conseguente al condono edilizio, ai sensi del citato art. 35, comma 20, l. n. 47 del 1985, può legittimamente avvenire in deroga solo a norme regolamentari e non anche quando siano carenti condizioni di salubrità richieste invece da fonti normative di livello primario, in quanto la disciplina del condono edilizio, per il suo carattere di eccezionalità e derogatorio, non è suscettibile di interpretazioni estensive e, soprattutto, tali da incidere sul fondamentale principio della tutela della salute, con evidenti riflessi sul piano della legittimità costituzionale (Cons. Stato, sez. V, 15.04.2004 n. 2140; 13.04.1999 n. 414).
Tale orientamento risulta, peraltro, del tutto coerente con quello espresso dalla Corte Costituzionale, che, con sentenza 18.07.1996 n. 256, ha affermato che la deroga introdotta dall’art. 35, comma 20, "non riguarda i requisiti richiesti da disposizioni legislative e deve, pertanto, escludersi una automaticità assoluta nel rilascio del certificato di abitabilità ... a seguito di concessione in sanatoria, dovendo invece il Comune verificare che al momento del rilascio del certificato di abitabilità siano osservate non solo le disposizioni di cui all'art. 221 T.U. delle leggi sanitarie (rectius, di cui all'art. 4 del D.p.r. 425/1994), ma, altresì quelle previste da altre disposizioni di legge in materia di abitabilità e servizi essenziali relativi e rispettiva normativa tecnica .... Permangono, infatti, in capo ai Comuni tutti gli obblighi inerenti alla verifica delle condizioni igienico-sanitarie per l'abitabilità degli edifici, con l'unica possibile deroga ai requisiti fissati da norme regolamentari".
Orbene, alla luce della giurisprudenza riportata e della lettura costituzionalmente orientata della norma, resa dalla Corte Costituzionale, appare evidente che non è possibile ritenere che l’art. 35, comma 20, l. n. 47/1985 contenga una deroga generale ed indiscriminata alle norme che presidiano i requisiti di abitabilità degli edifici, e ciò proprio perché –come chiarito sempre dalla Corte Costituzionale con la sentenza citata (e già prima con sentenza n. 427/1995)– la detta legge intende contemperare valori tutti costituzionalmente garantiti, quali, tra gli altri, da un lato il diritto alla salute e dall’altro il diritto all’abitazione e al lavoro.
Una interpretazione che validi una deroga “generale” alla normativa a tutela della salute, con particolare riguardo al luogo di abitazione, si porrebbe, dunque, in contrasto non solo con l’art. 32 Cost., ma anche con quelle stesse esigenze di contemperamento tra diversi valori costituzionali, proprie della legge n. 47/1995.
Pertanto, mentre possono essere derogate norme regolamentari, non possono esserlo norme di legge, in quanto rispetto ad esse la deroga non è evocata nell’art. 35, comma 20.
Tanto precisato, appare evidente come –nel definire l’ambito della deroga– non può assumere esclusiva rilevanza il mero dato formale dell’appartenenza della disposizione (e della norma da essa espressa) ad una fonte primaria (come tale non derogabile) ovvero ad una fonte secondaria (quindi derogabile), ma occorre verificare se le specifiche condizioni igienico-sanitarie violino norme regolamentari imposte, ad esempio, dai regolamenti comunali, quale ulteriore e specifica esigenza da essi rappresentata con riferimento a specificità di quel singolo territorio, ovvero si tratti di norme regolamentari che attuano precedenti disposizioni primarie.
In altre parole, l’art. 35, comma 20, l. n. 47/1985 ha inteso evitare che singole, specifiche disposizioni regolamentari –espressione di esigenze locali e comunque non attuative di norme di legge gerarchicamente sovraordinate– possano costituire, ex post, mediante il diniego del certificato di abitabilità, ostacolo al condono, e quindi alla regolarizzazione, delle costruzioni abusive, frustrando l’esigenza di “rientro nella legalità”, che, per il tramite della detta legge, si è inteso attuare.
Ma, allo stesso tempo, la citata disposizione non ha inteso porre nel nulla la tutela igienico-sanitaria degli edifici e, quindi, il diritto alla salute dei cittadini.
In tal senso, occorre ricordare che l’art. 218 R.D. 27.07.1934 n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie) prevede, tra l’altro:
I regolamenti locali di igiene e sanità stabiliscono le norme per la salubrità dell'aggregato urbano e rurale e delle abitazioni, secondo le istruzioni di massima emanate dal Ministro della sanità.
I detti regolamenti debbono contenere le norme dirette ad assicurare che nelle abitazioni:
a) non vi sia difetto di aria e di luce;
b) lo smaltimento delle acque immonde, delle materie escrementizie e di altri rifiuti avvenga in modo da non inquinare il sottosuolo;
c) le latrine, gli acquai e gli scaricatoi siano costruiti e collocati in modo da evitare esalazioni dannose o infiltrazioni;
d) l'acqua potabile nei pozzi, in altri serbatoi e nelle condutture sia garantita da inquinamento
”.
Appare evidente come tale disposizione, per un verso, affida ai regolamenti, in generale, di stabilire le norme per la salubrità delle abitazioni; per altro verso, impone a tali regolamenti (con ciò esprimendo un precetto normativo di rango primario) di assicurare che nelle abitazioni, tra l’altro, non vi sia “difetto di aria e di luce”, vi siano congrui servizi igienici, etc.
Allo stesso modo, il successivo art. 221 prevede che possa essere concessa l’abitabilità ad un edificio, allorché, tra l’altro, “non sussistano altre cause di insalubrità”.
In definitiva, laddove le condizioni concrete di un immobile rendano il medesimo tale da non essere ritenuto abitabile, poiché esse si pongono in contrasto con il rispetto della dignità umana (art. 2 Cost.) e del diritto alla salute (art. 32 Cost.), o, più specificamente, con le condizioni richiamate dagli artt. 218 e 221 TULS, non rileva che la specifica condizione di inabitabilità trovi letterale richiamo in una norma di regolamento comunale (o che ad essere citata negli atti amministrativi sia proprio e solo quella norma), poiché quanto obiettivamente constatato contrasta direttamente con le indicate norme primarie e con il contenuto precettivo di disposizioni costituzionali.
Ne consegue che, in tali ipotesi, non può trovare applicazione la deroga prevista dal più volte citato art. 35, comma 20, l. n. 47/1985.
In tal senso si è già pronunciato questo Consiglio di Stato che, con la già citata sentenza n. 2140/2004, ha valutato che “le deficienze igienico sanitarie (umidità diffusa, scarsa aereazione ed illuminazione) riscontrate nei locali di cui si tratta dai competenti uffici della U.s.l. integrano la violazione di prescrizioni poste a tutela della salubrità degli ambienti adibiti ad abitazione da fonti normative di carattere primario, quali gli artt. 218 e 221 del T.U. delle leggi sanitarie 27.07.1934 n. 1265.”
Né deve sorprendere la circostanza che il provvedimento abbia fatto salva una funzione accessoria dell’immobile –quindi condonandolo sul piano edilizio-urbanistico ma interdicendolo all’uso abitativo– posto che è del tutto evidente come possano esservi ambienti accessori ad ambienti ad uso abitativo (ad es., cantine), per i quali sono ragionevolmente diversi i requisiti igienici
Come ha chiarito la Corte Costituzionale (sent. n. 256/1996 cit.), “d'altro canto, il certificato di abitabilità non deve necessariamente autorizzare in maniera uniforme tutto l'edificio o parte di esso, dovendo essere distinti gli usi abitativi o di semplice agibilità, quando alcuni locali siano utilizzabili solo come accessori o come locali non destinabili a usi abitativi stabili o come depositi o con altri usi non abitativi, quando non siano strutturalmente idonei sotto il profilo igienico-sanitario per una abitabilità piena, ancorché oggetto di concessione edilizia in sanatoria.” (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 03.05.2011 n. 2620 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

aprile 2011

EDILIZIA PRIVATA: Demolizione in tema di violazioni antisismiche - Esecuzione e competenza (P.M. e G.E.) - Art. 7 L. n. 47/1985 (ora art. 31 D.P.R. n. 380/2001) - Art. 665 cod. proc. pen..
L'ordine di demolizione adottato dal giudice ai sensi dell'art. 7 legge 28.02.1985 n. 47 (ora art. 31 DPR n. 380/2001), al pari delle altre sanzioni contenute nella sentenza definitiva, è soggetto all'esecuzione nelle forme previste dal codice di procedura penale (Cass. pen. sez. un. n. 15 del 19.06.1990).
Ai sensi dell'art. 665 cod. proc. pen., l'organo promotore dell'esecuzione è il pubblico ministero il quale, ove il condannato non ottemperi all'ingiunzione a demolire, è tenuto ad investire, per la fissazione delle modalità di esecuzione, il giudice dell'esecuzione.
La competenza ad eseguire detto ordine appartiene al pubblico ministero, come organo promotore, ed al giudice della esecuzione. E tale competenza, non viene meno per la competenza riconosciuta alla Regione in tema di violazioni antisismiche.
Ordine di demolizione - Potere-dovere della A.G. con quello della P.A. - Sussistenza - Valutazioni del G.E. di compatibilità con le determinazioni dell'Amministrazione - Art. 31 DPR n. 380/2001.
In relazione all'ordine di demolizione ex art. 7 legge 28.02.1985 n. 47 (ora art. 31 DPR n. 380/2001), si è costantemente riconosciuto che il potere-dovere della A.G. "concorre" con quello della P.A. titolare anch'essa, in base alla normativa urbanistica, del potere dovere di demolire il manufatto abusivo ovvero di acquisirlo al proprio patrimonio.
Il coordinamento tra l'intervento specifico giudiziario e quello generale, di carattere amministrativo si realizza non già a livello dei rispettivi poteri, bensì nella fase esecutiva dei provvedimenti, spettando al giudice dell'esecuzione valutare la compatibilità del provvedimento di demolizione con le determinazioni dell'Amministrazione, al fine di decidere se vi siano i presupposti per metterlo in esecuzione e con quali modalità (Cass. pen. sez. 3 n. 702 del 14.02.2000).
Ordine di demolizione - Soggetto destinatario dell’ordine ed acquisizione del bene al patrimonio comunale.
A prescindere dall’acquisizione del bene al patrimonio comunale, il soggetto condannato resta comunque il destinatario dell’ordine di demolizione, con conseguente onere da parte del medesimo di dare esecuzione, nelle forme di rito, all’ordine di demolizione a proprie cure e spese (Cass. pen. Sez. 3, n. 43294 del 29.09.2005; Cass. pen. sez. 3 n. 37120 dell'11.5.2005).
Ordine di demolizione - Esecuzione.
La competenza ad eseguire l'ordine di demolizione emesso dal giudice ai sensi dell'articolo 31 D.P.R. n. 380/2001 appartiene al pubblico ministero, come organo promotore, ed al giudice dell'esecuzione.
Tale competenza, non viene meno per la concorrente competenza riconosciuta alla Regione in tema di violazioni antisismiche (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 28.04.2011 n. 16582 - link a www.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATAIl rilascio della sanatoria edilizia ai sensi degli artt. 31 e segg. L. 47/85, se da un lato rende legittimo l’edificio che era, strutturalmente e funzionalmente, abusivo, dall’altro non conferisce alcun ulteriore beneficio automatico o vantaggio, attuale o potenziale; pertanto non può essere variata automaticamente la destinazione urbanistica del terreno ove insiste l’edificio condonato e nemmeno può ritenersi mutata la relativa normativa urbanistica.
I volumi oggetto di condono edilizio possono essere utilizzati solo nello stato di fatto e diritto presupposto al titolo edilizio rilasciato in base alla L. 47/1985. Gli edifici condonati, dunque, possono essere successivamente fatti oggetto solo di interventi finalizzati alla conservazione dell’immobile nello stato in cui é sorto e ad una utilizzazione di esso per una finalità conforme a quella originaria.
Sono pertanto ammissibili, su un immobile oggetto di condono, solo gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare l’immobile condonato neppure può essere fatto oggetto di ristrutturazione attuata mediante demolizione, totale o parziale, e ricostruzione dell’edificio con identica volumetria e sagoma, giacché con la demolizione, anche solo parziale, l’immobile condonato non esiste più nella sua conformazione originaria e quindi si perdono i benefici derivanti dal condono, che era stato rilasciato sul presupposto di una determinata situazione di fatto e diritto.
Ove, poi, l’immobile sia stato condonato in quanto non conforme alla destinazione urbanistica osterebbe alla possibilità di procedere alla demolizione parziale dell’edificio condonato seguita da ricostruzione la constatazione che questa ultima dovrebbe osservare la destinazione urbanistica ed i parametri edilizi vigenti e che pertanto si determinerebbe la coesistenza, su uno stesso fondo, di destinazioni urbanistiche tra di loro incompatibili.

Dal condono edilizio non può conseguire automaticamente alcun beneficio ulteriore a quello derivante dal mantenimento dell’opera abusiva.
Il Consiglio di Stato, sez. V, con sentenza 01/10/2002 n. 5117, ha affermato che “Il rilascio della sanatoria edilizia ai sensi degli artt. 31 e segg. L. 47/1985, se da un lato rende legittimo l’edificio che era, strutturalmente e funzionalmente, abusivo, dall’altro non conferisce alcun ulteriore beneficio automatico o vantaggio, attuale o potenziale; pertanto non può essere variata automaticamente la destinazione urbanistica del terreno ove insiste l’edificio condonato e nemmeno può ritenersi mutata la relativa normativa urbanistica”.
Tale assunto appare assolutamente condivisibile, sol che si pensi che il contrario significherebbe ammettere che qualsiasi soggetto possa ottenere una destinazione urbanistica dei propri fondi più favorevole, o quantomeno più confacente alle proprie esigenze, semplicemente passando per le vie di fatto e confidando sulla periodica riapertura dei termini per presentare la sanatoria straordinaria di cui agli artt. 31 e segg. L. 47/1985, ciò che si tradurrebbe in un vantaggio ingiustificabile in quanto rivolto a favore di un soggetto che ha scelto di porsi in contrasto con l’ordinamento giuridico.
Dai titoli autorizzativi “in sanatoria” rilasciati in base agli artt. 31 e segg. L. 47/1985, quindi, consegue il solo effetto di impedire che all’opera abusiva vengano applicate le varie sanzioni previste dalla legge, tra cui la demolizione e la nullità degli atti di vendita, consentendo così ai beni stessi di poter circolare liberamente in modo legale; essi, invece, non hanno il potere di rendere l’opera abusiva “conforme” alla normativa urbanistica vigente, né fanno acquisire al proprietario del fondo il diritto di disporre liberamente della volumetria oggetto di condono, dal momento che il condono esprime la rinuncia dello Stato ad esercitare una potestà sanzionatoria, rinuncia che deve considerarsi assolutamente eccezionale.
Segue da quanto sopra esposto che i volumi oggetto di condono edilizio possono essere utilizzati solo nello stato di fatto e diritto presupposto al titolo edilizio rilasciato in base alla L. 47/1985. Gli edifici condonati, dunque, possono essere successivamente fatti oggetto solo di interventi finalizzati alla conservazione dell’immobile nello stato in cui é sorto e ad una utilizzazione di esso per una finalità conforme a quella originaria.
Sono pertanto ammissibili, su un immobile oggetto di condono, solo gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare l’immobile condonato neppure può essere fatto oggetto di ristrutturazione attuata mediante demolizione, totale o parziale, e ricostruzione dell’edificio con identica volumetria e sagoma, giacché con la demolizione, anche solo parziale, l’immobile condonato non esiste più nella sua conformazione originaria e quindi si perdono i benefici derivanti dal condono, che era stato rilasciato sul presupposto di una determinata situazione di fatto e diritto.
Ove, poi, l’immobile sia stato condonato in quanto non conforme alla destinazione urbanistica –come é avvenuto nel caso di specie-, osterebbe alla possibilità di procedere alla demolizione parziale dell’edificio condonato seguita da ricostruzione la constatazione che questa ultima dovrebbe osservare la destinazione urbanistica ed i parametri edilizi vigenti e che pertanto si determinerebbe la coesistenza, su uno stesso fondo, di destinazioni urbanistiche tra di loro incompatibili (TAR Puglia-Bari, Sez. II, sentenza 28.04.2011 n. 1637 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: L'art. 13 L. 47/1985 deve essere interpretato nel senso che ai fini dell'accoglimento della sanatoria c.d. di conformità di opere edilizie abusive è sufficiente che esse risultino conformi alla normativa urbanistica ed edilizia vigente al momento in cui il Comune si pronuncia sulla istanza di sanatoria, non dovendosi richiedere, invece, la conformità rispetto alle norme vigenti al momento della realizzazione delle stesse: la contraria opzione, infatti, comporterebbe per l'interessato l'onere di procedere alla demolizione di opere che egli potrebbe ricostruire identicamente in un momento successivo, e che in tal modo provocherebbero anche una lesione all'interesse pubblico tutelato, compromesso dalla doppia attività edilizia di demolizione e ricostruzione.
Da tempo il Consiglio di Stato ha chiarito che l'art. 13 L. 47/1985 deve essere interpretato nel senso che ai fini dell'accoglimento della sanatoria c.d. di conformità di opere edilizie abusive è sufficiente che esse risultino conformi alla normativa urbanistica ed edilizia vigente al momento in cui il Comune si pronuncia sulla istanza di sanatoria, non dovendosi richiedere, invece, la conformità rispetto alle norme vigenti al momento della realizzazione delle stesse: la contraria opzione, infatti, comporterebbe per l'interessato l'onere di procedere alla demolizione di opere che egli potrebbe ricostruire identicamente in un momento successivo, e che in tal modo provocherebbero anche una lesione all'interesse pubblico tutelato, compromesso dalla doppia attività edilizia di demolizione e ricostruzione (tra le più recenti si veda la pronuncia del Consiglio di Stato, sez. VI n. 2835 del 07.05.2009).
Il Collegio non ritiene di doversi discostare da tale orientamento anche per la ragione che, laddove un'opera inizialmente abusiva diventi poi lecita in ragione della sopravvenuta approvazione di differenti norme urbanistiche ed edilizie, la sanzione della demolizione non assolve più al compito di ripristinare le condizioni necessarie per il corretto sviluppo urbanistico ed edilizio della città, ma assume un connotato meramente punitivo, che in realtà non le è proprio e che invece si deve ritenere assorbito dalla sanzione pecuniaria che l'interessato deve corrispondere prima di ottenere il rilascio della sanatoria.
Il diniego di sanatoria opposto dal Comune di Sammichele va dunque annullato per il dianzi esposto motivo, avente natura assorbente; ugualmente va annullata l'ordinanza di demolizione delle opere abusive, affetta da illegittimità derivata (TAR Puglia-Bari, Sez. II, sentenza 28.04.2011 n. 647 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Istanza di condono edilizio. Presupposti per la formazione del silenzio-assenso. Decorrenza del termine di trentasei mesi per il conguaglio dell'oblazione.
Il silenzio-assenso di cui all’art. 35 della legge n. 47 del 1985 sulle domande di sanatoria degli abusi edilizi richiede per la sua formazione, quale presupposto essenziale, oltre al completo pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione, che siano stati integralmente assolti dall'interessato gli oneri di documentazione (che si risolvono evidentemente nella sussistenza del requisito sostanziale), relativi al tempo di ultimazione dei lavori, all'ubicazione, alla consistenza delle opere e ad ogni altro elemento rilevante affinché possano essere utilmente esercitati i poteri di verifica dell'Amministrazione comunale, differenziandosi il tacito accoglimento della domanda di condono dalla decisione esplicita solo per l'aspetto formale (Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n. 4174 del 2010; in applicazione del principio nella specie è stato rilevato che, mancando il nulla osta dell’Ente proprietario della sede dell’ex strada ferrata sulla quale insisteva in parte il manufatto abusivo, il silenzio-assenso non poteva essersi formato, difettando la domanda di sanatoria di un presupposto funzionale).
Ai sensi dell'art. 8 della legge n. 1034 del 1971 e dell'art. 28 t.u. n. 1054 del 1924 (ora art. 8 c.p.a.) il giudice amministrativo può solo accertare, in via incidentale, la sussistenza o meno di un diritto soggettivo, ai limitati fini della soluzione della vertenza ad esso demandata in via principale, dovendosi limitare a svolgere accertamenti ed eventuali valutazioni critiche sulle situazioni giuridiche quali appaiono dai fatti e dagli atti che l'ordinamento appresta per dare concretezza alle situazioni stesse, e, quindi, per quanto riguarda le proprietà immobiliari e i diritti reali immobiliari, attenendosi alle risultanze dei contratti scritti, dei libri e registri immobiliari e delle sentenze che accertano o costituiscono diritti immobiliari, senza poter accertare fatti od atti modificativi di tali situazioni giuridiche (Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n. 736 del 2003. In applicazione del principio nella specie è stato ritenuto che, in difetto di sentenza civile che abbia accertato l’usucapione allegata dal ricorrente, il giudice amministrativo non può pronunciarsi, in via incidentale, sulla proprietà dell'immobile).
Il termine di trentasei mesi, stabilito dall’art. 35, comma 18°, della legge n. 47 del 1985, per il conguaglio dell'oblazione, ovvero per il rimborso eventualmente spettante, non decorre prima che la relativa obbligazione possa ritenersi definitivamente accertata in tutti i suoi elementi, e ciò richiede, necessariamente, che la domanda di condono sia completa di tutta la documentazione necessaria anche ai fini della formazione del silenzio-assenso. Infatti, la decorrenza del termine di prescrizione presuppone (tanto in favore della P.A. per l'eventuale conguaglio, quanto in favore del privato per l'eventuale rimborso) che la pratica di sanatoria edilizia sia definita in tutti i suoi aspetti e sia per l'effetto precisamente determinabile, alla stregua dei parametri stabiliti dalla legge, il "quantum" dell'obbligazione gravante sul privato (1).
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(1) Cfr. C.G.A., n. 199 del 2002. Nella motivazione della sentenza in rassegna si ammette lealmente che un orientamento meno recente della giurisprudenza amministrativa riteneva che il termine di prescrizione delle somme dovute in tema di condono edilizio per conguaglio dell'oblazione decorresse dalla data di presentazione dell'istanza di concessione in sanatoria (ex plurimis IV sez. n. 495 del 1999).
Successivamente, l’indirizzo giurisprudenziale prevalente si è discostato da tali conclusioni, evidenziando che l'omessa presentazione della documentazione prescritta per la domanda di condono impedisce il decorso sia del termine di 24 mesi per la formazione del silenzio-assenso sia di quello di 36 mesi per la prescrizione di eventuali crediti a rimborso o a conguaglio della oblazione versata
(commento tratto da www.regione.piemonte.it - CGARS, sentenza 28.04.2011 n. 320 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Costruzioni abusive - Stato di degrado dell’area - Motivo di giustificazione dell’abuso - Esclusione.
Lo stato di degrado e disordine ambientale non può costituire motivo di giustificazione della costruzione abusiva, atteso che diversamente opinando non avrebbe senso neppure l’imposizione del relativo vincolo, finalizzato proprio a prevenire l’aggravamento della situazione e di perseguire il possibile recupero, (C.d.S., sez. V, 27.03.2000, n. 1761; 27.04.2010, n. 2377).
Nulla osta paesaggistico - Verifica della correttezza del giudizio espresso dall’amministrazione preposta - Sopralluogo - Necessità - Esclusione.
In tema di rilascio di nulla-osta paesaggistico, l’attività di verifica della correttezza del giudizio espresso dall’amministrazione preposta alla tutela del vincolo e del conseguente provvedimento comunale non implica necessariamente il compimento di un effettivo sopralluogo, ben potendo limitarsi alla valutazione documentale della condotta tenuta dalle amministrazioni interessate (C.d.S., sez. VI, 27.04.2010, n. 2377).
Amministrazione preposta alla tutela del vincolo paesaggistico - Prescrizioni dirette ad assicurare la compatibilità delle opere con il vincolo - Dovere - Esclusione.
L’amministrazione preposta alla tutela del vincolo e/o l’amministrazione comunale non è tenuta ad indicare gli eventuali accorgimenti ed interventi volti a rendere compatibile le opere abusivamente realizzate con l’ambiente circostante al fine di consentire la sanabilità delle stesse.
Un simile dovere di soccorso, invero, non solo non trova alcun fondamento positivo specifico, ma neppure può trovare radicamento nei principi costituzionali (art. 97 Cost.) cui deve improntarsi l’azione amministrativa, ciò in quanto in ogni caso l’amministrazione deve esercitare il potere conferitole dalla legge per il perseguimento dell’interesse pubblico, nel caso di specie quello della tutela della bellezza del paesaggio dell’area interessata, certamente prevalente rispetto a quello privato alla conservazione delle opere realizzate abusivamente senza i necessari permessi richiesti dalla legge.
Vincolo paesaggistico - Abuso edilizio - Ordine di demolizione - Atto vincolato - Affidamento del privato - Possibile sussistenza - Esclusione.
Come tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, il provvedimento di demolizione è atto vincolato che non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest’ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione, non potendo neppure ammettersi l’esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può giammai legittimare (C.d.S., sez. IV, 01.10.2007, n. 5049; 10.12.2007, n. 6344; 31.08.2010, n. 3955; sez. V, 07.09.2009, n. 5229) (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 27.04.2011 n. 2527 - link a www.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATALa puntuale indicazione degli elementi ostativi all’accoglimento della richiesta di sanatoria esclude innanzitutto la sussistenza del dedotto vizio di difetto di motivazione, risultando in concreto assicurata la conoscenza delle ragioni di fatto e di diritto che hanno determinato le scelte dell’amministrazione e garantita quindi la loro sindacabilità attraverso la ricostruzione dell’iter logico–giuridico ad esse sotteso.
Il diniego di sanatoria delle opere abusive per incompatibilità ambientale è espressione di una valutazione tecnica ampiamente discrezionale, tipica manifestazione del potere autoritativo dell’amministrazione, che come tale si sottrae al sindacato di legittimità, tranne le ipotesi di manifesta illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità ovvero di macroscopico travisamento dei fatti.
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Per un verso, lo stato di degrado e disordine ambientale (riferito nell’impugnato parere della competente Commissione per la tutela dei beni ambientali e peraltro neppure contestato, anzi sostanzialmente confermato, dagli appellanti) non può costituire motivo di giustificazione della costruzione abusiva (atteso che diversamente opinando non avrebbe senso neppure l’imposizione del relativo vincolo, finalizzato proprio a prevenire l’aggravamento della situazione e di perseguire il possibile recupero, mentre per altro verso, è sufficiente ricordare che, in tema di rilascio di nulla-osta paesaggistico, l’attività di verifica della correttezza del giudizio espresso dall’amministrazione preposta alla tutela del vincolo e del conseguente provvedimento comunale non implica necessariamente il compimento di un effettivo sopralluogo, ben potendo limitarsi alla valutazione documentale della condotta tenuta dalle amministrazioni interessate.
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L'ordinanza di demolizione, come tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, è atto vincolato che non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest’ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione, non potendo neppure ammettersi l’esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può giammai legittimare.
Ciò esclude qualsiasi rilevanza del vizio di eccesso di potere per asserita sproporzione tra l’abuso commesso e la sanzione, anche in ragione del tempo trascorso tra il primo ed il diniego di sanatoria.

Occorre premettere che il parere negativo (decisione n. 604 del 05.06.1990) reso dalla Commissione per la tutela dei beni ambientali sulla domanda di condono edilizio, è motivato sulla circostanza che “…i manufatti e le opere riguardano un punto di elevatissimo interesse ambientale e paesistico, nei confronti del quale costituiscono una presenza di degrado estetico per la natura e la forma dei manufatti, e costituiscono altresì una presenza preoccupante per i rischi derivanti all’ambiente da un incontrollato aumento del carico antropico”.
La puntuale indicazione degli elementi ostativi all’accoglimento della richiesta sanatoria esclude innanzitutto la sussistenza del dedotto vizio di difetto di motivazione, risultando in concreto assicurata la conoscenza delle ragioni di fatto e di diritto che hanno determinato le scelte dell’amministrazione e garantita quindi la loro sindacabilità attraverso la ricostruzione dell’iter logico–giuridico ad esse sotteso.
Né può condividesi la pur suggestiva tesi, secondo cui l’onere motivazionale incombente sull’amministrazione sarebbe stato rispettato solo formalmente, e non già sostanzialmente, a causa della concreta inidoneità e genericità delle ragioni esposte (anche al fine di consentire l’adeguato sindacato giurisdizionale sulle contestata scelte amministrative): una simile ricostruzione è frutto di un evidente equivoco sulla natura giuridica della valutazione di compatibilità ambientale delle opere abusive e sui limiti del relativo sindacato giurisdizionale.
Invero, il diniego di sanatoria delle opere abusive per incompatibilità ambientale è espressione di una valutazione tecnica ampiamente discrezionale, tipica manifestazione del potere autoritativo dell’amministrazione, che come tale si sottrae al sindacato di legittimità, tranne le ipotesi di manifesta illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità ovvero di macroscopico travisamento dei fatti (C.d.S., sez. VI, 07.10.2008, n. 4823), che non si rinvengono nel caso di specie e che peraltro non sono state neppure dedotte e provate dagli appellanti.
Le contestazioni di genericità del parere della Commissione per la tutela dei beni ambientali, fatto proprio dall’amministrazione comunale di Orbetello, in ordine alla forma ed ai materiali delle opere realizzate (degrado estetico), nonché sullo stato di degrado della zona, sull’insanabile contrasto con la bellezza dell’ambiente e sull’incontrollato aumento del carico antropico pertanto, lungi dall’evidenziare eventuali effettivi vizi di formazione del giudizio dell’amministrazione, si atteggiano a mere opinioni dissenzienti, volte a sovrapporre e/o sostituire alle valutazioni dell’amministrazione competente le proprie soggettive considerazioni, cosa che le rende gratuite ed apodittiche, prive di qualsiasi elemento obiettivo di riscontro.
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Quanto al dedotto vizio di istruttoria per la denunciata circostanza che il parere negativo espresso dall’amministrazione preposta al vincolo ed il successivo diniego dell’amministrazione comunale, che non sarebbero stati supportati da un’ispezione dello stato dei luoghi ovvero da un apposito sopralluogo, volto ad appurare l’effettiva consistenza delle opere realizzate e il loro inserimento nell’ambiente specifico della zona interessata, peraltro già antropizzata ed urbanizzata e già segnata dall’insediamento di una struttura ricettivo–turistica, esso è privo di qualsiasi fondamento.
Deve essere infatti rilevato, per un verso, che lo stato di degrado e disordine ambientale (riferito nell’impugnato parere della competente Commissione per la tutela dei beni ambientali e peraltro neppure contestato, anzi sostanzialmente confermato, dagli appellanti) non può costituire motivo di giustificazione della costruzione abusiva (atteso che diversamente opinando non avrebbe senso neppure l’imposizione del relativo vincolo, finalizzato proprio a prevenire l’aggravamento della situazione e di perseguire il possibile recupero, C.d.S., sez. V, 27.03.2000, n. 1761; 27.04.2010, n. 2377), mentre per altro verso, è sufficiente ricordare che, in tema di rilascio di nulla-osta paesaggistico, l’attività di verifica della correttezza del giudizio espresso dall’amministrazione preposta alla tutela del vincolo e del conseguente provvedimento comunale non implica necessariamente il compimento di un effettivo sopralluogo, ben potendo limitarsi alla valutazione documentale della condotta tenuta dalle amministrazioni interessate (C.d.S., sez. VI, 27.04.2010, n. 2377).
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Quanto alla legittimità del provvedimento di demolizione, la Sezione osserva che esso, come tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, è atto vincolato che non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest’ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione, non potendo neppure ammettersi l’esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può giammai legittimare (C.d.S., sez. IV, 01.10.2007, n. 5049; 10.12.2007, n. 6344; 31.08.2010, n. 3955; sez. V, 07.09.2009, n. 5229).
Ciò esclude qualsiasi rilevanza del vizio di eccesso di potere per asserita sproporzione tra l’abuso commesso e la sanzione, anche in ragione del tempo trascorso tra il primo ed il diniego di sanatoria
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 27.04.2011 n. 2511 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: L'ordine di demolizione, come tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, è atto vincolato che non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest’ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione, non potendo neppure ammettersi l’esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può giammai legittimare.
Quanto alla legittimità del provvedimento di demolizione, la Sezione osserva che esso, come tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, è atto vincolato che non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest’ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione, non potendo neppure ammettersi l’esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può giammai legittimare (C.d.S., sez. IV, 01.10.2007, n. 5049; 10.12.2007, n. 6344; 31.08.2010, n. 3955; sez. V, 07.09.2009, n. 5229) (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 27.04.2011 n. 2497 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Il diniego di sanatoria delle opere abusive per incompatibilità ambientale è espressione di una valutazione tecnica ampiamente discrezionale, tipica manifestazione del potere autoritativo dell’amministrazione, che come tale si sottrae al sindacato di legittimità, tranne le ipotesi di manifesta illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità ovvero di macroscopico travisamento dei fatti.
Il diniego di sanatoria delle opere abusive per incompatibilità ambientale è espressione di una valutazione tecnica ampiamente discrezionale, tipica manifestazione del potere autoritativo dell’amministrazione, che come tale si sottrae al sindacato di legittimità, tranne le ipotesi di manifesta illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità ovvero di macroscopico travisamento dei fatti (C.d.S., sez. VI, 07.10.2008, n. 4823), che non si rinvengono nel caso di specie e che peraltro non sono state neppure dedotte e provate dagli appellanti.
Le contestazioni di genericità del parere della Commissione per la tutela dei beni ambientali, fatto proprio dall’amministrazione comunale di Orbetello, in ordine alla forma ed ai materiali delle opere realizzate (degrado estetico), nonché sullo stato di degrado della zona, sull’insanabile contrasto con la bellezza dell’ambiente e sull’incontrollato aumento del carico antropico pertanto, lungi dall’evidenziare eventuali effettivi vizi di formazione del giudizio dell’amministrazione, si atteggiano a mere opinioni dissenzienti, volte a sovrapporre e/o sostituire alle valutazioni dell’amministrazione competente le proprie soggettive considerazioni, cosa che le rende gratuite ed apodittiche, prive di qualsiasi elemento obiettivo di riscontro (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 27.04.2011 n. 2497 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Procedimento amministrativo - Comunicazione di avvio - In caso di provvedimento sanzionatorio - Necessità della comunicazione - Non sussiste.
I provvedimenti sanzionatori in materia edilizia costituiscono atti vincolati, per i quali non è necessaria la comunicazione ex art. 7, Legge 241/1990, soprattutto nel caso in cui la P.A. dimostri che il contenuto del provvedimento non poteva essere diverso (cfr. TAR Napoli, sent. n. 16548/2010, n. 15871/2007; TAR Lecce, sent. n. 2809/2010; TAR Lazio, sent. n. 35404/2010) (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 27.04.2011 n. 1066 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

URBANISTICA: 1. Lottizzazione abusiva - Lottizzazione abusiva materiale e lottizzazione abusiva cartolare - Nozione.
2. Lottizzazione abusiva - Art. 30, D.P.R. 380/2001 - Finalità - Conseguenze - Lottizzazione vietata anche in presenza di talune singole strutture assentite da idoneo titolo edilizio - Configurabilità.
1.
Alla luce dell'art. 30, D.P.R. 380/2001, sono ravvisabili due tipi di lottizzazione abusiva, che peraltro possono coesistere: una materiale, configurabile allorché siano iniziate sul terreno opere che comportino trasformazione urbanistica o edilizia del medesimo in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici o comunque senza le prescritte autorizzazioni; ed una cartolare o formale, qualora la trasformazione sia predisposta attraverso il frazionamento e la vendita del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche particolari, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio (cfr. TAR Milano, sent. n. 1553/2010).
2. In materia di lottizzazione abusiva, la relativa normativa di cui all'art. 30 D.P.R. 380/2001 è finalizzata ad impedire e reprimere quelle condotte materiali o giuridiche volte ad incrementare l'edificazione sul territorio, senza che tale incremento sia accompagnato dalla doverosa pianificazione urbanistica, che tenga conto delle conseguenze dell'edificazione in termini di nuovi servizi o nuove opere di urbanizzazione.
Pertanto, la lottizzazione abusiva può essere realizzata da qualsiasi tipo di opere in grado di stravolgere l'assetto territoriale e tale conseguenza deve essere valutata tenendo conto delle opere complessivamente considerate e non del singolo e specifico intervento edilizio, con la conseguenza che può esservi lottizzazione vietata ex art. 30 anche qualora talune delle singole strutture siano state assentite da idoneo titolo edilizio (cfr. TAR Liguria, sent. n. 243/2011; Cons. di Stato, sent. n. 5170/2010 e n. 3475/2010; TAR Salerno, sent. n. 3932/2010; TAR Catanzaro, sent. n. 264/2010; TAR Napoli, sent. n. 27691/2010)
(massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 27.04.2011 n. 1066 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

URBANISTICASono ravvisabili due tipi di lottizzazione abusiva (che peraltro possono coesistere): una materiale, configurabile allorché sono iniziate sul terreno opere che comportino trasformazione urbanistica o edilizia del medesimo in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici o comunque senza le prescritte autorizzazioni ed una cartolare o formale, quando la trasformazione è predisposta attraverso il frazionamento e la vendita del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche particolari, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio.
Nel secondo ed articolato mezzo di gravame, è denunciata la violazione dell’art. 30, comma 1°, del DPR 380/2001 (Testo Unico dell’edilizia), ritenendo l’esponente l’insussistenza, nella presente fattispecie, dei presupposti della lottizzazione abusiva.
La trattazione della censura implica una serie di considerazioni –seppure per sommi capi– in ordine alla figura della lottizzazione abusiva di cui al citato art. 30.
Quest’ultima norma -che ricalca la pregressa previsione dell’art. 18 della legge 47/1985, oggi abrogato– è interpretata nel senso che sono ravvisabili due tipi di lottizzazione abusiva (che peraltro possono coesistere): una materiale, configurabile allorché sono iniziate sul terreno opere che comportino trasformazione urbanistica o edilizia del medesimo in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici o comunque senza le prescritte autorizzazioni ed una cartolare o formale, quando la trasformazione è predisposta attraverso il frazionamento e la vendita del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche particolari, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio.
La finalità della norma menzionata è individuata, dalla giurisprudenza amministrativa, nella necessità di impedire e reprimere quelle condotte materiali o giuridiche volte ad incrementare l’edificazione sul territorio, senza che tale incremento sia accompagnato dalla doverosa pianificazione urbanistica, che tenga conto delle conseguenze dell’edificazione in termini di nuovi servizi o nuove opere di urbanizzazione.
Di conseguenza, aggiunge la citata giurisprudenza, la lottizzazione abusiva può essere realizzata da qualsiasi tipo di opere in grado di stravolgere l’assetto territoriale e tale conseguenza deve essere valutata tenendo conto delle opere complessivamente considerate e non del singolo e specifico intervento edilizio.
Da questo punto di vista, può esservi lottizzazione vietata dall’art. 30 del Testo Unico, anche qualora talune delle singole strutture siano state assentite da idoneo titolo edilizio (cfr., fra le più recenti, la condivisibile pronuncia di TAR Liguria, sez. I, 07.02.2011, n. 243, con la giurisprudenza ivi richiamata ed anche Consiglio di Stato, sez. IV, 03.08.2010, n. 5170 e 01.06.2010, n. 3475; TAR Campania, Salerno, sez. II, 16.04.2010, n. 3932, TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 02.03.2010, n. 264; TAR Campania, Napoli, sez. II, 20.12.2010, n. 27691)
(TAR Lombardia-MIlano, Sez. II, sentenza 27.04.2011 n. 1066 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Abusi - Sanatoria - Presupposti - Anteriorità dell'abuso rispetto all'apposizione del vincolo - Necessità.
Ex art. 32, Legge 47/1985 (norma espressamente richiamata dall'art. 32, Legge 326/2003 di conversione del D.L. 269/2003), sono suscettibili di sanatoria le opere insistenti su aree vincolate dopo la loro esecuzione, per cui non appare possibile procedere a condono per gli abusi commessi su beni vincolati prima degli abusi medesimi (cfr. Cass. Pen., sent. n. 40179/2010, TAR Milano, sent. 711/2008)
(massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 27.04.2011 n. 1065 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Sanzioni in materia edilizia ed urbanistica: prescrizione quinquennale. Il termine decorre però dal momento in cui la violazione è stata rimossa o sanata.
Nell'ambito edilizio-urbanistico, la prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative punite con pena pecuniaria, stabilita nel termine di 5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione ai sensi dell'art. 28 della L. 689/1981, decorre dal giorno in cui la violazione è stata rimossa.
Lo ha chiarito il TAR Veneto, Sez. II, con la sentenza 22.04.2011 n. 678.
La Corte ha in primo luogo ribadito come la prescrizione quinquennale, per costante giurisprudenza, si applica anche a tutte le violazioni punite con sanzioni amministrative pecuniarie, seppure non previste in sostituzione di una sanzione penale, e quindi anche agli illeciti amministrativi in materia urbanistica, edilizia e paesistica puniti con sanzione pecuniaria.
Nell'applicare tale regola, tuttavia, con riguardo all'individuazione del dies a quo della decorrenza della prescrizione, occorre tener conto della particolare natura degli illeciti in materia urbanistica, edilizia e paesistica, i quali, ove consistano nella realizzazione di opere senza le prescritte concessioni e autorizzazioni, hanno carattere di illeciti permanenti, di talché la commissione degli illeciti medesimi si protrae nel tempo, e viene meno solo con il cessare della situazione di illiceità, vale a dire con il conseguimento delle prescritte autorizzazioni.
Inoltre, per la decorrenza della prescrizione dell'illecito amministrativo permanente, trova applicazione il principio relativo al reato permanente, secondo cui il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui è cessata la permanenza; pertanto, per gli illeciti amministrativi in materia paesistica, urbanistica ed edilizia la prescrizione quinquennale inizia a decorrere solo dalla cessazione della permanenza, con la conseguenza che, vertendosi in materia di illeciti permanenti, il potere amministrativo repressivo, come la determinazione di applicare la sanzione pecuniaria, può essere esercitato senza limiti di tempo e senza necessità di motivazione in ordine al ritardo nell'esercizio del potere (commento tratto da www.legislazionetecnica.it - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: AMIANTO - Diniego di sanatoria per la presenta di ondulati in cemento amianto - Illegittimità - Ragioni.
La circostanza che un manufatto sia composto da ondulati in cemento amianto non basta a giustificare il diniego di sanatoria, giacché l’attuale ordinamento vieta bensì di utilizzare ulteriormente tale materiale per nuove costruzioni, ma non ne impone senz’altro lo smaltimento controllato per le costruzioni civili esistenti (fatti salvi gli obblighi d’ incapsulamento, sovracopertura e rimozione in caso di rilascio di fibre d'amianto), che non sono dunque per ciò stesso incompatibili con il contesto in cui si trovano (TAR Veneto, Sez. II, sentenza 22.04.2011 n. 673 - link a www.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATAL’accertamento di conformità previsto a suo tempo dall’art. 13 della l. 28.02.1985 n. 47 ed ora dall’art. 36 T.U. 380/2001, “nel fare riferimento al concetto di opera eseguita rinvia chiaramente ad una modificazione del mondo materiale prodotta da un manufatto completo”; ne segue, quindi, secondo logica che l’accertamento medesimo non può essere parziale, ovvero riferito ad alcune soltanto delle opere eseguite.
Come stabilito in termini di principio da ultimo da TAR PugliaLecce sez. I 08.10.2009 n. 228, infatti, l’accertamento di conformità previsto a suo tempo dall’art. 13 della l. 28.02.1985 n. 47 ed ora dall’art. 36 T.U. 380/2001, “nel fare riferimento al concetto di opera eseguita rinvia chiaramente ad una modificazione del mondo materiale prodotta da un manufatto completo”; ne segue, quindi, secondo logica che l’accertamento medesimo non può essere parziale, ovvero riferito ad alcune soltanto delle opere eseguite.
Non hanno quindi pregio gli argomenti della ricorrente, secondo i quali (v. ricorso per motivi aggiunti, p. 20, settimo e ottavo rigo) si sarebbe dovuta comunque concedere una sanatoria parziale, per le opere eventualmente ritenute conformi.
Va invece affermato che l’impossibilità di ritenere conforme alle previsioni urbanistiche l’opera anche per una soltanto delle sue caratteristiche comporta l’impossibilità pura e semplice di rilasciare la sanatoria richiesta (TAR Lombardia-Brescia, Sez. I, sentenza 22.04.2011 n. 612 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAE' legittimo il diniego a sanare l'abuso edilizio ove le dimensioni non contenute delle tettoie e la copertura realizzata in eternit, e comunque da eliminare, ledono gli interessi paesaggistico-ambientali, concretando quel “disordine edilizio, sottolineato dalla casualità dell'intervento” operato su un'area che “dovrebbe rimanere libera da costruzioni”.
Con il secondo motivo, concernente le due tettoie realizzate senza titolo sulle pp.ff. 2287 e 2286/5, il ricorrente lamenta che la Commissione comprensoriale si è espressa negativamente con motivazione consistente nella riproposizione della formula di stile del contrasto “con rilevanti interessi paesaggistico-ambientali”, violati dal “disordine edilizio”.
In realtà, si tratterebbe di due tettoie adibite, una a totale ed esclusivo deposito di legna da ardere e l’altra a parziale ricovero del materiale costruttivo residuo e a deposito legname. Inoltre, le tettoie in esame sarebbero posizionate su un terreno retrostante la casa di abitazione e quindi prive di alcun impatto visivo.
Agli esposti rilievi può replicarsi che il ricorrente, in realtà, pretende di sostituire le proprie valutazioni a quelle operate dal competente organo comprensoriale, che ha ritenuto come l'opera realizzata pregiudichi senz’altro gli interessi tutelati dalla normativa provinciale.
Nella specie, la Commissione tutela del paesaggio ha preso in considerazione tutti gli aspetti, che concorrono a determinare una valutazione esaustiva in materia paesaggistico-ambientale, come si evince dalla puntuale motivazione.
Nella stessa è stato precisato che le dimensioni non contenute delle tettoie e la copertura realizzata in eternit e comunque da eliminare, ledono gli interessi paesaggistico-ambientali, concretando quel “disordine edilizio, sottolineato dalla casualità dell'intervento” operato su un'area che “dovrebbe rimanere libera da costruzioni”.
Invero, si tratta di una valutazione che trova base e ragione nelle indicate circostanze di fatto, rispetto alle quali alcuna contraddizione traspare: il che consente di affermare che si tratta di valutazione che appare ragionevole e congrua, ispirata palesemente all’esigenza di salvaguardare la fisionomia della zona in questione.
Del resto, pure i prospettati vizi di travisamento dei fatti risultano del pari inesistenti, non solo per quanto valutato dalla Commissione nel sopra riportato parere, ma anche alla luce della documentazione fotografica in atti, da cui si evidenzia che il precario assetto dei manufatti in parola appare prevalentemente frutto del riutilizzo di materiali di recupero non consoni alla tradizione costruttiva locale (TRGA Trentino Alto Adige-Trento, sentenza 21.04.2011 n. 121 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAA fronte di un annullamento giurisdizionale del permesso di costruire il Comune deve valutare se è necessario applicare la sanzione pecuniaria in luogo della riduzione in pristino.
La pronuncia in commento nasce da una precedente del giudice amministrativo che aveva annullato una concessione edilizia relativa ad un intervento edilizio di restauro e risanamento conservativo presso un immobile.
Ritenendo che, per effetto dell’integrale caducazione dei titoli edilizi, l’intero intervento dovesse oramai considerarsi come abusivo, il Comune in causa, anche alla luce dell’esito della Conferenza dei servizi all’uopo convocata, disponeva doversi procedere all’ingiunzione del ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 380 del 2001, e a tal fine stabiliva un termine di sessanta giorni perché i ricorrenti, responsabili dell’intervento, provvedessero alla rimozione delle opere abusive.
In merito a questa circostanza i ricorrenti lamentano l’inadeguatezza della comunicazione di avvio del procedimento, l’inosservanza dell’art. 23 della legge reg. n. 23 del 2004 e dell’art. 38 del d.P.R. n. 380 del 2001 nella parte in cui –a fronte di un annullamento giurisdizionale del permesso di costruire– impongono all’Amministrazione di accertare innanzi tutto se è possibile rimuovere i vizi della procedura (valutazione che il Comune ha omesso di effettuare relativamente all’allora mancanza di sottoscrizione/delega da parte di tutti i comproprietari della richiesta di concessione edilizia, vizio a suo tempo rilevato dalla pronuncia di primo grado) e se è necessario poi applicare la sanzione pecuniaria in luogo della riduzione in pristino (verifica che il Comune non ha compiuto nonostante i ricorrenti avessero documentato l’impossibilità tecnica del ripristino del sopralzo della copertura, e nonostante fossero stati medio tempore sanati vari interventi edilizi inerenti il medesimo fabbricato).
Di qui la richiesta di annullamento dell’atto impugnato. A suffragio della fondatezza di tale argomentazione i giudici del TAR Parma riportano testualmente, innanzitutto, l’art. 38, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001 che stabilisce “in caso di annullamento del permesso di costruire, qualora non sia possibile, in base a motivata valutazione, la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale applica una sanzione pecuniaria …”.
La norma reca la medesima disciplina già contenuta nell’art. 11 della legge n. 47 del 1985 e ora fatta propria anche dall’art. 19 della legge Reg. Emilia-Romagna n. 23 del 2004. La giurisprudenza, spiegano i giudici ducali, ha chiarito che tale previsione trova applicazione sia in caso di annullamento in autotutela sia in caso di annullamento in sede giurisdizionale (v., tra le altre, TAR Sardegna, Sez. II, 26.07.2004 n. 1169).
Ha altresì rilevato, continuano gli stessi giudici, che, se l’annullamento sia stato disposto per meri vizi formali, l’Amministrazione ha titolo ad emettere un nuovo titolo abilitativo rimuovendo –quando possibile– le irregolarità procedimentali precedentemente commesse, mentre nel caso in cui l’annullamento sia scaturito dall’accertato contrasto sostanziale del progetto con le norme urbanistico-edilizie vigenti l’Amministrazione è chiamata ad operare la scelta tra la sanzione demolitoria e quella pecuniaria attraverso una valutazione preventiva della possibilità che la rimozione della parte abusiva avvenga senza pregiudizio di quella regolare o comunque del restante manufatto (v., ex multis, TAR Abruzzo, Pescara, 03.11.2007 n. 865), il tutto in esito ad un’approfondita istruttoria e a mezzo di puntuale motivazione (v. TAR Campania, Napoli, Sez. VIII, 12.04.2010 n. 1918; TAR Calabria, Catanzaro, Sez. II, 01.07.2010 n. 1417) (commento tratto da www.documentazione.ancitel.it -  TAR Emilia Romagna-Parma, sentenza 21.04.2011 n. 114 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: 1. Abuso edilizio - Onere della prova - A carico dell'autore - Sussiste - Ratio.
2. Abuso edilizio - Onere della prova - Autodichiarazione allegata alla domanda di condono edilizio - Natura - Principio di prova.
3. Abuso edilizio - Aerofotogrammetria attestante l'inesistenza dell'opera - Rigetto della domanda di condono - Legittimità.
4. Abuso edilizio - Provvedimento sanzionatorio - Comunicazione di avvio - Necessità - Non sussiste.
1.
In materia di ripartizione dell'onere della prova, rispetto al profilo specifico della data di realizzazione delle opere da sanare, l'onere grava sul richiedente la sanatoria: ciò, perché, mentre la P.A. non è normalmente in grado di accertare la situazione edilizia di tutto il proprio territorio alla data indicata dalla normativa sul condono, colui che richiede la sanatoria può, invece, fornire qualche documentazione da cui si desuma che l'abuso sia stato effettivamente realizzato entro la data predetta, come ad es. fatture, ricevute, bolle di consegna, relative all'esecuzione dei lavori e/o all'acquisto dei materiali.
Pertanto, colui che ha commesso l'abuso non può trasferire il suddetto onere in capo alla P.A. qualora non sia in grado di fornire elementi e documenti atti a sostenere la richiesta legittima di condono edilizio (cfr. Cons. di Stato, sent. n. 752/2011; TAR Milano, sent. n. 94/2011, n. 980/2005).
2. In materia di ripartizione dell'onere della prova, rispetto al profilo specifico della data di realizzazione delle opere da sanare, l'autodichiarazione del privato allegata alla domanda di condono edilizio, attestante la ultimazione delle opere abusive entro la data prevista dalla legge, non presenta valenza probatoria privilegiata, bensì costituisce esclusivamente un principio di prova, destinato a cedere in presenza di più consistenti elementi probatori in possesso della P.A.
3. E' legittimo il rigetto della domanda di condono di opere edilizie circa le quali, in base ad una aerofotogrammetria in possesso dell'Autorità comunale, sia stato provato che le stesse non erano esistenti alla data prevista dalla legge per conseguire il condono (cfr. Cons. di Stato, sent. n. 4359/2007);
4. Per i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 Legge 241/1990, trattandosi di atti dovuti e rigorosamente vincolati, rispetto ai quali non sono richiesti apporti partecipativi del soggetto destinatario (cfr. TAR Roma, sent. n. 10470/2010; TAR Napoli, sent. n. 2667/2010) (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 19.04.2011 n. 1003 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

URBANISTICAPuò integrare un'ipotesi di lottizzazione abusiva qualsiasi tipo di opere in concreto idonee a stravolgere l'assetto del territorio preesistente, a realizzare un nuovo insediamento abitativo e, quindi, in ultima analisi, a determinare sia un concreto ostacolo alla futura attività di programmazione (che viene posta di fronte al fatto compiuto), sia un carico urbanistico che necessita di adeguamento degli standards.
La verifica circa la conformità della trasformazione realizzata e la sua rispondenza o meno alle previsioni delle norme urbanistiche vigenti deve essere effettuata con riferimento non già alle singole opere in cui si è compendiata la lottizzazione, eventualmente anche regolarmente assentite bensì alla complessiva trasformazione edilizia che di quelle opere costituisce il frutto, sicché essa ben può mancare anche nei casi in cui per le singole opere facenti parte della lottizzazione sia stato rilasciato il permesso di costruire.
Secondo quanto già più volte affermato in ambito giurisprudenziale (cfr. TAR Lazio, I, 09.10.2009, nn. 9859 e 9860; TAR Puglia-Bari, III, 24.04.2008, n. 1017), la stessa formulazione dell'art. 30 del D.P.R. n. 380/01 consente di affermare che può integrare un'ipotesi di lottizzazione abusiva qualsiasi tipo di opere in concreto idonee a stravolgere l'assetto del territorio preesistente, a realizzare un nuovo insediamento abitativo e, quindi, in ultima analisi, a determinare sia un concreto ostacolo alla futura attività di programmazione (che viene posta di fronte al fatto compiuto), sia un carico urbanistico che necessita di adeguamento degli standards.
Il concetto di "opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia" dei terreni deve essere dunque interpretato in maniera "funzionale" alla ratio della norma, il cui bene giuridico tutelato è costituito dalla necessità di preservare la potestà pianificatoria attribuita all'amministrazione nonché l'effettivo controllo del territorio da parte del soggetto titolare della stessa funzione di pianificazione (cioè il Comune), al fine di garantire una ordinata pianificazione urbanistica, un corretto uso del territorio ed uno sviluppo degli insediamenti abitativi e dei correlativi standards compatibili con le esigenze di finanza pubblica.
Da quanto detto consegue che la verifica circa la conformità della trasformazione realizzata e la sua rispondenza o meno alle previsioni delle norme urbanistiche vigenti deve essere effettuata con riferimento non già alle singole opere in cui si è compendiata la lottizzazione, eventualmente anche regolarmente assentite (giacché tale difformità è specificamente sanzionata dagli artt. 31 e ss. D.P.R. n. 380/2001), bensì alla complessiva trasformazione edilizia che di quelle opere costituisce il frutto, sicché essa ben può mancare anche nei casi in cui per le singole opere facenti parte della lottizzazione sia stato rilasciato il permesso di costruire (così TAR Bari, III, n. 1017/2008 cit.) (TAR Liguria, Sez. I, sentenza 19.04.2011 n. 619 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Condono mediante silenzio assenso nei reati edilizi.
Il termine di un anno per la formazione del silenzio assenso nel procedimento per condono edilizio introdotto con l'art. 39 della l. 23.04.1994, n. 724 non decorre se non viene prodotta la documentazione richiesta, impedendo l'estinzione dei reati integrati con la costruzione abusiva dell'immobile.

Secondo la sentenza che può leggersi in calce, è inammissibile il ricorso per Cassazione proposto dall'imputato per il riconoscimento della formazione tacita, mediante silenzio assenso, di un provvedimento di c.d. “condono edilizio”, ai sensi e per gli effetti dei quali all'art. 39 della l. 23.04.1994, n. 724, con conseguente estinzione della contravvenzione di costruzione in assenza di autorizzazione paesaggistica, qualora all'istanza di condono presentata in sede amministrativa non sia allegata tutta la documentazione richiesta per la concessione del provvedimento eccezionale di sanatoria.
Non consentendo, inoltre, l'inammissibilità del ricorso, il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, la prescrizione maturata dopo la pronuncia della sentenza di appello, in conseguenza della presentazione dell'atto di gravame, non può essere rilevata dalla Corte di Cassazione (sul punto richiamata la Cassazione, Sezioni Unite, 22.11.2000 (dep. 21.12.2000), n. 32).
Questo il fatto oggetto del giudizio: con sentenza pronunziata nel gennaio del 1997, la Corte d'Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado, rilevata la prescrizione del reato di costruzione in assenza di concessione edilizia, condannava l'imputato per la sola contravvenzione di costruzione in assenza di autorizzazione paesaggistica di cui, allora, agli artt. 1-sexies del d.l. 27.06.1985 n. 312 (conv. l. 431/1985) e 20 l. 28.02.1985, n. 431.
Con il ricorso in Cassazione l'imputato lamenta, dal punto di vista sostanziale, l'inoffensività del fatto contestato; la formazione del silenzio assenso rispetto alla domanda di condono edilizio presentata al Comune di Napoli in relazione all'immobile oggetto del reato, da ritenersi, quindi, estinto; nonché l'intervenuta prescrizione della contravvenzione contestata nelle more della presentazione e decisione del ricorso per cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili tutti i motivi di gravame.
Quanto all'inidoneità della realizzata costruzione abusiva ad incidere sull'originario assetto dei luoghi sottoposti a vincolo paesaggistico, il ricorrente afferma che la diffusa urbanizzazione dell'area vincolata escluderebbe, in concreto, il pericolo di lesione del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice, rendendo, quindi, inoffensivo il fatto contestato all'imputato.
La Cassazione sottolinea, tuttavia, che la contravvenzione di costruzione in assenza di autorizzazione paesaggistica è un reato di pericolo astratto, posto a tutela del paesaggio e dell'aspetto esteriore degli edifici, ritenuti valori meritevoli di tutela anche mediante la sanzione penale. Rileva, poi, la Suprema Corte, con motivazione invero fin troppo sintetica, come nel caso di specie la consistenza e la tipologia dell'intervento realizzato siano sicuramente, anche in concreto, idonee a recare pregiudizio a siffatti valori.
Anche l'asserita estinzione del reato per maturazione del termine massimo per l'adozione di un provvedimento di diniego al condono edilizio, e, quindi in forza della formazione del provvedimento implicito di sanatoria mediante silenzio assenso, secondo la procedura di cui all'art. 39 della l. 724/1994, è stato reputato motivo di ricorso inammissibile alla luce degli accertamenti compiuti in sede di legittimità.
Durante il giudizio di Cassazione, infatti, a seguito di sospensione del procedimento di legittimità, veniva richiesta all'amministrazione comunale competente, l'attestazione di congruità del procedimento di condono attivato, in sede amministrativa, dall'imputato, al fine di valutare se potesse ritenersi implicitamente formato un provvedimento favorevole all'istanza di condono a suo tempo presentata.
Il Comune di Napoli comunicava alla Suprema Corte che, pur rientrando astrattamente l'immobile oggetto del reato tra le opere condonabili sia per quanto riguarda la superficie edificata, sia per la data di ultimazione della costruzione, nonché la tempestività della domanda di condono e la congruità dell'oblazione già versata, la documentazione prodotta dall'imputato risultava carente dei riferimenti catastali dell'immobile abusivo.
L'imputato, pertanto, non poteva, allo stato, fruire della sanatoria, che, tuttavia, sarebbe stata concessa dall'amministrazione procedente a seguito di integrazione della documentazione allegata, qualora anche degli enti preposti alla tutela del vincolo paesaggistico avessero espresso parere favorevole al condono.
L'imputato, nonostante il Comune gli avesse concesso termini per produrre il documento mancante, non ha inviato alla pubblica amministrazione la quanto richiesto e, di conseguenza, il Comune di Napoli non ha dato corso al procedimento. L'incompletezza della documentazione, rendendo improcedibile l'istanza di condono edilizio, ha, quindi, impedito, secondo la Cassazione, la formazione del silenzio assenso nel procedimento amministrativo, che, pur essendo equipollente ad un provvedimento espresso di “condono”, non avrebbe comunque sanato la mancanza di parere favorevole dell'autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico.
La contravvenzione contestata, quindi, non può essere considerata estinta, né per intervento del provvedimento di condono edilizio, né per prescrizione, atteso che l'inammissibilità del ricorso proposto dall'imputato, precludendo il valido formarsi di un rapporto di impugnazione, ha cristallizzato il giudizio al momento della pronuncia della sentenza di appello, allorquando non era ancora decorso il termine di prescrizione.
La sentenza in commento impone di ripercorrere, seppur sinteticamente, i passaggi fondamentali del procedimento amministrativo di condono edilizio previsto dall'art. 39 della l. 724/1994, per comprendere la natura di tale provvedimento ed i limiti del sindacato del giudice penale ed amministrativo in ordine all'accertamento della formazione implicita di un provvedimento di concessione edilizia in sanatoria. L'art. 39 della l. 724/1994 descrive puntualmente sia la tipologia di manufatti astrattamente suscettibili di condono (commi 1 e 2), sia la misura della c.d. “oblazione” da versare prima della presentazione dell'istanza (comma 3).
Vengono specificamente indicati, altresì, i requisiti essenziali dell'istanza di condono ed i relativi allegati, ossia la prova del pagamento dell'oblazione, una dichiarazione sostitutiva dei documenti indicati all'art. 35 comma 3 della l 28.02.1985, n. 47 (ossia la normativa che ha introdotto, precedentemente il condono edilizio a cui si è saldato quello previsto nel 1994), il fascicolo fotografico relativo all'abuso, il progetto di adeguamento statico dell'edificio ed il pagamento di oneri di concessione, nonché copia della denuncia in catasto relativa alla costruzione dell'immobile. Se l'istanza, corredata dei necessari allegati, è stata redatta correttamente e la costruzione abusiva rientra tra quelle condonabili, è espressamente previsto che, il decorso un anno (ovvero due anni nei comuni con più di 500.000 abitanti) dalla presentazione della domanda, senza l'adozione di un provvedimento negativo da parte del Comune, equivalga a concessione edilizia in sanatoria, fermo restando che, per successive modifiche dell'art. 39 l. 724/1994, ai fini della formazione del silenzio assenso, è consentito il pagamento degli oneri concessori ovvero la denuncia al catasto anche successivamente rispetto alla presentazione della domanda, purché entro un anno dalla data di presentazione dell'istanza di condono.
Per quanto riguarda i manufatti abusivamente costruiti in aree coperte da vincolo paesaggistico, solo in alcuni casi specifici previsti all'art. 32 della l. 47/1985 (come modificato dall'art. 39, comma 7, della l 724/1994) è consentita la formazione di silenzio assenso, equiparabile anche al parere favorevole dell'autorità posta a tutela del vincolo, la quale, altrimenti, deve sempre assumere determinazioni espresse. Il c.d. “condono edilizio” previsto dalla l. 724/1994 (come già dagli artt. 31 ss. l. 28.02.1985, n. 47 e poi dall'art. 32 del d.l. 269/2003, convertito in l. 326/2003) è un provvedimento amministrativo eccezionale che consente di sanare lo status amministrativo di una costruzione realizzata in assenza dei prescritti titoli abilitativi.
Diversamente dal permesso di costruire in sanatoria (già concessione edilizia in sanatoria ai sensi dall'art. 13 l. 47/1985, ora previsto all'art. 36 d.P.R. 380/2001 – Testo Unico dell'Edilizia), strumento ordinario per l'accertamento di conformità urbanistica di immobili costruirti in assenza dei prescritti titoli abilitativi e, tuttavia, in conformità alla disciplina edilizia ed urbanistica vigente, il condono edilizio rappresenta una sorta di “perdonoex lege per la realizzazione senza titolo abilitativo di un manufatto, in violazione sostanziale delle prescrizioni urbanistiche, legali e regolamentari, previste a livello statale, regionale e locale.
Pertanto il provvedimento di condono edilizio può essere adottato solo in presenza di espressa previsione di legge che, eccezionalmente, consenta di derogare alla disciplina, legale e regolamentare, in materia edilizia ed urbanistica, sanando una pregressa situazione di sostanziale antigiuridicità (così TAR Campania–Napoli, Sez. VI, 03.09.2010, n. 17282 in DeJure).
Proprio l'eccezionalità del condono edilizio non consente un'applicazione analogica delle norme relative al procedimento ed all'adozione del provvedimento di sanatoria, che ha l'effetto di determinare l'estinzione dei reati connessi alla costruzione in assenza di titoli abilitativi.
Pacificamente la giurisprudenza, penale ed amministrativa, subordina “l'inverarsi della concessione tacitamente assentita, tra l'altro, alla completezza della documentazione da allegare alla domanda” (così TAR Toscana–Firenze, 06.04.2010, n. 925 in DeJure), posto che la carenza di documentazione, ancor di più se non integrata dall'istante su richiesta dalla pubblica amministrazione, determina l'improcedibilità della domanda di sanatoria, precludendo tanto la formazione del silenzio assenso, quanto, conseguentemente, l'estinzione del reato (cfr. Cass. Pen., Sez. III, 25.11.2008, n. 3583 in DeJure; Cass. Pen., Sez. III, 11.07.2000, n. 10969, in Plurisonline).
Non rileva, quindi, nel caso di specie, che i riferimenti catastali dell'immobile oggetto del reato potessero essere, astrattamente, autonomamente accertabili dalla pubblica amministrazione, a consentire di superare il dato testuale, e quindi ineludibile, attesa la eccezionalità dell'istituto del condono edilizio, che preclude la formazione implicita del provvedimento di concessione edilizia in sanatoria in mancanza dell'allegazione dei documenti prescritti dalla legge (commento tratto da www.ipsoa.it - Corte di Cassazione penale, sentenza 18.04.2011 n. 15601).

EDILIZIA PRIVATA: Ordine di demolizione di opere edilizie abusive.
In materia di abusi edilizi, l’ordine di demolizione deve essere rivolto nei confronti di chi abbia la disponibilità dell’opera, indipendentemente dal fatto che l’abbia concretamente realizzata, cosa che potrebbe rilevare sotto il profilo della responsabilità penale, ma non ai fini della legittimità dell’ordine di demolizione.
La demolizione degli abusi edilizi non richiede alcuna specifica motivazione, che è necessaria invece in casi di contrarie determinazioni. L'ordine di demolizione di una opera edilizia abusiva è quindi sufficientemente motivato con l’affermazione della accertata abusività dell'opera stessa.
Secondo un orientamento giurisprudenziale, solo nel caso in cui, per il lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dell'abuso e per il protrarsi della inerzia dell'Amministrazione preposta alla vigilanza, si sia ingenerata una posizione di affidamento nel privato, si ravvisa un onere di congrua motivazione dell’ordine di demolizione dell’opera abusiva che, avuto riguardo anche alla entità e alla tipologia dell'abuso, indichi il pubblico interesse, evidentemente diverso da quello al ripristino della legalità, idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse privato (1).
Dall'art. 14 della legge n. 47 del 1985 (il quale prevede, per le opere abusive eseguite su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, che il Sindaco ordini la demolizione, dandone comunicazione all'ente proprietario del suolo) risulta con chiarezza che la comunicazione all'ente proprietario del suolo abbia una mera funzione conoscitiva, per rendere edotto l'ente delle vicende relative al bene di cui esso ente è proprietario. In alcun modo si può ritenere che tale comunicazione sia un requisito di legittimità dell'ordine di demolizione.
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(1) V. tra le tante Cons. Stato, sez. IV, 06.06.2008, n. 2705; id., Sez. V, 29.05.2006 (sull’illegittimità dell’ordinanza di demolizione senza motivazione sull’interesse pubblico nel caso di opere abusive realizzate da molto tempo e senza accertamento della fattibilità della demolizione senza pregiudizio della parte conforme dell’immobile); TAR Lazio-Roma Sez. I-quater, sentenza 26.01.2005 (sulla necessità di motivazione sul pubblico interesse nel caso di ordinanza di demolizione adottata a distanza di molto tempo dalla realizzazione dell’abuso edilizio); TAR Piemonte, Sez. I, sentenza 20.04.2005 (sui casi in cui è necessaria una motivazione sull’interesse pubblico per i provvedimenti repressivi di abusi edilizi).
V. tuttavia in senso contrario TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 08.11.2007 (sulla legittimità di un ordine di demolizione di un manufatto abusivo emesso a distanza di un lunghissimo lasso di tempo dalla realizzazione, senza una motivazione in ordine all’interesse pubblico alla rimozione)
(massima tratta da www.regione.piemonte.it - Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 12.04.2011 n. 2266 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: 1. Permesso di costruire in sanatoria - Silenzio-assenso - Perfezionamento - Presupposti - Denuncia ICI - E' documento essenziale.
2. Permesso di costruire in sanatoria - Quantificazione degli oneri - Legge 326/2003 - Delibera consiliare n. 73/2007 - Ammontare degli oneri rapportato al momento del rilascio del titolo edilizio in sanatoria - Legittimità.

1. La formazione del silenzio assenso in materia di condono ai sensi della Legge 326/2003 implica in ogni caso la completezza della documentazione prevista dalla normativa: in particolare, la denuncia ICI costituisce documento essenziale, in assenza del quale non si può ritenere formato il silenzio assenso sulla domanda di permesso in sanatoria dell'esponente (cfr. TAR Milano, sent. n. 263/2011, n. 6955/2010, n. 1550/2010).
2. In materia di determinazione degli oneri di urbanizzazione da applicarsi al condono dell'anno 2003 e di corretta applicazione della delibera consiliare del Comune di Milano n. 73/2007 a situazioni nelle quali non opera il meccanismo del silenzio assenso, l'ammontare definitivo degli oneri deve essere rapportato al momento del rilascio del titolo edilizio in sanatoria (cfr. TAR Milano, sent. n. 818/2011) (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 11.04.2011 n. 950 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Istanza di condono senza sanatoria anticipata.
La mera presentazione dell'istanza di condono non autorizza la prosecuzione dei lavori abusivi a completamento delle opere oggetto della richiesta di sanatoria, le quali, fino al momento dell'eventuale accoglimento della domanda di condono, devono ritenersi comunque abusive. Laddove poi si tratti di opere eseguite in area vincolata –come nella specie- occorre che venga acquisito il parere delle autorità competenti ed è inapplicabile il meccanismo del silenzio assenso, alla luce delle disposizioni di cui alla legge summenzionata. Pertanto l’ingiunzione di demolizione è del tutto legittima atteso che in presenza di manufatti abusivi non condonati né sanati, gli interventi ulteriori (sia pure riconducibili, nella loro oggettività, alle categorie della manutenzione straordinaria, del restauro e/o risanamento conservativo, della ristrutturazione, della realizzazione di opere costituenti pertinenze urbanistiche) ripetono le caratteristiche di illegittimità dell'opera principale, alla quale ineriscono strutturalmente, sicché non può ammettersi la prosecuzione dei lavori abusivi a completamento di opere che, fino al momento di eventuali sanatorie, devono ritenersi comunque abusive, con conseguente obbligo del Comune di ordinarne la demolizione.
Ciò non significa negare in assoluto la possibilità di intervenire su immobili rispetto ai quali pende istanza di condono, ma solo affermare che, a pena di assoggettamento della medesima sanzione prevista per l'immobile abusivo cui ineriscono, ciò deve avvenire nel rispetto delle procedure di legge, ovvero segnatamente dell'art. 35, l. n. 47 del 1985.
Detta norma consente -in presenza dei richiesti presupposti, fra i quali che si tratti di opere di cui all'art. 31, non comprese tra quelle indicate nell'art. 33- queste non suscettibili di sanatoria in quanto incidenti su aree gravate da vincoli di inedificabilità assoluta- il completamento sotto la propria responsabilità di quanto già realizzato e fatto oggetto di domanda di condono edilizio solo al decorso del termine dilatorio di trenta giorni dalla notifica al Comune del proprio intendimento, con allegazione di perizia giurata ovvero documentazione avente data certa in ordine allo stato dei lavori abusivi.
Pertanto alcun rilievo hanno i riferimenti di parte ricorrente circa l’impossibilità per l’Amministrazione di demolire opere oggetto di condono, da intendersi esitato con silenzio assenso con il decorso del termine di ventiquattro mesi dalla presentazione dell’istanza (primo motivo), ovvero comunque in pendenza della definizione del procedimento di condono (secondo motivo), essendo stata la rimessione in pristino disposta con l’ordinanza gravata con il ricorso principale adottata in relazione alle opere successivamente realizzate dalla ricorrente e non rientranti nel progetto di condono.
In ogni caso, a prescindere da tali assorbenti rilievi, il primo motivo di ricorso è infondato anche laddove postula che la domanda di condono doveva intendersi definita positivamente per silenzio assenso.
Infatti in tema di condono edilizio, il silenzio-assenso previsto dall'art. 35, l. n. 47 del 1985 non si forma per il solo fatto dell'inutile decorso del termine indicato da tale norma (ventiquattro mesi dalla presentazione dell'istanza) e del pagamento dell'oblazione, senza alcuna risposta del Comune, ma occorre altresì la prova della ricorrenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi stabiliti dagli art. 31 e ss. della stessa legge cui è subordinata l'ammissibilità del condono.
Parte ricorrente non ha al riguardo dato prova della ricorrenza di tutti i requisiti per la condonabilità delle opere oggetto dell’istanza di condono, né della completezza della documentazione, per cui alcuna prova vi è che l’istanza in oggetto si sia definita per silenzio assenso.
Il termine biennale per la formazione del silenzio assenso su domanda di condono edilizio, previsto dall'art. 35, l. 28.02.1985 n. 47, non decorre qualora la domanda sia carente dei documenti necessari ad identificare compiutamente le opere oggetto della richiesta sanatoria e dunque quando manchi la prova concreta della sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti, con la conseguenza che il termine di ventiquattro mesi, fissato dall'amministrazione comunale per determinarsi sull'istanza stessa decorre, in caso di incompletezza della domanda o della documentazione inoltrata a suo corredo, soltanto dal momento in cui dette carenze sono state eliminate.
Inoltre la zona in cui sono stati realizzati gli interventi de quibus è sottoposta a vincolo, ex L.R. n. 35/1987, come si evince dal gravato provvedimento, per cui il silenzio assenso dell'amministrazione comunale si poteva formare, ferma restando la necessità della ricorrenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per la condonabilità delle opere, in relazione al disposto dell'art. 32 della stessa L. n. 47/1985, con il decorso del termine di ventiquattro mesi dalla conclusione in senso favorevole per l’istante del procedimento relativo al rilascio del parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo.
Del pari infondato è il secondo motivo di ricorso, laddove si afferma il difetto di motivazione e di istruttoria del gravato provvedimento, per non avere l’Amministrazione considerato la sanabilità delle opere di cui è causa e in considerazione della scarsa incidenza delle opere medesime sull’assetto urbanistico.
Ed invero presupposto per l’adozione dell’ordine di demolizione di opere abusive è soltanto la constatata esecuzione di un intervento edilizio in assenza del prescritto titolo abilitativo, con la conseguenza che, essendo tale ordine un atto dovuto, esso è sufficientemente motivato con l’accertamento dell’abuso, e non necessita di una particolare motivazione in ordine all’interesse pubblico alla rimozione dell’abuso stesso, -che è in re ipsa, consistendo nel ripristino dell’assetto urbanistico violato- ed alla possibilità di adottare provvedimenti alternativi.
Pertanto alcuna valutazione sulla sanabilità delle opere de quibus doveva essere effettuata dall’Amministrazione in quanto le opere medesime non hanno formato oggetto di alcuna istanza di sanatoria; pertanto l’ingiunzione di demolizione si giustifica con il mero richiamo alla realizzazione delle stesse in assenza del prescritto permesso di costruire.
Inoltre le opere de quibus, come detto, costituiscono opere di completamento di un fabbricato da ritenersi abusivo fino al momento della definizione del procedimento di condono, per cui ripetono le caratteristiche di abusività dell’immobile principale al quale accedono, secondo la richiamata giurisprudenza.
Infine tali opere necessitavano comunque di permesso di costruire, a prescindere dalla circostanza che trattasi di opere di completamento di un fabbricato rispetto al quale non era stato ancora concesso il condono, in quanto trattasi per lo più di opere esterne –opere murarie e di tettoie di rilevanti dimensioni– incidenti sui prospetti, realizzate tra l’altro in zona sottoposta a vincolo ex L.R. n. 35/1987.
Gli interventi consistenti nell’installazione di tettoie o di altre strutture che siano comunque apposte a parti di preesistenti edifici come strutture accessorie di protezione o di riparo di spazi liberi (cioè non compresi entro coperture volumetriche previste in un progetto assentito), possono ritenersi sottratti al regime della concessione edilizia (oggi permesso di costruire) soltanto ove la loro conformazione e le loro ridotte dimensioni rendano evidente e riconoscibile la loro finalità di arredo o di riparo e protezione (anche da agenti atmosferici) dell’immobile cui accedono.
Invece tali strutture non possono ritenersi installabili senza permesso di costruire allorquando abbiano dimensioni, come nell’ipotesi di specie, tali da arrecare una visibile alterazione del prospetto dell’edificio
Del pari necessitava di permesso di costruire, ex art. 10 D.P.R. 380/2001, la realizzazione del bagno nel locale sottoscale, in considerazione dell’aumento di superficie connesso alla trasformazione della superficie non residenziale del locale sottoscala nel quale lo stesso è stato realizzato a superficie residenziale, con conseguente aumento superficie (commento tratto da link a www.ipsoa.it - TAR Campania-Napoli, Sez. VII, sentenza 08.04.2011 n. 1999 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Abusi edilizi in zona soggetta a tutela. Opere realizzate in data antecedente alla c.d. "legge Galasso".
Sono assoggettate al regime sanzionatorio di cui all’art. 4 della legge n. 47 del 1985 anche le opere abusive realizzate anteriormente alla c.d. "legge Galasso" per le quali non sia stata presentata domanda di condono o nel caso in cui tale domanda sia stata respinta; sicché, una volta accertata la violazione, la sanzione va doverosamente applicata, né occorre motivazione specifica sull’interesse pubblico alla demolizione dell’opera, e neppure il previo accertamento della sua conformità o meno alla vigente disciplina urbanistica, tenuto conto che il potere repressivo comunale non incontra alcun termine di prescrizione o decadenza (massima tratta da www.regione.piemonte.it - Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 07.04.2011 n. 2159 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Gli atti sanzionatori in materia edilizia, tra cui l'ordine di demolizione di costruzione abusiva, non devono essere preceduti dalla comunicazione d'avvio del relativo procedimento.
L'ordine di demolizione di opere abusive è adeguatamente motivato a mezzo dell'affermazione della realizzazione di una serie di opere in assenza di titolo, con contestuale richiamo alla normativa violata.

In ragione del contenuto rigidamente vincolato che li caratterizza, gli atti sanzionatori in materia edilizia, tra cui l'ordine di demolizione di costruzione abusiva, non devono essere preceduti dalla comunicazione d'avvio del relativo procedimento (Consiglio Stato, sez. VI, 24.09.2010, n. 7129; TAR Campania Napoli, sez. IV, 13.01.2011, n. 84; TAR Lazio Roma, sez. II, 06.122010, n. 35404; TAR Puglia Lecce, sez. I, 17.11.2010, n. 2660; TAR Umbria Perugia, sez. I, 28.10.2010 , n. 499; TAR Piemonte Torino, sez. I, 04.09.2009 , n. 2253).
In ogni caso, nella specie in esame la comunicazione di avvio del procedimento è stata utilmente surrogata dall'ordinanza di sospensione dei lavori (TAR Liguria Genova, sez. I, 28.01.2011, n. 169; TAR Lazio Latina, sez. I, 26.01.2009, n. 56; TAR Sardegna Cagliari, sez. II, 03.09.2008, n. 1738; TAR Basilicata Potenza, sez. I, 19.01.2008, n. 16; Consiglio Stato, sez. IV, 27.1.2006, n. 399).
E' principio consolidato quello per cui l'ordine di demolizione di opere abusive è adeguatamente motivato a mezzo dell'affermazione della realizzazione di una serie di opere in assenza di titolo, con contestuale richiamo alla normativa violata (Consiglio Stato, sez. V, 07.9.2009, n. 5229; TAR Liguria Genova, sez. I, 28.01.2011, n. 169; TAR Campania Napoli, sez. VII, 15.12.2010, n. 27377; TAR Puglia Lecce, sez. III, 09.11.2010, n. 2631; TAR Lombardia Milano, sez. IV, 02.11.2010, n. 7175; TAR Puglia Bari, sez. II, 16.07.2010, n. 3102; TAR Piemonte Torino, sez. I, 16.07.2010, n. 3131)
(TAR Piemonte, Sez. I, sentenza 07.04.2011 n. 357 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

ATTI AMMINISTRATIVI - EDILIZIA PRIVATA: Giustizia amministrativa - Risarcimento del danno - In caso di illegittima inibitoria di lavori edili - Quantificazione del danno - Criteri.
In caso di illegittima inibitoria di lavori edili da parte della P.A. e relativa determinazione del danno, i danni calcolandi devono essere limitati al periodo di efficacia del provvedimento inibitorio; occorre tenere conto soltanto dei danni che rappresentano una conseguenza diretta ed immediata dal provvedimento annullato: devono, pertanto, escludersi, ad esempio, le spese legali -giudiziali e stragiudiziali- sostenute dall'esponente; il risarcimento deve essere limitato al c.d. interesse patrimoniale negativo e non può estendersi al mancato guadagno; infine, sulle somme come sopra determinate vanno aggiunti gli interessi in misura legale e la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valore e non di valuta, non applicandosi pertanto il c.d. principio nominalistico di cui all'art. 1277 del codice civile
(massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 05.04.2011 n. 901 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: L’istituto del silenzio assenso esige che la domanda (di condono edilizio) sia corredata dalla indispensabile documentazione prevista dalla normativa.
L’art. 35 della legge n. 47/1985, nel testo risultante dalla modifica intervenuta per effetto dell’entrata in vigore del DL 12.01.1988, n. 2, prescrive che “decorso il termine di 24 mesi dalla presentazione della domanda, quest’ultima si intende accolta ove l’interessato provveda al pagamento di tutte le somme eventualmente dovute a conguaglio ed alla presentazione all’ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria all’accatastamento. Trascorsi 36 mesi si prescrive l’eventuale diritto al conguaglio o al rimborso spettanti.”
I due termini (per la formazione del silenzio-assenso e di prescrizione del diritto al conguaglio) decorrono dalla presentazione di domanda completa della necessaria documentazione, non essendo, in caso di documentazione incompleta, il Comune tenuto a richiedere l’integrazione entro il termine biennale (cfr. Cons. St. Sez. IV, 23-07-2009, n. 4672, 07.04.2006, n. 1910).
Ciò risponde, peraltro, ad un generale principio in materia di silenzio assenso, per cui ogni qualvolta il legislatore preveda per la definizione di istanze tale strumento di semplificazione e di snellimento dell'azione amministrativa, non è sufficiente la sola presentazione della domanda ed il decorso del tempo indicato dalla norma che lo prevede, ma è necessario altresì che essa sia corredata dalla indispensabile documentazione prevista dalla normativa , non implicando il meccanismo del silenzio assenso alcuna deroga al potere-dovere dell'amministrazione pubblica di curare gli interessi pubblici nel rispetto dei principi fondamentali sanciti dall’art. 97 della Costituzione e presupponendo quindi che l'amministrazione sia posta nella condizione di verificare la sussistenza di tutti i presupposti legali per il rilascio dell’autorizzazione (Cons. St. Sez. V, 29.12.2009, n. 8831) (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 01.04.2011 n. 2019 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

marzo 2011

EDILIZIA PRIVATA: Incidente di esecuzione e legittimazione.
Anche dopo l’acquisizione al patrimonio del competente comune del manufatto abusivo e della relativa area sedime il soggetto condannato resta comunque il destinatario dell’ordine di demolizione, con conseguente onere da parte del medesimo di dare esecuzione, nelle forme di rito, all’ordine di demolizione a propria cura e spese.
Egli è pertanto legittimato a proporre incidente di esecuzione (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 31.03.2011 n. 13345 - link a www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATA: Abuso edilizio. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e ordine di demolizione.
La presentazione di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (procedura che non è soggetta a definizione entro termini perentori) non è di per sé sufficiente per poter disporre la sospensione dell’esecuzione dell'ordine di demolizione, non essendo prevedibile né se si verificherà in concreto una causa estintiva del reato né comunque se questa sì verificherà in tempi brevi (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 31.03.2011 n. 13337 - link a www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATAIl titolare di un’autorizzazione amministrativa per l'esercizio di attività commerciale è legittimato a denunciare le violazioni edilizie ed urbanistiche contigue.
Riassumiamo brevemente i fatti che hanno originato la pronuncia in commento: le società ricorrenti esercitano da anni l’attività commerciale di vendita di materiali edili, pavimenti, idrosanitari, rivestimenti in un comune laziale.
Avuta notizia dell’apertura da parte della società resistente di un’attività di commercio all’ingrosso dei medesimi materiali nello stesso comune, le ricorrenti, previa deduzione delle riscontrate illegittimità del procedimento di rilascio dell’autorizzazione al commercio, nonché degli interventi di trasformazione edilizia effettuati da parte di questa società sia nel piazzale che nell’edificio, hanno sollecitato il comune all’adozione dei provvedimenti di competenza ai fini della revoca dell’autorizzazione al commercio, nonché della rimessione in pristino sia del piazzale che dell’edificio adibito ad attività commerciale.
Il Comune, tuttavia, é rimasto inerte non avendo dato in alcun modo seguito alla predetta istanza e, pertanto, con il ricorso in rassegna, le società ricorrenti hanno dedotto l’illegittimità del silenzio serbato da parte dell’amministrazione comunale.
Quanto al secondo punto (rimandiamo al testo della sentenza per l’analisi completa delle questioni di diritto analizzate) i giudici del Tribunale amministrativo di Roma sottolineano che l'art. 27 d.P.R. 06.06.2001, n. 380, prevede l'azionabilità del procedimento sanzionatorio edilizio anche sulla scorta di denunzia di soggetti privati, e, pertanto, va ribadito che il proprietario di un'area o di un fabbricato, nella cui sfera giuridica incide dannosamente il mancato esercizio dei poteri ripristinatori e repressivi da parte dell'organo preposto avverso abusi edilizi, è titolare di un interesse legittimo all'esercizio di detti poteri e può pretendere, se non vengono adottate le misure richieste, un provvedimento che ne spieghi esplicitamente le ragioni, con la definitiva conseguenza che il silenzio serbato sull'istanza e sulla successiva diffida dell'interessato integra gli estremi del silenzio rifiuto sindacabile in sede giurisdizionale quanto al mancato adempimento dell'obbligo di provvedere espressamente.
Deve, pertanto, rilevarsi, secondo i giudici capitolini, che il titolare di un’autorizzazione amministrativa per l'esercizio di attività commerciale su area contigua a quella interessata dagli interventi edilizio-urbanistici, è legittimato ad eccitare i poteri di vigilanza del comune stesso ex articolo 27 del d.P.R. n. 380 del 2001, al fine dell'accertamento di violazioni edilizie ed urbanistiche e di inadempimento di obblighi contratti verso l’amministrazione, in ragione della vicinitas con l'area considerata, con la conseguenza che va dichiarata l'illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione sulla diffida notificata al riguardo.
Ed, infatti, il riconoscimento di interessi giuridicamente rilevanti in materia urbanistico-edilizia non può circoscriversi ai soli soggetti proprietari di immobili, ma deve essere esteso a tutti coloro che, in ragione di uno stabile collegamento con l'area interessata dalle iniziative edificatorie, debbano considerasi titolari di una posizione giuridicamente differenziata, qual è quella connessa alla titolarità dell'autorizzazione all'esercizio di un'attività commerciale nell'area medesima.
Risolutiva al riguardo, concludono i giudici laziali, non è pertanto la contiguità stretta degli immobili di cui trattasi, quanto l’incidenza degli stessi in una medesima area (commento tratto da www.documentazione.ancitel.it - TAR Lazio-Roma, Sez. II-ter, sentenza 28.03.2011 n. 2721 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

URBANISTICA: Abusi - Lottizzazione abusiva - Configurabilità.
L'art. 30, comma 1, DPR 380/2001 -che ricalca la pregressa previsione dell'abrogato art. 18 della Legge 47/1985- è interpretato nel senso che sono ravvisabili due tipi di lottizzazione abusiva (che possono peraltro coesistere): una materiale, allorché sono iniziate sul terreno opere che comportino trasformazione urbanistica o edilizia del medesimo in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici o comunque senza le prescritte autorizzazioni ed una cartolare o formale, quando la trasformazione è predisposta attraverso il frazionamento e la vendita del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche particolari, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio
(massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. IV, sentenza 28.03.2011 n. 824 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: 1. Permesso di costruire in sanatoria - Oneri concessori - Art. 4, c. 6, L.R. n. 31/2004 - Tariffa base - Deve necessariamente tenere conto degli adeguamenti periodici degli oneri di urbanizzazione.
2. Abuso edilizio - Sanatoria - Art. 32, comma 40, D.L. n. 269/2003 - Incremento percentuale - Applicabilità agli oneri concessori - Non sussiste - Applicabilità ai diritti ed oneri correlati all'istruttoria della domanda di sanatoria - Sussiste.

1. Il criterio della determinazione degli oneri concessori sulla base delle tariffe vigenti al momento del perfezionamento del procedimento di sanatoria è dettato dall'art. 4, c. 6, della L.R. n. 31/2004, sicché la tariffa-base deve necessariamente tenere conto degli adeguamenti periodici degli oneri di urbanizzazione, decisi dai Comuni in virtù delle generali previsioni dell'art. 16, comma 6, del DPR 380/2001 e della L.R. 12/2005.
2. L'incremento percentuale previsto dall'art. 32, comma 40, D.L. n. 269/2003, è applicabile non agli oneri concessori relativi all'intervento edilizio, ma ai diritti ed oneri correlati alla istruttoria delle domande finalizzate al rilascio del titolo abilitativo; diritti ed oneri che il Comune ha facoltà di incrementare in relazione al maggior impiego di risorse (personale e mezzi) che qualsiasi sanatoria - implicante un afflusso eccezionale di istanze da istruire ed evadere in aggiunta all'attività ordinaria - notoriamente richiede (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 28.03.2011 n. 818 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: La presentazione di un’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 D.P.R. n. 380/2001 in epoca successiva all’adozione dell’ordinanza di demolizione ha automatico effetto caducante sull’ordinanza di demolizione, rendendola inefficace.
La presentazione di una siffatta domanda di sanatoria produce, quindi, l’effetto di rendere improcedibile l’impugnazione contro l’atto sanzionatorio per sopravvenuta carenza di interesse, posto che il riesame dell’abusività dell’opera, provocato dall’istanza, sia pure al fine di verificarne l’eventuale sanabilità, comporta la necessaria formazione di un nuovo provvedimento, esplicito o implicito (di accoglimento o di rigetto), che vale comunque a superare il provvedimento sanzionatorio oggetto dell’impugnativa.

Successivamente all’ordine di demolizione impugnato, parte ricorrente ha presentato una istanza di accertamento di conformità ex art. 36 D.P.R. n. 380/2001 per le opere abusive in questione.
Il Collegio aderisce all’orientamento giurisprudenziale secondo cui la presentazione di un’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 D.P.R. n. 380/2001 in epoca successiva all’adozione dell’ordinanza di demolizione ha automatico effetto caducante sull’ordinanza di demolizione, rendendola inefficace.
La presentazione di una siffatta domanda di sanatoria produce, quindi, l’effetto di rendere improcedibile l’impugnazione contro l’atto sanzionatorio per sopravvenuta carenza di interesse, posto che il riesame dell’abusività dell’opera, provocato dall’istanza, sia pure al fine di verificarne l’eventuale sanabilità, comporta la necessaria formazione di un nuovo provvedimento, esplicito o implicito (di accoglimento o di rigetto), che vale comunque a superare il provvedimento sanzionatorio oggetto dell’impugnativa.
Nel senso dell’improcedibilità si è già peraltro più volte espressa la giurisprudenza anche di questo Tribunale con riferimento sia alle istanze di sanatoria sia alle richieste di accertamento di conformità ex art. 36 TU 06.06.2001 n. 380 presentate dopo l’ordinanza di demolizione (TAR Calabria-Catanzaro, sez. II, 07.11.2008, n. 1482; TAR Campania-Napoli, sez. VI, 22.10.2008, n. 17688; TAR Campania-Napoli, sez. III, 18.09.2008, n. 10346; TAR Campania-Napoli, sez. VI, 16.09.2008, n. 10220; TAR Campania-Napoli, sez. VI, 18.03.2008, n. 1399; TAR Lombardia–Milano, Sez. II, 30.01.2008 n. 255/2008; TAR Lombardia–Milano, Sez. II, 27.02.2008 n. 545/2008; Consiglio Stato, sez. V, 26.06.2007, n. 3659; Cons. Stato, 31.05.2006 n. 7884)
(TAR Camania-Napoli, Sez. IV, sentenza 25.03.2011 n. 1746 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAI provvedimenti che irrogano sanzioni previste dalla legge in materia edilizia, in quanto atti vincolati, non necessitano di alcuna specifica motivazione in ordine all’interesse pubblico a disporre il ripristino della situazione conforme a legge.
Secondo costante giurisprudenza, i provvedimenti che irrogano sanzioni previste dalla legge in materia edilizia, in quanto atti vincolati, non necessitano di alcuna specifica motivazione in ordine all’interesse pubblico a disporre il ripristino della situazione conforme a legge (è controversa in giurisprudenza la sola ipotesi in cui tra l’illecito e la sanzione demolitoria sia decorso un notevole lasso di tempo TAR Veneto, Sez. II - sentenza 13.03.2008 n. 605; TAR Veneto, Sez. II - sentenza 26.02.2008, n. 454; TAR Lombardia-Milano, Sez. II - sentenza 08.11.2007 n. 6200), né il Comune ha discrezionalità nello stabilire le sanzioni derivanti dall’inosservanza della normativa urbanistica e di tutela ambientale
(TAR Camania-Napoli, Sez. IV, sentenza 25.03.2011 n. 1746 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Presupposto per l’adozione dell’ordine di demolizione di opere abusive è soltanto la constatata esecuzione di un intervento edilizio in assenza del prescritto titolo abilitativo, con la conseguenza che, essendo tale ordine un atto dovuto, esso è sufficientemente motivato con l’accertamento dell’abuso, e non necessita di una particolare motivazione in ordine all’interesse pubblico alla rimozione dell’abuso stesso, -che è in re ipsa, consistendo nel ripristino dell’assetto urbanistico violato- ed alla possibilità di adottare provvedimenti alternativi.
Nella motivazione dell’ordine di demolizione è necessaria e sufficiente l’analitica descrizione delle opere abusivamente realizzate, in modo da consentire al destinatario della sanzione di rimuoverle spontaneamente, mentre non è necessaria la descrizione precisa della superficie occupata e dell’area di sedime destinata ad essere gratuitamente acquisita al patrimonio comunale in caso di inottemperanza all’ordine di demolizione, perché tali elementi afferiscono all’eventuale successiva fase di acquisizione al patrimonio comunale.

Ed invero presupposto per l’adozione dell’ordine di demolizione di opere abusive è soltanto la constatata esecuzione di un intervento edilizio in assenza del prescritto titolo abilitativo, con la conseguenza che, essendo tale ordine un atto dovuto, esso è sufficientemente motivato con l’accertamento dell’abuso, e non necessita di una particolare motivazione in ordine all’interesse pubblico alla rimozione dell’abuso stesso, -che è in re ipsa, consistendo nel ripristino dell’assetto urbanistico violato- ed alla possibilità di adottare provvedimenti alternativi (ex multis, TAR Campania Napoli, Sez. IV, 28.12.2009, n. 9638; Sez. VI, 09.11.2009, n. 7077; Sez. VII, 04.12.2008, n. 20987).
Secondo una consolidata giurisprudenza infatti (ex multis, TAR Toscana Firenze, Sez. III, 06.02.2008, n. 117; TAR Campania Napoli, Sez. III, 17.12.2007, n. 16311), nella motivazione dell’ordine di demolizione è necessaria e sufficiente l’analitica descrizione delle opere abusivamente realizzate, in modo da consentire al destinatario della sanzione di rimuoverle spontaneamente, mentre non è necessaria la descrizione precisa della superficie occupata e dell’area di sedime destinata ad essere gratuitamente acquisita al patrimonio comunale in caso di inottemperanza all’ordine di demolizione, perché tali elementi afferiscono all’eventuale successiva fase di acquisizione al patrimonio comunale (TAR Campania-Napoli, Sez. VII, sentenza 25.03.2011 n. 1710 -  link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Opere abusive realizzate su fondo altrui: quando é legittima la sanzione indirizzata al proprietario incolpevole.
Quali iniziative deve porre in atto il proprietario che intenda sottrarsi all'ordine di demolizione di opere abusivamente realizzate sul suo fondo da terzi in assenza di titolo autorizzativo e in contrasto con le previsioni dello strumento urbanistico generale?
Lo spiega la sentenza 25.03.2011 n. 278 del TAR Piemonte, Sez. I, che affronta il caso di opere di manutenzione straordinaria consistenti in recinzioni metalliche con annessi cancelli pedonali e una piccola pavimentazione, realizzati sulla proprietà di un soggetto incolpevole e sanzionate dall'A.C. ex art. 22 e 37 D.P.R. 380/2001.
Anzitutto non é sufficiente recarsi presso l’ufficio tecnico del Comune per segnalare l’esistenza delle predette opere abusive e chiedere delucidazioni sul da farsi, come non é sufficiente proporre querela contro ignoti. E' necessario, invece, segnalare tempestivamente all’Amministrazione l’esistenza degli interventi abusivi e fornire alla stessa gli elementi utili all’identificazione dei responsabili dei predetti illeciti.
Afferma il TAR Piemonte che se è indubitabile la legittimità di un ordine di demolizione indirizzato nei soli confronti del proprietario, ove non siano immediatamente rinvenuti altri elementi utili all'identificazione del diverso responsabile dell'abuso, nel qual caso l'ingiunzione andrà indirizzata ad entrambi, come da lettera dell'art. 31, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001 (o al solo responsabile e però con le possibili preclusioni per l'acquisizione dell'area di sedime), "va escluso che ciò possa accadere allorquando il proprietario, come nel caso di specie, abbia avuto modo di fornire, prima dell'emanazione dell'ingiunzione, all'Amministrazione procedente ogni elemento utile all'identificazione del soggetto responsabile dell'abuso (TAR Campania Napoli, sez. VII, 03.11.2009, n. 6808)", mentre "il proprietario incolpevole di un abuso edilizio commesso da altri che voglia sfuggire all’effetto sanzionatorio della demolizione, deve provare l’intrapresa di iniziative che, oltre a rendere palese la sua estraneità all’abuso, siano anche idonee a costringere il responsabile dell’attività illecita a ripristinare lo stato dei luoghi nei sensi e nei modi richiesti dall’autorità amministrativa (cfr. TAR Sardegna, sez. II, 19.11.2009, n. 1835)".
Nel caso di specie, la ricorrente aveva sì dedotto di aver informato della situazione l’ufficio tecnico comunale, ma la circostanza non risultava provata, così come alla querela non risultava fossero seguite "concrete iniziative" volte a far cessare l’abuso.
Fisso il principio secondo cui l'ordinanza di demolizione di una costruzione abusiva ben può essere emanata nei confronti del proprietario attuale, anche se non responsabile dell'abuso, considerando che l'abuso edilizio costituisce un illecito permanente e che l'ordinanza stessa ha carattere ripristinatorio e non prevede l'accertamento del dolo o della colpa del soggetto (TAR Campania Napoli, sez. IV, 24.05.2010, n. 8343; TAR Piemonte, sez. I, 25.10.2006, n. 3836), il mezzo é stato quindi respinto (commento tratto da http://studiospallino.blogspot.com - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Interventi in difformità totale. Sugli interventi edilizi in totale difformità dal permesso di costruire.
La fattispecie in oggetto é caratterizzata dalla trasformazione di locali autorizzati come sottotetti costituenti volumi tecnici in unità immobiliari residenziali, di altezza più elevata rispetto alle previsioni progettuali e di superficie corrispondente al piano sottostante, divise in ambienti separati, munite di aperture finestrate, dotate di impianti elettrico ed idrico.
La Corte ha rilevato, pertanto, l’intervenuta realizzazione di opere non rientranti tra quelle autorizzate, per le diverse caratteristiche tipologiche e di utilizzazione, che hanno una loro autonomia e novità, oltre che sul piano costruttivo, anche su quello della valutazione economico-sociale (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 24.03.2011 n. 11956 - link a www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATA: Abuso edilizio, l'illecito permanente esclude l'usucapione.
Non si può dar luogo all'usucapione di un manufatto abusivo, nemmeno dopo lo scadere dei 20 anni previsti dalla legge.
E' quanto ha stabilito il TAR Lazio-Roma, Sez. I-quater, con la sentenza 24.03.2011 n. 2606.
E' irrilevante la persistenza dell'opera da 20 anni, in quanto è comunque necessario il titolo edilizio per legittimare l'usucapione; il decorso del tempo non determina la consumazione del potere sanzionatorio, in capo all'Ente comunale, in presenza di un illecito permanente, qual è un abuso edilizio.
Il caso di specie vedeva il personale della Polizia municipale accertare la realizzazione di un manufatto, della superficie di 43,2 mq., realizzato in parte in muratura e in parte in legno, coperto da ondulato, in assenza di titolo edilizio, a ridosso del muro di confine.
Dapprima, con determinazione dirigenziale è stata disposta l'immediata sospensione dei lavori e successivamente, con determinazione dirigenziale, impugnata presso il TAR, è stata ingiunta la demolizione di detto manufatto, ai sensi dell'art. 33, D.P.R. n. 380 del 2001.
Nella fattispecie il TAR Lazio ha fatto corretta applicazione dell'art. 33, D.P.R. n. 380 del 2001, che va a colpire un'ipotesi di ampliamento della superficie fruibile rispetto ad un fabbricato preesistente.
Sul punto si è osservato che, in relazione alla persistenza della struttura da 20 anni, oltre ad essere solo affermato e non provato, non è, in ogni caso, rilevante, essendo comunque necessario il titolo edilizio per legittimarla e non determinando il decorso del tempo la consumazione del potere sanzionatorio, in capo all'Ente comunale, in presenza di un illecito permanente, qual è un abuso edilizio.
Il giudice amministrativo ha, inoltre, evidenziato che si trattava di opera di entità tutt'altro che trascurabile, determinante una trasformazione del territorio, in quanto tale, richiedente, quale titolo legittimante, il permesso di costruire o, alternativamente, la D.I.A. c.d. "pesante", che, perciò, deve essere munita di tutta la documentazione di regola richiesta per il rilascio del permesso di costruire ed, in particolare, dell'attestazione dell'avvenuto versamento del contributo dovuto in qualità di oneri concessori (link a www.altalex.com).

EDILIZIA PRIVATA: Cade sul soggetto che ha compiuto l’abuso edilizio l’onere della prova in ordine alla ricorrenza del presupposto temporale per la concessione del beneficio.
L’inesattezza riscontrata nella domanda di condono in punto di epoca della realizzazione dell’abuso è idonea a configurare un’ipotesi di dolosa infedeltà di cui all’art. 40 della L. n. 47/1985, con conseguente inapplicabilità del silenzio-assenso che, invece, presuppone una domanda non solo adeguatamente documentata, ma anche veritiera (TAR Emilia-Romagna, II, n. 4445/2008; TAR Sardegna, II n. 973/2007).
Inoltre, come ha chiarito la giurisprudenza, anche in presenza di dichiarazione sostitutiva di atto notorio presentata dall’interessato, l’amministrazione può legittimamente respingere l’istanza ove non riscontri elementi dai quali risulti univocamente la data di ultimazione dell’edificio, in quanto la dichiarazione sostitutiva non ha rango di prova (C. St. IV, n. 6548/2008).
Più in generale ai fini del conseguimento della sanatoria per costruzioni abusive, l'onere di fornire la prova in ordine alla ricorrenza del presupposto temporale richiesto per la concessione del beneficio incombe sul soggetto che ha compiuto l'abuso edilizio, mentre all'Amministrazione spetta l'onere di controllare l'attendibilità degli elementi dedotti, compiendo ogni opportuna verifica istruttoria ed, eventualmente, contrapponendo ad essi le risultanze di proprie verifiche ed accertamenti (TAR Marche 11/03/1995 n. 118).
In sintesi, quindi, la prova sulla realizzazione delle opere entro la data del 31.12.1993 grava sul richiedente la sanatoria, che, specie nel caso in cui sussistano elementi, anche indiziari, a disposizione dell'Amministrazione che attestino il contrario deve provare, attraverso elementi certi (quali fotografie aeree, fatture, sopralluoghi, e così via) l'effettiva realizzazione dei lavori entro il termine previsto dalla legge per poter fruire del beneficio, non potendo limitarsi a contestare i dati in possesso dell'Amministrazione senza fornire alcun elemento di prova a corredo della propria tesi, in quanto l'Amministrazione - in assenza di elementi di prova contrari - non può che dichiarare inammissibile o respingere la domanda di sanatoria (Tar Lazio Roma, II, n. 35404/2010).
Nel caso di specie, la ricorrente non ha prodotto né in sede procedimentale, né processuale, alcun elemento di prova in merito al rispetto del termine di scadenza del 31.12.1993, limitandosi a sostenere che la fotografia utilizzata dall’amministrazione non avrebbe alcun valore probatorio (TAR Emilia Romagna-Bologna, Sez. II, sentenza 18.03.2011 n. 257 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: 1. Abuso edilizio - Permesso di costruire in sanatoria - Art. 32, comma 37, D.L. n. 269/2003 - Denunce ICI e TARSU - Mancata presentazione - Formazione del silenzio-assenso sull'istanza di sanatoria - Non sussiste.
2. Abuso edilizio - Permesso di costruire in sanatoria - Art. 32, comma 40, D.L. n. 269/2003 - Incremento percentuale - Applicabilità agli oneri concessori - Non sussiste - Applicabilità ai diritti ed oneri correlati all'istruttoria della domanda di sanatoria - Sussiste.

1. La mancata presentazione delle denunce ai fini dell'imposta comunale sugli immobili di cui al D. Lgs. 30.12.1992 n. 504, nonché delle denunce ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, impedisce il formarsi del silenzio-assenso sulle istanze di permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell'art. 32, c. 37, D.L. n. 269/2003.
2. L'incremento percentuale previsto dall'art. 32, comma 40, D.L. n. 269/2003, è applicabile non agli oneri concessori relativi all'intervento edilizio, ma ai diritti ed oneri correlati alla istruttoria delle domande finalizzate al rilascio del titolo abilitativo; diritti ed oneri che il Comune ha facoltà di incrementare in relazione al maggior impiego di risorse (personale e mezzi) che qualsiasi sanatoria -implicante un afflusso eccezionale di istanze da istruire ed evadere in aggiunta all'attività ordinaria- notoriamente richiede (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 14.03.2011 n. 732 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: La realizzazione abusiva di opere quali: "diversa disposizione interna degli ambienti, apertura della veranda, modifica delle luce dei bagni e del vano letto e realizzazione di una porta finestra" non soggiace alla sanzione, prevista in caso di inottemperanza all’ingiunzione demolitoria, dell’acquisizione del bene e dell’area di sedime.
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Gli interventi edilizi contestati rientrano nella nozione di cui all’art. 34, comma 2-bis, DPR 380/2001 secondo cui i poteri ripristinatori dell’Amministrazione sono esercitabili anche per gli interventi eseguiti in assenza di denuncia di inizio attività, qualora -essendo qualificabili come ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. c)- abbiano comportato tra l’altro modifica dei prospetti dell’edificio.
Gli abusi oggetto dell’ordinanza impugnata consistono in difformità rispetto alle concessioni edilizie n. 230/1993 e 106/1988 e consistenti in una diversa disposizione interna degli ambienti, nell’apertura della veranda, in una modifica delle luce dei bagni e del vano letto e nella realizzazione di una porta finestra.
I richiamati abusi non integrano pertanto la fattispecie di cui all’art. 31 D.lgs. 380/2001, che disciplina gli abusi compiuti in totale difformità dal titolo edilizio, ovvero tali da rappresentare “la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile”.
Ne consegue che a tali opere non può applicarsi la sanzione, prevista in caso di inottemperanza all’ingiunzione demolitoria, dell’acquisizione del bene e dell’area di sedime, come invece previsto nell’ordinanza impugnata.
Per il resto l’erroneo richiamo all’art. 31 non si riverbera negativamente sulla validità dell’ordine che rimane efficace e legittimo, essendo l’esercizio del potere da parte dell’Amministrazione riferibile all’art. 34 DPR 380/2001 secondo cui gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire, come sono qualificabili quelli de quibus, sono rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell'abuso entro il termine congruo fissato dalla relativa ordinanza del dirigente o del responsabile dell'ufficio.
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Ugualmente infondata è la deduzione volta a qualificare le opere realizzate tra gli interventi soggetti a denunzia di attività e pertanto soggetti alla sola sanzione pecuniaria.
L’intervento sanzionato consiste essenzialmente nelle modifiche del prospetto dell’edificio (realizzazione di luci irregolari, di una porta finestra non assentita, apertura di una veranda coperta) che come tale hanno inciso sulla facciata dell’edificio.
Trattandosi di modifiche del prospetto, gli interventi edilizi contestati rientrano nella nozione di cui all’art. 34, comma 2-bis, DPR 380/2001 secondo cui i poteri ripristinatori dell’Amministrazione sono esercitabili anche per gli interventi eseguiti in assenza di denuncia di inizio attività, qualora -essendo qualificabili come ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. c)- abbiano comportato tra l’altro modifica dei prospetti dell’edificio
(TAR Puglia-Lecce, Sez. III, sentenza 10.03.2011 n. 473 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Lavori in totale difformità dal permesso di costruire.
La costruzione in totale difformità dal permesso di costruire può derivare, oltre che da consistenti aumenti di volumetria o altre rilevanti modificazioni della struttura esterna dell’immobile, anche dalla esecuzione di interventi all’interno di un fabbricato che determinino la modificazione di parte dell’edificio, allorché tale modificazione abbia rilevanza urbanistica (in quanto incidente sull’assetto del territorio, aumentando il cosiddetto carico urbanistico), quali ad esempio la modificazione della destinazione d’uso di parte dell’immobile rispetto a quanto assentito con il provvedimento autorizzatorio (Cote di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 09.03.2011 n. 9282 - link a www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATA: Doveri del responsabile o dirigente dell’ufficio tecnico comunale.
In materia edilizia non c'e' dubbio che l'art. 27 dpr 380/2001 ponga a carico del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale un obbligo di vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi, imponendogli di intervenire ogni qualvolta venga accertato l’inizio o l’esecuzione di opere eseguite senza titolo o in difformità della normativa urbanistica, attraverso la emanazione di provvedimenti interdittivi e cautelari (cfr. anche art. 31 DPR 380/2001).
Egli è quindi certamente titolare di una posizione di garanzia che gli impone di attivarsi per impedire l'evento dannoso (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 09.03.2011 n. 9281 - link a www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATAE' illegittima l'ingiunzione di demolizione emessa in pendenza del procedimento di condono edilizio.
L'esame della domanda di condono edilizio, deve precedere ogni iniziativa sanzionatoria-repressiva, la quale diversamente vanificherebbe a priori l'interesse al rilascio del titolo abilitativo in sanatoria (cfr., fra le tante, TAR Sicilia, Sez. III, 21.02.2006, n. 424, e le sentenze ivi richiamate) (massima tratta da www.dirittodegliappaltipubblici.it -  TAR Sicilia-Palermo, Sez. II, sentenza 09.03.2011 n. 422 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Non ha valenza probatoria la dichiarazione "testimoniale" del dirigente dell'Ufficio.
Non ha valenza probatoria la mera asserzione del Dirigente dell’Ufficio Centro Storico, autorità emanante l’atto, secondo cui l’abuso in questione sarebbe stato certamente realizzato nel luglio 2004, per averlo visto dalla propria finestra, situata dirimpetto all’immobile in questione.
E’ il caso di rilevare che siffatta singolare dichiarazione, resa peraltro ora per allora, dalla medesima autorità amministrativa che con essa contestualmente suffraga l’atto di diniego di condono che adotta, non può assurgere a strumento probatorio, neppure atipico, essendo priva degli elementi essenziali di forma e di sostanza che potrebbero, in ipotesi, assimilarlo ai verbali di sopralluogo, con i quali i tecnici comunali od agenti di polizia municipale accertano abusi edilizi, che –com’è noto- sono atti dotati di fede privilegiata nel senso che fanno fede dei fatti accertati fino a querela di falso (ex plurimis, Consiglio Stato, sez. V, 03.11.2010, n. 7770 ) (massima tratta da www.dirittodegliappaltipubblici.it -  TAR Sicilia-Palermo, Sez. II, sentenza 09.03.2011 n. 421 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: È illegittima l'ingiunzione di demolizione che non venga notificata al responsabile dell'abuso né al proprietario dell'opera abusiva ma solo al proprietario dell'area sulla quale è stata realizzata la stessa opera.
Tra i destinatari delle sanzioni amministrative conseguenti alla realizzazione di opere edilizie abusive sono da annoverarsi anche coloro che, al momento del provvedimento sanzionatorio, sono proprietari dell’immobile anche se incolpevoli e non autori delle trasformazioni contestate.
Per quanto riguarda la notifica del provvedimento, rileva il Collegio che non incombe a carico del Comune l'onere della previa individuazione dell'effettivo proprietario dell'area, atteso che l'ordinanza di demolizione, per giurisprudenza consolidata nella materia, può essere legittimamente notificata anche esclusivamente all'autore materiale dell'abuso, nel caso in cui non corrisponda con il proprietario dell'area interessata dai lavori edilizi abusivi.
Ed infatti la estraneità del proprietario (o del titolare del diritto reale) agli abusi edilizi commessi sulla cosa locata e affittata dal conduttore, locatario o affittuario non implica l'illegittimità dell'ordinanza di demolizione emessa nei confronti del responsabile dell'abuso, ma la sola insuscettività del provvedimento repressivo e sanzionatorio a costituire titolo per l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'area di sedime sulla quale insiste il bene (cfr., TAR Campania Napoli, sez. II, 19.10.2006, n. 8673).
Ai sensi dell'art. 31 del T.U. 06.06.2001 n. 380, l'ingiunzione di demolizione deve essere notificata al responsabile dell'abuso, oltre che al suo proprietario, con la conseguenza che è illegittima l'ingiunzione di demolizione che non venga notificata al responsabile dell'abuso né al proprietario dell'opera abusiva ma solo al proprietario dell'area sulla quale è stata realizzata la stessa opera, soprattutto se questi non ha la materiale disponibilità e non può procedere alla demolizione o rimozione dell'opera abusiva (TAR Lazio-Roma, Sez. I-quater, sentenza 07.03.2011 n. 2042 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Il credito del comune per oneri concessori è assoggettato al regime di prescrizione ordinaria decennale.
La mancanza dei documenti richiesti per la concessione del condono edilizio impedisce il formarsi del silenzio assenso?
Risulta fondata l’eccezione di prescrizione sollevata dalle ricorrenti e riferita al credito vantato dal Comune per gli oneri concessori dovuti; al riguardo la giurisprudenza è concorde nell’assoggettare tale credito al regime di prescrizione ordinaria decennale: “il ricorrente ha dedotto l’illegittimità della richiesta dell’ulteriore integrazione a titolo di oneri concessori. Al riguardo é sufficiente ribadire le motivazioni appena prospettate sub III, con la precisazione, che neanche con il regime procedurale della l. 47/1985 si é mai dubitato che operi la prescrizione decennale del conguaglio, stante che il termine breve, come chiarito, riguarda la sola oblazione.” (Tar Catania, I, 1633/2007; analogamente Tar Lecce, 3820/2005); “La prescrizione degli oneri concessori soggiace all'ordinario termine decennale di prescrizione, decorrente dall'atto del rilascio della concessione.” (Tar Lecce, 3394/2004).
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A margine va solo chiarito che la prescrizione è da considerare maturata sia se il relativo termine viene fatto decorrere dalla data di presentazione della domanda di sanatoria; sia se si ha riguardo al momento in cui si è formato tacitamente il titolo edilizio richiesto. A tale ultimo riguardo, infatti, va chiarito che –come si postula nel secondo motivo di ricorso– la concessine in sanatoria si è formata per silentium, essendo decorsi i ventiquattro mesi prescritti a tal fine dall’art. 35 della L. 47/1985, che decorrono dal momento di presentazione della domanda, a nulla rilevando l’eventuale incompletezza della documentazione presentata.
Questa Sezione ha già avuto modo di precisare infatti che: “Secondo la prima disposizione [art. 35 della L. 47/1985, n.d.r.], la mancanza dei documenti richiesti per la concessione del condono edilizio non impedisce il perfezionamento dell'assenso per silenzio fino al momento in cui gli stessi vengano prodotti.
La produzione dei documenti, infatti, non costituisce requisito per la formazione del silenzio assenso; diversamente, la legge avrebbe espressamente previsto la formazione del silenzio assenso decorsi 24 mesi dalla presentazione della domanda munita di tutti gli allegati ad eccezione unicamente nell'ipotesi di immobili vincolati, nel qual caso il termine decorre dal rilascio del nulla osta degli enti di tutela, con conseguente procedibilità ed ammissibilità della domanda ancorché carente documentalmente (TAR Catania, I, 20.01.2004 n. 49; 11.03.2005, n. 418). (…) Il silenzio assenso così formatosi può essere rimosso solo mediante l'esercizio del potere di annullamento di ufficio da parte del Comune (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 24.03.1997, n. 286), misura di autotutela che consente di contemperare il ripristino della legalità con l'esigenza, pure avvertita dal legislatore, di rendere effettivamente praticabile l'istituto del silenzio accoglimento (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 07.12.1995, n. 1672)
.” (Tar Catania, I, 1633/2007) (TAR Sicilia-Catania, Sez. I, sentenza 07.03.2011 n. 557 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Acquisizione immobili abusivi per omessa demolizione.
La ingiustificata inottemperanza all’ordine di demolizione di una costruzione abusiva, emesso dall’autorità comunale, comporta l’automatica acquisizione gratuita dell’immobile al patrimonio disponibile del Comune, indipendentemente dalla notifica all’interessato dell’accertamento formale della inottemperanza (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 02.03.2011 n. 8082 - link a www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATA: Permesso di costruire in sanatoria - Presentazione dell'istanza - Acquiescenza al provvedimento repressivo impugnato - Non sussiste.
Un'istanza volta ad ottenere il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria non può essere interpretata come espressiva di acquiescenza, essendo stata presentata proprio in conseguenza della illegittimità contestata dall'amministrazione con il provvedimento repressivo impugnato.
È, invece, acquiescenza quella desumibile da comportamenti univoci posti liberamente in essere e che dimostrano l'indiscutibile volontà del privato di accettare gli effetti di un provvedimento amministrativo
(massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 01.03.2011 n. 596 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

febbraio 2011

EDILIZIA PRIVATA: In ordine al provvedimento di diniego di condono edilizio non possono venire in rilievo profili di eccesso di potere quali la disparità di trattamento.
Anche di recente questa stessa Sezione ha ribadito, in totale difformità della tesi sostenuta dalla ricorrente, che il provvedimento di diniego di condono edilizio costituisce espressione di potere vincolato rispetto ai presupposti normativi richiesti e dei quali deve farsi applicazione, con la conseguenza che in ordine al medesimo non possono venire in rilievo profili di eccesso di potere quali la disparità di trattamento, propri dell’esercizio del potere discrezionale, atteso –altresì- che il rilascio del condono registratosi in analoghi casi di abusi non condonabili, e quindi suscettibili di annullamento giurisdizionale o amministrativo, non può ex se legittimare la fattispecie provvedimentale sub iudice, che resta regolata dall’insussistenza dei presupposti richiesti dalla legge per il rilascio del condono richiesto (cfr. in tal senso la decisione 14.04.2010 n. 2105).
Inoltre, risulta altrettanto evidente che l’obbligazione pecuniaria del pagamento dell’oblazione conseguente al provvedimento di rilascio del titolo edilizio in sanatoria si configura come del tutto accessoria e consequenziale rispetto all’atto autoritativo con il quale è stata valutata la conformità dell’intervento edilizio nel contesto delle condizioni normativamente contemplate per l’emissione dell’atto che ne dispone la sanatoria, con la conseguenza che l’eventuale violazione della disciplina contabile non refluisce sulla legittimità del susseguente atto con il quale, nei riguardi del richiedente la sanatoria medesima, è disposto l’annullamento di quest’ultima in via di autotutela: e, per l’appunto, la sussistenza dell’indebito oggettivo di cui all’art. 2033 cod. civ. determina in capo al destinatario del provvedimento di annullamento il consequenziale diritto alla restituzione delle somme da lui pagate sine titulo entro il competente termine prescrizionale (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 24.02.2011 n. 1235 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAL'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi costituisce una sanzione amministrativa irrogata dal giudice penale con potere autonomo, che tuttavia deve essere necessariamente coordinato con la normativa di riferimento e con le scelte della pubblica amministrazione; tale sanzione è sottratta alla regola del giudicato ed è riesaminabile in fase esecutiva, atteso che spetta al giudice dell’esecuzione valutare la compatibilità dell’ordine medesimo con i provvedimenti eventualmente emessi dall’amministrazione o dall’autorità giurisdizionale amministrativa, disponendone la revoca in caso di contrasto insanabile o la sospensione, se può ragionevolmente presumersi, sulla base di elementi concreti, che tali provvedimenti stanno per essere emessi in tempi brevi.
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La sanzione demolitoria costituisce l'ordinaria e legittima reazione ordinamentale all'accertata abusività di un'opera in un territorio sottoposto al vincolo paesaggistico sicché è l’applicazione della sanzione pecuniaria a costituire l’eccezione.
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Il parziale degrado di un'area sottoposta a tutela piuttosto che autorizzare l'amministrazione a tollerare ulteriori abusi, rilasciando pareri favorevoli alla sanatoria di opere che comprometterebbero ancor più le aree rimaste integre, dovrebbe indurre questa ad adottare provvedimenti volti a salvaguardare il residuo valore paesistico delle zone ancora non del tutto compromesse, salva restando ovviamente la possibilità di attivare il procedimento per la rimozione del vincolo al fine di adeguare lo strumento di pianificazione paesistica, ormai divenuto obsoleto, alle modifiche ambientali sopravvenute, qualora l'effettivo stato dei luoghi sia, a giudizio degli organi competenti, irrimediabilmente compromesso.
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L'ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive è atto dovuto e vincolato e non necessita di motivazione ulteriore rispetto all'indicazione dei presupposti di fatto e all'individuazione e qualificazione degli abusi edilizi, con la conseguenza che l'ingiunzione a demolire è sufficientemente motivata con l'accertamento dell'abuso, essendo in re ipsa l'interesse pubblico alla sua rimozione; ciò in specie nei casi in cui, come nella fattispecie in esame, la demolizione è stata valutata dall’amministrazione quale unico rimedio congruo per la salvaguardia dei valori paesaggistici ed ambientali.
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In materia di dinieghi di sanatoria, le specifiche caratteristiche dei manufatti, nel concreto spazio in cui insistono, possono consentire al giudice, cui sia offerto un adeguato supporto probatorio, di intendere ed eventualmente approvare (sempre, naturalmente, nei limiti del sindacato di legittimità) le ragioni del diniego stesso, per quanto solo compendiate nel provvedimento: ed in tal senso, l'obbligo di motivazione, ex art. 3 l. 241/1990 può essere assolto in forma sintetica, laddove le ragioni della determinazione amministrativa risultino dal contesto evidenti.
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Come affermato dall’orientamento giurisprudenziale maggioritario, al quale il Collegio aderisce, l’ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi costituisce una sanzione amministrativa irrogata dal giudice penale con potere autonomo, che tuttavia deve essere necessariamente coordinato con la normativa di riferimento e con le scelte della pubblica amministrazione; tale sanzione è sottratta alla regola del giudicato ed è riesaminabile in fase esecutiva, atteso che spetta al giudice dell’esecuzione valutare la compatibilità dell’ordine medesimo con i provvedimenti eventualmente emessi dall’amministrazione o dall’autorità giurisdizionale amministrativa, disponendone la revoca in caso di contrasto insanabile o la sospensione, se può ragionevolmente presumersi, sulla base di elementi concreti, che tali provvedimenti stanno per essere emessi in tempi brevi (cfr., Cass. Pen., sez. III, 03.12.2009, n. 3918 e 17.11.2009, n. 7111).
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Il Collegio sottolinea, in primo luogo, che la sanzione demolitoria costituisce l'ordinaria e legittima reazione ordinamentale all'accertata abusività di un'opera in un territorio sottoposto, come nella fattispecie in esame, al vincolo paesaggistico sicché è l’applicazione della sanzione pecuniaria a costituire l’eccezione.
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Quanto poi alla sostanziale compromissione dell’area asserita dalla difesa della ricorrente il Collegio sottolinea che, come affermato dalla consolidata giurisprudenza, il parziale degrado di un'area sottoposta a tutela piuttosto che autorizzare l'amministrazione a tollerare ulteriori abusi, rilasciando pareri favorevoli alla sanatoria di opere che comprometterebbero ancor più le aree rimaste integre, dovrebbe indurre questa ad adottare provvedimenti volti a salvaguardare il residuo valore paesistico delle zone ancora non del tutto compromesse, salva restando ovviamente la possibilità di attivare il procedimento per la rimozione del vincolo al fine di adeguare lo strumento di pianificazione paesistica, ormai divenuto obsoleto, alle modifiche ambientali sopravvenute, qualora l'effettivo stato dei luoghi sia, a giudizio degli organi competenti, irrimediabilmente compromesso (TAR Lazio Roma, sez. II, 06.03.2007, n. 2182).
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L’ordinanza gravata, dunque, non presenta alcuna inadeguatezza sotto il profilo motivazionale, evidenziandosi, peraltro, che, per giurisprudenza consolidata, l'ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive è atto dovuto e vincolato e non necessita di motivazione ulteriore rispetto all'indicazione dei presupposti di fatto e all'individuazione e qualificazione degli abusi edilizi, con la conseguenza che l'ingiunzione a demolire è sufficientemente motivata con l'accertamento dell'abuso, essendo in re ipsa l'interesse pubblico alla sua rimozione; ciò in specie nei casi in cui, come nella fattispecie in esame, la demolizione è stata valutata dall’amministrazione quale unico rimedio congruo per la salvaguardia dei valori paesaggistici ed ambientali (TAR Puglia Bari, sez. II, 11.11.2010, n. 3902).
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Come già affermato da questa Sezione, in materia di dinieghi di sanatoria, le specifiche caratteristiche dei manufatti, nel concreto spazio in cui insistono, possono consentire al giudice, cui sia offerto un adeguato supporto probatorio, di intendere ed eventualmente approvare (sempre, naturalmente, nei limiti del sindacato di legittimità) le ragioni del diniego stesso, per quanto solo compendiate nel provvedimento: ed in tal senso va intesa la decisione (TAR Veneto, II, 24.01.2009, n. 151) in cui la Sezione ha rammentato che l'obbligo di motivazione, ex art. 3 l. 241/1990, può essere assolto in forma sintetica, laddove le ragioni della determinazione amministrativa risultino dal contesto evidenti
(TAR Veneto, Sez. II, sentenza 23.02.2011 n. 305 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Illeciti - Segnalazione circostanziata - Attività di controllo - Presupposti.
La condanna dell'Amministrazione a pronunciarsi sull'istanza del privato presuppone l'accertamento della sussistenza dell'obbligo di pronunciarsi e che è opinione comune che tale obbligo non sussista nel caso in cui l'istanza sia palesemente infondata, nel caso di richiesta di riesame di un precedente atto di diniego (giacché in tale ipotesi vi sarebbe aggiramento dei termini decadenziali previsti dalla legge per la proposizione del gravame avverso l'atto di diniego) e, infine, secondo parte della giurisprudenza, nel caso di istanza volta ad ottenere l'estensione del giudicato in favore dei soggetti che non sono stati parte del processo.
Nel caso specifico il privato, nonostante l'Amministrazione abbia già fornito riscontro ad una sua domanda, ha formulato un'istanza avente contenuto sostanzialmente analogo a quello della precedente ed è contro i principi di ragionevolezza, buona fede e buon andamento della pubblica amministrazione, pretendere che l'Autorità sia costretta a dare continuo riscontro ad istanze che riproducono il contenuto di altre già evase.
Nel caso concreto, il Comune non si è limitato ad affermare che non è prevista e disciplinata dall'Ente l'attività di sopralluogo nell'interesse di privati; ma ha altresì affermato che "in ordine ad eventuali sopralluoghi si informa che, in aggiunta alla normale attività di vigilanza sul territorio svolta da Agenti e Funzionari di Polizia Giudiziaria, è garantito il supporto tecnico di competenza ogni qualvolta venga segnalato o riscontrato di iniziativa degli uffici in modo circostanziato, un presunto illecito nelle materie di competenza".
L'Autorità amministrativa non ha dunque declinato la propria competenza ad effettuare attività di controllo e vigilanza in materia di urbanistica ed edilizia (ed in particolare ad effettuare sopralluoghi su beni di terzi anche ad istanza di privati); ma ha semplicemente affermato che in mancanza delle indicate condizioni (segnalazione circostanziata di presunti illeciti) detta attività non viene esplicata
(massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. III, sentenza 18.02.2011 n. 486 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: Art. 49 legge regionale 12/2005 - Richiesta chiarimenti (Regione Lombardia, Direzione Generale Territorio e Urbanistica, Programmazione e Pianificazione Territoriale, nota 16.02.2011 n. 4139 di prot.).

EDILIZIA PRIVATA: Condono edilizio e oblazione, il dies a quo della prescrizione. Necessario il completamento della pratica.
Il termine per la prescrizione dell'oblazione dovuta in relazione all'istanza di condono edilizio non può che iniziare dal momento del completamento della documentazione necessaria.
Relativamente alle opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo -per le quali è condizione essenziale il parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso- l'art. 35, comma 19, L. n. 47 del 1985 dispone espressamente che il termine di cui al comma 12 del medesimo articolo decorre dall'emissione del parere previsto dal comma dell'art. 32 della medesima legge.
La specifica disposizione si ricollega al principio generale desumibile dall'art. 2935 c.c. secondo cui la prescrizione non può decorrere se non dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (a sua volta espressione dell'antico brocardo per cui contra non valentem agere non currit praescriptio).
La decorrenza del termine di prescrizione presuppone -tanto in favore della PA per l'eventuale conguaglio, quanto in favore del privato per l'eventuale rimborso- che la pratica di sanatoria edilizia sia definita in tutti i suoi aspetti e, per l'effetto, possano essere precisamente determinabili, alla stregua dei parametri stabiliti dalla legge, l'an ed il quantum dell'obbligazione gravante sul privato.
Il dies a quo per la definizione del conguaglio dell'oblazione dovuta in caso di condono edilizio, dunque, non può che decorrere dal momento in cui sono esattamente noti tutti gli elementi utili alla determinazione della sua entità.
Tale momento non può mai coincidere con la presentazione della domanda, la quale, nel caso in esame, è sfornita della documentazione richiesta ai fini della corretta e definitiva determinazione dell'entità dell'intervento assentito e della relativa sanzione (commento tratto da www.ipsoa.it - Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 16.02.2011 n. 1012 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Il "dies a quo" per la definizione del conguaglio dell'oblazione dovuta in caso di condono edilizio non coincide con la presentazione della domanda.
Esattamente il TAR, sia pure con una laconica motivazione che necessita di essere integrata, ha ritenuto che il termine per la prescrizione dell’oblazione non potesse che iniziare, nel caso di specie, dal momento del completamento della documentazione necessaria, vale a dire successivamente al rilascio del nulla-osta paesaggistico, peraltro avvenuto solo nel 1996 e quindi oltre dieci anni dopo l’istanza del 1986.
Nell’invocare il 18° comma dell’art. 35 della L. n. 47/1985 e s.m.i, l’appellante dimentica che, relativamente alle opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo -per le quali è condizione essenziale il parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso- il seguente 19° co. del medesimo articolo 35 dispone espressamente che “Il termine di cui al dodicesimo comma del presente articolo decorre dall'emissione del parere previsto dal primo comma dello stesso articolo 32”.
La specifica disposizione, peraltro, si ricollega al principio generale desumibile dall'art. 2935 c.c., secondo il quale la prescrizione non può decorrere se non dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (a sua volta espressione dell’antico brocardo per cui “contra non valentem agere non currit praescriptio”).
La decorrenza del termine di prescrizione presuppone -tanto in favore della pubblica amministrazione per l'eventuale conguaglio, quanto in favore del privato per l'eventuale rimborso- che la pratica di sanatoria edilizia sia definita in tutti i suoi aspetti e, per l'effetto, possano essere precisamente determinabili, alla stregua dei parametri stabiliti dalla legge, l'"an" e il "quantum" dell'obbligazione gravante sul privato.
Il "dies a quo" per la definizione del conguaglio dell'oblazione dovuta in caso di condono edilizio non può quindi che decorrere dal momento in cui sono esattamente noti tutti gli elementi utili alla determinazione della sua entità; tale momento, quindi, non può mai coincidere con la presentazione della domanda, la quale nel caso è sfornita della documentazione richiesta ai fini della corretta e definitiva determinazione dell'entità dell'intervento assentito e quindi della relativa sanzione (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 16.02.2011 n. 1012 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Permesso di costruire in sanatoria - Art. 32, comma 37, L. n. 326/2003 - Silenzio-assenso - Termine biennale - Decorre dalla presentazione di un'istanza debitamente documentata.
Il biennio assegnato al Comune dal comma 37 dell'art. 32, L. n. 326/2003 per provvedere sulla domanda di condono edilizio, trascorso il quale si forma il silenzio-assenso, decorre dalla presentazione di un'istanza debitamente documentata (cfr. Cons. di Stato, sent. n. 4174/2010; 23.07.2009 n. 4671/2009; sez. V, 21.09.2005 n. 4946/2005; TAR Milano, sent. nn. 7216, 7217, 7218, 7222, 7224, 7240 del 2010)
(massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 15.02.2011 n. 473 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Abusi edilizi - Ordinanza di demolizione -Destinatari - Proprietario e responsabile dell’abuso - Artt. 29 e 31 d.P.R. n. 380/2001.
Il 2° comma dell'art. 31 del d.P.R. 380/2001 dispone che l’ordinanza di demolizione venga notificata anche al responsabile dell’abuso, prevedendo espressamente che il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale “ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione”. Che il soggetto, peraltro, tenuto in concreto a provvedere alla demolizione sia il responsabile dell'abuso, si desume dal combinato disposto del comma e dell'art. 29 e del comma 3 dell'art. 31 del d.P.R. 380/2001 (Consiglio di Stato, Sez. V, 01.10.1999, n. 1228; TAR Campania, Napoli, Sez. II, 26.05.2004, n. 8998) (TAR Campania-Napoli, Sez. II, sentenza 14.02.2011 n. 932 - link a www.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATA: La natura interamente vincolata del provvedimento di demolizione esclude la necessaria ponderazione di interessi diversi da quelli pubblici tutelati e non richiede motivazione ulteriore rispetto alla dichiarata abusività
Secondo la giurisprudenza (TAR Campania Napoli, Sez. VI, 05.04.2005, n. 3312 Cons. Stato, Sez. IV, 27.04.2004, n. 2529) la natura interamente vincolata del provvedimento di demolizione esclude la necessaria ponderazione di interessi diversi da quelli pubblici tutelati e non richiede motivazione ulteriore rispetto alla dichiarata abusività (TAR Campania-Napoli, Sez. VII, sentenza 11.02.2011 n. 896 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: L’istanza di condono successiva all'impugnazione dell'ordinanza di demolizione rende inefficace il provvedimento.
Per giurisprudenza consolidata della sezione in materia, da un lato, quanto alla sospensione dei lavori, “È manifestamente improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, l'impugnazione giurisdizionale di un'ordinanza sindacale di sospensione dei lavori abusivi, divenuta inefficace nel corso del giudizio per decorso del termine di 45 giorni previsto dall'art. 4, comma 4, l. 28.02.1985 n. 47” (TAR Lazio, Roma, sez. II, 11.09.2009, n. 8644), e, dall’altro, quanto all’ordinanza di demolizione, “La presentazione dell'istanza di condono successivamente all'impugnazione dell'ordinanza di demolizione - o alla notifica del provvedimento di irrogazione delle altre sanzioni per gli abusi edilizi - produce l'effetto di rendere inefficace tale provvedimento e, quindi, improcedibile l'impugnazione stessa, per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto il riesame dell'abusività dell'opera sia pure al fine di verificarne l'eventuale sanabilità, provocato da detta istanza, comporta la necessaria formazione di un nuovo provvedimento (di accoglimento o di rigetto), che vale comunque a superare il provvedimento sanzionatorio oggetto dell'impugnativa” (TAR Lazio, Roma, sez. II, 02.11.2010, n. 33098) (TAR Lazio-Roma, Sez. II-ter, sentenza 09.02.2011 n. 1282 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATASanatoria edilizia con provvedimento «implicito». Il Consiglio di Stato: ammissibile la sanatoria edilizia per fatti concludenti.
A seguito dell’entrata in vigore della L. 10/1977, non è più sostenibile che il rilascio del parere della commissione edilizia comunale e la sua comunicazione equivalgono al rilascio della concessione edilizia comunale (ora permesso di costruire).
E' quanto ha ribadito il Consiglio di Stato, Sez. IV, con la sentenza 07.02.2011 n. 813.
Con la pronuncia in esame la Corte ha peraltro ammesso il riferimento all’ipotesi, di creazione prevalentemente giurisprudenziale, che è posta sotto la denominazione di «provvedimento implicito», che proprio dall’esame delle fattispecie di sanatoria degli abusi edilizi ha tratto più diffusa applicazione.
Tale istituto emerge in particolare le quante volte l’Amministrazione pur non adottando formalmente un provvedimento, ne determina univocamente i contenuti sostanziali, o attraverso un comportamento conseguente, ovvero determinandosi in una direzione, anche con riferimento a fasi istruttorie coerentemente svolte, a cui non può essere ricondotto altro volere che quello equivalente al contenuto del provvedimento formale corrispondente.
Nel caso particolare esaminato dalla sentenza era stata prefigurata quantificazione degli oneri concessori, il cui pagamento com’è noto è univocamente connesso al rilascio della concessione edilizia (commento tratto da www.legislazionetecnica.it - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Abusi - Scelta della sanzione - Criteri.
La scelta fra la misura ripristinatoria e quella meramente sanzionatoria non si fonda sulla gravità dell'abuso, ma sulla possibilità di reintegrare il bene nelle sue caratteristiche. La misura ripristinatoria costituisce lo strumento ordinario per rimediare al pregiudizio arrecato al bene vincolato, ricostituendo il suo pregio.
La sanzione pecuniaria conserva il pregiudizio arrecato al bene e può essere adottata solo qualora ciò sia compatibile con il vincolo e sia imposto da ragioni attinenti alla particolare difficoltà di esecuzione delle opere di ripristino
(massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. IV, sentenza 07.02.2011 n. 378 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

COMPETENZE GESTIONALI - EDILIZIA PRIVATA: Il rigetto di una richiesta di concessione edilizia in sanatoria o di condono non rientra nella competenza del Sindaco.
Ai sensi dell’art. 51, co. 3, della legge 08.06.1990, n. 142, rubricato “Organizzazione degli uffici e del personale.”, “3. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservino gli organi di governo dell'ente. Spettano ad essi in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto, la presidenza delle commissioni di gara e di concorso, la responsabilità sulle procedure d'appalto e di concorso, la stipulazione dei contratti.”.
E, pertanto, in materia edilizia, deve ritenersi implicitamente abrogata ogni previsione della L. n. 47/1985 relativa alla competenza del sindaco in materia, dal momento che tutti i provvedimenti di gestione amministrativa in materia edilizia ed urbanistica, compreso quindi il rigetto di una richiesta di concessione edilizia in sanatoria o di condono, rientrano, già a decorrere dalla data di entrata in vigore della l. 08.06.1990 n. 142, nella sfera di competenza del dirigente, mentre esulano dalla sfera di attribuzioni politiche proprie del sindaco, trattandosi di tipico potere gestionale
(TAR Lazio-Roma, Sez. II-ter, sentenza 04.02.2011 n. 1076 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Emanato il diniego di sanatoria, il Comune può legittimamente procedere alla trascrizione nei pubblici registri immobiliari ed all'immissione in possesso (del manufatto abusivo) soltanto per effetto dell’accertamento dell’inottemperanza, nei termini di legge, alla nuova ordinanza di demolizione adottata a seguito del detto diniego
Per un principio giurisprudenziale consolidato, “Il riesame dell'abusività dell'opera edilizia, provocato dall'istanza di sanatoria dell'autore dell'abuso, determina la necessaria formazione di un nuovo provvedimento che vale comunque a rendere inefficace il provvedimento sanzionatorio in precedenza emanato con la conseguenza che, in caso di rigetto dell'istanza, l'Amministrazione deve emanare un nuovo provvedimento sanzionatorio, disponendo nuovamente la demolizione dell'opera edilizia ritenuta abusiva, con l'assegnazione di un nuovo termine per adempiere” (Consiglio di Stato, sez. IV, 03.12.2010, n. 8502).
Conseguentemente, emanato il diniego di sanatoria, il Comune può legittimamente procedere alla trascrizione nei pubblici registri immobiliari ed all'immissione in possesso soltanto per effetto dell’accertamento dell’inottemperanza, nei termini di legge, alla nuova ordinanza di demolizione adottata a seguito del detto diniego
(TAR Lazio-Roma, Sez. II-ter, sentenza 04.02.2011 n. 1076 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Il provvedimento di demolizione dell'abuso non è illegittimo quando sia indirizzato al proprietario del suolo.
Per giurisprudenza consolidata, l'ordine di demolizione può essere emesso nei confronti sia dell'autore dell'abuso edilizio, sia del proprietario dell'immobile (TAR Lazio, Roma, sez. II, 08.04.2010, n. 5889); in particolare l'ordine di demolizione del manufatto abusivo è legittimamente adottato nei confronti del proprietario dell'immobile indipendentemente dall'essere egli stato anche autore dell'abuso, salva la facoltà del medesimo di far valere, sul piano civile, la responsabilità, contrattuale o extracontrattuale, del proprio dante causa.
Il provvedimento che ingiunge la demolizione dell'abuso, pertanto, non è illegittimo per il solo fatto che l'ordine venga indirizzato al proprietario (anche se estraneo alla commissione dell'illecito edilizio) del suolo su cui ricade la costruzione, atteso che a quest'ultimo deve riconoscersi comunque l'interesse a contestare anche il carattere abusivo della stessa realizzazione, perché non può escludersi che la rimozione del manufatto possa arrecare anche un danno all'area di sua proprietà.
Tuttavia, nel caso in cui il proprietario dimostri la sua assoluta estraneità all'abuso edilizio commesso da altri, e sia manifesto il suo attivo interessamento, con i mezzi consentitigli dall'ordinamento, per la rimozione dell'opera abusiva, resta in ogni caso salva la sua tutela dagli effetti (acquisizione gratuita del bene o demolizione d'ufficio) dell'inottemperanza all'ordine di demolizione che lo stesso sia impossibilitato ad eseguire, effetti che in nessun caso possono ricadere su di lui (TAR Umbria, Perugia, sez. I, 25.11.2008, n. 787 e TAR Sardegna Cagliari, 06.08.2003, n. 987) (TAR Lazio-Roma, Sez. II-ter, sentenza 04.02.2011 n. 1072 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Immobile abusivo ultimato - Mancanza del certificato di abitabilità - Sequestro - Art. 221 T.U. delle leggi sanitarie - Art. 321 c.p.p..
In materia di reati edilizi o urbanistici, ai fini della sequestrabilità preventiva di un immobile abusivo già ultimato, può considerarsi come antigiuridica l'implicazione proveniente dalla perpetrazione dell'illecito amministrativo sanzionato dall'art. 221 del T.U. delle leggi sanitarie (divieto di abitare gli edifici sforniti di certificato di agibilità), che, pur non potendosi inquadrare nella nozione di "agevolazione della commissione di altri reati", certamente integra una situazione illecita ulteriore prodotta dalla condotta (la libera utilizzazione della cosa) che il provvedimento cautelare è finalizzato ad inibire (Cass., Sez. III, 16.11.2004, n. 44433 e sez. IV, 19.04.2007, n. 15845).
Mutamento di destinazione d'uso materiale - Configurabilità - Immobile abusivo - I lavori eseguiti ripetono le caratteristiche di illegittimità.
Deve ritenersi realizzato un mutamento di destinazione d'uso materiale (e non meramente ‘funzionale’), quando l'innovazione avviene attraverso l'esecuzione di opere edilizie ad essa finalizzate. Inoltre, i lavori eseguiti, riguardano un immobile preesistente non edificato legittimamente, per il quale pende procedura di condono non ancora definita, sicché ripetono le caratteristiche di illegittimità dall'opera alla quale sono intimamente connessi e costituiscono abusiva prosecuzione della stessa.
Reati edilizi o urbanistici - Disponibilità del manufatto - Profilo della offensività e misura cautelare - Valutazione del giudice.
In tema di reati edilizi o urbanistici, spetta al giudice di merito, con adeguata motivazione, compiere una attenta valutazione del pericolo derivante da libero uso della cosa pertinente all'illecito penale.
In particolare, vanno approfonditi la reale compromissione degli interessi attinenti al territorio ed ogni altro dato utile a stabilire in che misura il godimento e la disponibilità attuale della cosa, da parte dell'indagato o di terzi, possa implicare una effettiva ulteriore lesione del bene giuridico protetto, ovvero se l'attuale disponibilità del manufatto costituisca un elemento neutro sotto il profilo della offensività.
In altri termini, il giudice deve determinare in concreto, il livello di pericolosità che la utilizzazione della cosa appare in grado di raggiungere in ordine all'oggetto della tutela penale, in correlazione al potere processuale di intervenire con la misura preventiva cautelare (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 03.02.2011 n. 3885 - link a www.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATA: Permesso di costruire - Titolo abilitante illegittimo - Effetti - Responsabilità e illiceità penale - Obblighi di verifica del giudice.
I reati urbanistico-edilizi possono ravvisarsi anche in presenza di un titolo abilitante illegittimo. Pertanto, il giudice penale, nel valutare la sussistenza o meno della liceità di un intervento edilizio, deve verificarne la conformità a tutti i parametri di legalità fissati dalla legge, dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal titolo abilitativo edificatorio (Cass., Sez. Un., 28.11.2001, Salvini).
Sicché, deve escludersi che -qualora sussista difformità dell'opera edilizia rispetto a previsioni normative statali o regionali ovvero a prescrizioni degli strumenti urbanistici- il giudice debba comunque concludere per la mancanza di illiceità penale qualora l'amministrazione abbia comunque rilasciato un titolo che abilita a costruire, in quanto tale provvedimento non è idoneo a definire esaurientemente lo statuto urbanistico ed edilizio dell'opera realizzanda (Corte di cassazione, Sez. III penale, sentenza 03.02.2011 n. 3872 - link a www.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATA: Abusi edilizi - Poteri ripristinatori e repressivi - Mancato esercizio - Titolare dell’interesse legittimo all’esercizio di detti poteri - Silenzio rifiuto - Obbligo di provvedere espressamente.
Il proprietario di un’area o di un fabbricato nella cui sfera giuridica incide dannosamente il mancato esercizio dei poteri ripristinatori e repressivi relativi ad abusi edilizi da parte dell’Organo preposto è titolare di un interesse legittimo all’esercizio di detti poteri e può pretendere, se non vengono adottate le misure richieste, un provvedimento che ne spieghi le ragioni, con la conseguenza che il silenzio serbato sulla istanza -diffida integra gli estremi del silenzio -rifiuto sindacabile in sede giurisdizionale quanto al mancato adempimento dell’obbligo di provvedere espressamente (cfr. Cons Stato Sez. V n. 7132 del 07/11/2003 Sez. IV 04/06/2004 già citata; idem 31/05/2007 n. 2857; 07/07/2008 n. 3384)  (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 02.02.2011 n. 744 - link a www.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATA: Abusi edilizi - Responsabilità ex art. 29 D.p.r. N. 380/2001 - Rapporti di parentela o affinità tra esecutore e proprietario dell’opera - Prove di compartecipazione.
Ai fini della configurabilità della responsabilità ai sensi dell’art. 29 DPR n. 380/2001, può tenersi conto non soltanto della piena disponibilità, giuridica e di fatto, del suolo e dell'interesse specifico ad effettuare la nuova costruzione (in applicazione del principio del “cui prodest”), ma altresì dei rapporti di parentela o di affinità tra esecutore dell'opera abusiva e proprietario, dell'eventuale presenza in loco di quest'ultimo, dello svolgimento di attività di materiale vigilanza dell'esecuzione dei lavori, della richiesta di provvedimenti abilitativi successivi, del regime patrimoniale dei coniugi, e complessivamente di tutte quelle situazioni e comportamenti, sia positivi che negativi, da cui possano trarsi elementi integrativi della colpa e prove di una compartecipazione, anche solo morale, all'esecuzione delle opere da parte del proprietario (Cassazione penale, sez. III, 08.10.2004, n. 216) (TAR Campania-Napoli, Sez. III, sentenza 02.02.2011 n. 641 - link a www.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATA: Ordinanza di demolizione - Pagamento sanzione pecuniaria - Acquiescenza al provvedimento - Non sussiste.
Qualora il pagamento delle somme ingiunte dalla P.A. al privato possa ragionevolmente collegarsi alla volontà di quest'ultimo di sottrarsi al pregiudizio ulteriore che sarebbe potuto derivare dalla esecuzione forzata posta in essere in base al provvedimento di demolizione impugnato, oltre che alla volontà di conseguire il relativo certificato di abitabilità, ne consegue che nell'avvenuto pagamento non può ravvisarsi acquiescenza al provvedimento (cfr. Cons. di Stato, sent. n. 4424/2005; TAR Milano, sent. n. 66801/2007)
(massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 01.02.2011 n. 328 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAAbusi edilizi: sufficiente la notifica del provvedimento di ingiunzione a demolire ad uno solo dei coniugi.
Nella procedura sanzionatoria degli abusi edilizi, si deve ritenere sufficiente la notifica di un atto della procedura ad uno dei coniugi conviventi per raggiungere lo scopo della sua conoscenza anche nei riguardi dell'altro (TAR Campania, Napoli, Sez. IV n. 7511 del 29.04.2004; Sez. II, 19.11.2009, n. 7715) (massima tratta da www.dirittodegliappaltipubblici.it - TAR Sicilia-Palermo, Sez. II, sentenza 01.02.2011 n. 193 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

gennaio 2011

EDILIZIA PRIVATA: Concessione in sanatoria - Silenzio-assenso - Perfezionamento - Presupposti.
Ai sensi del combinato disposto dell'art. 32, comma 37, D.L. 269/2003 e dell'art. 4, comma 4, L.R. 31/2004, per la formazione del silenzio assenso ai fini del condono del 2003 risultano necessari sia la presentazione della relativa documentazione completa sia il versamento integrale -e non solo in acconto- degli oneri di urbanizzazione (cfr. TAR Milano, sent. n. 1550/2010) (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 28.01.2011 n. 263 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: 1. Opere abusive - Lieve entità dell'abuso - In caso di interventi di manutenzione straordinaria e lungo trascorso del tempo - Ordinanza di demolizione - Illegittimità.
2. Opere abusive - In caso di annullamento di ordinanza di demolizione illegittima - Possibilità di irrogazione di altre sanzioni - Sussiste.

1. A fronte di un lungo tempo trascorso dall'effettuazione di un abusivo intervento di manutenzione straordinaria, è illegittimo il relativo ordine di demolizione qualora la P.A. non abbia adeguatamente provato le ragioni di interesse pubblico che impongono, a distanza di tempo, la rimozione di un abuso considerabile di lieve entità -nel caso di specie, realizzazione di vano con servizi igienici- (cfr. TAR Toscana, sent. n. 6644/2010).
2. L'annullamento del provvedimento di demolizione non preclude al Comune l'irrogazione di altre e meno afflittive sanzioni né la valutazione sull'eventuale corresponsione del contributo di costruzione o degli oneri di urbanizzazione a fronte dell'intervento effettuato (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 28.01.2011 n. 261 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Sulla natura di sanzione autonoma dell'acquisizione gratuita al patrimonio dell'Ente delle opere abusive.
L'acquisizione gratuita non costituisce sanzione accessoria alla demolizione, volta a colpire l'esecutore delle opere abusive, ma si configura quale sanzione autonoma (TAR Campania Napoli, sez. III, 10.11.2010, n. 23755; TAR Campania Napoli, sez. VII, 29.07.2010, n. 17176; TAR Puglia Lecce, sez. III, 03.02.2010, n. 423).
La presentazione dell'istanza di sanatoria -sia essa di accertamento di conformità, sia essa di condono- produce l'effetto di rendere inefficace il provvedimento sanzionatorio (di demolizione o di acquisizione) (massima tratta da www.dirittodegliappaltipubblici.it - TAR Sicilia-Palermo, Sez. II, sentenza 26.01.2011 n. 140 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Opere abusive - Ordine di demolizione intervenuto a lunga distanza di tempo dall’ultimazione dei lavori - Motivazione - Indicazione delle ragioni di pubblico interesse che giustificano l’irrogazione della sanzioni.
L’ordine di demolizione di un’opera abusiva, intervenuto a lunga distanza di tempo dall’ultimazione dei lavori, e quindi in una situazione di consolidato affidamento del privato sulla legittimità del proprio intervento, non può essere sorretto esclusivamente dal richiamo al carattere abusivo dell’opera realizzata, avendo l’amministrazione l’obbligo di dare puntualmente conto delle ragioni di pubblico interesse che giustificano l’irrogazione della sanzione della demolizione, quali, ad esempio, il pericolo di crollo o di pregiudizio per l’igiene e la sanità pubblica.
In altri termini, il decorso del tempo, in deroga al principio secondo cui la motivazione di un provvedimento repressivo in materia edilizia non necessita di alcuna motivazione diversa dal richiamo alla abusività dell’opera, impone al Comune, in ossequio alla generale regole di buona amministrazione scolpita nell’art. 97 della Costituzione, di rafforzare l’impalcatura motivazionale mediante il richiamo a situazioni che giustificano il rinnovato interesse pubblico alla rimozione della situazione antigiuridica ed al conseguente sacrificio del contrapposto interesse del privato (TAR Lazio-Roma, Sez. II-ter, sentenza 19.01.2011 n. 493 - link a www.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATA: Istanza di condono successiva all'ordinanza di demolizione - Impugnazione - Improcedibilità.
La presentazione di una istanza di condono edilizio successivamente all'ordinanza di demolizione del manufatto abusivo produce l'effetto di rendere improcedibile l'impugnazione del medesimo ordine di demolizione, per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto il riesame dell'abusività dell'opera, sia pure al fine di verificarne l'eventuale sanabilità, provocato dall'istanza di condono, comporta la necessaria formazione di un nuovo provvedimento che vale comunque a superare il provvedimento sanzionatorio oggetto dell'impugnativa (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. IV, sentenza 18.01.2011 n. 133 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: 1. Condono edilizio - Oneri di concessione - Obbligo di determinazione degli oneri con esclusivo riferimento alle tariffe vigenti alla data di entrata in vigore della legge di sanatoria - Non sussiste - Ratio.
2. Oblazione e oneri concessori - Controversie in tema di corretta quantificazione - Attengono a diritti soggettivi delle parti - Configurabilità del vizio di difetto di motivazione - Non sussiste - Configurabilità del vizio di violazione di legge - Sussiste - Ratio.

1. In materia di condono edilizio ed oneri concessori, relativamente alle relative normative succedutesi nel tempo -art. 32, D.L. 269/2003; art. 39, L. 724/1994, art. 37, L. 47/1985- non è ravvisabile un orientamento interpretativo consolidato da cui possa ricavarsi un unico principio fondamentale della legislazione statale, secondo cui gli oneri di concessione debbano essere determinati esclusivamente con riferimento alle tariffe vigenti alla data di entrata in vigore della legge di sanatoria: infatti, gli oneri di concessione potrebbero essere ancorati alle tariffe vigenti, alternativamente, al momento in cui l'abuso è iniziato, al momento in cui l'immobile abusivo è completato, al momento dell'entrata in vigore della normativa statale sul condono, al momento dell'entrata in vigore della normativa regionale sul condono, al momento in cui è stata effettuata la richiesta di condono o, infine, al momento del perfezionamento del procedimento di sanatoria.
2. Le controversie relative all'an ed al quantum delle somme dovute a titolo di oblazione e di oneri concessori, riservate dalla legge alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, riguardano diritti soggettivi delle parti, rispetto alle quali non è configurabile il vizio di difetto di motivazione: ciò, dal momento che le operazioni di corretta quantificazione dell'oblazione e degli atti concessori si esauriscono in una mera operazione materiale che, se errata, può comportare soltanto la violazione dei criteri fissati dalla normativa ovvero dalla P.A. con norme di natura regolamentare e, quindi, la sussistenza del solo vizio di violazione di legge, potendo l'interessato, sulla base dei predetti criteri generali, contestare l'erroneità della quantificazione operata dall'amministrazione, evidenziando ad esempio l'erroneità dei calcoli ovvero dei presupposti di fatto o di diritto (cfr. Cons. di Stato, sent. n. 4217/2000) (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 17.01.2011 n. 97 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: 1. Accertamento di conformità ex art. 36 D.P.R. n. 380/2001 - Necessità del presupposto della c.d. doppia conformità - Motivazione in merito alla sussistenza di ragioni di interesse pubblico - Non necessita.
2. Misure repressive - Vetustà dell'opera - Esclusione del potere di controllo e sanzionatorio della P.A. - Inconfigurabilità.
3. Ordinanza di demolizione di opere abusive - Natura - E' atto vincolato che non richiede una motivazione diversa dall'accertamento dell'abuso.

1. Nell'esercizio del potere di accertare la conformità o meno di un'opera abusiva, ai sensi dell'art. 36, D.P.R. n. 380/2001, la P.A. è unicamente chiamata a verificare il requisito della doppia conformità -e cioè che l'opera abusiva sia conforme non solo allo strumento urbanistico esistente al momento della domanda di sanatoria, ma anche a quello vigente al momento della realizzazione dell'opera- e non deve affatto motivare in merito alla sussistenza di ragioni di interesse pubblico.
2. La vetustà dell'opera non esclude il potere di controllo e il potere sanzionatorio del Comune in materia urbanistico-edilizia, dal momento che l'esercizio di tale potere non è soggetto a prescrizione o decadenza: ne consegue che l'accertamento dell'illecito amministrativo e l'applicazione della relativa sanzione può intervenire anche a notevole distanza di tempo dalla commissione dell'abuso, senza che il ritardo nell'adozione della sanzione comporti sanatoria o il sorgere di affidamenti o situazioni consolidate (cfr. TAR Milano, sent. n. 2045/2008).
3. I provvedimenti di repressione degli abusi edilizi, in quanto atti vincolati, sono sufficientemente motivati con l'affermazione dell'accertata irregolarità dell'intervento, essendo in re ipsa l'interesse pubblico alla rimozione dell'abuso -anche se risalente nel tempo- senza necessità di una motivazione su puntuali ragioni di interesse pubblico e di una specifica comparazione con gli interessi privati coinvolti (T.A.R. Milano, sez. II, 19.02.2009, n. 1318, sent. n. 702/2008) (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 17.01.2011 n. 96 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: 1. Abuso edilizio - Onere della prova - A carico dell'autore - Sussiste - Ratio.
2. Abuso edilizio - Potere di repressione degli abusi edilizi - In presenza di procedimento volto ad attestare l'agibilità - E' esercitabile - Ratio.

1. Spetta al privato l'onere della prova della data di realizzazione dell'abuso -in quanto la P.A. non può, in genere, materialmente accertare quale fosse la situazione dell'intero suo territorio alla data prevista dalla legge, mentre il privato è normalmente in grado di esibire idonea documentazione comprovante l'ultimazione dell'abuso- anche al di fuori delle ipotesi in cui tale elemento fattuale rilevi ai fini del condono (cfr. Cons. di Stato, sent. n. 8298/2010; TAR Milano, sent. n. 4986/2009, sent. n. 980/2005).
2. Il procedimento volto ad attestare l'agibilità di un immobile non interferisce con l'esercizio del potere di repressione degli abusi edilizi; né il rilascio del certificato di agibilità è sintomo di contraddittorietà della sanzione irrogata: infatti, i due procedimenti hanno un differente oggetto e, se, da un lato, il secondo è volto a sanzionare l'attività urbanistico-edilizia laddove non sia stata realizzata in rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi, il primo è, invece, finalizzato unicamente ad attestare la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 17.01.2011 n. 94 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Abusi edilizi - Concessione edilizia quale esito di illeciti penali - Coincidenza dell'interesse pubblico alla rimozione dell'atto con l'esigenza di ripristino della legalità violata - Possibilità.
Qualora il giudizio penale abbia appurato che una concessione edilizia è il frutto di comportamenti illeciti, sia pure prescritti, a fronte di un tale accertamento, l'interesse pubblico alla rimozione dell'atto ben può coincidere con l'esigenza di ripristino della legalità violata (cfr. Cons. di Stato, sent. n. 890/2008) (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 17.01.2011 n. 89 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Abuso edilizio - Sanatoria - Diritti ed oneri - Incremento percentuale ex art. 32, comma 40, D.L. 269/2003 - Ambito di applicazione - Incremento degli oneri di urbanizzazione - Inammissibilità.
L'incremento percentuale fino al 10%, previsto dall'art. 32, comma 40, D.L. 269/2003, che i Comuni possono richiedere per progetti relativi alle attività istruttorie connesse al rilascio delle concessioni in sanatoria, è applicabile solo ai diritti ed oneri correlati all'istruttoria delle domande finalizzate al rilascio del titolo abilitativo e non agli oneri concessori relativi all'intervento edilizio: ciò, in considerazione del maggior impiego di risorse (personale e mezzi) che qualsiasi sanatoria -implicante un afflusso eccezionale di istanze da istruire ed evadere in aggiunta all'attività ordinaria- notoriamente richiede.
E' quindi errato applicare un ulteriore incremento -non dei diritti ed oneri di istruttoria ma- degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in quanto gli incrementi dell'art. 32, comma, 40 si riferisce ai soli diritti di segreteria (cfr. TAR Milano, sent. n. 6922/2010, n. 6958/2010) (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 17.01.2011 n. 84 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Ordine di demolizione - Istanza di sanatoria - Pregiudizialità -Sussiste - Ordine di demolizione - Domanda per ottenere un titolo edilizio - Realizzazione opere prima rilascio titolo - Pregiudizialità - Non sussiste.
Se, da una lato, la P.A. ha l'obbligo di determinarsi su una domanda di sanatoria prima di disporre la demolizione -ed in questo senso esiste pregiudizialità tra le due fattispecie- dall'altro, non vi è alcuna pregiudizialità tra l'istanza per ottenere un titolo edilizio e l'ordine di demolizione di opere che siano state realizzate prima che l'Amministrazione abbia avuto la possibilità di esaminare la domanda stessa (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 17.01.2011 n. 83 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Condono edilizio - Oneri di concessione - Obbligo di determinazione degli oneri con esclusivo riferimento alle tariffe vigenti alla data di entrata in vigore della legge di sanatoria - Non sussiste - Ratio.
In materia di condono edilizio ed oneri concessori, relativamente alle relative normative succedutesi nel tempo -art. 32, D.L. 269/2003; art. 39, L. 724/1994, art. 37, L. 47/1985- non è ravvisabile un orientamento interpretativo consolidato da cui possa ricavarsi un unico principio fondamentale della legislazione statale, secondo cui gli oneri di concessione debbano essere determinati esclusivamente con riferimento alle tariffe vigenti alla data di entrata in vigore della legge di sanatoria: infatti, gli oneri di concessione potrebbero essere ancorati alle tariffe vigenti, alternativamente, al momento in cui l'abuso è iniziato, al momento in cui l'immobile abusivo è completato, al momento dell'entrata in vigore della normativa statale sul condono, al momento dell'entrata in vigore della normativa regionale sul condono, al momento in cui è stata effettuata la richiesta di condono o, infine, al momento del perfezionamento del procedimento di sanatoria (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 17.01.2011 n. 76 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: L'ordine di demolizione di opere edilizie abusive non deve essere preceduto dall'avviso ex art. 7 della L. n. 241/1990, trattandosi di un atto dovuto, che viene emesso quale sanzione per l’accertamento della inosservanza di disposizioni urbanistiche secondo un procedimento di natura vincolata precisamente tipizzato dal legislatore e conseguente disciplinato rigidamente dalla legge.
I provvedimenti di repressione degli abusi edilizi, in quanto atti vincolati, sono sufficientemente motivati con l'affermazione dell'accertata irregolarità dell'intervento, essendo in re ipsa l'interesse pubblico alla rimozione dell'abuso -anche se risalente nel tempo- senza necessità di una motivazione su puntuali ragioni di interesse pubblico e di una specifica comparazione con gli interessi privati coinvolti: l'esercizio del potere di controllo e sanzionatorio in materia urbanistico-edilizia è, difatti, imprescrittibile e costituisce atto dovuto.
L’onere della prova circa la data di realizzazione dell’immobile abusivo (o anche della attività edilizia abusiva da sanare) spetta a colui che ha commesso l’abuso e solo la deduzione, da parte di quest’ultimo, di concreti elementi, che non possono limitarsi a sole allegazioni documentali a sostegno delle proprie affermazioni, trasferisce il suddetto onere in capo all’Amministrazione.

L'ordine di demolizione di opere edilizie abusive non deve essere preceduto dall'avviso ex art. 7 della L. n. 241/1990, trattandosi di un atto dovuto, che viene emesso quale sanzione per l’accertamento della inosservanza di disposizioni urbanistiche secondo un procedimento di natura vincolata precisamente tipizzato dal legislatore e conseguente disciplinato rigidamente dalla legge (Tar Campania, Napoli, sez. IV, 10.12.2007, n. 15871) (nello stesso senso cfr. anche Cons. Stato, sez. IV, 26.09.2008, n. 4659, secondo cui “gli atti sanzionatori in materia edilizia -attesa la loro natura rigidamente vincolata- non risultano viziati ove non siano stati preceduti dalla comunicazione d’avvio del procedimento”).
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Nel percorso argomentativo dell’ordine di demolizione non è necessaria alcuna specificazione ulteriore rispetto alla presa d'atto dell'abusività dell'opera (cfr. sul punto, anche qui ex plurimis, TAR Lazio, I-quater, 14.01.2008 n. 174: "i provvedimenti di demolizione di opere abusive sono atti dovuti, sufficientemente motivati con l’affermazione dell’accertata realizzazione di interventi edilizi in carenza del titolo abilitativo richiesto dalla legge. Di conseguenza, in relazione a provvedimenti di tal genere, l’obbligo di motivazione è da intendere nella sua essenzialità ovvero è da intendere assolto con l’indicazione dei meri presupposti di fatto (constatazione dell’esecuzione di opere edilizie in difformità del permesso di costruire o in assenza del medesimo), che poi determinano l’applicazione dovuta delle misure ripristinatorie previste"; nello stesso senso TAR Campania, Napoli, II, 13.10.2008 n. 15498).
Né esiste un onere di maggior motivazione se è decorso del tempo dall’abuso, in quanto “i provvedimenti di repressione degli abusi edilizi, in quanto atti vincolati, sono sufficientemente motivati con l'affermazione dell'accertata irregolarità dell'intervento, essendo in re ipsa l'interesse pubblico alla rimozione dell'abuso -anche se risalente nel tempo- senza necessità di una motivazione su puntuali ragioni di interesse pubblico e di una specifica comparazione con gli interessi privati coinvolti: l'esercizio del potere di controllo e sanzionatorio in materia urbanistico-edilizia è, difatti, imprescrittibile e costituisce atto dovuto” (Tar Milano, II, 4648/2009) (sul punto v. anche Tar Milano, II, 377/2008: "Stante la natura vincolata del potere sanzionatorio-repressivo degli abusi edilizi e il dato giuridico per cui la sanzione demolitoria è volta, non tanto a punire il responsabile dell'abuso, quanto a ripristinare la situazione antecedente alla violazione, è legittima l'ordinanza di demolizione comminata a distanza di lungo tempo rispetto alla commissione dell'abuso edilizio, non necessitando la medesima di essere sorretta da una specifica motivazione in ordine all'esistenza di un interesse pubblico prevalente rispetto all'affidamento del privato sulla legittimità dell'opera o sul consolidamento del proprio interesse alla sua conservazione").
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In materia edilizia il principio è del tutto consolidato ed stato riaffermato da ultimo da Cons. Stato, sez. IV, 13.01.2010 n. 45, secondo cui “l’onere della prova circa la data di realizzazione dell’immobile abusivo (o anche della attività edilizia abusiva da sanare) spetta a colui che ha commesso l’abuso e solo la deduzione, da parte di quest’ultimo, di concreti elementi, che non possono limitarsi a sole allegazioni documentali a sostegno delle proprie affermazioni, trasferisce il suddetto onere in capo all’Amministrazione. La P.A., infatti, non può di solito materialmente accertare quale sia la situazione dell’intero suo territorio a quella data prevista dalla legge, mentre il privato, che propone l’istanza di concessione edilizia in sanatoria, è normalmente in grado di fornire idonea documentazione che comprovi la ultimazione dell’abuso entro la data prevista dalla legge, a costui spettando l’onere di fornire quantomeno un principio di prova su tale ultimazione e in caso contrario restando integro il potere di non concedere il condono e di irrogare la sanzione prescritta
(TAR Lombardia-Brescia, Sez. I, sentenza 17.01.2011 n. 69 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Richiesta di sanatoria edilizia - Titolo legittimante.
Titolo legittimante alla richiesta della sanatoria edilizia non è solo la proprietà degli immobili oggetto dei lavori: potenziale responsabile dell’abuso può essere non solo il proprietario o altro soggetto che vanti, sull’area, un diritto reale o obbligatorio, ma anche, ad esempio, il titolare o altro responsabile dell’impresa realizzatrice dei lavori, come altri soggetti che, in relazione al loro rapporto privilegiato con il bene, abbiano avuto la possibilità di realizzare l’abuso, così assumendosene la responsabilità (TAR Campania-Napoli, Sez. VIII, sentenza 14.01.2011 n. 196 - link a www.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATAIn caso di ordine di demolizione delle opere abusive non solo non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento ma, soprattutto, l’ordine di demolizione, come tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, è atto vincolato e, quindi, non richiede una specifica valutazione delle ragioni d'interesse pubblico, anche di natura urbanistica ed ambientale, né una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati.
Il presupposto per l'adozione dell'ordine di demolizione è costituito soltanto dalla constatata esecuzione dell'opera in totale difformità dal titolo edilizio o in assenza del medesimo, con la conseguenza che tale provvedimento, ove ricorrano i predetti requisiti, è sufficientemente motivato con l'affermazione dell'accertata abusività dell'opera, essendo in re ipsa l'interesse pubblico alla sua rimozione.

Per costante giurisprudenza, in caso di ordine di demolizione delle opere abusive non solo non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento (trattandosi di atto dovuto, sicché non sono richiesti apporti partecipativi del soggetto destinatario, TAR Campania, Napoli, Sez. VIII, 29.01.2009 n. 5001), ma soprattutto, l’ordine di demolizione, come tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, è atto vincolato e, quindi, non richiede una specifica valutazione delle ragioni d'interesse pubblico, anche di natura urbanistica ed ambientale, né una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati: infatti il presupposto per l'adozione dell'ordine di demolizione è costituito soltanto dalla constatata esecuzione dell'opera in totale difformità dal titolo edilizio o in assenza del medesimo, con la conseguenza che tale provvedimento, ove ricorrano i predetti requisiti, è sufficientemente motivato con l'affermazione dell'accertata abusività dell'opera, essendo in re ipsa l'interesse pubblico alla sua rimozione (Consiglio di Stato, Sez. IV, 27.04.2004, n. 2529; TAR Campania Napoli, Sez. IV, 02.12.2004, n. 18085) (TAR Campania-Napoli, Sez. VIII, sentenza 14.01.2011 n. 145 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Istanza di sanatoria - Indicazione degli adattamenti idonei a rendere l’opera compatibile con l’ambiente - Necessità - Esclusione - Diversa ipotesi della preventiva richiesta di autorizzazione.
L’organo preposto alla tutela del vincolo paesaggistico non è tenuto, in sede di esame di istanze di sanatoria, a fornire indicazioni circa gli adattamenti eventualmente idonei a rendere l’opera compatibile con l’ambiente, essendo la possibilità di indicare prescrizioni o accorgimenti prevista dalla normativa solo per la diversa ipotesi di preventiva richiesta di autorizzazione paesaggistica, allorché oggetto della valutazione è un progetto; in sede di sanatoria si tratta, invece, di opere già realizzate abusivamente, che vanno valutate per come si presentano; restano, d’altra parte, irrilevanti, atteso il carattere permanente dell’abuso, il decorso del tempo e l’eventuale inerzia dell’Amministrazione nel sanzionarlo (cfr., TAR Toscana, III, 04.03.2010 n. 625 e n. 626) (TAR Toscana, Sez. III, sentenza 14.01.2011 n. 75 - link a www.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATA: Il provvedimento di acquisizione al patrimonio indisponibile è atto dovuto ed ha carattere meramente dichiarativo.
Il provvedimento di acquisizione al patrimonio del comune di un'opera abusivamente realizzata ha come unico presupposto l'accertata inottemperanza ad un ordine di demolizione del manufatto abusivo, di cui è meramente dichiarativo, con la conseguenza che, essendo atto dovuto, è sufficientemente motivato con l'affermazione dell'accertata inottemperanza, essendo "in re ipsa" l'interesse pubblico alla sua adozione (TAR Campania, sez. IV, Napoli, 17.06.2002, n. 3620).
Nel sistema disciplinato dall'art. 7 della legge 28.02.1985, n. 47, l'acquisizione al patrimonio del Comune del bene abusivamente realizzato, e delle aree di sedime e circostanti, opera automaticamente, verificandosi di diritto al compimento del 90° giorno decorrente dalla notifica dell'ingiunzione di demolizione non ottemperata, e non richiede l'adozione di alcuna preliminare determinazione inerente l'esercizio di una scelta da parte del Comune sull'applicabilità della stessa più grave misura acquisitiva, rispetto alla semplice demolizione del manufatto abusivo (cfr., fra le tante, TAR Lazio, sez. II, 12.04.2002, n. 3160; TAR Sicilia, sez. III, 06.03.2009, n. 480) (massima tratta da www.dirittodegliappaltipubblici.it - TAR Sicilia-Palermo, Sez. II, sentenza 11.01.2011 n. 40 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATADiffida a vigilare su possibili abusi edilizi - Silenzio rifiuto - Omissioni o silenzio - Non sussistono.
Non sussistendo alcuna inerzia da parte dell'Amministrazione nella sua attività di controllo sull'operato edilizio, ma al contrario un'attività repressiva degli abusi, il ricorso va dichiarato in parte infondato e, quanto alla possibilità di essersi configurato un silenzio sulla diffida del ricorrente si deve rilevare che, anche nel denegato caso che la risposta dell'Amministrazione (spedita in forma semplice) non fosse stata ricevuta dal destinatario, la stessa è stata conosciuta nel momento della costituzione in giudizio dell'Amministrazione, risultando conseguentemente il ricorso, in parte qua, improcedibile (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 11.01.2011 n. 26 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAIn materia di abuso edilizio, il ricorso proposto contro il solo verbale redatto dai vigili urbani è inammissibile, in quanto avente valore endoprocedimentale ed efficacia meramente dichiarativa delle operazioni effettuate dalla polizia municipale, alla quale non è attribuita la competenza all'adozione di atti di amministrazione attiva, a tal uopo occorrendo che la competente autorità amministrativa ne faccia proprio l'esito attraverso un formale atto di accertamento.
Come pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa -formatasi in epoca coeva alla proposizione del presente ricorso e confermata dalle pronunce successive- il ricorso proposto contro il solo verbale redatto dai vigili urbani è inammissibile, in quanto avente valore endoprocedimentale ed efficacia meramente dichiarativa delle operazioni effettuate dalla polizia municipale, alla quale non è attribuita la competenza all'adozione di atti di amministrazione attiva, a tal uopo occorrendo che la competente autorità amministrativa ne faccia proprio l'esito attraverso un formale atto di accertamento (cfr. Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giurisd., 15.02.1999, n. 32; TAR Lazio, Sezione II-ter, 12.11.2001, n. 9155; TAR Campania, Sezione IV, 24.09.2002, n. 5582; Sezione II, 18.05.2005, n. 6526; sez. VII, 16.12.2009, n. 8816; Cons. Giust. Amm. Sicilia, Sez. Giur., 12.11.2008, n. 930) (TAR Lombardia-Brescia, Sez. II, sentenza 08.01.2011 n. 25 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

dicembre 2010

EDILIZIA PRIVATAGli illeciti in materia urbanistica, edilizia e paesistica, ove consistano nella realizzazione di opere senza le prescritte concessioni e autorizzazioni, hanno carattere di illeciti permanenti, che si protraggono nel tempo e vengono meno solo con il cessare della situazione di illiceità, vale a dire con il conseguimento delle prescritte autorizzazioni, pertanto il potere amministrativo repressivo può essere esercitato senza limiti di tempo e senza necessità di motivazione in ordine al ritardo nell'esercizio del potere. In altri termini, l'Autorità non emana un atto "a distanza di tempo" dall'abuso, ma reprime una situazione antigiuridica ancora sussistente.
Il deposito di una roulotte all'interno di un suolo privato debba qualificarsi quale costruzione urbanisticamente rilevante in presenza di indici in grado di supportare il carattere non precario della installazione.
La precarietà di un manufatto, tale per cui esso non necessiti di concessione edilizia, va esclusa se il manufatto stesso è destinato a recare un'utilità prolungata e perdurante nel tempo. In tal caso, infatti, esso produce una trasformazione urbanistica perché altera in modo rilevante e duraturo lo stato del territorio, senza che rilevino i materiali impiegati, l'eventuale precarietà strutturale e la mancanza di fondazioni, se tali elementi non si traducano in un uso contingente e limitato nel tempo, con l'effettiva rimozione delle strutture.
Con riferimento agli insediamenti abitativi abusivamente posti in essere da componenti della comunità nomade, la giurisprudenza ha evidenziato come le esigenze di tale parte della popolazione trovino unicamente soddisfazione nelle specifiche iniziative di spettanza dell’Amministrazione pubblica, ovvero nell’apprestamento di aree di sosta nei campi attrezzati, non certamente in iniziative autonome od individuali in contrasto con la normativa urbanistica ed edilizia, neppure in caso di inerzia o inadempienza degli enti coinvolti dalla legge nella tutela delle etnie nomadi.

Le opere realizzate senza titolo in zona agricola consistono in:
- n. 2 roulottes;
- casetta in legno di m. 5.61x3.98;
- manufatto in lamiera ad uso wc di m. 1.05x0.94;
- manufatto in lamiera ad uso doccia m. 1.08x1.10;
- pergolato in legno m. 5.09x3.10;
-casetta in legno ad uso pollaio m. 2.33x2.60
- vialetto d’ingresso all’area e alle roulottes, realizzato con ghiaia;
- opere di urbanizzazione quali lampioncini di illuminazione, allacciamento a quadri elettrici, fossa biologica;
- pavimentazione in autobloccanti delimitata con cordololatura;
- lavatoio su struttura in muratura.
Gli illeciti in materia urbanistica, edilizia e paesistica, ove consistano nella realizzazione di opere senza le prescritte concessioni e autorizzazioni, hanno carattere di illeciti permanenti, che si protraggono nel tempo e vengono meno solo con il cessare della situazione di illiceità, vale a dire con il conseguimento delle prescritte autorizzazioni, pertanto il potere amministrativo repressivo può essere esercitato senza limiti di tempo e senza necessità di motivazione in ordine al ritardo nell'esercizio del potere. In altri termini, l'Autorità non emana un atto "a distanza di tempo" dall'abuso, ma reprime una situazione antigiuridica ancora sussistente (cfr. Cons. Stato sez. IV, 16.04.2010 n. 2160).
La giurisprudenza ha rilevato che il deposito di una roulotte all'interno di un suolo privato debba qualificarsi quale costruzione urbanisticamente rilevante in presenza di indici in grado di supportare il carattere non precario della installazione (cfr. TAR Campania Napoli, Sez. IV, 05.05.2003, n. 4435; TAR Catanzaro n. 530 del 27.04.1999; TAR Liguria n. 202 del 03.05.1999).
La stessa giurisprudenza amministrativa ha poi chiarito da tempo che la precarietà di un manufatto, tale per cui esso non necessiti di concessione edilizia, va esclusa se il manufatto stesso è destinato a recare un'utilità prolungata e perdurante nel tempo. In tal caso, infatti, esso produce una trasformazione urbanistica perché altera in modo rilevante e duraturo lo stato del territorio, senza che rilevino i materiali impiegati, l'eventuale precarietà strutturale e la mancanza di fondazioni, se tali elementi non si traducano in un uso contingente e limitato nel tempo, con l'effettiva rimozione delle strutture (cfr: Consiglio di Stato, Sez. V, 31.01.2001 n. 343; id., 30.10.2000 n. 582; TAR Veneto, Sez. II, 10.02.2003, n. 1216).
Con riferimento agli insediamenti abitativi abusivamente posti in essere da componenti della comunità nomade, la giurisprudenza ha evidenziato come le esigenze di tale parte della popolazione trovino unicamente soddisfazione nelle specifiche iniziative di spettanza dell’Amministrazione pubblica, ovvero nell’apprestamento di aree di sosta nei campi attrezzati, non certamente in iniziative autonome od individuali in contrasto con la normativa urbanistica ed edilizia, neppure in caso di inerzia o inadempienza degli enti coinvolti dalla legge nella tutela delle etnie nomadi (cfr. TAR Emilia-Romagna, Sez. II, 09.07.2008 n. 3306, TAR Parma, 28.04.2009 n. 165) (TAR Lombardia-Brescia, Sez. I, sentenza 29.12.2010 n. 4986 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Cemento armato - Provvedimento di sospensione dei lavori per violazione dell’art. 4 L. n. 1086/1971 - Istanza di sanatoria ex art. 13 L. n. 47/1985 - Sospensione dell’efficacia - Inidoneità.
La sospensione dei lavori disposta ai sensi dell’art. 12 della legge 1086/1971, per violazione dell’art. 4 della medesima legge (applicabile anche alle varianti in corso d’opera, ai sensi del comma 5 del medesimo art. 4) mira a salvaguardare la pubblica incolumità (cfr. Cassazione penale , sez. III, 03.06.2004, n. 36093).
Pertanto la presentazione dell’istanza di sanatoria ex art. 13 legge 47/1985, finalizzata a sanare l’abuso, non è idonea ad incidere sull’efficacia del provvedimento di sospensione dei lavori (TAR Campania-Napoli, Sez. IV, sentenza 27.12.2010 n. 28036 - link a www.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATA: Abusi edilizi - Potere repressivo - Art. 31 d.P.R. n. 380/2001 - Apprezzamenti discrezionali - Esclusione - Sanabilità delle opere - Onere di verifica - Insussistenza.
Nello schema giuridico delineato dall’art. 31 del d.p.r. 380/2001 non vi è spazio per apprezzamenti discrezionali, atteso che l’esercizio del potere repressivo di un abuso edilizio consistente nell’esecuzione di un’opera in assenza del titolo abilitativo costituisce atto dovuto, per il quale è "in re ipsa" l’interesse pubblico alla sua rimozione (cfr. TAR Campania, Sez. IV, 24.09.2002, n. 5556; 04.07.2001, n. 3071; Consiglio Stato, sez. IV, 27.04. 2004, n. 2529).
Una volta accertata l'esecuzione di opere in assenza di concessione ovvero in difformità totale dal titolo abilitativo, non costituisce, dunque, onere del Comune verificare la sanabilità delle opere in sede di vigilanza sull'attività edilizia (TAR Campania, Sez. IV, 24.09.2002, n. 5556; TAR Lazio, sez. II-ter, 21.06.1999, n. 1540).
Abusi edilizi - Ingiunzione di demolizione - Indicazione delle opere abusivamente realizzate - Sufficienza - Area di sedime - Successiva specificazione in sede di acquisizione.
Il contenuto essenziale dell'ingiunzione di demolizione deve essere individuato in relazione alla funzione tipica del provvedimento, che è quella di prescrivere la rimozione delle opere abusive.
Pertanto, ai fini della legittimità dell'atto è necessaria e sufficiente l'analitica indicazione delle opere abusivamente realizzate in modo da consentire al destinatario della sanzione di rimuoverle spontaneamente; l'indicazione dell'area di sedime, quindi, non deve essere necessariamente presente nell'ordinanza di demolizione ma può essere contenuta nel successivo atto dichiarativo dell'acquisizione (cfr. ex multis TAR Lazio Roma, sez. I, 09.02.2010, n. 1785) (TAR Campania-Napoli, Sez. II, sentenza 23.12.2010 n. 28016 - link a www.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATAIn occasione dell’adozione di provvedimenti repressivi degli abusi edilizi gli stessi non devono essere preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di provvedimenti tipici e vincolati emessi all’esito di un mero accertamento tecnico della consistenza delle opere realizzate e del carattere abusivo delle medesime.
Per consolidata regola giurisprudenziale, ampiamente condivisa da questo TAR, in tema di omissione della comunicazione dell’avvio del procedimento (strumento principale di partecipazione) in occasione dell’adozione di provvedimenti repressivi degli abusi edilizi, non devono essere preceduti dal suddetto avviso, trattandosi di provvedimenti tipici e vincolati emessi all’esito di un mero accertamento tecnico della consistenza delle opere realizzate e del carattere abusivo delle medesime (Cons. Stato, sez. IV, 30.03.2000, n. 1814; TAR Campania, sez. IV, 28.03.2001, n. 1404, 14.06.2002, n. 3499, 12.02.2003, n. 797).
Più recentemente è stato precisato che la violazione dell'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento non costituisce un motivo idoneo a determinare l'annullabilità dei provvedimenti sanzionatori in materia di abusi edilizi, in quanto è palese, attesa l'assenza di qualsivoglia titolo abilitativo all’edificazione, che il contenuto dispositivo del provvedimento "non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato", sicché sussiste la condizione prevista dall'art. 21-octies, comma 2, della L. n. 241 del 1990 per determinare la non annullabilità del provvedimento impugnato (Consiglio di Stato, sez. IV, 15.05.2009, n. 3029)
(TAR Campania-Napoli, Sez. IV, sentenza 23.12.2010 n. 27997 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Diniego di permesso di costruire in sanatoria - Art. 32 D.L. n. 269/2003 - Ultimazione dell'opera abusiva - Termine - Destinazione del manufatto - Legittimità.
L'ultimazione al rustico ed il completamento della copertura devono ritenersi requisiti di base per qualsiasi opera, a prescindere dalla destinazione funzionale della stessa, che aspiri al condono edilizio, ed, in mancanza, risulta legittimo il diniego di premesso di costruire impugnato (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 22.12.2010 n. 7677 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Sanatoria edilizia - Art. 36, D.P.R. n. 380/2001 - Istanza di sanatoria - Inefficacia dell'ordine di demolizione originario - Sussiste - Rigetto dell'istanza - Rappresenta l'unico atto censurabile.
La presentazione di istanza di sanatoria edilizia, ai sensi dell'art. 36, D.P.R. n. 380/2001, determina l'inefficacia dell'ordine di demolizione originario, con obbligo per il Comune di valutare ex novo la domanda di sanatoria adottando un esplicito provvedimento, che tenga luogo -in caso di reiezione della sanatoria stessa- della pregressa ingiunzione di demolizione divenuta ormai priva di effetti. Di conseguenza, in caso di rigetto dell'istanza di sanatoria, le censure e le contestazioni dell'autore dell'abuso edilizio si devono necessariamente indirizzare contro tale ultimo atto di diniego, avendo perso efficacia il primo provvedimento di demolizione (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 20.12.2010 n. 7615 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Permesso di costruire in sanatoria - Calcolo oneri di urbanizzazione - Art. 40 D.L. n. 269/2003 - Delibera di Giunta n. 2493/2004 - Incremento dei diritti e degli oneri di segreteria - Errata applicazione - Illegittimità.
Considerato il tenore letterale dell'art. 32, comma 40, D.L. n. 269/2003, e della connessa delibera di Giunta 2493/2004, attuativa della previsione di legge, l'incremento percentuale (del 10% sui diritti ed oneri previsti per il rilascio dei titoli abilitativi) è applicabile non agli oneri concessori relativi all'intervento edilizio, ma ai diritti ed oneri correlati all'istruttoria delle domande finalizzate al rilascio del titolo abilitativo, risultando conseguentemente illegittima la quantificazione degli oneri urbanistici impugnata; diritti ed oneri che il Comune ha facoltà di incrementare in relazione al maggior impiego di risorse (personale e mezzi) che qualsiasi sanatoria -implicante un afflusso eccezionale di istanze da istruire ed evadere in aggiunta all'attività ordinaria- notoriamente richiede (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 17.12.2010 n. 7589 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATALe norme sulle distanze in materia urbanistica di cui agli articoli 19 l. 06.08.1967 n. 765 e 4 d.m. 01.04.1968 -le quali prescrivono che le distanze minime a protezione del nastro stradale debbono osservarsi nell'edificazione fuori del perimetro dei centri abitati- hanno lo scopo di garantire la sicurezza della circolazione stradale nei confronti di quanti transitano sulle strade o passano nelle immediate vicinanze ovvero in queste abitano od operano.
Pertanto, esse impongono all'attività edificatoria un vincolo (ontologico e funzionale) d'assoluta inedificabilità la cui applicazione costituisce puntuale esecuzione dell'art. 33 l. 28.02.1985 n. 47.

La Sezione condivide l’orientamento giurisprudenziale secondo cui “le norme sulle distanze in materia urbanistica di cui agli articoli 19 l. 06.08.1967 n. 765 e 4 d.m. 01.04.1968 -le quali prescrivono che le distanze minime a protezione del nastro stradale debbono osservarsi nell'edificazione fuori del perimetro dei centri abitati- hanno lo scopo di garantire la sicurezza della circolazione stradale nei confronti di quanti transitano sulle strade o passano nelle immediate vicinanze ovvero in queste abitano od operano.
Pertanto, esse impongono all'attività edificatoria un vincolo (ontologico e funzionale) d'assoluta inedificabilità la cui applicazione costituisce puntuale esecuzione dell'art. 33 l. 28.02.1985 n. 47 (cfr. TAR Puglia Bari, sez. II, 08.01.2003 n. 20)
"
(TAR Roma-Latina, Sez. I, sentenza 15.12.2010 n. 1981 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Condono edilizio - Oneri di concessione - Obbligo di determinazione degli oneri con esclusivo riferimento alle tariffe vigenti alla data di entrata in vigore della legge di sanatoria - Non sussiste - Ratio.
In materia di condono edilizio ed oneri concessori, relativamente alle relative normative succedutesi nel tempo -art. 32, D.L. 269/2003; art. 39, L. 724/1994, art. 37, L. 47/1985- non è ravvisabile un orientamento interpretativo consolidato da cui possa ricavarsi un unico principio fondamentale della legislazione statale, secondo cui gli oneri di concessione debbano essere determinati esclusivamente con riferimento alle tariffe vigenti alla data di entrata in vigore della legge di sanatoria: infatti, gli oneri di concessione potrebbero essere ancorati alle tariffe vigenti, alternativamente, al momento in cui l'abuso è iniziato, al momento in cui l'immobile abusivo è completato, al momento dell'entrata in vigore della normativa statale sul condono, al momento dell'entrata in vigore della normativa regionale sul condono, al momento in cui è stata effettuata la richiesta di condono o, infine, al momento del perfezionamento del procedimento di sanatoria (cfr. TAR Milano, sent. n. 6955/2010, n. 6957/2010, n. 833/2010 e sent. nn. 7385 - 7386 - 7388 - 7389 - 7390 - 7391 - 7392 del 2011) (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 10.12.2010 n. 7503 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Opere condonabili - Criterio del completamento funzionale dell'opera.
In tema di ultimazione delle opere condonabili, gli articoli 31, comma 2 e 43, comma 5 della Legge n. 47/1985 dettano -in alternativa al criterio della esecuzione al rustico e completamento della copertura dell'edificio- il criterio del completamento funzionale dell'opera, secondo il quale, per i mutamenti di destinazione d'uso di edifici non residenziali, è condonabile la struttura in cui le opere, pur se non perfette fin nelle finiture, possono dirsi individuabili nei loro elementi strutturali con le caratteristiche necessarie e sufficienti ad assolvere la funzione cui sono destinate, in quanto i lavori di completamento di un edificio abusivamente iniziato, non preclusivi della sanatoria, sono quelli che servono a rendere funzionale il rustico di per sé già ultimato, senza intervenire sulla conformazione strutturale del manufatto, che deve rimanere intatto nella sua originaria consistenza.
Non possono, diversamente, considerarsi opere di completamento funzionale quelle che si traducono nella creazione di un quid novi rispetto alla consistenza strutturale e tipologica del manufatto già realizzato e che attribuiscono una diversa caratterizzazione funzionale allo stesso (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. IV, sentenza 10.12.2010 n. 7497 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATALa nozione di completamento funzionale di un fabbricato da condonare è idonea a comprendere esclusivamente ciò che è necessario ad una sua più idonea e funzionale utilizzazione, ferma restando la originaria struttura del medesimo.
La giurisprudenza amministrativa, infatti, ha in proposito rilevato come non possano qualificarsi come opere di completamento funzionale quelle che si traducono nella creazione di un quid novi rispetto alla consistenza strutturale e tipologica del manufatto già realizzato e che attribuiscono una diversa caratterizzazione funzionale allo stesso.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa in tema di ultimazione delle opere condonabili, infatti, gli artt. 31, comma 2 e 43, comma 5 della L. n. 47 del 1985 dettano -in alternativa al criterio della esecuzione al rustico e completamento della copertura dell'edificio- il criterio del completamento funzionale dell'opera, secondo il quale, per i mutamenti di destinazioni d'uso di edifici non residenziali, è condonabile la struttura in cui le opere, pur se non perfette fin nelle finiture, possano dirsi individuabili nei loro elementi strutturali con le caratteristiche necessarie e sufficienti ad assolvere la funzione cui sono destinate (cfr., in tal senso, da ultimo, Consiglio Stato, sez. IV, 25.06.2010, n. 4118, per cui: “I lavori di completamento di un edificio abusivamente iniziato, non preclusivi della sanatoria, sono quelli che servono a rendere funzionale il rustico di per sé già ultimato, senza intervenire sulla conformazione strutturale del manufatto, che deve rimanere intatto nella sua originaria consistenza”; analogamente Cons. Stato, sez. V, 18/12/2002 n. 7021; TAR Lazio -LT- 18/04/2006 n. 264).
La nozione di completamento funzionale di un fabbricato, in definitiva, è idonea a comprendere esclusivamente ciò che è necessario ad una sua più idonea e funzionale utilizzazione, ferma restando la originaria struttura del medesimo.
La giurisprudenza amministrativa, infatti, ha in proposito rilevato come non possano qualificarsi come opere di completamento funzionale quelle che si traducono nella creazione di un quid novi rispetto alla consistenza strutturale e tipologica del manufatto già realizzato e che attribuiscono una diversa caratterizzazione funzionale allo stesso (facendo applicazione di tali criteri, con la sentenza del TAR Lazio n. 4843/2001, riportata nella memoria conclusiva dell’ente resistente, si è ritenuto che le opere perimetrali di chiusura di una tettoia non siano riconducibili a quelle di completamento funzionale, in quanto trasformano radicalmente il manufatto in un locale chiuso con un diverso grado di funzionalità.
Ciò, aggiungendosi che, da un punto di vista urbanistico ed edilizio, una cosa è procedere alla sanatoria di una tettoia ed altra cosa è condonare un locale chiuso, che evidentemente presenta una ben maggiore incidenza negativa sulla realtà dei luoghi con conseguente possibile mutamento degli standards urbanistici)
(TAR Lombardia-Milano, Sez. IV, sentenza 10.12.2010 n. 7497 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Condono - Diniego - Motivazione in forma sintetica - Caratteristiche concrete dei manufatti - Rilevanza.
In materia di dinieghi di condono, le specifiche caratteristiche dei manufatti, nel concreto spazio in cui insistono, possono consentire al giudice, cui sia offerto un adeguato supporto probatorio, di intendere ed eventualmente approvare (nei limiti del sindacato di legittimità) le ragioni del diniego stesso, per quanto solo compendiate nel provvedimento (cfr. TAR Veneto, II, 24.01.2009, n. 151, in cui la Sezione ha rammentato che l'obbligo di motivazione, ex art. 3 l. 241/1990, può essere assolto in forma sintetica, laddove le ragioni della determinazione amministrativa risultino dal contesto evidenti) (TAR Veneto, Sez. II, sentenza 09.12.2010 n. 6427 - link a www.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATA: VECCHI CONDONI.
È legittimo il provvedimento con il quale, in sede di rilascio di una concessione in sanatoria in base ai condoni del 1985 e del 1994 per aver mutato senza opere edilizie da commercio all'ingrosso a commercio al minuto la destinazione d'uso di un fabbricato in zona D (destinata ad «attività produttive»), è stato chiesto il pagamento del conguaglio degli oneri concessori per il mutamento della destinazione d'uso (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 07.12.2010 n. 8620 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: L’ordine di demolizione di un’opera edilizia abusiva è sufficientemente motivato con l’affermazione dell’accertata abusività dell'opera.
Costituisce orientamento consolidato della giurisprudenza quello secondo il quale, l’ordine di demolizione di un’opera edilizia abusiva è sufficientemente motivato con l’affermazione dell’accertata abusività dell'opera, salva l’ipotesi in cui, per il lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dell’abuso ed il protrarsi dell’inerzia dell’amministrazione preposta alla vigilanza, si sia ingenerata una posizione d’affidamento nel privato; in relazione a detta ultima ipotesi, si ravvisa un onere di congrua motivazione che, avuto riguardo anche all’entità e alla tipologia dell’abuso, indichi il pubblico interesse, diverso da quello al ripristino della legalità, idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse privato (cfr., Cons. Stato, IV, 14.05.2007, n. 2441; V, 29.05.2006, n. 3270; C.si., 23.04.2001 n. 183) (TAR Umbria, sentenza 07.12.2010 n. 522 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Condono edilizio - E' disciplina speciale ed eccezionale - Ambito di applicazione - Estensione della disciplina ad ipotesi non previste dalla legge - Inconfigurabilità.
Il carattere speciale ed eccezionale della disciplina del condono, derogatoria degli ordinari istituti in materia di rilascio dei titoli edilizi, è di strettissima applicazione: in particolare, l'art. 32, comma 25, L. 269/1993 contempla in modo tassativo le classi di opere abusive condonabili, specificando per le nuove costruzioni la natura residenziale ed escludendo l'estensione ad altre ipotesi (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 02.12.2010 n. 7465 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: 1. Condono edilizio - Dovere di provvedere del Comune ex art. 32, comma 37, D.L. 269/2003 - Decorrenza del biennio - Dies a quo - Presentazione di istanza debitamente documentata.
2. Condono edilizio - Oneri di concessione - Obbligo di determinazione degli oneri con esclusivo riferimento alle tariffe vigenti alla data di entrata in vigore della legge di sanatoria - Non sussiste - Ratio.

1. In materia di giusto procedimento e di principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, il biennio assegnato al Comune per provvedere, decorso il quale si forma il silenzio-assenso, -in forza dell'art. 32, comma 37, D.L. 269/2003 e del relativo richiamo alle disposizioni di cui alla L. 47/1985- decorre dalla presentazione di un'istanza debitamente documentata (cfr. Cons. di Stato, sent. n. 4174/2010, n. 4671/2009, n. 1797/2007, n. 4946/2005).
2. In materia di condono edilizio ed oneri concessori, relativamente alle relative normative succedutesi nel tempo -art. 32, D.L. 269/2003; art. 39, L. 724/1994, art. 37, L. 47/1985- non è ravvisabile un orientamento interpretativo consolidato da cui possa ricavarsi un unico principio fondamentale della legislazione statale, secondo cui gli oneri di concessione debbano essere determinati esclusivamente con riferimento alle tariffe vigenti alla data di entrata in vigore della legge di sanatoria: infatti, gli oneri di concessione potrebbero essere ancorati alle tariffe vigenti, alternativamente, al momento in cui l'abuso è iniziato, al momento in cui l'immobile abusivo è completato, al momento dell'entrata in vigore della normativa statale sul condono, al momento dell'entrata in vigore della normativa regionale sul condono, al momento in cui è stata effettuata la richiesta di condono o, infine, al momento del perfezionamento del procedimento di sanatoria (cfr. TAR Milano, sent. n. 6955/2010, n. 6957/2010, n. 833/2010) (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenze 02.12.2010 n. 7464 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAL’onere della prova circa l’ultimazione dei lavori ai fini del conseguimento del condono edilizio spetta al richiedente, le cui dichiarazioni non sono sufficienti a tale scopo, essendo necessari ulteriori riscontri documentali anche indiziari.
Va, anzitutto, richiamato il pacifico orientamento giurisprudenziale in base al quale l’onere della prova circa l’ultimazione dei lavori ai fini del conseguimento del condono edilizio spetta al richiedente, le cui dichiarazioni non sono sufficienti a tale scopo, essendo necessari ulteriori riscontri documentali anche indiziari (cfr. Consiglio di Stato, Sezione V, 14.03.2007 n. 1249; Sezione IV, 12.02.2010 n.772; TAR Campania, Sezione II, 28.04.2008 n. 2591).
In sede processuale, il principio dell’onere della prova risulta ora espressamente enunciato in via generale nel codice del processo amministrativo (approvato con il D.Lgs. 02.07.2010 n. 104), che ai primi due commi dell’art. 64 dispone quanto segue:
1. Spetta alle parti l'onere di fornire gli elementi di prova che siano nella loro disponibilità riguardanti i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni.
2. Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti nonché i fatti non specificatamente contestati dalle parti costituite
(TAR Campania-Napoli, Sez. II, sentenza 01.12.2010 n. 26459 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

novembre 2010

EDILIZIA PRIVATA: Abuso edilizio - Ordine di demolizione - Destinatario - Proprietario attuale dell’opera, estraneo all’abuso - Fondamento.
L’abuso edilizio costituisce illecito permanente e l’ordine di demolizione che ha carattere ripristinatorio deve essere adottato anche nei confronti di chi pur non avendo commesso l’abuso sia attualmente proprietario dell’opera (cfr. Tar d’Aosta n. 188/2003).
Abuso edilizio - Abuso parziale - Acquisizione gratuita - Limite delle parti abusive.
Nel caso in cui l’abuso riguardi solo una parte dell’edificio l’acquisizione gratuita si verifica nei limiti delle parti abusive, con esclusione delle altre parti dell’immobile e dell’area non interessata dall’abuso (cfr. CGA Sic. n. 413/1997; Tar Latina n. 236/1997) (TAR Puglia-Bari, Sez. II, sentenza 30.11.2010 n. 4004 - link a www.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATA: Demolizione delle opere abusive - Revoca o sospensione - Istanza di condono o di sanatoria successiva al passaggio in giudicato della sentenza di condanna - Giudice dell'esecuzione - Poteri e verifiche - Fattispecie: manufatto abusivo ubicato in zona vincolata - Art. 7, u.c., L. n. 47/1985 oggi art. 31, c. 9, D.P.R. n. 380/2001 - Art. 32, c. 27, lett. d), D.L. n. 269/2003, conv. in L. n. 326/2003.
In materia urbanistica, ai fini della revoca o sospensione dell'ordine di demolizione delle opere abusive, (art. 7, ultimo comma, della L. 28.02.1985, n. 47, oggi previsto dall'art. 31, comma nono, del D.P.R. 06.06.2001, n. 380), in presenza di una istanza di condono o di sanatoria successiva al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, il giudice dell'esecuzione investito della questione è tenuto ad una attenta disamina dei possibili esiti e dei tempi di definizione della procedura ed, in particolare:
a) ad accertare il possibile risultato dell'istanza e se esistono cause ostative al suo accoglimento;
b) nel caso di insussistenza di tali cause, a valutare i tempi di definizione del procedimento amministrativo e sospendere l'esecuzione solo in prospettiva di un rapido esaurimento dello stesso (Cass. sez. III, 26.09.2007 n. 38997, Di Somma; conf. Cass. sez. IV, 05.03.2008 n. 15210, Romano; Cass. sez. III, 12.12.2003 n. 3992 del 2004, Russetti) (fattispecie: manufatto abusivo ubicato in zona vincolata, non suscettibile di sanatoria ai sensi dell'art. 32, comma 27, lett. d), del D.L. n. 269/2003, convertito in L. n. 326/2003) (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 29.11.2010 n. 42189 - link a www.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATA: Abuso edilizio - Ingiunzione di demolizione - Soggetti passivi - Esclusione del proprietario - Presupposti.
Qualora l'attuale proprietario di un immobile abusivo non sia responsabile dell'abuso, non abbia mai ricevuto l'ordine di demolizione e, una volta venuto a conoscenza di quest'ultimo atto, abbia provveduto a demolire le opere, ne consegue che è illegittimo il provvedimento di acquisizione dell'area, che contenga una sanzione prevista per l'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione stessa: infatti, quest'ultima può essere disposta esclusivamente in danno del responsabile dell'abuso edilizio e non può costituire titolo per l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'area di sedime sulla quale insiste il bene abusivo qualora risulti in modo inequivocabile la completa estraneità del proprietario al compimento dell'opera abusiva o che, essendo egli venuto a conoscenza, si sia adoperato per impedirlo con gli strumenti offerti dall'ordinamento (cfr. TAR Napoli, sent. n. 17176/2010; TAR Cagliari, sent. n. 1352/2010) (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 29.11.2010 n. 7393 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: 1. Condono edilizio - Oneri di concessione - Obbligo di determinazione degli oneri con esclusivo riferimento alle tariffe vigenti alla data di entrata in vigore della legge di sanatoria - Non sussiste - Ratio.
2. Permesso di costruire in sanatoria ex D.Lgs. n. 269/2003 - Contributo di urbanizzazione e costo di costruzione - Tariffe vigenti - Art. 6 L.R. n. 31/2004 - Legittimità costituzionale.
1. In materia di condono edilizio ed oneri concessori, relativamente alle relative normative succedutesi nel tempo -art. 32, D.L. 269/2003; art. 39, L. 724/1994, art. 37, L. 47/1985- non è ravvisabile un orientamento interpretativo consolidato da cui possa ricavarsi un unico principio fondamentale della legislazione statale, secondo cui gli oneri di concessione debbano essere determinati esclusivamente con riferimento alle tariffe vigenti alla data di entrata in vigore della legge di sanatoria: infatti, gli oneri di concessione potrebbero essere ancorati alle tariffe vigenti, alternativamente, al momento in cui l'abuso è iniziato, al momento in cui l'immobile abusivo è completato, al momento dell'entrata in vigore della normativa statale sul condono, al momento dell'entrata in vigore della normativa regionale sul condono, al momento in cui è stata effettuata la richiesta di condono o, infine, al momento del perfezionamento del procedimento di sanatoria (cfr. TAR Milano, sent. n. 6955/2010, n. 6957/2010, n. 833/2010).
2. In relazione al fatto se gli oneri di urbanizzazione ed il costo di costruzione dovuti ai fini della sanatoria debbano essere commisurati alle tariffe vigenti al momento del deposito dell'istanza di sanatoria o a quelle vigenti al tempo del rilascio del titolo edilizio, dispone l'art. 4, c. 6, L.R. 03.11.2004 n. 31 nel senso che la determinazione deve effettuarsi tenendo conto del regime tariffario in vigore al momento di adozione del permesso di sanatoria, essendo stata tale soluzione interpretativa ritenuta costituzionalmente legittima (cfr. Corte Cost., ordinanza n. 105/2010) in quanto la scelta normativa della Regione Lombardia rappresenta "un bilanciamento di interessi che può solo essere effettuato dal legislatore" (cfr. TAR Milano, sent. n. 833/2010) (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenze 29.11.2010 nn. 7385, 7386, 7388, 7389, 7390, 7391, 7392 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: L'incremento dell'altezza e del volume di un fabbricato, dovuta all'emersione fuori terra di volumi tecnici o di cubature accessorie, a seguito di una diversa ubicazione dell'edificio sul lotto, rispetto a quella in precedenza assentita, non comporta una variazione essenziale del progetto, posto che la normativa nazionale di cui all'art. 8 l. n. 47 del 1985 esclude espressamente volumi e cubature di tale natura dal computo del volume assentibile.
Si verifica la difformità totale di un manufatto allorché i lavori riguardino un'opera diversa da quella prevista dall'atto di concessione: diversa per conformazione, strutturazione, destinazione, ubicazione; mentre si configura la difformità parziale quando le modificazioni incidano su elementi particolari e non essenziali della costruzione e si concretizzino in divergenze qualitative e quantitative non incidenti sulle strutture essenziali dell'opera.

L'incremento dell'altezza e del volume di un fabbricato, dovuta all'emersione fuori terra di volumi tecnici o di cubature accessorie, a seguito di una diversa ubicazione dell'edificio sul lotto, rispetto a quella in precedenza assentita, non comporta una variazione essenziale del progetto, posto che la normativa nazionale di cui all'art. 8 l. n. 47 del 1985 esclude espressamente volumi e cubature di tale natura dal computo del volume assentibile” (Cons. St., sez. V, 27.04.2006, n. 2363).
Ai sensi della legge 28.01.1977, n. 10 sulla edificabilità dei suoli, ed in modo non dissimile gli artt. 8, 20 e 32 della legge 28.02.1985, n. 47 (salvo l’aggravamento delle sanzioni), si verifica la difformità totale di un manufatto allorché i lavori riguardino un'opera diversa da quella prevista dall'atto di concessione: diversa per conformazione, strutturazione, destinazione, ubicazione; mentre si configura la difformità parziale quando le modificazioni incidano su elementi particolari e non essenziali della costruzione e si concretizzino in divergenze qualitative e quantitative non incidenti sulle strutture essenziali dell'opera (Cassazione penale, sez. III, 07.10.1987), come al limite accade nella vicenda di causa
(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 27.11.2010 n. 8260 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAE' carente di motivazione il diniego di concessione in sanatoria fondato su un generico contrasto dell’opera con leggi o regolamenti in materia edilizia, dovendo invece il diniego stesso soffermarsi sulle disposizioni che si assumano ostative al rilascio del titolo e sulle previsioni di riferimento contenute negli strumenti urbanistici, in modo da consentire all’interessato da un lato di rendersi conto degli impedimenti che si frappongono alla regolarizzazione ed al mantenimento dell’opera abusiva, dall’altro di confutare in giudizio, in maniera pienamente consapevole ed esaustiva, la legittimità del provvedimento impugnato.
Il diniego di sanatoria risulta del tutto privo di qualsiasi motivazione idonea a far comprendere le ragioni in base alle quali si è ritenuto di respingere la domanda proposta dal ricorrente.
Ciò concreta la violazione dell’art. 3, comma 1, della legge n. 241/1990, il quale impone di esplicitare le ragioni di fatto e di diritto giustificanti il provvedimento, ovvero di individuare le norme applicate e di evidenziare in maniera intellegibile il contrasto dell’opera con le disposizioni che si attaglino alla fattispecie, contenute nella legge e/o nello strumento urbanistico (TAR Toscana, III, 09/04/2009, n. 605; Cons. Stato, V, 04/04/2006, n. 1750; idem, 23/04/1993, n. 502; TAR Puglia, Lecce, I, 25/03/1997, n. 206; idem, III, 21/11/2007, n. 3932).
Invero, è carente di motivazione il diniego di concessione in sanatoria fondato su un generico contrasto dell’opera con leggi o regolamenti in materia edilizia, dovendo invece il diniego stesso soffermarsi sulle disposizioni che si assumano ostative al rilascio del titolo e sulle previsioni di riferimento contenute negli strumenti urbanistici, in modo da consentire all’interessato da un lato di rendersi conto degli impedimenti che si frappongono alla regolarizzazione ed al mantenimento dell’opera abusiva, dall’altro di confutare in giudizio, in maniera pienamente consapevole ed esaustiva, la legittimità del provvedimento impugnato (TAR Toscana, III, 09/04/2009, n. 605; Cons. Stato, V, 23/04/1993, n. 502; TAR Toscana, II, 31/01/2000, n. 22; TAR Marche, 18/04/2001, n. 996; TAR Lazio, Latina, 01/09/2004, n. 690) (TAR Toscana, Sez. III, sentenza 26.11.2010 n. 6646 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAGli atti sanzionatori in materia edilizia –attesa la loro natura rigidamente vincolata– non risultano viziati ove non preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento.
L’ordine di demolizione di opera edilizia abusiva è sufficientemente motivato con la affermazione della accertata abusività dell'opera, salva la l'ipotesi in cui, per il protrarsi e il lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dell'abuso e il protrarsi della inerzia dell'amministrazione preposta alla vigilanza, si sia ingenerata una posizione di affidamento nel privato, ipotesi questa sola, in relazione alla quale si ravvisa un onere di congrua motivazione che, avuto riguardo anche alla entità e alla tipologia dell'abuso, indichi il pubblico interesse, evidentemente diverso da quello al ripristino della legalità, idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse privato.

Per giurisprudenza consolidata gli atti sanzionatori in materia edilizia –attesa la loro natura rigidamente vincolata– non risultano viziati ove non preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 26.09.2008, n. 4659; sez. V, 19.09.2008, n. 4530), e ciò anche alla luce delle disposizioni recate dall’art. 21-octies della stessa legge n. 241/1990 (cfr., Cons. Stato, sez. IV, 15.05.2009, n. 3029.
Per giurisprudenza consolidata, l’ordine di demolizione di opera edilizia abusiva è sufficientemente motivato con la affermazione della accertata abusività dell'opera, salva la l'ipotesi in cui, per il protrarsi e il lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dell'abuso e il protrarsi della inerzia dell'amministrazione preposta alla vigilanza, si sia ingenerata una posizione di affidamento nel privato, ipotesi questa sola, in relazione alla quale si ravvisa un onere di congrua motivazione che, avuto riguardo anche alla entità e alla tipologia dell'abuso, indichi il pubblico interesse, evidentemente diverso da quello al ripristino della legalità, idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse privato (Consiglio Stato, sez. IV, 06.06.2008, n. 2705; Consiglio Stato, sez. V, 04.03.2008, n. 883) (TAR Toscana, Sez. III, sentenza 26.11.2010 n. 6644 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: 1. Concessione edilizia in sanatoria - Accertamento di conformità ex art. 36 D.P.R. n. 380/2001 - Necessità del presupposto della c.d. doppia conformità - Sussiste - Realizzazione di ulteriori interventi per rendere l'opera conforme alle norme vigenti - Illegittimità.
2. Concessione edilizia in sanatoria - Accertamento di conformità ex art. 36 D.P.R. n. 380/2001 - Estensione discrezionale della P.A. oltre i limiti di legge - Possibilità - Non sussiste.

1. Ai sensi dell'art. 36, D.P.R. n. 380/2001 il rilascio del permesso di costruire in sanatoria è subordinato al presupposto della c.d. "doppia conformità": l'opera abusiva, per poter essere sanata, deve, cioè, essere conforme non solo allo strumento urbanistico esistente al momento della domanda di sanatoria, ma anche a quello vigente al momento della realizzazione dell'opera.
Pertanto, laddove un'istanza di sanatoria preveda la realizzazione di ulteriori interventi per rendere l'opera conforme alle norme vigenti, è palese l'insussistenza del requisito della conformità al momento della richiesta di rilascio del titolo in sanatoria e per tale ragione sarebbe illegittimo un provvedimento di sanatoria che, al fine di rendere l'esistente conforme alle prescrizioni urbanistiche vigenti, preveda l'esecuzione di ulteriori lavori.
2. L'art. 36, D.P.R. n. 380/2001 non consente spazi interpretativi, nel senso che la concessione in sanatoria è ammessa soltanto entro i limiti delineati dal legislatore, senza alcuna estensione discrezionale da parte della P.A. (cfr. C.G.A. Regione Sicilia, sent. n. 941/2009) (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 22.11.2010 n. 7311 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

APPALTI: Contratti di durata stipulati con la P.A. - Art. 1339 c.c. - Inserzione automatica di clausole - Applicabilità.
Il meccanismo civilistico noto come inserzione automatica di clausole e scolpito all’art. 1339 c.c., si applica anche ai contratti di durata stipulati con una P.A. (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 05.10.2005, n. 5316; in termini, Consiglio di Stato, Sez. IV, 14.02.2005 n. 453, secondo cui: “l’art. 1339 c.c. assolve la funzione precipua di assicurare l’attuazione delle condizioni contrattuali previste in via inderogabile dalla legge con il meccanismo dell’inserzione automatica delle clausole imperative in sostituzione di quelle difformi convenute dalle parti e postula dunque la conclusione di un accordo negoziale il cui contenuto risulti parzialmente contrastante con quello imposto dal legislatore, sottratto come tale all’autonomia privata”) (TAR Piemonte, Sez. I, sentenza 19.11.2010 n. 4168 - link a www.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATA: Abusi edilizi - Potere-dovere di repressione e irrogazione delle misure sanzionatorie - Termini prescrizionali o decadenziali - Configurabilità - Esclusione.
Il potere dovere dell’Amministrazione di reprimere gli abusi edilizi irrogando le misure sanzionatorie variamente prescritte dalla legge per le varie tipologie dei medesimi (demolizione con eventuale acquisizione dell’area di sedime per il caso della realizzazione di un opus in assenza di permesso di costruire o in totale difformità; “fiscalizzazione” qualora la demolizione non possa essere eseguita senza pregiudizio per la parte di edificio conforme; sanzione pecuniaria pari al valore venale all’aumento di valore arrecato dall’opera eseguita in parziale difformità dal permesso di costruire per il caso della mera realizzazione in parziale difformità dal titolo; sanzione pecuniaria non inferiore ad € 500 per le opere assoggettate a d.i.a. e realizzate in assenza di quest’ultima) non soggiace a termini prescrizionali o decadenziali (TAR Piemonte, Sez. I, sentenza 19.11.2010 n. 4164 - link a www.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATA: L'attività di repressione degli abusi edilizi non è soggetta a termini di decadenza o di prescrizione.
Rammenta in proposito il Collegio che la giurisprudenza predica in maniera costante e risalente (Consiglio di Stato, Sez. V, 27.06.1983, n. 277) che il potere dovere dell’Amministrazione di reprimere gli abusi edilizi irrogando le misure sanzionatorie variamente prescritte dalla legge per le varie tipologie dei medesimi (demolizione con eventuale acquisizione dell’area di sedime per il caso della realizzazione di un opus in assenza di permesso di costruire o in totale difformità; “fiscalizzazione” qualora la demolizione non possa essere eseguita senza pregiudizio per la parte di edificio conforme; sanzione pecuniaria pari al valore venale all’aumento di valore arrecato dall’opera eseguita in parziale difformità dal permesso di costruire per il caso della mera realizzazione in parziale difformità dal titolo; sanzione pecuniaria non inferiore ad € 500 per le opere assoggettate a d.i.a. e realizzate in assenza di quest’ultima) non soggiace a termini prescrizionali o decadenziali.
Si è di recente in tal senso ribadito, infatti, che “l'attività di repressione degli abusi edilizi, essendo collegata alla tutela dell'interesse pubblico all'ordinato sviluppo del territorio, così come delineato nello strumento urbanistico e nella regolamentazione edilizia vigenti, non è soggetta a termini di decadenza o di prescrizione e può essere esercitata anche a notevole distanza di tempo dalla commissione dell'abuso” (TAR Campania Napoli, sez. VII, 29.07.2010, n. 17176; TAR Campania Napoli, sez. III, 13.07.2010, n. 16693) altresì precisandosi, nell’ottica dell’assicurazione della legalità dell’attività dei privati, che “il potere di ripristino dello status quo, infatti, non è soggetto ad alcun termine di prescrizione né è tacitamente rinunciabile, poiché il semplice trascorrere del tempo non può legittimare una situazione di illegalità, né imporre all'Amministrazione la necessità di una comparazione dell'interesse del privato alla conservazione dell'abuso con l'interesse pubblico alla repressione dell'illecito” (TAR Puglia-Lecce, sez. III, 28.01.2010 , n. 335) (TAR Piemonte, Sez. I, sentenza 19.11.2010 n. 4164 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Le opere assoggettate al titolo edilizio della autorizzazione non possono formare oggetto di sanzione reale demolitoria ma unicamente di sanzione pecuniaria.
La Sezione ha più volte precisato e recentemente ribadito come costituisca regola pietrificata, scaturente dal tenore e dal disposto dell’art. 7 (e in particolare dal comma 3) dell’abrogata L. n. 47/1985 quella secondo la quale le opere assoggettate al titolo edilizio della autorizzazione non possono formare oggetto di sanzione reale demolitoria ma unicamente di sanzione pecuniaria (TAR Piemonte, Sez. I, sentenza 19.11.2010 n. 4153 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAL'onere della prova in ordine alla data di realizzazione dell'abuso ricade su chi lo ha commesso, e intende dimostrare la legittimità del proprio operato, mentre detto onere non grava sul Comune, che, in presenza di un'opera edilizia non assistita da un titolo che la legittimi, ha solo il potere-dovere di sanzionarla ai sensi di legge.
Tale onere può ritenersi soddisfatto solo quando le prove addotte risultano obiettivamente inconfutabili sulla base di atti e documenti che, da soli o unitamente ad altri elementi probatori, offrono la ragionevole certezza dell'epoca di realizzazione del manufatto, trasferendosi, in tal modo il relativo onere probatorio sull’epoca di realizzazione dell’abuso in capo all’amministrazione.

Per pacifico orientamento della giurisprudenza –che il Collegio condivide- l'onere della prova in ordine alla data di realizzazione dell'abuso ricade su chi lo ha commesso, e intende dimostrare la legittimità del proprio operato, mentre detto onere non grava sul Comune, che, in presenza di un'opera edilizia non assistita da un titolo che la legittimi, ha solo il potere-dovere di sanzionarla ai sensi di legge (ex plurimis: Consiglio di Stato, IV, 13.01.2010, n. 45; V, 09.11.2009, n. 6984; TAR Umbria, 26.03.2010, n. 219; 10.07.2003, n. 589; TAR Campania, Napoli, VII, 24.07.2008, n. 9347; TAR Basilicata, 29.04.2003, n. 370).
Tale onere può ritenersi soddisfatto solo quando le prove addotte risultano obiettivamente inconfutabili sulla base di atti e documenti che, da soli o unitamente ad altri elementi probatori, offrono la ragionevole certezza dell'epoca di realizzazione del manufatto, trasferendosi, in tal modo il relativo onere probatorio sull’epoca di realizzazione dell’abuso in capo all’amministrazione (Consiglio di Stato, V, 06.05.2008, n. 2010, n. 1440; TAR Umbria, n. 589/2003 cit.)
(TAR Sicilia-Palermo, Sez. III, sentenza 18.11.2010 n. 14099 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Ai fini della sanatoria edilizia rileva che il manufatto abusivo risulti “ultimato”, con tale locuzione individuandosi gli edifici dei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura; rileva, infatti, che sia definito l'ingombro della struttura e il volume esprimibile dall'edificio abusivo, il che viene determinato dall'esistenza del piano di copertura, a prescindere dalla sua completezza e definitività secondo buona tecnica.
Per costante giurisprudenza, “ai fini della sanatoria edilizia rileva che il manufatto abusivo risulti “ultimato”, con tale locuzione individuandosi gli edifici dei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura; rileva, infatti, che sia definito l'ingombro della struttura e il volume esprimibile dall'edificio abusivo, il che viene determinato dall'esistenza del piano di copertura, a prescindere dalla sua completezza e definitività secondo buona tecnica” (così, per tutte, TAR Puglia Lecce, I, 19.05.2010, n. 1185).
Stando così le cose, è evidente come non sia affatto irrilevante la circostanza che, in pendenza della prima domanda di condono, il ricorrente abbia posto in essere un intervento di manutenzione straordinaria (consistente nel parziale rifacimento della copertura) in assenza di titolo edilizio.
Trattandosi di un manufatto pacificamente abusivo, per il quale pendeva domanda di condono (non ancora definita per inerzia del richiedente), soltanto la preventiva denuncia dell’intervento manutentivo avrebbe consentito all’amministrazione comunale di verificare la effettiva consistenza della copertura in termini di esistenza, estensione e stato di conservazione, onde determinarsi sulla domanda di condono.
In buona sostanza, ostativa al condono non è tanto la circostanza -in sé– del rifacimento della struttura di copertura del locale cantina, bensì il fatto che da un lato il ricorrente non abbia documentato lo stato di fatto esistente all’atto della domanda di condono, dall’altro non abbia -neppure successivamente- notificato l’intervento manutentivo al comune, con ciò impedendo in radice agli uffici comunali di accertare la effettiva consistenza dell’immobile alla data dell'01.10.1983
(TAR Liguria, Sez. I, sentenza 18.11.2010 n. 10388 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAIn pendenza della domanda di sanatoria è preclusa l'adozione di provvedimenti repressivi dell'abuso edilizio, atteso che nell'ipotesi di diniego della domanda di sanatoria, l'Amministrazione dovrà adottare nuova ingiunzione di demolizione, con fissazione di nuovi termini per la spontanea esecuzione.
Non può ritenersi che il comune sia tenuto a valutare d’ufficio la sanabilità dell’opera ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. 380/2001, atteso che tale previsione non risulta contenuta in alcuna disposizione della normativa vigente, secondo la quale è rimessa all'esclusiva iniziativa della parte interessata l'attivazione del procedimento di accertamento di conformità urbanistica.
Il presupposto per l'adozione dell'ordine di demolizione è costituto soltanto dalla constatata esecuzione dell'opera in totale difformità dalla concessione o in assenza della medesima, con la conseguenza che tale provvedimento è sufficientemente motivato con l'affermazione dell'accertata abusività dell'opera, essendo in re ipsa l'interesse pubblico alla sua rimozione né, trattandosi di atti del tutto vincolati, è necessaria una comparazione di interessi ed una motivazione sulla sussistenza di in interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione: è pacifico che l'interesse pubblico alla demolizione di opere abusive è in re ipsa.

Ai sensi degli artt. 38 e 44 della legge n. 47/1985, contenuti nel capo IV della legge medesima, in pendenza della domanda di sanatoria, è preclusa l'adozione di provvedimenti repressivi dell'abuso edilizio, atteso che nell'ipotesi di diniego della domanda di sanatoria, l'Amministrazione dovrà adottare nuova ingiunzione di demolizione, con fissazione di nuovi termini per la spontanea esecuzione (ex multis, TAR Campania Napoli, sez. VII, 21.03.2008, n. 1472).
Non può ritenersi che il comune sia tenuto a valutare d’ufficio la sanabilità dell’opera ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. 380/2001, atteso che tale previsione non risulta contenuta in alcuna disposizione della normativa vigente, secondo la quale è rimessa all'esclusiva iniziativa della parte interessata l'attivazione del procedimento di accertamento di conformità urbanistica (cfr., ex multis, TAR Campania Napoli, sez. VI, 06.11.2008, n. 19290).
Come più volte affermato in giurisprudenza, infatti, “… in caso di ordine di demolizione delle opere abusive non solo non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, l. n. 241 del 1990 (trattasi, infatti, di atto dovuto e rigorosamente vincolato, sicché non sono richiesti apporti partecipativi del destinatario), ma soprattutto, in quanto atto vincolato -al pari di tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia- non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico né una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati.
Infatti, il presupposto per l'adozione dell'ordine di demolizione è costituto soltanto dalla constatata esecuzione dell'opera in totale difformità dalla concessione o in assenza della medesima, con la conseguenza che tale provvedimento -ove ricorrano i predetti requisiti- è sufficientemente motivato con l'affermazione dell'accertata abusività dell'opera, essendo in re ipsa l'interesse pubblico alla sua rimozione né, trattandosi di atti del tutto vincolati, è necessaria una comparazione di interessi ed una motivazione sulla sussistenza di in interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione: è pacifico che l'interesse pubblico alla demolizione di opere abusive è in re ipsa
” (cfr. TAR Campania Napoli, sez. VIII, 29.01.2009, n. 501)
(TAR Campania-Napoli, Sez. VI, sentenza 15.11.2010 n. 24409 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATALa presentazione dell’istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001, dopo l’impugnazione dell’ordine di demolizione, produce l’effetto di rendere improcedibile l’impugnazione stessa per sopravvenuta carenza di interesse deve mantenersi fermo nel caso in cui le opere abusive realizzate su un’area oggetto di un vincolo paesaggistico-ambientale non abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi ovvero un aumento di quelli legittimamente realizzati.
Trattandosi di opere abusive realizzate in zona vincolata, che hanno comportato la creazione di nuovi volumi e superfici, nessuna rilevanza può assumere in questa sede la domanda di accertamento di conformità presentata dal ricorrente.
Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Sezione (ex multis, TAR Campania Napoli, Sez. VII, 28.12.2007, n. 16540):
- l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale la presentazione dell’istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001, dopo l’impugnazione dell’ordine di demolizione, produce l’effetto di rendere improcedibile l’impugnazione stessa per sopravvenuta carenza di interesse deve mantenersi fermo nel caso in cui le opere abusive realizzate su un’area oggetto di un vincolo paesaggistico-ambientale non abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi ovvero un aumento di quelli legittimamente realizzati.
Infatti l’articolo 146, comma 4, del decreto legislativo n. 42/2004 (applicabile anche al procedimento autorizzatorio previsto per la fase transitoria in base al successivo articolo 159, comma 5) esclude dal divieto di rilasciare l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria (ossia successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi) i casi previsti dall’articolo 167, comma 4, del medesimo decreto legislativo, costituiti -oltre che dall’impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica e dai lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria- dai “lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati”;
- di converso, per i lavori realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica che -come nel caso in esame- hanno determinato la creazione di superfici utili o volumi devono mantenersi ferme le conclusioni alle quali è pervenuta la giurisprudenza (TAR Campania Napoli, Sez. VI, 21.11.2006, n. 10112), formatasi sulla base del previgente testo dell’articolo 146, comma 10, lettera c), del decreto legislativo n. 42/2004 (che prevedeva il divieto assoluto di rilasciare l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria), in merito all’inidoneità della presentazione dell’istanza di accertamento di conformità a determinare l’inefficacia dell’ordine di demolizione relativo a tali lavori.
Infatti -a fronte del divieto di rilasciare l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria per i lavori che hanno determinato la creazione di superfici utili o volumi ovvero un aumento di quelli legittimamente realizzati- un’eventuale istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 avrebbe un intento meramente dilatorio, posto che l’articolo 146, comma 4, del decreto legislativo n. 42/2004 prevede espressamente che “l’autorizzazione paesaggistica costituisce atto … presupposto rispetto al permesso di costruire”, e quindi il giudice amministrativo -che nei casi di attività vincolata deve oramai essere considerato giudice del rapporto (ex multis, TAR Campania Napoli, Sez. IV, 27.03.2006, n. 3200; 20.11.2006, n. 9983; TAR Campania Napoli, Sez. VII, 20.11.2007, n. 14442)- può senz’altro escluderne ogni rilevanza, perché in tal caso è palese che il contenuto dispositivo del provvedimento impugnato (ossia l’ordine di demolizione) non potrebbe essere diverso se l’Amministrazione fosse chiamata a pronunciarsi sulla richiesta di sanatoria (TAR Campania-Napoli, Sez. VII, sentenza 12.11.2010 n. 24213 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAPresupposto per l’adozione dell’ordine di demolizione di opere abusive è soltanto la constatata esecuzione di un intervento edilizio in assenza del prescritto titolo abilitativo, con la conseguenza che -essendo tale ordine un atto dovuto- esso è sufficientemente motivato con l’accertamento dell’abuso.
L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’area di sedime su cui insiste l’abuso, essendo una sanzione prevista per l’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione, può essere disposta esclusivamente in danno del responsabile dell’abuso edilizio che sia anche proprietario del bene, non potendo operare nella sfera giuridica del proprietario che provi di essere rimasto estraneo all’abuso realizzato sul bene detenuto dal locatario o dall’affittuario.
L'acquisizione gratuita al patrimonio comunale di un’opera edilizia abusiva consegue all’inottemperanza all’ordine di demolizione come atto dovuto e non necessita della preventiva comunicazione dell’avvio del procedimento, non essendo tale atto dovuto nei casi in cui l’interessato non possa apportare all’azione amministrativa alcun contributo.

Presupposto per l’adozione dell’ordine di demolizione di opere abusive è soltanto la constatata esecuzione di un intervento edilizio in assenza del prescritto titolo abilitativo, con la conseguenza che -essendo tale ordine un atto dovuto- esso è sufficientemente motivato con l’accertamento dell’abuso (ex multis, TAR Campania Napoli, Sez. IV, 28.12.2009, n. 9638; Sez. VI, 09.11.2009, n. 7077; Sez. VII, 04.12.2008, n. 20987). Non costituisce causa di illegittimità l’omessa comunicazione del nominativo del responsabile del procedimento, perché a tale omissione è comunque possibile supplire considerando responsabile il funzionario preposto alla competente unità organizzativa (ex multis, TAR Lazio Roma, sez. I, 30.08.2005, n. 6359).
Secondo una consolidata giurisprudenza (TAR Lazio Latina, Sez. I, 30.07.2009, n. 746; TAR Sardegna Cagliari, Sez. II, 10.04.2009, n. 450; TAR Lombardia Milano, Sez. IV, 07.04.2009, n. 3222), l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’area di sedime su cui insiste l’abuso, essendo una sanzione prevista per l’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione, può essere disposta esclusivamente in danno del responsabile dell’abuso edilizio che sia anche proprietario del bene, non potendo operare nella sfera giuridica del proprietario che provi di essere rimasto estraneo all’abuso realizzato sul bene detenuto dal locatario o dall’affittuario.
La mera proposizione del ricorso giurisdizionale avverso l’ordine di demolizione non vale a sospendere l’esecutività di tale provvedimento; pertanto il ricorrente non ha motivo di dolersi del fatto che l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive sia stata disposta nonostante la pendenza del ricorso n. 1991/2007, perché questa Sezione con l’ordinanza n. 892 in data 12.03.2008 ha respinto la domanda di sospensione dell’esecuzione dell’ordinanza di demolizione n. 37 in data 16.01.2007.
L'acquisizione gratuita al patrimonio comunale di un’opera edilizia abusiva consegue all’inottemperanza all’ordine di demolizione come atto dovuto e non necessita della preventiva comunicazione dell’avvio del procedimento, non essendo tale atto dovuto nei casi in cui l’interessato non possa apportare all’azione amministrativa alcun contributo (TAR Campania Napoli, Sez. IV, 17.06.2002, n. 3620); pertanto il ricorrente non ha motivo di dolersi della violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990. Peraltro, seppure si aderisse all’orientamento che ritiene necessaria tale comunicazione, nel caso in esame troverebbe comunque applicazione il già richiamato art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990.
Il presupposto per l’adozione del provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale di un’opera edilizia abusiva è l’inottemperanza all’ordine di demolizione, con la conseguenza che l’ordinanza n. 786/2008 del 10.01.2008 risulta adeguatamente motivata con riferimento all’accertamento dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 37 in data 16.01.2007 (documentato dalla nota della Polizia municipale n. 31853 in data 26.11.2007)
(TAR Campania-Napoli, Sez. VII, sentenza 12.11.2010 n. 24198 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAL’ordine di demolizione non deve essere necessariamente preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di atto dovuto e rigorosamente vincolato, con riferimento al quale non sono richiesti apporti partecipativi del destinatario, ed il cui presupposto è costituto unicamente dalla constatata esecuzione dell'opera in totale difformità o in assenza del titolo abilitativo.
Per orientamento costante di questo Collegio, l’ordine di demolizione non deve essere necessariamente preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di atto dovuto e rigorosamente vincolato, con riferimento al quale non sono richiesti apporti partecipativi del destinatario, ed il cui presupposto è costituto unicamente dalla constatata esecuzione dell'opera in totale difformità o in assenza del titolo abilitativo.
Né, per lo stesso motivo, si richiede una specifica motivazione che dia conto della valutazione delle ragioni di interesse pubblico alla demolizione o della comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, senza che sussista alcuna violazione dell'art. 3, l. n. 241 del 1990, dato che, ricorrendo i predetti requisiti, il provvedimento deve intendersi sufficientemente motivato con l'affermazione dell'accertata abusività dell'opera, essendo in re ipsa l'interesse pubblico concreto ed attuale alla sua rimozione (cfr, ex plurimis, Consiglio Stato, sez. IV, 31.08.2010 , n. 3955).
Anche qualora intercorra un lungo periodo di tempo tra la realizzazione dell'opera abusiva ed il provvedimento sanzionatorio, tale circostanza non rileva ai fini della legittimità di quest'ultimo, sia in rapporto al preteso affidamento circa la legittimità dell'opera, che il protrarsi del comportamento inerte del comune avrebbe ingenerato nel responsabile dell'abuso edilizio, sia in relazione ad un presunto ulteriore obbligo, per l'amministrazione procedente, di motivare specificamente il provvedimento in ordine alla sussistenza dell'interesse pubblico attuale a far demolire il manufatto, poiché la lunga durata nel tempo dell'opera priva del necessario titolo edilizio ne rafforza il carattere abusivo (trattandosi di illecito permanente), il che preserva il potere-dovere dell'amministrazione di intervenire nell'esercizio dei suoi poteri sanzionatori, tanto più che il provvedimento demolitorio non richiede una congrua motivazione in ordine all'attualità dell'interesse pubblico alla rimozione dell'abuso, che è in re ipsa (cfr Tar Campania, Napoli, sez. VIII, 19.01.2009 n. 501) (TAR Campania-Napoli, Sez. VIII, sentenza 12.11.2010 n. 24064 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Ordine di demolizione o di riduzione in pristino - Procedimento di esecuzione e sanatoria - Istanza di condono o di ricorso alla giurisdizione amministrativa - Effetti.
L'ordine di demolizione o di riduzione in pristino deve intendersi emesso allo stato degli atti, tanto che anche il giudice dell'esecuzione deve verificare il permanere della compatibilità degli ordini in questione con atti amministrativi.
Inoltre, il rilascio del permesso in sanatoria non determina automaticamente la revoca dell'ordine di demolizione o di riduzione in pristino, dovendo il giudice, comunque, accertare la legittimità sostanziale del titolo sotto il profilo della sua conformità alla legge ed eventualmente disapplicarlo ove siano insussistenti i presupposti per la sua emanazione (Cass. pen. sez. 3, 30.01.2003, n. 144 P-M-c/o Ciavarella).
A maggior ragione, in caso di mera presentazione di un'istanza di condono o di ricorso alla giurisdizione amministrativa il G.E. deve accertare che, secondo una ragionevole previsione, l'istanza o il ricorso possano essere accolti in tempi brevi.
Manufatto abusivo - Ordine di demolizione - Sentenza di condanna - Domanda di condono edilizio - Sospensione dell’esecuzione - Verifica dei presupposti - Obbligo - Art. 7 L. n. 47/1985 oggi D.P.R. n. 380/2001.
In sede di esecuzione dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo, disposto con la sentenza di condanna ai sensi dell'art. 7 L. n. 47 del 1985 (oggi D.P.R. n. 380/2001), il giudice, al fine di pronunciarsi sulla sospensione della esecuzione per avvenuta presentazione di domanda di condono edilizio, deve accertare l'esistenza delle seguenti condizioni:
1) la riferibilità della domanda di condono edilizio all'immobile di cui in sentenza;
2) la proposizione dell'istanza da parte di soggetto legittimato;
3) la procedibilità e proponibilità della domanda, con riferimento alla documentazione richiesta;
4) l'insussistenza di cause di non condonabilità assoluta dell'opera;
5) l'eventuale avvenuta emissione di una concessione in sanatorio tacita per congruità dell'oblazione ed assenza di cause ostative;
6) la attuale pendenza dell'istanza di condono;
7) la non adozione di un provvedimento da parte della P.A. contrastante con l'ordine di demolizione (Cass. pen. sez. 4, 05.03.3008, n. 15210).
Opere abusive - Istanza di permesso di costruire in sanatoria - Oblazione - Congruità della somma determina dall'amministrazione comunale - Ordine di demolizione impartito con sentenza di condanna - Sospensione obbligatoria - Esclusione.
La determinazione da parte dell'amministrazione comunale della congruità della somma di denaro versata a titolo di oblazione a seguito dell'istanza di permesso di costruire in sanatoria non determina la sospensione dell'ordine di demolizione impartito con la sentenza di condanna (Cass. pen. sez. 3, 27.05.2009, n. 28505) (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 11.11.2010 n. 39767 - link a www.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATA: Permesso di costruire in sanatoria - Oneri concessori - Art. 4, c. 6, L.R. n. 31/2004 - Tariffa base - Deve necessariamente tenere conto degli adeguamenti periodici degli oneri di urbanizzazione - Termine ex art. 4, comma 1, L.R. n. 31/2004, per l'adozione della delibera relativa a termini e modalità di versamento - Non rileva rispetto al predetto adeguamento.
Il criterio della determinazione degli oneri concessori sulla base delle tariffe vigenti al momento del perfezionamento del procedimento di sanatoria è dettato dall'art. 4, c. 6, della L.R. n. 31/2004, sicché la tariffa-base deve necessariamente tenere conto degli adeguamenti periodici degli oneri di urbanizzazione, decisi dai Comuni in virtù delle generali previsioni dell'art. 16, comma 6, del DPR 380/2001 e della L.R. 12/2005.
Tale adeguamento è, dunque, espressamente previsto dalla legge regionale ed è svincolato dal rispetto del termine perentorio di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa, previsto al comma 1, per l'adozione della delibera che definisca i termini e le modalità di versamento di oneri di urbanizzazione e contributo sul costo di costruzione e preveda un incremento percentuale degli oneri relativi alla realizzazione di opere abusive riconducibili alle tipologie 1, 2 e 3 (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 11.11.2010 n. 7243 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Permesso di costruire in sanatoria - Calcolo oneri di urbanizzazione - Art. 4 L.R. Lombardia n. 31/2004 - Termine perentorio per l'adozione della delibera attuativa - Illegittimità delibera n. 73/2007 - Non sussiste.
L'art. 4, comma 1, L.R. Lombardia n. 31/2004, dispone che la delibera con cui si incrementano gli oneri di urbanizzazione relativi alle pratiche di condono, debba essere assunta entro il termine perentorio di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, ma in seguito all'adozione di tale delibera attuativa (delibera G.M. 03.11.2004 n. 2493) non risulta illegittima l'adozione di nuova delibera C.C. n. 37/2007 di adeguamento periodico degli oneri concessori in quanto a tale adeguamento fa espresso richiamo il comma 6 dello stesso art. 4 che nel prevedere il criterio della determinazione degli oneri sulla base delle tariffe vigenti al momento del perfezionamento del procedimento di sanatoria si riferisce alle tariffe base incrementate dagli adeguamenti periodici degli oneri di urbanizzazione adottati dal Comune (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 11.11.2010 n. 7242 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA Quantificazione costo di costruzione ed oneri concessori relativi a permesso di costruire in sanatoria - Pagamento ed attestazioni entro il termine - Silenzio assenso - Formazione tacita del titolo in sanatoria - Diversa qualificazione dell'abuso - Richiesta conguaglio - Irrilevanza.
Nel caso in cui la documentazione prescritta dai commi 35 e 37 dell'art. 32 D.L. n. 269/2003 sia stata presentata entro il termine del 31.10.2005 (previsto dal comma 37) il decorso dei successivi ventiquattro mesi, senza provvedimenti negativi del Comune, determina la formazione tacita del titolo in sanatoria, così come previsto dall'art. 32, c. 37, D.L. n. 269/2003, non potendo ritenersi che la formazione del silenzio assenso sia impedita da una successiva richiesta di conguaglio legata ad una diversa qualificazione dell'abuso (o ad un errore in sede di autoliquidazione), in quanto la richiesta di conguaglio -che non autorizza l'amministrazione a rimettere in discussione l'intero rapporto e a riaprire il procedimento di sanatoria, facendo applicazione delle nuove tariffe successivamente entrate in vigore- non esclude la formazione del titolo tacito, salvo il caso di dichiarazione dolosamente infedele, o di carenze documentali che impediscano agli uffici comunali di esaminare tempestivamente la domanda di sanatoria (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 11.11.2010 n. 7239 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Permesso di costruire in sanatoria - Oneri concessori - Art. 4, c. 1, L.R. n. 31/2004 - Incremento - Violazione dell'art. 32, c. 34, D.L. n. 269/2003 - Non sussiste.
La circostanza che l'incremento massimo degli oneri concessori dovuti in caso di realizzazione di opere abusive in misura pari al 50%, previsto dall'art. 4, c. 1, L.R. n. 31/2004, operi, in virtù della previsione di cui all'art. 4, c. 6 della medesima legge regionale, sulle tariffe vigenti all'atto del perfezionamento del procedimento di sanatoria, non viola alcun principio della legislazione statale.
L'art. 32, D.L. n. 269/2003, si limita, difatti, a stabilire un limite massimo di incremento degli oneri dovuti in caso di sanatoria rispetto a quanto dovuto a seguito di un rilascio di un regolare titolo edilizio, senza individuare il momento cui debba farsi riferimento per la individuazione delle tariffe da applicare ai fini della determinazione degli oneri.
Per contro, la legge regionale lombarda -con una norma esente da censure di illegittimità costituzionale, in quanto frutto di una scelta discrezionale del legislatore- prende a riferimento le tariffe vigenti al momento del perfezionamento del procedimento di sanatoria operato dall'art. 4, c. 6, l. reg. n. 31/2004. Non sussiste, pertanto, violazione del limite previsto dall'art. 32, c. 34, D.L. n. 269/2003, poiché la norma statale non dispone che gli oneri di urbanizzazione debbano essere determinati facendo applicazione delle tariffe vigenti al momento dell'entrata in vigore della legge di sanatoria (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 11.11.2010 n. 7238 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: 1. Permesso di costruire in sanatoria - Calcolo oneri di urbanizzazione - L.R. Lombardia n. 31/2004 - Delibere comunali attuative - Tariffe vigenti al momento del rilascio del titolo - Corte Costituzionale - Legittimità.
2. Permesso di costruire in sanatoria - Calcolo oneri di urbanizzazione - Corte Costituzionale - Pronuncia interpretativa di inammissibilità - Valore di precedente - Sussiste.

1. Il conteggio degli oneri di urbanizzazione per permessi di costruire in sanatoria operato dal Comune in base alle tariffe effettivamente vigenti al momento del rilascio del titolo in sanatoria, come prescrive il D.L. n. 269/2003 e la L.R. Lombardia n. 31/2004, aumentate in ragione dell'art. 4 L.R. n. 31/2004 e della delibera comunale n. 2644 del 16.11.2004, si deve ritenere legittimo alla luce dell'ordinanza del 17.03.2010 n. 105 della Corte Costituzionale secondo cui in un contesto di pluralità di soluzioni possibili, la scelta del legislatore regionale di privilegiare l'interesse pubblico all'adeguatezza della contribuzione dei costi reali da sostenere rispetto a quello, ad esso antitetico, del cittadino alla sua piena previsione dei costi al momento della formazione del consenso, risulta essere il frutto di una scelta discrezionale implicante un bilanciamento di interessi legittimamente svolto dal legislatore.
2. Le pronunce della Corte Costituzionale, anche se interpretative di rigetto o di inammissibilità, come l'ordinanza del 17.03.2010 n. 105 della Corte Costituzionale sulla eccezione di costituzionalità della L.R. Lombardia n. 31/2004, pur non dando formalmente luogo ad un vincolo erga omnes, previsto dall'art. 136 Costituzione per le sole sentenze di accoglimento, costituiscono però un autorevole precedente, soprattutto per il Giudice che ha sollevato la questione di legittimità costituzionale, come evidenziato ripetutamente dalla Corte di Cassazione che riconosce alle stesse valore di precedente, teso ad orientare, in maniera rafforzata, l'attività interpretativa delle corti di merito (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenze 09.11.2010 nn. 7217, 7223 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: 1. Permesso di costruire in sanatoria - Quantificazione degli oneri - Aumento degli oneri - L.R. n. 31/2004 - Delibera Giunta comunale 16.11.2004 n. 2644 - Incompetenza - Art. 42 D.lgs. n. 267/2000 - Sviamento di potere - Non sussiste.
2. Permesso di costruire in sanatoria - Quantificazione degli oneri - Aumento degli oneri - L.R. n. 31/2004 - Delibera consiliare n. 73/2007 - Carenza di motivazione - Censure di merito - Inammissibilità.

1. Posto che la competenza consiliare è limitata, ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. f, d.lgs. n. 267/2000 alla "disciplina generale delle tariffe", e che la delibera di Giunta n. 2644/2004 non detta alcuna disciplina generale ma stabilisce soltanto l'adeguamento alla disciplina regionale degli oneri di urbanizzazione in relazione a taluni abusi edilizi, questione sicuramente riservata alla Giunta in virtù della generale e residuale competenza di tale organo prevista dall'art. 48 T.U. Enti Locali, la delibera impugnata non è affetta da incompetenza.
Peraltro la stessa non è viziata da sviamento di potere nella parte in cui avvalla la scelta del legislatore di incrementare gli oneri per le opere abusive perseguendo finalità sanzionatorie, per evitare che l'autore di un illecito edilizio, beneficiario della sanatoria, sia chiamato a corrispondere, a titolo di oneri, la stessa somma che corrisponderebbe chi chiede un regolare titolo edilizio, senza avere commesso nessun abuso.
2. La delibera consiliare n. 73/2007 con cui il Comune ha adeguato gli oneri di urbanizzazione, costituisce atto a contenuto generale, non soggetto come tale ad un obbligo di specifica motivazione ai sensi dell'art. 3, c. 2, L. n. 241/1990, e la stessa rappresenta esercizio di un'attività amministrativa caratterizzata da elevata discrezionalità non sindacabile nel merito ma suscettibile di censura solo in caso di manifesta illogicità ed irrazionalità, non riscontrabili nel caso di specie (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 09.11.2010 n. 7221 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Permesso di costruire in sanatoria - Art. 38, comma 10, D.P.R. 380/2001 - Decorrenza dei termini per il rilascio del titolo - Illegittimità del titolo - Non sussiste.
L'art. 38, comma 10, D.P.R. 380/2001, prevede, in caso di infruttuosa decorrenza dei termini fissati per il rilascio del titolo abilitativo, unicamente l'intervento sostitutivo della Regione o della Provincia, per cui sarebbe illogico ritenere che l'eventuale ritardo nel rilascio implichi di per sé l'illegittimità del titolo. Del resto, i termini per la conclusione del procedimento amministrativo sono normalmente ordinatori, salvo i casi di perentorietà espressamente indicati dalla legge, senza contare che il citato art. 38 riguarda il permesso di costruire per così dire "ordinario", sicché potrebbero esservi dubbi sulla sua applicabilità al procedimento per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, previsto dall'art. 36 del DPR 380/2001 (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 09.11.2010 n. 7220 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Permesso di costruire in sanatoria - Quantificazione oneri concessori sulla base delle tariffe vigenti al rilascio del titolo - Formazione tacita del titolo in sanatoria - Termine per configurare il silenzio assenso - Completamento istruttoria - Legittimità.
E' legittima la comunicazione comunale di rilascio del permesso di costruire in sanatoria in cui gli oneri concessori vengono quantificati sulla base delle tariffe vigenti al momento del rilascio del titolo in quanto non si può configurare un'ipotesi di formazione di titolo abilitativo tacito in sanatoria, secondo quanto previsto dall'art. 32, c. 37, D.L. n. 269/2003, nel caso in cui il ritardo nella definizione della domanda non sia addebitabile al Comune in quanto risulta essere stato attestato all'Amministrazione, da parte del ricorrente, il completamento dell'istruttoria (segnatamente con la trasmissione dei documenti di denuncia ICI e TARSU) in un momento successivo al termine di legge risultando, conseguentemente, la comunicazione impugnata (adottata entro il termine di due anni -il cui decorso perfezionerebbe il silenzio assenso- dalla integrazione documentale), legittima e di ostacolo alla sussistenza di un tacito titolo abilitativo (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 09.11.2010 n. 7219 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: 1. Permesso di costruire in sanatoria - Art. 4, comma 6, L.R. n. 31/2004 - Oneri di urbanizzazione - Calcolo - Applicabilità delle tariffe vigenti all'atto del rilascio del permesso - Sussiste.
2. Permesso di costruire in sanatoria - Art. 32, comma 37, L. n. 326/2003 - Silenzio-assenso - Termine biennale - Decorre dalla presentazione di un'istanza debitamente documentata.

1. In relazione alla disposizione dell'art. 4, comma 6, L.R. n. 31/2004, secondo cui gli oneri di urbanizzazione e il contributo sul costo di costruzione dovuti ai fini della sanatoria sono determinati applicando le tariffe vigenti "all'atto del perfezionamento del procedimento di sanatoria", appare legittima, anche alla luce della Ordinanza della Corte Costituzionale 17.03.2010 n. 105, la pretesa dell'Amministrazione di determinare gli oneri di urbanizzazione relativi al titolo in sanatoria tenendo conto delle tariffe vigenti all'atto del rilascio del permesso, anziché delle tariffe vigenti al momento di presentazione della domanda di condono o al momento di deposito della documentazione inerente alla domanda stessa.
2. Il biennio assegnato al Comune dal comma 37 dell'art. 32, L. n. 326/2003 per provvedere sulla domanda di condono edilizio, trascorso il quale si forma il silenzio-assenso, decorre dalla presentazione di un'istanza debitamente documentata (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenze 09.11.2010 nn. 7216, 7218, 7222, 7224 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Ordine di demolizione - Atto dovuto - Interesse pubblico - Abuso risalente nel tempo - Affidamento del contravventore - Configurabilità - Esclusione.
Il presupposto dell’ordine di demolizione di opere abusive è solo la constatata esecuzione delle medesime in totale difformità o in assenza della concessione edilizia, con la conseguenza che tale provvedimento, ove ricorrano i predetti requisiti, è atto dovuto ed è sufficientemente motivato con l’affermazione dell’accertata abusività dell’opera, essendo in re ipsa l’interesse pubblico alla sua rimozione: l’abuso, quindi, anche se risalente nel tempo, non giustifica alcun legittimo affidamento del contravventore a veder conservata una situazione di fatto che il semplice trascorrere del tempo non può legittimare (fra le ultime, Consiglio Stato, IV, 31.08.2010, n. 3955; Tar Campania Napoli, VI, 26.08.2010, n. 17238).
Ordine di demolizione - Contestazione - Tempo di ultimazione del manufatto - Entrata in vigore della L. n. 765/1967 - Principio di prova.
Chi contesta la legittimità dell’ordinanza di demolizione di un manufatto abusivo realizzato fuori dal centro abitato ha l’onere di fornire perlomeno un principio di in ordine al tempo dell’ultimazione di quest’ultimo ove asserisca che esso è stato realizzato prima dell’entrata in vigore della legge 06.08.1967 n. 765, ossia quando per tali tipi di costruzione non era prescritta alcuna licenza edilizia (Tar Campania Salerno, II, 18.12.2007, n. 3224; Consiglio Stato, V, 13.02.1998, n. 157).
Provvedimenti sanzionatori in materia edilizia - Comunicazione di avvio del procedimento - Necessità - Esclusione.
Per i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 l. 241 del 1990, trattandosi di atti dovuti e rigorosamente vincolati, rispetto ai quali non sono richiesti apporti partecipativi del soggetto destinatario (fra le ultime, Tar Lazio Roma, I, 10.05.2010, n. 10470; Tar Campania Napoli, VII, 05.05.2010, n. 2667) (TAR PUGLIA-Lecce, Sez. III, sentenza 09.11.2010 n. 2631 - link a www.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATA: Opere di ristrutturazione su immobili abusivi - Effetto preclusivo sulla potestà demolitoria - Esclusione.
Non possono svolgersi opere di ristrutturazione o di manutenzione straordinaria su un manufatto abusivo e mai oggetto di sanatoria edilizia: tale ulteriore attività costruttiva non può spiegare alcun effetto preclusivo sulla potestà di reprimere l'opera abusiva nella sua interezza. Ne consegue che non può invocare il regime sanzionatorio più favorevole previsto per il recupero del patrimonio edilizio esistente legittimamente realizzato, colui che ha svolto opere edilizie su immobili abusivi, le quali assumono la stessa qualificazione giuridica dell'immobile abusivamente realizzato.
In caso contrario, infatti, l'abuso minore successivo in sostanza giustificherebbe l'applicazione di una sanzione minore, addirittura non demolitoria, estinguendo la potestà sanzionatoria nei confronti dell'abuso maggiore precedente (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. IV, sentenza 08.11.2010 n. 7206 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Opere di ristrutturazione su immobili abusivi - Effetto preclusivo sulla potestà demolitoria - Esclusione.
Non possono svolgersi opere di ristrutturazione o di manutenzione straordinaria su un manufatto abusivo e mai oggetto di sanatoria edilizia: tale ulteriore attività costruttiva non può spiegare alcun effetto preclusivo sulla potestà di reprimere l'opera abusiva nella sua interezza (Cons. St., sez. V. 29.10.1991 n. 1279).
Ne consegue che non può invocare il regime sanzionatorio più favorevole previsto per il recupero del patrimonio edilizio esistente legittimamente realizzato, colui che ha svolto opere edilizie su immobili abusivi, le quali assumono la stessa qualificazione giuridica dell’immobile abusivamente realizzato.
In caso contrario, infatti, l’abuso minore successivo in sostanza giustificherebbe l’applicazione di una sanzione minore, addirittura non demolitoria, estinguendo la potestà sanzionatoria nei confronti dell’abuso maggiore precedente (TAR Lombardia-Milano, Sez. IV, sentenza 08.11.2010 n. 7206 - link a www.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATA: La sanzione (demolitoria o pecuniaria) è legata all'abusività dell'opera e dunque la stessa non necessita di un'ulteriore motivazione in ordine all’interesse pubblico ad essa sotteso.
La sanzione (demolitoria o pecuniaria) è legata all'abusività dell'opera e dunque la stessa non necessita di un'ulteriore motivazione in ordine all’interesse pubblico ad essa sotteso (Consiglio di Stato, Sez. IV, ordinanza 06.11.2010 n. 5046 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Sulla modalità di formazione del silenzio-assenso di un'istanza di condono edilizio.
La giurisprudenza ha rilevato al riguardo che il mero decorso del termine legale per la formazione del silenzio positivamente significativo dalla presentazione della domanda di condono non è sufficiente per integrare l'ipotesi normativa di silenzio-assenso, occorrendo, altresì, la sussistenza degli ulteriori presupposti indicati dalla legge (Cons. Stato, V, 12.07.2004, n. 5039 ).
In particolare, la formazione del silenzio-assenso richiede, quale presupposto essenziale, oltre al pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione, che siano stati integralmente assolti dall'interessato gli oneri di documentazione (che si risolvono evidentemente nella sussistenza di requisiti sostanziali) relativi al tempo di ultimazione dei lavori, all'ubicazione, alla consistenza delle opere e ad ogni altro elemento rilevante affinché possano essere utilmente esercitati i poteri di verifica dell'amministrazione comunale (Cons. Stato, V, 25.06.2002 n. 3441; IV, 30.06.2010 n. 4174) (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 03.11.2010 n. 7770 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

ottobre 2010

EDILIZIA PRIVATA: Costruzione abusiva - Responsabilità del proprietario non formalmente committente dell'opera - Presupposti - Artt. 44 e 165, D.P.R. n. 380/2001.
In materia edilizia può essere attribuita al proprietario, non formalmente committente dell'opera, la responsabilità per la violazione dell'art. 44 D.P.R. n. 380/2001, sulla base di valutazioni fattuali, quali l'accertamento che questi abiti nello stesso territorio comunale ove è stata eretta la costruzione abusiva, che sia stato individuato sul luogo, che sia destinatario finale dell'opera, che abbia presentato richieste di provvedimenti abilitativi anche in sanatoria (Cass. pen. sez. 3 n. 9536 del 20.01.2004).
L'art. 165 consente, infatti, di subordinare la sospensione della pena alla eliminazione delle conseguenze dannose del reato (tale certamente deve ritenersi per l'assetto del territorio l'opera abusivamente realizzata).
Reati edilizi - Demolizione dell'opera abusiva e beneficio della sospensione condizionale della pena.
In tema di reati edilizi, il giudice, nella sentenza di condanna, può subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena alla demolizione dell'opera abusiva, in quanto il relativo ordine ha la funzione di eliminare le conseguenze dannose del reato (Cass. sez. 3 n. 38071 del 19.09.2007; Cass. sez. 3 n. 18304 del 17.01.2003).
Violazione di sigilli - Responsabilità del custode - Esistenza del caso fortuito o della forza maggiore - Onere della prova - Art. 349 c.p..
In tema di violazioni di sigilli, il custode è obbligato ad esercitare sulla cosa sottoposta a sequestro e sulla integrità dei relativi sigilli una custodia continua ed attenta. Egli non può sottrarsi a tale obbligo se non adducendo oggettive ragioni di impedimento e, quindi, chiedendo ed ottenendo di essere sostituito, ovvero, qualora non abbia avuto il tempo e la possibilità di farlo, fornendo la prova del caso fortuito o della forza maggiore che gli abbiano impedito di esercitare la dovuta vigilanza.
Ne consegue che, qualora venga accertata la violazione dei sigilli, senza che il custode abbia provveduto ad avvertire dell'accaduto l'autorità, è lecito ritenere che detta violazione sia opera dello stesso custode, da solo o in concorso con altri, tranne che lo stesso non dimostri di non essere stato in grado di avere conoscenza del fatto per caso fortuito o forza maggiore: ciò non configura alcuna ipotesi di responsabilità oggettiva, estranea alla fattispecie, ma un onere della prova che incombe sul custode (Cass. pen. sez. VI, 11/05/1993 n. 4815; conf. Cass. pen. sez. 3 n. 2989 del 28.01.2000).
Risponde, pertanto del reato di cui all'art.349 c.p. il custode che non dimostri l'esistenza del caso fortuito o della forza maggiore, dal momento che su di lui grava l'obbligo di impedire la violazione dei sigilli (Cass. pen. sez. 3 24.05.2006 n. 19424) (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 25.10.2010 n. 37829 - link a www.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATA: Condono degli abusi edilizi - Formazione del silenzio assenso - Presupposti - Mero decorso del termine - Insufficienza.
Il termine legale per la formazione del silenzio-assenso in materia di condono degli abusi edilizi presuppone che la domanda sia stata corredata dalla prescritta documentazione, non sia infedele, sia stata interamente pagata l'oblazione e, altresì e soprattutto, che l'opera sia stata ultimata nel termine di legge e non sia in contrasto con i vincoli di inedificabilità di cui all'art. 33, l. 28.02.1985, n. 47 (Consiglio Stato, sez. IV, 22.07.2010, n. 4823; Consiglio Stato, sez. IV, 30.06.2010, n. 4174).
Il semplice decorso del termine per provvedere costituisce, pertanto, solo uno degli elementi necessari, ma di per se non sufficiente, per il perfezionamento della fattispecie (TAR Puglia Lecce, sez. III, 03.03.2010, n. 676).
Abusi edilizi - Decorso del tempo - Provvedimento sanzionatorio - Motivazione rafforzata.
In materia edilizia, non può ammettersi che il mero decorso del tempo legittimi la conservazione di una situazione di fatto abusiva (TAR Lombardia Brescia, sez. I, 08.07.2009, n. 1450; TAR Sicilia Palermo, sez. III, 20.10.2009, n. 1665; TAR Emilia Romagna Bologna, sez. II, 07.07.2009, n. 1053), ponendosi, al più, esclusivamente il problema di una motivazione “rafforzata” in ordine all’adozione del provvedimento sanzionatorio che indichi il pubblico interesse, evidentemente diverso da quello al ripristino della legalità, idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse privato (TAR Campania Napoli, sez. III, 18.09.2008, n. 10345) (TAR Campania-Napoli, Sez. III, sentenza 25.10.2010 n. 21436 - link a www.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATA: Abusi - Demolizione - Pregiudizio per le parti realizzate legittimamente - Possibilità di non procedere alla rimozione - Limiti.
La possibilità di non procedere alla rimozione delle parti abusive, quando ciò sia pregiudizievole per quelle legittime, costituisce solo un'eventualità della fase esecutiva, subordinato alla circostanza dell'impossibilità del ripristino dello stato di luoghi (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 21.05.1999, n. 587).
Senza contare che siffatta evenienza resta ammissibile nelle sole ipotesi di cui agli artt. 33 e 34 del d.p.r. 380/2001 (rispettivamente di ristrutturazione abusiva e di difformità parziali), mentre non è predicabile rispetto ai più gravi abusi sanzionati dall’art. 31 del d.p.r. 380/2001 (TAR Campania-Napoli, Sez. II, sentenza 25.10.2010 n. 21381 - link a www.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATA: Impugnazione provvedimento sanzionatorio - Cambio di destinazione d'uso in difformità dalle previsioni urbanistiche comunali - Piano attuativo - Infungibilità delle destinazioni - Legittimità.
In presenza della previsione di un piano attuativo che pone un limite quantitativo alle varie destinazioni, non si può affermare la piena fungibilità delle diverse destinazioni e la conseguente libertà di modificare la destinazione d'uso degli immobili (anche tra quelle ammesse dal P.R.G. per la zona in questione), passando così da una destinazione all'altra, senza una modifica del piano stesso.
Conseguentemente risulta legittimo il provvedimento impugnato con il quale l'Amministrazione ha sanzionato la violazione di una disposizione urbanistica di dettaglio, mentre nessuna rilevanza ha la modalità con cui il cambio di destinazione viene realizzato, aspetto che attiene al profilo edilizio (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 21.10.2010 n. 7032 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Ordine di demolizione - Comunicazione di assegnazione di un nuovo termine - Violazione del principio di tipicità degli atti - Irrilevanza dell'erronea qualificazione formale - Legittimità.
L'eventuale erronea qualificazione dell'ordine di demolizione da parte del Comune é irrilevante, dovendo il giudice procedere in ogni caso alla corretta qualificazione dell'atto amministrativo, tenendo conto del potere effettivamente esercitato dall'Amministrazione e non del nomen attribuito dall'Amministrazione medesima al provvedimento, non sussistendo in tal caso la violazione del principio di tipicità degli atti amministrativi lamentata (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 21.10.2010 n. 7029 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: In una zona interessata da vincolo paesaggistico la formazione del provvedimento tacito di assenso alla concessione in sanatoria, previsto dall'art. 35, co. 18, l. n. 47 del 1985, postula indefettibilmente la previa acquisizione del parere favorevole dell'autorità preposta alla tutela del vincolo sulla compatibilità ambientale della costruzione senza titolo; ne consegue che, se al momento dell'esame della domanda di sanatoria non risulta acquisito il parere favorevole sulla conformità dell'intervento alla disciplina paesaggistica, la formazione del silenzio-assenso è preclusa.
Il termine per la formazione del silenzio-assenso sulla domanda di rilascio della concessione in sanatoria non decorre quando manchino i presupposti di fatto e di diritto previsti dalla norma e/o le opere non siano suscettibili di sanatoria, nonché qualora la domanda stessa sia carente della documentazione prevista dalla legge.

Ritiene il Collegio di aderire a quell’orientamento giurisprudenziale secondo il quale: “In una zona interessata da vincolo paesaggistico la formazione del provvedimento tacito di assenso alla concessione in sanatoria, previsto dall'art. 35, co. 18, l. n. 47 del 1985, postula indefettibilmente la previa acquisizione del parere favorevole dell'autorità preposta alla tutela del vincolo sulla compatibilità ambientale della costruzione senza titolo; ne consegue che, se al momento dell'esame della domanda di sanatoria non risulta acquisito il parere favorevole sulla conformità dell'intervento alla disciplina paesaggistica, la formazione del silenzio-assenso è preclusa” (TAR Campania Salerno, sez. II, 21.01.2010, n. 845).
Più in generale, “il termine per la formazione del silenzio-assenso sulla domanda di rilascio della concessione in sanatoria non decorre quando manchino i presupposti di fatto e di diritto previsti dalla norma e/o le opere non siano suscettibili di sanatoria, nonché qualora la domanda stessa sia carente della documentazione prevista dalla legge” (TAR Trentino Alto Adige Trento, sez. I, 07.01.2010, n. 4) (TAR Puglia-Lecce, Sez. III, sentenza 15.10.2010 n. 2100 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: 1. Condono edilizio - Oneri di concessione - Obbligo di determinazione degli oneri con esclusivo riferimento alle tariffe vigenti alla data di entrata in vigore della legge di sanatoria - Non sussiste - Ratio.
2. Concessione in sanatoria - Silenzio-assenso - Perfezionamento - Presupposti.
3. Concessione in sanatoria - Possibilità di riaprire il procedimento di sanatoria in seguito a silenzio-assenso sull'istanza di concessione in sanatoria entro i termini previsti per la facoltà di ottenere il conguaglio - Non sussiste.

1. In materia di condono edilizio ed oneri concessori, relativamente alle relative normative succedutesi nel tempo -art. 32, D.L. 269/2003; art. 39, L. 724/1994, art. 37, L. 47/1985- non è ravvisabile un orientamento interpretativo consolidato da cui possa ricavarsi un unico principio fondamentale della legislazione statale, secondo cui gli oneri di concessione debbano essere determinati esclusivamente con riferimento alle tariffe vigenti alla data di entrata in vigore della legge di sanatoria: infatti, gli oneri di concessione potrebbero essere ancorati alle tariffe vigenti, alternativamente, al momento in cui l'abuso è iniziato, al momento in cui l'immobile abusivo è completato, al momento dell'entrata in vigore della normativa statale sul condono, al momento dell'entrata in vigore della normativa regionale sul condono, al momento in cui è stata effettuata la richiesta di condono o, infine, al momento del perfezionamento del procedimento di sanatoria.
2. Nella disciplina dei condoni edilizi succedutisi nel tempo, il procedimento di sanatoria si perfeziona o con un provvedimento esplicito del Comune, o col silenzio-assenso, che matura in presenza di determinati presupposti: in primis, la presentazione di una domanda completa e corredata da tutta la documentazione prescritta dalla legge (cfr. Cons. di Stato, n. 4174/2010).
3. In materia di condono edilizio, il termine di trentasei mesi previsto dall'art. 35, comma 17, Legge n. 47/1985, riguarda la prescrizione del diritto al conguaglio, o al rimborso, a seguito del silenzio-accoglimento formatosi sull'istanza di concessione in sanatoria, con la conseguenza che, una volta formatosi il silenzio-assenso su tale istanza, la facoltà di conguaglio non autorizza anche a rimettere in discussione l'intero rapporto, e riaprire il procedimento di sanatoria, facendo applicazione delle nuove tariffe successivamente entrate in vigore (cfr. Cass. SS.UU., sent. n. 9662/2009) (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 14.10.2010 n. 6958 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Concessione in sanatoria - Possibilità di riaprire il procedimento di sanatoria in seguito a silenzio-assenso sull'istanza di concessione in sanatoria entro i termini previsti per la facoltà di ottenere il conguaglio - Non sussiste.
In materia di condono edilizio, il termine di trentasei mesi previsto dall'art. 35, comma 17, Legge n. 47/1985, riguarda la prescrizione del diritto al conguaglio, o al rimborso, a seguito del silenzio-accoglimento formatosi sull'istanza di concessione in sanatoria, con la conseguenza che, una volta formatosi il silenzio-assenso su tale istanza, la facoltà di conguaglio non autorizza anche a rimettere in discussione l'intero rapporto, e riaprire il procedimento di sanatoria, facendo applicazione delle nuove tariffe successivamente entrate in vigore (cfr. Cass. SS.UU., sent. n. 9662/2009) (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 14.10.2010 n. 6956 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: 1. Condono edilizio - Oneri di concessione - Obbligo di determinazione degli oneri con esclusivo riferimento alle tariffe vigenti alla data di entrata in vigore della legge di sanatoria - Non sussiste - Ratio.
2. Abuso edilizio - Sanatoria - Diritti ed oneri - Incremento percentuale ex art. 32, comma 40, D.L. 269/2003 - Ambito di applicazione.

1. In materia di condono edilizio ed oneri concessori, relativamente alle relative normative succedutesi nel tempo -art. 32, D.L. 269/2003; art. 39, L. 724/1994, art. 37, L. 47/1985- non è ravvisabile un orientamento interpretativo consolidato da cui possa ricavarsi un unico principio fondamentale della legislazione statale, secondo cui gli oneri di concessione debbano essere determinati esclusivamente con riferimento alle tariffe vigenti alla data di entrata in vigore della legge di sanatoria: infatti, gli oneri di concessione potrebbero essere ancorati alle tariffe vigenti, alternativamente, al momento in cui l'abuso è iniziato, al momento in cui l'immobile abusivo è completato, al momento dell'entrata in vigore della normativa statale sul condono, al momento dell'entrata in vigore della normativa regionale sul condono, al momento in cui è stata effettuata la richiesta di condono o, infine, al momento del perfezionamento del procedimento di sanatoria.
2. L'incremento percentuale fino al 10%, previsto dall'art. 32, comma 40, D.L. 269/2003, che i Comuni possono richiedere per progetti relativi alle attività istruttorie connesse al rilascio delle concessioni in sanatoria, è applicabile solo ai diritti ed oneri correlati all'istruttoria delle domande finalizzate al rilascio del titolo abilitativo e non agli oneri concessori relativi all'intervento edilizio: ciò, in considerazione del maggior impiego di risorse (personale e mezzi) che qualsiasi sanatoria -implicante un afflusso eccezionale di istanze da istruire ed evadere in aggiunta all'attività ordinaria- notoriamente richiede (nella fattispecie il TAR ha ritenuto illegittima l'interpretazione della predetta norma da parte degli Uffici comunali, secondo i quali la stessa autorizzerebbe un (ulteriore) incremento (non dei diritti ed oneri di istruttoria ma) degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 14.10.2010 n. 6955 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: 1. Condono edilizio - Oneri di concessione - Obbligo di determinazione degli oneri con esclusivo riferimento alle tariffe vigenti alla data di entrata in vigore della legge di sanatoria - Non sussiste - Ratio.
2. Condono edilizio - Obbligo di provvedere - In caso di istanza non debitamente documentata - Ritardo della P.A. - Non sussiste.

1. In materia di condono edilizio ed oneri concessori, relativamente alle relative normative succedutesi nel tempo -art. 32, D.L. 269/2003; art. 39, L. 724/1994, art. 37, L. 47/1985- non è ravvisabile un orientamento interpretativo consolidato da cui possa ricavarsi un unico principio fondamentale della legislazione statale, secondo cui gli oneri di concessione debbano essere determinati esclusivamente con riferimento alle tariffe vigenti alla data di entrata in vigore della legge di sanatoria: infatti, gli oneri di concessione potrebbero essere ancorati alle tariffe vigenti, alternativamente, al momento in cui l'abuso è iniziato, al momento in cui l'immobile abusivo è completato, al momento dell'entrata in vigore della normativa statale sul condono, al momento dell'entrata in vigore della normativa regionale sul condono, al momento in cui è stata effettuata la richiesta di condono o, infine, al momento del perfezionamento del procedimento di sanatoria (cfr. Corte Cost., ord. 17.03.2010 n. 105 che ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della L.R. 31/2004 sollevata dal TAR confermando pertanto la legittimità della previsione di tale legge regionale di ancorare gli oneri concessori alle tariffe vigenti al momento del rilascio del permesso di costruire in sanatoria).
2. In caso di ritardo, da parta del Comune, nella definizione di una domanda di concessione in sanatoria, detto ritardo non è addebitabile alla P.A. qualora la presentata istanza non sia stata debitamente documentata (cfr. Cons. di Stato, sent. n. 4174/210, n. 4671/2009, n. 1797/2007, n. 4946/2005), sicché in tale ipotesi non matura il biennio assegnato al Comune per provvedere decorso il quale si forma il silenzio-assenso (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenze 14.10.2010 nn. 6929 e 6930 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Abusi edilizi - Autorità comunale - Mancato esercizio dei poteri ripristinatori e repressivi - Proprietario dell’area incisa dagli abusi - Interesse legittimo.
Il proprietario di un’area o di un fabbricato nella cui sfera giuridica incide dannosamente il mancato esercizio dei poteri ripristinatori e repressivi relativi ad abusi edilizi da parte dell’autorità preposta è titolare di un interesse legittimo all’esercizio di detti poteri e può pretendere, se non vengano adottate le misure richieste, un provvedimento che ne spieghi esplicitamente le ragioni, con la conseguenza che il silenzio serbato sulla istanza integra gli estremi del silenzio rifiuto, sindacabile in sede giurisdizionale quanto al mancato adempimento dell’obbligo di provvedere espressamente (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 04.06.2004, n. 3485; 31.05.2007, n. 2857; 07.07.2008, n. 3384) (TAR Campania-Napoli, Sez. VIII, sentenza 08.10.2010 n. 18124 - link a www.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATA: L’individuazione dell’area da acquisire (nel caso di abuso edilizio) non costituisce requisito di legittimità dell’ordine di demolizione, ben potendo essere posticipata al momento dell’accertamento dell’inottemperanza o al momento dell’acquisizione.
Vale qui richiamare l’orientamento giurisprudenziale, ormai pacificamente affermatosi, secondo cui l’individuazione dell’area da acquisire non costituisce requisito di legittimità dell’ordine di demolizione, ben potendo essere posticipata al momento dell’accertamento dell’inottemperanza o al momento dell’acquisizione (Cons. Stato, IV, 26/09/2008, n. 4659; TAR Toscana, III, 20/01/2009, n. 24; idem, 23/01/2008, n. 42) (TAR Toscana, Sez. III, sentenza 04.10.2010 n. 6437 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

settembre 2010

EDILIZIA PRIVATA: Reati urbanistici - Titolo edilizio illegittimo - Assenza di permesso di costruire - Configurabilità del reato - Sfera riservata alla Pubblica Amministrazione - Sindacato del giudice penale - Artt. 44, lett. b); 94 e 95 del T.U. n. 380/2001.
In materia di reati urbanistici, può configurarsi, anche in presenza di un titolo edilizio illegittimo il reato di esecuzione di lavori edilizi in assenza di permesso di costruire.
Sicché, la non conformità dell'atto amministrativo alla normativa che ne regola l'emanazione, alle disposizioni legislative statali e regionali in materia urbanistico-edilizia ed alle previsioni degli strumenti urbanistici, può essere rilevata se l'atto medesimo sia illecito, cioè frutto di attività criminosa, ed a prescindere da eventuali collusioni dolose del soggetto privato interessato con organi dell'amministrazione.
Infine, il sindacato del giudice penale è possibile tanto nelle ipotesi in cui l'emanazione dell'atto sia espressamente vietata in mancanza delle condizioni previste dalla legge quanto in quelle di mancato rispetto delle norme che regolano l'esercizio del potere.
Quindi, anche nell'accertamento dei profili di illegittimità sostanziale di un titolo abilitativo edilizio, il giudice penale, procede ad una identificazione in concreto della fattispecie sanzionata e non incide, con indebita ingerenza, sulla sfera riservata alla Pubblica Amministrazione, poiché esercita un potere che trova fondamento e giustificazione nella stessa previsione normativa incriminatrice.
Difformità dell'opera edilizia - Previsioni normative statali, regionali o a prescrizioni degli strumenti urbanistici - Verifica del giudice penale - Obbligo.
Il giudice penale, nel valutare la sussistenza o meno della liceità di un intervento edilizio, deve verificarne la conformità a tutti i parametri di legalità fissati dalla legge, dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal titolo abilitativo edificatorio (Cass., Sez. Un., 28.11.2001, Salvini).
Deve escludersi infatti che -qualora sussista difformità dell'opera edilizia rispetto a previsioni normative statali o regionali ovvero a prescrizioni degli strumenti urbanistici- il giudice debba comunque concludere per la mancanza di illiceità penale qualora sia stata rilasciata concessione edilizia o permesso di costruire, in quanto detti provvedimenti non sono idonei a definire esaurientemente lo statuto urbanistico ed edilizio dell'opera realizzanda.
Pertanto, nel caso di accertata difformità da disposizioni legislative o regolamentari, ovvero dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici, non si configura una non consentita "disapplicazione" riconducibile all'art. 5 della legge 20.03.1865, n. 2248, allegato E), da parte del giudice penale, dell'atto amministrativo concessorio (Cass., Sez. Un., 12.11.1993, Borgia), in quanto lo stesso giudice, qualora come presupposto o elemento costitutivo di una fattispecie di reato sia previsto un atto amministrativo ovvero l'autorizzazione del comportamento del privato da parte di un organo pubblico, non deve limitarsi a verificare l'esistenza ontologica dell'atto o provvedimento amministrativo, ma deve verificare l'integrazione o meno della fattispecie penale, "in vista dell'interesse sostanziale che tale fattispecie assume a tutela, nella quale gli elementi di natura extrapenale convergono organicamente, assumendo un significato descrittivo" (Cass. Sez. VI, 18.03.1998, n. 3396, Calisse ed altro) (Corte di cassazione, Sez. III penale, sentenza 30.09.2010 n. 35391 - link a www.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATA: Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia - Competenza - Dirigente o responsabile del pertinente ufficio comunale - Verbale degli agenti di Polizia Municipale - Ordine di sospensione dei lavori - Incompetenza.
L'art. 27, d.P.R. n. 380 del 2001, in coerenza con la distinzione tra la funzione di indirizzo politico e la funzione gestionale posta dal t.u. in materia di enti locali, attribuisce chiaramente la competenza in materia di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia al dirigente o al responsabile del pertinente ufficio comunale, trattandosi di un tipico potere gestionale che trova la propria fonte direttamente dalla legge. Nell’ambito dell’esplicazione di tale attività, rientra, dunque, l'ordine di sospensione dei lavori basato sul rapporto, munito di fede privilegiata, degli agenti della Polizia Municipale.
A quest’ultimi compete l’obbligo di dare immediata comunicazione della violazione urbanistico-edilizia riscontrata ai vari organi interessati, tra cui il dirigente dell’ ufficio tecnico, unico legittimato a disporre gli atti conseguenti di competenza dell’Amministrazione comunale.
Il suddetto verbale costituisce, dunque, un atto interno ed intermedio del procedimento edilizio sanzionatorio, dotato di carattere meramente ricognitivo e non può essere dotato di efficacia immediatamente lesiva (TAR Lazio Roma, sez. I, 22.12.2005, n. 14374) (nella specie, il verbale degli agenti di Polizia Municipale conteneva, illegittimamente, l’ordine di sospensione immediata di lavori) (TAR Puglia-Lecce, Sez. III, sentenza 28.09.2010 n. 2025 - link a www.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATAL’art. 9, comma 3, L. 28.02.1985 n. 47, relativamente alle ristrutturazioni edilizie abusive di immobili soggetti a vincolo storico, artistico o ambientale, non suscettibili di sanatoria, va interpretato nel senso che la sanzione ripristinatoria va applicata congiuntamente a quella pecuniaria solo se il ripristino sia ancora possibile; ove, invece, il ripristino non sia possibile, deve trovare applicazione la sola sanzione pecuniaria, in conformità ad un canone generale, di cui sono espressione, altresì, i commi 2 e 4, del medesimo art. 9 e l’art. 59 L. n. 1089 del 1939.
Un recente orientamento giurisprudenziale, a cui il Collegio ritiene di uniformarsi, ha infatti espresso l’avviso che l’art. 9, comma 3, L. 28.02.1985 n. 47, relativamente alle ristrutturazioni edilizie abusive di immobili soggetti a vincolo storico, artistico o ambientale, non suscettibili di sanatoria, va interpretato nel senso che la sanzione ripristinatoria va applicata congiuntamente a quella pecuniaria solo se il ripristino sia ancora possibile; ove, invece, il ripristino non sia possibile, deve trovare applicazione la sola sanzione pecuniaria, in conformità ad un canone generale, di cui sono espressione, altresì, i commi 2 e 4, del medesimo art. 9 e l’art. 59 L. n. 1089 del 1939 (Cons. St., Sez. VI, 30.08.2002, n. 4374) (TAR Marche, sentenza 27.09.2010 n. 3318 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Piano territoriale paesistico (P.T.P.) - Costruzione abusiva - Area sottoposta a vincoli paesaggistici - Potere di ordinare la demolizione - Partecipazione al procedimento amministrativo - Fattispecie: demolizione opere abusive eseguite sul pubblico demanio marittimo - D.P.R. n. 380/2001 - Art. 7 e ss. L. n. 241/1990 e s.m.i. - Art. 1, L. n. 65/1986.
In ragione del loro contenuto rigidamente vincolato, gli atti sanzionatori in materia edilizia (tra cui l'ordine di demolizione della costruzione abusiva) non devono essere preceduti dalla comunicazione d'avvio del relativo procedimento (Cons. Stato, Sez. IV, sent. 15/05/2009, n. 3029; C.d.S., Sez. IV, sent. 26/09/2008, n. 4659; C.d.S., Sez. V, sent. 19/09/2008, n. 4530; C.d.S., Sez. V, 26/02/2003, n. 1095).
Nella specie, il verbale di sequestro dei manufatti abusivi redatto dal Corpo di Polizia Municipale (verbale ritualmente portato a legale conoscenza dell'appellante) costituisse altresì "partecipazione del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 7 e seguenti della legge n. 241/1990 e s.m.i.", in tal modo consentendo all'odierna appellante di conoscere il verosimile esito provvedimentale della vicenda e di versare in atti (laddove lo avesse ritenuto utile) le proprie deduzioni.
Sicché, non è contestabile la riferibilità dell'attività del Corpo di Polizia Municipale all'Ente-Comune di riferimento (in tal senso: art. 1, l. 07.03.1986, n. 65) (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 24.09.2010 n. 7129 - link a www.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATA: Art. 36 d.P.R. n. 380/2001 - Tipizzazione legale del silenzio - Atto tacito di diniego - Impugnazione - Termine di sessanta giorni - Decorrenza.
La disposizione normativa recata dall’art. 36, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia configura a tutti gli effetti un’ipotesi di tipizzazione legale del silenzio serbato dall’amministrazione.
Una volta inutilmente decorso il suddetto termine, sulla domanda di sanatoria si forma a tutti gli effetti un atto tacito di diniego, con il conseguente onere della parte interessata di agire in sede impugnatoria nel termine di legge di sessanta giorni decorrente dalla data di formazione dell’atto negativo tacito (Cons. Stato, sez. IV, 03.02.2006, n. 401; sez. V, 11.02.2003, n. 706; sez. II, par. 12.04.2006, n. 7375/2004; Id., par. 07.05.2008, n. 4581/20077; CGA, 14.09.2009, n. 792; Tar Piemonte, sez. I, 08.03.2006, n. 1173; Id., 27.11.2007, n. 3508; Tar Lombardia, Milano, sez. II, 21.03.2006, n. 642; Tar Lazio, Latina, 09.10.2006, n. 1044; Tar Campania, Napoli, sez. VI, 07.09.2006, n. 7960 e 12.02.2008, Id., sez. II, 21.11.2006, n. 10061, 23.09.2008, n. 10619; 08.06.2009, n. 3139; Id., sez. VII, 05.12.2006, n. 10401; Id., sez. II; Tar Campania, Salerno, Sez. II, 07.03.2008, n. 257) (TAR Campania-Napoli, Sez. III, sentenza 17.09.2010 n. 17440 - link a www.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATA: 1. Opere abusive - Permesso di costruire in sanatoria - Condominio - Preavviso di diniego in mancanza di richiesta o assenso di tutti i condomini - Carattere direttamente lesivo - Sussiste - Impugnabilità immediata - Sussiste.
2. Opere abusive - Permesso di costruire in sanatoria - Istruttoria - Obbligo della P.A. di effettuare valutazioni complesse di carattere civilistico - Non sussiste.

1. Il provvedimento di preavviso di diniego del permesso di costruire in sanatoria in mancanza di richiesta o assenso di tutti i condomini, imponendo l'assenso di tutti i condomini quale condizione per evitare il rigetto dell'istanza, si atteggia non tanto come preavviso di rigetto in senso tecnico (volto ad acquisire, in contraddittorio con gli interessati, elementi di giudizio ai fini della definizione dell'istanza), ma come atto già dotato di effetti lesivi, il che lo rende suscettibile di impugnazione immediata.
2. Nella verifica dell'idoneità del titolo l'Amministrazione non è tenuta, in sede di istruttoria di una domanda di permesso edilizio, ad effettuare valutazioni complesse di carattere civilistico, che spettano al giudice ordinario (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 15.09.2010 n. 5986 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAI provvedimenti sanzionatori in materia edilizia hanno carattere strettamente vincolato, onde l’omessa comunicazione di avviso di avvio del procedimento sanzionatorio non risulta rilevante (…), in quanto in presenza dell’abuso contestato l’esito del procedimento non avrebbe potuto essere diverso.
In adesione alla costante giurisprudenza, deve essere evidenziato come “i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia hanno carattere strettamente vincolato, onde l’omessa comunicazione di avviso di avvio del procedimento sanzionatorio non risulta rilevante (…), in quanto in presenza dell’abuso contestato l’esito del procedimento non avrebbe potuto essere diverso” (TAR Toscana, Firenze, III, 11.06.2010, n. 1829).
Ciò anche in ossequio al disposto di cui all’art. 21-octies della legge n. 241 del 1990, laddove si stabilisce che “non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”.
Trattandosi di norma processuale, la stessa è applicabile anche ai procedimenti in corso o già definiti alla data di entrata in vigore della legge n. 15 del 2005, avendo il legislatore inteso in tal modo far “prevalere gli aspetti sostanziali su quelli formali nelle ipotesi in cui le garanzie procedimentali non produrrebbero comunque alcun vantaggio a causa della mancanza di un potere concreto di scelta da parte dell’amministrazione” (Consiglio di Stato, V, 02.02.2010, n. 431)
(TAR Lombardia-Milano, Sez. IV, sentenza 10.09.2010 n. 5656 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAL'obbligo di previa comunicazione di avvio del procedimento non si applica ai provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, in considerazione del loro carattere doveroso.
Secondo il constante orientamento della giurisprudenza, l'obbligo di previa comunicazione di avvio del procedimento non si applica ai provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, in considerazione del loro carattere doveroso (cfr. TAR Veneto, II, 30/06/2010 n. 2741; Cons. Stato, V, 19.09.2008, n. 4530; Tar Campania, Napoli, IV, 02.12.2008, n. 20794)
(TAR Basilicata, sentenza 10.09.2010 n. 599 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATALa demolizione è atto dovuto ed è sufficientemente motivato con l'affermazione dell'accertata irregolarità dell'intervento, essendo in re ipsa l'interesse pubblico alla rimozione dell'abuso -anche se risalente nel tempo- senza necessità di una specifica comparazione con gli interessi privati coinvolti o sacrificati.
L'omessa menzione, nell'ordinanza di demolizione abuso edilizio, della futura acquisizione dell'area nulla toglie alla legittimità dell'ordine di demolizione medesima.

La demolizione è, anche per questo Tribunale, "atto dovuto ed è sufficientemente motivato con l'affermazione dell'accertata irregolarità dell'intervento, essendo in re ipsa l'interesse pubblico alla rimozione dell'abuso -anche se risalente nel tempo- senza necessità di una specifica comparazione con gli interessi privati coinvolti o sacrificati" (TAR Emilia Romagna-Parma, 21.05.2008, n. 260).
Quanto alla mancata indicazione, nell’ordinanza impugnata, della puntualizzazione chiara delle aree eventualmente destinate a passare al patrimonio comunale il collegio rileva che tale omissione non inficia l'ordine demolitorio, che enuncia correttamente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche ad esso sottese, ed anche il suo specifico contenuto ed effetto sanzionatorio.
La successiva (ed eventuale) acquisizione dell'immobile al patrimonio del Comune è un effetto legale dell'inadempimento, e si verifica (dandosene i presupposti) "di diritto", come dispone la norma citata.
Nondimeno ci si può chiedere se detto effetto si verifichi ugualmente anche quando non ne sia fatta esplicita menzione nell'atto, o se, al contrario, perché esso si produca occorra un nuovo atto che integri il precedente, anche al fine di individuare esattamente l'area da acquisire.
Non è però questa la sede per rispondere a tale quesito; esso sarà rilevante e di interesse attuale solo nell'ipotesi che, scaduto inutilmente il termine per la demolizione, il Comune voglia procedere all'acquisizione dell'immobile. Allo stato è sufficiente osservare che l'omessa menzione della futura acquisizione dell'area nulla toglie alla legittimità dell'ordine di demolizione (cfr. TAR Umbria, 26/03/2010 n. 219)
(TAR Basilicata, sentenza 10.09.2010 n. 599 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAIn materia edilizia, l'onere della prova in ordine all'epoca di realizzazione di un abuso edilizio grava sull'interessato che intende dimostrare la legittimità del proprio operato e non sul Comune che, in presenza di un'opera edilizia non assistita da un titolo che la legittimi, ha solo il potere-dovere di sanzionarla ai sensi di legge.
L'onere <<de quo>> trasla sull'amministrazione solo dopo che il responsabile abbia fornito concreti elementi, altamente probanti in ordine alla data di realizzazione dell'opus.

"In materia edilizia, l'onere della prova in ordine all'epoca di realizzazione di un abuso edilizio grava sull'interessato che intende dimostrare la legittimità del proprio operato e non sul Comune che, in presenza di un'opera edilizia non assistita da un titolo che la legittimi, ha solo il potere-dovere di sanzionarla ai sensi di legge" (TAR Piemonte, 01/06/2009 n. 1564; TAR Sicilia-Palermo, sez. III, 26.10.2005 , n. 4099; in tal senso anche TAR Umbria, 10.07.2003, n. 589; TAR Basilicata, 29.04.2003, n. 370).
Tale onere poi, può ritenersi a sufficienza soddisfatto solo quando le prove addotte risultano obiettivamente inconfutabili sulla base di atti e documenti che, da soli o unitamente ad altri elementi probatori, offrono la ragionevole certezza dell'epoca di realizzazione del manufatto (cfr. TAR Umbria, 10.07.2003, n. 589). L'onere della prova della data dell'abuso incombe quindi sul suo autore (TAR Piemonte, I Sez., 25.02.1999 n. 105; TAR Marche 23.10.1992 n. 633; TAR Valle d'Aosta 02.08.1990 n. 68).
Più di recente la giurisprudenza ha evidenziato che l'onere <<de quo>> trasla sull'amministrazione solo dopo che il responsabile abbia fornito concreti elementi, altamente probanti in ordine alla data di realizzazione dell'opus (TAR Puglia-Lecce, sez. III, 13.09.2008, n. 2541).
Si è affermato, infatti che "l'onere della prova in ordine alla data di realizzazione dell'immobile abusivo ricade su chi ha commesso l'abuso, nel mentre solo la deduzione, da parte di quest'ultimo, di «concreti elementi a sostegno delle proprie affermazioni, trasferisce il suddetto onere in capo all'Amministrazione». L'onere per il privato di dimostrare che l'opera è stata completata entro la data utile, comporta che anche la dichiarazione sostitutiva di atto notorio non è sufficiente a tal fine, essendo necessari ulteriori riscontri documentali, eventualmente anche indiziari, purché altamente probanti" (TAR Campania-Napoli, sez. VII, 24.07.2008, n. 9347)
(TAR Basilicata, sentenza 10.09.2010 n. 599 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Il permesso di sanatoria è un provvedimento tipico la cui applicazione è specificamente disciplinata dall’art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001 (come, in precedenza, dall’art. 13 della l. n. 47 del 1995) senza che sia possibile l'estensione di tale potere al di fuori dei presupposti (la cosiddetta "doppia conformità") di cui all'art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001. Il d.P.R. n. 380 del 2001 ha, infatti, predisposto una disciplina puntuale ed esaustiva della sanatoria in materia edilizia, tale da non ammettere spazi residui che consentano di affermare, in via interpretativa, la sopravvivenza della cosiddetta «sanatoria giurisprudenziale».
L’istituto della “sanatoria giurisprudenziale”, avente l’effetto di sanare immobili abusivi contrastanti con lo strumento pianificatorio vigente al momento della loro realizzazione e divenuti però conformi allo strumento urbanistico vigente nel momento in cui la P.A. provvede sulla domanda di sanatoria, discenderebbe dai principi generali di ragionevolezza, buon andamento ed economia della azione amministrativa.
Una rigida applicazione dell’art. 36, del d.P.R. n. 380/2001, prevedente, invece, la cd. “doppia conformità” alla disciplina urbanistico ed edilizia, presente, cioè, sia, al momento della realizzazione dell’abuso che a quello della presentazione dell’istanza, sarebbe, a parere del ricorrente, illogica in quanto imporrebbe la demolizione dell’immobile abusivo, consentendo di ottenere successivamente l’assenso edificatorio per ricostruirlo in modo identico. Non vi sarebbe alcuna “ragione di ritenere che l'ordinamento imponga di demolire un'opera prima di ottenere la concessione per realizzarla nuovamente” (Consiglio di Stato, sez. V, 21.10.2003, n. 6498).
Pur prendendo atto della possibile configurabilità, per autorevole parte della giurisprudenza, dell’istituto della cd. sanatoria “giurisprudenziale” o “impropria”, ammessa nell’ipotesi in cui le opere, inizialmente abusive, diventino successivamente conformi alle norme urbanistico-edilizie e alle previsioni degli strumenti di pianificazione per effetto di normative o disposizioni pianificatorie sopravvenute, ritiene il Collegio di aderire al diverso orientamento secondo il quale il permesso di sanatoria è un provvedimento tipico la cui applicazione è specificamente disciplinata dall’art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001 (come, in precedenza, dall’art. 13 della l. n. 47 del 1995) senza che sia possibile l'estensione di tale potere al di fuori dei presupposti (la cosiddetta "doppia conformità") di cui all'art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001. Il d.P.R. n. 380 del 2001 ha, infatti, predisposto una disciplina puntuale ed esaustiva della sanatoria in materia edilizia, tale da non ammettere spazi residui che consentano di affermare, in via interpretativa, la sopravvivenza della cosiddetta «sanatoria giurisprudenziale».
In altri termini, a parere del Collegio, la sanatoria di un'opera non conforme allo strumento urbanistico vigente al momento della sua esecuzione rappresenterebbe una forzatura sia della disciplina in materia che dei principi generali dell'ordinamento in tema di sanatoria di attività illecite in generale attesa l’inesistenza a livello ordinamentale di un siffatto istituto.
Non sussiste l'antinomia che si vorrebbe creare con l'affermazione della c.d. sanatoria giurisprudenziale -e quindi con il sostanziale ripudio dell'esigenza della doppia conformità, ad onta della sua esplicita previsione negli art. 13 e 36 cit.- tra i principi di legalità e di buon andamento della p.a., con assegnazione della prevalenza a quest'ultimo, in nome di una presunta logica «efficientista»” (TAR Lombardia Milano, sez. II, 09.06.2006, n. 1352).
Il principio di buon andamento, che fa ritenere illogico che si demolisca ciò che, al momento stesso, potrebbe essere autorizzato in base allo strumento vigente, deve recedere di fronte a quello, di pari rango costituzionale, di legalità che vuole che, anche in questa materia, siano osservate le disposizioni del legislatore (TAR Friuli Venezia Giulia Trieste, 23.08.2004, n. 542).
Le motivazioni fatte proprie dall'orientamento favorevole all’istituto menzionato, riassumibili, come detto, nel rilievo dell'incongruenza di un provvedimento che imponga la demolizione di opere di cui dovrebbe poi essere autorizzata la ricostruzione nella stessa forma e consistenza, non risultano, altresì, persuasive anche in ragione dell'appartenenza degli atti in parola a distinti procedimenti amministrativi: il procedimento di rilascio del permesso in sanatoria e quello, connesso ma autonomo, in cui si estrinseca l'attività sanzionatoria dell'Amministrazione (TAR Piemonte Torino, sez. I, 20.04.2005, n. 1094).
In conclusione, nel caso in esame, considerando che la stessa parte ricorrente ammette la non conformità dell'intervento allo strumento urbanistico vigente al momento della sua esecuzione, ne deriva l'esito necessariamente negativo della verifica di "doppia conformità" che inibisce il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, con la precisazione che la stessa Amministrazione è vincolata a negarla ove non ricorra la predetta ipotesi, così come ha fatto (Consiglio Stato, sez. IV, 26.04.2006, n. 2306; TAR Lombardia Brescia, 23.06.2003, n. 873; TAR Toscana Firenze, sez. III, 15.04.2002, n. 724) (TAR Puglia-Lecce, Sez. III, sentenza 02.09.2010 n. 1887 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Efficacia estintiva della sanatoria - Valutazione postuma di compatibilità paesaggistica - C.d. interventi minori - Fattispecie - Artt. 181 c. 1-ter sub a) e 167, D.L.vo n. 42/2004 - Art. 44, c. 1, lett. c, TU n. 380/2001 - Art. unico, c. 36, L. n. 308/2004.
L’efficacia estintiva della sanatoria è limitata ai reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti e non si estende ad altri reati correlati alla tutela di interessi diversi quali quelli previsti dalla normativa sulle opere in cemento armato, sulle costruzioni in zone sismiche oppure di tutela delle aree di interesse ambientale.
Per questi ultimi reati, la L. n. 308/2004 (art. unico, c. 36) ha novellato l'art. 181 D.L.vo n. 42/2004 ed introdotto la possibilità di una valutazione postuma di compatibilità paesaggistica di alcuni interventi minori all'esito della quale (pur rimanendo ferme le misure amministrative ripristinatorie e pecuniarie di cui all'art. 167 D.L.vo n. 42/2004) non si applicano le sanzioni penali.
Nella specie, l'imputato non ha fatto ricorso a tale procedure né poteva utilmente farlo poiché risultano realizzate nuove volumetrie e questa circostanza rende inapplicabile la speciale causa estintiva del reato come precisato dall'art. 181, c. 1-ter, sub a, D.L.vo n. 42/2004.
BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Reato urbanistico e reato ambientale - Ordine di demolizione e riduzione in pristino - Effetti diversificati - T.U.E. n. 380/2001 - D.L.vo n. 42/2004.
L'ordine di demolizione caducato per il reato urbanistico, deve essere mantenuto in vigore per quello ambientale.
Sicché, la statuizione inerente la demolizione non deve essere revocata nei casi in cui sussista il reato ambientale, piuttosto, è necessario disporre anche la restitutio in pristinum per ricondurre l'assetto dei luoghi alla situazione originaria, comportando la reintegrazione totale del bene nell'area protetta, l'ordine di rimessione in pristino ha una ampiezza maggiore, ma comprensiva dello abbattimento del manufatto abusivo (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 01.09.2010 n. 32547 - link a www.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATA: Permesso in sanatoria - Presupposti per rilascio - Verifiche e obblighi del giudice penale - Art. 36, d.P.R. 380/2001.
Nel valutare il permesso in sanatoria, ex art. 36, d.P.R. 380/2001, il giudice non può semplicisticamente prendere atto della esistenza di tale titolo abilitativo affermando, in maniera apodittica, la conformità delle opere agli strumenti urbanistici, omettendo ogni valutazione in merito alla sussistenza dei presupposti per il legittimo rilascio del permesso, nonostante le opere fossero state riconosciute non sanabili.
Permesso in sanatoria - Verifica della c.d. doppia conformità e a tutti i parametri di legalità - Effetti - Verifica obbligatoria del giudice - Artt. 36, 44 e 45, d.P.R. n. 380/2001.
Ai sensi dell'art. 36, d.P.R. 380/2001, il responsabile dell'abuso o il proprietario possano ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda (c.d. doppia conformità).
Sicché, è pacifico, che il rilascio del permesso, ex art. 36 d.P.R. 380/2001, non determina automaticamente la estinzione del reato, dovendo il decidente, comunque, accertare la legittimità sostanziale del titolo sotto il profilo della sua conformità alla legge (Cass. 30/01/2003, in p.m. c Ciaravella), in quanto nel valutare la sussistenza o meno della liceità di un intervento edilizio, esso decidente è tenuto ha verificare la conformità a tutti i parametri di legalità, fissati dalla legge, dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dalla concessione edificatoria, non potendosi limitare alla verifica della esistenza ontologica del provvedimento amministrativo autorizzatorio, e deve accertare la integrazione o meno della fattispecie penale in vista dell'interesse sostanziale che tale fattispecie assume a tutela, nella specie tutela del territorio (Cass. S.U. 21/12/1993, Borgia; Cass. 29/01/2001, n. 11716) (Corte di cassazione, Sez. III penale, sentenza 01.09.2010 n. 32543 - link a www.ambientediritto.it).

agosto 2010

EDILIZIA PRIVATA: 1. Opere abusive - Sanatoria - Ordinanza di sgombero - Pendenza di ricorso avverso il provvedimento di diniego del permesso di costruire in sanatoria - Illegittimità del provvedimento sanzionatorio - Non sussiste.
2. Opere abusive - Sanatoria - Provvedimenti sanzionatori in materia edilizia - Necessità di motivazione rafforzata - Non sussiste.

1. La pendenza del ricorso avverso il provvedimento con cui l'amministrazione comunale ha respinto la richiesta di permesso di costruire in sanatoria non è causa di illegittimità del provvedimento sanzionatorio impugnato (ordinanza di sgombero manufatti abusivi): in mancanza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria che abbiano sospeso l'efficacia di tale diniego o delle successive ordinanze di demolizione, l'amministrazione era, difatti, tenuta, a portare a conclusione il procedimento sanzionatorio.
2. I provvedimenti sanzionatori in materia edilizia non richiedono una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico né una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 27.08.2010 n. 4415 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: In materia di vigilanza sull'attività edilizia, l’amministrazione deve intervenire non solo sull’attività materiale dei privati ma anche sui titoli edilizi che illegittimamente autorizzano questa attività. L’intervento è obbligatorio sia quando la violazione della normativa è accertata dagli uffici comunali sia quando giungono denunce da parte dei cittadini, ipotesi prevista espressamente dall’art. 27, comma 3, del DPR 380/2001.
Il potere di vigilanza sull’attività edilizia è lo strumento attribuito ai comuni per tutelare l’interesse pubblico all’ordinata trasformazione del territorio. Dopo il rilascio del permesso di costruire la vigilanza non si concentra nella sola repressione delle opere realizzate in difformità.
Lo scopo della vigilanza rimane sempre, come afferma l’art. 27, comma 1, del DPR 380/2001, la verifica della corrispondenza “alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi”.
Dunque l’amministrazione deve intervenire non solo sull’attività materiale dei privati ma anche sui titoli edilizi che illegittimamente autorizzano questa attività. L’intervento è obbligatorio sia quando la violazione della normativa è accertata dagli uffici comunali sia quando giungono denunce da parte dei cittadini, ipotesi prevista espressamente dall’art. 27, comma 3, del DPR 380/2001.
L’interesse pubblico al rispetto della normativa decade solo con il decorso del tempo, quando cresce parallelamente l’affidamento dei privati. Nel caso in esame tuttavia queste condizioni non sussistono.
In particolare:
(a) il tempo trascorso dalla realizzazione dei lavori è minimo, anzi si può osservare che in realtà alla data di inibizione della prima DIA (13.11.2007) i lavori risultavano quasi completati (v. sopra al punto 7) benché non fosse ancora decorso il termine di 30 giorni previsto dall’art. 42, comma 9, della LR 12/2005 per l’esame della pratica;
(b) con riguardo al permesso di costruire non può esservi alcun affidamento tutelabile, in quanto i ricorrenti hanno omesso di rappresentare la parete finestrata (v. sopra al punto 4) e quindi non hanno consentito agli uffici comunali di rilevare il mancato rispetto dell’art. 9 del DM 1444/1968 (TAR Lombardia-Brescia, Sez. I, sentenza 27.08.2010 n. 3240 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAL'ordinanza di demolizione dell'opera abusivamente realizzata va obbligatoriamente notificata in via prioritaria e a pena di illegittimità al responsabile dell'abuso edilizio, mentre l'omessa notifica della stessa al proprietario dell'area, nella quale è stato commesso l'abuso edilizio, comporta soltanto la mancata acquisizione al patrimonio comunale dell'area stessa.
Per giurisprudenza costante “L'ordinanza di demolizione dell'opera abusivamente realizzata va obbligatoriamente notificata in via prioritaria e a pena di illegittimità al responsabile dell'abuso edilizio, mentre l'omessa notifica della stessa al proprietario dell'area, nella quale è stato commesso l'abuso edilizio, comporta soltanto la mancata acquisizione al patrimonio comunale dell'area stessa” (TAR Basilicata Potenza, sez. I, 17.11.2009, n. 765) e ciò in quanto l’acquisizione al patrimonio è una sanzione autonoma del tutto distinta dalla demolizione, anche se dipendente strettamente dalla sua inottemperanza (tra le tante TAR Puglia Lecce, sezione III, 03.02.2010, n. 423) (TAR Lazio-Roma, Sez. I-quater, sentenza 03.08.2010 n. 29688 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Ingiunzione di demolizione immobile - Lesione di interesse legittimo - Risarcimento del danno a carico della P.A. - Presupposti - Art. 2043 codice civile.
Il risarcimento del danno derivante da lesione di interesse legittimo, a carico della P.A. non costituisce un semplice effetto automatico dell’annullamento giurisdizionale del provvedimento impugnato, richiedendo esso la verifica positiva di specifici requisiti, quali l’accertamento dell’imputabilità dell’evento dannoso alla responsabilità dell’amministrazione, l’esistenza di un danno patrimoniale ingiusto, il nesso causale tra l’illecito compiuto e il danno subito, l’esistenza di una condotta della P.A. caratterizzata dalla colpa (Cons. Stato Sez. V 12/12/2009 n.7800; idem, Sez VI n. 4689/2008) (sentenza del TAR PUGLIA - Sez. staccata di LECCE, Sezione III n. 05034/2005) (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 03.08.2010 n. 5160 - link a www.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATA: Concessione in sanatoria c.d. straordinaria (o condono) - Specialità del procedimento - Verifiche, presupposti e condizioni - Parere della Commissione edilizia - Non obbligatorio - Fondamento.
La specialità del procedimento di condono edilizio rispetto all'ordinario procedimento di rilascio della concessione ad edificare e l'assenza di una specifica previsione in ordine alla sua necessità rendono, per il rilascio della concessione in sanatoria c.d. straordinaria (o condono), il parere della Commissione edilizia non obbligatorio, ma, tutt’al più, facoltativo, al fine di acquisire eventuali informazioni e valutazioni con riguardo a particolari e sporadici casi incerti e complessi, in assenza dei quali il rilascio della concessione in sanatoria è subordinato alla semplice verifica dei (pur numerosi) presupposti e condizioni espressamente e chiaramente fissati dal Legislatore (Cons. St., sez. IV, 12/02/2010 , n. 772; CdS sez. IV, 15/05/2009, n. 3010; CdS, sez. VI, 27/06/2008, n. 3282; CdS sez. V, 04/10/2007, n. 5153).
Nella specie non sussistevano quelle condizioni di complessità e difficoltà accertativa o valutativa e, dunque, non v’erano spazi per poter invocare utilmente l’intervento dell’organo consultivo collegiale.
Opere abusive sanabili - Annullamento delle acquisizioni al patrimonio comunale - Cancellazione delle relative trascrizioni nel pubblico registro immobiliare - Limiti di superficie e volume per ampliamenti di edifici già esistenti - Art. 39, c. 19, L. n. 724/1994 - Art. 7, c. 3, L. n. 47/1985.
L’art. 39 della legge n. 724/1994 dispone, al comma 19, che per le opere abusive “divenute sanabili“ in forza dello stesso art. 39, “il proprietario ha il diritto di ottenere l’annullamento delle acquisizioni al patrimonio comunale dell’area di sedime e delle opere sopra questa realizzate disposte in attuazione dell’articolo 7, terzo comma, della legge 28.02.1985, n. 47”, e la cancellazione delle relative trascrizioni nel pubblico registro immobiliare, fatti salvi i diritti dei terzi e del comune, nel caso in cui le opere stesse siano state destinate ad attività di pubblica utilità entro la data dell'01.12.1994.
Inoltre, l’articolo 39 della legge n. 724/1994, dopo avere fissato i limiti di superficie e volume per ampliamenti di edifici già esistenti, ha disposto che quei limiti “trovano altresì applicazione alle opere abusive realizzate nel termine di cui sopra relative a nuove costruzioni non superiori ai 750 metri cubi per singola richiesta di concessione edilizia in sanatoria."
La norma correla quindi il limite volumetrico massimo alla domanda di condono. Nella specie, a nulla vale invocare, l’avvenuto frazionamento dell’immobile in due unità immobiliari, perché se ciò fosse rilevante, si consentirebbe ad un soggetto di realizzare un grattacielo di migliaia di metri cubi, poi frazionarlo in tanti appartamenti tutti inferiori a 750 mc. e quindi invocare il condono (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 03.08.2010 n. 5156 - link a www.ambientediritto.it).

luglio 2010

EDILIZIA PRIVATA: 1. Abusi - Demolizione - Presupposti necessari - Conseguenza - Obbligo di motivazione dell'ingiunzione di demolizione - Insussistenza - Deroghe - Casi.
2. Abusi - Repressione - Obbligo di motivazione congrua - Sussistenza - Ipotesi - Ragioni - Conseguenze.
1.
Presupposto per l'adozione dell'ordine di demolizione di opere edilizie abusive resta essenzialmente la constatata realizzazione dell'opera in assenza del titolo abilitativo (o in totale difformità da esso), con la conseguenza che nella ricorrenza del predetto requisito l'ingiunzione demolitoria costituisce praticamente un atto dovuto.
Quanto al profilo della valutazione degli interessi urbanistici e ambientali, i provvedimenti che irrogano sanzioni previste dalla legge in materia edilizia non necessitano in generale di alcuna specifica motivazione in ordine all'interesse pubblico a disporre il ripristino della situazione conforme a legge, con la sola eccezione in cui tra l'illecito e la sanzione demolitoria sia decorso un notevole lasso di tempo (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 3443/2002; cfr. TAR Veneto, sez. II, 13-03-2008 n. 605; TAR Veneto, sez. II, 26-02-2008 n. 454; TAR Lombardia Milano, sez. II, 08-11-2007 n. 6200).
2. La repressione dell'abuso edilizio, disposta a distanza di tempo ragguardevole, richiede una puntuale motivazione sull'interesse pubblico al ripristino dei luoghi. In tali casi, infatti, per il lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dell'abuso ed il protrarsi dell'inerzia dell'amministrazione preposta alla vigilanza, si ritiene che si sia ingenerata una posizione di affidamento nel privato, in relazione alla quale l'esercizio del potere repressivo è subordinato ad un onere di congrua motivazione che, avuto riguardo anche all'entità e alla tipologia dell'abuso, indichi il pubblico interesse, evidentemente diverso da quello ripristino della legalità, idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse privato (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 883/2008; Cons. Stato, sez. V, n. 3270/2006) (TAR Veneto, Sez. II, sentenza 29.07.2010 n. 3286 - link a
http://mondolegale.it).

EDILIZIA PRIVATA: Abusi edilizi - Sanzioni pecuniarie - Natura - Atto ripristinatorio - Applicazione nei confronti dell'attuale proprietario non responsabile dell'abuso - Legittimità.
Le sanzioni pecuniarie edilizie sono legittimamente applicate anche nei confronti di colui che, pur non essendo responsabile dell'abuso, è proprietario attuale dell'immobile, in quanto, stante il loro carattere ripristinatorio e non punitivo, esse hanno natura reale (cfr. TAR Napoli, sent. n. 1608/2007 e TAR Firenze, sent. n. 2425/2002) (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 29.07.2010 n. 3278 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: 1. Abuso edilizio - Misure repressive - Natura - Atto vincolato - Abuso motivato da interesse pubblico - Irrilevanza.
2. Abuso edilizio - Ordinanza di demolizione - Tutela dell'affidamento fondato su un illecito - Non sussiste.

1. Poiché il potere di repressione degli abusi edilizi è vincolato, ne consegue che il suo esercizio è doveroso anche allorché l'abuso sia stato commesso per finalità rispondenti ad un interesse pubblico: infatti, la realizzazione di tale interesse non può avvenire con modalità che si pongono in contrasto con le previsioni dell'ordinamento giuridico.
2. In materia di abusi edilizi e conseguenti misure di repressione, a fronte di un comportamento illecito del privato, non può sussistere in capo ad esso una posizione di affidamento meritevole di tutela (cfr. TAR Milano, sent. n. 377/2008) (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 26.07.2010 n. 3266 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: 1. Abusi edilizi - Abuso commesso prima della traslazione della proprietà - Ordinanza di demolizione - Efficacia nei confronti del nuovo acquirente - Sussiste - Ratio.
2. Abusi edilizi - Abuso commesso prima della traslazione della proprietà - Ordinanza di demolizione - Notifica al proprietario incolpevole - Legittimità - Ratio.
3. Abusi edilizi - Abuso commesso prima della traslazione della proprietà - Acquisizione gratuita dell'area al patrimonio comunale - E' legittima solo nei confronti del responsabile dell'abuso edilizio.
1.
Il nuovo acquirente dell'immobile abusivo o del sedime su cui è stato realizzato succede in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al precedente proprietario e relativi al bene ceduto, ivi compresa l'abusiva trasformazione: egli, pertanto, subisce gli effetti sia del diniego di sanatoria, sia dell'ingiunzione di demolizione successivamente impartita, nonostante l'abuso sia stato commesso prima della traslazione della proprietà (cfr. TAR Milano, sent. n. 1721/2010).
2. L'ordinanza di demolizione va notificata anche al proprietario incolpevole, in quanto l'abuso costituisce illecito permanente e l'ordinanza ha carattere ripristinatorio e non prevede l'accertamento del dolo o della colpa del soggetto.
3. L'acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'area su cui insiste l'abuso può essere disposta esclusivamente in danno del responsabile dell'abuso edilizio (ove egli sia anche proprietario del bene), non potendo essa operare nella sfera giuridica del proprietario che sia rimasto estraneo all'abuso sulla cosa detenuta dal locatario o affittuario (cfr. TAR Cagliari, sent. n. 1352/2010; TAR Napoli, sent. n. 8343/2010) (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 22.07.2010 n. 3255 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Opere abusive - Impossibilità della P.A. di stabilire esistenza ed entità delle eventuali difformità - Ordinanza di demolizione opere abusive e ripristino dei luoghi - Illegittimità per carenza di istruttoria.
Qualora la P.A. non sia in grado di affermare con precisione quale fosse l'originario stato di luoghi e, dunque, l'esistenza e l'entità delle eventuali difformità tra quanto realizzato e quanto assentito con autorizzazione edilizia, la relativa ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi è illegittima per carenza di istruttoria  (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 22.07.2010 n. 3254 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: 1. Abusi edilizi - Sanatoria - Eccesso di potere - Inconfigurabilità - Ratio.
2. Abusi edilizi - Condono - In presenza di violazione sulle distanze legali - Ammissibilità - Diritto dei terzi al risarcimento o alla demolizione - Sussiste.
1
. In materia di sanatoria di opere abusive non è configurabile il vizio di eccesso di potere, poiché questo presuppone l'esistenza di un potere discrezionale, nella specie insussistente, in quanto l'art. 39 della Legge 724/1994 ed i capi IV e V della Legge 47/1985 in materia di sanatoria hanno natura vincolata.
2. Poiché il condono edilizio interessa i rapporti fra la P.A. ed il privato costruttore, questi può fruirne anche se l'edificio abusivo violi le norme sulle distanze legali; restano tuttavia illesi i diritti dei terzi, i quali possono sempre far valere la violazione delle norme suddette e chiedere il risarcimento dei danni o la demolizione delle opere abusive (cfr. Cons. di Stato, sent. n. 1306/1998) (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 22.07.2010 n. 3253 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATALa rilevanza giuridica della concessione edilizia (e quindi della concessione in sanatoria o cosiddetto condono) si esaurisce nell'ambito del rapporto pubblicistico tra comune e privato richiedente, senza estendersi ai rapporti tra privati.
E' stata affermata l'illegittima dell'esclusione, su immobili condonati, di interventi di manutenzione, aventi quale unica finalità la tutela della integrità della costruzione e la conservazione della sua funzionalità, “senza alterare l'aspetto esteriore dell'edificio”, ciò in quanto rappresenta una lesione al contenuto minimo della proprietà, perché l'anzidetto divieto incide addirittura sulla essenza stessa e sulle possibilità di mantenere e conservare il bene oggetto del diritto, producendo un inevitabile deterioramento di esso, con conseguente riduzione in cattivo stato ed un progressivo abbandono e deperimento (strutturale e funzionale) del medesimo.

Si richiamano al riguardo i principi affermati dal Consiglio di Stato con la sentenza sez. VI, 30.12.2006, n. 8262, secondo cui “la rilevanza giuridica della concessione edilizia (e quindi della concessione in sanatoria o cosiddetto condono) si esaurisce nell'ambito del rapporto pubblicistico tra comune e privato richiedente, senza estendersi ai rapporti tra privati.
La concessione così come il condono sono rilasciati sempre con salvezza dei diritti dei terzi, mentre il conflitto tra proprietari, interessati in senso opposto alla costruzione, va risolto in base al raffronto tra le caratteristiche dell'opera e le norme edilizie che la disciplinano, ai sensi dell'art. 871 codice civile.
Pertanto, il condono edilizio interessa i rapporti fra la p.a. e il privato costruttore, che può fruirne anche se l'edificio abusivo violi le norme sulle distanze legali.
Restano però naturalmente illesi i diritti dei terzi che possono far valere la violazione delle norme suddette e chiedere il risarcimento dei danni o la demolizione delle opere abusive (Cons. Stato sez. IV 16.10.1998, n. 1306)
”.
La Corte Costituzionale ha affermato l’illegittimità della esclusione, su immobili condonati, di interventi di manutenzione, aventi quale unica finalità la tutela della integrità della costruzione e la conservazione della sua funzionalità, “senza alterare l'aspetto esteriore dell'edificio”, ciò in quanto rappresenta una lesione al contenuto minimo della proprietà, perché l'anzidetto divieto incide addirittura sulla essenza stessa e sulle possibilità di mantenere e conservare il bene oggetto del diritto, producendo un inevitabile deterioramento di esso, con conseguente riduzione in cattivo stato ed un progressivo abbandono e deperimento (strutturale e funzionale) del medesimo
(TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 22.07.2010 n. 3253 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Trasformazione funzionale di unità immobiliari - Permesso di costruire in sanatoria ai sensi della Legge 326/2003 - Presupposti - Completamento funzionale - Nozione.
In materia di trasformazione funzionale di unità immobiliari e relativa domanda di permesso di costruire in sanatoria ai sensi della Legge 326/2003, si intendono ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura, ovvero, quanto alle opere interne agli edifici già esistenti e a quelle non destinate alla residenza, quando esse siano state completate funzionalmente: in particolare, il completamento funzionale richiede non l'uso abitativo in atto, né la presenza di un vano cucina, o degli arredi tipici di un angolo cottura già attrezzato, bensì unicamente la predisposizione di opere ed impianti funzionali all'uso residenziale (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 21.07.2010 n. 3251 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAL'ordinanza di demolizione di una costruzione abusiva può legittimamente essere emanata nei confronti del proprietario, anche se non responsabile dell'abuso, considerato che l'abuso edilizio costituisce illecito permanente e che l'ordinanza stessa ha carattere ripristinatorio e non prevede l'accertamento del dolo o della colpa del soggetto cui si imputa la trasgressione.
L'acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'area di sedime su cui insiste l'abuso, essendo una sanzione prevista per l'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, può essere disposta esclusivamente in danno del responsabile dell'abuso edilizio (ove egli sia anche proprietario del bene), non potendo operare nella sfera giuridica del proprietario che sia rimasto estraneo all'abuso sulla cosa detenuta dal locatario o affittuario, salvo che il proprietario non abbia dato il consenso alla realizzazione dell'abuso.

Dopo l’importante intervento della Corte costituzionale (Corte cost. 15.07.1991, n. 345), la giurisprudenza amministrativa ha univocamente rilevato che l'ordinanza di demolizione di una costruzione abusiva <<può legittimamente essere emanata nei confronti del proprietario, anche se non responsabile dell'abuso, considerato che l'abuso edilizio costituisce illecito permanente e che l'ordinanza stessa ha carattere ripristinatorio e non prevede l'accertamento del dolo o della colpa del soggetto cui si imputa la trasgressione.
Tuttavia l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'area di sedime su cui insiste l'abuso, essendo una sanzione prevista per l'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, può essere disposta esclusivamente in danno del responsabile dell'abuso edilizio (ove egli sia anche proprietario del bene), non potendo operare nella sfera giuridica del proprietario che sia rimasto estraneo all'abuso sulla cosa detenuta dal locatario o affittuario, salvo che il proprietario non abbia dato il consenso alla realizzazione dell'abuso (TAR Umbria, 01.06.2007, n. 477; TAR Campania Napoli, sez. II, 19.10.2006, n. 8673; TAR Lazio Roma, sez. II, 03.07.2007, n. 5968)
>> (TAR Sardegna, sez. II, 10.04.2009, n. 450; TAR Lazio Latina, sez. I, 01.09.2008, n. 1026) (TAR Puglia-Lecce, Sez. I, sentenza 21.07.2010 n. 1807 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA:  I poteri di cui dispone l'amministrazione preposta alla tutela del vincolo paesaggistico, ai fini del rilascio del condono edilizio, vanno esercitati seguendo una linea "tollerante" per consentire, se possibile, il salvataggio del bene.
Argomento della pronuncia in commento era l’annullamento del decreto con cui il Soprintendente per i beni architettonici per il paesaggio aveva annullato il provvedimento con cui il Comune in causa aveva espresso parere favorevole ai sensi dell’articolo 32 della legge n. 47/1985 e dell’articolo 39 della legge n. 724/1994 in relazione alla richiesta di concessione in sanatoria dell’ampliamento di un edificio preesistente, avente destinazione artigianale e residenziale realizzato in un fondo di loro proprietà in una zona con destinazione agricola.
Il Tribunale amministrativo di Roma ha ritenuto fondato il ricorso sviluppando tali argomentazioni: certamente il potere ministeriale di annullamento dell'autorizzazione paesaggistica può essere esercitato per qualunque profilo di illegittimità, ivi compreso –come è avvenuto nel caso in commento– per un ritenuto vizio di carenza di motivazione del nulla osta paesaggistico emesso dal Comune delegato.
L'autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune deve infatti recare sempre, ricordano i giudici capitolini, una precisa motivazione che consenta una compiuta valutazione di legittimità, anche sotto il profilo della completezza dell'istruttoria e del ponderato bilanciamento degli interessi tutelati (cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 24.04.2009, n. 2559).
In tali ipotesi -in base al regime in vigore all’epoca dell’adozione dell’atto impugnato- il provvedimento ministeriale di annullamento non può, e non deve, costituire una differente ed autonoma valutazione tecnico-discrezionale, ma deve comunque risolversi in una complessiva e compiuta analisi di tutte le circostanze di fatto e di tutti gli elementi specifici (da esporre nella motivazione), che o non siano stati esaminati dall'autorità comunale che ha emanato l'autorizzazione ovvero siano stati da essa irrazionalmente considerati in contrasto con i fondamentali principi sulla legittimità dell'azione amministrativa.
Deve perciò condividersi l’indirizzo per cui,in linea di massima, i poteri di cui dispone l'amministrazione preposta alla tutela del vincolo paesaggistico, ai fini del rilascio del condono edilizio,vanno esercitati seguendo una linea "tollerante" in vista di consentire, se possibile, il salvataggio del bene (cfr. TAR Lombardia Brescia, sez. I, 12.02.2010, n. 731).
In sostanza il parere negativo dell'Amministrazione competente deve essere supportato dalla considerazione, e dalla dimostrazione dei relativi elementi fattuali a sostegno, per cui la sanatoria dell'opera vincolata comprometterebbe irrimediabilmente, ed in rilevante misura, gli interessi che il vincolo mira a tutelare (commento tratto da www.documentazione.ancitel.it - TAR Lazio-Roma, Sez. II-quater, sentenza 08.07.2010 n. 23769 - link a ww
w.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAAbuso edilizio - Ordine di demolizione- Notifica ad un solo comproprietario - Sufficienza.
E' sufficiente la notificazione ad uno solo dei proprietari dell'ordine di demolizione, affinché operi validamente l'iter procedimentale diretto al ripristino dei valori giuridici offesi dall'edificazione sia per il principio della responsabilità plurisoggettiva ex art. 2055 cod. civ. sia perché l'ordinanza di demolizione va concretamente notificata a chi ha la disponibilità dell'immobile (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Brescia, Sez. II, sentenza 08.07.2010 n. 2463 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento per le misure sanzionatorie in materia edilizia.
In materia di misure sanzionatorie per abusi edilizi, vi è costante giurisprudenza, cui questo collegio ritiene di aderire, che ritiene non necessario l'avviso di avvio del procedimento poiché il soggetto che ha commesso l’abuso edilizio è consapevole dell'illecito e può quindi ragionevolmente presumere di divenire oggetto di attenzione sanzionatoria da parte del Comune (TAR Lazio-Latina, sentenza 07.07.2010 n. 1131 - link a ww
w.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Opere abusive - Ordine di demolizione - Impartito dal giudice - Atto dovuto - Impartito dalla P.A. - Rapporto - Differenza - Principi di tutela del territorio - Art. 44, lett. c), d.P.R. n. 380/2001 - Art. 31, c. 9, d.P.R. n. 380/2001 - D. Lgs. n. 301/2002.
L'ordine di demolizione colpisce il manufatto illecitamente realizzato, ai sensi dell'art. 31, penultimo comma, d.P.R. 380/2001, attribuisce al giudice penale che pronunzi condanna per la esecuzione di opere edilizie in assenza di titolo abilitativo, ovvero in totale difformità o con variazioni essenziali rispetto al permesso rilasciato, il potere di ordinare la demolizione delle opere stesse, se ancora non sia stata altrimenti eseguita.
L'ordine de quo costituisce atto dovuto e non si pone in rapporto alternativo con l'ordine di demolizione eventualmente già impartito dalla P.A. (Cass. 11/05/005, Morelli; Cass. 29/09/2005, Gambino) e va qualificato come sanzione amministrativa e non come pena accessoria e colpisce il l'opera abusivamente realizzata, in quanto tale, non rilevando l'appartenenza di essa al soggetto contro il quale si procede o a terzi estranei al processo. (conferma sentenza Corte di Appello di Lecce del 24/09/2009) (Corte di cassazione, Sez. III penale, sentenza 06.07.2010 n. 25631 - link a ww
w.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATA: Polizia Giudiziaria. Agenti di polizia municipale.
È legittimo il sequestro preventivo del manufatto abusivo eseguito dagli agenti di polizia municipale addetti al controllo del settore edilizio, essendo gli stessi, ai sensi dell'art. 5 L. n. 65 del 1986, ufficiali di polizia giudiziaria, indipendentemente dalla documentazione di tale qualifica comunque loro derivante dallo svolgimento effettivo della funzione di controllo (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 06.07.2010 n. 25606 - tratto da www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATA: Opera abusivamente realizzata - Permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 DPR n. 380/2001 - Compiti del giudice penale - Art. 101 Cost. - Cd. "doppia conformità".
La disciplina contenuta nell’art. 36 DPR n. 380/2001 prevede, espressamente, che il responsabile dell'abuso o il proprietario possano ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda (cd."doppia conformità").
In tali casi, il giudice penale, nel valutare la sussistenza o meno della liceità di un intervento edilizio, deve verificarne la conformità a tutti i parametri di legalità fissati dalla legge, dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dalla concessione edificatoria. Il giudice, quindi, non deve limitarsi a verificare l'esistenza ontologica del provvedimento amministrativo autorizzatorio, ma deve verificare l'integrazione o meno della fattispecie penale "in vista dell'interesse sostanziale che tale fattispecie assume a tutela" (nella specie tutela del territorio), (Cass. sez. unite 21.12.1993, ric. Borgia).
E' la stessa descrizione normativa del reato che impone al giudice un riscontro diretto di tutti gli elementi che concorrono a determinare la condotta criminosa, ivi compreso l'atto amministrativo (Cass. pen. sez. 3 - 21.01.1997- Volpe ed altri).
Non sarebbe infatti soggetto soltanto alla legge (art. 101 Cost.) un giudice penale che arrestasse il proprio esame all'aspetto esistenziale e formale di un atto sostanzialmente contrastante con i presupposti legali (Cass. pen. sez. 3 - 02.05.1996 n. 4421 - Oberto ed altri).
Tutti tali principi sono stati ribaditi da Cass. sez. 3 - n. 11716 del 29.01.2001 (annulla sentenza del 27.10.2009 del Tribunale di Tivoli, sez. dist. di Palestrina e rinvia alla Corte di Appello di Roma).
Permesso in sanatoria - Automatica estinzione del reato - Esclusione - Reati aventi oggettività giuridica - Art. 36 DPR n. 380/2001.
Il rilascio del permesso in sanatoria, ex art. 36 DPR n. 380/2001, non determina automaticamente l’estinzione del reato, dovendo il giudice, comunque, accertare la legittimità sostanziale del titolo sotto il profilo della sua conformità alla legge (Cass. pen. sez. 3 n. 144 del 30.01.2003-PM in proc. Ciaravella).
Sicché, l'effetto estintivo non opera nei confronti dei reati aventi oggettività giuridica diversa, come quelli relativi a violazioni di disposizioni dettate dalle leggi in materia di costruzioni in zona sismica, di opere in conglomerato cementizio o di vincoli ambientali e paesaggistici.
Tali disposizioni, infatti, pur riguardando l'attività edificatoria sono "diverse" sotto il profilo della ratio e degli obiettivi perseguiti, da quelle in materia urbanistica (Cass. sez. 3 - 02.07.1994 n. 7541; Cass. sez. 3 - 26.06.1997 n. 6225; Cass. sez. 3 - n. 11511 del 15.02.2002; Cass. sez. 3 - 22.05.2006 n. 17591) (annulla sentenza del 27.10.2009 del Tribunale di Tivoli, sez. dist. di Palestrina e rinvia alla Corte di Appello di Roma) (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 05.07.2010 n. 25387 - link a ww
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EDILIZIA PRIVATA: Accertamento di conformità ex artt. 36 e 37 d.P.R. n. 380/2001 - Opere “formalmente” abusive - Doppia conformità - Opere realizzate in difformità alle norme urbanistiche - Diverso regime - Sanzione ex art. 27 d.P.R. n. 380/2001.
L'accertamento di conformità previsto dagli artt. 36 (per le opere eseguite in assenza di permesso di costruire) e 37 comma 4 (per le opere eseguite in assenza di D.I.A.) del D.P.R. n. 380 del 2001 è diretto a sanare -a regime- le opere solo “formalmente” abusive, in quanto eseguite senza titolo edilizio (rispettivamente, permesso di costruire o D.I.A.), ma conformi nella sostanza alla disciplina urbanistica applicabile per l'area su cui sorgono, vigente sia al momento della loro realizzazione che al momento della presentazione dell'istanza di sanatoria (c.d. doppia conformità).
Non è invece applicabile nei riguardi delle opere che siano state eseguite non solo senza titolo, ma anche in difformità dalle norme urbanistiche: in tal caso, infatti, scatta il diverso regime sanzionatorio di cui all'art. 27 comma 2 del D.P.R. n. 380 del 2001 (demolizione e ripristino dello stato dei luoghi), che, ampliando l'ambito di applicazione del precedente articolo 4, comma 2 della legge n. 47/1985, concerne, per sua stessa previsione, non soltanto le ipotesi di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità, ma anche tutte le altre ipotesi di violazione della normativa urbanistica sostanziale (TAR Campania, IV, 04.02.2010, n. 566; id., 21.03.2008, n. 1460) (TAR Liguria, Sez. I, sentenza 05.07.2010 n. 5570 - link a ww
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giugno 2010

EDILIZIA PRIVATA Quesito 7 - Quanto alla presentazione dell'istanza di accertamento di conformità successivamente alla presentazione del ricorso giurisdizionale avverso ordinanza di demolizione ed alla improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse (Geometra Orobico n. 3/2010).

EDILIZIA PRIVATA Quesito 6 - Quanto al fatto che la demolizione dei manufatti abusivi non equivale al ripristino dello stato dei luoghi (Geometra Orobico n. 3/2010).

EDILIZIA PRIVATA Quesito 3 - Quanto al carattere permanente dell'illecito (abuso edilizio) (Geometra Orobico n. 3/2010).

EDILIZIA PRIVATA Quesito 2 - Quanto alla qualificazione del silenzio serbato dal Comune sulla domanda di sanatoria ed alla relativa motivazione (Geometra Orobico n. 3/2010).

EDILIZIA PRIVATA Quesito 1 - Quanto agli effetti sull'ordine di demolizione a seguito della presentazione di istanza di sanatoria ed art. 36 D.P.R. n. 380/2001 (Geometra Orobico n. 3/2010).

EDILIZIA PRIVATA: Se l’amministrazione preposta alla tutela del vincolo non si esprime, non si forma il silenzio assenso sul condono.
Quando nell’ambito di una richiesta di sanatoria, l’amministrazione preposta alla tutela del vincolo non esprima il parere che le è stato richiesto e tale silenzio non sia stato impugnato, non si può ritenere che si sia consolidato un silenzio assenso sul silenzio dell’amministrazione che governa il procedimento.
Così se l’amministrazione ferroviaria non si esprime su una richiesta di sanatoria avanzata ad un comune, non può dirsi che nei confronti del comune si sia consolidato un silenzio significativo. L'ente locale non può sostituirsi alle autorità specialmente competenti in relazione alle varietà di vincoli di inedificabilità.
Le iniziative per il rilascio del parere preventivo di conformità dell’intervento edilizio sono affidate dalla norma all’interessato, cui viene riconosciuto un potere di reazione alla relativa inerzia, il mancato rilascio del parere favorevole da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo, impedisce il formarsi del silenzio - assenso sulla domanda di condono edilizio ai sensi dell'art. 32 della citata legge n. 47 del 1985 (Cons. Stato, sez. IV, 31.03.2009, n. 2024).
L’obbligo della P. A. di pronunciarsi con provvedimento esplicito riguarda il sub-procedimento inerente il parere relativo al vincolo, nella specie ferroviario (Cons. Stato, sez. VI, 20.10.2004, n. 6904); quell’obbligo va fatto valere dunque con l’apposita impugnativa del silenzio–rifiuto.
L’articolo 32 della L. 28-02-1985, n. 47, recante il c.d. primo condono degli abusi edilizi, dispone, testualmente che “Fatte salve le fattispecie previste dall'articolo 33 (opere non suscettibili di sanatoria per contrasto con gli specifici vincoli ivi elencati, n.d.r.), il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga formulato dalle suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere, il richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto”.
Nella versione anteriore alla novella arrecata con il D.L. 12-01-1988 n. 2, convertito con la legge n. 68/1988, l’ultimo periodo era formulato nel modo seguente: “si intende reso in senso negativo”. La norma da ultimo citata prevede, al comma 17 (già comma dodici prima dell’aggiunta apportata con il citato d.l. n. 2/1988) come noto, che “Fermo il disposto del primo comma dell'articolo 40 e con l'esclusione dei casi di cui all'articolo 33, decorso il termine perentorio di ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda, quest'ultima si intende accolta ove l'interessato provveda al pagamento di tutte le somme eventualmente dovute a conguaglio ed alla presentazione all'ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria all'accatastamento. Trascorsi trentasei mesi si prescrive l'eventuale diritto al conguaglio o al rimborso spettanti “.
La norma dispone altresì che “Nelle ipotesi previste nell'articolo 32 il termine di cui al dodicesimo (ora diciassettesimo) comma del presente articolo decorre dall'emissione del parere previsto dal primo comma dello stesso articolo 32“. Quindi, il termine per la formazione del silenzio–assenso nelle ipotesi di immobili sottoposti ai vincoli dell’art. 32 decorre dal parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo, nella specie quello di rispetto delle fasce ferroviarie. Ove la predetta autorità “speciale“ non provveda il silenzio favorevole previsto dalla norma generale non opera.
Il mero decorso del termine legale per la formazione del silenzio positivamente significativo dalla presentazione della domanda di condono non è sufficiente per integrare l'ipotesi normativa di silenzio - assenso, occorrendo, altresì, la sussistenza degli ulteriori presupposti indicati dalla legge medesima (Consiglio Stato, sez. V, 12.07.2004, n. 5039) (commento tratto da www.documentazione.ancitel.it - Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza  30.06.2010 n. 4174 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAI provvedimenti repressivi di abusi edilizi non devono essere preceduti dall’avviso di inizio del procedimento, sia perché consistono in procedimenti tipizzati e vincolati, sia perché i provvedimenti sanzionatori presuppongono un mero accertamento tecnico sulla consistenza delle opere realizzate nonché sul carattere non assentito delle stesse.
La giurisprudenza dominante è attestata nel ritenere che i provvedimenti repressivi di abusi edilizi non devono essere preceduti dall’avviso di inizio del procedimento, sia perché consistono in procedimenti tipizzati e vincolati, sia perché i provvedimenti sanzionatori presuppongono un mero accertamento tecnico sulla consistenza delle opere realizzate nonché sul carattere non assentito delle stesse (ex multis C.G.A. 06.02.2001 n. 70; Cons. St. Sez. II 25.10.2006 n. 8475/2004; Tar Basilicata 16.02.2008 n. 33; Tar Palermo, Sez. II 06.06.2007 n. 1617; Tar Bologna Sez. II 12.04.2007 n. 384) (TAR Campania-Salerno, Sez. II, sentenza 29.06.2010 n. 9845 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: 1. Diniego di condono edilizio - D.Lgs. n. 269/2003 - Opere eseguite oltre il termine - Onere del ricorrente - Prova ultimazione dell'abuso - Non sussiste.
2. Verbale di acquisizione dell'area e dell'opera al patrimonio del Comune - Mancata impugnazione dell'ordine di demolizione - Atto presupposto - Inammissibilità.

1. E' legittimo il diniego di condono edilizio per la mancata ultimazione delle opere entro il termine di legge del 31.03.2003, in quanto gli elementi probatori offerti dalla ricorrente, non solo contrastano con il contenuto dei verbali di sopralluogo, ma non possono ritenersi sufficienti, in assenza di ulteriori elementi (quali fatture o fotografie) dai quali risulti univocamente l'ultimazione dell'edificio entro la data prescritta dalla legge, atteso che la semplice produzione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non può in alcun modo assurgere al rango di prova, seppur presuntiva, sull'epoca dell'abuso, e che è onere del privato richiedente la concessione in sanatoria di fornire quantomeno un principio di prova in ordine all'ultimazione dei lavori.
2. Poiché l'ordine di demolizione è l'atto immediatamente lesivo, con la cui impugnazione l'interessato deve tutelare le proprie ragioni, mentre il verbale con cui viene accertata la mancata ottemperanza all'ordinanza di demolizione, così come la successiva ordinanza di acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'area e dell'opera abusiva, rappresentano meri atti procedimentali aventi contenuto conoscitivo e di accertamento di un fatto storico, inidonei, di per sé, a ledere situazioni giuridiche, in assenza dell'impugnazione dell'atto lesivo, cioè l'ordinanza di demolizione, il ricorso avverso gli atti successivi, deve essere dichiarato inammissibile per omessa impugnazione dell'atto presupposto (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 29.06.2010 n. 2667 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire - Art 31, D.P.R. n. 380/2001 - Ingiunzione a demolire - Mancata adozione nel termine di 45 giorni dall'accertamento - Perdita di efficacia dell'ordine di sospensione lavori - Sussiste - Preclusione all'adozione del provvedimento di demolizione - Non sussiste.
L'Amministrazione, a fronte di un accertamento di abusività, ha l'obbligo di disporre la demolizione delle opere, previo ordine di sospensione lavori, che ha effetto fino all'adozione dei provvedimenti definitivi e comunque non oltre il 45° giorno.
La mancata adozione del provvedimento di demolizione nel suddetto termine comporta solo la perdita di efficacia della sospensione, ma non preclude alla P.A. la facoltà di adottare l'ordine di demolizione anche oltre il termine dei 45 giorni, atteso il potere-dovere del Comune di agire a tutela dell'ordine urbanistico violato, mediante l'adozione, allo stesso sempre consentita, delle successive misure repressive (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 29.06.2010 n. 2666 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Diniego di condono edilizio - D.L. n. 269/2003 - Titolo di legittimazione - Art. 31 L. n. 47/1985 - Sopraelevazione - Muro di proprietà di terzo - Legittimità.
In sede di domanda di condono è onere dell'Amministrazione verificare secondo un ordinario criterio di diligenza la titolarità da parte del richiedente di ogni titolo edilizio, anche in sanatoria, delle aree o dei sedimi oggetto dell'intervento, e rigettare l'istanza nel caso in cui sia stata rappresentata e documentata una situazione di incertezza in ordine alla proprietà dell'immobile ovvero la contrarietà di soggetti titolari di diritti reali incompatibili o contrastanti con il diritto del richiedente.
Peraltro, sebbene l'art. 31 L. n. 47/1985 preveda che l'istanza di condono possa essere presentata da altri soggetti e non solo dal proprietario, tale norma si riferisce a quei soggetti destinatari delle sanzioni, che possono avere un vantaggio dal condono, ma non porta ad ammettere che possano essere condonate opere realizzate sulla proprietà altrui (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 29.06.2010 n. 2665 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Reato paesaggistico, varianti leggere o minori in corso d'opera.
La sentenza, dopo avere declinato le categorie differenti di varianti al progetto approvato ed individuato le tipologie di interventi edilizi ascrivibili alle “varianti in senso proprio”, “varianti essenziali” e “varianti leggere o minori in corso d'opera” -sulla scorta del dato normativo riveniente dall'art. 22 Testo Unico sull'Edilizia D.P.R. 380/2001, esclude l'applicabilità della contravvenzione di cui all'art. 44 lett. a.) T.U.E. D.P.R. 380/2001 quando, eseguito un intervento ascrivibile nella categoria delle “varianti leggere o minori in corso d'opera” in difformità dall'originario permesso di costruire, entro la fine dei lavori, l'interessato abbia ottenuto il titolo edilizio per detta variante.
Nel caso di specie, tra l'altro l'autorizzazione postuma aveva riguardato anche il profilo paesaggistico della vicenda procedimentale, per cui il Giudice di prime cure aveva già aveva dichiarato non doversi procedere per il reato paesaggistico, ai sensi dell'art. 181 - comma 1-ter e quater D.Lgs. 42/2004 (c.d. Codice Urbani).
Alla luce di tanto, la Suprema Corte ha disposto l'annullamento della sentenza di I grado senza rinvio perché il fatto non sussiste, limitatamente alla residua contravvenzione urbanistica (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 24.06.2010 n. 24236 - link a www.altalex.com).

EDILIZIA PRIVATA: La presentazione dell'istanza di sanatoria successivamente alla impugnazione dell'ordinanza di demolizione -o alla notifica del provvedimento di irrogazione delle altre sanzioni per gli abusi edilizi- produce l'effetto di rendere inefficace tale provvedimento e, quindi, improcedibile l'impugnazione stessa, per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto il riesame dell'abusività dell'opera, sia pure al fine di verificarne la eventuale sanabilità, provocato da detta istanza, comporta la necessaria formazione di un nuovo provvedimento, esplicito od implicito (di accoglimento o di rigetto), che vale comunque a superare il provvedimento sanzionatorio oggetto dell'impugnativa.
Secondo l’orientamento giurisprudenziale seguito da questa Sezione, la presentazione dell'istanza di sanatoria successivamente alla impugnazione dell'ordinanza di demolizione -o alla notifica del provvedimento di irrogazione delle altre sanzioni per gli abusi edilizi- produce l'effetto di rendere inefficace tale provvedimento e, quindi, improcedibile l'impugnazione stessa, per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto il riesame dell'abusività dell'opera, sia pure al fine di verificarne la eventuale sanabilità, provocato da detta istanza, comporta la necessaria formazione di un nuovo provvedimento, esplicito od implicito (di accoglimento o di rigetto), che vale comunque a superare il provvedimento sanzionatorio oggetto dell'impugnativa (cfr. Cons. Stato, sez. V, 21.04.1997, n. 3563; sez. IV, 11.12.1997, n. 1377; sez. V, 14.06.2004, n. 3794; C.G.A. 27.05.1997, n. 187; TAR Sicilia, sez. II, 05.10.2001, n. 1392; TAR Liguria, sez. II, 14.12.2000, n. 1310; TAR Toscana, sez. III, 18.12.2001, n. 2024; TAR Puglia, Bari, sez. II, 11.01.2002, n. 154; TAR Campania, Sez. IV, 02.02.2004, n. 1239, 18.03.2005, n. 1835, TAR Sez. III, 02.03.2004, n. 2579; TAR Sicilia, sez. I, 22.12.2004, n. 2921, sez. II, 22.03.2005, n. 411).
Il ricorso giurisdizionale avverso un provvedimento sanzionatorio, proposto anteriormente all'istanza di concessione in sanatoria, deve ritenersi improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, “spostandosi” l'interesse del responsabile dell'abuso edilizio dall'annullamento del provvedimento già adottato, all'eventuale annullamento del provvedimento (esplicito o implicito) di rigetto (Cons. Stato, sez. V, 26.06.2007, n. 3659; TAR Sicilia, Catania, Sez. II, 16.03.1991, n. 67, Palermo, Sez. II, 16.03.2004, n. 499; TAR Campania, Sez. IV, 24.09.2002, n. 5559, 22.02.2003, n. 1310; TAR Lazio, sez. II-ter, 04.11.2005, n. 10412, 09.07.2008, n. 6476) (TAR Sicilia-Palermo, Sez. II, sentenza 24.06.2010 n. 7953 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA La validità ovvero l’efficacia dell’ordine di demolizione non risultano compromesse dalla presentazione dell’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 del menzionato d.P.R. 380/2001.
Questa determina piuttosto un arresto dell’efficacia della misura ripristinatoria, che rimane soltanto sospesa, determinandosi uno stato di temporanea quiescenza dell’atto, all’evidente fine di evitare, in caso di accoglimento dell’istanza, la demolizione di un’opera che, pur realizzata in assenza o difformità dal permesso di costruire, è conforme alla strumentazione urbanistica vigente.
In caso di accoglimento della domanda di sanatoria, l’ordine di demolizione inevitabilmente decade per il venir meno del suo presupposto, vale a dire del carattere abusivo dell’opera realizzata, in ragione dell’accertata conformità dell’intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso sia al momento della presentazione della domanda.
In caso di rigetto, invece, il provvedimento sanzionatorio a suo tempo adottato riacquista la sua efficacia, che non era definitivamente cessata, ma solo sospesa in attesa della conclusione del nuovo iter procedimentale, con la sola specificazione che il termine concesso per l’esecuzione spontanea della demolizione decorre dal momento in cui il diniego perviene a conoscenza dell’interessato, che non può rimanere pregiudicato dall’avere esercitato una facoltà di legge e deve, pertanto, poter usufruire dell’intero termine a lui assegnato per adeguarsi all’ordine, evitando così le conseguenze negative connesse alla mancata esecuzione dello stesso.

Pur non ignorando l’esistenza di un indirizzo ermeneutico di segno contrario, la Sezione condivide, infatti, l’orientamento giurisprudenziale già espresso in analoghe fattispecie (cfr. Tar Campania Sez. II, n. 1173/2008, n. 9757/2007, n. 8345/2007), secondo cui la validità ovvero l’efficacia dell’ordine di demolizione non risultano compromesse dalla presentazione dell’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 del menzionato d.P.R. 380/2001.
Invero, questa determina piuttosto un arresto dell’efficacia della misura ripristinatoria, che rimane soltanto sospesa, determinandosi uno stato di temporanea quiescenza dell’atto, all’evidente fine di evitare, in caso di accoglimento dell’istanza, la demolizione di un’opera che, pur realizzata in assenza o difformità dal permesso di costruire, è conforme alla strumentazione urbanistica vigente (cfr., ex multis, TAR Campania, II Sezione, 04.02.2005, n. 816 e 13.07.2004, n. 10128).
Ne consegue che, in caso di accoglimento della domanda di sanatoria, l’ordine di demolizione inevitabilmente decade per il venir meno del suo presupposto, vale a dire del carattere abusivo dell’opera realizzata, in ragione dell’accertata conformità dell’intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso sia al momento della presentazione della domanda.
In caso di rigetto, invece, il provvedimento sanzionatorio a suo tempo adottato riacquista la sua efficacia, che non era definitivamente cessata, ma solo sospesa in attesa della conclusione del nuovo iter procedimentale, con la sola specificazione che il termine concesso per l’esecuzione spontanea della demolizione decorre dal momento in cui il diniego perviene a conoscenza dell’interessato, che non può rimanere pregiudicato dall’avere esercitato una facoltà di legge e deve, pertanto, poter usufruire dell’intero termine a lui assegnato per adeguarsi all’ordine, evitando così le conseguenze negative connesse alla mancata esecuzione dello stesso.
In definitiva, considerato che il procedimento di verifica della compatibilità urbanistica dell’opera avviato ad istanza di parte è un procedimento del tutto autonomo e differente dal precedente procedimento sanzionatorio avviato d’ufficio e conclusosi con l’ordinanza di demolizione dell’opera eseguita in assenza o difformità del titolo abilitativo, il Collegio ritiene che non sussista motivo per imporre all’amministrazione comunale il riesercizio del potere sanzionatorio a seguito dell’esito negativo del procedimento di accertamento di conformità urbanistica, atteso che il provvedimento di demolizione costituisce un atto vincolato a suo tempo adottato in esito ad un procedimento amministrativo sul quale non interferisce l’eventuale conclusione negativa del procedimento ad istanza di parte ex art. 36 del d.P.R. 380/2001.
Un nuovo procedimento sanzionatorio, infatti, si rivelerebbe, in assenza di un’espressa previsione legislativa, un’inutile ed antieconomica duplicazione dell’azione amministrativa (cfr. anche Tar Campania, Sezione III, n. 10369/2006) (TAR Campania-Napoli, Sez. II, sentenza 23.06.2010 n. 15729 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Ingiunzione di demolizione - Descrizione delle opere abusivamente realizzate - Sufficienza - Indicazioni ulteriori - Descrizione delle superfici occupate e dell’area di sedime da confiscare in caso di mancata esecuzione - Necessità - Esclusione.
Per giustificare l'ingiunzione di demolizione è necessaria e sufficiente l'analitica descrizione delle opere abusivamente realizzate, in modo da consentire al destinatario della sanzione di rimuoverle spontaneamente, ogni altra indicazione esulando dal contenuto tipico del provvedimento, non occorrendo in particolare, anche la descrizione precisa della superficie occupata e dell'area di sedime che dovrebbe essere confiscata in caso di mancata, spontanea esecuzione; elementi questi, invece, necessariamente afferenti la successiva ordinanza di gratuita acquisizione al patrimonio comunale (Tar Napoli Sez., III 12-03-2010, n. 1420, Tar Lazio, Latina, sez. I, 06.08.2009, n. 780; Tar Veneto, sez. II, 10.06.2009, n. 1725; Cons. Stato, sez. IV, 26.09.2008, n. 4659; Tar Umbria, 26.01.2007, n. 44) (TAR Puglia-Bari, Sez. III, sentenza 23.06.2010 n. 2606 - link a www.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATA: 1. Diniego di sanatoria - Abuso edilizio - Qualificazione giuridica - Artt. 31 o 33 D.P.R. n. 380/2001 - Demolizione o pena pecuniaria - Legittimità.
2. Diniego di sanatoria - Incompetenza - Segretario comunale - Art. 97 d.lgs. n. 267/2000 - Sovraordinazione ai dirigenti - Legittimità.
3. Ordine di demolizione - Attività sanzionatoria vincolata - Cessione di una porzione di area - Irrilevanza.
4. Ordine di demolizione - Acquisizione gratuita al patrimonio comunale - Fondo patrimoniale - Art. 169 c.c. - Disponibilità dei beni - Sussiste.

1. Un (abusivo) ampliamento di edifici preesistenti non deve essere automaticamente ascritto alla fattispecie della ristrutturazione (sebbene l'art. 10, 1 c., lett. c), D.P.R. n. 380/2001 preveda anche ristrutturazioni c.d. pesanti con modifiche di volume, sagoma, prospetti e superfici) e nel caso in cui sia tale, per dimensioni e consistenza, da snaturare le caratteristiche dell'edificio originario è legittimamente sanzionato a termini dell'art. 31 (e non dell'art. 33) D.P.R. n. 380/2001 che qualifica come interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire anche quelli che comportano "l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile", con la rimozione o la demolizione dell'abuso edilizio.
2. Considerato che in base all'ordinamento delle autonomie locali, d.lgs. n. 267/2000, il segretario comunale partecipa all'amministrazione attiva dell'Ente locale, in posizione sovraordinata rispetto ai dirigenti, in quanto, ai sensi dell'art. 97 d.lgs. n. 267/2000 "sovraintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività" (comma 4) e inoltre "esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia" (comma 4, lett. d)), lo stesso può anche porre in essere atti che impegnano l'Ente locale verso l'esterno, assumendo funzioni proprie dei dirigenti, risultando conseguentemente competente anche a sottoscrivere l'ordinanza di rigetto di sanatoria impugnata.
3. In materia di abusi edilizi l'attività sanzionatoria dell'Amministrazione è vincolata, e non discrezionale o passibile di negoziazioni transattive risultando conseguentemente del tutto impraticabile la valutazione richiesta all'Amministrazione di potere, in cambio della cessione gratuita di una porzione di area, applicare una sanzione pecuniaria in luogo del legittimo ordine di demolizione dell'abuso edilizio impugnato.
4. Poiché i limiti alla facoltà di disporre dei beni del fondo sono posti al titolare dei beni nell'interesse della famiglia (art. 169 c.c.) e non riguardano la disciplina della responsabilità penale, così essi non riguardano il regime della responsabilità derivante dall'illecito amministrativo e non escludono l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa di settore. Conseguentemente è privo di fondamento che l'immobile (parzialmente abusivo), costituito in fondo patrimoniale ex art. 167 c.c., non sarebbe suscettibile di demolizione ed (in mancanza) di acquisizione al patrimonio comunale (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 18.06.2010 n. 2107 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATALa presentazione di un’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 Testo Unico dell’Edilizia o di una domanda condono edilizio hanno automatico effetto caducante sull’ordinanza di demolizione, rendendola inefficace.
Il Collegio aderisce all’orientamento giurisprudenziale secondo cui la presentazione di un’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 Testo Unico dell’Edilizia o di una domanda condono edilizio hanno automatico effetto caducante sull’ordinanza di demolizione, rendendola inefficace.
La presentazione di una domanda di sanatoria in epoca successiva all’adozione dell’ordinanza di demolizione (o, comunque, del provvedimento di irrogazione di altre sanzioni per abusi edilizi), produce l’effetto di rendere improcedibile l’impugnazione contro l’atto sanzionatorio per sopravvenuta carenza di interesse, posto che il riesame dell’abusività dell’opera, provocato dall’istanza, sia pure al fine di verificarne l’eventuale sanabilità, comporta la necessaria formazione di un nuovo provvedimento, esplicito o implicito (di accoglimento o di rigetto), che vale comunque a superare il provvedimento sanzionatorio oggetto dell’impugnativa).
Nel senso dell’improcedibilità si è già peraltro più volte espressa la giurisprudenza anche di codesto Tribunale con riferimento sia alle istanze di condono, sia alle richieste di accertamento di conformità ex art. 36 Testo Unico dell’Edilizia, presentate dopo l’emissione di un’ordinanza di demolizione (TAR Calabria Catanzaro, sez. II, 07.11.2008, n. 1482; TAR Campania Napoli, sez. VI, 22.10.2008, n. 17688; TAR Campania Napoli, sez. III, 18.09.2008, n. 10346; TAR Campania Napoli, sez. VI, 16.09.2008, n. 10220; TAR Campania Napoli, sez. VI, 18.03.2008, n. 1399; TAR Lombardia–Milano, Sez. II, 30.01.2008 n. 255/2008; TAR Lombardia–Milano, Sez. II, 27.02.2008 n. 545/2008; Consiglio Stato, sez. V, 26.06.2007, n. 3659; Cons. Stato, 31.05.2006 n. 7884)
(TAR Campania-Napoli, Sez. IV, sentenza 14.06.2010 n. 14223 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAL'onere di provare l'esistenza del manufatto oggetto di abuso alla data ultima per beneficiare del condono spetti al privato che chiede di condonarlo, il quale fa transitare tale onere in capo all'amministrazione soltanto se fornisce elementi concreti dell'esistenza dello stesso.
La giurisprudenza amministrativa si è già espressa nel senso che l'onere di provare l'esistenza del manufatto oggetto di abuso alla data ultima per beneficiare del condono spetti al privato che chiede di condonarlo, il quale fa transitare tale onere in capo all'amministrazione soltanto se fornisce elementi concreti dell'esistenza dello stesso.
Sul punto si veda TAR Campania Napoli, sez. VII, 24.07.2008, n. 9347, secondo cui "l'onere della prova in ordine alla data di realizzazione dell'immobile abusivo ricade su chi ha commesso l'abuso, nel mentre solo la deduzione, da parte di quest'ultimo, di «concreti elementi a sostegno delle proprie affermazioni, trasferisce il suddetto onere in capo all'Amministrazione». L'onere per il privato di dimostrare che l'opera è stata completata entro la data utile, comporta che anche la dichiarazione sostitutiva di atto notorio non è sufficiente a tal fine, essendo necessari ulteriori riscontri documentali, eventualmente anche indiziari, purché altamente probanti, con la conseguenza che, nel caso di mancato adempimento, da parte del richiedente il condono, all'onere di dimostrare che l'opera è stata completata entro la data utile, l'Amministrazione, cui non può farsi carico di accertare quale fosse la situazione del suo territorio alla data di scadenza del condono, è tenuta a respingere la domanda e a reprimere l'abuso" (nello stesso senso Cons. Stato, sez. VI, 06.05.2008, n. 2010).
D'altronde, è stato evidenziato in giurisprudenza che "l'onere della prova in ordine alla data per ottenere il condono grava sul richiedente la sanatoria; ciò perché mentre l'Amministrazione comunale non è normalmente in grado di accertare la situazione edilizia di tutto il proprio territorio alla data indicata dalla normativa sul condono, colui che richiede la sanatoria può fornire qualunque documentazione da cui possa desumersi che l'abuso sia stato effettivamente realizzato entro la data predetta, non potendosi ritenere al riguardo sufficiente la sola allegazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Mentre, ove il richiedente la sanatoria non dia la prova in questione, la domanda di condono deve essere respinta" (TAR Lazio Roma, sez. II, 02.07.2008, n. 6367)
(TAR Campania-Napoli, Sez. IV, sentenza 14.06.2010 n. 14223 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: I provvedimenti sanzionatori in materia edilizia non necessitano di alcuna motivazione in ordine alla prevalenza dell’interesse pubblico, perché la repressione degli abusi edilizi costituisce un preciso obbligo dell’Amministrazione, che non gode di alcuna discrezionalità al riguardo.
Il verbale di accertamento dell’inottemperanza alla precedente ingiunzione di demolizione di opere edilizie abusive, redatto e notificato dal personale della Polizia Municipale, ha valore endoprocedimentale ed efficacia meramente dichiarativa delle operazioni effettuate dai vigili urbani, mentre l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’opera abusiva non demolita richiede una autonoma determinazione del competente dirigente comunale.
I provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, salvo ipotesi particolari delle quali non ricorrono gli estremi nella fattispecie in esame, non necessitano di alcuna motivazione in ordine alla prevalenza dell’interesse pubblico, perché la repressione degli abusi edilizi costituisce un preciso obbligo dell’Amministrazione, che non gode di alcuna discrezionalità al riguardo.
Secondo la giurisprudenza di questo Tribunale (TAR Campania Napoli, Sez. II, 21.11.2006, n. 10110), il verbale di accertamento dell’inottemperanza alla precedente ingiunzione di demolizione di opere edilizie abusive, redatto e notificato dal personale della Polizia Municipale, ha valore endoprocedimentale ed efficacia meramente dichiarativa delle operazioni effettuate dai vigili urbani, mentre l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’opera abusiva non demolita richiede una autonoma determinazione del competente dirigente comunale. Poiché ai vigili urbani non è attribuita la competenza all’adozione di atti di amministrazione attiva, a tal uopo occorrendo che la preposta autorità amministrativa ne faccia proprio l’esito attraverso un formale atto di accertamento (cfr. TAR Campania, II Sezione, 18.05.2005, n. 6525), il mero verbale è atto privo di autonoma efficacia lesiva (TAR Campania-Napoli, Sez. II, sentenza 14.06.2010 n. 14209 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Omessa demolizione opera abusiva e acquisizione dell’opera.
Se il colpevole dell’abuso edilizio non provvede alla demolizione dell’opera abusiva ed alla remissione in pristino dello stato dei luoghi entro novanta giorni dall’ingiunzione a demolire emessa dal sindaco, l’opera e l’area pertinente sono acquisite di diritto al patrimonio comunale e tale effetto si produce ipso iure sulla sola base dell’accertamento di un’inottemperanza colpevole, senza che sia necessario alcun atto ulteriore ed in particolare senza che sia necessaria la notifica dell’accertamento dell’inottemperanza all’interessato o la trascrizione, giacché il primo atto ha solo funzione certificativa dell’avvenuto trasferimento del diritto di proprietà, costituendo titolo per l’immissione in possesso mentre la trascrizione serve a rendere opponibile il trasferimento ai terzi a norma dell’articolo 2644 cc. (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 11.06.2010 n. 22237 - link a www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATA: 1. Opere abusive - Accertamento ultimazione lavori - Verbale della polizia locale nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria - Efficacia probatoria privilegiata - Sussiste fino a querela di falso.
2. Provvedimento amministrativo - Motivi autonomi - Legittimità di un solo motivo - Annullabilità del provvedimento - Inconfigurabilità.

1. Relativamente alle opere edilizie in corso di realizzazione ai fini della determinazione dell'ultimazione o meno delle opere abusive, il verbale redatto polizia locale nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria ha efficacia probatoria privilegiata e fa fede fino a querela di falso (cfr. Cons. di Stato, sent. n. 177/2003).
2. In presenza di un provvedimento sostenuto da più motivi, ciascuno autonomamente idoneo a darne giustificazione, è sufficiente che sia verificata la legittimità di uno di essi, per escludere che l'atto possa essere annullato in sede giurisdizionale (cfr. Cons. di Stato, sent. n. 3259/2006; TAR Milano, sent. n. 22/2010) (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 01.06.2010 n. 1730 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

maggio 2010

EDILIZIA PRIVATA 1. Procedimento di condono edilizio - Parere della commissione edilizia - Non necessario.
2. Alienazione immobile abusivo - Acquirente subisce gli effetti del diniego di sanatoria e dell'ingiunzione di demolizione.

1. La specialità del procedimento di condono edilizio, rispetto all'ordinario procedimento di rilascio della concessione ad edificare e l'assenza di una specifica previsione in ordine alla sua necessità, rendono il parere della Commissione edilizia, per il rilascio della concessione in sanatoria, non obbligatorio, ma al più facoltativo.
2. Il nuovo acquirente dell'immobile abusivo succede in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al precedente proprietario e relativi al bene ceduto, subendo gli effetti sia del diniego di sanatoria, sia dell'ingiunzione di demolizione, pur essendo l'abuso commesso prima della traslazione della proprietà (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. IV, sentenza 31.05.2010 n. 1721 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: La costruzione abusiva di un manufatto di non trascurabili dimensioni rientra a pieno titolo tra quelle trasformazioni fisiche del territorio a carattere permanente assoggettate a previo rilascio del permesso di costruire.
La nozione urbanistica di pertinenza è assai più ristretta di quella contenuta nell’art. 817 del codice civile, essendo la prima configurabile solo quando l’opera non abbia un consistente e autonomo impatto sul territorio.

La costruzione abusiva di un manufatto di non trascurabili dimensioni (m. 2,05 x 2,55 con altezza di m. 2,05) rientra a pieno titolo tra quelle trasformazioni fisiche del territorio a carattere permanente che l’art. 1 della L. n. 10 del 1977 (all’epoca vigente) assoggettava a previo rilascio della concessione edilizia (ora permesso di costruire).
Nemmeno può condividersi la tesi di parte ricorrente che, con il terzo motivo, assume il carattere pertinenziale del manufatto in questione (prefabbricato destinato a legnaia o, secondo la prospettazione degli interessati, adibito a ricovero attrezzi), con conseguente asserita sottrazione dello stesso al regime concessorio in favore di quello autorizzatorio.
Il Collegio osserva, infatti, che detto manufatto, ancorché di non considerevoli dimensioni, non può essere qualificato come pertinenza ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 94 del 1982, in quanto la nozione urbanistica di pertinenza è assai più ristretta di quella contenuta nell’art. 817 del codice civile, essendo la prima configurabile solo quando l’opera non abbia un consistente e autonomo impatto sul territorio (v. TAR Emilia–Romagna –BO- sez. II n. 3735 del 2010 cit. e anche TAR Lombardia –BS- n. 204 del 2010).
Nella specie, pertanto, ove il manufatto ha dimensioni non trascurabili, ha oggettiva autonomia funzionale rispetto all’edificio residenziale principale e risulta destinato a esigenze di carattere permanente, si deve concludere che é stata realizzata una nuova costruzione che era soggetta a previo rilascio di concessione edilizia, con conseguente legittimità della sanzione demolitoria prevista dall’art. 7 L. n. 47 del 1985 proprio per reprimere tale tipologia di abusi edilizi (TAR Emilia Romagna-Bologna, Sez. II, sentenza 28.05.2010 n. 5157 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: L'adozione di un provvedimento sanzionatorio di abuso edilizio è atto vincolato e, quindi, non sussiste obbligo per l’amministrazione di inviare all’interessato la comunicazione di avvio del relativo procedimento.
Secondo il consolidato orientamento di questo Tribunale sul punto, trattandosi di provvedimento sanzionatorio di abuso edilizio e, quindi, di atto vincolato, non sussiste obbligo per l’amministrazione di inviare all’interessato la comunicazione di avvio del relativo procedimento (v. da ultime: TAR Emilia Romagna –BO- sez. II, 14/05/2010 n. 4660; 21/04/2010 n. 3735; v. anche TAR Toscana n. 42 del 2010) (TAR Emilia Romagna-Bologna, Sez. II, sentenza 28.05.2010 n. 5157 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Ordine di demolizione opera abusiva e sopralluogo effettuato a posteriori.
E' illegittimo, per carenza di motivazione, l'ordine di demolizione di un’opera abusiva adottato sulla base di un sopralluogo effettuato in epoca successiva all'emissione del provvedimento stesso ed in totale assenza di contraddittorio (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 27.05.2010 n. 3377 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: 1. Abusi edilizi - Ordinanza di demolizione - Comunicazione avvio del procedimento - Necessità - Non sussiste - Ratio.
2. Abusi edilizi - Misure ripristinatorie - Sistema sanzionatorio vigente all'epoca dell'adozione del provvedimento repressivo - Applicabilità.
3. Abusi edilizi - Ordinanza di demolizione - Obbligo di preventiva diffida - Non sussiste.
1.
Dal momento che l'ordine di demolizione di opere edilizie abusive ha natura di atto dovuto, il relativo procedimento non è inficiato dall'omissione della comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, Legge 241/1990, poiché in tal caso trova applicazione l'art. 21-octies Legge 241/1990, secondo il quale non è annullabile il provvedimento adottato in violazione delle norme sul procedimento qualora sia palese che il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello concretamente adottato.
2. In materia di abusi edilizi, il principio della irretroattività della legge assume rilevanza solo in riferimento alle norme che prevedono sanzioni afflittive e non anche a quelle che introducono misure ripristinatorie quali la demolizione, diretta a ristabilire l'assetto urbanistico violato dall'abuso, con la conseguenza che, ai fini della normativa applicabile, si deve fare riferimento al sistema sanzionatorio vigente all'epoca dell'adozione del provvedimento repressivo, attesi gli effetti permanenti dell'abuso.
3. Nel caso di interventi edilizi abusivi, l'ingiunzione di demolizione costituisce la prima ed obbligatoria fase del procedimento repressivo, in quanto la sanzione demolitoria ha natura di diffida: pertanto la relativa ordinanza non deve essere preceduta da apposita diffida (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 27.05.2010 n. 1685 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Abusi edilizi - Ordinanza di demolizione - Obbligo di motivazione analitica circa l'interesse pubblico alla demolizione - Non sussiste - Ratio.
A fronte di un abuso edilizio oggettivamente riscontrato, la motivazione dell'ingiunzione di demolizione non deve essere particolarmente analitica ed è sufficiente il richiamo all'interesse pubblico del ripristino della legalità, essendo doverosa per la P.A. l'applicazione delle norme sanzionatorie poste a presidio dell'integrità del territorio, soprattutto allorché -come del caso di specie- l'intervento repressivo sia tempestivo (cfr. Cons. di Stato, sent. n. 2160/2010; TAR Veneto, sent. n. 532/2010 e TAR Milano, sent. n. 5290/2009) (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 27.05.2010 n. 1684 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: L'abuso edilizio, allorquando occorra valutare la domanda del confinante di edificare sul proprio suolo, non può essere, di per sé, rilevante ed incidente sulla posizione giuridica di chi abbia diritto di edificare, pena il capovolgimento, e quindi la vulnerazione, di ogni ordinario criterio discretivo delle posizioni giuridiche tra quelle lecite e quelle illecite.
Il Collegio ritiene di dover aderire all’orientamento in base al quale l'abuso edilizio, allorquando occorra valutare la domanda del confinante di edificare sul proprio suolo, non può essere, di per sé, rilevante ed incidente sulla posizione giuridica di chi abbia diritto di edificare, pena il capovolgimento, e quindi la vulnerazione, di ogni ordinario criterio discretivo delle posizioni giuridiche tra quelle lecite e quelle illecite (Cons. Stato, sez. IV, 27.03.2009, n. 1874; cfr. anche TAR Campania, sez. IV, 21.07.2005, n. 10142).
Conseguentemente, è da reputarsi illegittimo l’impugnato annullamento d’ufficio del permesso di costruire n. 7516/2005 del 30.01.2006 per inosservanza della distanza minima da un fabbricato abusivamente ampliato, posto che la presenza di un manufatto abusivo non può essere di ostacolo allo ius aedificandi di chi ha presentato un progetto in conformità delle norme locali e statali (TAR Abruzzo, L’Aquila, 17.02.2004, n. 138) (TAR Campania-Napoli, Sez. VIII, sentenza 25.05.2010 n. 8720 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAIl potere amministrativo repressivo, in materia di abusi edilizi, può essere esercitato senza limiti di tempo e senza necessità di motivazione in ordine al ritardo nell'esercizio del potere.
L'avviso di avvio del procedimento non è dovuto nel caso di procedimento volto all'irrogazione della sanzione della demolizione edilizia, in ragione del carattere doveroso e del contenuto vincolato di tale atto.

Gli illeciti in materia urbanistica, edilizia e paesistica, ove consistano nella realizzazione di opere senza le prescritte concessioni e autorizzazioni, hanno carattere di illeciti permanenti, che si protraggono nel tempo e vengono meno solo con il cessare della situazione di illiceità, vale a dire con il conseguimento delle prescritte autorizzazioni, pertanto il potere amministrativo repressivo può essere esercitato senza limiti di tempo e senza necessità di motivazione in ordine al ritardo nell'esercizio del potere.
In altri termini, l'Autorità non emana un atto "a distanza di tempo" dall'abuso, ma reprime una situazione antigiuridica ancora sussistente (cfr. Cons. Stato sez. IV, 16.04.2010 n. 2160).
In via generale, la giurisprudenza prevalente si è assestata nell’affermare che l'avviso di avvio del procedimento non è dovuto nel caso di procedimento volto all'irrogazione della sanzione della demolizione edilizia, in ragione del carattere doveroso e del contenuto vincolato di tale atto (cfr. Cons. St., Sez. IV, 26.09.2008 n. 4659, TAR Napoli, sez. VII, 13.10.2009 n. 5411), tanto più in considerazione della consequenziale sua intangibilità ai sensi dell'art. 21-octies L. 241/1990 introdotta dalla L. n. 15 del 2005 (cfr. Cons. St., Sez. IV, 10.04.2009 n. 2227, Sez. V, 19.09.2008 n 4530, TAR Piemonte 16.03.2009 n. 752) (TAR Lombardia-Brescia, Sez. I, sentenza 25.05.2010 n. 2143 -  link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Opere in parziale difformità.
L’articolo 34 del D.P.R. n. 380 del 2001, già articolo 12 della legge n. 47 del 1985, si riferisce alle sole opere realizzate in parziale difformità dal permesso di costruire (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 24.05.2010 n. 19538 - link a www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATAOpere di completamento - Domanda di condono - Sanzione pecuniaria in luogo della demolizione.
L'art. 33, comma 2, del d.P.R. 380/2001 si applica alle ipotesi di “interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità“, mentre nel caso in esame l’attività posta in essere in assenza di permesso di costruire, accedendo ad un fabbricato a sua volta oggetto di un procedimento di condono non concluso, poteva essere proseguita solo previo ottenimento della autorizzazione di cui all’art. 35, comma 13, della l. 47/1985, in assenza della quale l’attività edilizia posta in essere deve essere qualificata come sicuramente abusiva (cfr., TAR Campania Napoli, sez. IV, 24.11.2009, n. 7961) (TAR Campania-Napoli, Sez. VI, sentenza 24.05.2010 n. 8352 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATASugli effetti della richiesta di sanatoria in pendenza di un'ordinanza di demolizione.
Come più volte affermato, anche da questa sezione, la proposizione di una istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. 380/2001, in tempo successivo all’emissione dell’ordinanza di demolizione, incide unicamente sulla possibilità dell’amministrazione di portare ad esecuzione la sanzione, ma non si riverbera sulla legittimità del precedente provvedimento di demolizione (cfr. Consiglio di Stato sez, IV, 19.02.2008 n. 849) (TAR Campania-Napoli, Sez. VI, sentenza 24.05.2010 n. 8352 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: L'ingiunzione di demolizione di un'opera abusivamente realizzata perde di efficacia qualora l'interessato abbia attivato il procedimento per ottenere la concessione edilizia in sanatoria dell'opera stessa ai sensi dell’art. 13 della legge n. 47 del 1985.
Per costante giurisprudenza, anche di questo Tribunale, dalla quale non vi è ragione di discostarsi nel caso in esame, l'ingiunzione di demolizione di un'opera abusivamente realizzata perde di efficacia qualora l'interessato abbia attivato il procedimento per ottenere la concessione edilizia in sanatoria dell'opera stessa ai sensi dell’art. 13 della legge n. 47 del 1985.
Ciò, in quanto il riesame del carattere abusivo dell'opera, al fine di verificarne l'eventuale sanabilità, comporta la necessaria formazione di un nuovo provvedimento, di accoglimento o di diniego (o anche di rigetto implicito, nei casi previsti di silenzio-rigetto), che vale, comunque, a superare il provvedimento sanzionatorio originariamente adottato dall'Amministrazione; sicché, in caso di mancato accoglimento, l'interesse del responsabile dell'abuso edilizio "si sposta" dall'annullamento del provvedimento sanzionatorio già adottato a quello del nuovo provvedimento, esplicito o implicito, di rigetto dell'istanza di sanatoria (ex multis, TAR Sicilia, Palermo, III, 04.09.2008, 1102; TAR Lazio, Roma, 27.11.2008, n. 166; TAR Sicilia, 24.07.2006, n. 1750; 16.03.2004, n. 499; id., 10.05.2001, n. 1242; id., 06.07.2001, n. 1929; TAR Lazio, Roma, II, 04.05.2007, n. 3873; TAR Liguria, II, 14.12.2000, n. 1310; TAR Toscana, III, 18.12.2001, n. 2024; TAR Puglia, II, 11.01.2002, n. 154; TAR Campania, Napoli, IV, 06.11.2007, n. 10675; VI, 03.05.2007, n. 4659; III, 02.03.2004, n. 2579; IV, 18.03.2005, n. 1835) (TAR Sicilia-Palermo, Sez. III, sentenza 21.05.2010 n. 6967 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAGià prima della formulazione dell'art. 21-octies l. 07.08.1990 n. 241, un'ordinanza di demolizione di opere abusive, adottata in mancanza della comunicazione di avvio del procedimento, doveva ritenersi illegittima soltanto quando non fosse accertata in giudizio la sua superfluità.
Questo Collegio evidenzia che, proprio in considerazione della natura vincolata del provvedimento, già prima della formulazione dell'art. 21-octies l. 07.08.1990 n. 241, un'ordinanza di demolizione di opere abusive, adottata in mancanza della comunicazione di avvio del procedimento, doveva ritenersi illegittima soltanto quando non fosse accertata in giudizio la sua superfluità; nel caso di specie, una specifica comunicazione dell'avvio del procedimento era effettivamente superflua, poiché dagli atti di causa emerge, come di seguito si avrà modo di specificare, che l'emanazione dell'impugnato provvedimento ha costituito atto dovuto e che anche a seguito della comunicazione di avvio del procedimento il contenuto dell'atto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (cfr., ex multis, TAR Lazio Roma, sez. I, 11.12.2009, n. 12793)
(TAR Veneto, Sez. II, sentenza 21.05.2010 n. 2124 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

URBANISTICA: 1. Lottizzazione abusiva - Lottizzazione abusiva materiale e lottizzazione abusiva cartolare - Nozione.
2. Lottizzazione abusiva - Lottizzazione abusiva cartolare - Accertamento - Presupposti - Mero frazionamento o vendita dell'area - Insufficienza.

1. Ai sensi dell'art. 30, comma 1°, D.P.R. 380/2001 sono ravvisabili due tipi di lottizzazione abusiva -che possono peraltro coesistere-: una materiale, qualora siano iniziate sul terreno opere che comportino trasformazione urbanistica o edilizia del medesimo in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici o comunque senza le prescritte autorizzazioni; dall'altro una lottizzazione abusiva cartolare o formale, quando la trasformazione è predisposta attraverso il frazionamento e la vendita del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche particolari, denuncino in modo inequivoco la destinazione a scopo edificatorio.
2. In materia di lottizzazione abusiva cartolare il relativo accertamento non può essere affidato al mero riscontro del frazionamento o della vendita dell'area, essendo invece necessaria la ricostruzione di un quadro indiziario sulla scorta degli elementi indicati dalla norma di legge, dalla quale sia possibile desumere in maniera inequivoca la destinazione a scopo edificatorio degli atti posti in essere dalle parti (cfr. TAR Lazio, sent. n. 10872/2009; TAR Lecce, sent. n. 3178/2009; Cons. di Stato, sent. n. 6810/2004) (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 18.05.2010 n. 1553 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA 1. Competenza e giurisdizione - Condono edilizio - Ricorso per accertamento dell'inesistenza del credito vantato dalla P.A. - E' controversia su diritti soggettivi - Termine decadenziale per impugnazione dell'atto di condono - Inconfigurabilità.
2. Condono edilizio - Rinuncia alla domanda di condono - Presupposti - Anteriorità rispetto alla conclusione del procedimento di condono - Ratio.

1. In materia di condono edilizio, nel caso di ricorso per l'accertamento dell'inesistenza del credito vantato dall'Amministrazione comunale nei confronti del ricorrente, oltre che del presunto diritto di quest'ultimo al rimborso delle somme già versate a favore del Comune, trattandosi di controversia su diritti soggettivi, non sussiste alcun onere del ricorrente di impugnazione nel termine decadenziale del provvedimento di condono (cfr. TAR Milano, sent. n. 5071/2009).
2. E' ammissibile la rinuncia alla domanda di condono a condizione che la stessa sia anteriore alla conclusione del relativo procedimento (cfr. TAR Toscana, sent. n. 6520/2004): a tale riguardo, il procedimento deve reputarsi concluso anche qualora il ricorrente non abbia mai materialmente ritirato il titolo cartaceo depositato negli uffici comunali né abbia completamente versato le somme richieste, essendo queste ultime fattispecie irrilevanti ai fini della conclusione del procedimento.
Poiché infatti il condono edilizio è volto alla celere definizione di illeciti avente ordinariamente natura non solo amministrativa ma anche penale, ne consegue che l'eventuale rinuncia allo stesso, magari in seguito al decorso di un lungo termine dalla presentazione della relativa istanza, rischierebbe di assicurare all'autore dell'opera abusiva una sostanziale immunità penale, ad esempio sfruttando l'eventuale prescrizione del reato edilizio, oltre a garantirgli il recupero pecuniario delle somme già versate (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 18.05.2010 n. 1551 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATALa giurisprudenza ha ammesso la rinuncia alla domanda di condono edilizio presentata a condizione però che la stessa sia anteriore alla conclusione del relativo procedimento da parte del Comune.
Bisogna prestare attenzione all’eventuale rinuncia del condono presentato, magari dopo il decorso di un lungo termine dalla presentazione della relativa istanza, poiché rischierebbe di assicurare all’autore dell’opera abusiva una sostanziale immunità penale, sfruttando, ad esempio, l’eventuale prescrizione del reato edilizio, oltre a garantirgli il recupero pecuniario delle somme già versate; mentre l’Amministrazione comunale potrebbe tutt’al più adottare un provvedimento di demolizione, contro il quale l’interessato potrebbe però proporre impugnazione davanti al giudice amministrativo, rinviando così indefinitamente la definizione dell’abuso, con grave pregiudizio per la certezza dei rapporti giuridici.

La giurisprudenza, affrontando la questione della rinuncia alla domanda di condono, l’ha ammessa, a condizione però che la stessa sia anteriore alla conclusione del relativo procedimento (cfr. TAR Toscana, sez. III, 21.12.2004 n. 6520), mentre nel caso di specie il procedimento deve reputarsi concluso, a nulla rilevando che il sig. Boer non abbia mai materialmente ritirato il titolo cartaceo depositato negli uffici comunali né abbia completamente versato le somme richieste.
Si aggiunga ancora che, in materia di condono per illeciti edilizi, la generalizzata ammissibilità di una rinuncia alla domanda di sanatoria con annessa richiesta di restituzione dei contributi versati, proponibile una volta conclusa l’istruttoria sulla medesima da parte dei competenti uffici, potrebbe portare a conclusioni contrastanti con i principi dell’ordinamento.
Il condono edilizio, infatti, è evidentemente volto alla celere definizione di illeciti avente ordinariamente natura non solo amministrativa ma anche penale (cfr. sul punto art. 38 della legge 47/1985), sicché l’eventuale rinuncia allo stesso, magari dopo il decorso di un lungo termine dalla presentazione della relativa istanza, rischierebbe di assicurare all’autore dell’opera abusiva una sostanziale immunità penale, sfruttando ad esempio l’eventuale prescrizione del reato edilizio, oltre a garantirgli il recupero pecuniario delle somme già versate; mentre l’Amministrazione comunale potrebbe tutt’al più adottare un provvedimento di demolizione, contro il quale l’interessato potrebbe però proporre impugnazione davanti al giudice amministrativo, rinviando così indefinitamente la definizione dell’abuso, con grave pregiudizio per la certezza dei rapporti giuridici.
Quanto sopra esposto non esclude, ovviamente, che l’autore dell’abuso possa contestare la misura dell’oblazione, ma tale ipotesi non deve essere confusa con quella, ricorrente nel caso di specie, di totale rinuncia al condono, accompagnata dalla pretesa di restituzione di tutte le somme versate.
Il Collegio vuole evidenziare ancora come la presente decisione non si ponga in contrasto con altre recenti sentenze della Sezione, fra cui in primo luogo quella depositata il 24.03.2010 n. 728.
Nel caso deciso in tale pronuncia, infatti, una parte dell’opera oggetto di concessione edilizia non era mai stata realizzata, per cui il Tribunale ha riconosciuto il diritto alla restituzione della quota di contributo concessorio per la parte dei lavori non eseguiti. La presente fattispecie è oggettivamente differente in quanto, trattandosi di abuso edilizio, l’intera opera oggetto della domanda di sanatoria è stata evidentemente realizzata.
Anche nella ulteriore sentenza di questa Sezione 19.01.2010 n. 75, è stata ammessa la rinuncia al titolo edilizio (nel caso, si trattava di DIA in variante), però le opere erano state oggetto di un ordine di sospensione lavori ed in ogni modo, come per la sentenza 728/2010, non si trattava di un’ipotesi di condono edilizio, ma di opere lecite ancora in fieri (TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 18.05.2010 n. 1551 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Abusi edilizi - Domanda di condono - Silenzio-assenso - Presupposti.
In materia di abusi edilizi la formazione del silenzio assenso sulla domanda di condono presuppone che quest'ultima sia stata presentata unitamente a tutta la necessaria documentazione e che sia stato interamente versato il contributo concessorio (nel caso di specie il TAR ha ritenuto che la domanda di condono fosse completa e che fosse pertanto maturato il silenzio assenso decorsi ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda, essendo irrilevanti, in quanto non previste dalla legge, le richieste di integrazione documentale formulate dal Comune) (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 18.05.2010 n. 1550 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAE' granitico l'orientamento giurisprudenziale in ordine al carattere vincolato, e non discrezionale, che connota l’attività sanzionatoria del Comune sull’attività edilizia abusiva; in particolare, il giudizio di difformità dell’intervento rispetto alla normativa urbanistica, che costituisce il presupposto dell’irrogazione delle sanzioni, non è affatto connotato da discrezionalità tecnica, ma integra un mero accertamento di fatto, sia pure condotto alla stregua di parametri tecnici.
E' alquanto infelice la modalità espositiva prescelta dal Comune per motivare le proprie determinazioni in ordine alle opere abusive de quibus: in particolare, riproducendo ex extenso i contenuti della relazione tecnica redatta in occasione del sopralluogo sul sito dell’intervento, l’Amministrazione ne ha riportato anche i passaggi in cui venivano usate formule ipotetiche o dubitative (“sembra predisposta…”, “potrebbero essere orientati…”), offrendo il destro all’odierna appellante per le doglianze con le quali ha lamentato l’assoluta incertezza della definizione dell’illecito contestato. E, in effetti, se l’uso di formule del tipo di quelle sopra richiamate è comprensibile in un verbale di sopralluogo, laddove l’organo accertante altro non fa che riportare le proprie valutazioni in ordine a quanto constatato (che deve comunque essere descritto in maniera precisa), altrettanto non è consentito in un ordine di demolizione, laddove l’Amministrazione è tenuta a individuare in modo certo gli abusi contestati al privato.

La Sezione reputa addirittura superfluo richiamare il granitico orientamento in ordine al carattere vincolato, e non discrezionale, che connota l’attività sanzionatoria del Comune sull’attività edilizia abusiva; in particolare, il giudizio di difformità dell’intervento rispetto alla normativa urbanistica (o, che è lo stesso, al titolo abilitativo rilasciato), che costituisce il presupposto dell’irrogazione delle sanzioni, non è affatto connotato da discrezionalità tecnica, ma integra un mero accertamento di fatto, sia pure condotto alla stregua di parametri tecnici (peraltro rigidamente predeterminati dalla normativa).
Ne discende che ben può il giudice verificare la correttezza di tale attività accertativa, non diversamente da quanto avviene allorché controlla l’esattezza di accertamenti tecnici condotti dalla p.a. in altri contesti (p.es. l’esattezza di una misurazione di distanze o di altezze).
Tanto premesso, nel caso di specie la Sezione condivide il giudizio espresso dal TAR, che ha reputato alquanto infelice la modalità espositiva prescelta dal Comune per motivare le proprie determinazioni in ordine alle opere de quibus: in particolare, riproducendo ex extenso i contenuti della relazione tecnica redatta in occasione del sopralluogo sul sito dell’intervento, l’Amministrazione ne ha riportato anche i passaggi in cui venivano usate formule ipotetiche o dubitative (“sembra predisposta…”, “potrebbero essere orientati…”), offrendo il destro all’odierna appellante per le doglianze con le quali ha lamentato l’assoluta incertezza della definizione dell’illecito contestato.
E, in effetti, se l’uso di formule del tipo di quelle sopra richiamate è comprensibile in un verbale di sopralluogo, laddove l’organo accertante altro non fa che riportare le proprie valutazioni in ordine a quanto constatato (che deve comunque essere descritto in maniera precisa), altrettanto non è consentito in un ordine di demolizione, laddove l’Amministrazione è tenuta a individuare in modo certo gli abusi contestati al privato (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 17.05.2010 n. 3126 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: E' granitico l'orientamento in ordine al carattere vincolato, e non discrezionale, che connota l’attività sanzionatoria del Comune sull’attività edilizia abusiva; in particolare, il giudizio di difformità dell’intervento rispetto alla normativa urbanistica, che costituisce il presupposto dell’irrogazione delle sanzioni, non è affatto connotato da discrezionalità tecnica, ma integra un mero accertamento di fatto, sia pure condotto alla stregua di parametri tecnici.
La Sezione reputa addirittura superfluo richiamare il granitico orientamento in ordine al carattere vincolato, e non discrezionale, che connota l’attività sanzionatoria del Comune sull’attività edilizia abusiva; in particolare, il giudizio di difformità dell’intervento rispetto alla normativa urbanistica (o, che è lo stesso, al titolo abilitativo rilasciato), che costituisce il presupposto dell’irrogazione delle sanzioni, non è affatto connotato da discrezionalità tecnica, ma integra un mero accertamento di fatto, sia pure condotto alla stregua di parametri tecnici (peraltro rigidamente predeterminati dalla normativa).
Ne discende che ben può il giudice verificare la correttezza di tale attività accertativa, non diversamente da quanto avviene allorché controlla l’esattezza di accertamenti tecnici condotti dalla p.a. in altri contesti (p.es. l’esattezza di una misurazione di distanze o di altezze).
Tanto premesso, nel caso di specie la Sezione condivide il giudizio espresso dal TAR, che ha reputato alquanto infelice la modalità espositiva prescelta dal Comune per motivare le proprie determinazioni in ordine alle opere de quibus: in particolare, riproducendo ex extenso i contenuti della relazione tecnica redatta in occasione del sopralluogo sul sito dell’intervento, l’Amministrazione ne ha riportato anche i passaggi in cui venivano usate formule ipotetiche o dubitative (“sembra predisposta…”, “potrebbero essere orientati…”), offrendo il destro all’odierna appellante per le doglianze con le quali ha lamentato l’assoluta incertezza della definizione dell’illecito contestato.
E, in effetti, se l’uso di formule del tipo di quelle sopra richiamate è comprensibile in un verbale di sopralluogo, laddove l’organo accertante altro non fa che riportare le proprie valutazioni in ordine a quanto constatato (che deve comunque essere descritto in maniera precisa), altrettanto non è consentito in un ordine di demolizione, laddove l’Amministrazione è tenuta a individuare in modo certo gli abusi contestati al privato.
Tuttavia, nella fattispecie da un lato non vi è motivo di dubitare della rispondenza al vero delle circostanze di fatto descritte nel citato verbale di sopralluogo, al di là della forma in cui sono esposte le successive valutazioni (e, difatti, parte appellante appunta le proprie critiche soprattutto su tali passaggi, senza invece riuscire –come meglio appresso si dirà– a confutare le predette circostanze di fatto, a fronte delle quali preferisce insistere nella tesi della rispondenza di quanto realizzato a quanto a suo tempo assentito); sotto altro profilo, come pure si dirà, il fatto stesso che l’istruttoria si sia conclusa con una misura ripristinatoria è sufficiente a dimostrare che il Comune abbia condiviso le valutazioni espresse in forma ipotetica dai funzionari accertatori, concludendo senz’altro nel senso dell’effettiva abusività dell’intervento.
Alla luce di ciò, deve ritenersi corretto l’operato del primo giudice, il quale ha ricostruito il percorso logico-argomentativo retrostante al provvedimento impugnato, sulla scorta del complesso documentale versato in atti, concludendo per la legittimità dell’operato del Comune al di là delle più volte richiamate incertezze e ambiguità formali (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 17.05.2010 n. 3126 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Abusi edilizi - Sanzione pecuniaria - Stima dell'Agenzia del Territorio - E' atto infraprocedimentale - Conseguenze - Onere di impugnabilità della stima - Non sussiste - Necessità di notifica all'Agenzia del Territorio - Non sussiste.
In materia di repressione di abusi edilizi, il provvedimento lesivo impugnabile dal privato è l'atto terminale che definisce il procedimento applicando la sanzione pecuniaria, mentre la relativa stima dell'Agenzia del territorio, ancorché conosciuta anticipatamente dall'interessato, ha carattere infraprocedimentale e non determina l'onere di impugnazione immediata: ne consegue che l'Agenzia del Territorio non è un contraddittore necessario al quale il ricorso debba essere notificato a pena di inammissibilità (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 17.05.2010 n. 1546 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

COMPETENZE GESTIONALI - EDILIZIA PRIVATA Ordine di demolizione - Sindaco - Incompetenza.
La previsione dell'art. 7, l. n. 47/1985 deve essere reinterpretata nel senso che agli organi politici non spettano compiti di gestione, ma soltanto competenze di tipo programmatico.
Non rientra, quindi, nella competenza del sindaco l'adozione di un provvedimento di demolizione di opere abusive, bensì in quelle del dirigente (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. IV, sentenza 17.05.2010 n. 1532 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: 1. Abusi edilizi - Opere su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità o destinate ad opere e spazi pubblici o ad interventi di edilizia residenziale pubblica - Intimazione di sgombero - Legittimità.
2. Abusi edilizi - Opere su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità o destinate ad opere e spazi pubblici o ad interventi di edilizia residenziale pubblica - Preventivo ordine di demolizione ed accertamento della relativa inottemperanza - Necessità - Non sussiste.

1. In caso di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica, l'intimazione di sgombero da parte del dirigente responsabile, ancorché non prevista dalla legge, non è illegittima, non avendo altro scopo che preavvisare l'interessato della imminente demolizione e porlo nella condizione di liberare spontaneamente i manufatti abusivi, nel proprio interesse, da persone e cose.
2. La demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi ex art. 27, comma 2, D.P.R. 380/2001, non richiede un preventivo ordine di demolizione e l'accertamento della relativa inottemperanza, dal momento che mira ad assicurare all'autorità di vigilanza strumenti tempestivi di intervento a tutela delle aree gravate da vincoli di inedificabilità (cfr. TAR Lazio, sent. n. 11295/2008) (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 17.05.2010 n. 1529 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Abusi edilizi - Ordinanza di sospensione lavori - Mancata notifica all'affittuario - Legittimità.
Il proprietario del terreno, responsabile dell'abuso, destinatario di relativa ordinanza di sospensione lavori non è legittimato a dedurre l'omessa notifica dell'atto a terzi: pertanto, il ricorrente, cui l'ordinanza sia stata ritualmente notificata come proprietario del terreno interessato dagli abusi edilizi, non ha titolo alcuno a dedurre l'omessa notificazione dell'ordinanza all'affittuario (cfr. TAR Milano, sent. n. 3657/2009) (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 17.05.2010 n. 1528 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAIl diritto di ottenere la riduzione in pristino di un immobile costruito senza il rispetto delle distanze legali non si estingue per il decorso del tempo ma subisce gli effetti dell'usucapione, in quanto quest’ultimo istituto può dar luogo all'acquisto di un contrario (e prevalente) diritto a mantenere la costruzione a distanza inferiore a quella legale.
La giurisprudenza equipara l'azione per il rispetto delle distanze legali a una negatoria servitutis (v. Cass. civ. Sez. II 21.10.2009 n. 22348) e precisa che il diritto di ottenere la riduzione in pristino di un immobile costruito senza il rispetto delle distanze legali non si estingue per il decorso del tempo ma subisce gli effetti dell'usucapione, in quanto quest’ultimo istituto può dar luogo all'acquisto di un contrario (e prevalente) diritto a mantenere la costruzione a distanza inferiore a quella legale (v. Cass. civ. Sez. II 07.09.2009 n. 19289).
Dunque da una parte non vi è un affidamento tutelabile dei destinatari della concessione, che hanno fuorviato il Comune, ma dall’altra non vi è più un affidamento tutelabile del terzo.
A questo punto solo un autonomo e attuale interesse pubblico potrebbe sostenere l’annullamento d’ufficio, ma tale interesse evidentemente non può essere costituito dal mero ripristino delle distanze minime dal confine, dove vengono in rilievo norme integrative del codice civile (v. Cass. civ. Sez. II 10.01.2006 n. 145) che tutelano primariamente la proprietà confinante. Quando i rapporti tra i privati a proposito dei confini hanno stabilmente assunto una diversa sistemazione è preclusa all’amministrazione la possibilità di intervenire per il ripristino della legalità.
Sarebbero necessari altri interessi pubblici (ad esempio di natura igienico-sanitaria o collegati alla sicurezza collettiva) ma di questi non è fornita alcuna puntuale dimostrazione
(TAR Lombardia-Brescia, Sez. I, sentenza 14.05.2010 n. 1733 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Sanzioni amministrative-pecuniarie (D.P.R. 380/2001 – L. 689/1981).
È posto il quesito se alle sanzioni amministrative pecuniarie comminate ai sensi del Testo unico in materia Edilizia (D.P.R. 380/2001) sia applicabile il pagamento in misura ridotta regolato dalla Legge 689/1981 (Regione Piemonte, parere n. 21/2010 - link a www.regione.piemonte.it).

EDILIZIA PRIVATA Illegittimità dell'ordinanza di demolizione emanata successivamente alla domanda di sanatoria.
L'Amministrazione, una volta accertata l'illegittimità di una determinata situazione di fatto è vincolata a verificare, prima di procedere all'adozione dei conseguenti provvedimenti sanzionatori, la fondatezza delle istanze dei privati finalizzate ad ottenere il rilascio di provvedimenti di sanatoria.
E', pertanto, illegittima l'ordinanza di demolizione di manufatto abusivo resa successivamente alla presentazione della domanda di sanatoria (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. IV, sentenza 11.05.2010 n. 1457 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: 1. Diniego di sanatoria - Classificazione giuridica delle strutture - Attività edilizia libera ex art. 33 L.R. n. 12/2005 - Serre - Titolo abilitativo - Legittimità.
2. Diniego di sanatoria - Fascia di rispetto cimiteriale - Art. 38 R.D. n. 1265/1934 - Inedificabilità ex lege - Motivazione - Legittimità.
3. Ordine di demolizione - Notifica all'affittuaria responsabile dell'abuso - Mancata notifica al proprietario dell'area - Carenza di interesse - Inammissibilità.

1. Per quanto la L.R. n. 12/2005 non detti prescrizioni analitiche circa le dimensioni delle coperture stagionali di cui all'art. 33 della stessa legge, ragioni di ordine sistematico e letterale, inducono alla conclusione che debba trattarsi di dimensioni tutto sommato contenute, essendo tali opere destinate alla protezione delle colture e dei piccoli animali -da allevare all'aria aperta-, quindi con dimensioni compatibili con la sola funzione di protezione e non con altre funzioni, quali l'accesso delle persone o l'esercizio nella struttura di attività commerciali di vendita, tali da non avere impatto sul territorio, impatto che sarebbe incompatibile con il regime di totale liberalizzazione dell'attività edilizia di cui al c. 2 dello stesso art. 33 L.R. n. 12/2005.
Pertanto, in assenza sia del carattere di semplice copertura che di quello di stagionalità richiesti dall'art. 33 L.R. n. 12/2005, risulta corretta la classificazione giuridica assunta dal Comune che ritiene le strutture di cui è causa "serre" e come tali, allorché soddisfino stabilmente le esigenze di esercizio dell'impresa agricola e siano destinate ad una indeterminata permanenza, necessitanti il rilascio di un permesso di costruire.
2. Le disposizioni sulla fascia di rispetto cimiteriale sono dettate da ragioni di ordine pubblico, sia di carattere igienico-sanitario sia di rispetto della sacralità dei luoghi di sepoltura, per cui il vincolo cimiteriale costituisce un'ipotesi di inedificabilità ex lege, destinata a prevalere su eventuali disposizioni difformi degli strumenti urbanistici generali.
Di conseguenza, in caso di opere abusive collocate in zona cimiteriale, il diniego di sanatoria non deve necessariamente, al fine dell'assolvimento dell'obbligo di motivazione dell'atto amministrativo, effettuare una comparazione fra le opere realizzate ed i valori salvaguardati dal vincolo essendo sufficiente quest'ultimo.
3. La censura di illegittimità dell'ingiunzione a demolire, in quanto rivolta contro l'affittuaria dell'area e non contro i proprietari, è infondata, se non addirittura inammissibile, non riuscendosi a comprendere quale interesse abbia la ricorrente affittuaria a lamentare la mancata notifica del provvedimento ad un soggetto giuridicamente distinto dalla stessa, che dovrebbe semmai essere fatto valere dai proprietari e non dall'esponente, la quale ha in ogni caso realizzato le opere abusive ed è quindi giuridicamente obbligata a demolirle, quale "responsabile del'abuso", indipendentemente da eventuali irregolarità della notificazione dell'ingiunzione a demolire (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 05.05.2010 n. 1234 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: La sanzione pecuniaria per interventi ristrutturativi (abusivi) risulta essere misura eccezionale, alternativa alla demolizione solo ove risulti l'impossibilità del ripristino. Detta impossibilità può essere rilevata d'ufficio o fatta valere dall'interessato, ma comunque in una fase successiva all'ingiunzione, a carattere diffidatorio, che precede l'ordine di demolizione (quest'ultimo da emettere sulla base di specifici accertamenti dell'ufficio tecnico comunale, chiamato ad intervenire nella fase esecutiva sia in relazione all’applicazione dell’art. 34, comma 2, D.P.R. 380/2001.
L’impossibilità di ripristino dello stato dei luoghi alcuna valenza può avere quanto alle opere oggetto dell’ingiunzione di demolizione di cui all’ordinanza n. 891 del 2007, posto che l’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 non contempla al riguardo l’irrogazione di una sanzione pecuniaria alternativa rispetto all’ingiunzione di demolizione (TAR Campania Napoli, sez. VII, 05.06.2008, n. 5244) e che, pertanto, la stessa non può trovare applicazione rispetto agli interventi, come quello in esame, caratterizzato dalla mancanza, rispetto alla sopraelevazione abusiva, di qualsiasi titolo abilitante all’edificazione (TAR Campania Napoli, sez. VII, 04.04.2008, n. 1883; TAR Campania Napoli, sez. VII, 28.12.2007, n. 16550).
La valutazione della possibilità o meno del ripristino deve infatti essere compiuta, ad opera dell’ufficio tecnico comunale, in sede di esecuzione dell’ingiunzione di demolizione.
La correttezza di siffatta conclusione si evince infatti da una lettura del combinato disposto dei primi due commi dell’art. 33 D.P.R. 380/2001 a mente dei quali “gli interventi e le opere di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 10, comma 1, eseguiti in assenza di permesso o in totale difformità da esso, sono rimossi ovvero demoliti e gli edifici sono resi conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistico-edilizi entro il congruo termine stabilito dal dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale con propria ordinanza, decorso il quale l'ordinanza stessa è eseguita a cura del comune e a spese dei responsabili dell'abuso. Qualora, sulla base di motivato accertamento dell'ufficio tecnico comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, il dirigente o il responsabile dell’ufficio irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento di valore dell'immobile, conseguente alla realizzazione delle opere, determinato, con riferimento alla data di ultimazione dei lavori, in base ai criteri previsti dalla legge 27.07.1978, n. 392 e con riferimento all'ultimo costo di produzione determinato con decreto ministeriale, aggiornato alla data di esecuzione dell'abuso, sulla base dell'indice ISTAT del costo di costruzione, con la esclusione, per i comuni non tenuti all'applicazione della legge medesima, del parametro relativo all'ubicazione e con l'equiparazione alla categoria A/1 delle categorie non comprese nell'articolo 16 della medesima legge. Per gli edifici adibiti ad uso diverso da quello di abitazione la sanzione è pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile, determinato a cura dell'agenzia del territorio”.
Detta conclusione risulta condivisa peraltro anche da una parte delle giurisprudenza, sia in relazione all’applicazione dell’art. 33, comma 2, d.p.r. 380/2001 (cfr. TAR Lazio Roma, sez. I, 17.04.2007, n. 3327 secondo cui “la sanzione pecuniaria per interventi ristrutturativi risulta essere misura eccezionale, alternativa alla demolizione solo ove risulti l'impossibilità del ripristino. Detta impossibilità può essere rilevata d'ufficio o fatta valere dall'interessato, ma comunque in una fase successiva all'ingiunzione, a carattere diffidatorio, che precede l'ordine di demolizione (quest'ultimo da emettere sulla base di specifici accertamenti dell'ufficio tecnico comunale, chiamato ad intervenire nella fase esecutiva (cfr. in tal senso TAR Lombardia, Brescia, 09.12.2002, n. 2213), sia in relazione all’applicazione dell’art. 34, comma 2, D.P.R. 380/2001 (Consiglio Stato, sez. V, 21.05.1999, n. 587; TAR Campania Napoli, sez. VII, 05.06.2008, n. 5244)"
(TAR Campania-Napoli, Sez. IV, sentenza 04.05.2010 n. 2501 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA 1. Permesso di costruire giudizialmente sospeso - Lavori parzialmente eseguiti - Nuovo titolo edilizio - Violazione procedura di cui all'art. 36 D.P.R. n. 380/2001 - Art. 21-octies L. n. 241/1990 - Non sussiste.
2. Permesso di costruire giudizialmente sospeso - Prosecuzione lavori - Istanza risarcimento del danno - Condotta di soggetti privati - Incompetenza.

1. In un'ottica di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa ed in applicazione della fattispecie dell'art. 21-octies L. n. 241/1990, risulta legittima la scelta dell'Amministrazione di rilasciare un nuovo permesso di costruire, pur in presenza di lavori già effettuati, vista la loro accertata conformità urbanistica (in quanto le opere già eseguite in attuazione del precedente permesso di costruire giudizialmente sospeso sarebbero in ogni modo suscettibili di sanatoria) in quanto, una soluzione differente, quale il diniego del nuovo permesso e la richiesta di accertamento di conformità per i lavori eseguiti avrebbe portato al medesimo risultato di quello attuale, attraverso un primo provvedimento di sanatoria ed il successivo rilascio del permesso di costruire dal contenuto conforme a quello impugnato.
2. Un'istanza risarcitoria per danni che paiono attenere non al comportamento illegittimo dell'Amministrazione comunale, i cui atti sono stati sospesi dal giudice, quanto alla condotta di soggetti privati che avrebbero proseguito nei lavori edilizi nonostante la sospensione dell'efficacia del titolo a costruire, è sottratta totalmente alla giurisdizione del tribunale amministrativo che può conoscere esclusivamente di controversie in cui almeno una delle parti sia un'amministrazione pubblica o un soggetto alla stessa equiparato (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 04.05.2010 n. 1220 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

aprile 2010

EDILIZIA PRIVATA Quesito 9 - Quanto alla sottrazione, per l'armadietto di alluminio situato sul balcone, alle sanzioni di cui all'art. 33 del D.P.R. n. 380/2001 (Geometra Orobico n. 2/2010).

EDILIZIA PRIVATA Quesito 8 - Quanto all'inapplicabilità della procedura di accertamento di conformità di cui all'art. 36 D.P.R. n. 380/2001, al caso di opere realizzate in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali) (Geometra Orobico n. 2/2010).

EDILIZIA PRIVATA: Sulla variazione d'uso, senza opere, della destinazione di un terreno in contrasto con le norme igienico-sanitarie.
L’eventuale possibilità di qualificare l’uso del terreno -per cui è causa- come mutamento di destinazione di uso senza opere non comporta di per sé che la sanzione pecuniaria prevista dalla legge per tale abuso sia l’unica applicabile, così come sostenuto dalla difesa della parte ricorrente.
Tale conseguenza sarebbe esclusa comunque ai sensi della normativa nazionale, in quanto per gli articoli 31 e 32 del T.U. 380/2001 un mutamento di destinazione d’uso comporterebbe pur sempre una variazione essenziale, soggetta a rimessione in pristino attraverso la cessazione dell’attività vietata: così per tutte in giurisprudenza sul principio TAR Liguria, sez. I, 29.10.2008 n. 1862.
Si deve poi, comunque, considerare la disciplina del cambio di destinazione d’uso senza opere così come risulta dalla l.r. Lombardia 11.03.2005 n. 12.
All’art. 52 di essa si prevede che i “mutamenti di destinazione d'uso di immobili non comportanti la realizzazione di opere edilizie, purché conformi alle previsioni urbanistiche comunali ed alla normativa igienico-sanitaria” si possono lecitamente realizzare con semplice comunicazione all’ente; all’art. 53 si prevede poi una sanzione per il mutamento di destinazione senz’opere illegittimo: ”Qualora il mutamento di destinazione d'uso senza opere edilizie, ancorché comunicato ai sensi dell'articolo 52, comma 2, risulti in difformità dalle vigenti previsioni urbanistiche comunali, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria…”.
Tale sanzione però non è esaustiva, anche a prescindere da quanto sancito dalla normativa nazionale di cui al § precedente, perché non prevede il caso, del tutto possibile e verificatosi nella specie, in cui l’asserito mutamento, oltre che non conforme alla normativa urbanistica, risulti in aggiunta contrario anche alle norme igienico sanitarie.
In tale ultimo caso, secondo logica, la sanzione non potrebbe essere comunque che quella della cessazione dell’attività e della rimessione in pristino, perché altrimenti –sempre beninteso prescindendo dalla normativa nazionale- si ingenererebbe il paradosso per cui qualsiasi attività vietata per ragioni di igiene e salute pubblica si potrebbe liberamente proseguire, al solo prezzo di una sanzione pecuniaria, ove essa configurasse mutamento di uso senza opere di un qualsiasi immobile, mentre si potrebbe inibire se posta in essere occasionalmente come uso di fatto, ovvero in una fattispecie oggettivamente meno grave (TAR Lombardia-Brescia, Sez. II, sentenza 30.04.2010 n. 1658 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAL'ordine di demolizione deve seguire automaticamente all'accertamento dell'illecito, senza la necessità di una preventiva notifica della diffida a demolire e senza alcun margine per valutazioni discrezionali.
E' inammissibile il ricorso proposto avverso il verbale di accertamento dell'inottemperanza alla precedente ingiunzione di demolizione di opere edilizie abusive, redatto dal personale della Polizia Municipale, in quanto il suddetto atto ha valore endoprocedimentale ed efficacia meramente dichiarativa delle operazioni effettuate.
La circostanza che nel verbale di accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione ex art. 7 l. 28.02.1985 n. 47 sia stata omessa l'individuazione dell'area da acquisire al patrimonio comunale non comporta l'illegittimità dell'accertamento ma soltanto l'impossibilità, per il Comune, di procedere alla immissione nel possesso e alla trascrizione nei registri immobiliari, in quanto, in mancanza di espressa previsione legislativa, nulla vieta che il comune possa procedere, in un secondo tempo, all'individuazione dell'area oggetto di acquisizione ai fini dell'immissione nel possesso e della trascrizione.

La consolidata giurisprudenza ha, da tempo, chiarito che il termine di cui all'art. 4 della l. 28.02.1985 n. 47 definisce solo l’ambito della legale durata del provvedimento di sospensione dei lavori. Pertanto, una volta scaduto detto termine, la sospensione dei lavori non ha più efficacia; ma ciò non comporta affatto che il Comune perda il potere di adottare i provvedimenti repressivi della violazione edilizia perpetrata.
La giurisprudenza (cfr. TAR Campania, Sez. IV, 12.04.2005 n. 3780 e Sez. III, 01.12.2008 n. 20721) ha evidenziato che lo specifico presupposto che differenzia il procedimento sanzionatorio previsto dall’art. 4 l. n. 47 del 1985 (ora art. 31 del TU dell'edilizia), rispetto a quello ex art. 7 della stessa legge (ora l'art. 27 del TU dell'edilizia) va rinvenuto -sul presupposto della localizzazione delle opere abusive su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità, ovvero destinate ad opere e spazi pubblici o ad interventi di edilizia residenziale pubblica- nella necessità di reintegrare con immediatezza il bene protetto, pregiudicato dall'abusivo intervento edilizio.
Ne consegue che in tal caso l'ordine di demolizione deve seguire automaticamente all'accertamento dell'illecito, senza la necessità di una preventiva notifica della diffida a demolire e senza alcun margine per valutazioni discrezionali (anche in ordine alla scelta se procedere alla demolizione o unicamente alla acquisizione al patrimonio dell'ente), al fine di impedire che il trascorrere del tempo determini il consolidarsi di situazioni soggettive che potrebbero impedire l'applicazione della sanzione ripristinatoria
E' inammissibile il ricorso proposto avverso il verbale di accertamento dell'inottemperanza alla precedente ingiunzione di demolizione di opere edilizie abusive, redatto dal personale della Polizia Municipale, in quanto il suddetto atto ha valore endoprocedimentale ed efficacia meramente dichiarativa delle operazioni effettuate (cfr. ex multis: TAR Campania, Sez. VII, 16.12.2009 n. 8816).
La giurisprudenza ha rilevato che la circostanza che nel verbale di accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione ex art. 7 l. 28.02.1985 n. 47 sia stata omessa l'individuazione dell'area da acquisire al patrimonio comunale non comporta l'illegittimità dell'accertamento ma soltanto l'impossibilità, per il Comune, di procedere alla immissione nel possesso e alla trascrizione nei registri immobiliari, in quanto, in mancanza di espressa previsione legislativa, nulla vieta che il comune possa procedere, in un secondo tempo, all'individuazione dell'area oggetto di acquisizione ai fini dell'immissione nel possesso e della trascrizione (cfr. (TAR Sicilia, sez. II, 10.05.2007 n. 1334, TAR Lazio Latina, 18.02.1992 n. 102)
(TAR Lombardia-Brescia, Sez. I, sentenza 30.04.2010 n. 1626 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Abuso edilizio - Sanatoria - Mutamenti di destinazione d'uso senza opere - Art. 32, comma 27, D.L. n. 269/2001 - Vincolo a carattere relativo - Art. 32 L. n. 47/1985 - Mutamenti di destinazione d'uso meramente funzionali - Possibilità di sanatoria - Sussiste, previo riconoscimento di compatibilità con il vincolo da parte dall'Autorità competente.
Il rinvio operato dall'art. 32, comma 27, D.L. n. 269/2001 all'art. 32 L. n. 47/1985 (che disciplina le ipotesi di abuso in presenza di vincolo a carattere relativo, superabili cioè sulla base di un giudizio di compatibilità con il vincolo) e la preclusione della sanatoria per le opere abusive realizzate su immobili soggetti a vincolo monumentale inducono a ritenere che gli interventi abusivi realizzati senza opere (come i mutamenti di destinazione d'uso meramente funzionali) sono suscettibili di sanatoria quante volte siano dalla competente autorità riconosciuti compatibili con il vincolo gravante sull'immobile (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 30.04.2010 n. 1213 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAPer rigettare un'istanza di condono edilizio è legittima una motivazione anche succinta, in quanto l’onere motivazionale può essere assolto mediante l’individuazione, nell’opera abusiva, di caratteristiche che ne impediscono il corretto inserimento nella zona oggetto di specifica tutela.
Il legislatore non impone all’Ente pubblico l’obbligo di indicare le prescrizioni tese a rendere l’intervento compatibile con il paesaggio tutelato. Non sussiste cioè a carico del Comune l’obbligo di proporre misure idonee ad assicurare un corretto inserimento dell’abuso edilizio nel contesto paesaggistico di riferimento, dovendo l’autorità adita limitarsi a valutare l’opera così come è, ed essendo semmai compito del privato interessato proporre con l’istanza di condono misure funzionali a ridimensionare l’impatto visivo dell’opera stessa.
L’atto impugnato, con il quale il Comune di Firenze -comunicando il parere contrario della commissione edilizia integrata- oppone un sostanziale diniego al rilascio del titolo edilizio richiesto, specifica la motivazione espressa dalla commissione stessa (“i materiali e le caratteristiche costruttive, aventi natura di temporaneità e prive di ogni intento di decoro, sono incompatibili con la tutela dei valori estetici tradizionali del luogo”).
Pertanto, sia pure in modo sintetico, l’amministrazione ha indicato gli elementi in base ai quali il manufatto è stato ritenuto incompatibile con il vincolo paesaggistico.
Del resto, la giurisprudenza amministrativa ha più volte statuito che è legittima una motivazione anche succinta, in quanto l’onere motivazionale può essere assolto mediante l’individuazione, nell’opera abusiva, di caratteristiche che ne impediscono il corretto inserimento nella zona oggetto di specifica tutela (Tar Toscana, III, 27/11/2006, n. 6052; Tar Campania, Napoli, VI, 04/08/2008, n. 9718).
Inoltre il legislatore non impone all’Ente pubblico l’obbligo di indicare le prescrizioni tese a rendere l’intervento compatibile con il paesaggio tutelato (Tar Toscana, III, 27/11/2006, n. 6052; Tar Campania, Napoli, IV, 13/06/2007, n. 6142). Non sussiste cioè a carico del Comune l’obbligo di proporre misure idonee ad assicurare un corretto inserimento dell’abuso edilizio nel contesto paesaggistico di riferimento, dovendo l’autorità adita limitarsi a valutare l’opera così come è, ed essendo semmai compito del privato interessato proporre con l’istanza di condono misure funzionali a ridimensionare l’impatto visivo dell’opera stessa.
Né rileva l’epoca remota di realizzazione dell’abuso, in quanto l’interesse del privato è necessariamente recessivo rispetto all’interesse sotteso all’apposizione del vincolo paesaggistico, valorizzato dall’art. 9 della Costituzione (TAR Toscana, Sez. III, sentenza 30.04.2010 n. 1190 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Artt. 32, D.L. n. 269/2003 e 32, L. n. 47/1985 - Immobili soggetti a vincolo monumentale - Intervento abusivo senza opere - Sanabilità - Sussiste, se riconosciuto compatibile con il vincolo gravante sull'immobile dalla competente autorità.
Il rinvio operato dall'art. 32, comma 27, del D.L. n. 269/2003 all'art. 32 della legge n. 47/1985 (che disciplina le ipotesi di abuso in presenza di vincoli a carattere relativo, superabili cioè sulla base di un giudizio di compatibilità col vincolo) e la preclusione della sanatoria per le opere abusive realizzate su immobili soggetti a vincolo monumentale inducono a ritenere che gli interventi abusivi realizzati senza opere (come i mutamenti di destinazione d'uso meramente funzionali) sono suscettibili di sanatoria quante volte siano dalla competente autorità riconosciuti compatibili con il vincolo gravante sull'immobile (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 29.04.2010 n. 1184 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: 1. Art. 36, D.P.R. n. 380/2001 - Istanza di accertamento di conformità - Ordine di demolizione precedentemente adottato - Efficacia - Non sussiste - Obbligo di esame dell'istanza di sanatoria - Sussiste - Rigetto della domanda di sanatoria - Obbligo di emettere un nuovo ordine di demolizione - Sussiste - Inefficacia dell'originaria ingiunzione a demolire - Sussiste.
2. Opera abusiva - Doverosità della demolizione per la P.A. - Sussiste - Potere pubblico di vigilanza sull'attività edilizia - Prescrizione o decadenza - Non sussistono.

1. La presentazione di istanza di accertamento di conformità (c.d. sanatoria), ai sensi dell'art. 36 del DPR 380/2001, priva di ogni efficacia l'ordine di demolizione precedentemente adottato dall'Amministrazione, in quanto quest'ultima è obbligata ad esaminare l'istanza di sanatoria, adottando di conseguenza un nuovo provvedimento.
In caso di rigetto della domanda di sanatoria, la stessa Amministrazione dovrà poi porre in essere un nuovo ordine di demolizione, contro il quale potrà essere proposto un ulteriore gravame, avendo perso infatti ogni efficacia l'originaria ingiunzione a demolire.
2. La doverosità, per l'Amministrazione, della demolizione di un'opera abusiva non viene meno per effetto del decorso del tempo, visto che il potere pubblico di vigilanza sull'attività edilizia non è soggetto né a prescrizione né a decadenza (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 29.04.2010 n. 1183 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Ordinanza di sgombero - Termine adeguato - Immobile acquisito al patrimonio comunale - Proroga per assegnazione casa popolare - Non sussiste.
L'assegnazione di un termine ristretto per lo sgombero non costituisce di per sé ragione di illegittimità dell'ordinanza considerando la durata dell'occupazione e la posizione del ricorrente che, in seguito all'acquisizione dell'immobile al patrimonio comunale, è quella di occupante senza titolo.
Il ricorrente peraltro, pur potendo chiedere una proroga del termine per meritevoli esigenze, non ha titolo a pretendere che lo sgombero e la demolizione delle opere abusive (risultato di reiterate violazioni edilizie a lui imputabili) siano subordinati all'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, e cioè al soddisfacimento di una pretesa che deve essere avanzata e perseguita nell'osservanza della normativa di settore (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 29.04.2010 n. 1182 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: 1. Permesso di costruire in sanatoria - Titolo per richiederlo - Accertamento da parte dell'Amministrazione - Ulteriori accertamenti - Non competono.
2. Permesso di costruire in sanatoria - Contenuto ed effetti - Violazione norme edilizie - Art. 872 c.c. - Salvezza dei diritti dei terzi - Tutela nelle sedi opportune.

1. Il Comune ha l'obbligo, nel corso dell'istruttoria sul rilascio del permesso di costruire in sanatoria, di verificare che esista un titolo per intervenire sull'immobile per il quale è richiesto il permesso edilizio e che quindi, ex art. 11 D.P.R. n. 380/2001, questo sia rilasciato al proprietario dell'area o a chi abbia titolo per richiederlo.
L'Amministrazione non è tuttavia tenuta a compiere complesse ricognizioni giuridico-documentali o accertamenti in ordine a eventuali pretese che potrebbero essere avanzate da soggetti estranei al rapporto concessorio, e, segnatamente, ad accertare l'esistenza di difformità tra la situazione di fatto e quanto risultante dalla mappa catastale, per verificare gli esatti confini tra i mappali di proprietà della ricorrente e quelli del richiedente il titolo edilizio.
2. Il permesso di costruire è un atto amministrativo che rende legittima l'attività edilizia nell'ordinamento pubblicistico e regola il rapporto che in relazione a quell'attività si pone in essere tra l'autorità amministrativa che lo emette ed il soggetto a favore del quale è emesso, ma non attribuisce a favore di tale soggetto diritti soggettivi conseguenti all'attività stessa, la cui titolarità deve essere verificata alla stregua della disciplina comune, con le consentite integrazioni della normativa speciale di cui all'art. 872 c.c. ed alla norme da esso richiamate.
Conseguentemente il permesso di costruire in sanatoria impugnato non pregiudica i diritti della ricorrente (nella specie il diritto di proprietà su parte dell'area su cui insistono le opere assentite) per la tutela dei quali dovrà agire nelle opportune sedi (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 28.04.2010 n. 1168 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Ordinanza di demolizione - Avviso di avvio del procedimento - Contributo partecipativo degli interessati - Mancanza della comunicazione ex art. 7 L. n. 241/90 - Illegittimità.
Sebbene, di regola, l'adozione di un provvedimento demolitorio non deve essere necessariamente preceduta dalla comunicazione di avviso ex art. 7 L. n. 241/1990, attesa la natura vincolata del potere sanzionatorio degli abusi edilizi, nel caso in cui il contributo partecipativo delle ricorrenti avrebbe potuto determinare un esito diverso, e ciò in considerazione del coinvolgimento nelle operazioni di verifica solamente di una delle parte interessate, delle incertezze nella individuazione della provenienza dell'opera e del suo reale posizionamento, risulta illegittimo l'ordine di demolizione adottato in assenza dell'avviso di avvio del procedimento (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 28.04.2010 n. 1166 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Non sussiste l'obbligo di comunicare l'inizio del procedimento per la diffida a demolire, in considerazione del carattere vincolato del provvedimento sanzionatorio.
In relazione a provvedimenti di demolizione di opere abusive, l'obbligo di motivazione è da intendere nella sua essenzialità ovvero è da intendere assolto con l'indicazione dei meri presupposti di fatto (constatazione dell'esecuzione di opere edilizie in difformità del permesso di costruire o in assenza del medesimo), che poi determinano l'applicazione dovuta delle misure ripristinatorie previste (cfr. nei termini da ultimo TAR Lazio Roma, Sez. I-quater, 16-11-2009, n. 11163) e che, considerando la natura di atto dovuto e vincolato dell'ordinanza di demolizione, l'obbligo della motivazione -inteso nella sua essenzialità, senza inutili e fuorvianti formalismi- è sufficientemente assolto con l'indicazione, anche "per relationem", dei presupposti di fatto ("id est", verbali di contravvenzione, individuazione dettagliata delle opere abusive) attraverso i quali sia comunque possibile ricostruire l'"iter" logico seguito dall'amministrazione ed al giudice, per tale via, di esercitare il proprio sindacato di legittimità.
Secondo un principio giurisprudenziale oramai consolidato nella materia, “Non sussiste l'obbligo di comunicare l'inizio del procedimento per la diffida a demolire, in considerazione del carattere vincolato del provvedimento sanzionatorio” (cfr. nei termini TAR Lazio Roma Sez. II, 08-02-2006, n. 902).
Peraltro “Non si deve ritenere viziata, per violazione dell'art. 7 L. n. 241/1990, l'ordinanza di demolizione, quando essa sia stata adottata all'esito di un procedimento innescato dall'istanza di condono delle opere realizzate senza concessione da parte ricorrente” (Cons. di Stato, Sez. IV, 12.09.2007, n. 4827).
Comunque, sebbene la disciplina ex comma 2 dell'art. 21-octies, co. 2, della l. n. 241/1990, introdotto dalla legge n. 15/2005, avendo carattere processuale, è immediatamente applicabile alle controversie pendenti (TAR Lazio Roma Sez. I, 06.06.2005, n. 6358), il provvedimento comunale di ingiunzione della demolizione delle opere edilizie abusive, adottato in difetto della previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 l. n. 241/1990, deve ritenersi annullabile solo se, per la natura vincolata dell'atto, non sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato
(TAR Lazio-Roma, Sez. II-ter, sentenza 26.04.2010 n. 8493 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: 1. Ordinanza di demolizione - Permesso di costruire in sanatoria - Contraddittorietà - Illegittimità.
2. Ordinanza di demolizione - Individuazione dell'abuso - Genericità - Carenza di motivazione - Illegittimità.

1. L'ordinanza impugnata che ordina la demolizione di opere che sono già state sanate, in quanto ricomprese in una delle tavole allegata alla domanda di permesso di costruire in sanatoria, è illegittima per contraddittorietà con il precedente permesso in sanatoria, ed in quanto adottata senza il previo annullamento parziale del permesso in sanatoria già rilasciato.
2. La natura sanzionatoria dell'atto recante la demolizione e la riduzione in pristino postula la necessità che l'Amministrazione competente abbia accertato compiutamente in tutti i suoi elementi l'illecito edilizio compiuto dal soggetto destinatario del provvedimento, mentre il generico riferimento alla non sanabilità delle opere, in assenza di ulteriori specificazioni in ordine all'entità ed alla esatta individuazione delle stesse, rende insufficientemente motivata la prescrizione demolitoria impugnata (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 26.04.2010 n. 1148 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Adozione del provvedimento di demolizione - Natura - Atto dovuto - Motivazione - Limiti - Interesse pubblico alla rimozione dell’abuso.
In materia urbanistica, il presupposto per l'adozione dell'ordine di demolizione di opere edilizie abusive è soltanto la constatata esecuzione dell'opera in difformità dalla concessione o in assenza della medesima, con la conseguenza che tale provvedimento, ove ricorrano i predetti requisiti, è atto dovuto ed è sufficientemente motivato con l'affermazione dell'accertata abusività dell'opera, essendo "in re ipsa" l'interesse pubblico alla sua rimozione (TAR Veneto, Sez. II, sentenza 23.04.2010 n. 1550 - link a www.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATA: La sanatoria ex art. 36 DPR 380/2001 presuppone la doppia conformità: alla disciplina vigente al momento della realizzazione dell'abuso ed a quella al momento della presentazione dell'istanza di sanatoria.
L'istituto dell'accertamento di conformità, previsto dall’art. 36, DPR 380/2001 è diretto a sanare le opere solo formalmente abusive, in quanto eseguite senza titolo abilitativo, ma comunque conformi alla disciplina urbanistica applicabile per l'area su cui sorgono individuata in base ad un duplice parametro temporale.
In virtù di tale parametro quanto edificato deve risultare conforme alla disciplina vigente al momento della loro realizzazione e a quella al momento della presentazione dell'istanza di sanatoria: c.d. principio della doppia conformità (TAR Puglia-Lecce, Sez. III, sentenza 22.04.2010 n. 985 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

URBANISTICA: Lottizzazione abusiva - Lottizzazione materiale - Lottizzazione cartolare - Bene giuridico protetto dall’ordinamento - Ordinata pianificazione urbanistica - Controllo effettivo del territorio - Art. 18 L. n. 47/1985.
L’art. 18 della legge 28.02.1985, n. 47 disciplina due differenti ipotesi di lottizzazione abusiva, la prima, c.d. materiale, relativa all'inizio della realizzazione di opere che comportano la trasformazione urbanistica ed edilizia dei terreni, sia in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici,o di leggi statali o regionali, sia in assenza della prescritta autorizzazione; la seconda, c.d. formale (o cartolare), che si ha allorquando, pur non essendo ancora avvenuta una trasformazione lottizzatoria di carattere materiale, se ne sono già realizzati i presupposti con il frazionamento e la vendita del terreno in lotti che per le specifiche caratteristiche, quali la dimensione, la natura del terreno, la destinazione urbanistica, l'ubicazione e la previsione di opere urbanistiche, o per altri elementi riferiti agli acquirenti, evidenzino in modo non equivoco la idoneità all'uso edificatorio.
Ne consegue che il bene giuridico protetto dall'ordinamento non è solo quello dell'ordinata pianificazione urbanistica e del corretto uso del territorio, ma anche quello dell'effettivo controllo del territorio da parte del soggetto titolare della relativa funzione.
Lottizzazione abusiva - Elementi - Frazionamento cartolare - Destinazione a scopo edificatorio degli atti posti in essere - Elementi indiziari - Sufficienza di un unico indizio - Art. 18 L. n. 47/1985.
Per integrare l'ipotesi di lottizzazione abusiva è sufficiente il solo fatto che le opere o il frazionamento fondiario siano stati realizzati in assenza di uno strumento urbanistico attuativo o di un piano di lottizzazione convenzionato (Consiglio di Stato sez. V, 26.03.1996, n. 301).
Segnatamente, per quanto concerne il frazionamento "cartolare", seppure è necessario che l’accertamento del presupposto di cui all’articolo 18 legge 28.02.1985, n. 47 comporti una ricostruzione di un quadro indiziario sulla scorta degli elementi indicati nella norma, dalla quale sia possibile desumere in maniera non equivoca "la destinazione a scopo edificatorio" degli atti posti in essere dalle parti (Consiglio di Stato, sez. V, 20.10.2004, n. 6810), è sufficiente che lo scopo edificatorio emerga anche da un solo indizio (Consiglio di Stato, sez. V, 14.05.2004, n. 3136; IV n. 3531 del 30.06.2005; n. 6060 del 11.10.2006) (TAR Campania-Salerno, Sez. II, sentenza 16.04.2010 n. 3936 - link a www.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATASul ripristino dello stato dei luoghi nel caso di abuso edilizio in zona paesaggisticamente vincolata.
In generale, l’interesse pubblico al ripristino dello stato dei luoghi (nel caso di abusi edilizi in zona paesaggisticamente vincolata) è in re ipsa poiché “la straordinaria importanza della tutela reale dei beni paesaggistici ed ambientali” (cfr., C. Cost. ord.za 12/20.12.2007 nr. 439 nonché C.Cost. 07.11.2007 nr. 367 sul valore primario ed assoluto del paesaggio) "elide, in radice, qualsivoglia doglianza circa la pretesa non proporzionalità della sanzione ablativa” (Tar Campania, questa sezione sesta, sentenza n. 4844/2008), fermo comunque che, in presenza della operata qualificazione delle opere realizzate e non rilasciabile a sanatoria il titolo abilitativo paesaggistico, alcuno spazio era comunque rinvenibile per far luogo alla sola sanzione pecuniaria (TAR Campania-Napoli, Sez. VI, sentenza 14.04.2010 n. 1973 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: 1. Ingiunzione di demolizione opere edilizie abusive - Esecuzione dell'opera in totale difformità dalla concessione o in assenza della medesima.
2. Carattere vincolato dell'atto di demolizione - inconsistenza della violazione dell'art. 7, L. 241/1990.
3. Impugnazione giurisdizionale di un provvedimento amministrativo che rimetta in discussione la legittimità del provvedimento definitivo presupposto, divenuto inoppugnabile - Inammissibile.

1. In materia urbanistica, il presupposto per l'adozione dell'ingiunzione di demolizione delle opere edilizie abusive è soltanto la constatata esecuzione dell'opera in totale difformità della concessione o in assenza della medesima, con la conseguenza che tale provvedimento, ove ricorrano i predetti requisiti, è atto dovuto ed è sufficientemente motivato con l'affermazione dell'accertata abusività dell'opera, essendo in re ipsa l'interesse pubblico alla sua rimozione.
2. Dal carattere vincolato dell'atto di demolizione, che non avrebbe potuto avere contenuto diverso da quello adottato, discende l'inconsistenza della violazione dell'art. 7, della legge n. 241 del 1990, ai sensi dell'art. 21-octies della legge medesima (cfr. sul punto l'orientamento giurisprudenziale è costante, si vedano a titolo di esempio Consiglio di stato, sez. IV, 10.04.2009, n. 2227; TAR Lazio Roma, sez. I, 16.07.2009, n. 7033; TAR Puglia Lecce, sez. III, 14.01.2010, n. 141; TAR Campania Napoli, sez. III, 19.01.2010, n. 195).
3. E' inammissibile l'impugnazione giurisdizionale di un provvedimento amministrativo che rimetta in discussione la legittimità del provvedimento definitivo presupposto, divenuto inoppugnabile, come accade nel caso di specie in cui le censure in esame, formalmente dirette avverso l'ordine di demolizione, si traducono nella contestazione del presupposto diniego di concessione edilizia in sanatoria, non impugnato nei termini di legge (cfr. sul punto C.d.S., sez. V, 17.09.2008, n. 4446; TAR Piemonte Torino, sez. I, 04.09.2009, n. 2253) (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. III, sentenza 13.04.2010 n. 1029 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: 1. Misure repressive - Termine di decadenza o prescrizione - Non sussiste - Affidamento del privato - Inconfigurabilità.
2. Ricorso giurisdizionale - Impugnazione di nuovo provvedimento al fine di rimettere in discussione provvedimento definitivo presupposto non impugnato- Inammissibilità - Fattispecie.
3. Misure repressive - Termine perentorio per inoltrare parere di ammissibilità delle opere edilizie - Effetti sulla validità ed efficacia della originaria ordinanza demolitoria - Non sussistono.

1. Dal momento che l'esercizio del potere sanzionatorio del Comune in materia urbanistico-edilizia non è soggetto a prescrizione o decadenza, l'eventuale vetustà dell'opera abusiva non esclude il relativo potere di controllo dal parte della P.A.: pertanto, l'accertamento dell'illecito amministrativo, con applicazione della relativa sanzione, può intervenire anche a notevole distanza di tempo dalla commissione dell'abuso, senza che il ritardo nell'adozione della sanzione comporti sanatoria o il sorgere di affidamenti o situazioni consolidate (cfr. TAR Milano, sent. n. 2045/2008).
2. E' inammissibile l'impugnazione giurisdizionale di un provvedimento amministrativo volto a rimettere in discussione la legittimità del provvedimento definitivo presupposto, divenuto inoppugnabile (nel caso di specie la ricorrente ha prestato acquiescenza al provvedimento di rigetto dell'istanza di sanatoria delle opere abusivamente realizzate ed alla relativa ordinanza di demolizione, in tal modo decadendo dalla possibilità di rimettere in discussione l'abusività delle opere in sede di impugnazione dell'ordine di demolizione d'ufficio, atteso che quest'ultimo trova il proprio presupposto nei precedenti atti non impugnati).
3. Il caso della P.A. che, in seguito ad ordinanza demolitoria, abbia concesso al privato un termine perentorio per inoltrare parere di ammissibilità delle opere edilizie, non implica che essa abbia inteso porre nel nulla, nell'esercizio di un potere di autotutela, la precedente ordinanza demolitoria: al contrario, tale atto -non riconducibile ad alcuna previsione legislativa ex D.P.R. 380/2001 recante la disciplina delle sanzioni degli abusi edilizi- non può in alcun modo incidere sulla piena validità ed efficacia dell'ordinanza demolitoria né tale atto consente di qualificare il provvedimento sanzionatorio quale mero atto endoprocedimentale (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 12.04.2010 n. 1024 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: 1. Condono edilizio - data ultima - onere della prova - spetta al ricorrente - dichiarazione sostitutiva di atto notorio - insufficienza.
2. Condono edilizio - Condonabilità - opere abusive oggetto di impegno del privato alla demolizione spontanea.

1. Poiché l'Amministrazione comunale non è normalmente in grado di accertare la situazione edilizia di tutto il proprio territorio alla data indicata dalla normativa sul condono, l'onere di provare l'esistenza del manufatto oggetto di abuso alla data ultima per beneficiare del condono spetta al privato che chiede di condonarlo, privato che riesce a far transitare tale onere in capo all'amministrazione soltanto se fornisce elementi concreti in ordine all'esistenza dello stesso.
Quanto sopra comporta che anche la dichiarazione sostitutiva di atto notorio non è sufficiente a tal fine, essendo necessari ulteriori riscontri documentali, eventualmente anche indiziari, purché altamente probanti.
2. Nella congerie di norme che disciplinano il condono si trovano altre previsioni che sottraggono al regime di condonabilità altri specifici abusi, ma non ve n'è nessuna che esclude dalla condonabilità opere per cui l'autore si era assunto in passato un impegno di demolirle.
La mancata demolizione spontanea di opere edilizie abusive realizzate prima del 31.12.1993 avrebbe legittimato il Comune a demolirle d'ufficio negli anni che sono intercorsi tra il 1987 ed il 1994.
Ma nel momento in cui non si è provveduto alla demolizione d'ufficio (per qualsiasi ragione ciò sia avvenuto), ed è entrata in vigore una normativa straordinaria (quale la L. 724/1994) che consente la sanatoria di abusi edilizi anche privi di conformità urbanistica, e quindi non sanabili a regime, il Comune non può precludere a tali abusi di accedere alla normativa straordinaria ed anzi deve valutare tali abusi alla luce della normativa straordinaria sul condono edilizio, e verificare se essi presentano i presupposti previsti dalla l. 724/1994 (data di ultimazione delle opere, volumetria, compatibilità con vincoli) per essere ammessi al condono (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Brescia, Sez. I, sentenza 08.04.2010 n. 1506 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAL’ordine di demolizione di opere abusive è un atto dovuto in presenza di opere realizzate senza titolo abilitativo e, pertanto, abusive e non necessita di particolare motivazione sull’interesse pubblico in confronto al sacrificio imposto al privato o sulla eventuale sanabilità delle opere.
Gli atti di repressione degli abusi edilizi hanno natura urgente e strettamente vincolata (essendo atti dovuti in assenza del titolo necessario per l'avvenuta trasformazione del territorio), con la conseguenza che, non essendo richiesti (normalmente) apporti partecipativi del soggetto destinatario, non devono essere preceduti da alcuna comunicazione di avvio del relativo procedimento.

L’ordine di demolizione di opere abusive è un atto dovuto in presenza di opere realizzate senza titolo abilitativo e, pertanto, abusive (giurisprudenza costante: fra le tante TAR Campania Napoli, sez. II, n. 2042 del 20.04.2009; TAR Campania Napoli, sez. VI, 14.07.2008 , n. 8761; TAR Campania Napoli, sez. VII, 05.06.2008 , n. 5244; Consiglio Stato, sez. IV, 06.06.2008, n. 2705) e non necessita di particolare motivazione sull’interesse pubblico in confronto al sacrificio imposto al privato o sulla eventuale sanabilità delle opere.
Infatti, ai sensi del comma 2 dell'art. 31 del D.P.R. 380 del 2001, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza del permesso di costruire, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione delle opere abusive.
Per giurisprudenza pacifica, inoltre, gli atti di repressione degli abusi edilizi hanno natura urgente e strettamente vincolata (essendo atti dovuti in assenza del titolo necessario per l'avvenuta trasformazione del territorio), con la conseguenza che, non essendo richiesti (normalmente) apporti partecipativi del soggetto destinatario, non devono essere preceduti da alcuna comunicazione di avvio del relativo procedimento (TAR Campania Napoli, sez. II, n. 2042 del 20.04.2009; TAR Campania Napoli, sez. IV, 01.08.2008, n. 9710; TAR Campania Napoli, sez. VIII, 29.07.2008, n. 9538), anche alla luce di quanto disposto dall'art. 21-octies della legge 07.08.1990 n. 241, introdotto dall'art. 14 della legge 11.02.2005 n. 15, che esclude possa essere annullato un provvedimento qualora sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (Consiglio Stato, sez. VI, 06.06.2008, n. 2733)
(TAR Campania-Napoli, Sez. II, sentenza 01.04.2010 n. 1755 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Abusi edilizi - Sanatoria - Provvedimento di quantificazione oneri - Impugnabilità - Spetta solo al proprietario.
Non ha legittimazione ad impugnare l'atto di quantificazione degli oneri per il rilascio di sanatoria di un immobile, la parte non proprietaria, che risulti soltanto utilizzatrice del bene (nel caso di specie, in forza di contratto di leasing): essa infatti, presentando analogie con la figura dell'affittuario, è legittimata ad impugnare solo i provvedimenti che incidono sul godimento del bene, ma rimane estranea al rapporto debitorio, scaturente dalla sanatoria (cfr. TAR Milano, sent. n. 96/1998) (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 01.04.2010 n. 933 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

marzo 2010

EDILIZIA PRIVATA: Il proprietario o i proprietari di un fondo vanno ritenuti responsabili dei manufatti abusivi eseguiti sul fondo stesso. 
Il proprietario del suolo sul quale insiste la costruzione abusiva è legittimato passivo ai sensi dell’art. 936 c.c., insieme al responsabile dell’abuso, dell’ordinanza di demolizione. A nulla rileva, come nel caso di specie, che l’immobile sia locato, o che il proprietario abbia eventualmente diffidato l’autore dell’abuso a rimuovere l’opera abusiva, dal momento che non viene meno il diritto di proprietà per accessione, almeno fino a quando il manufatto non sia stato effettivamente rimosso (cfr. Cass., Sez. Un., 08.09.1983, n. 5518).
Il proprietario o i proprietari di un fondo vanno, quindi, ritenuti responsabili dei manufatti abusivi eseguiti sul fondo stesso (cfr. C.G.A.R.S., 06.05.1994, n. 130) e l’ordine di demolizione di opere abusive è notificato al proprietario dell’area, che si presume, fino a prova contraria, quanto meno corresponsabile dell’abuso, non avendo l’Amministrazione l’obbligo di compiere accertamenti giuridici circa l’esistenza di particolari rapporti interprivati, ma solo l’onere di individuare il proprietario catastale.
Quanto alla paventata acquisizione gratuita del terreno di proprietà dell’appellante, come correttamente osservato dal giudice di primo grado, la Corte Costituzionale, con sentenza 15.07.1991, n. 345, ha espressamente chiarito che “una misura sanzionatoria come quella dell’acquisizione, avente un’immanente funzione di prevenzione sociale e di coazione all’esecuzione spontanea della demolizione, non può operare, neppure con effetti parziali, nei confronti del proprietario estraneo all’abuso, che in quanto tale non è in grado di assolvere alla funzione che ne giustifica l’applicazione” (cfr. pure Cons. St., Sez. V, 13.02.1994, n. 1464).
L’acquisizione gratuita si riferisce, dunque, esclusivamente alle opere abusive compiute dal terzo responsabile dell’abuso, non potendo certo operare nella sfera di altri soggetti e, in particolare, nei confronti del proprietario dell’area; ciò, tanto vero che, come ricordato dal giudice di prime cure, l’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione è di norma seguita da un atto di accertamento costitutivo da notificarsi anche al proprietario dell’area, proprio per consentire a quest’ultimo di far valere l’eventuale illegittimità della relativa determinazione comunale in sede di impugnativa del provvedimento che disponga l’acquisizione, oltre che del manufatto abusivo, anche dell’area di sua proprietà.
L’ordine di demolizione è, dunque, legittimamente impartito anche al proprietario, ferma restando la non acquisibilità dell’area di sedime delle opere abusive, in danno del proprietario estraneo all’abuso (Consiglio di Stato, Sez, V, sentenza 31.03.2010 n. 1878 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Ingiunzione di demolizione - Permesso in sanatoria - Risarcimento del danno - Spese giudiziali - Danno da silenzio - Danno da ritardo - Inammissibilità.
Nel ricorso avverso ingiunzione di demolizione di un manufatto divenuto improcedibile per successivo rilascio di permesso di costruire in sanatoria, la ricorrente non può dolersi né delle spese sostenute per il ricorso giudiziale in quanto la presentazione dell'istanza di accertamento di conformità impedisce di ritenere che l'esponente non abbia commesso alcun abuso edilizio né del silenzio inizialmente serbato dall'Amministrazione sull'istanza nel caso in cui il gravame avverso il silenzio, ex art. 21-bis L. n. 1034/71, sia stato dichiarato inammissibile con compensazione delle spese.
Neppure risulta configurabile un danno da ritardo nel rilascio del titolo in sanatoria, visto che, nelle more del procedimento di accertamento di conformità, il manufatto non è stato rimosso, per cui non è stato cagionato alcun pregiudizio alla ricorrente che ha continuamente fruito dell'opera abusiva (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 31.03.2010 n. 844 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: 1. Ingiunzione di ripristino stato dei luoghi - Concessione in sanatoria ex L. n. 47/1985 - Situazione dei luoghi difforme da quella sanata - Affidamento - Non sussiste.
2. Ingiunzione di ripristino stato dei luoghi - Concessione in sanatoria e certificato abitabilità ex L. n. 47/1985 - Situazione dei luoghi difforme da quella sanata - Diversità delle altezze e delle superfici - Inutilizzabilità del certificato di abitabilità - Legittimità.

1. Nessun affidamento può essere invocato da chi abbai conseguito un provvedimento favorevole in base ad una rappresentazione errata della realtà, ed il provvedimento di ripristino dello stato dei luoghi, non nello stato "condonato", ma in quello assentito con la licenza edilizia originaria (con implicito annullamento in autotutela della concessione in sanatoria) non richiede la presenza di un interesse pubblico attuale e concreto, a giustificazione del provvedimento in autotutela, quando il rilascio della concessione sia derivato da una erronea rappresentazione dei fatti (non importa se dolosa o colposa) da parte del privato richiedente.
2. Nessun rilievo può avere il certificato di abitabilità conseguito unitamente al condono nel caso di diversità delle altezze e delle superfici che incidono sulla volumetria, superficie e parametri urbanistico-edilizi dell'immobile, in quanto i requisiti di abitabilità dei sottotetti sono stabiliti da fonte primaria non derogabile neppure in sede di condono degli abusi edilizi, risultando conseguentemente legittima l'ingiunzione di ripristino dello stato dei luoghi in aderenza a quanto assentito con la licenza originaria (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 31.03.2010 n. 840 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Illeciti commessi dagli amministratori di una società - Esimenti idonee a giustificare l'inadempimento delle obbligazioni assunte dalla società - Applicabilità al fine di evitare le sanzioni previste dall'art. 42 del D.P.R. n. 380/2001 - Non sussiste.
Gli illeciti -commissivi ed omissivi, penali, civili ed amministrativi- eventualmente commessi dagli amministratori sono fatti interni alla società e, sul piano giuridico, non costituiscono esimente idonea a giustificare l'inadempimento delle obbligazioni assunte e scriminare la responsabilità del debitore, quale causa non imputabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c..
I predetti illeciti non costituiscono un'esimente anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 42 del D.P.R. n. 380/2001 (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 30.03.2010 n. 838 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Non è dovuta la comunicazione di avvio del procedimento sui provvedimenti sanzionatori in materia edilizia aventi carattere vincolato.
In materia di repressione degli abusi edilizi, la mancata comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e ss. della L. n. 241 del 1990 non è dovuta, trattandosi di provvedimenti sanzionatori in materia edilizia aventi carattere vincolato e nei confronti dei quali –stante detta caratteristica- nessuna concreta utilità potrebbe dare in sede procedimentale l’apporto del destinatario della sanzione (v. TAR Emilia Romagna -BO- sez. II, 24/11/2008 n. 4577; 10/05/2002 n. 713) (TAR Emilia Romagna-Bologna, Sez. II, sentenza 26.03.2010 n. 2778 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: L’omessa menzione della futura acquisizione dell’area nulla toglie alla legittimità dell’ordine di demolizione del fabbricato abusivo.
Il provvedimento impugnato reca l’ordine di demolizione delle opere abusive, precedentemente descritte, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di notifica, con ripristino integrale dello stato dei luoghi, e senza pregiudizio delle sanzioni penali e pecuniarie, precisando che, in caso di inadempimento, si provvederà alla demolizione d’ufficio, a spese dei responsabili dell’abuso.
Manca dunque soltanto l’indicazione che il bene e l’area di sedime verrà acquisita di diritto gratuitamente al patrimonio disponibile del Comune nel caso in cui il responsabile dell’abuso non provveda alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, come invece richiesto dall’art. 6 della l.r. Umbria 03.11.2004, n. 21, applicabile, in quanto norma di dettaglio, ai sensi dell’art. 2 della stessa legge, in luogo delle invocate (e comunque sostanzialmente analoghe) disposizioni degli artt. 31 e 36 del d.P.R. 06.06.2001, n. 380 (t.u. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia).
Tale omissione non inficia peraltro l’ordine demolitorio, che enuncia correttamente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche ad esso sottese, ed anche il suo specifico contenuto ed effetto sanzionatorio.
La successiva (ed eventuale) acquisizione dell’immobile al patrimonio del Comune è un effetto legale dell’inadempimento, e si verifica (dandosene i presupposti) «di diritto», come dispone la norma citata.
Nondimeno ci si può chiedere se detto effetto si verifichi ugualmente anche quando non ne sia fatta esplicita menzione nell’atto, o se al contrario perché esso si produca occorra un nuovo atto che integri il precedente, anche al fine di individuare esattamente l’area da acquisire. Non è però questa la sede per rispondere a tale quesito; esso sarà rilevante a di interesse attuale solo nell’ipotesi che, scaduto inutilmente il termine per la demolizione, il Comune voglia procedere all’acquisizione dell’immobile.
Allo stato è sufficiente osservare che l’omessa menzione della futura acquisizione dell’area nulla toglie alla legittimità dell’ordine di demolizione (TAR Umbria, sentenza 26.03.2010 n. 219 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: L’onere di fornire la prova dell’epoca di realizzazione di un abuso edilizio incombe sull’interessato, e non sull’Amministrazione, che, in presenza di un’opera edilizia non assistita da un titolo edilizio che la legittimi, ha solo il potere-dovere di sanzionarla ai sensi di legge e di adottare, quindi, il provvedimento di demolizione.
L’onere di fornire la prova dell’epoca di realizzazione di un abuso edilizio incombe sull’interessato, e non sull’Amministrazione, che, in presenza di un’opera edilizia non assistita da un titolo edilizio che la legittimi, ha solo il potere-dovere di sanzionarla ai sensi di legge e di adottare, quindi, il provvedimento di demolizione (tra le tante, TAR Piemonte, Sez. I, 04.09.2009, n. 2247; TAR Sicilia, Palermo, Sez. III, 26.10.2005, n. 4099; TAR Umbria, 10.07.2003, n. 589); e nel caso di specie prova sufficiente della riconducibilità del manufatto abusivo ad epoca risalente a non meno di trentacinque anni orsono non possono certamente ritenersi le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà versate in atti.
Peraltro l’emanazione di un provvedimento che ordini la demolizione di un’opera edilizia abusiva non deve essere preceduta dall’accertamento e dimostrazione ad opera dell’Amministrazione comunale che all’epoca della realizzazione l’opera fosse abusiva, essendo sufficiente l’accertamento della permanenza dell’opera abusiva nel momento in cui il provvedimento è adottato (Cons. Stato, Sez. II, 30.01.1991, n. 772).
Inoltre l’irrogazione della sanzione della demolizione di opere abusive non incontra limiti di prescrizione e dunque, una volta accertatane l’esistenza, l’adozione del provvedimento di demolizione non richiede una specifica motivazione sul punto della presumibile realizzazione dell’abuso stesso in epoca risalente e della ampiezza del tempo trascorso (TAR Emilia Romagna, Bologna, Sez. II, 18.02.2003, n. 116).
Ciò specie se, come è nel caso di specie, l’opera abusiva insiste su di un territorio sottoposto, nella sua interezza, a vincolo paesaggistico, ipotesi nella quale la sanzione demolitoria costituisce l’ordinaria e legittima reazione ordinamentale dell’accertata abusività (ex multis TAR Abruzzo, Pescara, 04.06.2008, n. 558) (TAR Umbria, sentenza 26.03.2010 n. 219 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Opere realizzate in assenza del titolo abilitativo - Assenza di istanza di sanatoria - Compatibilità con la normativa urbanistica vigente - Permanenza dell’interesse pubblico all’eliminazione dell’abuso - Ordine di demolizione.
L’eventuale compatibilità delle opere con la normativa urbanistica vigente non può assumere efficacia dirimente in assenza di un’istanza di sanatoria, potendo tale profilo assumere precipuo rilievo, ai fini dell’accertamento di conformità in sede di procedura di sanatoria dell’opera abusiva, ma non potendo esso costituire un implicito surrogato dell’assenso edilizio concretamente non rilasciato.
Per questo motivo, la conformità urbanistica non costituisce elemento che porta di per sé a declassare l’interesse pubblico a reagire contro l’abuso edilizio, con le conseguenze del caso sotto il profilo del corredo motivazionale del provvedimento ingiuntivo.
Più in generale, va ribadito che il presupposto per l’adozione dell’ordine di demolizione di opere edilizie abusive resta essenzialmente la constatata realizzazione dell’opera in assenza del titolo abilitativo (o in totale difformità da esso), con la conseguenza che nella ricorrenza del predetto requisito l’ingiunzione demolitoria costituisce un atto dovuto (Consiglio di Stato sez. V, sentenza n. 3443/2002 ).
Abuso edilizio - Decorrenza di un ungo lasso di tempo - Inerzia dell’amministrazione - Affidamento del privato - Esercizio del potere repressivo - Onere motivazionale.
A seguito di un lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dell'abuso ed del protrarsi dell'inerzia dell'amministrazione preposta alla vigilanza, può ritenersi ingenerata una posizione di affidamento nel privato, in relazione alla quale l'esercizio del potere repressivo è subordinato ad un onere di congrua motivazione che, avuto riguardo anche all'entità e alla tipologia dell'abuso, indichi il pubblico interesse, evidentemente diverso da quello ripristino della legalità, idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse privato (C.d.S., Sez. V, 04.03.2008, n. 883; C.d.S. Sez. V, n. 3270/2006) (TAR Campania-Napoli, Sez. IV, sentenza 25.03.2010 n. 1636 - link a www.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATA: L'intervenuta sanatoria dell'abuso edilizio non fa ex se venir meno la potestà sanzionatoria per la diversa violazione paesaggistica, ma non anche che essa non spiega alcuna influenza sulla permanenza di quest'ultima; ne consegue che proprio il momento del rilascio della sanatoria costituisce il dies a quo della prescrizione della sanzione pecuniaria, ai sensi dell'art. 28 della legge nr. 689 del 1981.
Come è noto, ai sensi dell'art. 32 della legge 28.02.1985, nr. 47, e s.m.i., gli abusi edilizi realizzati in aree vincolate, al di fuori dei casi in cui il successivo art. 33 prevede espressamente l'insanabilità, sono suscettibili di sanatoria subordinatamente al rilascio del parere favorevole da parte dell'autorità preposta al vincolo; la stessa disposizione aggiunge che il rilascio del titolo abilitativi edilizio in sanatoria estingue anche il reato derivante dalla violazione del vincolo.
Orbene, continua la citata sentenza del Consiglio di stato, sez. IV, 12.03.2009, n. 1464, parte appellante richiama giurisprudenza di questo Consiglio di Stato secondo cui, stante l'autonomia della violazione paesaggistica rispetto a quella urbanistica, il conseguimento della concessione edilizia in sanatoria non farebbe venire meno la potestà sanzionatoria dell'Amministrazione per la violazione del vincolo; si aggiunge anche che, sempre in virtù dell'autonomia e separatezza dei due procedimenti sanzionatori, neanche il parere di compatibilità paesaggistica rilasciato dall'autorità preposta al vincolo nell'ambito del procedimento di condono, essendo appunto un mero atto endoprocedimentale all'interno del ben diverso procedimento relativo alla violazione edilizia, non è idoneo a far cessare la permanenza della violazione paesaggistica (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 15.11.2004, nr. 7405; id. 04.02.2004, nr. 395).
Senza disconoscere i principi su cui si fonda tale orientamento (è da ritenere) che gli stessi non siano incompatibili con la diversa opinione, altrettanto diffusa, secondo cui laddove risulti che il responsabile della violazione non si è limitato a munirsi del predetto parere endoprocedimentale, ma abbia concluso positivamente la procedura di condono, il provvedimento di concessione in sanatoria non può non determinare la cessazione delle permanenza anche dell'illecito paesaggistico (cfr. Cons. Stato, sez. II, 09.04.2008, nr. 708/2005; Cons. Stato, sez. IV, 11.04.2007, nr. 1585; Cons. Stato, sez. V, 13.07.2006, nr. 4420; CGARS, 02.03.2006, nr. 79).
Al riguardo, va anzitutto osservato che non è del tutto vero che il parere favorevole reso dall'autorità preposta al vincolo nell'ambito del procedimento per la sanatoria di abusi edilizi realizzati in zona vincolata costituisca un atto meramente interno a tale procedimento, privo di ogni riflesso sulla diversa violazione paesaggistica: ciò si ricava, a tacer d'altro, dalla già richiamata disposizione ex art. 32 della legge nr. 47 del 1985, secondo cui, una volta ottenuto il predetto parere (da cui non può prescindersi per il conseguimento del condono nella fattispecie), la successiva concessione in sanatoria determina l'estinzione non solo del reato edilizio, ma anche del reato "per la violazione del vincolo".
E’ pur vero che tale previsione è destinata a spiegare effetti principalmente in ambito penalistico, determinando la non punibilità del reato conseguente alla violazione del vincolo (mentre, come si è sopra visto, diversi sono i parametri di definizione dell'illecito amministrativo connesso); tuttavia, è evidente che essa depone chiaramente nel senso di una convergenza, all'interno di un unico procedimento di sanatoria, tra il parere dell'autorità preposta al vincolo e quello specificamente urbanistico-edilizio del Comune, ai fini dell'eliminazione contestuale di entrambi gli illeciti, quello edilizio e quello paesaggistico.
Ne discende che, una volta ottenuta la concessione in sanatoria, il responsabile dell'abuso null'altro è tenuto a fare, né può fare, con riferimento all'ulteriore violazione di natura paesaggistica, atteso che l'autorità preposta al vincolo ha già compiutamente e definitivamente espresso il proprio avviso rilasciando il parere di compatibilità che costituisce presupposto imprescindibile per il condono delle opere abusive eseguite in zona vincolata; opinare diversamente implicherebbe l'obbligo del responsabile dell'abuso, il quale abbia ottenuto il condono e intenda rimuovere anche la violazione paesaggistica, di richiedere alla Soprintendenza un nuovo parere di compatibilità destinato a "duplicare" quello già rilasciato nel procedimento di sanatoria edilizia.
Poiché, però, un tale aggravio procedimentale non trova alcun riscontro nella normativa vigente in materia, l'alternativa sarebbe ritenere che la permanenza della violazione paesaggistica, in un'ipotesi del genere, sia destinata a perdurare indefinitamente, con conseguente sostanziale imprescrittibilità della sanzione pecuniaria, ovvero che l'unico modo che il responsabile avrebbe a disposizione per sottrarsi alla potestà sanzionatoria dell'Amministrazione sarebbe quello di demolire le opere realizzate: il che non solo è palesemente assurdo a fronte di opere ormai in possesso di regolari titoli abilitativi, anche sotto il profilo della compatibilità paesaggistica, ma probabilmente comporta la violazione del principio della alternatività tra sanzioni ripristinatorie e sanzioni pecuniarie che lo stesso art. 164 del d.lgs. nr. 490/1999 ha recepito.
In conclusione, il principio di autonomia delle due tipologie di violazioni va rettamente inteso nel senso che l'intervenuta sanatoria dell'abuso edilizio non fa ex se venir meno la potestà sanzionatoria per la diversa violazione paesaggistica, ma non anche che essa non spiega alcuna influenza sulla permanenza di quest'ultima; ne consegue che proprio il momento del rilascio della sanatoria costituisce il dies a quo della prescrizione della sanzione pecuniaria, ai sensi dell'art. 28 della legge nr. 689 del 1981.
L'opposto avviso, oltre a comportare -come detto- la sostanziale imprescrittibilità della sanzione pecuniaria de qua, si porrebbe in contrasto con fondamentali principi di matrice penalistica (come noto richiamati dalla ridetta legge nr. 689 del 1981 anche in materia di illeciti amministrativi), alla stregua dei quali la nozione di illecito a carattere permanente ovvero con effetti permanenti postula necessariamente, pena il configurarsi di una sorta di non ammissibile responsabilità oggettiva, che il responsabile dell'illecito conservi la possibilità di far cessare la permanenza dell'illecito stesso, ovvero di rimuoverne gli effetti
(TAR Sicilia-Catania, Sez. I, sentenza 25.03.2010 n. 938 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: L'acquisizione gratuita di una sopraelevazione abusiva di un fabbricato che per la restante parte risulta legittimamente realizzato, si estende esclusivamente alla parte del lastrico solare che rappresenta la effettiva area di sedime dell'abuso, senza incidere sull'area materialmente e giuridicamente impegnata urbanisticamente dalle altre parti dell'edificio che possono, viceversa, essere conservate. Tuttavia, una volta demolito l'abuso, il comune può anche procedere alla restituzione ai precedenti titolari dell'area non avendo più interesse a mantenerne la titolarità.
Con il provvedimento impugnato il Comune ha deliberato il mantenimento gratuito al proprio patrimonio del piano terzo sottotetto del suindicato immobile, ai sensi e per gli effetti dell’art 7, comma 5, legge 47/1985 del 28.02.1985 e dell’art. 31 DPR 380/2001.
Asseriscono i ricorrenti che sarebbe stato fatto cattivo uso della norma calendata, che consente solo eccezionalmente l’acquisizione al patrimonio del Comune del manufatto abusivo, privilegiandone la demolizione.
Tutte le argomentazioni prospettate dai ricorrenti appaiono fondate sia in punto di fatto sia in punto di diritto.
Ed invero, la predetta norma richiede che “l'opera acquisita deve essere demolita con ordinanza del sindaco a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali”.
Nonostante il chiaro tenore della norma e l’espressa conforme richiesta rivolta al Consiglio comunale in seno alla proposta di delibera approntata dall’Ufficio Tecnico, nessuno dei predetti interessi è stato rappresentato nella deliberazione consiliare impugnata.
Già questo sarebbe sufficiente per consentire l’accoglimento del ricorso.
Il Collegio ritiene di dover confermare quanto in precedenza precisato (cfr. TAR Catania, I, 20.04.2009, n. 758) circa la possibilità di discutere della legittimità della estensione degli effetti dell’ordinanza di demolizione, in quanto occasionata da un provvedimento acquisitivo esorbitante quanto alla individuazione del bene da acquisire e, quindi, da demolire.
Ed invero, “l'acquisizione gratuita di una sopraelevazione abusiva di un fabbricato che per la restante parte risulta legittimamente realizzato, si estende esclusivamente alla parte del lastrico solare che rappresenta la effettiva area di sedime dell'abuso, senza incidere sull'area materialmente e giuridicamente impegnata urbanisticamente dalle altre parti dell'edificio che possono, viceversa, essere conservate. Tuttavia, una volta demolito l'abuso, il comune può anche procedere alla restituzione ai precedenti titolari dell'area non avendo più interesse a mantenerne la titolarità" (cfr. TAR Campania Napoli, sez. IV, 04.01.2002, n. 74; TAR Lazio Latina, 26.03.1997, n. 236)
(TAR Sicilia-Catania, Sez. I, sentenza 25.03.2010 n. 937 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATALa presentazione della domanda di sanatoria ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 rende inefficace l'ordinanza di demolizione adottata anteriormente dal Comune, atteso che essa deve essere sostituita o dalla concessione in sanatoria o da un nuovo provvedimento sanzionatorio.
Il Comune, nel caso in cui il procedimento attivato dal privato si concluda con il diniego del permesso di costruire (ex art. 36 del dPR 380/2001) in sanatoria, dovrà comunque adottare una nuova ordinanza di demolizione.

Come affermato più volte dalla Sezione e dalla giurisprudenza amministrativa in generale, la presentazione della domanda di sanatoria, nel caso specifico, ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, rende inefficace, nella parte di riferimento, l'ordinanza di demolizione adottata anteriormente dal Comune, atteso che essa deve essere sostituita o dalla concessione in sanatoria o da un nuovo provvedimento sanzionatorio (TAR Piemonte Torino, sez. I, 30.10.2008, n. 2721; TAR Campania Napoli, sez. IV, 15.09.2008, n. 10133).
Invero, il riesame dell'abusività dell'opera al fine di verificarne la eventuale sanabilità -provocato dall'istanza della società ricorrente- comporta la necessaria formazione di un nuovo provvedimento, esplicito (di accoglimento o di rigetto) o implicito (di rigetto), che vale comunque a superare il provvedimento sanzionatorio oggetto dell'impugnativa (TAR Campania Napoli, sez. VI, 06.11.2008, n. 19285) e, nel caso di specie, il provvedimento esecutivo della sentenza del giudice amministrativo.
In altri termini, il Comune, pur nel caso in cui il procedimento attivato dal privato si concluda con il diniego del permesso di costruire in sanatoria, dovrà comunque adottare una nuova ordinanza di demolizione (TAR Sicilia Catania, sez. I, 15.10.2007, n. 1669) o,nel caso di specie,un nuovo atto esecutivo della pronuncia del giudice.
Pertanto, il ricorso va dichiarato improcedibile, essendo venuto meno l’iniziale interesse a ricorrere, posto che l'atto impugnato, in quanto inefficace, non è più idoneo a ledere l'interesse della parte ricorrente, con la conseguenza che, nel caso di concessione in sanatoria, il ricorrente non ha più interesse a coltivare il ricorso avverso l'ingiunzione a demolire, mentre, nel caso di diniego, dovrà impugnare il nuovo provvedimento repressivo (TAR Calabria Catanzaro, sez. II, 24.07.2007, n. 1033) (TAR Puglia-Lecce, Sez. III, sentenza 25.03.2010 n. 850 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATASul c.d. condono ambientale ex art. 1, comma 37, l. 308/2004..
L’esame del caso oggetto del presente ricorso richiede, preliminarmente, una ricostruzione unitaria della normativa sul condono edilizio e sul cd. condono paesistico. ...
L’art. 1, comma 37, della legge n. 308 del 2004 prevede che: “Per i lavori compiuti su beni paesaggistici entro e non oltre il 30.09.2004 senza la prescritta autorizzazione o in difformità da essa, l'accertamento di compatibilità paesaggistica dei lavori effettivamente eseguiti, anche rispetto all'autorizzazione eventualmente rilasciata, comporta l'estinzione del reato di cui all'articolo 181 del decreto legislativo n. 42 del 2004, e di ogni altro reato in materia paesaggistica alle seguenti condizioni:
a) che le tipologie edilizie realizzate e i materiali utilizzati, anche se diversi da quelli indicati nell'eventuale autorizzazione, rientrino fra quelli previsti e assentiti dagli strumenti di pianificazione paesaggistica, ove vigenti, o, altrimenti, siano giudicati compatibili con il contesto paesaggistico;
b) che i trasgressori abbiano previamente pagato:
1) la sanzione pecuniaria di cui all'articolo 167 del decreto legislativo n. 42 del 2004, maggiorata da un terzo alla metà;
2) una sanzione pecuniaria aggiuntiva determinata, dall'autorità amministrativa competente all'applicazione della sanzione di cui al precedente numero 1), tra un minimo di tremila euro ed un massimo di cinquantamila euro
”.
La sanzione pecuniaria di cui all’articolo 167 del D.Lgs. n. 42 del 2004 è una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione, sicché la irrogazione della sanzione presuppone la determinazione della maggior somma con riferimento al profitto conseguito, cioè alla persistenza dell’opera; la demolizione di questa impedirebbe, infatti, la quantificazione della maggior somma corrispondente al profitto conseguito mediante la trasgressione.
La esigenza del coordinamento fra le varie disposizioni che sanzionano gli abusi o ne disciplinano il condono porterebbe a ritenere che la sanatoria delle violazioni delle norme poste a tutela del paesaggio, cioè la sanatoria di lavori eseguiti in assenza della previa autorizzazione paesaggistica ma in conformità alla valutazione discrezionale formulata ex post dall’autorità competente, prevista per tutti i lavori compiuti su beni paesaggistici fino al 30.09.2004 incluso, ricomprenda anche i lavori che rientrano nello spazio temporale di operatività del D.L n. 269 del 2003 e che la sopravvivenza dell’opera abusiva ai sensi del combinato disposto dell’art.1, comma 37, della legge n. 308 del 2004 e dell’art. 167 del D.Lgs n. 42 del 2004 sia inconciliabile con la incondonabilità (e quindi la soggezione alla sanzione demolitoria) degli abusi contemplati dall’art. 32, comma 27, lett. D, del D.L. n. 269 del 2003.
Tale incondonabilità, infatti, è determinata dalla assenza o difformità rispetto al titolo edilizio e dal contrasto con le norme e previsioni urbanistiche, cioè dai presupposti ordinari del condono (situazioni senza le quali il condono non avrebbe ragion d’essere), nonché da un elemento ulteriore rispetto ai presupposti ineliminabili del condono e perciò qualificabile come la ragion d’essere della incondonabilità, cioè la realizzazione dell’abuso dopo l’imposizione del vincolo di inedificabilità relativa.
Una volta che tale ultima violazione è stata ritenuta sanabile, viene da riflettere sulla sopravvivenza della complessiva disciplina della incondonabilità prevista dall’art. 32, comma 27, lett. D), del D.L. n. 269 del 2003.
Questo processo interpretativo trova però un insormontabile ostacolo nella diversità degli interessi in gioco.
Come ha rilevato la Corte Costituzionale nella sentenza n. 196 del 2004 il condono disciplinato dal D.L. n. 269 del 2003 costituisce il risultato del bilanciamento di vari interessi: quelli della tutela delle esigenze pianificatorie, del paesaggio, della cultura, della salute, del diritto all’abitazione e al lavoro, dell’interesse finanziario dello Stato.
Se il condono di cui alla legge n. 47 del 1985 comportava il sacrificio delle esigenze pianificatorie quanto alla applicazione delle sanzioni amministrative e delle sanzioni penali edilizie (previste dall’art. 20 della legge n. 47 del 1985) in base al disposto dell’art.38, il condono di cui al D.L. n. 269 del 2003 ha comportato anche il sacrificio della tutela paesaggistica quanto alla applicazione delle sanzioni penali specifiche.
L’art. 163 del D.Lgs. n. 490 del 1999 aveva infatti sanzionato penalmente la esecuzione di lavori su immobili tutelati senza la previa acquisizione dello specifico titolo abilitativo (prevedendo un’ipotesi di reato prima non contemplate), sicché il nuovo testo dell’art. 32 della legge n.47 del 1985 (introdotto dall’art. 32, comma 43, del D.L. n. 269 del 2003) ha stabilito che “Il rilascio del titolo abilitativo edilizio estingue anche il reato per la violazione del vincolo”, estendendo la causa di estinzione al reato paesistico.
Il raccordo fra i due “condoni“ quanto alla estinzione dei reati edilizi è costituito dall’art. 32, comma 36, del D.L. n. 269 del 2003, secondo il quale “La presentazione nei termini della domanda di definizione dell' illecito edilizio, l'oblazione interamente corrisposta nonché il decorso di trentasei mesi dalla data da cui risulta il suddetto pagamento, producono gli effetti di cui all'articolo 38, comma 2, della legge 28.02.1985, n. 47”, cioè l’estinzione dei reati edilizi.
La produzione di effetti (amministrativi e penali) sotto il profilo edilizio e quello paesistico è, quindi, oggetto di separate previsioni.
L’art. 1, comma 37, della legge n. 308 del 2004 ricollega, invece, al condono “l'estinzione del reato di cui all'articolo 181 del decreto legislativo n. 42 del 2004, e di ogni altro reato in materia paesaggistica” non dei reati edilizi.
La mancanza di una espressa previsione in tal senso impedisce di estendere la causa di estinzione dai reati paesaggistici ai reati edilizi (in tal senso Cassazione penale, Sez. III, 05.04.2006 n. 15946; idem, 07.12.2007, n. 583).
La diversità dei due regimi è stata anche oggetto di esame da parte della Corte Costituzionale (sentenza 27.04.2007 n.144), che ha rilevato la diversità dell’oggetto fra i reati paesaggistici (volti alla tutela del bene materiale costituito dal paesaggio e dall’ambiente) e i reati edilizi (volti alla tutela del bene immateriale costituito dalla complessiva disciplina amministrativa dell’uso del territorio) e, per incidens, nella sentenza 05.05.2006 n. 183 ha ritenuto l’irrilevanza della disciplina statuale relativa al condono paesaggistico rispetto al potere regionale attinente alla previsione di sanzioni edilizie per lo stesso fatto.
In conclusione, l’attinenza del condono previsto dall’art. 1, comma 37, della legge n. 308 del 2004 alla tutela paesistica sotto il profilo penale, e quindi anche quello amministrativo specifico, e la diversità dei beni tutelati dalle norme paesistiche e da quelle che, bilanciando i vari interessi in gioco, disciplinano profili paesistici e profili edilizi del condono sotto l’aspetto amministrativo e quello penale impediscono di interpretare queste ultime alla luce delle altre (posto che le une e le altre sono norme eccezionali insuscettibili di interpretazione estensiva o analogica ).
Il condono “paesistico” di cui all’art. 1, comma 37, della legge n. 308 del 2004 comporta dunque la sottrazione del fatto alla disciplina penale ed a quella amministrativa attinenti alla tutela paesistica, rimanendo ferma però la sanzionabilità del fatto edilizio sotto i profili amministrativo e penale.
La disciplina dell’art. 1, comma 37, della legge n. 308 del 2004 è pertanto inidonea ad incidere su una regola data ad una pluralità di interessi, che attua un bilanciamento degli stessi ed è quindi insuscettibile di contaminazioni ad opera di una regola che attiene ad uno solo degli interessi bilanciati.
Del pari limitati al profilo paesistico (amministrativo e penale) sono gli accertamenti di compatibilità paesistica previsti dall’art. 167, comma 4, e dall’art. 181, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 42 del 2004 (attinenti al rilascio in via ordinaria della autorizzazione paesaggistica per lavori già realizzati, di limitata entità e ritenuti compatibili con le esigenze di tutela del paesaggio) e dall’art. 182, comma 3 bis, del medesimo testo (relativi alla definizione dei procedimenti attivati con la presentazione, entro il 30.04.2004, di domande di autorizzazioni paesaggistiche in sanatoria); perciò irrilevanti ai fini della definizione di un fenomeno molto più complesso (quanto agli interessi coinvolti e conseguentemente bilanciati) quale è il condono, insieme edilizio e paesaggistico, ex art. 32, commi 25, 26 e 27, lett. D) del D. L. n. 269 del 2003
(TAR Puglia-Lecce, Sez. III, sentenza 25.03.2010 n. 848 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: L'ordinanza di demolizione costituisce atto dovuto e rigorosamente vincolato, affrancato dalla ponderazione discrezionale del confliggente interesse al mantenimento in loco della res, dove la repressione dell'abuso corrisponde per definizione all'interesse pubblico al ripristino dello stato dei luoghi illecitamente alterato. Essa è da ritenersi sorretta da adeguata e sufficiente motivazione, consistente nella compiuta descrizione delle opere abusive e nella constatazione della loro esecuzione in assenza del necessario titolo abilitativo edilizio.
L’indicazione dei dati catastali e l’individuazione dell’area di sedime delle opere abusive non deve compiersi al momento dell’adozione del provvedimento con il quale viene ingiunta la demolizione bensì in quello successivo in cui viene accertata l’inottemperanza e si procede all’acquisizione dell’area di sedime.
L'ordine di sospensione dei lavori non costituisce necessario presupposto di legittimità dell'ingiunzione a demolire, ben potendo quest'ultima essere emanata immediatamente all'esito dell'accertamento della realizzazione di opere abusive.
Il Collegio sottolinea che per giurisprudenza costante l'ordinanza di demolizione costituisce atto dovuto e rigorosamente vincolato, affrancato dalla ponderazione discrezionale del confliggente interesse al mantenimento in loco della res, dove la repressione dell'abuso corrisponde per definizione all'interesse pubblico al ripristino dello stato dei luoghi illecitamente alterato.
Pertanto, essa è da ritenersi sorretta da adeguata e sufficiente motivazione, consistente nella compiuta descrizione delle opere abusive e nella constatazione della loro esecuzione in assenza del necessario titolo abilitativo edilizio (cfr., ex multis, TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 08.10.2009, n. 5203).
L'abusività costituisce di per sé motivazione sufficiente per l'adozione della misura repressiva in questione. Ne consegue che in presenza di un'opera abusiva, l'autorità amministrativa è tenuta ad intervenire, non sussistendo alcuna discrezionalità dell'Amministrazione in relazione al provvedere.
Proprio in considerazione della natura vincolata del provvedimento, già prima della formulazione dell'art. 21-octies l. 07.08.1990 n. 241, un'ordinanza di demolizione di opere abusive, adottata in mancanza della comunicazione di avvio del procedimento, doveva ritenersi illegittima soltanto quando non fosse accertata in giudizio la sua superfluità; nel caso di specie, una specifica comunicazione dell'avvio del procedimento era effettivamente superflua, poiché dagli atti di causa emerge, come di seguito si avrà modo di specificare, che l'emanazione dell'impugnato provvedimento ha costituito atto dovuto e che anche a seguito della comunicazione di avvio del procedimento il contenuto dell'atto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
L’indicazione dei dati catastali e l’individuazione dell’area di sedime delle opere abusive non deve compiersi al momento dell’adozione del provvedimento con il quale viene ingiunta la demolizione bensì in quello successivo in cui viene accertata l’inottemperanza e si procede all’acquisizione dell’area di sedime (cfr., ex multis, Cons. St., sez. V, 26.01.2000, n. 341; TAR Campania, Napoli, sez. IV, 26.06.2009, n. 3530).
La consolidata giurisprudenza ha sottolineato che l'ordine di sospensione dei lavori non costituisce necessario presupposto di legittimità dell'ingiunzione a demolire, ben potendo quest'ultima essere emanata immediatamente all'esito dell'accertamento della realizzazione di opere abusive (cfr., TAR Campania Napoli, sez. VI, 06.11.2008, n. 19290)
(TAR Veneto, Sez. II, sentenza 24.03.2010 n. 940 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Abusi - Demolizione - Ordinanza - Motivazione congrua - E' necessaria - Casi - Ragioni.
L'ordine di demolizione di opera edilizia abusiva, configurando un atto dovuto, è sufficientemente motivato con l'affermazione dell'accertata abusività dell'opera stessa, salva peraltro l'ipotesi in cui, per il lungo intervallo trascorso tra la commissione dell'abuso e il protrarsi della inerzia della amministrazione preposta alla vigilanza, si sia ingenerata una posizione di affidamento nel privato.
In tale ipotesi si ravvisa un onere di congrua motivazione che, avuto riguardo anche alla entità e alla tipologia dell'abuso, indichi il pubblico interesse, evidentemente diverso da quello al ripristino della legalità, idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse privato (così, da ultimo, Cons. Stato, sez. IV, 06-06-2008 n. 2705; Cons. Stato, sez. IV, 14-05-2007 n. 2441; Cons. Stato, sez. V, 29-05-2006 n. 3270) (massima tratta da
http://mondolegale.it - TAR Veneto, Sez. II, sentenza 24.03.2010 n. 928 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: ABUSI EDILIZI E POTERE SANZIONATORIO.
1. Abusi - Repressione - Discrezionalità della p.A. - Insussistenza -Casi - Ragioni - Conseguenza.
2. Abusi - Demolizione - Motivazione congrua in presenza di un abuso risalente nel tempo - Obbligo - Insussistenza.

1. L'attività di repressione degli abusi edilizi è dovuta e non discrezionale anche qualora intercorra un lungo periodo di tempo tra la realizzazione dell'opera abusiva ed il provvedimento sanzionatorio.
A ciò si aggiunga che soprattutto nei casi in cui la posizione del fabbricato non consenta un'agevole accertamento da parte degli organo comunali preposti alla vigilanza del territorio dell'abuso perpetrato, tale circostanza non rileva ai fini della legittimità di quest'ultimo né in rapporto al preteso affidamento circa la legittimità dell'opera che il protrarsi del comportamento inerte del comune avrebbe ingenerato nel responsabile dell'abuso edilizio, né in relazione ad un presunto ulteriore obbligo, per l'amministrazione procedente, di motivare specificamente il provvedimento in ordine alla sussistenza dell'interesse pubblico attuale a far demolire il manufatto.
2. La lunga durata nel tempo dell'opera priva del necessario titolo edilizio ne rafforza il carattere abusivo (trattandosi di illecito permanente), il che preserva il potere-dovere dell'amministrazione di intervenire nell'esercizio dei suoi poteri sanzionatori, tanto più che il provvedimento demolitorio non richiede una congrua motivazione in ordine all'attualità dell'interesse pubblico alla rimozione dell'abuso, che è in re ipsa (da ultimo, TAR Emilia Romagna, sez. II, 07-07-2009 n. 1053) (massima tratta da
http://mondolegale.it - TAR Sardegna, Sez. II, sentenza 24.03.2010 n. 362 -  link a  www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: L'ordinanza di demolizione abuso edilizio può essere emanata nei confronti del proprietario, anche se non è responsabile dello stesso.
L'ordinanza di demolizione di una costruzione abusiva può legittimamente essere emanata nei confronti del proprietario, anche se non responsabile dell'abuso, considerato che l'abuso edilizio costituisce illecito permanente e che l'ordinanza stessa ha carattere ripristinatorio e non prevede l'accertamento del dolo o della colpa del soggetto cui si imputa la trasgressione, salvo ovviamente la non operatività, in questo particolare caso, della diversa ed autonoma sanzione dell’acquisizione gratuita al patrimonio del comune (cfr. ex multis, TAR Umbria Perugia, 23.07.2009, n. 441; TAR Sardegna Cagliari, sez. II, 10.04.2009, n. 450; TAR Lazio Roma, sez. II, 03.02.2009, n. 1061) (TAR Calabria-Reggio Calabria, sentenza 24.03.2010 n. 304 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Il presupposto per l’adozione dell’ordine di demolizione di opere edilizie abusive resta essenzialmente la constatata realizzazione dell’opera in assenza del titolo abilitativo (o in totale difformità da esso), con la conseguenza che nella ricorrenza del predetto requisito l’ingiunzione demolitoria costituisce praticamente un atto dovuto.
L'ordinanza di demolizione di una costruzione abusiva può essere emanata nei confronti del proprietario attuale, anche se non responsabile dell’abuso, considerando che l’abuso edilizio costituisce un illecito permanente e che l’ordinanza stessa ha carattere ripristinatorio e non prevede l’accertamento del dolo o della colpa del soggetto.
La repressione dell'abuso edilizio, disposta a distanza di tempo ragguardevole, richiede una puntuale motivazione sull'interesse pubblico al ripristino dei luoghi. In tali casi, infatti, per il lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dell'abuso ed il protrarsi dell'inerzia dell'amministrazione preposta alla vigilanza, si ritiene che si sia ingenerata una posizione di affidamento nel privato, in relazione alla quale l'esercizio del potere repressivo è subordinato ad un onere di congrua motivazione che, avuto riguardo anche all'entità e alla tipologia dell'abuso, indichi il pubblico interesse, evidentemente diverso da quello ripristino della legalità, idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse privato.
Per giurisprudenza costante “l’eventuale compatibilità delle opere con la normativa urbanistica vigente non può assumere efficacia dirimente in assenza di un’istanza di sanatoria, potendo tale profilo assumere precipuo rilievo, ai fini dell’accertamento di conformità in sede di procedura di sanatoria dell’opera abusiva, ma non potendo esso costituire –come è ovvio– un implicito surrogato dell’assenso edilizio concretamente non rilasciato; del resto, va aggiunto per inciso, chi ha costruito senza concessione, seppur in conformità allo strumento urbanistico vigente, non gode nemmeno di un’aspettativa alla sanatoria (che, si ribadisce, nella specie non risulta peraltro essere stata richiesta) incondizionata e illimitata nel tempo.
Per questo motivo, ed è elemento direttamente connesso alle lagnanze dei ricorrenti, la conformità urbanistica non costituisce elemento che porta di per sé a declassare l’interesse pubblico a reagire contro l’abuso edilizio, con le conseguenze del caso sotto il profilo del corredo motivazionale del provvedimento ingiuntivo contestato.
Più in generale, va ribadito che il presupposto per l’adozione dell’ordine di demolizione di opere edilizie abusive resta essenzialmente la constatata realizzazione dell’opera in assenza del titolo abilitativo (o in totale difformità da esso), con la conseguenza che nella ricorrenza del predetto requisito l’ingiunzione demolitoria costituisce praticamente un atto dovuto
” (Consiglio di Stato sez. V, sentenza n. 3443/2002).
Quanto al profilo della valutazione degli interessi urbanistici ed ambientali, i provvedimenti che irrogano sanzioni previste dalla legge in materia edilizia non necessitano in generale di alcuna specifica motivazione in ordine all’interesse pubblico a disporre il ripristino della situazione conforme a legge, con la sola eccezione che di seguito verrà specificamente affrontata, in cui tra l’illecito e la sanzione demolitoria sia decorso un notevole lasso di tempo (TAR Veneto, Sez. II - sentenza 13.03.2008 n. 605; TAR Veneto, Sez. II - sentenza 26.02.2008, n. 454; TAR Lombardia-Milano, Sez. II - sentenza 08.11.2007 n. 6200), né il Comune ha discrezionalità nello stabilire le sanzioni derivanti dall’inosservanza della normativa urbanistica e di tutela ambientale.
Oggetto del ricorso è l’ingiunzione di demolizione che, come noto, può essere emanata anche nei confronti del proprietario estraneo all’abuso, e non la successiva ed eventuale acquisizione, soltanto preannunciata nel provvedimento de quo.
Infatti, per giurisprudenza costante, l’ordinanza di demolizione di una costruzione abusiva può essere emanata nei confronti del proprietario attuale, anche se non responsabile dell’abuso, considerando che l’abuso edilizio costituisce un illecito permanente e che l’ordinanza stessa ha carattere ripristinatorio e non prevede l’accertamento del dolo o della colpa del soggetto (cfr. ex multis TAR Sardegna, Cagliari, sez. II, 08.08.2008, n. 1649).
Nel provvedimento de quo, peraltro, la ricorrente è indicata non solo quale soggetto responsabile ma anche correttamente quale proprietaria, per cui l’eventuale erroneità dell’indicazione della stessa quale responsabile, risulta del tutto irrilevante potendo il provvedimento legittimante fondarsi sull’altro presupposto, del pari indicato nel provvedimento, della proprietà dell’immobile abusivo.
Per un orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato, seguito di recente da questa Sezione (cfr. TAR Campania–Napoli, Sez. IV, n. 2357 del 05.05.2009) la repressione dell'abuso edilizio, disposta a distanza di tempo ragguardevole, richiede una puntuale motivazione sull'interesse pubblico al ripristino dei luoghi.
In tali casi, infatti, per il lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dell'abuso ed il protrarsi dell'inerzia dell'amministrazione preposta alla vigilanza, si ritiene che si sia ingenerata una posizione di affidamento nel privato, in relazione alla quale l'esercizio del potere repressivo è subordinato ad un onere di congrua motivazione che, avuto riguardo anche all'entità e alla tipologia dell'abuso, indichi il pubblico interesse, evidentemente diverso da quello ripristino della legalità, idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse privato (C.d.S., Sez. V, 04.03.2008, n. 883; C.d.S. Sez. V, n. 3270/2006)
(TAR Campania-Napolil, Sez. IV, sentenza 23.03.2010 n. 1563 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Costruzione abusiva - Proprietario dell’area - Responsabilità penale - Limiti e condizioni - Principio del "cui prodest" - Onere della prova.
In linea di principio, non può essere attribuito ad un soggetto, per il solo fatto di essere proprietario di un'area, un dovere di controllo dalla cui violazione derivi una responsabilità penale per costruzione abusiva.
Di conseguenza, occorre considerare, la situazione concreta in cui si è svolta l'attività incriminata, tenendo conto della disponibilità, giuridica e di fatto, della superficie edificata e dell'interesse specifico ad effettuare la nuova costruzione (principio del "cui prodest"), nonché di tutte quelle situazioni e quei comportamenti, positivi o negativi, da cui possano trarsi elementi integrativi della colpa e prove circa la compartecipazione, anche morale, all'esecuzione delle opere [vedi Cass., Sez. III: 27.09.2000, n. 10284, Cutaia ed altro; 03.05.2001, n. 17752, Zorzi ed altri; 10.08.2001, n. 31130, Gagliardi; 18.04.2003, n. 18756, Capasso ed altro; 02.03.2004, n. 9536, Mancuso ed altro; 28.05.2004, n. 24319, Rizzuto ed altro; 12.01.2005, n. 216, Fucciolo; 15.07.2005, n. 26121, Rosato; 02.09.2005, n. 32856, Farzone].
Comunque, grava sull'interessato l'onere di allegare circostanze utili a convalidare la tesi che, nella specie, si tratti di opere realizzate da terzi a sua insaputa e senza la sua volontà (vedi Cass., Sez. feriale, 16.09.2003, n. 35537, Vitale ed altro).
Costruzione abusiva - Acquisizione al patrimonio comunale e ordine demolitorio del giudice penale - Funzione.
L'acquisizione gratuita, in via amministrativa, è finalizzata essenzialmente alla demolizione, per cui non si pone in contrasto con l'ordine demolitorio impartito dal giudice penale, che persegue lo stesso obiettivo: il destinatario di tale ordine, allorquando sia intervenuta l'acquisizione amministrativa a suo danno, non potrà ottemperarvi soltanto se il Consiglio comunale abbia già ravvisato (ovvero sia sul punto di deliberare) l'esistenza di prevalenti interessi pubblici al mantenimento delle opere abusive.
Ove il Consiglio comunale non abbia deliberato, invece, il mantenimento dell'opera, il procedimento sanzionatorio amministrativo (per le opere realizzate in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali) ha come sbocco unico ed obbligato la demolizione a spese del responsabile dell'abuso. Non si comprende, dunque, perché il condannato non possa chiedere al Comune (divenuto frattanto proprietario) l'autorizzazione a procedere ad una ineludibile demolizione a proprie cura e spese.
Qualora si argomentasse in senso contrario si perverrebbe all’illogica conclusione che il giudice penale non potrebbe ordinare, in caso di condanna, la demolizione delle opere abusive tutte le volte in cui l’amministrazione comunale abbia ingiunto la demolizione e questa non sia stata eseguita dal responsabile dell’abuso nel termine di 90 giorni dalla notifica, tenuto conto che l’acquisizione avviene a titolo originario ed “ope legis”, per il solo decorso del tempo, con il conseguente carattere meramente dichiarativo del successivo provvedimento amministrativo, che è atto dovuto, privo di qualsiasi contenuto discrezionale.
Opera abusiva - Acquisizione al patrimonio comunale - Incompatibilità con l'ordine di demolizione emesso dal giudice penale - Esclusione - Art. 31, 3° e 5° c., D.P.R. n. 380/2001.
L'acquisizione gratuita dell'opera abusiva al patrimonio disponibile del Comune, ai sensi dell'art. 31, 3° comma, del D.P.R. n. 380/2001, non è incompatibile con l'ordine di demolizione emesso dal giudice penale. Infatti, nella prima parte del comma 5 dello stesso articolo, si stabilisce che l'opera acquisita al patrimonio comunale deve essere demolita con ordinanza del dirigente o responsabile dell'ufficio tecnico comunale, a spese del responsabile dell' abuso.
Si avrebbe incompatibilità soltanto se, con deliberazione consiliare, a norma della seconda parte dello stesso comma 5, si fosse statuito di non dovere demolire l'opera acquisita [vedi Cass., Sez. III: 31.01.2008, n. 4962, P.G. in proc. Mancini e altri; 23.01.2007, n. 1904, Turianelli; 29.11.2005, n. 43294, Gambino ed altro; 13.10.2005, n. 37120, Morelli; 20.05.2004, n. 23647, Moscato ed altro, 30.09.2003, n. 37120, Botumarito ed altro; 20.01.2003, n. 2406, Gugliandolo; 07.11.2002, n. 37222, Clemente; 17.12.2001, Musumeci ed altra; 29.12.2000, n. 3489, P.M. in proc. Mosca] (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 19.03.2010 n. 10779 - link a www.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATA: In sede di rilascio della concessione edilizia in sanatoria (condono), l’obbligo di acquisire il parere da parte dell’autorità preposta alla tutela del vincolo previsto dall’art. 32 della legge 28.02.1985 n. 47, sussiste anche per le opere realizzate anteriormente all’imposizione del vincolo stesso.
Anche in caso di vincolo sopravvenuto, l’Amministrazione è tenuta a valutare la compatibilità del manufatto con le prescrizioni contenute nel provvedimento di vincolo anche se non ancora esistenti al momento della realizzazione dell’intervento abusivo.

La giurisprudenza ha precisato che (cfr. Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 20 del 22.07.1999, e tra le tante, Cons. St., VI, 09.09.2005 n. 4662; id., 16.03.2005 n. 1094; 16.02.2005 n. 492; id., 22.08.2003 n. 4765), in sede di rilascio della concessione edilizia in sanatoria, l’obbligo di acquisire il parere da parte dell’autorità preposta alla tutela del vincolo previsto dall’art. 32 della legge 28.02.1985 n. 47, sussiste anche per le opere realizzate anteriormente all’imposizione del vincolo stesso.
A tale conclusione l’Adunanza Plenaria è pervenuta nella considerazione che “in mancanza di indicazioni univoche desumibili dal dato normativo” alla questione di cui sopra non può che darsi una soluzione “alla stregua dei principi generali in materia di azione amministrativa, tenuto conto della valenza attribuita dall’ordinamento agli interessi coinvolti nell’applicazione della disposizione legislativa di cui si tratta” e, conseguentemente, “la Pubblica Amministrazione, sulla quale incombe più pressante l’obbligo di osservare la legge, deve necessariamente tener conto, nel momento in cui provvede, della norma vigente e delle qualificazioni giuridiche che essa impone”.
Ne consegue che, anche in caso di vincolo sopravvenuto, l’Amministrazione è tenuta a valutare la compatibilità del manufatto con le prescrizioni contenute nel provvedimento di vincolo anche se non ancora esistenti al momento della realizzazione dell’intervento abusivo.
Pertanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, in caso di vincolo assoluto di inedificabilità sopravvenuto rispetto alla data di realizzazione delle opere abusive, non risulta applicabile la disposizione dell’art. 33 della L. 47/1985, dovendo l’Amministrazione applicare in questi casi lo stesso regime indicato dalla previsione generale di cui all’art. 32 della L. 47/1985 che subordina il rilascio della concessione in sanatoria per opere sottoposte a vincolo, al parere favorevole dell’autorità preposta alla sua tutela (cfr. Cons. Stato A.P. n. 20/1999) (TAR Lazio-Roma, Sez. II-quater, sentenza 19.03.2010 n. 4339 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Abusi - Demolizione - Preminente interesse pubblico - Motivazione - Non occorre - Lunga decorrenza tra realizzazione e irrogazione sanzione - Eccezione.
La repressione degli abusi edilizi costituisce un atto dovuto per l'Amministrazione, la quale non gode di alcuna discrezionalità al riguardo, posto che il giudizio di antigiuridicità è già contenuto nella legge e non v'è di conseguenza ragione di una specifica motivazione sulla preminenza dell'interesse pubblico, salvi i casi eccezionali di lunghissimo tempo (nella specie 33 anni) trascorso tra la realizzazione dell'opera abusiva e l'irrogazione della misura demolitoria (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Brescia, Sez. I, sentenza 16.03.2010 n. 1220 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA Abuso edilizio - Ingiunzione di demolizione - Obbligazione solidale ad eseguire del proprietario e del responsabile dell'abuso - Sussiste - Acquisizione dell'area di sedime - Non si verifica se il proprietario abbia fornito alla P.A. procedente, prima dell'ingiunzione, ogni elemento utile all'identificazione del responsabile - Estraneità del proprietario alla realizzazione dell'abuso - Azione di regresso nei confronti del responsabile - Sussiste.
Il soggetto che riveste la sola qualifica di "proprietario" è tenuto in solido con il responsabile dell'abuso edilizio ad eseguire la sanzione demolitoria irrogata dall'autorità amministrativa, con la sola preclusione dell'acquisizione dell'area di sedime, allorquando il proprietario abbia avuto modo di fornire, prima dell'emanazione dell'ingiunzione, all'Amministrazione procedente ogni elemento utile all'identificazione del soggetto responsabile dell'abuso.
Anche l'estraneità alla realizzazione dell'abuso edilizio non esonera il proprietario dell'edificio dalla responsabilità per la sanzione, salva l'eventuale azione di regresso nei confronti dell'autore del medesimo  (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 16.03.2010 n. 656 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAE' “palese” che l’onere della prova in ordine alla data di realizzazione dell’immobile abusivo ricada su chi ha commesso l’abuso, nel mentre solo la deduzione, da parte di quest’ultimo, di “concreti elementi a sostegno delle proprie affermazioni trasferisce il suddetto onere in capo all’amministrazione”.
Il che, ossia l’onere per il privato di dimostrare che l’opera è stata completata entro la data utile, richiede “riscontri documentali, eventualmente anche indiziari, purché altamente probanti”, con la conseguenza “nel caso di mancato adempimento, da parte del richiedente il condono, all’onere di dimostrare che l’opera è stata completata entro la data utile, l’amministrazione, cui non può farsi carico di accertare quale fosse la situazione del suo territorio alla data di scadenza del condono, è tenuta a respingere la domanda ed a reprimere l’abuso”.

Orbene, pacifica e risalente giurisprudenza, dal Collegio condivisa, ritiene “palese” che l’onere della prova in ordine alla data di realizzazione dell’immobile abusivo ricada su chi ha commesso l’abuso (Cons. Stato, Sez. V, 12.10.1999, n. 1440), nel mentre solo la deduzione, da parte di quest’ultimo, di “concreti elementi a sostegno delle proprie affermazioni trasferisce il suddetto onere in capo all’amministrazione” (omisso medio, Cons. Stato, sempre Sez. V, 09.11.2009, n. 6984).
Il che, ossia l’onere per il privato di dimostrare che l’opera è stata completata entro la data utile, richiede “riscontri documentali, eventualmente anche indiziari, purché altamente probanti”, con la conseguenza “nel caso di mancato adempimento, da parte del richiedente il condono, all’onere di dimostrare che l’opera è stata completata entro la data utile, l’amministrazione, cui non può farsi carico di accertare quale fosse la situazione del suo territorio alla data di scadenza del condono, è tenuta a respingere la domanda ed a reprimere l’abuso” (Tar Campania, Sez. VII, sentenza n. 9347 del 24.07.2008; Sez. VIII, 11.03.2008, n. 1211; Tar Lombardia Milano, Sez. II, 31.05.2006, n. 1275) (TAR Campania-Napoli, Sez. VI, sentenza 15.03.2010 n. 1460 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: L’ingiunzione a demolire deve contenere una chiara e dettagliata descrizione delle opere, manufatti o lavori che si asseriscono effettuati in violazione di norme o prescrizioni urbanistiche.
Com’è noto, l’ingiunzione a demolire deve contenere una chiara e dettagliata descrizione delle opere, manufatti o lavori che si asseriscono effettuati in violazione di norme o prescrizioni urbanistiche (cfr. CDS Sez. VI n. 493 del 07/07/1986; TAR BA n. 864 del 03/11/1997; TAR AQ n. 157 del 27/05/1996; TAR PE n. 251 del 22/06/1992; TAR RM n. 1288 del 07/08/1991) (TAR Campania-Napoli, Sez. II, sentenza 15.03.2010 n. 1451 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: La demolizione rappresenta la sanzione principale, la sanzione pecuniaria è secondaria avviene in ipotesi circoscritte e oggettive.
Nel caso affrontato dai giudici della quarta sezione, ad un ordine di demolizione conseguente alla mancata accettazione di una richiesta di condono in sanatoria, il destinatario del provvedimento si opponeva chiedendo in alternativa l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista da una normativa regionale.
Ad avviso dei giudici, non può accogliersi la diversa impostazione, pure propugnata in giurisprudenza, in forza della quale l’ordine di demolizione emanato ai sensi dell’art. 34 cit., costituirebbe una semplice diffida al trasgressore con la conseguenza che la scelta fra la demolizione d’ufficio e la irrogazione della sanzione pecuniaria atterrebbe ad un momento e ad un procedimento successivo ed autonomo rispetto alla diffida stessa (cfr. Cons. St., sez. II, 14.02.2007, n. 10509/2004; sez. VI, 28.02.2000, n. 1055).
Il collegio invece non intende non discostarsi dalla tesi che riconosce alla demolizione la funzione di sanzione principale, a contenuto ripristinatorio dello status quo ante, consentendo l’applicazione della sanzione pecuniaria in ipotesi circoscritte ed oggettive (cfr. da ultimo Cons. St., sez. V, 20.03.2007, n. 1325; sez. V, 18.12.2002, n. 7030; Cass. pen., sez. III, 02.10.2002, Pizzuti).
Dal punto di vista della struttura, infatti, il procedimento sanzionatorio disciplinato dall’art. 34 (sulla falsariga di quanto divisato dall’art. 33 cit.), appare unitario; sotto il profilo funzionale, la decisione dell’amministrazione di infliggere la misura pecuniaria non costituisce deroga al carattere obbligatorio e vincolato dell’esercizio del potere repressivo: che si debba ripristinare la legalità violata, a tutela dell’ordinato assetto del territorio, è fuori dubbio; nello schema legale, l’alternatività si appunta sul contenuto della sanzione, consentendo l’inflizione della pena pecuniaria solo in presenza della impossibilità di demolire; tale valutazione tecnica, rimessa in via esclusiva all’autorità amministrativa, non può che essere effettuata, sul piano logico e cronologico, prima dell’emanazione dell’ordine demolitorio rivolto al privato.
La circostanza che, scaduto infruttuosamente il termine per l’adempimento spontaneo della misura ripristinatoria, quest’ultima venga realizzata d’ufficio, non consente di configurare un nuovo ed autonomo procedimento avente finalità e presupposti diversi: il ripristino dello stato dei luoghi a cura dell’amministrazione, infatti, costituisce una semplice modalità attuativa della già inflitta sanzione demolitoria, non il momento culminante dell’esercizio del potere repressivo (commento tratto da www.documentazione.ancitel.it - Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 12.03.2010 n. 1469 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATALa facoltà di irrogare la sanzione pecuniaria, in luogo della demolizione, è prevista dall'art. 34 del D.P.R. n. 380 del 2001 per i soli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire.
Osserva il Collegio che la facoltà di irrogare la sanzione pecuniaria, in luogo della demolizione, è prevista dall'art. 34 del D.P.R. n. 380 del 2001 per i soli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire, mentre nella fattispecie la maggior parte degli abusi in contestazione concerne opere eseguite in totale difformità, o in assenza di qualsivoglia titolo abilitativo (si pensi al secondo livello “interrato” del fabbricato accessorio, ed alla struttura a servizio della piscina) (TAR Marche, sentenza 12.03.2010 n. 111 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Il condono non definito non è causa di sospensione di giudizio avverso la demolizione se l'opera è sottoposta a vincolo.
Deve essere respinta la richiesta dell’appellante di sospensione del giudizio ex art. 44 della legge n. 47/1985, non essendo ancora stata definita l’stanza di condono attivata in base alla legge n. 724/1994.
Infatti, l'art. 44 della legge n. 47 del 1985, richiamato dall'art. 39 l. n. 724 del 1994, che prevede che l'istanza di condono edilizio determina la sospensione d'ufficio di tutti i procedimenti amministrativi in corso, non si applica in caso di provvedimenti adottati in funzione della valenza paesaggistica del bene (Cons. Stato, IV, n. 2892/2005, in presenza di una ordinanza emessa con riguardo alla assenza della concessione edilizia per una opera realizzata in zona vincolata; IV, n. 2111/2005).
Nel caso di specie, l’impugnata ordinanza è stata adottata proprio a causa della valenza paesaggistica del bene e dell’assenza di un valido titolo abilitativo.
Di conseguenza, non sussiste alcun obbligo di sospensione del presente giudizio, potendo l’appellante agire con gli strumenti previsti dall’ordinamento per ottenere la definizione dell’istanza di condono, presentata ormai da quasi quindici anni (commento tratto da www.documentazione.ancitel.it - Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza V, sentenza 11.03.2010 n. 1429 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA 1. Ordinanza di ripristino di un'area - Locazione ad altra società - Acquisizione gratuita al patrimonio del Comune - Non estraneità all'abuso - Disponibilità dell'area - Legittimità.
2. Ordinanza di ripristino di un'area - Posa di materiale inerte - Qualificazione come costruzione - Mancanza di permesso di costruire - Legittimità.
3. Ordinanza di ripristino di un'area - Acquisizione gratuita al patrimonio del Comune - Potere di controllo e sanzionatorio - Vetustà dell'abuso - Affidamento - Sanatoria - Non sussiste.

1. L'art. 31 D.P.R. n. 380/2001, nel caso di accertata esecuzione di interventi in assenza di permesso, prevede di ingiungere al proprietario dell'area, oltre che al responsabile dell'abuso, la rimozione o la demolizione, e posto che nel caso di specie non può ritenersi che la proprietaria ricorrente non abbia la disponibilità del bene o sia estranea alla commissione degli abusi, in quanto realizzati e contestati in un momento antecedente alla stipulazione del contratto di locazione dell'area ad altra società, risulta legittimamente adottata l'ordinanza di remissione in pristino dell'area e, conseguentemente, in ragione dell'inottemperanza all'ordine, l'acquisizione gratuita al patrimonio del Comune dell'area opera nei confronti della proprietaria.
2. In considerazione dell'entità del deposito dei materiali e della stabilità dell'utilizzazione dell'area come deposito, nonché dello spargimento di ghiaia sull'area preordinata a modificare la destinazione d'uso da zona per "attrezzature pubbliche" a deposito, è da ritenersi realizzata una trasformazione permanente dell'assetto edilizio del territorio necessitante permesso di costruire ai sensi dell'art. 3, lett. e), D.P.R. n. 380/2001, e conseguentemente legittimo l'ordine di ripristino dell'area impugnato.
3. Non esclude il carattere abusivo dell'opera il fatto che l'area fosse da decenni adibita a tale attività produttiva, poiché la vetustà dell'opera non esclude il potere di controllo ed il potere sanzionatorio del Comune in materia urbanistico-edilizia, perché l'esercizio di tale potere non è soggetto a prescrizione o decadenza; ne consegue che l'accertamento dell'illecito amministrativo e l'applicazione della relativa sanzione può intervenire anche a notevole distanza di tempo dalla commissione dell'abuso, senza che il ritardo nell'adozione di sanzione comporti sanatoria o il sorgere di affidamenti o di situazioni consolidate (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 11.03.2010 n. 583 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: L'ingiunzione di demolizione deve essere notificata al responsabile dell'abuso, oltre che al suo proprietario, con la conseguenza che è illegittima l'ingiunzione di demolizione che non venga notificata al responsabile dell'abuso né al proprietario dell'opera abusiva ma solo al proprietario dell'area sulla quale è stata realizzata la stessa opera, soprattutto se questi non ha la materiale disponibilità e non può procedere alla demolizione o rimozione dell'opera abusiva.
L'ordinanza di demolizione, per giurisprudenza consolidata nella materia, può essere legittimamente notificata anche esclusivamente all'autore materiale dell'abuso, nel caso in cui non corrisponda con il proprietario dell'area interessata dai lavori edilizi abusivi.
Ed infatti la estraneità del proprietario (o del titolare del diritto reale) agli abusi edilizi commessi sulla cosa locata e affittata dal conduttore, locatario o affittuario non implica l'illegittimità dell'ordinanza di demolizione o di riduzione in pristino dello stato dei luoghi, emessa ai sensi dell'art. 7, l. n. 28 del 1985 nei confronti del responsabile dell'abuso, ma la sola insuscettività del provvedimento repressivo e sanzionatorio a costituire titolo per l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'area di sedime sulla quale insiste il bene (cfr. da ultimo TAR Campania Napoli, sez. II, 19.10.2006, n. 8673).
Ed anzi, ai sensi dell'art. 31, t.u. 06.06.2001 n. 380, l'ingiunzione di demolizione deve essere notificata al responsabile dell'abuso, oltre che al suo proprietario, con la conseguenza che è illegittima l'ingiunzione di demolizione che non venga notificata al responsabile dell'abuso né al proprietario dell'opera abusiva ma solo al proprietario dell'area sulla quale è stata realizzata la stessa opera, soprattutto se questi non ha la materiale disponibilità e non può procedere alla demolizione o rimozione dell'opera abusiva (TAR Molise, 24.06.2006, n. 585) (così TAR LAZIO, Sez. Latina, 1026/2008 R.G. 1080/1997) (TAR Campania-Napoli, Sez. VI, sentenza 05.03.2010 n. 1317 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Immobili abusivi - Condono edilizio e pagamento dell'oblazione - Effetti - Rilascio del permesso di costruire - Necessità - Interventi di ristrutturazione edilizia - Esclusione - Fattispecie - Artt. 10, 22 e 44 DPR n. 380/2001.
In materia urbanistica, tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia anche se soggetti alla cosiddetta DIA semplice, ai sensi dell'art. 22, primo e secondo comma, del DPR n. 380/2001, in quanto non portano alla realizzazione di un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, secondo la previsione di cui all'art. 10, comma primo, lett. c), non possono essere eseguiti su immobili originariamente abusivi.
Nella specie, il ricorso dell'autore della violazione al condono edilizio ed il pagamento dell'oblazione producono solo gli effetti estintivi del reato previsti dalla corrispondente normativa, mentre non rendono legittima la costruzione eseguita abusivamente finché non viene rilasciato il permesso di costruire o, secondo la normativa previgente, la concessione edilizia in sanatoria (conferma ordinanza del Tribunale della libertà di Napoli del 12.06.2009) (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 04.03.2010 n. 8739 - link a www.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATA: Ordine di demolizione di opere abusive - Illegittimità per carenza di istruttoria e di idonea motivazione - Sussiste allorquando risulti che era stata presentata domanda di rilascio del titolo edilizio che aveva avuto un riscontro positivo condizionato all'approvazione della nuova disciplina urbanistica e nel caso di affidamento ingenerato in capo al proprietario da parte della P.A. che nel corso degli anni aveva assentito interventi sull'immobile oggetto dell'ordine di demolizione.
E' illegittimo un ordine di demolizione di un manufatto abusivo carente di motivazione, da cui emerge che la P.A. non ha effettuato alcuna istruttoria che avrebbe invece consentito di appurare come in relazione al manufatto oggetto della domanda di demolizione fosse stata presentata a suo tempo una domanda di licenza di costruire che aveva avuto un riscontro positivo, condizionato tuttavia all'approvazione della nuova disciplina urbanistica e, inoltre, che l'Amministrazione aveva, nel corso degli anni, assentito ulteriori interventi sull'immobile oggetto dell'ordine di demolizione, circostanza questa che, sebbene non comporti ex se il riconoscimento della non abusività del manufatto, rivela tuttavia come si fosse ingenerata una posizione di affidamento nei proprietari che doveva portare l'Amministrazione ad esaminare con maggior cura i fatti contestati (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 02.03.2010 n. 489 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Ingiunzione di demolizione - Qualificazione manufatto - Art. 27 L.R. n. 12/2005 - Assenza di rilevanza edilizia - Illegittimità.
E' illegittima l'ordinanza di ingiunzione di demolizione di un manufatto che non dà vita ad un nuovo volume (nella specie consistente in un'intelaiatura appoggiata al suolo di supporto ad una tenda) in quanto non rientrando tale opera nella tipologia di cui all'art. 27, comma 1, lett. e), n. 5, L.R. n. 12/2005 e risultando la stessa priva di rilevanza edilizia dal punto di vista sia strutturale sia funzionale, tale opera non necessita di un titolo edilizio (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 02.03.2010 n. 488 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

febbraio 2010

EDILIZIA PRIVATAFino a quando l'Amministrazione non si sia pronunciata su una domanda di condono edilizio, il richiedente ha la facoltà di modificare, sostituire o anche rinunciare alla richiesta di sanatoria.
Il Collegio ritiene di poter condividere la sentenza TAR Toscana-Firenze, sez. III, 21.12.2004, n. 6520, che afferma che “costituisce principio generale quello secondo cui gli atti propulsivi posti in essere dal soggetto privato nella fase preparatoria del procedimento amministrativo possono essere modificati e ritirati dall'interessato fino al momento in cui non sia intervenuto il provvedimento terminale della fattispecie provvedimentale. Fino a quando l'Amministrazione non si sia pronunciata su di una domanda di condono edilizio, il richiedente ha la facoltà di modificare, sostituire o anche rinunciare alla richiesta di sanatoria, non ostandovi nell'ordinamento una norma impeditiva di tale potere e inoltre deve ritenersi consentita la rinuncia parziale alla domanda di condono edilizio, anteriormente all'adozione del richiesto provvedimento concessorio” (in tal senso anche TAR Piemonte, Torino, Sez. I, 19.06.1997, n. 480 ed in termini sostanzialmente equivalenti, TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 18.12.1987, n. 490) (TAR Lombardia-Brescia, Sez. II, sentenza 26.02.2010 n. 998 -  link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: 1. Abuso edilizio - Vincolo Idraulico - Titolo edilizio illegittimo efficace - Decorso del tempo - Affidamento - opere successive pertinenziali - Condono edilizio - Sussiste.
2. Abuso edilizio - Titolo edilizio illegittimo - Decorso del tempo - Affidamento - Condono edilizio - Sussiste.

1. Benché il vincolo idraulico ex art. 96, lett. f), del RD 523/1904 non sia derogabile semplicemente per effetto degli usi locali, è possibile superarne l'inderogabilità in ipotesi di radicato affidamento circa la collocazione di immobile all'interno della fascia di rispetto (per licenza edilizia illegittima ma ancora efficace e tempo trascorso) ed in tal caso la medesima aspettativa può estendersi alle opere successive, se intese come interventi pertinenziali.
2. Se un fabbricato (previa valutazione dell'interesse pubblico) può evitare la demolizione nonostante l'annullamento del relativo titolo edilizio, non vi sono motivi per negare il condono a un edificio che sia in parte conforme a un titolo edilizio illegittimo ma ancora efficace, qualora in un lungo periodo di tempo non sia stato individuato alcun interesse pubblico all'annullamento di tale titolo (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Brescia, Sez. I, sentenza 26.02.2010 n. 986 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Istanza di condono edilizio - Conclusione delle opere - Necessità.
Ai sensi della L. 724/1994 la domanda di condono deve avere ad oggetto la trasformazione di opere già ampiamente concluse alla data prevista dalla legge per la conclusione dei lavori. Si tratta, infatti, di opere necessarie per l'opera in questione, in quanto è opinione comune della giurisprudenza che il completamento funzionale sussiste quando l'opera risulti atta all'uso cui è destinata (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. IV, sentenza 25.02.2010 n. 460 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

URBANISTICA: Lottizzazione abusiva - Distinte fattispecie - Negoziale e materiale - Nozione - Art. 18 L. n. 47/1985.
L'art. 18 della L. 47/1985 configura due distinte fattispecie di lottizzazione abusiva: la prima "negoziale”, che si concretizza nell’ipotesi di trasferimento in proprietà di una o più particelle che vengono appunto staccate da un fondo di maggiore estensione, in funzione di una finalità edificatoria non consentita; laddove, la seconda “materiale”, non postula che siano realizzate delle vere e proprie costruzioni abusive, essendo sufficiente la sussistenza di opere le quali, pur se nella fase iniziale, denotino che è stato iniziato o è in corso un procedimento di trasformazione urbanistica ed edilizia del terreno, in contrasto con le norme vigenti (cfr. TAR Lazio-Latina, 13.06.1992, n. 562) (TAR Lazio-Latina, Sez. I, sentenza 23.02.2010 n. 142 - link a www.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATA: L’ordinanza di demolizione può essere emessa nei confronti del proprietario attuale dell’immobile non responsabile dell’abuso, in quanto l’abuso edilizio costituisce un illecito permanente e non presuppone l’accertamento del dolo o della colpa del soggetto cui si imputa la violazione.
Per giurisprudenza affatto consolidata (cfr. ex multis, TAR Campania, sez. II, 15.12.2009, n. 8704; TAR Lazio–Latina, 06.08.2009, n. 780), l’ordinanza di demolizione può essere legittimamente emessa nei confronti del proprietario attuale dell’immobile, anche se non responsabile dell’abuso, in quanto l’abuso edilizio costituisce un illecito permanente e non presuppone l’accertamento del dolo o della colpa del soggetto cui si imputa la violazione
(TAR Lazio-Roma, Sez. II-ter, sentenza 16.02.2010 n. 2290 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: La realizzazione in una soffitta non abitabile di un bagno e di un angolo cottura comporta legittimamente l’ordine di demolizione da parte dell’Amministrazione deputata alla vigilanza in materia edilizia, in quanto trattasi di opere che determinano quel mutamento oggettivo che rende idonei i locali ad una destinazione d’uso diversa da quella originaria.
Rileva il Collegio, aderendo sul punto ad indirizzo giurisprudenziale consolidato, che la realizzazione in una soffitta non abitabile di un bagno e di un angolo cottura comporta legittimamente l’ordine di demolizione da parte dell’Amministrazione deputata alla vigilanza in materia edilizia, in quanto trattasi di opere che, considerate nel loro insieme coordinato, determinano quel mutamento oggettivo che rende idonei i locali ad una destinazione d’uso diversa da quella originaria (v. Cons. Stato, sez. V, 12.10.2000, n. 5428, su identica fattispecie) (TAR Lazio-Roma, Sez. II-ter, sentenza 16.02.2010 n. 2290 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: 1. Abusi edilizi - Alienazione dell'immobile - Responsabilità in capo al titolare della concessione - Permane.
2. Abusi edilizi - Condono - Oneri di documentazione catastale - Scopo - Corrispondenza tra situazione reale e registri ufficiali.

1. L'alienazione del bene non sottrae il titolare della concessione, responsabile dell'abuso, alle sanzioni comminate dalla legge ed irrogate dall'Autorità amministrativa per l'inosservanza della normativa di settore, delle previsioni della concessione edilizia e delle modalità esecutive stabilite dalla medesima: ciò in forza di quanto previsto dall'art. 6 Legge n. 47/1985, oggi art. 29 DPR n. 380/2001.
2. La disciplina del condono, laddove prevede oneri di documentazione catastale, ha lo scopo di regolarizzare gli abusi anche sotto tale profilo, in modo che la situazione reale trovi corrispondenza nei relativi registri (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 16.02.2010 n. 412 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Opere eseguite senza autorizzazione - Sanzione demolitoria in luogo della sanzione pecuniaria - Illegittimità.
In caso di opere eseguite senza autorizzazione, risulta intrinsecamente contraddittoria, e dunque illegittima, l'ordinanza che, dopo avere contestato la realizzazione dell'opera in assenza di autorizzazione edilizia, anziché applicare l'art. 10 della Legge 47/1985, ovverossia la sanzione pecuniaria, che disciplina il caso delle opere eseguite senza autorizzazione, applichi invece la sanzione demolitoria, che è invece propria delle opere realizzate in assenza di concessione ex art. 7, secondo comma, Legge 47/1985 (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 15.02.2010 n. 411 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Abuso edilizio - Ricorso avverso ordine di demolizione - Accertamento in sede giurisdizionale dell'epoca di costruzione dell'opera edilizia - Onere in capo al privato di fornire un principio di prova in ordine al tempo dell'ultimazione - Sussiste - Fattispecie.
Il soggetto che contesti la legittimità dell'ordinanza sindacale di demolizione di un manufatto abusivo, ha l'onere di fornire un principio di prova in ordine al tempo dell'ultimazione di quest'ultimo (nel caso di specie il TAR ha accolto il gravame, avendo il ricorrente provato l'esistenza dell'immobile mediante la produzione di documentazione fotografica che lo ritraeva in tenera età dinnanzi all'immobile già ultimato) (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 11.02.2010 n. 386 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

URBANISTICA: 1. Lottizzazione abusiva - Lottizzazione abusiva c.d. materiale - Presupposti.
2. Lottizzazione abusiva - Opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni - Definizione.
3. Lottizzazione abusiva - Baracche precarie e recinzioni - Non costituiscono lottizzazione abusiva - Art. 30 DPR 380/2001 - Inapplicabilità - Ratio.

1. Ricorre la fattispecie della lottizzazione abusiva c.d. materiale in presenza di opere che comportino la trasformazione urbanistica ed edilizia dei terreni sia in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, approvati o adottati, ovvero di quelle stabilite direttamente in leggi statali o regionali, sia in assenza della prescritta autorizzazione.
2. Il concetto di opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni fa riferimento ad opere che in concreto stravolgono l'assetto del territorio preesistente, risultando idonee a realizzare un nuovo insediamento abitativo.
3. Nel caso di opere consistenti in una recinzione e in manufatti precari, facilmente rimovibili è errata l'applicazione dell'art. 30 DPR 380/2001, poiché difetta il presupposto necessario e imprescindibile per parlare di lottizzazione abusiva, costituito dalla trasformazione funzionale del terreno e dello stravolgimento dell'assetto dello stesso: non è infatti la semplice esistenza di più opere abusive a configurare ex se la lottizzazione abusiva, essendo richiesto un quid pluris, cioè che le opere comportino la trasformazione urbanistica ed edilizia del terreno: si deve escludere che possano rientrare in questa categoria baracche precarie e recinzioni, che non appaiono manifestazione di un intento edificatorio per lotti (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 11.02.2010 n. 385 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAL'ordinanza di demolizione opere abusive è atto dovuto ed è sufficientemente motivata con l'accertamento dell'abuso, essendo "in re ipsa" l'interesse pubblico alla rimozione di esso e sussistendo l'eventuale obbligo di motivazione al riguardo solo se l'ordinanza medesima intervenga a distanza di lungo tempo dall'ultimazione dell'opera.
Presupposto per l'emanazione dell'ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive è soltanto la constatata esecuzione di queste ultime in assenza o in totale difformità del titolo concessorio, per cui l'ordinanza stessa è atto dovuto ed è sufficientemente motivata con l'accertamento dell'abuso, essendo "in re ipsa" l'interesse pubblico alla rimozione di esso e sussistendo l'eventuale obbligo di motivazione al riguardo solo se l'ordinanza medesima intervenga a distanza di lungo tempo dall'ultimazione dell'opera (perché tale inerzia della p.a. ha creato un qualche affidamento nel privato) (Consiglio Stato, sez. V, 11.02.1999, n. 1) (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 09.02.2010 n. 628 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAPiù passa il tempo, per inerzia del Comune, e più deve essere motivata l'ordinanza di demolizione di un abuso edilizio.
Il principio secondo cui l’ingiunzione demolitoria, come atto dovuto in presenza della constatata realizzazione dell’opera senza titolo abilitativo (o in totale difformità da esso), è in linea di principio sufficientemente motivata con l’affermazione dell’accertata abusività dell’opera, viene derogato nel caso in cui, per il lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dell’abuso ed il protrarsi dell’inerzia dell’Amministrazione preposta alla vigilanza, si sia ingenerata una posizione di affidamento nel privato, in relazione alla quale sussiste un onere di congrua motivazione che indichi, avuto riguardo anche all’entità ed alla tipologia dell’abuso, il pubblico interesse -evidentemente diverso da quello al ripristino della legalità- idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse privato (così, per tutti e da ultimo, Cons. St., sez. V, 04.03.2008, n. 883, e sez. IV, 06.06.2008, n. 2705).
In aggiunta, va anche rilevato che a tale orientamento ha costantemente aderito anche questa Sezione (da ultimo, con la sentenza 14.12.2009, n. 1280) (TAR Abruzzo-Pescara, sentenza 08.02.2010 n. 106 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Vincolo paesaggistico - Abusi perpetrati in zona vincolata - Repressione - Competenza alternativa tra Comune e autorità preposta alla tutela del vincolo - Art. 27 d.P.R. n. 380/2001.
Nel sistema delineato dall'art. 27 del DPR 380/2001, come già sotto il vigore dell’art. 4 della L. n. 47/1985, il legislatore ha previsto una competenza alternativa tra il Comune e l'Autorità preposta al vincolo paesaggistico in materia di repressione degli abusi perpetrati in zona vincolata, dandosi al contempo carico di evitare la sovrapposizione del concreto esercizio del potere demandato alle due Amministrazioni competenti mediante la prescrizione della previa comunicazione all'Autorità che deve salvaguardare il vincolo, la quale può eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa.
Pertanto per gli immobili dichiarati di interesse particolarmente importante la sanzione demolitoria ben può essere irrogata dal Comune, che deve limitarsi a dare avviso alla Soprintendenza, fermo restando che la Soprintendenza dovrà procedere alla fase esecutiva della demolizione -senza che con ciò sia esclusa la competenza provvedimentale del Comune- ai sensi dell’ultima parte dell’art. 27, comma 2, come aggiunta dall'articolo 32, commi 44, 45 e 46, legge n. 326 del 2003 (TAR Campania-Napoli, Sez. IV, sentenza 04.02.2010 n. 567 - link a www.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATALa vigilanza sull'attività edilizia, anche con riguardo ai beni culturali, continua ad essere demandata al Comune che può irrogare le relative sanzioni.
Questo principio è affermato dai giudici campani in un caso che vede coinvolta anche la Soprintendenza per i beni Architettonici ed il Paesaggio e per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico.
Nella decisione viene chiarito il rapporto tra autorità locale e statale.
Il Comune è autorità preposta all’osservanza della normativa edilizia ed urbanistica, la Soprintendenza è invece autorità preposta alla vigilanza sul vincolo storico e artistico. La competenza del Comune, dicono i giudici, "trova il suo riconoscimento normativo nell’art. 4 della legge n. 47 del 1985, oggi trasfuso nell’art. 27 del DPR 06.06.2001 n. 380, che delimita l’ambito dell’esercizio del generale potere di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia in capo al Sindaco (ora al Dirigente comunale), il quale esercita tale potere nel territorio del Comune per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nella concessione o nell'autorizzazione."
Per tale motivo l'adozione di iniziative autonome e indipendenti da parte dell'amministrazione comunale è consentita a prescindere dalla adozione di eventuali misure da parte dell’Autorità statale. L’unico limite riscontrato dai giudici è quello, onde evitare sovrapposizioni sanzionatorie, della previa comunicazione alle altre amministrazioni competenti, le quali possono intervenire anche di loro iniziativa (Consiglio Stato, sez. V, 21.01.1997, n. 62).
La vigilanza sull'attività edilizia, anche con riguardo ai beni culturali, continua ad essere demandata al Comune, come attesta la generale disposizione dell'art. 27 DPR 380/2001, per cui il dirigente o il responsabile, in tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi.
Il fatto che al comune competa la vigilanza edilizia comporta che i l dirigente abbia l'obbligo, di adottare immediatamente provvedimenti definitivi, al fine di ripristinare la legalità violata dall'intervento edilizio realizzato, mediante l'esercizio di un potere-dovere del tutto vincolato dell'organo comunale, senza margini di discrezionalità, diretto a reprimere gli abusi edilizi accertati.
Già sotto il vigore della L. 47/1985 non era posto in dubbio che, sebbene gli articoli 9 e 10, comma 3, di tale legge prevedessero, l'intervento dell'autorità preposta al vincolo nei riguardi degli abusi edilizi commessi su edifici vincolati, tali disposizioni non potevano valere a smentire la competenza generale del Comune in materia di vigilanza e di repressione di detti abusi, stante l'insopprimibile differenza degli interessi pubblici tutelati dai due organi amministrativi, mirante l'uno alla salvaguardia del patrimonio artistico ed ambientale e l'altro alla tutela dell'assetto urbanistico edilizio.
La differenza tra gli interessi pubblici curati dalle due Amministrazioni giustifica il mantenimento della doppia competenza ad irrogare la sanzione anche dopo le modifiche all'art. 27 citato apportate con l'art. 32 del D.L. 269/2003, per cui:
- il dirigente comunale può comminare la sanzione anche qualora accerti "l'esecuzione" di opere abusive, e non solo il loro "inizio" (comma 44);
- lo stesso Organo deve esercitare tale potere "in tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche e dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici" (comma 45);
- per le opere abusivamente realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29.10.1999, n. 490, o su beni di interesse archeologico, nonché per le opere abusivamente realizzate su immobili soggetti a vincolo o di inedificabilità assoluta in applicazione delle disposizioni del titolo II del decreto legislativo 29.10.1999, n. 490, il Soprintendente, su richiesta della regione, del comune o delle altre autorità preposte alla tutela, ovvero decorso il termine di 180 giorni dall'accertamento dell'illecito, procede alla demolizione, anche avvalendosi delle modalità operative di cui ai commi 55 e 56 dell'articolo 2 della legge 23.12.1996, n. 662 (comma 46).
In definitiva, l'aggiunta all'originario testo dell'art. 27, apportata dal comma 46 dell'art. 32 D.L. 269/2003, che contempla il potere soprintendentizio, non vale a privare della competenza il Dirigente comunale, in quanto il legislatore ha chiarito, proprio con il comma 45 del medesimo art. 32 D.L. 269/2003, che la competenza dell'Ente locale riguarda "tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche e dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici", tra cui, evidentemente, anche quelli relativi ad immobili vincolati.
Pertanto per gli immobili sottoposti, dichiarati di interesse particolarmente importante, la sanzione demolitoria ben può essere irrogata dal Comune, che deve limitarsi a dare avviso alla Soprintendenza, fermo restando che la Soprintendenza dovrà procedere alla fase esecutiva della demolizione –senza che con ciò sia esclusa la competenza provvedimentale del Comune- ai sensi dell’ultima parte dell’art. 27 comma 2, come aggiunta dall'articolo 32, commi 44, 45 e 46, legge n. 326 del 2003, come palesato dal riferimento al termine “procedere” anziché a quello di “provvedere” di cui all’art. 27, comma 2, prima parte, ed al riferimento alle modalità operative di cui alla legge n. 662 del 1996, riferimento che non può che investire la fase esecutiva della demolizione anziché quella provvedimentale, che rimane di competenza del Comune, pur potendo cumularsi con quella della Soprintendenza.
Anche nel sistema delineato dall'art. 27 del DPR 380/2001 il legislatore ha previsto una competenza alternativa tra il Comune e l'Autorità preposta al vincolo in materia di repressione degli abusi perpetrati in zona vincolata, dandosi al contempo carico di evitare la sovrapposizione del concreto esercizio del potere demandato alle due Amministrazioni competenti mediante la prescrizione della previa comunicazione all'Autorità che deve salvaguardare il vincolo, la quale può eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa (commento tratto da www.doumentazione.ancitel.it - TAR Campania-Napoli, Sez. IV, sentenza 04.02.2010 n. 567 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Abuso edilizio - Principio dell'affidamento - In caso di costruzione non autorizzata dalla P.A. - Inapplicabilità del principio.
Poiché l'affidamento legittimo e ragionevole è espressione di un principio che impone al soggetto pubblico che intenda adottare provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei privati di tenere nel debito conto l'interesse alla conservazione di un bene o di un'utilità conseguito in buona fede dal privato grazie ad un previo chiaro atto della pubblica amministrazione all'uopo diretto -specialmente se detto vantaggio si sia consolidato per effetto del decorso di un significativo lasso temporale-, non ne ricorrono i presupposti nel caso in cui il privato che ha realizzato l'abuso chieda alla P.A. di ottenere un vantaggio, la sanatoria, per una costruzione che la P.A. non ha mai autorizzato (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 04.02.2010 n. 271 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: 1. Abusi edilizi - Ordinanza di demolizione - Impugnativa - Possibilità di eccepire vizi relativi al diniego dell'istanza di sanatoria - Possibilità - Non sussiste - Ratio.
2. Abusi edilizi - Ordinanza di demolizione - In presenza di sequestro penale - Legittimità dell'ordinanza - Sussiste.

1. Il soggetto che ha prestato acquiescenza al rigetto dell'istanza di sanatoria di opera da lui abusivamente realizzata decade dalla possibilità di rimettere in discussione le ragioni del diniego in sede di impugnazione dell'ordine di demolizione, atteso che quest'ultimo in detto diniego, divenuto definitivo perché non impugnato, rinviene il suo presupposto: infatti nessuna utilità giuridicamente rilevante sarebbe rinvenibile dall'ipotetico annullamento del solo atto applicativo, dal momento che alla P.A. non sarebbe impedito di reiterare una statuizione identica a quella impugnata, stante la perdurante efficacia dell'atto presupposto (cfr. Cons. di Stato, sent. n. 6715/2007, TAR Milano, sent. n. 99/2010).
2. L'esistenza di un sequestro penale non rende illegittimo l'ordine di demolizione, potendo influire esclusivamente sul giudizio di responsabilità del privato per l'inottemperanza all'ordine medesimo (cfr. TAR Roma, sent. n. 8784/2008) (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 03.02.2010 n. 267 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

gennaio 2010

EDILIZIA PRIVATA: Rilascio della concessione in sanatoria - Certificato di agibilità o di abitabilità - Automatismo - Fattispecie: illegittima sospensione di un’attività di carrozzeria - Art. 35 L. n. 47/1985.
L’art. 35 della l. n. 47/1985 prevede che il rilascio della concessione in sanatoria determini il rilascio del certificato d’abitabilità o d’agibilità anche in deroga ai requisiti fissati da norme regolamentari, così introducendo una sorta di automatismo: ne deriva che la mancanza, in concreto, del certificato di agibilità non legittima la sospensione di un’attività di carrozzeria i cui locali siano stati oggetto di apposita concessione in sanatoria, tanto più se si considera che “l'eventuale mancanza di certificato di agibilità e le questioni di carattere edilizio possono avere rilievo in altri ambiti dell'attività amministrativa ma non in quello strettamente commerciale” (Cons. Stato, Sez. V, n. 477/2004) (TAR Lombardia-Brescia, Sez. II, sentenza 29.01.2010 n. 420 - link a www.ambientediritto.it).

URBANISTICA: Lottizzazione abusiva e buona fede dell’acquirente.
In tema di lottizzazione abusiva (trasformazione d'uso da alberghiera a residenziale) e buona fede dell'acquirente, evidenzia di per sé un profilo di colpa la circostanza che nei contratti di compravendita si rinvii ad un regolamento in cui si disciplinano le parti comuni, costituendosi così un vero e proprio condominio composto di singoli appartamenti di proprietà individuale destinati ad abitazione, mentre le previsioni del regolamento di condominio riguardanti la residenza turistico alberghiera sono prive di qualsiasi effetto giuridico sostanziale (contemporaneamente era prevista sia la vendita di unità immobiliari a singoli acquirenti sia la realizzazione di una residenza turistico alberghiera relativa allo stesso complesso immobiliare).
La colpa è aggravata dal fatto che gli acquirenti possono conoscere le previsioni dei vigenti strumenti urbanistici e rendersi conto che può essere realizzata solo una residenza turistico-alberghiera (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 28.01.2010 n. 3910 - link a www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATA: Ricorso proposto avverso l'ordine di demolizione - Presentazione domanda di sanatoria - Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse - Sussiste.
L'impugnazione dell'ordine di demolizione va dichiarata improcedibile nell'ipotesi di presentazione dell'istanza di sanatoria -sia essa di accertamento di conformità sia essa di condono- che produce l'effetto di rendere inefficace il provvedimento sanzionatorio dell'ingiunzione di demolizione, in quanto il riesame dell'abusività dell'opera provocato dalla predetta istanza di sanatoria comporta la necessaria formazione di un nuovo provvedimento (esplicito o implicito, di accoglimento o di rigetto) che vale comunque a superare il provvedimento sanzionatorio oggetto dell'impugnativa (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 27.01.2010 n. 194 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: 1. Ordinanza di demolizione di opere abusive - Inottemperanza - Acquisizione al patrimonio del Comune - Effetto automatico - Sussiste.
2. Ordinanza di demolizione di opere abusive - Demolizione dopo il termine per ottemperare alla ordinanza - Acquisizione al patrimonio del Comune - Legittimità.

1. Decorso infruttuosamente il termine di 90 giorni dalla notificazione dell'ordinanza di demolizione della costruzione abusiva, se l'inottemperanza non sia giustificata, si verifica automaticamente l'acquisizione al patrimonio del comune di tale costruzione, nonché dell'area di sedime e di quella ulteriore necessaria ai fini urbanistico-edilizi.
2. La demolizione che il proprietario ha realizzato dopo il termine per ottemperare all'ordinanza e' non solo irrilevante, ma anche illegittima, illecita e arbitraria e pertanto è inidonea a bloccare l'acquisizione del bene e dell'area di sedime che si verifica automaticamente (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 26.01.2010 n. 179 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Abusi - Acquisizione al patrimonio comunale - Erronea individuazione area da acquisire - Illegittimità.
Il provvedimento che individua le aree da acquisire gratuitamente al patrimonio comunale, pur avendo natura certificativa, è impugnabile per vizi propri, fra i quali l'erronea individuazione dell'area da acquisire (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 26.01.2010 n. 175 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: 1. Presentazione dell'istanza di sanatoria - Ordinanza demolizione - Inefficace.
2. Presentazione dell'istanza di sanatoria - riesame dell'abusività dell'opera - Nuovo provvedimento - Necessità.

1. La presentazione dell'istanza di sanatoria, sia essa di accertamento di conformità sia essa di condono, produce l'effetto di rendere inefficace l'ordinanza di demolizione delle opere abusive e, quindi improcedibile l'impugnazione stessa per sopravvenuta carenza di interesse.
2. Il riesame dell'abusività dell'opera provocato dalla predetta istanza di sanatoria comporta la necessaria formazione di un nuovo provvedimento (esplicito od implicito, di accoglimento o di rigetto) che vale comunque a superare il provvedimento sanzionatorio oggetto dell'impugnativa.
Infatti nell'ipotesi di rigetto dell'istanza l'Amministrazione dovrà adottare un nuovo provvedimento sanzionatorio, con l'assegnazione di un nuovo termine per adempiere.
Del pari nel caso di positiva delibazione dell'istanza non si avrebbe più interesse alla definizione del giudizio, essendo stato sanato il lamentato abuso, con effetto estintivo anche delle sanzioni acquisitive eventualmente già adottate (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. IV, sentenza 26.01.2010 n. 166 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Dissequestro, restituzione e demolizione d’ufficio.
Il giudice che dispone il dissequestro di un immobile abusivo, dopo che il responsabile dell’abuso non ha ottemperato nel termine di legge all’ingiunzione comunale di demolire, e quindi dopo che si è verificato l’effetto ablativo a favore dell’ente comunale, deve disporre la restituzione dell’immobile allo stesso ente comunale e non al privato responsabile, che per avventura sia ancora in possesso del bene.
Per individuare l’avente diritto alla restituzione, infatti, non è sufficiente il favor possessionis, occorrendo invece la prova positiva dello ius possidendi, che non compete più al privato inottemperante.
Può procedersi immediatamente alla demolizione di ufficio ex art. 27 TU edilizia non soltanto in presenza di un vincolo di inedificabilità assoluta ovvero in caso di opere realizzate su aree quanto meno di interesse pubblico, bensì anche in tutte le ipotesi di contrasto dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e per tutto il corso dell’esecuzione dell’opera abusiva (non più soltanto nella fase iniziale di essa).
Deve ritenersi, comunque, che la demolizione immediata di ufficio non possa attuarsi successivamente all’avvenuto completamento dell’opera, tenuto conto che, ove la si consentisse anche oltre tale momento, non residuerebbe alcuno spazio applicativo al sistema ordinario di repressione amministrativa dell’abuso edilizio posto dagli artt. 31 e seguenti del TU. n. 380/2001, compromettendosi altresì ingiustificatamente le possibilità del privato di fare valere le proprie ragioni prima dell’esecuzione della misura demolitoria (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 22.01.2010 n. 2912 - link a www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATA: Immobile abusivo - Dissequestro, restituzione e demolizione d’ufficio - Reati di cui agli artt. 44, lett. c), D.P.R. n. 380/2001 e 163 D.Lgs. n. 490/1999.
In tema di reati urbanistici, il giudice che dispone il dissequestro di un immobile abusivo, dopo che il responsabile dell’abuso non ha ottemperato net termine di legge all'ingiunzione comunale di demolire, e quindi dopo che si è verificato l'effetto ablativo a favore dell'ente comunale, deve disporre la restituzione dell'immobile allo stesso ente comunale e non al privato responsabile, che per avventura sia ancora in possesso del bene.
Per individuate l'avente diritto alla restituzione, infatti, non è sufficiente il favor possessionis, occorrendo invece la prova positiva dello ius possidendi, che non compete più al privato inottemperante.
Costruzione abusiva - Ordine di demolizione - Ingiustificata inottemperanza - Automatica acquisizione gratuita dell'immobile al patrimonio disponibile del Comune.
In materia di abusi edilizi, l’ingiustificata inottemperanza all'ordine di demolizione di una costruzione abusiva, emesso dall'autorità comunale, comporta l'automatica acquisizione gratuita dell'immobile al patrimonio disponibile del Comune, indipendentemente dalla notifica all'interessato dell’accertamento formale della inottemperanza [v. Cass., Sez. III, 08.10.2009, n. 39075, Bifulco ed altra; 28.05.2009, n. 22440, P.M. in proc. Morichetti; 19.01.2009, n. 1819, P.M. in proc. Ercoli; 31.01.2008, n. 4962, P.G. in proc. Mancini e altri; 16.03.2005, n. 16283, Greco; 16.02.2005, n. 14638, P.G. in proc. Di Giacomo; 09.06.2004, n. 35785, P.G. e Di Meglio].
Opera abusiva - Dissequestro, restituzione e demolizione d’ufficio - Procedura amministrativa - Art. 7 L. n. 47/1985 ed ora art. 31 D.P.R. n. 380/2001.
La procedura amministrativa già disciplinata dall'art. 7 della Legge n. 47/1985 ed ora dall'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 prevede la seguente sequenza:
a) l'autorità comunale, accertato l'abuso edilizio, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la demolizione dell'immobile abusivo;
b) se il responsabile non provvede alla demolizione nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, l'immobile a acquisito di diritto gratuitamente al patrimonio comunale;
c) l'autorità comunale accerta formalmente l'inottemperanza all'ordine di demolizione e notifica detto accertamento all’interessato;
d) la notifica dell'accertamento costituisce titolo per l'immissione nel possesso da parte del Comune e per la trascrizione nei registri immobiliari.
II comma 3 del predetto art. 31 dispone testualmente, in particolare, che: "se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune" e da tale formulazione letterale della norma risulta evidente che l'effetto ablatorio si verifica ope legis alla inutile scadenza del termine fissato per ottemperare all'ingiunzione di demolire.
Inottemperanza all’ordine di demolizione - Notifica dell'accertamento formale - Funzione ed effetti - Scadenza del termine per ottemperare - Effetti - Trasferimento coattivo all'ente comunale della proprietà sull'immobile non demolito - Rapporti con i terzi - Art. 2644 cod. civ..
La notifica dell'accertamento formale dell'inottemperanza all’ordine di demolizione, si configura, soltanto come titolo necessario per l'immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari [ai sensi dell'art. 31, comma 4, del D.P.R. n. 380/2001 infatti: "l'accertamento della inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente"]. Sicché, la scadenza del termine per ottemperare configura il presupposto per l'applicazione automatica della sanzione amministrativa, che consiste nel trasferimento coattivo all'ente comunale della proprietà sull'immobile non demolito.
Scopo evidente di questa sanzione quello di consentire all'ente pubblico di provvedere di ufficio alla demolizione dell'immobile a spese del responsabile dell'abuso, salvo che si accerti in concreto un prevalente interesse pubblico alla conservazione dell'immobile stesso (art. 31, comma 5).
Per quanto invece riguarda i rapporti con i terzi, la predetta notifica dell'accertamento di inottemperanza consente all'ente comunale di trascrivere il trasferimento della proprietà nei registri immobiliari, al fine di potere opporre, ai sensi dell'art. 2644 cod. civ., il trasferimento stesso ai terzi che abbiano acquistato diritti sull'immobile.
Dissequestro dell'immobile abusivo - Provvedimento giudiziale - Trasferimento all'ente comunale - Conflitti tra soggetti aventi causa - Immissione in possesso contro il privato possessore - Notifica - Necessità - Artt. 2643 e segg. cod. civ..
Il giudice penale che deve decidere sul dissequestro dell'immobile abusivo resta ad evidenza estraneo al regime di pubblicità dichiarativa della trascrizione immobiliare, che disciplinato dagli artt. 2643 e segg. cod. civ. al solo fine di dirimere eventuali conflitti tra soggetti aventi causa da un medesimo dante causa.
In altri termini, il provvedimento giudiziale sulla restituzione dell'immobile abusivo non ha nulla a che vedere con le esigenze di certezza nella circolazione dei beni nel mercato, che ispirano l'istituto della trascrizione.
Tuttavia, anche dopo il trasferimento all'ente comunale della proprietà e del relativo ius possidendi, può capitare, e anzi generalmente capita, che il privato responsabile dell'abuso non voglia spontaneamente spogliarsi del possesso (ius possessionis), sicché l’ente territoriale che intenda procedere concretamente alla demolizione, dovrà notificare formalmente all' interessato l'accertamento della inottemperanza alla ingiunzione, in tal modo acquisendo titolo per l'immissione in possesso contro il privato possessore.
Demolizione dell'immobile abusivo - Termine di 90 gg. - Decorrenza - Effetti - Acquisizione gratuita del manufatto abusivo - Assegnazione di un termine inferiore ai 90 gg. - Effetti - Verbale di accertamento dell'inottemperanza all’ingiunzione demolitoria - Natura di atto dichiarativo.
Decorso infruttuosamente il termine di novanta giorni fissato per la demolizione dell'immobile abusivo, l’effetto acquisitivo al patrimonio del Comune si produce di diritto, con il conseguente carattere meramente dichiarativo del successivo provvedimento amministrativo [C. Stato, Sez. V, 18.12.2002, n. 7030].
Inoltre, il verbale di accertamento dell'inottemperanza all’ingiunzione demolitoria è atto a contenuto meramente dichiarativo, limitandosi ad esternare e formalizzare effetti già verificatisi in base alla stessa ingiunzione, poiché solo a quest’ultima ed al decorso del termine ivi fissato vanno ricondotti effetti costitutivi [v. TAR Puglia-Bari, Sez. III, 16.02.2006, n. 538; TAR Lazio-Roma, Sez. II-ter, 13.02.2008, n. 1303; TAR Campania-Napoli, Sez. II, 09.04.2008, n. 2070].
A tal riguardo, va rilevato che l'assegnazione di un termine inferiore, lungi dal viziare la relative ingiunzione di demolizione, produce esclusivamente l'effetto di precludere temporaneamente -e precisamente fino alla scadenza del novantesimo giorno dalla sua notificazione- l'acquisizione gratuita del manufatto abusivo [TAR Sicilia, Sez. II, 04.11.1993, n. 816] (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 22.01.2010 n. 2912 - link a www.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATA: Abuso edilizio - Demolizione - Applicazione a distanza di tempo - Illegittimità - Fattispecie.
In presenza di opera vetusta, esistente da un ventennio senza opposizione di terzi interessati al rispetto della distanza, è illegittima, in assenza di un interesse pubblico specifico, l'ordinanza di demolizione, specie nel caso in cui il manufatto appare indispensabile alla abitabilità dell'alloggio cui serve  (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 22.01.2010 n. 130 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Abusi - Sanatoria - Corrispondenza tra progetto assentito e quanto effettivamente realizzato - Necessità.
Ai fini della sanatoria delle opere abusive sotto il profilo tanto urbanistico quanto paesaggistico, la verifica della conformità delle opere effettivamente realizzate va effettuata con riferimento al progetto assentito e non alla situazione originaria del fabbricato (il TAR ha dichiarato illegittimo il diniego di sanatoria opposto dal Comune affermando che se è pur vero che l'erronea rappresentazione dello stato di fatto negli elaborati progettuali costituisce un vizio del progetto e del correlativo permesso di costruire, fino a quando questo vizio non venga rimosso nelle forme appropriate, mediante annullamento del permesso di costruire, nell'esercizio -ove ne ricorrano i presupposti- del potere di autotutela, non può essere valorizzata la situazione preesistente al rilascio del titolo, dovendo il raffronto essere condotto al progetto assentito (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 22.01.2010 n. 129 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: 1. Abuso edilizio - Sanatoria - Istanza di parte - Necessità - Conseguenze.
2. Abuso edilizio - Sanatoria - Preventiva adozione atti di diffida da parte dell'Amministrazione - Necessità - Sussiste.

1. Dal momento che l'art. 36 del D.P.R. 380/2001 è chiaro nello stabilire che il procedimento di sanatoria di opere abusive possa essere attivato esclusivamente a domanda degli interessati, l'attivazione del procedimento di sanatoria da parte dell'amministrazione è illegittimo in quanto finisce infatti per confondere l'istituto della sanatoria con quello della convalida degli atti amministrativi illegittimi.
Né tale principio può dirsi contraddetto da quella giurisprudenza che ha ammesso la possibilità di una "conversione d'ufficio dell'istanza di autorizzazione in variante" (Cons. Stato, 22.03.2000 n. 3168) in quanto tale atto interpretativo è evidentemente possibile solo con il consenso del privato interessato e non può essere imposto dall'amministrazione.
2. E' illegittimo l'accertamento di conformità adottato dal Comune senza la preventiva emanazione degli atti di diffida previsti dagli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, in quanto così facendo è venuto meno l'atto di garanzia per il destinatario, qual è la diffida, che svolge la funzione di rendere edotto il privato dell'accertamento di un illecito e manifesta l'intenzione dell'amministrazione di disporre l'applicazione di una sanzione (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 22.01.2010 n. 128 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: 1. Abuso edilizio - Sanatoria - Pagamento oblazione e oneri concessori - Necessità.
2. Abuso edilizio - Sanatoria - Pagamento degli oneri concessori - Prescrizione del diritto a percepire gli oneri concessori - Dies a quo - Formazione del silenzio assenso sull'istanza di sanatoria.

1. Il versamento dell'oblazione non esime i soggetti, che chiedono la sanatoria, dal pagamento, "ai fini del rilascio della concessione", del contributo in questione.
2. Ai sensi dell'art. 35 l. 28.02.1985 n. 47, il termine di 24 mesi per la formazione del silenzio assenso sulla domanda di concessione edilizia in sanatoria decorre dalla data nella quale viene depositata la documentazione completa, a corredo della detta domanda: pertanto, è dal compimento di questi ventiquattro mesi che decorre il termine decennale di prescrizione degli oneri concessori (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 22.01.2010 n. 127 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: La demolizione parziale d’ufficio è prevista solo in caso di inadempimento di tale obbligo entro il termine fissato nella relativa ordinanza.
Meritano di essere respinte le censure riferite alla violazione dell’art. 12 della legge n. 47 del 1985 nonché al difetto di istruttoria e di motivazione, per quanto attiene all’omessa verifica della praticabilità della demolizione senza pregiudizio rispetto alle opere realizzate in conformità al progetto edilizio a suo tempo approvato dal Comune.
Al riguardo, dalla semplice lettura di tale norma di legge è agevole rilevare e replicare:
A) che l’obbligo di demolire le opere eseguite in parziale difformità grava in primis sul responsabile dell’abuso. E’ quest’ultimo quindi che dovrà primariamente preoccuparsi di effettuare la demolizione parziale con tutte le cautele tecniche necessarie per evitare qualsiasi pregiudizio strutturale e funzionale alle opere eseguite in conformità;
B) che la demolizione parziale d’ufficio è prevista solo in caso di inadempimento di tale obbligo entro il termine fissato nella relativa ordinanza e che, solo in tal caso e quindi ex post, sarà cura dell’Amministrazione comunale verificare se la stessa demolizione parziale possa o meno avvenire senza qualsiasi pregiudizio della parte eseguita in conformità e se,quindi,in alternativa alla demolizione, debba applicarsi una sanzione pecuniaria nella misura indicata dal 2° co. dello stesso art. 12 (TAR Umbria, sentenza 21.01.2010 n. 24 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Abusi - Demolizione - Superamento dell'altezza massima di zona - Variazione essenziale - Non sussiste - Fattispecie.
La realizzazione di un box avente un'altezza superiore di appena tre centimetri all'altezza massima di zona, non dà luogo, ai sensi dell'art. 54 della L.R. 12/2005, ad una variazione essenziale, con conseguente illegittimità dell'ordinanza di demolizione irrogata dal Comune (nel caso di specie il TAR ha altresì affermato che un divario di tre centimetri nell'altezza di un box appare proporzionalmente così esiguo da ritenersi irrilevante anche ai fini del rispetto delle distanze minime dal confine) (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 20.01.2010 n. 115 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA 1. Abuso edilizio - Ordinanza di demolizione - Buona fede dell'acquirente - Irrilevanza.
2. Abuso edilizio - Ordinanza di demolizione - Carenze documentali della perizia di stima posta a base della procedura di esecuzione immobiliare culminata nell'aggiudicazione - Irrilevanza.
3. Abuso edilizio - Ordinanza di demolizione - Possibilità di rimettere in discussione le ragioni del diniego all'istanza di sanatoria in sede di impugnazione dell'ordine di demolizione - Non sussiste.
4. Abuso edilizio - Ordinanza di demolizione - Potere di vigilanza e repressione - Spetta al dirigente - Ratio.

1. L'acquirente di un immobile non può ritenersi sottratto all'esecuzione di un'ingiunzione che dispone la demolizione di opere realizzate in assenza di concessione edilizia, sulla base della semplice asserzione della propria buona fede: l'acquirente, infatti, succede nel diritto reale e nelle posizioni attive e passive che facevano capo al precedente proprietario e che sono inerenti alla cosa, ivi compresa l'abusiva trasformazione.
2. In caso di opera abusiva e conseguente ordinanza di demolizione non assumono rilievo eventuali carenze, a chiunque addebitabili, nella redazione della perizia di stima posta a base della procedura di esecuzione immobiliare culminata nell'aggiudicazione del compendio alla società ricorrente (cfr. TAR Milano, sent. n. 1332/2009).
3. Il soggetto che ha prestato acquiescenza al rigetto dell'istanza di sanatoria di opera da lui abusivamente realizzata decade dalla possibilità di rimettere in discussione le ragioni del diniego in sede di impugnazione dell'ordine di demolizione, atteso che quest'ultimo trova il suo presupposto, divenuto definitivo in quanto non impugnato, proprio in detto diniego (cfr. Cons. di Stato, sent. n. 6715/2007).
4. In materia di abusi edilizi e relative ordinanze di demolizione, ai sensi dell'art. 27, D.P.R. 380/2001, il potere di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia è di competenza del dirigente, trattandosi di tipico potere gestionale, potere che trova la propria fonte direttamente dalla legge e non in un atto di conferimento da parte del sindaco (cfr. Cons. Stato, sent. n. 1149/2000; TAR Roma, sent. n. 9438/2008) (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 19.01.2010 n. 99 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Abuso edilizio - Demolizione - Termine per provvedere - Termine inferiore a quello ex art. 7 Legge 47/1985 - Conseguenze - Violazione meramente formale - Presupposti.
L'assegnazione da parte dell'autorità comunale di un termine inferiore a quello di legge per provvedere alla demolizione delle opere abusive si risolve in una violazione meramente formale, non lesiva per l'interessato, in tutti i casi in cui egli abbia effettivamente potuto disporre di un termine non inferiore a quello previsto dalla legge per provvedervi (cfr. TAR Torino, sent. n. 2062/2009) (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 19.01.2010 n. 89 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Condono edilizio - Diniego - In caso di modifiche - Illegittimità - Valutazione delle opere condonabili - Necessità.
E' illegittimo il diniego di condono edilizio in relazione ad un opera (nel caso di specie portico aperto) successivamente modificata (nel caso di specie tamponature con porte e finestre, di carattere non precario, sia pure facilmente amovibili perché avvitate al portico con semplici perline): l'amministrazione avrebbe dovuto invece disporre la demolizione della parte di abuso per cui non era stata presentata alcuna istanza di condono (il tamponamento) e -contemporaneamente o separatamente- decidere circa la condonabilità, alla luce dei presupposti previsti dal d.l. 269/03, dell'abuso per cui era stata presentata la istanza (il portico aperto) (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Brescia, Sez. II, sentenza 15.01.2010 n. 40 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Condono edilizio - Silenzio-assenso - Sussistenza dei presupposti di accoglibilità - Necessità.
Il principio del silenzio-assenso in materia di condono edilizio stabilisce che perché esso si formi è necessario che sussistano comunque i presupposti di accoglibilità della domanda e cioè che il manufatto abusivo sia stato realizzato al momento della domanda stessa, che la medesima non sia dolosamente infedele e che non sussistano sull'area su cui è sorto il manufatto abusivo vincoli di inedificabilità (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Brescia, Sez. I, sentenza 15.01.2010 n. 28 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Condono edilizio e false dichiarazioni.
Relativamente alla violazione di cui all’articolo 483 c.p., in caso di false attestazioni in merito alla sussistenza dei requisiti per la condonabilità delle opere, il dolo (generico) del falso deve ritenersi integrato dalla consapevolezza dell’attestazione contraria al vero dei fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 14.01.2010 n. 1601 - link a www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATAL’onere della prova circa la data di realizzazione dell’immobile abusivo spetta a colui che ha commesso l’abuso.
Costituisce principio consolidato di questo Consiglio di Stato che l’onere della prova circa la data di realizzazione dell’immobile abusivo (o anche della attività edilizia abusiva da sanare) spetti a colui che ha commesso l’abuso e solo la deduzione, da parte di quest’ultimo, di concreti elementi, che non possono limitarsi a sole allegazioni documentali a sostegno delle proprie affermazioni, trasferisce il suddetto onere in capo all’amministrazione (ex plurimis, Consiglio di Stato, V, 09.11.2009, n. 6984) .
La pubblica amministrazione non può di solito materialmente accertare quale fosse la situazione dell’intero suo territorio a quella data prevista dalla legge, mentre il privato, che propone l’istanza di concessione edilizia in sanatoria, è normalmente in grado di fornire idonea documentazione che comprovi la ultimazione dell’abuso alla entro la data di riferimento del 31.12.1993 (in tal senso, Consiglio di Stato, V, 12.10.1999, n. 1440), a costui spettando l’onere di fornire quantomeno un principio di prova su tale ultimazione e in caso contrario restando integro il potere di non concedere il condono e di irrogare la sanzione prescritta (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 13.01.2010 n. 45 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATASul mutamento della destinazione d'uso senza l'esecuzione di opere edilizie.
Il mutamento abusivo di destinazione di uso di un immobile senza l’esecuzione di opere edilizie, realizzato in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici normativi o amministrativi (regolamenti edilizi, atti di concessione, ecc.), deve comportare una traslazione non precaria dall’una all’altra delle categorie urbanistiche considerate dalla normativa vigente (uso residenziale, uso agricolo, uso industriale, uso commerciale) (in tal senso, ai fini della integrazione del reato di cui all’art. 17, lett. a), l. n. 10 del 1977, Cassazione penale, sez. III, 29.02.1984).
Il mutamento di destinazione di uso giuridicamente rilevante è quello tra categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico (in tal senso, Consiglio di Stato, V, 13.02.1993, n. 245 e Cassazione penale, III sezione, 27.09.2007, n. 35640) e nella specie l’interprete deve rifarsi alla normativa statale e regionale antecedente alla legge regionale Piemonte n. 19 del 1999.
Le destinazioni autonome sopra richiamate sono evincibili (così Consiglio Stato, V, 448 depositata in data 05.02.2007) dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1444 del 1968, dalla legge n. 10 del 1977 e dall’art. 12, comma 2, punto 4) della l.r. Piemonte n. 56 del 1977 (nel testo vigente ratione temporis al momento di presentazione della domanda di condono)
Il mutamento di destinazione di uso viene per esempio escluso nel caso di mutamento del tipo di attività industriale (Consiglio Stato, V, 21.12.1992, n. 1547).
Nel caso di mutamento abusivo senza opere edilizie della destinazione di un immobile, il rilascio della concessione in sanatoria è ammesso solo quando, sulla base di elementi obiettivi, sia possibile verificare in concreto l’uso diverso da quello assentito (in tal senso, Consiglio Stato, IV, 09.09.2009, n. 5416)
(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 13.01.2010 n. 45 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAIn caso di istanza di sanatoria edilizia (condono) per opere abusive realizzate in aree sottoposte a vincolo, il silenzio assenso per decorso del termine di ventiquattro mesi dall’emissione del parere dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo si forma solo nel caso di parere favorevole, e non anche di parere contrario, atteso che il rilascio della concessione in sanatoria per abusi in zone vincolate presuppone necessariamente il parere favorevole.
La norma in questione (ndr: art. 35, comma 17, l. 28.02.1985 n. 47) dispone che «con esclusione dei casi di cui all’art. 33, decorso il termine perentorio di ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda, quest’ultima si intende accolta ove l’interessato provveda al pagamento di tutte le somme eventualmente dovute a conguaglio ed alla presentazione all’ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria all’accatastamento».
Ora, è pur vero che, al momento dell’adozione del provvedimento negativo gravato, era ampiamente decorso il termine di ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda (di sanatoria), ma nel caso di specie non poteva trovare applicazione la formazione del provvedimento tacito di assenso alla concessione in sanatoria, incidendo l’abuso in zona assoggettata a vincolo panoramico dal d.m. 08.05.1956.
Nelle aree interessate da vincolo paesaggistico il silenzio assenso prefigurato dall’art. 35, comma 17, della legge n. 47 del 1985 postula indefettibilmente la previa acquisizione del parere favorevole dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo stesso, ai sensi dell’art. 32, comma 1, dello stesso corpus normativo (in termini TAR Campania, Napoli, Sez. IV, 18.05.2009, n. 2666; 24.01.2008, n. 370; 16.05.2008, n. 4710; 01.12.2004, n. 17812; Cons. Stato, Sez. IV, 31.03.2009, n. 2024; 30.06.2005, n. 3542).
Occorre ricordare che nella fattispecie controversa il Consiglio direttivo del Consorzio Media Valle del Tevere ha espresso un parere sfavorevole al rilascio del titolo abilitativo in sanatoria, come si evince dalla nota prot. n. 441 del 25.03.1986, con la conseguenza di impedire, per effetto del combinato disposto degli artt. 32, comma 1, e 35, comma 17, della legge n. 47 del 1985, la formazione del silenzio assenso ai fini del rilascio della concessione edilizia in sanatoria, e di legittimare dunque il provvedimento espresso di diniego.
Ed invero, giova ripeterlo, in caso di istanza di sanatoria edilizia per opere abusive realizzate in aree sottoposte a vincolo, il silenzio assenso per decorso del termine di ventiquattro mesi dall’emissione del parere dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo si forma solo nel caso di parere favorevole, e non anche di parere contrario, atteso che il rilascio della concessione in sanatoria per abusi in zone vincolate presuppone necessariamente il parere favorevole, e non già il parere sic et simpliciter della predetta Autorità (TAR Piemonte, Sez. I, 21.07.2009, n. 2062) (TAR Umbria, sentenza 13.01.2010 n. 2 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAE' onere del ricorrente provare, e non solo affermare, agli effetti di cui all'art. 12 l. 28.02.1985 n. 47, che il ripristino delle parti di opera difformi dalla concessione edilizia non può avvenire senza pregiudizio delle parti conformi.
Con il secondo motivo sono state, poi, illustrate le ragioni in base alle quali le contestate difformità sarebbero pressoché totalmente insussistenti e che la struttura dell’opera escluderebbe una demolizione “senza pregiudizio” per la restante parte dell’edificio.
Anche detta censura è priva di pregio.
Osserva al riguardo il Collegio che come costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa: “…è onere del ricorrente provare, e non solo affermare, agli effetti di cui all'art. 12 l. 28.02.1985 n. 47, che il ripristino delle parti di opera difformi dalla concessione edilizia non può avvenire senza pregiudizio delle parti conformi” (TAR Campania-Napoli, sez. IV, 11.06.1991, n. 127) (TAR Lazio-Latina, sentenza 12.01.2010 n. 5 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: 1. Accertamento in sede giurisdizionale dell'epoca di costruzione dell'opera edilizia - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - Insufficienza.
2. Opere abusive - Intervento di ristrutturazione edilizia - Assentibilità - Non sussiste.
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La mera dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non è sufficiente ad assolvere l'onere che grava su coloro che obiettano la preesistenza dell'opera all'obbligo di rilascio di titolo edilizio, di fornire alla P.A. prova idonea a documentare l'epoca di costruzione di un manufatto (cfr. TAR Salerno, sent. n. 514/2005).
2. In caso di mancata prova della legittimità del manufatto esistente è escluso che su di esso possa essere assentito un intervento di ristrutturazione edilizia (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 11.01.2010 n. 14 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: 1. Demolizione comunicazione avvio del procedimento.
2. Attività edilizia - denuncia di inizio attività disciplina sanzionatoria.

1. L'avviso di avvio del procedimento non è dovuto nel caso di procedimento volto all'irrogazione della sanzione della demolizione edilizia, in ragione del carattere doveroso e del contenuto vincolato di tale atto, tanto più in considerazione della consequenziale sua intangibilità ai sensi dell'art. 21-octies L. 241/1990 introdotta dalla L. n. 15 del 2005
2. Gli interventi edilizi individuati dall'art. 10 del DPR n. 380/2001 -pur potendo essere facoltativamente realizzati con D.I.A.- restano sottoposti alla disciplina sanzionatoria delle opere soggette a permesso di costruire: la disciplina sanzionatoria è tendenzialmente indifferente rispetto alla tipologia del titolo abilitativi, che resta ancorata alla concreta consistenza dell'intervento posto in essere, senza che possano rilevare in contrario le scelte operate dalle leggi regionali sulla latitudine da riconoscere alla DIA in alternativa al rilascio del permesso di costruire (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Brescia, Sez. I, sentenza 11.01.2010 n. 6 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAI provvedimenti sanzionatori in materia edilizia non necessitano di alcuna motivazione in ordine alla prevalenza dell’interesse pubblico perché la repressione degli abusi edilizi costituisce un preciso obbligo dell’Amministrazione che non gode di alcuna discrezionalità al riguardo.
I provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, salvo ipotesi particolari, non necessitano di alcuna motivazione in ordine alla prevalenza dell’interesse pubblico, perché la repressione degli abusi edilizi costituisce un preciso obbligo dell’Amministrazione, che non gode di alcuna discrezionalità al riguardo (Consiglio di Stato, Sezione IV, 01.10.2007 n. 5049).
A ciò deve aggiungersi che la indicazione delle norme urbanistiche violate non va riferita ad una astratta elencazione delle stesse, ma alla mancanza di titolo ed alla incompatibilità della costruzione con le disposizioni pianificatorie del territorio
(TAR Campania-Napoli, Sez. II, sentenza 07.01.2010 n. 4 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATALa presentazione dell’istanza di accertamento di conformità, ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, non determina di per sé l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dell’impugnazione originariamente proposta avverso l’ordinanza di demolizione, in quanto essa causa piuttosto un arresto dell’efficacia delle misure ripristinatorie, nel senso che questa è soltanto sospesa, creandosi uno stato di temporanea quiescenza dell’atto, all’evidente fine di evitare, in caso di accoglimento dell’istanza, la demolizione di un’opera che, pur realizzata in assenza o difformità dal permesso di costruire, è conforme alla strumentazione urbanistica vigente.
In caso di rigetto della domanda di sanatoria, espresso o tacito, il provvedimento sanzionatorio a suo tempo adottato riacquista la sua efficacia –che non era definitivamente cessata ma solo sospesa in attesa della conclusione del nuovo iter procedimentale– con la sola specificazione che il termine concesso per l’esecuzione spontanea della demolizione decorre dal momento in cui il diniego di sanatoria perviene a conoscenza dell’interessato.

Ad avviso del Collegio, la presentazione dell’istanza di accertamento di conformità, ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, non determina di per sé l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dell’impugnazione originariamente proposta avverso l’ordinanza di demolizione, in quanto, come chiarito dalla Sezione in analoghe fattispecie, essa causa piuttosto un arresto dell’efficacia delle misure ripristinatorie, nel senso che questa è soltanto sospesa, creandosi uno stato di temporanea quiescenza dell’atto, all’evidente fine di evitare, in caso di accoglimento dell’istanza, la demolizione di un’opera che, pur realizzata in assenza o difformità dal permesso di costruire, è conforme alla strumentazione urbanistica vigente (cfr., tra le tante, TAR Campania, II Sezione, 04.02.2005, n. 816 e 13.07.2004, n. 10128).
Ne consegue che in caso di rigetto della domanda di sanatoria, espresso o tacito, il provvedimento sanzionatorio a suo tempo adottato riacquista la sua efficacia –che non era definitivamente cessata ma solo sospesa in attesa della conclusione del nuovo iter procedimentale– con la sola specificazione che il termine concesso per l’esecuzione spontanea della demolizione decorre dal momento in cui il diniego di sanatoria perviene a conoscenza dell’interessato, che non può rimanere pregiudicato dall’avere esercitato una facoltà di legge e deve, pertanto, poter usufruire dell’intero termine a lui assegnato per adeguarsi all’ordine, evitando così le conseguenze negative connesse alla mancata esecuzione dello stesso.
Tuttavia il decorso del termine previsto dalla legge senza che l’amministrazione emani un provvedimento esplicito comporta che allo stato sulla domanda si è formato il silenzio rigetto, ex art. 36 DPR 380/2001 (già art. 13 legge 47/1985) sì che ogni ulteriore considerazione si arresta di fronte alla mancata impugnativa del silenzio rigetto come sopra specificato.
Che la ricorrente potesse impugnare tale provvedimento tacito, lo si desume dall’unanime giurisprudenza, per la quale (cfr. ex multis TAR Sardegna, 06.05.2003, n. 544): “L’omessa pronunzia espressa dell’amministrazione sull’istanza di sanatoria di cui all’art. 13, l. 28.02.1985 n. 47 entro il termine di 60 giorni, ha valore legale di rigetto implicito della domanda; configura, cioè, non un inadempimento, ma un’ipotesi di silenzio significativo al quale vengono collegati gli effetti propri di un provvedimento esplicito di diniego, con la conseguenza che si viene a determinare una situazione del tutto simile a quella che si verificherebbe in caso di provvedimento espresso, e ciò senza la necessità di un apposito atto di diffida all’amministrazione
(TAR Campania-Napoli, Sez. II, sentenza 07.01.2010 n. 4 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Pur quando sia previsto l’intervento dell’autorità preposta alla tutela del vincolo nei riguardi degli abusi edilizi commessi su edifici vincolati, non viene in ogni caso meno la competenza generale del Comune in materia di vigilanza e repressione di detti abusi.
La giurisprudenza ha più volte rilevato che, pur quando sia previsto l’intervento dell’autorità preposta alla tutela del vincolo nei riguardi degli abusi edilizi commessi su edifici vincolati, non viene in ogni caso meno la competenza generale del comune in materia di vigilanza e repressione di detti abusi (v. art. 27 del d.P.R. n. 380 del 2001, in cui è stato trasfuso l’art. 4 della legge n. 47 del 1985), a salvaguardia dell’assetto urbanistico-edilizio del territorio, e quindi per assicurare la rispondenza dell’attività edilizia alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nel titolo abilitativo, con il solo limite –onde evitare sovrapposizioni sanzionatorie– della previa comunicazione alla competente Autorità statale (v., tra le altre, TAR Campania, Napoli, Sez. IV, 07.11.2008 n. 19359).
Né rileva che l’atto impugnato non abbia specificato entro quale termine sarebbero poi stati adottati i provvedimenti definitivi, posto che l’art. 27, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001 (così come il corrispondente art. 4 della legge n. 47 del 1985) contempla un termine di quarantacinque giorni che fissa la durata legale del provvedimento cautelare di sospensione dei lavori, trascorso il quale l’atto perde la sua efficacia, mentre il comune conserva il potere di adottare i provvedimenti repressivi dell’abuso, pur dopo il decorso del suindicato termine, e senza che l’inerzia dell’Amministrazione abiliti ex se il privato alla legittima prosecuzione dei lavori (v., ex multis, TAR Puglia, Lecce, Sez. II, 07.05.2007 n. 1821).
Né, infine, convince l’assunto per cui, rientrando nel modello legale della ristrutturazione edilizia anche l’intervento di demolizione e fedele ricostruzione del fabbricato, il titolo abilitativo rilasciato alla ricorrente avrebbe consentito la demolizione completa degli edifici interessati dalle prescrizioni della Soprintendenza per i Beni ambientali e architettonici, prescrizioni fatte proprie dal permesso di costruire; in realtà, pur riconoscendo alla ricorrente una certa autonomia operativa, le prescrizioni dell’Autorità statale erano inequivocabilmente legate alla conservazione, anche se solo parziale, degli elementi preesistenti, e d’altra parte l’integrale demolizione e ricostruzione avrebbe dovuto essere espressamente prevista nel titolo edilizio (TAR Emilia Romagna-Parma, sentenza 07.01.2010 n. 4 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: D. Meneguzzo, I capanni da caccia sono abusi edilizi e ambientali? (link a http://venetoius.myblog.it).

dicembre 2009

EDILIZIA PRIVATAAccertamento di conformità ex art. 36, ovvero ex art. 37, comma 4, T.U. sull'Edilizia.
Viene chiesto parere al Servizio scrivente in ordine alla rilasciabilità di un accertamento di conformità ex art. 36, ovvero ex art. 37, comma 4, T.U. Edilizia.
L'intervento materialmente realizzato consiste nell'ampliamento della sola larghezza (da ml 5,70 a ml 6,60) di un tratto di circa 50 ml di una strada sterrata posta a servizio di un’abitazione; il fondo ove è stato realizzato detto ampliamento ricade in "area agricola produttiva" secondo il P.R.G.C. vigente, il quale classifica altresì detto fondo nella Classe IIIa di pericolosità geomorfologica; esso ricade inoltre nella fascia C del Piano per l'assetto idrogeologico.
Il Comune richiede quindi di valutare se siffatto intervento possa ritenersi conforme allo strumento urbanistico vigente (Regione Piemonte, parere n. 131/2009 - link a www.regione.piemonte.it).

EDILIZIA PRIVATAChi ha costruito senza concessione, seppur in conformità allo strumento urbanistico vigente, non gode di un’aspettativa alla sanatoria incondizionata e illimitata nel tempo.
Il presupposto per l’adozione dell’ordine di demolizione di opere edilizie abusive resta essenzialmente la constatata realizzazione dell’opera in assenza del titolo abilitativo (o in totale difformità da esso), con la conseguenza che nella ricorrenza del predetto requisito l’ingiunzione demolitoria costituisce praticamente un atto dovuto.
L’indicazione dell’area di sedime non costituisce elemento essenziale dell’ingiunzione di demolizione ma solo dell’ordinanza di acquisizione.
L’ordinanza di demolizione di una costruzione abusiva può essere emanata nei confronti del proprietario attuale, anche se non responsabile dell’abuso, considerando che l’abuso edilizio costituisce un illecito permanente e che l’ordinanza stessa ha carattere ripristinatorio e non prevede l’accertamento del dolo o della colpa del soggetto.
La repressione dell'abuso edilizio, disposta a distanza di tempo ragguardevole, richiede una puntuale motivazione sull'interesse pubblico al ripristino dei luoghi. In tali casi, infatti, per il lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dell'abuso ed il protrarsi dell'inerzia dell'amministrazione preposta alla vigilanza, si ritiene che si sia ingenerata una posizione di affidamento nel privato, in relazione alla quale l'esercizio del potere repressivo è subordinato ad un onere di congrua motivazione che, avuto riguardo anche all'entità e alla tipologia dell'abuso, indichi il pubblico interesse, evidentemente diverso da quello ripristino della legalità, idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse privato.

Per giurisprudenza costante “l’eventuale compatibilità delle opere con la normativa urbanistica vigente non può assumere efficacia dirimente in assenza di un’istanza di sanatoria, potendo tale profilo assumere precipuo rilievo, ai fini dell’accertamento di conformità in sede di procedura di sanatoria dell’opera abusiva, ma non potendo esso costituire –come è ovvio– un implicito surrogato dell’assenso edilizio concretamente non rilasciato; del resto, va aggiunto per inciso, chi ha costruito senza concessione, seppur in conformità allo strumento urbanistico vigente, non gode nemmeno di un’aspettativa alla sanatoria (che, si ribadisce, nella specie non risulta peraltro essere stata richiesta) incondizionata e illimitata nel tempo. Per questo motivo, ed è elemento direttamente connesso alle lagnanze dei ricorrenti, la conformità urbanistica non costituisce elemento che porta di per sé a declassare l’interesse pubblico a reagire contro l’abuso edilizio, con le conseguenze del caso sotto il profilo del corredo motivazionale del provvedimento ingiuntivo contestato. Più in generale, va ribadito che il presupposto per l’adozione dell’ordine di demolizione di opere edilizie abusive resta essenzialmente la constatata realizzazione dell’opera in assenza del titolo abilitativo (o in totale difformità da esso), con la conseguenza che nella ricorrenza del predetto requisito l’ingiunzione demolitoria costituisce praticamente un atto dovuto” (Consiglio di Stato sez. V, sentenza n. 3443/2002).
Per giurisprudenza costante l’indicazione dell’area di sedime non costituisce elemento essenziale dell’ingiunzione di demolizione ma solo dell’ordinanza di acquisizione: “siffatta specificazione è elemento essenziale del provvedimento di accertamento della mancata ottemperanza alla demolizione: la legge n. 47 del 1985 ha infatti distinto, nell’ambito dell’articolo 7, i due atti, di ingiunzione e acquisitivo, basando il primo sul presupposto dell’abuso, con il contenuto proprio della contestazione della trasgressione e dell’ordine di demolizione, e, il secondo, sul presupposto della verifica di inottemperanza al primo, con l’effetto proprio dell’acquisizione. Requisiti dell’ingiunzione di demolizione sono perciò l’esistenza della condizione che la rende vincolata, cioè l’accertata esecuzione di opere abusive, e il conseguente ordine di demolizione, non anche la specificazione puntuale della portata delle successive sanzioni, richiamate nell’atto quanto alla tipologia preordinata dalla legge, ma recate con successivo, eventuale provvedimento” (ex multis C.d.S., Sez. V, 26.01.2000, n. 341; Consiglio di Stato, Sez .IV, 26.09.2008 n. 4659).
Per giurisprudenza costante l’ordinanza di demolizione di una costruzione abusiva può essere emanata nei confronti del proprietario attuale, anche se non responsabile dell’abuso, considerando che l’abuso edilizio costituisce un illecito permanente e che l’ordinanza stessa ha carattere ripristinatorio e non prevede l’accertamento del dolo o della colpa del soggetto (cfr. ex multis Tar Sardegna, Cagliari, sez. II, 08.08.2008, n. 1649). Nel provvedimento de quo infatti i ricorrenti sono indicati non solo quali soggetti responsabili ma anche quali proprietari, per cui l’eventuale erroneità dell’indicazione degli stessi quali responsabili, risulta del tutto irrilevante potendo il provvedimento legittimante fondarsi sull’altro presupposto, del pari indicato nel provvedimento, della proprietà dell’immobile abusivo.
Per un orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato, seguito di recente da questa Sezione (cfr TAR Campania (NA) Sez. IV n. 2357 del 05.05.2009), la repressione dell'abuso edilizio, disposta a distanza di tempo ragguardevole, richiede una puntuale motivazione sull'interesse pubblico al ripristino dei luoghi.
In tali casi, infatti, per il lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dell'abuso ed il protrarsi dell'inerzia dell'amministrazione preposta alla vigilanza, si ritiene che si sia ingenerata una posizione di affidamento nel privato, in relazione alla quale l'esercizio del potere repressivo è subordinato ad un onere di congrua motivazione che, avuto riguardo anche all'entità e alla tipologia dell'abuso, indichi il pubblico interesse, evidentemente diverso da quello ripristino della legalità, idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse privato (C.d.S., Sez. V, 04.03.2008, n. 883; C.d.S. Sez. V, n. 3270/2006)
(TAR Campania-Napoli, Sez. IV, sentenza 29.12.2009 n. 9620 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Sanzioni amministrative - Applicabilità dell'art. 28 della legge 689/1981 - Prescrizione quinquennale.
Il termine di prescrizione per le sanzioni amministrative in materia edilizia è quello di cui all'art. 28 della legge 689/1981 (in forza della quale: Il diritto di riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione) e quindi un termine di cinque anni (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. IV, sentenza 29.12.2009 n. 6265 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: 1. Ordine di demolizione - Domanda di sanatoria - Non sanabilità delle opere - Legittimità.
2. Ordine di demolizione - Omessa comunicazione di avvio del procedimento - Atto vincolato - Legittimità.

1. La proposizione della domanda di condono o di accertamento di conformità prima dell'adozione dell'ordine demolitorio ed alla proposizione dell'impugnativa giudiziale comporta l'illegittimità dell'ordinanza di demolizione emanata in pendenza del procedimento di sanatoria, salvo che non risulti già esternata dall'Amministrazione, o comunque non risulti con certezza dagli atti di causa, la non sanabilità delle opere: in queste ipotesi la presentazione dell'istanza ha la mera funzione di procrastinare inutilmente l'irrogazione della sanzione per un non sanabile abuso edilizio; e quindi l'Amministrazione può, in assenza di documentate sopravvenute circostanze, limitarsi all'adozione di un atto meramente confermativo della sanzione già irrogata, stante la già accertata non sanabilità.
2. L'ordine di demolizione non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento in quanto la natura vincolata del provvedimento esclude la possibilità di apporti contributivi da parte del privato tali da modificare l'esito del procedimento, sicché il vizio procedimentale prospettato non inficia la legittimità del provvedimento impugnato (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 28.12.2009 n. 6227 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Infrastrutture di telecomunicazione - Sospensione dei lavori - Sine die - Carenza assoluta di potere - Nullità.
L'ordinamento conosce un solo tipo di sospensione dei lavori in materia edilizia, che è prevista dall'art. 27 D.P.R. 380/2001, pertiene ai poteri del Comune in materia di controllo del territorio (ed, in quanto tale, è applicabile anche alle infrastrutture di telecomunicazione che non sono sottratte alla vigilanza urbanistico-edilizia, essendo diversamente disciplinato solo il regime dei titoli edilizi di cui si devono dotare), ed ha la durata di 45 gg., al termine dei quali cessa di efficacia se non è stato emesso pedissequo ordine di demolizione.
Deve pertanto ritenersi emesso in carenza assoluta di potere la conferma dell'ordine di sospensione oltre il suddetto termine, non essendo consentito al Comune di prorogare una sospensione lavori sine die (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Brescia, Sez. II, sentenza 28.12.2009 n. 2626 - link a www.giustizia-amministrativa.it).).

EDILIZIA PRIVATA: Esecuzione demolizione e provvedimenti della P.A..
In tema di esecuzione dell'ordine di demolizione, se è vero che la P. A. é libera di agire e di portare a termine il proprio procedimento e che tale attività non può essere ignorata dalla giurisdizione (che ha l’obbligo di coordinare le proprie determinazioni con quelle assunte dall’Amministrazione o dai Giudici amministrativi) è anche vero che il giudice dell’esecuzione può persino disapplicare l’atto concessorio eventualmente sopravvenuto ove lo ritenga illegittimo.
A fortiori, si può (in ossequio al principio della sollecita attuazione dei provvedimenti del giudice) respingere anche una istanza di sospensione che si fondi sul richiamo alla pendenza di procedura amministrativa di esito prevedibilmente non favorevole e, comunque, dai tempi di definizione assolutamente incerti (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 23.12.2009 n. 49459 - link a www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATA: Lavori edilizi su manufatti abusivi - Assoggettabilità a D.I.A. - Esclusione.
I lavori edilizi che riguardano manufatti abusivi non sanati né condonati non sono assoggettabili al regime della d.i.a. poiché gli interventi ulteriori (sia pure riconducibili, nella loro oggettività, alle categorie della manutenzione straordinaria, del restauro e/o risanamento conservativo, della ristrutturazione, della realizzazione di opere costituenti pertinenze urbanistiche) ripetono le caratteristiche di illegittimità dell'opera principale alla quale ineriscono strutturalmente (cfr., ex multis, Cassazione penale, sez. III, 24.10.2008, n. 45070) (TAR Campania-Napoli, Sez. VI, sentenza 22.12.2009 n. 9335 - link a
www.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATA: Sospensione condizionale e demolizione.
In tema di reati edilizi, quando la demolizione dell’opera abusiva è stata imposta al condannato, ex art. 165 c.p., come condizione del beneficio della sospensione condizionale della pena, se la sanatoria dell’abuso edilizio viene definita prima della scadenza del termine imposto per la demolizione, il giudice della esecuzione deve ritenere inutiler datum l’ordine di demolizione, considerando quindi il condannato ammesso al beneficio senza alcuna condizione.
Nel caso, invece, la sanatoria maturi dopo la scadenza del termine per l’adempimento dell’obbligo di demolizione, il giudice della esecuzione deve revocare il beneficio della sospensione della pena, in quanto non si è verificata la condizione e deve, parimenti, revocare, su istanza di parte, la sanzione amministrativa con cui era stato ingiunta la eliminazione dell’opera abusiva.
Da ciò si ricava, quindi, che scaduto il termine concesso per ottemperare all’ordine de quo, in difetto di ottemperanza, il giudice della esecuzione ha il dovere solo di constatare che la condizione non si è verificata e, di conseguenza, ritenere che il condannato non è meritevole del beneficio (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 21.12.2009 n. 48950 - link a www.lexambiente.it).

URBANISTICA: Lottizzazione e posizione dell’acquirente e subacquirente.
1.
L’acquirente dell'immobile non può sicuramente considerarsi, solo per tale sua qualità, “terzo estraneo” al reato di lottizzazione abusiva, ben potendo egli tuttavia, benché compartecipe al medesimo accadimento materiale, dimostrare di avere agito in buona fede senza rendersi conto cioè -pur avendo adoperato la necessaria diligenza nell’adempimento degli anzidetti doveri di informazione e conoscenza- di partecipare ad un’operazione di illecita lottizzazione.
Quando, invece, l’acquirente sia consapevole dell’abusività dell’intervento -o avrebbe potuto esserlo spiegando la normale diligenza- la sua condotta si lega con intimo nesso causale a quella del venditore ed in tal modo le rispettive azioni, apparentemente distinte, si collegano tra loro e determinano la formazione di una fattispecie unitaria ed indivisibile, diretta in modo convergente al conseguimento del risultato lottizzatorio.
Le posizioni, dunque, sono separabili se risulti provata la malafede dei venditori, che, traendo in inganno acquirenti comunque diligenti, li convincano della legittimità delle operazioni. Neppure l’acquisto del sub-acquirente può essere considerato legittimo con valutazione aprioristica limitata alla sussistenza di detta sola qualità, allorché si consideri che l’utilizzazione delle modalità dell’acquisto successivo ben potrebbe costituire un sistema elusivo, surrettiziamente finalizzato a vanificare le disposizioni legislative in materia di 1ottizazione negoziale.
2. Il venditore non può predisporre l’alienazione degli immobili in una situazione produttrice di alterazione o immutazione circa la programmata destinazione della zona in cui gli stessi sono situati ed i soggetti che acquistano devono essere cauti e diligenti nell’acquisire conoscenza delle previsioni urbanistiche e pianificatone di zona: il compratore che omette dì acquisire ogni prudente informazione circa la legittimità dell‘acquisto si pone colposamente in uno situazione di inconsapevolezza che fornisce, comunque, un determinante contributo causale all‘attività illecita del venditore.
Va ricordato inoltre, al riguardo, che, qualora si ritenesse che il piano regolatore generale abbia natura di atto amministrativo generale sostanzialmente normativo, si determinerebbe una presunzione legale di conoscenza ed il dovere legale di conoscenza esclude, per definizione, la possibilità di invocare l’ignoranza incolpevole.
3. La qualifica di “terzi estranei al reato” non può farsi discendere esclusivamente dalla circostanza che gli acquirenti o subacquirenti non siano stati indagati né rinviati a giudizio, in quanto essi ben potrebbero assumere, in seguito ad ulteriori e più approfonditi accertamenti, la qualità dì indagati (e poi eventualmente di imputati).
Deduzioni significative di estraneità neppure possono riconnettersi alle intervenute costituzioni di parte civile, in relazione alle quali è demandata al giudice del merito la verifica della sussistenza del diritto al risarcimento in relazione ad una lesione effettivamente riconducibile ai fatti-reato contestati agli imputati.
4. L’impossibilità eventuale della confisca non esclude la previsione della demolizione delle unità immobiliari illecitamente edificate in base a titolo abilitativo illegittimo, e, in relazione alle costruzioni abusive, con riferimento alla posizione del soggetto che acquisti la proprietà dell’immobile successivamente al compimento dell’abuso -ferme le ipotesi di nullità dell’atto di vendita specificamente poste dalla legge- la giurisprudenza è costantemente orientata nel senso che le sanzioni ripristinatorie sono legittimamente irrogate nei confronti degli attuali proprietari dell’immobile, indipendentemente dall’essere stati o meno questi ultimi gli autori dell’abuso, salva la loro facoltà di fare valere sul piano civile la responsabilità, contrattuale o extracontrattuale, del dante causa
5. La possibilità di utilizzazione residenziale privata dei manufatti sequestrati, vertendosi in un caso di sequestro disposto anche ai sensi del primo comma dell’ari 321 C.P.P., si pone in evidente contrasto con le stesse finalità della misura cautelare in concreto ravvisate contraddicendole e vanificandole (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 21.12.2009 n. 48924 - link a www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATA: P. Dell'Anno, SANATORIA URBANISTICA E VINCOLI DI TUTELA AMBIENTALE (link a www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATA: 1. Ordinanza di demolizione ex art. 31 D.P.R. n. 380/2001 recante la previsione dell'acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'area interessata dall'abuso in caso di inottemperanza all'ordine di demolizione - Nella parte in cui è diretta anche nei confronti dei proprietari di detta area estranei all'abuso - Illegittimità - Sussiste.
2. Acquisizione gratuita al patrimonio comunale ex art. 31, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001 - Costituisce una sanzione autonoma dell'abuso edilizio.

1. E' illegittima un'ordinanza di demolizione ex art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 recante la previsione dell'acquisizione gratuita al patrimonio comunale della proprietà dell'area interessata dall'abuso in caso di inottemperanza all'ordine di demolizione, nella parte in cui è diretta anche nei confronti dei proprietari di detta area estranei all'abuso.
2. L'acquisizione gratuita dell'area al patrimonio comunale prevista dall'art. 31 comma 3 del D.P.R. n. 380/2001 costituisce una sanzione autonoma dell'abuso edilizio ispirata dall'intento di costringere il responsabile dell'abuso ad eseguire egli stesso la demolizione nel termine stabilito dall'ingiunzione, con la conseguenza che essa può essere attivata soltanto a seguito del mancato adempimento all'ordinanza di demolizione da parte dei responsabili e non è, quindi, prevista per il solo mancato adempimento dell'ordinanza di demolizione.
Peraltro, alla luce anche di quanto previsto dall'art. 29, comma 1 del D.P.R. n. 380/2001, appare chiaro che non esiste una responsabilità automatica del proprietario dell'area per l'abuso commesso sul suo fondo, se egli non sia il committente o il costruttore dell'opera (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 21.12.2009 n. 5740 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Manufatto - Volume tecnologico - Creazione di volume - Stabilità - Disciplina distanze dal confine - Ordine di rimozione - Legittimità.
Un manufatto, anche se destinato a coprire un cassone per deposito rifiuti, non si può qualificare come impianto tecnologico se ha una dimensione tale da creare volume utilizzabile ad altro scopo e risulta stabilmente affisso al suolo e, in quanto struttura rilevante dal punto di vista edilizio, si applica la disciplina delle distanze dal confine, risultando legittimamente adottato l'ordine di rimozione dello stesso (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 21.12.2009 n. 5739 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA1. Accertata l'esecuzione di opere in assenza di concessione ovvero in difformità totale dal titolo abilitativo non costituisce onere del Comune verificare la sanabilità delle opere in sede di vigilanza sull'attività edilizia, né accertare quale fosse la destinazione (conforme o meno agli strumenti urbanistici) che il proprietario intendeva dare al manufatto realizzato e nemmeno l’astratta compatibilità dello stesso con la normativa vigente.
2. Sussiste a carico del proprietario dell'immobile una presunzione di responsabilità per gli abusi edilizi accertati, sicché l'interessato può sottrarsi a tale responsabilità solo dimostrando la sua estraneità agli illeciti commessi.
L'ordinanza di demolizione di una costruzione abusiva può legittimamente essere emanata nei confronti del proprietario, anche se non responsabile dell'abuso, considerato che l'abuso edilizio costituisce illecito permanente e che l'ordinanza stessa ha carattere ripristinatorio e non prevede l'accertamento del dolo o della colpa del soggetto cui si imputa la trasgressione.
3. La validità ovvero l’efficacia dell’ordine di demolizione non risultano compromesse dalla presentazione dell’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 del menzionato d.P.R. 380/2001. Invero, questa determina piuttosto un arresto dell’efficacia della misura ripristinatoria, che rimane soltanto sospesa, determinandosi uno stato di temporanea quiescenza dell’atto, all’evidente fine di evitare, in caso di accoglimento dell’istanza, la demolizione di un’opera che, pur realizzata in assenza o difformità dal permesso di costruire, è conforme alla strumentazione urbanistica vigente.
4. Attesa la natura di atto dovuto dell'ordine di demolizione di opere edilizie abusive, il relativo procedimento non è inficiato dall'omissione della comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge n. 241 del 1990, poiché nella fattispecie trova applicazione l'art. 21-octies della stessa legge che statuisce la non annullabilità del provvedimento adottato in violazione delle norme sul procedimento qualora, per la sua natura vincolata, sia palese che il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello concretamente adottato.

1. Il potere repressivo esercitato ai sensi del d.P.R. 380/2001 è privo di discrezionalità e si espleta mediante provvedimenti subordinati alla sola verificazione dell'esistenza dei presupposti, sicché all'Amministrazione, una volta accertata la consistenza dell'abuso, non restano margini di ulteriore valutazione dei profili di interesse pubblico o di circostanze riferibili a situazioni particolari dell'immobile o del trasgressore (cfr. TAR Campania, Sez. IV, 24.09.2002, n. 5556; Idem, 04.07.2001, n. 3071; Consiglio di Stato, sez. IV, 27.04.2004, n. 2529).
Ne consegue che, accertata l'esecuzione di opere in assenza di concessione ovvero in difformità totale dal titolo abilitativo, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, non costituisce onere del Comune verificare la sanabilità delle opere in sede di vigilanza sull'attività edilizia, né accertare quale fosse la destinazione (conforme o meno agli strumenti urbanistici) che il proprietario intendeva dare al manufatto realizzato e nemmeno l’astratta compatibilità dello stesso con la normativa vigente, come preteso dall’istante (cfr. TAR Campania, Sez. IV, 24.09.2002, n. 5556; TAR Lazio, sez. II-ter, 21.06.1999, n. 1540).
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2. Né rileva la asserita estraneità all’abuso, che sarebbe stato realizzato prima dell’acquisto dell’area distinta al NCT del Comune di Casoria con il foglio 10, particella 1593. In proposito è sufficiente osservare come secondo consolidata giurisprudenza amministrativa (cfr. fra le tante, TAR Campania–Napoli, sez. IV, 04.02.2003, n. 614; TAR Lazio-Roma, sez. II, 17.05.2005, n. 3852), a norma delle richiamate disposizioni sussiste a carico del proprietario dell'immobile una presunzione di responsabilità per gli abusi edilizi accertati, sicché l'interessato può sottrarsi a tale responsabilità solo dimostrando la sua estraneità agli illeciti commessi.
Secondo un’altrettanto pacifica giurisprudenza l'ordinanza di demolizione di una costruzione abusiva può legittimamente essere emanata nei confronti del proprietario, anche se non responsabile dell'abuso, considerato che l'abuso edilizio costituisce illecito permanente e che l'ordinanza stessa ha carattere ripristinatorio e non prevede l'accertamento del dolo o della colpa del soggetto cui si imputa la trasgressione.
L’ordine di demolizione, inoltre, non necessita di specifica motivazione sotto il profilo dell'interesse pubblico al ripristino delle opere abusive (come dedotto nel primo, quarto e sesto motivo), posto che l'interesse pubblico è implicito (in re ipsa) e consiste nel ripristino dell'assetto urbanistico-edilizio violato (cfr. cons. Stato Sez. 11.02.1999, n. 144; TAR Toscana, II Sezione, 01.02.1999, n. 176).
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3. Non può esigersi, in difetto di istanza di parte, che il Comune verifichi d’ufficio la conformità urbanistica delle opere in contestazione, atteso che un onere siffatto non è previsto nella disciplina vigente concernente i poteri di vigilanza e sanzionatori sull’attività edilizia abusiva (cfr., ex multis, TAR Lazio, Sezione II-ter, 21.06.1999, n. 1540).
Né può ritenersi che la validità ovvero l’efficacia dell’ordinanza di demolizione siano state pregiudicate dalla presentazione dell’istanza di accertamento di conformità, ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, con conseguente improcedibilità dell’impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse.
La Sezione condivide, infatti, l’orientamento giurisprudenziale già espresso in analoghe fattispecie (cfr. Tar Campania Sez. II, n. 1173/2008, n. 9757/2007 e n. 8345/2007), secondo cui la validità ovvero l’efficacia dell’ordine di demolizione non risultano compromesse dalla presentazione dell’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 del menzionato d.P.R. 380/2001.
Invero, questa determina piuttosto un arresto dell’efficacia della misura ripristinatoria, che rimane soltanto sospesa, determinandosi uno stato di temporanea quiescenza dell’atto, all’evidente fine di evitare, in caso di accoglimento dell’istanza, la demolizione di un’opera che, pur realizzata in assenza o difformità dal permesso di costruire, è conforme alla strumentazione urbanistica vigente (cfr., ex multis, TAR Campania, II Sezione, 04.02.2005, n. 816 e 13.07.2004, n.10128).
Ne consegue che, in caso di accoglimento della domanda di sanatoria, l’ordine di demolizione inevitabilmente decade per il venir meno del suo presupposto, vale a dire del carattere abusivo dell’opera realizzata, in ragione dell’accertata conformità dell’intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso sia al momento della presentazione della domanda.
In caso di rigetto, invece, il provvedimento sanzionatorio a suo tempo adottato riacquista la sua efficacia, che non era definitivamente cessata, ma solo sospesa in attesa della conclusione del nuovo iter procedimentale, con la sola specificazione che il termine concesso per l’esecuzione spontanea della demolizione decorre dal momento in cui il diniego perviene a conoscenza dell’interessato, che non può rimanere pregiudicato dall’avere esercitato una facoltà di legge e deve, pertanto, poter usufruire dell’intero termine a lui assegnato per adeguarsi all’ordine, evitando così le conseguenze negative connesse alla mancata esecuzione dello stesso.
In definitiva, considerato che il procedimento di verifica della compatibilità urbanistica dell’opera, avviato ad istanza di parte, è un procedimento del tutto autonomo e differente dal precedente procedimento sanzionatorio avviato d’ufficio e conclusosi con l’ordinanza di demolizione dell’opera eseguita in assenza o difformità del titolo abilitativo, il Collegio ritiene che non sussista motivo per imporre all’amministrazione comunale il riesercizio del potere sanzionatorio a seguito dell’esito negativo del procedimento di accertamento di conformità urbanistica, atteso che il provvedimento di demolizione costituisce un atto vincolato a suo tempo adottato in esito ad un procedimento amministrativo sul quale non interferisce l’eventuale conclusione negativa del procedimento ad istanza di parte ex art. 36 D.P.R. 380/2001.
Un nuovo procedimento sanzionatorio, infatti, si rivelerebbe, in assenza di un’espressa previsione legislativa, un’inutile ed antieconomica duplicazione dell’azione amministrativa (cfr. anche Tar Campania, Sezione III, n. 10369/2006).
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4. Per quanto concerne la denunciata violazione dell’art. 9 della legge n. 241/1990, è sufficiente richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “attesa la natura di atto dovuto dell'ordine di demolizione di opere edilizie abusive -il cui presupposto è solamente rappresentato dalla constatata esecuzione di opere edilizie in assenza del titolo abilitativi- il relativo procedimento non è inficiato dall'omissione della comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge n. 241 del 1990, poiché nella fattispecie trova applicazione l'art. 21-octies della stessa legge, introdotto dall'art. 14 della legge n. 15 del 2005, che statuisce la non annullabilità del provvedimento adottato in violazione delle norme sul procedimento qualora, per la sua natura vincolata, sia palese che il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello concretamente adottato" (da ultimo TAR Campania-Napoli, sez. II, n. 2042 del 20.04.2009; TAR Campania-Napoli, sez. IV, 01.08.2008, n. 9710; TAR Campania-Napoli, sez. VIII, 29.07.2008, n. 9538; Consiglio di Stato, sez. VI, 06.06.2008, n. 2733).
Alla stregua di quanto sopra, nella vicenda in esame la omessa partecipazione al procedimento pregresso alla qui impugnata determinazione di demolizione non assume rilievo, posto che la realizzazione della struttura in assenza di qualsiasi titolo abilitativo non avrebbe potuto impedire l’adozione della misura sanzionatoria.
L’ordine di demolizione, infatti, quale atto di natura vincolata in quanto correlato al mero riscontro della abusività dell'opera, e stante l'urgenza derivante dalla constatazione del pregiudizio a beni vincolati in presenza dei quali il procedimento repressivo in tema di abusi edilizi è connotato dai requisiti della contestualità ed immediatezza dell'intervento repressivo (cfr. TAR Campania-Napoli, sez. IV, 13.11.2006, n. 9463; Consiglio Stato, sez. V, 29.05.2006, n. 3270).
A conferma di quanto sopra è poi utile richiamare quell’ulteriore orientamento del Consiglio di Stato (cfr. Cons. St. Sez. V, 22.05.2001, n. 2823), che il Collegio condivide, secondo il quale, le norme in materia di partecipazione non debbono essere applicate meccanicamente e a fini meramente strumentali (cfr. Sez. IV, 18.05.1998, n. 836); principio dal quale discende che l'omessa comunicazione di inizio del procedimento comporta l'illegittimità dell'atto conclusivo soltanto nelle ipotesi in cui il soggetto non avvisato possa poi provare che, ove avesse avuto l'opportunità di partecipare tempestivamente al procedimento, avrebbe potuto presentare osservazioni ed opposizioni idonee ad incidere causalmente, in termini a lui favorevoli, sul provvedimento terminale (cfr., in termini, Sez. V, n. 2823/2001 cit.) (TAR Campania-Napoli, Sez. II, sentenza 15.12.2009 n. 8704 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Diffida volta a provocare l'esercizio del potere di vigilanza - Silenzio della P.A. - Illegittimità - Obbligo di riscontro - Sussiste - Presentazione di ricorso amministrativo avverso il titolo edilizio - Illegittimità del silenzio - Permane.
L'Amministrazione ha l'obbligo di dare riscontro ad una diffida volta a provocare l'esercizio dei poteri di vigilanza sull'attività edilizia interessante un'area confinante quella dei richiedenti, risultando illegittimo il silenzio serbato dalla stessa anche nel caso di presentazione di un ricorso avverso il titolo edilizio rilasciato che non preclude ad un soggetto di attivare anche l'esercizio dei poteri di controllo e vigilanza comunali (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 14.12.2009 n. 5330 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Condono edilizio - Preventivo parere dell'autorità preposta alla tutela del vincolo ex art. 32 della legge n. 47/1985 come modificato dall'art. 2, comma 44, della L. n. 662/1996 - Opere abusive realizzate su area vincolata dopo l'apposizione del vincolo - Necessità.
In tema di condono edilizio, la previsione dell'art. 32 della legge n. 47/1985 come modificato dall'art. 2, comma 44, della legge n. 662/1996 del preventivo parere dell'autorità preposta alla tutela del vincolo, trovava, nella vigenza di tale normativa, applicazione solo nel caso in cui le opere abusive su aree vincolate fossero state realizzate dopo l'apposizione del vincolo, diversamente tale parere non risultava necessario (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 14.12.2009 n. 5329 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: 1. Concessione edilizia in sanatoria - Accertamento di conformità urbanistica - Silenzio dell'Amministrazione - Impugnazione - Deduzione di vizi formali degli atti e della procedura - Inammissibilità.
2. Concessione edilizia in sanatoria - Istanza ex art. 13 L. 47/1985 - Obbligo dell'Amministrazione di provvedere - Non si configura.

1. Il silenzio serbato dall'Amministrazione su un'istanza di accertamento di conformità urbanistica ai fini della concessione edilizia in sanatoria, qualificato come atto tacito di reiezione, può essere impugnato nel prescritto termine decadenziale ma senza la possibilità di dedurre vizi formali propri degli atti espressi, quali i difetti di procedura o la mancanza di motivazione.
2. L'istanza di sanatoria ex art. 13 Legge 47/1985 non è idonea a riattivare l'obbligo di provvedere dell'amministrazione, mancando del tutto in essa la rappresentazione di fatti nuovi, a suo tempo non rappresentati nell'originaria istanza (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. IV, sentenza 14.12.2009 n. 5319 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Demanio - Repressione abusi edilizi e tutela dell'area demaniale - Competenza del dirigente - Sussiste - Competenza speciale del Sindaco ai sensi dell'art. 378 della L. 2248/1865 all. F - Non sussiste.
La tutela delle aree demaniali e la repressione degli abusi edilizi su aree demaniali, benché appartenenti a funzioni diverse, presentano una stretta connessione quanto all'interesse pubblico perseguito.
Di qui l'impossibilità di riservare al sindaco (o agli organi politici) una competenza specifica distinta da quella trasferita in via generale agli organi burocratici.
Nonostante la lettera dell'art. 378 della legge 2248/1865 all. F, che risente dell'epoca di elaborazione della norma, anche la funzione di polizia demaniale deve quindi ritenersi trasferita ai responsabili degli uffici, i quali la esercitano allo stesso modo degli altri poteri ripristinatori di cui all'art. 107, comma 3, lett. g), del Dlgs. 267/2000 (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Brescia, Sez. I, sentenza 14.12.2009 n. 2567 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Realizzazione di un abuso sopra porzione di edificio regolare - Confini del diritto di acquisizione del Comune in caso di inottemperanza all'ordine di demolizione.
Qualora l'opera abusiva consista in un piano (o in una porzione di piano) situato in un edificio composto anche da abitazioni regolari il Comune acquisisce non un diritto di superficie ma la proprietà esclusiva degli appartamenti abusivi e la comproprietà delle parti comuni dell'intero edificio (come definite dall'art. 1117 c.c.). Se l'edificio era in origine di un solo proprietario, con il provvedimento di acquisizione si forma un condominio.
Tra le parti comuni rientra anche il sedime dell'edificio, che quindi viene acquisito pro quota, in proporzione ai millesimi dei piani oggetto del provvedimento di acquisizione.
Per quanto riguarda l'area pertinenziale vale lo stesso principio dell'acquisto pro quota (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Brescia, Sez. I, sentenza 14.12.2009 n. 2565 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Piano o porzione di piano abusivi situati in un edificio composto da abitazioni regolari - Acquisizione al patrimonio comunale - Proprietà esclusiva degli appartamenti abusivi e comproprietà delle parti comuni - Sedime e area pertinenziale - Acquisto pro quota.
Qualora l’opera abusiva consista in un piano (o in una porzione di piano) situato in un edificio composto anche da abitazioni regolari il Comune acquisisce non un diritto di superficie ma la proprietà esclusiva degli appartamenti abusivi e la comproprietà delle parti comuni dell’intero edificio (come definite dall’art. 1117 c.c.).
Se l’edificio era in origine di un solo proprietario, con il provvedimento di acquisizione si forma un condominio. Tra le parti comuni rientra anche il sedime dell’edificio, che quindi viene acquisito pro quota, in proporzione ai millesimi dei piani oggetto del provvedimento di acquisizione.
Per quanto riguarda l’area pertinenziale vale lo stesso principio dell’acquisto pro quota (TAR Lombardia-Brescia, Sez. I, sentenza 14.12.2009 n. 2565 - link a
www.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATAL'ordine di demolizione di opera edilizia abusiva è sufficientemente motivato con la descrizione della accertata abusività dell'opera, salva l'ipotesi in cui, per il protrarsi e il lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dell'abuso e il protrarsi della inerzia dell'Amministrazione preposta alla vigilanza, si sia ingenerata una posizione di affidamento nel privato, sola ipotesi in cui si ravvisa un onere di congrua motivazione che indichi il pubblico interesse, evidentemente diverso da quello al ripristino della legalità, idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse privato.
Fondata appare la censura di difetto di motivazione, per mancata esternazione delle ragioni di interesse pubblico alla demolizione, necessaria dato il lungo tempo trascorso dalla realizzazione dell’opera, comunque rispettosa degli strumenti urbanistici vigenti all’epoca.
In generale l'ordine di demolizione di opera edilizia abusiva è sufficientemente motivato con la descrizione della accertata abusività dell'opera, salva l'ipotesi in cui, per il protrarsi e il lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dell'abuso e il protrarsi della inerzia dell'Amministrazione preposta alla vigilanza, si sia ingenerata una posizione di affidamento nel privato, sola ipotesi in cui si ravvisa un onere di congrua motivazione che, avuto riguardo anche alla entità e alla tipologia dell'abuso, indichi il pubblico interesse, evidentemente diverso da quello al ripristino della legalità, idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse privato (tra le tante, TAR Piemonte Torino, sez. I, 04.09.2009, n. 2247).
Invero, il provvedimento impugnato si limita a illustrare l’abusività dell’opera, ma non spiega le ragioni di pubblico interesse alla demolizione dell’opera, che era necessario esternare dato il rilevante lasso di tempo trascorso dall’edificazione.
Per la fondatezza della seconda censura il ricorso va accolto con annullamento dell’impugnato provvedimento (TAR Abruzzo-Pescara, sentenza 14.12.2009 n. 1280 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Ordine di demolizione e comproprietario.
1.
E’ ben possibile, ed anzi si verifica di frequente, che il proprietario o comproprietario non possa considerarsi soggetto di buona fede rispetto all’abuso edilizio, perché era a conoscenza dei lavori abusivi che si stavano compiendo nella sua proprietà e non ha fatto nulla per interromperli, e ciò nonostante non sia concorrente nel reato edilizio per avere tenuto un comportamento meramente passivo e di sola connivenza.
La mancata condanna per concorso nel reato, quindi, non implica assolutamente il riconoscimento di una posizione di buona fede rispetto all’abuso.
2. La sentenza 20.01.2009 della Corte dì Strasburgo non solo non ha escluso un ordine di demolizione dell’opera contrastante con le norme urbanistiche, eseguibile nei confronti di chiunque ne sia in possesso, anche estraneo al reato, ma ha addirittura implicitamente ritenuto che una tale sanzione ripristinatoria può considerarsi giustificata rispetto allo scopo perseguito dalle norme interne di assicurare una ordinata programmazione e gestione degli interventi edilizi e non contrastante con le norme CEDU.
3. Deve ribadirsi il principio di diritto che l'ordine di demolizione delle opere abusive emesso dal giudice penale ai sensi dell‘art. 31, comma 9, d.p.r. 06.06.2001, n. 380, ha carattere reale e natura di sanzione amministrativa a contenuto ripristinatorio, e deve essere eseguito nei confronti di tutti i soggetti che sono in rapporto col bene e vantano su di esso un diritto reale o personale di godimento, anche se si tratti di soggetti estranei alla commissione del reato (conforme e di contenuto sostanzialmente identico: Sez. III n. 48925 del 21.12.2009, Viesti ed altri) (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 11.12.2009 n. 47281 - link a www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATA: 1. Ordine di demolizione - Carenze nella comunicazione di avvio del procedimento - Art. 21-octies L. 241/1990 - Area vincolata - Legittimità.
2. Ordine di demolizione - Motivazione - Atto vincolato - Abusività dell'opera - Sufficienza.

1. Nel caso di immobile e manufatti abusivamente realizzati in zona a destinazione agricolo-boschiva e gravata dai vincoli paesaggistico ex D.Lgs. 42/2004 e idrogeologico di cui al R.D. n. 3267/1923, risulta legittima l'ordinanza di demolizione anche nel caso in cui la comunicazione di avvio del procedimento sia carente (rectius: generica) in quanto, ai sensi dell'art. 21-octies L. n. 241/1990, il contenuto del provvedimento non poteva essere differente rispetto a quello adottato.
2. L'ordine di demolizione motivato dall'accertata abusività dell'opera, in considerazione della destinazione dell'area in cui è realizzata e della presenza di vincoli sulla stessa, è sufficientemente motivato, in quanto, quale atto vincolato, lo stesso non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico né una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 09.12.2009 n. 5290 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Confisca e terzo acquirente.
L’onere probatorio posto in capo agli acquirenti di beni oggetto di provvedimento di natura cautelare o sanzionatoria, che chiedono la revoca della confisca disposta nell’ambito di un procedimento penale, richiede la prova di avere ignorato senza colpa l’irregolare immissione del bene sul mercato.
A tal fine è irrilevante che al momento dell’acquisto la confisca non fosse stata ancora trascritta con la conseguente opponibilità ai terzi perché per tale istituto non opera la disciplina civilistica che regola la circolazione dei beni, con la conseguenza che l’onere probatorio dei terzi acquirenti non si esaurisce nella dimostrazione della conformità dell’acquisto al regime civilistico della pubblicità (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 04.12.2009 n. 46737 - link a
www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATA: 1) Condono edilizio - Sanabilità di opere in presenza di un vincolo cimiteriale - Non sussiste.
2) Condono edilizio - Diniego - Comunicazione di avvio procedimento - Non è necessaria.

1) La disciplina relativa al condono edilizio (artt. 32 e 33 L. 28.02.1985 n. 47) è inequivoca nel precludere la sanabilità di opere in presenza di un vincolo cimiteriale, purché apposto antecedentemente alla realizzazione delle costruzioni abusive. Conseguentemente, è legittimo l'atto con cui il Comune respinge l'istanza di condono con esclusivo riferimento all'esistenza del vincolo stesso.
Invero, quello posto dall'art. 338 del r.d. 27.07.1934, nr. 1265, in materia di zona di rispetto cimiteriale, è un vincolo assoluto di inedificabilità ex lege (tale da prevalere addirittura anche su eventuali disposizioni contrarie del P.R.G.), con conseguente insanabilità delle opere ivi realizzate ai sensi dell'art. 33 della citata legge nr. 47 del 1985.
2) Il procedimento di condono edilizio è ad iniziativa di parte ed in quanto tale, non necessita di previa comunicazione di avvio del procedimento  (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Brescia, Sez. I, sentenza 04.12.2009 n. 2452 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Proprietà dell’area e responsabilità penale.
Dalla disciplina dell’accessione (art. 934 c.c.) si evince che qualunque costruzione od opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo. Consegue che l’opera abusiva comunque accede alla proprietà del suolo sicché il proprietario è il soggetto interessato a tale accessione e quindi anche alla realizzazione della stessa.
Ciò costituisce elemento indiziario utile, in mancanza di ogni altra contraria risultanza probatoria, perché il giudice del merito possa riferire al proprietario del suolo la condotta contestata, ossia la realizzazione dell’opera edilizia abusiva (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 03.12.2009 n. 46681 - link a
www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATA: Beni Ambientali. Estinzione reato e condono.
A norma dell’articolo 39, comma ottavo, della legge n. 724 del 1994, l’estinzione del reato paesaggistico si determina solo a seguito del rilascio esplicito della concessione o dell’autorizzazione, posto che a norma dell’articolo 39 della legge n. 47 del 1985 l’oblazione interamente versata e ritenuta congrua dall’amministrazione, in relazione all’immobile effettivamente realizzato, determina l’estinzione dei soli reati edilizi di cui all’articolo 38 della citata legge.
Da ciò consegue che l’autorizzazione paesaggistica prevista per l’estinzione del reato di cui all’articolo 1-sexies della legge n. 431 del 1985 non può ottenersi attraverso la formazione del silenzio assenso anche nel caso in cui il Comune sia stato subdelegato dalla Regione all’emissione del parere prescritto (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 01.12.2009 n. 46093 - link a
www.lexambiente.it).

novembre 2009

EDILIZIA PRIVATA: 1. Condono edilizio - Sospensione del preavviso di rigetto - Sospensione procedimento di condono - Silenzio assenso - Non sussiste.
2. Condono edilizio - Permesso in sanatoria con limitazioni - Sottotetto - Difetto di abitabilità - L.R. 11.03.2005 n. 12 - Legittimità.

1. Un preavviso di rigetto dell'istanza di condono edilizio tempestivo, sebbene giudizialmente sospeso, è sufficiente ad impedire la formazione del titolo per silenzio assenso: sia perché anche un preavviso di rigetto integra un pronunciamento negativo dell'Amministrazione, incompatibile con il perfezionarsi della fattispecie; sia perché la disciplina generale del preavviso, dettata dall'art. 10-bis L. n. 241/1990, è nel senso che il preavviso interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o dalla scadenza del termine per presentarle.
2. In relazione ad un'istanza di condono edilizio per locali destinati (anche implicitamente) ad uso edilizio, il Comune ha titolo per precisare le possibilità di uso del locale in relazione alle sue caratteristiche.
Pertanto risulta legittimo il permesso in sanatoria rilasciato con limitazioni, segnatamente con l'indicazione di utilizzabilità del sottotetto come locale integrativo e/o accessorio all'abitazione, posto che i requisiti di abitabilità sono stabiliti dall'art. 63 L.R. 11.03.2005 n. 12, e, dunque, da una fonte primaria che non può essere derogata neppure in sede di condono (cioè di sanatoria eccezionale) degli abusi edilizi, posto che l'art. 35 L. n. 47/1985 prevede il rilascio del certificato di abitabilità o agibilità anche in deroga ai requisiti fissati da norme regolamentari, ma non in deroga a norme legislative (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 30.11.2009 n. 5213 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: 1. Ordinanza di demolizione emanata dopo lo spirare del termine di cui all'art. 27, terzo comma del D.P.R. n. 380/2001 - Illegittimità - Non sussiste - Inefficacia - Sussiste.
2. Provvedimenti sanzionatori di natura vincolata - Vizio di disparità di trattamento - Non configurabilità.
3. Tutte le opere di trasformazione del territorio, ad eccezione delle ipotesi di attività edilizia libera, sono soggette a preventivo titolo abilitativo - Sussiste.

1. Il decorso del termine previsto dall'art. 27, terzo comma, del D.P.R. n. 380/2001 non comporta l'illegittimità dell'ordinanza di demolizione, infatti lo spirare del periodo di 45 giorni decorrente dall'ordinanza di sospensione lavori determina l'inefficacia di detta ordinanza, ma non preclude al Comune di adottare provvedimenti sanzionatori anche dopo la scadenza del termine stesso.
2. Il vizio di disparità di trattamento non è configurabile con riguardo ai provvedimenti sanzionatori di natura vincolata, non potendosi invocare i principi di imparzialità e di uguaglianza a tutela di situazioni antigiuridiche.
3. Salve le ipotesi di attività edilizia libera, tutte le opere di trasformazione del territorio sono soggette a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività e la DIA presuppone la conformità dell'intervento alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente    (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 30.11.2009 n. 5212 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Ordinanza di demolizione - Esistenza di un sequestro penale - Circostanza scriminante nei riguardi dell'autore dell'abuso - Esclusione - Istanza di dissequestro.
L’esistenza di un sequestro penale non rende di per sé illegittima l’ordinanza di demolizione, sul presupposto che la eventuale manomissione dell’immobile configurerebbe il reato di cui all’art. 349 c.p., essendo fatto divieto a chicchessia di alterare o distruggere il “corpo del reato”.
In tali casi, infatti, ben può il soggetto interessato chiedere all'Autorità giudiziaria l'autorizzazione ad effettuare la demolizione e, in caso di diniego (connesso a necessità di carattere probatorio nel procedimento penale), potrà addurre l'impossibilità giuridica di adempiere all'ingiunzione di demolizione per escludere le ulteriori conseguenze della mancata demolizione (TAR Sardegna Cagliari, sez. I, 09.11.2007, n. 2040).
Pertanto, solo tale ultimo evento, ossia istanza di dissequestro negata, può rilevare come scriminante nei riguardi dell’autore dell’abuso edilizio che non ottemperi all’ordine del Comune, per il noto principio “ad impossibilia nemo tenetur”.
Ordinanza di demolizione - Omessa indicazione dell'immobile e dell'area di sedime ai fini dell'acquisizione al patrimonio comunale - Ordinanza atipica illegittima - Fondamento.
Un’ordinanza di demolizione priva di una completa e precisa individuazione del bene, dell’area di sedime ai fini dell'acquisizione al patrimonio comunale in caso di inottemperanza, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, deve considerarsi atipica illegittima sia perché differente dal modello legale previsto,sia perché inidonea a determinare il corretto svolgersi del procedimento.
Tale omissione, infatti, lungi dall’atteggiarsi a vizio meramente formale, è tale da pregiudicare dal punto di vista sostanziale gli interessi dell'autore dell'abuso, il quale, in primo luogo, deve essere messo in condizione di valutare, in termini di “costo-beneficio”, l’opportunità di adempiere o meno all’ordine di demolizione. L’esatta indicazione appare, inoltre, necessaria, posto che l’effetto ablatorio si verifica immediatamente ed “ope legis” alla scadenza del termine legale o a quello prorogato dall’autorità competente per ottemperare all’ingiunzione a demolire, con acquisto a titolo originario della proprietà libera da eventuali pesi e vincoli preesistenti.
L’atto di accertamento dell’inottemperanza e la trascrizione hanno allora solo natura dichiarativa: il primo, per opporre il trasferimento al proprietario responsabile dell’abuso ed immettersi nel possesso, il secondo, per opporre il trasferimento ai terzi (ex multis Tar Puglia-Bari, sez. III, n. 538/2006, Cass. Pen. Sez. pen. n. 33297/2003) (TAR Puglia-Lecce, Sez. III, sentenza 26.11.2009 n. 2854 - link a
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EDILIZIA PRIVATA: Mutamento di destinazione d’uso - Inquadramento - Riferimento agli elaborati tecnici - Concrete caratteristiche dei locali - Obiettiva idoneità di larga parte della struttura ad ospitare riti religiosi islamici - Presenza di locali accessori per attività sociali e religiose collaterali - Destinazione a luogo di culto - Fondamento.
L’intervento edilizio che comporti una variazione di destinazione d’uso può essere correttamente inquadrato soltanto se si prende a riferimento quanto riportato negli elaborati tecnici (v. TRGA Trentino Alto Adige-Trento, 07.05.2009 n. 150).
Pertanto, se la planimetria del progetto relativo ad un centro culturale di religione islamica evidenzia, fra i vari previsti, un locale pari alla metà della superficie totale disponibile ed espressamente destinato a “sala riunioni” dedicata ai fedeli -oltre tutto ospitando il mihrab orientato verso la Mecca-, se ne deve necessariamente evincere la destinazione principale a luogo di culto islamico, con locali accessori per attività sociali e religiose collaterali; in definitiva, le concrete caratteristiche dei locali -indipendentemente dalle intenzioni espresse dagli interessati- e cioè l’obiettiva idoneità di larga parte della struttura ad ospitare riti religiosi è in sé sufficiente a farne ravvisare la prevalente destinazione a luogo di culto; non è rilevante che a tale vocazione non sia stato riservato l’intero spazio a disposizione, posto che il modello di moschea, quale si riscontra nei paesi a fede mussulmana, assolve anche compiti diversi da quelli di una chiesa cristiana (TAR Emilia Romagna-Parma, Sez. I, sentenza 26.11.2009 n. 792 - link a
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EDILIZIA PRIVATA: Abusi edilizi. Costituzione di parte civile.
In tema di risarcimento del danno il soggetto legittimato all’azione civile è il danneggiato che non necessariamente si identifica con il soggetto passivo del reato in senso stretto, ma è chiunque abbia riportato un danno eziologicamente riferibile all’azione o all’omissione del soggetto attivo del reato.
Per la costituzione di parte civile del proprietario confinante nei procedimenti penali aventi ad oggetto abusi edilizi si è positivamente espressa anche lo Corte europea dei diritti dell’uomo. L’azione risarcitoria è prevista non solo nelle ipotesi di cui all’art. 873 c.c. (violazione delle distanze nelle costruzioni), ma anche secondo la disposizione dell’art. 872 cod.civ. "in base al quale -con riferimento alla violazione delle normative di cui al precedente art. 871, concernenti le regole da osservarsi nelle costruzioni- indipendentemente dalle distanze" (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 25.11.2009 n. 45295 - link a www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATA: Pavimentazione area con tappeto bituminoso.
Integra il reato previsto dall’art. 44, lett. b), d.P.R. 06.06.2001, n. 380, la pavimentazione di una vasta area con tappeto bituminoso in assenza di permesso di costruire, in quanto tale attività edilizia rientra tra gli interventi di urbanizzazione secondaria ovvero infrastrutturali considerati come di “nuova costruzione” dall’art. 3, comma primo, lettere e.2) ed e.3), del d.P.R. citato (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 25.11.2009 n. 45294 - link a www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATA: 1. Ricorso avverso la comunicazione di avvio del procedimento - Inammissibilità - Sussiste.
2. Ricorso avverso ordinanza di demolizione di opere realizzate in assenza di titolo abilitativo - Accertamento in sede penale, anteriore all'ordinanza, della non necessità del titolo abilitativo edilizio al tempo di realizzazione delle opere - Fondatezza- Sussiste.
3. Accertamento in sede giurisdizionale dell'epoca di costruzione dell'opera edilizia - Onere istruttorio dell'Amministrazione di stabilire l'epoca di costruzione del manufatto - Sussiste.

1. E' inammissibile il ricorso proposto avverso la comunicazione di avvio del procedimento volto all'emanazione dell'ordinanza di demolizione, trattandosi di atto non impugnabile, non comportando alcun effetto lesivo per il destinatario.
2. E' fondato il ricorso proposto avverso l'ordinanza di demolizione di opere realizzate in assenza di titolo abilitativo edilizio, nel caso in cui l'accertamento dell'epoca dell'abusività delle opere ha formato oggetto di apposita indagine penale, anteriore all'emanazione dell'ordinanza di demolizione, dalla quale è emerso che le opere oggetto dell'ordinanza sono state realizzate in data anteriore a quella in cui la realizzazione delle stesse, in base alla legge n. 765/1967, è stata subordinata al rilascio di titolo edilizio.
3. Sebbene sia consolidato che l'onere di fornire all'Amministrazione prova idonea a documentare l'epoca di costruzione di un'opera edilizia non può essere assolto con una mera dichiarazione sostitutiva di notorietà, nel caso in cui tale elemento abbia formato oggetto di ulteriori accertamenti da parte di autorità giurisdizionale, è onere dell'Amministrazione di svolgere la necessaria istruttoria al fine di acquisire altri elementi utili a dimostrare la data di realizzazione del manufatto o quantomeno di contestare gli elementi probatori presentati dal destinatario del provvedimento di demolizione (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 23.11.2009 n. 5102 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: L’avviso di avvio del procedimento di sospensione dei lavori va recapitato in tempo.
La comunicazione dell’inizio del procedimento non solo deve essere inviata, ma deve essere fatta recapitare in tempo utile al soggetto interessato, così da permettergli di presentare le proprie osservazioni in una fase tuttora preparatoria, nella quale, cioè, siano potenzialmente aperte tutte le possibile opzioni: e ciò proprio al fine di evitare che l’intervento spiegato assolva un ruolo pressoché esclusivamente formale senza alcuna reale incidenza sia sull’eventuale istruttoria da espletare sia sull’individuazione degli interessi pubblici e privati coinvolti sia, infine, sulla loro finale graduazione da parte della procedente Autorità per il perseguimento del poziore interesse pubblico.
La motivazione di cui all'art. 3 della legge 07.08.1990, n. 241 ben può essere effettuata "per relationem", è del pari vero che tale evenienza resta subordinata ad alcuni limiti fissati dalla stessa giurisprudenza come, ad esempio, quello che l'amministrazione renda disponibile il documento al quale l'atto motivato "per relationem" fa riferimento e quest’ultimo sia effettivamente conferente ed esaustivo (TAR Lazio-Latina, Sez. I, sentenza 23.11.2009 n. 1135 - link a www.altalex.com).

EDILIZIA PRIVATA: Il risultato negativo di una richiesta di sanatoria edilizia comporta l’automatica decadenza dell’ordinanza demolitoria, dovendo l’amministrazione riaprire il procedimento volto ad attivare nuovo provvedimento sanzionatorio, ed assegnando nuovi termini in ipotesi di conferma della sanzione ripristinatoria.
La presentazione di istanza di accertamento in conformità ex art. 13 l. n. 47/1985 determina la sospensione del procedimento sanzionatorio sino all’esito del procedimento di sanatoria, il cui risultato negativo comporta l’automatica decadenza dell’ordinanza demolitoria, dovendo l’amministrazione riaprire il procedimento volto ad attivare nuovo provvedimento sanzionatorio, ed assegnando nuovi termini in ipotesi di conferma della sanzione ripristinatoria (TAR Sardegna 16.09.1994 n. 1559, TAR Lombardia Milano, sez. II, 11.03.2002 n. 1037)
(TAR Puglia-Bari, Sez. II, sentenza 19.11.2009 n. 2756 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: L’art. 27, commi 1 e 3, DPR n. 380/2001 attribuisce al Responsabile del competente Ufficio comunale l’esercizio della funzione di vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale, “per assicurare la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni contenute negli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi”, cioè assegna al Responsabile del competente Ufficio comunale il compito di far rispettare tutte le “norme di legge e di regolamento” e perciò anche quelle previste dal Codice Civile in materia di distanze minime per l’apertura di vedute.
Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 27, comma 3, DPR n. 380/2001, in quanto tale norma consente l’emanazione dell’Ordinanza di sospensione dei lavori, già autorizzati con permesso di costruire, soltanto nel caso di violazioni delle prescrizioni contenute negli strumenti urbanistici o delle modalità esecutive indicate nel permesso di costruire, ma non per la violazione delle norme del Codice Civile in materia di distanze, per le quali il permesso di costruire fa comunque salvi i diritti dei terzi, che “trovano difesa davanti al Giudice Ordinario”.
Tale censura risulta destituita di fondamento, in quanto l’art. 27, commi 1 e 3, DPR n. 380/2001 attribuisce al Responsabile del competente Ufficio comunale l’esercizio della funzione di vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale, “per assicurare la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni contenute negli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi”, cioè assegna al Responsabile del competente Ufficio comunale il compito di far rispettare tutte le “norme di legge e di regolamento” e perciò anche quelle previste dal Codice Civile in materia di distanze minime per l’apertura di vedute
(TAR Basilicata, sentenza 17.11.2009 n. 766 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Intervento edilizio in assenza di piano attuativo comportante la totale demolizione di una parte di un edificio artigianale e la successiva ricostruzione nel rispetto della medesima volumetria, ma con differente sagoma, onde ottenere quattro nuove unità abitative - Trattasi di intervento edilizio in contrasto con la ratio della norma di cui all'art. 9, comma II, secondo periodo del D.P.R. n. 380/2001.
Un intervento edilizio comportante la totale demolizione di una parte di un edificio artigianale e la successiva ricostruzione nel rispetto della medesima volumetria, ma con differente sagoma, onde ottenere quattro nuove unità abitative, trattasi di un'operazione che contrasta palesemente con la ratio della norma di cui all'art. 9, comma II, secondo periodo del D.P.R. n. 380/2001, la quale consente ristrutturazioni con mutamenti di destinazione in assenza di piano attuativo alla duplice condizione che il cambio di destinazione non superi la percentuale prevista (25%) e vengano praticati prezzi di vendita e canoni di locazione concordati (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 16.11.2009 n. 5067 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Sanatoria abuso edilizio su immobile in area di vincolo ambientale.
Viene posto quesito in tema di sanatoria di abuso edilizio commesso su immobile compreso in area soggetta a vincolo ambientale.
In particolare si riferisce che sono state realizzate opere in difformità da concessioni edilizie ed autorizzazioni paesaggistiche del 1997 e del 1998 su un fabbricato di civile abitazione ricadente nella fascia di 150 metri da un corso di acqua pubblica e perciò soggetto a vincolo paesaggistico (prima ex art. 1, lett. c), L. 431/1985 ed oggi in forza dell’art. 142, comma 1, lett. c), del “codice dei beni culturali”, D.lgs. 42/2004) (Regione Piemonte, parere n. 107/2009 - link a www.regione.piemonte.it).

EDILIZIA PRIVATA: Permesso di costruire in sanatoria. Assenza titolo edilizio.
E’ chiesto parere in merito al rilascio di permesso di costruire in sanatoria per la realizzazione, in assenza di titolo edilizio, di una tettoia aperta su tutti i lati e collocata sulla copertura piana di altra tettoia in muratura.
Il Comune richiedente segnala di aver rilasciato a soggetti privati, nell’anno 2005, il titolo abilitativo per la realizzazione, in area di centro urbano, di una tettoia in muratura ad uso deposito/legnaia, in conformità alle disposizioni del vigente P.R.G.C..
Nell’anno 2009 il Comune, a seguito di sopralluogo, verificava la realizzazione di opere in difformità dal titolo edilizio in possesso dei privati –consistenti nella realizzazione di una finestra non assentita-, nonché la realizzazione, sulla copertura piana della tettoia in questione, di un’ulteriore tettoia in legno, completamente aperta su tutti i lati.
Successivamente, i privati presentavano istanza di permesso di costruire in sanatoria sia per le opere realizzate in parziale difformità rispetto al titolo abilitativo, sia per la tettoia costruita ex novo.
Il Comune segnala che, mentre le opere realizzate in parziale difformità risultano sicuramente sanabili in base alle prescrizioni del P.R.G.C. vigente, dubbi sussistono in merito alla realizzazione della tettoia aperta su tutti i lati, collocata in area qualificata come “satura” dagli strumenti urbanistici comunali, ove risulta ammessa “soltanto la costruzione di manufatti ad uso legnaia e/o deposito nella misura massima di 15 mq. di superficie coperta, come quanto già sfruttata per il sottostante manufatto”.
Il Comune richiede, dunque, di sapere come può essere “configurata la soprastante copertura della tettoia utilizzata anche come copertura per sedie e tavolo e come può essere inquadrato a livello sanzionatorio l’abuso commesso con la copertura della tettoia” (Regione Piemonte, parere n. 98/2009 - link a www.regione.piemonte.it).

EDILIZIA PRIVATA: Rilascio permesso a costruire in sanatoria (art. 36, T.U. Edil.).
Viene posto un quesito inerente alla possibilità di procedere al rilascio di un permesso di costruire in sanatoria “a regime” (art. 36 T.U. edil.) avente ad oggetto un immobile realizzato in difformità del titolo abilitativo ed in violazione del vigente P.R.G., subordinando la sanatoria stessa alla demolizione di alcune parti di edificio ed alla nuova costruzione di ulteriori porzioni di fabbrica.
Il Comune richiedente, in particolare, riferisce di aver accertato, in seguito ad un controllo ispettivo, la realizzazione da parte di un privato cittadino di opere edilizie in totale difformità dal permesso di costruire, nonché in violazione di alcune norme dell’allora vigente P.R.G.I., rimasto peraltro immutato successivamente; in seguito alla relativa contestazione da parte dell’Ufficio Tecnico ed all’emissione di un provvedimento di sospensione dei lavori, il responsabile dell’abuso presentava richiesta di accertamento di conformità delle opere eseguite, prevedendo modifiche strutturali all’edificio consistenti nella demolizione e ricostruzione di alcune porzioni dello stesso (Regione Piemonte, parere n. 96/2009 - link a www.regione.piemonte.it).

EDILIZIA PRIVATA: Abuso edilizio - Onere della prova - A carico dell'autore - Sussiste.
L'onere della prova in ordine all'epoca di realizzazione di un abuso edilizio grava sull'interessato che intende dimostrare la regolarità del bene e non sul Comune che, in presenza di un'opera edilizia non assistita da un titolo che la legittimi, ha solo il potere-dovere di sanzionarlo, e tale onere può ritenersi soddisfatto solo quando le prove addotte risultano obiettivamente inconfutabili sulla base di atti e documenti che, da soli o unitamente ad altri elementi probatori, offrono la ragionevole certezza dell'epoca di realizzazione del manufatto (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 06.11.2009 n. 4986 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

URBANISTICA: Lottizzazione abusiva, confisca e terzo di buona fede.
Il terzo acquirente di un immobile abusivamente lottizzato, pur partecipando materialmente, con il proprio atto di acquisto, al reato di lottizzazione abusiva, non può essere assoggettato alla confisca prevista dall'art. 44 dpr 380/2001 se non quando tale partecipazione sia accompagnata anche da un elemento soggettivo costituito da una condotta almeno colposa in ordine al carattere abusivo della lottizzazione negoziale e/o materiale come definita nell’art. 30 del D.P.R. n. 380/2001 (nella fattispecie, la Corte ha confermato il più recente indirizzo interpretativo affermato con le sentenze 17865/2009, 21188/2009 e 39078/09 tutte presenti in questo sito) (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 02.11.2009 n. 42178 - link a www.lexambiente.it).

ottobre 2009

EDILIZIA PRIVATA: Demolizione e patteggiamento.
Non c’è dubbio che l’ordine di demolizione costituisca atto dovuto in quanto obbligatoriamente previsto, dalla normativa in vigore, in relazione alle opere abusivamente realizzate. Tale sanzione, pur formalmente giurisdizionale, ha natura sostanzialmente amministrativa di tipo ablatorio che il giudice deve disporre, non trattandosi di pena accessoria né di misura di sicurezza, anche nella sentenza applicativa di pena concordata tra le parti ex art. 444 c.p.p. a nulla rilevando che l’ordine medesimo non abbia formato oggetto dell’accordo intercorso tra le parti.
L’ordine di demolizione, infatti, essendo atto dovuto, non è suscettibile di valutazione discrezionale ed è sottratto, conseguentemente, alla disponibilità delle parti; di tale obbligatoria sanzione l’imputato, pertanto, deve tener conto nell’operare la scelta del patteggiamento.
Ne deriva che, anche in caso di patteggiamento, la manifestazione di volontà delle parti non può investire la misura amministrativa; pertanto così come non può essere ritenuto valido un accordo che preveda la esclusione della demolizione, ugualmente il mancato riferimento all’ordine di demolizione, nella richiesta e nell’accettazione del patteggiamento, non esime il giudice dal provvedere ai sensi dell’art. 7 L. 47/1985 (ora art. 31, comma 9, bPR 380/2001) (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 30.10.2009 n. 41748 - link a www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATA: Sequestro immobile ultimato.
In materia edilizia è legittimo disporre il sequestro preventivo di un immobile abusivamente costruito la cui edificazione risulti già ultimata purché le conseguenze ulteriori rispetto alla consumazione del reato abbiano carattere antigiuridico e possano essere impedite per effetto dell’accertamento del reato e purché il pericolo presenti il requisito della concretezza.
Giustifica, quindi, il sequestro la circostanza che le caratteristiche e la consistenza delle nuove unità immobiliari ottenute, aventi una propria individualità funzionale, arrecano concreto pregiudizio all’assetto urbanistico del territorio perché strumentali a determinare un aggravio del carico urbanistico stante la sopravvenuta, continuativa fruizione dei nuovi locali da parte di stabili occupanti, peggiorativa della situazione preesistente (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 29.10.2009 n. 41541 - link a www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATA: Accertamento di conformità ex art. 36 D.P.R. n. 380/2001 - Necessità del presupposto della c.d. doppia conformità - Sussiste.
Nel disciplinare l'istituto dell''accertamento di conformità, l'art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 stabilisce che il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato alla duplice condizione che l'intervento abusivo risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda (c.d. doppia conformità) (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 29.10.2009 n. 4941 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Ordinanza di demolizione di opere abusive - Buona fede - Lieve entità dell'abuso - Zona di rispetto cimiteriale - Inedificabilità - Legittimità.
L'impugnata ordinanza di demolizione di un manufatto realizzato in zona di rispetto cimiteriale risulta legittima in quanto è del tutto pacifica, per giurisprudenza consolidata, la totale inedificabilità di tali zone, non risultando peraltro la buona fede delle ricorrenti, la lieve entità dell'abuso e la carenza di una congrua motivazione sull'interesse pubblico in grado di incidere e far venire meno il carattere abusivo del manufatto in questione (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 29.10.2009 n. 4931 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Illegittima l'ordinanza di demolizione di una tettoia lignea di modeste dimensioni.
Una tettoia in legno di medie dimensioni (nella specie di mt. 7,5 x 4,70) costruita a servizio del fabbricato sulla cui parete esterna si appoggia, tenuto conto delle sue dimensioni e di questa sua specifica funzione e collocazione, non può considerarsi né opera di "ristrutturazione edilizia" ai sensi della lett. d) dell’art. 3 del d.P.R. n. 380/2001, né di "nuova costruzione" ai sensi dei punto e.1 ed e.6. dello stesso art. 3, atteso che nel provvedimento impugnato non si menzionano vincoli ambientali o paesaggistici o specifiche e contrarie disposizioni delle n.t.a. del p.r.g..
Una tettoia di modeste dimensioni e in legno non può essere ricondotta nell’ambito degli interventi che l’art. 10, I comma, del d.P.R. n. 380/2001 sottopone a preventivo permesso di costruire, ma, più correttamente, a quelli sottoposti a preventiva denuncia di inizio attività ai sensi del successivo art. 22, I comma, non essendo ravvisabile, di contro, alcuna delle ipotesi che il precedente art.6 considera attività edilizia libera. Pertanto, la sanzione applicabile è quella pecuniaria prevista dall’art. 37 del d.P.R. n. 380/2001 e non la demolizione prevista dall’art. 33 del d.P.R. n. 380/2001
(TAR Abruzzo-Pescara, Sez. I, sentenza 29.10.2009 n. 645 - link a www.altalex.com).

EDILIZIA PRIVATA: E' illegittimo l'ordine di demolizione della tettoia in legno (m 7,5 x 4,70) realizzata senza permesso di costruire con un lato sul muro di cinta a delimitazione della proprietà e per l’altro lato sulla parete esterna del fabbricato in via Galilei n. 15.
La tettoia è chiaramente a servizio del fabbricato sulla cui parete esterna si appoggia e tenuto conto delle sue dimensioni e di questa sua specifica funzione e collocazione, non può considerarsi né opera di “ristrutturazione edilizia” ai sensi della lett. d) dell’art. 3 del d.P.R. n. 380/2001, né di “nuova costruzione” ai sensi dei punto e.1 ed e.6. dello stesso art. 3, atteso che nel provvedimento impugnato non si menzionano vincoli ambientali o paesaggistici o specifiche e contrarie disposizioni delle n.t.a. del p.r.g..
La tettoia non può, quindi, essere ricondotta nell’ambito degli interventi che l’art. 10, I comma, del d.P.R. n.380/2001 sottopone a preventivo permesso di costruire, ma, più correttamente, a quelli sottoposti a preventiva denuncia di inizio attività ai sensi del successivo art. 22, I comma, non essendo ravvisabile, di contro, alcuna delle ipotesi che il precedente art. 6 considera attività edilizia libera.
La sanzione applicabile era, quindi, quella pecuniaria prevista dall’art. 37 del d.P.R. n. 380/2001 e non la demolizione prevista dal precedente art. 33 (TAR Abruzzo-Pescara, Sez. I, sentenza 29.10.2009 n. 645 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: A. Frattini, ILLECITI EDILIZI ED AMBIENTALI (link a www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA: C. Angelillis, Condoni e lottizzazioni abusive (link a www.lexambiente.it).

URBANISTICA: G. D'Oria, SUI RECENTI APPRODI DELLA CASSAZIONE IN TEMA DI "LOTTIZZAZIONE ABUSIVA"  (link a www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATAQuesito 8 - In merito al concetto di ultimazione delle opere abusive ai fini dell'applicabilità della normativa in materia di condono edilizio, con specifico riguardo alla fattispecie del mutamento di destinazione d'uso (Geometra Orobico n. 4/2009).

EDILIZIA PRIVATAQuesito 3 - In merito all'atto di acquisizione al patrimonio comunale di un immobile abusivo (Geometra Orobico n. 4/2009).

URBANISTICA: Lottizzazione abusiva e buonafede acquirente e subacquirente.
Il Tribunale affronta la questione relativa alla diligenza richiesta al terzo acquirente verificando se questa si debba sostanziare in comportamenti di tipo “attivo/dinamico” (ad esempio, esecuzione personale di visure, accessi agli uffici del Comune etc.) o sia sufficiente una condotta, per così dire, “passiva/statica”, che, ad esempio, si riduca al mero affidamento nelle informazioni fornite dal notaio rogante o dal venditore (TRIBUNALE di Roma, Sez. Riesame, ordinanza 16.10.2009 - link a www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATALa concessione in sanatoria -in quanto provvedimento tipico che elimina l’antigiuridicità dell’abuso, estinguendo il potere repressivo dell’Amministrazione- è ammessa soltanto entro i limiti delineati dal legislatore (doppia conformità), senza alcuna estensione discrezionale da parte della P.A..
Il comma primo dell'art. 36 DPR 380/2001, nel disciplinare l’accertamento di conformità in materia edilizia, stabilisce testualmente che “…il responsabile dell’abuso o l’attuale proprietario dell’immobile possono ottenere il permesso in sanatoria se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda…”.
La chiara lettera della norma non consente spazi interpretativi, nel senso che la concessione in sanatoria -in quanto provvedimento tipico che elimina l’antigiuridicità dell’abuso, estinguendo il potere repressivo dell’Amministrazione- è ammessa soltanto entro i limiti delineati dal legislatore, senza alcuna estensione discrezionale da parte della P.A..
In tal senso è anche il recente orientamento del Consiglio di Stato (cfr., per tutte, C.d.S. Sez. VI, 26.04.2006, n. 2306) (C.G.A.R.S., sentenza 15.10.2009 n. 941 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Dopo la presentazione della domanda di sanatoria l’ordinanza di demolizione perde i suoi effetti e deve essere reiterata qualora l’amministrazione, una volta terminato l’esame della domanda di sanatoria, ritenga di confermare il proprio giudizio sul carattere abusivo delle opere.
È vero che dopo la presentazione della domanda di sanatoria l’ordinanza di demolizione perde i suoi effetti e deve essere reiterata qualora l’amministrazione, una volta terminato l’esame della domanda di sanatoria, ritenga di confermare il proprio giudizio sul carattere abusivo delle opere.
Tuttavia il privato ha interesse a impugnare l’ordinanza di demolizione assieme al diniego di sanatoria quando il secondo provvedimento costituisca una conferma delle considerazioni già contenute nel primo e ponga le basi per una nuova ordinanza di demolizione avente il medesimo contenuto. Lo scopo del ricorso diventa sotto questo profilo principalmente accertativo, in quanto è chiesto al giudice di chiarire se sussistano i presupposti per il riconoscimento della sanatoria o quantomeno per la conservazione materiale dell’opera abusivamente realizzata
(TAR Lombardia-Brescia, sentenza 13.10.2008 n. 1259 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: 1. Autorizzazione ex art. 36, secondo comma della L.R. n. 14/1986 per l'esecuzione di interventi da realizzarsi in area assoggettata a vincolo paesistico - Necessità di preventivo rilascio di autorizzazione paesistica da parte dell'Ente competente- Sussiste.
2. Comune ricadente nel territorio di un parco- Entrata in vigore del rispettivo piano territoriale di coordinamento con contenuti paesistici - Competenza del Sindaco del Comune, ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 18/1997, a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica - Sussiste.

1. L'autorizzazione ai sensi dell'art. 36, secondo comma della L.R. n. 14/1986 volta a consentire un intervento di miglioramento fondiario e messa in sicurezza dell'argine con escavazione e commercializzazione di materiale inerte sabbioso, da realizzarsi in un'area assoggettata a vincolo paesistico, deve essere preceduta dall'autorizzazione paesistica da parte dell'Ente competente, trattandosi di intervento rientrante nel novero delle opere civili comportante alterazione permanente dello stato dei luoghi.
2. Ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 18/1997, l'autorizzazione di cui all'art. 7 della L. n. 1497/1939, per i Comuni ricadenti nei territori dei parchi, limitatamente alle aree ivi comprese, a far tempo dall'entrata in vigore dei rispettivi piani territoriali di coordinamento con contenuti paesistici, è rilasciata dal Sindaco previa certificazione dell'ente gestore del parco in ordine alla conformità dell'intervento proposto con il Piano territoriale di coordinamento (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 12.10.2009 n. 4779 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Sequestro preventivo, misure ripristinatorie ed acquirente dell’immobile.
Oggetto del sequestro preventivo di cui al primo comma dell’art. 321 c.p.p. può essere qualsiasi bene a chiunque appartenente e, quindi, anche a persona estranea al reato purché esso sia, anche indirettamente, collegato al reato e, ove lasciato in libera disponibilità, idoneo a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti.
In relazione al reato di costruzione abusiva, con riferimento alla posizione del soggetto che acquisti la proprietà dell’immobile successivamente al compimento dell’abuso -ferme le ipotesi di nullità dell’atto di vendita specificamente poste dalla legge- la giurisprudenza è altresì costantemente orientata nel senso che le sanzioni ripristinatorie sono legittimamente irrogate nei confronti degli attuali proprietari dell’immobile, indipendentemente dall’essere stati o meno questi ultimi gli autori dell’abuso, salva la loro facoltà di fare valere sul piano civile la responsabilità, contrattuale o extracontrattuale, del dante causa.
L’interesse dell’ordinamento è nel senso che l’immobile abusivamente realizzato venga abbattuto, con conseguente eliminazione della lesione arrecata al bene protetto e, se si accedesse alla tesi dell’impossibilità di irrogare la sanzione ripristinatoria (e di adottare il sequestro preventivo) nei confronti del proprietario successivo non responsabile dell’abuso, basterebbe una semplice alienazione (reale o simulata) per vanificare l’anzidetta fondamentale funzione.
Quanto alla demolizione dell’opera abusiva -che deve essere disposta dal giudice penale con una sentenza di condanna o ad essa equiparata, ex art. 31, ultimo comma, del D.P.R. n. 380/2001- è dunque irrilevante la circostanza che l’attuale proprietario del bene sia persona diversa dall’autore dell’illecito (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 09.10.2009 n. 39322 - link a www.lexambiente.it).

URBANISTICA: Reato di lottizzazione abusiva - Confisca - Presupposti essenziali ed indefettibili - Art. 44, 2° c. T.U. n. 380/2001 (precedentemente art. 19 L. n. 47/1985).
Per disporre la confisca prevista dall'art. 44, 2° comma del T.U. n. 380/2001 (e precedentemente dall'art. 19 della legge n. 47/1985), il soggetto proprietario della res non deve essere necessariamente "condannato", in quanto data sanzione ben può essere disposta allorquando sia stata comunque accertata la sussistenza del reato di lottizzazione abusiva in tutti i suoi elementi (soggettivo ed oggettivo) anche se per una causa diversa, quale e, ad esempio, l'intervenuto decorso della prescrizione, non si pervenga alla condanna del suo autore ed alla inflizione della pena.
Pertanto, presupposto essenziale ed indefettibile, per l'applicazione della confisca, è (secondo I'interpretazione giurisprudenziale costante) che sia stata accertata l'effettiva esistenza di una lottizzazione abusiva.
Inoltre, ulteriore condizione, che si riconnette alle recenti decisioni della Corte di Strasburgo, investe l'elemento soggettivo del reato ed è quella del necessario riscontro quanto meno di profili di colpa (anche sotto gli aspetti dell'imprudenza, della negligenza e del difetto di vigilanza) nella condotta dei soggetti sul cui patrimonio la misura viene ad incidere (Cass. Sez. III, 20.05.2009, n. 21188, Casasanta ed altri; Cass. Sez. III, 29.04.2009, n. 17865, Quarta ed altri; Cass. Sez. III, 02.10.2008, n. 37472, Belloi ed altri).
Lottizzazione abusiva - Frazionamento fondiario - Terreni lottizzati o rientranti nel generale progetto lottizzatorio - Confisca - Criteri per applicare la misura.
La misura della confisca, va estesa ai soli "terreni lottizzati" ovvero "rientranti nel generale progetto lottizzatorio", da identificarsi in quelli che risultino oggetto di un'operazione di frazionamento preordinata ad agevolarne l'utilizzazione a scopo edilizio. Ove esista, pertanto, un preventivo frazionamento, va confiscata tutta l'area interessata da tale frazionamento nonché dalla previsione delle relative infrastrutture ed opere urbanizzative, indipendentemente dall'attività di edificazione posta concretamente in essere.
Nell'ipotesi, invece, in cui non sia stato predisposto un frazionamento fondiario e tuttavia si sia conferito, di fatto, un diverso assetto ad una porzione di territorio comunale, la confisca va limitata a quella porzione territoriale effettivamente interessata dalla vendita di lotti separati, dalla edificazione e dalla realizzazione di infrastrutture (Cass., Sez. III, 02.10.2008, n. 37472, Belloi ed altri).
Reati urbanistici e misure di cautela reale.
In materia di reati urbanistici, la persistente disponibilità del bene comporta perduranti effetti lesivi dell'equilibrio urbanistico ed ambientale e non costituisce "un elemento neutro sotto il profilo dell'offensività" (Cass. Sez. Unite con la sentenza n. 12878/2003).
Reato di lottizzazione abusiva - Configurabilità - Pluralità di soggetti - Accordo preventivo - Ininfluenza.
Il reato di lottizzazione abusiva secondo concorde interpretazione giurisprudenziale - nella molteplicità di forme che esso può assumere in concreto, può essere posto in essere da una pluralità di soggetti, i quali, in base ai principi che regolano il concorso di persone nel reato, possono partecipare alla commissione del fatto con condotte anche eterogenee e diverse da quella strettamente costruttiva, purché ciascuno di essi apporti un contributo causale alla verificazione dell'illecito (sia pure svolgendo ruoli diversi ovvero intervenendo in fasi circoscritte della condotta illecita complessiva) e senza che vi sia alcuna necessità di un accordo preventivo.
Lottizzazione abusiva negoziale - Carattere plurisoggettivo e nesso causale.
La lottizzazione abusiva negoziale -in particolare- ha carattere generalmente plurisoggettivo, poiché in essa normalmente confluiscono condotte convergenti verso un'operazione unitaria caratterizzata dal nesso causale che lega i comportamenti dei vari partecipi diretti a condizionare la riserva pubblica di programmazione territoriale.
Reato di lottizzazione abusiva - Condotta dell'acquirente - Acquisto del sub-acquirente - Configurabilità - Art. 2. Cost. - Artt. 5 e 42, 4° c., cod. pen..
La condotta dell'acquirente, non configura un evento imprevisto ed imprevedibile per il venditore, perché anzi inserisce un determinante contributo causale alla concreta attuazione del disegno criminoso di quegli (Cass., Sez. Unite, 27.03.1992, n. 4708, ric. Fogliani) e, per la cooperazione dell'acquirente nel reato, non sono necessari un previo concerto o un'azione concordata con il venditore, essendo sufficiente, al contrario, una semplice adesione al disegno criminoso da quegli concepito, posta in essere anche attraverso la violazione (deliberatamente o per trascuratezza) di specifici doveri di informazione e conoscenza che costituiscono diretta esplicazione dei doveri di solidarietà sociale di cui all'art. 2 della Costituzione (sul punto, si vedano le argomentazioni svolte dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 364/1988, ove viene evidenziato che la Costituzione richiede dai singoli soggetti la massima costante tensione ai fini del rispetto degli interessi dell'altrui persona umana ed è per la violazione di questo impegno di solidarietà sociale che la stessa Costituzione chiama a rispondere penalmente anche chi lede tali interessi non conoscendone positivamente la tutela giuridica).
L'acquirente, dunque, non può sicuramente considerarsi, solo per tale sua qualità, "terzo estraneo" al reato di lottizzazione abusiva, ben potendo egli tuttavia, benché compartecipe al medesimo accadimento materiale, dimostrare di avere agito in buona fede, senza rendersi conto cioè pur avendo adoperato la necessaria diligenza nell'adempimento degli anzidetti doveri di informazione e conoscenza - di partecipare ad un'operazione di illecita lottizzazione.
Quando, invece, l'acquirente sia consapevole dell'abusività dell' intervento -o avrebbe potuto esserlo spiegando la normale diligenza- la sua condotta si lega con intimo nesso causale a quella del venditore ed in tal modo le rispettive azioni, apparentemente distinte, si collegano tra loro e determinano la formazione di una fattispecie unitaria ed indivisibile, diretta in modo convergente al conseguimento del risultato lottizzatorio. Le posizioni, dunque, sono separabili se risulti provata la malafede dei venditori, che, traendo in inganno gli acquirenti, li convincono della legittimità delle operazioni (Cass., Sez. III, 22.05.1990, Oranges e 26.01.1998, Cusimano).
Neppure l'acquisto del sub-acquirente può essere considerato legittimo con valutazione aprioristica limitata alla sussistenza di detta sola qualità, allorché si consideri che l'utilizzazione delle modalità dell'acquisto successivo ben potrebbe costituire un sistema elusivo, surrettiziamente finalizzato a vanificare le disposizioni legislative in materia di lottizzazione negoziale [vedi Cass., Sez. III, 08.11.2000, Petracchi].
Infine deve ribadirsi, che non è ravvisabile alcuna eccezione al principio generale stabilito per le contravvenzioni dall'art. 42, 4° comma, cod. pen., dovendo ovviamente valutarsi i casi di errore scusabile sulle norme integratrici del precetto penale e quelli in cui possa trovare applicazione l'art. 5 cod. pen. secondo l'interpretazione fornita dalla pronuncia n. 364/1988 della Corte Costituzionale.
Il venditore, non può predisporre l'alienazione degli immobili in una situazione produttrice di alterazione o immutazione circa la programmata destinazione della zona in cui gli stessi sono situati ed i soggetti che acquistano devono essere cauti e diligenti nell'acquisire conoscenza delle previsioni urbanistiche e pianificatorie di zona: "Il compratore che omette di acquisire ogni prudente informazione circa la legittimità dell'acquisto si pone colposamente in una situazione di inconsapevolezza che fornisce, comunque, un determinante contributo causale illecita del venditore" (Cass., Sez. I11, 26.6.2008, Belloi ed altri).
Lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio - Attività materiale - Attività giuridica - Lottizzazione cd. "negoziale" o "cartolare" - Cd. lottizzazione materiale e negoziale - c.d. Lottizzazione abusiva mista - Configurabilità del reato - Art. 30, 1° c.. del T.U. n. 380/2001.
A norma dell'art. 30, 1° comma. del T.U. n. 380/2001, si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio: quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali, o senza la prescritta autorizzazione [attività materiale]; nonché quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio [attività giuridica].
Questo secondo tipo di lottizzazione viene denominato "negoziale" o "cartolare" e si fonda sulla presenza di elementi indiziari, da cui risulti, in modo non equivoco, la destinazione a scopo edificatorio del terreno. Tali elementi indiziari (descritti con elencazione normativa non tassativa) non devono essere presenti tutti in concorso fra di loro, in quanto è sufficiente anche la presenza di uno solo di essi, rilevante ed idoneo a fare configurare, con margini di plausibile veridicità, la volontà di procedere a lottizzazione (Consiglio di Stato, Sez. V, 14.05.2004, n. 3136).
I due tipi di attività illecite dianzi descritti (lottizzazione materiale e negoziale) possono essere espletati, ad evidenza, anche congiuntamente (c.d. lottizzazione abusiva mista), in un intreccio di atti materiali e giuridici comunque finalizzati a realizzare una trasformazione urbanistica e/o edilizia dei terreni non autorizzata oppure in violazione della pianificazione vigente.
Reato di lottizzazione abusiva - Casi di configurabilità - Incidenza del nuovo insediamento e destinazione programmata del territorio.
Può configurarsi il reato di lottizzazione abusiva in presenza di un intervento sul territorio tale da comportare una nuova definizione dell'assetto preesistente in zona non urbanizzata o non sufficientemente urbanizzata, per cui esiste la necessità di attuare le previsioni dello strumento urbanistico generale attraverso la redazione di un piano esecutivo e la stipula di una convenzione lottizzatoria adeguata alle caratteristiche dell'intervento di nuova realizzazione, ma anche allorquando, detto intervento non potrebbe in nessun caso essere realizzato poiché, per le sue connotazioni oggettive, si pone in contrasto con la destinazione programmata del territorio comunale.
Nei casi in cui si agisca sul territorio con un'attività finalizzata ed idonea a snaturarne la programmazione deve ritenersi inconferente ogni riferimento all'incidenza del nuovo insediamento sullo stato di urbanizzazione esistente.
Confisca - Funzione e applicazione - Sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo - Art. 44, 2° c. T.U. sull'edilizia n. 380/2001.
La confisca già prevista dall'art. 19 della legge n. 47/1955 ed attualmente collocata tra le "sanzioni penali" dall'art. 44, 2° comma del T.U. sull'edilizia n. 380/2001: "non tende alla riparazione pecuniaria di un danno, ma mira nella sua essenza a punire per impedire la reiterazione di trasgressioni a prescrizioni stabilite dalla Legge".
Quindi, una "pena" ai sensi dell'art. 7 della Convenzione e la irrogazione di tale "pena" senza che sia stata stabilita l'esistenza di dolo o colpa dei destinatari di essa, costituisce infrazione dello stesso art. 7, una corretta interpretazione del quale "esige, per punire, un legame di natura intellettuale (coscienza e volontà) che permetta di rilevare un elemento responsabilità nella condotta dell'autore materiale del reato" (Corte europea dei diritti dell'uomo, 30.08.2007 ed il 20.01.2009, ricorso n. 75909/2001 proposto contro l'Italia dalla s.r.l. "Sud Fondi" ed altri).
Sequestro preventivo - Oggetto del sequestro - Art. 321 c.p.p..
Oggetto del sequestro preventivo di cui al primo comma dell'art. 321 c.p.p. può essere qualsiasi bene a chiunque appartenente e, quindi, anche a persona estranea al reato purché esso sia, anche indirettamente, collegato al reato e, ove lasciato in libera disponibilità, idoneo a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti (Cass.: n. 37033/2006, n. 24685/2005, n. 38728/2004, n. 1246/2003, n. 29797/2001, n. 4496/1999, n. 1565/1997, n. 156/1993, n. 2296/1992) (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 08.10.2009 n. 39078 - link a www.ambientediritto.it).

URBANISTICA: Lottizzazione abusiva (oggetto e buona fede dell’acquirente e subacquirente).
1. L'eccezione secondo la quale alla stregua della formulazione letterale dell’art. 30, 1° comma, del T.U. n. 380/2001 e tenuto conto del principio di tassatività delle previsioni penali il reato di lottizzazione abusiva sarebbe configurabile esclusivamente nei confronti del venditore e degli acquirenti di "terreni illegittimamente frazionati" e non invece di "edifici già costruiti" può essere superata allorquando si consideri che l’alienazione frazionata dei singoli immobili deve ritenersi, per il principio dell’accessione, intimamente connessa al frazionamento in lotti (o comunque allo scorporo sia pure soltanto materiale) del terreno sui quali quegli immobili sono stati edificati.
2. La destinazione a zona agricola di un'area costituisce espressione del potere conformativo del diritto di proprietà e non determina disparità di trattamento, in quanto la valutazione sulla possibilità di edificazione non si ricollega ad una distinzione tra cittadini, ma solo alla particolare destinazione dei beni
3. L’acquirente non può sicuramente considerarsi, solo per tale sua qualità, terzo estraneo al resto di lottizzazione abusiva, ben potendo egli tuttavia, benché compartecipe al medesimo accadimento materiale, dimostrare di avere agito in buona fede, senza rendersi conto cioè pur avendo adoperato la necessaria diligenza nell’adempimento dei doveri di informazione e conoscenza di partecipare ad un’operazione di illecita lottizzazione.
Quando, invece, l’acquirente sia consapevole dell’abusività dell’intervento -o avrebbe potuto esserlo spiegando la normale diligenza- la sua condotta si lega con intimo nesso causale a quella del venditore ed in tal modo le rispettive azioni, apparentemente distinte, si collegano tra loro e determinano la formazione di una fattispecie unitaria ed indivisibile, diretta in modo convergente al conseguimento del risultato lottizzatorio.
4. Neppure l’acquisto del sub-acquirente può essere considerato legittimo con valutazione aprioristica limitata alla sussistenza di detta sola qualità, allorché si consideri che l’utilizzazione delle modalità dell’acquisto successivo ben potrebbe costituire un sistema elusivo, surrettiziamente finalizzato a vanificare le disposizioni legislative in materia di lottizzazione negoziale.
5. Per disporre la confisca prevista dall’art. 44, II comma del T.U. 380/2001, il soggetto proprietario della res non deve essere necessariamente condannato, in quanto detta sanzione ben può essere disposta allorquando sia stata comunque accertata la sussistenza del reato di lottizzazione abusiva in tutti i suoi elementi (soggettivo ed oggettivo) anche se per una causa diversa, quale è, ad esempio, l’intervenuto decorso della prescrizione, non si pervenga alla condanna del suo autore ed alla inflizione della pena.
Presupposto essenziale ed indefettibile, per l’applicazione della confisca, è (secondo l’interpretazione giurisprudenziale costante) che sia stata accertata l’effettiva esistenza di una lottizzazione abusiva; ulteriore condizione, però, che si riconnette alle recenti decisioni della Corte di Strasburgo, investe l’elemento soggettivo del reato ed è quella del necessario riscontro quanto meno di profili di colpa (anche sotto gli aspetti dell’imprudenza, della negligenza e del difetto di vigilanza) nella condotta dei soggetti sul cui patrimonio la misura viene ad incidere (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 08.10.2009 n. 39078 - link a www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATA: Ordinanza di rimozione opere abusive - Opera edilizia - Carenza di titolo abilitativo - Immediata rimozione - Legittimità.
Qualora un intervento edilizio comporti una trasformazione dell'area, imprimendo un mutamento della destinazione che pare incompatibile con l'attuale, si configura come opera edilizia per la quale è necessario un titolo edilizio.
Pertanto risulta legittima l'ordinanza di rimozione immediata del materiale, in relazione alla quale l'interessato conserva il termine di legge di novanta giorni per l'esecuzione e la possibilità di richiedere la sanatoria dell'opera (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 08.10.2009 n. 4770 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: 1. Ordine di demolizione di opera abusiva - Permesso di costruire in sanatoria - Art. 36 D.P.R. n. 380/2001 - Istanza tardiva.
2. Ordine di demolizione di opera abusiva - accertamento inottemperanza - Art. 31 D.P.R. n. 380/2001 - Autorizzazione paesaggistica - Inammissibilità per carenza di interesse.

1. Qualora la richiesta di permesso di costruire in sanatoria sia stata presentata oltre il termine di novanta giorni dalla notifica di demolizione dell'opera abusiva previsto dall'art. 36 D.P.R. n. 380/2001, ovvero in un momento in cui l'effetto acquisitivo in favore dell'Amministrazione comunale si è già verificato ai sensi dell'art. 31, c. 3, D.P.R. n. 380/2001, legittimamente l'Amministrazione ne dichiara l'irricevibilità per tardività.
2. Decorso inutilmente il termine di 90 giorni dalla notifica dell'ingiunzione di demolizione il trasferimento dell'opera abusiva al patrimonio comunale si verifica ipso iure ai sensi dell'art. 31, c. 3., D.P.R. n. 380/2001 in quanto l'accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione costituisce un semplice atto dichiarativo dell'intervenuto passaggio automatico della proprietà del bene.
Pertanto anche l'istanza di autorizzazione paesaggistica inoltrata successivamente al trasferimento ope legis dell'opera abusiva risulta tardiva e rende inammissibile l'impugnazione del diniego di autorizzazione paesaggistica per carenza di interesse non potendo il ricorrente derivare alcuna utilità dall'annullamento di tale provvedimento (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 08.10.2009 n. 4767 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Il decorso del termine ingiunto per la demolizione del manufatto abusivo rende improcedibile la domanda di sanatoria per effetto della acquisizione del bene alla mano pubblica.
Il ricorrente non ha ottemperato all’ingiunzione di demolizione contenuta nell’ordinanza 51a/2008 del 22.10.2008, notificata dal Comune di Como il 30.10.2008. Il decorso del termine di novanta giorni dalla notifica dell’ingiunzione di demolizione ha determinato, ai sensi dell’art. 31, c. 3, d.P.R. n. 380/2001, il trasferimento ipso iure dell’opera abusiva al patrimonio comunale; l’accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione costituisce, difatti, un semplice atto dichiarativo dell’intervenuto passaggio automatico della proprietà del bene (cfr. Cons. Stato, sez. V, 12.12.2008, n. 6174).
L’istanza di accertamento di conformità paesaggistica della “serra bioclimatica” è stata presentata allorché l’opera era già trasferita ope legis al patrimonio comunale: alcuna utilità potrebbe, quindi, derivare al ricorrente dall’annullamento dei provvedimenti con cui il Parco Regionale Spina verde ha negato l’autorizzazione paesaggistica
(TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 08.10.2009 n. 4767 - link a www.cameramministrativacomo.it).

EDILIZIA PRIVATA: Intervento di nuova costruzione realizzata in difformità dal permesso di costruire - Applicazione dell'art. 31 e non dell'art. 33 del D.P.R. n. 380/2001 - Sussiste.
In caso di nuova costruzione realizzata in totale difformità dal permesso di costruire, trova applicazione la sanzione prevista dall'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 e non invece quella prevista dall'art. 33 del citato D.P.R. che trova applicazione in caso di ristrutturazione edilizia realizzata in assenza di permesso di costruire o in difformità da esso (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 06.10.2009 n. 4764 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Ordinanza di demolizione - Istanza di permesso di costruire in sanatoria - Diniego - Ricorso avvero l'ordinanza - È improcedibile.
L'ordinanza di demolizione, per effetto della presentazione dell'istanza di permesso di costruire in sanatoria e del successivo provvedimento di diniego, perde la propria efficacia lesiva, con conseguente improcedibilità del ricorso avverso l'ordinanza per sopravvenuta carenza di interesse (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 06.10.2009 n. 4763 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: 1. Ordinanza di demolizione opera abusiva - Istanza di permesso di costruire in sanatoria - Improcedibilità.
2. Opera abusiva - Vincolo di inedificabilità - Diniego di sanatoria - Mancata comunicazione avvio procedimento - Atto vincolato - Art. 21-octies L. n. 241/1990 - Legittimità.

1. L'ordinanza di demolizione impugnata, per effetto della presentazione dell'istanza di permesso di costruire in sanatoria e del successivo provvedimento di diniego, ha perso la propria efficacia lesiva con conseguente improcedibilità del ricorso (principale) per sopravvenuta carenza di interesse.
2. La presenza di un vincolo di inedificabilità assoluta sull'area in questione (ricadente in una fascia di rispetto stradale), imposto prima dell'esecuzione delle opere, esclude la sanabilità delle stesse ai sensi dell'art. 33 L. n. 47/1985, senza che assumano rilievo le norme dettate dal codice della strada e dal relativo regolamento in tema di recinzioni e le norme del regolamento edilizio relative alle distanze delle recinzioni dall'asse stradale.
Peraltro, in considerazione della natura vincolata del potere esercitato con il diniego di sanatoria e della correttezza del contenuto dispositivo dello stesso atto, la mancata comunicazione di avvio del procedimento, di cui si duole il ricorrente, non porta, ai sensi dell'art. 21-octies, L. n. 241/1990, all'annullamento del provvedimento impugnato (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 06.10.2009 n. 4762 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Condono edilizio: su chi grava il contributo concessorio?
La corretta interpretazione dell’art. 37, comma 1, L. 47/1985 porta ad affermare che l’obbligo del pagamento del contributo concessorio, se non soddisfatto dal richiedente la sanatoria, grava comunque sugli altri soggetti indicati dall’art. 31, comma 1 e 3, tra i quali è incluso anche l’avente causa dal richiedente la sanatoria.
La responsabilità per gli illeciti amministrativi é personale, così come quella penale: ciò significa che il comportamento integrante illecito amministrativo deve essere ascritto personalmente a colui al quale la sanzione amministrativa viene contestata, il quale deve altresì avere posto in essere tale comportamento con dolo o colpa (art. 3, L. 689/1981), dovendosi pertanto escludere forme di responsabilità oggettiva –non assistite, cioè, da un coefficiente psicologico
(TAR Puglia-Bari, Sez. II, sentenza 06.10.2009 n. 2364 - link a www.altalex.com).

EDILIZIA PRIVATA: Beni ambientali. Condono ambientale.
Il condono ambientale introdotto dall’art. 1, commi 37, 38 e 39 L. n. 308 del 2004 estingue esclusivamente il reato di cui all’art. 181 D.Lgs. n. 42 del 2004 e gli altri reati paesaggistici, ma non si estende al reato edilizio attesa la mancanza di norme di coordinamento, diversamente da quanto disciplinato con la L. n. 326 del 2003 (cosiddetto condono edilizio), che espressamente prevedeva che il rilascio del titolo abilitativo edilizio estinguesse anche il reato per la violazione del vincolo (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 01.10.2009 n. 38369 - link a www.lexambiente.it).

settembre 2009

EDILIZIA PRIVATANon è illegittima una motivazione, anche succinta, di un diniego che si fondi sul parere contrario ai fini paesaggistici e che l'onere motivazionale ben può essere assolto mediante l'individuazione, nell'intervento abusivo, di caratteristiche che oggettivamente ne impediscono il corretto inserimento nella zona che è oggetto di specifica tutela.
Risulta dunque sufficientemente motivato il parere negativo adottato dalla Soprintendenza e fatto proprio dal Comune che individua l’incompatibilità della natura dell’opera (capanno per attrezzi agricoli) con il paesaggio circostante, in un’area sottoposta a vincolo ex lege.

Rileva il Collegio che, come già affermato in generale dalla giurisprudenza in materia di sanatoria edilizia, non è illegittima una motivazione anche succinta di un diniego che si fondi sul parere contrario ai fini paesaggistici e che l'onere motivazionale ben può essere assolto mediante l'individuazione, nell'intervento abusivo, di caratteristiche che oggettivamente ne impediscono il corretto inserimento nella zona che è oggetto di specifica tutela, ancorché l'amministrazione utilizzi formule di diniego analoghe nei confronti di altre fattispecie, quando che le connotazioni individuate rispetto al manufatto sono comuni ad una vasta gamma di interventi abusivi e quindi la motivazione adottata può ben apparire stereotipa per un gran numero di casi, purché siano esternate le ragioni per le quali le caratteristiche costruttive ed i materiali utilizzati arrechino pregiudizio alla bellezza tutelata.
Nel caso in esame vi è lo specifico riferimento alla natura dell’opera, un capanno per attrezzi che, come osserva la stessa relazione descrittiva presentata dal ricorrente è realizzato “con struttura in metallo, pannelli in legno ed onduline plastificate”. La Soprintendenza ha quindi ritenuto che tale manufatto, costruito in assenza di autorizzazione paesaggistica, sia incompatibile con i valori tutelati dal vincolo (in materia Tar Toscana 19.06.2007 n. 890).
Ancora, in un caso simile al presente, sempre il Tar Toscana ha osservato come, in sede di diniego di concessione edilizia in sanatoria, il giudizio in ordine alla compatibilità degli interventi, in quanto espressione di un potere tecnico-discrezionale, si rileva censurabile in sede di legittimità solo per palesi errori attinenti la valutazione degli elementi di fatto o per illogicità (Tar Toscana 27.11.2006 n. 6052). Nel caso in esame tale illogicità non è presente, in quanto vi è preciso riferimento alla natura dell’opera e alla circostanza che la stessa arrechi modificazioni allo stato dei luoghi.
Né sussiste un obbligo dell’ente preposto al parere o alla decisione di ribattere punto per punto a quanto affermato nell’istanza di sanatoria, o tanto meno quello di indicare, in una logica comparativa degli interessi in gioco, prescrizioni tese a rendere l’intervento compatibile con la bellezza di insieme tutelata, la cui protezione risponde ad un interesse pubblico normalmente prevalente su quello privato, anche per la rilevanza costituzionale che il primo presenta (Cds Sez. VI 15.05.2008 n. 233).
Del resto il contenuto della relazione descrittiva presentata dal ricorrente, in atti, è comunque generico limitandosi ad affermazioni apodittiche sulla compatibilità paesaggistica del manufatto, tra cui quella che il capanno è visibile solo dalla proprietà del ricorrente.
Va altresì ricordato che il Consiglio di Stato, in sede consultiva (Parere Sez. II 19.10.2005 n. 09029 - Ad. del 15.06.2005 n. sez. 1956) ha osservato, con riguardo al procedimento di cui all’art. 1 c. 38 del D.lgs. 308/2004, come il Comune possa discostarsi da parere della Soprintendenza solo con adeguata motivazione, tenendo conto della rilevanza degli interessi coinvolti, dato che la tutela ambientale assume “valore costituzionale primario”. Logico corollario del valore del bene tutelato è che vi è ampia discrezionalità degli enti preposti nello stabilire la compatibilità paesaggistica di opere costruite in assenza di concessione edilizia e di autorizzazione paesaggistica.
Alla luce delle considerazioni fin qui svolte, risulta dunque sufficientemente motivato il parere negativo adottato dalla Soprintendenza e fatto proprio dal Comune che individua l’incompatibilità della natura dell’opera (capanno per attrezzi agricoli) con il paesaggio circostante, in un’area sottoposta a vincolo ex lege (TAR Marche, sentenza 30.09.2009 n. 932 - link a
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EDILIZIA PRIVATA: MOTIVAZIONE SUCCINTA DI UN DINIEGO DI SANATORIA.
1- Abusi – Sanatoria – Diniego – Succinta motivazione di diniego fondata sul parere contrario ai fini paesaggistici - Ratio - Fattispecie.
2- Beni culturali ed ambientali – Vincolo – Parere della Soprintendenza – Discrezionalità del Comune nel disattenderlo – E’ necessaria una adeguata motivazione.

1- In materia di sanatoria edilizia, non è illegittima una motivazione anche succinta di un diniego che si fondi sul parere contrario ai fini paesaggistici e che l'onere motivazionale ben può essere assolto mediante l'individuazione, nell'intervento abusivo, di caratteristiche che oggettivamente ne impediscono il corretto inserimento nella zona che è oggetto di specifica tutela, ancorché l'amministrazione utilizzi formule di diniego analoghe nei confronti di altre fattispecie, quando che le connotazioni individuate rispetto al manufatto sono comuni ad una vasta gamma di interventi abusivi e quindi la motivazione adottata può ben apparire stereotipa per un gran numero di casi, purché siano esternate le ragioni per le quali le caratteristiche costruttive ed i materiali utilizzati arrechino pregiudizio alla bellezza tutelata.
Nel caso in esame vi è lo specifico riferimento alla natura dell’opera, un capanno per attrezzi che, come osserva la stessa relazione descrittiva presentata dal ricorrente è realizzato “con struttura in metallo, pannelli in legno ed onduline plastificate”. La Soprintendenza ha quindi ritenuto che tale manufatto, costruito in assenza di autorizzazione paesaggistica, sia incompatibile con i valori tutelati dal vincolo (Tar Toscana 19.06.2007 n. 890).
Ancora, in un caso simile al presente, sempre il Tar Toscana ha osservato come, in sede di diniego di concessione edilizia in sanatoria, il giudizio in ordine alla compatibilità degli interventi, in quanto espressione di un potere tecnico-discrezionale, si rileva censurabile in sede di legittimità solo per palesi errori attinenti la valutazione degli elementi di fatto o per illogicità (Tar Toscana 27.11.2006 n. 6052).
2- Il Comune, con riguardo al procedimento di cui all’art. 1 c. 38 del D.lgs. 308/2004, può discostarsi dal parere della Sorprintendenza solo con adeguata motivazione, tenendo conto della rilevanza degli interessi coinvolti, dato che la tutela ambientale assume “valore costituzionale primario”.
Logico corollario del valore del bene tutelato è che vi è ampia discrezionalità degli enti preposti nello stabilire la compatibilità paesaggistica di opere costruite in assenza di concessione edilizia e di autorizzazione paesaggistica (Consiglio di Stato, Sede consultiva, Parere Sez. II 19.10.2005 n. 9029; Ad. del 15.06.2005 n. sez. 1956) (TAR Marche, sentenza 30.09.2009 n. 932 - link a
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EDILIZIA PRIVATA: RICORSO PRESENTATO DOPO LA RICHIESTA DI SANATORIA.
Giudizio amministrativo – Procedura – Istanza di sanatoria presentata in data precedente alla introduzione del ricorso ma successivamente alla data del provvedimento di ripristino – Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse – Dovendosi l’amministrazione comunque ripronunciare sull’istanza di sanatoria in via del tutto autonoma rispetto al provvedimento impugnato Viene meno l’interesse del ricorrente.
Deve essere dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso proposto avverso l'ordine di ripristino, allorquando risulti presentata una domanda di sanatoria (sia per l'accertamento di conformità che per il "condono") in data precedente alla introduzione del ricorso stesso e successivamente alla data del provvedimento di ripristino.
Ciò in quanto l'esercizio della facoltà di regolarizzare la propria posizione da parte del privato impedisce l'esercizio del potere repressivo dell'Amministrazione, almeno fino a quando la stessa non si pronunci in senso negativo sulla istanza medesima, ed, inoltre, in quanto l'applicazione di detto principio determina, sotto l'aspetto processuale, la sopravvenuta carenza d'interesse all'annullamento dell'atto sanzionatorio in relazione al quale è stata prodotta la suddetta domanda di sanatoria e la traslazione e differimento dell'interesse ad impugnare verso il futuro provvedimento che, eventualmente, respinga la domanda medesima, disponendo nuovamente la demolizione dell'opera edilizia ritenuta abusiva (Consiglio di Stato, sez. VI, 12.11.2008, n. 5646; negli stessi termini TAR Calabria Catanzaro, sez. II, 07.11.2008, n. 1482; TAR Campania Napoli, sez. IV, 07.11.2008, n. 19352; TAR Sicilia Catania, sez. I, 04.11.2008, n. 1911; TAR Lazio Roma, sez. II, 15.09.2008 , n. 8306).
Di conseguenza il ricorrente non potrebbe ottenere alcun risultato favorevole da tale presente impugnazione, dovendosi l’amministrazione comunque ripronunciare sull’istanza di sanatoria in via del tutto autonoma rispetto al provvedimento impugnato in questa sede (TAR Puglia-Bari, Sez. II, sentenza 25.09.2009 n. 2135 - link a http://mondolegale.it).

EDILIZIA PRIVATA: Sequestro e sgombero dell’immobile sequestrato.
Il provvedimento di sgombero emesso dal P.M. è suscettibile solo di controllo, attraverso il rimedio dell’incidente di esecuzione, in relazione alla sua indispensabilità ai fini dell’attuazione della misura cautelare.
E il giudice deve limitarsi ad accertare se le finalità cautelari del provvedimento di sequestro possano essere attuate con modalità diverse e tale accertamento, se motivato congruamente ed esente da vizi logici, non è censurabile in sede di legittimità (conformi e di identico contenuto le sent. 37593/2009, 37594/2009 e 37595/2009) (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 24.09.2009 n. 37592 - link a www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATA: REPRESSIONE DELL'ABUSIVISMO EDILIZIO.
1. Abusi - Demolizione - In pendenza di domanda di sanatoria - Impossibile - Ragioni.
2. Abusi - Demolizione - Ingiunzione - Presupposti - Motivazione - Profili.

1. Ai sensi degli artt. 38 e 44, L. n. 47/1985, contenuti nel capo IV della legge medesima, in pendenza della domanda di sanatoria, è preclusa l'adozione di provvedimenti repressivi dell'abuso edilizio, atteso che nell'ipotesi di diniego della domanda di sanatoria, l'Amministrazione dovrà adottare nuova ingiunzione di demolizione, con fissazione di nuovi termini per la spontanea esecuzione (TAR Campania Napoli, sez. VII, 21-03-2008 n. 1472).
2. In materia urbanistica, il presupposto per l'adozione dell'ingiunzione di demolizione delle opere edilizie abusive è soltanto la constatata esecuzione dell'opera in totale difformità della concessione o in assenza della medesima, con la conseguenza che tale provvedimento, ove ricorrano i predetti requisiti, è atto dovuto ed è sufficientemente motivato con l'affermazione dell'accertata abusività dell'opera, essendo in re ipsa l'interesse pubblico alla sua rimozione (TAR Campania-Napoli, sez. VI, 25-02-2009 n. 1100) (TAR Campania-Napoli, Sez. VI, sentenza 24.09.2009 n. 5072 - link a
http://mondolegale.it).

EDILIZIA PRIVATA: Opere abusive - Ordinanza di demolizione - Comunicazione di avvio del procedimento - Necessità - Limiti.
La comunicazione dell'avviso di avvio del procedimento, ex art. 7 Legge 241/1990, è necessaria anche per i procedimenti di demolizione di opere abusive e in generale per l'adozione di atti vincolati, nel caso in cui la partecipazione del privato agli accertamenti di fatto che precedono tale tipo di atti sia proficua, potendo il soggetto destinatario dell'azione amministrativa far rilevare circostanze ed elementi tali da indurre la P.A. a recedere dall'emanazione di provvedimenti restrittivi (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 24.09.2009 n. 4726).

ATTI AMMINISTRATIVI - EDILIZIA PRIVATAIn caso di rigetto di istanza di sanatoria presentata con DIA devono essere comunicati i motivi ostativi all’accoglimento della richiesta.
Il caso concerne la costruzione di un muretto con sovrastante ringhiera metallica, muretto per cui il ricorrente aveva avanzato istanza di sanatoria tramite DIA presentata ai sensi degli articoli 36 e 37 del dpr 380/2001.
Con determinazione dirigenziale il comune dichiarava di non poter accogliere l’istanza di sanatoria.
Il ricorrente oppone il mancato rispetto dell’art. 10-bis della legge 241/1990: il collegio ritiene fondata la doglianza infatti afferma “Rispetto a provvedimenti del genere di quello in esame non appare, infatti, che possa essere posta in discussione l’operatività del disposto della prescrizione di cui al citato art. 10-bis della legge n. 241/1990 e, dunque, l’esistenza dell’obbligo dell’Amministrazione di comunicare all’istante i motivi che ostano all’accoglimento della domanda, così da porre l’interessato nella condizione di presentare osservazioni”. D’altro canto l’amministrazione non può invocare l’applicazione dell’art. 21-octies comma 2 della legge 241/1990 in quanto non ha dimostrato che il contenuto del provvedimento impugnato non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato in concreto.
La disposizione citata infatti reca specificatamente: ”il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”.
Non essendoci elementi per fare riferimento a suddetto articolo non diventa irrilevante il fatto di non aver comunicato, in ossequio all’art. 10-bis, i motivi che si frapponevano alla accettazione della istanza di sanatoria. E pertanto il collegio ha ritenuto di dover accogliere il ricorso presentato dal ricorrente e annullare il provvedimento di diniego impugnato  (commento tratto da
www.documentazione.ancitel.it - TAR Lazio-Roma, Sez. I-quater, sentenza 23.09.2009 n. 9240 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

URBANISTICA: Lottizzazione abusiva e terzi acquirenti.
La confisca prevista per il reato di lottizzazione abusiva costituisce una sanzione amministrativa e non una misura di sicurezza penale di natura patrimoniale. La natura amministrativa di detta confisca non ne esclude, però, il carattere sanzionatorio con la conseguente necessità di tener conto dei principi generali che regolano l‘applicazione anche delle sanzioni amministrative.
Orbene, è indubbio che anche con riferimento alle sanzioni amministrative esulano dalla materia criteri di responsabilità oggettiva, essendo richiesta, quale requisito essenziale di legalità per la loro applicazione, l’esistenza di una condotta che risponda ai necessari requisiti soggettivi della coscienza e volontà dell’agente e sia caratterizzata quanto meno dall’elemento psicologico della colpa. Né la confisca di cui si tratta può essere ricondotta ad alcuna delle ipotesi di responsabilità solidale.
L’acquirente, dunque, non può sicuramente considerarsi, solo per tale sua qualità, terzo estraneo al reato di lottizzazione abusiva, ben potendo egli tuttavia, benché compartecipe al medesimo accadimento materiale, dimostrare di avere agito in buona fede, senza rendersi conto, cioè -pur avendo adoperato la necessaria diligenza nell’adempimento dei doveri di informazione e conoscenza- di partecipare ad un’operazione di illecita lottizzazione.
Quando, invece, l’acquirente sia consapevole del carattere abusivo dell’intervento -o avrebbe potuto esserlo spiegando la normale diligenza- la sua condotta si lega con intimo nesso causale a quella del venditore ed in tal modo le rispettive azioni, apparentemente distinte, si collegano tra loro e determinano la formazione di una fattispecie unitaria ed indivisibile, diretta in modo convergente al conseguimento del risultato lottizzatorio (di analogo contenuto Sez. III n. 36844 del 22.09.2009, Contò) (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 22.09.2009 n. 36845 - link a www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATA:  E’ illegittima l’ordinanza di demolizione di un manufatto costruito su progetto presentato tramite DIA se l’amministrazione non abbia prima annullato il provvedimento tacito di accoglimento dell’istanza.
La decisione in rassegna tratta di un tardivo ripensamento di una pubblica amministrazione.
Al comune, resistente nel presente giudizio, il ricorrente aveva inoltrato istanza autorizzatoria alla costruzione di un manufatto per il tramite di denuncia di inizio attività. Decorsi i 30 giorni stabiliti dalla norma, il ricorrente ha avviato i lavori per la costruzione di una veranda. In riferimento al manufatto, per il quale la DIA era stata presentata nel 2006, il comune emette ordinanza di demolizione nel 2007 assegnando per l’esecuzione dell’ordine un termine di 90 giorni.
In risposta all’ordinanza di demolizione che da una parte riconosce la legittimità del progetto presentato tramite DIA e dall’altra ne ravvisa l’incompatibilità con la zonizzazione del Piano Regolatore, il ricorrente propone ricorso al Tar competente il quale accoglie la proposta per i motivi che di seguito si illustrano. La denuncia di inizio attività disciplinata dal T.U. in materia edilizia 06.06.2001 n. 380 è assimilabile a un’istanza autorizzatoria, che, con il decorso del termine di legge, provoca la formazione di un provvedimento tacito di accoglimento dell’istanza.
Pertanto, l’Amministrazione, dopo il decorso del termine di trenta giorni per la formazione del provvedimento tacito, non perde i propri poteri di autotutela che, nel caso di esercizio di un’attività di secondo grado (che si estrinseca in un annullamento d’ufficio o in una revoca), devono tuttavia essere esercitati nel rispetto del principio di certezza dei rapporti giuridici e di salvaguardia del legittimo affidamento del privato nei confronti dell’attività amministrativa.
La valutazione effettuata dall’Amministrazione nell’ordinanza di demolizione circa la contrarietà dell’opera eseguita dal ricorrente a seguito della presentazione della D.I.A., avrebbe dovuto essere preceduta dall’annullamento del provvedimento formatosi sulla D.I.A.
E quest’ultimo avrebbe dovuto essere preceduto dall’avviso di avvio del procedimento nel rispetto di tutte le forme sostanziali e procedimentali previste per gli atti in autotutela, compreso il rispetto del tempo ragionevole per porre in essere il provvedimento di secondo grado come espressamente stabilito dall’art. 21-nonies della legge 241/1990 il quale stabilisce che il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.
In sostanza il provvedimento impugnato non rispetta la serie procedimentale descritta ponendosi in violazione sia dell’art. 3 che degli articoli 7, 8 e 21-nonies della legge 241/1990.
Sulla base di tale considerazione finale il collegio emiliano non può che emettere la propria sentenza di accoglimento del ricorso e quindi di annullamento dell’ordinanza di demolizione (commento tratto da
www.documentazione.ancitel.it - TAR Emilia Romagna-Parma, sentenza 22.09.2009 n. 676 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Beni ambientali. Violazioni norme di tutela del paesaggio e buona fede.
Nelle fattispecie contravvenzionali la buona fede può acquistare giuridica rilevanza solo a condizione che si traduca in mancanza di coscienza dell'illiceità del fatto (commissivo od omissivo) e derivi da un elemento positivo, estraneo all’agente, consistente in una circostanza che induca alla convinzione della liceità del comportamento tenuto.
La prova della sussistenza di un elemento positivo di tal genere, però, deve essere data dall’imputato, il quale ha anche l’onere di dimostrare di avere compiuto tutto quanto poteva per osservare la norma violata (fattispecie in tema di violazione di norme di tutela paesaggistica) (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 18.09.2009 n. 36218 - link a www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATA: Abuso Edilizio - Concessione edilizia - Sanatoria - Diniego - Legittimità - Fattispecie.
E' legittimo il provvedimento di diniego del condono edilizio nell'ipotesi in cui le pareti siano costituite da semplici pannelli metallici e manchi la copertura, dal momento che in tale caso non si può parlare di "ultimazione a rustico", che presuppone il completamento delle strutture essenziali, tra cui vanno espressamente ricompresse le tamponature esterne (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 17.09.2009 n. 4681 - link a www.giustizia-amministrativa.it).).

EDILIZIA PRIVATA: Abusi - Sanatoria - Certificato di agibilità - Presupposti - Conformità a norme urbanistico-edilizie - Necessità - Ratio.
In tema di certificato di agibilità, la conformità dei manufatti alle norme urbanistico-edilizie è presupposto indispensabile per il legittimo rilascio del suddetto certificato (cfr. Cons. di Stato, sent. n. 2760/2009); ancor prima della logica giuridica è d'altronde la ragionevolezza ad escludere che possa essere utilizzato, per qualunque destinazione, un fabbricato non conforme alla normativa urbanistico-edilizia e, come tale, in potenziale contrasto con la tutela del fascio di interessi collettivi alla cui protezione quella disciplina è preordinata (corretto uso del suolo, difesa dell'ambiente, salubrità degli abitati, sicurezza e stabilità delle costruzioni, ecc.) (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 17.09.2009 n. 4670 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAL’utilizzo della propria residenza per riunioni di adepti, a scopo religioso, culturale, associativo in genere, non è di per sé sufficiente a configurare un illecito edilizio suscettibile di essere sanzionato ai sensi dell’art. 31 del d.p.r. n. 380 del 2001 (t.u. edilizia); né lo è lo svolgimento saltuario di pratiche di culto in un luogo strutturato e destinato ad abitazione.
Il ricorrente, proprietario di una casa con giardino, in cui risiede con la famiglia, premesso che il vicino avrebbe adibito a tempio buddista, mutandone la destinazione, l’unità immobiliare adiacente, anch’essa posta in zona residenziale B2, ha chiesto al Comune (istanze 30.07.2007 e 22.09.2008) di accertare e sanzionare con le misure appropriate il cambio di destinazione d’uso dell’immobile.
L’art. 52 della legge regionale n. 12/2005 (legge per il governo del territorio) stabilisce [comma 3-bis, aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. m), legge regionale 14.07.2006 n. 12] che “i mutamenti di destinazione d’uso di immobili, anche non comportanti la realizzazione di opere edilizie, finalizzati alla creazione di luoghi di culto e luoghi destinati a centri sociali, sono assoggettati a permesso di costruire”.
Nel caso in esame è pacifico che l’immobile in questione ha destinazione residenziale, è strutturato per tale funzione e non ha subito alcun intervento edilizio volto ad adibirlo, con modifiche strutturali, ad una funzione diversa.
Si tratta di vedere se lo svolgimento delle attività denunciate dal ricorrente integri quella diversa destinazione d’uso che richiederebbe, secondo la norma regionale, il rilascio di un titolo edilizio.
Ritiene il Collegio che al quesito debba darsi, nel caso in esame, risposta negativa.
Il mutamento di destinazione rilevante ai fini in discorso è quello che altera, sia pure senza opere, la funzione originaria dell’immobile, al fine di adibirlo, in via permanente, ad una funzione diversa. In tal caso l’immobile perde la destinazione originariamente assentita per assumere la funzione diversa che gli viene assegnata.
Altra cosa è l’uso di fatto dell’immobile in relazione alle molteplici attività umane che il titolare è libero di esplicare. La destinazione d'uso impressa a determinati locali dal titolo autorizzativo non riguarda, infatti, le attività umane che vi si svolgono, ossia i c.d. usi di fatto (cfr. Cons. Stato V 23.02.2000 n. 949, 28.01.1997 n. 77). Ove detti usi e attività diano luogo a comportamenti illeciti (immissioni non consentite, schiamazzi, ecc.), ben possono essere oggetto di sanzioni penali, civili, ed amministrative, incidenti sulla condotta dei responsabili, laddove l’applicazione di sanzioni edilizie coinvolgenti (anche) le strutture (rimessione in pristino e, in caso di inottemperanza, acquisizione al patrimonio comunale) postula un quid pluris, che nella specie non è dato ravvisare.
Considerate le risultanze dell’istruttoria effettuata dal Comune, non sono ravvisabili infatti elementi idonei a configurare un mutamento di destinazione d’uso rilevante sotto il profilo edilizio.
L’utilizzo della propria residenza per riunioni di adepti, a scopo religioso, culturale, associativo in genere, non è di per sé sufficiente a configurare un illecito edilizio suscettibile di essere sanzionato ai sensi dell’art. 31 del d.p.r. n. 380 del 2001 (t.u. edilizia); né lo è lo svolgimento saltuario di pratiche di culto in un luogo strutturato e destinato ad abitazione.
Se ciò di cui il ricorrente si duole è il disturbo derivante dalle pratiche di culto (cfr. istanza 11.05.2009) ovvero la “intollerabile immissione di rumori eccedenti i limiti imposti dalla legge e dalla convivenza civile” (cfr. diffida 07.03.2007 indirizzata al vicino), resta ovviamente salva la facoltà di adire il giudice ordinario qualora, in relazione all’afflusso di persone e al disturbo cagionato in occasione delle suddette cerimonie religiose, si registrino immissioni moleste che eccedono la normale tollerabilità (TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 17.09.2009 n. 4665 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

URBANISTICAE' legittimo il provvedimento del comune con il quale viene ordinata la sospensione della lottizzazione e l'immediata interruzione di ogni opera edilizia sui lotti, nell'ipotesi in cui si verificano le condizioni previste dall'art. 18, L. n. 47 del 1985.
Secondo l’art. 18 della legge n. 47/1985: “Si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione; nonché quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche, quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l’ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio”.
Quindi, si ha lottizzazione abusiva sia nel caso in cui vengano iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica o edilizia dei terreni in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, sia allorquando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento o la vendita del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio (TAR Emilia Romagna-Bologna, Sez. II, sentenza 17.09.2009 n. 1532 - link a www.
giustizia-amministrativa.it).

URBANISTICA: Lottizzazione abusiva e modifica della destinazione d’uso.
Può configurare il reato di lottizzazione abusiva la modifica di destinazione d’uso di un complesso alberghiero, realizzata attraverso la vendita di singole unità immobiliari a privati, allorché (indipendentemente dal regime proprietario della struttura) non sussiste una organizzazione imprenditoriale preposta alla gestione dei servizi comuni ed alla concessione in locazione dei singoli appartamenti compravenduti secondo le regole comuni del contratto di albergo, atteso che in tale ipotesi le singole uniti perdono la loro originaria destinazione d’uso alberghiera per assumere quella residenziale (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 16.09.2009 n. 35708 - link a www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATA: Ordinanza di demolizione opere abusive - Procedimento di sanatoria o di accertamento di conformità - Sopravvenuta carenza di interesse - Improcedibilità - Ratio.
Qualora all'impugnata ordinanza di demolizione di opere abusive facciano seguito la presentazione di un'istanza di permesso di costruire in sanatoria e successivo provvedimento di diniego, il ricorso avverso l'ordinanza risulta improcedibile, in quanto l'ordinanza ha perso la propria efficacia lesiva, con conseguente improcedibilità per carenza di interesse del ricorso (cfr. Cons. di Stato, sent. n. 6789/2006; TAR Milano, sent. nn. 5300/2008, 2975/20008; TAR Roma, sent. n. 3873/2007; TAR Napoli, sent. n. 4659/2007) (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 16.09.2009 n. 4664 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Ordine di demolizione e sanatoria.
La validità ovvero l’efficacia dell’ordine di demolizione non risultano pregiudicate, con la pretesa automaticità, dalla successiva presentazione di un’istanza ex art. 36 del d.p.r. 380/2001.
Sul punto, mette conto evidenziare che nel sistema non è rinvenibile una previsione dalla quale possa desumersi un tale effetto, sicché, se, da un lato, la presentazione dell’istanza ex art. 36 D.P.R. 380/2001 determina inevitabilmente un arresto dell’efficacia dell’ordine di demolizione, all’evidente fine di evitare, in caso di accoglimento dell’istanza, la demolizione di un’opera che, pur realizzata in assenza o difformità dal permesso di costruire, è conforme alla strumentazione urbanistica vigente, dall’altro, occorre ritenere che l’efficacia dell’atto sanzionatorio sia soltanto sospesa, cioè che l’atto sia posto in uno stato di temporanea quiescenza.
All’esito del procedimento di sanatoria, in caso di accoglimento dell’istanza, l’ordine di demolizione rimarrà privo di effetti in ragione dell’accertata conformità dell’intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso sia al momento della presentazione della domanda, con conseguente venir meno dell’originario carattere abusivo dell’opera realizzata.
Di contro, in caso di rigetto dell’istanza, l’ordine di demolizione a suo tempo adottato riacquista la sua efficacia, che non era definitivamente cessata, bensì era rimasta solo sospesa in attesa della conclusione del nuovo iter procedimentale, con la sola precisazione che il termine concesso per l’esecuzione spontanea della demolizione deve decorrere dal momento in cui il diniego di sanatoria perviene a conoscenza dell’interessato, che non può rimanere pregiudicato dall’avere esercitato una facoltà di legge, quale quella di chiedere l’accertamento di conformità urbanistica, e deve pertanto poter fruire dell’intero termine a lui assegnato per adeguarsi all’ordine, evitando così le conseguenze negative connesse alla mancata esecuzione dello stesso (TAR Campania-Napoli, Sez. II, sentenza 14.09.2009 n. 4961 - link a www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATA: Responsabilità del privato per attività illegittimamente autorizzata.
Il privato, la cui attività costituente reato sia stata autorizzata con atto amministrativo illegittimo, risponde penalmente anche se non sia provata la sua collusione con l’autorità amministrativa degli illeciti compiuti in virtù dì quell’atto, sempre che sia consapevole della sua illegittimità o che di essa possa rendersi conto (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 11.09.2009 n. 35210 - link a www.
lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATA: Violazione di sigilli e responsabilità del custode.
Qualora sia riscontrata la violazione di sigilli, senza che il custode abbia avvertito dell’accaduto l’autorità, è lecito ritenere che detta violazione sia opera dello stesso custode, da solo o in concorso con altri, tranne che lo stesso dimostri di non essere stato in grado di avere conoscenza del fatto per caso fortuito o per forza maggiore (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 11.09.2009 n. 35208 - link a www.
lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATA: Per l'adozione dei provvedimenti repressivi in materia di abusi edilizi, non è più necessaria l'acquisizione del parere della commissione edilizia comunale ai sensi dell'art. 32, comma 3, l. 17.08.1942 n. 1150, il quale era giustificato, nel previgente ordinamento, appunto dalla natura discrezionale di detto ordine.
I provvedimenti repressivi di abusi edilizi non necessitano di previo parere da parte di altri organi o autorità (nella specie Commissione edilizia e ufficio tecnico comunale) (TAR Lazio Roma, sez. II, 20.03.2002, n. 2309); ed infatti, a seguito dell'entrata in vigore della l. 28.01.1977 n. 10, la quale ha previsto la vincolante obbligatorietà dell'ordine di demolizione degli edifici abusivi, non è più necessaria l'acquisizione del parere della commissione edilizia comunale ai sensi dell'art. 32, comma 3, l. 17.08.1942 n. 1150, il quale era giustificato, nel previgente ordinamento, appunto dalla natura discrezionale di detto ordine (Consiglio Stato, sez. V, 24.03.1998, n. 350)
(TAR Lazio-Roma, Sez. II-ter, sentenza 11.09.2009 n. 8644 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: 1. Abusi - Misure repressive - Ordinanza di demolizione - Comunicazione di avvio del procedimento - Necessità - Non sussiste.
2. Abusi - Misure repressive - Natura - Atto vincolato - Motivazione Interesse pubblico - E' in re ipsa - Applicazione a distanza di tempo - Legittimità - Ratio.
1.
In considerazione della natura vincolata del potere di repressione degli abusi edilizi, l'omessa comunicazione di avvio del procedimento non invalida l'ordinanza di demolizione (cfr. Cons. di Stato, sent. n. 4659/2008; TAR Lecce, sent. n. 2651/2008).
2. I provvedimenti di repressione degli abusi edilizi, in quanto atti vincolati, sono sufficientemente motivati con l'affermazione dell'accertata irregolarità dell'intervento, essendo in re ipsa l'interesse pubblico alla rimozione dell'abuso -anche se risalente nel tempo- senza necessità di una motivazione su puntuali ragioni di interesse pubblico e di una specifica comparazione con gli interessi privati coinvolti (TAR Milano, sent. n. 1318/2009): l'esercizio del potere di controllo e sanzionatorio in materia urbanistico-edilizia è, difatti, imprescrittibile e costituisce atto dovuto (TAR Milano, sent. n. 1261/2008) (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 11.09.2009 n. 4648 - link a www.giustizia-amministrativa).

EDILIZIA PRIVATA1. Art. 41, L. 1150/1941 - Opere abusive - Sanzione pecuniaria - Impossibilità di procedere alla restituzione in pristino - Opere prefabbricate - Rimozione.
2. Opere abusive - Provvedimento di demolizione - Atto dovuto - Obbligo di motivazione - Assolto con l'indicazione dei presupposti di fatto.
3. Sanzioni pecuniarie ex L. 765/1967 - Legittimazione passiva in capo al costruttore - Ordinanza di demolizione nei confronti del proprietario non responsabile - Legittimità.

1. L'art. 41 della L. n. 1150/1941 stabilisce l'applicazione in via amministrativa di "una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'Ufficio tecnico erariale" ma unicamente "qualora non sia possibile procedere alla restituzione in pristino ovvero alla demolizione delle opere eseguite senza la licenza di costruzione e in contrasto con questa".
Nel caso di specie non ricorre la fattispecie impeditiva contemplata dalla norma trattandosi di opere prefabbricate suscettibili di essere rimosse senza eccessivi aggravi.
2. "I provvedimenti di demolizione di opere abusive sono atti dovuti, sufficientemente motivati con l'affermazione dell'accertata realizzazione di interventi edilizi in carenza del prescritto titolo abilitativo.
In relazione a provvedimenti di tal genere, l'obbligo di motivazione è, dunque, da intendere nella sua essenzialità, ossia è da intendere assolto con l'indicazione dei meri presupposti di fatto (constatazione dell'esecuzione di opere edilizie in difformità del permesso di costruire o in assenza del medesimo), che poi determinano l'applicazione dovuta delle misure sanzionatorie previste (cfr., tra le tante, C.d.S., Sez. V, n. 5058/2002; TAR Lazio, Roma, Sez. I-quater, n. 305/2006)
" (TAR Lazio, Roma, Sez. I-quater, 24.01.2008, n. 562).
3. La legittimazione passiva, in tema di applicazione di sanzioni pecuniarie ex L. n. 765/1967 va riconosciuta in capo al costruttore autore dell'infrazione non potendo, questi, essere esonerato da responsabilità per il solo fatto di avere ceduto le opere abusive (Cons. Stato, Sez. V, 19.11.1992, n. 1307); tuttavia, per principio giurisprudenziale altrettanto pacifico, "l'ordinanza di demolizione di una costruzione abusiva può essere legittimamente emanata nei confronti del proprietario attuale (cui l'Ordinanza è stata notificata, ndr), anche se non responsabile dell'abuso, considerato che l'abuso edilizio costituisce illecito permanente e che l'ordinanza stessa ha carattere ripristinatorio e non prevede l'accertamento del dolo o della colpa del soggetto cui si imputa la trasgressione (cfr. Tar Umbria, 01.06.2007, n. 477)" (TAR Campania, Napoli, Sez. IV, 16.05.2008, n. 4715) (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. I, sentenza 10.09.2009 n. 4623 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Obbligo di valutazione delle opere abusive nel loro complesso.
La recinzione del complesso edilizio abusivo non può essere considerata autonomamente in quanto le opere abusive vanno considerate nel loro complesso.
Secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte la valutazione di un’opera edilizia abusiva va effettuata con riferimento al suo complesso non potendosi considerare separatamente i suoi singoli componenti, così che, in virtù del concetto unitario di costruzione, la stessa può dirsi completata solo ove siano stati terminati i lavori relativi a tutte le parti dell’edificio; conseguentemente la permanenza del reato di costruzione in difetto di concessione cessa con la realizzazione totale dell’opera in ogni sua parte (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 09.09.2009 n. 34876 - link a www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATA: Violazione della normativa antisismica (natura del reato).
La contravvenzione di cui all’art. 14 della legge 05.11.1971 n. 1086, (che sanziona il costruttore delle opere in cemento armato quando omette, prima del loro inizio, di curare il deposito, presso l’ufficio tecnico regionale, della denuncia delle opere stesse, accompagnata da un regolare progetto e da una relazione illustrativa) è un reato istantaneo con effetti permanenti, che si consuma con la omissione degli adempimenti richiesti dalla norma anzidetta, prima della esecuzione dei lavori, al fine di consentire il controllo preventivo sulle stesse.
Le violazioni dei decreti interministeriali che disciplinano la normativa tecnica per le costruzioni da realizzarsi in zone dichiarate sismiche hanno, invece, natura di reato permanente (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 09.09.2009 n. 34860 - link a www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATA: 1. Opere abusive - Manufatto di ingente entità non destinato ad utilizzazione precaria - Permesso di costruire - Necessità.
2. Abusi - In assenza di dichiarazione di inizio attività - Sanzioni - Calcolo.
1. Nel caso di realizzazione, in assenza di titolo abilitativo, di deposito a cielo aperto di materiali edili caratterizzato da grande entità del deposito, della stabilità della utilizzazione dell'area come deposito e della presenza di manufatti prefabbricati, destinati ad una utilizzazione che non può ritenersi precaria, è da ritenersi realizzata una trasformazione permanente dell'assetto edilizio del territorio, necessitante il rilascio di permesso di costruire: ciò, secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 5, D.P.R. 380/2001, che annovera tra gli interventi edilizi di «nuova costruzione» anche l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, cose mobile, imbarcazioni -utilizzate come abitazioni-ambienti di lavoro, o come depositi, magazzini e simili e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee.
2. Nel caso di realizzazione di interventi edilizi in assenza di dichiarazione di inizio attività, la sanzione deve essere determinata, ex art. 37, D.P.R. 380/2001, in misura pari al «doppio dell'aumento di valore venale dell'immobile» in conseguenza della realizzazione degli intereventi abusivi: la stima della sanzione, pertanto, deve fare riferimento all'intera superficie dell'immobile e non solamente a quella occupata dalle opere abusive (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 09.09.2009 n. 4615 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: 1. Ordinanza di demolizione opere abusive - Procedimento di sanatoria o di accertamento di conformità - Sopravvenuta carenza di interesse - Improcedibilità - Ratio.
2. Ordinanza di demolizione di opere abusive - Inottemperanza - Acquisizione al patrimonio del Comune di tutto il suolo oltre alla parte occupata dai manufatti abusivi - Legittimità.
3. Opere abusive - Sanzione pecuniaria in luogo di sanzione demolitoria - Inapplicabilità.

1. Qualora all'impugnata ordinanza di demolizione di opere abusive facciano seguito la presentazione di un'istanza di permesso di costruire in sanatoria e successivo provvedimento di diniego, il ricorso avverso l'ordinanza risulta improcedibile, in quanto l'ordinanza ha perso la propria efficacia lesiva, con conseguente improcedibilità per carenza di interesse del ricorso (cfr. Cons. di Stato, sent. n. 6789/2006; TAR Milano, sent. nn. 5300/2008, 2975/20008; TAR Roma, sent. n. 3873/2007; TAR Napoli, sent. n. 4659/2007).
2. Ai sensi dell'art. 31, comma 3, D.P.R. n. 380/2001, nel caso in cui il responsabile dell'abuso non provveda alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di 90 giorni dall'ingiunzione, sono oggetto di acquisizione gratuita al patrimonio del Comune, oltre all'opera abusiva ed alla relativa area di sedime, la superficie "necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive": è pertanto legittima l'ordinanza demolitoria che preveda, in caso di inottemperanza, l'acquisizione al patrimonio del Comune di tutto il suolo e non solo della parte occupata dai manufatti abusivi.
3. Ai sensi dell'art. 31, comma 3, D.P.R. n. 380/2001 gli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire sono soggetti alla sanzione della demolizione e non alla sanzione pecuniaria (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 09.09.2009 n. 4614 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: L'ordine di demolizione di opera edilizia abusiva è sufficientemente motivato con la descrizione della accertata abusività dell'opera, salva l'ipotesi in cui, per il lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dell'abuso e il protrarsi della inerzia dell'amministrazione preposta alla vigilanza, si sia ingenerata una posizione di affidamento nel privato.
La Sezione ha già in diverse occasioni, infatti, precisato che, come a più riprese affermato dalla giurisprudenza, l'ordine di demolizione di opera edilizia abusiva è sufficientemente motivato con la descrizione della accertata abusività dell'opera, “salva l'ipotesi in cui, per il lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dell'abuso e il protrarsi della inerzia dell'amministrazione preposta alla vigilanza, si sia ingenerata una posizione di affidamento nel privato, ipotesi questa sola, in relazione alla quale si ravvisa un onere di congrua motivazione che, avuto riguardo anche alla entità e alla tipologia dell'abuso, indichi il pubblico interesse, evidentemente diverso da quello al ripristino della legalità, idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse privato” (TAR Piemonte, Sez. I, 02.03.2009, n. 618; TAR Piemonte, Sez. I, 31.01.2009, n. 108, Ord., con richiamo ivi a Consiglio di Stato, Sez. IV, 06.06.2008, n. 2705; TAR Campania-Napoli, Sez. III, 18.09.2008, n. 10345; in terminis, Consiglio Stato, Sez. V, 04.03.2008, n. 883). Me non è questo il caso del ricorrente, come tra breve si noterà.
Deve peraltro anche segnalare il Collegio l’esistenza di altro recente orientamento, secondo il quale la demolizione è “atto dovuto ed è sufficientemente motivato con l'affermazione dell'accertata irregolarità dell'intervento, essendo in re ipsa l'interesse pubblico alla rimozione dell'abuso - anche se risalente nel tempo - senza necessità di una specifica comparazione con gli interessi privati coinvolti o sacrificati” (TAR Emilia Romagna-Parma, 21.05.2008, n. 260).
Detto orientamento fa registrare voci ancor più rigorose, essendosi recentemente stabilito che l’ordinanza di demolizione è “espressione di potere autoritativo non soggetto a prescrizione o decadenza, posta la prevalenza dell'aspettativa della collettività a vedere rispettate le norme in materia edilizia ed urbanistica, rispetto all'affidamento del contravventore a vedere conservata l'opera abusiva, anche se realizzata molti anni prima: rilevando una situazione di illiceità permanente, il mero decorso del tempo non basta a far insorgere nel privato l'affidamento sul consolidarsi dell'interesse alla conservazione del bene, né, di conseguenza, è sufficiente ad imporre una specifica motivazione sull'esistenza di un interesse pubblico attuale prevalente” (TAR Toscana, Sez. III, 13.05.2008, n. 1457).
Ma quand’anche il Collegio dovesse rimanere ancorato all’orientamento più liberale, rammenta che la Sezione si è già di recente pronunciata su fattispecie identica, nella quale veniva in rilevo un abuso commesso 15 anni prima del suo rilevamento ed ha affermato che “trapiantando gli evocati principi alla fattispecie concreta sottoposta al suo esame, ritiene che 15 anni non integrino quell’enorme lasso di tempo che impone secondo l’orientamento al quale la Sezione ha aderito e che ha di recente espresso (TAR Piemonte, Sez. I, 02.03.2009, n. 618) anche nella sede cautelare, un onere di specifica illustrazione dell’interesse pubblico alla repressione del conclamato abuso” (TAR Piemonte, Sez. I, 24.04.2009, n. 1168).
Conferendo veste concreta alle teorizzazioni giurisprudenziali, ritiene, dunque, la Sezione di dover ribadire il principio, già enunciato con la sentenza 24.04.2009, n. 1168, per il quale 15 anni di tempo decorsi dalla commissione dell’abuso edilizio all’epoca del suo rilevamento da parte del Comune non integrano quell’enorme lasso di tempo che in ossequio all’indirizzo prevalente del Giudice amministrativo cui la Sezione ha pure di recente prestato adesione, impongono che nell’ordinanza di demolizione venga esplicitato e definito l’interesse pubblico concreto ed attuale alla rimozione dell’opera abusiva.
Rammenta il Collegio che sul punto la giurisprudenza, che la Sezione fa propria e della cui esattezza è motu proprio convinta, è unanime nel predicare che l’onere di fornire la prova dell’epoca di realizzazione dell’abuso, sia pur nei limiti del principio di prova tipico del processo amministrativo, incombe sull’interessato, non sull’Amministrazione che adotta il provvedimento di demolizione. Si è, infatti, al riguardo affermato che “sussiste tuttavia l'onere dell'interessato di fornire prova idonea a documentare l'epoca di costruzione dell'opera asseritamente abusiva, che può essere desumibile sia dagli atti del giudizio sia da altri provvedimenti dell'amministrazione o, comunque, ammessa dall'amministrazione medesima” (TAR Emilia Romagna-Bologna, Sez. II, 19.04.2006, n. 501).
Il Giudice amministrativo ha anche precisato che “in materia edilizia, l'onere della prova in ordine all'epoca di realizzazione di un abuso edilizio grava sull'interessato che intende dimostrare la legittimità del proprio operato e non sul Comune che, in presenza di un'opera edilizia non assistita da un titolo che la legittimi, ha solo il potere-dovere di sanzionarla ai sensi di legge" (TAR Sicilia-Palermo, Sez. III, 26.10.2005, n. 4099; TAR Umbria, 10.07.2003, n. 589). Altro Tribunale ha stabilito che “è a carico dell'autore dell'abuso edilizio la prova in ordine all'epoca di esecuzione delle opere, e non del comune che ne ordina la demolizione” (TAR Basilicata, 29.04.2003, n. 370)
(TAR Piemonte, Sez. I, sentenza 04.09.2009 n. 2247 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAUna volta che è stato demolito l'immobile abusivo l’irrogazione della sanzione dell'acquisizione al patrimonio comunale dell'immobile stesso non ha più ragion d’essere.
L’acquisizione al patrimonio disponibile del Comune dell’immobile abusivo non demolito si atteggia come una sanzione impropria e che essa acquisizione è preordinata principalmente alla demolizione dell’immobile, per cui una volta che questa finalità è stata raggiunta, l’irrogazione della sanzione prima indicata non ha più ragion d’essere.
L'acquisizione dell’area di sedime dell’immobile non è un fatto autonomo, ma è collegata all’esigenza dell’acquisizione dell’immobile, per dare allo stesso la sua base superficiaria, onde la conseguenza che essa non è di per se stessa abusiva, e non può perciò essere acquisita, senza l’acquisizione dell’immobile abusivo, determinandosi altrimenti una sorta di espropriazione “sine titulo”.
Da ciò la conseguenza che, demolito l’immobile (abusivo), non vi è la possibile di acquisire l’area di sedime (non abusiva) (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 03.09.2009 n. 5166 - link a www.
giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: L'ordinanza di demolizione di un abuso edilizio non necessita di esplicitazione di ragioni di pubblico interesse sottese al provvedimento stesso costituendo un atto dovuto e non deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento.
Come noto, i provvedimenti repressivi di abusi edilizi non devono essere preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di provvedimenti tipici e vincolati emessi all’esito di un mero accertamento tecnico della consistenza delle opere realizzate e del carattere abusivo delle medesime (Cons. Stato, sez. IV, 30.03.2000, n. 1814; TAR Campania, sez. IV, 28.03.2001, n. 1404, 14.06.2002, n. 3499, 12.02.2003, n. 797).
L'ordinanza di demolizione di un abuso edilizio non necessita di esplicitazione di ragioni di pubblico interesse sottese al provvedimento stesso costituendo un atto dovuto, (fra le tante, C.d.S., VI, 28.06.2004, n. 4743) che come tale non necessita di motivazione in ordine all'attualità dell'interesse pubblico alla rimozione dell’abuso. Detto interesse è da ritenersi infatti in re ipsa, nella stessa rimozione, rispondendo questa alla esigenza di ripristino dell’assetto urbanistico violato.
Anche questa Sezione ha avuto modo di precisare che l'Amministrazione non dispone -a fronte degli illeciti edilizi- di alcun margine di discrezionalità e ha quindi l'obbligo di intervenire con un atto repressivo, dovuto nell'an e vincolato nel suo contenuto, senza che su di esso possa influire alcuna comparazione tra interessi pubblici ed interessi privati (TAR Campania Napoli, sez. IV, 13.05.2008, n. 4256)
(TAR Campania-Napoli, Sez. IV, sentenza 01.09.2009 n. 4849 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

agosto 2009

EDILIZIA PRIVATA: Inerzia della P.A., onere di motivazione e abuso edilizio.
L’inerzia della PA non vale a costituire alcun titolo sanante implicito né a legittimare aspettativa in tal senso e l'onere motivazionale è assolto con l’indicazione della natura abusiva delle opere (TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 31.08.2009 n. 4583 - massima tratta da e link a
www.cameramministrativacomo.it).

EDILIZIA PRIVATA: Provvedimento di demolizione opere abusive - Natura vincolata - Sussiste - Accertata abusività - Motivazione del provvedimento - Sussiste.
Nell'ordine di demolizione di opere abusive, quale provvedimento vincolato, l'affermazione dell'accertata abusività dell'opera è motivazione esaustiva ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241/1990 e s.m.i. (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 18.08.2009 n. 4584
).

EDILIZIA PRIVATA 1. Ordine di demolizione di opere abusive - Inerzia della P.A. - Affidamento su sanatoria tacita - Non sussiste.
2. Ordine di demolizione di opere abusive - Incidenza urbanistica - Sussiste - Legittimità.

1. L'inerzia dell'Amministrazione, tra il primo sopralluogo effettuato ed il secondo sulla base del quale è stato adottato l'ordine di demolizione, non vale a costituire alcun titolo sanante implicito, né può ingenerare nel responsabile dell'abuso o nel proprietario delle aree coinvolte alcun affidamento circa la possibilità di un provvedimento tacito.
2. E' legittimo l'ordine di demolizione di opere abusive che hanno un'incidenza urbanistica in quanto la casetta, la recinzione ed il muro di sostegno, globalmente considerati, presentano uno stabile collegamento con il terreno e comportano una trasformazione dell'assetto del territorio (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 18.08.2009 n. 4583
).

EDILIZIA PRIVATAL’ingiunzione a demolire deve essere rivolta al responsabile dell’abuso, anche se non proprietario del suolo.
La corretta individuazione dei mappali interessati dagli abusi edilizi attiene alla fase successiva all’adozione dell’ordine di demolire, ovvero alle operazioni di acquisizione dell’immobile conseguenti all’accertata mancata demolizione dei manufatti abusivi.
A fronte dell’abuso edilizio non può opporsi alcuna valutazione discrezionale con riguardo alla sanzione demolitoria, in quanto il giudizio di antigiuridicità o illiceità della condotta del privato è contenuto nella legge.

L’ingiunzione a demolire, come risulta dal tenore letterale dell’art. 7 della legge n. 47/1985, deve essere rivolta al responsabile dell’abuso, anche se non proprietario del suolo (Cons. giust. sic., 13/04/1992, n. 143). Pertanto il ricorrente è tenuto ad attuare la misura repressiva per il solo fatto di essere autore dell’illecito: la circostanza che l’abuso insista su area appartenente a terzi non inficia di per sé la validità del provvedimento.
La corretta individuazione dei mappali interessati dagli abusi edilizi attiene alla fase successiva all’adozione dell’ordine di demolire, ovvero alle operazioni di acquisizione dell’immobile conseguenti all’accertata mancata demolizione dei manufatti abusivi, e quindi non può incidere sulla validità dell’atto impugnato.
L’esatta indicazione delle aree è necessaria solo ai fini del procedimento di acquisizione coattiva, successivo all’accertamento dell’inosservanza dell’ordine di demolizione, e non può incidere sulla legittimità della sanzione demolitoria, il cui contenuto ha lo scopo di porre in condizione il destinatario di eliminare le opere abusive, scopo che nel caso di specie è stato raggiunto con la puntuale descrizione dei manufatti realizzati senza titolo (Cons. Stato, V, 06/09/1999, n. 1015; TAR Toscana, III, 20/01/2009, n. 24; idem, 06/02/2008, n. 117; TAR Campania, Napoli, III, 17/12/2007, n. 16311).
A fronte dell’abuso edilizio non può opporsi alcuna valutazione discrezionale con riguardo alla sanzione demolitoria, in quanto il giudizio di antigiuridicità o illiceità della condotta del privato è contenuto nella legge, sicché non v’è ragione di evidenziare la preminenza dell’interesse pubblico (ex multis: Cons. Stato, V, 30/09/2002, n. 5058) (TAR Toscana, Sez. III, sentenza 07.08.2009 n. 1381 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAIl provvedimento di demolizione di manufatti abusivi, e ancor prima quello di accertamento della non sanabilità dell’opera, sono entrambi atti dovuti e, come tali, non necessitano di motivazione in ordine all'attualità dell'interesse pubblico alla rimozione dell’abuso.
La comunicazione di avvio del procedimento non deve essere effettuata tutte le volte in cui l’Amministrazione eserciti un’attività di tipo vincolato, per di più connotata dall’urgenza, come nel caso delle sanzioni edilizie.

Il provvedimento di demolizione di manufatti abusivi, e ancor prima quello di accertamento della non sanabilità dell’opera, sono entrambi atti dovuti (fra le tante, C.d.S., VI, 28.06.2004, n. 4743) e come tali non necessitano di motivazione in ordine all'attualità dell'interesse pubblico alla rimozione dell’abuso. Detto interesse è da ritenersi infatti in re ipsa, nella stessa rimozione, rispondendo questa alla esigenza di ripristino dell’assetto urbanistico violato.
Anche questa Sezione ha avuto modo di precisare più volte che l'Amministrazione non dispone -a fronte degli illeciti edilizi- di alcun margine di discrezionalità e ha quindi l'obbligo di intervenire con un atto repressivo, dovuto nell'an e vincolato nel suo contenuto, senza che su di esso possa influire alcuna comparazione tra interessi pubblici ed interessi privati (fra tante, TAR Campania-Napoli, sez. IV, 13.05.2008, n. 4256).
Si deve rilevare, con la consolidata giurisprudenza, che la comunicazione di avvio del procedimento non deve essere effettuata tutte le volte in cui l’Amministrazione eserciti un’attività di tipo vincolato, per di più connotata dall’urgenza, come nel caso delle sanzioni edilizie.
Invero, gli atti di repressione degli abusi edilizi hanno natura urgente e strettamente vincolata (essendo dovuti in assenza di titolo per l'avvenuta trasformazione del territorio), con la conseguenza che, non essendo richiesti apporti partecipativi del soggetto destinatario, non devono essere preceduti da alcuna comunicazione di avvio del relativo procedimento (TAR Campania Napoli, sez. IV, 01.08.2008, n. 9710); pertanto, l'assenza della comunicazione dell'avvio del relativo procedimento risulta irrilevante, anche alla luce di quanto disposto nell'art. 21-octies della l. 07.08.1990 n. 241, introdotto dall'art. 14 della l. 11.02.2005 n. 15, il quale esclude possa annullato il provvedimento qualora sia palese che il suo contenuto dispositivo non può essere diverso da quello in concreto adottato (Consiglio Stato, sez. VI, 06.06.2008, n. 2733)
(TAR Campania-Napoli, Sez. IV, sentenza 05.08.2009 n. 4732 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAL'ordine di demolizione deve seguire automaticamente all'accertamento dell'illecito, senza la necessità di una preventiva notifica della diffida a demolire e senza alcun margine per valutazioni discrezionali al fine di impedire che il trascorrere del tempo determini il consolidarsi di situazioni soggettive che potrebbero impedire l'applicazione della sanzione ripristinatoria
Il procedimento sanzionatorio previsto dall'art. art. 4, l. n. 47 del 1985, rispetto a quello di cui all'art. 7, della medesima legge va rinvenuto nella localizzazione delle opere abusive su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità o in aree coperte da vincolo paesistico, come nel caso di specie; da ciò consegue la necessità di reintegrare con immediatezza il bene protetto, pregiudicato dall'abusivo intervento edilizio.
In tal caso, l'ordine di demolizione deve seguire automaticamente all'accertamento dell'illecito, senza la necessità di una preventiva notifica della diffida a demolire e senza alcun margine per valutazioni discrezionali (anche in ordine alla scelta se procedere alla demolizione o unicamente all'acquisizione al patrimonio dell'ente), al fine di impedire che il trascorrere del tempo determini il consolidarsi di situazioni soggettive che potrebbero impedire l'applicazione della sanzione ripristinatoria.
Dalla rigida vincolatezza del provvedimento derivano, ad un tempo, l’irrilevanza del mancato rispetto delle garanzie procedimentali di cui agli artt. 7 e ss. L. 241/1990, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, poi confermato dallo stesso legislatore in sede di introduzione dell’art. 21-octies L. 241/1990 (L. n. 15/2005; cfr. TAR Campania Napoli, sez. VIII, 27.02.2009, n. 1151) nonché l’adeguatezza della motivazione, laddove si è dato conto dell’insistenza dell’opera su area sottoposta a vincolo ex L. 1497/1939.
In sede di emanazione di un ordine di demolizione di opere abusive su area vincolata, non è necessario acquisire il parere della Commissione Edilizia ovvero della Sezione Urbanistica Regionale, dal momento che l'ordine di ripristino discende direttamente dall'applicazione della disciplina edilizia o ambientale vigente; inoltre, anche a voler diversamente opinare, tale parere sarebbe necessario solo quando l'ente è tenuto a procedere a valutazioni tecniche delle opere per acclararne la conformità o meno alle prescrizioni normative e non quando deve fare applicazione di valutazioni di natura giuridica (TAR Campania Napoli, sez. III, 05.06.2008, n. 5255, cfr., altresì, TAR Campania Napoli, sez. III, 06.11.2007, n. 10689)
(TAR Cmpania-Napoli, Sez. VI, sentenza 04.08.2009 n. 4696 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

luglio 2009

EDILIZIA PRIVATAL’ingiunzione a demolire un’opera abusivamente realizzata perde del tutto efficacia qualora l’interessato attivi l’accertamento di conformità.
Per giurisprudenza costante, l’ingiunzione a demolire un’opera abusivamente realizzata perde del tutto efficacia qualora l’interessato attivi l’accertamento di conformità, onerando l’amministrazione a rideterminarsi in materia sanzionatoria all’esito della pronuncia negativa sull’istanza di sanatoria (ex multis Tar Lombardia–Brescia 19.02.2007 n. 174) (TAR Campania-Salerno, Sez. II, sentenza 30.07.2009 n. 4233 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: 1. Abusi - Demolizione - Ordine - Illegittimità - Casi - Ragioni.
2. Abusi - Sanatoria - Domanda del privato - Obblighi della p.A. - Conseguenze.

1. L'ordine di demolizione adottato in data successiva alla presentazione della richiesta di accertamento di conformità o di condono, in assenza di preventiva determinazione su quest'ultima, è illegittimo in quanto l'amministrazione aveva l'obbligo di pronunciarsi su di essa prima di procedere all'irrogazione delle sanzioni definitive (TAR Campania Salerno, sez. II, 07.05.2009 n. 1827).
2. L'esercizio da parte del privato della facoltà di regolarizzare la propria posizione in relazione ad un abuso edilizio, mediante proposizione di domanda per l'accertamento di conformità o di sanatoria dello stesso, impedisce l'esercizio del potere repressivo dell'Amministrazione, almeno fino a quando essa non si pronunci in senso negativo sull'istanza medesima (TAR Sardegna, Sez. II, sentenza 30.07.2009 n. 1410 - link a
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EDILIZIA PRIVATA: Procedimento amministrativo - Silenzio - Sindacabilità - In presenza di istanza di condono - Sussistenza.
In presenza di un'istanza di condono edilizio l'Amministrazione è tenuta ad adottare un provvedimento espresso e il silenzio serbato è sindacabile in sede giurisdizionale quanto al mancato adempimento dell'obbligo di provvedere (Cons. Stato, sez. IV, 07.07.2008 n. 3384) (TAR Abruzzo-Pescara, sentenza 30.07.2009 n. 539 - link a
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EDILIZIA PRIVATA: Abuso edilizio - Ingiunzione di demolizione -Attivazione del procedimento di condono o accertamento di conformità - Riesame dell'abusività dell'opera - Domanda di condono proposta nei termini di legge ma oltre il termine per l'adempimento dell'ordinanza di demolizione - Superamento dell'originario provvedimento sanzionatorio - Sussiste.
L'ingiunzione di demolizione di un'opera abusivamente realizzata perde di efficacia qualora l'interessato abbia attivato il procedimento di condono o di accertamento di conformità, previsti dalla legge. Ciò in quanto il riesame dell'abusività dell'opera, al fine di verificarne l'eventuale sanabilità, comporta la necessaria formazione di un nuovo provvedimento che vale, comunque, a superare il provvedimento sanzionatorio originariamente adottato dall'Amministrazione.
Tale effetto si produce anche nel caso in cui la domanda di condono edilizio sia stata proposta oltre il termine previsto dall'ordinanza di demolizione per adempiere, purché nei termini di legge. Nell'ipotesi di rigetto di detta istanza, infatti, l'Amministrazione deve emanare un nuovo provvedimento sanzionatorio con l'assegnazione, in tal caso, di un nuovo termine per adempiere (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 29.07.2009 n. 4499 -  link a
www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Giustizia amministrativa - Ricorso proposto avverso l'ordine di demolizione - Presentazione domanda di condono edilizio nel termine di legge - Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse - Sussiste.
E' improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso proposto avverso l'ordinanza di demolizione anche quando la domanda di condono edilizio sia stata presentata oltre il termine previsto dall'ordinanza, ma nel termine previsto dalla legge sul condono (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 29.07.2009 n. 4495 -  link a
www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAE' legittima la demolizione di un'opera per il solo fatto che sia abusiva e che sull'area di edificazione insista il vincolo paesaggistico ex D.Lgs. n. 42/2004.
Il rimedio della demolizione appare imposto dall’assoluta abusività delle opere in questione (edificazione di un manufatto a forma rettangolare delle dimensioni di m 7,50 x 2,80, h. 2,80) e per l’insistenza sul territorio isolano del vincolo paesistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (cfr. art. 27, co. 2, D.P.R. 380/2001 nella parte in cui dispone: «qualora si tratti di aree assoggettate alla tutela di cui al regio decreto 30.12.1923, n. 3267, o appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16.06.1927, n. 1766, nonché delle aree di cui al decreto legislativo 29.10.1999, n. 490, il dirigente provvede alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione alle amministrazioni competenti le quali possono eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa»).
La vincolatezza del provvedimento di demolizione peraltro, come affermato dal costante orientamento giurisprudenziale, rende superflua e non dovuta una puntuale motivazione essendo sufficiente l’aver evidenziato la violazione del regime vincolistico (cfr., ex multis, TAR Campania Napoli, sez. VI, 04.08.2008, n. 9718) (TAR Campania-Napoli, Sez. VI, sentenza 29.07.2009 n. 4477 -  link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAIl provvedimento che dispone l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale dei beni abusivamente realizzati costituisce un atto dovuto, la cui adozione è stata imposta una volta accertata la non avvenuta ottemperanza al presupposto provvedimento demolitorio.
E’ indubbio che il provvedimento in discussione (ndr: che dispone l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale dei beni abusivamente realizzati) costituisca un atto dovuto, la cui adozione è stata imposta una volta accertata la non avvenuta ottemperanza al presupposto provvedimento demolitorio.
Parte ricorrente lamenta il fatto che l’acquisizione ha riguardato anche il terreno sottostante ed immediatamente adiacente, ma è la legge stessa (art. 132 della legge regionale n. 1/2005) a prevedere che l’effetto ablatorio comprenda oltreché le strutture emergenti anche l’area di sedime su cui insistono le opere stesse nella misura prevista dalla normativa dettata in tema di abusi edilizi e comunque va osservato come la previsione dell’acquisizione delle relative superfici era già contenuta nel pregresso provvedimento n. 15/2006 senza che gli interessati abbiano in sede di impugnativa di quell’atto mosso alcun rilievo.
Quanto al vizio procedurale dedotto, lo stesso non sussiste in quanto il TAR aveva circoscritto nel tempo gli effetti sospensivi dell’ordinanza di demolizione (nei limiti del periodo estivo), sicché una volta trascorso il periodo in questione, s’imponeva a carico dei destinatari della misura ripristinatoria procedere a dare esecuzione all’ordine impartito (TAR Toscana, Sez. III, sentenza 29.07.2009 n. 1319 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA1. Procedimento giurisdizionale - Sospensione del giudizio - Per presentazione istanza di condono - Decorrenza termine di perenzione.
2. Impugnazione titoli edilizi - Termine - Decorrenza.

1. Nell'ipotesi di sospensione del giudizio (per il caso di presentazione di istanza di domanda di condono) il termine da cui prendere le mosse per calcolare l'eventuale perenzione del ricorso, non può decorrere dalla data di sospensione dello stesso o dal momento in cui viene presentata la domanda di sanatoria, ma deve essere computato dal momento in cui si conclude il procedimento di sanatoria attraverso il procedimento comunale che accoglie o respinge la domanda.
Se così non fosse sarebbe contraddittorio sospendere il processo fino alla scadenza del termine per presentare l'istanza di condono e poi, senza attendere l'emanazione del provvedimento finale, proseguire la trattazione della controversia.
2. Il termine per l'impugnazione di titoli abilitativi edilizi inizia a decorrere quando la costruzione realizzata rivela in modo certo ed univoco le essenziali caratteristiche dell'opera e l'eventuale non conformità di essa al titolo o alla disciplina urbanistica, con la conseguenza che, in mancanza di altri ed inequivoci elementi probatori, il termine per l'impugnazione decorre non con il mero inizio dei lavori, ma con il loro completamento (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. IV, sentenza 27.07.2009 n. 4465 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Nel caso in cui, a seguito della notificazione di ordinanza comunale di demolizione delle opere abusive, l'interessato abbia provveduto alla presentazione dell'istanza di rilascio della concessione edilizia in sanatoria per le medesime opere, successivamente alla presentazione del ricorso giurisdizionale amministrativo avverso la detta ordinanza, il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla trattazione nel merito dello stesso.
Nel caso in cui, a seguito della notificazione di ordinanza comunale di demolizione delle opere abusive, l'interessato abbia provveduto alla presentazione dell'istanza di rilascio della concessione edilizia in sanatoria per le medesime opere, successivamente alla presentazione del ricorso giurisdizionale amministrativo avverso la detta ordinanza, il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla trattazione nel merito dello stesso, atteso che l'interesse del ricorrente si viene a concentrare nel nuovo procedimento amministrativo di sanatoria e che, anche in caso di eventuale rigetto della predetta istanza, il Comune dovrà, comunque, provvedere alla notificazione di una nuova ordinanza di demolizione, sulla quale verrà, pertanto, a incentrarsi l'interesse del ricorrente (cfr. nei termini da ultimo TAR Lazio Roma, sez. II, 05.09.2008, n. 8089)
(TAR Lazio-Roma, Sez. II-ter, sentenza 24.07.2009 n. 7509 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Giustizia amministrativa - Ricorso proposto avverso l'ordine di demolizione - Presentazione domanda di sanatoria - Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse - Sussiste.
E' improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse l'impugnazione dell'ordine di demolizione seguita dalla presentazione della domanda di sanatoria. Il riesame dell'abusività da parte dell'Amministrazione, a fronte della domanda di sanatoria, determina la necessaria formazione di un nuovo provvedimento di accoglimento o di rigetto (espresso o tacito) che vale a rendere inefficace il provvedimento oggetto dell'originario ricorso e comporta il venir meno dell'interesse del ricorrente, che si sposta dall'annullamento del provvedimento sanzionatorio già adottato all'annullamento dell'eventuale provvedimento di rigetto della domanda di sanatoria e degli altri provvedimenti (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 23.07.2009 n. 4456 -  link a
www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: 1. Abusi - Demolizione - Commissione edilizia integrata - Parere - Necessarietà - Non sussiste - Ragioni - Conseguenze.
2. Abusi - Demolizione - Provvedimento di demolizione - Natura - Effetti.
3. Attività edilizia - Vincolo di inedificabilità - Interpretazione ex art. 27, D.P.R. n. 380/2001.

1. In sede di emanazione di ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive su area vincolata non è necessario acquisire il parere della Commissione Edilizia Integrata, dal momento che l'ordine di ripristino discende direttamente dall'applicazione della disciplina edilizia vigente (art. 27, T.U. edilizia) e non costituisce affatto irrogazione di sanzioni discendenti dalla violazione di disposizioni a tutela del paesaggio (ex D.Lgs. n. 490/1999, ora trasfuso nel D.Lgs. n. 42/2004), con il corollario che il potere di disporre la demolizione di opere abusive rientra nei poteri sanzionatori in materia edilizia di competenza del comune, in proprio e non già quale autorità delegata (TAR Campania Napoli, sez. VI, 27.03.2007 n. 2885).
2. La natura interamente vincolata del provvedimento di demolizione di opere eseguite in difetto di titolo abilitativo esclude la necessaria ponderazione di interessi diversi da quelli pubblici tutelati e non richiede motivazione ulteriore rispetto alla dichiarata abusività (Cfr., da ultimo TAR Lombardia Milano, sez. II, 19.02.2009 n. 1318).
3. La nozione di "vincolo di inedificabilità", di cui all'art. 27, D.P.R. n. 380/2001, va intesa come comprensiva non solo dell'inedificabilità assoluta, ma anche di quella relativa (Cfr. ex multis TAR Campania Napoli, sez. VII, 21.04.2009 n. 2084) (TAR Campania-Napoli, Sez. VI, sentenza 23.07.2009 n. 4323 - link a
http://mondolegale.it).

EDILIZIA PRIVATA: In presenza di un'incertezza circa l'autore dell'abuso edilizio, l'ordine di demolizione è legittimamente impartito anche al proprietario, ferma restando la non acquisibilità dell'area di sedime delle opere abusive, in danno del proprietario estraneo all'abuso.
Ai sensi dell’articolo 7, della legge 47/1985, l'ordinanza di demolizione di una costruzione abusiva può legittimamente essere emanata nei confronti del proprietario, anche se non responsabile dell'abuso, considerato che l'abuso edilizio costituisce illecito permanente e che l'ordinanza stessa ha carattere ripristinatorio e non prevede l'accertamento del dolo o della colpa del soggetto cui si imputa la trasgressione (cfr., da ultimo, TAR Sardegna, II, 10.04.2009, n. 450; TAR Lazio, Roma, II, 03.02.2009, n. 1061); questo stesso Tribunale ha di recente precisato che, in presenza di un'incertezza circa l'autore dell'abuso edilizio, l'ordine di demolizione è legittimamente impartito anche al proprietario, ferma restando la non acquisibilità dell'area di sedime delle opere abusive, in danno del proprietario estraneo all'abuso (cfr. sent. 25.11.2008, n. 787) (TAR Umbria, sentenza 23.07.2009 n. 441 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA1. Concessione edilizia in sanatoria - Inesatta rappresentazione della realtà - Domanda dolosamente infedele ex Art. 40, l. 47/1985 - Configurabilità - Sussiste.
2. Concessione edilizia in sanatoria - Silenzio assenso -Configurabilità - Solo in caso di sussistenza di tutti i presupposti previsti dalla norma - Esclusione in caso di domanda dolosamente infedele.
3. Concessione edilizia in sanatoria - Zona sottoposta a vincolo - Silenzio assenso - Termine - Decorre dall'emissione del parere favorevole.

1. L'inesatta rappresentazione della realtà contenuta nella richiesta di concessione in sanatoria su un presupposto essenziale per l'accoglibilità della stessa costituisce un'ipotesi di domanda dolosamente infedele ai sensi dell'art. 40, L. 15.02.1985, n. 47.
2. La mancata definizione del condono da parte del Comune entro il termine perentorio legalmente fissato e decorrente dalla presentazione della domanda di sanatoria, non determina ope legis la regolarizzazione dell'abuso, in applicazione dell'istituto del silenzio assenso, nel caso in cui manchino i presupposti di fatto e di diritto previsti dalla norma, ovvero quando la domanda si presenti dolosamente infedele.
In altri termini il principio del silenzio-assenso in materia di condono edilizio postula che per il suo formarsi sussistano i presupposti di accoglibilità della domanda e cioè che il manufatto sia stato realizzato al momento della domanda stessa, che la stessa non sia dolosamente infedele e che non sussistano sull'area in cui è sorto il manufatto abusivo vincoli di in edificabilità, sicché l'infedele rappresentazione, nella domanda di condono edilizio, delle opere abusive effettivamente realizzate, non fa decorrere il termine di ventiquatto mesi per la formazione del silenzio-assenso.
3. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 35 e dell'art. 32, comma 1, della legge n.47 del 1985 si evince che, in caso di istanza di condono edilizio per opere abusive costruite su aree sottoposte a vincolo, il silenzio assenso si forma per decorso del termine di ventiquattro mesi dall'emissione del parere favorevole dell'autorità preposta alla tutela del vincolo e non dalla data di presentazione della domanda (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. IV, sentenza 22.07.2009 n. 4409 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: 1. Abusi - Sanatoria - Presupposti necessari - Valutazione dell'impatto ambientale - Profili - Conseguenze.
2. Abusi - In zona sottoposta a vincolo - Chiosco in legno rimodulato in cemento armato - Diniego condono - Legittimità.

1. La precarietà di un manufatto, ai fini della sua definizione come agevolmente rimovibile, dipende non già dal suo sistema d'ancoraggio, ma della sua idoneità a determinare una stabile e continuativa trasformazione del territorio; il detto carattere va dunque escluso quando trattasi di strutture destinate a dare un'utilità prolungata nel tempo (Cons. Stato, sez. V, 30.10.2000 n. 5828). Ciò in quanto quel che rileva è l'impatto dello stesso sul territorio (Cons. Stato, sez. V, 12.11.1996 n. 1317).
Pertanto è legittimo il parere di non compatibilità motivato col rilievo che il manufatto abusivamente realizzato, consiste in una struttura fissa in pannelli di cemento armato anziché in legno smontabile, conferendo tali caratteristiche costruttive quelle connotazioni che si erano volute evitare fin dal momento del rilascio del titolo autorizzatorio.
2. E' legittimo il diniego di sanatoria della ricostruzione di un chiosco, in precedenza autorizzato in legno, rimodulato con pannelli in cemento armato, laddove insista in zona vincolata paesaggistica, se con la ristrutturazione assume proprio quelle connotazioni che si erano volute evitare fin dal momento del rilascio del titolo autorizzatorio che consentiva solo la costruzione di un chiosco-bar in legno smontabile (TAR Sardegna, Sez. II, sentenza 22.07.2009 n. 1373 - link a
http://mondolegale.it).

EDILIZIA PRIVATA: Sanatoria e pendenza ricorso al TAR.
Nell’ipotesi di ricorso al TAR avverso il diniego dl concessione edilizia in sanatoria ex art. 36 del T.U. n. 380/2001 il procedimento penale non deve essere sospeso, poiché l’art. 45, 1° comma, del TU. dispone che "qualora venga richiesta concessione in sanatoria ai sensi dell’art. 36 l’azione penale relativa alle violazioni edilizie rimane sospesa finché non siano stati esauriti i procedimenti amministrativi di sanatoria" (Corte di Cassazione, Sez. III sentenza 13.07.2009 n. 28533 - link a www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA: Condonabilità opere abusivamente costruite su terreno illecitamente lottizzato.
I manufatti abusivamente eseguiti, in attuazione del fine lottizzatorio e nell’ambito della lottizzazione, possono essere sanati soltanto previa valutazione globale dell’attività lottizzatoria secondo il meccanismo previsto dagli artt. 29 e 35, comma 13, della legge n. 47/1985 (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 13.07.2009 n. 28532 - link a www.
lexambiente.it).

ATTI AMMINISTRATIVI: Convalida - Rinnovazione dell’atto viziato - Differenza - Valutazione discrezionale.
L'istituto della convalida si distingue dalla rinnovazione dell'atto viziato e altresì della successiva integrazione di un atto, originariamente incompleto, con la disposizione o clausola mancante; infatti, nel primo caso (convalida), tutti gli effetti giuridici si imputano all'atto convalidato, rispetto al quale quello convalidante si pone soltanto come causa ostativa dell'eventuale annullamento per illegittimità (retroattività della convalida), negli altri casi, gli effetti giuridici s'imputano invece interamente all'atto sostitutivo, oppure, quando si tratti d'integrazione, s'imputano all'insieme dei due atti, quello integrato e quello integrante (C. Stato, sez. IV, 13-04-1987, n. 223), il provvedimento di convalida non ha carattere assolutamente doveroso e vincolato, ma esprime, anche, una valutazione discrezionale legata all’interesse pubblico dell’amministrazione alla conservazione dell’atto invalido, correlata alla protezione dell’affidamento del privato.
Convocazione irrituale di un organo collegiale (Consiglio Comunale) - Convalida - Applicabilità.
L'istituto dalla convalida è applicabile in riferimento anche all’irrituale convocazione della seduta di un organo collegiale (nella specie, Consiglio Comunale): non può infatti disconoscersi alla Pubblica Amministrazione la facoltà di convalidare i propri atti affetti da vizi di legittimità, con una manifestazione di volontà, intesa ad eliminare il vizio da cui l'atto stesso è inficiato, e cioè con l'emanazione di un provvedimento, nuovo ed autonomo rispetto al precedente da convalidare, di carattere costitutivo, il quale, tuttavia, si ricollega all'atto convalidato, al fine di mantenere fermi gli effetti fin dal momento in cui esso venne emanato (efficacia ex tunc della convalida), per cui gli effetti giuridici si imputano all'atto convalidato, rispetto al quale quello convalidante si pone soltanto come causa ostativa all'eventuale annullamento per illegittimità (C.D.S. IV Sez. 20.05.1996 n. 625, Ap. 09.03.1984 n. 5) (TAR Campania-Salerno, Sez. II, sentenza 13.07.2009 n. 3998 - link a www.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATA: L’ordine di demolizione di opere abusive non deve essere normalmente preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’articolo 7 della legge n. 241 del 1990, in considerazione della natura vincolata del potere di repressione degli abusi edilizi.
Per giurisprudenza costante (TAR Campania Napoli, sez. IV, n. 9710 del 01.08.2008), l’ordine di demolizione di opere abusive (perché realizzate in assenza del necessario titolo abilitativo) non deve essere normalmente preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’articolo 7 della legge n. 241 del 1990, in considerazione della natura vincolata del potere di repressione degli abusi edilizi (TAR Campania-Napli, Sez. II, sentenza 13.07.2009 n. 3870 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Aggravamento del carico urbanistico.
Il cosiddetto carico urbanistico da prendere in considerazione ai fini della consumazione dell’illecito va riferito all’entità abusiva unitariamente considerata e non ai singoli interventi individualmente valutati.
E' legittimo il sequestro preventivo di un immobile nel quale risultano realizzate opere interne che ne abbiano comportato il mutamento della destinazione d’uso, realizzandosi in questo caso un ‘ipotesi di aggravamento del cosiddetto carico urbanistico (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 10.07.2009 n. 28479 - link a www.
lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATA: L'ordinanza di sospensione dei lavori abusivi diviene inefficace dopo la scadenza del termine di 45 gg..
L’atto di sospensione dei lavori previsto dall’art. 4 l. n. 47/1985 (oggi dall’art. 27, comma 3, TU edilizia) è un provvedimento cautelare, prodromico e strumentale all’applicazione di misure sanzionatorie dirette al ripristino dell’equilibrio urbanistico violato, come tale del tutto inefficace dopo la scadenza del termine di 45 giorni (ex multis TAR Calabria-Catanzaro, sez. II, 20.01.2009, n. 51) (TAR Puglia-Bari, Sez. II, sentenza 10.07.2009 n. 1807 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Responsabilità del committente.
La circostanza che il proprietario dell'area ove è realizzato un abuso risieda all’estero non è ostativa della commissione del reato di cui egli risponde quale committente e non quale materiale esecutore e la sua veste di proprietario del fondo rustico, risultante dalla visura catastale, pur non avendo valore di piena prova a fini fiscali, è elemento gravemente indiziante a fini penali ove si consideri che, per accessione, il soggetto che si assume estraneo, diventa comunque proprietario anche del manufatto abusivamente realizzato (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 08.07.2009 n. 27962 - link a www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATA: Abusi - Misure repressive - Soggetti passivi - Proprietario o titolare di diritto reale - Responsabile - Eccezione.
E' illegittima l'ordinanza di demolizione emanata nei confronti del proprietario del bene che, estraneo alla realizzazione dell'abuso edilizio compiuto da un terzo, non abbia la possibilità di ottemperare direttamente all'ordine di demolizione stesso, per essere il bene nella disponibilità esclusiva del terzo autore dell'abuso (cfr. Corte Costituzionale sentenza n. 345/91) (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 08.07.2009 n. 4344
).

EDILIZIA PRIVATALa realizzazione di un edificio traslato in maniera rilevante, rispetto al progetto approvato, integra un'ipotesi di variazione essenziale e l'ordinanza di ingiunzione a demolire non abbisogna di specifica motivazione sul pubblico interesse, atteso che tale disposizione la configura come attività amministrativa vincolata che va doverosamente esercitata nei casi di accertata mancanza del titolo concessorio, ovvero di totale difformità o variazione essenziale.
La realizzazione di un edificio traslato, in maniera rilevante rispetto al progetto approvato, integra, ai sensi dell'art. 8, lett. c), l. 28.02.1985 n. 47, un'ipotesi di variazione essenziale e l'ordinanza di ingiunzione a demolire ex art. 7 l. 28.02.1985 n. 47 non abbisogna di specifica motivazione sul pubblico interesse, atteso che tale disposizione la configura come attività amministrativa vincolata che va doverosamente esercitata nei casi di accertata mancanza del titolo concessorio, ovvero di totale difformità o variazione essenziale (cfr. TAR Lombardia Brescia, 17.09.1991 n. 616)
(TAR Lombardia-Brescia, sentenza 08.07.2009 n. 1450 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAIl mero decorso del tempo non è sufficiente a far insorgere un affidamento sulla legittimità dell'opera o comunque sul consolidamento dell'interesse del privato alla sua conservazione, né, per conseguenza, a imporre la necessità di una specifica motivazione in ordine all'esistenza di un interesse pubblico prevalente.
In generale, va evidenziato che:
- l'ingiunzione di demolizione è atto vincolato, per il quale il legislatore ha tracciato in modo analitico il "modus agendi" del pubblico potere, spogliando l'amministrazione di ogni autonomia nella valutazione del pubblico interesse, il cui perseguimento è "in re ipsa" e coincide con il perseguimento della finalità, fatta propria dal legislatore, di ripristinare la disciplina pubblicistica violata.
- la valutazione di prevalenza dell'interesse al rispetto del territorio, nonché delle regole che presiedono alla sua tutela, è stata compiuta dalla l. 47/1985 (e poi dal d.P.R. 380/2001) con la previsione di sanzioni vincolate quanto a emanazione e contenuto, espressione di un potere autoritativo, non sottoposto a termini di prescrizione o decadenza, che intende colpire il fenomeno della compromissione del territorio e dei valori ambientali coinvolti.
- un potere così connotato induce a ritenere che debba prevalere l'aspettativa della collettività a vedere rispettate le norme in materia edilizia e urbanistica, piuttosto che quella del contravventore a vedere conservata l'opera abusiva, ancorché realizzata molti anni prima.
In definitiva, il mero decorso del tempo non è sufficiente a far insorgere un affidamento sulla legittimità dell'opera o comunque sul consolidamento dell'interesse del privato alla sua conservazione, né, per conseguenza, a imporre la necessità di una specifica motivazione in ordine all'esistenza di un interesse pubblico prevalente (cfr. TAR Lombardia Milano, sez. II, 08.11.2007, n. 6200)
(TAR Lombardia-Brescia, sentenza 08.07.2009 n. 1450 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Concessione di costruzione - Sanatoria - Diniego - Successivo alla formazione del silenzio assenso - Inutiliter datum.
Il diniego di sanatoria intervenuto dopo la formazione del silenzio-assenso su una domanda di condono per mutamento di destinazione d'uso deve ritenersi inutiliter datum (cfr. TAR Milano, sent. n. 342/2008) (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 06.07.2009 n. 4299
).

EDILIZIA PRIVATA: Posizionamento fabbricato.
Il posizionamento del fabbricato ha notevole rilevanza poiché dalla sua collocazione in sito diverso possono tra l’altro derivare conseguenze in tema di distanze, di rispetto dei vincoli, di turbamento degli interessi dei vicini (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 01.07.2009 n. 26925 - link a www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATA Persona offesa dal reato (persona fisica).
Nel caso di abusi edilizi anche la singola persona fisica può, ricorrendone le condizioni, essere qualificata come persona offesa dal reato e titolare del diritto di costituirsi parte civile per ottenere il risarcimento del danno o la rimessione in pristino sicché anche ad essa, quando ne abbia fatto richiesta nella denunzia, deve essere inviato l’avviso della richiesta di archiviazione (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 01.07.2009 n. 26918 - link a www.lexambiente.it).

giugno 2009

URBANISTICA: Lottizzazione abusiva.
Anche una lottizzazione approvata può, attraverso modifiche non previste, alterare e modificare le previsioni urbanistiche. In definitiva, a prescindere dall’esistenza o meno dell’autorizzazione, si tratta di accertare se l’intervento, completamente o parzialmente abusivo, possa qualificarsi come un semplice abuso edilizio o piuttosto una lottizzazione abusiva (Corte di Cassazione. Sez. III penale, sentenza 26.06.2009 n. 26586 - link a www.lexambiente.it).

URBANISTICA: Reati urbanistici - Lottizzazione edilizia approvata e lottizzazione abusiva - Criterio distintivo tra il semplice abuso edilizio e la lottizzazione abusiva - Art.30 c. 1, DPR 380/2001, T.U.E..
In tema di reati urbanistici, anche una lottizzazione approvata può, attraverso modifiche non previste, alterare e modificare le previsioni urbanistiche. Pertanto, a prescindere dall’esistenza o meno dell’autorizzazione, si tratta di accertare se l’intervento, completamente o parzialmente abusivo, possa qualificarsi come un semplice abuso edilizio o piuttosto una lottizzazione abusiva.
Lottizzazione edilizia - Nozione - Lottizzazione abusiva - Criteri d’individuazione - Art.30, DPR 380/2001, T.U.E..
A norma dell'art.30 DPR 380/2001, va qualificata come lottizzazione quell’insieme di opere o di atti giuridici che comportano una trasformazione urbanistica od edilizia di terreni a scopo edificatorio intesa quale conferimento all'area di un diverso assetto territoriale, attraverso impianti di interesse privato e di interesse collettivo, tali da creare una nuova maglia di tessuto urbano (Cass. sez. 3 del 03.03.2005 n. 17663).
Sicché, costituisce lottizzazione edilizia qualsiasi utilizzazione del suolo che, indipendentemente dall'entità del frazionamento fondiario e dal numero dei proprietari, preveda la realizzazione contemporanea o successiva di una pluralità di edifici a scopo residenziale, turistico o industriale, che postulino l’attuazione di opere di urbanizzazione primaria o secondaria occorrenti per le necessità dell'insediamento.
Il reato di lottizzazione può configurarsi: "- in presenza di un intervento sul territorio tale da comportare una nuova definizione dell'assetto preesistente in zona non urbanizzata o non sufficientemente urbanizzata , per cui esiste la necessità di attuare le previsioni dello strumento urbanistico generale attraverso la redazione di un piano esecutivo e la stipula di una convenzione lottizzatoria adeguata alle caratteristiche dell'intervento di nuova realizzazione; - ma anche allorquando detto intervento non potrebbe in nessun caso essere realizzato poiché, per le sue connotazioni oggettive, si pone in contrasto con previsioni di zonizzazione e/o di localizzazione dello strumento generale di pianificazione che non possono essere modificate da piani urbanistici attuativi" (cfr. Cass. sez. 3 n. 37472 del 26.06.2008 - ric. Belloi ed altri; conf. Cass. sez. 3 n. 12426 del 07.02.2008 - Bardini).
Reato di lottizzazione abusiva - Integrazione - Art.30 c. 1, DPR 380/2001.
Il reato di lottizzazione abusiva può essere integrato anche quando vengano realizzate opere per le quali sia stato rilasciato un provvedimento di autorizzazione, ove dette opere comportino una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio in violazione delle prescrizioni espresse dagli strumenti urbanistici e dalla legge, restando a tal proposito indifferente se la violazione dipenda dalla carenza del necessario piano di lottizzazione o se piuttosto l'intervento risulti precluso in radice per le sue connotazioni obiettive, tali da porlo in contrasto con lo strumento generale di pianificazione (Cass. sez. 6, 08.02.2005 n. 4424) (Corte di cassazione, Sez. III penale, sentenza 26.06.2009 n. 26586 - link a www.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATAIl provvedimento che ordina la demolizione di manufatti abusivi è atto dovuto in presenza di opere realizzate senza alcun titolo abilitativo e quindi abusivamente e, dunque, non abbisogna di congrua motivazione in ordine all'attualità dell'interesse pubblico alla rimozione dell’abuso, la quale è in re ipsa, consistendo nel ripristino dell’assetto urbanistico violato.
Il provvedimento che ordina la demolizione di manufatti abusivi è atto dovuto in presenza di opere realizzate senza alcun titolo abilitativo e quindi abusivamente (fra le tante, C.d.S., VI, 28.06.2004, n. 4743) e, dunque, non abbisogna di congrua motivazione in ordine all'attualità dell'interesse pubblico alla rimozione dell’abuso, la quale è in re ipsa, consistendo nel ripristino dell’assetto urbanistico violato (TAR Campania, sez. IV, 04.07.2001, n. 3071; 13.06.2002, n. 3485; 04.02.2003, n. 617; 20.10.2003, n. 12962) (TAR Campania-Napoli, Sez. IV, sentenza 26.06.2009 n. 3526 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAIn caso di abuso edilizio da sanare (e non da demolire) la comunicazione al soggetto interessato della valutazione dell’Agenzia del Territorio si atteggia ad atto endoprocedimentale od istruttorio sprovvisto di autonoma lesività rispetto all’atto terminale, recante la determinazione della sanzione.
Il Collegio osserva che l’art. 38 del D.P.R. n. 380/2001 (T.U. dell’edilizia) stabilisce che: “in caso di annullamento del permesso, qualora non sia possibile, in base a motivata valutazione, la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall’agenzia del territorio […..] La valutazione dell’agenzia del territorio è notificata all‘interessato dal dirigente o dal responsabile dell’ufficio e diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa”.
Il procedimento, come si vede, è peculiarmente caratterizzato da due momenti: la notifica al soggetto interessato della valutazione dell’Agenzia del Territorio e l’applicazione della sanzione pecuniaria, che costituisce il provvedimento conclusivo del procedimento stesso.
La comunicazione al soggetto interessato della valutazione dell’Agenzia del Territorio si atteggia, pertanto, ad atto endoprocedimentale od istruttorio (così definito dal Cons. St., IV, n. 6849/2007), sprovvisto di autonoma lesività rispetto all’atto terminale, recante la determinazione della sanzione.
Quest’ultimo, ossia l’atto conclusivo, destinato ad applicare la valutazione in parola, assume la veste di atto direttamente ed immediatamente lesivo, che va impugnato, facendo valere –se del caso– dei vizi afferenti la valutazione stessa.
Questa conclusione è in linea con la giurisprudenza che, in relazione alla analoga formula usata dall’art. 15 della legge n. 10 del 1977 (circa la valutazione effettuata dall’U.T.E.) ha ritenuto che questa valutazione “non è suscettibile di autonoma impugnazione, ma deve essere sottoposta al sindacato del giudice amministrativo insieme al provvedimento con cui la sanzione viene irrogata” (Cfr. TAR Campania, III, n. 10539/2005).
In questo contesto argomentativo va detto che non assume rilevanza il cenno, contenuto nell’art. 38 del D.P.R. n. 380/2001, al fatto che: ”La valutazione dell’agenzia del territorio è notificata all‘interessato dal dirigente o dal responsabile dell’ufficio e diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa”.
Posto che la valutazione de qua costituisce pacificamente un atto endoprocedimentale sprovvisto di autonoma lesività, e, quindi, non è impugnabile se non con il provvedimento finale recante la irrogazione della sanzione pecuniaria, il cenno va letto nel senso che la valutazione diventa definitiva dopo la decorrenza del termine di impugnazione, per l’appunto, del provvedimento finale (TAR Friuli Venezia Giulia, sentenza 26.06.2009 n. 529 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: 1.- Abusi - Demolizione - Ordinanza - Antecedente all'istanza di sanatoria - Illegittimità derivata - Non sussiste.
2.- Abusi - Istanza di sanatoria - Successiva all'ordinanza di demolizione e all'azione giudiziale - Rilevanza sul piano processuale - Sussiste.
1.- La presentazione della domanda di rilascio di titolo edilizio in sanatoria successivamente all'emanazione del provvedimento sanzionatorio non incide sulla legittimità di esso (come accadrebbe, invece, nel caso in cui detta domanda si fosse avuta prima del suo intervento); considerato che l'illegittimità è situazione patologica originaria dell'atto, relativa al suo momento genetico, mentre la proposizione dell'istanza di cui all'art. 36, D.P.R. n. 380/2001 (secondo il modulo già in precedenza previsto dall'art. 13, L. n. 47/1985) è vicenda successiva.
2.- La proposizione della domanda ex art. 36, D.P.R. n. 380/2001, successivamente all'adozione dell'atto demolitorio ed alla proposizione dell'impugnativa giudiziale, rileva sul piano processuale rendendo improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso giurisdizionale, salvo che non risulti già esternata dall'Amministrazione, o comunque non risulti con certezza dagli atti di causa, la non sanabilità delle opere: in queste ipotesi, la presentazione dell'istanza avrebbe la mera funzione di procrastinare inutilmente l'irrogazione della sanzione per un non sanabile abuso edilizio; e quindi l'Amministrazione ben potrebbe, in assenza di documentate sopravvenute circostanze, limitarsi all'adozione di un atto meramente confermativo della sanzione già irrogata, stante la già accertata non sanabilità dei manufatti (TAR Campania-Napoli, Sez. VII, sentenza 22.06.2009 n. 3405 - link a
http://mondolegale.it).

EDILIZIA PRIVATA 1. Abusi - Demolizione - Accertamento dolo o colpa - Necessità - Non sussiste.
2. Abusi - Demolizione - Cause di giustificazione - Irrilevanza.

1. Poiché la demolizione di una costruzione abusiva ha carattere ripristinatorio e, dunque, non prevede l'accertamento del dolo o della colpa del soggetto cui si imputa la trasgressione, le esigenze familiari non costituiscono causa legittima di inibizione dell'esercizio dei poteri di vigilanza edilizia (cfr. TAR Roma, sent. 11679/2007).
2. In materia di costruzioni abusive sono irrilevanti le cause di giustificazione, quali lo stato di necessità, che non possono incidere sulla sanzione ripristinatoria, la quale, avendo carattere reale, presuppone il solo accertamento della violazione edilizia e quindi può essere irrogata anche nei confronti dei proprietari successivi (cfr. TAR Umbria, sent. n. 477/2007; TAR Piemonte, sent. n. 3836/2006) (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 19.06.2009 n. 4070
).

EDILIZIA PRIVATA: 1. Insegne e pubblicità - Disciplina normativa - Oggetto - Insegne pubblicitarie e di esercizio.
2. Insegne e pubblicità - Disciplina normativa - Disposizioni dell'attività edilizia - Non applicabilità - Eccezioni.
3. Insegne e pubblicità - Disciplina normativa - Disciplina in materia di sanatoria di abusi edilizi - Inapplicabilità.
4. Giurisdizione e competenza - Tutela dei beni ambientali - Violazione delle disposizioni regolatrici di affissioni di cartelli o altri mezzi pubblicitari - Competenza legislativa esclusiva dello Stato - Sussiste.
5. Insegne e pubblicità - Autorizzazione all'apposizione di insegne - Natura - Atto vincolato - Competenza del sindaco - Non sussiste.
6. Abusi - Presentazione di domanda in sanatoria - Conseguenze - Legittimità del provvedimento impugnato - Permane - Limiti.

1. L'apposizione di insegne trova la propria disciplina nell'art. 23, d.lgs. n. 285/1992, negli artt. 51 e ss. d.P.R. n. 495/1992 (che la subordinano al rilascio di un'autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada) e con riferimento alla collocazione su edifici o in luoghi soggetti a tutela, negli artt. 157 e 165 d.lgs. n. 490/1999 (ed ora negli artt. 153 e 168 d.lgs. n. 42/2004).
Tali disposizioni hanno ad oggetto cartelli ed altri mezzi pubblicitari: in considerazione della ratio della loro finalità di tutela, devono essere intese in senso ampio e sono, dunque, da ritenersi applicabili alla apposizione delle insegne, siano esse pubblicitarie o di esercizio.
2. La collocazione di insegne ha una disciplina specifica e non trova pertanto la propria regola nelle disposizioni che regolamentano l'attività edilizia, tranne nell'ipotesi in cui, per le dimensioni e per la tipologia di impatto urbanistico provocata, essa configuri un'attività di trasformazione del territorio subordinata al rilascio di permesso di costruire o denuncia di inizio attività.
3. In tema di collocazione di insegne, in ragione della disciplina specifica che regola la materia, non sono applicabili le norme -eccezionali- che disciplinano la sanatoria degli abusi edilizi.
4. Le modalità di tutela dei beni ambientali ed il conseguente regime sanzionatorio in caso di violazione delle disposizioni che regolano le affissioni di cartelli o altri mezzi pubblicitari rientrano nell'ambito della competenza legislativa esclusiva dello Stato prevista dall'art. 117, lett. s, della Costituzione.
5. I provvedimenti di autorizzazione all'apposizione di insegne non discendono dall'esercizio di poteri di indirizzo e controllo spettanti agli organi politici comunali ma sono atti per loro natura vincolati, che rientrano nell'ambito specifico della gestione amministrativa e devono, pertanto, ritenersi sottratti alla competenza del sindaco.
6. La presentazione di un'istanza di sanatoria -in mancanza di una previsione legislativa che consenta il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria e, dunque, di un obbligo per la P.A. di provvedere sulla relativa domanda- non inficia in alcun modo la legittimità del provvedimento impugnato (nel caso di specie provvedimento di rimozione dell'insegna pubblicitaria) né ha alcun effetto su di esso (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 17.06.2009 n. 4065 -  link a
www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATALa presentazione di una istanza di accertamento di conformità, o di una istanza di condono edilizio, priva di interesse processuale colui che abbia già impugnato l’ordinanza di demolizione, con la conseguenza che il ricorso viene dichiarato improcedibile: l'ordine, infatti, ha spiegato tutti i suoi effetti, il potere esercitato si è consumato in quello specifico procedimento, e, dunque, non può più fondare l’obbligo di demolire il fabbricato o le parti di opere sanzionate, né può, correlativamente, giustificare l’effetto legale dell’acquisizione delle medesime opere al patrimonio pubblico.
Parte ricorrente lamenta che erroneamente il Comune ha disposto l’acquisizione dell’immobile al patrimonio comunale, sul presupposto della mancata osservanza dell’ordine di demolizione precedentemente impartito e non opposto dagli interessati, perché questi ultimi avevano proposto, tempestivamente, un ulteriore progetto edilizio, finalizzato a rimuovere le difformità dei lavori rispetto al titolo edilizio a suo tempo rilasciato.
Si deve premettere che non osta all’esame del gravame la circostanza che l’ordine di demolizione del 24.09.1998 non sia stato impugnato.
Infatti, un ordine di demolizione di opere eseguite in difformità dal titolo edilizio o in assenza di quest'ultimo, determina, in capo al suo destinatario, la possibilità di compiere due scelte.
Il titolare dell’abuso può, infatti, impugnare l'ordine di demolizione, se non intende eseguirlo, nei prescritti termini di decadenza, oppure può darvi esecuzione.
In quest’ultimo caso, però, l’esecuzione dell’ordine di demolizione non avviene solamente con la effettuazione dei lavori di demolizione veri e propri, ma può avvenire anche mediante la presentazione al Comune di un progetto tendente a rimuovere lo stato di non corrispondenza delle opere al titolo rilasciato, ossia sostanzialmente realizzando opere necessarie a riportare il manufatto alla conformità allo strumento urbanistico, o anche operando in accertamento di conformità dei lavori realizzati sine titulo allo strumento urbanistico ed ai parametri edilizi di zona.
E’ lo strumento urbanistico, infatti, che costituisce l’unico parametro di legittimità ed assentibilità delle opere edilizie, avendo il titolo una efficacia meramente certativa e dichiarativa, non costitutiva dello ius aedificandi, che è esercitabile nei limiti e con le modalità derivanti dallo strumento urbanistico medesimo (cfr. TAR Catania, I, 31.10.2008, nr. 1898).
Per tale ragione, la giurisprudenza afferma, salvo poche eccezioni, che la presentazione di una istanza di accertamento di conformità, o di una istanza di condono edilizio, a seconda dei casi, priva di interesse processuale colui che abbia già impugnato l’ordinanza di demolizione, con la conseguenza che il ricorso viene dichiarato improcedibile (ex multis, tra le più recenti, TAR Campania, Salerno, II, 09.04.2009, n. 1408; TAR Lazio, Roma, II, 16.03.2009, nr. 2692; TAR Campania, Napoli, VII; 03.03.2009, nr. 1211; Consiglio di Stato, VI, 12.11.2008, nr. 5646; TAR Sicilia, Catania, I, 18.12.2007, nr. 1990; 15.10.2007, nr. 1669; 21.05.2007, nr. 853; 15.05.2008, nr. 905; tra le più risalenti, cfr. CGA 27.05.1997, nr. 187; TAR Lazio, Latina, 07.11.1988, nr. 738): l'ordine, infatti, ha spiegato tutti i suoi effetti, il potere esercitato si è consumato in quello specifico procedimento, e, dunque, non può più fondare l’obbligo di demolire il fabbricato o le parti di opere sanzionate, né può, correlativamente, giustificare l’effetto legale dell’acquisizione delle medesime opere al patrimonio pubblico.
Invero, l’effetto (compiuto) dell’ordine di demolizione è stato quello di evidenziare una situazione di carenza delle opere rispetto al titolo abilitante (seppure a efficacia certativa), e, con la presentazione del nuovo progetto teso a rimuovere le ragioni dell’illegittimità delle opere sanzionate (facendole assentire per conformità o per condono), ha avuto esecuzione da parte del suo destinatario.
Pertanto, in questi casi, l'esercizio del potere amministrativo prosegue, fondandosi, per effetto della presentazione della istanza o del nuovo progetto, su una diversa situazione di fatto caratterizzata da un nuovo assetto di interessi pubblici, perché, in forza della predetta istanza, l'Amministrazione dovrà adesso non più limitarsi ad accertare la differenza tra le opere realizzate ed il progetto assentito, ma, radicalmente, la corrispondenza tra le prime (eventualmente come modificate nel progetto innovativo) e lo strumento urbanistico.
Consegue a quanto sopra che l’esercizio del potere esecutivo e di controllo che spetta all’Autorità comunale dovrà essere volto a valutare la possibilità di sanare il deficit procedimentale (analogamente a quanto accade nella fattispecie normativa di cui all’art. 38 del DPR 380/2001), che sarà possibile sanare laddove quest’ultimo non incide sulla legittimità sostanziale del fabbricato; oppure, accertato che il fabbricato non solo è senza titolo, ma è anche difforme dalle prescrizioni urbanistiche, di legge o di strumento urbanistico di zona, dovrà nuovamente esercitare i propri poteri di controllo e repressione dell'illecito ordinandone la demolizione con un nuovo provvedimento, che, però, troverà causa (ossia sarà volto alla tutela degli interessi sostanziali) nella difformità dallo strumento urbanistico (ossia nella illegittimità sostanziale e non più solamente formale) dell’immobile
(TAR Calabria-Reggio-Calabria, sentenza 17.06.2009 n. 420 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Ordinanza di demolizione di fabbricati: solo per gravi abusi o per abusi non sanabili.
Ritiene il Collegio che la consistenza delle opere eseguite dai ricorrenti sia di tale entità da non potersi fare rientrare nella ipotesi di cui all’art. 8 l. n. 47/1985, unica fattispecie in relazione alla quale è prevista la sanzione massima della demolizione.
I tre abusi indicati nell’ordinanza di demolizione, non importando né aumento consistente della cubatura o della superficie né modifiche sostanziali di parametri urbanistici–edilizi, non costituiscono, infatti, variazioni essenziali. Essi al più riguardano opere soggette ad autorizzazione e la cui realizzazione, in assenza di autorizzazione, poteva essere perseguita solo con una sanzione pecuniaria (TAR Calabria-Reggio Calabria, sentenza 17.06.2009 n. 414 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

URBANISTICA: Lottizzazione abusiva mediante modifica della destinazione d’uso da alberghiera a residenziale.
Il reato di lottizzazione abusiva mediante modifica della destinazione d’uso da alberghiera a residenziale è configurabile anche nell’ipotesi in cui lo strumento urbanistico generale consenta l’utilizzo della zona ai fini residenziali. E ciò può avvenire in due casi:
a) quando il complesso alberghiero sia stato edificato alla stregua di previsioni derogatorie non estensibili ad immobili residenziali;
b) quando la destinazione d’uso residenziale comporti un incremento degli standard richiesti per l’edificazione alberghiera e tali standard aggiuntivi non risultino reperibili ovvero reperiti in concreto (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 15.06.2009 n. 24666 - link a www.lexambiente.it).

URBANISTICALottizzazione abusiva, confisca dei terreni e delle opere realizzate.
La confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere realizzate, prevista dall'art. 44, comma 2, D.P.R. 380/2001, deve essere disposta anche nei confronti dei beni dei terzi acquirenti in buona fede ed estranei al reato, i quali potranno fare valere i propri diritti in sede civile, atteso che trattasi di una sanzione amministrativa a natura reale non personale applicata sul solo presupposto dell'accertamento giurisdizionale di una lottizzazione abusiva.
Tuttavia, si registra un orientamento parzialmente difforme in base al quale la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite non deve essere disposta nei confronti dei soggetti estranei alla commissione del reato e venuti in buona fede in possesso del terreno o dell'opera edilizia oggetto di abusiva lottizzazione (
Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 15.06.2009 n. 24666 - link a www.altalex.com).

EDILIZIA PRIVATA: Sequestro preventivo e necessità di sgombero dell’immobile abusivo.
Non c’è dubbio alcuno che, nell'ipotesi di immobili già ultimati, l'esigenza cautelare che il sequestro intende perseguire è che essi non vengano abitati per evitare l’aggravio (in modo apprezzabile) del carico urbanistico. La mera apposizione dei sigilli ex art. 260 c.p.p. costituirebbe misura del tutto inidonea a salvaguardare le finalità cautelari del sequestro. Tale apposizione, invero, può tutelare le finalità del sequestro probatorio (assicurare le cose necessarie per l’accertamento dei fatti).
La nomina del custode e l’apposizione dei sigilli, senza lo sgombero dell’immobile da coloro che lo occupano, non impedirebbe di certo il determinarsi dell’aggravio del carico urbanistico (che deriva appunto dalla persistenza della occupazione). E’, assolutamente, evidente quindi che tale aggravio non potrebbe essere evitato con la nomina degli stessi occupanti o custode (a meno di non prevedere comunque lo sgombero) (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 15.06.209 n. 24662 - link a www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATA: Articolo 34 dpr 380/2001.
Il provvedimento di fiscalizzazione della costruzione illecitamente edificata, previsto dall'art. 34 del d.P.R. 06.06.2001, n. 380, riguarda gli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire per il caso in cui la demolizione non possa avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità al titolo abilitativo (in motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che, ove ricorrono le condizioni dell'art. 34, in sede esecutiva sono irrilevanti le questioni connesse al rilascio del titolo in sanatoria, essendo a monte preclusa la possibilità stessa di procedere alla demolizione) (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 15.06.2009 n. 24661 - link a www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATA: Condono in zone vincolate.
Non è poi esatto che la Corte costituzionale avrebbe chiarito, con riferimento agli abusi in aree vincolate, che la sanabilità delle opere realizzate in area vincolata è da escludere solo se si tratti di vincolo di inedificabilità assoluta (divieti di edificazione o prescrizioni di inedificabilità ex art. 33 legge 28.02.1985, n. 47) e non anche nella diversa ipotesi di vincolo di inedificabilità relativa. E difatti, la sentenza n. 54 del 2009 ha dichiarato illegittima una norma regionale che prevedeva il divieto di sanare le opere abusive edificate su aree sottoposte a vincoli di tutela solo quando questi ultimi «comportino inedificabilità assoluta», e ciò proprio perché l’art. 32, comma 27, lett. d), del dl. 269 del 2003 «attribuisce effetto impeditivo della sanatoria ad ulteriori vincoli, che la norma impugnata ... avrebbe invece l’effetto di vanificare».
E con la successiva ord. n. 150 del 2009 la Corte costituzionale ha espressamente rilevato che il principio affermato dalla Corte di cassazione (secondo cui entro le aree vincolate possono beneficiare del condono le sole opere di restauro e risanamento conservativo, nonché di manutenzione straordinaria, nei casi indicati nell’Allegato I al d.l. n. 269 del 2003, punti 4, 5 e 6) «appare del tutto conforme alla lettera della disposizione impugnata», precisando inoltre che è erronea una ricostruzione della giurisprudenza costituzionale nel senso che i vincoli preclusivi della sanatoria dovrebbero essere esclusivamente quelli che prevedano una inedificabilità assoluta, «atteso che la sentenza n. 54 del 2009 ha chiarito come tali vincoli non debbano necessariamente comportare l’inedificabilità assoluta» (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 15.06.2009 n. 24647 - link a www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATA: 1. Abusi - Sanzione pecuniaria - Natura reale - Conseguenze - Obbligo di pagamento per l'attuale proprietario - Legittimità.
2. Abusi - Procedimento per l'applicazione di sanzione pecuniaria conseguente all'accertata e inibita violazione - Riapertura termini per l'impugnazione dei relativi atti precedentemente emanati dalla P.A. - Possibilità - Non sussiste.

1. La sanzione pecuniaria comminata in relazione ad abusi edilizi non ha natura personale, ma reale ed ha funzione ripristinatoria dell'ordine urbanistico violato: ne consegue che tenuto al pagamento della stessa è l'attuale proprietario del bene, ancorché avente causa dall'originario autore dell'abuso, per cui la relativa ordinanza deve essere notificata a colui che risultava proprietario al momento dell'emanazione del provvedimento sanzionatorio (cfr. TAR Napoli, sent. n. 7393/2006).
2. In caso di emanazione di provvedimento inibitorio della d.i.a. assistito da sufficiente e congrua motivazione, la successiva apertura di un procedimento per l'applicazione di una sanzione pecuniaria conseguente all'accertata violazione non comporta la riapertura dei termini per l'impugnazione degli atti con i quali l'amministrazione abbia anticipato agli interessati le proprie decisioni in materia (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 11.06.2009 n. 3961 -  link a
www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Ordinanza ingiunzione - Sanzione ex D.P.R. 380/2001 - Opposizione - Giurisdizione G.A. - Sussistenza.
L'opposizione all'ordinanza-ingiunzione con la quale sia stata irrogata una sanzione amministrativa prevista dal D.P.R. 380/2001 per violazione edilizia rientra nella materia dell'urbanistica, non potendosi distinguere in materia edilizia tra provvedimenti autorizzativi e sanzionatori, stante la strumentalità dei secondi rispetto ai primi, ed è quindi devoluta alla giurisdizione esclusiva del G.A. ex art. 34 D. Lgs. 80/1998, come modificato dall'art. 7 L. 205/2000; né vale in contrario il fatto che si tratti di sanzione amministrativa, disciplinata dalla L. 689/1981, poiché l'art. 22-bis della L. 689/1981 -che prevede la devoluzione al tribunale ordinario del giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione in materia di urbanistica ed edilizia- fa salve, all'ultimo comma, le diverse competenze stabilite dalla legge, fra le quali certamente rientra quella di cui al menzionato art. 34 (Cassaz. Civile, Sez. Unite, sent. n. 6525/2008) (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 11.06.2009 n. 3960
).

EDILIZIA PRIVATA: 1. Volumi tecnici - L.R. n. 26/1995, art. 2, comma 1, - Limiti di altezza - Deroghe - Inammissibilità.
2. Concessione di costruzione - Variante - Variante in corso d'opera - Limiti.
3. Opere eseguite in parziale difformità dal titolo concessorio - Volume eccedente - Sanzione - Calcolo.

1. L'art. 2, comma 1, legge Regione Lombardia n. 26/1995 consente lo scomputo dei tamponamenti perimetrali e dei muri perimetrali portanti, nonché dei tamponamenti orizzontali e dei solai che comportino spessori complessivi sia per gli elementi strutturali che sovrastrutturali superiori a centimetri 30, ma ai soli fini del calcolo dei volumi e dei rapporti di copertura: la norma non consente dunque alcuna deroga al limite dell'altezza massima prevista dagli strumenti urbanistici.
2. Ex art. 15, Legge 47/1985 perché si abbia variante in corso d'opera, è necessario che l'intervento sia conforme agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti (conformità che, nel caso di specie, non sussiste, attesa la violazione del limite massimo di altezza previsto dalle n.t.a. del p.r.g.) e che non comporti modifiche della sagoma (cfr. TAR Milano, sent. n. 2043/2008).
3. In caso di interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire, qualora l'incremento dell'altezza del fabbricato comporti la realizzazione di un volume eccedente rispetto a quello assentito, l'amministrazione calcola la sanzione moltiplicando il costo di produzione determinato ai sensi della L. 392/1978 per i metri cubi realizzati in eccesso (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 11.06.2009 n. 3959 -  link a
www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Istanza di sanatoria e silenzio.
Il silenzio serbato dal Comune sulla domanda di sanatoria ex art. 13, l. 28.02.1985 n. 47, modificato dall'art. 36, d.P.R. 06.06.2001 n. 380, è qualificabile come silenzio provvedimentale, con contenuto di rigetto, e non come silenzio-inadempimento all'obbligo di provvedere, impugnabile ex art. 2, l. 21.07.2000 n. 205 (TAR Campania-Napoli, Sez. VI, sentenza 11.06.2009 n. 3236 - link a www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATA: Abusi - Sanzioni - Acquisizione al patrimonio comunale degli immobili abusivi - Giurisdizione amministrativa e giurisdizione ordinaria - Discrimen.
La conclusione del procedimento amministrativo sanzionatorio, a seguito dell'esercizio del potere ablatorio e dell'avvenuta acquisizione al patrimonio comunale degli immobili costruiti senza concessione edilizia, quale effetto automatico della inottemperanza, funge da "discrimen" tra giurisdizione amministrativa e giurisdizione ordinaria, con la conseguenza che, qualora il ricorrente, come nel caso di specie, adduca il proprio diritto di proprietà sull'area, in quanto la trascrizione sarebbe avvenuta senza i presupposti di legge, la controversia spetta alla cognizione del giudice ordinario perché essa implica la contestazione della trascrizione e quindi riguarda la tutela di posizioni di diritto soggettivo (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 10.06.2009 n. 3943
).

EDILIZIA PRIVATA: Permanenza dell'illecito edilizio.
L’illecito edilizio ha carattere permanente. Ne consegue che l’illecito permane nel caso di trasferimento dell’immobile (TAR Veneto, Sez. II, sentenza 10.06.2009 n. 1723 - link a www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATA: Condono in zona vincolata.
E' onere di chi chiede il condono in area vincolata di provare la compatibilità col vincolo e non dell’Amministrazione preposta alla tutela del vincolo di provare la non compatibilità dell’abuso. Altrimenti l’anomalia non sarebbe costruire senza autorizzazione in area vincolata ma reprimere gli abusi ivi realizzati (TAR Veneto, Sez. II, sentenza 10.06.2009 n. 1718 - link a www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATA: Condono - Compatibilità dell’abuso con il vincolo - Onere della prova - Istante - Ragioni.
E’ onere di chi chiede il condono in area vincolata di provare la compatibilità col vincolo e non dell’Amministrazione preposta alla tutela del vincolo di provare la non compatibilità dell’abuso. Altrimenti l’anomalia non sarebbe costruire senza autorizzazione in area vincolata ma reprimere gli abusi ivi realizzati (cfr., ex multis, CdS, VI, 408/2008; 6785/2002; 482/1996; TAR Toscana, III, 825/2005) (TAR Veneto, Sez. II, sentenza 10.06.2009 n. 1718 - link a www.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATA: Notifica ingiunzione alla demolizione (soggetti destinatari).
In sede di esecuzione dell’ordine di demolizione, disposto dal giudice con la sentenza di condanna, il p.m. non è tenuto a notificare al difensore l’avviso di deposito della ingiunzione de qua, atteso che tale ingiunzione è effettuata al solo imputato, affinché questi possa provvedervi spontaneamente, senza ulteriori aggravi di spesa (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 09.06.2009 n. 23839 - link a www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATA: Abusi - Sanzioni - Acquisizione gratuita - Estensione - Parametri.
Poiché la sanzione va commisurata all'abuso edilizio commesso, l'estensione dell'immobile da acquisire deve essere parametrata alla nuova costruzione, a prescindere dalla preesistente costruzione (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 09.06.2009 n. 3939 -  link a
www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: 1. Abusi - Sanzioni - In assenza di elementi indicativi del carattere sostanziale dell'abuso - Sanzione pecuniaria.
2. D.I.A. - Ordinanza di demolizione - Legittimità.

1. La sanzione pecuniaria è applicabile solo in assenza di elementi indicativi del carattere sostanziale dell'abuso, che comprovino cioè la non conformità dell'intervento alla disciplina edilizia urbanistica.
2. Legittimamente il Comune ha irrogato la sanzione demolitoria per un'opera abusiva realizzabile in base a denuncia di inizio attività, in base al combinato disposto degli articoli 31 e 37 del Testo Unico per l'edilizia (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 09.06.2009 n. 3938
).

EDILIZIA PRIVATA: L’ordinanza di sospensione lavori (abusivi) non necessita della previa comunicazione di avvio del procedimento.
P
er giurisprudenza consolidata, alla quale il Collegio aderisce, l’ordinanza di sospensione lavori non necessita della previa comunicazione di avvio del procedimento, attesa la natura cautelare e le particolari esigenze di celerità sottese all'emissione del provvedimento (cfr. TAR Calabria Catanzaro, sez. II, 07.02.2006, n. 125, ma vedi anche Tar Sicilia, Palermo Sez. III 2979/2006) (TAR Calabria-Catanzaro, Sez. II, sentenza 09.06.2009 n. 625 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Illegittimità della sanatoria condizionata.
Non sono legittimi quei provvedimenti amministrativi di sanatoria di immobile abusivo che subordinano gli effetti del beneficio alla esecuzione di specifici interventi finalizzati a ricondurre l’immobile stesso nell’alveo di conformità agli strumenti urbanistici atteso che detta subordinazione è ontologicamente contrastante con la ratio della sanatoria, collegabile alla già avvenuta esecuzione delle opere e alla loro conformità agli strumenti urbanistici (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 08.06.2009 n. 23726 - link a www.lexambiente.it).

URBANISTICA: Lottizzazione abusiva e responsabilità dei subacquirenti.
Nel reato di lottizzazione abusiva neppure l'acquisto del subacquirente può essere considerato legittimo con valutazione aprioristica limitata alla sussistenza di detta sola qualità, allorché  si consideri che l’utilizzazione delle modalità dell'acquisto successivo ben potrebbe costituire un sistema elusivo, surrettiziamente finalizzato a vanificare le disposizioni legislative in materia di lottizzazione negoziale (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 08.06.2009 n. 23722 - link a www.lexambiente.it).

URBANISTICA: Lottizzazione abusiva ed esclusione buona fede dell’acquirente.
Nel reato di lottizzazione abusiva correttamente è esclusa la buona fede dell’acquirente qualora i tre lotti interessati: siano stati acquistati in tempi diversi; la qualifica d’imprenditore agricolo sia stata assunta dopo l’acquisto del primo lotto e quindi appariva chiaramente sospetta; l’immobile, già edificato, per le sue caratteristiche strutturali appaia destinato ad abitazione piuttosto che a deposito attrezzi; nella zona siano state realizzate già strade principali e strade di accesso ai singoli lotti; nella zona non vi siano coltivazioni in atto, fatta eccezione di blande coltivazioni floreali e/o fruttifere; i manufatti già realizzati non abbiano le caratteristiche di depositi per attrezzi agricoli (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 08.06.2009 n. 23720 - link a www.lexambiente.it).

URBANISTICA: Lottizzazione abusiva e responsabilità dell’acquirente.
Nel reato di lottizzazione abusiva la consapevolezza da parte degli acquirenti dell'abusività della lottizzazione e quindi la sussistenza dell'elemento psicologico del reato può desumersi sulla base di alcuni elementi di univoca valenza probatoria quali il frazionamento dell'originario terreno in 34 lotti successivamente alienati o mantenuti dai singoli eredi degli originari proprietari la dimensione dei lotti che appaiono formati con il precipuo intento di garantire l'edificabilità degli stessi, ed al contrario trascurando del tutto la prevista vocazione agricola della zona, la previsione di due strade principali, quattro secondarie e sette piste di accesso ai singoli lotti (in tal modo è stata programmata la realizzazione di opere infrastrutturali funzionali al nuovo insediamento urbano), la natura dei manufatti che, dichiarati realizzati per finalità agricole, avevano invece una spiccata vocazione abitativa per le loro obiettive caratteristiche e le rifiniture, non solo interne (presenza di verande, portici, antenne paraboliche, ecc.) la sostanziale vocazione turistica della zona ove vi sono esclusivamente blande coltivazioni floreali o fruttifere a carattere hobbistico (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 08.06.2009 n. 23719 - link a www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATA: In una zona interessata da vincolo paesaggistico la formazione del provvedimento tacito di assenso alla concessione in sanatoria, previsto dall'art. 35, comma 18, l. n. 47 del 1985, postula indefettibilmente la previa acquisizione del parere favorevole dell'autorità preposta alla tutela del vincolo sulla compatibilità ambientale della costruzione senza titolo.
L'ordine di demolizione di opera edilizia abusiva è sufficientemente motivato con l'affermazione dell'accertata abusività dell'opera, nonostante la circostanza che la repressione dell'abuso edilizio sia stata disposta a distanza di un tempo ragguardevole.
In una zona interessata da vincolo paesaggistico la formazione del provvedimento tacito di assenso alla concessione in sanatoria, previsto dall'art. 35, comma 18, l. n. 47 del 1985, postula indefettibilmente la previa acquisizione del parere favorevole dell'autorità preposta alla tutela del vincolo sulla compatibilità ambientale della costruzione senza titolo. Ne consegue che, se al momento dell'esame della domanda di sanatoria non risulta acquisito il (necessario) parere favorevole sulla conformità dell'intervento alla disciplina paesaggistica, la formazione del silenzio-assenso è preclusa (TAR Campania Napoli, sez. IV, 16.05.2008, n. 4710; Consiglio Stato, sez. VI, 02.11.2007, n. 5669;).
In materia di abusi edilizi, il principio della irretroattività della legge assume rilevanza solo in riferimento alle norme che prevedono sanzioni afflittive e non anche a quelle che introducono misure ripristinatorie quali la demolizione, diretta a ristabilire l'assetto urbanistico violato dall'abuso, con la conseguenza che, ai fini della normativa applicabile, bisogna fare riferimento al sistema sanzionatorio vigente all'epoca dell'adozione del provvedimento repressivo, attesi gli effetti permanenti dell'abuso (TAR Campania Napoli, sez. IV, 26.10.2001, n. 4703).
Il Consiglio di Stato (sez. V, 04.03.2008, n. 883) ha recentemente affermato che l'ordine di demolizione di opera edilizia abusiva è sufficientemente motivato con l'affermazione dell'accertata abusività dell'opera, nonostante la circostanza che la repressione dell'abuso edilizio sia stata disposta a distanza di un tempo ragguardevole. In questi casi, infatti, solo l’inerzia colpevole dell’amministrazione, ingenerando una posizione d'affidamento nel privato, potrebbe imporre l’onere di una congrua motivazione che, avuto riguardo anche all'entità e alla tipologia dell'abuso, indichi il pubblico interesse, evidentemente diverso da quello al ripristino della legalità, idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse privato
(TAR Liguria, Sez. I, sentenza 08.06.2009 n. 1289 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Un impianto che produce conglomerati bituminosi o calcestruzzo è sicuramente una “struttura di qualsiasi genere” destinata sia ad ambiente di lavoro (la produzione, appunto, di calcestruzzo o conglomerati bituminosi) sia a deposito dei prodotti creati. Pertanto, al lume della lett. E), punto 5, del Testo Unico sull’edilizia, è da qualificare come nuova costruzione e come tale è suscettibile di formare oggetto di ordinanza di demolizione nei casi di assenza di permesso di costruire o di rilevante difformità da esso.
L’assunto secondo cui un impianto che produca conglomerati bituminosi (o anche calcestruzzo) non sia soggetto a permesso di costruire perché non integrante una nuova costruzione è contraddetto dalla declaratoria delle categorie edilizie definita all’art. 3 del D.P.R. 06.06.2001, n. 380.
Al riguardo, se è vero che la lettera e), punto 3, dell’art. 3 del Testo Unico qualifica nuove costruzioni gli impianti anche per pubblici servizi, quando comportino trasformazione permanente di suolo in edificato, tuttavia è presente nelle successive definizioni di cui all’art. 3 in esame, una disposizione aperta, che si riferisce a strutture di qualsiasi genere e che denota il superamento da parte del legislatore, del criterio oggettivo della stabile incorporazione, sostituto da quello finalistico della destinazione del manufatto a soddisfare esigenze non meramente temporanee.
Ci si riferisce al punto 5, della lett. e), dell’art. 3 del D.P. R. n. 380/2001, a mente del quale costituisce nuova costruzione “l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere (…) che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee”.
L’elemento oggettivo è dato, dunque, dalla presenza di una “struttura di qualsiasi genere” e l’elemento finalistico è la sua destinazione, in via non meramente temporanea, ad abitazione o ad ambiente di lavoro oppure a deposito, magazzino e simili.
Non v’è dubbio, quindi, che un impianto che produce conglomerati bituminosi o calcestruzzo è sicuramente una “struttura di qualsiasi genere” destinata sia ad ambiente di lavoro (la produzione, appunto, di calcestruzzo o conglomerati bituminosi) sia a deposito dei prodotti creati. Il tutto, ovviamente, in via non meramente temporanea ma in dipendenza delle necessità dell’attività costruttiva principale a cui è strumentale l’esercizio dell’impianto. Il quale, pertanto, al lume della lett. E), punto 5, del Testo Unico sull’edilizia è da qualificare come nuova costruzione e come tale è suscettibile di formare oggetto di ordinanza di demolizione nei casi di assenza di permesso di costruire o di rilevante difformità da esso (TAR Piemonte, Sez. I, sentenza 05.06.2009 n. 1573 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAL'esercizio dei poteri repressivi in materia di abusi edilizi non incontra alcun termine di decadenza o di prescrizione.
L'interessato ha l'onere di provare le proprie affermazioni circa l'epoca di realizzazione del manufatto abusivo.
I provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, compresa l'ordinanza di demolizione, in quanto atti vincolati, non richiedono una specifica motivazione su puntuali ragioni di interesse pubblico o sulla comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati.
Il Collegio osserva che l'esercizio dei poteri repressivi in materia di abusi edilizi non incontra alcun termine di decadenza o di prescrizione (cfr., ex pluribus, Consiglio di Stato, Sez. IV, 27.04.2004, n. 2529); l'interessato ha l'onere di provare le proprie affermazioni circa l'epoca di realizzazione del manufatto abusivo (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 12.10.1999, n. 1440); i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, compresa l'ordinanza di demolizione, in quanto atti vincolati, non richiedono una specifica motivazione su puntuali ragioni di interesse pubblico o sulla comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati (Cfr. TAR Friuli-Venezia Giulia, 13.12.2006, n. 808) (TAR Friuli Venezia Giulia, sentenza 05.06.2009 n. 427 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Responsabilità del direttore lavori.
Il direttore dei lavori è penalmente responsabile per l’attività edificatoria non conforme alle prescrizioni della concessione edilizia. L’art. 6, 2° comma, della legge n. 47/1985 ed attualmente l’art. 29, 2° comma, del T.U. n. 380/2001 esonerano lo stesso professionista da tale responsabilità qualora egli:
-abbia contestato al titolare del permesso di costruire, al committente ed al costruttore la violazione delle prescrizioni del provvedimento amministrativo;
-abbia fornito contemporaneamente all’Amministrazione comunale motivata comunicazione della violazione stessa.
-e, nelle ipotesi di totale difformità o di variazione essenziale, abbia altresì rinunziato contestualmente all’ incarico.
Il recesso tempestivo dalla direzione dei lavori, in ogni caso, deve ritenersi pienamente scriminante per il professionista e la “tempestività” ricorre quando il recesso intervenga non appena l’illecito edilizio obiettivamente si profili, ovvero appena il direttore dei lavori abbia avuto conoscenza che le corrette direttive da lui impartite siano state disattese o violate. Il direttore dei lavori è responsabile, invece, nei casi di irregolare vigilanza sull’esecuzione delle opere edilizie, avendo egli l’obbligo di sovrintendere con necessaria continuità a quelle opere della cui esecuzione ha assunto la responsabilità tecnica (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 04.06.2009 n. 23198 - link a www.lexambiente.it).

maggio 2009

EDILIZIA PRIVATA: Sequestro immobile abusivo ultimato.
In materia di sequestro preventivo di immobile abusivo ultimato, secondo quanto asserito dalle Sezioni Unite con sentenza n. 2/2003, pur ad edificazione ultimata, la libera disponibilità del bene non è sempre un elemento neutro sotto il profilo della offensività perché può fare proseguire nel tempo ed aggravare in intensità le ricadute negative del già commesso reato; sul tema, il Giudice deve determinare in concreto se il libero godimento del manufatto possa determinare una ulteriore lesione del bene protetto.
L’aggravio del carico urbanistico che le unità ad uso abitativo possono determinare risulta adeguatamente dimostrato quando l’illegittimo complesso immobiliare è di rilevante entità e gli appartamenti risultano arredati (uno già abitato) e si prospetta un loro possibile utilizzo (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 28.05.2009 n. 22442 - link a www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATA: Acquisizione immobile abusivo.
L’automaticità dello effetto ablativo non si verifica quando l’inottemperanza è involontaria, è intervenuta una proroga da parte della Pubblica Amministrazione per completare la demolizione, le aree appartengano ad un proprietario estraneo alla commissione dello illecito urbanistico (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 28.05.2009 n. 22440 - link a www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATA: 1. Abusi - Ordine di demolizione - Accertamento della conformità - D'Ufficio - Non sussiste.
2. Abusi - Demolizione - Sospensione - In presenza della istanza di accertamento di conformità - Ammissibilità.
3. Abusi - Demolizione - Art. 31, D.P.R. n. 380/2001 - Apprezzamento discrezionale - Non sussiste.

1. Il Comune non deve verificare d'ufficio la conformità urbanistica delle opere in assenza di titolo edilizio, atteso che un onere siffatto non è previsto nella disciplina vigente concernente i poteri di vigilanza e sanzionatori sull'attività edilizia abusiva.
2. Neppure può ritenersi che la validità ovvero l'efficacia delle ordinanze di demolizione siano definitivamente pregiudicate dalla presentazione dell'istanza di accertamento di conformità. Invero, come chiarito dalla sezione in analoghe fattispecie, essa determina piuttosto un arresto dell'efficacia della misura ripristinatoria, nel senso che questa è soltanto sospesa, determinandosi uno stato di temporanea quiescenza dell'atto, all'evidente fine di evitare, in caso di accoglimento dell'istanza, la demolizione di un'opera che, pur realizzata in assenza o difformità dal permesso di costruire, è conforme alla strumentazione urbanistica vigente.
3. Nello schema giuridico delineato dall'art. 31, D.P.R. n. 380/2001, non vi è spazio per apprezzamenti discrezionali, atteso che l'esercizio del potere repressivo dell'abuso edilizio costituisce atto dovuto, per il quale è "in re ipsa" l'interesse pubblico alla sua rimozione, soprattutto quando, come nella specie, è decorso un breve periodo di tempo tra la realizzazione delle opere e l'emissione dei provvedimenti sanzionatori. In definitiva, l'ingiunzione di demolizione può ritenersi sufficientemente motivata per effetto della stessa descrizione dell'abuso accertato, presupposto giustificativo necessario e sufficiente a fondare la spedizione della misura sanzionatoria (TAR Campania-Napoli, Sez. II, sentenza 28.05.2009 n. 3006 - link a http://mondolegale.it).

EDILIZIA PRIVATA: E' condivisibile l’orientamento secondo il quale il silenzio sull'istanza di accertamento di conformità urbanistica ha natura di atto tacito di reiezione dell'istanza (e quindi di silenzio significativo e non di silenzio-rifiuto) e, pertanto, una volta decorso il termine di 60 giorni, si forma il silenzio-diniego, che può essere impugnato dall'interessato in sede giurisdizionale nel prescritto termine decadenziale di 60 giorni, alla stessa stregua di un comune provvedimento.
Dal silenzio fatto formare sull'istanza di accertamento di conformità urbanistica ai sensi dell'art. 13 della legge n. 47/1985, proprio per la natura di silenzio-rigetto, non sussiste l’obbligo di un provvedimento espresso e, conseguentemente di motivare lo stesso.

Questa stessa Sezione (cfr. TAR Catania, I, 30.09.2008, n. 1786) ha avuto modo di precisare che è condivisibile <<l’orientamento (cfr. TAR Napoli, 04.04.2008, n. 1904), secondo il quale il silenzio sull'istanza di accertamento di conformità urbanistica ha natura di atto tacito di reiezione dell'istanza (e quindi di silenzio significativo e non di silenzio-rifiuto) e, pertanto, una volta decorso il termine di 60 giorni, si forma il silenzio-diniego, che può essere impugnato dall'interessato in sede giurisdizionale nel prescritto termine decadenziale di sessanta giorni, alla stessa stregua di un comune provvedimento>>.
Ove, quindi, oggetto dell’impugnazione sia un’ordinanza volta ad ingiungere la demolizione di un’opera abusiva per la quale successivamente sia stata presentata istanza di condono o di accertamento di conformità, così come questa stessa Sezione ha già chiarito (cfr. TAR Catania, I, 15.10.2007, n. 1669, nonché, I, 15.03.2006, n. 413, ove si richiama TAR Napoli, n. 16925/2004; TAR Salerno, n. 1904/2004; TAR Catanzaro, II, n. 1844/2004; TAR Catania, I, n. 1870/2003), <<viene meno in capo ai ricorrenti l'interesse processuale ai sensi dell'art. 100 c.p.c., atteso che la presentazione di una istanza di sanatoria a norma delle diverse discipline normative succedutesi nel tempo priva di efficacia gli atti sanzionatori precedentemente adottati, e che, in ipotesi di rigetto, il Comune dovrà effettuare una nuova valutazione della situazione e, se del caso, provvedere a nuova adozione delle sanzioni amministrative. Infatti, la definizione delle istanze di sanatoria non comporta la immediata riespansione dell'efficacia dei precedenti provvedimenti repressivi, bensì abilita l'amministrazione a riprovvedere tenuto conto della situazione risultante dalla decisione interposta sulle istanze dei privati; sicché o il Comune accoglie la domanda e rilascia la concessione edilizia in sanatoria, oppure la respinge ed allora è tenuto al completo riesame della fattispecie con conseguente cessazione di ogni efficacia lesiva dell'ordinanza di demolizione impugnata>>.
In linea con la prevalente giurisprudenza, questa stessa Sezione (cfr. TAR Catania, I, 30.09.2008, n. 1786; 08.05.2006, n. 705) ha già avuto modo di evidenziare come non sia illegittima l’attività amministrativa, ove, l’Amministrazione comunale non si sia pronunciata in esito ad un’istanza di accertamento di conformità di un’opera edilizia abusiva ex art. 13 della l. 47/1985. La norma in esame così si esprime: "Fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 7, terzo comma, per i casi di opere eseguite in assenza di concessione o in totale difformità o con variazioni essenziali, o dei termini stabiliti nell'ordinanza del sindaco di cui al primo comma dell'articolo 9, nonché, nei casi di parziale difformità, nel termine di cui al primo comma dell'articolo 12, ovvero nel caso di opere eseguite in assenza di autorizzazione ai sensi dell'articolo 10 e comunque fino alla irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso può ottenere la concessione o l'autorizzazione in sanatoria quando l'opera eseguita in assenza della concessione o l'autorizzazione è conforme agli strumenti urbanistici generali e di attuazione approvati e non in contrasto con quelli adottati sia al momento della realizzazione dell'opera, sia al momento della presentazione della domanda.
Sulla richiesta di concessione o di autorizzazione in sanatoria il sindaco si pronuncia entro sessanta giorni, trascorsi i quali la richiesta si intende respinta
".
Dall'esame anche superficiale della disposizione emerge che il silenzio serbato dall'Amministrazione assume il significato di espresso rigetto e non di mero rifiuto di pronunzia come ritenuto dalla ricorrente.
In tema di silenzio amministrativo, dopo la sostanziale novella dell’art. 21-bis l. 1034/1971, intervenuta di seguito alla modifica dell’art. 2, comma 5, della legge 241/1990, operata dall'articolo 3 del D.L. 14.03.2005, n. 35, convertito, con modifiche, nella legge 14.05.2005, nr. 80, questa stessa Sezione ha già avuto modo di evidenziare (cfr. TAR Catania, I, 17.10.2005, n. 1723; 08.05.2006, n. 705) come il provvedimento espresso sia il frutto di un'attività amministrativa, ossia di una edizione del potere.
Analogamente deve dirsi per il silenzio rigetto, ossia per le ipotesi -normativamente qualificate- del silenzio quale "forma" di un provvedimento o comunque elemento di una fattispecie complessa cui la norma conferisce valenza significante ed effetti di rigetto della istanza del privato.
Solo quando il silenzio sia solo il frutto di una inerzia non espressamente qualificata da una norma, è possibile considerare il silenzio come "inadempimento" (inerzia a fronte di attività vincolata) o "rifiuto" (inerzia a fronte di attività discrezionale).
In questi casi, se il silenzio è inadempimento, nessuna difficoltà sorge alla possibilità di valutare la fondatezza dell'istanza, perché, come insegna la giurisprudenza, la norma esaurisce in sé tutti i presupposti dell'azione ed il decorso del termine determina il sorgere dell'interesse al ricorso.
Se l'inerzia è silenzio rifiuto, invece, può essere affermato l'obbligo a provvedere, ma, in linea di principio, non può valutarsi la fondatezza dell'istanza, ossia pronunciarsi sul contenuto di quel provvedimento e, quindi, sulla pretesa al bene della vita, in quanto la norma che è invocata a titolo della pretesa demanda alla P.A. un'attività di esame e di cura degli interessi pubblici, la cui assenza impedisce il sorgere della situazione giuridica necessaria a sua volta a determinare l'interesse al ricorso sotto il profilo della cognizione circa la fondatezza della istanza.
Ove, invece, il silenzio sia qualificabile, per espressa disposizione normativa, quale rigetto dell'istanza, non può debitamente parlarsi di omessa pronuncia amministrativa, impugnabile ai sensi dell'art. 2 della l. n. 241/1990 e dell'articolo 21-bis della legge 06.12.1971, n. 1034, ma di fattispecie perfettamente equiparabile all'atto (appunto, di rigetto), verso il quale è possibile soltanto esperire i normali rimedi giurisdizionali nelle forme ordinarie di rito.
Conclusivamente, dai suddetti principi deriva, per come affermato altresì in Giurisprudenza, (cfr. Cons. Stato, sez. IV, nn. 1710 e 598 del 2006, TAR Campania, VII, 19.06.2007), che, diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, dal silenzio fatto formare sull'istanza di accertamento di conformità urbanistica ai sensi dell'art. 13 della legge n. 47/1985, proprio per l’evidenziata natura di silenzio-rigetto, non sussiste l’obbligo di un provvedimento espresso e, conseguentemente di motivare lo stesso
(TAR Sicilia-Catania, Sez. I, sentenza 26.05.2009 n. 975 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: L'omessa comunicazione di avvio del procedimento non assume rilievo inficiante la legittimità dell'ordinanza di demolizione.
In considerazione della natura vincolata del potere di repressione degli abusi edilizi, l'omessa comunicazione di avvio del procedimento non assume rilievo inficiante la legittimità dell'ordinanza di demolizione (ex multis, TAR Napoli, II, n. 9243/2006); TAR Puglia Lecce, sez. III, 20.09.2008, n. 2651.
Infatti, come evidenziato dal Giudice di seconde cure (cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 06.06.2008, n. 2733) <<l'adempimento di cui all'art. 7 della legge 07.08.1990, n. 241, consente all'interessato di addurre elementi che arricchiscono il patrimonio conoscitivo dell'amministrazione, instaurando un contraddittorio finalizzato al migliore contemperamento dell'interesse pubblico con quello di cui è portatore.
La norma non prevede, invece, un mero simulacro formale, la cui violazione sia opponibile anche quando l'omissione non abbia inciso in alcun modo sulla formazione della volontà dell'amministrazione stessa e nemmeno sulla possibilità di difesa dell'interessato (in termini C. di S., IV, 15.06.2004, n. 4018; VI, 29.01.2002, n. 491). L'irregolarità riscontrata risulta quindi irrilevante, atteso che nella specie deve trovare applicazione l'art. 21-octies della legge 07.08.1990, n. 241, introdotto dall'art. 14 della legge 11.02.2005, n. 15, il quale esclude possa essere disposto l'annullamento del provvedimento qualora sia palese che il suo contenuto dispositivo non può essere diverso da quello in concreto adottato.
Non vale poi addurre che la comunicazione di avvio del procedimento le avrebbe consentito di chiedere a sanatoria l'autorizzazione necessaria per conservare la disponibilità dei manufatti in questione, in quanto la notifica dell'ingiunzione di demolizione non impedisce la presentazione e l'eventuale accoglimento dell'istanza, presentata a sanatoria
>>
(TAR Sicilia-Catania, Sez. I, sentenza 26.05.2009 n. 975 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Un abuso commesso su un bene vincolato può essere condonato, a meno che non ricorrano, insieme, l'imposizione del vincolo di inedificabilità relativa prima della esecuzione delle opere, la realizzazione delle stesse in assenza o difformità dal titolo edilizio, la non conformità alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.
Secondo l’orientamento già adottato da questa Sezione nella sentenza n. 17 del 2009, che il Collegio condivide, richiama in funzione motivazionale e riproduce in sintesi, le disposizioni dei citati artt. 32 e 33, da un lato, e dell’art. 32, comma 27, lett. D), del D.L. n. 269 del 2003, dall’altro, devono essere correlate tenendo presente che mentre gli uni contemplano le condizioni che consentono il condono di un abuso, l’altro contempla invece condizioni nelle quali l’abuso non può essere condonato.
Il combinato disposto dell’art. 32 della legge n. 47 del 1985 e dell’art. 32, comma 27, lett. D), del d.l. n. 269 del 2003 comporta quindi che un abuso commesso su un bene vincolato può essere condonato, a meno che non ricorrano, insieme, l’imposizione del vincolo di inedificabilità relativa prima della esecuzione delle opere, la realizzazione delle stesse in assenza o difformità dal titolo edilizio, la non conformità alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.
Se una di tali condizioni non ricorre (ad esempio la difformità dalle norme urbanistiche o dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici), l’abuso realizzato su un immobile soggetto ad un vincolo di inedificabilità relativa sfuggirà alla disciplina dell’eccezione regolata dall’art. 32, comma 27, lett. D), citato (cioè alla non condonabilità) e sarà invece assoggettato alla disciplina generale dell’art. 32 della legge n. 47 del 1985 (TAR Puglia-Lecce, Sez. III, sentenza 21.05.2009 n. 1228 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Condono (opere non ultimate a seguito di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali).
In tema di condono edilizio, la disposizione ai sensi della quale possono ottenere la sanatoria anche le opere non ultimate, nei modi e tempi prescritti, per effetto di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali, deve essere intesa quale norma di favore relativa anche ai provvedimenti del giudice penale (fattispecie di opera non ultimata per effetto di intervenuto sequestro) (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 13.05.2009 n. 20135 - link a www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATA: Repressione delle infrazioni edilizie e accertamento di conformità.
Il procedimento di cui all’art. 36 del citato T.U. rientra nel novero di quelli ad istanza di parte, e non può certo trovare impulso d’ufficio, dovendo, al contrario, il Comune attivare al cospetto di un abuso i poteri repressivi attribuitigli dalla legge nell’ottica dell’attività di vigilanza che deve essere esercitata dall’Ente locale.
Il proprio potere sanzionatorio relativo alle infrazioni edilizie ha natura vincolata e si deve ritenere collegato direttamente al principio, adesso cristallizzato nell’art. 27 T.U. 380/2001, per cui il Comune, tramite il competente Dirigente, esercita la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.
I provvedimenti repressivi di abusi edilizi non devono essere preceduti da comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, trattandosi di provvedimenti tipici e vincolati emessi all’esito di un mero accertamento tecnico della consistenza delle opere realizzate e del carattere abusivo delle medesime
(TAR Campania-Napoli, Sez. IV, sentenza 13.05.2009 n. 2627 - link a www.altalex.com).

EDILIZIA PRIVATA: Ingiunzione di demolizione e comunicazione avvio del procedimento.
L'ingiunzione di demolizione di fabbricati non autorizzati costituisce un atto palesemente dovuto, pertanto l'assenza della comunicazione dell'avvio del relativo procedimento risulta irrilevante, anche alla luce di quanto disposto nell'art. 21-octies della l. 07.08.1990 n. 241, introdotto dall'art. 14 della l. 11.02.2005 n. 15, il quale esclude possa essere annullato il provvedimento, qualora sia palese che il suo contenuto dispositivo non può essere diverso da quello in concreto adottato (TAR Veneto, Sez. II, sentenza 13.05.2009 n. 1454 - link a www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATA: 1. Diniego di condono edilizio - Parziale concessione edilizia in sanatoria - Omessa comunicazione di Avvio del procedimento - Legittimità.
2. Diniego di condono edilizio - Parziale concessione edilizia in sanatoria - Vincolo paesistico - Mancanza parere ex art. 32 L. n. 47/1985 - Irrilevanza.

1. La mancata comunicazione del procedimento non incide sulla legittimità del provvedimento di diniego di condono in quanto il procedimento è stato avviato a seguito dell'istanza della ricorrente.
2. Considerato che il provvedimento di diniego di condono è motivato dal fatto di essere l'opera in questione realizzata in zona sottoposta a vincolo paesistico, e quindi non conforme alle norme urbanistiche e non sanabile, non è conseguentemente necessario adottare il parere di cui all'art. 32, c. 1, L. n. 47/1985 (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 11.05.2009 n. 3702
).

EDILIZIA PRIVATA: Procedimento amministrativo - Denuncia del privato priva di efficacia probatoria e volta ad avviare il procedimento d'ufficio - Azione repressiva basata su autonomi atti ispettivi - Diritto di accesso alla denuncia - Inammissibilità.
Il destinatario di un provvedimento repressivo in materia edilizia scaturito da esposti presentati da privati, non ha diritto di accesso a tali esposti, allorquando l'azione amministrativa si fondi su autonomi atti ispettivi rispetto ai quali la denuncia del privato ha avuto il solo effetto di sollecitare l'avvio di un procedimento d'ufficio, senza acquisire efficacia probatoria (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 11.05.2009 n. 3701 -  link a
www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAIl destinatario di un provvedimento repressivo in materia edilizia, scaturito da esposti presentati da privati, non ha diritto di accesso a tali esposti allorquando l’azione amministrativa si fondi su autonomi atti ispettivi, rispetto ai quali la denuncia del privato ha avuto il solo effetto di sollecitare l’avvio di un procedimento d’ufficio, senza acquisire efficacia probatoria.
Il Collegio condivide la giurisprudenza secondo cui il destinatario di un provvedimento repressivo in materia edilizia, scaturito da esposti presentati da privati, non ha diritto di accesso a tali esposti allorquando l’azione amministrativa si fondi su autonomi atti ispettivi, rispetto ai quali la denuncia del privato ha avuto il solo effetto di sollecitare l’avvio di un procedimento d’ufficio, senza acquisire efficacia probatoria (Cons. Stato V, 03.04.2000 n. 1916; TAR Milano 2^, 02.10.1998 n. 2281).
Nel caso in esame, la “segnalazione” di terzi è richiamata nel contesto del provvedimento del tutto marginalmente, e soltanto come fatto storico, come fonte cioè di una “notizia” che ha indotto l’Amministrazione a disporre un sopralluogo ed effettuare un accertamento in situ, senza trarre da tale segnalazione alcun elemento idoneo a supportare le ordinanze di demolizione, interamente basate sulle risultanze (autonome) del sopralluogo.
Non si vede allora, quando la segnalazione del privato abbia avuto il solo effetto di attivare il controllo amministrativo, quale sia l’interesse giuridicamente apprezzabile sotteso e correlato alla domanda di accesso, tanto più che la segnalazione si pone in tal caso all’esterno del procedimento, come mera occasione di avvio, e neppure assume carattere di atto endoprocedimentale, rispetto al quale la legittimazione e l’interesse all’accesso sarebbero -quanto meno in astratto- configurabili (TAR Lombardia-Milano, Sez. II sentenza 11.05.2009 n. 3701 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Violazione di sigilli e responsabilità del custode.
Qualora sia riscontrata la violazione di sigilli, senza che il custode abbia avvertito dell’accaduto l’autorità, è lecito ritenere che detta violazione sia opera dello stesso custode, da solo o in concorso con altri, tranne che lo stesso dimostri di essere stato in grado di avere conoscenza del fatto per caso fortuito o per forza maggiore (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 07.05.2009 n. 19075 - link a www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATA: 1. Ordinanza di demolizione opere abusive e ripristino dei luoghi - Proprietario - Mancata notifica all'affittuario - Legittimità.
2. Ordinanza di demolizione opere abusive e ripristino dei luoghi - Motivazione - Assenza di discrezionalità - Legittimità.

1. In presenza di un'incertezza circa l'autore dell'abuso edilizio, l'ordine di demolizione va legittimamente impartito al proprietario, ferma restando la non acquisibilità delle aree di sedime delle opere abusive, in danno del proprietario che può risultare estraneo all'abuso.
La mancata notifica all'affittuario non rende quindi illegittimo l'ordine di demolizione, potendo la sanzione demolitoria di un abuso edilizio essere irrogata sia nei confronti del soggetto proprietario del bene interessato dall'abuso sia dell'autore materiale dello stesso.
2. L'ordinanza di demolizione non richiede, in linea generale, una specifica motivazione, neppure in ordine al lasso di tempo trascorso dalla realizzazione delle opere ed alle ragioni di pubblico interesse, concreto ed attuale, che ne giustifichino l'adozione, essendo allo scopo sufficiente l'oggettivo riscontro dell'abusività dell'opera in quanto in presenza di un'opera abusiva non sussiste alcuna discrezionalità per l'autorità amministrativa che è tenuta ad intervenire per ripristinare lo stato dei luoghi (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 07.05.2009 n. 3657
).

EDILIZIA PRIVATA: Devono essere esclusi dalla sanatoria gli immobili soggetti a vincolo ambientale e paesaggistico allorché le opere abusive contrastino con gli strumenti urbanistici in vigore.
E’ consolidato l’orientamento giurisprudenziale (Cass. penale, sez. IV, 12.01.2005 n. 12577; TAR Campania Napoli, sez. VI, 03.08.2005 n. 10563; TAR Veneto, sez. II, 19.06.2006 n. 1884; TAR Campania Napoli, sez. VI, 16.03.2006 n. 3043; 08.02.2007 n. 963) che ha rilevato la necessità di escludere dalla sanatoria gli immobili soggetti a vincolo ambientale e paesaggistico allorché le opere abusive contrastino con gli strumenti urbanistici in vigore (TAR Veneto, sez. II, 19.06.2006 n. 1884).
E’ escluso che possano essere sanate le opere abusive realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.
L’ordinamento permette la sanatoria in due ipotesi costituite:
1) dalla realizzazione delle opere abusive prima dell’imposizione dei vincoli previsti dall’art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. 30.09.2003 n. 269;
2) dal fatto che le opere oggetto di sanatoria, sia pure non autorizzate o difformi dal titolo abilitativo edilizio, siano comunque conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici (TAR Puglia-Bari, Sez. III, sentenza 06.05.2009 n. 1054 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: L'accertamento di conformità ex art. 36 Testo Unico Edilizia è inapplicabile nel caso di opere realizzate in zona sottoposta a vincolo paesistico.
Va richiamato il condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo cui <<la procedura di accertamento di conformità ora divisata dall’art. 36 del T.U. sull’edilizia di cui al D.P.R. n. 380 del 2001 è inapplicabile al caso di opere come quella in controversia realizzate in zona sottoposta a vincolo paesistico, secondo quanto espressamente previsto dall’art. 146 del D. L.vo n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali): e ciò perché per le opere comportanti aumento di volumetria l’autorizzazione paesaggistica –la quale ovviamente condiziona l’accertamento– non può essere rilasciata ex post dall’autorità preposta alla tutela del vincolo>> (C.d.S., Sez. IV, 08.10.2007, n. 5203; cfr., altresì, Tar Campania, Napoli, Sez. VI, 25.10.2006, n. 8977) (TAR Campania-Napoli, Sez. IV, sentenza 05.05.2009 n. 2358 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Inammissibilità sanatoria opere in zona vincolata.
La procedura di accertamento di conformità ora divisata dall’art. 36 del T.U. sull’edilizia di cui al D.P.R. n. 380 del 2001 è inapplicabile al caso di opere realizzate in zona sottoposta a vincolo paesistico, secondo quanto espressamente previsto dall’art. 146 del D. L.vo n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali): e ciò perché per le opere comportanti aumento di volumetria l’autorizzazione paesaggistica -la quale ovviamente condiziona l’accertamento- non può essere rilasciata ex post dall’autorità preposta alla tutela del vincolo (TAR Campania-Napoli, Sez. IV, sentenza 05.05.2009 n. 2358 - link a www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATA: La repressione dell'abuso edilizio disposta a distanza di tempo esige una congrua motivazione.
Per giurisprudenza consolidata, infatti, la repressione dell'abuso edilizio, disposta a distanza di tempo ragguardevole, richiede una puntuale motivazione sull'interesse pubblico al ripristino dei luoghi.
In tali casi, infatti, per il lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dell'abuso ed il protrarsi dell'inerzia dell'amministrazione preposta alla vigilanza, si ritiene che si sia ingenerata una posizione di affidamento nel privato, in relazione alla quale l'esercizio del potere repressivo è subordinato ad un onere di congrua motivazione che, avuto riguardo anche all'entità e alla tipologia dell'abuso, indichi il pubblico interesse, evidentemente diverso da quello ripristino della legalità, idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse privato (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. V, 04.03.2008, n. 883) (TAR Campania-Napoli, Sez. IV, sentenza 05.05.2009 n. 2357 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Repressione abuso e decorso del tempo.
La repressione dell'abuso edilizio, disposta a distanza di tempo ragguardevole, richiede una puntuale motivazione sull'interesse pubblico al ripristino dei luoghi.
In tali casi, infatti, per il lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dell'abuso ed il protrarsi dell'inerzia dell'amministrazione preposta alla vigilanza, si ritiene che si sia ingenerata una posizione di affidamento nel privato, in relazione alla quale l'esercizio del potere repressivo è subordinato ad un onere di congrua motivazione che, avuto riguardo anche all'entità e alla tipologia dell'abuso, indichi il pubblico interesse, evidentemente diverso da quello ripristino della legalità, idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse privato (TAR Campania-Napoli, Sez. IV, sentenza 05.05.2009 n. 2357 - link a www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATA1. Abusi - Permesso di costruire - Rilascio - Condizione - Applicazione dell'art. 11, D.P.R. 06.06.2001 n. 380 - Effetti.
2. Abusi - Demolizione - Obbligo unilaterale del concessionario - Finalità - Inadempimento - Acquiescenza della p.A. - Effetti - Conseguenze.
1.
In una con quanto previsto in via generale dall'art. 11, D.P.R. 06.06.2001 n. 380, secondo cui il rilascio del permesso di costruire non comporta limitazione dei diritti dei terzi, l'amministrazione comunale è tenuta a controllare la rilevanza giuridica del condono esclusivamente nell'ambito del rapporto pubblicistico, senza estendersi ai rapporti tra privati, fermo restando che, in caso di violazione di diritti dei terzi, questi, assumendone la lesione possono ottenere tutela davanti al giudice civile non subendo alcun pregiudizio dal rilascio del titolo (Cons. Stato, sez. IV, 10-12-2007 n. 6332).
2. Qualora la concessione edilizia prevede, quale obbligo unilaterale assunto dal concessionario, che questi demolisca il vecchio fabbricato quanto prima e comunque prima del rilascio del certificato di abitabilità, se il vecchio fabbricato non viene demolito, ma, ciononostante il certificato d'abitabilità per la nuova costruzione viene comunque rilasciata e negli anni seguenti l'Amministrazione non si mostra pregiudizialmente contraria a permettere di conservare il vecchio edificio (anziché abbatterlo), il comportamento dell'Ente conduce ad affermare che la demolizione del vecchio fabbricato non costituisce condizione sospensiva della concessione stessa (ciò che avrebbe reso abusivo il nuovo edificio) quanto l'effetto di un trasferimento, con il rilascio della concessione, della volumetria propria dell'area interessata dal vecchio al nuovo edificio, ciò comportando la sopravvenuta abusività del primo, ormai privo di conformità urbanistica ed edilizia. Il condono, dunque, non può riguardare il nuovo edificio, la cui regolarità mai è stata revocata in dubbio (TAR Veneto, Sez. II, sentenza 04.05.2009 n. 1361 - link a http://mondolegale.it).

EDILIZIA PRIVATA: Abuso Edilizio - Qualificazione dell'illecito - Al momento della contestazione.
La pretesa sanzionatoria nasce all'atto della contestazione dell'abuso e non in quello della sua materiale realizzazione, ed è nel momento della contestazione (anche rinnovata) che l'illecito va qualificato come tale e con riguardo alle norme vigenti, così come devono essere riferite al momento dell'intervento repressivo le valutazioni che l'amministrazione è tenuta ad effettuare in funzione della scelta del tipo di sanzione (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Brescia, Sez. I, sentenza 04.05.2009 n. 891 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Abusi - Abusi edilizi lesivi dell'interesse ambientale - Hanno natura di illecito permanente - Repressione - Attività dovuta e non discrezionale - Disciplina sanzionatoria - Ratio.
L'attività di repressione degli abusi edilizi o comunque lesivi dell'interesse ambientale è dovuta e non discrezionale e non rileva il decorso del tempo, in quanto la trasgressione integra un illecito amministrativo permanente, che si rinnova in ogni istante a causa della mancata demolizione dell'opera realizzata contra legem (3).
In buona sostanza l'abuso ha natura di illecito permanente e si pone in perdurante contrasto con le leggi amministrative sino a quando non viene ripristinato lo stato dei luoghi, per cui la disciplina sanzionatoria non può che essere quella vigente al tempo della sua applicazione e non all'atto della commissione della violazione (4): la natura continuativa della trasgressione è collegata all'omissione della spontanea demolizione, da effettuare per adeguare lo stato di fatto a quello di diritto, per cui non si punisce una condotta commissiva ma si statuisce l'eliminazione di manufatti ancora esistenti nonostante la sussistenza dell'obbligo di demolirli.
D'altronde, la pretesa sanzionatoria nasce all'atto della contestazione dell'abuso e non in quello della sua materiale realizzazione, ed è nel momento della contestazione (anche rinnovata) che l'illecito va qualificato come tale e con riguardo alle norme vigenti, così come devono essere riferite al momento dell'intervento repressivo le valutazioni che l'amministrazione è tenuta ad effettuare in funzione della scelta del tipo di sanzione. Né è esatto sostenere che tale impostazione si pone in contrasto con il divieto di retroattività delle norme sanzionatorie, perché alle misure repressive va attribuito un carattere amministrativo e non penale -circostanza che fa escludere l'applicabilità del principio costituzionale di irretroattività (art. 25, Cost. (5)- ma più in generale, posto che la sanzione si giustifica con l'attualità dell'abuso, non ha senso parlare di retroattività dell'esercizio del potere sanzionatorio ma, al contrario, della coerente applicazione, ad una condotta illecita permanente, delle norme vigenti all'atto dell'accertamento della violazione.
Se si ripudiasse questo principio per affermare che chi viola le norme edilizie ha il diritto di contare sulla certezza del trattamento sanzionatorio, nella forma della sua immutabilità nel tempo, ne discenderebbe una sorta di "ultrattività" delle norme repressive per cui -nel caso di successione di leggi ed in qualunque tempo l'abuso venga scoperto- l'amministrazione sarebbe tenuta comunque ad applicare le preesistenti sanzioni, ancorché riferite a norme medio tempore sostituite o abrogate.
(3) TAR Toscana, sez. III, 23-01-2008 n. 37.
(4) Cons. Stato, sez. V, 24-03-1998 n. 345; TAR Veneto, sez. II, 21-12-2001 n. 3052.
(5) TAR Campania Napoli, sez. IV, 14-02-2005 n. 1020
(TAR Lombardia-Brescia, sentenza 04.05.2009 n. 891 - link a http://mondolegale.it).

EDILIZIA PRIVATA: Abuso edilizio - Ordinanza di demolizione - E' doverosa - Volontà di ricorrere ad un istituto di sanatoria - Non rileva.
In caso di immobile abusivo perché realizzato in assenza del titolo abilitativo, l'intervento repressivo del Comune è non solo legittimo, ma anche doveroso, a prescindere dal tempo trascorso fra la realizzazione dell'abuso e l'intervento stesso anche quando il proprietario dell'immobile abusivo dichiari di voler ricorrere ad un istituto di sanatoria previsto dalla legge: è evidente che l'immobile interessato rimane abusivo, e quindi soggetto alle sanzioni del caso sin quando la sanatoria non sia stata effettivamente richiesta e concessa, ove ne ricorrano i presupposti, dal Comune competente (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Brescia, Sez. I, sentenza 04.05.2009 n. 887 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Recinzione.
La realizzazione di una recinzione di dimensioni limitate già prima dell’entrata in vigore del D.P.R. 06.06.2001, n. 380 era considerata manifestazione dello "ius excludendi alios", quale facoltà insita nel diritto di proprietà e comunque come opera minore di carattere pertinenziale, non assoggettata a concessione edilizia (ora permesso di costruire), ma ad autorizzazione e, in assenza di quest’ultima, a sanzione meramente pecuniaria, a norma dell’articolo 10 della legge 28.02.1985, n. 47.
Siffatta disciplina non appare sostanzialmente mutata, anche in base al citato T.U. dell’Edilizia, che non include le recinzioni fra le attività che non richiedono alcun titolo abilitativo (articolo 6), ma nemmeno fra quelle soggette a permesso di costruire (articolo 10), con conseguente riconducibilità delle stesse alla nozione residuale degli “interventi subordinati a denuncia di inizio attività” (articolo 22) che, ove assente, comporta l’irrogazione di una “sanzione pecuniaria, pari al doppio dell'aumento di valore venale dell'immobile, conseguente alla realizzazione degli interventi stessi, e comunque in misura non inferiore a 516 euro” (articolo 37, comma 1) (TAR Lazio-Latina, Sez. I, sentenza 04.05.2009 n. 390 - link a www.lexambiente.it).

aprile 2009

URBANISTICA: Lottizzazione abusiva e responsabilità dell’acquirente e sub-acquirente, sequestro e confisca.
1. Nel reato di lottizzazione abusiva la condotta dell’acquirente non configura un evento imprevisto ed imprevedibile per il venditore, perché anzi inserisce un determinante contributo causale alla concreta attuazione del disegno criminoso di quegli e, per la cooperazione dell’acquirente nel reato, non sono necessari un previo concerto o un’azione concordata con il venditore, essendo sufficiente, al contrario, una semplice adesione al disegno criminoso da quegli concepito, posta in essere anche attraverso la violazione (deliberatamente o per trascuratezza) di specifici doveri di informazione e conoscenza che costituiscono diretta esplicazione dei doveri di solidarietà sociale di cui all’art. 2 della Costituzione.
L’acquirente, dunque, non può sicuramente considerarsi, solo per tale sua qualità, "terzo estraneo" al reato di lottizzazione abusiva, ben potendo egli tuttavia, benché compartecipe al medesimo accadimento materiale, dimostrare di avere agito in buona fede, senza rendersi conto cioè -pur avendo adoperato la necessaria diligenza nell’adempimento degli anzidetti doveri di informazione e conoscenza- di partecipare ad un’operazione di illecita lottizzazione.
Quando, invece, l’acquirente sia consapevole dell’abusività dell’intervento -o avrebbe potuto esserlo spiegando la normale diligenza- la sua condotta si lega con intimo nesso causale a quella del venditore ed in tal modo le rispettive azioni, apparentemente distinte, sì collegano tra loro e determinano la formazione di una fattispecie unitaria ed indivisibile, diretta in modo convergente al conseguimento del risultato lottizzatorio.
2. Neppure l’acquisto del sub-acquirente può essere considerato legittimo con valutazione aprioristica limitata alla sussistenza di detta sola qualità, allorché si consideri che l’utilizzazione delle modalità dell’acquisto successivo ben potrebbe costituire un sistema elusivo, surrettiziamente finalizzato a vanificare le disposizioni legislative in materia di lottizzazione negoziale.
3. Il venditore non può predisporre l’alienazione degli immobili in una situazione produttrice di alterazione o immutazione circa la programmata destinazione della zona in cui gli stessi sono situati ed i soggetti che acquistano devono essere cauti e diligenti nell’acquisire conoscenza delle previsioni urbanistiche e pianificatorie di zona:il compratore che omette di acquisire ogni prudente informazione circa la legittimità dell‘acquisto si pone colposamente in una situazione di inconsapevolezza che fornisce, comunque, un determinante contributo causale all‘attività illecita del venditore.
4. Le argomentazioni svolte nella sentenza 20.01.2009 dalla Corte europea dei diritti dell’uomo non portano a concludere che, per disporre la confisca prevista dalla norma denunciata, il soggetto al quale la res appartiene debba essere necessariamente "condannato", in quanto ben può essere accertata la sussistenza del reato di lottizzazione abusiva in tutti i suoi elementi (soggettivo ed oggettivo) anche se per una causa diversa, quale, ad esempio, l’intervenuto decorso della prescrizione, non si pervenga alla condanna del suo autore ed alla inflizione della pena.
5. La possibilità di utilizzazione residenziale dei manufatti sequestrati per lottizzazione abusiva può porsi in contrasto con le stesse finalità della misura cautelare in concreto ravvisate, contraddicendole e vanificandole (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 29.04.2009 n. 17865 - link a www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATA: 1. Ordine di demolizione - Opere in difformità dal progetto assentito - Difformità totale (o variazione essenziale)/difformità parziale - Legittimità.
2. Ordine di demolizione - Opere in difformità dal progetto assentito - Violazione art. 31 D.P.R. 380/2001 - Acquisizione gratuita dell'immobile da parte del Comune - Non esperibile in danno degli attuali proprietari - Inammissibilità - Infondatezza.

1. Nel caso in cui un piano sottotetto, progettato come solaio con limitate altezze sia stato realizzato con caratteristiche tali da renderlo computabile ai fini volumetrici per l'incremento dell'altezza in gronda e per la destinazione abitativa dei relativi spazi, sussiste un incremento sensibile della volumetria complessiva che risulta di gran lunga superiore al volume autorizzato ed a quello massimo previsto dalla normativa di zona, tale da rendere l'abuso in questione catalogabile in quello della difformità totale o della variazione essenziale di cui all'art. 54 L.R. 12/2005, e non in quello della difformità parziale. Di conseguenza è legittimo l'ordine di demolizione delle opere abusive, non essendo un tale abuso suscettibile di sanzione pecuniaria.
2. L'acquisizione gratuita al patrimonio comunale non costituisce sanzione accessoria alla demolizione, volta a colpire l'esecutore delle opere abusive, ma si configura quale sanzione autonoma che consegue all'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione del quale può rendersi responsabile anche il proprietario qualora risulti che abbia acquistato la disponibilità del bene e non si sia attivato per dare esecuzione all'ordine di demolizione, o qualora emerga che, pur essendo in grado di dare esecuzione all'ingiunzione, non vi abbia comunque provveduto (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 29.04.2009 n. 3597).

EDILIZIA PRIVATA: 1. Accertamento di inottemperanza all'ordinanza di ripristino dei luoghi - Parziale ottemperanza - Acquisizione dell'area da parte del Comune - Legittimità.
2. Acquisizione dell'area da parte del Comune - Obbligo di comunicazione avvio del procedimento - Contraddittorio nell'accertamento dell'abuso - Non sussiste.
3. Domanda di permesso di costruire - Accertamento di inottemperanza all'ordinanza di ripristino dei luoghi - Acquisizione dell'area da parte del Comune - Legittimità.

1. E' legittimo l'accertamento dell'inottemperanza ad un'ingiunzione di ripristino dei luoghi, emessa ai sensi dell'art. 31 D.P.R. 380/2001 in relazione alla sussistenza di un abuso edilizio che consiste nella realizzazione di deposti di materiali (di cui all'art. 3, c. 1, punto e.7, D.P.R. 380/2001), nel caso di ottemperanza parziale all'ordine di ripristino per avere i ricorrenti asportato una quantità di materiale sensibilmente inferiore al dovuto.
2. L'acquisizione dell'area da parte del Comune conseguente all'accertamento dell'inottemperanza è un effetto legale che non richiede la comunicazione di avvio del procedimento di "immissione in possesso ed acquisizione", una volta che l'accertamento dell'inottemperanza sia avvenuto, come nella specie, in contraddittorio.
3. La domanda di permesso di costruire per la sistemazione del terreno ad uso agricolo, non ha valenza di una domanda di sanatoria, in quanto l'accertamento di conformità ex art. 31 D.P.R. 380/2001 non è preordinato all'esecuzione di opere volte a rimuovere l'abuso, ma a sanare sotto il profilo formale, senza ulteriori interventi, opere eseguite senza titolo, ma conformi alla normativa urbanistica ed essendo, nel caso di specie, stata presentata successivamente all'accertata inottemperanza all'ordine di ripristino non incide in alcun modo sulla legittimità di tale accertamento e sulla conseguente acquisizione dell'area da parte del Comune (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 29.04.2009 n. 3590).

EDILIZIA PRIVATA: Inottemperanza all'ordine di demolizione.
L’atto di accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione e quello successivo di acquisizione gratuita delle opere abusive debbono considerarsi consequenziali e connessi all'ordine di demolizione delle opere e ripristino dello stato primitivo dei luoghi, per cui la mancata impugnativa nei termini dell’ingiunzione a demolire determina l’inammissibilità del ricorso proposto avverso l’acquisizione al patrimonio indisponibile comunale (TAR Sicilia-Palermo, Sez. II, sentenza 29.04.2009 n. 806 - link a www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATA: Verbale di sopralluogo UTC in merito ad abusi edilizi.
Il verbale di sopralluogo con cui i tecnici comunali accertano l’avvenuta commissione di abusi edilizi è atto dotato di fede privilegiata e, come tale, fa prova fino a querela di falso dei fatti attestati, con la sola eccezione delle valutazioni soggettive che, per condurre in via unicamente deduttiva a date conclusioni, non presentano le caratteristiche di rilevamenti obiettivi (TAR Emilia Romagna-Parma, Sez. I, sentenza 28.04.2009 n. 161 - link a www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATA: L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale non può operare nei confronti del proprietario dell'area risultato estraneo alla commissione dell'illecito edilizio.
Come questa Sezione ha già avuto modo di rilevare (v. sent. n. 82 del 24.03.2009), gli atti comunali che conseguono all’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione hanno efficacia meramente dichiarativa e certificativa di effetti che si riconnettono “ope legis” all’originaria diffida, in esito al vano decorso del termine stabilito ai fini dello spontaneo ripristino dello stato dei luoghi (v. Cons. Stato, Sez. V, 12.12.2008 n. 6174), onde se ne deve escludere la natura provvedimentale in quanto meri atti ricognitivi (v., ex multis, TAR Campania, Napoli, Sez. III, 07.07.2008 n. 3548; TAR Puglia, Lecce, Sez. I, 13.06.2007 n. 2322; TAR Lazio, Sez. II, 09.11.2005 n. 10874); ed invero, una volta che la demolizione del manufatto sia tecnicamente possibile e siano trascorsi infruttuosamente i termini per dare corso alla rimozione delle opere abusive, l’effetto acquisitivo si produce di diritto, con la conseguente natura meramente dichiarativa, e non costitutiva, del successivo atto amministrativo, tanto che la demolizione eseguita dal privato dopo il decorso del termine è illegittima perché investe un bene che non è più nella disponibilità dell’autore dell’abuso (v. Cons. Stato, Sez. II, 18.01.2006 n. 643; Sez. V, 18.12.2002 n. 7030).
L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale non può operare nei confronti del proprietario dell’area risultato estraneo alla commissione dell’illecito edilizio, anche per non essere rimasto lo stesso inattivo ed essersi anzi adoperato per l’eliminazione dell’abuso con i mezzi offertigli dall’ordinamento appena venuto a conoscenza della sua esistenza (v., tra le altre, TAR Lazio, Sez. II, 29.05.2007 n. 4986); tuttavia, la giurisprudenza ha al contempo avvertito che nei riguardi del proprietario esiste pur sempre una presunzione di responsabilità per gli abusi edilizi accertati, presunzione che può essere vinta dall’interessato dimostrando di non avere concorso all’abuso, neppure tollerandone il compimento (v., ex multis, Cons. Stato, Sez. II, 21.03.2007 n. 10283), tanto più che l’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001 ha ora espressamente inserito il “proprietario” tra i soggetti chiamati a rispondere dell’illecito edilizio e ha di conseguenza codificato il principio della «presunzione di responsabilità» (v. TAR Campania, Napoli, Sez. III, 24.04.2007 n. 4308).
La circostanza, pertanto, che la ricorrente non abbia addotto alcunché a comprova della sua asserita estraneità all’abuso risulta elemento decisivo per ritenere sussistenti i presupposti necessari alla formazione della fattispecie acquisitiva del diritto di proprietà al patrimonio comunale; del resto, l’usufruttuario dell’immobile è il marito convivente (come si rileva anche dall’avvenuta ricezione da parte di questi, per conto della moglie, della notifica del verbale di immissione in possesso), onde si presenta inverosimile che ella ignorasse il reale stato dei luoghi e che, ove pure non responsabile di materiale concorso nella realizzazione dell’abuso, non potesse quanto meno attivare gli strumenti offerti dall’ordinamento per impedire l’illecito edilizio o promuoverne un’immediata rimozione. E ciò anche senza considerare che è la stessa ricorrente a riferire di essersi a suo tempo rivolta agli uffici comunali per avere notizie e rassicurazioni circa la liceità del manufatto, ad ulteriore conferma della sua conoscenza dei fatti di che trattasi.
Né un impedimento alla produzione degli effetti della misura ablatoria poteva scaturire dalla pendenza della controversia relativa all’ingiunzione di demolizione, attesa la mancanza di provvedimenti giudiziali di sospensione dell’efficacia di quell’atto e la conseguente automatica acquisizione del bene al patrimonio comunale all’infruttuoso decorso del termine stabilito per la rimozione delle opere abusive. E’ pur vero che una sospensione era stata disposta dalla stessa Amministrazione comunale (dal 2 settembre al 14.10.2004) per attendere la pronuncia del giudice amministrativo sulla domanda cautelare dell’interessata, ma una volta esaurito il periodo di sospensione l’ingiunzione di demolizione aveva riacquistato la sua efficacia ed era divenuta nuovamente idonea a produrre gli effetti connessi all’eventuale inottemperanza dei destinatari della diffida, senza alcuna necessità di un ulteriore e distinto provvedimento repressivo, che la giurisprudenza ritiene necessario solo nella diversa ipotesi della sopraggiunta presentazione di un’istanza di sanatoria dell’abuso.
E’ irrilevante, poi, che successivamente all’accertamento dell’inottemperanza e prima dell’immissione dell’Amministrazione nel possesso dell’area l’usufruttuario avesse rimosso il manufatto abusivo, essendosi l’effetto acquisitivo già prodotto in un momento antecedente alla tardiva attuazione della diffida, tanto che –come si è visto– la giurisprudenza considera illegittima la demolizione eseguita dal privato dopo il decorso del termine perché relativa a bene che non è più nella disponibilità dell’autore dell’abuso (v. Cons. Stato, Sez. II, n. 643/2006 cit.; Sez. V, n. 7030/2002 cit.). Va ribadito, insomma, che gli atti in questione hanno natura meramente ricognitiva e certificativa di effetti determinatisi “ope legis
(TAR Emilia Romagna-Parma, sentenza 28.04.2009 n. 160 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATASanatoria opere edilizie abusive.
Viene posto il problema di un’opera edilizia abusiva realizzata nel 1971 (anteriormente, dunque, alla cosiddetta “legge Galasso”) a distanza inferiore a 150 metri da un corso d’acqua, in assenza di titolo abilitativo edilizio; per tale opera viene ora richiesto il titolo edilizio predetto in sanatoria, sussistendo la conformità dell’opera alla “disciplina urbanistica ed edilizia vigente” (art. 36 T.U. ed.), in presenza del fatto che non è peraltro praticabile nel caso una “sanatoria paesaggistica”, in virtù dei disposti del “codice dei beni culturali” (Regione Piemonte, parere 18/2009 - link a www.regione.piemonte.it).

EDILIZIA PRIVATA: 1. Verbale di sopralluogo - Natura provvedimentale - Non sussiste - Inammissibilità.
2. Accertamento illegittimità del mutamento destinazione d'uso - Diritto soggettivo - Non sussiste - Inammissibilità.

1. E' inammissibile il ricorso avverso il verbale con cui il Comune si è limitato a comunicare le risultanze di un sopralluogo in quanto, non contenendo alcuna determinazione, tale atto non ha natura provvedimentale.
2. L'azione di accertamento dell'illegittimità del mutamento di destinazione d'uso è inammissibile in quanto nel processo amministrativo l'azione di accertamento può trovare spazio in sede di giurisdizione esclusiva solo quando da parte dell'istante viene fatta valere una posizione di diritto soggettivo, non sussistente nel caso di domanda volta a conseguire un provvedimento sanzionatorio rispetto al quale il ricorrente non vanta una posizione di diritto soggettivo (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 24.04.2009 n. 3585).

EDILIZIA PRIVATAL’attività di repressione degli abusi edilizi o comunque lesivi dell’interesse ambientale sia dovuta e non discrezionale e non rilevi il decorso del tempo, in quanto la trasgressione integra un illecito amministrativo permanente, che si rinnova in ogni istante a causa della mancata demolizione dell’opera realizzata contra legem.
In buona sostanza l’abuso ha natura di illecito permanente e si pone in perdurante contrasto con le leggi amministrative sino a quando non viene ripristinato lo stato dei luoghi, per cui la disciplina sanzionatoria non può che essere quella vigente al tempo della sua applicazione e non all’atto della commissione della violazione.

Il Collegio aderisce al dominante orientamento giurisprudenziale, il quale ritiene che l’attività di repressione degli abusi edilizi o comunque lesivi dell’interesse ambientale sia dovuta e non discrezionale e non rilevi il decorso del tempo, in quanto la trasgressione integra un illecito amministrativo permanente, che si rinnova in ogni istante a causa della mancata demolizione dell’opera realizzata contra legem (TAR Toscana, sez. III – 23/01/2008 n. 37).
In buona sostanza l’abuso ha natura di illecito permanente e si pone in perdurante contrasto con le leggi amministrative sino a quando non viene ripristinato lo stato dei luoghi, per cui la disciplina sanzionatoria non può che essere quella vigente al tempo della sua applicazione e non all’atto della commissione della violazione (cfr. Consiglio di Stato, sez. V – 24/03/1998 n. 345; TAR Veneto, sez. II – 21/12/2001 n. 3052): la natura continuativa della trasgressione è collegata all’omissione della spontanea demolizione, da effettuare per adeguare lo stato di fatto a quello di diritto, per cui non si punisce una condotta commissiva ma si statuisce l’eliminazione di manufatti ancora esistenti nonostante la sussistenza dell’obbligo di demolirli.
D’altronde, la pretesa sanzionatoria nasce all’atto della contestazione dell’abuso e non in quello della sua materiale realizzazione, ed è nel momento della contestazione (anche rinnovata) che l’illecito va qualificato come tale e con riguardo alle norme vigenti, così come devono essere riferite al momento dell’intervento repressivo le valutazioni che l’amministrazione è tenuta ad effettuare in funzione della scelta del tipo di sanzione.
Né è esatto sostenere che tale impostazione si pone in contrasto con il divieto di retroattività delle norme sanzionatorie, perché alle misure repressive va attribuito un carattere amministrativo e non penale –circostanza che fa escludere l’applicabilità del principio costituzionale di irretroattività (art. 25 Cost.)– ma più in generale, posto che la sanzione si giustifica con l’attualità dell’abuso, non ha senso parlare di retroattività dell’esercizio del potere sanzionatorio ma, al contrario, della coerente applicazione, ad una condotta illecita permanente, delle norme vigenti all’atto dell’accertamento della violazione.
Se si ripudiasse questo principio per affermare che chi viola le norme edilizie ha il diritto di contare sulla certezza del trattamento sanzionatorio, nella forma della sua immutabilità nel tempo, ne discenderebbe una sorta di “ultrattività” delle norme repressive per cui –nel caso di successione di leggi ed in qualunque tempo l’abuso venga scoperto– l’amministrazione sarebbe tenuta comunque ad applicare le preesistenti sanzioni, ancorché riferite a norme medio tempore sostituite o abrogate (TAR Campania Napoli, sez. IV – 14/02/2005 n. 1020).
Nella fattispecie siamo incontestabilmente di fronte ad un abuso lesivo dell’ambiente perpetuato nel tempo, rispetto al quale è sopravvenuta una normativa più sfavorevole a tutela di un valore costituzionalmente pregnante e di spessore più rilevante rispetto all’interesse all’ordinato assetto urbanistico del territorio. Ne deriva che alla fattispecie esaminata deve necessariamente essere applicato il principio tempus regit actum (TAR Lombardia-Brescia, sentenza 24.04.2009 n. 875 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Abusi edilizi e poteri dell'amministrazione.
Il provvedimento volto a sanzionare un abuso edilizio non abbisogna di congrua motivazione in ordine all'attualità dell'interesse pubblico che è in re ipsa, consistendo nel ripristino dell'assetto urbanistico violato, anche ove l’atto sia adottato a distanza di anni dalla realizzazione dell'abuso.
Nel caso, poi, un titolo edilizio sia stato ottenuto sulla base di una non fedele rappresentazione della realtà dei luoghi negli elaborati progettuali prodotti a corredo dell’istanza di rilascio del titolo, l’Amministrazione può procedere all’annullamento d’ufficio senza esternare alcuna particolare ragione d’interesse pubblico e senza tenere conto dell’affidamento ingeneratosi nel privato, non potendo quest’ultimo fondare alcun legittimo affidamento in ordine alla persistenza di un titolo ottenuto attraverso l’induzione in errore dell’ente pubblico (TAR Puglia-Bari, Sez. III, sentenza 22.04.2009 n. 981 - link a www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATA: Beni ambientali. Ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi e decesso del condannato.
In tema di tutela paesaggistica, il decesso del condannato non giustifica la sospensione o la revoca dell'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, in quanto tale statuizione, di natura reale, conserva la sua efficacia nei confronti di tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, diventano proprietari del bene su cui esso incide (fattispecie nella quale l'istanza di sospensione/revoca era stata presentata dagli eredi del condannato, estranei al reato) (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 20.04.2009 n. 16687 - link a www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATA: Ordine di demolizione (sospensione o revoca).
L'ordine di demolizione del manufatto abusivo, impartito con sentenza irrevocabile, non può essere revocato o sospeso sulla base della mera pendenza di un ricorso in sede giurisdizionale avverso il rigetto della domanda di condono edilizio (in motivazione la Corte ha precisato che non rileva la possibilità dell'eventuale emanazione di atti favorevoli al condannato in tempi lontani o non prevedibili) (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 20.04.2009 n. 16686 - link a www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATA: Individuazione committente lavori abusivi.
In tema di reati edilizi, l’individuazione del committente dei lavori, quale soggetto responsabile dell’abuso edilizio, può essere desunta da elementi oggettivi di natura indiziaria, come ad esempio: dalla qualità di proprietario o comproprietario, posto che solo il proprietario o altro titolare del diritto reale sul suolo o sul fabbricato su cui vengono eseguiti i lavori può assumere la veste di committente; dalla presenza sul luogo dei lavori al momento del sopralluogo (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 16.04.2009 n. 15926 - link a www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATA: Le ristrutturazioni effettuabili previa Dia, disciplinate dall'art. 22, comma 3, d.P.R. n. 380/2001 debbono ritenersi soggette alla sanzione ripristinatoria, di cui all'art. 33 del medesimo d.P.R., e non alla sanzione pecuniaria.
Anche le ristrutturazioni effettuabili previa Dia, disciplinate dall'art. 22, comma 3, d.P.R. n. 380 del 2001 debbono ritenersi soggette alla sanzione ripristinatoria, di cui all'art. 33 del medesimo d.P.R. e non alla sanzione pecuniaria che, per opere eseguite in assenza o difformità da Dia, il successivo art. 37 prevede, ma con riferimento esclusivo ai primi due commi del citato art. 22 (TAR Lazio Roma, sez. I, 18.06.2007, n. 5534) (TAR Campania-Napoli, Sez. IV, sentenza 16.04.2009 n. 1980 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: L'esistenza di un vincolo idrogeologico sull’area ove insiste il fabbricato abusivamente realizzato costituisce manifesto impedimento al rilascio del permesso di costruire in sanatoria.
Il condono edilizio del 2003 (c.d. secondo condono, dopo il primo risalente all’art. 39 della L. 23.12.1994, n. 724, Legge Finanziaria 2005) è improntato ad una disciplina sostanziale di fatto coincidente con la regolamentazione dell’istituto dell’accertamento di conformità di cui all’art. 13 dell’abrogata L. n. 47/1985 ed oggi trasfuso nell’art.36 del D.P.R. n. 380/2001. La nota distintiva del condono del 2003, che lo assimila, come detto, alla sanatoria in senso stretto, è data dall’elevazione del requisito dell’assenza di vincoli sull’area e di quello correlativo della conformità urbanistica (su cui, infra) alla ineludibile condizione dell’assentibilità del titolo edilizio in sanatoria. La giurisprudenza si è già espressa in tal senso (TAR Campania–Napoli, Sez. VI, 08.02.2007, n. 963; TAR Puglia–Lecce, Sez. III, 20.04.2007, n. 1690; TAR Veneto, Sez. II, 19.06.2006, n. 1884).
A parere del Collegio la delineata attitudine condizionante il rilascio del titolo, da annettere al requisito negativo dell’assenza di vincoli idrogeologici, paesistici ed ambientali sull’area oggetto di interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica e di quello positivo della conformità dell’opera alla normativa urbanistica di fonte statale, regionale e regolamentare locale, discende a chiare note dalla lettera dell’art. 32, comma 27, lett. d), del D.L. n. 269/2003, nella parte in cui esclude la sanabilità delle opere realizzate su “immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici”. Pertanto, stante la cristallina chiarezza del dettato legislativo appena riportato e in omaggio al principio per il quale in claris non fit interpraetatio, la conclamata esistenza di un vincolo idrogeologico sull’area ove insiste il fabbricato abusivamente realizzato dal ricorrente doveva costituire manifesto impedimento al rilascio del permesso di costruire in sanatoria, il quale già solo per il delineato dirimente profilo di contrasto con la legge va annullato
(TAR Piemonte, Sez. I, sentenza 10.04.2009 n. 987 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

URBANISTICA: Lottizzazione abusiva e irrilevanza di preesistenti edifici.
La lottizzazione non è esclusa per il semplice fatto che in una zona agricola vi siano altri edifici (nella fattispecie, una base militare NATO) (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 09.04.2009 n. 15259 - link a www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATA: Violazione di sigilli fabbricato abusivo.
Con l’apposizione dei sigilli, si attua una custodia meramente simbolica mediante la quale si manifesta la volontà dello Stato di assicurare cose, mobili o immobili, contro ogni atto di disposizione di persone non autorizzate. Pertanto, il fatto costitutivo del reato di cui all’art. 349 cod. pen. consiste in qualsiasi atto che renda vana la predetta volontà. Ne consegue che, qualora sia riscontrata la violazione di sigilli, senza che il custode abbia avvertito dell’accaduto l’autorità, è lecito ritenere che detta violazione sia opera dello stesso custode, da solo o in concorso con altri, tranne che lo stesso dimostri di essere stato in grado di avere conoscenza del fatto per caso fortuito o per forza maggiore (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 09.04.2009 n. 15246 - link a www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATASulla necessaria motivazione in ordine all'emanazione dell'ordine di demolizione di opera abusiva qualora sia trascorso un lungo lasso di tempo.
E' necessaria una motivazione anche per provvedimenti pacificamente dovuti in quanto sanzionatori là dove il lungo lasso di tempo trascorso per l’inerzia dell’amministrazione giustifichi il formarsi di un affidamento in capo ai destinatari (C.d.S. Sez. IV, 03.02.1996, n. 95) (TAR Piemonte, Sez. I, sentenza 09.04.2009 n. 956 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: 1. Proposizione del ricorso avverso ingiunzione di demolizione - Sospensione del termine per adempiere all'ingiunzione - Non sussiste.
2. Accertamento dell'inottemperanza dell'ordinanza di demolizione - Natura dichiarativa - Sussiste.
3. Acquisizione gratuita al patrimonio pubblico - Sanzione autonoma rispetto all'ingiunzione di demolizione - Sussiste.
4. L'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione è illecito autonomo rispetto alla commissione dell'abuso edilizio - Sussiste - Responsabilità in capo al proprietario dell'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, laddove soggetto diverso dal responsabile dell'abuso - Limiti - Sussiste.
5. Mancata predisposizione di aree di sosta per i nomadi - Legittimazione di opere edilizie abusive - Non sussiste.

1. La proposizione del ricorso avverso l'ingiunzione di demolizione non sospende il termine per adempiere, se non quando l'efficacia dell'ordinanza venga sospesa in sede cautelare o in sede amministrativa.
2. L'accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione è atto di natura meramente dichiarativa ed è volto unicamente a constatare un fatto (l'inadempimento) e il conseguente effetto legale (acquisizione alla mano pubblica).
3. L'acquisizione gratuita non costituisce sanzione accessoria alla demolizione, volta a colpire l'esecutore delle opere abusive, ma si configura quale sanzione autonoma che consegue all'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione.
4. L'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione integra un fatto illecito, diverso ed autonomo dalla commissione dell'abuso edilizio, del quale può rendersi responsabile anche il proprietario, qualora risulti che abbia acquistato o riacquistato la disponibilità del bene e non si sia attivato per dare esecuzione all'ordine di demolizione, o qualora emerga che, pur essendo in grado di dare esecuzione all'ingiunzione, non vi abbia comunque provveduto; la sanzione acquisitiva non può invece colpire il proprietario dell'area quando risulti, in modo inequivocabile, la sua completa estraneità al compimento dell'opera abusiva, o che, essendone venuto a conoscenza, si sia adoperato per impedirlo con gli strumenti offertigli dall'ordinamento.
5. La mancata predisposizione di aree di sosta per i nomadi, dotate di opere e servizi non è certamente circostanza idonea a giustificare abusi edilizi (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 08.04.2009 n. 3232).

EDILIZIA PRIVATA: Opere abusive - Acquisizione gratuita al patrimonio del Comune - Provvedimento emesso nei confronti del responsabile dell'abuso - Legittimità.
Il provvedimento di acquisizione gratuita, rappresentando una sanzione autonoma rispetto al provvedimento di demolizione, può riferirsi esclusivamente al responsabile dell'abuso, non potendo di certo operare nella sfera di altri soggetti e, in particolare, nei confronti del proprietario dell'area quando risulti, in modo inequivocabile, la sua completa estraneità al compimento dell'opera abusiva o che, essendone egli venuto a conoscenza, si sia adoperato per impedirlo con gli strumenti offertegli dall'ordinamento (cfr. Corte Costituzione, 15.07.1991 n. 345) (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. IV, sentenza 07.04.2009 n. 3222).

EDILIZIA PRIVATA: Ordine di ripristino stato dei luoghi - Aperture di vedute - Violazione D.M. 02.04.1968 n. 1444 - Mancata notifica al controinteressato - Inammissibilità.
E' inammissibile il ricorso non notificato alla proprietaria del fabbricato sito sul fondo confinante antistante la nuova parete finestrata realizzata dalla ricorrente, nominativamente menzionata nel preambolo dell'ordinanza di ripristino dei luoghi impugnata, in quanto è evidente l'interesse della medesima alla conservazione dell'atto impugnato, che, nel momento in cui tutela l'interesse generale al rispetto delle distanze, tutela in pari tempo i diritti dei terzi lesi dalla violazione dei limiti delle distanze legali della proprietà (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 07.04.2009 n. 3220).

EDILIZIA PRIVATA: Ordinanza demolizione opere abusive.
Se è vero che la constatata realizzazione dell’opera in assenza del titolo abilitativo (o in totale difformità da esso), fa sì che l’ingiunzione demolitoria sia praticamente un atto dovuto (anche con riguardo all’effetto derivato della paventata acquisizione gratuita delle opere al patrimonio comunale), ed è sufficientemente motivata con l’affermazione dell’accertata abusività dell’opera, tuttavia il lungo lasso di tempo trascorso deve essere considerato al fine di verificare se si sia ingenerata, causa appunto il protrarsi dell’inerzia dell’Amministrazione preposta, una posizione di affidamento nel privato (TAR Emilia Romagna-Parma, Sez. I, sentenza 07.04.2009 n. 97 - link a www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATA: 1. Ordine di demolizione diretto nei confronti del proprietario di un immobile interessato da un abuso in mancanza della prova del suo coinvolgimento - Illegittimità - Sussiste.
2. Acquisizione gratuita al patrimonio comunale in caso di inottemperanza all'ordine di demolizione - Proprietario estraneo all'abuso - Illegittimità - Sussiste.
3. Acquisizione gratuita al patrimonio comunale in caso di inottemperanza all'ordine di demolizione - Mancata comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 L. n. 241/1990 al proprietario non autore dell'abuso - Illegittimità - Sussiste.

1. L'ordinanza di demolizione diretta nei confronti del proprietario di un immobile in mancanza della prova del suo coinvolgimento nell'abuso è illegittima in quanto la responsabilità del proprietario è condizionata alla prova, che incombe sull'Amministrazione, della conoscenza dell'abuso da parte del proprietario e del suo concorso nella realizzazione dell'abuso.
2. Non si può procedere all'acquisizione gratuita da parte del Comune di un immobile in caso di inottemperanza all'ordine di ripristino in presenza di un abuso edilizio qualora il proprietario sia estraneo all'abuso in quanto il destinatario delle sanzioni edilizie deve essere il responsabile dell'abuso stesso.
3. È illegittima l'ordinanza di acquisizione di un'area per mancata demolizione dell'opera abusiva in mancanza di comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. n. 241/1990 al proprietario del fondo non autore dell'abuso, anche ai fini dell'eventuale valutazione dell'applicazione di misure diverse dall'acquisizione (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 06.04.2009 n. 3149).

EDILIZIA PRIVATA: 1. Ordine di demolizione di opera abusiva - Omessa comunicazione avvio procedimento - Ordine sospensione lavori - Equiparazione - Legittimità.
2. Ordine di demolizione di opera abusiva - Carenza di motivazione - Motivazione per relationem - Provvedimento sanzionatorio dovuto - Abusività dell'opera - Legittimità.
3. Diniego di permesso di costruire in sanatoria - Pendenza della domanda di sanatoria paesaggistica ex L. 308/2004 - Effetti estintivi del solo illecito penale ambientale - Legittimità.

1. L'omessa previa comunicazione di avvio del procedimento, preordinato alla demolizione di un'opera edile abusivamente realizzata, non costituisce vizio invalidante l'atto finale se all'autore dell'opera abusiva sia stata preventivamente notificata l'ordinanza di sospensione dei lavori, essendo quest'ultima equivalente alla comunicazione di avvio del procedimento in quanto dalla stessa è agevole intendere la volontà dell'Ente locale.
2. Poiché l'art. 3 L. 241/1990 nel consentire la motivazione "per relationem" non impone la materiale messa a disposizione o la contestuale comunicazione degli atti richiamati, essendo sufficiente l'indicazione dei medesimi -riferendosi la "disponibilità" di cui all'art. 3 L. 241/1990 alla sola conoscibilità dell'atto- è legittima la motivazione di un provvedimento risultante da altro atto dell'Amministrazione, direttamente o indirettamente richiamato dallo stesso provvedimento, vieppiù nel caso di atto sanzionatorio dovuto, in relazione al quale l'onere motivazionale è assolto con l'affermazione dell'accertata abusività dell'opera.
3. Poiché la mancata decisione sulla domanda di sanatoria paesaggistica non impedisce la conclusione del procedimento edilizio, dal momento che la domanda di condono ex L. 308/2004 riguarda l'estinzione dell'illecito penale ambientale, senza produrre effetti sull'abuso edilizio, è legittimo il diniego di sanatoria, adottato per contrasto con la destinazione di zona, in quanto l'abusività edilizia dell'opera realizzata non verrebbe meno per l'effetto del rilascio dell'autorizzazione ex L. 308/2004 (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 06.04.2009 n. 3144).

EDILIZIA PRIVATA: Abusi edilizi - Ingiunzione a demolire - Domanda in sanatoria - Ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza interesse.
Deve reputarsi improcedibile il ricorso contro l'ordine di ripristino allorché sia stata presentata all'Amministrazione domanda in sanatoria, in quanto in caso di pronuncia negativa su quest'ultima viene meno l'interesse all'annullamento dell'atto sanzionatorio, trasferendosi l'interesse ad agire del privato nei confronti del nuovo provvedimento che respinge la sanatoria e conferma la demolizione dell'opera ritenuta abusiva (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. IV, sentenza 06.04.2009 n. 3135 -  link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATANella fase della contestazione di un abusivo intervento di ristrutturazione edilizia l’Amministrazione comunale non può far altro che ordinare la demolizione dell’abuso. Invece l’applicazione della sanzione pecuniaria (in alternativa alla demolizione) costituisce una misura eccezionale destinata ad operare in un momento successivo all’adozione dell’ordine di demolizione.
Secondo una consolidata giurisprudenza (ex multis TAR Lazio, Roma, Sez. I, 17.04.2007, n. 3327; TAR Lombardia, Brescia, 09.12.2002, n. 2213), da una corretta interpretazione dell’art. 33 del D.P.R. n. 380/2001 si desume che nella fase della contestazione di un abusivo intervento di ristrutturazione edilizia subordinato al rilascio del permesso di costruire ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 380/2001 l’Amministrazione comunale non può far altro che ordinare la demolizione dell’abuso. Invece l’applicazione della sanzione pecuniaria (in alternativa alla demolizione) costituisce una misura eccezionale destinata ad operare in un momento successivo all’adozione dell’ordine di demolizione, nel caso in cui risulti, sulla base di motivato accertamento dell’ufficio tecnico comunale, che non è possibile ottemperare all’ordine di demolizione.
Risulta quindi evidente che l’applicazione della sanzione pecuniaria in luogo della sanzione demolitoria è un istituto autonomo e distinto rispetto ai meccanismi di sanatoria degli interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza del prescritto permesso costruire, costituiti dall’accertamento della conformità urbanistica, disciplinato dall’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001, e dal condono edilizio. Infatti tali istituti, oltre ad avere presupposti completamente diversi rispetto a quello in esame, possono operare anche prima che venga adottato l’ordine di demolizione ed impediscono la demolizione perché (attraverso il pagamento di un’oblazione e il rilascio ex post del titolo abilitativo) fanno venir meno il carattere abusivo dell’intervento (TAR Campania-Napoli, Sez. VII, sentenza 03.04.2009 n. 1755 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Costituisce variante essenziale la modifica della localizzazione dell'edificio tale da comportare lo spostamento del fabbricato su un'area pressoché totalmente diversa da quella originariamente prevista.
Secondo il consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale:
a) sono variazioni essenziali l'elevazione della quota di copertura del fabbricato e la realizzazione di un terrazzo (cfr. Consiglio Stato, V, 07.04.2006 n. 1900);
b) costituisce variante essenziale la modifica della localizzazione dell'edificio tale da comportare lo spostamento del fabbricato su un'area pressoché totalmente diversa da quella originariamente prevista, trattandosi di modifica che comporta una nuova valutazione del progetto da parte dell'Amministrazione concedente, sotto il profilo della sua compatibilità con i parametri urbanistici e con le connotazioni dell'area (cfr. di recente Consiglio Stato, IV, 20.11.2008 n. 5743) (TAR Emilia Romagna-Bologna, Sez. I, sentenza 02.04.2009 n. 376 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: 1. Sanatoria - Diniego - Rilievi aerofotogrammetrici effettuati da una società privata - Idoneità a fondare un diniego di sanatoria - Sussiste.
2. Sanatoria - Diniego - Autodichiarazione del privato in sede di domanda di condono - Valenza probatoria privilegiata - Non sussiste - Principio di prova - Sussiste.

1. I rilievi aerofotogrammetrici effettuati da una società privata per conto della p.a. costituiscono elemento dimostrativo idoneo a fondare un provvedimento di diniego di sanatoria.
2. L'autodichiarazione del privato in sede di domanda di condono non presenta valenza probatoria privilegiata, ma rappresenta esclusivamente un principio di prova destinato a cedere in presenza di più consistenti elementi probatori prodotti dall'Amministrazione quali i rilievi (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 01.04.2009 n. 2061).

EDILIZIA PRIVATA: 1. Condono edilizio - Esistenza del manufatto abusivo alla data ultima per beneficiare del condono - Onere della prova - Sussiste in capo al privato richiedente - Sussiste in capo alla P.A. soltanto se il privato fornisce elementi concreti dell'esistenza del manufatto.
2. Condono edilizio - Esistenza del manufatto abusivo alla data ultima per beneficiare del condono - Dichiarazione sostitutiva di atto notorio - Insufficienza - Necessità di ulteriori riscontri documentali, anche indiziati purché altamente probanti - Sussiste.

1. L'onere di provare l'esistenza del manufatto oggetto di abuso alla data ultima per beneficiare del condono spetti al privato che chiede di condonarlo, il quale fa transitare tale onere in capo all'Amministrazione soltanto se fornisce elementi concreti dell'esistenza dello stesso.
2. L'onere per il privato di dimostrare che l'opera è stata completata entro la data utile comporta che anche la dichiarazione sostitutiva di atto notorio non è sufficiente a tal fine, essendo necessari ulteriori riscontri documentali, eventualmente anche indiziari, purché altamente probanti, con la conseguenza che, in caso di mancato adempimento da parte del richiedente il condono, all'onere di dimostrare che l'opera è stata completata entro la data utile, l'Amministrazione, cui non può farsi carico di accertare quale fosse la situazione del suo territorio alla data di scadenza del condono, è tenuta a respingere la domanda e a reprimere l'abuso (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 01.04.2009 n. 2060).

EDILIZIA PRIVATA: Diniego condono edilizio - Violazione art. 10-bis L. 241/1990 - Acquisizione ulteriore documento - Onere di rinnovare il preavviso di diniego - Non sussiste.
L'art. 10-bis L. 241/1990, che prescrive l'obbligo per l'Amministrazione di dare vita ad un contraddittorio anticipato con il privato, è uno strumento con il quale il cittadino è messo in grado di collaborare all'esercizio della funzione pubblica, con la conseguenza che l'amministrazione ha la facoltà di acquisire ulteriori elementi dopo l'apporto collaborativo del soggetto interpellato, senza dovere, a tale scopo, aprire una nuova fase contenziosa con il privato salvo il caso in cui modifichi i fatti o le ragioni giuridiche poste a fondamento della sua decisione (nel caso di specie il TAR ha ritenuto non sussistere violazione dell'art. 10-bis L. 241/1990 per avere il Comune, a seguito delle osservazioni presentate dalla parte dopo il preavviso di diniego, fondato la propria decisione di rigetto del condono su un ulteriore documento acquisito senza adottare un ulteriore preavviso di diniego) (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 01.04.2009 n. 2057).

EDILIZIA PRIVATA: Condono edilizio - Potere dell'Amministrazione, in sede di istruttoria della domanda di condono, di raccogliere elementi contrari alle dichiarazioni rese dal richiedente - Sussiste - Inversione dell'onere della prova in capo all'Amministrazione - Non sussiste.
La dichiarazione circa la data di ultimazione delle opere abusive resa dall'interessato a corredo dell'istanza di condono edilizio non preclude all'Amministrazione, in sede di esame della stessa, la possibilità di raccogliere, nel corso del procedimento, elementi in contrario e pervenire a risultanze diverse, senza che ciò faccia ricadere su quest'ultima l'onere di fornire la prova dell'ultimazione dei lavori in data successiva a quella dichiarata dall'interessato (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 01.04.2009 n. 2056).

EDILIZIA PRIVATAL’acquisizione gratuita al patrimonio comunale degli immobili abusivi e della relativa area di sedime costituisce effetto automatico della mancata ottemperanza all’ordinanza di ingiunzione della demolizione.
Vale qui ricordare l’orientamento giurisprudenziale, condiviso pienamente dal Collegio, secondo cui l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale degli immobili abusivi e della relativa area di sedime costituisce effetto automatico della mancata ottemperanza all’ordinanza di ingiunzione della demolizione, sicché il provvedimento di accertamento dell’inottemperanza, costituente titolo per l’immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, può essere adottato anche senza la specifica indicazione delle aree oggetto di acquisizione (come invece è in concreto avvenuto nella fattispecie), potendosi a tale individuazione procedere anche con successivo, separato atto (cfr. Cons Stato Sez. VI 08/04/2004 n. 1998; TAR Lazio Sez II 12/04/2002 n. 3160; Tar Calabria Sez. II 08/03/2007 n. 161) (TAR Emilia-Romagna, sentenza 01.04.2009 n. 93 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

marzo 2009

EDILIZIA PRIVATA: P. Scognamiglio, Abusi edilizi e legge penale. La disciplina dei condoni (link a www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATA: S. Deliperi, Speculazioni edilizie ''travestite'' da alberghi.
Interessante sentenza del TAR Toscana in materia di abusivismo edilizio in un ambito particolarmente delicato e, purtroppo, con riscontri sempre maggiori nella casistica concreta, la modifica di destinazione d’uso di strutture autorizzate quali esercizi ricettivi, il loro frazionamento ed utilizzo singulatim (link a www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATA: 1. Demolizione opere abusive - Acquisizione delle aree - Ricorso proposto dal responsabile delle opere diverso dal proprietario - Inammissibilità - Mancata notifica al responsabile dell'abuso - Irrilevanza.
2. Abusi - Misure repressive - Ordinanza di demolizione - Natura vincolata - Sussiste
3. La motivazione dell'ordinanza di demolizione non deve essere sorretta da alcuna specifica motivazione in ordine alla sussistenza dell'interesse pubblico a disporre la sanzione della demolizione, poiché l'abuso non può giustificare alcun legittimo affidamento del contravventore a veder conservata una situazione di fatto illegittima.

1. Sono inammissibili per carenza di interesse le censure proposte dell'abuso edilizio che non sia proprietario dell'area ove insiste l'opera abusiva avversa la prevista acquisizione dell'area in caso di inottemperanza all'ordinanza comunale poiché in tal caso l'interesse azionato è privo del requisito della personalità, in quanto il risultato di vantaggio che mira a conseguire non attiene specificamente e direttamente alla sfera giuridica del ricorrente, bensì a quella del proprietario dell'area.
2. La notificazione dell'ordinanza di demolizione al solo proprietario, e non anche al responsabile dell'abuso, è irrilevante ai sensi dell'art. 21-octies della Legge 241/1990: ciò, in quanto, in considerazione della natura vincolata del potere di repressione degli abusi edilizi, l'illegittimità riscontrata non porta all'annullamento dell'atto.
3. La tesi giurisprudenziale, secondo cui vi è l'obbligo dell'Amministrazione di motivare circa le ragioni di pubblico interesse alla demolizione se, per il lungo lasso di tempo trascorso, si sia formato nel privato contravventore, a causa dell'inerzia mantenuta dai pubblici poteri, un affidamento sulla legittimità dell'opera, non è confortata dalla sussistenza di alcuna espressa previsione normativa in tale senso. Al contrario, a siffatta interpretazione sembrano ostare la natura rigidamente vincolata del potere sanzionatorio-repressivo degli abusi edilizi, nonché il dato giuridico per cui la sanzione demolitoria, più che a punire il responsabile dell'abuso, è volta a ripristinare la situazione antecedente alla violazione, ponendo un rimedio ai fenomeni di compromissione del territorio (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 26.03.2009 n. 1990).

EDILIZIA PRIVATA: Sanatoria edilizia.
In tema di reati edilizi ed urbanistici, in caso di presentazione della domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria è consentito al contravventore ricorrere, sotto la propria responsabilità, alla procedura di completamento dell'opera abusiva (art. 35, comma tredicesimo, L. 28.02.1985, n. 47) solo per gli interventi di completamento funzionale dell'opera per la quale è stata presentata la domanda di sanatoria (fattispecie in tema di sequestro preventivo di un immobile demolito e ricostruito) (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 25.03.2009 n. 12984 - link a www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATA: 1. Comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 L. n. 241/1990 - Procedimento per la demolizione di una costruzione eseguita sine titulo - Non necessaria.
2. Ordinanza di demolizione - Va inviata al proprietario anche se non responsabile dell'abuso.
3. Rimozione dell'opera abusiva - Termine più breve di quello prescritto dall'art. 7 Legge 47/1985 - Ammissibilità.

1. L'avviso previsto dall'art. 7, l. n. 241 del 1990 non è dovuto nel caso di procedimento volto all'adozione del provvedimento di demolizione di una costruzione eseguita senza titolo o relativa ad abusi che non necessitino di particolari valutazioni discrezionali, ma comporta, invece, un semplice accertamento di natura tecnica sulla consistenza delle opere; la prescrizione che impone la comunicazione di avvio del procedimento deve essere, infatti, applicata nel contesto generale dei principi che presidiano il procedimento amministrativo e va, quindi, coordinata con il principio di speditezza dell'adozione amministrativa nonché con l'art. 21-octies della stessa legge, introdotto dall'art. 14, l. n. 15 del 2005, che statuisce la non annullabilità del provvedimento adottato in violazione delle norme sul procedimento, qualora, per la sua natura vincolata, sia palese che il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello concretamente adottato.
2. Costituisce ius receptum quello secondo cui l'ordinanza di demolizione di una costruzione abusiva può legittimamente essere emanata nei confronti del proprietario, anche se non responsabile dell'abuso, considerato che l'abuso edilizio costituisce illecito permanente e che l'ordinanza stessa ha carattere ripristinatorio e non prevede l'accertamento del dolo o della colpa del soggetto cui si imputa la trasgressione.
3. L'assegnazione di un termine più breve, di quello prescritto dall'art, 7 L. 28.02.1985 n. 47, per provvedere alla rimozione delle opere abusivamente realizzate si risolve in una violazione meramente formale non lesiva per l'interessato che conserva, comunque, un termine non inferiore a quello di legge per ottemperare all'ingiunzione (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. IV, sentenza 24.03.2009 n. 1984).

ATTI AMMINISTRATIVI: 1. Procedimento - Preavviso di rigetto - Ex art. 10-bis della L. n. 241 del 1990 - Non occorre - Nel caso in cui le ragioni ostative all'accoglimento dell'istanza siano note all'interessato.
2. Procedimento - Preavviso di rigetto - Ex art. 10-bis della L. n. 241 del 1990 - Omissione - Nel caso di procedimento tendente all'adozione di un provvedimento vincolato - Applicazione della sanatoria prevista dall'art. 21-octies della Legge n. 241/1990.

1. Ogniqualvolta le ragioni ostative siano note all'istante e costui abbia avuto modo di interloquire con l'Amministrazione prospettando la sua tesi, la formale comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda, ai sensi dall'art. 10-bis della L. 07.08.1990, n. 241, non è necessaria.
2. L'omissione della formale comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda, prevista dell'art. 10-bis L. 07.08.1990, n. 241, non dà luogo all'annullamento del provvedimento finale nel caso in cui quest'ultimo presenti aspetti privi di margini di discrezionalità amministrativa; in tal caso, ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, L. n. 241/90, non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata delle relative determinazioni, sia palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. IV, sentenza 24.03.2009 n. 1983 -  link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Una volta che la demolizione del manufatto abusivo sia tecnicamente possibile e siano trascorsi infruttuosamente i termini per dare corso alla rimozione delle opere abusive realizzate, l’effetto acquisitivo (al patrimonio comunale) si produce di diritto, tanto che la demolizione eseguita dal privato dopo il decorso del termine è illegittima perché investe un bene che non è più nella disponibilità dell’autore dell’abuso.
Il verbale di accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione di ripristino dello stato dei luoghi è un atto con efficacia meramente dichiarativa e certificativa di effetti che si riconnettono “ope legis” all’originaria diffida in conseguenza del vano decorso del termine stabilito ai fini dello spontaneo ripristino dello stato dei luoghi, onde se ne deve escludere la natura provvedimentale (v., ex multis, TAR Campania, Napoli, Sez. III, 07.05.2008 n. 3548; TAR Puglia, Lecce, Sez. I, 13.06.2007 n. 2322; TAR Lazio, Sez. II, 09.11.2005 n. 10874); ed invero, una volta che la demolizione del manufatto sia tecnicamente possibile e siano trascorsi infruttuosamente i termini per dare corso alla rimozione delle opere abusive, l’effetto acquisitivo si produce di diritto, con la conseguente natura meramente dichiarativa, e non costitutiva, del successivo atto amministrativo, tanto che la demolizione eseguita dal privato dopo il decorso del termine è illegittima perché investe un bene che non è più nella disponibilità dell’autore dell’abuso (v. Cons. Stato, Sez. II, 18.01.2006 n. 643; Sez. V, 18.12.2002 n. 7030) (TAR Emilia Romagna-Parma, sentenza 24.03.2009 n. 82 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Ordinanza di sospensione lavori - Scadenza termine - Inefficacia dell'ordinanza - Conservazione dei poteri sanzionatori e di controllo da parte della P.A. - Legittimità.
La scadenza del termine di 45 giorni previsto dall'art. 27, comma 3, DPR 380/2001 comporta l'automatica inefficacia del provvedimento di sospensione dei lavori, benché non privi l'Amministrazione del potere di adottare i provvedimenti sanzionatori anche successivamente (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 20.03.2009 n. 1957).

EDILIZIA PRIVATA: Abusi - Misure repressive - Ordinanza di demolizione - Motivazione - Necessità - Non sussiste.
L'ordine di demolizione di opere abusive, stante la natura di atto vincolato, è sufficientemente motivato con riferimento all'oggettivo riscontro dell'abusività delle opere (cfr. in termini TAR Milano, sez. II, sent. nn. 702/2008; 6532/2007; TAR Brescia, sent. n. 418/2007) (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 20.03.2009 n. 1949 -  link a www.giustizia-amministrativa.it).

URBANISTICA: Lottizzazione abusiva. Confisca e soggetto estraneo e possessore di buona fede.
In tema di reati edilizi, la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite, attesa la natura sanzionatoria, non può essere disposta nei confronti di soggetti estranei alla commissione del reato che siano possessori di buona fede, non essendo ammissibili criteri di responsabilità oggettiva neppure con riferimento alle sanzioni amministrative (in motivazione la Corte, nell'annullare con rinvio l'ordinanza di rigetto dell'istanza di revoca del sequestro preventivo di un manufatto abusivo, ha sottolineato la necessità di tener conto in sede di rinvio anche della sentenza C.e.d.u. del 20.01.2009 nel caso Sud Fondi s.r.l. c/ Italia) (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 19.03.2009 n. 12118 - link a www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATA: 1. Abusi - Misure repressive - Ordinanza di demolizione - Motivazione - Interesse pubblico - E' in re ipsa - Necessità di motivazione - Quando sussiste.
2. Abusi - Accertamenti - Obbligo di effettuare in contraddittorio sopralluoghi ed accertamenti tecnici - Non sussiste - Facoltà di contestazione delle risultanze - Sussiste.
1.
In caso di violazione delle distanze nei rapporti di vicinato, anzitutto, l'interesse pubblico al ripristino della legalità è in re ipsa e coincide con la prevalenza che va necessariamente assicurata alla posizione del vicino, il quale vanta un diritto pieno al rispetto della distanza regolamentare; in secondo luogo, una specifica motivazione sull'interesse pubblico occorre solo se le opere risultino ultimate da lungo tempo, e purché il rilascio (o la formazione) del titolo invalido non sia correlato ad imprecisioni progettuali addebitabili al privato richiedente la concessione (cfr. Cons. Giust. Amm. 27.10.06 n. 588), o che abbia dato causa all'illegittimità dell'atto mediante dichiarazioni infedeli (cfr. Cons. di Stato, sent. n. 3599/2002), o mediante una erronea rappresentazione dei fatti, non importa se dolosa o colposa (cfr. Cons. di Stato, sent. n. 6554/2004).
2. In tema di accertamento dell'abusività di opere edilizie, la mancata partecipazione del privato al sopralluogo è irrilevante, non essendovi obbligo di effettuare in contraddittorio sopralluoghi ed accertamenti tecnici, salva la facoltà dell'interessato di contestarne le risultanze con documenti e memorie depositate nel corso del procedimento (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 13.03.2009 n. 1924 -  link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAPer legittimamente condonare un'opera abusiva dev'essere già eseguita, sia pure al rustico, in tutte le sue strutture essenziali.
L'opera abusiva, per essere ammessa a sanatoria, deve essere già eseguita, sia pure al rustico, in tutte le sue strutture essenziali, fra le quali vanno ricomprese le tamponature, in quanto determinanti per stabilire la relativa volumetria e la sagoma esterna (fra le tante: Consiglio Stato, sez. V, 18.11.2004, n. 7547) (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 12.03.2009 n. 1474 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Anche se, in generale, è sufficiente l’affermazione dell’abusività dell’opera, ricorre comunque un onere di congrua motivazione quando, per il lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dell’abuso e per il protrarsi dell’inerzia dell’Amministrazione preposta alla vigilanza, si sia ingenerata una posizione di affidamento nel privato.
Occorre oramai prendere atto del consolidarsi di un diverso indirizzo imperniato sul principio per cui, se anche è in generale sufficiente l’affermazione dell’abusività dell’opera, ricorre comunque un onere di congrua motivazione quando, per il lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dell’abuso e per il protrarsi dell’inerzia dell’Amministrazione preposta alla vigilanza, si sia ingenerata una posizione di affidamento nel privato, sì da richiedere che, avuto riguardo anche all’entità ed alla tipologia dell’abuso, venga specificato il pubblico interesse, evidentemente diverso da quello al ripristino della legalità, idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse privato (v., tra le altre, Cons. Stato, Sez. V, 04.03.2008 n. 883; Sez. IV, 06.06.2008 n. 2705; e, da ultimo, TAR Liguria, Sez. I, 15.01.2009 n. 63).
Nella fattispecie, in particolare, l’abuso risale alla seconda metà degli anni Settanta, onde sarebbe stato necessario tenere conto di tale circostanza e verificare l’interesse pubblico attuale alla rimozione del fabbricato non demolito in coincidenza con l’esecuzione dei lavori oggetto della licenza edilizia del 1974; il provvedimento comunale, al contrario, si è limitato ad accertare la permanenza “in loco” dell’immobile e il suo contrasto con il titolo abilitativo allora rilasciato (TAR Emilia Romagna-Parma, sentenza 10.03.2009 n. 64 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Abusi - Misure repressive - Ordinanza di demolizione - Motivazione - Necessità - Non sussiste.
L'ordinanza di demolizione di un abuso edilizio non richiede in linea generale alcuna specifica motivazione, in quanto l'abusività costituisce di per sé motivo sufficiente per l'adozione della misura repressiva (cfr. TAR Milano, sez. II, sent. 1318/2009) (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 09.03.2009 n. 1768 -  link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: In relazione alla distanza dei manufatti dal ciglio stradale, relativamente alle opere costruite su aree sottoposte a vincolo di rispetto dalle strade, il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria è subordinato al parere favorevole dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo stesso.
Va innanzitutto confermata la legittimità del provvedimento (di diniego di sanatoria edilizia) per la violazione del manufatto abusivo delle distanze stabilite dal codice della strada per non creare pericoli alla circolazione.
La circostanza pacifica, della distanza minore dei 5 metri prescritti, esonera il comune da qualunque altra indagine, avendo ritenuto il legislatore che, al di sotto di quella distanza, vi è un pericolo potenziale per la circolazione stradale.
Nessuna prova, né dimostrazione contraria a questo assunto, è contenuta nel ricorso.
Quanto sopra detto comunque, trova conferma nella giurisprudenza amministrativa, che ha affermato, in relazione alla distanza dei manufatti dal ciglio stradale, che “In base al comma 2, lett. c), dell'art. 32 l. 28.02.1985 n. 47, relativamente alle opere costruite su aree sottoposte a vincolo di rispetto dalle strade, il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria è subordinato al parere favorevole dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo stesso e, in via generale, sono suscettibili di sanatoria le opere che "non costituiscono minaccia alla sicurezza del traffico" (TAR Abruzzo-Pescara, 06.03.2003, n. 312) (TAR Liguria, Sez. I, sentenza 09.03.2009 n. 296 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Condono edilizio e ultimazione dei lavori.
Il concetto di ultimazione dei lavori rilevante ai fini della condonabilità delle opere edilizie abusive presuppone, oltre il completamento della copertura, l'esecuzione del "rustico", da intendersi come la muratura di tamponatura priva di rifiniture (nella specie, trattandosi di fabbricato in cemento armato munito di pilastri e copertura a doppia falda ma privo di muratura di tamponamento, detta ultimazione è stata esclusa) (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 06.03.2009 n. 10082 - link a www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATA: Ristrutturazione edilizia - Demolizione e ricostruzione - Art. 3, comma 1, lettera d) del T.U. n. 380/2001 - Fedele ricostruzione - Identità di sagoma, superficie e volume - D.I.A. - Lieve traslazione dell’immobile - Violazione dell’art. 44, lett. b), del T.U. n. 380/2001 - Inconfigurabilità
L’art. 3, comma 1, lettera d) del T.U. n. 380/2001 ha espressamente ricondotto nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di un edificio preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per lì adeguamento alla normativa antisismica; in altri termini, identità di volumetria e sagoma con riferimento al preesistente edificio sono i requisiti che consentono di ricondurre nella nozione di ristrutturazione edilizia l’intervento ricostruttivo che si ricolleghi ad una integrale demolizione.
Tali interventi sono subordinati alla presentazione di denuncia di inizio attività e, unicamente qualora comportino aumenti di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici sono subordinati al previo rilascio del permesso a costruire (fattispecie relativa alla demolizione e successiva ricostruzione di un capannone, senza mutamento di sagoma, superficie e volume, ma con una lieve traslazione rispetto alla posizione planimetrica originaria: la riconducibilità dell’intervento all’ipotesi di cui all’art. 3, c. 1, lett. d) del T.U. n. 380/2001, per la quale è sufficiente la D.I.A., ha escluso la violazione dell’art. 44, lett. b), del T.U. n. 380/2001, anche in ragione del fatto che la lieve traslazione non aveva compromesso l’assetto del territorio) (Tribunale di Salerno, Sez. staccata di Eboli, sentenza 06.03.2009 n. 195 - link a www.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATA: Varianti - Nozione.
In materia urbanistica, non tutte le modifiche alla progettazione originaria possono definirsi varianti e che queste si configurano solo allorquando il progetto già approvato non risulti sostanzialmente e radicalmente mutato dal nuovo elaborato (come accade, ad esempio, nelle ipotesi di: sensibile spostamento della localizzazione del manufatto, aumento del numero dei piani, creazione di un piano seminterrato, modifica del prospetto esterno etc.). La nozione di "variante", deve ricollegarsi a modificazioni qualitative o quantitative di non rilevante consistenza rispetto all'originario progetto e gli elementi da prendere in considerazione, al fine di discriminare un nuovo permesso di costruire dalla variante ad altro preesistente, riguardano la superficie coperta, il perimetro, la volumetria, le distanze dalle proprietà viciniori, nonché le caratteristiche funzionali e strutturali, interne ed esterne, del fabbricato [C. Stato, Sez. V, 11/05/1989, n. 272].
Rilascio del permesso in sanatoria - Presupposti - Conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente - Contributo di costruzione - Art. 36 del T.U. n. 380/2001.
Per il rilascio del permesso in sanatoria previsto dall'art. 36 del T.U. n. 380/2001 è richiesto, quale presupposto, che l'opera abusiva sia "conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'intervento sia al momento della presentazione della domanda". Il rilascio è altresì subordinato (sicché nel provvedimento deve farsi espressa menzione dell'avvenuto versamento) al pagamento di una somma di danaro determinata, per le opere soggette a permesso oneroso, con riferimento al contributo di costruzione da corrispondersi (eventualmente per le sole parti difformi) in misura doppia a quella dovuta per il rilascio del titolo in via ordinaria.
Permesso di costruire - Rilasciato in sanatoria - Effetti sui reati - Operatività - Artt. 36 e 45 del T.U. n. 380/2001.
Il permesso di costruire rilasciato ex art. 36 del T.U. n. 380/2001, estingue - a norma del 3° comma del successivo art. 45, "i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti" e non si estende ad altri reati correlati alla tutela di interessi diversi rispetto a quelli che riguardano l'assetto del territorio sotto il profilo edilizio, quali i reati previsti dalla normativa sulle opere in cemento armato, sulle costruzioni in zone sismiche, sulla tutela delle zone di particolare interesse paesaggistico ed ambientale [Cass., Sez. III, 13.04.2005, Cupelli]. Inoltre, la speciale causa di estinzione di cui all'art. 45 del D.P.R. n. 380/2001 opera in favore di tutti i responsabili dell'abuso e non solo dei soggetti legittimati a chiedere il permesso di costruire: mentre il pagamento della somma dovuta a titolo di oblazione può essere richiesto una sola volta, trattandosi di un adempimento della procedura amministrativa che resta al di fuori dello schema penalistico.
Spostamento della localizzazione di un manufatto - Variante edilizia - Permesso di costruire - C.d. "varianti leggere o minori in corso d'opera" - DIA (denuncia di inizio dell'attività) - Disciplina art. 15, 12° c., L. n. 10/1977, art. 15 L. n. 47/1985, mod. da L. n. 662/1996 succ. mod. dall'art. 22, 2° c., T.U. n. 380/2001 come mod. dal D.Lgs. n. 301/2002.
Lo spostamento della localizzazione di un manufatto, in linea di principio, ha natura di variante edilizia. Mentre, le c.d. "varianti leggere o minori in corso d'opera" (disciplinate attualmente dall'art. 22, 2° comma, del T.U. n. 380/2001 -come modificato dal D.Lgs. n. 301/2002)- prevede che siano sottoposte a denuncia di inizio dell'attività le varianti a permessi di costruire che:
- non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie (e, tra i "parametri urbanistici" vanno ricomprese anche le distanze tra gli edifici);
- non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia;
- non alterano la sagoma dell'edificio;
- non violano le prescrizioni eventualmente contenute nel permesso di costruire.
La denuncia di inizio dell'attività costituisce "parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale" e può essere presentata prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori: la formulazione dell'art. 22 sembra consentire, pertanto, la possibilità di dare corso alle opere in difformità dal permesso di costruire e poi regolarizzarle entro la fine dei lavori (il Consiglio di Stato ha considerato "variante minore o non essenziale" una modesta rototraslazione della sagoma dell'edificio rispetto al progetto approvato - C. Stato, Sez. V, 22.01.2003, n. 249) (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 05.03.2009 n. 9922 - link a www.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATA: 1. Abuso edilizio - Accertamento di conformità ex artt. 36 e 45 del T.U. n. 380/2001 - Aree soggette a vincolo paesaggistico - Ammissibilità.
2. Permesso di costruire in sanatoria - Autorizzazione paesaggistica - Necessità - Prima dell'inizio dei lavori - Art. 146, comma 12, Dlgs. n. 42/2004.

1. L'istituto dell'accertamento di conformità può eccezionalmente trovare applicazione anche in caso di opere eseguite su aree soggette a vincolo paesaggistico.
2. Il rilascio del permesso di costruire in sanatoria rimane comunque subordinato al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ex articolo 146 del DLgs n. 42/2004 e non può essere rilasciato in epoca successiva alla realizzazione, anche parziale, degli interventi (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. IV, sentenza 05.03.2009 n. 1762 -  link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAL'ordine di demolizione di opere edilizie abusive costituisce un atto dovuto, senza necessità di preventiva comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio.
L'ordine di demolizione di opere edilizie abusive -il cui presupposto è rappresentato solamente dalla constatata esecuzione di opere edilizie in assenza del titolo abilitativo– costituisce un atto dovuto, con la conseguenza che nella fattispecie (omessa comunicazione dell’avvio del procedimento sanzionatorio) troverebbe comunque applicazione l'art. 21-octies della stessa legge, introdotto dall'art. 14, l. n. 15 del 2005, che statuisce la non annullabilità del provvedimento adottato in violazione delle norme sul procedimento, qualora, per la sua natura vincolata, sia palese che il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello concretamente adottato (TAR Campania-Napoli, sez. III, 16.04.2008, n. 2207) (TAR Campania-Napoli, Sez. IV, sentenza 04.03.2009 n. 1279 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Acquisizione immobile abusivo e sequestro.
La mera presenza del sequestro penale non determina, di per sé, la sospensione del termine dei novanta giorni per l'acquisizione dell'immobile al patrimonio del Comune (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 02.03.2009 n. 9186 - link a www.lexambiente.it).

febbraio 2009

EDILIZIA PRIVATAQuesito 3 - Sull'onere della prova in ordine all'epoca di realizzazione dell'opera abusiva (Geometra Orobico n. 1/2009).

URBANISTICA: Lottizzazione materiale.
La condotta lottizzatoria c.d. materiale può essere integrata da opere edilizie o da opere di urbanizzazione che conferiscano alla zona una articolazione apprezzabile in termini di trasformazione edilizia e che conferiscano ai terreni l'attitudine ad accogliere insediamenti non consentiti o non programmati. Pertanto, qualunque intervento o costruzione, ivi comprese le recinzioni o i picchettamenti purché non precari, possono presentare siffatta idoneità a stravolgere l'assetto del territorio rendendone impraticabile la programmazione, anche quando non siano stati completati o si trovino in una fase iniziale. Sicché anche la sola realizzazione di una strada, comportando un mutamento del precedente assetto del territorio, costituisce opera di trasformazione urbanistica soggetta ad autorizzazione comunale, tanto più qualora essa mal si concili con la destinazione dei terreni e sia finalizzata a fornire un accesso a singoli lotti costituenti lottizzazione abusiva (TAR Campania-Napoli, Sez. II, sentenza 27.02.2009 n. 1169 - link a www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATA: Concetto di parziale difformità.
l concetto di “parziale difformità” presuppone che un determinato intervento costruttivo, pur se contemplato dal titolo autorizzatorio rilasciato dall'autorità amministrativa, venga realizzato secondo modalità diverse da quelle consacrate a livello progettuale. Tale lettura è confermata dall'art. 31 del d.P.R. 380/2001 che descrive le opere eseguite in totale difformità dal permesso di costruire come quelle “che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso...”.
La citata disposizione, infatti, richiama un concetto di “totale difformità” ancorato, più che al raffronto tra la singola difformità e le previsioni progettuali dell'intervento edilizio (al quale va rapportato il concetto di difformità parziale), alla comparazione sintetica tra l'organismo progettato e quello scaturente dalla complessiva attività di edificazione (TAR Campania-Napoli, Sez. II, sentenza 26.02.2009 n. 1103 - link a www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATA: Demolizione opere abusive - Repressione dell'abuso disposta a distanza di lungo tempo dalla commissione dello stesso - Richiede puntuale motivazione in ordine all'interesse pubblico attuale.
La repressione dell'abuso edilizio, disposta a distanza di un tempo ragguardevole, richieda una puntuale motivazione sull'interesse pubblico al ripristino dei luoghi allo status quo ante.
Sul punto è stato ripetutamente affermato che l'ordine di demolizione di opera edilizia abusiva è sufficientemente motivato con l'affermazione dell'accertata abusività dell'opera, salva l'ipotesi in cui, per il lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dell'abuso ed il protrarsi dell'inerzia dell'amministrazione preposta alla vigilanza, si sia ingenerata una posizione d'affidamento nel privato, ipotesi questa in relazione alla quale si ravvisa un onere di congrua motivazione che, avuto riguardo anche all'entità e alla tipologia dell'abuso, indichi il pubblico interesse, evidentemente diverso da quello al ripristino della legalità, idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse privato (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Brescia, sentenza 26.02.2009 n. 457).

EDILIZIA PRIVATA: Ultimazione opere e condono edilizio.
Si deve escludere la esecuzione del rustico, e quindi la ultimazione dell'immobile ai fini del condono, quando manchino ancora le tamponature ed esistano soltanto chiusure provvisorie finalizzate a proteggere l'immobile da incursioni estranee, oppure strutture predisposte per eseguire una futura tamponatura (come casseri, pannelli da armatura e simili).
In casi simili, infatti, le strutture provvisorie di delimitazione perimetrale rispondono a scopi del tutto diversi da quello di definire la volumetria completa dell'immobile, e comunque non assicurano appunto -per il loro carattere provvisorio- la delimitazione definitiva della volumetria, che è il criterio fondamentale al quale si è ispirato il legislatore quando ha definito la ultimazione dei lavori ai fini del condono come esecuzione del rustico e completamento della copertura (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 24.02.2009 n. 8064 - link a www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATA: 1. Abusi - Sanatoria - Obbligo di provvedere della P.A. - Sussiste.
2. Abusi - Sanatoria - Istanza di sanatoria ex art. 36 D.P.R. 380/2001 - Silenzio rigetto - Obbligo di istruttoria e di motivazione - Sussiste.
3. Abusi - Sanatoria - Istanza di sanatoria ex art. 36 D.P.R. 380/2001 - Silenzio rigetto - Motivazione - Produzione in sede giudiziaria - Illegittimità.

1. A fronte di domanda volta al rilascio del permesso di costruzione, anche in sanatoria, sussiste in capo all'Amministrazione l'obbligo di pronunciarsi: ciò, sia in forza dei principi generali sanciti dagli articoli 2 e 3 della Legge 241/1990, sia in forza del dettato specifico di cui all'art. 36 del D.P.R. 380/2001.
2. La previsione del silenzio-rigetto in materia edilizia non vale ad esimere la P.A. dall'obbligo dell'istruttoria e della motivazione, in quanto ciò significherebbe, da un lato, privare l'interessato delle garanzie procedimentali che gli assicurano la possibilità di interloquire nel procedimento, specie dopo l'eventuale preavviso di rigetto ex art. 10-bis Legge 241/1990; dall'altro, significherebbe trasferire in sede processuale l'istruttoria dell'intera pratica edilizia, che il Comune è viceversa tenuto a svolgere in sede procedimentale nell'esercizio delle potestà amministrative che gli competono, salvo l'eventuale successivo sindacato giurisdizionale.
3. E' illegittima la motivazione del silenzio-rigetto fornita per la prima volta in sede giudiziaria, al di fuori ed indipendentemente dal regolare svolgimento di un iter in sede amministrativa (cfr. Cons. di Stato sent. n. 7884/2006 e n. 7681/2006) (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 24.02.2009 n. 1360 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: 1. Ingiunzione sindacale ex art. 7 della legge n. 47/1985 di ripristino della destinazione industriale di porzione di fabbricati - Interesse all'impugnazione - In caso di chiusura dell'intero complesso industriale - sussiste .
2. Mutamento di destinazione d'uso senza opere edilizie - Assenza di legge regionale - Non è soggetto a potere di pianificazione urbanistica.

1. Sussiste l'interesse ad impugnare un'ingiunzione sindacale di ripristino della destinazione industriale da parte della società ingiunta anche nel caso in cui l'intero complesso industriale sia stato chiuso posto che tale circostanza non è sufficiente ad escludere il conseguimento di un risultato vantaggioso.
2. In applicazione dell'art. 25 u.c. Legge 28.02.1985 n. 47 che stabilisce che il mutamento di destinazione d'uso, realizzato senza opere edilizie, va sottoposto, nei casi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge regionale, a semplice autorizzazione e non a concessione edilizia, in mancanza di apposita legge regionale, vale il principio che il mutamento di destinazione d'uso funzionale dei singoli edifici è in linea generale libero, ovvero non è soggetto a potere di pianificazione urbanistica (cfr. Corte Costituzionale 11.02.1991 n. 73; 31.12.1993 n. 498) (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. IV, sentenza 20.02.2009 n. 1342).

EDILIZIA PRIVATA: Condono edilizio - Parametri di valutazione - Impiego delle opere - Irrilevanza - Struttura, consistenza, destinazione - Rilevanza.
In caso di esame d'istanza di condono di opere abusive il Comune non è tenuto ad accordare deroghe in rapporto all'utilizzo attuale della costruzione, essendo rilevante a riguardo non l'impiego di fatto, attuale ed occasionale delle opere, bensì la loro struttura, consistenza e destinazione come individuate nella domanda di condono (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 20.02.2009 n. 1332 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: 1. Abusi - Misure repressive - Ordinanza di demolizione - Obbligo di avviso ex art. 7 Legge 241/1990 - Non sussiste.
2. Abusi - Misure repressive - Sanzione pecuniaria e sanzione demolitoria - Ambito di applicazione.

1. L'ordine di demolizione di opere edilizie abusive non deve essere preceduto dall'avviso ex art. 7 Legge 241/1990, trattandosi di atto dovuto, che viene emesso quale sanzione per l'accertamento dell'inosservanza di disposizioni urbanistiche secondo un procedimento di natura vincolata precisamente tipizzato dal legislatore e rigidamente disciplinato (cfr. TAR Napoli, sent. n. 15871/2007).
2. La sanzione pecuniaria ex art. 37, comma 1, D.P.R. 380/2001 riguarda solo gli interventi soggetti a D.I.A. conformi agli strumenti di piano, mentre per ogni altro caso si applicano gli articoli 31 e seguenti D.P.R. 380/2001, che prevedono l'utilizzo della sanzione demolitoria (art. 37 ultimo comma, D.P.R. 380/2001) (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 20.02.2009 n. 1330).

EDILIZIA PRIVATAGli atti sanzionatori in materia edilizia -attesa la loro natura rigidamente vincolata- non risultano viziati ove non siano preceduti dalla comunicazione d'avvio del procedimento.
L'ordine di demolizione di opere edilizie abusive non deve essere preceduto dall'avviso ex art. 7 della l. n. 241/1990, trattandosi di un atto dovuto, che viene emesso quale sanzione per l'accertamento della inosservanza di disposizioni urbanistiche secondo un procedimento di natura vincolata precisamente tipizzato dal legislatore e conseguente disciplinato rigidamente dalla legge (TAR Campania, Napoli, sez. IV, 10.12.2007, n. 15871; nello stesso senso cfr. anche Cons. Stato, sez. IV, 26.09.2008, n. 4659, secondo cui "gli atti sanzionatori in materia edilizia -attesa la loro natura rigidamente vincolata- non risultano viziati ove non siano preceduti dalla comunicazione d'avvio del procedimento").
Da ciò consegue che, come evidenziato da TAR Campania, Napoli, sez. VI, 17.12.2007, n. 16283, "va esclusa la violazione dell'art. 10, l. n. 241/1990 (mancata valutazione della memoria avanzata dal ricorrente in fase endoprocedimentale) in relazione ad un provvedimento vincolato" (TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 20.02.2009 n. 1330).

EDILIZIA PRIVATA: 1. Abusi - Sanatoria - Istanza di sanatoria ex art. 36 D.P.R. 380/2001 - Accoglimento/diniego - E' attività vincolata - Eccesso di potere per contraddittorietà e ingiustizia manifesta - Inconfigurabilità.
2. Abusi - Sanatoria - Data dell'abuso - Prova - Onere del richiedente.
3. Abusi - Sanatoria - Data dell'abuso - Prova - Dichiarazione sostitutiva di atto notorio - Insufficienza - Ratio.

1. Nell'ambito di un'attività vincolata quale quella di accoglimento o diniego di una istanza di condono - che deve essere accolta se ne sussistono i presupposti o rigettata se non sussistono, senza che residuino spazi di discrezionalità alla decisione dell'Ente Pubblico - non può essere dedotto l'eccesso di potere per contraddittorietà e ingiustizia manifesta.
2. L'onere di provare l'esistenza del manufatto oggetto di abuso alla data ultima per beneficiare del condono spetta al privato che chiede di condonarlo, il quale fa transitare tale onere in capo all'Amministrazione soltanto se fornisce elementi concreti dell'esistenza dello stesso (cfr. TAR Napoli, sent. n. 9347/2008).
3. L'onere per il privato di dimostrare che l'opera da condonare è stata completata entro la data utile comporta che la dichiarazione sostitutiva di atto notorio non è sufficiente a tal fine, essendo necessari ulteriori riscontri documentali, eventualmente anche indiziari, purché altamente probanti: con la conseguenza che, nel caso di mancato adempimento, da parte del richiedente, all'onere di dimostrare che l'opera è stata completata entro la data utile, la P.A. -cui non può farsi carico di accertare quale fosse la situazione del suo territorio alla data di scadenza del condono- è tenuta a respingere la domanda e a reprimere l'abuso (cfr. Cons. di Stato, sent. n. 2010/2008) (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 20.02.2009 n. 1327).

EDILIZIA PRIVATA: 1. Abusi - Demolizione - Sanatoria - Istanza - Necessità di nuovo provvedimento sostitutivo del precedente.
2. Abusi - Demolizione - Sanatoria - Conseguenze - Ricorso originario - Improcedibilità e/o inammissibilità.

1. L'ingiunzione di demolizione di un'opera abusivamente realizzata perde di efficacia qualora l'interessato abbia attivato il procedimento di sanatoria o di accertamento di conformità, previsti dalla Legge 47/1985 (oggi D.P.R. 380/2001): ciò, in quanto il riesame dell'abusività dell'opera, al fine di verificarne l'eventuale sanabilità, comporta la necessaria formazione di un nuovo provvedimento che vale, comunque, a superare il provvedimento sanzionatorio originariamente adottato dalla P.A.: nell'ipotesi di rigetto di predetta istanza, infatti, la P.A. deve emanare un nuovo provvedimento sanzionatorio con l'assegnazione di un nuovo termine per adempiere (cfr. TAR Milano, sent. n. 466/2008; TAR Bari, sent. n. 154/2002; TAR: Lazio, sent. 230/2001; TAR Latina, sent. n. 826/2000).
2. In materia di procedimento di sanatoria, dal superamento del provvedimento sanzionatorio originariamente adottato dalla P.A. consegue che l'interesse del responsabile dell'abuso edilizio si trasferisce dall'annullamento del provvedimento sanzionatorio già adottato a quello del nuovo provvedimento, esplicito o implicito, di rigetto dell'istanza di sanatoria, con conseguente improcedibilità del ricorso originario ove pendente all'atto di presentazione dell'istanza di sanatoria, oppure inammissibilità dello stesso per carenza di interesse ab origine se avanzato contestualmente o nei 60 giorni successivi alla predetta istanza (cfr. TAR Palermo, sent. n. 27/2006; TAR Napoli, sent. n. 4743/2006) (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 19.02.2009 n. 1321).

EDILIZIA PRIVATA: 1. Lottizzazione materiale - Nozione.
2. Lottizzazione negoziale - Nozione.
3. Abusi - Illeciti edilizi permanenti sul territorio - Misure repressive - Applicazione a distanza di tempo - Legittimità - Ratio.
4. Abusi - Misure repressive - Motivazione - Interesse pubblico - E' in re ipsa - Applicazione a distanza di tempo - Legittimità.

1. Ricorre la figura della lottizzazione materiale qualora si tratti di asservire per la prima volta un'area non ancora urbanizzata ad un insediamento di carattere residenziale o produttivo, mediante la costruzione di uno o più fabbricati, che esigano, per il loro armonico raccordo con il preesistente aggregato abitativo, la realizzazione o il potenziamento delle opere e dei servizi necessari a soddisfare taluni bisogni della collettività, ovverosia la realizzazione il potenziamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria (cfr. Cons. di Stato, sent. n. 6171/2007).
2. Ricorre la figura della lottizzazione negoziale qualora, pur non essendo ancora avvenuta una trasformazione lottizzatoria di carattere materiale, se ne sono già verificati i presupposti attraverso il frazionamento o la vendita del terreno in lotti.
3. A fronte di illeciti edilizi che permangano sul territorio per il diritto amministrativo si è in presenza di una violazione a carattere permanente, caratterizzata dall'omissione dell'obbligo, perdurante nel tempo, di ripristinare secundum jus lo stato dei luoghi, con la conseguenza che il provvedimento repressivo della P.A. (demolizione o sanzione pecuniaria) non è emanato a distanza di tempo, ma sanziona una situazione antigiuridica contestualmente contra jus, ancora esistente (cfr. Cons. di Stato, sent. n. 7756/2003).
4. Il potere di applicare misure repressive in materia urbanistica può essere esercitato in ogni tempo ed i relativi provvedimenti non necessitano di alcuna specifica motivazione in ordine alla sussistenza dell'interesse pubblico a disporre la demolizione, essendo tale interesse in re ipsa (cfr. Cons. di Stato, sent. n. 498/2004) (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 19.02.2009 n. 1320).

EDILIZIA PRIVATA: Inammissibilità sanatoria parziale o condizionata.
E’ illegittimo il permesso in sanatoria rilasciato (in contrasto con l'art. 36 DPR 380/2001 -in assenza della doppia conformità-) perché subordinato alla demolizione della parte della nuova costruzione eccedente il limite volumetrico consentito. Non è consentito, invero, il rilascio di un permesso in sanatoria parziale o subordinato all'esecuzione di opere: l'accertamento della doppia conformità presuppone infatti che le opere siano state già realizzate e che esse siano integralmente corrispondenti alla disciplina urbanistica vigente (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 18.02.2009 n. 6910 - link a www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATA: Permesso in sanatoria rilasciato in contrasto con l'art. 36 DPR 380/2001 - Inammissibilità sanatoria parziale o condizionata - C.d. doppia conformità - Fattispecie.
E’ illegittimo il permesso in sanatoria rilasciato (in contrasto con l'art. 36 DPR 380/01 - in assenza della doppia conformità) perché subordinato alla demolizione della parte della nuova costruzione eccedente il limite volumetrico consentito. Sicché, non è consentito il rilascio di un permesso in sanatoria parziale o subordinato all'esecuzione di opere: l'accertamento della doppia conformità presuppone infatti che le opere siano state già realizzate e che esse siano integralmente corrispondenti alla disciplina urbanistica vigente. Nella specie, il Tribunale, accertata l’illegittimità del rilasciato permesso in sanatoria (ha trasmesso gli atti alla Procura della Repubblica, potendo essere integrati gli estremi del reato di cui all'art. 323 c.p.), lo disapplica, rigettando la richiesta di sospensione a revoca dell'ordine di demolizione.
Permesso in sanatoria - Condizioni ed effetti - Giudice dell'esecuzione - Poteri di disapplicazione del titolo sanante - Legittimità sostanziale del titolo - Verifica - Necessità.
Il permesso in sanatoria, purché legittimo, valido ed efficace esclude l'applicazione dell'ordine di demolizione o di riduzione in pristino, eliminando esso ogni "vulnus". Ne discende ulteriormente che tale ordine deve intendersi emesso allo stato degli atti, tanto che anche il giudice dell'esecuzione deve verificare il permanere della incompatibilità degli ordini in questione con atti amministrativi. Nondimeno, il rilascio del permesso in sanatoria non determina automaticamente la revoca dell'ordine di demolizione o di riduzione in pristino, dovendo il giudice, comunque, accertare la legittimità sostanziale del titolo sotto il profilo della sua conformità alla legge ed eventualmente disapplicarlo ove siano insussistenti i presupposti per la sua emanazione (Cass. pen. sez. 3 n. 144 del 30.01.2003 - P.M. c/o Ciavarella) (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 18.02.2009 n. 6910 - link a www.
ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATA: Beni Ambientali. Demolizione non equivale a ripristino.
In linea di diritto, la demolizione del manufatto abusivo non equivale al ripristino dello stato dei luoghi, giacché questo viene alterato non solo dalla realizzazione di fabbricati, ma anche da sbancamenti, estirpazione di piante, o da opere infrastrutturali che comunque modifichino l'assetto del territorio e del paesaggio. Ne consegue che la mera demolizione del fabbricato abusivo, ove sussistano anche altri interventi che alterano l'assetto del territorio, non perfeziona quella riduzione in pristino dello stato dei luoghi che il legislatore ha imposto come sanzione accessoria di tipo amministrativo ogni qual volta intervenga una condanna per reato paesaggistico (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 18.02.2009 n. 6902 - link a www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATA: La demolizione del manufatto abusivo non equivale a ripristino dello stato dei luoghi.
In linea di diritto, la demolizione del manufatto abusivo non equivale al ripristino dello stato dei luoghi, giacché questo viene alterato non solo dalla realizzazione di fabbricati, ma anche da sbancamenti, estirpazione di piante, o da opere infrastrutturali che comunque modifichino l'assetto del territorio e del paesaggio. Ne consegue che la mera demolizione del fabbricato abusivo, ove sussistano anche altri interventi che alterano l'assetto del territorio, non perfeziona quella riduzione in pristino dello stato dei luoghi che il legislatore ha imposto come sanzione accessoria di tipo amministrativo ogni qual volta intervenga una condanna per reato paesaggistico. Nella specie, il giudice dell’esecuzione ha ritenuto che lo stato dei luoghi non era stato ripristinato attraverso la semplice demolizione del manufatto abusivo (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 18.02.2009 n. 6902 - link a www.
ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATA: 1. Abusi - Misure repressive - Natura - Atto vincolato - Motivazione - Interesse pubblico - E' in re ipsa - Applicazione a distanza di tempo - Legittimità.
2. Abusi - Misure repressive - Ordinanza di demolizione - Natura - Atto vincolato - Motivazione - Interesse pubblico - E' in re ipsa - Zona vincolata - Legittimità.

1. I provvedimenti di repressione degli abusi edilizi, in quanto atti vincolati, sono sufficientemente motivati con l'affermazione dell'accertata irregolarità dell'intervento, essendo in re ipsa l'interesse pubblico alla rimozione dell'abuso -anche se risalente nel tempo- senza necessità di una specifica comparazione con gli interessi privati coinvolti o sacrificati (orientamento pacifico della Sezione).
2. L'ordinanza di demolizione - in quanto atto vincolato - non richiede, in alcun caso, una specifica motivazione su puntuali ragioni di interesse pubblico, soprattutto quando l'ordine di demolizione è finalizzato anche alla tutela dell'ambiente, come nel caso di specie, in cui l'opera è stata realizzata in una zona vincolata   (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 18.02.2009 n. 1318 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: R. Felici, “Autodemolizione” di manufatto abusivo: via di fuga o inutile pentimento? (link a www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATA: F. di Rubbo, NATURA DELL'ORDINANZA CHE DISPONE LA RIMOZIONE DEI CARTELLI PUBBLICITARI A SEGUITO DI INDEBITA AFFISSIONE E GIURISDIZIONE DEI GIUDICI ORDINARI (link a www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATA: Condono edilizio.
Il comma ottavo dell'art. 35, va interpretato in coordinamento con l'art. 31, comma 1, legge 47/1985 (entrambi richiamati dall'art. 32, comma 25, del D.L. 269/2003), che prevede un termine di ultimazione dei lavori come condizione imprescindibile per la sanatoria straordinaria. Ciò significa che solo l'immobile ultimato (al rustico e nella copertura) entro il termine prescritto può accedere al c.d. condono edilizio; e che, solo nel caso in cui l'immobile condonabile era costruito in violazione delle norme tecniche antisismiche, il contravventore ha tempo tre anni dalla presentazione della istanza di sanatori a per eseguire i lavori di adeguamento alle medesime norme antisismiche (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 09.02.2009 n. 5498 - link a www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATA: Abusi - Demolizione - Ordine - In assenza di previo annullamento del titolo abilitativo (D.I.A.) - Illegittimità.
In materia di abusi e relativi ordini di demolizione, è necessario il previo annullamento del titolo abilitativo medio tempore formatosi e ciò deriva, anzitutto, da esigenze di logica formale: se, infatti, il presupposto per ordinare la demolizione ex art. 27, comma 2, D.P.R. 380/2001 è che l'opera sia priva di titolo, allora per ordinare la demolizione di un'opera realizzata in base ad un titolo, occorre previamente rimuovere il titolo stesso.
La necessità del previo annullamento del titolo abilitativo deriva, però, anche da specifiche norme di diritto positivo, in particolare dagli artt. 38 e 39 T.U. in materia edilizia, da cui si desume che la procedura di repressione dell'abuso edilizio realizzato in base a titolo illegittimo passa, prima, per l'annullamento del permesso di costruire e, poi, per l'ordine di demolizione dell'opera, che ex art. 39, comma 4, T.U. deve essere ordinata entro sei mesi dall'annullamento del titolo. Le norme in esame, dettate per il permesso di costruire, essendo espressione di principi generali, devono applicarsi anche alla D.I.A.: altrimenti non avrebbe senso la previsione dell'art. 19 Legge 241/1990, che riconosce la possibilità di annullare la D.I.A. stessa (cfr. in termini, Cons. di Stato, sent. n. 1150/2007; in senso contrario, Cons. di Stato, sent. n. 4513/2008) (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 06.02.2009 n. 1176 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAL’individuazione delle opere e dell’area di pertinenza della res abusiva non deve necessariamente compiersi al momento dell’emanazione dell’ingiunzione di demolizione, bensì in quello successivo in cui viene accertata la inottemperanza e si procede all’acquisizione del bene al patrimonio del Comune.
I
provvedimenti che ordinano la demolizione di manufatti abusivi sono sufficientemente motivati con riferimento all’oggettivo riscontro dell’abusività delle opere e all’assoggettabilità di queste al regime concessorio, non essendo necessario alcun obbligo motivazionale con riferimento ad eventuali ragioni di interesse pubblico.
Un costante, preciso orientamento giurisprudenziale, cui la Sezione ancora una volta ritiene di dover aderire, ha chiarito che “l’individuazione delle opere e del’area di pertinenza della res abusiva non deve necessariamente compiersi al momento dell’emanazione dell’ingiunzione di demolizione, bensì in quello successivo in cui viene accertata la inottemperanza e si procede all’acquisizione del bene al patrimonio del Comune” (cfr. questa Sezione 22/02/1996 n. 159; idem 04/02/1995 n.3; TAR Campania Sez. IV 21/09/2002 n. 5429; TAR Puglia Lecce Sez. III 04/06/2004 n. 3371).
Come più volte sancito in giurisprudenza i provvedimenti che ordinano la demolizione di manufatti abusivi sono sufficientemente motivati con riferimento all’oggettivo riscontro dell’abusività delle opere e all’assoggettabilità di queste al regime concessorio, non essendo necessario alcun obbligo motivazionale con riferimento ad eventuali ragioni di interesse pubblico (cfr. TAR Campania Sez. VI 10/11/2005). In particolare, poi, è stato statuito che la natura vincolata dell’ordine di demolizione e il carattere di illecito permanente dell’abuso fanno sì che non si rende necessario esternare una motivazione in ordine all’interesse pubblico anche quando la sanzione è adottata a distanza di anni dalla realizzazione delle opere (vedi TAR Campania Sez. IV 24/09/2002 n. 5556) (TAR Toscana, Sez. III, sentenza 06.02.2009 n. 218 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

gennaio 2009

EDILIZIA PRIVATA: 1. Condono edilizio - Incompletezza della documentazione - Decorso termine silenzio-assenso - Impedimento - Sussiste - Prescrizione del diritto della Amministrazione di richiedere il conguaglio dell'oblazione o del pagamento del contributo di concessione - Non sussiste.
2. Condono edilizio - Pagamento dell'oblazione e del contributo di concessione - Richiesta comunale di conguaglio del contributo di concessione - Applicazione delle tariffe vigenti all'entrata in vigore della L. n. 47/85 - Sussiste - Applicazione dell'art. 39, comma 10 seconda parte della L. n. 724/1994 - Non sussiste.

1. In materia di condono edilizio, l'incompletezza della documentazione impedisce il decorso del termine per la formazione del silenzio-assenso e pertanto anche la prescrizione del diritto dell'Amministrazione di richiedere il conguaglio dell'oblazione o del pagamento del contributo di concessione.
2. In materia di condono, in caso di pagamento dell'oblazione e del contributo di concessione, alla richiesta comunale di conguaglio del contributo di concessione debbono applicarsi le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore della legge n. 47/1985, oltre agli interessi, non potendo invece applicarsi quanto previsto dall'art. 39, comma 10 seconda parte della L. n. 724/1994, che vale soltanto nel caso in cui presentata la domanda di condono, non viene effettuata l'oblazione dovuta   (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 29.01.2009 n. 997 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Condono edilizio ex lege n. 326/2003 - Applicazione esclusiva ad interventi di edilizia residenziale nei limiti di un ampliamento del 30 per cento- Sussiste.
Il condono edilizio di cui al d.lg n. 269 del 2003, conv. nella legge n. 326 del 2003, è applicabile soltanto agli interventi di edilizia residenziale e nei casi in cui non vi sia un ampliamento superiore al 30 per cento della volumetria originaria (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 29.01.2009 n. 987).

EDILIZIA PRIVATA: Difformità totale e parziale.
A norma dell’art. 31 del T.U. n. 380/2001, devono ritenersi eseguite in totale difformità dal permesso di costruire quelle opere "che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planivolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile".
La difformità totale si verifica, dunque, allorché si costruisca "aliud pro alio" e ciò è riscontrabile allorché i lavori eseguiti tendano a realizzare opere non rientranti tra quelle consentite, che abbiano una toro autonomia e novità, oltre che sul piano costruttivo, anche su quello della valutazione economico-sociale.
Il concetto di difformità parziale si riferisce, invece, ad ipotesi tra le quali possono farsi rientrare gli aumenti di cubatura o di superficie di scarsa consistenza, nonché le variazioni relative a parti accessorie che non abbiano specifica rilevanza (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 27.01.2009 n. 3593 - link a www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATA: Condono (efficacia verso terzi).
Nessuna efficacia può riconoscersi alla procedura di condono edilizio instaurata dal committente dei lavori abusivi nei confronti dell’esecutore dei lavori poiché qualora la domanda di oblazione ed il versamento della somma dovuta siano effettuate da persona diversa dall'imputato, quest'ultimo non può trarre vantaggio dall'iniziativa di altro soggetto (salvo che si tratti di comproprietario e tale qualità venga dimostrata in maniera incontrovertibile), sia per il carattere personale della causa estintiva (art. 182 cod. pen.) sia per l'espresso disposto dell'art. 38, 5° comma, della legge n. 47/1985 (la cui perdurante applicabilità discende dalla previsione dell'art. 32, comma 28 della legge n. 326/2003), che ha ribadito il principio codicistico, quanto ai limiti personali del beneficio della oblazione, prevedendo un'unica eccezione per il solo comproprietario, con una disposizione che è di stretta interpretazione proprio perché derogatoria della regola generale. Tale interpretazione è avvalorata dalle caratteristiche "fiscali" della sanatoria edilizia e dalla possibilità di fruire di sconti e dilazioni collegati a qualità o condizioni personali dell'istante (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 27.01.2009 n. 3584 - link a www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATA: Condono edilizio.
L'estinzione per condono del reato costituito da illecito edilizio, laddove la competente autorità comunale abbia attestato la congruità dell'oblazione corrisposta, non necessita del decorso di trentasei mesi dalla data di effettuazione del versamento (V. Corte cost. n. 219 del 2008) (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 27.01.2009 n. 3582 - link a www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATA: Sulla necessità o meno di motivazione sottesa all'ordine di demolizione di opere abusive.
L’ingiunzione a demolire ex art. 7 della legge n. 47 del 1985 si configura come atto dovuto, per il quale non esiste uno specifico obbligo di motivazione oltre la descrizione dell’abuso commesso e la sua identificazione oggettiva, salvi i casi eccezionali di lunghissimo lasso di tempo trascorso tra la realizzazione dell’opera abusiva e l’adozione dell’ordine demolitorio (v. Cons. Stato, Sez. IV, 06.06.2008 n. 2705) (TAR Emilia Romagna-Parma, sentenza 27.01.2009 n. 22 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

URBANISTICA: Lottizzazione abusiva.
Il reato di lottizzazione abusiva può configurarsi in presenza di un intervento sul territorio tale da comportare una nuova definizione dell'assetto preesistente in zona non urbanizzata o non sufficientemente urbanizzata. per cui esiste la necessità di attuare le previsioni dello strumento urbanistico generale attraverso la redazione e la stipula di una convenzione lottizzatoria adeguata alle caratteristiche dell'intervento di nuova realizzazione; ma anche allorquando detto intervento non potrebbe essere in nessun caso realizzato, poiché per le sue connotazioni oggettive, si pone in contrasto con previsioni di zonizzazione e/o localizzazione dello strumento generale di pianificazione, che non possono esser modificati da piani urbanistici attuativi (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 26.01.2009 n. 3481 - link a www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATA: 1. Ordinanza di demolizione e ripristino dei luoghi - Incompetenza del funzionario - Conferimento poteri generale - Legittimità.
2. Ordinanza di demolizione e ripristino dei luoghi - Carenza di motivazione - Totale difformità o assenza della concessione - Non sussiste.
3. Ordinanza di demolizione e ripristino dei luoghi - Atto vincolato - Mancata comunicazione di avvio del procedimento - Legittimità.

1. Non è necessario un conferimento specifico al funzionario per l'adozione di un'ordinanza di demolizione e ripristino dei luoghi nel caso di conferimento generale, da pare del Sindaco, dei poteri al funzionario ai sensi dell'art. 109, c. 2, d.lgs. 267/2000 che comprende il potere di adottare anche atti di natura tecnico-gestionale come quello in questione.
2. Il presupposto per l'adozione dell'ordine di demolizione di opere abusive è soltanto la constatata esecuzione dell'opera in totale difformità dalla concessione edilizia o in assenza della medesima, con la conseguenza che tale provvedimento, ove ricorrano i predetti requisiti, è atto dovuto ed è sufficientemente motivato con l'affermazione dell'accertata abusività dell'opera essendo in re ipsa l'interesse pubblico alla sua rimozione.
3. L'ordine di demolizione non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento in quanto la natura vincolata del provvedimento e la mancanza di dubbi in merito alla situazione di fatto escludono la possibilità di apporti contributivi da parte del privato tali da modificare l'esito del procedimento   (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 23.01.2009 n. 195).

EDILIZIA PRIVATA: Estensione ordine di demolizione ad altri manufatti.
L'estensione di un ordine di demolizione, disposto con una sentenza passata in giudicato, ad altri manufatti è consentito a condizione che questi ultimi siano stati realizzati successivamente e, per la loro accessorietà all'opera abusiva, rendano ineseguibile l'ordine medesimo. Non può, invero, consentirsi che un qualunque intervento additivo, abusivamente realizzato, possa in qualche modo ostacolare l'integrale attuazione dell'ordine giudiziale di demolizione dell'opera cui accede e, quindi, impedire la completa restitutio in integrum dello stato dei luoghi disposta dal giudice con sentenza definitiva. Se così non fosse si finirebbe per incentivare le più diverse forme di abusivismo, funzionali ad impedire o a ritardare a tempo indefinito la demolizione di opere in precedenza ed illegalmente realizzate (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 22.01.2009 n. 2872 - link a www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATA: Discrimine tra ristrutturazione e altre forme di intervento ai fini penali.
In tema di reati edilizi, il mutamento di destinazione d’uso di un immobile attuato attraverso l’esecuzione di opere edilizie e realizzato dopo la sua ultimazione configura un’ipotesi di ristrutturazione edilizia che integra il reato di esecuzione di lavori in assenza di permesso di costruire (art. 44, lett. b), d.P.R. 06.06.2001, n. 380), in quanto l’esecuzione di lavori, anche se di modesta entità, porta alla creazione di un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente (massima tratta da www.studiospallino.it - Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 20.01.2009 n. 9894).

EDILIZIA PRIVATA: D.I.A. e manufatti abusivi.
Non è applicabile il regime della D.I.A. a lavori edilizi che interessino manufatti abusivi che non siano stati sanati né condonati, in quanto gli interventi ulteriori (sia pure riconducibili, nella loro oggettività, alle categorie della manutenzione straordinaria, del restauro e/o risanamento conservativo, della ristrutturazione, della realizzazione di opere costituenti pertinenze urbanistiche) ripetono le caratteristiche di illegittimità dell'opera principale alla quale ineriscono strutturalmente (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 20.01.2009 n. 2112 - link a www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATAE' illegittimo l'ordine di demolizione opere abusive per non avere l’amministrazione comunicato l’avvio dell’iter procedimentale volto ad emanare l’ordinanza di demolizione. Questo Tribunale è consapevole del fatto che normalmente tale comunicazione non è necessaria in ragione della natura vincolata del potere di repressione degli abusi edilizi. Ma tale “regola” non opera nel caso in cui la complessità degli interessi coinvolti dalla vicenda amministrativa e il lungo tempo trascorso tra la realizzazione dell’immobile e l’ordine demolitorio assegnano natura discrezionale all’esercizio del potere amministrativo repressivo. Né l’amministrazione ha dimostrato, costituendosi in giudizio, che la determinazione finale non sarebbe comunque mutata mediante l’apporto collaborativo del ricorrente.
Appare opportuno aggiungere che, nella specie, la partecipazione procedimentale avrebbe avuto una utilità conoscitiva per la p.a. in ordine: - alla natura delle opere asserite abusive con riferimento anche al pregiudizio che un ingiunzione di demolizione potrebbe recare alla parti dell’edificio conformi al progetto; - alle vicende, anche circolatorie, che hanno investito gli immobili oggetto dell’ordinanza demolitoria; alla posizione del ricorrente in ordine agli illeciti commessi.
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La natura normalmente vincolata dell’ingiunzione giustifica una motivazione che si basi sulla sola accertata abusività dell’opera. Ciò non è invece sufficiente quando, per il lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dell’abuso e per il protrarsi dell’inerzia dell’amministrazione preposta alla vigilanza, si sia ingenerata una posizione di affidamento nel privato. In questi casi sussiste in capo alla p.a. «un onere di congrua motivazione che indichi, avuto riguardo anche all’entità ed alla tipologia dell’abuso, il pubblico interesse -evidentemente diverso da quello al ripristino della legalità- idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse privato».

In primo luogo, il provvedimento impugnato è illegittimo per non avere l’amministrazione comunicato l’avvio dell’iter procedimentale volto ad emanare l’ordinanza di demolizione. Questo Tribunale è consapevole del fatto che normalmente tale comunicazione non è necessaria in ragione della natura vincolata del potere di repressione degli abusi edilizi. Ma tale “regola” non opera nel caso in cui la complessità degli interessi coinvolti dalla vicenda amministrativa e il lungo tempo trascorso tra la realizzazione dell’immobile e l’ordine demolitorio assegnano natura discrezionale all’esercizio del potere amministrativo repressivo. Né l’amministrazione ha dimostrato, costituendosi in giudizio, che la determinazione finale non sarebbe comunque mutata mediante l’apporto collaborativo del ricorrente.
Appare opportuno aggiungere che, nella specie, la partecipazione procedimentale avrebbe avuto una utilità conoscitiva per la p.a. in ordine: - alla natura delle opere asserite abusive con riferimento anche al pregiudizio che un ingiunzione di demolizione potrebbe recare alla parti dell’edificio conformi al progetto; - alle vicende, anche circolatorie, che hanno investito gli immobili oggetto dell’ordinanza demolitoria; alla posizione del ricorrente in ordine agli illeciti commessi.
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In secondo luogo, l’atto impugnato è privo di adeguata motivazione.
Anche, in relazione a tale motivo di ricorso, deve ribadirsi quanto già rilevato in relazione alla violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990. La natura normalmente vincolata dell’ingiunzione giustifica una motivazione che si basi sulla sola accertata abusività dell’opera. Ciò non è invece sufficiente quando, per il lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dell’abuso e per il protrarsi dell’inerzia dell’amministrazione preposta alla vigilanza, si sia ingenerata una posizione di affidamento nel privato. In questi casi sussiste in capo alla p.a. «un onere di congrua motivazione che indichi, avuto riguardo anche all’entità ed alla tipologia dell’abuso, il pubblico interesse -evidentemente diverso da quello al ripristino della legalità- idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse privato» (ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 29.05.2006 n. 3270; Id., 25.06.2002 n. 3443; Id., 19.03.1999 n. 286).
Nella fattispecie in esame, tale onere motivazionale non è stato assolto: dalla lettura del provvedimento impugnato emerge chiaramente come l’amministrazione abbia fatto riferimento esclusivamente all’asserita natura abusiva delle opere realizzate.
In definitiva, dunque, l’ordinanza è illegittima per le ragioni sin qui indicate e deve, dunque, essere annullata (TAR Calabria-Catanzaro, Sez. II, sentenza 20.01.2009 n. 53 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATANon è possibile reiterare l'ordine di sospensione dei lavori oltre il primo già emesso.
L’art. 27, comma 3, del d.p.r. n. 380 del 2001 prevede che, trascorsi 45 giorni, il provvedimento di sospensione perde efficacia. La previsione di un termine di durata è insito nella natura cautelare dell’atto di sospensione. Scaduto tale termine l’amministrazione, come affermato costantemente dalla giurisprudenza amministrativa (ex multis, Tar Liguria Genova, sez. I, 11.12.2007, n. 2050), conserva comunque il potere di irrogare sanzioni.
Nel caso di specie, il Comune, come risulta da quanto sottolineato nella parte in fatto, ha disposto per ben tre volte la sospensione dei lavori in corso senza mai emanare un provvedimento definitivo. Confermando quanto questo Tribunale ha già statuito in sede cautelare, deve ritenersi che non è possibile stravolgere la ratio che caratterizza i provvedimenti di sospensione piegandoli al perseguimento di fini pubblici diversi da quelli contemplati dal legislatore.
Infatti, in relazione alla fattispecie in esame, l’amministrazione, qualora intendesse effettivamente perseguire gli obiettivi contemplati dalla normativa di settore posta a tutela del territorio, avrebbe dovuto attivare eventualmente altri procedimenti e non limitarsi a rinnovare un ordine di sospensione che, per sua natura, ha funzione provvisoria e cautelare.
In mancanza, pertanto, di ragioni specifiche e puntualmente esteriorizzate, devono ritenersi illegittimi i provvedimenti impugnati con i quali è stata disposta la sospensione dell’efficacia del permesso di costruire (TAR Calabria-Catanzaro, Sez. II, sentenza 20.01.2009 n. 51 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Costruzione abusiva - Inottemperanza all'ordine di demolizione - Archiviazione e restituzione immobile all’amministrazione comunale - Sequenza amministrativa - Notifica all'interessato - Effetti - Art. 7 L. n. 47/1985 e ora dall'art. 31, D.P.R. n. 380/2001 (Testo unico in materia edilizia).
La procedura disciplinata prima dall'art. 7 della legge 28.02.1985 n. 47 e ora dall'art. 31 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 (testo unico in materia edilizia), prevede questa sequenza amministrativa:
a) l'autorità comunale, accertato l'abuso edilizio, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la demolizione dell'immobile abusivo;
b) se il responsabile non provvede alla demolizione nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, l'immobile è acquisito di diritto gratuitamente al patrimonio comunale;
c) l'autorità comunale accerta formalmente l'inottemperanza all'ordine di demolizione e notifica detto accertamento all'interessato;
d) la notifica dell'accertamento costituisce titolo per l'immissione nel possesso da parte del comune e per la trascrizione nei registri immobiliari.
Pertanto, la ingiustificata inottemperanza all'ordine di demolizione di una costruzione abusiva, emesso dall'autorità comunale, comporta l'automatica acquisizione dell'immobile, indipendentemente dalla notifica all'interessato dell'accertamento formale della inottemperanza (Cass. sent. n. 35785 del 09.06.2004, PG e Di Meglio; Cass. sent. n. 14638 del 16.02.2005, P.G. in proc. Di Giacomo; Cass. sent. n. 16283 del 16.03.2005, Greco; Cass. sent. n. 4962 del 28.11.2007, P.G. in proc. Manicni e altri).
Ordine di demolizione - Inottemperanza - Effetti - Rapporti con i terzi - D.P.R. n. 380/2001 (Testo unico in materia edilizia) - Art. 2644 cod. civ..
L'effetto ablatorio si verifica "ope legis" alla inutile scadenza del termine fissato per ottemperare all'ingiunzione di demolire, mentre la notifica dell'accertamento formale dell'inottemperanza si configura solo come titolo necessario per l'immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari (art. 31 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 (testo unico in materia edilizia). Sicché, è la scadenza del termine per ottemperare a configurare il presupposto per l'applicazione automatica della sanzione amministrativa, che consiste nel trasferimento coattivo all'ente comunale della proprietà sull'immobile non demolito. Scopo evidente di questa sanzione è quello di consentire all'ente pubblico di provvedere d'ufficio alla demolizione dell'immobile a spese del responsabile dell'abuso, salvo che si accerti in concreto un prevalente interesse pubblico alla conservazione dell'immobile stesso (comma 5 dell'art. 31 D.P.R. 06.06.2001 n. 380). Per quanto invece riguarda i rapporti con i terzi, la predetta notifica dell'accertamento di inottemperanza consente all'ente comunale di trascrivere il trasferimento della proprietà nei registri immobiliari al fine di poter opporre ai sensi dell'art. 2644 cod. civ. il trasferimento stesso ai terzi che abbiano acquistato diritti sull'immobile.
PROCEDURE - Dissequestro dell'immobile abusivo - Avente diritto alla restituzione - Individuazione - Poteri del giudice - Artt. 2643 ss. Cod - Trascrizione immobiliare - Funzione.
Il giudice penale che decide sul dissequestro dell'immobile abusivo resta estraneo al regime di pubblicità dichiarativa della trascrizione immobiliare, che è disciplinato dagli artt. 2643 ss. cod. civ. al solo fine di dirimere eventuali conflitti tra più soggetti aventi causa da un medesimo dante causa. In altri termini, il provvedimento giudiziale sulla restituzione dell'immobile abusivo non ha nulla a che vedere con le esigenze di certezza nella circolazione dei beni nel mercato, che ispirano l'istituto della trascrizione. Per individuare l'avente diritto alla restituzione, non è sufficiente il "favor possessionis", occorrendo invece la prova positiva dello "jus possidendi", che non compete più al privato inottemperante (Corte di cassazione, Sez. III penale, sentenza 19.01.2009 n. 1819 - link a www.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATA: Acquisizione immobile abusivo al patrimonio comunale.
L'effetto ablatorio si verifica ope legis alla inutile scadenza del termine fissato per ottemperare all'ingiunzione di demolire, mentre la notifica dell'accertamento formale dell'inottemperanza si configura solo come titolo necessario per l'immissione in possesso e per la trascrizione nei registri Immobiliari.
Il giudice penale che deve decidere sul dissequestro dell'immobile abusivo resta estraneo al regime di pubblicità dichiarativa della trascrizione immobiliare, che è disciplinato dagli artt. 2643 ss. cod. civ. al solo fine di dirimere eventuali conflitti tra più soggetti aventi causa da un medesimo dante causa. In altri termini, il provvedimento giudiziale sulla restituzione dell'immobile abusivo non ha nulla a che vedere con le esigenze di certezza nella circolazione dei beni nel mercato, che ispirano l'istituto della trascrizione.
Evidente corollario dei principi sopra esposti è che il giudice che dispone il dissequestro di un immobile abusivo, dopo che il responsabile dell'abuso non ha ottemperato nel termine di legge all'ingiunzione comunale di demolire, e quindi dopo che si è verificato l'effetto ablativo a favore dell'ente comunale, deve disporre la restituzione dell'immobile allo stesso ente comunale e non al privato responsabile, che per avventura sia ancora in possesso del bene (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 19.01.2009 n. 1819 - link a www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATA: Costruzione abusiva non sanata - Esecuzione di lavori assoggettabili a DIA - Applicabilità - Esclusione - Categorie della manutenzione straordinaria, del restauro e/o risanamento conservativo, della ristrutturazione - D.P.R. n. 380/2001, art. 44, lett. c) - D.Lgs. n. 42/2004, e reati satelliti.
In materia edilizia, non è applicabile il regime della D.I.A. (denuncia di inizio attività) a lavori edilizi che interessino manufatti abusivi che non siano stati sanati né condonati, in quanto gli interventi ulteriori (sia pure riconducigli, nella loro oggettività, alle categorie della manutenzione straordinaria, del restauro e/o risanamento conservativo, della ristrutturazione, della realizzazione di opere costituenti pertinenze urbanistiche) ripetono le caratteristiche di illegittimità dell'opera principale alla quale ineriscono strutturalmente (Cass. pen. sez. III, 19.4.2006, n. 21490) (Corte di cassazione, Sez. III penale, sentenza 19.01.2009 n. 1810 - link a www.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATA: L'ingiunzione ad eliminare un'opera abusivamente realizzata e a ripristinare lo stato dei luoghi perde del tutto efficacia qualora l'interessato attivi uno dei procedimenti tipici (accertamento di conformità ovvero condono edilizio) previsti dalla legge per ottenere un titolo abilitativo ad efficacia sanante.
Per costante ed univoco indirizzo della giurisprudenza, l'ingiunzione ad eliminare un'opera abusivamente realizzata e a ripristinare lo stato dei luoghi perde del tutto efficacia qualora l'interessato attivi uno dei procedimenti tipici (accertamento di conformità ovvero condono edilizio) previsti dalla legge per ottenere un titolo abilitativo ad efficacia sanante (Tar Puglia-Bari, sez. III, 07.12.2005, n. 5294).
Il riesame dell'abusività dell'intervento si conclude in questi casi con l'emanazione di un nuovo provvedimento che vale comunque a superare l'atto sanzionatorio originariamente adottato dall'amministrazione.
In caso di accoglimento dell'istanza, infatti, il rilascio della concessione edilizia (oggi permesso di costruire) in sanatoria precluderà in radice l'applicazione dell'ingiunzione al ripristino, risultando l'intervento compiuto a tutti gli effetti legittimo.
In caso di reiezione, invece, il ricorrente potrà contestare con apposito ricorso il provvedimento sfavorevole (Tar Puglia-Lecce, sez. I, 09.06.2006, n. 3365), mentre, d'altro canto, l'originario atto sanzionatorio sarà comunque improduttivo di effetti, dovendo essere sostituito da una nuova ordinanza, che darà specifica ragione dei presupposti a fondamento della sua adozione e che, in ogni caso, assegnerà all'interessato un nuovo termine (TAR Calabria-Catanzaro, Sez. III, sentenza 15.01.2009 n. 51 -  link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Normative di settore - Immobili vincolati.
In presenza di un intervento di ristrutturazione edilizia, deve trovare applicazione l’art. 33, comma 3, d.P.R. 06.06.2001 n. 380 (T.U. in materia edilizia), il quale -per le opere eseguite su immobili vincolati ai sensi del d.lgs. 29.10.1999 n. 490- stabilisce che spetta all’Amministrazione competente a vigilare sull’osservanza del vincolo, salva l’applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, ordinare la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile dell’abuso, indicando criteri e modalità diretti a ricostruire l’originario organismo edilizio ed irrogare una sanzione pecuniaria da Euro 516,00 a 5.164,00 (massima tratta da www.studiospallino.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 14.01.2009 n. 79 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: 1. Intervento di ristrutturazione abusivo - Irrogazione di sanzione amministrativa - Ordinanza ingiunzione comunale - Incompetenza - Autorità preposta alla tutela del vincolo - Sussiste.
2. Intervento di ristrutturazione abusivo - Stima valore immobile - Cambio di destinazione d'uso - Aumento di valore - Non sussiste.

1. Nel caso di ristrutturazione abusiva di un immobile soggetto a vincolo storico artistico si deve applicare l'art. 33 D.P.R. 380/2001 che, per le opere eseguite su immobili vincolati ai sensi del D.Lgs. 490/1999, stabilisce che spetta all'Amministrazione competente a vigilare sull'osservanza del vincolo ordinare la restituzione in pristino, a cura e spese del responsabile dell'abuso, e ad irrogare la relativa sanzione amministrativa, risultando conseguentemente illegittima la sanzione amministrativa comminata dal Comune con l'ordinanza ingiunzione impugnata.
2. Il mutamento di destinazione d'uso rilevante è quello che comporta il passaggio da una categoria funzionale ad altra rispetto alla destinazione d'uso assentita con l'originario titolo edilizio o con permessi edilizi successivi. Nel caso di un immobile qualificato come abitazione popolare per cui non è mai stata assentita una destinazione commerciale, non rilevando l'eventuale utilizzazione commerciale di fatto, si deve ritenere che l'eventuale incremento di valore non possa essere calcolato sulla premessa che vi sia stato un mutamento di destinazione da commerciale a residenziale (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 14.01.2009 n. 79 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: 1. Abusi edilizi - Obbligo di comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 e ss. della L. n. 241/1990 anche nel caso di procedimenti volti all'emanazione di ordinanze di demolizione di opere abusive - Sussiste nel caso in cui la partecipazione del privato agli accertamenti di fatto che precedono l'adozione del provvedimento conclusivo possa essere utile ad indurre l'amministrazione a recedere dall'emanazione del provvedimento restrittivo.
2. Illegittimità dell'ordinanza di demolizione non preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento ed i cui relativi presupposti non siano pacifici ed incontestati - Sussiste.
3. Interventi edilizi assoggettati alla sanzione prevista dall'art. 37 del D.P.R. n. 380/2001 sono solo quelli previsti dall'art. 22 commi 1 e 2 del citato D.P.R. - Interventi edilizi previsti dal comma 3 dell'art. 22 del D.P.R. n. 380/2001 - Sono passibili delle sanzioni di cui all'art. 31 del D.P.R. 380/2001 nel caso di assenza di titolo abilitativo edilizio, totale difformità o variazioni essenziali.
4. Applicabilità della sanzione demolitoria prevista dall'art. 34 del D.P.R. n. 380/2001 - Sussiste solo previo accertamento che la demolizione possa avvenire senza pregiudizio per la parte eseguita in conformità.

1. L'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento amministrativo trova applicazione anche nei procedimenti preordinati all'emanazione di provvedimenti di ingiunzione di demolizione di opere abusive, così come anche per l'adozione di atti vincolati, nel caso in cui la partecipazione del privato agli accertamenti di fatto che precedono tale tipo di atti sia proficua, potendo il soggetto destinatario dell'azione amministrativa far rilevare circostanze ed elementi tali da indurre l'amministrazione a recedere dall'emanazione di provvedimenti restrittivi.
2. E' illegittima un'ordinanza di demolizione di un manufatto abusivo che non sia stata preceduta dalla comunicazione, nei confronti dell'interessato, di avvio del procedimento ex artt. 7 e ss. della L. n. 241/1990 ed i presupposti per l'adozione dell'ordinanza stessa non siano pacifici ed incontestati ed inoltre non venga dimostrato in giudizio che il provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, ai fini dell'applicazione di quanto previsto nell'art. 21-octies della L. n. 241/1990 quanto alla non annullabilità dell'atto.
3. Ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. n. 380/2001, gli interventi edilizi per cui in assenza della o in difformità dalla denuncia di inizio attività comporta la sanzione pecuniaria sono solo quelli previsti all'art. 22, commi 1 e 2, e non quelli previsti dal successivo comma 3 del medesimo D.P.R. n. 380/2001, dal momento che, per gli interventi edilizi previsti dal citato comma 3, sono applicabili le sanzioni di cui all'art. 31 in caso di assenza di titolo abilitativo edilizio, totale difformità o variazioni essenziali.
4. Ai sensi dell'art. 34 del D.P.R. n. 380/2001, il Comune non può ordinare la demolizione degli interventi e delle opere realizzate in parziale difformità dal permesso di costruire se non dopo preventiva motivata verifica che la demolizione sia possibile senza pregiudizio della parte eseguita in conformità (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 14.01.2009 n. 76).

EDILIZIA PRIVATAGli atti di repressione degli abusi edilizi non devono necessariamente essere preceduti da una comunicazione di avvio del relativo procedimento.
Nel caso di un abuso edilizio
sussiste a carico del proprietario dell'immobile una presunzione di responsabilità dell'abuso edilizio accertato, cui egli può sottrarsi solo dimostrando la sua estraneità all’abuso commesso da altri.
Gli atti di repressione degli abusi edilizi non devono necessariamente essere preceduti da una comunicazione di avvio del relativo procedimento (cfr. ex multis: TAR Lazio, Latina, 29.08.2008 n. 1004; C. di Stato sez. VI  07.07.2008 n. 3351; TAR Campania, Napoli, sez. IV, 18.04.2008 n. 2344; 01.08.2008 n. 9710; 08.07.2008 n.7798; TAR Basilicata, Potenza, sez I 19.01.2008 n. 11, TAR Toscana, Firenze , sez. III 07.07.2004 n. 2417; TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. II n. 75/2001; n. 1060/2000 e n. 541/2000), che è oggetto di una specifica ed esaustiva disciplina normativa.
Peraltro, quando lo scopo partecipativo sia stato in qualsiasi modo raggiunto, una comunicazione formale all’avvio del procedimento è superflua e la sua omissione non rende mai illegittimo il provvedimento (cfr. C. Stato sez. V 26.09.1995 n. 1364).
La giurisprudenza amministrativa è prevalente nell’affermare che, a norma degli artt. 6 e 7 L. 47/1985 sussiste, a carico del proprietario, una presunzione di responsabilità degli abusi edilizi accertati, cui egli può sottrarsi solo dimostrando la sua estraneità all’abuso commesso da altri (cfr. ex multis: TAR Toscana, Firenze, sez. III 07.07.2004 n. 2421; TAR Campania, Napoli, 04.02.2003 n. 614; TAR Piemonte, 13.11.2002 n. 1843; TAR Emilia Romagna, Bologna, sez II n. 75/2001; TAR Abruzzo, l’Aquila, 30.12.1994 n. 1026; Cons. Stato, sez. V, n. 308/1993).
Ciò in quanto il proprietario trae comunque beneficio dalla commissione dell’illecito urbanistico anche se la costruzione è stata realizzata da diverso soggetto (cfr. TAR Toscana, 21.11.2000 n. 2345, TAR Abruzzo, Pescara, 01.07.2000 n. 542; TAR Liguria, sez. I, 18.01.1993 n. 10)
(TAR Emilia Romagna-Bologna, Sez. II, sentenza 14.01.2009 n. 19 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Sequestro fabbricato abusivo e facoltà d’uso.
Se con il sequestro preventivo dell’immobile abusivo si vuole evitare l'aggravamento del carico urbanistico, non si può poi consentire, sia pure per ragioni umanitarie, l'utilizzazione del bene, giacché siffatta utilizzazione neutralizza quella posta a base del sequestro.
In tali circostanze o si evita l'utilizzazione dell'immobile per non aggravare il carico urbanistico o, se si ritiene necessario imporre il vincolo, si deve giustificare il sequestro in base ad altre esigenze cautelari, attuali e concrete, diverse dall'aggravamento del carico urbanistico (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 13.01.2009 n. 825 - link a www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATA: Provvedimento autorizzativo alla prosecuzione di attività di lavorazione degli inerti - Regolarizzazione di abusi edilizi - Non sussiste.
L'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività di lavorazione degli inerti è provvedimento che consente di utilizzare l'area, ma non comporta alcuna regolarizzazione degli abusi edilizi perpetrati sull'area stessa (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 13.01.2009 n. 13).

EDILIZIA PRIVATA: Ordinanza di demolizione e ripristino dei luoghi - Motivazione sintetica - Titolo abilitativo alla realizzazione dell'opera - Illegittimità.
Quando sia in discussione l'avvenuta formazione di un titolo che ha abilitato alla realizzazione dell'opera, l'ordine di demolizione non può fondarsi su una motivazione sintetica di semplice constatazione della mancata autorizzazione dell'opera, risultando in tal caso il Comune tenuto a dover spiegare perché non si sarebbero perfezionati i titoli edilizi (nel caso de quo le D.I.A.) (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 13.01.2009 n. 12).

EDILIZIA PRIVATA: Condono edilizio ex art. 32 del D.L. n. 269/2003 - Provvedimento negativo ex art. 32, comma 37, del D.L. n. 269/2003 atto ad interrompere il termine di 24 mesi per la formazione del silenzio assenso - Sufficienza della comunicazione ex art. 10-bis della L. n. 241/1990 - Sussiste.
Per provvedimento negativo nell'accezione dell'art. 32, comma 37, del D.L. n. 269/2003 (secondo cui il decorso di 24 mesi senza l'intervento di un provvedimento negativo equivale a sanatoria), deve essere inteso non solo il provvedimento definitivo di diniego di condono, ma anche la comunicazione ex art. 10-bis della L. n. 241/1990. Quest'ultima -il cui obbligo è intervenuto successivamente all'approvazione del D.L. sul condono, essendo stato inserito nella L. n. 241/1990 per effetto della novella della L. n. 15/2005- è, infatti, anch'essa espressione del giudizio di inesistenza dei presupposti del condono espresso dall'autorità che è preposta alla sua valutazione e, conseguentemente, non può essere ritenuto equivalente ad assenso un comportamento del Comune che esplicitamente ha affermato di non aver alcuna intenzione di assentire (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 13.01.2009 n. 11).

dicembre 2008

EDILIZIA PRIVATA: Quesito 6 - Sui casi in cui l'amministrazione può imporre la riduzione in pristino a fronte della realizzazione abusiva di opere soggette a D.I.A. (Geometra Orobico n. 5/2008).

EDILIZIA PRIVATA: Quesito 5 - Sulla legittimità o meno di un'ordinanza di demolizione relativa ad un abuso consistente nella realizzazione di un muretto di recinzione e nell'apposizione di ringhiere e cancelli metallici (Geometra Orobico n. 5/2008).

EDILIZIA PRIVATACondono edilizio ex L. 47/1985.
Viene chiesto parere in merito al tema del condono edilizio ex L. 47/1985, in presenza di rinuncia da parte del soggetto richiedente il condono stesso (Regione Piemonte, parere n. 176/2008 - link a www.regione.piemonte.it).

EDILIZIA PRIVATACondono edilizio.
Viene chiesto parere in merito ad una fattispecie concreta concernente la definizione di pratiche di condono edilizio ex L. 47/1985 su aree sottoposte a vincolo paesaggistico-ambientale (Regione Piemonte, parere n. 164/2008 - link a www.regione.piemonte.it).

EDILIZIA PRIVATASanzione applicabile su abuso edilizio.
Con richiesta in data 26.06.2008, il Comune pone un quesito in ordine alle sanzioni da applicarsi in caso di abuso edilizio consistente nell’esecuzione di interventi in parziale difformità dal permesso di costruire (Regione Piemonte, parere n. 105/2008 - link a www.regione.piemonte.it).

EDILIZIA PRIVATA: Procedibilità pratica di condono edilizio.
Viene chiesto parere in ordine alla corretta applicazione della legislazione in materia di condono edilizio, e –più specificatamente– in ordine agli effetti, sulla procedibilità della pratica di condono, dell’errore di soggetto a cui è stato effettuato il pagamento del primo rateo di oblazione (Regione Piemonte, parere n. 91/2008 - link a www.regione.piemonte.it).

EDILIZIA PRIVATAOpere abusive – sanzione amministrativa.
Il Comune XXX pone in primo luogo un quesito in ordine alla possibilità di rateizzazione della sanzione pecuniaria amministrativa di cui agli artt. 167 e 181 D.Lgs. 42/2004, vale a dire della sanzione amministrativa che consegue all’accertamento della compatibilità paesaggistica di opere realizzate abusivamente in zona soggetta a vincolo paesaggistico (Regione Piemonte, parere n. 62/2008 - link a www.regione.piemonte.it).

EDILIZIA PRIVATAApplicabilità disciplina condono edilizio.
Il Comune XXX pone un quesito in merito ad una fattispecie concreta, relativa all’applicabilità della disciplina sul condono edilizio di cui al Decreto Legge n. 269/2003, convertito nella Legge n. 326/2003, ad un intervento realizzato, in assenza di titolo abilitativo, in area “sottoposta a vincolo paesistico-ambientale e classificata in area geologica, ai sensi della Circ. Pres. Giunta reg. 08/05/1996 n. 7 LAP, in classe III” (Regione Piemonte, parere n. 57/2008 - link a www.regione.piemonte.it).

EDILIZIA PRIVATADemolizione opere abusive.
Il Comune XXX chiede un chiarimento in merito alla procedura da esperire in seguito alla mancata esecuzione di un ordine di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi da parte del responsabile dell’abuso edilizio.
Più precisamente, i termini della vicenda sono i seguenti:
= sul tetto di un edificio sito nel centro storico è stato realizzato, in assenza di titolo abilitativo edilizio, un torrino campanario in muratura imbiancata di modeste dimensioni;
= il Comune, in virtù dei poteri di controllo sull’attività edilizia riconosciuti dall’art. 27 del DPR 380/2001, ha notificato al proprietario (nonché responsabile dell’abuso) ordinanza di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi;
= il privato, successivamente alla notifica del provvedimento amministrativo, ha
proposto domanda volta ad ottenere l’accertamento di conformità ex art. 36 DPR 380/2001;
= detta istanza è stata respinta per la mancanza di alcuni dei concorrenti requisiti cui è subordinato il rilascio della cd. “sanatoria a regime”; il provvedimento di rigetto non è stato impugnato ed è ora inoppugnabile.
L’accertamento dell’abuso e la verifica della non sanabilità dello stesso rendono necessario proseguire nella procedura repressiva prevista per casi simili a quello in esame. In specifico, viene richiesto allo scrivente Servizio di chiarire l’esatto iter procedurale conseguente alla notifica dell’ordinanza di demolizione rimasta ineseguita (Regione Piemonte, parere n. 23/2008 - link a www.regione.piemonte.it).

EDILIZIA PRIVATARichiesta di sanatoria di opera abusiva - Onere della prova della sanabilità dell'opera grava su richiedente - Sussiste.
Spetta al richiedente la sanatoria, fornire adeguata documentazione volta a comprovare le caratteristiche dell'opera abusiva, al fine di dimostrare la sanabilità della stessa (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 30.12.2008 n. 6191).

EDILIZIA PRIVATA1. Sanzione pecuniaria alternativa alla demolizione ai sensi dell'art. 33 DPR 380/2001 - Intervento edilizio in difformità al titolo edilizio ed in contrasto alla disciplina urbanistica - Calcolo della sanzione in base alla destinazione d'uso normativamente consentita e non a quella realizzata - Legittimità.
2. Sanzione pecuniaria alternativa alla demolizione ai sensi dell'art. 33 DPR 380/2001 - Istanza di condono edilizio - Obbligo di quantificare la sanzione pecuniaria con deduzione di quanto versato con l'istanza di condono - Non sussiste.

1. Nel caso in cui l'intervento edilizio sia stato realizzato in difformità dal titolo edilizio ed anche il contrasto con la disciplina urbanistica, è legittima la determinazione comunale che, accertata l'impossibilità di ripristinare lo stato dei luoghi, ha calcolato la sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 33 D.P.R. 380/2001 in base alla destinazione d'uso consentita normativamente al momento della realizzazione delle opere, non potendo, al contrario, essere utilizzata la destinazione d'uso realizzata in quanto quest'ultima configura la situazione da sanare (Nella fattispecie, essendo stato realizzato un immobile residenziale in zona industriale, è stato ritenuto legittimo utilizzare come parametro la destinazione consentita, quella industriale, per calcolare la sanzione alternativa alla demolizione).
2. Le somme versate ai fini del condono edilizio ex L. 326/2003, cui la società ricorrente ha rinunciato, e la sanzione pecuniaria alternativa alla demolizione di cui all'art. 380/2001 richiesta dal Comune attengono a procedimenti autonomi rispondenti, nel primo caso ad estinguere i reati contravvenzionali, e nel secondo caso, a risarcire il Comune del danno conseguente alla permanenza di un'opera abusiva. Pertanto l'Amministrazione nel quantificare la sanzione pecuniaria alternativa alla demolizione di cui all'art. 380/2001 non ha alcun onere di detrazione delle somme versate con la domanda di condono edilizio, per le quali eventualmente, in presenza dei presupposti, potrà essere attivata la procedura di rimborso (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 30.12.2008 n. 6190).

EDILIZIA PRIVATA: Ordine di demolizione di costruzione abusiva - Ingiustificata inottemperanza - Scadenza del termine - Acquisizione immobile al patrimonio del Comune - Art. 31, c. 3, D.P.R. n. 380/2001 - Art. 7, c. 3 L. n. 47/1985 - Giurisprudenza.
Ai sensi della legge 28.02.1985, n. 47, art. 7 , comma 3, e del t.u. sull'edilizia approvato con d.P.R. 06.06.2001, n. 380, dell'art. 31, comma 3, l'ingiustificata inottemperanza all'ordine di demolizione di costruzione abusiva, emesso dall'autorità comunale, comporta l'automatica acquisizione dell'immobile al patrimonio del Comune, in favore del quale deve quindi essere disposta la restituzione, qualora l'immobile stesso venga dissequestrato (Cass., Sez. III, 09/06/2004 - 02/09/2004, n. 35785).
Questo orientamento -non senza qualche dissenso (Cass., sez. III, 22/09/2004 - 28/10/2004, n. 42192; Cass., sez. III, Sez. 3, 19/10/2004 - 18/11/2004, n. 44695) si è affermato come maggioritario e prevalente (Cass., sez. III, 16/02/2005 - 20/04/2005, n. 14638; Cass., sez. III, 16/03/2005 - 29/04/2005, n. 16283 e più recentemente Cass., sez. III, 28/11/2007 - 31/01/2008, n. 4962).
In quest'ultima pronuncia è stato ribadito che la acquisizione al patrimonio comunale del manufatto e dell'area di sedime conseguente all'inottemperanza all'ordine di demolizione delle opere abusive impartito al contravventore dallo stesso ente comunale si verifica "ope legis" alla inutile scadenza del termine di giorni novanta fissato per detta ottemperanza, senza che possa avere rilievo l'ulteriore adempimento della notifica all'interessato dell'accertamento formale dell'inottemperanza, unicamente idoneo a consentire all'ente l'immissione in possesso e la trascrizione nei registri immobiliari del titolo dell'acquisizione. Inoltre, il trasferimento al patrimonio comunale della proprietà dell'immobile abusivo, automaticamente conseguente alla scadenza del termine di novanta giorni fissato per l'ottemperanza all'ordinanza sindacale di demolizione, non costituisce impedimento giuridico a che il privato responsabile esegua l'ordine di demolizione impartitogli dal giudice con la sentenza di condanna, salvo che l'autorità comunale abbia dichiarato l'esistenza di interessi pubblici prevalenti rispetto a quello del ripristino dell'assetto urbanistico violato.
La conseguenza è che il manufatto abusivo dissequestrato dopo che il responsabile non abbia ottemperato all'ingiunzione comunale di demolizione dello stesso, va restituito non già al privato responsabile, quand'anche egli sia ancora in possesso del bene, bensì allo stesso ente comunale, ormai divenutone proprietario a tutti gli effetti a seguito dell'inutile decorso del termine di legge di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 380 del 2001.
Opere abusive - Ordine di demolizione - Domanda di condono o di sanatoria successiva al passaggio in giudicato della sentenza di condanna - Revoca o sospensione - Valutazione del giudice - Limiti - Comune - Art. 31, c. 3, D.P.R. n. 380/2001 - Art. 7, c. 3 L. n. 47/1985 - L. n. 326/2003.
Ai fini della revoca o sospensione dell'ordine di demolizione delle opere abusive (art. 7, ultimo comma, della legge 28.02.1985, n. 47, oggi previsto dall'art. 31, comma nono, del d.P.R. 06.06.2001, n. 380) in presenza di una istanza di condono o di sanatoria successiva al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, il giudice dell'esecuzione investito della questione è sì tenuto a valutare i possibili esiti e dei tempi di definizione della procedura ed, in particolare ad accertare il possibile risultato dell'istanza e se esistono cause ostative al suo accoglimento; nonché nel caso di insussistenza di tali cause, a valutare i tempi di definizione del procedimento amministrativo e sospendere l'esecuzione solo in prospettiva di un rapido esaurimento dello stesso. (cfr. Cass., sez. III, 26.09.2007-23.10.2007, n. 38997). Sicché, non è sufficiente la presentazione della domanda di condono ex L. n. 326/2003. L'applicabilità dell'invocata normativa di sanatoria non è automatica e generalizzata, ma è subordinata alla verifica della astratta condonabilità dell'opera abusiva sotto il profilo temporale e vincolistico (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 23.12.2008 n. 48031 - link a www.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATA: Acquisizione immobile abusivo per omessa demolizione.
Ai sensi della legge 28.02.1985, n. 47, art. 7 , comma 3, e del t.u. sull'edilizia approvato con d.P.R. 06.06.2001, n. 380, dell'art. 31, comma 3, l'ingiustificata inottemperanza all'ordine di demolizione di costruzione abusiva, emesso dall'autorità comunale, comporta l'automatica acquisizione dell'immobile al patrimonio del Comune, in favore del quale deve quindi essere disposta la restituzione, qualora l'immobile stesso venga dissequestrato.
Questo orientamento -non senza qualche dissenso- si è affermato come maggioritario e prevalente. In particolare va ribadito che la acquisizione al patrimonio comunale del manufatto e dell'area di sedime conseguente all'inottemperanza all'ordine di demolizione delle opere abusive impartito al contravventore dallo stesso ente comunale si verifica "ope legis" alla inutile scadenza del termine di giorni novanta fissato per detta ottemperanza, senza che possa avere rilievo l'ulteriore adempimento della notifica all'interessato dell'accertamento formale dell'inottemperanza, unicamente idoneo a consentire all'ente l'immissione in possesso e la trascrizione nei registri immobiliari del titolo dell'acquisizione.
Il trasferimento al patrimonio comunale della proprietà dell'immobile abusivo, automaticamente conseguente alla scadenza del termine di novanta giorni fissato per l'ottemperanza all'ordinanza sindacale di demolizione, non costituisce impedimento giuridico a che il privato responsabile esegua l'ordine di demolizione impartitogli dal giudice con la sentenza di condanna, salvo che l'autorità comunale abbia dichiarato l'esistenza di interessi pubblici prevalenti rispetto a quello del ripristino dell'assetto urbanistico violato.
La conseguenza è che il manufatto abusivo dissequestrato dopo che il responsabile non abbia ottemperato all'ingiunzione comunale di demolizione dello stesso, va restituito non già al privato responsabile, quand'anche egli sia ancora in possesso del bene, bensì allo stesso ente comunale, ormai divenutone proprietario a tutti gli effetti a seguito dell'inutile decorso del termine di legge di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 380 del 2001 (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 23.12.2008 n. 48031 - link a www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATA: Responsabilità esecutore opere di rifinitura.
Il carattere proprio del reato previsto dall'art. 44 d.P.R. 06.06.2001, n. 380 non impedisce che altri soggetti possano essere ritenuti responsabili del reato nella ipotesi che abbiano avuto un ruolo attivo nella loro consumazione; con la precisazione che tale conclusione può operare anche per il semplice muratore o operaio, per il quale ben può sussistere un profilo di colpa collegato alla mancata conoscenza del carattere abusivo delle opere.
Non può essere condiviso il principio secondo il quale solo coloro che hanno collaborato alla edificazione delle opere principali potrebbero rispondere del reato edilizio, restando prive di rilievo le condotte di coloro che danno corso alle successive attività di completamento.
E' indubbio, infatti, che un edificio assume le connotazioni residenziali e di abitabilità allorché viene dotato di tutte le strutture essenziali perché diventi fruibile, come ad esempio la pavimentazione, l'intonacatura delle mura, gli infissi. Ne consegue che anche coloro che hanno dato corso ai lavori di completamento dell'immobile possono rispondere del reato contestato allorché sussistano i requisiti anche soggettivi della fattispecie legale (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 23.12.2008 n. 48025 - link a www.lexambiente.it).

URBANISTICA1. Lottizzazione abusiva ex art. 30 D.P.R. n. 380/2001 - Comunicazione di avvio del procedimento - Necessità - Sussiste.
2. Lottizzazione abusiva - Provvedimento di sospensione dei lavori previsti dall'art. 30 del D.P.R. n. 380/2001 - Costituisce accertamento definitivo dell'intervenuta lottizzazione abusiva ed il presupposto per il successivo provvedimento di acquisizione gratuita delle aree lottizzate al patrimonio disponibile.

1. Anche in tema di lottizzazione abusiva è necessario l'avviso di avvio del procedimento in considerazione della molteplicità degli elementi che caratterizzano la fattispecie, la cui verifica implica un procedimento complesso.
2. Gli effetti del provvedimento di sospensione dei lavori previsto dall'art. 18, comma 7 L. n. 47/1985 e ora dall'art. 30 del D.P.R. n. 380/2001 in relazione ai fatti di abusiva lottizzazione, non possono considerarsi semplicemente interinali o cautelari, contenendo il provvedimento un accertamento definitivo circa l'intervenuta lottizzazione abusiva di terreni e svolgendo, quindi, una funzione di qualificazione giuridica della situazione di fatto che, salvo non intervenga una sua revoca entro i successivi novanta giorni, costituisce il presupposto logico-giuridico del successivo provvedimento di acquisizione delle aree lottizzate al patrimonio disponibile (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 23.12.2008 n. 6164 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Opere in totale difformità.
L'art. 7, primo comma, della legge n. 47/1985 (ora art. 31, comma 1, d.P.R. 06/06/2001 n. 380) definisce le "opere eseguite in totale difformità dalla concessione" (la cui realizzazione concretizza il reato previsto dal successivo art. 20, lettera b), includendovi quelle che comportano "l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile".
Sulla base di tale definizione si ha totale difformità quando si costruisce qualcosa di nuovo rispetto al provvedimento amministrativo e che ha una sua autonomia e funzionalità tale da potere essere considerato a sé stante.
La definizione non si pone in contrasto con l'orientamento già affermato secondo cui si ha totale difformità quando sono stati realizzati lavori nuovi o aggiuntivi rispetto a quelli per cui fu data la concessione, rispetto ai quali, se considerati autonomamente, sarebbe stata necessaria la concessione edilizia (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 19.12.2008 n. 47108 - link a www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATA: Condono edilizio: integrazione e mancata presentazione dei documenti.
In materia di integrazione documentale l'art. 39, comma 4, della legge 724/1994 (“2° condono edilizio”) ha disposto che la mancata presentazione dei documenti, previsti per legge come obbligatori, entro tre mesi dalla espressa richiesta di integrazione notificata dal Comune, comporta l'improcedibilità della domanda e il conseguente diniego del condono per carenza documentale.
La questione della documentazione da presentare a corredo della domanda di condono è particolarmente delicata, in quanto si tratta di contemperare l'esigenza di identificare l'opera ai fini del rilascio del titolo di sanatoria, con quella di evitare che attraverso la reiterata richiesta di atti istruttori da parte dell'amministrazione comunale, l'istanza resti troppo tempo senza risposta.
Il titolo abilitativo in sanatoria è un atto non perfettamente confrontabile con gli atti abilitativi che il Comune rilascia in via ordinaria per consentire trasformazioni urbanistiche e edilizie. Ed è per questi motivi che il legislatore ha indicato analiticamente gli allegati a corredo della domanda, che devono ritenersi necessari, mentre altri eventuali atti istruttori non possono considerarsi idonei ad interrompere il termine per l'esame della domanda.
In relazione alle istanze di concessione in sanatoria presentate in base alla legge n. 724/1994, l'art. 39, quarto comma, della stessa L. n. 724/1994 prescrive che la domanda deve essere corredata anche dalla “denuncia in catasto”.
Se non viene dato seguito alla formale richiesta di fornire la “prova dell'avvenuta presentazione all'U.T.E. della documentazione necessaria ai fini dell'accatastamento” il Comune legittimamente ritiene sussistente l’improcedibilità della domanda e, dunque, nega la sanatoria
(TAR Puglia-Bari, Sez. III, sentenza 17.12.2008 n. 2897 - link a www.altalex.com).

EDILIZIA PRIVATA: Beni Culturali. Natura del reato di abusivo intervento su beni culturali.
Il reato di abusivo intervento su beni culturali, previsto e punito dall'art. 118 D.Lgs. 490/1999 (ora art. 169 D.Lgs. 42/2004) non ha un carattere plurioffensivo. Dal momento che la individuazione del bene penalmente tutelato deve desumersi dalla struttura tipica del reato e dalla disciplina che ne regola le cause di non punibilità e di estinzione, è giocoforza concludere che:
a) per il reato in esame il bene tutelato è esclusivamente l'interesse strumentale al preventivo controllo da parte dell'autorità preposta alla tutela dei beni culturali;
b) la condotta di chiunque realizzi interventi sui beni anzidetti senza la prescritta autorizzazione o comunicazione preventiva configura una concreta offesa dell'interesse amministrativo tutelato, senza che l'accertamento postumo di compatibilità col vincolo culturale o l'autorizzazione in sanatoria rilasciata dalla autorità preposta possa valere a estinguere il reato o a escluderne la punibilità.
Per conseguenza, nel caso concreto l'accertamento postumo di compatibilità rilasciato dalla Soprintendenza competente non vale a estinguere il reato contestato agli imputati o a escluderne la punibilità (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 15.12.2008 n. 46082 - link a www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATAOrdine di demolizione di opere realizzate con DIA non inibita nei 30 giorni non preceduto da provvedimento di autotutela della DIA - Illegittimità.
E' illegittimo l'ordine di demolizione di opere realizzate in forza di DIA non inibita nei 30 giorni decorrenti dalla sua presentazione, qualora tale ordine non sia preceduto da specifico provvedimento di annullamento in autotutela della DIA (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 10.12.2008 n. 5752 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Le opere poste in essere su suolo di pubblica proprietà sono sanabili.
Dall’art. 32, comma 5, L. 47/1985, cui rinvia l’art. 32, d.l. 269/2003, emerge evidentissimo che ai fini del rilascio della sanatoria ex d.l. 269/2003 non è, in via assoluta, ostativo il fatto che gli abusi insistano su suolo pubblico: la sanatoria è anzi possibile anche in questi casi se l’ente interessato sia di fatto disponibile a concedere la porzione di suolo interessata in diritto di superficie all’interessato. In tal caso, effettuato il pagamento del valore dell’area, nella misura determinata dalla Agenzia del Demanio, e stipulata la convenzione, può essere rilasciata la concessione in sanatoria.
La norma in esame evidenzia anche come la sanatoria di che trattasi sia perfettamente ammissibile anche laddove la pratica per la concessione in uso del suolo pubblico non risulti essere già istruita al momento della presentazione della istanza di condono: anzi, la norma pare proprio prendere in considerazione l’eventualità in cui l’interessato presenti la richiesta di disponibilità dell’area demaniale dopo aver già presentato l’istanza di condono. E’ comunque evidente che laddove la richiesta di sanatoria riguardi un abuso realizzato su suolo pubblico, la definizione della concessione in uso del suolo medesimo diventa pregiudiziale rispetto alla definizione del procedimento di sanatoria
(TAR Puglia-Bari, Sez. III, sentenza 03.12.2008 n. 2770 - link a www.altalex.com).

novembre 2008

EDILIZIA PRIVATA: Violazione di sigilli.
In tema di violazione dei sigilli il custode è obbligato ad esercitare sulla cosa sottoposta a sequestro una custodia continua ed attenta e non può sottrarsi a tale obbligo, se non adducendo oggettive ragioni di impedimento, nonché chiedendo di essere esonerato dall'incarico e sostituito nella funzione di custodia o, qualora non abbia avuto la possibilità ed il tempo di chiedere il detto esonero, fornendo la prova del caso fortuito o della forza maggiore come cause impeditive dell'esercizio, da parte sua, del menzionato dovere di vigilanza. Qualora venga riscontrata lo violazione dei sigilli, di essa risponde, da solo o in concorso con altri, il custode giudiziario della cosa sottoposta a sequestro il qua/e aveva il dovere giuridico di impedire che il fatto si verificasse. In tal caso si verte in ipotesi di responsabilità personale diretta, non oggettiva, ed incombe sul custode l'onere della prova degli eventuali caso fortuito o forza maggiore, quali cause impeditive dell'esercizio del dovere di vigilanza e custodia (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 18.11.2008 n. 42898 - link a www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATA: Realizzazione torrino in muratura a copertura della cassa scale.
In tema di reati edilizi, l'abusiva realizzazione di una copertura ad una cassa scale non integra il reato di cui all'art. 44, lett. b), d.P.R. 06.06.2001, n. 380, in quanto si tratta di un intervento di manutenzione straordinaria non subordinato a permesso di costruire ma assentibile in base a semplice d.i.a., attesa la sua natura pertinenziale o di volume tecnico ai sensi dell'art. 3, comma primo, lett. b), del d.P.R. citato (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 18.11.2008 n. 42897 - link a www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATA: Opere di urbanizzazione secondaria o infrastrutturali.
In tema di reati edilizi, integra il reato previsto dall'art. 44, lett. b), d.P.R. 06.06.2001, n. 380, la pavimentazione di una vasta area con tappeto bituminoso in assenza di permesso di costruire, in quanto tale attività edilizia rientra tra gli interventi di urbanizzazione secondaria ovvero infrastrutturali considerati come di "nuova costruzione" dall'art. 3, comma primo, lettere e.2) ed e.3), del d.P.R. citato (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 18.11.2008 n. 42896 - link a www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATA: Immobile abusivo demolito ed estinzione del reato per sanatoria.
In tema di tutela penale del territorio, ai fini di ottenere l'estinzione del reato edilizio per sanatoria ai sensi dell'art. 45 d.P.R. 06.06.2001, n. 380, l'imputato che abbia provveduto alla demolizione del manufatto abusivamente realizzato ha l'onere di provare documentalmente che l'opera fosse conforme agli strumenti urbanistici vigenti all'epoca della sua realizzazione (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 18.11.2008 n. 42895 - link a www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATA: Realizzazione terrazzo a tasca.
In tema di reati edilizi, integra il reato di cui all'art. 44, lett. b), d.P.R. 06.06.2001, n. 380 la realizzazione di un terrazzo a tasca in assenza del permesso di costruire, in quanto si tratta di un intervento di ristrutturazione edilizia che comporta una modificazione della sagoma e delle superfici utili dell'edificio ai sensi dell'art. 10, comma primo, lett. c) d.P.R. citato (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 18.11.2008 n. 42892 - link a www.lexambiente.it).

URBANISTICA: Lottizzazione abusiva e confisca (terzi di buona fede).
In tema di lottizzazione abusiva la natura amministrativa della confisca non ne esclude il carattere sanzionatorio con la conseguente necessità di tener conto dei principi generali che regolano l'applicazione anche delle sanzioni amministrative. Tali principi sono dettati dalla L. 24.11.1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale) e, peraltro, corrispondono ad esigenze di uguaglianza e razionalità normativa ai sensi dell’art. 3 della Costituzione.
E’ indubbio che anche con riferimento alle sanzioni amministrative esulano dalla materia criteri di responsabilità collettiva, essendo richiesta. quale requisito essenziale di legalità per la loro applicazione, l'esistenza di una condotta che risponda ai necessari requisiti soggettivi della coscienza e volontà dell'agente e sia caratterizzata quanto meno dall'elemento psicologico della colpa (art. 2 e 3 della legge citata). Né la confisca può essere ricondotta ad alcuna delle ipotesi di responsabilità solidale previste dall'art. 6 della legge. Anche la sanzione amministrativa, pertanto, non può essere applicata nei confronti di soggetti in buona fede, che non abbiano commesso alcuna violazione.
L'interpretazione costituzionalmente compatibile dell’art. 44, comma secondo, del DPR n. 380/2001 induce, pertanto, necessariamente ad escludere dall'ambito di operatività della norma la possibilità di confiscare beni appartenenti a soggetti estranei alla commissione del reato e dei quali sia stata accertata la buona fede. Diversa è ovviamente l'ipotesi in cui non si sia pervenuti ad una pronuncia di condanna nei confronti degli autori della violazione per l'intervenuta prescrizione dei reati, in quanto l'estinzione del reato non è affatto ostativa alla applicazione della confisca quale sanzione amministrativa, regolata da disposizioni diverse da quelle proprie del diritto penale (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 17.11.2008 n. 42741 - link a www.lexambiente.it).

URBANISTICALottizzazione abusiva - Deposito frazionamento in Comune - Diniego - Illegittimità.
L'art. 30 del d.p.r. 06.06.2001 n. 380, relativo alla lottizzazione abusiva, prevede che i frazionamenti catastali dei terreni non possono essere approvati dall'agenzia del territorio se non è allegata copia del tipo dal quale risulti, per attestazione degli uffici comunali, che il tipo medesimo è stato depositato presso il comune. La norma assegna al Comune una mera funzione certificativa, il compito cioè di attestare il deposito del tipo di frazionamento, senza alcun potere di sindacare i contenuti dell'elaborato o denegare l'attestazione del deposito, ferma restando ovviamente la possibilità di valutare la correttezza intrinseca o l'idoneità del frazionamento in sede di esame del progetto in funzione del quale è stato eseguito (il TAR ha dichiarato illegittimo il provvedimento di diniego di attestazione deposito frazionamento con il quale il Comune aveva sindacato nel merito il contenuto del frazionamento) (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 11.11.2008 n. 5311 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA1. Ordinanza di demolizione opere abusive - Procedimento di sanatoria/condono o di accertamento di conformità - Improcedibilità.
2. Ordinanza di demolizione opere abusive - Procedimento di sanatoria o di accertamento di conformità - Sopravvenuta carenza di interesse - Improcedibilità - Ratio.
1. Qualora, nelle more della fissazione del merito del giudizio, le opere oggetto di ordine di demolizione siano state oggetto di procedure amministrative finalizzate alla regolarizzazione dei relativi abusi tramite presentazione di richiesta di sanatoria e/o istanze di condono, il ricorso originario avverso l'ordine di demolizione diviene improcedibile.
2. La presentazione dell'istanza di sanatoria o condono in epoca successiva all'adozione dell'ordinanza di demolizione produce l'effetto di rendere improcedibile l'impugnazione contro l'atto sanzionatorio per sopravvenuta carenza di interesse, posto che il riesame dell'abusività dell'opera, provocato dall'istanza, sia pure al fine di verificarne l'eventuale sanabilità, comporta la necessaria formazione di un nuovo provvedimento, esplicito o implicito (di accoglimento o di rigetto), che vale comunque a superare il provvedimento sanzionatorio oggetto dell'impugnativa (cfr. TAR Milano, sent. n. 255/2008 e sent, n. 545/2008; Cons. di Stato, sent. n. 7884/2006) (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 11.11.2008 n. 5300 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATACondono edilizio - Artt. 32 e 33 della L. n. 47/1985 - Condonabilità - Quando sussiste.
In base al combinato disposto degli artt. 32 e 33 Legge 47/1985, in area vincolata:
(i) non possono essere sanate opere non conformi agli strumenti urbanistici;
(ii) possono essere condonate soltanto le opere realizzate prima dell'imposizione del vincolo oppure le opere che siano conformi agli strumenti urbanistici (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 11.11.2008 n. 5300 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAFattispecie in materia di ristrutturazione - Interventi su fabbricati abusivi.
Il regime della d.i.a. non è applicabile a lavori edilizi che interessino manufatti abusivi che non siano stati sanati né condonati, in quanto gli interventi ulteriori -sia pure riconducibili, nello loro oggettività, alle categorie della manutenzione straordinaria, del restauro e/o risanamento conservativo, della ristrutturazione, della realizzazione di opere costituenti pertinenze urbanistiche- ripetono le caratteristiche di illegittimità dall'opera principale alla quale ineriscono strutturalmente (cfr., in termini, Cassazione penale, Sezione III, 19.04.2006, n. 21490, e 22.11.2007, n. 4087) (massima tratta da www.studiospallino.it - TAR Campania-Napoli, Sez. II, sentenza 07.11.2008 n. 19372 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA1. Abusi - Sanzioni - Soggetti passivi - Esclusione del proprietario - Quando ricorre.
2. Abusi - Sanzioni - Soggetti passivi - Esclusione del proprietario - Motivi meramente formali - Non eslcudono la responsabilità.

1. Se da un lato le norme sanzionatorie degli abusi edilizi prevedono che sia sanzionato il responsabile dell'abuso, dall'altro, la procedura sanzionatoria è però destinata a concludersi attraverso l'acquisizione coattiva dell'area su cui sorge l'abuso, che è sanzione che riguarda il proprietario, il quale è il soggetto che viene a perdere la proprietà del fondo. Per armonizzare queste due disposizioni, il sistema delle sanzioni per gli abusi edilizi deve essere interpretato nel senso che la procedura sanzionatoria debba essere rivolta anche nei confronti del proprietario, salvo quando risulti, in modo inequivocabile, la sua completa estraneità al compimento dell'opera abusiva o che, essendone egli venuto a conoscenza, si sia adoperato per impedirlo con gli strumenti offertigli dall'ordinamento (cfr. Corte Cost., sent. n. 345/1991).
2. Nel caso vi sia aperta controversia sul soggetto che ha concretamente eseguito le opere abusive, il mero riferimento alle pattuizioni contrattuali intercorse tra le parti -che riservino al locatario la facoltà di apportare ai locali eventuali migliorie funzionali all'esercizio dell'attività economica per cui è affittato l'immobile- non è motivazione sufficiente ad escludere il proprietario dall'applicazione delle sanzioni, essendo tale esclusione fondata su un motivo meramente formale, che nulla dice sul comportamento oggettivo e sull'atteggiamento soggettivo tenuto dal proprietario (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 07.11.2008 n. 5295 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Beni Ambientali. Condono paesaggistico.
In tema di tutela penale del paesaggio, l'accertamento di compatibilità paesaggistica al cui esito favorevole l'art. 181, comma 1-ter, D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 condiziona l'inapplicabilità delle sanzioni penali previste per il reato di esecuzione di lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici in difformità ovvero in assenza dell'autorizzazione, non ha natura di condono ed è inapplicabile in fase esecutiva, in quanto per la sua operatività è necessario che non sia ancora intervenuta una pronuncia di condanna nei confronti dell'autore della violazione (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 06.11.2008 n. 41333 - link a www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATA: Un immobile, una volta condonato, diventa legittimo a tutti gli effetti.
in base ai principi in materia di condono (artt. 38 e seg. della l. n. 47 del 1985), un immobile, una volta condonato, diventa legittimo a tutti gli effetti, senza limitazioni derivanti dall’applicazione del condono medesimo, per cui lo strumento urbanistico non può dettare una disciplina più restrittiva nei confronti degli immobili condonati, escludendo per tali immobili la possibilità di poter procedere a ristrutturazione urbanistica o edilizia (TAR Abruzzo-Pescara, sentenza 06.11.2008 n. 887 -
link a www.giustizia-amministrativa.it).

ottobre 2008

EDILIZIA PRIVATA: Beni Ambientali. Condono paesaggistico.
In tema di reati edilizi e paesaggistici, il rilascio del cosiddetto condono ambientale (L. 15.12.2004, n. 308) per interventi edilizi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, pur non esplicando alcun effetto estintivo del reato edilizio, comporta l'inapplicabilità dell'ordine di demolizione delle opere abusive previsto dall'art. 31, comma nono, d.P.R. 06.06.2001, n. 380, in quanto un coordinamento tra la disciplina edilizia e quella paesaggistica impone di ritenere non necessari interventi ripristinatori in presenza di una sanatoria paesaggistica (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 31.10.2008 n. 40639 - link a www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATA: L’ordinanza di demolizione ha natura, valore e funzione di diffida, risolvendosi essa nel formale invito al trasgressore ad eliminare l’abuso edilizio.
Secondo l’ormai consolidato (e dal Collegio condiviso) orientamento della giurisprudenza amministrativa in materia, l’ordinanza di demolizione ha natura, valore e funzione di diffida, risolvendosi essa nel formale invito al trasgressore ad eliminare l’abuso edilizio (v. “ex multis”: TAR Basilicata 17/10/2002 n. 628).
Tale atto monitorio è pertanto prodromico alla valutazione ed alle determinazioni che successivamente l’Amministrazione Comunale dovrà adottare nell’eventualità che il destinatario non ottemperi, con la conseguenza che la valutazione circa la possibilità o meno di demolire un’opera abusiva (in relazione al caso in cui l’ingiunta demolizione non possa avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità al titolo edilizio rilasciato) e l’ulteriore scelta tra la demolizione d’ufficio e l’irrogazione della sanzione pecuniaria, attiene ad un momento successivo ed eventuale rispetto all’atto di diffida (v. “ex multis” TAR Puglia-LE - sez. III, 01/07/2005 n. 3567) (TAR Emilia Romagna-Parma, sentenza 28.10.2008 n. 402 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAFattispecie in materia di ristrutturazione - Interventi su fabbricati abusivi.
I lavori edilizi che riguardano manufatti abusivi non sanati né condonati non sono assoggettabili al regime della d.i.a. poiché gli interventi ulteriori (sia pure riconducibili, nella loro oggettività, alle categorie della manutenzione straordinaria, del restauro e/o risanamento conservativo, della ristrutturazione, della realizzazione di opere costituenti pertinenze urbanistiche) ripetono le caratteristiche di illegittimità dell'opera principale alla quale ineriscono strutturalmente (massima tratta da www.studiospallino.it - Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 24.10.2008 n. 45070).

EDILIZIA PRIVATASostituzione recinzione - DIA - Realizzazione in assenza - Rilievo - Formale - Sanatoria in via ordinaria - Ammissibilità.
La sostituzione della recinzione o di un cancello con modalità innovative non rientra nell'attività edilizia libera ma già richiedeva una preventiva autorizzazione ex art. 7, co. 2, lett. a), D.L. 9/1982 conv. in L. 94/1982, mentre oggi è necessaria una D.I.A. ex art. 22, co. 1, D.P.R. 380/2001, per consentire al Comune di valutare le conseguenze dell'opera sul territorio, peraltro, se il cancello non è vietato dagli strumenti urbanistici e non comporta violazione di vincoli paesistico-ambientali o di altra natura la mancanza di autorizzazione/DIA ha rilievo solo formale ed è sanabile in via ordinaria (art. 10 e 13 L. 47/1985; art. 37, co. 1, e 4 D.P.R. 380/2001); di conseguenza la recinzione o il cancello abusivo possono essere oggetto di un ordine di rimozione solo nel caso in cui contrastino con la disciplina urbanistica e con i vincoli presenti sul territorio (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Brescia, sentenza 02.10.2008 n. 1142).

settembre 2008

EDILIZIA PRIVATA: L'ordinanza di demolizione di opere abusive non necessita di specifica motivazione.
Come ripetutamente affermato in ambito giurisprudenziale, l’ordine di demolizione di opera edilizia abusiva si configura come atto dovuto per il quale non esiste uno specifico obbligo di motivazione oltre la descrizione dell’abuso commesso e la sua identificazione oggettiva (cfr. ex multis CdS, Sez. IV, N. 2705/2008).
In caso di ordinanze di demolizione, l’obbligo di motivazione è dunque da intendere assolto con l’indicazione dei meri presupposti di fatto (constatazione dell’esecuzione di opere in difformità del permesso di costruire o in assenza del medesimo), che valgono, di per se stessi, a giustificare l’applicazione delle corrispondenti misure sanzionatorie previste direttamente dal legislatore (TAR Campania-Napoli, Sez. II, sentenza 26.09.2008 n. 11309 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Condono e opere in cemento armato.
La disciplina del condono edilizio di cui all'art. 32, comma 25, D.L. n. 269 del 2003 si estende anche alle contravvenzioni in tema di violazione delle disposizioni relative alle opere in conglomerato cementizio armato (art. 71 e 72, d.P.R. n. 380 del 2001, già artt. 13 e 14 L. n. 1086 del 1971) (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 24.09.2008 n. 36558 - link a www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATA: Beni Ambientali. Sanzioni.
In tema di reati paesaggistici, le modifiche apportate all'art. 181 D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 dall'art. 3 del D.Lgs. 26.03.2008, n. 63 (recante "Ulteriori disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, in relazione al paesaggio"), confermano che l'unica sanzione penale applicabile in caso di lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici, eseguiti in assenza d'autorizzazione o in difformità da essa è quella prevista dall'art. 44, lett. c), d.P.R. 06.06.2001, n. 380 (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 19.09.2008 n. 35903 - link a www.lexambiente.it).

agosto 2008

EDILIZIA PRIVATANon è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento nel caso di ordine di demolizione di opere abusive, in quanto trattasi di provvedimento alla cui adozione l'Amministrazione comunale è vincolata per legge, a seguito dell'accertata abusività delle opere, cioè in virtù di un presupposto di fatto di cui il ricorrente doveva essere ragionevolmente a conoscenza, rientrando nella propria sfera di controllo.
Non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento nel caso di ordine di demolizione di opere abusive, in quanto trattasi di provvedimento alla cui adozione l'Amministrazione comunale è vincolata per legge, a seguito dell'accertata abusività delle opere, cioè in virtù di un presupposto di fatto di cui il ricorrente doveva essere ragionevolmente a conoscenza, rientrando nella propria sfera di controllo (cfr. questa Sezione, 26.01.2004, n. 287; cfr., altresì, TAR Puglia, Lecce, sez. III, 10.07.2004, n. 4974; TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, 04.02.2004, n. 217; TAR Valle d’Aosta, 18.09.2002, n. 84).
Il provvedimento che ordina la demolizione di manufatti abusivi è atto dovuto in presenza di opere realizzate senza alcun titolo abilitativo e quindi abusivamente e, dunque, non abbisogna di congrua motivazione in ordine all'attualità dell'interesse pubblico alla rimozione dell’abuso, la quale è in re ipsa, consistendo nel ripristino dell’assetto urbanistico violato.
Il provvedimento che ordina la demolizione di manufatti abusivi è atto dovuto in presenza di opere realizzate senza alcun titolo abilitativo e quindi abusivamente (fra le tante, C.d.S., VI, 28.06.2004, n. 4743) e dunque non abbisogna di congrua motivazione in ordine all'attualità dell'interesse pubblico alla rimozione dell’abuso, la quale è in re ipsa, consistendo nel ripristino dell’assetto urbanistico violato (TAR Campania, sez. IV, 04.07.2001, n. 3071; 13.06.2002, n. 3485; 04.02.2003, n. 617; 20.10.2003, n. 12962) (TAR Campania-Napoli, Sez. IV, sentenza 21.08.2008 n. 9951 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Non necessita di congrua motivazione in ordine all'attualità dell'interesse pubblico alla rimozione dell’abuso il provvedimento che ordina la demolizione di manufatti abusivi.
Il provvedimento che ordina la demolizione di manufatti abusivi è atto dovuto in presenza di opere realizzate senza alcun titolo abilitativo (fra le tante, C.d.S., VI, 28.06.2004, n. 4743) e, dunque, non necessita di congrua motivazione in ordine all'attualità dell'interesse pubblico alla rimozione dell’abuso, il quale è in re ipsa, consistendo nell’esigenza del ripristino dell’assetto urbanistico violato (T.A.R. Campania, sez. IV, 04.07.2001, n. 3071; 13.06.2002, n. 3485; 04.02.2003, n. 617; 20.10.2003, n. 12962); (TAR Campania-Napoli, Sez. IV, sentenza 01.08.2008 n. 9710 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

luglio 2008

URBANISTICA: Lottizzazione abusiva negoziale o cartolare.
In tema di reati edilizi, ai fini della configurabilità del reato di lottizzazione abusiva negoziale o cartolare, l'elencazione degli elementi indiziari di cui all'art. 30, comma primo, d.P.R. 06.06.2001, n. 380 non è tassativa né tali elementi devono sussistere contemporaneamente, in quanto è sufficiente per l'integrazione del reato anche la presenza di uno solo di essi, purché risulti inequivocamente la destinazione a scopo edificatorio del terreno (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 08.07.2008 n. 27739 - link a www.lexambiente.it).

giugno 2008

EDILIZIA PRIVATA: Quesito 1 - Sanzioni amministrative per violazione di autorizzazioni relative ad opere di movimento terra, disboscamento, mutamento del tipo di colture in atto e sul concetto di uso del territorio (Geometra Orobico n. 3/2008).

EDILIZIA PRIVATAL’applicazione della sanzione demolitoria rispetto ad un abuso edilizio consistente nell’esecuzione di un’opera in assenza del titolo abilitativo costituisce atto dovuto, per il quale è "in re ipsa" l’interesse pubblico alla sua rimozione.
La validità ovvero l’efficacia dell’ordine di demolizione non risultano pregiudicate, con la pretesa automaticità, dalla successiva presentazione di un’istanza ex art. 36 del d.p.r. 380/2001.

Nello schema giuridico delineato dall’art. 7 della legge n. 47/1985 (oggi art. 31 del d.p.r. 380/2001) non vi è spazio per apprezzamenti discrezionali, atteso che l’applicazione della sanzione demolitoria rispetto ad un abuso edilizio consistente nell’esecuzione di un’opera in assenza del titolo abilitativo costituisce atto dovuto, per il quale è "in re ipsa" l’interesse pubblico alla sua rimozione (cfr. TAR Campania, Sez. IV, 24.09.2002, n. 5556; 04.07.2001, n. 3071; Consiglio Stato, sez. IV, 27.04.2004, n. 2529).
Una volta accertata l'esecuzione di opere in assenza di concessione non costituisce, dunque, onere del Comune verificare la sanabilità delle opere in sede di vigilanza sull'attività edilizia (TAR Campania, Sez. IV, 24.09.2002, n. 5556; TAR Lazio, sez. II-ter, 21.06.1999, n. 1540).
In definitiva, l’atto può ritenersi sufficientemente motivato per effetto della stessa descrizione dell’abuso accertato, presupposto giustificativo necessario e sufficiente a fondare la spedizione della misura sanzionatoria.
La Sezione condivide l’orientamento giurisprudenziale –già ripetutamente applicato (cfr. Tar Campania Sez. II n. 9757 del 19.10.2007, n. 8345/2007, n. 10128/2004, n. 816/2005)– secondo cui la validità ovvero l’efficacia dell’ordine di demolizione non risultano pregiudicate, con la pretesa automaticità, dalla successiva presentazione di un’istanza ex art. 36 del d.p.r. 380/2001.
Sul punto, mette conto evidenziare che nel sistema non è rinvenibile una previsione dalla quale possa desumersi un tale effetto, sicché, se, da un lato, la presentazione dell’istanza ex art. 36 D.P.R. 380/2001 determina inevitabilmente un arresto dell’efficacia dell’ordine di demolizione, all’evidente fine di evitare, in caso di accoglimento dell’istanza, la demolizione di un’opera che, pur realizzata in assenza o difformità dal permesso di costruire, è conforme alla strumentazione urbanistica vigente, dall’altro, occorre ritenere che l’efficacia dell’atto sanzionatorio sia soltanto sospesa, cioè che l’atto sia posto in uno stato di temporanea quiescenza.
All’esito del procedimento di sanatoria, in caso di accoglimento dell’istanza, l’ordine di demolizione rimarrà privo di effetti in ragione dell’accertata conformità dell’intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso sia al momento della presentazione della domanda, con conseguente venir meno dell’originario carattere abusivo dell’opera realizzata.
Di contro, in caso di rigetto dell’istanza, l’ordine di demolizione a suo tempo adottato riacquista la sua efficacia, che non era definitivamente cessata, bensì era rimasta solo sospesa in attesa della conclusione del nuovo iter procedimentale, con la sola precisazione che il termine concesso per l’esecuzione spontanea della demolizione deve decorrere dal momento in cui il diniego di sanatoria perviene a conoscenza dell’interessato, che non può rimanere pregiudicato dall’avere esercitato una facoltà di legge, quale quella di chiedere l’accertamento di conformità urbanistica, e deve pertanto poter fruire dell’intero termine a lui assegnato per adeguarsi all’ordine, evitando così le conseguenze negative connesse alla mancata esecuzione dello stesso.
In sostanza, considerato che il procedimento di verifica della compatibilità urbanistica dell’opera avviato ad istanza di parte è un procedimento del tutto autonomo e differente dal precedente procedimento sanzionatorio avviato d’ufficio e conclusosi con l’ordinanza di demolizione dell’opera eseguita in assenza o difformità del titolo abilitativo, il Collegio ritiene che non sussista motivo per imporre all’amministrazione comunale il riesercizio del potere sanzionatorio a seguito dell’esito negativo del procedimento di accertamento di conformità urbanistica, atteso che il provvedimento di demolizione costituisce un atto vincolato a suo tempo adottato in esito ad un procedimento amministrativo sul quale non interferisce l’eventuale conclusione negativa del procedimento ad istanza di parte ex art. 36 D.P.R. 380/2001.
Un nuovo procedimento sanzionatorio, infatti, si rivelerebbe, in assenza di un’espressa previsione legislativa, un’inutile ed antieconomica duplicazione dell’agere amministrativo (cfr. anche Tar Campania, Sezione III, n. 10369/2006)
(TAR Campania-Napoli, Sez. II, sentenza 10.06.2008 n. 5818 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAL’ordine di demolizione di opera edilizia abusiva è sufficientemente motivato con l’affermazione dell’accertata abusività dell’opera.
Qualora sia trascorso molto tempo dalla commissione dell’abuso, sicché nel privato si sia ingenerata una posizione d’affidamento, l’atto sanzionatorio deve essere sorretto da una congrua motivazione che indichi il pubblico interesse, evidentemente diverso da quello al ripristino della legalità, idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse privato.

L’ordine di demolizione di opera edilizia abusiva è, in via generale, sufficientemente motivato con l’affermazione dell’accertata abusività dell’opera, salva l’ipotesi in cui, per il lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dell’abuso ed il protrarsi dell’inerzia dell’Amministrazione preposta alla vigilanza, si sia ingenerata una posizione d’affidamento nel privato; in tale ipotesi l’atto sanzionatorio deve essere sorretto da una congrua motivazione che, avuto riguardo anche all’entità e alla tipologia dell’abuso, indichi il pubblico interesse, evidentemente diverso da quello al ripristino della legalità, idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse privato (Cons. St., sez. IV, 14.05.2007 , n. 2441).
Pur tuttavia, va anche ricordato che, diversamente alla ipotesi sopra indicata, la sanzione demolitoria costituisce l’ordinaria e legittima reazione ordinamentale all’accertata abusività di un’opera in un territorio comunale sottoposto, nella sua interezza, al vincolo paesaggistico (TAR Campania, sede Napoli, sez. VI, 14.01.2008 , n. 173).
Per cui il Tribunale è dell’avviso che nell’ipotesi di realizzazione di un’opera edilizia in area sottoposta ad un vincolo paesaggistico l’atto sanzionatorio di un manufatto abusivo, sia pur realizzato da tempo, è adeguatamente motivato con il solo riferimento alla esistenza del predetto vincolo, specie ove tale vincolo era preesistente alla realizzazione dell’opera (TAR Abruzzo-Pescara, sentenza 04.06.2008 n. 558 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

aprile 2008

EDILIZIA PRIVATAL’azione di repressione degli abusi edilizi costituisce attività dovuta e vincolata.
L'obbligo di motivazione -inteso nella sua essenzialità, senza cioè inutili formalismi- è infatti assolto con la mera indicazione, anche "per relationem", dei presupposti di fatto.

Costituisce orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa il fatto che l’azione di repressione degli abusi edilizi costituisce attività dovuta e vincolata.
L'obbligo di motivazione -inteso nella sua essenzialità, senza cioè inutili formalismi- è infatti assolto con la mera indicazione, anche "per relationem", dei presupposti di fatto (ad es.: verbali di contravvenzione, individuazione dettagliata delle opere abusive) utili per ricostruire l'iter logico seguito dall'amministrazione competente (cfr., tra le tante, TAR Campania, sez. IV, 22.03.2007, n. 2725 e TAR Puglia, sez. II, 23.12.2002, n. 5843).
Lo stesso vale con riferimento alla indicazione della normativa applicabile alla specifica fattispecie di abuso contestato dall’amministrazione comunale nel senso che, al fine di assolvere all’obbligo di motivazione, è sufficiente il richiamo alla disposizione precettiva quando essa non lasci margini di discrezionalità all’interprete ovvero contenga concetti giuridici indeterminati che l’amministrazione è obbligata a “riempire” di contenuto
(TAR Lazio-Roma, Sez. II-ter, sentenza 07.04.2008 n. 2904 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAIl presupposto per l’adozione dell'ordine di demolizione di opere edilizie abusive è soltanto la constatata esecuzione dell'opera in totale difformità dalla concessione od in assenza della medesima, con la conseguenza che tale provvedimento, ove ricorrono i predetti requisiti, è atto dovuto ed è sufficientemente motivato con la affermazione della accertata abusività dell'opera, essendo “in re ipsa” l'interesse pubblico alla sua rimozione.
Per giurisprudenza pacifica di questo Tribunale, in materia urbanistica, il presupposto per l’adozione dell'ordine di demolizione di opere edilizie abusive è soltanto la constatata esecuzione dell'opera in totale difformità dalla concessione od in assenza della medesima, con la conseguenza che tale provvedimento, ove ricorrono i predetti requisiti, è atto dovuto ed è sufficientemente motivato con la affermazione della accertata abusività dell'opera, essendo “in re ipsa” l'interesse pubblico alla sua rimozione.
In sostanza, la motivazione dell'ordinanza di demolizione non deve essere sorretta da alcuna specifica motivazione in ordine alla sussistenza dell'interesse pubblico a disporre la sanzione, poiché l'abuso, anche se risalente nel tempo, non può giustificare alcun legittimo affidamento del contravventore a veder conservata una situazione di fatto che il semplice trascorrere del tempo non può legittimare.
Il presupposto per l'adozione dell'ordine di demolizione di opere edilizie abusive è soltanto la constatata esecuzione dell'opera in totale difformità, dalla concessione o in assenza della medesima, con la conseguenza che tale provvedimento -ove ricorrano i predetti requisiti- è atto dovuto ed è sufficientemente motivato con l'affermazione dell'accertata abusività dell'opera. L'ordinanza di demolizione, quindi, in quanto atto vincolato, non richiede in alcun caso una specifica motivazione su puntuali ragioni di interesse pubblico o sulla comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati
(TAR Campania-Napoli, Sez. II, sentenza 04.04.2008 n. 1911 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAPresupposto per l'emanazione dell'ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive è soltanto la constatata esecuzione di queste ultime in assenza o in totale difformità del titolo concessorio, con la conseguenza che, essendo l'ordinanza atto dovuto, essa è sufficientemente motivata con l'accertamento dell'abuso, essendo "in re ipsa" l'interesse pubblico alla sua rimozione e sussistendo l'eventuale obbligo di motivazione al riguardo solo se l'ordinanza stessa intervenga a distanza di tempo dall'ultimazione dell'opera avendo l'inerzia dell'amministrazione creato un qualche affidamento nel privato.
Costituisce jus receptum che in caso di abuso edilizio “l'ordinanza di demolizione non richiede, in linea generale, una specifica motivazione; l'abusività costituisce di per sé motivazione sufficiente per l'adozione della misura repressiva in argomento. Ne consegue che, in presenza di un'opera abusiva, l'autorità amministrativa è tenuta ad intervenire affinché sia ripristinato lo stato dei luoghi, non sussistendo alcuna discrezionalità dell'amministrazione in relazione al provvedere” (TAR Lazio Roma, sez. I, 19.07.2006, n. 6021); infatti “l'ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive è atto dovuto e vincolato e non necessita di motivazione ulteriore rispetto all'indicazione dei presupposti di fatto e all'individuazione e qualificazione degli abusi edilizi” (TAR Marche Ancona, sez. I, 12.10.2006, n. 824) ed, ancora, “presupposto per l'emanazione dell'ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive è soltanto la constatata esecuzione di queste ultime in assenza o in totale difformità del titolo concessorio, con la conseguenza che, essendo l'ordinanza atto dovuto, essa è sufficientemente motivata con l'accertamento dell'abuso, essendo "in re ipsa" l'interesse pubblico alla sua rimozione e sussistendo l'eventuale obbligo di motivazione al riguardo solo se l'ordinanza stessa intervenga a distanza di tempo dall'ultimazione dell'opera avendo l'inerzia dell'amministrazione creato un qualche affidamento nel privato” (Consiglio di Stato, sez. V, 29.05.2006 n. 3270) (TAR Campania-Napoli, Sez. VI, sentenza 03.04.2008 n. 1831 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

marzo 2008

EDILIZIA PRIVATAIl parere, previsto dall’art. 32 della legge n. 47 del 1985 ai fini del rilascio della concessione edilizia in sanatoria per opere ricadenti in zone sottoposte a vincolo, deve essere adottato tenendo conto dei vincoli esistenti al momento in cui deve essere valutata la domanda di condono, e cioè al momento dell’adozione del parere; pertanto tale obbligo sussiste anche per le opere eseguite prima che il vincolo sia stato apposto.
La disposizione di cui all’art. 33 della legge n. 47 del 1985, per la quale i vincoli di inedificabilità assoluta non consentono il conseguimento della sanatoria delle opere abusive qualora “siano stati imposti prima della esecuzione delle opere stesse”, non implica che debbano necessariamente conseguire il condono le opere realizzate prima dell’imposizione del vincolo.
La riportata disposizione, correttamente interpretata, impedisce sempre, ed a prescindere dal disvalore ambientale, la sanatoria delle opere realizzate dopo l’imposizione di un vincolo assoluto, mentre per le opere realizzate in data antecedente, la sanatoria può essere conseguita solo con il rispetto della disposizione di cui al precedente articolo 32 che subordina il condono edilizio all’acquisizione “del parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo”.
Pertanto le opere abusive di proprietà della società ricorrente, che la stessa asserisce (e le parti resistenti non contestano) essere state realizzate prima della imposizione del vincolo di inedificabilità assoluta dei 150 metri dal mare, avrebbero potuto ottenere la sanatoria soltanto con il parere favorevole dell’ufficio tutela del paesaggio.
A tal fine non rileva la data di realizzazione delle opere rispetto alla data di imposizione del vincolo, poiché, come chiarito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza 22.07.1999 n. 20, il parere, previsto dall’art. 32 della legge n. 47 del 1985 ai fini del rilascio della concessione edilizia in sanatoria per opere ricadenti in zone sottoposte a vincolo, deve essere adottato tenendo conto dei vincoli esistenti al momento in cui deve essere valutata la domanda di condono, e cioè al momento dell’adozione del parere; pertanto tale obbligo sussiste anche per le opere eseguite prima che il vincolo sia stato apposto (in termini, Consiglio di stato, sez. VI, 07.10.2003, n. 5918; TAR Campania Napoli, sez. II, 12.02.2007, n. 1004) (TAR Sardegna, Sez. II, sentenza 28.03.2008 n. 533 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATANella decisione sull’istanza di sanatoria edilizia ex art. 32, legge 28.02.1985, n. 47, devono essere tenuti in considerazione anche i vincoli sorti successivamente all’esecuzione dell’opera abusiva, poiché l’eccezionalità della normativa sul condono edilizio giustifica la deroga al principio tempus regit actum.
Questo Collegio concorda con la decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 20/1999, secondo la quale nella decisione sull’istanza di sanatoria edilizia ex art. 32, legge 28.02.1985, n. 47, devono essere tenuti in considerazione anche i vincoli sorti successivamente all’esecuzione dell’opera abusiva, poiché l’eccezionalità della normativa sul condono edilizio giustifica la deroga al principio tempus regit actum.
Si aggiunga che tale deroga appare giustificata anche alla luce del superiore interesse alla tutela dell’ambiente e del paesaggio, a fronte dell’interesse privato alla legalizzazione di un fatto illecito (TAR Toscana, Sez. II, sentenza 28.03.2008 n. 469 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATASussiste a carico del proprietario dell'immobile una presunzione di responsabilità per gli abusi edilizi accertati, sicché l'interessato può sottrarsi a tale responsabilità solo dimostrando positivamente la sua estraneità all'abuso.
L'ingiunzione di demolizione di opere edilizie abusive non deve recare l’indicare la superficie dell'area di sedime da acquisire in caso d'inottemperanza, in quanto tale dato deve essere contenuto nell'atto d'acquisizione, a pena d'illegittimità di quest'ultimo, che costituisce titolo per l'immissione in possesso dell'opera e per la trascrizione nei registri immobiliari.

A norma degli artt. 6 e 7 L. 28.02.1985, n. 47, sussiste a carico del proprietario dell'immobile una presunzione di responsabilità per gli abusi edilizi accertati, sicché l'interessato può sottrarsi a tale responsabilità solo dimostrando positivamente la sua estraneità all'abuso (Cons. St., V, 28.01.1993, n. 178; C.G.A., 03.09.1997, n. 331).
L'individuazione dell'area di pertinenza della "res abusiva" non deve necessariamente compiersi al momento dell'emanazione dell'ingiunzione di demolizione, bensì nel provvedimento successivo con il quale viene accertata l'inottemperanza e si procede all'acquisizione gratuita del bene al patrimonio del comune ai sensi dell'art. 7 l. 28.02.1985 n. 47.
L'ingiunzione di demolizione di opere edilizie abusive non deve, dunque, recare l’indicare la superficie dell'area di sedime da acquisire in caso d'inottemperanza, in quanto tale dato deve essere contenuto nell'atto d'acquisizione, a pena d'illegittimità di quest'ultimo, che costituisce titolo per l'immissione in possesso dell'opera e per la trascrizione nei registri immobiliari (cfr. ex multis TAR Campania Napoli, sez. IV, 21.09.2002, n. 5429; Cons. Stato, sez. V, 06.09.1999, n. 1015)
(TAR Campania-Napoli, Sez. II, sentenza 26.03.2008 n. 1552 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATASul diniego motivato dell'autorità preposta alla tutela del vincolo nel caso di condono edilizio.
Com’è noto, il parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo, previsto dall’art. 32 della legge n. 47/1985, costituisce manifestazione di discrezionalità tecnica che, in quanto tale, deve recare l’indicazione delle ragioni assunte a fondamento della ritenuta compatibilità o incompatibilità di un dato intervento edilizio con le esigenze di tutela paesistica sottese all’imposizione del vincolo stesso.
Ne discende che il diniego di nulla osta deve essere assistito da un apparato motivazionale che, sia pure in forma sintetica, dia conto di quelle esigenze ed esplichi in concreto i motivi per i quali la costruzione, per le sue caratteristiche architettoniche ed estetiche, viene giudicata pregiudizievole dell’integrità del contesto ambientale in cui si inserisce e, con essa, degli specifici interessi pubblici alla cui tutela il vincolo è inteso (TAR Toscana, Sez. III, sentenza 14.03.2008 n. 296 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAI provvedimenti sanzionatori in materia edilizia non necessitano di alcuna motivazione in ordine alla prevalenza dell’interesse pubblico, anche nel caso in cui l’abuso sia stato commesso in epoca risalente nel tempo, e ciò non solo perché non sussiste alcun legittimo affidamento in capo al contravventore che giustifichi la conservazione di una situazione di fatto contra ius, ma anche perché la repressione degli abusi edilizi costituisce un preciso obbligo dell’Amministrazione, la quale non gode di alcuna discrezionalità al riguardo.
I provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, invero, non necessitano di alcuna motivazione in ordine alla prevalenza dell’interesse pubblico, anche nel caso in cui l’abuso sia stato commesso in epoca risalente nel tempo, e ciò non solo perché non sussiste alcun legittimo affidamento in capo al contravventore che giustifichi la conservazione di una situazione di fatto contra ius, ma anche perché la repressione degli abusi edilizi costituisce un preciso obbligo dell’Amministrazione, la quale non gode di alcuna discrezionalità al riguardo (cfr., da ultimo, CdS, IV, 01.10.2007 n. 5049).
In tema di sanzioni edilizie trova applicazione, in considerazione della natura permanente dell’illecito edilizio, la legge in vigore al momento della repressione dell’abuso (cfr., ex pluribus, TAR Veneto, 02.02.2006 n. 276) (TAR Veneto, Sez. II, sentenza 07.03.2008 n. 569 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAL’ordine di demolizione di opera edilizia abusiva è sufficientemente motivato con l’affermazione dell’accertata abusività dell’opera, salva l’ipotesi in cui, per il lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dell’abuso ed il protrarsi dell’inerzia dell’amministrazione preposta alla vigilanza, si sia ingenerata una posizione d’affidamento nel privato, ipotesi questa in relazione alla quale si ravvisa un onere di congrua motivazione che, avuto riguardo anche all’entità e alla tipologia dell’abuso, indichi il pubblico interesse, evidentemente diverso da quello al ripristino della legalità, idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse privato.
Per la giurisprudenza: “L’ordine di demolizione di opera edilizia abusiva è sufficientemente motivato con l’affermazione dell’accertata abusività dell’opera, salva l’ipotesi in cui, per il lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dell’abuso ed il protrarsi dell’inerzia dell’amministrazione preposta alla vigilanza, si sia ingenerata una posizione d’affidamento nel privato, ipotesi questa in relazione alla quale si ravvisa un onere di congrua motivazione che, avuto riguardo anche all’entità e alla tipologia dell’abuso, indichi il pubblico interesse, evidentemente diverso da quello al ripristino della legalità, idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse privato” (Consiglio Stato, sez. IV, 14.05.2007, n. 2441).
Del resto, s’è sostenuto, con specifico riguardo all’esercizio del potere d’annullamento, in autotutela, di un provvedimento ampliativo della sfera giuridica del privato, che: “Nel caso di annullamento d’ufficio di una concessione edilizia consequenziale ad una falsa o comunque erronea rappre-sentazione dello stato di fatto, preesistente al rilascio della concessione me-desima, l’interesse pubblico all’esercizio della potestà di autotutela sussiste “in re ipsa” e non necessita pertanto di alcuna motivazione ulteriore” (TAR Emilia Romagna Bologna, sez. II, 10.06.2002, n. 854).
Come può notarsi, l’onere motivazionale è certamente semplificato dove, come nella specie, ci si trovi in presenza di un’illegittimità del titolo ad aedificandum, perché rilasciato in base ad un presupposto di fatto errato (il rispetto della distanza di metri dieci dal vallone Cupazzo); né, del resto, si ravvisano, nella specie, gli ulteriori presupposti, perché occorra una penetrante motivazione circa la sussistenza di un pubblico interesse, diverso da quello al mero ripristino della legalità violata, presupposti costituiti, nel caso degli illeciti edilizi, dal lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dell’abuso e dal protrarsi dell’inerzia dell’Amministrazione, ché, anzi, nella specie la situazione dell’erigendo fabbricato è stata oggetto di costante attenzione da parte del Comune, che ha esercitato i propri poteri repressivi in tempi da ritenersi adeguati, se si tiene conto dell’opportunità d’attendere l’orientamento del competente Genio Civile circa la richiesta di concessione idraulica “in sanatoria”, presentata dall’interessato
(TAR Campania-Salerno, Sez. II, sentenza 07.03.2008 n. 267 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: La repressione dell’abuso edilizio, disposta a distanza di un tempo ragguardevole, richieda una puntuale motivazione sull’interesse pubblico al ripristino dei luoghi allo status quo ante.
Ritiene il Collegio che nella specie debba farsi applicazione del principio costantemente seguito dalla giurisprudenza, secondo cui la repressione dell’abuso edilizio, disposta a distanza di un tempo ragguardevole, richieda una puntuale motivazione sull’interesse pubblico al ripristino dei luoghi allo status quo ante.
La Sezione, infatti, ha fermato che l'ordine di demolizione di opera edilizia abusiva è sufficientemente motivato con l'affermazione dell'accertata abusività dell'opera, salva l'ipotesi in cui, per il lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dell'abuso ed il protrarsi dell'inerzia dell'amministrazione preposta alla vigilanza, si sia ingenerata una posizione d'affidamento nel privato, ipotesi questa in relazione alla quale si ravvisa un onere di congrua motivazione che, avuto riguardo anche all'entità e alla tipologia dell'abuso, indichi il pubblico interesse, evidentemente diverso da quello al ripristino della legalità, idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse privato (Consiglio Stato, sez. IV, 14.05.2007, n. 2441; Consiglio Stato, sez. V, 29.05.2006 n. 3270) (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 04.03.2008 n. 883 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

febbraio 2008

EDILIZIA PRIVATA: Condono di opere abusive insistenti su area demaniale, diniego, legittimità.
In tema di istanza di sanatoria straordinaria di opere edilizie su aree demaniali, l'art. 35, c. 5, L. 47/1985 subordina il condono edilizio in tali aree "anche" alla disponibilità dell'ente proprietario delle aree medesime e non "in alternativa" alla disponibilità delle Amministrazioni comunali e di quelle proposte alla tutela del vincolo ambientale, per cui il doppio parere è necessario per rilasciare il condono ma è sufficiente un solo parere negativo per respingerlo.
E’, pertanto, carente di interesse a ricorrere l’invocazione del parere della Autorità proprietaria dell’area sulla quale insiste il bene che si intende sanare e per il quale v’è già il parere negativo dell’Amministrazione comunale
(TAR Toscana, Sez. III, sentenza 06.02.2008 n. 102 - link a www.altalex.com).

gennaio 2008

EDILIZIA PRIVATAFattispecie in materia di ristrutturazione - Condono edilizio.
Ai sensi dell’art. 2, comma 53, l. 23.12.1996 n. 662, la modifica della destinazione d’uso con o senza opere, anche se in difformità dalle previsioni urbanistiche, rientra nella tipologia 4 (opere di ristrutturazione edilizia e opere che abbiano determinato mutamento di destinazione d’uso) e non nella tipologia 1 della tabella allegata alla l. 28.02.1985 n. 47 (massima tratta da www.studiospallino.it -
TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 28.01.2008 n. 225 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATACambio di destinazione d'uso senza opere edilizie - Art. 2, comma 53, Legge n. 662/1996 - Portata.
Ai sensi dell'art. 2, comma 53, Legge 662/1996, la modifica della destinazione d'uso, con o senza opere -anche se in difformità dalle previsioni urbanistiche- rientra nella tipologia 4 e non nella tipologia 1 della tabella allegata alla Legge 47/1995 (cfr. TAR Milano, sent. n. 2034/1998) (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 28.01.2008 n. 225 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

anno 2007

EDILIZIA PRIVATAL’Amministrazione non può impedire la formazione del titolo abilitativo, o annullarlo o rimuoverlo, contestando la mancanza del DURC; tuttavia, altra cosa è l’esecuzione materiale dei lavori ove “In assenza della certificazione della regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo”, sicché appare legittimo l’ordine di sospensione dei lavori fino alla produzione della certificazione in parola.
L’Amministrazione non può impedire la formazione del titolo abilitativo, o annullarlo o rimuoverlo, contestando la mancanza del DURC; tuttavia, altra cosa è l’esecuzione materiale dei lavori.
A tal fine, la certificazione di regolarità contributiva è necessaria: infatti, ex art. 3, comma 8, lett. b)-ter, del D.Lgs. 494/1996 “In assenza della certificazione della regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo”, sicché appare legittimo l’ordine di sospensione dei lavori fino alla produzione della certificazione in parola (TAR Campania-Napoli, Sez. VII, sentenza 28.12.2007 n. 16559 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATASulla necessità di riadottare l'ordine di demolizione di opere abusive.
Qualora si presenti istanza di sanatoria, anche ai sensi dell’art. 13 della legge n. 47 del 1985, la stessa fa conseguire l’automatico venir meno della pregressa ingiunzione di demolizione e, in caso di rigetto dell’istanza, necessita adottare una nuova diffida a demolire dell'opera abusiva (v., tra le altre, TAR Sicilia, Palermo, Sez. III, 25.09.2006 n. 1947) (TAR Parma, sentenza 13.12.2007 n. 620 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Il termine di 45 giorni previsto dall'art. 4, l. 28.02.1985 n. 47, entro cui il comune, dopo la emissione dell'ordinanza di sospensione dei lavori abusivi, deve emanare i provvedimenti definitivi diretti a reprimere l'abuso edilizio accertato, designa il termine della legale durata del provvedimento di sospensione dei lavori, trascorso il quale lo stesso perde la sua efficacia; la scadenza di detto termine, tuttavia, non priva il comune del potere di adottare i provvedimenti definitivamente repressivi della violazione edilizia che, in caso di inosservanza della disposta sospensione, sia stata eseguita pur dopo il decorso dello stesso termine, né l'inosservanza di esso consente comunque la prosecuzione dei lavori da parte dell'esecutore delle opere ritenute abusive.
L'ordine di demolizione di opere edilizie abusive non deve essere preceduto dall'avviso ex art. 7 della legge 241/1990, trattandosi di un atto dovuto, che viene emesso quale sanzione per l’accertamento della inosservanza di disposizioni urbanistiche secondo un procedimento di natura vincolata precisamente tipizzato dal legislatore conseguente rigidamente disciplinato della legge.
L'omessa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 L. 07.08.1990, n. 241 non costituisce in alcun modo vizio dell'impugnata ingiunzione a demolire anche alla luce di quanto recentemente stabilito dall’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990, nel testo aggiunto dalla legge n. 15 dell’11.02.2005, secondo cui “Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”.

Premesso che il provvedimento di sospensione ad horas delle opere abusive -come disciplinato dall’abrogato art. 4 della legge n. 47/1985– è un provvedimento per sua natura avente efficacia temporalmente circoscritta sino all’adozione dei provvedimenti repressivi successivi, l’art. 7 della legge 47/1985, vigente all’epoca (ed abrogato dall'art. 136, comma 2, d.p.r. 06.06.2001, n. 380, a decorrere dal 30.06.2003, ai sensi dell'art. 3, d.l. 20.06.2002, n. 122, conv., con modificazioni, in l. 01.08.2002, n. 185), con riferimento alle opere eseguite in assenza di concessione, in totale difformità o con variazioni essenziali attribuiva al sindaco -accertata l'esecuzione di tali opere- il potere/dovere di ingiungere la demolizione.
Il termine di 45 giorni previsto dall'art. 4, l. 28.02.1985 n. 47, entro cui il comune, dopo la emissione dell'ordinanza di sospensione dei lavori abusivi, deve emanare i provvedimenti definitivi diretti a reprimere l'abuso edilizio accertato, designa infatti il termine della legale durata del provvedimento di sospensione dei lavori, trascorso il quale lo stesso perde la sua efficacia; la scadenza di detto termine, tuttavia, non priva il comune del potere di adottare i provvedimenti definitivamente repressivi della violazione edilizia che, in caso di inosservanza della disposta sospensione, sia stata eseguita pur dopo il decorso dello stesso termine, né l'inosservanza di esso consente comunque la prosecuzione dei lavori da parte dell'esecutore delle opere ritenute abusive (TAR Puglia Lecce, sez. II, 07.05.2007, n. 1821; TAR Lazio Roma, sez. II, 03.02.2006, n. 780)
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Per giurisprudenza pacifica di questo Collegio, l'ordine di demolizione di opere edilizie abusive non deve essere preceduto dall'avviso ex art. 7 della legge 241/1990, trattandosi di un atto dovuto, che viene emesso quale sanzione per l’accertamento della inosservanza di disposizioni urbanistiche secondo un procedimento di natura vincolata precisamente tipizzato dal legislatore conseguente rigidamente disciplinato della legge.
Peraltro, trattandosi di un atto volto a reprimere un abuso edilizio , esso sorge in virtù di un presupposto di fatto, ossia l’abuso, di cui il ricorrente doveva essere ragionevolmente a conoscenza, rientrando nella propria sfera di controllo.
Questa stessa Sezione, aderendo al costante orientamento della giurisprudenza, ha più volte affermato che il procedimento repressivo degli abusi edilizi, in quanto integralmente disciplinato dalla legge speciale e da questa rigidamente vincolato, non richiede la previa comunicazione di avvio ai destinatari dell'atto finale (TAR Puglia-Bari, II, 28.03.1998, n. 349; TAR Toscana, III 02.11.1998, n. 396; TAR Piemonte, I, 25.02.1999, n. 105; TAR Lazio, II, 26.11.1999, n. 2455; TAR Piemonte, I, 13.06.2001, n. 1302).
L'omessa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 L. 07.08.1990, n. 241 non costituisce perciò in alcun modo vizio dell'impugnata ingiunzione a demolire anche alla luce di quanto recentemente stabilito dall’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990, nel testo aggiunto dalla legge n. 15 dell’11.02.2005, secondo cui “Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato
(TAR Campania-Napoli, Sez. IV, sentenza 10.12.2007 n. 15871 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAIn assenza di una precisa identificazione degli elementi ostativi, la reiezione della domanda di sanatoria non è legittima, in quanto contraria al principio secondo cui l’Amministrazione è in ogni caso tenuta ad esprimere in maniera puntuale le ragioni ostative al rilascio della concessione in sanatoria, al fine di mostrare la completezza della fase istruttoria e la ponderazione di tutti gli interessi coinvolti nel procedimento.
In assenza di una precisa identificazione degli elementi ostativi, la reiezione della domanda di sanatoria non è legittima, in quanto contraria al principio secondo cui l’Amministrazione è in ogni caso tenuta ad esprimere in maniera puntuale le ragioni ostative al rilascio della concessione in sanatoria, al fine di mostrare la completezza della fase istruttoria e la ponderazione di tutti gli interessi coinvolti nel procedimento (Cons. St., V, 07.03.1987, n. 165; TAR Campania–Napoli, 11.12.2002, n. 7989; TAR Lombardia–Brescia, 26.11.2003, n. 1443) (TAR Piemonte, Sez. I, sentenza 16.10.2007 n. 3053 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAI provvedimenti che ordinano la demolizione di manufatti abusivi ed, in particolare, la diffida a demolire, non abbisognano di congrua motivazione in punto di interesse pubblico attuale alla rimozione dell’abuso (che è “in re ipsa”, consistendo nel ripristino dell’assetto urbanistico violato), atteso che l’art. 7 della legge n. 47/1985 configura la relativa attività sanzionatoria come da doverosamente esercitarsi, anche a distanza di anni dalla realizzazione dell’abuso
La giurisprudenza assolutamente maggioritaria afferma che: <<I provvedimenti repressivi come l’ordine di demolizione di una costruzione abusiva prescindono da qualsiasi valutazione discrezionale dei fatti e sono subordinati al solo verificarsi dei presupposti stabiliti dalla legge, così che, una volta accertata la consistenza dell’abuso non vi è alcun margine di discrezionalità per l’interesse pubblico eventualmente collegato>> (C. di S., Sez. IV, 27.04.2004, n. 2592).
Pertanto i provvedimenti che ordinano la demolizione di manufatti abusivi ed, in particolare, la diffida a demolire, non abbisognano di congrua motivazione in punto di interesse pubblico attuale alla rimozione dell’abuso (che è “in re ipsa”, consistendo nel ripristino dell’assetto urbanistico violato), atteso che l’art. 7 della legge n. 47/1985 configura la relativa attività sanzionatoria come da doverosamente esercitarsi, anche a distanza di anni dalla realizzazione dell’abuso
(TAR Campania-Napoli, Sez. III, sentenza 09.10.2007 n. 9134 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAProblematiche manufatti abusivi.
Il Comune XXX pone due quesiti in merito alla realizzazione di alcuni manufatti, definiti “altane”, abusivamente realizzati nel territorio comunale, in area boscata e, più precisamente, nella “riserva dove si esercita l’attività dell’Azienda Agrituristico Venatoria denominata XXX.
Precisa il Comune che le predette “altane” sono state realizzate in legno grezzo e presentano una “tipologia comunemente utilizzata per l’esercizio dell’attività venatoria di prelievo selettivo di ungulati, di avvistamento e censimento”, essendo usualmente utilizzate “per l’esercizio dell’attività venatoria in sicurezza, costituendo dei piccoli ripari atti ad ospitare una persona, rialzati dal suolo, sfruttando l’appoggio ad un tronco d’albero e sostenuti da pali in legno infissi nel terreno”.
I manufatti realizzati nel caso concreto presentano dimensioni di circa mt. 1,50 x 1,50 e un’altezza di circa mt. 5,00: gli stessi risultano essere stati sottoposti a sequestro giudiziario, come segnalato al Comune dal Corpo Forestale dello Stato.
Segnala il Comune che né le Norme Tecniche del P.R.G.C. vigente né il Regolamento Edilizio “danno indicazioni in merito alla costruzione di altane per la caccia”, e che con nota prot. n. 7298/13.4 del 6.9.2006, la Regione Piemonte Settore Caccia e Pesca ha stabilito che “le cosiddette altane non possono essere considerate come appostamenti fissi ai sensi della L. 157/1992, in quanto non sono considerati fissi ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12 comma 5, gli appostamenti per la caccia degli ungulati”.
Ciò premesso, il Comune XXX chiede:
1. se le altane sopra descritte siano da considerarsi manufatto di tipo edilizio per il quale sia prescritto il rilascio del permesso a costruire;
2. se per le altane di cui sopra, che ricadono in zona boscata, sia necessaria l’autorizzazione paesaggistica ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004 in tema di beni culturali (Regione Piemonte, parere n. 115/2007 - link a www.regione.piemonte.it).

EDILIZIA PRIVATAProblematiche difformità progetto edilizio.
La richiesta di parere formulata dal Comune XXX riguarda un complesso residenziale composto da due edifici, realizzato in seguito al rilascio della licenza di costruire del 1° luglio 1972 e terminato nel 1975. Entrambi gli immobili sono stati considerati conformi alle norme igienico-sanitarie vigenti e sono pertanto stati rilasciati i certificati di abitabilità in data 31.01.1975.
Recentemente il Comune ha appurato che il complesso è parzialmente difforme dal progetto assentito nel lontano 1972; in particolare, un edificio ha subito una diminuzione della superficie di circa 40 mq. e l’altro un aumento pari a 90 mq. E’ stata inoltre parzialmente modificata la distribuzione interna dei locali.
I quesiti posti dal Comune attengono a:
1) la rilevanza urbanistica del certificato di abitabilità;
2) i limiti temporali dell’azione repressiva da parte del Comune e le sanzioni applicabili;
3) i soggetti passivi a cui contestare gli abusi edilizi;
4) eventuali obblighi in capo al Comune per quanto concerne i rogiti notarili stipulati (Regione Piemonte, parere n. 108/2007 - link a www.regione.piemonte.it).

EDILIZIA PRIVATA: In tema di prescrizione del conguaglio dell’oblazione, la riduzione del relativo termine dai 10 anni ai 36 mesi stabilito dall’art. 35, comma 18, l. 28.02.1985 n. 47, come modificato dall'art. 4 d.l. 12.01.1988 n. 2, conv. in L. 13.03.1988 n. 68, s’applica ai rapporti pendenti ai sensi dell’art. 252 disp. trans. c.p.c., nel senso che decorre dalla data di entrata in vigore della novella per intero, salvo il caso in cui il termine residuo della prescrizione ordinaria sia inferiore ai tre anni.
Soltanto l’omessa presentazione della documentazione prescritta per le domanda di condono edilizio non fa decorrere, oltre che il termine di 24 mesi per la formazione di silenzio assenso, quello collegato di trentasei mesi per la prescrizione del diritto al conguaglio dell’oblazione previsto dall'art. 35, L. 28.02.1985 n. 47.
Trascorsi 36 mesi dalla presentazione della domanda di condono si prescrive, per fatto di legge, il diritto del comune di ottenere il conguaglio delle somme dovute a titolo di oblazione; conseguentemente è illegittimo il provvedimento con il quale il Comune ingiunge il pagamento di un importo ulteriore rispetto a quello determinato in sede di presentazione della domanda di sanatoria e sopraggiunto dopo il decorso del termine di prescrizione del diritto dell'amministrazione all'emanazione di atti sanzionatori.

Come chiarito dalla giurisprudenza (cfr. TAR Sicilia-Palermo, sez. I, 06.07.2004, n. 769: C.d.s. sez. V, 19.04.2007, n. 1809) in tema di prescrizione del conguaglio dell’oblazione, la riduzione del relativo termine dai dieci anni ai trentasei mesi stabilito dall’art. 35, comma 18, l. 28.02.1985 n. 47, come modificato dall'art. 4 d.l. 12.01.1988 n. 2, conv. in L. 13.03.1988 n. 68, s’applica ai rapporti pendenti ai sensi dell’art. 252 disp. trans. c.p.c., nel senso che decorre dalla data di entrata in vigore della novella per intero, salvo il caso in cui il termine residuo della prescrizione ordinaria sia inferiore ai tre anni.
Soltanto l’omessa presentazione della documentazione prescritta per le domanda di condono edilizio non fa decorrere, oltre che il termine di ventiquattro mesi per la formazione di silenzio assenso, quello collegato di trentasei mesi per la prescrizione del diritto al conguaglio dell’oblazione previsto dall'art. 35, L. 28.02.1985 n. 47 (cfr. TAR Puglia Bari, sez. III, 05.06.2004, n. 3394).
Poiché con riguardo alla prescrizione dell'obbligazione relativa all'oblazione per il condono edilizio il "dies a quo" del termine prescrizionale, previsto dall'art. 35, comma 18, l. n. 47 del 1985, per l'esercizio del diritto al conguaglio -da qualificare termine breve ed eccezionale rispetto al termine ordinario decennale- decorre dalla presentazione della domanda di concessione in sanatoria, ovvero dalla integrazione della documentazione da allegare alla domanda e non dal provvedimento comunale che conclude il procedimento di condono edilizio, ovvero dalla maturazione del silenzio assenso (cfr. TAR Sicilia Catania, sez. I, 25.02.2004, n. 449), il Collegio ritiene fondato il relativo motivo di ricorso.
Deve affermarsi, infatti, che in virtù dell'art. 35, comma 12, l. n. 47 del 1985, e successive integrazioni e modificazioni, trascorsi trentasei mesi dalla presentazione della domanda di condono si prescrive, per fatto di legge, il diritto del comune di ottenere il conguaglio delle somme dovute a titolo di oblazione; conseguentemente è illegittimo il provvedimento con il quale il Comune ingiunge il pagamento di un importo ulteriore rispetto a quello determinato in sede di presentazione della domanda di sanatoria e sopraggiunto dopo il decorso del termine di prescrizione del diritto dell'amministrazione all'emanazione di atti sanzionatori.
Più in generale, il Collegio osserva che l’art. 4, comma 6, decreto legge n. 2 del 1988 (come modificato dalla legge di conversione n. 68 del 1988) -che ha, successivamente all'entrata in vigore della legge n. 47 del 1985, stabilito che, decorsi 36 mesi dalla domanda di concessione in sanatoria, "si prescrive l'eventuale diritto al conguaglio ed al rimborso spettanti"- ha solo ridotto a 36 mesi il termine di prescrizione decennale e non ha, invece, ampliato il termine di 24 mesi di cui all'art. 35, comma 12, della legge n. 47 del 1985, che si riferisce all'emanazione del solo provvedimento amministrativo sulla domanda di concessione in sanatoria; da ciò ne deriva che avendo il silenzio assenso (eventualmente formatosi in seguito al decorso di 24 mesi dalla domanda senza alcun provvedimento espresso dell'amministrazione) effetti limitati alla costituzione del tacito provvedimento di concessione in sanatoria, l'autorità comunale conserva, sì, integra la potestà di rettificare l'importo dell'oblazione auto-determinato dal richiedente purché, però, eserciti il relativo potere entro il termine prescrizionale suddetto.
Solo il tempestivo esercizio del potere nell’indicato termine perentorio consente, infatti, al Comune di pretendere il pagamento del relativo conguaglio senza, peraltro, essere obbligato a fornire alcuna motivazione sull'interesse pubblico ad effettuare la rettifica di cui trattasi, non configurandosi quest'ultima, in siffatta evenienza, come annullamento d'ufficio di un provvedimento precedente, ovvero del preteso silenzio assenso avente valore equivalente, bensì come mero esercizio di una facoltà rientrante nel diritto soggettivo ad ottenere il pagamento della somma dovuta (cfr Consiglio Stato, sez. V, 22.11.1996, n. 1388) (TAR Lazio-Latina, sentenza 04.07.2007 n. 477 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Nell’ambito della fascia di rispetto autostradale o stradale il vincolo di inedificabilità è assoluto per cui sono irrilevanti le caratteristiche concrete delle opere abusive realizzate nell’ambito della fascia medesima; il divieto di costruire è infatti in questo caso correlato alla esigenza di assicurare un’area libera utilizzabile dal concessionario dell’autostrada -all’occorrenza- per installarvi cantieri, depositare materiali, per necessità varie e, comunque, per ogni necessità di gestione relativa ad interventi in loco sulla rete autostradale.
Le opere abusive realizzate all’interno della fascia di rispetto autostradale, al di fuori del perimetro del centro abitato, se realizzate dopo l’imposizione del vincolo, non sono suscettibili di sanatoria anche se si tratta di mere sopraelevazioni di manufatti preesistenti ed anche se l’opera resti al di sotto del livello della strada.

Nell’ambito della fascia di rispetto autostradale o stradale, come è stato chiarito dalla giurisprudenza (vedi ex multis C.d..S. 25.09.2002 n. 4927), il vincolo di inedificabilità è assoluto per cui sono irrilevanti le caratteristiche concrete delle opere abusive realizzate nell’ambito della fascia medesima; il divieto di costruire è infatti in questo caso correlato alla esigenza di assicurare un’area libera utilizzabile dal concessionario dell’autostrada -all’occorrenza- per installarvi cantieri, depositare materiali, per necessità varie e, comunque, per ogni necessità di gestione relativa ad interventi in loco sulla rete autostradale.
Premesso che il divieto di edificazione nell’ambito della fascia di rispetto autostradale è assoluto, nel caso di specie le opere abusive non risultano condonabili poiché innegabilmente hanno comportato un aumento della superficie utile del fabbricato preesistente; inoltre, secondo la citata giurisprudenza seguita anche da questo TAR (vedi Sez. 3^, 12.02.2003 n. 277), le opere abusive realizzate all’interno della fascia di rispetto autostradale, al di fuori del perimetro del centro abitato, se realizzate dopo l’imposizione del vincolo, non sono suscettibili di sanatoria anche se si tratta di mere sopraelevazioni di manufatti preesistenti ed anche se l’opera resti al di sotto del livello della strada (TAR Toscana, Sez. II, sentenza 25.06.2007 n. 934 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAAccertamento di conformità alla licenza edilizia.
Il Comune XXX pone un quesito avente ad oggetto il metodo ed i parametri attraverso i quali può essere quantificata l’oblazione prevista dall’art. 37, comma IV, D.P.R. 380/2001 per il caso in cui venga rilasciato l’accertamento di conformità relativamente ad interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività (Regione Piemonte, parere n. 65/2007 - link a www.regione.piemonte.it).

EDILIZIA PRIVATASanatoria abuso e titolo abilitativo edilizio.
Il Comune XXX ha avanzato richiesta di parere in merito alla legittimità di un titolo abilitativo edilizio costituito da una DIA in sanatoria per opere, soggette appunto a DIA, realizzate su di un fondo soggetto a regime di comunione della proprietà, perché “corte comune”.
Nel caso di specie la DIA in sanatoria sarebbe presentata dal solo comproprietario che aveva abusivamente eseguito le opere nel fondo comune, e si deve prevedere l’assenza del consenso degli altri comproprietari alla realizzazione delle opere.
Il Comune chiede altresì quale sanzione debba essere applicata nel caso in cui non sia accettabile la predetta DIA in mancanza del consenso dei comproprietari (Regione Piemonte, parere n. 58/2007 - link a www.regione.piemonte.it).

EDILIZIA PRIVATA: Sanzioni pecuniarie conseguenti ad abusi paesaggistici.
Il Comune XXX pone quattro puntuali quesiti, tre dei quali in materia di sanzioni pecuniarie conseguenti all’accertamento di abusi paesaggistici.
Si risponde a tali quesiti secondo l’ordine in cui il Comune li ha formulati.
1) Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’art. 167 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. sostituiscono o sono integrative di quelle previste dall’art. 16 della L.R. 20/1989 e s.m.i.?
2) Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’art. 167 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. sono comminate dal Comune a proprio favore? (Regione Piemonte, parere n. 57/2007 - link a www.regione.piemonte.it).

EDILIZIA PRIVATARichiesta concessione edilizia in sanatoria.
Il Comune XXX richiede parere in ordine alla seguente situazione.
Nel corso del 1998, l’Ufficio Tecnico accertava alcune irregolarità edilizie riguardanti un edificio sito in frazione XXX: in particolare, detto fabbricato era stato realizzato in difformità dalla concessione edilizia a suo tempo rilasciata ed insisteva in parte (per una modesta superficie: circa 4 mq) su terreno appartenente al demanio comunale. In sede di istruttoria, emergeva che l’abuso non era stato commesso dal proprietario dell’epoca, bensì da quello precedente, nel corso del 1986.
Il Comune, a seguito del predetto accertamento, notificava al proprietario ordinanza di demolizione ai sensi degli artt. 12 e 14 L. 47/1985 (oggi artt. 34 e 35 D.P.R. 380/2001).
Il provvedimento era impugnato avanti al TAR del Piemonte, che, tuttavia (con sentenza n. 1137/2005), respingeva il ricorso, confermando la legittimità e la validità dell’ordinanza di rimessione in pristino.
Il proprietario dell’immobile non ha a tutt’oggi provveduto alla demolizione, manifestando peraltro al Comune la propria intenzione –ove possibile– di chiedere la “sanatoria” dell’abuso o, quantomeno, la “fiscalizzazione” dello stesso (cioè l’applicazione di una sanzione pecuniaria in luogo di quella demolitoria) (Regione Piemonte, parere n. 55/2007 - link a www.regione.piemonte.it).

EDILIZIA PRIVATACondono edilizio.
Il Comune XXX pone un quesito in merito all’applicazione della normativa sul condono edilizio di cui al decreto legge n. 269/2003, convertito nella legge n. 326/2003, nel caso di intervento abusivo consistente nel cambio di destinazione d’uso, con opere edilizie, in fascia di rispetto cimiteriale, di un manufatto da deposito attrezzi e prodotti agricoli a fabbricato di civile abitazione (Regione Piemonte, parere n. 23/2007 - link a www.regione.piemonte.it).

EDILIZIA PRIVATA: Abusi edilizi - Istanza di un proprietario limitrofo con la quale si chiede l’adozione di provvedimenti repressivi di abusi edilizi - Obbligo della P.A. di provvedere - Sussiste.
In materia edilizia, il Comune è tenuto a provvedere alle richieste dei cittadini nel caso in cui chiedano l’eliminazione di abusi edilizi o, comunque, il rispetto della normativa edilizia.
Nel caso di segnalazione da parte di un privato della presumibile esistenza di illeciti edilizi, l’ente locale è obbligato all’attivazione del procedimento di controllo e, all’esito dello stesso, laddove sia acclarata la sussistenza di abusi, l’attivazione e alla conclusione del procedimento sanzionatorio (TAR Campania-Salerno, Sez. II,
sentenza 28.03.2007 n. 312 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: L'ordinanza di demolizione è atto dovuto e vincolato; pertanto, l'obbligo della motivazione è sufficientemente assolto con l'indicazione, anche "per relationem" dei presupposti di fatto attraverso i quali sia comunque possibile ricostruire l'"iter" logico seguito dall'amministrazione ed al giudice, per tale via, di esercitare il proprio sindacato di legittimità.
Sebbene per giurisprudenza costante di questa sezione, nel sistema delineato dal DPR 380/2001 qualora l'interessato abbia attivato il procedimento per ottenere il permesso di costruire in sanatoria, il ricorso proposto contro un provvedimento repressivo emesso in precedenza diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse (atteso che a seguito dell'istanza di sanatoria l’ordine di demolizione è destinato ad essere sostituito o dal permesso di costruire in sanatoria o da un nuovo provvedimento sanzionatorio), a fronte del provvedimento di diniego di permesso di costruire in sanatoria la rinnovazione dell’ordine di demolizione si pone come atto vincolato sulla base degli esiti dell’espletata istruttoria -come sopra ampiamente evidenziato- che conduceva al diniego della sanatoria.
L'ordinanza di demolizione è atto dovuto e vincolato; pertanto, l'obbligo della motivazione -inteso nella sua essenzialità, senza inutili e fuorvianti formalismi- è sufficientemente assolto con l'indicazione, anche "per relationem" (rinvio al contenuto dei pareri infra procedimentali), dei presupposti di fatto ("id est", verbali di contravvenzione, individuazione dettagliata delle opere abusive) attraverso i quali sia comunque possibile ricostruire l'"iter" logico seguito dall'amministrazione ed al giudice, per tale via, di esercitare il proprio sindacato di legittimità (TAR Puglia Bari, sez. II, 23.12.2002, n. 5843)
(TAR Campania-Napoli, Sez. IV, sentenza 22.03.2007 n. 2725 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAIl provvedimento di rigetto dell'istanza di concessione edilizia in sanatoria non deve essere preceduto dall'avviso di inizio del procedimento, essendo questo ad istanza di parte.
Come da costante orientamento di questa sezione (ex multis, 21.09.2002, n. 5431; 17.06.2002, n. 3611), il provvedimento di rigetto dell'istanza di concessione edilizia in sanatoria non deve essere preceduto dall'avviso di inizio del procedimento, essendo questo ad istanza di parte.
Tale circostanza non è di poco momento, in quanto la previsione dell'onere partecipativo di cui all'art. 7 L. 07.08.1990 n. 241, presuppone che l'interessato ignori l'esistenza del procedimento stesso, cosa ovviamente da escludere se il procedimento è stato iniziato a seguito di un'istanza presentata dal destinatario dell'atto (Cons. Stato, IV Sez., 05.07.2000 n. 3709) (TAR Campania-Napoli, Sez. IV, sentenza 22.03.2007 n. 2725 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATANel caso di ordine di demolizione di opere abusive non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento, in quanto trattasi di provvedimento alla cui adozione l'Amministrazione comunale è vincolata per legge, a seguito dell'accertata abusività delle opere.
Non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento nel caso di ordine di demolizione di opere abusive, in quanto trattasi di provvedimento alla cui adozione l'Amministrazione comunale è vincolata per legge, a seguito dell'accertata abusività delle opere, cioè in virtù di un presupposto di fatto di cui il ricorrente doveva essere ragionevolmente a conoscenza, rientrando nella propria sfera di controllo (TAR Puglia Lecce, sez. III, 10.07.2004, n. 4974; TAR Emilia Romagna Bologna, sez. II, 18.02.2003, n. 116; TAR Piemonte, sez. I, 15.04.2002, n. 838) (TAR Campania-Napoli, Sez. IV, sentenza 22.03.2007 n. 2725 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAOpera abusiva - Irrogazione della sanzione pecuniaria in luogo della demolizione - Presupposti e limiti - Demolizione tecnicamente impossibile - Costosità della demolizione - Ininfluenza - Fattispecie.
L’irrogazione della sanzione pecuniaria in luogo della demolizione è consentita dalla legge solo quando la demolizione sia impossibile, s’intende tecnicamente, e non quando sia costosa.
Nella specie, l’autorità comunale ha giustificato la sanzione pecuniaria con la costosità della demolizione, tale motivazione stata ritenuta illogica e illegittima, sia perché essa vanifica la sanzione della demolizione prevista dalla legge (tutte le demolizioni essendo costose), sia perché la demolizione è a spese del contravventore e non già del comune (Consiglio di Stato, Sez. V,
sentenza 20.03.2007 n. 1325 - link a www.ambientediritto.it).
EDILIZIA PRIVATA: Opera abusiva in relazione alla quale siano ormai perfezionati gli elementi costitutivi del reato - Sequestro preventivo - Ammissibilità - Fondamento.
In materia urbanistica, l'esigenza cautelare richiesta dalla legge per disporre il sequestro preventivo è ipotizzabile anche per i reati per i quali si siano perfezionati gli elementi costitutivi, in quanto, anche ultimata, l'opera abusiva continua a proiettare le sua conseguenze negative sul regolare assetto del territorio, perpetuando nel tempo l'offesa del bene tutelato e quindi l'esigenza di evitare che il danno sia portato a conseguenze ulteriori (Cass. 2000, n. 1551).
In effetti, in tema di sequestro preventivo, le "conseguenze" che il legislatore intende neutralizzare attraverso il provvedimento non sono identificabili ne' con la condotta dei reati formali ne' con l'evento naturalistico, che integra la consumazione dei reati materiali, ma sono anche quelle "ulteriori" rispetto alla condotta tipica realizzata.
Per tale ragione il sequestro preventivo può essere disposto anche quando sia cessata la condotta o si siano perfezionati gli elementi costitutivi del reato in relazione al quale la misura viene adottata (TRIBUNALE di Cosenza, Sez. II penale,
ordinanza 20.03.2007 - link a www.ambientediritto.it).
EDILIZIA PRIVATAPosizionamento fabbricato - Difformità totale o parziale Autonoma utilizzabilità e specifica rilevanza - Art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 (testo unico sull’edilizia).
A i sensi dell'articolo 31 del D.P.R. n. 380/2001 (testo unico sull’edilizia), si verifica la difformità totale allorché l'opera realizzata è diversa per caratteristiche topologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quella oggetto del permesso stesso ovvero allorché vengono realizzati volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile.
La totale difformità, in linea di massima sussiste, allorché i lavori riguardino un'opera diversa per conformazione, struttura, destinazione o ubicazione rispetto a quella assentita ovvero allorché vengono realizzati volumi oltre i limiti del progetto approvato. In quest'ultimo caso però l'opera abusiva deve presentare il duplice requisito dell'autonoma utilizzabilità e della specifica rilevanza.
Per l'autonoma utilizzabilità non si richiede però che la struttura difforme sia separata da quella assentita, ma solo che sia suscettibile di un uso diverso o indipendente da quello dell'opera autorizzata (ad esempio trasformazione di un sottotetto in mansarda Cass. 5891 del 1990). Con riferimento alla specifica rilevanza la norma si riferisce non ad una qualsiasi difformità ma a quella che abbia una rilevanza apprezzabile, sia in modo oggettivo, sia con riferimento alla struttura realizzata (Cfr. Cass. Sez. III 3350 del 2004). Si ha difformità parziale allorché le opere apportino variazioni circoscritte in senso qualitativo o quantitativo all'opera assentita.
Traslazione delle unità abitative - Presentazione della domanda di condono - Sequestro preventivo Legittimità.
La presentazione della domanda di condono per la traslazione delle unità abitative non impedisce, il compimento di atti urgenti, quale può essere un sequestro preventivo (cfr per tutte Cass. Sez. III 18.05.2005 n. 18426) (Corte di Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 12.03.2007 n. 10479 - link a www.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATA: Le sanzioni in materia edilizia seguono l’oggetto.
Premesso e non concesso che sia possibile evincere dagli atti di causa che la data di realizzazione dell’abuso sia certamente anteriore a quella di acquisto, ciò non vale ad escludere la legittimità della sanzione amministrativa irrogata all’attuale proprietario.
Le sanzioni amministrative in campo edilizio infatti, sulla scorta della finalità preminente di ripristino della legalità, vengono applicate sulla base dei principi di obbligatorietà, tipicità e vincolatezza; conseguentemente, la relativa imputazione avviene -contrariamente a quanto sostenuto in memoria da parte ricorrente- in termini di responsabilità oggettiva (tanto che la sanzione segue l'immobile, applicandosi anche al proprietario attuale ed essendo trasmissibile agli eredi), né occorre espressa, specifica o diversa valutazione di ulteriori interessi pubblici contrari.
In particolare, con riferimento alle sanzioni pecuniarie, è indifferente ai fini della legittimità della sanzione per un abuso edilizio l'individuazione dell'effettivo responsabile dell'abuso, perché le sanzioni pecuniarie di cui all'art. 10, l. 28.02.1985 n. 47 e all'art. 34 per il loro carattere ripristinatorio
(TAR Campania-Napoli, Sez. IV, sentenza 08.03.2007 n. 1608 - link a www.altalex.com).

EDILIZIA PRIVATA: In materia di abusi edilizi, è legittima l’effettuazione di accertamenti a sorpresa da parte della P.A. qualora le circostanze lo impongano per garantire la genuinità di tali accertamenti.
Si deve considerare legittima l’effettuazione di accertamenti a sorpresa da parte della P.A. qualora le circostanze lo impongano per garantire la genuinità di tali accertamenti (C.d.S., Sez. VI, 18.05.2004, n. 3190) (TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 08.03.2007 n. 372 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAPossibile condonare gli immobili all’asta. Il termine per la sanatoria decorre dalla comunicazione della vendita.
Chi acquista un immobile sottoposto a pignoramento può chiedere il condono non appena venga a conoscenza dell’abuso (TAR Lazio-Roma, Sez. II-bis,
sentenza 03.03.2007 n. 1366 - link a www.cittadinolex.kataweb.it).

EDILIZIA PRIVATAReati edilizi - Condono - Opere non residenziali - Esclusione della condonabilità - Fattispecie: muro di contenimento - Art. 4 D. L. n. 398/1993 conv. L. n. 493/1993 - L. n. 662/1996.
Sono escluse dal condono edilizio tutte le opere a destinazione non residenziale. Pertanto, la costruzione di un terrapieno, costituito da un muro con funzione di contenimento con notevoli dimensioni (così come nella specie) non è soggetta alla semplice denuncia di inizio dei lavori, ai sensi dell'art. 4 del D.L.. 05.10.1993 n. 398, convertito in L. 04.12.1993 n. 493, come sostituito dall'art. 2, comma 60, della legge 23.12.1996 n. 662 (Cass., Sez. III, 17.07.1999-29.09.1999, n. 11126).
In conclusione, per la realizzazione di un terrapieno costituito da un muro con funzione di contenimento di notevoli dimensioni è necessario il permesso di costruire.
Condono edilizio - Nuove costruzioni non residenziali - Esclusione - Procedimenti penali per violazioni edilizie - L. n. 326/2003 - Art. 44 L. n.47/1985.
I procedimenti penali per violazioni edilizie relative a nuove costruzioni non residenziali non possono essere sottoposti, durante la pendenza dei termini di presentazione del cd. condono edilizio, alla sospensione prevista dall'art. 44 della legge 28.02.1985 n. 47, cui rinviano le disposizioni di cui al decreto legge 30.09.2003 n. 269, convertito con legge 24.11.2003 n. 326, atteso che l'art. 32 del citato decreto n. 289 limita l'applicabilità del condono edilizio alle sole nuove costruzioni residenziali Cass., Sez. III, 17.02.2004-24.03.2004, n. 14436, (Conf. Cass., Sez. 3, 18.11.2003-29.01.2004, n. 3358).
Né rileva la conservazione degli effetti penali perché comunque non risulta un'oblazione ritualmente perfezionata con il pagamento della somma dovuta.
Reati urbanistici - Abusivismo edilizio - Condono - Sospensione - Limiti - Requisiti per la condonabilità - Necessità.
In materia di reati edilizi, la sospensione di cui all'art. 44 della legge 28.02.1985 n. 47 non è automatica e non va applicata a tutti i procedimenti per reati urbanistici astrattamente interessati al condono, ma solo a quelli aventi ad oggetto opere che abbiano oggettivamente i requisiti per la condonabilità ex art. 32 del D.L. 30.09.2003 n. 326 (nella specie l'opera abusiva non risultava suscettibile di sanatoria, in quanto costruzione di tipo non-residenziale, realizzata in assenza del titolo abilitativo) (Cass. Pen. Sez. III, 06.04.2004-07.05.2004, Sentenza n. 21679) (Corte di Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 27.02.2007 n. 8067 - link a www.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATA: Tutela degli interessi paesistici - Interventi edilizi in zona vincolata - Assenza del titolo abilitativo - Condono - Esclusione - Art. 32 D.L. n. 269/2003.
Ai sensi dell'art. 32 del D.L. n. 269/2003, non sono suscettibili di sanatoria, le nuove costruzioni realizzate, in assenza del titolo abilitativo edilizio, in area assoggettata a vincolo imposto a tutela degli interessi paesistici (in tal senso, Cass., Sez. III, 05.04.2005, n. 12577, Ricci; Cass., 01.10.2004, n. 38694. Canu ed altro; Cass., 24.09.2004, n. 37865, Musio).
Tutela degli interessi idrogeologici, ambientali e paesistici - Interventi edilizi di minore rilevanza (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria) - Sanatoria - Nulla osta - Necessità.
Nelle aree sottoposte a vincolo di cui all'art. 32 lett. a) del comma 26 della legge n. 47/1985 e s.m. (trattasi anche dei vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici, ambientali e paesistici) è possibile ottenere la sanatoria soltanto per gli interventi edilizi di minore rilevanza (corrispondenti alle tipologie di illecito di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell'allegato 1: restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria), previo parere favorevole da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo.
Tutela del patrimonio storico artistico o tutela della salute - Titolo abilitativo edilizio in sanatoria - Acquisizione dei pareri - Necessità - T.U. n. 380/2001 - D. Lgs. n 152/2006 - D.Lgs. n. 42/2004.
Ai fini dell'acquisizione dei pareri "si applica quanto previsto dall'art. 20, comma 6, del D.P.R. n. 380/2001" ed "il motivato dissenso espresso da un’amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico - territoriale, ivi inclusa la Soprintendenza competente, alla tutela del patrimonio storico artistico o alla tutela della salute preclude il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria" (comma 4).
Zone paesaggisticamente vincolate - Modificazione dell'assetto del territorio - Artt. 143, 5° c., lett. b, e 149, D.Lgs. n. 42/2004.
Nelle zone paesaggisticamente vincolate è inibita -in assenza dell'autorizzazione già prevista dall'art. 7 della legge n. 1497 dei 1939, le cui procedure di rilascio sono state innovate dalla legge n. 431/1985 e sono attualmente disciplinate dall'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004- ogni modificazione dell'assetto del territorio, attuata attraverso lavori di qualsiasi genere, non soltanto edilizi, con le deroghe eventualmente individuate dal piano paesaggistico, ex art. 143, 5° comma - lett. b, del D Lgs. n. 42/2004, nonché ad eccezione degli interventi previsti dal successivo art. 149 e consistenti (tra l'altro) nella manutenzione, ordinaria e straordinaria, e nel consolidamento statico o restauro conservativo, purché non alterino Io stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.
Intervento edilizio mediante D.I.A. (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria) su immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale - Interventi - Nulla osta - Necessità - Art. 22, 6° c., T.U.E. n. 380/2001 - D.Lgs. n 152/2006 - D.Lgs. n. 42/2004.
In materia urbanistica, qualora un qualsiasi intervento edilizio da realizzarsi mediante D.I.A. (quali la manutenzione straordinaria, il restauro ed il risanamento conservativo) riguardi immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale [ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio); della legge n. 394/1991 (Legge-quadro sulle aree protette); della legge n. 183/1989 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) e del D.Lgs. n 152/2006 (Norme in materia ambientale)] l'effettuazione delle stesso e subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative (art. 22, 6° comma, del TU. n. 380/2001).
Costruzioni in zone sismiche - Vincoli in genere - C.d. "zone di rispetto - Art. 32 L. n 47/1985 e s.m..
Con elencazione avente carattere meramente esemplificativo può ricordarsi che l'art. 32 legge n 47/1985 e s.m. inerisce -oltre che ai vincoli paesistici ed ambientali- ai vincoli storici, artistici, architettonici ed archeologici; ai vincoli idrogeologici; ai vincoli previsti per i parchi e le aree naturali protette; ai vincoli derivanti dall'esistenza di usi civici; ai vincoli derivanti dalle c.d. "zone di rispetto" del demanio stradale, ferroviario ed aeroportuale, dei cimiteri; alle prescrizioni imposte per le costruzioni da eseguirsi in zone sismiche; ovvero ad altre limitazioni poste dal D.M. 01.04.1968, n. 1404. (D.L.vo n. 380/2001 Testo Unico edilizia; D.Lgs. n 152/2006 Norme in materia ambientale; D.Lgs. n. 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio; L. n. 394/1991 Legge-quadro sulle aree protette).
Aree assoggettate a vincolo paesaggistico-ambientale - Interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo - Rilascio del parere o dell'autorizzazione - Necessità.
L'effettuazione di interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, da realizzarsi in aree assoggettate a vincolo paesaggistico-ambientale, sono subordinati al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative (si pensi, ad esempio, al notevole impatto che può avere sul paesaggio già il solo rifacimento totale dell'intonacatura e del rivestimento esterno di un edificio qualora ne alteri il precedente aspetto esteriore).
Tuttavia, per l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica la conferenza di servizi non è imprescindibilmente obbligatoria.
Condono edilizio - Nuova formulazione normativa - Comportamento omissivo - Valenza di silenzio-rifiuto - Silenzio-assenso - Esclusione - T.U. n. 380/2001 - D.Lgs. n 152/2006 - D.Lgs. n. 42/2004.
La normativa statale sul condono edilizio, per la sua natura straordinaria ed eccezionale, è di stretta interpretazione. Infatti, con la nuova formulazione normativa viene ripudiato l'istituto del silenzio-assenso ed al comportamento omissivo protrattosi oltre 180 giorni dalla richiesta di parere si attribuisce valenza di silenzio-rifiuto tutti i tipi di vincoli.
Opere abusive insanabili - L. n. 47/1985 e s.m..
Ai sensi degli articoli 32 e 33 della legge 28.02.1985, n. 47, le opere abusive non sono suscettibili di sanatoria, qualora: siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici;''.
Ordine di demolizione - Funzione - Sanatoria ed estinzione dei reati edilizi - Poteri del Giudice.
In materia di sanatoria ed estinzione dei reati edilizi, sussiste in capo al giudice penale la competenza istituzionale per compiere l'accertamento di conformità alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.
Di conseguenza, risulta legittima la subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione dell'opera abusiva [Cass. Sez. III, 17.04.2003, n. 18304, Guido; Sez.III, 07.04.2000, n, 4086, Pagano; Sez. V, 30.09.1498, n. 10309, Licata; Cass. Sezioni Unite 03.02.1997, sentenza n, 714, ric. Luongo.
Cosicché, deve ritenersi definitivamente superata, in materia urbanistica, la visione di un giudice supplente della pubblica Amministrazione, in quanto è il territorio a costituire l'oggetto della tutela posta dalle relative norme penali: non può affermarsi, pertanto, che la legge riserva all'autorità amministrativa ogni tipo di intervento nella materia e, avendo l'ordine di demolizione la funzione di eliminare le conseguenze dannose del reato, ben può trovare applicazione l'art. 165 cod. pen..
Sanatorie amministrative - Sanzionabilità penale.
Solo il legislatore statale può incidere sulla sanzionabilità penale (per tutte v. la sentenza C. Cost. n. 487 del 1989) e che esso, specie in occasione di sanatorie amministrative, dispone di assoluta discrezionalità in materia di estinzione del reato o della pena, odi non procedibilità (C. Cost. sentenze n. 327 del 2000, n. 149 del 1999 e n. 167 del 1989; C. Cost. n. 196/2004).
Illeciti ammessi a sanatoria - Profili esclusivamente penali - Estinzione dei reati edilizi - Effetti.
Il comma 36 dell'art. 32 del D.L. n. 269/2003 ricollega la produzione degli "effetti di cui all'art. 38, comma 2, della legge 28.02.1985, n. 47" (estinzione dei reati edilizi e di quelli già previsti dalle leggi n. 1086/1971 e n. 64/1974) ai soli illeciti ammessi a sanatoria. Il comma 1 del novellato art 32 della legge n. 47/1985 dispone che soltanto "il rilascio del titolo abilitativo edilizio [previo parere favorevole delle Amministrazioni preposte alla specifica tutela vincolistica n.d.r.] estingue anche il reato per la violazione del vincolo", (Corte Costituzionale n. 196/2004). Conseguentemente, l'art. 39 della legge n. 47/1985, non può essere applicato per le opere che oggettivamente non abbiano i requisiti di condonabilità di cui all'art. 32 del D.L. n. 269/2003.
Condono edilizio - Sospensione del processo - Poteri del giudice - Sospensione in assenza dei presupposti di legge - Effetti.
Il giudice, già prima di sospendere il processo ex art. 44 della legge n. 47/1985, deve effettuare un controllo in ordine alla sussistenza delle condizioni legittimanti l'accesso alla procedura sanante (data di esecuzione delle opere, stato di ultimazione delle stesse secondo la nozione fornita dall'art. 31 della legge n. 47/1985; rispetto dei limiti volumetrici, eventuali esclusioni oggettive della tipologia d'intervento dalla sanatoria; tempestività della presentazione, da parte di soggetti legittimati, di una domanda di sanatoria riferita alle opere abusive contestate nel capo di imputazione), (Cass. Sezioni Unite 24.11.1999, sentenza n. 22, ric. Sadini).
L'ambito di tale potere di controllo è strettamente connesso all'esercizio della giurisdizione penale, perché è il giudice che deve eseguire, in conclusione, l'indispensabile verifica degli elementi di fatto e di diritto della causa estintiva. Trattasi, inoltre, di compiti propri dell'autorità giurisdizionale -conformi al dettato degli artt. 101, 2° comma, 102, 104, 1° comma, e 112 Cost.- che non possono essere demandati neppure con legge ordinaria all'autorità amministrativa in un corretto rapporto delle sfere specifiche di attribuzione.
Nel caso in cui il giudice sospenda il processo (ex arti. 44 o 38 della legge n. 47/1985) in assenza dei presupposti di legge, la sospensione è inesistente ed il corso della sospensione non è interrotto (Corte di Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 15.02.2007 n. 6431 - link a www.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATAConcessione in sanatoria - Rilascio - Conformità urbanistica - Verifica - Attività vincolata della PA - Art. 36 T.U. n. 380/2001.
Ai fini del corretto esercizio della conformità alla normativa urbanistica si pone quale presupposto indispensabile, per il rilascio della concessione in sanatoria ex art. 13 della legge n. 47/1985, la necessità che l'opera sia "conforme agli strumenti urbanistici generali e di attuazione approvati e non in contrasto con quelli adottati, sia al momento della realizzazione dell'opera, sia al momento della presentazione della domanda" (secondo l'attuale formulazione dell'art. 36 T.U. n. 380/2001, l'intervento deve risultare "conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda").
Il rilascio del provvedimento sanante, inoltre, consegue ad un'attività vincolata della PA, consistente nell'applicazione alla fattispecie concreta di previsioni legislative ed urbanistiche a formulazione compiuta e non elastica, che non lasciano all'Amministrazione medesima spazi per valutazioni di ordine discrezionale.
Sanatoria di un'opera diversa da quella effettivamente realizzata - Poteri del giudice penale - Mancanza della conformità alla normativa urbanistica - Concessione - Estinzione reati - Esclusione - Art. 36 del T.U. n. 380/2001 (già art. 13 L. n. 47/1985) - Art. 22 e 13 della legge n. 47/1985 (già artt. 36 e 45 del T.U. 380/2001) - Fattispecie.
Gli art. 22 e 13 della legge n. 47/1985 (le cui previsioni sono state trasfuse negli art. 36 e 45 del T.U. 380/2001) vanno interpretati in stretta connessione ai fini della declaratoria di estinzione dei "reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti" e il giudice penale, pertanto, ha il potere-dovere di verificare la legittimità della concessione edilizia rilasciata "in sanatoria" e di accertare che l'opera realizzata sia conforme alla normativa urbanistica.
In mancanza di tale conformità, infatti, la concessione non estingue i reati ed il mancato effetto estintivo non si ricollega ad una valutazione di illegittimità del provvedimento della P.A. cui consegua la disapplicazione dello stesso ex art. 5 della legge 20.03.1865, n. 2248, all. E), bensì alla effettuata verifica della inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto dell'estinzione del reato in sede di esercizio del doveroso sindacato della legittimità del fatto estintivo incidente sulla fattispecie tipica penale (vedi Cass., Sez. III. 30.05.2000, Marinaro; 07.03.1997, n. 2256, Tessari e altro; 24.05.1996, Buratti e altro). Fattispecie: opera realizzata, in zona assoggettata a vincolo paesaggistico, in assenza di concessione edilizia, la sopraelevazione di un manufatto in muratura con annessa pensilina parapioggia (Corte di Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 15.02.2007 n. 6415 - link a www.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATA: Immobile abusivo - Acquisizione al patrimonio comunale - Ordine di demolizione - Interesse a sospendere o paralizzare l'esecuzione - Limiti.
Dopo l'acquisizione del bene al patrimonio comunale, viene di regola comunque meno per il condannato l'interesse a sospendere o paralizzare l'esecuzione dell'ordine di demolizione in quanto nel frattempo è il Comune ad essere divenuto proprietario del bene.
Demolizione del manufatto abusivo - Esecuzione dell'ordine - Domanda di condono edilizio - Presupposti - Verifiche del giudice.
In sede di esecuzione dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo, impartito con la sentenza di condanna, il giudice, al fine di pronunciarsi sulla sospensione dell'esecuzione a seguito dell'avvenuta presentazione della domanda di condono edilizio ex art. 32 del D.L. 30.09.2003 n. 289, convertito con modificazioni in legge 24.11.2003 n. 326, deve accertare l’esistenza delle seguenti condizioni:
a) la tempestività e proponibilità della domanda;
b) la effettiva ultimazione dei lavori entro il termine previsto per l'accesso al condono;
c) il tipo di intervento e le dimensioni volumetriche;
d) la insussistenza di cause di non condonabilità assoluta;
e) l'avvenuto integrale versamento della somma dovuta ai fini dell'oblazione;
f) l'eventuale rilascio di un permesso in sanatoria o la sussistenza di un permesso in sanatoria tacito (Cass. Sez. 3, n. 3992 del 12/12/2003 Rv. 227558) e che, quindi, non può essere disposta in sede di esecuzione la sospensione dell'ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna in attesa della definizione della procedura relativa al rilascio della concessione in sanatoria qualora l'opera non rientri tra quelle condonabili (Cass. Sez. 3, n. 49399 del 16/11/2004 Rv. 230798).
Ordine di demolizione accessivo alla condanna principale - Autonomia funzionale - Finalità - Ristoro dell'offesa al territorio.
In materia urbanistica, sussiste l’autonomia funzionale dell'ordine di demolizione accessivo alla condanna principale. Lo stesso persegue la finalità di ristoro dell'offesa al territorio e che le modalità di applicazione e di esecuzione del provvedimento ripristinatorio devono trovare esatta corrispondenza nella situazione lesiva da rimuovere (Cass. S.U. n. 15 del 1996, RV 205336).
Manufatto abusivo - Demolizione - Sanzione - Riesamina in fase esecutiva - Art. 31 D.P.R. n. 380/2001.
La sanzione della demolizione del manufatto abusivo, prevista dall'art. 7 della legge 28.02.1985 n. 47 ed ora sostituito dall'art. 31 del d.P.R. 06.06.2001 n. 380, è sottratta alla regola del giudicato ed è riesaminabile in fase esecutiva (Cass. Sez. 3, n. 23992 del 16/04/2004 Rv 228691).
Opera abusiva - Ordine di demolizione emesso dal giudice penale - Acquisizione gratuita nel patrimonio indisponibile del comune - Incompatibilità - Esclusione - Deliberazione consiliare - Condizioni.
L'acquisizione gratuita dell'opera abusiva patrimonio indisponibile del comune non è incompatibile con l'ordine di demolizione emesso dal giudice penale ed eseguito dal pubblico ministero, potendosi ravvisare un'ipotesi di incompatibilità soltanto se la deliberazione consiliare abbia statuito di non dover demolire l'opera acquisita ravvisando l'esistenza di prevalenti interessi pubblici al mantenimento delle opere abusive. (ex plurimis Cass. Sez. 3, n. 37120 del 08/07/2003 Rv. 226321; Cass. Sez. 3, n. 26149 del 09/06/2005 Rv. 231941; Cass. Sez. III, n. 37120 del 11/05/2005 Rv. 232174).
Ordine di demolizione impartito dal giudice penale - Natura - Autonoma funzione ripristinatoria - Art. 31, ultimo c., T.U. n. 380/2001.
L'ordine di demolizione impartito dal giudice penale ai sensi dell'art. 7, ultimo comma, della legge n. 47/1985 (attualmente previsto dell'art. 31, ultimo comma, del T.U. n. 380/2001), assolvendo ad un'autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso, ha natura di provvedimento accessorio rispetto alla condanna principale e costituisce esplicitazione di un potere sanzionatorio, non residuale o sostitutivo ma autonomo rispetto a quelli dell'autorità amministrativa, attribuito dalla legge al giudice penale (vedi: Cass. sentenza n. 37120/2005; Cass., Sez. Unite, 24.07.1996, n. 15, ric. PM in proc. Monterisi).
Opera abusiva - Ordine demolitorio impartito dal giudice penale - Acquisizione gratuita - Patrimonio indisponibile del comune - Finalità - Consiglio Comunale - Poteri e limiti.
L'acquisizione gratuita, in via amministrativa, è finalizzata essenzialmente alla demolizione, per cui non si ravvisa alcun contrasto con l'ordine demolitorio impartito dal giudice penale, che persegue lo stesso obiettivo: il destinatario di tale ordine, a fronte dell'ingiunzione del P.M., allorquando sia intervenuta l'acquisizione amministrativa a suo danno, non potrà ottemperare all'ingiunzione medesima allorquando il Consiglio Comunale abbia già ravvisato (ovvero sia sul punto di deliberare) l'esistenza di prevalenti interessi pubblici al mantenimento delle opere abusive.
Ove il Consiglio comunale non abbia deliberato il mantenimento dell'opera, il procedimento sanzionatorio amministrativo (per le opere realizzate in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali) ha come sbocco unico ed obbligato la demolizione a spese del responsabile dell'abuso.
Ordine di demolizione - Fase di esecuzione - Provvedimenti concorrenti - Risoluzione - Incompatibilità.
Nella fase di esecuzione dovranno risolversi le questioni riguardanti i rapporti con i provvedimenti concorrenti della pubblica Amministrazione e potrà disporsi la revoca dell'ordine di demolizione (statuizione sanzionatoria giurisdizionale, che, avendo natura amministrativa, non è suscettibile di passare in giudicato) che risulti non compatibile con situazioni di fatto o giuridiche sopravvenute, quali atti amministrativi della competente autorità, che abbia conferito all'immobile altra destinazione o abbia provveduto alla sua sanatoria.
Tale incompatibilità, però, oltre che assoluta, deve essere già esistente ed insanabile e non invece futura e meramente eventuale (Cass., Sez. 3^: 17.12.2001, Musumeci ed altra; 30.03.2000, Ciconte; 14.02.2000, Cucinella; 04.02.2000, Le Grottaglie; 07.03.1994, Iannelli e 7.3.1994, Acquafredda).
Manufatto abusivo - Ordine di demolizione adottato dal giudice penale - Efficacia e limiti - Acquisizione al patrimonio del Comune - T.U. n. 380/2001.
L'ordine di demolizione del manufatto abusivo, adottato dal giudice penale ai sensi dell'art. 7, ultimo comma, della Legge 28.02.1985, n. 47, (attualmente previsto dell'art. 31, ultimo comma, del T.U. n. 380/2001) conserva efficacia fino a quando la Pubblica Amministrazione rimanga inerte, omettendo sia di ingiungere la demolizione, sia di procedere all'acquisizione di diritto del manufatto al patrimonio del Comune (in questo senso Sez. III, n. 22743 del 15/04/2004 Rv. 228721).
Pertanto, una volta esauritasi la procedura ablatoria con il provvedimento di acquisizione del bene al patrimonio comunale -provvedimento che costituisce titolo per la successiva immissione in possesso e la trascrizione nei registri immobiliari- il condannato è privato della titolarità e disponibilità del bene stesso e, quindi, viene a trovarsi nella condizione dell'impossibilità di eseguire l'ordine giudiziale di demolizione, se non compiendo un atto di intervento su cosa altrui (Corte di Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 23.01.2007 n. 1904 - link a www.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATA: Concessione edilizia o permesso di costruire - Legittimità del titolo abilitativo - Poteri del giudice penale - Giudicato amministrativo.
Il giudice penale, nel valutare la sussistenza o meno della liceità di un intervento edilizio, deve verificarne la conformità a tutti i parametri di legalità fissati dalla legge, dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal titolo abilitativo edificatorio (vedi Cass., Sez. Un., 28.11.2001, Salvini).
Deve escludersi che -qualora sussista difformità dell'opera edilizia rispetto a previsioni normative statali o regionali ovvero a prescrizioni degli strumenti urbanistici- il giudice debba comunque concludere per la mancanza di illiceità penale qualora sia stata rilasciata concessione edilizia o permesso di costruire, in quanto detti provvedimenti non sono idonei a definire esaurientemente lo statuto urbanistico ed edilizio dell'opera realizzanda.
Inoltre, deve escludersi che una qualsiasi pronuncia del giudice amministrativo, coinvolgente l'atto amministrativo costituente elemento di fattispecie penalmente rilevante, possa inibire al giudice ordinario la valutazione dei profili di illegittimità dello stesso.
Titolo edilizio illegittimo - Esecuzione di lavori edilizi in assenza di permesso di costruire - Configurazione del reato.
Il reato di esecuzione di lavori edilizi in assenza di permesso di costruire può ravvisarsi anche in presenza di un titolo edilizio illegittimo, (Cass. Sez. III, sentenza del 21.03.2006, ric. Di Mauro), salvo che provvedimenti giurisdizionali del giudice amministrativo passati in giudicato abbiano espressamente affermato la legittimità della concessione o della autorizzazione edilizia ed il conseguente diritto del cittadino alla realizzazione dell'opera.
Prescrizioni degli strumenti urbanistici - Difformità da disposizioni legislative o regolamentari - Poteri del giudice penale - Elementi di natura extrapenale.
Nel caso di accertata difformità da disposizioni legislative o regolamentari, ovvero dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici, non si configura una non consentita "disapplicazione", da parte del giudice penale dell'atto amministrativo concessorio (Cass., Sez. Un., 12.11,1993, Borgia), in quanto lo stesso giudice, qualora come presupposto o elemento costitutivo di una fattispecie di reato sia previsto un atto amministrativo ovvero l'autorizzazione del comportamento del privato da parte di un organo pubblico, non deve limitarsi a verificare l'esistenza ontologica dell'atto o provvedimento amministrativo, ma deve verificare l'integrazione o meno della fattispecie penale, "in vista dell'interesse sostanziale che tale fattispecie assume a tutela, nella quale gli elementi di natura extrapenale convergono organicamente, assumendo un significato descrittivo" (vedi Cass., Sez. Un., 28,11.2001, Salvini; nonché Sez. VI, 18.03.1998, n. 3396, Calisse ed altro).
Illegittimità sostanziale di un titolo abilitativo edilizio - Poteri del giudice penale - Art. 5 L. n. 2248/1863, all. E).
Il giudice penale, allorquando accerta profili di illegittimità sostanziale di un titolo abilitativo edilizio, procede ad una identificazione in concreto della fattispecie sanzionata e non pone in essere alcuna "disapplicazione" riconducibile all'art. 5 della legge 20.03.1863, n. 2248, allegato E), né incide, con indebita ingerenza, sulla sfera riservata alla Pubblica Amministrazione, poiché esercita un potere che trova fondamento e giustificazione nella stessa previsione normativa incriminatrice. (Cass., Sez. III, 28.09.2006, sentenza n. 40425, Consiglio).
Non conformità dell'atto amministrativo alla normativa - Sindacato del giudice penale.
La non conformità dell'atto amministrativo alla normativa che ne regola l'emanazione alle disposizioni legislative statali e regionali in materia urbanistico-edilizia ed alle previsioni degli strumenti urbanistici può essere rilevata non soltanto se l'atto medesimo sia illecito, cioè frutto di attività criminosa, ed a prescindere da eventuali collusioni dolose del soggetto privato interessato con organi dell'amministrazione.
Il sindacato del giudice penale, al contrario, è possibile tanto nelle ipotesi in cui l'emanazione dell'atto sia espressamente vietata in mancanza delle condizioni previste dalla legge quanto in quelle di mancato rispetto delle norme che regolano l'esercizio del potere.
Costruzione edilizia - Conformità alla legge ed agli strumenti urbanistici - Potere e limiti del giudice penale.
Il potere del giudice penale di accertare la conformità alla legge ed agli strumenti urbanistici di una costruzione edilizia trova un limite nei provvedimenti giurisdizionali del giudice amministrativo passati in giudicato che abbiano espressamente affermato la legittimità della concessione o della autorizzazione edilizia ed il conseguente diritto del cittadino alla realizzazione dell'opera (vedi: Cass., Sez. III, 21.10.2003, n. 34707, Luterano di Scorpianello) (Corte di Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 23.01.2007 n. 1894 - link a www.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATAL’art. 31 del D.P.R. n. 380 del 2001 prevede -all’art. 31, comma 2- che "Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l’esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità del medesimo, ... ingiunge al proprietario ed al responsabile dell’abuso la rimozione o la demolizione".
Pertanto, se non può sostenersi che il proprietario sia, in ogni caso, chiamato a rispondere degli abusi edilizi commessi da terzi su immobili di sua proprietà, dall'altro la sua “estraneità” non vale, di per se sola ad esonerarlo da qualsiasi responsabilità, risultando la prova libertoria da fornirsi al riguardo particolarmente difficile.
Non basta, infatti, che quest'ultimo dimostri di essere rimasto estraneo alle operazioni materiali ed, ancor prima, di non aver commissionato l’opera, dovendo invece dimostrare di essersi attivato con tutti i mezzi previsti dall’ordinamento per impedire l’abuso potendo, in caso di mera tolleranza, ipotizzarsi un suo coinvolgimento, quantomeno a titolo di responsabilità morale.

Nella seconda censura la ricorrente assume che l’art. 7 della legge n. 47 del 28.02.1985 prevederebbe l’adozione dell’ordine di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi unicamente nei confronti dell’autore delle opera abusive e non anche del proprietario.
Sennonché v’è da considerare che, in punto di diritto, la fattispecie è disciplinata l’art. 31 del D.P.R. n. 380 del 2001 (peraltro richiamato anche nelle premesse dell’ordinanza avversata), recante il Testo Unico delle disposizioni normative e regolamentari in materia edilizia che all’art. 31, comma 2, prevede che: <<Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l’esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità del medesimo, ovvero con l’art. 7 variazioni essenziali, determinate ai sensi dell’art. 32, ingiunge al proprietario ed al responsabile dell’abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l’area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3>>.
Un tale disposto normativo ha sostituito il testo dell’art. 7 della legge 28.02.1985, n. 47 che in presenza di “Opere eseguite in assenza di concessione, in totale difformità o con variazioni essenziali”, chiamava a risponderne “il responsabile dell’abuso”, per tale intendendosi -ai sensi del precedente art. 6- “il titolare della concessione, il committente ed il costruttore”.
Invero la testuale aggiunta del proprietario al soggetto ”responsabile dell’abuso”, altro non può voler significare che l’intento legislativo di potenziare la rosa dei soggetti chiamati a rispondere degli illecito edilizio commesso ponendo, in linea di principio, il proprietario sullo stesso piano del “responsabile dell’abuso”, o addirittura, in una posizione prioritaria, implicante una presunzione di responsabilità, qualora non riesca ad individuarsi un “responsabile” ma, in ogni caso, non consentendo al primo di ritenersi esente da responsabilità per la mera circostanza di non aver concorso, neanche materialmente, all’esecuzione delle opere abusive.
Infatti come non può sostenersi che il proprietario sia, in ogni caso, chiamato a rispondere degli abusi edilizi commessi da terzi su immobili di sua proprietà (non essendo configurabile a suo carico un potere di controllo a che ciò non avvenga), analogamente la sua “estraneità” non vale, di per se sola ad esonerarlo da qualsiasi responsabilità.
Invero v’è da intendersi sul (problematico) concetto di “estraneità” del proprietario, risultando la prova libertoria da fornirsi al riguardo dal medesimo particolarmente difficile, atteso che non basta che dimostri essere rimasto estraneo alle operazioni materiali ed, ancor prima, di non aver commissionato l’opera, dovendo, invece, dimostrare di essersi attivato con tutti i mezzi previsti dall’ordinamento per impedire l’abuso (potendo, in caso di mera tolleranza, ipotizzarsi un suo coinvolgimento, quantomeno a titolo di responsabilità morale).
<<Poiché l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale è una sanzione prevista per l'ipotesi di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, essa si riferisce esclusivamente al responsabile dell'abuso e non può quindi operare nella sfera giuridica di altri soggetti e, in particolare, nei confronti del proprietario dell'area quando risulti, in modo inequivocabile, la sua completa estraneità al compimento dell'opera abusiva o che, essendone egli venuto a conoscenza, si sia adoperato per impedirlo con gli strumenti offerti dall'ordinamento>> (TAR Campania-Napoli, sez. II, 26.05.2004, n. 8998).
Secondo la giurisprudenza penale: <<In tema di violazioni edilizie, al fine di configurare la responsabilità del proprietario di un'area per la realizzazione di una costruzione abusiva è necessaria la sussistenza di elementi in base ai quali possa ragionevolmente presumersi che questi abbia concorso, anche solo moralmente, con il committente o l'esecutore dei lavori, tenendo conto della piena disponibilità giuridica e di fatto del suolo e dell'interesse specifico ad effettuare la nuova costruzione, così come dei rapporti di parentela o affinità tra terzo e proprietario, della sua eventuale presenza "in loco", dello svolgimento di attività di vigilanza dell'esecuzione dei lavori, della richiesta di provvedimenti abilitativi in sanatoria, del regime patrimoniale dei coniugi, ovvero di tutte quelle situazioni e comportamenti positivi o negativi dai quali possano trarsi elementi integrativi della colpa>> (Cass. Penale, sez. III, 12.04.2005, n. 26121) (TAR Campania-Napoli, Sez. III, sentenza 16.01.2007 n. 286 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Immobile abusivo - Confisca - Inammissibilità - Demolizione - Art. 44, lett. b), D.P.R. n. 380/2001 Testo unico dell'edilizia - L. n. 47/1985 - Art. 240 c. p. - Art. 444 e ss. c.p.p..
Allorché viene contestata l'ipotesi di cui all'articolo 44, lettera b), del D.P.R. n. 380 del 2001, già ipotesi prevista dalla lettera b) dell'articolo 20 della legge n. 47 del 1985, non può essere disposta la confisca, né obbligatoria né facoltativa, ai sensi dell'art. 240 c. p., giacché questa norma generale è derogata dalla disciplina speciale di cui all'art. 31, comma 9 e 9-bis, del D.P.R. citato (già articolo 7 della legge n. 47 del 1985), il quale prevede per i reati di cui all'articolo 44 e per gli interventi di cui all'articolo 22, comma terzo, una sanzione amministrativa ripristinatoria affidata all'autorità comunale (con ordine sindacale di demolizione, salva delibera consiliare di acquisizione gratuita al patrimonio del comune) o in via subordinata all'autorità giurisdizionale (con ordine giudiziale di demolizione, se non contrastante con le determinazioni dell'autorità comunale - Cass. n. 4089 del 2002). Nella specie, il giudice dell'udienza preliminare non avrebbe potuto disporre la confisca del manufatto costruito in violazione dell'art. 44, lett. b), e 64, 65, 71 del Testo unico dell'edilizia. Anzi, pronunciando una sentenza ex art. 444 e ss. c.p.p., che è espressamente equiparata a una decisione di condanna, doveva restituire all'avente diritto il manufatto sequestrato (ex art. 262/4 o ex art. 323/3 c.p.p.) e contestualmente disporne la demolizione, essendo quest'ultima una sanzione amministrativa atipica che il magistrato ha l'obbligo d'irrogare anche se estranea al patteggiamento della pena (cfr per tutte Cass. Sez. Un. 15.05.2002 n. 5777).
Confisca giudiziaria ex art. 240 c.p. - Espropriazione a favore dello Stato - Ratio.
La confisca giudiziaria ex art. 240 c. p., come misura di sicurezza patrimoniale che attua l'espropriazione a favore dello Stato di cose che servirono a commettere un reato o che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo o che sono intrinsecamente criminose, è oggettivamente incompatibile con la disciplina speciale di cui all’art. 7 legge n. 47 del 1985, (con previsione riprodotta nell'art. 31, 9^ comma, del T.U. 06.06.2001, n. 380), che affida invece all'autorità comunale la facoltà di scegliere tra la demolizione e la conservazione del manufatto sequestrato nel patrimonio immobiliare del comune in considerazione di prevalenti interessi pubblici.
Demolizione - Potere giurisdizionale - Giurisprudenza.
Solo il potere giurisdizionale di demolizione, che la stessa disciplina speciale affida in via subordinata al giudice penale, resta coordinato al potere amministrativo spettante al sindaco e al consiglio comunale, sia per espressa disposizione della legge (laddove prevede che il giudice ordina la demolizione "se ancora non sia stata altrimenti eseguita"), sia per consolidata interpretazione giurisprudenziale. (Cfr. Cass. n. 104/1995; Cass. n. 12288/2000; Cass. n. 4089/2002; Cass. n. 45674/2003).
Ordine di ripristino e demolizione - Lottizzazione abusiva - Proscioglimento con formula diversa dall'insussistenza del fatto - Confisca - Obbligatoria.
Nessun coordinamento è previsto dal sistema codicistico tra il potere della pubblica amministrazione del ripristino e l'ordine giurisdizionale di confisca, giacché questo, per espressa disposizione di legge (art. 86 disp. att. c.p.p.), sfocia nella vendita delle cose confiscate e in via subordinata nella loro distruzione.
Vero è che la distruzione può equipararsi sostanzialmente alla demolizione; ma è altrettanto certo che essa, a differenza della demolizione disposta ai sensi dell'art. 31, comma 9 e 9-bis, del T.U. n. 380/2001, resterebbe sottratta all'eventualità di una diversa determinazione da parte dell'autorità che ha la competenza in materia edilizia e urbanistica.
Solo nell'ipotesi di lottizzazione abusiva, la confisca è prevista obbligatoriamente anche in caso di proscioglimento con una formula diversa dall'insussistenza del fatto (Corte di Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 15.01.2007 n. 591 - link a www.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATABeni culturali e ambientali - Condono edilizio e condono paesaggistico - Differenza - C.d. "Minicondono" paesaggistico - Reati edilizi - Esclusione - L. n. 308/2004 - Art. 181 D. L.vo n. 42/2004.
In mancanza di esplicita norma di coordinamento, tra la Legge n. 308/2004 e l’art. 181 decreto legislativo n. 42 del 2004, non è possibile estendere la sanatoria anche al reato edilizio, (specialmente se commesso dopo il 31.03.2003 e prima del 30.09.2004), giacché il condono edilizio e quello paesaggistico si fondano su presupposti diversi quanto ai paramenti di valutazione della compatibilità dell’opera.
Invero, per la condonabilità dell’abuso edilizio, è richiesta la conformità agli strumenti urbanistici vigenti; per quella dell’abuso paesaggistico la conformità agli strumenti di pianificazione paesaggistica ove vigenti, o, altrimenti, al cosiddetto contesto paesaggistico.
Sicché, un’opera può essere conforme ai piani paesaggistici ma non agli strumenti urbanistici e viceversa, giacché l’interesse paesaggistico è diverso da quello urbanistico, anche se si sta imponendo la tendenza a fare coincidere i due interessi (ad esempio l’articolo 145 del codice Urbani).
Beni culturali e ambientali - Condono - C.d. "Minicondono" paesaggistico - Reati edilizi - Esclusione.
Per espressa disposizione della norma, la prevista sanatoria contenuta nella Legge n. 308 del 2004 è limitata al reato di cui all'articolo 181 decreto legislativo n. 42 del 2004 e comunque ai reati paesaggistici come ad esempio a quello previsto dall'articolo 734 codice penale, ma non si estende al reato edilizio per la mancanza di norme di coordinamento.
Condono - Demolizione del manufatto illecitamente realizzato - Rapporto tra urbanistica e paesaggio - Differenza.
Il rapporto tra urbanistica e paesaggio, va distinto tenuto conto del diverso interesse pubblico tutelato: l’urbanistica ha infatti come scopo il raggiungimento di un ordinato assetto del territorio, il paesaggio tende invece alla conservazione della funzione estetico culturale del bene-valore, tra l’altro direttamente ed autonomamente tutelato dalla Costituzione (Cfr Cons. Stato, sez. VI 14.01.1995 n 29, Cass. Sez. III 09.02.1998 n. 1492).
Quindi, quand’anche si dovesse ottenere la compatibilità paesaggistica per l’abuso paesaggistico commesso, non si potrebbe evitare la condanna per l’abuso edilizio e la conseguente demolizione del manufatto illecitamente realizzato.
Illeciti edilizi - Opera non condonabile - Domanda di condono - Sospensione del procedimento in pendenza dei termini - Esclusione.
In tema di illeciti edilizi, non è possibile la sospensione del procedimento in pendenza dei termini per la presentazione della domanda di condono allorché si tratta di opera non condonabile (Cass. Sez. III 09.07.2004 n 38694; Cass. sez. III 06.04.2004 n. 21679, Cass. 3762 del 2000).
Il comma 27 dell’articolo 32 della legge n. 326 del 2003 (Misure Urgenti per favorire lo sviluppo e per la Correzione dell’andamento dei conti pubblici) prescrive, fermo restando quanto disposto dagli artt. 32 e 33 della legge n. 47 del 1985, le opere abusive non sono suscettibili di sanatoria qualora: “a)...b)...c)...d) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici... qualora istituiti prima dell’esecuzione di dette opere”.
Abusivismo - Sentenza di condanna - Sospensione condizionale della pena subordinata alla demolizione del manufatto - Legittimità.
In materia edilizia legittimamente il giudice, nel concedere con la sentenza di condanna la sospensione condizionale della pena, può subordinare detto beneficio alla eliminazione delle conseguenze dannose del reato mediante la demolizione dell’opera abusiva disposta con la stessa condanna ai sensi dell’an (cfr. Cass. Sez. Un. n. 714 del 1997; Cass. 15.06.1998, n. 7148 Dionisi; Cass. 30.09.1998, 10309 Licata; Cass. 07.04.2000, 4086, Pagano; Cass. n. 18304 del 2003) (Corte di Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 12.01.2007 n. 451 - link a www.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATA: Inottemperanza all'ordine di demolizione - Acquisizione gratuita delle opere abusive e dell'area di sedime - Provvedimento di accertamento - Trascrizione della acquisizione dell’area al patrimonio comunale - Atti consequenziali - Impugnazione autonoma - Esclusione.
Il provvedimento di accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione e quello successivo di acquisizione gratuita delle opere abusive e dell'area di sedime (ed il provvedimento che dispone, come quello in esame, l’occupazione dell’opera abusiva e dell’area di sedime in vista della trascrizione della acquisizione dell’area al patrimonio comunale) debbono considerarsi consequenziali, connessi e conseguenti all'ordine di demolizione delle opere e ripristino dello stato primitivo dei luoghi, con la conseguenza che non sono autonomamente impugnabili, in mancanza di impugnazione dell'atto con cui si ingiunge la demolizione (o come, nella specie, nel caso di irricevibilità dell’impugnazione tardivamente proposta avverso tale atto) (Cons. Stato, Sez. V, 26.05.2003, n. 2850) (Consiglio di Stato, Sez. V,
sentenza 10.01.2007 n. 40 - link a www.ambientediritto.it).

anno 2006

EDILIZIA PRIVATA: Abusi edilizi - Condono - Rilascio della concessione in sanatoria - Non pregiudica i diritti dei terzi - Rilascio della concessione in presenza di una sentenza passata in giudicato che ordina la demolizione – Carattere eccezionale - Sentenza emessa in favore di terzi i cui diritti siano stati violati - Non consente il rilascio della concessione in sanatoria - Osservanza distanze legali tra le costruzioni – Necessità.
Il condono di un’opera eseguita abusivamente, o comunque in modo contrario alle norme urbanistiche, non fa sorgere alcun diritto nei confronti dei terzi in colui che ha ottenuto detto condono; pertanto, se l'opera è contraria a norme urbanistiche e lede diritti soggettivi di terzi, questi ultimi ben possono farli valere giudizialmente. Tale interpretazione trova conferma nella modificazione apportata all’originario testo dell’art. 39 della L. n. 724/1994, dalla L. n. 662/1996, che ha espressamente previsto che il rilascio della concessione in sanatoria non pregiudica i diritti del terzo, né comporta per esso alcuna limitazione.
In caso di opere abusive, l’art. 12-bis D.L. n. 2/1988, convertito nella L. n. 68/1988, quale disposizione di interpretazione autentica, costituisce una norma del tutto singolare rispetto a quanto statuito dall’art. 43 della L. n. 47/1985, con la conseguenza che, non essendo quest’ultima applicabile per analogia, in quanto anch’essa norma eccezionale, non risulta richiamata nell’art. 39 comma 1, L. n. 724/1994, riferibile esclusivamente alla L. n. 47/1985, e quindi non può essere invocata per istanze e procedure in sanatoria presentate esclusivamente ai sensi della L. n. 724/1994.
Il giudicato in materia edilizia, con la quale si accerti la violazione di norme edilizie (nella fattispecie norme sulle distanze tra costruzioni), non può essere superato tramite una domanda di condono quando la sentenza passata in giudicato costituisca proprio lo strumento di tutela con il quale i terzi abbiano fatto valere le loro posizioni. Infatti, l’obbligo di rispettare le distanze legali deve essere osservato a maggior ragione nel caso di costruzioni abusive: pertanto, il proprietario del fondo contiguo, leso dalla violazione delle norme urbanistiche o dalla violazione delle distanze, ha il diritto di chiedere ed ottenere l'abbattimento o la riduzione a distanza legale della costruzione illegittima nonostante sia intervenuto il condono edilizio (Consiglio di Stato, Sez. VI,
sentenza 30.12.2006 n. 8262 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

APPALTI FORNITURE E SERVIZI: Sull'inapplicabilità della disciplina della revisione dei prezzi ai contratti della p.a. ad esecuzione periodica stipulati anteriormente all'entrata in vigore della l. n. 724/1994.
La disciplina della revisione dei prezzi dei contratti delle amministrazioni pubbliche ad esecuzione periodica o continuativa introdotta dall'art. 44, c. 4 della l. 23.12.1994, n. 724 (Misure per la razionalizzazione della finanza pubblica), non si applica ai contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore della legge.
L'intento del legislatore, con le regole del 1993-1994, è stato quello, con il divieto di rinnovo tacito dei contratti, di introdurre un controllo della utilità dei contratti di durata, in modo che si mantenessero conformi, nel tempo, ai parametri di spesa di riferimento.
Tanto che la norma in questione venne, appunto, inizialmente, accompagnata dalla facoltà di recesso della parte pubblica.
Una siffatta prescrizione in quanto comportante effetti sfavorevoli per il privato contraente non poteva che essere operante per i soli contratti da stipulare, nei quali il medesimo era reso avvertito della possibilità di un mutamento dei patti originari, ove alla revisione avesse voluto dar corso (Consiglio di Stato, Sez. V,
sentenza 28.12.2006 n. 8069 - link a www.dirittodeiservizipubblici.it).

EDILIZIA PRIVATAAmpliamento abusivo di edificio industriale realizzato in fregio alla Statale n. 36 - Vincolo di inedificabilità per fascia di rispetto stradale apposto successivamente all'abuso - Istanza di sanatoria -Mancata valutazione da parte di ANAS dell'effettiva minaccia alla sicurezza del traffico - Parere negativo ANAS - Illegittimità.
E' illegittimo e deve essere annullato il parere negativo emesso da parte di ANAS alla sanatoria di un'opera abusiva, realizzata in fregio alla Statale n. 36 "del Lago di Como e dello Spluga", qualora tale parere venga reso non solo in assenza di concreto accertamento, da parte di ANAS, delle date in cui è stato commesso l'abuso ed in cui è stato apposto il vincolo di inedificabilità dell'area per fascia di rispetto stradale, ma anche di una effettiva valutazione, sempre da parte di ANAS, del fatto che l'opera costituisca o meno una minaccia alla sicurezza del traffico (TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 27.12.2006 n. 3098 - massima tratta da www.solom.it - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Esecuzione ordine di demolizione e sanatoria - Procedura di sanatoria e rilascio della concessione - Revoca in sede esecutiva - Giudice dell’esecuzione - Controllo della legittimità dell’atto concessorio - Necessità - Requisiti di forma e di sostanza - Verifica. Art. 7, L. n. 47/1985.
In materia di abusivismo edilizio e relativa sanatoria, l’esecutività dell’ordine di ripristino adottato ai sensi dell’art. 7, ultimo comma, della legge 28.02.1985, n. 47, e la vincolatività del relativo comando imposto al soggetto destinatario vengono meno una volta che sia stata definita la procedura di sanatoria con il rilascio della concessione, la quale, comportando la regolarizzazione dal punto di vista amministrativo dell’opera abusiva, rende incompatibile la sopravvivenza della misura sanzionatoria e ne giustifica la revoca in sede esecutiva.
Tuttavia, tale revoca non è, automatica giacché, prima di disporla, il giudice dell’esecuzione è tenuto a controllare la legittimità dell’atto concessorio sotto il duplice profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge per il corretto esercizio del potere di rilascio.
Domanda di condono - Soggetto legittimato alla proposizione della domanda - Limiti ex Art. 39, L. 724/1994 - Concedibilità della sanatoria - Considerazione delle singole parti dell’edificio in luogo dell’intero complesso edificatorio - Esclusione.
Ai fini della individuazione dei limiti stabiliti dall’art. 39 della legge 23.12.1994, n. 724, per la concedibilità della sanatoria, ogni edificio va inteso quale complesso unitario che fa capo ad unico soggetto legittimato alla proposizione della domanda di condono, con la conseguenza che le eventuali singole istanze presentate in relazione alle singole unità che compongono tale edificio devono riferirsi ad un’unica concessione in sanatoria, che riguarda l’edificio nella sua totalità, e ciò in quanto la ratio della norma è di non consentire l’elusione del limite legale (750 mc.) di consistenza dell’opera per la concedibilità della sanatoria, attraverso la considerazione delle singole parti in luogo dell’intero complesso edificatorio (cfr. Cass. Sez. III, 26.04.1999, La Mantia, m. 214.280; Sez. III, 19.04.2005, Merra, m. 231.643).
Domanda di sanatoria - Principio della considerazione unitaria dell'opera - Concetto normativo di ultimazione ai fini della sanatoria.
Il principio della considerazione unitaria dell'opera cui si riferisce la sanatoria, al quale si uniforma la disciplina dettata sotto il profilo soggettivo dall’art. 39 legge 23.12.1994, n. 724 in relazione all’art. 38, comma 2, ultima parte, e 5, legge 28.02.1985, n. 47, si trova già affermato, sotto il profilo oggettivo, nell’art. 31, comma 2, della stessa legge 28.02.1985, n. 47, laddove si fa riferimento ai concetti paralleli di esecuzione del rustico e di completamento della copertura per gli edifici destinati alla residenza (vale a dire, ad abitazione) e di completamento funzionale per le opere interne agli edifici suddetti, già esistenti, e per quelle non destinate alla residenza per escludere la possibilità di scindere l'edificio negli elementi che lo compongono (rispettivamente, piani, appartamenti e singole opere nell’ambito di un complesso funzionale in corso di realizzazione) in rapporto al concetto normativo di ultimazione ai fini della sanatoria di singole parti dell’immobile completate entro il termine utile di legge (Corte di cassazione, Sez. III penale,
sentenza 06.12.2006 n. 40183 - link a www.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATA: Ristrutturazione attuata attraverso demolizione e ricostruzione - Manufatto nuovo e diverso rispetto al precedente in assenza del prescritto titolo abilitante - Demolizione delle opere abusive - Difformità totale e parziale - Art. 10, 1° c. - lett. c), del T.U. n. 380/2001, mod. dal D.Lgs. n. 301/2002.
La difformità totale si verifica, allorché si costruisca «aliud pro alio e ciò è riscontrabile allorché i lavori eseguiti portino alla realizzazione di opere non rientranti tra quelle consentite, che presentino, nel rapporto proporzionale, una difformità quantitativa tale da acquistare una sostanziale autonomia rispetto ad esse.
Mentre, la difformità parziale si riferisce, ad ipotesi tra le quali possono farsi rientrare gli aumenti di cubatura o di superficie di scarsa consistenza, nonché le variazioni relative a parti accessorie che non abbiano specifica rilevanza e non siano suscettibili di utilizzazione autonoma.
Opere eseguite in totale difformità dal titolo abilitante - Art. 31 del T.U. n. 380/2001 - L. n. 47/1985.
A norma dell’art. 31 del T.U. n. 380/2001 (e già dell’art. 7 della legge n. 47/1985), devono ritenersi eseguite in totale difformità dal titolo abilitante quelle opere “che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l’esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile” (Corte di Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 06.12.2006 n. 40173 - link a www.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATA1. Condono - Certificato di assenza di danno ambientale - Competenza - Comune - Potere di annullamento - Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici - limitazione - Profili di illegittimità.
2. Condono - Certificato di assenza di danno ambientale - Disparità di trattamento - Effettiva identità - Necessità.

1. Nella valutazione di assenza di danno ambientale finalizzata al condono di opere abusive, l'azione tesa a coniugare l'interesse pubblico con le ragioni del privato proprietario costituisce compito precipuo dell'amministrazione comunale, cui unicamente spetta l'apprezzamento ed il giudizio complessivo in ordine ai fatti coinvolti nella vicenda concreta: è pacifico infatti che il potere di annullamento da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, tramite la Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici, può riguardare soltanto profili di illegittimità, ivi compreso il difetto di motivazione o di istruttoria nonché l'eccesso di potere sotto ogni profilo, senza estendersi alle valutazioni di merito che rientrano nelle competenze dei Comuni, preventivamente delegati dalla Regione.
2. La valutazione preordinata al rilascio del nulla osta paesistico ha per oggetto la tutela di un bene costituzionale primario e l'inderogabilità dei valori salvaguardati dal vincolo si riflette sull'azione amministrativa improntata alla massima cautela nell'esaminare ogni profilo dell'intervento edilizio che possa risolversi nella compromissione dei valori ambientali: ne segue che la disparità di trattamento tra situazioni di eguale contenuto in questa materia deve accertarsi con rigore e che la positiva verifica del vizio di legittimità è riscontrabile solo in caso di valutazioni macroscopicamente erronee: sintonia di un'opera abusiva con l'ambiente deve essere verificata in concreto, mentre l'eventuale incontrollato rilascio di titoli edilizi in sanatoria di situazioni ipoteticamente analoghe non può legittimare ex se l'emissione di un provvedimento di condono: in questa materia, dunque, la censura di disparità di trattamento presuppone l'effettiva identità tra il caso già valutato dall'amministrazione e quello oggetto del contenzioso, atteso che la figura sintomatica di eccesso di potere si configura solo quando vi sia un'assoluta identità di situazioni oggettive, che valga a testimoniare l'irrazionalità delle diverse conseguenze tratte dall'amministrazione (TAR Lombardia-Brescia,
sentenza 05.12.2006 n. 1547 - massima tratta da www.solom.it - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATADella motivazione e della partecipazione nei procedimenti sanzionatori edilizi.
Il concetto di disponibilità di cui all'art. 3 della L. n. 241 del 1990 non comporta che l'atto amministrativo richiamato "per relationem" debba essere unito imprescindibilmente al documento, bensì che il documento sia reso disponibile a norma della stessa legge, vale a dire che esso possa essere acquisito utilizzando il procedimento di accesso ai documenti amministrativi.
In sostanza, detto obbligo determina che la motivazione del provvedimento deve essere portata nella sfera di conoscibilità legale del destinatario, sicché nella motivazione "per relazione" è sufficiente che siano espressamente indicati gli estremi dell'atto richiamato, mentre non è necessario che lo stesso sia allegato, dovendo essere messo a disposizione e mostrato su istanza di parte.
La normativa generale sull'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo ai possibili destinatari dell'emanando provvedimento, di cui agli art. 7 e ss. della L. n. 241 del 1990, deve trovare applicazione anche nei procedimenti preordinati all'emanazione di provvedimenti di ingiunzione della demolizione di opere edili abusive, laddove il Comune non abbia emesso alcun provvedimento di sospensione dei lavori, suscettibile di assumere una tale natura.
La mancata indicazione di precisi confini ovvero dell'area di sedime che verrebbe acquisita nell'ipotesi di inottemperanza all'ordine di demolizione non costituisce causa di illegittimità dell'ingiunzione a demolire, in quanto tali indicazioni più propriamente si appartengono al successivo atto di accertamento dell'inottemperanza e di acquisizione gratuita al patrimonio comunale
(TAR Lazio-Roma, Sez. II-ter, sentenza 04.12.2006 n. 13652 - link a www.altalex.com).

EDILIZIA PRIVATA: Poteri repressivi e obbligo di comunicazione di avvio del procedimento.
La regola posta dall’art. 7 della L. n. 241/1990 che impone alle pp.aa. l’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento amministrativo ai soggetti nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti, non subisce eccezione nel caso di esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi (TAR Campania-Napoli, Sez. II, sentenza 04.12.2006 n. 10359 - link a www.altalex.com).

EDILIZIA PRIVATA: Accertamento di conformità: legittimazione a proporre istanza.
Ai sensi dell’art. 13 della legge n. 47/1985, la dichiarazione di conformità disciplinata dalla norma e della cui applicazione è stata fatta questione nella specie prevede che la sanatoria ivi disciplinata sia accordata al "responsabile dell’abuso".
La norma, quindi, a differenza di quanto previsto dall’art. 4 della legge n. 10 del 1977 (invocato dai primi giudici) non trova applicazione solo in presenza di una domanda avanzata dal proprietario o da altro titolare di diritto reale in quanto l’abuso sia al medesimo ascrivibile, ma anche in presenza della domanda avanzata da colui che, dell’abuso, è comunque responsabile in quanto, sanato l’abuso, non potrebbe essere più chiamato a rispondere sul piano sanzionatorio penale e/o amministrativo.
Responsabile dell’abuso può essere non solo il proprietario o altro soggetto che vanti, sull’area, un diritto reale o obbligatorio, ma anche, ad esempio, il titolare o altro responsabile dell’impresa realizzatrice dei lavori, come anche altri soggetti che, in relazione al loro rapporto privilegiato o comunque qualificato con il bene (in quanto, ad esempio, legittimi detentori o possessori dello stesso), possano avere avuto la possibilità di realizzare l’abuso, così assumendosene la responsabilità
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 23.11.2006 n. 6909 - link a www.altalex.com).

EDILIZIA PRIVATA: Accertamento di conformità: legittimazione a proporre istanza.
Ai sensi dell’art. 13 della legge n. 47/1985, la dichiarazione di conformità disciplinata dalla norma e della cui applicazione è stata fatta questione nella specie prevede che la sanatoria ivi disciplinata sia accordata al "responsabile dell’abuso".
La norma, quindi, a differenza di quanto previsto dall’art. 4 della legge n. 10 del 1977 (invocato dai primi giudici) non trova applicazione solo in presenza di una domanda avanzata dal proprietario o da altro titolare di diritto reale in quanto l’abuso sia al medesimo ascrivibile, ma anche in presenza della domanda avanzata da colui che, dell’abuso, è comunque responsabile in quanto, sanato l’abuso, non potrebbe essere più chiamato a rispondere sul piano sanzionatorio penale e/o amministrativo.
Responsabile dell’abuso può essere non solo il proprietario o altro soggetto che vanti, sull’area, un diritto reale o obbligatorio, ma anche, ad esempio, il titolare o altro responsabile dell’impresa realizzatrice dei lavori, come anche altri soggetti che, in relazione al loro rapporto privilegiato o comunque qualificato con il bene (in quanto, ad esempio, legittimi detentori o possessori dello stesso), possano avere avuto la possibilità di realizzare l’abuso, così assumendosene la responsabilità
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 23.11.2006 n. 6906 - link a www.altalex.com).

EDILIZIA PRIVATA1. Opere abusive - Ordinanza di demolizione - Motivazione - Non necessità - Mantenimento dell'opera - Eccezionalità - Motivazione - Necessità.
2. Cabina elettrica di trasformazione- Procedura autorizzativa ex LR 52/1982 - Disciplina edilizia - Rapporto - Posizionamento in manufatto abusivo - Mantenimento - Non è necessario.

1. L'ordinanza di demolizione di opere abusive costituisce atto dovuto al verificarsi dei presupposti ivi indicati e consistenti nell'accertata abusività del manufatto per assenza del titolo concessorio e, di conseguenza, detto provvedimento sanzionatorio non necessita di valutazione e di motivazione in ordine all' interesse pubblico alla demolizione.
E' invece il mantenimento dell'opera ad avere carattere eccezionale, necessitando di un'apposita valutazione, rimessa dall'art. 7, co. 5, L. 47/1985, al Consiglio comunale; tale valutazione attiene al merito dell'azione amministrativa e come tale non è sindacabile in sede di legittimità, salvo sia data la dimostrazione di profili di manifesta arbitrarietà, illogicità o irragionevolezza.
2. Tra la procedura autorizzativa di una cabina elettrica di trasformazione e la disciplina edilizia dei manufatti ove questo è localizzato, esiste un rapporto di interferenza, che il legislatore regionale ha risolto prevedendo che l'autorizzazione all'impianto presupponga la regolarità edilizia delle opere, come si evince dall'art. 5, co. 1, L.R. 52/1982, che espressamente dispone che la costruzione di opere edilizie adibite a stazioni e cabine elettriche è subordinata alla concessione edilizia prevista dall' art. 1 della L. 10/1977 rilasciata ai sensi dell' art. 9, lett. f), della suddetta legge.
Pertanto, dalle circostanze che la procedura autorizzativa dell'impianto si fosse a suo regolarmente perfezionata o che nell'ambito di questa il Comune avesse espresso parere favorevole ovvero ancora che compete ad altro ente, diverso dal Comune, l'emanazione del provvedimento necessario alla modifica della sua localizzazione, non può inferirsi l'inderogabile necessità di mantenere la cabina di trasformazione in un manufatto abusivo (TAR Lombardia-Brescia,
sentenza 08.11.2006 n. 1387 - massima tratta da www.solom.it - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Sulla mancata notifica dell’atto di accertamento della inottemperanza all’ordine di demolizione e sulla acquisizione al patrimonio comunale di opere abusive.
Secondo costante giurisprudenza (fra le tante, TAR Campania, Sez. IV, 25.05.2001, n. 2340, 11.12.2002, n. 7994, 30.06.2003, n. 7903), la presentazione dell'istanza di sanatoria edilizia ex art. 13 L. n. 47/1985 (ora, art. 36 D.P.R. n. 380/2001), anteriormente alla impugnazione dell'ordinanza di demolizione (o del provvedimento di irrogazione delle altre sanzioni per abusi edilizi) produce l'effetto di rendere inammissibile l'impugnazione stessa, per carenza di interesse, in quanto dall’istanza consegue la perdita di efficacia di tale ordinanza ed il riesame dell'abusività dell'opera, sia pure al fine di verificarne la eventuale sanabilità, provocato dall'istanza di sanatoria, comporta la necessaria formazione di un nuovo provvedimento, esplicito od implicito (di accoglimento o di rigetto), che vale comunque a superare il provvedimento sanzionatorio oggetto dell'impugnativa (cfr., altresì, Cons. Stato, sez. V, 21.04.1997, n. 3563; sez. IV, 11.12.1997, n. 1377; C.G.A. 27.05.1997, n. 187; TAR Toscana, sez. III, 18.12.2001, n. 2024; TAR Puglia, Bari, sez. II, 11.01.2002, n. 154; TAR Campania, sez. III, 02.03.2004, n. 2579; TAR Sicilia, sez. II, 16.03.2004, n. 499).
Pertanto, il ricorso giurisdizionale avverso un provvedimento sanzionatorio proposto successivamente all'istanza di concessione in sanatoria, è inammissibile per carenza di interesse, “spostandosi” l'interesse del responsabile dell'abuso edilizio dall'annullamento del provvedimento sanzionatorio già adottato, all'eventuale annullamento del provvedimento (esplicito o implicito) di rigetto (TAR Sicilia, Catania, Sez. II, 16.03.1991, n. 67, Palermo, Sez. II, 27.03.2002, n. 826; TAR Campania, Sez. IV, 24.09.2002, n. 5559), in seguito al quale l’Amministrazione è tenuta ad emanare una nuova misura sanzionatoria, con l’assegnazione, in tal caso, di un nuovo termine per adempiere (in tal senso, TAR Lazio, sez. II, 17.01.2001, n. 230; TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 12.12.2001, n. 2424; TAR Campania, sez. IV, 26.07.2002, n. 4399).
Come è noto, la mancata notifica dell’atto di accertamento della inottemperanza all’ordine di demolizione, pur non determinando l'illegittimità di tale atto, produce l'impossibilità di adottare la successiva ordinanza di acquisizione al patrimonio comunale, e l'impossibilità di disporre tale acquisizione prima che sia decorso il detto termine; quindi, in relazione alla mancata notifica al ricorrente dell’atto di accertamento della inottemperanza deve ritenersi illegittimo il provvedimento di acquisizione delle opere abusive e dell'area di sedime (TAR Veneto n. 478 del 30.03.1996; TAR Campania, Napoli, sez. IV, 28.04.2003, n. 4175)
(TAR Sicilia-Palermo, Sez. III, sentenza 25.09.2006 n. 1947 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

anno 2005

EDILIZIA PRIVATAOrdine di demolizione riacquista efficacia in caso di diniego di sanatoria.
In caso di rigetto dell’istanza di sanatoria, ex art. 36 DPR 380/2001, l’ordine di demolizione a suo tempo adottato riacquista piena efficacia, che non era definitivamente cessata ma era solo sospesa in attesa della conclusione del nuovo iter procedimentale, con la sola specificazione che il termine concesso per l’esecuzione spontanea della demolizione deve decorrere dal momento in cui il diniego di sanatoria perviene a conoscenza dell’interessato.
In sostanza, non sussiste motivo per imporre all’amministrazione comunale il riesercizio del potere sanzionatorio a seguito dell’esito negativo del procedimento di accertamento di conformità urbanistica: un nuovo procedimento sanzionatorio, infatti, si rivelerebbe, in assenza di un’espressa previsione legislativa, un’inutile ed antieconomica duplicazione dell’agere amministrativo
(TAR Campania-Napoli, Sez. II, sentenza 28.05.2005 n. 7529 - link a www.altalex.com).

EDILIZIA PRIVATADiscrimine tra ristrutturazione e altre forme di intervento ai fini penali.
L'entrata in vigore dell'art. 1, comma 6, l. 21.12.2001 n. 443, poi superato, a far data dal 30.06.2003, dall'analogo disposto dell'art. 22 d.P.R. n. 380 del 2001 (t.u. dell'edilizia), ha consentito la effettuazione, previa semplice denuncia di inizio di attività in alternativa a concessioni e autorizzazioni edilizie, a scelta dell'interessato, delle ristrutturazioni comprensive di demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma, ma non ha sottratto al regime concessorio le opere di ristrutturazione di un preesistente fabbricato che abbiano comportato la modificazione dei prospetti.
Queste ultime integrano il reato in caso di mancato conseguimento della concessione edilizia, ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001, e, se relative a fatti antecedenti all'entrata in vigore del t.u. dell'edilizia, sono punibili, ex art. 2, comma 3, c.p., in base alle sanzioni poste dalla l. n. 47 del 1985, più favorevole (in motivazione la Corte ha specificato che gli interventi di ristrutturazione edilizia, come definiti dall'art. 31, lett. d), l. 05.08.1978 n. 457, qualora abbiano comportato la modificazione dei prospetti, non sono stati sottratti al regime concessorio a differenza di quanto verificatosi, per effetto degli art. 48 l. n. 457 cit. e 7 d.l. 23.01.1982 n. 9, per le opere di manutenzione straordinaria di cui alla precedente lett. b), degli interventi di restauro e risanamento conservativo di cui alla lett. c), nonché delle opere interne, assoggettate, dall'art. 26 l. n. 47 del 1985 e 4 d.l. 05.10.1993 n. 398 e successive modifiche, alla sola denuncia di inizio attività purché non comportassero modifiche dei prospetti) (massima tratta da www.studiospallino.it - Corte di Cassazione, Sez. V penale, sentenza 26.04.2005 n. 23668).

anno 2004

EDILIZIA PRIVATASe il comune non si è ancora pronunciato, è possibile la rinuncia totale o parziale della richiesta di condono edilizio presentata.
Ricorso per l'annullamento del provvedimento prot. n. 39867/2001 del 25.10.2001 con il quale il Direttore dell’Ufficio Condono Edilizio del Comune di Firenze ha ritenuto che “non è possibile né la rinuncia totale né la rinuncia parziale” alla domanda di condono edilizio.
Fino a quando l’Amministrazione non si è pronunciata sulla domanda di condono, il richiedente può legittimamente modificare, sostituire o anche rinunciare alla richiesta di sanatoria, non ostandovi nell’ordinamento una norma impeditiva di tale potere (vd. TAR Piemonte, Torino, Sez. I, 19.06.1997, n. 480; ed in termini sostanzialmente equivalenti, TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 18.12.1987, n. 490). Ed invero, l’espressa previsione -nelle suddette pronunce- della facoltà da parte dell’interessato, di modificare (o sostituire) l’istanza originariamente presentata, in assenza di decisione amministrativa sulla prima, rende palese la legittimità anche di una rinuncia parziale (TAR Toscana, Sez. III, sentenza 21.12.2004 n. 6520 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAIl rilascio di una concessione o autorizzazione in sanatoria (accertamento di conformità), ai sensi dell’art. 13 della legge n. 47 del 1985 (e oggi ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 06.06.2001, n. 380), è possibile solo quando l’opera realizzata in assenza del preventivo titolo abilitativo risulti conforme agli strumenti urbanistici generali e di attuazione approvati e non in contrasto con quelli adottati sia al momento della realizzazione dell’opera sia al momento della presentazione della domanda.
Per il procedimento volto al rilascio di concessioni edilizie in sanatoria ai sensi dell’art. 13 della legge n. 47 del 1985 (ed oggi dell’art. 36 del nuovo T. U. dell’edilizia), nel quale occorre una verifica sulla conformità urbanistica delle opere realizzate in assenza del necessario previo titolo abilitativo, si deve ritenere normalmente necessario il parere della Commissione Edilizia a meno che l’eventuale diniego al rilascio del titolo abilitativo non si fondi su ragioni puramente giuridiche o, come è oggi ammesso, la Commissione Edilizia, sia stata soppressa dal Comune o dichiarata non legittimata ad esprimersi su alcuni determinati tipi di interventi edilizi.

Il rilascio di una concessione o autorizzazione in sanatoria (accertamento di conformità), ai sensi dell’art. 13 della legge n. 47 del 1985 (e oggi ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 06.06.2001, n. 380, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), è possibile solo quando l’opera realizzata in assenza del preventivo titolo abilitativo risulti conforme agli strumenti urbanistici generali e di attuazione approvati e non in contrasto con quelli adottati sia al momento della realizzazione dell’opera sia al momento della presentazione della domanda.
La giurisprudenza che ritiene superfluo il parere della Commissione Edilizia per il rilascio delle concessione in sanatoria, peraltro sul punto oscillante, si riferisce al procedimento di rilascio di concessioni edilizie in sanatoria ai sensi degli articoli 31 e seguenti della legge n. 47 del 1985
(condono edilizio) e cioè a quei casi nei quali non occorre una verifica sulla compatibilità urbanistica delle opere abusive realizzate. La questione si pone in modo diverso invece per il procedimento volto al rilascio di concessioni edilizie in sanatoria ai sensi dell’art. 13 della legge n. 47 del 1985 (ed oggi dell’art. 36 del nuovo T. U. dell’edilizia) nel quale occorre al contrario proprio una verifica sulla conformità urbanistica delle opere realizzate in assenza del necessario previo titolo abilitativo.
In tale procedimento si deve ritenere normalmente necessario il parere della Commissione Edilizia a meno che l’eventuale diniego al rilascio del titolo abilitativo non si fondi su ragioni puramente giuridiche o, come è oggi ammesso, la Commissione Edilizia, sia stata soppressa dal Comune o dichiarata non legittimata ad esprimersi su alcuni determinati tipi di interventi edilizi
(TAR Campania-Napoli, Sez. IV, sentenza 13.09.2004 n. 11950 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAAi fini della conformità urbanistica, laddove la ristrutturazione edilizia -anche mediante ricostruzione dell’edificio demolito- mantiene tutti i parametri urbanistico edilizi preesistenti quali la volumetria, la sagoma, l’area di sedime, il numero delle unità immobiliari, la conformità urbanistica di riferimento è quella vigente all’epoca della realizzazione del manufatto come attestata dal titolo edilizio, e non quella sopravvenuta al momento della esecuzione dei lavori di ristrutturazione. Laddove, invece, la ristrutturazione comporti interventi che mutino i parametri urbanistico-edilizi già assentiti con il titolo originario, quali ad esempio, l’aumento del numero delle unità immobiliari o il mutamento di destinazione d’uso è richiesta la conformità alla disciplina urbanistica vigente al momento dell’esecuzione dei lavori di ristrutturazione.
Il concetto di ristrutturazione edilizia, quale enunciato dall’art. 31, lett. d, l. 05.08.1978, n. 431 “interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono anche portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente”, ha subito nel tempo diversificate interpretazioni e diffuse incertezze soprattutto con riguardo alla ristrutturazione per demolizione e ricostruzione nella ricerca del quid novi che distingue la fattispecie dalla ristrutturazione.
La oggettiva difficoltà di individuazione del “novum” ammissibile è stata variamente trattata dalla giurisprudenza attestatasi su posizioni contrapposte a seconda che il concetto di ristrutturazione fosse collegato all’obbligo di pagare gli oneri di urbanizzazione in quanto nuova costruzione, ovvero alla soggezione dell’intervento alla più limitativa normativa sopravvenuta.
Ad un primo orientamento che escludeva la demolizione e ricostruzione dalla fattispecie di ristrutturazione (Cons. St., V, 09.02.1996, n. 144), è seguito l’orientamento trasfuso nel Testo Unico dell’edilizia che ha compreso la fattispecie nella categoria della “ristrutturazione” purché “fedele” in quanto modalità estrema di conservazione dell’edificio preesistente nella sua consistenza strutturale, essendosi ritenuto che “la ricostruzione di un preesistente fabbricato senza variazione o alterazione della superficie, volumetria e destinazione d’uso, non incide sul carico urbanistico già esistente e non è pertanto assoggettato ad oneri né al rispetto degli indici sopravvenuti" (Cons. St., V, 10.08.2000, n. 4397).
In recepimento degli indirizzi giurisprudenziali formatisi in materia, il TU dell’edilizia (06.06.2001, n. 380) ha ricompreso tra gli interventi di ristrutturazione edilizia “quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica”.
L’art. 1, co. 6, l. 443/2001 ha ricompreso tali interventi tra quelli ammissibili previa denuncia di inizio attività, sostanzialmente considerando l’intervento “conservativo” e non “nuova costruzione”.
L’art. 1 del d.lgs. 27.12.2002, n. 301 ha modificato l’art. 3, in parte qua, eliminando la locuzione “fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche di materiali a quello preesistente” sostituito da “ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente” (art. 1, lett. a).
La demolizione e ricostruzione ha, quindi, assunto una tipicità legislativa che ne fa una figura autonoma nell’ambito della più ampia categoria della ristrutturazione edilizia, identificabile ove demolizione e ricostruzione mantenga sagoma e volumetria della preesistente costruzione.
Ciò, tuttavia, non consente di ritenere degradata ad intervento edilizio minore la ristrutturazione (solo perché operata mediante ricostruzione “con la stessa volumetria e sagoma” ex d.lgv. 301/2002), dovendosi ritenere implicito anche nel concetto di ristrutturazione quale delineato dal suddetto decreto legislativo, il rispetto degli standards che attiene alla individuazione del bene sotto l’aspetto dell’inserimento della costruzione nel territorio quale risulta disciplinato dall’attività pianificatoria del Comune.
Ne consegue che, ai fini della conformità urbanistica, laddove la ristrutturazione edilizia anche mediante ricostruzione dell’edificio demolito, mantiene tutti i parametri urbanistico edilizi preesistenti quali la volumetria, la sagoma, l’area di sedime, il numero delle unità immobiliari, la conformità urbanistica di riferimento è quella vigente all’epoca della realizzazione del manufatto come attestata dal titolo edilizio, e non quella sopravvenuta al momento della esecuzione dei lavori di ristrutturazione.
In tal caso, infatti, è fatto salvo in capo all’interessato, il diritto acquisito al mantenimento, conservazione e ristrutturazione dell’immobile esistente, in quanto la legittimazione urbanistica del manufatto da demolire si trasferisce su quello ricostruito.
Laddove la ristrutturazione comporti interventi che mutino i parametri urbanistico-edilizi già assentiti con il titolo originario, quali ad esempio, l’aumento del numero delle unità immobiliari o il mutamento di destinazione d’uso è richiesta la conformità alla disciplina urbanistica vigente al momento dell’esecuzione dei lavori di ristrutturazione
(TAR Puglia-Lecce, Sez. III, sentenza 22.07.2004 n. 3210 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Contravvenzioni - Sanatoria edilizia - Sospensione del procedimento.
In materia di reati edilizi, la sospensione di cui all'art. 44 della legge 28.02.1985, n. 47 non è automatica e non va astrattamente applicata a tutti i procedimenti per reati urbanistici astrattamente interessati al condono, ma solo a quelli aventi ad oggetto opere che abbiano oggettivamente i requisiti per la condonabilità ex art. 32 del D.L. 30.09.2003 n. 269 (nel caso di specie l'opera abusiva non risultava suscettibile di sanatoria, in quanto nuova costruzione di tipo non-residenziale, realizzata in assenza del titolo abilitativo) (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 07.05.2004 n. 21679 - massima tratta da www.diritto24.ilsole24ore.com).

anno 2003

EDILIZIA PRIVATA: P. Virga, E’ sindacabile il potere sanzionatorio? (ndr: in materia di abusi edilizi) (link a www.lexitalia.it).

EDILIZIA PRIVATA: 1. – Sanzioni – Ingiunzione a demolire – Motivazione - Abuso risalente nel tempo – Necessità.
2. – Concessione – Sanatoria ex artt. 31 L. 47/1985 e art. 39 L. 724/1994 – Vincolo cimiteriale – Vincolo assoluto di inedificabilità – Legittimità del diniego – Esercizio di attività commerciale consentito dall’Amministrazione - Irrilevanza.

1. – Sebbene normalmente le sanzioni demolitorie in materia edilizia siano atti dovuti e sufficientemente motivati con la constatazione dell’abuso edilizio e l’avvenuto accertamento dell’esecuzione dell’opera in assenza di titolo concessorio o in totale difformità da esso, tuttavia è richiesta una motivazione particolare ed ulteriore sull’interesse pubblico specifico alla rimozione quando il provvedimento intervenga a distanza di molto tempo dall’esecuzione dell’opera stessa. Nel caso in cui il manufatto (costituito da un chiosco-bar) esista dagli anni 1966/1970 (seppur con dimensioni ridotte), vi sia stata esercitata l’attività commerciale autorizzata con allaccio all’acquedotto comunale, il formale accertamento di lavori abusivi sia avvenuto nel 1983 ed il primo atto finalizzato alla rimozione sia intervenuto nel 1991 (a distanza di oltre sette anni), non può negarsi che il ricorrente abbia potuto maturare in presenza dell’inerzia della P.A. protratta per lungo tempo un qualche affidamento sulla stabilità o stabilizzazione della sua posizione, affidamento ulteriormente consolidato per l’ulteriore tempo decorso nelle more della decisione dell’istanza di condono presentata nel 1995.
2. – Le fasce di rispetto cimiteriale costituiscono un vincolo di inedificabilità assoluta, preclusivo della sanatoria edilizia, che non può essere escluso neppure nel caso in cui l’Amministrazione abbia consentito per anni l’esercizio dell’attività commerciale nel manufatto abusivo (chiosco-bar) sito nella zona (TAR Toscana, Sez. I, sentenza 14.10.2003 n. 5314 - link a www.giurisprudenzaamministrativa.it).

anno 2002

EDILIZIA PRIVATAIl termine biennale per il silenzio assenso su domanda di condono edilizio previsto dall'art. 35 L. 28.02.1985 n. 47 non decorre qualora la domanda sia carente dei documenti necessari ad identificare compiutamente le opere oggetto della richiesta sanatoria e dunque quando manchi la prova concreta della sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti, con la conseguenza che il termine di 24 mesi, fissato dall'Amministrazione comunale per determinarsi sull'istanza stessa, decorre, in caso di incompletezza della domanda o della documentazione inoltrata a suo corredo, soltanto dal momento in cui le carenze sono state eliminate.
Per consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale, il termine biennale per il silenzio assenso su domanda di condono edilizio previsto dall'art. 35 L. 28.02.1985 n. 47 non decorre qualora la domanda sia carente dei documenti necessari ad identificare compiutamente le opere oggetto della richiesta sanatoria e dunque quando manchi la prova concreta della sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti, con la conseguenza che il termine di ventiquattro mesi, fissato dall'Amministrazione comunale per determinarsi sull'istanza stessa, decorre, in caso di incompletezza della domanda o della documentazione inoltrata a suo corredo, soltanto dal momento in cui le carenze sono state eliminate (cfr., ex plurimis, TAR Veneto, 25.10.1999, n. 1750; Cons. Stato, V Sez., 17.10.1995 n. 1440) (TAR Basilicata, sentenza 27.12.2002 n. 1030 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATANon è suscettibile di sanatoria, ai sensi della citata legge n. 47 del 1985, la sopraelevazione di edificio che disti dal ciglio dell’autostrada, all’esterno dei centri abitati, meno di quanto previsto dal d.m. 01.04.1968, se la sopraelevazione è stata realizzata dopo l’imposizione del vincolo autostradale.
Il divieto di costruire ad una certa distanza dalla sede autostradale, posto dall’articolo 9 della legge 24.07.1961, n. 729 e dal successivo d.m. 01.04.1968, non può essere inteso restrittivamente e cioè come previsto al solo scopo di prevenire l’esistenza di ostacoli materiali emergenti dal suolo e suscettibili di costituire, per la loro prossimità alla sede autostradale, pregiudizio alla sicurezza del traffico ed alla incolumità delle persone, ma appare correlato alla più ampia esigenza di assicurare una fascia di rispetto utilizzabile, all’occorrenza, dal concessionario, per l’esecuzione dei lavori, per l’impianto dei cantieri, per il deposito di materiali, per la realizzazione di opere accessorie, senza vincoli limitativi connessi con la presenza di costruzioni. Pertanto, le distanze previste dalla norma suddetta vanno rispettate anche con riferimento ad opere che non superino il livello della sede stradale o che costituiscano mere sopralevazioni o che, pur rientrando nella fascia, siano arretrate rispetto alle opere preesistenti.

Le opere realizzate all’interno della fascia di rispetto autostradale prevista al di fuori del perimetro del centro abitato (fascia di 60 metri) sono ubicate in aree assolutamente inedificabili e, pertanto, se costruite dopo l’imposizione del vincolo, rientrano nella previsione di cui all’articolo 33, comma 1, lettera d), della legge 28.02.1985, n. 47 e non sono suscettibili di sanatoria, anche se si tratti di mere soprelevazioni di manufatti preesistenti ed anche se l’opera resti al di sotto del livello della strada.
A tale riguardo giova premettere che, ai sensi dell’articolo 41-septies, commi 1 e 2 della legge urbanistica 17.08.1942, n. 1150 (articolo aggiunto dall’articolo 19 della l. 06.08.1967, n. 765) “Fuori del perimetro dei centri abitati debbono osservarsi nell’edificazione distanze minime a protezione del nastro stradale, misurate a partire dal ciglio della strada. Dette distanze vengono stabilite con decreto del Ministro per i Lavori pubblici di concerto con i Ministri per i trasporti e per l’Interno, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, in rapporto alla natura delle strade ed alla classificazione delle strade stesse, escluse le strade vicinali e di bonifica”.
Tale vincolo di inedificabilità è configurato come assoluto nel caso di autostrade per le aree situate al di fuori del centro abitato, perché -ai sensi del D.M. 01.04.1968- è esclusa ogni possibilità di deroga alla distanza minima, fissata in 60 metri (la fascia di rispetto è, invece, ridotta a 25 metri all’interno del perimetro del centro abitato ed è derogabile a mente dell’articolo 9, comma 1 della legge 24.07.1961, n. 729).
Il ricorrente, che ha realizzato un’opera abusiva all’interno della predetta fascia di rispetto ed al di fuori del perimetro del centro abitato, non può, inoltre, avvalersi della possibilità di sanatoria offerta dall’articolo 32, comma 4, lettera c), della citata legge n. 47 del 1985 (per cui “Sono suscettibili di sanatoria, alle condizioni sottoindicate, le opere insistenti su aree vincolate dopo la loro esecuzione e che risultino: […] c) in contrasto con le norme del D.M. 01.04.1968 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 13.04.1968, sempre che le opere stesse non costituiscano minaccia alla sicurezza del traffico”), perché nella fattispecie in esame il vincolo sull’area era stato imposto prima della costruzione del manufatto.
Trova, allora, applicazione la norma di cui all’articolo 33, comma 1, lettera d), della legge 28.02.1985, n. 47, che esclude la possibilità di sanatoria delle opere di cui al precedente articolo 31 “quando siano in contrasto con i seguenti vincoli, qualora questi comportino inedificabilità e siano stati imposti prima della esecuzione delle opere stesse: […] d) ogni altro vincolo che comporti la inedificabilità delle aree”.
In tal senso si è espressa sia la giurisprudenza della Corte di cassazione (cfr. Cass. civ., 14.01.1987, n. 193, per cui non è suscettibile di sanatoria, ai sensi della citata legge n. 47 del 1985, la sopraelevazione di edificio che disti dal ciglio dell’autostrada, all’esterno dei centri abitati, meno di quanto previsto dal d.m. 01.04.1968, se la sopraelevazione è stata realizzata dopo l’imposizione del vincolo autostradale; v. anche Cass. civ., 26.01.2000, n. 841, che per tale ragione esclude la natura edificatoria del terreno rientrante nella fascia di rispetto) sia quella del Consiglio di Stato (Sez. V, 08.09.1994, n. 968, che qualifica come inedificabile l’area ricompresa nella predetta fascia di rispetto).
Va, inoltre, osservato che il carattere assoluto del vincolo sussiste a prescindere dalla concrete caratteristiche dell’opera realizzata.
Infatti il divieto di costruire ad una certa distanza dalla sede autostradale, posto dall’articolo 9 della legge 24.07.1961, n. 729 e dal successivo d.m. 01.04.1968, non può essere inteso restrittivamente e cioè come previsto al solo scopo di prevenire l’esistenza di ostacoli materiali emergenti dal suolo e suscettibili di costituire, per la loro prossimità alla sede autostradale, pregiudizio alla sicurezza del traffico ed alla incolumità delle persone, ma appare correlato alla più ampia esigenza di assicurare una fascia di rispetto utilizzabile, all’occorrenza, dal concessionario, per l’esecuzione dei lavori, per l’impianto dei cantieri, per il deposito di materiali, per la realizzazione di opere accessorie, senza vincoli limitativi connessi con la presenza di costruzioni.
Pertanto, le distanze previste dalla norma suddetta vanno rispettate anche con riferimento ad opere che non superino il livello della sede stradale (in termini, Cass. civ., 01.06.1995, n. 6118) o che costituiscano mere sopraelevazioni (v. la citata Cass. civ., 14.01.1987, n. 193), o che, pur rientrando nella fascia, siano arretrate rispetto alle opere preesistenti
(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 25.09.2002 n. 4927 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAIl procedimento repressivo degli abusi edilizi, in quanto integralmente disciplinato dalla legge speciale e da questa rigidamente vincolato, non richiede la previa comunicazione di avvio ai destinatari dell’atto finale
A fronte degli interventi di ristrutturazione edilizia abusiva, l’art. 9 L. 28.02.1985, n. 47 prevede espressamente l’emissione di un’ingiunzione a demolire, che ha valore di diffida finalizzata a consentire al responsabile di provvedere spontaneamente alla regolarizzazione urbanistica della costruzione; in caso di inadempienza è poi prevista, alternativamente, o la demolizione in danno, ovvero l’applicazione di una sanzione pecuniaria (TAR Lazio, II, 17.07.1986 n. 1156; TAR Liguria, I, 25.05.2000, n. 636).
Di conseguenza, se anche l’abuso realizzato dovesse considerarsi come un’ipotesi di ristrutturazione edilizia, l’ingiunzione a demolire sarebbe comunque legittima, mentre viziato potrebbe semmai essere soltanto l’eventuale atto dichiarativo dell’acquisizione gratuita.
Questa stessa Sezione, aderendo al costante orientamento della giurisprudenza, ha infatti più volte affermato che il procedimento repressivo degli abusi edilizi, in quanto integralmente disciplinato dalla legge speciale e da questa rigidamente vincolato, non richiede la previa comunicazione di avvio ai destinatari dell’atto finale (TAR Puglia–Bari, II, 28.03.1998, n. 349; TAR Toscana, III, 02.11.1998, n. 396; TAR Piemonte, I, 25.02.1999, n. 105; TAR Lazio, II, 26.11.1999, n. 2455; TAR Piemonte, I, 13.06.2001, n. 1302);
L’omessa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 L. 07.08.1990, n. 241 non costituisce perciò in alcun modo vizio dell’impugnata ingiunzione a demolire
(TAR Piemonte, Sez. I, sentenza 15.04.2002 n. 838 - link a www.giustizia-amministrativa.it)

anno 2001

EDILIZIA PRIVATA: A. Scola, Le sanzioni amministrative e penali nei principali abusi edilizi (link a www.lexitalia.it).

EDILIZIA PRIVATASanzioni - Ingiunzione a demolire - Mancata notifica al comproprietario - Illegittimità - Esclusione - Successivo provvedimento di acquisizione gratuita ex art. 7 L. 47/1985 - Necessità della previa notifica dell'ordinanza di demolizione al comproprietario.
L'ingiunzione di demolizione di immobile abusivo, essendo improduttiva di effetti diretti ed immediati sul patrimonio del soggetto cui è intimata, ha sostanzialmente carattere di diffida rivolta ad assegnare un termine all'intimato, al fine di consentirgli lo spontaneo ripristino della legalità, e di evitargli in tal modo di subire la definitiva sanzione all'uopo prevista dalla legge.
Di conseguenza, l'ingiunzione a demolire non è viziata da illegittimità per il solo fatto di non essere stata notificata a tutti i comproprietari, fermo restando che il successivo provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale ai sensi dell'art. 7 della L. 47/1985, non è legittimamente adottato nei confronti del comproprietario al quale non sia stata notificata la diffida.
________________
1. - Nello stesso senso TAR Campania-Napoli, Sez. V, 10.11.1994 n. 415, in Rass. TAR, 1995, pag. 289; cfr. inoltre Consiglio di Stato, Sez. V, 20.04.1994 n. 333, in Rass. Cons. di Stato, 1994, pag. 574, entrambe citate in motivazione (massima tratta da www.sentenzetoscane.it - TAR Toscana, Sez. III, sentenza 25.07.2001 n. 1253 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

anno 2000

EDILIZIA PRIVATA1. - Concessione - Diniego - Sanatoria ex art. 39 L. 724/1994 - Domanda dolosamente infedele - Presupposti.
2. - Concessione - Diniego - Sanatoria ex art. 39 L. 724/1994 - Domanda dolosamente infedele - Formazione del silenzio assenso - Impossibilità - Diniego disposto oltre 24 mesi dalla presentazione del condono - Legittimità.

1. - Il rigetto della domanda di condono ex art. 40 L. 28.02.1985 n. 47, siccome ritenuta dolosamente infedele, si verifica allorché le inesattezze od omissioni siano preordinate a trarre in errore il Comune su elementi essenziali dell'abuso, quali la data della sua commissione e la qualificazione giuridica dell'illecito.
2. - La inesatta rappresentazione della realtà contenuta nella istanza di concessione in sanatoria su un presupposto essenziale per l'accoglibilità della medesima (nella fattispecie la data di ultimazione dell'opera abusiva), configurando l'ipotesi di domanda dolosamente infedele ai sensi dell'art. 40 L. 47/1985 impedisce il formarsi del c.d. silenzio-assenso e pertanto deve ritenersi legittimo il diniego assunto oltre i 24 mesi dalla data di presentazione della domanda di condono.
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1. - Cfr. TAR Lombardia-Milano, Sez. II, 31.10.1991 n. 1263 e n. 1277, in Rass. TAR, 1991, pag. 4261 e seg.
2. - Conforme TAR Puglia-Bari, Sez. II, 03.05.1994 n. 652, in Rass. TAR, 1994, pag. 2817 citata in motivazione; si veda altresì TAR Piemonte, Sez. I, 21.10.1999 n. 614, in Rass. TAR, 1999, pag. 4679 (massima tratta da www.sentenzetoscane.it - TAR Toscana, Sez. III, sentenza 28.12.2000 n. 2724).

EDILIZIA PRIVATA: Concessione - Diniego - Sanatoria ex art. 31 e ss. L. n. 47/1985 - Vincolo paesaggistico - Motivazione - Fattispecie - Sufficienza.
1. Deve ritenersi legittimo il provvedimento di diniego di condono edilizio ove sia precisato che le opere al piano terra non sono autorizzate "in quanto esse sottraggono porzioni di vegetazione all'ambiente e allungano il fronte edificato costituendo ingombro panoramico".
Poiché siffatta motivazione reca una esatta descrizione delle opere ritenute non condonabili e soprattutto un giudizio di disvalore paesaggistico che appare congruo proprio in relazione al tipo e alla consistenza delle opere edilizie eseguite.
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1. Confronta TAR Toscana, Sez. III, 22.12.2000 n. 2667, n. 2671, n. 2675 e n. 2681; 28.12.2000 n. 2707 e 07.04.2000 n. 602 (massima tratta da www.sentenzetoscane.it - TAR Toscana, Sez. III, sentenza 28.12.2000 n. 2720).

EDILIZIA PRIVATA:  Concessione - Diniego - Sanatoria ex art. 31 e ss. L. n. 47/1985 - Vincolo paesaggistico - Motivazione - Fattispecie - Sufficienza.
1. - Non sussiste il difetto di motivazione del diniego di condono edilizio ove tale provvedimento sia giustificato per l'incompatibilità del bene da sanare con il vincolo ambientale e, in specie testualmente, perché: "le tettoie per tipologia e precarietà dei materiali costituiscono grave danno ambientale", una più puntuale motivazione è infatti richiesta in caso di accoglimento di sanatoria nonostante la presenza del vincolo ambientale anziché in caso di diniego.
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1. - Confronta TAR Toscana, Sez. III, 22.12.2000 n. 2675, n. 2671 e n. 2667; 28.12.2000 n. 2707 e n. 2720, 07.04.2000 n. 602 (massima tratta da www.sentenzetoscane.it - TAR Toscana, Sez. III, sentenza 28.12.2000 n. 2707).

EDILIZIA PRIVATA1. - Processo amministrativo - Domanda di accertamento dell'obbligo di rilascio della concessione edilizia in sanatoria - Posizione di interesse legittimo - Inammissibilità.
2. - Concessione - Decadenza - Espressa dichiarazione - Necessità - Esclusione.

1. - Deve ritenersi inammissibile la domanda di accertamento dell'obbligo del rilascio della concessione edilizia in sanatoria dal momento che una pronuncia di accertamento è possibile solo in presenza di un diritto soggettivo e non di un interesse legittimo, posizione rivestita in ordine alle concessioni edilizie.
2. - La decadenza della concessione edilizia si determina anche in assenza di un'espressa dichiarazione poiché, in riferimento alla lettera della legge questa non dipende da un atto amministrativo, costitutivo o dichiarativo, ma dal semplice fatto dell'inutile decorso del tempo, ovvero del termine di un anno senza che sia dato inizio ai lavori; diversamente la decadenza si farebbe dipendere non solo da un comportamento dei titolari della concessione ma anche della pubblica amministrazione, con probabili disparità di trattamento tra situazioni identiche (massima tratta da www.sentenzetoscane.it - TAR Toscana, Sez. III, sentenza 28.12.2000 n. 2704).

EDILIZIA PRIVATAConcessione - Diniego - Sanatoria ex art. 31 e ss. L. n. 47/1985 - Vincolo paesaggistico - Motivazione - Fattispecie - Insufficienza.
1. - Il dovere di una adeguata motivazione a sostegno di un diniego di concessione non può ritenersi osservato ove si faccia riferimento soltanto al fatto che l'opera "non si inserisce nel contesto ambientale" ma occorre che l'amministrazione individui specificamente, anche se in modo succinto, oltre che il vincolo esistente, anche le caratteristiche costruttive che, eventualmente collegate alla specifica localizzazione nel territorio, sono di ostacolo ad un idoneo inserimento dell'immobile nella bellezza paesaggistica tutelata.
_____________________
1. - Conformi TAR Toscana, Sez. III, 22.12.2000 n. 2671 e 2667; confronta inoltre per i casi di motivazione sufficiente TAR Toscana, Sez. III, 22.12.2000 n. 2675, 28.12.2000 n. 2707 e n. 2720, 07.04.2000 n. 602 (massima tratta da www.sentenzetoscane.it - TAR Toscana, Sez. III, sentenza 22.12.2000 n. 2681).

EDILIZIA PRIVATAConcessione - Diniego - Sanatoria ex art. 31 e ss. L. n. 47/1985 - Vincolo paesaggistico - Motivazione - Fattispecie - Sufficienza.
1. - E' infondata la censura di difetto di motivazione dell'atto ove dallo stesso si ricavi agevolmente l'iter logico seguito dall'amministrazione, che abbia sufficientemente assolto all'onere di motivare in ordine alla concreta incompatibilità dell'intervento con i valori tutelati ed abbia coerentemente richiamato i motivi per i quali le opere non devono ritenersi adeguate alle caratteristiche ambientali predette, che si sostanziano nell'individuazione di specifiche caratteristiche costruttive e di localizzazione che impediscono l'idoneo inserimento di tali opere nella bellezza paesaggistica tutelata.
Deve pertanto ritenersi legittimo il provvedimento di diniego di sanatoria relativo a manufatti insistenti in area vincolata motivato sul fatto che tali opere "per la loro dimensione sottraggono una porzione rilevante al giardino storico oggetto di vincolo" e sono "realizzati con caratteristiche e materiali non compatibili con quelli degli edifici storici circostanti".
______________________
1. - Confronta TAR Toscana, Sez. III, 22.12.2000 n. 2667, n. 2671 e n. 2681; 28.12.2000 n. 2707 e n. 2720, 07.04.2000 n. 602 (massima tratta da www.sentenzetoscane.it - TAR Toscana, Sez. III, sentenza 22.12.2000 n. 2675).

EDILIZIA PRIVATAConcessione - Sanatoria ex art. 31 e ss. l. 47/1985 - Diniego - per omessa produzione di ulteriore documentazione - Legittimità.
1. Il potere previsto dall'art. 35, comma 15, della L. n. 47/1985, di invitare il soggetto che richiede il condono edilizio a produrre ulteriore documentazione, risponde all'esigenza di supplire al mancato adempimento dell'onere formale di allegazione di cui al comma 3, art. cit., onere che la legge pone inderogabilmente a carico del richiedente il condono stesso; pertanto, a fronte del persistere dell'inadempimento a tale onere formale, legittimamente l'amministrazione respinge la domanda di concessione edilizia in sanatoria per difetto dei necessari elementi conoscitivi e perché la domanda "per la rilevanza delle omissioni" deve ritenersi dolosamente infedele.
Nel caso di specie debbono indubbiamente ritenersi "rilevanti" le omissioni documentali della domanda protrattesi per oltre nove anni, posto che il ricorrente non aveva allegato alcun atto, malgrado vari solleciti dell'amministrazione.
____________________
1. - Conforme TAR Toscana, Sez. II, 24.08.1998 n. 752, in Rass. TAR, 1998, pag. 3763; in tema di domanda dolosamente infedele cfr. TAR Toscana, Sez. III, 28.12.2000 n. 2668 (massima tratta da www.sentenzetoscane.it - TAR Toscana, Sez. III, sentenza 22.12.2000 n. 2668).

EDILIZIA PRIVATA1. Concessione - Diniego - Sanatoria ex art. 31 e ss. L. n. 47/1985 - Zona vincolata dopo l'abuso - Obbligo di pronuncia da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo - Sussistenza.
2. Concessione - Diniego - Sanatoria ex art. 31 e ss. L. n. 47/1985 - Vincolo paesaggistico - Motivazione - Fattispecie - Insufficienza.

1. - In sede di rilascio della concessione edilizia in sanatoria per opere ricadenti in zone sottoposte a vincolo, l'obbligo di acquisire il parere dell'autorità preposta alla tutela del vincolo sussiste in relazione all'esistenza dello stesso vincolo al momento in cui deve essere valutata la domanda di condono, a prescindere dall'epoca della sua introduzione, e quindi, anche per le opere eseguite anteriormente alla imposizione del vincolo stesso.
2. - Il dovere di una adeguata motivazione a sostegno di un diniego di condono, non può ritenersi osservato ove si faccia riferimento soltanto al fatto che l'opera "non si inserisce nel contesto ambientale", ma occorre che l'amministrazione individui specificamente anche se, in modo succinto, le caratteristiche costruttive che, eventualmente collegate alla specifica localizzazione nel territorio, sono di ostacolo ad un idoneo inserimento dell'immobile nella bellezza paesaggistica tutelata e ciò per far sì che il privato possa agevolmente dedurre, dall'atto, l'iter logico seguito dall'amministrazione e le ragioni poste a fondamento del diniego.
__________________
1. - Conforme Consiglio di Stato, Ad. pl., 22.07.1999 n. 20, in Rass. Cons. di Stato, 1999, citata in motivazione; confronta inoltre TAR Toscana, Sez. III, 09.11.2000 n. 2322.
2. - Conformi TAR Toscana, Sez. III, 22.12.2000 n. 2671 e 2681, in questa raccolta; confronta inoltre per i casi di motivazione sufficiente TAR Toscana, Sez. III, 22.12.2000 n. 2675, 28.12.2000 n. 2707 e n. 2720, 07.04.2000 n. 602
(massima tratta da www.sentenzetoscane.it - TAR Toscana, Sez. III, sentenza 22.12.2000 n. 2667).

EDILIZIA PRIVATASanzioni - Ingiunzione a demolire - Motivazione - Abuso risalente nel tempo - Necessità - Esclusione.
1. - L'ordinanza di ingiunzione a demolire non deve essere sorretta da alcuna specifica motivazione in ordine alla sussistenza dell'interesse pubblico a disporre la sanzione anche quando l'abuso sia risalente nel tempo perché non può ammettersi la sussistenza di alcun legittimo affidamento del contravventore a veder conservata una situazione di fatto che il tempo non può aver legittimato.
_____________________
1. - Nello stesso senso Consiglio di Stato, Sezione IV, 08.07.1998 n. 1015, in Rass. Cons. di Stato, 1998, pag. 1141 citata in motivazione. Si segnalano invece di contrario avviso, tra le altre recentemente, Consiglio di Stato, Sezione V, 19.03.1999 n. 286 e 11.02.1999 n. 144, in Rass. Cons. di Stato, 1999 pagg. 403 e 225; nonché TAR Piemonte, Sezione I, 25.02.1999 n. 105, in Rass. TAR, 1999, pag. 1267 e Consiglio di Stato, Sezione IV, 03.02.1996 n. 95, in Rass. Cons. Stato, 1996, pag. 130 (massima tratta da www.sentenzetoscane.it - TAR Toscana, Sez. III, sentenza 21.11.2000 n. 2346 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA1. Sanzioni - Ingiunzione a demolire - Proprietario estraneo all'abuso - Responsabilità - Sussistenza.
2. - Atto amministrativo - Comunicazione di avvio del procedimento - Ingiunzione a demolire - Non occorre.

1. - Le misure repressive per l'attività edilizia risultano legittimamente irrogate nei confronti del proprietario dell'immobile anche se non è l'autore dell'abuso: in tale materia infatti il proprietario del fondo, ancorché estraneo all'illecito, deve essere ritenuto responsabile dei manufatti eseguiti su di esso, posto che le sanzioni amministrative e in primo luogo l'ingiunzione a demolire, mirano, prima ancora che ad irrogare una sanzione afflittiva, ad eliminare una situazione obiettivamente antigiuridica ed inoltre, in base ai principi contenuti nella legge n. 689 del 1991, sussisterebbe una solidarietà passiva tra il proprietario e l'autore dell'abuso, nei cui confronti egli può sempre agire sulla base dei rapporti privatistici intercorrenti.
2. - Le disposizioni di tipo garantistico recate dagli artt. 7 e ss. della legge n. 241/1990 non trovano applicazione in materia di abusi edilizi dove il procedimento sanzionatorio è rigorosamente scandito da disposizioni normative che escludono qualsiasi valutazione discrezionale della P.A. e il provvedimento viene emesso sulla scorta di un mero accertamento tecnico.
Pertanto, in presenza di atti dovuti e vincolati, quali l'ordinanza di ingiunzione a demolire, il principio della partecipazione al procedimento si rivela inutile posto che alcun concreto contributo è possibile apportare alla formazione del provvedimento finale da parte del privato interessato.
________________________
1. - Conformi TAR Campania-Napoli, 24.06.1998 n. 2102, in Rass. TAR, 1998, pag. 3343 e TAR Toscana, Sezione II, 18.09.1997 n. 608, in Rass. TAR, 1997, pag. 4012, citate in motivazione.
2. - Conformi TAR Toscana, III Sezione, 19.05.2000 n. 924 e 18.02.2000 n. 301 in questa raccolta; nonché TAR Campania - Napoli 22.02.2000 n. 457, in Rass. TAR, 2000, pag. 1999 e 23.11.1999 n. 2996, in op. cit., 2000, pag. 304; TAR Lazio, Sezione II-ter 14.03.2000 n. 1776, in op. cit., 2000, pag. 1714.
Di diverso avviso Consiglio di Stato V Sezione, 23.02.2000 n. 948, in Urbanistica e Appalti, 2000, n. 11, pag. 1237, e Rass. Cons. di Stato, 2000, pag. 360 (fattispecie relativa al procedimento per l'adozione di un provvedimento sanzionatorio per lottizzazione abusiva ex art. 18, comma 1, L. 47/1985) e TAR Marche 11.02.2000 n. 173, in Rass. TAR, 2000, pag. 1934; sulla necessità della comunicazione di avvio del procedimento in caso di atti di natura vincolata si vedano Consiglio di Stato, Sezione VI, 20.04.2000 n. 2443, in Rass. Cons. di Stato, 2000, pag. 1038, Ministero interno (ricorso straordinario) 05.04.2000 n. 286/2000, in op. cit., 2000, pag. 1934, Consiglio di Stato, Sezione V, 23.02.2000 n. 956, in op. cit., 2000, pag. 363, Consiglio di Stato, Sezione V, 23.04.1998 n. 474, in Rass. Cons. di Stato, 1998, pag. 609, nonché TAR Piemonte 02.03.2000 n. 223, in Rass. TAR, 2000, pag. 2408, TAR Emilia Romagna-Bologna, 25.11.1996 n. 401, in Rass. TAR, 1997, pag. 188 e TAR Sicilia-Palermo, 05.11.1996 n. 1383, in op. cit., 1997, pag. 361. Si veda anche Consiglio di Stato, Sezione IV, 27.11.2000 n. 6305
(massima tratta da www.sentenzetoscane.it - TAR Toscana, Sez. III, sentenza 21.11.2000 n. 2345 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAAutorizzazione art. 7 L. 1497/1939 - Zona vincolata dopo l'abuso - Obbligo di pronuncia da parte dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo - Sussistenza.
1. - In ordine alla domanda di condono presentata ex art. 31 e ss. L. 47/1985, deve riconoscersi come dovuto l'esercizio del potere di controllo dell'Autorità statale sull'autorizzazione rilasciata dal Comune ex art. 7 legge 1497/1939 anche ove si tratti di opere edilizie abusive realizzate prima dell'imposizione del vincolo ambientale.
La disposizione di portata generale di cui all'art. 32, comma 1, legge 47/1985 relativa ai vincoli limitativi dell'edificazione deve infatti interpretarsi nel senso che l'obbligo di pronuncia da parte dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo sussiste in relazione all'esistenza del vincolo al momento in cui deve essere valutata la domanda di sanatoria a prescindere dall'epoca della sua introduzione e ciò proprio al fine di consentire di vagliare l'attuale compatibilità con il vincolo dei manufatti abusivamente realizzati.
___________________________
1. - Conforme Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 22.07.1999 n. 20 in Rass. Cons. Stato 1999, pag. 1080 (massima tratta da www.sentenzetoscane.it - TAR Toscana, Sez. III, sentenza 09.11.2000 n. 2322 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA1. - Sanatoria ex art. 31 L. 47/1985 - Vincoli di inedificabilità ex art. 33 L. 47/1985 - Efficacia all'epoca del rilascio - Necessità.
2. - Sanatoria ex art. 31 L. 47/1985 - Valutazione dell'opera abusiva - Normativa applicabile e compatibilità attuale con il vincolo.

1. - I vincoli di inedificabilità preclusivi del condono edilizio ex art. 33 L. 47/1985 devono essere efficaci al momento del rilascio della concessione in sanatoria e non scaduti.
2. - Ai fini del rilascio della concessione edilizia in sanatoria l'opera abusiva deve essere valutata alla stregua della normativa vigente all'epoca dell'emanazione del provvedimento da parte dell'amministrazione, dovendosi comunque valutare l'attuale compatibilità con il vincolo, dell'opera realizzata abusivamente, a prescindere dall'epoca di introduzione del vincolo stesso.
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1. - Cfr. Consiglio di Stato, Sezione IV, 16.10.1998 n. 1306, in Rass. Cons. di Stato, 1998, pag. 1520, Consiglio di Stato, A.P., 22.07.1999 n. 20, in Rass. Cons. di Stato, 1999, pag. 1080.
2. - Cfr. TAR Toscana, III Sezione, 09.11.2000 n. 2322
(massima tratta da www.sentenzetoscane.it - TAR Toscana, Sez. I, sentenza 06.11.2000 n. 2265 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATASanzioni - Ingiunzione a demolire ex art. 7 Legge 47/1985 - Scogliera - Realizzazione senza titolo - Legittimità della sanzione.
La realizzazione di una scogliera su area sottoposta a vincolo ambientale-paesaggistico e idrogeologico (di dimensioni notevoli e maggiori della preesistente che aveva subito il fenomeno erosivo) costituente un enorme piazzale fornito di recinzione è una trasformazione urbanistica che, in assenza di titolo, appare meritevole di subire il regime sanzionatorio di cui all'art. 7 Legge 47/1985 (massima tratta da www.sentenzetoscane.it - TAR Toscana, Sez. III, sentenza 02.10.2000 n. 2007 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAConcessione - Sanatoria ex artt. 31 e ss. L. n. 47/1985 - Silenzio-assenso e prescrizione del diritto al conguaglio dell'oblazione - Palese sproporzione tra importo autoliquidato ed effettivamente dovuto - Non si forma il silenzio assenso e non interviene la prescrizione.
Nell'ambito del condono edilizio, la palese sproporzione tra l'importo autoliquidato e quello effettivamente dovuto è elemento che denota, di per sé, la volontà di sottrarsi all'integrale pagamento di tutte le somme dovute a titolo di oblazione, condizione, invece, richiesta dal comma dodicesimo dell'articolo 35 della legge n. 47/1985, affinché la domanda possa intendersi accolta, per effetto del decorso del termine biennale.
Conguagli e rimborsi, pertanto, possono ritenersi corrispondenti a mere rettifiche degli importi corrisposti, per errori di calcolo o anche interpretativi, non tali tuttavia da porre in dubbio -in base a regole di logica e di comune buon senso- la reale volontà dell'Amministrato di corrispondere il saldo di quanto effettivamente dovuto.
La prescrizione del diritto ai medesimi conguagli e rimborsi, dunque non può nemmeno entrare in discussione quando non risulti soddisfatta la condizione procedurale, cui lo stesso tacito condono è subordinato, ovvero il "pagamento di tutte le somme ... dovute." (massima tratta da www.sentenzetoscane.it - TAR Toscana, Sez. III, sentenza 01.09.2000 n. 1879 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA1. - Concessione - Sanatoria art. 39 L. 724/1994 - Vincolo storico artistico L. 1089/1939 - Opere eseguite dopo l'imposizione del vincolo - Parere - Necessità.
2. - Concessione - Sanatoria art. 39 L. 724/1994 - Vincolo storico artistico L. 1089/1939 - Parere - Condizione - Legittimità.

1. - La ratio della disposizione contenuta all'art. 32 legge 47/1985 -ai sensi del quale la sanatoria di opere abusivamente realizzate su aree sottoposte a vincolo è subordinata al parere favorevole delle Amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso- è quella di consentire la valutazione della situazione edilizia al fine di accertare se la costruzione stessa sia che sia precedente o successiva all'imposizione del vincolo, non comprometta quei valori artistici, naturalistici e paesaggistici tutelati con lo strumento vincolativo, pertanto deve logicamente dedursi che l'acquisizione del parere dell'Amministrazione è necessaria in ogni caso e non solo quindi per l'ipotesi di opere abusive eseguite successivamente all'imposizione del vincolo stesso.
2. - Il parere della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici che ponga, ai fini del rilascio di nulla osta alla richiesta di sanatoria, la condizione del ripristino integrale dell'intonaco su un fabbricato ex frantoio "da realizzare a mestola, a grana fina di colore da concordare con questo Ufficio, posto direttamente nell'intonachino di finitura" non appare né illogico, né privo di coerenza e neppure rivela l'esistenza di rilevanti errori di fatto e cioè nessuno degli elementi riscontrabili ed eventualmente inficianti la legittimità di giudizi del genere di quello espresso a mezzo del provvedimento impugnato.
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1. - Conforme Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 22.07.1999 n. 20 in Rass. Cons. Stato 1999, pag. 1080; TAR Toscana, I Sezione, 06.11.2000 n. 2265 e TAR Toscana, III Sezione, 09.11.2000 n. 2322 (massima tratta da www.sentenzetoscane.it - TAR Toscana, Sez. III, sentenza 19.05.2000 n. 929 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAConcessione - Diniego - Sanatoria art. 13 L. 47/1985 - Contrasto con profili di tipo igienico-sanitario - Legittimità.
E' legittimo il diniego avverso la richiesta di concessione in sanatoria ai sensi dell'art. 13 L. 47/1985 ove, pur non ostandovi interessi urbanistici, sussistono interessi altrettanto essenziali e meritevoli di tutela afferenti all'igiene ed alla sanità che richiedono la demolizione dell'opera abusiva dal momento che un'opera, ancorché sanabile dal punto di vista strettamente urbanistico-edilizio, non può però essere assentita allorché contrasta con aspetti altrettanto essenziali e meritevoli di tutela quali quelli connessi alla igienicità e salubrità dei locali (massima tratta da www.sentenzetoscane.it - TAR Toscana, Sez. III, sentenza 19.05.2000 n. 928 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA1. - Atto amministrativo - Comunicazione di avvio del procedimento - Ingiunzione a demolire - Non occorre.
2. - Sanzioni - Ingiunzione a demolire art. 7 L. 47/1985 - Trasformazione di volume tecnico in volume abitativo - Ampliamento del manufatto preesistente - Legittimità della sanzione.
3. - Sanzioni - Ingiunzione a demolire - Mancata individuazione dei beni da acquisire - Non inficia l'ingiunzione.

1. - Non sussiste l'obbligo di osservanza delle prescrizioni di carattere garantistico previste dall'art. 7 L. 241/1990 a carico del Comune nel caso di ordinanza di demolizione poiché trattasi di attività vincolata, come tale esente dall'obbligo di avviso.
2. - L'uso della sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 della legge n. 47/1985 si rileva corretto in caso di trasformazione del volume tecnico in un volume abitativo poiché costituisce una nuova opera urbanisticamente rilevante in ampliamento del manufatto preesistente, che in mancanza di titolo, è soggetta alla sanzione della demolizione prevista dal citato articolo.
3. - L'ingiunzione di demolire ha l'effetto di diffidare il destinatario all'adempimento dell'ordine in esso contenuto, in difetto del quale il Comune provvede all'acquisizione del bene e dell'area di sedime, ma una non esatta individuazione dei beni da acquisire non ha valenza inficiante sull'ordine medesimo (massima tratta da www.sentenzetoscane.it - TAR Toscana, Sez. III, sentenza 19.05.2000 n. 924 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATASanzioni - Ingiunzione di dismissione di attività di autodemolizione - Principio di tipicità degli atti repressivi di tipo edilizio - Illegittimità della sanzione.
Deve ritenersi illegittima l'ordinanza con cui il Comune ordina la dismissione di un'attività di autodemolizione e riparazione auto sul presupposto del contrasto con la destinazione urbanistica del terreno prevista nel prg dal momento che l'esercizio di tale attività non può farsi rientrare nel concetto di abuso edilizio come definito nel sistema sanzionatorio vigente.
Stante il principio di tipicità degli atti repressivi di tipo edilizio, tali atti devono ritenersi inapplicabili a situazioni o comportamenti diversi dagli abusi edilizi in senso stretto e la potestà di repressione degli abusi edilizi (ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge n. 47/1985) non comprende pure la dismissione di un'attività di autodemolizione (fermo restando la tutelabilità in altra sede delle norme di natura ambientale e/o igienico-sanitarie che si ritengano eventualmente violate dall'anzidetta attività) (massima tratta da www.sentenzetoscane.it - TAR Toscana, Sez. III, sentenza 19.05.2000 n. 919 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA1. Concessione - Diniego - Sanatoria artt. 31 e segg. L. 47/1985 - Vincolo cimiteriale - Vincolo assoluto di inedificabilità - Opere strumentali all'attività di rimessaggio di roulottes - Legittimità del diniego.
2. Concessione - Diniego - Sanatoria artt. 31 e segg. L. 47/1985 - Vincolo cimiteriale - Valutazione discrezionale dell'Amministrazione - Esclusione.
3. Concessione - Diniego - Sanatoria artt. 31 e segg. L. 47/1985 - Vincolo cimiteriale - Opere pertinenziali - Compatibilità - Esclusione.

1. Non possono essere ammesse al condono le opere strumentali all'attività di rimessaggio di roulottes ricadenti in zona sottoposta a vincolo cimiteriale in quanto la salvaguardia dell'area di rispetto di 200 metri prevista dall'art. 338 del t.u. 1265 del 1934 si pone alla stregua di un vincolo assoluto di inedificabilità che non consente in alcun modo l'allocazione sia di edifici che di opere incompatibili con il vincolo medesimo.
Ciò in considerazione dei molteplici interessi pubblici che la fascia di rispetto in questione intende tutelare e che possono enuclearsi nelle esigenze di natura igienico-sanitaria, nella salvaguardia della peculiare sacralità che connota i luoghi destinati all'inumazione e sepoltura, nel mantenimento di un'area di possibile espansione della cinta cimiteriale (fattispecie nella quale erano state ammesse al condono le opere di livellamento della superficie del terreno sul quale vengono lasciate in deposito le roulottes ma non le opere strumentali all'attività di rimessaggio di roulottes).
2. L'assolutezza del divieto derivante dal vincolo cimiteriale non consente all'Amministrazione comunale di esprimere valutazioni discrezionali sulla compatibilità delle opere realizzate con il vincolo suddetto essendo già la legge a determinare la priorità degli interessi pubblici da salvaguardare.
3. Il vincolo di inedificabilità assoluta all'interno dell'area di rispetto cimiteriale non può in alcun modo consentire la condonabilità di opere edilizie di natura pertinenziale (massima tratta da www.sentenzetoscane.it - TAR Toscana, Sez. I, sentenza 09.05.2000 n. 785 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAConcessione - Diniego - Sanatoria ex artt. 31 e ss. L. n. 47/85 - Vincolo ambientale - Parere negativo della Commissione Beni Ambientali - Motivazione - Necessità - Fattispecie - Sufficienza.
Ai fini del condono edilizio ex art. 31 e ss. L n. 47/1985, la valutazione negativa dell'autorità preposta alla tutela del vincolo ambientale (Commissione Beni Ambientali) costituisce atto di discrezionalità tecnica che deve essere adeguatamente motivato sulle valutazioni compiute in ordine alla prevalenza dell'interesse pubblico giustificativo del sacrificio imposto al privato.
Risulta adeguatamente motivato il parere sfavorevole reso "poiché i manufatti costituiscono elementi di disordine compositivo volumetrico e materico, manifestamente evidenziato dalla eterogeneità dei materiali applicati, dalla geometria delle intersezioni a livello di copertura" (massima tratta da www.sentenzetoscane.it - TAR Toscana, Sez. III, sentenza 07.04.2000 n. 602 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATASanzioni – Ingiunzione a demolire – In pendenza di domanda di condono ex art. 31 L. 47/1985 sul manufatto originario - Realizzazione nuova costruzione – Legittimità della sanzione.
È legittimo il provvedimento con il quale l’Amministrazione ingiunge la demolizione di una nuova costruzione realizzata previo abbattimento del manufatto precedente -di dimensioni, caratteristiche e volumi nettamente (tre volte) inferiori- già oggetto di domanda di condono ex art. 31 L. 47/1985 ancora pendente (massima tratta da www.sentenzetoscane.it - TAR Toscana, Sez. III, sentenza 03.03.2000 n. 405 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

APPALTIProcesso amministrativo - Impugnazione - Interesse – Carenza sopravvenuta – Appalti e forniture – Esclusione dalla gara – Impugnazione – Successiva aggiudicazione – Mancata impugnazione - Improcedibilità.
1. – Il provvedimento di aggiudicazione dell’appalto non impugnato determina l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso avverso l’esclusione dalla licitazione, posto che l’eventuale annullamento di quest’ultima non produce l’automatico travolgimento dell’atto di aggiudicazione.
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1. - conforme sentenza TAR Toscana n. 402 dell'01.03.2000 (massima tratta da www.sentenzetoscane.it - TAR Toscana, Sez. II, sentenza 01.03.2000 n. 400 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA1. - Atto amministrativo – Comunicazione di avvio del procedimento - Ingiunzione a demolire – Non occorre.
2. - Sanzioni – Ingiunzione a demolire art. 7 L. 47/1985 – In pendenza di sequestro penale sull'opera abusiva – Legittimità della sanzione.

1. - L’avviso dell’avvio del procedimento previsto dall’art. 7 della legge 07.08.1990 n. 241 non è dovuto (e senza necessità di motivazione espressa sulla mancanza dello stesso) nel caso di procedimento volto alla irrogazione della demolizione edilizia di costruzione, eseguita senza alcun titolo ed attinente ad abusi che non necessitano di particolari valutazioni discrezionali ma comportino un mero accertamento di natura tecnica sulla consistenza delle opere.
2. - E' legittima l'ingiunzione a demolire emessa in pendenza di un sequestro penale sul manufatto abusivo dal momento che è possibile motivatamente domandare all'autorità giudiziaria il dissequestro dell'immobile.
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1. – Cfr. Tar Lazio, II Sez., 26.10.1999 n. 2004 in Rass. TAR 1999, pag. 4252; si segnala Cons. Stato, Sez. V, 23.04.1998 n. 474 in Riv. Foro Amm. 1998, pag. 1085 ed in Rass. Cons. Stato 1998, I, pag. 609 e Cons. Stato, sez. V, 23.02.2000 n. 948 con riguardo agli atti vincolati (massima tratta da www.sentenzetoscane.it - TAR Toscana, Sez. III, sentenza 18.02.2000 n. 301 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAConcessione - Sanatoria ex artt. 31 e ss. L. n. 47/1985 - Esistenza dei manufatti all'01/10/1983 - Rapporto informativo Vigili Urbani accertativo della realizzazione in data successiva - Contestazione del privato - Insufficienza - Onere della prova dell’anteriorità - Necessità.
Ai fini del rilascio della concessione in sanatoria ex art. 31 e ss. L. n. 47/1985, l’accertamento da parte dei Vigili Urbani dell’epoca dell’abuso, sulla base di sopralluogo in data posteriore al primo ottobre 1983, determina l'onere a carico dell'interessato di provare che i lavori sono stati ultimati entro la data indicata dalla legge, non potendo limitarsi a contestare gli elementi posti a base dell’accertamento effettuato (massima tratta da www.sentenzetoscane.it - TAR Toscana, Sez. III, sentenza 18.02.2000 n. 293 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA1. Concessione - Diniego - Sanatoria art. 13 L. 47/1985 - Motivazione - Indicazione generica di contrasto con le norme tecniche di attuazione - Insufficienza - Illegittimità.
2. Concessione - Pertinenza - Nozione - Piscina in zona agricola di dimensioni contenute e ridotto impatto urbanistico - Costituisce pertinenza - Autorizzazione.

1. E' illegittimo per carenza di motivazione il diniego di concessione edilizia in sanatoria, richiesta ai sensi dell'art. 13 L. 47/1985, recante la generica affermazione che "la costruzione di piscina in zona agricola non è conforme alle Norme Tecniche di Attuazione dello strumento urbanistico vigente - P.R.G. comunale".
I provvedimenti di diniego di concessione di costruzione in sanatoria devono essere congruamente motivati con l'indicazione delle ragioni che ostano al suo rilascio e con particolare riferimento alle norme urbanistiche violate, in modo da consentire all'interessato da un lato, di rendersi conto degli impedimenti che si frappongono alla realizzazione del suo progetto e di poterlo adeguare alle esigenze pubbliche che l'Amministrazione ha inteso tutelare; dall'altro, di confutare in maniera esaustiva la legittimità del provvedimento davanti al giudice competente.
E' quindi carente di motivazione, il diniego di concessione in sanatoria fondato su un generico contrasto del progetto edilizio con norme legislative e regolamentari in materia edilizia, dovendo, invece, diffondersi il provvedimento di diniego in ordine alle disposizioni che si assumono ostative al rilascio del provvedimento concessorio.
2. La nozione di pertinenza di cui all'art. 7 L. 94/1982 (che non coincide con quella più ampia descritta dall'art. 817 c.c.) è ancorata non solo alla necessarietà ed oggettività del rapporto pertinenziale, ma anche alla consistenza dell'opera, la quale deve contenersi entro misure minime, sì da non alterare in modo significativo l'assetto del territorio; né la localizzazione in zona agricola impedisce l'applicazione della citata norma che non distingue tra edifici residenziali o meno, agricoli ovvero urbani.
Pertanto, nella fattispecie di piscina di contenuto rilievo dimensionale e di ridotto impatto dal punto di vista urbanistico, si verte in ambito di manufatto avente rilievo pertinenziale ed in quanto tale assoggettato a regime autorizzatorio (massima tratta da www.sentenzetoscane.it - TAR Toscana, Sez. II, sentenza 31.01.2000 n. 22 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

COMPETENZE GESTIONALI - EDILIZIA PRIVATA:  Sanzioni – Ingiunzione a demolire – Competenza – Ante D.Lgs. n. 80 del 1998 – Sindaco – Dopo art. 45 D.Lgs. n. 80 cit. – Dirigente.
Il principio sancito dal comma 2 dell’art. 51 della legge 142/1990 in merito alla distinzione di competenze tra organi di Governo e Dirigenti è stato reso concretamente operativo solo dall’art. 45, comma primo, del D.Lgs. 80/1998.
Deve pertanto considerarsi legittima l’ordinanza sindacale di ingiunzione a demolire adottata prima della sua entrata in vigore (massima tratta da www.sentenzetoscane.it - TAR Toscana, Sez. III, sentenza 17.01.2000 n. 7 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATASanzioni – Ingiunzione a demolire art. 7 L. 47/1985 – In pendenza di domanda di sanatoria – Illegittimità.
Dopo la presentazione di una domanda di sanatoria ex art. 13 L. 47/1985, i termini per l’esecuzione di una sanzione edilizia e, a maggior ragione, la potestà di emanare la sanzione stessa devono ritenersi, anche in assenza di una esplicita disposizione normativa, sospesa "ope legis"; deve pertanto considerarsi illegittima l’ingiunzione sindacale di demolizione emanata in pendenza dell’esame della domanda di sanatoria, ove neppure siano trascorsi i 60 giorni di cui al ripetuto art. 13 per la formazione del silenzio–rifiuto (massima tratta da www.sentenzetoscane.it - TAR Toscana, Sez. III, sentenza 17.01.2000 n. 4 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

anno 1998

EDILIZIA PRIVATA: Quesito per condono edilizio legge n. 724/1994. Modalità di calcolo dell'oblazione dovuta allo Stato per capannoni industriali/artigianali.
Cosa si intende per superficie coperta complessiva ai fini di procedere correttamente alla riduzione di 1/3 ovvero alla moltiplicazione per 1,5 dell'importo (dell'oblazione) di cui alla tabella di legge? (Regione Lombardia, Direzione Urbanistica, Servizio Pianificazione Strategica e Ordinamento, nota 09.03.1998 n. 8297 di prot.).