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dossier
ABUSI EDILIZI |
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aprile 2012 |
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EDILIZIA PRIVATA: Solo
una sanzione pecuniaria e non la demolizione
se la recinzione viene realizzata in
difformità all’autorizzazione comunale.
Nella vicenda attenzionata dal TAR si
controverte della legittimità di
un’ordinanza di demolizione di un capannone
abusivo, nonché di un muro di cinta e di un
cancello in ferro, realizzati in difformità
dell’autorizzazione.
Il Collegio facendo
leva sulla natura vincolata dell’ordinanza
di demolizione ha affermato che non è
necessaria la previa adozione di un atto di
sospensione dei lavori, dal momento che
risponde meramente ad un’esigenza esclusiva
dell’amministrazione. (Cons. st. V 05.06.1997
n. 603).
Viene, inoltre, precisato che per quanto
concerne la realizzazione di recinzioni e
del cancello, in difformità
all’autorizzazione all'uopo rilasciata, la
misura della demolizione risulta eccessiva
in quanto è sufficiente l’adozione di una
sanzione pecuniaria ai sensi dell’art.10
della legge n. 47/1985 (e successive
modifiche) (TAR Campania-Salerno, Sez. II,
sentenza 12.04.2012 n. 693
- massima
tratta da
www.gazzettaamministrativa.it - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Per
le opere di adeguamento è necessaria
apposita motivazione in ordine al profilo
della "doppia conformità" per la sanatoria
ordinaria ex art. 36 del T.U..
Nel giudizio in esame il ricorrente impugna
un provvedimento di diniego di permesso di
costruire in sanatoria ex art. 36 del D.P.R.
n. 380/2001 adottato dal Comune e -con i
successivi motivi aggiunti- la conseguente
ordinanza di demolizione. In particolare
detti provvedimenti hanno ad oggetto una
struttura aderente ad un appartamento di uso
residenziale (originariamente individuata
come una veranda da adibire a cucina).
Il
Collegio ha accolto il ricorso ritenendo
fondata la censura di difetto di motivazione
del diniego di sanatoria, in quanto:
- in
linea di principio il carattere vincolato
degli atti impugnati non esclude quantomeno
la necessarietà dell'esplicazione dei
presupposti del provvedimento (TAR Lazio
Roma, sez. III, 10.08.2010, n. 30576),
soprattutto in presenza di vicende non
connotate da immediata e lineare
comprensibilità sotto il profilo della
situazione di fatto;
- nel caso di specie
non risulta chiaro il profilo della
sussistenza della “doppia conformità”
prevista dalla legge per la sanatoria
ordinaria ex art. 36 del T.U. Edilizia;
- le
ulteriori questioni in ordine alla
possibilità di questo tipo di sanatoria in
presenza di opere di adeguamento richiedono
apposita motivazione in relazione agli esiti provvedimentali
ipotizzabili, non apparendo sufficienti le
deduzioni prospettate dall’Amministrazione
in questa sede a titolo di integrazione
della motivazione
(TAR Lazio, Sez. II-bis,
sentenza 11.04.2012 n. 3296
- massima
tratta da
www.gazzettaamministrativa.it - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: L'omessa
notifica dell'ordinanza di demolizione di
opere abusive al comproprietario del terreno
su cui gli abusi sono stati realizzati non
vizia l’atto, ma ne consente piuttosto
l’impugnativa a partire da quando ne sia
venuto a conoscenza.
La ricorrente nel giudizio in esame deduce
la violazione dell’art. 31 del d.P.R. n. 380
del 2001, posto che i provvedimenti di
demolizione di opere abusive adottati dal
Comune non le sono stati notificati, benché
ella fosse comproprietaria dei terreni su
cui le opere abusive sono state realizzate:
si sostiene che tale omissione “determina
l’illegittimità dell’intero procedimento”.
Tale conclusione ad avviso del Collegio è
erronea: è certamente vero che il
proprietario del fondo su cui è stato
realizzato l’abuso è destinatario
dell’ordine di demolizione, e che per tale
via è in grado di impugnarlo; ma, ove la
notifica non sia eseguita, ciò non vizia
l’atto, ma ne consente piuttosto
l’impugnativa da parte del proprietario a
partire da quando ne sia venuto a conoscenza
(in termini, Tar Napoli, n. 5293 del 2011) (TAR Lazio, Sez. I-quater,
sentenza 10.04.2012 n. 3266 -
massima
tratta da
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www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Demolizione
di opere abusive ai sensi dell'art. 27 o
dell'art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001?
Nel giudizio in esame il ricorrente si duole
che il Comune, pur dopo avere premesso che
le opere in contestazione necessitavano di
DIA, anziché di permesso di costruire, ne ha
poi ugualmente ordinato la demolizione a
cura del ricorrente entro 90 giorni, a pena
di acquisizione del sedime al patrimonio
pubblico. L’amministrazione ad avviso del
Collegio ha in tal modo applicato l’art. 31
del d.P.R. n. 380 del 2001, benché avesse
ritenuto sufficiente, sul piano edilizio, la
denuncia di inizio attività, esercitando il
potere in senso difforme dal paradigma
normativo conseguente allo stato di fatto
che si era ritenuto sussistere.
Va aggiunto
che dall’atto impugnato emerge che alcune
opere sono state eseguite su area vincolata,
con l’effetto che esse, quand’anche soggette
a DIA, andrebbero demolite d’ufficio ex art.
27 d.P.R. n. 380 del 2001, in assenza di
autorizzazione dell’Autorità preposta al
vincolo. Il TAR ha, quindi, annullato le
ordinanze di demolizione affermando altresì
comunque che resta fermo il potere del
Comune di ordinare tale demolizione, in
forza del predetto art. 27, ove ne ricorrano
i presupposti (TAR Lazio, Sez. I-quater,
sentenza 10.04.2012 n. 3260 -
massima
tratta da
www.gazzettaamministrativa.it - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Il
provvedimento di accertamento
dell'inottemperanza ad un ordine di
demolizione -al quale consegue
l’acquisizione gratuita dell’area di sedime
dell’abuso- e che consente l'immissione in
possesso e la trascrizione nei registri
immobiliari, può essere adottato senza la
specifica indicazione delle aree oggetto di
acquisizione, potendosi a tale
individuazione procedere… anche con
successivo, separato atto.
Come ritenuto da precedente giurisprudenza,
per tutte TAR Toscana sez. III 20.01.2009 n. 24, infatti, il provvedimento di
accertamento dell'inottemperanza ad un
ordine di demolizione -al quale consegue
l’acquisizione gratuita dell’area di sedime
dell’abuso- e che consente l'immissione in
possesso e la trascrizione nei registri
immobiliari, “può essere adottato senza la
specifica indicazione delle aree oggetto di
acquisizione, potendosi a tale
individuazione procedere… anche con
successivo, separato atto”
(TAR Lombardia-Brescia, Sez. I,
sentenza 10.04.2012 n. 594 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Condono
edilizio: esclusa la formazione del silenzio
assenso se l'immobile abusivo è stato
realizzato in aree sottoposte a vincolo
paesaggistico in mancanza del parere
dell'Autorità competente.
Nella specie il ricorrente ipotizza che la
propria domanda di condono edilizio debba
ritenersi accolta e ciò in considerazione
del decorso del termine di 24 mesi, di cui
all’art. 35, comma 19, della legge n. 47 del
1985, con formazione del silenzio assenso,
e, non essendovi all’epoca della iniziale
costruzione alcun vincolo e dovendosi
comunque ritenere acquisito il parere
favorevole dell’Autorità preposta al vincolo
per la mancata risposta entro 180 giorni.
Sull’asserita formazione del silenzio
assenso, anche in relazione al richiamato
decorso dei 180 giorni per l’emissione del
parere dell’Autorità competente (oggetto,
comunque, di possibile impugnazione per
silenzio – rifiuto, ai sensi del comma 1
dell’art. 32 della legge n. 45 del 1987,
nella specie non proposta), il Collegio
ritiene che tale formazione è esclusa quando
si tratti di aree sottoposte a vincolo
paesaggistico se manchi il parere favorevole
dell’Autorità competente, come peraltro
indicato dalla giurisprudenza in materia,
per cui in tale caso la formazione del
silenzio assenso “postula indefettibilmente
la previa acquisizione del parere favorevole
dell’autorità preposta alla tutela del
vincolo (in questo caso: necessariamente
esplicito) sulla compatibilità ambientale
della costruzione realizzata senza titolo
(cfr. ex multis Cons. St., sez. VI, 26.01.2001, n. 249), deve rilevarsi che,
nella fattispecie controversa, manca la
predetta, indispensabile condizione” (Cons.
Stato, 30.06.2005, n. 3542; vedi anche
Cons. Stato, 31.03.2009, n. 2024).
Ciò in
base alla normativa di cui alla legge n. 47
del 1085, per cui non sono suscettibili di
sanatoria tacita gli immobili siti in aree
sottoposte a tutela paesaggistico-ambientale
per effetto di vincolo antecedente
l’esecuzione delle opere che, in quanto
tale, chiede per ogni intervento il parere
espresso dell’Autorità competente (articoli
32, comma 1, 33 e 35, comma 17), risultando
ciò applicabile al caso di specie in cui il
vincolo è stato apposto con d.m. del 1954,
il parere non era stato reso ed è poi
intervenuto in senso sfavorevole
(Consiglio di Stato, Sez. VI,
sentenza 05.04.2012 n. 2038 -
massima
tratta da
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www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Opere
abusive realizzate su area vincolata: ai
fini del parere dell'Amministrazione
preposta alla tutela del vincolo rileva la
data di valutazione della domanda di
sanatoria e non quella di costruzione
dell’immobile.
L’art. 32 legge n. 47 del 1985,
nell’introdurre la possibilità di condonare
opere abusive realizzate prima dell'01.10.1983 su aree sottoposte al vincolo,
subordina il rilascio della concessione
edilizia al parere dell’Amministrazione
preposta alla tutela del vincolo stesso, che
ha natura giuridica di condizione ostativa e
di presupposto indefettibile per la
concessione edilizia in sanatoria e comporta
la verifica della compatibilità
dell’intervento con gli interessi
paesaggistici e ambientali dell’area
sottoposta a tutela.
Quanto al rapporto tra
istanza di sanatoria e data di apposizione
del vincolo, secondo giurisprudenza
consolidata, a prescindere dal momento di
introduzione del vincolo stesso, ai fini del
parere di cui all’art. 32 della legge 47 del
1985 rileva comunque la data di valutazione
della domanda di sanatoria, e non quella di
costruzione dell’immobile (per tutte, Cons.
Stato, Ad. plen., 07.06.1999, n. 20, C.G.A.R.S.,
04.11.2010, n. 1353, Sez. VI, 11.12.2001, n.
6210)
(Consiglio di Stato, Sez. VI,
sentenza 05.04.2012 n. 2038 -
massima
tratta da
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www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Non è condonabile l'intervento edificatorio sine titulo realizzato su area demaniale.
Il Collegio nella fattispecie in esame ha
rilevato come l'intervento edificatorio sine
titulo avvenuto su area demaniale in nessun
caso può formare oggetto di trasformazione
da parte del privato e non è perciò
condonabile (Sez. VI, 26.11.2008, n.
5839).
Inoltre “gli interventi di modifica
del territorio che interessano aree
appartenenti al demanio dello Stato non si
sottraggono al controllo comunale di
conformità ai vigenti strumenti di
pianificazione ed, in particolare,
all’esercizio della potestà repressiva del
comune medesimo in presenza di accertati
abusi” (Sez. VI, 31.08.2004, n. 5723),
spettando al Comune la vigilanza sul
rispetto della disciplina urbanistica ed
edilizia nel proprio territorio
(Consiglio di Stato, Sez. VI,
sentenza 05.04.2012 n. 2038 -
massima
tratta da
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www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
E' precluso il condono edilizio
se i vincoli assoluti di inedificabilità
sono stati apposti prima dell'esecuzione
delle opere.
In base ai principi di cui alla l.
28.02.1985, n. 47, cui fa rinvio l’art. 39
l. n. 724 del 1994, i vincoli assoluti di
inedificabilità risultano preclusivi del
condono, se apposti prima dell’esecuzione
delle opere, fermo restando che –dovendo la
funzione amministrativa essere esercitata
secondo la normativa vigente alla data del
relativo esercizio– detti vincoli sarebbero
comunque rilevanti, ma come vincoli a
carattere relativo, richiedenti apposita e
concreta valutazione, da parte dell’Autorità
preposta, circa la compatibilità dell’opera
realizzata con i valori tutelati (cfr. artt.
32 e 33 l. n. 47 del 1985 e, per il
principio, Cons. Stato, VI, 09.03.2011, n.
1476; VI, 07.01.2008, n. 22; 05.12.2007, n.
6177, 02.11.2007, n. 5669; V, 04.11.1997, n.
1228) (Consiglio di Stato, Sez. VI,
sentenza 05.04.2012 n. 2018 -
massima
tratta da
www.gazzettaamministrativa.it - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: L'esercizio
del potere repressivo degli abusi edilizi
costituisce attività vincolata della
pubblica amministrazione con la conseguenza
che i relativi provvedimenti, quali
l'ordinanza di demolizione, costituiscono
atti vincolati per la cui adozione non è
necessario l'invio di comunicazione di avvio
del procedimento, non essendovi spazio per
momenti partecipativi del destinatario
dell'atto.
Per
giurisprudenza costante, invero, l'esercizio
del potere repressivo degli abusi edilizi
costituisce attività vincolata della
pubblica amministrazione con la conseguenza
che i relativi provvedimenti, quali
l'ordinanza di demolizione, costituiscono
atti vincolati per la cui adozione non è
necessario l'invio di comunicazione di avvio
del procedimento, non essendovi spazio per
momenti partecipativi del destinatario
dell'atto (da ultimo cfr. Consiglio di
Stato, sez. IV, 10.08.2011, n. 4764)
(TAR
Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 04.04.2012 n. 990 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: E'
inammissibile il ricorso avverso un
provvedimento sanzionatorio proposto
successivamente all’istanza di accertamento
di conformità ex art. 36 del D.P.R. n.
380/2001.
Secondo consolidata giurisprudenza la
presentazione dell’istanza di accertamento
di conformità ex art. 36 del D.P.R. n.
380/2001, anteriormente alla impugnazione
dell’ordinanza di sospensione e/o
demolizione –o alla notifica del
provvedimento di irrogazione delle altre
sanzioni per gli abusi edilizi– produce
l’effetto di rendere inammissibile
l’impugnazione stessa, per carenza di
interesse.
Il riesame dell’abusività
dell’opera, sia pure al fine di verificarne
la eventuale sanabilità, provocato
dall’istanza di sanatoria, comporta la
necessaria formazione di un nuovo
provvedimento, esplicito od implicito (di
accoglimento o di rigetto), che vale
comunque a superare il provvedimento
sanzionatorio oggetto dell’impugnativa (cfr.
TAR Toscana-Firenze, sez. III, 09.04.2009 n. 605; TAR Campania-Salerno, Sez.
II, 21.03.2006 n. 314).
Lo stesso TAR ha già avuto modo di
puntualizzare che il ricorso giurisdizionale
avverso un provvedimento sanzionatorio,
proposto successivamente all’istanza di
concessione in sanatoria ex art. 13 L. n.
47/1985, è inammissibile per carenza di
interesse, “spostandosi” l’interesse
del responsabile dell’abuso edilizio
dall’annullamento del provvedimento
sanzionatorio già adottato, all’eventuale
annullamento del provvedimento (esplicito o
implicito) di rigetto (22.12.2005 n. 8159)
(TAR Sicilia-Palermo, Sez. II,
sentenza 03.04.2012 n. 687 - massima
tratta da
www.gazzettaamministrativa.it - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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marzo 2012 |
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EDILIZIA PRIVATA:
L’ordinanza di demolizione
costituisce per costante giurisprudenza un
atto dovuto, necessariamente conseguente al
rigetto dell’istanza di sanatoria.
... Ritenuto che l’ordinanza di demolizione
costituisce per costante giurisprudenza un
atto dovuto, necessariamente conseguente al
rigetto dell’istanza di sanatoria (ex
multis, TAR Campania Napoli, Sez. IV,
28.12.2009, n. 9638; Sez. VI, 09.11.2009, n.
7077; Sez. VII, 04.12.2008, n. 20987) (TAR
Veneto, Sez. II,
ordinanza 29.03.2012 n. 236 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Presupposti
per la condonabilità di opere abusive in
aree sottoposte a vincolo.
L’art. 32 legge n. 47 del 1985,
nell’introdurre la possibilità di condonare
opere abusive realizzate prima dell'01.10.1983 su aree sottoposte al vincolo,
subordina il rilascio della concessione
edilizia al parere dell’Amministrazione
preposta alla tutela del vincolo stesso.
Come ha osservato il Consiglio di Stato nel
parere reso dalla seconda sezione
nell’adunanza del 09.03.2011, n.
2404/2011, sul ricorso straordinario
proposto da alcuni proprietari di immobili
siti nella stessa zona del Comune di Ardea
interessata dalla vicenda in esame, tale
parere ha natura giuridica di condizione
ostativa e di presupposto indefettibile per
la concessione edilizia in sanatoria e
comporta la verifica della compatibilità
dell’intervento con gli interessi
paesaggistici e ambientali dell’area
sottoposta a tutela.
Nel caso di specie il
comune di Ardea ha valutato che l’edificio
in esame “fa parte di una serie dì
costruzioni, realizzate tra la spiaggia e il
lungomare, le quali compromettono sia
l’accessibilità che la fruizione del
panorama marino”. Esso ha inoltre rilevato
che tali edifici costituiscono un “grave
danno paesaggistico in quanto alterano le
caratteristiche morfologiche e naturali del
luogo, facendogli perdere la propria
identità fisica. L’impatto della
realizzazione edilizia, nel contesto
disturbante di diffusa fabbricazione, ha
carattere invasivo tanto da determinare la
compromissione non solo della percezione
paesaggistica da parte della collettività,
ma anche lo stravolgimento dell’armonia e
naturale bellezza del paesaggio e
dell’ambiante circostante”. L’ente locale ha
quindi valutato le caratteristiche
morfologiche e paesaggistiche dell’area
tutelata ed ha considerato che l’edificio in
questione contribuisce ad alterare proprio
quelle caratteristiche meritevoli di
salvaguardia.
Tale modo di agire
dell’amministrazione è conforme ai principi
più volte affermati dalla giurisprudenza,
secondo la quale, in materia di tutela delle
bellezze panoramiche, l’esistenza di una
anteriore lesione arrecata alla zona non
rappresenta, da sola, un motivo sufficiente
a dispensare dalla verifica riguardante la
realizzabilità o la sanabilità di un’opera;
anzi, l’eventuale danno progresso produce la
necessità di una indagine ancora più
accurata, per scongiurare un maggiore, più
grave e definitivo turbamento dei valori
tipici dei luoghi (cfr. per tutte, Cons.
Stato, sez. VI, 27.09.2002, n. 4971): la
situazione di compromissione della bellezza
naturale da parte di preesistenti
realizzazioni, anziché impedire,
maggiormente richiede, quindi, che ulteriori
costruzioni non deturpino irreversibilmente
l’ambiente protetto
(Consiglio di Stato, Sez. VI,
sentenza
27.03.2012 n. 1813 -
massima
tratta da
www.gazzettaamministrativa.it - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Dolosa
falsità della domanda di sanatoria delle
opere abusive: la conformità dell'opera con
quanto realizzato e' condizione
imprescindibile perché l'Amministrazione
proceda ad esaminarne la condonabilità.
La conformità dell’opera per la quale viene
chiesta la sanatoria ai sensi della legge n.
47 del 1985 con quanto effettivamente
realizzato senza titolo è condizione
assolutamente imprescindibile perché
l’Amministrazione proceda all’esaminarne la
condonabilità.
L’art. 40 della legge citata
parifica la domanda presentata con omissioni
-o inesattezze tali da farla ritenere
dolosamente infedele- alla totale mancanza
di istanza, e assoggetta gli autori di dette
opere abusive non sanate alle medesime
sanzioni di cui al capo I
(Consiglio di Stato, Sez. VI,
sentenza
27.03.2012 n. 1812 -
massima
tratta da
www.gazzettaamministrativa.it - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Sanatoria
edilizia in zona vincolata: il responsabile
dell'abuso deve dimostrare che l'immobile
precario e' stato realizzato armonizzandolo
con i pregi paesistici dell’area.
Nel caso di specie il Collegio ha rilevato
che in una situazione caratterizzata dalla
realizzazione di manufatti precari in zona
vincolata grava sul responsabile dell’abuso
dimostrare come nel caso di specie
eccezionalmente la realizzazione degli
immobili abusivi sia avvenuta in termini
tali da consentire la loro armonizzazione
con i pregi paesistici dell’area
(Consiglio di Stato, Sez. V,
sentenza
26.03.2012 n. 1727 - massima
tratta da
www.gazzettaamministrativa.it - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Chi
contesta la legittimità dell'ordinanza di
demolizione di un manufatto abusivo
realizzato fuori dal centro abitato ante
01.09.1967 ha l'onere di fornire perlomeno
un principio di prova in ordine al tempo
dell'ultimazione di quest'ultimo.
La sola aerofotogrammetria non risulta di
per sé idonea a dare conto della reale
consistenza e caratteristica costruttiva del
bene.
Per consolidata giurisprudenza (cfr. ex
multis TAR Puglia Lecce, sez. III,
09.11.2010 , n. 2631) chi contesta la
legittimità dell'ordinanza di demolizione di
un manufatto abusivo realizzato fuori dal
centro abitato ante 01.09.1967 ha l'onere di
fornire perlomeno un principio di prova in
ordine al tempo dell'ultimazione di
quest'ultimo.
Nella fattispecie, come già evidenziato
nella fase cautelare, il ricorrente ha
fornito tale principio di prova.
Per contro il Comune si fonda esclusivamente
sulle risultanze aerofotogrammetriche.
Peraltro, la documentazione fotografica
prodotta in giudizio dall’Amministrazione
evidenzia l’assoluta inidoneità delle
rappresentazioni del 1971 e del 1987 (per
scala rappresentativa e qualità
dell’immagine) a dare conto della
sussistenza o meno dei due fabbricati di cui
si predica l’inesistenza.
Va rilevato che, in via generale, la sola
aerofotogrammetria non risulta di per sé
idonea a dare conto della reale consistenza
e caratteristica costruttiva del bene (cfr.
in tal senso, in una vicenda analoga,
ancorché a parti invertite: TAR Campania,
Sez. III, 18.01.2011 n. 280).
In tale contesto non v’è necessità di
procedere alla assunzione di prove
testimoniali né alla effettuazione di una
CTU.
Invero, il provvedimento impugnato risulta
adottato in carenza d’istruttoria (vizio
implicitamente arguibile dalla
argomentazioni svolte dal ricorrente)
sicché, per poter validamente affermare che
la realizzazione dei fabbricati è avvenuta
in epoca successiva al 01.09.1967,
l’Amministrazione avrebbe dovuto effettuare
altri, più approfonditi, accertamenti (quali
la verifica della tipologia e la datazione
dei materiali costruttivi in essere)
(TAR Lombardia-Brescia, Sez. I,
sentenza 26.03.2012 n. 486 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
A. Fiale,
La confisca penale delle costruzioni abusive
e dei terreni abusivamente lottizzati
(link a www.lexambiente.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: L’esistenza
di un sequestro penale sul manufatto abusivo
oggetto di ingiunzione comunale di
demolizione e di ripristino dello stato dei
luoghi non determina la sospensione del
termine di novanta giorni, il cui decorso
comporta, in caso di inottemperanza,
l'acquisizione gratuita di diritto al
patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 31
d.P.R. 06.06.2001 n. 380; il sequestro
penale, infatti, non rientra tra gli
"impedimenti assoluti" che non consentono di
dare esecuzione all'ingiunzione, stante il
disposto dell'art. 85 disp. att. c.p.p..
In linea con la prevalente giurisprudenza,
il Tribunale ritiene che l’esistenza di un
sequestro penale sul manufatto abusivo
oggetto di ingiunzione comunale di
demolizione e di ripristino dello stato dei
luoghi non determina la sospensione del
termine di novanta giorni, il cui decorso
comporta, in caso di inottemperanza,
l'acquisizione gratuita di diritto al
patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 31
d.P.R. 06.06.2001 n. 380 (cfr., da ultimo,
Consiglio di Stato Sez. IV - sentenza
06.03.2012 n. 1260); il sequestro penale,
infatti, non rientra tra gli "impedimenti
assoluti" che non consentono di dare
esecuzione all'ingiunzione, stante il
disposto dell'art. 85 disp. att. c.p.p.
(cfr. Cass. pen., sez. III, 14.01.2009, n.
9186)
(TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 23.03.2012 n. 910 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Prima
delle modifiche introdotte alla L. n.
241/1990 dalla L. n. 15 del 2005, non
sussisteva l'obbligo di comunicazione di
avvio del procedimento in relazione al
rigetto dell'istanza di concessione in
sanatoria, essendo il relativo procedimento
attivato ad istanza di parte.
La medesima conclusione vale per gli atti
sanzionatori in materia edilizia, tra cui
l'ordine di demolizione di costruzione
abusiva, in ragione del contenuto
rigidamente vincolato che li caratterizza.
Per costante giurisprudenza, prima delle
modifiche introdotte alla L. n. 241/1990
dalla L. n. 15 del 2005, non sussisteva
l'obbligo di comunicazione di avvio del
procedimento in relazione al rigetto
dell'istanza di concessione in sanatoria,
essendo il relativo procedimento attivato ad
istanza di parte (Cons. di St., IV,
21.02.2011, n. 1085).
La medesima conclusione vale per gli atti
sanzionatori in materia edilizia, tra cui
l'ordine di demolizione di costruzione
abusiva, in ragione del contenuto
rigidamente vincolato che li caratterizza
(TAR Liguria, I, 22.04.2011, n. 666)
(TAR Liguria. Sez. I,
sentenza 23.03.2012 n. 420 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Per
gli interventi edilizi effettuati in zona
sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi
della l. 29.06.1939 n. 1497, nel corso del
procedimento di sanatoria di cui all'art.
13, l. 28.02.1985 n. 47, l'amministrazione
preposta alla tutela del vincolo
paesaggistico può rilasciare in via postuma
l'autorizzazione paesaggistica ex art. 7 l.
n. 1497 cit., previa valutazione della
compatibilità dell'intervento già realizzato
con il vincolo paesaggistico.
Sicché, qualora l’amministrazione neghi la
sanatoria su conforme parere della
commissione edilizia, con la motivazione che
“l’intervento proposto risulterebbe di
notevole impatto ambientale”, tale
motivazione posta a base del diniego,
facendo riferimento ad un “notevole” impatto
ambientale, esclude per ciò solo che
l’intervento possa definirsi di “limitata”
modificazione delle preesistenze” e di
“contenuta” integrazione dell'insediamento,
e possa dunque dirsi rispettoso dell’ambito
paesistico circostante.
Si tratta di una motivazione che -ancorché
sintetica- appare congrua ed in linea con la
disciplina paesistica della zona, improntata
al mantenimento, tenuto anche conto che
trattasi di una valutazione caratterizzata
da ampia discrezionalità.
E’ noto che, per gli interventi edilizi
effettuati in zona sottoposta a vincolo
paesaggistico ai sensi della l. 29.06.1939
n. 1497, nel corso del procedimento di
sanatoria di cui all'art. 13, l. 28.02.1985
n. 47, l'amministrazione preposta alla
tutela del vincolo paesaggistico può
rilasciare in via postuma l'autorizzazione
paesaggistica ex art. 7 l. n. 1497 cit.,
previa valutazione della compatibilità
dell'intervento già realizzato con il
vincolo paesaggistico (cfr. TAR Molise, I,
23.12.2010, n. 1568).
Nel caso di specie, l’amministrazione,
richiamata la pertinente normativa di
attuazione del piano territoriale di
coordinamento paesistico (art. 44 delle N.A.),
ha negato la sanatoria su conforme parere
della commissione edilizia, con la
motivazione che “l’intervento proposto
risulterebbe di notevole impatto ambientale”.
Orbene, l’art. 44 delle norme di attuazione
del P.T.C.P., rubricato Insediamenti Diffusi
- Regime normativo di MANTENIMENTO (ID-MA),
stabilisce che “1. Tale regime si applica
là dove l'assetto insediativo abbia
conseguito una ben definita
caratterizzazione e un corretto inserimento
paesistico, tali da consentire un giudizio
positivo sulla situazione complessiva in
atto, non suscettibile peraltro di essere
compromesso dalla modificazione di singoli
elementi costituenti il quadro d'insieme o
da contenute integrazioni dei tessuto
edilizio.
2. L'obiettivo della disciplina è quello di
mantenere sostanzialmente immutati i
caratteri complessivi dell'insediamento in
quanto vi si riconosce l'espressione di un
linguaggio coerente ed un equilibrato
rapporto con il contesto ambientale.
3. Sono pertanto consentiti esclusivamente
interventi di limitata modificazione delle
preesistenze ed eventualmente di contenuta
integrazione dell'insediamento purché nel
rispetto dei caratteri peculiari della zona
e dei suoi rapporti con l'ambito paesistico.
4. Per far fronte a quelle carenze di ordine
funzionale che possono influire sulla stessa
qualità dell'ambiente e sulla sua fruizione,
con particolare riferimento alla
accessibilità ed ai parcheggi, sono
consentiti interventi anche relativamente
più incidenti sull'assetto dell'insediamento”.
La disciplina paesistica di zona prescrive
di regola il mantenimento, e consente
esclusivamente interventi di “limitata”
modificazione delle preesistenze e di “contenuta”
integrazione dell'insediamento, purché nel
rispetto dei caratteri peculiari della zona
e dei suoi rapporti con l'ambito paesistico.
Ciò posto, la motivazione posta a base del
diniego, facendo riferimento ad un “notevole”
impatto ambientale, esclude per ciò solo che
l’intervento possa definirsi di “limitata”
modificazione delle preesistenze” e di “contenuta”
integrazione dell'insediamento, e possa
dunque dirsi rispettoso dell’ambito
paesistico circostante.
Si tratta di una motivazione che -ancorché
sintetica- appare congrua ed in linea con la
disciplina paesistica della zona, improntata
al mantenimento, tenuto anche conto che
trattasi di una valutazione caratterizzata
da ampia discrezionalità (Cons. di St., VI,
22.08.2003, n. 4766)
(TAR Liguria. Sez. I,
sentenza 23.03.2012 n. 420 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: In
ragione del contenuto rigidamente vincolato
che li caratterizza, gli atti sanzionatori
in materia edilizia, tra cui l'ordine di
demolizione di costruzione abusiva, non
devono essere preceduti dalla comunicazione
d'avvio del relativo procedimento.
La sezione ha, infatti, anche recentemente
ribadito che in ragione del contenuto
rigidamente vincolato che li caratterizza,
gli atti sanzionatori in materia edilizia,
tra cui l'ordine di demolizione di
costruzione abusiva, non devono essere
preceduti dalla comunicazione d'avvio del
relativo procedimento (TAR Liguria Genova,
sez. I, 21.03.2011, n. 432
(TAR Liguria. Sez. I,
sentenza 23.03.2012 n. 414 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: In
presenza di un abuso edilizio non sussiste
alcun obbligo per l'Amministrazione di
dettare prescrizioni per rendere l'abuso
esteticamente compatibile con la zona,
perché tale finalità non rientra nei compiti
di istituto, dovendo la stessa limitarsi a
valutare il contenuto della domanda di
sanatoria allo scopo di accertarne la
compatibilità paesaggistica e non già
suggerire ulteriori attività volte a
legalizzare comportamenti incontestabilmente
contra legem.
È illegittimo un provvedimento di sanatoria
che, al fine di rendere l'esistente conforme
alle prescrizioni urbanistiche vigenti,
preveda l'esecuzione di ulteriori lavori:
l'art. 36, d.P.R. n. 380/2001 non consente
spazi interpretativi, nel senso che la
concessione in sanatoria è ammessa soltanto
entro i limiti delineati dal legislatore,
senza alcuna estensione discrezionale da
parte della p.a..
Deve, infatti, rilevarsi come il diniego di
accertamento di conformità sia stato
giustificato sulla base del parere dell’usl
3 secondo cui l’altezza del manufatto
sarebbe inferiore a quella ammessa dal
regolamento edilizio comunale.
In presenza di un abuso edilizio non
sussiste alcun obbligo per l'Amministrazione
di dettare prescrizioni per rendere l'abuso
esteticamente compatibile con la zona,
perché tale finalità non rientra nei compiti
di istituto, dovendo la stessa limitarsi a
valutare il contenuto della domanda di
sanatoria allo scopo di accertarne la
compatibilità paesaggistica e non già
suggerire ulteriori attività volte a
legalizzare comportamenti incontestabilmente
contra legem (Consiglio Stato , sez.
V, 08.03.2011, n. 1440).
È illegittimo un provvedimento di sanatoria
che, al fine di rendere l'esistente conforme
alle prescrizioni urbanistiche vigenti,
preveda l'esecuzione di ulteriori lavori:
l'art. 36, d.P.R. n. 380/2001 non consente
spazi interpretativi, nel senso che la
concessione in sanatoria è ammessa soltanto
entro i limiti delineati dal legislatore,
senza alcuna estensione discrezionale da
parte della p.a. (TAR Lombardia Milano, sez.
II, 22.11.2010, n. 7311).
Il Collegio ritiene che la posizione di cui
sopra, che deriva dal requisito della doppia
conformità richiesto per l’accertamento di
conformità, consenta di tratteggiare in
maniera equa i rapporti tra cittadino e p.a.
anche sul piano dei limiti del reciproco
dovere di collaborazione.
E’ evidente, infatti, che il cittadino che
si sottrae per primo al dovere di
collaborazione realizzando un abuso non ha
alcun titolo per pretendere che
l’amministrazione gli indichi le modifiche
necessarie per rendere conforme l’intervento
abusivamente realizzato
(TAR Liguria, Sez. I,
sentenza 23.03.2012 n. 411 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Senza motivazione la costruzione
abusiva ''resta in piedi''.
Una costruzione abusiva
può rimanere "in piedi" se non si motiva in
modo dettagliato la richiesta di
demolizione.
Il ricorrente ha impugnato la diffida a
demolire, chiedendone l’annullamento in
quanto sostiene che, ha presentato domanda
di sanatoria e corrisposto l’oblazione in
relazione ad un opera realizzata in assenza
di concessione su terreno di proprietà.
Secondo il ricorrente la diffida a demolire
si baserebbe su un rilievo “vago e
inidoneo” in quanto sussisterebbe un
vizio di difetto di motivazione che non
permetterebbe di inquadrare in modo
delineato l’abusività dell’opera
controversa.
Il ricorso per questo “vizio” risulta
fondato (commento tratto da www.ipsoa.it -
TAR Liguria, Sez. I,
sentenza 21.03.2012 n. 396 - link
a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Nessuna
sanatoria di abusi edilizi per il
richiedente che non provi la data di
realizzazione delle opere.
Nel caso di proposizione di una istanza di
sanatoria di un immobile abusivo, il
richiedente ha l’onere di dimostrare la
sussistenza dei presupposti previsti dalla
legge e, in particolare, quale sia stata la
data di realizzazione delle opere.
Ove poi
un interessato intenda far rilevare
dall’amministrazione comunale che l’edificio
è stato realizzato in un’epoca in cui ancora
la normativa allora vigente non richiedeva
titoli edilizi (e pertanto chieda un atto accertativo
in alternativa a quello di sanatoria che
presuppone l’abusività delle opere), egli
comunque abbia l’onere di dimostrare tutte
le relative circostanze di fatto
(Consiglio di Stato, Sez. VI,
sentenza
20.03.2012 n. 1563
- massima
tratta da
www.gazzettaamministrativa.it - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
La validità ovvero l'efficacia
dell'ordine di demolizione non risultano
pregiudicate dalla successiva presentazione
di un'istanza ex art. 36 del D.P.R. n. 380
del 2001, posto che nel sistema non è
rinvenibile una previsione dalla quale possa
desumersi un tale effetto, sicché, se, da un
lato, la presentazione dell'istanza ex art.
36 D.P.R. n. 380 del 2001 cit. determina
inevitabilmente un arresto dell'efficacia
dell'ordine di demolizione, all'evidente
fine di evitare, in caso di accoglimento
dell'istanza, la demolizione di un'opera
che, pur realizzata in assenza o difformità
dal permesso di costruire, è conforme alla
strumentazione urbanistica vigente,
dall'altro, occorre ritenere che l'efficacia
dell'atto sanzionatorio sia soltanto
sospesa, cioè che l'atto sia posto in uno
stato di temporanea quiescenza.
All'esito del procedimento di sanatoria, in
caso di accoglimento dell'istanza, l'ordine
di demolizione rimarrà privo di effetti in
ragione dell'accertata conformità
dell'intervento alla disciplina urbanistica
ed edilizia vigente sia al momento della
realizzazione dello stesso sia al momento
della presentazione della domanda, con
conseguente venir meno dell'originario
carattere abusivo dell'opera realizzata. Di
contro, in caso di rigetto dell'istanza,
l'ordine di demolizione riacquista la sua
efficacia.
Sul punto va ricordato quanto affermato
dalla Giurisprudenza prevalente (da ultimo
TAR Campania Napoli Sez. II, Sent. del
02-03-2012, n. 1081), orientamento condiviso
da questo Collegio, nella parte in cui ha
sancito che la …."validità ovvero
l'efficacia dell'ordine di demolizione non
risultano pregiudicate dalla successiva
presentazione di un'istanza ex art. 36 del
D.P.R. n. 380 del 2001, posto che nel
sistema non è rinvenibile una previsione
dalla quale possa desumersi un tale effetto,
sicché, se, da un lato, la presentazione
dell'istanza ex art. 36 D.P.R. n. 380 del
2001 cit. determina inevitabilmente un
arresto dell'efficacia dell'ordine di
demolizione, all'evidente fine di evitare,
in caso di accoglimento dell'istanza, la
demolizione di un'opera che, pur realizzata
in assenza o difformità dal permesso di
costruire, è conforme alla strumentazione
urbanistica vigente, dall'altro, occorre
ritenere che l'efficacia dell'atto
sanzionatorio sia soltanto sospesa, cioè che
l'atto sia posto in uno stato di temporanea
quiescenza.
All'esito del procedimento di sanatoria, in
caso di accoglimento dell'istanza, l'ordine
di demolizione rimarrà privo di effetti in
ragione dell'accertata conformità
dell'intervento alla disciplina urbanistica
ed edilizia vigente sia al momento della
realizzazione dello stesso sia al momento
della presentazione della domanda, con
conseguente venir meno dell'originario
carattere abusivo dell'opera realizzata. Di
contro, in caso di rigetto dell'istanza,
l'ordine di demolizione riacquista la sua
efficacia…" (in termini, Cons. St., sez.
IV, 19.02.2008, n. 849; TAR, Campania,
Napoli, sez. II, 14.09.2009, n. 4961)
(TAR Veneto, Sez. II,
sentenza
14.03.2012 n.
374 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Indicazioni operative nella redazione
delle notizie di reato, in materia di
edilizia e urbanistica, da inoltrare alla
Procura della Repubblica da parte dei Comuni
(Procura della Repubblica di Bergamo,
nota 13.03.2012 n. 332
di prot.). |
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EDILIZIA PRIVATA:
U. Ricciardi,
L’esecuzione dell’ordine di demolizione e le
problematiche connesse (link a
www.lexambiente.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Concessione
edilizia in sanatoria: l’amministrazione
preposta alla tutela paesaggistica deve
pronunciarsi in relazione all’esistenza del
vincolo al momento in cui avviene la
valutazione della domanda di sanatoria, a
prescindere dall’epoca in cui il vincolo sia
stato imposto.
L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato,
con la decisione n. 20 del 22.07.1999, ha
chiarito che la disposizione dell’art. 32
della legge 28.02.1985, n. 47 prevede la
necessità di parere dell’amministrazione
preposta alla tutela del vincolo
paesaggistico ai fini del rilascio della
concessione in sanatoria sulla base di una
valutazione che risponde all’esigenza di
vagliare l’attuale compatibilità dell’opera
realizzata abusivamente con il vincolo
paesaggistico.
La disposizione, invero, non reca alcuna
deroga al principio generale tempus
regitactum per cui ogni atto deve essere
adottato in base alla disciplina vigente al
momento della sua adozione e, pertanto, essa
deve interpretarsi nel senso di esigere che
l’amministrazione preposta alla tutela
paesaggistica si pronunci in relazione
all’esistenza del vincolo al momento in cui
avviene la valutazione della domanda di
sanatoria, a prescindere dall’epoca in cui
il vincolo sia stato imposto. La
giurisprudenza si è ormai assestata nei
sensi indicati dall’Adunanza Plenaria (cfr.
ex multis Cons. St. Sez. IV,
19.03.2009, n. 1646; Sez. VI, 17.05.2010, n.
3061) (Consiglio di Stato, Sez. V,
sentenza 12.03.2012 n. 1371 - massima
tratta da
www.gazzettaamministrativa.it - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: La
prescrizione decennale del diritto del
Comune ad ottenere il pagamento del
contributo concessorio inizia a decorrere
dalla data di presentazione della domanda di
condono.
Secondo consolidata giurisprudenza il
silenzio-accoglimento si perfeziona anche se
mancano i presupposti per l'accoglimento
della domanda e addirittura -come affermato
dalla IV sezione del Consiglio di Stato
20.05.1999, n. 858- per le "domande
dirette alla concessione di costruzione in
sanatoria relative a opere compiute oltre la
data dell'01.10.1983, essendo il compimento
delle opere abusive entro la predetta data
requisito necessario ai fini del rilascio di
provvedimento ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 35 della legge 28.02.1985 n.
47, ma non per il mero verificarsi della
fattispecie complessa di
silenzio-accoglimento" (cfr. Cons.
Stato, Sez. V, 14.04.1993, n. 496, id.
26.10.1994, n. 1385, id. 07.12.1995, n.
1672, id. 24.03.1997, n. 286), e che il
silenzio assenso così formatosi può essere
rimosso solo mediante l'esercizio del potere
di annullamento di ufficio da parte del
Comune (cfr. Cons. Stato, Sez. V,
24.03.1997, n. 286), misura di autotutela
che consente di contemperare il ripristino
della legalità con l'esigenza, pure
avvertita dal legislatore, di rendere
effettivamente praticabile l'istituto del
silenzio accoglimento (così Cons. St., V, n.
4114/2006).
Il Collegio osserva che, per quanto riguarda
l’asserito difetto di motivazione in cui
sarebbe incorso il Giudice di primo grado,
per non avere indicato le ragioni per le
quali è giunto alla determinazione di
ritenere che nella specie si fosse formato
il silenzio-assenso e fosse intervenuta la
prescrizione decennale del diritto del
Comune di pretendere il pagamento del
contributo concessorio, dalla documentazione
acquisita in giudizio si ricava che le
circostanze dedotte dal ricorrente a
sostegno dell’avvenuta formazione del
silenzio–assenso risultavano comprovate (il
ricorrente aveva infatti prodotto in
giudizio sia la copia della domanda di
condono edilizio, sia la copia delle
attestazioni dei versamenti della intera
oblazione).
Non gravava pertanto sul TAR l’onere di
fornire una motivazione particolare in
ordine alla sussistenza dei presupposti per
la formazione del silenzio–assenso. Non pare
tuttavia inutile aggiungere che, come
correttamente osserva l’appellato, la
censura muove dall’assunto che il termine
decennale di prescrizione debba decorrere
non già dal compimento dei due anni
successivi alla presentazione della domanda
di condono, ma dalla data del pagamento
dell’ultima rata del condono edilizio
(pagamento eseguito il 04.10.1986).
Sennonché tale presupposto è errato dato che
l’art. 35, comma 18, della l. n. 47/1985
dispone chiaramente che “decorso il
termine perentorio di ventiquattro mesi
dalla presentazione della domanda,
quest'ultima si intende accolta ove
l'interessato provveda al pagamento di tutte
le somme eventualmente dovute a conguaglio
ed alla presentazione all'ufficio tecnico
erariale della documentazione necessaria
all'accatastamento…”. Il “dies a quo”
dal quale far decorrere il termine decennale
di prescrizione va quindi individuato nella
data della presentazione della domanda di
condono (Consiglio di Stato, Sez. V,
sentenza 12.03.2012 n. 1364 - massima
tratta da
www.gazzettaamministrativa.it - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
|
EDILIZIA PRIVATA: Non
incombe a carico del Comune l'onere della
previa individuazione dell'effettivo
proprietario dell'area, atteso che
l'ordinanza di demolizione può essere
legittimamente notificata anche
esclusivamente all'autore materiale
dell'abuso, nel caso in cui non corrisponda
con il proprietario dell'area interessata
dai lavori edilizi abusivi.
Ed infatti la estraneità del proprietario (o
del titolare del diritto reale) agli abusi
edilizi commessi sulla cosa locata e
affittata dal conduttore, locatario o
affittuario non implica l'illegittimità
dell'ordinanza di demolizione o di riduzione
in pristino dello stato dei luoghi, emessa
ai sensi dell'art. 7, l. n. 28 del 1985 nei
confronti del responsabile dell'abuso, ma la
sola insuscettività del provvedimento
repressivo e sanzionatorio a costituire
titolo per l'acquisizione gratuita al
patrimonio comunale dell'area di sedime
sulla quale insiste il bene.
Ai sensi dell'art. 31 del T.U. 06.06.2001 n.
380, l'ingiunzione di demolizione deve
essere notificata al responsabile
dell'abuso, oltre che al suo proprietario,
con la conseguenza che è illegittima
l'ingiunzione di demolizione che non venga
notificata al responsabile dell'abuso né al
proprietario dell'opera abusiva ma solo al
proprietario dell'area sulla quale è stata
realizzata la stessa opera, soprattutto se
questi non ha la materiale disponibilità e
non può procedere alla demolizione o
rimozione dell'opera abusiva.
---------------
In tema di omissione della comunicazione
dell'avvio del procedimento (strumento
principale di partecipazione), i
provvedimenti repressivi degli abusi edilizi
non devono essere preceduti dal suddetto
avviso, trattandosi di provvedimenti tipici
e vincolati emessi all'esito di un mero
accertamento tecnico della consistenza delle
opere realizzate e del carattere abusivo
delle medesime.
Più recentemente, è stato precisato che la
violazione dell'obbligo di comunicazione
dell'avvio del procedimento non costituisce
un motivo idoneo a determinare
l'annullabilità dei provvedimenti
sanzionatori in materia di abusi edilizi, in
quanto è palese, attesa l'assenza di
qualsivoglia titolo abilitativo
all'edificazione, che il contenuto
dispositivo del provvedimento "non avrebbe
potuto essere diverso da quello in concreto
adottato", sicché sussiste la condizione
prevista dall'art. 21-octies, comma 2, della
L. n. 241 del 1990 per determinare la non
annullabilità del provvedimento impugnato.
Rileva il Collegio che non incombe a carico
del Comune l'onere della previa
individuazione dell'effettivo proprietario
dell'area, atteso che l'ordinanza di
demolizione, per giurisprudenza consolidata
nella materia, può essere legittimamente
notificata anche esclusivamente all'autore
materiale dell'abuso, nel caso in cui non
corrisponda con il proprietario dell'area
interessata dai lavori edilizi abusivi.
Ed infatti la estraneità del proprietario (o
del titolare del diritto reale) agli abusi
edilizi commessi sulla cosa locata e
affittata dal conduttore, locatario o
affittuario non implica l'illegittimità
dell'ordinanza di demolizione o di riduzione
in pristino dello stato dei luoghi, emessa
ai sensi dell'art. 7, l. n. 28 del 1985 nei
confronti del responsabile dell'abuso, ma la
sola insuscettività del provvedimento
repressivo e sanzionatorio a costituire
titolo per l'acquisizione gratuita al
patrimonio comunale dell'area di sedime
sulla quale insiste il bene (cfr., TAR
Campania Napoli, sez. II, 19.10.2006, n.
8673).
Ai sensi dell'art. 31 del T.U. 06.06.2001 n.
380, l'ingiunzione di demolizione deve
essere notificata al responsabile
dell'abuso, oltre che al suo proprietario,
con la conseguenza che è illegittima
l'ingiunzione di demolizione che non venga
notificata al responsabile dell'abuso né al
proprietario dell'opera abusiva ma solo al
proprietario dell'area sulla quale è stata
realizzata la stessa opera, soprattutto se
questi non ha la materiale disponibilità e
non può procedere alla demolizione o
rimozione dell'opera abusiva.
---------------
Per consolidata
regola giurisprudenziale, ampiamente
condivisa da questo TAR, in tema di
omissione della comunicazione dell'avvio del
procedimento (strumento principale di
partecipazione), i provvedimenti repressivi
degli abusi edilizi non devono essere
preceduti dal suddetto avviso, trattandosi
di provvedimenti tipici e vincolati emessi
all'esito di un mero accertamento tecnico
della consistenza delle opere realizzate e
del carattere abusivo delle medesime (Cons.
Stato, sez. IV, 30.03.2000, n. 1814; TAR
Campania, sez. IV, 28.03.2001, n. 1404,
14.06.2002, n. 3499, 12.02.2003, n. 797).
Più recentemente, è stato precisato che la
violazione dell'obbligo di comunicazione
dell'avvio del procedimento non costituisce
un motivo idoneo a determinare
l'annullabilità dei provvedimenti
sanzionatori in materia di abusi edilizi, in
quanto è palese, attesa l'assenza di
qualsivoglia titolo abilitativo
all'edificazione, che il contenuto
dispositivo del provvedimento "non
avrebbe potuto essere diverso da quello in
concreto adottato", sicché sussiste la
condizione prevista dall'art. 21-octies,
comma 2, della L. n. 241 del 1990 per
determinare la non annullabilità del
provvedimento impugnato (Consiglio di Stato,
sez. IV, 15.05.2009, n. 3029)
(TAR Lazio-Roma, Sez. I-quater,
sentenza 07.03.2012 n. 2031 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Il
provvedimento di acquisizione gratuita al
patrimonio comunale degli immobili abusivi
può essere adottato senza la specifica
indicazione dell'ulteriore area oggetto di
acquisizione.
L'acquisizione gratuita al patrimonio
comunale degli immobili abusivi e della
relativa area di sedime costituisce effetto
automatico della mancata ottemperanza
all'ordine di demolizione. Secondo la
giurisprudenza (TAR Toscana Firenze, Sez.
III, 20.01.2009, n. 24) il provvedimento con
il quale viene disposta l'acquisizione
gratuita -costituendo titolo per
l'immissione in possesso e per la
trascrizione nei registri immobiliari- può
essere adottato senza la specifica
indicazione dell'ulteriore area "necessaria,
secondo le vigenti prescrizioni
urbanistiche, alla realizzazione di opere
analoghe a quelle abusive" (area che "non
può comunque essere superiore a dieci volte
la complessiva superficie utile abusivamente
costruita") oggetto di acquisizione,
potendosi procedere a tale individuazione
anche con un successivo e separato atto (TAR
Lazio-Roma, Sez. I-quater,
sentenza 07.03.2012 n. 2031 - massima
tratta da
www.gazzettaamministrativa.it - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: L’ordine
di demolizione, in presenza di opere
realizzate senza titolo abilitativo, e
pertanto abusive, è atto dovuto.
E tale è l’opera di cui si tratta, giacché
l’inottemperanza alla prescrizione di
demolizione di parte del fabbricato
preesistente e la mancata realizzazione
dell’opera urbanizzativa di cui si è detto
implicano che essa sia caratterizzata da
variazioni essenziali rispetto al progetto
assentito e pertanto riconducibile nel campo
di applicazione dell’art. 31 D.P.R. 380 del
2001.
Ne consegue che, nella specie, trova
applicazione il disposto di cui al comma 2
dell'art. 31 del D.P.R. 380 del 2001, ai
sensi del quale, il dirigente o il
responsabile del competente ufficio
comunale, accertata l'esecuzione di
interventi in assenza del permesso di
costruire, in totale difformità dal
medesimo, ovvero con variazioni essenziali,
ingiunge al proprietario e al responsabile
dell'abuso la rimozione o la demolizione
delle opere abusive.
---------------
Gli atti di repressione degli abusi edilizi
hanno natura urgente e strettamente
vincolata; ne consegue che, proprio in
ragione di tale natura, la loro adozione non
è impedita dalla pendenza di un giudizio di
impugnazione avente ad oggetto, come nella
specie, il diniego dell’istanza di
sanatoria.
Ciò in quanto la validità, ovvero
l’efficacia dell’ordine di demolizione, non
risultano pregiudicate dalla successiva
presentazione di un’istanza di sanatoria,
non rinvenendosi nel sistema una previsione
dalla quale possa desumersi un tale effetto.
Nondimeno, la presentazione di detta istanza
determina inevitabilmente un arresto
dell’efficacia dell’ordine di demolizione,
all’evidente fine di evitare, in caso di
accoglimento dell’istanza stessa, la
demolizione di un’opera che, pur realizzata
in assenza o difformità dal permesso di
costruire, è conforme alla strumentazione
urbanistica vigente. In tale eventualità, si
ritiene che l’efficacia dell’atto
sanzionatorio sia soltanto sospesa, cioè che
l’atto sia posto in uno stato di temporanea
quiescenza. Ne consegue che, all’esito del
procedimento di sanatoria, in caso di
accoglimento dell’istanza, l’ordine di
demolizione è destinato a rimanere privo di
effetti in ragione dell’accertata conformità
dell’intervento alla disciplina urbanistica
ed edilizia vigente sia al momento della
realizzazione dello stesso sia al momento
della presentazione della domanda, con
conseguente venir meno dell’originario
carattere abusivo dell’opera realizzata. Di
contro, in caso di rigetto dell’istanza,
l’ordine di demolizione riacquista la sua
efficacia, con la sola precisazione che il
termine concesso per l’esecuzione spontanea
della demolizione deve decorrere dal momento
in cui il diniego di sanatoria perviene a
conoscenza dell’interessato.
---------------
Data la natura vincolata degli atti della
procedura di repressione delle violazioni
edilizie, gli stessi non devono essere
preceduti da alcuna comunicazione di avvio
del relativo procedimento.
L’ordine di demolizione, in presenza di
opere realizzate senza titolo abilitativo, e
pertanto abusive, è atto dovuto
(giurisprudenza costante: fra le più recenti
TAR Campania Napoli, sez. II, n. 2042 del
20.04.2009; TAR Campania Napoli, sez. VI,
14.07.2008, n. 8761; TAR Campania Napoli,
sez. VII, 05.06.2008, n. 5244; Consiglio
Stato, sez. IV, 06.06.2008, n. 2705).
E tale è, certamente, l’opera di cui si
tratta, giacché l’inottemperanza alla
prescrizione di demolizione di parte del
fabbricato preesistente e la mancata
realizzazione dell’opera urbanizzativa di
cui si è detto implicano che essa sia
caratterizzata da variazioni essenziali
rispetto al progetto assentito e pertanto
riconducibile nel campo di applicazione
dell’art. 31 D.P.R. 380 del 2001.
Ne consegue che, nella specie, trova
applicazione il disposto di cui al comma 2
dell'art. 31 del D.P.R. 380 del 2001, ai
sensi del quale, il dirigente o il
responsabile del competente ufficio
comunale, accertata l'esecuzione di
interventi in assenza del permesso di
costruire, in totale difformità dal
medesimo, ovvero con variazioni essenziali,
ingiunge al proprietario e al responsabile
dell'abuso la rimozione o la demolizione
delle opere abusive.
Ciò che è legittimamente avvenuto nel caso
di specie, tenuto conto che per
giurisprudenza pacifica gli atti di
repressione degli abusi edilizi hanno natura
urgente e strettamente vincolata (TAR
Campania-Napoli – Sez. II - Sentenza
13.07.2009 n. 3871); ne consegue che,
proprio in ragione di tale natura, la loro
adozione non è impedita dalla pendenza di un
giudizio di impugnazione avente ad oggetto,
come nella specie, il diniego dell’istanza
di sanatoria.
Ciò in quanto la validità, ovvero
l’efficacia dell’ordine di demolizione, non
risultano pregiudicate dalla successiva
presentazione di un’istanza di sanatoria,
non rinvenendosi nel sistema una previsione
dalla quale possa desumersi un tale effetto.
Nondimeno, la presentazione di detta istanza
determina inevitabilmente un arresto
dell’efficacia dell’ordine di demolizione,
all’evidente fine di evitare, in caso di
accoglimento dell’istanza stessa, la
demolizione di un’opera che, pur realizzata
in assenza o difformità dal permesso di
costruire, è conforme alla strumentazione
urbanistica vigente. In tale eventualità, si
ritiene che l’efficacia dell’atto
sanzionatorio sia soltanto sospesa, cioè che
l’atto sia posto in uno stato di temporanea
quiescenza. Ne consegue che, all’esito del
procedimento di sanatoria, in caso di
accoglimento dell’istanza, l’ordine di
demolizione è destinato a rimanere privo di
effetti in ragione dell’accertata conformità
dell’intervento alla disciplina urbanistica
ed edilizia vigente sia al momento della
realizzazione dello stesso sia al momento
della presentazione della domanda, con
conseguente venir meno dell’originario
carattere abusivo dell’opera realizzata. Di
contro, in caso di rigetto dell’istanza,
l’ordine di demolizione riacquista la sua
efficacia, con la sola precisazione che il
termine concesso per l’esecuzione spontanea
della demolizione deve decorrere dal momento
in cui il diniego di sanatoria perviene a
conoscenza dell’interessato (TAR
Campania–Napoli Sez. II - Sentenza
14.09.2009 n. 4961).
Tuttavia, l’ipotesi appena rappresentata
diverge da quella per cui è causa per
l’assorbente rilievo che, nel caso di
specie, l’ordine di demolizione è successivo
al rigetto dell’istanza di sanatoria. Non
ricorrono, pertanto, le condizioni che
avrebbero potuto porre l’ordine de quo in
una situazione di quiescenza.
Quanto, poi, alla violazione degli obblighi
di comunicazione di avvio del procedimento,
in relazione al verbale di sopralluogo, ed
al successivo atto di significazione
dell’acquisizione gratuita del bene al
patrimonio comunale -in disparte la
considerazione secondo cui è affermazione
consolidata in giurisprudenza quella secondo
cui, data la natura vincolata degli atti
della procedura di repressione delle
violazioni edilizie– gli stessi non devono
essere preceduti da alcuna comunicazione di
avvio del relativo procedimento (cfr. C.d.S
Sez. V - 08.02.2011 n. 840; TAR Campania
Napoli, sez. II, n. 2042 del 20.04.2009; id.
sez. IV, 01.08.2008, n. 9710), e ciò anche
alla luce di quanto disposto dall'art.
21-octies della legge 07.08.1990 n. 241, che
esclude possa essere annullato un
provvedimento qualora sia palese che il suo
contenuto dispositivo non avrebbe potuto
essere diverso da quello in concreto
adottato (Consiglio Stato, sez. VI,
06.06.2008, n. 2733)– va evidenziato, ad
ogni modo, che nella vicenda che si esamina,
come risulta dagli atti di causa,
l’amministrazione comunale ha comunicato, in
data 12.09.2008 con nota prot. n. 12444 del
29.08.2008, alla società ricorrente l’avvio
del procedimento previsto dall’art. 31
D.P.R. 380 del 2001 assolvendo, perciò,
pienamente agli oneri di comunicazione a suo
carico.
Non si ravvisano inoltre i denunciati vizi
di violazione dell’art. 31 del D.P.R. 380
del 2001, ovvero di eccesso di potere per
difetto di presupposto e contraddittorietà
dei provvedimenti impugnati, per il
contrasto tra i beni indicati nell’ordinanza
di demolizione e quelli indicati nell’atto
di significazione, in ragione del fatto che
occorre interpretare il provvedimento di
acquisizione in proprietà nel suo complesso
– coordinando, quindi, il riferimento in
esso contenuto ai provvedimenti presupposti
(l’ordine di demolizione) e l’oggetto
dell’atto di significazione, espressamente
riferito “agli immobili sopra individuati”
e cioè quelli di cui al suddetto ordine di
demolizione
(TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 07.03.2012 n.
741 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Il
Comune dopo aver accertato l'esecuzione di
opere abusive non è onerato alla verifica
della loro sanabilità in sede di vigilanza
sull'attività edilizia.
Nello schema giuridico delineato dall'art.
31 del d.P.R. n. 380/2001 non vi è spazio
per apprezzamenti discrezionali, atteso che
l'esercizio del potere repressivo di un
abuso edilizio consistente nell'esecuzione
di un'opera in assenza del titolo
abilitativo costituisce atto dovuto, per il
quale è in re ipsa l'interesse
pubblico alla sua rimozione; e, pertanto,
accertata l'esecuzione di opere in assenza
di concessione ovvero in difformità totale
dal titolo abilitativo, non costituisce
onere del Comune verificare la sanabilità
delle opere in sede di vigilanza
sull'attività edilizia (cfr. Consiglio
Stato, sez. IV, 27.04.2004, n. 2529)
(Consiglio di Stato, Sez. IV,
sentenza 06.03.2012 n.
1260 - massima
tratta da
www.gazzettaamministrativa.it - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Il
sequestro penale del manufatto abusivo non
impedisce l'esecuzione dell'ingiunzione
comunale di demolizione e di ripristino
dello stato dei luoghi.
Il sequestro penale del manufatto abusivo
non impedisce l'esecuzione dell'ingiunzione
comunale di demolizione e di ripristino
dello stato dei luoghi. In tema di tutela
penale del territorio, l'esistenza di un
sequestro penale sul manufatto abusivo
oggetto di ingiunzione comunale di
demolizione e di ripristino dello stato dei
luoghi non determina la sospensione del
termine di novanta giorni, il cui decorso
comporta, in caso di inottemperanza,
l'acquisizione gratuita di diritto al
patrimonio del comune (art. 31 d.P.R.
06.06.2001 n. 380). (In motivazione la
Corte, nell'enunciare il predetto principio,
ha precisato che il sequestro non rientra
tra gli "impedimenti assoluti" che
non consentono di dare esecuzione
all'ingiunzione, stante il disposto
dell'art. 85 disp. att. c.p.p.) (Cassazione
penale, sez. III, 14.01.2009 n. 9186)
(Consiglio di Stato, Sez. IV,
sentenza 06.03.2012 n.
1260 - massima
tratta da
www.gazzettaamministrativa.it - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Violazione di sigilli e ruolo
del custode.
In tema di violazione di sigilli, la nomina
a custode costituisce un "munus publicum"
obbligatorio che prescinde anche
dall'accettazione del custode e che non
richiede, per la nomina dello stesso,
ulteriori formalità rispetto a quelle
indicate dalla legge, tanto che il soggetto
nominato custode rimane investito della
relativa funzione per il solo fatto della
nomina, portata debitamente a sua conoscenza
(Corte di Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 05.03.2012 n. 8550 -
tratto da www.lexambiente.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Presupposto
per l’adozione dell’ordine di demolizione di
opere abusive è soltanto la constatata
esecuzione di un intervento edilizio in
assenza del prescritto titolo abilitativo,
con la conseguenza che, essendo tale ordine
un atto dovuto, esso è sufficientemente
motivato con l’accertamento dell’abuso, e
non necessita, quindi, di una particolare
motivazione in ordine alle disposizioni
normative che si assumono violate, né in
ordine all’interesse pubblico alla rimozione
dell’abuso, che è in re ipsa, consistendo
nel ripristino dell’assetto urbanistico
violato.
L'ordine di demolizione non può ritenersi
viziato di illegittimità per il solo fatto
di non essere stato notificato anche al
comproprietario, atteso che, in mancanza di
tale notifica, spetta al comproprietario
pretermesso di far valere con autonoma
impugnativa le proprie doglianze entro il
termine decorrente dalla piena conoscenza
del provvedimento di demolizione; in tal
caso, il comproprietario stesso non può
limitarsi a dedurre la sola mancata previa
notifica degli atti, bensì deve aggredire il
merito della controversia, ad esempio
contestando l'abusività dell'opera oppure
dichiarando la propria disponibilità a
demolirla oppure ancora adducendo altre
circostanze che precludano la legittima
acquisizione gratuita.
Per la giurisprudenza maggioritaria,
presupposto per l’adozione dell’ordine di
demolizione di opere abusive è soltanto la
constatata esecuzione di un intervento
edilizio in assenza del prescritto titolo
abilitativo, con la conseguenza che, essendo
tale ordine un atto dovuto, esso è
sufficientemente motivato con l’accertamento
dell’abuso, e non necessita, quindi, di una
particolare motivazione in ordine alle
disposizioni normative che si assumono
violate, né in ordine all’interesse pubblico
alla rimozione dell’abuso, che è in re
ipsa, consistendo nel ripristino
dell’assetto urbanistico violato (ex
multis, TAR Campania Napoli, Sez. IV,
28.12.2009, n. 9638; Sez. VI, 09.11.2009, n.
7077; Sez. VII, 04.12.2008, n. 20987) Pres.
Veneziano, Est. Polidori -D.S.A. e altro
(avv. Noceroni) c. Comune di Sant’Antonio
Abate (avv. Perillo) - TAR CAMPANIA, Napoli,
Sez. VII - 06.05.2011, n. 2562.
Si deve, inoltre, convenire circa il rilievo
della resistente e con riferimento alla
constatazione che nell’atto della ricorrente
non sia effettivamente presente
l’indicazione di un “qualche” vizio
in relazione al quale risulterebbe inficiato
il provvedimento di demolizione del 1999.
La ricorrente sostiene genericamente il
mutamento della situazione di fatto rispetto
al 1999, mutamento che peraltro contrasta
con la verifica posta in essere dalla
polizia municipale del comune di Venezia nel
corso del Gennaio 2011.
Non appare nemmeno rilevante l’ulteriore
eccezione della ricorrente circa la mancata
notifica alla comproprietaria del
provvedimento impugnato e, in ciò,
considerando gli orientamenti
giurisprudenziali prevalenti (Cds 12.04.2011
n. 2266 e TAR LIGURIA, Sez. I - 22.01.2011,
n. 150) nella parte in cui si è affermato
che ... "L'ordine di demolizione non può
ritenersi viziato di illegittimità per il
solo fatto di non essere stato notificato
anche al comproprietario, atteso che, in
mancanza di tale notifica, spetta al
comproprietario pretermesso di far valere
con autonoma impugnativa le proprie
doglianze entro il termine decorrente dalla
piena conoscenza del provvedimento di
demolizione; in tal caso, il comproprietario
stesso non può limitarsi a dedurre la sola
mancata previa notifica degli atti, bensì
deve aggredire il merito della controversia,
ad esempio contestando l'abusività
dell'opera oppure dichiarando la propria
disponibilità a demolirla oppure ancora
adducendo altre circostanze che precludano
la legittima acquisizione gratuita"
(TAR Veneto, Sez. II,
sentenza 05.03.2012 n.
297 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: L'avvenuta
presentazione dell'istanza di condono
edilizio rende priva di rilevanza
l'impugnativa di un ordine di demolizione di
un'opera abusiva e, dunque, rende il ricorso
improcedibile per sopravvenuta carenza di
interesse.
La parte ricorrente successivamente
all’impugnativa, posta in essere con ricorso
principale e con riferimento all’Ordinanza
di ingiunzione del 28.03.2011, ha depositato
presso il Comune resistente un’istanza di
sanatoria relativa agli stessi manufatti
oggetto del provvedimento di riduzione in
pristino.
Nei motivi aggiunti le ricorrenti hanno
motivato la presentazione di detta istanza
di sanatoria affermando che “l’istanza di
sanatoria è stata presentata al solo unico
fine di stimolare un nuovo intervento del
comune sulla questione evitando così il
protrarsi di un lungo contenzioso in
un’ottica di collaborazione con la P.A.”.
Risulta al contrario evidente che il
comportamento diretto a presentare
un’istanza di condono a seguito
dell’impugnativa del provvedimento di
riduzione in pristino delle stesse opere di
cui si controverte faccia comunque desumere
la volontà di “superare”
l’impugnativa in origine proposta e,
determini, il sopraggiunto difetto di
interesse alla prosecuzione dell’originario
giudizio.
Sul punto non si può non condividere quanto
sostenuto da una recente Giurisprudenza in
base alla quale ...”l'avvenuta
presentazione dell'istanza di condono
edilizio rende priva di rilevanza
l'impugnativa di un ordine di demolizione di
un'opera abusiva e, dunque, rende il ricorso
improcedibile per sopravvenuta carenza di
interesse (TAR Lazio Roma Sez. II-bis, sent.
n. 8306 del 15.09.2008 e TAR Emilia-Romagna
Bologna Sez. II, 29.04.2008)”
(TAR Veneto, Sez. II,
sentenza 05.03.2012 n.
289 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Abusi
edilizi: differenze tra la domanda di
accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R.
n. 380/2001 e la domanda di condono edilizio
ai fini della sospensione dei procedimenti
sanzionatori.
Il Collegio nella sentenza in esame precisa
che alla presentazione della domanda di
accertamento di conformità ex art. 36 del
d.P.R. n. 380 del 2001 non possono trarsi le
medesime conseguenze della domanda di
condono poiché “…i presupposti dei due
procedimenti di sanatoria –quello di condono
edilizio e quello di accertamento di
conformità urbanistica- sono non solo
diversi ma anche antitetici, atteso che
l’uno (condono edilizio) concerne il perdono
ex lege per la realizzazione sine titulo
abilitativo di un manufatto in contrasto con
le prescrizioni urbanistiche (violazione
sostanziale) l’altro (sanatoria ex art. 13
legge 47/1985 oggi art. 36 DPR n. 380/2001)
l’accertamento ex post della conformità
dell’intervento edilizio realizzato senza
preventivo titolo abilitativo agli strumenti
urbanistici (violazione formale).” (TAR
Lazio, sezione I-quater, 11.01.2011, n. 124
e 22.12.2010, n. 38207 e la sentenza del TAR
Campania Napoli, sezione VI, 03.09.2010, n.
17282 in quest’ultima citata).
Per tali osservazioni alla fattispecie
dell’accertamento di conformità non può
applicarsi la sospensione dei procedimenti
sanzionatori prevista per i condoni a
partire dall’art. 44 della legge n. 47 del
1985, come richiamato dalle successive
disposizioni di cui all’art. 39 della legge
n. 724 del 1994 e dell’art. 32 della legge
n. 326 del 2003 (TAR Lazio-Roma, Sez.
I-quater,
sentenza
02.03.2012 n. 2165 - massima
tratta da
www.gazzettaamministrativa.it - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: L'ingiunzione
di demolizione costituisce la prima ed
obbligatoria fase del procedimento
repressivo, in quanto ha natura di diffida e
presuppone solo un giudizio di tipo
analitico-ricognitivo dell'abuso commesso,
mentre il giudizio sintetico-valutativo, di
natura discrezionale, circa la rilevanza
dell'abuso e la possibilità di sostituire la
demolizione con la sanzione pecuniaria
(disciplinato dall'art. 33 comma 2, e 34
comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001) può essere
effettuato soltanto in un secondo momento,
cioè quando il soggetto privato non ha
ottemperato spontaneamente alla demolizione
e l'organo competente emana l'ordine (questa
volta non indirizzato all'autore dell'abuso,
ma agli uffici e relativi dipendenti
dell'Amministrazione competenti e/o preposti
in materia di sanzioni edilizie) di
esecuzione in danno delle ristrutturazioni
realizzate in assenza o in totale difformità
dal permesso di costruire o delle opere
edili costruite in parziale difformità dallo
stesso; pertanto, soltanto nella predetta
seconda fase non può ritenersi legittima
l'ingiunzione a demolire sprovvista di
qualsiasi valutazione intorno all'entità
degli abusi commessi e alla possibile
sostituzione della demolizione con la
sanzione pecuniaria, così come previsto
dagli artt. 33, comma 2, e 34, comma 2,
d.P.R. n. 380 del 2001. Valutazione che deve
essere effettuata mediante apposito
accertamento da parte dell'Ufficio Tecnico
Comunale, d'ufficio o su richiesta
dell'interessato.
Secondo le argomentazioni della ricorrente
il Comune prima di ingiungere la
demolizione, avrebbe dovuto accertare che le
opere realizzate a sostegno e manutenzione
del tetto e dell’immobile stesso non
potevano essere proprio rimosse e che,
pertanto, erano suscettibili di sanzione
pecuniaria ai sensi dell’art. 34 del d.P.R.
n. 380 del 2001.
Come osservato dal TAR, in altre analoghe
circostanze, e condividendo peraltro la
giurisprudenza degli altri Tribunali
Amministrativi regionali: “L'ingiunzione
di demolizione costituisce la prima ed
obbligatoria fase del procedimento
repressivo, in quanto ha natura di diffida e
presuppone solo un giudizio di tipo
analitico-ricognitivo dell'abuso commesso,
mentre il giudizio sintetico-valutativo, di
natura discrezionale, circa la rilevanza
dell'abuso e la possibilità di sostituire la
demolizione con la sanzione pecuniaria
(disciplinato dall'art. 33 comma 2, e 34
comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001) può essere
effettuato soltanto in un secondo momento,
cioè quando il soggetto privato non ha
ottemperato spontaneamente alla demolizione
e l'organo competente emana l'ordine (questa
volta non indirizzato all'autore dell'abuso,
ma agli uffici e relativi dipendenti
dell'Amministrazione competenti e/o preposti
in materia di sanzioni edilizie) di
esecuzione in danno delle ristrutturazioni
realizzate in assenza o in totale difformità
dal permesso di costruire o delle opere
edili costruite in parziale difformità dallo
stesso; pertanto, soltanto nella predetta
seconda fase non può ritenersi legittima
l'ingiunzione a demolire sprovvista di
qualsiasi valutazione intorno all'entità
degli abusi commessi e alla possibile
sostituzione della demolizione con la
sanzione pecuniaria, così come previsto
dagli artt. 33, comma 2, e 34, comma 2,
d.P.R. n. 380 del 2001. Valutazione che deve
essere effettuata mediante apposito
accertamento da parte dell'Ufficio Tecnico
Comunale, d'ufficio o su richiesta
dell'interessato.” (TAR Lazio, sezione
I-quater, 28.12.2011, n. 10258 e TAR
Campania, Napoli, 14.06.2010, n. 14156 ivi
citata), con la conseguenza che trattandosi,
nel caso in esame, della prima demolizione
il procedimento è in una fase ancora
prodromica rispetto alle successive
valutazioni che il Comune potrà operare in
ordine alla salvaguardia dell’immobile sotto
il profilo statico ed alla eventuale e
conseguente applicazione della sanzione
pecuniaria (TAR Lazio-Roma, Sez. I-quater,
sentenza
02.03.2012 n. 2165 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: L’ordine
di demolizione, come tutti i provvedimenti
sanzionatori in materia edilizia, è un atto
vincolato che non richiede una specifica
valutazione delle ragioni di interesse
pubblico, né una comparazione di
quest'ultimo con gli interessi privati
coinvolti e sacrificati, né una motivazione
sulla sussistenza di un interesse pubblico
concreto ed attuale alla demolizione, non
potendo neppure ammettersi l’esistenza di un
affidamento tutelabile alla conservazione di
una situazione di fatto abusiva, che il
tempo non può mai legittimare: dunque in
linea generale l’abusività costituisce di
per sé motivazione sufficiente per
l'adozione della misura repressiva in
argomento.
Non è necessaria la comunicazione di avvio
del procedimento né gli ulteriori momenti di
coinvolgimento procedimentale degli
interessati per l’ordine di demolizione di
opere abusive, in quanto si tratta di
provvedimento alla cui adozione
l’amministrazione comunale è vincolata per
legge.
Si premette che l’ordine di demolizione, come tutti i provvedimenti
sanzionatori in materia edilizia, è un atto
vincolato che non richiede una specifica
valutazione delle ragioni di interesse
pubblico, né una comparazione di
quest'ultimo con gli interessi privati
coinvolti e sacrificati, né una motivazione
sulla sussistenza di un interesse pubblico
concreto ed attuale alla demolizione, non
potendo neppure ammettersi l’esistenza di un
affidamento tutelabile alla conservazione di
una situazione di fatto abusiva, che il
tempo non può mai legittimare (cfr.
Consiglio di Stato, sez. V – 11/01/2011 n.
79): dunque in linea generale l’abusività
costituisce di per sé motivazione
sufficiente per l'adozione della misura
repressiva in argomento (cfr. TAR Umbria
– 07/12/2010 n. 522).
Con riguardo alle garanzie partecipative
questa Sezione (cfr. sentenza 25/03/2011 n.
473) ha già ritenuto infondata la censura
relativa alla loro violazione: non è infatti
necessaria la comunicazione di avvio del
procedimento né gli ulteriori momenti di
coinvolgimento procedimentale degli
interessati per l’ordine di demolizione di
opere abusive, in quanto si tratta di
provvedimento alla cui adozione
l’amministrazione comunale è vincolata per
legge. In secondo luogo è stato sottolineato
che l’art. 7 della L. 241/1990, per i
procedimenti non a istanza di parte, e ora
l’art. 10-bis della stessa legge per i
procedimenti a istanza di parte, sono due
punti particolari di codificazione dei
principi di correttezza e buon andamento che
impongono all’amministrazione di creare il
contraddittorio con i destinatari degli
effetti dei provvedimenti sia al fine di
consentire il diritto di difesa sia per
acquisire ogni utile elemento in modo da
ridurre il rischio di motivazioni
inadeguate.
Pertanto è sempre necessario (tranne nei
casi di urgenza) che l’amministrazione
esponga in anticipo le proprie ragioni e dia
agli interessati la possibilità di
interloquire. La violazione di tali garanzie
procedimentali tuttavia condiziona la
legittimità del provvedimento finale solo
quando si dimostri che vi è stato un
effettivo travisamento dei fatti (principio
ora esplicitato nell’art. 21-octies, comma
2, secondo periodo della legge 241/1990):
diversamente non sarebbe utile, né
economico, annullare un provvedimento che
può essere adottato di nuovo con lo stesso
contenuto (cfr. sentenza Sezione 09/06/2009
n. 1190)
(TAR Lombardia-Brescia, Sez. II,
sentenza 02.03.2012 n. 344 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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febbraio 2012 |
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EDILIZIA PRIVATA:
Abusi edilizi e soggetti responsabili.
È responsabile del reato di costruzione
abusiva anche il mero esecutore dei lavori
quando sia ravvisabile un profilo di colpa
collegato alla conoscenza del carattere
illecito dei lavori: ciò è configurabile
quando non ha adempiuto all'onere di
accertare il rilascio del provvedimento
abilitante.
L'esecutore è, invece, esonerato da
responsabilità nella ipotesi di lavori
eseguiti in difformità dal titolo, gravando
espressamente sul direttore dei lavori
l'obbligo di curarne la corrispondenza al
progetto (Corte di Cassazione, Sez. III
penale,
sentenza 29.02.2012 n. 7888 -
tratto da www.lexambiente.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: La
disciplina di cui all’art. 13 della L. n.
47/1985, confermata con l’art. 36 del D.P.R.
380/2001, richiede l'accertamento, da parte
del responsabile dell’istruttoria, della
sussistenza della c.d. “doppia conformità”
delle opere realizzate.
L’accertamento del rispetto delle distanze
va effettuato sulla base dell’effettivo
stato dei fatti e dei luoghi, a prescindere,
pertanto, dalla legittimità della
costruzione, rispetto alla quale deve essere
verificata la permanenza della distanza
minima, proprio a tutela di quell’interesse
pubblico alla salubrità degli assetti
urbanistici, al quale non è possibile
derogare.
---------------
Non si possono rilasciare concessioni
edilizie in sanatoria “con prescrizione”, in
quanto in tal modo gli immobili abusivi
vengono resi conformi ex post agli strumenti
urbanistici, così violando l’osservanza
della “doppia conformità” richiesta dalla
legge, che va accertata senza concedere
alcun potere discrezionale alla P.A..
... il Tribunale adito, richiamando la
disciplina di cui all’art. 13 della L. n.
47/1985, confermata con l’art. 36 del D.P.R.
380/2001, la cui univoca interpretazione si
è consolidata in giurisprudenza, anche di
questo C.G.A. (cfr. decisione n. 941/2009),
ha correttamente ritenuto che nel caso di
specie andasse richiesto l’accertamento, da
parte del responsabile dell’istruttoria,
della sussistenza della c.d. “doppia
conformità” delle opere realizzate;
conformità, cioè, sia agli strumenti
urbanistici vigenti alla data di rilascio
della prima concessione edilizia, portante
il n. 30/2004, sia a quelli in vigore alla
data di rilascio della concessione edilizia
in sanatoria n. 37/2005.
Con riferimento a questi ultimi requisiti,
il TAR li ha ritenuti insussistenti perché
dal progetto allegato all’istanza di
concessione edilizia in sanatoria si
evinceva la necessità di eseguire ulteriori
opere per rendere l’edificio abusivo
conforme agli strumenti urbanistici vigenti,
per cui, atteso che la C.E. in sanatoria era
da considerare alla stregua di una nuova
concessione, risultava evidente la carenza
del necessario presupposto della “doppia
conformità”.
Il TAR adito, infatti, ha condivisibilmente
rilevato che, al momento della presentazione
dell’istanza di rilascio della concessione
edilizia in sanatoria, esisteva il vano
porta nella parete dell’edificio frontista,
per cui risultava violato il requisito della
prescritta distanza dei 10 metri tra un
edificio e l’altro, atteso che tale distanza
veniva misurata in ml. 9,1, a nulla
rilevando il fatto che l’apertura del vano
porta era stata eseguita abusivamente; in
tal senso il Giudice di prime cure ha
richiamato a sostegno della propria
decisione la giurisprudenza amministrativa
formatasi nella materia de qua,
secondo cui l’accertamento del rispetto
delle distanze va effettuato sulla base
dell’effettivo stato dei fatti e dei luoghi,
a prescindere, pertanto, dalla legittimità
della costruzione, rispetto alla quale deve
essere verificata la permanenza della
distanza minima, proprio a tutela di
quell’interesse pubblico alla salubrità
degli assetti urbanistici, al quale non è
possibile derogare (cfr. Cons. Stato, Sez.
VI, 30.12.2006, n. 8262).
---------------
Al riguardo, il
Giudice di prime cure ha, invece,
condivisibilmente argomentato con puntuale
riferimento all’orientamento
giurisprudenziale imperante in materia,
secondo cui non si possono rilasciare
concessioni edilizie in sanatoria “con
prescrizione”, in quanto in tal modo gli
immobili abusivi vengono resi conformi ex
post agli strumenti urbanistici, così
violando l’osservanza della “doppia
conformità” richiesta dalla legge, che
va accertata senza concedere alcun potere
discrezionale alla P.A.
(C.G.A.R.S.,
sentenza 29.02.2012 n. 242 - link
a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
La presentazione dell’istanza di
sanatoria ordinaria ex art. 36 DPR n.
380/2001 non determina la definitiva
cessazione di efficacia del precedente
ordine di demolizione, ma soltanto una
sospensione e/o quiescenza temporanea di
efficacia dell’atto sanzionatorio, in
quanto, se l’istanza di sanatoria viene
accolta, l’ordine di demolizione risulta
implicitamente e/o sostanzialmente abrogato,
poiché viene meno il carattere abusivo
dell’opera realizzata, a causa
dell’accertata conformità dell’intervento
edilizio alla disciplina urbanistica ed
edilizia vigente (sia al momento
dell’edificazione, sia al momento della
presentazione dell’istanza di sanatoria
ordinaria); mentre, se l’istanza di
sanatoria viene respinta (con provvedimento
espresso o con silenzio rigetto, formatosi
dopo 60 giorni), l’ordine di demolizione
riacquista la sua efficacia, che non era
definitivamente cessata, ma era solo sospesa
in attesa della conclusione del nuovo iter
procedimentale iniziato con l’istanza di
sanatoria.
Al riguardo, va precisato che, comunque, nel
caso di rigetto esplicito o implicito
dell’istanza di sanatoria, l’istante non può
rimanere pregiudicato dall’aver esercitato
una facoltà prevista dalla legge (cioè
quella di poter presentare l’istanza di
sanatoria entro il termine in cui deve
provvedersi spontaneamente alla demolizione,
per evitare l’acquisizione gratuita al
patrimonio comunale del manufatto abusivo e
della relativa area di sedime), per cui tale
soggetto deve poter usufruire dell’intero
termine, per eseguire spontaneamente
l’ordine di demolizione ed evitare il
trasferimento del bene e dell’area di sedime
al Comune, mediante la sospensione del suo
decorso fino all’esito espresso o tacito
dell’istanza di sanatoria (più precisamente
il termine di spontanea demolizione va
calcolato, sommando il periodo decorrente
dalla ricezione dell’ordinanza di
demolizione fino alla proposizione
dell’istanza di sanatoria ed il periodo
decorrente dalla ricezione del provvedimento
espresso di rigetto dell’istanza di
sanatoria o dal compimento del 60° giorno
nel caso di silenzio rigetto fino al
compimento del predetto termine di spontanea
demolizione).
Inoltre, il procedimento avviato con
l’istanza di sanatoria è un procedimento del
tutto autonomo da quello avviato d’ufficio e
conclusosi con l’ingiunzione di demolizione,
per cui non vi sono motivi per imporre
all’Amministrazione l’obbligo di
riesercitare il potere sanzionatorio a
seguito dell’esito negativo dell’istanza di
sanatoria, anche perché l’ordine di
demolizione a suo tempo emanato costituisce
un provvedimento vincolato sul quale non
interferisce minimamente l’atto di rigetto
(esplicito o implicito) dell’istanza di
sanatoria (mentre, come sopra detto, al
contrario l’atto di accoglimento
dell’istanza di sanatoria comporta la
caducazione della precedente ordinanza di
demolizione).
---------------
Mentre, la normativa in materia di condono
edilizio, secondo cui la reiezione della
domanda di condono comporta la successiva
irrogazione di una nuova misura
sanzionatoria (con conseguente
improcedibilità per sopravvenuta carenza di
interesse del ricorso avverso l’ordine di
demolizione, emanato prima della
presentazione del condono) non può essere
estesa analogicamente alla fattispecie
giuridica dell’istanza di sanatoria
ordinaria, atteso che trattasi di una
normativa di carattere eccezionale, che ai
sensi dell’art. 14 Disp. Prelim. al C.C. non
può essere applicata ad altre fattispecie.
Comunque, le fattispecie del condono
edilizio e dell’istanza di sanatoria
ordinaria non sono tra loro assimilabili, in
quanto la domanda di condono edilizio
comporta un riesame complessivo dell’intera
fattispecie alla luce di una normativa di
carattere eccezionale derogatrice della
disciplina contenuta nella strumentazione
urbanistica che provoca il definitivo
superamento degli eventuali provvedimenti di
demolizione emanati precedentemente
all’entrata in vigore della normativa di
condono edilizio (emanati soltanto con
riferimento alle norme degli strumenti
urbanistici), mentre l’istanza di sanatoria
ordinaria può essere accolta soltanto se vi
sia conformità con gli strumenti urbanistici
generali e di attuazione anche solo adottati
(e non ancora approvati) sia al momento
della realizzazione dell’opera che al
momento della presentazione dell’istanza,
per cui in quest’ultimo caso l’emanazione di
un secondo provvedimento di demolizione si
rivelerebbe, in assenza di un’espressa
previsione normativa, un’inutile ed
antieconomica duplicazione dell’attività
amministrativa finalizzata alla vigilanza
urbanistico-edilizia del territorio ed al
contrasto del fenomeno dell’abusivismo
edilizio.
Secondo l’univoco orientamento
giurisprudenziale di questo Tribunale (cfr.
per es. TAR Basilicata Sent. n. 426 del
23.05.2005) la presentazione dell’istanza di
sanatoria ordinaria ex art. 36 DPR n.
380/2001 non determina la definitiva
cessazione di efficacia del precedente
ordine di demolizione, ma soltanto una
sospensione e/o quiescenza temporanea di
efficacia dell’atto sanzionatorio, in
quanto, se l’istanza di sanatoria viene
accolta, l’ordine di demolizione risulta
implicitamente e/o sostanzialmente abrogato,
poiché viene meno il carattere abusivo
dell’opera realizzata, a causa
dell’accertata conformità dell’intervento
edilizio alla disciplina urbanistica ed
edilizia vigente (sia al momento
dell’edificazione, sia al momento della
presentazione dell’istanza di sanatoria
ordinaria); mentre, se l’istanza di
sanatoria viene respinta (con provvedimento
espresso o con silenzio rigetto, formatosi
dopo 60 giorni), l’ordine di demolizione
riacquista la sua efficacia, che non era
definitivamente cessata, ma era solo sospesa
in attesa della conclusione del nuovo iter
procedimentale iniziato con l’istanza di
sanatoria.
Al riguardo, va precisato che, comunque, nel
caso di rigetto esplicito o implicito
dell’istanza di sanatoria, l’istante non può
rimanere pregiudicato dall’aver esercitato
una facoltà prevista dalla legge (cioè
quella di poter presentare l’istanza di
sanatoria entro il termine in cui deve
provvedersi spontaneamente alla demolizione,
per evitare l’acquisizione gratuita al
patrimonio comunale del manufatto abusivo e
della relativa area di sedime), per cui tale
soggetto deve poter usufruire dell’intero
termine, per eseguire spontaneamente
l’ordine di demolizione ed evitare il
trasferimento del bene e dell’area di sedime
al Comune, mediante la sospensione del suo
decorso fino all’esito espresso o tacito
dell’istanza di sanatoria (più precisamente
il termine di spontanea demolizione va
calcolato, sommando il periodo decorrente
dalla ricezione dell’ordinanza di
demolizione fino alla proposizione
dell’istanza di sanatoria ed il periodo
decorrente dalla ricezione del provvedimento
espresso di rigetto dell’istanza di
sanatoria o dal compimento del 60° giorno
nel caso di silenzio rigetto fino al
compimento del predetto termine di spontanea
demolizione).
Inoltre, il procedimento avviato con
l’istanza di sanatoria è un procedimento del
tutto autonomo da quello avviato d’ufficio e
conclusosi con l’ingiunzione di demolizione,
per cui non vi sono motivi per imporre
all’Amministrazione l’obbligo di
riesercitare il potere sanzionatorio a
seguito dell’esito negativo dell’istanza di
sanatoria, anche perché l’ordine di
demolizione a suo tempo emanato costituisce
un provvedimento vincolato sul quale non
interferisce minimamente l’atto di rigetto
(esplicito o implicito) dell’istanza di
sanatoria (mentre, come sopra detto, al
contrario l’atto di accoglimento
dell’istanza di sanatoria comporta la
caducazione della precedente ordinanza di
demolizione).
Mentre, la normativa in materia di condono
edilizio, secondo cui la reiezione della
domanda di condono comporta la successiva
irrogazione di una nuova misura
sanzionatoria (con conseguente
improcedibilità per sopravvenuta carenza di
interesse del ricorso avverso l’ordine di
demolizione, emanato prima della
presentazione del condono) non può essere
estesa analogicamente alla fattispecie
giuridica dell’istanza di sanatoria
ordinaria, atteso che trattasi di una
normativa di carattere eccezionale, che ai
sensi dell’art. 14 Disp. Prelim. al C.C. non
può essere applicata ad altre fattispecie.
Comunque, le fattispecie del condono
edilizio e dell’istanza di sanatoria
ordinaria non sono tra loro assimilabili, in
quanto la domanda di condono edilizio
comporta un riesame complessivo dell’intera
fattispecie alla luce di una normativa di
carattere eccezionale derogatrice della
disciplina contenuta nella strumentazione
urbanistica che provoca il definitivo
superamento degli eventuali provvedimenti di
demolizione emanati precedentemente
all’entrata in vigore della normativa di
condono edilizio (emanati soltanto con
riferimento alle norme degli strumenti
urbanistici), mentre l’istanza di sanatoria
ordinaria può essere accolta soltanto se vi
sia conformità con gli strumenti urbanistici
generali e di attuazione anche solo adottati
(e non ancora approvati) sia al momento
della realizzazione dell’opera che al
momento della presentazione dell’istanza,
per cui in quest’ultimo caso l’emanazione di
un secondo provvedimento di demolizione si
rivelerebbe, in assenza di un’espressa
previsione normativa, un’inutile ed
antieconomica duplicazione dell’attività
amministrativa finalizzata alla vigilanza
urbanistico-edilizia del territorio ed al
contrasto del fenomeno dell’abusivismo
edilizio.
In ogni caso, l’opposta tesi, secondo cui la
mera presentazione dell’istanza di sanatoria
ex art. 36 DPR n. 380/2001 fa perdere ogni
effetto al precedente provvedimento di
demolizione, comporta l’assurda conseguenza
(non verificabile nella fattispecie del
condono edilizio, dove la domanda di condono
va presentata obbligatoriamente entro un
termine perentorio, costituito da una
precisa data) che anche il secondo
provvedimento di demolizione (emanato dopo
la reiezione dell’istanza di sanatoria)
potrebbe essere neutralizzato da un’altra
istanza ex art. 36 DPR n. 380/2001 e così
via in un continuo alternarsi di ingiunzioni
di demolizioni e istanze ex art. 13 L. n.
47/1985, paralizzante dell’azione
amministrativa di repressione degli abusi
edilizi) (TAR Basilicata,
sentenza 28.02.2012 n. 98 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
L'ordinanza di demolizione
costituisce esplicazione di un potere
vincolato, sicché essa è congruamente
motivata con la descrizione delle opere
abusive e il richiamo all'accertata
abusività delle stesse, senza necessità di
indicare alcun interesse pubblico ulteriore.
Per giurisprudenza costante, l'ordinanza di demolizione costituisce
esplicazione di un potere vincolato, sicché
essa è congruamente motivata con la
descrizione delle opere abusive e il
richiamo all'accertata abusività delle
stesse, senza necessità di indicare alcun
interesse pubblico ulteriore (cfr. TAR
Lazio Roma, sez. I, 08.06.2011, n. 5082;
TAR Puglia Lecce, sez. III, 07.04.2011, n. 611; TAR Trentino Alto Adige
Trento, sez. I, 06.04.2011, n. 105;
TAR Campania Napoli, sez. III, 02.03.2011, n. 1273; TAR Puglia Bari, sez. II,
11.11.2010, n. 3902)
(TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 24.02.2012 n. 618 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Datazione interventi e
prescrizione.
In tema di reati edilizi, l'incertezza
assoluta sulla data di commissione del reato
o, comunque, sull'inizio del termine di
prescrizione che consente l'applicazione del
principio del favor rei non ammette alcun
automatismo e deve risultare da dati
obiettivi.
Il giudice è comunque tenuto all'indicazione
delle ragioni per le quali non è possibile
pervenire, anche sulla base di deduzioni
logiche, ad una più puntuale collocazione
temporale dell'intervento abusivo (Corte di
Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 23.02.2012 n.
7065 - tratto da www.lexambiente.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: La totale demolizione -vieppiù se
intenzionale- dei
manufatti oggetto della domanda di condono,
prima della sua definizione mediante formale
rilascio del titolo edilizio in sanatoria,
comporta la improcedibilità della relativa
istanza, in quanto volta al “mantenimento” -per di più in virtù di una normativa
eccezionale- di un manufatto non più
esistente.
Né rileva la giurisprudenza che consente la
ristrutturazione di manufatti diruti, in
quanto essa presuppone comunque la loro
legittimità originaria.
--------------
Il rilascio della sanatoria è provvedimento
formale non sostituibile con atto di
comunicazione avente contenuto decisionale
diverso (nel caso di specie, di
comunicazione del parere favorevole agli
effetti paesaggistici).
La totale demolizione -vieppiù se
intenzionale (doc. 1 delle produzioni
28.11.2011 di parte comunale)- dei
manufatti oggetto della domanda di condono,
prima della sua definizione mediante formale
rilascio del titolo edilizio in sanatoria,
comporta la improcedibilità della relativa
istanza, in quanto volta al “mantenimento” -per di più in virtù di una normativa
eccezionale- di un manufatto non più
esistente.
Né rileva la giurisprudenza che consente la
ristrutturazione di manufatti diruti (cfr.
TAR Veneto, II, 25.10.1999, n. 1747,
citata a p. 10 del ricorso introduttivo), in
quanto essa presuppone comunque la loro
legittimità originaria.
Per il resto, è insegnamento ricevuto
(TAR Puglia-Lecce, I, 04.07.2008, n. 2052)
che il rilascio della sanatoria è
provvedimento formale non sostituibile con
atto di comunicazione avente contenuto
decisionale diverso (nel caso di specie, di
comunicazione del parere favorevole agli
effetti paesaggistici) (TAR Liguria, Sez. I,
sentenza
23.02.2012 n. 324 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: E'
illegittima l'ingiunzione di demolizione,
emessa dopo almeno un trentennio dall’abuso,
senza l’indicazione -avuto riguardo anche
all'entità ed alla tipologia di questo- del
pubblico interesse, evidentemente diverso da
quello al ripristino della legalità, idoneo
a giustificare il sacrificio del
contrapposto interesse privato, posto che
anche nell'esercizio dei poteri repressivi
di cui all'art. 14 della legge n. 47/1985
l'amministrazione comunale, perseguendo la
finalità della norma di assicurare
l'ordinato svolgersi dell'attività
urbanistico-edilizia, deve adeguatamente
motivare sul pubblico interesse attuale al
sacrificio delle posizioni soggettive
facenti capo al privato, quando queste si
siano consolidate a cagione dell'affidamento
riposto per decorso del tempo e per la
prolungata inerzia dell'amministrazione
vigilante.
Il collegio non ha ragione, infatti, di
discostarsi dall’orientamento che il
Tribunale ha assunto con riferimento a casi
del tutto analoghi (v. ad esempio, TAR
Calabria, Reggio Calabria, 11.02.2011, n.
108).
Dagli atti del giudizio emerge che la
trasformazione in finestra della porta di
detto vano–negozio è stata realizzata, per
tutti gli alloggi dell’insediamento in
questione, moltissimi anni fa, all’inizio
degli anni ’60.
Ne consegue l’illegittimità della disposta
ingiunzione di demolizione, emessa dopo
almeno un trentennio dall’abuso senza
l’indicazione -avuto riguardo anche
all'entità ed alla tipologia di questo- del
pubblico interesse, evidentemente diverso da
quello al ripristino della legalità, idoneo
a giustificare il sacrificio del
contrapposto interesse privato, posto che
anche nell'esercizio dei poteri repressivi
di cui all'art. 14 della legge n. 47/1985
l'amministrazione comunale, perseguendo la
finalità della norma di assicurare
l'ordinato svolgersi dell'attività
urbanistico-edilizia, deve adeguatamente
motivare sul pubblico interesse attuale al
sacrificio delle posizioni soggettive
facenti capo al privato, quando queste si
siano consolidate a cagione dell'affidamento
riposto per decorso del tempo e per la
prolungata inerzia dell'amministrazione
vigilante (v. TAR Calabria, Catanzaro, II,
07.11.2008, n. 1490)
(TAR Calabria-Reggio Calabria,
sentenza 23.02.2012 n. 156 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: In
caso di ordine di demolizione delle opere
abusive non è necessaria la comunicazione di
avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7
della L. 241/1990, trattandosi di atto
dovuto, sicché non sono richiesti apporti
partecipativi del soggetto destinatario.
Per costante giurisprudenza, in caso di
ordine di demolizione delle opere abusive
non è necessaria la comunicazione di avvio
del procedimento ai sensi dell’art. 7 della
L. 241/1990, trattandosi di atto dovuto,
sicché non sono richiesti apporti
partecipativi del soggetto destinatario
(Consiglio di Stato, Sez. VI, 24.09.2010 n.
7129; TAR Campania, Napoli, Sez. IV,
13.01.2011 n. 84 e Sez. VIII, 29.01.2009 n.
5001; TAR Campania, Salerno, Sez. II,
13.04.2011 n. 702)
(TAR Campania-Napoli, Sez. VIII,
sentenza 22.02.2012 n. 872 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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ATTI AMMINISTRATIVI - EDILIZIA PRIVATA:
E' necessaria la querela di falso
per contestare il verbale di sopralluogo
redatto dagli agenti e tecnici comunali
attestante l'esistenza di manufatti abusivi
in quanto essendo un atto pubblico esso fa
piena prova fino a querela di falso delle
circostanze di fatto in esse accertate sia
relativamente allo stato di fatto e sia
rispetto allo status quo ante.
In materia di edilizia ed urbanistica, è
sufficientemente motivato il provvedimento
che, a fronte di un abuso edilizio, ne
ordina la demolizione con richiamo al
verbale di sopralluogo dei tecnici comunali
dato che, com’è noto, il provvedimento
sanzionatorio in materia edilizia ha natura
del tutto vincolata giacché è conseguente ad
un accertamento tecnico della consistenza
delle opere abusive realizzate.
Il verbale redatto e sottoscritto dagli
agenti e dai tecnici del comune a seguito di
sopralluogo, attestante l'esistenza di
manufatti abusivi, costituisce atto
pubblico, fidefaciente fino a querela di
falso, ai sensi dell'art. 2700 c.c., delle
circostanze di fatto in esse accertate sia
relativamente allo stato di fatto e sia
rispetto allo status quo ante. In
sostanza il verbale ben può rilevare la
presenza di interventi edilizi su strutture
preesistenti che modificano la situazione di
fatto notoriamente in essere in precedenza,
ovvero quella risultante da atti comunali,
dagli atti catastali, dai registri della
proprietà, ecc. ecc..
Pertanto, in difetto della predetta querela
di falso del verbale, esattamente il TAR
-anche in assenza di costituzione del
Comune- ha posto a base della decisione il
predetto verbale. Ma anche a voler
prescindere dal rilievo che precede, si deve
rilevare che, contrariamente a quanto
mostrano di intendere le ricorrenti, trovava
integrale applicazione anche nel processo
amministrativo la disciplina contenuta
nell'art. 2697 c.c. (corrispondente, ora,
all'art. 64, comma 1, d.lgs. n. 104/2010)
secondo la quale spetta a chi agisce in
giudizio indicare e provare i fatti (cfr.
Consiglio Stato , sez. IV, 11.02.2011, n.
924; Consiglio Stato, sez. IV, 27.01.2011,
n. 618). Ciò implica che chi agisce in
giudizio debba comunque fornire gli elementi
probatori a favore delle proprie tesi.
Nel giudizio di impugnazione dell’ordinanza
repressiva di un abuso edilizio è onere del
privato quindi fornire la prova dello "status
quo ante", in quanto la p.a. non può di
solito materialmente accertare quale fosse
la situazione dell'intero suo territorio.
Chi realizza interventi, ritenuti abusivi,
su immobili esistenti, è tenuto a dimostrare
rigorosamente, se intende evitare le misure
repressive di legge, lo stato della
preesistenza, proprio in applicazione del
principio generale di cui all'art. 2697 c.c.
(arg. ex Consiglio Stato, sez. IV,
27.11.2010, n. 8298).
In tali casi, il privato dispone, ed è
normalmente in grado di esibire, la
documentazione idonea al fine di fornire
utili elementi di valutazione quali ad es. o
ancora anche fotografie con data certa
dell’immobile; estratti delle planimetri
catastali; il progetto originario e i suoi
allegati, ecc.. Le ricorrenti, a
dimostrazione dell’assenza dell’abuso,
avrebbero cioè dovuto allegare gli elementi
di prova (fotografie, documenti di
proprietà, certificazioni catastali, titoli
edilizi, ecc.) idonei a smentire i
presupposti di fatto dell’ordinanza.
Pertanto, ad avviso del Consiglio di Stato
erroneamente le ricorrenti –a fronte di un
verbale a fede privilegiata– pretenderebbero
che, con un’inammissibile integrazione
dell’atto, l’Amministrazione provasse
giudizialmente i fatti posti a base della
sua azione, perché ciò si risolverebbe in
un’inammissibile assoluta inversione
dell'onere della prova. L’amministrazione
infatti non ha un dovere di costituirsi
necessariamente in giudizio impugnatorio,
per cui il privato che contesta la
legittimità del provvedimento deve comunque
allegare al gravame gli elementi probatori
in grado di contrastare le conclusioni ed i
presupposti dell’atto impugnato (Consiglio
di Stato, Sez. IV,
sentenza 14.02.2012 n. 703 -
massima tratta da
www.gazzettaamministrativa.it - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: L'onere
della prova dell'ultimazione dei lavori
entro la data utile per ottenere il condono
grava sul richiedente la sanatoria.
Per conseguire il condono edilizio di
un'opera abusiva deve sussistere il
requisito principale di cui all'art. 39
della l. 724/1994, ossia l’ultimazione dei
lavori (che, secondo la giurisprudenza,
sulla base della formulazione dell'art. 3,
l. 28.02.1985 n. 47, applicabile anche nella
disciplina del condono del 1994 che la
richiama, deve comprendere il completamento
del rustico, la copertura, e le tamponature
dei muri, con esclusione dei soli serramenti
esterni, delle finiture o di quegli elementi
che non impediscono la fruibilità
dell’edificio).
Giova osservare che:
1) l'onere della prova dell'ultimazione dei
lavori entro la data utile per ottenere il
condono grava sul richiedente la sanatoria
(Consiglio Stato, sez. IV, 02.02.2011 , n.
752), il quale, dagli atti versati in
giudizio, non l’ha fornita e non l’ha
neppure dimostrata nell’odierno giudizio,
ove la questione è stata espressamente
revocata in dubbio dalla parte ricorrente
che ha offerto, a sua volta, conducenti
elementi di fatto a riscontro della censura;
2) nell’atto di donazione del 06.11.1995 (in
forza del quale il controinteressato, già
proprietario del suolo, diviene proprietario
del fabbricato ivi descritto) è contenuta,
presumibilmente, la descrizione
dell’edificio oggetto della domanda di
sanatoria presentata anteriormente (in data
27.02.1995), risultando “a rustico
composto da un piano seminterrato ed un
piano terra di cui esistono solamente
pilastri e solai di copertura di complessivi
metri quadrati centoquaranta circa”; ne
deriva una ulteriore conferma della mancanza
del requisito principale di cui al
menzionato art. 39 della l. 724/1994, ossia
l’ultimazione dei lavori (che, secondo la
giurisprudenza, sulla base della
formulazione dell'art. 3, l. 28.02.1985 n.
47, applicabile anche nella disciplina del
condono del 1994 che la richiama, deve
comprendere il completamento del rustico, la
copertura, e le tamponature dei muri, con
esclusione dei soli serramenti esterni,
delle finiture o di quegli elementi che non
impediscono la fruibilità dell’edificio:
cfr. Cassazione penale, sez. III,
12.08.1997, n. 9011; Cassazione penale, sez.
III, 10.05.1999, n. 7545; TAR Trentino Alto
Adige Trento, 05.11.2003, n. 390, ed altre)
(TAR Calabria-Reggio Calabria,
sentenza 13.02.2012 n. 149 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Nelle
condizioni di un lungo decorso di tempo,
durante il quale il titolare di una
edificazione abusiva rimane inerte (al pari
dell’Amministrazione che non esercita i
propri doverosi poteri di controllo
dell’illecito), il privato sconta il rischio
della sopravvenienza normativa e del
conseguente mutamento del contesto
urbanistico di riferimento in senso
peggiorativo.
Invero, tale principio, oltre che sorretto
da ovvie considerazioni logiche, scaturisce
in maniera immediata e diretta proprio dal
principio della “doppia conformità” che è
predicato dall’art. 36 del DPR 380/2001 ai
fini della regolarizzazione formale del
fabbricato edificato sine titulo e che rende
non sanabile quell’edificio che, in origine
conforme allo strumento urbanistico, sia
transitato, al modificare di quest’ultimo,
in una condizione di illegittimità anche
sostanziale per violazione delle norme di
riferimento sopravvenute.
Si deve osservare che, nelle condizioni di
un lungo decorso di tempo, durante il quale
il titolare di una edificazione abusiva
rimane inerte (al pari dell’Amministrazione
che non esercita i propri doverosi poteri di
controllo dell’illecito), il privato sconta
il rischio della sopravvenienza normativa e
del conseguente mutamento del contesto
urbanistico di riferimento in senso
peggiorativo.
Invero, tale principio, oltre che sorretto
da ovvie considerazioni logiche, scaturisce
in maniera immediata e diretta proprio dal
principio della “doppia conformità”
che è predicato dall’art. 36 del DPR
380/2001 ai fini della regolarizzazione
formale del fabbricato edificato sine
titulo e che rende non sanabile
quell’edificio che, in origine conforme allo
strumento urbanistico, sia transitato, al
modificare di quest’ultimo, in una
condizione di illegittimità anche
sostanziale per violazione delle norme di
riferimento sopravvenute
(TAR Calabria-Reggio Calabria,
sentenza 13.02.2012 n. 148 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
La congruità del termine
assegnato dall'Ente Locale per l'esecuzione
della demolizione va valutato con esclusivo
riferimento alla tipologia delle opere da
rimuovere.
Nella vicenda in esame i ricorrenti hanno
prospettano l’incongruità del termine di
trenta giorni assegnato dal Comune per
l’esecuzione della demolizione delle opere
abusive in quanto lo stesso sarebbe
inferiore al termine previsto per
l’impugnativa giurisdizionale e, comunque,
non consentirebbe loro di reperire un’idonea
situazione alloggiativa.
Il Giudice ha ritenuto il motivo in esame
infondato in quanto, a suo dire, la
congruità del termine va valutata con
esclusivo riferimento alla natura
dell’adempimento da espletare e, quindi,
alla tipologia delle opere da rimuovere
senza alcuna rilevanza del periodo di tempo
previsto per l’impugnazione (che,
altrimenti, interferirebbe con l’esecutività
dei provvedimenti amministrativi stabilita
dalla legge) e delle necessità abitative dei
ricorrenti, le quali ultime costituiscono
circostanze di fatto non valutabili ai fini
dell’individuazione del termine per la
demolizione (TAR Campania, Napoli sentenza
n. 3530/09) (TAR Lazio-Roma, Sez. I-quater,
sentenza 10.02.2012 n. 1373 -
massima tratta da
www.gazzettaamministrativa.it - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: La
pendenza del ricorso giurisdizionale avverso
l'ordinanza di demolizione non impedisce
all'Ente Locale di procedere negli
adempimenti per l'acquisizione al patrimonio
comunale dell'immobile abusivo.
Il giudice amministrativo nel procedimento
in esame è chiamato ha valutare la
legittimità del provvedimento emesso dal
Comune, con il quale dato atto dell’avvenuta
acquisizione al patrimonio dell’ente locale
dei beni ivi indicati, ha disposto la
trascrizione del provvedimento nei registri
immobiliari, l’immissione in possesso e lo
sgombero dei beni. Il ricorrente, quindi, si
duole che il provvedimento impugnato abbia
disposto gli adempimenti strumentali
rispetto all’acquisizione perfezionatasi in
conseguenza dell’inottemperanza
all’ordinanza di demolizione a suo tempo
impugnata con ricorso respinto dal Tribunale
con sentenza appellata davanti al Consiglio
di Stato.
Il Giudice ha rigettato le doglianze
formulate dal ricorrente richiamando l’art.
31 d.p.r. n. 380/2001 che prevede
l’acquisizione del bene al patrimonio
comunale quale conseguenza ex lege
dell’inottemperanza per 90 giorni del
responsabile dell’abuso in ordine
all’esecuzione dell’ordinanza di
demolizione. Da tale norma consegue ad
avviso del giudice l’automaticità
dell’effetto acquisitivo che, appunto,
induce a ritenere irrilevanti le circostanze
prospettate nel ricorso (quali la pendenza
del gravame avverso l’ordinanza di
demolizione, l’entità e la destinazione del
manufatto abusivo, l’utilità per l’ente
comunale) in quanto non previste dall’art.
31 d.p.r. n. 380/01 come condizionanti
l’acquisizione stessa (TAR Lazio-Roma, Sez.
I-quater,
sentenza 10.02.2012 n. 1355 - massima
tratta da
www.gazzettaamministrativa.it - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: E'
richiesta per un'istanza di condono
edilizio, ai fini della configurabilità di
un titolo edilizio tacito, la presentazione,
da parte dell’autore dell’abuso, di tutta la
documentazione prevista dalla legge (in
particolare, quella di cui al comma 37°
dell’art. 32 del citato decreto legge),
oltre che il pagamento integrale delle somme
dovute a titolo di oblazione e di contributo
di concessione.
Se non si forma il silenzio-assenso sulla
domanda di condono presentata legittimamente
il Comune determina la misura degli oneri
concessori e del contributo al momento del
rilascio del titolo in sanatoria.
Sulla formazione del silenzio assenso sulla domanda di condono
edilizio, ai sensi del DL 269/2003 e della
LR 31/2004, la giurisprudenza di questa
Sezione è pacifica nel senso di richiedere,
ai fini della configurabilità di un titolo
edilizio tacito, la presentazione, da parte
dell’autore dell’abuso, di tutta la
documentazione prevista dalla legge (in
particolare, quella di cui al comma 37°
dell’art. 32 del citato decreto legge),
oltre che il pagamento integrale delle somme
dovute a titolo di oblazione e di contributo
di concessione (sul punto, si vedano le
sentenze della II Sezione di questo TAR,
numero 7219/2010, 7388/2010, 7390/2010,
6955/2010, 473/2011 e soprattutto n.
263/2011 e n. 2280 del 23.09.2011,
costituenti precedenti specifici che qui si
richiamano).
Ciò premesso, nel caso di specie il Comune
ha escluso la formazione del silenzio-assenso, non avendo la ricorrente, entro il
termine del 31.10.2005 (termine
previsto dal citato comma 37° dell’art. 32
del DL 269/2003), provveduto al deposito
della documentazione attinente all’ICI ed
alla tassa sui rifiuti solidi urbani (cfr.
doc. 6 del resistente, dal quale risulta
l’omessa trasmissione dei documenti
suindicati).
A nulla rileva la circostanza che tale
documentazione sarebbe già stata depositata
presso gli uffici comunali, in quanto il
citato comma 37° dell’art. 32 impone
espressamente che la domanda di condono sia
corredata dei documenti ICI e TARSU; si
tratta di una norma speciale, attinente ad
un procedimento di condono di carattere
eccezionale, da osservarsi a pena di
impossibilità di formazione del silenzio
assenso.
D’altronde, l’esponente ha depositato prima
del 31.10.2005 parte della documentazione
necessaria (in particolare la scheda
catastale, cfr. doc. 2 del resistente),
sicché non si comprende perché analogo
deposito non sia stato effettuato anche per
i documenti relativi ad ICI e TARSU.
Si rileva ancora, sempre in ordine alla
questione del silenzio-assenso, che entro il
termine del 31.10.2005 neppure sono state
interamente versate le somme dovute a titolo
di oneri concessori, ma soltanto quelle da
corrispondersi a titolo di oblazione (cfr.
ancora il doc. 6 del resistente ed il doc.
30 della ricorrente, dal quale si rileva che
soltanto in data 15.12.2011 è stata versata
la seconda rata – di euro 8.811,60 –
dell’anticipazione degli oneri concessori,
liquidata in complessivi euro 17.623,20
nella domanda di condono, cfr. doc. 1 del
resistente).
Non essendosi formato –di conseguenza-
silenzio-assenso sulla domanda di condono di
cui è causa, legittimamente il Comune ha
determinato la misura degli oneri concessori
e del contributo al momento del rilascio del
titolo in sanatoria, conformemente alla
giurisprudenza di questo Tribunale (cfr.,
fra le tante, TAR Lombardia, sez. II,
7221/2010, costituente precedente specifico
al quale è fatto in questa sede espresso
richiamo ai sensi dell’art. 74 del D.Lgs.
104/2010).
Non può ritenersi neppure prescritto il
diritto al conguaglio da parte del Comune,
in quanto la disposizione dell’art. 32,
comma 36°, del DL 269/2003, invocata
dall’esponente, attiene all’oblazione e non
alle somme dovute a titolo di oneri
concessori (cfr. TRGA Trentino Alto-Adige,
09.12.2010, n. 234)
(TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza
10.02.2012 n.
491 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Il Comune non può rilasciare una
concessione edilizia in sanatoria per una
destinazione d'uso diversa da quella
richiesta.
Il Consiglio di Stato nella sentenza in
esame ha fatto proprio l'orientamento
giurisprudenziale consolidato a tenore del
quale "Il Comune non può rilasciare una
concessione edilizia in sanatoria (condono)
per una destinazione d'uso diversa da quella
richiesta, a nulla rilevando, ai fini del
rilascio o meno della concessione in
sanatoria per una determinata destinazione
d'uso, la concreta utilizzazione alla quale
sia stato adibito l'immobile abusivo prima
del condono; ed invero la sanatoria prevista
dalla l. 28.02.1985 n. 47, come si desume
dall'art. 31 stessa legge, ha carattere
generale (salvo i vincoli di inedificabilità
di cui all'art. 33) e non può escludersi per
una specifica destinazione d'uso (la quale,
se in atto insussistente o non conforme alle
prescrizioni degli strumenti urbanistici,
incide soltanto sulla misura dell'oblazione
da versare), salvo la mancanza di
un'oggettiva conformazione strutturale
dell'immobile coerente con l'uso per il
quale è stata avanzata domanda.“
(Consiglio Stato, Sez. V, 01.10.2001 n.
5190) (Consiglio di Stato, Sez. IV,
sentenza 09.02.2012 n. 683 - massima tratta da
www.gazzettaamministrativa.it - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: L'ordinanza
di demolizione non deve essere sorretta da
una specifica motivazione circa la
sussistenza dell'interesse pubblico a
disporre la sanzione, in quanto non può
annettersi alcun legittimo affidamento alla
conservazione di una situazione di fatto
abusiva che il tempo non può "ex se"
legittimare, con la conseguenza che, ove
sussistano i presupposti per l'adozione del
provvedimento di riduzione in pristino, lo
stesso costituisce atto dovuto,
sufficientemente motivato con l'affermazione
della abusività dell'opera.
L'ordine di demolizione, quale sanzione
finalizzata a riportare "in pristino" la
situazione esistente e ad eliminare opere
abusive in contrasto con l'ordinato assetto
del territorio, essendo misura
amministrativa ripristinatoria della
legalità violata, non può soggiacere al
divieto di retroattività della legge. Del
resto, l’art. 2 della L. n. 47/1985 dispone
che “le disposizioni di cui al capo I della
presente legge sostituiscono quelle di cui
all'art. 32, L. 17.08.1942, n. 1150, ed agli
articoli 15 e 17, L. 28.01.1977, n. 10”,
sicché è chiaro l’intento di estenderne
l’applicazione anche agli abusi eseguiti nel
vigore delle leggi nn. 1150/1942 e 10/1977,
senza che ciò trovi ostacolo nel principio
di irretroattività della legge, che è
inderogabile soltanto in materia di sanzioni
penali (art. 25, comma 2, Cost.).
In ragione del contenuto rigidamente
vincolato che li caratterizza, gli atti
sanzionatori in materia edilizia, tra cui
l'ordine di demolizione di costruzione
abusiva, non devono essere preceduti dalla
comunicazione di avvio del relativo
procedimento.
In caso di accertamento di opere abusive,
l’adozione dei conseguenti provvedimenti
sanzionatori è doverosa per
l’amministrazione: l’accertamento negativo
della (doppia) conformità delle opere alla
normativa urbanistica non si pone dunque
come presupposto dell’ingiunzione di
demolizione, costituendo oggetto di una
specifica istanza del responsabile
dell’abuso ex art. 13 L. 47/1985, da
presentarsi prima dell’adozione del
provvedimento sanzionatorio.
Per costante e sedimentata
giurisprudenza, l'ordinanza di demolizione
non deve essere sorretta da una specifica
motivazione circa la sussistenza
dell'interesse pubblico a disporre la
sanzione, in quanto non può annettersi alcun
legittimo affidamento alla conservazione di
una situazione di fatto abusiva che il tempo
non può "ex se" legittimare, con la
conseguenza che, ove sussistano i
presupposti per l'adozione del provvedimento
di riduzione in pristino, lo stesso
costituisce atto dovuto, sufficientemente
motivato con l'affermazione della abusività
dell'opera (così TAR Puglia-Lecce, III,
09.02.2011, n. 240, nello stesso senso già
Cons. di St., 19.03.1996, n. 270).
Innanzitutto, i ricorrenti non hanno
fornito alcuna prova certa circa la
realizzazione dell’abuso in epoca anteriore
all’entrata in vigore della L. n. 47/1985
(come visto ut supra, ancora in data 10.03.1983
il piano seminterrato era destinato a
cantina).
In ogni caso, si osserva che l'ordine di
demolizione, quale sanzione finalizzata a
riportare "in pristino" la situazione
esistente e ad eliminare opere abusive in
contrasto con l'ordinato assetto del
territorio, essendo misura amministrativa ripristinatoria della legalità violata, non
può soggiacere al divieto di retroattività
della legge (TAR Sicilia, II, 18.01.2003,
n. 29).
Del resto, l’art. 2 della L. n. 47/1985
dispone che “le disposizioni di cui al capo
I della presente legge sostituiscono quelle
di cui all'art. 32, L. 17.08.1942, n.
1150, ed agli articoli 15 e 17, L. 28.01.1977, n. 10”, sicché è chiaro
l’intento di estenderne l’applicazione anche
agli abusi eseguiti nel vigore delle leggi nn. 1150/1942 e 10/1977, senza che ciò trovi
ostacolo nel principio di irretroattività
della legge, che è inderogabile soltanto in
materia di sanzioni penali (art. 25, comma 2,
Cost.).
Per costante giurisprudenza, anche della
Sezione, in ragione del contenuto
rigidamente vincolato che li caratterizza,
gli atti sanzionatori in materia edilizia,
tra cui l'ordine di demolizione di
costruzione abusiva, non devono essere
preceduti dalla comunicazione di avvio del
relativo procedimento (TAR Liguria, I,
22.4.2011, n. 666)
(TAR Liguria, Sez. I,
sentenza 09.02.2012 n. 271 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Modifica destinazione di uso.
Nell'ipotesi in cui si abbia una
modificazione della destinazione d'uso
dell'immobile rispetto a quella
preesistente, senza la realizzazione di
opere, e salva l'ipotesi di modificazioni
poste in essere tra categorie omogenee è
configurabile la fattispecie
contravvenzionale di cui all'art. 44, primo
comma lett. a), del DPR n. 380/2001, che
ripete sostanzialmente la formulazione
dell'art. 20, lett. a), della L. n. 47/1985,
stante la inosservanza delle prescrizioni
dello strumento urbanistico, allorché detta
modificazione risulti incompatibile con le
previsioni in esso contenute (Corte di
Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 08.02.2012 n.
4943 - tratto da www.lexambiente.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Per la Corte di Cassazione anche il cambio
d'uso senza opere abusivo è reato, salvo tra
categorie omogenee.
La
sentenza 08.02.2012 n. 4943 della
III Sez. penale della Corte di Cassazione,
si occupa del cambio d'uso senza opere.
Scrive la Cassazione che la modificazione
della destinazione d'uso di un immobile,
anche senza opere, in contrasto con quanto
previsto dagli strumenti urbanistici integra
la fattispecie contravvenzionale di cui alla
lettera a) dell'art. 44 del Dpr 380/2001.
Fa eccezione il caso in cui le modificazioni
siano poste in essere tra categorie
omogenee.
Nel caso in esame, un'area agricola era
stata abusivamente destinata a campo di volo
da parte di una associazione di appassionati
(tratto da e link a http://venetoius.myblog.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Il Comune deve esaminare la domanda di
condono edilizio presentata dall'originario
proprietario dell'immobile abusivo non
essendo il nuovo acquirente abilitato a
presentare una propria ed ulteriore domanda.
Nel giudizio in esame il ricorrente lamenta
l’illegittimità dell’intera procedura che ha
condotto all'emanazione del provvedimento di
diniego di sanatoria dell'immobili in quanto
a suo dire l’Amministrazione si è limitata a
esaminare la domanda originaria di condono
presentata dal precedente proprietario e non
quella del ricorrente medesimo, che ha
acquistato il bene all’esito di una
procedura esecutiva.
Ad avviso del giudice
amministrativo il motivo è infondato, in
quanto, qualora la domanda di sanatoria sia
stata presentata dall’originario titolare, è
su di essa che l’Amministrazione è tenuta a
pronunciarsi, mentre l’acquirente del bene
non è abilitato a presentare una domanda
propria - che si risolverebbe in
un’inammissibile duplicazione, ad eccezione
dell’ipotesi di cui all’art. 40, ultimo
comma, della l. n. 47/1985, nella quale
manca appunto la presentazione della domanda
originaria da parte del titolare esecutato
(TAR Lazio-Roma, Sez. II-bis,
sentenza
08.02.2012
n. 1264 -
massima tratta da
www.gazzettaamministrativa.it - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Diniego di sanatoria edilizia:
inutile
invocare l'anteriorità dell'edificio
rispetto al vincolo paesistico.
L'anteriorità dell’edificio rispetto al
vincolo secondo la giurisprudenza più
autorevole non è dirimente (per tutte,
C.d.S. Ad.Plen. 07.06.1999 n. 20), in quanto
nessun affidamento può sorgere
dall’anteriorità di una situazione di
abusivismo edilizio, configurante un
illecito permanente, rispetto alla
successiva legittima conformazione del
territorio per finalità d’interesse pubblico
generale, a maggior ragione quando, come nel
caso di specie, l’apposizione del vincolo
risponde ad una pregressa ed intrinseca
caratteristica del bene ambientale tutelato
(TAR Lazio-Roma, Sez. II-bis,
sentenza
08.02.2012
n. 1259 -
massima tratta da
www.gazzettaamministrativa.it - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Nei confronti dell'acquirente di un immobile
abusivo, non responsabile dell'abuso, che
non esegua l'ordine di demolizione, l'Ente
Locale non può procedere all'acquisizione
dell'area al patrimonio.
Alla stregua di costante indirizzo
giurisprudenziale, che fa applicazione dei
principi vigenti nelle fattispecie
successorie (inter vivos e mortis causa),
l’acquirente di un immobile abusivo, o del sedime su cui sia stato realizzato il
manufatto, succede in tutti i rapporti
giuridici attivi e passivi facenti capo al
precedente proprietario e relativi al bene
ceduto, compresa l’abusiva trasformazione.
Consegue che l’ingiunzione a demolire
produce validi effetti nei confronti del
proprietario attuale della res immobilis,
ancorché l’abuso sia stato commesso prima
della traslazione del diritto di proprietà
(tra le ultime pronunce: TAR Lombardia,
Milano, IV, 09.03.2011 n. 644).
D’altronde
occorre distinguere tra l’illecito edilizio
commesso, che ha carattere permanente, e
l’ordine di demolizione, che invece è una
misura ripristinatoria che può essere posta
a carico solo di chi è nella materiale
disponibilità del bene e prescinde dal dolo
e dalla colpa dell’obbligato (TAR Puglia,
Bari, III, 28.04.2011 n. 673).
Ma seguendo la
medesima logica il giudice ha escluso che in
caso di inottemperanza all’ordine il
proprietario attuale della res, non colpevole
per l’abuso, debba subire l’effetto
sostanzialmente sanzionatorio
dell’acquisizione al patrimonio comunale
dell’area di sedime, essendo sufficiente, in
tal caso, l’occupazione temporanea della
medesima per l’esercizio del potere-dovere
sostitutivo di esecuzione d’ufficio
dell’ordine demolitorio da parte degli
organi comunali (TAR Puglia, Bari, III,
n. 673/2011 cit.; TAR Campania, Napoli, II,
06.05.2011 n. 2581)
(TAR Lazio-Roma, Sez. II-bis,
sentenza
08.02.2012
n. 1246 -
massima tratta da
www.gazzettaamministrativa.it - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Nelle zone vincolate la
mancanza del parere favorevole della
competente autorità impedisce giuridicamente
la formazione del silenzio assenso sulla
domanda di sanatoria edilizia.
Ad avviso del giudice amministrativo
sussiste impossibilità giuridica di
formazione di provvedimento tacito di
assenso su domande di sanatoria edilizia
relative a immobili in aree sottoposte a
vincoli, come nell’ermeneutica normativa
avallata da consolidato indirizzo
giurisprudenziale per l’ipotesi della
mancanza di espresso parere favorevole,
giacché il rilascio della concessione in
sanatoria per abusi in zone vincolate
presuppone necessariamente il parere
favorevole della competente autorità,
laddove l’inerzia o la lentezza dei comuni
nel provvedere sulle istanze di condono
edilizio non può assicurare agli interessati
un risultato che gli stessi non potrebbero
conseguire in virtù di provvedimento
espresso e, in particolare, non può
consentire di superare la mancanza dei
prescritti pareri favorevoli (tra le tante
pronunce: TAR Toscana, III, 27.02.2009 n.
350).
La lettura combinata dell’art. 32,
comma primo, e dell’art. 35 della legge
28.2.1985 n. 47 esclude che il mancato
rilascio del parere favorevole sulle domande
di sanatoria per opere realizzate in aree
sottoposte a vincoli determini
l’accoglimento tacito delle istanze. L’art.
32, nel testo riformato dalla L. n.
326/2003, al primo comma qualifica come
silenzio rifiuto la situazione lesiva
generata dall’inerzia dell’autorità
competente ad esprimere il parere, al
secondo comma indica gli immobili
suscettibili di sanatoria insistenti in aree
vincolate, tra i quali non rientrano gli
immobili siti in zone soggette a tutela
ambientale, che dunque debbono essere
compresi (terzo comma) tra quelli per cui la
sanatoria non è consentita ai sensi
dell’art. 33.
L’art. 35, comma 17, inibisce,
infine ed espressamente, la formazione di
assenso tacito per le domande di sanatoria
relative ad immobili per i quali è vietata.
Tanto premesso, onde escludere la rilevanza
dell’inerzia amministrativa ai fini della
sanatoria per gli immobili insistenti in
aree soggette a vincoli d’interesse
ambientale, come per la fattispecie, il
giudice ha proceduto all'esame del contenuto
motivazionale del provvedimento negativo di
rilascio della sanatorio ritenendolo esente
da vizi (TAR Lazio-Roma, Sez. II-bis,
sentenza 08.02.2012 n.
1237 -
massima tratta da
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EDILIZIA PRIVATA: La
sanzione amministrativa, alternativa alla
demolizione, attualmente disciplinata
dall’art. 38 del d.P.R. 380/2001 (per cui, in
caso di annullamento del permesso di
costruire, “qualora non sia possibile, in
base a motivata valutazione, la rimozione
dei vizi delle procedure amministrative o la
restituzione in pristino, il dirigente o il
responsabile del competente ufficio comunale
applica una sanzione pecuniaria pari al
valore venale delle opere o loro parti
abusivamente eseguite”), ha natura ripristinatoria e reale,
e può essere perciò irrogata anche nei
confronti degli attuali proprietari del
bene, pur se questi si trovino in stato di
incolpevole buona fede.
... è allora opportuno ricordare anzitutto che la sanzione
amministrativa in questione, alternativa
alla demolizione, attualmente disciplinata
dall’art. 38 del d.P.R. 380/2001 (per cui, in
caso di annullamento del permesso di
costruire, “qualora non sia possibile, in
base a motivata valutazione, la rimozione
dei vizi delle procedure amministrative o la
restituzione in pristino, il dirigente o il
responsabile del competente ufficio comunale
applica una sanzione pecuniaria pari al
valore venale delle opere o loro parti
abusivamente eseguite”), ha natura ripristinatoria e reale (TAR Liguria
Genova, I, 12.03.2009, n. 306), e può
essere perciò irrogata anche nei confronti
degli attuali proprietari del bene, pur se
questi si trovino in stato di incolpevole
buona fede (conf., ex multis, TAR
Piemonte, I, 09.04.2003, n. 528)
(TAR Veneto, Sez. II,
sentenza
08.02.2012 n. 204 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Se
normalmente “l'ordine di demolizione di opera edilizia
abusiva è sufficientemente motivato con
l'affermazione dell'accertata abusività
dell'opera”, una giustificazione specifica
può essere tuttavia richiesta “nel caso in
cui, per il protrarsi e il lungo lasso di
tempo trascorso dalla commissione dell'abuso
e il protrarsi della inerzia
dell'Amministrazione preposta alla
vigilanza, si sia ingenerata una posizione
di affidamento nel privato, ipotesi questa
in cui è ravvisabile un onere di congrua
motivazione che, avuto riguardo anche alla
entità e alla tipologia dell'abuso, indichi
il pubblico interesse, diverso da quello al
ripristino della legalità, idoneo a
giustificare il sacrificio del contrapposto
interesse privato.
Invero, se normalmente “l'ordine di demolizione di opera edilizia
abusiva è sufficientemente motivato con
l'affermazione dell'accertata abusività
dell'opera”, una giustificazione specifica
può essere tuttavia richiesta “nel caso in
cui, per il protrarsi e il lungo lasso di
tempo trascorso dalla commissione dell'abuso
e il protrarsi della inerzia
dell'Amministrazione preposta alla
vigilanza, si sia ingenerata una posizione
di affidamento nel privato, ipotesi questa
in cui è ravvisabile un onere di congrua
motivazione che, avuto riguardo anche alla
entità e alla tipologia dell'abuso, indichi
il pubblico interesse, diverso da quello al
ripristino della legalità, idoneo a
giustificare il sacrificio del contrapposto
interesse privato” (così, da ultimo, C.d.S. IV,
12.04.2011, n. 2266)
(TAR Veneto, Sez. II,
sentenza
08.02.2012 n. 203 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Il
potere di sospensione dei lavori in corso,
attribuito all'autorità comunale dall'art.
27, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001, è di
tipo cautelare, in quanto destinato ad
evitare che la prosecuzione dei lavori
determini un aggravarsi del danno
urbanistico, e alla descritta natura
interinale del potere segue che il
provvedimento emanato nel suo esercizio ha
la caratteristica della provvisorietà, fino
all'adozione dei provvedimenti definitivi.
Ne discende che, a
seguito dello spirare del termine di 45
giorni, ove l'amministrazione non abbia
emanato alcun provvedimento sanzionatorio
definitivo, l'ordine in questione perde ogni
efficacia, mentre, nell'ipotesi di emanazione
del provvedimento sanzionatorio, è in virtù
di quest'ultimo che viene a determinarsi la
lesione della sfera giuridica del
destinatario con conseguente
"assorbimento" dell'ordine di
sospensione dei lavori.
... secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza,
condiviso dal Collegio, il potere di
sospensione dei lavori in corso, attribuito
all'autorità comunale dall'art. 27, comma 3,
del D.P.R. n. 380/2001, è di tipo cautelare,
in quanto destinato ad evitare che la
prosecuzione dei lavori determini un
aggravarsi del danno urbanistico, e alla
descritta natura interinale del potere segue
che il provvedimento emanato nel suo
esercizio ha la caratteristica della
provvisorietà, fino all'adozione dei
provvedimenti definitivi.
Ne discende che, a
seguito dello spirare del termine di 45
giorni, ove l'amministrazione non abbia
emanato alcun provvedimento sanzionatorio
definitivo, l'ordine in questione perde ogni
efficacia (cfr. tra le tante TAR Campania
Salerno, sez. II, 06.10.2005, n.
1901), mentre, nell'ipotesi di emanazione
del provvedimento sanzionatorio, è in virtù
di quest'ultimo che viene a determinarsi la
lesione della sfera giuridica del
destinatario (cfr. TAR Lazio Roma, sez. II, 21.07.2005, n. 5810) con conseguente
"assorbimento" dell'ordine
di sospensione dei lavori
(TAR Veneto, Sez. II,
sentenza
08.02.2012 n. 198 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Il
lungo lasso di tempo trascorso dalla
commissione dell'abuso edilizio ed il
protrarsi dell'inerzia dell'Amministrazione
preposta alla vigilanza, comporta la nascita
di una posizione di affidamento nel privato
cittadino, in relazione alla quale
l'esercizio del potere repressivo è
subordinato ad un onere di congrua
motivazione che, avuto riguardo anche
all'entità e alla tipologia dell'abuso,
indichi il pubblico interesse, evidentemente
diverso da quello ripristino della legalità,
idoneo a giustificare il sacrificio del
contrapposto interesse privato.
Secondo
l'orientamento della giurisprudenza
condiviso dal Collegio, il lungo lasso di
tempo trascorso dalla commissione dell'abuso
edilizio ed il protrarsi dell'inerzia
dell'Amministrazione preposta alla
vigilanza, comporta la nascita di una
posizione di affidamento nel privato
cittadino, in relazione alla quale
l'esercizio del potere repressivo è
subordinato ad un onere di congrua
motivazione che, avuto riguardo anche
all'entità e alla tipologia dell'abuso,
indichi il pubblico interesse, evidentemente
diverso da quello ripristino della legalità,
idoneo a giustificare il sacrificio del
contrapposto interesse privato (cfr. (TAR
Campania, Napoli, IV, 09.04.2010, n. 1890;
TAR Campania, Napoli, IV, 24.05.2010, n.
8343) (TAR
Veneto, Sez. II,
sentenza
08.02.2012 n. 197 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Il riesame
dell'abusività dell'opera edilizia,
provocato dall'istanza di sanatoria
dell'autore dell'abuso, determina la
necessaria formazione di un nuovo
provvedimento che vale comunque a rendere
inefficace il provvedimento sanzionatorio in
precedenza emanato con la conseguenza che,
in caso di rigetto dell'istanza,
l'Amministrazione deve emanare un nuovo
provvedimento sanzionatorio, disponendo
nuovamente la demolizione dell'opera
edilizia ritenuta abusiva, con
l'assegnazione di un nuovo termine per
adempiere.
- considerato che successivamente all’adozione del provvedimento impugnato,
diffida a demolire del 19.12.2011, il Comune
intimato (come documentato in atti) ha
definito la pratica relativa all’istanza di
sanatoria -presentata, ai sensi dell’art.
36 del D.P.R. 380/2001, dalla ricorrente per
l’abuso contestato- con provvedimento di
rigetto datato 20.12.2011, successivamente
notificato;
-
atteso quindi che il provvedimento impugnato
è comunque intervenuto prima che
l’amministrazione si fosse definitivamente
determinata in ordine alla richiesta di
sanatoria,
il ricorso è meritevole di accoglimento, in
quanto la diffida risulta illegittimamente
assunta nei confronti della ricorrente,
stanti gli effetti dell’avvenuta
presentazione della richiesta di sanatoria.
Invero, per un principio giurisprudenziale
consolidato nella materia, "Il riesame
dell'abusività dell'opera edilizia,
provocato dall'istanza di sanatoria
dell'autore dell'abuso, determina la
necessaria formazione di un nuovo
provvedimento che vale comunque a rendere
inefficace il provvedimento sanzionatorio in
precedenza emanato con la conseguenza che,
in caso di rigetto dell'istanza,
l'Amministrazione deve emanare un nuovo
provvedimento sanzionatorio, disponendo
nuovamente la demolizione dell'opera
edilizia ritenuta abusiva, con
l'assegnazione di un nuovo termine per
adempiere." ( Consiglio di Stato, sez. IV,
03.12.2010, n. 8502).
Ne deriva che, essendo divenuto inefficace
l’iniziale ordine di demolizione per effetto
del riesame dell'abusività dell'intervento
edilizio di cui trattasi, provocato
dall'istanza di accertamento di conformità
presentata dalla ricorrente (sulla quale
l'Amministrazione si è pronunciata
negativamente con la determinazione n. 46404
in data 20.12.2011), l'Amministrazione
avrebbe dovuto adottare un nuovo ordine di
demolizione, assegnando alla ricorrente un
nuovo termine di 90 giorni per provvedere
spontaneamente alla rimozione delle opere
abusive, e, quindi, evitare l'adozione del
provvedimento di acquisizione gratuita al
patrimonio comunale delle stesse e della
relativa area di sedime
(TAR Veneto, Sez. II,
sentenza
08.02.2012 n. 193 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Con il rigetto della domanda di
sanatoria degli abusi edilizi il Comune e'
tenuto ad adottare una nuova e definitiva
ordinanza di demolizione.
La presentazione di una domanda di
concessione in sanatoria per abusi edilizi
ex l. 28.02.1985 n. 47 (fonte richiamata
dalle successive leggi di condono edilizio)
impone al Comune la sua disamina e
l'adozione dei provvedimenti conseguenti, di
talché gli atti repressivi dell'abuso in
precedenza adottati perdono efficacia, salva
la necessità di una loro rinnovata adozione
in caso di rigetto dell'istanza di
sanatoria.
Invero, delle due l’una: o l'Amministrazione
accoglie la predetta domanda e rilascia la
concessione edilizia in sanatoria, con il
superamento per questa via degli atti
sanzionatori impugnati; oppure la medesima
disattende l'istanza, respingendola, e
allora essa è tenuta, in base all'art. 40,
comma 1, L. n. 47 del 1985 (anche questo
richiamato dall’art. 32, comma 25, del d.l.
30.09.2003 n. 269, che fa rinvio a tutte le
disposizioni di cui ai capi IV e V della
legge n. 47), a procedere al completo
riesame della fattispecie, assumendo, ove
del caso, nuovi, e questa volta definitivi,
provvedimenti sanzionatori, che a loro volta
troveranno esecuzione oppure saranno oggetto
di autonoma impugnativa, con conseguente
cessazione immediata anche in questo caso di
ogni efficacia lesiva da parte della
precedente ordinanza impugnata.
Pertanto, in presenza della richiesta di
rilascio della concessione in sanatoria, si
deve registrare la sopravvenuta carenza
d’interesse all’annullamento dell’atto
sanzionatorio in relazione al quale è stata
prodotta la suddetta domanda, con la
traslazione e differimento dell’interesse ad
impugnare verso il futuro provvedimento che,
eventualmente, abbia a respingere la domanda
medesima, disponendo nuovamente la
demolizione dell’opera ritenuta abusiva.
L'interesse all'appello già proposto avverso
gli originari provvedimenti repressivi
assume dunque natura recessiva (VI,
26.03.2010, n. 1750; 07.05.2009, n. 2833;
12.11.2008, n. 5646; V, 26.06.2007, n. 3659;
19.02.1997, n. 165) (Consiglio di Stato,
Sez. V,
sentenza 07.02.2012 n. 654 -
massima tratta da
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EDILIZIA PRIVATA: Istanza
di condono in sanatoria: la richiesta del
Comune di integrazione documentale
interrompe il termine biennale per la
formazione del silenzio-assenso e il termine
triennale di prescrizione delle somme dovute
per oblazione e oneri concessori.
Il Consiglio di Stato nella controversia in
esame ha ritenuto non meritevole di censura
la sentenza impugnata che ha ritenuto non
formatosi il silenzio–accoglimento
sull’istanza di condono, né spirato il
termine triennale di prescrizione: ciò con
riguardo sia alle somme dovute a titolo di
conguaglio dell’oblazione sia a quelle
relative agli oneri concessori.
In particolare ad avviso del Consiglio di
Stato secondo un consolidato indirizzo
giurisprudenziale il decorso dei termini
fissati dal diciottesimo comma dell’articolo
35 della legge 28.02.1985, n. 47
(ventiquattro mesi per la formazione del
silenzio–accoglimento sulla istanza di
condono edilizio e trentasei mesi per la
prescrizione dell’eventuale diritto al
conguaglio delle somme dovute) presuppone in
ogni caso la completezza della domanda di
sanatoria (accompagnata in particolare
dall’integrale pagamento di quanto dovuto a
titolo di oblazione per quanto attiene la
formazione del silenzio–accoglimento)
(C.d.S., sez. IV, 16.02.2001, n. 1012;
07.07.2009, n. 4350; 19.02.2008, n. 554;
sez. V, 19.04.2007, n. 1809; 21.09.2005, n.
4946).
E’ stato ulteriormente affermato che “la
mancata allegazione della documentazione
prevista dall’art. 35, comma 3, della legge
28.02.1985, n. 47, ha come effetto la
preclusione per l’istante di ottenere la
concessione in sanatoria per silenzio
prevista dal successivo comma 18 e non di
far considerare inesistente la domanda
stessa” (C.d.S., sez. V, 25.06.2002, n.
3441; 14.10.1998, n. 1468; 17.10.1995, n.
14401) e che qualora l’amministrazione
comunale, a fronte di un’istanza di
sanatoria, abbia invitato l’interessato a
presentare documentazione integrativa di
quella già prodotta “…interviene
l’interruzione del termine biennale
necessario al formarsi del silenzio assenso
della p.a. previsto dall’art. 35, comma 17,
della stessa legge, e l’inizio di un nuovo
termine dalla data di deposito di quanto
richiesto” (C.d.S., sez. V, 01.10.2001,
n. 5190).
Tali arresti costituiscono peraltro puntuale
applicazione del principio di cui all’art.
2935 C.C., secondo cui la prescrizione non
può decorrere se non dal giorno in cui il
diritto possa essere fatto valere (Consiglio
di Stato, Sez. V,
sentenza 02.02.2012 n. 578 -
massima tratta da
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EDILIZIA PRIVATA: Sanzioni
urbanistiche: il titolare di diritti
immobiliari sul bene o su bene finitimi non
e' controinteressato anche ove abbia
sollecitato la P.A. all'adozione del
provvedimento sanzionatorio.
Nel giudizio avente ad oggetto la sanzione
urbanistica non è ravvisabile nel soggetto
titolare di diritti immobiliari sul bene o
su beni finitimi o che sia in rapporto di
vicinitas la posizione di contro
interessato, nemmeno allorquando tale
soggetto si sia attivato per l’adozione del
provvedimento sanzionatorio o abbia
contestato in altra sede anche
amministrativa l’abuso edilizio.
La qualità di controinteressato, al quale il
ricorso giurisdizionale deve essere
notificato entro il termine di legge, va
riconosciuta non già a chi abbia un
interesse, anche legittimo, a mantenere
efficace il provvedimento impugnato -e men
che mai a chi ne subisca conseguenze
indirette o riflesse-, ma soltanto al
soggetto che da quest'ultimo riceve un
vantaggio diretto ed immediato, ossia il
vantaggioso accrescimento della propria
sfera giuridica.
Siffatto riconoscimento opera non in
relazione ad esigenze processuali, ma deve
essere condotto sulla scorta del c.d.
elemento "sostanziale"
(individuazione della titolarità di un
interesse analogo e contrario alla posizione
legittimante del ricorrente), oppure del
c.d. elemento "formale" (indicazione
nominativa nel provvedimento di colui che ne
abbia un interesse qualificato alla
conservazione) (cfr. tra le tante, Consiglio
Stato, sez. V, 03.07.1995, n. 991)
(Consiglio di Stato, Sez. V,
sentenza 02.02.2012 n. 567 -
massima tratta da
www.gazzettaamministrativa.it - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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gennaio 2012 |
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EDILIZIA PRIVATA: Sanatoria
edilizia: assolvimento dell'onere probatorio
in ordine alla data di realizzazione
dell'abuso.
L’onere della prova circa la data di
realizzazione di un immobile abusivo spetta
a chi ha commesso l’abuso (cfr. Cons. Stato
Sez. VI 06.05.2008 n. 2010; idem Sez. V
12.10.1999 n. 1440) e nel caso all'esame il
Collegio rileva che la parte appellante
offre sì alcuni elementi di giudizio che (a
suo avviso) indurrebbero a far ritenere come
ultimati i lavori edilizi entro la data del
31.12.1993, ma le circostanze dedotte (tra
cui quella della testimonianza di un
eremita) appaiono insufficienti e comunque
non hanno consistenza tale da provare
l’asserita esecuzione delle opere nel
periodo utile alla sanatoria e comunque sono
recessive rispetto alle risultanze emergenti
dagli accertamenti degli organi preposti
alla vigilanza e alla tutela dell’assetto
del territorio che, al contrario forniscono
elementi e dati indicativi di una diversa
data di esecuzione del prefabbricato per cui
è causa
(massima tratta da
www.gazzettaamministrativa.it - Consiglio di
Stato, Sez. V,
sentenza 31.01.2012 n. 478 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: L'ordine
di demolizione può essere emesso sia nei
confronti dell'autore dell'abuso edilizio
che del proprietario dell'immobile. In
particolare, l'ordine di demolizione del
manufatto abusivo è legittimamente adottato
nei confronti del proprietario dell'immobile
indipendentemente dall'essere egli stato
anche autore dell'abuso, salva la facoltà
del medesimo di far valere, sul piano
civile, la responsabilità, contrattuale o
extracontrattuale, del proprio dante causa.
Il provvedimento che ingiunge la demolizione
dell'abuso, pertanto, non è illegittimo per
il solo fatto che l'ordine venga indirizzato
al proprietario (anche se estraneo alla
commissione dell'illecito edilizio) del
suolo su cui ricade la costruzione, atteso
che a quest'ultimo deve riconoscersi
comunque l'interesse a contestare anche il
carattere abusivo della stessa
realizzazione, perché non può escludersi che
la rimozione del manufatto possa arrecare
anche un danno all'area di sua proprietà.
In caso di inottemperanza del responsabile
dell'abuso all'ingiunzione di demolizione,
l'acquisizione gratuita dell'area non può
essere, però, dichiarata nei confronti del
proprietario che, del tutto estraneo al
compimento dell'opera abusiva, non può
ritenersi responsabile della stessa; l'unica
eccezione a tale principio sussiste quando
il proprietario, sebbene non responsabile
dell'abuso, sia venuto a conoscenza dello
stesso e non si sia adoperato per impedirlo
con gli strumenti offerti dall'ordinamento;
l'amministrazione, ferma restando l'attività
demolitoria dell'immobile illecitamente
realizzato, legittimamente ingiunta nei
confronti del responsabile dell'abuso, non
può prefigurare l'acquisizione dell'area di
sedime e di pertinenza ai danni del
ricorrente, proprietario del terreno, ove
abbia accertato la completa estraneità dello
stesso al compimento dell'opera abusiva e,
nel caso in cui l'interessato fosse comunque
venuto a conoscenza dell'abuso, ove abbia
accertato il suo adoperarsi per impedire
l'attività illecita con gli strumenti
offerti dall'ordinamento.
E’ stato, infatti, costantemente affermato che l'ordine di
demolizione può essere emesso sia nei
confronti dell'autore dell'abuso edilizio
che del proprietario dell'immobile. In
particolare, l'ordine di demolizione del
manufatto abusivo è legittimamente adottato
nei confronti del proprietario dell'immobile
indipendentemente dall'essere egli stato
anche autore dell'abuso, salva la facoltà
del medesimo di far valere, sul piano
civile, la responsabilità, contrattuale o
extracontrattuale, del proprio dante causa.
Il provvedimento che ingiunge la demolizione
dell'abuso, pertanto, non è illegittimo per
il solo fatto che l'ordine venga indirizzato
al proprietario (anche se estraneo alla
commissione dell'illecito edilizio) del
suolo su cui ricade la costruzione, atteso
che a quest'ultimo deve riconoscersi
comunque l'interesse a contestare anche il
carattere abusivo della stessa
realizzazione, perché non può escludersi che
la rimozione del manufatto possa arrecare
anche un danno all'area di sua proprietà
(cfr., fra le tante, TAR Lazio, sez. II, 04.02.2011, n. 1072).
In caso di inottemperanza del responsabile
dell'abuso all'ingiunzione di demolizione,
l'acquisizione gratuita dell'area non può
essere, però, dichiarata nei confronti del
proprietario che, del tutto estraneo al
compimento dell'opera abusiva, non può
ritenersi responsabile della stessa; l'unica
eccezione a tale principio sussiste quando
il proprietario, sebbene non responsabile
dell'abuso, sia venuto a conoscenza dello
stesso e non si sia adoperato per impedirlo
con gli strumenti offerti dall'ordinamento;
l'amministrazione, ferma restando l'attività
demolitoria dell'immobile illecitamente
realizzato, legittimamente ingiunta nei
confronti del responsabile dell'abuso, non
può prefigurare l'acquisizione dell'area di
sedime e di pertinenza ai danni del
ricorrente, proprietario del terreno, ove
abbia accertato la completa estraneità dello
stesso al compimento dell'opera abusiva e,
nel caso in cui l'interessato fosse comunque
venuto a conoscenza dell'abuso, ove abbia
accertato il suo adoperarsi per impedire
l'attività illecita con gli strumenti
offerti dall'ordinamento (cfr. TAR Campania,
sez. II, 20.12.2010, n. 27683)
(TAR Lombardia-Milano, Sez. IV,
sentenza 31.01.2012 n. 347 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
In materia di dinieghi di
condono, le specifiche caratteristiche dei
manufatti, nel concreto spazio in cui
insistono, possono consentire al giudice,
cui sia offerto un adeguato supporto
probatorio, di intendere ed eventualmente
approvare (sempre, naturalmente, nei limiti
del sindacato di legittimità) le ragioni del
diniego stesso, per quanto solo compendiate
nel provvedimento.
Fuorviante risulta il richiamo all’orientamento della giurisprudenza
secondo cui il diniego di concessione
edilizia necessita di una motivazione
esplicativa delle reali ragioni impeditive,
da individuarsi nel contrasto del progetto
presentato con specifiche norme
urbanistiche, esplicitamente indicate.
Invero, se la ratio sottesa a tale indirizzo
è quella di consentire al richiedente di
conoscere le reali ragioni del diniego là
dove sono possibili più ipotesi normative,
nella specie tale scopo è stato palesemente
raggiunto, posto che il dr. Capitanio -dopo
aver negato, con il primo motivo, di
conoscere la reale ragione ostativa al
condono- ha poi provveduto a contestare (con
la seconda doglianza) la fondatezza del
diniego in relazione alla sussistenza del
carattere di pertinenzialità della
struttura, risultando incontroverso che la
struttura intesa come autonoma non era
ammessa a condono.
Inoltre, va condiviso l’indirizzo
giurisprudenziale (cfr. TAR Veneto, Sez. II, 24.01.2009, n. 151; Sez. II,
27.05.2009 n. 1624) secondo il quale, in
materia di dinieghi di condono, le
specifiche caratteristiche dei manufatti,
nel concreto spazio in cui insistono,
possono consentire al giudice, cui sia
offerto un adeguato supporto probatorio, di
intendere ed eventualmente approvare
(sempre, naturalmente, nei limiti del
sindacato di legittimità) le ragioni del
diniego stesso, per quanto solo compendiate
nel provvedimento
(TAR Lombardia-Brescia, Sez. I,
sentenza 31.01.2012 n. 141 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Non
incombe a carico del Comune l'onere della
previa individuazione dell'effettivo
proprietario dell'area, atteso che
l'ordinanza di demolizione, per
giurisprudenza consolidata nella materia,
può essere legittimamente notificata anche
esclusivamente all'autore materiale
dell'abuso nel caso in cui non corrisponda
con il proprietario dell'area interessata
dai lavori edilizi abusivi.
In tali evenienze, infatti, l'estraneità del
proprietario (o del titolare del diritto
reale) agli abusi edilizi si tradurrà, in
caso di non ottemperanza all’ordine di
riduzione in pristino, nella insuscettività
del provvedimento repressivo e sanzionatorio
a costituire titolo per l'acquisizione
gratuita al patrimonio comunale dell'area di
sedime sulla quale insiste il bene.
Non incombe a carico del Comune l'onere
della previa individuazione dell'effettivo
proprietario dell'area, atteso che
l'ordinanza di demolizione, per
giurisprudenza consolidata nella materia,
può essere legittimamente notificata anche
esclusivamente all'autore materiale
dell'abuso nel caso in cui non corrisponda
con il proprietario dell'area interessata
dai lavori edilizi abusivi.
In tali evenienze, infatti, l'estraneità del
proprietario (o del titolare del diritto
reale) agli abusi edilizi si tradurrà, in
caso di non ottemperanza all’ordine di
riduzione in pristino, nella insuscettività
del provvedimento repressivo e sanzionatorio
a costituire titolo per l'acquisizione
gratuita al patrimonio comunale dell'area di
sedime sulla quale insiste il bene (cfr. TAR
Lazio Roma, sez. I, 07.03.2011, n. 2031; TAR
Campania Napoli, sez. VI, 05.03.2010, n.
1317; TAR Umbria Perugia, sez. I,
21.01.2010, n. 24; TAR Campania Napoli, sez.
IV, 28.12.2009, n. 9605; TAR Basilicata
Potenza, sez. I, 17.11.2009, n. 765; Cons.
giust. amm. Sicilia, sez. giurisd.,
02.03.2009, n. 60) (TAR Lombardia-Milano, Sez.
II,
sentenza
27.01.2012 n.
292 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Ai fini del conseguimento della
sanatoria, “si intendono ultimati gli
edifici nei quali sia stato eseguito il
rustico e completata la copertura, ovvero,
quanto alle opere interne agli edifici già
esistenti e a quelle non destinate alla
residenza, quando esse siano state
completate funzionalmente”.
Ciò posto, si osserva che le opere interne
abusive, per essere complete, debbono
risultare tali da permettere l'uso in
relazione alla funzione cui sono destinate e
quindi contenere tutti gli elementi
essenziali alla loro destinazione d'uso.
Le disposizioni di cui al D.M. 05.07.1975
integrano una normativa di rango primario in
virtù del rinvio disposto dall’art. 218 del
R.D. 27.7.1934, n. 1265, e pertanto,
diversamente dalle disposizioni integrative
e supplementari portate dai regolamenti
comunali di igiene (espressione di esigenze
locali e comunque non attuative di norme di
legge gerarchicamente sovraordinate), sono
inderogabili –ex art. 35, comma 20, L. n.
47/1985- anche in sede di rilascio del
certificato di abitabilità a seguito del
condono.
Con ricorso notificato in data 07.11.2008 la signora
... ha
impugnato il provvedimento 18.08.2008 prot.
20561, con il quale il comune di Finale
Ligure ha respinto la domanda di condono
edilizio ai sensi dell’art. 32 D.L.
30.09.2003, n. 269 volta al cambio di
destinazione d’uso di un prefabbricato in
lamiera in località Monte, già condonato
come magazzino e da destinare ad abitazione,
con la motivazione che gli interventi
trasformativi oggetto di sanatoria non
risulta conferiscano all’opera le
caratteristiche minime indispensabili
affinché possa essere adibita ad uso
abitativo.
...
Il ricorso è infondato.
Innanzitutto, non può dirsi formato il
silenzio assenso sull’istanza di sanatoria
(primo motivo).
Si tratta infatti di intervento in zona
sottoposta a vincolo paesaggistico, sicché
il termine di ventiquattro mesi per la
formazione del silenzio assenso decorre –ex
art. 31, comma 19, L. n. 47/1985-
dall’emissione del parere favorevole
dell’amministrazione preposta alla tutela
del vincolo.
Nel caso di specie, non è dedotta né provata
l’emissione del parere favorevole
dell’amministrazione comunale.
Quanto al secondo ed al terzo motivo di
ricorso, che possono essere trattati
congiuntamente attesa la loro connessione
logica, giova richiamare l’art. 31, comma 2,
della legge 28.02.1985, n. 47 (applicabile
anche all’ultimo condono edilizio), a mente
del quale, ai fini del conseguimento della
sanatoria, “si intendono ultimati gli
edifici nei quali sia stato eseguito il
rustico e completata la copertura, ovvero,
quanto alle opere interne agli edifici già
esistenti e a quelle non destinate alla
residenza, quando esse siano state
completate funzionalmente”.
Ciò posto, si osserva che, per costante
giurisprudenza, le opere interne abusive,
per essere complete, debbono risultare tali
da permettere l'uso in relazione alla
funzione cui sono destinate e quindi
contenere tutti gli elementi essenziali alla
loro destinazione d'uso (cfr. Cons. di St.,
V, 21.06.2007, n. 3315; id., 08.05.2007, n.
2120; TAR Campania-Napoli, IV, 06.04.2011,
n. 1928).
Nel caso di specie, non è contestabile che
il manufatto in questione non presenti le
caratteristiche necessarie e sufficienti per
assolvere alla destinazione d’uso abitativa,
difettando dell’altezza minima interna e di
una superficie minima non inferiore a mq.
28, requisiti stabiliti dall’art. 3 del D.M.
05.07.1975, emanato in esecuzione dell’art.
218 del R.D. 27.07.1934, n. 1265 (testo unico
delle leggi sanitarie).
Del resto, le disposizioni di cui al D.M.
05.07.1975 integrano una normativa di rango
primario in virtù del rinvio disposto
dall’art. 218 del R.D. 27.7.1934, n. 1265, e
pertanto, diversamente dalle disposizioni
integrative e supplementari portate dai
regolamenti comunali di igiene (espressione
di esigenze locali e comunque non attuative
di norme di legge gerarchicamente sovraordinate), sono inderogabili –ex art.
35, comma 20, L. n. 47/1985- anche in sede di
rilascio del certificato di abitabilità a
seguito del condono (cfr. Cons. di St., IV,
03.05.2011, n. 2620).
Sicché, nel caso di specie, qualora il
comune avesse concesso la sanatoria
straordinaria, avrebbe comunque dovuto
successivamente negare l’abitabilità del
manufatto (TAR Liguria, Sez. I,
sentenza 27.01.2012 n. 194 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: L'ordine
di demolizione, come tutti i provvedimenti
sanzionatori in materia edilizia, è atto
vincolato che non richiede una specifica
valutazione delle ragioni di interesse
pubblico, né una comparazione di
quest’ultimo con gli interessi privati
coinvolti e sacrificati, né una motivazione
sulla sussistenza di un interesse pubblico
concreto ed attuale alla demolizione, non
potendo neppure ammettersi l’esistenza di
alcun affidamento tutelabile alla
conservazione di una situazione di fatto
abusiva, che il tempo non può giammai
legittimare.
Resterebbe soltanto salva, secondo un
orientamento (comunque di frequente
contestato), l’ipotesi in cui, per il
protrarsi e il lungo lasso di tempo
trascorso dalla commissione dell'abuso e il
protrarsi della inerzia dell'amministrazione
preposta alla vigilanza, si sia ingenerata
una posizione di affidamento nel privato,
ipotesi questa sola, in relazione alla quale
potrebbe ravvisarsi un onere di congrua
motivazione che, avuto riguardo anche alla
entità e alla tipologia dell’abuso, indichi
il pubblico interesse, evidentemente diverso
da quello al ripristino della legalità,
idoneo a giustificare il sacrificio del
contrapposto interesse privato.
Ma, al riguardo, questo Tribunale ha da
tempo affermato che, in ogni
caso, la tutela dell’affidamento del privato
deve essere subordinata al rigoroso
accertamento dei suoi presupposti
giustificativi; in sostanza, quanto meno:
- il lasso di tempo trascorso dalla
realizzazione dell’opera senza che
l’amministrazione sia intervenuta in alcun
modo, deve essere considerevole, ed è onere
dell’interessato farlo constare in modo
ragionevolmente certo (non soltanto mediante
riferimenti documentali, diretti o
indiretti, ma anche sulla base di
considerazioni concernenti elementi
oggettivi, quali le tipologie e modalità
realizzative, i materiali impiegati, lo
stato di conservazione, etc.);
- la presenza dell’opera realizzata in
assenza del titolo edilizio necessario, deve
essere stata ritenuta, anche implicitamente,
regolare dalla stessa Amministrazione in
occasione dell’esame di precedenti pratiche
edilizie, di attività di vigilanza sul
territorio, o di altre attività
amministrative.
E’ consolidato l’indirizzo giurisprudenziale
secondo cui l'ordine di demolizione, come
tutti i provvedimenti sanzionatori in
materia edilizia, è atto vincolato che non
richiede una specifica valutazione delle
ragioni di interesse pubblico, né una
comparazione di quest’ultimo con gli
interessi privati coinvolti e sacrificati,
né una motivazione sulla sussistenza di un
interesse pubblico concreto ed attuale alla
demolizione, non potendo neppure ammettersi
l’esistenza di alcun affidamento tutelabile
alla conservazione di una situazione di
fatto abusiva, che il tempo non può giammai
legittimare (cfr. tra le altre, Cons. Stato,
V, 11.01.2011, n. 79; IV, 31.08.2010, n. 3955).
Resterebbe soltanto salva, secondo un
orientamento (comunque di frequente
contestato), l’ipotesi in cui, per il
protrarsi e il lungo lasso di tempo
trascorso dalla commissione dell'abuso e il
protrarsi della inerzia dell'amministrazione
preposta alla vigilanza, si sia ingenerata
una posizione di affidamento nel privato,
ipotesi questa sola, in relazione alla quale
potrebbe ravvisarsi un onere di congrua
motivazione che, avuto riguardo anche alla
entità e alla tipologia dell’abuso, indichi
il pubblico interesse, evidentemente diverso
da quello al ripristino della legalità,
idoneo a giustificare il sacrificio del
contrapposto interesse privato (cfr., Cons.
Stato, IV, 06.06.2008, n. 2705).
E’ a questo orientamento che evidentemente
si appella il ricorrente.
Ma, al riguardo, questo Tribunale ha da
tempo affermato (cfr., sentt. 21.01.2010, n. 23; 18.08.2009, n. 492; 18.03.2008, nn. 102 e 103) che, in ogni
caso, la tutela dell’affidamento del privato
deve essere subordinata al rigoroso
accertamento dei suoi presupposti
giustificativi; in sostanza, quanto meno:
- il lasso di tempo trascorso dalla
realizzazione dell’opera senza che
l’amministrazione sia intervenuta in alcun
modo, deve essere considerevole, ed è onere
dell’interessato farlo constare in modo
ragionevolmente certo (non soltanto mediante
riferimenti documentali, diretti o
indiretti, ma anche sulla base di
considerazioni concernenti elementi
oggettivi, quali le tipologie e modalità
realizzative, i materiali impiegati, lo
stato di conservazione, etc.);
- la presenza dell’opera realizzata in
assenza del titolo edilizio necessario, deve
essere stata ritenuta, anche implicitamente,
regolare dalla stessa Amministrazione in
occasione dell’esame di precedenti pratiche
edilizie, di attività di vigilanza sul
territorio, o di altre attività
amministrative
(TAR Umbria,
sentenza 27.01.2012 n. 21 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: L'art.
31, comma 2, della legge n. 47/1985
-richiamato dall'art. 39 della legge n.
724/1994 e poi dalla legge n. 326/2003-
stabilisce che, ai fini dell'applicazione
delle regole sul condono, "si intendono
ultimati gli edifici nei quali sia stato
eseguito il rustico e completata la
copertura, ovvero, quanto alle opere interne
agli edifici già esistenti e a quelle non
destinate alla residenza, quando esse siano
state completate funzionalmente".
La norma citata introduce -in alternativa al
criterio dell'esecuzione al rustico e
completamento della copertura dell'edificio-
il parametro del completamento funzionale
dell'opera: per i mutamenti di destinazione
d' uso di edifici residenziali è condonabile
la struttura in cui le opere, pur se non
perfette nelle finiture, possano dirsi
individuabili nei loro elementi strutturali
con le caratteristiche necessarie e
sufficienti ad assolvere alla funzione cui
sono destinate. Il criterio del
"completamento funzionale" anticipa, quindi,
la data di ultimazione delle opere ai fini
dell'ammissione al condono, per cui un
intervento non ancora completato può
tuttavia essere giudicato sanabile dal punto
di vista funzionale.
Ne discende, quindi, che entro il termine
stabilito dalla legge, anche se le attività
edilizie siano ancora in corso, l'immobile
deve essere già fornito degli elementi
indispensabili a rendere effettivamente
possibile un uso diverso da quello assentito
-in modo tale da risultare incompatibile con
l'originaria destinazione- pur se non siano
stati ancora realizzati gli impianti e le
rifiniture di carattere complementare ed
accessorio.
L’onere della prova circa la data di
realizzazione dell’immobile abusivo (o anche
della attività edilizia abusiva da sanare)
spetta a colui che ha commesso l’abuso e
solo la deduzione, da parte di quest’ultimo,
di concreti elementi, che non possono
limitarsi a sole allegazioni documentali a
sostegno delle proprie affermazioni,
trasferisce il suddetto onere in capo
all’Amministrazione.
La pubblica amministrazione non può di
solito materialmente accertare quale fosse
la situazione dell’intero suo territorio a
quella data prevista dalla legge, mentre il
privato, che propone l’istanza di sanatoria,
è normalmente in grado di fornire idonea
documentazione che comprovi l’ultimazione
dell’abuso entro la data di riferimento,
vale a dire nel caso di specie il
31.03.2003, spettando a costui l’onere di
fornire quantomeno un principio di prova su
tale ultimazione e in caso contrario
restando integro il potere di non concedere
il condono e di irrogare la sanzione
prescritta.
Orbene, l'art. 31, comma 2, della legge
n. 47/1985 -richiamato dall'art. 39 della
legge n. 724/1994 e poi dalla legge n.
326/2003- stabilisce che, ai fini
dell'applicazione delle regole sul condono,
"si intendono ultimati gli edifici nei
quali sia stato eseguito il rustico e
completata la copertura, ovvero, quanto alle
opere interne agli edifici già esistenti e a
quelle non destinate alla residenza, quando
esse siano state completate funzionalmente".
Secondo il consolidato orientamento della
giurisprudenza amministrativa in tema di
ultimazione delle opere condonabili, dal
quale il Collegio non ravvisa ragioni per
discostarsi, la norma citata introduce -in
alternativa al criterio dell'esecuzione al
rustico e completamento della copertura
dell'edificio- il parametro del
completamento funzionale dell'opera: per i
mutamenti di destinazione d' uso di edifici
residenziali è condonabile la struttura in
cui le opere, pur se non perfette nelle
finiture, possano dirsi individuabili nei
loro elementi strutturali con le
caratteristiche necessarie e sufficienti ad
assolvere alla funzione cui sono destinate.
Il criterio del "completamento funzionale"
anticipa, quindi, la data di ultimazione
delle opere ai fini dell'ammissione al
condono, per cui un intervento non ancora
completato può tuttavia essere giudicato
sanabile dal punto di vista funzionale (cfr.
TAR Liguria, sez. I, 06.05.2010 n. 2295).
Ne discende, quindi, che entro il termine
stabilito dalla legge, anche se le attività
edilizie siano ancora in corso, l'immobile
deve essere già fornito degli elementi
indispensabili a rendere effettivamente
possibile un uso diverso da quello assentito
-in modo tale da risultare incompatibile con
l'originaria destinazione (cfr. TAR Abruzzo
Pescara, 22.10.2007 n. 837)- pur se non
siano stati ancora realizzati gli impianti e
le rifiniture di carattere complementare ed
accessorio (cfr. TAR Veneto, sez. II,
28.05.2008 n. 1631).
Costituisce, infine, principio consolidato
della giurisprudenza che l’onere della prova
circa la data di realizzazione dell’immobile
abusivo (o anche della attività edilizia
abusiva da sanare) spetti a colui che ha
commesso l’abuso e solo la deduzione, da
parte di quest’ultimo, di concreti elementi,
che non possono limitarsi a sole allegazioni
documentali a sostegno delle proprie
affermazioni, trasferisce il suddetto onere
in capo all’Amministrazione (cfr. Consiglio
di Stato, IV, 13.01.2010, n. 45; Consiglio
di Stato, V, 09.11.2009, n.6984).
E, infatti, la pubblica amministrazione non
può di solito materialmente accertare quale
fosse la situazione dell’intero suo
territorio a quella data prevista dalla
legge, mentre il privato, che propone
l’istanza di sanatoria, è normalmente in
grado di fornire idonea documentazione che
comprovi l’ultimazione dell’abuso entro la
data di riferimento, vale a dire nel caso di
specie il 31.03.2003, spettando a costui
l’onere di fornire quantomeno un principio
di prova su tale ultimazione e in caso
contrario restando integro il potere di non
concedere il condono e di irrogare la
sanzione prescritta (TAR Veneto, Sez. II,
sentenza 25.01.2012 n. 46 - link
a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
La realizzazione di interventi in
assenza o in difformità dalla D.I.A.
comporta l’irrogazione della sola sanzione
pecuniaria e non di quella ripristinatoria.
... appare allora fondata la dedotta
violazione dell’art. 37 del d.P.R. n.
380/2001, ai sensi del quale la
realizzazione di interventi in assenza o in
difformità dalla D.I.A. comporta
l’irrogazione della sola sanzione pecuniaria
e non di quella ripristinatoria.
E, infatti, non può essere considerata
applicabile la disposta sanzione demolitoria,
la quale si riferisce, al massimo (per
effetto del richiamo contenuto nell'art. 33
cit., comma 6-bis, all'art. 22, comma 3, e
quindi all'articolo 10, comma primo, lett.
c, dello stesso D.P.R.) agli interventi di
ristrutturazione edilizia che comportino
aumento di unità immobiliari, ovvero
modifiche del volume, della sagoma, dei
prospetti o delle superfici (e, quindi, per
quanto sopra, ad interventi diversi da
quello realizzato nel caso di specie).
Poiché, invece, nella specie, si tratta
tutt’al più di intervento eseguito in
assenza di denuncia di inizio attività, la
sanzione applicabile è quella pecuniaria di
cui al citato art. 37 (cfr. TAR Campania,
Napoli, sez. IV, 05.05.2011 , n. 2528) (TAR
Veneto, Sez. II,
sentenza 25.01.2012 n. 42 - link
a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: L’irrogazione
della sanzione pecuniaria correlata ad abusi
edilizi sanati ai sensi dell’art. 36 sopra
citato, costituendo esercizio di un potere
autoritativo, va impugnata entro il termine
decadenziale, non essendo consentito
contestare in un momento successivo
l’ammontare richiesto a tale titolo
dall’amministrazione al fine di censurare
surrettiziamente la condizione presupposta
al rilascio del permesso di costruire in
sanatoria.
L’oblazione di cui all’art. 36 del d.p.r. n.
380 del 2001 comprende l’assolvimento sia
dell’originario obbligo contributivo sia
della sanzione.
Come evidenziato anche dal giudice
d’appello, l’irrogazione della sanzione
pecuniaria correlata ad abusi edilizi sanati
ai sensi dell’art. 36 sopra citato,
costituendo esercizio di un potere
autoritativo, va impugnata entro il termine
decadenziale, non essendo consentito
contestare in un momento successivo
l’ammontare richiesto a tale titolo
dall’amministrazione al fine di censurare
surrettiziamente la condizione presupposta
al rilascio del permesso di costruire in
sanatoria (Cons. St., sez. IV, 19.12.2007,
n. 6559).
Come
affermato dalla consolidata giurisprudenza
di questa Sezione, l’oblazione di cui
all’art. 36 del d.p.r. n. 380 del 2001
comprende l’assolvimento sia dell’originario
obbligo contributivo sia della sanzione (TAR
Veneto, sez. II, 08.11.2005, n. 3862)
(TAR Veneto, Sez. II,
sentenza 25.01.2012 n. 34 - link
a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: E'
manifestamente improcedibile, per sopravvenuta carenza di
interesse, l'impugnazione giurisdizionale di
un'ordinanza sindacale di sospensione dei
lavori abusivi, divenuta inefficace nel
corso del giudizio per decorso del termine
di 45 giorni previsto dall'articolo 4 della
legge 28.02.1985, n. 47.
La presentazione della domanda di condono o
di accertamento di conformità in data
successiva all'impugnazione dell'ordinanza
di demolizione produce l'effetto di rendere
il ricorso improcedibile per sopravvenuta
carenza di interesse a ricorrere, in quanto
l'istanza di sanatoria comporta il riesame
dell'abusività dell'opera mediante
l'emanazione di un nuovo provvedimento, di
accoglimento o di rigetto, che vale comunque
a superare il provvedimento sanzionatorio
oggetto dell'impugnativa.
---------------
Il provvedimento con il quale il comune
impone la demolizione di un manufatto
abusivo ha evidentemente carattere
vincolato.
Anche qualora intercorra un lungo periodo di
tempo tra la realizzazione dell'opera
abusiva e il provvedimento sanzionatorio,
tale circostanza non rileva ai fini della
legittimità di quest'ultimo, sia in rapporto
al preteso affidamento circa la legittimità
dell'opera -che il protrarsi del
comportamento inerte del comune avrebbe
ingenerato nel responsabile dell'abuso
edilizio- sia in relazione ad un presunto
ulteriore obbligo, per l'amministrazione
procedente, di motivare specificamente in
ordine alla sussistenza dell'interesse
pubblico attuale a far demolire il
manufatto: deve infatti ritenersi che la
lunga durata nel tempo dell'opera priva del
necessario titolo edilizio ne rafforza il
carattere abusivo (trattandosi di illecito
permanente), il che preserva il
potere-dovere dell'amministrazione di
intervenire nell'esercizio dei suoi poteri
sanzionatori, tanto più che il provvedimento
demolitorio non richiede una congrua
motivazione in ordine all'attualità
dell'interesse pubblico alla rimozione
dell'abuso, che è in re ipsa.
---------------
Decorso infruttuosamente il termine di 90
giorni assegnato al proprietario per la
demolizione di un manufatto abusivo,
l'effetto acquisitivo al patrimonio
comunale, ai sensi dell'articolo 7, della
legge n. 47 del 1985, si produce di diritto,
con conseguente carattere meramente
dichiarativo e vincolato del successivo
provvedimento amministrativo.
Per la parte in cui è stata disposta la
sospensione dei lavori edilizi abusivi il
ricorso deve essere dichiarato improcedibile
atteso che, secondo un consolidato
orientamento nella materia, è manifestamente
improcedibile, per sopravvenuta carenza di
interesse, l'impugnazione giurisdizionale di
un'ordinanza sindacale di sospensione dei
lavori abusivi, divenuta inefficace nel
corso del giudizio per decorso del termine
di 45 giorni previsto dall'articolo 4 della
legge 28.02.1985, n. 47 (TAR Lazio-Roma, sez. II, 22.12.2010, n.
38234).
Per quanto attiene, poi, l’ordinata
demolizione -atteso che, sempre secondo un
consolidato orientamento nella materia, la
presentazione della domanda di condono o di
accertamento di conformità in data
successiva all'impugnazione dell'ordinanza
di demolizione produce l'effetto di rendere
il ricorso improcedibile per sopravvenuta
carenza di interesse a ricorrere, in quanto
l'istanza di sanatoria comporta il riesame
dell'abusività dell'opera mediante
l'emanazione di un nuovo provvedimento, di
accoglimento o di rigetto, che vale comunque
a superare il provvedimento sanzionatorio
oggetto dell'impugnativa (TAR Lazio Roma,
sez. II, 22.12.2010, n. 38234)- considerato che risulta comprovata in atti
l’intervenuta presentazione dell’istanza di
rilascio della concessione edilizia in
sanatoria relativamente alla scala esterna,
nella sola predetta parte il ricorso deve,
pertanto, essere dichiarato improcedibile e
si tratterà, invece, di verificare nel
merito la fondatezza del primo ricorso per
motivi aggiunti con il quale, appunto, è
stato impugnato il diniego di rilascio della
richiesta sanatoria.
---------------
Il
provvedimento con il quale il comune imponga
la demolizione di un manufatto abusivo ha
evidentemente carattere vincolato.
E, atteso il predetto carattere vincolato,
anche qualora intercorra un lungo periodo di
tempo tra la realizzazione dell'opera
abusiva e il provvedimento sanzionatorio,
tale circostanza non rileva ai fini della
legittimità di quest'ultimo, sia in rapporto
al preteso affidamento circa la legittimità
dell'opera -che il protrarsi del
comportamento inerte del comune avrebbe
ingenerato nel responsabile dell'abuso
edilizio- sia in relazione ad un presunto
ulteriore obbligo, per l'amministrazione
procedente, di motivare specificamente in
ordine alla sussistenza dell'interesse
pubblico attuale a far demolire il
manufatto: deve infatti ritenersi che la
lunga durata nel tempo dell'opera priva del
necessario titolo edilizio ne rafforza il
carattere abusivo (trattandosi di illecito
permanente), il che preserva il
potere-dovere dell'amministrazione di
intervenire nell'esercizio dei suoi poteri
sanzionatori, tanto più che il provvedimento demolitorio non richiede una congrua
motivazione in ordine all'attualità
dell'interesse pubblico alla rimozione
dell'abuso, che è in re ipsa.
---------------
Premesso
che, decorso infruttuosamente il termine di
novanta giorni assegnato al proprietario per
la demolizione di un manufatto abusivo,
l'effetto acquisitivo al patrimonio
comunale, ai sensi dell'articolo 7, della
legge n. 47 del 1985, si produce di diritto,
con conseguente carattere meramente
dichiarativo e vincolato del successivo
provvedimento amministrativo (TAR Lazio-Roma, sez. II,
09.11.2005, n. 10874)-, da un lato,
l’ordinanza di demolizione di cui trattasi
non risulta essere stata sospesa nei suoi
effetti nel corso del presente giudizio, con
la conseguenza che l’amministrazione non era
tenuta a sospendere il relativo procedimento
per la sola circostanza dell’intervenuta
proposizione del ricorso, e, dall’altro,
l’intervenuta amministrazione giudiziaria
della società non può essere ritenuta di
ostacolo al procedere dell’operato
dell’amministrazione comunale la cui
attività al riguardo è, peraltro, vincolata (TAR Lazio-Roma, Sez. II-ter,
sentenza 24.01.2012 n. 765 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
P. Cipolla,
IN TEMA DI RESPONSABILITÀ DEL PROPRIETARIO
IMMOBILIARE PER OPERE EDILIZIE ABUSIVE
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EDILIZIA PRIVATA: Appartiene
“alla giurisdizione del Tribunale
superiore delle acque, prevista dall’art.
143 del r.d. 11.12.1933, n. 1775, la
controversia relativa al diniego di rilascio
di concessione in sanatoria, opposto
dall’autorità comunale in ragione
dell’edificazione dell’immobile da condonare
in violazione della fascia di rispetto di
dieci metri dal piede dell’argine, ai sensi
dell’art. 96, lett. f), del r.d. 25.07.1904, n. 523.
Detto provvedimento, infatti,
ancorché emanato da un’autorità diversa da
quelle specificamente preposte alla tutela
delle acque, incide direttamente sul
regolare regime delle acque, la cui tutela
ha carattere inderogabile in quanto
informata alla ragione pubblicistica di
assicurare la possibilità di sfruttamento
delle acque demaniali e il libero deflusso
delle acque scorrenti dei fiumi, torrenti
canali e scolatoi pubblici”.
Parte resistente ha preliminarmente eccepito
l’inammissibilità del ricorso per difetto di
giurisdizione di questo giudice a conoscere
della controversia, richiamando a sostegno
dell’eccezione recente giurisprudenza delle
Sezioni Unite della Cassazione che enuncia
il principio il principio secondo cui
appartiene “alla giurisdizione del Tribunale
superiore delle acque, prevista dall’art.
143 del r.d. 11.12.1933, n. 1775, la
controversia relativa al diniego di rilascio
di concessione in sanatoria, opposto
dall’autorità comunale in ragione
dell’edificazione dell’immobile da condonare
in violazione della fascia di rispetto di
dieci metri dal piede dell’argine, ai sensi
dell’art. 96, lett. f), del r.d. 25.07.1904, n. 523; detto provvedimento, infatti,
ancorché emanato da un’autorità diversa da
quelle specificamente preposte alla tutela
delle acque, incide direttamente sul
regolare regime delle acque, la cui tutela
ha carattere inderogabile in quanto
informata alla ragione pubblicistica di
assicurare la possibilità di sfruttamento
delle acque demaniali e il libero deflusso
delle acque scorrenti dei fiumi, torrenti
canali e scolatoi pubblici” (Cass. SS.UU.,
12.05.2009, n. 10845)
(TAR Liguria, Sez. I,
sentenza 20.01.2012 n. 162 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Nell'ipotesi di mancata esplicita
definizione della domanda di condono, la
formazione del silenzio-assenso, ai sensi
dell'art. 35, l. 28.02.1985 n. 47, si ha
dopo il termine di ventiquattro mesi
decorrente dalla data nella quale viene
depositata la documentazione completa a
corredo della domanda di concessione in
sanatoria.
Questo Tribunale ha più volte precisato che nell'ipotesi di
mancata esplicita definizione della domanda
di condono, la formazione del silenzio-assenso, ai sensi dell'art. 35, l. 28.02.1985 n. 47, si ha dopo il termine
di ventiquattro mesi decorrente dalla data
nella quale viene depositata la
documentazione completa a corredo della
domanda di concessione in sanatoria (per
tutte, TAR Sardegna, Sez. II, 17.11.2010 n.
2600)
(TAR Sardegna, Sez. II,
sentenza 20.01.2012 n. 41 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Gli
interventi consistenti nella installazione
di tettoie o di altre strutture che siano
comunque apposte a parti di preesistenti
edifici come strutture accessorie di
protezione o di riparo di spazi liberi, cioè
non compresi entro coperture volumetriche
previste in un progetto assentito, possono
ritenersi sottratti al regime del permesso
di costruire soltanto ove la loro
conformazione e le loro ridotte dimensioni
rendono evidente e riconoscibile la loro
finalità di semplice decoro o arredo o di
riparo e protezione (anche da agenti
atmosferici) della parte dell'immobile cui
accedono.
Tali strutture non possono viceversa
ritenersi installabili senza permesso di
costruire allorquando le loro dimensioni
sono di entità tale da arrecare una visibile
alterazione all'edificio o alle parti dello
stesso su cui vengono inserite, quando
quindi per la loro consistenza dimensionale
non possono più ritenersi assorbite, ovvero
ricomprese in ragione della accessorietà,
nell'edificio principale o nella parte dello
stesso cui accedono.
Utilizzando tali criteri anche la
realizzazione di una tettoia (di non
irrilevante consistenza dimensionale)
ancorata al suolo costituisce opera idonea
ad alterare lo stato dei luoghi e a
trasformare il territorio permanentemente e
perciò richiede il rilascio di un permesso
di costruire.
La nozione di costruzione, ai fini del
rilascio del permesso di costruire, si
configura in presenza di opere che attuino
una trasformazione urbanistico-edilizia del
territorio, con perdurante modifica dello
stato dei luoghi, a prescindere dal fatto
che essa avvenga mediante realizzazione di
opere murarie, essendo irrilevante che le
opere siano state realizzate in metallo, in
laminati di plastica, in legno o altro
materiale, ove si sia in presenza di
un'evidente trasformazione del tessuto
urbanistico ed edilizio e le opere siano
preordinate a soddisfare esigenze non
precarie sotto il profilo funzionale. In
altri termini, rilevano non soltanto gli
elementi strutturali (composizione dei
materiali, smontabilità o meno del
manufatto) ma anche i profili funzionali
dell'opera.
---------------
L'ordine di demolizione di opere abusive è
un atto dovuto in presenza di opere
realizzate senza alcun titolo abilitativo e
quindi abusivamente e non necessita di
particolare motivazione sull'interesse
pubblico o sulla eventuale sanabilità delle
opere.
-------------
La nozione di pertinenza, in materia
edilizia, è più ristretta di quella
civilistica ed è riferibile ai soli
manufatti di dimensioni tanto modeste e
ridotte rispetto alla cosa cui ineriscono da
potersi considerare sostanzialmente
irrilevanti sotto il profilo edilizio.
Non può, invece, attribuirsi carattere
pertinenziale ai fini edilizi ad opere di
rilevante consistenza anche se destinate al
servizio od ornamento del bene principale.
Si deve ricordare che, per giurisprudenza
costante di questo Tribunale (fra le più
recenti: TAR Campania Napoli, sez. II, n.
3870 del 13.07.2009, n. 492 del 29.01.2009;
TAR Campania Napoli, Sez. IV, n. 19754 del
18.11.2008; TAR Campania Napoli, sez. III,
n. 10059 del 09.09.2008), gli interventi
consistenti nella installazione di tettoie o
di altre strutture che siano comunque
apposte a parti di preesistenti edifici come
strutture accessorie di protezione o di
riparo di spazi liberi, cioè non compresi
entro coperture volumetriche previste in un
progetto assentito, possono ritenersi
sottratti al regime del permesso di
costruire soltanto ove la loro conformazione
e le loro ridotte dimensioni rendono
evidente e riconoscibile la loro finalità di
semplice decoro o arredo o di riparo e
protezione (anche da agenti atmosferici)
della parte dell'immobile cui accedono.
Tali strutture non possono viceversa
ritenersi installabili senza permesso di
costruire allorquando le loro dimensioni
sono di entità tale da arrecare una visibile
alterazione all'edificio o alle parti dello
stesso su cui vengono inserite, quando
quindi per la loro consistenza dimensionale
non possono più ritenersi assorbite, ovvero
ricomprese in ragione della accessorietà,
nell'edificio principale o nella parte dello
stesso cui accedono (in termini TAR Campania
Napoli, sez. II, n. 3870 del 13.07.2009
cit., TAR Campania Napoli, Sez. IV, n. 19754
del 18.11.2008 cit., Consiglio di Stato,
Sez. V, 13.03.2001 n. 1442).
Utilizzando tali criteri anche la
realizzazione di una tettoia (di non
irrilevante consistenza dimensionale)
ancorata al suolo costituisce opera idonea
ad alterare lo stato dei luoghi e a
trasformare il territorio permanentemente e
perciò richiede il rilascio di un permesso
di costruire (TAR Piemonte Torino, sez. I,
16.03.2009, n. 752).
Del resto, è noto che la nozione di
costruzione, ai fini del rilascio del
permesso di costruire, si configura in
presenza di opere che attuino una
trasformazione urbanistico-edilizia del
territorio, con perdurante modifica dello
stato dei luoghi, a prescindere dal fatto
che essa avvenga mediante realizzazione di
opere murarie, essendo irrilevante che le
opere siano state realizzate in metallo, in
laminati di plastica, in legno o altro
materiale, ove si sia in presenza di
un'evidente trasformazione del tessuto
urbanistico ed edilizio e le opere siano
preordinate a soddisfare esigenze non
precarie sotto il profilo funzionale (TAR
Campania Napoli, sez. II, 26.09.2008, n.
11309; Consiglio Stato, Sez. IV, n. 2705 del
2008). In altri termini, rilevano non
soltanto gli elementi strutturali
(composizione dei materiali, smontabilità o
meno del manufatto) ma anche i profili
funzionali dell'opera (cfr. TAR Lazio, Roma,
Sez. I-quater, n. 11679 del 23.11.2007).
Applicando tali principi al caso in esame si
deve ritenere che la tettoia oggetto del
provvedimento impugnato, realizzata con
orditura in legno e sovrastante manto di
perline e tegole poggiante da una parte
sulle staffe in ferro infisse alla parete
del fabbricato preesistente e dall’altra
parte su tre pilastri in muratura, non possa
ritenersi irrilevante sotto il profilo
edilizio per la sua tipologia (muratura e
struttura non leggera), per la sua
dimensione (22 mq.), perché suscettibile di
autonoma utilizzazione e perché ha
determinato una non irrilevante alterazione
dello stato dei luoghi, con la conseguenza
che per l'installazione di tale struttura
era necessario il permesso di costruire (e
non una semplice DIA), con l'ulteriore
conseguenza che la realizzazione della
stessa in assenza del titolo dovuto ne ha
determinato l'abusività e quindi
l'irrogazione della prevista sanzione
ripristinatoria (art. 31 del DPR n. 380 del
2001).
Del resto l'ordine di demolizione di opere
abusive è un atto dovuto in presenza di
opere realizzate senza alcun titolo
abilitativo e quindi abusivamente
(giurisprudenza costante anche di questa
Sezione, Consiglio di Stato, sez. VI n. 4743
del 28.06.2004) e non necessita di
particolare motivazione sull'interesse
pubblico o sulla eventuale sanabilità delle
opere.
Si deve aggiungere che risulta irrilevante
(ai fini della legittimità edilizia) la -per
la verità indimostrata- destinazione
pertinenziale della tettoia.
Per principio pacifico infatti la nozione di
pertinenza, in materia edilizia, è più
ristretta di quella civilistica ed è
riferibile ai soli manufatti di dimensioni
tanto modeste e ridotte rispetto alla cosa
cui ineriscono da potersi considerare
sostanzialmente irrilevanti sotto il profilo
edilizio.
Non può, invece, attribuirsi carattere
pertinenziale ai fini edilizi ad opere di
rilevante consistenza anche se destinate al
servizio od ornamento del bene principale
(fra le tante, TAR Lombardia Milano, sez. II,
17.06.2008, n. 2045).
Insomma, la struttura oggetto del
provvedimento impugnato per la sua tipologia
e dimensione doveva essere realizzata con un
permesso di costruire e la mancanza di tale
titolo ha determinato l'abusività dell'opera
e la conseguente irrogazione della prevista
sanzione ripristinatoria (mentre la sanzione
pecuniaria è prevista per le opere
realizzate in assenza della DIA)
(TAR Campania-Salerno, Sez. I,
sentenza 19.01.2012 n. 64 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Il pagamento dell'oblazione non
può in alcun modo sostituire la domanda
medesima.
La
giurisprudenza ha precisato che il pagamento
dell'oblazione non può in alcun modo
sostituire la domanda medesima (TAR
Toscana Firenze, sez. III, 13.05.2011,
n. 872) osservando ad abundantiam che per
accedere alla sanatoria edilizia è
indispensabile che venga identificato
l'oggetto, ossia la costruzione abusiva, che
il richiedente si propone di legittimare;
individuazione che il mero pagamento di una
somma di denaro con bollettino postale non è
idonea a fornire. Tale pagamento, su c/c
destinato alle oblazioni per abusivismo
edilizio, lascia intendere l'intenzione di
oblare un qualche illecito di natura
edilizia ma certamente non vale a
determinare lo specifico abuso da condonare.
Per quanto libera possa intendersi la forma
della domanda, essa nondimeno deve
presentare gli elementi essenziali per
renderla riconoscibile come tale e
l'indicazione dell'oggetto è uno di questi
elementi; va, quindi, escluso che il mero
pagamento dell'oblazione effettuato entro il
termine sia idoneo al "raggiungimento dello
scopo" o valga "inequivocabilmente" a
manifestare la volontà di chi ha effettuato
il versamento di perseguire il condono dello
specifico manufatto di cui si discute come
sostiene la ricorrente. È unicamente con la
domanda, tardivamente presentata in questo
caso, che il ricorrente espone di aver
realizzato un’opera abusiva, per il quale
chiede di essere ammessa alla procedura di
sanatoria, puntualizzandone ubicazione,
datazione, dimensioni e dichiarandone la
destinazione.
Tale domanda è, come rilevato
dal Comune nell'atto impugnato, stata
presentata oltre la scadenza del termine,
della cui natura perentoria non può dubitarsi, stante il carattere eccezionale
delle disposizioni sul condono (TAR
Toscana Firenze, sez. III, 04.10.2010, n.
64295)
(TAR Emilia Romagna-Bologna, Sez. I,
sentenza 19.01.2012 n. 30 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
I provvedimenti repressivi di
abusi edilizi non devono essere preceduti
dall'avviso dell'inizio del procedimento,
trattandosi di procedimenti tipizzati e
vincolati e considerato che i provvedimenti
sanzionatori presuppongono un mero
accertamento tecnico sulla consistenza delle
opere realizzate, nonché sul carattere non
assentito delle medesime.
Quanto, infine, al secondo, autonomo motivo
dedotto nel terzo ricorso (violazione e
falsa applicazione dell’art. 8 della L.r. n.
10/1991 e dell’art. 7 della L. n. 2411990),
non può che ribadirsi il costante
orientamento giurisprudenziale, secondo il
quale i provvedimenti repressivi di abusi
edilizi non devono essere preceduti
dall'avviso dell'inizio del procedimento,
trattandosi di procedimenti tipizzati e
vincolati e considerato che i provvedimenti
sanzionatori presuppongono un mero
accertamento tecnico sulla consistenza delle
opere realizzate, nonché sul carattere non
assentito delle medesime (cfr., da ultimo,
TAR Sicilia, sez. II, 08.06.2010, n. 7244;
sez. III, 04.01.2012, n. 4) (TAR
Sicilia-Palermo, Sez. III,
sentenza 18.01.2012 n. 77 - link
a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Risulta
carente di motivazione il diniego di
concessione in sanatoria fondato su un
generico contrasto dell’opera con leggi o
regolamenti in materia edilizia, dovendo
invece il diniego stesso soffermarsi sulle
disposizioni che si assumano ostative al
rilascio del titolo e sulle previsioni di
riferimento contenute negli strumenti
urbanistici, in modo da consentire
all’interessato da un lato di rendersi conto
degli impedimenti che si frappongono alla
regolarizzazione ed al mantenimento
dell’opera abusiva, dall’altro di confutare
in giudizio, in maniera pienamente
consapevole ed esaustiva, la legittimità del
provvedimento impugnato.
Il provvedimento impugnato si limita a
negare le sanatorie perché “non sono
conformi al piano di lottizzazione”.
Tale sintetica motivazione rende illegittimo
il provvedimento impugnato, tenuto conto che
secondo la giurisprudenza consolidata
risulta “carente di motivazione il
diniego di concessione in sanatoria fondato
su un generico contrasto dell’opera con
leggi o regolamenti in materia edilizia,
dovendo invece il diniego stesso soffermarsi
sulle disposizioni che si assumano ostative
al rilascio del titolo e sulle previsioni di
riferimento contenute negli strumenti
urbanistici, in modo da consentire
all’interessato da un lato di rendersi conto
degli impedimenti che si frappongono alla
regolarizzazione ed al mantenimento
dell’opera abusiva, dall’altro di confutare
in giudizio, in maniera pienamente
consapevole ed esaustiva, la legittimità del
provvedimento impugnato” (TAR Liguria,
I, 11.07.2011, n. 1086)
(TAR Lombardia-Milano, Sez. IV,
sentenza
17.01.2012 n.
153 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Il
potere di applicare misure repressive in
materia urbanistica ed edilizia può essere
esercitato in ogni tempo, senza necessità,
per i relativi provvedimenti, di alcuna
specifica motivazione in ordine alla
sussistenza dell'interesse pubblico a
disporre una demolizione.
Il Collegio non ignora l’esistenza di un
orientamento difforme secondo la quale
invece “il lungo lasso di tempo trascorso
dalla commissione dell'abuso” e “il
protrarsi dell'inerzia dell'amministrazione
preposta alla vigilanza” potrebbero
ingenerare un affidamento del privato,
rispetto al quale sussisterebbe un “onere di
congrua motivazione” circa il “pubblico
interesse, evidentemente diverso da quello
al ripristino della legalità, idoneo a
giustificare il sacrificio del contrapposto
interesse privato”; ritiene però che tale
orientamento non vada condiviso.
In proposito, si impone anzitutto il rilievo
fatto proprio dalla citata decisione C.d.S.
5509/2009, ovvero che di affidamento si può
parlare solo ove il privato, il quale abbia
correttamente e in modo compiuto reso nota
la propria posizione alla p.a., venga
indotto da un provvedimento della stessa a
ritenere la legittimità del proprio operato,
non già nel caso che rileva, in cui si
commette un abuso a tutta insaputa della
p.a. medesima. Inoltre, l’abuso edilizio
integra un illecito permanente,
rappresentato dalla violazione dell’obbligo,
perdurante nel tempo, di ripristinare in
conformità a diritto lo stato dei luoghi; di
talché ogni provvedimento repressivo
dell’amministrazione non è emanato a
distanza di tempo da un illecito ormai
esaurito, ma interviene su una situazione
antigiuridica che perdura sino a quel
momento.
Non è poi privo di rilievo anche quanto
osserva la già citata TAR Napoli 17441/2010.
Infatti, la disciplina del potere di
sanzionare gli abusi edilizi del quale la
p.a. è titolare deve essere ricostruita
anche tenendo conto di un dato storico,
quello che in proposito ha visto, negli
ultimi trent'anni, un costante ripetersi di
misure straordinarie di sanatoria, a partire
dalla nota l. 28.02.1985 n. 47. Ammettere
quindi l’estinzione di un abuso per il mero
decorso del tempo significherebbe allora, in
primo luogo, costruire una sorta di
sanatoria di fatto che opererebbe anche
quando l’interessato non abbia ritenuto di
avvalersi del corrispondente istituto
previsto dalla citata normativa premiale, e
quindi senza nemmeno la necessità di versare
le oblazioni da essa previste. Per altro
verso, poi, è comunque escluso che si possa
parlare di affidamento tutelabile nel
momento in cui di detta normativa
l’interessato non abbia ritenuto di
avvalersi.
Infine, si impone un rilievo ulteriore:
consentire, così come fa l’interpretazione
qui criticata, una sanatoria degli abusi
edilizi per effetto del mero decorso di un
periodo di tempo “lungo” ovvero “notevole”
ma comunque non determinato con precisione,
significa inserire nel sistema un pericoloso
elemento di indeterminatezza, perché la
repressione di un dato abuso nel caso
concreto sarebbe rimessa all’apprezzamento
del singolo funzionario, oltretutto
pressoché impossibile da sindacare nella
presente sede giurisdizionale, con intuibile
possibilità di strumentalizzazioni.
Costante giurisprudenza della Sezione, da
ultimo si citano TAR Brescia sez. I
22.02.2010 n. 860 e 25.11.2011 n. 1632,
afferma infatti che il potere di applicare
misure repressive in materia urbanistica ed
edilizia può essere esercitato in ogni
tempo, senza necessità, per i relativi
provvedimenti, di alcuna specifica
motivazione in ordine alla sussistenza
dell'interesse pubblico a disporre una
demolizione; in senso poi conforme si sono
espresse anche numerose decisioni del
C.d.S., ad esempio sez. IV, 15.09.2009, n.
5509, che si cita per tutte.
Il Collegio non ignora l’esistenza di un
orientamento difforme, espresso, oltre che
dalle decisioni di primo grado citate dalla
ricorrente, ad esempio da C.d.S. sez. V
29.05.2006 n. 3270, ma anche dalla stessa
sez. V nella decisione 04.03.2008 n. 883,
secondo la quale invece “il lungo lasso
di tempo trascorso dalla commissione
dell'abuso” e “il protrarsi dell'inerzia
dell'amministrazione preposta alla vigilanza”
potrebbero ingenerare un affidamento del
privato, rispetto al quale sussisterebbe un
“onere di congrua motivazione” circa
il “pubblico interesse, evidentemente
diverso da quello al ripristino della
legalità, idoneo a giustificare il
sacrificio del contrapposto interesse
privato”; ritiene però che tale
orientamento non vada condiviso.
In proposito, si impone anzitutto il rilievo
fatto proprio dalla citata decisione C.d.S.
5509/2009, ovvero che di affidamento si può
parlare solo ove il privato, il quale abbia
correttamente e in modo compiuto reso nota
la propria posizione alla p.a., venga
indotto da un provvedimento della stessa a
ritenere la legittimità del proprio operato,
non già nel caso che rileva, in cui si
commette un abuso a tutta insaputa della
p.a. medesima. Inoltre, come osservato da
questa Sezione nella pure citata sentenza
860/2010, l’abuso edilizio integra un
illecito permanente, rappresentato dalla
violazione dell’obbligo, perdurante nel
tempo, di ripristinare in conformità a
diritto lo stato dei luoghi; di talché ogni
provvedimento repressivo
dell’amministrazione non è emanato a
distanza di tempo da un illecito ormai
esaurito, ma interviene su una situazione
antigiuridica che perdura sino a quel
momento.
Non è poi privo di rilievo anche quanto
osserva la già citata TAR Napoli 17441/2010.
Infatti, la disciplina del potere di
sanzionare gli abusi edilizi del quale la
p.a. è titolare deve essere ricostruita
anche tenendo conto di un dato storico,
quello che in proposito ha visto, negli
ultimi trent'anni, un costante ripetersi di
misure straordinarie di sanatoria, a partire
dalla nota l. 28.02.1985 n. 47. Ammettere
quindi l’estinzione di un abuso per il mero
decorso del tempo significherebbe allora, in
primo luogo, costruire una sorta di
sanatoria di fatto che opererebbe anche
quando l’interessato non abbia ritenuto di
avvalersi del corrispondente istituto
previsto dalla citata normativa premiale, e
quindi senza nemmeno la necessità di versare
le oblazioni da essa previste. Per altro
verso, poi, è comunque escluso che si possa
parlare di affidamento tutelabile nel
momento in cui di detta normativa
l’interessato non abbia ritenuto di
avvalersi.
Infine, si impone un rilievo ulteriore:
consentire, così come fa l’interpretazione
qui criticata, una sanatoria degli abusi
edilizi per effetto del mero decorso di un
periodo di tempo “lungo”, come
affermano C.d.S. 883/2008 e 3270/2006,
ovvero “notevole”, come afferma ad
esempio TAR Campania Napoli sez. VII
02.10.2009 n. 5138, ma comunque non
determinato con precisione, significa
inserire nel sistema un pericoloso elemento
di indeterminatezza, perché la repressione
di un dato abuso nel caso concreto sarebbe
rimessa all’apprezzamento del singolo
funzionario, oltretutto pressoché
impossibile da sindacare nella presente sede
giurisdizionale, con intuibile possibilità
di strumentalizzazioni.
---------------
In linea generale, è certo vero quanto
afferma anche la più recente giurisprudenza,
per tutte C.d.S. sez. VI 16.02.2011 n. 986,
ovvero che il provvedimento con il quale si
dispone appunto l’archiviazione di un
procedimento sanzionatorio in materia
edilizia ha la valenza di un vero
provvedimento negativo impugnabile, e
quindi, secondo logica, che per sanzionare
il medesimo abuso occorre una successiva
riapertura del medesimo procedimento, con
tutti i requisiti dell’autotutela.
E’ però altrettanto vero che nel caso di
specie i requisiti in parola devono
ritenersi rispettati: l’amministrazione,
come si è detto, ha provveduto, con avviso
del 12.05.2010 (doc. 7 ricorrente, cit.), e
quindi di pochissimo posteriore alla
archiviazione, a riaprire il procedimento,
rispettando con ciò tutte le garanzie del
contraddittorio, e a concluderlo in tempi
parimenti assai brevi con il provvedimento
impugnato, che quindi vale implicita revoca
della precedente archiviazione.
E’ noto poi che per costante giurisprudenza,
per tutte già C.d.S. sez. VI 13.02.1987 n.
43, per esercitare l’autotutela non occorre
alcuna particolare motivazione
sull’interesse pubblico sotteso, ove si vada
ad incidere su situazioni non consolidate
dal decorso del tempo, così come avvenuto
nella specie, in cui in buona sostanza il
Comune ha subito posto rimedio ad un errato
apprezzamento della fattispecie
(TAR Lombardia-Brescia, Sez. I,
sentenza 16.01.2012 n. 59 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
|
EDILIZIA PRIVATA:
Abusi edilizi correlati
all'erogazione di servizi pubblici.
“La violazione dell’art. 48 del Dpr n.
380/2001 (Testo Unico Edilizia) comporta due
conseguenze: una di tipo civile (la nullità
del contratto di somministrazione), una di
tipo amministrativo (la sanzione
amministrativa a carico del funzionario
dell’azienda erogatrice). La competenza a
provvedere sulla sanzione amministrativa,
pur nel silenzio della norma, deve essere
incardinata in capo al Comune, nel cui
territorio è posto l’immobile, attesa la
competenza generale dei Comune in materia di
controllo della regolarità edilizia degli
immobili ai sensi dell’articolo 27 del Testo
Unico” (TAR Lombardia-Brescia, Sez. I,
sentenza 16.01.2012 n. 55).
Il Tar respinge il ricorso e conferma
l’inquadramento del Comune e le motivazioni
contenute nel provvedimento, sulla base
della seguente ricostruzione:
a) La violazione dell’articolo 48 del Dpr n.
380/2001 (Testo Unico Edilizia) comporta due
conseguenze. Una di tipo civile, la nullità
del contratto di somministrazione, ed una di
tipo amministrativo: la sanzione
amministrativa a carico del funzionario
dell’azienda erogatrice.
b) La competenza a provvedere sulla sanzione
amministrativa, pur nel silenzio della
norma, deve essere incardinata in capo al
Comune, nel cui territorio è posto
l’immobile, attesa la competenza generale
dei Comune in materia di controllo della
regolarità edilizia degli immobili ai sensi
dell’articolo 27 del Testo Unico”.
c) La sanzione amministrativa e la
dichiarazione incidentale di nullità del
contratto possono essere applicate dal
Comune soltanto quando sia violato il
disposto del comma 1° dell’articolo 48, e
cioè quando sia stata chiesta la fornitura
ad opere prive di permesso di costruire.
d) Non è prevista, pertanto, l’applicabilità
della norma agli interventi in DIA.
e) Infatti, l’articolo 37, comma 6°, del
Testo Unico Edilizia, nello stabilire le
norme sanzionatorie che restano applicabili
in caso di mancata presentazione della DIA,
non richiama l’articolo 48.
f) Nella concreta vicenda, le opere in
questione (spostamento della cucina,
installazione di nuovo impianto termico) non
abbisognavano di permesso di costruire o
superdia. Fra l’altro, il Tar evidenzia che
il mantenimento dell’impianto termico
abusivo è stato consentito con provvedimento
di sanatoria dell’illecito, peraltro,
applicato a carico del ricorrente, nella sua
qualità di proprietario. A tal riguardo, va
osservato che la sanatoria degli abusi
previsti dall’articolo 37 del Testo Unico (“interventi
eseguiti in assenza o in difformità dalla
denuncia di inizio attività e accertamento
di conformità”) comporta, comunque,
l’estinzione dei procedimenti sanzionatori
dell’abuso edilizio, tra cui deve ritenersi
compreso anche quello previsto dall’articolo
48 (commento tratto dalla newsletter di
www.centrostudimarangoni.it - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
|
EDILIZIA PRIVATA: L’art.
33, comma 2 del d.P.R. n. 380 del 2001, in
presenza di opere totalmente abusive,
prevede una prima fase di
comminatoria della demolizione e soltanto
quando l’interessato non ha ottemperato
all’ordine di demolizione prevede una
seconda fase “in cui l'organo competente
emana l'ordine (questa volta non indirizzato
all'autore dell'abuso, ma agli uffici e
relativi dipendenti dell'Amministrazione
competenti e/o preposti in materia di
sanzioni edilizie) di esecuzione in danno
delle ristrutturazioni realizzate in assenza
o in totale difformità dal permesso di
costruire o delle opere edili costruite in
parziale difformità dallo stesso; soltanto
nella predetta seconda fase non può
ritenersi legittima l'ingiunzione a demolire
sprovvista di qualsiasi valutazione intorno
all'entità degli abusi commessi e alla
possibile sostituzione della demolizione con
la sanzione pecuniaria, così come previsto
dagli artt. 33 comma 2, e 34 comma 2, d.P.R.
n. 380 del 2001. Valutazione che deve essere
effettuata mediante apposito accertamento da
parte dell'Ufficio Tecnico Comunale,
d'ufficio o su richiesta dell'interessato”,
con la conseguenza che anche sotto questo
profilo le doglianze non appaiono fondate.
Come ritenuto dalla giurisprudenza in
materia, l’art. 33, comma 2 del d.P.R. n.
380 del 2001, in presenza di opere
totalmente abusive, prevede una prima
fase di comminatoria della demolizione e
soltanto quando l’interessato non ha
ottemperato all’ordine di demolizione
prevede una seconda fase “in cui
l'organo competente emana l'ordine (questa
volta non indirizzato all'autore dell'abuso,
ma agli uffici e relativi dipendenti
dell'Amministrazione competenti e/o preposti
in materia di sanzioni edilizie) di
esecuzione in danno delle ristrutturazioni
realizzate in assenza o in totale difformità
dal permesso di costruire o delle opere
edili costruite in parziale difformità dallo
stesso; soltanto nella predetta seconda fase
non può ritenersi legittima l'ingiunzione a
demolire sprovvista di qualsiasi valutazione
intorno all'entità degli abusi commessi e
alla possibile sostituzione della
demolizione con la sanzione pecuniaria, così
come previsto dagli artt. 33 comma 2, e 34
comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001. Valutazione
che deve essere effettuata mediante apposito
accertamento da parte dell'Ufficio Tecnico
Comunale, d'ufficio o su richiesta
dell'interessato” (TAR Campania, Napoli,
14.06.2010, n. 14156), con la conseguenza
che anche sotto questo profilo le doglianze
non appaiono fondate
(TAR Lazio-Roma, Sez. I-quater,
sentenza 14.01.2012 n. 372 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: L'art. 38
dpr 380/2001 rappresenta
“speciale norma di favore” che differenzia
sensibilmente la posizione di colui che
abbia realizzato l’opera abusiva sulla base
di titolo annullato rispetto a coloro che
hanno realizzato opere parimenti abusive
senza alcun titolo, tutelando l’affidamento del
privato a poter conservare l’opera
realizzata.
In tale ambito, a seguito di annullamento
giurisdizionale di titolo abilitativo
edilizio
l’Amministrazione non può dirsi vincolata ad
adottare misure ripristinatorie, dovendo
anzi tale scelta tipicamente discrezionale
essere adeguatamente motivata quale “extrema ratio”
privilegiando ogni volta che ciò sia
possibile, la riedizione del permesso di
costruire emendato dai vizi riscontrati.
Pertanto a seguito dell’annullamento
giurisdizionale (peraltro non definitivo)
ben possono il privato interessato e
l’Autorità comunale ricondurre a legalità
l’intervento edilizio abusivo (rectius
parzialmente abusivo) ed in coerenza con il
canone di azione codificato dall’art. 38,
procedere ove possibile alla rimozione dei
vizi del procedimento, ovvero applicare in
luogo della sanzione ripristinatoria, la
misura riparatoria pecuniaria.
Come preliminarmente evidenziato, dalla sentenza n. 3270/2010 non
discende alcun effetto preclusivo in ordine
al completamento dell’intervento edilizio
oggetto dell’istanza della ricorrente, in
relazione alle parti legittime e non incise
dalla statuizione di annullamento.
Diversamente opinando la statuizione
giurisdizionale di annullamento del primo
titolo edilizio comporterebbe uno
sproporzionato quanto ingiustificato arresto
di ogni iniziativa edilizia sino al
definitivo esito del giudizio di merito, in
difformità dallo stesso art 38 t.u. edilizia
in materia di interventi eseguiti in base a
permesso annullato.
Infatti, il citato art. 38 rappresenta
“speciale norma di favore” (TAR Campania
Napoli sez. II 14.02.2011, n. 932) che
differenzia sensibilmente la posizione di
colui che abbia realizzato l’opera abusiva
sulla base di titolo annullato rispetto a
coloro che hanno realizzato opere parimenti
abusive senza alcun titolo (Consiglio di
Stato Adunanza Plenaria 23.04.2008, n. 4,
TAR Campania Napoli sez. II 14.02.2011 n. 932), tutelando l’affidamento del
privato a poter conservare l’opera
realizzata.
In tale ambito, a seguito di
annullamento giurisdizionale di titolo
abilitativo edilizio -secondo il prevalente
indirizzo giurisprudenziale da cui il
Collegio non ha motivo di discostarsi-
l’Amministrazione non può dirsi vincolata ad
adottare misure ripristinatorie, dovendo
anzi tale scelta tipicamente discrezionale
essere adeguatamente motivata (TAR
Abruzzo Pescara sez I 11.03.2008 n. 157,
Consiglio di Stato sez. IV 16.03.2010,
n. 1535) quale “extrema ratio” (Consiglio di
Stato sez. IV 16.03.2010, n. 1535)
privilegiando ogni volta che ciò sia
possibile, la riedizione del permesso di
costruire emendato dai vizi riscontrati
(Consiglio di Stato sez. IV 10.04.2008
n. 1546).
Pertanto a seguito dell’annullamento
giurisdizionale (peraltro non definitivo)
ben possono il privato interessato e
l’Autorità comunale ricondurre a legalità
l’intervento edilizio abusivo (rectius
parzialmente abusivo) ed in coerenza con il
canone di azione codificato dall’art. 38,
procedere ove possibile alla rimozione dei
vizi del procedimento, ovvero applicare in
luogo della sanzione ripristinatoria, la
misura riparatoria pecuniaria (TAR
Campania Napoli sez. II 14.02.2011, n.932)
(TAR Puglia-Bari, Sez. III,
sentenza 13.01.2012 n. 187 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Deve
essere dichiarato improcedibile il
ricorso avverso l'ordine di demolizione
“allorquando risulti presentata una domanda
di sanatoria (sia per l'accertamento di
conformità che per il "condono") in data
precedente alla introduzione del ricorso
stesso e successivamente alla data del
provvedimento di ripristino. E ciò in quanto
l'esercizio della facoltà di regolarizzare
la propria posizione da parte del privato
impedisce l'esercizio del potere repressivo
dell'Amministrazione, almeno fino a quando
la stessa non si pronunci in senso negativo
sulla istanza medesima, ed, inoltre, in
quanto l'applicazione di detto principio
determina, sotto l'aspetto processuale, la
sopravvenuta carenza d'interesse
all'annullamento dell'atto sanzionatorio in
relazione al quale è stata prodotta la
suddetta domanda di sanatoria e la
traslazione e differimento dell'interesse ad
impugnare verso il futuro provvedimento che,
eventualmente, respinga la domanda medesima,
disponendo nuovamente la demolizione
dell'opera edilizia ritenuta abusiva".
La giurisprudenza amministrativa ha affermato costantemente
che deve essere dichiarato improcedibile il
ricorso avverso l'ordine di demolizione
“allorquando risulti presentata una domanda
di sanatoria (sia per l'accertamento di
conformità che per il "condono") in data
precedente alla introduzione del ricorso
stesso e successivamente alla data del
provvedimento di ripristino. E ciò in quanto
l'esercizio della facoltà di regolarizzare
la propria posizione da parte del privato
impedisce l'esercizio del potere repressivo
dell'Amministrazione, almeno fino a quando
la stessa non si pronunci in senso negativo
sulla istanza medesima, ed, inoltre, in
quanto l'applicazione di detto principio
determina, sotto l'aspetto processuale, la
sopravvenuta carenza d'interesse
all'annullamento dell'atto sanzionatorio in
relazione al quale è stata prodotta la
suddetta domanda di sanatoria e la
traslazione e differimento dell'interesse ad
impugnare verso il futuro provvedimento che,
eventualmente, respinga la domanda medesima,
disponendo nuovamente la demolizione
dell'opera edilizia ritenuta abusiva”
(Consiglio di Stato, sez. VI, 12.11.2008, n. 5646; negli stessi termini TAR
Calabria Catanzaro, sez. II, 07.11.2008, n. 1482; TAR Campania Napoli, sez. IV, 07.11.2008, n. 19352; TAR
Sicilia Catania, sez. I, 04.11.2008,
n. 1911; TAR Lazio Roma, sez. II, 15.09.2008,
n. 8306)
(TAR Puglia-Bari, Sez. III,
sentenza 13.01.2012 n. 172 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: L’indicazione
dell’area di sedime, così come
di quella necessaria per opere analoghe a
quelle abusive, da acquisire al patrimonio
comunale “non deve considerarsi requisito
dell’ordinanza di demolizione -e dunque la
mancanza non ne inficia la legittimità-
giacché siffatta specificazione è elemento
essenziale del distinto provvedimento con
cui l’Amministrazione accerta la mancata
ottemperanza alla demolizione da parte
dell’ingiunto”.
Il contenuto essenziale dell’ingiunzione di
demolizione va individuato in relazione alla
funzione tipica del provvedimento, che è
quella di prescrivere la rimozione delle
opere abusive. Pertanto, ai fini della
legittimità dell’atto è necessaria e
sufficiente l’analitica indicazione delle
opere abusivamente realizzate in modo da
consentire al destinatario della sanzione di
rimuoverle spontaneamente.
Uniformandosi alla giurisprudenza prevalente, la Sezione ha ritenuto che
l’indicazione dell’area di sedime, così come
di quella necessaria per opere analoghe a
quelle abusive, da acquisire al patrimonio
comunale “non deve considerarsi requisito
dell’ordinanza di demolizione -e dunque la
mancanza non ne inficia la legittimità-
giacché siffatta specificazione è elemento
essenziale del distinto provvedimento con
cui l’Amministrazione accerta la mancata
ottemperanza alla demolizione da parte
dell’ingiunto” (TAR Puglia Lecce, sez. III, 15.12.2011, n. 2172, 28.07.2011, n. 1461, 24.03.2011, n. 518 e
09.12.2010, n. 2809; nello stesso senso,
TAR Piemonte Torino, sez. I, 24.03.2010, n. 1577).
Il contenuto essenziale dell’ingiunzione di
demolizione va individuato in relazione alla
funzione tipica del provvedimento, che è
quella di prescrivere la rimozione delle
opere abusive. Pertanto, ai fini della
legittimità dell’atto è necessaria e
sufficiente l’analitica indicazione delle
opere abusivamente realizzate in modo da
consentire al destinatario della sanzione di
rimuoverle spontaneamente (TAR Lazio
Roma, sez. I, 09.02.2010, n. 1785)
(TAR Puglia-Lecce, Sez. III,
sentenza 13.01.2012 n. 56 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
La presentazione dell'istanza di
sanatoria edilizia, anteriormente alla
impugnazione dell'ordinanza di demolizione
(o del provvedimento di irrogazione delle
altre sanzioni per abusi edilizi) produce
l'effetto di rendere inammissibile
l'impugnazione stessa, per carenza di
interesse, in quanto dall’istanza consegue
la perdita di efficacia di tale ordinanza ed
il riesame dell'abusività dell'opera, sia
pure al fine di verificarne la eventuale
sanabilità, provocato dalla domanda di
sanatoria, comporta la necessaria formazione
di un nuovo provvedimento, esplicito od
implicito (di accoglimento o di rigetto),
che vale comunque a superare il
provvedimento sanzionatorio oggetto
dell'impugnativa.
Il ricorso giurisdizionale avverso un
provvedimento sanzionatorio proposto
successivamente all'istanza di concessione
in sanatoria, è inammissibile per carenza di
interesse, “spostandosi” l'interesse del
responsabile dell'abuso edilizio
dall'annullamento del provvedimento
medesimo, all'eventuale annullamento del
provvedimento (esplicito o implicito) di
rigetto, in seguito al quale
l’Amministrazione è tenuta ad emanare nuove
misure sanzionatorie, con l’assegnazione, in
tal caso, di un nuovo termine per adempiere.
Considerato:
- che, secondo giurisprudenza ormai
consolidata di questo Tribunale (cfr., per
tutte TAR Sicilia, Palermo, Sez. II, 12.05.2011, n. 6700 e 23.06.2011, n.
1171 ) la presentazione dell'istanza di
sanatoria edilizia, anteriormente alla
impugnazione dell'ordinanza di demolizione
(o del provvedimento di irrogazione delle
altre sanzioni per abusi edilizi) produce
l'effetto di rendere inammissibile
l'impugnazione stessa, per carenza di
interesse, in quanto dall’istanza consegue
la perdita di efficacia di tale ordinanza ed
il riesame dell'abusività dell'opera, sia
pure al fine di verificarne la eventuale
sanabilità, provocato dalla domanda di
sanatoria, comporta la necessaria formazione
di un nuovo provvedimento, esplicito od
implicito (di accoglimento o di rigetto),
che vale comunque a superare il
provvedimento sanzionatorio oggetto
dell'impugnativa (cfr., altresì, Cons.
Stato, sez. V, 21.04.1997, n. 3563; sez. IV, 11.12.1997, n. 1377; C.G.A. 27.05.1997, n. 187; TAR Toscana, sez. III, 18.12.2001, n. 2024; TAR
Puglia, Bari, sez. II, 11.01.2002, n.
154; TAR Campania, Sez. III, 02.03.2004, n. 2579; sez. IV, 18.03.2005, n.
1835; TAR Sicilia, sez. II, 16.03.2004, n. 499, 16.07.2008, n. 921);
- che, pertanto, il ricorso giurisdizionale
avverso un provvedimento sanzionatorio
proposto successivamente all'istanza di
concessione in sanatoria, è inammissibile
per carenza di interesse, “spostandosi”
l'interesse del responsabile dell'abuso
edilizio dall'annullamento del provvedimento
medesimo, all'eventuale annullamento del
provvedimento (esplicito o implicito) di
rigetto (Cons. Stato, sez. V, 04.08.2000,
n. 4305; TAR Sicilia, Catania, Sez. II,
16.03.1991, n. 67, Palermo, Sez. II, 27.03.2002, n. 826; TAR Campania, Sez. IV,
24.09.2002, n. 5559; TAR Lazio,
sez. II-ter, 04.11.2005, n. 10412), in
seguito al quale l’Amministrazione è tenuta
ad emanare nuove misure sanzionatorie, con
l’assegnazione, in tal caso, di un nuovo
termine per adempiere (in tal senso, TAR
Lazio, sez. II, 17.01.2001, n. 230;
TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 12.12.2001, n. 2424; TAR Campania, sez. IV, 26.07.2002, n. 4399; TAR Sicilia,
Palermo, Sez. II, 17.05.2005, n. 751, 20.01.2010, n. 588; sez. III, 11.07.2005,
n. 1197) (TAR Sicilia-Palermo, Sez. II,
sentenza 13.01.2012 n. 50 - link
a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
L'avvenuto sequestro penale del
manufatto, che renderebbe, secondo la
ricorrente, impossibile l'ottemperanza
all'ingiunzione di demolizione, non può
impedire il valido esercizio del potere di
repressione dell'abuso in argomento,
considerato che l'esistenza del sequestro
non rende illegittimo l'ordine di
demolizione di cui all'art. 31 del t.u.
06.06.2001 n. 380, ben potendo il
destinatario chiedere al giudice penale il
dissequestro delle opere al fine di
ottemperare all'ordine, perché altrimenti
sarebbe irragionevole che il provvedimento
giudiziario, imposto per garantire
l'integrità e la non sottrazione del corpo
del reato, diventi schermo protettivo
dell'inerzia del privato che ha compiuto
l'opera abusiva, andando quindi a suo
vantaggio.
... Ritenuto che l'avvenuto sequestro penale
del manufatto, che renderebbe, secondo la
ricorrente, impossibile l'ottemperanza
all'ingiunzione di demolizione, non può
impedire il valido esercizio del potere di
repressione dell'abuso in argomento,
considerato che, come da pacifica
giurisprudenza (cfr. TAR Sicilia, Sezione II, 10.05.2007, n. 1334; TAR
Campania, Sezione II, 14.02.2011, n. 928 e
30.10.2006, n. 9243), l'esistenza del
sequestro non rende illegittimo l'ordine di
demolizione di cui all'art. 31 del t.u.
06.06.2001 n. 380, ben potendo il
destinatario chiedere al giudice penale il
dissequestro delle opere al fine di
ottemperare all'ordine, perché altrimenti
sarebbe irragionevole che il provvedimento
giudiziario, imposto per garantire
l'integrità e la non sottrazione del corpo
del reato, diventi schermo protettivo
dell'inerzia del privato che ha compiuto
l'opera abusiva, andando quindi a suo
vantaggio (TAR Sicilia-Palermo, Sez. II,
sentenza 13.01.2012 n. 49 - link
a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Il comune non può adottare
provvedimenti sanzionatori di abusi edilizi
prima di aver definito il procedimento di
concessione in sanatoria.
Per giurisprudenza consolidata, l'Autorità comunale non può
adottare provvedimenti sanzionatori (nella
fattispecie, di carattere ripristinatorio)
di abusi edilizi prima di aver definito, con
pronuncia espressa e motivata, il
procedimento di concessione in sanatoria, in
quanto in caso di eventuale sussistenza
della conformità dell’abuso alla disciplina
urbanistica la pronuncia positiva sarebbe
inutiliter data e gravemente illegittima
risulterebbe la demolizione o il ripristino
del bene.
In definitiva, una volta presentata
un'istanza di concessione in sanatoria o di
condono edilizio, in assenza di preventiva
determinazione su quest'ultima ed in
pendenza del relativo procedimento, ne
consegue l'illegittimità dell'adozione di un
provvedimento sanzionatorio repressivo,
essendo l'Autorità urbanistica venuta meno
all'obbligo su di lei incombente di
determinarsi sull'istanza medesima prima di
procedere all'irrogazione delle sanzioni
definitive; e, ciò per non correre il
rischio che, portata ad esecuzione
l'ingiunzione a demolire o a ridurre in
pristino stato, risulti vanificato un
eventuale provvedimento di accoglimento
dell'istanza di concessione in sanatoria per
la conseguente impossibilità di restituire
alla legalità un'opera non più esistente (in
termini, da ultimo, TAR Sardegna, Sez. II, 02.09.2011
n. 914) (TAR Sardegna, Sez. II,
sentenza 13.01.2012 n. 16 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
L'ordinanza recante l'ingiunzione
a demolire un'opera realizzata in assenza di
titolo abilitativo costituisce atto
sanzionatorio dovuto, per la cui formazione
non è richiesto alcun apporto partecipativo
del destinatario.
Deve anzitutto rilevarsi l’infondatezza
dell’argomento relativo all'omessa
comunicazione dell'avvio del procedimento,
non sussistendo alcuna violazione delle
regole procedimentali dettate dalla legge n.
241/1990 dal momento che l'ordinanza recante
l'ingiunzione a demolire un'opera realizzata
in assenza di titolo abilitativo costituisce
atto sanzionatorio dovuto, per la cui
formazione non è richiesto alcun apporto
partecipativo del destinatario (cfr. ex
multis "l'ordine di demolizione di
opere edilizie abusive non deve essere
preceduto dall'avviso ex art. 7 l. n. 241
del 1990, trattandosi di un atto dovuto, che
viene emesso quale sanzione per
l'accertamento della inosservanza di
disposizioni urbanistiche secondo un
procedimento di natura vincolata
precisamente tipizzato dal legislatore e
rigidamente disciplinato della legge;
peraltro, trattandosi di un atto volto a
reprimere un abuso edilizio, esso sorge in
virtù di un presupposto di fatto, ossia
l'abuso, di cui il ricorrente doveva essere
ragionevolmente a conoscenza, rientrando
nella propria sfera di controllo" - TAR
Campania Napoli, sez. IV, 10.12.2007, n.
15871) (TAR Sardegna, Sez. II,
sentenza 13.01.2012 n. 15 - link
a www.giustizia-amministrativa.it). |
|
EDILIZIA PRIVATA: La
valutazione circa la possibilità di dar
corso o meno alla misura ripristinatoria e la conseguente scelta tra
la demolizione d'ufficio e l'irrogazione
della sanzione pecuniaria costituisce solo
un'eventualità della fase esecutiva,
successiva alla disposta ingiunzione.
La possibilità di sostituire la demolizione
con la sanzione pecuniaria -disciplinata,
con riferimento alle opere eseguite in
parziale difformità dal titolo edificatorio,
dal citato art. 34- viene infatti valutata
dall'Amministrazione soltanto in un secondo
momento, successivo ed autonomo rispetto
all'atto di diffida a demolire, ossia quando
il soggetto privato non ha ottemperato
spontaneamente alla demolizione e l'organo
competente emana l'ordine di demolizione in
danno delle opere costruite.
Quanto alla dedotta impossibilità di procedere alla rimozione dell’abuso
senza causare pregiudizio alla parte
regolarmente costruita ai sensi dell’art.
34, comma 2, DPR 380/2001, il Collegio
osserva che la valutazione circa la
possibilità di dar corso o meno alla misura ripristinatoria e la conseguente scelta tra
la demolizione d'ufficio e l'irrogazione
della sanzione pecuniaria costituisce solo
un'eventualità della fase esecutiva,
successiva alla disposta ingiunzione.
La possibilità di sostituire la demolizione
con la sanzione pecuniaria -disciplinata,
con riferimento alle opere eseguite in
parziale difformità dal titolo edificatorio,
dal citato art. 34- viene infatti valutata
dall'Amministrazione soltanto in un secondo
momento, successivo ed autonomo rispetto
all'atto di diffida a demolire, ossia quando
il soggetto privato non ha ottemperato
spontaneamente alla demolizione e l'organo
competente emana l'ordine di demolizione in
danno delle opere costruite (cfr. Tar Napoli
3418/2010)
(TAR Puglia-Lecce, Sez. III,
sentenza 12.01.2012 n. 38 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: La
mancata indicazione dell'area di sedime, che
verrebbe acquisita nell'ipotesi di
inottemperanza all'ordine di demolizione,
non costituisce elemento essenziale
dell'ingiunzione a demolire, sì da
determinarne, in caso di assenza,
l’illegittimità (o la nullità), in quanto
tale indicazione appartiene al successivo
atto di accertamento dell'inottemperanza e
di acquisizione gratuita al patrimonio
comunale.
L'acquisizione gratuita non costituisce
sanzione accessoria alla demolizione, volta
a colpire l'esecutore delle opere abusive,
ma si configura quale sanzione autonoma che
consegue all'inottemperanza all'ingiunzione
di demolizione. L'inottemperanza integra,
infatti, un illecito diverso ed autonomo
dalla commissione dell'abuso edilizio, del
quale può rendersi responsabile anche il
proprietario, qualora risulti che abbia
acquistato o riacquistato la disponibilità
del bene e non si sia attivato per dare
esecuzione all'ordine di demolizione, o
qualora emerga che, pur essendo in grado di
dare esecuzione all'ingiunzione, non vi
abbia comunque provveduto.
----------------
L'ordine di demolizione di opere edilizie
abusive e i successivi provvedimenti
connessi e/o conseguenti non devono essere
preceduti dall'avviso di cui all’art. 7
della L. n. 241/1990, in quanto trattasi di
atti dovuti, che vengono emessi quale
sanzione, rispettivamente, per
l’accertamento dell’inosservanza di
disposizioni urbanistiche e per
l’inottemperanza dell’ingiunzione di rimessa
in pristino, secondo un procedimento di
natura vincolata, disciplinato rigidamente
dalla legge.
---------------
Nel percorso argomentativo dell’ordine di
demolizione non è necessaria alcuna
specificazione ulteriore rispetto alla presa
d'atto dell'abusività dell'opera. Infatti, i
provvedimenti di demolizione di opere
abusive sono atti dovuti, sufficientemente
motivati con l’affermazione dell’accertata
realizzazione di interventi edilizi in
carenza del titolo abilitativo richiesto
dalla legge. Di conseguenza, in relazione a
provvedimenti di tal genere, l’obbligo di
motivazione è da intendere nella sua
essenzialità ovvero è da intendere assolto
con l’indicazione dei meri presupposti di
fatto (constatazione dell’esecuzione di
opere edilizie in difformità del permesso di
costruire o in assenza del medesimo), che
poi determinano l’applicazione dovuta delle
misure ripristinatorie previste.
L’acquisizione al patrimonio del Comune di
un'opera abusivamente realizzata ha come
unico presupposto l'accertata inottemperanza
ad un ordine di demolizione del manufatto
abusivo, di cui è meramente dichiarativo,
con la conseguenza che, essendo atto dovuto,
è sufficientemente motivato con
l'affermazione dell'accertata
inottemperanza, essendo "in re ipsa"
l'interesse pubblico alla sua adozione.
Inoltre, la norma non richiede né che lo
svolgimento del sopralluogo, attraverso il
quale viene accertata l’inottemperanza
all’ordine di demolizione, venga effettuato
in contraddittorio, né che il verbale di
sopralluogo debba essere comunicato
all’interessato, essendo, invero, necessario
solo che l’accertamento dell'inottemperanza
all’ingiunzione a demolire venga a questi
notificato.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, al quale questo
Collegio aderisce, la mancata indicazione
dell'area di sedime, che verrebbe acquisita
nell'ipotesi di inottemperanza all'ordine di
demolizione, non costituisce elemento
essenziale dell'ingiunzione a demolire, sì
da determinarne, in caso di assenza,
l’illegittimità (o la nullità), in quanto
tale indicazione appartiene al successivo
atto di accertamento dell'inottemperanza e
di acquisizione gratuita al patrimonio
comunale (ex multis C.d.S., IV, 26.09.2008, n. 4659; TAR Lombardia, Milano,
09.03.2011, n. 644; TAR Piemonte, I, 24.03.2010, n. 1577; TAR Puglia, Bari, III,
23.06.2010, n. 2606; Tar Campania,
Napoli, III 12.03.2010, n. 1420, Tar
Lazio, Latina, I, 06.08.2009, n. 780; Tar
Veneto, II, 10.06.2009, n. 1725; Tar
Umbria, 26.01.2007, n. 44).
Devesi, infatti, osservare che, come si
ricava dalla costante interpretazione della
norma di cui all’art. 31, comma 3 del d.P.R.
n. 380 del 2001, “L'acquisizione gratuita
non costituisce sanzione accessoria alla
demolizione, volta a colpire l'esecutore
delle opere abusive, ma si configura quale
sanzione autonoma che consegue
all'inottemperanza all'ingiunzione di
demolizione. L'inottemperanza integra,
infatti, un illecito diverso ed autonomo
dalla commissione dell'abuso edilizio, del
quale può rendersi responsabile anche il
proprietario, qualora risulti che abbia
acquistato o riacquistato la disponibilità
del bene e non si sia attivato per dare
esecuzione all'ordine di demolizione, o
qualora emerga che, pur essendo in grado di
dare esecuzione all'ingiunzione, non vi
abbia comunque provveduto” (TAR Lazio,
Roma, I-quater, 07.10.2011, n. 7819 e
la giurisprudenza ivi citata della sezione;
id. 22.12.2010, n. 38200; TAR
Lombardia, II, 29.04.2009, n. 3597), con la
conseguenza che soltanto una volta che sia
accertata l’inottemperanza all’ordine di
demolire potrà seguire l’acquisizione al
patrimonio.
-------------
L'ordine di demolizione di opere edilizie
abusive e i successivi provvedimenti
connessi e/o conseguenti non devono essere
preceduti dall'avviso di cui all’art. 7
della L. n. 241/1990, in quanto trattasi di
atti dovuti, che vengono emessi quale
sanzione, rispettivamente, per
l’accertamento dell’inosservanza di
disposizioni urbanistiche e per
l’inottemperanza dell’ingiunzione di rimessa
in pristino, secondo un procedimento di
natura vincolata, disciplinato rigidamente
dalla legge (ex multis C.d.S, IV, 26.09.2008, n. 465; TAR Lombardia,
Brescia, I, 17.01.2011, n. 69; Tar
Campania, Napoli, IV, 10.12.2007, n.
15871).
Va, in ogni caso, evidenziato che, nel caso
specifico, il ricorrente è venuto a
conoscenza dell’avvio del procedimento
sanzionatorio di rimessa in pristino e del
possibile avvio del sub-procedimento volto
all’acquisizione a titolo gratuito al
patrimonio del Comune del bene e delle aree
indicate al comma 3 del citato art. 31 del
d.P.R. n. 380 del 2001 in forza della
comunicazione in data 21.01.2008 – prot.
n. 3741, che, peraltro, riconosce esistente.
Tale comunicazione, inviata a seguito
dell’accertata esecuzione di opere “in
assenza del prescritto provvedimento
abilitativo edilizio”, non poteva,
invero, che preludere all’adozione di
un’ordinanza di rimozione o di demolizione
e, in caso di sua inottemperanza,
all’acquisizione gratuita di cui s’è detto,
atteso che queste sono le conseguenze
sanzionatorie tipizzate dal legislatore per
siffatte ipotesi.
---------------
La giurisprudenza afferma che nel
percorso argomentativo dell’ordine di
demolizione non è necessaria alcuna
specificazione ulteriore rispetto alla presa
d'atto dell'abusività dell'opera [cfr. sul
punto, anche qui ex plurimis, TAR Lazio, I-quater, 14.01.2008 n. 174: "i
provvedimenti di demolizione di opere
abusive sono atti dovuti, sufficientemente
motivati con l’affermazione dell’accertata
realizzazione di interventi edilizi in
carenza del titolo abilitativo richiesto
dalla legge. Di conseguenza, in relazione a
provvedimenti di tal genere, l’obbligo di
motivazione è da intendere nella sua
essenzialità ovvero è da intendere assolto
con l’indicazione dei meri presupposti di
fatto (constatazione dell’esecuzione di
opere edilizie in difformità del permesso di
costruire o in assenza del medesimo), che
poi determinano l’applicazione dovuta delle
misure ripristinatorie previste"]; nello
stesso senso TAR Campania, Napoli, II, 13.10.2008 n. 15498).
Analoghe considerazioni possono essere
estese, ad avviso di questo Collegio, al
provvedimento ora in esame, in quanto
l’acquisizione al patrimonio del Comune di
un'opera abusivamente realizzata ha come
unico presupposto l'accertata inottemperanza
ad un ordine di demolizione del manufatto
abusivo, di cui è meramente dichiarativo,
con la conseguenza che, essendo atto dovuto,
è sufficientemente motivato con
l'affermazione dell'accertata
inottemperanza, essendo "in re ipsa"
l'interesse pubblico alla sua adozione.
Inoltre, la norma non richiede né che lo
svolgimento del sopralluogo, attraverso il
quale viene accertata l’inottemperanza
all’ordine di demolizione, venga effettuato
in contraddittorio, né che il verbale di
sopralluogo debba essere comunicato
all’interessato, essendo, invero, necessario
solo che l’accertamento dell'inottemperanza
all’ingiunzione a demolire venga a questi
notificato (cfr. art. 31, comma 4, d.P.R. n.
380/2001)
(TAR Piemonte, Sez. II,
sentenza 12.01.2012 n. 35 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
|
EDILIZIA PRIVATA: La
natura vincolata dell'ordine di demolizione
comporta che esso non richiede una specifica
valutazione delle ragioni di interesse
pubblico né una comparazione di quest'ultimo
con gli interessi privati coinvolti e
sacrificati né una motivazione sulla
sussistenza di un interesse pubblico
concreto ed attuale alla demolizione, non
potendo ammettersi l'esistenza di alcun
affidamento tutelabile alla conservazione di
una situazione di fatto abusiva che il tempo
non può giammai legittimare.
L’orientamento da ultimo riferito è
meritevole di apprezzamento nella misura in
cui chiarisce come il semplice decorso del
tempo, unitamente all’inerzia dei pubblici
poteri preposti alla repressione degli abusi
edilizi, non valga a generare alcuna
aspettativa o legittimo affidamento in capo
al contravventore, ossia al soggetto che ha
posto in essere l’abuso edilizio, ma solo un
consolidamento della sua posizione che viene
necessariamente meno a fronte dell’interesse
della collettività al ripristino
dell’assetto del territorio preesistente
all’abuso.
Una diversa valutazione si
impone, invece, qualora vengano in rilievo
altri fattori idonei a fondare la buona fede
del privato, quale fonte di un affidamento
meritevole di tutela.
Infatti, nel caso in cui il proprietario
dell'immobile risulti estraneo alla
realizzazione delle opere abusive, essendo
state acquistate 30 anni dopo la
realizzazione delle stesse, lo stesso
proprietario può non essere consapevole del
contrasto delle opere eseguite rispetto al
titolo edilizio ottenuto molti anni addietro
da terze persone e, per l’effetto, può
ipotizzarsi in capo ad essa un legittimo
affidamento in ordine al mantenimento del
fabbricato edificato in difformità dal
titolo abilitativo.
Appare pertanto individuabile un obbligo del
Comune di motivare il sacrificio
dell’affidamento del privato con ragioni di
interesse pubblico prevalenti e ulteriori
rispetto al mero ripristino della legalità
violata.
---------------
L’autonoma sanzione, destinata a trovare
applicazione nel caso di inottemperanza
all’ingiunzione di demolizione,
rappresentata dall’acquisizione gratuita
dell’area di sedime al patrimonio comunale
(ex III comma dell’art. 7 della legge n.
47/1985) si riferisce esclusivamente al
responsabile dell'abuso e non può operare
nella sfera giuridica di altri soggetti e,
in particolare, nei confronti del
proprietario dell'area quando risulti, in
modo inequivocabile, la sua completa
estraneità al compimento dell'opera abusiva.
--------------
Gli illeciti edilizi rivestono carattere
permanente e la relativa attività di
repressione non è soggetta ad alcun termine
di decadenza o di prescrizione.
In ragione del contenuto rigidamente
vincolato che li caratterizza, gli atti
sanzionatori in materia edilizia non
necessitano di essere preceduti dalla
comunicazione di avvio del relativo
procedimento.
Con il secondo motivo, l’esponente denuncia il vizio di eccesso di potere
per carenza di motivazione, non avendo il
Comune di Candelo dato conto dell’interesse
attuale alla rimozione di abusi edilizi
risalenti a circa 30 anni prima
dell’adozione del provvedimento
ripristinatorio, con conseguente radicamento
di un legittimo affidamento in capo
all’odierna proprietaria in ordine al
mantenimento delle opere abusive.
Questo tipo di censura ha ricevuto, nel
corso del tempo, valutazioni non univoche da
parte della giurisprudenza amministrativa.
L’orientamento più risalente, formatosi
sulla scia della decisione dell’Adunanza
plenaria n. 12 del 19.05.1983, riteneva
che il decorso del tempo costituisse
elemento idoneo ad incidere sulla
consistenza del supporto motivazionale dei
provvedimenti sanzionatori in materia
edilizia.
Veniva così affermato che, se gli ordini di
demolizione delle opere abusivamente
realizzate non abbisognano, di norma, di una
specifica motivazione sulle ragioni di
pubblico interesse che ne giustificano
l'emanazione, tale principio incontra
un’eccezione nel caso in cui, a causa del
lungo lasso di tempo trascorso dalla
perpetuata violazione, si fosse creata a
favore del privato una situazione di fatto
del tutto consolidata, per la cui
modificazione l'autorità precedente è tenuta
ad indicare le ragioni che, a distanza di
tempo, giustificano l'adozione della
sanzione.
Tale orientamento è stato fatto proprio
dalla Sezione in molteplici occasioni, anche
recenti, soprattutto a fronte di abusi
edilizi di modesta consistenza (cfr., fra le
altre, la sentenza n. 4052 del 14.12.2005, relativa alla demolizione di una
baracca abusiva in legno la cui costruzione
risaliva a circa 30 anni prima del
provvedimento sanzionatorio, ossia lo stesso
arco di tempo che è trascorso nella
fattispecie che forma oggetto della presente
controversia).
In epoca più recente, si è decisamente
affermato nella giurisprudenza
amministrativa, sia di primo che di secondo
grado, un orientamento ispirato a maggior
rigore, secondo cui la natura vincolata
dell'ordine di demolizione comporta che esso
non richieda una specifica valutazione delle
ragioni di interesse pubblico né una
comparazione di quest'ultimo con gli
interessi privati coinvolti e sacrificati né
una motivazione sulla sussistenza di un
interesse pubblico concreto ed attuale alla
demolizione, non potendo ammettersi
l'esistenza di alcun affidamento tutelabile
alla conservazione di una situazione di
fatto abusiva che il tempo non può giammai
legittimare (cfr., fra le molte, Cons.
Stato, sez. V, 11.01.2011, n. 79).
L’orientamento da ultimo riferito è
meritevole di apprezzamento nella misura in
cui chiarisce come il semplice decorso del
tempo, unitamente all’inerzia dei pubblici
poteri preposti alla repressione degli abusi
edilizi, non valga a generare alcuna
aspettativa o legittimo affidamento in capo
al contravventore, ossia al soggetto che ha
posto in essere l’abuso edilizio, ma solo un
consolidamento della sua posizione che viene
necessariamente meno a fronte dell’interesse
della collettività al ripristino
dell’assetto del territorio preesistente
all’abuso.
Una diversa valutazione si impone,
invece, qualora vengano in rilievo altri
fattori idonei a fondare la buona fede del
privato, quale fonte di un affidamento
meritevole di tutela.
E’ quanto si verifica nella fattispecie
all’esame, atteso che la ricorrente risulta
completamente estranea alla realizzazione
delle opere abusive.
Essa, infatti, ha acquistato l’immobile con
rogito del 1996, mentre le opere in
difformità erano state realizzate dal 1967
al 1968.
Lo stesso provvedimento impugnato,
d’altronde, identifica puntualmente i
responsabili dell’abuso con riferimento ai
soggetti intestatari della licenza edilizia
e committenti dei lavori.
Ne deriva che l’odierna ricorrente poteva
non essere consapevole del contrasto delle
opere eseguite rispetto al titolo edilizio
ottenuto molti anni addietro da terze
persone e, per l’effetto, può ipotizzarsi in
capo ad essa un legittimo affidamento in
ordine al mantenimento del fabbricato
edificato in difformità dal titolo
abilitativo.
Tale valutazione si rafforza alla luce
del particolare valore che il manufatto
riveste per la sua proprietaria, trattandosi
della casa di civile abitazione, nonché
della comprova circa la conformità della
costruzione al progetto approvato costituita
dal certificato di abitabilità rilasciato
nel 1969.
Con riferimento a tali elementi, appare
pertanto individuabile un obbligo del Comune
di motivare il sacrificio dell’affidamento
del privato con ragioni di interesse
pubblico prevalenti e ulteriori rispetto al
mero ripristino della legalità violata.
Il provvedimento impugnato non contiene tale
motivazione, limitandosi all’accertamento
dell’abusività delle opere, e merita,
pertanto, di essere annullato.
---------------
E’
fondato anche l’ottavo motivo di ricorso,
inerente l’autonoma sanzione, destinata a
trovare applicazione nel caso di
inottemperanza all’ingiunzione di
demolizione, rappresentata dall’acquisizione
gratuita dell’area di sedime al patrimonio
comunale.
Tale sanzione, prevista dal terzo comma
dell’art. 7 della legge n. 47/1985, si
riferisce, infatti, esclusivamente al
responsabile dell'abuso e non può operare
nella sfera giuridica di altri soggetti e,
in particolare, nei confronti del
proprietario dell'area quando risulti, in
modo inequivocabile, la sua completa
estraneità al compimento dell'opera abusiva
(cfr., fra le ultime, TAR Campania,
Napoli, sez. II, 20.12.2010, n.
27683).
Questo principio trova puntuale applicazione
nel caso in esame in quanto, come si è già
avuto modo di riferire, la ricorrente ha
acquistato l’immobile molti anni dopo
l’epoca di realizzazione degli abusi e
poteva essere all’oscuro delle difformità
successivamente accertate
dall’amministrazione.
---------------
Gli
illeciti edilizi rivestono carattere
permanente e la relativa attività di
repressione non è soggetta ad alcun termine
di decadenza o di prescrizione (cfr., fra le
molte, TAR Campania, Napoli, sez. VII, 29.07.2010, n. 17176).
La giurisprudenza ha chiarito che, in
ragione del contenuto rigidamente vincolato
che li caratterizza, gli atti sanzionatori
in materia edilizia non necessitano di
essere preceduti dalla comunicazione di
avvio del relativo procedimento (cfr., fra
le ultime, TAR Liguria, sez. I, 22.04.2011,
n. 666) (TAR Piemonte, Sez. I,
sentenza 12.01.2012 n. 20 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Il
procedimento repressivo di abusi edilizi, in
quanto integralmente disciplinato dalla
legge e rigidamente dalla stessa vincolato,
non richiede la previa comunicazione
d’inizio dello stesso e per siffatta ragione
non possono assumere rilievo neanche gli
accenni alla comparazione degli interessi
pubblico e privato coinvolti ed all’esame,
perché non richiesto dal ricorrente, della
conformità o meno delle opere alla normativa urbanistico-edilizia.
La costante giurisprudenza, condivisa da questo Tribunale, ha avuto modo
di affermare che il procedimento repressivo
di abusi edilizi, in quanto integralmente
disciplinato dalla legge e rigidamente dalla
stessa vincolato, non richiede la previa
comunicazione d’inizio dello stesso e per
siffatta ragione non possono assumere
rilievo neanche gli accenni alla
comparazione degli interessi pubblico e
privato coinvolti ed all’esame, perché non
richiesto dal ricorrente, della conformità o
meno delle opere alla normativa urbanistico-edilizia (Cfr. Cons. di Stato –
Sez. IV – 26/09/2008 n. 4659; TAR Campania –
NA – Sez. III – 14/10/2010 n. 19304; id.
Sez. SA – Sez. II – 24/09/2006 n. 1799)
(TAR Campania-Salerno, Sez. II,
sentenza 11.01.2012 n. 27 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Il persistente obbligo di
demolire un edificio si estende agli
interventi postumi accessori sul medesimo.
La ristrutturazione oggetto del gravato
provvedimento accede ad immobile per il
quale il Comune aveva denegato il condono
edilizio e la Procura della Repubblica di
Firenze, in data 13.10.2001, aveva ordinato
la demolizione (ordine ripetuto con diffida
del 28.04.2009 –documento n. 11 depositato
in giudizio dal Comune-).
Invero l’edificio su cui è stata realizzata
la copertura avrebbe dovuto essere demolito
in esecuzione della sentenza della Corte
d’Appello di Firenze n. 891 del 19.03.2001;
la stessa Corte d’Appello, con ordinanza del
23.04.2009 (documento n. 10 depositato in
giudizio), ha respinto l’istanza di revoca
dell’ordine di demolizione.
Rileva altresì l’ordine di demolizione del
Comune di Vaglia, datato 16.09.1998.
Pertanto, l’edificio su cui insiste l’opera
oggetto dell’atto impugnato costituisce
abuso edilizio non regolarizzato che avrebbe
dovuto essere demolito in forza di
provvedimenti giudiziari esecutivi ed in
forza della citata ordinanza comunale di
demolizione, la quale non è stata oggetto di
pronuncia cautelare di sospensione degli
effetti.
Né rileva la presentazione del ricorso
avverso l’ordinanza stessa ed il connesso
diniego di condono dell’edificio, in quanto
la pendenza del gravame non vale di per sé a
sospendere gli effetti degli atti impugnati.
In conclusione, la condizione di opera
abusiva non sanata dell’edificio sul quale è
stata posta la copertura de qua preclude
qualsiasi intervento di manutenzione
straordinaria o di ristrutturazione, in
quanto gli interventi di trasformazione o
modifica richiedenti un titolo edilizio
(riconducibili alla manutenzione
straordinaria, al risanamento conservativo o
alla ristrutturazione edilizia) ripetono le
caratteristiche di illegittimità dell’opera
principale alla quale ineriscono, con la
conseguenza che il persistente obbligo di
demolire l’edificio si estende agli
interventi postumi accessori sul medesimo
(TAR Campania, Napoli, VI, 03.12.2010, n.
26787) (TAR Toscana, Sez. III,
sentenza 11.01.2012 n. 25 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: La presentazione dell'istanza di sanatoria
-sia essa di accertamento di conformità,
sia essa di condono- produce l'effetto di
rendere inefficace il provvedimento
sanzionatorio dell'ingiunzione di
demolizione e, quindi, improcedibile
l'impugnazione stessa per sopravvenuta
carenza di interesse. Invero, il riesame
dell'abusività dell'opera provocato dalla
predetta istanza di sanatoria comporta la
necessaria formazione di un nuovo
provvedimento (esplicito o implicito, di
accoglimento o di rigetto) che vale comunque
a superare il provvedimento sanzionatorio
oggetto dell'impugnativa.
Infatti,
nell'ipotesi di rigetto dell'istanza,
l'Amministrazione dovrà adottare un nuovo
provvedimento sanzionatorio, con
l'assegnazione di un nuovo termine per
adempiere. Del pari, in caso di positiva
delibazione dell'istanza non si avrebbe più
interesse alla definizione del giudizio,
essendo stato sanato il lamentato abuso, con
effetto estintivo anche delle sanzioni
acquisitive, eventualmente già adottate.
Ritiene il Collegio che il ricorso sia improcedibile, conformemente al
consolidato orientamento giurisprudenziale,
espresso, da ultimo, nella seguente massima:
"La presentazione dell'istanza di sanatoria
-sia essa di accertamento di conformità,
sia essa di condono- produce l'effetto di
rendere inefficace il provvedimento
sanzionatorio dell'ingiunzione di
demolizione e, quindi, improcedibile
l'impugnazione stessa per sopravvenuta
carenza di interesse. Invero, il riesame
dell'abusività dell'opera provocato dalla
predetta istanza di sanatoria comporta la
necessaria formazione di un nuovo
provvedimento (esplicito o implicito, di
accoglimento o di rigetto) che vale comunque
a superare il provvedimento sanzionatorio
oggetto dell'impugnativa.
Infatti,
nell'ipotesi di rigetto dell'istanza,
l'Amministrazione dovrà adottare un nuovo
provvedimento sanzionatorio, con
l'assegnazione di un nuovo termine per
adempiere. Del pari, in caso di positiva
delibazione dell'istanza non si avrebbe più
interesse alla definizione del giudizio,
essendo stato sanato il lamentato abuso, con
effetto estintivo anche delle sanzioni
acquisitive, eventualmente già adottate"
(TAR Campania Napoli, sez. III, 11.09.2009, n. 4918)
(TAR Campania-Salerno, Sez. II,
sentenza 11.01.2012 n. 15 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Se
è vero che l'esercizio del potere
sanzionatorio amministrativo non è soggetto
a prescrizione o decadenza, per cui
l'accertamento dell'illecito amministrativo
e l'applicazione della relativa sanzione può
intervenire anche a notevole distanza di
tempo dalla commissione dell'abuso, senza
che il ritardo nell'adozione della sanzione
comporti sanatoria o il sorgere di
affidamenti o situazioni consolidate, è
altrettanto vero che l'ordine di demolizione
di opere abusive deve essere suffragato da
adeguata motivazione se è trascorso un lungo
torno di tempo dall'epoca cui risale l'abuso
stesso, tale da ingenerare un affidamento
del privato circa il mancato esercizio del
potere sanzionatorio.
- Osservato peraltro che comunque l’esito del
procedimento non avrebbe potuto essere
diverso anche se l’Amministrazione avesse
optato per la ricostruzione degli
avvenimenti fornita dalla parte ricorrente
ed avesse comunque ritenuto necessaria la
licenza edilizia, in quanto, se è vero che
l'esercizio del potere sanzionatorio
amministrativo non è soggetto a prescrizione
o decadenza, per cui l'accertamento
dell'illecito amministrativo e
l'applicazione della relativa sanzione può
intervenire anche a notevole distanza di
tempo dalla commissione dell'abuso, senza
che il ritardo nell'adozione della sanzione
comporti sanatoria o il sorgere di
affidamenti o situazioni consolidate, è
altrettanto vero che l'ordine di demolizione
di opere abusive deve essere suffragato da
adeguata motivazione se è trascorso un lungo
torno di tempo dall'epoca cui risale l'abuso
stesso, tale da ingenerare un affidamento
del privato circa il mancato esercizio del
potere sanzionatorio (Cfr. TAR Campania
Salerno, sez. II 04.04.2011 n. 626,
TAR Campania Napoli, sez. IV 15.02.2011 n. 972 e sez. II 14.02.2011 n.
925); orbene, la stessa parte ricorrente
riconosce che le opere in questione
risalgono al più tardi <all’inizio degli
anno 90> (pag, 1 del ricorso) e,
pertanto, quantomeno a più di venti anni
addietro; né la ricorrente ha in qualche
modo lasciato intendere quale, a suo avviso,
avrebbe potuto essere la motivazione di un
provvedimento sanzionatorio adottato dopo
tanto tempo ed i relazione ad una
costruzione di modestissime dimensioni
(TAR Campania-Salerno, Sez. I,
sentenza 11.01.2012 n. 11 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
La costruzione ex novo di un
capannone prefabbricato in cemento armato in
zona agricola necessita del preventivo
permesso di costruire e non della DIA
giacché l’art. 60 della L.R. n. 12/2005
dispone espressamente -al primo comma– che
“Nelle aree destinate all'agricoltura, gli
interventi edificatori relativi alla
realizzazione di nuovi fabbricati sono
assentiti unicamente mediante permesso di
costruire”.
Conseguentemente, per la richiesta di
sanatoria di un abuso edilizio di che
trattasi va applicato l’art. 36 e non l’art.
37 del DPR n. 380/2001.
---------------
L’art. 36 del DPR
06.06.2001 n. 380 -al secondo comma– dispone
che “Il rilascio del permesso in sanatoria è
subordinato al pagamento, a titolo di
oblazione, del contributo di costruzione in
misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a
norma di legge, in misura pari a quella
prevista dall'articolo 16.”.
E’ quindi evidente che la norma prevede che
il rilascio del permesso di costruire in
sanatoria sia subordinato al pagamento di
una somma di danaro anche per le ipotesi in
cui il permesso originariamente non
richiesto sia a titolo gratuito.
In altri termini, nel caso di permesso
oneroso il pagamento dell’oblazione ha
duplice funzione: a) di partecipazione agli
oneri urbanistici; b) di riparazione
pecuniaria del pregiudizio arrecato
all’ordinamento giuridico; mentre nel caso
di permesso gratuito svolge esclusivamente
la funzione di cui sub b).
Con il ricorso all’esame, l’Azienda agricola
... chiede l’annullamento degli atti con cui
il Comune di Suisio -nel rilasciare il
richiesto permesso di costruire in sanatoria
per la realizzazione sine titulo, in
zona agricola, di un capannone prefabbricato
ad uso deposito attrezzi e derrate agricole-
ha richiesto il pagamento dell’oblazione,
determinata in complessivi € 61.923,10.
...
Con il primo motivo la ricorrente Azienda
agricola ... afferma che erroneamente il
Comune ha qualificato l’intervento in
questione come assentibile solo mediante
permesso di costruire, mentre esso
rientrerebbe nel novero di quelli consentiti
dall’art. 62 LR 12/2005 (ampliamento
dell’attività agricola) per i quali può
essere presentata DIA, sicché non andava
applicato l’art. 36, ma l’art. 37 del DPR n.
380/2001 il quale non prevede l’oblazione.
Con il secondo motivo, afferma che -quand’anche
fosse applicabile l’art. 36 del DPR n.
380/2001-non sarebbe comunque dovuto il
pagamento dell’oblazione, in quanto proprio
l’art. 36 rimanda all’art. 16 del T.U. edil.
che, al c. 1, fa salvo quanto disposto
dall’art. 17, c. 3, vale a dire i casi in
cui non è dovuto il contributo di
costruzione sicché opererebbe la gratuità
spettante agli imprenditori agricoli in
forza dell’art. 62 della L.R. n. 12/2005.
I due motivi debbono essere disaminati
congiuntamente.
Occorre muovere dalla disciplina regionale
in tema di attività edificatoria.
L’art. 60 della L.R. n. 12/2005 dispone
espressamente -al primo comma– che “Nelle
aree destinate all'agricoltura, gli
interventi edificatori relativi alla
realizzazione di nuovi fabbricati sono
assentiti unicamente mediante permesso di
costruire;”.
L’intervento in questione è costituito dalla
costruzione ex novo di un capannone
prefabbricato in cemento armato, sicché
risulta un fuor d’opera il richiamo alla
disciplina di cui all’art. 62 della L.R. n.
12/2005 che attiene a interventi
sull’esistente e di piccole dimensioni.
Una volta chiarito che l’intervento edilizio
in questione non era assentibile a mezzo
dichiarazione d’inizio d’attività, va
rilevata la necessaria applicabilità alla
fattispecie della disposizione in tema di
rilascio di permesso in sanatoria dettata
dall’art. 36 del T.U. edil.
L’art. 36 del DPR 06.06.2001 n. 380 -al
secondo comma– dispone che “Il rilascio
del permesso in sanatoria è subordinato al
pagamento, a titolo di oblazione, del
contributo di costruzione in misura doppia,
ovvero, in caso di gratuità a norma di
legge, in misura pari a quella prevista
dall'articolo 16.”.
E’ quindi evidente che la norma prevede che
il rilascio del permesso di costruire in
sanatoria sia subordinato al pagamento di
una somma di danaro anche per le ipotesi in
cui il permesso originariamente non
richiesto sia a titolo gratuito.
In altri termini, nel caso di permesso
oneroso il pagamento dell’oblazione ha
duplice funzione: a) di partecipazione agli
oneri urbanistici; b) di riparazione
pecuniaria del pregiudizio arrecato
all’ordinamento giuridico; mentre nel caso
di permesso gratuito svolge esclusivamente
la funzione di cui sub b)
(TAR Lombardia-Brescia, Sez. I,
sentenza 11.01.2012 n. 11 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
L’ordinanza di sospensione lavori
ha carattere temporaneo e provvisorio, si
fonda su di un'istruttoria sommaria ed i
suoi effetti sono destinati a venir meno o
perché venga accertata la legittimità dei
lavori in corso o perché vengano adottati
definitivi provvedimenti inibitori degli
stessi.
L'ordine di sospensione dei lavori non
costituisce necessario presupposto di
legittimità dell'ingiunzione a demolire, ben
potendo quest'ultima essere emanata
immediatamente all'esito dell'accertamento
della realizzazione di opere abusive, mentre
il potere di sospensione dei lavori in corso
è solo destinato ad evitare che la
prosecuzione dei lavori stessi determini un
aggravarsi del danno urbanistico.
Il decorso del termine dell'ordinanza, con
la quale è stata provvisoriamente disposta
la sospensione dei lavori, non fa venire
meno la potestà di irrogare sanzioni qualora
siano accertati, dopo il lasso di tempo in
discorso, fatti o elementi che integrino gli
estremi dell'abuso edilizio, non
verificandosi alcuna consumazione del potere
di controllo.
Il giudizio impugnatorio avverso le
ordinanze di sospensioni lavori –una volta
decorso il termine di efficacia della
stessa- diviene improcedibile.
L'ordinanza di sospensione dei lavori
abusivi, ex art. 27, c. 3, del DPR n. 380
del 2001, possiede una efficacia
temporalmente limitata, dato che essa “ha
effetto fino all'adozione dei provvedimenti
definitivi di cui ai successivi articoli, da
adottare e notificare entro 45 giorni
dall'ordine di sospensione dei lavori”.
Analogamente è a dirsi in relazione
all’ordinanza ex art. 20 della n. L.R.
14.08.1998 n. 14, il cui secondo comma
dispone che l'ordine di sospensione cessa di
avere efficacia se, entro 30 giorni dalla
sua notificazione al titolare
dell'autorizzazione, non siano notificati i
provvedimenti definitivi.
Più in generale, va ricordato che
l’ordinanza di sospensione lavori ha
carattere temporaneo e provvisorio, si fonda
su di un'istruttoria sommaria ed i suoi
effetti sono destinati a venir meno o perché
venga accertata la legittimità dei lavori in
corso o perché vengano adottati definitivi
provvedimenti inibitori degli stessi (cfr.
Cons. St., Sez. IV, 24.12.2008 n. 6550; Sez.
V, 29.11.2004 n. 7746 e 18.10.1996 n. 1255).
Inoltre, va richiamato l’insegnamento della
giurisprudenza secondo cui:
- l'ordine di sospensione dei lavori non
costituisce necessario presupposto di
legittimità dell'ingiunzione a demolire, ben
potendo quest'ultima essere emanata
immediatamente all'esito dell'accertamento
della realizzazione di opere abusive, mentre
il potere di sospensione dei lavori in corso
è solo destinato ad evitare che la
prosecuzione dei lavori stessi determini un
aggravarsi del danno urbanistico (cfr. TAR
Campania, sez. VI, 06.11.2008 n. 19290, TAR
Liguria, sez. I, 11.12.2007 n. 2050)
- il decorso del termine dell'ordinanza, con
la quale è stata provvisoriamente disposta
la sospensione dei lavori, non fa venire
meno la potestà di irrogare sanzioni qualora
siano accertati, dopo il lasso di tempo in
discorso, fatti o elementi che integrino gli
estremi dell'abuso edilizio, non
verificandosi alcuna consumazione del potere
di controllo (cfr. TAR Liguria cit. e TAR
Lazio, sez. I, 05.01.2011 n. 17).
Per conseguenza, secondo un costante
orientamento giurisprudenziale (cfr. ex
multis: TAR Lazio, sez. II, 11.09.2009 n.
8644, TAR Puglia, sez. III, 30.09.2010 n.
3524, TAR Lazio, sez. I, 16.07.2009 n.
7031), il giudizio impugnatorio avverso le
ordinanze di sospensioni lavori –una volta
decorso il termine di efficacia della
stessa- diviene improcedibile (TAR
Lombardia-Brescia, Sez. I,
sentenza 11.01.2012 n. 10 - link
a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Differenziandosi
il tacito accoglimento della domanda di
condono dalla decisione esplicita solo per
l'aspetto formale, la formazione del
silenzio-assenso sulla domanda di sanatoria
degli abusi edilizi richiede, quale
presupposto essenziale, oltre al completo
pagamento delle somme dovute a titolo di
oblazione, che siano stati integralmente
assolti dall'interessato gli oneri di
documentazione (che si risolvono
evidentemente nella sussistenza del
requisito sostanziale), relativi al tempo di
ultimazione dei lavori, all'ubicazione, alla
consistenza delle opere e ad ogni altro
elemento rilevante affinché possano essere
utilmente esercitati i poteri di verifica
dell'Amministrazione comunale.
Conseguentemente, il termine per la
formazione del silenzio-assenso sulla
domanda di rilascio della concessione in
sanatoria non decorre quando manchino i
presupposti di fatto e di diritto previsti
dalla norma e/o le opere non siano
suscettibili di sanatoria, nonché qualora la
domanda stessa sia carente della
documentazione prevista dalla legge.
Il termine di 24 mesi,
previsto dall'art. 35 della legge 23.02.1985 n. 47, per l'eventuale
formazione del silenzio assenso relativo al
rilascio di concessione edilizia in
sanatoria, e quello collegato di 36
mesi per la prescrizione del diritto al
conguaglio degli oneri inizia a decorrere
dal momento in cui l'amministrazione
procedente è posta in condizioni di
esaminare compiutamente la relativa domanda,
in quanto integrata la documentazione
necessaria richiesta ex lege all'interessato
dall'amministrazione.
---------------
La
giurisprudenza in ordine alla prescrizione
del diritto al conguaglio degli oneri e alla
decorrenza dei relativi interessi ha
chiarito che:
- il "dies a quo" del termine prescrizionale
per l'esercizio del diritto al conguaglio
dell'oblazione (e non degli oneri accessori)
relativa all'istanza di condono edilizio
decorre dalla presentazione della domanda di
concessione in sanatoria ovvero dalla
integrazione della documentazione da
allegare alla domanda, e non dal
provvedimento comunale che conclude il
procedimento di condono edilizio ovvero
dalla maturazione del silenzio assenso;
- invece, il termine per la prescrizione
(decennale) per la riscossione del
contributo di concessione dovuto decorre
dall'emanazione della concessione edilizia
in sanatoria o, in alternativa, dalla
scadenza del termine perentorio di
ventiquattro mesi dalla presentazione della
domanda, o dalla data nella quale viene
depositata la documentazione completa a
corredo della domanda di concessione
(formazione del silenzio–assenso);
- nel caso di presentazione delle istanze ex
art. 39 l. n. 724/1994, il dies a quo della
liquidazione degli interessi legali relativo
agli oneri concessori (ma ciò vale anche per
l'oblazione) non può che coincidere con la
data di presentazione delle istanze di
sanatoria configurandosi, a tale data, a
carico dell'istante l'assunzione di
un'obbligazione pecuniaria, le cui somme la
parte è tenuta ad autoliquidare e versare,
nei sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge, alla pubblica
amministrazione locale in cui è stato
commesso l'abuso, risultando definiti e
certi tutti gli elementi dell'obbligazione,
nella relativa disposizione.
---------------
I provvedimenti con cui l'ente locale
rivendica somme a conguaglio dovute a titolo
di oblazione o di oneri concessori non
abbisognano di particolare motivazione, in
quanto la determinazione di tali somme
costituisce il risultato di una mera
operazione materiale, applicativa di
parametri stabiliti dalla legge o da norme
di natura regolamentare stabilite
dall'Amministrazione, sicché l'interessato
può solo contestare l'erroneità dei conteggi
effettuati dall'ente.
---------------
Nel caso di presentazione delle istanze ex
art. 39 l. n. 724/1994, il dies a quo della
liquidazione degli interessi legali relativo
agli oneri concessori (ma ciò vale anche per
l'oblazione) non può che coincidere con la
data di presentazione delle istanze di
sanatoria configurandosi, a tale data, a
carico dell'istante l'assunzione di
un'obbligazione pecuniaria, le cui somme la
parte è tenuta ad autoliquidare e versare,
nei 60 giorni dalla data di entrata in
vigore della legge, alla pubblica
amministrazione locale in cui è stato
commesso l'abuso, risultando definiti e
certi tutti gli elementi dell'obbligazione,
nella relativa disposizione.
In base al costante indirizzo giurisprudenziale, va altresì precisato:
- che, differenziandosi il tacito
accoglimento della domanda di condono dalla
decisione esplicita solo per l'aspetto
formale, la formazione del silenzio-assenso
sulla domanda di sanatoria degli abusi
edilizi richiede, quale presupposto
essenziale, oltre al completo pagamento
delle somme dovute a titolo di oblazione,
che siano stati integralmente assolti
dall'interessato gli oneri di documentazione
(che si risolvono evidentemente nella
sussistenza del requisito sostanziale),
relativi al tempo di ultimazione dei lavori,
all'ubicazione, alla consistenza delle opere
e ad ogni altro elemento rilevante affinché
possano essere utilmente esercitati i poteri
di verifica dell'Amministrazione comunale
(cfr. ex multis Consiglio Stato, IV 30.06.2010 n. 4174; TAR Lombardia Milano, 22.01.2010 n. 127);
- conseguentemente, che il termine per la
formazione del silenzio-assenso sulla
domanda di rilascio della concessione in
sanatoria non decorre quando manchino i
presupposti di fatto e di diritto previsti
dalla norma e/o le opere non siano
suscettibili di sanatoria, nonché qualora la
domanda stessa sia carente della
documentazione prevista dalla legge (cfr.
TAR Trentino Alto Adige Trento 07.01.2010 n. 4);
- che il termine di 24 mesi,
previsto dall'art. 35 della legge 23.02.1985 n. 47, per l'eventuale
formazione del silenzio assenso relativo al
rilascio di concessione edilizia in
sanatoria, e quello collegato di 36
mesi per la prescrizione del diritto al
conguaglio degli oneri inizia a decorrere
dal momento in cui l'amministrazione
procedente è posta in condizioni di
esaminare compiutamente la relativa domanda,
in quanto integrata la documentazione
necessaria richiesta ex lege all'interessato
dall'amministrazione (cfr. TAR Lazio
Latina, 03.03.2010 n. 204).
---------------
Va tuttavia sottolineato che la
giurisprudenza in ordine alla prescrizione
del diritto al conguaglio degli oneri e alla
decorrenza dei relativi interessi ha
chiarito che:
- il "dies a quo" del termine prescrizionale
per l'esercizio del diritto al conguaglio
dell'oblazione (e non degli oneri accessori)
relativa all'istanza di condono edilizio
decorre dalla presentazione della domanda di
concessione in sanatoria ovvero dalla
integrazione della documentazione da
allegare alla domanda, e non dal
provvedimento comunale che conclude il
procedimento di condono edilizio ovvero
dalla maturazione del silenzio assenso
(cfr. TAR Lombardia Milano, 22.01.2010 n. 127; TAR Basilicata,
03.05.2010 n. 2);
- che, invece, il termine per la
prescrizione (decennale) per la riscossione
del contributo di concessione dovuto decorre
dall'emanazione della concessione edilizia
in sanatoria o, in alternativa, dalla
scadenza del termine perentorio di
ventiquattro mesi dalla presentazione della
domanda, o dalla data nella quale viene
depositata la documentazione completa a
corredo della domanda di concessione
(formazione del silenzio–assenso) (cfr. TAR
Sardegna, 17.11.2010 n. 2600);
- che, per quanto qui di interesse, “nel
caso di presentazione delle istanze ex art.
39 l. n. 724/1994, il dies a quo della
liquidazione degli interessi legali relativo
agli oneri concessori (ma ciò vale anche per
l'oblazione) non può che coincidere con la
data di presentazione delle istanze di
sanatoria configurandosi, a tale data, a
carico dell'istante l'assunzione di
un'obbligazione pecuniaria, le cui somme la
parte è tenuta ad autoliquidare e versare,
nei sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge, alla pubblica
amministrazione locale in cui è stato
commesso l'abuso, risultando definiti e
certi tutti gli elementi dell'obbligazione,
nella relativa disposizione" (cfr. TAR
Campania Salerno, II, 05.10.2009, n.
5318).
---------------
Il Collegio deve preliminarmente rilevare
che per giurisprudenza costante, i
provvedimenti con cui l'ente locale
rivendica somme a conguaglio dovute a titolo
di oblazione o di oneri concessori non
abbisognano di particolare motivazione, in
quanto la determinazione di tali somme
costituisce il risultato di una mera
operazione materiale, applicativa di
parametri stabiliti dalla legge o da norme
di natura regolamentare stabilite
dall'Amministrazione, sicché l'interessato
può solo contestare l'erroneità dei conteggi
effettuati dall'ente (cfr. ex multis TAR
Sicilia Catania, 07.07.2010 n. 2847;
TAR Lazio Roma, 15.04.2009 n. 3862)
---------------
Il
Collegio non ritiene di discostarsi
da quell’indirizzo giurisprudenziale (v.
TAR Campania Salerno, 05.10.2009, n.
5318; vedi anche Tar Lecce, III, 11.11.2011 n. 1935 relativa a questione analoga
sollevata nel ricorso 1917/2005 introitato
nella medesima udienza di discussione)
secondo il quale “nel caso di presentazione
delle istanze ex art. 39 l. n. 724/1994, il dies a quo della liquidazione degli
interessi legali relativo agli oneri
concessori (ma ciò vale anche per
l'oblazione) non può che coincidere con la
data di presentazione delle istanze di
sanatoria configurandosi, a tale data, a
carico dell'istante l'assunzione di
un'obbligazione pecuniaria, le cui somme la
parte è tenuta ad autoliquidare e versare,
nei sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge, alla pubblica
amministrazione locale in cui è stato
commesso l'abuso, risultando definiti e
certi tutti gli elementi dell'obbligazione,
nella relativa disposizione” (TAR Puglia-Lecce, Sez. III,
sentenza 10.01.2012 n. 16 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
L’ordine di demolizione, come
tutti i provvedimenti sanzionatori in
materia edilizia, in quanto atto vincolato,
non richiede una specifica valutazione delle
ragioni di interesse pubblico, né una
comparazione di quest’ultimo con gli
interessi privati coinvolti e sacrificati,
né una motivazione sulla sussistenza di un
interesse pubblico concreto ed attuale alla
demolizione, non potendo neppure ammettersi
l’esistenza di alcun affidamento tutelabile
alla conservazione di una situazione di
fatto abusiva, che il tempo non può mai
legittimare.
La stessa giurisprudenza ha anche chiarito
un obbligo di motivazione intorno
all’interesse pubblico sottostante alla
rimozione dell’abuso sussiste allorché
l’ordinanza sanzionatoria intervenga a
distanza di lungo tempo dall’ultimazione
delle opere tutte le volte in cui
l’Amministrazione abbia ingenerato un
qualche affidamento nel privato.
In particolare, è stato chiarito che tutte
le volte in cui si sia ingenerata una
posizione di affidamento nel privato,
l’Amministrazione ha l’onere di sorreggere
con una congrua motivazione l’ordine di
motivazione, con la quale, avuto riguardo
anche alla entità e alla tipologia
dell'abuso, indichi il pubblico interesse,
diverso da quello al ripristino della
legalità, idoneo a giustificare il
sacrificio del contrapposto interesse
privato.
Come questa stessa Sezione ha anche di
recente avuto modo di rilevare con sentenza
18.10.2011, n. 562 - l’ordine di
demolizione, come tutti i provvedimenti
sanzionatori in materia edilizia, in quanto
atto vincolato, non richiede una specifica
valutazione delle ragioni di interesse
pubblico, né una comparazione di
quest’ultimo con gli interessi privati
coinvolti e sacrificati, né una motivazione
sulla sussistenza di un interesse pubblico
concreto ed attuale alla demolizione, non
potendo neppure ammettersi l’esistenza di
alcun affidamento tutelabile alla
conservazione di una situazione di fatto
abusiva, che il tempo non può mai
legittimare (cfr. Cons. St., sez. V,
11.01.2011, n. 79, e, sez. IV, 31.08.2010,
n. 3955); ed a tale orientamento è stato
oggi costantemente recepito dalla
giurisprudenza (cfr., da ultimo, TAR
Campania, sede Napoli, sez. VIII, 09.06.2011
n. 3029, TAR Lazio, sede Roma, sez. I,
08.06.2011 n. 5095, TAR Piemonte, sez. I,
06.06.2011 n. 578, TAR Puglia, sez. Lecce,
sez. III, 07.04.2011 n. 611, TAR Basilicata,
06.04.2011 n. 159, TAR Trentino-Alto Adige,
sede Trento, 05.04.2011 n. 102, TAR Liguria,
sez. I, 21.03.2011 n. 432, TAR Calabria,
sede Catanzaro, sez. II 11.02.2011 n. 207,
TAR Lombardia, sez. Brescia, sez. I
17.01.2011 n. 69).
Ciò premesso, va però anche ricordato che la
stessa giurisprudenza ha anche chiarito un
obbligo di motivazione intorno all’interesse
pubblico sottostante alla rimozione
dell’abuso sussiste allorché l’ordinanza
sanzionatoria intervenga a distanza di lungo
tempo dall’ultimazione delle opere tutte le
volte in cui l’Amministrazione abbia
ingenerato un qualche affidamento nel
privato (in tal senso, da ultimo, TAR
Liguria, sez. I, 22.01. 2011, n. 150, TAR
Puglia, sez. Lecce, sez. III, 14.01.2011, n.
62, TAR Umbria 07.12.2010, n. 522, e TAR
Toscana, sez. III, 26.11.2010, n. 6644).
In particolare, è stato chiarito che tutte
le volte in cui si sia ingenerata una
posizione di affidamento nel privato,
l’Amministrazione ha l’onere di sorreggere
con una congrua motivazione l’ordine di
motivazione, con la quale, avuto riguardo
anche alla entità e alla tipologia
dell'abuso, indichi il pubblico interesse,
diverso da quello al ripristino della
legalità, idoneo a giustificare il
sacrificio del contrapposto interesse
privato (TAR Abruzzo-Pescara,
sentenza 10.01.2012 n.
13 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: I
provvedimenti repressivi di abusi edilizi
non devono essere preceduti dall'avviso
dell'inizio del procedimento, trattandosi di
procedimenti tipizzati e vincolati -regolati
in tutti i loro passaggi nei quali è
consentita l'adeguata partecipazione
dell'interessato- considerato, altresì, che
i provvedimenti sanzionatori presuppongono
un mero accertamento tecnico sulla
consistenza delle opere realizzate, nonché
sul carattere non assentito delle medesime.
La comunicazione di avvio del procedimento,
prevista dall'art. 7 della legge 07.08.1990
n. 241, del resto, è necessaria soltanto per
i procedimenti iniziati d'ufficio e non già
per quelli avviati ad istanza di parte nei
quali lo stesso interessato con la sua
domanda può inserire tutti gli elementi che
ritiene debbano essere presi in
considerazione dalla Pubblica
Amministrazione ai fini dell'adozione del
provvedimento finale.
Secondo la consolidata giurisprudenza, anche
di questo Tribunale, i provvedimenti
repressivi di abusi edilizi non devono
essere preceduti dall'avviso dell'inizio del
procedimento, trattandosi di procedimenti
tipizzati e vincolati -regolati in tutti i
loro passaggi nei quali è consentita
l'adeguata partecipazione dell'interessato-
considerato, altresì, che i provvedimenti
sanzionatori presuppongono un mero
accertamento tecnico sulla consistenza delle
opere realizzate, nonché sul carattere non
assentito delle medesime.
La comunicazione di avvio del procedimento,
prevista dall'art. 7 della legge 07.08.1990
n. 241, del resto, è necessaria soltanto per
i procedimenti iniziati d'ufficio e non già
per quelli avviati ad istanza di parte nei
quali lo stesso interessato con la sua
domanda può inserire tutti gli elementi che
ritiene debbano essere presi in
considerazione dalla Pubblica
Amministrazione ai fini dell'adozione del
provvedimento finale (cfr. ex plurimis:
Cons. Stato, sez. IV, 10.10.2007, n. 5314;
30.03.2000, n. 1814; TAR Lombardia Brescia,
sez. I, 27.05.2011, n. 781; TAR Toscana,
Firenze, sez. III, 13.05.2011; n. 840; TAR
Veneto, Venezia, sez. II, 06.05.2011, n.
784; TAR Sicilia, Palermo, II, 06.06.02007,
n. 1617; 27.03.2007, n. 979; III,
20.03.2006, n. 608; 20.04. 2005, n. 577;
Catania, III, 03.03.2003, n. 374; TAR
Campania, IV, 12.02.2003, n. 797;
14.06.2002, n. 3499; 28.03.2001, n. 1404) (TAR Sicilia-Palermo, Sez. III,
sentenza 04.01.2012 n. 4 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
In caso di ordine di demolizione
delle opere abusive, non è necessaria la
previa comunicazione dell’avvio
procedimentale di cui all’articolo 7 della
legge n. 241 del 1990, trattandosi di atto
dovuto e rigorosamente vincolato; inoltre
l'ordine di demolizione di una opera
edilizia abusiva è sufficientemente motivato
con l’affermazione della accertata abusività
dell'opera stessa e, proprio in quanto atto
vincolato, il suddetto ordine non richiede
una specifica valutazione delle ragioni di
interesse pubblico né una comparazione di
quest'ultimo con gli interessi privati
coinvolti e sacrificati né una motivazione
sulla sussistenza di un interesse pubblico
concreto ed attuale alla demolizione, non
potendo neppure ammettersi l'esistenza di
alcun affidamento tutelabile alla
conservazione di una situazione di fatto
abusiva, che il tempo non può giammai
legittimare.
In caso di ordine di demolizione delle opere
abusive, non è necessaria la previa
comunicazione dell’avvio procedimentale di
cui all’articolo 7 della legge n. 241 del
1990, trattandosi di atto dovuto e
rigorosamente vincolato; inoltre l'ordine di
demolizione di una opera edilizia abusiva è
sufficientemente motivato con l’affermazione
della accertata abusività dell'opera stessa
(Consiglio di Stato, sez. IV, 12.04.2011, n.
2266) e, proprio in quanto atto vincolato,
il suddetto ordine non richiede una
specifica valutazione delle ragioni di
interesse pubblico né una comparazione di
quest'ultimo con gli interessi privati
coinvolti e sacrificati né una motivazione
sulla sussistenza di un interesse pubblico
concreto ed attuale alla demolizione, non
potendo neppure ammettersi l'esistenza di
alcun affidamento tutelabile alla
conservazione di una situazione di fatto
abusiva, che il tempo non può giammai
legittimare (Consiglio di Stato, sez. V,
11.01.2011, n. 79)
(TAR Lazio-Roma, Sez. II-ter,
sentenza 03.01.2012 n. 53 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: L'individuazione
dell'area di pertinenza della "res abusiva"
deve compiersi al momento dell'emanazione
del provvedimento con il quale viene
accertata l'inottemperanza e con cui si
procede all'acquisizione gratuita del bene
al patrimonio del Comune, ai sensi dell'art.
7 della legge 28.02.1985 n. 47, indicazione
che deve, quindi, essere contenuta nell'atto
d'acquisizione, a pena d'illegittimità di
quest'ultimo, costituendo esso titolo per
l'immissione in possesso dell'opera e per la
trascrizione nei registri immobiliari.
L’esigenza di procedere all’esatta
individuazione dell’area privata da
acquisire gratuitamente al patrimonio
pubblico è dettata dal fatto che,
trattandosi di una misura sanzionatoria che
incide sul diritto di proprietà ovvero su un
diritto costituzionalmente garantito, è
necessario il rispetto delle garanzie anche
formali dettate da norme di relazione che
regolano i rapporti tra il potere pubblico
ed i diritti di cui sono titolari i soggetti
privati.
E' noto l’orientamento giurisprudenziale
secondo cui l'individuazione dell'area di
pertinenza della "res abusiva" deve
compiersi al momento dell'emanazione del
provvedimento con il quale viene accertata
l'inottemperanza e con cui si procede
all'acquisizione gratuita del bene al
patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 7
della legge 28.02.1985 n. 47, indicazione
che deve, quindi, essere contenuta nell'atto
d'acquisizione, a pena d'illegittimità di
quest'ultimo, costituendo esso titolo per
l'immissione in possesso dell'opera e per la
trascrizione nei registri immobiliari (cfr,
per tutte, TAR Campania, sez. IV,
21.09.2002, n. 5429).
Nel caso di specie, non risulta che
l’amministrazione resistente abbia proceduto
all’esatta individuazione dell’area da
acquisire al patrimonio in quanto, come
affermato e provato dalla parte ricorrente e
non smentito dall’amministrazione
resistente, le particelle indicate nel
provvedimento impugnato non corrispondevano
ai frazionamenti intervenuti nel tempo (e
che avevano assegnato una numerazione
diversa all’area di che trattasi, facendo
diventare non più attuale l’indicazione
delle particelle nn. 666 e n. 1164 del
foglio n. 1125), con ciò determinando
incertezza sulla individuazione del bene
immobile da sottrarre alla titolarità della
parte ricorrente.
L’esigenza di procedere all’esatta
individuazione dell’area privata da
acquisire gratuitamente al patrimonio
pubblico è dettata dal fatto che,
trattandosi di una misura sanzionatoria che
incide sul diritto di proprietà ovvero su un
diritto costituzionalmente garantito, è
necessario il rispetto delle garanzie anche
formali dettate da norme di relazione che
regolano i rapporti tra il potere pubblico
ed i diritti di cui sono titolari i soggetti
privati
(TAR Lazio-Roma, Sez. II-ter,
sentenza 02.01.2012 n. 9 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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dicembre 2011 |
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EDILIZIA PRIVATA: L'ingiunzione
a demolire un manufatto abusivo può essere
legittimamente assunta quale presupposto per
i successivi atti della procedura
repressiva, trattandosi di provvedimento
valido ed efficace (cfr. art. 21-quater L.
241/1990), anche ove sia stato impugnato in
sede giurisdizionale, quando l’A.G. non lo
abbia sospeso o annullato.
---------------
L’accertamento dell’inottemperanza
all’ingiunzione a demolire ha il solo scopo
di verificare l’adempimento della parte
intimata rispetto al termine assegnato; in
caso di inerzia rispetto all’intimata
demolizione si verifica ope legis
l’acquisizione del bene al patrimonio
comunale.
Di fronte a questa sequenza procedimentale,
allora, l’unico intervento in funzione
dialettica che la parte può validamente
effettuare è quello volto a dimostrare che,
contrariamente a quanto ritenuto dall’ente
pubblico, la demolizione sia stata
effettivamente realizzata dal destinatario
del provvedimento (nessuna altro tipo di
censura o obiezione può essere introdotta in
quella sede).
Ove ciò non venga dimostrato l’eventuale
vizio procedimentale risiedente nella omessa
o inesatta notificazione dell’accertamento
di inottemperanza costituirebbe una
irregolarità non invalidante, ai sensi
dell’art. 21-octies L. 241/1990, in quanto
il provvedimento non potrebbe assumere un
diverso contenuto: id est, non potrebbe
scongiurare l’effetto acquisitivo prodottosi
ex lege, né l’idoneità dell’accertamento a
fondare l’immissione in possesso.
Un provvedimento amministrativo (nella
fattispecie, ingiunzione a demolire un
manufatto abusivo) può essere legittimamente
assunto quale presupposto per i successivi
atti della procedura repressiva, trattandosi
di provvedimento valido ed efficace (cfr.
art. 21-quater L. 241/1990), anche ove sia
stato impugnato in sede giurisdizionale,
quando l’A.G. non lo abbia sospeso o
annullato.
---------------
Sotto il
profilo della possibile partecipazione
dell’avente diritto al procedimento di
repressione dell’abuso, va precisato che
l’accertamento dell’inottemperanza
all’ingiunzione a demolire ha il solo scopo
di verificare l’adempimento della parte
intimata rispetto al termine assegnato; in
caso di inerzia rispetto all’intimata
demolizione si verifica ope legis
l’acquisizione del bene al patrimonio
comunale.
Di fronte a questa sequenza procedimentale,
allora, l’unico intervento in funzione
dialettica che la parte può validamente
effettuare è quello volto a dimostrare che,
contrariamente a quanto ritenuto dall’ente
pubblico, la demolizione sia stata
effettivamente realizzata dal destinatario
del provvedimento (nessuna altro tipo di
censura o obiezione può essere introdotta in
quella sede).
Ove ciò non venga dimostrato l’eventuale
vizio procedimentale risiedente nella omessa
o inesatta notificazione dell’accertamento
di inottemperanza costituirebbe una
irregolarità non invalidante, ai sensi
dell’art. 21-octies L. 241/1990, in quanto
il provvedimento non potrebbe assumere un
diverso contenuto: id est, non
potrebbe scongiurare l’effetto acquisitivo
prodottosi ex lege, né l’idoneità
dell’accertamento a fondare l’immissione in
possesso (TAR
Sicilia-Catania, Sez. I,
sentenza 30.12.2011 n. 3234 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Modalità
di calcolo della misura dell'oblazione per
il conseguimento della concessione in
sanatoria.
La tabella allegata alla legge n. 47 del
1985 prevede che la misura dell’oblazione ai
fini del condono sia determinata
moltiplicando i metri quadrati delle opere
abusive con un coefficiente che tiene conto
delle caratteristiche dell’abuso e del
periodo in cui esso è stato commesso; dal
punto 1 al punto 7 sono previste diverse
ipotesi, che sono state prese in
considerazione dal legislatore a seconda
della gravità dell’abuso, con la previsione
di importi decrescenti in relazione alla
tipologia dell’abuso, la cui fattispecie più
grave è descritta proprio dal punto 1 per le
“opere realizzate in assenza o difformità
dalla licenza edilizia o concessione e non
conformi alle norme urbanistiche ed alle
prescrizioni degli strumenti urbanistici”.
Il successivo punto 4 prevede il pagamento
di un diverso e minore importo, tra l’altro,
per le “opere che abbiano determinato
mutamento di destinazione d’uso”
(definizione poi chiarita dall’art. 2, comma
53, della L. 23.12.1996, n. 662, secondo cui
la tipologia dell’abuso di cui al predetto
n. 4 della tabella “deve intendersi
applicabile anche agli abusi consistenti in
mutamenti di destinazione d’uso eseguiti
senza opere edilizie”).
La giurisprudenza ha precisato che, ai fini
della determinazione della misura
dell'oblazione da corrispondere per il
conseguimento della concessione in
sanatoria, se sono realizzate opere in
assenza o in difformità dalla concessione e
non conformi alle previsioni dello strumento
urbanistico, si applica il punto 1 tab. all.
alla l. 28.02.1985 n. 47 (che si applica
anche quando le opere comportano il solo
aumento di cubatura); se le opere realizzate
in difformità dalla concessione hanno
determinato il mutamento della destinazione
d'uso, si applica il solo punto 4 della
tabella (Cons. Stato, V, n. 1247/1994). Nel
caso attenzionato nella presente sentenza,
si ricade in tale seconda ipotesi,
trattandosi di opere realizzate in
conformità alla concessione edilizia (che
aveva autorizzato la costruzione di un
capannone agricolo), ma con mutamento di
destinazione d’uso.
Il chiaro tenore letterale della tabella non
consente di distinguere all’interno dei
cambi di destinazione d’uso, risultando
quindi irrilevante l’originaria destinazione
agricola del manufatto, invocata dal comune
appellante ai fini del diverso calcolo della
volumetria, dovendo applicarsi il punto 4
per ogni ipotesi di mutamento di
destinazione d’uso senza incremento di
cubatura
(massima tratta da
www.gazzettaamministrativa.it - Consiglio di
Stato, Sez. V,
sentenza 29.12.2011 n. 6984 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Il particolare procedimento
sanzionatorio di cui all’art. 31 del DPR
380/2001 prevede che, in caso di
inosservanza dell’ordine di demolizione
delle opere abusive nel termine di novanta
giorni dalla notificazione dell’ordine
stesso, il bene e l’area di sedime sono <<..acquisiti
di diritto gratuitamente al patrimonio del
comune>> (così il comma 3° dell’articolo
citato).
L'acquisizione si realizza automaticamente
per effetto della scadenza del termine
suindicato, per cui il successivo atto di
formale accertamento dell’inottemperanza ha
un valore meramente dichiarativo e
ricognitivo e non costitutivo del diritto
del Comune; parimenti anche la trascrizione
nei pubblici registri serve esclusivamente
per l’opponibilità dell’acquisto già
perfezionatosi ai terzi e non ha carattere
costitutivo.
Preliminarmente, pare utile rammentare che
il particolare procedimento sanzionatorio di
cui all’art. 31 del DPR 380/2001 (Testo
Unico dell’edilizia) prevede che, in caso di
inosservanza dell’ordine di demolizione
delle opere abusive nel termine di novanta
giorni dalla notificazione dell’ordine
stesso, il bene e l’area di sedime sono <<..acquisiti
di diritto gratuitamente al patrimonio del
comune>> (così il comma 3° dell’articolo
citato).
Per la giurisprudenza, l’acquisizione si
realizza automaticamente per effetto della
scadenza del termine suindicato, per cui il
successivo atto di formale accertamento
dell’inottemperanza ha un valore meramente
dichiarativo e ricognitivo e non costitutivo
del diritto del Comune; parimenti anche la
trascrizione nei pubblici registri serve
esclusivamente per l’opponibilità
dell’acquisto già perfezionatosi ai terzi e
non ha carattere costitutivo (cfr., fra le
tante, TAR Lazio, sez. I, 07.03.2011, n.
2031; TAR Campania, Napoli, sez. II,
14.02.2011, n. 928 e Cassazione Penale, sez.
III, 22.04.2010, n. 22237)
(TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 29.12.2011 n. 3368 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
La mancata indicazione dell'area
di sedime, che verrebbe acquisita
nell'ipotesi di inottemperanza all'ordine di
demolizione, non costituisce causa di
illegittimità dell'ingiunzione a demolire,
in quanto tali indicazioni appartengono al
successivo atto di accertamento
dell'inottemperanza e di acquisizione
gratuita al patrimonio comunale.
---------------
La sanzione demolitoria, non avendo natura
afflittiva ma ripristinatoria non soggiace
al principio di retroattività.
L’illecito edilizio ha carattere permanente
onde il fatto che consente l’irrogazione
della sanzione della demolizione è
costituito dall’omessa spontanea demolizione
di quanto è stato realizzato e dalla attuale
incidenza sugli interessi urbanistici, onde
sono soggette al regime sanzionatorio di cui
alla l. 47/1985 anche le opere edilizie
ultimate prima della sua entrata in vigore.
---------------
L'ordine di demolizione, come tutti i
provvedimenti sanzionatori in materia
edilizia, è atto vincolato e, quindi, non
richiede una specifica valutazione delle
ragioni di interesse pubblico, né una
comparazione di quest'ultimo con gli
interessi privati coinvolti e sacrificati,
né una motivazione sulla sussistenza di un
interesse pubblico concreto ed attuale alla
demolizione. Non può, peraltro, ammettersi
alcun affidamento tutelabile alla
conservazione di una situazione di fatto
abusiva che il tempo non può avere
legittimato.
Parimenti infondato è il motivo n. 3 con cui
si lamenta la mancata individuazione del
sedime oggetto di acquisizione gratuita in
caso di inottemperanza all’ordine di
demolizione.
Infatti, la mancata indicazione dell'area di
sedime, che verrebbe acquisita nell'ipotesi
di inottemperanza all'ordine di demolizione,
non costituisce causa di illegittimità
dell'ingiunzione a demolire, in quanto tali
indicazioni appartengono al successivo atto
di accertamento dell'inottemperanza e di
acquisizione gratuita al patrimonio comunale
(TAR Piemonte Torino, sez. I, 24.03.2010, n.
1577).
---------------
Quanto poi
all’asserita impossibilità di ordinare la
demolizione è sufficiente rilevare che, in
disparte l’accertamento della data di
effettiva realizzazione dell’ampliamento B
di cui alla istanza di condono, la sanzione
demolitoria, non avendo natura afflittiva ma
ripristinatoria non soggiace al principio di
retroattività (C.S. V 29.04.2000 n. 2544).
Peraltro, l’illecito edilizio ha carattere
permanente onde il fatto che consente
l’irrogazione della sanzione della
demolizione è costituito dall’omessa
spontanea demolizione di quanto è stato
realizzato e dalla attuale incidenza sugli
interessi urbanistici (C.S. V 24.03.1998 n.
345), onde sono soggette al regime
sanzionatorio di cui alla l. 47/1985 anche
le opere edilizie ultimate prima della sua
entrata in vigore (C.S. VI 22.04.1997 n.
632).
---------------
Per costante giurisprudenza, anche della
Sezione, "l'ordine di demolizione, come
tutti i provvedimenti sanzionatori in
materia edilizia, è atto vincolato e,
quindi, non richiede una specifica
valutazione delle ragioni di interesse
pubblico, né una comparazione di
quest'ultimo con gli interessi privati
coinvolti e sacrificati, né una motivazione
sulla sussistenza di un interesse pubblico
concreto ed attuale alla demolizione. Non
può, peraltro, ammettersi alcun affidamento
tutelabile alla conservazione di una
situazione di fatto abusiva che il tempo non
può avere legittimato" (Cons. di St., V,
11.01.2011, n. 79; id., IV, 31.08.2010, n.
3955; TAR Liguria, I, 14.01.2011, n. 43)
(TAR Liguria, Sez.
I,
sentenza
29.12.2011 n.
1943 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
|
EDILIZIA PRIVATA: In
costanza di domanda di concessione in
sanatoria diventano inefficaci le misure
repressive.
La presentazione della domanda di rilascio
di concessione in sanatoria per abusi
edilizi impone al Comune la sua disamina e
l'adozione dei provvedimenti conseguenti, di
talché gli atti repressivi dell'abuso in
precedenza adottati perdono efficacia.
Pertanto, in presenza della richiesta di
rilascio della concessione in sanatoria,
l'interesse all'appello già proposto avverso
i detti atti repressivi assume natura
recessiva con conseguente improcedibilità
dello stesso
(massima tratta da
www.gazzettaamministrativa.it - Consiglio di
Stato, Sez. V,
sentenza 28.12.2011 n. 6938 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Oggetto: applicazione dell’art. 19-bis
della l.r. 23 del 2004, relativo alla
“Tolleranza costruttiva” (Regione Emilia
Romagna,
nota 27.12.2011 n. 312129 di prot.).
---------------
Anche se la nota inerisce ad una legge
legge regionale, la stessa offre ugualmente
spunti di riflessione in ordine al disposto
similare di cui all’art. 5, comma 2, lett.
a), legge n. 106/2011 (introduttivo del
comma 2-ter dell’art. 34 del DPR 380 del
2001 il quale così dispone: "2-ter.
Ai fini dell’applicazione del presente
articolo, non si ha parziale difformità del
titolo abilitativo in presenza di violazioni
di altezza, distacchi, cubatura o superficie
coperta che non eccedano per singola unità
immobiliare il 2 per cento delle misure
progettuali."). |
|
EDILIZIA PRIVATA: In
materia edilizia e' inutile denunciare il
vizio di disparità di trattamento.
Il vizio di disparità di trattamento non è
configurabile in relazione ad una materia
come quella edilizia in cui vengono in
rilievo atti sanzionatori aventi carattere
vincolato e non discrezionale, rivelandosi
del tutto irrilevante la denunciata
circostanza per cui in zona vi sarebbero
altri casi di opere edilizie non conformi
alla normativa urbanistica che non sarebbero
stati assoggettati a provvedimenti
sanzionatori (massima tratta da
www.gazzettaamministrativa.it - Consiglio di
Stato, Sez. IV,
sentenza 27.12.2011 n. 6873 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
|
EDILIZIA PRIVATA:
A seguito della sent. 15.07.1991
n. 345 della Corte costituzionale,
l'acquisizione gratuita dell'area e dei
manufatti abusivi a favore del comune,
prevista dall'art. 7 l. 28.02.1985 n. 47 nel
caso d'inottemperanza all'ordine di
demolizione, non può considerarsi misura
strumentale diretta a consentire al comune
la demolizione, ma costituisce autonoma
sanzione da applicare al trasgressore
inadempiente: di conseguenza, l'acquisizione
non può essere disposta nei confronti del
proprietario non responsabile dell'abuso e
nei suoi confronti può essere eseguita solo
la demolizione d'ufficio, con addebito delle
spese.
E’ fondato ed assorbente il terzo motivo di
ricorso, con il quale la ricorrente lamenta
che l’acquisizione gratuita dell’opera
abusiva al patrimonio comunale non può
colpire il proprietario che non sia
–contemporaneamente– responsabile dell’abuso
edilizio.
In effetti, secondo una costante
giurisprudenza, a seguito della sent.
15.07.1991 n. 345 della Corte
costituzionale, l'acquisizione gratuita
dell'area e dei manufatti abusivi a favore
del comune, prevista dall'art. 7 l.
28.02.1985 n. 47 nel caso d'inottemperanza
all'ordine di demolizione, non può
considerarsi misura strumentale diretta a
consentire al comune la demolizione, ma
costituisce autonoma sanzione da applicare
al trasgressore inadempiente: di
conseguenza, l'acquisizione non può essere
disposta nei confronti del proprietario non
responsabile dell'abuso e nei suoi confronti
può essere eseguita solo la demolizione
d'ufficio, con addebito delle spese (TAR
Marche, 2.10.2001, n. 1105)
(TAR Liguria, Sez. I,
sentenza
27.12.2011 n.
1924 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
L'ordinanza di demolizione di una
costruzione abusiva può legittimamente
essere emanata nei confronti del
proprietario, anche se non responsabile
dell'abuso, considerato che l'abuso edilizio
costituisce illecito permanente e che
l'ordinanza stessa ha carattere
ripristinatorio e non prevede l'accertamento
del dolo o della colpa del soggetto cui si
imputa la trasgressione, ferma restando la
non acquisibilità dell'area di sedime delle
opere abusive in danno del proprietario
estraneo all'abuso.
Qualsiasi nuova opera eseguita su di una
preesistente costruzione abusiva è infatti
anch'essa abusiva e soggetta a demolizione,
integrando finanche un nuova violazione
della legge penale.
La mera “avvertenza” circa la futura ed
eventuale conseguenza dell’acquisizione del
bene al patrimonio comunale non integra
propriamente il contenuto dispositivo
dell’ingiunzione di demolizione e non ha un
immediato ed attuale effetto lesivo, effetto
che è eventualmente destinato a prodursi
soltanto successivamente all’accertamento
dell’ottemperanza, in caso di emissione del
relativo formale provvedimento.
Per costante giurisprudenza, ai sensi
dell'art. 7 L. 28.02.1985 n. 47, l'ordinanza
di demolizione di una costruzione abusiva
può legittimamente essere emanata nei
confronti del proprietario, anche se non
responsabile dell'abuso, considerato che
l'abuso edilizio costituisce illecito
permanente e che l'ordinanza stessa ha
carattere ripristinatorio e non prevede
l'accertamento del dolo o della colpa del
soggetto cui si imputa la trasgressione,
ferma restando la non acquisibilità
dell'area di sedime delle opere abusive in
danno del proprietario estraneo all'abuso
(TAR Umbria, I, 23.07.2009, n. 441).
Ai sensi dell’art. 7 L. n. 47/1985, “il
sindaco, accertata l'esecuzione di opere in
assenza di concessione […] ingiunge la
demolizione”.
Si tratta di sanzione ripristinatoria di
generale applicazione, giacché la sanzione
pecuniaria di cui al successivo art. 10
riguarda esclusivamente gli interventi
abusivi minori soggetti a semplice
autorizzazione gratuita, purché eseguiti su
immobili già regolari dal punto di vista
urbanistico-edilizio.
Qualsiasi nuova opera eseguita su di una
preesistente costruzione abusiva è infatti
anch'essa abusiva e soggetta a demolizione,
integrando finanche un nuova violazione
della legge penale (Cass. Pen., III,
11.10.2005, n. 40843).
Nel caso di specie, la società ricorrente
–pur essendone proprietaria- non ha dedotto
né dimostrato la regolarità edilizia del
capannone sul quale sono stati effettuati
gli interventi edilizi contestati, sicché
non può invocare il più mite regime
sanzionatorio previsto per gli interventi
soggetti ad autorizzazione gratuita.
Del resto, si osserva che le opere
contestate, comportando l'inserimento di
nuovi elementi ed impianti (quali la cabina
di verniciatura, il tamponamento della
parete nord, l’installazione di canna
fumaria e del relativo impianto di
depurazione ed allontanamento di fumi)
rivolti a “trasformare” l’organismo
edilizio da ricovero natanti ad officina,
integrano propriamente un intervento di
ristrutturazione ex art. 31, lett. d), L. n.
457/1978, parimenti assoggettato –ove
realizzato, come nel caso di specie,
abusivamente– alla sanzione ripristinatoria
ex art. 9 L. 47/1985, anche se realizzato su
immobile regolarmente assentito.
Come visto supra in relazione al
primo motivo, l'ordinanza di demolizione di
una costruzione abusiva può legittimamente
essere emanata nei confronti del
proprietario.
Per il resto, la mera “avvertenza”
circa la futura ed eventuale conseguenza
dell’acquisizione del bene al patrimonio
comunale non integra propriamente il
contenuto dispositivo dell’ingiunzione di
demolizione e non ha un immediato ed attuale
effetto lesivo, effetto che è eventualmente
destinato a prodursi soltanto
successivamente all’accertamento
dell’ottemperanza, in caso di emissione del
relativo formale provvedimento
(TAR Liguria, Sez. I,
sentenza
27.12.2011 n.
1923 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
|
EDILIZIA PRIVATA:
Il provvedimento di accertamento
dell'inottemperanza all'ordine di
demolizione e quello di acquisizione
gratuita delle opere abusive e dell'area di
sedime debbono considerarsi consequenziali,
connessi e conseguenti all'ordine di
demolizione delle opere e ripristino dello
stato primitivo dei luoghi, con la
conseguenza che non sono autonomamente
impugnabili, in mancanza di impugnazione
dell'atto con cui si ingiunge la demolizione
o di irricevibilità dell'impugnazione
tardivamente proposta avverso tale atto.
E’ noto come, per costante giurisprudenza,
il provvedimento di accertamento
dell'inottemperanza all'ordine di
demolizione e quello di acquisizione
gratuita delle opere abusive e dell'area di
sedime debbono considerarsi consequenziali,
connessi e conseguenti all'ordine di
demolizione delle opere e ripristino dello
stato primitivo dei luoghi, con la
conseguenza che non sono autonomamente
impugnabili, in mancanza di impugnazione
dell'atto con cui si ingiunge la demolizione
o di irricevibilità dell'impugnazione
tardivamente proposta avverso tale atto
(Cons. di St., V, 10.01.2007, n. 40; TAR
Emilia-Romagna, II, 24.09.2010, n. 7897)
(TAR Liguria, Sez. I,
sentenza
27.12.2011 n.
1920 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
|
EDILIZIA PRIVATA:
Nell’ipotesi in cui la domanda di
sanatoria segua temporalmente il
provvedimento sanzionatorio, se questa viene
favorevolmente definita, l’ingiunzione di
demolizione perde efficacia e non può essere
eseguita, mentre se essa viene respinta,
l’amministrazione dovrà necessariamente
procedere, con autonomo procedimento, al
riesame dell’intera fattispecie ed emanare
un nuovo provvedimento sanzionatorio con
assegnazione, in tal caso, di un nuovo
termine per eseguirlo, con la conseguenza,
anche in quest’ultimo caso, dell’inefficacia
del precedente provvedimento demolitorio.
Nell’ipotesi in cui la domanda di sanatoria
segua temporalmente il provvedimento
sanzionatorio, se questa viene
favorevolmente definita, l’ingiunzione di
demolizione perde efficacia e non può essere
eseguita, mentre se essa viene respinta,
l’amministrazione dovrà necessariamente
procedere, con autonomo procedimento, al
riesame dell’intera fattispecie ed emanare
un nuovo provvedimento sanzionatorio con
assegnazione, in tal caso, di un nuovo
termine per eseguirlo, con la conseguenza,
anche in quest’ultimo caso, dell’inefficacia
del precedente provvedimento demolitorio
(cfr. TAR Salerno, Sez. II, 04.05.2006 n.
596 e 20.01.2003 n. 26)
(TAR Campania-Salerno, Sez. II,
sentenza
23.12.2011 n.
2070 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
|
EDILIZIA PRIVATA: La
presentazione dell'istanza di sanatoria -sia
essa di accertamento di conformità, sia essa
di condono- produce l'effetto di rendere
inefficace il provvedimento sanzionatorio
dell'ingiunzione di demolizione e, quindi,
improcedibile l'impugnazione stessa per
sopravvenuta carenza di interesse.
Per costante giurisprudenza, condivisa dal
Collegio, “La presentazione dell'istanza di
sanatoria -sia essa di accertamento di
conformità, sia essa di condono- produce
l'effetto di rendere inefficace il
provvedimento sanzionatorio dell'ingiunzione
di demolizione e, quindi, improcedibile
l'impugnazione stessa per sopravvenuta
carenza di interesse" (ex multis
ancora di recente TAR Campania-Salerno, sez.
II, 08.01.2010, n. 8)
(TAR Sicilia-Palermo, Sez. II,
sentenza 21.12.2011 n. 2439 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
|
EDILIZIA PRIVATA: Il
potere sanzionatorio-repressivo degli abusi
edilizi ha natura vincolata essendo la
misura diretta non tanto a punire il
responsabile dell'abuso quanto a
ripristinare la situazione antecedente alla
violazione ed i
provvedimenti di repressione degli abusi
edilizi, in quanto atti vincolati, sono
sufficientemente motivati con l'affermazione
dell'accertata irregolarità dell'intervento,
essendo in re ipsa l'interesse pubblico alla
rimozione dell'abuso -anche se risalente
nel tempo- senza necessità di una
motivazione su puntuali ragioni di interesse
pubblico e di una specifica comparazione con
gli interessi privati coinvolti: l'esercizio
del potere di controllo e sanzionatorio in
materia urbanistico-edilizia è, difatti,
imprescrittibile e costituisce atto dovuto.
L'area di sedime non deve essere
identificata già nel provvedimento di
demolizione, in quanto la sua individuazione
è finalizzata all'acquisizione gratuita
dell'area, che non è conseguenza già
dell'ordine di demolizione, ma di un
provvedimento successivo.
L'ordine di demolizione di opere edilizie
abusive non deve essere preceduto
dall'avviso ex art. 7 della L. n. 241/1990,
trattandosi di un atto dovuto, che viene
emesso quale sanzione per l’accertamento
della inosservanza di disposizioni
urbanistiche secondo un procedimento di
natura vincolata precisamente tipizzato dal
legislatore e conseguente disciplinato
rigidamente dalla legge.
- il giudizio ha ad oggetto un deposito
attrezzi in legno ed un porticato in legno;
- il motivo sull’onere motivazione
maggiorato per effetto del decorso del lasso
temporale non può essere apprezzato, a
prescindere dalla questione sull’esatta
datazione dell’abuso, perché in radice il
potere sanzionatorio-repressivo degli abusi
edilizi ha natura vincolata essendo la
misura diretta non tanto a punire il
responsabile dell'abuso quanto a
ripristinare la situazione antecedente alla
violazione (Tar Brescia, I, 69/2011) ed i
provvedimenti di repressione degli abusi
edilizi, in quanto atti vincolati, sono
sufficientemente motivati con l'affermazione
dell'accertata irregolarità dell'intervento,
essendo in re ipsa l'interesse pubblico alla
rimozione dell'abuso -anche se risalente
nel tempo- senza necessità di una
motivazione su puntuali ragioni di interesse
pubblico e di una specifica comparazione con
gli interessi privati coinvolti: l'esercizio
del potere di controllo e sanzionatorio in
materia urbanistico-edilizia è, difatti,
imprescrittibile e costituisce atto dovuto
(Tar Milano, II, 4648/2009);
- il motivo sulla mancata indicazione
dell’area da demolire non è pertinente, in
quanto l'area di sedime non doveva essere
identificata già nel provvedimento di
demolizione, in quanto la sua individuazione
è finalizzata all'acquisizione gratuita
dell'area, che non è conseguenza già
dell'ordine di demolizione, ma di un
provvedimento successivo (cfr. ex plurimis
Cons. Stato, IV, 26.09.2008, n. 4659:
"è legittima l’ordinanza di demolizione di
un’opera abusiva che non contenga la
indicazione dell’area di sedime da acquisire
al patrimonio comunale in caso di inerzia
dell’ingiunto, atteso che, ai sensi
dell’art. 7 della L. n. 47 del 1985,
siffatta specificazione è elemento
essenziale del provvedimento di accertamento
della mancata ottemperanza alla
demolizione");
- il motivo sulla incompleta comunicazione
d’avvio non può essere apprezzato, perché a
monte la comunicazione d’avvio non è dovuta
nel procedimento volto alla demolizione di
opere abusive Infatti, “l'ordine di
demolizione di opere edilizie abusive non
deve essere preceduto dall'avviso ex art. 7
della L. n. 241/1990, trattandosi di un atto
dovuto, che viene emesso quale sanzione per
l’accertamento della inosservanza di
disposizioni urbanistiche secondo un
procedimento di natura vincolata
precisamente tipizzato dal legislatore e
conseguente disciplinato rigidamente dalla
legge” (Tar Campania, Napoli, sez. IV, 10.12.2007, n. 15871) (nello stesso senso
cfr. anche Cons. Stato, sez. IV, 26.09.2008, n. 4659, secondo cui “gli
atti sanzionatori in materia edilizia -attesa la loro natura rigidamente vincolata- non risultano viziati ove non siano stati
preceduti dalla comunicazione d’avvio del
procedimento”);
- il motivo sulla circostanza che
l’amministrazione avrebbe dovuto prima
informare il ricorrente della possibilità di
proporre istanza di sanatoria viene fatto
derivare dal ricorrente dal principio
generale dell’art. 1 l. 241/1990, ma -se
l’abuso fosse sanabile– il ricorrente
potrebbe chiederlo a prescindere dalla
circostanza che l’amministrazione glielo
ricordi nel provvedimento, nessun principio
generale depone pertanto in senso contrario
al comportamento dell’amministrazione
(TAR Lombardia-Brescia, Sez. I, sentenza I,
sentenza 21.12.2011 n. 1807 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
E' da escludere che, in caso di
inottemperanza all’ordine di demolizione di
opere abusive (di cui all’art. 31 del DPR
380/2001), l’acquisizione gratuita del bene
e dell’area di sedime possa effettuarsi nei
confronti del proprietario estraneo alla
realizzazione dell’abuso.
E’ noto che la giurisprudenza amministrativa
esclude che, in caso di inottemperanza
all’ordine di demolizione di opere abusive
(di cui all’art. 31 del DPR 380/2001),
l’acquisizione gratuita del bene e dell’area
di sedime possa effettuarsi nei confronti
del proprietario estraneo alla realizzazione
dell’abuso (cfr. sul punto, oltre all’ancora
fondamentale pronuncia della Corte
Costituzionale n. 345/1991, la sentenza del
TAR Lombardia, Milano, sez. II, 18.11.2011,
n. 2785 con la giurisprudenza ivi richiamata
e quella del TAR Liguria, sez. I,
05.07.2011, n. 1051, oltre a TAR Campania,
Napoli, sez. II, 06.05.2011, n. 2581) (TAR
Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 19.12.2011 n. 3241 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: La
presentazione -successivamente all’adozione
dell’ingiunzione di demolizione e nei
termini normativamente indicati- della
domanda di accertamento di conformità
relativamente alle opere realizzate produce
la inefficacia della adottata sanzione
edilizia.
Invero, qualora il procedimento di sanatoria
si conclude favorevolmente per il privato
nulla quaestio, atteso che l’opera
realizzata (originariamente affetta da mera
abusività formale) risulta essere stata
regolarizzata.
Quando, invece, il procedimento suddetto si
conclude negativamente con il rigetto della
istanza di sanatoria, il Comune è tenuto
alla rinnovazione della procedura
sanzionatoria, mercé adozione di nuova
ingiunzione di demolizione.
Osserva il Collegio che, per costante
giurisprudenza della Sezione, la
presentazione -successivamente all’adozione
dell’ingiunzione di demolizione e nei
termini normativamente indicati- della
domanda di accertamento di conformità
relativamente alle opere realizzate produce
la inefficacia della adottata sanzione
edilizia.
Invero, qualora il procedimento di sanatoria
si conclude favorevolmente per il privato
nulla quaestio, atteso che l’opera
realizzata (originariamente affetta da mera
abusività formale) risulta essere stata
regolarizzata.
Quando, invece, il procedimento suddetto si
conclude negativamente con il rigetto della
istanza di sanatoria, il Comune è tenuto
alla rinnovazione della procedura
sanzionatoria, mercé adozione di nuova
ingiunzione di demolizione.
Da quanto sopra, dunque, risulta palese la
sopravvenuta carenza di interesse del
ricorrente, atteso che alcuna utilità
potrebbe più derivargli da un eventuale
accoglimento del presente gravame.
Difatti, in ipotesi di conclusione positiva
del procedimento di sanatoria, il suo
interesse sostanziale sarebbe soddisfatto
dal sopravvenuto titolo abilitativo. In
ipotesi, invece, di diniego di sanatoria, la
lesione alla propria sfera giuridica
deriverebbe incontestabilmente dalla nuova
misura sanzionatoria emanata dal Comune (da
impugnare, pertanto, nel termine di
decadenza di legge), onde un annullamento
della originaria ingiunzione di demolizione
(tra l’altro, divenuta inefficace) alcun
giovamento gli arrecherebbe
(TAR Campania-Salerno, Sez. I,
sentenza 19.12.2011 n. 2054 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
L'ingiunzione di demolizione
costituisce la prima ed obbligatoria fase
del procedimento repressivo, in quanto la
sanzione demolitoria ha natura di diffida e
presuppone solo un giudizio di tipo
analitico-ricognitivo dell'abuso commesso,
mentre il giudizio sintetico-valutativo, di
natura discrezionale, circa la rilevanza
dell'abuso e la possibilità di sostituire la
demolizione con la sanzione pecuniaria viene
effettuato soltanto in un secondo momento
con l'ordine di esecuzione rivolto
all'ufficio competente, e cioè quando il
soggetto privato non ha ottemperato
spontaneamente alla demolizione.
L'ingiunzione
di demolizione costituisce la prima ed
obbligatoria fase del procedimento
repressivo, in quanto la sanzione
demolitoria ha natura di diffida e
presuppone solo un giudizio di tipo
analitico-ricognitivo dell'abuso commesso,
mentre il giudizio sintetico-valutativo, di
natura discrezionale, circa la rilevanza
dell'abuso e la possibilità di sostituire la
demolizione con la sanzione pecuniaria viene
effettuato soltanto in un secondo momento
con l'ordine di esecuzione rivolto
all'ufficio competente, e cioè quando il
soggetto privato non ha ottemperato
spontaneamente alla demolizione
(TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 16.12.2011 n. 3210 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
L’ordinanza di demolizione deve
ritenersi illegittima qualora il
procedimento di sanatoria non sia giunto a
conclusione.
La preesistenza della
domanda di sanatoria rende illegittima la
successiva irrogazione della sanzione
demolitoria, per non essersi
l'Amministrazione Comunale preventivamente
pronunciata sulla domanda in parola, volta,
in caso di suo accoglimento, a privare le
opere del loro carattere di abusività,
ovvero, in caso di suo rigetto, a consentire
l'esercizio del potere repressivo.
La ratio di tale
conclusione è indicata nel principio di
economicità e coerenza dell'azione
amministrativa che impedisce di previamente
sanzionare ciò che potrebbe essere sanato;
difatti, fermo restando che, anche in caso
di diniego del richiesto accertamento di
conformità, l'Amministrazione dovrebbe
emettere una nuova ordinanza di demolizione,
con fissazione di nuovi termini per
ottemperarvi, l'esecuzione della misura
repressivo-ripristinatoria in mancanza della
previa definizione del procedimento ex art.
36, D.P.R. n. 380 del 2001 vanificherebbe a
priori l'interesse ad ottenere, ove ne
sussistessero le condizioni, la sanatoria
delle opere abusive, precludendo ogni
valutazione circa il mantenimento o
l'eliminazione di queste ultime e
determinerebbe l'inconveniente di demolire
manufatti, per poi eventualmente consentirne
la ricostruzione in base a nuovo permesso di
costruire.
Come emerge dalla ricostruzione dei fatti,
l’Amministrazione ha adottato il
provvedimento sanzionatorio prima della
conclusione del procedimento di sanatoria:
l’ordinanza di demolizione deve ritenersi
illegittima in quanto il procedimento di
sanatoria non era giunto a conclusione.
La preesistenza della domanda di sanatoria
rende illegittima la successiva irrogazione
della sanzione demolitoria, per non essersi
l'Amministrazione Comunale preventivamente
pronunciata sulla domanda in parola, volta,
in caso di suo accoglimento, a privare le
opere del loro carattere di abusività,
ovvero, in caso di suo rigetto, a consentire
l'esercizio del potere repressivo.
La ratio di tale conclusione è
indicata nel principio di economicità e
coerenza dell'azione amministrativa che
impedisce di previamente sanzionare ciò che
potrebbe essere sanato; difatti, fermo
restando che, anche in caso di diniego del
richiesto accertamento di conformità,
l'Amministrazione dovrebbe emettere una
nuova ordinanza di demolizione, con
fissazione di nuovi termini per
ottemperarvi, l'esecuzione della misura
repressivo-ripristinatoria in mancanza della
previa definizione del procedimento ex art.
36, D.P.R. n. 380 del 2001 vanificherebbe a
priori l'interesse ad ottenere, ove ne
sussistessero le condizioni, la sanatoria
delle opere abusive, precludendo ogni
valutazione circa il mantenimento o
l'eliminazione di queste ultime e
determinerebbe l'inconveniente di demolire
manufatti, per poi eventualmente consentirne
la ricostruzione in base a nuovo permesso di
costruire (TAR Campania Napoli, sez. VIII,
03.09.2010, n. 17304) (TAR Lombardia-Milano,
Sez. II,
sentenza 16.12.2011 n. 3209 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
L'ordine
di demolizione, come tutti i provvedimenti
sanzionatori in materia edilizia, è atto
vincolato e, quindi, non richiede una
specifica valutazione delle ragioni di
interesse pubblico, né una comparazione di
quest'ultimo con gli interessi privati
coinvolti e sacrificati, né una motivazione
sulla sussistenza di un interesse pubblico
concreto ed attuale alla demolizione. Non
può, peraltro, ammettersi alcun affidamento
tutelabile alla conservazione di una
situazione di fatto abusiva che il tempo non
può avere legittimato".
Per regola generale, in ragione del
contenuto rigidamente vincolato che li
caratterizza, gli atti sanzionatori in
materia edilizia, tra cui l'ordine di
demolizione di costruzione abusiva, non
devono essere preceduti dalla comunicazione
d'avvio del relativo procedimento.
Per costante giurisprudenza, anche della
Sezione, "l'ordine di demolizione, come
tutti i provvedimenti sanzionatori in
materia edilizia, è atto vincolato e,
quindi, non richiede una specifica
valutazione delle ragioni di interesse
pubblico, né una comparazione di
quest'ultimo con gli interessi privati
coinvolti e sacrificati, né una motivazione
sulla sussistenza di un interesse pubblico
concreto ed attuale alla demolizione. Non
può, peraltro, ammettersi alcun affidamento
tutelabile alla conservazione di una
situazione di fatto abusiva che il tempo non
può avere legittimato" (Cons. di St., V,
11.01.2011, n. 79; id., IV, 31.08.2010, n.
3955; TAR Liguria, I, 14.01.2011, n. 43).
Per regola generale, in ragione del
contenuto rigidamente vincolato che li
caratterizza, gli atti sanzionatori in
materia edilizia, tra cui l'ordine di
demolizione di costruzione abusiva, non
devono essere preceduti dalla comunicazione
d'avvio del relativo procedimento (Cons. di
St., VI, 24.9.2010, n. 7129 (TAR Liguria,
Sez. I,
sentenza 16.12.2011 n. 1853 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Il vicino, sebbene abbia
provocato interventi repressivi o in via di
autotutela, non assume la veste di
controinteressato nei ricorsi che il
titolare della concessione edilizia promuove
avverso provvedimenti di revoca e/o di
annullamento di ufficio.
L'invocata estensione ad esso della predetta
comunicazione comporterebbe un aggravio
procedimentale in contrasto con i principi
di economicità e di efficienza dell'attività
amministrativa.
Il Collegio
rammenta il condivisibile orientamento
giurisprudenziale secondo il quale il
vicino, sebbene abbia provocato interventi
repressivi o in via di autotutela, non
assume la veste di controinteressato nei
ricorsi che il titolare della concessione
edilizia promuove avverso provvedimenti di
revoca e/o di annullamento di ufficio. Come
in passato evidenziato da questo Consiglio
di Stato, infatti, (Consiglio Stato, sez. VI,
18.04.2005, n. 1773), l'invocata estensione
ad esso della predetta comunicazione
comporterebbe un aggravio procedimentale in
contrasto con i principi di economicità e di
efficienza dell'attività amministrativa
(Consiglio di Stato, Sez. IV,
sentenza 15.12.2011 n. 6606 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Acquisizione
delle opere abusive e dell'area al
patrimonio comunale.
Il preavviso di accesso ai luoghi per i
rilievi tecnici preordinati all’acquisizione
delle opere abusive e dell’area al
patrimonio del Comune è un atto
endoprocedimentale del procedimento
sanzionatorio culminante nell’acquisizione
al patrimonio del Comune delle opere
abusivamente realizzate e non demolite dal
proprietario.
Il ricorso avverso tale preavviso è,
pertanto, inammissibile in quanto quale atto
endoprocedimentale esso non produce un
effetto lesivo
(massima tratta da
www.gazzettaamministrativa.it - Consiglio di
Stato, Sez. V,
sentenza 15.12.2011 n. 6588 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
In pendenza del procedimento di
sanatoria, il ricorso giurisdizionale
avverso l’ordinanza di demolizione è
improcedibile, atteso che, se la domanda di
sanatoria viene favorevolmente definita,
l’ingiunzione di demolizione perde
efficacia, mentre, se viene respinta,
l’Amministrazione dovrà necessariamente
procedere, con autonomo procedimento, al
riesame dell’intera fattispecie ed emanare
un nuovo provvedimento sanzionatorio con
assegnazione in tal caso di un nuovo termine
per eseguirlo, con la conseguenza, anche in
quest’ultimo caso, dell’inefficacia del
precedente provvedimento demolitorio.
Si deve richiamare la giurisprudenza,
condivisa da questo Tribunale, che ha avuto
modo di affermare che, in pendenza del
procedimento di sanatoria, il ricorso
giurisdizionale avverso l’ordinanza di
demolizione è improcedibile, atteso che, se
la domanda di sanatoria viene favorevolmente
definita, l’ingiunzione di demolizione perde
efficacia, mentre, se viene respinta,
l’Amministrazione dovrà necessariamente
procedere, con autonomo procedimento, al
riesame dell’intera fattispecie ed emanare
un nuovo provvedimento sanzionatorio con
assegnazione in tal caso di un nuovo termine
per eseguirlo, con la conseguenza, anche in
quest’ultimo caso, dell’inefficacia del
precedente provvedimento demolitorio (Cfr.
Cons. di Stato – Sez. IV – 03/12/2010 n.
8502; TAR Piemonte - TO – Sez. I –
07/04/2011 n. 358; TAR Liguria Genova - sez.
I - 28.01.2011 n. 169; TAR Lazio Roma - sez.
II - 22.12.2010 n. 38234; TAR Campania
Napoli - sez. VI - 25.10.2010 n. 21366; TAR
Lombardia Milano - sez. IV – 08.09.2010 n.
5159; TAR Campania – SA – 22/02/2011 n. 350)
(TAR Campania-Salerno, Sez. II,
sentenza
14.12.2011 n.
1987 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: La
presentazione dell’istanza di sanatoria
rende improcedibile per sopravvenuta carenza
di interesse l’eventuale ricorso proposto
avverso l’ordinanza di demolizione
precedentemente emessa.
---------------
Gli interventi che portano ad un organismo
edilizio in tutto o in parte diverso dal
precedente e che comportano modifiche del
volume, della sagoma, dei prospetti o delle
superfici, se eseguiti in assenza di titolo
edilizio, vanno sanzionati con la
demolizione.
L’eccezione preliminare è infondata e va
disattesa giacché, dopo l’emissione del
primo ordine di demolizione, i ricorrenti
hanno presentato un’istanza di sanatoria e,
a seguito del rigetto di quest’ultima, il
Comune ha emesso una nuova ingiunzione per
il ripristino dello stato dei luoghi.
Ne discende, quindi, che è del tutto
irrilevante ai fini del presente giudizio la
mancata impugnazione del primo ordine di
demolizione, anche alla luce del costante
orientamento giurisprudenziale, secondo il
quale la presentazione dell’istanza di
sanatoria rende improcedibile per
sopravvenuta carenza di interesse
l’eventuale ricorso proposto avverso
l’ordinanza di demolizione precedentemente
emessa (cfr. in termini TAR Campania,
Napoli, sez. VI, 15.07.2010, n. 16806; TAR
Liguria, sez. I, 15.05.2010, n. 2583; TAR
Toscana, sez. III, 26.02.2010, n. 520; TAR
Emilia Romagna, Bologna, sez. II,
11.01.2010, n. 8).
---------------
Vanno,
infine, disattese anche le censure
incentrate sulla erronea qualificazione
delle opere e sull'omessa valutazione della
possibilità di applicare una sanzione
pecuniaria, in luogo della sanzione
demolitoria, perché gli interventi che
portano ad un organismo edilizio in tutto o
in parte diverso dal precedente e che
comportano modifiche del volume, della
sagoma, dei prospetti o delle superfici, se
eseguiti in assenza di titolo edilizio,
vanno sanzionati con la demolizione (cfr.
TAR Campania, Napoli, sez. VII, 15.12.2010,
n. 27387) (TAR
Veneto, Sez. II,
sentenza 14.12.2011 n. 1831 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
L'acquisizione gratuita si
configura quale sanzione autonoma che
consegue all'inottemperanza all'ingiunzione
di demolizione.
Deve, infatti, essere osservato che come si
ricava dalla costante interpretazione della
norma di cui all’art. 31, comma 3 del d.P.R.
n. 380 del 2001 “L'acquisizione gratuita
non costituisce sanzione accessoria alla
demolizione, volta a colpire l'esecutore
delle opere abusive, ma si configura quale
sanzione autonoma che consegue
all'inottemperanza all'ingiunzione di
demolizione. L'inottemperanza integra,
infatti, un illecito diverso ed autonomo
dalla commissione dell'abuso edilizio, del
quale può rendersi responsabile anche il
proprietario, qualora risulti che abbia
acquistato o riacquistato la disponibilità
del bene e non si sia attivato per dare
esecuzione all'ordine di demolizione, o
qualora emerga che, pur essendo in grado di
dare esecuzione all'ingiunzione, non vi
abbia comunque provveduto”, (TAR Lazio,
sez. I-quater, 07.10.2011, n. 7819 e la
giurisprudenza ivi citata della sezione:
22.12.2010, n. 38200 e del TAR Lombardia,
sez. II, 29.04.2009, n. 3597), con la
conseguenza che soltanto una volta che sia
accertata l’inottemperanza all’ordine di
demolire, nel caso in specie, potrà semmai
seguire l’acquisizione al patrimonio, che
attualmente si presenta come soltanto
paventata (TAR Lazio-Roma, Sez. I-quater,
sentenza 09.12.2011 n. 9645 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Presupposti
per il rilascio della concessione edilizia
in sanatoria.
Per la pacifica giurisprudenza ai fini del
rilascio di concessione edilizia in
sanatoria ai sensi dell'art. 31, l. n.
47/1985 e dell'art. 39, l. n. 724/1994,
risultano sanabili le opere abusive
relativamente alle quali, alla data del
31.12.1993, sia stato eseguito il rustico e
completata la copertura; l'esecuzione del
c.d. rustico, in particolare, è riferita al
completamento di tutte le strutture
essenziali, tra le quali vanno annoverate le
tamponature esterne, che determinano
l'isolamento dell'immobile dalle intemperie
e configurano l'opera nella sua fondamentale
volumetria.
In particolare, poi, non è ritenuta
sufficiente, ai fini della configurabilità
del "rustico", neppure la
realizzazione parziale delle mura
perimetrali, richiedendosi una necessaria
continuità tra queste ultime e la copertura
(massima tratta da
www.gazzettaamministrativa.it - Consiglio di
Stato, Sez. IV,
sentenza 06.12.2011 n. 6401 - ink a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: La
sanatoria di edifici non ultimati per
effetto di provvedimenti di sospensione
postula la mancanza dei lavori strettamente
necessari alla funzionalità di quanto già
costruito e non consente l'integrazione
delle opere con interventi edilizi che diano
luogo a nuove strutture: di conseguenza, la
realizzazione della sola struttura portante
in travi e pilastri non risulta sufficiente,
mancando il completamento delle strutture
edilizie necessarie a definire la volumetria
edilizia.
La richiamata disposizione normativa (ndr:
art. 43, comma 5, L. n. 47/1985) può
essere applicata agli edifici che, anche se
non ultimati, abbiano acquistato una
fisionomia che ne renda riconoscibile il
disegno progettuale e la destinazione e
debba essere solo completato ai fini della
sua funzionalità; pertanto, la sanatoria
anzidetta non può essere concessa nel caso
in cui i lavori di costruzione si siano
arrestati alla prima fase e non siano
riconoscibili oggettivamente né la funzione,
né la configurazione generale del costruendo
edificio.
Il requisito della "non ultimazione"
previsto dall'art. 43 deve essere
logicamente letto in relazione a quello
ordinario della "ultimazione" previsto
dall'art. 31 della legge n. 47/1985, secondo
cui "si intendono ultimati gli edifici nei
quali sia stato eseguito il rustico e
completata la copertura ovvero, quanto alle
opere interne e a quelle non destinate alla
residenza, quando esse siano completate
funzionalmente", con la conseguenza che
possono conseguire la sanatoria edilizia
anche manufatti la cui realizzazione sia
arrestata ad uno stadio anteriore a quello
di configurabilità dei predetti requisiti.
Avendo la disposizione di cui all'art. 43
carattere eccezionale rispetto alla regola
generale sancita dall'articolo 31, essa è di
stretta interpretazione ed applicabile in
termini restrittivi (vertendosi, tra
l'altro, in materia di condono di lavori
abusivi), richiedendosi necessariamente che
il manufatto, pur non ultimato, sia
suscettibile di una sicura identificazione
edilizia, sia da un punto di vista
strutturale che della destinazione.
La questione giuridica agitata in giudizio
concerne l'applicabilità, al manufatto per
il quale è stato richiesto il condono
edilizio, del comma 5 dell'articolo 43 della
legge 47/1985, secondo il quale "possono
ottenere la sanatoria le opere non ultimate
per effetto di provvedimenti amministrativi
o giurisdizionali limitatamente alle
strutture realizzate e ai lavori che siano
strettamente necessari alla loro
funzionalità".
L'interpretazione giurisprudenziale della
norma, condivisa dal Collegio, (cfr. Cons.
Stato, IV, 30.06.2005, n. 3542; V,
20.12.2001, n. 6327; TAR Toscana Firenze,
III, 06.04.2010, n. 927; TAR Campania,
Salerno, II, 26.01.2009, n. 177) ha chiarito
che la sanatoria di edifici non ultimati per
effetto di provvedimenti di sospensione
postula la mancanza dei lavori strettamente
necessari alla funzionalità di quanto già
costruito e non consente l'integrazione
delle opere con interventi edilizi che diano
luogo a nuove strutture: di conseguenza, la
realizzazione della sola struttura portante
in travi e pilastri non risulta sufficiente,
mancando il completamento delle strutture
edilizie necessarie a definire la volumetria
edilizia.
È stato anche affermato (cfr. Cons. Stato,
II, 14.03.1990, n. 669) che la richiamata
disposizione normativa può essere applicata
agli edifici che, anche se non ultimati,
abbiano acquistato una fisionomia che ne
renda riconoscibile il disegno progettuale e
la destinazione e debba essere solo
completato ai fini della sua funzionalità;
pertanto, la sanatoria anzidetta non può
essere concessa nel caso in cui i lavori di
costruzione si siano arrestati alla prima
fase e non siano riconoscibili
oggettivamente né la funzione, né la
configurazione generale del costruendo
edificio.
Rileva il Collegio che il requisito della "non
ultimazione" previsto dall'art. 43 deve
essere logicamente letto in relazione a
quello ordinario della "ultimazione"
previsto dall'art. 31 della legge n.
47/1985, secondo cui "si intendono
ultimati gli edifici nei quali sia stato
eseguito il rustico e completata la
copertura ovvero, quanto alle opere interne
e a quelle non destinate alla residenza,
quando esse siano completate funzionalmente",
con la conseguenza che possono conseguire la
sanatoria edilizia anche manufatti la cui
realizzazione sia arrestata ad uno stadio
anteriore a quello di configurabilità dei
predetti requisiti.
Tuttavia, avendo la disposizione di cui
all'art. 43 carattere eccezionale rispetto
alla regola generale sancita dall'articolo
31, essa è di stretta interpretazione ed
applicabile in termini restrittivi (vertendosi,
tra l'altro, in materia di condono di lavori
abusivi), richiedendosi necessariamente che
il manufatto, pur non ultimato, sia
suscettibile di una sicura identificazione
edilizia, sia da un punto di vista
strutturale che della destinazione
(TAR Sicilia-Palermo, Sez. III,
sentenza 06.12.2011 n. 2277 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: La
presentazione dell'istanza ex artt. 36 e 37
D.P.R. n. 380 del 2001 determina una mera
sospensione dell'efficacia dell'ordine di
demolizione precedentemente emanato in
attesa della conclusione del nuovo "iter"
procedimentale, con la conseguenza che, in
caso di mancato accoglimento della suddetta
istanza, l'ordine di demolizione riacquista
la sua efficacia.
In presenza di un abuso edilizio, la vigente
normativa urbanistica non pone alcun obbligo
in capo all'autorità comunale di verificarne
d’ufficio la sanabilità ai sensi dell'art.
36 D.P.R. n. 380 del 2001; tanto si evince
chiaramente dagli artt. 27 e 31 delle stesso
D.P.R. i quali, in tal caso, obbligano il
responsabile del competente ufficio comunale
a reprimere l'abuso, senza alcuna
valutazione di sanabilità, nonché dallo
stesso art. 36 cit., che rimette
all'esclusiva iniziativa della parte
interessata l'attivazione del procedimento
di accertamento di conformità urbanistica
ivi disciplinato.
La presentazione dell'istanza ex artt. 36 e
37 D.P.R. n. 380 del 2001 (nella specie,
peraltro irricevibile) determina una mera
sospensione dell'efficacia dell'ordine di
demolizione precedentemente emanato in
attesa della conclusione del nuovo "iter"
procedimentale, con la conseguenza che, in
caso di mancato accoglimento della suddetta
istanza, l'ordine di demolizione riacquista
la sua efficacia (Cfr. TAR Campania Napoli
sez. II 04.02.2005 n. 816),
In presenza di un abuso edilizio, la vigente
normativa urbanistica non pone alcun obbligo
in capo all'autorità comunale di verificarne
d’ufficio la sanabilità ai sensi dell'art.
36 D.P.R. n. 380 del 2001; tanto si evince
chiaramente dagli artt. 27 e 31 delle stesso
D.P.R. i quali, in tal caso, obbligano il
responsabile del competente ufficio comunale
a reprimere l'abuso, senza alcuna
valutazione di sanabilità, nonché dallo
stesso art. 36 cit., che rimette
all'esclusiva iniziativa della parte
interessata l'attivazione del procedimento
di accertamento di conformità urbanistica
ivi disciplinato (Cfr. TAR Campania Napoli,
sez. VI, 10.05.2010 n. 3480)
(TAR Campania-Salerno, Sez. I,
sentenza 06.12.2011 n. 1926 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
|
EDILIZIA PRIVATA: L'ingiunzione
di demolizione costituisce la prima ed
obbligatoria fase del procedimento
repressivo, in quanto ha natura di diffida e
presuppone solo un giudizio di tipo
analitico-ricognitivo dell'abuso commesso,
mentre il giudizio sintetico-valutativo, di
natura discrezionale, circa la rilevanza
dell'abuso e la possibilità di sostituire la
demolizione con la sanzione pecuniaria
(disciplinato dall'art. 33, comma 2, e 34,
comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001) può essere
effettuato soltanto in un secondo momento,
cioè quando il soggetto privato non ha
ottemperato spontaneamente alla demolizione
e l'organo competente emana l'ordine (questa
volta non indirizzato all'autore dell'abuso,
ma agli uffici e relativi dipendenti
dell'Amministrazione competenti e/o preposti
in materia di sanzioni edilizie) di
esecuzione per reprimere le opere realizzate
in assenza o in totale difformità dal
permesso di costruire o delle opere edili
costruite in parziale difformità dallo
stesso.
Pertanto, soltanto nella predetta seconda
fase potrebbe non ritenersi legittima
l'ingiunzione a demolire sprovvista di
qualsiasi valutazione intorno all'entità
degli abusi commessi e alla possibile
sostituzione della demolizione con la
sanzione pecuniaria, così come previsto
dagli artt. 33, comma 2, e 34, comma 2,
d.P.R. n. 380 del 2001, valutazione, giova
ribadirlo, che deve essere effettuata
mediante apposito accertamento d'ufficio o
su richiesta dell'interessato.
L'ingiunzione di demolizione costituisce la
prima ed obbligatoria fase del procedimento
repressivo, in quanto ha natura di diffida e
presuppone solo un giudizio di tipo
analitico-ricognitivo dell'abuso commesso,
mentre il giudizio sintetico-valutativo, di
natura discrezionale, circa la rilevanza
dell'abuso e la possibilità di sostituire la
demolizione con la sanzione pecuniaria
(disciplinato dall'art. 33, comma 2, e 34,
comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001) può essere
effettuato soltanto in un secondo momento,
cioè quando il soggetto privato non ha
ottemperato spontaneamente alla demolizione
e l'organo competente emana l'ordine (questa
volta non indirizzato all'autore dell'abuso,
ma agli uffici e relativi dipendenti
dell'Amministrazione competenti e/o preposti
in materia di sanzioni edilizie) di
esecuzione per reprimere le opere realizzate
in assenza o in totale difformità dal
permesso di costruire o delle opere edili
costruite in parziale difformità dallo
stesso.
Pertanto, soltanto nella predetta seconda
fase potrebbe non ritenersi legittima
l'ingiunzione a demolire sprovvista di
qualsiasi valutazione intorno all'entità
degli abusi commessi e alla possibile
sostituzione della demolizione con la
sanzione pecuniaria, così come previsto
dagli artt. 33, comma 2, e 34, comma 2,
d.P.R. n. 380 del 2001, valutazione, giova
ribadirlo, che deve essere effettuata
mediante apposito accertamento d'ufficio o
su richiesta dell'interessato (Cfr. per
tutte TAR Campania Napoli, sez. VII,
14.06.2010 n. 14156)
(TAR Campania-Salerno, Sez. I,
sentenza 06.12.2011 n. 1925 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
|
EDILIZIA PRIVATA: Non
possono essere condonate le opere realizzate
sulla base di concessioni edilizie
annullate.
La questione della condonabilità delle opere
oggetto di provvedimenti annullati dal
giudice amministrativo è molto controversa.
Sul punto il Collegio rileva come l’Adunanza
Plenaria del Consiglio di Stato 23.04.2009
n. 4 abbia escluso la condonabilità delle
opere realizzate sulla base di concessioni
edilizie annullate
(TAR Liguria,
sentenza 06.12.2011 n. 1713 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: In
assenza di una specifica norma, il parere
della Commissione edilizia non risulta
obbligatorio con riferimento all’istanza di
concessione in sanatoria. Comunque, può
prescindersi dal parere della Commissione
edilizia, quando non sia necessario
procedere a valutazioni tecniche del
progetto o nei casi di palese insanabilità
dell’abuso.
Va innanzitutto precisato che, in assenza di
una specifica norma, il parere della
Commissione edilizia non risulta
obbligatorio con riferimento all’istanza di
concessione in sanatoria. Comunque, può
prescindersi dal parere della Commissione
edilizia, quando non sia necessario
procedere a valutazioni tecniche del
progetto (cfr. TAR Parma, n. 620 del
13.12.2007) o nei casi di palese
insanabilità dell’abuso (cfr. TAR Napoli, IV,
n. 10676 del 06.11.2007).
Va, poi, affermata la irrilevanza della
violazione dell’art 10-bis, L. 241/1990, in
quanto il successivo art. 21-octies, comma
2, prima frase, statuisce la “non
annullabilità”, in tutti i casi di
violazione di qualsiasi norma di carattere
procedimentale o sulla forma degli atti, se
“sia palese che il suo contenuto dispositivo
non avrebbe potuto essere diverso da quello
in concreto adottato”.
Al riguardo, va anche evidenziato che, pur
tenendo conto della nota Dirigente Settore
Assetto del Territorio Comune di Lauria prot.
n. 5934 del 12.04.2006, in seguito il Comune
resistente non ha più formato e/o esternato
in forma scritta il permesso di costruire in
sanatoria ex art. 36 DPR n. 380/2001
(TAR Basilicata,
sentenza 06.12.2011 n. 567 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: La
destinazione dei parcheggi, realizzati ai
sensi dell’art. 9 L. n. 122/1989,
costituisce vincolo di natura reale,
permanente ed inderogabile, che impedisce in
modo assoluto qualsiasi mutamento di
destinazione: mutamento di destinazione
d’uso che rientra tra gli abusi non
condonabili ai sensi dell’art. 33, comma 1,
lett. d), L. n. 47/1985.
In ogni caso, pur tenendo conto dell’atto di
divisione del 13.04.2001, nel merito il
ricorso risulta sostanzialmente infondato,
in quanto la destinazione dei parcheggi,
realizzati ai sensi dell’art. 9 L. n.
122/1989, costituisce vincolo di natura
reale, permanente ed inderogabile, che
impedisce in modo assoluto qualsiasi
mutamento di destinazione: mutamento di
destinazione d’uso che rientra tra gli abusi
non condonabili ai sensi dell’art. 33, comma
1, lett. d), L. n. 47/1985 (cfr. C.d.S.,V,
n. 2609 del 24.04.2009; TAR Lazio, II, n.
1961 del 10.12.1997).
Pertanto, l’abusiva trasformazione di 29,34
mq. da autorimessa, realizzata ai sensi
dell’art. 9 L. n. 122/1989, in studio
tecnico professionale del piano terra di cui
è causa (censito in Catasto al foglio n.
106, particella n. 2660, avente una
superficie di 94,44 mq.) risulta insanabile
(TAR Basilicata,
sentenza 06.12.2011 n. 567 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
L'ordine di demolizione non può
ritenersi viziato di illegittimità per il
solo fatto di non essere stato notificato
anche al comproprietario.
Secondo una costante giurisprudenza -anche
della Sezione- l'ordine di demolizione non
può ritenersi viziato di illegittimità per
il solo fatto di non essere stato notificato
anche al comproprietario, atteso che, in
mancanza di tale notifica, spetta al
comproprietario pretermesso di far valere
con autonoma impugnativa le proprie
doglianze entro il termine decorrente dalla
piena conoscenza del provvedimento di
demolizione (TAR Liguria, I, 22.01.2011, n.
150) (TAR Liguria, Sez. I,
sentenza 02.12.2011 n. 1692 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
L'ordine di demolizione, come
tutti i provvedimenti sanzionatori in
materia edilizia, è atto vincolato e,
quindi, non richiede una specifica
valutazione delle ragioni di interesse
pubblico, né una comparazione di
quest'ultimo con gli interessi privati
coinvolti e sacrificati, né una motivazione
sulla sussistenza di un interesse pubblico
concreto ed attuale alla demolizione, non
potendo, peraltro, ammettersi alcun
affidamento tutelabile alla conservazione di
una situazione di fatto abusiva che il tempo
non può avere legittimato.
La mancata indicazione dell'area di sedime,
che verrebbe acquisita nell'ipotesi di
inottemperanza all'ordine di demolizione,
non costituisce causa di illegittimità
dell'ingiunzione a demolire, in quanto tali
indicazioni appartengono al successivo atto
di accertamento dell'inottemperanza e di
acquisizione gratuita al patrimonio
comunale.
L’art. 7 della L. n. 47/1985 sanziona con
l’ordine di demolizione anche l'esecuzione
di volumi edilizi oltre i limiti indicati
nel progetto e tali da costituire “parte” di
un organismo edilizio con specifica
rilevanza ed autonomamente utilizzabile e la
circostanza che si tratti di opere di
modesta entità funzionalmente connesse
all’abitazione del ricorrente non significa
che –per ciò solo– esse non possano essere
oggetto di demolizione, giacché il
pregiudizio alla parte eseguita in
conformità cui si riferisce l’art. 12 della
L. 47/1985 è di carattere strutturale, non
già meramente funzionale.
Sempre secondo una consolidata
giurisprudenza, l'ordine di demolizione,
come tutti i provvedimenti sanzionatori in
materia edilizia, è atto vincolato e,
quindi, non richiede una specifica
valutazione delle ragioni di interesse
pubblico, né una comparazione di
quest'ultimo con gli interessi privati
coinvolti e sacrificati, né una motivazione
sulla sussistenza di un interesse pubblico
concreto ed attuale alla demolizione, non
potendo, peraltro, ammettersi alcun
affidamento tutelabile alla conservazione di
una situazione di fatto abusiva che il tempo
non può avere legittimato (TAR Liguria, I,
14.01.2011, n. 43).
Per il resto, la mancata indicazione
dell'area di sedime, che verrebbe acquisita
nell'ipotesi di inottemperanza all'ordine di
demolizione, non costituisce causa di
illegittimità dell'ingiunzione a demolire,
in quanto tali indicazioni appartengono al
successivo atto di accertamento
dell'inottemperanza e di acquisizione
gratuita al patrimonio comunale (Cons. di
St., IV, 26.09.2008, n. 4659; TAR Piemonte,
I, 24.03.2010, n. 1577).
Da ultimo, l’art. 7 della L. n. 47/1985
sanziona con l’ordine di demolizione anche
l'esecuzione di volumi edilizi oltre i
limiti indicati nel progetto e tali da
costituire “parte” di un organismo
edilizio con specifica rilevanza ed
autonomamente utilizzabile.
Del resto, la circostanza che si tratti di
opere di modesta entità funzionalmente
connesse all’abitazione del ricorrente non
significa che –per ciò solo– esse non
possano essere oggetto di demolizione,
giacché il pregiudizio alla parte eseguita
in conformità cui si riferisce l’art. 12
della L. 47/1985 è di carattere strutturale,
non già meramente funzionale (TAR Liguria,
Sez. I,
sentenza 02.12.2011 n. 1692 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Il
provvedimento di accertamento
dell'inottemperanza all'ordine di
demolizione e quello successivo di
acquisizione gratuita delle opere abusive e
dell'area di sedime debbono considerarsi
consequenziali, connessi e conseguenti
all'ordine di demolizione delle opere e
ripristino dello stato primitivo dei luoghi,
con la conseguenza che non sono
autonomamente impugnabili, in mancanza di
impugnazione dell'atto con cui si ingiunge
la demolizione o di irricevibilità
dell'impugnazione tardivamente proposta
avverso tale atto.
Per costante giurisprudenza, il
provvedimento di accertamento
dell'inottemperanza all'ordine di
demolizione e quello successivo di
acquisizione gratuita delle opere abusive e
dell'area di sedime debbono considerarsi
consequenziali, connessi e conseguenti
all'ordine di demolizione delle opere e
ripristino dello stato primitivo dei luoghi,
con la conseguenza che non sono
autonomamente impugnabili, in mancanza di
impugnazione dell'atto con cui si ingiunge
la demolizione o di irricevibilità
dell'impugnazione tardivamente proposta
avverso tale atto (Cons. di St., V,
10.01.2007, n. 40; TAR Emilia-Romagna, II,
24.09.2010, n. 7897)
(TAR Liguria, Sez. I,
sentenza 02.12.2011 n. 1690 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: L'onere
della prova dell'ultimazione dei lavori
entro la data utile per ottenere il condono
grava sul richiedente la sanatoria atteso
che, mentre l'amministrazione comunale non è
normalmente in grado di accertare la
situazione edilizia di tutto il proprio
territorio alla data indicata dalla
normativa sul condono, colui che richiede la
sanatoria può fornire qualche documentazione
da cui si desuma che l'abuso sia stato
effettivamente realizzato entro la data
predetta, come ad es. fatture, ricevute,
bolle di consegna, relative all'esecuzione
dei lavori e/o all'acquisto dei materiali.
La dichiarazione sostitutiva di notorietà
dell'intervenuta ultimazione delle opere
entro la data di scadenza non ha alcuna
valenza privilegiata, e non preclude
all'amministrazione, in sede di esame della
stessa, la possibilità di raccogliere nel
corso del procedimento elementi a contrario
e pervenire a risultanze diverse, senza che
ciò faccia ricadere su quest'ultima l'onere
di fornire la prova dell'ultimazione dei
lavori in data successiva a quella
dichiarata dall'interessato.
Quanto al
rigetto della sanatoria, si osserva che, per
principio generale, l'onere della prova
dell'ultimazione dei lavori entro la data
utile per ottenere il condono grava sul
richiedente la sanatoria atteso che, mentre
l'amministrazione comunale non è normalmente
in grado di accertare la situazione edilizia
di tutto il proprio territorio alla data
indicata dalla normativa sul condono, colui
che richiede la sanatoria può fornire
qualche documentazione da cui si desuma che
l'abuso sia stato effettivamente realizzato
entro la data predetta, come ad es. fatture,
ricevute, bolle di consegna, relative
all'esecuzione dei lavori e/o all'acquisto
dei materiali (così, per tutte, cfr. Cons.
di St., IV, 02.02.2011, n. 752).
Inoltre, la dichiarazione sostitutiva di
notorietà dell'intervenuta ultimazione delle
opere entro la data di scadenza non ha
alcuna valenza privilegiata, e non preclude
all'amministrazione, in sede di esame della
stessa, la possibilità di raccogliere nel
corso del procedimento elementi a contrario
e pervenire a risultanze diverse, senza che
ciò faccia ricadere su quest'ultima l'onere
di fornire la prova dell'ultimazione dei
lavori in data successiva a quella
dichiarata dall'interessato (TAR Lazio, II,
06.12.2010, n. 35404)
(TAR Liguria, Sez. I,
sentenza 02.12.2011 n. 1690 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Presupposto per l’adozione
dell’ordine di demolizione di opere abusive
è soltanto la constatata esecuzione di un
intervento edilizio in assenza del
prescritto titolo abilitativo; pertanto,
essendo tale ordine un atto dovuto, esso è
sufficientemente motivato con riferimento
all’accertamento dell’abuso e non necessita
di una particolare motivazione in ordine
all’interesse pubblico alla rimozione
dell’abuso stesso -che è in re ipsa,
consistendo nel ripristino dell’assetto
urbanistico violato- ed alla possibilità di
adottare provvedimenti alternativi.
Dal chiaro tenore letterale dell’articolo 36
del D.P.R. n. 380/2001 si desume che il
rilascio del permesso di costruire in
sanatoria consegue necessariamente ad
un’istanza dell’interessato, mentre al
Comune compete, ai sensi dell’art. 27, comma
1, del D.P.R. n. 380/2001, l’esercizio della
vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia
che si svolge nel territorio comunale.
Pertanto, una volta accertata l’esecuzione
di opere in assenza del prescritto permesso
di costruire, l’Amministrazione comunale
deve senz’altro disporne la demolizione, non
essendo tenuta a valutare preventivamente la
sanabilità delle stesse.
Da una corretta interpretazione dell’art.
33, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001 (il
quale dispone che “qualora, sulla base di
motivato accertamento dell’ufficio tecnico
comunale, il ripristino dello stato dei
luoghi non sia possibile, il dirigente o il
responsabile dell'ufficio irroga una
sanzione pecuniaria pari al doppio
dell’aumento di valore dell'immobile,
conseguente alla realizzazione delle opere”)
si desume che nella fase della contestazione
dell’abuso l’Amministrazione non può far
altro che ordinarne la demolizione, mentre
l’applicazione della sanzione pecuniaria (in
luogo della demolizione) costituisce una
misura destinata ad operare in un momento
successivo all’adozione dell’ordine di
demolizione, nel caso in cui risulti che non
è possibile darvi esecuzione.
Presupposto per
l’adozione dell’ordine di demolizione di
opere abusive è soltanto la constatata
esecuzione di un intervento edilizio in
assenza del prescritto titolo abilitativo;
pertanto, essendo tale ordine un atto
dovuto, esso è sufficientemente motivato con
riferimento all’accertamento dell’abuso e
non necessita di una particolare motivazione
in ordine all’interesse pubblico alla
rimozione dell’abuso stesso -che è in re
ipsa, consistendo nel ripristino
dell’assetto urbanistico violato- ed alla
possibilità di adottare provvedimenti
alternativi (ex multis, TAR Campania
Napoli, Sez. IV, 28.12.2009, n. 9638; Sez.
VI, 09.11.2009, n. 7077; Sez. VII,
04.12.2008, n. 20987).
Dal chiaro tenore letterale dell’articolo 36
del D.P.R. n. 380/2001 si desume che il
rilascio del permesso di costruire in
sanatoria consegue necessariamente ad
un’istanza dell’interessato, mentre al
Comune compete, ai sensi dell’art. 27, comma
1, del D.P.R. n. 380/2001, l’esercizio della
vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia
che si svolge nel territorio comunale.
Pertanto, una volta accertata l’esecuzione
di opere in assenza del prescritto permesso
di costruire, l’Amministrazione comunale
deve senz’altro disporne la demolizione, non
essendo tenuta a valutare preventivamente la
sanabilità delle stesse (ex multis,
TAR Campania Napoli, Sez. III, 27.09.2006,
n. 8331; Sez. IV, 04.02.2003, n. 617);
Secondo una consolidata giurisprudenza (ex
multis, TAR Lazio Roma, Sez. I,
17.04.2007, n. 3327; TAR Lombardia Brescia,
09.12.2002, n. 2213), da una corretta
interpretazione dell’art. 33, comma 2, del
D.P.R. n. 380/2001 (il quale dispone che “qualora,
sulla base di motivato accertamento
dell’ufficio tecnico comunale, il ripristino
dello stato dei luoghi non sia possibile, il
dirigente o il responsabile dell'ufficio
irroga una sanzione pecuniaria pari al
doppio dell’aumento di valore dell'immobile,
conseguente alla realizzazione delle opere”)
si desume che nella fase della contestazione
dell’abuso l’Amministrazione non può far
altro che ordinarne la demolizione, mentre
l’applicazione della sanzione pecuniaria (in
luogo della demolizione) costituisce una
misura destinata ad operare in un momento
successivo all’adozione dell’ordine di
demolizione, nel caso in cui risulti che non
è possibile darvi esecuzione
(TAR Campania-Napoli, Sez. VII,
sentenza 01.12.2011 n. 5612 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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novembre 2011 |
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EDILIZIA PRIVATA: L'onere
della prova in ordine alla data per ottenere
il condono grava sul richiedente la
sanatoria; ciò perché mentre
l'amministrazione comunale non è normalmente
in grado di accertare la situazione edilizia
di tutto il proprio territorio alla data
indicata dalla normativa sul condono, colui
che richiede la sanatoria può fornire
qualunque documentazione da cui possa
desumersi che l'abuso sia stato
effettivamente realizzato entro la data
predetta, non potendosi ritenere al riguardo
sufficiente la sola allegazione della
dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Mentre, ove il richiedente la sanatoria non
dia la prova in questione, la domanda di
condono deve essere respinta.
In altri termini, mentre il cittadino è
destinatario di un preciso onere probatorio
sull’epoca dell’abuso, trovandosi nella
posizione di autore della realizzazione
edilizia senza titolo, la PA conserva invece
pienamente il potere di procedere ad una
motivata verifica degli elementi esibitile,
in merito alla loro idoneità a costituire
prova del fatto asserito. E, in questa
attività della PA, la presenza di una
dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà si limita al più a rafforzare il
dovere motivazionale a supporto delle
proprie determinazioni negative, ma
certamente non può estendersi sino a
comprendere la necessità di dare una prova
piena e certa che l’abuso è successivo alla
data di riferimento assunta dalla legge per
beneficiare del condono.
E’ perciò sufficiente, per respingere la
domanda di condono, pur in presenza di
dichiarazione sostitutiva di atto notorio di
cui all’art. 39, comma 4, della legge n.
724/1994, che l’Amministrazione non
riscontri elementi dai quali risulti
univocamente l’ultimazione dell’edificio
entro la data prescritta dalla legge.
Pacificamente la giurisprudenza afferma che
l'onere della prova in ordine alla data per
ottenere il condono grava sul richiedente la
sanatoria; ciò perché mentre
l'amministrazione comunale non è normalmente
in grado di accertare la situazione edilizia
di tutto il proprio territorio alla data
indicata dalla normativa sul condono, colui
che richiede la sanatoria può fornire
qualunque documentazione da cui possa
desumersi che l'abuso sia stato
effettivamente realizzato entro la data
predetta, non potendosi ritenere al riguardo
sufficiente la sola allegazione della
dichiarazione sostitutiva di atto notorio
(TAR Lazio Roma, sez. II, 03.03.2006, n.
1645). Mentre, ove il richiedente la
sanatoria non dia la prova in questione, la
domanda di condono deve essere respinta (TAR
Campania Salerno, sez. II, 29.05.2006, n.
752).
In altri termini, mentre il cittadino è
destinatario di un preciso onere probatorio
sull’epoca dell’abuso, trovandosi nella
posizione di autore della realizzazione
edilizia senza titolo, la PA conserva invece
pienamente il potere di procedere ad una
motivata verifica degli elementi esibitile,
in merito alla loro idoneità a costituire
prova del fatto asserito. E, in questa
attività della PA, la presenza di una
dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà si limita al più a rafforzare il
dovere motivazionale a supporto delle
proprie determinazioni negative, ma
certamente non può estendersi sino a
comprendere la necessità di dare una prova
piena e certa che l’abuso è successivo alla
data di riferimento assunta dalla legge per
beneficiare del condono (cfr., Cons. Stato,
sez. IV, 24.12.2008 n. 6548).
E’ perciò sufficiente, per respingere la
domanda di condono, pur in presenza di
dichiarazione sostitutiva di atto notorio di
cui all’art. 39, comma 4, della legge n.
724/1994, che l’Amministrazione non
riscontri elementi dai quali risulti
univocamente l’ultimazione dell’edificio
entro la data prescritta dalla legge (sul
punto v. ex multis Cons. Stato, sez.
V, n. 748/2000 e n. 998/1994)
(TAR Toscana, Sez. III,
sentenza 28.11.2011 n. 1820 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: La
valutazione circa la sussistenza di un
pregiudizio per le parti conformi non deve
essere fatta prima di ingiungere la
demolizione (che costituisce la prima ed
obbligatoria fase del procedimento
repressivo), ma solo in seguito, e cioè
quando, a fronte dell'inottemperanza del
privato, l'amministrazione deve disporre
l'ordine di demolizione in danno.
---------------
La sospensione dei lavori è un provvedimento
a carattere cautelare che il Sindaco adotta
quando ne ricorrano i presupposti ma che non
costituisce affatto un presupposto
logico-giuridico dell'ordinanza di
demolizione.
Per i provvedimenti sanzionatori in materia
edilizia non è necessaria la comunicazione
di avvio del procedimento, ex art. 7 L.
241/1990, trattandosi di atti dovuti e
rigorosamente vincolati, rispetto ai quali
non sono richiesti apporti partecipativi del
soggetto destinatario.
In ogni caso,
secondo pacifico orientamento
giurisprudenziale, è notorio che la
valutazione circa la sussistenza di un
pregiudizio per le parti conformi non deve
essere fatta prima di ingiungere la
demolizione (che costituisce la prima ed
obbligatoria fase del procedimento
repressivo), ma solo in seguito, e cioè
quando, a fronte dell'inottemperanza del
privato, l'amministrazione deve disporre
l'ordine di demolizione in danno (cfr.,
ex multis, Tar Basilicata, n. 36 del
04.02.2010; TAR Campania, Napoli, Sez. IV,
n. 4703 del 26.10.2001; TAR Marche, n. 259
del 29.04.2002).
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La sospensione dei lavori è un provvedimento
a carattere cautelare che il Sindaco adotta
quando ne ricorrano i presupposti ma che non
costituisce affatto un presupposto
logico-giuridico dell'ordinanza di
demolizione.
Per i provvedimenti sanzionatori in materia
edilizia non è necessaria la comunicazione
di avvio del procedimento, ex art. 7 L.
241/1990, trattandosi di atti dovuti e
rigorosamente vincolati, rispetto ai quali
non sono richiesti apporti partecipativi del
soggetto destinatario (cfr., ex multis,
TAR Toscana n. 1182/2010; TAR Puglia, Lecce,
n. 2631/2010) (TAR
Toscana, Sez. III,
sentenza 28.11.2011 n. 1820 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: L'avviso
di avvio del procedimento amministrativo non
è dovuto nel caso in cui l'amministrazione
sia tenuta ad adottare un provvedimento del
tutto vincolato per reprimere una situazione
di abuso.
In base all’at. 21-octies l. 241/1990, il
provvedimento sanzionatorio non è comunque
annullabile se il ricorrente non è in grado
di fornire elementi tali da inficiare la
verità dei fatti posti dall'amministrazione
a base di esso.
---------------
Il potere di applicare misure repressive in
materia urbanistica ed edilizia può essere
esercitato in ogni tempo, senza necessità,
per i relativi provvedimenti, di alcuna
specifica motivazione in ordine alla
sussistenza dell'interesse pubblico a
disporre una demolizione.
Il Collegio non ignora l’esistenza di un
orientamento difforme secondo la quale
invece “il lungo lasso di tempo trascorso
dalla commissione dell'abuso” e “il
protrarsi dell'inerzia dell'amministrazione
preposta alla vigilanza” potrebbero
ingenerare un affidamento del privato,
rispetto al quale sussisterebbe un “onere di
congrua motivazione” circa il “pubblico
interesse, evidentemente diverso da quello
al ripristino della legalità, idoneo a
giustificare il sacrificio del contrapposto
interesse privato”; ritiene però che tale
orientamento non vada condiviso.
In proposito, si impone anzitutto il rilievo
fatto proprio dalla citata decisione C.d.S.
5509/2009, ovvero che di affidamento si può
parlare solo ove il privato, il quale abbia
correttamente e in modo compiuto reso nota
la propria posizione alla p.a., venga
indotto da un provvedimento della stessa a
ritenere la legittimità del proprio operato,
non già nel caso che rileva, in cui si
commette un abuso a tutta insaputa della
p.a. medesima. Inoltre, l’abuso edilizio
integra un illecito permanente,
rappresentato dalla violazione dell’obbligo,
perdurante nel tempo, di ripristinare in
conformità a diritto lo stato dei luoghi; di
talché ogni provvedimento repressivo
dell’amministrazione non è emanato a
distanza di tempo da un illecito ormai
esaurito, ma interviene su una situazione
antigiuridica che perdura sino a quel
momento.
La disciplina del potere di sanzionare gli
abusi edilizi del quale la p.a. è titolare
deve essere ricostruita anche tenendo conto
di un dato storico, quello che in proposito
ha visto, negli ultimi trent'anni, un
costante ripetersi di misure straordinarie
di sanatoria, a partire dalla nota l.
28.02.1985 n. 47. Ammettere, quindi,
l’estinzione di un abuso per il mero decorso
del tempo significherebbe allora, in primo
luogo, costruire una sorta di sanatoria di
fatto che opererebbe anche quando
l’interessato non abbia ritenuto di
avvalersi del corrispondente istituto
previsto dalla citata normativa premiale, e
quindi senza nemmeno la necessità di versare
le oblazioni da essa previste. Per altro
verso, poi, è comunque escluso che si possa
parlare di affidamento tutelabile nel
momento in cui di detta normativa
l’interessato non abbia ritenuto di
avvalersi.
Consentire una sanatoria degli abusi edilizi
per effetto del mero decorso di un periodo
di tempo “lungo”, come affermano C.d.S.
883/2008 e 3270/2006, ovvero “notevole”,
come afferma ad esempio TAR Campania Napoli
sez. VII 02.10.2009 n. 5138, ma comunque non
determinato con precisione, significa
inserire nel sistema un pericoloso elemento
di indeterminatezza, perché la repressione
di un dato abuso nel caso concreto sarebbe
rimessa all’apprezzamento del singolo
funzionario, oltretutto pressoché
impossibile da sindacare nella presente sede
giurisdizionale, con intuibile possibilità
di strumentalizzazioni.
Infondato è anzitutto il primo motivo
dedotto, incentrato sulla presunta
violazione dell’art. 7 l. 241/1990.
Posto
che nella specie l’avviso di inizio del
procedimento manca, questo Tribunale
condivide infatti l’orientamento –espresso
di recente fra le molte, ad esempio, da TAR
Campania Napoli sez. III 17.09.2010
n. 17441 e 02.07.2010 n. 16548 e da TAR
Toscana sez. II 30.12.2008 n. 4452-
secondo il quale l'avviso stesso non è
dovuto nel caso in cui, come qui avvenuto,
l'amministrazione sia tenuta ad adottare un
provvedimento del tutto vincolato per
reprimere una situazione di abuso.
Alla possibile obiezione secondo la quale
anche in tale fattispecie l’apporto
partecipativo del privato sarebbe di qualche
utilità, in quanto consentirebbe
un’istruttoria più approfondita, si risponde
secondo quanto affermato dalla citata TAR
Napoli 17441/2010: in base all’at. 21-octies
l. 241/1990, il provvedimento sanzionatorio
non è comunque annullabile se il ricorrente
non è in grado di fornire elementi tali da
inficiare la verità dei fatti posti
dall'amministrazione a base di esso, il che
nella specie, come si dimostrerà subito, non
è avvenuto.
---------------
Infondato è altresì il secondo motivo,
secondo il quale per reprimere un abuso
edilizio in qualche modo risalente nel tempo
sarebbe necessario assolvere ad un onere di
motivazione particolarmente penetrante.
Costante giurisprudenza della Sezione, da
ultimo si cita TAR Brescia sez. I 22.02.2010 n. 860, afferma infatti che il
potere di applicare misure repressive in
materia urbanistica ed edilizia può essere
esercitato in ogni tempo, senza necessità,
per i relativi provvedimenti, di alcuna
specifica motivazione in ordine alla
sussistenza dell'interesse pubblico a
disporre una demolizione; in senso poi
conforme si sono espresse anche numerose
decisioni del C.d.S., ad esempio sez. IV,
15.09.2009, n. 5509, che si cita per
tutte.
Il Collegio non ignora l’esistenza di un
orientamento difforme, espresso dalle
decisioni citate dal ricorrente, ad esempio
da C.d.S. sez. V 29.05.2006 n. 3270, ma
anche dalla stessa sez. V nella decisione 04.03.2008 n. 883, secondo la quale invece
“il lungo lasso di tempo trascorso dalla
commissione dell'abuso” e “il protrarsi
dell'inerzia dell'amministrazione preposta
alla vigilanza” potrebbero ingenerare un
affidamento del privato, rispetto al quale
sussisterebbe un “onere di congrua
motivazione” circa il “pubblico interesse,
evidentemente diverso da quello al
ripristino della legalità, idoneo a
giustificare il sacrificio del contrapposto
interesse privato”; ritiene però che tale
orientamento non vada condiviso.
In proposito, si impone anzitutto il
rilievo fatto proprio dalla citata decisione
C.d.S. 5509/2009, ovvero che di affidamento
si può parlare solo ove il privato, il quale
abbia correttamente e in modo compiuto reso
nota la propria posizione alla p.a., venga
indotto da un provvedimento della stessa a
ritenere la legittimità del proprio operato,
non già nel caso che rileva, in cui si
commette un abuso a tutta insaputa della
p.a. medesima. Inoltre, come osservato dalla
Sezione nella pure citata sentenza 860/2010,
l’abuso edilizio integra un illecito
permanente, rappresentato dalla violazione
dell’obbligo, perdurante nel tempo, di
ripristinare in conformità a diritto lo
stato dei luoghi; di talché ogni
provvedimento repressivo
dell’amministrazione non è emanato a
distanza di tempo da un illecito ormai
esaurito, ma interviene su una situazione
antigiuridica che perdura sino a quel
momento.
Non è poi privo di rilievo anche quanto
osserva la già citata TAR Napoli 17441/2010.
Infatti, la disciplina del potere di
sanzionare gli abusi edilizi del quale la
p.a. è titolare deve essere ricostruita
anche tenendo conto di un dato storico,
quello che in proposito ha visto, negli
ultimi trent'anni, un costante ripetersi di
misure straordinarie di sanatoria, a partire
dalla nota l. 28.02.1985 n. 47.
Ammettere quindi l’estinzione di un abuso
per il mero decorso del tempo
significherebbe allora, in primo luogo,
costruire una sorta di sanatoria di fatto
che opererebbe anche quando l’interessato
non abbia ritenuto di avvalersi del
corrispondente istituto previsto dalla
citata normativa premiale, e quindi senza
nemmeno la necessità di versare le oblazioni
da essa previste. Per altro verso, poi, è
comunque escluso che si possa parlare di
affidamento tutelabile nel momento in cui di
detta normativa l’interessato non abbia
ritenuto di avvalersi.
Infine, si impone un rilievo ulteriore:
consentire, così come fa l’interpretazione
qui criticata, una sanatoria degli abusi
edilizi per effetto del mero decorso di un
periodo di tempo “lungo”, come affermano
C.d.S. 883/2008 e 3270/2006, ovvero
“notevole”, come afferma ad esempio TAR
Campania Napoli sez. VII 02.10.2009
n. 5138, ma comunque non determinato con
precisione, significa inserire nel sistema
un pericoloso elemento di indeterminatezza,
perché la repressione di un dato abuso nel
caso concreto sarebbe rimessa
all’apprezzamento del singolo funzionario,
oltretutto pressoché impossibile da
sindacare nella presente sede
giurisdizionale, con intuibile possibilità
di strumentalizzazioni.
Tutto ciò, sempre sulla scorta di TAR
Napoli 17441/2010, vale beninteso nel caso
in cui l’immobile di cui si ragiona sia
posteriore al 1967, ovvero alla data dalla
quale è stato generalizzato l’obbligo di
titolo abilitativo per le costruzioni.
Costante giurisprudenza, per tutte C.d.S.
sez. IV 14.02.2008 n. 511, impone
peraltro al privato il quale intenda
avvalersi di una sanatoria latamente intesa
dare la prova della realizzazione in tempo
per essa utile dell’immobile considerato, e
detta prova nel caso presente difetta; vi è
anzi agli atti prova del contrario. Il
Comune intimato ha infatti allegato come
doc. 1, senza specifiche contestazioni sul
punto, estratto dell’aerofotogrammetria del
1982 del territorio comunale, ove appaiono
sul terreno considerato manufatti del tutto
diversi da quelli per cui ora è processo; se
ne deduce quindi, secondo logica, che essi
sono posteriori a tale anno
(TAR Lombardia-Brescia, Sez. I,
sentenza 25.11.2011 n. 1632 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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ATTI AMMINISTRATIVI -
EDILIZIA PRIVATA:
Sussiste l’obbligo da parte del
Comune di dare la comunicazione di avvio del
procedimento, ove venga presentata domanda
di regolarizzazione a posteriori della
costruzione realizzata in prossimità del
confine di proprietà, al soggetto (ndr:
confinante) che abbia dimostrato più volte
il suo interesse alla vicenda, presentando
ricorsi al Tribunale amministrativo.
Con il quarto
motivo (Violazione dell’ art. 7 della legge
241/1990) si rileva che l’emanazione del
provvedimento impugnato non è stata fatta
precedere dalla comunicazione di avvio del
procedimento, nonostante fosse palese che ai
titolari –facilmente individuabili dalla PA-
delle unità abitative di cui ai mappali 35
fg. 6 (dal sub-1 al sub-18) potessero
derivare pregiudizi.
Anche tale censura risulta fondata, avendo
la Sezione recentemente avuto modo di
rilevare la sussistenza –alla stregua del
dato letterale dell’art. 7, co. 1, della L.
n. 241/1990, che al secondo periodo
specifica che “ove parimenti non
sussistano le ragioni di impedimento
predette, qualora da un provvedimento possa
derivare un pregiudizio a soggetti
individuati o facilmente individuabili,
diversi dai suoi diretti destinatari,
l'amministrazione è tenuta a fornire loro,
con le stesse modalità, notizia dell'inizio
del procedimento”– dell’obbligo da parte
del Comune di dare la comunicazione di avvio
del procedimento, ove venga presentata
domanda di regolarizzazione a posteriori
della costruzione realizzata in prossimità
del confine di proprietà, al soggetto che
abbia dimostrato più volte il suo interesse
alla vicenda, presentando ricorsi al
Tribunale amministrativo (cfr. TAR Brescia
Sez. I, 05.05.2011 n. 662; TAR Brescia Sez.
1, 02.11.2010 n. 4524)
(TAR Lombardia-Brescia, Sez. I,
sentenza 25.11.2011 n. 1629 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: L'ordine
di demolizione, come tutti i provvedimenti
sanzionatori in materia edilizia, è atto
vincolato e, quindi, una volta accertati i
presupposti per la sua adozione, non
richiede una specifica valutazione delle
ragioni di interesse pubblico né una
comparazione di quest'ultimo con gli
interessi privati coinvolti e sacrificati.
Presupposto per la sua adozione è, infatti,
soltanto la constatata esecuzione dell'opera
in difformità dalla concessione o in assenza
della medesima, con la conseguenza che tale
provvedimento, ove ricorrano i predetti
requisiti, è sufficientemente motivato con
l'affermazione dell'accertata abusività
dell'opera, essendo in re ipsa l'interesse
pubblico alla sua rimozione né, trattandosi
di atti del tutto vincolati, è necessaria
una comparazione di interessi e una
motivazione sulla sussistenza di un
interesse pubblico concreto ed attuale alla
demolizione.
L'acquisizione gratuita
delle aree su cui sono stati compiuti degli
interventi edilizi abusivi, ex art. 31,
d.P.R. 06.06.2001 n. 380 (t.u. edilizia),
non opera nei confronti del proprietario del
terreno estraneo all'abuso edilizio,
rimanendo in tali casi la funzione
ripristinatoria dell'interesse pubblico
violato ristretta alla sola demolizione ed
al relativo potere-dovere degli organi
comunali di darvi esecuzione di ufficio, con
la conseguenza che l'area di proprietà del
terzo estraneo all'abuso resta nella
titolarità di questi anche dopo che sia
stata eseguita di ufficio la demolizione.
L'ordine di demolizione, come tutti i
provvedimenti sanzionatori in materia
edilizia, è atto vincolato e, quindi, una
volta accertati i presupposti per la sua
adozione, non richiede una specifica
valutazione delle ragioni di interesse
pubblico né una comparazione di quest'ultimo
con gli interessi privati coinvolti e
sacrificati. Presupposto per la sua adozione
è, infatti, soltanto la constatata
esecuzione dell'opera in difformità dalla
concessione o in assenza della medesima, con
la conseguenza che tale provvedimento, ove
ricorrano i predetti requisiti, è
sufficientemente motivato con l'affermazione
dell'accertata abusività dell'opera, essendo
in re ipsa l'interesse pubblico alla
sua rimozione né, trattandosi di atti del
tutto vincolati, è necessaria una
comparazione di interessi e una motivazione
sulla sussistenza di un interesse pubblico
concreto ed attuale alla demolizione (cfr:
Consiglio Stato, sez. V, 07.09.2009, n.
5229).
Anche di recente la giurisprudenza, anche di
questa Sezione, ha ribadito che "l'acquisizione
gratuita delle aree su cui sono stati
compiuti degli interventi edilizi abusivi,
ex art. 31, d.P.R. 06.06.2001 n. 380 (t.u.
edilizia), non opera nei confronti del
proprietario del terreno estraneo all'abuso
edilizio, rimanendo in tali casi la funzione
ripristinatoria dell'interesse pubblico
violato ristretta alla sola demolizione ed
al relativo potere-dovere degli organi
comunali di darvi esecuzione di ufficio, con
la conseguenza che l'area di proprietà del
terzo estraneo all'abuso resta nella
titolarità di questi anche dopo che sia
stata eseguita di ufficio la demolizione"
(cfr. TAR Sardegna, Sez. II, 26.05.2010 n.
1352; Consiglio Stato, sez. III, 15.10.2009,
n. 2371; TAR Sardegna, sez. II, 10.04.2009
n. 450)
(TAR Sardegna, Sez. II,
sentenza 25.11.2011 n. 1136 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Per
il conguaglio dell'oblazione dovuta in caso
di condono edilizio, il dies a quo della
decorrenza della prescrizione non
può coincidere con la presentazione
dell’istanza, sfornita della documentazione
prescritta per la domanda di condono, ma
solo dal momento in cui la stessa viene
corredata dalla documentazione necessaria ai
fini della corretta e definitiva
determinazione dell'entità dell'oblazione.
La giurisprudenza amministrativa, infatti,
anche di questa Sezione, ha recentemente
ribadito il proprio orientamento in ordine
alle condizioni necessarie al decorso del
termine prescrizionale (cfr. Tar Sardegna,
Sez. II, 17.11.2010 n. 2600), precisando, in
tema di prescrizione del conguaglio
dell'oblazione:
- che la riduzione del relativo termine da
10 anni a 36 mesi, stabilita dall'art. 35,
comma 18, l. n. 47/1985, come modificato dal
d.l. 12-01-1988 n. 2 art. 4, convertito nella
legge n. 68/1988, si applica ai rapporti
pendenti ai sensi dell'articolo 252 disp.
att. cpc, nel senso che il dies a quo
decorre dalla data di entrata in vigore
della novella per intero, salvo il caso in
cui il termine residuo della prescrizione
ordinaria sia inferiore ai tre anni;
- che l’omessa presentazione della
documentazione prescritta per la domanda di
condono impedisce il decorso sia del termine
di 24 mesi per la formazione del silenzio
assenso sia di quello di 36 mesi per la
prescrizione di eventuali crediti a rimborso
o a conguaglio della oblazione versata (cfr.
TAR Sicilia, Palermo, III, 29-09-2006, n.
1996; TAR Puglia, Lecce, III, 05-06-2004, n.
3394; TAR Campania, Napoli, IV, 11-12-2003,
n. 15215);
- che, pertanto, il richiamato termine di
trentasei mesi decorre solo dall'avvenuto
adempimento dell’integrazione documentale.
In senso conforme depone anche Tar Sicilia
Palermo 08.06.2007 n. 1644, che afferma: "il
termine di trentasei mesi, stabilito
dall'art. 35 L. 28.02.1985 n. 47 (per il
conguaglio dell'oblazione, ovvero per il
rimborso eventualmente spettante) non
decorre prima che la relativa obbligazione
possa ritenersi definitivamente accertata in
tutti i suoi elementi, e ciò richiede,
necessariamente, che la domanda di condono
sia completa di tutta la documentazione
necessaria anche ai fini della formazione
del silenzio-assenso" (cfr. C.g.a.
19.04.2002 n. 199; TAR Abruzzo, L'Aquila,
27.11.2003, n. 954; TAR Campania, Napoli,
12.12.2003, n. 15278).
Non può peraltro non ricordarsi che un
orientamento meno recente della
giurisprudenza amministrativa riteneva che
il termine di prescrizione delle somme
dovute in tema di condono edilizio per
conguaglio dell'oblazione decorresse dalla
data di presentazione dell'istanza di
concessione in sanatoria (ex plurimis
Cons. St. sez. IV n. 495/1999; n. 1246/1997;
n. 1364/1991).
Da tale orientamento giurisprudenziale il
Collegio reputa, tuttavia, oggi, di potersi
discostare.
È noto infatti che un diritto si estingue
per prescrizione quando il titolare non lo
esercita per il tempo determinato dalla
legge (art. 2934) e che la prescrizione
comincia a decorrere dal giorno in cui il
diritto può essere fatto valere (art. 2935
c.c.). Pertanto, in applicazione delle
citate norme, appare corretto fissare il
dies a quo della decorrenza della
prescrizione dal momento in cui sono
esattamente noti tutti gli elementi utili
alla determinazione dell'entità del
contributo.
Muovendo da siffatti elementi esegetici,
quindi, il Collegio reputa che anche per il
conguaglio dell'oblazione dovuta in caso di
condono edilizio, il dies a quo non
possa coincidere con la presentazione
dell’istanza, sfornita della documentazione
prescritta per la domanda di condono, ma
solo dal momento in cui la stessa viene
corredata dalla documentazione necessaria ai
fini della corretta e definitiva
determinazione dell'entità dell'oblazione
(TAR Sardegna, Sez. II,
sentenza 25.11.2011 n. 1129 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
1. Abusi edilizi -
Obbligo della P.A. di adottare provvedimenti
repressivi anche a distanza di tempo -
Permane.
2. Abusi edilizi -
Potere sanzionatorio della P.A. in seguito
ad esaurimento del potere inibitorio -
Permane - Silenzio della P.A. su istanza
tesa a provocare intervento repressivo a
fronte di lavori abusivi conclamati tali -
Illegittimità.
1. A seguito dell'accertamento di episodi di
abusivismo la P.A. è obbligata ad adottare i
provvedimenti repressivi previsti
dall'ordinamento, mantenendo intatto nel
tempo il potere sanzionatorio per verificare
che i fatti denunciati e le opere eseguite
siano conformi alle fattispecie
regolamentari esistenti (cfr. Cons. di
Stato, sent. n. 986/2011).
2.
La P.A., pur dopo l'esaurimento del potere
inibitorio, può sempre comunque intervenire
per sanzionare l'esistenza di opere
abusivamente realizzate ed ordinare in
proposito ciò che ritiene legittimo ed
opportuno per la risistemazione della
fattispecie -a seconda dei casi, ordine di
demolizione, pagamento di sanzione
pecuniaria, richiesta di permesso di
costruire, ecc.- (cfr. Cons. di Stato, sent.
n. 513/2008): deve, pertanto, ritenersi
impugnabile il silenzio-inadempimento
serbato dalla P.A. comunale su un'istanza
tesa a provocare un intervento repressivo, a
fronte di lavori abusivi eseguiti da
proprietari confinanti e conclamati tali a
seguito della revoca in autotutela del
permesso di costruire in precedenza
rilasciato dall'amministrazione
(massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 24.11.2011 n.
2899 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
I Vigili sull'edilizia. Abusi
segnalati con notizie di reato. Le Procure
puntano sulla collaborazione della polizia.
L'occhio dei vigili urbani sugli abusi
edilizi. Le indicazioni sui vincoli
urbanistici, territoriali e sul rispetto
della normativa in materia antisismica
devono essere possibilmente evidenziate in
ogni notizia di reato redatta dalla polizia
municipale, separatamente dalla relazione
del tecnico. E se i vigili urbani hanno pure
proceduto a sequestro preventivo o
probatorio questa annotazione fondamentale
per la celerità del procedimento deve essere
innestata già nel conseguente verbale
redatto obbligatoriamente dalla polizia
giudiziaria.
Lo ha evidenziato la procura di Avellino con
la
direttiva
23.11.2011 n. 1581 di prot..
La dinamica processuale in materia di
contrasto dell'abusivismo edilizio è spesso
rallentata dall'invio di notizie di reato
incomplete o comunque bisognose di supporti
tecnici adeguati. Nel corso delle
istruttorie dibattimentali, specifica
infatti la nota campana, avvengono frequenti
rinvii delle udienze a causa
dell'impossibilità oggettiva di
presentazione dei tecnici comunali citati
per l'escussione dibattimentale.
Per superare questo appesantimento
burocratico che porta spesso alla facile
prescrizione dei reati edilizi, la procura
di Avellino ha diramato istruzioni ad hoc,
sulla sorta di quelle già pubblicate dai
colleghi di Napoli. Nella redazione delle
notizie di reato per abuso edilizio,
specifica innanzitutto la direttiva, in caso
di sequestro del manufatto abusivo occorre
che la polizia giudiziaria annoti sul
relativo verbale «indicazioni sulla
destinazione urbanistica della zona nella
quale è ubicato il manufatto, sulla
esistenza di eventuali vincoli territoriali,
sul rispetto delle norme previste per la
costruzione in zone sismiche e sul rispetto
delle norme previste per le opere in cemento
armato».
In buona sostanza secondo la procura in
questo modo si innestano direttamente nel
fascicolo dibattimentale, attraverso un atto
irripetibile, una importante serie di
constatazioni tecniche. Le stesse
considerazioni dovranno essere annotate
scrupolosamente dai vigili anche in mancanza
di sequestro. Gli elementi sopra descritti,
conclude la nota avellinese, dovranno
infatti comunque essere indicati «in un
atto separato dalla relazione del tecnico
comunale, relazione che andrà in ogni caso
acquisita e trasmessa alla procura della
repubblica per far si che il pubblico
ministero possa produrla in udienza» (articolo
ItaliaOggi del 29.11.2011). |
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EDILIZIA PRIVATA: L.
Spallino,
Parziali difformità ex art. 34 TUE: la
soglia del 2% secondo il DL Sviluppo
(link a http://studiospallino.blogspot.com).
---------------
Ecco un primo contributo
sul novellato
comma 2-ter dell'art. 34 del DPR n. 380/2011
che tanto sta facendo tribolare gli Uffici
Tecnici Comunali.
Prossimamente, dovrebbero seguire altri due
interventi (sempre di avvocati) che potranno
contribuire a "schiarire" le idee agli addetti
ai lavori.
23.11.2011 - LA SEGRETERIA PTPL |
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EDILIZIA PRIVATA:
Abusivismo edilizio, i
provvedimenti di repressione non vanno
comunicati all’interessato.
Gli atti di repressione degli
abusi edilizi hanno natura urgente e
strettamente vincolata, essendo emanati a
motivo dell’insussistenza del titolo per
l’avvenuta trasformazione del territorio. Ne
consegue che, ai fini della loro adozione,
non sono richiesti apporti partecipativi del
soggetto destinatario. In altri termini
viene meno l’obbligo di comunicazione di cui
all’art. 7 L. 241/1990, legge generale sul
procedimento amministrativo.
La precisazione proviene dal TAR Campania-Napoli, Sez. III,
sentenza
22.11.2011 n. 5480.
Di più: nella fattispecie all’esame del
giudice di merito le doglianze attoree sono
state ritenute infondate anche in ordine
all’insufficienza della motivazione.
La comunicazione di avvio, si ricorda,
costituisce, il primo atto del complessivo
iter procedimentale e si configura quale
obbligo per l’amministrazione procedente di
notiziare dell’attivazione i soggetti che
potrebbero essere compromessi dagli effetti
del provvedimento finale.
Solo in presenza di ragioni di impedimento
derivanti da particolari esigenze di
celerità del procedimento viene meno
l’obbligo della comunicazione in parola.
L’articolo 7 succitato esprime invero un
principio generale dell’ordinamento
giuridico, per cui le limitazioni espresse
alla sua osservanza si devono intendere in
modo rigoroso e restrittivo. Al riguardo si
è anzi puntualizzato che deve trattarsi non
di un’urgenza qualsiasi, piuttosto di
un’urgenza qualificata e che la decisione
della
pubblica amministrazione di derogare
all’obbligo di comunicazione deve essere
supportata da idonea motivazione circa i
presupposti di urgenza che hanno
giustificato la stessa. (cfr. Cons. Stato,
sez. IV, sent. 5832/2006).
Nella fattispecie particolare di abuso
edilizio l'ordinanza di demolizione non
richiede, in linea generale, una specifica
motivazione; l'abusività costituisce di per
sé motivazione sufficiente per l'adozione
della misura repressiva in argomento.
Presupposto per l'emanazione dell'ordinanza
di demolizione di opere edilizie abusive è
soltanto la constatata esecuzione di queste
ultime in assenza o in totale difformità del
titolo concessorio, con la conseguenza che,
essendo l'ordinanza di demolizione atto
dovuto, essa è sufficientemente motivata con
l'accertamento dell'abuso.
È "in re ipsa" l'interesse pubblico
alla sua rimozione, mentre un eventuale
obbligo di motivazione al riguardo potrebbe
ravvisarsi solo se l'ordinanza stessa
intervenga a distanza di tempo
dall'ultimazione dell'opera avendo l'inerzia
dell'amministrazione creato un qualche
affidamento nel privato. In tal caso ad
essere minato è l’interesse superiore alla
certezza del diritto (cfr. sul punto Cons.
Stato, sez. V, sent. 3270/2006) (commento
tratto da www.diritto.it - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
1. Abuso edilizio
- Onere della prova - A carico dell'autore -
Sussiste - Ratio.
2. Abuso edilizio
- Onere della prova - Autodichiarazione
allegata alla domanda di condono edilizio -
Natura - Principio di prova.
3. Abuso edilizio
- Ingiunzione di demolizione - Soggetti
passivi - Ingiunzione verso il proprietario
non autore dell'abuso - Legittimità.
1. In materia di ripartizione dell'onere
della prova, rispetto al profilo specifico
della data di realizzazione delle opere da
sanare, l'onere grava sul richiedente la
sanatoria: ciò, perché, mentre la P.A. non è
normalmente in grado di accertare la
situazione edilizia di tutto il proprio
territorio alla data indicata dalla
normativa sul condono, colui che richiede la
sanatoria può, invece, fornire qualche
documentazione da cui si desuma che l'abuso
sia stato effettivamente realizzato entro la
data predetta, come ad es. fatture,
ricevute, bolle di consegna, relative
all'esecuzione dei lavori e/o all'acquisto
dei materiali.
Pertanto, colui che ha
commesso l'abuso non può trasferire il
suddetto onere in capo alla P.A. qualora non
sia in grado di fornire elementi e documenti
atti a sostenere la richiesta legittima di
condono edilizio (cfr. Cons. di Stato, sent.
n. 752/2011; TAR Milano, sent. n.
1003/2011, n. 94/2011, n. 980/2005).
2. In materia di ripartizione dell'onere
della prova, rispetto al profilo specifico
della data di realizzazione delle opere da
sanare, l'autodichiarazione del privato
allegata alla domanda di condono edilizio,
attestante la ultimazione delle opere
abusive entro la data prevista dalla legge,
non presenta valenza probatoria
privilegiata, bensì costituisce
esclusivamente un principio di prova,
destinato a cedere in presenza di più
consistenti elementi probatori in possesso
della P.A. (cfr. TAR Milano, sent. n.
1003/2011).
3. L'ordine di demolizione del manufatto
abusivo è legittimamente adottato nei
confronti del proprietario dell'immobile
indipendentemente dall'essere egli stato
anche autore dell'abuso, salva la facoltà
del medesimo di far valere, sul piano
civile, la responsabilità, contrattuale o
extracontrattuale, del proprio dante causa
(cfr. Cassaz. Pen., sent. n. 39322/2009)
(massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza
22.11.2011 n.
2829 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Il
termine per impugnare l'ordine di
sospensione dei lavori è 45 giorni e non 60
giorni.
L'art. 27, co. 3, del d.P.R. n. 380/2001 e
s.m.i., statuisce che la sospensione dei
lavori ha effetto fino all’adozione ed alla
notifica dei provvedimenti definitivi
sanzionatori, che deve avvenire “entro
quarantacinque giorni dall’ordine di
sospensione dei lavori”, ciò comporta
che, una volta trascorsi 45 giorni dalla sua
notificazione, il provvedimento di
sospensione dei lavori non produce più
effetti nei confronti dei soggetti
destinatari. Da tale presupposto discende
l'inammissibilità del ricorso proposto
avverso l'ordine di sospensione notificato
oltre il suddetto termine in quanto i
ricorrenti non potevano comunque subire
alcun nocumento dall’ordine di sospensione
dei lavori in parola e trarre alcun
vantaggio dal suo eventuale accoglimento
(massima tratta da
www.gazzettaamministrativa.it - TAR
Lazio-Roma, Sez. I-quater,
sentenza 21.11.2011 n. 9141 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
|
EDILIZIA PRIVATA: La
riduzione in pristino può essere posta in
carico anche al proprietario incolpevole,
atteso il carattere reale della sanzione
edilizia.
Il potere repressivo in materia edilizia –di
cui all’art. 27 del DPR 380/2001– non è
soggetto a termine o prescrizione e non può
pertanto trovare ostacoli per effetto del
tempo trascorso dall’effettuazione
dell’illecito edilizio.
E' pacifico in giurisprudenza che la
riduzione in pristino può essere posta in
carico anche al proprietario incolpevole,
atteso il carattere reale della sanzione
edilizia (cfr. fra le tante TAR Lombardia,
sez. II, 29.07.2010, n. 3278).
In merito al lungo tempo che sarebbe
trascorso dalla realizzazione dell’abuso, il
Collegio non può che richiamare il
prevalente indirizzo giurisprudenziale, in
forza del quale il potere repressivo in
materia edilizia –di cui all’art. 27 del DPR
380/2001– non è soggetto a termine o
prescrizione e non può pertanto trovare
ostacoli per effetto del tempo trascorso
dall’effettuazione dell’illecito edilizio
(cfr. da ultimo, TAR Campania, Napoli, sez.
III, 17.09.2010, n. 17441)
(TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 18.11.2011 n. 2786 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Irrilevante
è che l’ingiunzione sia stata rivolta al
proprietario del terreno e non al
responsabile dell’abuso, visto che l’ordine
di demolizione è una sanzione che assume
carattere reale, inscindibilmente legata
alla proprietà del fondo, sicché può essere
rivolta anche al proprietario incolpevole
dell’abuso.
---------------
La giurisprudenza, a partire dalla nota
sentenza della Corte Costituzionale
345/1991, esclude che l’acquisizione
gratuita delle opere abusive e delle aree
connesse possa operare a danno del
proprietario incolpevole, non autore
dell’abuso.
Parimenti irrilevante è che l’ingiunzione
sia stata rivolta al proprietario del
terreno e non al responsabile dell’abuso,
visto che l’ordine di demolizione è una
sanzione che assume carattere reale,
inscindibilmente legata alla proprietà del
fondo, sicché può essere rivolta anche al
proprietario incolpevole dell’abuso (cfr.
TAR Lombardia, Milano, sez. II, 29.07.2010,
n. 3278).
---------------
Il gravame merita invece accoglimento,
laddove dispone a carico della proprietaria,
in caso di inottemperanza dell’ordine di
demolizione, l’acquisizione gratuita al
patrimonio comunale dei manufatti abusivi e
delle relative aree, in asserita
applicazione dell’art. 31 del DPR 380/2001.
La giurisprudenza, infatti, a partire dalla
nota sentenza della Corte Costituzionale
345/1991, esclude che l’acquisizione
gratuita delle opere abusive e delle aree
connesse possa operare a danno del
proprietario incolpevole, non autore
dell’abuso (cfr. TAR Lombardia, Milano, sez.
II, 17.01.2011, n. 77)
(TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 18.11.2011 n. 2785 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: L'esercizio
del potere repressivo degli abusi edilizi
costituisce attività vincolata della
Pubblica amministrazione con la conseguenza
che i relativi provvedimenti, quali
l'ordinanza di demolizione, costituiscono
atti vincolati per la cui adozione non è
necessario l'invio di comunicazione di avvio
del procedimento, non essendovi spazio per
momenti partecipativi del destinatario
dell'atto, né essendo necessario acquisire
il parere di organi, quali la Commissione
edilizia integrata.
Per quanto riguarda la mancata acquisizione
del parere della c.e.c., e l’omessa
comunicazione d’avvio del procedimento, pare
intanto utile richiamare la migliore
giurisprudenza, per cui “l'esercizio del
potere repressivo degli abusi edilizi
costituisce attività vincolata della
Pubblica amministrazione con la conseguenza
che i relativi provvedimenti, quali
l'ordinanza di demolizione, costituiscono
atti vincolati per la cui adozione non è
necessario l'invio di comunicazione di avvio
del procedimento, non essendovi spazio per
momenti partecipativi del destinatario
dell'atto, né essendo necessario acquisire
il parere di organi, quali la Commissione
edilizia integrata" (così C.d.S. IV,
10.08.2011, n. 4764)
(TAR Vento, Sez. I,
sentenza 17.11.2011 n. 1713 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Il
provvedimento che ingiunge la demolizione e
i successivi provvedimenti connessi sono
atti vincolati e, quindi, non richiedono una
specifica valutazione delle ragioni di
interesse pubblico né una comparazione di
quest'ultimo con gli interessi privati
coinvolti e sacrificati: presupposto per la
loro adozione è, infatti, soltanto la
constatata esecuzione dell'opera in assenza
della concessione, con la conseguenza che i
provvedimenti, ove ricorra il predetto
requisito, sono sufficientemente motivati
con l'affermazione dell'accertata abusività
dell'opera, essendo in re ipsa l'interesse
pubblico alla sua rimozione, né, trattandosi
di atti del tutto vincolati, è necessaria
una comparazione di interessi e una
motivazione sulla sussistenza di un
interesse pubblico concreto ed attuale alla
demolizione.
La sanabilità delle opere abusivamente
realizzate può e deve essere verificata
dall'amministrazione solo su istanza
dell'interessato e non d'ufficio (sicché la
presentazione di un'istanza di sanatoria
successivamente alla notifica dell'ordine di
demolizione non incide sulla legittimità di
questo, atteso che l'amministrazione non
deve procedere ad alcuna verifica circa la
conformità agli strumenti urbanistici degli
abusi realizzati prima della presentazione
dell'apposita istanza).
Il provvedimento che ingiunge la demolizione
e i successivi provvedimenti connessi sono
atti vincolati e, quindi, non richiedono una
specifica valutazione delle ragioni di
interesse pubblico né una comparazione di
quest'ultimo con gli interessi privati
coinvolti e sacrificati: presupposto per la
loro adozione è, infatti, soltanto la
constatata esecuzione dell'opera in assenza
della concessione, con la conseguenza che i
provvedimenti, ove ricorra il predetto
requisito, sono sufficientemente motivati
con l'affermazione dell'accertata abusività
dell'opera, essendo in re ipsa
l'interesse pubblico alla sua rimozione, né,
trattandosi di atti del tutto vincolati, è
necessaria una comparazione di interessi e
una motivazione sulla sussistenza di un
interesse pubblico concreto ed attuale alla
demolizione (così, per tutte, TAR Lazio, I,
06.04.2011, n. 3057).
Quanto alla sostanziale conformità
dell’opera rispetto alla disciplina
urbanistica di zona, si osserva che, per
costante giurisprudenza, la sanabilità delle
opere abusivamente realizzate può e deve
essere verificata dall'amministrazione solo
su istanza dell'interessato e non d'ufficio
(sicché la presentazione di un'istanza di
sanatoria successivamente alla notifica
dell'ordine di demolizione non incide sulla
legittimità di questo, atteso che
l'amministrazione non deve procedere ad
alcuna verifica circa la conformità agli
strumenti urbanistici degli abusi realizzati
prima della presentazione dell'apposita
istanza – TAR Campania-Napoli, III,
27.09.2006, n. 8331)
(TAR Liguria, Sez. I,
sentenza 17.11.2011 n. 1585 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Sul
destinatario dell'ordinanza di demolizione
opera abusiva.
L’art. 31, comma 2, del d.p.r. 06.06.2001,
n.380, prevede che il “Il dirigente o il
responsabile del competente ufficio
comunale, accertata l'esecuzione di
interventi in assenza di permesso, in totale
difformità dal medesimo…ingiunge al
proprietario e al responsabile dell'abuso la
rimozione o la demolizione…”.
La disposizione citata, dunque, non prevede
che anche il titolare del diritto di reale
di usufrutto debba essere destinatario
dell’ordinanza di demolizione, ma prevede
che l’ordine debba essere comunicato sia al
proprietario sia al responsabile dell’abuso.
Orbene, poiché nella fattispecie non risulta
che l’abuso sia stato commesso dal titolare
del diritto di usufrutto, ne consegue la
correttezza dell’operato dell’ente intimato
che ha provveduto alla notifica
dell’ordinanza di demolizione e rimessione
in pristino nei confronti del sig. ..., che
si identificava contemporaneamente quale
soggetto titolare del diritto di proprietà e
responsabile dell’abuso, non essendo
contestata la circostanza che lo stesso sia
stato l’autore materiale delle opere
(TAR
Basilicata,
sentenza 17.11.2011 n. 557 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Esercizio del diritto o
adempimento di un dovere: reati edilizi
senza giustificazioni.
E' inapplicabile ai
reati edilizi la causa di giustificazione, o
scriminante, dell'esercizio di un diritto o
dell'adempimento di un dovere, prevista
dall'art. 51 c.p., la quale esclude la
punibilità dell'agente nei soli limiti in
cui tale diritto (o adempimento doveroso) e'
riconosciuto, dovendosi verificare per
l'applicabilità della scriminante una
convergenza di norme in conflitto.
Ne
consegue che il diritto del proprietario del
fondo di migliorare dal punto di vista
agrario il proprio terreno (estrinsecazione
del diritto di proprietà costituzionalmente
garantito) non può determinare lo
stravolgimento di altre norme poste a
garanzia di tutela della intera
collettività, quali, appunto quelle che
regolano il territorio e l'ambiente ed
apprestano una forma di tutela
generalizzata.
Senza alcun dubbio riveste particolare
interesse la decisione qui commentata con
cui la Corte di Cassazione si avventura su
un terreno del tutto nuovo nel campo dei
reati edilizi.
La questione, come si vedrà avanti, riguarda
la realizzazione di un intervento edilizio
abusivo eseguito, nell’ottica dell’autore,
in quanto costituente espressione del
diritto del proprietario del fondo di
migliorare dal punto di vista agrario il
proprio terreno.
La Corte, che pure in precedenti occasioni
si era occupata dell’applicabilità ai reati
edilizi di cause di giustificazione di
diverso tipo (ad esempio, frequentemente,
della scriminante dello stato di necessità),
esclude che quella prevista dall’art. 51
c.p. possa trovare applicazione in materia
edilizia, essendo presupposto per la sua
applicazione l’esistenza di una convergenza
di norme in conflitto.
In tal senso, secondo i giudici di Piazza
Cavour, il diritto del proprietario del
fondo di migliorare dal punto di vista
agrario il proprio terreno non può
determinare lo stravolgimento di altre norme
poste a garanzia di tutela della intera
collettività (quali, appunto quelle che
regolano il territorio e l'ambiente ed
apprestano una forma di tutela
generalizzata), donde l’inapplicabilità
della scriminante in esame, difettando il
requisito della convergenza delle norme in
conflitto.
Il fatto.
La vicenda processuale che ha offerto
l’occasione agli Ermellini per occuparsi
della questione segue ad una sentenza di
condanna con cui la Corte di Appello aveva
confermato la sentenza del giudice di primo
grado con la quale il proprietario di un
terreno era stato ritenuto colpevole di
reati edilizi e paesaggistici.
La vicenda riguardava la spostamento da
parte dell’imputato verso un corso d'acqua
limitrofo del tracciato della strada
interpoderale campestre ivi esistente sita
al limite di un terreno di sua proprietà al
fine di ampliare il vigneto esistente.
Detti lavori, che avevano comportato una
modifica permanente dello stato dei luoghi,
oltre a non essere assistiti dal permesso di
costruire, erano anche privi
dell'autorizzazione della Sopraintendenza ai
Beni Ambientali, trattandosi di zona
soggetta a vincolo ambientale in quanto
ricompresa nella fascia di rispetto del
predetto corso d'acqua.
La Corte d’appello, nel rispondere alle
doglianze difensive che facevano leva sulla
non necessità di alcuna autorizzazione
preventiva ovvero permesso di costruire
versandosi in tema di attività edilizia c.d.
"libera", avente per oggetto
esclusivamente l'ampliamento e
risistemazione del proprio terreno attivato
a vigneto e non la modifica di una
situazione dei luoghi preesistenti, aveva
ritenuto sussistenti entrambe le condotte
contestate sulla base di risultanze
oggettive costituite dalla documentazione
planimetrica e fotografica acquisita al
fascicolo processuale.
Il ricorso.
La sentenza di secondo grado veniva
impugnata in Cassazione dalla difesa
dell’imputato, deducendo contraddittorietà
ed illogicità della motivazione ed erronea
applicazione della legge penale.
Per quanto qui di interesse, la tesi
difensiva oggetto di approfondimento era
incentrata sulla inosservanza da parte della
Corte di Appello dei principi che governano
gli istituti penali dell'esercizio di un
diritto o dell'adempimento di un dovere come
delineati dall'articolo 51 c.p..
Secondo il ricorrente, infatti, il lavori di
risistemazione della stradella interpoderale
avrebbero costituito la conseguenza
necessitata della precedente attività di
risistemazione ed ampliamento del vigneto e
non già, viceversa, come sembrava emergere
dalla lettura della sentenza impugnata.
La decisione della
Cassazione.
I giudici di legittimità hanno disatteso la
prospettazione difensiva, escludendo, come
anticipato, l’applicabilità della
scriminante prevista dall’art. 51 c.p. ai
reati edilizi (oltre alla fattispecie penale
a tutela del paesaggio, contemplata
dall’art. 181 del D. Lgs. n. 42/2004). Per
comprendere appieno la soluzione offerta
dalla Cassazione, è utile un breve
inquadramento sistematico.
Nel diritto italiano, l'esercizio di un
diritto è una causa di giustificazione
prevista nel codice penale del 1930 all'art.
51: "l'esercizio di un diritto (...)
esclude la punibilità". Chi dunque,
nell'esercizio di un diritto legittimo,
abbia a compiere atti o fatti che integrino
una fattispecie prevista dalla legge come
reato, non può essere punito per questo.
La scriminante è ispirata al brocardo latino
qui iure suo utitur, neminem laedit e
la ratio della non punibilità va
ricercata nel principio di non
contraddizione dell'ordinamento giuridico
che non può, pena la sua illogicità,
concedere una facoltà di agire e al tempo
stesso vietare l'esercizio di quella stessa
facoltà. Inoltre, la consapevolezza
(eventualmente anche maturata con errore) di
agire in modo lecito, condizione usuale
dell’animus di chi agisce in esercizio di
una facoltà riconosciutagli, sostituisce
l'elemento soggettivo del reato, in ordine
al dolo ed alla colpa.
Questa esimente, in realtà, è una delle più
controverse sotto il profilo
dell'applicazione, poiché l'art. 51 c.p. non
indica quando la norma su cui si fonda il
diritto debba ritenersi prevalente rispetto
alla norma penale incriminatrice. Il
problema sorge perché in taluni casi è la
norma penale ad avere prevalenza sulla norma
che fonda il diritto esercitato. In questi
casi, ambedue i diritti sono garantiti
dall'ordinamento, ma confliggono nel momento
in cui si debba valutare a quale di essi si
debba attribuire prevalenza e, nel merito, a
quale di essi avrebbe dovuto dare prevalenza
l'agente nel momento in cui ha agito.
La causa di giustificazione dell'esercizio
del diritto incontra limiti interni e limiti
esterni, nel senso che, per esplicare i
propri effetti scriminanti, da una parte, il
fatto di reato deve essere manifestazione
congruente dell'esercizio del diritto e la
condotta posta in essere non dove
costituirne un abuso e, dall'altra, non
devono sussistere, nell'ambito
dell'ordinamento, posizioni soggettive di
rango superiore di fronte alle quali il
diritto oggetto della causa di
giustificazione debba recedere.
In tal senso i limiti esterni vanno
ricercati tra le norme di rango superiore o
uguale a quella che fonda il diritto oggetto
della causa di giustificazione. In via
generale può, in ogni caso, sottolinearsi
che, nel contrasto tra norme costituzionali
e norme incriminatrici, prevalgono sempre le
prime.
I casi più frequenti nella prassi
applicativa sono quelli:
a) dell'esercizio del diritto di cronaca;
b) dell'esercizio del diritto di critica;
c) dell'esercizio del diritto di sciopero;
d) dell'esercizio dello ius corrigendi;
e) dell'uso cc.dd. offendicula.
La Cassazione, diversamente, non si è mai
occupata della questione dell’applicabilità
della scriminante in esame ai reati edilizi.
I casi più ricorrenti in giurisprudenza,
infatti, riguardano l’applicabilità della
scriminante dello stato di necessità,
contemplata dall’art. 54 c.p., su cui,
accanto ad un orientamento rigoroso che la
ritiene sempre inapplicabile (in quanto
esulerebbero dalla fattispecie tutte le
condizioni di cui all'art. 54 c.p.,
specialmente la necessità di salvare sé ed
altri da un pericolo attuale di un danno
grave alla persona, pericolo non altrimenti
evitabile poiché l'idoneità dell'alloggio si
risolve in uno stato di disagio sia pure
grave, ma tuttavia evitabile, secondo la
comune esperienza, con i mezzi
ordinariamente apprestabili ed eventualmente
con la ricerca, temporanea o meno, di
un'altra abitazione: v., tra le tante, Cass.
pen., Sez. 3, n. 35919 del 26/06/2008, dep.
19/09/2008, imp. S. e altro, in Ced Cass.,
n. 241094), si affianca un orientamento
minoritario che, diversamente, ne riconosce
l’applicabilità a determinate condizioni
(ossia, pur dovendosi ritenere corretta una
interpretazione di tale scriminante che si
riferisca alla esigenza di un alloggio
salubre ed idoneo a garantire condizioni
abitative minime essenziali, occorre potere
escludere in modo assoluto la sussistenza di
ogni altra concreta possibilità, priva di
disvalore penale, di evitare il danno: v.,
ad es., Cass. pen., Sez. 3, n. 12429 del
06/10/2000, dep. 01/12/2000, imp. M., in Ced
Cass., n. 217995).
Orbene, con riferimento alla vicenda in
esame, osservano i giudici di Piazza Cavour
come in tanto può farsi applicazione della
scriminante in questione, in quanto
l'attività posta in essere costituisca una
corretta estrinsecazione delle facoltà
concernenti il diritto che viene in
considerazione, nel senso che il fatto
penalmente rilevante sotto il profilo
formale sia stato effettivamente determinato
dal legittimo esercizio di un diritto da
parte dell'agente. In via generale, osserva
ancora la Corte che l'esercizio di un
diritto o l'adempimento di un dovere
scrimina nei soli limiti in cui tale diritto
(o adempimento doveroso) è riconosciuto,
dovendosi verificare per l'applicabilità
della scriminante una convergenza di norme
in conflitto (per tali concetti, in generale
v. Cass. pen., Sez. 6, n. 14540 del
02/12/2010, dep. 12/04/2011, imp. P., in Ced
Cass., n. 250025; Id., Sez. 1, n. 9368 del
07/06/1985, dep. 19/10/1985, imp. S., in Ced
Cass., n. 170766).
Ed è da escludere, secondo la Cassazione,
che nel caso in esame ciò si sia verificato
in quanto il diritto del proprietario del
fondo di migliorare dal punto di vista
agrario il proprio terreno (estrinsecazione
del diritto di proprietà costituzionalmente
garantito) non può determinare lo
stravolgimento di altre norme poste a
garanzia di tutela della intera
collettività, quali, appunto quelle che
regolano il territorio e l'ambiente ed
apprestano una forma di tutela
generalizzata. Da qui, dunque,
l’inapplicabilità della scriminante in esame
(commento tratto da www.ipsoa.it
- Corte di Cassazione penale, sentenza
16.11.2011 n. 42049). |
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EDILIZIA PRIVATA:
I lavori edilizi che riguardano
manufatti abusivi che non siano sanati né
condonati non sono assoggettabili al regime
nella DIA (anche se astrattamente
riconducibili, nella loro oggettività a tale
regime), o dell’autorizzazione edilizia, in
quanto gli interventi ulteriori ripetono le
caratteristiche di illegittimità dell'opera
principale alla quale ineriscono.
I lavori edilizi che riguardano manufatti
abusivi che non siano sanati, come nel caso
in questione, né condonati non sono
assoggettabili al regime nella DIA (anche se
astrattamente riconducibili, nella loro
oggettività a tale regime), o
dell’autorizzazione edilizia, in quanto gli
interventi ulteriori ripetono le
caratteristiche di illegittimità dell'opera
principale alla quale ineriscono (Cass. Sez.
III n. 34764 del 26.09.2011; TAR Abruzzo
Pescara, 19.02.2007, n. 167)
(TAR Lombardia-Milano, Sez. IV,
sentenza 16.11.2011 n. 2757 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Non è necessaria l'acquisizione
di alcun parere (della commissione edilizia
o della sezione urbanistica regionale),
nell'ipotesi in cui si debba procedere alla
repressione di un abuso edilizio (non
dovendosi procedere a valutazioni tecniche,
ma fare applicazione di valutazioni di
natura giuridica).
---------------
L'acquisizione da parte del Comune
dell'immobile abusivo e dell'area di sedime
avviene ipso iure, a seguito dell'emissione
dell'ordinanza sindacale di demolizione e
dello spirare del novantesimo giorno dalla
notifica della stessa all'intimato, ove
questi non vi abbia prestato ottemperanza,
con la conseguenza che non si tratta di
effettuare una scelta discrezionale in
merito all’acquisto di un bene al patrimonio
comunale, competenza che spetterebbe agli
organi politici.
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L'ordine di demolizione di opere edilizie
abusive non deve essere preceduto
dall'avviso ex art. 7 della L. n. 241/1990,
trattandosi di un atto dovuto, che viene
emesso quale sanzione per l’accertamento
della inosservanza di disposizioni
urbanistiche secondo un procedimento di
natura vincolata precisamente tipizzato dal
legislatore e conseguente disciplinato
rigidamente dalla legge.
L’amministrazione non ha l’onere di motivare
l’ingiunzione di demolizione comparando
l’interesse pubblico a quello privato in
quanto non esiste, in caso di abuso, un
affidamento del privato degno di tutela da
parte dell’ordinamento
La giurisprudenza ha chiarito che non è
necessaria l'acquisizione di alcun parere
(della commissione edilizia o della sezione
urbanistica regionale), nell'ipotesi in cui
si debba procedere alla repressione di un
abuso edilizio (non dovendosi procedere a
valutazioni tecniche, ma fare applicazione
di valutazioni di natura giuridica) (cfr.
sul punto TAR Campania, Napoli, sez. VI,
27.10.2008, n. 18243; 27.03.2007, n. 2885;
23.06.2005, n. 8579; TAR Campania, Napoli,
sez. IV, 26.06.2009, n. 3530; 15.07.2003, n.
8246; TAR Campania, Napoli, sez. IV,
20.04.2010 n. 2057) con conseguente
spettanza al Dirigente dei relativi poteri
sanzionatori.
---------------
La
giurisprudenza ha chiarito che l'ingiunzione
di demolizione, prevista dall'art. 7, comma
2, l. n 47 del 1985, deve contenere
l'accertamento dell'esecuzione delle opere
abusive e il conseguente ordine di
demolizione; non è necessario, invece, che
precisi quali siano le conseguenze per il
caso della sua inosservanza, né tanto meno
che identifichi l'area destinata, in tale
caso, ad acquisizione gratuita (Consiglio di
Stato, sez. V 26.01.2000, n. 341).
L’inserimento della previsione
dell’indicazione dell’area da acquisire
nell’ordine di demolizione è avvenuta con
l’art. 31, c. 2, del DPR 380/2001 secondo il
quale “Il dirigente o il responsabile del
competente ufficio comunale, accertata
l'esecuzione di interventi in assenza di
permesso, in totale difformità dal medesimo,
ovvero con variazioni essenziali,
determinate ai sensi dell’articolo 32,
ingiunge al proprietario e al responsabile
dell’abuso la rimozione o la demolizione,
indicando nel provvedimento l’area che viene
acquisita di diritto, ai sensi del comma 3”.
Tuttavia deve escludersi che l’inserimento
di tale previsione renda illegittimo
l’ordine di demolizione impartito prima
dell’entrata in vigore del T.U. Edilizia in
quanto si tratta di un elemento aggiuntivo
che svolge la funzione di rafforzare le
garanzie del cittadino che viene così a
sapere delle conseguenze dell’omissione
della demolizione.
Ne consegue che l’anticipazione
dell’individuazione dell’area da acquisire
in caso di inottemperanza non incide sulla
legittimità dell’ordine di demolizione, che
possiede tutti i requisiti suoi tipici, e
non lede la posizione del privato
destinatario dell’ordine di demolizione.
---------------
Ai sensi dell'art. 51, comma 3, lett. f), l.
08.06.1990, n. 142, nel testo novellato
dall'art. 6, comma 2, l. 15.05.1997, n. 127,
rientra nella competenza esclusiva dei
dirigenti e non in quella degli organi
politici, l’emanazione di atti vincolati e
sanzionatori, tra i quali rientra anche
l’acquisizione al patrimonio dell’area in
caso di omessa demolizione, trattandosi di
un accertamento vincolato e di un atto
sanzionatorio dell’inottemperanza all’ordine
di demolizione (Corte Costituzionale,
15.07.1991, n. 345)
D’altro canto l'acquisizione da parte del
Comune dell'immobile abusivo e dell'area di
sedime avviene ipso iure, a seguito
dell'emissione dell'ordinanza sindacale di
demolizione e dello spirare del novantesimo
giorno dalla notifica della stessa
all'intimato, ove questi non vi abbia
prestato ottemperanza (Corte di Cassazione
penale, Sez. III, 08.01.2009 (Ud.
19.11.2008), Sent. n. 143), con la
conseguenza che non si tratta di effettuare
una scelta discrezionale in merito
all’acquisto di un bene al patrimonio
comunale, competenza che spetterebbe agli
organi politici.
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L'ordine di demolizione di opere edilizie
abusive non deve essere preceduto
dall'avviso ex art. 7 della L. n. 241/1990,
trattandosi di un atto dovuto, che viene
emesso quale sanzione per l’accertamento
della inosservanza di disposizioni
urbanistiche secondo un procedimento di
natura vincolata precisamente tipizzato dal
legislatore e conseguente disciplinato
rigidamente dalla legge (Tar Campania,
Napoli, sez. IV, 10.12.2007, n. 15871).
A tale conclusione deve giungersi a maggior
ragione in un caso come questo, nel quale
l’atto è meramente confermativo di altro già
emesso e conosciuto dalle ricorrenti.
L’amministrazione non ha l’onere di motivare
l’ingiunzione di demolizione comparando
l’interesse pubblico a quello privato in
quanto non esiste, in caso di abuso, un
affidamento del privato degno di tutela da
parte dell’ordinamento (v. TAR Campania,
Napoli, sez. VI, 30.07.2007 n. 7130)
(TAR Lombardia-Milano, Sez. IV,
sentenza 16.11.2011 n. 2756 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
|
EDILIZIA PRIVATA: La
motivazione dell'ordine di ripristino dello
stato dei luoghi.
L'ordine di rimessione in pristino in quanto
atto vincolato di repressione di illecito
edilizio non abbisogna di particolare
motivazione specie quando si possa escludere
–in considerazione della particolare
consistenza degli interventi abusivi sia
sotto il profilo quantitativo, sia sotto il
profilo qualitativo, e tenuto conto del
carattere recente dell’esecuzione delle
opere abusive– la configurabilità di una
situazione di consolidamento della posizione
del privato per decorso del tempo e inerzia
dell’amministrazione (massima tratta
da www.gazzettaamministrativa.it - Consiglio
di Stato, Sez. VI,
sentenza 14.11.2011 n. 5997 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
|
EDILIZIA PRIVATA:
Ordine di
demolizione - Misura dell'area da acquisire
- Carattere meramente indicativo - Sussiste
- Art. 31, D.P.R. n. 380/2001 - Procedimento
sanzionatorio - Corretta determinazione
della misura.
La misura dell'area da acquisire contenuta
nell'ordine di demolizione deve reputarsi
meramente indicativa, in quanto la corretta
determinazione potrà avvenire soltanto dopo
il rituale accertamento, da parte del
Comune, dell'inottemperanza all'ingiunzione,
allorché sarà avviato, nell'ambito del
procedimento sanzionatorio di cui all'art.
31, D.P.R. n. 380/2001, un sub-procedimento
specificamente finalizzato alla precisa
individuazione delle aree da acquisire
gratuitamente, ai sensi del comma
(massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza
14.11.2011 n.
2734 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
|
EDILIZIA PRIVATA:
La misura dell'area da acquisire,
contenuta nell'ordine di demolizione, deve
reputarsi meramente indicativa, in quanto la
corretta determinazione potrà avvenire
soltanto dopo il rituale accertamento, da
parte del Comune, dell'inottemperanza
all'ingiunzione.
Preme al Collegio richiamare l’orientamento
della giurisprudenza, cui la Sezione
aderisce, incline a ritenere che la misura
dell'area da acquisire, contenuta
nell'ordine di demolizione, deve reputarsi
meramente indicativa, in quanto la corretta
determinazione potrà avvenire soltanto dopo
il rituale accertamento, da parte del
Comune, dell'inottemperanza all'ingiunzione
(allorché sarà avviato, nell'ambito del
procedimento sanzionatorio di cui all'art.
31 cit., un sub-procedimento specificamente
finalizzato alla precisa individuazione
delle aree da acquisire gratuitamente, ai
sensi del comma 3 del cit. art. Sul punto,
cfr., da ultimo, TAR Lombardia Milano, sez.
II, 26.01.2010, n. 175, secondo cui: <<L'indicazione,
nel provvedimento di demolizione delle aree
che saranno acquisite, ai sensi del comma 2
dell'art. 31, equivale ad una sorta di avvio
del procedimento finalizzato
all'acquisizione gratuita delle aree (cfr.
sul punto TAR Veneto, sez. II, 10.06.2009,
n. 1725), per cui l'eventuale riferimento
erroneo alle aree da acquisire, contenuto
nell'ordine di demolizione, appare
irrilevante ai fini della legittimità di
quest'ultimo (TAR Lombardia, Milano, sez. II,
20.02.2008, n. 377)>> (TAR
Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 14.11.2011 n. 2734 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Lavori abusivi ultimati,
dissequestro e prosecuzione lavori: meglio
non fare i furbi.
Integra il reato di
costruzione senza concessione edilizia la
condotta di colui che, dopo aver ottenuto il
dissequestro e la restituzione dell'immobile
abusivamente realizzato per intervenuta
ultimazione dei lavori, prosegue l'attività
edilizia illecita, a nulla rilevando
l'entità dei lavori medio tempore eseguiti.
Interessante la questione affrontata dalla
Suprema Corte con la sentenza in esame,
relativa all’esecuzione di lavori edilizi
abusivamente realizzati in difetto di titolo
abilitativo che, a seguito del sequestro
intervenuto da parte dell’Autorità
giudiziaria, avevano consentito al
contravventore di rientrare nella
disponibilità del manufatto abusivo, di cui
era stata constatata l’avvenuta ultimazione.
Quest’ultimo, però, non appena rientrato in
possesso dell’immobile aveva ben pensato di
completare l’attività edilizia abusivamente
iniziata, proseguendo i lavori senza
richiedere alcun titolo abilitativo.
La Corte, con una decisione ineccepibile, ha
rigettato il ricorso per cassazione proposto
dall’imputato contro l’ordinanza del
tribunale del riesame che, nel confermare il
nuovo sequestro disposto dall’Autorità
giudiziaria, aveva rigettato le doglianze
difensive secondo cui l’immobile non sarebbe
stato più sequestrabile dopo l’intervenuta
restituzione, in quanto i lavori eseguiti
dopo il dissequestro erano consistiti in
sole opere interne.
Il fatto.
Come anticipato, i fatti addebitati
all’imputato conseguivano all’intervenuto
sequestro, operato di iniziativa da parte
della polizia giudiziaria, di un immobile
abusivamente realizzato dall’imputato,
sequestro che era stato determinato dalla
prosecuzione dei lavori (si trattava di
opere interne in assenza di titolo
abilitativo) accertata dopo che il predetto
immobile, di cui era stata ordinata la
demolizione, era stato dissequestrato e
restituito al medesimo imputato da parte del
tribunale, dopo che era intervenuta la
condanna per essere stato edificato senza
titolo abilitativo, in zona sismica, senza
osservare le norme in materia di
conglomerato cementizio armato e, come se
non bastasse, anche per il reato di
violazione di sigilli.
Il ricorso.
Resisteva alla condanna la difesa
dell’imputato, eccependo il vizio di
violazione di legge sul presupposto che la
condotta accertata, autonomamente valutata,
non integrava alcuna reato non richiedendo
l’esecuzione delle opere interne alcun
titolo concessorio.
La decisione della
Cassazione.
La Corte ha, però, disatteso la
prospettazione difensiva, rigettando il
ricorso dell’imputato. Osservano, sul punto
gli Ermellini, come il provvedimento
impugnato abbia correttamente focalizzato la
natura permanente dell’illecito urbanistico
che, in base alla consolidata giurisprudenza
di legittimità, cessa nel caso di
realizzazione di immobile privo di titolo
abilitativo con la sua ultimazione, ivi
comprese le rifiniture.
Sulla natura di illecito permanente del
reato urbanistico, non v’è invero alcun
dubbio in giurisprudenza (v. per tutte,
Cass., Sez. U, n. 17178 del 27/02/2002, dep.
08/05/2002, imp. Cavallaro, in Ced Cass., n.
221399, secondo cui il reato di costruzione
in assenza di concessione edilizia -previsto dall'allora vigente art. 20, lett.
b), della legge 28.02.1985 n. 47, oggi
sostituito dall’art. 44, comma 1, lett. b),
del d.P.R. 06.06.2001, n. 380- ha natura
permanente e la relativa consumazione
perdura fino alla cessazione dell'attività
abusiva).
Prosegue, peraltro, la Cassazione,
osservando come è senz’altro vero che la
sentenza di condanna –ove l’immobile non
risulti ultimato– determina la cessazione
della permanenza secondo i principi generali
ovviamente valevoli anche nella materia
specifica; tuttavia, proseguono i giudici di
Piazza Cavour, ciò accade in quanto la
condanna medesima va considerata, al pari
del sequestro, evento impeditivo della
prosecuzione dei lavori.
Anche su tale profilo, la giurisprudenza
appare unanime e concordemente orientata,
sia quanto al reato edilizio che quanto al
reato paesaggistico. Ad esempio, si è
affermato che tali reati sono reati
permanenti, nel senso che la loro
consumazione si protrae fino al compimento
dell'opera abusiva, o comunque fino al
verificarsi di un evento impeditivo della
prosecuzione dei lavori; evento che, con
riferimento alle vicende del processo
penale, si individua nella sentenza di
condanna in primo grado o, ancor prima, nel
sequestro dell'opera e che determina "ex
se" la cessazione della condotta
antigiuridica. L'eventuale prosecuzione di
questa dà luogo ad una nuova violazione
della legge penale (Cass., Sez. 3, n. 7286
del 06/05/1994, dep. 23/06/1994, imp. C., in
Ced Cass., n. 198200).
Alla stregua delle considerazioni che
precedono, dunque, la continuazione dei
lavori sull’immobile non ultimato (e non
restituito a seguito della decisione di
condanna in vista della demolizione) non può
che sostanziarsi, secondo la Corte, se non
nella prosecuzione dell’attività illecita.
Ed è, quindi, per tale ragione, che la
condotta successiva alla restituzione in
vista dell’ultimazione dei lavori
costituisce, in sé, illecito penale a
prescindere, soggiunge la Cassazione, dalla
entità dell’intervento realizzato.
Trattasi di valutazione che, secondo la
Cassazione, è valevole anche in caso di
condono edilizio. Come, infatti, affermato
già in passato, nel caso di restituzione
dell'immobile oggetto di condono al
legittimo proprietario a seguito di
dissequestro la costruzione può essere
proseguita soltanto nel rispetto della
procedura stabilita dall'art. 35, comma 15,
della legge 28.02.1985 n. 47 (che prevede,
decorsi 120 giorni dal versamento della
seconda rata la notifica al Comune
dell'intendimento di proseguire i lavori,
con allegazione di una perizia giurata o di
una documentazione equipollente sullo stato
dei lavori abusivi, i quali possono essere
ripresi dopo 30 giorni dalla suddetta
notificazione): in difetto, la prosecuzione
dei lavori configura un nuovo ed autonomo
reato urbanistico (Cass., Sez. 3, Ord. n.
3530 del 08/11/2000, dep. 01/12/2000, imp.
M., in Ced Cass., n. 218001).
Conclude, infine, la Corte il proprio
percorso argomentativo evidenziando come non
vi è alcuno spazio, nel caso in esame, per
invocare la lesione di principi
costituzionali, essendo errata la premessa
secondo cui, in tal modo, assumono rilevanza
penale condotte altrimenti sanzionate solo
sul piano amministrativo, in quanto il
diverso regime delle sanzioni si giustifica
in relazione all’illiceità originaria del
manufatto su cui avviene la prosecuzione dei
lavori.
Anche su tale questione, non possono esservi
dubbi. Ed infatti, a prescindere dalla
necessità o meno di titolo abilitativo
edilizio per le opere interne, la stessa
Cassazione ha da sempre ritenuto legittimo
il sequestro preventivo di un immobile nel
quale risultano realizzate opere interne che
ne abbiano comportato il mutamento della
destinazione d'uso, realizzandosi in questo
caso un'ipotesi di aggravamento del carico
urbanistico (Cass., Sez. 4, n. 34976 del
09/07/2010, dep. 28/09/2010, imp. N., in Ced
Cass., n. 248345; Id., Sez. 3, n. 22866 del
19/04/2007, dep. 13/06/2007, imp. L., in Ced
Cass., n. 236881; Id., Sez. 3, n. 594 del
07/12/2006, dep. 15/01/2007, imp. M., in Ced
Cass., n. 235870, che peraltro precisa che
ciò è possibile ogni qual volta le “opere
interne” comportino mutamento di
destinazione d'uso tra categorie
funzionalmente autonome dal punto di vista
urbanistico e, qualora debbano essere
realizzati nei centri storici, anche nel
caso in cui comportino mutamento di
destinazione d'uso all'interno di una
categoria omogenea).
Si tratta di considerazioni assolutamente
condivisibili, laddove si consideri che il
sequestro preventivo, diretto ad impedire la
prosecuzione del reato edilizio, può essere
disposto fino alla ultimazione dei lavori,
che si verifica con il completamento delle
opere di rifinitura interna: tale
interpretazione è confermata dalla
eccezionalità della previsione contraria,
concernente i casi di sanatoria di
fabbricati costruiti prima dell'01.10.1983
(art. 31, legge n. 47 del 1985) e dalla
esclusione della necessità del provvedimento
amministrativo, soltanto per le opere
interne poste in essere in fabbricati già
esistenti (e non in corso) e non abusivi
(art. 26 legge cit.): Cass., Sez. 3, n. 2469
del 18/11/1993, dep. 25/01/1994, imp. C., in
Ced Cass., n. 196471) (commento tratto da
www.ipsoa.it - Corte di Cassazione penale,
sentenza 11.11.2011 n. 41079). |
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EDILIZIA PRIVATA:
L'ordine di demolizione di opera
edilizia abusiva è sufficientemente motivato
con l'affermazione dell'accertata abusività
dell'opera, richiedendosi una motivazione
specifica solo nel caso in cui, per il
protrarsi e il lungo lasso di tempo
trascorso dalla commissione dell'abuso e il
protrarsi della inerzia dell'Amministrazione
preposta alla vigilanza, si sia ingenerata
una posizione di affidamento nel privato,
ipotesi questa in cui è ravvisabile un onere
di congrua motivazione che, avuto riguardo
anche alla entità e alla tipologia
dell'abuso, indichi il pubblico interesse,
diverso da quello al ripristino della
legalità, idoneo a giustificare il
sacrificio del contrapposto interesse
privato.
Secondo l’orientamento giurisprudenziale
condiviso dal Collegio, “l'ordine di
demolizione di opera edilizia abusiva è
sufficientemente motivato con l'affermazione
dell'accertata abusività dell'opera,
richiedendosi una motivazione specifica solo
nel caso in cui, per il protrarsi e il lungo
lasso di tempo trascorso dalla commissione
dell'abuso e il protrarsi della inerzia
dell'Amministrazione preposta alla
vigilanza, si sia ingenerata una posizione
di affidamento nel privato, ipotesi questa
in cui è ravvisabile un onere di congrua
motivazione che, avuto riguardo anche alla
entità e alla tipologia dell'abuso, indichi
il pubblico interesse, diverso da quello al
ripristino della legalità, idoneo a
giustificare il sacrificio del contrapposto
interesse privato” (così, da ultimo,
C.d.S. IV, 12.04.2011, n. 2266)
(TAR Veneto, Sez. II,
sentenza 11.11.2011 n. 1680 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Ordinanza di demolizione, tempus regit
causam. Il lungo lasso di tempo intercorso
obbliga a motivare in modo ampio.
Il TAR per la
Calabria, trattando un caso di un'ordinanza
di demolizione per abusi edilizi ha
precisato che, stante il lungo periodo di
tempo trascorso dal presunto abuso,
l'ordinanza necessitava di ampia motivazione
e giustificazione e che tale motivazione
andava raccordata con l'interesse pubblico
poiché era sorto nel frattempo l'affidamento
ragionevole nella Pubblica Amministrazione,
da parte del privato. Gli atti
amministrativi in generale necessitano
sempre di motivazione, ma soprattutto quelli
che incidono sfavorevolmente nella sfera
giuridica dei destinatari, al fine di
assicurare la legittimità degli atti.
E' evidente che parlare della motivazione di
un atto significa che vi è stata un'attività
istruttoria che ha apprezzato l'esistenza
dei fatti ed ha determinato scelte
decisionali anche in ragione degli interessi
pubblici.
Non è predeterminabile il grado del
contenuto della motivazione che deve essere
adeguato in ragione del contenuto dei
provvedimenti, che si vanno ad assumere e
ciò con riferimento all'interesse pubblico.
Una interessante esemplificazione della
necessità e della idoneità-congruità della
motivazione può essere letta nel TAR Calabria-Catanzaro, Sez.
I,
sentenza 10.11.2011 n. 1356, che ha dato
esemplificazione di ciò.
La vicenda processuale sorge a seguito
dell'avvenuta emissione di un'ordinanza di
demolizione per abusi edilizi accertati
dalla Polizia Municipale. All'ordinanza
insorgono i proprietari dell'immobile.
Nel ricorso introduttivo è chiarito che i
ricorrenti sono proprietari dell'immobile
per avvenuto acquisito con atto di
compravendita dell'immobile realizzato prima
del 1977, con atto stipulato nell'anno 2000.
Evidenzia parte ricorrenti tre tipologie di
visi che affliggono, a suo dire, l'ordinanza
impugnata e che sono:
- Illegittimità per mancanza di motivazione
sul pubblico interesse;
- Illegittimità per indeterminatezza
dell'oggetto;
- Violazione e falsa applicazione della
legge.
Riconosce il Giudicante che i lavori per i
quali è stata assunta ordinanza di
demolizione, riepilogati in nove punto, per
ben 7 risultano essere stati realizzati nel
corso della costruzione avvenuta prima
dell'anno 1977 e che, per il lungo periodo
di tempo trascorso mai alcuna contestazione
è stata formulata da parte del Comune.
Condivide il Giudicante, la considerazione
di parte ricorrente che per il lungo tempo
trascorso (dal 1977) è stato valido elemento
per procurare l'affidamento dei primi e dei
secondi proprietari dell'immobile.
Altri elementi e considerazioni presenti in
sentenza sono:
- La necessità della motivazione, a distanza
notevole di tempo, dalla realizzazione delle
opere, si rende necessaria e deve
necessariamente essere raccordata ad un
pubblico interesse;
- La necessità della precisazione e della
determinazione dei fatti contestati ed
addebitati;
- La considerazione degli effetti che
l'ordinata demolizione può avere anche in
altre parti del fabbricato.
Con richiamo di consolidata giurisprudenza
contenuta in:
- TAR Puglia-Lecce - Sez. III -
Sent. n. 62 del 14.01.2011;
- TAR
Campania-Napoli - Sez. IV -
Sent. n. 972 del 15.02.2011;
- TAR Umbria - Sez. I - Sent. n. 522 del
07.12.2010;
- TAR
Toscana - Sez. III - Sent. n. 6644 del
26.11.2010, l'adito Tribunale
Amministrativo regionale ha evidenziato che
l'ordinanza di demolizione per abusi edilizi
che è atto della Pubblica Amministrazione,
che deve vigilare, solitamente non necessità
di motivazione bastando l'accertamento dei
fatti ed il richiamo alle leggi, ma, nel
caso di specie, che ha visto la Pubblica
Amministrazione inerte nel suo dovere-potere
di vigilanza per lunghi anni e che dopo
intende sacrificare gli interessi del
privato che, in tale comportamento
dell'Amministrazione, aveva ragionevolmente
riposto affidamento.
Continua il Tribunale Amministrativo
Regionale precisando che la motivazione deve
essere ben esposta per il fatto che, in
questa casistica, deve essere esemplificato
ed esposto l'interesse pubblico che
legittima il sacrificio del privato, non
potendo essere una generica enunciazione.
Per taluni punti dell'ordinanza di
demolizione, il ricorrente ha ammesso
trattasi di nuovi lavori che risultavano
facilmente amovibili ed il Tribunale
Amministrativo regionale a ciò ha dato
assenso.
Conseguenza logica e conclusione del
Giudicante, ai fatti avanti esposti, è stato
l'annullamento parziale (limitatamente ai 7
sui 9 punti dell'ordinanza) per i lavori
preesistenti al 1977 in quanto illegittima
per i motivi avanti indicati
(commento tratto da www.ispoa.it - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Istanze di condono edilizio, per
la PA termini ''perentori''. Necessario il
rispetto dei principi di efficienza e
celerità.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Calabria ha stigmatizzato l'importanza e
l'essenzialità che i provvedimenti della
Pubblica Amministrazione nei confronti dei
privati istanti vengano assunti nel termine
stabilito per legge e, comunque, in tempi
ragionevoli e congrui, pena l'illegittimità
degli atti assunti. A conforto quanto
contenuto nell'art. 97 della Costituzione
Italiana in ordine a trasparenza ed
efficienza della Pubblica Amministrazione.
Nel caso di specie, l’istanza di condono
-come emerge dallo stesso provvedimento
impugnato- è stata presentata in data
28.01.1986, mentre il rigetto della stessa è
stato assunto dal Comune in data 06.04.1999
e notificato al ricorrente il 24.04.1999.
Il rigetto della domanda di condono è
fondato esclusivamente sulla presunta data
di realizzazione dell’immobile abusivo,
successiva al primo ottobre 1983.
Risulta, quindi, del tutto evidente che, ove
il ricorrente fosse stato posto nella
condizione di conoscere in tempo utile (e
ragionevole) la motivazione posta a base del
diniego dall’Amministrazione Comunale, ben
avrebbe potuto utilizzare –in presenza dei
relativi presupposti- la sopravvenuta
normativa di cui alla legge 23.12.1994, n.
724, disciplina che avrebbe permesso di
superare la questione relativa alla data di
ultimazione dell’opera abusiva, questione
che è stata indicata dal Comune quale unico
motivo posto a base del rigetto contestato.
Al contrario, il Comune intimato,
provvedendo sull’istanza di condono dopo
oltre 13 anni dalla sua presentazione, ha di
fatto precluso al ricorrente la possibilità
di valersi della ricordata sopravvenuta
disciplina.
Simili comportamenti contrastano con i
principi di efficienza e trasparenza che
devono improntare l'attività amministrativa
e che sono garantiti dall'art. 97 della
Costituzione.
Per queste ragioni e restando assorbita ogni
altra questione, il provvedimento impugnato
è illegittimo e deve essere annullato
(commento tratto da www.ipsoa.it - TAR Calabria-Catanzaro, Sez.
I,
sentenza 10.11.2011 n.
1346 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: In
ordine ai presupposti legittimanti la
formazione del silenzio assenso sulle
domande di condono edilizio presentate ai
sensi delle ll. nn. 47 del 1985 e 724 del
1994.
In ordine ai presupposti legittimanti la
formazione del silenzio assenso sulle
domande di condono edilizio presentate ai
sensi delle ll. nn. 47 del 1985 e 724 del
1994, il collegio non intende decampare dai
consolidati principi elaborati dalla
giurisprudenza di questo Consiglio (cfr.
sez. IV, 16.02.2011, n. 1005; sez. V,
03.11.2010, n. 7770; sez. IV, 30.06.2010, n.
4174; sez. II, 11.01.2006, n. 7892/2004;
sez. V, 14.10.1998, n. 1468), in forza dei
quali:
a) in linea generale il tacito accoglimento
della domanda di condono si differenzia
dalla decisione esplicita solo per l’aspetto
formale;
b) conseguentemente il silenzio assenso non
si perfeziona per il solo fatto dell’inutile
decorso del termine perentorio a far data
dalla presentazione della domanda di
sanatoria e del pagamento dell’oblazione, se
non sopravviene la risposta del comune,
occorrendo altresì l’acquisizione della
prova, da parte del comune medesimo, della
ricorrenza dei requisiti soggettivi ed
oggettivi stabiliti dalle specifiche
disposizioni di settore, da verificarsi
all’interno del relativo procedimento; in
quest’ottica si ritiene inammissibile la
domanda di accertamento della fondatezza
della pretesa formulata in sede di giudizio
avente ad oggetto l’inerzia del comune;
c) la domanda di condono deve, pertanto,
essere corredata dalla prescritta
documentazione indicata dalla legge essendo
la produzione di tale documentazione
indispensabile proprio al fine del riscontro
dei requisiti soggettivi ed oggettivi;
d) in particolare, sul piano oggettivo, la
formazione del silenzio-assenso richiede
quale presupposto essenziale, oltre al
completo pagamento delle somme dovute a
titolo di oblazione, che siano stati
integralmente dimostrati gli ulteriori
requisiti sostanziali relativi al tempo di
ultimazione dei lavori, all’ubicazione, alla
consistenza delle opere e ad ogni altro
elemento rilevante affinché possano essere
utilmente esercitati i poteri di verifica
dell’amministrazione comunale;
e) del pari, sotto il profilo soggettivo,
deve essere dimostrata la legittimazione
attiva del richiedente il condono (Consiglio
di Stato, Sez. V,
sentenza 08.11.2011 n. 5894 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Alla
richiesta di sanatoria edilizia (condono) e
agli adempimenti relativi possono
provvedere, non solo «coloro che hanno
titolo, ai sensi della l. 28.01.1977 n. 10,
a richiedere la concessione edilizia o
l’autorizzazione» (oggi i soggetti indicati
dall’art. 11 t.u. edilizia), ma anche,
«salvo rivalsa nei confronti del
proprietario, ogni altro soggetto
interessato al conseguimento della sanatoria
medesima», la sanatoria, quindi, sarebbe
fungibile ratione persona rum, ma a
condizione che sia acquisito in modo univoco
il consenso comunque manifestato dal
proprietario.
La sezione deve stabilire se siano
rinvenibili regole peculiari, in punto di
legittimazione attiva, all’interno della
speciale normativa che, nel tempo, ha
disciplinato il c.d. condono edilizio
straordinario.
La norma base è quella sancita dall’art. 31,
co. 3, l. n. 47 del 1985 (sostanzialmente
richiamata dalla successiva legislazione in
materia di condoni edilizi straordinari),
secondo cui: <<Alla richiesta di
sanatoria ed agli adempimenti relativi
possono altresì provvedere coloro che hanno
titolo, ai sensi della L. 28.01.1977, n. 10,
a richiedere la concessione edilizia o
l'autorizzazione nonché, salvo rivalsa nei
confronti del proprietario, ogni altro
soggetto interessato al conseguimento della
sanatoria medesima>>.
Secondo un primo, più rigoroso indirizzo,
che svaluta la portata letterale del
riferimento normativo a <<ogni altro
soggetto interessato al conseguimento della
sanatoria medesima>>, la legittimazione
a chiedere il condono spetterebbe
esclusivamente a chi abbia diritto al
rilascio di un ordinario titolo edilizio
(cfr. da ultimo Cons. St., sez. VI,
25.03.2011, n. 1842, fattispecie relativa ad
occupante di fatto di area demaniale, privo
di qualsivoglia titolo abilitativo, che è
stato ritenuto privo della legittimazione a
chiedere il condono dell’immobile realizzato
abusivamente; sez. IV, 27.10.2009, n. 6545).
Secondo la tesi diametralmente opposta
(sostenuta da buona parte della dottrina e
dalla giurisprudenza di primo grado, cfr.
Tar Puglia, Lecce, sez. III, 09.07.2011, n.
1057), che fa leva sul tenore letterale
della norma e sulla indisponibilità degli
effetti penali favorevoli del condono da
parte del proprietario dell’immobile, <<è
possibile procedere al condono senza il
consenso ed anche contro la volontà del
proprietario del bene oggetto del
procedimento di sanatoria>>.
Una tesi intermedia, invece, ritiene
che alla richiesta di sanatoria e agli
adempimenti relativi possono provvedere, non
solo «coloro che hanno titolo, ai sensi
della l. 28.01.1977 n. 10, a richiedere la
concessione edilizia o l’autorizzazione»
(oggi i soggetti indicati dall’art. 11 t.u.
edilizia), ma anche, «salvo rivalsa nei
confronti del proprietario, ogni altro
soggetto interessato al conseguimento della
sanatoria medesima», la sanatoria,
quindi, sarebbe fungibile ratione persona
rum, ma a condizione che sia acquisito
in modo univoco il consenso comunque
manifestato dal proprietario (cfr. Cons.
St., sez. IV, 26.01.2009, n. 437; sez. IV,
22.06.2000, n. 3520, secondo la quale, però,
la riduzione della misura dell’oblazione
prevista dall’art. 34 l. n. 47 cit., essendo
calcolata in base al solo criterio
funzionale della destinazione economica
delle opere, opererebbe esclusivamente
ratione rei).
In quest’ottica:
a) è stata considerata sufficiente
l'avvenuta sottoscrizione, da parte di un
soggetto, di un atto di impegno ad
acquistare il locale interessato alla
sanatoria (cfr. Cons. St., sez. VI,
27.06.2008, n. 3282);
b) è stato ritenuto indispensabile, in caso
di dissidio fra proprietari perché le opere
di cui si chiede il condono incidono sul
diritto di alcuni di essi, che l’istruttoria
della pratica ed il provvedimento finale
diano conto della verifica della
legittimazione del soggetto richiedente
(cfr. Cons. giust. amm. 03.06.2009, n.
84/2009);
c) è stato considerato inapplicabile
l’istituto del condono, laddove l’abuso sia
realizzato dal singolo condomino su aree
comuni, in assenza di ogni elemento di prova
circa la volontà degli altri comproprietari,
atteso che, diversamente opinando,
l’amministrazione finirebbe per legittimare
una sostanziale appropriazione di spazi
condominiali da parte del singolo condomino,
in presenza di una possibile volontà
contraria degli altri, i quali potrebbero
essere interessati all’eliminazione
dell’abuso anche in via amministrativa e non
solo con azioni privatistiche (cfr. Cons.
St., sez. VI, 27.06.2008, n. 3282).
A tale tesi intermedia aderisce il collegio,
precisando che essa appare preferibile
perché:
d) non è incompatibile col dato testuale
della norma;
e) dal punto di vista sistematico appare in
maggior sintonia con il quadro generale dei
principi che governano il micro ordinamento
di settore (illustrati al precedente par.
13.3.1.);
f) la disponibilità degli effetti penali del
condono non è rimessa all’arbitrio del
proprietario in quanto, a mente dell’art.
39, l. n. 47 del 1985, l’effettuazione
dell’oblazione, qualora le opere non possano
conseguire la sanatoria, estingue comunque i
reati; invero, il perfezionamento della
fattispecie estintiva del reato non è
condizionato dagli accertamenti di merito
dell’autorità amministrativa relativi alla
sussistenza dei requisiti oggettivi e
soggettivi del condono, ma a diversi
parametri del cui vaglio è investito il
giudice penale (cfr. Cass. pen., sez. III,
08.03.2000, n. 5031)
(Consiglio di Stato, Sez. V,
sentenza 08.11.2011 n. 5894 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Condono edilizio
- Immobile appartenente a più proprietari -
Pluralità di domande di permesso di
costruire in sanatoria - Limite del 20%
della volumetria originaria ex L.R. n.
13/2009 - Necessità di computo con
riferimento alle singole domande di
sanatoria - Sussiste.
Nel caso di immobile appartenente a più
proprietari che abbiano presentato separate
domande di permesso di costruire in
sanatoria, il limite massimo del 20% della
volumetria della costruzione originaria
previsto dalla L.R. n. 13/2009 deve essere
computato con riferimento alle singole
domande di sanatoria presentate da soggetti
differenti
(massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 08.11.2011 n.
2660 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Riguardo
alle opere realizzate in zone soggette a
vincolo non trova applicazione l'ipotesi del
silenzio-assenso sulla domanda di condono,
la quale è suscettibile di perfezionarsi
solo ove le opere abusive oggetto di condono
non insistano su aree vincolate.
Ove l'abuso per il quale è chiesto il
condono edilizio insista in area soggetta a
vincolo idrogeologico, i termini per la
formazione del silenzio assenso e per la
prescrizione del conguaglio dell'oblazione
non decorrono dalla domanda di condono, ma
solo dal successivo momento in cui si forma
l'eventuale nulla osta in ordine al vincolo
idrogeologico.
---------------
Quando una costruzione abusiva lede i
diritti di terzi, la concessione
autorizzativa in sanatoria non pregiudica
questi diritti, ma estingue egualmente
l'illecito amministrativo e quello penale.
Il condono edilizio è volto a regolare i
rapporti fra privato e p.a., ma fa sempre
salvi i diritti dei terzi; pertanto, i
provvedimenti di concessione in sanatoria
non privano i proprietari di fondi contigui
del potere di far valere la violazione delle
norme sulle distanze tra costruzioni,
chiedendo, a seconda dei casi, la
demolizione delle opere abusive o il
risarcimento dei danni.
Il condono edilizio ha efficacia limitata ai
rapporti tra p.a. e costruttore,
regolarizzando, da un punto di vista
esclusivamente penale, amministrativo e
fiscale, la posizione di chi abbia costruito
abusivamente. Nessuna efficacia lesiva può
esercitare a danno dei terzi confinanti, i
quali, in presenza di violazione delle
distanze, ben possono pretendere egualmente
l'abbattimento della costruzione. In altri
termini, l'art. 39, l. n. 724 del 1994, come
vigente per effetto delle modifiche di cui
alla l. n. 662 del 1996, impone il rilascio
della concessione in sanatoria al ricorrere
dei presupposti ivi previsti, ma per i
privati lesi rimane la possibilità di
invocare l'AGO a tutela dell'aspetto
civilistico della proprietà.
----------------
Il "dies a quo" del termine prescrizionale
previsto dall'art. 35, comma 18, L.
28.02.1985 n. 47, per l'esercizio del
diritto al conguaglio degli oneri concessori
decorre dalla presentazione della domanda di
concessione in sanatoria, e non dal
provvedimento comunale che conclude il
procedimento di condono edilizio, ovvero
dalla maturazione del silenzio assenso.
Peraltro, la consolidata giurisprudenza ha
rilevato che riguardo alle opere realizzate
in zone soggette a vincolo non trova
applicazione l'ipotesi del silenzio-assenso
sulla domanda di condono, la quale è
suscettibile di perfezionarsi solo ove le
opere abusive oggetto di condono non
insistano su aree vincolate (cfr. ex
multis, TAR Puglia Bari, sez. II,
22.03.2011 n. 448; Consiglio Stato, Sez. IV,
22.07.2010 n. 4823).
In particolare, per quanto specificatamente
il vincolo idrogeologico, la giurisprudenza
ha avuto modo di rilevare che ove l'abuso
per il quale è chiesto il condono edilizio
insista in area soggetta a vincolo
idrogeologico, i termini per la formazione
del silenzio assenso e per la prescrizione
del conguaglio dell'oblazione non decorrono
dalla domanda di condono, ma solo dal
successivo momento in cui si forma
l'eventuale nulla osta in ordine al vincolo
idrogeologico (cfr. TAR Emilia Romagna, Sez.
II, 21.11.2007 n. 3247; TAR Toscana, Sez.
III 07.11.1998 n. 355, TAR Bologna
05.05.2003 n. 504; TAR Veneto 25.10.1999 n.
1750, TAR Marche 07.10.1999 n. 1119).
---------------
In tema di c.d.
condono edilizio, il legislatore del 1994
escludeva, per le opere edilizie che creano
limitazioni di tipo urbanistico alle
proprietà finitime, non solo sanatorie
civilistiche, ma anche sanatorie
urbanistiche e penali. Con la L. 23.12.1996
n. 662 la normativa è cambiata poiché, con
l'art. 2, comma 37, lett. c), di questa legge,
il comma 2 dell'art. 39 L. 2312.1994 n. 724
è sostituito dal seguente: "il rilascio
della concessione o autorizzazione in
sanatoria non comporta limitazioni al
diritto dei terzi". Con tutta evidenza
il legislatore del 1996 ha voluto
ripristinare il sistema (di cui alla l.
28.02.1985 n. 47) precedente alla L. n. 724
del 1994, che distingueva il profilo
amministrativo e penale da quello
civilistico: alla stregua di tale sistema ha
stabilito espressamente che gli effetti di
sanatoria urbanistica e di estinzione penale
della procedura di condono edilizio non si
estendono ai rapporti civili (restano quindi
salvi i diritti dei terzi e, in particolare,
quelli dei proprietari confinanti con la
costruzione abusiva), sicché, quando una
costruzione abusiva lede i diritti di terzi,
la concessione autorizzativa in sanatoria
non pregiudica questi diritti, ma estingue
egualmente l'illecito amministrativo e
quello penale (cfr. Cassazione penale, sez.
III, 09.04.1997 n. 6209).
Il condono edilizio è volto a regolare i
rapporti fra privato e p.a., ma fa sempre
salvi i diritti dei terzi; pertanto, i
provvedimenti di concessione in sanatoria
non privano i proprietari di fondi contigui
del potere di far valere la violazione delle
norme sulle distanze tra costruzioni,
chiedendo, a seconda dei casi, la
demolizione delle opere abusive o il
risarcimento dei danni (cfr. Cons. St., Sez. IV, 16.10.1998 n. 1306).
Pertanto, va affermato che, a seguito delle
disposizioni espressamente introdotte in
occasione della sanatoria edilizia di cui
alla L. n. 724 del 1994, come modificate
dalla L. 662 del 1996, il condono edilizio
ha efficacia limitata ai rapporti tra p.a. e
costruttore, regolarizzando, da un punto di
vista esclusivamente penale, amministrativo
e fiscale, la posizione di chi abbia
costruito abusivamente. Nessuna efficacia
lesiva può esercitare a danno dei terzi
confinanti, i quali, in presenza di
violazione delle distanze, ben possono
pretendere egualmente l'abbattimento della
costruzione. In altri termini, l'art. 39, l.
n. 724 del 1994, come vigente per effetto
delle modifiche di cui alla l. n. 662 del
1996, impone il rilascio della concessione
in sanatoria al ricorrere dei presupposti
ivi previsti, ma per i privati lesi rimane
la possibilità di invocare l'AGO a tutela
dell'aspetto civilistico della proprietà
(cfr. TAR Sicilia Catania, sez. I,
13.03.2008 n. 476; Cassazione civile, sez. II, 26.09.2005 n. 18728)
---------------
Va rilevato che
la richiesta di pagamento del conguaglio
degli oneri concessori, quand’anche dovesse
ritenersi ammissibile in assenza di una
specifica determinazione delle relative
modalità da parte dell’amministrazione
comunale) risulta comunque prescritta.
Infatti, il "dies a quo" del termine
prescrizionale previsto dall'art. 35, comma
18, L. 28.02.1985 n. 47, per l'esercizio del
diritto al conguaglio decorre dalla
presentazione della domanda di concessione
in sanatoria, e non dal provvedimento
comunale che conclude il procedimento di
condono edilizio, ovvero dalla maturazione
del silenzio assenso (cfr. Cons. St., Sez.
V, 28.04.1999 n. 495; Sez. V, 22.11.1996 n.
1388; Sez. V, 04.05.1992, n. 360; 11.12.1991
n. 1364) (TAR
Lombardia-Brescia, Sez. I,
sentenza 08.11.2011 n. 1532 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: E'
inammissibile il ricorso avverso il verbale
di accertamento di inottemperanza
all'ordinanza di demolizione, di natura non
provvedimentale. Tale atto, infatti, non ha
alcun contenuto dispositivo nuovo,
limitandosi a constatare l'inadempimento
all'ordine di demolizione contenuto nel
provvedimento impugnato.
Come già
osservato dalla Sezione (cfr. TAR Brescia,
sez. I, 14.05.2010, n. 1730), la questione
oggetto di questo giudizio è stata, infatti,
affrontata più volte in giurisprudenza ed è
stata risolta sempre nel senso che "è
inammissibile il ricorso avverso il verbale
di accertamento di inottemperanza
all'ordinanza di demolizione, di natura non
provvedimentale. Tale atto, infatti, non ha
alcun contenuto dispositivo nuovo,
limitandosi a constatare l'inadempimento
all'ordine di demolizione contenuto nel
provvedimento impugnato" (cfr. TAR
Napoli, Sez. III, n. 195/2010).
Il mero accertamento dell'inottemperanza non
produce alcun effetto lesivo né per le
ricostruzioni giurisprudenziali che
aderiscono alla tesi che il procedimento di
acquisizione gratuita al patrimonio comunale
dell'area su cui è stato realizzato il
manufatto abusivo e del manufatto stesso
consegue direttamente alla norma di legge
che la prevede (TAR Palermo, Sez. II,
4652/2002: l'atto con il quale il comune
accerta l'inottemperanza ad ordine di
demolizione di un'opera edilizia abusiva ha
efficacia meramente dichiarativa,
limitandosi ad esternare e formalizzare
effetti già verificatisi in base allo stesso
ordine, ai sensi dell'art. 7, comma 3, l.
28.02.1985 n. 47, essendo a quest'ultimo ed
al decorso del termine ivi fissato che vanno
ricondotti effetti costitutivi; pertanto, è
questo l'atto che va ritenuto immediatamente
lesivo e con la cui impugnazione
l'interessato deve tutelare le proprie
ragioni, mentre il verbale con cui viene
accertata la mancata ottemperanza
all'ordinanza di demolizione rappresenta un
mero atto procedimentale avente contenuto
conoscitivo e di accertamento di un fatto
storico, inidoneo, di per sé, a ledere
situazioni giuridiche) né per le pronunce
che ritengono che lo stesso abbisogni di un
provvedimento finale che costituisce
l'effetto dell'immissione in possesso
previsto dalla norma (Tar Napoli, VII,
8816/2009: è inammissibile il ricorso
proposto avverso il verbale di accertamento
dell'inottemperanza alla precedente
ingiunzione di demolizione di opere edilizie
abusive, redatto dal personale della Polizia
Municipale, in quanto il suddetto atto ha
chiaramente valore endoprocedimentale ed
efficacia meramente dichiarativa delle
operazioni effettuate dai vigili urbani, ai
quali non è attribuita la competenza
all'adozione di atti di amministrazione
attiva, a tal uopo occorrendo che la
competente autorità amministrativa ne faccia
proprio l'esito attraverso un formale atto
di accertamento) (TAR
Lombardia-Brescia, Sez. I,
sentenza 08.11.2011 n. 1532 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: 1. Cambio di
destinazione d'uso in violazione del P.R.G.
- Sanzione Amministrativa - Valore degli
immobili - Perizia di stima -
Discrezionalità tecnica - Legittimità.
2. Cambio di
destinazione d'uso in violazione del P.R.G.
- Sanzione Amministrativa - Valore degli
immobili - Osservatorio del Mercato
Immobiliare - Organismo pubblico -
Legittimità.
1. Non sussistendo radicale diversità tra la
destinazione commerciale e quella terziaria,
risulta legittima la perizia di stima del
valore degli immobili effettuata
dell'Agenzia del Territorio che, essendo
espressione di discrezionalità tecnica è
censurabile soltanto in caso di evidenti
errori o macroscopiche illogicità, non
riscontrabili nel caso di specie, risultando
conseguente legittima la sanzione
amministrativa impugnata.
2. Non è viziata da difetto di motivazione
la perizia di stima del valore degli
immobili dell'Agenzia del Territorio che
richiama i dati dell'Osservatorio del
Mercato Immobiliare, senza sottoporli ad
adeguata valutazione, in quanto
l'Osservatorio è un organismo pubblico,
istituito presso l'Amministrazione
Finanziaria ai fini di agevolare l'attività
di stima degli immobili svolta dall'Agenzia
del Territorio le cui valutazioni, seppure
non vincolanti, hanno carattere di
ufficialità
(massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 04.11.2011 n.
2649 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Valutazioni
tecniche dell'Agenzia del Territorio - Censurabilità
- Solo in caso di evidenti errori o
macroscopiche illogicità.
Le valutazioni tecniche espresse
dall'Agenzia del Territorio in ordine alla
stima di un immobile del rappresentano
manifestazione di discrezionalità tecnica,
censurabile soltanto in caso di evidenti
errori o macroscopiche illogicità (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 04.11.2011 n.
2648 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Edificio abusivo e "ultimazione"
ai fini della prescrizione.
L'uso effettivo dell'immobile, accompagnato
dall'attivazione delle utenze e dalla
presenza di persone al suo interno, non è
sufficiente al fine di ritenere "ultimato"
l'immobile abusivamente realizzato,
coincidendo l'ultimazione con la conclusione
dei lavori di rifinitura interni ed esterni,
quali gli intonaci e gli infissi
(fattispecie in tema di prescrizione).
Sicuramente destinata a far discutere è la
sentenza con cui la Corte di Cassazione ha
respinto il ricorso di un indagato cui era
contestato di aver abusivamente realizzato
un manufatto. La Corte, infatti, pur
assumendo come provata la presenza di
persone occupanti l’immobile, l’avvenuta
attivazione delle utenze domestiche e,
dunque, emergendo con certezza che il
manufatto, seppur abusivo, era in realtà “vissuto”
ed effettivamente utilizzato dall’abusivo
proprietario, ha escluso che ciò sia
sufficiente per ritenere “ultimato”
l’immobile, essendo necessario “ben altro”.
Ha, quindi, negato il proscioglimento per
prescrizione del reato edilizio, poiché la
materiale utilizzazione di un immobile e
l'eventuale attivazione di utenze non sono
elementi da soli sufficienti per dimostrare
la sua concreta ed effettiva funzionalità e
la presenza di tutti i requisiti di
agibilità o abitabilità che consentano di
ritenerlo ultimato.
Il fatto
La vicenda processuale in esame trae origine
da un provvedimento emesso dal Tribunale del
riesame confermativo del decreto con il
quale veniva disposto il sequestro
preventivo di tre manufatti, realizzati in
assenza di permesso di costruire in
violazione del d. P.R. n. 380 del 2001,
articolo 44, lettera c), nonché delle
disposizioni in materia di costruzioni in
zone sismiche e sulle opere in cemento
armato.
In sostanza, affermava il Tribunale,
come l’illecito fosse di macroscopica
evidenza e che, in assenza di idonea
documentazione fotografica, catastale,
amministrativa o di altro genere,
comprovante con certezza la data di
ultimazione degli interventi, non potesse
ritenersi diversamente individuato da quello
accertato il momento consumativo dei reati
da considerare ai fini del calcolo della
prescrizione. Evidenziava, in particolare,
come la documentazione prodotta dalla difesa
non offrisse alcun elemento tale da fornire
una descrizione dettagliata dello stato dei
manufatti.
Il ricorso
L’ordinanza del tribunale del riesame veniva
impugnata mediante ricorso per cassazione
proposto dalla difesa dell’indagato,
proprietario dell’immobile abusivamente
costruito. Per quanto di interesse in questa
sede, la difesa contestava l’ordinanza del
tribunale, osservando di aver
documentalmente dimostrato la intervenuta
prescrizione dei reati ipotizzati sulla
scorta di verbali di perquisizione e
contratti di utenze relative alla fornitura
di elettricità e linee telefoniche che,
contrariamente a quanto sostenuto dal
Tribunale, comprovavano una funzionalità
all'uso degli immobili sequestrati risalente
negli anni.
La decisione della
Cassazione
La Corte ha, tuttavia, rigettato il ricorso
ritenendo del tutto prive di fondamento le
doglianze difensive. In merito al fatto
contestato, osservano gli Ermellini come nel
ricorso si sostenga che il completamento
funzionale sarebbe dimostrato dall'esistenza
delle utenze e dal fatto che gli immobili
fossero abitati. Date tali premesse, la
Corte ricorda quale sia l'orientamento
giurisprudenziale di legittimità sul
concetto di “ultimazione” dell'immobile
abusivo.
Si e' detto, a tale proposito, che il reato
urbanistico ha natura di reato permanente,
la cui consumazione ha inizio con l'avvio
dei lavori di costruzione e perdura fino
alla cessazione dell'attività edificatoria
abusiva (v., per tutte: Cass. pen., Sez. U,
n. 17178 del 27/02/2002, dep. 08/05/2002,
imp. C., in Ced Cass., n. 221399).
Si è poi precisato (v., tra le tante: Cass. pen., Sez. 3, n. 38136 del 25/09/2001, dep.
24/10/2001, imp. T., in Ced Cass., n.
220351) che la cessazione dell'attività si
ha con l'ultimazione dei lavori per
completamento dell'opera, con la sospensione
dei lavori volontaria o imposta (ad esempio,
mediante sequestro penale), con la sentenza
di primo grado, se i lavori continuano dopo
l'accertamento del reato e sino alla data
del giudizio.
Si e' inoltre chiarito che l'ultimazione dei
lavori coincide con la conclusione dei
lavori di rifinitura interni ed esterni
quali gli intonaci e gli infissi (Cass. pen.,
Sez. 3, n. 32969 del 08/07/2005, dep.
07/09/2005, imp. A., in Ced Cass., n.
232182). Deve trattarsi, in altre parole,
secondo la Corte, di un edificio
concretamente funzionale che possegga tutti
i requisiti di agibilità o abitabilità, come
si ricava dal disposto dell'articolo 25,
comma 1, d.P.R., n. 380 del 2001, che fissa
"entro quindici giorni dall'ultimazione dei
lavori di finitura dell'intervento" il
termine per la presentazione allo sportello
unico della domanda di rilascio del
certificato di agibilità.
Le opere devono essere, inoltre, valutate
nel loro complesso, non potendosi, in base
al concetto unitario di costruzione,
considerare separatamente i singoli
componenti (Cass. pen., Sez. 3, n. 4048 del
06/11/2002, dep. 29/01/2003, imp. T., in Ced
Cass., n. 223365). Tali caratteristiche
riguardano, inoltre, anche le parti che
costituiscono annessi dell'abitazione (Cass.
pen., Sez. 3, n. 8172 del 27/01/2010, dep.
02/03/2010, imp. V., in Ced Cass., n.
246221).
Ciò posto, secondo i giudici di Piazza
Cavour, deve rilevarsi come le conclusioni
dei giudici di merito siano da considerarsi
condivisibili.
In fatto, il Tribunale ha ritenuto che fosse
necessaria altra e più pregnante
documentazione per dimostrare lo stato di
avanzamento dei lavori, poiché la presenza
di utenze -che se effettivamente riferite
agli immobili abusivi sarebbero state
attivate in palese violazione del divieto di
cui al d.P.R. n. 380 del 2001, articolo 48
(che fa divieto a tutte le aziende
erogatrici di servizi pubblici di
somministrare le loro forniture per
l'esecuzione di opere prive di permesso di
costruire, nonché ad opere in assenza di
titolo iniziate dopo il 30.01.1977 e
per le quali non siano stati stipulati
contratti di somministrazione anteriormente
al 17.03.1985)- e la presenza di persone
all'interno del manufatto dimostrano, al
più, che l'immobile era abitato o comunque
utilizzato ma non che l'intervento edilizio
potesse ritenersi ultimato.
Lo stesso Tribunale ha, inoltre, considerato
anche altri dati fattuali, quali l'iter di
alcune pratiche edilizie, una delle quali
riferita ad un immobile rurale non reperito
all'atto del sopralluogo e le condizioni di
un immobile con il terzo piano ancora non
completato.
A fronte di ciò i giudici del riesame non
potevano ritenere determinato il momento
consumativo del reato e, conseguentemente,
maturata la prescrizione, poiché –conclude
la Cassazione- la materiale utilizzazione
di un immobile e l'eventuale attivazione di
utenze non sono elementi da soli sufficienti
per dimostrare la sua concreta ed effettiva
funzionalità e la presenza di tutti i
requisiti di agibilità o abitabilità che
consentano di ritenerlo ultimato.
In ogni caso, infine, soggiunge la Corte,
grava comunque sull'indagato che voglia
giovarsi della causa estintiva della
prescrizione, in contrasto o in aggiunta a
quanto già risulta in proposito dagli atti
di causa, l'onere di allegare gli elementi
in suo possesso (v., da ultimo: Cass. pen.,
Sez. 3, n. 19082 del 24/03/2009, dep.
07/05/2009, imp. C., in Ced Cass., n.
243765) e, per le medesime ragioni in
precedenza indicate, tale onere non poteva
ritenersi adeguatamente assolto.
La pronuncia si segnala per il particolare
rigore interpretativo con cui àncora il dies
a quo di decorrenza del termine di
prescrizione alla disposzione dell’art. 25,
comma 1, d.P.R. n. 380 del 2001, che obbliga
il soggetto titolare del permesso di
costruire -o il soggetto che ha presentato
la denuncia di inizio attività, o i loro
successori o aventi causa-, “entro quindici
giorni dall’ultimazione dei lavori di
finitura dell’intervento”, a presentare allo
sportello unico la domanda di rilascio del
certificato di agibilità, corredata dalla
documentazione ivi indicata.
E’ la prima
volta, infatti, che gli Ermellini utilizzano
tale argomento normativo per qualificare la
nozione di “ultimazione” dei lavori in
relazione alla decorrenza del termine di
prescrizione, essendo invece ormai pacifico
che la particolare nozione di "ultimazione",
contenuta invece nell'art. 31 della L. 28.02.1985, n. 47, è funzionale ed
applicabile solo in materia di condono
edilizio e non anche per stabilire in via
generale il momento consumativo del reato
(v., tra le tante: Cass. pen., Sez. 3, n.
33013 del 03/06/2003, dep. 05/08/2003, imp.
S. e altro, in Ced Cass., n. 225553)
(commento tratto da www.ipsoa.it - Corte di
Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 03.11.2011 n.
39733 - link a
www.lexambiente.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: 1. Condono edilizio
- Zone soggette a vincolo idrogeologico -
Art. 32, comma 27, D.L. n. 269/2003 -
Sanabilità - Non sussiste.
2. Condono edilizio
- Zone soggette a vincolo idrogeologico -
Mancato accertamento di compatibilità
dell'immobile con le ragioni del vincolo -
Discrezionalità della P.A. - Non sussiste.
3. Condono edilizio
- Riscossione dell'I.C.I. sull'immobile
abusivo - Ammissione di regolarità
dell'opera - Non sussiste.
1. A norma dell'art. 32, comma 27, D.L. n.
269/2003, gli abusi edilizi realizzati in
zone soggette a vincolo idrogeologico non
sono in alcun caso sanabili, non potendo
limitarsi l'applicazione della norma
soltanto ai casi di contrasto urbanistico e
non anche a quelle di rilievo meramente
edilizio.
2. Deve ritenersi corretto l'operato
dell'Autorità preposta alla tutela del
vincolo che non abbia svolto accertamenti
sulle caratteristiche dell'immobile oggetto
dell'istanza di condono che insiste in area
sottoposta a vincolo idrogeologico, al fine
di valutare la sua eventuale compatibilità
con le ragioni del vincolo stesso, non
disponendo, al riguardo, l'amministrazione
di alcun margine di discrezionalità.
3. La riscossione dell'I.C.I. sull'immobile
abusivo da parte del Comune non rappresenta
ammissione, neppure implicita, di regolarità
dell'opera realizzata, a fronte
dell'illecito permanente rappresentato dalla
persistenza nel tempo dell'opera priva del
necessario titolo edilizio, che preserva il
potere-dovere dell'Amministrazione di
intervenire nell'esercizio dei suoi poteri
sanzionatori
(massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 03.11.2011 n.
2618 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Il diniego di concessione in
sanatoria basato sull'inadempimento di una
convenzione di lottizzazione e/o di un atto
unilaterale aggiuntivo è illegittimo,
dovendo l'amministrazione (avendo omesso di
esercitare i diritti nascenti da tali
previsioni), verificare che gli abusi
realizzati rientrino nelle previsioni del
condono edilizio di cui alla legge n. 724
del 1994.
Secondo una costante giurisprudenza, il
diniego di concessione in sanatoria basato
sull'inadempimento di una convenzione di
lottizzazione e/o di un atto unilaterale
aggiuntivo è illegittimo, dovendo
l'amministrazione (avendo omesso di
esercitare i diritti nascenti da tali
previsioni), verificare che gli abusi
realizzati rientrino nelle previsioni del
condono edilizio di cui alla legge n. 724
del 1994 (Cons. di St., IV, 16.01.2008, n.
74; TAR Liguria, I, 02.07.2009, n. 1639) (TAR Liguria, Sez. I,
sentenza
02.11.2011 n. 1508 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
La presentazione dell’istanza di
sanatoria influisce soltanto sulla
efficacia, non già sulla validità
dell’ordinanza di demolizione di opere
abusive, sicché, in assenza dell’avvenuta
sanatoria, essa non determina
l’improcedibilità del ricorso.
Tale principio trova un’esplicita conferma
nella normativa sul condono edilizio, posto
che, una volta presentata nei termini la
domanda di condono, quel che resta sospesa è
soltanto la fase del procedimento
amministrativo concernente l’esecuzione o
l’applicazione delle sanzioni, in quanto
destinate a venire definitivamente meno in
caso di concessione della sanatoria (art.
38, commi 1 e 4, L. n. 47/1985).
La presentazione dell’istanza di sanatoria
influisce soltanto sulla efficacia, non già
sulla validità dell’ordinanza di demolizione
di opere abusive (TAR Liguria, I,
28.01.2011, n. 169; TAR Campania-Napoli, II,
02.03.2010, n. 1259), sicché, in assenza
dell’avvenuta sanatoria, essa non determina
l’improcedibilità del ricorso.
Tale principio trova un’esplicita conferma
nella normativa sul condono edilizio, posto
che, una volta presentata nei termini la
domanda di condono, quel che resta sospesa è
soltanto la fase del procedimento
amministrativo concernente l’esecuzione o
l’applicazione delle sanzioni, in quanto
destinate a venire definitivamente meno in
caso di concessione della sanatoria (art.
38, commi 1 e 4, L. n. 47/1985) (TAR Liguria, Sez. I,
sentenza
02.11.2011 n. 1507 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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ATTI AMMINISTRATIVI - EDILIZIA PRIVATA: La
disciplina relativa alla comunicazione di
avvio del procedimento non va interpretata
in modo formalistico, ma con riferimento
alla sua ratio concreta, che è quella di
assicurare la partecipazione del privato
interessato al procedimento amministrativo,
con la conseguenza che l'eventuale omissione
dell'adempimento non determina illegittimità
dell'azione amministrativa, laddove sia
provato che il destinatario abbia avuto
comunque ed aliunde conoscenza del
procedimento in corso, potendo quindi
parteciparvi.
Gli atti di repressione degli abusi edilizi
(nel caso di specie una diffida a demolire)
non devono necessariamente essere preceduti
da una comunicazione di avvio del relativo
procedimento, che é oggetto di una specifica
ed esaustiva disciplina normativa, specie
allorquando lo scopo partecipativo sia stato
raggiunto in altro modo (es. notifica
provvedimenti di sequestro e dissequestro,
notifica ordinanza di sospensione lavori
ecc.)”.
---------------
In caso di diffida a demolire non è dovuto
alcun avviso di avvio del procedimento,
potendo gli interessati far valere le
proprie ragioni prima dell'emissione della
vera e propria ordinanza di demolizione.
In materia di procedimenti sanzionatori per
abusi edilizi gli atti di diffida, -quali
l'ingiunzione a demolire o l'ordine di
sospensione dei lavori e simili- tengono
luogo della comunicazione di avvio del
procedimento.
---------------
L'omessa comunicazione del responsabile del
procedimento e dell'ufficio presso cui poter
prendere visione degli atti non determina
l'illegittimità del provvedimento finale,
dovendosi considerare responsabile del
procedimento il dirigente e/o responsabile
della struttura amministrativa, da cui
promana l'atto.
---------------
La repressione dell'abuso edilizio, disposta
a distanza di tempo ragguardevole, richiede
una puntuale motivazione sull'interesse
pubblico al ripristino dei luoghi. In tali
casi, infatti, per il lungo lasso di tempo
trascorso dalla commissione dell'abuso ed il
protrarsi dell'inerzia dell'amministrazione
preposta alla vigilanza, si ritiene che si
sia ingenerata una posizione di affidamento
nel privato, in relazione alla quale
l'esercizio del potere repressivo è
subordinato ad un onere di congrua
motivazione che, avuto riguardo anche
all'entità e alla tipologia dell'abuso,
indichi il pubblico interesse, evidentemente
diverso da quello ripristino della legalità,
idoneo a giustificare il sacrificio del
contrapposto interesse privato.
--------------
In relazione appunto ai vincoli
paesaggistici, non possono trovare spazio
applicativo i peculiari principi in base ai
quali la giurisprudenza amministrativa ha
individuato una posizione di affidamento
tutelabile (quanto meno con il richiedersi
nel provvedimento sanzionatorio una
motivazione specifica, ulteriore rispetto a
quella fondata sul mero perseguimento di un
ripristino della legalità, in ordine alla
necessità della demolizione dei manufatti e
al connesso sacrificio dell'interesse
privato) per colui che, pur avendo posto in
essere abusi edilizi, abbia visto
trascorrere un lungo lasso di tempo dalla
loro commissione con inerzia
dell'Amministrazione preposta alla
vigilanza.
Come infatti ritenuto dalla prevalente
giurisprudenza, in relazione all’analogo
disposto della l. 241/1990, la disciplina
relativa alla comunicazione di avvio del
procedimento non va interpretata in modo
formalistico, ma con riferimento alla sua
ratio concreta, che è quella di
assicurare la partecipazione del privato
interessato al procedimento amministrativo,
con la conseguenza che l'eventuale omissione
dell'adempimento non determina illegittimità
dell'azione amministrativa, laddove sia
provato che il destinatario abbia avuto
comunque ed aliunde conoscenza del
procedimento in corso, potendo quindi
parteciparvi (ex plurimis Cons.
Stato, Sez. V, 07.12.2005 n. 6990; Sez. IV,
03.03.2009 n. 1207; TAR Calabria Catanzaro,
sez. I, 14.12.2010, n. 2908; in senso
analogo TAR Emilia Romagna Bologna, sez. II,
14.01.2009, n. 19 secondo cui “Gli atti
di repressione degli abusi edilizi (nel caso
di specie una diffida a demolire) non devono
necessariamente essere preceduti da una
comunicazione di avvio del relativo
procedimento, che é oggetto di una specifica
ed esaustiva disciplina normativa, specie
allorquando lo scopo partecipativo sia stato
raggiunto in altro modo (es. notifica
provvedimenti di sequestro e dissequestro,
notifica ordinanza di sospensione lavori
ecc.)”.
---------------
Il Collegio
aderisce a quell’orientamento
giurisprudenziale secondo il quale in caso
di diffida a demolire non è dovuto alcun
avviso di avvio del procedimento, potendo
gli interessati far valere le proprie
ragioni prima dell'emissione della vera e
propria ordinanza di demolizione (TAR
Trentino Alto Adige Bolzano, 08.02.2007, n.
52; TAR Friuli Venezia Giulia Trieste,
08.09.2004, n. 556 secondo cui “in
materia di procedimenti sanzionatori per
abusi edilizi gli atti di diffida, -quali
l'ingiunzione a demolire o l'ordine di
sospensione dei lavori e simili- tengono
luogo della comunicazione di avvio del
procedimento”).
---------------
Del tutto irrilevante è poi l’omessa
indicazione del responsabile procedimento in
quanto per la giurisprudenza, formatasi
sull’analogo disposto della l. 241/1990
(art. 8), l'omessa comunicazione del
responsabile del procedimento e dell'ufficio
presso cui poter prendere visione degli atti
non determina l'illegittimità del
provvedimento finale, dovendosi considerare
responsabile del procedimento il dirigente
e/o responsabile della struttura
amministrativa, da cui promana l'atto (ex
multis TAR Campania Napoli, sez. VII,
03.11.2010, n. 22302; TAR Campania Napoli,
sez. VII, 15.12.2010, n. 27393).
---------------
Vi è un orientamento giurisprudenziale
secondo il quale “la repressione
dell'abuso edilizio, disposta a distanza di
tempo ragguardevole, richiede una puntuale
motivazione sull'interesse pubblico al
ripristino dei luoghi. In tali casi,
infatti, per il lungo lasso di tempo
trascorso dalla commissione dell'abuso ed il
protrarsi dell'inerzia dell'amministrazione
preposta alla vigilanza, si ritiene che si
sia ingenerata una posizione di affidamento
nel privato, in relazione alla quale
l'esercizio del potere repressivo è
subordinato ad un onere di congrua
motivazione che, avuto riguardo anche
all'entità e alla tipologia dell'abuso,
indichi il pubblico interesse, evidentemente
diverso da quello ripristino della legalità,
idoneo a giustificare il sacrificio del
contrapposto interesse privato” (C.d.S.,
Sez.V, 04/03/2008, n. 883; Tar Campania,
Napoli, Sez. IV - 05.05.2009, n. 2357).
---------------
Un consolidato orientamento
giurisprudenziale ritiene che “in
relazione appunto ai vincoli paesaggistici,
non possono trovare spazio applicativo i
peculiari principi in base ai quali la
giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. di
Stato sez. IV, n° 2705 del 06.06.2008; Cons.
di Stato sez. V, n° 883 del 04.03.2008;
Cons. di Stato sez. IV, n° 2441 del
14.5.2007; Cons. di Stato sez. V, n° 247 del
12.03.1996; TAR Liguria n° 4127 del
31.12.2009; TAR Calabria Catanzaro n° 1026
del 06.10.2009; TAR Piemonte n° 2247 del
04.09.2009; TAR Campania Napoli n° 504 del
29.01.2009) ha individuato una posizione di
affidamento tutelabile (quanto meno con il
richiedersi nel provvedimento sanzionatorio
una motivazione specifica, ulteriore
rispetto a quella fondata sul mero
perseguimento di un ripristino della
legalità, in ordine alla necessità della
demolizione dei manufatti e al connesso
sacrificio dell'interesse privato) per colui
che, pur avendo posto in essere abusi
edilizi, abbia visto trascorrere un lungo
lasso di tempo dalla loro commissione con
inerzia dell'Amministrazione preposta alla
vigilanza” (TAR Campania Napoli Sez. VII,
Sent., 14-06-2010, n. 14156, cui si rinvia)
(TAR Valle d'Aosta,
sentenza
02.11.2011 n. 72 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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ottobre 2011 |
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EDILIZIA PRIVATA: In
relazione al rapporto tra il provvedimento
di acquisizione gratuita al patrimonio
comunale dell’immobile abusivo e la domanda
di condono edilizio successivamente
presentata per la sanatoria dell’immobile
stesso, l’acquisizione gratuita determina
una situazione inconciliabile con la
sanatoria soltanto quando all’immissione nel
possesso, da parte dell’Amministrazione
comunale, abbia fatto seguito la demolizione
dell’immobile abusivo ovvero la sua
effettiva destinazione a fini pubblici;
pertanto, qualora non si siano verificati
mutamenti della situazione di fatto che
rendano impossibile il rilascio della
richiesta sanatoria, a seguito della
presentazione dell’istanza di condono
edilizio il ricorso proposto avverso il
provvedimento di acquisizione gratuita
diviene improcedibile, perché
l’Amministrazione comunale è tenuta a
pronunciarsi sulla domanda di sanatoria e
l’interesse del responsabile dell’abuso si
sposta, dall’annullamento del provvedimento
sanzionatorio già adottato e divenuto
inefficace, all’annullamento dell’eventuale
provvedimento di rigetto della domanda di
condono e degli eventuali ulteriori
provvedimenti sanzionatori.
---------------
La mera pendenza di un’istanza di condono
non autorizza la realizzazione di ulteriori
lavori, né può precludere l’esercizio dei
poteri repressivi diretti a sanzionare abusi
commessi in epoca successiva.
Infatti, la regola secondo cui la
presentazione della domanda di condono
preclude all’amministrazione di ordinare la
demolizione dell’opera abusiva prima di
avere definito il procedimento di sanatoria
vale limitatamente alle opere abusive
esistenti al momento della istanza ed in
essa indicate, non potendosi estendere ad
abusi realizzati in epoca successiva.
---------------
L’abusivo intervento di completamento (del
manufatto abusivo) deve essere sanzionato
sempre e comunque con l’ordine di ripristino
dello stato dei luoghi, perché in tal caso
vale il principio in forza del quale è il
completamento in sé ad essere precluso,
senza che sia possibile distinguere tra
opere soggette al rilascio del permesso di
costruire ed opere realizzabili in base ad
una semplice DIA o SCIA.
Invero, dal testo dell’art. 35, comma 13,
della legge n. 47/1985 si evince chiaramente
che il responsabile dell’abuso si assume la
responsabilità di completare un manufatto
abusivo che potrebbe non conseguire la
sanatoria (laddove l’Amministrazione accerti
l’insussistenza dei presupposti per
l’accoglimento della domanda di condono) e
che l’intervento di completamento è
subordinato ad una speciale procedura
finalizzata innanzi tutto a “cristallizzare”
(per evidenti ragioni istruttorie) lo stato
di fatto antecedente l’esecuzione di tale
intervento, attraverso l’allegazione di una
perizia giurata ovvero di altra
documentazione avente data certa in ordine
allo stato dei lavori abusivi.
---------------
La natura interamente vincolata dell’ordine
di demolizione esclude la necessaria
ponderazione di interessi diversi da quelli
pubblici tutelati e non richiede ulteriore
motivazione rispetto alla dichiarata
abusività dell’intervento. Inoltre, i
provvedimenti repressivi degli abusi edilizi
non devono essere preceduti dalla
comunicazione dell’avvio del procedimento
perché trattasi di provvedimenti tipizzati e
vincolati, che presuppongono un mero
accertamento tecnico sulla consistenza delle
opere realizzate e sul carattere abusivo
delle medesime.
Secondo l’art. 43, comma 1, della legge n.
47/1985 “l’esistenza di provvedimenti
sanzionatori non ancora eseguiti, ovvero
ancora impugnabili o nei cui confronti pende
l’impugnazione, non impedisce il
conseguimento della sanatoria”.
Secondo la giurisprudenza formatasi in
relazione al rapporto tra il provvedimento
di acquisizione gratuita al patrimonio
comunale dell’immobile abusivo e la domanda
di condono edilizio successivamente
presentata per la sanatoria dell’immobile
stesso (ex multis, TAR Lazio Roma,
Sez. II, 02.04.2010, n. 5614),
l’acquisizione gratuita determina una
situazione inconciliabile con la sanatoria
soltanto quando all’immissione nel possesso,
da parte dell’Amministrazione comunale,
abbia fatto seguito la demolizione
dell’immobile abusivo ovvero la sua
effettiva destinazione a fini pubblici;
pertanto, qualora non si siano verificati
mutamenti della situazione di fatto che
rendano impossibile il rilascio della
richiesta sanatoria, a seguito della
presentazione dell’istanza di condono
edilizio il ricorso proposto avverso il
provvedimento di acquisizione gratuita
diviene improcedibile, perché
l’Amministrazione comunale è tenuta a
pronunciarsi sulla domanda di sanatoria e
l’interesse del responsabile dell’abuso si
sposta, dall’annullamento del provvedimento
sanzionatorio già adottato e divenuto
inefficace, all’annullamento dell’eventuale
provvedimento di rigetto della domanda di
condono e degli eventuali ulteriori
provvedimenti sanzionatori.
---------------
Una consolidata
giurisprudenza (da ultimo, TAR Campania
Salerno, Sez. II, 01.03.2011, n. 379)
afferma che la mera pendenza di un’istanza
di condono non autorizza la realizzazione di
ulteriori lavori, né può precludere
l’esercizio dei poteri repressivi diretti a
sanzionare abusi commessi in epoca
successiva.
Infatti, la regola (espressione del
principio di ragionevolezza dell’azione
amministrativa) secondo cui la presentazione
della domanda di condono preclude
all’amministrazione di ordinare la
demolizione dell’opera abusiva prima di
avere definito il procedimento di sanatoria
vale limitatamente alle opere abusive
esistenti al momento della istanza ed in
essa indicate, non potendosi estendere ad
abusi realizzati in epoca successiva.
Talune oscillazioni si registrano, invece,
in ordine al tipo di sanzione che
l’Amministrazione deve adottare laddove il
completamento del manufatto abusivo sia
realizzato senza aver preventivamente
attivato lo speciale procedimento di cui
all’art. 35, comma 13, della legge n.
47/1985.
Infatti -a fronte del prevalente
orientamento giurisprudenziale (ex multis,
TAR Campania Salerno, Sez. II, 01.03.2011,
n. 379; TAR Campania Napoli, Sez. VII,
14.01.2011, n. 160; Sez. IV, 02.12.2008, n.
20793; Sez. VI, 09.03.2006, n. 2834),
secondo il quale l’abusivo intervento di
completamento deve essere sanzionato sempre
e comunque con l’ordine di ripristino dello
stato dei luoghi, perché in tal caso vale il
principio in forza del quale è il
completamento in sé ad essere precluso,
senza che sia possibile distinguere tra
opere soggette al rilascio del permesso di
costruire ed opere realizzabili in base ad
una semplice DIA o SCIA (si veda al riguardo
l’art. 5, comma 2, lett. c), del decreto
legge n. 70/2011, convertito dalla legge n.
106/2010)- una giurisprudenza minoritaria
(TAR Campania Napoli, Sez. VI, 10.01.2011,
n. 36) ritiene che, in assenza di nuove
superfici e/o nuovi volumi e/o ulteriori
trasformazioni del territorio, ferma
restando la violazione dell’art. 35, comma
13, della legge n. 47/1985, la sanzione
demolitoria non possa essere irrogata e che
l’Amministrazione sarebbe, quindi, comunque
tenuta, ai fini sanzionatori, ad individuare
esattamente gli ulteriori lavori abusivi
eseguiti e ad operare una preventiva
qualificazione degli stessi.
Il Collegio ritiene di dover aderire al
richiamato orientamento maggioritario,
perché dal testo dell’art. 35, comma 13,
della legge n. 47/1985 si evince chiaramente
che il responsabile dell’abuso si assume la
responsabilità di completare un manufatto
abusivo che potrebbe non conseguire la
sanatoria (laddove l’Amministrazione accerti
l’insussistenza dei presupposti per
l’accoglimento della domanda di condono) e
che l’intervento di completamento è
subordinato ad una speciale procedura
finalizzata innanzi tutto a “cristallizzare”
(per evidenti ragioni istruttorie) lo stato
di fatto antecedente l’esecuzione di tale
intervento, attraverso l’allegazione di una
perizia giurata ovvero di altra
documentazione avente data certa in ordine
allo stato dei lavori abusivi.
Risulta quindi evidente che, in assenza di
tale documentazione, è preclusa in radice la
possibilità di operare una qualificazione
giuridica dell’intervento di completamento
perché non vi è certezza sullo stato di
fatto antecedente l’esecuzione
dell’intervento stesso. Inoltre, qualora si
tratti di un intervento di completamento da
realizzare su immobile che ricade in zona
vincolata, la speciale procedura prevista
dall’art. 35, comma 13, della legge n.
47/1985 risulta chiaramente finalizzata ad
acquisire, in via preventiva, la valutazione
della compatibilità dell’intervento stesso
con gli interessi tutelati attraverso
l’apposizione del vincolo.
Del resto non si spiega altrimenti la
disposizione secondo la quale “i lavori
per il completamento delle opere di cui
all’articolo 32 possono essere eseguiti solo
dopo che siano stati espressi i pareri delle
competenti amministrazioni”. Coglie,
quindi, nel segno la giurisprudenza (TAR
Campania Napoli, Sez. IV, 02.12.2008, n.
20793) che pone in rilievo come, nel caso di
manufatti abusivi realizzati in zona
sottoposta a vincolo paesaggistico, non può
essere realizzato nessun tipo di intervento
di completamento funzionale in assenza della
preventiva valutazione di compatibilità
paesaggistica da parte dell’autorità
preposta alla gestione del vincolo.
---------------
Secondo una consolidata giurisprudenza (ex
multis, TAR Campania Napoli, Sez. VII,
14.01.2011, n. 160), la natura interamente
vincolata dell’ordine di demolizione esclude
la necessaria ponderazione di interessi
diversi da quelli pubblici tutelati e non
richiede ulteriore motivazione rispetto alla
dichiarata abusività dell’intervento.
Inoltre, i provvedimenti repressivi degli
abusi edilizi non devono essere preceduti
dalla comunicazione dell’avvio del
procedimento (ex multis, TAR Campania
Napoli, Sez. IV, 12.04.2005, n. 3780;
13.01.2006, n. 651) perché trattasi di
provvedimenti tipizzati e vincolati, che
presuppongono un mero accertamento tecnico
sulla consistenza delle opere realizzate e
sul carattere abusivo delle medesime.
Peraltro, seppure si aderisse
all’orientamento che ritiene necessaria tale
comunicazione anche per gli ordini di
demolizione, troverebbe comunque
applicazione nel caso in esame l’art.
21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990,
nella parte in cui dispone che “non è
annullabile il provvedimento adottato in
violazione di norme sul procedimento …
qualora, per la natura vincolata del
provvedimento, sia palese che il suo
contenuto dispositivo non avrebbe potuto
essere diverso da quello in concreto
adottato”.
Infatti, considerato che l’ordine di
demolizione è atto dovuto in presenza di
opere realizzate in assenza del prescritto
titolo abilitativo e che, nel caso in esame,
trattasi di un intervento di completamento
realizzato su immobile che ricade in zona
vincolata, senza l’attivazione della
speciale procedura prevista dall’art. 35,
comma 13, della legge n. 47/1985, risulta
palese che il contenuto dispositivo
dell’impugnata ordinanza di demolizione non
avrebbe potuto essere diverso se alla parte
ricorrente fosse stata data comunicazione
dell’avvio del procedimento (TAR
Campania-Napoli, Sez. VII,
sentenza 28.10.2011 n. 5031 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
|
EDILIZIA PRIVATA: La
presentazione dell’istanza di accertamento
di conformità ai sensi dell’art. 36 del
D.P.R. n. 380/2001, successivamente
all’impugnazione dell’ordine di demolizione,
produce l’effetto di rendere improcedibile
l’impugnazione stessa per carenza di
interesse.
Infatti, il riesame dell’abusività
dell’opera provocato dall’istanza di
sanatoria determina la necessaria formazione
di un nuovo provvedimento, di accoglimento o
di rigetto (espresso o tacito), che vale
comunque a rendere inefficace il
provvedimento sanzionatorio oggetto
dell’originario ricorso, che deve
conseguentemente essere dichiarato
improcedibile per carenza di interesse,
perché l’interesse del responsabile
dell’abuso edilizio si sposta,
dall’annullamento del provvedimento
sanzionatorio già adottato e divenuto
inefficace, all’annullamento dell’eventuale
provvedimento di rigetto della domanda di
sanatoria e degli eventuali ulteriori
provvedimenti sanzionatori.
---------------
Per i lavori realizzati in assenza o
difformità dall’autorizzazione paesaggistica
che hanno determinato la creazione di
superfici utili o volumi ovvero un aumento
di quelli legittimamente realizzati, deve
affermarsi l’inidoneità della presentazione
dell’istanza di accertamento di conformità a
determinare l’inefficacia dell’ordine di
demolizione relativo a tali lavori.
Infatti -a fronte del divieto assoluto di
rilasciare l’autorizzazione paesaggistica in
sanatoria per i lavori che prima facie hanno
determinato la creazione di superfici utili
o volumi ovvero un aumento di quelli
legittimamente realizzati- un’eventuale
istanza di accertamento di conformità
avrebbe un intento meramente dilatorio e,
quindi, il giudice amministrativo -che nei
casi di attività vincolata deve oramai
essere considerato giudice del rapporto- può
senz’altro escluderne ogni rilevanza, perché
in tal caso è palese che il contenuto
dispositivo del provvedimento impugnato
(ossia l’ordine di demolizione) non potrà
essere diverso a seguito della pronuncia
dell’Amministrazione sulla richiesta di
sanatoria
Secondo la prevalente giurisprudenza (ex
multis, TAR Campania Napoli, Sez. VII,
20.11.2007, n. 14442; Sez. IV 02.10.2006, n.
8424) la presentazione dell’istanza di
accertamento di conformità ai sensi
dell’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001,
successivamente all’impugnazione dell’ordine
di demolizione, produce l’effetto di rendere
improcedibile l’impugnazione stessa per
carenza di interesse.
Infatti, il riesame dell’abusività
dell’opera provocato dall’istanza di
sanatoria determina la necessaria formazione
di un nuovo provvedimento, di accoglimento o
di rigetto (espresso o tacito), che vale
comunque a rendere inefficace il
provvedimento sanzionatorio oggetto
dell’originario ricorso, che deve
conseguentemente essere dichiarato
improcedibile per carenza di interesse,
perché l’interesse del responsabile
dell’abuso edilizio si sposta,
dall’annullamento del provvedimento
sanzionatorio già adottato e divenuto
inefficace, all’annullamento dell’eventuale
provvedimento di rigetto della domanda di
sanatoria e degli eventuali ulteriori
provvedimenti sanzionatori.
---------------
Secondo la giurisprudenza di questa Sezione
(TAR Campania Napoli, Sez. VII, 28.12.2007,
n. 16539) tali conclusioni devono mantenersi
ferme anche per il caso in cui la domanda di
sanatoria riguardi opere abusive realizzate
su un’area oggetto di un vincolo
paesaggistico-ambientale, a condizione che
si tratti di opere che, prima facie,
non hanno determinato la creazione di
superfici utili o volumi ovvero un aumento
di quelli legittimamente realizzati.
Infatti, l’articolo 146, comma 4, del
decreto legislativo n. 42/2004 -applicabile
anche procedimento autorizzatorio previsto
per la fase transitoria in base al
successivo articolo 159, comma 5- esclude
dal divieto di rilasciare l’autorizzazione
paesaggistica, in sanatoria (ossia
successivamente alla realizzazione, anche
parziale, degli interventi) i casi previsti
dall’articolo 167, comma 4, del medesimo
decreto legislativo, costituiti -oltre che
dall’impiego di materiali in difformità
dall’autorizzazione paesaggistica e dai
lavori comunque configurabili quali
interventi di manutenzione ordinaria o
straordinaria- proprio dai “lavori,
realizzati in assenza o difformità
dall’autorizzazione paesaggistica, che non
abbiano determinato creazione di superfici
utili o volumi ovvero aumento di quelli
legittimamente realizzati”.
---------------
Per i lavori realizzati in assenza o
difformità dall’autorizzazione paesaggistica
che hanno determinato la creazione di
superfici utili o volumi ovvero un aumento
di quelli legittimamente realizzati, deve
affermarsi l’inidoneità della presentazione
dell’istanza di accertamento di conformità a
determinare l’inefficacia dell’ordine di
demolizione relativo a tali lavori.
Infatti -a fronte del divieto assoluto di
rilasciare l’autorizzazione paesaggistica in
sanatoria per i lavori che prima facie
hanno determinato la creazione di superfici
utili o volumi ovvero un aumento di quelli
legittimamente realizzati- un’eventuale
istanza di accertamento di conformità
avrebbe un intento meramente dilatorio e,
quindi, il giudice amministrativo -che nei
casi di attività vincolata deve oramai
essere considerato giudice del rapporto (ex
multis, TAR Campania Napoli, Sez. IV,
27.03.2006, n. 3200; 20.11.2006, n. 9983;
TAR Campania Napoli, Sez. VII, n. 14442/2007
cit.)- può senz’altro escluderne ogni
rilevanza, perché in tal caso è palese che
il contenuto dispositivo del provvedimento
impugnato (ossia l’ordine di demolizione)
non potrà essere diverso a seguito della
pronuncia dell’Amministrazione sulla
richiesta di sanatoria
(TAR Campania-Napoli, Sez. VII,
sentenza 28.10.2011 n. 5023 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
|
ATTI AMMINISTRATIVI - EDILIZIA PRIVATA:
A differenza dei casi nei quali il
silenzio serbato dall'amministrazione
concerne una richiesta di intervenire su
presunti abusi edilizi nel caso
di richiesta di definire il procedimento, la
natura propria del giudizio di accertamento,
fa sì che il ricorso possa dirsi
regolarmente instaurato con la notifica al controinteressato principale.
Lo scopo del ricorso avverso il silenzio
rifiuto, o inadempimento, infatti è di
ottenere un provvedimento espresso
dell'Amministrazione, che elimini lo stato
di inerzia sulla sua istanza.
Di norma la qualifica di controinteressato
in senso stretto infatti spetta solo ai
soggetti che abbiano una posizione
giuridicamente contrapposta a quella della
parte ricorrente.
Nell'ipotesi in cui un terzo ricorra per
accertare l'illegittimità di un
silenzio-rifiuto dell'amministrazione a
provvedere sulla domanda di un altro
privato, quest’ultimo non può essere un
controinteressato.
Il titolare dell’interesse principale è
infatti un cointeressato all’ottenimento di
un provvedimento esplicito sulla sua
domanda. Volendo ritenere il contrario,
dovrebbe ammettersi che chi ha azionato il
procedimento amministrativo in realtà voglia
indebitamente approfittare, in via di fatto,
degli effetti perversi conseguenti
all’inerzia dell’amministrazione.
In conseguenza, i proprietari del fondo che
avevano presentato l’istanza di condono non
sono parti necessarie, alle quali il ricorso
avrebbe dovuto essere notificato a pena di
inammissibilità del primo giudizio, perché
non sono titolari di una situazione
soggettiva di segno opposto a quello fatto
valere con il ricorso in I grado.
---------------
Alla concessione edilizia in sanatoria di
cui all'art. 31, l. 28.02.1985, n. 47 sono
applicabili i principi in materia di
legittimazione all'impugnazione da parte dei
proprietari dei fondi confinanti incisi
dalla sanatoria dell'illecito non conforme a
legge.
Tale legittimazione sussiste per il fatto
stesso che il terzo si trovi nella zona
interessata dalla costruzione oggetto di
sanatoria, a prescindere da ogni indagine
sulla sussistenza di un ulteriore specifico
interesse.
In tali casi deve riconoscersi una posizione
di interesse qualificato all'impugnativa a
chi si trovi in una situazione di stabile
collegamento con la zona, senza che sia
richiesta la prova di un danno specifico:è
insito nella violazione edilizia stessa, il
danno a tutti i membri di quella
collettività derivante dalla presenza di
immobili od abitazioni ubicate su un terreno
comunque in prossimità delle loro aree.
A differenza dei casi nei quali il
silenzio serbato dall'amministrazione
concerne una richiesta di intervenire su
presunti abusi edilizi (cfr. Consiglio
Stato, sez. V, 06.12.1999, n. 2045) nel caso
di richiesta di definire il procedimento, la
natura propria del giudizio di accertamento,
fa sì che il ricorso possa dirsi
regolarmente instaurato con la notifica al controinteressato principale.
Lo scopo del ricorso avverso il silenzio
rifiuto, o inadempimento, infatti è di
ottenere un provvedimento espresso
dell'Amministrazione, che elimini lo stato
di inerzia sulla sua istanza (cfr. Consiglio
Stato, sez. IV, 15.09.2010, n. 6892).
Di norma la qualifica di controinteressato
in senso stretto infatti spetta solo ai
soggetti che abbiano una posizione
giuridicamente contrapposta a quella della
parte ricorrente.
Nell'ipotesi in cui un terzo ricorra per
accertare l'illegittimità di un
silenzio-rifiuto dell'amministrazione a
provvedere sulla domanda di un altro
privato, quest’ultimo non può essere un
controinteressato.
Il titolare dell’interesse principale è
infatti un cointeressato all’ottenimento di
un provvedimento esplicito sulla sua
domanda. Volendo ritenere il contrario,
dovrebbe ammettersi che chi ha azionato il
procedimento amministrativo in realtà voglia
indebitamente approfittare, in via di fatto,
degli effetti perversi conseguenti
all’inerzia dell’amministrazione.
In conseguenza i proprietari del fondo che
avevano presentato l’istanza di condono non
sono parti necessarie, alle quali il ricorso
avrebbe dovuto essere notificato a pena di
inammissibilità del primo giudizio, perché
non sono titolari di una situazione
soggettiva di segno opposto a quello fatto
valere con il ricorso in I grado.
Di qui la piena ammissibilità del gravame in
primo grado.
---------------
In linea
di principio, alla concessione edilizia in
sanatoria di cui all'art. 31, l. 28.02.1985,
n. 47 sono applicabili i principi in materia
di legittimazione all'impugnazione da parte
dei proprietari dei fondi confinanti incisi
dalla sanatoria dell'illecito non conforme a
legge.
Come la Sezione ha già avuto modo di
chiarire, tale legittimazione sussiste per
il fatto stesso che il terzo si trovi nella
zona interessata dalla costruzione oggetto
di sanatoria, a prescindere da ogni indagine
sulla sussistenza di un ulteriore specifico
interesse (cfr. Consiglio Stato, sez. IV,
30.11.2009, n. 7491).
In tali casi deve riconoscersi una posizione
di interesse qualificato all'impugnativa a
chi si trovi in una situazione di stabile
collegamento con la zona, senza che sia
richiesta la prova di un danno specifico:è
insito nella violazione edilizia stessa, il
danno a tutti i membri di quella
collettività derivante dalla presenza di
immobili od abitazioni ubicate su un terreno
comunque in prossimità delle loro aree
(Consiglio Stato, sez. VI, 01.02.2010, n.
400; idem 16.03.2010 n. 1535)
(Consiglio di Stato, Sez. IV,
sentenza 27.10.2011 n. 5775 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
|
EDILIZIA PRIVATA: Le
sanzioni edilizie hanno natura “reale” nel
senso che colpiscono il bene.
In materia di abusi edilizi, è destinatario
dell’ordine di demolizione il soggetto che
ha la disponibilità dell’opera,
indipendentemente dal fatto che l’abbia
concretamente realizzata o meno.
Al fine della legittimità dell’applicazione
delle sanzioni demolitorie,
l’Amministrazione non ha alcun obbligo di
compiere accertamenti giuridici circa
l’esistenza di particolari rapporti
interprivati, ma solo l’onere di individuare
il proprietario catastale.
In conclusione, l’ordine di demolizione di
opere abusive è legittimamente notificato al
proprietario dell’area, che ne è anche il
materiale legittimo detentore, a prescindere
dalla sua corresponsabilità o meno
dell’abuso (profilo che rileva solo ai fini
della responsabilità penale).
---------------
La “variazione essenziale” ricorre sempre
quando viene mutata la localizzazione
dell'edificio sull'area di pertinenza
rispetto al titolo edilizio: in tali casi la
costruzione è sempre abusiva quando
l’edificio è "traslato" in maniera
significativa rispetto alla localizzazione
autorizzata nelle tavole progettuali.
L’abusività della medesima è dalla legge
collegata al fatto che la traslazione
avrebbe dovuto comportare una nuova
valutazione del progetto da parte
dell'amministrazione, sotto il profilo della
sua compatibilità con i parametri
urbanistici e, come nel caso in esame con le
caratteristiche, le connotazioni e le
limitazioni dell'area. Al riguardo, in caso
di difformità tra fabbricato realizzato e
progetto, quello che ha rilievo ai fini
giuridici è sempre quest’ultimo.
-------------
Gli abusi edilizi sono essere considerati
illeciti di carattere permanente, costituiti
dall'omissione della spontanea demolizione
da effettuare per adeguare lo stato di fatto
a quello di diritto.
Di conseguenza, l'obbligo di disporre la
demolizione nasce nel momento della
realizzazione del manufatto, ed esclude che
sia configurabile la violazione del
principio di irretroattività della legge per
fatti commessi prima della sua entrata in
vigore, poiché il fatto che consente la
demolizione è caratterizzato proprio
dall'omessa demolizione di quanto è stato
insanabilmente realizzato e dalla sua
incidenza sugli interessi urbanistici.
---------------
L'ordine di demolizione di un’opera edilizia
abusiva è, quindi, sufficientemente motivato
con la sola affermazione della accertata
abusività dell'opera stessa.
Il provvedimento di demolizione, al pari di
tutti i provvedimenti sanzionatori in
materia edilizia, è atto vincolato che non
richiede una specifica valutazione delle
ragioni di interesse pubblico, né una
comparazione di quest'ultimo con gli
interessi privati coinvolti e sacrificati,
né una motivazione sulla sussistenza di un
interesse pubblico concreto ed attuale alla
demolizione, non potendo neppure ammettersi
l'esistenza di alcun affidamento tutelabile
alla conservazione di una situazione di
fatto abusiva, che il tempo non può giammai
legittimare.
Le sanzioni
edilizie hanno natura “reale” nel
senso che colpiscono il bene.
In materia di abusi edilizi, è destinatario
dell’ordine di demolizione il soggetto che
ha la disponibilità dell’opera,
indipendentemente dal fatto che l’abbia
concretamente realizzata o meno (cfr.
Consiglio Stato, sez. IV, 12.04.2011, n.
2266).
Al fine della legittimità dell’applicazione
delle sanzioni demolitorie,
l’Amministrazione non ha alcun obbligo di
compiere accertamenti giuridici circa
l’esistenza di particolari rapporti
interprivati, ma solo l’onere di individuare
il proprietario catastale (cfr. Consiglio
Stato, sez. V, 31.03.2010, n. 1878).
In conclusione, l’ordine di demolizione di
opere abusive è legittimamente notificato al
proprietario dell’area, che ne è anche il
materiale legittimo detentore, a prescindere
dalla sua corresponsabilità o meno
dell’abuso (profilo che rileva solo ai fini
della responsabilità penale).
---------------
Secondo il principio generale posto
dall’art. 8 della L. n. 47/1985 (che
peraltro oggi risulta definitivamente
trasposto nell'art. 32, lett. c), d.P.R.
06.06.2001 n. 380), la “variazione
essenziale” ricorre sempre quando viene
mutata la localizzazione dell'edificio
sull'area di pertinenza rispetto al titolo
edilizio: in tali casi la costruzione è
sempre abusiva quando l’edificio è "traslato"
in maniera significativa rispetto alla
localizzazione autorizzata nelle tavole
progettuali.
L’abusività della medesima è dalla legge
collegata al fatto che la traslazione
avrebbe dovuto comportare una nuova
valutazione del progetto da parte
dell'amministrazione, sotto il profilo della
sua compatibilità con i parametri
urbanistici e, come nel caso in esame con le
caratteristiche, le connotazioni e le
limitazioni dell'area. Al riguardo, in caso
di difformità tra fabbricato realizzato e
progetto, quello che ha rilievo ai fini
giuridici è sempre quest’ultimo.
---------------
Gli abusi
edilizi sono essere considerati illeciti di
carattere permanente, costituiti
dall'omissione della spontanea demolizione
da effettuare per adeguare lo stato di fatto
a quello di diritto.
Di conseguenza, l'obbligo di disporre la
demolizione nasce nel momento della
realizzazione del manufatto, ed esclude che
sia configurabile la violazione del
principio di irretroattività della legge per
fatti commessi prima della sua entrata in
vigore, poiché il fatto che consente la
demolizione è caratterizzato proprio
dall'omessa demolizione di quanto è stato
insanabilmente realizzato e dalla sua
incidenza sugli interessi urbanistici (cfr.
Consiglio Stato, sez. V, 12.10.2010 , n.
7392).
---------------
L'ordine di demolizione di un’opera edilizia
abusiva è, quindi, sufficientemente motivato
con la sola affermazione della accertata
abusività dell'opera stessa (cfr. Consiglio
Stato, sez. IV, 12.04.2011, n. 2266).
Esattamente il TAR ha
rilevato che il provvedimento di
demolizione, al pari di tutti i
provvedimenti sanzionatori in materia
edilizia, è atto vincolato che non richiede
una specifica valutazione delle ragioni di
interesse pubblico, né una comparazione di
quest'ultimo con gli interessi privati
coinvolti e sacrificati, né una motivazione
sulla sussistenza di un interesse pubblico
concreto ed attuale alla demolizione, non
potendo neppure ammettersi l'esistenza di
alcun affidamento tutelabile alla
conservazione di una situazione di fatto
abusiva, che il tempo non può giammai
legittimare (cfr. Consiglio Stato , sez. V,
27.04.2011, n. 2497; Consiglio Stato, sez.
V, 11.01.2011, n. 79)
(Consiglio di Stato, Sez. IV,
sentenza 27.10.2011 n. 5758 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: La
errata o insufficiente (non importa se
dolosa o colposa) rappresentazione di
circostanze di fatto esposte nella domanda e
relativi allegati di concessione edilizia
posta alla base del rilascio dell’atto della
concessione edilizia che diversamente non
sarebbe stata rilasciata, costituisce da
sola ragione sufficiente per giustificare un
provvedimento di annullamento di ufficio
della concessione medesima, tanto che in
tale situazione si può prescindere dal
contemperamento con un interesse pubblico
attuale e concreto.
In materia di autotutela riferibile ad
immobili abusivi, va richiamato il principio
che ritiene vincolato il potere
dell’Amministrazione al ripristino dello
status quo ante. In una fattispecie
similare, difatti, la giurisprudenza ha
sostenuto che “l’ingiunzione di demolizione
è del tutto legittima atteso che in presenza
di manufatti abusivi non condonati né
sanati, gli interventi ulteriori (sia pure
riconducibili, nella loro oggettività, alle
categorie della manutenzione straordinaria,
del restauro e/o risanamento conservativo,
della ristrutturazione, della realizzazione
di opere costituenti pertinenze
urbanistiche) ripetono le caratteristiche di
illegittimità dell’opera principale, alla
quale ineriscono strutturalmente, sicché non
può ammettersi la prosecuzione dei lavori
abusivi a completamento di opere che, fino
al momento di eventuali sanatorie, devono
ritenersi comunque abusive, con conseguente
obbligo del Comune di ordinarne la
demolizione. Ciò non significa negare in
assoluto la possibilità di intervenire su
immobili rispetto ai quali pende istanza di
condono, ma solo affermare che, a pena di
assoggettamento della medesima sanzione
prevista per l’immobile abusivo cui
ineriscono, ciò deve avvenire nel rispetto
delle procedure di legge.
Da quanto evidenziato in precedenza, appare
corretto il procedimento seguito
dall’Amministrazione comunale che ha posto
alla base dell’atto di annullamento
l’infedele o inesatta dichiarazione –il cui
eventuale carattere doloso non rileva in
questa sede– essendo illegittimo un condono
richiesto in relazione ad interventi
effettuati su un’opera già in origine
(parzialmente) abusiva.
Difatti, “la errata o insufficiente (non
importa se dolosa o colposa)
rappresentazione di circostanze di fatto
esposte nella domanda e relativi allegati di
concessione edilizia posta alla base del
rilascio dell’atto della concessione
edilizia che diversamente non sarebbe stata
rilasciata, costituisce da sola ragione
sufficiente per giustificare un
provvedimento di annullamento di ufficio
della concessione medesima, tanto che in
tale situazione si può prescindere dal
contemperamento con un interesse pubblico
attuale e concreto” (Consiglio di Stato,
IV, 24.12.2008, n. 6554).
Del resto, in materia di autotutela
riferibile ad immobili abusivi, va
richiamato il principio che ritiene
vincolato il potere dell’Amministrazione al
ripristino dello status quo ante.
In una fattispecie similare, difatti, la
giurisprudenza ha sostenuto che “l’ingiunzione
di demolizione è del tutto legittima atteso
che in presenza di manufatti abusivi non
condonati né sanati, gli interventi
ulteriori (sia pure riconducibili, nella
loro oggettività, alle categorie della
manutenzione straordinaria, del restauro e/o
risanamento conservativo, della
ristrutturazione, della realizzazione di
opere costituenti pertinenze urbanistiche)
ripetono le caratteristiche di illegittimità
dell’opera principale, alla quale ineriscono
strutturalmente, sicché non può ammettersi
la prosecuzione dei lavori abusivi a
completamento di opere che, fino al momento
di eventuali sanatorie, devono ritenersi
comunque abusive, con conseguente obbligo
del Comune di ordinarne la demolizione. Ciò
non significa negare in assoluto la
possibilità di intervenire su immobili
rispetto ai quali pende istanza di condono,
ma solo affermare che, a pena di
assoggettamento della medesima sanzione
prevista per l’immobile abusivo cui
ineriscono, ciò deve avvenire nel rispetto
delle procedure di legge” (TAR Campania,
Napoli, VII, 08.04.2011, n. 1999)
(TAR
Lombardia-Milano, Sez. IV,
sentenza 27.10.2011 n. 2592 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Il
lungo lasso di tempo trascorso dalla
commissione dell’abuso edilizio ed il
protrarsi dell’inerzia dell’amministrazione
preposta alla vigilanza, comporta la nascita
di una posizione di affidamento nel privato
cittadino, in relazione alla quale il potere
repressivo è subordinato ad un onere di
congrua motivazione che, avuto riguardo
anche all’entità e alla tipologia
dell’abuso, indichi il pubblico interesse,
evidentemente diverso da quello di
ripristino della legalità, idoneo a
giustificare il sacrificio del contrapposto
interesse privato.
Il lungo lasso
di tempo trascorso dalla commissione
dell’abuso edilizio ed il protrarsi
dell’inerzia dell’amministrazione preposta
alla vigilanza, comporta la nascita di una
posizione di affidamento nel privato
cittadino, in relazione alla quale il potere
repressivo è subordinato ad un onere di
congrua motivazione che, avuto riguardo
anche all’entità e alla tipologia
dell’abuso, indichi il pubblico interesse,
evidentemente diverso da quello di
ripristino della legalità, idoneo a
giustificare il sacrificio del contrapposto
interesse privato (C.d.S., V, 04.03.2008, n.
883; C.d.S., V, 29.05.2006, n. 3270; in
termini: TAR Lazio, Roma, I-quater,
22.06.2010, n. 19923; TAR Umbria, I,
18.06.2010, n. 382; TAR Campania, Napoli, IV,
24.05.2010, n. 8343)
(TAR Pimonte, Sez. II,
sentenza 27.10.2011 n. 1135 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Anche
nel vigore del D.P.R. 380/2001, la
valutazione sulla possibilità di demolire,
ai sensi dell’art. 34, le difformità
parziali deve precedere soltanto l’ordine di
esecuzione d’ufficio in caso di
inottemperanza da parte dell’ingiunto, ma
non è necessaria ai fini della prima
adozione dell’ingiunzione al responsabile
dell’abuso.
La prevalente e più recente giurisprudenza,
da cui il Collegio non ha ragione di
discostarsi, ha chiarito, anche nel vigore
del D.P.R. 380/2001, che la valutazione
sulla possibilità di demolire, ai sensi
dell’art. 34, le difformità parziali deve
precedere soltanto l’ordine di esecuzione
d’ufficio in caso di inottemperanza da parte
dell’ingiunto, ma non è necessaria ai fini
della prima adozione dell’ingiunzione al
responsabile dell’abuso (così TAR Sicilia,
Catania, I, 14.01.2011, n. 44; TAR
Basilicata, 921/2008, 340/2008 e 779/2005;
TAR Napoli, IV, 4703/2001; TAR Marche,
259/2002).
In nessun caso, poi, la definitività
dell’ingiunzione a demolire potrebbe
precludere all’interessato di attivare a
domanda la valutazione sul pregiudizio alla
parte conforme, e sulla sostituibilità della
sanzione reale con quella pecuniaria di cui
all’art. 34/2° comma D.P.R. 380/2001
(TAR Emilia Romagna-Bologna, Sez. II,
sentenza 26.10.2011 n. 734 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: L’ordine
di demolizione non presuppone
necessariamente la comunicazione di avvio
del procedimento.
L’ordine di demolizione non presuppone
necessariamente la comunicazione di avvio
del procedimento, stante il suo carattere di
atto dovuto e vincolato, basato su meri
accertamenti tecnici e privo di
apprezzamenti discrezionali.
Invero la giurisprudenza amministrativa ha
ripetutamente precisato che gli atti
repressivi di abusi edilizi hanno natura
urgente e strettamente vincolata, con la
conseguenza che, ai fini della loro
adozione, non sono richiesti apporti
partecipativi del destinatario e quindi non
devono necessariamente essere preceduti
dalla comunicazione di avvio del
procedimento (ex multis: Cons. Stato,
VI, 24/09/2010, n. 7129; TAR Puglia, Lecce,
III, 09/02/2011, n. 240; TAR Campania,
Napoli, IV, 13/01/2011, n. 84) (TAR Toscana,
Sez. III,
sentenza 25.10.2011 n.
1556 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Ai fini dell’applicazione delle sanzioni
previste in materia di abusi edilizi rileva
il momento in cui il Comune adotta il
provvedimento sanzionatorio.
Qualora, dopo la presentazione della domanda
di sanatoria edilizia, sopravvengano
previsioni dello strumento urbanistico o
delle relative N.T.A. che non ammettono
l’intervento realizzato, quest’ultimo non
può ottenere il titolo richiesto, sia perché
la legittimità del provvedimento abilitativo
assume necessariamente a riferimento la
normativa vigente al momento della sua
adozione, sia perché la finalità dell’art.
13 della legge n. 47/1985 è consentire la
regolarizzazione degli abusi edilizi
meramente formali, i quali cioè siano
conformi alle norme urbanistiche ed edilizie
e difettino del rilascio del titolo edilizio
pur sussistendone i requisiti normativi,
rilevando una situazione sostanziale
legittimante analoga a quella del titolare
della concessione edilizia.
Secondo il prevalente orientamento
giurisprudenziale, al quale il Collegio
ritiene di aderire, ai fini
dell’applicazione delle sanzioni previste in
materia di abusi edilizi rileva il momento
in cui il Comune adotta il provvedimento
sanzionatorio, in ossequio al principio
generale tempus regit actum (TAR
Piemonte, I, 05/05/2004, n. 762).
Ciò in quanto l’illecito edilizio ha natura
permanente, ovvero si pone in contrasto
perdurante con l’interesse al regolare
assetto del territorio tutelato dal
legislatore ed è connotato dall’omissione
dell’obbligo, protratta nel tempo, di
ripristinare lo stato dei luoghi (Cons.
Stato, V, 09/02/1996, n. 152; idem,
29/04/2000, n. 2544; TAR Emilia Romagna,
Bologna, II, 14/11/2005, n. 1636).
---------------
Qualora, dopo la presentazione della domanda
di sanatoria edilizia, sopravvengano
previsioni dello strumento urbanistico o
delle relative N.T.A. che non ammettono
l’intervento realizzato, quest’ultimo non
può ottenere il titolo richiesto, sia perché
la legittimità del provvedimento abilitativo
assume necessariamente a riferimento la
normativa vigente al momento della sua
adozione, sia perché la finalità dell’art.
13 della legge n. 47/1985 è consentire la
regolarizzazione degli abusi edilizi
meramente formali, i quali cioè siano
conformi alle norme urbanistiche ed edilizie
e difettino del rilascio del titolo edilizio
pur sussistendone i requisiti normativi,
rilevando una situazione sostanziale
legittimante analoga a quella del titolare
della concessione edilizia (Cons. Stato, V,
15/11/1999, n. 1914; idem, 29/05/2006, n.
3236; TAR Campania, Napoli, VI, 06/06/2007,
n. 5966)
(TAR
Toscana, Sez. III,
sentenza 25.10.2011 n. 1550 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Ai
fini della presentazione della domanda di
sanatoria edilizia è sufficiente l’esistenza
di un contratto preliminare relativo
all’acquisto dell’immobile, avuto riguardo
all’esperibilità della tutela in forma
specifica, ex art. 2932 c.c., in caso di
inadempimento della controparte.
Alla luce di un significativo orientamento
giurisprudenziale al quale il Collegio
ritiene di aderire, ai fini della
presentazione della domanda di sanatoria
edilizia è sufficiente l’esistenza di un
contratto preliminare relativo all’acquisto
dell’immobile, avuto riguardo all’esperibilità
della tutela in forma specifica, ex art.
2932 c.c., in caso di inadempimento della
controparte (Cons. Stato, IV, 27/10/2009, n.
6545; TAR Puglia, Lecce, III, 07/04/2011, n.
612) (TAR
Toscana, Sez. III,
sentenza 25.10.2011 n. 1541 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: L’art. 873 c.c. non
contiene una definizione di costruzione,
rilevante ai fini del calcolo delle distanze
tra edifici; tale definizione è data
dall’interpretazione giurisprudenziale,
secondo cui vi rientra qualsiasi opera non
totalmente interrata avente i caratteri
della solidità e immobilizzazione rispetto
al suolo, compresi i balconi e le scale
esterne in muratura.
---------------
La concessione edilizia in sanatoria può
introdurre o recepire prescrizioni tese ad
imporre correttivi sull’esistente, qualora
si tratti, come nel caso di specie, di
integrazioni minime, di esigua entità, che
consentano il ripristino della salvaguardia
di diritti dei terzi.
L’art. 17 delle
N.T.A. del piano regolatore approvato con
deliberazione regionale n. 11302 del
12/12/1988 (richiamato da Grilli s.a.s.
nella memoria difensiva; documento n. 4
depositato in giudizio dalla stessa) prevede
che non vadano considerate, ai fini del
calcolo delle distanze tra edifici e dai
confini, “le sporgenze dei balconi che
abbiano uno sbalzo inferiore a 2 metri e,
sempre nel limite di 2 metri dal corpo di
fabbrica principale, tutte le scale esterne
sia principali che di servizio insieme agli
aggetti delle coperture”. Analoga
esclusione dal computo delle distanze è
prevista dall’art. 7 delle N.T.A. del
regolamento urbanistico, nel testo vigente
al momento dell’emissione del gravato
provvedimento.
La disposizione di cui al citato art. 17,
tuttavia, è intitolata “distanze tra gli
edifici”, assume a presupposto la
distanza, maggiore di quella prevista
dall’art. 873 c.c., dettata dalla normativa
comunale, sviluppa la disciplina dell’art.
16 dedicata alla distanza degli edifici dai
confini (disciplina che completa quanto
statuito dall’art. 873 c.c., facente
riferimento non alla distanza dal confine ma
alla distanza tra costruzioni), e fa
espressamente salve le disposizioni del
codice civile, con la conseguenza che il
criterio di esclusione da essa introdotto
riguarda il computo delle distanze da
rispettare nella costruzione degli edifici,
e non l’apertura di vedute e balconi, la cui
dislocazione è disciplinata dall’art. 905
c.c., ispirato a finalità del tutto diverse
da quelle perseguite dall’art. 873 c.c. ed
applicabile alle scale esterne o ai
pianerottoli in cui sia possibile l’affaccio
verso il fondo altrui (ex multis:
Cons. Stato, IV, 21/02/2011, n. 1086; Cass.,
II, 15/10/2008, n. 25188).
Invero l’art. 873 c.c. non contiene una
definizione di costruzione, rilevante ai
fini del calcolo delle distanze tra edifici;
tale definizione è data dall’interpretazione
giurisprudenziale, secondo cui vi rientra
qualsiasi opera non totalmente interrata
avente i caratteri della solidità e
immobilizzazione rispetto al suolo (Cass.,
II, 19/10/2009, n. 22127), compresi i
balconi (Cass., II, 25/03/2004, n. 5963) e
le scale esterne in muratura (Cass., II,
30/01/2007, n. 1966).
In tale contesto l’art. 17 delle N.T.A. si
limita a precisare la nozione di costruzione
rilevante ai fini del computo delle distanze
dell’edificio dal confine o tra edifici,
escludendo da essa, con statuizione
chiarificatrice, i balconi e le scale
esterne, integrando così quanto sancito
dall’art. 873 c.c. e facendo salva per il
resto la normativa codicistica (compreso
l’art. 905 c.c.).
Di ciò è apparsa consapevole la stessa parte
controinteressata, in quanto, nella
relazione annessa alla domanda di
concessione in sanatoria, il tecnico
incaricato ha precisato che “in
corrispondenza del confine dovrà essere
installato un parapetto frangisole di
altezza tale da non consentire la vista
diretta o laterale verso la proprietà
confinante” (documento n. 3 depositato
in giudizio da Grilli s.a.s.).
Il Comune di Monsummano, nel rilasciare il
titolo richiesto, non ha espressamente
recepito la prescrizione indicata nella
relazione tecnica; tuttavia il gravato
provvedimento, richiamando indistintamente
la relazione tecnica medesima e tutti gli
elaborati e documenti annessi all’istanza,
non prescinde dalla dichiarazione scritta
del tecnico incaricato in punto di necessità
di installare un adeguato parapetto
frangisole a tutela del diritto del
confinante, dichiarazione che vale come
persistente impegno del richiedente ad
integrare l’opera in tal senso.
Invero la concessione edilizia in sanatoria
può introdurre o recepire prescrizioni tese
ad imporre correttivi sull’esistente,
qualora si tratti, come nel caso di specie,
di integrazioni minime, di esigua entità
(TAR Liguria, I, 04/11/2004, n. 1515; idem,
11/07/2007, n. 1380; TAR Campania, Napoli,
VIII, 30/10/2006, n. 9249), che consentano
il ripristino della salvaguardia di diritti
dei terzi (TAR
Toscana, Sez. III,
sentenza 25.10.2011 n. 1541 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Sequestro immobile abusivo.
L’esigenza
di impedire la prosecuzione di lavori di
edificazione di un immobile abusivo ancora
in atto è condizione di per sé sufficiente
per disporre e mantenere il sequestro
preventivo del manufatto e dell’area ove lo
stesso insiste, indipendentemente dalla
natura ed entità degli interventi ancora da
eseguire per completare l’immobile in ogni
sua parte e ritenere così perfezionato il
reato (Corte di Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 24.10.2011 n. 38216 -
tratto da www.lexambiente.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
La nozione di ultimazione delle
opere ai fini dell’applicabilità della
disciplina sul condono edilizio coincide con
l’esecuzione del rustico.
Diversamente da quanto sostenuto dai primi
giudici, la giurisprudenza sul punto ha
avuto modo di precisare che la nozione di
ultimazione delle opere, cui occorre far
riferimento ai fini dell’applicabilità della
disciplina sul condono edilizio, coincide
con l’esecuzione del rustico [da intendersi
come muratura priva di rifinitura (Cass. pen.,
sez. III, 02.12.1998, n. 10082) e da non
confondere con lo scheletro, le pareti
esterne non potendo considerarsi mere
rifiniture (C.d.S., sez. IV, 12.03.2009, n.
1474)] e comprende anche il necessario
completamento della copertura (Cass. pen.
Sez. III, 02.012.2008, n. 8064; 15.02.2005,
n. 10896; C.d.S., sez. IV, 07.09.2006, n.
5212; sez. V, 18.11.2004, n. 7547;
20.10.2000, n. 5638) (Consiglio di Stato,
Sez. V,
sentenza 19.10.2011 n. 5625 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
1. Opere in
difformità dal progetto - Ordinanza di
demolizione - Interesse ad agire in capo al
proprietario o al soggetto legittimato
all'utilizzo delle opere - Sussiste -
Interesse ad agire in capo all'impresa
costruttrice o al progettista - Non
sussiste.
2. Opere in
difformità dal progetto - Parziale
difformità - Esclusione per difformità non
eccedenti il 2 per cento delle misure
progettuali - Art. 5, comma 2, lettera a)
n. 5), D.L. n. 70/2011 - Art. 34, comma
2-ter, D.P.R. n. 380/2001 - Applicabilità
alle singole unità immobiliari - Sussiste -
Possibilità di interpretazione estensiva -
Non sussiste.
1. L'interesse all'impugnazione delle
ordinanze di demolizione deve essere
riconosciuto al proprietario e a chi abbia
un titolo legittimo all'utilizzo delle opere
medesime, e riceva dunque un nocumento dalla
loro demolizione, mentre altri soggetti,
quali l'impresa costruttrice e il
progettista, non hanno alcun interesse
giuridicamente rilevante.
2. La disposizione dell'art. 5, comma 2,
lettera a) n. 5), D.L. n. 70/2011,
introduttivo del comma 2-ter dell'art. 34,
D.P.R. n. 380/2001, che esclude la parziale
difformità in presenza di violazioni di
altezza, distacchi, cubatura o superficie
coperta che non eccedano per singola unità
immobiliare il 2 per cento delle misure
progettuali, stante la natura eccezionale e
derogatoria al regime sanzionatorio, non può
avere una interpretazione estensiva (e cioè
considerare il "surplus" come
riferito al complesso intero), ma può essere
applicata solo alle singole unità
immobiliari
(massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza
19.10.2011 n.
2479 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: 1. Condono edilizio
- Domanda di permesso di costruire in
sanatoria - Art. 36, D.P.R. n. 380/2001 -
Obbligo per la P.A. di adottare un nuovo
provvedimento sulla domanda - Sussiste -
Inefficacia dell'ingiunzione di demolizione
- Sussiste.
2. Abuso edilizio -
Ordinanza di demolizione - Onere di
analitica descrizione degli abusi -
Sussiste.
1. La presentazione di domanda di permesso
di costruire in sanatoria ex art. 36 del
D.P.R. n. 380/2001 pone in capo
all'Amministrazione l'obbligo di adottare un
nuovo provvedimento sulla domanda medesima,
con perdita di efficacia della pregressa
ingiunzione di demolizione.
2. Sussiste in capo alla P.A. un onere di
analitica descrizione degli abusi compiuti,
da indicarsi nell'ordine di demolizione,
atteso che vi è differenza della disciplina
sanzionatoria, in base agli artt. 31 e 37,
D.P.R. n. 380/2001, tra gli illeciti
riconducibili alla realizzazione di nuove
costruzioni, e quelli consistenti in
modifiche agli edifici esistenti, modifiche
che -in base alle regole generali- non sono
soggette necessariamente a permesso di
costruire, ma anche a semplice denuncia di
inizio attività ai sensi dell'art. 22, commi
1° e 2° del D.P.R. n. 380/2001
(massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza
18.10.2011 n.
2467 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Estensione ordine di demolizione.
L'ordine demolitorio impartito dal giudice
penale riguarda l'edificio nel suo
complesso, comprensivo di eventuali aggiunte
o modifiche successive all'esercizio
dell'azione penale e alla condanna, sia
perché si configura un dovere di
restitutio in integrum sia perché ogni
intervento additivo su una costruzione
abusiva si qualifica anch'esso come abusivo
ed è destinato a subire la stessa sorte
dell'opera cui accede (Corte di Cassazione,
Sez. III penale,
sentenza 17.10.2011 n. 37499 -
tratto da www.lexambiente.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: La
presenza di vincoli di inedificabilità
assoluta a’ sensi dell’art. 33 della L. 47
del 1985 introdotti in un momento successivo
all’edificazione non esclude di per sé la
sanatoria, imponendo comunque la verifica di
compatibilità da parte dell’Autorità
preposta alla tutela del vincolo.
In effetti, la presenza di vincoli di
inedificabilità assoluta a’ sensi dell’art.
33 della L. 47 del 1985 introdotti in un
momento successivo all’edificazione non
esclude di per sé la sanatoria, imponendo
comunque la verifica di compatibilità da
parte dell’Autorità preposta alla tutela del
vincolo (così Cons. Stato, A.P., 22.07.1999
n. 20)
(Consiglio di Stato, Sez. IV,
sentenza 14.10.2011 n. 5535 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Presentazione della domanda di
condono - Effetti contro l'ordinanza di
demolizione dell'abuso - Giurisprudenza.
La presentazione della domanda di condono fa
venire meno l'interesse alla decisione del
ricorso contro l'ordinanza di demolizione
dell'abuso, considerato che, da un lato, il
rilascio della concessione in sanatoria
produce evidentemente l'improcedibilità del
ricorso e, dall'altro, uguale effetto si
produce in caso di diniego di condono,
concentrandosi l'interesse nel contestare
con apposito ricorso l'eventuale
provvedimento di diniego della sanatoria ed
il conseguente doveroso nuovo provvedimento
sanzionatorio, nei termini e nei limiti in
cui essa è stata richiesta (TAR Lazio Roma,
sez. II, 07/09/2010, n. 32129; TAR Campania
Napoli, sez. VI, 15/07/2010, n. 16806; TAR
Toscana Firenze, sez. III, 26/02/2010, n.
516; TAR Puglia Lecce, sez. I, 03/04/2007,
n. 1499).
Aree vincolate -
Sanatoria di opere abusive - Limiti - Art.
36, d.P.R. n. 380 del 2001 - Art. 32, c. 27,
lett. d), d.l. n. 269/2003 convertito dalla
L. n. 326/2003.
L'art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269
del 2003 è previsione normativa che esclude
dalla sanatoria le opere abusive realizzate
su aree caratterizzate da determinate
tipologie di vincoli (in particolare, quelli
imposti sulla base di leggi statali e
regionali a tutela degli interessi
idrogeologici e della falde acquifere, dei
beni ambientali e paesaggistici, nonché dei
parchi e delle aree protette nazionali,
regionali e provinciali), subordinando
peraltro l'esclusione a due condizioni
costituite:
a) dal fatto che il vincolo sia stato
istituto prima dell'esecuzione delle opere
abusive;
b) dal fatto che le opere realizzate in
assenza o in difformità del titolo
abilitativo risultino non conformi alle
norme urbanistiche e alle prescrizioni degli
strumenti urbanistici (TAR Campania Napoli,
sez. VII, 10/12/2009, n. 8608).
Da tale ricostruzione emerge, quindi, un
sistema che consente la sanatoria delle
opere realizzate su aree vincolate solo in
due ipotesi, previste disgiuntamente,
costituite dalla realizzazione delle opere
abusive prima dell'imposizione dei vincoli
(e, in questo caso, trattasi della mera
riproposizione di una caratteristica propria
della disciplina posta dalle due precedenti
leggi sul condono con riferimento ai vincoli
di inedificabilità assoluta di cui all'art.
33, comma 1, l. n. 47 del 1985); dal fatto
che le opere oggetto di sanatoria, benché
non assentite o difformi dal titolo
abilitativo, risultino comunque conformi
alle norme urbanistiche e alle prescrizioni
degli strumenti urbanistici.
Pertanto, la novità sostanziale della
suddetta previsione normativa è costituita
proprio dall'inserimento del requisito della
conformità urbanistica all'interno della
fattispecie del condono edilizio, così dando
vita ad un meccanismo di sanatoria che si
avvicina fortemente all'istituto
dell'accertamento di conformità previsto
dall'art. 36, d.P.R. n. 380 del 2001,
piuttosto che ai meccanismi previsti dalle
due precedenti leggi sul condono edilizio.
Poste tali premesse, in base alla disciplina
posta dal d.l. n. 269 del 2003, la
sanabilità delle opere realizzate in zona
vincolata è radicalmente esclusa solo
qualora si tratti di un vincolo di
inedificabilità assoluta e non anche nella
diversa ipotesi di un vincolo di
inedificabilità relativa, ossia di un
vincolo superabile mediante un giudizio a
posteriori di compatibilità paesaggistica.
Infatti, è ben possibile ottenere la
sanatoria delle opere abusive realizzate in
zona sottoposta ad un vincolo di
inedificabilità relativa, purché ricorrano
le condizioni previste dall'art. 32, comma
27, lett. d), d.l. n. 269 del 2003,
convertito dalla l. n. 326 del 2003 (TAR
Campania-Napoli, Sez. VII,
sentenza 14.10.2011 n. 4841 -
link a www.ambientediritto.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: 1. Condono edilizio
- Art. 32, D.L. n. 269/2003 - Condizioni -
Pagamento oneri - Onere di pagamento
dell'intera somma dovuta - Sussiste.
2. Condono edilizio
- Art. 32, comma 40, D.L. n. 269/2003 -
Incremento percentuale - Applicabilità agli
oneri concessori relativi all'intervento
edilizio - Non sussiste - Applicabilità ai
diritti ed oneri correlati alla istruttoria
della domanda - Sussiste.
1. Qualora il richiedente la sanatoria ai
sensi del D.L. n. 269/2003 intenda giovarsi
della fattispecie di silenzio-assenso di cui
all'art. 32 del medesimo decreto, avrà
l'onere di provvedere al pagamento
dell'intera somma dovuta a titolo di oneri
di urbanizzazione, salvo il conguaglio
eventualmente esigibile dal Comune, non
essendo sufficiente il pagamento del solo
acconto dei suddetti oneri.
2. L'incremento percentuale di cui all'art.
32, comma 40, D.L. n. 269/2003, è
applicabile non agli oneri concessori
relativi all'intervento edilizio, ma ai
diritti ed oneri correlati alla istruttoria
delle domande finalizzate al rilascio del
titolo abilitativo; diritti ed oneri che il
Comune ha facoltà di incrementare in
relazione al maggior impiego di risorse
(personale e mezzi) che qualsiasi sanatoria
-implicante un afflusso eccezionale di
istanze da istruire ed evadere in aggiunta
all'attività ordinaria- notoriamente
richiede
(massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza
13.10.2011 n.
2426 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Ordine di demolizione e
sospensione.
In tema di esecuzione dell'ordine di
demolizione di un manufatto abusivo, anche
nel caso in cui sia intervenuta sospensione
-da parte dell'autorità giudiziaria
amministrativa- dell'ordinanza sindacale di
demolizione del manufatto, il giudice deve
verificare la compatibilità dell'ordine di
demolizione con la predetta sospensione in
base ad una disamina della motivazione posta
a sostegno del provvedimento cautelare: solo
l'intervenuta sospensiva concessa con
riferimento al “fumus boni iuris' di
possibili vizi relativi a violazioni
sostanziali della normativa urbanistica, non
riparabili in sede di autotutela
dall'autorità amministrativa, è da ritenersi
influente: mentre se il provvedimento
cautelare trova la sua giustificazione in
vizi meramente formali, esso non è
incompatibile con l'ordine di demolizione
(Corte di Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 12.10.2011 n. 36843 -
tratto da www.lexambiente.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: L’omessa
notifica della ingiunzione di demolizione ad
uno dei comproprietari dell'area sulla quale
insiste il manufatto abusivo comporta la
illegittimità del successivo provvedimento
di acquisizione gratuita che si fondi sulla
inottemperanza di uno e non di tutti i
comproprietari.
I provvedimenti repressivi di abusi
edilizi non devono essere preceduti
dall'avviso di avvio del relativo
procedimento, trattandosi di atti tipici e
vincolati emessi ad esito di un mero
accertamento tecnico della consistenza delle
opere realizzate e del loro carattere
abusivo.
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E' applicabile l'ordinanza di demolizione
anche alle cd. case mobili, in quanto la
precarietà di un manufatto la cui
realizzazione non necessita di concessione
edilizia, non dipende dai materiali
utilizzati o dal suo sistema di ancoraggio
al suolo, bensì dall'uso al quale il
manufatto stesso è destinato; pertanto,
essa, va esclusa quando trattasi di
struttura destinata a dare un'utilità
prolungata nel tempo, a nulla rilevando la
temporaneità della destinazione data
all'opera dai proprietari, in quanto occorre
valutare la stessa alla luce della sua
obiettiva ed intrinseca destinazione
naturale.
Osserva, al riguardo, il collegio che alla
stregua della giurisprudenza del Giudice
amministrativo: …”l’omessa notifica della
ingiunzione di demolizione ad uno dei
comproprietari dell'area sulla quale insiste
il manufatto abusivo comporta la
illegittimità del successivo provvedimento
di acquisizione gratuita che si fondi sulla
inottemperanza di uno e non di tutti i
comproprietari” (TAR Sicilia-Catania,
sez. III, 20.06.1991, n. 229).
I provvedimenti repressivi di abusi edilizi
non devono essere preceduti dall'avviso di
avvio del relativo procedimento, trattandosi
di atti tipici e vincolati emessi ad esito
di un mero accertamento tecnico della
consistenza delle opere realizzate e del
loro carattere abusivo (TAR Toscana Firenze,
sez. III, 18.01.2010, n. 42).
--------------
Viene ritenuta l'applicabilità
dell'ordinanza di demolizione anche alle cd.
case mobili, in quanto la precarietà di un
manufatto la cui realizzazione non necessita
di concessione edilizia, non dipende dai
materiali utilizzati o dal suo sistema di
ancoraggio al suolo, bensì dall'uso al quale
il manufatto stesso è destinato; pertanto,
essa, va esclusa quando, come nella
fattispecie, trattasi di struttura destinata
a dare un'utilità prolungata nel tempo, a
nulla rilevando la temporaneità della
destinazione data all'opera dai proprietari,
in quanto occorre valutare la stessa alla
luce della sua obiettiva ed intrinseca
destinazione naturale (Cons. Stato, V Sez.,
n. 3321/2000) (TAR Lazio-Latina,
sentenza 12.10.2011 n. 799 - link
a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: La
demolizione di vecchi abusi edilizi va
congruamente motivata.
La risalenza delle opere può avere rilievo
poiché nell'ipotesi in cui, per il lungo
lasso di tempo trascorso dalla commissione
dell'abuso e per il protrarsi dell'inerzia
dell'Amministrazione preposta alla
vigilanza, si sia ingenerata una posizione
di affidamento nel privato, vi è a carico
dell'Autorità edilizia l'obbligo di motivare
congruamente, avuto riguardo anche
all'entità ed alla tipologia dell'abuso,
sull'interesse pubblico che giustifichi il
sacrificio del contrapposto interesse
privato.
Ovviamente non basta affermare la risalenza
di un manufatto realizzato sine titulo,
ma è necessario provarla
(massima tratta da
www.gazzettaamministrativa.it - TAR
Lazio-Roma, Sez. I-quater,
sentenza 11.10.2011 n. 7858 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Approvazione tecnica di progetto
in sanatoria.
La mera
approvazione “tecnica” di un progetto
in sanatoria se certamente vale quale
preliminare presupposto per farsi luogo al
rilascio del provvedimento formale di
concessione, non equivale a rilascio della
concessione, subordinata, invece, ad una
serie di adempimenti (Corte di Cassazione,
Sez. III penale,
sentenza 10.10.2011 n. 36531 -
tratto da www.lexambiente.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: 1. Domanda di
permesso di costruire in sanatoria -
Ordinanza di ripristino dello stato dei
luoghi - Rigetto dell'istanza di
compatibilità paesaggistica - Aumento della s.l.p. e del volume - Non sussiste -
Illegittimità.
2. Domanda di
permesso di costruire in sanatoria -
Ordinanza di ripristino dello stato dei
luoghi - Rigetto dell'istanza di
compatibilità paesaggistica - Parere
favorevole della Soprintendenza - Art. 181,
comma 1-quater, d.lgs. n. 42/2004 -
Illegittimità.
1. Nel caso in cui oggetto della sanatoria
siano delle strutture di protezione dagli
agenti atmosferici, facilmente rimuovibili,
anzi più correttamente agevolmente apribili
e richiudibili (segnatamente degli
ombrelloni), che non appaiono idonei a
determinare una durevole trasformazione
urbanistica ed edilizia del territorio, non
risultano creati nuove ed effettive
superficie utili e/o volumi, ostativi, come
tali, all'accoglimento della domanda di
compatibilità paesaggistica.
2. Risulta illegittimo il rigetto
dell'istanza di compatibilità paesaggistica
comunale impugnato nell'ipotesi in cui, in
seguito al preventivo parere positivo
rilasciato dalla Soprintendenza, vincolante
ai sensi dell'art. 181, comma 1-quater,
d.lgs. n. 42/2004, il Comune se ne sia
discostato senza addurre alcuna specifica
motivazione sul punto
(massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 06.10.2011 n.
2469 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Compete
al Tribunale superiore delle acque pubbliche
(TSAP) e non agli organi ordinari della
giustizia amministrativa (TAR) la cognizione
delle controversie aventi per oggetto la
domanda di annullamento di provvedimenti
adottati da un comune e da una provincia per
la salvaguardia del vincolo di
inedificabilità della fascia di rispetto
dell'argine trasversale di un fiume.
Osserva, al riguardo, il Collegio come
l’odierno giudizio verta sull’impugnazione
di un diniego di condono, adottato dal
Comune di Rho sull’imprescindibile
presupposto che: <<l’autorimessa è
collocata sul confine del torrente Lura e,
pertanto, in contrasto con le prescrizioni
indicate nell’art. 96, comma f), del R.D.
25.07.1904 n. 523 e s.m.i. che vietano in
modo assoluto le costruzioni a distanza dai
corsi d’acqua minore di quella stabilita
dalle discipline vigenti nelle diverse
località e, in mancanza di tali discipline,
a metri dieci>>.
In tali evenienze, come correttamente
osservato dalla difesa resistente, le
Sezioni Unite della Corte di Cassazione
hanno, anche recentemente, ribadito che: "Compete
al Tribunale superiore delle acque pubbliche
e non agli organi ordinari della giustizia
amministrativa la cognizione delle
controversie aventi per oggetto la domanda
di annullamento di provvedimenti adottati da
un comune e da una provincia per la
salvaguardia del vincolo di inedificabilità
della fascia di rispetto dell'argine
trasversale di un fiume" (così,
Cassazione civile, sez. un., 15.06.2009, n.
13898; id. 12.05.2009, n. 10845; 20.11.2008,
n. 27528).
Nella specie, non può essere revocato in
dubbio che il provvedimento impugnato è
stato motivato in ragione dell’ubicazione
dell’autorimessa, realizzata al confine del
muro di sostegno del torrente Lura e,
dunque, all’interno della fascia di 4 metri
dall’alveo del torrente, su cui insiste il
vincolo di inedificabilità assoluta, ai
sensi dell’art. 96, lett. f) cit., come
integrato dall’art. 82 del cit. reg.
edilizio comunale.
Né può assumere rilievo, onde scalfire il
profilo di interferenza, almeno
astrattamente ipotizzabile, tra siffatto
abuso edilizio e il regime delle acque
pubbliche, la presenza -nel tratto di
torrente qui considerato- di una tombinatura,
trattandosi di opera a carattere non
definitivo, comunque inidonea ad elidere le
ragioni di fondo del vincolo di
inedificabilità di cui al citato art. 96.
Si tratta, infatti, di una disciplina delle
acque pubbliche che ne impone
inderogabilmente la tutela, senza che
residuino margini per attribuire rilievo
alla conformazione del corpo superficiario
(e, quindi, al fatto che esso si presenti
con argini o sponde, con tombinatura o
senza), atteso che, per il rispetto della
predetta fascia, è vietata qualsiasi
costruzione e, persino, qualunque deposito
di terre o di altre materie, a distanza di
metri dieci dal corso d’acqua (cfr. in tal
senso, Cass. I, 22.04.2005, n. 8536, nonché,
Cass. Sezioni Unite nn. 12271/2004;
19813/2008; analogamente Cons. Stato, IV
23.07.2009 n. 4663).
Sussiste, pertanto, l’eccepito profilo di
inammissibilità del ricorso, con conseguente
difetto di giurisdizione del giudice adito,
trattandosi di questioni rientranti nella
giurisdizione del Tribunale Superiore delle
Acque Pubbliche (T.S.A.P.), come prevista
dall’art. 143 del R.D. n. 1775/1933
(TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 06.10.2011 n. 2378 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: L'ordine
di demolizione del manufatto abusivo è
legittimamente adottato nei confronti del
proprietario dell'immobile indipendentemente
dall'essere egli stato anche autore
dell'abuso, salva la facoltà del medesimo di
far valere, sul piano civile, la
responsabilità, contrattuale o
extracontrattuale, del proprio dante causa.
Sulla non riferibilità all’esponente della
realizzazione dell’opera indicata sub n. 4
dell’ordinanza di demolizione, è sufficiente
notare come, in disparte la totale carenza
di dimostrazione dell’assunto di parte circa
la propria estraneità alla realizzazione
dell’abuso, nondimeno, l'assenza di
responsabilità del proprietario, in
relazione ad un abuso edilizio, non incide
sulla legittimità dell'ordinanza di
demolizione, ma rileva nella fase successiva
all'adozione della stessa, precludendo, nel
caso di inottemperanza, l'acquisizione del
bene, così come previsto dall'art. 31, comma
3, d.P.R. n. 380 del 2001, che ricollega
tale sanzione alla sola inottemperanza del
responsabile (cfr. TAR Lazio Roma, sez. I,
18.01.2011, n. 381; Cassazione penale, sez.
III, 13.07.2009, n. 39322, per cui:<<L'ordine
di demolizione del manufatto abusivo è
legittimamente adottato nei confronti del
proprietario dell'immobile indipendentemente
dall'essere egli stato anche autore
dell'abuso, salva la facoltà del medesimo di
far valere, sul piano civile, la
responsabilità, contrattuale o
extracontrattuale, del proprio dante causa>>)
(TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 06.10.2011 n. 2377 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: I
provvedimenti repressivi di abusi edilizi
non devono essere preceduti dall'avviso
dell'inizio del procedimento, trattandosi di
procedimenti tipizzati e vincolati,
considerato, altresì, che i provvedimenti
sanzionatori presuppongono un mero
accertamento tecnico sulla consistenza delle
opere realizzate e sul carattere abusivo
delle medesime.
La concessione edilizia in sanatoria
presuppone la conformità del manufatto
abusivo agli strumenti urbanistici vigenti
sia al tempo della sua realizzazione, sia al
momento in cui si chiede il rilascio del
provvedimento di condono.
L'accertamento di conformità previsto
dall'art. 13 della l. 28.02.1985, n. 47, poi
confluito nel citato art. 36 del D.P.R.
06.06.2001, n. 380, infatti, è diretto a
sanare le opere solo formalmente abusive, in
quanto eseguite senza il previo rilascio del
titolo, ma conformi nella sostanza alla
disciplina urbanistica applicabile per
l'area su cui sorgono, vigente sia al
momento della loro realizzazione che al
momento della presentazione dell'istanza di
sanatoria.
Il provvedimento di accertamento di
conformità assume, pertanto, una
connotazione eminentemente oggettiva e
vincolata, priva di apprezzamenti
discrezionali, dovendo l'autorità procedente
valutare l'assentibilità dell'opera eseguita
senza titolo, sulla base della normativa
urbanistica e edilizia vigente, in relazione
ad entrambi i momenti considerati dalla
norma.
Il Collegio non ravvisa, nel caso di specie,
alcuna ragione peculiare per discostarsi dal
consolidato orientamento giurisprudenziale
secondo il quale, i provvedimenti repressivi
di abusi edilizi non devono essere preceduti
dall'avviso dell'inizio del procedimento,
trattandosi di procedimenti tipizzati e
vincolati, considerato, altresì, che i
provvedimenti sanzionatori presuppongono un
mero accertamento tecnico sulla consistenza
delle opere realizzate e sul carattere
abusivo delle medesime (ex plurimis:
Cons. Stato, IV, 30.03.2000, n. 1814; TAR
Sicilia, Palermo, II, 06.06.2007, n. 1617;
27.03.2007, n. 979; III, 20.03.2006, n. 608;
20.04.2005, n. 577; TAR Sicilia, Catania,
III, 03.03.2003, n. 374; TAR Campania,
Napoli, IV, 12.02.2003, n. 797; 14.06.2002,
n. 3499; 28.03.2001, n. 1404).
Secondo
l’orientamento assolutamente prevalente
della giurisprudenza, condiviso dal
Collegio, che non rinviene nel caso in esame
ragioni peculiari per discostarsene
–peraltro confermato dalla recente
legislazione (art. 36 d.P.R. 06.06.2001, n.
380) che esplicitamente richiede la cd. “doppia
conformità”-, la concessione edilizia in
sanatoria presuppone la conformità del
manufatto abusivo agli strumenti urbanistici
vigenti sia al tempo della sua
realizzazione, sia al momento in cui si
chiede il rilascio del provvedimento di
condono (cfr. TAR Toscana, Firenze, III,
13.05.2011, n. 837; TAR Lombardia, Brescia,
I, 27.05.2011, n. 785; TAR Sicilia, Palermo,
III, 09.11.2009, n. 1743; II, 11.02.2003, n.
805; TAR Sicilia, Catania, I, 09.01.2009, n.
5).
L'accertamento di conformità previsto
dall'art. 13 della l. 28.02.1985, n. 47, poi
confluito nel citato art. 36 del D.P.R.
06.06.2001, n. 380, infatti, è diretto a
sanare le opere solo formalmente abusive, in
quanto eseguite senza il previo rilascio del
titolo, ma conformi nella sostanza alla
disciplina urbanistica applicabile per
l'area su cui sorgono, vigente sia al
momento della loro realizzazione che al
momento della presentazione dell'istanza di
sanatoria.
Il provvedimento di accertamento di
conformità assume, pertanto, una
connotazione eminentemente oggettiva e
vincolata, priva di apprezzamenti
discrezionali, dovendo l'autorità procedente
valutare l'assentibilità dell'opera eseguita
senza titolo, sulla base della normativa
urbanistica e edilizia vigente, in relazione
ad entrambi i momenti considerati dalla
norma (TAR
Sicilia-Palermo, Sez. III,
sentenza 06.10.2011 n. 1737 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Il
provvedimento di demolizione dell'abuso
edilizio realizzato nella fascia di rispetto
di 10 mt. del corso d'acqua demaniale va
impugnato innanzi al Tribunale superiore
delle acque pubbliche e non dinanzi al Tar.
La giurisdizione del Tribunale superiore
delle acque pubbliche, prevista dall'art.
143, comma 1, lett. a), del R.D. n.
1775/1933, ha per oggetto i ricorsi avverso
provvedimenti amministrativi che siano
caratterizzati dall'incidenza diretta sulla
materia delle acque pubbliche: cosicché
rientra nella sua giurisdizione la
controversia «relativa al diniego di
rilascio di concessione in sanatoria,
opposto dall'autorità comunale in ragione
dell'edificazione dell'immobile da condonare
in violazione della fascia di rispetto di
dieci metri dal piede dell'argine, ai sensi
dell'art. 96, lett. f), r.d. 25.07.1904 n.
523; detto provvedimento, infatti, ancorché
emanato da un'autorità diversa da quelle
specificamente preposte alla tutela delle
acque, incide direttamente sul regolare
regime delle acque pubbliche, la cui tutela
ha carattere inderogabile in quanto
informata alla ragione pubblicistica di
assicurare la possibilità di sfruttamento
delle acque demaniali e il libero deflusso
delle acque scorrenti dei fiumi, torrenti,
canali e scolatoi pubblici»
Sull'annullamento del provvedimento del
24.05.2011 prot. n. 4647, avente ad oggetto
“Ordinanza n. 2 del 24.05.2011”, con
la quale il Comune di San Pietro in Gu -
Area Tecnica e Tecnico Manutentiva, Servizi
per il Territorio, Ambiente e Lavori
Pubblici, in persona del Responsabile del
Procedimento, ha rigettato la richiesta di
concessione edilizia in sanatoria ed
ordinato la demolizione ed il ripristino
dello stato dei luoghi.
...
Come già affermato da questa stessa Sezione
in alcune recenti sentenze (cfr. Tar Veneto,
II, 03.01.2011, n. 3; Tar Veneto, II,
01.02.2011, n. 184) e ribadito anche dal
Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato, VI,
09.05.2011, n. 2745), il provvedimento di
demolizione de quo è -per l'iter
procedimentale da cui è scaturito-
chiaramente posto a tutela della fascia d'inedificabilità
latistante un corso d'acqua demaniale: esso
andava pertanto impugnato innanzi al
Tribunale superiore delle acque pubbliche.
Invero, la giurisdizione di quest’ultimo
Tribunale, prevista dall'art. 143, comma 1,
lett. a), del R.D. n. 1775/1933, ha per
oggetto i ricorsi avverso provvedimenti
amministrativi che siano caratterizzati
dall'incidenza diretta sulla materia delle
acque pubbliche: cosicché rientra nella sua
giurisdizione la controversia
-intuitivamente affine a quella in esame- «relativa
al diniego di rilascio di concessione in
sanatoria, opposto dall'autorità comunale in
ragione dell'edificazione dell'immobile da
condonare in violazione della fascia di
rispetto di dieci metri dal piede
dell'argine, ai sensi dell'art. 96, lett.
f), r.d. 25.07.1904 n. 523; detto
provvedimento, infatti, ancorché emanato da
un'autorità diversa da quelle specificamente
preposte alla tutela delle acque, incide
direttamente sul regolare regime delle acque
pubbliche, la cui tutela ha carattere
inderogabile in quanto informata alla
ragione pubblicistica di assicurare la
possibilità di sfruttamento delle acque
demaniali e il libero deflusso delle acque
scorrenti dei fiumi, torrenti, canali e
scolatoi pubblici» (Cass., S.U.,
12.05.2009, n. 10845).
Va, pertanto, dichiarato il difetto di
giurisdizione del giudice adito, indicando
nel Tribunale superiore delle acque
pubbliche quello che ne è fornito, anche ai
sensi e per gli effetti di cui all'art. 11
c.p.a.
(TAR Veneto, Sez. II,
sentenza 06.10.2011 n. 1488 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: L'assegnazione
di un termine inferiore a quello di 90
giorni per eseguire spontaneamente la
demolizione delle opere abusive, lungi dal
viziare l'ingiunzione, non produce altro
effetto se non quello di precludere
temporaneamente, ovvero fino alla scadenza
del novantesimo giorno dalla sua
notificazione, l'acquisizione gratuita al
patrimonio comunale del manufatto abusivo.
Si può, allora, ritenere che, anche laddove
l'Amministrazione non provveda a fissare il
termine per l'esecuzione dell'ordine di
ripristino dello stato dei luoghi di cui
all'art. 167, comma 1, debba trovare
applicazione, per analogia, il termine di 90
giorni di cui all'art. 31, comma 3, del
d.P.R. n. 380/2001, e che solo una volta
decorso tale termine l'autorità
amministrativa preposta alla tutela
paesaggistica possa provvedere d'ufficio,
per mezzo del prefetto e a spese del
responsabile dell'abuso, come previsto dal
terzo comma del medesimo art. 167.
Secondo il
consolidato orientamento della
giurisprudenza formatosi sull'ordine di
demolizione, adottato ai sensi dell'art. 31
del d.P.R. n. 380/2001, l'assegnazione di un
termine inferiore a quello di 90 giorni per
eseguire spontaneamente la demolizione,
lungi dal viziare l'ingiunzione, non produce
altro effetto se non quello di precludere
temporaneamente, ovvero fino alla scadenza
del novantesimo giorno dalla sua
notificazione, l'acquisizione gratuita al
patrimonio comunale del manufatto abusivo.
Si può, allora, ritenere che, anche laddove
l'Amministrazione non provveda (a differenza
di quanto avvenuto nella fattispecie
esaminata dal Collegio) a fissare il termine
per l'esecuzione dell'ordine di ripristino
dello stato dei luoghi di cui all'art. 167,
comma 1, debba trovare applicazione, per
analogia, il termine di 90 giorni di cui
all'art. 31, comma 3, del d.P.R. n.
380/2001, e che solo una volta decorso tale
termine l'autorità amministrativa preposta
alla tutela paesaggistica possa provvedere
d'ufficio, per mezzo del prefetto e a spese
del responsabile dell'abuso, come previsto
dal terzo comma del medesimo art. 167
(TAR Veneto, Sez. II,
sentenza 06.10.2011 n. 1487 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: La
giurisprudenza ha affermato, anche se con
più specifico riferimento alla rinuncia al
condono, che siffatto istituto è “volto alla
celere definizione di illeciti aventi
ordinariamente natura non solo
amministrativa ma anche penale, sicché
l’eventuale rinuncia allo stesso, magari
dopo il decorso di un lungo termine dalla
presentazione della relativa istanza,
rischierebbe di assicurare all’autore
dell’opera abusiva una sostanziale immunità
penale, sfruttando ad esempio l’eventuale
prescrizione del reato edilizio, oltre a
garantirgli il recupero pecuniario delle
somme già versate; mentre l’Amministrazione
comunale potrebbe tutt’al più adottare un
provvedimento di demolizione, contro il
quale l’interessato potrebbe però proporre
impugnazione davanti al giudice
amministrativo, rinviando così
indefinitamente la definizione dell’abuso,
con grave pregiudizio per la certezza dei
rapporti giuridici”.
Oltretutto, non sarebbe chiara la sorte
dell’avvenuto condono dell’opera nel caso di
rigetto del ricorso originario, potendo a
questo punto l’interessato decidere a sua
discrezione di avvantaggiarsi dei benefici
discendenti dal condono, determinando
l’inutilità della pronuncia giurisdizionale.
Ciò potrebbe concretare in definitiva un
abuso del diritto, considerato che “il
divieto di tenere condotte contrarie a buona
fede ha un ancoraggio costituzionale nel
dettato dell’art. 2 Cost., costituisce
canone di valutazione anche delle condotte
processuali ed opera anche nella fase
patologica del rapporto”.
Quanto al primo aspetto, ossia alla
presentazione della domanda di condono in
via cautelativa, in base alla convinzione
dei ricorrenti della non abusività delle
opere, va precisato che dal condono derivano
effetti tipici, prodotti direttamente dalla
legge, senza che sugli stessi possa influire
la volontà del soggetto cui è contestato
l’abuso e che reputa di avvalersi
dell’istituto, non potendo lo stesso
modificare i caratteri e gli effetti di un
istituto regolato in toto dalla legge.
Pertanto, nessuna condizione può ritenersi
apponibile alla domanda di condono e se
questa risulta apposta è tamquam non
esset (vitiatur sed non vitiat).
Del resto, la giurisprudenza ha affermato,
anche se con più specifico riferimento alla
rinuncia al condono, che siffatto istituto è
“volto alla celere definizione di
illeciti aventi ordinariamente natura non
solo amministrativa ma anche penale (cfr.
sul punto art. 38 della legge 47/1985),
sicché l’eventuale rinuncia allo stesso,
magari dopo il decorso di un lungo termine
dalla presentazione della relativa istanza,
rischierebbe di assicurare all’autore
dell’opera abusiva una sostanziale immunità
penale, sfruttando ad esempio l’eventuale
prescrizione del reato edilizio, oltre a
garantirgli il recupero pecuniario delle
somme già versate; mentre l’Amministrazione
comunale potrebbe tutt’al più adottare un
provvedimento di demolizione, contro il
quale l’interessato potrebbe però proporre
impugnazione davanti al giudice
amministrativo, rinviando così
indefinitamente la definizione dell’abuso,
con grave pregiudizio per la certezza dei
rapporti giuridici” (TAR Lombardia,
Milano, II, 18.05.2010, n. 1551).
Oltretutto, non sarebbe chiara la sorte
dell’avvenuto condono dell’opera nel caso di
rigetto del ricorso originario, potendo a
questo punto l’interessato decidere a sua
discrezione di avvantaggiarsi dei benefici
discendenti dal condono, determinando
l’inutilità della pronuncia giurisdizionale.
Ciò potrebbe concretare in definitiva un
abuso del diritto, considerato che “il
divieto di tenere condotte contrarie a buona
fede ha un ancoraggio costituzionale nel
dettato dell’art. 2 Cost., costituisce
canone di valutazione anche delle condotte
processuali ed opera anche nella fase
patologica del rapporto” (Consiglio di
Stato, Ad. plen., 23.03.2011, n. 3)
(TAR Lombardia-Milano, Sez. IV,
sentenza 05.10.2011 n. 2352 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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settembre 2011 |
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EDILIZIA PRIVATA: La
previsione di cui al comma 2 dell'art. 12
della legge n. 47 del 1985 (secondo cui
"quando la demolizione non può avvenire
senza pregiudizio della parte eseguita in
conformità, il sindaco applica una sanzione
pari al doppio del costo di produzione,
stabilito in base alla legge 27.07.1978 n.
392, della parte dell'opera realizzata in
difformità dalla concessione, se ad uso
residenziale, e pari al doppio del valore
venale, determinato a cura dell'ufficio
tecnico erariale, per le opere adibite ad
usi diversi da quello residenziale") non può
considerarsi limitata ai soli casi in cui
sia stata riscontrata una parziale
difformità rispetto ad un previo e già
rilasciato titolo abilitativo a costruire,
in quanto la norma deve trovare applicazione
anche quando la costruzione sia avvenuta in
assenza di concessione edilizia, essendo
costituito il presupposto per l'applicazione
della disciplina sanzionatoria pecuniaria in
questione, in luogo di quella reale, dalla
salvaguardia della staticità della parte non
abusiva del manufatto e non anche dalla
circostanza che l'abuso sia caratterizzato
da una parziale difformità rispetto ad un
previo rilascio concessorio.
Il pagamento delle sanzioni pecuniarie, se
esclude che le opere edilizie abusive
possano essere legittimamente demolite, non
ne rimuove, però, il carattere
antigiuridico, né tampoco legittima il
compimento di ulteriori lavori in difformità
o in assenza della concessione edilizia.
Osserva il Collegio, alla stregua della più
attenta giurisprudenza formatasi in materia
di applicabilità dell'art. 12 della legge n.
47 del 1985, che la previsione di cui al
comma secondo di detta norma non può
considerarsi limitata ai soli casi in cui
sia stata riscontrata una parziale
difformità rispetto ad un previo e già
rilasciato titolo abilitativo a costruire,
in quanto la norma deve trovare applicazione
anche quando la costruzione sia avvenuta in
assenza di concessione edilizia, essendo
costituito il presupposto per l'applicazione
della disciplina sanzionatoria pecuniaria in
questione, in luogo di quella reale, dalla
salvaguardia della staticità della parte non
abusiva del manufatto e non anche dalla
circostanza che l'abuso sia caratterizzato
da una parziale difformità rispetto ad un
previo rilascio concessorio (cfr. TAR
Calabria, CZ, sez. II, n. 2343
dell'08.10.2002 e C.d.S., sez. V, n. 2339
dell'11.05.2007).
Osserva, altresì, il Collegio, aderendo a
tesi già emersa da tempo, sia in sede
giurisprudenziale (cfr. C.d.S., sez. V, n.
1510 del 30.10.1995), sia in dottrina, che
il pagamento delle sanzioni pecuniarie, se
esclude che le opere edilizie abusive
possano essere legittimamente demolite, non
ne rimuove, però, il carattere
antigiuridico, né tampoco legittima il
compimento di ulteriori lavori in difformità
o in assenza della concessione edilizia.
In ciò, infatti, consiste la differenza tra
le previsioni contenute negli articoli 12 e
13 della legge n. 47 del 1985, che è stata
successivamente resa esplicita dal secondo
comma dell’art. 38 del d.P.R. n. 380 del
2001, soltanto però con riferimento
all’ipotesi di annullamento del permesso di
costruire, per differenziarla dalla diversa
e distinta ipotesi di cui all’art. 34 dello
stesso T.U. edilizia (accertamento di
conformità)
(Consiglio di Stato, Sez. IV,
sentenza 29.09.2011 n. 5412 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Autodemolizione manufatto abusivo
ed estinzione reato.
La demolizione delle opere abusive non
comporta l'estinzione del reato commesso con
la loro costruzione. Nei reati urbanistici è
lo stesso territorio che costituisce il bene
oggetto della relativa tutela, e tale bene è
esposto a pregiudizio da ogni condotta che
produca alterazioni in danno del benessere
complessivo della collettività e delle sue
attività ed il cui parametro di legalità è
dato dalla disciplina degli strumenti
urbanistici e dalla normativa vigente (Corte
di Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 26.09.2011 n.
34769 - tratto da
www.lexambiente.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Unitarietà di valutazione
dell'intervento.
Il regime dei titoli abilitativi edilizi non
può essere eluso attraverso la suddivisione
dell'attività edificatoria finale nelle
singole opere che concorrono a realizzarlo,
astrattamente suscettibili di forme di
controllo preventivo più limitate per la
loro più modesta incisività sull'assetto
territoriale. L'opera dove essere
considerata unitariamente nel suo complesso,
senza che sia consentito scindere e
considerare separatamente i suoi singoli
componenti.
Va altresì ribadito che i lavori edilizi che
riguardano manufatti abusivi che non siano
sanati ne condonati non sono assoggettabili
al regime nella DIA (anche se astrattamente
riconducibili, nella loro oggettività a tale
regime), in quanto gli interventi ulteriori
ripetono le caratteristiche di illegittimità
dell'opera principale alla quale ineriscono.
Anche i delitti previsti dal comma 1-bis
dell'art. 181 D.Lv. 42/2004 sono reati dì
pericolo e, pertanto, per la configurabilità
di tali illeciti, non è necessaria un
effettivo pregiudizio per l'ambiente,
potendo escludersi dal novero delle condotte
penalmente rilevanti soltanto quelle che si
prospettano inidonee, pure in astratto, a
compromettere i valori del paesaggio e
l'aspetto esteriore degli edifici.
Il principio di offensività deve essere
inteso, al riguardo, in termini non di
concreto apprezzamento di un danno
ambientale, bensì dell'attitudine della
condotta a porre in pericolo il bene
protetto (Corte di Cassazione, Sez. III
penale,
sentenza
26.09.2011 n. 34764 - tratto da
www.lexambiente.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Costruzioni abusive - Ordine di
demolizione - Adozione all'atto della
presentazione della domanda di sanatoria -
Improcedibilità.
L'ordine di demolizione adottato in data
successiva alla presentazione della
richiesta di accertamento di conformità o di
condono, in assenza di preventiva
determinazione su quest'ultima, è
illegittimo in quanto l'amministrazione ha
l'obbligo di pronunciare su di essa prima di
procedere all'irrogazione delle sanzioni
definitive, mentre la presentazione della
domanda di concessione in sanatoria o di
condono successivamente all'emanazione del
provvedimento sanzionatorio determina
l'improcedibilità del ricorso ma non incide
sulla legittimità del provvedimento,
considerato che l'illegittimità è situazione
patologica originaria dell'atto, relativa al
suo momento genetico, mentre la proposizione
dell'istanza è vicenda successiva (TAR
Campania-Salerno, sez. II, 07.05.2009, n.
1827) (TAR Liguria, Sez. I,
sentenza 26.09.2011 n. 1411 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: La
repressione dell’abusivismo edilizio da
parte delle competenti amministrazioni non
si esaurisce nella pronuncia
dell’ingiunzione al ripristino dello stato
dei luoghi e nella minaccia dell’adozione
delle ulteriori misure che la legge prevede
nel caso in cui l’ingiunzione non venga
eseguita; l’amministrazione, infatti, è
tenuta a curare il seguito dell’ingiunzione
al fine di restaurare effettivamente
l’ordine giuridico violato dando
concretezza, ove ne sussistano i
presupposti, a quella “minaccia” (e va detto
per inciso che solo così i procedimenti
sanzionatori in materia edilizia possono
svolgere la funzione dissuasiva, per così
dire general-preventiva, dell’abusivismo che
pure hanno o dovrebbero avere).
Oggetto del giudizio del silenzio è
l’accertamento della inerzia su una
specifica istanza e, in caso positivo, la
condanna dell’amministrazione a dar seguito
all’istanza stessa adottando un
provvedimento esplicito sulla medesima
Nel caso all’esame la diffida (o meglio le
diffide) di parte ricorrente avevano a
oggetto l’emanazione dell’ingiunzione alla
demolizione delle opere abusive e quindi il
comune sulla stessa ha provveduto (ordinando
la demolizione di quelle opere per le quali
non pende il procedimento di accertamento di
conformità).
Non può tuttavia fare a meno di rilevarsi
–anche nell’ottica della prevenzione di
ulteriore contenzioso- che la repressione
dell’abusivismo edilizio da parte delle
competenti amministrazioni non si esaurisce
nella pronuncia dell’ingiunzione al
ripristino dello stato dei luoghi e nella
minaccia dell’adozione delle ulteriori
misure che la legge prevede nel caso in cui
l’ingiunzione non venga eseguita;
l’amministrazione infatti è tenuta a curare
il seguito dell’ingiunzione al fine di
restaurare effettivamente l’ordine giuridico
violato dando concretezza, ove ne sussistano
i presupposti, a quella “minaccia” (e
va detto per inciso che solo così i
procedimenti sanzionatori in materia
edilizia possono svolgere la funzione
dissuasiva, per così dire general-preventiva,
dell’abusivismo che pure hanno o dovrebbero
avere)
(TAR Lazio-Latina,
sentenza 26.09.2011 n. 736 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: L’ordine
di demolizione di opere abusive è un atto
dovuto in presenza di opere realizzate senza
titolo abilitativo, e pertanto abusive, e
non necessita di particolare motivazione
sull’interesse pubblico in confronto al
sacrificio imposto al privato o sulla
eventuale sanabilità delle opere. Infatti,
ai sensi del comma 2 dell'art. 31 del d.P.R.
380 del 2001, il dirigente o il responsabile
del competente ufficio comunale, accertata
l'esecuzione di interventi in assenza del
permesso di costruire, in totale difformità
dal medesimo, ovvero con variazioni
essenziali, ingiunge al proprietario e al
responsabile dell'abuso la rimozione o la
demolizione delle opere abusive.
Il presupposto per l’adozione dell'ordine di
demolizione di opere edilizie abusive è
soltanto la constatata esecuzione dell'opera
in totale difformità dalla concessione od in
assenza della medesima, con la conseguenza
che tale provvedimento, ove ricorrono i
predetti requisiti, è atto dovuto ed è
sufficientemente motivato con la
affermazione della accertata abusività
dell'opera, essendo “in re ipsa” l'interesse
pubblico alla sua rimozione.
In sostanza, l'ordinanza di demolizione non
deve essere sorretta da alcuna specifica
motivazione in ordine alla sussistenza
dell'interesse pubblico a disporre la
sanzione, poiché l'abuso, anche se risalente
nel tempo, non può giustificare alcun
legittimo affidamento del contravventore a
veder conservata una situazione di fatto che
il semplice trascorrere del tempo non può
legittimare.
Il presupposto per l'adozione dell'ordine di
demolizione di opere edilizie abusive è
soltanto la constatata esecuzione dell'opera
in totale difformità, dalla concessione o in
assenza della medesima, con la conseguenza
che tale provvedimento -ove ricorrano i
predetti requisiti- è atto dovuto ed è
sufficientemente motivato con l'affermazione
dell'accertata abusività dell'opera.
L'ordinanza di demolizione, quindi, in
quanto atto vincolato, non richiede in alcun
caso una specifica motivazione su puntuali
ragioni di interesse pubblico o sulla
comparazione di quest'ultimo con gli
interessi privati coinvolti e sacrificati.
---------------
L’atto con il quale il Comune accerta
l'inottemperanza all'ordine di demolizione
di un'opera edilizia abusiva, limitandosi a
rappresentare l'attuale stato dei luoghi
rispetto all'ingiunzione precedentemente
spedita, costituisce un atto procedimentale
avente contenuto di accertamento ed
esplicante una funzione meramente
preparatoria e strumentale in vista delle
successive determinazioni dell'Ente, sicché,
di per se stesso, è manifestamente inidoneo
a ledere situazioni giuridiche.
Il provvedimento per il quale l’art. 31 del
d.P.R. 380/2001 consente la trascrizione non
è l’ordine di demolizione, contemplato al
comma 2 del citato art. 31, ma solo la
successiva determinazione, adottata dal
competente organo comunale, di procedere
alla acquisizione del bene alla mano
pubblica, una volta accertata
l’inottemperanza all’ordine di demolizione.
In particolare, ai sensi del citato art. 31,
comma 4, del d.P.R. 380/2001 il titolo per
l’immissione in possesso del bene e per la
trascrizione nei RR.II. è costituito
dall’accertamento di inottemperanza della
ingiunzione a demolire; e per tale deve
intendersi non il mero verbale di
constatazione di inadempienza, atteso il suo
carattere endoprocedimentale, ma un atto
formale di accertamento compiuto dagli
organi dell’ente dotati della relativa
potestà provvedimentale, che il Comune ha
correttamente adottato.
L’ordine di demolizione di opere abusive è
un atto dovuto in presenza di opere
realizzate senza titolo abilitativo e
pertanto abusive (secondo giurisprudenza
costante: fra le più recenti TAR Campania
Napoli, sez. II, n. 2042 del 20.04.2009; TAR
Campania Napoli, sez. VI, 14.07.2008, n.
8761; TAR Campania Napoli, sez. VII,
05.06.2008, n. 5244; Consiglio Stato, sez.
IV, 06.06.2008, n. 2705) e non necessita di
particolare motivazione sull’interesse
pubblico in confronto al sacrificio imposto
al privato o sulla eventuale sanabilità
delle opere.
Infatti, ai sensi del comma 2 dell'art. 31
del d.P.R. 380 del 2001, il dirigente o il
responsabile del competente ufficio
comunale, accertata l'esecuzione di
interventi in assenza del permesso di
costruire, in totale difformità dal
medesimo, ovvero con variazioni essenziali,
ingiunge al proprietario e al responsabile
dell'abuso la rimozione o la demolizione
delle opere abusive.
Per
giurisprudenza pacifica di questo Tribunale
in materia urbanistica, il presupposto per
l’adozione dell'ordine di demolizione di
opere edilizie abusive è soltanto la
constatata esecuzione dell'opera in totale
difformità dalla concessione od in assenza
della medesima, con la conseguenza che tale
provvedimento, ove ricorrono i predetti
requisiti, è atto dovuto ed è
sufficientemente motivato con la
affermazione della accertata abusività
dell'opera, essendo “in re ipsa”
l'interesse pubblico alla sua rimozione.
In sostanza, l'ordinanza di demolizione non
deve essere sorretta da alcuna specifica
motivazione in ordine alla sussistenza
dell'interesse pubblico a disporre la
sanzione, poiché l'abuso, anche se risalente
nel tempo, non può giustificare alcun
legittimo affidamento del contravventore a
veder conservata una situazione di fatto che
il semplice trascorrere del tempo non può
legittimare.
Il presupposto per l'adozione dell'ordine di
demolizione di opere edilizie abusive è
soltanto la constatata esecuzione dell'opera
in totale difformità, dalla concessione o in
assenza della medesima, con la conseguenza
che tale provvedimento -ove ricorrano i
predetti requisiti- è atto dovuto ed è
sufficientemente motivato con l'affermazione
dell'accertata abusività dell'opera.
L'ordinanza di demolizione, quindi, in
quanto atto vincolato, non richiede in alcun
caso una specifica motivazione su puntuali
ragioni di interesse pubblico o sulla
comparazione di quest'ultimo con gli
interessi privati coinvolti e sacrificati.
---------------
Come chiarito dalla giurisprudenza
amministrativa (cfr. ex multis, TAR
Campania, II Sezione, 18.05.2005, n. 6525;
Idem, 21.11.2006, n. 10110; TAR Sicilia
Palermo, sez. II, 24.12.2002, n. 4652),
l’atto con il quale il Comune accerta
l'inottemperanza all'ordine di demolizione
di un'opera edilizia abusiva, limitandosi a
rappresentare l'attuale stato dei luoghi
rispetto all'ingiunzione precedentemente
spedita, costituisce un atto procedimentale
avente contenuto di accertamento ed
esplicante una funzione meramente
preparatoria e strumentale in vista delle
successive determinazioni dell'Ente, sicché,
di per se stesso, è manifestamente inidoneo
a ledere situazioni giuridiche.
Secondo il tradizionale orientamento di
questa Sezione (cfr, TAR Campania Napoli,
sez. II n. 5905/2008; idem, n. 1959/2009),
il provvedimento per il quale l’art. 31 del
d.P.R. 380/2001 consente la trascrizione non
è l’ordine di demolizione, contemplato al
comma 2 del citato art. 31, ma solo la
successiva determinazione, adottata dal
competente organo comunale, di procedere
alla acquisizione del bene alla mano
pubblica, una volta accertata
l’inottemperanza all’ordine di demolizione.
In particolare, ai sensi del citato art. 31,
comma 4, del d.P.R. 380/2001 il titolo per
l’immissione in possesso del bene e per la
trascrizione nei RR.II. è costituito
dall’accertamento di inottemperanza della
ingiunzione a demolire; e per tale deve
intendersi non il mero verbale di
constatazione di inadempienza, atteso il suo
carattere endoprocedimentale, ma un atto
formale di accertamento compiuto dagli
organi dell’ente dotati della relativa
potestà provvedimentale, che il Comune ha
correttamente adottato (TAR
Campania-Napoli, Sez. II,
sentenza 23.09.2011 n. 4479 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Abusi edilizi - Condono -
Silenzio-assenso - Termine legale necessario
- Presupposti - Allegazione della
documentazione necessaria - Fedeltà della
stessa - Pagamento integrale dell'oblazione
- Non violazione dei vincoli di cui all'art.
33 della L. n. 47 del 1985.
E' noto che il termine legale per la
formazione del silenzio-assenso in materia
di condono degli abusi edilizi presuppone
che la domanda sia stata corredata dalla
prescritta documentazione, non sia infedele,
sia stata interamente pagata l'oblazione e,
altresì e soprattutto, l'opera non sia in
contrasto con i vincoli di inedificabilità
di cui all'art. 33, l. 28.02.1985, n. 47
(Consiglio Stato, sez. IV, 22.07.2010, n.
4823).
Ma, appunto, l’intero versamento
dell’oblazione autoliquidata e la
completezza della documentazione, sono
necessarie ai fini della formazione del
silenzio assenso.
Essi non possono costituire presupposto di
un diniego in una situazione di fatto che
vede il procedimento protrarsi dal 1995 e
con un contenzioso favorevole al ricorrente.
Gli adempimenti alla base dell’illegittimo
diniego avrebbero dovuto essere richiesti al
fine del rilascio del provvedimento e non
possono essere ragione di diniego dello
stesso (TAR Sardegna, Sez. II,
sentenza 23.09.2011 n. 947 - link
a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Opere edilizie abusive - Ordine
di demolizione - Atto dovuto - Presupposto -
Accertata abusività dell'opera - Mancata
comunicazione dell'avvio del procedimento -
Applicabilità dell'art. 21-octies della L.
n. 241 del 1990 - Impossibilità di emanare
un atto con un contenuto diverso da quello
presente nell'atto adottato - Legittimità
del procedimento.
L’omessa comunicazione d’avvio del
procedimento non determina l’illegittimità
dell’ordine di demolizione.
Secondo l’indirizzo consolidato della
giurisprudenza anche di questa Sezione,
considerata la natura di atto dovuto
dell'ordine di demolizione di opere edilizie
abusive -il cui presupposto è rappresentato
solamente dalla constatata esecuzione di
opere edilizie in assenza o in difformità
dal titolo abilitativo- il procedimento non
è inficiato dall'omissione della
comunicazione di avvio del procedimento ex
art. 7, L. n. 241 del 1990, poiché nella
fattispecie trova applicazione l'art.
21-octies della stessa legge che statuisce
la non annullabilità del provvedimento
adottato in violazione delle norme sul
procedimento qualora, come nel caso di
specie, sia palese che il suo contenuto non
avrebbe potuto essere diverso da quello
concretamente adottato.
Il provvedimento gravato costituisce atto
dovuto e rigorosamente vincolato, affrancato
dalla ponderazione discrezionale
dell’opposto interesse privato al
mantenimento dell’opera abusiva, in quanto
la repressione dell'abuso corrisponde ipso
facto all'interesse pubblico al ripristino
dello stato dei luoghi illecitamente
alterato.
Pertanto, l’ordinanza è da ritenersi
sorretta da adeguata e autosufficiente
motivazione, già solo rinvenibile nella
compiuta descrizione delle strutture abusive
e nella constatazione della loro esecuzione
in assenza del necessario titolo abilitativo
edilizio (TAR Puglia-Lecce, Sez. III,
sentenza 14.09.2011 n. 1626 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Il silenzio rigetto alla domanda
di condono per un’opera abusiva non
esaurisce il procedimento.
La giurisprudenza è univoca nel ritenere che
in presenza di un’istanza di accertamento di
conformità o di condono, l'Amministrazione
non può adottare provvedimenti repressivi,
pena la violazione del principio di
economicità e coerenza dell'azione
amministrativa, non potendosi previamente
sanzionare ciò che potrebbe essere sanato
(Consiglio Stato, sez. IV, 06.07.2009, n.
4335).
Anche la Sezione con recente sentenza ha
ribadito che l'ordine di demolizione
adottato in data successiva alla
presentazione della richiesta di
accertamento di conformità o di condono, in
assenza di preventiva determinazione su
quest'ultima, è illegittimo in quanto
l'amministrazione ha l'obbligo di
pronunciarsi su di essa prima di procedere
all'irrogazione delle sanzioni definitive
(TAR Sardegna, sez. II, 16.03.2011 n. 289).
Il silenzio-rigetto di cui all’articolo 16
della legge regionale 11.10.1985, n. 23, che
si forma dopo il sessantesimo giorno dalla
presentazione della domanda di accertamento
di conformità, non equivale a definizione
della domanda di sanatoria, ma costituisce
soltanto il presupposto per consentire
all’interessato di chiedere tutela,
attraverso l’impugnazione del silenzio
rigetto così formatosi, al fine di ottenere
un provvedimento espresso che accolga o
motivatamente respinga la richiesta di
sanatoria.
Non è conforme ai principi dell’ordinamento
che impongono la leale collaborazione fra
cittadino ed amministrazione che
un’Amministrazione pretenda di eludere il
dovere di pronunciarsi su una domanda del
cittadino di accertamento di conformità, a
fronte dell’obbligo di concludere il
procedimento con un provvedimento espresso,
come impone l’articolo 2 della legge
07.08.1990 n. 241.
Il cittadino ha il diritto di conoscere se
le opere realizzate siano, in tutto o in
parte, sanabili o meno e quali siano le
specifiche ragioni giuridiche ostative al
rilascio del titolo richiesto, anche al fine
di poter esperire i mezzi di tutela
(TAR Sardegna, Sez. II,
sentenza 14.09.2011 n. 926 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Una
volta intervenuta la pronuncia sulla prima
istanza di sanatoria, l’Amministrazione è
tenuta a provvedere su eventuali ulteriori
istanze soltanto laddove l’interessato
prospetti una soluzione atta (anche
attraverso le opportune modifiche
progettuali ed i conseguenti interventi di
parziale ripristino) a rendere l’opera
abusiva pienamente conforme alle
prescrizioni vigenti; al contrario, la
presentazione di un’istanza che si dimostri
insufficiente alla luce dei parametri
urbanistico-edilizi la cui violazione era
stata rappresentata con il primo diniego,
non comporterà l’obbligo di provvedere.
Parte ricorrente lamenta l’illegittimità
della mancata attivazione del procedimento
amministrativo per l’accertamento di
conformità di cui all’art. 17 della l.r. n.
21 del 2004, evidenziando che si trattava di
una differente (dal punto di vista
contenutistico) istanza di sanatoria
rispetto alla precedente disattesa, non
rilevando l’identità dell’abuso.
Il Comune obietta l’inesistenza di un
obbligo di esaminare reiterate istanze di
sanatoria, in quanto ciò si tradurrebbe in
una sospensione sine die del
procedimento sanzionatorio.
Il Collegio è consapevole della
divaricazione di posizioni giurisprudenziali
registratesi in ordine agli effetti
dell’istanza di sanatoria (melius, di
accertamento di conformità); una parte della
giurisprudenza ritiene, sia con riferimento
all’art. 13 della legge 28.02.1985, n. 47,
sia con riguardo all’art. 36 del d.P.R.
06.06.2001, n. 380, che il silenzio non ha
valore di silenzio-inadempimento, ma di
silenzio-rigetto, e dunque si caratterizza
come silenzio provvedimentale con contenuto
di rigetto (TAR Basilicata, 14.01.2011, n.
28; TAR Piemonte, Sez. II, 20.05.2011, n.
494; TAR Campania, Sez. VI, 05.05.2005, n.
5484; TAR Campania, Sez. VI, 09.03.2006, n.
2834; Cons. Stato, Sez. IV, 13.01.2010, n.
100), con la conseguenza che, essendovi un
provvedimento tacito, l’Amministrazione è
esonerata dal fornire una risposta
sull’istanza. Un’altra parte della
giurisprudenza ritiene invece che il
silenzio serbato dall’Amministrazione in
relazione alla richiesta di concessione
edilizia in sanatoria ha natura di
silenzio-rifiuto, così che l’Amministrazione
ha l’obbligo di concludere il procedimento
con provvedimento espresso e motivato (TAR
Lazio, Latina, 16.03.2010, n. 292; TAR
Sicilia, Catania, Sez. I, 29.05.2003, n.
903).
In tale quadro di incertezza ermeneutica
occorre tenere poi conto della disciplina
regionale; a tale proposito, l’art. 17 della
l.r. 03.11.2004, n. 21, al terzo comma,
dispone che «alla richiesta di permesso
in sanatoria si applicano le procedure
previste dall’art. 17 della L.R. n. 1/2004,
con esclusione della possibilità di
applicare l’intervento sostitutivo della
Provincia …», e dunque il procedimento
per il rilascio del permesso di costruire.
Tale procedimento non contempla il
silenzio-rigetto, ma un provvedimento
espresso adottato dal dirigente della
competente struttura comunale o dal
responsabile dello sportello unico; l’ultimo
comma dell’art. 17 stabilisce poi che,
decorso inutilmente il termine per
l’adozione del provvedimento finale, sulla
domanda di permesso di costruire si intende
formato il silenzio-rifiuto.
Sembra dunque sostenibile, già sul piano
dell’ermeneusi letterale della norma, con un
sufficiente margine di sicurezza, che
nell’ambito dell’ordinamento regionale umbro
non operi il silenzio-rigetto.
Quanto poi alla reiterazione dell’istanza di
sanatoria, questo Tribunale Amministrativo
ha ritenuto che, una volta intervenuta la
pronuncia sulla prima istanza di sanatoria,
l’Amministrazione è tenuta a provvedere su
eventuali ulteriori istanze soltanto laddove
l’interessato prospetti una soluzione atta
(anche attraverso le opportune modifiche
progettuali ed i conseguenti interventi di
parziale ripristino) a rendere l’opera
abusiva pienamente conforme alle
prescrizioni vigenti; al contrario, la
presentazione di un’istanza che si dimostri
insufficiente alla luce dei parametri
urbanistico-edilizi la cui violazione era
stata rappresentata con il primo diniego,
non comporterà l’obbligo di provvedere (cfr.
TAR Umbria, 08.07.2002, n. 505, ed anche
20.01.2010, n. 14)
(TAR Umbria,
sentenza 13.09.2011 n. 296 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Ordinanza di
demolizione di opere abusive - Atto
vincolato che non richiede una motivazione
diversa dall'accertamento dell'abuso -
Esigenza di tutela dell'affidamento - Non
sussiste.
Il provvedimento di demolizione, al pari di
tutti i provvedimenti sanzionatori in
materia edilizia, è atto vincolato che non
richiede una specifica motivazione sulla
sussistenza di un interesse pubblico
concreto ed attuale alla demolizione, non
potendo ammettersi l'esistenza di alcun
affidamento tutelabile alla conservazione di
una situazione di fatto abusiva, che il
tempo non può giammai legittimare (cfr.
Cons. di Stato, sent. n. 2497/2011; TAR
Milano, sent. n. 1729/2011 e n. 702/2008)
(massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 08.09.2011 n.
2183 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Il privato sanzionato con
l'ordine di demolizione per la costruzione
di un'opera edilizia abusiva non può
invocare l'applicazione a suo favore
dell'art. 12, comma 2, della l. n. 47/1985,
che comporta l'applicazione della sola
sanzione pecuniaria nel caso in cui
l'ingiunta demolizione non possa avvenire
senza pregiudizio della parte eseguita in
conformità, se non fornisce seria ed idonea
dimostrazione del pregiudizio stesso sulla
struttura e sull'utilizzazione del bene
residuo, a nulla valendo che la demolizione
implicherebbe una notevole spesa e potrebbe
incidere sulla funzionalità del manufatto,
perché per impedire l'applicazione della
sanzione demolitoria occorre un effettivo
pregiudizio alla restante parte
dell'edificio, consistente in una
menomazione della intera stabilità del
manufatto.
L’applicazione
della sanzione pecuniaria consentita
dall’art. 12 della l. n. 47/1985 non ha
valenza ripristinatoria dell’assetto
edilizio violato: la norma è, quindi,
derogatoria rispetto alla normativa generale
al riguardo, con la conseguenza che deve
essere interpretata in maniera restrittiva.
Pertanto, il privato sanzionato con l'ordine
di demolizione per la costruzione di
un'opera edilizia abusiva non può invocare
l'applicazione a suo favore dell'art. 12,
comma 2, della l. n. 47/1985, che comporta
l'applicazione della sola sanzione
pecuniaria nel caso in cui l'ingiunta
demolizione non possa avvenire senza
pregiudizio della parte eseguita in
conformità, se non fornisce seria ed idonea
dimostrazione del pregiudizio stesso sulla
struttura e sull'utilizzazione del bene
residuo, a nulla valendo che la demolizione
implicherebbe una notevole spesa e potrebbe
incidere sulla funzionalità del manufatto
(Consiglio Stato, sez. V, 12.11.1999, n.
1876), perché per impedire l'applicazione
della sanzione demolitoria occorre un
effettivo pregiudizio alla restante parte
dell'edificio, consistente in una
menomazione della intera stabilità del
manufatto
(Consiglio di Stato, Sez. V,
sentenza 05.09.2011 n. 4982 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: 1. Abusi edilizi -
Ordinanza di demolizione - E' atto vincolato
- Demolizione o sanzione pecuniaria - Scelta
- E' fase successiva alla diffida a
demolire.
2. Abusi edilizi -
Ordinanza di demolizione - E' atto vincolato
- Necessità di motivazione - Non sussiste.
3. Abusi edilizi -
Tutela dell'affidamento - In presenza di
certificato di abitabilità - Inconfigurabilità.
1. Da una corretta interpretazione dell'art.
34, D.P.R. n. 380/2001 si desume che nella
fase della contestazione dell'abuso la P.A.
non può far altro che ordinarne la
demolizione, mentre l'applicazione della
sanzione pecuniaria in luogo della
demolizione costituisce una misura destinata
ad operare in un momento successivo
all'adozione dell'ordine di demolizione, nel
caso in cui risulti che non sia possibile
darvi esecuzione (cfr. TAR Milano, sent.
n. 5264/2007; TAR Napoli, sent. n.
5244/2008; TAR Roma, sent. n. 3327/2007;
TAR Brescia, sent. n. 2213/2002).
2. L'ordine di demolizione, come tutti i
provvedimenti sanzionatori in materia
edilizia, è atto vincolato e, quindi, non
richiede una specifica valutazione delle
ragioni di interesse pubblico, né una
comparazione di quest'ultimo con gli
interessi privati coinvolti e sacrificati,
né una motivazione sulla sussistenza di un
interesse pubblico concreto ed attuale alla
demolizione, non potendosi ammettere alcun
affidamento tutelabile alla conservazione di
una situazione di fatto abusiva.
3. Nessuna posizione di affidamento
qualificato può derivare dal certificato di
abitabilità, che costituisce un'attestazione
da parte dei competenti uffici tecnici
comunali in ordine alla sussistenza delle
condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e
risparmio energetico degli edifici e degli
impianti tecnologici in essi installati,
alla stregua della normativa vigente,
assolvendo in tal modo funzioni ben diverse
da quelle relative alla certificazione della
conformità urbanistica ed edilizia
dell'opera
(massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 02.09.2011 n.
2145 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Sì alla concessione edilizia in
sanatoria se conforme alla normativa
previgente alla presentazione della domanda.
Accertamento di conformità - Art.
16 Lr Sardegna n. 23 dell’11.10.1985, e art.
36 del Dpr n. 380 del 06.06.2001 - Doppia
conformità - Normativa ostativa
all’edificazione sopravvenuta alla domanda
di accertamento di conformità.
Con la sentenza in rassegna il Tar si
esprime sulle norme che regolano la
concessione edilizia in sanatoria chiarendo
la portata applicativa dell’art. 16 della
legge regionale n. 23/1985 e dell’art. 36
del Dpr n. 380/2001.
Tali disposizioni, nella parte in cui
richiedono per la sanatoria delle opere
eseguite senza concessione e con varianti
non autorizzate, che l’opera sia conforme
tanto alla normativa urbanistica vigente al
momento della realizzazione dell’opera,
quanto a quella vigente al momento della
domanda di accertamento di conformità, sono,
secondo i giudici amministrativi,
disposizioni che operano avverso l’inerzia
dell’amministrazione. La verifica di tale
doppia conformità, infatti, impedisce
all’amministrazione di negare la concessione
in sanatoria sulla base della modificazione
della relativa normativa urbanistica
successiva alla presentazione della domanda
stessa.
Il Tar Sardegna inoltre, dichiarando
illegittimo il diniego di autorizzazione in
sanatoria per opere, quali chioschi bar e
area tavolini e sedie, realizzate su aree
demaniali marittime, chiarisce che “la
modifica dell’assetto del territorio non
richiede la concessione edilizia solo quando
sia di minima entità ovvero di carattere
precario, così intendendosi le opere,
agevolmente rimuovibili, funzionali a
soddisfare un’esigenza oggettivamente
temporanea (es. baracca o pista di cantiere,
manufatto per una manifestazione…) destinata
a cessare dopo il tempo, normalmente non
lungo, entro cui si realizza l’interesse
finale”.
Peraltro il mancato rispetto (in parte) del
posizionamento delle strutture nell’area
demaniale, secondo le prescrizioni contenute
nella concessione, e purché i manufatti
siano ubicati all’interno dell’area in
concessione, non rappresenta un ostacolo al
rilascio dell’autorizzazione edilizia sia
perché il richiedente è in possesso del
titolo (concessione demaniale) legittimante
la domanda edilizia, sia perché lievi
modifiche rispetto al posizionamento delle
strutture previsto nella concessione
demaniale potranno essere valutate ad altri
fini, ove ritenute rilevanti, dall’ente
concedente (TAR Sardegna, Sez. II,
sentenza 02.09.2011 n.
914 - tratto da Diritto e Pratica
Amministrativa n. 9/2011 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Concessione in sanatoria. Se la domanda ha
dichiarazioni infedeli non si forma il
silenzio assenso.
Vi sono nella domanda di condono una serie
notevole ed articolata di infedeli
dichiarazioni, puntualmente esaminate e
considerate tali dall’apposita commissione
preposta all’esame delle domande di condono
(realizzazione del piano terra adibito a
garage – da inquadrare nella tipologia 1 e
non nella 7, ampliamento del primo e del
secondo piano per uso residenziale, da
inquadrare anch’esso nella tipologia 1 e non
nella 3, realizzazione di una mansarda ad
uso residenziale, da inquadrare nella
tipologia 1 e non nella 3) la cui relazione
è specificamente richiamata nel
provvedimento impugnato, mentre la difesa
del ricorrente si limita a smentire la
dolosa manifestazione di volontà, senza che
però fornisca prove convincenti in ordine a
tale affermazione.
Relativamente alla pretesa dell’essersi
formato il silenzio-assenso, non può non
rilevarsi che in presenza di una domanda di
condono ritenuta dolosamente infedele,
l’effetto del silenzio-assenso non si
produce, ai sensi dell’art. 40, comma 1,
della legge n. 47 del 1985.
Infine, anche il motivo relativo alla
contraddittorietà dell’integrazione
dell’oblazione con il diniego di condono è
infondato, in quanto proprio il fatto di
aver fatto applicazione dell’art. 40, comma
1, della legge n. 47 del 1985 (domanda
dolosamente infedele) non esclude la
determinazione in via definitiva
dell’oblazione
(Consiglio di Stato, Sez. V,
sentenza 01.09.2011 n. 4903 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
L’Amministrazione comunale non è tenuta
ad individuare l’effettivo proprietario
dell’area sulla quale viene realizzato
l’abuso edilizio perché, qualora tale
soggetto non corrisponda con l’autore
materiale dell’abuso, l’ordine di
demolizione può essere notificato anche
esclusivamente all’autore materiale
dell’abuso, fermo restando che l’estraneità
del proprietario dell’area alla
realizzazione dell’abuso comporta che
l’ordine di demolizione non può costituire
titolo per l’acquisizione gratuita al
patrimonio comunale dell’area di sedime
sulla quale insistono le opere abusive.
Da un confronto tra le due disposizioni
dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 in
precedenza richiamate emerge che, mentre il
comma 2 indica come destinatari dell’ordine
di demolizione il proprietario e il
responsabile dell’abuso, il successivo comma
3 si rivolge soltanto al responsabile
dell’abuso sul presupposto che questi abbia
la disponibilità dell’area ove insistono le
opere abusive e, quindi, sia in condizione
di eseguire spontaneamente la demolizione.
Pertanto, qualora il proprietario del fondo
sia un soggetto diverso dal responsabile
dell’abuso, l’acquisizione gratuita (essendo
una sanzione prevista per il caso
dell’inottemperanza all’ingiunzione di
demolire) si verifica senz’altro nei
confronti del responsabile dell’abuso che
non esegua spontaneamente la demolizione nel
termine assegnatogli, mentre il proprietario
dell’area (che non può eseguire
spontaneamente la demolizione perché non ha
la disponibilità dell’area) può evitare che
l’effetto acquisitivo operi anche nei suoi
confronti dimostrando, in modo
inequivocabile, la sua completa estraneità
al compimento dell’opera abusiva o che,
essendone egli venuto a conoscenza (ad
esempio attraverso la notifica dell’ordine
di demolizione), si sia adoperato per
impedirlo con gli strumenti previsti
dall’ordinamento.
---------------
La mancata notifica dell’ordine di
demolizione al proprietario del fondo,
laddove questi sia un soggetto diverso dal
responsabile dell’abuso, non incide né sulla
legittimità dell’ordine di demolizione
(posto che la notifica di un provvedimento
al suo destinatario attiene alla cosiddetta
fase integrativa dell’efficacia), né sulla
idoneità dell’ordine di demolizione (se
ritualmente notificato al responsabile
dell’abuso) a costituire il presupposto per
il verificarsi dell’effetto acquisitivo
anche nei confronti del proprietario del
fondo, laddove questi non abbia dimostrato
la sua completa estraneità alla
realizzazione dell’opera abusiva o che,
essendone egli venuto a conoscenza aliunde,
si sia adoperato per impedirla con gli
strumenti previsti dall’ordinamento.
Infatti ciò che determina l’inefficacia
relativa (nei confronti del proprietario del
fondo) del provvedimento di acquisizione
gratuita non è la mancata notifica
dell’ordine di demolizione al proprietario
del fondo, bensì la dimostrazione della sua
completa estraneità alla realizzazione
dell’opera abusiva o della sua attivazione
per impedirla con gli strumenti offertigli
dall’ordinamento.
L’art.
31 del D.P.R. n. 380/2001 prevede (al
secondo comma) che “il dirigente o il
responsabile del competente ufficio
comunale, accertata l’esecuzione di
interventi in assenza di permesso, in totale
difformità dal medesimo, ovvero con
variazioni essenziali, determinate ai sensi
dell’articolo 32, ingiunge al proprietario e
al responsabile dell’abuso la rimozione o la
demolizione, indicando nel provvedimento
l’area che viene acquisita di diritto, ai
sensi del comma 3” e (al successivo comma 3)
che “se il responsabile dell’abuso non
provvede alla demolizione e al ripristino
dello stato dei luoghi nel termine di
novanta giorni dall’ingiunzione, il bene e
l’area di sedime, nonché quella necessaria,
secondo le vigenti prescrizioni
urbanistiche, alla realizzazione di opere
analoghe a quelle abusive sono acquisiti di
diritto gratuitamente al patrimonio del
comune. L’area acquisita non può comunque
essere superiore a dieci volte la
complessiva superficie utile abusivamente
costruita”.
In ragione di tale disciplina, secondo una
consolidata giurisprudenza (ex multis,
TAR Lazio Roma, Sez. I-quater, 07.03.2011, n. 2031; TAR Lazio Roma, Sez. II-ter,
03.07.2007, n. 5968),
l’Amministrazione comunale non è tenuta ad
individuare l’effettivo proprietario
dell’area sulla quale viene realizzato
l’abuso edilizio perché, qualora tale
soggetto non corrisponda con l’autore
materiale dell’abuso, l’ordine di
demolizione può essere notificato anche
esclusivamente all’autore materiale
dell’abuso, fermo restando che l’estraneità
del proprietario dell’area alla
realizzazione dell’abuso comporta che
l’ordine di demolizione non può costituire
titolo per l’acquisizione gratuita al
patrimonio comunale dell’area di sedime
sulla quale insistono le opere abusive.
Tale
orientamento discende dalla pronuncia con
cui la Corte costituzionale (sentenza n. 345
del 15.07.1991) ha dichiarato non
fondata la questione di legittimità
costituzionale relativa alla disposizione
dell’art. 7, comma 3, della legge n. 47/1985
(oggi integralmente riprodotta nell’art. 31,
comma 3, del D.P.R. n. 380/2001),
evidenziando che «l’acquisizione gratuita
dell’area non è … una misura strumentale,
per consentire al Comune di eseguire la
demolizione, né una sanzione accessoria di
questa, ma costituisce una sanzione autonoma
che consegue all’inottemperanza
all’ingiunzione, abilitando poi il sindaco
ad una scelta fra la demolizione di ufficio
e la conservazione del bene, definitivamente
già acquisito, in presenza di “prevalenti
interessi pubblici”, il che significa per la
destinazione a fini pubblici, sempre che
l’opera non contrasti con rilevanti
interessi urbanistici o ambientali.
Da
quanto precede deve dedursi che, essendo
l’acquisizione gratuita una sanzione
prevista per il caso dell’inottemperanza
all’ingiunzione di demolire, essa, come
risulta dalla stessa formulazione del terzo
comma dell’art. 7 della legge in questione,
si riferisce esclusivamente al responsabile
dell’abuso, non potendo di certo operare
(come avviene talvolta per la confisca,
quando questa costituisce misura accessoria
di altra sanzione o misura strumentale
diretta ad impedire l’ulteriore produzione
dell’illecito o l’utilizzazione dei proventi
di questo) nella sfera di altri soggetti e,
in particolare, nei confronti del
proprietario dell’area quando risulti, in
modo inequivocabile, la sua completa
estraneità al compimento dell’opera abusiva
o che, essendone egli venuto a conoscenza,
si sia adoperato per impedirlo con gli
strumenti offertigli dall’ordinamento.
L’essere la sanzione dell’acquisizione
dell’area ispirata dall’intento di
costringere il responsabile dell’abuso ad
eseguire egli stesso la demolizione nel
termine stabilito dall’ingiunzione, esclude,
anche sotto altro profilo, che essa possa
colpire il proprietario estraneo
all’esecuzione dell’opera, perché se fosse
vero il contrario si sarebbe in presenza di
una sanzione inidonea ad assolvere alla
funzione di prevenzione speciale in vista
della quale è comminata, in quanto tale
comminatoria non potrebbe esercitare alcuna
coazione sul responsabile dell’abuso per
costringerlo ad eseguire la demolizione»;
Oltre a quanto precede, il Collegio osserva
che da un confronto tra le due disposizioni
dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 in
precedenza richiamate emerge che, mentre il
comma 2 indica come destinatari dell’ordine
di demolizione il proprietario e il
responsabile dell’abuso, il successivo comma
3 si rivolge soltanto al responsabile
dell’abuso sul presupposto che questi abbia
la disponibilità dell’area ove insistono le
opere abusive e, quindi, sia in condizione
di eseguire spontaneamente la demolizione.
Pertanto, qualora il proprietario del fondo
sia un soggetto diverso dal responsabile
dell’abuso, l’acquisizione gratuita (essendo
una sanzione prevista per il caso
dell’inottemperanza all’ingiunzione di
demolire) si verifica senz’altro nei
confronti del responsabile dell’abuso che
non esegua spontaneamente la demolizione nel
termine assegnatogli, mentre il proprietario
dell’area (che non può eseguire
spontaneamente la demolizione perché non ha
la disponibilità dell’area) può evitare che
l’effetto acquisitivo operi anche nei suoi
confronti dimostrando, in modo
inequivocabile, la sua completa estraneità
al compimento dell’opera abusiva o che,
essendone egli venuto a conoscenza (ad
esempio attraverso la notifica dell’ordine
di demolizione), si sia adoperato per
impedirlo con gli strumenti previsti
dall’ordinamento.
---------------
Quanto
al secondo motivo -incentrato sulla
violazione l’art. 31, comma 4, del D.P.R. n.
380/2001 e volto a censurare la circostanza
che il provvedimento di acquisizione
gratuita al patrimonio comunale non sia
stato notificato al proprietario del fondo-
il Collegio osserva che la mancata notifica
dell’ordine di demolizione al proprietario
del fondo, laddove questi sia un soggetto
diverso dal responsabile dell’abuso, non
incide né sulla legittimità dell’ordine di
demolizione (posto che la notifica di un
provvedimento al suo destinatario attiene
alla cosiddetta fase integrativa
dell’efficacia), né sulla idoneità
dell’ordine di demolizione (se ritualmente
notificato al responsabile dell’abuso) a
costituire il presupposto per il verificarsi
dell’effetto acquisitivo anche nei confronti
del proprietario del fondo, laddove questi
non abbia dimostrato la sua completa
estraneità alla realizzazione dell’opera
abusiva o che, essendone egli venuto a
conoscenza aliunde, si sia adoperato
per impedirla con gli strumenti previsti
dall’ordinamento.
Infatti ciò che determina l’inefficacia
relativa (nei confronti del proprietario del
fondo) del provvedimento di acquisizione
gratuita non è (come invece sostenuto dalla
società ricorrente) la mancata notifica
dell’ordine di demolizione al proprietario
del fondo, bensì la dimostrazione della sua
completa estraneità alla realizzazione
dell’opera abusiva o della sua attivazione
per impedirla con gli strumenti offertigli
dall’ordinamento.
Ne consegue che la ricorrente
(indipendentemente dal rilievo della sua
qualità di procuratrice generale del marito)
non ha alcun motivo di dolersi del fatto che
il provvedimento di cui trattasi non sia
stato notificato a questi, in quanto
effettivo proprietario dl fondo
(TAR Campania-Napoli, Sez. VII,
sentenza 01.09.2011 n. 4260 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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agosto 2011 |
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EDILIZIA PRIVATA:
Immobili abusivi. Acquisizione
gratuita e sequestro penale: una convivenza
possibile.
Ancora sul rapporto tra acquisizione
gratuita al patrimonio di immobile abusivo
non demolito e sequestro penale. Per i
giudici amministrativi pugliesi i due
provvedimenti, che paiono escludersi a
vicenda, in realtà trovano nell'ordinamento
strumenti chiari di coordinamento. La legge
prevede che la realizzazione di un immobile
abusivo costituisce un fatto che interessa
sia il diritto amministrativo che il diritto
penale.
Il diritto amministrativo (D.P.R. n. 380 del
2001) prevede l'emanazione di un ordine di
demolizione da parte dell'autorità comunale,
che è un tipico provvedimento sanzionatorio
conseguente al compimento di attività in
contrasto con le norme urbanistiche di
tutela del suolo. In quanto sanzionatori
tali procedimenti sono diretti nei confronti
dei responsabili degli abusi (v. art. D.P.R.
n. 380 del 2001); l'art. 31, D.P.R. n. 380
del 2001 impone inoltre, a differenza di ciò
che avveniva con la precedente normativa, la
notifica del provvedimento sanzionatorio
oltre che al responsabile dell'abuso anche
al proprietario, a carico del quale sussiste
una presunzione di responsabilità per gli
abusi edilizi accertati (TAR Veneto, Sez. II,
Sent. 17.06.2011, n. 1059).
Dal punto di vista degli effetti l'ordine
amministrativo di demolizione rientra tra le
sanzioni di tipo ripristinatorio (o reale),
che colpiscono l'oggetto dell'illecito,
riportando la situazione allo stato quo
ante.
In caso di inottemperanza decorso il termine
di 90 giorni dal ricevimento dell'ordinanza
di demolizione il bene è acquisito al
patrimonio indisponibile del Comune.
Il diritto penale prevede invece che la
realizzazione di una costruzione abusiva
costituisce reato punito oggi dall'art. 44,
D.P.R. n. 380 del 2001.
L'art. 31, D.P.R. n. 380 del 2001 al comma 9
prevede poi che per le opere abusive il
giudice, con la sentenza di condanna per il
reato di cui all'art. 44, ordina la
demolizione delle opere stesse se ancora non
sia stata altrimenti eseguita.
Spesso capita, inoltre, che la denuncia
penale sia accompagnata dal sequestro
probatorio ai sensi dell'art. 253 Codice di
Procedura Penale costituendo l'immobile il
corpo del reato.
Misura analoga è il sequestro preventivo di
cui al primo comma dell'art. 321 c.p.p. che
può avere ad oggetto qualsiasi bene a
chiunque appartenente e, quindi, anche a
persona estranea al reato purché esso sia,
anche indirettamente, collegato al reato e,
ove lasciato in libera disponibilità, idoneo
a costituire pericolo di aggravamento o di
protrazione delle conseguenze del reato
ovvero di agevolazione della commissione di
ulteriori fatti penalmente rilevanti (Corte
di Cassazione, Sez. III penale, Sent.
08.10.2009, n. 39078).
La sentenza in commento ci permette di
affrontare i problemi inerenti ai rapporti
tra il sequestro ed il potere dovere
dell'amministrazione comunale di ordinare la
demolizione e di acquisire il bene al
patrimonio indisponibile in caso di mancata
demolizione.
Sebbene, in linea generale la eventuale
manomissione dell'immobile soggetto a
sequestro configuri il reato di cui all'art.
349 c.p., essendo fatto divieto a
chicchessia di alterare o distruggere il "corpo
del reato", la giurisprudenza afferma
che la circostanza che l'immobile abusivo
sia sottoposto a sequestro (probatorio), non
osta all'adozione dell'ordine di
demolizione, dal momento che è possibile
motivatamente domandare all'autorità
giudiziaria il dissequestro dell'immobile
proprio al fine di ottemperare al predetto
ordine (TAR Campania, Napoli, Sez. IV,
12.04.2005, n. 3780; TAR Campania, Napoli,
Sez. IV, 13.01.2011 n. 84; TAR Sardegna,
Sez. I, 09.11.2007, n. 2040).
Analoga considerazione viene fatta dalla
sentenza in commento per la mancata
demolizione dell'opera entro 90 giorni dal
ricevimento dell'ordinanza di demolizione.
Infatti, dice la sentenza "la
sottoposizione a sequestro giudiziale di un
bene immobile imprime al bene medesimo un
vincolo di indisponibilità che si risolve
nella temporanea sua immodificabilità e o
incommerciabilità. Il destinatario del
provvedimento deve senz'altro rendersi parte
diligente al fine di dare corretta
esecuzione all'ordine di demolizione emanato
dalla P.a. competente senza poter addurre a
sua esimente la sussistenza di un
provvedimento di sequestro al quale egli
stesso ha dato causa.
Ma il conflitto di interessi nascente dalla
contemporanea emanazione di un'ordinanza che
ingiunge la demolizione di un'opera abusiva
deve essere risolto dalla competente
autorità giudiziaria penale.
Spetta, in definitiva, a quest'ultima
decidere il mantenimento in vita del
sequestro a fini di tutela di esigenze di
carattere penalistico (ad es. fini
probatori, o di prevenzione penale o,
ancora, di natura conservativa a garanzia
delle obbligazioni civilistiche nascenti da
reato) ovvero il dissequestro del bene
qualora si ritenga di accordare prevalenza
al ripristino dello stato dei luoghi".
Pertanto, solo l'istanza di dissequestro
negata può rilevare come scriminante nei
riguardi dell'autore dell'abuso edilizio che
non ottemperi all'ordine del Comune, per il
noto principio "ad impossibilia nemo
tenetur" (TAR Sardegna, Cagliari, Sez.
I, 09.11.2007, n. 2040).
Da ultimo occorre evidenziare che, nel caso
in cui l'efficacia del sequestro venga meno
dopo la scadenza del termine di 90 giorni
per la demolizione e questa non sia stata
impedita dal giudice, la restituzione essere
effettuata a favore di chi "ne abbia il
diritto" che in tal caso è il Comune.
Infatti l'acquisizione da parte del Comune
dell'immobile abusivo e dell'area di sedime
avviene ipso lure, a seguito
dell'emissione dell'ordinanza sindacale di
demolizione e dello spirare del novantesimo
giorno dalla notifica della stessa
all'intimato, ove questi non vi abbia
prestato ottemperanza richiedendo al giudice
il dissequestro del bene (Corte di
Cassazione penale, Sez. III, 08.01.2009 (Ud.
19.11.2008), Sent. n. 143) (commento tratto
da www.ipsoa.it - TAR Puglia-Lecce, Sez. I,
sentenza 16.08.2011
n. 1530 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
|
EDILIZIA PRIVATA: La sottoposizione a sequestro giudiziale di
un bene immobile imprime al bene medesimo un
vincolo di indisponibilità che si risolve
nella temporanea sua immodificabilità e o
incommerciabilità.
Ma il conflitto di interessi nascente dalla
contemporanea emanazione di un‘ordinanza che
ingiunge la demolizione di un’opera abusiva
deve essere risolto dalla competente
autorità giudiziaria penale.
Spetta, in definitiva, a quest’ultima
decidere il mantenimento in vita del
sequestro a fini di tutela di esigenze di
carattere penalistico (ad. es. fini
probatori, o di prevenzione penale o,
ancora, di natura conservativa a garanzia
delle obbligazioni civilistiche nascenti da
reato) ovvero il dissequestro del bene
qualora si ritenga di accordare prevalenza
al ripristino dello stato dei luoghi.
La sottoposizione a sequestro giudiziale di
un bene immobile imprime al bene medesimo un
vincolo di indisponibilità che si risolve
nella temporanea sua immodificabilità e o
incommerciabilità.
Ma il conflitto di interessi nascente dalla
contemporanea emanazione di un‘ordinanza che
ingiunge la demolizione di un’opera abusiva
deve essere risolto dalla competente
autorità giudiziaria penale.
Spetta, in definitiva, a quest’ultima
decidere il mantenimento in vita del
sequestro a fini di tutela di esigenze di
carattere penalistico (ad. es. fini
probatori, o di prevenzione penale o,
ancora, di natura conservativa a garanzia
delle obbligazioni civilistiche nascenti da
reato) ovvero il dissequestro del bene
qualora si ritenga di accordare prevalenza
al ripristino dello stato dei luoghi.
Il destinatario del provvedimento deve
senz’altro rendersi parte diligente al fine
di dare corretta esecuzione all’ordine di
demolizione emanato dalla P.a. competente
senza poter addurre a sua esimente la
sussistenza di un provvedimento di sequestro
al quale egli stesso ha dato causa
(TAR Puglia-Lecce, Sez. I,
sentenza 16.08.2011 n. 1530 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
|
EDILIZIA PRIVATA: Il
parere previsto dall'art. 32 della legge n.
47 del 1985, ai fini del rilascio della
concessione edilizia in sanatoria, ha natura
e funzioni identiche all'autorizzazione
paesaggistica ex art. 7 della legge n. 1497
del 1939, in quanto entrambi gli atti
costituiscono il presupposto che legittima
la trasformazione urbanistico edilizia della
zona protetta. Pertanto, resta fermo anche
in tale ipotesi il potere di annullamento
ministeriale del parere favorevole alla
sanatoria di un manufatto realizzato in zona
vincolata, in quanto strumento affidato
dall'ordinamento allo Stato, come estrema
difesa del paesaggio, valore costituzionale
primario.
L’epoca in cui è sorto il vincolo
(antecedente o successiva alla commissione
dell'abuso) è del tutto ininfluente, essendo
comunque necessario il parere prescritto
dal’art. 32 della l. n. 47 del 1985. In
proposito, l'Adunanza Plenaria del Consiglio
di Stato ha precisato che tale disposizione,
nella parte in cui subordina al parere
favorevole delle amministrazioni preposte
alla tutela del vincolo il rilascio della
concessione in sanatoria, deve interpretarsi
nel senso che l'obbligo di pronuncia
coinvolge comunque la rilevanza del vincolo
esistente al momento in cui la domanda di
sanatoria è valutata e ciò a prescindere
dall'epoca di introduzione.
Come evidenziato dalla consolidata
giurisprudenza del giudice d’appello (cfr.,
ex multis, Cons. St., sez. VI,
28.01.1998, n. 114, dalla quale sono tratte
le considerazioni di seguito riportate)
l'art. 32 della legge 28.02.1985 n. 47
subordina la sanatoria delle opere edilizie
eseguite su aree vincolate al parere delle
amministrazioni preposte alla tutela dei
vincoli stessi. Per le aree soggette a
vincolo paesaggistico deve applicarsi la
disciplina dettata dalla legge 08.08.1985 n.
431, che, modificando l'art. 82 del d.p.r.
24.07.1977 n. 616, ha confermato la delega
alle regioni a statuto ordinario delle
funzioni amministrative statali per la
protezione delle bellezze naturali "per
quanto attiene alla loro individuazione,
alla loro tutela e alle relative sanzioni",
ferme restando le misure (di sostituzione in
caso di inerzia e di annullamento in caso di
autorizzazione illegittima) la cui adozione
è riservata al Ministero per i beni e le
attività culturali.
Dunque, il parere previsto dall'art. 32
della legge n. 47 del 1985, ai fini del
rilascio della concessione edilizia in
sanatoria, ha natura e funzioni identiche
all'autorizzazione paesaggistica ex art. 7
della legge n. 1497 del 1939, in quanto
entrambi gli atti costituiscono il
presupposto che legittima la trasformazione
urbanistico edilizia della zona protetta.
Pertanto, resta fermo anche in tale ipotesi
il potere di annullamento ministeriale del
parere favorevole alla sanatoria di un
manufatto realizzato in zona vincolata, in
quanto strumento affidato dall'ordinamento
allo Stato, come estrema difesa del
paesaggio, valore costituzionale primario
(cfr., in termini: Consiglio di Stato, sez.
VI, 28.01.1998 n. 114).
Come
evidenziato dalla consolidata
giurisprudenza, l’epoca in cui è sorto il
vincolo (antecedente o successiva alla
commissione dell'abuso) è del tutto
ininfluente, essendo comunque necessario il
parere prescritto dal’art. 32 della l. n. 47
del 1985. In proposito, l'Adunanza Plenaria
del Consiglio di Stato (22.07.1999, n. 20)
ha precisato che tale disposizione, nella
parte in cui subordina al parere favorevole
delle amministrazioni preposte alla tutela
del vincolo il rilascio della concessione in
sanatoria, deve interpretarsi nel senso che
l'obbligo di pronuncia coinvolge comunque la
rilevanza del vincolo esistente al momento
in cui la domanda di sanatoria è valutata e
ciò a prescindere dall'epoca di introduzione
(cfr. anche: Cons. St., sez. VI, 22.01.2001,
n. 181; sez. V, 27.03.2000, n. 1761; TAR
Lazio, Latina, sez. I, 14.07.2009, n. 688) (TAR
Veneto, Sez. II,
sentenza 12.08.2011 n. 1358 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Ordinariamente,
non sussistono ragioni tecniche perché una
sopraelevazione abusiva non possa essere
demolita senza pregiudizio della parte
inferiore.
Ricorre il sig. ... per avversare il
provvedimento con cui il Comune di Reggio
Calabria gli ha intimato di demolire le
opere abusive meglio descritte in epigrafe.
Va respinta l’argomentazione difensiva
secondo la quale la demolizione sarebbe di
pregiudizio per la parte conforme del
fabbricato e dunque andrebbe irrogata una
pena pecuniaria: anche in tal caso, avrebbe
dovuto la parte ricorrente supportare, con
gli opportuni mezzi di prova, l’affermazione
(che, in difetto rimane meramente generica)
circa il rischio di una compromissione della
parte non abusiva dell’immobile (a tacere
della circostanza che, ordinariamente, non
sussistono ragioni tecniche perché una
sopraelevazione non possa essere demolita
senza pregiudizio della parte inferiore:
cfr. in ordine agli aspetti appena indicati,
TAR Reggio Calabria, 25.05.2011, nr. 451).
Quanto al vizio dell’atto costituito dalla
erronea fissazione di un termine di 30
giorni in luogo dei sessanta giorni, la
censura, meramente formale, non sorregge
l’annullamento, in quanto l’interessato
conserva il termine di legge per provvedere,
termine che, essendo elemento essenziale
dell’atto, si sostituisce di diritto a
quello inferiore erroneamente stabilito
dall’Autorità (TAR Lazio, Roma, II,
10.05.2010, nr. 516, richiamata dalla difesa
del Comune)
(TAR Calabria-Reggio Calabria,
sentenza 12.08.2011 n. 668 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Il
provvedimento che ingiunge la demolizione è
atto vincolato e, quindi, non richiede una
specifica valutazione delle ragioni di
interesse pubblico, né una comparazione di
quest'ultimo con gli interessi privati
coinvolti e sacrificati. Presupposto per la
sua adozione è, infatti, soltanto la
constatata esecuzione dell'opera in
difformità dalla concessione o in assenza
della medesima, con la conseguenza che tale
provvedimento, ove ricorrano i predetti
requisiti, è sufficientemente motivato con
l'affermazione dell'accertata abusività
dell'opera, essendo in re ipsa l'interesse
pubblico alla sua rimozione né, trattandosi
di atti del tutto vincolati, è necessaria
una comparazione di interessi e una
motivazione sulla sussistenza di un
interesse pubblico concreto ed attuale alla
demolizione. Trattandosi, poi, di atti
dovuti a contenuto sostanzialmente
vincolato, secondo la giurisprudenza
prevalente, non necessitano di preventiva
comunicazione di avvio del procedimento.
Come è ampiamente noto, il provvedimento che
ingiunge la demolizione è atto vincolato e,
quindi, non richiede una specifica
valutazione delle ragioni di interesse
pubblico, né una comparazione di
quest'ultimo con gli interessi privati
coinvolti e sacrificati. Presupposto per la
sua adozione è, infatti, soltanto la
constatata esecuzione dell'opera in
difformità dalla concessione o in assenza
della medesima, con la conseguenza che tale
provvedimento, ove ricorrano i predetti
requisiti, è sufficientemente motivato con
l'affermazione dell'accertata abusività
dell'opera, essendo in re ipsa
l'interesse pubblico alla sua rimozione né,
trattandosi di atti del tutto vincolati, è
necessaria una comparazione di interessi e
una motivazione sulla sussistenza di un
interesse pubblico concreto ed attuale alla
demolizione (vd. Tar Lazio, I, 06.04.2011 n.
3047; Cons. St., V, 07.09.2009 n. 5229).
Trattandosi, poi, di atti dovuti a contenuto
sostanzialmente vincolato, secondo la
giurisprudenza prevalente, non necessitano
di preventiva comunicazione di avvio del
procedimento (vd., da ult., Tar Salerno, II,
13.04.2011 n. 702)
(TAR Calabria-Reggio Calabria,
sentenza 11.08.2011 n. 647 - link
a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Sanatoria
senza silenzio-assenso.
La regola vale solo per il permesso di
costruire ordinario. È quanto emerge dal
confronto tra il T.u. e l'articolo 20 del
decreto sviluppo.
Sanatoria edilizia senza il silenzio
assenso. La procedura di accertamento di
conformità, regolato dall'articolo 36 del
Testo unico per l'edilizia (dpr 380/2001),
non è stata toccata dal decreto sullo
sviluppo (70/2011), che ha introdotto sì la
regola del silenzio assenso, ma solo per il
permesso di costruire ordinario. Non per
quello in sanatoria.
È quanto è lecito desumere confrontando
l'articolo 36 citato con l'articolo 20
modificato dal decreto legge 70/2011.
L'articolo 36, infatti, prevede che «sulla
richiesta di permesso in sanatoria il
dirigente o il responsabile del competente
ufficio comunale si pronuncia con adeguata
motivazione, entro 60 giorni decorsi i quali
la richiesta si intende rifiutata».
Si tratta, dunque, di un caso di silenzio il
cui effetto è regolamentato direttamente
dalla legge: l'inerzia dell'amministrazione
significa che l'istanza è respinta, tanto
che l'interessato potrà impugnare l'atto di
diniego implicito. La formulazione
dell'articolo 36 è rimasta tale anche dopo
la modifica dell'articolo 20 del Testo unico
per l'edilizia, dedicato al procedimento
ordinario (non in sanatoria) del rilascio
del permesso di costruire.
Nella nuova
formulazione, al comma 8, si legge che
decorso inutilmente il termine per
l'adozione del provvedimento conclusivo, se
il dirigente o il responsabile dell'ufficio
non abbia opposto motivato diniego, sulla
domanda di permesso di costruire si intende
formato il silenzio-assenso, fatti salvi i
casi in cui sussistano vincoli ambientali,
paesaggistici o culturali. Anche qui siamo
di fronte a un caso di silenzio
significativo, anche se di tenore diverso da
quello dell'articolo 36. In questa ipotesi
il silenzio vuole dire provvedimento
implicito di accoglimento. Anche in questo
caso chi ha interesse potrà impugnare il
permesso di costruire silente con un ricorso
al Tribunale amministrativo regionale.
Tra
l'altro non si può dire che la modifica
dell'articolo 20 del Testo unico per
l'edilizia possa trascinare anche il
procedimento di permesso di costruire in
sanatoria. Ciò è impedito dall'articolo 20
comma 4 della legge 241/1990, che disciplina
in generale l'istituto del silenzio-assenso.
Stando all'articolo 20 le disposizioni sul
silenzio assenso non si applicano, tra le
altre ipotesi, ai casi in cui la legge
qualifica il silenzio dell'amministrazione
come rigetto dell'istanza. Per arrivare al
silenzio assenso sul permesso di costruire
in sanatoria occorre, dunque, una modifica
esplicita dell'articolo 36 del Testo unico
per l'edilizia.
Va, comunque, ricordato che, per effetto
dell'articolo 20 della legge 241/1990, anche
nel caso di permesso di costruire tacito
l'amministrazione competente può sempre
assumere determinazioni in via di
autotutela, ai sensi degli articoli
21-quinquies e 21-nonies, sempre della legge
241/1990 e cioè revoca o annullamento
d'ufficio (come tra l'altro può avvenire
anche per i provvedimenti espressi).
Tornando alla sanatoria, dal decreto
sviluppo non sono stati toccati i
presupposti sostanziali e, in particolare,
la cosiddetta doppia conformità: il
responsabile dell'abuso, o l'attuale
proprietario dell'immobile, possono ottenere
il permesso in sanatoria se l'intervento
risulti conforme alla disciplina urbanistica
ed edilizia vigente sia al momento della
realizzazione dello stesso, sia al momento
della presentazione della domanda. Anche se,
sul punto, non mancano richieste di
estensione di tali presupposti anche al caso
di conformità singola alla normativa
edilizia vigente al momento della richiesta
di sanatoria.
Lo stesso Consiglio di stato,
infatti, ha avuto modo di affermare che
l'articolo 36 del Testo unico per
l'edilizia, nella parte in cui richiede che
l'opera sia conforme tanto alla normativa
urbanistica vigente al momento della
realizzazione dell'opera, quanto a quella
vigente al momento della domanda di
sanatoria, è una disposizione contro
l'inerzia dell'amministrazione: tale regola
«non preclude il diritto a ottenere la
concessione in sanatoria di opere che,
realizzate senza concessione o in difformità
dalla concessione, siano conformi alla
normativa urbanistica vigente al momento in
cui l'autorità comunale provvede sulla
domanda in sanatoria» (Consiglio di stato,
sezione sesta, n. 2835 del 07.05.2009).
L'orientamento più rigoroso ritiene, invece,
che sul principio di buon andamento, che fa
ritenere illogico che si demolisca ciò che,
al momento stesso, potrebbe essere
autorizzato in base allo strumento vigente,
deve prevalere quello di legalità: quindi
non è possibile l'estensione del permesso di
sanatoria al di fuori dei presupposti della
cosiddetta «doppia conformità» e non può
trovare applicazione l'istituto della
cosiddetta sanatoria «giurisprudenziale» o
«impropria», ammessa nell'ipotesi in cui le
opere, inizialmente abusive, diventino
successivamente conformi alle norme urbanistico-edilizie e alle previsioni degli
strumenti di pianificazione per effetto di
normative o disposizioni pianificatorie
sopravvenute
(articolo ItaliaOggi
dell'11.08.2011). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Reati edilizi - Manufatto in
parte abusivo - Beneficio della sospensione
condizionale della pena alla demolizione -
Assenza di specifica impugnazione del P.M. -
Violazione del principio del divieto della "reformatio
in pejus" di cui all'art. 597 c.p.p., c. 3 –
Art. 44, lett. b), 64, 65, 71, 72, 93, 94 e
95 D.P.R. n. 380/2001.
La realizzazione di un manufatto costituito
da tre elevazioni fuori terra, di cui quella
al primo piano ed al secondo piano erano
abusive il tutto anche in violazione delle
prescrizioni attinenti alla disciplina
antisismica ed alle opere in conglomerato di
cemento armato, configurano gli elementi
costitutivi, soggettivi ed oggettivi, dei
reati di cui al Decreto del Presidente della
Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44,
lettera b), articoli 64, 65, 71, 72, 93, 94
e 95.
Mentre, nella specie, la subordinazione
della sospensione condizionale della pena
alla demolizione del manufatto abusivo
applicata dalla C.A. d’ufficio (in assenza
di specifica impugnazione del PM) è
illegittima perché in palese violazione del
principio del divieto della "reformatio
in pejus" di cui all'articolo 597 c.p.p.,
comma 3 (Corte di cassazione, Sez. 3 penale,
sentenza 02.08.2011 n. 30557 -
link a www.ambientediritto.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Gli
illeciti in materia paesaggistica,
urbanistica ed edilizia, ove consistano
nella realizzazione di opere senza le dovute
autorizzazioni, assumono natura di illeciti
permanenti, in relazione ai quali il termine
di prescrizione inizia a decorrere solo
dalla cessazione della permanenza (ovvero
con l’irrogazione della sanzione pecuniaria
o con il conseguimento del permesso
postumo).
Gli illeciti in
materia paesaggistica, urbanistica ed
edilizia, ove consistano nella realizzazione
di opere senza le dovute autorizzazioni,
assumono natura di illeciti permanenti, in
relazione ai quali il termine di
prescrizione inizia a decorrere solo dalla
cessazione della permanenza (ovvero con
l’irrogazione della sanzione pecuniaria o
con il conseguimento del permesso postumo).
Nel caso di specie, in cui l’illecito è
consistito nella realizzazione di opere in
zona vincolata senza la prescritta
autorizzazione paesaggistica e senza il
necessario titolo edilizio, e in cui il
condono non è stato ancora rilasciato, la
permanenza non può dirsi cessata, e quindi
non si è verificata la prescrizione eccepita
dalle ricorrenti (Cons. Stato, IV, n.
7769/2003; Cons. Stato, VI, n. 1729/2003;
TAR Toscana, III, 27/05/2003, n. 2068; idem,
18/02/2002, n. 255)
(TAR Toscana, Sez. III,
sentenza 02.08.2011 n. 1282 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Concessione in
sanatoria - Silenzio-assenso -
Perfezionamento - Presupposti.
In materia di concessione in sanatoria, ai
fini della configurabilità di un titolo
edilizio tacito è necessaria la
presentazione, da parte dell'autore
dell'abuso, di tutta la documentazione
prevista dalla legge -in particolare, quella
di cui al comma 37 dell'art. 3, D.L.
269/2003- oltre che il pagamento integrale
delle somme dovute a titolo di oblazione e
di contributo di concessione (cfr. TAR
Milano, sent. n. 263/2011 e n. 7219/2010, n.
7388/2010, n. 7390/2010, n. 6955/2010, n.
473/2011)
(tratto da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 01.08.2011 n.
2056 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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luglio 2011 |
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EDILIZIA PRIVATA:
Interventi in totale difformità
dal permesso di costruire.
La realizzazione di una maggiore superficie
al piano terra di un fabbricato, con
suddivisione in due vani non previsti in
progetto e la creazione di un terzo locale
mediante la chiusura di una veranda possono
collocarsi tra gli interventi in difformità
totale, in quanto aventi senza dubbio
rilevanza urbanistica e recando gli stessi
quel requisito di sostanziale autonomia
rispetto al dato progettuale originario
richiesto dalle disposizioni richiamate
(Corte di Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 28.07.2011 n. 30045 -
link a www.lexambiente.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Accertamento
di inottemperanza ad ordinanza di
demolizione - Trascrizione nei registri
immobiliari - Acquisizione gratuita al
patrimonio comunale - Art. 31, D.P.R. n.
380/2001 - Vizi dell'atto presupposto -
Carenza di interesse a ricorre -
Inammissibilità.
Considerato che l'atto di accertamento
dell'inottemperanza è impugnabile per vizi
propri, nel caso in cui i mezzi di gravame
non attengano specificamente agli atti
impugnati -l'atto di accertamento
dell'inottemperanza dell'ordinanza di
demolizione e la trascrizione nei registi
immobiliare ai fini dell'acquisizione
gratuita al patrimonio comunale- ma al
pregresso ordine di demolizione (la cui
legittimità è già stata acclarata con
sentenza di primo grado non sospesa, in
appello, dal Consiglio di Stato), il ricorso
deve reputarsi inammissibile per difetto di
interesse a ricorrere, in quanto dal
richiesto accoglimento non potrebbe derivare
alcuna concreta utilità al ricorrente
(tratto da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 26.07.2011 n.
1996 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: 1. Diniego di
condono edilizio - D.L. n. 269/2003 -
Ultimazione dell'opera - Rustico e copertura
completata - Interpretazione - Legittimità.
2. Ordinanza di
demolizione - Immissione in possesso -
Impugnazione del comproprietario - Mancata
impugnazione dell'ordinanza - Acquisizione
gratuita dell'opera abusiva - Estraneità
all'abuso - Legittimità.
1. L'ultimazione dell'opera, ai fini del
condono edilizio di cui al D.L. n. 269/2003,
che consente di condonare gli edifici nei
quali, alla data del 31.03.2003, "sia stato
eseguito il rustico e completata la
copertura", implica la realizzazione delle
tamponature interne ed esterne, così come
chiarito dalla circolare ministeriale del
07.12.2005 n. 2699 (esplicativa del condono
edilizio), in quanto l'esecuzione del
rustico comporta la tamponatura
dell'edificio.
2.
Posto che l'ordinanza di demolizione
dell'opera abusiva non deve essere
notificata a tutti i comproprietari essendo
sufficiente la notifica a chi ha
materialmente la disponibilità del bene, la
comproprietaria dell'opera abusiva non può,
impugnando l'immissione in possesso,
lamentare la presunta illegittimità
dell'ordinanza di demolizione (per la
mancata notifica anche a sé), omettendo di
impugnarla.
Peraltro la conseguente acquisizione
gratuita dell'opera abusiva può
legittimamente operare anche in danno della
comproprietaria nel caso in cui appaia
assolutamente inverosimile che quest'ultima,
moglie del responsabile dell'abuso e
convivente dello stesso nell'edificio su cui
insiste il (rilevate) abuso edilizio, non
abbia avuto conoscenza dell'illecito, e non
risulti in alcun modo che la stessa si sia
attivata, con i mezzi offerti
dall'ordinamento, per impedirne la
realizzazione
(tratto da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 26.07.2011 n.
1991 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Abuso edilizio - Atti
sanzionatori - Carattere vincolato -
Sussiste - Necessità di particolare
motivazione o di giudizio comparativo tra
gli interessi - Non sussiste.
Gli atti sanzionatori in materia edilizia
sono sufficientemente motivati con
l'affermazione dell'accertata abusività del
manufatto; trattandosi di atti vincolati,
per i quali non è necessaria una particolare
motivazione oppure la comparazione fra
l'interesse pubblico e quello privato che si
asserisce leso
(tratto da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 26.07.2011 n.
1990 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Il provvedimento di repressione
degli abusi edilizi (ingiunzione a demolire
e/o ordine di demolizione, ed ogni altro
provvedimento sanzionatorio), costituisce
atto dovuto della pubblica amministrazione,
riconducibile ad esercizio di potere
vincolato, in mera dipendenza
dall’accertamento dell’abuso e della
riconducibilità del medesimo ad una delle
fattispecie di illecito previste dalla
legge.
Ciò comporta che il provvedimento
sanzionatorio non abbisogna di una
particolare motivazione, essendo sufficiente
la mera rappresentazione del carattere
illecito dell’opera realizzata, né è
necessaria una previa comparazione
dell’interesse pubblico alla repressione
dell’abuso (che è in re ipsa) con
l’interesse del privato proprietario del
manufatto; e ciò anche se l’intervento
repressivo avvenga a distanza di tempo dalla
commissione dell’abuso, laddove il medesimo
non sia stato oggetto di sanatoria in base
agli interventi legislativi succedutisi nel
tempo.
Stante il carattere vincolato del potere da
esercitarsi, non occorre il previo invio
della comunicazione di avvio del
procedimento, peraltro ora esclusa anche
dall’art. 21-octies, comma 2, primo periodo,
l. n. 241/1990, che ha recepito, sul punto
le indicazioni della giurisprudenza.
Il Collegio deve ribadire, in adesione a
costante giurisprudenza di questo Consiglio
di Stato, che il provvedimento di
repressione degli abusi edilizi (ingiunzione
a demolire e/o ordine di demolizione, ed
ogni altro provvedimento sanzionatorio),
costituisce atto dovuto della pubblica
amministrazione, riconducibile ad esercizio
di potere vincolato, in mera dipendenza
dall’accertamento dell’abuso e della
riconducibilità del medesimo ad una delle
fattispecie di illecito previste dalla
legge.
Ciò comporta che il provvedimento
sanzionatorio non abbisogna di una
particolare motivazione, essendo sufficiente
la mera rappresentazione del carattere
illecito dell’opera realizzata, né è
necessaria una previa comparazione
dell’interesse pubblico alla repressione
dell’abuso (che è in re ipsa) con
l’interesse del privato proprietario del
manufatto; e ciò anche se l’intervento
repressivo avvenga a distanza di tempo dalla
commissione dell’abuso, laddove il medesimo
non sia stato oggetto di sanatoria in base
agli interventi legislativi succedutisi nel
tempo.
In tale contesto, appare evidente come
–stante il carattere vincolato del potere da
esercitarsi– non occorre il previo invio
della comunicazione di avvio del
procedimento, peraltro ora esclusa (invero,
in momento successivo all’emanazione del
provvedimento impugnato) anche dall’art.
21-octies, comma 2, primo periodo, l. n.
241/1990, che ha recepito, sul punto le
indicazioni della giurisprudenza (Consiglio di Stato,
Sez. IV,
sentenza 20.07.2011 n. 4403 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
L’amministrazione non può
emettere un provvedimento sanzionatorio
senza avere previamente definito il
procedimento di condono.
Ai sensi dell’art. 38 l. n. 47/1985,
applicabile al condono edilizio previsto dal
decreto legge n. 269/2003 in virtù del
richiamo operato dall’art. 32, commi 25 e
28, del testo normativo in esame, la
presentazione entro il termine previsto dal
citato decreto (nella fattispecie il
10.12.2004 secondo quanto stabilito
dall’art. 32 d. l. n. 269/2003 come
modificato dai decreti legge n. 82/2004 e
168/2004) della domanda di condono,
accompagnata dall’attestazione del
versamento della somma dovuta a titolo della
prima rata dell’oblazione, “sospende il
procedimento penale e quello per le sanzioni
amministrative”.
Ne consegue che quando viene presentata una
domanda di condono edilizio, proprio in base
al disposto dell’art. 38 l. n. 47/1985,
l’amministrazione non può emettere un
provvedimento sanzionatorio senza avere
previamente definito il procedimento
scaturente dall’istanza di sanatoria
ostandovi i principi di lealtà, coerenza,
efficienza ed economicità dell'azione
amministrativa, i quali impongono la previa
definizione del procedimento di condono
prima di assumere iniziative potenzialmente
pregiudizievoli per lo stesso esito della
sanatoria edilizia (in questo senso TAR
Campania–Napoli n. 17238/2010; TAR
Lazio–Roma n. 5599/2010; TAR Puglia–Lecce n.
553/2010).
Con riferimento specifico alla fattispecie
oggetto di causa dagli atti risulta che in
data 30.03.2004 Febbi Sandro ha presentato
al Comune di Roma istanza di condono
edilizio per un ampliamento di 14 mq. che,
tenendo conto anche dei manufatti
preesistenti, coincide con l’opera indicata
nella gravata ordinanza di demolizione.
Ne consegue che il provvedimento
sanzionatorio risulta adottato in violazione
del citato art. 38 l. n. 47/1985 in quanto
emesso dal Comune di Roma senza avere
previamente definito il procedimento
scaturito dall’istanza di condono edilizio
precedentemente presentata dai ricorrenti.
La fondatezza della censura in esame impone
l’accoglimento del ricorso (previa
declaratoria –per esigenze di economia
processuale– di assorbimento degli ulteriori
motivi) e l’annullamento dell’atto impugnato
con salvezza degli ulteriori provvedimenti
che l’amministrazione riterrà di adottare
all’esito della definizione del procedimento
scaturito dalla presentazione dell’istanza
di condono (TAR Lazio-Roma, Sez. I-quater,
sentenza 19.07.2011 n. 6458 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Permesso di costruire in
sanatoria - Termine di sessanta giorni -
Provvedimento tacito di diniego - Art. 36,
c. 3 d.P.R. n. 380/2001 - Art. 140 L.r.
Toscana n. 1/2005 - Interpretazione.
L’art. 36, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001
prevede che, decorsi 60 giorni dalla
richiesta di permesso di costruire in
sanatoria, la stessa si intende rifiutata.
Pertanto, trascorso il suddetto termine, si
forma un tacito provvedimento di diniego
(TAR Toscana, III, 2/3/2011, n. 418).
Non depone in senso contrario l’art. 140
della L.R. Toscana n. 1/2005, il quale non
qualifica espressamente il silenzio
mantenuto dal Comune sulla richiesta di
attestazione di conformità.
Invero la predetta norma regionale va
interpretata in modo costituzionalmente
orientato, nel senso della sua neutralità
circa la qualificazione del silenzio sulla
domanda di sanatoria edilizia, dovendosi
tenere conto che la qualificazione, da parte
del legislatore nazionale, del silenzio come
atto tacito di diniego esprime un principio
fondamentale della materia urbanistica, come
tale non derogabile dal legislatore
regionale (TAR Campania, Napoli, III,
17/09/2010, n. 17440).
Ordine di demolizione -
Comunicazione di avvio del procedimento -
Necessità - Esclusione.
L’ordine di demolizione non presuppone
necessariamente la comunicazione di avvio
del procedimento, stante il suo carattere di
atto dovuto e vincolato, basato su meri
accertamenti tecnici e privo di
apprezzamenti discrezionali.
Invero la giurisprudenza amministrativa ha
ripetutamente precisato che gli atti
repressivi di abusi edilizi hanno natura
urgente e strettamente vincolata, con la
conseguenza che, ai fini della loro
adozione, non sono richiesti apporti
partecipativi del destinatario e quindi non
devono necessariamente essere preceduti
dalla comunicazione di avvio del
procedimento (ex multis: Cons. Stato,
VI, 24/09/2010, n. 7129; TAR Puglia, Lecce,
III, 09/02/2011, n. 240; TAR Campania,
Napoli, IV, 13/01/2011, n. 84) (TAR Toscana,
Sez. III,
sentenza 15.07.2011 n. 1214 -
link a www.ambientediritto.it). |
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EDILIZIA PRIVATA - PUBBLICO IMPIEGO:
Abuso d’ufficio - Dirigente
dell'ufficio tecnico - Rilascio concessione
edilizia in sanatoria per opera non conforme
agli strumenti urbanistici generali vigenti
- Configurabilità - Artt. 81, 323, 378 c.p..
Configura un ingiusto vantaggio patrimoniale
anche il mero incremento del valore
commerciale dell'immobile, per cui ben può
essere chiamato a rispondere di abuso di
ufficio il responsabile del settore
urbanistico del Comune che abbia rilasciato
una concessione edilizia in sanatoria per
un'opera non conforme agli strumenti
urbanistici generali vigenti in quel Comune
(Cass. Sez. 6, del 06/06/2008, n. 35856
Morelli) (Corte di Cassazione, Sez. III
penale,
sentenza 14.07.2011 n. 27703 -
link a www.ambientediritto.it). |
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ATTI AMMINISTRATIVI -
EDILIZIA PRIVATA: Una
parte della giurisprudenza ritiene che
quando l’esposto di un terzo abbia avuto
l’unica funzione di stimolare l’attivazione
di poteri di indagine o repressivi propri
della P.A., che la stessa ha in seguito
normalmente esercitato, venga a mancare, in
capo al soggetto sanzionato, l’interesse a
conoscere dato atto di impulso.
Tuttavia altra giurisprudenza, cui il
Collegio aderisce, ritiene che ragioni di
trasparenza (“.. nell'ordinamento delineato
dalla legge n. 241/1990, ispirato ai
principi della trasparenza, del diritto di
difesa e della dialettica democratica, ogni
soggetto deve poter conoscere con precisione
i contenuti e gli autori di segnalazioni,
esposti o denunce che, fondatamente o meno,
possano costituire le basi per l'avvio di un
procedimento ispettivo o sanzionatorio, non
potendo la P.A. procedente opporre
all'interessato esigenze di riservatezza”)
facciano propendere per la soluzione
opposta, cioè per l’accessibilità da parte
dell’interessato anche a tale documento, in
quanto “la denuncia e l’esposto… non possono
essere considerati un fatto circoscritto al
solo autore, all’Amministrazione competente
al suo esame e all’apertura dell’eventuale
procedimento, ma riguardano direttamente
anche i soggetti "denunciati", i quali ne
risultano comunque incisi”.
Per quanto concerne l’esposto dl vicino di
casa, il Collegio ritiene che la domanda sia
fondata e che il Comune debba consentirne
l’accesso.
Non ignora il Tribunale che una parte della
giurisprudenza ritiene che quando l’esposto
di un terzo abbia avuto l’unica funzione di
stimolare l’attivazione di poteri di
indagine o repressivi propri della P.A., che
la stessa ha in seguito normalmente
esercitato, venga a mancare, in capo al
soggetto sanzionato, l’interesse a conoscere
dato atto di impulso.
Tuttavia altra giurisprudenza, cui il
Collegio aderisce (cfr., ad esempio: TAR
Campania-Napoli n. 14859/2010 e
Lombardia-Brescia n. 1469/2008; nonché C.S.
n. 2511/2008; n. 5569/2007; e n. 3601/2007),
ritiene che ragioni di trasparenza (“..
nell'ordinamento delineato dalla legge n.
241/1990, ispirato ai principi della
trasparenza, del diritto di difesa e della
dialettica democratica, ogni soggetto deve
poter conoscere con precisione i contenuti e
gli autori di segnalazioni, esposti o
denunce che, fondatamente o meno, possano
costituire le basi per l'avvio di un
procedimento ispettivo o sanzionatorio, non
potendo la P.A. procedente opporre
all'interessato esigenze di riservatezza”)
facciano propendere per la soluzione
opposta, cioè per l’accessibilità da parte
dell’interessato anche a tale documento, in
quanto “la denuncia e l’esposto… non
possono essere considerati un fatto
circoscritto al solo autore,
all’Amministrazione competente al suo esame
e all’apertura dell’eventuale procedimento,
ma riguardano direttamente anche i soggetti
"denunciati", i quali ne risultano comunque
incisi”.
Né vale a legittimare il diniego di accesso
all’esposto presentato dal vicino,
l’eventuale sussistenza di indagini penali
in relazione a fatti oggetto anche di
indagine amministrativa, sia perché (come
appurato in Camera di Consiglio) il Comune
detiene comunque copia della documentazione
di cui trattasi (che non è stata oggetto di
sequestro); sia perché (come stabilito da
TAR Puglia-Bari n. 2565/2008) la richiesta
di accesso anche ad atti oggetto di indagine
penale (dei quali peraltro il Collegio non
ritiene possa far parte l’esposto del
privato, proprio perché ha solo dato impulso
ad indagini autonomamente effettuate dalla
P.A., unicamente all’esito delle quali si è
ritenuta la possibile sussistenza di un
illecito penalmente rilevante) può in ogni
caso essere assentita, eventualmente, e ove
di ragione, previa autorizzazione della
competente Procura della Repubblica che deve
esserne richiesta, senza indugio,
dall’Amministrazione stessa.
Questa parte della domanda va quindi accolta
con conseguente dichiarazione dell’obbligo
del Comune di consentire l’accesso
all’esposto presentato dal vicino
(TAR Friuli Venezia Giulia,
sentenza 14.07.2011 n. 349 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: In
sede di emanazione di ordinanza di
demolizione di opere edilizie abusive su
area vincolata non è necessario acquisire il
parere della Commissione Edilizia Integrata
"dal momento che l'ordine di ripristino
discende direttamente dall'applicazione
della disciplina edilizia vigente (art. 27
t.u. edilizia) e non costituisce affatto
irrogazione di sanzioni discendenti dalla
violazione di disposizioni a tutela del
paesaggio". Peraltro, è stato ripetutamente
chiarito che il predetto parere non occorre
qualora il responsabile si limiti a operare
delle valutazioni giuridiche e non tecniche,
com’è nel caso di specie.
---------------
L'art. 27 DPR 380/201 è applicabile tanto se
venga accertato l’inizio quanto l’avvenuta
esecuzione di opere abusive su area
vincolata, per cui non può trovare
accoglimento la prospettazione del
ricorrente nel senso dell’inapplicabilità
della norma a causa dell’avvenuto
completamento dei lavori.
---------------
In mancanza di una
domanda ex art. 36 DPR 380/2001 alcun
obbligo corre all’Amministrazione di operare
la valutazione dell’astratta sanabilità
dell’opera. Peraltro, è stato chiarito che
persino la presentazione di una domanda di
accertamento di conformità non incide sulla
legittimità del provvedimento di
demolizione. Infatti, «l'efficacia dei
provvedimenti di demolizione non è …
suscettibile di essere paralizzata dalla
successiva presentazione di una istanza di
accertamento di conformità alla disciplina
urbanistica ed edilizia, né da un'istanza di
accertamento di compatibilità paesaggistica:
esse non incidono sulla legittimità del
provvedimento sanzionatorio "ma unicamente
sulla possibilità dell'amministrazione di
portare ad esecuzione la sanzione ....
autonomamente valutando gli effetti" delle
sopravvenute istanze a detti fini».
---------------
L’abusività delle opere realizzate e la
concomitante insistenza sul territorio del
vincolo paesistico ai sensi del D.Lgs.
29-10-1999 n. 490 impongono la demolizione
delle opere senza che residui alcun margine
di discrezionalità in capo
all’amministrazione.
La vincolatezza del
provvedimento di demolizione rende superflua
e non dovuta una puntuale motivazione
sull’interesse pubblico alla demolizione,
essendo sufficiente l’aver evidenziato la
violazione del regime vincolistico;
l'interesse pubblico al ripristino dello
stato dei luoghi è ‘in re ipsa’ poiché la
straordinaria importanza della tutela reale
dei beni paesaggistici ed ambientali elide,
in radice, qualsivoglia doglianza circa la
pretesa non proporzionalità della sanzione
ablativa in rapporto all’interesse del
privato che deve sempre esser considerato
recessivo.
La doverosità del provvedimento impone,
infine, di ritenere recessivo l’obbligo di
comunicare l’avvio del procedimento ai sensi
dell’art. 7 L. 241/1990; tale obbligo,
infatti, non si applica ai provvedimenti
sanzionatori in materia edilizia,
considerato il loro carattere doveroso.
---------------
L’Amministrazione, in sede di emanazione di
un ordine di demolizione, deve notificare il
provvedimento al proprietario del bene quale
risultante dai registri catastali e ciò
perché, da un lato, si suppone, sino a prova
contraria, che il proprietario sia quanto
meno corresponsabile dell’abuso e che,
comunque, conservi con il bene una relazione
tale da consentirgli di rimediare a
eventuali abusi perpetrati sul proprio
terreno e dall’altro, poiché,
l’Amministrazione non ha l’onere di
effettuare complessi accertamenti dei
rapporti interprivati che abbiano
eventualmente inciso sulla disponibilità del
bene.
In tal senso, la mancata notifica
all’usufruttuario non incide sulla
legittimità dell’ordine di demolizione,
ferma rimanendo la possibilità per
l’usufruttuario di impugnare autonomamente
il provvedimento, di cui sia venuto a
conoscenza, qualora ne ricorrano i
presupposti.
In sede di emanazione di ordinanza di
demolizione di opere edilizie abusive su
area vincolata non è necessario acquisire il
parere della Commissione Edilizia Integrata
"dal momento che l'ordine di ripristino
discende direttamente dall'applicazione
della disciplina edilizia vigente (art. 27
t.u. edilizia) e non costituisce affatto
irrogazione di sanzioni discendenti dalla
violazione di disposizioni a tutela del
paesaggio" (Tar Campania, Napoli, sempre
questa sezione sesta, sentenza 26.06.2009,
n. 3530; 27.03.2007, n. 2885; 14.04.2010, n.
1975).
Peraltro, è stato ripetutamente chiarito che
il predetto parere non occorre qualora il
responsabile si limiti a operare delle
valutazioni giuridiche e non tecniche, com’è
nel caso di specie (TAR Campania Napoli,
sez. VI, 14.01.2008, n. 195).
---------------
Come
ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza
di questo Tribunale, non rileva, ai fini
dell’applicazione dell’art. 27 D.P.R.
380/2001, se l’opera sia o meno ultimata.
L’articolo citato, infatti, dispone: «qualora
si tratti di aree assoggettate alla tutela
di cui al regio decreto 30.12.1923, n. 3267,
o appartenenti ai beni disciplinati dalla
legge 16.06.1927, n. 1766, nonché delle aree
di cui al decreto legislativo 29.10.1999, n.
490, il dirigente provvede alla demolizione
ed al ripristino dello stato dei luoghi,
previa comunicazione alle amministrazioni
competenti le quali possono eventualmente
intervenire, ai fini della demolizione,
anche di propria iniziativa».
La norma in questione, proprio all’esito
delle modifiche apportate con D.L. 269/2003,
è applicabile tanto se venga accertato
l’inizio quanto l’avvenuta esecuzione di
opere abusive su area vincolata (cfr. TAR
Campania Napoli, sez. III, 11.03.2009, n.
1376), per cui non può trovare accoglimento
la prospettazione del ricorrente nel senso
dell’inapplicabilità della norma a causa
dell’avvenuto completamento dei lavori
(Sent. TAR Napoli sez. VI n. 8987/2009).
---------------
La quarta censura, relativa all’asserita
mancata valutazione dell’astratta sanabilità
dell’opera ai sensi dell’art. 36 D.P.R.
380/2001 (cd. accertamento di conformità), è
infondata in quanto, in mancanza di una
domanda in tal senso, alcun obbligo corre
all’Amministrazione di operare siffatta
valutazione.
Peraltro, è stato chiarito, con ormai
consolidato orientamento della Sezione,
avallato da pronunce del giudice di appello,
che persino la presentazione, nella specie
non avvenuta, di una domanda di accertamento
di conformità non incide sulla legittimità
del provvedimento di demolizione.
Infatti, «l'efficacia dei provvedimenti
di demolizione non è … suscettibile di
essere paralizzata dalla successiva
presentazione di una istanza di accertamento
di conformità alla disciplina urbanistica ed
edilizia, né da un'istanza di accertamento
di compatibilità paesaggistica: esse non
incidono sulla legittimità del provvedimento
sanzionatorio "ma unicamente sulla
possibilità dell'amministrazione di portare
ad esecuzione la sanzione .... autonomamente
valutando gli effetti" delle sopravvenute
istanze a detti fini» (TAR Campania
Napoli, sez. VI, 08.03.2011, n. 1345; cfr.,
poi, Cons. Stato sezione quarta, ord. n.
3055 del 12.06.2009 e n. 870 del 21.02.2008
richiamate in TAR Campania Napoli, sez. VI,
03.12.2010, n. 26787).
---------------
Va ribadito il costante orientamento della
Sezione secondo cui l’abusività delle opere
realizzate e la concomitante insistenza sul
territorio del vincolo paesistico ai sensi
del D.Lgs. 29-10-1999 n. 490, impongano la
demolizione delle opere senza che residui
alcun margine di discrezionalità in capo
all’amministrazione (cfr. art. 27, co. 2,
D.P.R. 380/2001 nella parte in cui dispone:
«qualora si tratti di aree assoggettate
alla tutela di cui al regio decreto
30.12.1923, n. 3267, o appartenenti ai beni
disciplinati dalla legge 16.06.1927, n.
1766, nonché delle aree di cui al decreto
legislativo 29.10.1999, n. 490, il dirigente
provvede alla demolizione ed al ripristino
dello stato dei luoghi, previa comunicazione
alle amministrazioni competenti le quali
possono eventualmente intervenire, ai fini
della demolizione, anche di propria
iniziativa»).
Ebbene, la vincolatezza del provvedimento di
demolizione rende superflua e non dovuta una
puntuale motivazione sull’interesse pubblico
alla demolizione, essendo sufficiente l’aver
evidenziato la violazione del regime
vincolistico (cfr., ex multis, TAR
Campania Napoli, sez. VI, 04.08.2008, n.
9718); l'interesse pubblico al ripristino
dello stato dei luoghi è ‘in re ipsa’
poiché la straordinaria importanza della
tutela reale dei beni paesaggistici ed
ambientali elide, in radice, qualsivoglia
doglianza circa la pretesa non
proporzionalità della sanzione ablativa in
rapporto all’interesse del privato che deve
sempre esser considerato recessivo (cfr. TAR
Campania Napoli, sez. VI, 14.04.2010 , n.
1975, TAR Campania Napoli, sez. VII,
21.03.2008, n. 1474).
La doverosità del provvedimento impone,
infine, di ritenere recessivo l’obbligo di
comunicare l’avvio del procedimento ai sensi
dell’art. 7 L. 241/1990; tale obbligo,
infatti, non si applica ai provvedimenti
sanzionatori in materia edilizia,
considerato il loro carattere doveroso
(cfr., art. 21-octies L. 241/1990 e, in
giurisprudenza, ex multis, Consiglio
Stato sez. V, 19.09.2008, n. 4530; TAR
Napoli Campania sez. IV, 02.12.2008, n.
20794 e Tar Campania, Napoli, sez. IV,
16.06.2000 n. 2147).
---------------
Merita di esser condiviso l’assunto
giurisprudenziale secondo cui
l’Amministrazione, in sede di emanazione di
un ordine di demolizione, deve notificare il
provvedimento al proprietario del bene quale
risultante dai registri catastali e ciò
perché, da un lato, si suppone, sino a prova
contraria, che il proprietario sia quanto
meno corresponsabile dell’abuso e che,
comunque, conservi con il bene una relazione
tale da consentirgli di rimediare a
eventuali abusi perpetrati sul proprio
terreno e dall’altro, poiché,
l’Amministrazione non ha l’onere di
effettuare complessi accertamenti dei
rapporti interprivati che abbiano
eventualmente inciso sulla disponibilità del
bene (cfr., ex multis, Consiglio
Stato, sez. V, 31.03.2010, n. 1878; TAR
Campania Napoli, sez. VIII, 06.04.2011, n.
1945; TAR Sicilia-Palermo, sez. III,
21.02.2006, n. 426).
In tal senso, la mancata notifica
all’usufruttuario non incide sulla
legittimità dell’ordine di demolizione,
ferma rimanendo la possibilità per
l’usufruttuario di impugnare autonomamente
il provvedimento, di cui sia venuto a
conoscenza, qualora ne ricorrano i
presupposti
(TAR Campania-Napoli, Sez. VI,
sentenza 13.07.2011 n. 3775 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
|
EDILIZIA PRIVATA:
Di fronte
al potere-dovere di reprimere gli abusi
edilizi, l’affidamento del privato è
tutelabile soltanto qualora sia stato
provato il lungo tempo trascorso dalla
realizzazione dell’abuso, e nel contempo
l’esistenza dell’abuso sia stata ritenuta
implicitamente regolare
dall’Amministrazione.
Il Collegio
ricorda che la giurisprudenza di questo
Tribunale è ferma nel ritenere che, di
fronte al potere-dovere di reprimere gli
abusi edilizi, l’affidamento del privato è
tutelabile (sia pure nel limitato senso di
esigere una motivazione rafforzata del
provvedimento sanzionatorio) soltanto
qualora sia stato provato il lungo tempo
trascorso dalla realizzazione dell’abuso, e
nel contempo l’esistenza dell’abuso sia
stata ritenuta implicitamente regolare
dall’Amministrazione (in occasione
dell’esame di precedenti pratiche edilizie,
o di attività di vigilanza sul territorio –
cfr. TAR Umbria, 18.03.2008, nn. 102-103;
18.08.2009, n. 492; 21.01.2010, n. 23)
(TAR Umbria,
sentenza 11.07.2011 n. 199 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Di
fronte al potere-dovere di reprimere gli
abusi edilizi, l’affidamento del privato è
tutelabile (sia pure nel limitato senso di
esigere una motivazione rafforzata del
provvedimento sanzionatorio) soltanto
qualora sia stato provato il lungo tempo
trascorso dalla realizzazione dell’abuso, e
nel contempo l’esistenza dell’abuso sia
stata ritenuta implicitamente regolare
dall’Amministrazione (in occasione
dell’esame di precedenti pratiche edilizie,
o di attività di vigilanza sul territorio.
Il Collegio ricorda che la giurisprudenza di
questo Tribunale è ferma nel ritenere che,
di fronte al potere-dovere di reprimere gli
abusi edilizi, l’affidamento del privato è
tutelabile (sia pure nel limitato senso di
esigere una motivazione rafforzata del
provvedimento sanzionatorio) soltanto
qualora sia stato provato il lungo tempo
trascorso dalla realizzazione dell’abuso, e
nel contempo l’esistenza dell’abuso sia
stata ritenuta implicitamente regolare
dall’Amministrazione (in occasione
dell’esame di precedenti pratiche edilizie,
o di attività di vigilanza sul territorio –
cfr. TAR Umbria, 18.03.2008, nn. 102-103;
18.08.2009, n. 492; 21.01.2010, n. 23)
(TAR Umbria,
sentenza 11.07.2011 n. 198 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Condono - Titolo abilitativo
edilizio - Soggetti legittimati al rilascio
del titolo - Differenza - Fattispecie:
promissario acquirente o conduttore.
Il novero dei soggetti legittimati al
rilascio del titolo in sanatoria è più ampio
rispetto a quanto concerne il rilascio
dell’ordinario titolo abilitativo edilizio,
per il quale occorre la titolarità del
diritto di proprietà, ovvero di altro
diritto reale o anche obbligatorio a
condizione del riconoscimento della
disponibilità giuridica e materiale del bene
nonché della relativa potestà edificatoria
(Consiglio di Stato V 28.05.2001 n. 2881,
TAR Emilia Romagna Bologna 21.02.2007 n. 53,
TAR Lombardia Milano sez. II 31.03.2010 n.
842), non essendo pacifica la legittimazione
del promissario acquirente (anche in ipotesi
di preliminare ad effetti anticipati) non
autorizzato dal proprietario promissario
venditore (in senso negativo Consiglio
Stato, sez. IV, 18.01.2010, n. 144,
Cassazione civile sez. III 15.03.2007, n.
6005, in senso affermativo TAR Puglia Lecce
sez. I 29.07.2010 n. 1834, TAR Campania
Napoli sez. IV 12.01.2000, n. 45).
Il regime, infatti, della concessione
edilizia è del tutto diversificato, quanto a
presupposti ed elementi propri, da quello
della sanatoria. Va pertanto affermato che
legittimati all’istanza di condono edilizio
ex l. 724/1994 sono oltre coloro che hanno
titolo a richiedere la concessione
edilizia/permesso di costruire, anche il
promissario acquirente o il conduttore
(Corte di Appello Firenze, sez II, 04.05.2010
n. 594) e più in generale tutti coloro che
vi abbiano interesse, senza il necessario
consenso ed anche, al limite, contro la
volontà del proprietario del bene.
Condono - Limiti di
distanza ex art. 9 d.m. 1444/1968 - Vincolo
di inedificabilità assoluto - Esclusione.
I limiti di distanza prescritta dall’art. 9
d.m. 1444/1968, non costituiscono un vincolo
di inedificabilità assoluto ai fini della
condonabilità (TAR Lazio Roma sez II
22.12.2004, n. 17180), fermo comunque
restando l’eventuale azione in sede civile,
non avendo il condono edilizio così come la
stessa sanatoria impropria di cui all’art.
36 t.u. edilizia alcun effetto sul piano
c.d. orizzontale dei rapporti interprivati
(Consiglio di Stato sez. IV 16.10.1998, n.
1306, TAR Toscana sez. III 11.03.2004, n.
675, TAR Lazio-Roma sez. II 22.12.2004, n.
17180) (TAR Puglia-Bari, Sez. III,
sentenza 09.07.2011 n. 1057 -
link a www.ambientediritto.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Abusi edilizi, immobili senza
agibilità. Impossibile esercitarvi qualsiasi
attività.
Il TAR ha messo in
evidenza che gli abusi edilizi realizzati su
un immobile sono condizione che non permette
il rilascio del certificato di agibilità. Lo
stesso TAR ha anche stabilito che in tale
immobile non è possibile l'esercizio di
alcuna attività. Sulla strega di tali
considerazioni ha ritenuto legittima la
sospensione di un'autorizzazione
amministrativa per ristorazione-pizzeria, a
suo tempo regolarmente rilasciata, in quanto
l'attività si svolgeva in locale ove erano
stati realizzati degli abusi edilizi non
condonati.
E' interessante il TAR Calabria-Catanzaro,
Sez. II, con
sentenza 09.07.2011 n. 1009 che
ha stabilito un principio fondamentale sulla
valenza e sinergia degli atti giuridici.
Nello specifico del governo dei fenomeni di
abusivismo edilizio, non sanati, escludendo
la possibilità di rilascio del certificato
di agibilità per gli stessi immobili.
La vicenda dedotta in giudizio è quella di
un titolare di autorizzazione amministrativa
per attività di ristorazione-pizzeria che,
con ordinanza del Comandante della Polizia
Municipale, si è visto sospendere
l'autorizzazione sine die, ovvero
sino alla presentazione del certificato di
agibilità dei locali nei quali l'esercente
espletava la propria attività.
Elementi essenziale e decisionale della
causa, per il Collegio, è stato individuato
nella circostanza, dedotta dal Comune
resistente e consistente nell'esistenza di
un'ordinanza di demolizione di due corpi di
fabbricati, nei quali era allocato
l'esercizio di attività di
ristorazione-pizzeria.
Precisa l'Ente che detta ordinanza non è
stata opposta, di contro invece è stata
oggetto di successiva richiesta di rilascio
di permesso di costruire in sanatoria, così
accettando pacificamente la realizzazione
dell'abuso edilizio.
Il Giudicante ha sottolineato che gli artt.
24, comma 3, D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 e
35, comma 20, L. n. 47 del 28.02.1965, il
rilascio del certificato di agibilità non
può avvenire per i fabbricati abusivi o per
quelli che presentano abusi non condonati in
quanto la regolarità urbanistica ed edilizia
è un presupposto essenziale per il rilascio
dello stesso certificato di agibilità.
A sostegno dell'assunto il Collegio ha
richiamato la giurisprudenza costantemente
assunta dal Consiglio di Stato e, da ultimo,
con Quinta Sezione, Dec. n. 2760 del
30.04.2009.
Con tale configurazione, che celebra nel
contesto fattuale giuridico che è scenario
della vicenda processuale, l'essenzialità
della conformità urbanistica dell'immobile
viene meno qualsiasi ipotesi di silenzio
assenso, invocata da parte ricorrente in
ordine alla propria richiesta di rilascio
del certificato di agibilità, risultata non
evasa dal Comune.
Pari importanza ha l'accertamento dell'abuso
edilizio per confermare la legittimità
dell'atto impugnato da parte ricorrente e,
non servono a porre in criticità la
legittimità dello stesso atto, neppure gli
accertamenti effettuati che possono anche
attestare il rispetto e la conformità del
locale alla normativa di igiene e sicurezza,
ma che a nulla valgono per un locale
abusivo.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Calabria con la sentenza di cui discutiamo
ha precisato che allorquando, come nel caso
di specie, la Pubblica Amministrazione,
dovesse rilasciare autorizzazione
amministrativa all'esercizio di un'attività
in un determinato locale non ha assentito
altro che delle condizioni soggettive che
legittimano all'esercizio dell'attività
stessa.
Tuttavia, tale rilascio di autorizzazione
amministrativa non può far sorgere
l'affidamento dl privato sulla regolarità di
fatti estranei ed esterni al rapporto
autorizzativo come, nel nostro caso la
regolarità dell'immobile.
Di contro è proprio la non regolarità
dell'immobile, che è stato realizzato con la
concretizzazioni di abusi edilizi, ad
inibire la possibilità di utilizzo dello
stesso in quanto privo di certificato di
agibilità e ben ha operato la Polizia
Municipale che non ha annullato o revocato
l'autorizzazione amministrativa per attività
di ristorazione-pizzeria, ma si è
semplicemente limitata al sospendere e così
operando ha dato la possibilità di sanare
gli abusi edilizi perpetrati e presenti
sull'immobile de qua (commento tratto
da www.ipsoa.it - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: L’assegnazione
di un termine inferiore a novanta giorni per
l’ottemperanza all’ordine di demolizione è
inidoneo a determinarne l’illegittimità,
risolvendosi in una violazione meramente
formale, non lesiva per l’interessato, il
quale conserva comunque un termine non
inferiore a quello di legge per ottemperare
all’ingiunzione.
Per consolidato orientamento di questo
Consiglio, l’assegnazione di un termine
inferiore a novanta giorni per
l’ottemperanza all’ordine di demolizione
(nella specie, è stato assegnato il termine
di dieci giorni) è inidoneo a determinarne
l’illegittimità, risolvendosi in una
violazione meramente formale, non lesiva per
l’interessato, il quale conserva comunque un
termine non inferiore a quello di legge per
ottemperare all’ingiunzione (v., ex
plurimis, C.d.S., Sez. V, 24.02.2003, n.
986; C.d.S., Sez. V, 03.02.2000, n. 597)
(Consiglio di Stato, Sez. VI,
sentenza 08.07.2011 n. 4102 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: 1. Condono edilizio
- D.L. n. 269/2003 e L.R. n. 31/2004 -
Formazione del silenzio assenso sulla
domanda - Necessità di presentare tutta la
documentazione ex art. 32, comma 37, D.L. n.
269/2003 - Sussiste - Necessità di
effettuare il pagamento di oblazione e
contributo di concessione - Sussiste.
2. Condono edilizio
- D.L. n. 269/2003 e L.R. n. 31/2004 - Oneri
e contributo di concessione - Commisurazione
- Va effettuata in relazione al momento del
rilascio del titolo in sanatoria.
1. Ai fini della configurabilità di un
titolo edilizio tacito sulla domanda di
condono edilizio ai sensi del D.L. n.
269/2003 e della L.R. n. 31/2004, è
necessaria la presentazione, da parte
dell'autore dell'abuso, di tutta la
documentazione prevista dalla legge (in
particolare, quella di cui al comma 37°
dell'art. 32 del citato D.L.), oltre che il
pagamento delle somme dovute a titolo di
oblazione e di contributo di concessione.
2. Rispetto a una domanda di condono
edilizio ai sensi del D.L. n. 269/2003 e
della L.R. n. 31/2004, la misura degli oneri
e del contributo di concessione va
determinata con riguardo al momento del
rilascio del titolo in sanatoria
(tratto da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 08.07.2011 n.
1852 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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URBANISTICA:
Lottizzazione abusiva ed
irrilevanza verifiche da parte di notaio o
istituto bancario.
In tema di lottizzazione, il fatto che il
notaio abbia garantito la commerciabilità
del bene (o che l’istituto bancario abbia
fatto eseguire una perizia per la
concessione del mutuo non determina una
situazione di immediata evidenza di buona
fede, trattandosi di accertamenti aventi
diverse finalità, per cui il terzo
acquirente versa in una situazione quanto
meno di colpa, penalmente rilevante, quando
non sia stato cauto ed attento nel
verificare le previsioni urbanistiche e
pianificatorie della zona (Corte di
Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 07.07.2011 n. 26728 -
link a www.lexambiente.it). |
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URBANISTICA:
Lottizzazione abusiva - Terzo
acquirente - Buona fede - Commerciabilità
del bene - Verifiche da parte del notaio o
istituto bancario – Irrilevanza - Art. 44
D.P.R. n. 380/2001.
In tema di lottizzazione abusiva, il fatto
che il notaio abbia garantito la
commerciabilità del bene (o che l'istituto
bancario del ricorrente abbia fatto eseguire
una perizia per la concessione del mutuo)
non determina una situazione di immediata
evidenza di buona fede, trattandosi di
accertamenti aventi diverse finalità, per
cui il terzo acquirente versa in una
situazione quanto meno di colpa, penalmente
rilevante, quando non sia stato cauto e
attento a verificare le previsioni
urbanistiche e pianificatorie della zona,
(Cass. sez. 3., n. 18537 del 16/03/2010,
Pellis, in un caso relativo proprio a zona
agricola) e che pertanto l'acquirente ha
l'obbligo di acquisire elementi circa le
previsioni urbanistiche e pianificatorie di
zona, ed in caso contrario deve rispondere
dell'illecito edilizio a titolo di colpa
(Cass. Sez. 3, n. 37472 del 26/06/2008,
Belloi e altri).
Ordinanze di sequestro
preventivo o probatorio - Ricorso per
cassazione – Limiti - Violazione di legge -
Errores in iudicando o in procedendo.
Il ricorso per cassazione contro le
ordinanze emesse in materia di sequestro
preventivo o probatorio è ammesso solo per
violazione di legge, in tale nozione
dovendosi comprendere sia gli "errores in
iudicando" o "in procedendo", sia
quei vizi della motivazione così radicali da
rendere l'apparato argomentativo posto a
sostegno del provvedimento o del tutto
mancante o privo dei requisiti minimi di
coerenza, completezza e ragionevolezza e
quindi inidoneo a rendere comprensibile
l'itinerario logico seguito dal giudice
(Cass., Sez. U, n. 25932 26/06/2008, Ivanov;
in precedenza, Cass. Sez. U, n. 5876
13/02/2004, P.C. Ferazzi in proc.
Bevilacqua, è stato precisato che mentre
rientra nel sindacato di legittimità la
mancanza di motivazione o la presenza di una
motivazione meramente apparente, non vi
rientra la sua eventuale illogicità
manifesta) (Corte di Cassazione, Sez. III
penale,
sentenza 07.07.2011 n. 26728 -
link a www.ambientediritto.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Revoca in
autotutela di concessione edilizia - Abusi
edilizi di portata minore - Lungo intervallo
nel provvedere - Carenza dei presupposti di
cui all'art. 21-nonies L. n. 241/1990 -
Illegittimità.
Nel caso in cui gli asseriti abusi edilizi
consistano in interventi di portata limitata
per i quali è anche dubbia la contrarietà
con il progetto regolarmente assentito,
considerato anche il lungo intervallo di
tempo trascorso -che non consente di
configurare quel "termine ragionevole" per
provvedere in autotutela-, non sussistono i
presupposti ai quali l'art. 21-nonies, L. n.
241/1990 subordina l'annullamento in
autotutela degli atti amministrativi,
risultando illegittimo l'annullamento ex
art. 21-octies, L. n. 241/1990 della
concessione edilizia impugnato (tratto da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 07.07.2011 n.
1840 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Abuso
edilizio - Sanatoria - Pendenza di
procedimenti non definiti - Obbligo della
P.A. di pronunciarsi sulle istanze pendenti
prima dell'adozione di provvedimenti
sanzionatori - Sussiste.
In pendenza di procedimenti autorizzatori
volti al conseguimento di un titolo in
sanatoria e non ancora definiti dal Comune,
sussiste l'obbligo in capo
all'Amministrazione di pronunciarsi sulle
istanze pendenti prima di adottare eventuali
provvedimenti sanzionatori, in ragione di
evidenti esigenze garantistiche di tutela
della posizione del contravventore e di
economia, evitandosi la distruzione di beni
che potrebbero risultare suscettibili di
sanatoria
(tratto da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 07.07.2011 n.
1828 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: 1. Ordinanza di
sospensione lavori - Mancata adozione dei
provvedimenti definitivi nei 45 giorni dalla
notificazione - Effetto preclusivo
all'ultimazione dei lavori - Non sussiste.
2. Ordinanza di
sospensione lavori - Mancata adozione dei
provvedimenti definitivi nei 45 giorni dalla
notificazione - Domanda di annullamento
dell'ordinanza - Inammissibilità - Sussiste.
1. L'ordinanza di sospensione lavori che non
sia stata seguita dall'adozione dei
provvedimenti definitivi di cui agli artt. 7
e ss. della L. n. 47 del 28.02.1985
perde efficacia decorsi 45 giorni dalla sua
notificazione, con la conseguenza che, dalla
scadenza di tale termine, viene meno il suo
effetto preclusivo all'ultimazione dei
lavori.
2. È inammissibile la domanda di
annullamento della determinazione
dirigenziale con cui il Comune ha ordinato
la sospensione dei lavori, in considerazione
del fatto che il provvedimento di
sospensione dei lavori conserva efficacia
per quarantacinque giorni dalla sua adozione
decorsi i quali non è più lesivo degli
interessi dei ricorrenti
(tratto da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 05.07.2011 n.
1756 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: 1. Ordinanza di
sospensione lavori - Mancata adozione dei
provvedimenti definitivi nei 45 giorni dalla
notificazione - Effetto preclusivo
all'ultimazione dei lavori - Non sussiste.
2. Ordinanza di
sospensione lavori - Mancata adozione dei
provvedimenti definitivi nei 45 giorni dalla
notificazione - Domanda di annullamento
dell'ordinanza - Inammissibilità - Sussiste.
1. L'ordinanza di sospensione lavori che non
sia stata seguita dall'adozione dei
provvedimenti definitivi di cui agli artt. 7
e ss. della L. n. 47 del 28.02.1985
perde efficacia decorsi 45 giorni dalla sua
notificazione, con la conseguenza che, dalla
scadenza di tale termine, viene meno il suo
effetto preclusivo all'ultimazione dei
lavori.
2.
È inammissibile la domanda di annullamento
della determinazione dirigenziale con cui il
Comune ha ordinato la sospensione dei
lavori, in considerazione del fatto che il
provvedimento di sospensione dei lavori
conserva efficacia per quarantacinque giorni
dalla sua adozione decorsi i quali non è più
lesivo degli interessi dei ricorrenti
(tratto da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 05.07.2011 n.
1754 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: In
caso di vincolo sopravvenuto, la
Soprintendenza deve puntualmente indicare le
ragioni per le quali la conservazione
dell'intervento sia incompatibile con i
valori tutelati.
Con il ricorso in commento il ricorrente
aveva impugnato il decreto della
Soprintendenza per i Beni Architettonici e
per il Paesaggio di Roma con cui era stato
espresso parere negativo alla concessione
edilizia in sanatoria per un immobile di sua
proprietà.
Tra i motivi di ricorso era stata
dedotta l’illegittimità la violazione e
falsa applicazione dell’art. 32 L. n.
47/1985: la ricorrente sostiene, in
particolare, che la Soprintendenza -e,
conseguentemente, il Comune nel
provvedimento di rigetto della istanza di
condono- nel riportare le ragioni
giustificative del parere negativo non
avrebbe in alcun modo comparato l’interesse
privato al mantenimento del manufatto con
l’interesse pubblico al rispetto del vincolo
anche in relazione alla circostanza secondo
cui il vincolo archeologico sarebbe solo
indiretto ed imposto circa quindici anni
dopo la realizzazione del manufatto.
Nello
stabilire che le censure sono infondate i
giudici del Tribunale amministrativo di
Roma spiegano che, secondo il costante
orientamento della giurisprudenza, anche in
caso di vincolo successivo, è comunque
necessario il parere dell'Autorità preposta
alla gestione del vincolo, in quanto la
compatibilità dell'opera con il contesto
ambientale deve essere valutata con
riferimento al momento in cui deve essere
esaminata la domanda di sanatoria (Cons.
Stato Sez. V 22/12/1994 n. 1574; Cons. Stato
A.P. 22/07/1999 n. 20; Cons. Stato Sez. VI
22/08/2003 n. 4765; ecc.).
I giudici capitolini
aggiungono che la giurisprudenza ha,
peraltro, precisato che, nel caso di vincolo
assoluto di inedificabilità, lo stesso non
può considerarsi del tutto inesistente per
il solo fatto che sia sopravvenuto
all'edificazione (e ritenere quindi che
l'abuso sia sanabile solo perché l'art. 33,
comma 1, della L. 47/1985 si riferisce ai
vincoli di inedificabilità assoluta imposti
prima dell'esecuzione delle opere): in
questi casi deve essere applicato lo stesso
regime indicato nella previsione generale
di cui all'art. 32, comma 1, della L. 47/1985,
che subordina il rilascio della concessione
in sanatoria per opere sottoposte a vincolo,
al parere favorevole dell'autorità preposta
alla sua tutela (cfr. Cons. Stato A.P. n.
20/1999).
In pratica, il vincolo da assoluto
diviene relativo, ed è necessario il
rilascio del parere di conformità. Occorre
però rilevare che, secondo la
giurisprudenza, nel compiere il giudizio di
compatibilità, l'Amministrazione non può non
tener conto delle prescrizioni recate dal
vincolo stesso, così come accade nel caso di
vincolo relativo sopravvenuto (Cons. Stato,
Sez. V, 07/10/2003 n. 5918), con l'effetto,
quindi, di poter ritenere non sanabile il
manufatto quando contrasti con le
prescrizioni recate dal provvedimento di
vincolo.
D’altra parte, occorre anche
osservare, quanto alla motivazione del
provvedimento della Soprintendenza in
ipotesi di vincolo successivo, che il parere
negativo al rilascio della sanatoria non può
ritenersi atto vincolato, da adottarsi in
via automatica solo per effetto
dell'esistenza del vincolo di
inedificabilità, dovendo la Soprintendenza
svolgere i necessari accertamenti in
concreto per valutare la compatibilità del
manufatto con il provvedimento di vincolo.
In altre parole, concludono gli stessi
giudici, in caso di vincolo sopravvenuto,
l'accertamento della Soprintendenza deve
essere concreto ed approfondito e nella
motivazione dell'atto devono essere
puntualmente indicate le ragioni per le
quali la conservazione dell'intervento
(conseguente al rilascio della sanatoria)
sia incompatibile con i valori tutelati
(commento tratto da
www.documentazione.ancitel.it - TAR Lazio-Roma,
Sez. II-quater,
sentenza
01.07.2011 n. 5800
- link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
L'istanza di accertamento di
conformità ai sensi dell'articolo 13 della
l. n. 47/1985 rende illegittima l'ordinanza
di acquisizione gratuita al patrimonio
indisponibile non preceduta da una nuova
ordinanza di demolizione.
Allorché dopo la notifica dell'ordinanza di
demolizione il privato presenti istanza di
accertamento di conformità ai sensi
dell’art. 13 della legge n. 47/1985, il
Comune, prima di adottare l'ordinanza di
acquisizione gratuita al patrimonio
indisponibile del comune delle opere in
questione deve emanare una nuova ingiunzione
a demolire, con l’assegnazione di un nuovo
termine per adempiere (cfr., altresì, Cons.
Stato, sez. V, 26.06.2007, n. 3659; TAR
Sicilia, Palermo, Sez. II, 21.12.2005, n.
7814; 08.07.2009, n. 1220; TAR Sicilia
Catania, sez, I, 04.11.2008, n. 1911; TAR
Campania, sez. VII, 19.02.2009, n. 975)
(massima tratta da
www.dirittodegliappaltipubblici.it - TAR
Sicilia-Palermo, Sez. II,
sentenza 01.07.2011 n.
1282 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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giugno 2011 |
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EDILIZIA PRIVATA:
Opera abusiva in area protetta -
Assoluzione dalla responsabilità penale -
Sanzione amministrativa - Carattere reale.
L’assoluzione dalla responsabilità penale
non cancella il fatto storico della
realizzazione di un’opera abusiva in area
protetta, venendo altrimenti vanificato
l’intento di maggiore protezione che
l’ordinamento ha imposto a difesa di detti
beni.
La giurisprudenza di questo Tribunale
comunque si è già espressa sul punto (I
sezione n. 137/2009) affermando il carattere
reale della sanzione proprio per garantire
la tutela ambientale e paesaggistica,
costituzionalmente indicata come valore
primario.
Abusi edilizi - Atto
repressivo - Attività vincolata - Ordine di
demolizione - Motivazione - Accertata
abusività.
A fronte degli abusi edilizi,
l’amministrazione non gode di alcun margine
di discrezionalità ed ha quindi l'obbligo di
intervenire con un atto repressivo, dovuto
nell'an e vincolato nel suo
contenuto, senza che su di esso possa
influire alcuna comparazione tra interessi
pubblici ed interessi privati.
In ogni caso, l'ordine di demolizione di
opere edilizie abusive insistenti in area
soggetta ad un vincolo di inedificabilità
assoluta non abbisogna di una motivazione
particolarmente diffusa ed anche
relativamente ad un abuso risalente nel
tempo risulta sufficiente l'affermazione
dell'accertata abusività del manufatto (TAR
Lombardia Brescia, 20.10.2005, n. 1041) (TAR
Liguria, Sez. I,
sentenza 28.06.2011 n. 1015 -
link a www.ambientediritto.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Titolo edilizio in sanatoria -
Carenza della dichiarazione di conformità di
cui all’art. 17, c. 4, l.r. Emilia Romagna
n. 23/2004 - Mera irregolarità.
L’eventuale carenza della dichiarazione di
conformità di cui all’art. 17, c. 4, l.r.
Emilia Romagna n. 23/2004 assume i caratteri
della mera irregolarità, nel senso che
-fermo restando l’onere del richiedente di
provvedere in merito- il titolo edilizio in
sanatoria rilasciato senza la preventiva
produzione di detto atto non risulta per ciò
solo illegittimo, ma lo diviene unicamente
in presenza di un’effettiva inosservanza di
norme urbanistiche o tecniche cui
l’intervento avrebbe dovuto attenersi (TAR
Emilia Romagna-Parma, Sez. I,
sentenza 28.06.2011 n. 223 - link
a www.ambientediritto.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Abusi edilizi -
Sanzione pecuniaria - Stima dell'Agenzia del
Territorio - Valutazioni tecniche effettuate
dall'O.M.I. - Discrezionalità tecnica della
P.A. - Sussiste - Insindacabilità - Limiti.
La determinazione dell'entità della sanzione
pecuniaria, avvenuta utilizzando le
valutazioni tecniche effettuate
dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare
tenuto dall'Agenzia del Territorio,
rappresenta espressione di discrezionalità
tecnica della P.A., che può essere sindacata
soltanto sotto l'aspetto dell'attendibilità
delle operazioni tecniche, sotto il duplice
profilo della correttezza del criterio
tecnico individuato e della correttezza del
procedimento applicativo seguito
dall'Autorità per l'applicazione dello
stesso (cfr. Cons. di Stato, sent. n.
601/1999)
(tratto da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 27.06.2011 n.
1730 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: In
merito alla quantificazione della sanzione
pecuniaria ex art. 52, comma 2, L.R. 12/2005
(Qualora il mutamento di
destinazione d’uso senza opere edilizie,
ancorché comunicato ai sensi dell’articolo
52, comma 2, risulti in difformità dalle
vigenti previsioni urbanistiche comunali, si
applica la sanzione amministrativa
pecuniaria pari all’aumento del valore
venale dell’immobile o sua parte, oggetto di
mutamento di destinazione d’uso, accertato
in sede tecnica e comunque non inferiore a
mille euro), la
determinazione dell’entità della sanzione
pecuniaria, avvenuta utilizzando le
valutazioni tecniche effettuate
dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare (O.M.I.)
tenuto dall’Agenzia del Territorio,
rappresenta espressione di discrezionalità
tecnica dell’amministrazione, che può essere
sindacata soltanto sotto l’aspetto
dell’attendibilità delle operazioni
tecniche, sotto il duplice profilo della
correttezza del criterio tecnico individuato
e della correttezza del procedimento
applicativo seguito dalla autorità per
l’applicazione dello stesso.
Il giudice è qui chiamato ad accertare non
se quella cui è giunta l'Amministrazione sia
l'unica soluzione possibile (perché il
carattere elastico ed opinabile dei
parametri utilizzati implica che non esiste
un unico risultato esatto), ma se quella
soluzione sia, pur nella sua fisiologica
opinabilità, tecnicamente attendibile.
Quanto al secondo motivo, lo stesso
ricorrente fa leva sulla violazione e falsa
applicazione dell’art. 53, co. II, L.R.
Lombardia n. 12/2005 e sull’eccesso di
potere per difetto di motivazione,
illogicità e difetto di istruttoria.
In particolare, in via subordinata
l’esponente si duole della quantificazione
della sanzione pecuniaria, che dovrebbe
essere operata secondo la tecnica
estimativa, con assoluta contestualità nella
individuazione dei valori iniziale e finale
e avendo presente come epoca di riferimento
quella della commissione dell’abuso. Nei
fatti, invece, l’amministrazione si sarebbe
limitata, in modo del tutto illegittimo, a
recepire le valutazioni espresse
dall’Agenzia delle Entrate, che, però, non
sarebbero rispondenti ai criteri della
corretta tecnica estimatoria, non essendo
stati precisati né i listini di riferimento,
né la tipologia di fabbricato cui è stato
attribuito il valore massimo e neppure
l’epoca di riferimento dei valori indicati.
La difesa esponente conclude, quindi,
richiedendo C.T.U. ai fini della
quantificazione di cui sopra.
...
La determinazione dell’entità della sanzione
pecuniaria, avvenuta utilizzando le
valutazioni tecniche effettuate
dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare (O.M.I.)
tenuto dall’Agenzia del Territorio,
rappresenta espressione di discrezionalità
tecnica dell’amministrazione, che può essere
sindacata soltanto sotto l’aspetto
dell’attendibilità delle operazioni
tecniche, sotto il duplice profilo della
correttezza del criterio tecnico individuato
e della correttezza del procedimento
applicativo seguito dalla autorità per
l’applicazione dello stesso (cfr. la nota
decisione del Consiglio di Stato, sez. IV,
del 09.04.1999 n. 601 che, innovando
l’orientamento preesistente, ha riconosciuto
la possibilità di un sindacato “forte”
sulla discrezionalità tecnica).
In conformità della suesposta impostazione
si spiega l’attuale orientamento
giurisprudenziale che, a proposito del
sindacato giurisdizionale sulle valutazioni
connotate da discrezionalità tecnica,
ritiene che il giudice amministrativo possa
censurare dette valutazioni solo laddove
risultino tecnicamente inattendibili o
affette da evidenti illogicità (cfr.
Consiglio Stato, sez. VI, 21.03.2011, n.
1699).
Detto in altri termini, il giudice è qui
chiamato ad accertare non se quella cui è
giunta l'Amministrazione sia l'unica
soluzione possibile (perché il carattere
elastico ed opinabile dei parametri
utilizzati implica che non esiste un unico
risultato esatto), ma se quella soluzione
sia, pur nella sua fisiologica opinabilità,
tecnicamente attendibile (cfr. Consiglio
Stato, sez. VI, 21.03.2011, n. 1712).
Ebbene, in relazione al caso che qui occupa,
il Collegio ritiene che il giudizio espresso
dall’Agenzia del Territorio non possa essere
considerato inattendibile, atteso che:
- promana da un soggetto avente personalità
giuridica di diritto pubblico a cui
istituzionalmente compete la “gestione
dell’osservatorio del mercato immobiliare e
di servizi estimativi che può offrire sul
mercato” (cfr. art. 4, lett. g, dello
Statuto definitivo, di cui al “Testo
deliberato nella riunione del Comitato
Direttivo del 13.12.2000, coordinato con le
modifiche ed integrazioni deliberate nella
riunione del Comitato Direttivo del
19.01.2001”);
- la determinazione del “valore
complementare”, ovvero dell’“aumento
di valore venale dell’immobile”
conseguente al cambio di destinazione d’uso,
effettuata sulla base dei listini
dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare,
tenuto dalla stessa Agenzia, risulta esente
da vizi sia con riguardo ai parametri
utilizzati che alla loro concreta
applicazione al caso che qui occupa.
In tal senso, giova considerare come i
valori risultanti dalla banca dati dell’O.M.I.
(che, stando alla giurisprudenza tributaria,
integrano presunzioni semplici - Cfr., al
riguardo, Comm. trib. prov.le Modena, sez.
IV, 20.04.2010, n. 84; Comm. trib. reg.
Bari, sez. VII, 01.09.2009, n. 96), non
risultano affatto smentiti dai dati forniti
da parte ricorrente, la quale, a ben vedere,
ne contesta soltanto l’applicazione fattane
dall’Agenzia, allorché:
- avrebbe attribuito un “basso valore
alla funzione uffici”;
- avrebbe attribuito un valore alla funzione
residenziale dei medesimi uffici diversa da
quella “normale”.
In realtà, sul primo aspetto, va rimarcato
come il valore attribuito dall’Agenzia, come
pure si evince dai listini depositati in
atti dalla stessa ricorrente, corrisponda a
quello degli uffici in ottimo stato
conservativo (sia pure individuato,
nell’intervallo tra una soglia minima e
massima, in prossimità della prima anziché
della seconda); quanto al secondo aspetto,
va precisato come sarebbe stato tutt’altro
che logico valutare, come vorrebbe
l’esponente, i medesimi immobili, in “ottimo
stato conservativo”, per la loro
quotazione come uffici (corrispondente alla
loro destinazione d’uso prima del mutamento)
e in “normale stato conservativo” per
la loro quotazione come residenza
(corrispondente a quella successiva al
mutamento stesso), al fine di assottigliare
il più possibile l’incremento di valore (cd.
valore complementare) derivante dalla
operazione in questione.
Non v’è dubbio, infatti, che il raffronto
debba essere operato fra i valori assegnati
agli immobili in relazione al medesimo stato
di conservazione, così come correttamente
operato da parte dell’amministrazione in
causa.
L’attendibilità, quindi, della stima –non
contraddetta da elementi in grado di
infirmarla (non ricavabili dai contratti di
compravendita prodotti dalla ricorrente, che
non risultano riferiti ad unità residenziali
di “eguali caratteristiche … ubicazionali”
a quelle di che trattasi)– esclude la
necessità di disporre, al riguardo, una
C.T.U
(TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 27.06.2011 n. 1730 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: 1. Misure
repressive - Termine di decadenza o
prescrizione - Non sussiste - Affidamento
del privato - Inconfigurabilità.
2. Ordinanza di
demolizione di opere abusive - Natura - Atto
vincolato - Motivazione interesse pubblico -
E' in re ipsa - Applicazione a distanza di
tempo - Legittimità.
1. La vetustà dell'opera non esclude il
potere di controllo ed il potere
sanzionatorio del Comune in materia urbanistico-edilizia, dal momento che
l'esercizio di tale potere non è soggetto a
prescrizione o decadenza: ne consegue che
l'accertamento dell'illecito amministrativo
e l'applicazione della relativa sanzione può
intervenire anche a notevole distanza di
tempo dalla commissione dell'abuso, senza
che il ritardo nell'adozione della sanzione
comporti sanatoria o il sorgere di
affidamenti o situazioni consolidate (cfr.
TAR Milano, sent. n. 2045/2008).
2. I provvedimenti di repressione degli
abusi edilizi, in quanto atti vincolati,
sono sufficientemente motivati con
l'affermazione dell'accertata irregolarità
dell'intervento, essendo in re ipsa
l'interesse pubblico alla rimozione
dell'abuso - anche se risalente nel tempo -
senza necessità di una motivazione su
puntuali ragioni di interesse pubblico e di
una specifica comparazione con gli interessi
privati coinvolti (TAR Milano, sent. n.
96/2011, n. 4648/2009, n. 1318/2009)
(tratto da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 27.06.2011 n.
1729 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Sanatoria
edilizia - Art. 36, D.P.R. n. 380/2001 -
Istanza di sanatoria - Inefficacia
dell'ordine di demolizione originario -
Sussiste.
La presentazione di istanza di sanatoria
ai sensi dell'art. 36 D.P.R. 380/2001 rende
priva di efficacia l'ingiunzione di
demolizione, con conseguente perdita di
interesse alla decisione del ricorso
proposto contro la medesima (cfr. TAR
Piemonte, n. 16/2011; TAR Lazio, sent. n.
33468/2010; TAR Milano, sent. n. 7615/2010)
(tratto da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 27.06.2011 n.
1720 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA - PRIVACY:
Non è reato riprendere il vicino
che realizzi un muretto di confine.
Con la
sentenza 24.06.2011 n. 25453 la
Corte di Cassazione, Sez. V penale,
interviene in materia di ripresa fotografica
e video ribadendone il carattere lecito
entro determinati limiti e condizioni.
Nel caso affrontato, padre e figlia sono
stati ritenuti dai giudici di merito
responsabili del reato di interferenze
illecite nella vita privata di cui
all’articolo 615-bis, in quanto hanno
captato immagini della vita privata altrui,
esteriorizzatasi nella specie attraverso la
realizzazione di un muretto di confine.
I giudici di Piazza Cavour, nella sentenza
n. 25453/2011, ribadiscono che per la
configurazione del reato di cui all’art.
615-bis del c.p. occorre che l’acquisizione
delle notizie o immagini attinenti alla vita
privata avvenga indebitamente, riservando a
quest’ultimo avverbio natura di parola
chiave della fattispecie astratta.
Infatti, in un astratto bilanciamento di
interessi, il legislatore, secondo i giudici
della Corte, ha inteso privilegiare la
privacy a condizione però che l’attività di
intrusione mediante riprese fotografiche o
filmate sia di per sé indebita. Ciò non si è
verificato nel caso affrontato, in cui il
titolare del domicilio non poteva vantare
nessuna pretesa al rispetto della
riservatezza data la condizione di agevole
osservabilità dall’esterno di quanto
compiuto anche in privata dimora (art. 614
cp).
Inoltre, nel caso specifico rileva un altro
aspetto decisivo. Infatti, il carattere
abusivo dell’attività interferenza è escluso
dal mancato carattere di liceità
dell’attività svolta in ambito privato,
potendo diversamente, l’intrusione
nell’altrui privacy ritenersi comunque
consentita, tanto più in presenza di un
diritto, il cui esercizio si intenda
garantire o la cui violazione si voglia
accertare o prevenire. L’innalzamento del
muretto da parte del vicino, in prossimità
di un confine prediale necessita il rispetto
delle prescrizioni di carattere civilistico.
Da questo punto di vista, è pur vero che il
privato, che ritenga di subire un
pregiudizio dall’attività del vicino
potrebbe adire l’autorità competente, ma,
secondo i Giudici della Cassazione è pur
vero che l’intervento della forza pubblica
potrebbe rivelarsi del tutto vano, qualora
quell’attività sia legittima sul piano
amministrativo, per il possesso di titolo di
autorizzazione e nondimeno illecita sul
versante civilistico, per l’inosservanza
delle anzidette prescrizioni.
In questo caso, al privato resterebbe solo
l'esperimento delle azioni civili previste a
tutela della proprietà ed anche del
possesso, ma pure in questa prospettiva
avrebbe innegabile diritto a documentare,
con ogni mezzo (non esclusa appunto la
ripresa fotografica o filmata), l'epoca
dell'altrui costruzione, essendo, peraltro,
risaputo che, ai fini dell'ordinaria azione
di nunciazione (denuncia di nuova opera) di
cui all'art. 1170 c.c., è necessario il
rispetto del termine di un anno dall'inizio
della nuova opera.
Pertanto, la Corte ha ritenuto che il reato
di cui all’articolo 615-bis non sussista nel
caso specifico, con il conseguente
annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata perché il fatto non sussiste (link
a www.altalex.com). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Permesso di costruire -
Difformità totale - Nozione - Presupposti -
Art. 44, lett. c), DPR 380/2001.
La difformità totale di un manufatto dalla
concessione edilizia si delinea allorché le
modifiche comportino un'alterazione del
progetto originario nelle sue
caratteristiche essenziali di struttura,
aspetto estetico, architettura, destinazione
e, nel caso in cui vengano realizzati volumi
edilizi oltre i limiti indicati nel
progetto, allorquando i volumi realizzati in
eccesso costituiscano un organismo edilizio
o parte di esso con specifica rilevanza ed
autonomamente utilizzabile (Cass. Sez. 3, n.
3350 del 29/01/2004, Lasi).
In conclusione, la totale difformità non
coincide solo con la modifica volumetrica
del manufatto rispetto a quanto assentito.
Errore tecnico -
Vigilanza sulla conformità dell'opera -
Obblighi e responsabilità del committente -
Fattispecie.
In edilizia, l'obbligo di esercitare la
dovuta vigilanza sulla conformità dell'opera
alla legge fa carico al committente
dell'opera stessa. Né può essere invocato
l'errore tecnico, quale elemento viziante
della conoscenza, e quindi della
volontarietà del fatto.
Nel caso di specie, lo spostamento della
collocazione del manufatto da realizzare fu
decisa dalla stessa committente, la quale
non poteva certo ignorare lo stato dei
luoghi e comunque era tenuta a controllare
in corso d'opera quanto era facilmente
visibile, senza necessità di uno specifico
expertise (Corte di Cassazione, Sez.
III penale,
sentenza 23.06.2011 n. 25191 -
link a www.ambientediritto.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Difformità totale.
La difformità totale di un manufatto dalla
concessione edilizia si delinea allorché le
modifiche comportino un’alterazione del
progetto originario nelle sue
caratteristiche essenziali di struttura,
aspetto estetico, architettura, destinazione
e, nel caso in cui vengano realizzati volumi
edilizi oltre i limiti indicati nel
progetto, allorquando i volumi realizzati in
eccesso costituiscano “un organismo
edilizio o parte di esso con specifica
rilevanza ed autonomamente utilizzabile”.
Pertanto, la totale difformità non coincide
solo con la modifica volumetrica del
manufatto rispetto a quanto assentito (Corte
di Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 23.06.2011 n.
25191 - tratto da
www.lexambiente.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: La
responsabilità del proprietario per la
realizzazione della costruzione abusiva, di
cui risponde anche a titolo di concorso
morale, può essere ricostruita anche sulla
base di indizi e presunzioni gravi, precise
e concordanti, desumibili dalla
disponibilità giuridica e di fatto del
suolo, dall'interesse specifico ad
effettuare la nuova costruzione, dai
rapporti di parentela con l'esecutore
materiale degli stessi.
Osserva la Corte che la responsabilità del
proprietario per la realizzazione della
costruzione abusiva, di cui risponde anche a
titolo di concorso morale, può essere
ricostruita anche sulla base di indizi e
presunzioni gravi, precise e concordanti,
desumibili dalla disponibilità giuridica e
di fatto del suolo, dall'interesse specifico
ad effettuare la nuova costruzione, dai
rapporti di parentela con l'esecutore
materiale degli stessi (sez. 3, 24.05.2007
n. 35376, De Filippo, RV 237405) (sez. 3,
12.04.2005 n. 26121, Rosato, RV 231954)
(sez. 3, 12.01.2007 n. 8667, Forletti ed
altri, RV 236081)
(Corte di Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 22.06.2011 n. 25032). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Scappo dalla città, ma l'abuso
edilizio sul rustico non s'ha da fare.
Escluso lo stato di necessità derivante da
patologie respiratorie.
Non e' configurabile la
causa di esclusione del reato prevista
dall'art. 54 c.p. nel caso di opera edilizia
abusivamente eseguita sul presupposto del
cattivo stato di salute dell'agente.
La terza sezione penale della Cassazione,
nel confermare la sentenza di merito, ha
escluso la possibilità che operasse la
scriminante dello stato di necessità nel
caso di persona che, avendo abusivamente
eseguito, in violazione del d.p.r. n. 380
del 2001, opere di ampliamento della propria
residenza collinare, si era difesa asserendo
che era stata necessaria una sorta di “fuga
dalla città” per consentire al marito,
affetto da patologia respiratoria, di
respirare aria meno inquinata.
La motivazione è stata correttamente
incentrata sull’insussistenza di un pericolo
attuale e concreto per l’incolumità fisica
della persona.
In tal modo la S.C. ha confermato il suo
oramai “proverbiale” orientamento in
materia edilizia, maturato nella vigenza del
d.p.r. del 2001 a seguito dell’abrogazione
della l. n. 47 del 1985, per cui
l'operatività dello stato di necessità per
il reato di costruzione abusiva –sebbene non
vada esclusa in linea di principio,
potendosi riconnettere anche a situazioni
strumentali strettamente della persona,
quali l'esigenza di un alloggio- impone il
controllo rigoroso dei requisiti della
scriminante, così che essa non è
ipotizzabile allorché il pericolo di restare
senza abitazione sia concretamente evitabile
attraverso i meccanismi del mercato o dello
Stato sociale, dovendosi escludere la
sussistenza di ogni altra, concreta,
possibilità di evitare il danno grave.
In linea vedasi Cass. pen., Sez. III,
sentenza n. 35919 del 26/06/2008, in CED
CASS, 241094, secondo la quale non è
configurabile l'esimente dello stato di
necessità in quanto, pur essendo
ipotizzabile un danno grave alla persona in
cui rientri anche il danno al diritto
all'abitazione, difetta in ogni caso il
requisito dell'inevitabilità del pericolo.
Ed ancora significativa è Sez. III, n. 41577
del 20/09/2007, ivi, n. 238258, per cui in
materia di abusi edilizi e ambientali la
configurabilità della scriminante dello
stato di necessità, nella specie consistente
nella mancanza di una casa, appare in
concreto esclusa dal fatto che il pericolo
del danno grave alla persona è evitabile
chiedendo, in caso di terreno edificabile,
la relativa autorizzazione mentre, in caso
di terreno non edificabile, il diritto del
cittadino a disporre di un'abitazione non
può prevalere sull'interesse della
collettività alla tutela del paesaggio e
dell'ambiente. Pienamente adesiva è, infine,
anche Sez. III, n. 19811 del 26/01/2006,
ivi, n. 234316 (Corte di Cassazione penale,
sentenza 22.06.2011 n. 25010 - tratto
da www.ipsoa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Abuso
edilizio - Data ultimazione lavori - Onere
della prova - E' a carico del richiedente.
L'onere della prova della ultimazione dei
lavori entro la data utile per poter
beneficiare del condono grava sul
richiedente la sanatoria (cfr. Cons. di
Stato, sent. n. 752/2011, TAR Milano, sent.
n. 1003/2011, n. 5753/2008, n. 711/2008)
(tratto da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 17.06.2011 n.
1579 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Ordine di demolizione: anche il
proprietario non responsabile patisce la
confisca del bene.
L'articolo 31 del D.P.R. 380 del 2001
impone, a differenza di ciò che avveniva con
la precedente normativa, la notifica del
provvedimento sanzionatorio oltre che al
responsabile dell’abuso anche al
proprietario, a carico del quale sussiste
una presunzione di responsabilità per gli
abusi edilizi accertati.
Per giurisprudenza costante, la sanzione
dell'acquisizione gratuita al patrimonio
comunale “si riferisce esclusivamente al
responsabile dell’abuso e non può quindi
operare nella sfera giuridica di altri
soggetti e, in particolare, nei confronti
del proprietario dell’area quando risulti,
in modo inequivocabile, la sua completa
estraneità al compimento dell’opera abusiva”
(TAR Campania Napoli, sez. II, 26.52004, n.
8998). Pur destinatario dell’ordinanza di
demolizione, non può infatti essere
qualificato "responsabile dell’abuso"
ai sensi dell’art. 31, comma 3, il
proprietario che, non avendo la
disponibilità del bene, sia rimasto estraneo
alla perpetrazione dell’illecito, tant’è che
a questi è rimesso di sottrarsi alla
presunzione di responsabilità dimostrando la
propria estraneità rispetto all’abuso
commesso da altri (Cons. St., IV,
03.02.1996, n. 95; C. Cost., 15.07.1991, n.
345; TAR Liguria, I, 05.03.1999, n. 110),
fermo restando l'onere di segnalare
tempestivamente all’Amministrazione
l’esistenza degli interventi abusivi e
fornire alla stessa gli elementi utili
all’identificazione dei responsabili dei
predetti illeciti (TAR Piemonte, Torino,
25.03.2011, n. 278).
Peraltro, l'estraneità del proprietario (o
del titolare del diritto reale) agli abusi
edilizi commessi sulla cosa locata e
affittata dal conduttore, locatario o
affittuario non implica l'illegittimità
dell'ordinanza di demolizione o di riduzione
in pristino dello stato dei luoghi, emessa
nei confronti del responsabile dell'abuso, "ma
la sola insuscettività del provvedimento
repressivo e sanzionatorio a costituire
titolo per l'acquisizione gratuita al
patrimonio comunale dell'area di sedime
sulla quale insiste il bene" (TAR Lazio
Latina, sez. I, 01.09.2008, n. 1026).
Invocando il fatto che "l’inottemperanza
integra, infatti, un illecito diverso ed
autonomo dalla commissione dell'abuso
edilizio, del quale può rendersi
responsabile anche il proprietario, qualora
risulti che abbia acquistato o riacquisito
la disponibilità del bene e non si sia
attivato per dare esecuzione all'ordine di
demolizione, o qualora emerga che, pur
essendo in grado di dare esecuzione
all'ingiunzione, non vi abbia comunque
provveduto", il TAR Veneto ha tracciato
una nuova linea applicativa dell'articolo 31
del T.U. dell'Edilizia, più rigida della
precedente, affermando che il proprietario
va esente da responsabilità non in ogni caso
di abuso edilizio compiuto da terzi, "ma
nella sola ipotesi in cui il proprietario
non abbia la possibilità di ottemperare
direttamente all'ordine di demolizione, per
essere il bene nella disponibilità esclusiva
dell'autore dell'abuso", poiché diversamente
"si consentirebbe a chiunque di eludere la
sanzione alienando il bene".
L'affermazione stupisce, perché la sanzione
della demolizione non é elusa dalla diversa
titolarità, essendo in ogni caso rimesso
all'A.C. di eseguirla in danno del
proprietario, ossia con spese a suo carico.
E' vero che con la sentenza n. 345 del 1991
la Corte costituzionale ha statuito che
l'acquisizione gratuita non costituisce
sanzione accessoria alla demolizione, volta
a colpire l'esecutore delle opere abusive,
ma si configura quale sanzione autonoma che
consegue all'inottemperanza all'ingiunzione
di demolizione, ma attribuire al
proprietario non responsabile l'esito più
pesante immaginato dal legislatore per
effetto dell'inottemperanza (ossia la
confisca), non pare rispettoso del principio
di proporzionalità, cui neppure le sanzioni
edilizie sfuggono (commento tratto da
http://studiospallino.blogspot.com/ - TAR
Veneto, Sez. II,
sentenza 17.06.2011 n. 1059 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Il
lungo lasso di tempo trascorso dalla
commissione dell'abuso edilizio ed il
protrarsi dell'inerzia dell'amministrazione
preposta alla vigilanza, comporta la nascita
di una posizione di affidamento nel privato
cittadino, in relazione alla quale
l'esercizio del potere repressivo è
subordinato ad un onere di congrua
motivazione che, avuto riguardo anche
all'entità e alla tipologia dell'abuso,
indichi il pubblico interesse, evidentemente
diverso da quello al mero ripristino della
legalità, idoneo a giustificare il
sacrificio del contrapposto interesse
privato.
Per pacifico principio giurisprudenziale
(cfr., ex multis, C.d.S., Sez. V,
04.03.2008, n. 883), condiviso anche da
questa Sezione (cfr. 09.04.2010, n. 1890),
il lungo lasso di tempo trascorso dalla
commissione dell'abuso edilizio ed il
protrarsi dell'inerzia dell'amministrazione
preposta alla vigilanza, comporta la nascita
di una posizione di affidamento nel privato
cittadino, in relazione alla quale
l'esercizio del potere repressivo è
subordinato ad un onere di congrua
motivazione che, avuto riguardo anche
all'entità e alla tipologia dell'abuso,
indichi il pubblico interesse, evidentemente
diverso da quello al mero ripristino della
legalità, idoneo a giustificare il
sacrificio del contrapposto interesse
privato.
Tale principio è tanto più vero e valido
nella fattispecie in esame, in cui gli abusi
sono notevolmente risalenti nel tempo (in
quanto commessi da oltre 50 anni), sono
stati realizzati direttamente dal
costruttore del fabbricato e, per quanto
riguarda l’immobile di proprietà dei
ricorrenti, sono di lieve entità
(TAR Campania-Napoli, Sez. IV,
sentenza 15.06.2011 n. 3142 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: 1. Condono
edilizio - Oneri di concessione - Obbligo di
determinazione degli oneri con esclusivo
riferimento alle tariffe vigenti alla data
di entrata in vigore della legge di
sanatoria - Non sussiste - Ratio.
2. Permesso di
costruire in sanatoria - Quantificazione
degli oneri - Aumento degli oneri - L.R. n.
31/2004 - Delibera consiliare n. 73/2007 -
Carenza di motivazione - Censure di merito -
Inammissibilità.
3. Permesso di
costruire in sanatoria - Quantificazione
degli oneri - Aumento degli oneri - L.R. n.
31/2004 - Delibera Giunta comunale n.
2644/2004 e 2493/2004 - Incompetenza - Art.
42 D.lgs. n. 267/2000 - Sviamento di potere
- Non sussiste.
4. Abuso edilizio -
Sanatoria - Art. 32, comma 40, D.L. n.
269/2003 - Incremento percentuale -
Applicabilità agli oneri concessori - Non
sussiste - Applicabilità ai diritti ed oneri
correlati all'istruttoria della domanda di
sanatoria - Sussiste.
1. In materia di condono edilizio ed oneri
concessori, relativamente alle relative
normative succedutesi nel tempo -art. 32,
D.L. 269/2003; art. 39, L. 724/1994, art.
37, L. 47/1985- non è ravvisabile un
orientamento interpretativo consolidato da
cui possa ricavarsi un unico principio
fondamentale della legislazione statale,
secondo cui gli oneri di concessione debbano
essere determinati esclusivamente con
riferimento alle tariffe vigenti alla data
di entrata in vigore della legge di
sanatoria: infatti, gli oneri di concessione
potrebbero essere ancorati alle tariffe
vigenti, alternativamente, al momento in cui
l'abuso è iniziato, al momento in cui
l'immobile abusivo è completato, al momento
dell'entrata in vigore della normativa
statale sul condono, al momento dell'entrata
in vigore della normativa regionale sul
condono, al momento in cui è stata
effettuata la richiesta di condono o,
infine, al momento del perfezionamento del
procedimento di sanatoria (cfr. Corte Costituz., ordinanza n. 105 del 17.03.2010;
TAR Milano, sent. n. 97/2011, n. 76/2011,
n. 7503/2010 e sentenze ivi richiamate).
2. La delibera consiliare n. 73/2007 con cui
il Comune ha adeguato gli oneri di
urbanizzazione, costituisce atto a contenuto
generale, non soggetto come tale ad un
obbligo di specifica motivazione ai sensi
dell'art. 3, comma 2, Legge 241/1990, e la
stessa rappresenta esercizio di un'attività
amministrativa caratterizzata da elevata
discrezionalità non sindacabile nel merito,
ma suscettibile di censura solo in caso di
manifesta illogicità ed irrazionalità, non
riscontrabili nel caso di specie (cfr.
TAR Milano, sent. n. 7221/2010).
3. Posto che la competenza consiliare è
limitata, ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett.
f, d.lgs. n. 267/2000 alla "disciplina
generale delle tariffe", e che la delibera
di Giunta n. 2644/2004 non detta alcuna
disciplina generale ma stabilisce soltanto
l'adeguamento alla disciplina regionale
degli oneri di urbanizzazione in relazione a
taluni abusi edilizi, questione sicuramente
riservata alla Giunta in virtù della
generale e residuale competenza di tale
organo prevista dall'art. 48 T.U. Enti
Locali, la delibera impugnata non è affetta
da incompetenza.
Peraltro, la stessa non è
viziata da sviamento di potere nella parte
in cui avvalla la scelta del legislatore di
incrementare gli oneri per le opere abusive
perseguendo finalità sanzionatorie, per
evitare che l'autore di un illecito
edilizio, beneficiario della sanatoria, sia
chiamato a corrispondere, a titolo di oneri,
la stessa somma che corrisponderebbe chi
chiede un regolare titolo edilizio, senza
avere commesso nessun abuso (cfr. TAR
Milano, sent. n. 76/2011, n. 7221/2010 e n.
7216-7217-7218-7219-7222-723-7224-7238/2010).
4. L'incremento percentuale previsto
dall'art. 32, comma 40, D.L. n. 269/2003, è
applicabile non agli oneri concessori
relativi all'intervento edilizio, ma ai
diritti ed oneri correlati alla istruttoria
delle domande finalizzate al rilascio del
titolo abilitativo; diritti ed oneri che il
Comune ha facoltà di incrementare in
relazione al maggior impiego di risorse
(personale e mezzi) che qualsiasi sanatoria
-implicante un afflusso eccezionale di
istanze da istruire ed evadere in aggiunta
all'attività ordinaria- notoriamente
richiede (cfr. TAR Milano, sent. n.
818/2011)
(tratto da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenze 13.06.2011 n.
1520 e
n. 1526 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: 1. Abusi - Atto di accertamento
dell'inottemperanza all'ordine di
demolizione - Natura - Conseguenza.
2. Abusi - Data dell'abuso -
Prova - Soggetto onerato - Individuazione.
1. Il provvedimento di accertamento
dell'inottemperanza all'ordine di
demolizione, di acquisizione gratuita
dell'area al patrimonio comunale e di
occupazione dell'area in vista alla
trascrizione della suddetta acquisizione è
consequenziale, connesso e conseguente al
provvedimento che ordina la demolizione, con
la conseguenza che esso non è autonomamente
impugnabile, tanto più laddove, come nel
caso di specie, non sia più censurabile il
provvedimento di demolizione che ne
rappresenta l'antecedente logico-giuridico.
2. L'onere della prova circa la data di
realizzazione dell'immobile abusivo (o anche
della attività edilizia abusiva da sanare)
spetta a colui che ha commesso l'abuso e
solo la deduzione, da parte di quest'ultimo,
di concreti elementi, che non possono
limitarsi a sole allegazioni documentali a
sostegno delle proprie affermazioni,
trasferisce il suddetto onere in capo
all'amministrazione (tratto da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. IV,
sentenza 10.06.2011 n.
1508 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
È sufficiente la mera presentazione di
domande di condono per rendere improcedibili
i giudizi relativi a pregressi provvedimenti
sanzionatori di opere ritenute abusive
dall’amministrazione comunale.
Sulla base di un consolidato orientamento
giurisdizionale, che il Collegio ritiene di
condividere, è sufficiente la mera
presentazione di domande di condono per
rendere improcedibili i giudizi relativi a
pregressi provvedimenti sanzionatori di
opere ritenute abusive da parte della
competente amministrazione comunale.
La presentazione della suddetta istanza
impone infatti al Comune la sua disamina e
l'adozione dei provvedimenti conseguenti,
sicché gli atti, repressivi dell'abuso, in
precedenza adottati perdono efficacia,
perché la proposizione dell’istanza stessa
può condurre o ad un suo accoglimento (con
connesso rilascio della concessione edilizia
in sanatoria e superamento degli atti
sanzionatori impugnati), oppure alla
reiezione l’istanza e la P.A. è, allora,
tenuta, in base all’art. 40, comma 1, della
l. n. 47/1985 e s.m.i., al completo riesame
della fattispecie, assumendo, ove del caso,
nuovi, e questa volta definitivi,
provvedimenti sanzionatori che troveranno
esecuzione, ovvero saranno oggetto di
autonoma impugnazione (Consiglio Stato,
Sezione V, 19.02.1997, n. 165; Sezione VI,
07.05.2009, n. 2833 e 26.03.2010, n. 1750) (Consiglio di
Stato, Sez. V,
sentenza 08.06.2011 n. 3460 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Abuso
edilizio - Opere realizzate in difformità
dal titolo abilitativo - Obbligo della P.A.
di indicare le modalità per rendere le opere
conformi agli strumenti urbanistici - Non
sussiste.
A fronte di opere realizzate in difformità
dal titolo abilitativo, la P.A. non è tenuta
ad indicare le modalità per renderle
conformi agli strumenti urbanistici
(tratto da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 08.06.2011 n.
1469 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Diniego
di permesso di costruire in sanatoria -
Mancato preavviso di diniego - Potere
vincolato - Art. 21-octies L. n. 241/1990 -
Legittimità.
Il diniego di permesso di costruire in
sanatoria non preceduto dalla comunicazione
del c.d. preavviso di rigetto non può
portare all'annullamento dell'atto ex art.
21-octies, Legge 241/1990, in considerazione
della natura vincolata del potere di
esercitato e qualora ricorra la correttezza
del contenuto dispositivo del provvedimento
impugnato (cfr. TAR Milano, sent. n.
2211/2010)
(tratto da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 08.06.2011 n.
1468 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Non vi sono controinteressati cui notificare
l’impugnativa di una ordinanza di
demolizione.
Nell’impugnazione di un’ordinanza di
demolizione non sono configurabili
controinteressati nei confronti dei quali
sia necessario instaurare un
contraddittorio, anche nel caso in cui sia
palese la posizione di vantaggio che
scaturirebbe per il terzo dall'esecuzione
della misura repressiva ed anche quando il
terzo avesse provveduto a segnalare
all'Amministrazione l'illecito edilizio da
altri commesso. Ciò perché la qualità di
controinteressato, cui il ricorso deve
essere notificato, va riconosciuta non già a
chi abbia un interesse, anche legittimo, a
mantenere in vita il provvedimento impugnato
e tanto meno a chi ne subisca conseguenze
soltanto indirette o riflesse, ma solo a chi
dal provvedimento stesso riceva un vantaggio
diretto e immediato, ossia un positivo
ampliamento della propria sfera giuridica.
Ritiene il Collegio di dover innanzitutto
richiamare, sotto un profilo generale, il
condivisibile avviso giurisprudenziale alla
stregua del quale nell’impugnazione di
un’ordinanza di demolizione non sono
configurabili controinteressati nei
confronti dei quali sia necessario
instaurare un contraddittorio, anche nel
caso in cui sia palese la posizione di
vantaggio che scaturirebbe per il terzo
dall'esecuzione della misura repressiva ed
anche quando il terzo avesse provveduto a
segnalare all'Amministrazione l'illecito
edilizio da altri commesso.
Ciò perché la qualità di controinteressato,
cui il ricorso deve essere notificato, va
riconosciuta non già a chi abbia un
interesse, anche legittimo, a mantenere in
vita il provvedimento impugnato e tanto meno
a chi ne subisca conseguenze soltanto
indirette o riflesse, ma solo a chi dal
provvedimento stesso riceva un vantaggio
diretto e immediato, ossia un positivo
ampliamento della propria sfera giuridica.
Va da sé, inoltre, che il riconoscimento di
una posizione di controinteressato non opera
in relazione ad esigenze processuali, ma
deve essere condotto sulla scorta del
cosiddetto elemento "sostanziale",
cioè sulla base dell’individuazione della
titolarità di un interesse analogo e
contrario alla posizione legittimante del
ricorrente, ovvero del cosiddetto elemento "formale",
cioè sulla base della indicazione nominativa
nel provvedimento di colui che ne abbia un
interesse qualificato alla conservazione.
Traslando tali principi in materia edilizia
-ed in particolare con riguardo a
provvedimenti di natura repressiva di
illecito edilizio, come quelli di cui si
discute- consegue che i proprietari
confinanti dell’area nella quale è stato
realizzato un manufatto abusivo del quale è
stata ordinata la demolizione dall’Autorità
competente, quali sono i sigg. Cozzi e
Ferrara, non rivestono la posizione
giuridica di controinteressati nel giudizio
instaurato per l'annullamento del
provvedimento demolitorio (cfr. tra le
ultime, TAR Molise 12.03.2009, n. 79 e la
giurisprudenza ivi richiamata) (Consiglio di Stato, Sez. IV,
sentenza 06.06.2011
n. 3380 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Opere
abusive, demolizione senza motivazioni
solenni.
Presupposto per
l'emanazione dell'ordinanza di demolizione
di opere edilizie abusive è soltanto la
constatata esecuzione di queste ultime in
assenza o in totale difformità del titolo
concessorio, con la conseguenza che, essendo
l'ordinanza atto dovuto, essa è
sufficientemente motivata con l'accertamento
dell'abuso, essendo ''in re ipsa''
l'interesse pubblico alla sua rimozione.
In caso di abuso edilizio “l'ordinanza di
demolizione non richiede, in linea generale,
una specifica motivazione; l'abusività
costituisce di per sé motivazione
sufficiente per l'adozione della misura
repressiva in argomento. Ne consegue che, in
presenza di un'opera abusiva, l'autorità
amministrativa è tenuta ad intervenire
affinché sia ripristinato lo stato dei
luoghi, non sussistendo alcuna
discrezionalità dell'amministrazione in
relazione al provvedere” (TAR Lazio
Roma, sez. I, 19.07.2006, n. 6021).
Infatti “l'ordinanza di demolizione di
opere edilizie abusive è atto dovuto e
vincolato e non necessita di motivazione
ulteriore rispetto all'indicazione dei
presupposti di fatto e all'individuazione e
qualificazione degli abusi edilizi” (TAR
Marche Ancona, sez. I, 12.10.2006, n. 824)
ed, ancora, “presupposto per l'emanazione
dell'ordinanza di demolizione di opere
edilizie abusive è soltanto la constatata
esecuzione di queste ultime in assenza o in
totale difformità del titolo concessorio,
con la conseguenza che, essendo l'ordinanza
atto dovuto, essa è sufficientemente
motivata con l'accertamento dell'abuso,
essendo "in re ipsa" l'interesse pubblico
alla sua rimozione e sussistendo l'eventuale
obbligo di motivazione al riguardo solo se
l'ordinanza stessa intervenga a distanza di
tempo dall'ultimazione dell'opera avendo
l'inerzia dell'amministrazione creato un
qualche affidamento nel privato”
(Consiglio di Stato, sez. V, 29.05.2006 n.
3270).
Quanto all’avvenuta presentazione ad opera
dell’istante di un’istanza di accertamento
di conformità ai sensi dell’art. 36 D.P.R.
380/2001 (in data 30.12.2009), essa non
dispiega efficacia alcuna in punto di
legittimità dell’atto impugnato, emanato
anteriormente.
Peraltro, la difesa di parte istante non ha
dedotto di aver provveduto alla tempestiva
impugnazione del provvedimento di diniego,
espresso o tacito, della richiesta
sanatoria, né ha allegato l’avvenuto
rilascio del titolo in sanatoria che,
all’opposto, avrebbe determinato
l’improcedibilità del presente gravame per
sopravvenuta carenza di interesse (commento
tratto da www.ipsoa.it - TAR
Campania-Napoli, Sez. III,
sentenza 03.06.2011 n.
2961 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Non
è vero che l’organo preposto alla tutela del
vincolo paesaggistico non possa indicare
prescrizioni nell’esame della domanda di
condono, presupponendo che in simili
fattispecie, trattandosi di fabbricati già
realizzati abusivamente, la valutazione
dovrebbe avere ad oggetto l’immobile per
come realizzato.
Invero, poiché ai sensi dell’art. 32 della
legge 47/1985 il rilascio della concessione
in sanatoria per opere eseguite in aree
sottoposte a vincolo è subordinato al parere
favorevole delle amministrazioni preposte
alla tutela vincolo medesimo, deve inferirsi
che l’autorità amministrativa così come ha
il potere di negare il parere di competenza,
ritenendo l’intervento realizzato
incompatibile con l’esigenza di salvaguardia
dell’interesse paesaggistico, al contempo
abbia anche quello di indicare prescrizioni:
si tratta infatti di una applicazione del
generale principio di proporzionalità che
impone di tutelare l’interesse pubblico
primario con il minor sacrificio possibile
per quello privato antagonista; se il
diritto del privato allo sfruttamento
edificatorio del terreno in proprietà può
essere tutelato con una prescrizione
correttiva idonea a renderlo compatibile con
la valenza paesaggistica dell’area, non può
l’amministrazione adottare il più gravoso
provvedimento negativo, di per sé ostativo
alla possibilità di sanare in radice l’opera
abusiva.
Infondato è anche il secondo motivo di
doglianza con cui i ricorrenti censurano la
possibilità per l’organo preposto alla
tutela del vincolo paesaggistico di indicare
prescrizioni nell’esame della domanda di
condono, sul presupposto che in simili
fattispecie, trattandosi di fabbricati già
realizzati abusivamente, la valutazione
dovrebbe avere ad oggetto l’immobile per
come realizzato.
In senso contrario deve invece osservarsi
che poiché ai sensi dell’art. 32 della legge
47/1985 il rilascio della concessione in
sanatoria per opere eseguite in aree
sottoposte a vincolo è subordinato al parere
favorevole delle amministrazioni preposte
alla tutela vincolo medesimo, deve inferirsi
che l’autorità amministrativa così come ha
il potere di negare il parere di competenza,
ritenendo l’intervento realizzato
incompatibile con l’esigenza di salvaguardia
dell’interesse paesaggistico, al contempo
abbia anche quello di indicare prescrizioni:
si tratta infatti di una applicazione del
generale principio di proporzionalità che
impone di tutelare l’interesse pubblico
primario con il minor sacrificio possibile
per quello privato antagonista; se il
diritto del privato allo sfruttamento
edificatorio del terreno in proprietà può
essere tutelato con una prescrizione
correttiva idonea a renderlo compatibile con
la valenza paesaggistica dell’area, non può
l’amministrazione adottare il più gravoso
provvedimento negativo, di per sé ostativo
alla possibilità di sanare in radice l’opera
abusiva.
Né può opporsi la forza del fatto compiuto
per comprimere il potere di valutazione
dell’autorità preposta alla tutela
dell’interesse paesaggistico, poiché la
condizione di chi costruisce senza il
preventivo rilascio del titolo edilizio
abilitativo prescritto dalla legge non è
tale da configurare una situazione di
affidamento meritevole di tutela per
l’ordinamento al punto da limitare il potere
dell’autorità amministrativa di tutela degli
interessi pubblici che dall’attività di
edificazione possono risentire pregiudizio.
Chi costruisce in assenza di concessione
edilizia lo fa a proprio rischio e pericolo
sicché deve necessariamente sottostare alle
conseguenze derivanti dai giudizi
legittimamente espressi dalla autorità
preposta alla tutela del vincolo
allorquando, pur non valutando l’intervento
come assolutamente incompatibile con
l’interesse pubblico primario affidato alla
propria cura, ciò non di meno ritenga
opportuno prescrivere delle modifiche al
fine di operare un bilanciamento ragionevole
tra l’interesse privato alla edificazione e
l’interesse pubblico alla tutela del vincolo
(TAR Molise,
sentenza 01.06.2011 n. 307 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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maggio 2011 |
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EDILIZIA PRIVATA:
Variazioni essenziali.
Secondo le disposizioni dell’art. 32, lett.
c), del T.U. n. 380/2001, costituiscono
variazioni essenziali le “modifiche
sostanziali di parametri urbanistico-edilizi
del progetto approvato ovvero della
localizzazione dell’edificio sull’area di
pertinenza”.
Ne consegue che la modifica della
localizzazione dell’edificio integra una
variazione essenziale rispetto al progetto
qualora si sia in presenza di una
traslazione tale da comportare lo
spostamento del fabbricato su un’area
totalmente o pressoché totalmente diversa da
quella originariamente prevista: a detta
modifica, pertanto, si connette la necessità
di una nuova valutazione del progetto da
parte dell’amministrazione concedente, sotto
il profilo della sua compatibilità con i
parametri urbanistici e con la
considerazione dell’area (Corte di
Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 31.05.2011 n. 21781 -
link a www.lexambiente.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Sanzione amministrativa e non
penale per l'assenza del Durc.
Le omissioni
contributive legate al Durc non prevedono
sanzioni penali ma esclusivamente
amministrative.
Lo precisa la Corte di Cassazione, III Sez.
penale, con la
sentenza 31.05.2011 n. 21780.
I giudici hanno precisato
che “il legislatore non ha inteso
prevedere sanzioni penali per le omissioni
riferite alla trasmissione del DURC e
sanzioni siffatte non possono essere
introdotte facendo ricorso alla previsione
dell’articolo 44, primo comma, lettera a)
del testo unico n. 380/2001”.
La norma prevista dall’articolo 44 del Dpr
380/2001 risponde “all’esigenza di
evitare che vadano esenti da pena condotte
di aggressione al territorio che si
traducono nella violazione sostanziale delle
norme che prescrivono le modalità con cui
possono concretamente essere effettuate le
trasformazioni del suolo”.
Ma il Durc è un certificato che attesta la
regolarità dell’impresa nei pagamenti e
negli adempimenti previdenziali,
assistenziali e assicurativi. Infatti, in
caso di assenza del Durc il comma 10
dell’articolo 90 del Dlgs 81/2008 prevede
una sanzione amministrativa e non penale
(massima tratta e link a
www.diritto24.ilsole24ore.com).
---------------
Il D.P.R. n.
380 del 2001, art. 44, comma 1, lett. a),
sanziona attualmente "l'inosservanza
delle norme, prescrizioni e modalità
esecutive previste dal presente titolo, in
quanto applicabili, nonché dai regolamenti
edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal
permesso di costruire".
Tale fattispecie penale trova i propri
precedenti normativi nella L. n. 47 del
1985, art. 20, lett. a), e nella L. n. 1150
del 1942, art. 41, lett. a), e le Sezioni
Unite di questa Corte -con la sentenza
12.11.1993, Borgja, riferita alla previsione
della L. n. 47 del 1985- hanno posto in
rilievo che, nell'ambito dell'organico
quadro della disciplina urbanistica posta
dalla L. n. 1150 del 1942, "appariva
evidente che l'oggetto della tutela penale
s'identificasse nel bene strumentale del
controllo della disciplina degli usi del
territorio".
Dopo l'entrata in vigore della L. n. 765 del
1967 (introduttiva, tra l'altro, degli
standard urbanistici e della salvaguardia
degli usi pubblici e sociali del territorio)
e della legge di tutela paesaggistica n.
431/1985, però, "l'urbanistica non può
farsi solo consistere nella disciplina
dell'attività edilizia, dovendosi la
relativa nozione estendere alla disciplina
degli usi del territorio in senso sociale,
economico e culturale, ivi compresa la
valorizzazione delle risorse ambientali,
nonché alle relazioni che devono instaurarsi
tra gli elementi del territorio e non
soltanto dell'abitato" (concetto
riaffermato da Cass., sez. 3^, 10.06.1997,
n. 5514).
Nel contesto della L. n. 47 del 1985, art.
20, le Sezioni Unite hanno ravvisato "una
gradualità crescente delle pene edittali in
rapporto al grado di lesione dell'interesse
tutelato", rilevando in particolare che
"la previsione della lettera a) comprende
le trasgressioni residuali, sempreché
apprezzabili penalmente, cioè non
depenalizzate".
Trattasi di considerazioni sicuramente
pertinenti anche rispetto alla nuova
formulazione del D.P.R. n. 380 del 2001,
art. 44, comma 1, lett. a), con la
necessaria precisazione che il concetto di "residualità"
deve essere interpretato alla stregua del
principio di tassatività delle fattispecie
penali incriminataci, che porta comunque ad
escludere dall'ambito di operatività della
contravvenzione in oggetto inosservanze
diverse da quelle individuabili secondo il
tenore letterale della norma.
Nella ricostruzione delle singole ipotesi di
inosservanza che integrano il precetto della
disposizione sanzionatoria in esame
-comunemente e pacificamente considerata
quale "norma penale in bianco" (vedi
Cass., Sez. Unite: 29.05.1992, Aramini e
12.11.1993, Borgja)- e con precipuo
riferimento alla "inosservanza delle
norme, prescrizioni e modalità esecutive",
ritiene il Collegio che inosservanze
siffatte devono pur sempre riguardare la
condotta di trasformazione urbanistica o
edilizia del territorio.
Il D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 1,
lett. a), si riferisce testualmente alle
disposizioni di legge "previste nel
presente titolo", vale a dire il titolo
4^ della prima parte del testo unico in
materia edilizia, comprendente gli artt. da
27 a 51, e ciò si palesa come una
formulazione riduttiva rispetto alla
corrispondente fattispecie incriminatrice
previgente (la L. n. 47 del 1985, art. 20,
lett. a), che, punendo "l'inosservanza
delle norme, prescrizioni e modalità
esecutive previste dalle presente legge,
dalla L. 17 agosto 1942, n. 1150 e
successive modificazioni e integrazioni",
veniva interpretata come un rinvio aperto a
tutta la legislazione urbanistico-edilizia,
comprensiva - secondo parte della
giurisprudenza (vedi Cass., sez. 3^:
07.03.1993, Gorraz e 07.03.1995, Garofalo)-
anche delle leggi regionali che
costituiscano integrazione dette norme per
il controllo dell'attività urbanistica ed
edilizia.
Nel precetto attualmente vigente (più
aderente al principio di tassatività della
fattispecie penale) manca qualsiasi
riferimento espresso alla possibilità di
integrazione del D.P.R. n. 380 del 2001,
artt. da 27 a 51 da parte della legislazione
regionale (tenendo sempre conto, comunque,
della preclusione posta dall'art. 10, u.c.
nei casi in cui sia la legge regionale ad
individuare ulteriori interventi sottoposti
al preventivo rilascio del permesso di
costruire).
Quello che più costa, però, nella
valutazione della vicenda in esame, è che la
violazione contestata afferisce ad un
adempimento di carattere amministrativo che
non riguarda la condotta di trasformazione
del territorio.
Il DURC documento unico di regolarità
contributiva, disciplinato attualmente, per
le opere edilizie, dal D.Lgs. 09.04.2008, n.
81, art. 90 (in materia di tutela della
salute e della sicurezza sui luoghi di
lavoro) come modificato dal D.Lgs. n. 106
del 2009 è un certificato che attestala
regolarità di un'impresa nei pagamenti e
negli adempimenti previdenziali,
assistenziali e assicurativi nonché in tutti
gli altri obblighi previsti dalla normativa
vigente nei confronti di INPS, INAIL e Casse
Edili, verificati sulla base della
rispettiva normativa di riferimento.
Esso, ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008,
stesso art. 90, comma 9, lett. c), deve
essere trasmesso dal committente o dal
responsabile dei lavori "all'amministrazione
concedente, prima dell'inizio dei lavori
oggetto del permesso di costruire o della
denuncia di inizio attività".
La normativa nazionale in materia di
regolarità contributiva è spesso integrata
da leggi regionali che individuano ulteriori
fasi o particolari motivazioni che rendano
necessario acquisire il DURC (ad es.:
richiesta del certificato, nei casi di
lavori privati in edilizia, anche alla fine
dei lavori).
Il DURC rappresenta, dunque, un utile
strumento per l'osservazione delle dinamiche
del lavoro ed una forma di contrasto al
lavoro sommerso e consente il monitoraggio
dei dati e delle attività delle imprese
affidatane di appalti.
Tutto ciò non ha nulla in comune con il
governo del territorio (anche nella sua
accezione più ampia) e la previsione del
D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 90, comma 10,
-secondo la quale "in assenza del
documento unico di regolarità contributiva
delle imprese o dei lavoratori autonomi, è
sospesa l'efficacia del titolo abilitativo"- ha carattere di sanzione amministrativa
ulteriore rispetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria comminata, per la
violazione dell'art. 90, comma 9, lett. c),
dall'art. 157, lett. c), medesimo D.Lgs. in
esame.
Il legislatore, dunque, non ha inteso
prevedere sanzioni penali per le omissioni
riferite alla trasmissione del DURC e
sanzioni siffatte non possono essere
surrettiziamente introdotte facendo ricorso
alla previsione del D.P.R. n. 380 del 2001,
art. 44, comma 1, lett. a).
Una norma residuale in materia di reati
edilizi ed urbanistici -quale è
pacificamente considerata quella di cui al
D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 1,
lett. a),- risponde, infatti, all'esigenza
di evitare che vadano esenti da pena
condotte di aggressione al territorio che si
traducono nella violazione sostanziale delle
norme che prescrivono le modalità con cui
possono concretamente essere effettuate le
trasformazioni del suolo.
Nella specie, in conclusione, il Tribunale
ha correlato la sanzione penale alla
inosservanza di una normativa prevista dalla
legislazione statale e da quella regionale
non a fini urbanistici ed in relazione ad un
comportamento omissivo per il quale, in sede
propria, il legislatore statale ha inteso
comminare soltanto sanzioni amministrative.
---------------
Niente
condanna penale se non si presenta il Durc.
Non possono essere applicate le regole a
tutela del territorio.
L'omessa presentazione
del Durc non è un reato. E, di conseguenza,
non può essere sanzionata sul piano penale,
ma solo su quello amministrativo. No quindi
a tentativi surrettizi di inasprimento del
trattamento punitivo utilizzando la
disciplina di contrasto agli illeciti
edilizi o urbanistici.
Lo chiarisce la Corte di Cassazione, Sez.
III penale, con la
sentenza 31.05.2011 n. 21780
(link a www.diritto24.ilsole24ore.com).
La pronuncia ha così annullato la condanna
che era stata inflitta dal giudice unico di
Firenze a due rappresentanti legali di
società cooperative che, titolari di
permessi a costruire, avevano trascurato di
presentare il documento di regolarità
contributiva della srl cui erano stati
subappaltati i lavori.
Il giudice fiorentino aveva ritenuto di
dovere applicare la lettera a) dell'articolo
44 del Dpr 380/2001, una sorta di "norma
penale in bianco" che colpisce le
illecite condotte di trasformazione
urbanistica o edilizia del territorio. La
Cassazione, però, nell'affrontare la
questione, fa notare come la mancata
presentazione del Durc «afferisce a un
adempimento di carattere amministrativo che
non riguarda la condotta di trasformazione
del territorio». Il Durc è, infatti, un
certificato che attesta la regolarità di
un'impresa nei pagamenti e negli adempimenti
previdenziali, assistenziali e assicurativi
previsti dalla disciplina in vigore a favore
di Inps, Inail e casse edili. Deve essere
trasmesso dal committente o dal responsabile
dei lavori all'amministrazione concedente,
prima dell'inizio dei lavori oggetto del
permesso di costruire o della denuncia di
inizio attività.
Il Durc costituisce così «un utile
strumento per l'osservazione delle dinamiche
del lavoro ed una forma di contrasto al
lavoro sommerso e consente il monitoraggio
dei dati e delle imprese affidatarie di
appalti». Nulla però che abbia a che
vedere con il governo del territorio,
neppure in senso ampio. La sospensione del
titolo abilitativo, come misura per l'omessa
presentazione, ha natura di sanzione
amministrativa che va a sommarsi all'altra
sanzione amministrativa pecuniaria.
La conclusione è così per l'esclusione
assoluta di qualsiasi rilevanza penale per
la condotta di mancata presentazione del
documento. La norma che è stata utilizzata
dal giudice unico di Firenze è invece una
disposizione residuale contro i reati edilizi
e urbanistici e risponde all'esigenza di
colpire comportamenti di aggressione al
territorio in violazione delle norme che
disciplinano le trasformazioni del suolo
(articolo Il Sole 24
Ore dell'01.06.2011). |
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EDILIZIA PRIVATA: Ordinanza
di ripristino - Manutenzione ordinaria -
Realizzabile senza titolo abilitativo -
Illegittimità.
L'intervento edilizio contestato come
abusivo, consiste sostanzialmente in una
manutenzione ordinaria, con utilizzo di
materiali differenti, riconducibile
pacificamente alle ipotesi di cui agli artt.
3 D.P.R. n. 380/2001 e 27 L.R. n. 12/2005,
in quanto trattasi di opere che non incidono
sulla struttura sostanziale del manufatto,
risultando, di conseguenza, per lo stesso,
non necessario un titolo abilitativo e
illegittima l'ordinanza di ripristino
impugnata
(tratto da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 30.05.2011 n.
1377 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
L'eventuale impossibilità di
demolire per motivi di statica dell’edifico
(conforme) è motivo per evitare
l’applicazione delle sanzioni coattive
previste dal seguito della procedura di
sanzione dell’abuso edilizio in caso di
inottemperanza (demolizione d’ufficio ed
acquisizione gratuita dell’opera con area di
sedime).
La eventuale impossibilità di demolire per
motivi di statica dell’edifico non inficia
in alcun modo l’ordine di demolizione, ma
può al più –qualora effettivamente provata-
costituire motivo per evitare l’applicazione
delle sanzioni coattive previste dal seguito
della procedura di sanzione dell’abuso
edilizio in caso di inottemperanza
(demolizione d’ufficio ed acquisizione
gratuita dell’opera con area di sedime) (in
senso conforme Tar Campania, Napoli, sez.
VII, n. 1624 del 28.03.2008) (TAR
Lombardia-Brescia, Sez. I,
sentenza 27.05.2011 n. 792 - link
a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Ordinanza
di ingiunzione di demolizione - Abuso
commesso da precedente proprietario -
Valutazione di abusività dell'opera -
Successione nella posizione - Legittimità.
L'acquirente di un immobile succede nel
diritto reale e nelle posizioni attive e
passive che facevano capo al precedente
proprietario e che sono inerenti alla cosa,
ivi compresa l'abusiva trasformazione,
subendo gli effetti dell'ingiunzione di
demolizione impartita, pur ove l'abuso sia
stato commesso prima della traslazione della
proprietà, risultando conseguentemente
legittima l'ordinanza di ingiunzione di
demolizione impugnata
(tratto da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 25.05.2011 n.
1346 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Manufatti abusivi - Provvedimenti
di concessione in sanatoria - Impugnazione
da parte di terzi - Termine - Decorrenza -
Individuazione.
Ai fini della decorrenza del termine per
l'impugnazione, da parte di terzi, di
provvedimenti di concessione in sanatoria di
manufatti abusivi, occorre avere esclusivo
riguardo alla data di scadenza della
pubblicazione del provvedimento a sanatoria
- da effettuarsi in forza dell'art. 20, t.u.
in materia edilizia di cui al d.P.R. n. 380
del 2001 e dell'art. 21, l. n. 1034 del
06.12.1971 (applicabili anche a tale tipo di
titolo abilitativo), in quanto qui già
compiutamente nota la lesione materiale
subita, che peraltro continua a costituire,
anch'essa, necessitato presupposto per
l'impugnativa (TAR Campania Napoli, sez. VII,
06.05.2005, n. 5552; TAR Puglia Lecce, sez.
III, 21.05.2009 n. 1200) (TAR Puglia-Lecce,
Sez. I,
sentenza 25.05.2011 n. 971 - link
a www.ambientediritto.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Il regime sanzionatorio
applicabile agli abusi edilizi è quello
vigente al momento dell’irrogazione della
sanzione non già quello in vigore all’epoca
di realizzazione dell’abuso, e ciò in
ragione della natura ripristinatoria della
sanzione, non ascrivibile al genus delle
pene afflittive –cui propriamente si
attaglia il divieto di retroattività–, onde
soccorre il principio generale tempus regit
actum per l’individuazione della disciplina
cui deve attenersi l’Amministrazione
comunale che accerti l’abuso.
L’ordine di demolizione, come tutti i
provvedimenti sanzionatori in materia
edilizia, è atto vincolato che non richiede
uno specifico apprezzamento delle ragioni di
interesse pubblico, né una comparazione di
quest’ultimo con gli interessi privati
coinvolti e sacrificati, né una motivazione
sulla sussistenza di un interesse pubblico
concreto ed attuale alla demolizione, non
potendo neppure ammettersi l’esistenza di un
affidamento tutelabile alla conservazione di
una situazione di fatto abusiva, che il
tempo non può giammai legittimare.
E’ pur vero che la normativa dell’epoca non
si occupava delle conseguenze dell’abuso,
tuttavia il regime sanzionatorio applicabile
agli abusi edilizi è quello vigente al
momento dell’irrogazione della sanzione non
già quello in vigore all’epoca di
realizzazione dell’abuso, e ciò in ragione
della natura ripristinatoria della sanzione,
non ascrivibile al genus delle pene
afflittive –cui propriamente si attaglia il
divieto di retroattività–, onde soccorre il
principio generale tempus regit actum
per l’individuazione della disciplina cui
deve attenersi l’Amministrazione comunale
che accerti l’abuso (v. TAR Liguria, Sez. I,
21.04.2009 n. 779).
Quanto alla lamentata assenza di motivazione
a proposito di un ordine di ripristino dello
stato dei luoghi intervenuto a notevolissima
distanza di tempo dalla realizzazione
dell’abuso –con conseguente necessità di
valutazione dell’affidamento ingenerato e
della buona fede del privato e di
comparazione dell’interesse pubblico con gli
altri interessi in tal modo sacrificati–, va
richiamato il consolidato orientamento
giurisprudenziale secondo cui l’ordine di
demolizione, come tutti i provvedimenti
sanzionatori in materia edilizia, è atto
vincolato che non richiede uno specifico
apprezzamento delle ragioni di interesse
pubblico, né una comparazione di
quest’ultimo con gli interessi privati
coinvolti e sacrificati, né una motivazione
sulla sussistenza di un interesse pubblico
concreto ed attuale alla demolizione, non
potendo neppure ammettersi l’esistenza di un
affidamento tutelabile alla conservazione di
una situazione di fatto abusiva, che il
tempo non può giammai legittimare (v., ex
multis, Cons. Stato, Sez. V, 11.01.2011
n. 79) (TAR Emilia Romagna-Parma,
sentenza 25.05.2011 n. 154 - link
a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: L’obbligazione
di pagamento degli oneri concessori sorge
con il rilascio della concessione edilizia e
la giurisprudenza è concorde nel ritenere
che la determinazione del contributo dovuto
per gli oneri in questione debba essere
riferita al momento in cui sorge
l’obbligazione.
Il considerevole lasso di tempo decorso tra
la presentazione della domanda di sanatoria
ed il rilascio della concessione non può
essere utilmente valorizzato nell’ottica
della individuazione di decorrenze del
termine per la formazione del
silenzio-assenso (e, così, del decorso della
prescrizione) diverse da quelle
normativamente indicate né per sollecitare
una non meglio specificata “giusta
mediazione” che tenga conto delle tariffe
eventualmente più favorevoli esistenti
all’epoca della presentazione della domanda
di sanatoria.
L’obbligazione di pagamento degli oneri
concessori sorge con il rilascio della
concessione edilizia e la giurisprudenza è
concorde nel ritenere che la determinazione
del contributo dovuto per gli oneri in
questione debba essere riferita al momento
in cui sorge l’obbligazione.
In tale contesto, il considerevole lasso di
tempo decorso tra la presentazione della
domanda di sanatoria ed il rilascio della
concessione non può essere utilmente
valorizzato nell’ottica della individuazione
di decorrenze del termine per la formazione
del silenzio-assenso (e, così, del decorso
della prescrizione) diverse da quelle
normativamente indicate né per sollecitare
una non meglio specificata “giusta
mediazione” che tenga conto delle
tariffe eventualmente più favorevoli
esistenti all’epoca della presentazione
della domanda di sanatoria (quanto a quelle
vigenti al momento di realizzazione
dell’opera abusiva, lo stesso ricorrente
riconosce che sarebbe ingiusto agevolare il
responsabile)
(Consiglio di Stato, Sez. IV,
sentenza 24.05.2011 n. 3116 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: E'
illegittima l'ordinanza di demolizione di
lavori edilizi consistenti in:
tinteggiatura, sostituzione di alcuni punti
luce, rimozione e sostituzione di
rivestimenti e servizi del vano WC,
rimozione del rivestimento vano cucina e
spicconatura dell’impianto idrico.
Ai sensi dell’art. 3 primo comma lett. a)
T.U. 06.06.2001 n. 380, si intendono per <interventi
di manutenzione ordinaria>, <gli
interventi edilizi che riguardano le opere
di riparazione, rinnovamento e sostituzione
delle finiture degli edifici e quelle
necessarie ad integrare o mantenere in
efficienza gli impianti tecnologici
esistenti>.
Secondo le previsioni del successivo art. 6,
comma 1, lett. a), siffatti interventi <sono
eseguiti senza alcun titolo abilitativo>.
Orbene, come si apprende dalla lettura della
relazione del Vigile urbano 17.01.2001 alla
quale fa rinvio il provvedimento impugnato,
il sig. ... ha posto in essere all’interno
della sua unità abitativa interventi
consistenti in <tinteggiatura,
sostituzione di alcuni punti luce, rimozione
e sostituzione di rivestimenti e servizi del
vano WC, rimozione del rivestimento vano
cucina e spicconatura dell’impianto idrico>,
quest’ultima al fine di sostituire i tubi
ammalorati.
Tutto qui.
Appare evidente che sulla base della piana
lettura delle norme sopraindicate,
effettivamente in relazione a tali
interventi, che, giova ribadirlo, non hanno
comportato la benché minima modificazione di
superfici, volumi, altezze, aspetto
esteriore e destinazione funzionale, ma si
sono risolti in una mera attività
manutentiva rivolta esclusivamente a
conservare il buone condizioni di
funzionalità e fruibilità il preesistente,
non occorreva alcuna preventiva
autorizzazione.
Ne consegue che l’impugnato provvedimento,
come è stato puntualmente dedotto in
ricorso, è illegittimo in quanto, in
relazione ai sopra descritti interventi,
postula, invece, il previo rilascio di un,
non meglio descritto, <necessario titolo
abilitativo> ed addirittura applica la
sanzione pecuniaria di cui all’art. 37 T.U.
cit.
(TAR Campania-Salerno, Sez. I,
sentenza 24.05.2011 n. 967 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Conformità urbanistica, se la
P.A. tace vuol dire ''niet''.
Il silenzio fatto formare sull'istanza di
accertamento di conformità urbanistica ai
sensi dell'art. 13, L. n. 47 del 1985 non ha
valore di silenzio-inadempimento, ma di
silenzio-rigetto. Il silenzio fatto formare
sull'istanza di accertamento di conformità
urbanistica ai sensi dell'art. 13, L. n. 47
del 1985 non ha valore di
silenzio-inadempimento, ma di
silenzio-rigetto con la conseguenza che,
all'atto della sua formazione per inutile
decorso del relativo termine, non sussiste
un obbligo di provvedere, dovendosi già
ritenere costituito il provvedimento
negativo tacito da impugnare con onere, in
capo all'interessato, di dimostrare la
compatibilità dell'opera realizzata sine
titulo con la normativa primaria e
secondaria sotto il cui imperio essa ricade.
La disciplina dell'art. 21, D.P.R. n. 380
del 2001, TU dell'edilizia, si coordina con
quella contenuta nell'art. 20, comma 9, il
quale dispone che decorsi i termini per la
conclusione del procedimento di rilascio del
permesso di costruire, senza che
l'amministrazione abbia adottato il relativo
provvedimento, sulla domanda di permesso di
costruire si intende formato il silenzio
rifiuto.
In materia di procedimento per il rilascio
della concessione edilizia, art. 20, T.U. n.
380 del 06.06.2001, ripetendo le previsioni
dell'art. 4, D.L. n. 398 del 05.10.1993,
impone precisi termini per il completamento
dell'istruttoria da parte del dirigente
responsabile del procedimento, per il
rilascio del parere da parte della
commissione edilizia comunale e finalmente
per l'adozione del provvedimento conclusivo.
Il parere favorevole della commissione
edilizia comunale non equivale quindi a
concessione edilizia, ma rappresenta uno
degli elementi istruttori della pratica che
porterà la pubblica amministrazione
all'emanazione del provvedimento conclusivo
di concessione edilizia. Il TAR si è,
quindi, espresso circa la declaratoria di
illegittimità del silenzio rifiuto sulla
domanda di autorizzazione in sanatoria ex
art. 13, L. 28.02.1985, n. 47, presentata al
Comune.
Il Comune, sulla base di una comunicazione
della Regione, che denunciava la presenza di
due tettoie eseguite senza la prescritta
autorizzazione, ingiunse alla proprietà di
demolirle nel termine di trenta giorni.
La proprietà, avvalendosi della facoltà
prevista dall'art. 13, L. 28.02.1985, n. 47,
presentò istanza di autorizzazione in
sanatoria.
Poiché il Sindaco non si è mai pronunciato
su tale domanda, essendo trascorsi i
sessanta giorni stabiliti dal secondo comma
del citato art. 13, L. n. 47 del 1985, essa
deve intendersi respinta.
Il ricorrente si duole del silenzio rifiuto
formatosi per l'inutile decorso del termine
di sessanta giorni indicato dall'art. 13, L.
28.02.1985, n. 47 sull'istanza di
accertamento di conformità, quale prodotta
ai sensi della cennata normativa (commento
tratto da www.ipsoa.it - TAR Piemonte, Sez. II,
sentenza 20.05.2011 n. 494 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Il silenzio fatto formare
sull'istanza di accertamento di conformità
urbanistica ai sensi dell'art. 13 della
legge n. 47/1985 non ha valore di
silenzio-inadempimento, ma di
silenzio-rigetto con la conseguenza che,
all'atto della sua formazione per inutile
decorso del relativo termine, non sussiste
un obbligo di provvedere, dovendosi già
ritenere costituito il provvedimento
negativo tacito da impugnare con onere, in
capo all'interessato, di dimostrare la
compatibilità dell'opera realizzata sine
titulo con la normativa primaria e
secondaria sotto il cui imperio essa ricade.
Il ricorrente si duole del silenzio rifiuto
formatosi per l'inutile decorso del termine
di sessanta giorni indicato dall'art. 13
della L. 28.02.1985, n. 47 sull'istanza di
accertamento di conformità, quale prodotta
ai sensi della cennata normativa.
Nella prospettazione della censura
l'Amministrazione sarebbe venuta meno
all'obbligo di legge (art. 13 della L. 47
del 1985 ed artt. 2 e 3 della I. 241 del
1990) di concludere il procedimento con un
provvedimento motivato.
Il ricorso va respinto non essendo fondata
la doglianza che regge l'impugnativa secondo
cui l'amministrazione non poteva sottrarsi
all'obbligo di fornire risposta espressa e
motivata alla richiesta di permesso di
costruire in sanatoria, avanzata ai sensi e
per gli effetti di cui all'art. 36 del T.U.
in materia edilizia n. 380 del 2001.
Va ribadito, in linea con la prevalente
giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, sez. IV,
nn. 100 del 2010, 1710 e 598 del 2006), che
il silenzio fatto formare sull'istanza di
accertamento di conformità urbanistica ai
sensi dell'art. 13 della legge n. 47/1985
non ha valore di silenzio-inadempimento, ma
di silenzio-rigetto con la conseguenza che,
all'atto della sua formazione per inutile
decorso del relativo termine, non sussiste
un obbligo di provvedere, dovendosi già
ritenere costituito il provvedimento
negativo tacito da impugnare con onere, in
capo all'interessato, di dimostrare la
compatibilità dell'opera realizzata sine
titulo con la normativa primaria e
secondaria sotto il cui imperio essa ricade
(ex multis, Tar Campania-Napoli,
07.09.2007, n. 7958; sezione VII,
24.06.2008, n. 6118 e 3501 del 07.05.2008,
n. 3501; Tar Liguria, sezione I, 24.06.2007,
n. 1114; Tar Lombardia-Milano, sezione II,
21.03.2006, n. 642; Tar Piemonte-Torino,
sezione I, 08.03.2006, n. 1173; Tar
Sicilia-Catania, sezione I, 17.10.2005, n.
1723) (TAR Piemonte, Sez. II,
sentenza 20.05.2011 n. 494 - link
a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Cessione a terzi di manufatto
abusivo.
L’esecuzione di un sequestro o di un ordine
di demolizione di un immobile abusivamente
realizzato non è preclusa dall’intervenuta
cessione a terzi del manufatto, operando la
demolizione nei confronti di chiunque abbia
la disponibilità di un manufatto che
continui ad arrecare pregiudizio al
territorio (Corte di Cassazione, Sez. III
penale,
sentenza 19.05.2011 n. 19736 -
link a www.lexambiente.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Ordinanza
di ingiunzione di demolizione - Difetto di
legittimazione ad agire - Interesse
differenziato - Inammissibilità.
E' esclusa in capo al progettista, al
direttore dei lavori ed anche all'impresa
esecutrice delle opere, la titolarità di un
interesse legittimo differenziato che
consenta loro l'impugnazione di
provvedimenti relativi ad opere edilizie,
potendo semmai gli stessi proporre
intervento "ad adiuvandum" nel giudizio
promosso dal committente proprietario,
risultando, di conseguenza, il ricorso
avverso un'ordinanza di ingiunzione di
demolizione di opere difformi rispetto al
titolo abilitativo interposto da tali
soggetti, inammissibile per difetto di
legittimazione ad agire (tratto da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 19.05.2011 n.
1285 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Abusi edilizi, rilevanza
circolari.
La circolare interpretativa è atto interno
alla pubblica amministrazione che si risolve
in un mero ausilio interpretativo e non
esplica alcun effetto vincolante non solo
per il giudice penale, ma anche per gli
stessi destinatari poiché non può comunque
porsi in contrasto con l’evidenza del dato
normativo (Corte di Cassazione, Sez. III
penale,
sentenza 17.05.2011 n. 19330 -
link a www.lexambiente.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Condono edilizio: le indicazioni
ministeriali non eliminano il rischio
demolizione.
Il rispetto della
indicazioni contenute in una circolare
ministeriale non mette al riparo dal rischio
abbattimento dell’opera abusiva. Infatti, se
le indicazioni non sono conformi alla legge
non hanno alcun valore.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, Sez.
III penale, con la
sentenza 17.05.2011 n. 19330.
Per la Suprema corte, infatti, nella
valutazione della domanda di sospensione
dell’esecuzione -a seguito della
presentazione di una istanza di condono- il
giudice deve innanzi tutto verificare la
sussistenza dei “requisiti di
condonabilità delle opere” ex lege.
E siccome la norma si riferisce
espressamente alle “nuove costruzioni
residenziali”, “nessuna rilevanza può
assumere il contenuto della circolare”.
Infatti, come chiarito anche dalle Sezioni
unite civili (23031/2007), le circolari
hanno “natura di atti meramente interni
alla pubblica amministrazione” ed “esprimono
esclusivamente un parere
dell’amministrazione medesima non vincolante
per il contribuente, per gli uffici, per la
stessa autorità che l’ha emanata e per il
giudice”.
Dunque, per i giudici di Piazza Cavour la
circolare interpretativa “si risolve in
un mero ausilio interpretativo e non esplica
alcun effetto vincolante non solo per il
giudice penale, ma anche per gli stessi
destinatari poiché non può comunque porsi in
contrasto con l’evidenza del dato normativo”
(massima tratta da
www.diritto24.ilsole24ore.com).
---------------
Condono edilizio, le
indicazioni ministeriali non mettono al
riparo dall'abbattimento.
Non si ferma l'ordine di demolizione
dell'opera abusiva anche se la costruzione è
conforme alle indicazioni contenute in una
circolare ministeriale. A nulla vale,
dunque, che il ministero delle
Infrastrutture, con un proprio atto
interpretativo, abbia esteso la portata del
condono del 2003 anche agli immobili non
residenziali.
Per la Cassazione, sentenza n. 19330/2011,
infatti, i paletti rimangono quelli fissati
dalla legge e dunque l'opera abusiva "non
residenziale" va abbattuta, anche in
pendenza di regolare domanda di condono
edilizio.
La circolare ha solo valore
interpretativo.
Niente da fare dunque per una signora di
Cava dei Tirreni che aveva basato la
richiesta di sospensiva dell'ordine di
abbattimento sulle indicazioni contenute
nella circolare del ministero dei Trasporti
e delle Infrastrutture n. 2699/2005 che «espressamente
ammetteva la condonabilità degli interventi
aventi destinazione non residenziale».
Verificare la condonabilità
delle opere.
Per la Cassazione, nella valutazione della
domanda di sospensione dell'esecuzione -a
seguito della presentazione di una istanza
di condono- il giudice deve innanzi tutto
verificare la sussistenza dei «requisiti
di condonabilità delle opere» ex lege.
E siccome la norma si riferisce
espressamente alle «nuove costruzioni
residenziali», «nessuna rilevanza può
assumere il contenuto della circolare».
Infatti, come chiarito anche dalle Sezioni
unite civili (23031/2007), le circolari
hanno «natura di atti meramente interni
alla pubblica amministrazione» ed «esprimono
esclusivamente un parere
dell'amministrazione medesima non vincolante
per il contribuente, per gli uffici, per la
stessa autorità che l'ha emanata e per il
giudice».
Dunque, per la Suprema corte la circolare
interpretativa «si risolve in un mero
ausilio interpretativo e non esplica alcun
effetto vincolante non solo per il giudice
penale, ma anche per gli stessi destinatari
poiché non può comunque porsi in contrasto
con l'evidenza del dato normativo».
Ecco i principi fissati
dalla Sezioni unite nel 2007.
1) La circolare emanata nella materia
tributaria non vincola il contribuente, che
resta pienamente libero di non adottare un
comportamento ad essa uniforme, in piena
coerenza con la regola che in un sistema
tributario basato essenzialmente sull'auto
tassazione, la soluzione delle questioni
interpretative è affidata (almeno in una
prima fase, quella, appunto, della
determinazione dell'imposta da
corrispondere) direttamente al contribuente.
2) La circolare nemmeno vincola, a ben
vedere, gli uffici gerarchicamente
sottordinati, ai quali non è vietato di
disattenderla (evenienza, questa, che,
peraltro, è raro che si verifichi nella
pratica), senza che per questo il
provvedimento concreto adottato dall'ufficio
(atto impositivo, diniego di rimborso, ecc.)
possa essere ritenuto illegittimo «per
violazione della circolare»: infatti, se
la (interpretazione contenuta nella)
circolare è errata, l'atto emanato sarà
legittimo perché conforme alla legge, se,
invece, la (interpretazione contenuta nella)
circolare è corretta, l'atto emanato sarà
illegittimo per violazione di legge.
3) La circolare non vincola addirittura la
stessa autorità che l'ha emanata, la quale
resta libera di modificare, correggere e
anche completamente disattendere
l'interpretazione adottata. Tutt'al più,
come è stato pure affermato, potrebbe
ammettersi che il mutamento da parte
dell'amministrazione di un precedente
indirizzo (interpretativo) sul quale il
contribuente possa aver fatto affidamento,
eventualmente rilevi (o possa esse valutato)
ai fini della applicazione delle sanzioni.
4) La circolare non vincola, infine, come
già si è detto, il Giudice tributario (e, a
maggior ragione, la Corte di Cassazione)
dato che per l'annullamento di un atto
impositivo emesso sulla base di una
interpretazione data dall'amministrazione e
ritenuta non conforme alla legge, non dovrà
essere disapplicata la circolare, in quanto
l'ordinamento affida esclusivamente al
Giudice il compito di interpretare la norma
(del resto, al Giudice tributario e'
attribuita, nella materia tributaria, la
giurisdizione esclusiva) (commento tratto da
www.ilsole24ore.com). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Spontanea demolizione abuso
edilizio in zona vincolata.
La spontanea demolizione dell’intervento
abusivo in zona vincolata effettuata prima
che venga disposta d'ufficio dall'autorità
amministrativa e, comunque, prima che
intervenga la condanna, comporta
l’estinzione del solo reato paesaggistico di
cui al comma 1 dell’articolo 181 D.Lgs.
42/2004 ma non produce alcun effetto
estintivo delle violazioni edilizie
eventualmente concorrenti, pur potendo
essere oggetto di valutazione da parte del
giudice penale per la determinazione della
pena e relativamente alla mancanza di un
danno penalmente rilevante o alla buona fede
dell’imputato (Corte di Cassazione, Sez. III
penale,
sentenza 17.05.2011 n. 19317 -
link a www.lexambiente.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
L'assenza dello Sportello unico
per l'edilizia non esonera dalle
autorizzazioni.
Per salvarsi dal reato
di abuso edilizio non basta invocare la
mancata costituzione dello Sportello unico
da parte del comune.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, Sez.
III penale, con la
sentenza 17.05.2011 n. 19315.
Una signora condannata per aver eseguito dei
lavori di ampliamento del garage in totale
difformità al permesso a costruire ha
sostenuto "la mancata istituzione dello
Sportello Unico presso l'amministrazione
comunale di Riposto e la conseguente
impossibilità di presentare le dovute
comunicazioni".
Una giustificazione che non ha convinto i
giudici di legittimità che hanno affermato
il seguente principio di diritto: "Lo
Sportello Unico per l'edilizia previsto
dell'articolo 5 del Dpr 380/2001 (Testo
unico per l'edilizia) ha unicamente finalità
di semplificazione procedimentale ed
organizzativa, con la conseguenza che la
mancata istituzione da parte
dell'amministrazione comunale non ha alcuna
incidenza sul regime autorizzativo
dell'attività edilizia e non esonera,
pertanto, dal conseguimento dei necessari
titoli abilitativi" (massima tratta e
link a www.diritto24.ilsole24ore.com). |
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URBANISTICA:
Lottizzazione abusiva, nozione,
precisazioni.
Si ha
lottizzazione abusiva di terreni a scopo
edificatorio non solo quando vengono
iniziate opere che comportino trasformazione
urbanistica od edilizia dei terreni stessi
in violazione delle prescrizioni degli
strumenti urbanistici, vigenti o adottati, e
comunque stabilite dalle leggi statali o
regionali o senza la prescritta
autorizzazione) ma anche quando tale
trasformazione venga predisposta attraverso
il frazionamento e la vendita, o atti
equivalenti, del terreno in lotti che, per
le loro caratteristiche quali la dimensione
in relazione alla natura del terreno e alla
sua destinazione secondo gli strumenti
urbanistici, il numero, l'ubicazione o la
eventuale previsione di opere di
urbanizzazione ed in rapporto ad elementi
riferiti agli acquirenti denuncino in modo
non equivoco la destinazione a scopo
edificatorio
(Consiglio di Stato, Sez. IV,
sentenza 13.05.2011 n. 2937 -
link a www.altalex.com). |
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EDILIZIA PRIVATA: 1. Condono edilizio
- D.L. n. 269/2003 e L.R. n. 31/2004 -
Formazione del silenzio assenso sulla
domanda - Necessità di presentare tutta la
documentazione ex art. 32, comma 37, D.L. n.
269/2003 - Sussiste - Necessità di
effettuare il pagamento degli oneri di
concessione - Sussiste.
2. Condono edilizio
- D.L. n. 269/2003 e L.R. n. 31/2004 - Oneri
e contributo di concessione - Commisurazione
in relazione al momento del rilascio del
titolo in sanatoria - Legittimità -
Sussiste.
3. Condono edilizio
- D.L. n. 269/2003 e L.R. n. 31/2004 - Art.
32, comma 40, D.L. n. 269/2003 - Incremento
percentuale - Applicabilità agli oneri
concessori relativi all'intervento edilizio
- Non sussiste - Applicabilità ai diritti ed
oneri correlati alla istruttoria della
domanda - Sussiste.
4. Condono edilizio
- D.L. n. 269/2003 e L.R. n. 31/2004 - Oneri
e contributo di concessione - L. n. 212/2000
(Statuto dei diritti del contribuente) -
Applicabilità - Non sussiste.
1. Ai fini della configurabilità di un
titolo edilizio tacito sulla domanda di
condono edilizio ai sensi del D.L. n.
269/2003 e della L.R. n. 31/2004, è
necessaria la presentazione, da parte
dell'autore dell'abuso, di tutta la
documentazione prevista dalla legge (in
particolare, quella di cui al comma 37°
dell'art. 32 del citato D.L.), oltre che il
pagamento dell'intera somma dovuta a titolo
di oneri di urbanizzazione, salvo il
conguaglio eventualmente esigibile dal
Comune.
2. È legittima la pretesa
dell'Amministrazione volta a determinare gli
oneri di urbanizzazione relativi al titolo
in sanatoria tenendo conto delle tariffe
vigenti all'atto del rilascio del permesso.
3. L'incremento percentuale di cui all'art.
32, comma 40, D.L. n. 269/2003, è
applicabile non agli oneri concessori
relativi all'intervento edilizio, ma ai
diritti ed oneri correlati alla istruttoria
delle domande finalizzate al rilascio del
titolo abilitativo; diritti ed oneri che il
Comune ha facoltà di incrementare in
relazione al maggior impiego di risorse
(personale e mezzi) che qualsiasi sanatoria
-implicante un afflusso eccezionale di
istanze da istruire ed evadere in aggiunta
all'attività ordinaria- notoriamente
richiede.
4.
La L. n. 212/2000, recante lo "Statuto
dei diritti del contribuente", non è
applicabile alla materia degli oneri di
urbanizzazione i quali, pur essendo
generalmente ricompresi tra i corrispettivi
di diritto pubblico, non hanno natura
tributaria
(tratto da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 12.05.2011 n.
1232 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Ordinanza
di ripristino dello stato dei luoghi -
Qualificazione dell'opera - Titolo edilizio
- Lievi difformità - Illegittimità.
Accertato che non sussiste una sostanziale
innovazione rispetto a quanto già
precedentemente autorizzato
dall'Amministrazione, risulta illegittima
l'ordinanza che ha ordinato la demolizione
di un'opera conforme al titolo edilizio
precedentemente rilasciato per carenza dei
presupposti di fatto e di diritto, nonché
per contraddittorietà dell'azione
amministrativa (tratto da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 11.05.2011 n.
1224 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: L'accertamento
di conformità previsto dall'art. 13 della L.
28.02.1985, n. 47, poi confluito nell'art.
36, d.P.R. 06.06.2001, n. 380, è diretto a
sanare le opere solo formalmente abusive, in
quanto eseguite senza il previo rilascio del
titolo, ma conformi nella sostanza alla
disciplina urbanistica applicabile per
l'area su cui sorgono, vigente sia al
momento della loro realizzazione che al
momento della presentazione dell'istanza di
sanatoria (c.d. doppia conformità).
Osserva, anzitutto, il Collegio che, sulla
scorta del prevalente indirizzo
giurisprudenziale: “l'accertamento di
conformità previsto dall'art. 13 della L.
28.02.1985, n. 47, poi confluito nell'art.
36, d.P.R. 06.06.2001, n. 380, è diretto a
sanare le opere solo formalmente abusive, in
quanto eseguite senza il previo rilascio del
titolo, ma conformi nella sostanza alla
disciplina urbanistica applicabile per
l'area su cui sorgono, vigente sia al
momento della loro realizzazione che al
momento della presentazione dell'istanza di
sanatoria (c.d. doppia conformità)” (TAR
Campania Napoli, sez. VI, 06.09.2010, n.
17306).
Il provvedimento di accertamento di
conformità assume, pertanto, una
connotazione eminentemente oggettiva e
vincolata, priva di apprezzamenti
discrezionali, dovendo l'autorità procedente
valutare l'assentibilità dell'opera eseguita
senza titolo, sulla base della normativa
urbanistica ed edilizia vigente in relazione
ad entrambi i momenti considerati dalla
norma.
Si tratta invero, come sopra detto, di
accertamento concernente una valutazione
doverosa e vincolata, priva di contenuti
discrezionali, avente per oggetto la
realizzazione di un assetto di interessi già
prefigurato dalla disciplina urbanistica
applicabile … (cfr. TAR Lazio–Latina, sez.
I, sent. 7952/2003)
(TAR Valle d'Aosta,
sentenza 11.05.2011 n. 34 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
La legge condonistica estende la
possibilità di sanatoria pure agli edifici
che, anche se non ancora ultimati, hanno già
acquisito una fisionomia tale da rendere
individuabile il disegno progettuale e la
destinazione abitativa e che necessita solo
di lavori di completamento per la sua
funzionalità.
Per completamento funzionale deve intendersi
la realizzazione delle principali opere
necessarie per attuare il mutamento di
destinazione, incompatibili con l'originaria
destinazione assentita, ancorché non siano
stati ancora realizzati gli impianti e le
rifiniture di carattere complementare ed
accessorio; pertanto, gli indicatori
principali del completamento funzionale in
caso di mutamento d'uso da alberghiero ad
abitativo di un edificio sono dati dalla
individuazione e definizione degli ambienti
costituenti l'unità residenziale e dalla
presenza degli impianti per l'installazione
delle cucine, non occorrendo l'effettiva
utilizzazione della nuova destinazione.
Come ritenuto da questo Consiglio, la legge
condonistica estende la possibilità di
sanatoria pure agli edifici che, anche se
non ancora ultimati, hanno già acquisito una
fisionomia tale da rendere individuabile il
disegno progettuale e la destinazione
abitativa e che necessita solo di lavori di
completamento per la sua funzionalità (V,
03.07.1995, n. 1002; II, 14.03.1990, n.
669).
Deve essere
rammentato quanto ritenuto da questo
Consiglio in casi consimili:
- “per completamento funzionale deve
intendersi la realizzazione delle principali
opere necessarie per attuare il mutamento di
destinazione, incompatibili con l'originaria
destinazione assentita, ancorché non siano
stati ancora realizzati gli impianti e le
rifiniture di carattere complementare ed
accessorio; pertanto, gli indicatori
principali del completamento funzionale in
caso di mutamento d'uso da alberghiero ad
abitativo di un edificio sono dati dalla
individuazione e definizione degli ambienti
costituenti l'unità residenziale e dalla
presenza degli impianti per l'installazione
delle cucine, non occorrendo l'effettiva
utilizzazione della nuova destinazione”
(V, 04.07.2002, n. 3679);
- “per ottenere il condono edilizio in
caso di mutamento di destinazione d'uso di
un fabbricato è sufficiente (in base al
combinato disposto degli art. 4, comma 1, e
18, comma 1 e 5, l. 28.01.1977 n. 10 e
dell'art. 31, comma 2, l. 28.02.1985 n. 47)
che quest'ultimo venga funzionalmente
completato entro l'01.10.1983, ossia
che entro tale data, pur se le attività
costruttive siano ancora in corso, il
fabbricato sia comunque già fornito delle
opere indispensabili a renderne
effettivamente possibile un uso diverso da
quello a suo tempo assentito...cioè di opere
del tutto incompatibili con l'originaria
destinazione d'uso, e ciò per l'evidente
ragione di non incorrere nell'eventuale
disparità di trattamento, che potrebbe
scaturire tra le ipotesi di nuova
costruzione totalmente abusiva -per la cui
sanabilità bastano l'esecuzione del rustico
ed il completamento della copertura- e i
casi di opere interne con mutamento di
destinazione d'uso, per le quali è appunto
sufficiente il completamento funzionale”
(V, 14.07.1995, n. 1071);
- “per il condono dell'abusivo mutamento
della destinazione d'uso di un immobile è
sufficiente che, ai sensi dell'art. 31,
comma 2, l. 28.02.1985 n. 47, lo stesso sia
stato "completato funzionalmente" entro il
termine dell'01.10.1983, vale a dire che
entro tale data (anche se le attività
costruttive siano ancora in corso)
l'immobile deve essere comunque già fornito
delle opere indispensabili a rendere
effettivamente possibile un uso diverso da
quello assentito” (V, 16.12.1994, n.
1514).
Dunque, il determinato mutamento di
destinazione d’uso a residenziale abitativo,
non è di ostacolo alla condonabilità, perché
concomitante all’esecuzione dei lavori per
stessa ammissione di parte appellante
(Consiglio di Stato, Sez. IV,
sentenza 09.05.2011 n. 2750 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Permesso di costruire in
sanatoria - Istanza dell’interessato -
Necessità - Abusi edilizi - Amministrazione
- Obbligo di valutare la sanabilità -
Insussistenza.
Dal chiaro tenore letterale dell’articolo 36
del D.P.R. n. 380/2001 si desume che il
rilascio del permesso di costruire in
sanatoria consegue necessariamente ad
un’istanza dell’interessato, mentre al
Comune compete, ai sensi dell’art. 27, comma
1, del D.P.R. n. 380/2001, l’esercizio della
vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia
che si svolge nel territorio comunale.
Pertanto, una volta accertata l’esecuzione
di opere in assenza del prescritto permesso
di costruire, l’Amministrazione comunale
deve senz’altro disporne la demolizione, non
essendo tenuta a valutare preventivamente la
sanabilità delle stesse (ex multis,
TAR Campania Napoli, Sez. III, 27.09.2006,
n. 8331; Sez. IV, 04.02.2003, n. 617).
Ordine di demolizione -
Presupposto - Motivazione.
Presupposto per l’adozione dell’ordine di
demolizione di opere abusive è soltanto la
constatata esecuzione di un intervento
edilizio in assenza del prescritto titolo
abilitativo, con la conseguenza che, essendo
tale ordine un atto dovuto, esso è
sufficientemente motivato con l’accertamento
dell’abuso, e non necessita, quindi, di una
particolare motivazione in ordine alle
disposizioni normative che si assumono
violate, né in ordine all’interesse pubblico
alla rimozione dell’abuso, che è in re
ipsa, consistendo nel ripristino
dell’assetto urbanistico violato (ex
multis, TAR Campania Napoli, Sez. IV,
28.12.2009, n. 9638; Sez. VI, 09.11.2009, n.
7077; Sez. VII, 04.12.2008, n. 20987).
Ordine di demolizione -
Motivazione - Indicazione dei dati catastali
dell’immobile - Necessità - Esclusione.
Nella motivazione dell’ordine di demolizione
è necessaria e sufficiente l’analitica
descrizione delle opere abusivamente
realizzate, in modo da consentire al
destinatario della sanzione di rimuoverle
spontaneamente, mentre non è necessaria una
puntuale identificazione - mediante i dati
catastali - della superficie occupata dalle
stesse (TAR Toscana Firenze, Sez. III,
06.02.2008, n. 117; TAR Campania Napoli,
Sez. III, 17.12.2007, n. 16311) (TAR
Campania-Napoli, Sez. VII,
sentenza 06.05.2011 n. 2562 -
link a www.ambientediritto.it). |
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ATTI AMMINISTRATIVI -
EDILIZIA PRIVATA:
Il vicino, autore di un esposto o
di una denuncia, non assume la veste di
controinteressato nel giudizio contro
l'annullamento di un determinato
provvedimento amministrativo, anche se
all'esposto ed al suo autore la p.a. faccia
espresso riferimento nel provvedimento
impugnato, poiché il disposto annullamento,
effettuato nell'esercizio del potere di
autotutela, costituisce un provvedimento
d'ufficio, emesso per il raggiungimento di
finalità di pubblico interesse.
L'annullamento del provvedimento illegittimo
non può essere disposto per la sola esigenza
di ristabilire la legalità dell'azione
amministrativa, posto che tale interesse,
pur rilevante, deve essere comparato con
altri interessi posti a tutela della
stabilità delle relazioni giuridiche, anche
se basate su provvedimenti illegittimi.
L'annullamento d'ufficio è, dunque, un
provvedimento discrezionale, che può essere
disposto quando sussistano ragioni di
pubblico interesse all'eliminazione del
provvedimento.
Il Collegio, conformemente al costante
orientamento giurisprudenziale, sottolinea
che il vicino, autore di un esposto o di una
denuncia, non assume la veste di
controinteressato nel giudizio contro
l'annullamento di un determinato
provvedimento amministrativo, anche se
all'esposto ed al suo autore la p.a. faccia
espresso riferimento nel provvedimento
impugnato, poiché il disposto annullamento,
effettuato nell'esercizio del potere di
autotutela, costituisce un provvedimento
d'ufficio, emesso per il raggiungimento di
finalità di pubblico interesse (cfr., ex
multis, TAR Lazio-Latina, 16.03.2010, n.
293; TAR Puglia-Bari, sez. I, 21.02.2006, n.
558).
---------------
L’art.
21-nonies della l. n. 241 del 1990 subordina
l’esercizio del potere di annullamento
d’ufficio a specifici presupposti.
Primo fondamentale presupposto è costituito
dalla sussistenza di ragioni di interesse
pubblico le quali, tuttavia, devono essere
diverse ed ulteriori rispetto al mero
ripristino della legalità.
Ciò in quanto non sono da escludere ipotesi
nelle quali l’atto illegittimo sia
funzionale al perseguimento dell’interesse
pubblico ovvero la permanenza dell’atto e
della sua efficacia si giustifichi in
rapporto alla tutela degli affidamenti.
L’interesse pubblico inoltre, deve essere
apprezzato nella sua configurazione attuale;
ciò implica la necessità di procedere ad una
nuova istruttoria nella quale esaminare e
comparare tanto l’interesse primario quanto
gli altri interessi coinvolti, pure
considerati nell’attuale loro consistenza,
come anche gli eventuali ulteriori interessi
non considerati in primo grado.
Nella valutazione circa la sussistenza delle
ragioni di interesse pubblico
l’amministrazione è, altresì, tenuta a
rispettare i principi che governano
l’esercizio dell’attività amministrativa tra
i quali, in particolare, il principio di
proporzionalità, che impone canoni di
stretta necessità, in rapporto alle
situazioni giuridiche soggettive ascrivibili
in capo ai privati.
Nella fattispecie oggetto di giudizio
emerge, da un attento esame del
provvedimento di annullamento d’ufficio
gravato, la radicale assenza di motivazione
in ordine all’interesse pubblico concreto,
attuale e prevalente alla base della sua
adozione.
Emblematiche, sul punto, risultano le
locuzioni utilizzate dall’amministrazione;
nel suddetto provvedimento si afferma,
infatti, che l’annullamento d’ufficio è
stato disposto a motivo della ritenuta “attualità
del contrasto dell’atto amministrativo
rilasciato con la normativa richiamata e
quindi l’esigenza del ripristino della
legalità per le richiamate superiori
esigenze pubbliche”.
Il provvedimento di annullamento in
autotutela pone, dunque, a proprio
fondamento esclusivamente l’esigenza di
ripristino della legalità violata.
Tale motivazione, tuttavia, per le ragioni
sopra esposte, non può ritenersi adeguata;
come evidenziato dalla consolidata
giurisprudenza, l'annullamento del
provvedimento illegittimo non può essere
disposto per la sola esigenza di ristabilire
la legalità dell'azione amministrativa,
posto che tale interesse, pur rilevante,
deve essere comparato con altri interessi
posti a tutela della stabilità delle
relazioni giuridiche, anche se basate su
provvedimenti illegittimi. L'annullamento
d'ufficio è, dunque, un provvedimento
discrezionale, che può essere disposto
quando sussistano ragioni di pubblico
interesse all'eliminazione del provvedimento
(cfr., ex multis, Cons. St., sez. VI,
30.07.2009, n. 4812).
Tali ragioni di interesse pubblico non sono
affatto indicate, né argomentate né
articolate nel provvedimento gravato che si
limita apoditticamente ad affermare la
prevalenza dell’interesse pubblico “al
rispetto delle condizioni di igiene e
salubrità dei cittadini ed in particolare
dei futuri abitanti dell’edificio da
ritenersi interesse pubblico superiore non
sopprimibile”.
E’ di tutta evidenza che, nella fattispecie,
è mancata una ponderazione attenta e
doverosa dei vari interessi coinvolti e lo
stesso interesse pubblico non è stato
assolutamente individuato nella sua
concretezza e attualità.
Non ignora il Collegio l’esistenza di talune
fattispecie in relazione alle quali
l’interesse pubblico all’annullamento viene
considerato in re ipsa. Ciò
ricorrente, ad esempio, nell’ipotesi di
ottemperanza ad una decisione del giudice
ordinario passata in giudicato nel caso in
cui abbia proceduto alla disapplicazione
dell’atto ritenendolo illegittimo; di
decisione negativa dell’autorità di
controllo alla quale non compete
direttamente il potere di annullamento; di
annullamento di un atto consequenziale come
necessaria conseguenza dell’annullamento
dell’atto presupposto.
La fattispecie oggetto di giudizio non
rientra in alcuno dei suddetti casi.
La difesa dell’amministrazione resistente
non manca, invero, di sostenere,
appellandosi ad un consolidato indirizzo
interpretativo, che nella fattispecie de qua
assume primario rilevo la natura
dell’interesse pubblico che entra in
considerazione –tutela della salute– con la
conseguenza che l’onere di motivazione può
ritenersi adempiuto anche in forma
sintetica, non avendo gli interessi
configgenti la stessa dignità.
Al fine di corroborare tale assunto parte
resistente sottolinea la natura di industria
insalubre dell’allevamento condotto
dall’Azienda Iseo e la possibilità, sulla
base di tale presupposto, di ricorrere ad
una presunzione assoluta di nocività e
pericolosità.
In tale quadro la difesa
dell’amministrazione evidenzia, ancora, la
particolare valenza delle norme del
regolamento di igiene, delle quali la
giurisprudenza ammette finanche
l’applicazione retroattiva.
Le deduzioni della difesa
dell’amministrazione, condivisibili ed
apprezzabili in linea generale e di
principio, non possono essere, tuttavia,
considerate pertinenti nella fattispecie
oggetto di giudizio.
Il Collegio osserva, in primo luogo, che il
pregiudizio per la salute non risulta, nella
fattispecie che ne occupa, evidente come,
invece, la difesa dell’amministrazione
pretende di sostenere.
Ciò, in specie, considerando le circostanze
di fatto; la distanza dell’allevamento del
complesso immobiliare edificato non può
essere ritenuta irrisoria, soprattutto ove
si consideri che la distanza prescritta
risulta rispettata in relazione ai locali di
stabulazione ed il contrasto con la
disposizione contenuta nel regolamento di
igiene emerge solo in relazione ai locali
accessori (sala mungitura e deposito latte).
Già tale dato induce a ritenere
insufficiente il mero riferimento alla
disposizione violata ed alla sua natura per
sostenere che l’interesse pubblico sia
implicitamente sussistente.
Il Collegio deve anche evidenziare che lo
stesso art. 96 del Regolamento di Igiene fa
salva la facoltà del Sindaco di fissare caso
per caso le condizioni ritenute opportune
per la salvaguardia della pubblica igiene,
con ciò, dunque, ammettendo, la possibilità
di valutazioni specifiche in relazione alle
peculiarità della fattispecie di volta in
volta considerata.
Deve essere altresì sottolineato che solo in
esito ad una laboriosa attività
interpretativa la disposizione suddetta si
presta ad essere interpretata nel senso di
affermare la reciprocità mentre, ad un primo
esame, la ratio ad essa sottesa
sembra essere quella di impedire
l’insediamento di nuovi allevamenti con
conseguente creazione del pericolo e non
anche quella di escludere l’accettazione di
disagi connessi all’edificazione di edifici
residenziali in prossimità degli allevamenti
stessi.
Tali considerazioni, unitamente agli
ulteriori specifici elementi desumibili
dalla documentazione versata in atti,
inducono a ritenere che, nella fattispecie,
emerge, al più, una situazione di disagio e
non già di vero e proprio pericolo per la
salute, con la conseguenza che, per quanto
in questa sede rileva, l’amministrazione
comunale non era esonerata dall’obbligo di
adeguatamente e doverosamente rappresentare,
con concretezza ed esaustività, le ragioni
di interesse pubblico alla base del
provvedimento di annullamento d’ufficio.
Come pure non era esonerata dall’obbligo di
procedere alla comparazione tra l’interesse
pubblico e quello privato, nel rispetto,
peraltro, del principio di proporzionalità
(TAR
Veneto, Sez. II,
sentenza 06.05.2011 n. 682 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Costruzioni abusive - Ordinanza
di demolizione - Eventuale sanabilità
dell'opera - Preventiva valutazione da parte
dell'Amministrazione Comunale - Carenza -
Legittimità del provvedimento -
Insussistenza di obblighi al riguardo in
capo alla P.A..
E' legittima l'ordinanza di demolizione
adottata dalla competente Amministrazione
comunale in assenza di qualsivoglia
valutazione in ordine alla eventuale
sanabilità dell'opera, della quale è
ordinata la demolizione, ai sensi dell'art.
36 del D.P.R. n. 380 del 2001.
In presenza di un abuso edilizio la vigente
normativa urbanistica non pone, invero,
alcun obbligo in capo all'Autorità comunale,
prima di emanare l'ordinanza di demolizione,
circa una verifica della sanabilità della
stessa ai sensi della richiamata normativa,
come chiaramente evincibile dal dato
testuale di cui agli artt. 27 e 31, D.P.R.
n. 380 del 2001.
In tal senso mentre le disposizioni
legislative da ultimo richiamate obbligano
il responsabile del competente ufficio
comunale a reprimere l'abuso, senza alcuna
valutazione di sanabilità, il già menzionato
art. 36, D.P.R. n. 380 del 2001 rimette alla
esclusiva iniziativa della parte interessata
l'attivazione del procedimento di
accertamento di conformità urbanistica ivi
disciplinato (massima tratta da
www.immobili24.ilsole24ore.com - TAR
Campania-Napoli, Sez. VI,
sentenza
04.05.2011 n. 2442 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Condono edilizio e requisiti
igienico-sanitari. Non è possibile derogare
ai igienico-sanitari per le costruzioni
oggetto di condono edilizio.
Il rilascio del certificato di abitabilità
di un fabbricato, conseguente al condono
edilizio, ai sensi dell'art. 35 comma 20,
della L. 47/1985, può legittimamente
avvenire in deroga solo a norme
regolamentari e non anche quando siano
carenti condizioni di salubrità richieste
invece da fonti normative di livello
primario, in quanto la disciplina del
condono edilizio, per il suo carattere di
eccezionalità e derogatorio, non è
suscettibile di interpretazioni estensive e,
soprattutto, tali da incidere sul
fondamentale principio della tutela della
salute, con evidenti riflessi sul piano
della legittimità costituzionale.
Questo in sintesi il principio ribadito dal
Consiglio di Stato, Sez. IV, con la
sentenza 03.05.2011 n. 2620, che,
sulla scorta di precedenti pronunce,
aggiunge che non è possibile ritenere che
l’art. 35, comma 20, della L. 47/1985
contenga una deroga generale ed
indiscriminata alle norme che presidiano i
requisiti di abitabilità degli edifici, e
ciò proprio perché la detta legge intende
contemperare valori tutti costituzionalmente
garantiti, quali, tra gli altri, da un lato
il diritto alla salute e dall’altro il
diritto all’abitazione e al lavoro (commento
tratto da www.legislazionetecnica.it - link
a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Il
rilascio del certificato di abitabilità di
un fabbricato, conseguente al condono
edilizio, ai sensi del citato art. 35, comma
20, l. n. 47 del 1985, può legittimamente
avvenire in deroga solo a norme
regolamentari e non anche quando siano
carenti condizioni di salubrità richieste
invece da fonti normative di livello
primario, in quanto la disciplina del
condono edilizio, per il suo carattere di
eccezionalità e derogatorio, non è
suscettibile di interpretazioni estensive e,
soprattutto, tali da incidere sul
fondamentale principio della tutela della
salute, con evidenti riflessi sul piano
della legittimità costituzionale.
La deroga introdotta dall’art. 35, comma 20,
non riguarda i requisiti richiesti da
disposizioni legislative e deve, pertanto,
escludersi una automaticità assoluta nel
rilascio del certificato di abitabilità ...
a seguito di concessione in sanatoria,
dovendo invece il Comune verificare che al
momento del rilascio del certificato di
abitabilità siano osservate non solo le
disposizioni di cui all'art. 221 T.U. delle
leggi sanitarie (rectius, di cui all'art. 4
del D.p.r. 425/1994), ma, altresì quelle
previste da altre disposizioni di legge in
materia di abitabilità e servizi essenziali
relativi e rispettiva normativa tecnica ....
Permangono, infatti, in capo ai Comuni tutti
gli obblighi inerenti alla verifica delle
condizioni igienico-sanitarie per
l'abitabilità degli edifici, con l'unica
possibile deroga ai requisiti fissati da
norme regolamentari.
Non è possibile ritenere che l’art. 35,
comma 20, l. n. 47/1985 contenga una deroga
generale ed indiscriminata alle norme che
presidiano i requisiti di abitabilità degli
edifici, e ciò proprio perché la detta legge
intende contemperare valori tutti
costituzionalmente garantiti, quali, tra gli
altri, da un lato il diritto alla salute e
dall’altro il diritto all’abitazione e al
lavoro.
Laddove le condizioni concrete di un
immobile rendano il medesimo tale da non
essere ritenuto abitabile, poiché esse si
pongono in contrasto con il rispetto della
dignità umana (art. 2 Cost.) e del diritto
alla salute (art. 32 Cost.), o, più
specificamente, con le condizioni richiamate
dagli artt. 218 e 221 TULS, non rileva che
la specifica condizione di inabitabilità
trovi letterale richiamo in una norma di
regolamento comunale (o che ad essere citata
negli atti amministrativi sia proprio e solo
quella norma), poiché quanto obiettivamente
constatato contrasta direttamente con le
indicate norme primarie e con il contenuto
precettivo di disposizioni costituzionali.
Ne consegue che, in tali ipotesi, non può
trovare applicazione la deroga prevista dal
più volte citato art. 35, comma 20, l. n.
47/1985.
L’art. 35, comma 20 (già comma 14) della
legge 47/1985, prevede che:
“A seguito della concessione o
autorizzazione in sanatoria viene altresì
rilasciato il certificato di abitabilità o
agibilità anche in deroga ai requisiti
fissati da norme regolamentari, qualora le
opere sanate non contrastino con le
disposizioni vigenti in materia di sicurezza
statica, attestata dal certificato di
idoneità di cui alla lettera b) del terzo
comma e di prevenzione degli incendi e degli
infortuni”.
La giurisprudenza di questo Consiglio di
Stato, in merito all’interpretazione di
detta norma, ha già avuto modo di affermare
che il rilascio del certificato di
abitabilità di un fabbricato, conseguente al
condono edilizio, ai sensi del citato art.
35, comma 20, l. n. 47 del 1985, può
legittimamente avvenire in deroga solo a
norme regolamentari e non anche quando siano
carenti condizioni di salubrità richieste
invece da fonti normative di livello
primario, in quanto la disciplina del
condono edilizio, per il suo carattere di
eccezionalità e derogatorio, non è
suscettibile di interpretazioni estensive e,
soprattutto, tali da incidere sul
fondamentale principio della tutela della
salute, con evidenti riflessi sul piano
della legittimità costituzionale (Cons.
Stato, sez. V, 15.04.2004 n. 2140;
13.04.1999 n. 414).
Tale orientamento risulta, peraltro, del
tutto coerente con quello espresso dalla
Corte Costituzionale, che, con sentenza
18.07.1996 n. 256, ha affermato che la
deroga introdotta dall’art. 35, comma 20, "non
riguarda i requisiti richiesti da
disposizioni legislative e deve, pertanto,
escludersi una automaticità assoluta nel
rilascio del certificato di abitabilità ...
a seguito di concessione in sanatoria,
dovendo invece il Comune verificare che al
momento del rilascio del certificato di
abitabilità siano osservate non solo le
disposizioni di cui all'art. 221 T.U. delle
leggi sanitarie (rectius, di cui all'art. 4
del D.p.r. 425/1994), ma, altresì quelle
previste da altre disposizioni di legge in
materia di abitabilità e servizi essenziali
relativi e rispettiva normativa tecnica ....
Permangono, infatti, in capo ai Comuni tutti
gli obblighi inerenti alla verifica delle
condizioni igienico-sanitarie per
l'abitabilità degli edifici, con l'unica
possibile deroga ai requisiti fissati da
norme regolamentari".
Orbene, alla luce della giurisprudenza
riportata e della lettura costituzionalmente
orientata della norma, resa dalla Corte
Costituzionale, appare evidente che non è
possibile ritenere che l’art. 35, comma 20,
l. n. 47/1985 contenga una deroga generale
ed indiscriminata alle norme che presidiano
i requisiti di abitabilità degli edifici, e
ciò proprio perché –come chiarito sempre
dalla Corte Costituzionale con la sentenza
citata (e già prima con sentenza n.
427/1995)– la detta legge intende
contemperare valori tutti costituzionalmente
garantiti, quali, tra gli altri, da un lato
il diritto alla salute e dall’altro il
diritto all’abitazione e al lavoro.
Una interpretazione che validi una deroga “generale”
alla normativa a tutela della salute, con
particolare riguardo al luogo di abitazione,
si porrebbe, dunque, in contrasto non solo
con l’art. 32 Cost., ma anche con quelle
stesse esigenze di contemperamento tra
diversi valori costituzionali, proprie della
legge n. 47/1995.
Pertanto, mentre possono essere derogate
norme regolamentari, non possono esserlo
norme di legge, in quanto rispetto ad esse
la deroga non è evocata nell’art. 35, comma
20.
Tanto precisato, appare evidente come –nel
definire l’ambito della deroga– non può
assumere esclusiva rilevanza il mero dato
formale dell’appartenenza della disposizione
(e della norma da essa espressa) ad una
fonte primaria (come tale non derogabile)
ovvero ad una fonte secondaria (quindi
derogabile), ma occorre verificare se le
specifiche condizioni igienico-sanitarie
violino norme regolamentari imposte, ad
esempio, dai regolamenti comunali, quale
ulteriore e specifica esigenza da essi
rappresentata con riferimento a specificità
di quel singolo territorio, ovvero si tratti
di norme regolamentari che attuano
precedenti disposizioni primarie.
In altre parole, l’art. 35, comma 20, l. n.
47/1985 ha inteso evitare che singole,
specifiche disposizioni regolamentari
–espressione di esigenze locali e comunque
non attuative di norme di legge
gerarchicamente sovraordinate– possano
costituire, ex post, mediante il
diniego del certificato di abitabilità,
ostacolo al condono, e quindi alla
regolarizzazione, delle costruzioni abusive,
frustrando l’esigenza di “rientro nella
legalità”, che, per il tramite della
detta legge, si è inteso attuare.
Ma, allo stesso tempo, la citata
disposizione non ha inteso porre nel nulla
la tutela igienico-sanitaria degli edifici
e, quindi, il diritto alla salute dei
cittadini.
In tal senso, occorre ricordare che l’art.
218 R.D. 27.07.1934 n. 1265 (Testo unico
delle leggi sanitarie) prevede, tra l’altro:
“I regolamenti locali di igiene e sanità
stabiliscono le norme per la salubrità
dell'aggregato urbano e rurale e delle
abitazioni, secondo le istruzioni di massima
emanate dal Ministro della sanità.
I detti regolamenti debbono contenere le
norme dirette ad assicurare che nelle
abitazioni:
a) non vi sia difetto di aria e di luce;
b) lo smaltimento delle acque immonde, delle
materie escrementizie e di altri rifiuti
avvenga in modo da non inquinare il
sottosuolo;
c) le latrine, gli acquai e gli scaricatoi
siano costruiti e collocati in modo da
evitare esalazioni dannose o infiltrazioni;
d) l'acqua potabile nei pozzi, in altri
serbatoi e nelle condutture sia garantita da
inquinamento”.
Appare evidente come tale disposizione, per
un verso, affida ai regolamenti, in
generale, di stabilire le norme per la
salubrità delle abitazioni; per altro verso,
impone a tali regolamenti (con ciò
esprimendo un precetto normativo di rango
primario) di assicurare che nelle
abitazioni, tra l’altro, non vi sia “difetto
di aria e di luce”, vi siano congrui
servizi igienici, etc.
Allo stesso modo, il successivo art. 221
prevede che possa essere concessa
l’abitabilità ad un edificio, allorché, tra
l’altro, “non sussistano altre cause di
insalubrità”.
In definitiva, laddove le condizioni
concrete di un immobile rendano il medesimo
tale da non essere ritenuto abitabile,
poiché esse si pongono in contrasto con il
rispetto della dignità umana (art. 2 Cost.)
e del diritto alla salute (art. 32 Cost.),
o, più specificamente, con le condizioni
richiamate dagli artt. 218 e 221 TULS, non
rileva che la specifica condizione di
inabitabilità trovi letterale richiamo in
una norma di regolamento comunale (o che ad
essere citata negli atti amministrativi sia
proprio e solo quella norma), poiché quanto
obiettivamente constatato contrasta
direttamente con le indicate norme primarie
e con il contenuto precettivo di
disposizioni costituzionali.
Ne consegue che, in tali ipotesi, non può
trovare applicazione la deroga prevista dal
più volte citato art. 35, comma 20, l. n.
47/1985.
In tal senso si è già pronunciato questo
Consiglio di Stato che, con la già citata
sentenza n. 2140/2004, ha valutato che “le
deficienze igienico sanitarie (umidità
diffusa, scarsa aereazione ed illuminazione)
riscontrate nei locali di cui si tratta dai
competenti uffici della U.s.l. integrano la
violazione di prescrizioni poste a tutela
della salubrità degli ambienti adibiti ad
abitazione da fonti normative di carattere
primario, quali gli artt. 218 e 221 del T.U.
delle leggi sanitarie 27.07.1934 n. 1265.”
Né deve sorprendere la circostanza che il
provvedimento abbia fatto salva una funzione
accessoria dell’immobile –quindi
condonandolo sul piano edilizio-urbanistico
ma interdicendolo all’uso abitativo– posto
che è del tutto evidente come possano
esservi ambienti accessori ad ambienti ad
uso abitativo (ad es., cantine), per i quali
sono ragionevolmente diversi i requisiti
igienici
Come ha chiarito la Corte Costituzionale
(sent. n. 256/1996 cit.), “d'altro canto,
il certificato di abitabilità non deve
necessariamente autorizzare in maniera
uniforme tutto l'edificio o parte di esso,
dovendo essere distinti gli usi abitativi o
di semplice agibilità, quando alcuni locali
siano utilizzabili solo come accessori o
come locali non destinabili a usi abitativi
stabili o come depositi o con altri usi non
abitativi, quando non siano strutturalmente
idonei sotto il profilo igienico-sanitario
per una abitabilità piena, ancorché oggetto
di concessione edilizia in sanatoria.”
(Consiglio di Stato, Sez. IV,
sentenza 03.05.2011 n. 2620 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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aprile 2011 |
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EDILIZIA PRIVATA:
Demolizione in tema di
violazioni antisismiche - Esecuzione e
competenza (P.M. e G.E.) - Art. 7 L.
n. 47/1985 (ora art. 31 D.P.R. n. 380/2001) -
Art. 665 cod. proc. pen..
L'ordine di
demolizione adottato dal giudice ai sensi
dell'art. 7 legge 28.02.1985 n. 47 (ora
art. 31 DPR n. 380/2001), al pari delle altre
sanzioni contenute nella sentenza
definitiva, è soggetto all'esecuzione nelle
forme previste dal codice di procedura
penale (Cass. pen. sez. un. n. 15 del
19.06.1990).
Ai sensi dell'art. 665 cod. proc. pen.,
l'organo promotore dell'esecuzione è il
pubblico ministero il quale, ove il
condannato non ottemperi all'ingiunzione a
demolire, è tenuto ad investire, per la
fissazione delle modalità di esecuzione, il
giudice dell'esecuzione.
La competenza ad eseguire detto ordine
appartiene al pubblico ministero, come
organo promotore, ed al giudice della
esecuzione. E tale competenza, non viene
meno per la competenza riconosciuta alla
Regione in tema di violazioni antisismiche.
Ordine di demolizione
- Potere-dovere della A.G. con quello della
P.A. - Sussistenza - Valutazioni del G.E. di
compatibilità con le determinazioni
dell'Amministrazione - Art. 31 DPR n. 380/2001.
In relazione all'ordine di demolizione ex
art. 7 legge 28.02.1985 n. 47 (ora
art. 31 DPR n. 380/2001), si è costantemente
riconosciuto che il potere-dovere della A.G.
"concorre" con quello della P.A. titolare
anch'essa, in base alla normativa
urbanistica, del potere dovere di demolire
il manufatto abusivo ovvero di acquisirlo al
proprio patrimonio.
Il coordinamento tra
l'intervento specifico giudiziario e quello
generale, di carattere amministrativo si
realizza non già a livello dei rispettivi
poteri, bensì nella fase esecutiva dei
provvedimenti, spettando al giudice
dell'esecuzione valutare la compatibilità
del provvedimento di demolizione con le
determinazioni dell'Amministrazione, al fine
di decidere se vi siano i presupposti per
metterlo in esecuzione e con quali modalità
(Cass. pen. sez. 3 n. 702 del 14.02.2000).
Ordine di demolizione -
Soggetto destinatario dell’ordine ed
acquisizione del bene al patrimonio
comunale.
A prescindere dall’acquisizione
del bene al patrimonio comunale, il soggetto
condannato resta comunque il destinatario
dell’ordine di demolizione, con conseguente
onere da parte del medesimo di dare
esecuzione, nelle forme di rito, all’ordine
di demolizione a proprie cure e spese (Cass. pen. Sez. 3, n. 43294 del 29.09.2005; Cass. pen. sez. 3 n. 37120 dell'11.5.2005).
Ordine di demolizione -
Esecuzione.
La competenza ad eseguire
l'ordine di demolizione emesso dal giudice
ai sensi dell'articolo 31 D.P.R. n. 380/2001
appartiene al pubblico ministero, come
organo promotore, ed al giudice
dell'esecuzione.
Tale competenza, non viene
meno per la concorrente competenza
riconosciuta alla Regione in tema di
violazioni antisismiche (Corte di Cassazione, Sez. III
penale,
sentenza 28.04.2011 n. 16582 -
link a www.ambientediritto.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Il
rilascio della sanatoria edilizia ai sensi
degli artt. 31 e segg. L. 47/85, se da un
lato rende legittimo l’edificio che era,
strutturalmente e funzionalmente, abusivo,
dall’altro non conferisce alcun ulteriore
beneficio automatico o vantaggio, attuale o
potenziale; pertanto non può essere variata
automaticamente la destinazione urbanistica
del terreno ove insiste l’edificio condonato
e nemmeno può ritenersi mutata la relativa
normativa urbanistica.
I volumi oggetto di condono edilizio possono
essere utilizzati solo nello stato di fatto
e diritto presupposto al titolo edilizio
rilasciato in base alla L. 47/1985. Gli
edifici condonati, dunque, possono essere
successivamente fatti oggetto solo di
interventi finalizzati alla conservazione
dell’immobile nello stato in cui é sorto e
ad una utilizzazione di esso per una
finalità conforme a quella originaria.
Sono pertanto ammissibili, su un immobile
oggetto di condono, solo gli interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria. In
particolare l’immobile condonato neppure può
essere fatto oggetto di ristrutturazione
attuata mediante demolizione, totale o
parziale, e ricostruzione dell’edificio con
identica volumetria e sagoma, giacché con la
demolizione, anche solo parziale, l’immobile
condonato non esiste più nella sua
conformazione originaria e quindi si perdono
i benefici derivanti dal condono, che era
stato rilasciato sul presupposto di una
determinata situazione di fatto e diritto.
Ove, poi, l’immobile sia stato condonato in
quanto non conforme alla destinazione
urbanistica osterebbe alla possibilità di
procedere alla demolizione parziale
dell’edificio condonato seguita da
ricostruzione la constatazione che questa
ultima dovrebbe osservare la destinazione
urbanistica ed i parametri edilizi vigenti e
che pertanto si determinerebbe la
coesistenza, su uno stesso fondo, di
destinazioni urbanistiche tra di loro
incompatibili.
Dal condono edilizio non può conseguire
automaticamente alcun beneficio ulteriore a
quello derivante dal mantenimento dell’opera
abusiva.
Il Consiglio di Stato, sez. V, con sentenza
01/10/2002 n. 5117, ha affermato che “Il
rilascio della sanatoria edilizia ai sensi
degli artt. 31 e segg. L. 47/1985, se da un
lato rende legittimo l’edificio che era,
strutturalmente e funzionalmente, abusivo,
dall’altro non conferisce alcun ulteriore
beneficio automatico o vantaggio, attuale o
potenziale; pertanto non può essere variata
automaticamente la destinazione urbanistica
del terreno ove insiste l’edificio condonato
e nemmeno può ritenersi mutata la relativa
normativa urbanistica”.
Tale assunto appare assolutamente
condivisibile, sol che si pensi che il
contrario significherebbe ammettere che
qualsiasi soggetto possa ottenere una
destinazione urbanistica dei propri fondi
più favorevole, o quantomeno più confacente
alle proprie esigenze, semplicemente
passando per le vie di fatto e confidando
sulla periodica riapertura dei termini per
presentare la sanatoria straordinaria di cui
agli artt. 31 e segg. L. 47/1985, ciò che si
tradurrebbe in un vantaggio ingiustificabile
in quanto rivolto a favore di un soggetto
che ha scelto di porsi in contrasto con
l’ordinamento giuridico.
Dai titoli autorizzativi “in sanatoria”
rilasciati in base agli artt. 31 e segg. L.
47/1985, quindi, consegue il solo effetto di
impedire che all’opera abusiva vengano
applicate le varie sanzioni previste dalla
legge, tra cui la demolizione e la nullità
degli atti di vendita, consentendo così ai
beni stessi di poter circolare liberamente
in modo legale; essi, invece, non hanno il
potere di rendere l’opera abusiva “conforme”
alla normativa urbanistica vigente, né fanno
acquisire al proprietario del fondo il
diritto di disporre liberamente della
volumetria oggetto di condono, dal momento
che il condono esprime la rinuncia dello
Stato ad esercitare una potestà
sanzionatoria, rinuncia che deve
considerarsi assolutamente eccezionale.
Segue da quanto sopra esposto che i volumi
oggetto di condono edilizio possono essere
utilizzati solo nello stato di fatto e
diritto presupposto al titolo edilizio
rilasciato in base alla L. 47/1985. Gli
edifici condonati, dunque, possono essere
successivamente fatti oggetto solo di
interventi finalizzati alla conservazione
dell’immobile nello stato in cui é sorto e
ad una utilizzazione di esso per una
finalità conforme a quella originaria.
Sono pertanto ammissibili, su un immobile
oggetto di condono, solo gli interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria. In
particolare l’immobile condonato neppure può
essere fatto oggetto di ristrutturazione
attuata mediante demolizione, totale o
parziale, e ricostruzione dell’edificio con
identica volumetria e sagoma, giacché con la
demolizione, anche solo parziale, l’immobile
condonato non esiste più nella sua
conformazione originaria e quindi si perdono
i benefici derivanti dal condono, che era
stato rilasciato sul presupposto di una
determinata situazione di fatto e diritto.
Ove, poi, l’immobile sia stato condonato in
quanto non conforme alla destinazione
urbanistica –come é avvenuto nel caso di
specie-, osterebbe alla possibilità di
procedere alla demolizione parziale
dell’edificio condonato seguita da
ricostruzione la constatazione che questa
ultima dovrebbe osservare la destinazione
urbanistica ed i parametri edilizi vigenti e
che pertanto si determinerebbe la
coesistenza, su uno stesso fondo, di
destinazioni urbanistiche tra di loro
incompatibili
(TAR Puglia-Bari, Sez. II,
sentenza 28.04.2011 n. 1637 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
L'art. 13 L. 47/1985 deve essere
interpretato nel senso che ai fini
dell'accoglimento della sanatoria c.d. di
conformità di opere edilizie abusive è
sufficiente che esse risultino conformi alla
normativa urbanistica ed edilizia vigente al
momento in cui il Comune si pronuncia sulla
istanza di sanatoria, non dovendosi
richiedere, invece, la conformità rispetto
alle norme vigenti al momento della
realizzazione delle stesse: la contraria
opzione, infatti, comporterebbe per
l'interessato l'onere di procedere alla
demolizione di opere che egli potrebbe
ricostruire identicamente in un momento
successivo, e che in tal modo
provocherebbero anche una lesione
all'interesse pubblico tutelato, compromesso
dalla doppia attività edilizia di
demolizione e ricostruzione.
Da tempo il Consiglio di Stato ha chiarito
che l'art. 13 L. 47/1985 deve essere
interpretato nel senso che ai fini
dell'accoglimento della sanatoria c.d. di
conformità di opere edilizie abusive è
sufficiente che esse risultino conformi alla
normativa urbanistica ed edilizia vigente al
momento in cui il Comune si pronuncia sulla
istanza di sanatoria, non dovendosi
richiedere, invece, la conformità rispetto
alle norme vigenti al momento della
realizzazione delle stesse: la contraria
opzione, infatti, comporterebbe per
l'interessato l'onere di procedere alla
demolizione di opere che egli potrebbe
ricostruire identicamente in un momento
successivo, e che in tal modo
provocherebbero anche una lesione
all'interesse pubblico tutelato, compromesso
dalla doppia attività edilizia di
demolizione e ricostruzione (tra le più
recenti si veda la pronuncia del Consiglio
di Stato, sez. VI n. 2835 del 07.05.2009).
Il Collegio non ritiene di doversi
discostare da tale orientamento anche per la
ragione che, laddove un'opera inizialmente
abusiva diventi poi lecita in ragione della
sopravvenuta approvazione di differenti
norme urbanistiche ed edilizie, la sanzione
della demolizione non assolve più al compito
di ripristinare le condizioni necessarie per
il corretto sviluppo urbanistico ed edilizio
della città, ma assume un connotato
meramente punitivo, che in realtà non le è
proprio e che invece si deve ritenere
assorbito dalla sanzione pecuniaria che
l'interessato deve corrispondere prima di
ottenere il rilascio della sanatoria.
Il diniego di sanatoria opposto dal Comune
di Sammichele va dunque annullato per il
dianzi esposto motivo, avente natura
assorbente; ugualmente va annullata
l'ordinanza di demolizione delle opere
abusive, affetta da illegittimità derivata
(TAR Puglia-Bari, Sez. II,
sentenza 28.04.2011 n. 647 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Istanza di condono edilizio.
Presupposti per la formazione del
silenzio-assenso. Decorrenza del termine di
trentasei mesi per il conguaglio
dell'oblazione.
Il silenzio-assenso di cui all’art. 35 della
legge n. 47 del 1985 sulle domande di
sanatoria degli abusi edilizi richiede per
la sua formazione, quale presupposto
essenziale, oltre al completo pagamento
delle somme dovute a titolo di oblazione,
che siano stati integralmente assolti
dall'interessato gli oneri di documentazione
(che si risolvono evidentemente nella
sussistenza del requisito sostanziale),
relativi al tempo di ultimazione dei lavori,
all'ubicazione, alla consistenza delle opere
e ad ogni altro elemento rilevante affinché
possano essere utilmente esercitati i poteri
di verifica dell'Amministrazione comunale,
differenziandosi il tacito accoglimento
della domanda di condono dalla decisione
esplicita solo per l'aspetto formale (Cfr.
Cons. Stato, Sez. IV, n. 4174 del 2010; in
applicazione del principio nella specie è
stato rilevato che, mancando il nulla osta
dell’Ente proprietario della sede dell’ex
strada ferrata sulla quale insisteva in
parte il manufatto abusivo, il
silenzio-assenso non poteva essersi formato,
difettando la domanda di sanatoria di un
presupposto funzionale).
Ai sensi dell'art. 8 della legge n. 1034 del
1971 e dell'art. 28 t.u. n. 1054 del 1924
(ora art. 8 c.p.a.) il giudice
amministrativo può solo accertare, in via
incidentale, la sussistenza o meno di un
diritto soggettivo, ai limitati fini della
soluzione della vertenza ad esso demandata
in via principale, dovendosi limitare a
svolgere accertamenti ed eventuali
valutazioni critiche sulle situazioni
giuridiche quali appaiono dai fatti e dagli
atti che l'ordinamento appresta per dare
concretezza alle situazioni stesse, e,
quindi, per quanto riguarda le proprietà
immobiliari e i diritti reali immobiliari,
attenendosi alle risultanze dei contratti
scritti, dei libri e registri immobiliari e
delle sentenze che accertano o costituiscono
diritti immobiliari, senza poter accertare
fatti od atti modificativi di tali
situazioni giuridiche (Cfr. Cons. Stato,
Sez. IV, n. 736 del 2003. In applicazione
del principio nella specie è stato ritenuto
che, in difetto di sentenza civile che abbia
accertato l’usucapione allegata dal
ricorrente, il giudice amministrativo non
può pronunciarsi, in via incidentale, sulla
proprietà dell'immobile).
Il termine di trentasei mesi, stabilito
dall’art. 35, comma 18°, della legge n. 47
del 1985, per il conguaglio dell'oblazione,
ovvero per il rimborso eventualmente
spettante, non decorre prima che la relativa
obbligazione possa ritenersi definitivamente
accertata in tutti i suoi elementi, e ciò
richiede, necessariamente, che la domanda di
condono sia completa di tutta la
documentazione necessaria anche ai fini
della formazione del silenzio-assenso.
Infatti, la decorrenza del termine di
prescrizione presuppone (tanto in favore
della P.A. per l'eventuale conguaglio,
quanto in favore del privato per l'eventuale
rimborso) che la pratica di sanatoria
edilizia sia definita in tutti i suoi
aspetti e sia per l'effetto precisamente
determinabile, alla stregua dei parametri
stabiliti dalla legge, il "quantum"
dell'obbligazione gravante sul privato (1).
---------------
(1) Cfr. C.G.A., n. 199 del 2002. Nella
motivazione della sentenza in rassegna si
ammette lealmente che un orientamento meno
recente della giurisprudenza amministrativa
riteneva che il termine di prescrizione
delle somme dovute in tema di condono
edilizio per conguaglio dell'oblazione
decorresse dalla data di presentazione
dell'istanza di concessione in sanatoria (ex
plurimis IV sez. n. 495 del 1999).
Successivamente, l’indirizzo
giurisprudenziale prevalente si è discostato
da tali conclusioni, evidenziando che
l'omessa presentazione della documentazione
prescritta per la domanda di condono
impedisce il decorso sia del termine di 24
mesi per la formazione del silenzio-assenso
sia di quello di 36 mesi per la prescrizione
di eventuali crediti a rimborso o a
conguaglio della oblazione versata
(commento tratto da www.regione.piemonte.it
- CGARS,
sentenza 28.04.2011 n. 320 - link
a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Costruzioni abusive - Stato di
degrado dell’area - Motivo di
giustificazione dell’abuso - Esclusione.
Lo stato di degrado e disordine ambientale
non può costituire motivo di giustificazione
della costruzione abusiva, atteso che
diversamente opinando non avrebbe senso
neppure l’imposizione del relativo vincolo,
finalizzato proprio a prevenire
l’aggravamento della situazione e di
perseguire il possibile recupero, (C.d.S.,
sez. V, 27.03.2000, n. 1761; 27.04.2010, n.
2377).
Nulla osta paesaggistico
- Verifica della correttezza del giudizio
espresso dall’amministrazione preposta -
Sopralluogo - Necessità - Esclusione.
In tema di rilascio di nulla-osta
paesaggistico, l’attività di verifica della
correttezza del giudizio espresso
dall’amministrazione preposta alla tutela
del vincolo e del conseguente provvedimento
comunale non implica necessariamente il
compimento di un effettivo sopralluogo, ben
potendo limitarsi alla valutazione
documentale della condotta tenuta dalle
amministrazioni interessate (C.d.S., sez. VI,
27.04.2010, n. 2377).
Amministrazione preposta
alla tutela del vincolo paesaggistico -
Prescrizioni dirette ad assicurare la
compatibilità delle opere con il vincolo -
Dovere - Esclusione.
L’amministrazione preposta alla tutela del
vincolo e/o l’amministrazione comunale non è
tenuta ad indicare gli eventuali
accorgimenti ed interventi volti a rendere
compatibile le opere abusivamente realizzate
con l’ambiente circostante al fine di
consentire la sanabilità delle stesse.
Un simile dovere di soccorso, invero, non
solo non trova alcun fondamento positivo
specifico, ma neppure può trovare
radicamento nei principi costituzionali
(art. 97 Cost.) cui deve improntarsi
l’azione amministrativa, ciò in quanto in
ogni caso l’amministrazione deve esercitare
il potere conferitole dalla legge per il
perseguimento dell’interesse pubblico, nel
caso di specie quello della tutela della
bellezza del paesaggio dell’area
interessata, certamente prevalente rispetto
a quello privato alla conservazione delle
opere realizzate abusivamente senza i
necessari permessi richiesti dalla legge.
Vincolo paesaggistico -
Abuso edilizio - Ordine di demolizione -
Atto vincolato - Affidamento del privato -
Possibile sussistenza - Esclusione.
Come tutti i provvedimenti sanzionatori in
materia edilizia, il provvedimento di
demolizione è atto vincolato che non
richiede una specifica valutazione delle
ragioni di interesse pubblico, né una
comparazione di quest’ultimo con gli
interessi privati coinvolti e sacrificati,
né una motivazione sulla sussistenza di un
interesse pubblico concreto ed attuale alla
demolizione, non potendo neppure ammettersi
l’esistenza di alcun affidamento tutelabile
alla conservazione di una situazione di
fatto abusiva, che il tempo non può giammai
legittimare (C.d.S., sez. IV, 01.10.2007, n.
5049; 10.12.2007, n. 6344; 31.08.2010, n.
3955; sez. V, 07.09.2009, n. 5229)
(Consiglio di Stato, Sez. V,
sentenza 27.04.2011 n. 2527 -
link a www.ambientediritto.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: La
puntuale indicazione degli elementi ostativi
all’accoglimento della richiesta di
sanatoria esclude innanzitutto la
sussistenza del dedotto vizio di difetto di
motivazione, risultando in concreto
assicurata la conoscenza delle ragioni di
fatto e di diritto che hanno determinato le
scelte dell’amministrazione e garantita
quindi la loro sindacabilità attraverso la
ricostruzione dell’iter logico–giuridico ad
esse sotteso.
Il diniego di sanatoria delle opere abusive
per incompatibilità ambientale è espressione
di una valutazione tecnica ampiamente
discrezionale, tipica manifestazione del
potere autoritativo dell’amministrazione,
che come tale si sottrae al sindacato di
legittimità, tranne le ipotesi di manifesta
illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza,
irrazionalità ovvero di macroscopico
travisamento dei fatti.
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Per un verso, lo stato di degrado e
disordine ambientale (riferito
nell’impugnato parere della competente
Commissione per la tutela dei beni
ambientali e peraltro neppure contestato,
anzi sostanzialmente confermato, dagli
appellanti) non può costituire motivo di
giustificazione della costruzione abusiva
(atteso che diversamente opinando non
avrebbe senso neppure l’imposizione del
relativo vincolo, finalizzato proprio a
prevenire l’aggravamento della situazione e
di perseguire il possibile recupero, mentre
per altro verso, è sufficiente ricordare
che, in tema di rilascio di nulla-osta
paesaggistico, l’attività di verifica della
correttezza del giudizio espresso
dall’amministrazione preposta alla tutela
del vincolo e del conseguente provvedimento
comunale non implica necessariamente il
compimento di un effettivo sopralluogo, ben
potendo limitarsi alla valutazione
documentale della condotta tenuta dalle
amministrazioni interessate.
---------------
L'ordinanza di demolizione, come tutti i
provvedimenti sanzionatori in materia
edilizia, è atto vincolato che non richiede
una specifica valutazione delle ragioni di
interesse pubblico, né una comparazione di
quest’ultimo con gli interessi privati
coinvolti e sacrificati, né una motivazione
sulla sussistenza di un interesse pubblico
concreto ed attuale alla demolizione, non
potendo neppure ammettersi l’esistenza di
alcun affidamento tutelabile alla
conservazione di una situazione di fatto
abusiva, che il tempo non può giammai
legittimare.
Ciò esclude qualsiasi rilevanza del vizio di
eccesso di potere per asserita sproporzione
tra l’abuso commesso e la sanzione, anche in
ragione del tempo trascorso tra il primo ed
il diniego di sanatoria.
Occorre premettere che il parere negativo
(decisione n. 604 del 05.06.1990) reso dalla
Commissione per la tutela dei beni
ambientali sulla domanda di condono
edilizio, è motivato sulla circostanza che “…i
manufatti e le opere riguardano un punto di
elevatissimo interesse ambientale e
paesistico, nei confronti del quale
costituiscono una presenza di degrado
estetico per la natura e la forma dei
manufatti, e costituiscono altresì una
presenza preoccupante per i rischi derivanti
all’ambiente da un incontrollato aumento del
carico antropico”.
La puntuale indicazione degli elementi
ostativi all’accoglimento della richiesta
sanatoria esclude innanzitutto la
sussistenza del dedotto vizio di difetto di
motivazione, risultando in concreto
assicurata la conoscenza delle ragioni di
fatto e di diritto che hanno determinato le
scelte dell’amministrazione e garantita
quindi la loro sindacabilità attraverso la
ricostruzione dell’iter logico–giuridico ad
esse sotteso.
Né può condividesi la pur suggestiva tesi,
secondo cui l’onere motivazionale incombente
sull’amministrazione sarebbe stato
rispettato solo formalmente, e non già
sostanzialmente, a causa della concreta
inidoneità e genericità delle ragioni
esposte (anche al fine di consentire
l’adeguato sindacato giurisdizionale sulle
contestata scelte amministrative): una
simile ricostruzione è frutto di un evidente
equivoco sulla natura giuridica della
valutazione di compatibilità ambientale
delle opere abusive e sui limiti del
relativo sindacato giurisdizionale.
Invero, il diniego di sanatoria delle opere
abusive per incompatibilità ambientale è
espressione di una valutazione tecnica
ampiamente discrezionale, tipica
manifestazione del potere autoritativo
dell’amministrazione, che come tale si
sottrae al sindacato di legittimità, tranne
le ipotesi di manifesta illogicità,
arbitrarietà, irragionevolezza,
irrazionalità ovvero di macroscopico
travisamento dei fatti (C.d.S., sez. VI,
07.10.2008, n. 4823), che non si rinvengono
nel caso di specie e che peraltro non sono
state neppure dedotte e provate dagli
appellanti.
Le contestazioni di genericità del parere
della Commissione per la tutela dei beni
ambientali, fatto proprio
dall’amministrazione comunale di Orbetello,
in ordine alla forma ed ai materiali delle
opere realizzate (degrado estetico), nonché
sullo stato di degrado della zona,
sull’insanabile contrasto con la bellezza
dell’ambiente e sull’incontrollato aumento
del carico antropico pertanto, lungi
dall’evidenziare eventuali effettivi vizi di
formazione del giudizio
dell’amministrazione, si atteggiano a mere
opinioni dissenzienti, volte a sovrapporre
e/o sostituire alle valutazioni
dell’amministrazione competente le proprie
soggettive considerazioni, cosa che le rende
gratuite ed apodittiche, prive di qualsiasi
elemento obiettivo di riscontro.
---------------
Quanto al
dedotto vizio di istruttoria per la
denunciata circostanza che il parere
negativo espresso dall’amministrazione
preposta al vincolo ed il successivo diniego
dell’amministrazione comunale, che non
sarebbero stati supportati da un’ispezione
dello stato dei luoghi ovvero da un apposito
sopralluogo, volto ad appurare l’effettiva
consistenza delle opere realizzate e il loro
inserimento nell’ambiente specifico della
zona interessata, peraltro già antropizzata
ed urbanizzata e già segnata
dall’insediamento di una struttura
ricettivo–turistica, esso è privo di
qualsiasi fondamento.
Deve essere infatti rilevato, per un verso,
che lo stato di degrado e disordine
ambientale (riferito nell’impugnato parere
della competente Commissione per la tutela
dei beni ambientali e peraltro neppure
contestato, anzi sostanzialmente confermato,
dagli appellanti) non può costituire motivo
di giustificazione della costruzione abusiva
(atteso che diversamente opinando non
avrebbe senso neppure l’imposizione del
relativo vincolo, finalizzato proprio a
prevenire l’aggravamento della situazione e
di perseguire il possibile recupero, C.d.S.,
sez. V, 27.03.2000, n. 1761; 27.04.2010, n.
2377), mentre per altro verso, è sufficiente
ricordare che, in tema di rilascio di
nulla-osta paesaggistico, l’attività di
verifica della correttezza del giudizio
espresso dall’amministrazione preposta alla
tutela del vincolo e del conseguente
provvedimento comunale non implica
necessariamente il compimento di un
effettivo sopralluogo, ben potendo limitarsi
alla valutazione documentale della condotta
tenuta dalle amministrazioni interessate
(C.d.S., sez. VI, 27.04.2010, n. 2377).
---------------
Quanto alla legittimità del provvedimento di
demolizione, la Sezione osserva che esso,
come tutti i provvedimenti sanzionatori in
materia edilizia, è atto vincolato che non
richiede una specifica valutazione delle
ragioni di interesse pubblico, né una
comparazione di quest’ultimo con gli
interessi privati coinvolti e sacrificati,
né una motivazione sulla sussistenza di un
interesse pubblico concreto ed attuale alla
demolizione, non potendo neppure ammettersi
l’esistenza di alcun affidamento tutelabile
alla conservazione di una situazione di
fatto abusiva, che il tempo non può giammai
legittimare (C.d.S., sez. IV, 01.10.2007, n.
5049; 10.12.2007, n. 6344; 31.08.2010, n.
3955; sez. V, 07.09.2009, n. 5229).
Ciò esclude qualsiasi rilevanza del vizio di
eccesso di potere per asserita sproporzione
tra l’abuso commesso e la sanzione, anche in
ragione del tempo trascorso tra il primo ed
il diniego di sanatoria (Consiglio
di Stato, Sez. V,
sentenza 27.04.2011 n. 2511 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
|
EDILIZIA PRIVATA:
L'ordine di demolizione, come
tutti i provvedimenti sanzionatori in
materia edilizia, è atto vincolato che non
richiede una specifica valutazione delle
ragioni di interesse pubblico, né una
comparazione di quest’ultimo con gli
interessi privati coinvolti e sacrificati,
né una motivazione sulla sussistenza di un
interesse pubblico concreto ed attuale alla
demolizione, non potendo neppure ammettersi
l’esistenza di alcun affidamento tutelabile
alla conservazione di una situazione di
fatto abusiva, che il tempo non può giammai
legittimare.
Quanto alla
legittimità del provvedimento di
demolizione, la Sezione osserva che esso,
come tutti i provvedimenti sanzionatori in
materia edilizia, è atto vincolato che non
richiede una specifica valutazione delle
ragioni di interesse pubblico, né una
comparazione di quest’ultimo con gli
interessi privati coinvolti e sacrificati,
né una motivazione sulla sussistenza di un
interesse pubblico concreto ed attuale alla
demolizione, non potendo neppure ammettersi
l’esistenza di alcun affidamento tutelabile
alla conservazione di una situazione di
fatto abusiva, che il tempo non può giammai
legittimare (C.d.S., sez. IV, 01.10.2007, n.
5049; 10.12.2007, n. 6344; 31.08.2010, n.
3955; sez. V, 07.09.2009, n. 5229)
(Consiglio di Stato,
Sez. V,
sentenza 27.04.2011 n. 2497 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
|
EDILIZIA PRIVATA:
Il diniego di sanatoria delle
opere abusive per incompatibilità ambientale
è espressione di una valutazione tecnica
ampiamente discrezionale, tipica
manifestazione del potere autoritativo
dell’amministrazione, che come tale si
sottrae al sindacato di legittimità, tranne
le ipotesi di manifesta illogicità,
arbitrarietà, irragionevolezza,
irrazionalità ovvero di macroscopico
travisamento dei fatti.
Il diniego di sanatoria delle opere abusive
per incompatibilità ambientale è espressione
di una valutazione tecnica ampiamente
discrezionale, tipica manifestazione del
potere autoritativo dell’amministrazione,
che come tale si sottrae al sindacato di
legittimità, tranne le ipotesi di manifesta
illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza,
irrazionalità ovvero di macroscopico
travisamento dei fatti (C.d.S., sez. VI,
07.10.2008, n. 4823), che non si rinvengono
nel caso di specie e che peraltro non sono
state neppure dedotte e provate dagli
appellanti.
Le contestazioni di genericità del parere
della Commissione per la tutela dei beni
ambientali, fatto proprio
dall’amministrazione comunale di Orbetello,
in ordine alla forma ed ai materiali delle
opere realizzate (degrado estetico), nonché
sullo stato di degrado della zona,
sull’insanabile contrasto con la bellezza
dell’ambiente e sull’incontrollato aumento
del carico antropico pertanto, lungi
dall’evidenziare eventuali effettivi vizi di
formazione del giudizio
dell’amministrazione, si atteggiano a mere
opinioni dissenzienti, volte a sovrapporre
e/o sostituire alle valutazioni
dell’amministrazione competente le proprie
soggettive considerazioni, cosa che le rende
gratuite ed apodittiche, prive di qualsiasi
elemento obiettivo di riscontro (Consiglio di Stato,
Sez. V,
sentenza 27.04.2011 n. 2497 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
|
EDILIZIA PRIVATA:
Procedimento
amministrativo - Comunicazione di avvio - In
caso di provvedimento sanzionatorio -
Necessità della comunicazione - Non
sussiste.
I provvedimenti sanzionatori in materia
edilizia costituiscono atti vincolati, per i
quali non è necessaria la comunicazione ex
art. 7, Legge 241/1990, soprattutto nel caso
in cui la P.A. dimostri che il contenuto del
provvedimento non poteva essere diverso
(cfr. TAR Napoli, sent. n. 16548/2010, n.
15871/2007; TAR Lecce, sent. n.
2809/2010; TAR Lazio, sent. n. 35404/2010) (massima tratta da www.solom.it
- TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 27.04.2011 n.
1066 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
|
URBANISTICA:
1. Lottizzazione
abusiva - Lottizzazione abusiva materiale e
lottizzazione abusiva cartolare - Nozione.
2. Lottizzazione
abusiva - Art. 30, D.P.R. 380/2001 -
Finalità - Conseguenze - Lottizzazione
vietata anche in presenza di talune singole
strutture assentite da idoneo titolo
edilizio - Configurabilità.
1.
Alla luce dell'art. 30, D.P.R. 380/2001,
sono ravvisabili due tipi di lottizzazione
abusiva, che peraltro possono coesistere:
una materiale, configurabile allorché siano
iniziate sul terreno opere che comportino
trasformazione urbanistica o edilizia del
medesimo in violazione delle prescrizioni
degli strumenti urbanistici o comunque senza
le prescritte autorizzazioni; ed una
cartolare o formale, qualora la
trasformazione sia predisposta attraverso il
frazionamento e la vendita del terreno in
lotti che, per le loro caratteristiche
particolari, denuncino in modo non equivoco
la destinazione a scopo edificatorio (cfr.
TAR Milano, sent. n. 1553/2010).
2.
In materia di lottizzazione abusiva, la
relativa normativa di cui all'art. 30 D.P.R.
380/2001 è finalizzata ad impedire e
reprimere quelle condotte materiali o
giuridiche volte ad incrementare
l'edificazione sul territorio, senza che
tale incremento sia accompagnato dalla
doverosa pianificazione urbanistica, che
tenga conto delle conseguenze
dell'edificazione in termini di nuovi
servizi o nuove opere di urbanizzazione.
Pertanto, la lottizzazione abusiva può
essere realizzata da qualsiasi tipo di opere
in grado di stravolgere l'assetto
territoriale e tale conseguenza deve essere
valutata tenendo conto delle opere
complessivamente considerate e non del
singolo e specifico intervento edilizio, con
la conseguenza che può esservi lottizzazione
vietata ex art. 30 anche qualora talune
delle singole strutture siano state
assentite da idoneo titolo edilizio (cfr.
TAR Liguria, sent. n. 243/2011; Cons. di
Stato, sent. n. 5170/2010 e n. 3475/2010;
TAR Salerno, sent. n. 3932/2010; TAR
Catanzaro, sent. n. 264/2010; TAR Napoli,
sent. n. 27691/2010) (massima tratta da www.solom.it
- TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 27.04.2011 n.
1066 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
|
URBANISTICA: Sono
ravvisabili due tipi di lottizzazione
abusiva (che peraltro possono coesistere):
una materiale, configurabile allorché
sono iniziate sul terreno opere che
comportino trasformazione urbanistica o
edilizia del medesimo in violazione delle
prescrizioni degli strumenti urbanistici o
comunque senza le prescritte autorizzazioni
ed una cartolare o formale, quando la
trasformazione è predisposta attraverso il
frazionamento e la vendita del terreno in
lotti che, per le loro caratteristiche
particolari, denuncino in modo non equivoco
la destinazione a scopo edificatorio.
Nel secondo ed
articolato mezzo di gravame, è denunciata la
violazione dell’art. 30, comma 1°, del DPR
380/2001 (Testo Unico dell’edilizia),
ritenendo l’esponente l’insussistenza, nella
presente fattispecie, dei presupposti della
lottizzazione abusiva.
La trattazione della censura implica una
serie di considerazioni –seppure per sommi
capi– in ordine alla figura della
lottizzazione abusiva di cui al citato art.
30.
Quest’ultima norma -che ricalca la pregressa
previsione dell’art. 18 della legge 47/1985,
oggi abrogato– è interpretata nel senso che
sono ravvisabili due tipi di lottizzazione
abusiva (che peraltro possono coesistere):
una materiale, configurabile allorché
sono iniziate sul terreno opere che
comportino trasformazione urbanistica o
edilizia del medesimo in violazione delle
prescrizioni degli strumenti urbanistici o
comunque senza le prescritte autorizzazioni
ed una cartolare o formale, quando la
trasformazione è predisposta attraverso il
frazionamento e la vendita del terreno in
lotti che, per le loro caratteristiche
particolari, denuncino in modo non equivoco
la destinazione a scopo edificatorio.
La finalità della norma menzionata è
individuata, dalla giurisprudenza
amministrativa, nella necessità di impedire
e reprimere quelle condotte materiali o
giuridiche volte ad incrementare
l’edificazione sul territorio, senza che
tale incremento sia accompagnato dalla
doverosa pianificazione urbanistica, che
tenga conto delle conseguenze
dell’edificazione in termini di nuovi
servizi o nuove opere di urbanizzazione.
Di conseguenza, aggiunge la citata
giurisprudenza, la lottizzazione abusiva può
essere realizzata da qualsiasi tipo di opere
in grado di stravolgere l’assetto
territoriale e tale conseguenza deve essere
valutata tenendo conto delle opere
complessivamente considerate e non del
singolo e specifico intervento edilizio.
Da questo punto di vista, può esservi
lottizzazione vietata dall’art. 30 del Testo
Unico, anche qualora talune delle singole
strutture siano state assentite da idoneo
titolo edilizio (cfr., fra le più recenti,
la condivisibile pronuncia di TAR Liguria,
sez. I, 07.02.2011, n. 243, con la
giurisprudenza ivi richiamata ed anche
Consiglio di Stato, sez. IV, 03.08.2010, n.
5170 e 01.06.2010, n. 3475; TAR Campania,
Salerno, sez. II, 16.04.2010, n. 3932, TAR
Calabria, Catanzaro, sez. I, 02.03.2010, n.
264; TAR Campania, Napoli, sez. II,
20.12.2010, n. 27691) (TAR
Lombardia-MIlano, Sez. II,
sentenza 27.04.2011 n. 1066 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Abusi - Sanatoria -
Presupposti - Anteriorità dell'abuso
rispetto all'apposizione del vincolo -
Necessità.
Ex art. 32, Legge 47/1985 (norma
espressamente richiamata dall'art. 32, Legge
326/2003 di conversione del D.L. 269/2003),
sono suscettibili di sanatoria le opere
insistenti su aree vincolate dopo la loro
esecuzione, per cui non appare possibile
procedere a condono per gli abusi commessi
su beni vincolati prima degli abusi medesimi
(cfr. Cass. Pen., sent. n. 40179/2010, TAR
Milano, sent. 711/2008) (massima tratta da
www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 27.04.2011 n.
1065 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
|
EDILIZIA PRIVATA:
Sanzioni in materia edilizia ed
urbanistica: prescrizione quinquennale. Il
termine decorre però dal momento in cui la
violazione è stata rimossa o sanata.
Nell'ambito
edilizio-urbanistico, la prescrizione del
diritto a riscuotere le somme dovute per le
violazioni amministrative punite con pena
pecuniaria, stabilita nel termine di 5 anni
dal giorno in cui è stata commessa la
violazione ai sensi dell'art. 28 della L.
689/1981, decorre dal giorno in cui la
violazione è stata rimossa.
Lo ha chiarito il TAR Veneto, Sez. II, con la
sentenza 22.04.2011 n. 678.
La Corte ha in primo luogo ribadito come la
prescrizione quinquennale, per costante
giurisprudenza, si applica anche a tutte le
violazioni punite con sanzioni
amministrative pecuniarie, seppure non
previste in sostituzione di una sanzione
penale, e quindi anche agli illeciti
amministrativi in materia urbanistica,
edilizia e paesistica puniti con sanzione
pecuniaria.
Nell'applicare tale regola, tuttavia, con
riguardo all'individuazione del dies a
quo della decorrenza della prescrizione,
occorre tener conto della particolare natura
degli illeciti in materia urbanistica,
edilizia e paesistica, i quali, ove
consistano nella realizzazione di opere
senza le prescritte concessioni e
autorizzazioni, hanno carattere di illeciti
permanenti, di talché la commissione degli
illeciti medesimi si protrae nel tempo, e
viene meno solo con il cessare della
situazione di illiceità, vale a dire con il
conseguimento delle prescritte
autorizzazioni.
Inoltre, per la decorrenza della
prescrizione dell'illecito amministrativo
permanente, trova applicazione il principio
relativo al reato permanente, secondo cui il
termine della prescrizione decorre dal
giorno in cui è cessata la permanenza;
pertanto, per gli illeciti amministrativi in
materia paesistica, urbanistica ed edilizia
la prescrizione quinquennale inizia a
decorrere solo dalla cessazione della
permanenza, con la conseguenza che,
vertendosi in materia di illeciti
permanenti, il potere amministrativo
repressivo, come la determinazione di
applicare la sanzione pecuniaria, può essere
esercitato senza limiti di tempo e senza
necessità di motivazione in ordine al
ritardo nell'esercizio del potere (commento
tratto da www.legislazionetecnica.it - link
a www.giustizia-amministrativa.it). |
|
EDILIZIA PRIVATA:
AMIANTO - Diniego di sanatoria
per la presenta di ondulati in cemento
amianto - Illegittimità - Ragioni.
La circostanza che un manufatto sia composto
da ondulati in cemento amianto non basta a
giustificare il diniego di sanatoria,
giacché l’attuale ordinamento vieta bensì di
utilizzare ulteriormente tale materiale per
nuove costruzioni, ma non ne impone
senz’altro lo smaltimento controllato per le
costruzioni civili esistenti (fatti salvi
gli obblighi d’ incapsulamento,
sovracopertura e rimozione in caso di
rilascio di fibre d'amianto), che non sono
dunque per ciò stesso incompatibili con il
contesto in cui si trovano (TAR Veneto, Sez.
II,
sentenza 22.04.2011 n. 673 - link
a www.ambientediritto.it). |
|
EDILIZIA PRIVATA: L’accertamento
di conformità previsto a suo tempo dall’art.
13 della l. 28.02.1985 n. 47 ed ora
dall’art. 36 T.U. 380/2001, “nel fare
riferimento al concetto di opera eseguita
rinvia chiaramente ad una modificazione del
mondo materiale prodotta da un manufatto
completo”; ne segue, quindi, secondo logica
che l’accertamento medesimo non può essere
parziale, ovvero riferito ad alcune soltanto
delle opere eseguite.
Come stabilito in termini di principio da
ultimo da TAR PugliaLecce sez. I 08.10.2009
n. 228, infatti, l’accertamento di
conformità previsto a suo tempo dall’art. 13
della l. 28.02.1985 n. 47 ed ora dall’art.
36 T.U. 380/2001, “nel fare riferimento
al concetto di opera eseguita rinvia
chiaramente ad una modificazione del mondo
materiale prodotta da un manufatto completo”;
ne segue, quindi, secondo logica che
l’accertamento medesimo non può essere
parziale, ovvero riferito ad alcune soltanto
delle opere eseguite.
Non hanno quindi pregio gli argomenti della
ricorrente, secondo i quali (v. ricorso per
motivi aggiunti, p. 20, settimo e ottavo
rigo) si sarebbe dovuta comunque concedere
una sanatoria parziale, per le opere
eventualmente ritenute conformi.
Va invece affermato che l’impossibilità di
ritenere conforme alle previsioni
urbanistiche l’opera anche per una soltanto
delle sue caratteristiche comporta
l’impossibilità pura e semplice di
rilasciare la sanatoria richiesta
(TAR Lombardia-Brescia, Sez. I,
sentenza 22.04.2011 n. 612 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
|
EDILIZIA PRIVATA: E'
legittimo il diniego a sanare l'abuso
edilizio ove le dimensioni non contenute
delle tettoie e la copertura realizzata in
eternit, e comunque da eliminare, ledono gli
interessi paesaggistico-ambientali,
concretando quel “disordine edilizio,
sottolineato dalla casualità
dell'intervento” operato su un'area che
“dovrebbe rimanere libera da costruzioni”.
Con il secondo motivo, concernente le due
tettoie realizzate senza titolo sulle pp.ff.
2287 e 2286/5, il ricorrente lamenta che la
Commissione comprensoriale si è espressa
negativamente con motivazione consistente
nella riproposizione della formula di stile
del contrasto “con rilevanti interessi
paesaggistico-ambientali”, violati dal “disordine
edilizio”.
In realtà, si tratterebbe di due tettoie
adibite, una a totale ed esclusivo deposito
di legna da ardere e l’altra a parziale
ricovero del materiale costruttivo residuo e
a deposito legname. Inoltre, le tettoie in
esame sarebbero posizionate su un terreno
retrostante la casa di abitazione e quindi
prive di alcun impatto visivo.
Agli esposti rilievi può replicarsi che il
ricorrente, in realtà, pretende di
sostituire le proprie valutazioni a quelle
operate dal competente organo
comprensoriale, che ha ritenuto come l'opera
realizzata pregiudichi senz’altro gli
interessi tutelati dalla normativa
provinciale.
Nella specie, la Commissione tutela del
paesaggio ha preso in considerazione tutti
gli aspetti, che concorrono a determinare
una valutazione esaustiva in materia
paesaggistico-ambientale, come si evince
dalla puntuale motivazione.
Nella stessa è stato precisato che le
dimensioni non contenute delle tettoie e la
copertura realizzata in eternit e comunque
da eliminare, ledono gli interessi
paesaggistico-ambientali, concretando quel “disordine
edilizio, sottolineato dalla casualità
dell'intervento” operato su un'area che
“dovrebbe rimanere libera da costruzioni”.
Invero, si tratta di una valutazione che
trova base e ragione nelle indicate
circostanze di fatto, rispetto alle quali
alcuna contraddizione traspare: il che
consente di affermare che si tratta di
valutazione che appare ragionevole e
congrua, ispirata palesemente all’esigenza
di salvaguardare la fisionomia della zona in
questione.
Del resto, pure i prospettati vizi di
travisamento dei fatti risultano del pari
inesistenti, non solo per quanto valutato
dalla Commissione nel sopra riportato
parere, ma anche alla luce della
documentazione fotografica in atti, da cui
si evidenzia che il precario assetto dei
manufatti in parola appare prevalentemente
frutto del riutilizzo di materiali di
recupero non consoni alla tradizione
costruttiva locale
(TRGA Trentino Alto Adige-Trento,
sentenza 21.04.2011 n. 121 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
|
EDILIZIA PRIVATA: A
fronte di un annullamento giurisdizionale
del permesso di costruire il Comune deve
valutare se è necessario applicare la
sanzione pecuniaria in luogo della riduzione
in pristino.
La pronuncia in commento nasce da una
precedente del giudice amministrativo che
aveva annullato una concessione edilizia
relativa ad un intervento edilizio di
restauro e risanamento conservativo presso
un immobile.
Ritenendo che, per effetto dell’integrale
caducazione dei titoli edilizi, l’intero
intervento dovesse oramai considerarsi come
abusivo, il Comune in causa, anche alla luce
dell’esito della Conferenza dei servizi
all’uopo convocata, disponeva doversi
procedere all’ingiunzione del ripristino
dello stato dei luoghi ai sensi dell’art. 38
del d.P.R. n. 380 del 2001, e a tal fine
stabiliva un termine di sessanta giorni
perché i ricorrenti, responsabili
dell’intervento, provvedessero alla
rimozione delle opere abusive.
In merito a questa circostanza i ricorrenti
lamentano l’inadeguatezza della
comunicazione di avvio del procedimento,
l’inosservanza dell’art. 23 della legge reg.
n. 23 del 2004 e dell’art. 38 del d.P.R. n.
380 del 2001 nella parte in cui –a fronte di
un annullamento giurisdizionale del permesso
di costruire– impongono all’Amministrazione
di accertare innanzi tutto se è possibile
rimuovere i vizi della procedura
(valutazione che il Comune ha omesso di
effettuare relativamente all’allora mancanza
di sottoscrizione/delega da parte di tutti i
comproprietari della richiesta di
concessione edilizia, vizio a suo tempo
rilevato dalla pronuncia di primo grado) e
se è necessario poi applicare la sanzione
pecuniaria in luogo della riduzione in
pristino (verifica che il Comune non ha
compiuto nonostante i ricorrenti avessero
documentato l’impossibilità tecnica del
ripristino del sopralzo della copertura, e
nonostante fossero stati medio tempore
sanati vari interventi edilizi inerenti il
medesimo fabbricato).
Di qui la richiesta di annullamento
dell’atto impugnato. A suffragio della
fondatezza di tale argomentazione i giudici
del TAR Parma riportano testualmente,
innanzitutto, l’art. 38, comma 1, del d.P.R.
n. 380 del 2001 che stabilisce “in caso
di annullamento del permesso di costruire,
qualora non sia possibile, in base a
motivata valutazione, la rimozione dei vizi
delle procedure amministrative o la
restituzione in pristino, il dirigente o il
responsabile del competente ufficio comunale
applica una sanzione pecuniaria …”.
La norma reca la medesima disciplina già
contenuta nell’art. 11 della legge n. 47 del
1985 e ora fatta propria anche dall’art. 19
della legge Reg. Emilia-Romagna n. 23 del
2004. La giurisprudenza, spiegano i giudici
ducali, ha chiarito che tale previsione
trova applicazione sia in caso di
annullamento in autotutela sia in caso di
annullamento in sede giurisdizionale (v.,
tra le altre, TAR Sardegna, Sez. II,
26.07.2004 n. 1169).
Ha altresì rilevato, continuano gli stessi
giudici, che, se l’annullamento sia stato
disposto per meri vizi formali,
l’Amministrazione ha titolo ad emettere un
nuovo titolo abilitativo rimuovendo –quando
possibile– le irregolarità procedimentali
precedentemente commesse, mentre nel caso in
cui l’annullamento sia scaturito
dall’accertato contrasto sostanziale del
progetto con le norme urbanistico-edilizie
vigenti l’Amministrazione è chiamata ad
operare la scelta tra la sanzione
demolitoria e quella pecuniaria attraverso
una valutazione preventiva della possibilità
che la rimozione della parte abusiva avvenga
senza pregiudizio di quella regolare o
comunque del restante manufatto (v., ex
multis, TAR Abruzzo, Pescara, 03.11.2007
n. 865), il tutto in esito ad
un’approfondita istruttoria e a mezzo di
puntuale motivazione (v. TAR Campania,
Napoli, Sez. VIII, 12.04.2010 n. 1918; TAR
Calabria, Catanzaro, Sez. II, 01.07.2010 n.
1417)
(commento tratto da
www.documentazione.ancitel.it - TAR
Emilia Romagna-Parma,
sentenza 21.04.2011 n. 114 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
1. Abuso edilizio
- Onere della prova - A carico dell'autore -
Sussiste - Ratio.
2. Abuso edilizio
- Onere della prova - Autodichiarazione
allegata alla domanda di condono edilizio -
Natura - Principio di prova.
3. Abuso edilizio
- Aerofotogrammetria attestante
l'inesistenza dell'opera - Rigetto della
domanda di condono - Legittimità.
4. Abuso edilizio
- Provvedimento sanzionatorio -
Comunicazione di avvio - Necessità - Non
sussiste.
1.
In materia di ripartizione dell'onere della
prova, rispetto al profilo specifico della
data di realizzazione delle opere da sanare,
l'onere grava sul richiedente la sanatoria:
ciò, perché, mentre la P.A. non è
normalmente in grado di accertare la
situazione edilizia di tutto il proprio
territorio alla data indicata dalla
normativa sul condono, colui che richiede la
sanatoria può, invece, fornire qualche
documentazione da cui si desuma che l'abuso
sia stato effettivamente realizzato entro la
data predetta, come ad es. fatture,
ricevute, bolle di consegna, relative
all'esecuzione dei lavori e/o all'acquisto
dei materiali.
Pertanto, colui che ha
commesso l'abuso non può trasferire il
suddetto onere in capo alla P.A. qualora non
sia in grado di fornire elementi e documenti
atti a sostenere la richiesta legittima di
condono edilizio (cfr. Cons. di Stato,
sent. n. 752/2011; TAR Milano, sent. n.
94/2011, n. 980/2005).
2. In materia di ripartizione dell'onere
della prova, rispetto al profilo specifico
della data di realizzazione delle opere da
sanare, l'autodichiarazione del privato
allegata alla domanda di condono edilizio,
attestante la ultimazione delle opere
abusive entro la data prevista dalla legge,
non presenta valenza probatoria
privilegiata, bensì costituisce
esclusivamente un principio di prova,
destinato a cedere in presenza di più
consistenti elementi probatori in possesso
della P.A.
3. E' legittimo il rigetto della domanda di
condono di opere edilizie circa le quali, in
base ad una aerofotogrammetria in possesso
dell'Autorità comunale, sia stato provato
che le stesse non erano esistenti alla data
prevista dalla legge per conseguire il
condono (cfr. Cons. di Stato, sent. n.
4359/2007);
4. Per i provvedimenti sanzionatori in
materia edilizia non è necessaria la
comunicazione di avvio del procedimento ex
art. 7 Legge 241/1990, trattandosi di atti
dovuti e rigorosamente vincolati, rispetto
ai quali non sono richiesti apporti
partecipativi del soggetto destinatario
(cfr. TAR Roma, sent. n. 10470/2010;
TAR Napoli, sent. n. 2667/2010) (massima tratta da
www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 19.04.2011 n.
1003 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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URBANISTICA: Può
integrare un'ipotesi di lottizzazione
abusiva qualsiasi tipo di opere in concreto
idonee a stravolgere l'assetto del
territorio preesistente, a realizzare un
nuovo insediamento abitativo e, quindi, in
ultima analisi, a determinare sia un
concreto ostacolo alla futura attività di
programmazione (che viene posta di fronte al
fatto compiuto), sia un carico urbanistico
che necessita di adeguamento degli standards.
La verifica circa la conformità della
trasformazione realizzata e la sua
rispondenza o meno alle previsioni delle
norme urbanistiche vigenti deve essere
effettuata con riferimento non già alle
singole opere in cui si è compendiata la
lottizzazione, eventualmente anche
regolarmente assentite bensì alla
complessiva trasformazione edilizia che di
quelle opere costituisce il frutto, sicché
essa ben può mancare anche nei casi in cui
per le singole opere facenti parte della
lottizzazione sia stato rilasciato il
permesso di costruire.
Secondo quanto già più volte affermato in
ambito giurisprudenziale (cfr. TAR Lazio, I,
09.10.2009, nn. 9859 e 9860; TAR
Puglia-Bari, III, 24.04.2008, n. 1017), la
stessa formulazione dell'art. 30 del D.P.R.
n. 380/01 consente di affermare che può
integrare un'ipotesi di lottizzazione
abusiva qualsiasi tipo di opere in concreto
idonee a stravolgere l'assetto del
territorio preesistente, a realizzare un
nuovo insediamento abitativo e, quindi, in
ultima analisi, a determinare sia un
concreto ostacolo alla futura attività di
programmazione (che viene posta di fronte al
fatto compiuto), sia un carico urbanistico
che necessita di adeguamento degli standards.
Il concetto di "opere che comportino
trasformazione urbanistica od edilizia"
dei terreni deve essere dunque interpretato
in maniera "funzionale" alla ratio
della norma, il cui bene giuridico tutelato
è costituito dalla necessità di preservare
la potestà pianificatoria attribuita
all'amministrazione nonché l'effettivo
controllo del territorio da parte del
soggetto titolare della stessa funzione di
pianificazione (cioè il Comune), al fine di
garantire una ordinata pianificazione
urbanistica, un corretto uso del territorio
ed uno sviluppo degli insediamenti abitativi
e dei correlativi standards compatibili con
le esigenze di finanza pubblica.
Da quanto detto consegue che la verifica
circa la conformità della trasformazione
realizzata e la sua rispondenza o meno alle
previsioni delle norme urbanistiche vigenti
deve essere effettuata con riferimento non
già alle singole opere in cui si è
compendiata la lottizzazione, eventualmente
anche regolarmente assentite (giacché tale
difformità è specificamente sanzionata dagli
artt. 31 e ss. D.P.R. n. 380/2001), bensì
alla complessiva trasformazione edilizia che
di quelle opere costituisce il frutto,
sicché essa ben può mancare anche nei casi
in cui per le singole opere facenti parte
della lottizzazione sia stato rilasciato il
permesso di costruire (così TAR Bari, III,
n. 1017/2008 cit.)
(TAR Liguria, Sez. I,
sentenza 19.04.2011 n. 619 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Condono mediante silenzio assenso
nei reati edilizi.
Il termine di un anno per la formazione del
silenzio assenso nel procedimento per
condono edilizio introdotto con l'art. 39
della l. 23.04.1994, n. 724 non decorre se
non viene prodotta la documentazione
richiesta, impedendo l'estinzione dei reati
integrati con la costruzione abusiva
dell'immobile.
Secondo la sentenza che può leggersi in
calce, è inammissibile il ricorso per
Cassazione proposto dall'imputato per il
riconoscimento della formazione tacita,
mediante silenzio assenso, di un
provvedimento di c.d. “condono edilizio”,
ai sensi e per gli effetti dei quali
all'art. 39 della l. 23.04.1994, n. 724, con
conseguente estinzione della contravvenzione
di costruzione in assenza di autorizzazione
paesaggistica, qualora all'istanza di
condono presentata in sede amministrativa
non sia allegata tutta la documentazione
richiesta per la concessione del
provvedimento eccezionale di sanatoria.
Non consentendo, inoltre, l'inammissibilità
del ricorso, il formarsi di un valido
rapporto di impugnazione, la prescrizione
maturata dopo la pronuncia della sentenza di
appello, in conseguenza della presentazione
dell'atto di gravame, non può essere
rilevata dalla Corte di Cassazione (sul
punto richiamata la Cassazione, Sezioni
Unite, 22.11.2000 (dep. 21.12.2000), n. 32).
Questo il fatto oggetto del giudizio: con
sentenza pronunziata nel gennaio del 1997,
la Corte d'Appello di Napoli, in parziale
riforma della sentenza di primo grado,
rilevata la prescrizione del reato di
costruzione in assenza di concessione
edilizia, condannava l'imputato per la sola
contravvenzione di costruzione in assenza di
autorizzazione paesaggistica di cui, allora,
agli artt. 1-sexies del d.l. 27.06.1985 n.
312 (conv. l. 431/1985) e 20 l. 28.02.1985,
n. 431.
Con il ricorso in Cassazione l'imputato
lamenta, dal punto di vista sostanziale,
l'inoffensività del fatto contestato; la
formazione del silenzio assenso rispetto
alla domanda di condono edilizio presentata
al Comune di Napoli in relazione
all'immobile oggetto del reato, da
ritenersi, quindi, estinto; nonché
l'intervenuta prescrizione della
contravvenzione contestata nelle more della
presentazione e decisione del ricorso per
cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato
inammissibili tutti i motivi di gravame.
Quanto all'inidoneità della realizzata
costruzione abusiva ad incidere
sull'originario assetto dei luoghi
sottoposti a vincolo paesaggistico, il
ricorrente afferma che la diffusa
urbanizzazione dell'area vincolata
escluderebbe, in concreto, il pericolo di
lesione del bene giuridico tutelato dalla
norma incriminatrice, rendendo, quindi,
inoffensivo il fatto contestato
all'imputato.
La Cassazione sottolinea, tuttavia, che la
contravvenzione di costruzione in assenza di
autorizzazione paesaggistica è un reato di
pericolo astratto, posto a tutela del
paesaggio e dell'aspetto esteriore degli
edifici, ritenuti valori meritevoli di
tutela anche mediante la sanzione penale.
Rileva, poi, la Suprema Corte, con
motivazione invero fin troppo sintetica,
come nel caso di specie la consistenza e la
tipologia dell'intervento realizzato siano
sicuramente, anche in concreto, idonee a
recare pregiudizio a siffatti valori.
Anche l'asserita estinzione del reato per
maturazione del termine massimo per
l'adozione di un provvedimento di diniego al
condono edilizio, e, quindi in forza della
formazione del provvedimento implicito di
sanatoria mediante silenzio assenso, secondo
la procedura di cui all'art. 39 della l.
724/1994, è stato reputato motivo di ricorso
inammissibile alla luce degli accertamenti
compiuti in sede di legittimità.
Durante il giudizio di Cassazione, infatti,
a seguito di sospensione del procedimento di
legittimità, veniva richiesta
all'amministrazione comunale competente,
l'attestazione di congruità del procedimento
di condono attivato, in sede amministrativa,
dall'imputato, al fine di valutare se
potesse ritenersi implicitamente formato un
provvedimento favorevole all'istanza di
condono a suo tempo presentata.
Il Comune di Napoli comunicava alla Suprema
Corte che, pur rientrando astrattamente
l'immobile oggetto del reato tra le opere
condonabili sia per quanto riguarda la
superficie edificata, sia per la data di
ultimazione della costruzione, nonché la
tempestività della domanda di condono e la
congruità dell'oblazione già versata, la
documentazione prodotta dall'imputato
risultava carente dei riferimenti catastali
dell'immobile abusivo.
L'imputato, pertanto, non poteva, allo
stato, fruire della sanatoria, che,
tuttavia, sarebbe stata concessa
dall'amministrazione procedente a seguito di
integrazione della documentazione allegata,
qualora anche degli enti preposti alla
tutela del vincolo paesaggistico avessero
espresso parere favorevole al condono.
L'imputato, nonostante il Comune gli avesse
concesso termini per produrre il documento
mancante, non ha inviato alla pubblica
amministrazione la quanto richiesto e, di
conseguenza, il Comune di Napoli non ha dato
corso al procedimento. L'incompletezza della
documentazione, rendendo improcedibile
l'istanza di condono edilizio, ha, quindi,
impedito, secondo la Cassazione, la
formazione del silenzio assenso nel
procedimento amministrativo, che, pur
essendo equipollente ad un provvedimento
espresso di “condono”, non avrebbe comunque
sanato la mancanza di parere favorevole
dell'autorità preposta alla tutela del
vincolo paesaggistico.
La contravvenzione contestata, quindi, non
può essere considerata estinta, né per
intervento del provvedimento di condono
edilizio, né per prescrizione, atteso che
l'inammissibilità del ricorso proposto
dall'imputato, precludendo il valido
formarsi di un rapporto di impugnazione, ha
cristallizzato il giudizio al momento della
pronuncia della sentenza di appello,
allorquando non era ancora decorso il
termine di prescrizione.
La sentenza in commento impone di
ripercorrere, seppur sinteticamente, i
passaggi fondamentali del procedimento
amministrativo di condono edilizio previsto
dall'art. 39 della l. 724/1994, per
comprendere la natura di tale provvedimento
ed i limiti del sindacato del giudice penale
ed amministrativo in ordine all'accertamento
della formazione implicita di un
provvedimento di concessione edilizia in
sanatoria. L'art. 39 della l. 724/1994
descrive puntualmente sia la tipologia di
manufatti astrattamente suscettibili di
condono (commi 1 e 2), sia la misura della
c.d. “oblazione” da versare prima
della presentazione dell'istanza (comma 3).
Vengono specificamente indicati, altresì, i
requisiti essenziali dell'istanza di condono
ed i relativi allegati, ossia la prova del
pagamento dell'oblazione, una dichiarazione
sostitutiva dei documenti indicati all'art.
35 comma 3 della l 28.02.1985, n. 47 (ossia
la normativa che ha introdotto,
precedentemente il condono edilizio a cui si
è saldato quello previsto nel 1994), il
fascicolo fotografico relativo all'abuso, il
progetto di adeguamento statico
dell'edificio ed il pagamento di oneri di
concessione, nonché copia della denuncia in
catasto relativa alla costruzione
dell'immobile. Se l'istanza, corredata dei
necessari allegati, è stata redatta
correttamente e la costruzione abusiva
rientra tra quelle condonabili, è
espressamente previsto che, il decorso un
anno (ovvero due anni nei comuni con più di
500.000 abitanti) dalla presentazione della
domanda, senza l'adozione di un
provvedimento negativo da parte del Comune,
equivalga a concessione edilizia in
sanatoria, fermo restando che, per
successive modifiche dell'art. 39 l.
724/1994, ai fini della formazione del
silenzio assenso, è consentito il pagamento
degli oneri concessori ovvero la denuncia al
catasto anche successivamente rispetto alla
presentazione della domanda, purché entro un
anno dalla data di presentazione
dell'istanza di condono.
Per quanto riguarda i manufatti abusivamente
costruiti in aree coperte da vincolo
paesaggistico, solo in alcuni casi specifici
previsti all'art. 32 della l. 47/1985 (come
modificato dall'art. 39, comma 7, della l
724/1994) è consentita la formazione di
silenzio assenso, equiparabile anche al
parere favorevole dell'autorità posta a
tutela del vincolo, la quale, altrimenti,
deve sempre assumere determinazioni
espresse. Il c.d. “condono edilizio”
previsto dalla l. 724/1994 (come già dagli
artt. 31 ss. l. 28.02.1985, n. 47 e poi
dall'art. 32 del d.l. 269/2003, convertito
in l. 326/2003) è un provvedimento
amministrativo eccezionale che consente di
sanare lo status amministrativo di una
costruzione realizzata in assenza dei
prescritti titoli abilitativi.
Diversamente dal permesso di costruire in
sanatoria (già concessione edilizia in
sanatoria ai sensi dall'art. 13 l. 47/1985,
ora previsto all'art. 36 d.P.R. 380/2001 –
Testo Unico dell'Edilizia), strumento
ordinario per l'accertamento di conformità
urbanistica di immobili costruirti in
assenza dei prescritti titoli abilitativi e,
tuttavia, in conformità alla disciplina
edilizia ed urbanistica vigente, il condono
edilizio rappresenta una sorta di “perdono”
ex lege per la realizzazione senza
titolo abilitativo di un manufatto, in
violazione sostanziale delle prescrizioni
urbanistiche, legali e regolamentari,
previste a livello statale, regionale e
locale.
Pertanto il provvedimento di condono
edilizio può essere adottato solo in
presenza di espressa previsione di legge
che, eccezionalmente, consenta di derogare
alla disciplina, legale e regolamentare, in
materia edilizia ed urbanistica, sanando una
pregressa situazione di sostanziale
antigiuridicità (così TAR Campania–Napoli,
Sez. VI, 03.09.2010, n. 17282 in DeJure).
Proprio l'eccezionalità del condono edilizio
non consente un'applicazione analogica delle
norme relative al procedimento ed
all'adozione del provvedimento di sanatoria,
che ha l'effetto di determinare l'estinzione
dei reati connessi alla costruzione in
assenza di titoli abilitativi.
Pacificamente la giurisprudenza, penale ed
amministrativa, subordina “l'inverarsi
della concessione tacitamente assentita, tra
l'altro, alla completezza della
documentazione da allegare alla domanda”
(così TAR Toscana–Firenze, 06.04.2010, n.
925 in DeJure), posto che la carenza di
documentazione, ancor di più se non
integrata dall'istante su richiesta dalla
pubblica amministrazione, determina
l'improcedibilità della domanda di
sanatoria, precludendo tanto la formazione
del silenzio assenso, quanto,
conseguentemente, l'estinzione del reato
(cfr. Cass. Pen., Sez. III, 25.11.2008, n.
3583 in DeJure; Cass. Pen., Sez. III,
11.07.2000, n. 10969, in Plurisonline).
Non rileva, quindi, nel caso di specie, che
i riferimenti catastali dell'immobile
oggetto del reato potessero essere,
astrattamente, autonomamente accertabili
dalla pubblica amministrazione, a consentire
di superare il dato testuale, e quindi
ineludibile, attesa la eccezionalità
dell'istituto del condono edilizio, che
preclude la formazione implicita del
provvedimento di concessione edilizia in
sanatoria in mancanza dell'allegazione dei
documenti prescritti dalla legge (commento
tratto da www.ipsoa.it - Corte di Cassazione
penale, sentenza 18.04.2011 n. 15601). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Ordine di demolizione di opere
edilizie abusive.
In materia di abusi edilizi, l’ordine di
demolizione deve essere rivolto nei
confronti di chi abbia la disponibilità
dell’opera, indipendentemente dal fatto che
l’abbia concretamente realizzata, cosa che
potrebbe rilevare sotto il profilo della
responsabilità penale, ma non ai fini della
legittimità dell’ordine di demolizione.
La demolizione degli abusi edilizi non
richiede alcuna specifica motivazione, che è
necessaria invece in casi di contrarie
determinazioni. L'ordine di demolizione di
una opera edilizia abusiva è quindi
sufficientemente motivato con l’affermazione
della accertata abusività dell'opera stessa.
Secondo un orientamento giurisprudenziale,
solo nel caso in cui, per il lungo lasso di
tempo trascorso dalla commissione dell'abuso
e per il protrarsi della inerzia
dell'Amministrazione preposta alla
vigilanza, si sia ingenerata una posizione
di affidamento nel privato, si ravvisa un
onere di congrua motivazione dell’ordine di
demolizione dell’opera abusiva che, avuto
riguardo anche alla entità e alla tipologia
dell'abuso, indichi il pubblico interesse,
evidentemente diverso da quello al
ripristino della legalità, idoneo a
giustificare il sacrificio del contrapposto
interesse privato (1).
Dall'art. 14 della legge n. 47 del 1985 (il
quale prevede, per le opere abusive eseguite
su suoli del demanio o del patrimonio dello
Stato o di enti pubblici, che il Sindaco
ordini la demolizione, dandone comunicazione
all'ente proprietario del suolo) risulta con
chiarezza che la comunicazione all'ente
proprietario del suolo abbia una mera
funzione conoscitiva, per rendere edotto
l'ente delle vicende relative al bene di cui
esso ente è proprietario. In alcun modo si
può ritenere che tale comunicazione sia un
requisito di legittimità dell'ordine di
demolizione.
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(1) V. tra le tante Cons. Stato, sez. IV,
06.06.2008, n. 2705; id., Sez. V, 29.05.2006
(sull’illegittimità dell’ordinanza di
demolizione senza motivazione sull’interesse
pubblico nel caso di opere abusive
realizzate da molto tempo e senza
accertamento della fattibilità della
demolizione senza pregiudizio della parte
conforme dell’immobile); TAR Lazio-Roma Sez.
I-quater, sentenza 26.01.2005 (sulla
necessità di motivazione sul pubblico
interesse nel caso di ordinanza di
demolizione adottata a distanza di molto
tempo dalla realizzazione dell’abuso
edilizio); TAR Piemonte, Sez. I, sentenza
20.04.2005 (sui casi in cui è necessaria una
motivazione sull’interesse pubblico per i
provvedimenti repressivi di abusi edilizi).
V. tuttavia in senso contrario TAR
Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza
08.11.2007 (sulla legittimità di un ordine
di demolizione di un manufatto abusivo
emesso a distanza di un lunghissimo lasso di
tempo dalla realizzazione, senza una
motivazione in ordine all’interesse pubblico
alla rimozione) (massima tratta da
www.regione.piemonte.it - Consiglio di
Stato, Sez. IV,
sentenza 12.04.2011 n. 2266 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
1. Permesso di
costruire in sanatoria - Silenzio-assenso -
Perfezionamento - Presupposti - Denuncia ICI
- E' documento essenziale.
2. Permesso di
costruire in sanatoria - Quantificazione
degli oneri - Legge 326/2003 - Delibera
consiliare n. 73/2007 - Ammontare degli
oneri rapportato al momento del rilascio del
titolo edilizio in sanatoria - Legittimità.
1. La formazione del silenzio assenso in
materia di condono ai sensi della Legge
326/2003 implica in ogni caso la completezza
della documentazione prevista dalla
normativa: in particolare, la denuncia ICI
costituisce documento essenziale, in assenza
del quale non si può ritenere formato il
silenzio assenso sulla domanda di permesso
in sanatoria dell'esponente (cfr. TAR
Milano, sent. n. 263/2011, n. 6955/2010, n.
1550/2010).
2. In materia di determinazione degli oneri
di urbanizzazione da applicarsi al condono
dell'anno 2003 e di corretta applicazione
della delibera consiliare del Comune di
Milano n. 73/2007 a situazioni nelle quali
non opera il meccanismo del silenzio
assenso, l'ammontare definitivo degli oneri
deve essere rapportato al momento del
rilascio del titolo edilizio in sanatoria
(cfr. TAR Milano, sent. n. 818/2011) (massima tratta da
www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 11.04.2011 n.
950 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Istanza di condono senza sanatoria
anticipata.
La mera presentazione
dell'istanza di condono non autorizza la
prosecuzione dei lavori abusivi a
completamento delle opere oggetto della
richiesta di sanatoria, le quali, fino al
momento dell'eventuale accoglimento della
domanda di condono, devono ritenersi
comunque abusive. Laddove poi si tratti di
opere eseguite in area vincolata –come nella
specie- occorre che venga acquisito il
parere delle autorità competenti ed è
inapplicabile il meccanismo del silenzio
assenso, alla luce delle disposizioni di cui
alla legge summenzionata. Pertanto
l’ingiunzione di demolizione è del tutto
legittima atteso che in presenza di
manufatti abusivi non condonati né sanati,
gli interventi ulteriori (sia pure
riconducibili, nella loro oggettività, alle
categorie della manutenzione straordinaria,
del restauro e/o risanamento conservativo,
della ristrutturazione, della realizzazione
di opere costituenti pertinenze
urbanistiche) ripetono le caratteristiche di
illegittimità dell'opera principale, alla
quale ineriscono strutturalmente, sicché non
può ammettersi la prosecuzione dei lavori
abusivi a completamento di opere che, fino
al momento di eventuali sanatorie, devono
ritenersi comunque abusive, con conseguente
obbligo del Comune di ordinarne la
demolizione.
Ciò non significa negare in assoluto la
possibilità di intervenire su immobili
rispetto ai quali pende istanza di condono,
ma solo affermare che, a pena di
assoggettamento della medesima sanzione
prevista per l'immobile abusivo cui
ineriscono, ciò deve avvenire nel rispetto
delle procedure di legge, ovvero
segnatamente dell'art. 35, l. n. 47 del
1985.
Detta norma consente -in presenza dei
richiesti presupposti, fra i quali che si
tratti di opere di cui all'art. 31, non
comprese tra quelle indicate nell'art. 33-
queste non suscettibili di sanatoria in
quanto incidenti su aree gravate da vincoli
di inedificabilità assoluta- il
completamento sotto la propria
responsabilità di quanto già realizzato e
fatto oggetto di domanda di condono edilizio
solo al decorso del termine dilatorio di
trenta giorni dalla notifica al Comune del
proprio intendimento, con allegazione di
perizia giurata ovvero documentazione avente
data certa in ordine allo stato dei lavori
abusivi.
Pertanto alcun rilievo hanno i riferimenti
di parte ricorrente circa l’impossibilità
per l’Amministrazione di demolire opere
oggetto di condono, da intendersi esitato
con silenzio assenso con il decorso del
termine di ventiquattro mesi dalla
presentazione dell’istanza (primo motivo),
ovvero comunque in pendenza della
definizione del procedimento di condono
(secondo motivo), essendo stata la
rimessione in pristino disposta con
l’ordinanza gravata con il ricorso
principale adottata in relazione alle opere
successivamente realizzate dalla ricorrente
e non rientranti nel progetto di condono.
In ogni caso, a prescindere da tali
assorbenti rilievi, il primo motivo di
ricorso è infondato anche laddove postula
che la domanda di condono doveva intendersi
definita positivamente per silenzio assenso.
Infatti in tema di condono edilizio, il
silenzio-assenso previsto dall'art. 35, l.
n. 47 del 1985 non si forma per il solo
fatto dell'inutile decorso del termine
indicato da tale norma (ventiquattro mesi
dalla presentazione dell'istanza) e del
pagamento dell'oblazione, senza alcuna
risposta del Comune, ma occorre altresì la
prova della ricorrenza dei requisiti
soggettivi ed oggettivi stabiliti dagli art.
31 e ss. della stessa legge cui è
subordinata l'ammissibilità del condono.
Parte ricorrente non ha al riguardo dato
prova della ricorrenza di tutti i requisiti
per la condonabilità delle opere oggetto
dell’istanza di condono, né della
completezza della documentazione, per cui
alcuna prova vi è che l’istanza in oggetto
si sia definita per silenzio assenso.
Il termine biennale per la formazione del
silenzio assenso su domanda di condono
edilizio, previsto dall'art. 35, l.
28.02.1985 n. 47, non decorre qualora la
domanda sia carente dei documenti necessari
ad identificare compiutamente le opere
oggetto della richiesta sanatoria e dunque
quando manchi la prova concreta della
sussistenza dei requisiti soggettivi ed
oggettivi richiesti, con la conseguenza che
il termine di ventiquattro mesi, fissato
dall'amministrazione comunale per
determinarsi sull'istanza stessa decorre, in
caso di incompletezza della domanda o della
documentazione inoltrata a suo corredo,
soltanto dal momento in cui dette carenze
sono state eliminate.
Inoltre la zona in cui sono stati realizzati
gli interventi de quibus è sottoposta
a vincolo, ex L.R. n. 35/1987, come si
evince dal gravato provvedimento, per cui il
silenzio assenso dell'amministrazione
comunale si poteva formare, ferma restando
la necessità della ricorrenza dei requisiti
oggettivi e soggettivi per la condonabilità
delle opere, in relazione al disposto
dell'art. 32 della stessa L. n. 47/1985, con
il decorso del termine di ventiquattro mesi
dalla conclusione in senso favorevole per
l’istante del procedimento relativo al
rilascio del parere dell’autorità preposta
alla tutela del vincolo.
Del pari infondato è il secondo motivo di
ricorso, laddove si afferma il difetto di
motivazione e di istruttoria del gravato
provvedimento, per non avere
l’Amministrazione considerato la sanabilità
delle opere di cui è causa e in
considerazione della scarsa incidenza delle
opere medesime sull’assetto urbanistico.
Ed invero presupposto per l’adozione
dell’ordine di demolizione di opere abusive
è soltanto la constatata esecuzione di un
intervento edilizio in assenza del
prescritto titolo abilitativo, con la
conseguenza che, essendo tale ordine un atto
dovuto, esso è sufficientemente motivato con
l’accertamento dell’abuso, e non necessita
di una particolare motivazione in ordine
all’interesse pubblico alla rimozione
dell’abuso stesso, -che è in re ipsa,
consistendo nel ripristino dell’assetto
urbanistico violato- ed alla possibilità di
adottare provvedimenti alternativi.
Pertanto alcuna valutazione sulla sanabilità
delle opere de quibus doveva essere
effettuata dall’Amministrazione in quanto le
opere medesime non hanno formato oggetto di
alcuna istanza di sanatoria; pertanto
l’ingiunzione di demolizione si giustifica
con il mero richiamo alla realizzazione
delle stesse in assenza del prescritto
permesso di costruire.
Inoltre le opere de quibus, come
detto, costituiscono opere di completamento
di un fabbricato da ritenersi abusivo fino
al momento della definizione del
procedimento di condono, per cui ripetono le
caratteristiche di abusività dell’immobile
principale al quale accedono, secondo la
richiamata giurisprudenza.
Infine tali opere necessitavano comunque di
permesso di costruire, a prescindere dalla
circostanza che trattasi di opere di
completamento di un fabbricato rispetto al
quale non era stato ancora concesso il
condono, in quanto trattasi per lo più di
opere esterne –opere murarie e di tettoie di
rilevanti dimensioni– incidenti sui
prospetti, realizzate tra l’altro in zona
sottoposta a vincolo ex L.R. n. 35/1987.
Gli interventi consistenti
nell’installazione di tettoie o di altre
strutture che siano comunque apposte a parti
di preesistenti edifici come strutture
accessorie di protezione o di riparo di
spazi liberi (cioè non compresi entro
coperture volumetriche previste in un
progetto assentito), possono ritenersi
sottratti al regime della concessione
edilizia (oggi permesso di costruire)
soltanto ove la loro conformazione e le loro
ridotte dimensioni rendano evidente e
riconoscibile la loro finalità di arredo o
di riparo e protezione (anche da agenti
atmosferici) dell’immobile cui accedono.
Invece tali strutture non possono ritenersi
installabili senza permesso di costruire
allorquando abbiano dimensioni, come
nell’ipotesi di specie, tali da arrecare una
visibile alterazione del prospetto
dell’edificio
Del pari necessitava di permesso di
costruire, ex art. 10 D.P.R. 380/2001, la
realizzazione del bagno nel locale
sottoscale, in considerazione dell’aumento
di superficie connesso alla trasformazione
della superficie non residenziale del locale
sottoscala nel quale lo stesso è stato
realizzato a superficie residenziale, con
conseguente aumento superficie (commento
tratto da link a www.ipsoa.it - TAR
Campania-Napoli, Sez. VII,
sentenza 08.04.2011 n. 1999 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Abusi edilizi in zona soggetta a
tutela. Opere realizzate in data antecedente
alla c.d. "legge Galasso".
Sono assoggettate al regime sanzionatorio di
cui all’art. 4 della legge n. 47 del 1985
anche le opere abusive realizzate
anteriormente alla c.d. "legge Galasso"
per le quali non sia stata presentata
domanda di condono o nel caso in cui tale
domanda sia stata respinta; sicché, una
volta accertata la violazione, la sanzione
va doverosamente applicata, né occorre
motivazione specifica sull’interesse
pubblico alla demolizione dell’opera, e
neppure il previo accertamento della sua
conformità o meno alla vigente disciplina
urbanistica, tenuto conto che il potere
repressivo comunale non incontra alcun
termine di prescrizione o decadenza (massima
tratta da www.regione.piemonte.it -
Consiglio di Stato, Sez. V,
sentenza 07.04.2011 n. 2159 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Gli atti sanzionatori in materia
edilizia, tra cui l'ordine di demolizione di
costruzione abusiva, non devono essere
preceduti dalla comunicazione d'avvio del
relativo procedimento.
L'ordine di demolizione di opere abusive è
adeguatamente motivato a mezzo
dell'affermazione della realizzazione di una
serie di opere in assenza di titolo, con
contestuale richiamo alla normativa violata.
In ragione del
contenuto rigidamente vincolato che li
caratterizza, gli atti sanzionatori in
materia edilizia, tra cui l'ordine di
demolizione di costruzione abusiva, non
devono essere preceduti dalla comunicazione
d'avvio del relativo procedimento (Consiglio
Stato, sez. VI, 24.09.2010, n. 7129; TAR
Campania Napoli, sez. IV, 13.01.2011, n. 84;
TAR Lazio Roma, sez. II, 06.122010, n.
35404; TAR Puglia Lecce, sez. I, 17.11.2010,
n. 2660; TAR Umbria Perugia, sez. I,
28.10.2010 , n. 499; TAR Piemonte Torino,
sez. I, 04.09.2009 , n. 2253).
In ogni caso, nella specie in esame la
comunicazione di avvio del procedimento è
stata utilmente surrogata dall'ordinanza di
sospensione dei lavori (TAR Liguria Genova,
sez. I, 28.01.2011, n. 169; TAR Lazio
Latina, sez. I, 26.01.2009, n. 56; TAR
Sardegna Cagliari, sez. II, 03.09.2008, n.
1738; TAR Basilicata Potenza, sez. I,
19.01.2008, n. 16; Consiglio Stato, sez. IV,
27.1.2006, n. 399).
E' principio consolidato quello per cui
l'ordine di demolizione di opere abusive è
adeguatamente motivato a mezzo
dell'affermazione della realizzazione di una
serie di opere in assenza di titolo, con
contestuale richiamo alla normativa violata
(Consiglio Stato, sez. V, 07.9.2009, n.
5229; TAR Liguria Genova, sez. I,
28.01.2011, n. 169; TAR Campania Napoli,
sez. VII, 15.12.2010, n. 27377; TAR Puglia
Lecce, sez. III, 09.11.2010, n. 2631; TAR
Lombardia Milano, sez. IV, 02.11.2010, n.
7175; TAR Puglia Bari, sez. II, 16.07.2010,
n. 3102; TAR Piemonte Torino, sez. I,
16.07.2010, n. 3131)
(TAR Piemonte, Sez. I,
sentenza 07.04.2011 n. 357 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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ATTI AMMINISTRATIVI -
EDILIZIA PRIVATA:
Giustizia amministrativa
- Risarcimento del danno - In caso di
illegittima inibitoria di lavori edili -
Quantificazione del danno - Criteri.
In caso di illegittima inibitoria di
lavori edili da parte della P.A. e relativa
determinazione del danno, i danni calcolandi
devono essere limitati al periodo di
efficacia del provvedimento inibitorio;
occorre tenere conto soltanto dei danni che
rappresentano una conseguenza diretta ed
immediata dal provvedimento annullato:
devono, pertanto, escludersi, ad esempio, le
spese legali -giudiziali e stragiudiziali-
sostenute dall'esponente; il risarcimento
deve essere limitato al c.d. interesse
patrimoniale negativo e non può estendersi
al mancato guadagno; infine, sulle somme
come sopra determinate vanno aggiunti gli
interessi in misura legale e la
rivalutazione monetaria, trattandosi di
debito di valore e non di valuta, non
applicandosi pertanto il c.d. principio
nominalistico di cui all'art. 1277 del
codice civile (massima tratta da
www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 05.04.2011 n.
901 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
L’istituto del silenzio assenso esige che la
domanda (di condono edilizio) sia corredata dalla indispensabile
documentazione prevista dalla normativa.
L’art. 35 della legge n. 47/1985, nel testo
risultante dalla modifica intervenuta per
effetto dell’entrata in vigore del DL
12.01.1988, n. 2, prescrive che “decorso
il termine di 24 mesi dalla
presentazione della domanda, quest’ultima si
intende accolta ove l’interessato provveda
al pagamento di tutte le somme eventualmente
dovute a conguaglio ed alla presentazione
all’ufficio tecnico erariale della
documentazione necessaria
all’accatastamento. Trascorsi 36 mesi
si prescrive l’eventuale diritto al
conguaglio o al rimborso spettanti.”
I due termini (per la formazione del
silenzio-assenso e di prescrizione del
diritto al conguaglio) decorrono dalla
presentazione di domanda completa della
necessaria documentazione, non essendo, in
caso di documentazione incompleta, il Comune
tenuto a richiedere l’integrazione entro il
termine biennale (cfr. Cons. St. Sez. IV,
23-07-2009, n. 4672, 07.04.2006, n. 1910).
Ciò risponde, peraltro, ad un generale
principio in materia di silenzio assenso,
per cui ogni qualvolta il legislatore
preveda per la definizione di istanze tale
strumento di semplificazione e di
snellimento dell'azione amministrativa, non
è sufficiente la sola presentazione della
domanda ed il decorso del tempo indicato
dalla norma che lo prevede, ma è necessario
altresì che essa sia corredata dalla
indispensabile documentazione prevista dalla
normativa , non implicando il meccanismo del
silenzio assenso alcuna deroga al
potere-dovere dell'amministrazione pubblica
di curare gli interessi pubblici nel
rispetto dei principi fondamentali sanciti
dall’art. 97 della Costituzione e
presupponendo quindi che l'amministrazione
sia posta nella condizione di verificare la
sussistenza di tutti i presupposti legali
per il rilascio dell’autorizzazione (Cons.
St. Sez. V, 29.12.2009, n. 8831) (Consiglio
di Stato, Sez. V,
sentenza 01.04.2011 n. 2019 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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marzo 2011 |
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EDILIZIA PRIVATA:
Incidente di esecuzione e
legittimazione.
Anche dopo l’acquisizione al patrimonio del
competente comune del manufatto abusivo e
della relativa area sedime il soggetto
condannato resta comunque il destinatario
dell’ordine di demolizione, con conseguente
onere da parte del medesimo di dare
esecuzione, nelle forme di rito, all’ordine
di demolizione a propria cura e spese.
Egli è pertanto legittimato a proporre
incidente di esecuzione (Corte di
Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 31.03.2011 n. 13345 -
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EDILIZIA PRIVATA:
Abuso edilizio. Ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica
e ordine di demolizione.
La presentazione di un ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica (procedura
che non è soggetta a definizione entro
termini perentori) non è di per sé
sufficiente per poter disporre la
sospensione dell’esecuzione dell'ordine di
demolizione, non essendo prevedibile né se
si verificherà in concreto una causa
estintiva del reato né comunque se questa sì
verificherà in tempi brevi (Corte di
Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 31.03.2011 n. 13337 -
link a www.lexambiente.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Il
titolare di un’autorizzazione amministrativa
per l'esercizio di attività commerciale è
legittimato a denunciare le violazioni
edilizie ed urbanistiche contigue.
Riassumiamo brevemente i fatti che hanno
originato la pronuncia in commento: le
società ricorrenti esercitano da anni
l’attività commerciale di vendita di
materiali edili, pavimenti, idrosanitari,
rivestimenti in un comune laziale.
Avuta notizia dell’apertura da parte della
società resistente di un’attività di
commercio all’ingrosso dei medesimi
materiali nello stesso comune, le
ricorrenti, previa deduzione delle
riscontrate illegittimità del procedimento
di rilascio dell’autorizzazione al
commercio, nonché degli interventi di
trasformazione edilizia effettuati da parte
di questa società sia nel piazzale che
nell’edificio, hanno sollecitato il comune
all’adozione dei provvedimenti di competenza
ai fini della revoca dell’autorizzazione al
commercio, nonché della rimessione in
pristino sia del piazzale che dell’edificio
adibito ad attività commerciale.
Il Comune, tuttavia, é rimasto inerte non
avendo dato in alcun modo seguito alla
predetta istanza e, pertanto, con il ricorso
in rassegna, le società ricorrenti hanno
dedotto l’illegittimità del silenzio serbato
da parte dell’amministrazione comunale.
Quanto al secondo punto (rimandiamo al testo
della sentenza per l’analisi completa delle
questioni di diritto analizzate) i giudici
del Tribunale amministrativo di Roma
sottolineano che l'art. 27 d.P.R.
06.06.2001, n. 380, prevede l'azionabilità
del procedimento sanzionatorio edilizio
anche sulla scorta di denunzia di soggetti
privati, e, pertanto, va ribadito che il
proprietario di un'area o di un fabbricato,
nella cui sfera giuridica incide
dannosamente il mancato esercizio dei poteri
ripristinatori e repressivi da parte
dell'organo preposto avverso abusi edilizi,
è titolare di un interesse legittimo
all'esercizio di detti poteri e può
pretendere, se non vengono adottate le
misure richieste, un provvedimento che ne
spieghi esplicitamente le ragioni, con la
definitiva conseguenza che il silenzio
serbato sull'istanza e sulla successiva
diffida dell'interessato integra gli estremi
del silenzio rifiuto sindacabile in sede
giurisdizionale quanto al mancato
adempimento dell'obbligo di provvedere
espressamente.
Deve, pertanto, rilevarsi, secondo i giudici
capitolini, che il titolare di
un’autorizzazione amministrativa per
l'esercizio di attività commerciale su area
contigua a quella interessata dagli
interventi edilizio-urbanistici, è
legittimato ad eccitare i poteri di
vigilanza del comune stesso ex articolo 27
del d.P.R. n. 380 del 2001, al fine
dell'accertamento di violazioni edilizie ed
urbanistiche e di inadempimento di obblighi
contratti verso l’amministrazione, in
ragione della vicinitas con l'area
considerata, con la conseguenza che va
dichiarata l'illegittimità del silenzio
serbato dall'amministrazione sulla diffida
notificata al riguardo.
Ed, infatti, il riconoscimento di interessi
giuridicamente rilevanti in materia
urbanistico-edilizia non può circoscriversi
ai soli soggetti proprietari di immobili, ma
deve essere esteso a tutti coloro che, in
ragione di uno stabile collegamento con
l'area interessata dalle iniziative
edificatorie, debbano considerasi titolari
di una posizione giuridicamente
differenziata, qual è quella connessa alla
titolarità dell'autorizzazione all'esercizio
di un'attività commerciale nell'area
medesima.
Risolutiva al riguardo, concludono i giudici
laziali, non è pertanto la contiguità
stretta degli immobili di cui trattasi,
quanto l’incidenza degli stessi in una
medesima area (commento tratto da
www.documentazione.ancitel.it - TAR
Lazio-Roma, Sez. II-ter,
sentenza
28.03.2011 n. 2721
- link a www.giustizia-amministrativa.it). |
|
URBANISTICA:
Abusi - Lottizzazione abusiva -
Configurabilità.
L'art. 30, comma 1, DPR 380/2001 -che
ricalca la pregressa previsione
dell'abrogato art. 18 della Legge 47/1985- è
interpretato nel senso che sono ravvisabili
due tipi di lottizzazione abusiva (che
possono peraltro coesistere): una materiale,
allorché sono iniziate sul terreno opere che
comportino trasformazione urbanistica o
edilizia del medesimo in violazione delle
prescrizioni degli strumenti urbanistici o
comunque senza le prescritte autorizzazioni
ed una cartolare o formale, quando la
trasformazione è predisposta attraverso il
frazionamento e la vendita del terreno in
lotti che, per le loro caratteristiche
particolari, denuncino in modo non equivoco
la destinazione a scopo edificatorio
(massima
tratta da www.solom.it - TAR
Lombardia-Milano, Sez. IV,
sentenza 28.03.2011 n.
824 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
|
EDILIZIA PRIVATA:
1. Permesso di
costruire in sanatoria - Oneri concessori -
Art. 4, c. 6, L.R. n. 31/2004 - Tariffa base
- Deve necessariamente tenere conto degli
adeguamenti periodici degli oneri di
urbanizzazione.
2. Abuso edilizio -
Sanatoria - Art. 32, comma 40, D.L. n.
269/2003 - Incremento percentuale -
Applicabilità agli oneri concessori - Non
sussiste - Applicabilità ai diritti ed oneri
correlati all'istruttoria della domanda di
sanatoria - Sussiste.
1. Il criterio della determinazione degli
oneri concessori sulla base delle tariffe
vigenti al momento del perfezionamento del
procedimento di sanatoria è dettato
dall'art. 4, c. 6, della L.R. n. 31/2004,
sicché la tariffa-base deve necessariamente
tenere conto degli adeguamenti periodici
degli oneri di urbanizzazione, decisi dai
Comuni in virtù delle generali previsioni
dell'art. 16, comma 6, del DPR 380/2001 e
della L.R. 12/2005.
2. L'incremento percentuale previsto
dall'art. 32, comma 40, D.L. n. 269/2003, è
applicabile non agli oneri concessori
relativi all'intervento edilizio, ma ai
diritti ed oneri correlati alla istruttoria
delle domande finalizzate al rilascio del
titolo abilitativo; diritti ed oneri che il
Comune ha facoltà di incrementare in
relazione al maggior impiego di risorse
(personale e mezzi) che qualsiasi sanatoria
- implicante un afflusso eccezionale di
istanze da istruire ed evadere in aggiunta
all'attività ordinaria - notoriamente
richiede
(massima
tratta da www.solom.it - TAR
Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 28.03.2011 n.
818 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
|
EDILIZIA PRIVATA: La
presentazione di un’istanza di accertamento
di conformità ex art. 36 D.P.R. n. 380/2001
in epoca successiva all’adozione
dell’ordinanza di demolizione ha automatico
effetto caducante sull’ordinanza di
demolizione, rendendola inefficace.
La presentazione di una siffatta domanda di
sanatoria produce, quindi, l’effetto di
rendere improcedibile l’impugnazione contro
l’atto sanzionatorio per sopravvenuta
carenza di interesse, posto che il riesame
dell’abusività dell’opera, provocato
dall’istanza, sia pure al fine di
verificarne l’eventuale sanabilità, comporta
la necessaria formazione di un nuovo
provvedimento, esplicito o implicito (di
accoglimento o di rigetto), che vale
comunque a superare il provvedimento
sanzionatorio oggetto dell’impugnativa.
Successivamente all’ordine di demolizione
impugnato, parte ricorrente ha presentato
una istanza di accertamento di conformità ex
art. 36 D.P.R. n. 380/2001 per le opere
abusive in questione.
Il Collegio aderisce all’orientamento
giurisprudenziale secondo cui la
presentazione di un’istanza di accertamento
di conformità ex art. 36 D.P.R. n. 380/2001
in epoca successiva all’adozione
dell’ordinanza di demolizione ha automatico
effetto caducante sull’ordinanza di
demolizione, rendendola inefficace.
La presentazione di una siffatta domanda di
sanatoria produce, quindi, l’effetto di
rendere improcedibile l’impugnazione contro
l’atto sanzionatorio per sopravvenuta
carenza di interesse, posto che il riesame
dell’abusività dell’opera, provocato
dall’istanza, sia pure al fine di
verificarne l’eventuale sanabilità, comporta
la necessaria formazione di un nuovo
provvedimento, esplicito o implicito (di
accoglimento o di rigetto), che vale
comunque a superare il provvedimento
sanzionatorio oggetto dell’impugnativa.
Nel senso dell’improcedibilità si è già
peraltro più volte espressa la
giurisprudenza anche di questo Tribunale con
riferimento sia alle istanze di sanatoria
sia alle richieste di accertamento di
conformità ex art. 36 TU 06.06.2001 n. 380
presentate dopo l’ordinanza di demolizione
(TAR Calabria-Catanzaro, sez. II,
07.11.2008, n. 1482; TAR Campania-Napoli,
sez. VI, 22.10.2008, n. 17688; TAR
Campania-Napoli, sez. III, 18.09.2008, n.
10346; TAR Campania-Napoli, sez. VI,
16.09.2008, n. 10220; TAR Campania-Napoli,
sez. VI, 18.03.2008, n. 1399; TAR
Lombardia–Milano, Sez. II, 30.01.2008 n.
255/2008; TAR Lombardia–Milano, Sez. II,
27.02.2008 n. 545/2008; Consiglio Stato,
sez. V, 26.06.2007, n. 3659; Cons. Stato,
31.05.2006 n. 7884)
(TAR Camania-Napoli, Sez. IV,
sentenza 25.03.2011 n. 1746 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
|
EDILIZIA PRIVATA: I
provvedimenti che irrogano sanzioni previste
dalla legge in materia edilizia, in quanto
atti vincolati, non necessitano di alcuna
specifica motivazione in ordine
all’interesse pubblico a disporre il
ripristino della situazione conforme a
legge.
Secondo costante giurisprudenza, i
provvedimenti che irrogano sanzioni previste
dalla legge in materia edilizia, in quanto
atti vincolati, non necessitano di alcuna
specifica motivazione in ordine
all’interesse pubblico a disporre il
ripristino della situazione conforme a legge
(è controversa in giurisprudenza la sola
ipotesi in cui tra l’illecito e la sanzione
demolitoria sia decorso un notevole lasso di
tempo TAR Veneto, Sez. II - sentenza
13.03.2008 n. 605; TAR Veneto, Sez. II -
sentenza 26.02.2008, n. 454; TAR
Lombardia-Milano, Sez. II - sentenza
08.11.2007 n. 6200), né il Comune ha
discrezionalità nello stabilire le sanzioni
derivanti dall’inosservanza della normativa
urbanistica e di tutela ambientale
(TAR Camania-Napoli, Sez. IV,
sentenza 25.03.2011 n. 1746 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
|
EDILIZIA PRIVATA:
Presupposto per l’adozione
dell’ordine di demolizione di opere abusive
è soltanto la constatata esecuzione di un
intervento edilizio in assenza del
prescritto titolo abilitativo, con la
conseguenza che, essendo tale ordine un atto
dovuto, esso è sufficientemente motivato con
l’accertamento dell’abuso, e non necessita
di una particolare motivazione in ordine
all’interesse pubblico alla rimozione
dell’abuso stesso, -che è in re ipsa,
consistendo nel ripristino dell’assetto
urbanistico violato- ed alla possibilità di
adottare provvedimenti alternativi.
Nella motivazione dell’ordine di demolizione
è necessaria e sufficiente l’analitica
descrizione delle opere abusivamente
realizzate, in modo da consentire al
destinatario della sanzione di rimuoverle
spontaneamente, mentre non è necessaria la
descrizione precisa della superficie
occupata e dell’area di sedime destinata ad
essere gratuitamente acquisita al patrimonio
comunale in caso di inottemperanza
all’ordine di demolizione, perché tali
elementi afferiscono all’eventuale
successiva fase di acquisizione al
patrimonio comunale.
Ed invero presupposto per l’adozione
dell’ordine di demolizione di opere abusive
è soltanto la constatata esecuzione di un
intervento edilizio in assenza del
prescritto titolo abilitativo, con la
conseguenza che, essendo tale ordine un atto
dovuto, esso è sufficientemente motivato con
l’accertamento dell’abuso, e non necessita
di una particolare motivazione in ordine
all’interesse pubblico alla rimozione
dell’abuso stesso, -che è in re ipsa,
consistendo nel ripristino dell’assetto
urbanistico violato- ed alla possibilità di
adottare provvedimenti alternativi (ex
multis, TAR Campania Napoli, Sez. IV,
28.12.2009, n. 9638; Sez. VI, 09.11.2009, n.
7077; Sez. VII, 04.12.2008, n. 20987).
Secondo una consolidata giurisprudenza
infatti (ex multis, TAR Toscana
Firenze, Sez. III, 06.02.2008, n. 117; TAR
Campania Napoli, Sez. III, 17.12.2007, n.
16311), nella motivazione dell’ordine di
demolizione è necessaria e sufficiente
l’analitica descrizione delle opere
abusivamente realizzate, in modo da
consentire al destinatario della sanzione di
rimuoverle spontaneamente, mentre non è
necessaria la descrizione precisa della
superficie occupata e dell’area di sedime
destinata ad essere gratuitamente acquisita
al patrimonio comunale in caso di
inottemperanza all’ordine di demolizione,
perché tali elementi afferiscono
all’eventuale successiva fase di
acquisizione al patrimonio comunale
(TAR Campania-Napoli, Sez. VII,
sentenza 25.03.2011 n. 1710 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Opere abusive realizzate su fondo
altrui: quando é legittima la sanzione
indirizzata al proprietario incolpevole.
Quali iniziative deve
porre in atto il proprietario che intenda
sottrarsi all'ordine di demolizione di opere
abusivamente realizzate sul suo fondo da
terzi in assenza di titolo autorizzativo e
in contrasto con le previsioni dello
strumento urbanistico generale?
Lo spiega la
sentenza 25.03.2011 n. 278 del
TAR Piemonte, Sez. I, che affronta il caso
di opere di manutenzione straordinaria
consistenti in recinzioni metalliche con
annessi cancelli pedonali e una piccola
pavimentazione, realizzati sulla proprietà
di un soggetto incolpevole e sanzionate
dall'A.C. ex art. 22 e 37 D.P.R. 380/2001.
Anzitutto non é sufficiente recarsi presso
l’ufficio tecnico del Comune per segnalare
l’esistenza delle predette opere abusive e
chiedere delucidazioni sul da farsi, come
non é sufficiente proporre querela contro
ignoti. E' necessario, invece, segnalare
tempestivamente all’Amministrazione
l’esistenza degli interventi abusivi e
fornire alla stessa gli elementi utili
all’identificazione dei responsabili dei
predetti illeciti.
Afferma il TAR Piemonte che se è
indubitabile la legittimità di un ordine di
demolizione indirizzato nei soli confronti
del proprietario, ove non siano
immediatamente rinvenuti altri elementi
utili all'identificazione del diverso
responsabile dell'abuso, nel qual caso
l'ingiunzione andrà indirizzata ad entrambi,
come da lettera dell'art. 31, comma 2,
d.P.R. n. 380 del 2001 (o al solo
responsabile e però con le possibili
preclusioni per l'acquisizione dell'area di
sedime), "va escluso che ciò possa
accadere allorquando il proprietario, come
nel caso di specie, abbia avuto modo di
fornire, prima dell'emanazione
dell'ingiunzione, all'Amministrazione
procedente ogni elemento utile
all'identificazione del soggetto
responsabile dell'abuso (TAR Campania
Napoli, sez. VII, 03.11.2009, n. 6808)",
mentre "il proprietario incolpevole di un
abuso edilizio commesso da altri che voglia
sfuggire all’effetto sanzionatorio della
demolizione, deve provare l’intrapresa di
iniziative che, oltre a rendere palese la
sua estraneità all’abuso, siano anche idonee
a costringere il responsabile dell’attività
illecita a ripristinare lo stato dei luoghi
nei sensi e nei modi richiesti dall’autorità
amministrativa (cfr. TAR Sardegna, sez. II,
19.11.2009, n. 1835)".
Nel caso di specie, la ricorrente aveva sì
dedotto di aver informato della situazione
l’ufficio tecnico comunale, ma la
circostanza non risultava provata, così come
alla querela non risultava fossero seguite "concrete
iniziative" volte a far cessare l’abuso.
Fisso il principio secondo cui l'ordinanza
di demolizione di una costruzione abusiva
ben può essere emanata nei confronti del
proprietario attuale, anche se non
responsabile dell'abuso, considerando che
l'abuso edilizio costituisce un illecito
permanente e che l'ordinanza stessa ha
carattere ripristinatorio e non prevede
l'accertamento del dolo o della colpa del
soggetto (TAR Campania Napoli, sez. IV,
24.05.2010, n. 8343; TAR Piemonte, sez. I,
25.10.2006, n. 3836), il mezzo é stato
quindi respinto (commento tratto da http://studiospallino.blogspot.com
- link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Interventi in difformità totale.
Sugli interventi edilizi in totale
difformità dal permesso di costruire.
La fattispecie in oggetto é caratterizzata
dalla trasformazione di locali autorizzati
come sottotetti costituenti volumi tecnici
in unità immobiliari residenziali, di
altezza più elevata rispetto alle previsioni
progettuali e di superficie corrispondente
al piano sottostante, divise in ambienti
separati, munite di aperture finestrate,
dotate di impianti elettrico ed idrico.
La Corte ha rilevato, pertanto,
l’intervenuta realizzazione di opere non
rientranti tra quelle autorizzate, per le
diverse caratteristiche tipologiche e di
utilizzazione, che hanno una loro autonomia
e novità, oltre che sul piano costruttivo,
anche su quello della valutazione
economico-sociale (Corte di Cassazione, Sez.
III penale,
sentenza 24.03.2011 n. 11956 -
link a www.lexambiente.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Abuso edilizio, l'illecito
permanente esclude l'usucapione.
Non si può dar luogo
all'usucapione di un manufatto abusivo,
nemmeno dopo lo scadere dei 20 anni previsti
dalla legge.
E' quanto ha stabilito il TAR Lazio-Roma,
Sez. I-quater, con la
sentenza 24.03.2011 n. 2606.
E' irrilevante la persistenza dell'opera da
20 anni, in quanto è comunque necessario il
titolo edilizio per legittimare
l'usucapione; il decorso del tempo non
determina la consumazione del potere
sanzionatorio, in capo all'Ente comunale, in
presenza di un illecito permanente, qual è
un abuso edilizio.
Il caso di specie vedeva il personale della
Polizia municipale accertare la
realizzazione di un manufatto, della
superficie di 43,2 mq., realizzato in parte
in muratura e in parte in legno, coperto da
ondulato, in assenza di titolo edilizio, a
ridosso del muro di confine.
Dapprima, con determinazione dirigenziale è
stata disposta l'immediata sospensione dei
lavori e successivamente, con determinazione
dirigenziale, impugnata presso il TAR, è
stata ingiunta la demolizione di detto
manufatto, ai sensi dell'art. 33, D.P.R. n.
380 del 2001.
Nella fattispecie il TAR Lazio ha fatto
corretta applicazione dell'art. 33, D.P.R.
n. 380 del 2001, che va a colpire un'ipotesi
di ampliamento della superficie fruibile
rispetto ad un fabbricato preesistente.
Sul punto si è osservato che, in relazione
alla persistenza della struttura da 20 anni,
oltre ad essere solo affermato e non
provato, non è, in ogni caso, rilevante,
essendo comunque necessario il titolo
edilizio per legittimarla e non determinando
il decorso del tempo la consumazione del
potere sanzionatorio, in capo all'Ente
comunale, in presenza di un illecito
permanente, qual è un abuso edilizio.
Il giudice amministrativo ha, inoltre,
evidenziato che si trattava di opera di
entità tutt'altro che trascurabile,
determinante una trasformazione del
territorio, in quanto tale, richiedente,
quale titolo legittimante, il permesso di
costruire o, alternativamente, la D.I.A.
c.d. "pesante", che, perciò, deve
essere munita di tutta la documentazione di
regola richiesta per il rilascio del
permesso di costruire ed, in particolare,
dell'attestazione dell'avvenuto versamento
del contributo dovuto in qualità di oneri
concessori (link a
www.altalex.com). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Cade sul soggetto che ha compiuto l’abuso
edilizio l’onere della prova in ordine alla
ricorrenza del presupposto temporale per la
concessione del beneficio.
L’inesattezza riscontrata nella domanda di
condono in punto di epoca della
realizzazione dell’abuso è idonea a
configurare un’ipotesi di dolosa infedeltà
di cui all’art. 40 della L. n. 47/1985, con
conseguente inapplicabilità del
silenzio-assenso che, invece, presuppone una
domanda non solo adeguatamente documentata,
ma anche veritiera (TAR Emilia-Romagna, II,
n. 4445/2008; TAR Sardegna, II n. 973/2007).
Inoltre, come ha chiarito la giurisprudenza,
anche in presenza di dichiarazione
sostitutiva di atto notorio presentata
dall’interessato, l’amministrazione può
legittimamente respingere l’istanza ove non
riscontri elementi dai quali risulti
univocamente la data di ultimazione
dell’edificio, in quanto la dichiarazione
sostitutiva non ha rango di prova (C. St. IV,
n. 6548/2008).
Più in generale ai fini del conseguimento
della sanatoria per costruzioni abusive,
l'onere di fornire la prova in ordine alla
ricorrenza del presupposto temporale
richiesto per la concessione del beneficio
incombe sul soggetto che ha compiuto l'abuso
edilizio, mentre all'Amministrazione spetta
l'onere di controllare l'attendibilità degli
elementi dedotti, compiendo ogni opportuna
verifica istruttoria ed, eventualmente,
contrapponendo ad essi le risultanze di
proprie verifiche ed accertamenti (TAR
Marche 11/03/1995 n. 118).
In sintesi, quindi, la prova sulla
realizzazione delle opere entro la data del
31.12.1993 grava sul richiedente la
sanatoria, che, specie nel caso in cui
sussistano elementi, anche indiziari, a
disposizione dell'Amministrazione che
attestino il contrario deve provare,
attraverso elementi certi (quali fotografie
aeree, fatture, sopralluoghi, e così via)
l'effettiva realizzazione dei lavori entro
il termine previsto dalla legge per poter
fruire del beneficio, non potendo limitarsi
a contestare i dati in possesso
dell'Amministrazione senza fornire alcun
elemento di prova a corredo della propria
tesi, in quanto l'Amministrazione - in
assenza di elementi di prova contrari - non
può che dichiarare inammissibile o
respingere la domanda di sanatoria (Tar
Lazio Roma, II, n. 35404/2010).
Nel caso di specie, la ricorrente non ha
prodotto né in sede procedimentale, né
processuale, alcun elemento di prova in
merito al rispetto del termine di scadenza
del 31.12.1993, limitandosi a sostenere che
la fotografia utilizzata
dall’amministrazione non avrebbe alcun
valore probatorio (TAR Emilia
Romagna-Bologna, Sez. II,
sentenza 18.03.2011 n. 257 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
1. Abuso edilizio -
Permesso di costruire in sanatoria - Art.
32, comma 37, D.L. n. 269/2003 - Denunce ICI
e TARSU - Mancata presentazione - Formazione
del silenzio-assenso sull'istanza di
sanatoria - Non sussiste.
2. Abuso edilizio -
Permesso di costruire in sanatoria - Art.
32, comma 40, D.L. n. 269/2003 - Incremento
percentuale - Applicabilità agli oneri
concessori - Non sussiste - Applicabilità ai
diritti ed oneri correlati all'istruttoria
della domanda di sanatoria - Sussiste.
1. La mancata presentazione delle denunce ai
fini dell'imposta comunale sugli immobili di
cui al D. Lgs. 30.12.1992 n. 504,
nonché delle denunce ai fini della tassa per
lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani,
impedisce il formarsi del silenzio-assenso
sulle istanze di permesso di costruire in
sanatoria ai sensi dell'art. 32, c. 37, D.L.
n. 269/2003.
2. L'incremento percentuale previsto
dall'art. 32, comma 40, D.L. n. 269/2003, è
applicabile non agli oneri concessori
relativi all'intervento edilizio, ma ai
diritti ed oneri correlati alla istruttoria
delle domande finalizzate al rilascio del
titolo abilitativo; diritti ed oneri che il
Comune ha facoltà di incrementare in
relazione al maggior impiego di risorse
(personale e mezzi) che qualsiasi sanatoria
-implicante un afflusso eccezionale di
istanze da istruire ed evadere in aggiunta
all'attività ordinaria- notoriamente
richiede (massima
tratta da www.solom.it - TAR
Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 14.03.2011 n.
732 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
La realizzazione abusiva di opere
quali: "diversa disposizione interna degli
ambienti, apertura della veranda, modifica
delle luce dei bagni e del vano letto e
realizzazione di una porta finestra" non
soggiace alla sanzione, prevista in caso di
inottemperanza all’ingiunzione demolitoria,
dell’acquisizione del bene e dell’area di
sedime.
---------------
Gli
interventi edilizi contestati rientrano
nella nozione di cui all’art. 34, comma
2-bis, DPR 380/2001 secondo cui i poteri
ripristinatori dell’Amministrazione sono
esercitabili anche per gli interventi
eseguiti in assenza di denuncia di inizio
attività, qualora -essendo qualificabili
come ristrutturazione edilizia ai sensi
dell’art. 10, comma 1, lett. c)- abbiano
comportato tra l’altro modifica dei
prospetti dell’edificio.
Gli abusi oggetto dell’ordinanza impugnata
consistono in difformità rispetto alle
concessioni edilizie n. 230/1993 e 106/1988
e consistenti in una diversa disposizione
interna degli ambienti, nell’apertura della
veranda, in una modifica delle luce dei
bagni e del vano letto e nella realizzazione
di una porta finestra.
I richiamati abusi non integrano pertanto la
fattispecie di cui all’art. 31 D.lgs.
380/2001, che disciplina gli abusi compiuti
in totale difformità dal titolo edilizio,
ovvero tali da rappresentare “la
realizzazione di un organismo edilizio
integralmente diverso per caratteristiche
tipologiche, planovolumetriche o di
utilizzazione da quello oggetto del permesso
stesso, ovvero l'esecuzione di volumi
edilizi oltre i limiti indicati nel progetto
e tali da costituire un organismo edilizio o
parte di esso con specifica rilevanza ed
autonomamente utilizzabile”.
Ne consegue che a tali opere non può
applicarsi la sanzione, prevista in caso di
inottemperanza all’ingiunzione demolitoria,
dell’acquisizione del bene e dell’area di
sedime, come invece previsto nell’ordinanza
impugnata.
Per il resto l’erroneo richiamo all’art. 31
non si riverbera negativamente sulla
validità dell’ordine che rimane efficace e
legittimo, essendo l’esercizio del potere da
parte dell’Amministrazione riferibile
all’art. 34 DPR 380/2001 secondo cui gli
interventi e le opere realizzati in parziale
difformità dal permesso di costruire, come
sono qualificabili quelli de quibus,
sono rimossi o demoliti a cura e spese dei
responsabili dell'abuso entro il termine
congruo fissato dalla relativa ordinanza del
dirigente o del responsabile dell'ufficio.
---------------
Ugualmente
infondata è la deduzione volta a qualificare
le opere realizzate tra gli interventi
soggetti a denunzia di attività e pertanto
soggetti alla sola sanzione pecuniaria.
L’intervento sanzionato consiste
essenzialmente nelle modifiche del prospetto
dell’edificio (realizzazione di luci
irregolari, di una porta finestra non
assentita, apertura di una veranda coperta)
che come tale hanno inciso sulla facciata
dell’edificio.
Trattandosi di modifiche del prospetto, gli
interventi edilizi contestati rientrano
nella nozione di cui all’art. 34, comma
2-bis, DPR 380/2001 secondo cui i poteri
ripristinatori dell’Amministrazione sono
esercitabili anche per gli interventi
eseguiti in assenza di denuncia di inizio
attività, qualora -essendo qualificabili
come ristrutturazione edilizia ai sensi
dell’art. 10, comma 1, lett. c)- abbiano
comportato tra l’altro modifica dei
prospetti dell’edificio
(TAR Puglia-Lecce, Sez. III,
sentenza 10.03.2011 n. 473 - link
a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Lavori in totale difformità dal
permesso di costruire.
La costruzione in totale difformità dal
permesso di costruire può derivare, oltre
che da consistenti aumenti di volumetria o
altre rilevanti modificazioni della
struttura esterna dell’immobile, anche dalla
esecuzione di interventi all’interno di un
fabbricato che determinino la modificazione
di parte dell’edificio, allorché tale
modificazione abbia rilevanza urbanistica
(in quanto incidente sull’assetto del
territorio, aumentando il cosiddetto carico
urbanistico), quali ad esempio la
modificazione della destinazione d’uso di
parte dell’immobile rispetto a quanto
assentito con il provvedimento
autorizzatorio (Cote di Cassazione, Sez. III
penale,
sentenza 09.03.2011 n. 9282 -
link a www.lexambiente.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Doveri del responsabile o
dirigente dell’ufficio tecnico comunale.
In materia edilizia non c'e' dubbio che
l'art. 27 dpr 380/2001 ponga a carico del
dirigente o del responsabile del competente
ufficio comunale un obbligo di vigilanza
sull’attività urbanistico-edilizia nel
territorio comunale per assicurarne la
rispondenza alle norme di legge e di
regolamento, alle prescrizioni degli
strumenti urbanistici ed alle modalità
esecutive fissate nei titoli abilitativi,
imponendogli di intervenire ogni qualvolta
venga accertato l’inizio o l’esecuzione di
opere eseguite senza titolo o in difformità
della normativa urbanistica, attraverso la
emanazione di provvedimenti interdittivi e
cautelari (cfr. anche art. 31 DPR 380/2001).
Egli è quindi certamente titolare di una
posizione di garanzia che gli impone di
attivarsi per impedire l'evento dannoso
(Corte di Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 09.03.2011 n. 9281 -
link a www.lexambiente.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: E'
illegittima l'ingiunzione di demolizione
emessa in pendenza del procedimento di
condono edilizio.
L'esame della domanda di condono edilizio,
deve precedere ogni iniziativa
sanzionatoria-repressiva, la quale
diversamente vanificherebbe a priori
l'interesse al rilascio del titolo
abilitativo in sanatoria (cfr., fra le
tante, TAR Sicilia, Sez. III, 21.02.2006, n.
424, e le sentenze ivi richiamate) (massima
tratta da
www.dirittodegliappaltipubblici.it -
TAR Sicilia-Palermo, Sez. II,
sentenza 09.03.2011 n.
422 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Non ha valenza probatoria la dichiarazione
"testimoniale" del dirigente dell'Ufficio.
Non ha valenza probatoria la mera asserzione
del Dirigente dell’Ufficio Centro Storico,
autorità emanante l’atto, secondo cui
l’abuso in questione sarebbe stato
certamente realizzato nel luglio 2004, per
averlo visto dalla propria finestra, situata
dirimpetto all’immobile in questione.
E’ il caso di rilevare che siffatta
singolare dichiarazione, resa peraltro ora
per allora, dalla medesima autorità
amministrativa che con essa contestualmente
suffraga l’atto di diniego di condono che
adotta, non può assurgere a strumento
probatorio, neppure atipico, essendo priva
degli elementi essenziali di forma e di
sostanza che potrebbero, in ipotesi,
assimilarlo ai verbali di sopralluogo, con i
quali i tecnici comunali od agenti di
polizia municipale accertano abusi edilizi,
che –com’è noto- sono atti dotati di fede
privilegiata nel senso che fanno fede dei
fatti accertati fino a querela di falso (ex plurimis, Consiglio Stato, sez. V, 03.11.2010,
n. 7770 ) (massima tratta da
www.dirittodegliappaltipubblici.it -
TAR Sicilia-Palermo, Sez. II,
sentenza 09.03.2011 n.
421 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
È illegittima l'ingiunzione di
demolizione che non venga notificata al
responsabile dell'abuso né al proprietario
dell'opera abusiva ma solo al proprietario
dell'area sulla quale è stata realizzata la
stessa opera.
Tra i destinatari delle sanzioni
amministrative conseguenti alla
realizzazione di opere edilizie abusive sono
da annoverarsi anche coloro che, al momento
del provvedimento sanzionatorio, sono
proprietari dell’immobile anche se
incolpevoli e non autori delle
trasformazioni contestate.
Per quanto riguarda la notifica del
provvedimento, rileva il Collegio che non
incombe a carico del Comune l'onere della
previa individuazione dell'effettivo
proprietario dell'area, atteso che
l'ordinanza di demolizione, per
giurisprudenza consolidata nella materia,
può essere legittimamente notificata anche
esclusivamente all'autore materiale
dell'abuso, nel caso in cui non corrisponda
con il proprietario dell'area interessata
dai lavori edilizi abusivi.
Ed infatti la estraneità del proprietario (o
del titolare del diritto reale) agli abusi
edilizi commessi sulla cosa locata e
affittata dal conduttore, locatario o
affittuario non implica l'illegittimità
dell'ordinanza di demolizione emessa nei
confronti del responsabile dell'abuso, ma la
sola insuscettività del provvedimento
repressivo e sanzionatorio a costituire
titolo per l'acquisizione gratuita al
patrimonio comunale dell'area di sedime
sulla quale insiste il bene (cfr., TAR
Campania Napoli, sez. II, 19.10.2006, n.
8673).
Ai sensi dell'art. 31 del T.U. 06.06.2001 n.
380, l'ingiunzione di demolizione deve
essere notificata al responsabile
dell'abuso, oltre che al suo proprietario,
con la conseguenza che è illegittima
l'ingiunzione di demolizione che non venga
notificata al responsabile dell'abuso né al
proprietario dell'opera abusiva ma solo al
proprietario dell'area sulla quale è stata
realizzata la stessa opera, soprattutto se
questi non ha la materiale disponibilità e
non può procedere alla demolizione o
rimozione dell'opera abusiva (TAR Lazio-Roma,
Sez. I-quater,
sentenza 07.03.2011 n. 2042 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Il credito del comune
per oneri concessori è assoggettato al
regime di prescrizione ordinaria decennale.
La mancanza dei documenti richiesti per la
concessione del condono edilizio impedisce
il formarsi del silenzio assenso?
Risulta fondata l’eccezione di prescrizione
sollevata dalle ricorrenti e riferita al
credito vantato dal Comune per gli oneri
concessori dovuti; al riguardo la
giurisprudenza è concorde nell’assoggettare
tale credito al regime di prescrizione
ordinaria decennale: “il ricorrente ha
dedotto l’illegittimità della richiesta
dell’ulteriore integrazione a titolo di
oneri concessori. Al riguardo é sufficiente
ribadire le motivazioni appena prospettate
sub III, con la precisazione, che neanche
con il regime procedurale della l. 47/1985
si é mai dubitato che operi la prescrizione
decennale del conguaglio, stante che il
termine breve, come chiarito, riguarda la
sola oblazione.” (Tar Catania, I,
1633/2007; analogamente Tar Lecce,
3820/2005); “La prescrizione degli oneri
concessori soggiace all'ordinario termine
decennale di prescrizione, decorrente
dall'atto del rilascio della concessione.”
(Tar Lecce, 3394/2004).
---------------
A margine va solo chiarito che la
prescrizione è da considerare maturata sia
se il relativo termine viene fatto decorrere
dalla data di presentazione della domanda di
sanatoria; sia se si ha riguardo al momento
in cui si è formato tacitamente il titolo
edilizio richiesto. A tale ultimo riguardo,
infatti, va chiarito che –come si postula
nel secondo motivo di ricorso– la concessine
in sanatoria si è formata per silentium,
essendo decorsi i ventiquattro mesi
prescritti a tal fine dall’art. 35 della L.
47/1985, che decorrono dal momento di
presentazione della domanda, a nulla
rilevando l’eventuale incompletezza della
documentazione presentata.
Questa Sezione ha già avuto modo di
precisare infatti che: “Secondo la prima
disposizione [art. 35 della L. 47/1985,
n.d.r.], la mancanza dei documenti richiesti
per la concessione del condono edilizio non
impedisce il perfezionamento dell'assenso
per silenzio fino al momento in cui gli
stessi vengano prodotti.
La produzione dei documenti, infatti, non
costituisce requisito per la formazione del
silenzio assenso; diversamente, la legge
avrebbe espressamente previsto la formazione
del silenzio assenso decorsi 24 mesi dalla
presentazione della domanda munita di tutti
gli allegati ad eccezione unicamente
nell'ipotesi di immobili vincolati, nel qual
caso il termine decorre dal rilascio del
nulla osta degli enti di tutela, con
conseguente procedibilità ed ammissibilità
della domanda ancorché carente
documentalmente (TAR Catania, I, 20.01.2004
n. 49; 11.03.2005, n. 418). (…) Il silenzio
assenso così formatosi può essere rimosso
solo mediante l'esercizio del potere di
annullamento di ufficio da parte del Comune
(cfr. Cons. Stato, Sez. V, 24.03.1997, n.
286), misura di autotutela che consente di
contemperare il ripristino della legalità
con l'esigenza, pure avvertita dal
legislatore, di rendere effettivamente
praticabile l'istituto del silenzio
accoglimento (cfr. Cons. Stato, Sez. V,
07.12.1995, n. 1672).” (Tar Catania, I,
1633/2007) (TAR Sicilia-Catania, Sez. I,
sentenza
07.03.2011
n. 557 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Acquisizione immobili abusivi per
omessa demolizione.
La ingiustificata inottemperanza all’ordine
di demolizione di una costruzione abusiva,
emesso dall’autorità comunale, comporta
l’automatica acquisizione gratuita
dell’immobile al patrimonio disponibile del
Comune, indipendentemente dalla notifica
all’interessato dell’accertamento formale
della inottemperanza (Corte di Cassazione,
Sez. III penale,
sentenza 02.03.2011 n. 8082 -
link a www.lexambiente.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Permesso di costruire in
sanatoria - Presentazione dell'istanza -
Acquiescenza al provvedimento repressivo
impugnato - Non sussiste.
Un'istanza volta ad ottenere il rilascio di
un permesso di costruire in sanatoria non
può essere interpretata come espressiva di
acquiescenza, essendo stata presentata
proprio in conseguenza della illegittimità
contestata dall'amministrazione con il
provvedimento repressivo impugnato.
È, invece, acquiescenza quella desumibile da
comportamenti univoci posti liberamente in
essere e che dimostrano l'indiscutibile
volontà del privato di accettare gli effetti
di un provvedimento amministrativo (massima tratta da
www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 01.03.2011 n.
596 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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febbraio 2011 |
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EDILIZIA PRIVATA:
In ordine al provvedimento di
diniego di condono edilizio non possono
venire in rilievo profili di eccesso di
potere quali la disparità di trattamento.
Anche di recente questa stessa Sezione ha
ribadito, in totale difformità della tesi
sostenuta dalla ricorrente, che il
provvedimento di diniego di condono edilizio
costituisce espressione di potere vincolato
rispetto ai presupposti normativi richiesti
e dei quali deve farsi applicazione, con la
conseguenza che in ordine al medesimo non
possono venire in rilievo profili di eccesso
di potere quali la disparità di trattamento,
propri dell’esercizio del potere
discrezionale, atteso –altresì- che il
rilascio del condono registratosi in
analoghi casi di abusi non condonabili, e
quindi suscettibili di annullamento
giurisdizionale o amministrativo, non può
ex se legittimare la fattispecie
provvedimentale sub iudice, che resta
regolata dall’insussistenza dei presupposti
richiesti dalla legge per il rilascio del
condono richiesto (cfr. in tal senso la
decisione 14.04.2010 n. 2105).
Inoltre, risulta altrettanto evidente che
l’obbligazione pecuniaria del pagamento
dell’oblazione conseguente al provvedimento
di rilascio del titolo edilizio in sanatoria
si configura come del tutto accessoria e
consequenziale rispetto all’atto
autoritativo con il quale è stata valutata
la conformità dell’intervento edilizio nel
contesto delle condizioni normativamente
contemplate per l’emissione dell’atto che ne
dispone la sanatoria, con la conseguenza che
l’eventuale violazione della disciplina
contabile non refluisce sulla legittimità
del susseguente atto con il quale, nei
riguardi del richiedente la sanatoria
medesima, è disposto l’annullamento di
quest’ultima in via di autotutela: e, per
l’appunto, la sussistenza dell’indebito
oggettivo di cui all’art. 2033 cod. civ.
determina in capo al destinatario del
provvedimento di annullamento il
consequenziale diritto alla restituzione
delle somme da lui pagate sine titulo entro
il competente termine prescrizionale (Consiglio di Stato,
Sez. IV,
sentenza 24.02.2011 n. 1235 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: L'ordine
di rimessione in pristino dello stato dei
luoghi costituisce una sanzione
amministrativa irrogata dal giudice penale
con potere autonomo, che tuttavia deve
essere necessariamente coordinato con la
normativa di riferimento e con le scelte
della pubblica amministrazione; tale
sanzione è sottratta alla regola del
giudicato ed è riesaminabile in fase
esecutiva, atteso che spetta al giudice
dell’esecuzione valutare la compatibilità
dell’ordine medesimo con i provvedimenti
eventualmente emessi dall’amministrazione o
dall’autorità giurisdizionale
amministrativa, disponendone la revoca in
caso di contrasto insanabile o la
sospensione, se può ragionevolmente
presumersi, sulla base di elementi concreti,
che tali provvedimenti stanno per essere
emessi in tempi brevi.
--------------
La sanzione demolitoria costituisce
l'ordinaria e legittima reazione
ordinamentale all'accertata abusività di
un'opera in un territorio sottoposto al
vincolo paesaggistico sicché è
l’applicazione della sanzione pecuniaria a
costituire l’eccezione.
---------------
Il parziale degrado di un'area sottoposta a
tutela piuttosto che autorizzare
l'amministrazione a tollerare ulteriori
abusi, rilasciando pareri favorevoli alla
sanatoria di opere che comprometterebbero
ancor più le aree rimaste integre, dovrebbe
indurre questa ad adottare provvedimenti
volti a salvaguardare il residuo valore
paesistico delle zone ancora non del tutto
compromesse, salva restando ovviamente la
possibilità di attivare il procedimento per
la rimozione del vincolo al fine di adeguare
lo strumento di pianificazione paesistica,
ormai divenuto obsoleto, alle modifiche
ambientali sopravvenute, qualora l'effettivo
stato dei luoghi sia, a giudizio degli
organi competenti, irrimediabilmente
compromesso.
---------------
L'ordinanza di demolizione di opere edilizie
abusive è atto dovuto e vincolato e non
necessita di motivazione ulteriore rispetto
all'indicazione dei presupposti di fatto e
all'individuazione e qualificazione degli
abusi edilizi, con la conseguenza che
l'ingiunzione a demolire è sufficientemente
motivata con l'accertamento dell'abuso,
essendo in re ipsa l'interesse pubblico alla
sua rimozione; ciò in specie nei casi in
cui, come nella fattispecie in esame, la
demolizione è stata valutata
dall’amministrazione quale unico rimedio
congruo per la salvaguardia dei valori
paesaggistici ed ambientali.
---------------
In materia di dinieghi di sanatoria, le
specifiche caratteristiche dei manufatti,
nel concreto spazio in cui insistono,
possono consentire al giudice, cui sia
offerto un adeguato supporto probatorio, di
intendere ed eventualmente approvare
(sempre, naturalmente, nei limiti del
sindacato di legittimità) le ragioni del
diniego stesso, per quanto solo compendiate
nel provvedimento: ed in tal senso,
l'obbligo di motivazione, ex art. 3 l.
241/1990 può essere assolto in forma
sintetica, laddove le ragioni della
determinazione amministrativa risultino dal
contesto evidenti.
--------------
Come affermato dall’orientamento
giurisprudenziale maggioritario, al quale il
Collegio aderisce, l’ordine di rimessione in
pristino dello stato dei luoghi costituisce
una sanzione amministrativa irrogata dal
giudice penale con potere autonomo, che
tuttavia deve essere necessariamente
coordinato con la normativa di riferimento e
con le scelte della pubblica
amministrazione; tale sanzione è sottratta
alla regola del giudicato ed è riesaminabile
in fase esecutiva, atteso che spetta al
giudice dell’esecuzione valutare la
compatibilità dell’ordine medesimo con i
provvedimenti eventualmente emessi
dall’amministrazione o dall’autorità
giurisdizionale amministrativa, disponendone
la revoca in caso di contrasto insanabile o
la sospensione, se può ragionevolmente
presumersi, sulla base di elementi concreti,
che tali provvedimenti stanno per essere
emessi in tempi brevi (cfr., Cass. Pen.,
sez. III, 03.12.2009, n. 3918 e 17.11.2009, n. 7111).
--------------
Il Collegio
sottolinea, in primo luogo, che la sanzione
demolitoria costituisce l'ordinaria e
legittima reazione ordinamentale
all'accertata abusività di un'opera in un
territorio sottoposto, come nella
fattispecie in esame, al vincolo
paesaggistico sicché è l’applicazione della
sanzione pecuniaria a costituire
l’eccezione.
---------------
Quanto poi alla sostanziale compromissione
dell’area asserita dalla difesa della
ricorrente il Collegio sottolinea che, come
affermato dalla consolidata giurisprudenza,
il parziale degrado di un'area sottoposta a
tutela piuttosto che autorizzare
l'amministrazione a tollerare ulteriori
abusi, rilasciando pareri favorevoli alla
sanatoria di opere che comprometterebbero
ancor più le aree rimaste integre, dovrebbe
indurre questa ad adottare provvedimenti
volti a salvaguardare il residuo valore
paesistico delle zone ancora non del tutto
compromesse, salva restando ovviamente la
possibilità di attivare il procedimento per
la rimozione del vincolo al fine di adeguare
lo strumento di pianificazione paesistica,
ormai divenuto obsoleto, alle modifiche
ambientali sopravvenute, qualora l'effettivo
stato dei luoghi sia, a giudizio degli
organi competenti, irrimediabilmente
compromesso (TAR Lazio Roma, sez. II, 06.03.2007, n. 2182).
-------------
L’ordinanza gravata, dunque, non presenta
alcuna inadeguatezza sotto il profilo
motivazionale, evidenziandosi, peraltro,
che, per giurisprudenza consolidata,
l'ordinanza di demolizione di opere edilizie
abusive è atto dovuto e vincolato e non
necessita di motivazione ulteriore rispetto
all'indicazione dei presupposti di fatto e
all'individuazione e qualificazione degli
abusi edilizi, con la conseguenza che
l'ingiunzione a demolire è sufficientemente
motivata con l'accertamento dell'abuso,
essendo in re ipsa l'interesse pubblico alla
sua rimozione; ciò in specie nei casi in
cui, come nella fattispecie in esame, la
demolizione è stata valutata
dall’amministrazione quale unico rimedio
congruo per la salvaguardia dei valori
paesaggistici ed ambientali (TAR Puglia
Bari, sez. II, 11.11.2010, n. 3902).
---------------
Come già
affermato da questa Sezione, in materia di
dinieghi di sanatoria, le specifiche
caratteristiche dei manufatti, nel concreto
spazio in cui insistono, possono consentire
al giudice, cui sia offerto un adeguato
supporto probatorio, di intendere ed
eventualmente approvare (sempre,
naturalmente, nei limiti del sindacato di
legittimità) le ragioni del diniego stesso,
per quanto solo compendiate nel
provvedimento: ed in tal senso va intesa la
decisione (TAR Veneto, II, 24.01.2009, n.
151) in cui la Sezione ha rammentato che
l'obbligo di motivazione, ex art. 3 l.
241/1990, può essere assolto in forma
sintetica, laddove le ragioni della
determinazione amministrativa risultino dal
contesto evidenti (TAR Veneto, Sez. II,
sentenza 23.02.2011 n. 305 - link
a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Illeciti - Segnalazione
circostanziata - Attività di controllo -
Presupposti.
La condanna dell'Amministrazione a
pronunciarsi sull'istanza del privato
presuppone l'accertamento della sussistenza
dell'obbligo di pronunciarsi e che è
opinione comune che tale obbligo non
sussista nel caso in cui l'istanza sia
palesemente infondata, nel caso di richiesta
di riesame di un precedente atto di diniego
(giacché in tale ipotesi vi sarebbe
aggiramento dei termini decadenziali
previsti dalla legge per la proposizione del
gravame avverso l'atto di diniego) e,
infine, secondo parte della giurisprudenza,
nel caso di istanza volta ad ottenere
l'estensione del giudicato in favore dei
soggetti che non sono stati parte del
processo.
Nel caso specifico il privato, nonostante
l'Amministrazione abbia già fornito
riscontro ad una sua domanda, ha formulato
un'istanza avente contenuto sostanzialmente
analogo a quello della precedente ed è
contro i principi di ragionevolezza, buona
fede e buon andamento della pubblica
amministrazione, pretendere che l'Autorità
sia costretta a dare continuo riscontro ad
istanze che riproducono il contenuto di
altre già evase.
Nel caso concreto, il Comune non si è
limitato ad affermare che non è prevista e
disciplinata dall'Ente l'attività di
sopralluogo nell'interesse di privati; ma ha
altresì affermato che "in ordine ad
eventuali sopralluoghi si informa che, in
aggiunta alla normale attività di vigilanza
sul territorio svolta da Agenti e Funzionari
di Polizia Giudiziaria, è garantito il
supporto tecnico di competenza ogni
qualvolta venga segnalato o riscontrato di
iniziativa degli uffici in modo
circostanziato, un presunto illecito nelle
materie di competenza".
L'Autorità amministrativa non ha dunque
declinato la propria competenza ad
effettuare attività di controllo e vigilanza
in materia di urbanistica ed edilizia (ed in
particolare ad effettuare sopralluoghi su
beni di terzi anche ad istanza di privati);
ma ha semplicemente affermato che in
mancanza delle indicate condizioni
(segnalazione circostanziata di presunti
illeciti) detta attività non viene esplicata
(massima
tratta da www.solom.it - TAR
Lombardia-Milano, Sez. III,
sentenza 18.02.2011 n.
486 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Oggetto: Art. 49 legge regionale 12/2005
- Richiesta chiarimenti (Regione
Lombardia, Direzione Generale Territorio e
Urbanistica, Programmazione e Pianificazione
Territoriale,
nota 16.02.2011 n. 4139 di prot.). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Condono edilizio e
oblazione, il dies a quo della prescrizione.
Necessario il completamento della pratica.
Il termine per la prescrizione
dell'oblazione dovuta in relazione
all'istanza di condono edilizio non può che
iniziare dal momento del completamento della
documentazione necessaria.
Relativamente
alle opere eseguite su immobili sottoposti a
vincolo -per le quali è condizione
essenziale il parere favorevole delle
amministrazioni preposte alla tutela del
vincolo stesso- l'art. 35, comma 19, L. n.
47 del 1985 dispone espressamente che il
termine di cui al comma 12 del medesimo
articolo decorre dall'emissione del parere
previsto dal comma dell'art. 32 della
medesima legge.
La specifica disposizione si ricollega al
principio generale desumibile dall'art. 2935
c.c. secondo cui la prescrizione non può
decorrere se non dal giorno in cui il
diritto può essere fatto valere (a sua volta
espressione dell'antico brocardo per cui
contra non valentem agere non currit
praescriptio).
La decorrenza del termine di prescrizione
presuppone -tanto in favore della PA per
l'eventuale conguaglio, quanto in favore del
privato per l'eventuale rimborso- che la
pratica di sanatoria edilizia sia definita
in tutti i suoi aspetti e, per l'effetto,
possano essere precisamente determinabili,
alla stregua dei parametri stabiliti dalla
legge, l'an ed il quantum dell'obbligazione
gravante sul privato.
Il dies a quo per la definizione del
conguaglio dell'oblazione dovuta in caso di
condono edilizio, dunque, non può che
decorrere dal momento in cui sono
esattamente noti tutti gli elementi utili
alla determinazione della sua entità.
Tale momento non può mai coincidere con la
presentazione della domanda, la quale, nel
caso in esame, è sfornita della
documentazione richiesta ai fini della
corretta e definitiva determinazione
dell'entità dell'intervento assentito e
della relativa sanzione (commento tratto da
www.ipsoa.it - Consiglio di Stato, Sez. IV,
sentenza 16.02.2011
n. 1012 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Il "dies a quo" per la
definizione del conguaglio dell'oblazione
dovuta in caso di condono edilizio non
coincide con la presentazione della domanda.
Esattamente il TAR, sia pure con una
laconica motivazione che necessita di essere
integrata, ha ritenuto che il termine per la
prescrizione dell’oblazione non potesse che
iniziare, nel caso di specie, dal momento
del completamento della documentazione
necessaria, vale a dire successivamente al
rilascio del nulla-osta paesaggistico,
peraltro avvenuto solo nel 1996 e quindi
oltre dieci anni dopo l’istanza del 1986.
Nell’invocare il 18° comma dell’art. 35
della L. n. 47/1985 e s.m.i, l’appellante
dimentica che, relativamente alle opere
eseguite su immobili sottoposti a vincolo
-per le quali è condizione essenziale il
parere favorevole delle amministrazioni
preposte alla tutela del vincolo stesso- il
seguente 19° co. del medesimo articolo 35
dispone espressamente che “Il termine di
cui al dodicesimo comma del presente
articolo decorre dall'emissione del parere
previsto dal primo comma dello stesso
articolo 32”.
La specifica disposizione, peraltro, si
ricollega al principio generale desumibile
dall'art. 2935 c.c., secondo il quale la
prescrizione non può decorrere se non dal
giorno in cui il diritto può essere fatto
valere (a sua volta espressione dell’antico
brocardo per cui “contra non valentem
agere non currit praescriptio”).
La decorrenza del termine di prescrizione
presuppone -tanto in favore della pubblica
amministrazione per l'eventuale conguaglio,
quanto in favore del privato per l'eventuale
rimborso- che la pratica di sanatoria
edilizia sia definita in tutti i suoi
aspetti e, per l'effetto, possano essere
precisamente determinabili, alla stregua dei
parametri stabiliti dalla legge, l'"an"
e il "quantum" dell'obbligazione
gravante sul privato.
Il "dies a quo" per la definizione
del conguaglio dell'oblazione dovuta in caso
di condono edilizio non può quindi che
decorrere dal momento in cui sono
esattamente noti tutti gli elementi utili
alla determinazione della sua entità; tale
momento, quindi, non può mai coincidere con
la presentazione della domanda, la quale nel
caso è sfornita della documentazione
richiesta ai fini della corretta e
definitiva determinazione dell'entità
dell'intervento assentito e quindi della
relativa sanzione (Consiglio di Stato, Sez.
IV,
sentenza 16.02.2011 n. 1012 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Permesso di
costruire in sanatoria - Art. 32, comma 37,
L. n. 326/2003 - Silenzio-assenso - Termine
biennale - Decorre dalla presentazione di
un'istanza debitamente documentata.
Il biennio assegnato al Comune dal comma 37
dell'art. 32, L. n. 326/2003 per provvedere
sulla domanda di condono edilizio, trascorso
il quale si forma il silenzio-assenso,
decorre dalla presentazione di un'istanza
debitamente documentata (cfr. Cons. di
Stato, sent. n. 4174/2010; 23.07.2009 n.
4671/2009; sez. V, 21.09.2005 n. 4946/2005;
TAR Milano, sent. nn. 7216, 7217, 7218,
7222, 7224, 7240 del 2010) (massima tratta da
www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 15.02.2011 n.
473 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Abusi edilizi - Ordinanza di
demolizione -Destinatari - Proprietario e
responsabile dell’abuso - Artt. 29 e 31
d.P.R. n. 380/2001.
Il 2° comma dell'art. 31 del d.P.R. 380/2001
dispone che l’ordinanza di demolizione venga
notificata anche al responsabile dell’abuso,
prevedendo espressamente che il dirigente o
il responsabile del competente ufficio
comunale “ingiunge al proprietario e al
responsabile dell'abuso la rimozione o la
demolizione”. Che il soggetto, peraltro,
tenuto in concreto a provvedere alla
demolizione sia il responsabile dell'abuso,
si desume dal combinato disposto del comma e
dell'art. 29 e del comma 3 dell'art. 31 del
d.P.R. 380/2001 (Consiglio di Stato, Sez. V,
01.10.1999, n. 1228; TAR Campania, Napoli,
Sez. II, 26.05.2004, n. 8998) (TAR
Campania-Napoli, Sez. II,
sentenza 14.02.2011 n. 932 - link
a www.ambientediritto.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
La natura interamente vincolata
del provvedimento di demolizione esclude la
necessaria ponderazione di interessi diversi
da quelli pubblici tutelati e non richiede
motivazione ulteriore rispetto alla
dichiarata abusività
Secondo la
giurisprudenza (TAR Campania Napoli, Sez. VI,
05.04.2005, n. 3312 Cons. Stato, Sez. IV,
27.04.2004, n. 2529) la natura interamente
vincolata del provvedimento di demolizione
esclude la necessaria ponderazione di
interessi diversi da quelli pubblici
tutelati e non richiede motivazione
ulteriore rispetto alla dichiarata abusività (TAR Campania-Napoli, Sez. VII,
sentenza 11.02.2011 n. 896 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
L’istanza di condono successiva
all'impugnazione dell'ordinanza di
demolizione rende inefficace il
provvedimento.
Per giurisprudenza consolidata della sezione
in materia, da un lato, quanto alla
sospensione dei lavori, “È manifestamente
improcedibile, per sopravvenuta carenza di
interesse, l'impugnazione giurisdizionale di
un'ordinanza sindacale di sospensione dei
lavori abusivi, divenuta inefficace nel
corso del giudizio per decorso del termine
di 45 giorni previsto dall'art. 4, comma 4,
l. 28.02.1985 n. 47” (TAR Lazio, Roma,
sez. II, 11.09.2009, n. 8644), e,
dall’altro, quanto all’ordinanza di
demolizione, “La presentazione
dell'istanza di condono successivamente
all'impugnazione dell'ordinanza di
demolizione - o alla notifica del
provvedimento di irrogazione delle altre
sanzioni per gli abusi edilizi - produce
l'effetto di rendere inefficace tale
provvedimento e, quindi, improcedibile
l'impugnazione stessa, per sopravvenuta
carenza di interesse, in quanto il riesame
dell'abusività dell'opera sia pure al fine
di verificarne l'eventuale sanabilità,
provocato da detta istanza, comporta la
necessaria formazione di un nuovo
provvedimento (di accoglimento o di
rigetto), che vale comunque a superare il
provvedimento sanzionatorio oggetto
dell'impugnativa” (TAR Lazio, Roma, sez.
II, 02.11.2010, n. 33098) (TAR Lazio-Roma,
Sez. II-ter,
sentenza 09.02.2011 n. 1282 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Sanatoria
edilizia con provvedimento «implicito». Il
Consiglio di Stato: ammissibile la sanatoria
edilizia per fatti concludenti.
A seguito dell’entrata
in vigore della L. 10/1977, non è più
sostenibile che il rilascio del parere della
commissione edilizia comunale e la sua
comunicazione equivalgono al rilascio della
concessione edilizia comunale (ora permesso
di costruire).
E' quanto ha ribadito il Consiglio di Stato,
Sez. IV, con la
sentenza 07.02.2011 n. 813.
Con la pronuncia in esame la Corte ha
peraltro ammesso il riferimento all’ipotesi,
di creazione prevalentemente
giurisprudenziale, che è posta sotto la
denominazione di «provvedimento implicito»,
che proprio dall’esame delle fattispecie di
sanatoria degli abusi edilizi ha tratto più
diffusa applicazione.
Tale istituto emerge in particolare le
quante volte l’Amministrazione pur non
adottando formalmente un provvedimento, ne
determina univocamente i contenuti
sostanziali, o attraverso un comportamento
conseguente, ovvero determinandosi in una
direzione, anche con riferimento a fasi
istruttorie coerentemente svolte, a cui non
può essere ricondotto altro volere che
quello equivalente al contenuto del
provvedimento formale corrispondente.
Nel caso particolare esaminato dalla
sentenza era stata prefigurata
quantificazione degli oneri concessori, il
cui pagamento com’è noto è univocamente
connesso al rilascio della concessione
edilizia (commento tratto da
www.legislazionetecnica.it - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Abusi - Scelta della sanzione -
Criteri.
La scelta fra la misura ripristinatoria e
quella meramente sanzionatoria non si fonda
sulla gravità dell'abuso, ma sulla
possibilità di reintegrare il bene nelle sue
caratteristiche. La misura ripristinatoria
costituisce lo strumento ordinario per
rimediare al pregiudizio arrecato al bene
vincolato, ricostituendo il suo pregio.
La sanzione pecuniaria conserva il
pregiudizio arrecato al bene e può essere
adottata solo qualora ciò sia compatibile
con il vincolo e sia imposto da ragioni
attinenti alla particolare difficoltà di
esecuzione delle opere di ripristino
(massima
tratta da www.solom.it - TAR
Lombardia-Milano, Sez. IV,
sentenza 07.02.2011 n.
378 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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COMPETENZE GESTIONALI -
EDILIZIA PRIVATA:
Il rigetto di una richiesta di
concessione edilizia in sanatoria o di
condono non rientra nella competenza del
Sindaco.
Ai sensi dell’art. 51, co. 3, della legge
08.06.1990, n. 142, rubricato “Organizzazione
degli uffici e del personale.”, “3.
Spettano ai dirigenti tutti i compiti,
compresa l'adozione di atti che impegnano
l'amministrazione verso l'esterno, che la
legge e lo statuto espressamente non
riservino gli organi di governo dell'ente.
Spettano ad essi in particolare, secondo le
modalità stabilite dallo statuto, la
presidenza delle commissioni di gara e di
concorso, la responsabilità sulle procedure
d'appalto e di concorso, la stipulazione dei
contratti.”.
E, pertanto, in materia edilizia, deve
ritenersi implicitamente abrogata ogni
previsione della L. n. 47/1985 relativa alla
competenza del sindaco in materia, dal
momento che tutti i provvedimenti di
gestione amministrativa in materia edilizia
ed urbanistica, compreso quindi il rigetto
di una richiesta di concessione edilizia in
sanatoria o di condono, rientrano, già a
decorrere dalla data di entrata in vigore
della l. 08.06.1990 n. 142, nella sfera di
competenza del dirigente, mentre esulano
dalla sfera di attribuzioni politiche
proprie del sindaco, trattandosi di tipico
potere gestionale
(TAR Lazio-Roma, Sez. II-ter,
sentenza 04.02.2011 n. 1076 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Emanato il diniego di sanatoria,
il Comune può legittimamente procedere alla
trascrizione nei pubblici registri
immobiliari ed all'immissione in possesso
(del manufatto abusivo) soltanto per effetto
dell’accertamento dell’inottemperanza, nei
termini di legge, alla nuova ordinanza di
demolizione adottata a seguito del detto
diniego
Per un principio giurisprudenziale
consolidato, “Il riesame dell'abusività
dell'opera edilizia, provocato dall'istanza
di sanatoria dell'autore dell'abuso,
determina la necessaria formazione di un
nuovo provvedimento che vale comunque a
rendere inefficace il provvedimento
sanzionatorio in precedenza emanato con la
conseguenza che, in caso di rigetto
dell'istanza, l'Amministrazione deve emanare
un nuovo provvedimento sanzionatorio,
disponendo nuovamente la demolizione
dell'opera edilizia ritenuta abusiva, con
l'assegnazione di un nuovo termine per
adempiere” (Consiglio di Stato, sez. IV,
03.12.2010, n. 8502).
Conseguentemente, emanato il diniego di
sanatoria, il Comune può legittimamente
procedere alla trascrizione nei pubblici
registri immobiliari ed all'immissione in
possesso soltanto per effetto
dell’accertamento dell’inottemperanza, nei
termini di legge, alla nuova ordinanza di
demolizione adottata a seguito del detto
diniego
(TAR Lazio-Roma, Sez. II-ter,
sentenza 04.02.2011 n. 1076 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Il provvedimento di demolizione
dell'abuso non è illegittimo quando sia
indirizzato al proprietario del suolo.
Per giurisprudenza consolidata, l'ordine di
demolizione può essere emesso nei confronti
sia dell'autore dell'abuso edilizio, sia del
proprietario dell'immobile (TAR Lazio, Roma,
sez. II, 08.04.2010, n. 5889); in
particolare l'ordine di demolizione del
manufatto abusivo è legittimamente adottato
nei confronti del proprietario dell'immobile
indipendentemente dall'essere egli stato
anche autore dell'abuso, salva la facoltà
del medesimo di far valere, sul piano
civile, la responsabilità, contrattuale o
extracontrattuale, del proprio dante causa.
Il provvedimento che ingiunge la demolizione
dell'abuso, pertanto, non è illegittimo per
il solo fatto che l'ordine venga indirizzato
al proprietario (anche se estraneo alla
commissione dell'illecito edilizio) del
suolo su cui ricade la costruzione, atteso
che a quest'ultimo deve riconoscersi
comunque l'interesse a contestare anche il
carattere abusivo della stessa
realizzazione, perché non può escludersi che
la rimozione del manufatto possa arrecare
anche un danno all'area di sua proprietà.
Tuttavia, nel caso in cui il proprietario
dimostri la sua assoluta estraneità
all'abuso edilizio commesso da altri, e sia
manifesto il suo attivo interessamento, con
i mezzi consentitigli dall'ordinamento, per
la rimozione dell'opera abusiva, resta in
ogni caso salva la sua tutela dagli effetti
(acquisizione gratuita del bene o
demolizione d'ufficio) dell'inottemperanza
all'ordine di demolizione che lo stesso sia
impossibilitato ad eseguire, effetti che in
nessun caso possono ricadere su di lui (TAR
Umbria, Perugia, sez. I, 25.11.2008, n. 787
e TAR Sardegna Cagliari, 06.08.2003, n. 987)
(TAR Lazio-Roma, Sez. II-ter,
sentenza 04.02.2011 n. 1072 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Immobile abusivo ultimato -
Mancanza del certificato di abitabilità -
Sequestro - Art. 221 T.U. delle leggi
sanitarie - Art. 321 c.p.p..
In materia di reati edilizi o urbanistici,
ai fini della sequestrabilità preventiva di
un immobile abusivo già ultimato, può
considerarsi come antigiuridica
l'implicazione proveniente dalla
perpetrazione dell'illecito amministrativo
sanzionato dall'art. 221 del T.U. delle
leggi sanitarie (divieto di abitare gli
edifici sforniti di certificato di
agibilità), che, pur non potendosi
inquadrare nella nozione di "agevolazione
della commissione di altri reati",
certamente integra una situazione illecita
ulteriore prodotta dalla condotta (la libera
utilizzazione della cosa) che il
provvedimento cautelare è finalizzato ad
inibire (Cass., Sez. III, 16.11.2004, n.
44433 e sez. IV, 19.04.2007, n. 15845).
Mutamento di destinazione d'uso
materiale - Configurabilità - Immobile
abusivo - I lavori eseguiti ripetono le
caratteristiche di illegittimità.
Deve ritenersi realizzato un mutamento di
destinazione d'uso materiale (e non
meramente ‘funzionale’), quando
l'innovazione avviene attraverso
l'esecuzione di opere edilizie ad essa
finalizzate. Inoltre, i lavori eseguiti,
riguardano un immobile preesistente non
edificato legittimamente, per il quale pende
procedura di condono non ancora definita,
sicché ripetono le caratteristiche di
illegittimità dall'opera alla quale sono
intimamente connessi e costituiscono abusiva
prosecuzione della stessa.
Reati edilizi o urbanistici -
Disponibilità del manufatto - Profilo della
offensività e misura cautelare - Valutazione
del giudice.
In tema di reati edilizi o urbanistici,
spetta al giudice di merito, con adeguata
motivazione, compiere una attenta
valutazione del pericolo derivante da libero
uso della cosa pertinente all'illecito
penale.
In particolare, vanno approfonditi la reale
compromissione degli interessi attinenti al
territorio ed ogni altro dato utile a
stabilire in che misura il godimento e la
disponibilità attuale della cosa, da parte
dell'indagato o di terzi, possa implicare
una effettiva ulteriore lesione del bene
giuridico protetto, ovvero se l'attuale
disponibilità del manufatto costituisca un
elemento neutro sotto il profilo della
offensività.
In altri termini, il giudice deve
determinare in concreto, il livello di
pericolosità che la utilizzazione della cosa
appare in grado di raggiungere in ordine
all'oggetto della tutela penale, in
correlazione al potere processuale di
intervenire con la misura preventiva
cautelare (Corte di Cassazione, Sez. III
penale,
sentenza 03.02.2011 n. 3885 -
link a www.ambientediritto.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Permesso di costruire -
Titolo abilitante illegittimo - Effetti -
Responsabilità e illiceità penale - Obblighi
di verifica del giudice.
I reati urbanistico-edilizi possono ravvisarsi anche in
presenza di un titolo abilitante
illegittimo. Pertanto, il giudice penale,
nel valutare la sussistenza o meno della
liceità di un intervento edilizio, deve
verificarne la conformità a tutti i
parametri di legalità fissati dalla legge,
dai regolamenti edilizi, dagli strumenti
urbanistici e dal titolo abilitativo
edificatorio (Cass., Sez. Un., 28.11.2001, Salvini).
Sicché, deve escludersi che -qualora sussista difformità dell'opera
edilizia rispetto a previsioni normative
statali o regionali ovvero a prescrizioni
degli strumenti urbanistici- il giudice
debba comunque concludere per la mancanza di
illiceità penale qualora l'amministrazione
abbia comunque rilasciato un titolo che
abilita a costruire, in quanto tale
provvedimento non è idoneo a definire
esaurientemente lo statuto urbanistico ed
edilizio dell'opera realizzanda (Corte di
cassazione, Sez. III penale,
sentenza 03.02.2011 n. 3872 -
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EDILIZIA PRIVATA:
Abusi edilizi - Poteri
ripristinatori e repressivi - Mancato
esercizio - Titolare dell’interesse
legittimo all’esercizio di detti poteri -
Silenzio rifiuto - Obbligo di provvedere
espressamente.
Il proprietario di un’area o di un
fabbricato nella cui sfera giuridica incide
dannosamente il mancato esercizio dei poteri
ripristinatori e repressivi relativi ad
abusi edilizi da parte dell’Organo preposto
è titolare di un interesse legittimo
all’esercizio di detti poteri e può
pretendere, se non vengono adottate le
misure richieste, un provvedimento che ne
spieghi le ragioni, con la conseguenza che
il silenzio serbato sulla istanza -diffida
integra gli estremi del silenzio -rifiuto
sindacabile in sede giurisdizionale quanto
al mancato adempimento dell’obbligo di
provvedere espressamente (cfr. Cons Stato
Sez. V n. 7132 del 07/11/2003 Sez. IV
04/06/2004 già citata; idem 31/05/2007 n.
2857; 07/07/2008 n. 3384) (Consiglio
di Stato, Sez. IV,
sentenza 02.02.2011 n. 744 - link
a www.ambientediritto.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Abusi edilizi - Responsabilità ex
art. 29 D.p.r. N. 380/2001 - Rapporti di
parentela o affinità tra esecutore e
proprietario dell’opera - Prove di
compartecipazione.
Ai fini della configurabilità della
responsabilità ai sensi dell’art. 29 DPR n.
380/2001, può tenersi conto non soltanto
della piena disponibilità, giuridica e di
fatto, del suolo e dell'interesse specifico
ad effettuare la nuova costruzione (in
applicazione del principio del “cui
prodest”), ma altresì dei rapporti di
parentela o di affinità tra esecutore
dell'opera abusiva e proprietario,
dell'eventuale presenza in loco di
quest'ultimo, dello svolgimento di attività
di materiale vigilanza dell'esecuzione dei
lavori, della richiesta di provvedimenti
abilitativi successivi, del regime
patrimoniale dei coniugi, e complessivamente
di tutte quelle situazioni e comportamenti,
sia positivi che negativi, da cui possano
trarsi elementi integrativi della colpa e
prove di una compartecipazione, anche solo
morale, all'esecuzione delle opere da parte
del proprietario (Cassazione penale, sez.
III, 08.10.2004, n. 216) (TAR
Campania-Napoli, Sez. III,
sentenza 02.02.2011 n. 641 - link
a www.ambientediritto.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Ordinanza di demolizione
- Pagamento sanzione pecuniaria -
Acquiescenza al provvedimento - Non
sussiste.
Qualora il pagamento delle somme ingiunte
dalla P.A. al privato possa ragionevolmente
collegarsi alla volontà di quest'ultimo di
sottrarsi al pregiudizio ulteriore che
sarebbe potuto derivare dalla esecuzione
forzata posta in essere in base al
provvedimento di demolizione impugnato,
oltre che alla volontà di conseguire il
relativo certificato di abitabilità, ne
consegue che nell'avvenuto pagamento non può
ravvisarsi acquiescenza al provvedimento
(cfr. Cons. di Stato, sent. n. 4424/2005;
TAR Milano, sent. n. 66801/2007) (massima tratta da
www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 01.02.2011 n.
328 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Abusi edilizi: sufficiente la notifica del
provvedimento di ingiunzione a demolire ad
uno solo dei coniugi.
Nella procedura sanzionatoria degli abusi
edilizi, si deve ritenere sufficiente la
notifica di un atto della procedura ad uno
dei coniugi conviventi per raggiungere lo
scopo della sua conoscenza anche nei
riguardi dell'altro (TAR Campania, Napoli,
Sez. IV n. 7511 del 29.04.2004; Sez. II,
19.11.2009, n. 7715) (massima tratta da
www.dirittodegliappaltipubblici.it -
TAR Sicilia-Palermo, Sez. II,
sentenza 01.02.2011 n.
193 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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gennaio 2011 |
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EDILIZIA PRIVATA:
Concessione in sanatoria
- Silenzio-assenso - Perfezionamento -
Presupposti.
Ai sensi del combinato disposto dell'art.
32, comma 37, D.L. 269/2003 e dell'art. 4,
comma 4, L.R. 31/2004, per la formazione del
silenzio assenso ai fini del condono del
2003 risultano necessari sia la
presentazione della relativa documentazione
completa sia il versamento integrale -e non
solo in acconto- degli oneri di
urbanizzazione (cfr. TAR Milano, sent. n.
1550/2010) (massima tratta da www.solom.it -
TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 28.01.2011 n.
263 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
1. Opere abusive - Lieve
entità dell'abuso - In caso di interventi di
manutenzione straordinaria e lungo trascorso
del tempo - Ordinanza di demolizione -
Illegittimità.
2. Opere abusive - In caso di annullamento
di ordinanza di demolizione illegittima -
Possibilità di irrogazione di altre sanzioni
- Sussiste.
1. A fronte di un lungo tempo trascorso
dall'effettuazione di un abusivo intervento
di manutenzione straordinaria, è illegittimo
il relativo ordine di demolizione qualora la
P.A. non abbia adeguatamente provato le
ragioni di interesse pubblico che impongono,
a distanza di tempo, la rimozione di un
abuso considerabile di lieve entità -nel
caso di specie, realizzazione di vano con
servizi igienici- (cfr. TAR Toscana, sent.
n. 6644/2010).
2. L'annullamento del provvedimento di
demolizione non preclude al Comune
l'irrogazione di altre e meno afflittive
sanzioni né la valutazione sull'eventuale
corresponsione del contributo di costruzione
o degli oneri di urbanizzazione a fronte
dell'intervento effettuato (massima tratta
da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
II,
sentenza 28.01.2011 n.
261 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Sulla natura di sanzione autonoma
dell'acquisizione gratuita al patrimonio
dell'Ente delle opere abusive.
L'acquisizione gratuita non costituisce
sanzione accessoria alla demolizione, volta
a colpire l'esecutore delle opere abusive,
ma si configura quale sanzione autonoma
(TAR Campania Napoli, sez. III, 10.11.2010, n. 23755; TAR Campania
Napoli, sez. VII, 29.07.2010, n. 17176;
TAR Puglia Lecce, sez. III, 03.02.2010, n. 423).
La presentazione dell'istanza di sanatoria -sia essa di accertamento di conformità, sia
essa di condono- produce l'effetto di
rendere inefficace il provvedimento
sanzionatorio (di demolizione o di
acquisizione) (massima tratta da
www.dirittodegliappaltipubblici.it -
TAR Sicilia-Palermo,
Sez. II,
sentenza
26.01.2011 n. 140 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Opere abusive - Ordine di
demolizione intervenuto a lunga distanza di
tempo dall’ultimazione dei lavori -
Motivazione - Indicazione delle ragioni di
pubblico interesse che giustificano
l’irrogazione della sanzioni.
L’ordine di demolizione di un’opera abusiva,
intervenuto a lunga distanza di tempo
dall’ultimazione dei lavori, e quindi in una
situazione di consolidato affidamento del
privato sulla legittimità del proprio
intervento, non può essere sorretto
esclusivamente dal richiamo al carattere
abusivo dell’opera realizzata, avendo
l’amministrazione l’obbligo di dare
puntualmente conto delle ragioni di pubblico
interesse che giustificano l’irrogazione
della sanzione della demolizione, quali, ad
esempio, il pericolo di crollo o di
pregiudizio per l’igiene e la sanità
pubblica.
In altri termini, il decorso del tempo, in
deroga al principio secondo cui la
motivazione di un provvedimento repressivo
in materia edilizia non necessita di alcuna
motivazione diversa dal richiamo alla
abusività dell’opera, impone al Comune, in
ossequio alla generale regole di buona
amministrazione scolpita nell’art. 97 della
Costituzione, di rafforzare l’impalcatura
motivazionale mediante il richiamo a
situazioni che giustificano il rinnovato
interesse pubblico alla rimozione della
situazione antigiuridica ed al conseguente
sacrificio del contrapposto interesse del
privato (TAR Lazio-Roma, Sez. II-ter,
sentenza 19.01.2011 n. 493 - link
a www.ambientediritto.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Istanza di condono
successiva all'ordinanza di demolizione -
Impugnazione - Improcedibilità.
La presentazione di una istanza di
condono edilizio successivamente
all'ordinanza di demolizione del manufatto
abusivo produce l'effetto di rendere improcedibile l'impugnazione del medesimo
ordine di demolizione, per sopravvenuta
carenza di interesse, in quanto il riesame
dell'abusività dell'opera, sia pure al fine
di verificarne l'eventuale sanabilità,
provocato dall'istanza di condono, comporta
la necessaria formazione di un nuovo
provvedimento che vale comunque a superare
il provvedimento sanzionatorio oggetto
dell'impugnativa (massima
tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
IV,
sentenza
18.01.2011 n.
133 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
1. Condono edilizio -
Oneri di concessione - Obbligo di
determinazione degli oneri con esclusivo
riferimento alle tariffe vigenti alla data
di entrata in vigore della legge di
sanatoria - Non sussiste - Ratio.
2. Oblazione e oneri concessori -
Controversie in tema di corretta
quantificazione - Attengono a diritti
soggettivi delle parti - Configurabilità del
vizio di difetto di motivazione - Non
sussiste - Configurabilità del vizio di
violazione di legge - Sussiste - Ratio.
1.
In materia di condono edilizio ed oneri
concessori, relativamente alle relative
normative succedutesi nel tempo -art. 32,
D.L. 269/2003; art. 39, L. 724/1994, art.
37, L. 47/1985- non è ravvisabile un
orientamento interpretativo consolidato da
cui possa ricavarsi un unico principio
fondamentale della legislazione statale,
secondo cui gli oneri di concessione debbano
essere determinati esclusivamente con
riferimento alle tariffe vigenti alla data
di entrata in vigore della legge di
sanatoria: infatti, gli oneri di concessione
potrebbero essere ancorati alle tariffe
vigenti, alternativamente, al momento in cui
l'abuso è iniziato, al momento in cui
l'immobile abusivo è completato, al momento
dell'entrata in vigore della normativa
statale sul condono, al momento dell'entrata
in vigore della normativa regionale sul
condono, al momento in cui è stata
effettuata la richiesta di condono o,
infine, al momento del perfezionamento del
procedimento di sanatoria.
2.
Le controversie relative all'an ed al
quantum delle somme dovute a titolo
di oblazione e di oneri concessori,
riservate dalla legge alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo,
riguardano diritti soggettivi delle parti,
rispetto alle quali non è configurabile il
vizio di difetto di motivazione: ciò, dal
momento che le operazioni di corretta
quantificazione dell'oblazione e degli atti
concessori si esauriscono in una mera
operazione materiale che, se errata, può
comportare soltanto la violazione dei
criteri fissati dalla normativa ovvero dalla
P.A. con norme di natura regolamentare e,
quindi, la sussistenza del solo vizio di
violazione di legge, potendo l'interessato,
sulla base dei predetti criteri generali,
contestare l'erroneità della quantificazione
operata dall'amministrazione, evidenziando
ad esempio l'erroneità dei calcoli ovvero
dei presupposti di fatto o di diritto (cfr.
Cons. di Stato, sent. n. 4217/2000) (massima
tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
II,
sentenza 17.01.2011 n.
97 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
1. Accertamento di
conformità ex art. 36 D.P.R. n. 380/2001 -
Necessità del presupposto della c.d. doppia
conformità - Motivazione in merito alla
sussistenza di ragioni di interesse pubblico
- Non necessita.
2. Misure repressive - Vetustà dell'opera -
Esclusione del potere di controllo e
sanzionatorio della P.A. - Inconfigurabilità.
3. Ordinanza di demolizione di opere abusive
- Natura - E' atto vincolato che non
richiede una motivazione diversa
dall'accertamento dell'abuso.
1.
Nell'esercizio del potere di accertare la
conformità o meno di un'opera abusiva, ai
sensi dell'art. 36, D.P.R. n. 380/2001, la
P.A. è unicamente chiamata a verificare il
requisito della doppia conformità -e cioè
che l'opera abusiva sia conforme non solo
allo strumento urbanistico esistente al
momento della domanda di sanatoria, ma anche
a quello vigente al momento della
realizzazione dell'opera- e non deve affatto
motivare in merito alla sussistenza di
ragioni di interesse pubblico.
2.
La vetustà dell'opera non esclude il potere
di controllo e il potere sanzionatorio del
Comune in materia urbanistico-edilizia, dal
momento che l'esercizio di tale potere non è
soggetto a prescrizione o decadenza: ne
consegue che l'accertamento dell'illecito
amministrativo e l'applicazione della
relativa sanzione può intervenire anche a
notevole distanza di tempo dalla commissione
dell'abuso, senza che il ritardo
nell'adozione della sanzione comporti
sanatoria o il sorgere di affidamenti o
situazioni consolidate (cfr. TAR Milano,
sent. n. 2045/2008).
3.
I provvedimenti di repressione degli abusi
edilizi, in quanto atti vincolati, sono
sufficientemente motivati con l'affermazione
dell'accertata irregolarità dell'intervento,
essendo in re ipsa l'interesse
pubblico alla rimozione dell'abuso -anche se
risalente nel tempo- senza necessità di una
motivazione su puntuali ragioni di interesse
pubblico e di una specifica comparazione con
gli interessi privati coinvolti (T.A.R.
Milano, sez. II, 19.02.2009, n. 1318, sent.
n. 702/2008) (massima tratta da www.solom.it
- TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 17.01.2011 n.
96 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
1. Abuso edilizio -
Onere della prova - A carico dell'autore -
Sussiste - Ratio.
2. Abuso edilizio - Potere di repressione
degli abusi edilizi - In presenza di
procedimento volto ad attestare l'agibilità
- E' esercitabile - Ratio.
1.
Spetta al privato l'onere della prova della
data di realizzazione dell'abuso -in quanto
la P.A. non può, in genere, materialmente
accertare quale fosse la situazione
dell'intero suo territorio alla data
prevista dalla legge, mentre il privato è
normalmente in grado di esibire idonea
documentazione comprovante l'ultimazione
dell'abuso- anche al di fuori delle ipotesi
in cui tale elemento fattuale rilevi ai fini
del condono (cfr. Cons. di Stato, sent. n.
8298/2010; TAR Milano, sent. n. 4986/2009,
sent. n. 980/2005).
2.
Il procedimento volto ad attestare
l'agibilità di un immobile non interferisce
con l'esercizio del potere di repressione
degli abusi edilizi; né il rilascio del
certificato di agibilità è sintomo di
contraddittorietà della sanzione irrogata:
infatti, i due procedimenti hanno un
differente oggetto e, se, da un lato, il
secondo è volto a sanzionare l'attività
urbanistico-edilizia laddove non sia stata
realizzata in rispondenza alle norme di
legge e di regolamento, alle prescrizioni
degli strumenti urbanistici ed alle modalità
esecutive fissate nei titoli abilitativi, il
primo è, invece, finalizzato unicamente ad
attestare la sussistenza delle condizioni di
sicurezza, igiene, salubrità, risparmio
energetico degli edifici e degli impianti
negli stessi installati (massima tratta da
www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 17.01.2011 n.
94 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Abusi edilizi -
Concessione edilizia quale esito di illeciti
penali - Coincidenza dell'interesse pubblico
alla rimozione dell'atto con l'esigenza di
ripristino della legalità violata -
Possibilità.
Qualora il giudizio penale abbia appurato
che una concessione edilizia è il frutto di
comportamenti illeciti, sia pure prescritti,
a fronte di un tale accertamento,
l'interesse pubblico alla rimozione
dell'atto ben può coincidere con l'esigenza
di ripristino della legalità violata (cfr.
Cons. di Stato, sent. n. 890/2008) (massima tratta da www.solom.it -
TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 17.01.2011 n.
89 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Abuso edilizio -
Sanatoria - Diritti ed oneri - Incremento
percentuale ex art. 32, comma 40, D.L.
269/2003 - Ambito di applicazione -
Incremento degli oneri di urbanizzazione -
Inammissibilità.
L'incremento percentuale fino al 10%,
previsto dall'art. 32, comma 40, D.L.
269/2003, che i Comuni possono richiedere
per progetti relativi alle attività
istruttorie connesse al rilascio delle
concessioni in sanatoria, è applicabile solo
ai diritti ed oneri correlati
all'istruttoria delle domande finalizzate al
rilascio del titolo abilitativo e non agli
oneri concessori relativi all'intervento
edilizio: ciò, in considerazione del maggior
impiego di risorse (personale e mezzi) che
qualsiasi sanatoria -implicante un afflusso
eccezionale di istanze da istruire ed
evadere in aggiunta all'attività ordinaria-
notoriamente richiede.
E' quindi errato applicare un ulteriore
incremento -non dei diritti ed oneri di
istruttoria ma- degli oneri di
urbanizzazione primaria e secondaria, in
quanto gli incrementi dell'art. 32, comma,
40 si riferisce ai soli diritti di
segreteria (cfr. TAR Milano, sent. n.
6922/2010, n. 6958/2010) (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
II,
sentenza 17.01.2011 n.
84 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Ordine di demolizione -
Istanza di sanatoria - Pregiudizialità
-Sussiste - Ordine di demolizione - Domanda
per ottenere un titolo edilizio -
Realizzazione opere prima rilascio titolo -
Pregiudizialità - Non sussiste.
Se, da una lato, la P.A. ha l'obbligo di
determinarsi su una domanda di sanatoria
prima di disporre la demolizione -ed in
questo senso esiste pregiudizialità tra le
due fattispecie- dall'altro, non vi è alcuna
pregiudizialità tra l'istanza per ottenere
un titolo edilizio e l'ordine di demolizione
di opere che siano state realizzate prima
che l'Amministrazione abbia avuto la
possibilità di esaminare la domanda stessa (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
II,
sentenza 17.01.2011 n.
83 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Condono edilizio - Oneri di concessione -
Obbligo di determinazione degli oneri con
esclusivo riferimento alle tariffe vigenti
alla data di entrata in vigore della legge
di sanatoria - Non sussiste - Ratio.
In materia di condono edilizio ed oneri
concessori, relativamente alle relative
normative succedutesi nel tempo -art. 32,
D.L. 269/2003; art. 39, L. 724/1994, art.
37, L. 47/1985- non è ravvisabile un
orientamento interpretativo consolidato da
cui possa ricavarsi un unico principio
fondamentale della legislazione statale,
secondo cui gli oneri di concessione debbano
essere determinati esclusivamente con
riferimento alle tariffe vigenti alla data
di entrata in vigore della legge di
sanatoria: infatti, gli oneri di concessione
potrebbero essere ancorati alle tariffe
vigenti, alternativamente, al momento in cui
l'abuso è iniziato, al momento in cui
l'immobile abusivo è completato, al momento
dell'entrata in vigore della normativa
statale sul condono, al momento dell'entrata
in vigore della normativa regionale sul
condono, al momento in cui è stata
effettuata la richiesta di condono o,
infine, al momento del perfezionamento del
procedimento di sanatoria (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
II,
sentenza 17.01.2011 n.
76 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
L'ordine di demolizione di opere
edilizie abusive non deve essere preceduto
dall'avviso ex art. 7 della L. n. 241/1990,
trattandosi di un atto dovuto, che viene
emesso quale sanzione per l’accertamento
della inosservanza di disposizioni
urbanistiche secondo un procedimento di
natura vincolata precisamente tipizzato dal
legislatore e conseguente disciplinato
rigidamente dalla legge.
I provvedimenti di repressione degli abusi
edilizi, in quanto atti vincolati, sono
sufficientemente motivati con l'affermazione
dell'accertata irregolarità dell'intervento,
essendo in re ipsa l'interesse pubblico alla
rimozione dell'abuso -anche se risalente nel
tempo- senza necessità di una motivazione su
puntuali ragioni di interesse pubblico e di
una specifica comparazione con gli interessi
privati coinvolti: l'esercizio del potere di
controllo e sanzionatorio in materia
urbanistico-edilizia è, difatti,
imprescrittibile e costituisce atto dovuto.
L’onere della prova circa la data di
realizzazione dell’immobile abusivo (o anche
della attività edilizia abusiva da sanare)
spetta a colui che ha commesso l’abuso e
solo la deduzione, da parte di quest’ultimo,
di concreti elementi, che non possono
limitarsi a sole allegazioni documentali a
sostegno delle proprie affermazioni,
trasferisce il suddetto onere in capo
all’Amministrazione.
L'ordine di demolizione di opere edilizie
abusive non deve essere preceduto
dall'avviso ex art. 7 della L. n. 241/1990,
trattandosi di un atto dovuto, che viene
emesso quale sanzione per l’accertamento
della inosservanza di disposizioni
urbanistiche secondo un procedimento di
natura vincolata precisamente tipizzato dal
legislatore e conseguente disciplinato
rigidamente dalla legge (Tar Campania,
Napoli, sez. IV, 10.12.2007, n. 15871)
(nello stesso senso cfr. anche Cons. Stato,
sez. IV, 26.09.2008, n. 4659, secondo cui “gli
atti sanzionatori in materia edilizia
-attesa la loro natura rigidamente
vincolata- non risultano viziati ove non
siano stati preceduti dalla comunicazione
d’avvio del procedimento”).
---------------
Nel percorso
argomentativo dell’ordine di demolizione non
è necessaria alcuna specificazione ulteriore
rispetto alla presa d'atto dell'abusività
dell'opera (cfr. sul punto, anche qui ex
plurimis, TAR Lazio, I-quater,
14.01.2008 n. 174: "i provvedimenti di
demolizione di opere abusive sono atti
dovuti, sufficientemente motivati con
l’affermazione dell’accertata realizzazione
di interventi edilizi in carenza del titolo
abilitativo richiesto dalla legge. Di
conseguenza, in relazione a provvedimenti di
tal genere, l’obbligo di motivazione è da
intendere nella sua essenzialità ovvero è da
intendere assolto con l’indicazione dei meri
presupposti di fatto (constatazione
dell’esecuzione di opere edilizie in
difformità del permesso di costruire o in
assenza del medesimo), che poi determinano
l’applicazione dovuta delle misure
ripristinatorie previste"; nello stesso
senso TAR Campania, Napoli, II, 13.10.2008
n. 15498).
Né esiste un onere di maggior motivazione se
è decorso del tempo dall’abuso, in quanto “i
provvedimenti di repressione degli abusi
edilizi, in quanto atti vincolati, sono
sufficientemente motivati con l'affermazione
dell'accertata irregolarità dell'intervento,
essendo in re ipsa l'interesse pubblico alla
rimozione dell'abuso -anche se risalente nel
tempo- senza necessità di una motivazione su
puntuali ragioni di interesse pubblico e di
una specifica comparazione con gli interessi
privati coinvolti: l'esercizio del potere di
controllo e sanzionatorio in materia
urbanistico-edilizia è, difatti,
imprescrittibile e costituisce atto dovuto”
(Tar Milano, II, 4648/2009) (sul punto v.
anche Tar Milano, II, 377/2008: "Stante
la natura vincolata del potere
sanzionatorio-repressivo degli abusi edilizi
e il dato giuridico per cui la sanzione
demolitoria è volta, non tanto a punire il
responsabile dell'abuso, quanto a
ripristinare la situazione antecedente alla
violazione, è legittima l'ordinanza di
demolizione comminata a distanza di lungo
tempo rispetto alla commissione dell'abuso
edilizio, non necessitando la medesima di
essere sorretta da una specifica motivazione
in ordine all'esistenza di un interesse
pubblico prevalente rispetto all'affidamento
del privato sulla legittimità dell'opera o
sul consolidamento del proprio interesse
alla sua conservazione").
---------------
In materia edilizia il principio è del tutto
consolidato ed stato riaffermato da ultimo
da Cons. Stato, sez. IV, 13.01.2010 n. 45,
secondo cui “l’onere della prova circa la
data di realizzazione dell’immobile abusivo
(o anche della attività edilizia abusiva da
sanare) spetta a colui che ha commesso
l’abuso e solo la deduzione, da parte di
quest’ultimo, di concreti elementi, che non
possono limitarsi a sole allegazioni
documentali a sostegno delle proprie
affermazioni, trasferisce il suddetto onere
in capo all’Amministrazione. La P.A.,
infatti, non può di solito materialmente
accertare quale sia la situazione
dell’intero suo territorio a quella data
prevista dalla legge, mentre il privato, che
propone l’istanza di concessione edilizia in
sanatoria, è normalmente in grado di fornire
idonea documentazione che comprovi la
ultimazione dell’abuso entro la data
prevista dalla legge, a costui spettando
l’onere di fornire quantomeno un principio
di prova su tale ultimazione e in caso
contrario restando integro il potere di non
concedere il condono e di irrogare la
sanzione prescritta”
(TAR Lombardia-Brescia, Sez. I,
sentenza 17.01.2011 n. 69 - link
a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Richiesta di sanatoria edilizia -
Titolo legittimante.
Titolo legittimante alla richiesta della
sanatoria edilizia non è solo la proprietà
degli immobili oggetto dei lavori:
potenziale responsabile dell’abuso può
essere non solo il proprietario o altro
soggetto che vanti, sull’area, un diritto
reale o obbligatorio, ma anche, ad esempio,
il titolare o altro responsabile
dell’impresa realizzatrice dei lavori, come
altri soggetti che, in relazione al loro
rapporto privilegiato con il bene, abbiano
avuto la possibilità di realizzare l’abuso,
così assumendosene la responsabilità (TAR
Campania-Napoli, Sez. VIII,
sentenza 14.01.2011 n. 196 - link
a www.ambientediritto.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: In
caso di ordine di demolizione delle opere
abusive non solo non è necessaria la
comunicazione di avvio del procedimento ma,
soprattutto, l’ordine di demolizione, come
tutti i provvedimenti sanzionatori in
materia edilizia, è atto vincolato e,
quindi, non richiede una specifica
valutazione delle ragioni d'interesse
pubblico, anche di natura urbanistica ed
ambientale, né una comparazione di
quest'ultimo con gli interessi privati
coinvolti e sacrificati.
Il presupposto per l'adozione dell'ordine di
demolizione è costituito soltanto dalla
constatata esecuzione dell'opera in totale
difformità dal titolo edilizio o in assenza
del medesimo, con la conseguenza che tale
provvedimento, ove ricorrano i predetti
requisiti, è sufficientemente motivato con
l'affermazione dell'accertata abusività
dell'opera, essendo in re ipsa l'interesse
pubblico alla sua rimozione.
Per costante giurisprudenza, in caso di
ordine di demolizione delle opere abusive
non solo non è necessaria la comunicazione
di avvio del procedimento (trattandosi di
atto dovuto, sicché non sono richiesti
apporti partecipativi del soggetto
destinatario, TAR Campania, Napoli, Sez.
VIII, 29.01.2009 n. 5001), ma soprattutto,
l’ordine di demolizione, come tutti i
provvedimenti sanzionatori in materia
edilizia, è atto vincolato e, quindi, non
richiede una specifica valutazione delle
ragioni d'interesse pubblico, anche di
natura urbanistica ed ambientale, né una
comparazione di quest'ultimo con gli
interessi privati coinvolti e sacrificati:
infatti il presupposto per l'adozione
dell'ordine di demolizione è costituito
soltanto dalla constatata esecuzione
dell'opera in totale difformità dal titolo
edilizio o in assenza del medesimo, con la
conseguenza che tale provvedimento, ove
ricorrano i predetti requisiti, è
sufficientemente motivato con l'affermazione
dell'accertata abusività dell'opera, essendo
in re ipsa l'interesse pubblico alla
sua rimozione (Consiglio di Stato, Sez. IV,
27.04.2004, n. 2529; TAR Campania Napoli,
Sez. IV, 02.12.2004, n. 18085)
(TAR Campania-Napoli, Sez. VIII,
sentenza 14.01.2011 n. 145 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
BENI CULTURALI E AMBIENTALI -
Istanza di sanatoria - Indicazione degli
adattamenti idonei a rendere l’opera
compatibile con l’ambiente - Necessità -
Esclusione - Diversa ipotesi della
preventiva richiesta di autorizzazione.
L’organo preposto alla tutela del vincolo
paesaggistico non è tenuto, in sede di esame
di istanze di sanatoria, a fornire
indicazioni circa gli adattamenti
eventualmente idonei a rendere l’opera
compatibile con l’ambiente, essendo la
possibilità di indicare prescrizioni o
accorgimenti prevista dalla normativa solo
per la diversa ipotesi di preventiva
richiesta di autorizzazione paesaggistica,
allorché oggetto della valutazione è un
progetto; in sede di sanatoria si tratta,
invece, di opere già realizzate
abusivamente, che vanno valutate per come si
presentano; restano, d’altra parte,
irrilevanti, atteso il carattere permanente
dell’abuso, il decorso del tempo e
l’eventuale inerzia dell’Amministrazione nel
sanzionarlo (cfr., TAR Toscana, III,
04.03.2010 n. 625 e n. 626) (TAR Toscana,
Sez. III,
sentenza 14.01.2011 n. 75 - link
a www.ambientediritto.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Il provvedimento di acquisizione al
patrimonio indisponibile è atto dovuto ed ha
carattere meramente dichiarativo.
Il provvedimento di acquisizione al
patrimonio del comune di un'opera
abusivamente realizzata ha come unico
presupposto l'accertata inottemperanza ad un
ordine di demolizione del manufatto abusivo,
di cui è meramente dichiarativo, con la
conseguenza che, essendo atto dovuto, è
sufficientemente motivato con l'affermazione
dell'accertata inottemperanza, essendo "in
re ipsa" l'interesse pubblico alla sua
adozione (TAR Campania, sez. IV, Napoli,
17.06.2002, n. 3620).
Nel sistema disciplinato dall'art. 7 della
legge 28.02.1985, n. 47,
l'acquisizione al patrimonio del Comune del
bene abusivamente realizzato, e delle aree
di sedime e circostanti, opera
automaticamente, verificandosi di diritto al
compimento del 90° giorno decorrente dalla
notifica dell'ingiunzione di demolizione non
ottemperata, e non richiede l'adozione di
alcuna preliminare determinazione inerente
l'esercizio di una scelta da parte del
Comune sull'applicabilità della stessa più
grave misura acquisitiva, rispetto alla
semplice demolizione del manufatto abusivo
(cfr., fra le tante, TAR Lazio, sez. II,
12.04.2002, n. 3160; TAR Sicilia,
sez. III, 06.03.2009, n. 480) (massima
tratta da
www.dirittodegliappaltipubblici.it -
TAR Sicilia-Palermo,
Sez. II,
sentenza
11.01.2011 n. 40 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
|
EDILIZIA PRIVATA:
Diffida a vigilare su
possibili abusi edilizi - Silenzio rifiuto -
Omissioni o silenzio - Non sussistono.
Non sussistendo alcuna inerzia da parte
dell'Amministrazione nella sua attività di
controllo sull'operato edilizio, ma al
contrario un'attività repressiva degli
abusi, il ricorso va dichiarato in parte
infondato e, quanto alla possibilità di
essersi configurato un silenzio sulla
diffida del ricorrente si deve rilevare che,
anche nel denegato caso che la risposta
dell'Amministrazione (spedita in forma
semplice) non fosse stata ricevuta dal
destinatario, la stessa è stata conosciuta
nel momento della costituzione in giudizio
dell'Amministrazione, risultando
conseguentemente il ricorso, in parte qua, improcedibile (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
II,
sentenza 11.01.2011 n.
26 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: In
materia di abuso edilizio, il ricorso
proposto contro il solo verbale redatto dai
vigili urbani è inammissibile, in quanto
avente valore endoprocedimentale ed
efficacia meramente dichiarativa delle
operazioni effettuate dalla polizia
municipale, alla quale non è attribuita la
competenza all'adozione di atti di
amministrazione attiva, a tal uopo
occorrendo che la competente autorità
amministrativa ne faccia proprio l'esito
attraverso un formale atto di accertamento.
Come pacificamente riconosciuto dalla
giurisprudenza amministrativa -formatasi in
epoca coeva alla proposizione del presente
ricorso e confermata dalle pronunce
successive- il ricorso proposto contro il
solo verbale redatto dai vigili urbani è
inammissibile, in quanto avente valore
endoprocedimentale ed efficacia meramente
dichiarativa delle operazioni effettuate
dalla polizia municipale, alla quale non è
attribuita la competenza all'adozione di
atti di amministrazione attiva, a tal uopo
occorrendo che la competente autorità
amministrativa ne faccia proprio l'esito
attraverso un formale atto di accertamento
(cfr. Cons. giust. amm. Sicilia, sez.
giurisd., 15.02.1999, n. 32; TAR Lazio,
Sezione II-ter, 12.11.2001, n. 9155; TAR
Campania, Sezione IV, 24.09.2002, n. 5582;
Sezione II, 18.05.2005, n. 6526; sez. VII,
16.12.2009, n. 8816; Cons. Giust. Amm.
Sicilia, Sez. Giur., 12.11.2008, n. 930)
(TAR Lombardia-Brescia, Sez. II,
sentenza 08.01.2011 n. 25 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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dicembre 2010 |
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EDILIZIA PRIVATA: Gli
illeciti in materia urbanistica, edilizia e
paesistica, ove consistano nella
realizzazione di opere senza le prescritte
concessioni e autorizzazioni, hanno
carattere di illeciti permanenti, che si
protraggono nel tempo e vengono meno solo
con il cessare della situazione di
illiceità, vale a dire con il conseguimento
delle prescritte autorizzazioni, pertanto il
potere amministrativo repressivo può essere
esercitato senza limiti di tempo e senza
necessità di motivazione in ordine al
ritardo nell'esercizio del potere. In altri
termini, l'Autorità non emana un atto "a
distanza di tempo" dall'abuso, ma reprime
una situazione antigiuridica ancora
sussistente.
Il deposito di una roulotte all'interno di
un suolo privato debba qualificarsi quale
costruzione urbanisticamente rilevante in
presenza di indici in grado di supportare il
carattere non precario della installazione.
La precarietà di un manufatto, tale per cui
esso non necessiti di concessione edilizia,
va esclusa se il manufatto stesso è
destinato a recare un'utilità prolungata e
perdurante nel tempo. In tal caso, infatti,
esso produce una trasformazione urbanistica
perché altera in modo rilevante e duraturo
lo stato del territorio, senza che rilevino
i materiali impiegati, l'eventuale
precarietà strutturale e la mancanza di
fondazioni, se tali elementi non si
traducano in un uso contingente e limitato
nel tempo, con l'effettiva rimozione delle
strutture.
Con riferimento agli insediamenti abitativi
abusivamente posti in essere da componenti
della comunità nomade, la giurisprudenza ha
evidenziato come le esigenze di tale parte
della popolazione trovino unicamente
soddisfazione nelle specifiche iniziative di
spettanza dell’Amministrazione pubblica,
ovvero nell’apprestamento di aree di sosta
nei campi attrezzati, non certamente in
iniziative autonome od individuali in
contrasto con la normativa urbanistica ed
edilizia, neppure in caso di inerzia o
inadempienza degli enti coinvolti dalla
legge nella tutela delle etnie nomadi.
Le opere realizzate senza titolo in zona
agricola consistono in:
- n. 2 roulottes;
- casetta in legno di m. 5.61x3.98;
- manufatto in lamiera ad uso wc di m.
1.05x0.94;
- manufatto in lamiera ad uso doccia m.
1.08x1.10;
- pergolato in legno m. 5.09x3.10;
-casetta in legno ad uso pollaio m.
2.33x2.60
- vialetto d’ingresso all’area e alle
roulottes, realizzato con ghiaia;
- opere di urbanizzazione quali lampioncini
di illuminazione, allacciamento a quadri
elettrici, fossa biologica;
- pavimentazione in autobloccanti delimitata
con cordololatura;
- lavatoio su struttura in muratura.
Gli illeciti in materia urbanistica,
edilizia e paesistica, ove consistano nella
realizzazione di opere senza le prescritte
concessioni e autorizzazioni, hanno
carattere di illeciti permanenti, che si
protraggono nel tempo e vengono meno solo
con il cessare della situazione di
illiceità, vale a dire con il conseguimento
delle prescritte autorizzazioni, pertanto il
potere amministrativo repressivo può essere
esercitato senza limiti di tempo e senza
necessità di motivazione in ordine al
ritardo nell'esercizio del potere. In altri
termini, l'Autorità non emana un atto "a
distanza di tempo" dall'abuso, ma
reprime una situazione antigiuridica ancora
sussistente (cfr. Cons. Stato sez. IV,
16.04.2010 n. 2160).
La giurisprudenza ha rilevato che il
deposito di una roulotte all'interno di un
suolo privato debba qualificarsi quale
costruzione urbanisticamente rilevante in
presenza di indici in grado di supportare il
carattere non precario della installazione
(cfr. TAR Campania Napoli, Sez. IV,
05.05.2003, n. 4435; TAR Catanzaro n. 530
del 27.04.1999; TAR Liguria n. 202 del
03.05.1999).
La stessa giurisprudenza amministrativa ha
poi chiarito da tempo che la precarietà di
un manufatto, tale per cui esso non
necessiti di concessione edilizia, va
esclusa se il manufatto stesso è destinato a
recare un'utilità prolungata e perdurante
nel tempo. In tal caso, infatti, esso
produce una trasformazione urbanistica
perché altera in modo rilevante e duraturo
lo stato del territorio, senza che rilevino
i materiali impiegati, l'eventuale
precarietà strutturale e la mancanza di
fondazioni, se tali elementi non si
traducano in un uso contingente e limitato
nel tempo, con l'effettiva rimozione delle
strutture (cfr: Consiglio di Stato, Sez. V,
31.01.2001 n. 343; id., 30.10.2000 n. 582;
TAR Veneto, Sez. II, 10.02.2003, n. 1216).
Con riferimento agli insediamenti abitativi
abusivamente posti in essere da componenti
della comunità nomade, la giurisprudenza ha
evidenziato come le esigenze di tale parte
della popolazione trovino unicamente
soddisfazione nelle specifiche iniziative di
spettanza dell’Amministrazione pubblica,
ovvero nell’apprestamento di aree di sosta
nei campi attrezzati, non certamente in
iniziative autonome od individuali in
contrasto con la normativa urbanistica ed
edilizia, neppure in caso di inerzia o
inadempienza degli enti coinvolti dalla
legge nella tutela delle etnie nomadi (cfr.
TAR Emilia-Romagna, Sez. II, 09.07.2008 n.
3306, TAR Parma, 28.04.2009 n. 165) (TAR
Lombardia-Brescia, Sez. I,
sentenza 29.12.2010 n. 4986 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Cemento armato - Provvedimento di
sospensione dei lavori per violazione
dell’art. 4 L. n. 1086/1971 - Istanza di
sanatoria ex art. 13 L. n. 47/1985 -
Sospensione dell’efficacia - Inidoneità.
La sospensione dei lavori disposta ai sensi
dell’art. 12 della legge 1086/1971, per
violazione dell’art. 4 della medesima legge
(applicabile anche alle varianti in corso
d’opera, ai sensi del comma 5 del medesimo
art. 4) mira a salvaguardare la pubblica
incolumità (cfr. Cassazione penale , sez.
III, 03.06.2004, n. 36093).
Pertanto la presentazione dell’istanza di
sanatoria ex art. 13 legge 47/1985,
finalizzata a sanare l’abuso, non è idonea
ad incidere sull’efficacia del provvedimento
di sospensione dei lavori (TAR
Campania-Napoli, Sez. IV,
sentenza 27.12.2010 n. 28036 -
link a www.ambientediritto.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Abusi edilizi - Potere repressivo
- Art. 31 d.P.R. n. 380/2001 - Apprezzamenti
discrezionali - Esclusione - Sanabilità
delle opere - Onere di verifica -
Insussistenza.
Nello schema giuridico delineato dall’art.
31 del d.p.r. 380/2001 non vi è spazio per
apprezzamenti discrezionali, atteso che
l’esercizio del potere repressivo di un
abuso edilizio consistente nell’esecuzione
di un’opera in assenza del titolo
abilitativo costituisce atto dovuto, per il
quale è "in re ipsa" l’interesse
pubblico alla sua rimozione (cfr. TAR
Campania, Sez. IV, 24.09.2002, n. 5556;
04.07.2001, n. 3071; Consiglio Stato, sez.
IV, 27.04. 2004, n. 2529).
Una volta accertata l'esecuzione di opere in
assenza di concessione ovvero in difformità
totale dal titolo abilitativo, non
costituisce, dunque, onere del Comune
verificare la sanabilità delle opere in sede
di vigilanza sull'attività edilizia (TAR
Campania, Sez. IV, 24.09.2002, n. 5556; TAR
Lazio, sez. II-ter, 21.06.1999, n. 1540).
Abusi edilizi -
Ingiunzione di demolizione - Indicazione
delle opere abusivamente realizzate -
Sufficienza - Area di sedime - Successiva
specificazione in sede di acquisizione.
Il contenuto essenziale dell'ingiunzione di
demolizione deve essere individuato in
relazione alla funzione tipica del
provvedimento, che è quella di prescrivere
la rimozione delle opere abusive.
Pertanto, ai fini della legittimità
dell'atto è necessaria e sufficiente
l'analitica indicazione delle opere
abusivamente realizzate in modo da
consentire al destinatario della sanzione di
rimuoverle spontaneamente; l'indicazione
dell'area di sedime, quindi, non deve essere
necessariamente presente nell'ordinanza di
demolizione ma può essere contenuta nel
successivo atto dichiarativo
dell'acquisizione (cfr. ex multis TAR
Lazio Roma, sez. I, 09.02.2010, n. 1785)
(TAR Campania-Napoli, Sez. II,
sentenza 23.12.2010 n. 28016 -
link a www.ambientediritto.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: In
occasione dell’adozione di provvedimenti
repressivi degli abusi edilizi gli stessi
non devono essere preceduti dalla
comunicazione di avvio del procedimento,
trattandosi di provvedimenti tipici e
vincolati emessi all’esito di un mero
accertamento tecnico della consistenza delle
opere realizzate e del carattere abusivo
delle medesime.
Per consolidata regola giurisprudenziale,
ampiamente condivisa da questo TAR, in tema
di omissione della comunicazione dell’avvio
del procedimento (strumento principale di
partecipazione) in occasione dell’adozione
di provvedimenti repressivi degli abusi
edilizi, non devono essere preceduti dal
suddetto avviso, trattandosi di
provvedimenti tipici e vincolati emessi
all’esito di un mero accertamento tecnico
della consistenza delle opere realizzate e
del carattere abusivo delle medesime (Cons.
Stato, sez. IV, 30.03.2000, n. 1814; TAR
Campania, sez. IV, 28.03.2001, n. 1404,
14.06.2002, n. 3499, 12.02.2003, n. 797).
Più recentemente è stato precisato che la
violazione dell'obbligo di comunicazione
dell'avvio del procedimento non costituisce
un motivo idoneo a determinare
l'annullabilità dei provvedimenti
sanzionatori in materia di abusi edilizi, in
quanto è palese, attesa l'assenza di
qualsivoglia titolo abilitativo
all’edificazione, che il contenuto
dispositivo del provvedimento "non
avrebbe potuto essere diverso da quello in
concreto adottato", sicché sussiste la
condizione prevista dall'art. 21-octies,
comma 2, della L. n. 241 del 1990 per
determinare la non annullabilità del
provvedimento impugnato (Consiglio di Stato,
sez. IV, 15.05.2009, n. 3029)
(TAR Campania-Napoli, Sez. IV,
sentenza 23.12.2010 n. 27997 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Diniego di permesso di
costruire in sanatoria - Art. 32 D.L. n.
269/2003 - Ultimazione dell'opera abusiva -
Termine - Destinazione del manufatto -
Legittimità.
L'ultimazione al rustico ed il
completamento della copertura devono
ritenersi requisiti di base per qualsiasi
opera, a prescindere dalla destinazione
funzionale della stessa, che aspiri al
condono edilizio, ed, in mancanza, risulta
legittimo il diniego di premesso di
costruire impugnato (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
II,
sentenza 22.12.2010 n.
7677 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Sanatoria edilizia -
Art. 36, D.P.R. n. 380/2001 - Istanza di
sanatoria - Inefficacia dell'ordine di
demolizione originario - Sussiste - Rigetto
dell'istanza - Rappresenta l'unico atto
censurabile.
La presentazione di istanza di sanatoria
edilizia, ai sensi dell'art. 36, D.P.R. n.
380/2001, determina l'inefficacia
dell'ordine di demolizione originario, con
obbligo per il Comune di valutare ex novo la
domanda di sanatoria adottando un esplicito
provvedimento, che tenga luogo -in caso di
reiezione della sanatoria stessa- della
pregressa ingiunzione di demolizione
divenuta ormai priva di effetti. Di
conseguenza, in caso di rigetto dell'istanza
di sanatoria, le censure e le contestazioni
dell'autore dell'abuso edilizio si devono
necessariamente indirizzare contro tale
ultimo atto di diniego, avendo perso
efficacia il primo provvedimento di
demolizione (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
II,
sentenza 20.12.2010 n.
7615 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Permesso di costruire in
sanatoria - Calcolo oneri di urbanizzazione
- Art. 40 D.L. n. 269/2003 - Delibera di
Giunta n. 2493/2004 - Incremento dei diritti
e degli oneri di segreteria - Errata
applicazione - Illegittimità.
Considerato il tenore letterale dell'art.
32, comma 40, D.L. n. 269/2003, e della
connessa delibera di Giunta 2493/2004,
attuativa della previsione di legge,
l'incremento percentuale (del 10% sui
diritti ed oneri previsti per il rilascio
dei titoli abilitativi) è applicabile non
agli oneri concessori relativi
all'intervento edilizio, ma ai diritti ed
oneri correlati all'istruttoria delle
domande finalizzate al rilascio del titolo
abilitativo, risultando conseguentemente
illegittima la quantificazione degli oneri
urbanistici impugnata; diritti ed oneri che
il Comune ha facoltà di incrementare in
relazione al maggior impiego di risorse
(personale e mezzi) che qualsiasi sanatoria
-implicante un afflusso eccezionale di
istanze da istruire ed evadere in aggiunta
all'attività ordinaria- notoriamente
richiede (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
II,
sentenza 17.12.2010 n.
7589 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Le
norme sulle distanze in materia urbanistica
di cui agli articoli 19 l. 06.08.1967 n. 765
e 4 d.m. 01.04.1968 -le quali prescrivono
che le distanze minime a protezione del
nastro stradale debbono osservarsi
nell'edificazione fuori del perimetro dei
centri abitati- hanno lo scopo di garantire
la sicurezza della circolazione stradale nei
confronti di quanti transitano sulle strade
o passano nelle immediate vicinanze ovvero
in queste abitano od operano.
Pertanto, esse impongono all'attività
edificatoria un vincolo (ontologico e
funzionale) d'assoluta inedificabilità la
cui applicazione costituisce puntuale
esecuzione dell'art. 33 l. 28.02.1985 n. 47.
La Sezione
condivide l’orientamento giurisprudenziale
secondo cui “le norme sulle distanze in
materia urbanistica di cui agli articoli 19
l. 06.08.1967 n. 765 e 4 d.m. 01.04.1968 -le
quali prescrivono che le distanze minime a
protezione del nastro stradale debbono
osservarsi nell'edificazione fuori del
perimetro dei centri abitati- hanno lo scopo
di garantire la sicurezza della circolazione
stradale nei confronti di quanti transitano
sulle strade o passano nelle immediate
vicinanze ovvero in queste abitano od
operano.
Pertanto, esse impongono all'attività
edificatoria un vincolo (ontologico e
funzionale) d'assoluta inedificabilità la
cui applicazione costituisce puntuale
esecuzione dell'art. 33 l. 28.02.1985 n. 47
(cfr. TAR Puglia Bari, sez. II, 08.01.2003
n. 20)"
(TAR Roma-Latina, Sez. I,
sentenza 15.12.2010 n. 1981 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Condono
edilizio - Oneri di concessione - Obbligo di
determinazione degli oneri con esclusivo
riferimento alle tariffe vigenti alla data
di entrata in vigore della legge di
sanatoria - Non sussiste - Ratio.
In materia di condono edilizio ed oneri
concessori, relativamente alle relative
normative succedutesi nel tempo -art. 32,
D.L. 269/2003; art. 39, L. 724/1994, art.
37, L. 47/1985- non è ravvisabile un
orientamento interpretativo consolidato da
cui possa ricavarsi un unico principio
fondamentale della legislazione statale,
secondo cui gli oneri di concessione debbano
essere determinati esclusivamente con
riferimento alle tariffe vigenti alla data
di entrata in vigore della legge di
sanatoria: infatti, gli oneri di concessione
potrebbero essere ancorati alle tariffe
vigenti, alternativamente, al momento in cui
l'abuso è iniziato, al momento in cui
l'immobile abusivo è completato, al momento
dell'entrata in vigore della normativa
statale sul condono, al momento dell'entrata
in vigore della normativa regionale sul
condono, al momento in cui è stata
effettuata la richiesta di condono o,
infine, al momento del perfezionamento del
procedimento di sanatoria (cfr. TAR
Milano, sent. n. 6955/2010, n. 6957/2010, n.
833/2010 e sent. nn. 7385 - 7386 - 7388 -
7389 - 7390 - 7391 - 7392 del 2011) (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
II,
sentenza 10.12.2010 n.
7503 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Opere
condonabili - Criterio del completamento
funzionale dell'opera.
In tema di ultimazione delle opere
condonabili, gli articoli 31, comma 2 e 43,
comma 5 della Legge n. 47/1985 dettano -in
alternativa al criterio della esecuzione al
rustico e completamento della copertura
dell'edificio- il criterio del
completamento funzionale dell'opera, secondo
il quale, per i mutamenti di destinazione
d'uso di edifici non residenziali, è
condonabile la struttura in cui le opere,
pur se non perfette fin nelle finiture,
possono dirsi individuabili nei loro
elementi strutturali con le caratteristiche
necessarie e sufficienti ad assolvere la
funzione cui sono destinate, in quanto i
lavori di completamento di un edificio
abusivamente iniziato, non preclusivi della
sanatoria, sono quelli che servono a rendere
funzionale il rustico di per sé già
ultimato, senza intervenire sulla
conformazione strutturale del manufatto, che
deve rimanere intatto nella sua originaria
consistenza.
Non possono, diversamente,
considerarsi opere di completamento
funzionale quelle che si traducono nella
creazione di un quid novi rispetto alla
consistenza strutturale e tipologica del
manufatto già realizzato e che attribuiscono
una diversa caratterizzazione funzionale
allo stesso (massima
tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
IV,
sentenza 10.12.2010 n.
7497 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: La
nozione di completamento funzionale di un
fabbricato da condonare è idonea a
comprendere esclusivamente ciò che è
necessario ad una sua più idonea e
funzionale utilizzazione, ferma restando la
originaria struttura del medesimo.
La giurisprudenza amministrativa, infatti,
ha in proposito rilevato come non possano
qualificarsi come opere di completamento
funzionale quelle che si traducono nella
creazione di un quid novi rispetto alla
consistenza strutturale e tipologica del
manufatto già realizzato e che attribuiscono
una diversa caratterizzazione funzionale
allo stesso.
Secondo il
consolidato orientamento della
giurisprudenza amministrativa in tema di
ultimazione delle opere condonabili,
infatti, gli artt. 31, comma 2 e 43, comma 5
della L. n. 47 del 1985 dettano -in
alternativa al criterio della esecuzione al
rustico e completamento della copertura
dell'edificio- il criterio del completamento
funzionale dell'opera, secondo il quale, per
i mutamenti di destinazioni d'uso di edifici
non residenziali, è condonabile la struttura
in cui le opere, pur se non perfette fin
nelle finiture, possano dirsi individuabili
nei loro elementi strutturali con le
caratteristiche necessarie e sufficienti ad
assolvere la funzione cui sono destinate
(cfr., in tal senso, da ultimo, Consiglio
Stato, sez. IV, 25.06.2010, n. 4118, per
cui: “I lavori di completamento di un
edificio abusivamente iniziato, non
preclusivi della sanatoria, sono quelli che
servono a rendere funzionale il rustico di
per sé già ultimato, senza intervenire sulla
conformazione strutturale del manufatto, che
deve rimanere intatto nella sua originaria
consistenza”; analogamente Cons. Stato,
sez. V, 18/12/2002 n. 7021; TAR Lazio -LT-
18/04/2006 n. 264).
La nozione di completamento funzionale di un
fabbricato, in definitiva, è idonea a
comprendere esclusivamente ciò che è
necessario ad una sua più idonea e
funzionale utilizzazione, ferma restando la
originaria struttura del medesimo.
La giurisprudenza amministrativa, infatti,
ha in proposito rilevato come non possano
qualificarsi come opere di completamento
funzionale quelle che si traducono nella
creazione di un quid novi rispetto
alla consistenza strutturale e tipologica
del manufatto già realizzato e che
attribuiscono una diversa caratterizzazione
funzionale allo stesso (facendo applicazione
di tali criteri, con la sentenza del TAR
Lazio n. 4843/2001, riportata nella memoria
conclusiva dell’ente resistente, si è
ritenuto che le opere perimetrali di
chiusura di una tettoia non siano
riconducibili a quelle di completamento
funzionale, in quanto trasformano
radicalmente il manufatto in un locale
chiuso con un diverso grado di funzionalità.
Ciò, aggiungendosi che, da un punto di vista
urbanistico ed edilizio, una cosa è
procedere alla sanatoria di una tettoia ed
altra cosa è condonare un locale chiuso, che
evidentemente presenta una ben maggiore
incidenza negativa sulla realtà dei luoghi
con conseguente possibile mutamento degli
standards urbanistici) (TAR
Lombardia-Milano, Sez. IV,
sentenza 10.12.2010 n. 7497 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Condono - Diniego - Motivazione
in forma sintetica - Caratteristiche
concrete dei manufatti - Rilevanza.
In materia di dinieghi di condono, le
specifiche caratteristiche dei manufatti,
nel concreto spazio in cui insistono,
possono consentire al giudice, cui sia
offerto un adeguato supporto probatorio, di
intendere ed eventualmente approvare (nei
limiti del sindacato di legittimità) le
ragioni del diniego stesso, per quanto solo
compendiate nel provvedimento (cfr. TAR
Veneto, II, 24.01.2009, n. 151, in cui la
Sezione ha rammentato che l'obbligo di
motivazione, ex art. 3 l. 241/1990, può
essere assolto in forma sintetica, laddove
le ragioni della determinazione
amministrativa risultino dal contesto
evidenti) (TAR Veneto, Sez. II,
sentenza 09.12.2010 n. 6427 -
link a www.ambientediritto.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
VECCHI CONDONI.
È legittimo il provvedimento con il quale,
in sede di rilascio di una concessione in
sanatoria in base ai condoni del 1985 e del
1994 per aver mutato senza opere edilizie da
commercio all'ingrosso a commercio al minuto
la destinazione d'uso di un fabbricato in
zona D (destinata ad «attività produttive»),
è stato chiesto il pagamento del conguaglio
degli oneri concessori per il mutamento
della destinazione d'uso (Consiglio di Stato,
Sez. V,
sentenza 07.12.2010 n.
8620 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
L’ordine di demolizione di
un’opera edilizia abusiva è sufficientemente
motivato con l’affermazione dell’accertata
abusività dell'opera.
Costituisce orientamento consolidato della
giurisprudenza quello secondo il quale,
l’ordine di demolizione di un’opera edilizia
abusiva è sufficientemente motivato con
l’affermazione dell’accertata abusività
dell'opera, salva l’ipotesi in cui, per il
lungo lasso di tempo trascorso dalla
commissione dell’abuso ed il protrarsi
dell’inerzia dell’amministrazione preposta
alla vigilanza, si sia ingenerata una
posizione d’affidamento nel privato; in
relazione a detta ultima ipotesi, si ravvisa
un onere di congrua motivazione che, avuto
riguardo anche all’entità e alla tipologia
dell’abuso, indichi il pubblico interesse,
diverso da quello al ripristino della
legalità, idoneo a giustificare il
sacrificio del contrapposto interesse
privato (cfr., Cons. Stato, IV, 14.05.2007,
n. 2441; V, 29.05.2006, n. 3270; C.si.,
23.04.2001 n. 183) (TAR Umbria,
sentenza 07.12.2010 n. 522 - link
a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Condono
edilizio - E' disciplina speciale ed
eccezionale - Ambito di applicazione -
Estensione della disciplina ad ipotesi non
previste dalla legge - Inconfigurabilità.
Il carattere speciale ed eccezionale
della disciplina del condono, derogatoria
degli ordinari istituti in materia di
rilascio dei titoli edilizi, è di
strettissima applicazione: in particolare,
l'art. 32, comma 25, L. 269/1993 contempla
in modo tassativo le classi di opere abusive
condonabili, specificando per le nuove
costruzioni la natura residenziale ed
escludendo l'estensione ad altre ipotesi (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
II,
sentenza 02.12.2010 n.
7465 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
1. Condono
edilizio - Dovere di provvedere del Comune
ex art. 32, comma 37, D.L. 269/2003 -
Decorrenza del biennio - Dies a quo -
Presentazione di istanza debitamente
documentata.
2. Condono
edilizio - Oneri di concessione - Obbligo di
determinazione degli oneri con esclusivo
riferimento alle tariffe vigenti alla data
di entrata in vigore della legge di
sanatoria - Non sussiste - Ratio.
1. In materia di giusto procedimento e di
principi di economicità ed efficienza
dell'azione amministrativa, il biennio
assegnato al Comune per provvedere, decorso
il quale si forma il silenzio-assenso, -in
forza dell'art. 32, comma 37, D.L. 269/2003
e del relativo richiamo alle disposizioni di
cui alla L. 47/1985- decorre dalla
presentazione di un'istanza debitamente
documentata (cfr. Cons. di Stato, sent. n.
4174/2010, n. 4671/2009, n. 1797/2007, n.
4946/2005).
2. In materia di condono edilizio ed oneri
concessori, relativamente alle relative
normative succedutesi nel tempo -art. 32,
D.L. 269/2003; art. 39, L. 724/1994, art.
37, L. 47/1985- non è ravvisabile un
orientamento interpretativo consolidato da
cui possa ricavarsi un unico principio
fondamentale della legislazione statale,
secondo cui gli oneri di concessione debbano
essere determinati esclusivamente con
riferimento alle tariffe vigenti alla data
di entrata in vigore della legge di
sanatoria: infatti, gli oneri di concessione
potrebbero essere ancorati alle tariffe
vigenti, alternativamente, al momento in cui
l'abuso è iniziato, al momento in cui
l'immobile abusivo è completato, al momento
dell'entrata in vigore della normativa
statale sul condono, al momento dell'entrata
in vigore della normativa regionale sul
condono, al momento in cui è stata
effettuata la richiesta di condono o,
infine, al momento del perfezionamento del
procedimento di sanatoria (cfr. TAR Milano,
sent. n. 6955/2010, n. 6957/2010, n.
833/2010) (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
II,
sentenze 02.12.2010
n.
7464 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: L’onere
della prova circa l’ultimazione dei lavori
ai fini del conseguimento del condono
edilizio spetta al richiedente, le cui
dichiarazioni non sono sufficienti a tale
scopo, essendo necessari ulteriori riscontri
documentali anche indiziari.
Va, anzitutto,
richiamato il pacifico orientamento
giurisprudenziale in base al quale l’onere
della prova circa l’ultimazione dei lavori
ai fini del conseguimento del condono
edilizio spetta al richiedente, le cui
dichiarazioni non sono sufficienti a tale
scopo, essendo necessari ulteriori riscontri
documentali anche indiziari (cfr. Consiglio
di Stato, Sezione V, 14.03.2007 n. 1249;
Sezione IV, 12.02.2010 n.772; TAR Campania,
Sezione II, 28.04.2008 n. 2591).
In sede processuale, il principio dell’onere
della prova risulta ora espressamente
enunciato in via generale nel codice del
processo amministrativo (approvato con il
D.Lgs. 02.07.2010 n. 104), che ai primi due
commi dell’art. 64 dispone quanto segue:
“1. Spetta alle parti l'onere di fornire
gli elementi di prova che siano nella loro
disponibilità riguardanti i fatti posti a
fondamento delle domande e delle eccezioni.
2. Salvi i casi previsti dalla legge, il
giudice deve porre a fondamento della
decisione le prove proposte dalle parti
nonché i fatti non specificatamente
contestati dalle parti costituite”
(TAR
Campania-Napoli, Sez. II,
sentenza 01.12.2010 n. 26459 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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novembre 2010 |
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EDILIZIA PRIVATA:
Abuso edilizio - Ordine di
demolizione - Destinatario - Proprietario
attuale dell’opera, estraneo all’abuso -
Fondamento.
L’abuso edilizio costituisce illecito
permanente e l’ordine di demolizione che ha
carattere ripristinatorio deve essere
adottato anche nei confronti di chi pur non
avendo commesso l’abuso sia attualmente
proprietario dell’opera (cfr. Tar d’Aosta n.
188/2003).
Abuso edilizio - Abuso
parziale - Acquisizione gratuita - Limite
delle parti abusive.
Nel caso in cui l’abuso riguardi solo una
parte dell’edificio l’acquisizione gratuita
si verifica nei limiti delle parti abusive,
con esclusione delle altre parti
dell’immobile e dell’area non interessata
dall’abuso (cfr. CGA Sic. n. 413/1997; Tar
Latina n. 236/1997) (TAR Puglia-Bari, Sez.
II,
sentenza 30.11.2010 n. 4004 -
link a www.ambientediritto.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Demolizione delle opere abusive - Revoca o
sospensione - Istanza di condono o di
sanatoria successiva al passaggio in
giudicato della sentenza di condanna -
Giudice dell'esecuzione - Poteri e verifiche
- Fattispecie: manufatto abusivo ubicato in
zona vincolata - Art. 7, u.c., L. n. 47/1985
oggi art. 31, c. 9, D.P.R. n. 380/2001 -
Art. 32, c. 27, lett. d), D.L. n. 269/2003, conv. in L. n. 326/2003.
In materia urbanistica, ai fini della revoca
o sospensione dell'ordine di demolizione
delle opere abusive, (art. 7, ultimo comma,
della L. 28.02.1985, n. 47, oggi previsto
dall'art. 31, comma nono, del D.P.R.
06.06.2001, n. 380), in presenza di una
istanza di condono o di sanatoria successiva
al passaggio in giudicato della sentenza di
condanna, il giudice dell'esecuzione
investito della questione è tenuto ad una
attenta disamina dei possibili esiti e dei
tempi di definizione della procedura ed, in
particolare:
a) ad accertare il possibile risultato
dell'istanza e se esistono cause ostative al
suo accoglimento;
b) nel caso di insussistenza di tali cause,
a valutare i tempi di definizione del
procedimento amministrativo e sospendere
l'esecuzione solo in prospettiva di un
rapido esaurimento dello stesso (Cass. sez.
III, 26.09.2007 n. 38997, Di Somma; conf.
Cass. sez. IV, 05.03.2008 n. 15210, Romano;
Cass. sez. III, 12.12.2003 n. 3992 del 2004,
Russetti) (fattispecie: manufatto abusivo
ubicato in zona vincolata, non suscettibile
di sanatoria ai sensi dell'art. 32, comma
27, lett. d), del D.L. n. 269/2003,
convertito in L. n. 326/2003) (Corte di
Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 29.11.2010 n. 42189 -
link a www.ambientediritto.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Abuso edilizio - Ingiunzione di
demolizione - Soggetti passivi - Esclusione
del proprietario - Presupposti.
Qualora l'attuale proprietario di un
immobile abusivo non sia responsabile
dell'abuso, non abbia mai ricevuto l'ordine
di demolizione e, una volta venuto a
conoscenza di quest'ultimo atto, abbia
provveduto a demolire le opere, ne consegue
che è illegittimo il provvedimento di
acquisizione dell'area, che contenga una
sanzione prevista per l'inottemperanza
all'ingiunzione di demolizione stessa:
infatti, quest'ultima può essere disposta
esclusivamente in danno del responsabile
dell'abuso edilizio e non può costituire
titolo per l'acquisizione gratuita al
patrimonio comunale dell'area di sedime
sulla quale insiste il bene abusivo qualora
risulti in modo inequivocabile la completa
estraneità del proprietario al compimento
dell'opera abusiva o che, essendo egli
venuto a conoscenza, si sia adoperato per
impedirlo con gli strumenti offerti
dall'ordinamento (cfr. TAR Napoli, sent. n.
17176/2010; TAR Cagliari, sent. n.
1352/2010) (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
II,
sentenza 29.11.2010 n.
7393 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
1. Condono
edilizio - Oneri di concessione - Obbligo di
determinazione degli oneri con esclusivo
riferimento alle tariffe vigenti alla data
di entrata in vigore della legge di
sanatoria - Non sussiste - Ratio.
2. Permesso di
costruire in sanatoria ex D.Lgs. n. 269/2003
- Contributo di urbanizzazione e costo di
costruzione - Tariffe vigenti - Art. 6 L.R.
n. 31/2004 - Legittimità costituzionale.
1. In materia di condono edilizio ed oneri
concessori, relativamente alle relative
normative succedutesi nel tempo -art. 32,
D.L. 269/2003; art. 39, L. 724/1994, art.
37, L. 47/1985- non è ravvisabile un
orientamento interpretativo consolidato da
cui possa ricavarsi un unico principio
fondamentale della legislazione statale,
secondo cui gli oneri di concessione debbano
essere determinati esclusivamente con
riferimento alle tariffe vigenti alla data
di entrata in vigore della legge di
sanatoria: infatti, gli oneri di concessione
potrebbero essere ancorati alle tariffe
vigenti, alternativamente, al momento in cui
l'abuso è iniziato, al momento in cui
l'immobile abusivo è completato, al momento
dell'entrata in vigore della normativa
statale sul condono, al momento dell'entrata
in vigore della normativa regionale sul
condono, al momento in cui è stata
effettuata la richiesta di condono o,
infine, al momento del perfezionamento del
procedimento di sanatoria (cfr. TAR
Milano, sent. n. 6955/2010, n. 6957/2010, n.
833/2010).
2. In relazione al fatto se gli oneri di
urbanizzazione ed il costo di costruzione
dovuti ai fini della sanatoria debbano
essere commisurati alle tariffe vigenti al
momento del deposito dell'istanza di
sanatoria o a quelle vigenti al tempo del
rilascio del titolo edilizio, dispone l'art.
4, c. 6, L.R. 03.11.2004 n. 31 nel senso che
la determinazione deve effettuarsi tenendo
conto del regime tariffario in vigore al
momento di adozione del permesso di
sanatoria, essendo stata tale soluzione
interpretativa ritenuta costituzionalmente
legittima (cfr. Corte Cost., ordinanza n.
105/2010) in quanto la scelta normativa
della Regione Lombardia rappresenta "un
bilanciamento di interessi che può solo
essere effettuato dal legislatore" (cfr.
TAR Milano, sent. n. 833/2010) (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
II,
sentenze 29.11.2010 nn.
7385,
7386,
7388,
7389,
7390,
7391,
7392 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
L'incremento dell'altezza e del
volume di un fabbricato, dovuta
all'emersione fuori terra di volumi tecnici
o di cubature accessorie, a seguito di una
diversa ubicazione dell'edificio sul lotto,
rispetto a quella in precedenza assentita,
non comporta una variazione essenziale del
progetto, posto che la normativa nazionale
di cui all'art. 8 l. n. 47 del 1985 esclude
espressamente volumi e cubature di tale
natura dal computo del volume assentibile.
Si verifica la difformità totale di un
manufatto allorché i lavori riguardino
un'opera diversa da quella prevista
dall'atto di concessione: diversa per
conformazione, strutturazione, destinazione,
ubicazione; mentre si configura la
difformità parziale quando le modificazioni
incidano su elementi particolari e non
essenziali della costruzione e si
concretizzino in divergenze qualitative e
quantitative non incidenti sulle strutture
essenziali dell'opera.
“L'incremento dell'altezza e del volume
di un fabbricato, dovuta all'emersione fuori
terra di volumi tecnici o di cubature
accessorie, a seguito di una diversa
ubicazione dell'edificio sul lotto, rispetto
a quella in precedenza assentita, non
comporta una variazione essenziale del
progetto, posto che la normativa nazionale
di cui all'art. 8 l. n. 47 del 1985 esclude
espressamente volumi e cubature di tale
natura dal computo del volume assentibile”
(Cons. St., sez. V, 27.04.2006, n. 2363).
Ai sensi della legge 28.01.1977, n. 10 sulla
edificabilità dei suoli, ed in modo non
dissimile gli artt. 8, 20 e 32 della legge
28.02.1985, n. 47 (salvo l’aggravamento
delle sanzioni), si verifica la difformità
totale di un manufatto allorché i lavori
riguardino un'opera diversa da quella
prevista dall'atto di concessione: diversa
per conformazione, strutturazione,
destinazione, ubicazione; mentre si
configura la difformità parziale quando le
modificazioni incidano su elementi
particolari e non essenziali della
costruzione e si concretizzino in divergenze
qualitative e quantitative non incidenti
sulle strutture essenziali dell'opera
(Cassazione penale, sez. III, 07.10.1987),
come al limite accade nella vicenda di causa
(Consiglio
di Stato, Sez. IV,
sentenza 27.11.2010 n. 8260 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: E'
carente di motivazione il diniego di
concessione in sanatoria fondato su un
generico contrasto dell’opera con leggi o
regolamenti in materia edilizia, dovendo
invece il diniego stesso soffermarsi sulle
disposizioni che si assumano ostative al
rilascio del titolo e sulle previsioni di
riferimento contenute negli strumenti
urbanistici, in modo da consentire
all’interessato da un lato di rendersi conto
degli impedimenti che si frappongono alla
regolarizzazione ed al mantenimento
dell’opera abusiva, dall’altro di confutare
in giudizio, in maniera pienamente
consapevole ed esaustiva, la legittimità del
provvedimento impugnato.
Il diniego di sanatoria risulta del tutto
privo di qualsiasi motivazione idonea a far
comprendere le ragioni in base alle quali si
è ritenuto di respingere la domanda proposta
dal ricorrente.
Ciò concreta la violazione dell’art. 3,
comma 1, della legge n. 241/1990, il quale
impone di esplicitare le ragioni di fatto e
di diritto giustificanti il provvedimento,
ovvero di individuare le norme applicate e
di evidenziare in maniera intellegibile il
contrasto dell’opera con le disposizioni che
si attaglino alla fattispecie, contenute
nella legge e/o nello strumento urbanistico
(TAR Toscana, III, 09/04/2009, n. 605; Cons.
Stato, V, 04/04/2006, n. 1750; idem,
23/04/1993, n. 502; TAR Puglia, Lecce, I,
25/03/1997, n. 206; idem, III, 21/11/2007,
n. 3932).
Invero, è carente di motivazione il diniego
di concessione in sanatoria fondato su un
generico contrasto dell’opera con leggi o
regolamenti in materia edilizia, dovendo
invece il diniego stesso soffermarsi sulle
disposizioni che si assumano ostative al
rilascio del titolo e sulle previsioni di
riferimento contenute negli strumenti
urbanistici, in modo da consentire
all’interessato da un lato di rendersi conto
degli impedimenti che si frappongono alla
regolarizzazione ed al mantenimento
dell’opera abusiva, dall’altro di confutare
in giudizio, in maniera pienamente
consapevole ed esaustiva, la legittimità del
provvedimento impugnato (TAR Toscana, III,
09/04/2009, n. 605; Cons. Stato, V,
23/04/1993, n. 502; TAR Toscana, II,
31/01/2000, n. 22; TAR Marche, 18/04/2001,
n. 996; TAR Lazio, Latina, 01/09/2004, n.
690)
(TAR Toscana, Sez. III,
sentenza 26.11.2010 n. 6646 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Gli
atti sanzionatori in materia edilizia
–attesa la loro natura rigidamente
vincolata– non risultano viziati ove non
preceduti dalla comunicazione di avvio del
procedimento.
L’ordine di demolizione di opera edilizia
abusiva è sufficientemente motivato con la
affermazione della accertata abusività
dell'opera, salva la l'ipotesi in cui, per
il protrarsi e il lungo lasso di tempo
trascorso dalla commissione dell'abuso e il
protrarsi della inerzia dell'amministrazione
preposta alla vigilanza, si sia ingenerata
una posizione di affidamento nel privato,
ipotesi questa sola, in relazione alla quale
si ravvisa un onere di congrua motivazione
che, avuto riguardo anche alla entità e alla
tipologia dell'abuso, indichi il pubblico
interesse, evidentemente diverso da quello
al ripristino della legalità, idoneo a
giustificare il sacrificio del contrapposto
interesse privato.
Per giurisprudenza consolidata gli atti
sanzionatori in materia edilizia –attesa la
loro natura rigidamente vincolata– non
risultano viziati ove non preceduti dalla
comunicazione di avvio del procedimento
(cfr., ex multis, Cons. Stato, sez.
IV, 26.09.2008, n. 4659; sez. V, 19.09.2008,
n. 4530), e ciò anche alla luce delle
disposizioni recate dall’art. 21-octies
della stessa legge n. 241/1990 (cfr., Cons.
Stato, sez. IV, 15.05.2009, n. 3029.
Per giurisprudenza consolidata, l’ordine di
demolizione di opera edilizia abusiva è
sufficientemente motivato con la
affermazione della accertata abusività
dell'opera, salva la l'ipotesi in cui, per
il protrarsi e il lungo lasso di tempo
trascorso dalla commissione dell'abuso e il
protrarsi della inerzia dell'amministrazione
preposta alla vigilanza, si sia ingenerata
una posizione di affidamento nel privato,
ipotesi questa sola, in relazione alla quale
si ravvisa un onere di congrua motivazione
che, avuto riguardo anche alla entità e alla
tipologia dell'abuso, indichi il pubblico
interesse, evidentemente diverso da quello
al ripristino della legalità, idoneo a
giustificare il sacrificio del contrapposto
interesse privato (Consiglio Stato, sez. IV,
06.06.2008, n. 2705; Consiglio Stato, sez.
V, 04.03.2008, n. 883) (TAR Toscana, Sez.
III,
sentenza 26.11.2010 n. 6644 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
1. Concessione
edilizia in sanatoria - Accertamento di
conformità ex art. 36 D.P.R. n. 380/2001 -
Necessità del presupposto della c.d. doppia
conformità - Sussiste - Realizzazione di
ulteriori interventi per rendere l'opera
conforme alle norme vigenti - Illegittimità.
2. Concessione
edilizia in sanatoria - Accertamento di
conformità ex art. 36 D.P.R. n. 380/2001 -
Estensione discrezionale della P.A. oltre i
limiti di legge - Possibilità - Non
sussiste.
1. Ai sensi dell'art. 36, D.P.R. n. 380/2001
il rilascio del permesso di costruire in
sanatoria è subordinato al presupposto della
c.d. "doppia conformità": l'opera abusiva,
per poter essere sanata, deve, cioè, essere
conforme non solo allo strumento urbanistico
esistente al momento della domanda di
sanatoria, ma anche a quello vigente al
momento della realizzazione dell'opera.
Pertanto, laddove un'istanza di sanatoria
preveda la realizzazione di ulteriori
interventi per rendere l'opera conforme alle
norme vigenti, è palese l'insussistenza del
requisito della conformità al momento della
richiesta di rilascio del titolo in
sanatoria e per tale ragione sarebbe
illegittimo un provvedimento di sanatoria
che, al fine di rendere l'esistente conforme
alle prescrizioni urbanistiche vigenti,
preveda l'esecuzione di ulteriori lavori.
2. L'art. 36, D.P.R. n. 380/2001 non
consente spazi interpretativi, nel senso che
la concessione in sanatoria è ammessa
soltanto entro i limiti delineati dal
legislatore, senza alcuna estensione
discrezionale da parte della P.A. (cfr. C.G.A.
Regione Sicilia, sent. n. 941/2009) (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
II,
sentenza 22.11.2010 n.
7311 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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APPALTI:
Contratti di durata stipulati con
la P.A. - Art. 1339 c.c. - Inserzione
automatica di clausole - Applicabilità.
Il meccanismo civilistico noto come
inserzione automatica di clausole e scolpito
all’art. 1339 c.c., si applica anche ai
contratti di durata stipulati con una P.A.
(cfr. Consiglio di Stato, Sez. V,
05.10.2005, n. 5316; in termini, Consiglio
di Stato, Sez. IV, 14.02.2005 n. 453,
secondo cui: “l’art. 1339 c.c. assolve la
funzione precipua di assicurare l’attuazione
delle condizioni contrattuali previste in
via inderogabile dalla legge con il
meccanismo dell’inserzione automatica delle
clausole imperative in sostituzione di
quelle difformi convenute dalle parti e
postula dunque la conclusione di un accordo
negoziale il cui contenuto risulti
parzialmente contrastante con quello imposto
dal legislatore, sottratto come tale
all’autonomia privata”) (TAR Piemonte,
Sez. I,
sentenza 19.11.2010 n. 4168 -
link a www.ambientediritto.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Abusi edilizi - Potere-dovere di
repressione e irrogazione delle misure
sanzionatorie - Termini prescrizionali o
decadenziali - Configurabilità - Esclusione.
Il potere dovere dell’Amministrazione di
reprimere gli abusi edilizi irrogando le
misure sanzionatorie variamente prescritte
dalla legge per le varie tipologie dei
medesimi (demolizione con eventuale
acquisizione dell’area di sedime per il caso
della realizzazione di un opus in assenza di
permesso di costruire o in totale
difformità; “fiscalizzazione” qualora
la demolizione non possa essere eseguita
senza pregiudizio per la parte di edificio
conforme; sanzione pecuniaria pari al valore
venale all’aumento di valore arrecato
dall’opera eseguita in parziale difformità
dal permesso di costruire per il caso della
mera realizzazione in parziale difformità
dal titolo; sanzione pecuniaria non
inferiore ad € 500 per le opere assoggettate
a d.i.a. e realizzate in assenza di
quest’ultima) non soggiace a termini
prescrizionali o decadenziali (TAR Piemonte,
Sez. I,
sentenza 19.11.2010 n. 4164 -
link a www.ambientediritto.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
L'attività di repressione degli
abusi edilizi non è soggetta a termini di
decadenza o di prescrizione.
Rammenta in proposito il Collegio che la
giurisprudenza predica in maniera costante e
risalente (Consiglio di Stato, Sez. V,
27.06.1983, n. 277) che il potere dovere
dell’Amministrazione di reprimere gli abusi
edilizi irrogando le misure sanzionatorie
variamente prescritte dalla legge per le
varie tipologie dei medesimi (demolizione
con eventuale acquisizione dell’area di
sedime per il caso della realizzazione di un
opus in assenza di permesso di
costruire o in totale difformità; “fiscalizzazione”
qualora la demolizione non possa essere
eseguita senza pregiudizio per la parte di
edificio conforme; sanzione pecuniaria pari
al valore venale all’aumento di valore
arrecato dall’opera eseguita in parziale
difformità dal permesso di costruire per il
caso della mera realizzazione in parziale
difformità dal titolo; sanzione pecuniaria
non inferiore ad € 500 per le opere
assoggettate a d.i.a. e realizzate in
assenza di quest’ultima) non soggiace a
termini prescrizionali o decadenziali.
Si è di recente in tal senso ribadito,
infatti, che “l'attività di repressione
degli abusi edilizi, essendo collegata alla
tutela dell'interesse pubblico all'ordinato
sviluppo del territorio, così come delineato
nello strumento urbanistico e nella
regolamentazione edilizia vigenti, non è
soggetta a termini di decadenza o di
prescrizione e può essere esercitata anche a
notevole distanza di tempo dalla commissione
dell'abuso” (TAR Campania Napoli, sez.
VII, 29.07.2010, n. 17176; TAR Campania
Napoli, sez. III, 13.07.2010, n. 16693)
altresì precisandosi, nell’ottica
dell’assicurazione della legalità
dell’attività dei privati, che “il potere
di ripristino dello status quo, infatti, non
è soggetto ad alcun termine di prescrizione
né è tacitamente rinunciabile, poiché il
semplice trascorrere del tempo non può
legittimare una situazione di illegalità, né
imporre all'Amministrazione la necessità di
una comparazione dell'interesse del privato
alla conservazione dell'abuso con
l'interesse pubblico alla repressione
dell'illecito” (TAR Puglia-Lecce, sez.
III, 28.01.2010 , n. 335) (TAR Piemonte,
Sez. I,
sentenza 19.11.2010 n. 4164 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Le opere assoggettate al titolo
edilizio della autorizzazione non possono
formare oggetto di sanzione reale
demolitoria ma unicamente di sanzione
pecuniaria.
La Sezione ha più volte precisato e
recentemente ribadito come costituisca
regola pietrificata, scaturente dal tenore e
dal disposto dell’art. 7 (e in particolare
dal comma 3) dell’abrogata L. n. 47/1985
quella secondo la quale le opere
assoggettate al titolo edilizio della
autorizzazione non possono formare oggetto
di sanzione reale demolitoria ma unicamente
di sanzione pecuniaria (TAR Piemonte, Sez.
I,
sentenza 19.11.2010 n. 4153 -
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EDILIZIA PRIVATA: L'onere
della prova in ordine alla data di
realizzazione dell'abuso ricade su chi lo ha
commesso, e intende dimostrare la
legittimità del proprio operato, mentre
detto onere non grava sul Comune, che, in
presenza di un'opera edilizia non assistita
da un titolo che la legittimi, ha solo il
potere-dovere di sanzionarla ai sensi di
legge.
Tale onere può ritenersi soddisfatto solo
quando le prove addotte risultano
obiettivamente inconfutabili sulla base di
atti e documenti che, da soli o unitamente
ad altri elementi probatori, offrono la
ragionevole certezza dell'epoca di
realizzazione del manufatto, trasferendosi,
in tal modo il relativo onere probatorio
sull’epoca di realizzazione dell’abuso in
capo all’amministrazione.
Per pacifico orientamento della
giurisprudenza –che il Collegio condivide-
l'onere della prova in ordine alla data di
realizzazione dell'abuso ricade su chi lo ha
commesso, e intende dimostrare la
legittimità del proprio operato, mentre
detto onere non grava sul Comune, che, in
presenza di un'opera edilizia non assistita
da un titolo che la legittimi, ha solo il
potere-dovere di sanzionarla ai sensi di
legge (ex plurimis: Consiglio di
Stato, IV, 13.01.2010, n. 45; V, 09.11.2009,
n. 6984; TAR Umbria, 26.03.2010, n. 219;
10.07.2003, n. 589; TAR Campania, Napoli,
VII, 24.07.2008, n. 9347; TAR Basilicata,
29.04.2003, n. 370).
Tale onere può ritenersi soddisfatto solo
quando le prove addotte risultano
obiettivamente inconfutabili sulla base di
atti e documenti che, da soli o unitamente
ad altri elementi probatori, offrono la
ragionevole certezza dell'epoca di
realizzazione del manufatto, trasferendosi,
in tal modo il relativo onere probatorio
sull’epoca di realizzazione dell’abuso in
capo all’amministrazione (Consiglio di
Stato, V, 06.05.2008, n. 2010, n. 1440; TAR
Umbria, n. 589/2003 cit.)
(TAR Sicilia-Palermo, Sez. III,
sentenza 18.11.2010 n. 14099 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Ai fini della sanatoria edilizia
rileva che il manufatto abusivo risulti
“ultimato”, con tale locuzione
individuandosi gli edifici dei quali sia
stato eseguito il rustico e completata la
copertura; rileva, infatti, che sia definito
l'ingombro della struttura e il volume
esprimibile dall'edificio abusivo, il che
viene determinato dall'esistenza del piano
di copertura, a prescindere dalla sua
completezza e definitività secondo buona
tecnica.
Per costante giurisprudenza, “ai fini
della sanatoria edilizia rileva che il
manufatto abusivo risulti “ultimato”, con
tale locuzione individuandosi gli edifici
dei quali sia stato eseguito il rustico e
completata la copertura; rileva, infatti,
che sia definito l'ingombro della struttura
e il volume esprimibile dall'edificio
abusivo, il che viene determinato
dall'esistenza del piano di copertura, a
prescindere dalla sua completezza e
definitività secondo buona tecnica”
(così, per tutte, TAR Puglia Lecce, I,
19.05.2010, n. 1185).
Stando così le cose, è evidente come non sia
affatto irrilevante la circostanza che, in
pendenza della prima domanda di condono, il
ricorrente abbia posto in essere un
intervento di manutenzione straordinaria
(consistente nel parziale rifacimento della
copertura) in assenza di titolo edilizio.
Trattandosi di un manufatto pacificamente
abusivo, per il quale pendeva domanda di
condono (non ancora definita per inerzia del
richiedente), soltanto la preventiva
denuncia dell’intervento manutentivo avrebbe
consentito all’amministrazione comunale di
verificare la effettiva consistenza della
copertura in termini di esistenza,
estensione e stato di conservazione, onde
determinarsi sulla domanda di condono.
In buona sostanza, ostativa al condono non è
tanto la circostanza -in sé– del rifacimento
della struttura di copertura del locale
cantina, bensì il fatto che da un lato il
ricorrente non abbia documentato lo stato di
fatto esistente all’atto della domanda di
condono, dall’altro non abbia -neppure
successivamente- notificato l’intervento
manutentivo al comune, con ciò impedendo in
radice agli uffici comunali di accertare la
effettiva consistenza dell’immobile alla
data dell'01.10.1983
(TAR Liguria, Sez. I,
sentenza 18.11.2010 n. 10388 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: In
pendenza della domanda di sanatoria è
preclusa l'adozione di provvedimenti
repressivi dell'abuso edilizio, atteso che
nell'ipotesi di diniego della domanda di
sanatoria, l'Amministrazione dovrà adottare
nuova ingiunzione di demolizione, con
fissazione di nuovi termini per la spontanea
esecuzione.
Non può ritenersi che il comune sia tenuto a
valutare d’ufficio la sanabilità dell’opera
ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. 380/2001,
atteso che tale previsione non risulta
contenuta in alcuna disposizione della
normativa vigente, secondo la quale è
rimessa all'esclusiva iniziativa della parte
interessata l'attivazione del procedimento
di accertamento di conformità urbanistica.
Il presupposto per l'adozione dell'ordine di
demolizione è costituto soltanto dalla
constatata esecuzione dell'opera in totale
difformità dalla concessione o in assenza
della medesima, con la conseguenza che tale
provvedimento è sufficientemente motivato
con l'affermazione dell'accertata abusività
dell'opera, essendo in re ipsa l'interesse
pubblico alla sua rimozione né, trattandosi
di atti del tutto vincolati, è necessaria
una comparazione di interessi ed una
motivazione sulla sussistenza di in
interesse pubblico concreto ed attuale alla
demolizione: è pacifico che l'interesse
pubblico alla demolizione di opere abusive è
in re ipsa.
Ai sensi degli artt. 38 e 44 della legge n.
47/1985, contenuti nel capo IV della legge
medesima, in pendenza della domanda di
sanatoria, è preclusa l'adozione di
provvedimenti repressivi dell'abuso
edilizio, atteso che nell'ipotesi di diniego
della domanda di sanatoria,
l'Amministrazione dovrà adottare nuova
ingiunzione di demolizione, con fissazione
di nuovi termini per la spontanea esecuzione
(ex multis, TAR Campania Napoli, sez.
VII, 21.03.2008, n. 1472).
Non può
ritenersi che il comune sia tenuto a
valutare d’ufficio la sanabilità dell’opera
ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. 380/2001,
atteso che tale previsione non risulta
contenuta in alcuna disposizione della
normativa vigente, secondo la quale è
rimessa all'esclusiva iniziativa della parte
interessata l'attivazione del procedimento
di accertamento di conformità urbanistica
(cfr., ex multis, TAR Campania
Napoli, sez. VI, 06.11.2008, n. 19290).
Come più volte affermato in giurisprudenza,
infatti, “… in caso di ordine di
demolizione delle opere abusive non solo non
è necessaria la comunicazione di avvio del
procedimento ex art. 7, l. n. 241 del 1990
(trattasi, infatti, di atto dovuto e
rigorosamente vincolato, sicché non sono
richiesti apporti partecipativi del
destinatario), ma soprattutto, in quanto
atto vincolato -al pari di tutti i
provvedimenti sanzionatori in materia
edilizia- non richiede una specifica
valutazione delle ragioni di interesse
pubblico né una comparazione di quest'ultimo
con gli interessi privati coinvolti e
sacrificati.
Infatti, il presupposto per l'adozione
dell'ordine di demolizione è costituto
soltanto dalla constatata esecuzione
dell'opera in totale difformità dalla
concessione o in assenza della medesima, con
la conseguenza che tale provvedimento -ove
ricorrano i predetti requisiti- è
sufficientemente motivato con l'affermazione
dell'accertata abusività dell'opera, essendo
in re ipsa l'interesse pubblico alla sua
rimozione né, trattandosi di atti del tutto
vincolati, è necessaria una comparazione di
interessi ed una motivazione sulla
sussistenza di in interesse pubblico
concreto ed attuale alla demolizione: è
pacifico che l'interesse pubblico alla
demolizione di opere abusive è in re ipsa”
(cfr. TAR Campania Napoli, sez. VIII,
29.01.2009, n. 501)
(TAR Campania-Napoli, Sez. VI,
sentenza 15.11.2010 n. 24409 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: La
presentazione dell’istanza di accertamento
di conformità ai sensi dell’art. 36 del
D.P.R. n. 380/2001, dopo l’impugnazione
dell’ordine di demolizione, produce
l’effetto di rendere improcedibile
l’impugnazione stessa per sopravvenuta
carenza di interesse deve mantenersi fermo
nel caso in cui le opere abusive realizzate
su un’area oggetto di un vincolo
paesaggistico-ambientale non abbiano
determinato la creazione di superfici utili
o volumi ovvero un aumento di quelli
legittimamente realizzati.
Trattandosi di opere abusive realizzate in
zona vincolata, che hanno comportato la
creazione di nuovi volumi e superfici,
nessuna rilevanza può assumere in questa
sede la domanda di accertamento di
conformità presentata dal ricorrente.
Infatti, secondo la giurisprudenza di questa
Sezione (ex multis, TAR Campania
Napoli, Sez. VII, 28.12.2007, n. 16540):
- l’orientamento giurisprudenziale secondo
il quale la presentazione dell’istanza di
accertamento di conformità ai sensi
dell’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001, dopo
l’impugnazione dell’ordine di demolizione,
produce l’effetto di rendere improcedibile
l’impugnazione stessa per sopravvenuta
carenza di interesse deve mantenersi fermo
nel caso in cui le opere abusive realizzate
su un’area oggetto di un vincolo
paesaggistico-ambientale non abbiano
determinato la creazione di superfici utili
o volumi ovvero un aumento di quelli
legittimamente realizzati.
Infatti l’articolo 146, comma 4, del decreto
legislativo n. 42/2004 (applicabile anche al
procedimento autorizzatorio previsto per la
fase transitoria in base al successivo
articolo 159, comma 5) esclude dal divieto
di rilasciare l’autorizzazione paesaggistica
in sanatoria (ossia successivamente alla
realizzazione, anche parziale, degli
interventi) i casi previsti dall’articolo
167, comma 4, del medesimo decreto
legislativo, costituiti -oltre che
dall’impiego di materiali in difformità
dall’autorizzazione paesaggistica e dai
lavori comunque configurabili quali
interventi di manutenzione ordinaria o
straordinaria- dai “lavori, realizzati in
assenza o difformità dall’autorizzazione
paesaggistica, che non abbiano determinato
creazione di superfici utili o volumi ovvero
aumento di quelli legittimamente realizzati”;
- di converso, per i lavori realizzati in
assenza o difformità dall’autorizzazione
paesaggistica che -come nel caso in esame-
hanno determinato la creazione di superfici
utili o volumi devono mantenersi ferme le
conclusioni alle quali è pervenuta la
giurisprudenza (TAR Campania Napoli, Sez. VI,
21.11.2006, n. 10112), formatasi sulla base
del previgente testo dell’articolo 146,
comma 10, lettera c), del decreto
legislativo n. 42/2004 (che prevedeva il
divieto assoluto di rilasciare
l’autorizzazione paesaggistica in
sanatoria), in merito all’inidoneità della
presentazione dell’istanza di accertamento
di conformità a determinare l’inefficacia
dell’ordine di demolizione relativo a tali
lavori.
Infatti -a fronte del divieto di rilasciare
l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria
per i lavori che hanno determinato la
creazione di superfici utili o volumi ovvero
un aumento di quelli legittimamente
realizzati- un’eventuale istanza di
accertamento di conformità ai sensi
dell’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 avrebbe
un intento meramente dilatorio, posto che
l’articolo 146, comma 4, del decreto
legislativo n. 42/2004 prevede espressamente
che “l’autorizzazione paesaggistica
costituisce atto … presupposto rispetto al
permesso di costruire”, e quindi il
giudice amministrativo -che nei casi di
attività vincolata deve oramai essere
considerato giudice del rapporto (ex
multis, TAR Campania Napoli, Sez. IV,
27.03.2006, n. 3200; 20.11.2006, n. 9983;
TAR Campania Napoli, Sez. VII, 20.11.2007,
n. 14442)- può senz’altro escluderne ogni
rilevanza, perché in tal caso è palese che
il contenuto dispositivo del provvedimento
impugnato (ossia l’ordine di demolizione)
non potrebbe essere diverso se
l’Amministrazione fosse chiamata a
pronunciarsi sulla richiesta di sanatoria
(TAR Campania-Napoli, Sez. VII,
sentenza 12.11.2010 n. 24213 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Presupposto
per l’adozione dell’ordine di demolizione di
opere abusive è soltanto la constatata
esecuzione di un intervento edilizio in
assenza del prescritto titolo abilitativo,
con la conseguenza che -essendo tale ordine
un atto dovuto- esso è sufficientemente
motivato con l’accertamento dell’abuso.
L’acquisizione gratuita al patrimonio
comunale dell’area di sedime su cui insiste
l’abuso, essendo una sanzione prevista per
l’inottemperanza all’ingiunzione di
demolizione, può essere disposta
esclusivamente in danno del responsabile
dell’abuso edilizio che sia anche
proprietario del bene, non potendo operare
nella sfera giuridica del proprietario che
provi di essere rimasto estraneo all’abuso
realizzato sul bene detenuto dal locatario o
dall’affittuario.
L'acquisizione gratuita al patrimonio
comunale di un’opera edilizia abusiva
consegue all’inottemperanza all’ordine di
demolizione come atto dovuto e non necessita
della preventiva comunicazione dell’avvio
del procedimento, non essendo tale atto
dovuto nei casi in cui l’interessato non
possa apportare all’azione amministrativa
alcun contributo.
Presupposto per l’adozione dell’ordine di
demolizione di opere abusive è soltanto la
constatata esecuzione di un intervento
edilizio in assenza del prescritto titolo
abilitativo, con la conseguenza che -essendo
tale ordine un atto dovuto- esso è
sufficientemente motivato con l’accertamento
dell’abuso (ex multis, TAR Campania
Napoli, Sez. IV, 28.12.2009, n. 9638; Sez.
VI, 09.11.2009, n. 7077; Sez. VII,
04.12.2008, n. 20987). Non costituisce causa
di illegittimità l’omessa comunicazione del
nominativo del responsabile del
procedimento, perché a tale omissione è
comunque possibile supplire considerando
responsabile il funzionario preposto alla
competente unità organizzativa (ex multis,
TAR Lazio Roma, sez. I, 30.08.2005, n.
6359).
Secondo una consolidata giurisprudenza (TAR
Lazio Latina, Sez. I, 30.07.2009, n. 746;
TAR Sardegna Cagliari, Sez. II, 10.04.2009,
n. 450; TAR Lombardia Milano, Sez. IV,
07.04.2009, n. 3222), l’acquisizione
gratuita al patrimonio comunale dell’area di
sedime su cui insiste l’abuso, essendo una
sanzione prevista per l’inottemperanza
all’ingiunzione di demolizione, può essere
disposta esclusivamente in danno del
responsabile dell’abuso edilizio che sia
anche proprietario del bene, non potendo
operare nella sfera giuridica del
proprietario che provi di essere rimasto
estraneo all’abuso realizzato sul bene
detenuto dal locatario o dall’affittuario.
La mera
proposizione del ricorso giurisdizionale
avverso l’ordine di demolizione non vale a
sospendere l’esecutività di tale
provvedimento; pertanto il ricorrente non ha
motivo di dolersi del fatto che
l’acquisizione gratuita al patrimonio
comunale delle opere abusive sia stata
disposta nonostante la pendenza del ricorso
n. 1991/2007, perché questa Sezione con
l’ordinanza n. 892 in data 12.03.2008 ha
respinto la domanda di sospensione
dell’esecuzione dell’ordinanza di
demolizione n. 37 in data 16.01.2007.
L'acquisizione gratuita al patrimonio
comunale di un’opera edilizia abusiva
consegue all’inottemperanza all’ordine di
demolizione come atto dovuto e non necessita
della preventiva comunicazione dell’avvio
del procedimento, non essendo tale atto
dovuto nei casi in cui l’interessato non
possa apportare all’azione amministrativa
alcun contributo (TAR Campania Napoli, Sez.
IV, 17.06.2002, n. 3620); pertanto il
ricorrente non ha motivo di dolersi della
violazione dell’art. 7 della legge n.
241/1990. Peraltro, seppure si aderisse
all’orientamento che ritiene necessaria tale
comunicazione, nel caso in esame troverebbe
comunque applicazione il già richiamato art.
21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990.
Il presupposto per l’adozione del
provvedimento di acquisizione gratuita al
patrimonio comunale di un’opera edilizia
abusiva è l’inottemperanza all’ordine di
demolizione, con la conseguenza che
l’ordinanza n. 786/2008 del 10.01.2008
risulta adeguatamente motivata con
riferimento all’accertamento
dell’inottemperanza all’ordinanza di
demolizione n. 37 in data 16.01.2007
(documentato dalla nota della Polizia
municipale n. 31853 in data 26.11.2007)
(TAR
Campania-Napoli, Sez. VII,
sentenza 12.11.2010 n. 24198 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: L’ordine
di demolizione non deve essere
necessariamente preceduto dalla
comunicazione di avvio del procedimento,
trattandosi di atto dovuto e rigorosamente
vincolato, con riferimento al quale non sono
richiesti apporti partecipativi del
destinatario, ed il cui presupposto è
costituto unicamente dalla constatata
esecuzione dell'opera in totale difformità o
in assenza del titolo abilitativo.
Per orientamento costante di questo
Collegio, l’ordine di demolizione non deve
essere necessariamente preceduto dalla
comunicazione di avvio del procedimento,
trattandosi di atto dovuto e rigorosamente
vincolato, con riferimento al quale non sono
richiesti apporti partecipativi del
destinatario, ed il cui presupposto è
costituto unicamente dalla constatata
esecuzione dell'opera in totale difformità o
in assenza del titolo abilitativo.
Né, per lo stesso motivo, si richiede una
specifica motivazione che dia conto della
valutazione delle ragioni di interesse
pubblico alla demolizione o della
comparazione di quest'ultimo con gli
interessi privati coinvolti e sacrificati,
senza che sussista alcuna violazione
dell'art. 3, l. n. 241 del 1990, dato che,
ricorrendo i predetti requisiti, il
provvedimento deve intendersi
sufficientemente motivato con l'affermazione
dell'accertata abusività dell'opera, essendo
in re ipsa l'interesse pubblico
concreto ed attuale alla sua rimozione (cfr,
ex plurimis, Consiglio Stato, sez. IV,
31.08.2010 , n. 3955).
Anche qualora intercorra un lungo periodo di
tempo tra la realizzazione dell'opera
abusiva ed il provvedimento sanzionatorio,
tale circostanza non rileva ai fini della
legittimità di quest'ultimo, sia in rapporto
al preteso affidamento circa la legittimità
dell'opera, che il protrarsi del
comportamento inerte del comune avrebbe
ingenerato nel responsabile dell'abuso
edilizio, sia in relazione ad un presunto
ulteriore obbligo, per l'amministrazione
procedente, di motivare specificamente il
provvedimento in ordine alla sussistenza
dell'interesse pubblico attuale a far
demolire il manufatto, poiché la lunga
durata nel tempo dell'opera priva del
necessario titolo edilizio ne rafforza il
carattere abusivo (trattandosi di illecito
permanente), il che preserva il
potere-dovere dell'amministrazione di
intervenire nell'esercizio dei suoi poteri
sanzionatori, tanto più che il provvedimento
demolitorio non richiede una congrua
motivazione in ordine all'attualità
dell'interesse pubblico alla rimozione
dell'abuso, che è in re ipsa (cfr Tar
Campania, Napoli, sez. VIII, 19.01.2009 n.
501)
(TAR Campania-Napoli, Sez. VIII,
sentenza 12.11.2010 n. 24064 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Ordine di demolizione o di
riduzione in pristino - Procedimento di
esecuzione e sanatoria - Istanza di condono
o di ricorso alla giurisdizione
amministrativa - Effetti.
L'ordine di demolizione o di riduzione in
pristino deve intendersi emesso allo stato
degli atti, tanto che anche il giudice
dell'esecuzione deve verificare il permanere
della compatibilità degli ordini in
questione con atti amministrativi.
Inoltre, il rilascio del permesso in
sanatoria non determina automaticamente la
revoca dell'ordine di demolizione o di
riduzione in pristino, dovendo il giudice,
comunque, accertare la legittimità
sostanziale del titolo sotto il profilo
della sua conformità alla legge ed
eventualmente disapplicarlo ove siano
insussistenti i presupposti per la sua
emanazione (Cass. pen. sez. 3, 30.01.2003,
n. 144 P-M-c/o Ciavarella).
A maggior ragione, in caso di mera
presentazione di un'istanza di condono o di
ricorso alla giurisdizione amministrativa il
G.E. deve accertare che, secondo una
ragionevole previsione, l'istanza o il
ricorso possano essere accolti in tempi
brevi.
Manufatto abusivo -
Ordine di demolizione - Sentenza di condanna
- Domanda di condono edilizio - Sospensione
dell’esecuzione - Verifica dei presupposti -
Obbligo - Art. 7 L. n. 47/1985 oggi D.P.R.
n. 380/2001.
In sede di esecuzione dell'ordine di
demolizione del manufatto abusivo, disposto
con la sentenza di condanna ai sensi
dell'art. 7 L. n. 47 del 1985 (oggi D.P.R.
n. 380/2001), il giudice, al fine di
pronunciarsi sulla sospensione della
esecuzione per avvenuta presentazione di
domanda di condono edilizio, deve accertare
l'esistenza delle seguenti condizioni:
1) la riferibilità della domanda di condono
edilizio all'immobile di cui in sentenza;
2) la proposizione dell'istanza da parte di
soggetto legittimato;
3) la procedibilità e proponibilità della
domanda, con riferimento alla documentazione
richiesta;
4) l'insussistenza di cause di non
condonabilità assoluta dell'opera;
5) l'eventuale avvenuta emissione di una
concessione in sanatorio tacita per
congruità dell'oblazione ed assenza di cause
ostative;
6) la attuale pendenza dell'istanza di
condono;
7) la non adozione di un provvedimento da
parte della P.A. contrastante con l'ordine
di demolizione (Cass. pen. sez. 4,
05.03.3008, n. 15210).
Opere abusive - Istanza
di permesso di costruire in sanatoria -
Oblazione - Congruità della somma determina
dall'amministrazione comunale - Ordine di
demolizione impartito con sentenza di
condanna - Sospensione obbligatoria -
Esclusione.
La determinazione da parte
dell'amministrazione comunale della
congruità della somma di denaro versata a
titolo di oblazione a seguito dell'istanza
di permesso di costruire in sanatoria non
determina la sospensione dell'ordine di
demolizione impartito con la sentenza di
condanna (Cass. pen. sez. 3, 27.05.2009, n.
28505) (Corte di Cassazione, Sez. III
penale,
sentenza 11.11.2010 n. 39767 -
link a www.ambientediritto.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Permesso di
costruire in sanatoria - Oneri concessori -
Art. 4, c. 6, L.R. n. 31/2004 - Tariffa base
- Deve necessariamente tenere conto degli
adeguamenti periodici degli oneri di
urbanizzazione - Termine ex art. 4, comma 1,
L.R. n. 31/2004, per l'adozione della
delibera relativa a termini e modalità di
versamento - Non rileva rispetto al predetto
adeguamento.
Il criterio della determinazione degli
oneri concessori sulla base delle tariffe
vigenti al momento del perfezionamento del
procedimento di sanatoria è dettato
dall'art. 4, c. 6, della L.R. n. 31/2004,
sicché la tariffa-base deve necessariamente
tenere conto degli adeguamenti periodici
degli oneri di urbanizzazione, decisi dai
Comuni in virtù delle generali previsioni
dell'art. 16, comma 6, del DPR 380/2001 e
della L.R. 12/2005.
Tale adeguamento è, dunque, espressamente
previsto dalla legge regionale ed è
svincolato dal rispetto del termine
perentorio di trenta giorni dall'entrata in
vigore della legge stessa, previsto al comma
1, per l'adozione della delibera che
definisca i termini e le modalità di
versamento di oneri di urbanizzazione e
contributo sul costo di costruzione e
preveda un incremento percentuale degli
oneri relativi alla realizzazione di opere
abusive riconducibili alle tipologie 1, 2 e
3 (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
II,
sentenza 11.11.2010 n.
7243 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Permesso di
costruire in sanatoria - Calcolo oneri di
urbanizzazione - Art. 4 L.R. Lombardia n.
31/2004 - Termine perentorio per l'adozione
della delibera attuativa - Illegittimità
delibera n. 73/2007 - Non sussiste.
L'art. 4, comma 1, L.R. Lombardia n.
31/2004, dispone che la delibera con cui si
incrementano gli oneri di urbanizzazione
relativi alle pratiche di condono, debba
essere assunta entro il termine perentorio
di trenta giorni dall'entrata in vigore
della legge, ma in seguito all'adozione di
tale delibera attuativa (delibera G.M.
03.11.2004 n. 2493) non risulta illegittima
l'adozione di nuova delibera C.C. n. 37/2007
di adeguamento periodico degli oneri
concessori in quanto a tale adeguamento fa
espresso richiamo il comma 6 dello stesso
art. 4 che nel prevedere il criterio della
determinazione degli oneri sulla base delle
tariffe vigenti al momento del
perfezionamento del procedimento di
sanatoria si riferisce alle tariffe base
incrementate dagli adeguamenti periodici
degli oneri di urbanizzazione adottati dal
Comune (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
II,
sentenza 11.11.2010 n.
7242 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Quantificazione costo di
costruzione ed oneri concessori relativi a
permesso di costruire in sanatoria -
Pagamento ed attestazioni entro il termine -
Silenzio assenso - Formazione tacita del
titolo in sanatoria - Diversa qualificazione
dell'abuso - Richiesta conguaglio -
Irrilevanza.
Nel caso in cui la documentazione prescritta
dai commi 35 e 37 dell'art. 32 D.L. n.
269/2003 sia stata presentata entro il
termine del 31.10.2005 (previsto dal comma
37) il decorso dei successivi ventiquattro
mesi, senza provvedimenti negativi del
Comune, determina la formazione tacita del
titolo in sanatoria, così come previsto
dall'art. 32, c. 37, D.L. n. 269/2003, non
potendo ritenersi che la formazione del
silenzio assenso sia impedita da una
successiva richiesta di conguaglio legata ad
una diversa qualificazione dell'abuso (o ad
un errore in sede di autoliquidazione), in
quanto la richiesta di conguaglio -che non
autorizza l'amministrazione a rimettere in
discussione l'intero rapporto e a riaprire
il procedimento di sanatoria, facendo
applicazione delle nuove tariffe
successivamente entrate in vigore- non
esclude la formazione del titolo tacito,
salvo il caso di dichiarazione dolosamente
infedele, o di carenze documentali che
impediscano agli uffici comunali di
esaminare tempestivamente la domanda di
sanatoria (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
II,
sentenza 11.11.2010 n.
7239 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Permesso di
costruire in sanatoria - Oneri concessori -
Art. 4, c. 1, L.R. n. 31/2004 - Incremento -
Violazione dell'art. 32, c. 34, D.L. n.
269/2003 - Non sussiste.
La circostanza che l'incremento massimo
degli oneri concessori dovuti in caso di
realizzazione di opere abusive in misura
pari al 50%, previsto dall'art. 4, c. 1, L.R.
n. 31/2004, operi, in virtù della previsione
di cui all'art. 4, c. 6 della medesima legge
regionale, sulle tariffe vigenti all'atto
del perfezionamento del procedimento di
sanatoria, non viola alcun principio della
legislazione statale.
L'art. 32, D.L. n. 269/2003, si limita,
difatti, a stabilire un limite massimo di
incremento degli oneri dovuti in caso di
sanatoria rispetto a quanto dovuto a seguito
di un rilascio di un regolare titolo
edilizio, senza individuare il momento cui
debba farsi riferimento per la
individuazione delle tariffe da applicare ai
fini della determinazione degli oneri.
Per contro, la legge regionale lombarda -con
una norma esente da censure di illegittimità
costituzionale, in quanto frutto di una
scelta discrezionale del legislatore- prende
a riferimento le tariffe vigenti al momento
del perfezionamento del procedimento di
sanatoria operato dall'art. 4, c. 6, l. reg.
n. 31/2004. Non sussiste, pertanto,
violazione del limite previsto dall'art. 32,
c. 34, D.L. n. 269/2003, poiché la norma
statale non dispone che gli oneri di
urbanizzazione debbano essere determinati
facendo applicazione delle tariffe vigenti
al momento dell'entrata in vigore della
legge di sanatoria (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
II,
sentenza 11.11.2010 n.
7238 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
1. Permesso di
costruire in sanatoria - Calcolo oneri di
urbanizzazione - L.R. Lombardia n. 31/2004 -
Delibere comunali attuative - Tariffe
vigenti al momento del rilascio del titolo -
Corte Costituzionale - Legittimità.
2. Permesso di
costruire in sanatoria - Calcolo oneri di
urbanizzazione - Corte Costituzionale -
Pronuncia interpretativa di inammissibilità
- Valore di precedente - Sussiste.
1. Il conteggio degli oneri di
urbanizzazione per permessi di costruire in
sanatoria operato dal Comune in base alle
tariffe effettivamente vigenti al momento
del rilascio del titolo in sanatoria, come
prescrive il D.L. n. 269/2003 e la L.R.
Lombardia n. 31/2004, aumentate in ragione
dell'art. 4 L.R. n. 31/2004 e della delibera
comunale n. 2644 del 16.11.2004, si deve
ritenere legittimo alla luce dell'ordinanza
del 17.03.2010 n. 105 della Corte
Costituzionale secondo cui in un contesto di
pluralità di soluzioni possibili, la scelta
del legislatore regionale di privilegiare
l'interesse pubblico all'adeguatezza della
contribuzione dei costi reali da sostenere
rispetto a quello, ad esso antitetico, del
cittadino alla sua piena previsione dei
costi al momento della formazione del
consenso, risulta essere il frutto di una
scelta discrezionale implicante un
bilanciamento di interessi legittimamente
svolto dal legislatore.
2. Le pronunce della Corte Costituzionale,
anche se interpretative di rigetto o di
inammissibilità, come l'ordinanza del
17.03.2010 n. 105 della Corte Costituzionale
sulla eccezione di costituzionalità della L.R. Lombardia n. 31/2004, pur non dando
formalmente luogo ad un vincolo erga omnes,
previsto dall'art. 136 Costituzione per le
sole sentenze di accoglimento, costituiscono
però un autorevole precedente, soprattutto
per il Giudice che ha sollevato la questione
di legittimità costituzionale, come
evidenziato ripetutamente dalla Corte di
Cassazione che riconosce alle stesse valore
di precedente, teso ad orientare, in maniera
rafforzata, l'attività interpretativa delle
corti di merito (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
II,
sentenze 09.11.2010 nn.
7217,
7223
- link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
1. Permesso di
costruire in sanatoria - Quantificazione
degli oneri - Aumento degli oneri - L.R. n.
31/2004 - Delibera Giunta comunale
16.11.2004 n. 2644 - Incompetenza - Art. 42
D.lgs. n. 267/2000 - Sviamento di potere -
Non sussiste.
2. Permesso di
costruire in sanatoria - Quantificazione
degli oneri - Aumento degli oneri - L.R. n.
31/2004 - Delibera consiliare n. 73/2007 -
Carenza di motivazione - Censure di merito -
Inammissibilità.
1. Posto che la competenza consiliare è
limitata, ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett.
f, d.lgs. n. 267/2000 alla "disciplina
generale delle tariffe", e che la delibera
di Giunta n. 2644/2004 non detta alcuna
disciplina generale ma stabilisce soltanto
l'adeguamento alla disciplina regionale
degli oneri di urbanizzazione in relazione a
taluni abusi edilizi, questione sicuramente
riservata alla Giunta in virtù della
generale e residuale competenza di tale
organo prevista dall'art. 48 T.U. Enti
Locali, la delibera impugnata non è affetta
da incompetenza.
Peraltro la stessa non è
viziata da sviamento di potere nella parte
in cui avvalla la scelta del legislatore di
incrementare gli oneri per le opere abusive
perseguendo finalità sanzionatorie, per
evitare che l'autore di un illecito
edilizio, beneficiario della sanatoria, sia
chiamato a corrispondere, a titolo di oneri,
la stessa somma che corrisponderebbe chi
chiede un regolare titolo edilizio, senza
avere commesso nessun abuso.
2.
La delibera consiliare n. 73/2007 con cui il
Comune ha adeguato gli oneri di
urbanizzazione, costituisce atto a contenuto
generale, non soggetto come tale ad un
obbligo di specifica motivazione ai sensi
dell'art. 3, c. 2, L. n. 241/1990, e la
stessa rappresenta esercizio di un'attività
amministrativa caratterizzata da elevata
discrezionalità non sindacabile nel merito
ma suscettibile di censura solo in caso di
manifesta illogicità ed irrazionalità, non
riscontrabili nel caso di specie (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
II,
sentenza 09.11.2010 n.
7221 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Permesso di costruire in
sanatoria - Art. 38, comma 10, D.P.R.
380/2001 - Decorrenza dei termini per il
rilascio del titolo - Illegittimità del
titolo - Non sussiste.
L'art. 38, comma 10, D.P.R. 380/2001,
prevede, in caso di infruttuosa decorrenza
dei termini fissati per il rilascio del
titolo abilitativo, unicamente l'intervento
sostitutivo della Regione o della Provincia,
per cui sarebbe illogico ritenere che
l'eventuale ritardo nel rilascio implichi di
per sé l'illegittimità del titolo. Del
resto, i termini per la conclusione del
procedimento amministrativo sono normalmente
ordinatori, salvo i casi di perentorietà
espressamente indicati dalla legge, senza
contare che il citato art. 38 riguarda il
permesso di costruire per così dire
"ordinario", sicché potrebbero esservi dubbi
sulla sua applicabilità al procedimento per
il rilascio del permesso di costruire in
sanatoria, previsto dall'art. 36 del DPR
380/2001 (massima
tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
II,
sentenza 09.11.2010 n.
7220 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Permesso di costruire in
sanatoria - Quantificazione oneri concessori
sulla base delle tariffe vigenti al rilascio
del titolo - Formazione tacita del titolo in
sanatoria - Termine per configurare il
silenzio assenso - Completamento istruttoria
- Legittimità.
E' legittima la comunicazione comunale di
rilascio del permesso di costruire in
sanatoria in cui gli oneri concessori
vengono quantificati sulla base delle
tariffe vigenti al momento del rilascio del
titolo in quanto non si può configurare
un'ipotesi di formazione di titolo
abilitativo tacito in sanatoria, secondo
quanto previsto dall'art. 32, c. 37, D.L. n.
269/2003, nel caso in cui il ritardo nella
definizione della domanda non sia
addebitabile al Comune in quanto risulta
essere stato attestato all'Amministrazione,
da parte del ricorrente, il completamento
dell'istruttoria (segnatamente con la
trasmissione dei documenti di denuncia ICI e TARSU) in un momento successivo al termine
di legge risultando, conseguentemente, la
comunicazione impugnata (adottata entro il
termine di due anni -il cui decorso
perfezionerebbe il silenzio assenso- dalla
integrazione documentale), legittima e di
ostacolo alla sussistenza di un tacito
titolo abilitativo (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
II,
sentenza 09.11.2010 n.
7219 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
1. Permesso di
costruire in sanatoria - Art. 4, comma 6, L.R. n. 31/2004 - Oneri di urbanizzazione -
Calcolo - Applicabilità delle tariffe
vigenti all'atto del rilascio del permesso -
Sussiste.
2. Permesso di
costruire in sanatoria - Art. 32, comma 37,
L. n. 326/2003 - Silenzio-assenso - Termine
biennale - Decorre dalla presentazione di
un'istanza debitamente documentata.
1. In relazione alla disposizione dell'art.
4, comma 6, L.R. n. 31/2004, secondo cui gli
oneri di urbanizzazione e il contributo sul
costo di costruzione dovuti ai fini della
sanatoria sono determinati applicando le
tariffe vigenti "all'atto del
perfezionamento del procedimento di
sanatoria", appare legittima, anche alla
luce della Ordinanza della Corte
Costituzionale 17.03.2010 n. 105, la
pretesa dell'Amministrazione di determinare
gli oneri di urbanizzazione relativi al
titolo in sanatoria tenendo conto delle
tariffe vigenti all'atto del rilascio del
permesso, anziché delle tariffe vigenti al
momento di presentazione della domanda di
condono o al momento di deposito della
documentazione inerente alla domanda stessa.
2.
Il biennio assegnato al Comune dal comma 37
dell'art. 32, L. n. 326/2003 per provvedere
sulla domanda di condono edilizio, trascorso
il quale si forma il silenzio-assenso,
decorre dalla presentazione di un'istanza
debitamente documentata (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
II,
sentenze 09.11.2010 nn.
7216,
7218,
7222,
7224 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Ordine di demolizione - Atto
dovuto - Interesse pubblico - Abuso
risalente nel tempo - Affidamento del
contravventore - Configurabilità -
Esclusione.
Il presupposto dell’ordine di demolizione di
opere abusive è solo la constatata
esecuzione delle medesime in totale
difformità o in assenza della concessione
edilizia, con la conseguenza che tale
provvedimento, ove ricorrano i predetti
requisiti, è atto dovuto ed è
sufficientemente motivato con l’affermazione
dell’accertata abusività dell’opera, essendo
in re ipsa l’interesse pubblico alla
sua rimozione: l’abuso, quindi, anche se
risalente nel tempo, non giustifica alcun
legittimo affidamento del contravventore a
veder conservata una situazione di fatto che
il semplice trascorrere del tempo non può
legittimare (fra le ultime, Consiglio Stato,
IV, 31.08.2010, n. 3955; Tar Campania
Napoli, VI, 26.08.2010, n. 17238).
Ordine di demolizione -
Contestazione - Tempo di ultimazione del
manufatto - Entrata in vigore della L. n.
765/1967 - Principio di prova.
Chi contesta la legittimità dell’ordinanza
di demolizione di un manufatto abusivo
realizzato fuori dal centro abitato ha
l’onere di fornire perlomeno un principio di
in ordine al tempo dell’ultimazione di
quest’ultimo ove asserisca che esso è stato
realizzato prima dell’entrata in vigore
della legge 06.08.1967 n. 765, ossia quando
per tali tipi di costruzione non era
prescritta alcuna licenza edilizia (Tar
Campania Salerno, II, 18.12.2007, n. 3224;
Consiglio Stato, V, 13.02.1998, n. 157).
Provvedimenti
sanzionatori in materia edilizia -
Comunicazione di avvio del procedimento -
Necessità - Esclusione.
Per i provvedimenti sanzionatori in materia
edilizia non è necessaria la comunicazione
di avvio del procedimento ex art. 7 l. 241
del 1990, trattandosi di atti dovuti e
rigorosamente vincolati, rispetto ai quali
non sono richiesti apporti partecipativi del
soggetto destinatario (fra le ultime, Tar
Lazio Roma, I, 10.05.2010, n. 10470; Tar
Campania Napoli, VII, 05.05.2010, n. 2667)
(TAR PUGLIA-Lecce, Sez. III,
sentenza 09.11.2010 n. 2631 -
link a www.ambientediritto.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Opere di ristrutturazione su
immobili abusivi - Effetto preclusivo sulla
potestà demolitoria - Esclusione.
Non possono svolgersi opere di
ristrutturazione o di manutenzione
straordinaria su un manufatto abusivo e mai
oggetto di sanatoria edilizia: tale
ulteriore attività costruttiva non può
spiegare alcun effetto preclusivo sulla
potestà di reprimere l'opera abusiva nella
sua interezza. Ne consegue che non può
invocare il regime sanzionatorio più
favorevole previsto per il recupero del
patrimonio edilizio esistente legittimamente
realizzato, colui che ha svolto opere
edilizie su immobili abusivi, le quali
assumono la stessa qualificazione giuridica
dell'immobile abusivamente realizzato.
In
caso contrario, infatti, l'abuso minore
successivo in sostanza giustificherebbe
l'applicazione di una sanzione minore,
addirittura non demolitoria, estinguendo la
potestà sanzionatoria nei confronti
dell'abuso maggiore precedente (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
IV,
sentenza 08.11.2010 n.
7206 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Opere di ristrutturazione su
immobili abusivi - Effetto preclusivo sulla
potestà demolitoria - Esclusione.
Non possono svolgersi opere di
ristrutturazione o di manutenzione
straordinaria su un manufatto abusivo e mai
oggetto di sanatoria edilizia: tale
ulteriore attività costruttiva non può
spiegare alcun effetto preclusivo sulla
potestà di reprimere l'opera abusiva nella
sua interezza (Cons. St., sez. V. 29.10.1991
n. 1279).
Ne consegue che non può invocare il regime
sanzionatorio più favorevole previsto per il
recupero del patrimonio edilizio esistente
legittimamente realizzato, colui che ha
svolto opere edilizie su immobili abusivi,
le quali assumono la stessa qualificazione
giuridica dell’immobile abusivamente
realizzato.
In caso contrario, infatti, l’abuso minore
successivo in sostanza giustificherebbe
l’applicazione di una sanzione minore,
addirittura non demolitoria, estinguendo la
potestà sanzionatoria nei confronti
dell’abuso maggiore precedente (TAR
Lombardia-Milano, Sez. IV,
sentenza 08.11.2010 n. 7206 -
link a www.ambientediritto.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
La sanzione (demolitoria o
pecuniaria) è legata all'abusività
dell'opera e dunque la stessa non necessita
di un'ulteriore motivazione in ordine
all’interesse pubblico ad essa sotteso.
La sanzione (demolitoria o pecuniaria) è
legata all'abusività dell'opera e dunque la
stessa non necessita di un'ulteriore
motivazione in ordine all’interesse pubblico
ad essa sotteso
(Consiglio di Stato, Sez. IV,
ordinanza 06.11.2010 n. 5046 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Sulla modalità di formazione del
silenzio-assenso di un'istanza di condono
edilizio.
La giurisprudenza ha rilevato al riguardo
che il mero decorso del termine legale per
la formazione del silenzio positivamente
significativo dalla presentazione della
domanda di condono non è sufficiente per
integrare l'ipotesi normativa di
silenzio-assenso, occorrendo, altresì, la
sussistenza degli ulteriori presupposti
indicati dalla legge (Cons. Stato, V,
12.07.2004, n. 5039 ).
In particolare, la formazione del
silenzio-assenso richiede, quale presupposto
essenziale, oltre al pagamento delle somme
dovute a titolo di oblazione, che siano
stati integralmente assolti dall'interessato
gli oneri di documentazione (che si
risolvono evidentemente nella sussistenza di
requisiti sostanziali) relativi al tempo di
ultimazione dei lavori, all'ubicazione, alla
consistenza delle opere e ad ogni altro
elemento rilevante affinché possano essere
utilmente esercitati i poteri di verifica
dell'amministrazione comunale (Cons. Stato,
V, 25.06.2002 n. 3441; IV, 30.06.2010 n.
4174) (Consiglio di Stato, Sez. V,
sentenza 03.11.2010 n. 7770 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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ottobre 2010 |
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EDILIZIA PRIVATA:
Costruzione abusiva -
Responsabilità del proprietario non
formalmente committente dell'opera -
Presupposti - Artt. 44 e 165, D.P.R. n.
380/2001.
In materia edilizia può essere attribuita al
proprietario, non formalmente committente
dell'opera, la responsabilità per la
violazione dell'art. 44 D.P.R. n. 380/2001,
sulla base di valutazioni fattuali, quali
l'accertamento che questi abiti nello stesso
territorio comunale ove è stata eretta la
costruzione abusiva, che sia stato
individuato sul luogo, che sia destinatario
finale dell'opera, che abbia presentato
richieste di provvedimenti abilitativi anche
in sanatoria (Cass. pen. sez. 3 n. 9536 del
20.01.2004).
L'art. 165 consente, infatti, di subordinare
la sospensione della pena alla eliminazione
delle conseguenze dannose del reato (tale
certamente deve ritenersi per l'assetto del
territorio l'opera abusivamente realizzata).
Reati edilizi -
Demolizione dell'opera abusiva e beneficio
della sospensione condizionale della pena.
In tema di reati edilizi, il giudice, nella
sentenza di condanna, può subordinare il
beneficio della sospensione condizionale
della pena alla demolizione dell'opera
abusiva, in quanto il relativo ordine ha la
funzione di eliminare le conseguenze dannose
del reato (Cass. sez. 3 n. 38071 del
19.09.2007; Cass. sez. 3 n. 18304 del
17.01.2003).
Violazione di sigilli -
Responsabilità del custode - Esistenza del
caso fortuito o della forza maggiore - Onere
della prova - Art. 349 c.p..
In tema di violazioni di sigilli, il custode
è obbligato ad esercitare sulla cosa
sottoposta a sequestro e sulla integrità dei
relativi sigilli una custodia continua ed
attenta. Egli non può sottrarsi a tale
obbligo se non adducendo oggettive ragioni
di impedimento e, quindi, chiedendo ed
ottenendo di essere sostituito, ovvero,
qualora non abbia avuto il tempo e la
possibilità di farlo, fornendo la prova del
caso fortuito o della forza maggiore che gli
abbiano impedito di esercitare la dovuta
vigilanza.
Ne consegue che, qualora venga accertata la
violazione dei sigilli, senza che il custode
abbia provveduto ad avvertire dell'accaduto
l'autorità, è lecito ritenere che detta
violazione sia opera dello stesso custode,
da solo o in concorso con altri, tranne che
lo stesso non dimostri di non essere stato
in grado di avere conoscenza del fatto per
caso fortuito o forza maggiore: ciò non
configura alcuna ipotesi di responsabilità
oggettiva, estranea alla fattispecie, ma un
onere della prova che incombe sul custode
(Cass. pen. sez. VI, 11/05/1993 n. 4815;
conf. Cass. pen. sez. 3 n. 2989 del
28.01.2000).
Risponde, pertanto del reato di cui
all'art.349 c.p. il custode che non dimostri
l'esistenza del caso fortuito o della forza
maggiore, dal momento che su di lui grava
l'obbligo di impedire la violazione dei
sigilli (Cass. pen. sez. 3 24.05.2006 n.
19424) (Corte di Cassazione, Sez. III
penale,
sentenza 25.10.2010 n. 37829 -
link a www.ambientediritto.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Condono degli abusi edilizi -
Formazione del silenzio assenso -
Presupposti - Mero decorso del termine -
Insufficienza.
Il termine legale per la formazione del
silenzio-assenso in materia di condono degli
abusi edilizi presuppone che la domanda sia
stata corredata dalla prescritta
documentazione, non sia infedele, sia stata
interamente pagata l'oblazione e, altresì e
soprattutto, che l'opera sia stata ultimata
nel termine di legge e non sia in contrasto
con i vincoli di inedificabilità di cui
all'art. 33, l. 28.02.1985, n. 47 (Consiglio
Stato, sez. IV, 22.07.2010, n. 4823;
Consiglio Stato, sez. IV, 30.06.2010, n.
4174).
Il semplice decorso del termine per
provvedere costituisce, pertanto, solo uno
degli elementi necessari, ma di per se non
sufficiente, per il perfezionamento della
fattispecie (TAR Puglia Lecce, sez. III,
03.03.2010, n. 676).
Abusi edilizi - Decorso
del tempo - Provvedimento sanzionatorio -
Motivazione rafforzata.
In materia edilizia, non può ammettersi che
il mero decorso del tempo legittimi la
conservazione di una situazione di fatto
abusiva (TAR Lombardia Brescia, sez. I,
08.07.2009, n. 1450; TAR Sicilia Palermo,
sez. III, 20.10.2009, n. 1665; TAR Emilia
Romagna Bologna, sez. II, 07.07.2009, n.
1053), ponendosi, al più, esclusivamente il
problema di una motivazione “rafforzata”
in ordine all’adozione del provvedimento
sanzionatorio che indichi il pubblico
interesse, evidentemente diverso da quello
al ripristino della legalità, idoneo a
giustificare il sacrificio del contrapposto
interesse privato (TAR Campania Napoli, sez.
III, 18.09.2008, n. 10345) (TAR
Campania-Napoli, Sez. III,
sentenza 25.10.2010 n. 21436 -
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EDILIZIA PRIVATA:
Abusi - Demolizione - Pregiudizio
per le parti realizzate legittimamente -
Possibilità di non procedere alla rimozione
- Limiti.
La possibilità di non procedere alla
rimozione delle parti abusive, quando ciò
sia pregiudizievole per quelle legittime,
costituisce solo un'eventualità della fase
esecutiva, subordinato alla circostanza
dell'impossibilità del ripristino dello
stato di luoghi (cfr. Consiglio Stato, sez.
V, 21.05.1999, n. 587).
Senza contare che siffatta evenienza resta
ammissibile nelle sole ipotesi di cui agli
artt. 33 e 34 del d.p.r. 380/2001
(rispettivamente di ristrutturazione abusiva
e di difformità parziali), mentre non è
predicabile rispetto ai più gravi abusi
sanzionati dall’art. 31 del d.p.r. 380/2001
(TAR Campania-Napoli, Sez. II,
sentenza 25.10.2010 n. 21381 -
link a www.ambientediritto.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Impugnazione provvedimento
sanzionatorio - Cambio di destinazione d'uso
in difformità dalle previsioni urbanistiche
comunali - Piano attuativo - Infungibilità
delle destinazioni - Legittimità.
In presenza della previsione di un piano
attuativo che pone un limite quantitativo
alle varie destinazioni, non si può
affermare la piena fungibilità delle diverse
destinazioni e la conseguente libertà di
modificare la destinazione d'uso degli
immobili (anche tra quelle ammesse dal
P.R.G. per la zona in questione), passando
così da una destinazione all'altra, senza
una modifica del piano stesso.
Conseguentemente risulta legittimo il
provvedimento impugnato con il quale
l'Amministrazione ha sanzionato la
violazione di una disposizione urbanistica
di dettaglio, mentre nessuna rilevanza ha la
modalità con cui il cambio di destinazione
viene realizzato, aspetto che attiene al
profilo edilizio (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
II,
sentenza 21.10.2010 n.
7032 - link
a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Ordine di demolizione -
Comunicazione di assegnazione di un nuovo
termine - Violazione del principio di
tipicità degli atti - Irrilevanza
dell'erronea qualificazione formale -
Legittimità.
L'eventuale erronea qualificazione
dell'ordine di demolizione da parte del
Comune é irrilevante, dovendo il giudice
procedere in ogni caso alla corretta
qualificazione dell'atto amministrativo,
tenendo conto del potere effettivamente
esercitato dall'Amministrazione e non del
nomen attribuito dall'Amministrazione
medesima al provvedimento, non sussistendo
in tal caso la violazione del principio di
tipicità degli atti amministrativi lamentata (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
II,
sentenza 21.10.2010 n.
7029 - link
a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
In una zona interessata da
vincolo paesaggistico la formazione del
provvedimento tacito di assenso alla
concessione in sanatoria, previsto dall'art.
35, co. 18, l. n. 47 del 1985, postula
indefettibilmente la previa acquisizione del
parere favorevole dell'autorità preposta
alla tutela del vincolo sulla compatibilità
ambientale della costruzione senza titolo;
ne consegue che, se al momento dell'esame
della domanda di sanatoria non risulta
acquisito il parere favorevole sulla
conformità dell'intervento alla disciplina
paesaggistica, la formazione del
silenzio-assenso è preclusa.
Il termine per la formazione del
silenzio-assenso sulla domanda di rilascio
della concessione in sanatoria non decorre
quando manchino i presupposti di fatto e di
diritto previsti dalla norma e/o le opere
non siano suscettibili di sanatoria, nonché
qualora la domanda stessa sia carente della
documentazione prevista dalla legge.
Ritiene il Collegio di aderire a
quell’orientamento giurisprudenziale secondo
il quale: “In una zona interessata da
vincolo paesaggistico la formazione del
provvedimento tacito di assenso alla
concessione in sanatoria, previsto dall'art.
35, co. 18, l. n. 47 del 1985, postula
indefettibilmente la previa acquisizione del
parere favorevole dell'autorità preposta
alla tutela del vincolo sulla compatibilità
ambientale della costruzione senza titolo;
ne consegue che, se al momento dell'esame
della domanda di sanatoria non risulta
acquisito il parere favorevole sulla
conformità dell'intervento alla disciplina
paesaggistica, la formazione del
silenzio-assenso è preclusa” (TAR
Campania Salerno, sez. II, 21.01.2010, n.
845).
Più in generale, “il termine per la
formazione del silenzio-assenso sulla
domanda di rilascio della concessione in
sanatoria non decorre quando manchino i
presupposti di fatto e di diritto previsti
dalla norma e/o le opere non siano
suscettibili di sanatoria, nonché qualora la
domanda stessa sia carente della
documentazione prevista dalla legge”
(TAR Trentino Alto Adige Trento, sez. I,
07.01.2010, n. 4) (TAR Puglia-Lecce, Sez.
III,
sentenza 15.10.2010 n. 2100 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
1. Condono
edilizio - Oneri di concessione - Obbligo di
determinazione degli oneri con esclusivo
riferimento alle tariffe vigenti alla data
di entrata in vigore della legge di
sanatoria - Non sussiste - Ratio.
2. Concessione in
sanatoria - Silenzio-assenso -
Perfezionamento - Presupposti.
3. Concessione in
sanatoria - Possibilità di riaprire il
procedimento di sanatoria in seguito a
silenzio-assenso sull'istanza di concessione
in sanatoria entro i termini previsti per la
facoltà di ottenere il conguaglio - Non
sussiste.
1. In materia di condono edilizio ed oneri
concessori, relativamente alle relative
normative succedutesi nel tempo -art. 32,
D.L. 269/2003; art. 39, L. 724/1994, art.
37, L. 47/1985- non è ravvisabile un
orientamento interpretativo consolidato da
cui possa ricavarsi un unico principio
fondamentale della legislazione statale,
secondo cui gli oneri di concessione debbano
essere determinati esclusivamente con
riferimento alle tariffe vigenti alla data
di entrata in vigore della legge di
sanatoria: infatti, gli oneri di concessione
potrebbero essere ancorati alle tariffe
vigenti, alternativamente, al momento in cui
l'abuso è iniziato, al momento in cui
l'immobile abusivo è completato, al momento
dell'entrata in vigore della normativa
statale sul condono, al momento dell'entrata
in vigore della normativa regionale sul
condono, al momento in cui è stata
effettuata la richiesta di condono o,
infine, al momento del perfezionamento del
procedimento di sanatoria.
2. Nella disciplina dei condoni edilizi
succedutisi nel tempo, il procedimento di
sanatoria si perfeziona o con un
provvedimento esplicito del Comune, o col
silenzio-assenso, che matura in presenza di
determinati presupposti: in primis, la
presentazione di una domanda completa e
corredata da tutta la documentazione
prescritta dalla legge (cfr. Cons. di Stato,
n. 4174/2010).
3. In materia di condono edilizio, il
termine di trentasei mesi previsto dall'art.
35, comma 17, Legge n. 47/1985, riguarda la
prescrizione del diritto al conguaglio, o al
rimborso, a seguito del
silenzio-accoglimento formatosi sull'istanza
di concessione in sanatoria, con la
conseguenza che, una volta formatosi il
silenzio-assenso su tale istanza, la facoltà
di conguaglio non autorizza anche a
rimettere in discussione l'intero rapporto,
e riaprire il procedimento di sanatoria,
facendo applicazione delle nuove tariffe
successivamente entrate in vigore (cfr.
Cass. SS.UU., sent. n. 9662/2009) (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
II,
sentenza 14.10.2010 n.
6958 - link
a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Concessione in sanatoria -
Possibilità di riaprire il procedimento di
sanatoria in seguito a silenzio-assenso
sull'istanza di concessione in sanatoria
entro i termini previsti per la facoltà di
ottenere il conguaglio - Non sussiste.
In materia di condono edilizio, il termine
di trentasei mesi previsto dall'art. 35,
comma 17, Legge n. 47/1985, riguarda la
prescrizione del diritto al conguaglio, o al
rimborso, a seguito del
silenzio-accoglimento formatosi sull'istanza
di concessione in sanatoria, con la
conseguenza che, una volta formatosi il
silenzio-assenso su tale istanza, la facoltà
di conguaglio non autorizza anche a
rimettere in discussione l'intero rapporto,
e riaprire il procedimento di sanatoria,
facendo applicazione delle nuove tariffe
successivamente entrate in vigore (cfr.
Cass. SS.UU., sent. n. 9662/2009) (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
II,
sentenza 14.10.2010 n.
6956 - link
a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
1. Condono
edilizio - Oneri di concessione - Obbligo di
determinazione degli oneri con esclusivo
riferimento alle tariffe vigenti alla data
di entrata in vigore della legge di
sanatoria - Non sussiste - Ratio.
2. Abuso edilizio
- Sanatoria - Diritti ed oneri - Incremento
percentuale ex art. 32, comma 40, D.L.
269/2003 - Ambito di applicazione.
1. In materia di condono edilizio ed oneri
concessori, relativamente alle relative
normative succedutesi nel tempo -art. 32,
D.L. 269/2003; art. 39, L. 724/1994, art.
37, L. 47/1985- non è ravvisabile un
orientamento interpretativo consolidato da
cui possa ricavarsi un unico principio
fondamentale della legislazione statale,
secondo cui gli oneri di concessione debbano
essere determinati esclusivamente con
riferimento alle tariffe vigenti alla data
di entrata in vigore della legge di
sanatoria: infatti, gli oneri di concessione
potrebbero essere ancorati alle tariffe
vigenti, alternativamente, al momento in cui
l'abuso è iniziato, al momento in cui
l'immobile abusivo è completato, al momento
dell'entrata in vigore della normativa
statale sul condono, al momento dell'entrata
in vigore della normativa regionale sul
condono, al momento in cui è stata
effettuata la richiesta di condono o,
infine, al momento del perfezionamento del
procedimento di sanatoria.
2. L'incremento percentuale fino al 10%,
previsto dall'art. 32, comma 40, D.L.
269/2003, che i Comuni possono richiedere
per progetti relativi alle attività
istruttorie connesse al rilascio delle
concessioni in sanatoria, è applicabile solo
ai diritti ed oneri correlati
all'istruttoria delle domande finalizzate al
rilascio del titolo abilitativo e non agli
oneri concessori relativi all'intervento
edilizio: ciò, in considerazione del maggior
impiego di risorse (personale e mezzi) che
qualsiasi sanatoria -implicante un afflusso
eccezionale di istanze da istruire ed
evadere in aggiunta all'attività ordinaria-
notoriamente richiede (nella fattispecie il
TAR ha ritenuto illegittima
l'interpretazione della predetta norma da
parte degli Uffici comunali, secondo i quali
la stessa autorizzerebbe un (ulteriore)
incremento (non dei diritti ed oneri di
istruttoria ma) degli oneri di
urbanizzazione primaria e secondaria (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
II,
sentenza 14.10.2010 n.
6955 - link
a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
1. Condono
edilizio - Oneri di concessione - Obbligo di
determinazione degli oneri con esclusivo
riferimento alle tariffe vigenti alla data
di entrata in vigore della legge di
sanatoria - Non sussiste - Ratio.
2. Condono
edilizio - Obbligo di provvedere - In caso
di istanza non debitamente documentata -
Ritardo della P.A. - Non sussiste.
1. In materia di condono edilizio ed oneri
concessori, relativamente alle relative
normative succedutesi nel tempo -art. 32,
D.L. 269/2003; art. 39, L. 724/1994, art.
37, L. 47/1985- non è ravvisabile un
orientamento interpretativo consolidato da
cui possa ricavarsi un unico principio
fondamentale della legislazione statale,
secondo cui gli oneri di concessione debbano
essere determinati esclusivamente con
riferimento alle tariffe vigenti alla data
di entrata in vigore della legge di
sanatoria: infatti, gli oneri di concessione
potrebbero essere ancorati alle tariffe
vigenti, alternativamente, al momento in cui
l'abuso è iniziato, al momento in cui
l'immobile abusivo è completato, al momento
dell'entrata in vigore della normativa
statale sul condono, al momento dell'entrata
in vigore della normativa regionale sul
condono, al momento in cui è stata
effettuata la richiesta di condono o,
infine, al momento del perfezionamento del
procedimento di sanatoria (cfr. Corte Cost., ord. 17.03.2010 n. 105 che ha dichiarato
la manifesta inammissibilità della questione
di legittimità costituzionale della L.R.
31/2004 sollevata dal TAR confermando
pertanto la legittimità della previsione di
tale legge regionale di ancorare gli oneri
concessori alle tariffe vigenti al momento
del rilascio del permesso di costruire in
sanatoria).
2. In caso di ritardo, da parta del Comune,
nella definizione di una domanda di
concessione in sanatoria, detto ritardo non
è addebitabile alla P.A. qualora la
presentata istanza non sia stata debitamente
documentata (cfr. Cons. di Stato, sent. n.
4174/210, n. 4671/2009, n. 1797/2007, n.
4946/2005), sicché in tale ipotesi non
matura il biennio assegnato al Comune per
provvedere decorso il quale si forma il
silenzio-assenso (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
II,
sentenze 14.10.2010 nn.
6929 e
6930 - link
a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Abusi edilizi - Autorità comunale
- Mancato esercizio dei poteri
ripristinatori e repressivi - Proprietario
dell’area incisa dagli abusi - Interesse
legittimo.
Il proprietario di un’area o di un
fabbricato nella cui sfera giuridica incide
dannosamente il mancato esercizio dei poteri
ripristinatori e repressivi relativi ad
abusi edilizi da parte dell’autorità
preposta è titolare di un interesse
legittimo all’esercizio di detti poteri e
può pretendere, se non vengano adottate le
misure richieste, un provvedimento che ne
spieghi esplicitamente le ragioni, con la
conseguenza che il silenzio serbato sulla
istanza integra gli estremi del silenzio
rifiuto, sindacabile in sede giurisdizionale
quanto al mancato adempimento dell’obbligo
di provvedere espressamente (cfr., ex
multis, Cons. Stato, sez. IV,
04.06.2004, n. 3485; 31.05.2007, n. 2857;
07.07.2008, n. 3384) (TAR Campania-Napoli,
Sez. VIII,
sentenza 08.10.2010 n. 18124 -
link a www.ambientediritto.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
L’individuazione dell’area da
acquisire (nel caso di abuso edilizio) non
costituisce requisito di legittimità
dell’ordine di demolizione, ben potendo
essere posticipata al momento
dell’accertamento dell’inottemperanza o al
momento dell’acquisizione.
Vale qui
richiamare l’orientamento giurisprudenziale,
ormai pacificamente affermatosi, secondo cui
l’individuazione dell’area da acquisire non
costituisce requisito di legittimità
dell’ordine di demolizione, ben potendo
essere posticipata al momento
dell’accertamento dell’inottemperanza o al
momento dell’acquisizione (Cons. Stato, IV,
26/09/2008, n. 4659; TAR Toscana, III,
20/01/2009, n. 24; idem, 23/01/2008, n. 42)
(TAR Toscana, Sez. III,
sentenza 04.10.2010 n. 6437 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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settembre 2010 |
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EDILIZIA PRIVATA:
Reati urbanistici - Titolo
edilizio illegittimo - Assenza di permesso
di costruire - Configurabilità del reato -
Sfera riservata alla Pubblica
Amministrazione - Sindacato del giudice
penale - Artt. 44, lett. b); 94 e 95 del
T.U. n. 380/2001.
In materia di reati urbanistici, può
configurarsi, anche in presenza di un titolo
edilizio illegittimo il reato di esecuzione
di lavori edilizi in assenza di permesso di
costruire.
Sicché, la non conformità dell'atto
amministrativo alla normativa che ne regola
l'emanazione, alle disposizioni legislative
statali e regionali in materia
urbanistico-edilizia ed alle previsioni
degli strumenti urbanistici, può essere
rilevata se l'atto medesimo sia illecito,
cioè frutto di attività criminosa, ed a
prescindere da eventuali collusioni dolose
del soggetto privato interessato con organi
dell'amministrazione.
Infine, il sindacato del giudice penale è
possibile tanto nelle ipotesi in cui
l'emanazione dell'atto sia espressamente
vietata in mancanza delle condizioni
previste dalla legge quanto in quelle di
mancato rispetto delle norme che regolano
l'esercizio del potere.
Quindi, anche nell'accertamento dei profili
di illegittimità sostanziale di un titolo
abilitativo edilizio, il giudice penale,
procede ad una identificazione in concreto
della fattispecie sanzionata e non incide,
con indebita ingerenza, sulla sfera
riservata alla Pubblica Amministrazione,
poiché esercita un potere che trova
fondamento e giustificazione nella stessa
previsione normativa incriminatrice.
Difformità dell'opera
edilizia - Previsioni normative statali,
regionali o a prescrizioni degli strumenti
urbanistici - Verifica del giudice penale -
Obbligo.
Il giudice penale, nel valutare la
sussistenza o meno della liceità di un
intervento edilizio, deve verificarne la
conformità a tutti i parametri di legalità
fissati dalla legge, dai regolamenti
edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal
titolo abilitativo edificatorio (Cass., Sez.
Un., 28.11.2001, Salvini).
Deve escludersi infatti che -qualora
sussista difformità dell'opera edilizia
rispetto a previsioni normative statali o
regionali ovvero a prescrizioni degli
strumenti urbanistici- il giudice debba
comunque concludere per la mancanza di
illiceità penale qualora sia stata
rilasciata concessione edilizia o permesso
di costruire, in quanto detti provvedimenti
non sono idonei a definire esaurientemente
lo statuto urbanistico ed edilizio
dell'opera realizzanda.
Pertanto, nel caso di accertata difformità
da disposizioni legislative o regolamentari,
ovvero dalle prescrizioni degli strumenti
urbanistici, non si configura una non
consentita "disapplicazione"
riconducibile all'art. 5 della legge
20.03.1865, n. 2248, allegato E), da parte
del giudice penale, dell'atto amministrativo
concessorio (Cass., Sez. Un., 12.11.1993,
Borgia), in quanto lo stesso giudice,
qualora come presupposto o elemento
costitutivo di una fattispecie di reato sia
previsto un atto amministrativo ovvero
l'autorizzazione del comportamento del
privato da parte di un organo pubblico, non
deve limitarsi a verificare l'esistenza
ontologica dell'atto o provvedimento
amministrativo, ma deve verificare
l'integrazione o meno della fattispecie
penale, "in vista dell'interesse
sostanziale che tale fattispecie assume a
tutela, nella quale gli elementi di natura
extrapenale convergono organicamente,
assumendo un significato descrittivo"
(Cass. Sez. VI, 18.03.1998, n. 3396, Calisse
ed altro) (Corte di cassazione, Sez. III
penale,
sentenza 30.09.2010 n. 35391 -
link a www.ambientediritto.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Vigilanza sull’attività
urbanistico-edilizia - Competenza -
Dirigente o responsabile del pertinente
ufficio comunale - Verbale degli agenti di
Polizia Municipale - Ordine di sospensione
dei lavori - Incompetenza.
L'art. 27, d.P.R. n. 380 del 2001, in
coerenza con la distinzione tra la funzione
di indirizzo politico e la funzione
gestionale posta dal t.u. in materia di enti
locali, attribuisce chiaramente la
competenza in materia di vigilanza
sull'attività urbanistico-edilizia al
dirigente o al responsabile del pertinente
ufficio comunale, trattandosi di un tipico
potere gestionale che trova la propria fonte
direttamente dalla legge. Nell’ambito
dell’esplicazione di tale attività, rientra,
dunque, l'ordine di sospensione dei lavori
basato sul rapporto, munito di fede
privilegiata, degli agenti della Polizia
Municipale.
A quest’ultimi compete l’obbligo di dare
immediata comunicazione della violazione
urbanistico-edilizia riscontrata ai vari
organi interessati, tra cui il dirigente
dell’ ufficio tecnico, unico legittimato a
disporre gli atti conseguenti di competenza
dell’Amministrazione comunale.
Il suddetto verbale costituisce, dunque, un
atto interno ed intermedio del procedimento
edilizio sanzionatorio, dotato di carattere
meramente ricognitivo e non può essere
dotato di efficacia immediatamente lesiva
(TAR Lazio Roma, sez. I, 22.12.2005, n.
14374) (nella specie, il verbale degli
agenti di Polizia Municipale conteneva,
illegittimamente, l’ordine di sospensione
immediata di lavori) (TAR Puglia-Lecce, Sez.
III,
sentenza 28.09.2010 n. 2025 -
link a www.ambientediritto.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: L’art.
9, comma 3, L. 28.02.1985 n. 47,
relativamente alle ristrutturazioni edilizie
abusive di immobili soggetti a vincolo
storico, artistico o ambientale, non
suscettibili di sanatoria, va interpretato
nel senso che la sanzione ripristinatoria va
applicata congiuntamente a quella pecuniaria
solo se il ripristino sia ancora possibile;
ove, invece, il ripristino non sia
possibile, deve trovare applicazione la sola
sanzione pecuniaria, in conformità ad un
canone generale, di cui sono espressione,
altresì, i commi 2 e 4, del medesimo art. 9
e l’art. 59 L. n. 1089 del 1939.
Un recente orientamento giurisprudenziale, a
cui il Collegio ritiene di uniformarsi, ha
infatti espresso l’avviso che l’art. 9,
comma 3, L. 28.02.1985 n. 47, relativamente
alle ristrutturazioni edilizie abusive di
immobili soggetti a vincolo storico,
artistico o ambientale, non suscettibili di
sanatoria, va interpretato nel senso che la
sanzione ripristinatoria va applicata
congiuntamente a quella pecuniaria solo se
il ripristino sia ancora possibile; ove,
invece, il ripristino non sia possibile,
deve trovare applicazione la sola sanzione
pecuniaria, in conformità ad un canone
generale, di cui sono espressione, altresì,
i commi 2 e 4, del medesimo art. 9 e l’art.
59 L. n. 1089 del 1939 (Cons. St., Sez. VI,
30.08.2002, n. 4374)
(TAR Marche,
sentenza 27.09.2010 n. 3318 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Piano territoriale paesistico
(P.T.P.) - Costruzione abusiva - Area
sottoposta a vincoli paesaggistici - Potere
di ordinare la demolizione - Partecipazione
al procedimento amministrativo -
Fattispecie: demolizione opere abusive
eseguite sul pubblico demanio marittimo -
D.P.R. n. 380/2001 - Art. 7 e ss. L. n.
241/1990 e s.m.i. - Art. 1, L. n. 65/1986.
In ragione del loro contenuto rigidamente
vincolato, gli atti sanzionatori in materia
edilizia (tra cui l'ordine di demolizione
della costruzione abusiva) non devono essere
preceduti dalla comunicazione d'avvio del
relativo procedimento (Cons. Stato, Sez. IV,
sent. 15/05/2009, n. 3029; C.d.S., Sez. IV,
sent. 26/09/2008, n. 4659; C.d.S., Sez. V,
sent. 19/09/2008, n. 4530; C.d.S., Sez. V,
26/02/2003, n. 1095).
Nella specie, il verbale di sequestro dei
manufatti abusivi redatto dal Corpo di
Polizia Municipale (verbale ritualmente
portato a legale conoscenza dell'appellante)
costituisse altresì "partecipazione del
procedimento amministrativo ai sensi
dell'art. 7 e seguenti della legge n. 241/1990
e s.m.i.", in tal modo consentendo
all'odierna appellante di conoscere il
verosimile esito provvedimentale della
vicenda e di versare in atti (laddove lo
avesse ritenuto utile) le proprie deduzioni.
Sicché, non è contestabile la riferibilità
dell'attività del Corpo di Polizia
Municipale all'Ente-Comune di riferimento
(in tal senso: art. 1, l. 07.03.1986, n. 65)
(Consiglio di Stato, Sez. VI,
sentenza 24.09.2010 n. 7129 -
link a www.ambientediritto.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Art. 36 d.P.R. n. 380/2001 -
Tipizzazione legale del silenzio - Atto
tacito di diniego - Impugnazione - Termine
di sessanta giorni - Decorrenza.
La disposizione normativa recata dall’art.
36, comma 3, del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia configura a tutti gli
effetti un’ipotesi di tipizzazione legale
del silenzio serbato dall’amministrazione.
Una volta inutilmente decorso il suddetto
termine, sulla domanda di sanatoria si forma
a tutti gli effetti un atto tacito di
diniego, con il conseguente onere della
parte interessata di agire in sede
impugnatoria nel termine di legge di
sessanta giorni decorrente dalla data di
formazione dell’atto negativo tacito (Cons.
Stato, sez. IV, 03.02.2006, n. 401; sez. V,
11.02.2003, n. 706; sez. II, par.
12.04.2006, n. 7375/2004; Id., par.
07.05.2008, n. 4581/20077; CGA, 14.09.2009,
n. 792; Tar Piemonte, sez. I, 08.03.2006, n.
1173; Id., 27.11.2007, n. 3508; Tar
Lombardia, Milano, sez. II, 21.03.2006, n.
642; Tar Lazio, Latina, 09.10.2006, n. 1044;
Tar Campania, Napoli, sez. VI, 07.09.2006,
n. 7960 e 12.02.2008, Id., sez. II,
21.11.2006, n. 10061, 23.09.2008, n. 10619;
08.06.2009, n. 3139; Id., sez. VII,
05.12.2006, n. 10401; Id., sez. II; Tar
Campania, Salerno, Sez. II, 07.03.2008, n.
257) (TAR Campania-Napoli, Sez. III,
sentenza 17.09.2010 n. 17440 -
link a www.ambientediritto.it). |
|
EDILIZIA PRIVATA:
1. Opere abusive -
Permesso di costruire in sanatoria -
Condominio - Preavviso di diniego in
mancanza di richiesta o assenso di tutti i
condomini - Carattere direttamente lesivo -
Sussiste - Impugnabilità immediata -
Sussiste.
2. Opere abusive -
Permesso di costruire in sanatoria -
Istruttoria - Obbligo della P.A. di
effettuare valutazioni complesse di
carattere civilistico - Non sussiste.
1. Il provvedimento di preavviso di diniego
del permesso di costruire in sanatoria in
mancanza di richiesta o assenso di tutti i
condomini, imponendo l'assenso di tutti i
condomini quale condizione per evitare il
rigetto dell'istanza, si atteggia non tanto
come preavviso di rigetto in senso tecnico
(volto ad acquisire, in contraddittorio con
gli interessati, elementi di giudizio ai
fini della definizione dell'istanza), ma
come atto già dotato di effetti lesivi, il
che lo rende suscettibile di impugnazione
immediata.
2.
Nella verifica dell'idoneità del titolo
l'Amministrazione non è tenuta, in sede di
istruttoria di una domanda di permesso
edilizio, ad effettuare valutazioni
complesse di carattere civilistico, che
spettano al giudice ordinario (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
II,
sentenza 15.09.2010 n.
5986 - link
a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: I
provvedimenti sanzionatori in materia
edilizia hanno carattere strettamente
vincolato, onde l’omessa comunicazione di
avviso di avvio del procedimento
sanzionatorio non risulta rilevante (…), in
quanto in presenza dell’abuso contestato
l’esito del procedimento non avrebbe potuto
essere diverso.
In adesione alla costante giurisprudenza,
deve essere evidenziato come “i
provvedimenti sanzionatori in materia
edilizia hanno carattere strettamente
vincolato, onde l’omessa comunicazione di
avviso di avvio del procedimento
sanzionatorio non risulta rilevante (…), in
quanto in presenza dell’abuso contestato
l’esito del procedimento non avrebbe potuto
essere diverso” (TAR Toscana, Firenze,
III, 11.06.2010, n. 1829).
Ciò anche in ossequio al disposto di cui
all’art. 21-octies della legge n. 241 del
1990, laddove si stabilisce che “non è
annullabile il provvedimento adottato in
violazione di norme sul procedimento o sulla
forma degli atti qualora, per la natura
vincolata del provvedimento, sia palese che
il suo contenuto dispositivo non avrebbe
potuto essere diverso da quello in concreto
adottato”.
Trattandosi di norma processuale, la stessa
è applicabile anche ai procedimenti in corso
o già definiti alla data di entrata in
vigore della legge n. 15 del 2005, avendo il
legislatore inteso in tal modo far “prevalere
gli aspetti sostanziali su quelli formali
nelle ipotesi in cui le garanzie
procedimentali non produrrebbero comunque
alcun vantaggio a causa della mancanza di un
potere concreto di scelta da parte
dell’amministrazione” (Consiglio di
Stato, V, 02.02.2010, n. 431)
(TAR
Lombardia-Milano, Sez. IV,
sentenza 10.09.2010 n. 5656 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: L'obbligo
di previa comunicazione di avvio del
procedimento non si applica ai provvedimenti
sanzionatori in materia edilizia, in
considerazione del loro carattere doveroso.
Secondo il constante orientamento della
giurisprudenza, l'obbligo di previa
comunicazione di avvio del procedimento non
si applica ai provvedimenti sanzionatori in
materia edilizia, in considerazione del loro
carattere doveroso (cfr. TAR Veneto, II,
30/06/2010 n. 2741; Cons. Stato, V,
19.09.2008, n. 4530; Tar Campania, Napoli,
IV, 02.12.2008, n. 20794)
(TAR
Basilicata,
sentenza 10.09.2010 n. 599 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: La
demolizione è atto dovuto ed è
sufficientemente motivato con l'affermazione
dell'accertata irregolarità dell'intervento,
essendo in re ipsa l'interesse pubblico alla
rimozione dell'abuso -anche se risalente nel
tempo- senza necessità di una specifica
comparazione con gli interessi privati
coinvolti o sacrificati.
L'omessa menzione, nell'ordinanza di
demolizione abuso edilizio, della futura
acquisizione dell'area nulla toglie alla
legittimità dell'ordine di demolizione
medesima.
La demolizione è, anche per questo
Tribunale, "atto dovuto ed è
sufficientemente motivato con l'affermazione
dell'accertata irregolarità dell'intervento,
essendo in re ipsa l'interesse pubblico alla
rimozione dell'abuso -anche se risalente nel
tempo- senza necessità di una specifica
comparazione con gli interessi privati
coinvolti o sacrificati" (TAR Emilia
Romagna-Parma, 21.05.2008, n. 260).
Quanto alla mancata indicazione,
nell’ordinanza impugnata, della
puntualizzazione chiara delle aree
eventualmente destinate a passare al
patrimonio comunale il collegio rileva che
tale omissione non inficia l'ordine
demolitorio, che enuncia correttamente i
presupposti di fatto e le ragioni giuridiche
ad esso sottese, ed anche il suo specifico
contenuto ed effetto sanzionatorio.
La successiva (ed eventuale) acquisizione
dell'immobile al patrimonio del Comune è un
effetto legale dell'inadempimento, e si
verifica (dandosene i presupposti) "di
diritto", come dispone la norma citata.
Nondimeno ci si può chiedere se detto
effetto si verifichi ugualmente anche quando
non ne sia fatta esplicita menzione
nell'atto, o se, al contrario, perché esso
si produca occorra un nuovo atto che integri
il precedente, anche al fine di individuare
esattamente l'area da acquisire.
Non è però questa la sede per rispondere a
tale quesito; esso sarà rilevante e di
interesse attuale solo nell'ipotesi che,
scaduto inutilmente il termine per la
demolizione, il Comune voglia procedere
all'acquisizione dell'immobile. Allo stato è
sufficiente osservare che l'omessa menzione
della futura acquisizione dell'area nulla
toglie alla legittimità dell'ordine di
demolizione (cfr. TAR Umbria, 26/03/2010 n.
219)
(TAR
Basilicata,
sentenza 10.09.2010 n. 599 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: In
materia edilizia, l'onere della prova in
ordine all'epoca di realizzazione di un
abuso edilizio grava sull'interessato che
intende dimostrare la legittimità del
proprio operato e non sul Comune che, in
presenza di un'opera edilizia non assistita
da un titolo che la legittimi, ha solo il
potere-dovere di sanzionarla ai sensi di
legge.
L'onere <<de quo>> trasla
sull'amministrazione solo dopo che il
responsabile abbia fornito concreti
elementi, altamente probanti in ordine alla
data di realizzazione dell'opus.
"In materia
edilizia, l'onere della prova in ordine
all'epoca di realizzazione di un abuso
edilizio grava sull'interessato che intende
dimostrare la legittimità del proprio
operato e non sul Comune che, in presenza di
un'opera edilizia non assistita da un titolo
che la legittimi, ha solo il potere-dovere
di sanzionarla ai sensi di legge" (TAR
Piemonte, 01/06/2009 n. 1564; TAR
Sicilia-Palermo, sez. III, 26.10.2005 , n.
4099; in tal senso anche TAR Umbria,
10.07.2003, n. 589; TAR Basilicata,
29.04.2003, n. 370).
Tale onere poi, può ritenersi a sufficienza
soddisfatto solo quando le prove addotte
risultano obiettivamente inconfutabili sulla
base di atti e documenti che, da soli o
unitamente ad altri elementi probatori,
offrono la ragionevole certezza dell'epoca
di realizzazione del manufatto (cfr. TAR
Umbria, 10.07.2003, n. 589). L'onere della
prova della data dell'abuso incombe quindi
sul suo autore (TAR Piemonte, I Sez.,
25.02.1999 n. 105; TAR Marche 23.10.1992 n.
633; TAR Valle d'Aosta 02.08.1990 n. 68).
Più di recente la giurisprudenza ha
evidenziato che l'onere <<de quo>>
trasla sull'amministrazione solo dopo che il
responsabile abbia fornito concreti
elementi, altamente probanti in ordine alla
data di realizzazione dell'opus (TAR
Puglia-Lecce, sez. III, 13.09.2008, n.
2541).
Si è affermato, infatti che "l'onere
della prova in ordine alla data di
realizzazione dell'immobile abusivo ricade
su chi ha commesso l'abuso, nel mentre solo
la deduzione, da parte di quest'ultimo, di
«concreti elementi a sostegno delle proprie
affermazioni, trasferisce il suddetto onere
in capo all'Amministrazione». L'onere per il
privato di dimostrare che l'opera è stata
completata entro la data utile, comporta che
anche la dichiarazione sostitutiva di atto
notorio non è sufficiente a tal fine,
essendo necessari ulteriori riscontri
documentali, eventualmente anche indiziari,
purché altamente probanti" (TAR
Campania-Napoli, sez. VII, 24.07.2008, n.
9347) (TAR
Basilicata,
sentenza 10.09.2010 n. 599 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Il permesso di sanatoria è un
provvedimento tipico la cui applicazione è
specificamente disciplinata dall’art. 36 del
d.P.R. n. 380 del 2001 (come, in precedenza,
dall’art. 13 della l. n. 47 del 1995) senza
che sia possibile l'estensione di tale
potere al di fuori dei presupposti (la
cosiddetta "doppia conformità") di cui
all'art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001. Il
d.P.R. n. 380 del 2001 ha, infatti,
predisposto una disciplina puntuale ed
esaustiva della sanatoria in materia
edilizia, tale da non ammettere spazi
residui che consentano di affermare, in via
interpretativa, la sopravvivenza della
cosiddetta «sanatoria giurisprudenziale».
L’istituto della “sanatoria
giurisprudenziale”, avente l’effetto di
sanare immobili abusivi contrastanti con lo
strumento pianificatorio vigente al momento
della loro realizzazione e divenuti però
conformi allo strumento urbanistico vigente
nel momento in cui la P.A. provvede sulla
domanda di sanatoria, discenderebbe dai
principi generali di ragionevolezza, buon
andamento ed economia della azione
amministrativa.
Una rigida applicazione dell’art. 36, del
d.P.R. n. 380/2001, prevedente, invece, la
cd. “doppia conformità” alla
disciplina urbanistico ed edilizia,
presente, cioè, sia, al momento della
realizzazione dell’abuso che a quello della
presentazione dell’istanza, sarebbe, a
parere del ricorrente, illogica in quanto
imporrebbe la demolizione dell’immobile
abusivo, consentendo di ottenere
successivamente l’assenso edificatorio per
ricostruirlo in modo identico. Non vi
sarebbe alcuna “ragione di ritenere che
l'ordinamento imponga di demolire un'opera
prima di ottenere la concessione per
realizzarla nuovamente” (Consiglio di
Stato, sez. V, 21.10.2003, n. 6498).
Pur prendendo atto della possibile
configurabilità, per autorevole parte della
giurisprudenza, dell’istituto della cd.
sanatoria “giurisprudenziale” o “impropria”,
ammessa nell’ipotesi in cui le opere,
inizialmente abusive, diventino
successivamente conformi alle norme
urbanistico-edilizie e alle previsioni degli
strumenti di pianificazione per effetto di
normative o disposizioni pianificatorie
sopravvenute, ritiene il Collegio di aderire
al diverso orientamento secondo il quale il
permesso di sanatoria è un provvedimento
tipico la cui applicazione è specificamente
disciplinata dall’art. 36 del d.P.R. n. 380
del 2001 (come, in precedenza, dall’art. 13
della l. n. 47 del 1995) senza che sia
possibile l'estensione di tale potere al di
fuori dei presupposti (la cosiddetta "doppia
conformità") di cui all'art. 36 d.P.R.
n. 380 del 2001. Il d.P.R. n. 380 del 2001
ha, infatti, predisposto una disciplina
puntuale ed esaustiva della sanatoria in
materia edilizia, tale da non ammettere
spazi residui che consentano di affermare,
in via interpretativa, la sopravvivenza
della cosiddetta «sanatoria
giurisprudenziale».
In altri termini, a parere del Collegio, la
sanatoria di un'opera non conforme allo
strumento urbanistico vigente al momento
della sua esecuzione rappresenterebbe una
forzatura sia della disciplina in materia
che dei principi generali dell'ordinamento
in tema di sanatoria di attività illecite in
generale attesa l’inesistenza a livello
ordinamentale di un siffatto istituto.
“Non sussiste l'antinomia che si vorrebbe
creare con l'affermazione della c.d.
sanatoria giurisprudenziale -e quindi con il
sostanziale ripudio dell'esigenza della
doppia conformità, ad onta della sua
esplicita previsione negli art. 13 e 36
cit.- tra i principi di legalità e di buon
andamento della p.a., con assegnazione della
prevalenza a quest'ultimo, in nome di una
presunta logica «efficientista»” (TAR
Lombardia Milano, sez. II, 09.06.2006, n.
1352).
Il principio di buon andamento, che fa
ritenere illogico che si demolisca ciò che,
al momento stesso, potrebbe essere
autorizzato in base allo strumento vigente,
deve recedere di fronte a quello, di pari
rango costituzionale, di legalità che vuole
che, anche in questa materia, siano
osservate le disposizioni del legislatore
(TAR Friuli Venezia Giulia Trieste,
23.08.2004, n. 542).
Le motivazioni fatte proprie
dall'orientamento favorevole all’istituto
menzionato, riassumibili, come detto, nel
rilievo dell'incongruenza di un
provvedimento che imponga la demolizione di
opere di cui dovrebbe poi essere autorizzata
la ricostruzione nella stessa forma e
consistenza, non risultano, altresì,
persuasive anche in ragione
dell'appartenenza degli atti in parola a
distinti procedimenti amministrativi: il
procedimento di rilascio del permesso in
sanatoria e quello, connesso ma autonomo, in
cui si estrinseca l'attività sanzionatoria
dell'Amministrazione (TAR Piemonte Torino,
sez. I, 20.04.2005, n. 1094).
In conclusione, nel caso in esame,
considerando che la stessa parte ricorrente
ammette la non conformità dell'intervento
allo strumento urbanistico vigente al
momento della sua esecuzione, ne deriva
l'esito necessariamente negativo della
verifica di "doppia conformità" che
inibisce il rilascio del permesso di
costruire in sanatoria, con la precisazione
che la stessa Amministrazione è vincolata a
negarla ove non ricorra la predetta ipotesi,
così come ha fatto (Consiglio Stato, sez. IV,
26.04.2006, n. 2306; TAR Lombardia Brescia,
23.06.2003, n. 873; TAR Toscana Firenze,
sez. III, 15.04.2002, n. 724) (TAR
Puglia-Lecce, Sez. III,
sentenza 02.09.2010 n. 1887 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
BENI CULTURALI ED AMBIENTALI -
Efficacia estintiva della sanatoria -
Valutazione postuma di compatibilità
paesaggistica - C.d. interventi minori -
Fattispecie - Artt. 181 c. 1-ter sub a) e
167, D.L.vo n. 42/2004 - Art. 44, c. 1, lett. c,
TU n. 380/2001 - Art. unico, c. 36, L. n.
308/2004.
L’efficacia estintiva della sanatoria è
limitata ai reati contravvenzionali previsti
dalle norme urbanistiche vigenti e non si
estende ad altri reati correlati alla tutela
di interessi diversi quali quelli previsti
dalla normativa sulle opere in cemento
armato, sulle costruzioni in zone sismiche
oppure di tutela delle aree di interesse
ambientale.
Per questi ultimi reati, la L. n. 308/2004
(art. unico, c. 36) ha novellato l'art. 181
D.L.vo n. 42/2004 ed introdotto la
possibilità di una valutazione postuma di
compatibilità paesaggistica di alcuni
interventi minori all'esito della quale (pur
rimanendo ferme le misure amministrative
ripristinatorie e pecuniarie di cui all'art.
167 D.L.vo n. 42/2004) non si applicano le
sanzioni penali.
Nella specie, l'imputato non ha fatto
ricorso a tale procedure né poteva utilmente
farlo poiché risultano realizzate nuove
volumetrie e questa circostanza rende
inapplicabile la speciale causa estintiva
del reato come precisato dall'art. 181, c.
1-ter, sub a, D.L.vo n. 42/2004.
BENI CULTURALI ED
AMBIENTALI - Reato urbanistico e reato
ambientale - Ordine di demolizione e
riduzione in pristino - Effetti
diversificati - T.U.E. n. 380/2001 - D.L.vo
n. 42/2004.
L'ordine di demolizione caducato per il
reato urbanistico, deve essere mantenuto in
vigore per quello ambientale.
Sicché, la statuizione inerente la
demolizione non deve essere revocata nei
casi in cui sussista il reato ambientale,
piuttosto, è necessario disporre anche la
restitutio in pristinum per ricondurre
l'assetto dei luoghi alla situazione
originaria, comportando la reintegrazione
totale del bene nell'area protetta, l'ordine
di rimessione in pristino ha una ampiezza
maggiore, ma comprensiva dello abbattimento
del manufatto abusivo (Corte di Cassazione,
Sez. III penale,
sentenza 01.09.2010 n. 32547 -
link a www.ambientediritto.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Permesso in sanatoria -
Presupposti per rilascio - Verifiche e
obblighi del giudice penale - Art. 36,
d.P.R. 380/2001.
Nel valutare il permesso in sanatoria, ex
art. 36, d.P.R. 380/2001, il giudice non può
semplicisticamente prendere atto della
esistenza di tale titolo abilitativo
affermando, in maniera apodittica, la
conformità delle opere agli strumenti
urbanistici, omettendo ogni valutazione in
merito alla sussistenza dei presupposti per
il legittimo rilascio del permesso,
nonostante le opere fossero state
riconosciute non sanabili.
Permesso in sanatoria -
Verifica della c.d. doppia conformità e a
tutti i parametri di legalità - Effetti -
Verifica obbligatoria del giudice - Artt.
36, 44 e 45, d.P.R. n. 380/2001.
Ai sensi dell'art. 36, d.P.R. 380/2001, il
responsabile dell'abuso o il proprietario
possano ottenere il permesso in sanatoria se
l'intervento risulti conforme alla
disciplina urbanistica ed edilizia vigente
sia al momento della realizzazione dello
stesso, sia al momento della presentazione
della domanda (c.d. doppia conformità).
Sicché, è pacifico, che il rilascio del
permesso, ex art. 36 d.P.R. 380/2001, non
determina automaticamente la estinzione del
reato, dovendo il decidente, comunque,
accertare la legittimità sostanziale del
titolo sotto il profilo della sua conformità
alla legge (Cass. 30/01/2003, in p.m. c
Ciaravella), in quanto nel valutare la
sussistenza o meno della liceità di un
intervento edilizio, esso decidente è tenuto
ha verificare la conformità a tutti i
parametri di legalità, fissati dalla legge,
dai regolamenti edilizi, dagli strumenti
urbanistici e dalla concessione
edificatoria, non potendosi limitare alla
verifica della esistenza ontologica del
provvedimento amministrativo autorizzatorio,
e deve accertare la integrazione o meno
della fattispecie penale in vista
dell'interesse sostanziale che tale
fattispecie assume a tutela, nella specie
tutela del territorio (Cass. S.U.
21/12/1993, Borgia; Cass. 29/01/2001, n.
11716) (Corte di cassazione, Sez. III
penale,
sentenza 01.09.2010 n. 32543 -
link a www.ambientediritto.it). |
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agosto 2010 |
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EDILIZIA PRIVATA:
1. Opere abusive -
Sanatoria - Ordinanza di sgombero - Pendenza
di ricorso avverso il provvedimento di
diniego del permesso di costruire in
sanatoria - Illegittimità del provvedimento
sanzionatorio - Non sussiste.
2. Opere abusive -
Sanatoria - Provvedimenti sanzionatori in
materia edilizia - Necessità di motivazione
rafforzata - Non sussiste.
1. La pendenza del ricorso avverso il
provvedimento con cui l'amministrazione
comunale ha respinto la richiesta di
permesso di costruire in sanatoria non è
causa di illegittimità del provvedimento
sanzionatorio impugnato (ordinanza di
sgombero manufatti abusivi): in mancanza di
provvedimenti dell'autorità giudiziaria che
abbiano sospeso l'efficacia di tale diniego
o delle successive ordinanze di demolizione,
l'amministrazione era, difatti, tenuta, a
portare a conclusione il procedimento
sanzionatorio.
2.
I provvedimenti sanzionatori in materia
edilizia non richiedono una specifica
valutazione delle ragioni di interesse
pubblico né una comparazione di quest'ultimo
con gli interessi privati coinvolti e
sacrificati (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
II,
sentenza 27.08.2010 n.
4415 - link
a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
In materia di vigilanza
sull'attività edilizia, l’amministrazione
deve intervenire non solo sull’attività
materiale dei privati ma anche sui titoli
edilizi che illegittimamente autorizzano
questa attività. L’intervento è obbligatorio
sia quando la violazione della normativa è
accertata dagli uffici comunali sia quando
giungono denunce da parte dei cittadini,
ipotesi prevista espressamente dall’art. 27,
comma 3, del DPR 380/2001.
Il potere di vigilanza sull’attività
edilizia è lo strumento attribuito ai comuni
per tutelare l’interesse pubblico
all’ordinata trasformazione del territorio.
Dopo il rilascio del permesso di costruire
la vigilanza non si concentra nella sola
repressione delle opere realizzate in
difformità.
Lo scopo della vigilanza rimane sempre, come
afferma l’art. 27, comma 1, del DPR
380/2001, la verifica della corrispondenza “alle
norme di legge e di regolamento, alle
prescrizioni degli strumenti urbanistici ed
alle modalità esecutive fissate nei titoli
abilitativi”.
Dunque l’amministrazione deve intervenire
non solo sull’attività materiale dei privati
ma anche sui titoli edilizi che
illegittimamente autorizzano questa
attività. L’intervento è obbligatorio sia
quando la violazione della normativa è
accertata dagli uffici comunali sia quando
giungono denunce da parte dei cittadini,
ipotesi prevista espressamente dall’art. 27,
comma 3, del DPR 380/2001.
L’interesse pubblico al rispetto della
normativa decade solo con il decorso del
tempo, quando cresce parallelamente
l’affidamento dei privati. Nel caso in esame
tuttavia queste condizioni non sussistono.
In particolare:
(a) il tempo trascorso dalla realizzazione
dei lavori è minimo, anzi si può osservare
che in realtà alla data di inibizione della
prima DIA (13.11.2007) i lavori risultavano
quasi completati (v. sopra al punto 7)
benché non fosse ancora decorso il termine
di 30 giorni previsto dall’art. 42, comma 9,
della LR 12/2005 per l’esame della pratica;
(b) con riguardo al permesso di costruire
non può esservi alcun affidamento
tutelabile, in quanto i ricorrenti hanno
omesso di rappresentare la parete finestrata
(v. sopra al punto 4) e quindi non hanno
consentito agli uffici comunali di rilevare
il mancato rispetto dell’art. 9 del DM
1444/1968 (TAR Lombardia-Brescia, Sez. I,
sentenza 27.08.2010 n. 3240 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: L'ordinanza
di demolizione dell'opera abusivamente
realizzata va obbligatoriamente notificata
in via prioritaria e a pena di illegittimità
al responsabile dell'abuso edilizio, mentre
l'omessa notifica della stessa al
proprietario dell'area, nella quale è stato
commesso l'abuso edilizio, comporta soltanto
la mancata acquisizione al patrimonio
comunale dell'area stessa.
Per giurisprudenza costante “L'ordinanza
di demolizione dell'opera abusivamente
realizzata va obbligatoriamente notificata
in via prioritaria e a pena di illegittimità
al responsabile dell'abuso edilizio, mentre
l'omessa notifica della stessa al
proprietario dell'area, nella quale è stato
commesso l'abuso edilizio, comporta soltanto
la mancata acquisizione al patrimonio
comunale dell'area stessa” (TAR
Basilicata Potenza, sez. I, 17.11.2009, n.
765) e ciò in quanto l’acquisizione al
patrimonio è una sanzione autonoma del tutto
distinta dalla demolizione, anche se
dipendente strettamente dalla sua
inottemperanza (tra le tante TAR Puglia
Lecce, sezione III, 03.02.2010, n. 423)
(TAR Lazio-Roma, Sez. I-quater,
sentenza 03.08.2010 n. 29688 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Ingiunzione di demolizione
immobile - Lesione di interesse legittimo -
Risarcimento del danno a carico della P.A. -
Presupposti - Art. 2043 codice civile.
Il risarcimento del danno derivante da
lesione di interesse legittimo, a carico
della P.A. non costituisce un semplice
effetto automatico dell’annullamento
giurisdizionale del provvedimento impugnato,
richiedendo esso la verifica positiva di
specifici requisiti, quali l’accertamento
dell’imputabilità dell’evento dannoso alla
responsabilità dell’amministrazione,
l’esistenza di un danno patrimoniale
ingiusto, il nesso causale tra l’illecito
compiuto e il danno subito, l’esistenza di
una condotta della P.A. caratterizzata dalla
colpa (Cons. Stato Sez. V 12/12/2009 n.7800;
idem, Sez VI n. 4689/2008) (sentenza del TAR
PUGLIA - Sez. staccata di LECCE, Sezione III
n. 05034/2005) (Consiglio di Stato, Sez. IV,
sentenza 03.08.2010 n. 5160 -
link a www.ambientediritto.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Concessione in sanatoria c.d.
straordinaria (o condono) - Specialità del
procedimento - Verifiche, presupposti e
condizioni - Parere della Commissione
edilizia - Non obbligatorio - Fondamento.
La specialità del procedimento di condono
edilizio rispetto all'ordinario procedimento
di rilascio della concessione ad edificare e
l'assenza di una specifica previsione in
ordine alla sua necessità rendono, per il
rilascio della concessione in sanatoria c.d.
straordinaria (o condono), il parere della
Commissione edilizia non obbligatorio, ma,
tutt’al più, facoltativo, al fine di
acquisire eventuali informazioni e
valutazioni con riguardo a particolari e
sporadici casi incerti e complessi, in
assenza dei quali il rilascio della
concessione in sanatoria è subordinato alla
semplice verifica dei (pur numerosi)
presupposti e condizioni espressamente e
chiaramente fissati dal Legislatore (Cons.
St., sez. IV, 12/02/2010 , n. 772; CdS sez.
IV, 15/05/2009, n. 3010; CdS, sez. VI,
27/06/2008, n. 3282; CdS sez. V, 04/10/2007,
n. 5153).
Nella specie non sussistevano quelle
condizioni di complessità e difficoltà
accertativa o valutativa e, dunque, non
v’erano spazi per poter invocare utilmente
l’intervento dell’organo consultivo
collegiale.
Opere abusive sanabili -
Annullamento delle acquisizioni al
patrimonio comunale - Cancellazione delle
relative trascrizioni nel pubblico registro
immobiliare - Limiti di superficie e volume
per ampliamenti di edifici già esistenti -
Art. 39, c. 19, L. n. 724/1994 - Art. 7, c.
3, L. n. 47/1985.
L’art. 39 della legge n. 724/1994 dispone,
al comma 19, che per le opere abusive “divenute
sanabili“ in forza dello stesso art. 39,
“il proprietario ha il diritto di
ottenere l’annullamento delle acquisizioni
al patrimonio comunale dell’area di sedime e
delle opere sopra questa realizzate disposte
in attuazione dell’articolo 7, terzo comma,
della legge 28.02.1985, n. 47”, e la
cancellazione delle relative trascrizioni
nel pubblico registro immobiliare, fatti
salvi i diritti dei terzi e del comune, nel
caso in cui le opere stesse siano state
destinate ad attività di pubblica utilità
entro la data dell'01.12.1994.
Inoltre, l’articolo 39 della legge n.
724/1994, dopo avere fissato i limiti di
superficie e volume per ampliamenti di
edifici già esistenti, ha disposto che quei
limiti “trovano altresì applicazione alle
opere abusive realizzate nel termine di cui
sopra relative a nuove costruzioni non
superiori ai 750 metri cubi per singola
richiesta di concessione edilizia in
sanatoria."
La norma correla quindi il limite
volumetrico massimo alla domanda di condono.
Nella specie, a nulla vale invocare,
l’avvenuto frazionamento dell’immobile in
due unità immobiliari, perché se ciò fosse
rilevante, si consentirebbe ad un soggetto
di realizzare un grattacielo di migliaia di
metri cubi, poi frazionarlo in tanti
appartamenti tutti inferiori a 750 mc. e
quindi invocare il condono (Consiglio di
Stato, Sez. IV,
sentenza 03.08.2010 n. 5156 -
link a www.ambientediritto.it). |
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luglio 2010 |
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EDILIZIA PRIVATA:
1. Abusi - Demolizione -
Presupposti necessari - Conseguenza -
Obbligo di motivazione dell'ingiunzione di
demolizione - Insussistenza - Deroghe - Casi.
2. Abusi - Repressione - Obbligo
di motivazione congrua - Sussistenza -
Ipotesi - Ragioni - Conseguenze.
1. Presupposto per l'adozione dell'ordine di
demolizione di opere edilizie abusive resta
essenzialmente la constatata realizzazione
dell'opera in assenza del titolo abilitativo
(o in totale difformità da esso), con la
conseguenza che nella ricorrenza del
predetto requisito l'ingiunzione demolitoria
costituisce praticamente un atto dovuto.
Quanto al profilo della valutazione degli
interessi urbanistici e ambientali, i
provvedimenti che irrogano sanzioni previste
dalla legge in materia edilizia non
necessitano in generale di alcuna specifica
motivazione in ordine all'interesse pubblico
a disporre il ripristino della situazione
conforme a legge, con la sola eccezione in
cui tra l'illecito e la sanzione demolitoria
sia decorso un notevole lasso di tempo (cfr.
Cons. Stato, sez. V, n. 3443/2002; cfr.
TAR Veneto, sez. II, 13-03-2008 n. 605;
TAR Veneto, sez. II, 26-02-2008 n. 454;
TAR Lombardia Milano, sez. II, 08-11-2007
n. 6200).
2.
La repressione dell'abuso edilizio, disposta
a distanza di tempo ragguardevole, richiede
una puntuale motivazione sull'interesse
pubblico al ripristino dei luoghi. In tali
casi, infatti, per il lungo lasso di tempo
trascorso dalla commissione dell'abuso ed il
protrarsi dell'inerzia dell'amministrazione
preposta alla vigilanza, si ritiene che si
sia ingenerata una posizione di affidamento
nel privato, in relazione alla quale
l'esercizio del potere repressivo è
subordinato ad un onere di congrua
motivazione che, avuto riguardo anche
all'entità e alla tipologia dell'abuso,
indichi il pubblico interesse, evidentemente
diverso da quello ripristino della legalità,
idoneo a giustificare il sacrificio del
contrapposto interesse privato (cfr. Cons.
Stato, sez. V, n. 883/2008; Cons. Stato,
sez. V, n. 3270/2006) (TAR Veneto, Sez. II,
sentenza 29.07.2010 n. 3286 -
link a
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EDILIZIA PRIVATA:
Abusi edilizi -
Sanzioni pecuniarie - Natura - Atto ripristinatorio - Applicazione nei confronti
dell'attuale proprietario non responsabile
dell'abuso - Legittimità.
Le sanzioni pecuniarie edilizie sono
legittimamente applicate anche nei confronti
di colui che, pur non essendo responsabile
dell'abuso, è proprietario attuale
dell'immobile, in quanto, stante il loro
carattere ripristinatorio e non punitivo,
esse hanno natura reale (cfr. TAR Napoli,
sent. n. 1608/2007 e TAR Firenze, sent. n.
2425/2002) (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
II,
sentenza 29.07.2010 n.
3278 - link
a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
1. Abuso edilizio
- Misure repressive - Natura - Atto
vincolato - Abuso motivato da interesse
pubblico - Irrilevanza.
2. Abuso edilizio -
Ordinanza di demolizione - Tutela
dell'affidamento fondato su un illecito -
Non sussiste.
1. Poiché il potere di repressione degli
abusi edilizi è vincolato, ne consegue che
il suo esercizio è doveroso anche allorché
l'abuso sia stato commesso per finalità
rispondenti ad un interesse pubblico:
infatti, la realizzazione di tale interesse
non può avvenire con modalità che si pongono
in contrasto con le previsioni
dell'ordinamento giuridico.
2.
In materia di abusi edilizi e conseguenti
misure di repressione, a fronte di un
comportamento illecito del privato, non può
sussistere in capo ad esso una posizione di
affidamento meritevole di tutela (cfr. TAR
Milano, sent. n. 377/2008) (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
II,
sentenza 26.07.2010 n.
3266 - link
a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
1. Abusi edilizi -
Abuso commesso prima della traslazione della
proprietà - Ordinanza di demolizione -
Efficacia nei confronti del nuovo acquirente
- Sussiste - Ratio.
2. Abusi edilizi -
Abuso commesso prima della traslazione della
proprietà - Ordinanza di demolizione -
Notifica al proprietario incolpevole -
Legittimità - Ratio.
3. Abusi edilizi -
Abuso commesso prima della traslazione della
proprietà - Acquisizione gratuita dell'area
al patrimonio comunale - E' legittima solo
nei confronti del responsabile dell'abuso
edilizio.
1. Il nuovo acquirente dell'immobile abusivo
o del sedime su cui è stato realizzato
succede in tutti i rapporti giuridici attivi
e passivi facenti capo al precedente
proprietario e relativi al bene ceduto, ivi
compresa l'abusiva trasformazione: egli,
pertanto, subisce gli effetti sia del
diniego di sanatoria, sia dell'ingiunzione
di demolizione successivamente impartita,
nonostante l'abuso sia stato commesso prima
della traslazione della proprietà (cfr.
TAR Milano, sent. n. 1721/2010).
2. L'ordinanza di demolizione va notificata
anche al proprietario incolpevole, in quanto
l'abuso costituisce illecito permanente e
l'ordinanza ha carattere ripristinatorio e
non prevede l'accertamento del dolo o della
colpa del soggetto.
3. L'acquisizione gratuita al patrimonio
comunale dell'area su cui insiste l'abuso
può essere disposta esclusivamente in danno
del responsabile dell'abuso edilizio (ove
egli sia anche proprietario del bene), non
potendo essa operare nella sfera giuridica
del proprietario che sia rimasto estraneo
all'abuso sulla cosa detenuta dal locatario
o affittuario (cfr. TAR Cagliari, sent.
n. 1352/2010; TAR Napoli, sent. n.
8343/2010) (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
II,
sentenza 22.07.2010 n.
3255 - link
a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Opere abusive - Impossibilità
della P.A. di stabilire esistenza ed entità
delle eventuali difformità - Ordinanza di
demolizione opere abusive e ripristino dei
luoghi - Illegittimità per carenza di
istruttoria.
Qualora la P.A. non sia in grado di
affermare con precisione quale fosse
l'originario stato di luoghi e, dunque,
l'esistenza e l'entità delle eventuali
difformità tra quanto realizzato e quanto
assentito con autorizzazione edilizia, la
relativa ordinanza di demolizione e
ripristino dello stato dei luoghi è
illegittima per carenza di istruttoria (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
II,
sentenza 22.07.2010 n.
3254 - link
a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
1. Abusi edilizi -
Sanatoria - Eccesso di potere - Inconfigurabilità - Ratio.
2. Abusi edilizi -
Condono - In presenza di violazione sulle
distanze legali - Ammissibilità - Diritto
dei terzi al risarcimento o alla demolizione
- Sussiste.
1. In materia di sanatoria di opere abusive
non è configurabile il vizio di eccesso di
potere, poiché questo presuppone l'esistenza
di un potere discrezionale, nella specie
insussistente, in quanto l'art. 39 della
Legge 724/1994 ed i capi IV e V della Legge
47/1985 in materia di sanatoria hanno natura
vincolata.
2.
Poiché il condono edilizio interessa i
rapporti fra la P.A. ed il privato
costruttore, questi può fruirne anche se
l'edificio abusivo violi le norme sulle
distanze legali; restano tuttavia illesi i
diritti dei terzi, i quali possono sempre
far valere la violazione delle norme
suddette e chiedere il risarcimento dei
danni o la demolizione delle opere abusive
(cfr. Cons. di Stato, sent. n. 1306/1998) (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
II,
sentenza 22.07.2010 n.
3253 - link
a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: La
rilevanza giuridica della concessione
edilizia (e quindi della concessione in
sanatoria o cosiddetto condono) si esaurisce
nell'ambito del rapporto pubblicistico tra
comune e privato richiedente, senza
estendersi ai rapporti tra privati.
E' stata affermata l'illegittima
dell'esclusione, su immobili condonati, di
interventi di manutenzione, aventi quale
unica finalità la tutela della integrità
della costruzione e la conservazione della
sua funzionalità, “senza alterare l'aspetto
esteriore dell'edificio”, ciò in quanto
rappresenta una lesione al contenuto minimo
della proprietà, perché l'anzidetto divieto
incide addirittura sulla essenza stessa e
sulle possibilità di mantenere e conservare
il bene oggetto del diritto, producendo un
inevitabile deterioramento di esso, con
conseguente riduzione in cattivo stato ed un
progressivo abbandono e deperimento
(strutturale e funzionale) del medesimo.
Si richiamano
al riguardo i principi affermati dal
Consiglio di Stato con la sentenza sez. VI,
30.12.2006, n. 8262, secondo cui “la
rilevanza giuridica della concessione
edilizia (e quindi della concessione in
sanatoria o cosiddetto condono) si esaurisce
nell'ambito del rapporto pubblicistico tra
comune e privato richiedente, senza
estendersi ai rapporti tra privati.
La concessione così come il condono sono
rilasciati sempre con salvezza dei diritti
dei terzi, mentre il conflitto tra
proprietari, interessati in senso opposto
alla costruzione, va risolto in base al
raffronto tra le caratteristiche dell'opera
e le norme edilizie che la disciplinano, ai
sensi dell'art. 871 codice civile.
Pertanto, il condono edilizio interessa i
rapporti fra la p.a. e il privato
costruttore, che può fruirne anche se
l'edificio abusivo violi le norme sulle
distanze legali.
Restano però naturalmente illesi i diritti
dei terzi che possono far valere la
violazione delle norme suddette e chiedere
il risarcimento dei danni o la demolizione
delle opere abusive (Cons. Stato sez. IV
16.10.1998, n. 1306)”.
La Corte
Costituzionale ha affermato l’illegittimità
della esclusione, su immobili condonati, di
interventi di manutenzione, aventi quale
unica finalità la tutela della integrità
della costruzione e la conservazione della
sua funzionalità, “senza alterare
l'aspetto esteriore dell'edificio”, ciò
in quanto rappresenta una lesione al
contenuto minimo della proprietà, perché
l'anzidetto divieto incide addirittura sulla
essenza stessa e sulle possibilità di
mantenere e conservare il bene oggetto del
diritto, producendo un inevitabile
deterioramento di esso, con conseguente
riduzione in cattivo stato ed un progressivo
abbandono e deperimento (strutturale e
funzionale) del medesimo
(TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 22.07.2010 n. 3253 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Trasformazione funzionale di
unità immobiliari - Permesso di costruire in
sanatoria ai sensi della Legge 326/2003 -
Presupposti - Completamento funzionale -
Nozione.
In materia di trasformazione funzionale di
unità immobiliari e relativa domanda di
permesso di costruire in sanatoria ai sensi
della Legge 326/2003, si intendono ultimati
gli edifici nei quali sia stato eseguito il
rustico e completata la copertura, ovvero,
quanto alle opere interne agli edifici già
esistenti e a quelle non destinate alla
residenza, quando esse siano state
completate funzionalmente: in particolare,
il completamento funzionale richiede non
l'uso abitativo in atto, né la presenza di
un vano cucina, o degli arredi tipici di un
angolo cottura già attrezzato, bensì
unicamente la predisposizione di opere ed
impianti funzionali all'uso residenziale (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
II,
sentenza 21.07.2010 n.
3251 - link
a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: L'ordinanza
di demolizione di una costruzione abusiva può
legittimamente essere emanata nei confronti
del proprietario, anche se non responsabile
dell'abuso, considerato che l'abuso edilizio
costituisce illecito permanente e che
l'ordinanza stessa ha carattere
ripristinatorio e non prevede l'accertamento
del dolo o della colpa del soggetto cui si
imputa la trasgressione.
L'acquisizione gratuita al patrimonio
comunale dell'area di sedime su cui insiste
l'abuso, essendo una sanzione prevista per
l'inottemperanza all'ingiunzione di
demolizione, può essere disposta
esclusivamente in danno del responsabile
dell'abuso edilizio (ove egli sia anche
proprietario del bene), non potendo operare
nella sfera giuridica del proprietario che
sia rimasto estraneo all'abuso sulla cosa
detenuta dal locatario o affittuario, salvo
che il proprietario non abbia dato il
consenso alla realizzazione dell'abuso.
Dopo l’importante intervento della Corte
costituzionale (Corte cost. 15.07.1991, n.
345), la giurisprudenza amministrativa ha
univocamente rilevato che l'ordinanza di
demolizione di una costruzione abusiva <<può
legittimamente essere emanata nei confronti
del proprietario, anche se non responsabile
dell'abuso, considerato che l'abuso edilizio
costituisce illecito permanente e che
l'ordinanza stessa ha carattere
ripristinatorio e non prevede l'accertamento
del dolo o della colpa del soggetto cui si
imputa la trasgressione.
Tuttavia l'acquisizione gratuita al
patrimonio comunale dell'area di sedime su
cui insiste l'abuso, essendo una sanzione
prevista per l'inottemperanza
all'ingiunzione di demolizione, può essere
disposta esclusivamente in danno del
responsabile dell'abuso edilizio (ove egli
sia anche proprietario del bene), non
potendo operare nella sfera giuridica del
proprietario che sia rimasto estraneo
all'abuso sulla cosa detenuta dal locatario
o affittuario, salvo che il proprietario non
abbia dato il consenso alla realizzazione
dell'abuso (TAR Umbria, 01.06.2007, n. 477;
TAR Campania Napoli, sez. II, 19.10.2006, n.
8673; TAR Lazio Roma, sez. II, 03.07.2007,
n. 5968)>> (TAR Sardegna, sez. II,
10.04.2009, n. 450; TAR Lazio Latina, sez.
I, 01.09.2008, n. 1026)
(TAR Puglia-Lecce, Sez. I,
sentenza 21.07.2010 n. 1807 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: I
poteri di cui dispone l'amministrazione
preposta alla tutela del vincolo
paesaggistico, ai fini del rilascio del
condono edilizio, vanno esercitati seguendo
una linea "tollerante" per consentire, se
possibile, il salvataggio del bene.
Argomento della pronuncia in commento era
l’annullamento del decreto con cui il
Soprintendente per i beni architettonici per
il paesaggio aveva annullato il
provvedimento con cui il Comune in causa
aveva espresso parere favorevole ai sensi
dell’articolo 32 della legge n. 47/1985 e
dell’articolo 39 della legge n. 724/1994 in
relazione alla richiesta di concessione in
sanatoria dell’ampliamento di un edificio
preesistente, avente destinazione
artigianale e residenziale realizzato in un
fondo di loro proprietà in una zona con
destinazione agricola.
Il Tribunale amministrativo di Roma ha
ritenuto fondato il ricorso sviluppando tali
argomentazioni: certamente il potere
ministeriale di annullamento
dell'autorizzazione paesaggistica può essere
esercitato per qualunque profilo di
illegittimità, ivi compreso –come è avvenuto
nel caso in commento– per un ritenuto vizio
di carenza di motivazione del nulla osta
paesaggistico emesso dal Comune delegato.
L'autorizzazione paesaggistica rilasciata
dal Comune deve infatti recare sempre,
ricordano i giudici capitolini, una precisa
motivazione che consenta una compiuta
valutazione di legittimità, anche sotto il
profilo della completezza dell'istruttoria e
del ponderato bilanciamento degli interessi
tutelati (cfr. Consiglio Stato, sez. VI,
24.04.2009, n. 2559).
In tali ipotesi -in base al regime in vigore
all’epoca dell’adozione dell’atto impugnato-
il provvedimento ministeriale di
annullamento non può, e non deve, costituire
una differente ed autonoma valutazione
tecnico-discrezionale, ma deve comunque
risolversi in una complessiva e compiuta
analisi di tutte le circostanze di fatto e
di tutti gli elementi specifici (da esporre
nella motivazione), che o non siano stati
esaminati dall'autorità comunale che ha
emanato l'autorizzazione ovvero siano stati
da essa irrazionalmente considerati in
contrasto con i fondamentali principi sulla
legittimità dell'azione amministrativa.
Deve perciò condividersi l’indirizzo per
cui,in linea di massima, i poteri di cui
dispone l'amministrazione preposta alla
tutela del vincolo paesaggistico, ai fini
del rilascio del condono edilizio,vanno
esercitati seguendo una linea "tollerante"
in vista di consentire, se possibile, il
salvataggio del bene (cfr. TAR Lombardia
Brescia, sez. I, 12.02.2010, n. 731).
In sostanza il parere negativo
dell'Amministrazione competente deve essere
supportato dalla considerazione, e dalla
dimostrazione dei relativi elementi fattuali
a sostegno, per cui la sanatoria dell'opera
vincolata comprometterebbe
irrimediabilmente, ed in rilevante misura,
gli interessi che il vincolo mira a tutelare
(commento tratto da
www.documentazione.ancitel.it - TAR
Lazio-Roma, Sez. II-quater,
sentenza
08.07.2010 n.
23769 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Abuso
edilizio - Ordine di demolizione- Notifica
ad un solo comproprietario - Sufficienza.
E' sufficiente la notificazione ad uno solo
dei proprietari dell'ordine di demolizione,
affinché operi validamente l'iter
procedimentale diretto al ripristino dei
valori giuridici offesi dall'edificazione
sia per il principio della responsabilità
plurisoggettiva ex art. 2055 cod. civ. sia
perché l'ordinanza di demolizione va
concretamente notificata a chi ha la
disponibilità dell'immobile
(massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Brescia, Sez.
II,
sentenza 08.07.2010 n.
2463 - link
a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Non è necessaria la comunicazione di avvio
del procedimento per le misure sanzionatorie
in materia edilizia.
In materia di misure sanzionatorie per abusi
edilizi, vi è costante giurisprudenza, cui
questo collegio ritiene di aderire, che
ritiene non necessario l'avviso di avvio del
procedimento poiché il soggetto che ha
commesso l’abuso edilizio è consapevole
dell'illecito e può quindi ragionevolmente
presumere di divenire oggetto di attenzione
sanzionatoria da parte del Comune (TAR
Lazio-Latina,
sentenza 07.07.2010 n. 1131 - link
a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Opere abusive - Ordine di
demolizione - Impartito dal giudice - Atto
dovuto - Impartito dalla P.A. - Rapporto -
Differenza - Principi di tutela del
territorio - Art. 44, lett. c), d.P.R. n.
380/2001 - Art. 31, c. 9, d.P.R. n. 380/2001
- D. Lgs. n. 301/2002.
L'ordine di demolizione colpisce il
manufatto illecitamente realizzato, ai sensi
dell'art. 31, penultimo comma, d.P.R.
380/2001, attribuisce al giudice penale che
pronunzi condanna per la esecuzione di opere
edilizie in assenza di titolo abilitativo,
ovvero in totale difformità o con variazioni
essenziali rispetto al permesso rilasciato,
il potere di ordinare la demolizione delle
opere stesse, se ancora non sia stata
altrimenti eseguita.
L'ordine de quo costituisce atto dovuto e
non si pone in rapporto alternativo con
l'ordine di demolizione eventualmente già
impartito dalla P.A. (Cass. 11/05/005,
Morelli; Cass. 29/09/2005, Gambino) e va
qualificato come sanzione amministrativa e
non come pena accessoria e colpisce il
l'opera abusivamente realizzata, in quanto
tale, non rilevando l'appartenenza di essa
al soggetto contro il quale si procede o a
terzi estranei al processo. (conferma
sentenza Corte di Appello di Lecce del
24/09/2009) (Corte di cassazione, Sez. III
penale,
sentenza 06.07.2010 n. 25631 - link a www.ambientediritto.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Polizia Giudiziaria. Agenti di
polizia municipale.
È legittimo
il sequestro preventivo del manufatto
abusivo eseguito dagli agenti di polizia
municipale addetti al controllo del settore
edilizio, essendo gli stessi, ai sensi
dell'art. 5 L. n. 65 del 1986, ufficiali di
polizia giudiziaria, indipendentemente dalla
documentazione di tale qualifica comunque
loro derivante dallo svolgimento effettivo
della funzione di controllo (Corte di
Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 06.07.2010 n. 25606 -
tratto da www.lexambiente.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Opera abusivamente realizzata -
Permesso di costruire in sanatoria ex art.
36 DPR n. 380/2001 - Compiti del giudice
penale - Art. 101 Cost. - Cd. "doppia
conformità".
La disciplina contenuta nell’art. 36 DPR n.
380/2001 prevede, espressamente, che il
responsabile dell'abuso o il proprietario
possano ottenere il permesso in sanatoria se
l'intervento risulti conforme alla
disciplina urbanistica ed edilizia vigente
sia al momento della realizzazione dello
stesso, sia al momento della presentazione
della domanda (cd."doppia conformità").
In tali casi, il giudice penale, nel
valutare la sussistenza o meno della liceità
di un intervento edilizio, deve verificarne
la conformità a tutti i parametri di
legalità fissati dalla legge, dai
regolamenti edilizi, dagli strumenti
urbanistici e dalla concessione
edificatoria. Il giudice, quindi, non deve
limitarsi a verificare l'esistenza
ontologica del provvedimento amministrativo
autorizzatorio, ma deve verificare
l'integrazione o meno della fattispecie
penale "in vista dell'interesse
sostanziale che tale fattispecie assume a
tutela" (nella specie tutela del
territorio), (Cass. sez. unite 21.12.1993,
ric. Borgia).
E' la stessa descrizione normativa del reato
che impone al giudice un riscontro diretto
di tutti gli elementi che concorrono a
determinare la condotta criminosa, ivi
compreso l'atto amministrativo (Cass. pen.
sez. 3 - 21.01.1997- Volpe ed altri).
Non sarebbe infatti soggetto soltanto alla
legge (art. 101 Cost.) un giudice penale che
arrestasse il proprio esame all'aspetto
esistenziale e formale di un atto
sostanzialmente contrastante con i
presupposti legali (Cass. pen. sez. 3 -
02.05.1996 n. 4421 - Oberto ed altri).
Tutti tali principi sono stati ribaditi da
Cass. sez. 3 - n. 11716 del 29.01.2001
(annulla sentenza del 27.10.2009 del
Tribunale di Tivoli, sez. dist. di
Palestrina e rinvia alla Corte di Appello di
Roma).
Permesso in sanatoria -
Automatica estinzione del reato - Esclusione
- Reati aventi oggettività giuridica - Art.
36 DPR n. 380/2001.
Il rilascio del permesso in sanatoria, ex
art. 36 DPR n. 380/2001, non determina
automaticamente l’estinzione del reato,
dovendo il giudice, comunque, accertare la
legittimità sostanziale del titolo sotto il
profilo della sua conformità alla legge
(Cass. pen. sez. 3 n. 144 del 30.01.2003-PM
in proc. Ciaravella).
Sicché, l'effetto estintivo non opera nei
confronti dei reati aventi oggettività
giuridica diversa, come quelli relativi a
violazioni di disposizioni dettate dalle
leggi in materia di costruzioni in zona
sismica, di opere in conglomerato cementizio
o di vincoli ambientali e paesaggistici.
Tali disposizioni, infatti, pur riguardando
l'attività edificatoria sono "diverse"
sotto il profilo della ratio e degli
obiettivi perseguiti, da quelle in materia
urbanistica (Cass. sez. 3 - 02.07.1994 n.
7541; Cass. sez. 3 - 26.06.1997 n. 6225;
Cass. sez. 3 - n. 11511 del 15.02.2002;
Cass. sez. 3 - 22.05.2006 n. 17591) (annulla
sentenza del 27.10.2009 del Tribunale di
Tivoli, sez. dist. di Palestrina e rinvia
alla Corte di Appello di Roma) (Corte di
Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 05.07.2010 n. 25387 -
link a www.ambientediritto.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Accertamento di conformità ex
artt. 36 e 37 d.P.R. n. 380/2001 - Opere
“formalmente” abusive - Doppia conformità -
Opere realizzate in difformità alle norme
urbanistiche - Diverso regime - Sanzione ex
art. 27 d.P.R. n. 380/2001.
L'accertamento di conformità previsto dagli
artt. 36 (per le opere eseguite in assenza
di permesso di costruire) e 37 comma 4 (per
le opere eseguite in assenza di D.I.A.) del
D.P.R. n. 380 del 2001 è diretto a sanare -a
regime- le opere solo “formalmente”
abusive, in quanto eseguite senza titolo
edilizio (rispettivamente, permesso di
costruire o D.I.A.), ma conformi nella
sostanza alla disciplina urbanistica
applicabile per l'area su cui sorgono,
vigente sia al momento della loro
realizzazione che al momento della
presentazione dell'istanza di sanatoria
(c.d. doppia conformità).
Non è invece applicabile nei riguardi delle
opere che siano state eseguite non solo
senza titolo, ma anche in difformità dalle
norme urbanistiche: in tal caso, infatti,
scatta il diverso regime sanzionatorio di
cui all'art. 27 comma 2 del D.P.R. n. 380
del 2001 (demolizione e ripristino dello
stato dei luoghi), che, ampliando l'ambito
di applicazione del precedente articolo 4,
comma 2 della legge n. 47/1985, concerne,
per sua stessa previsione, non soltanto le
ipotesi di opere eseguite senza titolo su
aree assoggettate a vincolo di
inedificabilità, ma anche tutte le altre
ipotesi di violazione della normativa
urbanistica sostanziale (TAR Campania, IV,
04.02.2010, n. 566; id., 21.03.2008, n.
1460) (TAR Liguria, Sez. I,
sentenza 05.07.2010 n. 5570 -
link a www.ambientediritto.it). |
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giugno 2010 |
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EDILIZIA PRIVATA:
Quesito
7 -
Quanto alla presentazione dell'istanza di
accertamento di conformità successivamente
alla presentazione del ricorso
giurisdizionale avverso ordinanza di
demolizione ed alla
improcedibilità del ricorso per sopravvenuta
carenza di interesse (Geometra Orobico n.
3/2010). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Quesito
6 -
Quanto al fatto che la demolizione dei
manufatti abusivi non equivale al ripristino
dello stato dei luoghi (Geometra
Orobico n. 3/2010). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Quesito
3 -
Quanto al carattere permanente dell'illecito
(abuso edilizio)
(Geometra Orobico n. 3/2010). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Quesito
2 -
Quanto alla qualificazione del silenzio
serbato dal Comune sulla domanda di
sanatoria ed alla relativa motivazione
(Geometra Orobico n. 3/2010). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Quesito
1 -
Quanto agli effetti sull'ordine di
demolizione a seguito della presentazione di
istanza di sanatoria ed art. 36 D.P.R. n.
380/2001
(Geometra Orobico n. 3/2010). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Se l’amministrazione preposta
alla tutela del vincolo non si esprime, non
si forma il silenzio assenso sul condono.
Quando nell’ambito di una richiesta di
sanatoria, l’amministrazione preposta alla
tutela del vincolo non esprima il parere che
le è stato richiesto e tale silenzio non sia
stato impugnato, non si può ritenere che si
sia consolidato un silenzio assenso sul
silenzio dell’amministrazione che governa il
procedimento.
Così se l’amministrazione ferroviaria non si
esprime su una richiesta di sanatoria
avanzata ad un comune, non può dirsi che nei
confronti del comune si sia consolidato un
silenzio significativo. L'ente locale non
può sostituirsi alle autorità specialmente
competenti in relazione alle varietà di
vincoli di inedificabilità.
Le iniziative per il rilascio del parere
preventivo di conformità dell’intervento
edilizio sono affidate dalla norma
all’interessato, cui viene riconosciuto un
potere di reazione alla relativa inerzia, il
mancato rilascio del parere favorevole da
parte dell'autorità preposta alla tutela del
vincolo, impedisce il formarsi del silenzio
- assenso sulla domanda di condono edilizio
ai sensi dell'art. 32 della citata legge n.
47 del 1985 (Cons. Stato, sez. IV,
31.03.2009, n. 2024).
L’obbligo della P. A. di pronunciarsi con
provvedimento esplicito riguarda il
sub-procedimento inerente il parere relativo
al vincolo, nella specie ferroviario (Cons.
Stato, sez. VI, 20.10.2004, n. 6904);
quell’obbligo va fatto valere dunque con
l’apposita impugnativa del silenzio–rifiuto.
L’articolo 32 della L. 28-02-1985, n. 47,
recante il c.d. primo condono degli abusi
edilizi, dispone, testualmente che “Fatte
salve le fattispecie previste dall'articolo
33 (opere non suscettibili di sanatoria per
contrasto con gli specifici vincoli ivi
elencati, n.d.r.), il rilascio del titolo
abilitativo edilizio in sanatoria per opere
eseguite su immobili sottoposti a vincolo è
subordinato al parere favorevole delle
amministrazioni preposte alla tutela del
vincolo stesso. Qualora tale parere non
venga formulato dalle suddette
amministrazioni entro centottanta giorni
dalla data di ricevimento della richiesta di
parere, il richiedente può impugnare il
silenzio-rifiuto”.
Nella versione anteriore alla novella
arrecata con il D.L. 12-01-1988 n. 2,
convertito con la legge n. 68/1988, l’ultimo
periodo era formulato nel modo seguente: “si
intende reso in senso negativo”. La
norma da ultimo citata prevede, al comma 17
(già comma dodici prima dell’aggiunta
apportata con il citato d.l. n. 2/1988) come
noto, che “Fermo il disposto del primo
comma dell'articolo 40 e con l'esclusione
dei casi di cui all'articolo 33, decorso il
termine perentorio di ventiquattro mesi
dalla presentazione della domanda,
quest'ultima si intende accolta ove
l'interessato provveda al pagamento di tutte
le somme eventualmente dovute a conguaglio
ed alla presentazione all'ufficio tecnico
erariale della documentazione necessaria
all'accatastamento. Trascorsi trentasei mesi
si prescrive l'eventuale diritto al
conguaglio o al rimborso spettanti “.
La norma dispone altresì che “Nelle
ipotesi previste nell'articolo 32 il termine
di cui al dodicesimo (ora diciassettesimo)
comma del presente articolo decorre
dall'emissione del parere previsto dal primo
comma dello stesso articolo 32“. Quindi,
il termine per la formazione del
silenzio–assenso nelle ipotesi di immobili
sottoposti ai vincoli dell’art. 32 decorre
dal parere favorevole dell’autorità preposta
alla tutela del vincolo, nella specie quello
di rispetto delle fasce ferroviarie. Ove la
predetta autorità “speciale“ non
provveda il silenzio favorevole previsto
dalla norma generale non opera.
Il mero decorso del termine legale per la
formazione del silenzio positivamente
significativo dalla presentazione della
domanda di condono non è sufficiente per
integrare l'ipotesi normativa di silenzio -
assenso, occorrendo, altresì, la sussistenza
degli ulteriori presupposti indicati dalla
legge medesima (Consiglio Stato, sez. V,
12.07.2004, n. 5039) (commento tratto da
www.documentazione.ancitel.it - Consiglio di
Stato, Sez. IV,
sentenza 30.06.2010 n. 4174
- link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: I
provvedimenti repressivi di abusi edilizi
non devono essere preceduti dall’avviso di
inizio del procedimento, sia perché
consistono in procedimenti tipizzati e
vincolati, sia perché i provvedimenti
sanzionatori presuppongono un mero
accertamento tecnico sulla consistenza delle
opere realizzate nonché sul carattere non
assentito delle stesse.
La
giurisprudenza dominante è attestata nel
ritenere che i provvedimenti repressivi di
abusi edilizi non devono essere preceduti
dall’avviso di inizio del procedimento, sia
perché consistono in procedimenti tipizzati
e vincolati, sia perché i provvedimenti
sanzionatori presuppongono un mero
accertamento tecnico sulla consistenza delle
opere realizzate nonché sul carattere non
assentito delle stesse (ex multis
C.G.A. 06.02.2001 n. 70; Cons. St. Sez. II
25.10.2006 n. 8475/2004; Tar Basilicata
16.02.2008 n. 33; Tar Palermo, Sez. II
06.06.2007 n. 1617; Tar Bologna Sez. II
12.04.2007 n. 384)
(TAR Campania-Salerno, Sez. II,
sentenza 29.06.2010 n. 9845 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
1. Diniego di condono edilizio - D.Lgs. n. 269/2003 - Opere eseguite oltre il
termine - Onere del ricorrente - Prova
ultimazione dell'abuso - Non sussiste.
2. Verbale di
acquisizione dell'area e dell'opera al
patrimonio del Comune - Mancata impugnazione
dell'ordine di demolizione - Atto
presupposto - Inammissibilità.
1. E' legittimo il diniego di condono
edilizio per la mancata ultimazione delle
opere entro il termine di legge del
31.03.2003, in quanto gli elementi probatori
offerti dalla ricorrente, non solo
contrastano con il contenuto dei verbali di
sopralluogo, ma non possono ritenersi
sufficienti, in assenza di ulteriori
elementi (quali fatture o fotografie) dai
quali risulti univocamente l'ultimazione
dell'edificio entro la data prescritta dalla
legge, atteso che la semplice produzione
della dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà non può in alcun modo assurgere al
rango di prova, seppur presuntiva,
sull'epoca dell'abuso, e che è onere del
privato richiedente la concessione in
sanatoria di fornire quantomeno un principio
di prova in ordine all'ultimazione dei
lavori.
2. Poiché l'ordine di demolizione è l'atto
immediatamente lesivo, con la cui
impugnazione l'interessato deve tutelare le
proprie ragioni, mentre il verbale con cui
viene accertata la mancata ottemperanza
all'ordinanza di demolizione, così come la
successiva ordinanza di acquisizione
gratuita al patrimonio comunale dell'area e
dell'opera abusiva, rappresentano meri atti
procedimentali aventi contenuto conoscitivo
e di accertamento di un fatto storico,
inidonei, di per sé, a ledere situazioni
giuridiche, in assenza dell'impugnazione
dell'atto lesivo, cioè l'ordinanza di
demolizione, il ricorso avverso gli atti
successivi, deve essere dichiarato
inammissibile per omessa impugnazione
dell'atto presupposto (massima tratta da
www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 29.06.2010 n.
2667 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Interventi eseguiti in
assenza di permesso di costruire - Art 31,
D.P.R. n. 380/2001 - Ingiunzione a demolire
- Mancata adozione nel termine di 45 giorni
dall'accertamento - Perdita di efficacia
dell'ordine di sospensione lavori - Sussiste
- Preclusione all'adozione del provvedimento
di demolizione - Non sussiste.
L'Amministrazione, a fronte di un
accertamento di abusività, ha l'obbligo di
disporre la demolizione delle opere, previo
ordine di sospensione lavori, che ha effetto
fino all'adozione dei provvedimenti
definitivi e comunque non oltre il 45°
giorno.
La mancata adozione del
provvedimento di demolizione nel suddetto
termine comporta solo la perdita di
efficacia della sospensione, ma non preclude
alla P.A. la facoltà di adottare l'ordine di
demolizione anche oltre il termine dei 45
giorni, atteso il potere-dovere del Comune
di agire a tutela dell'ordine urbanistico
violato, mediante l'adozione, allo stesso
sempre consentita, delle successive misure
repressive (massima tratta da www.solom.it -
TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 29.06.2010 n.
2666 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Diniego di condono edilizio - D.L. n.
269/2003 - Titolo di legittimazione - Art.
31 L. n. 47/1985 - Sopraelevazione - Muro di
proprietà di terzo - Legittimità.
In sede di domanda di condono è onere
dell'Amministrazione verificare secondo un
ordinario criterio di diligenza la
titolarità da parte del richiedente di ogni
titolo edilizio, anche in sanatoria, delle
aree o dei sedimi oggetto dell'intervento, e
rigettare l'istanza nel caso in cui sia
stata rappresentata e documentata una
situazione di incertezza in ordine alla
proprietà dell'immobile ovvero la
contrarietà di soggetti titolari di diritti
reali incompatibili o contrastanti con il
diritto del richiedente.
Peraltro, sebbene
l'art. 31 L. n. 47/1985 preveda che l'istanza
di condono possa essere presentata da altri
soggetti e non solo dal proprietario, tale
norma si riferisce a quei soggetti
destinatari delle sanzioni, che possono
avere un vantaggio dal condono, ma non porta
ad ammettere che possano essere condonate
opere realizzate sulla proprietà altrui
(massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
II,
sentenza 29.06.2010 n.
2665 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Reato paesaggistico, varianti
leggere o minori in corso d'opera.
La sentenza, dopo avere declinato le
categorie differenti di varianti al progetto
approvato ed individuato le tipologie di
interventi edilizi ascrivibili alle “varianti
in senso proprio”, “varianti
essenziali” e “varianti leggere o
minori in corso d'opera” -sulla scorta
del dato normativo riveniente dall'art. 22
Testo Unico sull'Edilizia D.P.R. 380/2001,
esclude l'applicabilità della
contravvenzione di cui all'art. 44 lett. a.)
T.U.E. D.P.R. 380/2001 quando, eseguito un
intervento ascrivibile nella categoria delle
“varianti leggere o minori in corso
d'opera” in difformità dall'originario
permesso di costruire, entro la fine dei
lavori, l'interessato abbia ottenuto il
titolo edilizio per detta variante.
Nel caso di specie, tra l'altro
l'autorizzazione postuma aveva riguardato
anche il profilo paesaggistico della vicenda
procedimentale, per cui il Giudice di prime
cure aveva già aveva dichiarato non doversi
procedere per il reato paesaggistico, ai
sensi dell'art. 181 - comma 1-ter e quater
D.Lgs. 42/2004 (c.d. Codice Urbani).
Alla luce di tanto, la Suprema Corte ha
disposto l'annullamento della sentenza di I
grado senza rinvio perché il fatto non
sussiste, limitatamente alla residua
contravvenzione urbanistica (Corte di
Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 24.06.2010 n. 24236 -
link a www.altalex.com). |
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EDILIZIA PRIVATA:
La presentazione dell'istanza di
sanatoria successivamente alla impugnazione
dell'ordinanza di demolizione -o alla
notifica del provvedimento di irrogazione
delle altre sanzioni per gli abusi edilizi-
produce l'effetto di rendere inefficace tale
provvedimento e, quindi, improcedibile
l'impugnazione stessa, per sopravvenuta
carenza di interesse, in quanto il riesame
dell'abusività dell'opera, sia pure al fine
di verificarne la eventuale sanabilità,
provocato da detta istanza, comporta la
necessaria formazione di un nuovo
provvedimento, esplicito od implicito (di
accoglimento o di rigetto), che vale
comunque a superare il provvedimento
sanzionatorio oggetto dell'impugnativa.
Secondo l’orientamento giurisprudenziale
seguito da questa Sezione, la presentazione
dell'istanza di sanatoria successivamente
alla impugnazione dell'ordinanza di
demolizione -o alla notifica del
provvedimento di irrogazione delle altre
sanzioni per gli abusi edilizi- produce
l'effetto di rendere inefficace tale
provvedimento e, quindi, improcedibile
l'impugnazione stessa, per sopravvenuta
carenza di interesse, in quanto il riesame
dell'abusività dell'opera, sia pure al fine
di verificarne la eventuale sanabilità,
provocato da detta istanza, comporta la
necessaria formazione di un nuovo
provvedimento, esplicito od implicito (di
accoglimento o di rigetto), che vale
comunque a superare il provvedimento
sanzionatorio oggetto dell'impugnativa (cfr.
Cons. Stato, sez. V, 21.04.1997, n. 3563;
sez. IV, 11.12.1997, n. 1377; sez. V,
14.06.2004, n. 3794; C.G.A. 27.05.1997, n.
187; TAR Sicilia, sez. II, 05.10.2001, n.
1392; TAR Liguria, sez. II, 14.12.2000, n.
1310; TAR Toscana, sez. III, 18.12.2001, n.
2024; TAR Puglia, Bari, sez. II, 11.01.2002,
n. 154; TAR Campania, Sez. IV, 02.02.2004,
n. 1239, 18.03.2005, n. 1835, TAR Sez. III,
02.03.2004, n. 2579; TAR Sicilia, sez. I,
22.12.2004, n. 2921, sez. II, 22.03.2005, n.
411).
Il ricorso giurisdizionale avverso un
provvedimento sanzionatorio, proposto
anteriormente all'istanza di concessione in
sanatoria, deve ritenersi improcedibile per
sopravvenuta carenza di interesse, “spostandosi”
l'interesse del responsabile dell'abuso
edilizio dall'annullamento del provvedimento
già adottato, all'eventuale annullamento del
provvedimento (esplicito o implicito) di
rigetto (Cons. Stato, sez. V, 26.06.2007, n.
3659; TAR Sicilia, Catania, Sez. II,
16.03.1991, n. 67, Palermo, Sez. II,
16.03.2004, n. 499; TAR Campania, Sez. IV,
24.09.2002, n. 5559, 22.02.2003, n. 1310;
TAR Lazio, sez. II-ter, 04.11.2005, n.
10412, 09.07.2008, n. 6476)
(TAR Sicilia-Palermo, Sez. II,
sentenza 24.06.2010 n. 7953 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
La validità ovvero l’efficacia
dell’ordine di demolizione non risultano
compromesse dalla presentazione dell’istanza
di accertamento di conformità ex art. 36 del
menzionato d.P.R. 380/2001.
Questa determina piuttosto un arresto
dell’efficacia della misura ripristinatoria,
che rimane soltanto sospesa, determinandosi
uno stato di temporanea quiescenza
dell’atto, all’evidente fine di evitare, in
caso di accoglimento dell’istanza, la
demolizione di un’opera che, pur realizzata
in assenza o difformità dal permesso di
costruire, è conforme alla strumentazione
urbanistica vigente.
In caso di accoglimento della domanda di
sanatoria, l’ordine di demolizione
inevitabilmente decade per il venir meno del
suo presupposto, vale a dire del carattere
abusivo dell’opera realizzata, in ragione
dell’accertata conformità dell’intervento
alla disciplina urbanistica ed edilizia
vigente sia al momento della realizzazione
dello stesso sia al momento della
presentazione della domanda.
In caso di rigetto, invece, il provvedimento
sanzionatorio a suo tempo adottato
riacquista la sua efficacia, che non era
definitivamente cessata, ma solo sospesa in
attesa della conclusione del nuovo iter
procedimentale, con la sola specificazione
che il termine concesso per l’esecuzione
spontanea della demolizione decorre dal
momento in cui il diniego perviene a
conoscenza dell’interessato, che non può
rimanere pregiudicato dall’avere esercitato
una facoltà di legge e deve, pertanto, poter
usufruire dell’intero termine a lui
assegnato per adeguarsi all’ordine, evitando
così le conseguenze negative connesse alla
mancata esecuzione dello stesso.
Pur non ignorando l’esistenza di un
indirizzo ermeneutico di segno contrario, la
Sezione condivide, infatti, l’orientamento
giurisprudenziale già espresso in analoghe
fattispecie (cfr. Tar Campania Sez. II, n.
1173/2008, n. 9757/2007, n. 8345/2007),
secondo cui la validità ovvero l’efficacia
dell’ordine di demolizione non risultano
compromesse dalla presentazione dell’istanza
di accertamento di conformità ex art. 36 del
menzionato d.P.R. 380/2001.
Invero, questa determina piuttosto un
arresto dell’efficacia della misura
ripristinatoria, che rimane soltanto
sospesa, determinandosi uno stato di
temporanea quiescenza dell’atto,
all’evidente fine di evitare, in caso di
accoglimento dell’istanza, la demolizione di
un’opera che, pur realizzata in assenza o
difformità dal permesso di costruire, è
conforme alla strumentazione urbanistica
vigente (cfr., ex multis, TAR
Campania, II Sezione, 04.02.2005, n. 816 e
13.07.2004, n. 10128).
Ne consegue che, in caso di accoglimento
della domanda di sanatoria, l’ordine di
demolizione inevitabilmente decade per il
venir meno del suo presupposto, vale a dire
del carattere abusivo dell’opera realizzata,
in ragione dell’accertata conformità
dell’intervento alla disciplina urbanistica
ed edilizia vigente sia al momento della
realizzazione dello stesso sia al momento
della presentazione della domanda.
In caso di rigetto, invece, il provvedimento
sanzionatorio a suo tempo adottato
riacquista la sua efficacia, che non era
definitivamente cessata, ma solo sospesa in
attesa della conclusione del nuovo iter
procedimentale, con la sola specificazione
che il termine concesso per l’esecuzione
spontanea della demolizione decorre dal
momento in cui il diniego perviene a
conoscenza dell’interessato, che non può
rimanere pregiudicato dall’avere esercitato
una facoltà di legge e deve, pertanto, poter
usufruire dell’intero termine a lui
assegnato per adeguarsi all’ordine, evitando
così le conseguenze negative connesse alla
mancata esecuzione dello stesso.
In definitiva, considerato che il
procedimento di verifica della compatibilità
urbanistica dell’opera avviato ad istanza di
parte è un procedimento del tutto autonomo e
differente dal precedente procedimento
sanzionatorio avviato d’ufficio e conclusosi
con l’ordinanza di demolizione dell’opera
eseguita in assenza o difformità del titolo
abilitativo, il Collegio ritiene che non
sussista motivo per imporre
all’amministrazione comunale il riesercizio
del potere sanzionatorio a seguito
dell’esito negativo del procedimento di
accertamento di conformità urbanistica,
atteso che il provvedimento di demolizione
costituisce un atto vincolato a suo tempo
adottato in esito ad un procedimento
amministrativo sul quale non interferisce
l’eventuale conclusione negativa del
procedimento ad istanza di parte ex art. 36
del d.P.R. 380/2001.
Un nuovo procedimento sanzionatorio,
infatti, si rivelerebbe, in assenza di
un’espressa previsione legislativa,
un’inutile ed antieconomica duplicazione
dell’azione amministrativa (cfr. anche Tar
Campania, Sezione III, n. 10369/2006)
(TAR Campania-Napoli, Sez. II,
sentenza 23.06.2010 n. 15729 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Ingiunzione di demolizione -
Descrizione delle opere abusivamente
realizzate - Sufficienza - Indicazioni
ulteriori - Descrizione delle superfici
occupate e dell’area di sedime da confiscare
in caso di mancata esecuzione - Necessità -
Esclusione.
Per giustificare l'ingiunzione di
demolizione è necessaria e sufficiente
l'analitica descrizione delle opere
abusivamente realizzate, in modo da
consentire al destinatario della sanzione di
rimuoverle spontaneamente, ogni altra
indicazione esulando dal contenuto tipico
del provvedimento, non occorrendo in
particolare, anche la descrizione precisa
della superficie occupata e dell'area di
sedime che dovrebbe essere confiscata in
caso di mancata, spontanea esecuzione;
elementi questi, invece, necessariamente
afferenti la successiva ordinanza di
gratuita acquisizione al patrimonio comunale
(Tar Napoli Sez., III 12-03-2010, n. 1420,
Tar Lazio, Latina, sez. I, 06.08.2009, n.
780; Tar Veneto, sez. II, 10.06.2009, n.
1725; Cons. Stato, sez. IV, 26.09.2008, n.
4659; Tar Umbria, 26.01.2007, n. 44) (TAR
Puglia-Bari, Sez. III,
sentenza 23.06.2010 n. 2606 -
link a www.ambientediritto.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
1. Diniego di sanatoria - Abuso
edilizio - Qualificazione giuridica - Artt.
31 o 33 D.P.R. n. 380/2001 - Demolizione o
pena pecuniaria - Legittimità.
2. Diniego di
sanatoria - Incompetenza - Segretario
comunale - Art. 97 d.lgs. n. 267/2000 - Sovraordinazione ai dirigenti - Legittimità.
3. Ordine di
demolizione - Attività sanzionatoria
vincolata - Cessione di una porzione di area
- Irrilevanza.
4. Ordine di
demolizione - Acquisizione gratuita al
patrimonio comunale - Fondo patrimoniale -
Art. 169 c.c. - Disponibilità dei beni -
Sussiste.
1. Un (abusivo) ampliamento di edifici
preesistenti non deve essere automaticamente
ascritto alla fattispecie della
ristrutturazione (sebbene l'art. 10, 1 c.,
lett. c), D.P.R. n. 380/2001 preveda anche
ristrutturazioni c.d. pesanti con modifiche
di volume, sagoma, prospetti e superfici) e
nel caso in cui sia tale, per dimensioni e
consistenza, da snaturare le caratteristiche
dell'edificio originario è legittimamente
sanzionato a termini dell'art. 31 (e non
dell'art. 33) D.P.R. n. 380/2001 che
qualifica come interventi eseguiti in totale
difformità dal permesso di costruire anche
quelli che comportano "l'esecuzione di
volumi edilizi oltre i limiti indicati nel
progetto e tali da costituire un organismo
edilizio o parte di esso con specifica
rilevanza ed autonomamente utilizzabile",
con la rimozione o la demolizione dell'abuso
edilizio.
2. Considerato che in base all'ordinamento
delle autonomie locali, d.lgs. n. 267/2000,
il segretario comunale partecipa
all'amministrazione attiva dell'Ente locale,
in posizione sovraordinata rispetto ai
dirigenti, in quanto, ai sensi dell'art. 97
d.lgs. n. 267/2000 "sovraintende allo
svolgimento delle funzioni dei dirigenti e
ne coordina l'attività" (comma 4) e inoltre
"esercita ogni altra funzione attribuitagli
dallo statuto o dai regolamenti, o
conferitagli dal sindaco o dal presidente
della provincia" (comma 4, lett. d)), lo
stesso può anche porre in essere atti che
impegnano l'Ente locale verso l'esterno,
assumendo funzioni proprie dei dirigenti,
risultando conseguentemente competente anche
a sottoscrivere l'ordinanza di rigetto di
sanatoria impugnata.
3. In materia di abusi edilizi l'attività
sanzionatoria dell'Amministrazione è
vincolata, e non discrezionale o passibile
di negoziazioni transattive risultando
conseguentemente del tutto impraticabile la
valutazione richiesta all'Amministrazione di
potere, in cambio della cessione gratuita di
una porzione di area, applicare una sanzione
pecuniaria in luogo del legittimo ordine di
demolizione dell'abuso edilizio impugnato.
4. Poiché i limiti alla facoltà di disporre
dei beni del fondo sono posti al titolare
dei beni nell'interesse della famiglia (art.
169 c.c.) e non riguardano la disciplina
della responsabilità penale, così essi non
riguardano il regime della responsabilità
derivante dall'illecito amministrativo e non
escludono l'applicazione delle sanzioni
previste dalla normativa di settore.
Conseguentemente è privo di fondamento che
l'immobile (parzialmente abusivo),
costituito in fondo patrimoniale ex art. 167
c.c., non sarebbe suscettibile di
demolizione ed (in mancanza) di acquisizione
al patrimonio comunale (massima tratta da
www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 18.06.2010 n.
2107 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: La
presentazione di un’istanza di accertamento
di conformità ex art. 36 Testo Unico
dell’Edilizia o di una domanda condono
edilizio hanno automatico effetto caducante
sull’ordinanza di demolizione, rendendola
inefficace.
Il Collegio aderisce all’orientamento
giurisprudenziale secondo cui la
presentazione di un’istanza di accertamento
di conformità ex art. 36 Testo Unico
dell’Edilizia o di una domanda condono
edilizio hanno automatico effetto caducante
sull’ordinanza di demolizione, rendendola
inefficace.
La presentazione di una domanda di sanatoria
in epoca successiva all’adozione
dell’ordinanza di demolizione (o, comunque,
del provvedimento di irrogazione di altre
sanzioni per abusi edilizi), produce
l’effetto di rendere improcedibile
l’impugnazione contro l’atto sanzionatorio
per sopravvenuta carenza di interesse, posto
che il riesame dell’abusività dell’opera,
provocato dall’istanza, sia pure al fine di
verificarne l’eventuale sanabilità, comporta
la necessaria formazione di un nuovo
provvedimento, esplicito o implicito (di
accoglimento o di rigetto), che vale
comunque a superare il provvedimento
sanzionatorio oggetto dell’impugnativa).
Nel senso dell’improcedibilità si è già
peraltro più volte espressa la
giurisprudenza anche di codesto Tribunale
con riferimento sia alle istanze di condono,
sia alle richieste di accertamento di
conformità ex art. 36 Testo Unico
dell’Edilizia, presentate dopo l’emissione
di un’ordinanza di demolizione (TAR Calabria
Catanzaro, sez. II, 07.11.2008, n. 1482; TAR
Campania Napoli, sez. VI, 22.10.2008, n.
17688; TAR Campania Napoli, sez. III,
18.09.2008, n. 10346; TAR Campania Napoli,
sez. VI, 16.09.2008, n. 10220; TAR Campania
Napoli, sez. VI, 18.03.2008, n. 1399; TAR
Lombardia–Milano, Sez. II, 30.01.2008 n.
255/2008; TAR Lombardia–Milano, Sez. II,
27.02.2008 n. 545/2008; Consiglio Stato,
sez. V, 26.06.2007, n. 3659; Cons. Stato,
31.05.2006 n. 7884)
(TAR Campania-Napoli, Sez. IV,
sentenza 14.06.2010 n. 14223 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: L'onere
di provare l'esistenza del manufatto oggetto
di abuso alla data ultima per beneficiare
del condono spetti al privato che chiede di
condonarlo, il quale fa transitare tale
onere in capo all'amministrazione soltanto
se fornisce elementi concreti dell'esistenza
dello stesso.
La
giurisprudenza amministrativa si è già
espressa nel senso che l'onere di provare
l'esistenza del manufatto oggetto di abuso
alla data ultima per beneficiare del condono
spetti al privato che chiede di condonarlo,
il quale fa transitare tale onere in capo
all'amministrazione soltanto se fornisce
elementi concreti dell'esistenza dello
stesso.
Sul punto si veda TAR Campania Napoli, sez.
VII, 24.07.2008, n. 9347, secondo cui "l'onere
della prova in ordine alla data di
realizzazione dell'immobile abusivo ricade
su chi ha commesso l'abuso, nel mentre solo
la deduzione, da parte di quest'ultimo, di
«concreti elementi a sostegno delle proprie
affermazioni, trasferisce il suddetto onere
in capo all'Amministrazione». L'onere per il
privato di dimostrare che l'opera è stata
completata entro la data utile, comporta che
anche la dichiarazione sostitutiva di atto
notorio non è sufficiente a tal fine,
essendo necessari ulteriori riscontri
documentali, eventualmente anche indiziari,
purché altamente probanti, con la
conseguenza che, nel caso di mancato
adempimento, da parte del richiedente il
condono, all'onere di dimostrare che l'opera
è stata completata entro la data utile,
l'Amministrazione, cui non può farsi carico
di accertare quale fosse la situazione del
suo territorio alla data di scadenza del
condono, è tenuta a respingere la domanda e
a reprimere l'abuso" (nello stesso senso
Cons. Stato, sez. VI, 06.05.2008, n. 2010).
D'altronde, è stato evidenziato in
giurisprudenza che "l'onere della prova
in ordine alla data per ottenere il condono
grava sul richiedente la sanatoria; ciò
perché mentre l'Amministrazione comunale non
è normalmente in grado di accertare la
situazione edilizia di tutto il proprio
territorio alla data indicata dalla
normativa sul condono, colui che richiede la
sanatoria può fornire qualunque
documentazione da cui possa desumersi che
l'abuso sia stato effettivamente realizzato
entro la data predetta, non potendosi
ritenere al riguardo sufficiente la sola
allegazione della dichiarazione sostitutiva
di atto notorio. Mentre, ove il richiedente
la sanatoria non dia la prova in questione,
la domanda di condono deve essere respinta"
(TAR Lazio Roma, sez. II, 02.07.2008, n.
6367)
(TAR Campania-Napoli, Sez. IV,
sentenza 14.06.2010 n. 14223 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
I provvedimenti sanzionatori in
materia edilizia non necessitano di alcuna
motivazione in ordine alla prevalenza
dell’interesse pubblico, perché la
repressione degli abusi edilizi costituisce
un preciso obbligo dell’Amministrazione, che
non gode di alcuna discrezionalità al
riguardo.
Il
verbale di accertamento dell’inottemperanza
alla precedente ingiunzione di demolizione
di opere edilizie abusive, redatto e
notificato dal personale della Polizia
Municipale, ha valore endoprocedimentale ed
efficacia meramente dichiarativa delle
operazioni effettuate dai vigili urbani,
mentre l’acquisizione gratuita al patrimonio
comunale dell’opera abusiva non demolita
richiede una autonoma determinazione del
competente dirigente comunale.
I provvedimenti sanzionatori in materia
edilizia, salvo ipotesi particolari delle
quali non ricorrono gli estremi nella
fattispecie in esame, non necessitano di
alcuna motivazione in ordine alla prevalenza
dell’interesse pubblico, perché la
repressione degli abusi edilizi costituisce
un preciso obbligo dell’Amministrazione, che
non gode di alcuna discrezionalità al
riguardo.
Secondo la giurisprudenza di questo
Tribunale (TAR Campania Napoli, Sez. II,
21.11.2006, n. 10110), il verbale di
accertamento dell’inottemperanza alla
precedente ingiunzione di demolizione di
opere edilizie abusive, redatto e notificato
dal personale della Polizia Municipale, ha
valore endoprocedimentale ed efficacia
meramente dichiarativa delle operazioni
effettuate dai vigili urbani, mentre
l’acquisizione gratuita al patrimonio
comunale dell’opera abusiva non demolita
richiede una autonoma determinazione del
competente dirigente comunale. Poiché ai
vigili urbani non è attribuita la competenza
all’adozione di atti di amministrazione
attiva, a tal uopo occorrendo che la
preposta autorità amministrativa ne faccia
proprio l’esito attraverso un formale atto
di accertamento (cfr. TAR Campania, II
Sezione, 18.05.2005, n. 6525), il mero
verbale è atto privo di autonoma efficacia
lesiva
(TAR Campania-Napoli, Sez. II,
sentenza 14.06.2010 n. 14209 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Omessa demolizione opera abusiva
e acquisizione dell’opera.
Se il colpevole dell’abuso edilizio non
provvede alla demolizione dell’opera abusiva
ed alla remissione in pristino dello stato
dei luoghi entro novanta giorni
dall’ingiunzione a demolire emessa dal
sindaco, l’opera e l’area pertinente sono
acquisite di diritto al patrimonio comunale
e tale effetto si produce ipso iure
sulla sola base dell’accertamento di
un’inottemperanza colpevole, senza che sia
necessario alcun atto ulteriore ed in
particolare senza che sia necessaria la
notifica dell’accertamento
dell’inottemperanza all’interessato o la
trascrizione, giacché il primo atto ha solo
funzione certificativa dell’avvenuto
trasferimento del diritto di proprietà,
costituendo titolo per l’immissione in
possesso mentre la trascrizione serve a
rendere opponibile il trasferimento ai terzi
a norma dell’articolo 2644 cc. (Corte di
Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 11.06.2010 n. 22237 -
link a www.lexambiente.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
1. Opere abusive - Accertamento
ultimazione lavori - Verbale della polizia
locale nell'esercizio delle funzioni di
polizia giudiziaria - Efficacia probatoria
privilegiata - Sussiste fino a querela di
falso.
2. Provvedimento amministrativo - Motivi
autonomi - Legittimità di un solo motivo -
Annullabilità del provvedimento -
Inconfigurabilità.
1. Relativamente alle opere edilizie in
corso di realizzazione ai fini della
determinazione dell'ultimazione o meno delle
opere abusive, il verbale redatto polizia
locale nell'esercizio delle funzioni di
polizia giudiziaria ha efficacia probatoria
privilegiata e fa fede fino a querela di
falso (cfr. Cons. di Stato, sent. n.
177/2003).
2. In presenza di un provvedimento sostenuto
da più motivi, ciascuno autonomamente idoneo
a darne giustificazione, è sufficiente che
sia verificata la legittimità di uno di
essi, per escludere che l'atto possa essere
annullato in sede giurisdizionale (cfr.
Cons. di Stato, sent. n. 3259/2006; TAR
Milano, sent. n. 22/2010) (massima tratta da
www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 01.06.2010 n.
1730 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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maggio 2010 |
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EDILIZIA PRIVATA:
1. Procedimento di
condono edilizio - Parere della commissione
edilizia - Non necessario.
2. Alienazione
immobile abusivo - Acquirente subisce gli
effetti del diniego di sanatoria e
dell'ingiunzione di demolizione.
1. La specialità del procedimento di condono
edilizio, rispetto all'ordinario
procedimento di rilascio della concessione
ad edificare e l'assenza di una specifica
previsione in ordine alla sua necessità,
rendono il parere della Commissione
edilizia, per il rilascio della concessione
in sanatoria, non obbligatorio, ma al più
facoltativo.
2. Il nuovo acquirente dell'immobile abusivo
succede in tutti i rapporti giuridici attivi
e passivi facenti capo al precedente
proprietario e relativi al bene ceduto,
subendo gli effetti sia del diniego di
sanatoria, sia dell'ingiunzione di
demolizione, pur essendo l'abuso commesso
prima della traslazione della proprietà (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
IV,
sentenza
31.05.2010 n.
1721 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
La costruzione abusiva di un
manufatto di non trascurabili dimensioni
rientra a pieno titolo tra quelle
trasformazioni fisiche del territorio a
carattere permanente assoggettate a previo
rilascio del permesso di costruire.
La nozione urbanistica di pertinenza è assai
più ristretta di quella contenuta nell’art.
817 del codice civile, essendo la prima
configurabile solo quando l’opera non abbia
un consistente e autonomo impatto sul
territorio.
La costruzione abusiva di un manufatto di
non trascurabili dimensioni (m. 2,05 x 2,55
con altezza di m. 2,05) rientra a pieno
titolo tra quelle trasformazioni fisiche del
territorio a carattere permanente che l’art.
1 della L. n. 10 del 1977 (all’epoca
vigente) assoggettava a previo rilascio
della concessione edilizia (ora permesso di
costruire).
Nemmeno può condividersi la tesi di parte
ricorrente che, con il terzo motivo, assume
il carattere pertinenziale del manufatto in
questione (prefabbricato destinato a legnaia
o, secondo la prospettazione degli
interessati, adibito a ricovero attrezzi),
con conseguente asserita sottrazione dello
stesso al regime concessorio in favore di
quello autorizzatorio.
Il Collegio osserva, infatti, che detto
manufatto, ancorché di non considerevoli
dimensioni, non può essere qualificato come
pertinenza ai sensi dell’art. 7 del D.L. n.
9 del 1982, convertito, con modificazioni,
dalla L. n. 94 del 1982, in quanto la
nozione urbanistica di pertinenza è assai
più ristretta di quella contenuta nell’art.
817 del codice civile, essendo la prima
configurabile solo quando l’opera non abbia
un consistente e autonomo impatto sul
territorio (v. TAR Emilia–Romagna –BO- sez.
II n. 3735 del 2010 cit. e anche
TAR Lombardia –BS- n. 204 del 2010).
Nella specie, pertanto, ove il manufatto ha
dimensioni non trascurabili, ha oggettiva
autonomia funzionale rispetto all’edificio
residenziale principale e risulta destinato
a esigenze di carattere permanente, si deve
concludere che é stata realizzata una nuova
costruzione che era soggetta a previo
rilascio di concessione edilizia, con
conseguente legittimità della sanzione
demolitoria prevista dall’art. 7 L. n. 47
del 1985 proprio per reprimere tale
tipologia di abusi edilizi (TAR Emilia Romagna-Bologna,
Sez. II,
sentenza 28.05.2010 n. 5157 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
L'adozione di un provvedimento
sanzionatorio di abuso edilizio è atto
vincolato e, quindi, non sussiste obbligo
per l’amministrazione di inviare
all’interessato la comunicazione di avvio
del relativo procedimento.
Secondo il consolidato orientamento di
questo Tribunale sul punto, trattandosi di
provvedimento sanzionatorio di abuso
edilizio e, quindi, di atto vincolato, non
sussiste obbligo per l’amministrazione di
inviare all’interessato la comunicazione di
avvio del relativo procedimento (v. da
ultime: TAR Emilia Romagna –BO- sez. II,
14/05/2010 n. 4660; 21/04/2010 n. 3735; v.
anche TAR Toscana n. 42 del 2010) (TAR Emilia Romagna-Bologna,
Sez. II,
sentenza 28.05.2010 n. 5157 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Ordine di demolizione opera
abusiva e sopralluogo effettuato a
posteriori.
E' illegittimo, per carenza di motivazione,
l'ordine di demolizione di un’opera abusiva
adottato sulla base di un sopralluogo
effettuato in epoca successiva all'emissione
del provvedimento stesso ed in totale
assenza di contraddittorio (Consiglio di
Stato, Sez. IV,
sentenza 27.05.2010 n. 3377 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
1. Abusi edilizi - Ordinanza di
demolizione - Comunicazione avvio del
procedimento - Necessità - Non sussiste - Ratio.
2. Abusi edilizi -
Misure ripristinatorie - Sistema
sanzionatorio vigente all'epoca
dell'adozione del provvedimento repressivo -
Applicabilità.
3. Abusi edilizi -
Ordinanza di demolizione - Obbligo di
preventiva diffida - Non sussiste.
1.
Dal momento che l'ordine di demolizione di
opere edilizie abusive ha natura di atto
dovuto, il relativo procedimento non è
inficiato dall'omissione della comunicazione
di avvio del procedimento ex art. 7, Legge
241/1990, poiché in tal caso trova
applicazione l'art. 21-octies Legge
241/1990, secondo il quale non è annullabile
il provvedimento adottato in violazione
delle norme sul procedimento qualora sia
palese che il suo contenuto non avrebbe
potuto essere diverso da quello
concretamente adottato.
2. In materia di abusi edilizi, il principio
della irretroattività della legge assume
rilevanza solo in riferimento alle norme che
prevedono sanzioni afflittive e non anche a
quelle che introducono misure ripristinatorie quali la demolizione,
diretta a ristabilire l'assetto urbanistico
violato dall'abuso, con la conseguenza che,
ai fini della normativa applicabile, si deve
fare riferimento al sistema sanzionatorio
vigente all'epoca dell'adozione del
provvedimento repressivo, attesi gli effetti
permanenti dell'abuso.
3. Nel caso di interventi edilizi abusivi,
l'ingiunzione di demolizione costituisce la
prima ed obbligatoria fase del procedimento
repressivo, in quanto la sanzione demolitoria ha natura di diffida: pertanto
la relativa ordinanza non deve essere
preceduta da apposita diffida (massima tratta da
www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 27.05.2010 n.
1685 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Abusi edilizi -
Ordinanza di demolizione - Obbligo di
motivazione analitica circa l'interesse
pubblico alla demolizione - Non sussiste - Ratio.
A fronte di un abuso edilizio oggettivamente
riscontrato, la motivazione dell'ingiunzione
di demolizione non deve essere
particolarmente analitica ed è sufficiente
il richiamo all'interesse pubblico del
ripristino della legalità, essendo doverosa
per la P.A. l'applicazione delle norme
sanzionatorie poste a presidio
dell'integrità del territorio, soprattutto
allorché -come del caso di specie-
l'intervento repressivo sia tempestivo (cfr.
Cons. di Stato, sent. n. 2160/2010; TAR
Veneto, sent. n. 532/2010 e TAR Milano,
sent. n. 5290/2009) (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
II,
sentenza 27.05.2010 n.
1684 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
L'abuso edilizio, allorquando
occorra valutare la domanda del confinante
di edificare sul proprio suolo, non può
essere, di per sé, rilevante ed incidente
sulla posizione giuridica di chi abbia
diritto di edificare, pena il
capovolgimento, e quindi la vulnerazione, di
ogni ordinario criterio discretivo delle
posizioni giuridiche tra quelle lecite e
quelle illecite.
Il Collegio ritiene di dover aderire
all’orientamento in base al quale l'abuso
edilizio, allorquando occorra valutare la
domanda del confinante di edificare sul
proprio suolo, non può essere, di per sé,
rilevante ed incidente sulla posizione
giuridica di chi abbia diritto di edificare,
pena il capovolgimento, e quindi la
vulnerazione, di ogni ordinario criterio
discretivo delle posizioni giuridiche tra
quelle lecite e quelle illecite (Cons.
Stato, sez. IV, 27.03.2009, n. 1874; cfr.
anche TAR Campania, sez. IV, 21.07.2005, n.
10142).
Conseguentemente, è da reputarsi illegittimo
l’impugnato annullamento d’ufficio del
permesso di costruire n. 7516/2005 del
30.01.2006 per inosservanza della distanza
minima da un fabbricato abusivamente
ampliato, posto che la presenza di un
manufatto abusivo non può essere di ostacolo
allo ius aedificandi di chi ha
presentato un progetto in conformità delle
norme locali e statali (TAR Abruzzo,
L’Aquila, 17.02.2004, n. 138)
(TAR Campania-Napoli, Sez. VIII,
sentenza 25.05.2010 n. 8720 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Il
potere amministrativo repressivo, in materia
di abusi edilizi, può essere esercitato
senza limiti di tempo e senza necessità di
motivazione in ordine al ritardo
nell'esercizio del potere.
L'avviso di avvio del procedimento non è
dovuto nel caso di procedimento volto
all'irrogazione della sanzione della
demolizione edilizia, in ragione del
carattere doveroso e del contenuto vincolato
di tale atto.
Gli illeciti in materia urbanistica,
edilizia e paesistica, ove consistano nella
realizzazione di opere senza le prescritte
concessioni e autorizzazioni, hanno
carattere di illeciti permanenti, che si
protraggono nel tempo e vengono meno solo
con il cessare della situazione di
illiceità, vale a dire con il conseguimento
delle prescritte autorizzazioni, pertanto il
potere amministrativo repressivo può essere
esercitato senza limiti di tempo e senza
necessità di motivazione in ordine al
ritardo nell'esercizio del potere.
In altri termini, l'Autorità non emana un
atto "a distanza di tempo"
dall'abuso, ma reprime una situazione
antigiuridica ancora sussistente (cfr. Cons.
Stato sez. IV, 16.04.2010 n. 2160).
In via
generale, la giurisprudenza prevalente si è
assestata nell’affermare che l'avviso di
avvio del procedimento non è dovuto nel caso
di procedimento volto all'irrogazione della
sanzione della demolizione edilizia, in
ragione del carattere doveroso e del
contenuto vincolato di tale atto (cfr. Cons.
St., Sez. IV, 26.09.2008 n. 4659, TAR
Napoli, sez. VII, 13.10.2009 n. 5411), tanto
più in considerazione della consequenziale
sua intangibilità ai sensi dell'art.
21-octies L. 241/1990 introdotta dalla L. n.
15 del 2005 (cfr. Cons. St., Sez. IV,
10.04.2009 n. 2227, Sez. V, 19.09.2008 n 4530,
TAR Piemonte 16.03.2009 n. 752)
(TAR Lombardia-Brescia, Sez. I,
sentenza 25.05.2010 n. 2143 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Opere in parziale difformità.
L’articolo 34 del D.P.R. n. 380 del 2001,
già articolo 12 della legge n. 47 del 1985,
si riferisce alle sole opere realizzate in
parziale difformità dal permesso di
costruire (Corte di Cassazione, Sez. III
penale,
sentenza 24.05.2010 n. 19538 -
link a www.lexambiente.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Opere
di completamento - Domanda di condono -
Sanzione pecuniaria in luogo della
demolizione.
L'art. 33,
comma 2, del d.P.R. 380/2001 si applica alle
ipotesi di “interventi di
ristrutturazione edilizia in assenza di
permesso di costruire o in totale difformità“,
mentre nel caso in esame l’attività posta in
essere in assenza di permesso di costruire,
accedendo ad un fabbricato a sua volta
oggetto di un procedimento di condono non
concluso, poteva essere proseguita solo
previo ottenimento della autorizzazione di
cui all’art. 35, comma 13, della l. 47/1985,
in assenza della quale l’attività edilizia
posta in essere deve essere qualificata come
sicuramente abusiva (cfr., TAR Campania
Napoli, sez. IV, 24.11.2009, n. 7961)
(TAR Campania-Napoli, Sez. VI,
sentenza 24.05.2010 n. 8352 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Sugli
effetti della richiesta di sanatoria in
pendenza di un'ordinanza di demolizione.
Come più volte affermato, anche da questa
sezione, la proposizione di una istanza di
accertamento di conformità ai sensi
dell’art. 36 del d.P.R. 380/2001, in tempo
successivo all’emissione dell’ordinanza di
demolizione, incide unicamente sulla
possibilità dell’amministrazione di portare
ad esecuzione la sanzione, ma non si
riverbera sulla legittimità del precedente
provvedimento di demolizione (cfr. Consiglio
di Stato sez, IV, 19.02.2008 n. 849) (TAR
Campania-Napoli, Sez. VI,
sentenza 24.05.2010 n. 8352 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
L'ingiunzione di demolizione di
un'opera abusivamente realizzata perde di
efficacia qualora l'interessato abbia
attivato il procedimento per ottenere la
concessione edilizia in sanatoria dell'opera
stessa ai sensi dell’art. 13 della legge n.
47 del 1985.
Per costante giurisprudenza, anche di questo
Tribunale, dalla quale non vi è ragione di
discostarsi nel caso in esame, l'ingiunzione
di demolizione di un'opera abusivamente
realizzata perde di efficacia qualora
l'interessato abbia attivato il procedimento
per ottenere la concessione edilizia in
sanatoria dell'opera stessa ai sensi
dell’art. 13 della legge n. 47 del 1985.
Ciò, in quanto il riesame del carattere
abusivo dell'opera, al fine di verificarne
l'eventuale sanabilità, comporta la
necessaria formazione di un nuovo
provvedimento, di accoglimento o di diniego
(o anche di rigetto implicito, nei casi
previsti di silenzio-rigetto), che vale,
comunque, a superare il provvedimento
sanzionatorio originariamente adottato
dall'Amministrazione; sicché, in caso di
mancato accoglimento, l'interesse del
responsabile dell'abuso edilizio "si
sposta" dall'annullamento del
provvedimento sanzionatorio già adottato a
quello del nuovo provvedimento, esplicito o
implicito, di rigetto dell'istanza di
sanatoria (ex multis, TAR Sicilia,
Palermo, III, 04.09.2008, 1102; TAR Lazio,
Roma, 27.11.2008, n. 166; TAR Sicilia,
24.07.2006, n. 1750; 16.03.2004, n. 499;
id., 10.05.2001, n. 1242; id., 06.07.2001,
n. 1929; TAR Lazio, Roma, II, 04.05.2007, n.
3873; TAR Liguria, II, 14.12.2000, n. 1310;
TAR Toscana, III, 18.12.2001, n. 2024; TAR
Puglia, II, 11.01.2002, n. 154; TAR
Campania, Napoli, IV, 06.11.2007, n. 10675;
VI, 03.05.2007, n. 4659; III, 02.03.2004, n.
2579; IV, 18.03.2005, n. 1835)
(TAR Sicilia-Palermo, Sez. III,
sentenza 21.05.2010 n. 6967 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Già
prima della formulazione dell'art. 21-octies
l. 07.08.1990 n. 241, un'ordinanza di
demolizione di opere abusive, adottata in
mancanza della comunicazione di avvio del
procedimento, doveva ritenersi illegittima
soltanto quando non fosse accertata in
giudizio la sua superfluità.
Questo Collegio evidenzia che, proprio in
considerazione della natura vincolata del
provvedimento, già prima della formulazione
dell'art. 21-octies l. 07.08.1990 n. 241,
un'ordinanza di demolizione di opere
abusive, adottata in mancanza della
comunicazione di avvio del procedimento,
doveva ritenersi illegittima soltanto quando
non fosse accertata in giudizio la sua
superfluità; nel caso di specie, una
specifica comunicazione dell'avvio del
procedimento era effettivamente superflua,
poiché dagli atti di causa emerge, come di
seguito si avrà modo di specificare, che
l'emanazione dell'impugnato provvedimento ha
costituito atto dovuto e che anche a seguito
della comunicazione di avvio del
procedimento il contenuto dell'atto non
avrebbe potuto essere diverso da quello in
concreto adottato (cfr., ex multis,
TAR Lazio Roma, sez. I, 11.12.2009, n.
12793)
(TAR Veneto, Sez. II,
sentenza 21.05.2010 n. 2124 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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URBANISTICA:
1. Lottizzazione
abusiva - Lottizzazione abusiva materiale e
lottizzazione abusiva cartolare - Nozione.
2. Lottizzazione
abusiva - Lottizzazione abusiva cartolare
- Accertamento - Presupposti - Mero
frazionamento o vendita dell'area -
Insufficienza.
1. Ai sensi dell'art. 30, comma 1°, D.P.R.
380/2001 sono ravvisabili due tipi di
lottizzazione abusiva -che possono peraltro
coesistere-: una materiale, qualora siano
iniziate sul terreno opere che comportino
trasformazione urbanistica o edilizia del
medesimo in violazione delle prescrizioni
degli strumenti urbanistici o comunque senza
le prescritte autorizzazioni; dall'altro una
lottizzazione abusiva cartolare o formale,
quando la trasformazione è predisposta
attraverso il frazionamento e la vendita del
terreno in lotti che, per le loro
caratteristiche particolari, denuncino in
modo inequivoco la destinazione a scopo
edificatorio.
2. In materia di lottizzazione abusiva
cartolare il relativo accertamento non può
essere affidato al mero riscontro del
frazionamento o della vendita dell'area,
essendo invece necessaria la ricostruzione
di un quadro indiziario sulla scorta degli
elementi indicati dalla norma di legge,
dalla quale sia possibile desumere in
maniera inequivoca la destinazione a scopo
edificatorio degli atti posti in essere
dalle parti (cfr. TAR Lazio, sent. n.
10872/2009; TAR Lecce, sent. n. 3178/2009;
Cons. di Stato, sent. n. 6810/2004) (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
II,
sentenza 18.05.2010 n.
1553 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
1. Competenza e giurisdizione - Condono
edilizio - Ricorso per accertamento
dell'inesistenza del credito vantato dalla
P.A. - E' controversia su diritti soggettivi
- Termine decadenziale per impugnazione
dell'atto di condono - Inconfigurabilità.
2. Condono
edilizio - Rinuncia alla domanda di condono
- Presupposti - Anteriorità rispetto alla
conclusione del procedimento di condono - Ratio.
1. In materia di condono edilizio, nel caso
di ricorso per l'accertamento
dell'inesistenza del credito vantato
dall'Amministrazione comunale nei confronti
del ricorrente, oltre che del presunto
diritto di quest'ultimo al rimborso delle
somme già versate a favore del Comune,
trattandosi di controversia su diritti
soggettivi, non sussiste alcun onere del
ricorrente di impugnazione nel termine decadenziale del provvedimento di condono
(cfr. TAR Milano, sent. n. 5071/2009).
2.
E' ammissibile la rinuncia alla domanda di
condono a condizione che la stessa sia
anteriore alla conclusione del relativo
procedimento (cfr. TAR Toscana, sent. n.
6520/2004): a tale riguardo, il procedimento
deve reputarsi concluso anche qualora il
ricorrente non abbia mai materialmente
ritirato il titolo cartaceo depositato negli
uffici comunali né abbia completamente
versato le somme richieste, essendo queste
ultime fattispecie irrilevanti ai fini della
conclusione del procedimento.
Poiché infatti il condono edilizio è volto
alla celere definizione di illeciti avente
ordinariamente natura non solo
amministrativa ma anche penale, ne consegue
che l'eventuale rinuncia allo stesso, magari
in seguito al decorso di un lungo termine
dalla presentazione della relativa istanza,
rischierebbe di assicurare all'autore
dell'opera abusiva una sostanziale immunità
penale, ad esempio sfruttando l'eventuale
prescrizione del reato edilizio, oltre a
garantirgli il recupero pecuniario delle
somme già versate (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 18.05.2010 n.
1551 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: La
giurisprudenza ha ammesso la rinuncia alla
domanda di condono edilizio presentata a
condizione però che la stessa sia anteriore
alla conclusione del relativo procedimento
da parte del Comune.
Bisogna prestare attenzione all’eventuale
rinuncia del condono presentato, magari dopo
il decorso di un lungo termine dalla
presentazione della relativa istanza, poiché
rischierebbe di assicurare all’autore
dell’opera abusiva una sostanziale immunità
penale, sfruttando, ad esempio, l’eventuale
prescrizione del reato edilizio, oltre a
garantirgli il recupero pecuniario delle
somme già versate; mentre l’Amministrazione
comunale potrebbe tutt’al più adottare un
provvedimento di demolizione, contro il
quale l’interessato potrebbe però proporre
impugnazione davanti al giudice
amministrativo, rinviando così
indefinitamente la definizione dell’abuso,
con grave pregiudizio per la certezza dei
rapporti giuridici.
La giurisprudenza, affrontando la questione
della rinuncia alla domanda di condono, l’ha
ammessa, a condizione però che la stessa sia
anteriore alla conclusione del relativo
procedimento (cfr. TAR Toscana, sez. III,
21.12.2004 n. 6520), mentre nel caso di
specie il procedimento deve reputarsi
concluso, a nulla rilevando che il sig. Boer
non abbia mai materialmente ritirato il
titolo cartaceo depositato negli uffici
comunali né abbia completamente versato le
somme richieste.
Si aggiunga ancora che, in materia di
condono per illeciti edilizi, la
generalizzata ammissibilità di una rinuncia
alla domanda di sanatoria con annessa
richiesta di restituzione dei contributi
versati, proponibile una volta conclusa
l’istruttoria sulla medesima da parte dei
competenti uffici, potrebbe portare a
conclusioni contrastanti con i principi
dell’ordinamento.
Il condono edilizio, infatti, è
evidentemente volto alla celere definizione
di illeciti avente ordinariamente natura non
solo amministrativa ma anche penale (cfr.
sul punto art. 38 della legge 47/1985),
sicché l’eventuale rinuncia allo stesso,
magari dopo il decorso di un lungo termine
dalla presentazione della relativa istanza,
rischierebbe di assicurare all’autore
dell’opera abusiva una sostanziale immunità
penale, sfruttando ad esempio l’eventuale
prescrizione del reato edilizio, oltre a
garantirgli il recupero pecuniario delle
somme già versate; mentre l’Amministrazione
comunale potrebbe tutt’al più adottare un
provvedimento di demolizione, contro il
quale l’interessato potrebbe però proporre
impugnazione davanti al giudice
amministrativo, rinviando così
indefinitamente la definizione dell’abuso,
con grave pregiudizio per la certezza dei
rapporti giuridici.
Quanto sopra esposto non esclude,
ovviamente, che l’autore dell’abuso possa
contestare la misura dell’oblazione, ma tale
ipotesi non deve essere confusa con quella,
ricorrente nel caso di specie, di totale
rinuncia al condono, accompagnata dalla
pretesa di restituzione di tutte le somme
versate.
Il Collegio vuole evidenziare ancora come la
presente decisione non si ponga in contrasto
con altre recenti sentenze della Sezione,
fra cui in primo luogo quella depositata il
24.03.2010 n. 728.
Nel caso deciso in tale pronuncia, infatti,
una parte dell’opera oggetto di concessione
edilizia non era mai stata realizzata, per
cui il Tribunale ha riconosciuto il diritto
alla restituzione della quota di contributo
concessorio per la parte dei lavori non
eseguiti. La presente fattispecie è
oggettivamente differente in quanto,
trattandosi di abuso edilizio, l’intera
opera oggetto della domanda di sanatoria è
stata evidentemente realizzata.
Anche nella ulteriore sentenza di questa
Sezione 19.01.2010 n. 75, è stata ammessa la
rinuncia al titolo edilizio (nel caso, si
trattava di DIA in variante), però le opere
erano state oggetto di un ordine di
sospensione lavori ed in ogni modo, come per
la sentenza 728/2010, non si trattava di
un’ipotesi di condono edilizio, ma di opere
lecite ancora in fieri
(TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 18.05.2010 n. 1551 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Abusi edilizi -
Domanda di condono - Silenzio-assenso -
Presupposti.
In materia di abusi edilizi la formazione
del silenzio assenso sulla domanda di
condono presuppone che quest'ultima sia
stata presentata unitamente a tutta la
necessaria documentazione e che sia stato
interamente versato il contributo
concessorio (nel caso di specie il TAR ha
ritenuto che la domanda di condono fosse
completa e che fosse pertanto maturato il
silenzio assenso decorsi ventiquattro mesi
dalla presentazione della domanda, essendo
irrilevanti, in quanto non previste dalla
legge, le richieste di integrazione
documentale formulate dal Comune) (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
II,
sentenza 18.05.2010 n.
1550 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
|
EDILIZIA PRIVATA: E'
granitico l'orientamento giurisprudenziale
in ordine al carattere vincolato, e non
discrezionale, che connota l’attività
sanzionatoria del Comune sull’attività
edilizia abusiva; in particolare, il
giudizio di difformità dell’intervento
rispetto alla normativa urbanistica, che
costituisce il presupposto dell’irrogazione
delle sanzioni, non è affatto connotato da
discrezionalità tecnica, ma integra un mero
accertamento di fatto, sia pure condotto
alla stregua di parametri tecnici.
E' alquanto infelice la modalità espositiva
prescelta dal Comune per motivare le proprie
determinazioni in ordine alle opere abusive
de quibus: in particolare, riproducendo ex
extenso i contenuti della relazione tecnica
redatta in occasione del sopralluogo sul
sito dell’intervento, l’Amministrazione ne
ha riportato anche i passaggi in cui
venivano usate formule ipotetiche o
dubitative (“sembra predisposta…”,
“potrebbero essere orientati…”), offrendo il
destro all’odierna appellante per le
doglianze con le quali ha lamentato
l’assoluta incertezza della definizione
dell’illecito contestato. E, in effetti, se
l’uso di formule del tipo di quelle sopra
richiamate è comprensibile in un verbale di
sopralluogo, laddove l’organo accertante
altro non fa che riportare le proprie
valutazioni in ordine a quanto constatato
(che deve comunque essere descritto in
maniera precisa), altrettanto non è
consentito in un ordine di demolizione,
laddove l’Amministrazione è tenuta a
individuare in modo certo gli abusi
contestati al privato.
La Sezione reputa addirittura superfluo
richiamare il granitico orientamento in
ordine al carattere vincolato, e non
discrezionale, che connota l’attività
sanzionatoria del Comune sull’attività
edilizia abusiva; in particolare, il
giudizio di difformità dell’intervento
rispetto alla normativa urbanistica (o, che
è lo stesso, al titolo abilitativo
rilasciato), che costituisce il presupposto
dell’irrogazione delle sanzioni, non è
affatto connotato da discrezionalità
tecnica, ma integra un mero accertamento di
fatto, sia pure condotto alla stregua di
parametri tecnici (peraltro rigidamente
predeterminati dalla normativa).
Ne discende che ben può il giudice
verificare la correttezza di tale attività
accertativa, non diversamente da quanto
avviene allorché controlla l’esattezza di
accertamenti tecnici condotti dalla p.a. in
altri contesti (p.es. l’esattezza di una
misurazione di distanze o di altezze).
Tanto premesso, nel caso di specie la
Sezione condivide il giudizio espresso dal
TAR, che ha reputato alquanto infelice la
modalità espositiva prescelta dal Comune per
motivare le proprie determinazioni in ordine
alle opere de quibus: in particolare,
riproducendo ex extenso i contenuti
della relazione tecnica redatta in occasione
del sopralluogo sul sito dell’intervento,
l’Amministrazione ne ha riportato anche i
passaggi in cui venivano usate formule
ipotetiche o dubitative (“sembra
predisposta…”, “potrebbero essere
orientati…”), offrendo il destro
all’odierna appellante per le doglianze con
le quali ha lamentato l’assoluta incertezza
della definizione dell’illecito contestato.
E, in effetti, se l’uso di formule del tipo
di quelle sopra richiamate è comprensibile
in un verbale di sopralluogo, laddove
l’organo accertante altro non fa che
riportare le proprie valutazioni in ordine a
quanto constatato (che deve comunque essere
descritto in maniera precisa), altrettanto
non è consentito in un ordine di
demolizione, laddove l’Amministrazione è
tenuta a individuare in modo certo gli abusi
contestati al privato
(Consiglio di Stato, Sez. IV,
sentenza 17.05.2010 n. 3126 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
E' granitico l'orientamento in
ordine al carattere vincolato, e non
discrezionale, che connota l’attività
sanzionatoria del Comune sull’attività
edilizia abusiva; in particolare, il
giudizio di difformità dell’intervento
rispetto alla normativa urbanistica, che
costituisce il presupposto dell’irrogazione
delle sanzioni, non è affatto connotato da
discrezionalità tecnica, ma integra un mero
accertamento di fatto, sia pure condotto
alla stregua di parametri tecnici.
La
Sezione reputa addirittura superfluo
richiamare il granitico orientamento in
ordine al carattere vincolato, e non
discrezionale, che connota l’attività
sanzionatoria del Comune sull’attività
edilizia abusiva; in particolare, il
giudizio di difformità dell’intervento
rispetto alla normativa urbanistica (o, che
è lo stesso, al titolo abilitativo
rilasciato), che costituisce il presupposto
dell’irrogazione delle sanzioni, non è
affatto connotato da discrezionalità
tecnica, ma integra un mero accertamento di
fatto, sia pure condotto alla stregua di
parametri tecnici (peraltro rigidamente
predeterminati dalla normativa).
Ne discende che ben può il giudice
verificare la correttezza di tale attività
accertativa, non diversamente da quanto
avviene allorché controlla l’esattezza di
accertamenti tecnici condotti dalla p.a. in
altri contesti (p.es. l’esattezza di una
misurazione di distanze o di altezze).
Tanto premesso, nel caso di specie la
Sezione condivide il giudizio espresso dal
TAR, che ha reputato alquanto infelice la
modalità espositiva prescelta dal Comune per
motivare le proprie determinazioni in ordine
alle opere de quibus: in particolare,
riproducendo ex extenso i contenuti
della relazione tecnica redatta in occasione
del sopralluogo sul sito dell’intervento,
l’Amministrazione ne ha riportato anche i
passaggi in cui venivano usate formule
ipotetiche o dubitative (“sembra
predisposta…”, “potrebbero essere
orientati…”), offrendo il destro
all’odierna appellante per le doglianze con
le quali ha lamentato l’assoluta incertezza
della definizione dell’illecito contestato.
E, in effetti, se l’uso di formule del tipo
di quelle sopra richiamate è comprensibile
in un verbale di sopralluogo, laddove
l’organo accertante altro non fa che
riportare le proprie valutazioni in ordine a
quanto constatato (che deve comunque essere
descritto in maniera precisa), altrettanto
non è consentito in un ordine di
demolizione, laddove l’Amministrazione è
tenuta a individuare in modo certo gli abusi
contestati al privato.
Tuttavia, nella fattispecie da un lato non
vi è motivo di dubitare della rispondenza al
vero delle circostanze di fatto descritte
nel citato verbale di sopralluogo, al di là
della forma in cui sono esposte le
successive valutazioni (e, difatti, parte
appellante appunta le proprie critiche
soprattutto su tali passaggi, senza invece
riuscire –come meglio appresso si dirà– a
confutare le predette circostanze di fatto,
a fronte delle quali preferisce insistere
nella tesi della rispondenza di quanto
realizzato a quanto a suo tempo assentito);
sotto altro profilo, come pure si dirà, il
fatto stesso che l’istruttoria si sia
conclusa con una misura ripristinatoria è
sufficiente a dimostrare che il Comune abbia
condiviso le valutazioni espresse in forma
ipotetica dai funzionari accertatori,
concludendo senz’altro nel senso
dell’effettiva abusività dell’intervento.
Alla luce di ciò, deve ritenersi corretto
l’operato del primo giudice, il quale ha
ricostruito il percorso logico-argomentativo
retrostante al provvedimento impugnato,
sulla scorta del complesso documentale
versato in atti, concludendo per la
legittimità dell’operato del Comune al di là
delle più volte richiamate incertezze e
ambiguità formali (Consiglio di Stato, Sez.
IV,
sentenza 17.05.2010 n. 3126 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Abusi edilizi -
Sanzione pecuniaria - Stima dell'Agenzia del
Territorio - E' atto infraprocedimentale -
Conseguenze - Onere di impugnabilità della
stima - Non sussiste - Necessità di notifica
all'Agenzia del Territorio - Non sussiste.
In materia di repressione di abusi edilizi,
il provvedimento lesivo impugnabile dal
privato è l'atto terminale che definisce il
procedimento applicando la sanzione
pecuniaria, mentre la relativa stima
dell'Agenzia del territorio, ancorché
conosciuta anticipatamente dall'interessato,
ha carattere infraprocedimentale e non
determina l'onere di impugnazione immediata:
ne consegue che l'Agenzia del Territorio non
è un contraddittore necessario al quale il
ricorso debba essere notificato a pena di
inammissibilità (massima
tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
II,
sentenza 17.05.2010 n.
1546 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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COMPETENZE GESTIONALI -
EDILIZIA PRIVATA:
Ordine di demolizione - Sindaco -
Incompetenza.
La previsione dell'art. 7, l. n. 47/1985
deve essere reinterpretata nel senso che
agli organi politici non spettano compiti di
gestione, ma soltanto competenze di tipo
programmatico.
Non rientra, quindi, nella
competenza del sindaco l'adozione di un
provvedimento di demolizione di opere
abusive, bensì in quelle del dirigente
(massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
IV,
sentenza 17.05.2010 n.
1532 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
1. Abusi edilizi -
Opere su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità o destinate ad opere e spazi
pubblici o ad interventi di edilizia
residenziale pubblica - Intimazione di
sgombero - Legittimità.
2. Abusi edilizi -
Opere su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità o destinate ad opere e spazi
pubblici o ad interventi di edilizia
residenziale pubblica - Preventivo ordine di
demolizione ed accertamento della relativa
inottemperanza - Necessità - Non sussiste.
1. In caso di opere eseguite senza titolo su
aree assoggettate, da leggi statali,
regionali o da altre norme urbanistiche
vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e
spazi pubblici ovvero ad interventi di
edilizia residenziale pubblica,
l'intimazione di sgombero da parte del
dirigente responsabile, ancorché non
prevista dalla legge, non è illegittima, non
avendo altro scopo che preavvisare
l'interessato della imminente demolizione e
porlo nella condizione di liberare
spontaneamente i manufatti abusivi, nel
proprio interesse, da persone e cose.
2. La demolizione ed il ripristino dello
stato dei luoghi ex art. 27, comma 2, D.P.R.
380/2001, non richiede un preventivo ordine
di demolizione e l'accertamento della
relativa inottemperanza, dal momento che
mira ad assicurare all'autorità di vigilanza
strumenti tempestivi di intervento a tutela
delle aree gravate da vincoli di inedificabilità (cfr. TAR
Lazio, sent. n. 11295/2008) (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
II,
sentenza 17.05.2010 n.
1529 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Abusi edilizi - Ordinanza di
sospensione lavori - Mancata notifica
all'affittuario - Legittimità.
Il proprietario del terreno, responsabile
dell'abuso, destinatario di relativa
ordinanza di sospensione lavori non è
legittimato a dedurre l'omessa notifica
dell'atto a terzi: pertanto, il ricorrente,
cui l'ordinanza sia stata ritualmente
notificata come proprietario del terreno
interessato dagli abusi edilizi, non ha
titolo alcuno a dedurre l'omessa
notificazione dell'ordinanza all'affittuario
(cfr. TAR Milano, sent. n. 3657/2009) (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
II,
sentenza 17.05.2010 n.
1528 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Il
diritto di ottenere la riduzione in pristino
di un immobile costruito senza il rispetto
delle distanze legali non si estingue per il
decorso del tempo ma subisce gli effetti
dell'usucapione, in quanto quest’ultimo
istituto può dar luogo all'acquisto di un
contrario (e prevalente) diritto a mantenere
la costruzione a distanza inferiore a quella
legale.
La
giurisprudenza equipara l'azione per il
rispetto delle distanze legali a una
negatoria servitutis (v. Cass. civ. Sez.
II 21.10.2009 n. 22348) e precisa che il
diritto di ottenere la riduzione in pristino
di un immobile costruito senza il rispetto
delle distanze legali non si estingue per il
decorso del tempo ma subisce gli effetti
dell'usucapione, in quanto quest’ultimo
istituto può dar luogo all'acquisto di un
contrario (e prevalente) diritto a mantenere
la costruzione a distanza inferiore a quella
legale (v. Cass. civ. Sez. II 07.09.2009 n.
19289).
Dunque da una parte non vi è un affidamento
tutelabile dei destinatari della
concessione, che hanno fuorviato il Comune,
ma dall’altra non vi è più un affidamento
tutelabile del terzo.
A questo punto solo un autonomo e attuale
interesse pubblico potrebbe sostenere
l’annullamento d’ufficio, ma tale interesse
evidentemente non può essere costituito dal
mero ripristino delle distanze minime dal
confine, dove vengono in rilievo norme
integrative del codice civile (v. Cass. civ.
Sez. II 10.01.2006 n. 145) che tutelano
primariamente la proprietà confinante.
Quando i rapporti tra i privati a proposito
dei confini hanno stabilmente assunto una
diversa sistemazione è preclusa
all’amministrazione la possibilità di
intervenire per il ripristino della
legalità.
Sarebbero necessari altri interessi pubblici
(ad esempio di natura igienico-sanitaria o
collegati alla sicurezza collettiva) ma di
questi non è fornita alcuna puntuale
dimostrazione
(TAR Lombardia-Brescia, Sez. I,
sentenza 14.05.2010 n. 1733 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Sanzioni
amministrative-pecuniarie (D.P.R. 380/2001 –
L. 689/1981).
È posto il quesito se alle sanzioni
amministrative pecuniarie comminate ai sensi
del Testo unico in materia Edilizia (D.P.R.
380/2001) sia applicabile il pagamento in
misura ridotta regolato dalla Legge 689/1981
(Regione Piemonte,
parere n.
21/2010 - link a
www.regione.piemonte.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Illegittimità dell'ordinanza di
demolizione emanata successivamente alla
domanda di sanatoria.
L'Amministrazione, una volta accertata
l'illegittimità di una determinata
situazione di fatto è vincolata a
verificare, prima di procedere all'adozione
dei conseguenti provvedimenti sanzionatori,
la fondatezza delle istanze dei privati
finalizzate ad ottenere il rilascio di
provvedimenti di sanatoria.
E', pertanto,
illegittima l'ordinanza di demolizione di
manufatto abusivo resa successivamente alla
presentazione della domanda di sanatoria (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
IV,
sentenza 11.05.2010 n.
1457 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
1. Diniego di
sanatoria - Classificazione giuridica delle
strutture - Attività edilizia libera ex art.
33 L.R. n. 12/2005 - Serre - Titolo
abilitativo - Legittimità.
2. Diniego di
sanatoria - Fascia di rispetto cimiteriale -
Art. 38 R.D. n. 1265/1934 - Inedificabilità
ex lege - Motivazione - Legittimità.
3. Ordine di
demolizione - Notifica all'affittuaria
responsabile dell'abuso - Mancata notifica
al proprietario dell'area - Carenza di
interesse - Inammissibilità.
1. Per quanto la L.R. n. 12/2005 non detti
prescrizioni analitiche circa le dimensioni
delle coperture stagionali di cui all'art.
33 della stessa legge, ragioni di ordine
sistematico e letterale, inducono alla
conclusione che debba trattarsi di
dimensioni tutto sommato contenute, essendo
tali opere destinate alla protezione delle
colture e dei piccoli animali -da allevare
all'aria aperta-, quindi con dimensioni
compatibili con la sola funzione di
protezione e non con altre funzioni, quali
l'accesso delle persone o l'esercizio nella
struttura di attività commerciali di
vendita, tali da non avere impatto sul
territorio, impatto che sarebbe
incompatibile con il regime di totale
liberalizzazione dell'attività edilizia di
cui al c. 2 dello stesso art. 33 L.R. n.
12/2005.
Pertanto, in assenza sia del
carattere di semplice copertura che di
quello di stagionalità richiesti dall'art.
33 L.R. n. 12/2005, risulta corretta la
classificazione giuridica assunta dal Comune
che ritiene le strutture di cui è causa
"serre" e come tali, allorché soddisfino
stabilmente le esigenze di esercizio
dell'impresa agricola e siano destinate ad
una indeterminata permanenza, necessitanti
il rilascio di un permesso di costruire.
2. Le disposizioni sulla fascia di rispetto
cimiteriale sono dettate da ragioni di
ordine pubblico, sia di carattere
igienico-sanitario sia di rispetto della
sacralità dei luoghi di sepoltura, per cui
il vincolo cimiteriale costituisce
un'ipotesi di inedificabilità ex lege,
destinata a prevalere su eventuali
disposizioni difformi degli strumenti
urbanistici generali.
Di conseguenza, in
caso di opere abusive collocate in zona
cimiteriale, il diniego di sanatoria non
deve necessariamente, al fine
dell'assolvimento dell'obbligo di
motivazione dell'atto amministrativo,
effettuare una comparazione fra le opere
realizzate ed i valori salvaguardati dal
vincolo essendo sufficiente quest'ultimo.
3. La censura di illegittimità
dell'ingiunzione a demolire, in quanto
rivolta contro l'affittuaria dell'area e non
contro i proprietari, è infondata, se non
addirittura inammissibile, non riuscendosi a
comprendere quale interesse abbia la
ricorrente affittuaria a lamentare la
mancata notifica del provvedimento ad un
soggetto giuridicamente distinto dalla
stessa, che dovrebbe semmai essere fatto
valere dai proprietari e non dall'esponente,
la quale ha in ogni caso realizzato le opere
abusive ed è quindi giuridicamente obbligata
a demolirle, quale "responsabile
del'abuso", indipendentemente da
eventuali irregolarità della notificazione
dell'ingiunzione a demolire (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
II,
sentenza 05.05.2010 n.
1234 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
La sanzione pecuniaria per
interventi ristrutturativi (abusivi) risulta essere
misura eccezionale, alternativa alla
demolizione solo ove risulti l'impossibilità
del ripristino. Detta impossibilità può
essere rilevata d'ufficio o fatta valere
dall'interessato, ma comunque in una fase
successiva all'ingiunzione, a carattere diffidatorio, che precede l'ordine di
demolizione (quest'ultimo da emettere sulla
base di specifici accertamenti dell'ufficio
tecnico comunale, chiamato ad intervenire
nella fase esecutiva
sia in relazione all’applicazione dell’art.
34, comma 2, D.P.R. 380/2001.
L’impossibilità di ripristino dello stato
dei luoghi alcuna valenza può avere quanto
alle opere oggetto dell’ingiunzione di
demolizione di cui all’ordinanza n. 891 del
2007, posto che l’art. 31 del D.P.R. n.
380/2001 non contempla al riguardo
l’irrogazione di una sanzione pecuniaria
alternativa rispetto all’ingiunzione di
demolizione (TAR Campania Napoli, sez. VII,
05.06.2008, n. 5244) e che, pertanto, la
stessa non può trovare applicazione rispetto
agli interventi, come quello in esame,
caratterizzato dalla mancanza, rispetto alla
sopraelevazione abusiva, di qualsiasi titolo
abilitante all’edificazione (TAR Campania
Napoli, sez. VII, 04.04.2008, n. 1883; TAR
Campania Napoli, sez. VII, 28.12.2007, n.
16550).
La valutazione
della possibilità o meno del ripristino deve
infatti essere compiuta, ad opera
dell’ufficio tecnico comunale, in sede di
esecuzione dell’ingiunzione di demolizione.
La correttezza di siffatta conclusione si
evince infatti da una lettura del combinato
disposto dei primi due commi dell’art. 33
D.P.R. 380/2001 a mente dei quali “gli
interventi e le opere di ristrutturazione
edilizia di cui all’articolo 10, comma 1,
eseguiti in assenza di permesso o in totale
difformità da esso, sono rimossi ovvero
demoliti e gli edifici sono resi conformi
alle prescrizioni degli strumenti
urbanistico-edilizi entro il congruo termine
stabilito dal dirigente o del responsabile
del competente ufficio comunale con propria
ordinanza, decorso il quale l'ordinanza
stessa è eseguita a cura del comune e a
spese dei responsabili dell'abuso. Qualora,
sulla base di motivato accertamento
dell'ufficio tecnico comunale, il ripristino
dello stato dei luoghi non sia possibile, il
dirigente o il responsabile dell’ufficio
irroga una sanzione pecuniaria pari al
doppio dell'aumento di valore dell'immobile,
conseguente alla realizzazione delle opere,
determinato, con riferimento alla data di
ultimazione dei lavori, in base ai criteri
previsti dalla legge 27.07.1978, n. 392 e
con riferimento all'ultimo costo di
produzione determinato con decreto
ministeriale, aggiornato alla data di
esecuzione dell'abuso, sulla base
dell'indice ISTAT del costo di costruzione,
con la esclusione, per i comuni non tenuti
all'applicazione della legge medesima, del
parametro relativo all'ubicazione e con
l'equiparazione alla categoria A/1 delle
categorie non comprese nell'articolo 16
della medesima legge. Per gli edifici
adibiti ad uso diverso da quello di
abitazione la sanzione è pari al doppio
dell'aumento del valore venale
dell'immobile, determinato a cura
dell'agenzia del territorio”.
Detta conclusione risulta condivisa peraltro
anche da una parte delle giurisprudenza, sia
in relazione all’applicazione dell’art. 33,
comma 2, d.p.r. 380/2001 (cfr. TAR Lazio
Roma, sez. I, 17.04.2007, n. 3327 secondo
cui “la sanzione pecuniaria per
interventi ristrutturativi risulta essere
misura eccezionale, alternativa alla
demolizione solo ove risulti l'impossibilità
del ripristino. Detta impossibilità può
essere rilevata d'ufficio o fatta valere
dall'interessato, ma comunque in una fase
successiva all'ingiunzione, a carattere
diffidatorio, che precede l'ordine di
demolizione (quest'ultimo da emettere sulla
base di specifici accertamenti dell'ufficio
tecnico comunale, chiamato ad intervenire
nella fase esecutiva (cfr. in tal senso TAR
Lombardia, Brescia, 09.12.2002, n. 2213),
sia in relazione all’applicazione dell’art.
34, comma 2, D.P.R. 380/2001 (Consiglio Stato,
sez. V, 21.05.1999, n. 587; TAR Campania
Napoli, sez. VII, 05.06.2008, n. 5244)"
(TAR Campania-Napoli, Sez. IV,
sentenza 04.05.2010 n. 2501 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
|
EDILIZIA PRIVATA:
1. Permesso di
costruire giudizialmente sospeso - Lavori
parzialmente eseguiti - Nuovo titolo
edilizio - Violazione procedura di cui
all'art. 36 D.P.R. n. 380/2001 - Art.
21-octies L. n. 241/1990 - Non sussiste.
2. Permesso di
costruire giudizialmente sospeso -
Prosecuzione lavori - Istanza risarcimento
del danno - Condotta di soggetti privati -
Incompetenza.
1. In un'ottica di economicità ed efficienza
dell'azione amministrativa ed in
applicazione della fattispecie dell'art.
21-octies L. n. 241/1990, risulta legittima
la scelta dell'Amministrazione di rilasciare
un nuovo permesso di costruire, pur in
presenza di lavori già effettuati, vista la
loro accertata conformità urbanistica (in
quanto le opere già eseguite in attuazione
del precedente permesso di costruire
giudizialmente sospeso sarebbero in ogni
modo suscettibili di sanatoria) in quanto,
una soluzione differente, quale il diniego
del nuovo permesso e la richiesta di
accertamento di conformità per i lavori
eseguiti avrebbe portato al medesimo
risultato di quello attuale, attraverso un
primo provvedimento di sanatoria ed il
successivo rilascio del permesso di
costruire dal contenuto conforme a quello
impugnato.
2.
Un'istanza risarcitoria per danni che paiono
attenere non al comportamento illegittimo
dell'Amministrazione comunale, i cui atti
sono stati sospesi dal giudice, quanto alla
condotta di soggetti privati che avrebbero
proseguito nei lavori edilizi nonostante la
sospensione dell'efficacia del titolo a
costruire, è sottratta totalmente alla
giurisdizione del tribunale amministrativo
che può conoscere esclusivamente di
controversie in cui almeno una delle parti
sia un'amministrazione pubblica o un
soggetto alla stessa equiparato (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 04.05.2010 n.
1220 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
|
aprile 2010 |
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|
EDILIZIA PRIVATA:
Quesito
9 -
Quanto alla sottrazione, per l'armadietto di
alluminio situato sul balcone, alle sanzioni
di cui all'art. 33 del D.P.R. n. 380/2001
(Geometra Orobico n. 2/2010). |
|
EDILIZIA PRIVATA:
Quesito
8 -
Quanto all'inapplicabilità della procedura
di accertamento di conformità di cui
all'art. 36 D.P.R. n. 380/2001, al caso di
opere realizzate in zona sottoposta a
vincolo paesaggistico, secondo
quanto espressamente previsto dall'art. 146
del D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni
culturali) (Geometra Orobico n. 2/2010). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Sulla variazione d'uso, senza
opere, della destinazione di un terreno in
contrasto con le norme igienico-sanitarie.
L’eventuale possibilità di qualificare l’uso
del terreno -per cui è causa- come mutamento
di destinazione di uso senza opere non
comporta di per sé che la sanzione
pecuniaria prevista dalla legge per tale
abuso sia l’unica applicabile, così come
sostenuto dalla difesa della parte
ricorrente.
Tale conseguenza sarebbe esclusa comunque ai
sensi della normativa nazionale, in quanto
per gli articoli 31 e 32 del T.U. 380/2001
un mutamento di destinazione d’uso
comporterebbe pur sempre una variazione
essenziale, soggetta a rimessione in
pristino attraverso la cessazione
dell’attività vietata: così per tutte in
giurisprudenza sul principio TAR Liguria,
sez. I, 29.10.2008 n. 1862.
Si deve poi, comunque, considerare la
disciplina del cambio di destinazione d’uso
senza opere così come risulta dalla l.r.
Lombardia 11.03.2005 n. 12.
All’art. 52 di essa si prevede che i “mutamenti
di destinazione d'uso di immobili non
comportanti la realizzazione di opere
edilizie, purché conformi alle previsioni
urbanistiche comunali ed alla normativa
igienico-sanitaria” si possono
lecitamente realizzare con semplice
comunicazione all’ente; all’art. 53 si
prevede poi una sanzione per il mutamento di
destinazione senz’opere illegittimo: ”Qualora
il mutamento di destinazione d'uso senza
opere edilizie, ancorché comunicato ai sensi
dell'articolo 52, comma 2, risulti in
difformità dalle vigenti previsioni
urbanistiche comunali, si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria…”.
Tale sanzione però non è esaustiva, anche a
prescindere da quanto sancito dalla
normativa nazionale di cui al § precedente,
perché non prevede il caso, del tutto
possibile e verificatosi nella specie, in
cui l’asserito mutamento, oltre che non
conforme alla normativa urbanistica, risulti
in aggiunta contrario anche alle norme
igienico sanitarie.
In tale ultimo caso, secondo logica, la
sanzione non potrebbe essere comunque che
quella della cessazione dell’attività e
della rimessione in pristino, perché
altrimenti –sempre beninteso prescindendo
dalla normativa nazionale- si ingenererebbe
il paradosso per cui qualsiasi attività
vietata per ragioni di igiene e salute
pubblica si potrebbe liberamente proseguire,
al solo prezzo di una sanzione pecuniaria,
ove essa configurasse mutamento di uso senza
opere di un qualsiasi immobile, mentre si
potrebbe inibire se posta in essere
occasionalmente come uso di fatto, ovvero in
una fattispecie oggettivamente meno grave
(TAR Lombardia-Brescia, Sez. II,
sentenza 30.04.2010 n. 1658 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: L'ordine
di demolizione deve seguire automaticamente
all'accertamento dell'illecito, senza la
necessità di una preventiva notifica della
diffida a demolire e senza alcun margine per
valutazioni discrezionali.
E' inammissibile il ricorso proposto avverso
il verbale di accertamento
dell'inottemperanza alla precedente
ingiunzione di demolizione di opere edilizie
abusive, redatto dal personale della Polizia
Municipale, in quanto il suddetto atto ha
valore endoprocedimentale ed efficacia
meramente dichiarativa delle operazioni
effettuate.
La circostanza che nel verbale di
accertamento dell'inottemperanza
all'ingiunzione di demolizione ex art. 7 l.
28.02.1985 n. 47 sia stata omessa
l'individuazione dell'area da acquisire al
patrimonio comunale non comporta
l'illegittimità dell'accertamento ma
soltanto l'impossibilità, per il Comune, di
procedere alla immissione nel possesso e
alla trascrizione nei registri immobiliari,
in quanto, in mancanza di espressa
previsione legislativa, nulla vieta che il
comune possa procedere, in un secondo tempo,
all'individuazione dell'area oggetto di
acquisizione ai fini dell'immissione nel
possesso e della trascrizione.
La consolidata giurisprudenza ha, da tempo,
chiarito che il termine di cui all'art. 4
della l. 28.02.1985 n. 47 definisce solo
l’ambito della legale durata del
provvedimento di sospensione dei lavori.
Pertanto, una volta scaduto detto termine,
la sospensione dei lavori non ha più
efficacia; ma ciò non comporta affatto che
il Comune perda il potere di adottare i
provvedimenti repressivi della violazione
edilizia perpetrata.
La
giurisprudenza (cfr. TAR Campania, Sez. IV,
12.04.2005 n. 3780 e Sez. III, 01.12.2008 n.
20721) ha evidenziato che lo specifico
presupposto che differenzia il procedimento
sanzionatorio previsto dall’art. 4 l. n. 47
del 1985 (ora art. 31 del TU dell'edilizia),
rispetto a quello ex art. 7 della stessa
legge (ora l'art. 27 del TU dell'edilizia)
va rinvenuto -sul presupposto della
localizzazione delle opere abusive su aree
assoggettate a vincolo di inedificabilità,
ovvero destinate ad opere e spazi pubblici o
ad interventi di edilizia residenziale
pubblica- nella necessità di reintegrare con
immediatezza il bene protetto, pregiudicato
dall'abusivo intervento edilizio.
Ne consegue che in tal caso l'ordine di
demolizione deve seguire automaticamente
all'accertamento dell'illecito, senza la
necessità di una preventiva notifica della
diffida a demolire e senza alcun margine per
valutazioni discrezionali (anche in ordine
alla scelta se procedere alla demolizione o
unicamente alla acquisizione al patrimonio
dell'ente), al fine di impedire che il
trascorrere del tempo determini il
consolidarsi di situazioni soggettive che
potrebbero impedire l'applicazione della
sanzione ripristinatoria
E' inammissibile il ricorso proposto avverso
il verbale di accertamento
dell'inottemperanza alla precedente
ingiunzione di demolizione di opere edilizie
abusive, redatto dal personale della Polizia
Municipale, in quanto il suddetto atto ha
valore endoprocedimentale ed efficacia
meramente dichiarativa delle operazioni
effettuate (cfr. ex multis: TAR
Campania, Sez. VII, 16.12.2009 n. 8816).
La giurisprudenza ha rilevato che la
circostanza che nel verbale di accertamento
dell'inottemperanza all'ingiunzione di
demolizione ex art. 7 l. 28.02.1985 n. 47
sia stata omessa l'individuazione dell'area
da acquisire al patrimonio comunale non
comporta l'illegittimità dell'accertamento
ma soltanto l'impossibilità, per il Comune,
di procedere alla immissione nel possesso e
alla trascrizione nei registri immobiliari,
in quanto, in mancanza di espressa
previsione legislativa, nulla vieta che il
comune possa procedere, in un secondo tempo,
all'individuazione dell'area oggetto di
acquisizione ai fini dell'immissione nel
possesso e della trascrizione (cfr. (TAR
Sicilia, sez. II, 10.05.2007 n. 1334, TAR
Lazio Latina, 18.02.1992 n. 102)
(TAR
Lombardia-Brescia, Sez. I,
sentenza 30.04.2010 n. 1626 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Abuso edilizio - Sanatoria -
Mutamenti di destinazione d'uso senza opere
- Art. 32, comma 27, D.L. n. 269/2001 -
Vincolo a carattere relativo - Art. 32 L. n.
47/1985 - Mutamenti di destinazione d'uso
meramente funzionali - Possibilità di
sanatoria - Sussiste, previo riconoscimento
di compatibilità con il vincolo da parte
dall'Autorità competente.
Il rinvio operato dall'art. 32, comma 27,
D.L. n. 269/2001 all'art. 32 L. n. 47/1985
(che disciplina le ipotesi di abuso in
presenza di vincolo a carattere relativo,
superabili cioè sulla base di un giudizio di
compatibilità con il vincolo) e la
preclusione della sanatoria per le opere
abusive realizzate su immobili soggetti a
vincolo monumentale inducono a ritenere che
gli interventi abusivi realizzati senza
opere (come i mutamenti di destinazione
d'uso meramente funzionali) sono
suscettibili di sanatoria quante volte siano
dalla competente autorità riconosciuti
compatibili con il vincolo gravante
sull'immobile (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
II,
sentenza 30.04.2010 n.
1213 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Per
rigettare un'istanza di condono edilizio è
legittima una motivazione anche succinta, in
quanto l’onere motivazionale può essere
assolto mediante l’individuazione,
nell’opera abusiva, di caratteristiche che
ne impediscono il corretto inserimento nella
zona oggetto di specifica tutela.
Il legislatore non impone all’Ente pubblico
l’obbligo di indicare le prescrizioni tese a
rendere l’intervento compatibile con il
paesaggio tutelato. Non sussiste cioè a
carico del Comune l’obbligo di proporre
misure idonee ad assicurare un corretto
inserimento dell’abuso edilizio nel contesto
paesaggistico di riferimento, dovendo
l’autorità adita limitarsi a valutare
l’opera così come è, ed essendo semmai
compito del privato interessato proporre con
l’istanza di condono misure funzionali a
ridimensionare l’impatto visivo dell’opera
stessa.
L’atto impugnato, con il quale il Comune di
Firenze -comunicando il parere contrario
della commissione edilizia integrata- oppone
un sostanziale diniego al rilascio del
titolo edilizio richiesto, specifica la
motivazione espressa dalla commissione
stessa (“i materiali e le caratteristiche
costruttive, aventi natura di temporaneità e
prive di ogni intento di decoro, sono
incompatibili con la tutela dei valori
estetici tradizionali del luogo”).
Pertanto, sia pure in modo sintetico,
l’amministrazione ha indicato gli elementi
in base ai quali il manufatto è stato
ritenuto incompatibile con il vincolo
paesaggistico.
Del resto, la giurisprudenza amministrativa
ha più volte statuito che è legittima una
motivazione anche succinta, in quanto
l’onere motivazionale può essere assolto
mediante l’individuazione, nell’opera
abusiva, di caratteristiche che ne
impediscono il corretto inserimento nella
zona oggetto di specifica tutela (Tar
Toscana, III, 27/11/2006, n. 6052; Tar
Campania, Napoli, VI, 04/08/2008, n. 9718).
Inoltre il legislatore non impone all’Ente
pubblico l’obbligo di indicare le
prescrizioni tese a rendere l’intervento
compatibile con il paesaggio tutelato (Tar
Toscana, III, 27/11/2006, n. 6052; Tar
Campania, Napoli, IV, 13/06/2007, n. 6142).
Non sussiste cioè a carico del Comune
l’obbligo di proporre misure idonee ad
assicurare un corretto inserimento
dell’abuso edilizio nel contesto
paesaggistico di riferimento, dovendo
l’autorità adita limitarsi a valutare
l’opera così come è, ed essendo semmai
compito del privato interessato proporre con
l’istanza di condono misure funzionali a
ridimensionare l’impatto visivo dell’opera
stessa.
Né rileva l’epoca remota di realizzazione
dell’abuso, in quanto l’interesse del
privato è necessariamente recessivo rispetto
all’interesse sotteso all’apposizione del
vincolo paesaggistico, valorizzato dall’art.
9 della Costituzione
(TAR Toscana, Sez. III,
sentenza 30.04.2010 n. 1190 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Artt. 32, D.L. n. 269/2003 e 32,
L. n. 47/1985 - Immobili soggetti a vincolo
monumentale - Intervento abusivo senza opere
- Sanabilità - Sussiste, se riconosciuto
compatibile con il vincolo gravante
sull'immobile dalla competente autorità.
Il rinvio operato dall'art. 32, comma 27,
del D.L. n. 269/2003 all'art. 32 della legge
n. 47/1985 (che disciplina le ipotesi di
abuso in presenza di vincoli a carattere
relativo, superabili cioè sulla base di un
giudizio di compatibilità col vincolo) e la
preclusione della sanatoria per le opere
abusive realizzate su immobili soggetti a
vincolo monumentale inducono a ritenere che
gli interventi abusivi realizzati senza
opere (come i mutamenti di destinazione
d'uso meramente funzionali) sono
suscettibili di sanatoria quante volte siano
dalla competente autorità riconosciuti
compatibili con il vincolo gravante
sull'immobile (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
II,
sentenza 29.04.2010 n.
1184 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
1. Art. 36, D.P.R.
n. 380/2001 - Istanza di accertamento di
conformità - Ordine di demolizione
precedentemente adottato - Efficacia - Non
sussiste - Obbligo di esame dell'istanza di
sanatoria - Sussiste - Rigetto della domanda
di sanatoria - Obbligo di emettere un nuovo
ordine di demolizione - Sussiste -
Inefficacia dell'originaria ingiunzione a
demolire - Sussiste.
2. Opera abusiva -
Doverosità della demolizione per la P.A. -
Sussiste - Potere pubblico di vigilanza
sull'attività edilizia - Prescrizione o
decadenza - Non sussistono.
1. La presentazione di istanza di
accertamento di conformità (c.d. sanatoria),
ai sensi dell'art. 36 del DPR 380/2001,
priva di ogni efficacia l'ordine di
demolizione precedentemente adottato
dall'Amministrazione, in quanto quest'ultima
è obbligata ad esaminare l'istanza di
sanatoria, adottando di conseguenza un nuovo
provvedimento.
In caso di rigetto della
domanda di sanatoria, la stessa
Amministrazione dovrà poi porre in essere un
nuovo ordine di demolizione, contro il quale
potrà essere proposto un ulteriore gravame,
avendo perso infatti ogni efficacia
l'originaria ingiunzione a demolire.
2.
La doverosità, per l'Amministrazione, della
demolizione di un'opera abusiva non viene
meno per effetto del decorso del tempo,
visto che il potere pubblico di vigilanza
sull'attività edilizia non è soggetto né a
prescrizione né a decadenza (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
II,
sentenza 29.04.2010 n.
1183 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Ordinanza di sgombero - Termine
adeguato - Immobile acquisito al patrimonio
comunale - Proroga per assegnazione casa
popolare - Non sussiste.
L'assegnazione di un termine ristretto per
lo sgombero non costituisce di per sé
ragione di illegittimità dell'ordinanza
considerando la durata dell'occupazione e la
posizione del ricorrente che, in seguito
all'acquisizione dell'immobile al patrimonio
comunale, è quella di occupante senza
titolo.
Il ricorrente peraltro, pur potendo chiedere
una proroga del termine per meritevoli
esigenze, non ha titolo a pretendere che lo
sgombero e la demolizione delle opere
abusive (risultato di reiterate violazioni
edilizie a lui imputabili) siano subordinati
all'assegnazione di un alloggio di edilizia
residenziale pubblica, e cioè al
soddisfacimento di una pretesa che deve
essere avanzata e perseguita nell'osservanza
della normativa di settore (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
II,
sentenza 29.04.2010 n.
1182 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
1. Permesso di
costruire in sanatoria - Titolo per
richiederlo - Accertamento da parte
dell'Amministrazione - Ulteriori
accertamenti - Non competono.
2. Permesso di
costruire in sanatoria - Contenuto ed
effetti - Violazione norme edilizie - Art.
872 c.c. - Salvezza dei diritti dei terzi -
Tutela nelle sedi opportune.
1. Il Comune ha l'obbligo, nel corso
dell'istruttoria sul rilascio del permesso
di costruire in sanatoria, di verificare che
esista un titolo per intervenire
sull'immobile per il quale è richiesto il
permesso edilizio e che quindi, ex art. 11
D.P.R. n. 380/2001, questo sia rilasciato al
proprietario dell'area o a chi abbia titolo
per richiederlo.
L'Amministrazione non è
tuttavia tenuta a compiere complesse
ricognizioni giuridico-documentali o
accertamenti in ordine a eventuali pretese
che potrebbero essere avanzate da soggetti
estranei al rapporto concessorio, e,
segnatamente, ad accertare l'esistenza di
difformità tra la situazione di fatto e
quanto risultante dalla mappa catastale, per
verificare gli esatti confini tra i mappali
di proprietà della ricorrente e quelli del
richiedente il titolo edilizio.
2. Il permesso di costruire è un atto
amministrativo che rende legittima
l'attività edilizia nell'ordinamento
pubblicistico e regola il rapporto che in
relazione a quell'attività si pone in essere
tra l'autorità amministrativa che lo emette
ed il soggetto a favore del quale è emesso,
ma non attribuisce a favore di tale soggetto
diritti soggettivi conseguenti all'attività
stessa, la cui titolarità deve essere
verificata alla stregua della disciplina
comune, con le consentite integrazioni della
normativa speciale di cui all'art. 872 c.c.
ed alla norme da esso richiamate.
Conseguentemente il permesso di costruire in
sanatoria impugnato non pregiudica i diritti
della ricorrente (nella specie il diritto di
proprietà su parte dell'area su cui
insistono le opere assentite) per la tutela
dei quali dovrà agire nelle opportune sedi (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
II,
sentenza 28.04.2010 n.
1168 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Ordinanza di demolizione
- Avviso di avvio del procedimento -
Contributo partecipativo degli interessati -
Mancanza della comunicazione ex art. 7 L. n.
241/90 - Illegittimità.
Sebbene, di regola, l'adozione di un
provvedimento demolitorio non deve essere
necessariamente preceduta dalla
comunicazione di avviso ex art. 7 L. n.
241/1990, attesa la natura vincolata del
potere sanzionatorio degli abusi edilizi,
nel caso in cui il contributo partecipativo
delle ricorrenti avrebbe potuto determinare
un esito diverso, e ciò in considerazione
del coinvolgimento nelle operazioni di
verifica solamente di una delle parte
interessate, delle incertezze nella
individuazione della provenienza dell'opera
e del suo reale posizionamento, risulta
illegittimo l'ordine di demolizione adottato
in assenza dell'avviso di avvio del
procedimento (massima tratta da www.solom.it
- TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 28.04.2010 n.
1166 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Non
sussiste l'obbligo di comunicare l'inizio
del procedimento per la diffida a demolire,
in considerazione del carattere vincolato
del provvedimento sanzionatorio.
In relazione a provvedimenti di demolizione
di opere abusive, l'obbligo di motivazione è
da intendere nella sua essenzialità ovvero è
da intendere assolto con l'indicazione dei
meri presupposti di fatto (constatazione
dell'esecuzione di opere edilizie in
difformità del permesso di costruire o in
assenza del medesimo), che poi determinano
l'applicazione dovuta delle misure
ripristinatorie previste (cfr. nei termini
da ultimo TAR Lazio Roma, Sez. I-quater,
16-11-2009, n. 11163) e che, considerando la
natura di atto dovuto e vincolato
dell'ordinanza di demolizione, l'obbligo
della motivazione -inteso nella sua
essenzialità, senza inutili e fuorvianti
formalismi- è sufficientemente assolto con
l'indicazione, anche "per relationem",
dei presupposti di fatto ("id est",
verbali di contravvenzione, individuazione
dettagliata delle opere abusive) attraverso
i quali sia comunque possibile ricostruire
l'"iter" logico seguito
dall'amministrazione ed al giudice, per tale
via, di esercitare il proprio sindacato di
legittimità.
Secondo un
principio giurisprudenziale oramai
consolidato nella materia, “Non sussiste
l'obbligo di comunicare l'inizio del
procedimento per la diffida a demolire, in
considerazione del carattere vincolato del
provvedimento sanzionatorio” (cfr. nei
termini TAR Lazio Roma Sez. II, 08-02-2006,
n. 902).
Peraltro “Non si deve ritenere viziata,
per violazione dell'art. 7 L. n. 241/1990,
l'ordinanza di demolizione, quando essa sia
stata adottata all'esito di un procedimento
innescato dall'istanza di condono delle
opere realizzate senza concessione da parte
ricorrente” (Cons. di Stato, Sez. IV,
12.09.2007, n. 4827).
Comunque, sebbene la disciplina ex comma 2
dell'art. 21-octies, co. 2, della l. n.
241/1990, introdotto dalla legge n. 15/2005,
avendo carattere processuale, è
immediatamente applicabile alle controversie
pendenti (TAR Lazio Roma Sez. I, 06.06.2005,
n. 6358), il provvedimento comunale di
ingiunzione della demolizione delle opere
edilizie abusive, adottato in difetto della
previa comunicazione di avvio del
procedimento ex art. 7 l. n. 241/1990, deve
ritenersi annullabile solo se, per la natura
vincolata dell'atto, non sia palese che il
suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto
essere diverso da quello in concreto
adottato
(TAR Lazio-Roma, Sez. II-ter,
sentenza 26.04.2010 n. 8493 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
1. Ordinanza di demolizione -
Permesso di costruire in sanatoria -
Contraddittorietà - Illegittimità.
2. Ordinanza di
demolizione - Individuazione dell'abuso -
Genericità - Carenza di motivazione -
Illegittimità.
1. L'ordinanza impugnata che ordina la
demolizione di opere che sono già state
sanate, in quanto ricomprese in una delle
tavole allegata alla domanda di permesso di
costruire in sanatoria, è illegittima per
contraddittorietà con il precedente permesso
in sanatoria, ed in quanto adottata senza il
previo annullamento parziale del permesso in
sanatoria già rilasciato.
2. La natura sanzionatoria dell'atto recante
la demolizione e la riduzione in pristino
postula la necessità che l'Amministrazione
competente abbia accertato compiutamente in
tutti i suoi elementi l'illecito edilizio
compiuto dal soggetto destinatario del
provvedimento, mentre il generico
riferimento alla non sanabilità delle opere,
in assenza di ulteriori specificazioni in
ordine all'entità ed alla esatta
individuazione delle stesse, rende
insufficientemente motivata la prescrizione demolitoria impugnata (massima tratta da
www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 26.04.2010 n.
1148 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Adozione del provvedimento di
demolizione - Natura - Atto dovuto -
Motivazione - Limiti - Interesse pubblico
alla rimozione dell’abuso.
In materia urbanistica, il presupposto per
l'adozione dell'ordine di demolizione di
opere edilizie abusive è soltanto la
constatata esecuzione dell'opera in
difformità dalla concessione o in assenza
della medesima, con la conseguenza che tale
provvedimento, ove ricorrano i predetti
requisiti, è atto dovuto ed è
sufficientemente motivato con l'affermazione
dell'accertata abusività dell'opera, essendo
"in re ipsa" l'interesse pubblico
alla sua rimozione (TAR Veneto, Sez. II,
sentenza 23.04.2010 n. 1550 -
link a www.ambientediritto.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
La sanatoria ex art. 36 DPR
380/2001 presuppone la doppia conformità:
alla disciplina vigente al momento della
realizzazione dell'abuso ed a quella al
momento della presentazione dell'istanza di
sanatoria.
L'istituto dell'accertamento di conformità,
previsto dall’art. 36, DPR 380/2001 è
diretto a sanare le opere solo formalmente
abusive, in quanto eseguite senza titolo
abilitativo, ma comunque conformi alla
disciplina urbanistica applicabile per
l'area su cui sorgono individuata in base ad
un duplice parametro temporale.
In virtù di tale parametro quanto edificato
deve risultare conforme alla disciplina
vigente al momento della loro realizzazione
e a quella al momento della presentazione
dell'istanza di sanatoria: c.d. principio
della doppia conformità (TAR Puglia-Lecce,
Sez. III,
sentenza 22.04.2010 n. 985 - link
a www.giustizia-amministrativa.it). |
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URBANISTICA:
Lottizzazione abusiva -
Lottizzazione materiale - Lottizzazione
cartolare - Bene giuridico protetto
dall’ordinamento - Ordinata pianificazione
urbanistica - Controllo effettivo del
territorio - Art. 18 L. n. 47/1985.
L’art. 18 della legge 28.02.1985, n. 47
disciplina due differenti ipotesi di
lottizzazione abusiva, la prima, c.d.
materiale, relativa all'inizio della
realizzazione di opere che comportano la
trasformazione urbanistica ed edilizia dei
terreni, sia in violazione delle
prescrizioni degli strumenti urbanistici,o
di leggi statali o regionali, sia in assenza
della prescritta autorizzazione; la seconda,
c.d. formale (o cartolare), che si ha
allorquando, pur non essendo ancora avvenuta
una trasformazione lottizzatoria di
carattere materiale, se ne sono già
realizzati i presupposti con il
frazionamento e la vendita del terreno in
lotti che per le specifiche caratteristiche,
quali la dimensione, la natura del terreno,
la destinazione urbanistica, l'ubicazione e
la previsione di opere urbanistiche, o per
altri elementi riferiti agli acquirenti,
evidenzino in modo non equivoco la idoneità
all'uso edificatorio.
Ne consegue che il bene giuridico protetto
dall'ordinamento non è solo quello
dell'ordinata pianificazione urbanistica e
del corretto uso del territorio, ma anche
quello dell'effettivo controllo del
territorio da parte del soggetto titolare
della relativa funzione.
Lottizzazione abusiva - Elementi
- Frazionamento cartolare - Destinazione a
scopo edificatorio degli atti posti in
essere - Elementi indiziari - Sufficienza di
un unico indizio - Art. 18 L. n. 47/1985.
Per integrare l'ipotesi di lottizzazione
abusiva è sufficiente il solo fatto che le
opere o il frazionamento fondiario siano
stati realizzati in assenza di uno strumento
urbanistico attuativo o di un piano di
lottizzazione convenzionato (Consiglio di
Stato sez. V, 26.03.1996, n. 301).
Segnatamente, per quanto concerne il
frazionamento "cartolare", seppure è
necessario che l’accertamento del
presupposto di cui all’articolo 18 legge
28.02.1985, n. 47 comporti una ricostruzione
di un quadro indiziario sulla scorta degli
elementi indicati nella norma, dalla quale
sia possibile desumere in maniera non
equivoca "la destinazione a scopo
edificatorio" degli atti posti in essere
dalle parti (Consiglio di Stato, sez. V,
20.10.2004, n. 6810), è sufficiente che lo
scopo edificatorio emerga anche da un solo
indizio (Consiglio di Stato, sez. V,
14.05.2004, n. 3136; IV n. 3531 del
30.06.2005; n. 6060 del 11.10.2006) (TAR
Campania-Salerno, Sez. II,
sentenza 16.04.2010 n. 3936 -
link a www.ambientediritto.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Sul
ripristino dello stato dei luoghi nel caso
di abuso edilizio in zona paesaggisticamente
vincolata.
In generale,
l’interesse pubblico al ripristino dello
stato dei luoghi (nel caso di abusi edilizi
in zona paesaggisticamente vincolata) è
in re ipsa poiché “la straordinaria
importanza della tutela reale dei beni
paesaggistici ed ambientali” (cfr., C.
Cost. ord.za 12/20.12.2007 nr. 439 nonché
C.Cost. 07.11.2007 nr. 367 sul valore
primario ed assoluto del paesaggio)
"elide, in radice, qualsivoglia doglianza
circa la pretesa non proporzionalità della
sanzione ablativa” (Tar Campania, questa
sezione sesta, sentenza n. 4844/2008), fermo
comunque che, in presenza della operata
qualificazione delle opere realizzate e non
rilasciabile a sanatoria il titolo
abilitativo paesaggistico, alcuno spazio era
comunque rinvenibile per far luogo alla sola
sanzione pecuniaria (TAR
Campania-Napoli, Sez. VI,
sentenza 14.04.2010 n. 1973 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
1. Ingiunzione di demolizione opere edilizie
abusive - Esecuzione dell'opera in totale
difformità dalla concessione o in assenza
della medesima.
2. Carattere vincolato dell'atto di
demolizione - inconsistenza della violazione
dell'art. 7, L. 241/1990.
3. Impugnazione giurisdizionale di un
provvedimento amministrativo che rimetta in
discussione la legittimità del provvedimento
definitivo presupposto, divenuto
inoppugnabile - Inammissibile.
1. In materia urbanistica, il presupposto
per l'adozione dell'ingiunzione di
demolizione delle opere edilizie abusive è
soltanto la constatata esecuzione dell'opera
in totale difformità della concessione o in
assenza della medesima, con la conseguenza
che tale provvedimento, ove ricorrano i
predetti requisiti, è atto dovuto ed è
sufficientemente motivato con l'affermazione
dell'accertata abusività dell'opera, essendo
in re ipsa l'interesse pubblico alla sua
rimozione.
2. Dal carattere vincolato dell'atto di
demolizione, che non avrebbe potuto avere
contenuto diverso da quello adottato,
discende l'inconsistenza della violazione
dell'art. 7, della legge n. 241 del 1990, ai
sensi dell'art. 21-octies della legge
medesima (cfr. sul punto l'orientamento
giurisprudenziale è costante, si vedano a
titolo di esempio Consiglio di stato, sez.
IV, 10.04.2009, n. 2227; TAR Lazio
Roma, sez. I, 16.07.2009, n. 7033;
TAR Puglia Lecce, sez. III, 14.01.2010, n. 141; TAR Campania Napoli, sez. III, 19.01.2010, n. 195).
3.
E' inammissibile l'impugnazione
giurisdizionale di un provvedimento
amministrativo che rimetta in discussione la
legittimità del provvedimento definitivo
presupposto, divenuto inoppugnabile, come
accade nel caso di specie in cui le censure
in esame, formalmente dirette avverso
l'ordine di demolizione, si traducono nella
contestazione del presupposto diniego di
concessione edilizia in sanatoria, non
impugnato nei termini di legge (cfr. sul
punto C.d.S., sez. V, 17.09.2008, n. 4446;
TAR Piemonte Torino, sez. I, 04.09.2009, n.
2253) (massima tratta da www.solom.it
- TAR Lombardia-Milano, Sez. III,
sentenza 13.04.2010 n.
1029 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
1. Misure repressive - Termine di
decadenza o prescrizione - Non sussiste -
Affidamento del privato - Inconfigurabilità.
2. Ricorso giurisdizionale - Impugnazione di
nuovo provvedimento al fine di rimettere in
discussione provvedimento definitivo
presupposto non impugnato- Inammissibilità -
Fattispecie.
3. Misure
repressive - Termine perentorio per
inoltrare parere di ammissibilità delle
opere edilizie - Effetti sulla validità ed
efficacia della originaria ordinanza demolitoria - Non sussistono.
1. Dal momento che l'esercizio del potere
sanzionatorio del Comune in materia urbanistico-edilizia non è soggetto a
prescrizione o decadenza, l'eventuale
vetustà dell'opera abusiva non esclude il
relativo potere di controllo dal parte della
P.A.: pertanto, l'accertamento dell'illecito
amministrativo, con applicazione della
relativa sanzione, può intervenire anche a
notevole distanza di tempo dalla commissione
dell'abuso, senza che il ritardo
nell'adozione della sanzione comporti
sanatoria o il sorgere di affidamenti o
situazioni consolidate (cfr. TAR Milano,
sent. n. 2045/2008).
2. E' inammissibile l'impugnazione
giurisdizionale di un provvedimento
amministrativo volto a rimettere in
discussione la legittimità del provvedimento
definitivo presupposto, divenuto
inoppugnabile (nel caso di specie la
ricorrente ha prestato acquiescenza al
provvedimento di rigetto dell'istanza di
sanatoria delle opere abusivamente
realizzate ed alla relativa ordinanza di
demolizione, in tal modo decadendo dalla
possibilità di rimettere in discussione
l'abusività delle opere in sede di
impugnazione dell'ordine di demolizione
d'ufficio, atteso che quest'ultimo trova il
proprio presupposto nei precedenti atti non
impugnati).
3. Il caso della P.A. che, in seguito ad
ordinanza demolitoria, abbia concesso al
privato un termine perentorio per inoltrare
parere di ammissibilità delle opere
edilizie, non implica che essa abbia inteso
porre nel nulla, nell'esercizio di un potere
di autotutela, la precedente ordinanza
demolitoria: al contrario, tale atto -non
riconducibile ad alcuna previsione
legislativa ex D.P.R. 380/2001 recante la
disciplina delle sanzioni degli abusi
edilizi- non può in alcun modo incidere
sulla piena validità ed efficacia
dell'ordinanza demolitoria né tale atto
consente di qualificare il provvedimento
sanzionatorio quale mero atto
endoprocedimentale (massima tratta da
www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 12.04.2010 n.
1024 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
1.
Condono edilizio - data ultima - onere della
prova - spetta al ricorrente - dichiarazione
sostitutiva di atto notorio - insufficienza.
2. Condono edilizio - Condonabilità - opere abusive oggetto di
impegno del privato alla demolizione
spontanea.
1. Poiché l'Amministrazione comunale non è
normalmente in grado di accertare la
situazione edilizia di tutto il proprio
territorio alla data indicata dalla
normativa sul condono, l'onere di provare
l'esistenza del manufatto oggetto di abuso
alla data ultima per beneficiare del condono
spetta al privato che chiede di condonarlo,
privato che riesce a far transitare tale
onere in capo all'amministrazione soltanto
se fornisce elementi concreti in ordine
all'esistenza dello stesso.
Quanto sopra
comporta che anche la dichiarazione
sostitutiva di atto notorio non è
sufficiente a tal fine, essendo necessari
ulteriori riscontri documentali,
eventualmente anche indiziari, purché
altamente probanti.
2. Nella congerie di norme che disciplinano
il condono si trovano altre previsioni che
sottraggono al regime di condonabilità altri
specifici abusi, ma non ve n'è nessuna che
esclude dalla condonabilità opere per cui
l'autore si era assunto in passato un
impegno di demolirle.
La mancata demolizione spontanea di opere
edilizie abusive realizzate prima del
31.12.1993 avrebbe legittimato il Comune a
demolirle d'ufficio negli anni che sono
intercorsi tra il 1987 ed il 1994.
Ma nel
momento in cui non si è provveduto alla
demolizione d'ufficio (per qualsiasi ragione
ciò sia avvenuto), ed è entrata in vigore
una normativa straordinaria (quale la L.
724/1994) che consente la sanatoria di abusi
edilizi anche privi di conformità
urbanistica, e quindi non sanabili a regime,
il Comune non può precludere a tali abusi di
accedere alla normativa straordinaria ed
anzi deve valutare tali abusi alla luce
della normativa straordinaria sul condono
edilizio, e verificare se essi presentano i
presupposti previsti dalla l. 724/1994 (data
di ultimazione delle opere, volumetria,
compatibilità con vincoli) per essere
ammessi al condono (massima tratta da
www.solom.it - TAR Lombardia-Brescia, Sez. I,
sentenza
08.04.2010 n.
1506 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: L’ordine
di demolizione di opere abusive è un atto
dovuto in presenza di opere realizzate senza
titolo abilitativo e, pertanto, abusive e
non necessita di particolare motivazione
sull’interesse pubblico in confronto al
sacrificio imposto al privato o sulla
eventuale sanabilità delle opere.
Gli atti di repressione degli abusi edilizi
hanno natura urgente e strettamente
vincolata (essendo atti dovuti in assenza
del titolo necessario per l'avvenuta
trasformazione del territorio), con la
conseguenza che, non essendo richiesti
(normalmente) apporti partecipativi del
soggetto destinatario, non devono essere
preceduti da alcuna comunicazione di avvio
del relativo procedimento.
L’ordine di
demolizione di opere abusive è un atto
dovuto in presenza di opere realizzate senza
titolo abilitativo e, pertanto, abusive
(giurisprudenza costante: fra le tante TAR
Campania Napoli, sez. II, n. 2042 del
20.04.2009; TAR Campania Napoli, sez. VI,
14.07.2008 , n. 8761; TAR Campania Napoli,
sez. VII, 05.06.2008 , n. 5244; Consiglio
Stato, sez. IV, 06.06.2008, n. 2705) e non
necessita di particolare motivazione
sull’interesse pubblico in confronto al
sacrificio imposto al privato o sulla
eventuale sanabilità delle opere.
Infatti, ai sensi del comma 2 dell'art. 31
del D.P.R. 380 del 2001, il dirigente o il
responsabile del competente ufficio
comunale, accertata l'esecuzione di
interventi in assenza del permesso di
costruire, in totale difformità dal
medesimo, ovvero con variazioni essenziali,
ingiunge al proprietario e al responsabile
dell'abuso la rimozione o la demolizione
delle opere abusive.
Per giurisprudenza pacifica, inoltre, gli
atti di repressione degli abusi edilizi
hanno natura urgente e strettamente
vincolata (essendo atti dovuti in assenza
del titolo necessario per l'avvenuta
trasformazione del territorio), con la
conseguenza che, non essendo richiesti
(normalmente) apporti partecipativi del
soggetto destinatario, non devono essere
preceduti da alcuna comunicazione di avvio
del relativo procedimento (TAR Campania
Napoli, sez. II, n. 2042 del 20.04.2009; TAR
Campania Napoli, sez. IV, 01.08.2008, n.
9710; TAR Campania Napoli, sez. VIII,
29.07.2008, n. 9538), anche alla luce di
quanto disposto dall'art. 21-octies della
legge 07.08.1990 n. 241, introdotto
dall'art. 14 della legge 11.02.2005 n. 15,
che esclude possa essere annullato un
provvedimento qualora sia palese che il suo
contenuto dispositivo non avrebbe potuto
essere diverso da quello in concreto
adottato (Consiglio Stato, sez. VI,
06.06.2008, n. 2733)
(TAR Campania-Napoli, Sez. II,
sentenza 01.04.2010 n. 1755 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Abusi edilizi -
Sanatoria - Provvedimento di quantificazione
oneri - Impugnabilità - Spetta solo al
proprietario.
Non ha legittimazione ad impugnare l'atto di
quantificazione degli oneri per il rilascio
di sanatoria di un immobile, la parte non
proprietaria, che risulti soltanto
utilizzatrice del bene (nel caso di specie,
in forza di contratto di leasing): essa
infatti, presentando analogie con la figura
dell'affittuario, è legittimata ad impugnare
solo i provvedimenti che incidono sul
godimento del bene, ma rimane estranea al
rapporto debitorio, scaturente dalla
sanatoria (cfr. TAR Milano, sent. n.
96/1998) (massima tratta da www.solom.it -
TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 01.04.2010 n.
933 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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marzo 2010 |
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EDILIZIA PRIVATA:
Il proprietario o i proprietari
di un fondo vanno ritenuti responsabili dei
manufatti abusivi eseguiti sul fondo stesso.
Il proprietario del suolo sul quale insiste
la costruzione abusiva è legittimato passivo
ai sensi dell’art. 936 c.c., insieme al
responsabile dell’abuso, dell’ordinanza di
demolizione. A nulla rileva, come nel caso
di specie, che l’immobile sia locato, o che
il proprietario abbia eventualmente
diffidato l’autore dell’abuso a rimuovere
l’opera abusiva, dal momento che non viene
meno il diritto di proprietà per accessione,
almeno fino a quando il manufatto non sia
stato effettivamente rimosso (cfr. Cass.,
Sez. Un., 08.09.1983, n. 5518).
Il proprietario o i proprietari di un fondo
vanno, quindi, ritenuti responsabili dei
manufatti abusivi eseguiti sul fondo stesso
(cfr. C.G.A.R.S., 06.05.1994, n. 130) e
l’ordine di demolizione di opere abusive è
notificato al proprietario dell’area, che si
presume, fino a prova contraria, quanto meno
corresponsabile dell’abuso, non avendo
l’Amministrazione l’obbligo di compiere
accertamenti giuridici circa l’esistenza di
particolari rapporti interprivati, ma solo
l’onere di individuare il proprietario
catastale.
Quanto alla paventata acquisizione gratuita
del terreno di proprietà dell’appellante,
come correttamente osservato dal giudice di
primo grado, la Corte Costituzionale, con
sentenza 15.07.1991, n. 345, ha
espressamente chiarito che “una misura
sanzionatoria come quella dell’acquisizione,
avente un’immanente funzione di prevenzione
sociale e di coazione all’esecuzione
spontanea della demolizione, non può
operare, neppure con effetti parziali, nei
confronti del proprietario estraneo
all’abuso, che in quanto tale non è in grado
di assolvere alla funzione che ne giustifica
l’applicazione” (cfr. pure Cons. St.,
Sez. V, 13.02.1994, n. 1464).
L’acquisizione gratuita si riferisce,
dunque, esclusivamente alle opere abusive
compiute dal terzo responsabile dell’abuso,
non potendo certo operare nella sfera di
altri soggetti e, in particolare, nei
confronti del proprietario dell’area; ciò,
tanto vero che, come ricordato dal giudice
di prime cure, l’inottemperanza
all’ingiunzione di demolizione è di norma
seguita da un atto di accertamento
costitutivo da notificarsi anche al
proprietario dell’area, proprio per
consentire a quest’ultimo di far valere
l’eventuale illegittimità della relativa
determinazione comunale in sede di
impugnativa del provvedimento che disponga
l’acquisizione, oltre che del manufatto
abusivo, anche dell’area di sua proprietà.
L’ordine di demolizione è, dunque,
legittimamente impartito anche al
proprietario, ferma restando la non
acquisibilità dell’area di sedime delle
opere abusive, in danno del proprietario
estraneo all’abuso (Consiglio di Stato, Sez,
V,
sentenza 31.03.2010 n. 1878 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Ingiunzione di demolizione -
Permesso in sanatoria - Risarcimento del
danno - Spese giudiziali - Danno da silenzio
- Danno da ritardo - Inammissibilità.
Nel ricorso avverso ingiunzione di
demolizione di un manufatto divenuto
improcedibile per successivo rilascio di
permesso di costruire in sanatoria, la
ricorrente non può dolersi né delle spese
sostenute per il ricorso giudiziale in
quanto la presentazione dell'istanza di
accertamento di conformità impedisce di
ritenere che l'esponente non abbia commesso
alcun abuso edilizio né del silenzio
inizialmente serbato dall'Amministrazione
sull'istanza nel caso in cui il gravame
avverso il silenzio, ex art. 21-bis L. n.
1034/71, sia stato dichiarato inammissibile
con compensazione delle spese.
Neppure risulta configurabile un danno da
ritardo nel rilascio del titolo in
sanatoria, visto che, nelle more del
procedimento di accertamento di conformità,
il manufatto non è stato rimosso, per cui
non è stato cagionato alcun pregiudizio alla
ricorrente che ha continuamente fruito
dell'opera abusiva (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
II,
sentenza
31.03.2010 n. 844 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
1. Ingiunzione di
ripristino stato dei luoghi - Concessione in
sanatoria ex L. n. 47/1985 - Situazione dei
luoghi difforme da quella sanata -
Affidamento - Non sussiste.
2. Ingiunzione di
ripristino stato dei luoghi - Concessione in
sanatoria e certificato abitabilità ex L. n.
47/1985 - Situazione dei luoghi difforme da
quella sanata - Diversità delle altezze e
delle superfici - Inutilizzabilità del
certificato di abitabilità - Legittimità.
1. Nessun affidamento può essere invocato da
chi abbai conseguito un provvedimento
favorevole in base ad una rappresentazione
errata della realtà, ed il provvedimento di
ripristino dello stato dei luoghi, non nello
stato "condonato", ma in quello assentito
con la licenza edilizia originaria (con
implicito annullamento in autotutela della
concessione in sanatoria) non richiede la
presenza di un interesse pubblico attuale e
concreto, a giustificazione del
provvedimento in autotutela, quando il
rilascio della concessione sia derivato da
una erronea rappresentazione dei fatti (non
importa se dolosa o colposa) da parte del
privato richiedente.
2. Nessun rilievo può avere il certificato
di abitabilità conseguito unitamente al
condono nel caso di diversità delle altezze
e delle superfici che incidono sulla
volumetria, superficie e parametri urbanistico-edilizi
dell'immobile, in quanto i requisiti di
abitabilità dei sottotetti sono stabiliti da
fonte primaria non derogabile neppure in
sede di condono degli abusi edilizi,
risultando conseguentemente legittima
l'ingiunzione di ripristino dello stato dei
luoghi in aderenza a quanto assentito con la
licenza originaria (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza
31.03.2010 n.
840 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Illeciti commessi dagli
amministratori di una società - Esimenti
idonee a giustificare l'inadempimento delle
obbligazioni assunte dalla società -
Applicabilità al fine di evitare le sanzioni
previste dall'art. 42 del D.P.R. n. 380/2001
- Non sussiste.
Gli illeciti -commissivi ed omissivi,
penali, civili ed amministrativi-
eventualmente commessi dagli amministratori
sono fatti interni alla società e, sul piano
giuridico, non costituiscono esimente idonea
a giustificare l'inadempimento delle
obbligazioni assunte e scriminare la
responsabilità del debitore, quale causa non
imputabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c..
I predetti illeciti non costituiscono
un'esimente anche ai fini dell'applicazione
delle sanzioni di cui all'art. 42 del D.P.R.
n. 380/2001 (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza
30.03.2010 n.
838 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Non è dovuta la comunicazione di
avvio del procedimento sui provvedimenti
sanzionatori in materia edilizia aventi
carattere vincolato.
In materia di repressione degli abusi
edilizi, la mancata comunicazione di avvio
del procedimento ai sensi degli artt. 7 e
ss. della L. n. 241 del 1990 non è dovuta,
trattandosi di provvedimenti sanzionatori in
materia edilizia aventi carattere vincolato
e nei confronti dei quali –stante detta
caratteristica- nessuna concreta utilità
potrebbe dare in sede procedimentale
l’apporto del destinatario della sanzione
(v. TAR Emilia Romagna -BO- sez. II,
24/11/2008 n. 4577; 10/05/2002 n. 713) (TAR
Emilia Romagna-Bologna, Sez. II,
sentenza 26.03.2010 n. 2778 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
L’omessa menzione della futura
acquisizione dell’area nulla toglie alla
legittimità dell’ordine di demolizione del
fabbricato abusivo.
Il provvedimento impugnato reca l’ordine di
demolizione delle opere abusive,
precedentemente descritte, entro il termine
perentorio di 90 giorni dalla data di
notifica, con ripristino integrale dello
stato dei luoghi, e senza pregiudizio delle
sanzioni penali e pecuniarie, precisando
che, in caso di inadempimento, si provvederà
alla demolizione d’ufficio, a spese dei
responsabili dell’abuso.
Manca dunque soltanto l’indicazione che il
bene e l’area di sedime verrà acquisita di
diritto gratuitamente al patrimonio
disponibile del Comune nel caso in cui il
responsabile dell’abuso non provveda alla
demolizione ed al ripristino dello stato dei
luoghi, come invece richiesto dall’art. 6
della l.r. Umbria 03.11.2004, n. 21,
applicabile, in quanto norma di dettaglio,
ai sensi dell’art. 2 della stessa legge, in
luogo delle invocate (e comunque
sostanzialmente analoghe) disposizioni degli
artt. 31 e 36 del d.P.R. 06.06.2001, n. 380
(t.u. delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di edilizia).
Tale omissione non inficia peraltro l’ordine
demolitorio, che enuncia correttamente i
presupposti di fatto e le ragioni giuridiche
ad esso sottese, ed anche il suo specifico
contenuto ed effetto sanzionatorio.
La successiva (ed eventuale) acquisizione
dell’immobile al patrimonio del Comune è un
effetto legale dell’inadempimento, e si
verifica (dandosene i presupposti) «di
diritto», come dispone la norma citata.
Nondimeno ci si può chiedere se detto
effetto si verifichi ugualmente anche quando
non ne sia fatta esplicita menzione
nell’atto, o se al contrario perché esso si
produca occorra un nuovo atto che integri il
precedente, anche al fine di individuare
esattamente l’area da acquisire. Non è però
questa la sede per rispondere a tale
quesito; esso sarà rilevante a di interesse
attuale solo nell’ipotesi che, scaduto
inutilmente il termine per la demolizione,
il Comune voglia procedere all’acquisizione
dell’immobile.
Allo stato è sufficiente osservare che
l’omessa menzione della futura acquisizione
dell’area nulla toglie alla legittimità
dell’ordine di demolizione (TAR Umbria,
sentenza 26.03.2010 n. 219 - link
a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
L’onere di fornire la prova
dell’epoca di realizzazione di un abuso
edilizio incombe sull’interessato, e non
sull’Amministrazione, che, in presenza di
un’opera edilizia non assistita da un titolo
edilizio che la legittimi, ha solo il
potere-dovere di sanzionarla ai sensi di
legge e di adottare, quindi, il
provvedimento di demolizione.
L’onere di fornire la prova dell’epoca di
realizzazione di un abuso edilizio incombe
sull’interessato, e non
sull’Amministrazione, che, in presenza di
un’opera edilizia non assistita da un titolo
edilizio che la legittimi, ha solo il
potere-dovere di sanzionarla ai sensi di
legge e di adottare, quindi, il
provvedimento di demolizione (tra le tante,
TAR Piemonte, Sez. I, 04.09.2009, n. 2247;
TAR Sicilia, Palermo, Sez. III, 26.10.2005,
n. 4099; TAR Umbria, 10.07.2003, n. 589); e
nel caso di specie prova sufficiente della
riconducibilità del manufatto abusivo ad
epoca risalente a non meno di trentacinque
anni orsono non possono certamente ritenersi
le dichiarazioni sostitutive di atto di
notorietà versate in atti.
Peraltro l’emanazione di un provvedimento
che ordini la demolizione di un’opera
edilizia abusiva non deve essere preceduta
dall’accertamento e dimostrazione ad opera
dell’Amministrazione comunale che all’epoca
della realizzazione l’opera fosse abusiva,
essendo sufficiente l’accertamento della
permanenza dell’opera abusiva nel momento in
cui il provvedimento è adottato (Cons.
Stato, Sez. II, 30.01.1991, n. 772).
Inoltre l’irrogazione della sanzione della
demolizione di opere abusive non incontra
limiti di prescrizione e dunque, una volta
accertatane l’esistenza, l’adozione del
provvedimento di demolizione non richiede
una specifica motivazione sul punto della
presumibile realizzazione dell’abuso stesso
in epoca risalente e della ampiezza del
tempo trascorso (TAR Emilia Romagna,
Bologna, Sez. II, 18.02.2003, n. 116).
Ciò specie se, come è nel caso di specie,
l’opera abusiva insiste su di un territorio
sottoposto, nella sua interezza, a vincolo
paesaggistico, ipotesi nella quale la
sanzione demolitoria costituisce l’ordinaria
e legittima reazione ordinamentale
dell’accertata abusività (ex multis
TAR Abruzzo, Pescara, 04.06.2008, n. 558)
(TAR Umbria,
sentenza 26.03.2010 n. 219 - link
a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Opere realizzate in assenza del
titolo abilitativo - Assenza di istanza di
sanatoria - Compatibilità con la normativa
urbanistica vigente - Permanenza
dell’interesse pubblico all’eliminazione
dell’abuso - Ordine di demolizione.
L’eventuale compatibilità delle opere con la
normativa urbanistica vigente non può
assumere efficacia dirimente in assenza di
un’istanza di sanatoria, potendo tale
profilo assumere precipuo rilievo, ai fini
dell’accertamento di conformità in sede di
procedura di sanatoria dell’opera abusiva,
ma non potendo esso costituire un implicito
surrogato dell’assenso edilizio
concretamente non rilasciato.
Per questo motivo, la conformità urbanistica
non costituisce elemento che porta di per sé
a declassare l’interesse pubblico a reagire
contro l’abuso edilizio, con le conseguenze
del caso sotto il profilo del corredo
motivazionale del provvedimento ingiuntivo.
Più in generale, va ribadito che il
presupposto per l’adozione dell’ordine di
demolizione di opere edilizie abusive resta
essenzialmente la constatata realizzazione
dell’opera in assenza del titolo abilitativo
(o in totale difformità da esso), con la
conseguenza che nella ricorrenza del
predetto requisito l’ingiunzione demolitoria
costituisce un atto dovuto (Consiglio di
Stato sez. V, sentenza n. 3443/2002 ).
Abuso edilizio -
Decorrenza di un ungo lasso di tempo -
Inerzia dell’amministrazione - Affidamento
del privato - Esercizio del potere
repressivo - Onere motivazionale.
A seguito di un lungo lasso di tempo
trascorso dalla commissione dell'abuso ed
del protrarsi dell'inerzia
dell'amministrazione preposta alla
vigilanza, può ritenersi ingenerata una
posizione di affidamento nel privato, in
relazione alla quale l'esercizio del potere
repressivo è subordinato ad un onere di
congrua motivazione che, avuto riguardo
anche all'entità e alla tipologia
dell'abuso, indichi il pubblico interesse,
evidentemente diverso da quello ripristino
della legalità, idoneo a giustificare il
sacrificio del contrapposto interesse
privato (C.d.S., Sez. V, 04.03.2008, n. 883;
C.d.S. Sez. V, n. 3270/2006) (TAR
Campania-Napoli, Sez. IV,
sentenza 25.03.2010 n. 1636 -
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EDILIZIA PRIVATA:
L'intervenuta sanatoria
dell'abuso edilizio non fa ex se venir meno
la potestà sanzionatoria per la diversa
violazione paesaggistica, ma non anche che
essa non spiega alcuna influenza sulla
permanenza di quest'ultima; ne consegue che
proprio il momento del rilascio della
sanatoria costituisce il dies a quo della
prescrizione della sanzione pecuniaria, ai
sensi dell'art. 28 della legge nr. 689 del
1981.
Come è noto, ai
sensi dell'art. 32 della legge 28.02.1985,
nr. 47, e s.m.i., gli abusi edilizi
realizzati in aree vincolate, al di fuori
dei casi in cui il successivo art. 33
prevede espressamente l'insanabilità, sono
suscettibili di sanatoria subordinatamente
al rilascio del parere favorevole da parte
dell'autorità preposta al vincolo; la stessa
disposizione aggiunge che il rilascio del
titolo abilitativi edilizio in sanatoria
estingue anche il reato derivante dalla
violazione del vincolo.
Orbene, continua la citata sentenza del
Consiglio di stato, sez. IV, 12.03.2009,
n. 1464, parte appellante richiama
giurisprudenza di questo Consiglio di Stato
secondo cui, stante l'autonomia della
violazione paesaggistica rispetto a quella
urbanistica, il conseguimento della
concessione edilizia in sanatoria non
farebbe venire meno la potestà sanzionatoria
dell'Amministrazione per la violazione del
vincolo; si aggiunge anche che, sempre in
virtù dell'autonomia e separatezza dei due
procedimenti sanzionatori, neanche il parere
di compatibilità paesaggistica rilasciato
dall'autorità preposta al vincolo
nell'ambito del procedimento di condono,
essendo appunto un mero atto endoprocedimentale all'interno del ben
diverso procedimento relativo alla
violazione edilizia, non è idoneo a far
cessare la permanenza della violazione
paesaggistica (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 15.11.2004, nr. 7405; id.
04.02.2004, nr. 395).
Senza disconoscere i principi su cui si
fonda tale orientamento (è da ritenere) che
gli stessi non siano incompatibili con la
diversa opinione, altrettanto diffusa,
secondo cui laddove risulti che il
responsabile della violazione non si è
limitato a munirsi del predetto parere
endoprocedimentale, ma abbia concluso
positivamente la procedura di condono, il
provvedimento di concessione in sanatoria
non può non determinare la cessazione delle
permanenza anche dell'illecito paesaggistico
(cfr. Cons. Stato, sez. II, 09.04.2008, nr. 708/2005; Cons. Stato, sez. IV, 11.04.2007, nr. 1585; Cons. Stato, sez. V, 13.07.2006, nr. 4420; CGARS,
02.03.2006, nr. 79).
Al riguardo, va anzitutto osservato che non
è del tutto vero che il parere favorevole
reso dall'autorità preposta al vincolo
nell'ambito del procedimento per la
sanatoria di abusi edilizi realizzati in
zona vincolata costituisca un atto meramente
interno a tale procedimento, privo di ogni
riflesso sulla diversa violazione
paesaggistica: ciò si ricava, a tacer
d'altro, dalla già richiamata disposizione
ex art. 32 della legge nr. 47 del 1985,
secondo cui, una volta ottenuto il predetto
parere (da cui non può prescindersi per il
conseguimento del condono nella
fattispecie), la successiva concessione in
sanatoria determina l'estinzione non solo
del reato edilizio, ma anche del reato "per
la violazione del vincolo".
E’ pur vero che tale previsione è destinata
a spiegare effetti principalmente in ambito
penalistico, determinando la non punibilità
del reato conseguente alla violazione del
vincolo (mentre, come si è sopra visto,
diversi sono i parametri di definizione
dell'illecito amministrativo connesso);
tuttavia, è evidente che essa depone
chiaramente nel senso di una convergenza,
all'interno di un unico procedimento di
sanatoria, tra il parere dell'autorità
preposta al vincolo e quello specificamente
urbanistico-edilizio del Comune, ai fini
dell'eliminazione contestuale di entrambi
gli illeciti, quello edilizio e quello
paesaggistico.
Ne discende che, una volta ottenuta la
concessione in sanatoria, il responsabile
dell'abuso null'altro è tenuto a fare, né
può fare, con riferimento all'ulteriore
violazione di natura paesaggistica, atteso
che l'autorità preposta al vincolo ha già
compiutamente e definitivamente espresso il
proprio avviso rilasciando il parere di
compatibilità che costituisce presupposto
imprescindibile per il condono delle opere
abusive eseguite in zona vincolata; opinare
diversamente implicherebbe l'obbligo del
responsabile dell'abuso, il quale abbia
ottenuto il condono e intenda rimuovere
anche la violazione paesaggistica, di
richiedere alla Soprintendenza un nuovo
parere di compatibilità destinato a
"duplicare" quello già rilasciato nel
procedimento di sanatoria edilizia.
Poiché, però, un tale aggravio
procedimentale non trova alcun riscontro
nella normativa vigente in materia,
l'alternativa sarebbe ritenere che la
permanenza della violazione paesaggistica,
in un'ipotesi del genere, sia destinata a
perdurare indefinitamente, con conseguente
sostanziale imprescrittibilità della
sanzione pecuniaria, ovvero che l'unico modo
che il responsabile avrebbe a disposizione
per sottrarsi alla potestà sanzionatoria
dell'Amministrazione sarebbe quello di
demolire le opere realizzate: il che non
solo è palesemente assurdo a fronte di opere
ormai in possesso di regolari titoli
abilitativi, anche sotto il profilo della
compatibilità paesaggistica, ma
probabilmente comporta la violazione del
principio della alternatività tra sanzioni
ripristinatorie e sanzioni pecuniarie che lo
stesso art. 164 del d.lgs. nr. 490/1999 ha
recepito.
In conclusione, il principio di autonomia
delle due tipologie di violazioni va
rettamente inteso nel senso che
l'intervenuta sanatoria dell'abuso edilizio
non fa ex se venir meno la potestà
sanzionatoria per la diversa violazione
paesaggistica, ma non anche che essa non
spiega alcuna influenza sulla permanenza di
quest'ultima; ne consegue che proprio il
momento del rilascio della sanatoria
costituisce il dies a quo della
prescrizione della sanzione pecuniaria, ai
sensi dell'art. 28 della legge nr. 689 del
1981.
L'opposto avviso, oltre a comportare -come
detto- la sostanziale imprescrittibilità
della sanzione pecuniaria de qua, si
porrebbe in contrasto con fondamentali
principi di matrice penalistica (come noto
richiamati dalla ridetta legge nr. 689 del
1981 anche in materia di illeciti
amministrativi), alla stregua dei quali la
nozione di illecito a carattere permanente
ovvero con effetti permanenti postula
necessariamente, pena il configurarsi di una
sorta di non ammissibile responsabilità
oggettiva, che il responsabile dell'illecito
conservi la possibilità di far cessare la
permanenza dell'illecito stesso, ovvero di
rimuoverne gli effetti (TAR
Sicilia-Catania, Sez. I,
sentenza 25.03.2010 n. 938 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
L'acquisizione
gratuita di una sopraelevazione abusiva di
un fabbricato che per la restante parte
risulta legittimamente realizzato, si
estende esclusivamente alla parte del
lastrico solare che rappresenta la effettiva
area di sedime dell'abuso, senza incidere
sull'area materialmente e giuridicamente
impegnata urbanisticamente dalle altre parti
dell'edificio che possono, viceversa, essere
conservate. Tuttavia, una volta demolito
l'abuso, il comune può anche procedere alla
restituzione ai precedenti titolari
dell'area non avendo più interesse a
mantenerne la titolarità.
Con il provvedimento impugnato il Comune ha
deliberato il mantenimento gratuito al
proprio patrimonio del piano terzo
sottotetto del suindicato immobile, ai sensi
e per gli effetti dell’art 7, comma 5, legge
47/1985 del 28.02.1985 e dell’art. 31 DPR
380/2001.
Asseriscono i ricorrenti che sarebbe stato
fatto cattivo uso della norma calendata, che
consente solo eccezionalmente l’acquisizione
al patrimonio del Comune del manufatto
abusivo, privilegiandone la demolizione.
Tutte le
argomentazioni prospettate dai ricorrenti
appaiono fondate sia in punto di fatto sia
in punto di diritto.
Ed invero, la predetta norma richiede che “l'opera
acquisita deve essere demolita con ordinanza
del sindaco a spese dei responsabili
dell'abuso, salvo che con deliberazione
consiliare non si dichiari l'esistenza di
prevalenti interessi pubblici e sempre che
l'opera non contrasti con rilevanti
interessi urbanistici o ambientali”.
Nonostante il chiaro tenore della norma e
l’espressa conforme richiesta rivolta al
Consiglio comunale in seno alla proposta di
delibera approntata dall’Ufficio Tecnico,
nessuno dei predetti interessi è stato
rappresentato nella deliberazione consiliare
impugnata.
Già questo sarebbe sufficiente per
consentire l’accoglimento del ricorso.
Il Collegio ritiene di dover confermare
quanto in precedenza precisato (cfr. TAR
Catania, I, 20.04.2009, n. 758) circa la
possibilità di discutere della legittimità
della estensione degli effetti
dell’ordinanza di demolizione, in quanto
occasionata da un provvedimento acquisitivo
esorbitante quanto alla individuazione del
bene da acquisire e, quindi, da demolire.
Ed invero, “l'acquisizione gratuita di
una sopraelevazione abusiva di un fabbricato
che per la restante parte risulta
legittimamente realizzato, si estende
esclusivamente alla parte del lastrico
solare che rappresenta la effettiva area di
sedime dell'abuso, senza incidere sull'area
materialmente e giuridicamente impegnata
urbanisticamente dalle altre parti
dell'edificio che possono, viceversa, essere
conservate. Tuttavia, una volta demolito
l'abuso, il comune può anche procedere alla
restituzione ai precedenti titolari
dell'area non avendo più interesse a
mantenerne la titolarità" (cfr. TAR
Campania Napoli, sez. IV, 04.01.2002, n. 74;
TAR Lazio Latina, 26.03.1997, n. 236)
(TAR
Sicilia-Catania, Sez. I,
sentenza 25.03.2010 n. 937 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: La
presentazione della domanda di sanatoria ex
art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 rende
inefficace l'ordinanza di demolizione
adottata anteriormente dal Comune, atteso
che essa deve essere sostituita o dalla
concessione in sanatoria o da un nuovo
provvedimento sanzionatorio.
Il Comune, nel caso in cui il procedimento
attivato dal privato si concluda con il
diniego del permesso di costruire (ex art.
36 del dPR 380/2001) in sanatoria, dovrà
comunque adottare una nuova ordinanza di
demolizione.
Come affermato più volte dalla Sezione e
dalla giurisprudenza amministrativa in
generale, la presentazione della domanda di
sanatoria, nel caso specifico, ex art. 36
del d.P.R. n. 380/2001, rende inefficace,
nella parte di riferimento, l'ordinanza di
demolizione adottata anteriormente dal
Comune, atteso che essa deve essere
sostituita o dalla concessione in sanatoria
o da un nuovo provvedimento sanzionatorio
(TAR Piemonte Torino, sez. I, 30.10.2008, n.
2721; TAR Campania Napoli, sez. IV,
15.09.2008, n. 10133).
Invero, il riesame dell'abusività dell'opera
al fine di verificarne la eventuale
sanabilità -provocato dall'istanza della
società ricorrente- comporta la necessaria
formazione di un nuovo provvedimento,
esplicito (di accoglimento o di rigetto) o
implicito (di rigetto), che vale comunque a
superare il provvedimento sanzionatorio
oggetto dell'impugnativa (TAR Campania
Napoli, sez. VI, 06.11.2008, n. 19285) e,
nel caso di specie, il provvedimento
esecutivo della sentenza del giudice
amministrativo.
In altri termini, il Comune, pur nel caso in
cui il procedimento attivato dal privato si
concluda con il diniego del permesso di
costruire in sanatoria, dovrà comunque
adottare una nuova ordinanza di demolizione
(TAR Sicilia Catania, sez. I, 15.10.2007, n.
1669) o,nel caso di specie,un nuovo atto
esecutivo della pronuncia del giudice.
Pertanto, il ricorso va dichiarato
improcedibile, essendo venuto meno
l’iniziale interesse a ricorrere, posto che
l'atto impugnato, in quanto inefficace, non
è più idoneo a ledere l'interesse della
parte ricorrente, con la conseguenza che,
nel caso di concessione in sanatoria, il
ricorrente non ha più interesse a coltivare
il ricorso avverso l'ingiunzione a demolire,
mentre, nel caso di diniego, dovrà impugnare
il nuovo provvedimento repressivo (TAR
Calabria Catanzaro, sez. II, 24.07.2007, n.
1033)
(TAR Puglia-Lecce, Sez. III,
sentenza 25.03.2010 n. 850 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Sul
c.d. condono ambientale ex art. 1, comma 37,
l. 308/2004..
L’esame del caso oggetto del presente
ricorso richiede, preliminarmente, una
ricostruzione unitaria della normativa sul
condono edilizio e sul cd. condono
paesistico. ...
L’art. 1, comma
37, della legge n. 308 del 2004 prevede che:
“Per i lavori compiuti su beni
paesaggistici entro e non oltre il
30.09.2004 senza la prescritta
autorizzazione o in difformità da essa,
l'accertamento di compatibilità
paesaggistica dei lavori effettivamente
eseguiti, anche rispetto all'autorizzazione
eventualmente rilasciata, comporta
l'estinzione del reato di cui all'articolo
181 del decreto legislativo n. 42 del 2004,
e di ogni altro reato in materia
paesaggistica alle seguenti condizioni:
a) che le tipologie edilizie realizzate e i
materiali utilizzati, anche se diversi da
quelli indicati nell'eventuale
autorizzazione, rientrino fra quelli
previsti e assentiti dagli strumenti di
pianificazione paesaggistica, ove vigenti,
o, altrimenti, siano giudicati compatibili
con il contesto paesaggistico;
b) che i trasgressori abbiano previamente
pagato:
1) la sanzione pecuniaria di cui
all'articolo 167 del decreto legislativo n.
42 del 2004, maggiorata da un terzo alla
metà;
2) una sanzione pecuniaria aggiuntiva
determinata, dall'autorità amministrativa
competente all'applicazione della sanzione
di cui al precedente numero 1), tra un
minimo di tremila euro ed un massimo di
cinquantamila euro”.
La sanzione pecuniaria di cui all’articolo
167 del D.Lgs. n. 42 del 2004 è una somma
equivalente al maggiore importo tra il danno
arrecato e il profitto conseguito mediante
la trasgressione, sicché la irrogazione
della sanzione presuppone la determinazione
della maggior somma con riferimento al
profitto conseguito, cioè alla persistenza
dell’opera; la demolizione di questa
impedirebbe, infatti, la quantificazione
della maggior somma corrispondente al
profitto conseguito mediante la
trasgressione.
La esigenza del coordinamento fra le varie
disposizioni che sanzionano gli abusi o ne
disciplinano il condono porterebbe a
ritenere che la sanatoria delle violazioni
delle norme poste a tutela del paesaggio,
cioè la sanatoria di lavori eseguiti in
assenza della previa autorizzazione
paesaggistica ma in conformità alla
valutazione discrezionale formulata ex
post dall’autorità competente, prevista
per tutti i lavori compiuti su beni
paesaggistici fino al 30.09.2004 incluso,
ricomprenda anche i lavori che rientrano
nello spazio temporale di operatività del
D.L n. 269 del 2003 e che la sopravvivenza
dell’opera abusiva ai sensi del combinato
disposto dell’art.1, comma 37, della legge
n. 308 del 2004 e dell’art. 167 del D.Lgs n.
42 del 2004 sia inconciliabile con la
incondonabilità (e quindi la soggezione alla
sanzione demolitoria) degli abusi
contemplati dall’art. 32, comma 27, lett. D,
del D.L. n. 269 del 2003.
Tale incondonabilità, infatti, è determinata
dalla assenza o difformità rispetto al
titolo edilizio e dal contrasto con le norme
e previsioni urbanistiche, cioè dai
presupposti ordinari del condono (situazioni
senza le quali il condono non avrebbe ragion
d’essere), nonché da un elemento ulteriore
rispetto ai presupposti ineliminabili del
condono e perciò qualificabile come la
ragion d’essere della incondonabilità, cioè
la realizzazione dell’abuso dopo
l’imposizione del vincolo di inedificabilità
relativa.
Una volta che tale ultima violazione è stata
ritenuta sanabile, viene da riflettere sulla
sopravvivenza della complessiva disciplina
della incondonabilità prevista dall’art. 32,
comma 27, lett. D), del D.L. n. 269 del
2003.
Questo processo interpretativo trova però un
insormontabile ostacolo nella diversità
degli interessi in gioco.
Come ha rilevato la Corte Costituzionale
nella sentenza n. 196 del 2004 il condono
disciplinato dal D.L. n. 269 del 2003
costituisce il risultato del bilanciamento
di vari interessi: quelli della tutela delle
esigenze pianificatorie, del paesaggio,
della cultura, della salute, del diritto
all’abitazione e al lavoro, dell’interesse
finanziario dello Stato.
Se il condono di cui alla legge n. 47 del
1985 comportava il sacrificio delle esigenze
pianificatorie quanto alla applicazione
delle sanzioni amministrative e delle
sanzioni penali edilizie (previste dall’art.
20 della legge n. 47 del 1985) in base al
disposto dell’art.38, il condono di cui al
D.L. n. 269 del 2003 ha comportato anche il
sacrificio della tutela paesaggistica quanto
alla applicazione delle sanzioni penali
specifiche.
L’art. 163 del D.Lgs. n. 490 del 1999 aveva
infatti sanzionato penalmente la esecuzione
di lavori su immobili tutelati senza la
previa acquisizione dello specifico titolo
abilitativo (prevedendo un’ipotesi di reato
prima non contemplate), sicché il nuovo
testo dell’art. 32 della legge n.47 del 1985
(introdotto dall’art. 32, comma 43, del D.L.
n. 269 del 2003) ha stabilito che “Il
rilascio del titolo abilitativo edilizio
estingue anche il reato per la violazione
del vincolo”, estendendo la causa di
estinzione al reato paesistico.
Il raccordo fra i due “condoni“
quanto alla estinzione dei reati edilizi è
costituito dall’art. 32, comma 36, del D.L.
n. 269 del 2003, secondo il quale “La
presentazione nei termini della domanda di
definizione dell' illecito edilizio,
l'oblazione interamente corrisposta nonché
il decorso di trentasei mesi dalla data da
cui risulta il suddetto pagamento, producono
gli effetti di cui all'articolo 38, comma 2,
della legge 28.02.1985, n. 47”, cioè
l’estinzione dei reati edilizi.
La produzione di effetti (amministrativi e
penali) sotto il profilo edilizio e quello
paesistico è, quindi, oggetto di separate
previsioni.
L’art. 1, comma 37, della legge n. 308 del
2004 ricollega, invece, al condono “l'estinzione
del reato di cui all'articolo 181 del
decreto legislativo n. 42 del 2004, e di
ogni altro reato in materia paesaggistica”
non dei reati edilizi.
La mancanza di una espressa previsione in
tal senso impedisce di estendere la causa di
estinzione dai reati paesaggistici ai reati
edilizi (in tal senso Cassazione penale,
Sez. III, 05.04.2006 n. 15946; idem,
07.12.2007, n. 583).
La diversità dei due regimi è stata anche
oggetto di esame da parte della Corte
Costituzionale (sentenza 27.04.2007 n.144),
che ha rilevato la diversità dell’oggetto
fra i reati paesaggistici (volti alla tutela
del bene materiale costituito dal paesaggio
e dall’ambiente) e i reati edilizi (volti
alla tutela del bene immateriale costituito
dalla complessiva disciplina amministrativa
dell’uso del territorio) e, per incidens,
nella sentenza 05.05.2006 n. 183 ha ritenuto
l’irrilevanza della disciplina statuale
relativa al condono paesaggistico rispetto
al potere regionale attinente alla
previsione di sanzioni edilizie per lo
stesso fatto.
In conclusione, l’attinenza del condono
previsto dall’art. 1, comma 37, della legge
n. 308 del 2004 alla tutela paesistica sotto
il profilo penale, e quindi anche quello
amministrativo specifico, e la diversità dei
beni tutelati dalle norme paesistiche e da
quelle che, bilanciando i vari interessi in
gioco, disciplinano profili paesistici e
profili edilizi del condono sotto l’aspetto
amministrativo e quello penale impediscono
di interpretare queste ultime alla luce
delle altre (posto che le une e le altre
sono norme eccezionali insuscettibili di
interpretazione estensiva o analogica ).
Il condono “paesistico” di cui
all’art. 1, comma 37, della legge n. 308 del
2004 comporta dunque la sottrazione del
fatto alla disciplina penale ed a quella
amministrativa attinenti alla tutela
paesistica, rimanendo ferma però la
sanzionabilità del fatto edilizio sotto i
profili amministrativo e penale.
La disciplina dell’art. 1, comma 37, della
legge n. 308 del 2004 è pertanto inidonea ad
incidere su una regola data ad una pluralità
di interessi, che attua un bilanciamento
degli stessi ed è quindi insuscettibile di
contaminazioni ad opera di una regola che
attiene ad uno solo degli interessi
bilanciati.
Del pari limitati al profilo paesistico
(amministrativo e penale) sono gli
accertamenti di compatibilità paesistica
previsti dall’art. 167, comma 4, e dall’art.
181, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 42 del 2004
(attinenti al rilascio in via ordinaria
della autorizzazione paesaggistica per
lavori già realizzati, di limitata entità e
ritenuti compatibili con le esigenze di
tutela del paesaggio) e dall’art. 182, comma
3 bis, del medesimo testo (relativi alla
definizione dei procedimenti attivati con la
presentazione, entro il 30.04.2004, di
domande di autorizzazioni paesaggistiche in
sanatoria); perciò irrilevanti ai fini della
definizione di un fenomeno molto più
complesso (quanto agli interessi coinvolti e
conseguentemente bilanciati) quale è il
condono, insieme edilizio e paesaggistico,
ex art. 32, commi 25, 26 e 27, lett. D) del
D. L. n. 269 del 2003
(TAR Puglia-Lecce, Sez. III,
sentenza 25.03.2010 n. 848 - link
a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
L'ordinanza di demolizione
costituisce atto dovuto e rigorosamente
vincolato, affrancato dalla ponderazione
discrezionale del confliggente interesse al
mantenimento in loco della res, dove la
repressione dell'abuso corrisponde per
definizione all'interesse pubblico al
ripristino dello stato dei luoghi
illecitamente alterato. Essa è da ritenersi
sorretta da adeguata e sufficiente
motivazione, consistente nella compiuta
descrizione delle opere abusive e nella
constatazione della loro esecuzione in
assenza del necessario titolo abilitativo
edilizio.
L’indicazione dei dati catastali e
l’individuazione dell’area di sedime delle
opere abusive non deve compiersi al momento
dell’adozione del provvedimento con il quale
viene ingiunta la demolizione bensì in
quello successivo in cui viene accertata
l’inottemperanza e si procede
all’acquisizione dell’area di sedime.
L'ordine di sospensione dei lavori non
costituisce necessario presupposto di
legittimità dell'ingiunzione a demolire, ben
potendo quest'ultima essere emanata
immediatamente all'esito dell'accertamento
della realizzazione di opere abusive.
Il Collegio
sottolinea che per giurisprudenza costante
l'ordinanza di demolizione costituisce atto
dovuto e rigorosamente vincolato, affrancato
dalla ponderazione discrezionale del
confliggente interesse al mantenimento in
loco della res, dove la repressione
dell'abuso corrisponde per definizione
all'interesse pubblico al ripristino dello
stato dei luoghi illecitamente alterato.
Pertanto, essa è da ritenersi sorretta da
adeguata e sufficiente motivazione,
consistente nella compiuta descrizione delle
opere abusive e nella constatazione della
loro esecuzione in assenza del necessario
titolo abilitativo edilizio (cfr., ex
multis, TAR Campania, Napoli, sez. VIII,
08.10.2009, n. 5203).
L'abusività costituisce di per sé
motivazione sufficiente per l'adozione della
misura repressiva in questione. Ne consegue
che in presenza di un'opera abusiva,
l'autorità amministrativa è tenuta ad
intervenire, non sussistendo alcuna
discrezionalità dell'Amministrazione in
relazione al provvedere.
Proprio in considerazione della natura
vincolata del provvedimento, già prima della
formulazione dell'art. 21-octies l.
07.08.1990 n. 241, un'ordinanza di
demolizione di opere abusive, adottata in
mancanza della comunicazione di avvio del
procedimento, doveva ritenersi illegittima
soltanto quando non fosse accertata in
giudizio la sua superfluità; nel caso di
specie, una specifica comunicazione
dell'avvio del procedimento era
effettivamente superflua, poiché dagli atti
di causa emerge, come di seguito si avrà
modo di specificare, che l'emanazione
dell'impugnato provvedimento ha costituito
atto dovuto e che anche a seguito della
comunicazione di avvio del procedimento il
contenuto dell'atto non avrebbe potuto
essere diverso da quello in concreto
adottato.
L’indicazione
dei dati catastali e l’individuazione
dell’area di sedime delle opere abusive non
deve compiersi al momento dell’adozione del
provvedimento con il quale viene ingiunta la
demolizione bensì in quello successivo in
cui viene accertata l’inottemperanza e si
procede all’acquisizione dell’area di sedime
(cfr., ex multis, Cons. St., sez. V,
26.01.2000, n. 341; TAR Campania, Napoli,
sez. IV, 26.06.2009, n. 3530).
La consolidata giurisprudenza ha
sottolineato che l'ordine di sospensione dei
lavori non costituisce necessario
presupposto di legittimità dell'ingiunzione
a demolire, ben potendo quest'ultima essere
emanata immediatamente all'esito
dell'accertamento della realizzazione di
opere abusive (cfr., TAR Campania Napoli,
sez. VI, 06.11.2008, n. 19290)
(TAR Veneto, Sez. II,
sentenza 24.03.2010 n. 940 - link
a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Abusi - Demolizione - Ordinanza -
Motivazione congrua - E' necessaria - Casi -
Ragioni.
L'ordine di demolizione di opera edilizia
abusiva, configurando un atto dovuto, è
sufficientemente motivato con l'affermazione
dell'accertata abusività dell'opera stessa,
salva peraltro l'ipotesi in cui, per il
lungo intervallo trascorso tra la
commissione dell'abuso e il protrarsi della
inerzia della amministrazione preposta alla
vigilanza, si sia ingenerata una posizione
di affidamento nel privato.
In tale ipotesi si ravvisa un onere di
congrua motivazione che, avuto riguardo
anche alla entità e alla tipologia
dell'abuso, indichi il pubblico interesse,
evidentemente diverso da quello al
ripristino della legalità, idoneo a
giustificare il sacrificio del contrapposto
interesse privato (così, da ultimo, Cons.
Stato, sez. IV, 06-06-2008 n. 2705; Cons.
Stato, sez. IV, 14-05-2007 n. 2441; Cons.
Stato, sez. V, 29-05-2006 n. 3270) (massima
tratta da
http://mondolegale.it
-
TAR Veneto, Sez. II,
sentenza 24.03.2010 n. 928 -
link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
ABUSI EDILIZI E POTERE
SANZIONATORIO.
1. Abusi - Repressione -
Discrezionalità della p.A. - Insussistenza
-Casi - Ragioni - Conseguenza.
2. Abusi - Demolizione - Motivazione congrua
in presenza di un abuso risalente nel tempo
- Obbligo - Insussistenza.
1.
L'attività di repressione degli abusi
edilizi è dovuta e non discrezionale anche
qualora intercorra un lungo periodo di tempo
tra la realizzazione dell'opera abusiva ed
il provvedimento sanzionatorio.
A ciò si aggiunga che soprattutto nei casi
in cui la posizione del fabbricato non
consenta un'agevole accertamento da parte
degli organo comunali preposti alla
vigilanza del territorio dell'abuso
perpetrato, tale circostanza non rileva ai
fini della legittimità di quest'ultimo né in
rapporto al preteso affidamento circa la
legittimità dell'opera che il protrarsi del
comportamento inerte del comune avrebbe
ingenerato nel responsabile dell'abuso
edilizio, né in relazione ad un presunto
ulteriore obbligo, per l'amministrazione
procedente, di motivare specificamente il
provvedimento in ordine alla sussistenza
dell'interesse pubblico attuale a far
demolire il manufatto.
2.
La lunga durata nel tempo dell'opera priva
del necessario titolo edilizio ne rafforza
il carattere abusivo (trattandosi di
illecito permanente), il che preserva il
potere-dovere dell'amministrazione di
intervenire nell'esercizio dei suoi poteri
sanzionatori, tanto più che il provvedimento
demolitorio non richiede una congrua
motivazione in ordine all'attualità
dell'interesse pubblico alla rimozione
dell'abuso, che è in re ipsa (da
ultimo, TAR Emilia Romagna, sez. II,
07-07-2009 n. 1053) (massima tratta da
http://mondolegale.it
-
TAR Sardegna, Sez. II,
sentenza 24.03.2010 n. 362 -
link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
L'ordinanza di demolizione abuso
edilizio può essere emanata nei confronti
del proprietario, anche se non è
responsabile dello stesso.
L'ordinanza di demolizione di una
costruzione abusiva può legittimamente
essere emanata nei confronti del
proprietario, anche se non responsabile
dell'abuso, considerato che l'abuso edilizio
costituisce illecito permanente e che
l'ordinanza stessa ha carattere
ripristinatorio e non prevede l'accertamento
del dolo o della colpa del soggetto cui si
imputa la trasgressione, salvo ovviamente la
non operatività, in questo particolare caso,
della diversa ed autonoma sanzione
dell’acquisizione gratuita al patrimonio del
comune (cfr. ex multis, TAR Umbria
Perugia, 23.07.2009, n. 441; TAR Sardegna
Cagliari, sez. II, 10.04.2009, n. 450; TAR
Lazio Roma, sez. II, 03.02.2009, n. 1061)
(TAR Calabria-Reggio Calabria,
sentenza 24.03.2010 n. 304 - link
a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Il presupposto per l’adozione
dell’ordine di demolizione di opere edilizie
abusive resta essenzialmente la constatata
realizzazione dell’opera in assenza del
titolo abilitativo (o in totale difformità
da esso), con la conseguenza che nella
ricorrenza del predetto requisito
l’ingiunzione demolitoria costituisce
praticamente un atto dovuto.
L'ordinanza
di demolizione di una costruzione abusiva
può essere emanata nei confronti del
proprietario attuale, anche se non
responsabile dell’abuso, considerando che
l’abuso edilizio costituisce un illecito
permanente e che l’ordinanza stessa ha
carattere ripristinatorio e non prevede
l’accertamento del dolo o della colpa del
soggetto.
La
repressione dell'abuso edilizio, disposta a
distanza di tempo ragguardevole, richiede
una puntuale motivazione sull'interesse
pubblico al ripristino dei luoghi. In tali
casi, infatti, per il lungo lasso di tempo
trascorso dalla commissione dell'abuso ed il
protrarsi dell'inerzia dell'amministrazione
preposta alla vigilanza, si ritiene che si
sia ingenerata una posizione di affidamento
nel privato, in relazione alla quale
l'esercizio del potere repressivo è
subordinato ad un onere di congrua
motivazione che, avuto riguardo anche
all'entità e alla tipologia dell'abuso,
indichi il pubblico interesse, evidentemente
diverso da quello ripristino della legalità,
idoneo a giustificare il sacrificio del
contrapposto interesse privato.
Per giurisprudenza costante “l’eventuale
compatibilità delle opere con la normativa
urbanistica vigente non può assumere
efficacia dirimente in assenza di un’istanza
di sanatoria, potendo tale profilo assumere
precipuo rilievo, ai fini dell’accertamento
di conformità in sede di procedura di
sanatoria dell’opera abusiva, ma non potendo
esso costituire –come è ovvio– un implicito
surrogato dell’assenso edilizio
concretamente non rilasciato; del resto, va
aggiunto per inciso, chi ha costruito senza
concessione, seppur in conformità allo
strumento urbanistico vigente, non gode
nemmeno di un’aspettativa alla sanatoria
(che, si ribadisce, nella specie non risulta
peraltro essere stata richiesta)
incondizionata e illimitata nel tempo.
Per questo motivo, ed è elemento
direttamente connesso alle lagnanze dei
ricorrenti, la conformità urbanistica non
costituisce elemento che porta di per sé a
declassare l’interesse pubblico a reagire
contro l’abuso edilizio, con le conseguenze
del caso sotto il profilo del corredo
motivazionale del provvedimento ingiuntivo
contestato.
Più in generale, va ribadito che il
presupposto per l’adozione dell’ordine di
demolizione di opere edilizie abusive resta
essenzialmente la constatata realizzazione
dell’opera in assenza del titolo abilitativo
(o in totale difformità da esso), con la
conseguenza che nella ricorrenza del
predetto requisito l’ingiunzione demolitoria
costituisce praticamente un atto dovuto”
(Consiglio di Stato sez. V, sentenza n.
3443/2002).
Quanto al profilo della valutazione degli
interessi urbanistici ed ambientali, i
provvedimenti che irrogano sanzioni previste
dalla legge in materia edilizia non
necessitano in generale di alcuna specifica
motivazione in ordine all’interesse pubblico
a disporre il ripristino della situazione
conforme a legge, con la sola eccezione che
di seguito verrà specificamente affrontata,
in cui tra l’illecito e la sanzione
demolitoria sia decorso un notevole lasso di
tempo (TAR Veneto, Sez. II - sentenza
13.03.2008 n. 605; TAR Veneto, Sez. II -
sentenza 26.02.2008, n. 454; TAR
Lombardia-Milano, Sez. II - sentenza
08.11.2007 n. 6200), né il Comune ha
discrezionalità nello stabilire le sanzioni
derivanti dall’inosservanza della normativa
urbanistica e di tutela ambientale.
Oggetto del
ricorso è l’ingiunzione di demolizione che,
come noto, può essere emanata anche nei
confronti del proprietario estraneo
all’abuso, e non la successiva ed eventuale
acquisizione, soltanto preannunciata nel
provvedimento de quo.
Infatti, per giurisprudenza costante,
l’ordinanza di demolizione di una
costruzione abusiva può essere emanata nei
confronti del proprietario attuale, anche se
non responsabile dell’abuso, considerando
che l’abuso edilizio costituisce un illecito
permanente e che l’ordinanza stessa ha
carattere ripristinatorio e non prevede
l’accertamento del dolo o della colpa del
soggetto (cfr. ex multis TAR
Sardegna, Cagliari, sez. II, 08.08.2008, n.
1649).
Nel provvedimento de quo, peraltro, la
ricorrente è indicata non solo quale
soggetto responsabile ma anche correttamente
quale proprietaria, per cui l’eventuale
erroneità dell’indicazione della stessa
quale responsabile, risulta del tutto
irrilevante potendo il provvedimento
legittimante fondarsi sull’altro
presupposto, del pari indicato nel
provvedimento, della proprietà dell’immobile
abusivo.
Per un orientamento giurisprudenziale del
Consiglio di Stato, seguito di recente da
questa Sezione (cfr. TAR Campania–Napoli,
Sez. IV, n. 2357 del 05.05.2009) la
repressione dell'abuso edilizio, disposta a
distanza di tempo ragguardevole, richiede
una puntuale motivazione sull'interesse
pubblico al ripristino dei luoghi.
In tali casi, infatti, per il lungo lasso di
tempo trascorso dalla commissione dell'abuso
ed il protrarsi dell'inerzia
dell'amministrazione preposta alla
vigilanza, si ritiene che si sia ingenerata
una posizione di affidamento nel privato, in
relazione alla quale l'esercizio del potere
repressivo è subordinato ad un onere di
congrua motivazione che, avuto riguardo
anche all'entità e alla tipologia
dell'abuso, indichi il pubblico interesse,
evidentemente diverso da quello ripristino
della legalità, idoneo a giustificare il
sacrificio del contrapposto interesse
privato (C.d.S., Sez. V, 04.03.2008, n. 883;
C.d.S. Sez. V, n. 3270/2006)
(TAR
Campania-Napolil, Sez. IV,
sentenza 23.03.2010 n. 1563 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Costruzione abusiva -
Proprietario dell’area - Responsabilità
penale - Limiti e condizioni - Principio del
"cui prodest" - Onere della prova.
In linea di principio, non può essere
attribuito ad un soggetto, per il solo fatto
di essere proprietario di un'area, un dovere
di controllo dalla cui violazione derivi una
responsabilità penale per costruzione
abusiva.
Di conseguenza, occorre considerare, la
situazione concreta in cui si è svolta
l'attività incriminata, tenendo conto della
disponibilità, giuridica e di fatto, della
superficie edificata e dell'interesse
specifico ad effettuare la nuova costruzione
(principio del "cui prodest"), nonché
di tutte quelle situazioni e quei
comportamenti, positivi o negativi, da cui
possano trarsi elementi integrativi della
colpa e prove circa la compartecipazione,
anche morale, all'esecuzione delle opere
[vedi Cass., Sez. III: 27.09.2000, n. 10284,
Cutaia ed altro; 03.05.2001, n. 17752, Zorzi
ed altri; 10.08.2001, n. 31130, Gagliardi;
18.04.2003, n. 18756, Capasso ed altro;
02.03.2004, n. 9536, Mancuso ed altro;
28.05.2004, n. 24319, Rizzuto ed altro;
12.01.2005, n. 216, Fucciolo; 15.07.2005, n.
26121, Rosato; 02.09.2005, n. 32856, Farzone].
Comunque, grava sull'interessato l'onere di
allegare circostanze utili a convalidare la
tesi che, nella specie, si tratti di opere
realizzate da terzi a sua insaputa e senza
la sua volontà (vedi Cass., Sez. feriale,
16.09.2003, n. 35537, Vitale ed altro).
Costruzione abusiva -
Acquisizione al patrimonio comunale e ordine
demolitorio del giudice penale - Funzione.
L'acquisizione gratuita, in via
amministrativa, è finalizzata essenzialmente
alla demolizione, per cui non si pone in
contrasto con l'ordine demolitorio impartito
dal giudice penale, che persegue lo stesso
obiettivo: il destinatario di tale ordine,
allorquando sia intervenuta l'acquisizione
amministrativa a suo danno, non potrà
ottemperarvi soltanto se il Consiglio
comunale abbia già ravvisato (ovvero sia sul
punto di deliberare) l'esistenza di
prevalenti interessi pubblici al
mantenimento delle opere abusive.
Ove il Consiglio comunale non abbia
deliberato, invece, il mantenimento
dell'opera, il procedimento sanzionatorio
amministrativo (per le opere realizzate in
assenza di permesso di costruire, in totale
difformità o con variazioni essenziali) ha
come sbocco unico ed obbligato la
demolizione a spese del responsabile
dell'abuso. Non si comprende, dunque, perché
il condannato non possa chiedere al Comune
(divenuto frattanto proprietario)
l'autorizzazione a procedere ad una
ineludibile demolizione a proprie cura e
spese.
Qualora si argomentasse in senso contrario
si perverrebbe all’illogica conclusione che
il giudice penale non potrebbe ordinare, in
caso di condanna, la demolizione delle opere
abusive tutte le volte in cui
l’amministrazione comunale abbia ingiunto la
demolizione e questa non sia stata eseguita
dal responsabile dell’abuso nel termine di
90 giorni dalla notifica, tenuto conto che
l’acquisizione avviene a titolo originario
ed “ope legis”, per il solo decorso
del tempo, con il conseguente carattere
meramente dichiarativo del successivo
provvedimento amministrativo, che è atto
dovuto, privo di qualsiasi contenuto
discrezionale.
Opera abusiva -
Acquisizione al patrimonio comunale -
Incompatibilità con l'ordine di demolizione
emesso dal giudice penale - Esclusione -
Art. 31, 3° e 5° c., D.P.R. n. 380/2001.
L'acquisizione gratuita dell'opera abusiva
al patrimonio disponibile del Comune, ai
sensi dell'art. 31, 3° comma, del D.P.R. n.
380/2001, non è incompatibile con l'ordine
di demolizione emesso dal giudice penale.
Infatti, nella prima parte del comma 5 dello
stesso articolo, si stabilisce che l'opera
acquisita al patrimonio comunale deve essere
demolita con ordinanza del dirigente o
responsabile dell'ufficio tecnico comunale,
a spese del responsabile dell' abuso.
Si avrebbe incompatibilità soltanto se, con
deliberazione consiliare, a norma della
seconda parte dello stesso comma 5, si fosse
statuito di non dovere demolire l'opera
acquisita [vedi Cass., Sez. III: 31.01.2008,
n. 4962, P.G. in proc. Mancini e altri;
23.01.2007, n. 1904, Turianelli; 29.11.2005,
n. 43294, Gambino ed altro; 13.10.2005, n.
37120, Morelli; 20.05.2004, n. 23647,
Moscato ed altro, 30.09.2003, n. 37120,
Botumarito ed altro; 20.01.2003, n. 2406,
Gugliandolo; 07.11.2002, n. 37222, Clemente;
17.12.2001, Musumeci ed altra; 29.12.2000,
n. 3489, P.M. in proc. Mosca] (Corte di
Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 19.03.2010 n. 10779 -
link a www.ambientediritto.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
In sede di rilascio della
concessione edilizia in sanatoria (condono),
l’obbligo di acquisire il parere da parte
dell’autorità preposta alla tutela del
vincolo previsto dall’art. 32 della legge
28.02.1985 n. 47, sussiste anche per le
opere realizzate anteriormente
all’imposizione del vincolo stesso.
Anche in caso di vincolo sopravvenuto,
l’Amministrazione è tenuta a valutare la
compatibilità del manufatto con le
prescrizioni contenute nel provvedimento di
vincolo anche se non ancora esistenti al
momento della realizzazione dell’intervento
abusivo.
La giurisprudenza ha precisato che (cfr.
Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n.
20 del 22.07.1999, e tra le tante, Cons.
St., VI, 09.09.2005 n. 4662; id., 16.03.2005
n. 1094; 16.02.2005 n. 492; id., 22.08.2003
n. 4765), in sede di rilascio della
concessione edilizia in sanatoria, l’obbligo
di acquisire il parere da parte
dell’autorità preposta alla tutela del
vincolo previsto dall’art. 32 della legge
28.02.1985 n. 47, sussiste anche per le
opere realizzate anteriormente
all’imposizione del vincolo stesso.
A tale conclusione l’Adunanza Plenaria è
pervenuta nella considerazione che “in
mancanza di indicazioni univoche desumibili
dal dato normativo” alla questione di
cui sopra non può che darsi una soluzione “alla
stregua dei principi generali in materia di
azione amministrativa, tenuto conto della
valenza attribuita dall’ordinamento agli
interessi coinvolti nell’applicazione della
disposizione legislativa di cui si tratta”
e, conseguentemente, “la Pubblica
Amministrazione, sulla quale incombe più
pressante l’obbligo di osservare la legge,
deve necessariamente tener conto, nel
momento in cui provvede, della norma vigente
e delle qualificazioni giuridiche che essa
impone”.
Ne consegue che, anche in caso di vincolo
sopravvenuto, l’Amministrazione è tenuta a
valutare la compatibilità del manufatto con
le prescrizioni contenute nel provvedimento
di vincolo anche se non ancora esistenti al
momento della realizzazione dell’intervento
abusivo.
Pertanto, secondo il consolidato
orientamento della giurisprudenza, in caso
di vincolo assoluto di inedificabilità
sopravvenuto rispetto alla data di
realizzazione delle opere abusive, non
risulta applicabile la disposizione
dell’art. 33 della L. 47/1985, dovendo
l’Amministrazione applicare in questi casi
lo stesso regime indicato dalla previsione
generale di cui all’art. 32 della L. 47/1985
che subordina il rilascio della concessione
in sanatoria per opere sottoposte a vincolo,
al parere favorevole dell’autorità preposta
alla sua tutela (cfr. Cons. Stato A.P. n.
20/1999) (TAR Lazio-Roma, Sez. II-quater,
sentenza 19.03.2010 n. 4339 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Abusi - Demolizione - Preminente
interesse pubblico - Motivazione - Non
occorre - Lunga decorrenza tra realizzazione
e irrogazione sanzione - Eccezione.
La repressione degli abusi edilizi
costituisce un atto dovuto per
l'Amministrazione, la quale non gode di
alcuna discrezionalità al riguardo, posto
che il giudizio di antigiuridicità è già
contenuto nella legge e non v'è di
conseguenza ragione di una specifica
motivazione sulla preminenza dell'interesse
pubblico, salvi i casi eccezionali di
lunghissimo tempo (nella specie 33 anni)
trascorso tra la realizzazione dell'opera
abusiva e l'irrogazione della misura
demolitoria (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Brescia, Sez.
I,
sentenza
16.03.2010 n.
1220 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Abuso edilizio -
Ingiunzione di demolizione - Obbligazione
solidale ad eseguire del proprietario e del
responsabile dell'abuso - Sussiste -
Acquisizione dell'area di sedime - Non si
verifica se il proprietario abbia fornito
alla P.A. procedente, prima
dell'ingiunzione, ogni elemento utile
all'identificazione del responsabile -
Estraneità del proprietario alla
realizzazione dell'abuso - Azione di
regresso nei confronti del responsabile -
Sussiste.
Il soggetto che riveste la sola qualifica di
"proprietario" è tenuto in solido con il
responsabile dell'abuso edilizio ad eseguire
la sanzione demolitoria irrogata
dall'autorità amministrativa, con la sola
preclusione dell'acquisizione dell'area di
sedime, allorquando il proprietario abbia
avuto modo di fornire, prima dell'emanazione
dell'ingiunzione, all'Amministrazione
procedente ogni elemento utile
all'identificazione del soggetto
responsabile dell'abuso.
Anche l'estraneità
alla realizzazione dell'abuso edilizio non
esonera il proprietario dell'edificio dalla
responsabilità per la sanzione, salva
l'eventuale azione di regresso nei confronti
dell'autore del medesimo (massima
tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza
16.03.2010 n.
656 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: E' “palese”
che l’onere della prova in ordine alla data
di realizzazione dell’immobile abusivo
ricada su chi ha commesso l’abuso, nel
mentre solo la deduzione, da parte di
quest’ultimo, di “concreti elementi a
sostegno delle proprie affermazioni
trasferisce il suddetto onere in capo
all’amministrazione”.
Il che, ossia l’onere per il privato di
dimostrare che l’opera è stata completata
entro la data utile, richiede “riscontri
documentali, eventualmente anche indiziari,
purché altamente probanti”, con la
conseguenza “nel caso di mancato
adempimento, da parte del richiedente il
condono, all’onere di dimostrare che l’opera
è stata completata entro la data utile,
l’amministrazione, cui non può farsi carico
di accertare quale fosse la situazione del
suo territorio alla data di scadenza del
condono, è tenuta a respingere la domanda ed
a reprimere l’abuso”.
Orbene, pacifica e risalente giurisprudenza,
dal Collegio condivisa, ritiene “palese”
che l’onere della prova in ordine alla data
di realizzazione dell’immobile abusivo
ricada su chi ha commesso l’abuso (Cons.
Stato, Sez. V, 12.10.1999, n. 1440), nel
mentre solo la deduzione, da parte di
quest’ultimo, di “concreti elementi a
sostegno delle proprie affermazioni
trasferisce il suddetto onere in capo
all’amministrazione” (omisso medio,
Cons. Stato, sempre Sez. V, 09.11.2009, n.
6984).
Il che, ossia l’onere per il privato di
dimostrare che l’opera è stata completata
entro la data utile, richiede “riscontri
documentali, eventualmente anche indiziari,
purché altamente probanti”, con la
conseguenza “nel caso di mancato
adempimento, da parte del richiedente il
condono, all’onere di dimostrare che l’opera
è stata completata entro la data utile,
l’amministrazione, cui non può farsi carico
di accertare quale fosse la situazione del
suo territorio alla data di scadenza del
condono, è tenuta a respingere la domanda ed
a reprimere l’abuso” (Tar Campania, Sez.
VII, sentenza n. 9347 del 24.07.2008; Sez.
VIII, 11.03.2008, n. 1211; Tar Lombardia
Milano, Sez. II, 31.05.2006, n. 1275)
(TAR Campania-Napoli, Sez. VI,
sentenza 15.03.2010 n. 1460 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
L’ingiunzione a demolire deve
contenere una chiara e dettagliata
descrizione delle opere, manufatti o lavori
che si asseriscono effettuati in violazione
di norme o prescrizioni urbanistiche.
Com’è noto, l’ingiunzione a demolire deve
contenere una chiara e dettagliata
descrizione delle opere, manufatti o lavori
che si asseriscono effettuati in violazione
di norme o prescrizioni urbanistiche (cfr.
CDS Sez. VI n. 493 del 07/07/1986; TAR BA n.
864 del 03/11/1997; TAR AQ n. 157 del
27/05/1996; TAR PE n. 251 del 22/06/1992;
TAR RM n. 1288 del 07/08/1991) (TAR
Campania-Napoli, Sez. II,
sentenza 15.03.2010 n. 1451 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
La demolizione rappresenta la
sanzione principale, la sanzione pecuniaria
è secondaria avviene in ipotesi circoscritte
e oggettive.
Nel caso affrontato dai giudici della quarta
sezione, ad un ordine di demolizione
conseguente alla mancata accettazione di una
richiesta di condono in sanatoria, il
destinatario del provvedimento si opponeva
chiedendo in alternativa l'applicazione
della sanzione pecuniaria prevista da una
normativa regionale.
Ad avviso dei giudici, non può accogliersi
la diversa impostazione, pure propugnata in
giurisprudenza, in forza della quale
l’ordine di demolizione emanato ai sensi
dell’art. 34 cit., costituirebbe una
semplice diffida al trasgressore con la
conseguenza che la scelta fra la demolizione
d’ufficio e la irrogazione della sanzione
pecuniaria atterrebbe ad un momento e ad un
procedimento successivo ed autonomo rispetto
alla diffida stessa (cfr. Cons. St., sez. II,
14.02.2007, n. 10509/2004; sez. VI,
28.02.2000, n. 1055).
Il collegio invece non intende non
discostarsi dalla tesi che riconosce alla
demolizione la funzione di sanzione
principale, a contenuto ripristinatorio
dello status quo ante, consentendo
l’applicazione della sanzione pecuniaria in
ipotesi circoscritte ed oggettive (cfr. da
ultimo Cons. St., sez. V, 20.03.2007, n.
1325; sez. V, 18.12.2002, n. 7030; Cass. pen.,
sez. III, 02.10.2002, Pizzuti).
Dal punto di vista della struttura, infatti,
il procedimento sanzionatorio disciplinato
dall’art. 34 (sulla falsariga di quanto
divisato dall’art. 33 cit.), appare
unitario; sotto il profilo funzionale, la
decisione dell’amministrazione di infliggere
la misura pecuniaria non costituisce deroga
al carattere obbligatorio e vincolato
dell’esercizio del potere repressivo: che si
debba ripristinare la legalità violata, a
tutela dell’ordinato assetto del territorio,
è fuori dubbio; nello schema legale, l’alternatività
si appunta sul contenuto della sanzione,
consentendo l’inflizione della pena
pecuniaria solo in presenza della
impossibilità di demolire; tale valutazione
tecnica, rimessa in via esclusiva
all’autorità amministrativa, non può che
essere effettuata, sul piano logico e
cronologico, prima dell’emanazione
dell’ordine demolitorio rivolto al privato.
La circostanza che, scaduto infruttuosamente
il termine per l’adempimento spontaneo della
misura ripristinatoria, quest’ultima venga
realizzata d’ufficio, non consente di
configurare un nuovo ed autonomo
procedimento avente finalità e presupposti
diversi: il ripristino dello stato dei
luoghi a cura dell’amministrazione, infatti,
costituisce una semplice modalità attuativa
della già inflitta sanzione demolitoria, non
il momento culminante dell’esercizio del
potere repressivo (commento tratto da
www.documentazione.ancitel.it - Consiglio di
Stato, Sez. IV,
sentenza 12.03.2010 n. 1469 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: La
facoltà di irrogare la sanzione pecuniaria,
in luogo della demolizione, è prevista
dall'art. 34 del D.P.R. n. 380 del 2001 per
i soli interventi eseguiti in parziale
difformità dal permesso di costruire.
Osserva il
Collegio che la facoltà di irrogare la
sanzione pecuniaria, in luogo della
demolizione, è prevista dall'art. 34 del
D.P.R. n. 380 del 2001 per i soli interventi
eseguiti in parziale difformità dal permesso
di costruire, mentre nella fattispecie la
maggior parte degli abusi in contestazione
concerne opere eseguite in totale
difformità, o in assenza di qualsivoglia
titolo abilitativo (si pensi al secondo
livello “interrato” del fabbricato
accessorio, ed alla struttura a servizio
della piscina)
(TAR Marche,
sentenza 12.03.2010 n. 111 - link
a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Il condono non definito non è
causa di sospensione di giudizio avverso la
demolizione se l'opera è sottoposta a
vincolo.
Deve essere respinta la richiesta
dell’appellante di sospensione del giudizio
ex art. 44 della legge n. 47/1985, non
essendo ancora stata definita l’stanza di
condono attivata in base alla legge n.
724/1994.
Infatti, l'art. 44 della legge n. 47 del
1985, richiamato dall'art. 39 l. n. 724 del
1994, che prevede che l'istanza di condono
edilizio determina la sospensione d'ufficio
di tutti i procedimenti amministrativi in
corso, non si applica in caso di
provvedimenti adottati in funzione della
valenza paesaggistica del bene (Cons. Stato,
IV, n. 2892/2005, in presenza di una
ordinanza emessa con riguardo alla assenza
della concessione edilizia per una opera
realizzata in zona vincolata; IV, n.
2111/2005).
Nel caso di specie, l’impugnata ordinanza è
stata adottata proprio a causa della valenza
paesaggistica del bene e dell’assenza di un
valido titolo abilitativo.
Di conseguenza, non sussiste alcun obbligo
di sospensione del presente giudizio,
potendo l’appellante agire con gli strumenti
previsti dall’ordinamento per ottenere la
definizione dell’istanza di condono,
presentata ormai da quasi quindici anni (commento tratto da www.documentazione.ancitel.it -
Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza V,
sentenza
11.03.2010 n. 1429 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
1. Ordinanza di
ripristino di un'area - Locazione ad altra
società - Acquisizione gratuita al
patrimonio del Comune - Non estraneità
all'abuso - Disponibilità dell'area -
Legittimità.
2. Ordinanza di
ripristino di un'area - Posa di materiale
inerte - Qualificazione come costruzione -
Mancanza di permesso di costruire -
Legittimità.
3. Ordinanza di
ripristino di un'area - Acquisizione
gratuita al patrimonio del Comune - Potere
di controllo e sanzionatorio - Vetustà
dell'abuso - Affidamento - Sanatoria - Non
sussiste.
1. L'art. 31 D.P.R. n. 380/2001, nel caso di
accertata esecuzione di interventi in
assenza di permesso, prevede di ingiungere
al proprietario dell'area, oltre che al
responsabile dell'abuso, la rimozione o la
demolizione, e posto che nel caso di specie
non può ritenersi che la proprietaria
ricorrente non abbia la disponibilità del
bene o sia estranea alla commissione degli
abusi, in quanto realizzati e contestati in
un momento antecedente alla stipulazione del
contratto di locazione dell'area ad altra
società, risulta legittimamente adottata
l'ordinanza di remissione in pristino
dell'area e, conseguentemente, in ragione
dell'inottemperanza all'ordine,
l'acquisizione gratuita al patrimonio del
Comune dell'area opera nei confronti della
proprietaria.
2. In considerazione dell'entità del
deposito dei materiali e della stabilità
dell'utilizzazione dell'area come deposito,
nonché dello spargimento di ghiaia sull'area
preordinata a modificare la destinazione
d'uso da zona per "attrezzature pubbliche" a
deposito, è da ritenersi realizzata una
trasformazione permanente dell'assetto
edilizio del territorio necessitante
permesso di costruire ai sensi dell'art. 3,
lett. e), D.P.R. n. 380/2001, e
conseguentemente legittimo l'ordine di
ripristino dell'area impugnato.
3. Non esclude il carattere abusivo
dell'opera il fatto che l'area fosse da
decenni adibita a tale attività produttiva,
poiché la vetustà dell'opera non esclude il
potere di controllo ed il potere
sanzionatorio del Comune in materia urbanistico-edilizia,
perché l'esercizio di tale potere non è
soggetto a prescrizione o decadenza; ne
consegue che l'accertamento dell'illecito
amministrativo e l'applicazione della
relativa sanzione può intervenire anche a
notevole distanza di tempo dalla commissione
dell'abuso, senza che il ritardo
nell'adozione di sanzione comporti sanatoria
o il sorgere di affidamenti o di situazioni
consolidate (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 11.03.2010 n.
583 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
L'ingiunzione di demolizione deve
essere notificata al responsabile
dell'abuso, oltre che al suo proprietario,
con la conseguenza che è illegittima
l'ingiunzione di demolizione che non venga
notificata al responsabile dell'abuso né al
proprietario dell'opera abusiva ma solo al
proprietario dell'area sulla quale è stata
realizzata la stessa opera, soprattutto se
questi non ha la materiale disponibilità e
non può procedere alla demolizione o
rimozione dell'opera abusiva.
L'ordinanza di demolizione, per
giurisprudenza consolidata nella materia,
può essere legittimamente notificata anche
esclusivamente all'autore materiale
dell'abuso, nel caso in cui non corrisponda
con il proprietario dell'area interessata
dai lavori edilizi abusivi.
Ed infatti la estraneità del proprietario (o
del titolare del diritto reale) agli abusi
edilizi commessi sulla cosa locata e
affittata dal conduttore, locatario o
affittuario non implica l'illegittimità
dell'ordinanza di demolizione o di riduzione
in pristino dello stato dei luoghi, emessa
ai sensi dell'art. 7, l. n. 28 del 1985 nei
confronti del responsabile dell'abuso, ma la
sola insuscettività del provvedimento
repressivo e sanzionatorio a costituire
titolo per l'acquisizione gratuita al
patrimonio comunale dell'area di sedime
sulla quale insiste il bene (cfr. da ultimo
TAR Campania Napoli, sez. II, 19.10.2006, n.
8673).
Ed anzi, ai sensi dell'art. 31, t.u.
06.06.2001 n. 380, l'ingiunzione di
demolizione deve essere notificata al
responsabile dell'abuso, oltre che al suo
proprietario, con la conseguenza che è
illegittima l'ingiunzione di demolizione che
non venga notificata al responsabile
dell'abuso né al proprietario dell'opera
abusiva ma solo al proprietario dell'area
sulla quale è stata realizzata la stessa
opera, soprattutto se questi non ha la
materiale disponibilità e non può procedere
alla demolizione o rimozione dell'opera
abusiva (TAR Molise, 24.06.2006, n. 585)
(così TAR LAZIO, Sez. Latina, 1026/2008 R.G.
1080/1997) (TAR Campania-Napoli, Sez. VI,
sentenza 05.03.2010 n. 1317 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Immobili abusivi - Condono
edilizio e pagamento dell'oblazione -
Effetti - Rilascio del permesso di costruire
- Necessità - Interventi di ristrutturazione
edilizia - Esclusione - Fattispecie - Artt.
10, 22 e 44 DPR n. 380/2001.
In materia urbanistica, tutti gli interventi
di ristrutturazione edilizia anche se
soggetti alla cosiddetta DIA semplice, ai
sensi dell'art. 22, primo e secondo comma,
del DPR n. 380/2001, in quanto non portano
alla realizzazione di un organismo edilizio
in tutto o in parte diverso dal precedente,
secondo la previsione di cui all'art. 10,
comma primo, lett. c), non possono essere
eseguiti su immobili originariamente
abusivi.
Nella specie, il ricorso dell'autore della
violazione al condono edilizio ed il
pagamento dell'oblazione producono solo gli
effetti estintivi del reato previsti dalla
corrispondente normativa, mentre non rendono
legittima la costruzione eseguita
abusivamente finché non viene rilasciato il
permesso di costruire o, secondo la
normativa previgente, la concessione
edilizia in sanatoria (conferma ordinanza
del Tribunale della libertà di Napoli del
12.06.2009) (Corte di Cassazione, Sez. III
penale,
sentenza 04.03.2010 n. 8739 -
link a www.ambientediritto.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Ordine di demolizione di opere
abusive - Illegittimità per carenza di
istruttoria e di idonea motivazione -
Sussiste allorquando risulti che era stata
presentata domanda di rilascio del titolo
edilizio che aveva avuto un riscontro
positivo condizionato all'approvazione della
nuova disciplina urbanistica e nel caso di
affidamento ingenerato in capo al
proprietario da parte della P.A. che nel
corso degli anni aveva assentito interventi
sull'immobile oggetto dell'ordine di
demolizione.
E' illegittimo un ordine di demolizione di
un manufatto abusivo carente di motivazione,
da cui emerge che la P.A. non ha effettuato
alcuna istruttoria che avrebbe invece
consentito di appurare come in relazione al
manufatto oggetto della domanda di
demolizione fosse stata presentata a suo
tempo una domanda di licenza di costruire
che aveva avuto un riscontro positivo,
condizionato tuttavia all'approvazione della
nuova disciplina urbanistica e, inoltre, che
l'Amministrazione aveva, nel corso degli
anni, assentito ulteriori interventi
sull'immobile oggetto dell'ordine di
demolizione, circostanza questa che, sebbene
non comporti ex se il riconoscimento
della non abusività del manufatto, rivela
tuttavia come si fosse ingenerata una
posizione di affidamento nei proprietari che
doveva portare l'Amministrazione ad
esaminare con maggior cura i fatti
contestati (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 02.03.2010 n.
489 - link a
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EDILIZIA PRIVATA:
Ingiunzione di
demolizione - Qualificazione manufatto -
Art. 27 L.R. n. 12/2005 - Assenza di
rilevanza edilizia - Illegittimità.
E' illegittima l'ordinanza di ingiunzione di
demolizione di un manufatto che non dà vita
ad un nuovo volume (nella specie consistente
in un'intelaiatura appoggiata al suolo di
supporto ad una tenda) in quanto non
rientrando tale opera nella tipologia di cui
all'art. 27, comma 1, lett. e), n. 5, L.R.
n. 12/2005 e risultando la stessa priva di
rilevanza edilizia dal punto di vista sia
strutturale sia funzionale, tale opera non
necessita di un titolo edilizio (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 02.03.2010 n.
488 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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febbraio 2010 |
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EDILIZIA PRIVATA: Fino
a quando l'Amministrazione non si sia
pronunciata su una domanda di condono
edilizio, il richiedente ha la facoltà di
modificare, sostituire o anche rinunciare
alla richiesta di sanatoria.
Il Collegio ritiene di poter condividere la
sentenza TAR Toscana-Firenze, sez. III,
21.12.2004, n. 6520, che afferma che “costituisce
principio generale quello secondo cui gli
atti propulsivi posti in essere dal soggetto
privato nella fase preparatoria del
procedimento amministrativo possono essere
modificati e ritirati dall'interessato fino
al momento in cui non sia intervenuto il
provvedimento terminale della fattispecie
provvedimentale. Fino a quando
l'Amministrazione non si sia pronunciata su
di una domanda di condono edilizio, il
richiedente ha la facoltà di modificare,
sostituire o anche rinunciare alla richiesta
di sanatoria, non ostandovi nell'ordinamento
una norma impeditiva di tale potere e
inoltre deve ritenersi consentita la
rinuncia parziale alla domanda di condono
edilizio, anteriormente all'adozione del
richiesto provvedimento concessorio” (in
tal senso anche TAR Piemonte, Torino, Sez.
I, 19.06.1997, n. 480 ed in termini
sostanzialmente equivalenti, TAR Lombardia,
Milano, Sez. II, 18.12.1987, n. 490)
(TAR Lombardia-Brescia, Sez. II,
sentenza 26.02.2010 n. 998 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
1. Abuso edilizio - Vincolo Idraulico - Titolo edilizio
illegittimo efficace - Decorso del tempo -
Affidamento - opere successive pertinenziali
- Condono edilizio - Sussiste.
2. Abuso edilizio
- Titolo edilizio illegittimo - Decorso del
tempo - Affidamento - Condono edilizio -
Sussiste.
1. Benché il vincolo idraulico ex art. 96,
lett. f), del RD 523/1904 non sia derogabile
semplicemente per effetto degli usi locali,
è possibile superarne l'inderogabilità in
ipotesi di radicato affidamento circa la
collocazione di immobile all'interno della
fascia di rispetto (per licenza edilizia
illegittima ma ancora efficace e tempo
trascorso) ed in tal caso la medesima
aspettativa può estendersi alle opere
successive, se intese come interventi pertinenziali.
2. Se un fabbricato (previa valutazione
dell'interesse pubblico) può evitare la
demolizione nonostante l'annullamento del
relativo titolo edilizio, non vi sono motivi
per negare il condono a un edificio che sia
in parte conforme a un titolo edilizio
illegittimo ma ancora efficace, qualora in
un lungo periodo di tempo non sia stato
individuato alcun interesse pubblico
all'annullamento di tale titolo (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Brescia, Sez. I,
sentenza
26.02.2010 n.
986 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Istanza di condono edilizio -
Conclusione delle opere - Necessità.
Ai sensi della L. 724/1994 la domanda di
condono deve avere ad oggetto la
trasformazione di opere già ampiamente
concluse alla data prevista dalla legge per
la conclusione dei lavori. Si tratta,
infatti, di opere necessarie per l'opera in
questione, in quanto è opinione comune della
giurisprudenza che il completamento
funzionale sussiste quando l'opera risulti
atta all'uso cui è destinata (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
IV,
sentenza
25.02.2010 n.
460 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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URBANISTICA:
Lottizzazione abusiva - Distinte
fattispecie - Negoziale e materiale -
Nozione - Art. 18 L. n. 47/1985.
L'art. 18 della L. 47/1985 configura due
distinte fattispecie di lottizzazione
abusiva: la prima "negoziale”, che si
concretizza nell’ipotesi di trasferimento in
proprietà di una o più particelle che
vengono appunto staccate da un fondo di
maggiore estensione, in funzione di una
finalità edificatoria non consentita;
laddove, la seconda “materiale”, non
postula che siano realizzate delle vere e
proprie costruzioni abusive, essendo
sufficiente la sussistenza di opere le
quali, pur se nella fase iniziale, denotino
che è stato iniziato o è in corso un
procedimento di trasformazione urbanistica
ed edilizia del terreno, in contrasto con le
norme vigenti (cfr. TAR Lazio-Latina,
13.06.1992, n. 562) (TAR Lazio-Latina, Sez.
I,
sentenza 23.02.2010 n. 142 - link
a www.ambientediritto.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
L’ordinanza di demolizione può
essere emessa nei confronti del proprietario
attuale dell’immobile non responsabile
dell’abuso, in quanto l’abuso edilizio
costituisce un illecito permanente e non
presuppone l’accertamento del dolo o della
colpa del soggetto cui si imputa la
violazione.
Per giurisprudenza affatto consolidata (cfr.
ex multis, TAR Campania, sez. II,
15.12.2009, n. 8704; TAR Lazio–Latina,
06.08.2009, n. 780), l’ordinanza di
demolizione può essere legittimamente emessa
nei confronti del proprietario attuale
dell’immobile, anche se non responsabile
dell’abuso, in quanto l’abuso edilizio
costituisce un illecito permanente e non
presuppone l’accertamento del dolo o della
colpa del soggetto cui si imputa la
violazione
(TAR Lazio-Roma, Sez. II-ter,
sentenza 16.02.2010 n. 2290 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
La realizzazione in una soffitta
non abitabile di un bagno e di un angolo
cottura comporta legittimamente l’ordine di
demolizione da parte dell’Amministrazione
deputata alla vigilanza in materia edilizia,
in quanto trattasi di opere che determinano
quel mutamento oggettivo che rende idonei i
locali ad una destinazione d’uso diversa da
quella originaria.
Rileva il
Collegio, aderendo sul punto ad indirizzo
giurisprudenziale consolidato, che la
realizzazione in una soffitta non abitabile
di un bagno e di un angolo cottura comporta
legittimamente l’ordine di demolizione da
parte dell’Amministrazione deputata alla
vigilanza in materia edilizia, in quanto
trattasi di opere che, considerate nel loro
insieme coordinato, determinano quel
mutamento oggettivo che rende idonei i
locali ad una destinazione d’uso diversa da
quella originaria (v. Cons. Stato, sez. V,
12.10.2000, n. 5428, su identica
fattispecie)
(TAR Lazio-Roma, Sez. II-ter,
sentenza 16.02.2010 n. 2290 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
1. Abusi edilizi -
Alienazione dell'immobile - Responsabilità
in capo al titolare della concessione -
Permane.
2. Abusi edilizi -
Condono - Oneri di documentazione catastale
- Scopo - Corrispondenza tra situazione
reale e registri ufficiali.
1. L'alienazione del bene non sottrae il
titolare della concessione, responsabile
dell'abuso, alle sanzioni comminate dalla
legge ed irrogate dall'Autorità
amministrativa per l'inosservanza della
normativa di settore, delle previsioni della
concessione edilizia e delle modalità
esecutive stabilite dalla medesima: ciò in
forza di quanto previsto dall'art. 6 Legge
n. 47/1985, oggi art. 29 DPR n. 380/2001.
2.
La disciplina del condono, laddove prevede
oneri di documentazione catastale, ha lo
scopo di regolarizzare gli abusi anche sotto
tale profilo, in modo che la situazione
reale trovi corrispondenza nei relativi
registri (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 16.02.2010 n.
412 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Opere eseguite
senza autorizzazione - Sanzione demolitoria
in luogo della sanzione pecuniaria -
Illegittimità.
In caso di opere eseguite senza
autorizzazione, risulta intrinsecamente
contraddittoria, e dunque illegittima,
l'ordinanza che, dopo avere contestato la
realizzazione dell'opera in assenza di
autorizzazione edilizia, anziché applicare
l'art. 10 della Legge 47/1985, ovverossia la
sanzione pecuniaria, che disciplina il caso
delle opere eseguite senza autorizzazione,
applichi invece la sanzione demolitoria, che
è invece propria delle opere realizzate in
assenza di concessione ex art. 7, secondo
comma, Legge 47/1985 (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 15.02.2010 n.
411 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Abuso edilizio - Ricorso avverso
ordine di demolizione - Accertamento in sede
giurisdizionale dell'epoca di costruzione
dell'opera edilizia - Onere in capo al
privato di fornire un principio di prova in
ordine al tempo dell'ultimazione - Sussiste
- Fattispecie.
Il soggetto che contesti la legittimità
dell'ordinanza sindacale di demolizione di
un manufatto abusivo, ha l'onere di fornire
un principio di prova in ordine al tempo
dell'ultimazione di quest'ultimo (nel
caso di specie il TAR ha accolto il gravame,
avendo il ricorrente provato l'esistenza
dell'immobile mediante la produzione di
documentazione fotografica che lo ritraeva
in tenera età dinnanzi all'immobile già
ultimato) (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 11.02.2010 n.
386 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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URBANISTICA:
1. Lottizzazione
abusiva - Lottizzazione abusiva c.d.
materiale - Presupposti.
2. Lottizzazione
abusiva - Opere che comportino
trasformazione urbanistica od edilizia dei
terreni - Definizione.
3. Lottizzazione
abusiva - Baracche precarie e recinzioni -
Non costituiscono lottizzazione abusiva -
Art. 30 DPR 380/2001 - Inapplicabilità - Ratio.
1. Ricorre la fattispecie della
lottizzazione abusiva c.d. materiale in
presenza di opere che comportino la
trasformazione urbanistica ed edilizia dei
terreni sia in violazione delle prescrizioni
degli strumenti urbanistici, approvati o
adottati, ovvero di quelle stabilite
direttamente in leggi statali o regionali,
sia in assenza della prescritta
autorizzazione.
2. Il concetto di opere che comportino
trasformazione urbanistica od edilizia dei
terreni fa riferimento ad opere che in
concreto stravolgono l'assetto del
territorio preesistente, risultando idonee a
realizzare un nuovo insediamento abitativo.
3. Nel caso di opere consistenti in una
recinzione e in manufatti precari,
facilmente rimovibili è errata
l'applicazione dell'art. 30 DPR 380/2001,
poiché difetta il presupposto necessario e
imprescindibile per parlare di lottizzazione
abusiva, costituito dalla trasformazione
funzionale del terreno e dello
stravolgimento dell'assetto dello stesso:
non è infatti la semplice esistenza di più
opere abusive a configurare ex se la
lottizzazione abusiva, essendo richiesto un
quid pluris, cioè che le opere
comportino la trasformazione urbanistica ed
edilizia del terreno: si deve escludere che
possano rientrare in questa categoria
baracche precarie e recinzioni, che non
appaiono manifestazione di un intento
edificatorio per lotti (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 11.02.2010 n.
385 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: L'ordinanza
di demolizione opere abusive è atto dovuto
ed è sufficientemente motivata con
l'accertamento dell'abuso, essendo "in re
ipsa" l'interesse pubblico alla rimozione di
esso e sussistendo l'eventuale obbligo di
motivazione al riguardo solo se l'ordinanza
medesima intervenga a distanza di lungo
tempo dall'ultimazione dell'opera.
Presupposto per l'emanazione dell'ordinanza
di demolizione di opere edilizie abusive è
soltanto la constatata esecuzione di queste
ultime in assenza o in totale difformità del
titolo concessorio, per cui l'ordinanza
stessa è atto dovuto ed è sufficientemente
motivata con l'accertamento dell'abuso,
essendo "in re ipsa" l'interesse
pubblico alla rimozione di esso e
sussistendo l'eventuale obbligo di
motivazione al riguardo solo se l'ordinanza
medesima intervenga a distanza di lungo
tempo dall'ultimazione dell'opera (perché
tale inerzia della p.a. ha creato un qualche
affidamento nel privato) (Consiglio Stato,
sez. V, 11.02.1999, n. 1)
(Consiglio di Stato, Sez. V,
sentenza 09.02.2010 n. 628 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Più
passa il tempo, per inerzia del Comune, e
più deve essere motivata l'ordinanza di
demolizione di un abuso edilizio.
Il principio secondo cui l’ingiunzione
demolitoria, come atto dovuto in presenza
della constatata realizzazione dell’opera
senza titolo abilitativo (o in totale
difformità da esso), è in linea di principio
sufficientemente motivata con l’affermazione
dell’accertata abusività dell’opera, viene
derogato nel caso in cui, per il lungo lasso
di tempo trascorso dalla commissione
dell’abuso ed il protrarsi dell’inerzia
dell’Amministrazione preposta alla
vigilanza, si sia ingenerata una posizione
di affidamento nel privato, in relazione
alla quale sussiste un onere di congrua
motivazione che indichi, avuto riguardo
anche all’entità ed alla tipologia
dell’abuso, il pubblico interesse
-evidentemente diverso da quello al
ripristino della legalità- idoneo a
giustificare il sacrificio del contrapposto
interesse privato (così, per tutti e da
ultimo, Cons. St., sez. V, 04.03.2008, n.
883, e sez. IV, 06.06.2008, n. 2705).
In aggiunta, va anche rilevato che a tale
orientamento ha costantemente aderito anche
questa Sezione (da ultimo, con la sentenza
14.12.2009, n. 1280)
(TAR Abruzzo-Pescara,
sentenza 08.02.2010 n. 106 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
BENI CULTURALI E AMBIENTALI -
Vincolo paesaggistico - Abusi perpetrati in
zona vincolata - Repressione - Competenza
alternativa tra Comune e autorità preposta
alla tutela del vincolo - Art. 27 d.P.R. n.
380/2001.
Nel sistema delineato dall'art. 27 del DPR
380/2001, come già sotto il vigore dell’art.
4 della L. n. 47/1985, il legislatore ha
previsto una competenza alternativa tra il
Comune e l'Autorità preposta al vincolo
paesaggistico in materia di repressione
degli abusi perpetrati in zona vincolata,
dandosi al contempo carico di evitare la
sovrapposizione del concreto esercizio del
potere demandato alle due Amministrazioni
competenti mediante la prescrizione della
previa comunicazione all'Autorità che deve
salvaguardare il vincolo, la quale può
eventualmente intervenire, ai fini della
demolizione, anche di propria iniziativa.
Pertanto per gli immobili dichiarati di
interesse particolarmente importante la
sanzione demolitoria ben può essere irrogata
dal Comune, che deve limitarsi a dare avviso
alla Soprintendenza, fermo restando che la
Soprintendenza dovrà procedere alla fase
esecutiva della demolizione -senza che con
ciò sia esclusa la competenza
provvedimentale del Comune- ai sensi
dell’ultima parte dell’art. 27, comma 2,
come aggiunta dall'articolo 32, commi 44, 45
e 46, legge n. 326 del 2003 (TAR
Campania-Napoli, Sez. IV,
sentenza 04.02.2010 n. 567 - link
a www.ambientediritto.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: La
vigilanza sull'attività edilizia, anche con
riguardo ai beni culturali, continua ad
essere demandata al Comune che può irrogare
le relative sanzioni.
Questo principio è affermato dai giudici
campani in un caso che vede coinvolta anche
la Soprintendenza per i beni Architettonici
ed il Paesaggio e per il Patrimonio Storico
Artistico ed Etnoantropologico.
Nella decisione viene chiarito il rapporto
tra autorità locale e statale.
Il Comune è autorità preposta all’osservanza
della normativa edilizia ed urbanistica, la
Soprintendenza è invece autorità preposta
alla vigilanza sul vincolo storico e
artistico. La competenza del Comune, dicono
i giudici, "trova il suo riconoscimento
normativo nell’art. 4 della legge n. 47 del
1985, oggi trasfuso nell’art. 27 del DPR
06.06.2001 n. 380, che delimita l’ambito
dell’esercizio del generale potere di
vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia
in capo al Sindaco (ora al Dirigente
comunale), il quale esercita tale potere nel
territorio del Comune per assicurarne la
rispondenza alle norme di legge e di
regolamento, alle prescrizioni degli
strumenti urbanistici ed alle modalità
esecutive fissate nella concessione o
nell'autorizzazione."
Per tale motivo l'adozione di iniziative
autonome e indipendenti da parte
dell'amministrazione comunale è consentita a
prescindere dalla adozione di eventuali
misure da parte dell’Autorità statale.
L’unico limite riscontrato dai giudici è
quello, onde evitare sovrapposizioni
sanzionatorie, della previa comunicazione
alle altre amministrazioni competenti, le
quali possono intervenire anche di loro
iniziativa (Consiglio Stato, sez. V,
21.01.1997, n. 62).
La vigilanza sull'attività edilizia, anche
con riguardo ai beni culturali, continua ad
essere demandata al Comune, come attesta la
generale disposizione dell'art. 27 DPR
380/2001, per cui il dirigente o il
responsabile, in tutti i casi di difformità
dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni
degli strumenti urbanistici, provvede alla
demolizione e al ripristino dello stato dei
luoghi.
Il fatto che al comune competa la vigilanza
edilizia comporta che i l dirigente abbia
l'obbligo, di adottare immediatamente
provvedimenti definitivi, al fine di
ripristinare la legalità violata
dall'intervento edilizio realizzato,
mediante l'esercizio di un potere-dovere del
tutto vincolato dell'organo comunale, senza
margini di discrezionalità, diretto a
reprimere gli abusi edilizi accertati.
Già sotto il vigore della L. 47/1985 non era
posto in dubbio che, sebbene gli articoli 9
e 10, comma 3, di tale legge prevedessero,
l'intervento dell'autorità preposta al
vincolo nei riguardi degli abusi edilizi
commessi su edifici vincolati, tali
disposizioni non potevano valere a smentire
la competenza generale del Comune in materia
di vigilanza e di repressione di detti
abusi, stante l'insopprimibile differenza
degli interessi pubblici tutelati dai due
organi amministrativi, mirante l'uno alla
salvaguardia del patrimonio artistico ed
ambientale e l'altro alla tutela
dell'assetto urbanistico edilizio.
La differenza tra gli interessi pubblici
curati dalle due Amministrazioni giustifica
il mantenimento della doppia competenza ad
irrogare la sanzione anche dopo le modifiche
all'art. 27 citato apportate con l'art. 32
del D.L. 269/2003, per cui:
- il dirigente
comunale può comminare la sanzione anche
qualora accerti "l'esecuzione" di
opere abusive, e non solo il loro "inizio"
(comma 44);
- lo stesso Organo deve esercitare tale
potere "in tutti i casi di difformità
dalle norme urbanistiche e dalle
prescrizioni degli strumenti urbanistici"
(comma 45);
- per le opere abusivamente realizzate su
immobili dichiarati monumento nazionale con
provvedimenti aventi forza di legge o
dichiarati di interesse particolarmente
importante ai sensi degli articoli 6 e 7 del
decreto legislativo 29.10.1999, n. 490, o su
beni di interesse archeologico, nonché per
le opere abusivamente realizzate su immobili
soggetti a vincolo o di inedificabilità
assoluta in applicazione delle disposizioni
del titolo II del decreto legislativo
29.10.1999, n. 490, il Soprintendente, su
richiesta della regione, del comune o delle
altre autorità preposte alla tutela, ovvero
decorso il termine di 180 giorni
dall'accertamento dell'illecito, procede
alla demolizione, anche avvalendosi delle
modalità operative di cui ai commi 55 e 56
dell'articolo 2 della legge 23.12.1996, n.
662 (comma 46).
In definitiva, l'aggiunta all'originario
testo dell'art. 27, apportata dal comma 46
dell'art. 32 D.L. 269/2003, che contempla il
potere soprintendentizio, non vale a privare
della competenza il Dirigente comunale, in
quanto il legislatore ha chiarito, proprio
con il comma 45 del medesimo art. 32 D.L.
269/2003, che la competenza dell'Ente locale
riguarda "tutti i casi di difformità
dalle norme urbanistiche e dalle
prescrizioni degli strumenti urbanistici",
tra cui, evidentemente, anche quelli
relativi ad immobili vincolati.
Pertanto per gli immobili sottoposti,
dichiarati di interesse particolarmente
importante, la sanzione demolitoria ben può
essere irrogata dal Comune, che deve
limitarsi a dare avviso alla Soprintendenza,
fermo restando che la Soprintendenza dovrà
procedere alla fase esecutiva della
demolizione –senza che con ciò sia esclusa
la competenza provvedimentale del Comune- ai
sensi dell’ultima parte dell’art. 27 comma
2, come aggiunta dall'articolo 32, commi 44,
45 e 46, legge n. 326 del 2003, come
palesato dal riferimento al termine “procedere”
anziché a quello di “provvedere” di
cui all’art. 27, comma 2, prima parte, ed al
riferimento alle modalità operative di cui
alla legge n. 662 del 1996, riferimento che
non può che investire la fase esecutiva
della demolizione anziché quella
provvedimentale, che rimane di competenza
del Comune, pur potendo cumularsi con quella
della Soprintendenza.
Anche nel sistema delineato dall'art. 27 del
DPR 380/2001 il legislatore ha previsto una
competenza alternativa tra il Comune e
l'Autorità preposta al vincolo in materia di
repressione degli abusi perpetrati in zona
vincolata, dandosi al contempo carico di
evitare la sovrapposizione del concreto
esercizio del potere demandato alle due
Amministrazioni competenti mediante la
prescrizione della previa comunicazione
all'Autorità che deve salvaguardare il
vincolo, la quale può eventualmente
intervenire, ai fini della demolizione,
anche di propria iniziativa
(commento tratto da
www.doumentazione.ancitel.it - TAR
Campania-Napoli, Sez. IV,
sentenza
04.02.2010 n. 567 - link
a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Abuso edilizio
- Principio dell'affidamento - In caso di
costruzione non autorizzata dalla P.A. -
Inapplicabilità del principio.
Poiché l'affidamento legittimo e
ragionevole è espressione di un principio
che impone al soggetto pubblico che intenda
adottare provvedimenti restrittivi della
sfera giuridica dei privati di tenere nel
debito conto l'interesse alla conservazione
di un bene o di un'utilità conseguito in
buona fede dal privato grazie ad un previo
chiaro atto della pubblica amministrazione
all'uopo diretto -specialmente se detto
vantaggio si sia consolidato per effetto del
decorso di un significativo lasso
temporale-, non ne ricorrono i presupposti
nel caso in cui il privato che ha realizzato
l'abuso chieda alla P.A. di ottenere un
vantaggio, la sanatoria, per una costruzione
che la P.A. non ha mai autorizzato (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 04.02.2010 n.
271 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
1. Abusi edilizi -
Ordinanza di demolizione - Impugnativa -
Possibilità di eccepire vizi relativi al
diniego dell'istanza di sanatoria -
Possibilità - Non sussiste - Ratio.
2. Abusi edilizi -
Ordinanza di demolizione - In presenza di
sequestro penale - Legittimità
dell'ordinanza - Sussiste.
1. Il soggetto che ha prestato acquiescenza
al rigetto dell'istanza di sanatoria di
opera da lui abusivamente realizzata decade
dalla possibilità di rimettere in
discussione le ragioni del diniego in sede
di impugnazione dell'ordine di demolizione,
atteso che quest'ultimo in detto diniego,
divenuto definitivo perché non impugnato,
rinviene il suo presupposto: infatti nessuna
utilità giuridicamente rilevante sarebbe
rinvenibile dall'ipotetico annullamento del
solo atto applicativo, dal momento che alla
P.A. non sarebbe impedito di reiterare una
statuizione identica a quella impugnata,
stante la perdurante efficacia dell'atto
presupposto (cfr. Cons. di Stato, sent. n.
6715/2007, TAR Milano, sent. n. 99/2010).
2.
L'esistenza di un sequestro penale non rende
illegittimo l'ordine di demolizione, potendo
influire esclusivamente sul giudizio di
responsabilità del privato per
l'inottemperanza all'ordine medesimo (cfr.
TAR Roma, sent. n. 8784/2008) (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 03.02.2010 n.
267 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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gennaio 2010 |
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EDILIZIA PRIVATA:
Rilascio della concessione in
sanatoria - Certificato di agibilità o di
abitabilità - Automatismo - Fattispecie:
illegittima sospensione di un’attività di
carrozzeria - Art. 35 L. n. 47/1985.
L’art. 35 della l. n. 47/1985 prevede che il
rilascio della concessione in sanatoria
determini il rilascio del certificato
d’abitabilità o d’agibilità anche in deroga
ai requisiti fissati da norme regolamentari,
così introducendo una sorta di automatismo:
ne deriva che la mancanza, in concreto, del
certificato di agibilità non legittima la
sospensione di un’attività di carrozzeria i
cui locali siano stati oggetto di apposita
concessione in sanatoria, tanto più se si
considera che “l'eventuale mancanza di
certificato di agibilità e le questioni di
carattere edilizio possono avere rilievo in
altri ambiti dell'attività amministrativa ma
non in quello strettamente commerciale”
(Cons. Stato, Sez. V, n. 477/2004) (TAR
Lombardia-Brescia, Sez. II,
sentenza 29.01.2010 n. 420 - link
a www.ambientediritto.it). |
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URBANISTICA:
Lottizzazione abusiva e buona
fede dell’acquirente.
In tema di lottizzazione abusiva
(trasformazione d'uso da alberghiera a
residenziale) e buona fede dell'acquirente,
evidenzia di per sé un profilo di colpa la
circostanza che nei contratti di
compravendita si rinvii ad un regolamento in
cui si disciplinano le parti comuni,
costituendosi così un vero e proprio
condominio composto di singoli appartamenti
di proprietà individuale destinati ad
abitazione, mentre le previsioni del
regolamento di condominio riguardanti la
residenza turistico alberghiera sono prive
di qualsiasi effetto giuridico sostanziale
(contemporaneamente era prevista sia la
vendita di unità immobiliari a singoli
acquirenti sia la realizzazione di una
residenza turistico alberghiera relativa
allo stesso complesso immobiliare).
La colpa è aggravata dal fatto che gli
acquirenti possono conoscere le previsioni
dei vigenti strumenti urbanistici e rendersi
conto che può essere realizzata solo una
residenza turistico-alberghiera (Corte di
Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 28.01.2010 n. 3910 -
link a www.lexambiente.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Ricorso proposto avverso l'ordine
di demolizione - Presentazione domanda di
sanatoria - Improcedibilità del ricorso per
sopravvenuta carenza di interesse -
Sussiste.
L'impugnazione dell'ordine di demolizione va
dichiarata improcedibile nell'ipotesi di
presentazione dell'istanza di sanatoria -sia
essa di accertamento di conformità sia essa
di condono- che produce l'effetto di rendere
inefficace il provvedimento sanzionatorio
dell'ingiunzione di demolizione, in quanto
il riesame dell'abusività dell'opera
provocato dalla predetta istanza di
sanatoria comporta la necessaria formazione
di un nuovo provvedimento (esplicito o
implicito, di accoglimento o di rigetto) che
vale comunque a superare il provvedimento
sanzionatorio oggetto dell'impugnativa
(massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
II,
sentenza 27.01.2010 n. 194 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
1. Ordinanza di demolizione di
opere abusive - Inottemperanza -
Acquisizione al patrimonio del Comune -
Effetto automatico - Sussiste.
2. Ordinanza di demolizione di opere abusive
- Demolizione dopo il termine per
ottemperare alla ordinanza - Acquisizione al
patrimonio del Comune - Legittimità.
1.
Decorso infruttuosamente il termine di 90
giorni dalla notificazione dell'ordinanza di
demolizione della costruzione abusiva, se
l'inottemperanza non sia giustificata, si
verifica automaticamente l'acquisizione al
patrimonio del comune di tale costruzione,
nonché dell'area di sedime e di quella
ulteriore necessaria ai fini
urbanistico-edilizi.
2.
La demolizione che il proprietario ha
realizzato dopo il termine per ottemperare
all'ordinanza e' non solo irrilevante, ma
anche illegittima, illecita e arbitraria e
pertanto è inidonea a bloccare
l'acquisizione del bene e dell'area di
sedime che si verifica automaticamente
(massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
II,
sentenza 26.01.2010 n. 179 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Abusi - Acquisizione al
patrimonio comunale - Erronea individuazione
area da acquisire - Illegittimità.
Il provvedimento che individua le aree da
acquisire gratuitamente al patrimonio
comunale, pur avendo natura certificativa, è
impugnabile per vizi propri, fra i quali
l'erronea individuazione dell'area da
acquisire (massima tratta da www.solom.it -
TAR Lombardia-Milano, Sez.
II,
sentenza 26.01.2010 n. 175 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
1. Presentazione
dell'istanza di sanatoria - Ordinanza
demolizione - Inefficace.
2. Presentazione
dell'istanza di sanatoria - riesame
dell'abusività dell'opera - Nuovo
provvedimento - Necessità.
1. La presentazione dell'istanza di
sanatoria, sia essa di accertamento di
conformità sia essa di condono, produce
l'effetto di rendere inefficace l'ordinanza
di demolizione delle opere abusive e, quindi improcedibile l'impugnazione stessa per
sopravvenuta carenza di interesse.
2.
Il riesame dell'abusività dell'opera
provocato dalla predetta istanza di
sanatoria comporta la necessaria formazione
di un nuovo provvedimento (esplicito od
implicito, di accoglimento o di rigetto) che
vale comunque a superare il provvedimento
sanzionatorio oggetto dell'impugnativa.
Infatti nell'ipotesi di rigetto dell'istanza
l'Amministrazione dovrà adottare un nuovo
provvedimento sanzionatorio, con
l'assegnazione di un nuovo termine per
adempiere.
Del pari nel caso di positiva delibazione
dell'istanza non si avrebbe più interesse
alla definizione del giudizio, essendo stato
sanato il lamentato abuso, con effetto
estintivo anche delle sanzioni acquisitive
eventualmente già adottate (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
IV,
sentenza
26.01.2010 n. 166 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Dissequestro, restituzione e
demolizione d’ufficio.
Il giudice che dispone il dissequestro di un
immobile abusivo, dopo che il responsabile
dell’abuso non ha ottemperato nel termine di
legge all’ingiunzione comunale di demolire,
e quindi dopo che si è verificato l’effetto
ablativo a favore dell’ente comunale, deve
disporre la restituzione dell’immobile allo
stesso ente comunale e non al privato
responsabile, che per avventura sia ancora
in possesso del bene.
Per individuare l’avente diritto alla
restituzione, infatti, non è sufficiente il
favor possessionis, occorrendo invece
la prova positiva dello ius possidendi,
che non compete più al privato
inottemperante.
Può procedersi immediatamente alla
demolizione di ufficio ex art. 27 TU
edilizia non soltanto in presenza di un
vincolo di inedificabilità assoluta ovvero
in caso di opere realizzate su aree quanto
meno di interesse pubblico, bensì anche in
tutte le ipotesi di contrasto dalle norme
urbanistiche e alle prescrizioni degli
strumenti urbanistici e per tutto il corso
dell’esecuzione dell’opera abusiva (non più
soltanto nella fase iniziale di essa).
Deve ritenersi, comunque, che la demolizione
immediata di ufficio non possa attuarsi
successivamente all’avvenuto completamento
dell’opera, tenuto conto che, ove la si
consentisse anche oltre tale momento, non
residuerebbe alcuno spazio applicativo al
sistema ordinario di repressione
amministrativa dell’abuso edilizio posto
dagli artt. 31 e seguenti del TU. n.
380/2001, compromettendosi altresì
ingiustificatamente le possibilità del
privato di fare valere le proprie ragioni
prima dell’esecuzione della misura
demolitoria (Corte di Cassazione, Sez. III
penale,
sentenza 22.01.2010 n. 2912 -
link a www.lexambiente.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Immobile abusivo - Dissequestro,
restituzione e demolizione d’ufficio - Reati
di cui agli artt. 44, lett. c), D.P.R. n.
380/2001 e 163 D.Lgs. n. 490/1999.
In tema di reati urbanistici, il giudice che
dispone il dissequestro di un immobile
abusivo, dopo che il responsabile dell’abuso
non ha ottemperato net termine di legge
all'ingiunzione comunale di demolire, e
quindi dopo che si è verificato l'effetto
ablativo a favore dell'ente comunale, deve
disporre la restituzione dell'immobile allo
stesso ente comunale e non al privato
responsabile, che per avventura sia ancora
in possesso del bene.
Per individuate l'avente diritto alla
restituzione, infatti, non è sufficiente il
favor possessionis, occorrendo invece
la prova positiva dello ius possidendi,
che non compete più al privato
inottemperante.
Costruzione abusiva -
Ordine di demolizione - Ingiustificata
inottemperanza - Automatica acquisizione
gratuita dell'immobile al patrimonio
disponibile del Comune.
In materia di abusi edilizi,
l’ingiustificata inottemperanza all'ordine
di demolizione di una costruzione abusiva,
emesso dall'autorità comunale, comporta
l'automatica acquisizione gratuita
dell'immobile al patrimonio disponibile del
Comune, indipendentemente dalla notifica
all'interessato dell’accertamento formale
della inottemperanza [v. Cass., Sez. III,
08.10.2009, n. 39075, Bifulco ed altra;
28.05.2009, n. 22440, P.M. in proc.
Morichetti; 19.01.2009, n. 1819, P.M. in
proc. Ercoli; 31.01.2008, n. 4962, P.G. in
proc. Mancini e altri; 16.03.2005, n. 16283,
Greco; 16.02.2005, n. 14638, P.G. in proc.
Di Giacomo; 09.06.2004, n. 35785, P.G. e Di
Meglio].
Opera abusiva -
Dissequestro, restituzione e demolizione
d’ufficio - Procedura amministrativa - Art.
7 L. n. 47/1985 ed ora art. 31 D.P.R. n.
380/2001.
La procedura amministrativa già disciplinata
dall'art. 7 della Legge n. 47/1985 ed ora
dall'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 prevede
la seguente sequenza:
a) l'autorità comunale, accertato l'abuso
edilizio, ingiunge al proprietario e al
responsabile dell'abuso la demolizione
dell'immobile abusivo;
b) se il responsabile non provvede alla
demolizione nel termine di novanta giorni
dall'ingiunzione, l'immobile a acquisito di
diritto gratuitamente al patrimonio
comunale;
c) l'autorità comunale accerta formalmente
l'inottemperanza all'ordine di demolizione e
notifica detto accertamento all’interessato;
d) la notifica dell'accertamento costituisce
titolo per l'immissione nel possesso da
parte del Comune e per la trascrizione nei
registri immobiliari.
II comma 3 del predetto art. 31 dispone
testualmente, in particolare, che: "se il
responsabile dell'abuso non provvede alla
demolizione e al ripristino dello stato dei
luoghi nel termine di novanta giorni
dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime
sono acquisiti di diritto gratuitamente al
patrimonio del Comune" e da tale
formulazione letterale della norma risulta
evidente che l'effetto ablatorio si verifica
ope legis alla inutile scadenza del
termine fissato per ottemperare
all'ingiunzione di demolire.
Inottemperanza
all’ordine di demolizione - Notifica
dell'accertamento formale - Funzione ed
effetti - Scadenza del termine per
ottemperare - Effetti - Trasferimento
coattivo all'ente comunale della proprietà
sull'immobile non demolito - Rapporti con i
terzi - Art. 2644 cod. civ..
La notifica dell'accertamento formale
dell'inottemperanza all’ordine di
demolizione, si configura, soltanto come
titolo necessario per l'immissione in
possesso e per la trascrizione nei registri
immobiliari [ai sensi dell'art. 31, comma 4,
del D.P.R. n. 380/2001 infatti: "l'accertamento
della inottemperanza alla ingiunzione a
demolire, nel termine di cui al comma 3,
previa notifica all'interessato, costituisce
titolo per l'immissione nel possesso e per
la trascrizione nei registri immobiliari,
che deve essere eseguita gratuitamente"].
Sicché, la scadenza del termine per
ottemperare configura il presupposto per
l'applicazione automatica della sanzione
amministrativa, che consiste nel
trasferimento coattivo all'ente comunale
della proprietà sull'immobile non demolito.
Scopo evidente di questa sanzione quello di
consentire all'ente pubblico di provvedere
di ufficio alla demolizione dell'immobile a
spese del responsabile dell'abuso, salvo che
si accerti in concreto un prevalente
interesse pubblico alla conservazione
dell'immobile stesso (art. 31, comma 5).
Per quanto invece riguarda i rapporti con i
terzi, la predetta notifica
dell'accertamento di inottemperanza consente
all'ente comunale di trascrivere il
trasferimento della proprietà nei registri
immobiliari, al fine di potere opporre, ai
sensi dell'art. 2644 cod. civ., il
trasferimento stesso ai terzi che abbiano
acquistato diritti sull'immobile.
Dissequestro
dell'immobile abusivo - Provvedimento
giudiziale - Trasferimento all'ente comunale
- Conflitti tra soggetti aventi causa -
Immissione in possesso contro il privato
possessore - Notifica - Necessità - Artt.
2643 e segg. cod. civ..
Il giudice penale che deve decidere sul
dissequestro dell'immobile abusivo resta ad
evidenza estraneo al regime di pubblicità
dichiarativa della trascrizione immobiliare,
che disciplinato dagli artt. 2643 e segg.
cod. civ. al solo fine di dirimere eventuali
conflitti tra soggetti aventi causa da un
medesimo dante causa.
In altri termini, il provvedimento
giudiziale sulla restituzione dell'immobile
abusivo non ha nulla a che vedere con le
esigenze di certezza nella circolazione dei
beni nel mercato, che ispirano l'istituto
della trascrizione.
Tuttavia, anche dopo il trasferimento
all'ente comunale della proprietà e del
relativo ius possidendi, può
capitare, e anzi generalmente capita, che il
privato responsabile dell'abuso non voglia
spontaneamente spogliarsi del possesso (ius
possessionis), sicché l’ente
territoriale che intenda procedere
concretamente alla demolizione, dovrà
notificare formalmente all' interessato
l'accertamento della inottemperanza alla
ingiunzione, in tal modo acquisendo titolo
per l'immissione in possesso contro il
privato possessore.
Demolizione
dell'immobile abusivo - Termine di 90 gg. -
Decorrenza - Effetti - Acquisizione gratuita
del manufatto abusivo - Assegnazione di un
termine inferiore ai 90 gg. - Effetti -
Verbale di accertamento dell'inottemperanza
all’ingiunzione demolitoria - Natura di atto
dichiarativo.
Decorso infruttuosamente il termine di
novanta giorni fissato per la demolizione
dell'immobile abusivo, l’effetto acquisitivo
al patrimonio del Comune si produce di
diritto, con il conseguente carattere
meramente dichiarativo del successivo
provvedimento amministrativo [C. Stato, Sez.
V, 18.12.2002, n. 7030].
Inoltre, il verbale di accertamento
dell'inottemperanza all’ingiunzione
demolitoria è atto a contenuto meramente
dichiarativo, limitandosi ad esternare e
formalizzare effetti già verificatisi in
base alla stessa ingiunzione, poiché solo a
quest’ultima ed al decorso del termine ivi
fissato vanno ricondotti effetti costitutivi
[v. TAR Puglia-Bari, Sez. III, 16.02.2006,
n. 538; TAR Lazio-Roma, Sez. II-ter,
13.02.2008, n. 1303; TAR Campania-Napoli,
Sez. II, 09.04.2008, n. 2070].
A tal riguardo, va rilevato che
l'assegnazione di un termine inferiore,
lungi dal viziare la relative ingiunzione di
demolizione, produce esclusivamente
l'effetto di precludere temporaneamente -e
precisamente fino alla scadenza del
novantesimo giorno dalla sua notificazione-
l'acquisizione gratuita del manufatto
abusivo [TAR Sicilia, Sez. II, 04.11.1993,
n. 816] (Corte di Cassazione, Sez. III
penale,
sentenza 22.01.2010 n. 2912 -
link a www.ambientediritto.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Abuso edilizio - Demolizione -
Applicazione a distanza di tempo -
Illegittimità - Fattispecie.
In presenza di opera vetusta, esistente da
un ventennio senza opposizione di terzi
interessati al rispetto della distanza, è
illegittima, in assenza di un interesse
pubblico specifico, l'ordinanza di
demolizione, specie nel caso in cui il
manufatto appare indispensabile alla
abitabilità dell'alloggio cui serve
(massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
II,
sentenza 22.01.2010 n. 130 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Abusi - Sanatoria -
Corrispondenza tra progetto assentito e
quanto effettivamente realizzato -
Necessità.
Ai fini della sanatoria delle opere abusive
sotto il profilo tanto urbanistico quanto
paesaggistico, la verifica della conformità
delle opere effettivamente realizzate va
effettuata con riferimento al progetto
assentito e non alla situazione originaria
del fabbricato (il TAR ha dichiarato
illegittimo il diniego di sanatoria opposto
dal Comune affermando che se è pur vero che
l'erronea rappresentazione dello stato di
fatto negli elaborati progettuali
costituisce un vizio del progetto e del
correlativo permesso di costruire, fino a
quando questo vizio non venga rimosso nelle
forme appropriate, mediante annullamento del
permesso di costruire, nell'esercizio -ove
ne ricorrano i presupposti- del potere di
autotutela, non può essere valorizzata la
situazione preesistente al rilascio del
titolo, dovendo il raffronto essere condotto
al progetto assentito (massima tratta da
www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
II,
sentenza 22.01.2010 n. 129 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
1. Abuso edilizio - Sanatoria -
Istanza di parte - Necessità - Conseguenze.
2. Abuso edilizio - Sanatoria - Preventiva
adozione atti di diffida da parte
dell'Amministrazione - Necessità - Sussiste.
1.
Dal momento che l'art. 36 del D.P.R.
380/2001 è chiaro nello stabilire che il
procedimento di sanatoria di opere abusive
possa essere attivato esclusivamente a
domanda degli interessati, l'attivazione del
procedimento di sanatoria da parte
dell'amministrazione è illegittimo in quanto
finisce infatti per confondere l'istituto
della sanatoria con quello della convalida
degli atti amministrativi illegittimi.
Né tale principio può dirsi contraddetto da
quella giurisprudenza che ha ammesso la
possibilità di una "conversione d'ufficio
dell'istanza di autorizzazione in variante"
(Cons. Stato, 22.03.2000 n. 3168) in quanto
tale atto interpretativo è evidentemente
possibile solo con il consenso del privato
interessato e non può essere imposto
dall'amministrazione.
2.
E' illegittimo l'accertamento di conformità
adottato dal Comune senza la preventiva
emanazione degli atti di diffida previsti
dagli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34,
comma 1, in quanto così facendo è venuto
meno l'atto di garanzia per il destinatario,
qual è la diffida, che svolge la funzione di
rendere edotto il privato dell'accertamento
di un illecito e manifesta l'intenzione
dell'amministrazione di disporre
l'applicazione di una sanzione (massima
tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
II,
sentenza 22.01.2010 n. 128 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
1. Abuso edilizio - Sanatoria -
Pagamento oblazione e oneri concessori -
Necessità.
2. Abuso edilizio - Sanatoria - Pagamento
degli oneri concessori - Prescrizione del
diritto a percepire gli oneri concessori -
Dies a quo - Formazione del silenzio assenso
sull'istanza di sanatoria.
1.
Il versamento dell'oblazione non esime i
soggetti, che chiedono la sanatoria, dal
pagamento, "ai fini del rilascio della
concessione", del contributo in
questione.
2.
Ai sensi dell'art. 35 l. 28.02.1985 n. 47,
il termine di 24 mesi per la formazione del
silenzio assenso sulla domanda di
concessione edilizia in sanatoria decorre
dalla data nella quale viene depositata la
documentazione completa, a corredo della
detta domanda: pertanto, è dal compimento di
questi ventiquattro mesi che decorre il
termine decennale di prescrizione degli
oneri concessori (massima tratta da
www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
II,
sentenza 22.01.2010 n. 127 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
La demolizione parziale d’ufficio
è prevista solo in caso di inadempimento di
tale obbligo entro il termine fissato nella
relativa ordinanza.
Meritano di essere respinte le censure
riferite alla violazione dell’art. 12 della
legge n. 47 del 1985 nonché al difetto di
istruttoria e di motivazione, per quanto
attiene all’omessa verifica della
praticabilità della demolizione senza
pregiudizio rispetto alle opere realizzate
in conformità al progetto edilizio a suo
tempo approvato dal Comune.
Al riguardo, dalla semplice lettura di tale
norma di legge è agevole rilevare e
replicare:
A) che l’obbligo di demolire le opere
eseguite in parziale difformità grava in
primis sul responsabile dell’abuso. E’
quest’ultimo quindi che dovrà primariamente
preoccuparsi di effettuare la demolizione
parziale con tutte le cautele tecniche
necessarie per evitare qualsiasi pregiudizio
strutturale e funzionale alle opere eseguite
in conformità;
B) che la demolizione parziale d’ufficio è
prevista solo in caso di inadempimento di
tale obbligo entro il termine fissato nella
relativa ordinanza e che, solo in tal caso e
quindi ex post, sarà cura
dell’Amministrazione comunale verificare se
la stessa demolizione parziale possa o meno
avvenire senza qualsiasi pregiudizio della
parte eseguita in conformità e se,quindi,in
alternativa alla demolizione, debba
applicarsi una sanzione pecuniaria nella
misura indicata dal 2° co. dello stesso art.
12 (TAR Umbria,
sentenza 21.01.2010 n. 24 - link
a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Abusi - Demolizione - Superamento
dell'altezza massima di zona - Variazione
essenziale - Non sussiste - Fattispecie.
La realizzazione di un box avente un'altezza
superiore di appena tre centimetri
all'altezza massima di zona, non dà luogo,
ai sensi dell'art. 54 della L.R. 12/2005, ad
una variazione essenziale, con conseguente
illegittimità dell'ordinanza di demolizione
irrogata dal Comune (nel caso di specie il
TAR ha altresì affermato che un divario di
tre centimetri nell'altezza di un box appare
proporzionalmente così esiguo da ritenersi
irrilevante anche ai fini del rispetto delle
distanze minime dal confine) (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
II,
sentenza
20.01.2010 n. 115 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
1. Abuso edilizio
- Ordinanza di demolizione - Buona fede
dell'acquirente - Irrilevanza.
2. Abuso edilizio
- Ordinanza di demolizione - Carenze
documentali della perizia di stima posta a
base della procedura di esecuzione
immobiliare culminata nell'aggiudicazione -
Irrilevanza.
3. Abuso edilizio
- Ordinanza di demolizione - Possibilità di
rimettere in discussione le ragioni del
diniego all'istanza di sanatoria in sede di
impugnazione dell'ordine di demolizione -
Non sussiste.
4. Abuso edilizio
- Ordinanza di demolizione - Potere di
vigilanza e repressione - Spetta al
dirigente - Ratio.
1. L'acquirente di un immobile non può
ritenersi sottratto all'esecuzione di
un'ingiunzione che dispone la demolizione di
opere realizzate in assenza di concessione
edilizia, sulla base della semplice
asserzione della propria buona fede:
l'acquirente, infatti, succede nel diritto
reale e nelle posizioni attive e passive che
facevano capo al precedente proprietario e
che sono inerenti alla cosa, ivi compresa
l'abusiva trasformazione.
2. In caso di opera abusiva e conseguente
ordinanza di demolizione non assumono
rilievo eventuali carenze, a chiunque
addebitabili, nella redazione della perizia
di stima posta a base della procedura di
esecuzione immobiliare culminata
nell'aggiudicazione del compendio alla
società ricorrente (cfr. TAR Milano,
sent. n. 1332/2009).
3. Il soggetto che ha prestato acquiescenza
al rigetto dell'istanza di sanatoria di
opera da lui abusivamente realizzata decade
dalla possibilità di rimettere in
discussione le ragioni del diniego in sede
di impugnazione dell'ordine di demolizione,
atteso che quest'ultimo trova il suo
presupposto, divenuto definitivo in quanto
non impugnato, proprio in detto diniego
(cfr. Cons. di Stato, sent. n. 6715/2007).
4. In materia di abusi edilizi e relative
ordinanze di demolizione, ai sensi dell'art.
27, D.P.R. 380/2001, il potere di vigilanza
sull'attività urbanistico-edilizia è di
competenza del dirigente, trattandosi di
tipico potere gestionale, potere che trova
la propria fonte direttamente dalla legge e
non in un atto di conferimento da parte del
sindaco (cfr. Cons. Stato, sent. n.
1149/2000; TAR Roma, sent. n. 9438/2008) (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
II,
sentenza 19.01.2010 n. 99
- link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Abuso edilizio - Demolizione -
Termine per provvedere - Termine inferiore a
quello ex art. 7 Legge 47/1985 - Conseguenze
- Violazione meramente formale -
Presupposti.
L'assegnazione da parte dell'autorità
comunale di un termine inferiore a quello di
legge per provvedere alla demolizione delle
opere abusive si risolve in una violazione
meramente formale, non lesiva per
l'interessato, in tutti i casi in cui egli
abbia effettivamente potuto disporre di un
termine non inferiore a quello previsto
dalla legge per provvedervi (cfr. TAR
Torino, sent. n. 2062/2009) (massima tratta
da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
II,
sentenza 19.01.2010 n. 89
- link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Condono edilizio - Diniego - In
caso di modifiche - Illegittimità -
Valutazione delle opere condonabili -
Necessità.
E' illegittimo il diniego di condono
edilizio in relazione ad un opera (nel caso
di specie portico aperto) successivamente
modificata (nel caso di specie tamponature
con porte e finestre, di carattere non
precario, sia pure facilmente amovibili
perché avvitate al portico con semplici
perline): l'amministrazione avrebbe dovuto
invece disporre la demolizione della parte
di abuso per cui non era stata presentata
alcuna istanza di condono (il tamponamento)
e -contemporaneamente o separatamente-
decidere circa la condonabilità, alla luce
dei presupposti previsti dal d.l. 269/03,
dell'abuso per cui era stata presentata la
istanza (il portico aperto) (massima tratta
da www.solom.it - TAR Lombardia-Brescia, Sez.
II,
sentenza
15.01.2010 n. 40 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Condono edilizio - Silenzio-assenso - Sussistenza dei
presupposti di accoglibilità - Necessità.
Il principio del silenzio-assenso in materia
di condono edilizio stabilisce che perché
esso si formi è necessario che sussistano
comunque i presupposti di accoglibilità
della domanda e cioè che il manufatto
abusivo sia stato realizzato al momento
della domanda stessa, che la medesima non
sia dolosamente infedele e che non
sussistano sull'area su cui è sorto il
manufatto abusivo vincoli di inedificabilità (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Brescia, Sez.
I,
sentenza
15.01.2010 n. 28 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Condono edilizio e false
dichiarazioni.
Relativamente alla violazione di cui
all’articolo 483 c.p., in caso di false
attestazioni in merito alla sussistenza dei
requisiti per la condonabilità delle opere,
il dolo (generico) del falso deve ritenersi
integrato dalla consapevolezza
dell’attestazione contraria al vero dei
fatti dei quali l’atto è destinato a provare
la verità (Corte di Cassazione, Sez. III
penale,
sentenza 14.01.2010 n. 1601 -
link a www.lexambiente.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: L’onere
della prova circa la data di realizzazione
dell’immobile abusivo spetta a colui che ha
commesso l’abuso.
Costituisce principio consolidato di questo
Consiglio di Stato che l’onere della prova
circa la data di realizzazione dell’immobile
abusivo (o anche della attività edilizia
abusiva da sanare) spetti a colui che ha
commesso l’abuso e solo la deduzione, da
parte di quest’ultimo, di concreti elementi,
che non possono limitarsi a sole allegazioni
documentali a sostegno delle proprie
affermazioni, trasferisce il suddetto onere
in capo all’amministrazione (ex plurimis,
Consiglio di Stato, V, 09.11.2009, n. 6984)
.
La pubblica amministrazione non può di
solito materialmente accertare quale fosse
la situazione dell’intero suo territorio a
quella data prevista dalla legge, mentre il
privato, che propone l’istanza di
concessione edilizia in sanatoria, è
normalmente in grado di fornire idonea
documentazione che comprovi la ultimazione
dell’abuso alla entro la data di riferimento
del 31.12.1993 (in tal senso, Consiglio di
Stato, V, 12.10.1999, n. 1440), a costui
spettando l’onere di fornire quantomeno un
principio di prova su tale ultimazione e in
caso contrario restando integro il potere di
non concedere il condono e di irrogare la
sanzione prescritta (Consiglio
di Stato, Sez. IV,
sentenza 13.01.2010 n. 45 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Sul
mutamento della destinazione d'uso senza
l'esecuzione di opere edilizie.
Il mutamento
abusivo di destinazione di uso di un
immobile senza l’esecuzione di opere
edilizie, realizzato in contrasto con le
previsioni degli strumenti urbanistici
normativi o amministrativi (regolamenti
edilizi, atti di concessione, ecc.), deve
comportare una traslazione non precaria
dall’una all’altra delle categorie
urbanistiche considerate dalla normativa
vigente (uso residenziale, uso agricolo, uso
industriale, uso commerciale) (in tal senso,
ai fini della integrazione del reato di cui
all’art. 17, lett. a), l. n. 10 del 1977,
Cassazione penale, sez. III, 29.02.1984).
Il mutamento di destinazione di uso
giuridicamente rilevante è quello tra
categorie funzionalmente autonome dal punto
di vista urbanistico (in tal senso,
Consiglio di Stato, V, 13.02.1993, n. 245 e
Cassazione penale, III sezione, 27.09.2007,
n. 35640) e nella specie l’interprete deve
rifarsi alla normativa statale e regionale
antecedente alla legge regionale Piemonte n.
19 del 1999.
Le destinazioni autonome sopra richiamate
sono evincibili (così Consiglio Stato, V,
448 depositata in data 05.02.2007) dal
decreto del Ministro dei lavori pubblici n.
1444 del 1968, dalla legge n. 10 del 1977 e
dall’art. 12, comma 2, punto 4) della l.r.
Piemonte n. 56 del 1977 (nel testo vigente
ratione temporis al momento di
presentazione della domanda di condono)
Il mutamento di destinazione di uso viene
per esempio escluso nel caso di mutamento
del tipo di attività industriale (Consiglio
Stato, V, 21.12.1992, n. 1547).
Nel caso di mutamento abusivo senza opere
edilizie della destinazione di un immobile,
il rilascio della concessione in sanatoria è
ammesso solo quando, sulla base di elementi
obiettivi, sia possibile verificare in
concreto l’uso diverso da quello assentito
(in tal senso, Consiglio Stato, IV,
09.09.2009, n. 5416) (Consiglio
di Stato, Sez. IV,
sentenza 13.01.2010 n. 45 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: In
caso di istanza di sanatoria edilizia
(condono) per opere abusive realizzate in
aree sottoposte a vincolo, il silenzio
assenso per decorso del termine di
ventiquattro mesi dall’emissione del parere
dell’Autorità preposta alla tutela del
vincolo si forma solo nel caso di parere
favorevole, e non anche di parere contrario,
atteso che il rilascio della concessione in
sanatoria per abusi in zone vincolate
presuppone necessariamente il parere
favorevole.
La norma in questione (ndr: art. 35, comma
17, l. 28.02.1985 n. 47) dispone che «con
esclusione dei casi di cui all’art. 33,
decorso il termine perentorio di
ventiquattro mesi dalla presentazione della
domanda, quest’ultima si intende accolta ove
l’interessato provveda al pagamento di tutte
le somme eventualmente dovute a conguaglio
ed alla presentazione all’ufficio tecnico
erariale della documentazione necessaria
all’accatastamento».
Ora, è pur vero che, al momento
dell’adozione del provvedimento negativo
gravato, era ampiamente decorso il termine
di ventiquattro mesi dalla presentazione
della domanda (di sanatoria), ma nel caso di
specie non poteva trovare applicazione la
formazione del provvedimento tacito di
assenso alla concessione in sanatoria,
incidendo l’abuso in zona assoggettata a
vincolo panoramico dal d.m. 08.05.1956.
Nelle aree interessate da vincolo
paesaggistico il silenzio assenso
prefigurato dall’art. 35, comma 17, della
legge n. 47 del 1985 postula
indefettibilmente la previa acquisizione del
parere favorevole dell’Autorità preposta
alla tutela del vincolo stesso, ai sensi
dell’art. 32, comma 1, dello stesso
corpus normativo (in termini TAR
Campania, Napoli, Sez. IV, 18.05.2009, n.
2666; 24.01.2008, n. 370; 16.05.2008, n.
4710; 01.12.2004, n. 17812; Cons. Stato,
Sez. IV, 31.03.2009, n. 2024; 30.06.2005, n.
3542).
Occorre ricordare che nella fattispecie
controversa il Consiglio direttivo del
Consorzio Media Valle del Tevere ha espresso
un parere sfavorevole al rilascio del titolo
abilitativo in sanatoria, come si evince
dalla nota prot. n. 441 del 25.03.1986, con
la conseguenza di impedire, per effetto del
combinato disposto degli artt. 32, comma 1,
e 35, comma 17, della legge n. 47 del 1985,
la formazione del silenzio assenso ai fini
del rilascio della concessione edilizia in
sanatoria, e di legittimare dunque il
provvedimento espresso di diniego.
Ed invero, giova ripeterlo, in caso di
istanza di sanatoria edilizia per opere
abusive realizzate in aree sottoposte a
vincolo, il silenzio assenso per decorso del
termine di ventiquattro mesi dall’emissione
del parere dell’Autorità preposta alla
tutela del vincolo si forma solo nel caso di
parere favorevole, e non anche di parere
contrario, atteso che il rilascio della
concessione in sanatoria per abusi in zone
vincolate presuppone necessariamente il
parere favorevole, e non già il parere
sic et simpliciter della predetta
Autorità (TAR Piemonte, Sez. I, 21.07.2009,
n. 2062)
(TAR Umbria,
sentenza 13.01.2010 n. 2 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: E'
onere del ricorrente provare, e non solo
affermare, agli effetti di cui all'art. 12
l. 28.02.1985 n. 47, che il ripristino delle
parti di opera difformi dalla concessione
edilizia non può avvenire senza pregiudizio
delle parti conformi.
Con il secondo motivo sono state, poi,
illustrate le ragioni in base alle quali le
contestate difformità sarebbero pressoché
totalmente insussistenti e che la struttura
dell’opera escluderebbe una demolizione “senza
pregiudizio” per la restante parte
dell’edificio.
Anche detta censura è priva di pregio.
Osserva al riguardo il Collegio che come
costantemente affermato dalla giurisprudenza
amministrativa: “…è onere del ricorrente
provare, e non solo affermare, agli effetti
di cui all'art. 12 l. 28.02.1985 n. 47, che
il ripristino delle parti di opera difformi
dalla concessione edilizia non può avvenire
senza pregiudizio delle parti conformi”
(TAR Campania-Napoli, sez. IV, 11.06.1991,
n. 127)
(TAR Lazio-Latina,
sentenza 12.01.2010 n. 5 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
1. Accertamento in
sede giurisdizionale dell'epoca di
costruzione dell'opera edilizia -
Dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà - Insufficienza.
2. Opere abusive -
Intervento di ristrutturazione edilizia - Assentibilità - Non sussiste.
1. La mera dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà non è sufficiente ad assolvere
l'onere che grava su coloro che obiettano la
preesistenza dell'opera all'obbligo di
rilascio di titolo edilizio, di fornire alla
P.A. prova idonea a documentare l'epoca di
costruzione di un manufatto (cfr. TAR
Salerno, sent. n. 514/2005).
2.
In caso di mancata prova della legittimità
del manufatto esistente è escluso che su di
esso possa essere assentito un intervento di
ristrutturazione edilizia (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
II,
sentenza
11.01.2010 n. 14 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
|
EDILIZIA PRIVATA:
1. Demolizione
comunicazione avvio del procedimento.
2. Attività edilizia - denuncia
di inizio attività disciplina sanzionatoria.
1. L'avviso di avvio del procedimento non è
dovuto nel caso di procedimento volto
all'irrogazione della sanzione della
demolizione edilizia, in ragione del
carattere doveroso e del contenuto vincolato
di tale atto, tanto più in considerazione
della consequenziale sua intangibilità ai
sensi dell'art. 21-octies L. 241/1990
introdotta dalla L. n. 15 del 2005
2. Gli interventi edilizi individuati
dall'art. 10 del DPR n. 380/2001 -pur potendo
essere facoltativamente realizzati con D.I.A.-
restano sottoposti alla disciplina
sanzionatoria delle opere soggette a
permesso di costruire: la disciplina
sanzionatoria è tendenzialmente indifferente
rispetto alla tipologia del titolo
abilitativi, che resta ancorata alla
concreta consistenza dell'intervento posto
in essere, senza che possano rilevare in
contrario le scelte operate dalle leggi
regionali sulla latitudine da riconoscere
alla DIA in alternativa al rilascio del
permesso di costruire (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Brescia, Sez.
I,
sentenza
11.01.2010 n. 6 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: I
provvedimenti sanzionatori in materia
edilizia non necessitano di alcuna
motivazione in ordine alla prevalenza
dell’interesse pubblico perché la
repressione degli abusi edilizi costituisce
un preciso obbligo dell’Amministrazione che
non gode di alcuna discrezionalità al
riguardo.
I provvedimenti sanzionatori in materia
edilizia, salvo ipotesi particolari, non
necessitano di alcuna motivazione in ordine
alla prevalenza dell’interesse pubblico,
perché la repressione degli abusi edilizi
costituisce un preciso obbligo
dell’Amministrazione, che non gode di alcuna
discrezionalità al riguardo (Consiglio di
Stato, Sezione IV, 01.10.2007 n. 5049).
A ciò deve aggiungersi che la indicazione
delle norme urbanistiche violate non va
riferita ad una astratta elencazione delle
stesse, ma alla mancanza di titolo ed alla
incompatibilità della costruzione con le
disposizioni pianificatorie del territorio
(TAR Campania-Napoli, Sez. II,
sentenza 07.01.2010 n. 4 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: La
presentazione dell’istanza di accertamento
di conformità, ex art. 36 del d.P.R. n.
380/2001, non determina di per sé
l’improcedibilità per sopravvenuta carenza
di interesse dell’impugnazione
originariamente proposta avverso l’ordinanza
di demolizione, in quanto essa causa
piuttosto un arresto dell’efficacia delle
misure ripristinatorie, nel senso che questa
è soltanto sospesa, creandosi uno stato di
temporanea quiescenza dell’atto,
all’evidente fine di evitare, in caso di
accoglimento dell’istanza, la demolizione di
un’opera che, pur realizzata in assenza o
difformità dal permesso di costruire, è
conforme alla strumentazione urbanistica
vigente.
In caso di rigetto della domanda di
sanatoria, espresso o tacito, il
provvedimento sanzionatorio a suo tempo
adottato riacquista la sua efficacia –che
non era definitivamente cessata ma solo
sospesa in attesa della conclusione del
nuovo iter procedimentale– con la sola
specificazione che il termine concesso per
l’esecuzione spontanea della demolizione
decorre dal momento in cui il diniego di
sanatoria perviene a conoscenza
dell’interessato.
Ad avviso del
Collegio, la presentazione dell’istanza di
accertamento di conformità, ex art. 36 del
d.P.R. n. 380/2001, non determina di per sé
l’improcedibilità per sopravvenuta carenza
di interesse dell’impugnazione
originariamente proposta avverso l’ordinanza
di demolizione, in quanto, come chiarito
dalla Sezione in analoghe fattispecie, essa
causa piuttosto un arresto dell’efficacia
delle misure ripristinatorie, nel senso che
questa è soltanto sospesa, creandosi uno
stato di temporanea quiescenza dell’atto,
all’evidente fine di evitare, in caso di
accoglimento dell’istanza, la demolizione di
un’opera che, pur realizzata in assenza o
difformità dal permesso di costruire, è
conforme alla strumentazione urbanistica
vigente (cfr., tra le tante, TAR Campania,
II Sezione, 04.02.2005, n. 816 e 13.07.2004,
n. 10128).
Ne consegue che in caso di rigetto della
domanda di sanatoria, espresso o tacito, il
provvedimento sanzionatorio a suo tempo
adottato riacquista la sua efficacia –che
non era definitivamente cessata ma solo
sospesa in attesa della conclusione del
nuovo iter procedimentale– con la sola
specificazione che il termine concesso per
l’esecuzione spontanea della demolizione
decorre dal momento in cui il diniego di
sanatoria perviene a conoscenza
dell’interessato, che non può rimanere
pregiudicato dall’avere esercitato una
facoltà di legge e deve, pertanto, poter
usufruire dell’intero termine a lui
assegnato per adeguarsi all’ordine, evitando
così le conseguenze negative connesse alla
mancata esecuzione dello stesso.
Tuttavia il decorso del termine previsto
dalla legge senza che l’amministrazione
emani un provvedimento esplicito comporta
che allo stato sulla domanda si è formato il
silenzio rigetto, ex art. 36 DPR 380/2001
(già art. 13 legge 47/1985) sì che ogni
ulteriore considerazione si arresta di
fronte alla mancata impugnativa del silenzio
rigetto come sopra specificato.
Che la ricorrente potesse impugnare tale
provvedimento tacito, lo si desume
dall’unanime giurisprudenza, per la quale
(cfr. ex multis TAR Sardegna,
06.05.2003, n. 544): “L’omessa pronunzia
espressa dell’amministrazione sull’istanza
di sanatoria di cui all’art. 13, l.
28.02.1985 n. 47 entro il termine di 60
giorni, ha valore legale di rigetto
implicito della domanda; configura, cioè,
non un inadempimento, ma un’ipotesi di
silenzio significativo al quale vengono
collegati gli effetti propri di un
provvedimento esplicito di diniego, con la
conseguenza che si viene a determinare una
situazione del tutto simile a quella che si
verificherebbe in caso di provvedimento
espresso, e ciò senza la necessità di un
apposito atto di diffida all’amministrazione”
(TAR Campania-Napoli, Sez. II,
sentenza 07.01.2010 n. 4 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
|
EDILIZIA PRIVATA:
Pur quando sia previsto
l’intervento dell’autorità preposta alla
tutela del vincolo nei riguardi degli abusi
edilizi commessi su edifici vincolati, non
viene in ogni caso meno la competenza
generale del Comune in materia di vigilanza
e repressione di detti abusi.
La giurisprudenza ha più volte rilevato che,
pur quando sia previsto l’intervento
dell’autorità preposta alla tutela del
vincolo nei riguardi degli abusi edilizi
commessi su edifici vincolati, non viene in
ogni caso meno la competenza generale del
comune in materia di vigilanza e repressione
di detti abusi (v. art. 27 del d.P.R. n. 380
del 2001, in cui è stato trasfuso l’art. 4
della legge n. 47 del 1985), a salvaguardia
dell’assetto urbanistico-edilizio del
territorio, e quindi per assicurare la
rispondenza dell’attività edilizia alle
norme di legge e di regolamento, alle
prescrizioni degli strumenti urbanistici ed
alle modalità esecutive fissate nel titolo
abilitativo, con il solo limite –onde
evitare sovrapposizioni sanzionatorie– della
previa comunicazione alla competente
Autorità statale (v., tra le altre, TAR
Campania, Napoli, Sez. IV, 07.11.2008 n.
19359).
Né rileva che l’atto impugnato non abbia
specificato entro quale termine sarebbero
poi stati adottati i provvedimenti
definitivi, posto che l’art. 27, comma 3,
del d.P.R. n. 380 del 2001 (così come il
corrispondente art. 4 della legge n. 47 del
1985) contempla un termine di quarantacinque
giorni che fissa la durata legale del
provvedimento cautelare di sospensione dei
lavori, trascorso il quale l’atto perde la
sua efficacia, mentre il comune conserva il
potere di adottare i provvedimenti
repressivi dell’abuso, pur dopo il decorso
del suindicato termine, e senza che
l’inerzia dell’Amministrazione abiliti ex se
il privato alla legittima prosecuzione dei
lavori (v., ex multis, TAR Puglia,
Lecce, Sez. II, 07.05.2007 n. 1821).
Né, infine, convince l’assunto per cui,
rientrando nel modello legale della
ristrutturazione edilizia anche l’intervento
di demolizione e fedele ricostruzione del
fabbricato, il titolo abilitativo rilasciato
alla ricorrente avrebbe consentito la
demolizione completa degli edifici
interessati dalle prescrizioni della
Soprintendenza per i Beni ambientali e
architettonici, prescrizioni fatte proprie
dal permesso di costruire; in realtà, pur
riconoscendo alla ricorrente una certa
autonomia operativa, le prescrizioni
dell’Autorità statale erano
inequivocabilmente legate alla
conservazione, anche se solo parziale, degli
elementi preesistenti, e d’altra parte
l’integrale demolizione e ricostruzione
avrebbe dovuto essere espressamente prevista
nel titolo edilizio (TAR Emilia
Romagna-Parma,
sentenza 07.01.2010 n. 4 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
|
EDILIZIA PRIVATA: D.
Meneguzzo,
I capanni da caccia sono abusi edilizi e
ambientali?
(link a http://venetoius.myblog.it). |
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dicembre 2009 |
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|
EDILIZIA PRIVATA: Accertamento
di conformità ex art. 36, ovvero ex art. 37,
comma 4, T.U. sull'Edilizia.
Viene chiesto parere al Servizio scrivente
in ordine alla rilasciabilità di un
accertamento di conformità ex art. 36,
ovvero ex art. 37, comma 4, T.U. Edilizia.
L'intervento materialmente realizzato
consiste nell'ampliamento della sola
larghezza (da ml 5,70 a ml 6,60) di un
tratto di circa 50 ml di una strada sterrata
posta a servizio di un’abitazione; il fondo
ove è stato realizzato detto ampliamento
ricade in "area agricola produttiva"
secondo il P.R.G.C. vigente, il quale
classifica altresì detto fondo nella Classe
IIIa di pericolosità geomorfologica; esso
ricade inoltre nella fascia C del Piano per
l'assetto idrogeologico.
Il Comune richiede quindi di valutare se
siffatto intervento possa ritenersi conforme
allo strumento urbanistico vigente
(Regione Piemonte,
parere n.
131/2009 - link a
www.regione.piemonte.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Chi
ha costruito senza concessione, seppur in
conformità allo strumento urbanistico
vigente, non gode di un’aspettativa alla
sanatoria incondizionata e illimitata nel
tempo.
Il presupposto per l’adozione dell’ordine di
demolizione di opere edilizie abusive resta
essenzialmente la constatata realizzazione
dell’opera in assenza del titolo abilitativo
(o in totale difformità da esso), con la
conseguenza che nella ricorrenza del
predetto requisito l’ingiunzione demolitoria
costituisce praticamente un atto dovuto.
L’indicazione dell’area di sedime non
costituisce elemento essenziale
dell’ingiunzione di demolizione ma solo
dell’ordinanza di acquisizione.
L’ordinanza di demolizione di una
costruzione abusiva può essere emanata nei
confronti del proprietario attuale, anche se
non responsabile dell’abuso, considerando
che l’abuso edilizio costituisce un illecito
permanente e che l’ordinanza stessa ha
carattere ripristinatorio e non prevede
l’accertamento del dolo o della colpa del
soggetto.
La repressione dell'abuso edilizio, disposta
a distanza di tempo ragguardevole, richiede
una puntuale motivazione sull'interesse
pubblico al ripristino dei luoghi. In tali
casi, infatti, per il lungo lasso di tempo
trascorso dalla commissione dell'abuso ed il
protrarsi dell'inerzia dell'amministrazione
preposta alla vigilanza, si ritiene che si
sia ingenerata una posizione di affidamento
nel privato, in relazione alla quale
l'esercizio del potere repressivo è
subordinato ad un onere di congrua
motivazione che, avuto riguardo anche
all'entità e alla tipologia dell'abuso,
indichi il pubblico interesse, evidentemente
diverso da quello ripristino della legalità,
idoneo a giustificare il sacrificio del
contrapposto interesse privato.
Per giurisprudenza costante “l’eventuale
compatibilità delle opere con la normativa
urbanistica vigente non può assumere
efficacia dirimente in assenza di un’istanza
di sanatoria, potendo tale profilo assumere
precipuo rilievo, ai fini dell’accertamento
di conformità in sede di procedura di
sanatoria dell’opera abusiva, ma non potendo
esso costituire –come è ovvio– un implicito
surrogato dell’assenso edilizio
concretamente non rilasciato; del resto, va
aggiunto per inciso, chi ha costruito senza
concessione, seppur in conformità allo
strumento urbanistico vigente, non gode
nemmeno di un’aspettativa alla sanatoria
(che, si ribadisce, nella specie non risulta
peraltro essere stata richiesta)
incondizionata e illimitata nel tempo.
Per questo motivo, ed è elemento
direttamente connesso alle lagnanze dei
ricorrenti, la conformità urbanistica non
costituisce elemento che porta di per sé a
declassare l’interesse pubblico a reagire
contro l’abuso edilizio, con le conseguenze
del caso sotto il profilo del corredo
motivazionale del provvedimento ingiuntivo
contestato.
Più in generale, va ribadito che il
presupposto per l’adozione dell’ordine di
demolizione di opere edilizie abusive resta
essenzialmente la constatata realizzazione
dell’opera in assenza del titolo abilitativo
(o in totale difformità da esso), con la
conseguenza che nella ricorrenza del
predetto requisito l’ingiunzione demolitoria
costituisce praticamente un atto dovuto”
(Consiglio di Stato sez. V, sentenza n.
3443/2002).
Per
giurisprudenza costante l’indicazione
dell’area di sedime non costituisce elemento
essenziale dell’ingiunzione di demolizione
ma solo dell’ordinanza di acquisizione: “siffatta
specificazione è elemento essenziale del
provvedimento di accertamento della mancata
ottemperanza alla demolizione: la legge n.
47 del 1985 ha infatti distinto, nell’ambito
dell’articolo 7, i due atti, di ingiunzione
e acquisitivo, basando il primo sul
presupposto dell’abuso, con il contenuto
proprio della contestazione della
trasgressione e dell’ordine di demolizione,
e, il secondo, sul presupposto della
verifica di inottemperanza al primo, con
l’effetto proprio dell’acquisizione.
Requisiti dell’ingiunzione di demolizione
sono perciò l’esistenza della condizione che
la rende vincolata, cioè l’accertata
esecuzione di opere abusive, e il
conseguente ordine di demolizione, non anche
la specificazione puntuale della portata
delle successive sanzioni, richiamate
nell’atto quanto alla tipologia preordinata
dalla legge, ma recate con successivo,
eventuale provvedimento” (ex multis
C.d.S., Sez. V, 26.01.2000, n. 341;
Consiglio di Stato, Sez .IV, 26.09.2008 n.
4659).
Per
giurisprudenza costante l’ordinanza di
demolizione di una costruzione abusiva può
essere emanata nei confronti del
proprietario attuale, anche se non
responsabile dell’abuso, considerando che
l’abuso edilizio costituisce un illecito
permanente e che l’ordinanza stessa ha
carattere ripristinatorio e non prevede
l’accertamento del dolo o della colpa del
soggetto (cfr. ex multis Tar
Sardegna, Cagliari, sez. II, 08.08.2008, n.
1649).
Nel provvedimento de quo infatti i
ricorrenti sono indicati non solo quali
soggetti responsabili ma anche quali
proprietari, per cui l’eventuale erroneità
dell’indicazione degli stessi quali
responsabili, risulta del tutto irrilevante
potendo il provvedimento legittimante
fondarsi sull’altro presupposto, del pari
indicato nel provvedimento, della proprietà
dell’immobile abusivo.
Per un
orientamento giurisprudenziale del Consiglio
di Stato, seguito di recente da questa
Sezione (cfr TAR Campania (NA) Sez. IV n.
2357 del 05.05.2009), la repressione
dell'abuso edilizio, disposta a distanza di
tempo ragguardevole, richiede una puntuale
motivazione sull'interesse pubblico al
ripristino dei luoghi.
In tali casi, infatti, per il lungo lasso di
tempo trascorso dalla commissione dell'abuso
ed il protrarsi dell'inerzia
dell'amministrazione preposta alla
vigilanza, si ritiene che si sia ingenerata
una posizione di affidamento nel privato, in
relazione alla quale l'esercizio del potere
repressivo è subordinato ad un onere di
congrua motivazione che, avuto riguardo
anche all'entità e alla tipologia
dell'abuso, indichi il pubblico interesse,
evidentemente diverso da quello ripristino
della legalità, idoneo a giustificare il
sacrificio del contrapposto interesse
privato (C.d.S., Sez. V, 04.03.2008, n. 883;
C.d.S. Sez. V, n. 3270/2006) (TAR
Campania-Napoli, Sez. IV,
sentenza 29.12.2009 n. 9620 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Sanzioni amministrative -
Applicabilità dell'art. 28 della legge
689/1981 - Prescrizione quinquennale.
Il termine di prescrizione per le sanzioni
amministrative in materia edilizia è quello
di cui all'art. 28 della legge 689/1981 (in
forza della quale: Il diritto di
riscuotere le somme dovute per le violazioni
indicate dalla presente legge si prescrive
nel termine di cinque anni dal giorno in cui
è stata commessa la violazione) e quindi
un termine di cinque anni (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
IV,
sentenza
29.12.2009 n. 6265 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
1. Ordine di demolizione -
Domanda di sanatoria - Non sanabilità delle
opere - Legittimità.
2. Ordine di demolizione - Omessa
comunicazione di avvio del procedimento -
Atto vincolato - Legittimità.
1.
La proposizione della domanda di condono o
di accertamento di conformità prima
dell'adozione dell'ordine demolitorio ed
alla proposizione dell'impugnativa
giudiziale comporta l'illegittimità
dell'ordinanza di demolizione emanata in
pendenza del procedimento di sanatoria,
salvo che non risulti già esternata
dall'Amministrazione, o comunque non risulti
con certezza dagli atti di causa, la non
sanabilità delle opere: in queste ipotesi la
presentazione dell'istanza ha la mera
funzione di procrastinare inutilmente
l'irrogazione della sanzione per un non
sanabile abuso edilizio; e quindi
l'Amministrazione può, in assenza di
documentate sopravvenute circostanze,
limitarsi all'adozione di un atto meramente
confermativo della sanzione già irrogata,
stante la già accertata non sanabilità.
2.
L'ordine di demolizione non deve essere
preceduto dalla comunicazione di avvio del
procedimento in quanto la natura vincolata
del provvedimento esclude la possibilità di
apporti contributivi da parte del privato
tali da modificare l'esito del procedimento,
sicché il vizio procedimentale prospettato
non inficia la legittimità del provvedimento
impugnato (massima tratta da www.solom.it -
TAR Lombardia-Milano, Sez.
II,
sentenza 28.12.2009 n. 6227 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Infrastrutture di
telecomunicazione - Sospensione dei lavori - Sine die - Carenza assoluta di potere -
Nullità.
L'ordinamento conosce un solo tipo di
sospensione dei lavori in materia edilizia,
che è prevista dall'art. 27 D.P.R. 380/2001, pertiene ai poteri del Comune in materia di
controllo del territorio (ed, in quanto
tale, è applicabile anche alle
infrastrutture di telecomunicazione che non
sono sottratte alla vigilanza
urbanistico-edilizia, essendo diversamente
disciplinato solo il regime dei titoli
edilizi di cui si devono dotare), ed ha la
durata di 45 gg., al termine dei quali cessa
di efficacia se non è stato emesso
pedissequo ordine di demolizione.
Deve
pertanto ritenersi emesso in carenza
assoluta di potere la conferma dell'ordine
di sospensione oltre il suddetto termine,
non essendo consentito al Comune di
prorogare una sospensione lavori sine die (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Brescia, Sez.
II,
sentenza
28.12.2009 n. 2626 - link a
www.giustizia-amministrativa.it).). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Esecuzione demolizione e
provvedimenti della P.A..
In tema di esecuzione dell'ordine di
demolizione, se è vero che la P. A. é libera
di agire e di portare a termine il proprio
procedimento e che tale attività non può
essere ignorata dalla giurisdizione (che ha
l’obbligo di coordinare le proprie
determinazioni con quelle assunte
dall’Amministrazione o dai Giudici
amministrativi) è anche vero che il giudice
dell’esecuzione può persino disapplicare
l’atto concessorio eventualmente
sopravvenuto ove lo ritenga illegittimo.
A fortiori, si può (in ossequio al principio
della sollecita attuazione dei provvedimenti
del giudice) respingere anche una istanza di
sospensione che si fondi sul richiamo alla
pendenza di procedura amministrativa di
esito prevedibilmente non favorevole e,
comunque, dai tempi di definizione
assolutamente incerti (Corte di Cassazione,
Sez. III penale,
sentenza 23.12.2009 n. 49459 -
link a www.lexambiente.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Lavori edilizi su manufatti
abusivi - Assoggettabilità a D.I.A. -
Esclusione.
I lavori edilizi che riguardano manufatti
abusivi non sanati né condonati non sono
assoggettabili al regime della d.i.a. poiché
gli interventi ulteriori (sia pure
riconducibili, nella loro oggettività, alle
categorie della manutenzione straordinaria,
del restauro e/o risanamento conservativo,
della ristrutturazione, della realizzazione
di opere costituenti pertinenze
urbanistiche) ripetono le caratteristiche di
illegittimità dell'opera principale alla
quale ineriscono strutturalmente (cfr.,
ex multis, Cassazione penale, sez. III,
24.10.2008, n. 45070) (TAR Campania-Napoli,
Sez. VI,
sentenza 22.12.2009 n. 9335 -
link a
www.ambientediritto.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Sospensione condizionale e
demolizione.
In tema di reati edilizi, quando la
demolizione dell’opera abusiva è stata
imposta al condannato, ex art. 165 c.p.,
come condizione del beneficio della
sospensione condizionale della pena, se la
sanatoria dell’abuso edilizio viene definita
prima della scadenza del termine imposto per
la demolizione, il giudice della esecuzione
deve ritenere inutiler datum l’ordine
di demolizione, considerando quindi il
condannato ammesso al beneficio senza alcuna
condizione.
Nel caso, invece, la sanatoria maturi dopo
la scadenza del termine per l’adempimento
dell’obbligo di demolizione, il giudice
della esecuzione deve revocare il beneficio
della sospensione della pena, in quanto non
si è verificata la condizione e deve,
parimenti, revocare, su istanza di parte, la
sanzione amministrativa con cui era stato
ingiunta la eliminazione dell’opera abusiva.
Da ciò si ricava, quindi, che scaduto il
termine concesso per ottemperare all’ordine
de quo, in difetto di ottemperanza, il
giudice della esecuzione ha il dovere solo
di constatare che la condizione non si è
verificata e, di conseguenza, ritenere che
il condannato non è meritevole del beneficio
(Corte di Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 21.12.2009 n. 48950 -
link a www.lexambiente.it). |
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URBANISTICA:
Lottizzazione e posizione
dell’acquirente e subacquirente.
1.
L’acquirente dell'immobile non può
sicuramente considerarsi, solo per tale sua
qualità, “terzo estraneo” al reato di
lottizzazione abusiva, ben potendo egli
tuttavia, benché compartecipe al medesimo
accadimento materiale, dimostrare di avere
agito in buona fede senza rendersi conto
cioè -pur avendo adoperato la necessaria
diligenza nell’adempimento degli anzidetti
doveri di informazione e conoscenza- di
partecipare ad un’operazione di illecita
lottizzazione.
Quando, invece, l’acquirente sia consapevole
dell’abusività dell’intervento -o avrebbe
potuto esserlo spiegando la normale
diligenza- la sua condotta si lega con
intimo nesso causale a quella del venditore
ed in tal modo le rispettive azioni,
apparentemente distinte, si collegano tra
loro e determinano la formazione di una
fattispecie unitaria ed indivisibile,
diretta in modo convergente al conseguimento
del risultato lottizzatorio.
Le posizioni, dunque, sono separabili se
risulti provata la malafede dei venditori,
che, traendo in inganno acquirenti comunque
diligenti, li convincano della legittimità
delle operazioni. Neppure l’acquisto del
sub-acquirente può essere considerato
legittimo con valutazione aprioristica
limitata alla sussistenza di detta sola
qualità, allorché si consideri che
l’utilizzazione delle modalità dell’acquisto
successivo ben potrebbe costituire un
sistema elusivo, surrettiziamente
finalizzato a vanificare le disposizioni
legislative in materia di 1ottizazione
negoziale.
2.
Il venditore non può predisporre
l’alienazione degli immobili in una
situazione produttrice di alterazione o
immutazione circa la programmata
destinazione della zona in cui gli stessi
sono situati ed i soggetti che acquistano
devono essere cauti e diligenti
nell’acquisire conoscenza delle previsioni
urbanistiche e pianificatone di zona: il
compratore che omette dì acquisire ogni
prudente informazione circa la legittimità
dell‘acquisto si pone colposamente in uno
situazione di inconsapevolezza che fornisce,
comunque, un determinante contributo causale
all‘attività illecita del venditore.
Va ricordato inoltre, al riguardo, che,
qualora si ritenesse che il piano regolatore
generale abbia natura di atto amministrativo
generale sostanzialmente normativo, si
determinerebbe una presunzione legale di
conoscenza ed il dovere legale di conoscenza
esclude, per definizione, la possibilità di
invocare l’ignoranza incolpevole.
3.
La qualifica di “terzi estranei al reato”
non può farsi discendere esclusivamente
dalla circostanza che gli acquirenti o
subacquirenti non siano stati indagati né
rinviati a giudizio, in quanto essi ben
potrebbero assumere, in seguito ad ulteriori
e più approfonditi accertamenti, la qualità
dì indagati (e poi eventualmente di
imputati).
Deduzioni significative di estraneità
neppure possono riconnettersi alle
intervenute costituzioni di parte civile, in
relazione alle quali è demandata al giudice
del merito la verifica della sussistenza del
diritto al risarcimento in relazione ad una
lesione effettivamente riconducibile ai
fatti-reato contestati agli imputati.
4.
L’impossibilità eventuale della confisca non
esclude la previsione della demolizione
delle unità immobiliari illecitamente
edificate in base a titolo abilitativo
illegittimo, e, in relazione alle
costruzioni abusive, con riferimento alla
posizione del soggetto che acquisti la
proprietà dell’immobile successivamente al
compimento dell’abuso -ferme le ipotesi di
nullità dell’atto di vendita specificamente
poste dalla legge- la giurisprudenza è
costantemente orientata nel senso che le
sanzioni ripristinatorie sono legittimamente
irrogate nei confronti degli attuali
proprietari dell’immobile, indipendentemente
dall’essere stati o meno questi ultimi gli
autori dell’abuso, salva la loro facoltà di
fare valere sul piano civile la
responsabilità, contrattuale o
extracontrattuale, del dante causa
5.
La possibilità di utilizzazione residenziale
privata dei manufatti sequestrati,
vertendosi in un caso di sequestro disposto
anche ai sensi del primo comma dell’ari 321
C.P.P., si pone in evidente contrasto con le
stesse finalità della misura cautelare in
concreto ravvisate contraddicendole e
vanificandole (Corte di Cassazione, Sez. III
penale,
sentenza 21.12.2009 n. 48924 -
link a www.lexambiente.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
P. Dell'Anno,
SANATORIA URBANISTICA E VINCOLI DI TUTELA
AMBIENTALE (link a
www.lexambiente.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
1. Ordinanza di demolizione ex
art. 31 D.P.R. n. 380/2001 recante la
previsione dell'acquisizione gratuita al
patrimonio comunale dell'area interessata
dall'abuso in caso di inottemperanza
all'ordine di demolizione - Nella parte in
cui è diretta anche nei confronti dei
proprietari di detta area estranei all'abuso
- Illegittimità - Sussiste.
2. Acquisizione gratuita al patrimonio
comunale ex art. 31, comma 3, del D.P.R. n.
380/2001 - Costituisce una sanzione autonoma
dell'abuso edilizio.
1.
E' illegittima un'ordinanza di demolizione
ex art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 recante la
previsione dell'acquisizione gratuita al
patrimonio comunale della proprietà
dell'area interessata dall'abuso in caso di
inottemperanza all'ordine di demolizione,
nella parte in cui è diretta anche nei
confronti dei proprietari di detta area
estranei all'abuso.
2.
L'acquisizione gratuita dell'area al
patrimonio comunale prevista dall'art. 31
comma 3 del D.P.R. n. 380/2001 costituisce
una sanzione autonoma dell'abuso edilizio
ispirata dall'intento di costringere il
responsabile dell'abuso ad eseguire egli
stesso la demolizione nel termine stabilito
dall'ingiunzione, con la conseguenza che
essa può essere attivata soltanto a seguito
del mancato adempimento all'ordinanza di
demolizione da parte dei responsabili e non
è, quindi, prevista per il solo mancato
adempimento dell'ordinanza di demolizione.
Peraltro, alla luce anche di quanto previsto
dall'art. 29, comma 1 del D.P.R. n.
380/2001, appare chiaro che non esiste una
responsabilità automatica del proprietario
dell'area per l'abuso commesso sul suo
fondo, se egli non sia il committente o il
costruttore dell'opera (massima tratta da
www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
II,
sentenza 21.12.2009 n. 5740
- link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Manufatto - Volume tecnologico -
Creazione di volume - Stabilità - Disciplina
distanze dal confine - Ordine di rimozione
- Legittimità.
Un manufatto, anche se destinato a coprire
un cassone per deposito rifiuti, non si può
qualificare come impianto tecnologico se ha
una dimensione tale da creare volume
utilizzabile ad altro scopo e risulta
stabilmente affisso al suolo e, in quanto
struttura rilevante dal punto di vista
edilizio, si applica la disciplina delle
distanze dal confine, risultando
legittimamente adottato l'ordine di
rimozione dello stesso (massima tratta da
www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
II,
sentenza 21.12.2009 n. 5739
- link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: 1.
Accertata l'esecuzione di opere in assenza
di concessione ovvero in difformità totale
dal titolo abilitativo non costituisce onere
del Comune verificare la sanabilità delle
opere in sede di vigilanza sull'attività
edilizia, né accertare quale fosse la
destinazione (conforme o meno agli strumenti
urbanistici) che il proprietario intendeva
dare al manufatto realizzato e nemmeno
l’astratta compatibilità dello stesso con la
normativa vigente.
2. Sussiste a carico del proprietario
dell'immobile una presunzione di
responsabilità per gli abusi edilizi
accertati, sicché l'interessato può
sottrarsi a tale responsabilità solo
dimostrando la sua estraneità agli illeciti
commessi.
L'ordinanza di demolizione di una
costruzione abusiva può legittimamente
essere emanata nei confronti del
proprietario, anche se non responsabile
dell'abuso, considerato che l'abuso edilizio
costituisce illecito permanente e che
l'ordinanza stessa ha carattere
ripristinatorio e non prevede l'accertamento
del dolo o della colpa del soggetto cui si
imputa la trasgressione.
3. La validità ovvero l’efficacia
dell’ordine di demolizione non risultano
compromesse dalla presentazione dell’istanza
di accertamento di conformità ex art. 36 del
menzionato d.P.R. 380/2001. Invero, questa
determina piuttosto un arresto
dell’efficacia della misura ripristinatoria,
che rimane soltanto sospesa, determinandosi
uno stato di temporanea quiescenza
dell’atto, all’evidente fine di evitare, in
caso di accoglimento dell’istanza, la
demolizione di un’opera che, pur realizzata
in assenza o difformità dal permesso di
costruire, è conforme alla strumentazione
urbanistica vigente.
4. Attesa la natura di atto dovuto
dell'ordine di demolizione di opere edilizie
abusive, il relativo procedimento non è
inficiato dall'omissione della comunicazione
di avvio del procedimento ex art. 7 della
legge n. 241 del 1990, poiché nella
fattispecie trova applicazione l'art.
21-octies della stessa legge che statuisce
la non annullabilità del provvedimento
adottato in violazione delle norme sul
procedimento qualora, per la sua natura
vincolata, sia palese che il suo contenuto
non avrebbe potuto essere diverso da quello
concretamente adottato.
1.
Il potere repressivo esercitato ai sensi del
d.P.R. 380/2001 è privo di discrezionalità e
si espleta mediante provvedimenti
subordinati alla sola verificazione
dell'esistenza dei presupposti, sicché
all'Amministrazione, una volta accertata la
consistenza dell'abuso, non restano margini
di ulteriore valutazione dei profili di
interesse pubblico o di circostanze
riferibili a situazioni particolari
dell'immobile o del trasgressore (cfr. TAR
Campania, Sez. IV, 24.09.2002, n. 5556;
Idem, 04.07.2001, n. 3071; Consiglio di
Stato, sez. IV, 27.04.2004, n. 2529).
Ne consegue che, accertata l'esecuzione di
opere in assenza di concessione ovvero in
difformità totale dal titolo abilitativo,
contrariamente a quanto dedotto dal
ricorrente, non costituisce onere del Comune
verificare la sanabilità delle opere in sede
di vigilanza sull'attività edilizia, né
accertare quale fosse la destinazione
(conforme o meno agli strumenti urbanistici)
che il proprietario intendeva dare al
manufatto realizzato e nemmeno l’astratta
compatibilità dello stesso con la normativa
vigente, come preteso dall’istante (cfr. TAR
Campania, Sez. IV, 24.09.2002, n. 5556; TAR
Lazio, sez. II-ter, 21.06.1999, n. 1540).
---------------
2.
Né rileva la asserita estraneità all’abuso,
che sarebbe stato realizzato prima
dell’acquisto dell’area distinta al NCT del
Comune di Casoria con il foglio 10,
particella 1593. In proposito è sufficiente
osservare come secondo consolidata
giurisprudenza amministrativa (cfr. fra le
tante, TAR Campania–Napoli, sez. IV,
04.02.2003, n. 614; TAR Lazio-Roma, sez. II,
17.05.2005, n. 3852), a norma delle
richiamate disposizioni sussiste a carico
del proprietario dell'immobile una
presunzione di responsabilità per gli abusi
edilizi accertati, sicché l'interessato può
sottrarsi a tale responsabilità solo
dimostrando la sua estraneità agli illeciti
commessi.
Secondo un’altrettanto pacifica
giurisprudenza l'ordinanza di demolizione di
una costruzione abusiva può legittimamente
essere emanata nei confronti del
proprietario, anche se non responsabile
dell'abuso, considerato che l'abuso edilizio
costituisce illecito permanente e che
l'ordinanza stessa ha carattere
ripristinatorio e non prevede l'accertamento
del dolo o della colpa del soggetto cui si
imputa la trasgressione.
L’ordine di demolizione, inoltre, non
necessita di specifica motivazione sotto il
profilo dell'interesse pubblico al
ripristino delle opere abusive (come dedotto
nel primo, quarto e sesto motivo), posto che
l'interesse pubblico è implicito (in re
ipsa) e consiste nel ripristino
dell'assetto urbanistico-edilizio violato
(cfr. cons. Stato Sez. 11.02.1999, n. 144;
TAR Toscana, II Sezione, 01.02.1999, n.
176).
---------------
3.
Non può
esigersi, in difetto di istanza di parte,
che il Comune verifichi d’ufficio la
conformità urbanistica delle opere in
contestazione, atteso che un onere siffatto
non è previsto nella disciplina vigente
concernente i poteri di vigilanza e
sanzionatori sull’attività edilizia abusiva
(cfr., ex multis, TAR Lazio, Sezione
II-ter, 21.06.1999, n. 1540).
Né può ritenersi che la validità ovvero l’efficacia dell’ordinanza di
demolizione siano state pregiudicate dalla
presentazione dell’istanza di accertamento
di conformità, ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, con conseguente
improcedibilità dell’impugnazione per
sopravvenuta carenza di interesse.
La Sezione condivide, infatti,
l’orientamento giurisprudenziale già
espresso in analoghe fattispecie (cfr. Tar
Campania Sez. II, n. 1173/2008, n. 9757/2007
e n. 8345/2007), secondo cui la validità
ovvero l’efficacia dell’ordine di
demolizione non risultano compromesse dalla
presentazione dell’istanza di accertamento
di conformità ex art. 36 del menzionato
d.P.R. 380/2001.
Invero, questa determina piuttosto un
arresto dell’efficacia della misura
ripristinatoria, che rimane soltanto
sospesa, determinandosi uno stato di
temporanea quiescenza dell’atto,
all’evidente fine di evitare, in caso di
accoglimento dell’istanza, la demolizione di
un’opera che, pur realizzata in assenza o
difformità dal permesso di costruire, è
conforme alla strumentazione urbanistica
vigente (cfr., ex multis, TAR
Campania, II Sezione, 04.02.2005, n. 816 e
13.07.2004, n.10128).
Ne consegue che, in caso di accoglimento
della domanda di sanatoria, l’ordine di
demolizione inevitabilmente decade per il
venir meno del suo presupposto, vale a dire
del carattere abusivo dell’opera realizzata,
in ragione dell’accertata conformità
dell’intervento alla disciplina urbanistica
ed edilizia vigente sia al momento della
realizzazione dello stesso sia al momento
della presentazione della domanda.
In caso di rigetto, invece, il provvedimento
sanzionatorio a suo tempo adottato
riacquista la sua efficacia, che non era
definitivamente cessata, ma solo sospesa in
attesa della conclusione del nuovo iter
procedimentale, con la sola specificazione
che il termine concesso per l’esecuzione
spontanea della demolizione decorre dal
momento in cui il diniego perviene a
conoscenza dell’interessato, che non può
rimanere pregiudicato dall’avere esercitato
una facoltà di legge e deve, pertanto, poter
usufruire dell’intero termine a lui
assegnato per adeguarsi all’ordine, evitando
così le conseguenze negative connesse alla
mancata esecuzione dello stesso.
In definitiva, considerato che il
procedimento di verifica della compatibilità
urbanistica dell’opera, avviato ad istanza
di parte, è un procedimento del tutto
autonomo e differente dal precedente
procedimento sanzionatorio avviato d’ufficio
e conclusosi con l’ordinanza di demolizione
dell’opera eseguita in assenza o difformità
del titolo abilitativo, il Collegio ritiene
che non sussista motivo per imporre
all’amministrazione comunale il riesercizio
del potere sanzionatorio a seguito
dell’esito negativo del procedimento di
accertamento di conformità urbanistica,
atteso che il provvedimento di demolizione
costituisce un atto vincolato a suo tempo
adottato in esito ad un procedimento
amministrativo sul quale non interferisce
l’eventuale conclusione negativa del
procedimento ad istanza di parte ex art. 36
D.P.R. 380/2001.
Un nuovo procedimento sanzionatorio,
infatti, si rivelerebbe, in assenza di
un’espressa previsione legislativa,
un’inutile ed antieconomica duplicazione
dell’azione amministrativa (cfr. anche Tar
Campania, Sezione III, n. 10369/2006).
---------------
4.
Per quanto concerne la denunciata violazione
dell’art. 9 della legge n. 241/1990, è
sufficiente richiamare il consolidato
orientamento giurisprudenziale secondo cui “attesa
la natura di atto dovuto dell'ordine di
demolizione di opere edilizie abusive -il
cui presupposto è solamente rappresentato
dalla constatata esecuzione di opere
edilizie in assenza del titolo abilitativi-
il relativo procedimento non è inficiato
dall'omissione della comunicazione di avvio
del procedimento ex art. 7 della legge n.
241 del 1990, poiché nella fattispecie trova
applicazione l'art. 21-octies della stessa
legge, introdotto dall'art. 14 della legge
n. 15 del 2005, che statuisce la non
annullabilità del provvedimento adottato in
violazione delle norme sul procedimento
qualora, per la sua natura vincolata, sia
palese che il suo contenuto non avrebbe
potuto essere diverso da quello
concretamente adottato" (da ultimo TAR
Campania-Napoli, sez. II, n. 2042 del
20.04.2009; TAR Campania-Napoli, sez. IV,
01.08.2008, n. 9710; TAR Campania-Napoli,
sez. VIII, 29.07.2008, n. 9538; Consiglio di
Stato, sez. VI, 06.06.2008, n. 2733).
Alla stregua di quanto sopra, nella
vicenda in esame la omessa partecipazione al
procedimento pregresso alla qui impugnata
determinazione di demolizione non assume
rilievo, posto che la realizzazione della
struttura in assenza di qualsiasi titolo
abilitativo non avrebbe potuto impedire
l’adozione della misura sanzionatoria.
L’ordine di demolizione, infatti, quale atto
di natura vincolata in quanto correlato al
mero riscontro della abusività dell'opera, e
stante l'urgenza derivante dalla
constatazione del pregiudizio a beni
vincolati in presenza dei quali il
procedimento repressivo in tema di abusi
edilizi è connotato dai requisiti della
contestualità ed immediatezza
dell'intervento repressivo (cfr. TAR Campania-Napoli, sez. IV, 13.11.2006, n.
9463; Consiglio Stato, sez. V, 29.05.2006,
n. 3270).
A conferma di quanto sopra è poi utile
richiamare quell’ulteriore orientamento del
Consiglio di Stato (cfr. Cons. St. Sez. V,
22.05.2001, n. 2823), che il Collegio
condivide, secondo il quale, le norme in
materia di partecipazione non debbono essere
applicate meccanicamente e a fini meramente
strumentali (cfr. Sez. IV, 18.05.1998, n.
836); principio dal quale discende che
l'omessa comunicazione di inizio del
procedimento comporta l'illegittimità
dell'atto conclusivo soltanto nelle ipotesi
in cui il soggetto non avvisato possa poi
provare che, ove avesse avuto l'opportunità
di partecipare tempestivamente al
procedimento, avrebbe potuto presentare
osservazioni ed opposizioni idonee ad
incidere causalmente, in termini a lui
favorevoli, sul provvedimento terminale
(cfr., in termini, Sez. V, n. 2823/2001
cit.) (TAR
Campania-Napoli, Sez. II,
sentenza 15.12.2009 n. 8704 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
|
EDILIZIA PRIVATA:
Diffida volta a provocare
l'esercizio del potere di vigilanza -
Silenzio della P.A. - Illegittimità -
Obbligo di riscontro - Sussiste -
Presentazione di ricorso amministrativo
avverso il titolo edilizio - Illegittimità
del silenzio - Permane.
L'Amministrazione ha l'obbligo di dare
riscontro ad una diffida volta a provocare
l'esercizio dei poteri di vigilanza
sull'attività edilizia interessante un'area
confinante quella dei richiedenti,
risultando illegittimo il silenzio serbato
dalla stessa anche nel caso di presentazione
di un ricorso avverso il titolo edilizio
rilasciato che non preclude ad un soggetto
di attivare anche l'esercizio dei poteri di
controllo e vigilanza comunali (massima
tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
II,
sentenza 14.12.2009 n. 5330 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
|
EDILIZIA PRIVATA:
Condono edilizio - Preventivo
parere dell'autorità preposta alla tutela
del vincolo ex art. 32 della legge n.
47/1985 come modificato dall'art. 2, comma
44, della L. n. 662/1996 - Opere abusive
realizzate su area vincolata dopo
l'apposizione del vincolo - Necessità.
In tema di condono edilizio, la previsione
dell'art. 32 della legge n. 47/1985 come
modificato dall'art. 2, comma 44, della legge
n. 662/1996 del preventivo parere
dell'autorità preposta alla tutela del
vincolo, trovava, nella vigenza di tale
normativa, applicazione solo nel caso in cui
le opere abusive su aree vincolate fossero
state realizzate dopo l'apposizione del
vincolo, diversamente tale parere non
risultava necessario (massima tratta da
www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
II,
sentenza 14.12.2009 n. 5329 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
|
EDILIZIA PRIVATA:
1. Concessione
edilizia in sanatoria - Accertamento di
conformità urbanistica - Silenzio
dell'Amministrazione - Impugnazione -
Deduzione di vizi formali degli atti e della
procedura - Inammissibilità.
2. Concessione
edilizia in sanatoria - Istanza ex art. 13
L. 47/1985 - Obbligo dell'Amministrazione di
provvedere - Non si configura.
1. Il silenzio serbato dall'Amministrazione
su un'istanza di accertamento di conformità
urbanistica ai fini della concessione
edilizia in sanatoria, qualificato come atto
tacito di reiezione, può essere impugnato
nel prescritto termine decadenziale ma senza
la possibilità di dedurre vizi formali
propri degli atti espressi, quali i difetti
di procedura o la mancanza di motivazione.
2.
L'istanza di sanatoria ex art. 13 Legge
47/1985 non è idonea a riattivare l'obbligo
di provvedere dell'amministrazione, mancando
del tutto in essa la rappresentazione di
fatti nuovi, a suo tempo non rappresentati
nell'originaria istanza (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
IV,
sentenza
14.12.2009 n. 5319 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
|
EDILIZIA PRIVATA:
Demanio - Repressione abusi
edilizi e tutela dell'area demaniale -
Competenza del dirigente - Sussiste -
Competenza speciale del Sindaco ai sensi
dell'art. 378 della L. 2248/1865 all. F -
Non sussiste.
La tutela delle aree demaniali e la
repressione degli abusi edilizi su aree
demaniali, benché appartenenti a funzioni
diverse, presentano una stretta connessione
quanto all'interesse pubblico perseguito.
Di
qui l'impossibilità di riservare al sindaco
(o agli organi politici) una competenza
specifica distinta da quella trasferita in
via generale agli organi burocratici.
Nonostante la lettera dell'art. 378 della
legge 2248/1865 all. F, che risente
dell'epoca di elaborazione della norma,
anche la funzione di polizia demaniale deve
quindi ritenersi trasferita ai responsabili
degli uffici, i quali la esercitano allo
stesso modo degli altri poteri
ripristinatori di cui all'art. 107, comma 3,
lett. g), del Dlgs. 267/2000 (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Brescia, Sez.
I,
sentenza
14.12.2009 n. 2567 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
|
EDILIZIA PRIVATA:
Realizzazione di un abuso sopra
porzione di edificio regolare - Confini del
diritto di acquisizione del Comune in caso
di inottemperanza all'ordine di demolizione.
Qualora l'opera abusiva consista in un piano
(o in una porzione di piano) situato in un
edificio composto anche da abitazioni
regolari il Comune acquisisce non un diritto
di superficie ma la proprietà esclusiva
degli appartamenti abusivi e la comproprietà
delle parti comuni dell'intero edificio
(come definite dall'art. 1117 c.c.). Se
l'edificio era in origine di un solo
proprietario, con il provvedimento di
acquisizione si forma un condominio.
Tra le
parti comuni rientra anche il sedime
dell'edificio, che quindi viene acquisito
pro quota, in proporzione ai millesimi dei
piani oggetto del provvedimento di
acquisizione.
Per quanto riguarda l'area pertinenziale
vale lo stesso principio dell'acquisto pro
quota (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Brescia, Sez.
I,
sentenza
14.12.2009 n. 2565 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
|
EDILIZIA PRIVATA:
Piano o porzione di piano abusivi
situati in un edificio composto da
abitazioni regolari - Acquisizione al
patrimonio comunale - Proprietà esclusiva
degli appartamenti abusivi e comproprietà
delle parti comuni - Sedime e area
pertinenziale - Acquisto pro quota.
Qualora l’opera abusiva consista in un piano
(o in una porzione di piano) situato in un
edificio composto anche da abitazioni
regolari il Comune acquisisce non un diritto
di superficie ma la proprietà esclusiva
degli appartamenti abusivi e la comproprietà
delle parti comuni dell’intero edificio
(come definite dall’art. 1117 c.c.).
Se l’edificio era in origine di un solo
proprietario, con il provvedimento di
acquisizione si forma un condominio. Tra le
parti comuni rientra anche il sedime
dell’edificio, che quindi viene acquisito
pro quota, in proporzione ai millesimi dei
piani oggetto del provvedimento di
acquisizione.
Per quanto riguarda l’area pertinenziale
vale lo stesso principio dell’acquisto pro
quota (TAR Lombardia-Brescia, Sez. I,
sentenza 14.12.2009 n. 2565 -
link a
www.ambientediritto.it). |
|
EDILIZIA PRIVATA: L'ordine
di demolizione di opera edilizia abusiva è
sufficientemente motivato con la descrizione
della accertata abusività dell'opera, salva
l'ipotesi in cui, per il protrarsi e il
lungo lasso di tempo trascorso dalla
commissione dell'abuso e il protrarsi della
inerzia dell'Amministrazione preposta alla
vigilanza, si sia ingenerata una posizione
di affidamento nel privato, sola ipotesi in
cui si ravvisa un onere di congrua
motivazione che indichi il pubblico
interesse, evidentemente diverso da quello
al ripristino della legalità, idoneo a
giustificare il sacrificio del contrapposto
interesse privato.
Fondata appare la censura di difetto di
motivazione, per mancata esternazione delle
ragioni di interesse pubblico alla
demolizione, necessaria dato il lungo tempo
trascorso dalla realizzazione dell’opera,
comunque rispettosa degli strumenti
urbanistici vigenti all’epoca.
In generale l'ordine di demolizione di opera
edilizia abusiva è sufficientemente motivato
con la descrizione della accertata abusività
dell'opera, salva l'ipotesi in cui, per il
protrarsi e il lungo lasso di tempo
trascorso dalla commissione dell'abuso e il
protrarsi della inerzia dell'Amministrazione
preposta alla vigilanza, si sia ingenerata
una posizione di affidamento nel privato,
sola ipotesi in cui si ravvisa un onere di
congrua motivazione che, avuto riguardo
anche alla entità e alla tipologia
dell'abuso, indichi il pubblico interesse,
evidentemente diverso da quello al
ripristino della legalità, idoneo a
giustificare il sacrificio del contrapposto
interesse privato (tra le tante, TAR
Piemonte Torino, sez. I, 04.09.2009, n.
2247).
Invero, il provvedimento impugnato si limita
a illustrare l’abusività dell’opera, ma non
spiega le ragioni di pubblico interesse alla
demolizione dell’opera, che era necessario
esternare dato il rilevante lasso di tempo
trascorso dall’edificazione.
Per la fondatezza della seconda censura il
ricorso va accolto con annullamento
dell’impugnato provvedimento
(TAR Abruzzo-Pescara,
sentenza 14.12.2009 n. 1280 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Ordine di demolizione e
comproprietario.
1.
E’ ben possibile, ed anzi si verifica di
frequente, che il proprietario o
comproprietario non possa considerarsi
soggetto di buona fede rispetto all’abuso
edilizio, perché era a conoscenza dei lavori
abusivi che si stavano compiendo nella sua
proprietà e non ha fatto nulla per
interromperli, e ciò nonostante non sia
concorrente nel reato edilizio per avere
tenuto un comportamento meramente passivo e
di sola connivenza.
La mancata condanna per concorso nel reato,
quindi, non implica assolutamente il
riconoscimento di una posizione di buona
fede rispetto all’abuso.
2.
La sentenza 20.01.2009 della Corte dì
Strasburgo non solo non ha escluso un ordine
di demolizione dell’opera contrastante con
le norme urbanistiche, eseguibile nei
confronti di chiunque ne sia in possesso,
anche estraneo al reato, ma ha addirittura
implicitamente ritenuto che una tale
sanzione ripristinatoria può considerarsi
giustificata rispetto allo scopo perseguito
dalle norme interne di assicurare una
ordinata programmazione e gestione degli
interventi edilizi e non contrastante con le
norme CEDU.
3.
Deve ribadirsi il principio di diritto che
l'ordine di demolizione delle opere abusive
emesso dal giudice penale ai sensi dell‘art.
31, comma 9, d.p.r. 06.06.2001, n. 380, ha
carattere reale e natura di sanzione
amministrativa a contenuto ripristinatorio,
e deve essere eseguito nei confronti di
tutti i soggetti che sono in rapporto col
bene e vantano su di esso un diritto reale o
personale di godimento, anche se si tratti
di soggetti estranei alla commissione del
reato (conforme e di contenuto
sostanzialmente identico: Sez. III n. 48925
del 21.12.2009, Viesti ed altri) (Corte di
Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 11.12.2009 n. 47281 -
link a www.lexambiente.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
1. Ordine di demolizione -
Carenze nella comunicazione di avvio del
procedimento - Art. 21-octies L. 241/1990 -
Area vincolata - Legittimità.
2. Ordine di demolizione - Motivazione -
Atto vincolato - Abusività dell'opera -
Sufficienza.
1.
Nel caso di immobile e manufatti
abusivamente realizzati in zona a
destinazione agricolo-boschiva e gravata dai
vincoli paesaggistico ex D.Lgs. 42/2004 e
idrogeologico di cui al R.D. n. 3267/1923,
risulta legittima l'ordinanza di demolizione
anche nel caso in cui la comunicazione di
avvio del procedimento sia carente (rectius:
generica) in quanto, ai sensi dell'art.
21-octies L. n. 241/1990, il contenuto del
provvedimento non poteva essere differente
rispetto a quello adottato.
2.
L'ordine di demolizione motivato
dall'accertata abusività dell'opera, in
considerazione della destinazione dell'area
in cui è realizzata e della presenza di
vincoli sulla stessa, è sufficientemente
motivato, in quanto, quale atto vincolato,
lo stesso non richiede una specifica
valutazione delle ragioni di interesse
pubblico né una comparazione di quest'ultimo
con gli interessi privati coinvolti e
sacrificati (massima tratta da www.solom.it
- TAR Lombardia-Milano, Sez.
II,
sentenza 09.12.2009 n. 5290
- link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Confisca e terzo acquirente.
L’onere
probatorio posto in capo agli acquirenti di
beni oggetto di provvedimento di natura
cautelare o sanzionatoria, che chiedono la
revoca della confisca disposta nell’ambito
di un procedimento penale, richiede la prova
di avere ignorato senza colpa l’irregolare
immissione del bene sul mercato.
A tal fine è irrilevante che al momento
dell’acquisto la confisca non fosse stata
ancora trascritta con la conseguente
opponibilità ai terzi perché per tale
istituto non opera la disciplina civilistica
che regola la circolazione dei beni, con la
conseguenza che l’onere probatorio dei terzi
acquirenti non si esaurisce nella
dimostrazione della conformità dell’acquisto
al regime civilistico della pubblicità
(Corte di Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 04.12.2009 n. 46737 -
link a
www.lexambiente.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
1) Condono edilizio - Sanabilità
di opere in presenza di un vincolo
cimiteriale - Non sussiste.
2) Condono
edilizio - Diniego - Comunicazione di avvio
procedimento - Non è necessaria.
1) La disciplina relativa al condono
edilizio (artt. 32 e 33 L. 28.02.1985
n. 47) è inequivoca nel precludere la
sanabilità di opere in presenza di un
vincolo cimiteriale, purché apposto
antecedentemente alla realizzazione delle
costruzioni abusive. Conseguentemente, è
legittimo l'atto con cui il Comune respinge
l'istanza di condono con esclusivo
riferimento all'esistenza del vincolo
stesso.
Invero, quello posto dall'art. 338
del r.d. 27.07.1934, nr. 1265, in
materia di zona di rispetto cimiteriale, è
un vincolo assoluto di inedificabilità ex
lege (tale da prevalere addirittura anche su
eventuali disposizioni contrarie del
P.R.G.), con conseguente insanabilità delle
opere ivi realizzate ai sensi dell'art. 33
della citata legge nr. 47 del 1985.
2) Il procedimento di condono edilizio è ad
iniziativa di parte ed in quanto tale, non
necessita di previa comunicazione di avvio
del procedimento (massima tratta da
www.solom.it - TAR Lombardia-Brescia, Sez.
I,
sentenza
04.12.2009 n. 2452 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Proprietà dell’area e
responsabilità penale.
Dalla
disciplina dell’accessione (art. 934 c.c.)
si evince che qualunque costruzione od opera
esistente sopra o sotto il suolo appartiene
al proprietario di questo. Consegue che
l’opera abusiva comunque accede alla
proprietà del suolo sicché il proprietario è
il soggetto interessato a tale accessione e
quindi anche alla realizzazione della
stessa.
Ciò costituisce elemento indiziario utile,
in mancanza di ogni altra contraria
risultanza probatoria, perché il giudice del
merito possa riferire al proprietario del
suolo la condotta contestata, ossia la
realizzazione dell’opera edilizia abusiva
(Corte di Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 03.12.2009 n. 46681 -
link a
www.lexambiente.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Beni Ambientali. Estinzione reato
e condono.
A norma
dell’articolo 39, comma ottavo, della legge
n. 724 del 1994, l’estinzione del reato
paesaggistico si determina solo a seguito
del rilascio esplicito della concessione o
dell’autorizzazione, posto che a norma
dell’articolo 39 della legge n. 47 del 1985
l’oblazione interamente versata e ritenuta
congrua dall’amministrazione, in relazione
all’immobile effettivamente realizzato,
determina l’estinzione dei soli reati
edilizi di cui all’articolo 38 della citata
legge.
Da ciò consegue che l’autorizzazione
paesaggistica prevista per l’estinzione del
reato di cui all’articolo 1-sexies della
legge n. 431 del 1985 non può ottenersi
attraverso la formazione del silenzio
assenso anche nel caso in cui il Comune sia
stato subdelegato dalla Regione
all’emissione del parere prescritto (Corte
di Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 01.12.2009 n. 46093 -
link a
www.lexambiente.it). |
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novembre 2009 |
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EDILIZIA PRIVATA:
1. Condono
edilizio - Sospensione del preavviso di
rigetto - Sospensione procedimento di
condono - Silenzio assenso - Non sussiste.
2. Condono
edilizio - Permesso in sanatoria con
limitazioni - Sottotetto - Difetto di
abitabilità - L.R. 11.03.2005 n. 12 -
Legittimità.
1. Un preavviso di rigetto dell'istanza di
condono edilizio tempestivo, sebbene
giudizialmente sospeso, è sufficiente ad
impedire la formazione del titolo per
silenzio assenso: sia perché anche un
preavviso di rigetto integra un
pronunciamento negativo
dell'Amministrazione, incompatibile con il
perfezionarsi della fattispecie; sia perché
la disciplina generale del preavviso,
dettata dall'art. 10-bis L. n. 241/1990, è
nel senso che il preavviso interrompe i
termini per concludere il procedimento, che
iniziano nuovamente a decorrere dalla data
di presentazione delle osservazioni o dalla
scadenza del termine per presentarle.
2. In relazione ad un'istanza di condono
edilizio per locali destinati (anche
implicitamente) ad uso edilizio, il Comune
ha titolo per precisare le possibilità di
uso del locale in relazione alle sue
caratteristiche.
Pertanto risulta legittimo
il permesso in sanatoria rilasciato con
limitazioni, segnatamente con l'indicazione
di utilizzabilità del sottotetto come locale
integrativo e/o accessorio all'abitazione,
posto che i requisiti di abitabilità sono
stabiliti dall'art. 63 L.R. 11.03.2005 n.
12, e, dunque, da una fonte primaria che non
può essere derogata neppure in sede di
condono (cioè di sanatoria eccezionale)
degli abusi edilizi, posto che l'art. 35 L.
n. 47/1985 prevede il rilascio del certificato
di abitabilità o agibilità anche in deroga
ai requisiti fissati da norme regolamentari,
ma non in deroga a norme legislative
(massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
II,
sentenza
30.11.2009 n.
5213 - link
a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
1. Ordinanza di
demolizione emanata dopo lo spirare del
termine di cui all'art. 27, terzo comma del
D.P.R. n. 380/2001 - Illegittimità - Non
sussiste - Inefficacia - Sussiste.
2. Provvedimenti
sanzionatori di natura vincolata - Vizio di
disparità di trattamento - Non
configurabilità.
3. Tutte le opere
di trasformazione del territorio, ad
eccezione delle ipotesi di attività edilizia
libera, sono soggette a preventivo titolo
abilitativo - Sussiste.
1. Il decorso del termine previsto dall'art.
27, terzo comma, del D.P.R. n. 380/2001 non
comporta l'illegittimità dell'ordinanza di
demolizione, infatti lo spirare del periodo
di 45 giorni decorrente dall'ordinanza di
sospensione lavori determina l'inefficacia
di detta ordinanza, ma non preclude al
Comune di adottare provvedimenti
sanzionatori anche dopo la scadenza del
termine stesso.
2. Il vizio di disparità di trattamento non
è configurabile con riguardo ai
provvedimenti sanzionatori di natura
vincolata, non potendosi invocare i principi
di imparzialità e di uguaglianza a tutela di
situazioni antigiuridiche.
3. Salve le ipotesi di attività edilizia
libera, tutte le opere di trasformazione del
territorio sono soggette a permesso di
costruire o a denuncia di inizio attività e
la DIA presuppone la conformità
dell'intervento alle previsioni degli
strumenti urbanistici, dei regolamenti
edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente
(massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
II,
sentenza
30.11.2009 n.
5212 - link
a www.giustizia-amministrativa.it). |
|
EDILIZIA PRIVATA:
Ordinanza di demolizione -
Esistenza di un sequestro penale -
Circostanza scriminante nei riguardi
dell'autore dell'abuso - Esclusione -
Istanza di dissequestro.
L’esistenza di un sequestro penale non rende
di per sé illegittima l’ordinanza di
demolizione, sul presupposto che la
eventuale manomissione dell’immobile
configurerebbe il reato di cui all’art. 349
c.p., essendo fatto divieto a chicchessia di
alterare o distruggere il “corpo del
reato”.
In tali casi, infatti, ben può il soggetto
interessato chiedere all'Autorità
giudiziaria l'autorizzazione ad effettuare
la demolizione e, in caso di diniego
(connesso a necessità di carattere
probatorio nel procedimento penale), potrà
addurre l'impossibilità giuridica di
adempiere all'ingiunzione di demolizione per
escludere le ulteriori conseguenze della
mancata demolizione (TAR Sardegna Cagliari,
sez. I, 09.11.2007, n. 2040).
Pertanto, solo tale ultimo evento, ossia
istanza di dissequestro negata, può rilevare
come scriminante nei riguardi dell’autore
dell’abuso edilizio che non ottemperi
all’ordine del Comune, per il noto principio
“ad impossibilia nemo tenetur”.
Ordinanza di demolizione - Omessa
indicazione dell'immobile e dell'area di
sedime ai fini dell'acquisizione al
patrimonio comunale - Ordinanza atipica
illegittima - Fondamento.
Un’ordinanza di demolizione priva di una
completa e precisa individuazione del bene,
dell’area di sedime ai fini
dell'acquisizione al patrimonio comunale in
caso di inottemperanza, ai sensi dell’art.
31 del d.P.R. n. 380/2001, deve considerarsi
atipica illegittima sia perché differente
dal modello legale previsto,sia perché
inidonea a determinare il corretto svolgersi
del procedimento.
Tale omissione, infatti, lungi
dall’atteggiarsi a vizio meramente formale,
è tale da pregiudicare dal punto di vista
sostanziale gli interessi dell'autore
dell'abuso, il quale, in primo luogo, deve
essere messo in condizione di valutare, in
termini di “costo-beneficio”,
l’opportunità di adempiere o meno all’ordine
di demolizione. L’esatta indicazione appare,
inoltre, necessaria, posto che l’effetto
ablatorio si verifica immediatamente ed “ope
legis” alla scadenza del termine legale
o a quello prorogato dall’autorità
competente per ottemperare all’ingiunzione a
demolire, con acquisto a titolo originario
della proprietà libera da eventuali pesi e
vincoli preesistenti.
L’atto di accertamento dell’inottemperanza e
la trascrizione hanno allora solo natura
dichiarativa: il primo, per opporre il
trasferimento al proprietario responsabile
dell’abuso ed immettersi nel possesso, il
secondo, per opporre il trasferimento ai
terzi (ex multis Tar Puglia-Bari,
sez. III, n. 538/2006, Cass. Pen. Sez. pen.
n. 33297/2003) (TAR Puglia-Lecce, Sez. III,
sentenza 26.11.2009 n. 2854 - link a
www.ambientediritto.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Mutamento di destinazione d’uso -
Inquadramento - Riferimento agli elaborati
tecnici - Concrete caratteristiche dei
locali - Obiettiva idoneità di larga parte
della struttura ad ospitare riti religiosi
islamici - Presenza di locali accessori per
attività sociali e religiose collaterali -
Destinazione a luogo di culto - Fondamento.
L’intervento edilizio che comporti una
variazione di destinazione d’uso può essere
correttamente inquadrato soltanto se si
prende a riferimento quanto riportato negli
elaborati tecnici (v. TRGA Trentino Alto
Adige-Trento, 07.05.2009 n. 150).
Pertanto, se la planimetria del progetto
relativo ad un centro culturale di religione
islamica evidenzia, fra i vari previsti, un
locale pari alla metà della superficie
totale disponibile ed espressamente
destinato a “sala riunioni” dedicata
ai fedeli -oltre tutto ospitando il mihrab
orientato verso la Mecca-, se ne deve
necessariamente evincere la destinazione
principale a luogo di culto islamico, con
locali accessori per attività sociali e
religiose collaterali; in definitiva, le
concrete caratteristiche dei locali
-indipendentemente dalle intenzioni espresse
dagli interessati- e cioè l’obiettiva
idoneità di larga parte della struttura ad
ospitare riti religiosi è in sé sufficiente
a farne ravvisare la prevalente destinazione
a luogo di culto; non è rilevante che a tale
vocazione non sia stato riservato l’intero
spazio a disposizione, posto che il modello
di moschea, quale si riscontra nei paesi a
fede mussulmana, assolve anche compiti
diversi da quelli di una chiesa cristiana
(TAR Emilia Romagna-Parma, Sez. I,
sentenza 26.11.2009 n. 792 - link
a
www.ambientediritto.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Abusi edilizi. Costituzione di
parte civile.
In tema di risarcimento del danno il
soggetto legittimato all’azione civile è il
danneggiato che non necessariamente si
identifica con il soggetto passivo del reato
in senso stretto, ma è chiunque abbia
riportato un danno eziologicamente
riferibile all’azione o all’omissione del
soggetto attivo del reato.
Per la costituzione di parte civile del
proprietario confinante nei procedimenti
penali aventi ad oggetto abusi edilizi si è
positivamente espressa anche lo Corte
europea dei diritti dell’uomo. L’azione
risarcitoria è prevista non solo nelle
ipotesi di cui all’art. 873 c.c. (violazione
delle distanze nelle costruzioni), ma anche
secondo la disposizione dell’art. 872
cod.civ. "in base al quale -con riferimento
alla violazione delle normative di cui al
precedente art. 871, concernenti le regole
da osservarsi nelle costruzioni-
indipendentemente dalle distanze" (Corte di
Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 25.11.2009 n. 45295 -
link a www.lexambiente.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Pavimentazione area con tappeto
bituminoso.
Integra il reato previsto dall’art. 44,
lett. b), d.P.R. 06.06.2001, n. 380, la
pavimentazione di una vasta area con tappeto
bituminoso in assenza di permesso di
costruire, in quanto tale attività edilizia
rientra tra gli interventi di urbanizzazione
secondaria ovvero infrastrutturali
considerati come di “nuova costruzione”
dall’art. 3, comma primo, lettere e.2) ed
e.3), del d.P.R. citato (Corte di
Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 25.11.2009 n. 45294 -
link a www.lexambiente.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
1. Ricorso
avverso la comunicazione di avvio del
procedimento - Inammissibilità - Sussiste.
2. Ricorso
avverso ordinanza di demolizione di opere
realizzate in assenza di titolo abilitativo
- Accertamento in sede penale, anteriore
all'ordinanza, della non necessità del
titolo abilitativo edilizio al tempo di
realizzazione delle opere - Fondatezza-
Sussiste.
3. Accertamento
in sede giurisdizionale dell'epoca di
costruzione dell'opera edilizia - Onere
istruttorio dell'Amministrazione di
stabilire l'epoca di costruzione del
manufatto - Sussiste.
1. E' inammissibile il ricorso proposto
avverso la comunicazione di avvio del
procedimento volto all'emanazione
dell'ordinanza di demolizione, trattandosi
di atto non impugnabile, non comportando
alcun effetto lesivo per il destinatario.
2. E' fondato il ricorso proposto avverso
l'ordinanza di demolizione di opere
realizzate in assenza di titolo abilitativo
edilizio, nel caso in cui l'accertamento
dell'epoca dell'abusività delle opere ha
formato oggetto di apposita indagine penale,
anteriore all'emanazione dell'ordinanza di
demolizione, dalla quale è emerso che le
opere oggetto dell'ordinanza sono state
realizzate in data anteriore a quella in cui
la realizzazione delle stesse, in base alla
legge n. 765/1967, è stata subordinata al
rilascio di titolo edilizio.
3.
Sebbene sia consolidato che l'onere di
fornire all'Amministrazione prova idonea a
documentare l'epoca di costruzione di
un'opera edilizia non può essere assolto con
una mera dichiarazione sostitutiva di
notorietà, nel caso in cui tale elemento
abbia formato oggetto di ulteriori
accertamenti da parte di autorità
giurisdizionale, è onere
dell'Amministrazione di svolgere la
necessaria istruttoria al fine di acquisire
altri elementi utili a dimostrare la data di
realizzazione del manufatto o quantomeno di
contestare gli elementi probatori presentati
dal destinatario del provvedimento di
demolizione
(massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
II,
sentenza
23.11.2009 n.
5102 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
L’avviso di avvio del
procedimento di sospensione dei lavori va
recapitato in tempo.
La comunicazione dell’inizio del
procedimento non solo deve essere inviata,
ma deve essere fatta recapitare in tempo
utile al soggetto interessato, così da
permettergli di presentare le proprie
osservazioni in una fase tuttora
preparatoria, nella quale, cioè, siano
potenzialmente aperte tutte le possibile
opzioni: e ciò proprio al fine di evitare
che l’intervento spiegato assolva un ruolo
pressoché esclusivamente formale senza
alcuna reale incidenza sia sull’eventuale
istruttoria da espletare sia
sull’individuazione degli interessi pubblici
e privati coinvolti sia, infine, sulla loro
finale graduazione da parte della procedente
Autorità per il perseguimento del poziore
interesse pubblico.
La motivazione di cui all'art. 3 della legge
07.08.1990, n. 241 ben può essere effettuata
"per relationem", è del pari vero che
tale evenienza resta subordinata ad alcuni
limiti fissati dalla stessa giurisprudenza
come, ad esempio, quello che
l'amministrazione renda disponibile il
documento al quale l'atto motivato "per
relationem" fa riferimento e
quest’ultimo sia effettivamente conferente
ed esaustivo (TAR Lazio-Latina, Sez. I,
sentenza 23.11.2009 n. 1135 - link a www.altalex.com). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Il risultato negativo di una
richiesta di sanatoria edilizia comporta
l’automatica decadenza dell’ordinanza
demolitoria, dovendo l’amministrazione
riaprire il procedimento volto ad attivare
nuovo provvedimento sanzionatorio, ed
assegnando nuovi termini in ipotesi di
conferma della sanzione ripristinatoria.
La presentazione di istanza di accertamento
in conformità ex art. 13 l. n. 47/1985
determina la sospensione del procedimento
sanzionatorio sino all’esito del
procedimento di sanatoria, il cui risultato
negativo comporta l’automatica decadenza
dell’ordinanza demolitoria, dovendo
l’amministrazione riaprire il procedimento
volto ad attivare nuovo provvedimento
sanzionatorio, ed assegnando nuovi termini
in ipotesi di conferma della sanzione
ripristinatoria (TAR Sardegna 16.09.1994 n.
1559, TAR Lombardia Milano, sez. II,
11.03.2002 n. 1037)
(TAR
Puglia-Bari, Sez. II,
sentenza 19.11.2009 n. 2756 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
L’art. 27, commi 1 e 3, DPR n.
380/2001 attribuisce al Responsabile del
competente Ufficio comunale l’esercizio
della funzione di vigilanza sull’attività
urbanistico-edilizia nel territorio
comunale, “per assicurare la rispondenza
alle norme di legge e di regolamento, alle
prescrizioni contenute negli strumenti
urbanistici ed alle modalità esecutive
fissate nei titoli abilitativi”, cioè
assegna al Responsabile del competente
Ufficio comunale il compito di far
rispettare tutte le “norme di legge e di
regolamento” e perciò anche quelle previste
dal Codice Civile in materia di distanze
minime per l’apertura di vedute.
Con il secondo
motivo di impugnazione il ricorrente ha
dedotto la violazione dell’art. 27, comma 3,
DPR n. 380/2001, in quanto tale norma
consente l’emanazione dell’Ordinanza di
sospensione dei lavori, già autorizzati con
permesso di costruire, soltanto nel caso di
violazioni delle prescrizioni contenute
negli strumenti urbanistici o delle modalità
esecutive indicate nel permesso di
costruire, ma non per la violazione delle
norme del Codice Civile in materia di
distanze, per le quali il permesso di
costruire fa comunque salvi i diritti dei
terzi, che “trovano difesa davanti al
Giudice Ordinario”.
Tale censura risulta destituita di
fondamento, in quanto l’art. 27, commi 1 e
3, DPR n. 380/2001 attribuisce al
Responsabile del competente Ufficio comunale
l’esercizio della funzione di vigilanza
sull’attività urbanistico-edilizia nel
territorio comunale, “per assicurare la
rispondenza alle norme di legge e di
regolamento, alle prescrizioni contenute
negli strumenti urbanistici ed alle modalità
esecutive fissate nei titoli abilitativi”,
cioè assegna al Responsabile del competente
Ufficio comunale il compito di far
rispettare tutte le “norme di legge e di
regolamento” e perciò anche quelle
previste dal Codice Civile in materia di
distanze minime per l’apertura di vedute
(TAR Basilicata,
sentenza 17.11.2009 n. 766 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Intervento
edilizio in assenza di piano attuativo
comportante la totale demolizione di una
parte di un edificio artigianale e la
successiva ricostruzione nel rispetto della
medesima volumetria, ma con differente
sagoma, onde ottenere quattro nuove unità
abitative - Trattasi di intervento edilizio
in contrasto con la ratio della norma di cui
all'art. 9, comma II, secondo periodo del
D.P.R. n. 380/2001.
Un intervento edilizio comportante la
totale demolizione di una parte di un
edificio artigianale e la successiva
ricostruzione nel rispetto della medesima
volumetria, ma con differente sagoma, onde
ottenere quattro nuove unità abitative,
trattasi di un'operazione che contrasta
palesemente con la ratio della norma di cui
all'art. 9, comma II, secondo periodo del
D.P.R. n. 380/2001, la quale consente
ristrutturazioni con mutamenti di
destinazione in assenza di piano attuativo
alla duplice condizione che il cambio di
destinazione non superi la percentuale
prevista (25%) e vengano praticati prezzi di
vendita e canoni di locazione concordati
(massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
II,
sentenza
16.11.2009 n.
5067 - link
a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Sanatoria abuso edilizio su
immobile in area di vincolo ambientale.
Viene posto quesito in tema di sanatoria di
abuso edilizio commesso su immobile compreso
in area soggetta a vincolo ambientale.
In particolare si riferisce che sono state
realizzate opere in difformità da
concessioni edilizie ed autorizzazioni
paesaggistiche del 1997 e del 1998 su un
fabbricato di civile abitazione ricadente
nella fascia di 150 metri da un corso di
acqua pubblica e perciò soggetto a vincolo
paesaggistico (prima ex art. 1, lett. c), L.
431/1985 ed oggi in forza dell’art. 142,
comma 1, lett. c), del “codice dei beni
culturali”, D.lgs. 42/2004) (Regione
Piemonte,
parere n.
107/2009 - link a
www.regione.piemonte.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Permesso di costruire in
sanatoria. Assenza titolo edilizio.
E’ chiesto parere in merito al rilascio di
permesso di costruire in sanatoria per la
realizzazione, in assenza di titolo
edilizio, di una tettoia aperta su tutti i
lati e collocata sulla copertura piana di
altra tettoia in muratura.
Il Comune richiedente segnala di aver
rilasciato a soggetti privati, nell’anno
2005, il titolo abilitativo per la
realizzazione, in area di centro urbano, di
una tettoia in muratura ad uso
deposito/legnaia, in conformità alle
disposizioni del vigente P.R.G.C..
Nell’anno 2009 il Comune, a seguito di
sopralluogo, verificava la realizzazione di
opere in difformità dal titolo edilizio in
possesso dei privati –consistenti nella
realizzazione di una finestra non
assentita-, nonché la realizzazione, sulla
copertura piana della tettoia in questione,
di un’ulteriore tettoia in legno,
completamente aperta su tutti i lati.
Successivamente, i privati presentavano
istanza di permesso di costruire in
sanatoria sia per le opere realizzate in
parziale difformità rispetto al titolo
abilitativo, sia per la tettoia costruita ex
novo.
Il Comune segnala che, mentre le opere
realizzate in parziale difformità risultano
sicuramente sanabili in base alle
prescrizioni del P.R.G.C. vigente, dubbi
sussistono in merito alla realizzazione
della tettoia aperta su tutti i lati,
collocata in area qualificata come “satura”
dagli strumenti urbanistici comunali, ove
risulta ammessa “soltanto la costruzione di
manufatti ad uso legnaia e/o deposito nella
misura massima di 15 mq. di superficie
coperta, come quanto già sfruttata per il
sottostante manufatto”.
Il Comune richiede, dunque, di sapere come
può essere “configurata la soprastante
copertura della tettoia utilizzata anche
come copertura per sedie e tavolo e come può
essere inquadrato a livello sanzionatorio
l’abuso commesso con la copertura della
tettoia” (Regione Piemonte,
parere n.
98/2009 - link a
www.regione.piemonte.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Rilascio permesso a costruire in
sanatoria (art. 36, T.U. Edil.).
Viene posto un quesito inerente alla
possibilità di procedere al rilascio di un
permesso di costruire in sanatoria “a
regime” (art. 36 T.U. edil.) avente ad
oggetto un immobile realizzato in difformità
del titolo abilitativo ed in violazione del
vigente P.R.G., subordinando la sanatoria
stessa alla demolizione di alcune parti di
edificio ed alla nuova costruzione di
ulteriori porzioni di fabbrica.
Il Comune richiedente, in particolare,
riferisce di aver accertato, in seguito ad
un controllo ispettivo, la realizzazione da
parte di un privato cittadino di opere
edilizie in totale difformità dal permesso
di costruire, nonché in violazione di alcune
norme dell’allora vigente P.R.G.I., rimasto
peraltro immutato successivamente; in
seguito alla relativa contestazione da parte
dell’Ufficio Tecnico ed all’emissione di un
provvedimento di sospensione dei lavori, il
responsabile dell’abuso presentava richiesta
di accertamento di conformità delle opere
eseguite, prevedendo modifiche strutturali
all’edificio consistenti nella demolizione e
ricostruzione di alcune porzioni dello
stesso (Regione Piemonte,
parere n.
96/2009 - link a
www.regione.piemonte.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Abuso edilizio - Onere della
prova - A carico dell'autore - Sussiste.
L'onere della prova in ordine all'epoca di
realizzazione di un abuso edilizio grava
sull'interessato che intende dimostrare la
regolarità del bene e non sul Comune che, in
presenza di un'opera edilizia non assistita
da un titolo che la legittimi, ha solo il
potere-dovere di sanzionarlo, e tale onere
può ritenersi soddisfatto solo quando le
prove addotte risultano obiettivamente
inconfutabili sulla base di atti e documenti
che, da soli o unitamente ad altri elementi
probatori, offrono la ragionevole certezza
dell'epoca di realizzazione del manufatto
(massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza
06.11.2009 n.
4986 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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URBANISTICA:
Lottizzazione abusiva, confisca e
terzo di buona fede.
Il terzo
acquirente di un immobile abusivamente
lottizzato, pur partecipando materialmente,
con il proprio atto di acquisto, al reato di
lottizzazione abusiva, non può essere
assoggettato alla confisca prevista
dall'art. 44 dpr 380/2001 se non quando tale
partecipazione sia accompagnata anche da un
elemento soggettivo costituito da una
condotta almeno colposa in ordine al
carattere abusivo della lottizzazione
negoziale e/o materiale come definita
nell’art. 30 del D.P.R. n. 380/2001 (nella
fattispecie, la Corte ha confermato il più
recente indirizzo interpretativo affermato
con le sentenze 17865/2009, 21188/2009 e
39078/09 tutte presenti in questo sito)
(Corte di Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 02.11.2009 n. 42178 -
link a www.lexambiente.it). |
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ottobre 2009 |
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EDILIZIA PRIVATA:
Demolizione e patteggiamento.
Non c’è
dubbio che l’ordine di demolizione
costituisca atto dovuto in quanto
obbligatoriamente previsto, dalla normativa
in vigore, in relazione alle opere
abusivamente realizzate. Tale sanzione, pur
formalmente giurisdizionale, ha natura
sostanzialmente amministrativa di tipo
ablatorio che il giudice deve disporre, non
trattandosi di pena accessoria né di misura
di sicurezza, anche nella sentenza
applicativa di pena concordata tra le parti
ex art. 444 c.p.p. a nulla rilevando che
l’ordine medesimo non abbia formato oggetto
dell’accordo intercorso tra le parti.
L’ordine di demolizione, infatti, essendo
atto dovuto, non è suscettibile di
valutazione discrezionale ed è sottratto,
conseguentemente, alla disponibilità delle
parti; di tale obbligatoria sanzione
l’imputato, pertanto, deve tener conto
nell’operare la scelta del patteggiamento.
Ne deriva che, anche in caso di
patteggiamento, la manifestazione di volontà
delle parti non può investire la misura
amministrativa; pertanto così come non può
essere ritenuto valido un accordo che
preveda la esclusione della demolizione,
ugualmente il mancato riferimento all’ordine
di demolizione, nella richiesta e
nell’accettazione del patteggiamento, non
esime il giudice dal provvedere ai sensi
dell’art. 7 L. 47/1985 (ora art. 31, comma
9, bPR 380/2001) (Corte di Cassazione, Sez.
III penale,
sentenza 30.10.2009 n. 41748 -
link a www.lexambiente.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Sequestro immobile ultimato.
In materia
edilizia è legittimo disporre il sequestro
preventivo di un immobile abusivamente
costruito la cui edificazione risulti già
ultimata purché le conseguenze ulteriori
rispetto alla consumazione del reato abbiano
carattere antigiuridico e possano essere
impedite per effetto dell’accertamento del
reato e purché il pericolo presenti il
requisito della concretezza.
Giustifica, quindi, il sequestro la
circostanza che le caratteristiche e la
consistenza delle nuove unità immobiliari
ottenute, aventi una propria individualità
funzionale, arrecano concreto pregiudizio
all’assetto urbanistico del territorio
perché strumentali a determinare un aggravio
del carico urbanistico stante la
sopravvenuta, continuativa fruizione dei
nuovi locali da parte di stabili occupanti,
peggiorativa della situazione preesistente
(Corte di Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 29.10.2009 n. 41541 -
link a www.lexambiente.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Accertamento di
conformità ex art. 36 D.P.R. n. 380/2001 -
Necessità del presupposto della c.d. doppia
conformità - Sussiste.
Nel disciplinare l'istituto
dell''accertamento di conformità, l'art. 36
del D.P.R. n. 380/2001 stabilisce che il
rilascio del permesso in sanatoria è
subordinato alla duplice condizione che
l'intervento abusivo risulti conforme alla
disciplina urbanistica ed edilizia vigente
sia al momento della realizzazione dello
stesso, sia al momento della presentazione
della domanda (c.d. doppia conformità)
(massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
II,
sentenza
29.10.2009 n.
4941 - link
a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Ordinanza di
demolizione di opere abusive - Buona fede -
Lieve entità dell'abuso - Zona di rispetto
cimiteriale - Inedificabilità - Legittimità.
L'impugnata ordinanza di demolizione di un
manufatto realizzato in zona di rispetto
cimiteriale risulta legittima in quanto è
del tutto pacifica, per giurisprudenza
consolidata, la totale inedificabilità di
tali zone, non risultando peraltro la buona
fede delle ricorrenti, la lieve entità
dell'abuso e la carenza di una congrua
motivazione sull'interesse pubblico in grado
di incidere e far venire meno il carattere
abusivo del manufatto in questione
(massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
II,
sentenza
29.10.2009 n.
4931 - link
a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Illegittima l'ordinanza di
demolizione di una tettoia lignea di modeste
dimensioni.
Una
tettoia in legno di medie dimensioni (nella
specie di mt. 7,5 x 4,70) costruita a
servizio del fabbricato sulla cui parete
esterna si appoggia, tenuto conto delle sue
dimensioni e di questa sua specifica
funzione e collocazione, non può
considerarsi né opera di "ristrutturazione
edilizia" ai sensi della lett. d)
dell’art. 3 del d.P.R. n. 380/2001, né di "nuova
costruzione" ai sensi dei punto e.1 ed
e.6. dello stesso art. 3, atteso che nel
provvedimento impugnato non si menzionano
vincoli ambientali o paesaggistici o
specifiche e contrarie disposizioni delle
n.t.a. del p.r.g..
Una tettoia di modeste dimensioni e in legno
non può essere ricondotta nell’ambito degli
interventi che l’art. 10, I comma, del
d.P.R. n. 380/2001 sottopone a preventivo
permesso di costruire, ma, più
correttamente, a quelli sottoposti a
preventiva denuncia di inizio attività ai
sensi del successivo art. 22, I comma, non
essendo ravvisabile, di contro, alcuna delle
ipotesi che il precedente art.6 considera
attività edilizia libera. Pertanto, la
sanzione applicabile è quella pecuniaria
prevista dall’art. 37 del d.P.R. n. 380/2001
e non la demolizione prevista dall’art. 33
del d.P.R. n. 380/2001
(TAR Abruzzo-Pescara, Sez. I,
sentenza 29.10.2009 n. 645 - link
a
www.altalex.com). |
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EDILIZIA PRIVATA:
E' illegittimo l'ordine di
demolizione della tettoia in legno (m 7,5 x
4,70) realizzata senza permesso di costruire
con un lato sul muro di cinta a
delimitazione della proprietà e per l’altro
lato sulla parete esterna del fabbricato in
via Galilei n. 15.
La tettoia è chiaramente a servizio del
fabbricato sulla cui parete esterna si
appoggia e tenuto conto delle sue dimensioni
e di questa sua specifica funzione e
collocazione, non può considerarsi né opera
di “ristrutturazione edilizia” ai
sensi della lett. d) dell’art. 3 del d.P.R.
n. 380/2001, né di “nuova costruzione”
ai sensi dei punto e.1 ed e.6. dello stesso
art. 3, atteso che nel provvedimento
impugnato non si menzionano vincoli
ambientali o paesaggistici o specifiche e
contrarie disposizioni delle n.t.a. del
p.r.g..
La tettoia non può, quindi, essere
ricondotta nell’ambito degli interventi che
l’art. 10, I comma, del d.P.R. n.380/2001
sottopone a preventivo permesso di
costruire, ma, più correttamente, a quelli
sottoposti a preventiva denuncia di inizio
attività ai sensi del successivo art. 22, I
comma, non essendo ravvisabile, di contro,
alcuna delle ipotesi che il precedente art.
6 considera attività edilizia libera.
La sanzione applicabile era, quindi, quella
pecuniaria prevista dall’art. 37 del d.P.R.
n. 380/2001 e non la demolizione prevista
dal precedente art. 33 (TAR Abruzzo-Pescara,
Sez. I,
sentenza 29.10.2009 n. 645 - link
a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
A. Frattini,
ILLECITI EDILIZI ED AMBIENTALI
(link a www.lexambiente.it). |
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EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA:
C. Angelillis,
Condoni e lottizzazioni abusive
(link a www.lexambiente.it). |
|
URBANISTICA:
G. D'Oria,
SUI RECENTI APPRODI DELLA CASSAZIONE IN TEMA
DI "LOTTIZZAZIONE ABUSIVA"
(link a www.lexambiente.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Quesito
8 -
In merito al concetto di ultimazione delle
opere abusive ai fini dell'applicabilità
della normativa in materia di condono
edilizio, con specifico riguardo alla
fattispecie del mutamento di destinazione
d'uso (Geometra
Orobico n. 4/2009). |
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EDILIZIA PRIVATA: Quesito
3 -
In merito all'atto di acquisizione al
patrimonio comunale di un immobile abusivo (Geometra
Orobico n. 4/2009). |
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URBANISTICA:
Lottizzazione abusiva e buonafede
acquirente e subacquirente.
Il Tribunale affronta la questione relativa
alla diligenza richiesta al terzo acquirente
verificando se questa si debba sostanziare
in comportamenti di tipo “attivo/dinamico”
(ad esempio, esecuzione personale di visure,
accessi agli uffici del Comune etc.) o sia
sufficiente una condotta, per così dire, “passiva/statica”,
che, ad esempio, si riduca al mero
affidamento nelle informazioni fornite dal
notaio rogante o dal venditore (TRIBUNALE di
Roma, Sez. Riesame,
ordinanza 16.10.2009 - link a
www.lexambiente.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: La
concessione in sanatoria -in quanto
provvedimento tipico che elimina
l’antigiuridicità dell’abuso, estinguendo il
potere repressivo dell’Amministrazione- è
ammessa soltanto entro i limiti delineati
dal legislatore (doppia conformità), senza
alcuna estensione discrezionale da parte
della P.A..
Il comma primo dell'art. 36 DPR 380/2001,
nel disciplinare l’accertamento di
conformità in materia edilizia, stabilisce
testualmente che “…il responsabile
dell’abuso o l’attuale proprietario
dell’immobile possono ottenere il permesso
in sanatoria se l’intervento risulti
conforme alla disciplina urbanistica ed
edilizia vigente sia al momento della
realizzazione dello stesso, sia al momento
della presentazione della domanda…”.
La chiara lettera della norma non consente
spazi interpretativi, nel senso che la
concessione in sanatoria -in quanto
provvedimento tipico che elimina
l’antigiuridicità dell’abuso, estinguendo il
potere repressivo dell’Amministrazione- è
ammessa soltanto entro i limiti delineati
dal legislatore, senza alcuna estensione
discrezionale da parte della P.A..
In tal senso è anche il recente orientamento
del Consiglio di Stato (cfr., per tutte,
C.d.S. Sez. VI, 26.04.2006, n. 2306)
(C.G.A.R.S.,
sentenza 15.10.2009 n. 941 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Dopo la presentazione della
domanda di sanatoria l’ordinanza di
demolizione perde i suoi effetti e deve
essere reiterata qualora l’amministrazione,
una volta terminato l’esame della domanda di
sanatoria, ritenga di confermare il proprio
giudizio sul carattere abusivo delle opere.
È vero che dopo la presentazione della
domanda di sanatoria l’ordinanza di
demolizione perde i suoi effetti e deve
essere reiterata qualora l’amministrazione,
una volta terminato l’esame della domanda di
sanatoria, ritenga di confermare il proprio
giudizio sul carattere abusivo delle opere.
Tuttavia il privato ha interesse a impugnare
l’ordinanza di demolizione assieme al
diniego di sanatoria quando il secondo
provvedimento costituisca una conferma delle
considerazioni già contenute nel primo e
ponga le basi per una nuova ordinanza di
demolizione avente il medesimo contenuto. Lo
scopo del ricorso diventa sotto questo
profilo principalmente accertativo, in
quanto è chiesto al giudice di chiarire se
sussistano i presupposti per il
riconoscimento della sanatoria o quantomeno
per la conservazione materiale dell’opera
abusivamente realizzata (TAR
Lombardia-Brescia,
sentenza 13.10.2008 n. 1259 - link
a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
1. Autorizzazione
ex art. 36, secondo comma della L.R. n.
14/1986 per l'esecuzione di interventi da
realizzarsi in area assoggettata a vincolo
paesistico - Necessità di preventivo
rilascio di autorizzazione paesistica da
parte dell'Ente competente- Sussiste.
2. Comune
ricadente nel territorio di un parco-
Entrata in vigore del rispettivo piano
territoriale di coordinamento con contenuti
paesistici - Competenza del Sindaco del
Comune, ai sensi dell'art. 10 della L.R. n.
18/1997, a rilasciare l'autorizzazione
paesaggistica - Sussiste.
1. L'autorizzazione ai sensi dell'art. 36,
secondo comma della L.R. n. 14/1986 volta a
consentire un intervento di miglioramento
fondiario e messa in sicurezza dell'argine
con escavazione e commercializzazione di
materiale inerte sabbioso, da realizzarsi in
un'area assoggettata a vincolo paesistico,
deve essere preceduta dall'autorizzazione
paesistica da parte dell'Ente competente,
trattandosi di intervento rientrante nel
novero delle opere civili comportante
alterazione permanente dello stato dei
luoghi.
2. Ai sensi dell'art. 10 della L.R.
n. 18/1997, l'autorizzazione di cui all'art.
7 della L. n. 1497/1939, per i Comuni
ricadenti nei territori dei parchi,
limitatamente alle aree ivi comprese, a far
tempo dall'entrata in vigore dei rispettivi
piani territoriali di coordinamento con
contenuti paesistici, è rilasciata dal
Sindaco previa certificazione dell'ente
gestore del parco in ordine alla conformità
dell'intervento proposto con il Piano
territoriale di coordinamento
(massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
II,
sentenza
12.10.2009 n.
4779 - link
a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Sequestro preventivo, misure
ripristinatorie ed acquirente dell’immobile.
Oggetto del sequestro preventivo di cui al
primo comma dell’art. 321 c.p.p. può essere
qualsiasi bene a chiunque appartenente e,
quindi, anche a persona estranea al reato
purché esso sia, anche indirettamente,
collegato al reato e, ove lasciato in libera
disponibilità, idoneo a costituire pericolo
di aggravamento o di protrazione delle
conseguenze del reato ovvero di agevolazione
della commissione di ulteriori fatti
penalmente rilevanti.
In relazione al reato di costruzione
abusiva, con riferimento alla posizione del
soggetto che acquisti la proprietà
dell’immobile successivamente al compimento
dell’abuso -ferme le ipotesi di nullità
dell’atto di vendita specificamente poste
dalla legge- la giurisprudenza è altresì
costantemente orientata nel senso che le
sanzioni ripristinatorie sono legittimamente
irrogate nei confronti degli attuali
proprietari dell’immobile, indipendentemente
dall’essere stati o meno questi ultimi gli
autori dell’abuso, salva la loro facoltà di
fare valere sul piano civile la
responsabilità, contrattuale o
extracontrattuale, del dante causa.
L’interesse dell’ordinamento è nel senso che
l’immobile abusivamente realizzato venga
abbattuto, con conseguente eliminazione
della lesione arrecata al bene protetto e,
se si accedesse alla tesi dell’impossibilità
di irrogare la sanzione ripristinatoria (e
di adottare il sequestro preventivo) nei
confronti del proprietario successivo non
responsabile dell’abuso, basterebbe una
semplice alienazione (reale o simulata) per
vanificare l’anzidetta fondamentale
funzione.
Quanto alla demolizione dell’opera abusiva
-che deve essere disposta dal giudice penale
con una sentenza di condanna o ad essa
equiparata, ex art. 31, ultimo comma, del
D.P.R. n. 380/2001- è dunque irrilevante la
circostanza che l’attuale proprietario del
bene sia persona diversa dall’autore
dell’illecito (Corte di Cassazione, Sez. III
penale,
sentenza 09.10.2009 n. 39322 -
link a www.lexambiente.it). |
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URBANISTICA:
Reato di lottizzazione abusiva -
Confisca - Presupposti essenziali ed
indefettibili - Art. 44, 2° c. T.U. n.
380/2001 (precedentemente art. 19 L. n.
47/1985).
Per disporre la confisca prevista dall'art.
44, 2° comma del T.U. n. 380/2001 (e
precedentemente dall'art. 19 della legge n.
47/1985), il soggetto proprietario della
res non deve essere necessariamente "condannato",
in quanto data sanzione ben può essere
disposta allorquando sia stata comunque
accertata la sussistenza del reato di
lottizzazione abusiva in tutti i suoi
elementi (soggettivo ed oggettivo) anche se
per una causa diversa, quale e, ad esempio,
l'intervenuto decorso della prescrizione,
non si pervenga alla condanna del suo autore
ed alla inflizione della pena.
Pertanto, presupposto essenziale ed
indefettibile, per l'applicazione della
confisca, è (secondo I'interpretazione
giurisprudenziale costante) che sia stata
accertata l'effettiva esistenza di una
lottizzazione abusiva.
Inoltre, ulteriore condizione, che si
riconnette alle recenti decisioni della
Corte di Strasburgo, investe l'elemento
soggettivo del reato ed è quella del
necessario riscontro quanto meno di profili
di colpa (anche sotto gli aspetti
dell'imprudenza, della negligenza e del
difetto di vigilanza) nella condotta dei
soggetti sul cui patrimonio la misura viene
ad incidere (Cass. Sez. III, 20.05.2009, n.
21188, Casasanta ed altri; Cass. Sez. III,
29.04.2009, n. 17865, Quarta ed altri; Cass.
Sez. III, 02.10.2008, n. 37472, Belloi ed
altri).
Lottizzazione abusiva -
Frazionamento fondiario - Terreni lottizzati
o rientranti nel generale progetto
lottizzatorio - Confisca - Criteri per
applicare la misura.
La misura della confisca, va estesa ai soli
"terreni lottizzati" ovvero "rientranti
nel generale progetto lottizzatorio", da
identificarsi in quelli che risultino
oggetto di un'operazione di frazionamento
preordinata ad agevolarne l'utilizzazione a
scopo edilizio. Ove esista, pertanto, un
preventivo frazionamento, va confiscata
tutta l'area interessata da tale
frazionamento nonché dalla previsione delle
relative infrastrutture ed opere
urbanizzative, indipendentemente
dall'attività di edificazione posta
concretamente in essere.
Nell'ipotesi, invece, in cui non sia stato
predisposto un frazionamento fondiario e
tuttavia si sia conferito, di fatto, un
diverso assetto ad una porzione di
territorio comunale, la confisca va limitata
a quella porzione territoriale
effettivamente interessata dalla vendita di
lotti separati, dalla edificazione e dalla
realizzazione di infrastrutture (Cass., Sez.
III, 02.10.2008, n. 37472, Belloi ed altri).
Reati urbanistici e misure di
cautela reale.
In materia di reati urbanistici, la
persistente disponibilità del bene comporta
perduranti effetti lesivi dell'equilibrio
urbanistico ed ambientale e non costituisce
"un elemento neutro sotto il profilo
dell'offensività" (Cass. Sez. Unite con
la sentenza n. 12878/2003).
Reato di lottizzazione abusiva -
Configurabilità - Pluralità di soggetti -
Accordo preventivo - Ininfluenza.
Il reato di lottizzazione abusiva secondo
concorde interpretazione giurisprudenziale -
nella molteplicità di forme che esso può
assumere in concreto, può essere posto in
essere da una pluralità di soggetti, i
quali, in base ai principi che regolano il
concorso di persone nel reato, possono
partecipare alla commissione del fatto con
condotte anche eterogenee e diverse da
quella strettamente costruttiva, purché
ciascuno di essi apporti un contributo
causale alla verificazione dell'illecito
(sia pure svolgendo ruoli diversi ovvero
intervenendo in fasi circoscritte della
condotta illecita complessiva) e senza che
vi sia alcuna necessità di un accordo
preventivo.
Lottizzazione abusiva negoziale -
Carattere plurisoggettivo e nesso causale.
La lottizzazione abusiva negoziale -in
particolare- ha carattere generalmente
plurisoggettivo, poiché in essa normalmente
confluiscono condotte convergenti verso
un'operazione unitaria caratterizzata dal
nesso causale che lega i comportamenti dei
vari partecipi diretti a condizionare la
riserva pubblica di programmazione
territoriale.
Reato di lottizzazione abusiva -
Condotta dell'acquirente - Acquisto del
sub-acquirente - Configurabilità - Art. 2.
Cost. - Artt. 5 e 42, 4° c., cod. pen..
La condotta dell'acquirente, non configura
un evento imprevisto ed imprevedibile per il
venditore, perché anzi inserisce un
determinante contributo causale alla
concreta attuazione del disegno criminoso di
quegli (Cass., Sez. Unite, 27.03.1992, n.
4708, ric. Fogliani) e, per la cooperazione
dell'acquirente nel reato, non sono
necessari un previo concerto o un'azione
concordata con il venditore, essendo
sufficiente, al contrario, una semplice
adesione al disegno criminoso da quegli
concepito, posta in essere anche attraverso
la violazione (deliberatamente o per
trascuratezza) di specifici doveri di
informazione e conoscenza che costituiscono
diretta esplicazione dei doveri di
solidarietà sociale di cui all'art. 2 della
Costituzione (sul punto, si vedano le
argomentazioni svolte dalla Corte
Costituzionale nella sentenza n. 364/1988,
ove viene evidenziato che la Costituzione
richiede dai singoli soggetti la massima
costante tensione ai fini del rispetto degli
interessi dell'altrui persona umana ed è per
la violazione di questo impegno di
solidarietà sociale che la stessa
Costituzione chiama a rispondere penalmente
anche chi lede tali interessi non
conoscendone positivamente la tutela
giuridica).
L'acquirente, dunque, non può sicuramente
considerarsi, solo per tale sua qualità, "terzo
estraneo" al reato di lottizzazione
abusiva, ben potendo egli tuttavia, benché
compartecipe al medesimo accadimento
materiale, dimostrare di avere agito in
buona fede, senza rendersi conto cioè pur
avendo adoperato la necessaria diligenza
nell'adempimento degli anzidetti doveri di
informazione e conoscenza - di partecipare
ad un'operazione di illecita lottizzazione.
Quando, invece, l'acquirente sia consapevole
dell'abusività dell' intervento -o avrebbe
potuto esserlo spiegando la normale
diligenza- la sua condotta si lega con
intimo nesso causale a quella del venditore
ed in tal modo le rispettive azioni,
apparentemente distinte, si collegano tra
loro e determinano la formazione di una
fattispecie unitaria ed indivisibile,
diretta in modo convergente al conseguimento
del risultato lottizzatorio. Le posizioni,
dunque, sono separabili se risulti provata
la malafede dei venditori, che, traendo in
inganno gli acquirenti, li convincono della
legittimità delle operazioni (Cass., Sez.
III, 22.05.1990, Oranges e 26.01.1998,
Cusimano).
Neppure l'acquisto del sub-acquirente può
essere considerato legittimo con valutazione
aprioristica limitata alla sussistenza di
detta sola qualità, allorché si consideri
che l'utilizzazione delle modalità
dell'acquisto successivo ben potrebbe
costituire un sistema elusivo,
surrettiziamente finalizzato a vanificare le
disposizioni legislative in materia di
lottizzazione negoziale [vedi Cass., Sez.
III, 08.11.2000, Petracchi].
Infine deve ribadirsi, che non è ravvisabile
alcuna eccezione al principio generale
stabilito per le contravvenzioni dall'art.
42, 4° comma, cod. pen., dovendo ovviamente
valutarsi i casi di errore scusabile sulle
norme integratrici del precetto penale e
quelli in cui possa trovare applicazione
l'art. 5 cod. pen. secondo l'interpretazione
fornita dalla pronuncia n. 364/1988 della
Corte Costituzionale.
Il venditore, non può predisporre
l'alienazione degli immobili in una
situazione produttrice di alterazione o
immutazione circa la programmata
destinazione della zona in cui gli stessi
sono situati ed i soggetti che acquistano
devono essere cauti e diligenti
nell'acquisire conoscenza delle previsioni
urbanistiche e pianificatorie di zona: "Il
compratore che omette di acquisire ogni
prudente informazione circa la legittimità
dell'acquisto si pone colposamente in una
situazione di inconsapevolezza che fornisce,
comunque, un determinante contributo causale
illecita del venditore" (Cass., Sez.
I11, 26.6.2008, Belloi ed altri).
Lottizzazione abusiva di terreni
a scopo edificatorio - Attività materiale -
Attività giuridica - Lottizzazione cd.
"negoziale" o "cartolare" - Cd.
lottizzazione materiale e negoziale - c.d.
Lottizzazione abusiva mista -
Configurabilità del reato - Art. 30, 1° c..
del T.U. n. 380/2001.
A norma dell'art. 30, 1° comma. del T.U. n.
380/2001, si ha lottizzazione abusiva di
terreni a scopo edificatorio: quando vengono
iniziate opere che comportino trasformazione
urbanistica od edilizia dei terreni stessi
in violazione delle prescrizioni degli
strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o
comunque stabilite dalle leggi statali o
regionali, o senza la prescritta
autorizzazione [attività materiale]; nonché
quando tale trasformazione venga predisposta
attraverso il frazionamento e la vendita, o
atti equivalenti, del terreno in lotti che,
per le loro caratteristiche quali la
dimensione in relazione alla natura del
terreno e alla sua destinazione secondo gli
strumenti urbanistici, il numero,
l'ubicazione o la eventuale previsione di
opere di urbanizzazione ed in rapporto ad
elementi riferiti agli acquirenti, denuncino
in modo non equivoco la destinazione a scopo
edificatorio [attività giuridica].
Questo secondo tipo di lottizzazione viene
denominato "negoziale" o "cartolare"
e si fonda sulla presenza di elementi
indiziari, da cui risulti, in modo non
equivoco, la destinazione a scopo
edificatorio del terreno. Tali elementi
indiziari (descritti con elencazione
normativa non tassativa) non devono essere
presenti tutti in concorso fra di loro, in
quanto è sufficiente anche la presenza di
uno solo di essi, rilevante ed idoneo a fare
configurare, con margini di plausibile
veridicità, la volontà di procedere a
lottizzazione (Consiglio di Stato, Sez. V,
14.05.2004, n. 3136).
I due tipi di attività illecite dianzi
descritti (lottizzazione materiale e
negoziale) possono essere espletati, ad
evidenza, anche congiuntamente (c.d.
lottizzazione abusiva mista), in un
intreccio di atti materiali e giuridici
comunque finalizzati a realizzare una
trasformazione urbanistica e/o edilizia dei
terreni non autorizzata oppure in violazione
della pianificazione vigente.
Reato di lottizzazione abusiva -
Casi di configurabilità - Incidenza del
nuovo insediamento e destinazione
programmata del territorio.
Può configurarsi il reato di lottizzazione
abusiva in presenza di un intervento sul
territorio tale da comportare una nuova
definizione dell'assetto preesistente in
zona non urbanizzata o non sufficientemente
urbanizzata, per cui esiste la necessità di
attuare le previsioni dello strumento
urbanistico generale attraverso la redazione
di un piano esecutivo e la stipula di una
convenzione lottizzatoria adeguata alle
caratteristiche dell'intervento di nuova
realizzazione, ma anche allorquando, detto
intervento non potrebbe in nessun caso
essere realizzato poiché, per le sue
connotazioni oggettive, si pone in contrasto
con la destinazione programmata del
territorio comunale.
Nei casi in cui si agisca sul territorio con
un'attività finalizzata ed idonea a
snaturarne la programmazione deve ritenersi
inconferente ogni riferimento all'incidenza
del nuovo insediamento sullo stato di
urbanizzazione esistente.
Confisca - Funzione e
applicazione - Sentenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo - Art. 44, 2° c. T.U.
sull'edilizia n. 380/2001.
La confisca già prevista dall'art. 19 della
legge n. 47/1955 ed attualmente collocata
tra le "sanzioni penali" dall'art.
44, 2° comma del T.U. sull'edilizia n.
380/2001: "non tende alla riparazione
pecuniaria di un danno, ma mira nella sua
essenza a punire per impedire la
reiterazione di trasgressioni a prescrizioni
stabilite dalla Legge".
Quindi, una "pena" ai sensi dell'art.
7 della Convenzione e la irrogazione di tale
"pena" senza che sia stata stabilita
l'esistenza di dolo o colpa dei destinatari
di essa, costituisce infrazione dello stesso
art. 7, una corretta interpretazione del
quale "esige, per punire, un legame di
natura intellettuale (coscienza e volontà)
che permetta di rilevare un elemento
responsabilità nella condotta dell'autore
materiale del reato" (Corte europea dei
diritti dell'uomo, 30.08.2007 ed il
20.01.2009, ricorso n. 75909/2001 proposto
contro l'Italia dalla s.r.l. "Sud Fondi" ed
altri).
Sequestro preventivo - Oggetto
del sequestro - Art. 321 c.p.p..
Oggetto del sequestro preventivo di cui al
primo comma dell'art. 321 c.p.p. può essere
qualsiasi bene a chiunque appartenente e,
quindi, anche a persona estranea al reato
purché esso sia, anche indirettamente,
collegato al reato e, ove lasciato in libera
disponibilità, idoneo a costituire pericolo
di aggravamento o di protrazione delle
conseguenze del reato ovvero di agevolazione
della commissione di ulteriori fatti
penalmente rilevanti (Cass.: n. 37033/2006,
n. 24685/2005, n. 38728/2004, n. 1246/2003,
n. 29797/2001, n. 4496/1999, n. 1565/1997,
n. 156/1993, n. 2296/1992) (Corte di
Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 08.10.2009 n. 39078 -
link a www.ambientediritto.it). |
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URBANISTICA:
Lottizzazione abusiva (oggetto e
buona fede dell’acquirente e subacquirente).
1.
L'eccezione secondo la quale alla stregua
della formulazione letterale dell’art. 30,
1° comma, del T.U. n. 380/2001 e tenuto
conto del principio di tassatività delle
previsioni penali il reato di lottizzazione
abusiva sarebbe configurabile esclusivamente
nei confronti del venditore e degli
acquirenti di "terreni illegittimamente
frazionati" e non invece di "edifici
già costruiti" può essere superata
allorquando si consideri che l’alienazione
frazionata dei singoli immobili deve
ritenersi, per il principio dell’accessione,
intimamente connessa al frazionamento in
lotti (o comunque allo scorporo sia pure
soltanto materiale) del terreno sui quali
quegli immobili sono stati edificati.
2.
La destinazione a zona agricola di un'area
costituisce espressione del potere
conformativo del diritto di proprietà e non
determina disparità di trattamento, in
quanto la valutazione sulla possibilità di
edificazione non si ricollega ad una
distinzione tra cittadini, ma solo alla
particolare destinazione dei beni
3.
L’acquirente non può sicuramente
considerarsi, solo per tale sua qualità,
terzo estraneo al resto di lottizzazione
abusiva, ben potendo egli tuttavia, benché
compartecipe al medesimo accadimento
materiale, dimostrare di avere agito in
buona fede, senza rendersi conto cioè pur
avendo adoperato la necessaria diligenza
nell’adempimento dei doveri di informazione
e conoscenza di partecipare ad un’operazione
di illecita lottizzazione.
Quando, invece, l’acquirente sia consapevole
dell’abusività dell’intervento -o avrebbe
potuto esserlo spiegando la normale
diligenza- la sua condotta si lega con
intimo nesso causale a quella del venditore
ed in tal modo le rispettive azioni,
apparentemente distinte, si collegano tra
loro e determinano la formazione di una
fattispecie unitaria ed indivisibile,
diretta in modo convergente al conseguimento
del risultato lottizzatorio.
4.
Neppure l’acquisto del sub-acquirente può
essere considerato legittimo con valutazione
aprioristica limitata alla sussistenza di
detta sola qualità, allorché si consideri
che l’utilizzazione delle modalità
dell’acquisto successivo ben potrebbe
costituire un sistema elusivo,
surrettiziamente finalizzato a vanificare le
disposizioni legislative in materia di
lottizzazione negoziale.
5.
Per disporre la confisca prevista dall’art.
44, II comma del T.U. 380/2001, il soggetto
proprietario della res non deve
essere necessariamente condannato, in quanto
detta sanzione ben può essere disposta
allorquando sia stata comunque accertata la
sussistenza del reato di lottizzazione
abusiva in tutti i suoi elementi (soggettivo
ed oggettivo) anche se per una causa
diversa, quale è, ad esempio, l’intervenuto
decorso della prescrizione, non si pervenga
alla condanna del suo autore ed alla
inflizione della pena.
Presupposto essenziale ed indefettibile, per
l’applicazione della confisca, è (secondo
l’interpretazione giurisprudenziale
costante) che sia stata accertata
l’effettiva esistenza di una lottizzazione
abusiva; ulteriore condizione, però, che si
riconnette alle recenti decisioni della
Corte di Strasburgo, investe l’elemento
soggettivo del reato ed è quella del
necessario riscontro quanto meno di profili
di colpa (anche sotto gli aspetti
dell’imprudenza, della negligenza e del
difetto di vigilanza) nella condotta dei
soggetti sul cui patrimonio la misura viene
ad incidere (Corte di Cassazione, Sez. III
penale,
sentenza 08.10.2009 n. 39078 -
link a www.lexambiente.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Ordinanza di rimozione opere
abusive - Opera edilizia - Carenza di titolo
abilitativo - Immediata rimozione -
Legittimità.
Qualora un intervento edilizio comporti una
trasformazione dell'area, imprimendo un
mutamento della destinazione che pare
incompatibile con l'attuale, si configura
come opera edilizia per la quale è
necessario un titolo edilizio.
Pertanto risulta legittima l'ordinanza di
rimozione immediata del materiale, in
relazione alla quale l'interessato conserva
il termine di legge di novanta giorni per
l'esecuzione e la possibilità di richiedere
la sanatoria dell'opera
(massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
II,
sentenza
08.10.2009 n.
4770 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
1. Ordine di
demolizione di opera abusiva - Permesso di
costruire in sanatoria - Art. 36 D.P.R. n.
380/2001 - Istanza tardiva.
2. Ordine di
demolizione di opera abusiva - accertamento
inottemperanza - Art. 31 D.P.R. n. 380/2001
- Autorizzazione paesaggistica -
Inammissibilità per carenza di interesse.
1. Qualora la richiesta di permesso di
costruire in sanatoria sia stata presentata
oltre il termine di novanta giorni dalla
notifica di demolizione dell'opera abusiva
previsto dall'art. 36 D.P.R. n. 380/2001,
ovvero in un momento in cui l'effetto
acquisitivo in favore dell'Amministrazione
comunale si è già verificato ai sensi
dell'art. 31, c. 3, D.P.R. n. 380/2001,
legittimamente l'Amministrazione ne dichiara
l'irricevibilità per tardività.
2. Decorso inutilmente il termine di
90
giorni dalla notifica dell'ingiunzione di
demolizione il trasferimento dell'opera
abusiva al patrimonio comunale si verifica
ipso iure ai sensi dell'art. 31, c. 3.,
D.P.R. n. 380/2001 in quanto l'accertamento
dell'inottemperanza all'ordine di
demolizione costituisce un semplice atto
dichiarativo dell'intervenuto passaggio
automatico della proprietà del bene.
Pertanto anche l'istanza di autorizzazione
paesaggistica inoltrata successivamente al
trasferimento ope legis dell'opera
abusiva risulta tardiva e rende
inammissibile l'impugnazione del diniego di
autorizzazione paesaggistica per carenza di
interesse non potendo il ricorrente derivare
alcuna utilità dall'annullamento di tale
provvedimento
(massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
II,
sentenza
08.10.2009 n.
4767 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Il decorso del termine ingiunto
per la demolizione del manufatto abusivo
rende improcedibile la domanda di sanatoria
per effetto della acquisizione del bene alla
mano pubblica.
Il ricorrente
non ha ottemperato all’ingiunzione di
demolizione contenuta nell’ordinanza
51a/2008 del 22.10.2008, notificata dal
Comune di Como il 30.10.2008. Il decorso del
termine di novanta giorni dalla notifica
dell’ingiunzione di demolizione ha
determinato, ai sensi dell’art. 31, c. 3,
d.P.R. n. 380/2001, il trasferimento ipso
iure dell’opera abusiva al patrimonio
comunale; l’accertamento dell’inottemperanza
all’ordine di demolizione costituisce,
difatti, un semplice atto dichiarativo
dell’intervenuto passaggio automatico della
proprietà del bene (cfr. Cons. Stato, sez.
V, 12.12.2008, n. 6174).
L’istanza di accertamento di conformità
paesaggistica della “serra bioclimatica”
è stata presentata allorché l’opera era già
trasferita ope legis al patrimonio
comunale: alcuna utilità potrebbe, quindi,
derivare al ricorrente dall’annullamento dei
provvedimenti con cui il Parco Regionale
Spina verde ha negato l’autorizzazione
paesaggistica
(TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 08.10.2009 n. 4767 -
link a
www.cameramministrativacomo.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Intervento di nuova costruzione
realizzata in difformità dal permesso di
costruire - Applicazione dell'art. 31 e non
dell'art. 33 del D.P.R. n. 380/2001 -
Sussiste.
In caso di nuova costruzione realizzata in
totale difformità dal permesso di costruire,
trova applicazione la sanzione prevista
dall'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 e non
invece quella prevista dall'art. 33 del
citato D.P.R. che trova applicazione in caso
di ristrutturazione edilizia realizzata in
assenza di permesso di costruire o in
difformità da esso (massima tratta da
www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 06.10.2009 n. 4764 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Ordinanza di
demolizione - Istanza di permesso di
costruire in sanatoria - Diniego - Ricorso
avvero l'ordinanza - È improcedibile.
L'ordinanza di demolizione, per effetto
della presentazione dell'istanza di permesso
di costruire in sanatoria e del successivo
provvedimento di diniego, perde la propria
efficacia lesiva, con conseguente
improcedibilità del ricorso avverso
l'ordinanza per sopravvenuta carenza di
interesse
(massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
II,
sentenza
06.10.2009 n.
4763 - link
a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
1. Ordinanza di
demolizione opera abusiva - Istanza di
permesso di costruire in sanatoria -
Improcedibilità.
2. Opera abusiva -
Vincolo di inedificabilità - Diniego di
sanatoria - Mancata comunicazione avvio
procedimento - Atto vincolato - Art. 21-octies L. n. 241/1990 - Legittimità.
1. L'ordinanza di demolizione impugnata, per
effetto della presentazione dell'istanza di
permesso di costruire in sanatoria e del
successivo provvedimento di diniego, ha
perso la propria efficacia lesiva con
conseguente improcedibilità del ricorso
(principale) per sopravvenuta carenza di
interesse.
2. La presenza di un vincolo di inedificabilità assoluta sull'area in
questione (ricadente in una fascia di
rispetto stradale), imposto prima
dell'esecuzione delle opere, esclude la
sanabilità delle stesse ai sensi dell'art.
33 L. n. 47/1985, senza che assumano rilievo
le norme dettate dal codice della strada e
dal relativo regolamento in tema di
recinzioni e le norme del regolamento
edilizio relative alle distanze delle
recinzioni dall'asse stradale.
Peraltro, in
considerazione della natura vincolata del
potere esercitato con il diniego di
sanatoria e della correttezza del contenuto
dispositivo dello stesso atto, la mancata
comunicazione di avvio del procedimento, di
cui si duole il ricorrente, non porta, ai
sensi dell'art. 21-octies, L. n. 241/1990,
all'annullamento del provvedimento impugnato
(massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
II,
sentenza
06.10.2009 n.
4762 - link
a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Condono edilizio: su chi grava il
contributo concessorio?
La corretta
interpretazione dell’art. 37, comma 1, L.
47/1985 porta ad affermare che l’obbligo del
pagamento del contributo concessorio, se non
soddisfatto dal richiedente la sanatoria,
grava comunque sugli altri soggetti indicati
dall’art. 31, comma 1 e 3, tra i quali è
incluso anche l’avente causa dal richiedente
la sanatoria.
La responsabilità per gli illeciti
amministrativi é personale, così come quella
penale: ciò significa che il comportamento
integrante illecito amministrativo deve
essere ascritto personalmente a colui al
quale la sanzione amministrativa viene
contestata, il quale deve altresì avere
posto in essere tale comportamento con dolo
o colpa (art. 3, L. 689/1981), dovendosi
pertanto escludere forme di responsabilità
oggettiva –non assistite, cioè, da un
coefficiente psicologico
(TAR Puglia-Bari, Sez. II,
sentenza 06.10.2009 n. 2364 -
link a www.altalex.com). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Beni ambientali. Condono
ambientale.
Il condono ambientale introdotto dall’art.
1, commi 37, 38 e 39 L. n. 308 del 2004
estingue esclusivamente il reato di cui
all’art. 181 D.Lgs. n. 42 del 2004 e gli
altri reati paesaggistici, ma non si estende
al reato edilizio attesa la mancanza di
norme di coordinamento, diversamente da
quanto disciplinato con la L. n. 326 del
2003 (cosiddetto condono edilizio), che
espressamente prevedeva che il rilascio del
titolo abilitativo edilizio estinguesse
anche il reato per la violazione del
vincolo (Corte di Cassazione, Sez. III
penale,
sentenza 01.10.2009 n. 38369 -
link a www.lexambiente.it). |
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settembre 2009 |
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EDILIZIA PRIVATA: Non
è illegittima una motivazione, anche
succinta, di un diniego che si fondi sul
parere contrario ai fini paesaggistici e che
l'onere motivazionale ben può essere assolto
mediante l'individuazione, nell'intervento
abusivo, di caratteristiche che
oggettivamente ne impediscono il corretto
inserimento nella zona che è oggetto di
specifica tutela.
Risulta dunque sufficientemente motivato il
parere negativo adottato dalla
Soprintendenza e fatto proprio dal Comune
che individua l’incompatibilità della natura
dell’opera (capanno per attrezzi agricoli)
con il paesaggio circostante, in un’area
sottoposta a vincolo ex lege.
Rileva il Collegio che, come già affermato
in generale dalla giurisprudenza in materia
di sanatoria edilizia, non è illegittima una
motivazione anche succinta di un diniego che
si fondi sul parere contrario ai fini
paesaggistici e che l'onere motivazionale
ben può essere assolto mediante
l'individuazione, nell'intervento abusivo,
di caratteristiche che oggettivamente ne
impediscono il corretto inserimento nella
zona che è oggetto di specifica tutela,
ancorché l'amministrazione utilizzi formule
di diniego analoghe nei confronti di altre
fattispecie, quando che le connotazioni
individuate rispetto al manufatto sono
comuni ad una vasta gamma di interventi
abusivi e quindi la motivazione adottata può
ben apparire stereotipa per un gran numero
di casi, purché siano esternate le ragioni
per le quali le caratteristiche costruttive
ed i materiali utilizzati arrechino
pregiudizio alla bellezza tutelata.
Nel caso in esame vi è lo specifico
riferimento alla natura dell’opera, un
capanno per attrezzi che, come osserva la
stessa relazione descrittiva presentata dal
ricorrente è realizzato “con struttura in
metallo, pannelli in legno ed onduline
plastificate”. La Soprintendenza ha
quindi ritenuto che tale manufatto,
costruito in assenza di autorizzazione
paesaggistica, sia incompatibile con i
valori tutelati dal vincolo (in materia Tar
Toscana 19.06.2007 n. 890).
Ancora, in un caso simile al presente,
sempre il Tar Toscana ha osservato come, in
sede di diniego di concessione edilizia in
sanatoria, il giudizio in ordine alla
compatibilità degli interventi, in quanto
espressione di un potere
tecnico-discrezionale, si rileva censurabile
in sede di legittimità solo per palesi
errori attinenti la valutazione degli
elementi di fatto o per illogicità (Tar
Toscana 27.11.2006 n. 6052). Nel caso in
esame tale illogicità non è presente, in
quanto vi è preciso riferimento alla natura
dell’opera e alla circostanza che la stessa
arrechi modificazioni allo stato dei luoghi.
Né sussiste un obbligo dell’ente preposto al
parere o alla decisione di ribattere punto
per punto a quanto affermato nell’istanza di
sanatoria, o tanto meno quello di indicare,
in una logica comparativa degli interessi in
gioco, prescrizioni tese a rendere
l’intervento compatibile con la bellezza di
insieme tutelata, la cui protezione risponde
ad un interesse pubblico normalmente
prevalente su quello privato, anche per la
rilevanza costituzionale che il primo
presenta (Cds Sez. VI 15.05.2008 n. 233).
Del resto il contenuto della relazione
descrittiva presentata dal ricorrente, in
atti, è comunque generico limitandosi ad
affermazioni apodittiche sulla compatibilità
paesaggistica del manufatto, tra cui quella
che il capanno è visibile solo dalla
proprietà del ricorrente.
Va altresì ricordato che il Consiglio di
Stato, in sede consultiva (Parere Sez. II
19.10.2005 n. 09029 - Ad. del 15.06.2005 n.
sez. 1956) ha osservato, con riguardo al
procedimento di cui all’art. 1 c. 38 del
D.lgs. 308/2004, come il Comune possa
discostarsi da parere della Soprintendenza
solo con adeguata motivazione, tenendo conto
della rilevanza degli interessi coinvolti,
dato che la tutela ambientale assume “valore
costituzionale primario”. Logico
corollario del valore del bene tutelato è
che vi è ampia discrezionalità degli enti
preposti nello stabilire la compatibilità
paesaggistica di opere costruite in assenza
di concessione edilizia e di autorizzazione
paesaggistica.
Alla luce delle considerazioni fin qui
svolte, risulta dunque sufficientemente
motivato il parere negativo adottato dalla
Soprintendenza e fatto proprio dal Comune
che individua l’incompatibilità della natura
dell’opera (capanno per attrezzi agricoli)
con il paesaggio circostante, in un’area
sottoposta a vincolo ex lege
(TAR Marche,
sentenza 30.09.2009 n. 932 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
MOTIVAZIONE SUCCINTA DI UN
DINIEGO DI SANATORIA.
1- Abusi – Sanatoria –
Diniego – Succinta motivazione di diniego
fondata sul parere contrario ai fini
paesaggistici - Ratio - Fattispecie.
2- Beni culturali ed ambientali – Vincolo –
Parere della Soprintendenza –
Discrezionalità del Comune nel disattenderlo
– E’ necessaria una adeguata motivazione.
1-
In materia di sanatoria edilizia, non è
illegittima una motivazione anche succinta
di un diniego che si fondi sul parere
contrario ai fini paesaggistici e che
l'onere motivazionale ben può essere assolto
mediante l'individuazione, nell'intervento
abusivo, di caratteristiche che
oggettivamente ne impediscono il corretto
inserimento nella zona che è oggetto di
specifica tutela, ancorché l'amministrazione
utilizzi formule di diniego analoghe nei
confronti di altre fattispecie, quando che
le connotazioni individuate rispetto al
manufatto sono comuni ad una vasta gamma di
interventi abusivi e quindi la motivazione
adottata può ben apparire stereotipa per un
gran numero di casi, purché siano esternate
le ragioni per le quali le caratteristiche
costruttive ed i materiali utilizzati
arrechino pregiudizio alla bellezza
tutelata.
Nel caso in esame vi è lo specifico
riferimento alla natura dell’opera, un
capanno per attrezzi che, come osserva la
stessa relazione descrittiva presentata dal
ricorrente è realizzato “con struttura in
metallo, pannelli in legno ed onduline
plastificate”. La Soprintendenza ha
quindi ritenuto che tale manufatto,
costruito in assenza di autorizzazione
paesaggistica, sia incompatibile con i
valori tutelati dal vincolo (Tar Toscana
19.06.2007 n. 890).
Ancora, in un caso simile al presente,
sempre il Tar Toscana ha osservato come, in
sede di diniego di concessione edilizia in
sanatoria, il giudizio in ordine alla
compatibilità degli interventi, in quanto
espressione di un potere
tecnico-discrezionale, si rileva censurabile
in sede di legittimità solo per palesi
errori attinenti la valutazione degli
elementi di fatto o per illogicità (Tar
Toscana 27.11.2006 n. 6052).
2-
Il Comune, con riguardo al procedimento di
cui all’art. 1 c. 38 del D.lgs. 308/2004,
può discostarsi dal parere della
Sorprintendenza solo con adeguata
motivazione, tenendo conto della rilevanza
degli interessi coinvolti, dato che la
tutela ambientale assume “valore
costituzionale primario”.
Logico corollario del valore del bene
tutelato è che vi è ampia discrezionalità
degli enti preposti nello stabilire la
compatibilità paesaggistica di opere
costruite in assenza di concessione edilizia
e di autorizzazione paesaggistica (Consiglio
di Stato, Sede consultiva, Parere Sez. II
19.10.2005 n. 9029; Ad. del 15.06.2005 n.
sez. 1956) (TAR Marche,
sentenza 30.09.2009 n. 932 - link
a
http://mondolegale.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
RICORSO PRESENTATO DOPO LA
RICHIESTA DI SANATORIA.
Giudizio amministrativo –
Procedura – Istanza di sanatoria presentata
in data precedente alla introduzione del
ricorso ma successivamente alla data del
provvedimento di ripristino –
Improcedibilità per sopravvenuta carenza di
interesse – Dovendosi l’amministrazione
comunque ripronunciare sull’istanza di
sanatoria in via del tutto autonoma rispetto
al provvedimento impugnato Viene meno
l’interesse del ricorrente.
Deve essere dichiarato improcedibile, per
sopravvenuta carenza di interesse, il
ricorso proposto avverso l'ordine di
ripristino, allorquando risulti presentata
una domanda di sanatoria (sia per
l'accertamento di conformità che per il
"condono") in data precedente alla
introduzione del ricorso stesso e
successivamente alla data del provvedimento
di ripristino.
Ciò in quanto l'esercizio della facoltà di
regolarizzare la propria posizione da parte
del privato impedisce l'esercizio del potere
repressivo dell'Amministrazione, almeno fino
a quando la stessa non si pronunci in senso
negativo sulla istanza medesima, ed,
inoltre, in quanto l'applicazione di detto
principio determina, sotto l'aspetto
processuale, la sopravvenuta carenza
d'interesse all'annullamento dell'atto
sanzionatorio in relazione al quale è stata
prodotta la suddetta domanda di sanatoria e
la traslazione e differimento dell'interesse
ad impugnare verso il futuro provvedimento
che, eventualmente, respinga la domanda
medesima, disponendo nuovamente la
demolizione dell'opera edilizia ritenuta
abusiva (Consiglio di Stato, sez. VI,
12.11.2008, n. 5646; negli stessi termini
TAR Calabria Catanzaro, sez. II, 07.11.2008,
n. 1482; TAR Campania Napoli, sez. IV,
07.11.2008, n. 19352; TAR Sicilia Catania,
sez. I, 04.11.2008, n. 1911; TAR Lazio Roma,
sez. II, 15.09.2008 , n. 8306).
Di conseguenza il ricorrente non potrebbe
ottenere alcun risultato favorevole da tale
presente impugnazione, dovendosi
l’amministrazione comunque ripronunciare
sull’istanza di sanatoria in via del tutto
autonoma rispetto al provvedimento impugnato
in questa sede (TAR Puglia-Bari, Sez. II,
sentenza 25.09.2009 n. 2135 -
link a http://mondolegale.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Sequestro e sgombero
dell’immobile sequestrato.
Il provvedimento di sgombero emesso dal P.M.
è suscettibile solo di controllo, attraverso
il rimedio dell’incidente di esecuzione, in
relazione alla sua indispensabilità ai fini
dell’attuazione della misura cautelare.
E il giudice deve limitarsi ad accertare se
le finalità cautelari del provvedimento di
sequestro possano essere attuate con
modalità diverse e tale accertamento, se
motivato congruamente ed esente da vizi
logici, non è censurabile in sede di
legittimità (conformi e di identico
contenuto le sent. 37593/2009, 37594/2009 e
37595/2009) (Corte di Cassazione, Sez. III
penale,
sentenza 24.09.2009 n. 37592 -
link a www.lexambiente.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
REPRESSIONE DELL'ABUSIVISMO
EDILIZIO.
1. Abusi - Demolizione -
In pendenza di domanda di sanatoria -
Impossibile - Ragioni.
2. Abusi - Demolizione - Ingiunzione -
Presupposti - Motivazione - Profili.
1.
Ai sensi degli artt. 38 e 44, L. n. 47/1985,
contenuti nel capo IV della legge medesima,
in pendenza della domanda di sanatoria, è
preclusa l'adozione di provvedimenti
repressivi dell'abuso edilizio, atteso che
nell'ipotesi di diniego della domanda di
sanatoria, l'Amministrazione dovrà adottare
nuova ingiunzione di demolizione, con
fissazione di nuovi termini per la spontanea
esecuzione (TAR Campania Napoli, sez. VII,
21-03-2008 n. 1472).
2.
In materia urbanistica, il presupposto per
l'adozione dell'ingiunzione di demolizione
delle opere edilizie abusive è soltanto la
constatata esecuzione dell'opera in totale
difformità della concessione o in assenza
della medesima, con la conseguenza che tale
provvedimento, ove ricorrano i predetti
requisiti, è atto dovuto ed è
sufficientemente motivato con l'affermazione
dell'accertata abusività dell'opera, essendo
in re ipsa l'interesse pubblico alla sua
rimozione (TAR Campania-Napoli, sez. VI,
25-02-2009 n. 1100) (TAR Campania-Napoli,
Sez. VI,
sentenza 24.09.2009 n. 5072 -
link a
http://mondolegale.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Opere abusive - Ordinanza di
demolizione - Comunicazione di avvio del
procedimento - Necessità - Limiti.
La comunicazione dell'avviso di avvio del
procedimento, ex art. 7 Legge 241/1990, è
necessaria anche per i procedimenti di
demolizione di opere abusive e in generale
per l'adozione di atti vincolati, nel caso
in cui la partecipazione del privato agli
accertamenti di fatto che precedono tale
tipo di atti sia proficua, potendo il
soggetto destinatario dell'azione
amministrativa far rilevare circostanze ed
elementi tali da indurre la P.A. a recedere
dall'emanazione di provvedimenti restrittivi (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
II,
sentenza
24.09.2009 n.
4726). |
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ATTI AMMINISTRATIVI -
EDILIZIA PRIVATA: In
caso di rigetto di istanza di sanatoria
presentata con DIA devono essere comunicati
i motivi ostativi all’accoglimento della
richiesta.
Il caso concerne la costruzione di un
muretto con sovrastante ringhiera metallica,
muretto per cui il ricorrente aveva avanzato
istanza di sanatoria tramite DIA presentata
ai sensi degli articoli 36 e 37 del dpr
380/2001.
Con determinazione dirigenziale il comune
dichiarava di non poter accogliere l’istanza
di sanatoria.
Il ricorrente oppone il mancato rispetto
dell’art. 10-bis della legge 241/1990: il
collegio ritiene fondata la doglianza
infatti afferma “Rispetto a provvedimenti
del genere di quello in esame non appare,
infatti, che possa essere posta in
discussione l’operatività del disposto della
prescrizione di cui al citato art. 10-bis
della legge n. 241/1990 e, dunque,
l’esistenza dell’obbligo
dell’Amministrazione di comunicare
all’istante i motivi che ostano
all’accoglimento della domanda, così da
porre l’interessato nella condizione di
presentare osservazioni”. D’altro canto
l’amministrazione non può invocare
l’applicazione dell’art. 21-octies comma 2
della legge 241/1990 in quanto non ha
dimostrato che il contenuto del
provvedimento impugnato non avrebbe potuto
essere diverso da quello adottato in
concreto.
La disposizione citata infatti reca
specificatamente: ”il provvedimento
amministrativo non è comunque annullabile
per mancata comunicazione dell'avvio del
procedimento qualora l'amministrazione
dimostri in giudizio che il contenuto del
provvedimento non avrebbe potuto essere
diverso da quello in concreto adottato”.
Non essendoci elementi per fare riferimento
a suddetto articolo non diventa irrilevante
il fatto di non aver comunicato, in ossequio
all’art. 10-bis, i motivi che si
frapponevano alla accettazione della istanza
di sanatoria. E pertanto il collegio ha
ritenuto di dover accogliere il ricorso
presentato dal ricorrente e annullare il
provvedimento di diniego impugnato
(commento tratto da
www.documentazione.ancitel.it -
TAR Lazio-Roma, Sez. I-quater,
sentenza 23.09.2009 n. 9240 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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URBANISTICA:
Lottizzazione abusiva e terzi
acquirenti.
La confisca prevista per il reato di
lottizzazione abusiva costituisce una
sanzione amministrativa e non una misura di
sicurezza penale di natura patrimoniale. La
natura amministrativa di detta confisca non
ne esclude, però, il carattere sanzionatorio
con la conseguente necessità di tener conto
dei principi generali che regolano
l‘applicazione anche delle sanzioni
amministrative.
Orbene, è indubbio che anche con riferimento
alle sanzioni amministrative esulano dalla
materia criteri di responsabilità oggettiva,
essendo richiesta, quale requisito
essenziale di legalità per la loro
applicazione, l’esistenza di una condotta
che risponda ai necessari requisiti
soggettivi della coscienza e volontà
dell’agente e sia caratterizzata quanto meno
dall’elemento psicologico della colpa. Né la
confisca di cui si tratta può essere
ricondotta ad alcuna delle ipotesi di
responsabilità solidale.
L’acquirente, dunque, non può sicuramente
considerarsi, solo per tale sua qualità,
terzo estraneo al reato di lottizzazione
abusiva, ben potendo egli tuttavia, benché
compartecipe al medesimo accadimento
materiale, dimostrare di avere agito in
buona fede, senza rendersi conto, cioè -pur
avendo adoperato la necessaria diligenza
nell’adempimento dei doveri di informazione
e conoscenza- di partecipare ad
un’operazione di illecita lottizzazione.
Quando, invece, l’acquirente sia consapevole
del carattere abusivo dell’intervento -o
avrebbe potuto esserlo spiegando la normale
diligenza- la sua condotta si lega con
intimo nesso causale a quella del venditore
ed in tal modo le rispettive azioni,
apparentemente distinte, si collegano tra
loro e determinano la formazione di una
fattispecie unitaria ed indivisibile,
diretta in modo convergente al conseguimento
del risultato lottizzatorio (di analogo
contenuto Sez. III n. 36844 del 22.09.2009,
Contò) (Corte di Cassazione, Sez. III
penale,
sentenza 22.09.2009 n. 36845 -
link a www.lexambiente.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: E’
illegittima l’ordinanza di demolizione di un
manufatto costruito su progetto presentato
tramite DIA se l’amministrazione non abbia
prima annullato il provvedimento tacito di
accoglimento dell’istanza.
La decisione in rassegna tratta di un
tardivo ripensamento di una pubblica
amministrazione.
Al comune, resistente nel
presente giudizio, il ricorrente aveva
inoltrato istanza autorizzatoria alla
costruzione di un manufatto per il tramite
di denuncia di inizio attività. Decorsi i 30
giorni stabiliti dalla norma, il ricorrente
ha avviato i lavori per la costruzione di
una veranda. In riferimento al manufatto,
per il quale la DIA era stata presentata nel
2006, il comune emette ordinanza di
demolizione nel 2007 assegnando per
l’esecuzione dell’ordine un termine di 90
giorni.
In risposta all’ordinanza di
demolizione che da una parte riconosce la
legittimità del progetto presentato tramite
DIA e dall’altra ne ravvisa
l’incompatibilità con la zonizzazione del
Piano Regolatore, il ricorrente propone
ricorso al Tar competente il quale accoglie
la proposta per i motivi che di seguito si
illustrano. La denuncia di inizio attività
disciplinata dal T.U. in materia edilizia 06.06.2001 n. 380 è assimilabile a
un’istanza autorizzatoria, che, con il
decorso del termine di legge, provoca la
formazione di un provvedimento tacito di
accoglimento dell’istanza.
Pertanto,
l’Amministrazione, dopo il decorso del
termine di trenta giorni per la formazione
del provvedimento tacito, non perde i propri
poteri di autotutela che, nel caso di
esercizio di un’attività di secondo grado
(che si estrinseca in un annullamento
d’ufficio o in una revoca), devono tuttavia
essere esercitati nel rispetto del principio
di certezza dei rapporti giuridici e di
salvaguardia del legittimo affidamento del
privato nei confronti dell’attività
amministrativa.
La valutazione effettuata
dall’Amministrazione nell’ordinanza di
demolizione circa la contrarietà dell’opera
eseguita dal ricorrente a seguito della
presentazione della D.I.A., avrebbe dovuto
essere preceduta dall’annullamento del
provvedimento formatosi sulla D.I.A.
E
quest’ultimo avrebbe dovuto essere preceduto
dall’avviso di avvio del procedimento nel
rispetto di tutte le forme sostanziali e
procedimentali previste per gli atti in
autotutela, compreso il rispetto del tempo
ragionevole per porre in essere il
provvedimento di secondo grado come
espressamente stabilito dall’art. 21-nonies
della legge 241/1990 il quale stabilisce che
il provvedimento amministrativo illegittimo
ai sensi dell'articolo 21-octies può essere
annullato d'ufficio, sussistendone le
ragioni di interesse pubblico, entro un
termine ragionevole e tenendo conto degli
interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha
emanato, ovvero da altro organo previsto
dalla legge.
In sostanza il provvedimento
impugnato non rispetta la serie
procedimentale descritta ponendosi in
violazione sia dell’art. 3 che degli
articoli 7, 8 e 21-nonies della legge
241/1990.
Sulla base di tale considerazione finale il
collegio emiliano non può che emettere la
propria sentenza di accoglimento del ricorso
e quindi di annullamento dell’ordinanza di
demolizione (commento tratto da
www.documentazione.ancitel.it - TAR Emilia
Romagna-Parma,
sentenza 22.09.2009 n. 676 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Beni ambientali. Violazioni norme
di tutela del paesaggio e buona fede.
Nelle fattispecie contravvenzionali la buona
fede può acquistare giuridica rilevanza solo
a condizione che si traduca in mancanza di
coscienza dell'illiceità del fatto
(commissivo od omissivo) e derivi da un
elemento positivo, estraneo all’agente,
consistente in una circostanza che induca
alla convinzione della liceità del
comportamento tenuto.
La prova della sussistenza di un elemento
positivo di tal genere, però, deve essere
data dall’imputato, il quale ha anche
l’onere di dimostrare di avere compiuto
tutto quanto poteva per osservare la norma
violata (fattispecie in tema di violazione
di norme di tutela paesaggistica) (Corte di
Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 18.09.2009 n. 36218 -
link a www.lexambiente.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Abuso Edilizio - Concessione
edilizia - Sanatoria - Diniego - Legittimità
- Fattispecie.
E' legittimo il provvedimento di diniego del
condono edilizio nell'ipotesi in cui le
pareti siano costituite da semplici pannelli
metallici e manchi la copertura, dal momento
che in tale caso non si può parlare di "ultimazione
a rustico", che presuppone il
completamento delle strutture essenziali,
tra cui vanno espressamente ricompresse le
tamponature esterne (massima tratta da
www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
II,
sentenza
17.09.2009 n.
4681 - link a
www.giustizia-amministrativa.it).). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Abusi - Sanatoria
- Certificato di agibilità - Presupposti -
Conformità a norme urbanistico-edilizie -
Necessità - Ratio.
In tema di certificato di agibilità, la
conformità dei manufatti alle norme
urbanistico-edilizie è presupposto
indispensabile per il legittimo rilascio del
suddetto certificato (cfr. Cons. di Stato,
sent. n. 2760/2009); ancor prima della
logica giuridica è d'altronde la
ragionevolezza ad escludere che possa essere
utilizzato, per qualunque destinazione, un
fabbricato non conforme alla normativa
urbanistico-edilizia e, come tale, in
potenziale contrasto con la tutela del
fascio di interessi collettivi alla cui
protezione quella disciplina è preordinata
(corretto uso del suolo, difesa
dell'ambiente, salubrità degli abitati,
sicurezza e stabilità delle costruzioni,
ecc.)
(massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
II,
sentenza
17.09.2009 n.
4670 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: L’utilizzo
della propria residenza per riunioni di
adepti, a scopo religioso, culturale,
associativo in genere, non è di per sé
sufficiente a configurare un illecito
edilizio suscettibile di essere sanzionato
ai sensi dell’art. 31 del d.p.r. n. 380 del
2001 (t.u. edilizia); né lo è lo svolgimento
saltuario di pratiche di culto in un luogo
strutturato e destinato ad abitazione.
Il ricorrente, proprietario di una casa con
giardino, in cui risiede con la famiglia,
premesso che il vicino avrebbe adibito a
tempio buddista, mutandone la destinazione,
l’unità immobiliare adiacente, anch’essa
posta in zona residenziale B2, ha chiesto al
Comune (istanze 30.07.2007 e 22.09.2008) di
accertare e sanzionare con le misure
appropriate il cambio di destinazione d’uso
dell’immobile.
L’art. 52 della legge regionale n. 12/2005
(legge per il governo del territorio)
stabilisce [comma 3-bis, aggiunto dall’art.
1, comma 1, lett. m), legge regionale
14.07.2006 n. 12] che “i mutamenti di
destinazione d’uso di immobili, anche non
comportanti la realizzazione di opere
edilizie, finalizzati alla creazione di
luoghi di culto e luoghi destinati a centri
sociali, sono assoggettati a permesso di
costruire”.
Nel caso in esame è pacifico che l’immobile
in questione ha destinazione residenziale, è
strutturato per tale funzione e non ha
subito alcun intervento edilizio volto ad
adibirlo, con modifiche strutturali, ad una
funzione diversa.
Si tratta di vedere se lo svolgimento delle
attività denunciate dal ricorrente integri
quella diversa destinazione d’uso che
richiederebbe, secondo la norma regionale,
il rilascio di un titolo edilizio.
Ritiene il Collegio che al quesito debba
darsi, nel caso in esame, risposta negativa.
Il mutamento di destinazione rilevante ai
fini in discorso è quello che altera, sia
pure senza opere, la funzione originaria
dell’immobile, al fine di adibirlo, in via
permanente, ad una funzione diversa. In tal
caso l’immobile perde la destinazione
originariamente assentita per assumere la
funzione diversa che gli viene assegnata.
Altra cosa è l’uso di fatto dell’immobile in
relazione alle molteplici attività umane che
il titolare è libero di esplicare. La
destinazione d'uso impressa a determinati
locali dal titolo autorizzativo non
riguarda, infatti, le attività umane che vi
si svolgono, ossia i c.d. usi di fatto (cfr.
Cons. Stato V 23.02.2000 n. 949, 28.01.1997
n. 77). Ove detti usi e attività diano luogo
a comportamenti illeciti (immissioni non
consentite, schiamazzi, ecc.), ben possono
essere oggetto di sanzioni penali, civili,
ed amministrative, incidenti sulla condotta
dei responsabili, laddove l’applicazione di
sanzioni edilizie coinvolgenti (anche) le
strutture (rimessione in pristino e, in caso
di inottemperanza, acquisizione al
patrimonio comunale) postula un quid
pluris, che nella specie non è dato
ravvisare.
Considerate le risultanze dell’istruttoria
effettuata dal Comune, non sono ravvisabili
infatti elementi idonei a configurare un
mutamento di destinazione d’uso rilevante
sotto il profilo edilizio.
L’utilizzo della propria residenza per
riunioni di adepti, a scopo religioso,
culturale, associativo in genere, non è di
per sé sufficiente a configurare un illecito
edilizio suscettibile di essere sanzionato
ai sensi dell’art. 31 del d.p.r. n. 380 del
2001 (t.u. edilizia); né lo è lo svolgimento
saltuario di pratiche di culto in un luogo
strutturato e destinato ad abitazione.
Se ciò di cui il ricorrente si duole è il
disturbo derivante dalle pratiche di culto
(cfr. istanza 11.05.2009) ovvero la “intollerabile
immissione di rumori eccedenti i limiti
imposti dalla legge e dalla convivenza
civile” (cfr. diffida 07.03.2007
indirizzata al vicino), resta ovviamente
salva la facoltà di adire il giudice
ordinario qualora, in relazione all’afflusso
di persone e al disturbo cagionato in
occasione delle suddette cerimonie
religiose, si registrino immissioni moleste
che eccedono la normale tollerabilità
(TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 17.09.2009 n. 4665 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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URBANISTICA: E'
legittimo il provvedimento del comune con il
quale viene ordinata la sospensione della
lottizzazione e l'immediata interruzione di
ogni opera edilizia sui lotti, nell'ipotesi
in cui si verificano le condizioni previste
dall'art. 18, L. n. 47 del 1985.
Secondo l’art. 18 della legge n. 47/1985: “Si
ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo
edificatorio quando vengono iniziate opere
che comportino trasformazione urbanistica od
edilizia dei terreni stessi in violazione
delle prescrizioni degli strumenti
urbanistici, vigenti o adottati, o comunque
stabilite dalle leggi statali o regionali o
senza la prescritta autorizzazione; nonché
quando tale trasformazione venga predisposta
attraverso il frazionamento e la vendita, o
atti equivalenti, del terreno in lotti che,
per le loro caratteristiche, quali la
dimensione in relazione alla natura del
terreno e alla sua destinazione secondo gli
strumenti urbanistici, il numero,
l’ubicazione o la eventuale previsione di
opere di urbanizzazione ed in rapporto ad
elementi riferiti agli acquirenti, denuncino
in modo non equivoco la destinazione a scopo
edificatorio”.
Quindi, si ha lottizzazione abusiva sia nel
caso in cui vengano iniziate opere che
comportino trasformazione urbanistica o
edilizia dei terreni in violazione delle
prescrizioni degli strumenti urbanistici,
sia allorquando tale trasformazione venga
predisposta attraverso il frazionamento o la
vendita del terreno in lotti che, per le
loro caratteristiche ed in rapporto ad
elementi riferiti agli acquirenti, denuncino
in modo non equivoco la destinazione a scopo
edificatorio
(TAR Emilia Romagna-Bologna, Sez. II,
sentenza 17.09.2009 n. 1532 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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URBANISTICA:
Lottizzazione abusiva e modifica
della destinazione d’uso.
Può configurare il reato di lottizzazione
abusiva la modifica di destinazione d’uso di
un complesso alberghiero, realizzata
attraverso la vendita di singole unità
immobiliari a privati, allorché
(indipendentemente dal regime proprietario
della struttura) non sussiste una
organizzazione imprenditoriale preposta alla
gestione dei servizi comuni ed alla
concessione in locazione dei singoli
appartamenti compravenduti secondo le regole
comuni del contratto di albergo, atteso che
in tale ipotesi le singole uniti perdono la
loro originaria destinazione d’uso
alberghiera per assumere quella residenziale
(Corte di Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 16.09.2009 n. 35708 -
link a www.lexambiente.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Ordinanza di demolizione opere
abusive - Procedimento di sanatoria o di
accertamento di conformità - Sopravvenuta
carenza di interesse - Improcedibilità -
Ratio.
Qualora all'impugnata ordinanza di
demolizione di opere abusive facciano
seguito la presentazione di un'istanza di
permesso di costruire in sanatoria e
successivo provvedimento di diniego, il
ricorso avverso l'ordinanza risulta
improcedibile, in quanto l'ordinanza ha
perso la propria efficacia lesiva, con
conseguente improcedibilità per carenza di
interesse del ricorso (cfr. Cons. di Stato,
sent. n. 6789/2006; TAR Milano, sent. nn.
5300/2008, 2975/20008; TAR Roma, sent. n.
3873/2007; TAR Napoli, sent. n. 4659/2007)
(massima tratta da www.solom.it - TAR
Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 16.09.2009 n. 4664 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Ordine di demolizione e
sanatoria.
La validità ovvero l’efficacia dell’ordine
di demolizione non risultano pregiudicate,
con la pretesa automaticità, dalla
successiva presentazione di un’istanza ex
art. 36 del d.p.r. 380/2001.
Sul punto, mette conto evidenziare che nel
sistema non è rinvenibile una previsione
dalla quale possa desumersi un tale effetto,
sicché, se, da un lato, la presentazione
dell’istanza ex art. 36 D.P.R. 380/2001
determina inevitabilmente un arresto
dell’efficacia dell’ordine di demolizione,
all’evidente fine di evitare, in caso di
accoglimento dell’istanza, la demolizione di
un’opera che, pur realizzata in assenza o
difformità dal permesso di costruire, è
conforme alla strumentazione urbanistica
vigente, dall’altro, occorre ritenere che
l’efficacia dell’atto sanzionatorio sia
soltanto sospesa, cioè che l’atto sia posto
in uno stato di temporanea quiescenza.
All’esito del procedimento di sanatoria, in
caso di accoglimento dell’istanza, l’ordine
di demolizione rimarrà privo di effetti in
ragione dell’accertata conformità
dell’intervento alla disciplina urbanistica
ed edilizia vigente sia al momento della
realizzazione dello stesso sia al momento
della presentazione della domanda, con
conseguente venir meno dell’originario
carattere abusivo dell’opera realizzata.
Di contro, in caso di rigetto dell’istanza,
l’ordine di demolizione a suo tempo adottato
riacquista la sua efficacia, che non era
definitivamente cessata, bensì era rimasta
solo sospesa in attesa della conclusione del
nuovo iter procedimentale, con la sola
precisazione che il termine concesso per
l’esecuzione spontanea della demolizione
deve decorrere dal momento in cui il diniego
di sanatoria perviene a conoscenza
dell’interessato, che non può rimanere
pregiudicato dall’avere esercitato una
facoltà di legge, quale quella di chiedere
l’accertamento di conformità urbanistica, e
deve pertanto poter fruire dell’intero
termine a lui assegnato per adeguarsi
all’ordine, evitando così le conseguenze
negative connesse alla mancata esecuzione
dello stesso (TAR Campania-Napoli, Sez. II,
sentenza 14.09.2009 n. 4961 -
link a www.lexambiente.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Responsabilità del privato per
attività illegittimamente autorizzata.
Il privato, la cui attività costituente
reato sia stata autorizzata con atto
amministrativo illegittimo, risponde
penalmente anche se non sia provata la sua
collusione con l’autorità amministrativa
degli illeciti compiuti in virtù dì
quell’atto, sempre che sia consapevole della
sua illegittimità o che di essa possa
rendersi conto (Corte di Cassazione, Sez.
III penale,
sentenza 11.09.2009 n. 35210 -
link a www.lexambiente.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Violazione di sigilli e
responsabilità del custode.
Qualora sia riscontrata la violazione di
sigilli, senza che il custode abbia
avvertito dell’accaduto l’autorità, è lecito
ritenere che detta violazione sia opera
dello stesso custode, da solo o in concorso
con altri, tranne che lo stesso dimostri di
non essere stato in grado di avere
conoscenza del fatto per caso fortuito o per
forza maggiore (Corte di Cassazione, Sez.
III penale,
sentenza 11.09.2009 n. 35208 -
link a www.lexambiente.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Per l'adozione dei provvedimenti
repressivi in materia di abusi edilizi, non
è più necessaria l'acquisizione del parere
della commissione edilizia comunale ai sensi
dell'art. 32, comma 3, l. 17.08.1942 n.
1150, il quale era giustificato, nel
previgente ordinamento, appunto dalla natura
discrezionale di detto ordine.
I provvedimenti repressivi di abusi edilizi
non necessitano di previo parere da parte di
altri organi o autorità (nella specie
Commissione edilizia e ufficio tecnico
comunale) (TAR Lazio Roma, sez. II,
20.03.2002, n. 2309); ed infatti, a seguito
dell'entrata in vigore della l. 28.01.1977
n. 10, la quale ha previsto la vincolante
obbligatorietà dell'ordine di demolizione
degli edifici abusivi, non è più necessaria
l'acquisizione del parere della commissione
edilizia comunale ai sensi dell'art. 32,
comma 3, l. 17.08.1942 n. 1150, il quale era
giustificato, nel previgente ordinamento,
appunto dalla natura discrezionale di detto
ordine (Consiglio Stato, sez. V, 24.03.1998,
n. 350)
(TAR
Lazio-Roma, Sez. II-ter,
sentenza 11.09.2009 n. 8644 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
1. Abusi - Misure
repressive - Ordinanza di demolizione -
Comunicazione di avvio del procedimento -
Necessità - Non sussiste.
2. Abusi - Misure
repressive - Natura - Atto vincolato -
Motivazione Interesse pubblico - E' in re ipsa - Applicazione a distanza di tempo -
Legittimità - Ratio.
1. In considerazione della natura vincolata
del potere di repressione degli abusi
edilizi, l'omessa comunicazione di avvio del
procedimento non invalida l'ordinanza di
demolizione (cfr. Cons. di Stato, sent. n.
4659/2008; TAR Lecce, sent. n.
2651/2008).
2. I provvedimenti di repressione degli
abusi edilizi, in quanto atti vincolati,
sono sufficientemente motivati con
l'affermazione dell'accertata irregolarità
dell'intervento, essendo in re ipsa
l'interesse pubblico alla rimozione
dell'abuso -anche se risalente nel tempo-
senza necessità di una motivazione su
puntuali ragioni di interesse pubblico e di
una specifica comparazione con gli interessi
privati coinvolti (TAR Milano, sent. n.
1318/2009): l'esercizio del potere di
controllo e sanzionatorio in materia urbanistico-edilizia è, difatti,
imprescrittibile e costituisce atto dovuto (TAR Milano, sent. n. 1261/2008)
(massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
II,
sentenza
11.09.2009 n.
4648 - link a
www.giustizia-amministrativa). |
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EDILIZIA PRIVATA: 1. Art. 41, L. 1150/1941 - Opere abusive -
Sanzione pecuniaria - Impossibilità di
procedere alla restituzione in pristino -
Opere prefabbricate - Rimozione.
2. Opere abusive - Provvedimento di
demolizione - Atto dovuto - Obbligo di
motivazione - Assolto con l'indicazione dei
presupposti di fatto.
3. Sanzioni pecuniarie ex L. 765/1967 -
Legittimazione passiva in capo al
costruttore - Ordinanza di demolizione nei
confronti del proprietario non responsabile
- Legittimità.
1. L'art. 41 della L. n. 1150/1941
stabilisce l'applicazione in via
amministrativa di "una sanzione pecuniaria
pari al valore venale delle opere o loro
parti abusivamente eseguite, valutato
dall'Ufficio tecnico erariale" ma unicamente
"qualora non sia possibile procedere alla
restituzione in pristino ovvero alla
demolizione delle opere eseguite senza la
licenza di costruzione e in contrasto con
questa".
Nel caso di specie non ricorre la
fattispecie impeditiva contemplata dalla
norma trattandosi di opere prefabbricate
suscettibili di essere rimosse senza
eccessivi aggravi.
2.
"I provvedimenti di demolizione di opere
abusive sono atti dovuti, sufficientemente
motivati con l'affermazione dell'accertata
realizzazione di interventi edilizi in
carenza del prescritto titolo abilitativo.
In relazione a provvedimenti di tal genere,
l'obbligo di motivazione è, dunque, da
intendere nella sua essenzialità, ossia è da
intendere assolto con l'indicazione dei meri
presupposti di fatto (constatazione
dell'esecuzione di opere edilizie in
difformità del permesso di costruire o in
assenza del medesimo), che poi determinano
l'applicazione dovuta delle misure
sanzionatorie previste (cfr., tra le tante,
C.d.S., Sez. V, n. 5058/2002; TAR Lazio,
Roma, Sez. I-quater, n. 305/2006)" (TAR
Lazio, Roma, Sez. I-quater, 24.01.2008,
n. 562).
3. La legittimazione passiva, in tema di
applicazione di sanzioni pecuniarie ex L. n.
765/1967 va riconosciuta in capo al
costruttore autore dell'infrazione non
potendo, questi, essere esonerato da
responsabilità per il solo fatto di avere
ceduto le opere abusive (Cons. Stato, Sez.
V, 19.11.1992, n. 1307); tuttavia, per
principio giurisprudenziale altrettanto
pacifico, "l'ordinanza di demolizione di una
costruzione abusiva può essere
legittimamente emanata nei confronti del
proprietario attuale (cui l'Ordinanza è
stata notificata, ndr), anche se non
responsabile dell'abuso, considerato che
l'abuso edilizio costituisce illecito
permanente e che l'ordinanza stessa ha
carattere ripristinatorio e non prevede
l'accertamento del dolo o della colpa del
soggetto cui si imputa la trasgressione
(cfr. Tar Umbria, 01.06.2007, n. 477)"
(TAR Campania, Napoli, Sez. IV, 16.05.2008,
n. 4715)
(massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. I,
sentenza 10.09.2009 n.
4623 - link
a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Obbligo di valutazione delle
opere abusive nel loro complesso.
La recinzione del complesso edilizio abusivo
non può essere considerata autonomamente in
quanto le opere abusive vanno considerate
nel loro complesso.
Secondo consolidata giurisprudenza di questa
Corte la valutazione di un’opera edilizia
abusiva va effettuata con riferimento al suo
complesso non potendosi considerare
separatamente i suoi singoli componenti,
così che, in virtù del concetto unitario di
costruzione, la stessa può dirsi completata
solo ove siano stati terminati i lavori
relativi a tutte le parti dell’edificio;
conseguentemente la permanenza del reato di
costruzione in difetto di concessione cessa
con la realizzazione totale dell’opera in
ogni sua parte (Corte di Cassazione, Sez.
III penale,
sentenza 09.09.2009 n. 34876 -
link a www.lexambiente.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Violazione della normativa
antisismica (natura del reato).
La contravvenzione di cui all’art. 14 della
legge 05.11.1971 n. 1086, (che sanziona il
costruttore delle opere in cemento armato
quando omette, prima del loro inizio, di
curare il deposito, presso l’ufficio tecnico
regionale, della denuncia delle opere
stesse, accompagnata da un regolare progetto
e da una relazione illustrativa) è un reato
istantaneo con effetti permanenti, che si
consuma con la omissione degli adempimenti
richiesti dalla norma anzidetta, prima della
esecuzione dei lavori, al fine di consentire
il controllo preventivo sulle stesse.
Le violazioni dei decreti interministeriali
che disciplinano la normativa tecnica per le
costruzioni da realizzarsi in zone
dichiarate sismiche hanno, invece, natura di
reato permanente (Corte di Cassazione, Sez.
III penale,
sentenza 09.09.2009 n. 34860 -
link a www.lexambiente.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
1. Opere abusive -
Manufatto di ingente entità non destinato ad
utilizzazione precaria - Permesso di
costruire - Necessità.
2. Abusi - In
assenza di dichiarazione di inizio attività
- Sanzioni - Calcolo.
1. Nel caso di realizzazione, in assenza di
titolo abilitativo, di deposito a cielo
aperto di materiali edili caratterizzato da
grande entità del deposito, della stabilità
della utilizzazione dell'area come deposito
e della presenza di manufatti prefabbricati,
destinati ad una utilizzazione che non può
ritenersi precaria, è da ritenersi
realizzata una trasformazione permanente
dell'assetto edilizio del territorio,
necessitante il rilascio di permesso di
costruire: ciò, secondo quanto previsto
dall'art. 3 comma 5, D.P.R. 380/2001, che
annovera tra gli interventi edilizi di
«nuova costruzione» anche l'installazione di
manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di
strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, cose mobile,
imbarcazioni -utilizzate come abitazioni-ambienti di lavoro, o come depositi,
magazzini e simili e che non siano diretti a
soddisfare esigenze meramente temporanee.
2. Nel caso di realizzazione di interventi
edilizi in assenza di dichiarazione di
inizio attività, la sanzione deve essere
determinata, ex art. 37, D.P.R. 380/2001, in
misura pari al «doppio dell'aumento di
valore venale dell'immobile» in
conseguenza della realizzazione degli
intereventi abusivi: la stima della
sanzione, pertanto, deve fare riferimento
all'intera superficie dell'immobile e non
solamente a quella occupata dalle opere
abusive
(massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
II,
sentenza
09.09.2009 n.
4615 - link
a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
1. Ordinanza di
demolizione opere abusive - Procedimento di
sanatoria o di accertamento di conformità -
Sopravvenuta carenza di interesse -
Improcedibilità - Ratio.
2. Ordinanza di
demolizione di opere abusive -
Inottemperanza - Acquisizione al patrimonio
del Comune di tutto il suolo oltre alla
parte occupata dai manufatti abusivi -
Legittimità.
3. Opere abusive -
Sanzione pecuniaria in luogo di sanzione demolitoria - Inapplicabilità.
1. Qualora all'impugnata ordinanza di
demolizione di opere abusive facciano
seguito la presentazione di un'istanza di
permesso di costruire in sanatoria e
successivo provvedimento di diniego, il
ricorso avverso l'ordinanza risulta improcedibile, in quanto l'ordinanza ha
perso la propria efficacia lesiva, con
conseguente improcedibilità per carenza di
interesse del ricorso (cfr. Cons. di Stato,
sent. n. 6789/2006; TAR Milano, sent. nn.
5300/2008, 2975/20008; TAR Roma, sent. n.
3873/2007; TAR Napoli, sent. n.
4659/2007).
2. Ai sensi dell'art. 31, comma 3, D.P.R. n.
380/2001, nel caso in cui il responsabile
dell'abuso non provveda alla demolizione e
al ripristino dello stato dei luoghi nel
termine di 90 giorni dall'ingiunzione, sono
oggetto di acquisizione gratuita al
patrimonio del Comune, oltre all'opera
abusiva ed alla relativa area di sedime, la
superficie "necessaria, secondo le vigenti
prescrizioni urbanistiche, alla
realizzazione di opere analoghe a quelle
abusive": è pertanto legittima l'ordinanza demolitoria che preveda, in caso di
inottemperanza, l'acquisizione al patrimonio
del Comune di tutto il suolo e non solo
della parte occupata dai manufatti abusivi.
3.
Ai sensi dell'art. 31, comma 3, D.P.R. n.
380/2001 gli interventi eseguiti in assenza
di permesso di costruire sono soggetti alla
sanzione della demolizione e non alla
sanzione pecuniaria
(massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
II,
sentenza
09.09.2009 n.
4614 - link
a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
L'ordine di demolizione di opera
edilizia abusiva è sufficientemente motivato
con la descrizione della accertata abusività
dell'opera, salva l'ipotesi in cui, per il
lungo lasso di tempo trascorso dalla
commissione dell'abuso e il protrarsi della
inerzia dell'amministrazione preposta alla
vigilanza, si sia ingenerata una posizione
di affidamento nel privato.
La Sezione ha
già in diverse occasioni, infatti, precisato
che, come a più riprese affermato dalla
giurisprudenza, l'ordine di demolizione di
opera edilizia abusiva è sufficientemente
motivato con la descrizione della accertata
abusività dell'opera, “salva l'ipotesi
in cui, per il lungo lasso di tempo
trascorso dalla commissione dell'abuso e il
protrarsi della inerzia dell'amministrazione
preposta alla vigilanza, si sia ingenerata
una posizione di affidamento nel privato,
ipotesi questa sola, in relazione alla quale
si ravvisa un onere di congrua motivazione
che, avuto riguardo anche alla entità e alla
tipologia dell'abuso, indichi il pubblico
interesse, evidentemente diverso da quello
al ripristino della legalità, idoneo a
giustificare il sacrificio del contrapposto
interesse privato” (TAR Piemonte, Sez.
I, 02.03.2009, n. 618; TAR Piemonte, Sez. I,
31.01.2009, n. 108, Ord., con richiamo ivi a
Consiglio di Stato, Sez. IV, 06.06.2008, n.
2705; TAR Campania-Napoli, Sez. III,
18.09.2008, n. 10345; in terminis, Consiglio
Stato, Sez. V, 04.03.2008, n. 883). Me non è
questo il caso del ricorrente, come tra
breve si noterà.
Deve peraltro anche segnalare il Collegio
l’esistenza di altro recente orientamento,
secondo il quale la demolizione è “atto
dovuto ed è sufficientemente motivato con
l'affermazione dell'accertata irregolarità
dell'intervento, essendo in re ipsa
l'interesse pubblico alla rimozione
dell'abuso - anche se risalente nel tempo -
senza necessità di una specifica
comparazione con gli interessi privati
coinvolti o sacrificati” (TAR Emilia
Romagna-Parma, 21.05.2008, n. 260).
Detto orientamento fa registrare voci ancor
più rigorose, essendosi recentemente
stabilito che l’ordinanza di demolizione è “espressione
di potere autoritativo non soggetto a
prescrizione o decadenza, posta la
prevalenza dell'aspettativa della
collettività a vedere rispettate le norme in
materia edilizia ed urbanistica, rispetto
all'affidamento del contravventore a vedere
conservata l'opera abusiva, anche se
realizzata molti anni prima: rilevando una
situazione di illiceità permanente, il mero
decorso del tempo non basta a far insorgere
nel privato l'affidamento sul consolidarsi
dell'interesse alla conservazione del bene,
né, di conseguenza, è sufficiente ad imporre
una specifica motivazione sull'esistenza di
un interesse pubblico attuale prevalente”
(TAR Toscana, Sez. III, 13.05.2008, n.
1457).
Ma quand’anche il Collegio dovesse rimanere
ancorato all’orientamento più liberale,
rammenta che la Sezione si è già di recente
pronunciata su fattispecie identica, nella
quale veniva in rilevo un abuso commesso 15
anni prima del suo rilevamento ed ha
affermato che “trapiantando gli evocati
principi alla fattispecie concreta
sottoposta al suo esame, ritiene che
15 anni non integrino quell’enorme
lasso di tempo che impone secondo
l’orientamento al quale la Sezione ha
aderito e che ha di recente espresso
(TAR Piemonte, Sez. I, 02.03.2009, n. 618)
anche nella sede cautelare, un onere di
specifica illustrazione dell’interesse
pubblico alla repressione del conclamato
abuso” (TAR Piemonte, Sez. I,
24.04.2009, n. 1168).
Conferendo veste concreta alle teorizzazioni
giurisprudenziali, ritiene, dunque, la
Sezione di dover ribadire il principio, già
enunciato con la sentenza 24.04.2009, n.
1168, per il quale 15 anni di tempo decorsi
dalla commissione dell’abuso edilizio
all’epoca del suo rilevamento da parte del
Comune non integrano quell’enorme lasso di
tempo che in ossequio all’indirizzo
prevalente del Giudice amministrativo cui la
Sezione ha pure di recente prestato
adesione, impongono che nell’ordinanza di
demolizione venga esplicitato e definito
l’interesse pubblico concreto ed attuale
alla rimozione dell’opera abusiva.
Rammenta il Collegio che sul punto la
giurisprudenza, che la Sezione fa propria e
della cui esattezza è motu proprio convinta,
è unanime nel predicare che l’onere di
fornire la prova dell’epoca di realizzazione
dell’abuso, sia pur nei limiti del principio
di prova tipico del processo amministrativo,
incombe sull’interessato, non
sull’Amministrazione che adotta il
provvedimento di demolizione. Si è, infatti,
al riguardo affermato che “sussiste
tuttavia l'onere dell'interessato di fornire
prova idonea a documentare l'epoca di
costruzione dell'opera asseritamente
abusiva, che può essere desumibile sia dagli
atti del giudizio sia da altri provvedimenti
dell'amministrazione o, comunque, ammessa
dall'amministrazione medesima” (TAR
Emilia Romagna-Bologna, Sez. II, 19.04.2006,
n. 501).
Il Giudice amministrativo ha anche
precisato che “in materia edilizia,
l'onere della prova in ordine all'epoca di
realizzazione di un abuso edilizio grava
sull'interessato che intende dimostrare la
legittimità del proprio operato e non sul
Comune che, in presenza di un'opera edilizia
non assistita da un titolo che la legittimi,
ha solo il potere-dovere di sanzionarla ai
sensi di legge" (TAR Sicilia-Palermo,
Sez. III, 26.10.2005, n. 4099; TAR Umbria,
10.07.2003, n. 589). Altro Tribunale ha
stabilito che “è a carico dell'autore
dell'abuso edilizio la prova in ordine
all'epoca di esecuzione delle opere, e non
del comune che ne ordina la demolizione”
(TAR Basilicata, 29.04.2003, n. 370)
(TAR Piemonte, Sez. I,
sentenza 04.09.2009 n. 2247 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Una
volta che è stato demolito l'immobile
abusivo l’irrogazione della sanzione
dell'acquisizione al patrimonio comunale
dell'immobile stesso non ha più ragion
d’essere.
L’acquisizione al patrimonio disponibile del
Comune dell’immobile abusivo non demolito si
atteggia come una sanzione impropria e che
essa acquisizione è preordinata
principalmente alla demolizione
dell’immobile, per cui una volta che questa
finalità è stata raggiunta, l’irrogazione
della sanzione prima indicata non ha più
ragion d’essere.
L'acquisizione dell’area di sedime
dell’immobile non è un fatto autonomo, ma è
collegata all’esigenza dell’acquisizione
dell’immobile, per dare allo stesso la sua
base superficiaria, onde la conseguenza che
essa non è di per se stessa abusiva, e non
può perciò essere acquisita, senza
l’acquisizione dell’immobile abusivo,
determinandosi altrimenti una sorta di
espropriazione “sine titulo”.
Da ciò la conseguenza che, demolito
l’immobile (abusivo), non vi è la possibile
di acquisire l’area di sedime (non abusiva)
(Consiglio di Stato, Sez. V,
sentenza 03.09.2009 n. 5166 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
L'ordinanza di demolizione di un
abuso edilizio non necessita di
esplicitazione di ragioni di pubblico
interesse sottese al provvedimento stesso
costituendo un atto dovuto e non deve essere
preceduta dalla comunicazione di avvio del
procedimento.
Come noto, i provvedimenti repressivi di
abusi edilizi non devono essere preceduti
dalla comunicazione di avvio del
procedimento, trattandosi di provvedimenti
tipici e vincolati emessi all’esito di un
mero accertamento tecnico della consistenza
delle opere realizzate e del carattere
abusivo delle medesime (Cons. Stato, sez. IV,
30.03.2000, n. 1814; TAR Campania, sez. IV,
28.03.2001, n. 1404, 14.06.2002, n. 3499,
12.02.2003, n. 797).
L'ordinanza di demolizione di un abuso
edilizio non necessita di esplicitazione di
ragioni di pubblico interesse sottese al
provvedimento stesso costituendo un atto
dovuto, (fra le tante, C.d.S., VI,
28.06.2004, n. 4743) che come tale non
necessita di motivazione in ordine
all'attualità dell'interesse pubblico alla
rimozione dell’abuso. Detto interesse è da
ritenersi infatti in re ipsa, nella
stessa rimozione, rispondendo questa alla
esigenza di ripristino dell’assetto
urbanistico violato.
Anche questa Sezione ha avuto modo di
precisare che l'Amministrazione non dispone
-a fronte degli illeciti edilizi- di alcun
margine di discrezionalità e ha quindi
l'obbligo di intervenire con un atto
repressivo, dovuto nell'an e
vincolato nel suo contenuto, senza che su di
esso possa influire alcuna comparazione tra
interessi pubblici ed interessi privati (TAR
Campania Napoli, sez. IV, 13.05.2008, n.
4256)
(TAR
Campania-Napoli, Sez. IV,
sentenza 01.09.2009 n. 4849 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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agosto 2009 |
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|
EDILIZIA PRIVATA:
Inerzia della P.A., onere di
motivazione e abuso edilizio.
L’inerzia della PA non vale a costituire
alcun titolo sanante implicito né a
legittimare aspettativa in tal senso e
l'onere motivazionale è assolto con
l’indicazione della natura abusiva delle
opere (TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 31.08.2009 n. 4583 -
massima tratta da e link a
www.cameramministrativacomo.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Provvedimento
di demolizione opere abusive - Natura
vincolata - Sussiste - Accertata abusività -
Motivazione del provvedimento - Sussiste.
Nell'ordine di demolizione di opere abusive,
quale provvedimento vincolato,
l'affermazione dell'accertata abusività
dell'opera è motivazione esaustiva ai sensi
dell'art. 3 della L. n. 241/1990 e s.m.i. (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
II,
sentenza 18.08.2009 n.
4584). |
|
EDILIZIA PRIVATA:
1. Ordine di
demolizione di opere abusive - Inerzia della
P.A. - Affidamento su sanatoria tacita - Non
sussiste.
2. Ordine di
demolizione di opere abusive - Incidenza
urbanistica - Sussiste - Legittimità.
1. L'inerzia dell'Amministrazione, tra il
primo sopralluogo effettuato ed il secondo
sulla base del quale è stato adottato
l'ordine di demolizione, non vale a
costituire alcun titolo sanante implicito,
né può ingenerare nel responsabile
dell'abuso o nel proprietario delle aree
coinvolte alcun affidamento circa la
possibilità di un provvedimento tacito.
2.
E' legittimo l'ordine di demolizione di
opere abusive che hanno un'incidenza
urbanistica in quanto la casetta, la
recinzione ed il muro di sostegno,
globalmente considerati, presentano uno
stabile collegamento con il terreno e
comportano una trasformazione dell'assetto
del territorio (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 18.08.2009 n.
4583). |
|
EDILIZIA PRIVATA: L’ingiunzione
a demolire deve essere rivolta al
responsabile dell’abuso, anche se non
proprietario del suolo.
La corretta individuazione dei mappali
interessati dagli abusi edilizi attiene alla
fase successiva all’adozione dell’ordine di
demolire, ovvero alle operazioni di
acquisizione dell’immobile conseguenti
all’accertata mancata demolizione dei
manufatti abusivi.
A fronte dell’abuso edilizio non può opporsi
alcuna valutazione discrezionale con
riguardo alla sanzione demolitoria, in
quanto il giudizio di antigiuridicità o
illiceità della condotta del privato è
contenuto nella legge.
L’ingiunzione a demolire, come risulta dal
tenore letterale dell’art. 7 della legge n.
47/1985, deve essere rivolta al responsabile
dell’abuso, anche se non proprietario del
suolo (Cons. giust. sic., 13/04/1992, n.
143). Pertanto il ricorrente è tenuto ad
attuare la misura repressiva per il solo
fatto di essere autore dell’illecito: la
circostanza che l’abuso insista su area
appartenente a terzi non inficia di per sé
la validità del provvedimento.
La corretta individuazione dei mappali
interessati dagli abusi edilizi attiene alla
fase successiva all’adozione dell’ordine di
demolire, ovvero alle operazioni di
acquisizione dell’immobile conseguenti
all’accertata mancata demolizione dei
manufatti abusivi, e quindi non può incidere
sulla validità dell’atto impugnato.
L’esatta indicazione delle aree è necessaria
solo ai fini del procedimento di
acquisizione coattiva, successivo
all’accertamento dell’inosservanza
dell’ordine di demolizione, e non può
incidere sulla legittimità della sanzione
demolitoria, il cui contenuto ha lo scopo di
porre in condizione il destinatario di
eliminare le opere abusive, scopo che nel
caso di specie è stato raggiunto con la
puntuale descrizione dei manufatti
realizzati senza titolo (Cons. Stato, V,
06/09/1999, n. 1015; TAR Toscana, III,
20/01/2009, n. 24; idem, 06/02/2008, n. 117;
TAR Campania, Napoli, III, 17/12/2007, n.
16311).
A fronte
dell’abuso edilizio non può opporsi alcuna
valutazione discrezionale con riguardo alla
sanzione demolitoria, in quanto il giudizio
di antigiuridicità o illiceità della
condotta del privato è contenuto nella
legge, sicché non v’è ragione di evidenziare
la preminenza dell’interesse pubblico (ex
multis: Cons. Stato, V, 30/09/2002, n.
5058) (TAR
Toscana, Sez. III,
sentenza 07.08.2009 n. 1381 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
|
EDILIZIA PRIVATA: Il provvedimento di demolizione di manufatti
abusivi, e ancor prima quello di
accertamento della non sanabilità
dell’opera, sono entrambi atti dovuti e,
come tali, non necessitano di motivazione in
ordine all'attualità dell'interesse pubblico
alla rimozione dell’abuso.
La comunicazione di avvio del procedimento
non deve essere effettuata tutte le volte in
cui l’Amministrazione eserciti un’attività
di tipo vincolato, per di più connotata
dall’urgenza, come nel caso delle sanzioni
edilizie.
Il provvedimento di demolizione di manufatti
abusivi, e ancor prima quello di
accertamento della non sanabilità
dell’opera, sono entrambi atti dovuti (fra
le tante, C.d.S., VI, 28.06.2004, n. 4743) e
come tali non necessitano di motivazione in
ordine all'attualità dell'interesse pubblico
alla rimozione dell’abuso. Detto interesse è
da ritenersi infatti in re ipsa,
nella stessa rimozione, rispondendo questa
alla esigenza di ripristino dell’assetto
urbanistico violato.
Anche questa Sezione ha avuto modo di
precisare più volte che l'Amministrazione
non dispone -a fronte degli illeciti
edilizi- di alcun margine di discrezionalità
e ha quindi l'obbligo di intervenire con un
atto repressivo, dovuto nell'an e
vincolato nel suo contenuto, senza che su di
esso possa influire alcuna comparazione tra
interessi pubblici ed interessi privati (fra
tante, TAR Campania-Napoli, sez. IV,
13.05.2008, n. 4256).
Si deve rilevare, con la consolidata
giurisprudenza, che la comunicazione di
avvio del procedimento non deve essere
effettuata tutte le volte in cui
l’Amministrazione eserciti un’attività di
tipo vincolato, per di più connotata
dall’urgenza, come nel caso delle sanzioni
edilizie.
Invero, gli atti di repressione degli abusi
edilizi hanno natura urgente e strettamente
vincolata (essendo dovuti in assenza di
titolo per l'avvenuta trasformazione del
territorio), con la conseguenza che, non
essendo richiesti apporti partecipativi del
soggetto destinatario, non devono essere
preceduti da alcuna comunicazione di avvio
del relativo procedimento (TAR Campania
Napoli, sez. IV, 01.08.2008, n. 9710);
pertanto, l'assenza della comunicazione
dell'avvio del relativo procedimento risulta
irrilevante, anche alla luce di quanto
disposto nell'art. 21-octies della l.
07.08.1990 n. 241, introdotto dall'art. 14
della l. 11.02.2005 n. 15, il quale esclude
possa annullato il provvedimento qualora sia
palese che il suo contenuto dispositivo non
può essere diverso da quello in concreto
adottato (Consiglio Stato, sez. VI,
06.06.2008, n. 2733)
(TAR Campania-Napoli, Sez. IV,
sentenza 05.08.2009 n. 4732 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
|
EDILIZIA PRIVATA: L'ordine
di demolizione deve seguire automaticamente
all'accertamento dell'illecito, senza la
necessità di una preventiva notifica della
diffida a demolire e senza alcun margine per
valutazioni discrezionali al fine di
impedire che il trascorrere del tempo
determini il consolidarsi di situazioni
soggettive che potrebbero impedire
l'applicazione della sanzione
ripristinatoria
Il procedimento
sanzionatorio previsto dall'art. art. 4, l.
n. 47 del 1985, rispetto a quello di cui
all'art. 7, della medesima legge va
rinvenuto nella localizzazione delle opere
abusive su aree assoggettate a vincolo di
inedificabilità o in aree coperte da vincolo
paesistico, come nel caso di specie; da ciò
consegue la necessità di reintegrare con
immediatezza il bene protetto, pregiudicato
dall'abusivo intervento edilizio.
In tal caso, l'ordine di demolizione deve
seguire automaticamente all'accertamento
dell'illecito, senza la necessità di una
preventiva notifica della diffida a demolire
e senza alcun margine per valutazioni
discrezionali (anche in ordine alla scelta
se procedere alla demolizione o unicamente
all'acquisizione al patrimonio dell'ente),
al fine di impedire che il trascorrere del
tempo determini il consolidarsi di
situazioni soggettive che potrebbero
impedire l'applicazione della sanzione
ripristinatoria.
Dalla rigida vincolatezza del provvedimento
derivano, ad un tempo, l’irrilevanza del
mancato rispetto delle garanzie
procedimentali di cui agli artt. 7 e ss. L.
241/1990, secondo il consolidato
orientamento giurisprudenziale, poi
confermato dallo stesso legislatore in sede
di introduzione dell’art. 21-octies L.
241/1990 (L. n. 15/2005; cfr. TAR Campania
Napoli, sez. VIII, 27.02.2009, n. 1151)
nonché l’adeguatezza della motivazione,
laddove si è dato conto dell’insistenza
dell’opera su area sottoposta a vincolo ex
L. 1497/1939.
In sede di
emanazione di un ordine di demolizione di
opere abusive su area vincolata, non è
necessario acquisire il parere della
Commissione Edilizia ovvero della Sezione
Urbanistica Regionale, dal momento che
l'ordine di ripristino discende direttamente
dall'applicazione della disciplina edilizia
o ambientale vigente; inoltre, anche a voler
diversamente opinare, tale parere sarebbe
necessario solo quando l'ente è tenuto a
procedere a valutazioni tecniche delle opere
per acclararne la conformità o meno alle
prescrizioni normative e non quando deve
fare applicazione di valutazioni di natura
giuridica (TAR Campania Napoli, sez. III,
05.06.2008, n. 5255, cfr., altresì, TAR
Campania Napoli, sez. III, 06.11.2007, n.
10689)
(TAR Cmpania-Napoli, Sez. VI,
sentenza 04.08.2009 n. 4696 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
|
luglio 2009 |
 |
|
EDILIZIA PRIVATA: L’ingiunzione
a demolire un’opera abusivamente realizzata
perde del tutto efficacia qualora
l’interessato attivi l’accertamento di
conformità.
Per giurisprudenza costante, l’ingiunzione a
demolire un’opera abusivamente realizzata
perde del tutto efficacia qualora
l’interessato attivi l’accertamento di
conformità, onerando l’amministrazione a
rideterminarsi in materia sanzionatoria
all’esito della pronuncia negativa
sull’istanza di sanatoria (ex multis
Tar Lombardia–Brescia 19.02.2007 n. 174)
(TAR Campania-Salerno, Sez. II,
sentenza 30.07.2009 n. 4233 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
|
EDILIZIA PRIVATA:
1. Abusi - Demolizione - Ordine -
Illegittimità - Casi - Ragioni.
2. Abusi - Sanatoria - Domanda del privato -
Obblighi della p.A. - Conseguenze.
1. L'ordine di demolizione adottato in data
successiva alla presentazione della
richiesta di accertamento di conformità o di
condono, in assenza di preventiva
determinazione su quest'ultima, è
illegittimo in quanto l'amministrazione
aveva l'obbligo di pronunciarsi su di essa
prima di procedere all'irrogazione delle
sanzioni definitive (TAR Campania Salerno,
sez. II, 07.05.2009 n. 1827).
2. L'esercizio da parte del privato della
facoltà di regolarizzare la propria
posizione in relazione ad un abuso edilizio,
mediante proposizione di domanda per
l'accertamento di conformità o di sanatoria
dello stesso, impedisce l'esercizio del
potere repressivo dell'Amministrazione,
almeno fino a quando essa non si pronunci in
senso negativo sull'istanza medesima (TAR
Sardegna, Sez. II,
sentenza 30.07.2009 n. 1410 -
link a
http://mondolegale.it). |
|
EDILIZIA PRIVATA:
Procedimento amministrativo -
Silenzio - Sindacabilità - In presenza di
istanza di condono - Sussistenza.
In presenza di un'istanza di condono
edilizio l'Amministrazione è tenuta ad
adottare un provvedimento espresso e il
silenzio serbato è sindacabile in sede
giurisdizionale quanto al mancato
adempimento dell'obbligo di provvedere
(Cons. Stato, sez. IV, 07.07.2008 n. 3384)
(TAR Abruzzo-Pescara,
sentenza 30.07.2009 n. 539 - link
a
http://mondolegale.it). |
|
EDILIZIA PRIVATA:
Abuso edilizio - Ingiunzione di
demolizione -Attivazione del procedimento di
condono o accertamento di conformità -
Riesame dell'abusività dell'opera - Domanda
di condono proposta nei termini di legge ma
oltre il termine per l'adempimento
dell'ordinanza di demolizione - Superamento
dell'originario provvedimento sanzionatorio
- Sussiste.
L'ingiunzione di demolizione di un'opera
abusivamente realizzata perde di efficacia
qualora l'interessato abbia attivato il
procedimento di condono o di accertamento di
conformità, previsti dalla legge. Ciò in
quanto il riesame dell'abusività dell'opera,
al fine di verificarne l'eventuale
sanabilità, comporta la necessaria
formazione di un nuovo provvedimento che
vale, comunque, a superare il provvedimento
sanzionatorio originariamente adottato
dall'Amministrazione.
Tale effetto si produce anche nel caso in
cui la domanda di condono edilizio sia stata
proposta oltre il termine previsto
dall'ordinanza di demolizione per adempiere,
purché nei termini di legge. Nell'ipotesi di
rigetto di detta istanza, infatti,
l'Amministrazione deve emanare un nuovo
provvedimento sanzionatorio con
l'assegnazione, in tal caso, di un nuovo
termine per adempiere (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
II,
sentenza 29.07.2009 n.
4499 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
|
EDILIZIA PRIVATA:
Giustizia amministrativa - Ricorso proposto
avverso l'ordine di demolizione -
Presentazione domanda di condono edilizio
nel termine di legge - Improcedibilità del
ricorso per sopravvenuta carenza di
interesse - Sussiste.
E' improcedibile per sopravvenuta carenza di
interesse, il ricorso proposto avverso
l'ordinanza di demolizione anche quando la
domanda di condono edilizio sia stata
presentata oltre il termine previsto
dall'ordinanza, ma nel termine previsto
dalla legge sul condono (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
II,
sentenza 29.07.2009 n.
4495 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
|
EDILIZIA PRIVATA: E'
legittima la demolizione di un'opera per il
solo fatto che sia abusiva e che sull'area
di edificazione insista il vincolo
paesaggistico ex D.Lgs. n. 42/2004.
Il rimedio della demolizione appare imposto
dall’assoluta abusività delle opere in
questione (edificazione di un manufatto a
forma rettangolare delle dimensioni di m
7,50 x 2,80, h. 2,80) e per l’insistenza sul
territorio isolano del vincolo paesistico ai
sensi del D.Lgs. 42/2004 (cfr. art. 27, co.
2, D.P.R. 380/2001 nella parte in cui
dispone: «qualora si tratti di aree
assoggettate alla tutela di cui al regio
decreto 30.12.1923, n. 3267, o appartenenti
ai beni disciplinati dalla legge 16.06.1927,
n. 1766, nonché delle aree di cui al decreto
legislativo 29.10.1999, n. 490, il dirigente
provvede alla demolizione ed al ripristino
dello stato dei luoghi, previa comunicazione
alle amministrazioni competenti le quali
possono eventualmente intervenire, ai fini
della demolizione, anche di propria
iniziativa»).
La vincolatezza del provvedimento di
demolizione peraltro, come affermato dal
costante orientamento giurisprudenziale,
rende superflua e non dovuta una puntuale
motivazione essendo sufficiente l’aver
evidenziato la violazione del regime
vincolistico (cfr., ex multis, TAR
Campania Napoli, sez. VI, 04.08.2008, n.
9718)
(TAR Campania-Napoli, Sez. VI,
sentenza 29.07.2009 n. 4477 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Il
provvedimento che dispone l'acquisizione
gratuita al patrimonio comunale dei beni
abusivamente realizzati costituisce un atto
dovuto, la cui adozione è stata imposta una
volta accertata la non avvenuta ottemperanza
al presupposto provvedimento demolitorio.
E’ indubbio che il provvedimento in
discussione (ndr: che dispone
l'acquisizione gratuita al patrimonio
comunale dei beni abusivamente realizzati)
costituisca un atto dovuto, la cui adozione
è stata imposta una volta accertata la non
avvenuta ottemperanza al presupposto
provvedimento demolitorio.
Parte ricorrente lamenta il fatto che
l’acquisizione ha riguardato anche il
terreno sottostante ed immediatamente
adiacente, ma è la legge stessa (art. 132
della legge regionale n. 1/2005) a prevedere
che l’effetto ablatorio comprenda oltreché
le strutture emergenti anche l’area di
sedime su cui insistono le opere stesse
nella misura prevista dalla normativa
dettata in tema di abusi edilizi e comunque
va osservato come la previsione
dell’acquisizione delle relative superfici
era già contenuta nel pregresso
provvedimento n. 15/2006 senza che gli
interessati abbiano in sede di impugnativa
di quell’atto mosso alcun rilievo.
Quanto al vizio procedurale dedotto, lo
stesso non sussiste in quanto il TAR aveva
circoscritto nel tempo gli effetti
sospensivi dell’ordinanza di demolizione
(nei limiti del periodo estivo), sicché una
volta trascorso il periodo in questione,
s’imponeva a carico dei destinatari della
misura ripristinatoria procedere a dare
esecuzione all’ordine impartito
(TAR Toscana, Sez. III,
sentenza 29.07.2009 n. 1319 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: 1. Procedimento giurisdizionale -
Sospensione del giudizio - Per presentazione
istanza di condono - Decorrenza termine di
perenzione.
2. Impugnazione
titoli edilizi - Termine - Decorrenza.
1. Nell'ipotesi di sospensione del giudizio
(per il caso di presentazione di istanza di
domanda di condono) il termine da cui
prendere le mosse per calcolare l'eventuale
perenzione del ricorso, non può decorrere
dalla data di sospensione dello stesso o dal
momento in cui viene presentata la domanda
di sanatoria, ma deve essere computato dal
momento in cui si conclude il procedimento
di sanatoria attraverso il procedimento
comunale che accoglie o respinge la domanda.
Se così non fosse sarebbe contraddittorio
sospendere il processo fino alla scadenza
del termine per presentare l'istanza di
condono e poi, senza attendere l'emanazione
del provvedimento finale, proseguire la
trattazione della controversia.
2. Il termine per l'impugnazione di titoli
abilitativi edilizi inizia a decorrere
quando la costruzione realizzata rivela in
modo certo ed univoco le essenziali
caratteristiche dell'opera e l'eventuale non
conformità di essa al titolo o alla
disciplina urbanistica, con la conseguenza
che, in mancanza di altri ed inequivoci
elementi probatori, il termine per
l'impugnazione decorre non con il mero
inizio dei lavori, ma con il loro
completamento (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
IV,
sentenza
27.07.2009 n.
4465 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Nel caso in cui, a seguito della
notificazione di ordinanza comunale di
demolizione delle opere abusive,
l'interessato abbia provveduto alla
presentazione dell'istanza di rilascio della
concessione edilizia in sanatoria per le
medesime opere, successivamente alla
presentazione del ricorso giurisdizionale
amministrativo avverso la detta ordinanza,
il ricorso diviene improcedibile per
sopravvenuta carenza di interesse alla
trattazione nel merito dello stesso.
Nel caso in cui, a seguito della
notificazione di ordinanza comunale di
demolizione delle opere abusive,
l'interessato abbia provveduto alla
presentazione dell'istanza di rilascio della
concessione edilizia in sanatoria per le
medesime opere, successivamente alla
presentazione del ricorso giurisdizionale
amministrativo avverso la detta ordinanza,
il ricorso diviene improcedibile per
sopravvenuta carenza di interesse alla
trattazione nel merito dello stesso, atteso
che l'interesse del ricorrente si viene a
concentrare nel nuovo procedimento
amministrativo di sanatoria e che, anche in
caso di eventuale rigetto della predetta
istanza, il Comune dovrà, comunque,
provvedere alla notificazione di una nuova
ordinanza di demolizione, sulla quale verrà,
pertanto, a incentrarsi l'interesse del
ricorrente (cfr. nei termini da ultimo TAR
Lazio Roma, sez. II, 05.09.2008, n. 8089)
(TAR Lazio-Roma, Sez. II-ter,
sentenza 24.07.2009 n. 7509 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Giustizia amministrativa - Ricorso proposto
avverso l'ordine di demolizione -
Presentazione domanda di sanatoria -
Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta
carenza di interesse - Sussiste.
E' improcedibile per sopravvenuta carenza di
interesse l'impugnazione dell'ordine di
demolizione seguita dalla presentazione
della domanda di sanatoria. Il riesame
dell'abusività da parte
dell'Amministrazione, a fronte della domanda
di sanatoria, determina la necessaria
formazione di un nuovo provvedimento di
accoglimento o di rigetto (espresso o
tacito) che vale a rendere inefficace il
provvedimento oggetto dell'originario
ricorso e comporta il venir meno
dell'interesse del ricorrente, che si sposta
dall'annullamento del provvedimento
sanzionatorio già adottato all'annullamento
dell'eventuale provvedimento di rigetto
della domanda di sanatoria e degli altri
provvedimenti (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
II,
sentenza 23.07.2009 n.
4456 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
1. Abusi - Demolizione -
Commissione edilizia integrata - Parere -
Necessarietà - Non sussiste - Ragioni -
Conseguenze.
2. Abusi - Demolizione - Provvedimento di
demolizione - Natura - Effetti.
3. Attività edilizia - Vincolo di
inedificabilità - Interpretazione ex art.
27, D.P.R. n. 380/2001.
1.
In sede di emanazione di ordinanza di
demolizione di opere edilizie abusive su
area vincolata non è necessario acquisire il
parere della Commissione Edilizia Integrata,
dal momento che l'ordine di ripristino
discende direttamente dall'applicazione
della disciplina edilizia vigente (art. 27,
T.U. edilizia) e non costituisce affatto
irrogazione di sanzioni discendenti dalla
violazione di disposizioni a tutela del
paesaggio (ex D.Lgs. n. 490/1999, ora
trasfuso nel D.Lgs. n. 42/2004), con il
corollario che il potere di disporre la
demolizione di opere abusive rientra nei
poteri sanzionatori in materia edilizia di
competenza del comune, in proprio e non già
quale autorità delegata (TAR Campania
Napoli, sez. VI, 27.03.2007 n. 2885).
2.
La natura interamente vincolata del
provvedimento di demolizione di opere
eseguite in difetto di titolo abilitativo
esclude la necessaria ponderazione di
interessi diversi da quelli pubblici
tutelati e non richiede motivazione
ulteriore rispetto alla dichiarata abusività
(Cfr., da ultimo TAR Lombardia Milano, sez.
II, 19.02.2009 n. 1318).
3.
La nozione di "vincolo di inedificabilità",
di cui all'art. 27, D.P.R. n. 380/2001, va
intesa come comprensiva non solo dell'inedificabilità
assoluta, ma anche di quella relativa (Cfr.
ex multis TAR Campania Napoli, sez.
VII, 21.04.2009 n. 2084) (TAR
Campania-Napoli, Sez. VI,
sentenza 23.07.2009 n. 4323 -
link a
http://mondolegale.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
In presenza di un'incertezza
circa l'autore dell'abuso edilizio, l'ordine
di demolizione è legittimamente impartito
anche al proprietario, ferma restando la non
acquisibilità dell'area di sedime delle
opere abusive, in danno del proprietario
estraneo all'abuso.
Ai sensi dell’articolo 7, della legge
47/1985, l'ordinanza di demolizione di una
costruzione abusiva può legittimamente
essere emanata nei confronti del
proprietario, anche se non responsabile
dell'abuso, considerato che l'abuso edilizio
costituisce illecito permanente e che
l'ordinanza stessa ha carattere
ripristinatorio e non prevede l'accertamento
del dolo o della colpa del soggetto cui si
imputa la trasgressione (cfr., da ultimo,
TAR Sardegna, II, 10.04.2009, n. 450; TAR
Lazio, Roma, II, 03.02.2009, n. 1061);
questo stesso Tribunale ha di recente
precisato che, in presenza di un'incertezza
circa l'autore dell'abuso edilizio, l'ordine
di demolizione è legittimamente impartito
anche al proprietario, ferma restando la non
acquisibilità dell'area di sedime delle
opere abusive, in danno del proprietario
estraneo all'abuso (cfr. sent. 25.11.2008,
n. 787) (TAR Umbria,
sentenza 23.07.2009 n. 441 - link
a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: 1. Concessione
edilizia in sanatoria - Inesatta
rappresentazione della realtà - Domanda
dolosamente infedele ex Art. 40, l. 47/1985 -
Configurabilità - Sussiste.
2. Concessione
edilizia in sanatoria - Silenzio assenso
-Configurabilità - Solo in caso di
sussistenza di tutti i presupposti previsti
dalla norma - Esclusione in caso di domanda
dolosamente infedele.
3. Concessione
edilizia in sanatoria - Zona sottoposta a
vincolo - Silenzio assenso - Termine -
Decorre dall'emissione del parere favorevole.
1. L'inesatta rappresentazione della realtà
contenuta nella richiesta di concessione in
sanatoria su un presupposto essenziale per
l'accoglibilità della stessa costituisce
un'ipotesi di domanda dolosamente infedele
ai sensi dell'art. 40, L. 15.02.1985,
n. 47.
2. La mancata definizione del condono da
parte del Comune entro il termine perentorio
legalmente fissato e decorrente dalla
presentazione della domanda di sanatoria,
non determina ope legis la regolarizzazione
dell'abuso, in applicazione dell'istituto
del silenzio assenso, nel caso in cui
manchino i presupposti di fatto e di diritto
previsti dalla norma, ovvero quando la
domanda si presenti dolosamente infedele.
In
altri termini il principio del silenzio-assenso in materia di condono edilizio
postula che per il suo formarsi sussistano i
presupposti di accoglibilità della domanda e
cioè che il manufatto sia stato realizzato
al momento della domanda stessa, che la
stessa non sia dolosamente infedele e che
non sussistano sull'area in cui è sorto il
manufatto abusivo vincoli di in
edificabilità, sicché l'infedele
rappresentazione, nella domanda di condono
edilizio, delle opere abusive effettivamente
realizzate, non fa decorrere il termine di
ventiquatto mesi per la formazione del
silenzio-assenso.
3.
Ai sensi del combinato disposto dell'art. 35
e dell'art. 32, comma 1, della legge n.47
del 1985 si evince che, in caso di istanza
di condono edilizio per opere abusive
costruite su aree sottoposte a vincolo, il
silenzio assenso si forma per decorso del
termine di ventiquattro mesi dall'emissione
del parere favorevole dell'autorità preposta
alla tutela del vincolo e non dalla data di
presentazione della domanda (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
IV,
sentenza
22.07.2009 n.
4409 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
1. Abusi - Sanatoria -
Presupposti necessari - Valutazione
dell'impatto ambientale - Profili -
Conseguenze.
2. Abusi - In zona sottoposta a vincolo -
Chiosco in legno rimodulato in cemento
armato - Diniego condono - Legittimità.
1.
La precarietà di un manufatto, ai fini della
sua definizione come agevolmente rimovibile,
dipende non già dal suo sistema
d'ancoraggio, ma della sua idoneità a
determinare una stabile e continuativa
trasformazione del territorio; il detto
carattere va dunque escluso quando trattasi
di strutture destinate a dare un'utilità
prolungata nel tempo (Cons. Stato, sez. V,
30.10.2000 n. 5828). Ciò in quanto quel che
rileva è l'impatto dello stesso sul
territorio (Cons. Stato, sez. V, 12.11.1996
n. 1317).
Pertanto è legittimo il parere di non
compatibilità motivato col rilievo che il
manufatto abusivamente realizzato, consiste
in una struttura fissa in pannelli di
cemento armato anziché in legno smontabile,
conferendo tali caratteristiche costruttive
quelle connotazioni che si erano volute
evitare fin dal momento del rilascio del
titolo autorizzatorio.
2.
E' legittimo il diniego di sanatoria della
ricostruzione di un chiosco, in precedenza
autorizzato in legno, rimodulato con
pannelli in cemento armato, laddove insista
in zona vincolata paesaggistica, se con la
ristrutturazione assume proprio quelle
connotazioni che si erano volute evitare fin
dal momento del rilascio del titolo
autorizzatorio che consentiva solo la
costruzione di un chiosco-bar in legno
smontabile (TAR Sardegna, Sez. II,
sentenza 22.07.2009 n. 1373 -
link a
http://mondolegale.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Sanatoria e pendenza ricorso al
TAR.
Nell’ipotesi di ricorso al TAR avverso il
diniego dl concessione edilizia in sanatoria
ex art. 36 del T.U. n. 380/2001 il
procedimento penale non deve essere sospeso,
poiché l’art. 45, 1° comma, del TU. dispone
che "qualora venga richiesta concessione
in sanatoria ai sensi dell’art. 36 l’azione
penale relativa alle violazioni edilizie
rimane sospesa finché non siano stati
esauriti i procedimenti amministrativi di
sanatoria" (Corte di Cassazione, Sez.
III
sentenza 13.07.2009 n. 28533 -
link a www.lexambiente.it). |
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EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA:
Condonabilità opere abusivamente
costruite su terreno illecitamente
lottizzato.
I manufatti abusivamente eseguiti, in
attuazione del fine lottizzatorio e
nell’ambito della lottizzazione, possono
essere sanati soltanto previa valutazione
globale dell’attività lottizzatoria secondo
il meccanismo previsto dagli artt. 29 e 35,
comma 13, della legge n. 47/1985 (Corte di
Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 13.07.2009 n. 28532 -
link a www.lexambiente.it). |
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ATTI AMMINISTRATIVI:
Convalida - Rinnovazione
dell’atto viziato - Differenza - Valutazione
discrezionale.
L'istituto della convalida si distingue
dalla rinnovazione dell'atto viziato e
altresì della successiva integrazione di un
atto, originariamente incompleto, con la
disposizione o clausola mancante; infatti,
nel primo caso (convalida), tutti gli
effetti giuridici si imputano all'atto
convalidato, rispetto al quale quello
convalidante si pone soltanto come causa
ostativa dell'eventuale annullamento per
illegittimità (retroattività della
convalida), negli altri casi, gli effetti
giuridici s'imputano invece interamente
all'atto sostitutivo, oppure, quando si
tratti d'integrazione, s'imputano
all'insieme dei due atti, quello integrato e
quello integrante (C. Stato, sez. IV,
13-04-1987, n. 223), il provvedimento di
convalida non ha carattere assolutamente
doveroso e vincolato, ma esprime, anche, una
valutazione discrezionale legata
all’interesse pubblico dell’amministrazione
alla conservazione dell’atto invalido,
correlata alla protezione dell’affidamento
del privato.
Convocazione irrituale
di un organo collegiale (Consiglio Comunale)
- Convalida - Applicabilità.
L'istituto dalla convalida è applicabile in
riferimento anche all’irrituale convocazione
della seduta di un organo collegiale (nella
specie, Consiglio Comunale): non può infatti
disconoscersi alla Pubblica Amministrazione
la facoltà di convalidare i propri atti
affetti da vizi di legittimità, con una
manifestazione di volontà, intesa ad
eliminare il vizio da cui l'atto stesso è
inficiato, e cioè con l'emanazione di un
provvedimento, nuovo ed autonomo rispetto al
precedente da convalidare, di carattere
costitutivo, il quale, tuttavia, si
ricollega all'atto convalidato, al fine di
mantenere fermi gli effetti fin dal momento
in cui esso venne emanato (efficacia ex
tunc della convalida), per cui gli
effetti giuridici si imputano all'atto
convalidato, rispetto al quale quello
convalidante si pone soltanto come causa
ostativa all'eventuale annullamento per
illegittimità (C.D.S. IV Sez. 20.05.1996 n.
625, Ap. 09.03.1984 n. 5) (TAR
Campania-Salerno, Sez. II,
sentenza 13.07.2009 n. 3998 -
link a www.ambientediritto.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
L’ordine di demolizione di opere
abusive non deve essere normalmente
preceduto dalla comunicazione di avvio del
procedimento, ai sensi dell’articolo 7 della
legge n. 241 del 1990, in considerazione
della natura vincolata del potere di
repressione degli abusi edilizi.
Per
giurisprudenza costante (TAR Campania
Napoli, sez. IV, n. 9710 del 01.08.2008),
l’ordine di demolizione di opere abusive
(perché realizzate in assenza del necessario
titolo abilitativo) non deve essere
normalmente preceduto dalla comunicazione di
avvio del procedimento, ai sensi
dell’articolo 7 della legge n. 241 del 1990,
in considerazione della natura vincolata del
potere di repressione degli abusi edilizi
(TAR Campania-Napli, Sez. II,
sentenza 13.07.2009 n. 3870 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Aggravamento del carico
urbanistico.
Il cosiddetto carico urbanistico da prendere
in considerazione ai fini della consumazione
dell’illecito va riferito all’entità abusiva
unitariamente considerata e non ai singoli
interventi individualmente valutati.
E' legittimo il sequestro preventivo di un
immobile nel quale risultano realizzate
opere interne che ne abbiano comportato il
mutamento della destinazione d’uso,
realizzandosi in questo caso un ‘ipotesi di
aggravamento del cosiddetto carico
urbanistico (Corte di Cassazione, Sez. III
penale,
sentenza 10.07.2009 n. 28479 -
link a www.lexambiente.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
L'ordinanza di sospensione dei
lavori abusivi diviene inefficace dopo la
scadenza del termine di 45 gg..
L’atto di sospensione dei lavori previsto
dall’art. 4 l. n. 47/1985 (oggi dall’art.
27, comma 3, TU edilizia) è un provvedimento
cautelare, prodromico e strumentale
all’applicazione di misure sanzionatorie
dirette al ripristino dell’equilibrio
urbanistico violato, come tale del tutto
inefficace dopo la scadenza del termine di
45 giorni (ex multis TAR
Calabria-Catanzaro, sez. II, 20.01.2009, n.
51) (TAR Puglia-Bari, Sez. II,
sentenza 10.07.2009 n. 1807 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Responsabilità del committente.
La circostanza che il proprietario dell'area
ove è realizzato un abuso risieda all’estero
non è ostativa della commissione del reato
di cui egli risponde quale committente e non
quale materiale esecutore e la sua veste di
proprietario del fondo rustico, risultante
dalla visura catastale, pur non avendo
valore di piena prova a fini fiscali, è
elemento gravemente indiziante a fini penali
ove si consideri che, per accessione, il
soggetto che si assume estraneo, diventa
comunque proprietario anche del manufatto
abusivamente realizzato (Corte di
Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 08.07.2009 n. 27962 -
link a www.lexambiente.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Abusi - Misure repressive -
Soggetti passivi - Proprietario o titolare
di diritto reale - Responsabile - Eccezione.
E' illegittima l'ordinanza di demolizione
emanata nei confronti del proprietario del
bene che, estraneo alla realizzazione
dell'abuso edilizio compiuto da un terzo,
non abbia la possibilità di ottemperare
direttamente all'ordine di demolizione
stesso, per essere il bene nella
disponibilità esclusiva del terzo autore
dell'abuso (cfr. Corte Costituzionale
sentenza n. 345/91) (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
II, sentenza 08.07.2009 n.
4344). |
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EDILIZIA PRIVATA: La
realizzazione di un edificio traslato in
maniera rilevante, rispetto al progetto
approvato, integra un'ipotesi di variazione
essenziale e l'ordinanza di ingiunzione a
demolire non abbisogna di specifica
motivazione sul pubblico interesse, atteso
che tale disposizione la configura come
attività amministrativa vincolata che va
doverosamente esercitata nei casi di
accertata mancanza del titolo concessorio,
ovvero di totale difformità o variazione
essenziale.
La realizzazione di un edificio traslato, in
maniera rilevante rispetto al progetto
approvato, integra, ai sensi dell'art. 8,
lett. c), l. 28.02.1985 n. 47, un'ipotesi di
variazione essenziale e l'ordinanza di
ingiunzione a demolire ex art. 7 l.
28.02.1985 n. 47 non abbisogna di specifica
motivazione sul pubblico interesse, atteso
che tale disposizione la configura come
attività amministrativa vincolata che va
doverosamente esercitata nei casi di
accertata mancanza del titolo concessorio,
ovvero di totale difformità o variazione
essenziale (cfr. TAR Lombardia Brescia,
17.09.1991 n. 616)
(TAR
Lombardia-Brescia,
sentenza 08.07.2009 n. 1450 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Il
mero decorso del tempo non è sufficiente a
far insorgere un affidamento sulla
legittimità dell'opera o comunque sul
consolidamento dell'interesse del privato
alla sua conservazione, né, per conseguenza,
a imporre la necessità di una specifica
motivazione in ordine all'esistenza di un
interesse pubblico prevalente.
In generale, va
evidenziato che:
- l'ingiunzione di demolizione è atto
vincolato, per il quale il legislatore ha
tracciato in modo analitico il "modus
agendi" del pubblico potere, spogliando
l'amministrazione di ogni autonomia nella
valutazione del pubblico interesse, il cui
perseguimento è "in re ipsa" e
coincide con il perseguimento della
finalità, fatta propria dal legislatore, di
ripristinare la disciplina pubblicistica
violata.
- la valutazione di prevalenza
dell'interesse al rispetto del territorio,
nonché delle regole che presiedono alla sua
tutela, è stata compiuta dalla l. 47/1985 (e
poi dal d.P.R. 380/2001) con la previsione
di sanzioni vincolate quanto a emanazione e
contenuto, espressione di un potere
autoritativo, non sottoposto a termini di
prescrizione o decadenza, che intende
colpire il fenomeno della compromissione del
territorio e dei valori ambientali
coinvolti.
- un potere così connotato induce a ritenere
che debba prevalere l'aspettativa della
collettività a vedere rispettate le norme in
materia edilizia e urbanistica, piuttosto
che quella del contravventore a vedere
conservata l'opera abusiva, ancorché
realizzata molti anni prima.
In definitiva, il mero decorso del tempo non
è sufficiente a far insorgere un affidamento
sulla legittimità dell'opera o comunque sul
consolidamento dell'interesse del privato
alla sua conservazione, né, per conseguenza,
a imporre la necessità di una specifica
motivazione in ordine all'esistenza di un
interesse pubblico prevalente (cfr. TAR
Lombardia Milano, sez. II, 08.11.2007, n.
6200) (TAR
Lombardia-Brescia,
sentenza 08.07.2009 n. 1450 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Concessione di
costruzione - Sanatoria - Diniego -
Successivo alla formazione del silenzio
assenso - Inutiliter datum.
Il diniego di sanatoria intervenuto dopo la
formazione del silenzio-assenso su una
domanda di condono per mutamento di
destinazione d'uso deve ritenersi inutiliter
datum (cfr. TAR Milano, sent. n.
342/2008) (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
II, sentenza 06.07.2009 n.
4299). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Posizionamento fabbricato.
Il posizionamento del fabbricato ha notevole
rilevanza poiché dalla sua collocazione in
sito diverso possono tra l’altro derivare
conseguenze in tema di distanze, di rispetto
dei vincoli, di turbamento degli interessi
dei vicini (Corte di Cassazione, Sez. III
penale,
sentenza 01.07.2009 n. 26925 -
link a www.lexambiente.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Persona offesa dal reato (persona
fisica).
Nel caso di abusi edilizi anche la singola
persona fisica può, ricorrendone le
condizioni, essere qualificata come persona
offesa dal reato e titolare del diritto di
costituirsi parte civile per ottenere il
risarcimento del danno o la rimessione in
pristino sicché anche ad essa, quando ne
abbia fatto richiesta nella denunzia, deve
essere inviato l’avviso della richiesta di
archiviazione (Corte di Cassazione, Sez. III
penale,
sentenza 01.07.2009 n. 26918 -
link a www.lexambiente.it). |
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giugno 2009 |
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URBANISTICA:
Lottizzazione abusiva.
Anche una lottizzazione approvata può,
attraverso modifiche non previste, alterare
e modificare le previsioni urbanistiche. In
definitiva, a prescindere dall’esistenza o
meno dell’autorizzazione, si tratta di
accertare se l’intervento, completamente o
parzialmente abusivo, possa qualificarsi
come un semplice abuso edilizio o piuttosto
una lottizzazione abusiva (Corte di
Cassazione. Sez. III penale,
sentenza 26.06.2009 n. 26586 -
link a www.lexambiente.it). |
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URBANISTICA:
Reati
urbanistici - Lottizzazione edilizia
approvata e lottizzazione abusiva - Criterio
distintivo tra il semplice abuso edilizio e
la lottizzazione abusiva - Art.30 c. 1, DPR
380/2001, T.U.E..
In tema di reati urbanistici, anche una
lottizzazione approvata può, attraverso
modifiche non previste, alterare e
modificare le previsioni urbanistiche.
Pertanto, a prescindere dall’esistenza o
meno dell’autorizzazione, si tratta di
accertare se l’intervento, completamente o
parzialmente abusivo, possa qualificarsi
come un semplice abuso edilizio o piuttosto
una lottizzazione abusiva.
Lottizzazione edilizia - Nozione -
Lottizzazione abusiva - Criteri
d’individuazione - Art.30, DPR 380/2001, T.U.E..
A norma dell'art.30 DPR 380/2001, va
qualificata come lottizzazione quell’insieme
di opere o di atti giuridici che comportano
una trasformazione urbanistica od edilizia
di terreni a scopo edificatorio intesa quale
conferimento all'area di un diverso assetto
territoriale, attraverso impianti di
interesse privato e di interesse collettivo,
tali da creare una nuova maglia di tessuto
urbano (Cass. sez. 3 del 03.03.2005 n.
17663).
Sicché, costituisce lottizzazione edilizia
qualsiasi utilizzazione del suolo che,
indipendentemente dall'entità del
frazionamento fondiario e dal numero dei
proprietari, preveda la realizzazione
contemporanea o successiva di una pluralità
di edifici a scopo residenziale, turistico o
industriale, che postulino l’attuazione di
opere di urbanizzazione primaria o
secondaria occorrenti per le necessità
dell'insediamento.
Il reato di lottizzazione può configurarsi:
"- in presenza di un intervento sul
territorio tale da comportare una nuova
definizione dell'assetto preesistente in
zona non urbanizzata o non sufficientemente
urbanizzata , per cui esiste la necessità di
attuare le previsioni dello strumento
urbanistico generale attraverso la redazione
di un piano esecutivo e la stipula di una
convenzione lottizzatoria adeguata alle
caratteristiche dell'intervento di nuova
realizzazione; - ma anche allorquando detto
intervento non potrebbe in nessun caso
essere realizzato poiché, per le sue
connotazioni oggettive, si pone in contrasto
con previsioni di zonizzazione e/o di
localizzazione dello strumento generale di
pianificazione che non possono essere
modificate da piani urbanistici attuativi"
(cfr. Cass. sez. 3 n. 37472 del 26.06.2008 -
ric. Belloi ed altri; conf. Cass. sez. 3 n.
12426 del 07.02.2008 - Bardini).
Reato di lottizzazione
abusiva - Integrazione - Art.30 c. 1, DPR
380/2001.
Il reato di lottizzazione abusiva può essere
integrato anche quando vengano realizzate
opere per le quali sia stato rilasciato un
provvedimento di autorizzazione, ove dette
opere comportino una trasformazione
urbanistica ed edilizia del territorio in
violazione delle prescrizioni espresse dagli
strumenti urbanistici e dalla legge,
restando a tal proposito indifferente se la
violazione dipenda dalla carenza del
necessario piano di lottizzazione o se
piuttosto l'intervento risulti precluso in
radice per le sue connotazioni obiettive,
tali da porlo in contrasto con lo strumento
generale di pianificazione (Cass. sez. 6,
08.02.2005 n. 4424) (Corte di cassazione,
Sez. III penale,
sentenza 26.06.2009 n. 26586 -
link a www.ambientediritto.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Il
provvedimento che ordina la demolizione di
manufatti abusivi è atto dovuto in presenza
di opere realizzate senza alcun titolo
abilitativo e quindi abusivamente e, dunque,
non abbisogna di congrua motivazione in
ordine all'attualità dell'interesse pubblico
alla rimozione dell’abuso, la quale è in re
ipsa, consistendo nel ripristino
dell’assetto urbanistico violato.
Il provvedimento che ordina la demolizione
di manufatti abusivi è atto dovuto in
presenza di opere realizzate senza alcun
titolo abilitativo e quindi abusivamente
(fra le tante, C.d.S., VI, 28.06.2004, n.
4743) e, dunque, non abbisogna di congrua
motivazione in ordine all'attualità
dell'interesse pubblico alla rimozione
dell’abuso, la quale è in re ipsa,
consistendo nel ripristino dell’assetto
urbanistico violato (TAR Campania, sez. IV,
04.07.2001, n. 3071; 13.06.2002, n. 3485;
04.02.2003, n. 617; 20.10.2003, n. 12962)
(TAR Campania-Napoli, Sez. IV,
sentenza 26.06.2009 n. 3526 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: In
caso di abuso edilizio da sanare (e non da
demolire) la comunicazione al soggetto
interessato della valutazione dell’Agenzia
del Territorio si atteggia ad atto
endoprocedimentale od istruttorio sprovvisto
di autonoma lesività rispetto all’atto
terminale, recante la determinazione della
sanzione.
Il Collegio osserva che l’art. 38 del D.P.R.
n. 380/2001 (T.U. dell’edilizia) stabilisce
che: “in caso di annullamento del
permesso, qualora non sia possibile, in base
a motivata valutazione, la rimozione dei
vizi delle procedure amministrative o la
restituzione in pristino, il dirigente o il
responsabile del competente ufficio comunale
applica una sanzione pecuniaria pari al
valore venale delle opere o loro parti
abusivamente eseguite, valutato dall’agenzia
del territorio […..] La valutazione
dell’agenzia del territorio è notificata
all‘interessato dal dirigente o dal
responsabile dell’ufficio e diviene
definitiva decorsi i termini di impugnativa”.
Il procedimento, come si vede, è
peculiarmente caratterizzato da due momenti:
la notifica al soggetto interessato della
valutazione dell’Agenzia del Territorio e
l’applicazione della sanzione pecuniaria,
che costituisce il provvedimento conclusivo
del procedimento stesso.
La comunicazione al soggetto interessato
della valutazione dell’Agenzia del
Territorio si atteggia, pertanto, ad atto
endoprocedimentale od istruttorio (così
definito dal Cons. St., IV, n. 6849/2007),
sprovvisto di autonoma lesività rispetto
all’atto terminale, recante la
determinazione della sanzione.
Quest’ultimo, ossia l’atto conclusivo,
destinato ad applicare la valutazione in
parola, assume la veste di atto direttamente
ed immediatamente lesivo, che va impugnato,
facendo valere –se del caso– dei vizi
afferenti la valutazione stessa.
Questa conclusione è in linea con la
giurisprudenza che, in relazione alla
analoga formula usata dall’art. 15 della
legge n. 10 del 1977 (circa la valutazione
effettuata dall’U.T.E.) ha ritenuto che
questa valutazione “non è suscettibile di
autonoma impugnazione, ma deve essere
sottoposta al sindacato del giudice
amministrativo insieme al provvedimento con
cui la sanzione viene irrogata” (Cfr.
TAR Campania, III, n. 10539/2005).
In questo contesto argomentativo va detto
che non assume rilevanza il cenno, contenuto
nell’art. 38 del D.P.R. n. 380/2001, al
fatto che: ”La valutazione dell’agenzia
del territorio è notificata all‘interessato
dal dirigente o dal responsabile
dell’ufficio e diviene definitiva decorsi i
termini di impugnativa”.
Posto che la valutazione de qua
costituisce pacificamente un atto
endoprocedimentale sprovvisto di autonoma
lesività, e, quindi, non è impugnabile se
non con il provvedimento finale recante la
irrogazione della sanzione pecuniaria, il
cenno va letto nel senso che la valutazione
diventa definitiva dopo la decorrenza del
termine di impugnazione, per l’appunto, del
provvedimento finale
(TAR Friuli Venezia Giulia,
sentenza 26.06.2009 n. 529 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
1.- Abusi - Demolizione -
Ordinanza - Antecedente all'istanza di
sanatoria - Illegittimità derivata - Non
sussiste.
2.- Abusi - Istanza di sanatoria -
Successiva all'ordinanza di demolizione e
all'azione giudiziale - Rilevanza sul piano
processuale - Sussiste.
1.-
La presentazione della domanda di rilascio
di titolo edilizio in sanatoria
successivamente all'emanazione del
provvedimento sanzionatorio non incide sulla
legittimità di esso (come accadrebbe,
invece, nel caso in cui detta domanda si
fosse avuta prima del suo intervento);
considerato che l'illegittimità è situazione
patologica originaria dell'atto, relativa al
suo momento genetico, mentre la proposizione
dell'istanza di cui all'art. 36, D.P.R. n.
380/2001 (secondo il modulo già in
precedenza previsto dall'art. 13, L. n.
47/1985) è vicenda successiva.
2.-
La proposizione della domanda ex art.
36, D.P.R. n. 380/2001, successivamente
all'adozione dell'atto demolitorio ed alla
proposizione dell'impugnativa giudiziale,
rileva sul piano processuale rendendo
improcedibile, per sopravvenuta carenza di
interesse, il ricorso giurisdizionale, salvo
che non risulti già esternata
dall'Amministrazione, o comunque non risulti
con certezza dagli atti di causa, la non
sanabilità delle opere: in queste ipotesi,
la presentazione dell'istanza avrebbe la
mera funzione di procrastinare inutilmente
l'irrogazione della sanzione per un non
sanabile abuso edilizio; e quindi
l'Amministrazione ben potrebbe, in assenza
di documentate sopravvenute circostanze,
limitarsi all'adozione di un atto meramente
confermativo della sanzione già irrogata,
stante la già accertata non sanabilità dei
manufatti (TAR Campania-Napoli, Sez. VII,
sentenza 22.06.2009 n. 3405 -
link a
http://mondolegale.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
1. Abusi -
Demolizione - Accertamento dolo o colpa -
Necessità - Non sussiste.
2. Abusi -
Demolizione - Cause di giustificazione -
Irrilevanza.
1. Poiché la demolizione di una costruzione
abusiva ha carattere ripristinatorio e,
dunque, non prevede l'accertamento del dolo
o della colpa del soggetto cui si imputa la
trasgressione, le esigenze familiari non
costituiscono causa legittima di inibizione
dell'esercizio dei poteri di vigilanza
edilizia (cfr. TAR Roma, sent.
11679/2007).
2. In materia di costruzioni abusive sono
irrilevanti le cause di giustificazione,
quali lo stato di necessità, che non possono
incidere sulla sanzione ripristinatoria, la
quale, avendo carattere reale, presuppone il
solo accertamento della violazione edilizia
e quindi può essere irrogata anche nei
confronti dei proprietari successivi (cfr.
TAR Umbria, sent. n. 477/2007; TAR Piemonte,
sent. n. 3836/2006) (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 19.06.2009 n.
4070). |
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EDILIZIA PRIVATA:
1. Insegne e
pubblicità - Disciplina normativa - Oggetto
- Insegne pubblicitarie e di esercizio.
2. Insegne e
pubblicità - Disciplina normativa -
Disposizioni dell'attività edilizia - Non
applicabilità - Eccezioni.
3. Insegne e
pubblicità - Disciplina normativa -
Disciplina in materia di sanatoria di abusi
edilizi - Inapplicabilità.
4. Giurisdizione e competenza - Tutela dei
beni ambientali - Violazione delle
disposizioni regolatrici di affissioni di
cartelli o altri mezzi pubblicitari -
Competenza legislativa esclusiva dello Stato
- Sussiste.
5. Insegne e
pubblicità - Autorizzazione all'apposizione
di insegne - Natura - Atto vincolato -
Competenza del sindaco - Non sussiste.
6. Abusi -
Presentazione di domanda in sanatoria -
Conseguenze - Legittimità del provvedimento
impugnato - Permane - Limiti.
1. L'apposizione di insegne trova la propria
disciplina nell'art. 23, d.lgs. n. 285/1992,
negli artt. 51 e ss. d.P.R. n. 495/1992 (che
la subordinano al rilascio di
un'autorizzazione da parte dell'ente
proprietario della strada) e con riferimento
alla collocazione su edifici o in luoghi
soggetti a tutela, negli artt. 157 e 165
d.lgs. n. 490/1999 (ed ora negli artt. 153 e
168 d.lgs. n. 42/2004).
Tali disposizioni
hanno ad oggetto cartelli ed altri mezzi
pubblicitari: in considerazione della ratio
della loro finalità di tutela, devono essere
intese in senso ampio e sono, dunque, da
ritenersi applicabili alla apposizione delle
insegne, siano esse pubblicitarie o di
esercizio.
2. La collocazione di insegne ha una
disciplina specifica e non trova pertanto la
propria regola nelle disposizioni che
regolamentano l'attività edilizia, tranne
nell'ipotesi in cui, per le dimensioni e per
la tipologia di impatto urbanistico
provocata, essa configuri un'attività di
trasformazione del territorio subordinata al
rilascio di permesso di costruire o denuncia
di inizio attività.
3. In tema di collocazione di insegne, in
ragione della disciplina specifica che
regola la materia, non sono applicabili le
norme -eccezionali- che disciplinano la
sanatoria degli abusi edilizi.
4. Le modalità di tutela dei beni ambientali
ed il conseguente regime sanzionatorio in
caso di violazione delle disposizioni che
regolano le affissioni di cartelli o altri
mezzi pubblicitari rientrano nell'ambito
della competenza legislativa esclusiva dello
Stato prevista dall'art. 117, lett. s, della
Costituzione.
5. I provvedimenti di autorizzazione
all'apposizione di insegne non discendono
dall'esercizio di poteri di indirizzo e
controllo spettanti agli organi politici
comunali ma sono atti per loro natura
vincolati, che rientrano nell'ambito
specifico della gestione amministrativa e
devono, pertanto, ritenersi sottratti alla
competenza del sindaco.
6.
La presentazione di un'istanza di sanatoria
-in mancanza di una previsione legislativa
che consenta il rilascio del titolo
abilitativo in sanatoria e, dunque, di un
obbligo per la P.A. di provvedere sulla
relativa domanda- non inficia in alcun modo
la legittimità del provvedimento impugnato
(nel caso di specie provvedimento di
rimozione dell'insegna pubblicitaria) né ha
alcun effetto su di esso (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
II,
sentenza
17.06.2009 n.
4065 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
|
EDILIZIA PRIVATA: La
presentazione di una istanza di accertamento
di conformità, o di una istanza di condono
edilizio, priva di interesse processuale
colui che abbia già impugnato l’ordinanza di
demolizione, con la conseguenza che il
ricorso viene dichiarato improcedibile:
l'ordine, infatti, ha spiegato tutti i suoi
effetti, il potere esercitato si è consumato
in quello specifico procedimento, e, dunque,
non può più fondare l’obbligo di demolire il
fabbricato o le parti di opere sanzionate,
né può, correlativamente, giustificare
l’effetto legale dell’acquisizione delle
medesime opere al patrimonio pubblico.
Parte
ricorrente lamenta che erroneamente il
Comune ha disposto l’acquisizione
dell’immobile al patrimonio comunale, sul
presupposto della mancata osservanza
dell’ordine di demolizione precedentemente
impartito e non opposto dagli interessati,
perché questi ultimi avevano proposto,
tempestivamente, un ulteriore progetto
edilizio, finalizzato a rimuovere le
difformità dei lavori rispetto al titolo
edilizio a suo tempo rilasciato.
Si deve premettere che non osta all’esame
del gravame la circostanza che l’ordine di
demolizione del 24.09.1998 non sia stato
impugnato.
Infatti, un ordine di demolizione di opere
eseguite in difformità dal titolo edilizio o
in assenza di quest'ultimo, determina, in
capo al suo destinatario, la possibilità di
compiere due scelte.
Il titolare dell’abuso può, infatti,
impugnare l'ordine di demolizione, se non
intende eseguirlo, nei prescritti termini di
decadenza, oppure può darvi esecuzione.
In quest’ultimo caso, però, l’esecuzione
dell’ordine di demolizione non avviene
solamente con la effettuazione dei lavori di
demolizione veri e propri, ma può avvenire
anche mediante la presentazione al Comune di
un progetto tendente a rimuovere lo stato di
non corrispondenza delle opere al titolo
rilasciato, ossia sostanzialmente
realizzando opere necessarie a riportare il
manufatto alla conformità allo strumento
urbanistico, o anche operando in
accertamento di conformità dei lavori
realizzati sine titulo allo strumento
urbanistico ed ai parametri edilizi di zona.
E’ lo strumento urbanistico, infatti, che
costituisce l’unico parametro di legittimità
ed assentibilità delle opere edilizie,
avendo il titolo una efficacia meramente
certativa e dichiarativa, non costitutiva
dello ius aedificandi, che è
esercitabile nei limiti e con le modalità
derivanti dallo strumento urbanistico
medesimo (cfr. TAR Catania, I, 31.10.2008,
nr. 1898).
Per tale ragione, la giurisprudenza afferma,
salvo poche eccezioni, che la presentazione
di una istanza di accertamento di
conformità, o di una istanza di condono
edilizio, a seconda dei casi, priva di
interesse processuale colui che abbia già
impugnato l’ordinanza di demolizione, con la
conseguenza che il ricorso viene dichiarato
improcedibile (ex multis, tra le più
recenti, TAR Campania, Salerno, II,
09.04.2009, n. 1408; TAR Lazio, Roma, II,
16.03.2009, nr. 2692; TAR Campania, Napoli,
VII; 03.03.2009, nr. 1211; Consiglio di
Stato, VI, 12.11.2008, nr. 5646; TAR
Sicilia, Catania, I, 18.12.2007, nr. 1990;
15.10.2007, nr. 1669; 21.05.2007, nr. 853;
15.05.2008, nr. 905; tra le più risalenti,
cfr. CGA 27.05.1997, nr. 187; TAR Lazio,
Latina, 07.11.1988, nr. 738): l'ordine,
infatti, ha spiegato tutti i suoi effetti,
il potere esercitato si è consumato in
quello specifico procedimento, e, dunque,
non può più fondare l’obbligo di demolire il
fabbricato o le parti di opere sanzionate,
né può, correlativamente, giustificare
l’effetto legale dell’acquisizione delle
medesime opere al patrimonio pubblico.
Invero, l’effetto (compiuto) dell’ordine di
demolizione è stato quello di evidenziare
una situazione di carenza delle opere
rispetto al titolo abilitante (seppure a
efficacia certativa), e, con la
presentazione del nuovo progetto teso a
rimuovere le ragioni dell’illegittimità
delle opere sanzionate (facendole assentire
per conformità o per condono), ha avuto
esecuzione da parte del suo destinatario.
Pertanto, in questi casi, l'esercizio del
potere amministrativo prosegue, fondandosi,
per effetto della presentazione della
istanza o del nuovo progetto, su una diversa
situazione di fatto caratterizzata da un
nuovo assetto di interessi pubblici, perché,
in forza della predetta istanza,
l'Amministrazione dovrà adesso non più
limitarsi ad accertare la differenza tra le
opere realizzate ed il progetto assentito,
ma, radicalmente, la corrispondenza tra le
prime (eventualmente come modificate nel
progetto innovativo) e lo strumento
urbanistico.
Consegue a quanto sopra che l’esercizio del
potere esecutivo e di controllo che spetta
all’Autorità comunale dovrà essere volto a
valutare la possibilità di sanare il deficit
procedimentale (analogamente a quanto accade
nella fattispecie normativa di cui all’art.
38 del DPR 380/2001), che sarà possibile
sanare laddove quest’ultimo non incide sulla
legittimità sostanziale del fabbricato;
oppure, accertato che il fabbricato non solo
è senza titolo, ma è anche difforme dalle
prescrizioni urbanistiche, di legge o di
strumento urbanistico di zona, dovrà
nuovamente esercitare i propri poteri di
controllo e repressione dell'illecito
ordinandone la demolizione con un nuovo
provvedimento, che, però, troverà causa
(ossia sarà volto alla tutela degli
interessi sostanziali) nella difformità
dallo strumento urbanistico (ossia nella
illegittimità sostanziale e non più
solamente formale) dell’immobile
(TAR Calabria-Reggio-Calabria,
sentenza 17.06.2009 n. 420 - link
a www.giustizia-amministrativa.it). |
|
EDILIZIA PRIVATA:
Ordinanza di demolizione di
fabbricati: solo per gravi abusi o per abusi
non sanabili.
Ritiene il Collegio che la consistenza delle
opere eseguite dai ricorrenti sia di tale
entità da non potersi fare rientrare nella
ipotesi di cui all’art. 8 l. n. 47/1985,
unica fattispecie in relazione alla quale è
prevista la sanzione massima della
demolizione.
I tre abusi indicati nell’ordinanza di
demolizione, non importando né aumento
consistente della cubatura o della
superficie né modifiche sostanziali di
parametri urbanistici–edilizi, non
costituiscono, infatti, variazioni
essenziali. Essi al più riguardano opere
soggette ad autorizzazione e la cui
realizzazione, in assenza di autorizzazione,
poteva essere perseguita solo con una
sanzione pecuniaria
(TAR Calabria-Reggio Calabria,
sentenza 17.06.2009 n. 414 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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URBANISTICA:
Lottizzazione abusiva mediante
modifica della destinazione d’uso da
alberghiera a residenziale.
Il reato di lottizzazione abusiva mediante
modifica della destinazione d’uso da
alberghiera a residenziale è configurabile
anche nell’ipotesi in cui lo strumento
urbanistico generale consenta l’utilizzo
della zona ai fini residenziali. E ciò può
avvenire in due casi:
a) quando il complesso alberghiero sia stato
edificato alla stregua di previsioni
derogatorie non estensibili ad immobili
residenziali;
b) quando la destinazione d’uso residenziale
comporti un incremento degli standard
richiesti per l’edificazione alberghiera e
tali standard aggiuntivi non risultino
reperibili ovvero reperiti in concreto
(Corte di Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 15.06.2009 n. 24666 -
link a www.lexambiente.it). |
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URBANISTICA: Lottizzazione
abusiva, confisca dei terreni e delle opere
realizzate.
La confisca dei
terreni abusivamente lottizzati e delle
opere realizzate, prevista dall'art. 44,
comma 2, D.P.R. 380/2001, deve essere
disposta anche nei confronti dei beni dei
terzi acquirenti in buona fede ed estranei
al reato, i quali potranno fare valere i
propri diritti in sede civile, atteso che
trattasi di una sanzione amministrativa a
natura reale non personale applicata sul
solo presupposto dell'accertamento
giurisdizionale di una lottizzazione
abusiva.
Tuttavia, si registra un orientamento
parzialmente difforme in base al quale la
confisca dei terreni abusivamente lottizzati
e delle opere abusivamente costruite non
deve essere disposta nei confronti dei
soggetti estranei alla commissione del reato
e venuti in buona fede in possesso del
terreno o dell'opera edilizia oggetto di
abusiva lottizzazione (Corte
di Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 15.06.2009 n. 24666 -
link a www.altalex.com). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Sequestro preventivo e necessità
di sgombero dell’immobile abusivo.
Non c’è dubbio alcuno che, nell'ipotesi di
immobili già ultimati, l'esigenza cautelare
che il sequestro intende perseguire è che
essi non vengano abitati per evitare
l’aggravio (in modo apprezzabile) del carico
urbanistico. La mera apposizione dei sigilli
ex art. 260 c.p.p. costituirebbe misura del
tutto inidonea a salvaguardare le finalità
cautelari del sequestro. Tale apposizione,
invero, può tutelare le finalità del
sequestro probatorio (assicurare le cose
necessarie per l’accertamento dei fatti).
La nomina del custode e l’apposizione dei
sigilli, senza lo sgombero dell’immobile da
coloro che lo occupano, non impedirebbe di
certo il determinarsi dell’aggravio del
carico urbanistico (che deriva appunto dalla
persistenza della occupazione). E’,
assolutamente, evidente quindi che tale
aggravio non potrebbe essere evitato con la
nomina degli stessi occupanti o custode (a
meno di non prevedere comunque lo sgombero)
(Corte di Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 15.06.209 n. 24662 -
link a www.lexambiente.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Articolo 34 dpr 380/2001.
Il provvedimento di fiscalizzazione della
costruzione illecitamente edificata,
previsto dall'art. 34 del d.P.R. 06.06.2001,
n. 380, riguarda gli interventi eseguiti in
parziale difformità dal permesso di
costruire per il caso in cui la demolizione
non possa avvenire senza pregiudizio della
parte eseguita in conformità al titolo
abilitativo (in motivazione la Corte ha
ulteriormente affermato che, ove ricorrono
le condizioni dell'art. 34, in sede
esecutiva sono irrilevanti le questioni
connesse al rilascio del titolo in
sanatoria, essendo a monte preclusa la
possibilità stessa di procedere alla
demolizione) (Corte di Cassazione, Sez. III
penale,
sentenza 15.06.2009 n. 24661 -
link a www.lexambiente.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Condono in zone vincolate.
Non è poi esatto che la Corte costituzionale
avrebbe chiarito, con riferimento agli abusi
in aree vincolate, che la sanabilità delle
opere realizzate in area vincolata è da
escludere solo se si tratti di vincolo di
inedificabilità assoluta (divieti di
edificazione o prescrizioni di
inedificabilità ex art. 33 legge 28.02.1985,
n. 47) e non anche nella diversa ipotesi di
vincolo di inedificabilità relativa. E
difatti, la sentenza n. 54 del 2009 ha
dichiarato illegittima una norma regionale
che prevedeva il divieto di sanare le opere
abusive edificate su aree sottoposte a
vincoli di tutela solo quando questi ultimi
«comportino inedificabilità assoluta»,
e ciò proprio perché l’art. 32, comma 27,
lett. d), del dl. 269 del 2003 «attribuisce
effetto impeditivo della sanatoria ad
ulteriori vincoli, che la norma impugnata
... avrebbe invece l’effetto di vanificare».
E con la successiva ord. n. 150 del 2009 la
Corte costituzionale ha espressamente
rilevato che il principio affermato dalla
Corte di cassazione (secondo cui entro le
aree vincolate possono beneficiare del
condono le sole opere di restauro e
risanamento conservativo, nonché di
manutenzione straordinaria, nei casi
indicati nell’Allegato I al d.l. n. 269 del
2003, punti 4, 5 e 6) «appare del tutto
conforme alla lettera della disposizione
impugnata», precisando inoltre che è erronea
una ricostruzione della giurisprudenza
costituzionale nel senso che i vincoli
preclusivi della sanatoria dovrebbero essere
esclusivamente quelli che prevedano una
inedificabilità assoluta, «atteso che la
sentenza n. 54 del 2009 ha chiarito come
tali vincoli non debbano necessariamente
comportare l’inedificabilità assoluta»
(Corte di Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 15.06.2009 n. 24647 -
link a www.lexambiente.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
1. Abusi -
Sanzione pecuniaria - Natura reale -
Conseguenze - Obbligo di pagamento per
l'attuale proprietario - Legittimità.
2. Abusi -
Procedimento per l'applicazione di sanzione
pecuniaria conseguente all'accertata e
inibita violazione - Riapertura termini per
l'impugnazione dei relativi atti
precedentemente emanati dalla P.A. -
Possibilità - Non sussiste.
1. La sanzione pecuniaria comminata in
relazione ad abusi edilizi non ha natura
personale, ma reale ed ha funzione ripristinatoria dell'ordine urbanistico
violato: ne consegue che tenuto al pagamento
della stessa è l'attuale proprietario del
bene, ancorché avente causa dall'originario
autore dell'abuso, per cui la relativa
ordinanza deve essere notificata a colui che
risultava proprietario al momento
dell'emanazione del provvedimento
sanzionatorio (cfr. TAR Napoli, sent. n.
7393/2006).
2. In caso di emanazione di provvedimento
inibitorio della d.i.a. assistito da
sufficiente e congrua motivazione, la
successiva apertura di un procedimento per
l'applicazione di una sanzione pecuniaria
conseguente all'accertata violazione non
comporta la riapertura dei termini per
l'impugnazione degli atti con i quali
l'amministrazione abbia anticipato agli
interessati le proprie decisioni in materia (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
II,
sentenza 11.06.2009 n.
3961 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Ordinanza ingiunzione - Sanzione
ex D.P.R. 380/2001 - Opposizione -
Giurisdizione G.A. - Sussistenza.
L'opposizione all'ordinanza-ingiunzione con
la quale sia stata irrogata una sanzione
amministrativa prevista dal D.P.R. 380/2001
per violazione edilizia rientra nella
materia dell'urbanistica, non potendosi
distinguere in materia edilizia tra
provvedimenti autorizzativi e sanzionatori,
stante la strumentalità dei secondi rispetto
ai primi, ed è quindi devoluta alla
giurisdizione esclusiva del G.A. ex art. 34
D. Lgs. 80/1998, come modificato dall'art. 7
L. 205/2000; né vale in contrario il fatto
che si tratti di sanzione amministrativa,
disciplinata dalla L. 689/1981, poiché
l'art. 22-bis della L. 689/1981 -che
prevede la devoluzione al tribunale
ordinario del giudizio di opposizione ad
ordinanza-ingiunzione in materia di
urbanistica ed edilizia- fa salve,
all'ultimo comma, le diverse competenze
stabilite dalla legge, fra le quali
certamente rientra quella di cui al
menzionato art. 34 (Cassaz. Civile, Sez.
Unite, sent. n. 6525/2008) (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
II,
sentenza 11.06.2009 n.
3960). |
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EDILIZIA PRIVATA:
1. Volumi tecnici
- L.R. n. 26/1995, art. 2, comma 1, - Limiti
di altezza - Deroghe - Inammissibilità.
2. Concessione di
costruzione - Variante - Variante in corso
d'opera - Limiti.
3. Opere eseguite
in parziale difformità dal titolo concessorio - Volume eccedente - Sanzione -
Calcolo.
1. L'art. 2, comma 1, legge Regione
Lombardia n. 26/1995 consente lo scomputo
dei tamponamenti perimetrali e dei muri
perimetrali portanti, nonché dei
tamponamenti orizzontali e dei solai che
comportino spessori complessivi sia per gli
elementi strutturali che sovrastrutturali
superiori a centimetri 30, ma ai soli fini
del calcolo dei volumi e dei rapporti di
copertura: la norma non consente dunque
alcuna deroga al limite dell'altezza massima
prevista dagli strumenti urbanistici.
2. Ex art. 15, Legge 47/1985 perché si abbia
variante in corso d'opera, è necessario che
l'intervento sia conforme agli strumenti
urbanistici ed ai regolamenti edilizi
vigenti (conformità che, nel caso di specie,
non sussiste, attesa la violazione del
limite massimo di altezza previsto dalle n.t.a. del p.r.g.) e che non comporti
modifiche della sagoma (cfr. TAR Milano,
sent. n. 2043/2008).
3.
In caso di interventi eseguiti in parziale
difformità dal permesso di costruire,
qualora l'incremento dell'altezza del
fabbricato comporti la realizzazione di un
volume eccedente rispetto a quello
assentito, l'amministrazione calcola la
sanzione moltiplicando il costo di
produzione determinato ai sensi della L.
392/1978 per i metri cubi realizzati in
eccesso (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
II,
sentenza 11.06.2009 n.
3959 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Istanza di sanatoria e silenzio.
Il silenzio serbato dal Comune sulla domanda
di sanatoria ex art. 13, l. 28.02.1985 n.
47, modificato dall'art. 36, d.P.R.
06.06.2001 n. 380, è qualificabile come
silenzio provvedimentale, con contenuto di
rigetto, e non come silenzio-inadempimento
all'obbligo di provvedere, impugnabile ex
art. 2, l. 21.07.2000 n. 205 (TAR
Campania-Napoli, Sez. VI,
sentenza 11.06.2009 n. 3236 -
link a www.lexambiente.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Abusi -
Sanzioni - Acquisizione al patrimonio
comunale degli immobili abusivi -
Giurisdizione amministrativa e giurisdizione
ordinaria - Discrimen.
La conclusione del procedimento
amministrativo sanzionatorio, a seguito
dell'esercizio del potere ablatorio e
dell'avvenuta acquisizione al patrimonio
comunale degli immobili costruiti senza
concessione edilizia, quale effetto
automatico della inottemperanza, funge da "discrimen"
tra giurisdizione amministrativa e
giurisdizione ordinaria, con la conseguenza
che, qualora il ricorrente, come nel caso di
specie, adduca il proprio diritto di
proprietà sull'area, in quanto la
trascrizione sarebbe avvenuta senza i
presupposti di legge, la controversia spetta
alla cognizione del giudice ordinario perché
essa implica la contestazione della
trascrizione e quindi riguarda la tutela di
posizioni di diritto soggettivo (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
II,
sentenza 10.06.2009 n.
3943). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Permanenza dell'illecito
edilizio.
L’illecito edilizio ha carattere permanente.
Ne consegue che l’illecito permane nel caso
di trasferimento dell’immobile (TAR Veneto,
Sez. II,
sentenza 10.06.2009 n. 1723 -
link a www.lexambiente.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Condono in zona vincolata.
E' onere di chi chiede il condono in area
vincolata di provare la compatibilità col
vincolo e non dell’Amministrazione preposta
alla tutela del vincolo di provare la non
compatibilità dell’abuso. Altrimenti
l’anomalia non sarebbe costruire senza
autorizzazione in area vincolata ma
reprimere gli abusi ivi realizzati (TAR
Veneto, Sez. II,
sentenza 10.06.2009 n. 1718 -
link a www.lexambiente.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Condono - Compatibilità
dell’abuso con il vincolo - Onere della
prova - Istante - Ragioni.
E’ onere di chi chiede il condono in area
vincolata di provare la compatibilità col
vincolo e non dell’Amministrazione preposta
alla tutela del vincolo di provare la non
compatibilità dell’abuso. Altrimenti
l’anomalia non sarebbe costruire senza
autorizzazione in area vincolata ma
reprimere gli abusi ivi realizzati (cfr.,
ex multis, CdS, VI, 408/2008; 6785/2002;
482/1996; TAR Toscana, III, 825/2005) (TAR
Veneto, Sez. II,
sentenza 10.06.2009 n. 1718 -
link a www.ambientediritto.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Notifica ingiunzione alla
demolizione (soggetti destinatari).
In sede di esecuzione dell’ordine di
demolizione, disposto dal giudice con la
sentenza di condanna, il p.m. non è tenuto a
notificare al difensore l’avviso di deposito
della ingiunzione de qua, atteso che tale
ingiunzione è effettuata al solo imputato,
affinché questi possa provvedervi
spontaneamente, senza ulteriori aggravi di
spesa (Corte di Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 09.06.2009 n. 23839 -
link a www.lexambiente.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Abusi -
Sanzioni - Acquisizione gratuita -
Estensione - Parametri.
Poiché la sanzione va commisurata
all'abuso edilizio commesso, l'estensione
dell'immobile da acquisire deve essere parametrata
alla nuova costruzione, a prescindere dalla
preesistente costruzione (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
II,
sentenza 09.06.2009 n.
3939 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
1. Abusi -
Sanzioni - In assenza di elementi indicativi
del carattere sostanziale dell'abuso -
Sanzione pecuniaria.
2. D.I.A. -
Ordinanza di demolizione - Legittimità.
1. La sanzione pecuniaria è applicabile solo
in assenza di elementi indicativi del
carattere sostanziale dell'abuso, che
comprovino cioè la non conformità
dell'intervento alla disciplina edilizia
urbanistica.
2. Legittimamente il Comune ha irrogato la
sanzione demolitoria per un'opera abusiva
realizzabile in base a denuncia di inizio
attività, in base al combinato disposto
degli articoli 31 e 37 del Testo Unico per
l'edilizia (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
II,
sentenza 09.06.2009 n.
3938). |
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EDILIZIA PRIVATA:
L’ordinanza
di sospensione lavori (abusivi) non
necessita della previa comunicazione di
avvio del procedimento.
Per
giurisprudenza consolidata, alla quale il
Collegio aderisce, l’ordinanza di
sospensione lavori non necessita della
previa comunicazione di avvio del
procedimento, attesa la natura cautelare e
le particolari esigenze di celerità sottese
all'emissione del provvedimento (cfr. TAR
Calabria Catanzaro, sez. II, 07.02.2006, n.
125, ma vedi anche Tar Sicilia, Palermo Sez.
III 2979/2006)
(TAR Calabria-Catanzaro, Sez. II,
sentenza 09.06.2009 n. 625 - link
a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Illegittimità della sanatoria
condizionata.
Non sono legittimi quei provvedimenti
amministrativi di sanatoria di immobile
abusivo che subordinano gli effetti del
beneficio alla esecuzione di specifici
interventi finalizzati a ricondurre
l’immobile stesso nell’alveo di conformità
agli strumenti urbanistici atteso che detta
subordinazione è ontologicamente
contrastante con la ratio della
sanatoria, collegabile alla già avvenuta
esecuzione delle opere e alla loro
conformità agli strumenti urbanistici (Corte
di Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 08.06.2009 n. 23726 -
link a www.lexambiente.it). |
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URBANISTICA:
Lottizzazione abusiva e
responsabilità dei subacquirenti.
Nel reato di lottizzazione abusiva neppure
l'acquisto del subacquirente può essere
considerato legittimo con valutazione
aprioristica limitata alla sussistenza di
detta sola qualità, allorché si
consideri che l’utilizzazione delle modalità
dell'acquisto successivo ben potrebbe
costituire un sistema elusivo,
surrettiziamente finalizzato a vanificare le
disposizioni legislative in materia di
lottizzazione negoziale (Corte di
Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 08.06.2009 n. 23722 -
link a www.lexambiente.it). |
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URBANISTICA:
Lottizzazione abusiva ed
esclusione buona fede dell’acquirente.
Nel reato di lottizzazione abusiva
correttamente è esclusa la buona fede
dell’acquirente qualora i tre lotti
interessati: siano stati acquistati in tempi
diversi; la qualifica d’imprenditore
agricolo sia stata assunta dopo l’acquisto
del primo lotto e quindi appariva
chiaramente sospetta; l’immobile, già
edificato, per le sue caratteristiche
strutturali appaia destinato ad abitazione
piuttosto che a deposito attrezzi; nella
zona siano state realizzate già strade
principali e strade di accesso ai singoli
lotti; nella zona non vi siano coltivazioni
in atto, fatta eccezione di blande
coltivazioni floreali e/o fruttifere; i
manufatti già realizzati non abbiano le
caratteristiche di depositi per attrezzi
agricoli (Corte di Cassazione, Sez. III
penale,
sentenza 08.06.2009 n. 23720 -
link a www.lexambiente.it). |
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URBANISTICA:
Lottizzazione abusiva e
responsabilità dell’acquirente.
Nel reato di lottizzazione abusiva la
consapevolezza da parte degli acquirenti
dell'abusività della lottizzazione e quindi
la sussistenza dell'elemento psicologico del
reato può desumersi sulla base di alcuni
elementi di univoca valenza probatoria quali
il frazionamento dell'originario terreno in
34 lotti successivamente alienati o
mantenuti dai singoli eredi degli originari
proprietari la dimensione dei lotti che
appaiono formati con il precipuo intento di
garantire l'edificabilità degli stessi, ed
al contrario trascurando del tutto la
prevista vocazione agricola della zona, la
previsione di due strade principali, quattro
secondarie e sette piste di accesso ai
singoli lotti (in tal modo è stata
programmata la realizzazione di opere
infrastrutturali funzionali al nuovo
insediamento urbano), la natura dei
manufatti che, dichiarati realizzati per
finalità agricole, avevano invece una
spiccata vocazione abitativa per le loro
obiettive caratteristiche e le rifiniture,
non solo interne (presenza di verande,
portici, antenne paraboliche, ecc.) la
sostanziale vocazione turistica della zona
ove vi sono esclusivamente blande
coltivazioni floreali o fruttifere a
carattere hobbistico (Corte di Cassazione,
Sez. III penale,
sentenza 08.06.2009 n. 23719 -
link a www.lexambiente.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
In una zona interessata da
vincolo paesaggistico la formazione del
provvedimento tacito di assenso alla
concessione in sanatoria, previsto dall'art.
35, comma 18, l. n. 47 del 1985, postula
indefettibilmente la previa acquisizione del
parere favorevole dell'autorità preposta
alla tutela del vincolo sulla compatibilità
ambientale della costruzione senza titolo.
L'ordine di
demolizione di opera edilizia abusiva è
sufficientemente motivato con l'affermazione
dell'accertata abusività dell'opera,
nonostante la circostanza che la repressione
dell'abuso edilizio sia stata disposta a
distanza di un tempo ragguardevole.
In una zona interessata da vincolo
paesaggistico la formazione del
provvedimento tacito di assenso alla
concessione in sanatoria, previsto dall'art.
35, comma 18, l. n. 47 del 1985, postula
indefettibilmente la previa acquisizione del
parere favorevole dell'autorità preposta
alla tutela del vincolo sulla compatibilità
ambientale della costruzione senza titolo.
Ne consegue che, se al momento dell'esame
della domanda di sanatoria non risulta
acquisito il (necessario) parere favorevole
sulla conformità dell'intervento alla
disciplina paesaggistica, la formazione del
silenzio-assenso è preclusa (TAR Campania
Napoli, sez. IV, 16.05.2008, n. 4710;
Consiglio Stato, sez. VI, 02.11.2007, n.
5669;).
In materia di
abusi edilizi, il principio della
irretroattività della legge assume rilevanza
solo in riferimento alle norme che prevedono
sanzioni afflittive e non anche a quelle che
introducono misure ripristinatorie quali la
demolizione, diretta a ristabilire l'assetto
urbanistico violato dall'abuso, con la
conseguenza che, ai fini della normativa
applicabile, bisogna fare riferimento al
sistema sanzionatorio vigente all'epoca
dell'adozione del provvedimento repressivo,
attesi gli effetti permanenti dell'abuso
(TAR Campania Napoli, sez. IV, 26.10.2001,
n. 4703).
Il Consiglio di Stato (sez. V, 04.03.2008,
n. 883) ha recentemente affermato che
l'ordine di demolizione di opera edilizia
abusiva è sufficientemente motivato con
l'affermazione dell'accertata abusività
dell'opera, nonostante la circostanza che la
repressione dell'abuso edilizio sia stata
disposta a distanza di un tempo
ragguardevole. In questi casi, infatti, solo
l’inerzia colpevole dell’amministrazione,
ingenerando una posizione d'affidamento nel
privato, potrebbe imporre l’onere di una
congrua motivazione che, avuto riguardo
anche all'entità e alla tipologia
dell'abuso, indichi il pubblico interesse,
evidentemente diverso da quello al
ripristino della legalità, idoneo a
giustificare il sacrificio del contrapposto
interesse privato (TAR
Liguria, Sez. I,
sentenza 08.06.2009 n. 1289 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Un impianto che produce
conglomerati bituminosi o calcestruzzo è
sicuramente una “struttura di qualsiasi
genere” destinata sia ad ambiente di lavoro
(la produzione, appunto, di calcestruzzo o
conglomerati bituminosi) sia a deposito dei
prodotti creati. Pertanto, al lume della
lett. E), punto 5, del Testo Unico
sull’edilizia, è da qualificare come nuova
costruzione e come tale è suscettibile di
formare oggetto di ordinanza di demolizione
nei casi di assenza di permesso di costruire
o di rilevante difformità da esso.
L’assunto secondo cui un impianto che
produca conglomerati bituminosi (o anche
calcestruzzo) non sia soggetto a permesso di
costruire perché non integrante una nuova
costruzione è contraddetto dalla
declaratoria delle categorie edilizie
definita all’art. 3 del D.P.R. 06.06.2001,
n. 380.
Al riguardo, se è vero che la lettera e),
punto 3, dell’art. 3 del Testo Unico
qualifica nuove costruzioni gli impianti
anche per pubblici servizi, quando
comportino trasformazione permanente di
suolo in edificato, tuttavia è presente
nelle successive definizioni di cui all’art.
3 in esame, una disposizione aperta, che si
riferisce a strutture di qualsiasi genere e
che denota il superamento da parte del
legislatore, del criterio oggettivo della
stabile incorporazione, sostituto da quello
finalistico della destinazione del manufatto
a soddisfare esigenze non meramente
temporanee.
Ci si riferisce al punto 5, della lett. e),
dell’art. 3 del D.P. R. n. 380/2001, a mente
del quale costituisce nuova costruzione “l'installazione
di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e
di strutture di qualsiasi genere (…) che
siano utilizzati come abitazioni, ambienti
di lavoro, oppure come depositi, magazzini e
simili, e che non siano diretti a soddisfare
esigenze meramente temporanee”.
L’elemento oggettivo è dato, dunque, dalla
presenza di una “struttura di qualsiasi
genere” e l’elemento finalistico è la
sua destinazione, in via non meramente
temporanea, ad abitazione o ad ambiente di
lavoro oppure a deposito, magazzino e
simili.
Non v’è dubbio, quindi, che un impianto che
produce conglomerati bituminosi o
calcestruzzo è sicuramente una “struttura
di qualsiasi genere” destinata sia ad
ambiente di lavoro (la produzione, appunto,
di calcestruzzo o conglomerati bituminosi)
sia a deposito dei prodotti creati. Il
tutto, ovviamente, in via non meramente
temporanea ma in dipendenza delle necessità
dell’attività costruttiva principale a cui è
strumentale l’esercizio dell’impianto. Il
quale, pertanto, al lume della lett. E),
punto 5, del Testo Unico sull’edilizia è da
qualificare come nuova costruzione e come
tale è suscettibile di formare oggetto di
ordinanza di demolizione nei casi di assenza
di permesso di costruire o di rilevante
difformità da esso
(TAR Piemonte, Sez. I,
sentenza 05.06.2009 n. 1573 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: L'esercizio
dei poteri repressivi in materia di abusi
edilizi non incontra alcun termine di
decadenza o di prescrizione.
L'interessato ha l'onere di provare le
proprie affermazioni circa l'epoca di
realizzazione del manufatto abusivo.
I provvedimenti sanzionatori in materia
edilizia, compresa l'ordinanza di
demolizione, in quanto atti vincolati, non
richiedono una specifica motivazione su
puntuali ragioni di interesse pubblico o
sulla comparazione di quest'ultimo con gli
interessi privati coinvolti e sacrificati.
Il Collegio osserva che l'esercizio dei
poteri repressivi in materia di abusi
edilizi non incontra alcun termine di
decadenza o di prescrizione (cfr., ex
pluribus, Consiglio di Stato, Sez. IV,
27.04.2004, n. 2529); l'interessato ha
l'onere di provare le proprie affermazioni
circa l'epoca di realizzazione del manufatto
abusivo (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V,
12.10.1999, n. 1440); i provvedimenti
sanzionatori in materia edilizia, compresa
l'ordinanza di demolizione, in quanto atti
vincolati, non richiedono una specifica
motivazione su puntuali ragioni di interesse
pubblico o sulla comparazione di
quest'ultimo con gli interessi privati
coinvolti e sacrificati (Cfr. TAR
Friuli-Venezia Giulia, 13.12.2006, n. 808)
(TAR Friuli Venezia Giulia,
sentenza 05.06.2009 n. 427 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Responsabilità del direttore
lavori.
Il direttore dei lavori è penalmente
responsabile per l’attività edificatoria non
conforme alle prescrizioni della concessione
edilizia. L’art. 6, 2° comma, della legge n.
47/1985 ed attualmente l’art. 29, 2° comma,
del T.U. n. 380/2001 esonerano lo stesso
professionista da tale responsabilità
qualora egli:
-abbia contestato al titolare del permesso
di costruire, al committente ed al
costruttore la violazione delle prescrizioni
del provvedimento amministrativo;
-abbia fornito contemporaneamente
all’Amministrazione comunale motivata
comunicazione della violazione stessa.
-e, nelle ipotesi di totale difformità o di
variazione essenziale, abbia altresì
rinunziato contestualmente all’ incarico.
Il recesso tempestivo dalla direzione dei
lavori, in ogni caso, deve ritenersi
pienamente scriminante per il professionista
e la “tempestività” ricorre quando il
recesso intervenga non appena l’illecito
edilizio obiettivamente si profili, ovvero
appena il direttore dei lavori abbia avuto
conoscenza che le corrette direttive da lui
impartite siano state disattese o violate.
Il direttore dei lavori è responsabile,
invece, nei casi di irregolare vigilanza
sull’esecuzione delle opere edilizie, avendo
egli l’obbligo di sovrintendere con
necessaria continuità a quelle opere della
cui esecuzione ha assunto la responsabilità
tecnica (Corte di Cassazione, Sez. III
penale,
sentenza 04.06.2009 n. 23198 -
link a www.lexambiente.it). |
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maggio 2009 |
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EDILIZIA PRIVATA:
Sequestro immobile abusivo
ultimato.
In materia di sequestro preventivo di
immobile abusivo ultimato, secondo quanto
asserito dalle Sezioni Unite con sentenza n.
2/2003, pur ad edificazione ultimata, la
libera disponibilità del bene non è sempre
un elemento neutro sotto il profilo della
offensività perché può fare proseguire nel
tempo ed aggravare in intensità le ricadute
negative del già commesso reato; sul tema,
il Giudice deve determinare in concreto se
il libero godimento del manufatto possa
determinare una ulteriore lesione del bene
protetto.
L’aggravio del carico urbanistico che le
unità ad uso abitativo possono determinare
risulta adeguatamente dimostrato quando
l’illegittimo complesso immobiliare è di
rilevante entità e gli appartamenti
risultano arredati (uno già abitato) e si
prospetta un loro possibile utilizzo (Corte
di Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 28.05.2009 n. 22442 -
link a www.lexambiente.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Acquisizione immobile abusivo.
L’automaticità dello effetto ablativo non si
verifica quando l’inottemperanza è
involontaria, è intervenuta una proroga da
parte della Pubblica Amministrazione per
completare la demolizione, le aree
appartengano ad un proprietario estraneo
alla commissione dello illecito urbanistico
(Corte di Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 28.05.2009 n. 22440 -
link a www.lexambiente.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
1. Abusi - Ordine di demolizione
- Accertamento della conformità - D'Ufficio
- Non sussiste.
2. Abusi - Demolizione - Sospensione - In
presenza della istanza di accertamento di
conformità - Ammissibilità.
3. Abusi - Demolizione - Art. 31, D.P.R. n.
380/2001 - Apprezzamento discrezionale - Non
sussiste.
1.
Il Comune non deve verificare d'ufficio la
conformità urbanistica delle opere in
assenza di titolo edilizio, atteso che un
onere siffatto non è previsto nella
disciplina vigente concernente i poteri di
vigilanza e sanzionatori sull'attività
edilizia abusiva.
2.
Neppure può ritenersi che la validità ovvero
l'efficacia delle ordinanze di demolizione
siano definitivamente pregiudicate dalla
presentazione dell'istanza di accertamento
di conformità. Invero, come chiarito dalla
sezione in analoghe fattispecie, essa
determina piuttosto un arresto
dell'efficacia della misura ripristinatoria,
nel senso che questa è soltanto sospesa,
determinandosi uno stato di temporanea
quiescenza dell'atto, all'evidente fine di
evitare, in caso di accoglimento
dell'istanza, la demolizione di un'opera
che, pur realizzata in assenza o difformità
dal permesso di costruire, è conforme alla
strumentazione urbanistica vigente.
3.
Nello schema giuridico delineato dall'art.
31, D.P.R. n. 380/2001, non vi è spazio per
apprezzamenti discrezionali, atteso che
l'esercizio del potere repressivo dell'abuso
edilizio costituisce atto dovuto, per il
quale è "in re ipsa" l'interesse
pubblico alla sua rimozione, soprattutto
quando, come nella specie, è decorso un
breve periodo di tempo tra la realizzazione
delle opere e l'emissione dei provvedimenti
sanzionatori. In definitiva, l'ingiunzione
di demolizione può ritenersi
sufficientemente motivata per effetto della
stessa descrizione dell'abuso accertato,
presupposto giustificativo necessario e
sufficiente a fondare la spedizione della
misura sanzionatoria (TAR Campania-Napoli,
Sez. II,
sentenza 28.05.2009 n. 3006 -
link a http://mondolegale.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
E' condivisibile l’orientamento
secondo il quale il silenzio sull'istanza di
accertamento di conformità urbanistica ha
natura di atto tacito di reiezione
dell'istanza (e quindi di silenzio
significativo e non di silenzio-rifiuto) e,
pertanto, una volta decorso il termine di 60
giorni, si forma il silenzio-diniego, che
può essere impugnato dall'interessato in
sede giurisdizionale nel prescritto termine
decadenziale di 60 giorni, alla stessa
stregua di un comune provvedimento.
Dal silenzio fatto formare sull'istanza di
accertamento di conformità urbanistica ai
sensi dell'art. 13 della legge n. 47/1985,
proprio per la natura di silenzio-rigetto,
non sussiste l’obbligo di un provvedimento
espresso e, conseguentemente di motivare lo
stesso.
Questa stessa Sezione (cfr. TAR Catania, I,
30.09.2008, n. 1786) ha avuto modo di
precisare che è condivisibile <<l’orientamento
(cfr. TAR Napoli, 04.04.2008, n. 1904),
secondo il quale il silenzio sull'istanza di
accertamento di conformità urbanistica ha
natura di atto tacito di reiezione
dell'istanza (e quindi di silenzio
significativo e non di silenzio-rifiuto) e,
pertanto, una volta decorso il termine di 60
giorni, si forma il silenzio-diniego, che
può essere impugnato dall'interessato in
sede giurisdizionale nel prescritto termine
decadenziale di sessanta giorni, alla stessa
stregua di un comune provvedimento>>.
Ove, quindi, oggetto dell’impugnazione sia
un’ordinanza volta ad ingiungere la
demolizione di un’opera abusiva per la quale
successivamente sia stata presentata istanza
di condono o di accertamento di conformità,
così come questa stessa Sezione ha già
chiarito (cfr. TAR Catania, I, 15.10.2007,
n. 1669, nonché, I, 15.03.2006, n. 413, ove
si richiama TAR Napoli, n. 16925/2004; TAR
Salerno, n. 1904/2004; TAR Catanzaro, II, n.
1844/2004; TAR Catania, I, n. 1870/2003), <<viene
meno in capo ai ricorrenti l'interesse
processuale ai sensi dell'art. 100 c.p.c.,
atteso che la presentazione di una istanza
di sanatoria a norma delle diverse
discipline normative succedutesi nel tempo
priva di efficacia gli atti sanzionatori
precedentemente adottati, e che, in ipotesi
di rigetto, il Comune dovrà effettuare una
nuova valutazione della situazione e, se del
caso, provvedere a nuova adozione delle
sanzioni amministrative. Infatti, la
definizione delle istanze di sanatoria non
comporta la immediata riespansione
dell'efficacia dei precedenti provvedimenti
repressivi, bensì abilita l'amministrazione
a riprovvedere tenuto conto della situazione
risultante dalla decisione interposta sulle
istanze dei privati; sicché o il Comune
accoglie la domanda e rilascia la
concessione edilizia in sanatoria, oppure la
respinge ed allora è tenuto al completo
riesame della fattispecie con conseguente
cessazione di ogni efficacia lesiva
dell'ordinanza di demolizione impugnata>>.
In linea con la
prevalente giurisprudenza, questa stessa
Sezione (cfr. TAR Catania, I, 30.09.2008, n.
1786; 08.05.2006, n. 705) ha già avuto modo
di evidenziare come non sia illegittima
l’attività amministrativa, ove,
l’Amministrazione comunale non si sia
pronunciata in esito ad un’istanza di
accertamento di conformità di un’opera
edilizia abusiva ex art. 13 della l. 47/1985.
La norma in esame così si esprime: "Fino
alla scadenza del termine di cui
all'articolo 7, terzo comma, per i casi di
opere eseguite in assenza di concessione o
in totale difformità o con variazioni
essenziali, o dei termini stabiliti
nell'ordinanza del sindaco di cui al primo
comma dell'articolo 9, nonché, nei casi di
parziale difformità, nel termine di cui al
primo comma dell'articolo 12, ovvero nel
caso di opere eseguite in assenza di
autorizzazione ai sensi dell'articolo 10 e
comunque fino alla irrogazione delle
sanzioni amministrative, il responsabile
dell'abuso può ottenere la concessione o
l'autorizzazione in sanatoria quando l'opera
eseguita in assenza della concessione o
l'autorizzazione è conforme agli strumenti
urbanistici generali e di attuazione
approvati e non in contrasto con quelli
adottati sia al momento della realizzazione
dell'opera, sia al momento della
presentazione della domanda.
Sulla richiesta di concessione o di
autorizzazione in sanatoria il sindaco si
pronuncia entro sessanta giorni, trascorsi i
quali la richiesta si intende respinta".
Dall'esame anche superficiale della
disposizione emerge che il silenzio serbato
dall'Amministrazione assume il significato
di espresso rigetto e non di mero rifiuto di
pronunzia come ritenuto dalla ricorrente.
In tema di silenzio amministrativo, dopo la
sostanziale novella dell’art. 21-bis l.
1034/1971, intervenuta di seguito alla
modifica dell’art. 2, comma 5, della legge
241/1990, operata dall'articolo 3 del D.L.
14.03.2005, n. 35, convertito, con
modifiche, nella legge 14.05.2005, nr. 80,
questa stessa Sezione ha già avuto modo di
evidenziare (cfr. TAR Catania, I,
17.10.2005, n. 1723; 08.05.2006, n. 705)
come il provvedimento espresso sia il frutto
di un'attività amministrativa, ossia di una
edizione del potere.
Analogamente deve dirsi per il silenzio
rigetto, ossia per le ipotesi
-normativamente qualificate- del silenzio
quale "forma" di un provvedimento o
comunque elemento di una fattispecie
complessa cui la norma conferisce valenza
significante ed effetti di rigetto della
istanza del privato.
Solo quando il silenzio sia solo il frutto
di una inerzia non espressamente qualificata
da una norma, è possibile considerare il
silenzio come "inadempimento"
(inerzia a fronte di attività vincolata) o "rifiuto"
(inerzia a fronte di attività
discrezionale).
In questi casi, se il silenzio è
inadempimento, nessuna difficoltà sorge alla
possibilità di valutare la fondatezza
dell'istanza, perché, come insegna la
giurisprudenza, la norma esaurisce in sé
tutti i presupposti dell'azione ed il
decorso del termine determina il sorgere
dell'interesse al ricorso.
Se l'inerzia è silenzio rifiuto, invece, può
essere affermato l'obbligo a provvedere, ma,
in linea di principio, non può valutarsi la
fondatezza dell'istanza, ossia pronunciarsi
sul contenuto di quel provvedimento e,
quindi, sulla pretesa al bene della vita, in
quanto la norma che è invocata a titolo
della pretesa demanda alla P.A. un'attività
di esame e di cura degli interessi pubblici,
la cui assenza impedisce il sorgere della
situazione giuridica necessaria a sua volta
a determinare l'interesse al ricorso sotto
il profilo della cognizione circa la
fondatezza della istanza.
Ove, invece, il silenzio sia qualificabile,
per espressa disposizione normativa, quale
rigetto dell'istanza, non può debitamente
parlarsi di omessa pronuncia amministrativa,
impugnabile ai sensi dell'art. 2 della l. n.
241/1990 e dell'articolo 21-bis della legge
06.12.1971, n. 1034, ma di fattispecie
perfettamente equiparabile all'atto
(appunto, di rigetto), verso il quale è
possibile soltanto esperire i normali rimedi
giurisdizionali nelle forme ordinarie di
rito.
Conclusivamente, dai suddetti principi
deriva, per come affermato altresì in
Giurisprudenza, (cfr. Cons. Stato, sez. IV,
nn. 1710 e 598 del 2006, TAR Campania, VII,
19.06.2007), che, diversamente da quanto
sostenuto dai ricorrenti, dal silenzio fatto
formare sull'istanza di accertamento di
conformità urbanistica ai sensi dell'art. 13
della legge n. 47/1985, proprio per
l’evidenziata natura di silenzio-rigetto,
non sussiste l’obbligo di un provvedimento
espresso e, conseguentemente di motivare lo
stesso (TAR
Sicilia-Catania, Sez. I,
sentenza 26.05.2009 n. 975 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
L'omessa comunicazione di avvio
del procedimento non assume rilievo
inficiante la legittimità dell'ordinanza di
demolizione.
In
considerazione della natura vincolata del
potere di repressione degli abusi edilizi,
l'omessa comunicazione di avvio del
procedimento non assume rilievo inficiante
la legittimità dell'ordinanza di demolizione
(ex multis, TAR Napoli, II, n. 9243/2006);
TAR Puglia Lecce, sez. III, 20.09.2008, n.
2651.
Infatti, come evidenziato dal Giudice di
seconde cure (cfr. Consiglio Stato, sez. VI,
06.06.2008, n. 2733) <<l'adempimento di
cui all'art. 7 della legge 07.08.1990, n.
241, consente all'interessato di addurre
elementi che arricchiscono il patrimonio
conoscitivo dell'amministrazione,
instaurando un contraddittorio finalizzato
al migliore contemperamento dell'interesse
pubblico con quello di cui è portatore.
La norma non prevede, invece, un mero
simulacro formale, la cui violazione sia
opponibile anche quando l'omissione non
abbia inciso in alcun modo sulla formazione
della volontà dell'amministrazione stessa e
nemmeno sulla possibilità di difesa
dell'interessato (in termini C. di S., IV,
15.06.2004, n. 4018; VI, 29.01.2002, n.
491). L'irregolarità riscontrata risulta
quindi irrilevante, atteso che nella specie
deve trovare applicazione l'art. 21-octies
della legge 07.08.1990, n. 241, introdotto
dall'art. 14 della legge 11.02.2005, n. 15,
il quale esclude possa essere disposto
l'annullamento del provvedimento qualora sia
palese che il suo contenuto dispositivo non
può essere diverso da quello in concreto
adottato.
Non vale poi addurre che la comunicazione di
avvio del procedimento le avrebbe consentito
di chiedere a sanatoria l'autorizzazione
necessaria per conservare la disponibilità
dei manufatti in questione, in quanto la
notifica dell'ingiunzione di demolizione non
impedisce la presentazione e l'eventuale
accoglimento dell'istanza, presentata a
sanatoria>>
(TAR Sicilia-Catania, Sez. I,
sentenza 26.05.2009 n. 975 - link
a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Un abuso commesso su un bene
vincolato può essere condonato, a meno che
non ricorrano, insieme, l'imposizione del
vincolo di inedificabilità relativa prima
della esecuzione delle opere, la
realizzazione delle stesse in assenza o
difformità dal titolo edilizio, la non
conformità alle norme urbanistiche e alle
prescrizioni degli strumenti urbanistici.
Secondo l’orientamento già adottato da
questa Sezione nella sentenza n. 17 del
2009, che il Collegio condivide, richiama in
funzione motivazionale e riproduce in
sintesi, le disposizioni dei citati artt. 32
e 33, da un lato, e dell’art. 32, comma 27,
lett. D), del D.L. n. 269 del 2003,
dall’altro, devono essere correlate tenendo
presente che mentre gli uni contemplano le
condizioni che consentono il condono di un
abuso, l’altro contempla invece condizioni
nelle quali l’abuso non può essere
condonato.
Il combinato disposto dell’art. 32 della
legge n. 47 del 1985 e dell’art. 32, comma
27, lett. D), del d.l. n. 269 del 2003
comporta quindi che un abuso commesso su un
bene vincolato può essere condonato, a meno
che non ricorrano, insieme, l’imposizione
del vincolo di inedificabilità relativa
prima della esecuzione delle opere, la
realizzazione delle stesse in assenza o
difformità dal titolo edilizio, la non
conformità alle norme urbanistiche e alle
prescrizioni degli strumenti urbanistici.
Se una di tali condizioni non ricorre (ad
esempio la difformità dalle norme
urbanistiche o dalle prescrizioni degli
strumenti urbanistici), l’abuso realizzato
su un immobile soggetto ad un vincolo di
inedificabilità relativa sfuggirà alla
disciplina dell’eccezione regolata dall’art.
32, comma 27, lett. D), citato (cioè alla
non condonabilità) e sarà invece
assoggettato alla disciplina generale
dell’art. 32 della legge n. 47 del 1985 (TAR
Puglia-Lecce, Sez. III,
sentenza 21.05.2009 n. 1228 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Condono (opere non ultimate a
seguito di provvedimenti amministrativi o
giurisdizionali).
In tema di condono edilizio, la disposizione
ai sensi della quale possono ottenere la
sanatoria anche le opere non ultimate, nei
modi e tempi prescritti, per effetto di
provvedimenti amministrativi o
giurisdizionali, deve essere intesa quale
norma di favore relativa anche ai
provvedimenti del giudice penale
(fattispecie di opera non ultimata per
effetto di intervenuto sequestro) (Corte
di Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 13.05.2009 n. 20135 -
link a www.lexambiente.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Repressione delle infrazioni
edilizie e accertamento di conformità.
Il procedimento
di cui all’art. 36 del citato T.U. rientra
nel novero di quelli ad istanza di parte, e
non può certo trovare impulso d’ufficio,
dovendo, al contrario, il Comune attivare al
cospetto di un abuso i poteri repressivi
attribuitigli dalla legge nell’ottica
dell’attività di vigilanza che deve essere
esercitata dall’Ente locale.
Il proprio potere sanzionatorio relativo
alle infrazioni edilizie ha natura vincolata
e si deve ritenere collegato direttamente al
principio, adesso cristallizzato nell’art.
27 T.U. 380/2001, per cui il Comune, tramite
il competente Dirigente, esercita la
vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia
nel territorio comunale per assicurarne la
rispondenza alle norme di legge e di
regolamento, alle prescrizioni degli
strumenti urbanistici ed alle modalità
esecutive fissate nei titoli abilitativi.
I provvedimenti repressivi di abusi edilizi
non devono essere preceduti da comunicazione
di avvio del procedimento amministrativo,
trattandosi di provvedimenti tipici e
vincolati emessi all’esito di un mero
accertamento tecnico della consistenza delle
opere realizzate e del carattere abusivo
delle medesime
(TAR Campania-Napoli, Sez. IV,
sentenza 13.05.2009 n. 2627 -
link a www.altalex.com). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Ingiunzione di demolizione e
comunicazione avvio del procedimento.
L'ingiunzione di demolizione di fabbricati
non autorizzati costituisce un atto
palesemente dovuto, pertanto l'assenza della
comunicazione dell'avvio del relativo
procedimento risulta irrilevante, anche alla
luce di quanto disposto nell'art. 21-octies
della l. 07.08.1990 n. 241, introdotto
dall'art. 14 della l. 11.02.2005 n. 15, il
quale esclude possa essere annullato il
provvedimento, qualora sia palese che il suo
contenuto dispositivo non può essere diverso
da quello in concreto adottato (TAR Veneto,
Sez. II,
sentenza 13.05.2009 n. 1454 -
link a www.lexambiente.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
1. Diniego di
condono edilizio - Parziale concessione
edilizia in sanatoria - Omessa comunicazione
di Avvio del procedimento - Legittimità.
2. Diniego di
condono edilizio - Parziale concessione
edilizia in sanatoria - Vincolo paesistico -
Mancanza parere ex art. 32 L. n. 47/1985 -
Irrilevanza.
1. La mancata comunicazione del procedimento
non incide sulla legittimità del
provvedimento di diniego di condono in
quanto il procedimento è stato avviato a
seguito dell'istanza della ricorrente.
2.
Considerato che il provvedimento di diniego
di condono è motivato dal fatto di essere
l'opera in questione realizzata in zona
sottoposta a vincolo paesistico, e quindi
non conforme alle norme urbanistiche e non
sanabile, non è conseguentemente necessario
adottare il parere di cui all'art. 32, c. 1,
L. n. 47/1985 (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
II,
sentenza 11.05.2009 n.
3702). |
|
EDILIZIA PRIVATA:
Procedimento amministrativo - Denuncia del
privato priva di efficacia probatoria e
volta ad avviare il procedimento d'ufficio -
Azione repressiva basata su autonomi atti
ispettivi - Diritto di accesso alla denuncia
- Inammissibilità.
Il destinatario di un provvedimento
repressivo in materia edilizia scaturito da
esposti presentati da privati, non ha
diritto di accesso a tali esposti,
allorquando l'azione amministrativa si fondi
su autonomi atti ispettivi rispetto ai quali
la denuncia del privato ha avuto il solo
effetto di sollecitare l'avvio di un
procedimento d'ufficio, senza acquisire
efficacia probatoria (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
II,
sentenza 11.05.2009 n.
3701 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
|
EDILIZIA PRIVATA: Il
destinatario di un provvedimento repressivo
in materia edilizia, scaturito da esposti
presentati da privati, non ha diritto di
accesso a tali esposti allorquando l’azione
amministrativa si fondi su autonomi atti
ispettivi, rispetto ai quali la denuncia del
privato ha avuto il solo effetto di
sollecitare l’avvio di un procedimento
d’ufficio, senza acquisire efficacia
probatoria.
Il Collegio condivide la giurisprudenza
secondo cui il destinatario di un
provvedimento repressivo in materia
edilizia, scaturito da esposti presentati da
privati, non ha diritto di accesso a tali
esposti allorquando l’azione amministrativa
si fondi su autonomi atti ispettivi,
rispetto ai quali la denuncia del privato ha
avuto il solo effetto di sollecitare l’avvio
di un procedimento d’ufficio, senza
acquisire efficacia probatoria (Cons. Stato
V, 03.04.2000 n. 1916; TAR Milano 2^,
02.10.1998 n. 2281).
Nel caso in esame, la “segnalazione”
di terzi è richiamata nel contesto del
provvedimento del tutto marginalmente, e
soltanto come fatto storico, come fonte cioè
di una “notizia” che ha indotto
l’Amministrazione a disporre un sopralluogo
ed effettuare un accertamento in situ, senza
trarre da tale segnalazione alcun elemento
idoneo a supportare le ordinanze di
demolizione, interamente basate sulle
risultanze (autonome) del sopralluogo.
Non si vede allora, quando la segnalazione
del privato abbia avuto il solo effetto di
attivare il controllo amministrativo, quale
sia l’interesse giuridicamente apprezzabile
sotteso e correlato alla domanda di accesso,
tanto più che la segnalazione si pone in tal
caso all’esterno del procedimento, come mera
occasione di avvio, e neppure assume
carattere di atto endoprocedimentale,
rispetto al quale la legittimazione e
l’interesse all’accesso sarebbero -quanto
meno in astratto- configurabili
(TAR Lombardia-Milano, Sez. II
sentenza 11.05.2009 n. 3701 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Violazione di sigilli e
responsabilità del custode.
Qualora sia riscontrata la violazione di
sigilli, senza che il custode abbia
avvertito dell’accaduto l’autorità, è lecito
ritenere che detta violazione sia opera
dello stesso custode, da solo o in concorso
con altri, tranne che lo stesso dimostri di
essere stato in grado di avere conoscenza
del fatto per caso fortuito o per forza
maggiore (Corte di Cassazione, Sez. III
penale,
sentenza 07.05.2009 n. 19075 -
link a www.lexambiente.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
1. Ordinanza di
demolizione opere abusive e ripristino dei
luoghi - Proprietario - Mancata notifica
all'affittuario - Legittimità.
2. Ordinanza di
demolizione opere abusive e ripristino dei
luoghi - Motivazione - Assenza di
discrezionalità - Legittimità.
1. In presenza di un'incertezza circa
l'autore dell'abuso edilizio, l'ordine di
demolizione va legittimamente impartito al
proprietario, ferma restando la non acquisibilità delle aree di sedime delle
opere abusive, in danno del proprietario che
può risultare estraneo all'abuso.
La mancata
notifica all'affittuario non rende quindi
illegittimo l'ordine di demolizione, potendo
la sanzione demolitoria di un abuso edilizio
essere irrogata sia nei confronti del
soggetto proprietario del bene interessato
dall'abuso sia dell'autore materiale dello
stesso.
2. L'ordinanza di demolizione non richiede,
in linea generale, una specifica
motivazione, neppure in ordine al lasso di
tempo trascorso dalla realizzazione delle
opere ed alle ragioni di pubblico interesse,
concreto ed attuale, che ne giustifichino
l'adozione, essendo allo scopo sufficiente
l'oggettivo riscontro dell'abusività
dell'opera in quanto in presenza di un'opera
abusiva non sussiste alcuna discrezionalità
per l'autorità amministrativa che è tenuta
ad intervenire per ripristinare lo stato dei
luoghi (massima tratta da
www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 07.05.2009 n.
3657). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Devono essere esclusi dalla
sanatoria gli immobili soggetti a vincolo
ambientale e paesaggistico allorché le opere
abusive contrastino con gli strumenti
urbanistici in vigore.
E’ consolidato l’orientamento
giurisprudenziale (Cass. penale, sez. IV,
12.01.2005 n. 12577; TAR Campania Napoli,
sez. VI, 03.08.2005 n. 10563; TAR Veneto,
sez. II, 19.06.2006 n. 1884; TAR Campania
Napoli, sez. VI, 16.03.2006 n. 3043;
08.02.2007 n. 963) che ha rilevato la
necessità di escludere dalla sanatoria gli
immobili soggetti a vincolo ambientale e
paesaggistico allorché le opere abusive
contrastino con gli strumenti urbanistici in
vigore (TAR Veneto, sez. II, 19.06.2006 n.
1884).
E’ escluso che possano essere sanate le
opere abusive realizzate su immobili
soggetti a vincoli imposti sulla base di
leggi statali e regionali a tutela dei beni
ambientali e paesistici, nonché dei parchi e
delle aree protette nazionali, regionali e
provinciali qualora istituiti prima della
esecuzione di dette opere, in assenza o in
difformità del titolo abilitativo edilizio e
non conformi alle norme urbanistiche e alle
prescrizioni degli strumenti urbanistici.
L’ordinamento permette la sanatoria in due
ipotesi costituite:
1) dalla realizzazione delle opere abusive
prima dell’imposizione dei vincoli previsti
dall’art. 32, comma 27, lett. d), del d.l.
30.09.2003 n. 269;
2) dal fatto che le opere oggetto di
sanatoria, sia pure non autorizzate o
difformi dal titolo abilitativo edilizio,
siano comunque conformi alle norme
urbanistiche e alle prescrizioni degli
strumenti urbanistici (TAR Puglia-Bari, Sez.
III,
sentenza 06.05.2009 n. 1054 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
L'accertamento di conformità ex
art. 36 Testo Unico Edilizia è inapplicabile
nel caso di opere realizzate in zona
sottoposta a vincolo paesistico.
Va richiamato il condivisibile orientamento
giurisprudenziale secondo cui <<la
procedura di accertamento di conformità ora
divisata dall’art. 36 del T.U. sull’edilizia
di cui al D.P.R. n. 380 del 2001 è
inapplicabile al caso di opere come quella
in controversia realizzate in zona
sottoposta a vincolo paesistico, secondo
quanto espressamente previsto dall’art. 146
del D. L.vo n. 42 del 2004 (Codice dei beni
culturali): e ciò perché per le opere
comportanti aumento di volumetria
l’autorizzazione paesaggistica –la quale
ovviamente condiziona l’accertamento– non
può essere rilasciata ex post dall’autorità
preposta alla tutela del vincolo>>
(C.d.S., Sez. IV, 08.10.2007, n. 5203; cfr.,
altresì, Tar Campania, Napoli, Sez. VI,
25.10.2006, n. 8977) (TAR Campania-Napoli,
Sez. IV,
sentenza 05.05.2009 n. 2358 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
|
EDILIZIA PRIVATA:
Inammissibilità sanatoria opere
in zona vincolata.
La procedura di accertamento di conformità
ora divisata dall’art. 36 del T.U.
sull’edilizia di cui al D.P.R. n. 380 del
2001 è inapplicabile al caso di opere
realizzate in zona sottoposta a vincolo
paesistico, secondo quanto espressamente
previsto dall’art. 146 del D. L.vo n. 42 del
2004 (Codice dei beni culturali): e ciò
perché per le opere comportanti aumento di
volumetria l’autorizzazione paesaggistica
-la quale ovviamente condiziona
l’accertamento- non può essere rilasciata
ex post dall’autorità preposta alla
tutela del vincolo (TAR Campania-Napoli,
Sez. IV,
sentenza 05.05.2009 n. 2358 -
link a www.lexambiente.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
La repressione dell'abuso
edilizio disposta a distanza di tempo esige
una congrua motivazione.
Per giurisprudenza consolidata, infatti, la
repressione dell'abuso edilizio, disposta a
distanza di tempo ragguardevole, richiede
una puntuale motivazione sull'interesse
pubblico al ripristino dei luoghi.
In tali casi, infatti, per il lungo lasso di
tempo trascorso dalla commissione dell'abuso
ed il protrarsi dell'inerzia
dell'amministrazione preposta alla
vigilanza, si ritiene che si sia ingenerata
una posizione di affidamento nel privato, in
relazione alla quale l'esercizio del potere
repressivo è subordinato ad un onere di
congrua motivazione che, avuto riguardo
anche all'entità e alla tipologia
dell'abuso, indichi il pubblico interesse,
evidentemente diverso da quello ripristino
della legalità, idoneo a giustificare il
sacrificio del contrapposto interesse
privato (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. V,
04.03.2008, n. 883) (TAR Campania-Napoli,
Sez. IV,
sentenza 05.05.2009 n. 2357 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Repressione abuso e decorso del
tempo.
La repressione dell'abuso edilizio, disposta
a distanza di tempo ragguardevole, richiede
una puntuale motivazione sull'interesse
pubblico al ripristino dei luoghi.
In tali casi, infatti, per il lungo lasso di
tempo trascorso dalla commissione dell'abuso
ed il protrarsi dell'inerzia
dell'amministrazione preposta alla
vigilanza, si ritiene che si sia ingenerata
una posizione di affidamento nel privato, in
relazione alla quale l'esercizio del potere
repressivo è subordinato ad un onere di
congrua motivazione che, avuto riguardo
anche all'entità e alla tipologia
dell'abuso, indichi il pubblico interesse,
evidentemente diverso da quello ripristino
della legalità, idoneo a giustificare il
sacrificio del contrapposto interesse
privato (TAR Campania-Napoli, Sez. IV,
sentenza 05.05.2009 n. 2357 -
link a www.lexambiente.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: 1.
Abusi - Permesso di costruire - Rilascio -
Condizione - Applicazione dell'art. 11,
D.P.R. 06.06.2001 n. 380 - Effetti.
2. Abusi - Demolizione - Obbligo unilaterale
del concessionario - Finalità -
Inadempimento - Acquiescenza della p.A. -
Effetti - Conseguenze.
1.
In una con quanto previsto in via generale
dall'art. 11, D.P.R. 06.06.2001 n. 380,
secondo cui il rilascio del permesso di
costruire non comporta limitazione dei
diritti dei terzi, l'amministrazione
comunale è tenuta a controllare la rilevanza
giuridica del condono esclusivamente
nell'ambito del rapporto pubblicistico,
senza estendersi ai rapporti tra privati,
fermo restando che, in caso di violazione di
diritti dei terzi, questi, assumendone la
lesione possono ottenere tutela davanti al
giudice civile non subendo alcun pregiudizio
dal rilascio del titolo (Cons. Stato, sez.
IV, 10-12-2007 n. 6332).
2.
Qualora la concessione edilizia prevede,
quale obbligo unilaterale assunto dal
concessionario, che questi demolisca il
vecchio fabbricato quanto prima e comunque
prima del rilascio del certificato di
abitabilità, se il vecchio fabbricato non
viene demolito, ma, ciononostante il
certificato d'abitabilità per la nuova
costruzione viene comunque rilasciata e
negli anni seguenti l'Amministrazione non si
mostra pregiudizialmente contraria a
permettere di conservare il vecchio edificio
(anziché abbatterlo), il comportamento
dell'Ente conduce ad affermare che la
demolizione del vecchio fabbricato non
costituisce condizione sospensiva della
concessione stessa (ciò che avrebbe reso
abusivo il nuovo edificio) quanto l'effetto
di un trasferimento, con il rilascio della
concessione, della volumetria propria
dell'area interessata dal vecchio al nuovo
edificio, ciò comportando la sopravvenuta
abusività del primo, ormai privo di
conformità urbanistica ed edilizia. Il
condono, dunque, non può riguardare il nuovo
edificio, la cui regolarità mai è stata
revocata in dubbio
(TAR Veneto, Sez. II,
sentenza 04.05.2009 n. 1361 - link a http://mondolegale.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Abuso Edilizio - Qualificazione
dell'illecito - Al momento della
contestazione.
La pretesa sanzionatoria nasce all'atto
della contestazione dell'abuso e non in
quello della sua materiale realizzazione, ed
è nel momento della contestazione (anche
rinnovata) che l'illecito va qualificato
come tale e con riguardo alle norme vigenti,
così come devono essere riferite al momento
dell'intervento repressivo le valutazioni
che l'amministrazione è tenuta ad effettuare
in funzione della scelta del tipo di
sanzione (massima tratta da www.solom.it -
TAR Lombardia-Brescia, Sez.
I,
sentenza
04.05.2009 n.
891 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Abusi - Abusi edilizi lesivi
dell'interesse ambientale - Hanno natura di
illecito permanente - Repressione - Attività
dovuta e non discrezionale - Disciplina
sanzionatoria - Ratio.
L'attività di repressione degli abusi
edilizi o comunque lesivi dell'interesse
ambientale è dovuta e non discrezionale e
non rileva il decorso del tempo, in quanto
la trasgressione integra un illecito
amministrativo permanente, che si rinnova in
ogni istante a causa della mancata
demolizione dell'opera realizzata contra
legem (3).
In buona sostanza l'abuso ha natura di
illecito permanente e si pone in perdurante
contrasto con le leggi amministrative sino a
quando non viene ripristinato lo stato dei
luoghi, per cui la disciplina sanzionatoria
non può che essere quella vigente al tempo
della sua applicazione e non all'atto della
commissione della violazione (4): la natura
continuativa della trasgressione è collegata
all'omissione della spontanea demolizione,
da effettuare per adeguare lo stato di fatto
a quello di diritto, per cui non si punisce
una condotta commissiva ma si statuisce
l'eliminazione di manufatti ancora esistenti
nonostante la sussistenza dell'obbligo di
demolirli.
D'altronde, la pretesa sanzionatoria nasce
all'atto della contestazione dell'abuso e
non in quello della sua materiale
realizzazione, ed è nel momento della
contestazione (anche rinnovata) che
l'illecito va qualificato come tale e con
riguardo alle norme vigenti, così come
devono essere riferite al momento
dell'intervento repressivo le valutazioni
che l'amministrazione è tenuta ad effettuare
in funzione della scelta del tipo di
sanzione. Né è esatto sostenere che tale
impostazione si pone in contrasto con il
divieto di retroattività delle norme
sanzionatorie, perché alle misure repressive
va attribuito un carattere amministrativo e
non penale -circostanza che fa escludere
l'applicabilità del principio costituzionale
di irretroattività (art. 25, Cost. (5)- ma
più in generale, posto che la sanzione si
giustifica con l'attualità dell'abuso, non
ha senso parlare di retroattività
dell'esercizio del potere sanzionatorio ma,
al contrario, della coerente applicazione,
ad una condotta illecita permanente, delle
norme vigenti all'atto dell'accertamento
della violazione.
Se si ripudiasse questo principio per
affermare che chi viola le norme edilizie ha
il diritto di contare sulla certezza del
trattamento sanzionatorio, nella forma della
sua immutabilità nel tempo, ne discenderebbe
una sorta di "ultrattività" delle norme
repressive per cui -nel caso di successione
di leggi ed in qualunque tempo l'abuso venga
scoperto- l'amministrazione sarebbe tenuta
comunque ad applicare le preesistenti
sanzioni, ancorché riferite a norme medio
tempore sostituite o abrogate.
(3) TAR
Toscana, sez. III, 23-01-2008 n. 37.
(4) Cons. Stato, sez. V, 24-03-1998 n.
345; TAR Veneto, sez. II, 21-12-2001 n.
3052.
(5) TAR Campania Napoli, sez. IV, 14-02-2005
n. 1020 (TAR Lombardia-Brescia,
sentenza 04.05.2009 n. 891 - link
a http://mondolegale.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Abuso edilizio - Ordinanza di
demolizione - E' doverosa - Volontà di
ricorrere ad un istituto di sanatoria - Non
rileva.
In caso di immobile abusivo perché
realizzato in assenza del titolo
abilitativo, l'intervento repressivo del
Comune è non solo legittimo, ma anche
doveroso, a prescindere dal tempo trascorso
fra la realizzazione dell'abuso e
l'intervento stesso anche quando il
proprietario dell'immobile abusivo dichiari
di voler ricorrere ad un istituto di
sanatoria previsto dalla legge: è evidente
che l'immobile interessato rimane abusivo, e
quindi soggetto alle sanzioni del caso sin
quando la sanatoria non sia stata
effettivamente richiesta e concessa, ove ne
ricorrano i presupposti, dal Comune
competente (massima tratta da www.solom.it -
TAR Lombardia-Brescia, Sez.
I,
sentenza
04.05.2009 n.
887 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Recinzione.
La realizzazione di una recinzione di
dimensioni limitate già prima dell’entrata
in vigore del D.P.R. 06.06.2001, n. 380 era
considerata manifestazione dello "ius
excludendi alios", quale facoltà insita
nel diritto di proprietà e comunque come
opera minore di carattere pertinenziale, non
assoggettata a concessione edilizia (ora
permesso di costruire), ma ad autorizzazione
e, in assenza di quest’ultima, a sanzione
meramente pecuniaria, a norma dell’articolo
10 della legge 28.02.1985, n. 47.
Siffatta disciplina non appare
sostanzialmente mutata, anche in base al
citato T.U. dell’Edilizia, che non include
le recinzioni fra le attività che non
richiedono alcun titolo abilitativo
(articolo 6), ma nemmeno fra quelle soggette
a permesso di costruire (articolo 10), con
conseguente riconducibilità delle stesse
alla nozione residuale degli “interventi
subordinati a denuncia di inizio attività”
(articolo 22) che, ove assente, comporta
l’irrogazione di una “sanzione
pecuniaria, pari al doppio dell'aumento di
valore venale dell'immobile, conseguente
alla realizzazione degli interventi stessi,
e comunque in misura non inferiore a 516
euro” (articolo 37, comma 1) (TAR
Lazio-Latina, Sez. I,
sentenza 04.05.2009 n. 390 - link
a www.lexambiente.it). |
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aprile 2009 |
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URBANISTICA:
Lottizzazione abusiva e
responsabilità dell’acquirente e
sub-acquirente, sequestro e confisca.
1.
Nel reato di lottizzazione abusiva la
condotta dell’acquirente non configura un
evento imprevisto ed imprevedibile per il
venditore, perché anzi inserisce un
determinante contributo causale alla
concreta attuazione del disegno criminoso di
quegli e, per la cooperazione
dell’acquirente nel reato, non sono
necessari un previo concerto o un’azione
concordata con il venditore, essendo
sufficiente, al contrario, una semplice
adesione al disegno criminoso da quegli
concepito, posta in essere anche attraverso
la violazione (deliberatamente o per
trascuratezza) di specifici doveri di
informazione e conoscenza che costituiscono
diretta esplicazione dei doveri di
solidarietà sociale di cui all’art. 2 della
Costituzione.
L’acquirente, dunque, non può sicuramente
considerarsi, solo per tale sua qualità,
"terzo estraneo" al reato di lottizzazione
abusiva, ben potendo egli tuttavia, benché
compartecipe al medesimo accadimento
materiale, dimostrare di avere agito in
buona fede, senza rendersi conto cioè -pur
avendo adoperato la necessaria diligenza
nell’adempimento degli anzidetti doveri di
informazione e conoscenza- di partecipare ad
un’operazione di illecita lottizzazione.
Quando, invece, l’acquirente sia consapevole
dell’abusività dell’intervento -o avrebbe
potuto esserlo spiegando la normale
diligenza- la sua condotta si lega con
intimo nesso causale a quella del venditore
ed in tal modo le rispettive azioni,
apparentemente distinte, sì collegano tra
loro e determinano la formazione di una
fattispecie unitaria ed indivisibile,
diretta in modo convergente al conseguimento
del risultato lottizzatorio.
2.
Neppure l’acquisto del sub-acquirente può
essere considerato legittimo con valutazione
aprioristica limitata alla sussistenza di
detta sola qualità, allorché si consideri
che l’utilizzazione delle modalità
dell’acquisto successivo ben potrebbe
costituire un sistema elusivo,
surrettiziamente finalizzato a vanificare le
disposizioni legislative in materia di
lottizzazione negoziale.
3.
Il venditore non può predisporre
l’alienazione degli immobili in una
situazione produttrice di alterazione o
immutazione circa la programmata
destinazione della zona in cui gli stessi
sono situati ed i soggetti che acquistano
devono essere cauti e diligenti
nell’acquisire conoscenza delle previsioni
urbanistiche e pianificatorie di zona:il
compratore che omette di acquisire ogni
prudente informazione circa la legittimità
dell‘acquisto si pone colposamente in una
situazione di inconsapevolezza che fornisce,
comunque, un determinante contributo causale
all‘attività illecita del venditore.
4.
Le argomentazioni svolte nella sentenza
20.01.2009 dalla Corte europea dei diritti
dell’uomo non portano a concludere che, per
disporre la confisca prevista dalla norma
denunciata, il soggetto al quale la res
appartiene debba essere necessariamente
"condannato", in quanto ben può essere
accertata la sussistenza del reato di
lottizzazione abusiva in tutti i suoi
elementi (soggettivo ed oggettivo) anche se
per una causa diversa, quale, ad esempio,
l’intervenuto decorso della prescrizione,
non si pervenga alla condanna del suo autore
ed alla inflizione della pena.
5.
La possibilità di utilizzazione residenziale
dei manufatti sequestrati per lottizzazione
abusiva può porsi in contrasto con le stesse
finalità della misura cautelare in concreto
ravvisate, contraddicendole e vanificandole
(Corte di Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 29.04.2009 n. 17865 -
link a www.lexambiente.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
1. Ordine di
demolizione - Opere in difformità dal
progetto assentito - Difformità totale (o
variazione essenziale)/difformità parziale -
Legittimità.
2. Ordine di
demolizione - Opere in difformità dal
progetto assentito - Violazione art. 31
D.P.R. 380/2001 - Acquisizione gratuita
dell'immobile da parte del Comune - Non
esperibile in danno degli attuali
proprietari - Inammissibilità -
Infondatezza.
1. Nel caso in cui un piano sottotetto,
progettato come solaio con limitate altezze
sia stato realizzato con caratteristiche
tali da renderlo computabile ai fini
volumetrici per l'incremento dell'altezza in
gronda e per la destinazione abitativa dei
relativi spazi, sussiste un incremento
sensibile della volumetria complessiva che
risulta di gran lunga superiore al volume
autorizzato ed a quello massimo previsto
dalla normativa di zona, tale da rendere
l'abuso in questione catalogabile in quello
della difformità totale o della variazione
essenziale di cui all'art. 54 L.R. 12/2005,
e non in quello della difformità parziale.
Di conseguenza è legittimo l'ordine di
demolizione delle opere abusive, non essendo
un tale abuso suscettibile di sanzione
pecuniaria.
2.
L'acquisizione gratuita al patrimonio
comunale non costituisce sanzione accessoria
alla demolizione, volta a colpire
l'esecutore delle opere abusive, ma si
configura quale sanzione autonoma che
consegue all'inottemperanza all'ingiunzione
di demolizione del quale può rendersi
responsabile anche il proprietario qualora
risulti che abbia acquistato la
disponibilità del bene e non si sia attivato
per dare esecuzione all'ordine di
demolizione, o qualora emerga che, pur
essendo in grado di dare esecuzione
all'ingiunzione, non vi abbia comunque
provveduto (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 29.04.2009 n. 3597). |
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EDILIZIA PRIVATA:
1. Accertamento di
inottemperanza all'ordinanza di ripristino
dei luoghi - Parziale ottemperanza -
Acquisizione dell'area da parte del Comune -
Legittimità.
2. Acquisizione
dell'area da parte del Comune - Obbligo di
comunicazione avvio del procedimento -
Contraddittorio nell'accertamento dell'abuso
- Non sussiste.
3. Domanda di
permesso di costruire - Accertamento di
inottemperanza all'ordinanza di ripristino
dei luoghi - Acquisizione dell'area da parte
del Comune - Legittimità.
1. E' legittimo l'accertamento
dell'inottemperanza ad un'ingiunzione di
ripristino dei luoghi, emessa ai sensi
dell'art. 31 D.P.R. 380/2001 in relazione
alla sussistenza di un abuso edilizio che
consiste nella realizzazione di deposti di
materiali (di cui all'art. 3, c. 1, punto
e.7, D.P.R. 380/2001), nel caso di
ottemperanza parziale all'ordine di
ripristino per avere i ricorrenti asportato
una quantità di materiale sensibilmente
inferiore al dovuto.
2. L'acquisizione dell'area da parte del
Comune conseguente all'accertamento
dell'inottemperanza è un effetto legale che
non richiede la comunicazione di avvio del
procedimento di "immissione in possesso ed
acquisizione", una volta che l'accertamento
dell'inottemperanza sia avvenuto, come nella
specie, in contraddittorio.
3. La domanda di permesso di costruire per
la sistemazione del terreno ad uso agricolo,
non ha valenza di una domanda di sanatoria,
in quanto l'accertamento di conformità ex
art. 31 D.P.R. 380/2001 non è preordinato
all'esecuzione di opere volte a rimuovere
l'abuso, ma a sanare sotto il profilo
formale, senza ulteriori interventi, opere
eseguite senza titolo, ma conformi alla
normativa urbanistica ed essendo, nel caso
di specie, stata presentata successivamente
all'accertata inottemperanza all'ordine di
ripristino non incide in alcun modo sulla
legittimità di tale accertamento e sulla
conseguente acquisizione dell'area da parte
del Comune (massima tratta da
www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 29.04.2009 n. 3590). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Inottemperanza all'ordine di
demolizione.
L’atto di accertamento dell'inottemperanza
all'ordine di demolizione e quello
successivo di acquisizione gratuita delle
opere abusive debbono considerarsi
consequenziali e connessi all'ordine di
demolizione delle opere e ripristino dello
stato primitivo dei luoghi, per cui la
mancata impugnativa nei termini
dell’ingiunzione a demolire determina
l’inammissibilità del ricorso proposto
avverso l’acquisizione al patrimonio
indisponibile comunale (TAR Sicilia-Palermo,
Sez. II,
sentenza 29.04.2009 n. 806 - link
a www.lexambiente.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Verbale di sopralluogo UTC in
merito ad abusi edilizi.
Il verbale di sopralluogo con cui i tecnici
comunali accertano l’avvenuta commissione di
abusi edilizi è atto dotato di fede
privilegiata e, come tale, fa prova fino a
querela di falso dei fatti attestati, con la
sola eccezione delle valutazioni soggettive
che, per condurre in via unicamente
deduttiva a date conclusioni, non presentano
le caratteristiche di rilevamenti obiettivi
(TAR Emilia Romagna-Parma, Sez. I,
sentenza 28.04.2009 n. 161 - link
a www.lexambiente.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
L’acquisizione gratuita al patrimonio
comunale non può operare nei confronti del
proprietario dell'area risultato estraneo
alla commissione dell'illecito edilizio.
Come questa
Sezione ha già avuto modo di rilevare (v.
sent. n. 82 del 24.03.2009), gli atti
comunali che conseguono all’inottemperanza
all’ingiunzione di demolizione hanno
efficacia meramente dichiarativa e
certificativa di effetti che si riconnettono
“ope legis” all’originaria diffida,
in esito al vano decorso del termine
stabilito ai fini dello spontaneo ripristino
dello stato dei luoghi (v. Cons. Stato, Sez.
V, 12.12.2008 n. 6174), onde se ne deve
escludere la natura provvedimentale in
quanto meri atti ricognitivi (v., ex multis,
TAR Campania, Napoli, Sez. III, 07.07.2008
n. 3548; TAR Puglia, Lecce, Sez. I,
13.06.2007 n. 2322; TAR Lazio, Sez. II,
09.11.2005 n. 10874); ed invero, una volta
che la demolizione del manufatto sia
tecnicamente possibile e siano trascorsi
infruttuosamente i termini per dare corso
alla rimozione delle opere abusive,
l’effetto acquisitivo si produce di diritto,
con la conseguente natura meramente
dichiarativa, e non costitutiva, del
successivo atto amministrativo, tanto che la
demolizione eseguita dal privato dopo il
decorso del termine è illegittima perché
investe un bene che non è più nella
disponibilità dell’autore dell’abuso (v.
Cons. Stato, Sez. II, 18.01.2006 n. 643;
Sez. V, 18.12.2002 n. 7030).
L’acquisizione gratuita al patrimonio
comunale non può operare nei confronti del
proprietario dell’area risultato estraneo
alla commissione dell’illecito edilizio,
anche per non essere rimasto lo stesso
inattivo ed essersi anzi adoperato per
l’eliminazione dell’abuso con i mezzi
offertigli dall’ordinamento appena venuto a
conoscenza della sua esistenza (v., tra le
altre, TAR Lazio, Sez. II, 29.05.2007 n.
4986); tuttavia, la giurisprudenza ha al
contempo avvertito che nei riguardi del
proprietario esiste pur sempre una
presunzione di responsabilità per gli abusi
edilizi accertati, presunzione che può
essere vinta dall’interessato dimostrando di
non avere concorso all’abuso, neppure
tollerandone il compimento (v., ex multis,
Cons. Stato, Sez. II, 21.03.2007 n.
10283), tanto più che l’art. 31 del d.P.R.
n. 380 del 2001 ha ora espressamente
inserito il “proprietario” tra i soggetti
chiamati a rispondere dell’illecito edilizio
e ha di conseguenza codificato il principio
della «presunzione di responsabilità» (v.
TAR Campania, Napoli, Sez. III, 24.04.2007
n. 4308).
La circostanza, pertanto, che la
ricorrente non abbia addotto alcunché a
comprova della sua asserita estraneità
all’abuso risulta elemento decisivo per
ritenere sussistenti i presupposti necessari
alla formazione della fattispecie
acquisitiva del diritto di proprietà al
patrimonio comunale; del resto,
l’usufruttuario dell’immobile è il marito
convivente (come si rileva anche
dall’avvenuta ricezione da parte di questi,
per conto della moglie, della notifica del
verbale di immissione in possesso), onde si
presenta inverosimile che ella ignorasse il
reale stato dei luoghi e che, ove pure non
responsabile di materiale concorso nella
realizzazione dell’abuso, non potesse quanto
meno attivare gli strumenti offerti
dall’ordinamento per impedire l’illecito
edilizio o promuoverne un’immediata
rimozione. E ciò anche senza considerare che
è la stessa ricorrente a riferire di essersi
a suo tempo rivolta agli uffici comunali per
avere notizie e rassicurazioni circa la
liceità del manufatto, ad
ulteriore conferma della sua conoscenza dei
fatti di che trattasi.
Né un impedimento alla produzione degli
effetti della misura ablatoria poteva
scaturire dalla pendenza della controversia
relativa all’ingiunzione di demolizione,
attesa la mancanza di provvedimenti
giudiziali di sospensione dell’efficacia di
quell’atto e la conseguente automatica
acquisizione del bene al patrimonio comunale
all’infruttuoso decorso del termine
stabilito per la rimozione delle opere
abusive. E’ pur vero che una sospensione era
stata disposta dalla stessa Amministrazione
comunale (dal 2 settembre al 14.10.2004) per attendere la pronuncia del giudice
amministrativo sulla domanda cautelare
dell’interessata, ma una volta esaurito il
periodo di sospensione l’ingiunzione di
demolizione aveva riacquistato la sua
efficacia ed era divenuta nuovamente idonea
a produrre gli effetti connessi
all’eventuale inottemperanza dei destinatari
della diffida, senza alcuna necessità di un
ulteriore e distinto provvedimento
repressivo, che la giurisprudenza ritiene
necessario solo nella diversa ipotesi della
sopraggiunta presentazione di un’istanza di
sanatoria dell’abuso.
E’ irrilevante, poi, che successivamente
all’accertamento dell’inottemperanza e prima
dell’immissione dell’Amministrazione nel
possesso dell’area l’usufruttuario avesse
rimosso il manufatto abusivo, essendosi
l’effetto acquisitivo già prodotto in un
momento antecedente alla tardiva attuazione
della diffida, tanto che –come si è visto–
la giurisprudenza considera illegittima la
demolizione eseguita dal privato dopo il
decorso del termine perché relativa a bene
che non è più nella disponibilità
dell’autore dell’abuso (v. Cons. Stato, Sez. II, n. 643/2006 cit.; Sez. V, n. 7030/2002
cit.). Va ribadito, insomma, che gli atti in
questione hanno natura meramente ricognitiva
e certificativa di effetti determinatisi
“ope legis”
(TAR Emilia Romagna-Parma,
sentenza 28.04.2009 n. 160 - link
a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Sanatoria
opere edilizie abusive.
Viene posto il problema di un’opera edilizia
abusiva realizzata nel 1971 (anteriormente,
dunque, alla cosiddetta “legge Galasso”) a
distanza inferiore a 150 metri da un corso
d’acqua, in assenza di titolo abilitativo
edilizio; per tale opera viene ora richiesto
il titolo edilizio predetto in sanatoria,
sussistendo la conformità dell’opera alla
“disciplina urbanistica ed edilizia vigente”
(art. 36 T.U. ed.), in presenza del fatto
che non è peraltro praticabile nel caso una
“sanatoria paesaggistica”, in virtù dei
disposti del “codice dei beni culturali”
(Regione Piemonte,
parere
18/2009 - link a www.regione.piemonte.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
1. Verbale di
sopralluogo - Natura provvedimentale - Non
sussiste - Inammissibilità.
2. Accertamento
illegittimità del mutamento destinazione
d'uso - Diritto soggettivo - Non sussiste -
Inammissibilità.
1. E' inammissibile il ricorso avverso il
verbale con cui il Comune si è limitato a
comunicare le risultanze di un sopralluogo
in quanto, non contenendo alcuna
determinazione, tale atto non ha natura provvedimentale.
2.
L'azione di accertamento dell'illegittimità
del mutamento di destinazione d'uso è
inammissibile in quanto nel processo
amministrativo l'azione di accertamento può
trovare spazio in sede di giurisdizione
esclusiva solo quando da parte dell'istante
viene fatta valere una posizione di diritto
soggettivo, non sussistente nel caso di
domanda volta a conseguire un provvedimento
sanzionatorio rispetto al quale il
ricorrente non vanta una posizione di
diritto soggettivo (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 24.04.2009 n. 3585). |
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EDILIZIA PRIVATA: L’attività
di repressione degli abusi edilizi o
comunque lesivi dell’interesse ambientale
sia dovuta e non discrezionale e non rilevi
il decorso del tempo, in quanto la
trasgressione integra un illecito
amministrativo permanente, che si rinnova in
ogni istante a causa della mancata
demolizione dell’opera realizzata contra
legem.
In buona sostanza l’abuso ha natura di
illecito permanente e si pone in perdurante
contrasto con le leggi amministrative sino a
quando non viene ripristinato lo stato dei
luoghi, per cui la disciplina sanzionatoria
non può che essere quella vigente al tempo
della sua applicazione e non all’atto della
commissione della violazione.
Il Collegio aderisce al dominante
orientamento giurisprudenziale, il quale
ritiene che l’attività di repressione degli
abusi edilizi o comunque lesivi
dell’interesse ambientale sia dovuta e non
discrezionale e non rilevi il decorso del
tempo, in quanto la trasgressione integra un
illecito amministrativo permanente, che si
rinnova in ogni istante a causa della
mancata demolizione dell’opera realizzata
contra legem (TAR Toscana, sez. III –
23/01/2008 n. 37).
In buona sostanza l’abuso ha natura di
illecito permanente e si pone in perdurante
contrasto con le leggi amministrative sino a
quando non viene ripristinato lo stato dei
luoghi, per cui la disciplina sanzionatoria
non può che essere quella vigente al tempo
della sua applicazione e non all’atto della
commissione della violazione (cfr. Consiglio
di Stato, sez. V – 24/03/1998 n. 345; TAR
Veneto, sez. II – 21/12/2001 n. 3052): la
natura continuativa della trasgressione è
collegata all’omissione della spontanea
demolizione, da effettuare per adeguare lo
stato di fatto a quello di diritto, per cui
non si punisce una condotta commissiva ma si
statuisce l’eliminazione di manufatti ancora
esistenti nonostante la sussistenza
dell’obbligo di demolirli.
D’altronde, la pretesa sanzionatoria nasce
all’atto della contestazione dell’abuso e
non in quello della sua materiale
realizzazione, ed è nel momento della
contestazione (anche rinnovata) che
l’illecito va qualificato come tale e con
riguardo alle norme vigenti, così come
devono essere riferite al momento
dell’intervento repressivo le valutazioni
che l’amministrazione è tenuta ad effettuare
in funzione della scelta del tipo di
sanzione.
Né è esatto sostenere che tale impostazione
si pone in contrasto con il divieto di
retroattività delle norme sanzionatorie,
perché alle misure repressive va attribuito
un carattere amministrativo e non penale
–circostanza che fa escludere
l’applicabilità del principio costituzionale
di irretroattività (art. 25 Cost.)– ma più
in generale, posto che la sanzione si
giustifica con l’attualità dell’abuso, non
ha senso parlare di retroattività
dell’esercizio del potere sanzionatorio ma,
al contrario, della coerente applicazione,
ad una condotta illecita permanente, delle
norme vigenti all’atto dell’accertamento
della violazione.
Se si ripudiasse questo principio per
affermare che chi viola le norme edilizie ha
il diritto di contare sulla certezza del
trattamento sanzionatorio, nella forma della
sua immutabilità nel tempo, ne discenderebbe
una sorta di “ultrattività” delle
norme repressive per cui –nel caso di
successione di leggi ed in qualunque tempo
l’abuso venga scoperto– l’amministrazione
sarebbe tenuta comunque ad applicare le
preesistenti sanzioni, ancorché riferite a
norme medio tempore sostituite o abrogate
(TAR Campania Napoli, sez. IV – 14/02/2005
n. 1020).
Nella fattispecie siamo incontestabilmente
di fronte ad un abuso lesivo dell’ambiente
perpetuato nel tempo, rispetto al quale è
sopravvenuta una normativa più sfavorevole a
tutela di un valore costituzionalmente
pregnante e di spessore più rilevante
rispetto all’interesse all’ordinato assetto
urbanistico del territorio. Ne deriva che
alla fattispecie esaminata deve
necessariamente essere applicato il
principio tempus regit actum
(TAR Lombardia-Brescia,
sentenza 24.04.2009 n. 875 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Abusi edilizi e poteri
dell'amministrazione.
Il provvedimento volto a sanzionare un abuso
edilizio non abbisogna di congrua
motivazione in ordine all'attualità
dell'interesse pubblico che è in re ipsa,
consistendo nel ripristino dell'assetto
urbanistico violato, anche ove l’atto sia
adottato a distanza di anni dalla
realizzazione dell'abuso.
Nel caso, poi, un titolo edilizio sia stato
ottenuto sulla base di una non fedele
rappresentazione della realtà dei luoghi
negli elaborati progettuali prodotti a
corredo dell’istanza di rilascio del titolo,
l’Amministrazione può procedere
all’annullamento d’ufficio senza esternare
alcuna particolare ragione d’interesse
pubblico e senza tenere conto
dell’affidamento ingeneratosi nel privato,
non potendo quest’ultimo fondare alcun
legittimo affidamento in ordine alla
persistenza di un titolo ottenuto attraverso
l’induzione in errore dell’ente pubblico
(TAR Puglia-Bari, Sez. III,
sentenza 22.04.2009 n. 981 - link
a www.lexambiente.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Beni ambientali. Ordine di
rimessione in pristino dello stato dei
luoghi e decesso del condannato.
In tema di tutela paesaggistica, il decesso
del condannato non giustifica la sospensione
o la revoca dell'ordine di rimessione in
pristino dello stato dei luoghi, in quanto
tale statuizione, di natura reale, conserva
la sua efficacia nei confronti di tutti i
soggetti che, a qualsiasi titolo, diventano
proprietari del bene su cui esso incide
(fattispecie nella quale l'istanza di
sospensione/revoca era stata presentata
dagli eredi del condannato, estranei al
reato) (Corte di Cassazione, Sez. III
penale,
sentenza 20.04.2009 n. 16687 -
link a www.lexambiente.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Ordine di demolizione
(sospensione o revoca).
L'ordine di demolizione del manufatto
abusivo, impartito con sentenza
irrevocabile, non può essere revocato o
sospeso sulla base della mera pendenza di un
ricorso in sede giurisdizionale avverso il
rigetto della domanda di condono edilizio
(in motivazione la Corte ha precisato che
non rileva la possibilità dell'eventuale
emanazione di atti favorevoli al condannato
in tempi lontani o non prevedibili)
(Corte di Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 20.04.2009 n. 16686 -
link a www.lexambiente.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Individuazione committente lavori
abusivi.
In tema di reati edilizi, l’individuazione
del committente dei lavori, quale soggetto
responsabile dell’abuso edilizio, può essere
desunta da elementi oggettivi di natura
indiziaria, come ad esempio: dalla qualità
di proprietario o comproprietario, posto che
solo il proprietario o altro titolare del
diritto reale sul suolo o sul fabbricato su
cui vengono eseguiti i lavori può assumere
la veste di committente; dalla presenza sul
luogo dei lavori al momento del sopralluogo
(Corte di Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 16.04.2009 n. 15926 -
link a www.lexambiente.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Le ristrutturazioni effettuabili
previa Dia, disciplinate dall'art. 22, comma
3, d.P.R. n. 380/2001 debbono ritenersi
soggette alla sanzione ripristinatoria, di
cui all'art. 33 del medesimo d.P.R., e non
alla sanzione pecuniaria.
Anche le ristrutturazioni effettuabili
previa Dia, disciplinate dall'art. 22, comma
3, d.P.R. n. 380 del 2001 debbono ritenersi
soggette alla sanzione ripristinatoria, di
cui all'art. 33 del medesimo d.P.R. e non
alla sanzione pecuniaria che, per opere
eseguite in assenza o difformità da Dia, il
successivo art. 37 prevede, ma con
riferimento esclusivo ai primi due commi del
citato art. 22 (TAR Lazio Roma, sez. I,
18.06.2007, n. 5534)
(TAR Campania-Napoli, Sez. IV,
sentenza 16.04.2009 n. 1980 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: L'esistenza
di un vincolo idrogeologico sull’area ove
insiste il fabbricato abusivamente
realizzato costituisce manifesto impedimento
al rilascio del permesso di costruire in
sanatoria.
Il condono edilizio del 2003 (c.d. secondo condono, dopo il primo
risalente all’art. 39 della L. 23.12.1994,
n. 724, Legge Finanziaria 2005) è improntato
ad una disciplina sostanziale di fatto
coincidente con la regolamentazione
dell’istituto dell’accertamento di
conformità di cui all’art. 13 dell’abrogata
L. n. 47/1985 ed oggi trasfuso nell’art.36
del D.P.R. n. 380/2001. La nota distintiva
del condono del 2003, che lo assimila, come
detto, alla sanatoria in senso stretto, è
data dall’elevazione del requisito
dell’assenza di vincoli sull’area e di
quello correlativo della conformità
urbanistica (su cui, infra) alla ineludibile
condizione dell’assentibilità del titolo
edilizio in sanatoria. La giurisprudenza si
è già espressa in tal senso (TAR Campania–Napoli, Sez. VI,
08.02.2007, n. 963; TAR
Puglia–Lecce, Sez. III, 20.04.2007, n.
1690; TAR Veneto, Sez. II, 19.06.2006, n.
1884).
A parere del Collegio la delineata
attitudine condizionante il rilascio del
titolo, da annettere al requisito negativo
dell’assenza di vincoli idrogeologici,
paesistici ed ambientali sull’area oggetto
di interventi di trasformazione edilizia ed
urbanistica e di quello positivo della
conformità dell’opera alla normativa
urbanistica di fonte statale, regionale e
regolamentare locale, discende a chiare note
dalla lettera dell’art. 32, comma 27, lett.
d), del D.L. n. 269/2003, nella parte in cui
esclude la sanabilità delle opere realizzate
su “immobili soggetti a vincoli imposti
sulla base di leggi statali e regionali a
tutela degli interessi idrogeologici e delle
falde acquifere, dei beni ambientali e
paesistici”. Pertanto, stante la cristallina
chiarezza del dettato legislativo appena
riportato e in omaggio al principio per il
quale in claris non fit interpraetatio,
la conclamata esistenza di un vincolo
idrogeologico sull’area ove insiste il
fabbricato abusivamente realizzato dal
ricorrente doveva costituire manifesto
impedimento al rilascio del permesso di
costruire in sanatoria, il quale già solo
per il delineato dirimente profilo di
contrasto con la legge va annullato
(TAR
Piemonte, Sez. I,
sentenza 10.04.2009 n. 987 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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URBANISTICA:
Lottizzazione abusiva e
irrilevanza di preesistenti edifici.
La lottizzazione non è esclusa per il
semplice fatto che in una zona agricola vi
siano altri edifici (nella fattispecie, una
base militare NATO) (Corte di Cassazione,
Sez. III penale,
sentenza 09.04.2009 n. 15259 -
link a www.lexambiente.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Violazione di sigilli fabbricato
abusivo.
Con l’apposizione dei sigilli, si attua una
custodia meramente simbolica mediante la
quale si manifesta la volontà dello Stato di
assicurare cose, mobili o immobili, contro
ogni atto di disposizione di persone non
autorizzate. Pertanto, il fatto costitutivo
del reato di cui all’art. 349 cod. pen.
consiste in qualsiasi atto che renda vana la
predetta volontà. Ne consegue che, qualora
sia riscontrata la violazione di sigilli,
senza che il custode abbia avvertito
dell’accaduto l’autorità, è lecito ritenere
che detta violazione sia opera dello stesso
custode, da solo o in concorso con altri,
tranne che lo stesso dimostri di essere
stato in grado di avere conoscenza del fatto
per caso fortuito o per forza maggiore
(Corte di Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 09.04.2009 n. 15246 -
link a www.lexambiente.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Sulla
necessaria motivazione in ordine
all'emanazione dell'ordine di demolizione di
opera abusiva qualora sia trascorso un lungo
lasso di tempo.
E'
necessaria una motivazione anche per
provvedimenti pacificamente dovuti in quanto
sanzionatori là dove il lungo lasso di tempo
trascorso per l’inerzia dell’amministrazione
giustifichi il formarsi di un affidamento in
capo ai destinatari (C.d.S. Sez. IV,
03.02.1996, n. 95)
(TAR Piemonte, Sez. I,
sentenza 09.04.2009 n. 956 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
1. Proposizione
del ricorso avverso ingiunzione di
demolizione - Sospensione del termine per
adempiere all'ingiunzione - Non sussiste.
2. Accertamento
dell'inottemperanza dell'ordinanza di
demolizione - Natura dichiarativa -
Sussiste.
3. Acquisizione
gratuita al patrimonio pubblico - Sanzione
autonoma rispetto all'ingiunzione di
demolizione - Sussiste.
4. L'inottemperanza all'ingiunzione di
demolizione è illecito autonomo rispetto
alla commissione dell'abuso edilizio -
Sussiste - Responsabilità in capo al
proprietario dell'inottemperanza
all'ingiunzione di demolizione, laddove
soggetto diverso dal responsabile dell'abuso
- Limiti - Sussiste.
5. Mancata
predisposizione di aree di sosta per i
nomadi - Legittimazione di opere edilizie
abusive - Non sussiste.
1. La proposizione del ricorso avverso
l'ingiunzione di demolizione non sospende il
termine per adempiere, se non quando
l'efficacia dell'ordinanza venga sospesa in
sede cautelare o in sede amministrativa.
2. L'accertamento dell'inottemperanza
all'ordine di demolizione è atto di natura
meramente dichiarativa ed è volto unicamente
a constatare un fatto (l'inadempimento) e il
conseguente effetto legale (acquisizione
alla mano pubblica).
3. L'acquisizione gratuita non costituisce
sanzione accessoria alla demolizione, volta
a colpire l'esecutore delle opere abusive,
ma si configura quale sanzione autonoma che
consegue all'inottemperanza all'ingiunzione
di demolizione.
4. L'inottemperanza all'ingiunzione di
demolizione integra un fatto illecito,
diverso ed autonomo dalla commissione
dell'abuso edilizio, del quale può rendersi
responsabile anche il proprietario, qualora
risulti che abbia acquistato o riacquistato
la disponibilità del bene e non si sia
attivato per dare esecuzione all'ordine di
demolizione, o qualora emerga che, pur
essendo in grado di dare esecuzione
all'ingiunzione, non vi abbia comunque
provveduto; la sanzione acquisitiva non può
invece colpire il proprietario dell'area
quando risulti, in modo inequivocabile, la
sua completa estraneità al compimento
dell'opera abusiva, o che, essendone venuto
a conoscenza, si sia adoperato per impedirlo
con gli strumenti offertigli
dall'ordinamento.
5.
La mancata predisposizione di aree di sosta
per i nomadi, dotate di opere e servizi non
è certamente circostanza idonea a
giustificare abusi edilizi (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 08.04.2009 n. 3232). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Opere abusive - Acquisizione
gratuita al patrimonio del Comune -
Provvedimento emesso nei confronti del
responsabile dell'abuso - Legittimità.
Il provvedimento di acquisizione gratuita,
rappresentando una sanzione autonoma
rispetto al provvedimento di demolizione,
può riferirsi esclusivamente al responsabile
dell'abuso, non potendo di certo operare
nella sfera di altri soggetti e, in
particolare, nei confronti del proprietario
dell'area quando risulti, in modo
inequivocabile, la sua completa estraneità
al compimento dell'opera abusiva o che,
essendone egli venuto a conoscenza, si sia
adoperato per impedirlo con gli strumenti
offertegli dall'ordinamento (cfr. Corte
Costituzione, 15.07.1991 n. 345) (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
IV,
sentenza
07.04.2009 n. 3222). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Ordine di
ripristino stato dei luoghi - Aperture di
vedute - Violazione D.M. 02.04.1968 n. 1444 -
Mancata notifica al controinteressato -
Inammissibilità.
E' inammissibile il ricorso non
notificato alla proprietaria del fabbricato
sito sul fondo confinante antistante la
nuova parete finestrata realizzata dalla
ricorrente, nominativamente menzionata nel
preambolo dell'ordinanza di ripristino dei
luoghi impugnata, in quanto è evidente
l'interesse della medesima alla
conservazione dell'atto impugnato, che, nel
momento in cui tutela l'interesse generale
al rispetto delle distanze, tutela in pari
tempo i diritti dei terzi lesi dalla
violazione dei limiti delle distanze legali
della proprietà (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 07.04.2009 n. 3220). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Ordinanza demolizione opere
abusive.
Se è vero che la constatata realizzazione
dell’opera in assenza del titolo abilitativo
(o in totale difformità da esso), fa sì che
l’ingiunzione demolitoria sia praticamente
un atto dovuto (anche con riguardo
all’effetto derivato della paventata
acquisizione gratuita delle opere al
patrimonio comunale), ed è sufficientemente
motivata con l’affermazione dell’accertata
abusività dell’opera, tuttavia il lungo
lasso di tempo trascorso deve essere
considerato al fine di verificare se si sia
ingenerata, causa appunto il protrarsi
dell’inerzia dell’Amministrazione preposta,
una posizione di affidamento nel privato
(TAR Emilia Romagna-Parma, Sez. I,
sentenza 07.04.2009 n. 97 - link
a www.lexambiente.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
1. Ordine di
demolizione diretto nei confronti del
proprietario di un immobile interessato da
un abuso in mancanza della prova del suo
coinvolgimento - Illegittimità - Sussiste.
2. Acquisizione
gratuita al patrimonio comunale in caso di
inottemperanza all'ordine di demolizione -
Proprietario estraneo all'abuso -
Illegittimità - Sussiste.
3. Acquisizione
gratuita al patrimonio comunale in caso di
inottemperanza all'ordine di demolizione -
Mancata comunicazione di avvio del
procedimento ex art. 7 L. n. 241/1990 al
proprietario non autore dell'abuso -
Illegittimità - Sussiste.
1. L'ordinanza di demolizione diretta nei
confronti del proprietario di un immobile in
mancanza della prova del suo coinvolgimento
nell'abuso è illegittima in quanto la
responsabilità del proprietario è
condizionata alla prova, che incombe
sull'Amministrazione, della conoscenza
dell'abuso da parte del proprietario e del
suo concorso nella realizzazione dell'abuso.
2. Non si può procedere all'acquisizione
gratuita da parte del Comune di un immobile
in caso di inottemperanza all'ordine di
ripristino in presenza di un abuso edilizio
qualora il proprietario sia estraneo
all'abuso in quanto il destinatario delle
sanzioni edilizie deve essere il
responsabile dell'abuso stesso.
3. È illegittima l'ordinanza di acquisizione
di un'area per mancata demolizione
dell'opera abusiva in mancanza di
comunicazione di avvio del procedimento ai
sensi dell'art. 7 della L. n. 241/1990 al
proprietario del fondo non autore
dell'abuso, anche ai fini dell'eventuale
valutazione dell'applicazione di misure
diverse dall'acquisizione (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
II,
sentenza 06.04.2009 n. 3149). |
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EDILIZIA PRIVATA:
1. Ordine di
demolizione di opera abusiva - Omessa
comunicazione avvio procedimento - Ordine
sospensione lavori - Equiparazione -
Legittimità.
2. Ordine di
demolizione di opera abusiva - Carenza di
motivazione - Motivazione per relationem -
Provvedimento sanzionatorio dovuto -
Abusività dell'opera - Legittimità.
3. Diniego di
permesso di costruire in sanatoria -
Pendenza della domanda di sanatoria
paesaggistica ex L. 308/2004 - Effetti
estintivi del solo illecito penale
ambientale - Legittimità.
1. L'omessa previa comunicazione di avvio
del procedimento, preordinato alla
demolizione di un'opera edile abusivamente
realizzata, non costituisce vizio
invalidante l'atto finale se all'autore
dell'opera abusiva sia stata preventivamente
notificata l'ordinanza di sospensione dei
lavori, essendo quest'ultima equivalente
alla comunicazione di avvio del procedimento
in quanto dalla stessa è agevole intendere
la volontà dell'Ente locale.
2. Poiché l'art. 3 L. 241/1990 nel consentire
la motivazione "per relationem" non impone
la materiale messa a disposizione o la
contestuale comunicazione degli atti
richiamati, essendo sufficiente
l'indicazione dei medesimi -riferendosi la
"disponibilità" di cui all'art. 3 L. 241/1990
alla sola conoscibilità dell'atto- è
legittima la motivazione di un provvedimento
risultante da altro atto
dell'Amministrazione, direttamente o
indirettamente richiamato dallo stesso
provvedimento, vieppiù nel caso di atto
sanzionatorio dovuto, in relazione al quale
l'onere motivazionale è assolto con
l'affermazione dell'accertata abusività
dell'opera.
3. Poiché la mancata decisione sulla domanda
di sanatoria paesaggistica non impedisce la
conclusione del procedimento edilizio, dal
momento che la domanda di condono ex L.
308/2004 riguarda l'estinzione dell'illecito
penale ambientale, senza produrre effetti
sull'abuso edilizio, è legittimo il diniego
di sanatoria, adottato per contrasto con la
destinazione di zona, in quanto l'abusività
edilizia dell'opera realizzata non verrebbe
meno per l'effetto del rilascio
dell'autorizzazione ex L. 308/2004
(massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
II,
sentenza 06.04.2009 n. 3144). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Abusi edilizi -
Ingiunzione a demolire - Domanda in
sanatoria - Ricorso improcedibile per
sopravvenuta carenza interesse.
Deve reputarsi improcedibile il ricorso
contro l'ordine di ripristino allorché sia
stata presentata all'Amministrazione domanda
in sanatoria, in quanto in caso di pronuncia
negativa su quest'ultima viene meno
l'interesse all'annullamento dell'atto
sanzionatorio, trasferendosi l'interesse ad
agire del privato nei confronti del nuovo
provvedimento che respinge la sanatoria e
conferma la demolizione dell'opera ritenuta
abusiva (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
IV,
sentenza
06.04.2009 n. 3135 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
|
EDILIZIA PRIVATA: Nella
fase della contestazione di un abusivo
intervento di ristrutturazione edilizia
l’Amministrazione comunale non può far altro
che ordinare la demolizione dell’abuso.
Invece l’applicazione della sanzione
pecuniaria (in alternativa alla demolizione)
costituisce una misura eccezionale destinata
ad operare in un momento successivo
all’adozione dell’ordine di demolizione.
Secondo una
consolidata giurisprudenza (ex multis TAR
Lazio, Roma, Sez. I, 17.04.2007, n. 3327;
TAR Lombardia, Brescia, 09.12.2002, n.
2213), da una corretta interpretazione
dell’art. 33 del D.P.R. n. 380/2001 si
desume che nella fase della contestazione di
un abusivo intervento di ristrutturazione
edilizia subordinato al rilascio del
permesso di costruire ai sensi dell’articolo
10, comma 1, lettera c), del D.P.R. n.
380/2001 l’Amministrazione comunale non può
far altro che ordinare la demolizione
dell’abuso. Invece l’applicazione della
sanzione pecuniaria (in alternativa alla
demolizione) costituisce una misura
eccezionale destinata ad operare in un
momento successivo all’adozione dell’ordine
di demolizione, nel caso in cui risulti,
sulla base di motivato accertamento
dell’ufficio tecnico comunale, che non è
possibile ottemperare all’ordine di
demolizione.
Risulta quindi evidente che l’applicazione
della sanzione pecuniaria in luogo della
sanzione demolitoria è un istituto autonomo
e distinto rispetto ai meccanismi di
sanatoria degli interventi di
ristrutturazione edilizia eseguiti in
assenza del prescritto permesso costruire,
costituiti dall’accertamento della
conformità urbanistica, disciplinato
dall’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001, e dal
condono edilizio. Infatti tali istituti,
oltre ad avere presupposti completamente
diversi rispetto a quello in esame, possono
operare anche prima che venga adottato
l’ordine di demolizione ed impediscono la
demolizione perché (attraverso il pagamento
di un’oblazione e il rilascio ex post del
titolo abilitativo) fanno venir meno il
carattere abusivo dell’intervento
(TAR Campania-Napoli, Sez. VII,
sentenza 03.04.2009 n. 1755 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
|
EDILIZIA PRIVATA:
Costituisce variante essenziale
la modifica della localizzazione
dell'edificio tale da comportare lo
spostamento del fabbricato su un'area
pressoché totalmente diversa da quella
originariamente prevista.
Secondo il consolidato e condiviso
orientamento giurisprudenziale:
a)
sono variazioni essenziali l'elevazione
della quota di copertura del fabbricato e la
realizzazione di un terrazzo (cfr. Consiglio
Stato, V, 07.04.2006 n. 1900);
b)
costituisce variante essenziale la modifica
della localizzazione dell'edificio tale da
comportare lo spostamento del fabbricato su
un'area pressoché totalmente diversa da
quella originariamente prevista, trattandosi
di modifica che comporta una nuova
valutazione del progetto da parte
dell'Amministrazione concedente, sotto il
profilo della sua compatibilità con i
parametri urbanistici e con le connotazioni
dell'area (cfr. di recente Consiglio Stato,
IV, 20.11.2008 n. 5743) (TAR Emilia
Romagna-Bologna, Sez. I,
sentenza 02.04.2009 n. 376 - link
a www.giustizia-amministrativa.it). |
|
EDILIZIA PRIVATA:
1. Sanatoria -
Diniego - Rilievi aerofotogrammetrici
effettuati da una società privata - Idoneità
a fondare un diniego di sanatoria -
Sussiste.
2. Sanatoria -
Diniego - Autodichiarazione del privato in
sede di domanda di condono - Valenza
probatoria privilegiata - Non sussiste -
Principio di prova - Sussiste.
1. I rilievi aerofotogrammetrici effettuati
da una società privata per conto della p.a.
costituiscono elemento dimostrativo idoneo a
fondare un provvedimento di diniego di
sanatoria.
2.
L'autodichiarazione del privato in sede di
domanda di condono non presenta valenza
probatoria privilegiata, ma rappresenta
esclusivamente un principio di prova
destinato a cedere in presenza di più
consistenti elementi probatori prodotti
dall'Amministrazione quali i rilievi (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 01.04.2009 n. 2061). |
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EDILIZIA PRIVATA:
1. Condono edilizio
- Esistenza del manufatto abusivo alla data
ultima per beneficiare del condono - Onere
della prova - Sussiste in capo al privato
richiedente - Sussiste in capo alla P.A.
soltanto se il privato fornisce elementi
concreti dell'esistenza del manufatto.
2. Condono edilizio
- Esistenza del manufatto abusivo alla data
ultima per beneficiare del condono -
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio -
Insufficienza - Necessità di ulteriori
riscontri documentali, anche indiziati
purché altamente probanti - Sussiste.
1. L'onere di provare l'esistenza del
manufatto oggetto di abuso alla data ultima
per beneficiare del condono spetti al
privato che chiede di condonarlo, il quale
fa transitare tale onere in capo
all'Amministrazione soltanto se fornisce
elementi concreti dell'esistenza dello
stesso.
2.
L'onere per il privato di dimostrare che
l'opera è stata completata entro la data
utile comporta che anche la dichiarazione
sostitutiva di atto notorio non è
sufficiente a tal fine, essendo necessari
ulteriori riscontri documentali,
eventualmente anche indiziari, purché
altamente probanti, con la conseguenza che,
in caso di mancato adempimento da parte del
richiedente il condono, all'onere di
dimostrare che l'opera è stata completata
entro la data utile, l'Amministrazione, cui
non può farsi carico di accertare quale
fosse la situazione del suo territorio alla
data di scadenza del condono, è tenuta a
respingere la domanda e a reprimere l'abuso (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 01.04.2009 n. 2060). |
|
EDILIZIA PRIVATA:
Diniego condono
edilizio - Violazione art. 10-bis L. 241/1990
- Acquisizione ulteriore documento - Onere
di rinnovare il preavviso di diniego - Non
sussiste.
L'art. 10-bis L. 241/1990, che prescrive
l'obbligo per l'Amministrazione di dare vita
ad un contraddittorio anticipato con il
privato, è uno strumento con il quale il
cittadino è messo in grado di collaborare
all'esercizio della funzione pubblica, con
la conseguenza che l'amministrazione ha la
facoltà di acquisire ulteriori elementi dopo
l'apporto collaborativo del soggetto
interpellato, senza dovere, a tale scopo,
aprire una nuova fase contenziosa con il
privato salvo il caso in cui modifichi i
fatti o le ragioni giuridiche poste a
fondamento della sua decisione (nel caso di
specie il TAR ha ritenuto non sussistere
violazione dell'art. 10-bis L. 241/1990 per
avere il Comune, a seguito delle
osservazioni presentate dalla parte dopo il
preavviso di diniego, fondato la propria
decisione di rigetto del condono su un
ulteriore documento acquisito senza adottare
un ulteriore preavviso di diniego) (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 01.04.2009 n. 2057). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Condono edilizio - Potere
dell'Amministrazione, in sede di istruttoria
della domanda di condono, di raccogliere
elementi contrari alle dichiarazioni rese
dal richiedente - Sussiste - Inversione
dell'onere della prova in capo
all'Amministrazione - Non sussiste.
La dichiarazione circa la data di
ultimazione delle opere abusive resa
dall'interessato a corredo dell'istanza di
condono edilizio non preclude
all'Amministrazione, in sede di esame della
stessa, la possibilità di raccogliere, nel
corso del procedimento, elementi in
contrario e pervenire a risultanze diverse,
senza che ciò faccia ricadere su
quest'ultima l'onere di fornire la prova
dell'ultimazione dei lavori in data
successiva a quella dichiarata
dall'interessato (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 01.04.2009 n. 2056). |
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EDILIZIA PRIVATA: L’acquisizione
gratuita al patrimonio comunale degli
immobili abusivi e della relativa area di
sedime costituisce effetto automatico della
mancata ottemperanza all’ordinanza di
ingiunzione della demolizione.
Vale qui ricordare l’orientamento
giurisprudenziale, condiviso pienamente dal
Collegio, secondo cui l’acquisizione
gratuita al patrimonio comunale degli
immobili abusivi e della relativa area di
sedime costituisce effetto automatico della
mancata ottemperanza all’ordinanza di
ingiunzione della demolizione, sicché il
provvedimento di accertamento
dell’inottemperanza, costituente titolo per
l’immissione in possesso e per la
trascrizione nei registri immobiliari, può
essere adottato anche senza la specifica
indicazione delle aree oggetto di
acquisizione (come invece è in concreto
avvenuto nella fattispecie), potendosi a
tale individuazione procedere anche con
successivo, separato atto (cfr. Cons Stato
Sez. VI 08/04/2004 n. 1998; TAR Lazio Sez II
12/04/2002 n. 3160; Tar Calabria Sez. II
08/03/2007 n. 161)
(TAR Emilia-Romagna,
sentenza 01.04.2009 n. 93 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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marzo 2009 |
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EDILIZIA PRIVATA:
P. Scognamiglio,
Abusi edilizi e legge penale. La disciplina
dei condoni (link a
www.lexambiente.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
S. Deliperi,
Speculazioni edilizie ''travestite'' da
alberghi.
Interessante sentenza del TAR Toscana in
materia di abusivismo edilizio in un ambito
particolarmente delicato e, purtroppo, con
riscontri sempre maggiori nella casistica
concreta, la modifica di destinazione d’uso
di strutture autorizzate quali esercizi
ricettivi, il loro frazionamento ed utilizzo
singulatim (link a www.lexambiente.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
1. Demolizione opere abusive -
Acquisizione delle aree - Ricorso proposto
dal responsabile delle opere diverso dal
proprietario - Inammissibilità - Mancata
notifica al responsabile dell'abuso -
Irrilevanza.
2. Abusi - Misure
repressive - Ordinanza di demolizione -
Natura vincolata - Sussiste
3. La
motivazione dell'ordinanza di demolizione
non deve essere sorretta da alcuna specifica
motivazione in ordine alla sussistenza
dell'interesse pubblico a disporre la
sanzione della demolizione, poiché l'abuso
non può giustificare alcun legittimo
affidamento del contravventore a veder
conservata una situazione di fatto
illegittima.
1. Sono inammissibili per carenza di
interesse le censure proposte dell'abuso
edilizio che non sia proprietario dell'area
ove insiste l'opera abusiva avversa la
prevista acquisizione dell'area in caso di
inottemperanza all'ordinanza comunale poiché
in tal caso l'interesse azionato è privo del
requisito della personalità, in quanto il
risultato di vantaggio che mira a conseguire
non attiene specificamente e direttamente
alla sfera giuridica del ricorrente, bensì a
quella del proprietario dell'area.
2. La notificazione dell'ordinanza di
demolizione al solo proprietario, e non
anche al responsabile dell'abuso, è
irrilevante ai sensi dell'art. 21-octies
della Legge 241/1990: ciò, in quanto, in
considerazione della natura vincolata del
potere di repressione degli abusi edilizi,
l'illegittimità riscontrata non porta
all'annullamento dell'atto.
3. La tesi giurisprudenziale, secondo cui vi
è l'obbligo dell'Amministrazione di motivare
circa le ragioni di pubblico interesse alla
demolizione se, per il lungo lasso di tempo
trascorso, si sia formato nel privato
contravventore, a causa dell'inerzia
mantenuta dai pubblici poteri, un
affidamento sulla legittimità dell'opera,
non è confortata dalla sussistenza di alcuna
espressa previsione normativa in tale senso.
Al contrario, a siffatta interpretazione
sembrano ostare la natura rigidamente
vincolata del potere sanzionatorio-repressivo degli abusi
edilizi, nonché il dato giuridico per cui la
sanzione demolitoria, più che a punire il
responsabile dell'abuso, è volta a
ripristinare la situazione antecedente alla
violazione, ponendo un rimedio ai fenomeni
di compromissione del territorio (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
II,
sentenza 26.03.2009 n. 1990). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Sanatoria edilizia.
In tema di reati edilizi ed urbanistici, in
caso di presentazione della domanda di
concessione o di autorizzazione in sanatoria
è consentito al contravventore ricorrere,
sotto la propria responsabilità, alla
procedura di completamento dell'opera
abusiva (art. 35, comma tredicesimo, L.
28.02.1985, n. 47) solo per gli interventi
di completamento funzionale dell'opera per
la quale è stata presentata la domanda di
sanatoria (fattispecie in tema di
sequestro preventivo di un immobile demolito
e ricostruito) (Corte di Cassazione,
Sez. III penale,
sentenza 25.03.2009 n. 12984 -
link a www.lexambiente.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
1. Comunicazione
di avvio del procedimento ex art. 7 L. n.
241/1990 - Procedimento per la demolizione
di una costruzione eseguita sine titulo -
Non necessaria.
2. Ordinanza di
demolizione - Va inviata al proprietario
anche se non responsabile dell'abuso.
3. Rimozione
dell'opera abusiva - Termine più breve di
quello prescritto dall'art. 7 Legge 47/1985
- Ammissibilità.
1. L'avviso previsto dall'art. 7, l. n. 241
del 1990 non è dovuto nel caso di
procedimento volto all'adozione del
provvedimento di demolizione di una
costruzione eseguita senza titolo o relativa
ad abusi che non necessitino di particolari
valutazioni discrezionali, ma comporta,
invece, un semplice accertamento di natura
tecnica sulla consistenza delle opere; la
prescrizione che impone la comunicazione di
avvio del procedimento deve essere, infatti,
applicata nel contesto generale dei principi
che presidiano il procedimento
amministrativo e va, quindi, coordinata con
il principio di speditezza dell'adozione
amministrativa nonché con l'art. 21-octies
della stessa legge, introdotto dall'art. 14,
l. n. 15 del 2005, che statuisce la non
annullabilità del provvedimento adottato in
violazione delle norme sul procedimento,
qualora, per la sua natura vincolata, sia
palese che il suo contenuto non avrebbe
potuto essere diverso da quello
concretamente adottato.
2. Costituisce ius receptum quello secondo
cui l'ordinanza di demolizione di una
costruzione abusiva può legittimamente
essere emanata nei confronti del
proprietario, anche se non responsabile
dell'abuso, considerato che l'abuso edilizio
costituisce illecito permanente e che
l'ordinanza stessa ha carattere
ripristinatorio e non prevede l'accertamento
del dolo o della colpa del soggetto cui si
imputa la trasgressione.
3.
L'assegnazione di un termine più breve, di
quello prescritto dall'art, 7 L. 28.02.1985
n. 47, per provvedere alla rimozione delle
opere abusivamente realizzate si risolve in
una violazione meramente formale non lesiva
per l'interessato che conserva, comunque, un
termine non inferiore a quello di legge per
ottemperare all'ingiunzione (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
IV,
sentenza
24.03.2009 n. 1984). |
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ATTI AMMINISTRATIVI:
1. Procedimento -
Preavviso di rigetto - Ex art. 10-bis della
L. n. 241 del 1990 - Non occorre - Nel caso
in cui le ragioni ostative all'accoglimento
dell'istanza siano note all'interessato.
2. Procedimento -
Preavviso di rigetto - Ex art. 10-bis della
L. n. 241 del 1990 - Omissione - Nel caso di
procedimento tendente all'adozione di un
provvedimento vincolato - Applicazione della
sanatoria prevista dall'art. 21-octies della
Legge n. 241/1990.
1. Ogniqualvolta le ragioni ostative siano
note all'istante e costui abbia avuto modo
di interloquire con l'Amministrazione
prospettando la sua tesi, la formale
comunicazione dei motivi ostativi
all'accoglimento della domanda, ai sensi
dall'art. 10-bis della L. 07.08.1990, n.
241, non è necessaria.
2. L'omissione della formale comunicazione
dei motivi ostativi all'accoglimento della
domanda, prevista dell'art. 10-bis L. 07.08.1990, n. 241, non dà luogo
all'annullamento del provvedimento finale
nel caso in cui quest'ultimo presenti
aspetti privi di margini di discrezionalità
amministrativa; in tal caso, ai sensi
dell'art. 21-octies, comma 2, L. n. 241/90,
non è annullabile il provvedimento adottato
in violazione di norme sul procedimento o
sulla forma degli atti qualora, per la
natura vincolata delle relative
determinazioni, sia palese che il contenuto
dispositivo non avrebbe potuto essere
diverso da quello in concreto adottato
(massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
IV,
sentenza
24.03.2009 n. 1983 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Una volta che la demolizione del
manufatto abusivo sia tecnicamente possibile
e siano trascorsi infruttuosamente i termini
per dare corso alla rimozione delle opere
abusive realizzate, l’effetto acquisitivo
(al patrimonio comunale) si produce di
diritto, tanto che la demolizione eseguita
dal privato dopo il decorso del termine è
illegittima perché investe un bene che non è
più nella disponibilità dell’autore
dell’abuso.
Il verbale di accertamento
dell’inottemperanza all’ingiunzione di
ripristino dello stato dei luoghi è un atto
con efficacia meramente dichiarativa e
certificativa di effetti che si riconnettono
“ope legis” all’originaria diffida in
conseguenza del vano decorso del termine
stabilito ai fini dello spontaneo ripristino
dello stato dei luoghi, onde se ne deve
escludere la natura provvedimentale (v., ex
multis, TAR Campania, Napoli, Sez. III,
07.05.2008 n. 3548; TAR Puglia, Lecce, Sez.
I, 13.06.2007 n. 2322; TAR Lazio, Sez. II,
09.11.2005 n. 10874); ed invero, una volta
che la demolizione del manufatto sia
tecnicamente possibile e siano trascorsi
infruttuosamente i termini per dare corso
alla rimozione delle opere abusive,
l’effetto acquisitivo si produce di diritto,
con la conseguente natura meramente
dichiarativa, e non costitutiva, del
successivo atto amministrativo, tanto che la
demolizione eseguita dal privato dopo il
decorso del termine è illegittima perché
investe un bene che non è più nella
disponibilità dell’autore dell’abuso (v.
Cons. Stato, Sez. II, 18.01.2006 n. 643;
Sez. V, 18.12.2002 n. 7030)
(TAR Emilia Romagna-Parma,
sentenza 24.03.2009 n. 82 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Ordinanza di
sospensione lavori - Scadenza termine
- Inefficacia dell'ordinanza - Conservazione
dei poteri sanzionatori e di controllo da
parte della P.A. - Legittimità.
La scadenza del termine di 45 giorni
previsto dall'art. 27, comma 3, DPR 380/2001
comporta l'automatica inefficacia del
provvedimento di sospensione dei lavori,
benché non privi l'Amministrazione del
potere di adottare i provvedimenti
sanzionatori anche successivamente (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 20.03.2009 n. 1957). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Abusi - Misure repressive -
Ordinanza di demolizione - Motivazione -
Necessità - Non sussiste.
L'ordine di demolizione di opere abusive,
stante la natura di atto vincolato, è
sufficientemente motivato con riferimento
all'oggettivo riscontro dell'abusività delle
opere (cfr. in termini TAR Milano, sez. II, sent. nn.
702/2008; 6532/2007; TAR Brescia, sent. n.
418/2007) (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 20.03.2009 n. 1949 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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URBANISTICA:
Lottizzazione abusiva. Confisca e
soggetto estraneo e possessore di buona
fede.
In tema di reati edilizi, la confisca dei
terreni abusivamente lottizzati e delle
opere abusivamente costruite, attesa la
natura sanzionatoria, non può essere
disposta nei confronti di soggetti estranei
alla commissione del reato che siano
possessori di buona fede, non essendo
ammissibili criteri di responsabilità
oggettiva neppure con riferimento alle
sanzioni amministrative (in motivazione
la Corte, nell'annullare con rinvio
l'ordinanza di rigetto dell'istanza di
revoca del sequestro preventivo di un
manufatto abusivo, ha sottolineato la
necessità di tener conto in sede di rinvio
anche della sentenza C.e.d.u. del 20.01.2009
nel caso Sud Fondi s.r.l. c/ Italia)
(Corte di Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 19.03.2009 n. 12118 -
link a www.lexambiente.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
1. Abusi - Misure
repressive - Ordinanza di demolizione -
Motivazione - Interesse pubblico - E' in re ipsa - Necessità di motivazione - Quando
sussiste.
2. Abusi -
Accertamenti - Obbligo di effettuare in
contraddittorio sopralluoghi ed accertamenti
tecnici - Non sussiste - Facoltà di
contestazione delle risultanze - Sussiste.
1. In caso di violazione delle distanze nei
rapporti di vicinato, anzitutto, l'interesse
pubblico al ripristino della legalità è in
re ipsa e coincide con la prevalenza che va
necessariamente assicurata alla posizione
del vicino, il quale vanta un diritto pieno
al rispetto della distanza regolamentare; in
secondo luogo, una specifica motivazione
sull'interesse pubblico occorre solo se le
opere risultino ultimate da lungo tempo, e
purché il rilascio (o la formazione) del
titolo invalido non sia correlato ad
imprecisioni progettuali addebitabili al
privato richiedente la concessione (cfr.
Cons. Giust. Amm. 27.10.06 n. 588), o che
abbia dato causa all'illegittimità dell'atto
mediante dichiarazioni infedeli (cfr. Cons.
di Stato, sent. n. 3599/2002), o mediante
una erronea rappresentazione dei fatti, non
importa se dolosa o colposa (cfr. Cons. di
Stato, sent. n. 6554/2004).
2. In tema di accertamento dell'abusività di
opere edilizie, la mancata partecipazione
del privato al sopralluogo è irrilevante,
non essendovi obbligo di effettuare in
contraddittorio sopralluoghi ed accertamenti
tecnici, salva la facoltà dell'interessato
di contestarne le risultanze con documenti e
memorie depositate nel corso del
procedimento (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza
13.03.2009 n. 1924 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Per
legittimamente condonare un'opera abusiva
dev'essere già
eseguita, sia pure al rustico, in tutte le
sue strutture essenziali.
L'opera
abusiva, per essere ammessa a sanatoria,
deve essere già eseguita, sia pure al
rustico, in tutte le sue strutture
essenziali, fra le quali vanno ricomprese le
tamponature, in quanto determinanti per
stabilire la relativa volumetria e la sagoma
esterna (fra le tante: Consiglio Stato, sez.
V, 18.11.2004, n. 7547)
(Consiglio di Stato, Sez. IV,
sentenza 12.03.2009 n. 1474 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Anche se, in generale, è
sufficiente l’affermazione dell’abusività
dell’opera, ricorre comunque un onere di
congrua motivazione quando, per il lungo
lasso di tempo trascorso dalla commissione
dell’abuso e per il protrarsi dell’inerzia
dell’Amministrazione preposta alla
vigilanza, si sia ingenerata una posizione
di affidamento nel privato.
Occorre oramai prendere atto del
consolidarsi di un diverso indirizzo
imperniato sul principio per cui, se anche è
in generale sufficiente l’affermazione
dell’abusività dell’opera, ricorre comunque
un onere di congrua motivazione quando, per
il lungo lasso di tempo trascorso dalla
commissione dell’abuso e per il protrarsi
dell’inerzia dell’Amministrazione preposta
alla vigilanza, si sia ingenerata una
posizione di affidamento nel privato, sì da
richiedere che, avuto riguardo anche
all’entità ed alla tipologia dell’abuso,
venga specificato il pubblico interesse,
evidentemente diverso da quello al
ripristino della legalità, idoneo a
giustificare il sacrificio del contrapposto
interesse privato (v., tra le altre, Cons.
Stato, Sez. V, 04.03.2008 n. 883; Sez. IV,
06.06.2008 n. 2705; e, da ultimo, TAR
Liguria, Sez. I, 15.01.2009 n. 63).
Nella fattispecie, in particolare, l’abuso
risale alla seconda metà degli anni
Settanta, onde sarebbe stato necessario
tenere conto di tale circostanza e
verificare l’interesse pubblico attuale alla
rimozione del fabbricato non demolito in
coincidenza con l’esecuzione dei lavori
oggetto della licenza edilizia del 1974; il
provvedimento comunale, al contrario, si è
limitato ad accertare la permanenza “in
loco” dell’immobile e il suo contrasto con
il titolo abilitativo allora rilasciato
(TAR Emilia Romagna-Parma,
sentenza 10.03.2009 n. 64 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Abusi - Misure
repressive - Ordinanza di demolizione -
Motivazione - Necessità - Non sussiste.
L'ordinanza di demolizione di un abuso
edilizio non richiede in linea generale
alcuna specifica motivazione, in quanto
l'abusività costituisce di per sé motivo
sufficiente per l'adozione della misura
repressiva (cfr. TAR Milano, sez. II, sent.
1318/2009) (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 09.03.2009 n. 1768 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
In relazione alla distanza dei
manufatti dal ciglio stradale, relativamente
alle opere costruite su aree sottoposte a
vincolo di rispetto dalle strade, il
rilascio della concessione o
dell'autorizzazione in sanatoria è
subordinato al parere favorevole
dell'amministrazione preposta alla tutela
del vincolo stesso.
Va innanzitutto confermata la legittimità
del provvedimento (di diniego di sanatoria
edilizia) per la violazione del manufatto
abusivo delle distanze stabilite dal codice
della strada per non creare pericoli alla
circolazione.
La circostanza pacifica, della distanza
minore dei 5 metri prescritti, esonera il
comune da qualunque altra indagine, avendo
ritenuto il legislatore che, al di sotto di
quella distanza, vi è un pericolo potenziale
per la circolazione stradale.
Nessuna prova, né dimostrazione contraria a
questo assunto, è contenuta nel ricorso.
Quanto sopra detto comunque, trova conferma
nella giurisprudenza amministrativa, che ha
affermato, in relazione alla distanza dei
manufatti dal ciglio stradale, che “In
base al comma 2, lett. c), dell'art. 32 l.
28.02.1985 n. 47, relativamente alle opere
costruite su aree sottoposte a vincolo di
rispetto dalle strade, il rilascio della
concessione o dell'autorizzazione in
sanatoria è subordinato al parere favorevole
dell'amministrazione preposta alla tutela
del vincolo stesso e, in via generale, sono
suscettibili di sanatoria le opere che "non
costituiscono minaccia alla sicurezza del
traffico" (TAR Abruzzo-Pescara,
06.03.2003, n. 312) (TAR Liguria, Sez. I,
sentenza 09.03.2009 n. 296 - link
a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Condono edilizio e ultimazione
dei lavori.
Il concetto di ultimazione dei lavori
rilevante ai fini della condonabilità delle
opere edilizie abusive presuppone, oltre il
completamento della copertura, l'esecuzione
del "rustico", da intendersi come la
muratura di tamponatura priva di rifiniture
(nella specie, trattandosi di fabbricato in
cemento armato munito di pilastri e
copertura a doppia falda ma privo di
muratura di tamponamento, detta ultimazione
è stata esclusa) (Corte di Cassazione, Sez.
III penale,
sentenza 06.03.2009 n. 10082 -
link a www.lexambiente.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Ristrutturazione edilizia -
Demolizione e ricostruzione - Art. 3, comma
1, lettera d) del T.U. n. 380/2001 - Fedele
ricostruzione - Identità di sagoma,
superficie e volume - D.I.A. - Lieve
traslazione dell’immobile - Violazione
dell’art. 44, lett. b), del T.U. n. 380/2001
- Inconfigurabilità
L’art. 3, comma 1, lettera d) del T.U. n.
380/2001 ha espressamente ricondotto
nell’ambito degli interventi di
ristrutturazione edilizia anche quelli
consistenti nella demolizione e
ricostruzione con la stessa volumetria e
sagoma di un edificio preesistente, fatte
salve le sole innovazioni necessarie per lì
adeguamento alla normativa antisismica; in
altri termini, identità di volumetria e
sagoma con riferimento al preesistente
edificio sono i requisiti che consentono di
ricondurre nella nozione di ristrutturazione
edilizia l’intervento ricostruttivo che si
ricolleghi ad una integrale demolizione.
Tali interventi sono subordinati alla
presentazione di denuncia di inizio attività
e, unicamente qualora comportino aumenti di
unità immobiliari, modifiche del volume,
della sagoma, dei prospetti o delle
superfici sono subordinati al previo
rilascio del permesso a costruire
(fattispecie relativa alla demolizione e
successiva ricostruzione di un capannone,
senza mutamento di sagoma, superficie e
volume, ma con una lieve traslazione
rispetto alla posizione planimetrica
originaria: la riconducibilità
dell’intervento all’ipotesi di cui all’art.
3, c. 1, lett. d) del T.U. n. 380/2001, per
la quale è sufficiente la D.I.A., ha escluso
la violazione dell’art. 44, lett. b), del T.U.
n. 380/2001, anche in ragione del fatto che
la lieve traslazione non aveva compromesso
l’assetto del territorio) (Tribunale di
Salerno, Sez. staccata di Eboli,
sentenza 06.03.2009 n. 195 - link
a www.ambientediritto.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Varianti - Nozione.
In materia urbanistica, non tutte le
modifiche alla progettazione originaria
possono definirsi varianti e che queste si
configurano solo allorquando il progetto già
approvato non risulti sostanzialmente e
radicalmente mutato dal nuovo elaborato
(come accade, ad esempio, nelle ipotesi di:
sensibile spostamento della localizzazione
del manufatto, aumento del numero dei piani,
creazione di un piano seminterrato, modifica
del prospetto esterno etc.). La nozione di
"variante", deve ricollegarsi a
modificazioni qualitative o quantitative di
non rilevante consistenza rispetto
all'originario progetto e gli elementi da
prendere in considerazione, al fine di
discriminare un nuovo permesso di costruire
dalla variante ad altro preesistente,
riguardano la superficie coperta, il
perimetro, la volumetria, le distanze dalle
proprietà viciniori, nonché le
caratteristiche funzionali e strutturali,
interne ed esterne, del fabbricato [C.
Stato, Sez. V, 11/05/1989, n. 272].
Rilascio del permesso in
sanatoria - Presupposti - Conformità alla
disciplina urbanistica ed edilizia vigente -
Contributo di costruzione - Art. 36 del T.U.
n. 380/2001.
Per il rilascio del permesso in sanatoria
previsto dall'art. 36 del T.U. n. 380/2001 è
richiesto, quale presupposto, che l'opera
abusiva sia "conforme alla disciplina
urbanistica ed edilizia vigente sia al
momento della realizzazione dell'intervento
sia al momento della presentazione della
domanda". Il rilascio è altresì subordinato
(sicché nel provvedimento deve farsi
espressa menzione dell'avvenuto versamento)
al pagamento di una somma di danaro
determinata, per le opere soggette a
permesso oneroso, con riferimento al
contributo di costruzione da corrispondersi
(eventualmente per le sole parti difformi)
in misura doppia a quella dovuta per il
rilascio del titolo in via ordinaria.
Permesso di costruire -
Rilasciato in sanatoria - Effetti sui reati
- Operatività - Artt. 36 e 45 del T.U. n.
380/2001.
Il permesso di costruire rilasciato ex art.
36 del T.U. n. 380/2001, estingue - a norma
del 3° comma del successivo art. 45, "i
reati contravvenzionali previsti dalle norme
urbanistiche vigenti" e non si estende ad
altri reati correlati alla tutela di
interessi diversi rispetto a quelli che
riguardano l'assetto del territorio sotto il
profilo edilizio, quali i reati previsti
dalla normativa sulle opere in cemento
armato, sulle costruzioni in zone sismiche,
sulla tutela delle zone di particolare
interesse paesaggistico ed ambientale [Cass.,
Sez. III, 13.04.2005, Cupelli]. Inoltre, la
speciale causa di estinzione di cui all'art.
45 del D.P.R. n. 380/2001 opera in favore di
tutti i responsabili dell'abuso e non solo
dei soggetti legittimati a chiedere il
permesso di costruire: mentre il pagamento
della somma dovuta a titolo di oblazione può
essere richiesto una sola volta, trattandosi
di un adempimento della procedura
amministrativa che resta al di fuori dello
schema penalistico.
Spostamento della
localizzazione di un manufatto - Variante
edilizia - Permesso di costruire - C.d.
"varianti leggere o minori in corso d'opera"
- DIA (denuncia di inizio dell'attività) -
Disciplina art. 15, 12° c., L. n. 10/1977,
art. 15 L. n. 47/1985, mod. da L. n.
662/1996 succ. mod. dall'art. 22, 2° c.,
T.U. n. 380/2001 come mod. dal D.Lgs. n.
301/2002.
Lo spostamento della localizzazione di un
manufatto, in linea di principio, ha natura
di variante edilizia. Mentre, le c.d.
"varianti leggere o minori in corso d'opera"
(disciplinate attualmente dall'art. 22, 2°
comma, del T.U. n. 380/2001 -come modificato
dal D.Lgs. n. 301/2002)- prevede che siano
sottoposte a denuncia di inizio
dell'attività le varianti a permessi di
costruire che:
- non incidono sui parametri urbanistici e
sulle volumetrie (e, tra i "parametri
urbanistici" vanno ricomprese anche le
distanze tra gli edifici);
- non modificano la destinazione d'uso e la
categoria edilizia;
- non alterano la sagoma dell'edificio;
- non violano le prescrizioni eventualmente
contenute nel permesso di costruire.
La denuncia di inizio dell'attività
costituisce "parte integrante del
procedimento relativo al permesso di
costruzione dell'intervento principale" e
può essere presentata prima della
dichiarazione di ultimazione dei lavori: la
formulazione dell'art. 22 sembra consentire,
pertanto, la possibilità di dare corso alle
opere in difformità dal permesso di
costruire e poi regolarizzarle entro la fine
dei lavori (il Consiglio di Stato ha
considerato "variante minore o non
essenziale" una modesta rototraslazione
della sagoma dell'edificio rispetto al
progetto approvato - C. Stato, Sez. V,
22.01.2003, n. 249) (Corte di Cassazione,
Sez. III penale,
sentenza 05.03.2009 n. 9922 -
link a www.ambientediritto.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
1. Abuso edilizio
- Accertamento di conformità ex artt. 36 e
45 del T.U. n. 380/2001 - Aree soggette a
vincolo paesaggistico - Ammissibilità.
2. Permesso di
costruire in sanatoria - Autorizzazione
paesaggistica - Necessità - Prima
dell'inizio dei lavori - Art. 146, comma 12, Dlgs. n. 42/2004.
1. L'istituto dell'accertamento di
conformità può eccezionalmente trovare
applicazione anche in caso di opere eseguite
su aree soggette a vincolo paesaggistico.
2.
Il rilascio del permesso di costruire in
sanatoria rimane comunque subordinato al
rilascio dell'autorizzazione paesaggistica
ex articolo 146 del DLgs n. 42/2004 e non
può essere rilasciato in epoca successiva
alla realizzazione, anche parziale, degli
interventi (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
IV,
sentenza
05.03.2009 n. 1762 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: L'ordine
di demolizione di opere edilizie abusive
costituisce un atto dovuto, senza necessità
di preventiva comunicazione di avvio del
procedimento sanzionatorio.
L'ordine di demolizione di opere edilizie
abusive -il cui presupposto è rappresentato
solamente dalla constatata esecuzione di
opere edilizie in assenza del titolo
abilitativo– costituisce un atto dovuto, con
la conseguenza che nella fattispecie (omessa
comunicazione dell’avvio del procedimento
sanzionatorio) troverebbe comunque
applicazione l'art. 21-octies della stessa
legge, introdotto dall'art. 14, l. n. 15 del
2005, che statuisce la non annullabilità del
provvedimento adottato in violazione delle
norme sul procedimento, qualora, per la sua
natura vincolata, sia palese che il suo
contenuto non avrebbe potuto essere diverso
da quello concretamente adottato (TAR
Campania-Napoli, sez. III, 16.04.2008, n.
2207)
(TAR Campania-Napoli, Sez. IV,
sentenza 04.03.2009 n. 1279 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Acquisizione immobile abusivo e
sequestro.
La mera presenza del sequestro penale non
determina, di per sé, la sospensione del
termine dei novanta giorni per
l'acquisizione dell'immobile al patrimonio
del Comune (Corte di Cassazione, Sez. III
penale,
sentenza 02.03.2009 n. 9186 -
link a www.lexambiente.it). |
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febbraio 2009 |
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EDILIZIA PRIVATA: Quesito
3 -
Sull'onere della prova in ordine all'epoca
di realizzazione dell'opera abusiva
(Geometra Orobico n. 1/2009). |
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URBANISTICA:
Lottizzazione materiale.
La condotta lottizzatoria c.d. materiale può
essere integrata da opere edilizie o da
opere di urbanizzazione che conferiscano
alla zona una articolazione apprezzabile in
termini di trasformazione edilizia e che
conferiscano ai terreni l'attitudine ad
accogliere insediamenti non consentiti o non
programmati. Pertanto, qualunque intervento
o costruzione, ivi comprese le recinzioni o
i picchettamenti purché non precari, possono
presentare siffatta idoneità a stravolgere
l'assetto del territorio rendendone
impraticabile la programmazione, anche
quando non siano stati completati o si
trovino in una fase iniziale. Sicché anche
la sola realizzazione di una strada,
comportando un mutamento del precedente
assetto del territorio, costituisce opera di
trasformazione urbanistica soggetta ad
autorizzazione comunale, tanto più qualora
essa mal si concili con la destinazione dei
terreni e sia finalizzata a fornire un
accesso a singoli lotti costituenti
lottizzazione abusiva (TAR Campania-Napoli,
Sez. II,
sentenza 27.02.2009 n. 1169 -
link a www.lexambiente.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Concetto di parziale difformità.
l concetto di “parziale difformità”
presuppone che un determinato intervento
costruttivo, pur se contemplato dal titolo
autorizzatorio rilasciato dall'autorità
amministrativa, venga realizzato secondo
modalità diverse da quelle consacrate a
livello progettuale. Tale lettura è
confermata dall'art. 31 del d.P.R. 380/2001
che descrive le opere eseguite in totale
difformità dal permesso di costruire come
quelle “che comportano la realizzazione
di un organismo edilizio integralmente
diverso per caratteristiche tipologiche,
planovolumetriche o di utilizzazione da
quello oggetto del permesso stesso...”.
La citata disposizione, infatti, richiama un
concetto di “totale difformità”
ancorato, più che al raffronto tra la
singola difformità e le previsioni
progettuali dell'intervento edilizio (al
quale va rapportato il concetto di
difformità parziale), alla comparazione
sintetica tra l'organismo progettato e
quello scaturente dalla complessiva attività
di edificazione (TAR Campania-Napoli, Sez.
II,
sentenza 26.02.2009 n. 1103 -
link a www.lexambiente.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Demolizione opere abusive -
Repressione dell'abuso disposta a distanza
di lungo tempo dalla commissione dello
stesso - Richiede puntuale motivazione in
ordine all'interesse pubblico attuale.
La repressione dell'abuso edilizio, disposta
a distanza di un tempo ragguardevole,
richieda una puntuale motivazione
sull'interesse pubblico al ripristino dei
luoghi allo status quo ante.
Sul punto è stato ripetutamente affermato
che l'ordine di demolizione di opera
edilizia abusiva è sufficientemente motivato
con l'affermazione dell'accertata abusività
dell'opera, salva l'ipotesi in cui, per il
lungo lasso di tempo trascorso dalla
commissione dell'abuso ed il protrarsi
dell'inerzia dell'amministrazione preposta
alla vigilanza, si sia ingenerata una
posizione d'affidamento nel privato, ipotesi
questa in relazione alla quale si ravvisa un
onere di congrua motivazione che, avuto
riguardo anche all'entità e alla tipologia
dell'abuso, indichi il pubblico interesse,
evidentemente diverso da quello al
ripristino della legalità, idoneo a
giustificare il sacrificio del contrapposto
interesse privato (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Brescia,
sentenza 26.02.2009 n. 457). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Ultimazione opere e condono
edilizio.
Si deve escludere la esecuzione del rustico,
e quindi la ultimazione dell'immobile ai
fini del condono, quando manchino ancora le
tamponature ed esistano soltanto chiusure
provvisorie finalizzate a proteggere
l'immobile da incursioni estranee, oppure
strutture predisposte per eseguire una
futura tamponatura (come casseri, pannelli
da armatura e simili).
In casi simili, infatti, le strutture
provvisorie di delimitazione perimetrale
rispondono a scopi del tutto diversi da
quello di definire la volumetria completa
dell'immobile, e comunque non assicurano
appunto -per il loro carattere provvisorio-
la delimitazione definitiva della
volumetria, che è il criterio fondamentale
al quale si è ispirato il legislatore quando
ha definito la ultimazione dei lavori ai
fini del condono come esecuzione del rustico
e completamento della copertura (Corte di
Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 24.02.2009 n. 8064 -
link a www.lexambiente.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
1. Abusi -
Sanatoria - Obbligo di provvedere della P.A.
- Sussiste.
2. Abusi -
Sanatoria - Istanza di sanatoria ex art. 36
D.P.R. 380/2001 - Silenzio rigetto - Obbligo
di istruttoria e di motivazione - Sussiste.
3. Abusi -
Sanatoria - Istanza di sanatoria ex art. 36
D.P.R. 380/2001 - Silenzio rigetto -
Motivazione - Produzione in sede giudiziaria
- Illegittimità.
1. A fronte di domanda volta al rilascio del
permesso di costruzione, anche in sanatoria,
sussiste in capo all'Amministrazione
l'obbligo di pronunciarsi: ciò, sia in forza
dei principi generali sanciti dagli articoli
2 e 3 della Legge 241/1990, sia in forza del
dettato specifico di cui all'art. 36 del
D.P.R. 380/2001.
2. La previsione del silenzio-rigetto in
materia edilizia non vale ad esimere la P.A.
dall'obbligo dell'istruttoria e della
motivazione, in quanto ciò significherebbe,
da un lato, privare l'interessato delle
garanzie procedimentali che gli assicurano
la possibilità di interloquire nel
procedimento, specie dopo l'eventuale
preavviso di rigetto ex art. 10-bis Legge
241/1990; dall'altro, significherebbe
trasferire in sede processuale l'istruttoria
dell'intera pratica edilizia, che il Comune
è viceversa tenuto a svolgere in sede
procedimentale nell'esercizio delle potestà
amministrative che gli competono, salvo
l'eventuale successivo sindacato
giurisdizionale.
3.
E' illegittima la motivazione del
silenzio-rigetto fornita per la prima volta
in sede giudiziaria, al di fuori ed
indipendentemente dal regolare svolgimento
di un iter in sede amministrativa (cfr.
Cons. di Stato sent. n. 7884/2006 e n.
7681/2006) (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 24.02.2009 n. 1360 - link
a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
1. Ingiunzione sindacale ex art. 7 della
legge n. 47/1985 di ripristino della
destinazione industriale di porzione di
fabbricati - Interesse all'impugnazione - In
caso di chiusura dell'intero complesso
industriale - sussiste .
2. Mutamento di destinazione d'uso senza
opere edilizie - Assenza di legge regionale
- Non è soggetto a potere di pianificazione
urbanistica.
1. Sussiste l'interesse ad impugnare
un'ingiunzione sindacale di ripristino della
destinazione industriale da parte della
società ingiunta anche nel caso in cui
l'intero complesso industriale sia stato
chiuso posto che tale circostanza non è
sufficiente ad escludere il conseguimento di
un risultato vantaggioso.
2.
In applicazione dell'art. 25 u.c. Legge
28.02.1985 n. 47 che stabilisce che il
mutamento di destinazione d'uso, realizzato
senza opere edilizie, va sottoposto, nei
casi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla
legge regionale, a semplice autorizzazione e
non a concessione edilizia, in mancanza di
apposita legge regionale, vale il principio
che il mutamento di destinazione d'uso
funzionale dei singoli edifici è in linea
generale libero, ovvero non è soggetto a
potere di pianificazione urbanistica (cfr.
Corte Costituzionale 11.02.1991 n. 73;
31.12.1993 n. 498) (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. IV,
sentenza 20.02.2009 n. 1342). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Condono edilizio - Parametri di
valutazione - Impiego delle opere -
Irrilevanza - Struttura, consistenza,
destinazione - Rilevanza.
In caso di esame d'istanza di condono di
opere abusive il Comune non è tenuto ad
accordare deroghe in rapporto all'utilizzo
attuale della costruzione, essendo rilevante
a riguardo non l'impiego di fatto, attuale
ed occasionale delle opere, bensì la loro
struttura, consistenza e destinazione come
individuate nella domanda di condono (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 20.02.2009 n. 1332 - link
a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
1. Abusi - Misure
repressive - Ordinanza di demolizione -
Obbligo di avviso ex art. 7 Legge 241/1990 -
Non sussiste.
2. Abusi - Misure
repressive - Sanzione pecuniaria e sanzione demolitoria - Ambito di applicazione.
1. L'ordine di demolizione di opere edilizie
abusive non deve essere preceduto
dall'avviso ex art. 7 Legge 241/1990,
trattandosi di atto dovuto, che viene emesso
quale sanzione per l'accertamento
dell'inosservanza di disposizioni
urbanistiche secondo un procedimento di
natura vincolata precisamente tipizzato dal
legislatore e rigidamente disciplinato (cfr.
TAR Napoli, sent. n. 15871/2007).
2. La sanzione pecuniaria ex art. 37, comma
1, D.P.R. 380/2001 riguarda solo gli
interventi soggetti a D.I.A. conformi agli
strumenti di piano, mentre per ogni altro
caso si applicano gli articoli 31 e seguenti
D.P.R. 380/2001, che prevedono l'utilizzo
della sanzione demolitoria (art. 37 ultimo
comma, D.P.R. 380/2001) (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 20.02.2009 n. 1330). |
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EDILIZIA PRIVATA: Gli
atti sanzionatori in materia edilizia
-attesa la loro natura rigidamente
vincolata- non risultano viziati ove non
siano preceduti dalla comunicazione d'avvio
del procedimento.
L'ordine di demolizione
di opere edilizie abusive non deve essere
preceduto dall'avviso ex art. 7 della l. n.
241/1990, trattandosi di un atto dovuto, che
viene emesso quale sanzione per
l'accertamento della inosservanza di
disposizioni urbanistiche secondo un
procedimento di natura vincolata
precisamente tipizzato dal legislatore e
conseguente disciplinato rigidamente dalla
legge (TAR Campania, Napoli, sez. IV,
10.12.2007, n. 15871; nello stesso senso
cfr. anche Cons. Stato, sez. IV, 26.09.2008,
n. 4659, secondo cui "gli atti
sanzionatori in materia edilizia -attesa la
loro natura rigidamente vincolata- non
risultano viziati ove non siano preceduti
dalla comunicazione d'avvio del procedimento").
Da ciò consegue che, come evidenziato da TAR
Campania, Napoli, sez. VI, 17.12.2007, n.
16283, "va esclusa la violazione
dell'art. 10, l. n. 241/1990 (mancata
valutazione della memoria avanzata dal
ricorrente in fase endoprocedimentale) in
relazione ad un provvedimento vincolato"
(TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 20.02.2009 n.
1330). |
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EDILIZIA PRIVATA:
1. Abusi -
Sanatoria - Istanza di sanatoria ex art. 36
D.P.R. 380/2001 - Accoglimento/diniego - E'
attività vincolata - Eccesso di potere per
contraddittorietà e ingiustizia manifesta - Inconfigurabilità.
2. Abusi -
Sanatoria - Data dell'abuso - Prova - Onere
del richiedente.
3. Abusi -
Sanatoria - Data dell'abuso - Prova -
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio -
Insufficienza - Ratio.
1. Nell'ambito di un'attività vincolata
quale quella di accoglimento o diniego di
una istanza di condono - che deve essere
accolta se ne sussistono i presupposti o
rigettata se non sussistono, senza che
residuino spazi di discrezionalità alla
decisione dell'Ente Pubblico - non può
essere dedotto l'eccesso di potere per
contraddittorietà e ingiustizia manifesta.
2. L'onere di provare l'esistenza del
manufatto oggetto di abuso alla data ultima
per beneficiare del condono spetta al
privato che chiede di condonarlo, il quale
fa transitare tale onere in capo
all'Amministrazione soltanto se fornisce
elementi concreti dell'esistenza dello
stesso (cfr. TAR Napoli, sent. n.
9347/2008).
3.
L'onere per il privato di dimostrare che
l'opera da condonare è stata completata
entro la data utile comporta che la
dichiarazione sostitutiva di atto notorio
non è sufficiente a tal fine, essendo
necessari ulteriori riscontri documentali,
eventualmente anche indiziari, purché
altamente probanti: con la conseguenza che,
nel caso di mancato adempimento, da parte
del richiedente, all'onere di dimostrare che
l'opera è stata completata entro la data
utile, la P.A. -cui non può farsi carico di
accertare quale fosse la situazione del suo
territorio alla data di scadenza del
condono- è tenuta a respingere la domanda e
a reprimere l'abuso (cfr. Cons. di Stato,
sent. n. 2010/2008) (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 20.02.2009 n. 1327). |
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EDILIZIA PRIVATA:
1. Abusi -
Demolizione - Sanatoria - Istanza -
Necessità di nuovo provvedimento sostitutivo
del precedente.
2. Abusi -
Demolizione - Sanatoria - Conseguenze -
Ricorso originario - Improcedibilità e/o
inammissibilità.
1. L'ingiunzione di demolizione di un'opera
abusivamente realizzata perde di efficacia
qualora l'interessato abbia attivato il
procedimento di sanatoria o di accertamento
di conformità, previsti dalla Legge 47/1985
(oggi D.P.R. 380/2001): ciò, in quanto il
riesame dell'abusività dell'opera, al fine
di verificarne l'eventuale sanabilità,
comporta la necessaria formazione di un
nuovo provvedimento che vale, comunque, a
superare il provvedimento sanzionatorio
originariamente adottato dalla P.A.:
nell'ipotesi di rigetto di predetta istanza,
infatti, la P.A. deve emanare un nuovo
provvedimento sanzionatorio con
l'assegnazione di un nuovo termine per
adempiere (cfr. TAR Milano, sent. n.
466/2008; TAR Bari, sent. n. 154/2002; TAR: Lazio, sent. 230/2001; TAR Latina,
sent. n. 826/2000).
2. In materia di procedimento di sanatoria,
dal superamento del provvedimento
sanzionatorio originariamente adottato dalla
P.A. consegue che l'interesse del
responsabile dell'abuso edilizio si
trasferisce dall'annullamento del
provvedimento sanzionatorio già adottato a
quello del nuovo provvedimento, esplicito o
implicito, di rigetto dell'istanza di
sanatoria, con conseguente improcedibilità
del ricorso originario ove pendente all'atto
di presentazione dell'istanza di sanatoria,
oppure inammissibilità dello stesso per
carenza di interesse ab origine se avanzato
contestualmente o nei 60 giorni successivi
alla predetta istanza (cfr. TAR Palermo,
sent. n. 27/2006; TAR Napoli, sent. n.
4743/2006) (massima tratta da
www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 19.02.2009 n. 1321). |
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EDILIZIA PRIVATA:
1. Lottizzazione materiale -
Nozione.
2. Lottizzazione negoziale -
Nozione.
3. Abusi -
Illeciti edilizi permanenti sul territorio -
Misure repressive - Applicazione a distanza
di tempo - Legittimità - Ratio.
4. Abusi - Misure
repressive - Motivazione - Interesse
pubblico - E' in re ipsa - Applicazione a
distanza di tempo - Legittimità.
1. Ricorre la figura della lottizzazione
materiale qualora si tratti di asservire per
la prima volta un'area non ancora
urbanizzata ad un insediamento di carattere
residenziale o produttivo, mediante la
costruzione di uno o più fabbricati, che
esigano, per il loro armonico raccordo con
il preesistente aggregato abitativo, la
realizzazione o il potenziamento delle opere
e dei servizi necessari a soddisfare taluni
bisogni della collettività, ovverosia la
realizzazione il potenziamento delle opere
di urbanizzazione primaria e secondaria
(cfr. Cons. di Stato, sent. n. 6171/2007).
2. Ricorre la figura della lottizzazione
negoziale qualora, pur non essendo ancora
avvenuta una trasformazione lottizzatoria di
carattere materiale, se ne sono già
verificati i presupposti attraverso il
frazionamento o la vendita del terreno in
lotti.
3. A fronte di illeciti edilizi che
permangano sul territorio per il diritto
amministrativo si è in presenza di una
violazione a carattere permanente,
caratterizzata dall'omissione dell'obbligo,
perdurante nel tempo, di ripristinare secundum jus lo stato dei luoghi, con la
conseguenza che il provvedimento repressivo
della P.A. (demolizione o sanzione
pecuniaria) non è emanato a distanza di
tempo, ma sanziona una situazione
antigiuridica contestualmente contra jus,
ancora esistente (cfr. Cons. di Stato, sent.
n. 7756/2003).
4. Il potere di applicare misure repressive
in materia urbanistica può essere esercitato
in ogni tempo ed i relativi provvedimenti
non necessitano di alcuna specifica
motivazione in ordine alla sussistenza
dell'interesse pubblico a disporre la
demolizione, essendo tale interesse in re ipsa
(cfr. Cons. di Stato, sent. n. 498/2004) (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 19.02.2009 n. 1320). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Inammissibilità sanatoria
parziale o condizionata.
E’ illegittimo il permesso in sanatoria
rilasciato (in contrasto con l'art. 36 DPR
380/2001 -in assenza della doppia conformità-)
perché subordinato alla demolizione della
parte della nuova costruzione eccedente il
limite volumetrico consentito. Non è
consentito, invero, il rilascio di un
permesso in sanatoria parziale o subordinato
all'esecuzione di opere: l'accertamento
della doppia conformità presuppone infatti
che le opere siano state già realizzate e
che esse siano integralmente corrispondenti
alla disciplina urbanistica vigente (Corte
di Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 18.02.2009 n. 6910 -
link a www.lexambiente.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Permesso in sanatoria rilasciato
in contrasto con l'art. 36 DPR 380/2001 -
Inammissibilità sanatoria parziale o
condizionata - C.d. doppia conformità -
Fattispecie.
E’ illegittimo il permesso in sanatoria
rilasciato (in contrasto con l'art. 36 DPR
380/01 - in assenza della doppia conformità)
perché subordinato alla demolizione della
parte della nuova costruzione eccedente il
limite volumetrico consentito. Sicché, non è
consentito il rilascio di un permesso in
sanatoria parziale o subordinato
all'esecuzione di opere: l'accertamento
della doppia conformità presuppone infatti
che le opere siano state già realizzate e
che esse siano integralmente corrispondenti
alla disciplina urbanistica vigente. Nella
specie, il Tribunale, accertata
l’illegittimità del rilasciato permesso in
sanatoria (ha trasmesso gli atti alla
Procura della Repubblica, potendo essere
integrati gli estremi del reato di cui
all'art. 323 c.p.), lo disapplica,
rigettando la richiesta di sospensione a
revoca dell'ordine di demolizione.
Permesso in sanatoria -
Condizioni ed effetti - Giudice
dell'esecuzione - Poteri di disapplicazione
del titolo sanante - Legittimità sostanziale
del titolo - Verifica - Necessità.
Il permesso in sanatoria, purché legittimo,
valido ed efficace esclude l'applicazione
dell'ordine di demolizione o di riduzione in
pristino, eliminando esso ogni "vulnus". Ne
discende ulteriormente che tale ordine deve
intendersi emesso allo stato degli atti,
tanto che anche il giudice dell'esecuzione
deve verificare il permanere della
incompatibilità degli ordini in questione
con atti amministrativi. Nondimeno, il
rilascio del permesso in sanatoria non
determina automaticamente la revoca
dell'ordine di demolizione o di riduzione in
pristino, dovendo il giudice, comunque,
accertare la legittimità sostanziale del
titolo sotto il profilo della sua conformità
alla legge ed eventualmente disapplicarlo
ove siano insussistenti i presupposti per la
sua emanazione (Cass. pen. sez. 3 n. 144 del
30.01.2003 - P.M. c/o Ciavarella) (Corte di
Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 18.02.2009 n. 6910 -
link a www.ambientediritto.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Beni Ambientali. Demolizione non
equivale a ripristino.
In linea di diritto, la demolizione del
manufatto abusivo non equivale al ripristino
dello stato dei luoghi, giacché questo viene
alterato non solo dalla realizzazione di
fabbricati, ma anche da sbancamenti,
estirpazione di piante, o da opere
infrastrutturali che comunque modifichino
l'assetto del territorio e del paesaggio. Ne
consegue che la mera demolizione del
fabbricato abusivo, ove sussistano anche
altri interventi che alterano l'assetto del
territorio, non perfeziona quella riduzione
in pristino dello stato dei luoghi che il
legislatore ha imposto come sanzione
accessoria di tipo amministrativo ogni qual
volta intervenga una condanna per reato
paesaggistico (Corte di Cassazione, Sez. III
penale,
sentenza 18.02.2009 n. 6902 -
link a www.lexambiente.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
La demolizione del manufatto
abusivo non equivale a ripristino dello
stato dei luoghi.
In linea di diritto, la demolizione del
manufatto abusivo non equivale al ripristino
dello stato dei luoghi, giacché questo viene
alterato non solo dalla realizzazione di
fabbricati, ma anche da sbancamenti,
estirpazione di piante, o da opere
infrastrutturali che comunque modifichino
l'assetto del territorio e del paesaggio. Ne
consegue che la mera demolizione del
fabbricato abusivo, ove sussistano anche
altri interventi che alterano l'assetto del
territorio, non perfeziona quella riduzione
in pristino dello stato dei luoghi che il
legislatore ha imposto come sanzione
accessoria di tipo amministrativo ogni qual
volta intervenga una condanna per reato
paesaggistico. Nella specie, il giudice
dell’esecuzione ha ritenuto che lo stato dei
luoghi non era stato ripristinato attraverso
la semplice demolizione del manufatto
abusivo (Corte di Cassazione, Sez. III
penale,
sentenza 18.02.2009 n. 6902 -
link a www.ambientediritto.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
1. Abusi - Misure
repressive - Natura - Atto vincolato -
Motivazione - Interesse pubblico - E' in re ipsa - Applicazione a distanza di tempo -
Legittimità.
2. Abusi - Misure
repressive - Ordinanza di demolizione -
Natura - Atto vincolato - Motivazione -
Interesse pubblico - E' in re ipsa - Zona
vincolata - Legittimità.
1. I provvedimenti di repressione degli
abusi edilizi, in quanto atti vincolati,
sono sufficientemente motivati con
l'affermazione dell'accertata irregolarità
dell'intervento, essendo in re ipsa
l'interesse pubblico alla rimozione
dell'abuso -anche se risalente nel tempo-
senza necessità di una specifica
comparazione con gli interessi privati
coinvolti o sacrificati (orientamento
pacifico della Sezione).
2. L'ordinanza di demolizione - in quanto
atto vincolato - non richiede, in alcun
caso, una specifica motivazione su puntuali
ragioni di interesse pubblico, soprattutto
quando l'ordine di demolizione è finalizzato
anche alla tutela dell'ambiente, come nel
caso di specie, in cui l'opera è stata
realizzata in una zona vincolata
(massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 18.02.2009 n. 1318 - link
a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
R. Felici,
“Autodemolizione” di manufatto abusivo: via
di fuga o inutile pentimento?
(link a www.lexambiente.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
F. di Rubbo,
NATURA DELL'ORDINANZA CHE DISPONE LA
RIMOZIONE DEI CARTELLI PUBBLICITARI A
SEGUITO DI INDEBITA AFFISSIONE E
GIURISDIZIONE DEI GIUDICI ORDINARI
(link a www.lexambiente.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Condono edilizio.
Il comma ottavo dell'art. 35, va
interpretato in coordinamento con l'art. 31,
comma 1, legge 47/1985 (entrambi richiamati
dall'art. 32, comma 25, del D.L. 269/2003),
che prevede un termine di ultimazione dei
lavori come condizione imprescindibile per
la sanatoria straordinaria. Ciò significa
che solo l'immobile ultimato (al rustico e
nella copertura) entro il termine prescritto
può accedere al c.d. condono edilizio; e
che, solo nel caso in cui l'immobile
condonabile era costruito in violazione
delle norme tecniche antisismiche, il
contravventore ha tempo tre anni dalla
presentazione della istanza di sanatori a
per eseguire i lavori di adeguamento alle
medesime norme antisismiche (Corte di
Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 09.02.2009 n. 5498 -
link a www.lexambiente.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Abusi - Demolizione - Ordine - In
assenza di previo annullamento del titolo
abilitativo (D.I.A.) - Illegittimità.
In materia di abusi e relativi ordini di
demolizione, è necessario il previo
annullamento del titolo abilitativo medio
tempore formatosi e ciò deriva, anzitutto,
da esigenze di logica formale: se, infatti,
il presupposto per ordinare la demolizione
ex art. 27, comma 2, D.P.R. 380/2001 è che
l'opera sia priva di titolo, allora per
ordinare la demolizione di un'opera
realizzata in base ad un titolo, occorre
previamente rimuovere il titolo stesso.
La necessità del previo annullamento del
titolo abilitativo deriva, però, anche da
specifiche norme di diritto positivo, in
particolare dagli artt. 38 e 39 T.U. in
materia edilizia, da cui si desume che la
procedura di repressione dell'abuso edilizio
realizzato in base a titolo illegittimo
passa, prima, per l'annullamento del
permesso di costruire e, poi, per l'ordine
di demolizione dell'opera, che ex art. 39,
comma 4, T.U. deve essere ordinata entro sei
mesi dall'annullamento del titolo. Le norme
in esame, dettate per il permesso di
costruire, essendo espressione di principi
generali, devono applicarsi anche alla
D.I.A.: altrimenti non avrebbe senso la
previsione dell'art. 19 Legge 241/1990, che
riconosce la possibilità di annullare la
D.I.A. stessa (cfr. in termini, Cons. di
Stato, sent. n. 1150/2007; in senso
contrario, Cons. di Stato, sent. n.
4513/2008) (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 06.02.2009 n. 1176 - link
a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: L’individuazione
delle opere e dell’area di pertinenza della res abusiva non deve necessariamente
compiersi al momento dell’emanazione
dell’ingiunzione di demolizione, bensì in
quello successivo in cui viene accertata la
inottemperanza e si procede all’acquisizione
del bene al patrimonio del Comune.
I
provvedimenti che ordinano la demolizione di
manufatti abusivi sono sufficientemente
motivati con riferimento all’oggettivo
riscontro dell’abusività delle opere e
all’assoggettabilità di queste al regime
concessorio, non essendo necessario alcun
obbligo motivazionale con riferimento ad
eventuali ragioni di interesse pubblico.
Un costante, preciso orientamento
giurisprudenziale, cui la Sezione ancora una
volta ritiene di dover aderire, ha chiarito
che “l’individuazione delle opere e
del’area di pertinenza della res abusiva non
deve necessariamente compiersi al momento
dell’emanazione dell’ingiunzione di
demolizione, bensì in quello successivo in
cui viene accertata la inottemperanza e si
procede all’acquisizione del bene al
patrimonio del Comune” (cfr. questa
Sezione 22/02/1996 n. 159; idem 04/02/1995
n.3; TAR Campania Sez. IV 21/09/2002 n. 5429;
TAR Puglia Lecce Sez. III 04/06/2004 n.
3371).
Come più volte
sancito in giurisprudenza i provvedimenti
che ordinano la demolizione di manufatti
abusivi sono sufficientemente motivati con
riferimento all’oggettivo riscontro
dell’abusività delle opere e
all’assoggettabilità di queste al regime
concessorio, non essendo necessario alcun
obbligo motivazionale con riferimento ad
eventuali ragioni di interesse pubblico (cfr.
TAR Campania Sez. VI 10/11/2005). In
particolare, poi, è stato statuito che la
natura vincolata dell’ordine di demolizione
e il carattere di illecito permanente
dell’abuso fanno sì che non si rende
necessario esternare una motivazione in
ordine all’interesse pubblico anche quando
la sanzione è adottata a distanza di anni
dalla realizzazione delle opere (vedi TAR
Campania Sez. IV 24/09/2002 n. 5556)
(TAR Toscana, Sez. III,
sentenza 06.02.2009 n. 218 - link
a www.giustizia-amministrativa.it). |
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gennaio 2009 |
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EDILIZIA PRIVATA:
1. Condono edilizio - Incompletezza della
documentazione - Decorso termine
silenzio-assenso - Impedimento - Sussiste -
Prescrizione del diritto della
Amministrazione di richiedere il conguaglio
dell'oblazione o del pagamento del
contributo di concessione - Non sussiste.
2. Condono edilizio - Pagamento
dell'oblazione e del contributo di
concessione - Richiesta comunale di conguaglio
del contributo di concessione - Applicazione
delle tariffe vigenti all'entrata in vigore
della L. n. 47/85 - Sussiste - Applicazione
dell'art. 39, comma 10 seconda parte della
L. n. 724/1994 - Non sussiste.
1. In materia di condono edilizio,
l'incompletezza della documentazione
impedisce il decorso del termine per la
formazione del silenzio-assenso e pertanto
anche la prescrizione del diritto
dell'Amministrazione di richiedere il
conguaglio dell'oblazione o del pagamento
del contributo di concessione.
2. In materia di condono, in caso di
pagamento dell'oblazione e del contributo di
concessione, alla richiesta comunale di
conguaglio del contributo di concessione
debbono applicarsi le tariffe vigenti alla
data di entrata in vigore della legge n.
47/1985, oltre agli interessi, non potendo
invece applicarsi quanto previsto dall'art.
39, comma 10 seconda parte della L. n.
724/1994, che vale soltanto nel caso in cui
presentata la domanda di condono, non viene
effettuata l'oblazione dovuta
(massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 29.01.2009 n. 997 - link
a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Condono edilizio
ex lege n. 326/2003 - Applicazione esclusiva
ad interventi di edilizia residenziale nei
limiti di un ampliamento del 30 per cento-
Sussiste.
Il condono edilizio di cui al d.lg n. 269
del 2003, conv. nella legge n. 326 del 2003,
è applicabile soltanto agli interventi di
edilizia residenziale e nei casi in cui non
vi sia un ampliamento superiore al 30 per
cento della volumetria originaria (massima tratta da
www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 29.01.2009 n. 987). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Difformità totale e parziale.
A norma dell’art. 31 del T.U. n. 380/2001,
devono ritenersi eseguite in totale
difformità dal permesso di costruire quelle
opere "che comportano la realizzazione di
un organismo edilizio integralmente diverso
per caratteristiche tipologiche,
planivolumetriche o di utilizzazione da
quello oggetto del permesso stesso ovvero
l'esecuzione di volumi edilizi oltre i
limiti indicati nel progetto e tali da
costituire un organismo edilizio o parte di
esso con specifica rilevanza ed
autonomamente utilizzabile".
La difformità totale si verifica, dunque,
allorché si costruisca "aliud pro alio"
e ciò è riscontrabile allorché i lavori
eseguiti tendano a realizzare opere non
rientranti tra quelle consentite, che
abbiano una toro autonomia e novità, oltre
che sul piano costruttivo, anche su quello
della valutazione economico-sociale.
Il concetto di difformità parziale si
riferisce, invece, ad ipotesi tra le quali
possono farsi rientrare gli aumenti di
cubatura o di superficie di scarsa
consistenza, nonché le variazioni relative a
parti accessorie che non abbiano specifica
rilevanza (Corte di Cassazione, Sez. III
penale,
sentenza 27.01.2009 n. 3593 -
link a www.lexambiente.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Condono (efficacia verso terzi).
Nessuna efficacia può riconoscersi alla
procedura di condono edilizio instaurata dal
committente dei lavori abusivi nei confronti
dell’esecutore dei lavori poiché qualora la
domanda di oblazione ed il versamento della
somma dovuta siano effettuate da persona
diversa dall'imputato, quest'ultimo non può
trarre vantaggio dall'iniziativa di altro
soggetto (salvo che si tratti di
comproprietario e tale qualità venga
dimostrata in maniera incontrovertibile),
sia per il carattere personale della causa
estintiva (art. 182 cod. pen.) sia per
l'espresso disposto dell'art. 38, 5° comma,
della legge n. 47/1985 (la cui perdurante
applicabilità discende dalla previsione
dell'art. 32, comma 28 della legge n.
326/2003), che ha ribadito il principio
codicistico, quanto ai limiti personali del
beneficio della oblazione, prevedendo
un'unica eccezione per il solo
comproprietario, con una disposizione che è
di stretta interpretazione proprio perché
derogatoria della regola generale. Tale
interpretazione è avvalorata dalle
caratteristiche "fiscali" della sanatoria
edilizia e dalla possibilità di fruire di
sconti e dilazioni collegati a qualità o
condizioni personali dell'istante (Corte di
Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 27.01.2009 n. 3584 -
link a www.lexambiente.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Condono edilizio.
L'estinzione per condono del reato
costituito da illecito edilizio, laddove la
competente autorità comunale abbia attestato
la congruità dell'oblazione corrisposta, non
necessita del decorso di trentasei mesi
dalla data di effettuazione del versamento
(V. Corte cost. n. 219 del 2008) (Corte di
Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 27.01.2009 n. 3582 -
link a www.lexambiente.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Sulla necessità o meno di motivazione
sottesa all'ordine di demolizione di opere
abusive.
L’ingiunzione a demolire ex art. 7 della
legge n. 47 del 1985 si configura come atto
dovuto, per il quale non esiste uno
specifico obbligo di motivazione oltre la
descrizione dell’abuso commesso e la sua
identificazione oggettiva, salvi i casi
eccezionali di lunghissimo lasso di tempo
trascorso tra la realizzazione dell’opera
abusiva e l’adozione dell’ordine demolitorio
(v. Cons. Stato, Sez. IV, 06.06.2008 n.
2705)
(TAR Emilia Romagna-Parma,
sentenza 27.01.2009 n. 22 - link
a www.giustizia-amministrativa.it). |
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URBANISTICA:
Lottizzazione abusiva.
Il reato di lottizzazione abusiva può
configurarsi in presenza di un intervento
sul territorio tale da comportare una nuova
definizione dell'assetto preesistente in
zona non urbanizzata o non sufficientemente
urbanizzata. per cui esiste la necessità di
attuare le previsioni dello strumento
urbanistico generale attraverso la redazione
e la stipula di una convenzione
lottizzatoria adeguata alle caratteristiche
dell'intervento di nuova realizzazione; ma
anche allorquando detto intervento non
potrebbe essere in nessun caso realizzato,
poiché per le sue connotazioni oggettive, si
pone in contrasto con previsioni di
zonizzazione e/o localizzazione dello
strumento generale di pianificazione, che
non possono esser modificati da piani
urbanistici attuativi (Corte di Cassazione,
Sez. III penale,
sentenza 26.01.2009 n. 3481 -
link a www.lexambiente.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
1. Ordinanza di
demolizione e ripristino dei luoghi -
Incompetenza del funzionario - Conferimento
poteri generale - Legittimità.
2. Ordinanza di
demolizione e ripristino dei luoghi -
Carenza di motivazione - Totale difformità o
assenza della concessione - Non sussiste.
3. Ordinanza di
demolizione e ripristino dei luoghi - Atto
vincolato - Mancata comunicazione di avvio
del procedimento - Legittimità.
1. Non è necessario un conferimento
specifico al funzionario per l'adozione di
un'ordinanza di demolizione e ripristino dei
luoghi nel caso di conferimento generale, da
pare del Sindaco, dei poteri al funzionario
ai sensi dell'art. 109, c. 2, d.lgs.
267/2000 che comprende il potere di adottare
anche atti di natura tecnico-gestionale come
quello in questione.
2. Il presupposto per l'adozione dell'ordine
di demolizione di opere abusive è soltanto
la constatata esecuzione dell'opera in
totale difformità dalla concessione edilizia
o in assenza della medesima, con la
conseguenza che tale provvedimento, ove
ricorrano i predetti requisiti, è atto
dovuto ed è sufficientemente motivato con
l'affermazione dell'accertata abusività
dell'opera essendo in re ipsa l'interesse
pubblico alla sua rimozione.
3. L'ordine di demolizione non deve essere
preceduto dalla comunicazione di avvio del
procedimento in quanto la natura vincolata
del provvedimento e la mancanza di dubbi in
merito alla situazione di fatto escludono la
possibilità di apporti contributivi da parte
del privato tali da modificare l'esito del
procedimento (massima tratta da
www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 23.01.2009 n. 195). |
|
EDILIZIA PRIVATA:
Estensione ordine di demolizione
ad altri manufatti.
L'estensione di un ordine di demolizione,
disposto con una sentenza passata in
giudicato, ad altri manufatti è consentito a
condizione che questi ultimi siano stati
realizzati successivamente e, per la loro
accessorietà all'opera abusiva, rendano
ineseguibile l'ordine medesimo. Non può,
invero, consentirsi che un qualunque
intervento additivo, abusivamente
realizzato, possa in qualche modo ostacolare
l'integrale attuazione dell'ordine
giudiziale di demolizione dell'opera cui
accede e, quindi, impedire la completa
restitutio in integrum dello stato dei
luoghi disposta dal giudice con sentenza
definitiva. Se così non fosse si finirebbe
per incentivare le più diverse forme di
abusivismo, funzionali ad impedire o a
ritardare a tempo indefinito la demolizione
di opere in precedenza ed illegalmente
realizzate (Corte di Cassazione, Sez. III
penale,
sentenza 22.01.2009 n. 2872 -
link a www.lexambiente.it). |
|
EDILIZIA PRIVATA:
Discrimine tra ristrutturazione e
altre forme di intervento ai fini penali.
In tema di reati edilizi, il mutamento di
destinazione d’uso di un immobile attuato
attraverso l’esecuzione di opere edilizie e
realizzato dopo la sua ultimazione configura
un’ipotesi di ristrutturazione edilizia che
integra il reato di esecuzione di lavori in
assenza di permesso di costruire (art. 44,
lett. b), d.P.R. 06.06.2001, n. 380), in
quanto l’esecuzione di lavori, anche se di
modesta entità, porta alla creazione di un
organismo edilizio in tutto o in parte
diverso dal precedente (massima tratta da
www.studiospallino.it - Corte di Cassazione,
Sez. III penale, sentenza 20.01.2009 n.
9894). |
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EDILIZIA PRIVATA:
D.I.A. e manufatti abusivi.
Non è applicabile il regime della D.I.A. a
lavori edilizi che interessino manufatti
abusivi che non siano stati sanati né
condonati, in quanto gli interventi
ulteriori (sia pure riconducibili, nella
loro oggettività, alle categorie della
manutenzione straordinaria, del restauro e/o
risanamento conservativo, della
ristrutturazione, della realizzazione di
opere costituenti pertinenze urbanistiche)
ripetono le caratteristiche di illegittimità
dell'opera principale alla quale ineriscono
strutturalmente (Corte di Cassazione, Sez.
III penale,
sentenza 20.01.2009 n. 2112 -
link a www.lexambiente.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: E'
illegittimo l'ordine di demolizione opere
abusive per non avere l’amministrazione
comunicato l’avvio dell’iter procedimentale
volto ad emanare l’ordinanza di demolizione.
Questo Tribunale è consapevole del fatto che
normalmente tale comunicazione non è
necessaria in ragione della natura vincolata
del potere di repressione degli abusi
edilizi. Ma tale “regola” non opera nel caso
in cui la complessità degli interessi
coinvolti dalla vicenda amministrativa e il
lungo tempo trascorso tra la realizzazione
dell’immobile e l’ordine demolitorio
assegnano natura discrezionale all’esercizio
del potere amministrativo repressivo. Né
l’amministrazione ha dimostrato,
costituendosi in giudizio, che la
determinazione finale non sarebbe comunque
mutata mediante l’apporto collaborativo del
ricorrente.
Appare opportuno aggiungere che, nella
specie, la partecipazione procedimentale
avrebbe avuto una utilità conoscitiva per la
p.a. in ordine: - alla natura delle opere
asserite abusive con riferimento anche al
pregiudizio che un ingiunzione di
demolizione potrebbe recare alla parti
dell’edificio conformi al progetto; - alle
vicende, anche circolatorie, che hanno
investito gli immobili oggetto
dell’ordinanza demolitoria; alla posizione
del ricorrente in ordine agli illeciti
commessi.
--------------
La natura normalmente vincolata
dell’ingiunzione giustifica una motivazione
che si basi sulla sola accertata abusività
dell’opera. Ciò non è invece sufficiente
quando, per il lungo lasso di tempo
trascorso dalla commissione dell’abuso e per
il protrarsi dell’inerzia
dell’amministrazione preposta alla
vigilanza, si sia ingenerata una posizione
di affidamento nel privato. In questi casi
sussiste in capo alla p.a. «un onere di
congrua motivazione che indichi, avuto
riguardo anche all’entità ed alla tipologia
dell’abuso, il pubblico interesse
-evidentemente diverso da quello al
ripristino della legalità- idoneo a
giustificare il sacrificio del contrapposto
interesse privato».
In primo luogo, il provvedimento impugnato è
illegittimo per non avere l’amministrazione
comunicato l’avvio dell’iter procedimentale
volto ad emanare l’ordinanza di demolizione.
Questo Tribunale è consapevole del fatto che
normalmente tale comunicazione non è
necessaria in ragione della natura vincolata
del potere di repressione degli abusi
edilizi. Ma tale “regola” non opera
nel caso in cui la complessità degli
interessi coinvolti dalla vicenda
amministrativa e il lungo tempo trascorso
tra la realizzazione dell’immobile e
l’ordine demolitorio assegnano natura
discrezionale all’esercizio del potere
amministrativo repressivo. Né
l’amministrazione ha dimostrato,
costituendosi in giudizio, che la
determinazione finale non sarebbe comunque
mutata mediante l’apporto collaborativo del
ricorrente.
Appare opportuno aggiungere che, nella
specie, la partecipazione procedimentale
avrebbe avuto una utilità conoscitiva per la
p.a. in ordine: - alla natura delle opere
asserite abusive con riferimento anche al
pregiudizio che un ingiunzione di
demolizione potrebbe recare alla parti
dell’edificio conformi al progetto; - alle
vicende, anche circolatorie, che hanno
investito gli immobili oggetto
dell’ordinanza demolitoria; alla posizione
del ricorrente in ordine agli illeciti
commessi.
---------------
In secondo luogo, l’atto impugnato è privo
di adeguata motivazione.
Anche, in relazione a tale motivo di
ricorso, deve ribadirsi quanto già rilevato
in relazione alla violazione dell’art. 7
della legge n. 241 del 1990. La natura
normalmente vincolata dell’ingiunzione
giustifica una motivazione che si basi sulla
sola accertata abusività dell’opera. Ciò non
è invece sufficiente quando, per il lungo
lasso di tempo trascorso dalla commissione
dell’abuso e per il protrarsi dell’inerzia
dell’amministrazione preposta alla
vigilanza, si sia ingenerata una posizione
di affidamento nel privato. In questi casi
sussiste in capo alla p.a. «un onere di
congrua motivazione che indichi, avuto
riguardo anche all’entità ed alla tipologia
dell’abuso, il pubblico interesse
-evidentemente diverso da quello al
ripristino della legalità- idoneo a
giustificare il sacrificio del contrapposto
interesse privato» (ex multis,
Consiglio di Stato, sez. V, 29.05.2006 n.
3270; Id., 25.06.2002 n. 3443; Id.,
19.03.1999 n. 286).
Nella fattispecie in esame, tale onere
motivazionale non è stato assolto: dalla
lettura del provvedimento impugnato emerge
chiaramente come l’amministrazione abbia
fatto riferimento esclusivamente
all’asserita natura abusiva delle opere
realizzate.
In definitiva, dunque, l’ordinanza è
illegittima per le ragioni sin qui indicate
e deve, dunque, essere annullata (TAR
Calabria-Catanzaro, Sez. II,
sentenza 20.01.2009 n. 53 - link
a www.giustizia-amministrativa.it). |
|
EDILIZIA PRIVATA: Non
è possibile reiterare l'ordine di
sospensione dei lavori oltre il primo già
emesso.
L’art. 27, comma 3, del d.p.r. n. 380 del
2001 prevede che, trascorsi 45 giorni, il
provvedimento di sospensione perde
efficacia. La previsione di un termine di
durata è insito nella natura cautelare
dell’atto di sospensione. Scaduto tale
termine l’amministrazione, come affermato
costantemente dalla giurisprudenza
amministrativa (ex multis, Tar
Liguria Genova, sez. I, 11.12.2007, n.
2050), conserva comunque il potere di
irrogare sanzioni.
Nel caso di specie, il Comune, come risulta
da quanto sottolineato nella parte in fatto,
ha disposto per ben tre volte la sospensione
dei lavori in corso senza mai emanare un
provvedimento definitivo. Confermando quanto
questo Tribunale ha già statuito in sede
cautelare, deve ritenersi che non è
possibile stravolgere la ratio che
caratterizza i provvedimenti di sospensione
piegandoli al perseguimento di fini pubblici
diversi da quelli contemplati dal
legislatore.
Infatti, in relazione alla fattispecie in
esame, l’amministrazione, qualora intendesse
effettivamente perseguire gli obiettivi
contemplati dalla normativa di settore posta
a tutela del territorio, avrebbe dovuto
attivare eventualmente altri procedimenti e
non limitarsi a rinnovare un ordine di
sospensione che, per sua natura, ha funzione
provvisoria e cautelare.
In mancanza, pertanto, di ragioni specifiche
e puntualmente esteriorizzate, devono
ritenersi illegittimi i provvedimenti
impugnati con i quali è stata disposta la
sospensione dell’efficacia del permesso di
costruire
(TAR Calabria-Catanzaro, Sez. II,
sentenza 20.01.2009 n. 51 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
|
EDILIZIA PRIVATA:
Costruzione abusiva -
Inottemperanza all'ordine di demolizione -
Archiviazione e restituzione immobile
all’amministrazione comunale - Sequenza
amministrativa - Notifica all'interessato -
Effetti - Art. 7 L. n. 47/1985 e ora
dall'art. 31, D.P.R. n. 380/2001 (Testo
unico in materia edilizia).
La procedura disciplinata prima dall'art. 7
della legge 28.02.1985 n. 47 e ora dall'art.
31 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 (testo unico
in materia edilizia), prevede questa
sequenza amministrativa:
a) l'autorità comunale, accertato l'abuso
edilizio, ingiunge al proprietario e al
responsabile dell'abuso la demolizione
dell'immobile abusivo;
b) se il responsabile non provvede alla
demolizione nel termine di novanta giorni
dall'ingiunzione, l'immobile è acquisito di
diritto gratuitamente al patrimonio
comunale;
c) l'autorità comunale accerta formalmente
l'inottemperanza all'ordine di demolizione e
notifica detto accertamento all'interessato;
d) la notifica dell'accertamento costituisce
titolo per l'immissione nel possesso da
parte del comune e per la trascrizione nei
registri immobiliari.
Pertanto, la ingiustificata inottemperanza
all'ordine di demolizione di una costruzione
abusiva, emesso dall'autorità comunale,
comporta l'automatica acquisizione
dell'immobile, indipendentemente dalla
notifica all'interessato dell'accertamento
formale della inottemperanza (Cass. sent. n.
35785 del 09.06.2004, PG e Di Meglio; Cass.
sent. n. 14638 del 16.02.2005, P.G. in proc.
Di Giacomo; Cass. sent. n. 16283 del
16.03.2005, Greco; Cass. sent. n. 4962 del
28.11.2007, P.G. in proc. Manicni e altri).
Ordine di demolizione -
Inottemperanza - Effetti - Rapporti con i
terzi - D.P.R. n. 380/2001 (Testo unico in
materia edilizia) - Art. 2644 cod. civ..
L'effetto ablatorio si verifica "ope legis"
alla inutile scadenza del termine fissato
per ottemperare all'ingiunzione di demolire,
mentre la notifica dell'accertamento formale
dell'inottemperanza si configura solo come
titolo necessario per l'immissione in
possesso e per la trascrizione nei registri
immobiliari (art. 31 del D.P.R. 06.06.2001
n. 380 (testo unico in materia edilizia).
Sicché, è la scadenza del termine per
ottemperare a configurare il presupposto per
l'applicazione automatica della sanzione
amministrativa, che consiste nel
trasferimento coattivo all'ente comunale
della proprietà sull'immobile non demolito.
Scopo evidente di questa sanzione è quello
di consentire all'ente pubblico di
provvedere d'ufficio alla demolizione
dell'immobile a spese del responsabile
dell'abuso, salvo che si accerti in concreto
un prevalente interesse pubblico alla
conservazione dell'immobile stesso (comma 5
dell'art. 31 D.P.R. 06.06.2001 n. 380). Per
quanto invece riguarda i rapporti con i
terzi, la predetta notifica
dell'accertamento di inottemperanza consente
all'ente comunale di trascrivere il
trasferimento della proprietà nei registri
immobiliari al fine di poter opporre ai
sensi dell'art. 2644 cod. civ. il
trasferimento stesso ai terzi che abbiano
acquistato diritti sull'immobile.
PROCEDURE - Dissequestro
dell'immobile abusivo - Avente diritto alla
restituzione - Individuazione - Poteri del
giudice - Artt. 2643 ss. Cod - Trascrizione
immobiliare - Funzione.
Il giudice penale che decide sul
dissequestro dell'immobile abusivo resta
estraneo al regime di pubblicità
dichiarativa della trascrizione immobiliare,
che è disciplinato dagli artt. 2643 ss. cod.
civ. al solo fine di dirimere eventuali
conflitti tra più soggetti aventi causa da
un medesimo dante causa. In altri termini,
il provvedimento giudiziale sulla
restituzione dell'immobile abusivo non ha
nulla a che vedere con le esigenze di
certezza nella circolazione dei beni nel
mercato, che ispirano l'istituto della
trascrizione. Per individuare l'avente
diritto alla restituzione, non è sufficiente
il "favor possessionis", occorrendo invece
la prova positiva dello "jus possidendi",
che non compete più al privato
inottemperante (Corte di cassazione, Sez.
III penale,
sentenza 19.01.2009 n. 1819 -
link a www.ambientediritto.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Acquisizione immobile abusivo al
patrimonio comunale.
L'effetto ablatorio si verifica ope legis
alla inutile scadenza del termine
fissato per ottemperare all'ingiunzione di
demolire, mentre la notifica
dell'accertamento formale
dell'inottemperanza si configura solo come
titolo necessario per l'immissione in
possesso e per la trascrizione nei registri
Immobiliari.
Il giudice penale che deve decidere sul
dissequestro dell'immobile abusivo resta
estraneo al regime di pubblicità
dichiarativa della trascrizione immobiliare,
che è disciplinato dagli artt. 2643 ss. cod.
civ. al solo fine di dirimere eventuali
conflitti tra più soggetti aventi causa da
un medesimo dante causa. In altri termini,
il provvedimento giudiziale sulla
restituzione dell'immobile abusivo non ha
nulla a che vedere con le esigenze di
certezza nella circolazione dei beni nel
mercato, che ispirano l'istituto della
trascrizione.
Evidente corollario dei principi sopra
esposti è che il giudice che dispone il
dissequestro di un immobile abusivo, dopo
che il responsabile dell'abuso non ha
ottemperato nel termine di legge
all'ingiunzione comunale di demolire, e
quindi dopo che si è verificato l'effetto
ablativo a favore dell'ente comunale, deve
disporre la restituzione dell'immobile allo
stesso ente comunale e non al privato
responsabile, che per avventura sia ancora
in possesso del bene (Corte di Cassazione,
Sez. III penale,
sentenza 19.01.2009 n. 1819 -
link a www.lexambiente.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Costruzione abusiva non sanata -
Esecuzione di lavori assoggettabili a DIA -
Applicabilità - Esclusione - Categorie della
manutenzione straordinaria, del restauro e/o
risanamento conservativo, della
ristrutturazione - D.P.R. n. 380/2001, art.
44, lett. c) - D.Lgs. n. 42/2004, e reati
satelliti.
In materia edilizia, non è applicabile il
regime della D.I.A. (denuncia di inizio
attività) a lavori edilizi che interessino
manufatti abusivi che non siano stati sanati
né condonati, in quanto gli interventi
ulteriori (sia pure riconducigli, nella loro
oggettività, alle categorie della
manutenzione straordinaria, del restauro e/o
risanamento conservativo, della
ristrutturazione, della realizzazione di
opere costituenti pertinenze urbanistiche)
ripetono le caratteristiche di illegittimità
dell'opera principale alla quale ineriscono
strutturalmente (Cass. pen. sez. III,
19.4.2006, n. 21490) (Corte di cassazione,
Sez. III penale,
sentenza 19.01.2009 n. 1810 -
link a www.ambientediritto.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
L'ingiunzione ad eliminare
un'opera abusivamente realizzata e a
ripristinare lo stato dei luoghi perde del
tutto efficacia qualora l'interessato attivi
uno dei procedimenti tipici (accertamento di
conformità ovvero condono edilizio) previsti
dalla legge per ottenere un titolo
abilitativo ad efficacia sanante.
Per costante ed univoco indirizzo della
giurisprudenza, l'ingiunzione ad eliminare
un'opera abusivamente realizzata e a
ripristinare lo stato dei luoghi perde del
tutto efficacia qualora l'interessato attivi
uno dei procedimenti tipici (accertamento di
conformità ovvero condono edilizio) previsti
dalla legge per ottenere un titolo
abilitativo ad efficacia sanante (Tar
Puglia-Bari, sez. III, 07.12.2005, n. 5294).
Il riesame dell'abusività dell'intervento si
conclude in questi casi con l'emanazione di
un nuovo provvedimento che vale comunque a
superare l'atto sanzionatorio
originariamente adottato
dall'amministrazione.
In caso di accoglimento dell'istanza,
infatti, il rilascio della concessione
edilizia (oggi permesso di costruire) in
sanatoria precluderà in radice
l'applicazione dell'ingiunzione al
ripristino, risultando l'intervento compiuto
a tutti gli effetti legittimo.
In caso di reiezione, invece, il ricorrente
potrà contestare con apposito ricorso il
provvedimento sfavorevole (Tar Puglia-Lecce,
sez. I, 09.06.2006, n. 3365), mentre,
d'altro canto, l'originario atto
sanzionatorio sarà comunque improduttivo di
effetti, dovendo essere sostituito da una
nuova ordinanza, che darà specifica ragione
dei presupposti a fondamento della sua
adozione e che, in ogni caso, assegnerà
all'interessato un nuovo termine (TAR
Calabria-Catanzaro, Sez. III,
sentenza 15.01.2009 n. 51 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Normative di settore - Immobili
vincolati.
In presenza di un intervento di
ristrutturazione edilizia, deve trovare
applicazione l’art. 33, comma 3, d.P.R.
06.06.2001 n. 380 (T.U. in materia
edilizia), il quale -per le opere eseguite
su immobili vincolati ai sensi del d.lgs.
29.10.1999 n. 490- stabilisce che spetta
all’Amministrazione competente a vigilare
sull’osservanza del vincolo, salva
l’applicazione di altre misure e sanzioni
previste da norme vigenti, ordinare la
restituzione in pristino a cura e spese del
responsabile dell’abuso, indicando criteri e
modalità diretti a ricostruire l’originario
organismo edilizio ed irrogare una sanzione
pecuniaria da Euro 516,00 a 5.164,00 (massima tratta da www.studiospallino.it -
TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 14.01.2009 n. 79 - link
a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
1. Intervento di
ristrutturazione abusivo - Irrogazione di
sanzione amministrativa - Ordinanza
ingiunzione comunale - Incompetenza -
Autorità preposta alla tutela del vincolo -
Sussiste.
2. Intervento di
ristrutturazione abusivo - Stima valore
immobile - Cambio di destinazione d'uso -
Aumento di valore - Non sussiste.
1. Nel caso di ristrutturazione abusiva di
un immobile soggetto a vincolo storico
artistico si deve applicare l'art. 33 D.P.R.
380/2001 che, per le opere eseguite su
immobili vincolati ai sensi del D.Lgs.
490/1999, stabilisce che spetta
all'Amministrazione competente a vigilare
sull'osservanza del vincolo ordinare la
restituzione in pristino, a cura e spese del
responsabile dell'abuso, e ad irrogare la
relativa sanzione amministrativa, risultando
conseguentemente illegittima la sanzione
amministrativa comminata dal Comune con
l'ordinanza ingiunzione impugnata.
2. Il mutamento di destinazione d'uso
rilevante è quello che comporta il passaggio
da una categoria funzionale ad altra
rispetto alla destinazione d'uso assentita
con l'originario titolo edilizio o con
permessi edilizi successivi. Nel caso di un
immobile qualificato come abitazione
popolare per cui non è mai stata assentita
una destinazione commerciale, non rilevando
l'eventuale utilizzazione commerciale di
fatto, si deve ritenere che l'eventuale
incremento di valore non possa essere
calcolato sulla premessa che vi sia stato un
mutamento di destinazione da commerciale a
residenziale (massima tratta da
www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 14.01.2009 n. 79 - link
a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
1. Abusi edilizi - Obbligo di
comunicazione di avvio del procedimento ex
art. 7 e ss. della L. n. 241/1990 anche nel
caso di procedimenti volti all'emanazione di
ordinanze di demolizione di opere abusive -
Sussiste nel caso in cui la partecipazione
del privato agli accertamenti di fatto che
precedono l'adozione del provvedimento
conclusivo possa essere utile ad indurre
l'amministrazione a recedere dall'emanazione
del provvedimento restrittivo.
2. Illegittimità
dell'ordinanza di demolizione non preceduta
dalla comunicazione di avvio del
procedimento ed i cui relativi presupposti
non siano pacifici ed incontestati -
Sussiste.
3. Interventi
edilizi assoggettati alla sanzione prevista
dall'art. 37 del D.P.R. n. 380/2001 sono
solo quelli previsti dall'art. 22 commi 1 e
2 del citato D.P.R. - Interventi edilizi
previsti dal comma 3 dell'art. 22 del D.P.R.
n. 380/2001 - Sono passibili delle sanzioni
di cui all'art. 31 del D.P.R. 380/2001 nel
caso di assenza di titolo abilitativo
edilizio, totale difformità o variazioni
essenziali.
4. Applicabilità
della sanzione demolitoria prevista
dall'art. 34 del D.P.R. n. 380/2001 -
Sussiste solo previo accertamento che la
demolizione possa avvenire senza pregiudizio
per la parte eseguita in conformità.
1. L'obbligo di comunicazione di avvio del
procedimento amministrativo trova
applicazione anche nei procedimenti
preordinati all'emanazione di provvedimenti
di ingiunzione di demolizione di opere
abusive, così come anche per l'adozione di
atti vincolati, nel caso in cui la
partecipazione del privato agli accertamenti
di fatto che precedono tale tipo di atti sia
proficua, potendo il soggetto destinatario
dell'azione amministrativa far rilevare
circostanze ed elementi tali da indurre
l'amministrazione a recedere dall'emanazione
di provvedimenti restrittivi.
2. E' illegittima un'ordinanza di
demolizione di un manufatto abusivo che non
sia stata preceduta dalla comunicazione, nei
confronti dell'interessato, di avvio del
procedimento ex artt. 7 e ss. della L. n.
241/1990 ed i presupposti per l'adozione
dell'ordinanza stessa non siano pacifici ed
incontestati ed inoltre non venga dimostrato
in giudizio che il provvedimento non avrebbe
potuto essere diverso da quello in concreto
adottato, ai fini dell'applicazione di
quanto previsto nell'art. 21-octies della L.
n. 241/1990 quanto alla non annullabilità
dell'atto.
3. Ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. n.
380/2001, gli interventi edilizi per cui in
assenza della o in difformità dalla denuncia
di inizio attività comporta la sanzione
pecuniaria sono solo quelli previsti
all'art. 22, commi 1 e 2, e non quelli
previsti dal successivo comma 3 del medesimo
D.P.R. n. 380/2001, dal momento che, per gli
interventi edilizi previsti dal citato comma
3, sono applicabili le sanzioni di cui
all'art. 31 in caso di assenza di titolo
abilitativo edilizio, totale difformità o
variazioni essenziali.
4. Ai sensi dell'art. 34 del D.P.R. n.
380/2001, il Comune non può ordinare la
demolizione degli interventi e delle opere
realizzate in parziale difformità dal
permesso di costruire se non dopo preventiva
motivata verifica che la demolizione sia
possibile senza pregiudizio della parte
eseguita in conformità (massima
tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 14.01.2009 n. 76). |
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EDILIZIA PRIVATA: Gli
atti di repressione degli abusi edilizi non
devono necessariamente essere preceduti da
una comunicazione di avvio del relativo
procedimento.
Nel caso di un abuso edilizio
sussiste a
carico del proprietario dell'immobile una
presunzione di responsabilità dell'abuso
edilizio accertato, cui egli può sottrarsi
solo dimostrando la sua estraneità all’abuso
commesso da altri.
Gli atti di
repressione degli abusi edilizi non devono
necessariamente essere preceduti da una
comunicazione di avvio del relativo
procedimento (cfr. ex multis: TAR Lazio,
Latina, 29.08.2008 n. 1004; C. di Stato sez.
VI 07.07.2008 n. 3351; TAR Campania,
Napoli, sez. IV, 18.04.2008 n. 2344;
01.08.2008 n. 9710; 08.07.2008 n.7798; TAR
Basilicata, Potenza, sez I 19.01.2008 n. 11,
TAR Toscana, Firenze , sez. III 07.07.2004
n. 2417; TAR Emilia Romagna, Bologna, sez.
II n. 75/2001; n. 1060/2000 e n. 541/2000),
che è oggetto di una specifica ed esaustiva
disciplina normativa.
Peraltro, quando lo scopo partecipativo sia
stato in qualsiasi modo raggiunto, una
comunicazione formale all’avvio del
procedimento è superflua e la sua omissione
non rende mai illegittimo il provvedimento
(cfr. C. Stato sez. V 26.09.1995 n. 1364).
La giurisprudenza amministrativa è
prevalente nell’affermare che, a norma degli
artt. 6 e 7 L. 47/1985 sussiste, a carico
del proprietario, una presunzione di
responsabilità degli abusi edilizi
accertati, cui egli può sottrarsi solo
dimostrando la sua estraneità all’abuso
commesso da altri (cfr. ex multis: TAR
Toscana, Firenze, sez. III 07.07.2004 n.
2421; TAR Campania, Napoli, 04.02.2003 n.
614; TAR Piemonte, 13.11.2002 n. 1843; TAR
Emilia Romagna, Bologna, sez II n. 75/2001;
TAR Abruzzo, l’Aquila, 30.12.1994 n. 1026;
Cons. Stato, sez. V, n. 308/1993).
Ciò in quanto il proprietario trae comunque
beneficio dalla commissione dell’illecito
urbanistico anche se la costruzione è stata
realizzata da diverso soggetto (cfr. TAR
Toscana, 21.11.2000 n. 2345, TAR Abruzzo,
Pescara, 01.07.2000 n. 542; TAR Liguria,
sez. I, 18.01.1993 n. 10) (TAR
Emilia Romagna-Bologna, Sez. II,
sentenza 14.01.2009 n. 19 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Sequestro fabbricato abusivo e
facoltà d’uso.
Se con il sequestro preventivo dell’immobile
abusivo si vuole evitare l'aggravamento del
carico urbanistico, non si può poi
consentire, sia pure per ragioni umanitarie,
l'utilizzazione del bene, giacché siffatta
utilizzazione neutralizza quella posta a
base del sequestro.
In tali circostanze o si evita
l'utilizzazione dell'immobile per non
aggravare il carico urbanistico o, se si
ritiene necessario imporre il vincolo, si
deve giustificare il sequestro in base ad
altre esigenze cautelari, attuali e
concrete, diverse dall'aggravamento del
carico urbanistico (Corte di Cassazione,
Sez. III penale,
sentenza 13.01.2009 n. 825 - link
a www.lexambiente.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Provvedimento autorizzativo alla prosecuzione di attività
di lavorazione degli inerti -
Regolarizzazione di abusi edilizi - Non
sussiste.
L'autorizzazione alla prosecuzione
dell'attività di lavorazione degli inerti è
provvedimento che consente di utilizzare
l'area, ma non comporta alcuna
regolarizzazione degli abusi edilizi
perpetrati sull'area stessa (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 13.01.2009 n. 13). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Ordinanza di demolizione e
ripristino dei luoghi - Motivazione
sintetica - Titolo abilitativo alla
realizzazione dell'opera - Illegittimità.
Quando sia in discussione l'avvenuta
formazione di un titolo che ha abilitato
alla realizzazione dell'opera, l'ordine di
demolizione non può fondarsi su una
motivazione sintetica di semplice
constatazione della mancata autorizzazione
dell'opera, risultando in tal caso il Comune
tenuto a dover spiegare perché non si
sarebbero perfezionati i titoli edilizi (nel
caso de quo le D.I.A.) (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 13.01.2009 n. 12). |
|
EDILIZIA PRIVATA:
Condono edilizio ex art. 32 del
D.L. n. 269/2003 - Provvedimento negativo ex
art. 32, comma 37, del D.L. n. 269/2003 atto
ad interrompere il termine di 24 mesi per la
formazione del silenzio assenso -
Sufficienza della comunicazione ex art.
10-bis della L. n. 241/1990 - Sussiste.
Per provvedimento negativo nell'accezione
dell'art. 32, comma 37, del D.L. n. 269/2003
(secondo cui il decorso di 24 mesi senza
l'intervento di un provvedimento negativo
equivale a sanatoria), deve essere inteso
non solo il provvedimento definitivo di
diniego di condono, ma anche la
comunicazione ex art. 10-bis della L. n.
241/1990. Quest'ultima -il cui obbligo è
intervenuto successivamente all'approvazione
del D.L. sul condono, essendo stato inserito
nella L. n. 241/1990 per effetto della
novella della L. n. 15/2005- è, infatti,
anch'essa espressione del giudizio di
inesistenza dei presupposti del condono
espresso dall'autorità che è preposta alla
sua valutazione e, conseguentemente, non può
essere ritenuto equivalente ad assenso un
comportamento del Comune che esplicitamente
ha affermato di non aver alcuna intenzione
di assentire (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 13.01.2009 n. 11). |
|
dicembre 2008 |
 |
|
EDILIZIA PRIVATA:
Quesito 6 -
Sui casi in cui l'amministrazione può
imporre la riduzione in pristino a fronte
della realizzazione abusiva di opere
soggette a D.I.A. (Geometra
Orobico n. 5/2008). |
|
EDILIZIA PRIVATA:
Quesito 5 -
Sulla legittimità o meno di un'ordinanza di
demolizione relativa ad un abuso consistente
nella realizzazione di un muretto di
recinzione e nell'apposizione di ringhiere e
cancelli metallici (Geometra
Orobico n. 5/2008). |
|
EDILIZIA PRIVATA: Condono
edilizio ex L. 47/1985.
Viene chiesto parere in merito al tema del
condono edilizio ex L. 47/1985, in presenza
di rinuncia da parte del soggetto
richiedente il condono stesso (Regione Piemonte,
parere n. 176/2008 - link a www.regione.piemonte.it). |
|
EDILIZIA PRIVATA: Condono
edilizio.
Viene chiesto parere in merito ad una
fattispecie concreta concernente la
definizione di pratiche di condono edilizio
ex L. 47/1985 su aree sottoposte a vincolo
paesaggistico-ambientale (Regione Piemonte,
parere n. 164/2008 - link a www.regione.piemonte.it). |
|
EDILIZIA PRIVATA: Sanzione
applicabile su abuso edilizio.
Con richiesta in data 26.06.2008, il Comune
pone un quesito in ordine alle sanzioni da
applicarsi in caso di abuso edilizio
consistente nell’esecuzione di interventi in
parziale difformità dal permesso di
costruire (Regione Piemonte,
parere n. 105/2008 - link a www.regione.piemonte.it). |
|
EDILIZIA PRIVATA: Procedibilità
pratica di condono edilizio.
Viene chiesto parere in ordine alla corretta
applicazione della legislazione in materia
di condono edilizio, e –più
specificatamente– in ordine agli effetti,
sulla procedibilità della pratica di
condono, dell’errore di soggetto a cui è
stato effettuato il pagamento del primo
rateo di oblazione (Regione Piemonte,
parere n. 91/2008 - link a www.regione.piemonte.it). |
|
EDILIZIA PRIVATA: Opere
abusive – sanzione amministrativa.
Il Comune XXX
pone in primo luogo un quesito in ordine
alla possibilità di rateizzazione della
sanzione pecuniaria amministrativa di cui
agli artt. 167 e 181 D.Lgs. 42/2004, vale a
dire della sanzione amministrativa che
consegue all’accertamento della
compatibilità paesaggistica di opere
realizzate abusivamente in zona soggetta a
vincolo paesaggistico (Regione
Piemonte,
parere n. 62/2008 - link a www.regione.piemonte.it). |
|
EDILIZIA PRIVATA: Applicabilità
disciplina condono edilizio.
Il Comune XXX pone un quesito in merito ad
una fattispecie concreta, relativa
all’applicabilità della disciplina sul
condono edilizio di cui al Decreto Legge n.
269/2003, convertito nella Legge n.
326/2003, ad un intervento realizzato, in
assenza di titolo abilitativo, in area “sottoposta
a vincolo paesistico-ambientale e
classificata in area geologica, ai sensi
della Circ. Pres. Giunta reg. 08/05/1996 n.
7 LAP, in classe III” (Regione Piemonte,
parere n. 57/2008 - link a www.regione.piemonte.it). |
|
EDILIZIA PRIVATA: Demolizione
opere abusive.
Il Comune XXX chiede un chiarimento in
merito alla procedura da esperire in seguito
alla mancata esecuzione di un ordine di
demolizione e ripristino dello stato dei
luoghi da parte del responsabile dell’abuso
edilizio.
Più precisamente, i termini della vicenda
sono i seguenti:
= sul tetto di un edificio sito nel centro
storico è stato realizzato, in assenza di
titolo abilitativo edilizio, un torrino
campanario in muratura imbiancata di modeste
dimensioni;
= il Comune, in virtù dei poteri di
controllo sull’attività edilizia
riconosciuti dall’art. 27 del DPR 380/2001,
ha notificato al proprietario (nonché
responsabile dell’abuso) ordinanza di
demolizione e di ripristino dello stato dei
luoghi;
= il privato, successivamente alla notifica
del provvedimento amministrativo, ha
proposto domanda volta ad ottenere
l’accertamento di conformità ex art. 36 DPR
380/2001;
= detta istanza è stata respinta per la
mancanza di alcuni dei concorrenti requisiti
cui è subordinato il rilascio della cd.
“sanatoria a regime”; il provvedimento di
rigetto non è stato impugnato ed è ora
inoppugnabile.
L’accertamento dell’abuso e la verifica
della non sanabilità dello stesso rendono
necessario proseguire nella procedura
repressiva prevista per casi simili a quello
in esame. In specifico, viene richiesto allo
scrivente Servizio di chiarire l’esatto iter
procedurale conseguente alla notifica
dell’ordinanza di demolizione rimasta
ineseguita (Regione Piemonte,
parere n. 23/2008 - link a www.regione.piemonte.it). |
|
EDILIZIA PRIVATA: Richiesta
di sanatoria di opera abusiva - Onere della
prova della sanabilità dell'opera grava su
richiedente - Sussiste.
Spetta al richiedente la sanatoria, fornire
adeguata documentazione volta a comprovare
le caratteristiche dell'opera abusiva, al
fine di dimostrare la sanabilità della
stessa (massima
tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
II, sentenza 30.12.2008 n.
6191). |
|
EDILIZIA PRIVATA: 1.
Sanzione pecuniaria alternativa alla
demolizione ai sensi dell'art. 33 DPR
380/2001 - Intervento edilizio in difformità
al titolo edilizio ed in contrasto alla
disciplina urbanistica - Calcolo della
sanzione in base alla destinazione d'uso
normativamente consentita e non a quella
realizzata - Legittimità.
2. Sanzione pecuniaria alternativa alla
demolizione ai sensi dell'art. 33 DPR
380/2001 - Istanza di condono edilizio -
Obbligo di quantificare la sanzione
pecuniaria con deduzione di quanto versato
con l'istanza di condono - Non sussiste.
1.
Nel caso in cui l'intervento edilizio sia
stato realizzato in difformità dal titolo
edilizio ed anche il contrasto con la
disciplina urbanistica, è legittima la
determinazione comunale che, accertata
l'impossibilità di ripristinare lo stato dei
luoghi, ha calcolato la sanzione pecuniaria
ai sensi dell'art. 33 D.P.R. 380/2001 in
base alla destinazione d'uso consentita
normativamente al momento della
realizzazione delle opere, non potendo, al
contrario, essere utilizzata la destinazione
d'uso realizzata in quanto quest'ultima
configura la situazione da sanare (Nella
fattispecie, essendo stato realizzato un
immobile residenziale in zona industriale, è
stato ritenuto legittimo utilizzare come
parametro la destinazione consentita, quella
industriale, per calcolare la sanzione
alternativa alla demolizione).
2.
Le somme versate ai fini del condono
edilizio ex L. 326/2003, cui la società
ricorrente ha rinunciato, e la sanzione
pecuniaria alternativa alla demolizione di
cui all'art. 380/2001 richiesta dal Comune
attengono a procedimenti autonomi
rispondenti, nel primo caso ad estinguere i
reati contravvenzionali, e nel secondo caso,
a risarcire il Comune del danno conseguente
alla permanenza di un'opera abusiva.
Pertanto l'Amministrazione nel quantificare
la sanzione pecuniaria alternativa alla
demolizione di cui all'art. 380/2001 non ha
alcun onere di detrazione delle somme
versate con la domanda di condono edilizio,
per le quali eventualmente, in presenza dei
presupposti, potrà essere attivata la
procedura di rimborso (massima
tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
II, sentenza 30.12.2008 n.
6190). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Ordine di demolizione di
costruzione abusiva - Ingiustificata
inottemperanza - Scadenza del termine -
Acquisizione immobile al patrimonio del
Comune - Art. 31, c. 3, D.P.R. n. 380/2001 -
Art. 7, c. 3 L. n. 47/1985 - Giurisprudenza.
Ai sensi della legge 28.02.1985, n. 47, art.
7 , comma 3, e del t.u. sull'edilizia
approvato con d.P.R. 06.06.2001, n. 380,
dell'art. 31, comma 3, l'ingiustificata
inottemperanza all'ordine di demolizione di
costruzione abusiva, emesso dall'autorità
comunale, comporta l'automatica acquisizione
dell'immobile al patrimonio del Comune, in
favore del quale deve quindi essere disposta
la restituzione, qualora l'immobile stesso
venga dissequestrato (Cass., Sez. III,
09/06/2004 - 02/09/2004, n. 35785).
Questo orientamento -non senza qualche
dissenso (Cass., sez. III, 22/09/2004 -
28/10/2004, n. 42192; Cass., sez. III, Sez.
3, 19/10/2004 - 18/11/2004, n. 44695) si è
affermato come maggioritario e prevalente
(Cass., sez. III, 16/02/2005 - 20/04/2005,
n. 14638; Cass., sez. III, 16/03/2005 -
29/04/2005, n. 16283 e più recentemente
Cass., sez. III, 28/11/2007 - 31/01/2008, n.
4962).
In quest'ultima pronuncia è stato ribadito
che la acquisizione al patrimonio comunale
del manufatto e dell'area di sedime
conseguente all'inottemperanza all'ordine di
demolizione delle opere abusive impartito al
contravventore dallo stesso ente comunale si
verifica "ope legis" alla inutile scadenza
del termine di giorni novanta fissato per
detta ottemperanza, senza che possa avere
rilievo l'ulteriore adempimento della
notifica all'interessato dell'accertamento
formale dell'inottemperanza, unicamente
idoneo a consentire all'ente l'immissione in
possesso e la trascrizione nei registri
immobiliari del titolo dell'acquisizione.
Inoltre, il trasferimento al patrimonio
comunale della proprietà dell'immobile
abusivo, automaticamente conseguente alla
scadenza del termine di novanta giorni
fissato per l'ottemperanza all'ordinanza
sindacale di demolizione, non costituisce
impedimento giuridico a che il privato
responsabile esegua l'ordine di demolizione
impartitogli dal giudice con la sentenza di
condanna, salvo che l'autorità comunale
abbia dichiarato l'esistenza di interessi
pubblici prevalenti rispetto a quello del
ripristino dell'assetto urbanistico violato.
La conseguenza è che il manufatto abusivo
dissequestrato dopo che il responsabile non
abbia ottemperato all'ingiunzione comunale
di demolizione dello stesso, va restituito
non già al privato responsabile, quand'anche
egli sia ancora in possesso del bene, bensì
allo stesso ente comunale, ormai divenutone
proprietario a tutti gli effetti a seguito
dell'inutile decorso del termine di legge di
cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 380 del 2001.
Opere abusive - Ordine
di demolizione - Domanda di condono o di
sanatoria successiva al passaggio in
giudicato della sentenza di condanna -
Revoca o sospensione - Valutazione del
giudice - Limiti - Comune - Art. 31, c. 3,
D.P.R. n. 380/2001 - Art. 7, c. 3 L. n.
47/1985 - L. n. 326/2003.
Ai fini della revoca o sospensione
dell'ordine di demolizione delle opere
abusive (art. 7, ultimo comma, della legge
28.02.1985, n. 47, oggi previsto dall'art.
31, comma nono, del d.P.R. 06.06.2001, n.
380) in presenza di una istanza di condono o
di sanatoria successiva al passaggio in
giudicato della sentenza di condanna, il
giudice dell'esecuzione investito della
questione è sì tenuto a valutare i possibili
esiti e dei tempi di definizione della
procedura ed, in particolare ad accertare il
possibile risultato dell'istanza e se
esistono cause ostative al suo accoglimento;
nonché nel caso di insussistenza di tali
cause, a valutare i tempi di definizione del
procedimento amministrativo e sospendere
l'esecuzione solo in prospettiva di un
rapido esaurimento dello stesso. (cfr.
Cass., sez. III, 26.09.2007-23.10.2007, n.
38997). Sicché, non è sufficiente la
presentazione della domanda di condono ex L.
n. 326/2003. L'applicabilità dell'invocata
normativa di sanatoria non è automatica e
generalizzata, ma è subordinata alla
verifica della astratta condonabilità
dell'opera abusiva sotto il profilo
temporale e vincolistico (Corte di
Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 23.12.2008 n. 48031 -
link a www.ambientediritto.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Acquisizione immobile abusivo per
omessa demolizione.
Ai sensi della legge 28.02.1985, n. 47, art.
7 , comma 3, e del t.u. sull'edilizia
approvato con d.P.R. 06.06.2001, n. 380,
dell'art. 31, comma 3, l'ingiustificata
inottemperanza all'ordine di demolizione di
costruzione abusiva, emesso dall'autorità
comunale, comporta l'automatica acquisizione
dell'immobile al patrimonio del Comune, in
favore del quale deve quindi essere disposta
la restituzione, qualora l'immobile stesso
venga dissequestrato.
Questo orientamento -non senza qualche
dissenso- si è affermato come maggioritario
e prevalente. In particolare va ribadito che
la acquisizione al patrimonio comunale del
manufatto e dell'area di sedime conseguente
all'inottemperanza all'ordine di demolizione
delle opere abusive impartito al
contravventore dallo stesso ente comunale si
verifica "ope legis" alla inutile scadenza
del termine di giorni novanta fissato per
detta ottemperanza, senza che possa avere
rilievo l'ulteriore adempimento della
notifica all'interessato dell'accertamento
formale dell'inottemperanza, unicamente
idoneo a consentire all'ente l'immissione in
possesso e la trascrizione nei registri
immobiliari del titolo dell'acquisizione.
Il trasferimento al patrimonio comunale
della proprietà dell'immobile abusivo,
automaticamente conseguente alla scadenza
del termine di novanta giorni fissato per
l'ottemperanza all'ordinanza sindacale di
demolizione, non costituisce impedimento
giuridico a che il privato responsabile
esegua l'ordine di demolizione impartitogli
dal giudice con la sentenza di condanna,
salvo che l'autorità comunale abbia
dichiarato l'esistenza di interessi pubblici
prevalenti rispetto a quello del ripristino
dell'assetto urbanistico violato.
La conseguenza è che il manufatto abusivo
dissequestrato dopo che il responsabile non
abbia ottemperato all'ingiunzione comunale
di demolizione dello stesso, va restituito
non già al privato responsabile, quand'anche
egli sia ancora in possesso del bene, bensì
allo stesso ente comunale, ormai divenutone
proprietario a tutti gli effetti a seguito
dell'inutile decorso del termine di legge di
cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 380 del 2001
(Corte di Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 23.12.2008 n. 48031 -
link a www.lexambiente.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Responsabilità esecutore opere di
rifinitura.
Il carattere proprio del reato previsto
dall'art. 44 d.P.R. 06.06.2001, n. 380 non
impedisce che altri soggetti possano essere
ritenuti responsabili del reato nella
ipotesi che abbiano avuto un ruolo attivo
nella loro consumazione; con la precisazione
che tale conclusione può operare anche per
il semplice muratore o operaio, per il quale
ben può sussistere un profilo di colpa
collegato alla mancata conoscenza del
carattere abusivo delle opere.
Non può essere condiviso il principio
secondo il quale solo coloro che hanno
collaborato alla edificazione delle opere
principali potrebbero rispondere del reato
edilizio, restando prive di rilievo le
condotte di coloro che danno corso alle
successive attività di completamento.
E' indubbio, infatti, che un edificio assume
le connotazioni residenziali e di
abitabilità allorché viene dotato di tutte
le strutture essenziali perché diventi
fruibile, come ad esempio la pavimentazione,
l'intonacatura delle mura, gli infissi. Ne
consegue che anche coloro che hanno dato
corso ai lavori di completamento
dell'immobile possono rispondere del reato
contestato allorché sussistano i requisiti
anche soggettivi della fattispecie legale
(Corte di Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 23.12.2008 n. 48025 -
link a www.lexambiente.it). |
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URBANISTICA: 1. Lottizzazione
abusiva ex art. 30 D.P.R. n. 380/2001 -
Comunicazione di avvio del procedimento -
Necessità - Sussiste.
2. Lottizzazione
abusiva - Provvedimento di sospensione dei
lavori previsti dall'art. 30 del D.P.R. n.
380/2001 - Costituisce accertamento
definitivo dell'intervenuta lottizzazione
abusiva ed il presupposto per il successivo
provvedimento di acquisizione gratuita delle
aree lottizzate al patrimonio disponibile.
1. Anche in tema di lottizzazione abusiva è
necessario l'avviso di avvio del
procedimento in considerazione della
molteplicità degli elementi che
caratterizzano la fattispecie, la cui
verifica implica un procedimento complesso.
2. Gli effetti del provvedimento di
sospensione dei lavori previsto dall'art.
18, comma 7 L. n. 47/1985 e ora dall'art. 30
del D.P.R. n. 380/2001 in relazione ai fatti
di abusiva lottizzazione, non possono
considerarsi semplicemente interinali o
cautelari, contenendo il provvedimento un
accertamento definitivo circa l'intervenuta
lottizzazione abusiva di terreni e
svolgendo, quindi, una funzione di
qualificazione giuridica della situazione di
fatto che, salvo non intervenga una sua
revoca entro i successivi novanta giorni,
costituisce il presupposto logico-giuridico
del successivo provvedimento di acquisizione
delle aree lottizzate al patrimonio
disponibile (massima
tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
II,
sentenza 23.12.2008 n.
6164 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Opere in totale difformità.
L'art. 7, primo comma, della legge n.
47/1985 (ora art. 31, comma 1, d.P.R.
06/06/2001 n. 380) definisce le "opere
eseguite in totale difformità dalla
concessione" (la cui realizzazione
concretizza il reato previsto dal successivo
art. 20, lettera b), includendovi quelle che
comportano "l'esecuzione di volumi
edilizi oltre i limiti indicati nel progetto
e tali da costituire un organismo edilizio o
parte di esso con specifica rilevanza ed
autonomamente utilizzabile".
Sulla base di tale definizione si ha totale
difformità quando si costruisce qualcosa di
nuovo rispetto al provvedimento
amministrativo e che ha una sua autonomia e
funzionalità tale da potere essere
considerato a sé stante.
La definizione non si pone in contrasto con
l'orientamento già affermato secondo cui si
ha totale difformità quando sono stati
realizzati lavori nuovi o aggiuntivi
rispetto a quelli per cui fu data la
concessione, rispetto ai quali, se
considerati autonomamente, sarebbe stata
necessaria la concessione edilizia (Corte di
Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 19.12.2008 n. 47108 -
link a www.lexambiente.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Condono edilizio: integrazione e
mancata presentazione dei documenti.
In materia di
integrazione documentale l'art. 39, comma 4,
della legge 724/1994 (“2° condono edilizio”)
ha disposto che la mancata presentazione dei
documenti, previsti per legge come
obbligatori, entro tre mesi dalla espressa
richiesta di integrazione notificata dal
Comune, comporta l'improcedibilità della
domanda e il conseguente diniego del condono
per carenza documentale.
La questione della documentazione da
presentare a corredo della domanda di
condono è particolarmente delicata, in
quanto si tratta di contemperare l'esigenza
di identificare l'opera ai fini del rilascio
del titolo di sanatoria, con quella di
evitare che attraverso la reiterata
richiesta di atti istruttori da parte
dell'amministrazione comunale, l'istanza
resti troppo tempo senza risposta.
Il titolo abilitativo in sanatoria è un atto
non perfettamente confrontabile con gli atti
abilitativi che il Comune rilascia in via
ordinaria per consentire trasformazioni
urbanistiche e edilizie. Ed è per questi
motivi che il legislatore ha indicato
analiticamente gli allegati a corredo della
domanda, che devono ritenersi necessari,
mentre altri eventuali atti istruttori non
possono considerarsi idonei ad interrompere
il termine per l'esame della domanda.
In relazione alle istanze di concessione in
sanatoria presentate in base alla legge n.
724/1994, l'art. 39, quarto comma, della
stessa L. n. 724/1994 prescrive che la
domanda deve essere corredata anche dalla “denuncia
in catasto”.
Se non viene dato seguito alla formale
richiesta di fornire la “prova
dell'avvenuta presentazione all'U.T.E. della
documentazione necessaria ai fini
dell'accatastamento” il Comune
legittimamente ritiene sussistente
l’improcedibilità della domanda e, dunque,
nega la sanatoria
(TAR Puglia-Bari, Sez. III,
sentenza 17.12.2008 n. 2897 -
link a www.altalex.com). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Beni Culturali. Natura del reato
di abusivo intervento su beni culturali.
Il reato di abusivo intervento su beni
culturali, previsto e punito dall'art. 118
D.Lgs. 490/1999 (ora art. 169 D.Lgs.
42/2004) non ha un carattere plurioffensivo.
Dal momento che la individuazione del bene
penalmente tutelato deve desumersi dalla
struttura tipica del reato e dalla
disciplina che ne regola le cause di non
punibilità e di estinzione, è giocoforza
concludere che:
a)
per il reato in esame il bene tutelato è
esclusivamente l'interesse strumentale al
preventivo controllo da parte dell'autorità
preposta alla tutela dei beni culturali;
b)
la condotta di chiunque realizzi interventi
sui beni anzidetti senza la prescritta
autorizzazione o comunicazione preventiva
configura una concreta offesa dell'interesse
amministrativo tutelato, senza che
l'accertamento postumo di compatibilità col
vincolo culturale o l'autorizzazione in
sanatoria rilasciata dalla autorità preposta
possa valere a estinguere il reato o a
escluderne la punibilità.
Per conseguenza, nel caso concreto
l'accertamento postumo di compatibilità
rilasciato dalla Soprintendenza competente
non vale a estinguere il reato contestato
agli imputati o a escluderne la punibilità
(Corte di Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 15.12.2008 n. 46082 -
link a www.lexambiente.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Ordine
di demolizione di opere realizzate con DIA
non inibita nei 30 giorni non preceduto da
provvedimento di autotutela della DIA -
Illegittimità.
E' illegittimo l'ordine di demolizione di
opere realizzate in forza di DIA non inibita
nei 30 giorni decorrenti dalla sua
presentazione, qualora tale ordine non sia
preceduto da specifico provvedimento di
annullamento in autotutela della DIA (massima
tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
II,
sentenza 10.12.2008 n. 5752 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Le opere poste in essere su suolo
di pubblica proprietà sono sanabili.
Dall’art. 32,
comma 5, L. 47/1985, cui rinvia l’art. 32,
d.l. 269/2003, emerge evidentissimo che ai
fini del rilascio della sanatoria ex d.l.
269/2003 non è, in via assoluta, ostativo il
fatto che gli abusi insistano su suolo
pubblico: la sanatoria è anzi possibile
anche in questi casi se l’ente interessato
sia di fatto disponibile a concedere la
porzione di suolo interessata in diritto di
superficie all’interessato. In tal caso,
effettuato il pagamento del valore
dell’area, nella misura determinata dalla
Agenzia del Demanio, e stipulata la
convenzione, può essere rilasciata la
concessione in sanatoria.
La norma in esame evidenzia anche come la
sanatoria di che trattasi sia perfettamente
ammissibile anche laddove la pratica per la
concessione in uso del suolo pubblico non
risulti essere già istruita al momento della
presentazione della istanza di condono:
anzi, la norma pare proprio prendere in
considerazione l’eventualità in cui
l’interessato presenti la richiesta di
disponibilità dell’area demaniale dopo aver
già presentato l’istanza di condono. E’
comunque evidente che laddove la richiesta
di sanatoria riguardi un abuso realizzato su
suolo pubblico, la definizione della
concessione in uso del suolo medesimo
diventa pregiudiziale rispetto alla
definizione del procedimento di sanatoria
(TAR Puglia-Bari, Sez. III,
sentenza 03.12.2008 n. 2770 -
link a www.altalex.com). |
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novembre 2008 |
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EDILIZIA PRIVATA:
Violazione di sigilli.
In tema di violazione dei sigilli il custode
è obbligato ad esercitare sulla cosa
sottoposta a sequestro una custodia continua
ed attenta e non può sottrarsi a tale
obbligo, se non adducendo oggettive ragioni
di impedimento, nonché chiedendo di essere
esonerato dall'incarico e sostituito nella
funzione di custodia o, qualora non abbia
avuto la possibilità ed il tempo di chiedere
il detto esonero, fornendo la prova del caso
fortuito o della forza maggiore come cause
impeditive dell'esercizio, da parte sua, del
menzionato dovere di vigilanza. Qualora
venga riscontrata lo violazione dei sigilli,
di essa risponde, da solo o in concorso con
altri, il custode giudiziario della cosa
sottoposta a sequestro il qua/e aveva il
dovere giuridico di impedire che il fatto si
verificasse. In tal caso si verte in ipotesi
di responsabilità personale diretta, non
oggettiva, ed incombe sul custode l'onere
della prova degli eventuali caso fortuito o
forza maggiore, quali cause impeditive
dell'esercizio del dovere di vigilanza e
custodia (Corte di Cassazione, Sez. III
penale,
sentenza 18.11.2008 n. 42898 -
link a www.lexambiente.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Realizzazione torrino in muratura
a copertura della cassa scale.
In tema di reati edilizi, l'abusiva
realizzazione di una copertura ad una cassa
scale non integra il reato di cui all'art.
44, lett. b), d.P.R. 06.06.2001, n. 380, in
quanto si tratta di un intervento di
manutenzione straordinaria non subordinato a
permesso di costruire ma assentibile in base
a semplice d.i.a., attesa la sua natura
pertinenziale o di volume tecnico ai sensi
dell'art. 3, comma primo, lett. b), del
d.P.R. citato (Corte di Cassazione, Sez. III
penale,
sentenza 18.11.2008 n. 42897 -
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EDILIZIA PRIVATA:
Opere di urbanizzazione
secondaria o infrastrutturali.
In tema di reati edilizi, integra il reato
previsto dall'art. 44, lett. b), d.P.R.
06.06.2001, n. 380, la pavimentazione di una
vasta area con tappeto bituminoso in assenza
di permesso di costruire, in quanto tale
attività edilizia rientra tra gli interventi
di urbanizzazione secondaria ovvero
infrastrutturali considerati come di "nuova
costruzione" dall'art. 3, comma primo,
lettere e.2) ed e.3), del d.P.R. citato
(Corte di Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 18.11.2008 n. 42896 -
link a www.lexambiente.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Immobile abusivo demolito ed
estinzione del reato per sanatoria.
In tema di tutela penale del territorio, ai
fini di ottenere l'estinzione del reato
edilizio per sanatoria ai sensi dell'art. 45
d.P.R. 06.06.2001, n. 380, l'imputato che
abbia provveduto alla demolizione del
manufatto abusivamente realizzato ha l'onere
di provare documentalmente che l'opera fosse
conforme agli strumenti urbanistici vigenti
all'epoca della sua realizzazione (Corte di
Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 18.11.2008 n. 42895 -
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EDILIZIA PRIVATA:
Realizzazione terrazzo a tasca.
In tema di reati edilizi, integra il reato
di cui all'art. 44, lett. b), d.P.R.
06.06.2001, n. 380 la realizzazione di un
terrazzo a tasca in assenza del permesso di
costruire, in quanto si tratta di un
intervento di ristrutturazione edilizia che
comporta una modificazione della sagoma e
delle superfici utili dell'edificio ai sensi
dell'art. 10, comma primo, lett. c) d.P.R.
citato (Corte di Cassazione, Sez. III
penale,
sentenza 18.11.2008 n. 42892 -
link a www.lexambiente.it). |
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URBANISTICA:
Lottizzazione abusiva e confisca
(terzi di buona fede).
In tema di lottizzazione abusiva la natura
amministrativa della confisca non ne esclude
il carattere sanzionatorio con la
conseguente necessità di tener conto dei
principi generali che regolano
l'applicazione anche delle sanzioni
amministrative. Tali principi sono dettati
dalla L. 24.11.1981 n. 689 (Modifiche al
sistema penale) e, peraltro, corrispondono
ad esigenze di uguaglianza e razionalità
normativa ai sensi dell’art. 3 della
Costituzione.
E’ indubbio che anche con riferimento alle
sanzioni amministrative esulano dalla
materia criteri di responsabilità
collettiva, essendo richiesta. quale
requisito essenziale di legalità per la loro
applicazione, l'esistenza di una condotta
che risponda ai necessari requisiti
soggettivi della coscienza e volontà
dell'agente e sia caratterizzata quanto meno
dall'elemento psicologico della colpa (art.
2 e 3 della legge citata). Né la confisca
può essere ricondotta ad alcuna delle
ipotesi di responsabilità solidale previste
dall'art. 6 della legge. Anche la sanzione
amministrativa, pertanto, non può essere
applicata nei confronti di soggetti in buona
fede, che non abbiano commesso alcuna
violazione.
L'interpretazione costituzionalmente
compatibile dell’art. 44, comma secondo, del
DPR n. 380/2001 induce, pertanto,
necessariamente ad escludere dall'ambito di
operatività della norma la possibilità di
confiscare beni appartenenti a soggetti
estranei alla commissione del reato e dei
quali sia stata accertata la buona fede.
Diversa è ovviamente l'ipotesi in cui non si
sia pervenuti ad una pronuncia di condanna
nei confronti degli autori della violazione
per l'intervenuta prescrizione dei reati, in
quanto l'estinzione del reato non è affatto
ostativa alla applicazione della confisca
quale sanzione amministrativa, regolata da
disposizioni diverse da quelle proprie del
diritto penale (Corte di Cassazione, Sez.
III penale,
sentenza 17.11.2008 n. 42741 -
link a www.lexambiente.it). |
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URBANISTICA: Lottizzazione
abusiva - Deposito frazionamento in Comune -
Diniego - Illegittimità.
L'art. 30 del d.p.r. 06.06.2001 n. 380,
relativo alla lottizzazione abusiva, prevede
che i frazionamenti catastali dei terreni
non possono essere approvati dall'agenzia
del territorio se non è allegata copia del
tipo dal quale risulti, per attestazione
degli uffici comunali, che il tipo medesimo
è stato depositato presso il comune. La
norma assegna al Comune una mera funzione certificativa,
il compito cioè di attestare il deposito del
tipo di frazionamento, senza alcun potere di
sindacare i contenuti dell'elaborato o
denegare l'attestazione del deposito, ferma
restando ovviamente la possibilità di
valutare la correttezza intrinseca o
l'idoneità del frazionamento in sede di
esame del progetto in funzione del quale è
stato eseguito (il TAR ha dichiarato
illegittimo il provvedimento di diniego di
attestazione deposito frazionamento con il
quale il Comune aveva sindacato nel merito
il contenuto del frazionamento) (massima
tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
II,
sentenza 11.11.2008 n. 5311 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: 1. Ordinanza di
demolizione opere abusive - Procedimento di
sanatoria/condono o di accertamento di
conformità - Improcedibilità.
2. Ordinanza di
demolizione opere abusive - Procedimento di
sanatoria o di accertamento di conformità -
Sopravvenuta carenza di interesse -
Improcedibilità - Ratio.
1. Qualora, nelle more della fissazione del
merito del giudizio, le opere oggetto di
ordine di demolizione siano state oggetto di
procedure amministrative finalizzate alla
regolarizzazione dei relativi abusi tramite
presentazione di richiesta di sanatoria e/o
istanze di condono, il ricorso originario
avverso l'ordine di demolizione diviene improcedibile.
2. La presentazione dell'istanza di
sanatoria o condono in epoca successiva
all'adozione dell'ordinanza di demolizione
produce l'effetto di rendere improcedibile
l'impugnazione contro l'atto sanzionatorio
per sopravvenuta carenza di interesse, posto
che il riesame dell'abusività dell'opera,
provocato dall'istanza, sia pure al fine di
verificarne l'eventuale sanabilità, comporta
la necessaria formazione di un nuovo
provvedimento, esplicito o implicito (di
accoglimento o di rigetto), che vale
comunque a superare il provvedimento
sanzionatorio oggetto dell'impugnativa (cfr.
TAR Milano, sent. n. 255/2008 e sent, n.
545/2008; Cons. di Stato, sent. n.
7884/2006) (massima
tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
II,
sentenza 11.11.2008 n. 5300 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Condono
edilizio - Artt. 32 e 33 della L. n. 47/1985
- Condonabilità - Quando sussiste.
In base al combinato disposto degli artt. 32
e 33 Legge 47/1985, in area vincolata:
(i) non possono essere sanate opere non
conformi agli strumenti urbanistici;
(ii) possono essere condonate soltanto le
opere realizzate prima dell'imposizione del
vincolo oppure le opere che siano conformi
agli strumenti urbanistici (massima tratta
da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez.
II,
sentenza 11.11.2008 n. 5300 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Fattispecie
in materia di ristrutturazione
- Interventi su fabbricati abusivi.
Il regime della d.i.a. non è applicabile a
lavori edilizi che interessino manufatti
abusivi che non siano stati sanati né
condonati, in quanto gli interventi
ulteriori -sia pure riconducibili, nello
loro oggettività, alle categorie della
manutenzione straordinaria, del restauro e/o
risanamento conservativo, della
ristrutturazione, della realizzazione di
opere costituenti pertinenze urbanistiche-
ripetono le caratteristiche di illegittimità
dall'opera principale alla quale ineriscono
strutturalmente (cfr., in termini,
Cassazione penale, Sezione III, 19.04.2006,
n. 21490, e 22.11.2007, n. 4087) (massima
tratta da www.studiospallino.it - TAR Campania-Napoli, Sez. II,
sentenza 07.11.2008 n. 19372 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: 1.
Abusi - Sanzioni - Soggetti passivi -
Esclusione del proprietario - Quando
ricorre.
2. Abusi - Sanzioni - Soggetti passivi -
Esclusione del proprietario - Motivi
meramente formali - Non eslcudono la
responsabilità.
1.
Se da un lato le norme sanzionatorie degli
abusi edilizi prevedono che sia sanzionato
il responsabile dell'abuso, dall'altro, la
procedura sanzionatoria è però destinata a
concludersi attraverso l'acquisizione
coattiva dell'area su cui sorge l'abuso, che
è sanzione che riguarda il proprietario, il
quale è il soggetto che viene a perdere la
proprietà del fondo. Per armonizzare queste
due disposizioni, il sistema delle sanzioni
per gli abusi edilizi deve essere
interpretato nel senso che la procedura
sanzionatoria debba essere rivolta anche nei
confronti del proprietario, salvo quando
risulti, in modo inequivocabile, la sua
completa estraneità al compimento dell'opera
abusiva o che, essendone egli venuto a
conoscenza, si sia adoperato per impedirlo
con gli strumenti offertigli
dall'ordinamento (cfr. Corte Cost., sent. n.
345/1991).
2.
Nel caso vi sia aperta controversia sul
soggetto che ha concretamente eseguito le
opere abusive, il mero riferimento alle
pattuizioni contrattuali intercorse tra le
parti -che riservino al locatario la facoltà
di apportare ai locali eventuali migliorie
funzionali all'esercizio dell'attività
economica per cui è affittato l'immobile-
non è motivazione sufficiente ad escludere
il proprietario dall'applicazione delle
sanzioni, essendo tale esclusione fondata su
un motivo meramente formale, che nulla dice
sul comportamento oggettivo e
sull'atteggiamento soggettivo tenuto dal
proprietario (massima tratta da www.solom.it
- TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 07.11.2008 n. 5295 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Beni Ambientali. Condono
paesaggistico.
In tema di tutela penale del paesaggio,
l'accertamento di compatibilità
paesaggistica al cui esito favorevole l'art.
181, comma 1-ter, D.Lgs. 22.01.2004, n. 42
condiziona l'inapplicabilità delle sanzioni
penali previste per il reato di esecuzione
di lavori di qualsiasi genere su beni
paesaggistici in difformità ovvero in
assenza dell'autorizzazione, non ha natura
di condono ed è inapplicabile in fase
esecutiva, in quanto per la sua operatività
è necessario che non sia ancora intervenuta
una pronuncia di condanna nei confronti
dell'autore della violazione (Corte di
Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 06.11.2008 n. 41333 -
link a www.lexambiente.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Un immobile, una volta condonato,
diventa legittimo a tutti gli effetti.
in base ai principi in materia di condono
(artt. 38 e seg. della l. n. 47 del 1985),
un immobile, una volta condonato, diventa
legittimo a tutti gli effetti, senza
limitazioni derivanti dall’applicazione del
condono medesimo, per cui lo strumento
urbanistico non può dettare una disciplina
più restrittiva nei confronti degli immobili
condonati, escludendo per tali immobili la
possibilità di poter procedere a
ristrutturazione urbanistica o edilizia (TAR
Abruzzo-Pescara,
sentenza 06.11.2008 n. 887 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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ottobre 2008 |
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EDILIZIA PRIVATA:
Beni Ambientali. Condono
paesaggistico.
In tema di reati edilizi e paesaggistici, il
rilascio del cosiddetto condono ambientale
(L. 15.12.2004, n. 308) per interventi
edilizi eseguiti in assenza di permesso di
costruire, in totale difformità o con
variazioni essenziali, pur non esplicando
alcun effetto estintivo del reato edilizio,
comporta l'inapplicabilità dell'ordine di
demolizione delle opere abusive previsto
dall'art. 31, comma nono, d.P.R. 06.06.2001,
n. 380, in quanto un coordinamento tra la
disciplina edilizia e quella paesaggistica
impone di ritenere non necessari interventi
ripristinatori in presenza di una sanatoria
paesaggistica (Corte di Cassazione, Sez. III
penale,
sentenza 31.10.2008 n. 40639 -
link a www.lexambiente.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
L’ordinanza di demolizione ha
natura, valore e funzione di diffida,
risolvendosi essa nel formale invito al
trasgressore ad eliminare l’abuso edilizio.
Secondo l’ormai consolidato (e dal Collegio
condiviso) orientamento della giurisprudenza
amministrativa in materia, l’ordinanza di
demolizione ha natura, valore e funzione di
diffida, risolvendosi essa nel formale
invito al trasgressore ad eliminare l’abuso
edilizio (v. “ex multis”: TAR
Basilicata 17/10/2002 n. 628).
Tale atto monitorio è pertanto prodromico
alla valutazione ed alle determinazioni che
successivamente l’Amministrazione Comunale
dovrà adottare nell’eventualità che il
destinatario non ottemperi, con la
conseguenza che la valutazione circa la
possibilità o meno di demolire un’opera
abusiva (in relazione al caso in cui
l’ingiunta demolizione non possa avvenire
senza pregiudizio della parte eseguita in
conformità al titolo edilizio rilasciato) e
l’ulteriore scelta tra la demolizione
d’ufficio e l’irrogazione della sanzione
pecuniaria, attiene ad un momento successivo
ed eventuale rispetto all’atto di diffida
(v. “ex multis” TAR Puglia-LE - sez.
III, 01/07/2005 n. 3567) (TAR Emilia
Romagna-Parma,
sentenza 28.10.2008 n. 402 - link
a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Fattispecie
in materia di ristrutturazione -
Interventi su fabbricati
abusivi.
I lavori edilizi che riguardano manufatti
abusivi non sanati né condonati non sono
assoggettabili al regime della d.i.a. poiché
gli interventi ulteriori (sia pure
riconducibili, nella loro oggettività, alle
categorie della manutenzione straordinaria,
del restauro e/o risanamento conservativo,
della ristrutturazione, della realizzazione
di opere costituenti pertinenze
urbanistiche) ripetono le caratteristiche di
illegittimità dell'opera principale alla
quale ineriscono strutturalmente (massima
tratta da www.studiospallino.it - Corte di
Cassazione, Sez. III penale, sentenza
24.10.2008 n. 45070). |
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EDILIZIA PRIVATA: Sostituzione
recinzione - DIA - Realizzazione in assenza
- Rilievo - Formale - Sanatoria in via
ordinaria - Ammissibilità.
La sostituzione della recinzione o di un
cancello con modalità innovative non rientra
nell'attività edilizia libera ma già
richiedeva una preventiva autorizzazione ex
art. 7, co. 2, lett. a), D.L. 9/1982 conv.
in L. 94/1982, mentre oggi è necessaria una
D.I.A. ex art. 22, co. 1, D.P.R. 380/2001,
per consentire al Comune di valutare le
conseguenze dell'opera sul territorio,
peraltro, se il cancello non è vietato dagli
strumenti urbanistici e non comporta
violazione di vincoli paesistico-ambientali
o di altra natura la mancanza di
autorizzazione/DIA ha rilievo solo formale
ed è sanabile in via ordinaria (art. 10 e 13
L. 47/1985; art. 37, co. 1, e 4 D.P.R.
380/2001); di conseguenza la recinzione o il
cancello abusivo possono essere oggetto di
un ordine di rimozione solo nel caso in cui
contrastino con la disciplina urbanistica e
con i vincoli presenti sul territorio (massima tratta da
www.solom.it - TAR Lombardia-Brescia,
sentenza 02.10.2008 n. 1142). |
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settembre 2008 |
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EDILIZIA PRIVATA:
L'ordinanza di demolizione di
opere abusive non necessita di specifica
motivazione.
Come
ripetutamente affermato in ambito
giurisprudenziale, l’ordine di demolizione
di opera edilizia abusiva si configura come
atto dovuto per il quale non esiste uno
specifico obbligo di motivazione oltre la
descrizione dell’abuso commesso e la sua
identificazione oggettiva (cfr. ex multis
CdS, Sez. IV, N. 2705/2008).
In caso di ordinanze di demolizione,
l’obbligo di motivazione è dunque da
intendere assolto con l’indicazione dei meri
presupposti di fatto (constatazione
dell’esecuzione di opere in difformità del
permesso di costruire o in assenza del
medesimo), che valgono, di per se stessi, a
giustificare l’applicazione delle
corrispondenti misure sanzionatorie previste
direttamente dal legislatore (TAR
Campania-Napoli, Sez. II,
sentenza 26.09.2008 n. 11309 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Condono e opere in cemento
armato.
La disciplina del condono edilizio di cui
all'art. 32, comma 25, D.L. n. 269 del 2003
si estende anche alle contravvenzioni in
tema di violazione delle disposizioni
relative alle opere in conglomerato
cementizio armato (art. 71 e 72, d.P.R. n.
380 del 2001, già artt. 13 e 14 L. n. 1086
del 1971) (Corte di Cassazione, Sez. III
penale,
sentenza 24.09.2008 n. 36558 -
link a www.lexambiente.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Beni Ambientali. Sanzioni.
In tema di reati paesaggistici, le modifiche
apportate all'art. 181 D.Lgs. 22.01.2004, n.
42 dall'art. 3 del D.Lgs. 26.03.2008, n. 63
(recante "Ulteriori disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42,
in relazione al paesaggio"), confermano che
l'unica sanzione penale applicabile in caso
di lavori di qualsiasi genere su beni
paesaggistici, eseguiti in assenza
d'autorizzazione o in difformità da essa è
quella prevista dall'art. 44, lett. c),
d.P.R. 06.06.2001, n. 380 (Corte di
Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 19.09.2008 n. 35903 -
link a www.lexambiente.it). |
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agosto 2008 |
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EDILIZIA PRIVATA: Non
è necessaria la comunicazione di avvio del
procedimento nel caso di ordine di
demolizione di opere abusive, in quanto
trattasi di provvedimento alla cui adozione
l'Amministrazione comunale è vincolata per
legge, a seguito dell'accertata abusività
delle opere, cioè in virtù di un presupposto
di fatto di cui il ricorrente doveva essere
ragionevolmente a conoscenza, rientrando
nella propria sfera di controllo.
Non è necessaria la comunicazione di avvio
del procedimento nel caso di ordine di
demolizione di opere abusive, in quanto
trattasi di provvedimento alla cui adozione
l'Amministrazione comunale è vincolata per
legge, a seguito dell'accertata abusività
delle opere, cioè in virtù di un presupposto
di fatto di cui il ricorrente doveva essere
ragionevolmente a conoscenza, rientrando
nella propria sfera di controllo (cfr.
questa Sezione, 26.01.2004, n. 287; cfr.,
altresì, TAR Puglia, Lecce, sez. III,
10.07.2004, n. 4974; TAR Calabria,
Catanzaro, sez. II, 04.02.2004, n. 217; TAR
Valle d’Aosta, 18.09.2002, n. 84).
Il provvedimento che
ordina la demolizione di manufatti abusivi è
atto dovuto in presenza di opere realizzate
senza alcun titolo abilitativo e quindi
abusivamente e, dunque, non abbisogna di
congrua motivazione in ordine all'attualità
dell'interesse pubblico alla rimozione
dell’abuso, la quale è in re ipsa,
consistendo nel ripristino dell’assetto
urbanistico violato.
Il provvedimento che ordina la demolizione
di manufatti abusivi è atto dovuto in
presenza di opere realizzate senza alcun
titolo abilitativo e quindi abusivamente
(fra le tante, C.d.S., VI, 28.06.2004, n.
4743) e dunque non abbisogna di congrua
motivazione in ordine all'attualità
dell'interesse pubblico alla rimozione
dell’abuso, la quale è in re ipsa,
consistendo nel ripristino dell’assetto
urbanistico violato (TAR Campania, sez. IV,
04.07.2001, n. 3071; 13.06.2002, n. 3485;
04.02.2003, n. 617; 20.10.2003, n. 12962)
(TAR Campania-Napoli, Sez. IV,
sentenza 21.08.2008 n. 9951
- link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Non necessita
di congrua motivazione in ordine
all'attualità dell'interesse pubblico alla
rimozione dell’abuso il provvedimento che
ordina la demolizione di manufatti abusivi.
Il
provvedimento che ordina la demolizione di
manufatti abusivi è atto dovuto in presenza
di opere realizzate senza alcun titolo
abilitativo (fra le tante, C.d.S., VI,
28.06.2004, n. 4743) e, dunque, non
necessita di congrua motivazione in ordine
all'attualità dell'interesse pubblico alla
rimozione dell’abuso, il quale è in re
ipsa, consistendo nell’esigenza del
ripristino dell’assetto urbanistico violato
(T.A.R. Campania, sez. IV, 04.07.2001, n.
3071; 13.06.2002, n. 3485; 04.02.2003, n.
617; 20.10.2003, n. 12962);
(TAR Campania-Napoli, Sez. IV,
sentenza 01.08.2008 n. 9710 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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luglio 2008 |
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URBANISTICA:
Lottizzazione abusiva negoziale o
cartolare.
In tema di reati edilizi, ai fini della
configurabilità del reato di lottizzazione
abusiva negoziale o cartolare, l'elencazione
degli elementi indiziari di cui all'art. 30,
comma primo, d.P.R. 06.06.2001, n. 380 non è
tassativa né tali elementi devono sussistere
contemporaneamente, in quanto è sufficiente
per l'integrazione del reato anche la
presenza di uno solo di essi, purché risulti
inequivocamente la destinazione a scopo
edificatorio del terreno (Corte di
Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 08.07.2008 n. 27739 -
link a www.lexambiente.it). |
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giugno 2008 |
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EDILIZIA PRIVATA:
Quesito 1 -
Sanzioni amministrative per violazione di
autorizzazioni relative ad opere di
movimento terra, disboscamento, mutamento
del tipo di colture in atto e sul concetto
di uso del territorio (Geometra
Orobico n. 3/2008). |
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EDILIZIA PRIVATA: L’applicazione
della sanzione demolitoria rispetto ad un
abuso edilizio consistente nell’esecuzione
di un’opera in assenza del titolo
abilitativo costituisce atto dovuto, per il
quale è "in re ipsa" l’interesse pubblico
alla sua rimozione.
La validità ovvero l’efficacia dell’ordine
di demolizione non risultano pregiudicate,
con la pretesa automaticità, dalla
successiva presentazione di un’istanza ex
art. 36 del d.p.r. 380/2001.
Nello schema giuridico delineato dall’art. 7
della legge n. 47/1985 (oggi art. 31 del
d.p.r. 380/2001) non vi è spazio per
apprezzamenti discrezionali, atteso che
l’applicazione della sanzione demolitoria
rispetto ad un abuso edilizio consistente
nell’esecuzione di un’opera in assenza del
titolo abilitativo costituisce atto dovuto,
per il quale è "in re ipsa"
l’interesse pubblico alla sua rimozione
(cfr. TAR Campania, Sez. IV, 24.09.2002, n.
5556; 04.07.2001, n. 3071; Consiglio Stato,
sez. IV, 27.04.2004, n. 2529).
Una volta accertata l'esecuzione di opere in
assenza di concessione non costituisce,
dunque, onere del Comune verificare la
sanabilità delle opere in sede di vigilanza
sull'attività edilizia (TAR Campania, Sez.
IV, 24.09.2002, n. 5556; TAR Lazio, sez.
II-ter, 21.06.1999, n. 1540).
In definitiva, l’atto può ritenersi
sufficientemente motivato per effetto della
stessa descrizione dell’abuso accertato,
presupposto giustificativo necessario e
sufficiente a fondare la spedizione della
misura sanzionatoria.
La Sezione
condivide l’orientamento giurisprudenziale
–già ripetutamente applicato (cfr. Tar
Campania Sez. II n. 9757 del 19.10.2007, n.
8345/2007, n. 10128/2004, n. 816/2005)–
secondo cui la validità ovvero l’efficacia
dell’ordine di demolizione non risultano
pregiudicate, con la pretesa automaticità,
dalla successiva presentazione di un’istanza
ex art. 36 del d.p.r. 380/2001.
Sul punto, mette conto evidenziare che nel
sistema non è rinvenibile una previsione
dalla quale possa desumersi un tale effetto,
sicché, se, da un lato, la presentazione
dell’istanza ex art. 36 D.P.R. 380/2001
determina inevitabilmente un arresto
dell’efficacia dell’ordine di demolizione,
all’evidente fine di evitare, in caso di
accoglimento dell’istanza, la demolizione di
un’opera che, pur realizzata in assenza o
difformità dal permesso di costruire, è
conforme alla strumentazione urbanistica
vigente, dall’altro, occorre ritenere che
l’efficacia dell’atto sanzionatorio sia
soltanto sospesa, cioè che l’atto sia posto
in uno stato di temporanea quiescenza.
All’esito del procedimento di sanatoria, in
caso di accoglimento dell’istanza, l’ordine
di demolizione rimarrà privo di effetti in
ragione dell’accertata conformità
dell’intervento alla disciplina urbanistica
ed edilizia vigente sia al momento della
realizzazione dello stesso sia al momento
della presentazione della domanda, con
conseguente venir meno dell’originario
carattere abusivo dell’opera realizzata.
Di contro, in caso di rigetto dell’istanza,
l’ordine di demolizione a suo tempo adottato
riacquista la sua efficacia, che non era
definitivamente cessata, bensì era rimasta
solo sospesa in attesa della conclusione del
nuovo iter procedimentale, con la sola
precisazione che il termine concesso per
l’esecuzione spontanea della demolizione
deve decorrere dal momento in cui il diniego
di sanatoria perviene a conoscenza
dell’interessato, che non può rimanere
pregiudicato dall’avere esercitato una
facoltà di legge, quale quella di chiedere
l’accertamento di conformità urbanistica, e
deve pertanto poter fruire dell’intero
termine a lui assegnato per adeguarsi
all’ordine, evitando così le conseguenze
negative connesse alla mancata esecuzione
dello stesso.
In sostanza, considerato che il procedimento
di verifica della compatibilità urbanistica
dell’opera avviato ad istanza di parte è un
procedimento del tutto autonomo e differente
dal precedente procedimento sanzionatorio
avviato d’ufficio e conclusosi con
l’ordinanza di demolizione dell’opera
eseguita in assenza o difformità del titolo
abilitativo, il Collegio ritiene che non
sussista motivo per imporre
all’amministrazione comunale il riesercizio
del potere sanzionatorio a seguito
dell’esito negativo del procedimento di
accertamento di conformità urbanistica,
atteso che il provvedimento di demolizione
costituisce un atto vincolato a suo tempo
adottato in esito ad un procedimento
amministrativo sul quale non interferisce
l’eventuale conclusione negativa del
procedimento ad istanza di parte ex art. 36
D.P.R. 380/2001.
Un nuovo procedimento sanzionatorio,
infatti, si rivelerebbe, in assenza di
un’espressa previsione legislativa,
un’inutile ed antieconomica duplicazione
dell’agere amministrativo (cfr. anche Tar
Campania, Sezione III, n. 10369/2006)
(TAR Campania-Napoli, Sez. II,
sentenza 10.06.2008 n. 5818 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: L’ordine
di demolizione di opera edilizia abusiva è
sufficientemente motivato con l’affermazione
dell’accertata abusività dell’opera.
Qualora sia trascorso molto tempo dalla
commissione dell’abuso, sicché nel privato
si sia ingenerata una posizione
d’affidamento, l’atto sanzionatorio deve
essere sorretto da una congrua motivazione
che indichi il pubblico interesse,
evidentemente diverso da quello al
ripristino della legalità, idoneo a
giustificare il sacrificio del contrapposto
interesse privato.
L’ordine di demolizione di opera edilizia
abusiva è, in via generale, sufficientemente
motivato con l’affermazione dell’accertata
abusività dell’opera, salva l’ipotesi in
cui, per il lungo lasso di tempo trascorso
dalla commissione dell’abuso ed il protrarsi
dell’inerzia dell’Amministrazione preposta
alla vigilanza, si sia ingenerata una
posizione d’affidamento nel privato; in tale
ipotesi l’atto sanzionatorio deve essere
sorretto da una congrua motivazione che,
avuto riguardo anche all’entità e alla
tipologia dell’abuso, indichi il pubblico
interesse, evidentemente diverso da quello
al ripristino della legalità, idoneo a
giustificare il sacrificio del contrapposto
interesse privato (Cons. St., sez. IV,
14.05.2007 , n. 2441).
Pur tuttavia, va anche ricordato che,
diversamente alla ipotesi sopra indicata, la
sanzione demolitoria costituisce l’ordinaria
e legittima reazione ordinamentale
all’accertata abusività di un’opera in un
territorio comunale sottoposto, nella sua
interezza, al vincolo paesaggistico (TAR
Campania, sede Napoli, sez. VI, 14.01.2008 ,
n. 173).
Per cui il Tribunale è dell’avviso che
nell’ipotesi di realizzazione di un’opera
edilizia in area sottoposta ad un vincolo
paesaggistico l’atto sanzionatorio di un
manufatto abusivo, sia pur realizzato da
tempo, è adeguatamente motivato con il solo
riferimento alla esistenza del predetto
vincolo, specie ove tale vincolo era
preesistente alla realizzazione dell’opera
(TAR Abruzzo-Pescara,
sentenza 04.06.2008 n. 558 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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aprile 2008 |
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EDILIZIA PRIVATA: L’azione
di repressione degli abusi edilizi
costituisce attività dovuta e vincolata.
L'obbligo di motivazione -inteso nella sua
essenzialità, senza cioè inutili formalismi-
è infatti assolto con la mera indicazione,
anche "per relationem", dei presupposti di
fatto.
Costituisce orientamento consolidato della
giurisprudenza amministrativa il fatto che
l’azione di repressione degli abusi edilizi
costituisce attività dovuta e vincolata.
L'obbligo di motivazione -inteso nella sua
essenzialità, senza cioè inutili formalismi-
è infatti assolto con la mera indicazione,
anche "per relationem", dei
presupposti di fatto (ad es.: verbali di
contravvenzione, individuazione dettagliata
delle opere abusive) utili per ricostruire
l'iter logico seguito dall'amministrazione
competente (cfr., tra le tante, TAR
Campania, sez. IV, 22.03.2007, n. 2725 e TAR
Puglia, sez. II, 23.12.2002, n. 5843).
Lo stesso vale con riferimento alla
indicazione della normativa applicabile alla
specifica fattispecie di abuso contestato
dall’amministrazione comunale nel senso che,
al fine di assolvere all’obbligo di
motivazione, è sufficiente il richiamo alla
disposizione precettiva quando essa non
lasci margini di discrezionalità
all’interprete ovvero contenga concetti
giuridici indeterminati che
l’amministrazione è obbligata a “riempire”
di contenuto
(TAR Lazio-Roma, Sez. II-ter,
sentenza 07.04.2008 n. 2904 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Il
presupposto per l’adozione dell'ordine di
demolizione di opere edilizie abusive è
soltanto la constatata esecuzione dell'opera
in totale difformità dalla concessione od in
assenza della medesima, con la conseguenza
che tale provvedimento, ove ricorrono i
predetti requisiti, è atto dovuto ed è
sufficientemente motivato con la
affermazione della accertata abusività
dell'opera, essendo “in re ipsa” l'interesse
pubblico alla sua rimozione.
Per
giurisprudenza pacifica di questo Tribunale,
in materia urbanistica, il presupposto per
l’adozione dell'ordine di demolizione di
opere edilizie abusive è soltanto la
constatata esecuzione dell'opera in totale
difformità dalla concessione od in assenza
della medesima, con la conseguenza che tale
provvedimento, ove ricorrono i predetti
requisiti, è atto dovuto ed è
sufficientemente motivato con la
affermazione della accertata abusività
dell'opera, essendo “in re ipsa”
l'interesse pubblico alla sua rimozione.
In sostanza, la motivazione dell'ordinanza
di demolizione non deve essere sorretta da
alcuna specifica motivazione in ordine alla
sussistenza dell'interesse pubblico a
disporre la sanzione, poiché l'abuso, anche
se risalente nel tempo, non può giustificare
alcun legittimo affidamento del
contravventore a veder conservata una
situazione di fatto che il semplice
trascorrere del tempo non può legittimare.
Il presupposto per l'adozione dell'ordine di
demolizione di opere edilizie abusive è
soltanto la constatata esecuzione dell'opera
in totale difformità, dalla concessione o in
assenza della medesima, con la conseguenza
che tale provvedimento -ove ricorrano i
predetti requisiti- è atto dovuto ed è
sufficientemente motivato con l'affermazione
dell'accertata abusività dell'opera.
L'ordinanza di demolizione, quindi, in
quanto atto vincolato, non richiede in alcun
caso una specifica motivazione su puntuali
ragioni di interesse pubblico o sulla
comparazione di quest'ultimo con gli
interessi privati coinvolti e sacrificati
(TAR Campania-Napoli, Sez. II,
sentenza 04.04.2008 n. 1911 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Presupposto
per l'emanazione dell'ordinanza di
demolizione di opere edilizie abusive è
soltanto la constatata esecuzione di queste
ultime in assenza o in totale difformità del
titolo concessorio, con la conseguenza che,
essendo l'ordinanza atto dovuto, essa è
sufficientemente motivata con l'accertamento
dell'abuso, essendo "in re ipsa" l'interesse
pubblico alla sua rimozione e sussistendo
l'eventuale obbligo di motivazione al
riguardo solo se l'ordinanza stessa
intervenga a distanza di tempo
dall'ultimazione dell'opera avendo l'inerzia
dell'amministrazione creato un qualche
affidamento nel privato.
Costituisce
jus receptum che in caso di abuso
edilizio “l'ordinanza di demolizione non
richiede, in linea generale, una specifica
motivazione; l'abusività costituisce di per
sé motivazione sufficiente per l'adozione
della misura repressiva in argomento. Ne
consegue che, in presenza di un'opera
abusiva, l'autorità amministrativa è tenuta
ad intervenire affinché sia ripristinato lo
stato dei luoghi, non sussistendo alcuna
discrezionalità dell'amministrazione in
relazione al provvedere” (TAR Lazio
Roma, sez. I, 19.07.2006, n. 6021); infatti
“l'ordinanza di demolizione di opere
edilizie abusive è atto dovuto e vincolato e
non necessita di motivazione ulteriore
rispetto all'indicazione dei presupposti di
fatto e all'individuazione e qualificazione
degli abusi edilizi” (TAR Marche Ancona,
sez. I, 12.10.2006, n. 824) ed, ancora, “presupposto
per l'emanazione dell'ordinanza di
demolizione di opere edilizie abusive è
soltanto la constatata esecuzione di queste
ultime in assenza o in totale difformità del
titolo concessorio, con la conseguenza che,
essendo l'ordinanza atto dovuto, essa è
sufficientemente motivata con l'accertamento
dell'abuso, essendo "in re ipsa" l'interesse
pubblico alla sua rimozione e sussistendo
l'eventuale obbligo di motivazione al
riguardo solo se l'ordinanza stessa
intervenga a distanza di tempo
dall'ultimazione dell'opera avendo l'inerzia
dell'amministrazione creato un qualche
affidamento nel privato” (Consiglio di
Stato, sez. V, 29.05.2006 n. 3270)
(TAR Campania-Napoli, Sez. VI,
sentenza 03.04.2008 n. 1831 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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marzo 2008 |
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EDILIZIA PRIVATA: Il
parere, previsto dall’art. 32 della legge n.
47 del 1985 ai fini del rilascio della
concessione edilizia in sanatoria per opere
ricadenti in zone sottoposte a vincolo, deve
essere adottato tenendo conto dei vincoli
esistenti al momento in cui deve essere
valutata la domanda di condono, e cioè al
momento dell’adozione del parere; pertanto
tale obbligo sussiste anche per le opere
eseguite prima che il vincolo sia stato
apposto.
La disposizione di cui all’art. 33 della
legge n. 47 del 1985, per la quale i vincoli
di inedificabilità assoluta non consentono
il conseguimento della sanatoria delle opere
abusive qualora “siano stati imposti
prima della esecuzione delle opere stesse”,
non implica che debbano necessariamente
conseguire il condono le opere realizzate
prima dell’imposizione del vincolo.
La riportata disposizione, correttamente
interpretata, impedisce sempre, ed a
prescindere dal disvalore ambientale, la
sanatoria delle opere realizzate dopo
l’imposizione di un vincolo assoluto, mentre
per le opere realizzate in data antecedente,
la sanatoria può essere conseguita solo con
il rispetto della disposizione di cui al
precedente articolo 32 che subordina il
condono edilizio all’acquisizione “del
parere favorevole delle amministrazioni
preposte alla tutela del vincolo”.
Pertanto le opere abusive di proprietà della
società ricorrente, che la stessa asserisce
(e le parti resistenti non contestano)
essere state realizzate prima della
imposizione del vincolo di inedificabilità
assoluta dei 150 metri dal mare, avrebbero
potuto ottenere la sanatoria soltanto con il
parere favorevole dell’ufficio tutela del
paesaggio.
A tal fine non rileva la data di
realizzazione delle opere rispetto alla data
di imposizione del vincolo, poiché, come
chiarito dall’Adunanza Plenaria del
Consiglio di Stato, con la sentenza
22.07.1999 n. 20, il parere, previsto
dall’art. 32 della legge n. 47 del 1985 ai
fini del rilascio della concessione edilizia
in sanatoria per opere ricadenti in zone
sottoposte a vincolo, deve essere adottato
tenendo conto dei vincoli esistenti al
momento in cui deve essere valutata la
domanda di condono, e cioè al momento
dell’adozione del parere; pertanto tale
obbligo sussiste anche per le opere eseguite
prima che il vincolo sia stato apposto (in
termini, Consiglio di stato, sez. VI,
07.10.2003, n. 5918; TAR Campania Napoli,
sez. II, 12.02.2007, n. 1004)
(TAR Sardegna, Sez. II,
sentenza 28.03.2008 n. 533 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Nella
decisione sull’istanza di sanatoria edilizia
ex art. 32, legge 28.02.1985, n. 47, devono
essere tenuti in considerazione anche i
vincoli sorti successivamente all’esecuzione
dell’opera abusiva, poiché l’eccezionalità
della normativa sul condono edilizio
giustifica la deroga al principio tempus
regit actum.
Questo Collegio concorda con la decisione
dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di
Stato n. 20/1999, secondo la quale nella
decisione sull’istanza di sanatoria edilizia
ex art. 32, legge 28.02.1985, n. 47, devono
essere tenuti in considerazione anche i
vincoli sorti successivamente all’esecuzione
dell’opera abusiva, poiché l’eccezionalità
della normativa sul condono edilizio
giustifica la deroga al principio tempus
regit actum.
Si aggiunga che tale deroga appare
giustificata anche alla luce del superiore
interesse alla tutela dell’ambiente e del
paesaggio, a fronte dell’interesse privato
alla legalizzazione di un fatto illecito
(TAR Toscana, Sez. II,
sentenza 28.03.2008 n. 469 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Sussiste
a carico del proprietario dell'immobile una
presunzione di responsabilità per gli abusi
edilizi accertati, sicché l'interessato può
sottrarsi a tale responsabilità solo
dimostrando positivamente la sua estraneità
all'abuso.
L'ingiunzione di demolizione di opere
edilizie abusive non deve recare l’indicare
la superficie dell'area di sedime da
acquisire in caso d'inottemperanza, in
quanto tale dato deve essere contenuto
nell'atto d'acquisizione, a pena
d'illegittimità di quest'ultimo, che
costituisce titolo per l'immissione in
possesso dell'opera e per la trascrizione
nei registri immobiliari.
A norma degli artt. 6 e 7 L. 28.02.1985, n.
47, sussiste a carico del proprietario
dell'immobile una presunzione di
responsabilità per gli abusi edilizi
accertati, sicché l'interessato può
sottrarsi a tale responsabilità solo
dimostrando positivamente la sua estraneità
all'abuso (Cons. St., V, 28.01.1993, n. 178;
C.G.A., 03.09.1997, n. 331).
L'individuazione dell'area di pertinenza
della "res abusiva" non deve
necessariamente compiersi al momento
dell'emanazione dell'ingiunzione di
demolizione, bensì nel provvedimento
successivo con il quale viene accertata
l'inottemperanza e si procede
all'acquisizione gratuita del bene al
patrimonio del comune ai sensi dell'art. 7
l. 28.02.1985 n. 47.
L'ingiunzione di demolizione di opere
edilizie abusive non deve, dunque, recare
l’indicare la superficie dell'area di sedime
da acquisire in caso d'inottemperanza, in
quanto tale dato deve essere contenuto
nell'atto d'acquisizione, a pena
d'illegittimità di quest'ultimo, che
costituisce titolo per l'immissione in
possesso dell'opera e per la trascrizione
nei registri immobiliari (cfr. ex multis
TAR Campania Napoli, sez. IV, 21.09.2002, n.
5429; Cons. Stato, sez. V, 06.09.1999, n.
1015)
(TAR Campania-Napoli, Sez. II,
sentenza 26.03.2008 n. 1552 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Sul
diniego motivato dell'autorità preposta alla
tutela del vincolo nel caso di condono
edilizio.
Com’è noto, il parere dell’autorità preposta
alla tutela del vincolo, previsto dall’art.
32 della legge n. 47/1985, costituisce
manifestazione di discrezionalità tecnica
che, in quanto tale, deve recare
l’indicazione delle ragioni assunte a
fondamento della ritenuta compatibilità o
incompatibilità di un dato intervento
edilizio con le esigenze di tutela
paesistica sottese all’imposizione del
vincolo stesso.
Ne discende che il diniego di nulla osta
deve essere assistito da un apparato
motivazionale che, sia pure in forma
sintetica, dia conto di quelle esigenze ed
esplichi in concreto i motivi per i quali la
costruzione, per le sue caratteristiche
architettoniche ed estetiche, viene
giudicata pregiudizievole dell’integrità del
contesto ambientale in cui si inserisce e,
con essa, degli specifici interessi pubblici
alla cui tutela il vincolo è inteso
(TAR Toscana, Sez. III,
sentenza 14.03.2008 n. 296 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: I provvedimenti sanzionatori in materia
edilizia non necessitano di alcuna
motivazione in ordine alla prevalenza
dell’interesse pubblico, anche nel caso in
cui l’abuso sia stato commesso in epoca
risalente nel tempo, e ciò non solo perché
non sussiste alcun legittimo affidamento in
capo al contravventore che giustifichi la
conservazione di una situazione di fatto
contra ius, ma anche perché la repressione
degli abusi edilizi costituisce un preciso
obbligo dell’Amministrazione, la quale non
gode di alcuna discrezionalità al riguardo.
I provvedimenti sanzionatori in materia
edilizia, invero, non necessitano di alcuna
motivazione in ordine alla prevalenza
dell’interesse pubblico, anche nel caso in
cui l’abuso sia stato commesso in epoca
risalente nel tempo, e ciò non solo perché
non sussiste alcun legittimo affidamento in
capo al contravventore che giustifichi la
conservazione di una situazione di fatto
contra ius, ma anche perché la
repressione degli abusi edilizi costituisce
un preciso obbligo dell’Amministrazione, la
quale non gode di alcuna discrezionalità al
riguardo (cfr., da ultimo, CdS, IV,
01.10.2007 n. 5049).
In tema di sanzioni edilizie trova
applicazione, in considerazione della natura
permanente dell’illecito edilizio, la legge
in vigore al momento della repressione
dell’abuso (cfr., ex pluribus, TAR
Veneto, 02.02.2006 n. 276)
(TAR Veneto, Sez. II,
sentenza 07.03.2008 n. 569 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: L’ordine
di demolizione di opera edilizia abusiva è
sufficientemente motivato con l’affermazione
dell’accertata abusività dell’opera, salva
l’ipotesi in cui, per il lungo lasso di
tempo trascorso dalla commissione dell’abuso
ed il protrarsi dell’inerzia
dell’amministrazione preposta alla
vigilanza, si sia ingenerata una posizione
d’affidamento nel privato, ipotesi questa in
relazione alla quale si ravvisa un onere di
congrua motivazione che, avuto riguardo
anche all’entità e alla tipologia
dell’abuso, indichi il pubblico interesse,
evidentemente diverso da quello al
ripristino della legalità, idoneo a
giustificare il sacrificio del contrapposto
interesse privato.
Per la giurisprudenza: “L’ordine di
demolizione di opera edilizia abusiva è
sufficientemente motivato con l’affermazione
dell’accertata abusività dell’opera, salva
l’ipotesi in cui, per il lungo lasso di
tempo trascorso dalla commissione dell’abuso
ed il protrarsi dell’inerzia
dell’amministrazione preposta alla
vigilanza, si sia ingenerata una posizione
d’affidamento nel privato, ipotesi questa in
relazione alla quale si ravvisa un onere di
congrua motivazione che, avuto riguardo
anche all’entità e alla tipologia
dell’abuso, indichi il pubblico interesse,
evidentemente diverso da quello al
ripristino della legalità, idoneo a
giustificare il sacrificio del contrapposto
interesse privato” (Consiglio Stato,
sez. IV, 14.05.2007, n. 2441).
Del resto, s’è sostenuto, con specifico
riguardo all’esercizio del potere
d’annullamento, in autotutela, di un
provvedimento ampliativo della sfera
giuridica del privato, che: “Nel caso di
annullamento d’ufficio di una concessione
edilizia consequenziale ad una falsa o
comunque erronea rappre-sentazione dello
stato di fatto, preesistente al rilascio
della concessione me-desima, l’interesse
pubblico all’esercizio della potestà di
autotutela sussiste “in re ipsa” e non
necessita pertanto di alcuna motivazione
ulteriore” (TAR Emilia Romagna Bologna,
sez. II, 10.06.2002, n. 854).
Come può notarsi, l’onere motivazionale è
certamente semplificato dove, come nella
specie, ci si trovi in presenza di
un’illegittimità del titolo ad
aedificandum, perché rilasciato in base
ad un presupposto di fatto errato (il
rispetto della distanza di metri dieci dal
vallone Cupazzo); né, del resto, si
ravvisano, nella specie, gli ulteriori
presupposti, perché occorra una penetrante
motivazione circa la sussistenza di un
pubblico interesse, diverso da quello al
mero ripristino della legalità violata,
presupposti costituiti, nel caso degli
illeciti edilizi, dal lungo lasso di tempo
trascorso dalla commissione dell’abuso e dal
protrarsi dell’inerzia dell’Amministrazione,
ché, anzi, nella specie la situazione
dell’erigendo fabbricato è stata oggetto di
costante attenzione da parte del Comune, che
ha esercitato i propri poteri repressivi in
tempi da ritenersi adeguati, se si tiene
conto dell’opportunità d’attendere
l’orientamento del competente Genio Civile
circa la richiesta di concessione idraulica
“in sanatoria”, presentata
dall’interessato
(TAR Campania-Salerno, Sez. II,
sentenza 07.03.2008 n. 267 - link
a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
La repressione dell’abuso
edilizio, disposta a distanza di un tempo
ragguardevole, richieda una puntuale
motivazione sull’interesse pubblico al
ripristino dei luoghi allo status quo ante.
Ritiene il Collegio che nella specie debba
farsi applicazione del principio
costantemente seguito dalla giurisprudenza,
secondo cui la repressione dell’abuso
edilizio, disposta a distanza di un tempo
ragguardevole, richieda una puntuale
motivazione sull’interesse pubblico al
ripristino dei luoghi allo status quo
ante.
La Sezione, infatti, ha fermato che l'ordine
di demolizione di opera edilizia abusiva è
sufficientemente motivato con l'affermazione
dell'accertata abusività dell'opera, salva
l'ipotesi in cui, per il lungo lasso di
tempo trascorso dalla commissione dell'abuso
ed il protrarsi dell'inerzia
dell'amministrazione preposta alla
vigilanza, si sia ingenerata una posizione
d'affidamento nel privato, ipotesi questa in
relazione alla quale si ravvisa un onere di
congrua motivazione che, avuto riguardo
anche all'entità e alla tipologia
dell'abuso, indichi il pubblico interesse,
evidentemente diverso da quello al
ripristino della legalità, idoneo a
giustificare il sacrificio del contrapposto
interesse privato (Consiglio Stato, sez. IV,
14.05.2007, n. 2441; Consiglio Stato, sez.
V, 29.05.2006 n. 3270)
(Consiglio di Stato, Sez. V,
sentenza 04.03.2008 n. 883 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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febbraio 2008 |
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EDILIZIA PRIVATA:
Condono di opere abusive
insistenti su area demaniale, diniego,
legittimità.
In tema di
istanza di sanatoria straordinaria di opere
edilizie su aree demaniali, l'art. 35, c. 5,
L. 47/1985 subordina il condono edilizio in
tali aree "anche" alla disponibilità
dell'ente proprietario delle aree medesime e
non "in alternativa" alla disponibilità
delle Amministrazioni comunali e di quelle
proposte alla tutela del vincolo ambientale,
per cui il doppio parere è necessario per
rilasciare il condono ma è sufficiente un
solo parere negativo per respingerlo.
E’, pertanto, carente di interesse a
ricorrere l’invocazione del parere della
Autorità proprietaria dell’area sulla quale
insiste il bene che si intende sanare e per
il quale v’è già il parere negativo
dell’Amministrazione comunale
(TAR Toscana, Sez. III,
sentenza 06.02.2008 n. 102 - link
a www.altalex.com). |
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gennaio 2008 |
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EDILIZIA PRIVATA: Fattispecie
in materia di ristrutturazione - Condono
edilizio.
Ai sensi dell’art. 2, comma 53, l.
23.12.1996 n. 662, la modifica della
destinazione d’uso con o senza opere, anche
se in difformità dalle previsioni
urbanistiche, rientra nella tipologia 4
(opere di ristrutturazione edilizia e opere
che abbiano determinato mutamento di
destinazione d’uso) e non nella tipologia 1
della tabella allegata alla l. 28.02.1985 n.
47 (massima tratta da www.studiospallino.it
-
TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 28.01.2008 n. 225
- link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Cambio
di destinazione d'uso senza opere edilizie -
Art. 2, comma 53, Legge n. 662/1996 -
Portata.
Ai sensi dell'art. 2, comma 53,
Legge 662/1996, la modifica della destinazione d'uso, con o
senza opere -anche se in difformità dalle previsioni
urbanistiche- rientra nella tipologia 4 e non nella
tipologia 1 della tabella allegata alla Legge 47/1995 (cfr.
TAR Milano, sent. n. 2034/1998) (massima tratta da
www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 28.01.2008 n. 225
- link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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anno 2007 |
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EDILIZIA PRIVATA: L’Amministrazione
non può impedire la formazione del titolo
abilitativo, o annullarlo o rimuoverlo,
contestando la mancanza del DURC; tuttavia,
altra cosa è l’esecuzione materiale dei
lavori ove “In assenza della certificazione
della regolarità contributiva, anche in caso
di variazione dell'impresa esecutrice dei
lavori, è sospesa l'efficacia del titolo
abilitativo”, sicché appare legittimo
l’ordine di sospensione dei lavori fino alla
produzione della certificazione in parola.
L’Amministrazione non può impedire la
formazione del titolo abilitativo, o
annullarlo o rimuoverlo, contestando la
mancanza del DURC; tuttavia, altra cosa è
l’esecuzione materiale dei lavori.
A tal fine, la certificazione di regolarità
contributiva è necessaria: infatti, ex art.
3, comma 8, lett. b)-ter, del D.Lgs.
494/1996 “In assenza della certificazione
della regolarità contributiva, anche in caso
di variazione dell'impresa esecutrice dei
lavori, è sospesa l'efficacia del titolo
abilitativo”, sicché appare legittimo
l’ordine di sospensione dei lavori fino alla
produzione della certificazione in parola
(TAR Campania-Napoli, Sez. VII,
sentenza 28.12.2007 n. 16559 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Sulla
necessità di riadottare l'ordine di
demolizione di opere abusive.
Qualora si
presenti istanza di sanatoria, anche ai
sensi dell’art. 13 della legge n. 47 del
1985, la stessa fa conseguire l’automatico
venir meno della pregressa ingiunzione di
demolizione e, in caso di rigetto
dell’istanza, necessita adottare una nuova
diffida a demolire dell'opera abusiva (v.,
tra le altre, TAR Sicilia, Palermo, Sez. III,
25.09.2006 n. 1947)
(TAR Parma,
sentenza 13.12.2007 n. 620 - link
a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Il termine di
45 giorni previsto dall'art. 4, l.
28.02.1985 n. 47, entro cui il comune, dopo
la emissione dell'ordinanza di sospensione
dei lavori abusivi, deve emanare i
provvedimenti definitivi diretti a reprimere
l'abuso edilizio accertato, designa il
termine della legale durata del
provvedimento di sospensione dei lavori,
trascorso il quale lo stesso perde la sua
efficacia; la scadenza di detto termine,
tuttavia, non priva il comune del potere di
adottare i provvedimenti definitivamente
repressivi della violazione edilizia che, in
caso di inosservanza della disposta
sospensione, sia stata eseguita pur dopo il
decorso dello stesso termine, né
l'inosservanza di esso consente comunque la
prosecuzione dei lavori da parte
dell'esecutore delle opere ritenute abusive.
L'ordine di demolizione di opere edilizie
abusive non deve essere preceduto
dall'avviso ex art. 7 della legge 241/1990,
trattandosi di un atto dovuto, che viene
emesso quale sanzione per l’accertamento
della inosservanza di disposizioni
urbanistiche secondo un procedimento di
natura vincolata precisamente tipizzato dal
legislatore conseguente rigidamente
disciplinato della legge.
L'omessa comunicazione di avvio del
procedimento ex art. 7 L. 07.08.1990, n. 241
non costituisce in alcun modo vizio
dell'impugnata ingiunzione a demolire anche
alla luce di quanto recentemente stabilito
dall’art. 21-octies, comma 2, della legge n.
241 del 1990, nel testo aggiunto dalla legge
n. 15 dell’11.02.2005, secondo cui “Non è
annullabile il provvedimento adottato in
violazione di norme sul procedimento o sulla
forma degli atti qualora, per la natura
vincolata del provvedimento, sia palese che
il suo contenuto dispositivo non avrebbe
potuto essere diverso da quello in concreto
adottato”.
Premesso che il
provvedimento di sospensione ad horas
delle opere abusive -come disciplinato
dall’abrogato art. 4 della legge n. 47/1985–
è un provvedimento per sua natura avente
efficacia temporalmente circoscritta sino
all’adozione dei provvedimenti repressivi
successivi, l’art. 7 della legge 47/1985,
vigente all’epoca (ed abrogato dall'art.
136, comma 2, d.p.r. 06.06.2001, n. 380, a
decorrere dal 30.06.2003, ai sensi dell'art.
3, d.l. 20.06.2002, n. 122, conv., con
modificazioni, in l. 01.08.2002, n. 185),
con riferimento alle opere eseguite in
assenza di concessione, in totale difformità
o con variazioni essenziali attribuiva al
sindaco -accertata l'esecuzione di tali
opere- il potere/dovere di ingiungere la
demolizione.
Il termine di 45 giorni previsto dall'art.
4, l. 28.02.1985 n. 47, entro cui il comune,
dopo la emissione dell'ordinanza di
sospensione dei lavori abusivi, deve emanare
i provvedimenti definitivi diretti a
reprimere l'abuso edilizio accertato,
designa infatti il termine della legale
durata del provvedimento di sospensione dei
lavori, trascorso il quale lo stesso perde
la sua efficacia; la scadenza di detto
termine, tuttavia, non priva il comune del
potere di adottare i provvedimenti
definitivamente repressivi della violazione
edilizia che, in caso di inosservanza della
disposta sospensione, sia stata eseguita pur
dopo il decorso dello stesso termine, né
l'inosservanza di esso consente comunque la
prosecuzione dei lavori da parte
dell'esecutore delle opere ritenute abusive
(TAR Puglia Lecce, sez. II, 07.05.2007, n.
1821; TAR Lazio Roma, sez. II, 03.02.2006,
n. 780).
Per
giurisprudenza pacifica di questo Collegio,
l'ordine di demolizione di opere edilizie
abusive non deve essere preceduto
dall'avviso ex art. 7 della legge 241/1990,
trattandosi di un atto dovuto, che viene
emesso quale sanzione per l’accertamento
della inosservanza di disposizioni
urbanistiche secondo un procedimento di
natura vincolata precisamente tipizzato dal
legislatore conseguente rigidamente
disciplinato della legge.
Peraltro, trattandosi di un atto volto a
reprimere un abuso edilizio , esso sorge in
virtù di un presupposto di fatto, ossia
l’abuso, di cui il ricorrente doveva essere
ragionevolmente a conoscenza, rientrando
nella propria sfera di controllo.
Questa stessa Sezione, aderendo al costante
orientamento della giurisprudenza, ha più
volte affermato che il procedimento
repressivo degli abusi edilizi, in quanto
integralmente disciplinato dalla legge
speciale e da questa rigidamente vincolato,
non richiede la previa comunicazione di
avvio ai destinatari dell'atto finale (TAR
Puglia-Bari, II, 28.03.1998, n. 349; TAR
Toscana, III 02.11.1998, n. 396; TAR
Piemonte, I, 25.02.1999, n. 105; TAR Lazio,
II, 26.11.1999, n. 2455; TAR Piemonte, I,
13.06.2001, n. 1302).
L'omessa comunicazione di avvio del
procedimento ex art. 7 L. 07.08.1990, n. 241
non costituisce perciò in alcun modo vizio
dell'impugnata ingiunzione a demolire anche
alla luce di quanto recentemente stabilito
dall’art. 21-octies, comma 2, della legge n.
241 del 1990, nel testo aggiunto dalla legge
n. 15 dell’11.02.2005, secondo cui “Non è
annullabile il provvedimento adottato in
violazione di norme sul procedimento o sulla
forma degli atti qualora, per la natura
vincolata del provvedimento, sia palese che
il suo contenuto dispositivo non avrebbe
potuto essere diverso da quello in concreto
adottato”
(TAR Campania-Napoli, Sez. IV,
sentenza 10.12.2007 n. 15871 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: In
assenza di una precisa identificazione degli
elementi ostativi, la reiezione della
domanda di sanatoria non è legittima, in
quanto contraria al principio secondo cui
l’Amministrazione è in ogni caso tenuta ad
esprimere in maniera puntuale le ragioni
ostative al rilascio della concessione in
sanatoria, al fine di mostrare la
completezza della fase istruttoria e la
ponderazione di tutti gli interessi
coinvolti nel procedimento.
In assenza di
una precisa identificazione degli elementi
ostativi, la reiezione della domanda di
sanatoria non è legittima, in quanto
contraria al principio secondo cui
l’Amministrazione è in ogni caso tenuta ad
esprimere in maniera puntuale le ragioni
ostative al rilascio della concessione in
sanatoria, al fine di mostrare la
completezza della fase istruttoria e la
ponderazione di tutti gli interessi
coinvolti nel procedimento (Cons. St., V,
07.03.1987, n. 165; TAR Campania–Napoli,
11.12.2002, n. 7989; TAR Lombardia–Brescia,
26.11.2003, n. 1443)
(TAR Piemonte, Sez. I,
sentenza 16.10.2007 n. 3053 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: I
provvedimenti che ordinano la demolizione di
manufatti abusivi ed, in particolare, la
diffida a demolire, non abbisognano di
congrua motivazione in punto di interesse
pubblico attuale alla rimozione dell’abuso
(che è “in re ipsa”, consistendo nel
ripristino dell’assetto urbanistico
violato), atteso che l’art. 7 della legge n.
47/1985 configura la relativa attività
sanzionatoria come da doverosamente
esercitarsi, anche a distanza di anni dalla
realizzazione dell’abuso
La
giurisprudenza assolutamente maggioritaria
afferma che: <<I provvedimenti repressivi
come l’ordine di demolizione di una
costruzione abusiva prescindono da qualsiasi
valutazione discrezionale dei fatti e sono
subordinati al solo verificarsi dei
presupposti stabiliti dalla legge, così che,
una volta accertata la consistenza
dell’abuso non vi è alcun margine di
discrezionalità per l’interesse pubblico
eventualmente collegato>> (C. di S.,
Sez. IV, 27.04.2004, n. 2592).
Pertanto i provvedimenti che ordinano la
demolizione di manufatti abusivi ed, in
particolare, la diffida a demolire, non
abbisognano di congrua motivazione in punto
di interesse pubblico attuale alla rimozione
dell’abuso (che è “in re ipsa”,
consistendo nel ripristino dell’assetto
urbanistico violato), atteso che l’art. 7
della legge n. 47/1985 configura la relativa
attività sanzionatoria come da doverosamente
esercitarsi, anche a distanza di anni dalla
realizzazione dell’abuso
(TAR Campania-Napoli, Sez. III,
sentenza 09.10.2007 n. 9134 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Problematiche
manufatti abusivi.
Il Comune XXX pone due quesiti in merito
alla realizzazione di alcuni manufatti,
definiti “altane”, abusivamente realizzati
nel territorio comunale, in area boscata e,
più precisamente, nella “riserva dove si
esercita l’attività dell’Azienda
Agrituristico Venatoria denominata XXX.
Precisa il Comune che le predette “altane”
sono state realizzate in legno grezzo e
presentano una “tipologia comunemente
utilizzata per l’esercizio dell’attività
venatoria di prelievo selettivo di ungulati,
di avvistamento e censimento”, essendo
usualmente utilizzate “per l’esercizio
dell’attività venatoria in sicurezza,
costituendo dei piccoli ripari atti ad
ospitare una persona, rialzati dal suolo,
sfruttando l’appoggio ad un tronco d’albero
e sostenuti da pali in legno infissi nel
terreno”.
I manufatti realizzati nel caso concreto
presentano dimensioni di circa mt. 1,50 x
1,50 e un’altezza di circa mt. 5,00: gli
stessi risultano essere stati sottoposti a
sequestro giudiziario, come segnalato al
Comune dal Corpo Forestale dello Stato.
Segnala il Comune che né le Norme Tecniche
del P.R.G.C. vigente né il Regolamento
Edilizio “danno indicazioni in merito alla
costruzione di altane per la caccia”, e che
con nota prot. n. 7298/13.4 del 6.9.2006, la
Regione Piemonte Settore Caccia e Pesca ha
stabilito che “le cosiddette altane non
possono essere considerate come appostamenti
fissi ai sensi della L. 157/1992, in quanto
non sono considerati fissi ai sensi e per
gli effetti di cui all’art. 12 comma 5, gli
appostamenti per la caccia degli ungulati”.
Ciò premesso, il Comune XXX chiede:
1. se le altane sopra descritte siano da
considerarsi manufatto di tipo edilizio per
il quale sia prescritto il rilascio del
permesso a costruire;
2. se per le altane di cui sopra, che
ricadono in zona boscata, sia necessaria
l’autorizzazione paesaggistica ai sensi del
decreto legislativo n. 42/2004 in tema di
beni culturali (Regione Piemonte,
parere n.
115/2007 - link a
www.regione.piemonte.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Problematiche
difformità progetto edilizio.
La richiesta di parere formulata dal Comune
XXX riguarda un complesso residenziale
composto da due edifici, realizzato in
seguito al rilascio della licenza di
costruire del 1° luglio 1972 e terminato nel
1975. Entrambi gli immobili sono stati
considerati conformi alle norme
igienico-sanitarie vigenti e sono pertanto
stati rilasciati i certificati di
abitabilità in data 31.01.1975.
Recentemente il Comune ha appurato che il
complesso è parzialmente difforme dal
progetto assentito nel lontano 1972; in
particolare, un edificio ha subito una
diminuzione della superficie di circa 40 mq.
e l’altro un aumento pari a 90 mq. E’ stata
inoltre parzialmente modificata la
distribuzione interna dei locali.
I quesiti posti dal Comune attengono a:
1) la rilevanza urbanistica del certificato
di abitabilità;
2) i limiti temporali dell’azione repressiva
da parte del Comune e le sanzioni
applicabili;
3) i soggetti passivi a cui contestare gli
abusi edilizi;
4) eventuali obblighi in capo al Comune per
quanto concerne i rogiti notarili stipulati (Regione Piemonte,
parere n.
108/2007 - link a
www.regione.piemonte.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
In tema di prescrizione del
conguaglio dell’oblazione, la riduzione del
relativo termine dai 10 anni ai 36 mesi
stabilito dall’art. 35, comma 18, l.
28.02.1985 n. 47, come modificato dall'art.
4 d.l. 12.01.1988 n. 2, conv. in L.
13.03.1988 n. 68, s’applica ai rapporti
pendenti ai sensi dell’art. 252 disp. trans.
c.p.c., nel senso che decorre dalla data di
entrata in vigore della novella per intero,
salvo il caso in cui il termine residuo
della prescrizione ordinaria sia inferiore
ai tre anni.
Soltanto l’omessa presentazione della
documentazione prescritta per le domanda di
condono edilizio non fa decorrere, oltre che
il termine di 24 mesi per la formazione di
silenzio assenso, quello collegato di
trentasei mesi per la prescrizione del
diritto al conguaglio dell’oblazione
previsto dall'art. 35, L. 28.02.1985 n. 47.
Trascorsi 36 mesi dalla presentazione della
domanda di condono si prescrive, per fatto
di legge, il diritto del comune di ottenere
il conguaglio delle somme dovute a titolo di
oblazione; conseguentemente è illegittimo il
provvedimento con il quale il Comune
ingiunge il pagamento di un importo
ulteriore rispetto a quello determinato in
sede di presentazione della domanda di
sanatoria e sopraggiunto dopo il decorso del
termine di prescrizione del diritto
dell'amministrazione all'emanazione di atti
sanzionatori.
Come chiarito dalla giurisprudenza (cfr. TAR
Sicilia-Palermo, sez. I, 06.07.2004, n. 769:
C.d.s. sez. V, 19.04.2007, n. 1809) in tema
di prescrizione del conguaglio
dell’oblazione, la riduzione del relativo
termine dai dieci anni ai trentasei mesi
stabilito dall’art. 35, comma 18, l.
28.02.1985 n. 47, come modificato dall'art.
4 d.l. 12.01.1988 n. 2, conv. in L.
13.03.1988 n. 68, s’applica ai rapporti
pendenti ai sensi dell’art. 252 disp. trans.
c.p.c., nel senso che decorre dalla data di
entrata in vigore della novella per intero,
salvo il caso in cui il termine residuo
della prescrizione ordinaria sia inferiore
ai tre anni.
Soltanto l’omessa presentazione della
documentazione prescritta per le domanda di
condono edilizio non fa decorrere, oltre che
il termine di ventiquattro mesi per la
formazione di silenzio assenso, quello
collegato di trentasei mesi per la
prescrizione del diritto al conguaglio
dell’oblazione previsto dall'art. 35, L.
28.02.1985 n. 47 (cfr. TAR Puglia Bari, sez.
III, 05.06.2004, n. 3394).
Poiché con riguardo alla prescrizione
dell'obbligazione relativa all'oblazione per
il condono edilizio il "dies a quo"
del termine prescrizionale, previsto
dall'art. 35, comma 18, l. n. 47 del 1985,
per l'esercizio del diritto al conguaglio
-da qualificare termine breve ed eccezionale
rispetto al termine ordinario decennale-
decorre dalla presentazione della domanda di
concessione in sanatoria, ovvero dalla
integrazione della documentazione da
allegare alla domanda e non dal
provvedimento comunale che conclude il
procedimento di condono edilizio, ovvero
dalla maturazione del silenzio assenso (cfr.
TAR Sicilia Catania, sez. I, 25.02.2004, n.
449), il Collegio ritiene fondato il
relativo motivo di ricorso.
Deve affermarsi, infatti, che in virtù
dell'art. 35, comma 12, l. n. 47 del 1985, e
successive integrazioni e modificazioni,
trascorsi trentasei mesi dalla presentazione
della domanda di condono si prescrive, per
fatto di legge, il diritto del comune di
ottenere il conguaglio delle somme dovute a
titolo di oblazione; conseguentemente è
illegittimo il provvedimento con il quale il
Comune ingiunge il pagamento di un importo
ulteriore rispetto a quello determinato in
sede di presentazione della domanda di
sanatoria e sopraggiunto dopo il decorso del
termine di prescrizione del diritto
dell'amministrazione all'emanazione di atti
sanzionatori.
Più in generale, il Collegio osserva che
l’art. 4, comma 6, decreto legge n. 2 del
1988 (come modificato dalla legge di
conversione n. 68 del 1988) -che ha,
successivamente all'entrata in vigore della
legge n. 47 del 1985, stabilito che, decorsi
36 mesi dalla domanda di concessione in
sanatoria, "si prescrive l'eventuale
diritto al conguaglio ed al rimborso
spettanti"- ha solo ridotto a 36 mesi il
termine di prescrizione decennale e non ha,
invece, ampliato il termine di 24 mesi di
cui all'art. 35, comma 12, della legge n. 47
del 1985, che si riferisce all'emanazione
del solo provvedimento amministrativo sulla
domanda di concessione in sanatoria; da ciò
ne deriva che avendo il silenzio assenso
(eventualmente formatosi in seguito al
decorso di 24 mesi dalla domanda senza alcun
provvedimento espresso dell'amministrazione)
effetti limitati alla costituzione del
tacito provvedimento di concessione in
sanatoria, l'autorità comunale conserva, sì,
integra la potestà di rettificare l'importo
dell'oblazione auto-determinato dal
richiedente purché, però, eserciti il
relativo potere entro il termine
prescrizionale suddetto.
Solo il tempestivo esercizio del potere
nell’indicato termine perentorio consente,
infatti, al Comune di pretendere il
pagamento del relativo conguaglio senza,
peraltro, essere obbligato a fornire alcuna
motivazione sull'interesse pubblico ad
effettuare la rettifica di cui trattasi, non
configurandosi quest'ultima, in siffatta
evenienza, come annullamento d'ufficio di un
provvedimento precedente, ovvero del preteso
silenzio assenso avente valore equivalente,
bensì come mero esercizio di una facoltà
rientrante nel diritto soggettivo ad
ottenere il pagamento della somma dovuta
(cfr Consiglio Stato, sez. V, 22.11.1996, n.
1388)
(TAR Lazio-Latina,
sentenza 04.07.2007 n. 477 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Nell’ambito della fascia di
rispetto autostradale o stradale il vincolo
di inedificabilità è assoluto per cui sono
irrilevanti le caratteristiche concrete
delle opere abusive realizzate nell’ambito
della fascia medesima; il divieto di
costruire è infatti in questo caso correlato
alla esigenza di assicurare un’area libera
utilizzabile dal concessionario
dell’autostrada -all’occorrenza- per
installarvi cantieri, depositare materiali,
per necessità varie e, comunque, per ogni
necessità di gestione relativa ad interventi
in loco sulla rete autostradale.
Le opere abusive realizzate all’interno
della fascia di rispetto autostradale, al di
fuori del perimetro del centro abitato, se
realizzate dopo l’imposizione del vincolo,
non sono suscettibili di sanatoria anche se
si tratta di mere sopraelevazioni di
manufatti preesistenti ed anche se l’opera
resti al di sotto del livello della strada.
Nell’ambito della fascia di rispetto
autostradale o stradale, come è stato
chiarito dalla giurisprudenza (vedi ex
multis C.d..S. 25.09.2002 n. 4927), il
vincolo di inedificabilità è assoluto per
cui sono irrilevanti le caratteristiche
concrete delle opere abusive realizzate
nell’ambito della fascia medesima; il
divieto di costruire è infatti in questo
caso correlato alla esigenza di assicurare
un’area libera utilizzabile dal
concessionario dell’autostrada -all’occorrenza-
per installarvi cantieri, depositare
materiali, per necessità varie e, comunque,
per ogni necessità di gestione relativa ad
interventi in loco sulla rete autostradale.
Premesso che il
divieto di edificazione nell’ambito della
fascia di rispetto autostradale è assoluto,
nel caso di specie le opere abusive non
risultano condonabili poiché innegabilmente
hanno comportato un aumento della superficie
utile del fabbricato preesistente; inoltre,
secondo la citata giurisprudenza seguita
anche da questo TAR (vedi Sez. 3^,
12.02.2003 n. 277), le opere abusive
realizzate all’interno della fascia di
rispetto autostradale, al di fuori del
perimetro del centro abitato, se realizzate
dopo l’imposizione del vincolo, non sono
suscettibili di sanatoria anche se si tratta
di mere sopraelevazioni di manufatti
preesistenti ed anche se l’opera resti al di
sotto del livello della strada
(TAR
Toscana, Sez. II,
sentenza 25.06.2007 n. 934 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Accertamento
di conformità alla licenza edilizia.
Il Comune XXX pone un quesito avente ad
oggetto il metodo ed i parametri attraverso
i quali può essere quantificata l’oblazione
prevista dall’art. 37, comma IV, D.P.R.
380/2001 per il caso in cui venga rilasciato
l’accertamento di conformità relativamente
ad interventi eseguiti in assenza o in
difformità dalla denuncia di inizio attività (Regione Piemonte,
parere n.
65/2007 - link a
www.regione.piemonte.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Sanatoria
abuso e titolo abilitativo edilizio.
Il Comune XXX ha avanzato richiesta di
parere in merito alla legittimità di un
titolo abilitativo edilizio costituito da
una DIA in sanatoria per opere, soggette
appunto a DIA, realizzate su di un fondo
soggetto a regime di comunione della
proprietà, perché “corte comune”.
Nel caso di specie la DIA in sanatoria
sarebbe presentata dal solo comproprietario
che aveva abusivamente eseguito le opere nel
fondo comune, e si deve prevedere l’assenza
del consenso degli altri comproprietari alla
realizzazione delle opere.
Il Comune chiede altresì quale sanzione
debba essere applicata nel caso in cui non
sia accettabile la predetta DIA in mancanza
del consenso dei comproprietari (Regione Piemonte,
parere n.
58/2007 - link a
www.regione.piemonte.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Sanzioni pecuniarie conseguenti
ad abusi paesaggistici.
Il Comune XXX pone quattro puntuali quesiti,
tre dei quali in materia di sanzioni
pecuniarie conseguenti all’accertamento di
abusi paesaggistici.
Si risponde a tali quesiti secondo l’ordine
in cui il Comune li ha formulati.
1) Le sanzioni amministrative pecuniarie
previste dall’art. 167 del D.Lgs. 42/2004 e
s.m.i. sostituiscono o sono integrative di
quelle previste dall’art. 16 della L.R.
20/1989 e s.m.i.?
2) Le sanzioni
amministrative pecuniarie previste dall’art.
167 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. sono
comminate dal Comune a proprio favore?
(Regione Piemonte,
parere n.
57/2007 - link a
www.regione.piemonte.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Richiesta
concessione edilizia in sanatoria.
Il Comune XXX richiede parere in ordine alla
seguente situazione.
Nel corso del 1998, l’Ufficio Tecnico
accertava alcune irregolarità edilizie
riguardanti un edificio sito in frazione XXX:
in particolare, detto fabbricato era stato
realizzato in difformità dalla concessione
edilizia a suo tempo rilasciata ed insisteva
in parte (per una modesta superficie: circa
4 mq) su terreno appartenente al demanio
comunale. In sede di istruttoria, emergeva
che l’abuso non era stato commesso dal
proprietario dell’epoca, bensì da quello
precedente, nel corso del 1986.
Il Comune, a seguito del predetto
accertamento, notificava al proprietario
ordinanza di demolizione ai sensi degli
artt. 12 e 14 L. 47/1985 (oggi artt. 34 e 35
D.P.R. 380/2001).
Il provvedimento era impugnato avanti al TAR
del Piemonte, che, tuttavia (con sentenza n.
1137/2005), respingeva il ricorso,
confermando la legittimità e la validità
dell’ordinanza di rimessione in pristino.
Il proprietario dell’immobile non ha a
tutt’oggi provveduto alla demolizione,
manifestando peraltro al Comune la propria
intenzione –ove possibile– di chiedere la
“sanatoria” dell’abuso o, quantomeno, la
“fiscalizzazione” dello stesso (cioè
l’applicazione di una sanzione pecuniaria in
luogo di quella demolitoria) (Regione Piemonte,
parere n.
55/2007 - link a
www.regione.piemonte.it). |
|
EDILIZIA PRIVATA: Condono
edilizio.
Il Comune XXX pone un quesito in merito
all’applicazione della normativa sul condono
edilizio di cui al decreto legge n.
269/2003, convertito nella legge n.
326/2003, nel caso di intervento abusivo
consistente nel cambio di destinazione
d’uso, con opere edilizie, in fascia di
rispetto cimiteriale, di un manufatto da
deposito attrezzi e prodotti agricoli a
fabbricato di civile abitazione (Regione Piemonte,
parere n.
23/2007 - link a
www.regione.piemonte.it). |
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EDILIZIA
PRIVATA:
Abusi edilizi - Istanza di un proprietario limitrofo
con la quale si chiede l’adozione di provvedimenti
repressivi di abusi edilizi - Obbligo della P.A. di
provvedere - Sussiste.
In materia edilizia, il Comune è tenuto a provvedere alle
richieste dei cittadini nel caso in cui chiedano
l’eliminazione di abusi edilizi o, comunque, il rispetto
della normativa edilizia.
Nel caso di segnalazione da parte di un privato della
presumibile esistenza di illeciti edilizi, l’ente locale è
obbligato all’attivazione del procedimento di controllo e,
all’esito dello stesso, laddove sia acclarata la sussistenza
di abusi, l’attivazione e alla conclusione del procedimento
sanzionatorio (TAR Campania-Salerno, Sez. II,
sentenza 28.03.2007 n. 312
- link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: L'ordinanza di demolizione è atto dovuto e
vincolato; pertanto, l'obbligo della
motivazione è
sufficientemente assolto con l'indicazione,
anche "per relationem"
dei presupposti di fatto attraverso
i quali sia comunque possibile ricostruire
l'"iter" logico seguito
dall'amministrazione ed al giudice, per tale
via, di esercitare il proprio sindacato di
legittimità.
Sebbene per giurisprudenza costante di
questa sezione, nel sistema delineato dal
DPR 380/2001 qualora l'interessato abbia
attivato il procedimento per ottenere il
permesso di costruire in sanatoria, il
ricorso proposto contro un provvedimento
repressivo emesso in precedenza diviene
improcedibile per sopravvenuta carenza di
interesse (atteso che a seguito dell'istanza
di sanatoria l’ordine di demolizione è
destinato ad essere sostituito o dal
permesso di costruire in sanatoria o da un
nuovo provvedimento sanzionatorio), a fronte
del provvedimento di diniego di permesso di
costruire in sanatoria la rinnovazione
dell’ordine di demolizione si pone come atto
vincolato sulla base degli esiti
dell’espletata istruttoria -come sopra
ampiamente evidenziato- che conduceva al
diniego della sanatoria.
L'ordinanza di demolizione è atto dovuto e
vincolato; pertanto, l'obbligo della
motivazione -inteso nella sua essenzialità,
senza inutili e fuorvianti formalismi- è
sufficientemente assolto con l'indicazione,
anche "per relationem" (rinvio al
contenuto dei pareri infra procedimentali),
dei presupposti di fatto ("id est",
verbali di contravvenzione, individuazione
dettagliata delle opere abusive) attraverso
i quali sia comunque possibile ricostruire
l'"iter" logico seguito
dall'amministrazione ed al giudice, per tale
via, di esercitare il proprio sindacato di
legittimità (TAR Puglia Bari, sez. II,
23.12.2002, n. 5843)
(TAR Campania-Napoli, Sez. IV,
sentenza 22.03.2007 n. 2725 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
|
EDILIZIA PRIVATA: Il
provvedimento di rigetto dell'istanza di
concessione edilizia in sanatoria non deve
essere preceduto dall'avviso di inizio del
procedimento, essendo questo ad istanza di
parte.
Come da costante orientamento di questa
sezione (ex multis, 21.09.2002, n.
5431; 17.06.2002, n. 3611), il provvedimento
di rigetto dell'istanza di concessione
edilizia in sanatoria non deve essere
preceduto dall'avviso di inizio del
procedimento, essendo questo ad istanza di
parte.
Tale circostanza non è di poco momento, in
quanto la previsione dell'onere
partecipativo di cui all'art. 7 L.
07.08.1990 n. 241, presuppone che
l'interessato ignori l'esistenza del
procedimento stesso, cosa ovviamente da
escludere se il procedimento è stato
iniziato a seguito di un'istanza presentata
dal destinatario dell'atto (Cons. Stato, IV
Sez., 05.07.2000 n. 3709)
(TAR Campania-Napoli, Sez. IV,
sentenza 22.03.2007 n. 2725 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Nel
caso di ordine di demolizione di opere
abusive non è necessaria la comunicazione di
avvio del procedimento, in quanto trattasi
di provvedimento alla cui adozione
l'Amministrazione comunale è vincolata per
legge, a seguito dell'accertata abusività
delle opere.
Non è
necessaria la comunicazione di avvio del
procedimento nel caso di ordine di
demolizione di opere abusive, in quanto
trattasi di provvedimento alla cui adozione
l'Amministrazione comunale è vincolata per
legge, a seguito dell'accertata abusività
delle opere, cioè in virtù di un presupposto
di fatto di cui il ricorrente doveva essere
ragionevolmente a conoscenza, rientrando
nella propria sfera di controllo (TAR Puglia
Lecce, sez. III, 10.07.2004, n. 4974; TAR
Emilia Romagna Bologna, sez. II, 18.02.2003,
n. 116; TAR Piemonte, sez. I, 15.04.2002, n.
838)
(TAR Campania-Napoli, Sez. IV,
sentenza 22.03.2007 n. 2725 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
EDILIZIA
PRIVATA: Opera
abusiva - Irrogazione della sanzione pecuniaria in luogo
della demolizione - Presupposti e limiti - Demolizione
tecnicamente impossibile - Costosità della demolizione -
Ininfluenza - Fattispecie.
L’irrogazione della sanzione pecuniaria in luogo della
demolizione è consentita dalla legge solo quando la
demolizione sia impossibile, s’intende tecnicamente, e non
quando sia costosa.
Nella specie, l’autorità comunale ha giustificato la
sanzione pecuniaria con la costosità della demolizione, tale
motivazione stata ritenuta illogica e illegittima, sia
perché essa vanifica la sanzione della demolizione prevista
dalla legge (tutte le demolizioni essendo costose), sia
perché la demolizione è a spese del contravventore e non già
del comune (Consiglio di Stato, Sez. V,
sentenza 20.03.2007 n. 1325
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EDILIZIA
PRIVATA:
Opera abusiva in relazione alla quale siano ormai
perfezionati gli elementi costitutivi del reato - Sequestro
preventivo - Ammissibilità - Fondamento.
In materia urbanistica, l'esigenza cautelare richiesta dalla
legge per disporre il sequestro preventivo è ipotizzabile
anche per i reati per i quali si siano perfezionati gli
elementi costitutivi, in quanto, anche ultimata, l'opera
abusiva continua a proiettare le sua conseguenze negative
sul regolare assetto del territorio, perpetuando nel tempo
l'offesa del bene tutelato e quindi l'esigenza di evitare
che il danno sia portato a conseguenze ulteriori (Cass.
2000, n. 1551).
In effetti, in tema di sequestro preventivo, le "conseguenze"
che il legislatore intende neutralizzare attraverso il
provvedimento non sono identificabili ne' con la condotta
dei reati formali ne' con l'evento naturalistico, che
integra la consumazione dei reati materiali, ma sono anche
quelle "ulteriori" rispetto alla condotta tipica
realizzata.
Per tale ragione il sequestro preventivo può essere disposto
anche quando sia cessata la condotta o si siano perfezionati
gli elementi costitutivi del reato in relazione al quale la
misura viene adottata (TRIBUNALE di Cosenza, Sez. II penale,
ordinanza 20.03.2007
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EDILIZIA
PRIVATA: Posizionamento fabbricato - Difformità totale o
parziale Autonoma utilizzabilità e specifica rilevanza -
Art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 (testo unico sull’edilizia).
A i sensi dell'articolo 31 del D.P.R. n. 380/2001 (testo
unico sull’edilizia), si verifica la difformità totale
allorché l'opera realizzata è diversa per caratteristiche
topologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quella
oggetto del permesso stesso ovvero allorché vengono
realizzati volumi edilizi oltre i limiti indicati nel
progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte
di esso con specifica rilevanza ed autonomamente
utilizzabile.
La totale difformità, in linea di massima sussiste, allorché
i lavori riguardino un'opera diversa per conformazione,
struttura, destinazione o ubicazione rispetto a quella
assentita ovvero allorché vengono realizzati volumi oltre i
limiti del progetto approvato. In quest'ultimo caso però
l'opera abusiva deve presentare il duplice requisito
dell'autonoma utilizzabilità e della specifica rilevanza.
Per l'autonoma utilizzabilità non si richiede però che la
struttura difforme sia separata da quella assentita, ma solo
che sia suscettibile di un uso diverso o indipendente da
quello dell'opera autorizzata (ad esempio trasformazione di
un sottotetto in mansarda Cass. 5891 del 1990). Con
riferimento alla specifica rilevanza la norma si riferisce
non ad una qualsiasi difformità ma a quella che abbia una
rilevanza apprezzabile, sia in modo oggettivo, sia con
riferimento alla struttura realizzata (Cfr. Cass. Sez. III
3350 del 2004). Si ha difformità parziale allorché le opere
apportino variazioni circoscritte in senso qualitativo o
quantitativo all'opera assentita.
Traslazione delle unità abitative - Presentazione
della domanda di condono - Sequestro preventivo Legittimità.
La presentazione della domanda di condono per la traslazione
delle unità abitative non impedisce, il compimento di atti
urgenti, quale può essere un sequestro preventivo (cfr per
tutte Cass. Sez. III 18.05.2005 n. 18426) (Corte di
Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 12.03.2007 n. 10479
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EDILIZIA
PRIVATA:
Le sanzioni in materia edilizia seguono l’oggetto.
Premesso e non concesso
che sia possibile evincere dagli atti di causa che la data
di realizzazione dell’abuso sia certamente anteriore a
quella di acquisto, ciò non vale ad escludere la legittimità
della sanzione amministrativa irrogata all’attuale
proprietario.
Le sanzioni amministrative in campo edilizio infatti, sulla
scorta della finalità preminente di ripristino della
legalità, vengono applicate sulla base dei principi di
obbligatorietà, tipicità e vincolatezza; conseguentemente,
la relativa imputazione avviene -contrariamente a quanto
sostenuto in memoria da parte ricorrente- in termini di
responsabilità oggettiva (tanto che la sanzione segue
l'immobile, applicandosi anche al proprietario attuale ed
essendo trasmissibile agli eredi), né occorre espressa,
specifica o diversa valutazione di ulteriori interessi
pubblici contrari.
In particolare, con riferimento alle sanzioni pecuniarie, è
indifferente ai fini della legittimità della sanzione per un
abuso edilizio l'individuazione dell'effettivo responsabile
dell'abuso, perché le sanzioni pecuniarie di cui all'art.
10, l. 28.02.1985 n. 47 e all'art. 34 per il loro carattere
ripristinatorio
(TAR
Campania-Napoli, Sez. IV,
sentenza 08.03.2007 n. 1608
- link a www.altalex.com). |
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EDILIZIA PRIVATA:
In materia di abusi edilizi, è
legittima l’effettuazione di accertamenti a
sorpresa da parte della P.A. qualora le
circostanze lo impongano per garantire la
genuinità di tali accertamenti.
Si
deve considerare legittima l’effettuazione
di accertamenti a sorpresa da parte della
P.A. qualora le circostanze lo impongano per
garantire la genuinità di tali accertamenti
(C.d.S., Sez. VI, 18.05.2004, n. 3190)
(TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 08.03.2007 n. 372 - link
a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA
PRIVATA: Possibile
condonare gli immobili all’asta. Il termine per la sanatoria
decorre dalla comunicazione della vendita.
Chi acquista un immobile sottoposto a pignoramento può
chiedere il condono non appena venga a conoscenza dell’abuso
(TAR Lazio-Roma, Sez. II-bis,
sentenza 03.03.2007 n. 1366
- link a www.cittadinolex.kataweb.it). |
EDILIZIA
PRIVATA: Reati
edilizi - Condono - Opere non residenziali - Esclusione
della condonabilità - Fattispecie: muro di contenimento -
Art. 4 D. L. n. 398/1993 conv. L. n. 493/1993 - L. n.
662/1996.
Sono escluse dal condono edilizio tutte le opere a
destinazione non residenziale. Pertanto, la costruzione di
un terrapieno, costituito da un muro con funzione di
contenimento con notevoli dimensioni (così come nella
specie) non è soggetta alla semplice denuncia di inizio dei
lavori, ai sensi dell'art. 4 del D.L.. 05.10.1993 n. 398,
convertito in L. 04.12.1993 n. 493, come sostituito
dall'art. 2, comma 60, della legge 23.12.1996 n. 662 (Cass.,
Sez. III, 17.07.1999-29.09.1999, n. 11126).
In conclusione, per la realizzazione di un terrapieno
costituito da un muro con funzione di contenimento di
notevoli dimensioni è necessario il permesso di costruire.
Condono edilizio - Nuove costruzioni non residenziali
- Esclusione - Procedimenti penali per violazioni edilizie -
L. n. 326/2003 - Art. 44 L. n.47/1985.
I procedimenti penali per violazioni edilizie relative a
nuove costruzioni non residenziali non possono essere
sottoposti, durante la pendenza dei termini di presentazione
del cd. condono edilizio, alla sospensione prevista
dall'art. 44 della legge 28.02.1985 n. 47, cui rinviano le
disposizioni di cui al decreto legge 30.09.2003 n. 269,
convertito con legge 24.11.2003 n. 326, atteso che l'art. 32
del citato decreto n. 289 limita l'applicabilità del condono
edilizio alle sole nuove costruzioni residenziali Cass.,
Sez. III, 17.02.2004-24.03.2004, n. 14436, (Conf. Cass.,
Sez. 3, 18.11.2003-29.01.2004, n. 3358).
Né rileva la conservazione degli effetti penali perché
comunque non risulta un'oblazione ritualmente perfezionata
con il pagamento della somma dovuta.
Reati urbanistici - Abusivismo edilizio - Condono -
Sospensione - Limiti - Requisiti per la condonabilità -
Necessità.
In materia di reati edilizi, la sospensione di cui all'art.
44 della legge 28.02.1985 n. 47 non è automatica e non va
applicata a tutti i procedimenti per reati urbanistici
astrattamente interessati al condono, ma solo a quelli
aventi ad oggetto opere che abbiano oggettivamente i
requisiti per la condonabilità ex art. 32 del D.L.
30.09.2003 n. 326 (nella specie l'opera abusiva non
risultava suscettibile di sanatoria, in quanto costruzione
di tipo non-residenziale, realizzata in assenza del titolo
abilitativo) (Cass. Pen. Sez. III, 06.04.2004-07.05.2004,
Sentenza n. 21679) (Corte di Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 27.02.2007 n. 8067
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EDILIZIA
PRIVATA:
Tutela degli interessi paesistici - Interventi edilizi
in zona vincolata - Assenza del titolo abilitativo - Condono
- Esclusione - Art. 32 D.L. n. 269/2003.
Ai sensi dell'art. 32 del D.L. n. 269/2003, non sono
suscettibili di sanatoria, le nuove costruzioni realizzate,
in assenza del titolo abilitativo edilizio, in area
assoggettata a vincolo imposto a tutela degli interessi
paesistici (in tal senso, Cass., Sez. III, 05.04.2005, n.
12577, Ricci; Cass., 01.10.2004, n. 38694. Canu ed altro;
Cass., 24.09.2004, n. 37865, Musio).
Tutela degli interessi idrogeologici, ambientali e
paesistici - Interventi edilizi di minore rilevanza
(restauro, risanamento conservativo e manutenzione
straordinaria) - Sanatoria - Nulla osta - Necessità.
Nelle aree sottoposte a vincolo di cui all'art. 32 lett. a)
del comma 26 della legge n. 47/1985 e s.m. (trattasi anche
dei vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali
a tutela degli interessi idrogeologici, ambientali e
paesistici) è possibile ottenere la sanatoria soltanto per
gli interventi edilizi di minore rilevanza (corrispondenti
alle tipologie di illecito di cui ai nn. 4, 5 e 6
dell'allegato 1: restauro, risanamento conservativo e
manutenzione straordinaria), previo parere favorevole da
parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo.
Tutela del patrimonio storico artistico o tutela della
salute - Titolo abilitativo edilizio in sanatoria -
Acquisizione dei pareri - Necessità - T.U. n. 380/2001 - D.
Lgs. n 152/2006 - D.Lgs. n. 42/2004.
Ai fini dell'acquisizione dei pareri "si applica quanto
previsto dall'art. 20, comma 6, del D.P.R. n. 380/2001"
ed "il motivato dissenso espresso da un’amministrazione
preposta alla tutela ambientale, paesaggistico -
territoriale, ivi inclusa la Soprintendenza competente, alla
tutela del patrimonio storico artistico o alla tutela della
salute preclude il rilascio del titolo abilitativo edilizio
in sanatoria" (comma 4).
Zone paesaggisticamente vincolate - Modificazione
dell'assetto del territorio - Artt. 143, 5° c., lett. b, e
149, D.Lgs. n. 42/2004.
Nelle zone paesaggisticamente vincolate è inibita -in
assenza dell'autorizzazione già prevista dall'art. 7 della
legge n. 1497 dei 1939, le cui procedure di rilascio sono
state innovate dalla legge n. 431/1985 e sono attualmente
disciplinate dall'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004- ogni
modificazione dell'assetto del territorio, attuata
attraverso lavori di qualsiasi genere, non soltanto edilizi,
con le deroghe eventualmente individuate dal piano
paesaggistico, ex art. 143, 5° comma - lett. b, del D Lgs.
n. 42/2004, nonché ad eccezione degli interventi previsti
dal successivo art. 149 e consistenti (tra l'altro) nella
manutenzione, ordinaria e straordinaria, e nel
consolidamento statico o restauro conservativo, purché non
alterino Io stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli
edifici.
Intervento edilizio mediante D.I.A. (restauro,
risanamento conservativo e manutenzione straordinaria) su
immobili sottoposti a tutela storico-artistica o
paesaggistico-ambientale - Interventi - Nulla osta -
Necessità - Art. 22, 6° c., T.U.E. n. 380/2001 - D.Lgs. n
152/2006 - D.Lgs. n. 42/2004.
In materia urbanistica, qualora un qualsiasi intervento
edilizio da realizzarsi mediante D.I.A. (quali la
manutenzione straordinaria, il restauro ed il risanamento
conservativo) riguardi immobili sottoposti a tutela
storico-artistica o paesaggistico-ambientale [ai sensi del
D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del
paesaggio); della legge n. 394/1991 (Legge-quadro sulle aree
protette); della legge n. 183/1989 (Norme per il riassetto
organizzativo e funzionale della difesa del suolo) e del
D.Lgs. n 152/2006 (Norme in materia ambientale)]
l'effettuazione delle stesso e subordinata al preventivo
rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle
relative previsioni normative (art. 22, 6° comma, del TU. n.
380/2001).
Costruzioni in zone sismiche - Vincoli in genere -
C.d. "zone di rispetto - Art. 32 L. n 47/1985 e s.m..
Con elencazione avente carattere meramente esemplificativo
può ricordarsi che l'art. 32 legge n 47/1985 e s.m. inerisce
-oltre che ai vincoli paesistici ed ambientali- ai vincoli
storici, artistici, architettonici ed archeologici; ai
vincoli idrogeologici; ai vincoli previsti per i parchi e le
aree naturali protette; ai vincoli derivanti dall'esistenza
di usi civici; ai vincoli derivanti dalle c.d. "zone di
rispetto" del demanio stradale, ferroviario ed
aeroportuale, dei cimiteri; alle prescrizioni imposte per le
costruzioni da eseguirsi in zone sismiche; ovvero ad altre
limitazioni poste dal D.M. 01.04.1968, n. 1404. (D.L.vo n.
380/2001 Testo Unico edilizia; D.Lgs. n 152/2006 Norme in
materia ambientale; D.Lgs. n. 42/2004 Codice dei beni
culturali e del paesaggio; L. n. 394/1991 Legge-quadro sulle
aree protette).
Aree assoggettate a vincolo paesaggistico-ambientale -
Interventi di manutenzione straordinaria, restauro e
risanamento conservativo - Rilascio del parere o
dell'autorizzazione - Necessità.
L'effettuazione di interventi di manutenzione straordinaria,
restauro e risanamento conservativo, da realizzarsi in aree
assoggettate a vincolo paesaggistico-ambientale, sono
subordinati al preventivo rilascio del parere o
dell'autorizzazione richiesti dalle relative previsioni
normative (si pensi, ad esempio, al notevole impatto che può
avere sul paesaggio già il solo rifacimento totale
dell'intonacatura e del rivestimento esterno di un edificio
qualora ne alteri il precedente aspetto esteriore).
Tuttavia, per l'acquisizione dell'autorizzazione
paesaggistica la conferenza di servizi non è
imprescindibilmente obbligatoria.
Condono edilizio - Nuova formulazione normativa -
Comportamento omissivo - Valenza di silenzio-rifiuto -
Silenzio-assenso - Esclusione - T.U. n. 380/2001 - D.Lgs. n
152/2006 - D.Lgs. n. 42/2004.
La normativa statale sul condono edilizio, per la sua natura
straordinaria ed eccezionale, è di stretta interpretazione.
Infatti, con la nuova formulazione normativa viene ripudiato
l'istituto del silenzio-assenso ed al comportamento omissivo
protrattosi oltre 180 giorni dalla richiesta di parere si
attribuisce valenza di silenzio-rifiuto tutti i tipi di
vincoli.
Opere abusive insanabili - L. n. 47/1985 e s.m..
Ai sensi degli articoli 32 e 33 della legge 28.02.1985, n.
47, le opere abusive non sono suscettibili di sanatoria,
qualora: siano state realizzate su immobili soggetti a
vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a
tutela degli interessi idrogeologici e delle falde
acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei
parchi e delle aree protette nazionali, regionali e
provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di
dette opere, in assenza o in difformità del titolo
abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche
e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici;''.
Ordine di demolizione - Funzione - Sanatoria ed
estinzione dei reati edilizi - Poteri del Giudice.
In materia di sanatoria ed estinzione dei reati edilizi,
sussiste in capo al giudice penale la competenza
istituzionale per compiere l'accertamento di conformità alle
norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti
urbanistici.
Di conseguenza, risulta legittima la subordinazione della
sospensione condizionale della pena alla demolizione
dell'opera abusiva [Cass. Sez. III, 17.04.2003, n. 18304,
Guido; Sez.III, 07.04.2000, n, 4086, Pagano; Sez. V,
30.09.1498, n. 10309, Licata; Cass. Sezioni Unite
03.02.1997, sentenza n, 714, ric. Luongo.
Cosicché, deve ritenersi definitivamente superata, in
materia urbanistica, la visione di un giudice supplente
della pubblica Amministrazione, in quanto è il territorio a
costituire l'oggetto della tutela posta dalle relative norme
penali: non può affermarsi, pertanto, che la legge riserva
all'autorità amministrativa ogni tipo di intervento nella
materia e, avendo l'ordine di demolizione la funzione di
eliminare le conseguenze dannose del reato, ben può trovare
applicazione l'art. 165 cod. pen..
Sanatorie amministrative - Sanzionabilità penale.
Solo il legislatore statale può incidere sulla
sanzionabilità penale (per tutte v. la sentenza C. Cost. n.
487 del 1989) e che esso, specie in occasione di sanatorie
amministrative, dispone di assoluta discrezionalità in
materia di estinzione del reato o della pena, odi non
procedibilità (C. Cost. sentenze n. 327 del 2000, n. 149 del
1999 e n. 167 del 1989; C. Cost. n. 196/2004).
Illeciti ammessi a sanatoria - Profili esclusivamente
penali - Estinzione dei reati edilizi - Effetti.
Il comma 36 dell'art. 32 del D.L. n. 269/2003 ricollega la
produzione degli "effetti di cui all'art. 38, comma 2,
della legge 28.02.1985, n. 47" (estinzione dei reati
edilizi e di quelli già previsti dalle leggi n. 1086/1971 e
n. 64/1974) ai soli illeciti ammessi a sanatoria. Il comma 1
del novellato art 32 della legge n. 47/1985 dispone che
soltanto "il rilascio del titolo abilitativo edilizio
[previo parere favorevole delle Amministrazioni preposte
alla specifica tutela vincolistica n.d.r.] estingue anche il
reato per la violazione del vincolo", (Corte
Costituzionale n. 196/2004). Conseguentemente, l'art. 39
della legge n. 47/1985, non può essere applicato per le
opere che oggettivamente non abbiano i requisiti di
condonabilità di cui all'art. 32 del D.L. n. 269/2003.
Condono edilizio - Sospensione del processo - Poteri
del giudice - Sospensione in assenza dei presupposti di
legge - Effetti.
Il giudice, già prima di sospendere il processo ex art. 44
della legge n. 47/1985, deve effettuare un controllo in
ordine alla sussistenza delle condizioni legittimanti
l'accesso alla procedura sanante (data di esecuzione delle
opere, stato di ultimazione delle stesse secondo la nozione
fornita dall'art. 31 della legge n. 47/1985; rispetto dei
limiti volumetrici, eventuali esclusioni oggettive della
tipologia d'intervento dalla sanatoria; tempestività della
presentazione, da parte di soggetti legittimati, di una
domanda di sanatoria riferita alle opere abusive contestate
nel capo di imputazione), (Cass. Sezioni Unite 24.11.1999,
sentenza n. 22, ric. Sadini).
L'ambito di tale potere di controllo è strettamente connesso
all'esercizio della giurisdizione penale, perché è il
giudice che deve eseguire, in conclusione, l'indispensabile
verifica degli elementi di fatto e di diritto della causa
estintiva. Trattasi, inoltre, di compiti propri
dell'autorità giurisdizionale -conformi al dettato degli
artt. 101, 2° comma, 102, 104, 1° comma, e 112 Cost.- che
non possono essere demandati neppure con legge ordinaria
all'autorità amministrativa in un corretto rapporto delle
sfere specifiche di attribuzione.
Nel caso in cui il giudice sospenda il processo (ex arti. 44
o 38 della legge n. 47/1985) in assenza dei presupposti di
legge, la sospensione è inesistente ed il corso della
sospensione non è interrotto (Corte di Cassazione, Sez. III
penale,
sentenza 15.02.2007 n. 6431
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EDILIZIA
PRIVATA: Concessione in sanatoria - Rilascio - Conformità
urbanistica - Verifica - Attività vincolata della PA - Art.
36 T.U. n. 380/2001.
Ai fini del corretto esercizio della conformità alla
normativa urbanistica si pone quale presupposto
indispensabile, per il rilascio della concessione in
sanatoria ex art. 13 della legge n. 47/1985, la necessità
che l'opera sia "conforme agli strumenti urbanistici
generali e di attuazione approvati e non in contrasto con
quelli adottati, sia al momento della realizzazione
dell'opera, sia al momento della presentazione della domanda"
(secondo l'attuale formulazione dell'art. 36 T.U. n.
380/2001, l'intervento deve risultare "conforme alla
disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento
della realizzazione dello stesso, sia al momento della
presentazione della domanda").
Il rilascio del provvedimento sanante, inoltre, consegue ad
un'attività vincolata della PA, consistente
nell'applicazione alla fattispecie concreta di previsioni
legislative ed urbanistiche a formulazione compiuta e non
elastica, che non lasciano all'Amministrazione medesima
spazi per valutazioni di ordine discrezionale.
Sanatoria di un'opera diversa da quella effettivamente
realizzata - Poteri del giudice penale - Mancanza della
conformità alla normativa urbanistica - Concessione -
Estinzione reati - Esclusione - Art. 36 del T.U. n. 380/2001
(già art. 13 L. n. 47/1985) - Art. 22 e 13 della legge n.
47/1985 (già artt. 36 e 45 del T.U. 380/2001) - Fattispecie.
Gli art. 22 e 13 della legge n. 47/1985 (le cui previsioni
sono state trasfuse negli art. 36 e 45 del T.U. 380/2001)
vanno interpretati in stretta connessione ai fini della
declaratoria di estinzione dei "reati contravvenzionali
previsti dalle norme urbanistiche vigenti" e il giudice
penale, pertanto, ha il potere-dovere di verificare la
legittimità della concessione edilizia rilasciata "in
sanatoria" e di accertare che l'opera realizzata sia
conforme alla normativa urbanistica.
In mancanza di tale conformità, infatti, la concessione non
estingue i reati ed il mancato effetto estintivo non si
ricollega ad una valutazione di illegittimità del
provvedimento della P.A. cui consegua la disapplicazione
dello stesso ex art. 5 della legge 20.03.1865, n. 2248, all.
E), bensì alla effettuata verifica della inesistenza dei
presupposti di fatto e di diritto dell'estinzione del reato
in sede di esercizio del doveroso sindacato della
legittimità del fatto estintivo incidente sulla fattispecie
tipica penale (vedi Cass., Sez. III. 30.05.2000, Marinaro;
07.03.1997, n. 2256, Tessari e altro; 24.05.1996, Buratti e
altro). Fattispecie: opera realizzata, in zona
assoggettata a vincolo paesaggistico, in assenza di
concessione edilizia, la sopraelevazione di un manufatto in
muratura con annessa pensilina parapioggia (Corte di
Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 15.02.2007 n. 6415
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EDILIZIA
PRIVATA:
Immobile abusivo - Acquisizione al patrimonio comunale
- Ordine di demolizione - Interesse a sospendere o
paralizzare l'esecuzione - Limiti.
Dopo l'acquisizione del bene al patrimonio comunale, viene
di regola comunque meno per il condannato l'interesse a
sospendere o paralizzare l'esecuzione dell'ordine di
demolizione in quanto nel frattempo è il Comune ad essere
divenuto proprietario del bene.
Demolizione del manufatto abusivo - Esecuzione
dell'ordine - Domanda di condono edilizio - Presupposti -
Verifiche del giudice.
In sede di esecuzione dell'ordine di demolizione del
manufatto abusivo, impartito con la sentenza di condanna, il
giudice, al fine di pronunciarsi sulla sospensione
dell'esecuzione a seguito dell'avvenuta presentazione della
domanda di condono edilizio ex art. 32 del D.L. 30.09.2003
n. 289, convertito con modificazioni in legge 24.11.2003 n.
326, deve accertare l’esistenza delle seguenti condizioni:
a) la tempestività e proponibilità della domanda;
b) la effettiva ultimazione dei lavori entro il termine
previsto per l'accesso al condono;
c) il tipo di intervento e le dimensioni volumetriche;
d) la insussistenza di cause di non condonabilità assoluta;
e) l'avvenuto integrale versamento della somma dovuta ai
fini dell'oblazione;
f) l'eventuale rilascio di un permesso in sanatoria o la
sussistenza di un permesso in sanatoria tacito (Cass. Sez.
3, n. 3992 del 12/12/2003 Rv. 227558) e che, quindi, non può
essere disposta in sede di esecuzione la sospensione
dell'ordine di demolizione impartito dal giudice con la
sentenza di condanna in attesa della definizione della
procedura relativa al rilascio della concessione in
sanatoria qualora l'opera non rientri tra quelle condonabili
(Cass. Sez. 3, n. 49399 del 16/11/2004 Rv. 230798).
Ordine di demolizione accessivo alla condanna
principale - Autonomia funzionale - Finalità - Ristoro
dell'offesa al territorio.
In materia urbanistica, sussiste l’autonomia funzionale
dell'ordine di demolizione accessivo alla condanna
principale. Lo stesso persegue la finalità di ristoro
dell'offesa al territorio e che le modalità di applicazione
e di esecuzione del provvedimento ripristinatorio devono
trovare esatta corrispondenza nella situazione lesiva da
rimuovere (Cass. S.U. n. 15 del 1996, RV 205336).
Manufatto abusivo - Demolizione - Sanzione - Riesamina
in fase esecutiva - Art. 31 D.P.R. n. 380/2001.
La sanzione della demolizione del manufatto abusivo,
prevista dall'art. 7 della legge 28.02.1985 n. 47 ed ora
sostituito dall'art. 31 del d.P.R. 06.06.2001 n. 380, è
sottratta alla regola del giudicato ed è riesaminabile in
fase esecutiva (Cass. Sez. 3, n. 23992 del 16/04/2004 Rv
228691).
Opera abusiva - Ordine di demolizione emesso dal
giudice penale - Acquisizione gratuita nel patrimonio
indisponibile del comune - Incompatibilità - Esclusione -
Deliberazione consiliare - Condizioni.
L'acquisizione gratuita dell'opera abusiva patrimonio
indisponibile del comune non è incompatibile con l'ordine di
demolizione emesso dal giudice penale ed eseguito dal
pubblico ministero, potendosi ravvisare un'ipotesi di
incompatibilità soltanto se la deliberazione consiliare
abbia statuito di non dover demolire l'opera acquisita
ravvisando l'esistenza di prevalenti interessi pubblici al
mantenimento delle opere abusive. (ex plurimis Cass.
Sez. 3, n. 37120 del 08/07/2003 Rv. 226321; Cass. Sez. 3, n.
26149 del 09/06/2005 Rv. 231941; Cass. Sez. III, n. 37120
del 11/05/2005 Rv. 232174).
Ordine di demolizione impartito dal giudice penale -
Natura - Autonoma funzione ripristinatoria - Art. 31, ultimo
c., T.U. n. 380/2001.
L'ordine di demolizione impartito dal giudice penale ai
sensi dell'art. 7, ultimo comma, della legge n. 47/1985
(attualmente previsto dell'art. 31, ultimo comma, del T.U.
n. 380/2001), assolvendo ad un'autonoma funzione
ripristinatoria del bene giuridico leso, ha natura di
provvedimento accessorio rispetto alla condanna principale e
costituisce esplicitazione di un potere sanzionatorio, non
residuale o sostitutivo ma autonomo rispetto a quelli
dell'autorità amministrativa, attribuito dalla legge al
giudice penale (vedi: Cass. sentenza n. 37120/2005; Cass.,
Sez. Unite, 24.07.1996, n. 15, ric. PM in proc. Monterisi).
Opera abusiva - Ordine demolitorio impartito dal
giudice penale - Acquisizione gratuita - Patrimonio
indisponibile del comune - Finalità - Consiglio Comunale -
Poteri e limiti.
L'acquisizione gratuita, in via amministrativa, è
finalizzata essenzialmente alla demolizione, per cui non si
ravvisa alcun contrasto con l'ordine demolitorio impartito
dal giudice penale, che persegue lo stesso obiettivo: il
destinatario di tale ordine, a fronte dell'ingiunzione del
P.M., allorquando sia intervenuta l'acquisizione
amministrativa a suo danno, non potrà ottemperare
all'ingiunzione medesima allorquando il Consiglio Comunale
abbia già ravvisato (ovvero sia sul punto di deliberare)
l'esistenza di prevalenti interessi pubblici al mantenimento
delle opere abusive.
Ove il Consiglio comunale non abbia deliberato il
mantenimento dell'opera, il procedimento sanzionatorio
amministrativo (per le opere realizzate in assenza di
permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni
essenziali) ha come sbocco unico ed obbligato la demolizione
a spese del responsabile dell'abuso.
Ordine di demolizione - Fase di esecuzione -
Provvedimenti concorrenti - Risoluzione - Incompatibilità.
Nella fase di esecuzione dovranno risolversi le questioni
riguardanti i rapporti con i provvedimenti concorrenti della
pubblica Amministrazione e potrà disporsi la revoca
dell'ordine di demolizione (statuizione sanzionatoria
giurisdizionale, che, avendo natura amministrativa, non è
suscettibile di passare in giudicato) che risulti non
compatibile con situazioni di fatto o giuridiche
sopravvenute, quali atti amministrativi della competente
autorità, che abbia conferito all'immobile altra
destinazione o abbia provveduto alla sua sanatoria.
Tale incompatibilità, però, oltre che assoluta, deve essere
già esistente ed insanabile e non invece futura e meramente
eventuale (Cass., Sez. 3^: 17.12.2001, Musumeci ed altra;
30.03.2000, Ciconte; 14.02.2000, Cucinella; 04.02.2000, Le
Grottaglie; 07.03.1994, Iannelli e 7.3.1994, Acquafredda).
Manufatto abusivo - Ordine di demolizione adottato dal
giudice penale - Efficacia e limiti - Acquisizione al
patrimonio del Comune - T.U. n. 380/2001.
L'ordine di demolizione del manufatto abusivo, adottato dal
giudice penale ai sensi dell'art. 7, ultimo comma, della
Legge 28.02.1985, n. 47, (attualmente previsto dell'art. 31,
ultimo comma, del T.U. n. 380/2001) conserva efficacia fino
a quando la Pubblica Amministrazione rimanga inerte,
omettendo sia di ingiungere la demolizione, sia di procedere
all'acquisizione di diritto del manufatto al patrimonio del
Comune (in questo senso Sez. III, n. 22743 del 15/04/2004 Rv.
228721).
Pertanto, una volta esauritasi la procedura ablatoria con il
provvedimento di acquisizione del bene al patrimonio
comunale -provvedimento che costituisce titolo per la
successiva immissione in possesso e la trascrizione nei
registri immobiliari- il condannato è privato della
titolarità e disponibilità del bene stesso e, quindi, viene
a trovarsi nella condizione dell'impossibilità di eseguire
l'ordine giudiziale di demolizione, se non compiendo un atto
di intervento su cosa altrui (Corte di Cassazione, Sez. III
penale,
sentenza 23.01.2007 n. 1904
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EDILIZIA
PRIVATA:
Concessione edilizia o permesso di costruire -
Legittimità del titolo abilitativo - Poteri del giudice
penale - Giudicato amministrativo.
Il giudice penale, nel valutare la sussistenza o meno della
liceità di un intervento edilizio, deve verificarne la
conformità a tutti i parametri di legalità fissati dalla
legge, dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici
e dal titolo abilitativo edificatorio (vedi Cass., Sez. Un.,
28.11.2001, Salvini).
Deve escludersi che -qualora sussista difformità dell'opera
edilizia rispetto a previsioni normative statali o regionali
ovvero a prescrizioni degli strumenti urbanistici- il
giudice debba comunque concludere per la mancanza di
illiceità penale qualora sia stata rilasciata concessione
edilizia o permesso di costruire, in quanto detti
provvedimenti non sono idonei a definire esaurientemente lo
statuto urbanistico ed edilizio dell'opera realizzanda.
Inoltre, deve escludersi che una qualsiasi pronuncia del
giudice amministrativo, coinvolgente l'atto amministrativo
costituente elemento di fattispecie penalmente rilevante,
possa inibire al giudice ordinario la valutazione dei
profili di illegittimità dello stesso.
Titolo edilizio illegittimo - Esecuzione di lavori
edilizi in assenza di permesso di costruire - Configurazione
del reato.
Il reato di esecuzione di lavori edilizi in assenza di
permesso di costruire può ravvisarsi anche in presenza di un
titolo edilizio illegittimo, (Cass. Sez. III, sentenza del
21.03.2006, ric. Di Mauro), salvo che provvedimenti
giurisdizionali del giudice amministrativo passati in
giudicato abbiano espressamente affermato la legittimità
della concessione o della autorizzazione edilizia ed il
conseguente diritto del cittadino alla realizzazione
dell'opera.
Prescrizioni degli strumenti urbanistici - Difformità
da disposizioni legislative o regolamentari - Poteri del
giudice penale - Elementi di natura extrapenale.
Nel caso di accertata difformità da disposizioni legislative
o regolamentari, ovvero dalle prescrizioni degli strumenti
urbanistici, non si configura una non consentita "disapplicazione",
da parte del giudice penale dell'atto amministrativo
concessorio (Cass., Sez. Un., 12.11,1993, Borgia), in quanto
lo stesso giudice, qualora come presupposto o elemento
costitutivo di una fattispecie di reato sia previsto un atto
amministrativo ovvero l'autorizzazione del comportamento del
privato da parte di un organo pubblico, non deve limitarsi a
verificare l'esistenza ontologica dell'atto o provvedimento
amministrativo, ma deve verificare l'integrazione o meno
della fattispecie penale, "in vista dell'interesse
sostanziale che tale fattispecie assume a tutela, nella
quale gli elementi di natura extrapenale convergono
organicamente, assumendo un significato descrittivo"
(vedi Cass., Sez. Un., 28,11.2001, Salvini; nonché Sez. VI,
18.03.1998, n. 3396, Calisse ed altro).
Illegittimità sostanziale di un titolo abilitativo
edilizio - Poteri del giudice penale - Art. 5 L. n.
2248/1863, all. E).
Il giudice penale, allorquando accerta profili di
illegittimità sostanziale di un titolo abilitativo edilizio,
procede ad una identificazione in concreto della fattispecie
sanzionata e non pone in essere alcuna "disapplicazione"
riconducibile all'art. 5 della legge 20.03.1863, n. 2248,
allegato E), né incide, con indebita ingerenza, sulla sfera
riservata alla Pubblica Amministrazione, poiché esercita un
potere che trova fondamento e giustificazione nella stessa
previsione normativa incriminatrice. (Cass., Sez. III,
28.09.2006, sentenza n. 40425, Consiglio).
Non conformità dell'atto amministrativo alla normativa
- Sindacato del giudice penale.
La non conformità dell'atto amministrativo alla normativa
che ne regola l'emanazione alle disposizioni legislative
statali e regionali in materia urbanistico-edilizia ed alle
previsioni degli strumenti urbanistici può essere rilevata
non soltanto se l'atto medesimo sia illecito, cioè frutto di
attività criminosa, ed a prescindere da eventuali collusioni
dolose del soggetto privato interessato con organi
dell'amministrazione.
Il sindacato del giudice penale, al contrario, è possibile
tanto nelle ipotesi in cui l'emanazione dell'atto sia
espressamente vietata in mancanza delle condizioni previste
dalla legge quanto in quelle di mancato rispetto delle norme
che regolano l'esercizio del potere.
Costruzione edilizia - Conformità alla legge ed agli
strumenti urbanistici - Potere e limiti del giudice penale.
Il potere del giudice penale di accertare la conformità alla
legge ed agli strumenti urbanistici di una costruzione
edilizia trova un limite nei provvedimenti giurisdizionali
del giudice amministrativo passati in giudicato che abbiano
espressamente affermato la legittimità della concessione o
della autorizzazione edilizia ed il conseguente diritto del
cittadino alla realizzazione dell'opera (vedi: Cass., Sez.
III, 21.10.2003, n. 34707, Luterano di Scorpianello) (Corte
di Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 23.01.2007 n. 1894
- link a www.ambientediritto.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: L’art.
31 del D.P.R. n. 380 del 2001 prevede -all’art.
31, comma 2- che "Il dirigente o il
responsabile del competente ufficio
comunale, accertata l’esecuzione di
interventi in assenza di permesso, in totale
difformità del medesimo, ... ingiunge al
proprietario ed al responsabile dell’abuso
la rimozione o la demolizione".
Pertanto, se non può sostenersi che il
proprietario sia, in ogni caso, chiamato a
rispondere degli abusi edilizi commessi da
terzi su immobili di sua proprietà,
dall'altro la sua “estraneità” non vale, di
per se sola ad esonerarlo da qualsiasi
responsabilità, risultando la prova
libertoria da fornirsi al riguardo
particolarmente difficile.
Non basta, infatti, che quest'ultimo
dimostri di essere rimasto estraneo alle
operazioni materiali ed, ancor prima, di non
aver commissionato l’opera, dovendo invece
dimostrare di essersi attivato con tutti i
mezzi previsti dall’ordinamento per impedire
l’abuso potendo, in caso di mera tolleranza,
ipotizzarsi un suo coinvolgimento,
quantomeno a titolo di responsabilità
morale.
Nella seconda censura la ricorrente assume
che l’art. 7 della legge n. 47 del
28.02.1985 prevederebbe l’adozione
dell’ordine di demolizione e ripristino
dello stato dei luoghi unicamente nei
confronti dell’autore delle opera abusive e
non anche del proprietario.
Sennonché v’è da considerare che, in punto
di diritto, la fattispecie è disciplinata
l’art. 31 del D.P.R. n. 380 del 2001
(peraltro richiamato anche nelle premesse
dell’ordinanza avversata), recante il Testo
Unico delle disposizioni normative e
regolamentari in materia edilizia che
all’art. 31, comma 2, prevede che: <<Il
dirigente o il responsabile del competente
ufficio comunale, accertata l’esecuzione di
interventi in assenza di permesso, in totale
difformità del medesimo, ovvero con l’art. 7
variazioni essenziali, determinate ai sensi
dell’art. 32, ingiunge al proprietario ed al
responsabile dell’abuso la rimozione o la
demolizione, indicando nel provvedimento
l’area che viene acquisita di diritto, ai
sensi del comma 3>>.
Un tale disposto normativo ha sostituito il
testo dell’art. 7 della legge 28.02.1985, n.
47 che in presenza di “Opere eseguite in
assenza di concessione, in totale difformità
o con variazioni essenziali”, chiamava a
risponderne “il responsabile dell’abuso”,
per tale intendendosi -ai sensi del
precedente art. 6- “il titolare della
concessione, il committente ed il
costruttore”.
Invero la testuale aggiunta del proprietario
al soggetto ”responsabile dell’abuso”,
altro non può voler significare che
l’intento legislativo di potenziare la rosa
dei soggetti chiamati a rispondere degli
illecito edilizio commesso ponendo, in linea
di principio, il proprietario sullo stesso
piano del “responsabile dell’abuso”,
o addirittura, in una posizione prioritaria,
implicante una presunzione di
responsabilità, qualora non riesca ad
individuarsi un “responsabile” ma, in
ogni caso, non consentendo al primo di
ritenersi esente da responsabilità per la
mera circostanza di non aver concorso,
neanche materialmente, all’esecuzione delle
opere abusive.
Infatti come non può sostenersi che il
proprietario sia, in ogni caso, chiamato a
rispondere degli abusi edilizi commessi da
terzi su immobili di sua proprietà (non
essendo configurabile a suo carico un potere
di controllo a che ciò non avvenga),
analogamente la sua “estraneità” non
vale, di per se sola ad esonerarlo da
qualsiasi responsabilità.
Invero v’è da intendersi sul (problematico)
concetto di “estraneità” del
proprietario, risultando la prova libertoria
da fornirsi al riguardo dal medesimo
particolarmente difficile, atteso che non
basta che dimostri essere rimasto estraneo
alle operazioni materiali ed, ancor prima,
di non aver commissionato l’opera, dovendo,
invece, dimostrare di essersi attivato con
tutti i mezzi previsti dall’ordinamento per
impedire l’abuso (potendo, in caso di mera
tolleranza, ipotizzarsi un suo
coinvolgimento, quantomeno a titolo di
responsabilità morale).
<<Poiché l'acquisizione gratuita al
patrimonio comunale è una sanzione prevista
per l'ipotesi di inottemperanza
all'ingiunzione di demolizione, essa si
riferisce esclusivamente al responsabile
dell'abuso e non può quindi operare nella
sfera giuridica di altri soggetti e, in
particolare, nei confronti del proprietario
dell'area quando risulti, in modo
inequivocabile, la sua completa estraneità
al compimento dell'opera abusiva o che,
essendone egli venuto a conoscenza, si sia
adoperato per impedirlo con gli strumenti
offerti dall'ordinamento>> (TAR
Campania-Napoli, sez. II, 26.05.2004, n.
8998).
Secondo la giurisprudenza penale: <<In
tema di violazioni edilizie, al fine di
configurare la responsabilità del
proprietario di un'area per la realizzazione
di una costruzione abusiva è necessaria la
sussistenza di elementi in base ai quali
possa ragionevolmente presumersi che questi
abbia concorso, anche solo moralmente, con
il committente o l'esecutore dei lavori,
tenendo conto della piena disponibilità
giuridica e di fatto del suolo e
dell'interesse specifico ad effettuare la
nuova costruzione, così come dei rapporti di
parentela o affinità tra terzo e
proprietario, della sua eventuale presenza
"in loco", dello svolgimento di attività di
vigilanza dell'esecuzione dei lavori, della
richiesta di provvedimenti abilitativi in
sanatoria, del regime patrimoniale dei
coniugi, ovvero di tutte quelle situazioni e
comportamenti positivi o negativi dai quali
possano trarsi elementi integrativi della
colpa>> (Cass. Penale, sez. III,
12.04.2005, n. 26121)
(TAR Campania-Napoli, Sez. III,
sentenza 16.01.2007 n. 286 - link
a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA
PRIVATA:
Immobile abusivo - Confisca - Inammissibilità -
Demolizione - Art. 44, lett. b), D.P.R. n. 380/2001 Testo
unico dell'edilizia - L. n. 47/1985 - Art. 240 c. p. - Art.
444 e ss. c.p.p..
Allorché viene contestata l'ipotesi di cui all'articolo 44,
lettera b), del D.P.R. n. 380 del 2001, già ipotesi prevista
dalla lettera b) dell'articolo 20 della legge n. 47 del
1985, non può essere disposta la confisca, né obbligatoria
né facoltativa, ai sensi dell'art. 240 c. p., giacché questa
norma generale è derogata dalla disciplina speciale di cui
all'art. 31, comma 9 e 9-bis, del D.P.R. citato (già articolo
7 della legge n. 47 del 1985), il quale prevede per i reati
di cui all'articolo 44 e per gli interventi di cui
all'articolo 22, comma terzo, una sanzione amministrativa ripristinatoria affidata all'autorità comunale (con ordine
sindacale di demolizione, salva delibera consiliare di
acquisizione gratuita al patrimonio del comune) o in via
subordinata all'autorità giurisdizionale (con ordine
giudiziale di demolizione, se non contrastante con le
determinazioni dell'autorità comunale - Cass. n. 4089 del
2002). Nella specie, il giudice dell'udienza preliminare non
avrebbe potuto disporre la confisca del manufatto costruito
in violazione dell'art. 44, lett. b), e 64, 65, 71 del Testo
unico dell'edilizia. Anzi, pronunciando una sentenza ex art.
444 e ss. c.p.p., che è espressamente equiparata a una
decisione di condanna, doveva restituire all'avente diritto
il manufatto sequestrato (ex art. 262/4 o ex art. 323/3
c.p.p.) e contestualmente disporne la demolizione, essendo
quest'ultima una sanzione amministrativa atipica che il
magistrato ha l'obbligo d'irrogare anche se estranea al
patteggiamento della pena (cfr per tutte Cass. Sez. Un.
15.05.2002 n. 5777).
Confisca giudiziaria ex art.
240 c.p. - Espropriazione a favore dello Stato - Ratio.
La confisca giudiziaria ex art. 240 c. p., come misura di
sicurezza patrimoniale che attua l'espropriazione a favore
dello Stato di cose che servirono a commettere un reato o
che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo o
che sono intrinsecamente criminose, è oggettivamente
incompatibile con la disciplina speciale di cui all’art. 7
legge n. 47 del 1985, (con previsione riprodotta nell'art.
31, 9^ comma, del T.U. 06.06.2001, n. 380), che affida
invece all'autorità comunale la facoltà di scegliere tra la
demolizione e la conservazione del manufatto sequestrato nel
patrimonio immobiliare del comune in considerazione di
prevalenti interessi pubblici.
Demolizione - Potere giurisdizionale - Giurisprudenza.
Solo il potere giurisdizionale di demolizione, che la stessa
disciplina speciale affida in via subordinata al giudice
penale, resta coordinato al potere amministrativo spettante
al sindaco e al consiglio comunale, sia per espressa
disposizione della legge (laddove prevede che il giudice
ordina la demolizione "se ancora non sia stata altrimenti
eseguita"), sia per consolidata interpretazione
giurisprudenziale. (Cfr. Cass. n. 104/1995; Cass. n.
12288/2000; Cass. n. 4089/2002; Cass. n. 45674/2003).
Ordine di ripristino e demolizione - Lottizzazione
abusiva - Proscioglimento con formula diversa
dall'insussistenza del fatto - Confisca - Obbligatoria.
Nessun coordinamento è previsto dal sistema codicistico tra
il potere della pubblica amministrazione del ripristino e
l'ordine giurisdizionale di confisca, giacché questo, per
espressa disposizione di legge (art. 86 disp. att. c.p.p.),
sfocia nella vendita delle cose confiscate e in via
subordinata nella loro distruzione.
Vero è che la
distruzione può equipararsi sostanzialmente alla
demolizione; ma è altrettanto certo che essa, a differenza
della demolizione disposta ai sensi dell'art. 31, comma 9 e
9-bis, del T.U. n. 380/2001, resterebbe sottratta
all'eventualità di una diversa determinazione da parte
dell'autorità che ha la competenza in materia edilizia e
urbanistica.
Solo nell'ipotesi di lottizzazione abusiva, la
confisca è prevista obbligatoriamente anche in caso di
proscioglimento con una formula diversa dall'insussistenza
del fatto (Corte di Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 15.01.2007 n. 591
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EDILIZIA
PRIVATA: Beni
culturali e ambientali - Condono edilizio e condono
paesaggistico - Differenza - C.d. "Minicondono"
paesaggistico - Reati edilizi - Esclusione - L. n. 308/2004
- Art. 181 D. L.vo n. 42/2004.
In mancanza di esplicita norma di coordinamento, tra la
Legge n. 308/2004 e l’art. 181 decreto legislativo n. 42 del
2004, non è possibile estendere la sanatoria anche al reato
edilizio, (specialmente se commesso dopo il 31.03.2003 e
prima del 30.09.2004), giacché il condono edilizio e quello
paesaggistico si fondano su presupposti diversi quanto ai
paramenti di valutazione della compatibilità dell’opera.
Invero, per la condonabilità dell’abuso edilizio, è
richiesta la conformità agli strumenti urbanistici vigenti;
per quella dell’abuso paesaggistico la conformità agli
strumenti di pianificazione paesaggistica ove vigenti, o,
altrimenti, al cosiddetto contesto paesaggistico.
Sicché, un’opera può essere conforme ai piani paesaggistici
ma non agli strumenti urbanistici e viceversa, giacché
l’interesse paesaggistico è diverso da quello urbanistico,
anche se si sta imponendo la tendenza a fare coincidere i
due interessi (ad esempio l’articolo 145 del codice Urbani).
Beni culturali e ambientali - Condono - C.d.
"Minicondono" paesaggistico - Reati edilizi - Esclusione.
Per espressa disposizione della norma, la prevista sanatoria
contenuta nella Legge n. 308 del 2004 è limitata al reato di
cui all'articolo 181 decreto legislativo n. 42 del 2004 e
comunque ai reati paesaggistici come ad esempio a quello
previsto dall'articolo 734 codice penale, ma non si estende
al reato edilizio per la mancanza di norme di coordinamento.
Condono - Demolizione del manufatto illecitamente
realizzato - Rapporto tra urbanistica e paesaggio -
Differenza.
Il rapporto tra urbanistica e paesaggio, va distinto tenuto
conto del diverso interesse pubblico tutelato: l’urbanistica
ha infatti come scopo il raggiungimento di un ordinato
assetto del territorio, il paesaggio tende invece alla
conservazione della funzione estetico culturale del
bene-valore, tra l’altro direttamente ed autonomamente
tutelato dalla Costituzione (Cfr Cons. Stato, sez. VI
14.01.1995 n 29, Cass. Sez. III 09.02.1998 n. 1492).
Quindi, quand’anche si dovesse ottenere la compatibilità
paesaggistica per l’abuso paesaggistico commesso, non si
potrebbe evitare la condanna per l’abuso edilizio e la
conseguente demolizione del manufatto illecitamente
realizzato.
Illeciti edilizi - Opera non condonabile - Domanda di
condono - Sospensione del procedimento in pendenza dei
termini - Esclusione.
In tema di illeciti edilizi, non è possibile la sospensione
del procedimento in pendenza dei termini per la
presentazione della domanda di condono allorché si tratta di
opera non condonabile (Cass. Sez. III 09.07.2004 n 38694;
Cass. sez. III 06.04.2004 n. 21679, Cass. 3762 del 2000).
Il comma 27 dell’articolo 32 della legge n. 326 del 2003
(Misure Urgenti per favorire lo sviluppo e per la Correzione
dell’andamento dei conti pubblici) prescrive, fermo restando
quanto disposto dagli artt. 32 e 33 della legge n. 47 del
1985, le opere abusive non sono suscettibili di sanatoria
qualora: “a)...b)...c)...d) siano state realizzate su
immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi
statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e
delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici...
qualora istituiti prima dell’esecuzione di dette opere”.
Abusivismo - Sentenza di condanna - Sospensione
condizionale della pena subordinata alla demolizione del
manufatto - Legittimità.
In materia edilizia legittimamente il giudice, nel concedere
con la sentenza di condanna la sospensione condizionale
della pena, può subordinare detto beneficio alla
eliminazione delle conseguenze dannose del reato mediante la
demolizione dell’opera abusiva disposta con la stessa
condanna ai sensi dell’an (cfr. Cass. Sez. Un. n. 714
del 1997; Cass. 15.06.1998, n. 7148 Dionisi; Cass.
30.09.1998, 10309 Licata; Cass. 07.04.2000, 4086, Pagano;
Cass. n. 18304 del 2003) (Corte di Cassazione, Sez. III
penale,
sentenza 12.01.2007 n. 451
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EDILIZIA
PRIVATA:
Inottemperanza all'ordine di demolizione -
Acquisizione gratuita delle opere abusive e dell'area di
sedime - Provvedimento di accertamento - Trascrizione della
acquisizione dell’area al patrimonio comunale - Atti
consequenziali - Impugnazione autonoma - Esclusione.
Il provvedimento di accertamento dell'inottemperanza
all'ordine di demolizione e quello successivo di
acquisizione gratuita delle opere abusive e dell'area di
sedime (ed il provvedimento che dispone, come quello in
esame, l’occupazione dell’opera abusiva e dell’area di
sedime in vista della trascrizione della acquisizione
dell’area al patrimonio comunale) debbono considerarsi
consequenziali, connessi e conseguenti all'ordine di
demolizione delle opere e ripristino dello stato primitivo
dei luoghi, con la conseguenza che non sono autonomamente
impugnabili, in mancanza di impugnazione dell'atto con cui
si ingiunge la demolizione (o come, nella specie, nel caso
di irricevibilità dell’impugnazione tardivamente proposta
avverso tale atto) (Cons. Stato, Sez. V, 26.05.2003, n.
2850) (Consiglio di Stato, Sez. V,
sentenza 10.01.2007 n. 40
- link a www.ambientediritto.it). |
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anno 2006 |
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EDILIZIA
PRIVATA:
Abusi edilizi - Condono - Rilascio della concessione
in sanatoria - Non pregiudica i diritti dei terzi - Rilascio
della concessione in presenza di una sentenza passata in
giudicato che ordina la demolizione – Carattere eccezionale
- Sentenza emessa in favore di terzi i cui diritti siano
stati violati - Non consente il rilascio della concessione
in sanatoria - Osservanza distanze legali tra le costruzioni
– Necessità.
Il condono di un’opera eseguita abusivamente, o comunque in
modo contrario alle norme urbanistiche, non fa sorgere alcun
diritto nei confronti dei terzi in colui che ha ottenuto
detto condono; pertanto, se l'opera è contraria a norme
urbanistiche e lede diritti soggettivi di terzi, questi
ultimi ben possono farli valere giudizialmente. Tale
interpretazione trova conferma nella modificazione apportata
all’originario testo dell’art. 39 della L. n. 724/1994,
dalla L. n. 662/1996, che ha espressamente previsto che il
rilascio della concessione in sanatoria non pregiudica i
diritti del terzo, né comporta per esso alcuna limitazione.
In caso di opere abusive, l’art. 12-bis D.L. n. 2/1988,
convertito nella L. n. 68/1988, quale disposizione di
interpretazione autentica, costituisce una norma del tutto
singolare rispetto a quanto statuito dall’art. 43 della L.
n. 47/1985, con la conseguenza che, non essendo quest’ultima
applicabile per analogia, in quanto anch’essa norma
eccezionale, non risulta richiamata nell’art. 39 comma 1, L.
n. 724/1994, riferibile esclusivamente alla L. n. 47/1985, e
quindi non può essere invocata per istanze e procedure in
sanatoria presentate esclusivamente ai sensi della L. n.
724/1994.
Il giudicato in materia edilizia, con la quale si accerti la
violazione di norme edilizie (nella fattispecie norme sulle
distanze tra costruzioni), non può essere superato tramite
una domanda di condono quando la sentenza passata in
giudicato costituisca proprio lo strumento di tutela con il
quale i terzi abbiano fatto valere le loro posizioni.
Infatti, l’obbligo di rispettare le distanze legali deve
essere osservato a maggior ragione nel caso di costruzioni
abusive: pertanto, il proprietario del fondo contiguo, leso
dalla violazione delle norme urbanistiche o dalla violazione
delle distanze, ha il diritto di chiedere ed ottenere
l'abbattimento o la riduzione a distanza legale della
costruzione illegittima nonostante sia intervenuto il
condono edilizio (Consiglio di Stato, Sez. VI,
sentenza 30.12.2006 n. 8262
- link a
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APPALTI
FORNITURE E SERVIZI:
Sull'inapplicabilità della disciplina della revisione
dei prezzi ai contratti della p.a. ad esecuzione periodica
stipulati anteriormente all'entrata in vigore della l. n.
724/1994.
La disciplina della revisione dei prezzi dei contratti delle
amministrazioni pubbliche ad esecuzione periodica o
continuativa introdotta dall'art. 44, c. 4 della l.
23.12.1994, n. 724 (Misure per la razionalizzazione della
finanza pubblica), non si applica ai contratti stipulati
anteriormente all'entrata in vigore della legge.
L'intento del legislatore, con le regole del 1993-1994, è
stato quello, con il divieto di rinnovo tacito dei
contratti, di introdurre un controllo della utilità dei
contratti di durata, in modo che si mantenessero conformi,
nel tempo, ai parametri di spesa di riferimento.
Tanto che la norma in questione venne, appunto,
inizialmente, accompagnata dalla facoltà di recesso della
parte pubblica.
Una siffatta prescrizione in quanto comportante effetti
sfavorevoli per il privato contraente non poteva che essere
operante per i soli contratti da stipulare, nei quali il
medesimo era reso avvertito della possibilità di un
mutamento dei patti originari, ove alla revisione avesse
voluto dar corso (Consiglio di Stato, Sez. V,
sentenza 28.12.2006 n. 8069
- link a www.dirittodeiservizipubblici.it). |
EDILIZIA
PRIVATA: Ampliamento
abusivo di edificio industriale realizzato in fregio alla
Statale n. 36 - Vincolo di inedificabilità per fascia di
rispetto stradale apposto successivamente all'abuso -
Istanza di sanatoria -Mancata valutazione da parte di ANAS
dell'effettiva minaccia alla sicurezza del traffico - Parere
negativo ANAS - Illegittimità.
E' illegittimo e deve essere annullato il parere
negativo emesso da parte di ANAS alla sanatoria di un'opera
abusiva, realizzata in fregio alla Statale n. 36 "del
Lago di Como e dello Spluga", qualora tale parere venga
reso non solo in assenza di concreto accertamento, da parte
di ANAS, delle date in cui è stato commesso l'abuso ed in
cui è stato apposto il vincolo di inedificabilità dell'area
per fascia di rispetto stradale, ma anche di una effettiva
valutazione, sempre da parte di ANAS, del fatto che l'opera
costituisca o meno una minaccia alla sicurezza del
traffico (TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 27.12.2006 n. 3098
- massima tratta da www.solom.it - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA
PRIVATA:
Esecuzione ordine di demolizione e sanatoria -
Procedura di sanatoria e rilascio della concessione - Revoca
in sede esecutiva - Giudice dell’esecuzione - Controllo
della legittimità dell’atto concessorio - Necessità -
Requisiti di forma e di sostanza - Verifica. Art. 7, L. n.
47/1985.
In materia di abusivismo edilizio e relativa sanatoria,
l’esecutività dell’ordine di ripristino adottato ai sensi
dell’art. 7, ultimo comma, della legge 28.02.1985, n. 47, e
la vincolatività del relativo comando imposto al soggetto
destinatario vengono meno una volta che sia stata definita
la procedura di sanatoria con il rilascio della concessione,
la quale, comportando la regolarizzazione dal punto di vista
amministrativo dell’opera abusiva, rende incompatibile la
sopravvivenza della misura sanzionatoria e ne giustifica la
revoca in sede esecutiva.
Tuttavia, tale revoca non è, automatica giacché, prima di
disporla, il giudice dell’esecuzione è tenuto a controllare
la legittimità dell’atto concessorio sotto il duplice
profilo della sussistenza dei presupposti per la sua
emanazione e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti
dalla legge per il corretto esercizio del potere di
rilascio.
Domanda di condono - Soggetto legittimato alla
proposizione della domanda - Limiti ex Art. 39, L. 724/1994
- Concedibilità della sanatoria - Considerazione delle
singole parti dell’edificio in luogo dell’intero complesso
edificatorio - Esclusione.
Ai fini della individuazione dei limiti stabiliti dall’art.
39 della legge 23.12.1994, n. 724, per la concedibilità
della sanatoria, ogni edificio va inteso quale complesso
unitario che fa capo ad unico soggetto legittimato alla
proposizione della domanda di condono, con la conseguenza
che le eventuali singole istanze presentate in relazione
alle singole unità che compongono tale edificio devono
riferirsi ad un’unica concessione in sanatoria, che riguarda
l’edificio nella sua totalità, e ciò in quanto la ratio
della norma è di non consentire l’elusione del limite legale
(750 mc.) di consistenza dell’opera per la concedibilità
della sanatoria, attraverso la considerazione delle singole
parti in luogo dell’intero complesso edificatorio (cfr.
Cass. Sez. III, 26.04.1999, La Mantia, m. 214.280; Sez. III,
19.04.2005, Merra, m. 231.643).
Domanda di sanatoria - Principio della considerazione
unitaria dell'opera - Concetto normativo di ultimazione ai
fini della sanatoria.
Il principio della considerazione unitaria dell'opera cui si
riferisce la sanatoria, al quale si uniforma la disciplina
dettata sotto il profilo soggettivo dall’art. 39 legge
23.12.1994, n. 724 in relazione all’art. 38, comma 2, ultima
parte, e 5, legge 28.02.1985, n. 47, si trova già affermato,
sotto il profilo oggettivo, nell’art. 31, comma 2, della
stessa legge 28.02.1985, n. 47, laddove si fa riferimento ai
concetti paralleli di esecuzione del rustico e di
completamento della copertura per gli edifici destinati alla
residenza (vale a dire, ad abitazione) e di completamento
funzionale per le opere interne agli edifici suddetti, già
esistenti, e per quelle non destinate alla residenza per
escludere la possibilità di scindere l'edificio negli
elementi che lo compongono (rispettivamente, piani,
appartamenti e singole opere nell’ambito di un complesso
funzionale in corso di realizzazione) in rapporto al
concetto normativo di ultimazione ai fini della sanatoria di
singole parti dell’immobile completate entro il termine
utile di legge (Corte di cassazione, Sez. III penale,
sentenza 06.12.2006 n. 40183
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EDILIZIA
PRIVATA:
Ristrutturazione attuata attraverso demolizione e
ricostruzione - Manufatto nuovo e diverso rispetto al
precedente in assenza del prescritto titolo abilitante -
Demolizione delle opere abusive - Difformità totale e
parziale - Art. 10, 1° c. - lett. c), del T.U. n. 380/2001,
mod. dal D.Lgs. n. 301/2002.
La difformità totale si verifica, allorché si costruisca «aliud
pro alio e ciò è riscontrabile allorché i lavori
eseguiti portino alla realizzazione di opere non rientranti
tra quelle consentite, che presentino, nel rapporto
proporzionale, una difformità quantitativa tale da
acquistare una sostanziale autonomia rispetto ad esse.
Mentre, la difformità parziale si riferisce, ad ipotesi tra
le quali possono farsi rientrare gli aumenti di cubatura o
di superficie di scarsa consistenza, nonché le variazioni
relative a parti accessorie che non abbiano specifica
rilevanza e non siano suscettibili di utilizzazione
autonoma.
Opere eseguite in totale difformità dal titolo
abilitante - Art. 31 del T.U. n. 380/2001 - L. n. 47/1985.
A norma dell’art. 31 del T.U. n. 380/2001 (e già dell’art. 7
della legge n. 47/1985), devono ritenersi eseguite in totale
difformità dal titolo abilitante quelle opere “che
comportano la realizzazione di un organismo edilizio
integralmente diverso per caratteristiche tipologiche,
planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del
permesso stesso, ovvero l’esecuzione di volumi edilizi oltre
i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un
organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza
ed autonomamente utilizzabile” (Corte di Cassazione,
Sez. III penale,
sentenza 06.12.2006 n. 40173
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EDILIZIA
PRIVATA: 1.
Condono - Certificato di assenza di danno ambientale -
Competenza - Comune - Potere di annullamento -
Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici -
limitazione - Profili di illegittimità.
2. Condono - Certificato di assenza di danno ambientale -
Disparità di trattamento - Effettiva identità - Necessità.
1. Nella valutazione di assenza di danno ambientale
finalizzata al condono di opere abusive, l'azione tesa a
coniugare l'interesse pubblico con le ragioni del privato
proprietario costituisce compito precipuo
dell'amministrazione comunale, cui unicamente spetta
l'apprezzamento ed il giudizio complessivo in ordine ai
fatti coinvolti nella vicenda concreta: è pacifico infatti
che il potere di annullamento da parte del Ministero per i
Beni e le Attività Culturali, tramite la Soprintendenza per
i Beni Ambientali ed Architettonici, può riguardare soltanto
profili di illegittimità, ivi compreso il difetto di
motivazione o di istruttoria nonché l'eccesso di potere
sotto ogni profilo, senza estendersi alle valutazioni di
merito che rientrano nelle competenze dei Comuni,
preventivamente delegati dalla Regione.
2. La valutazione preordinata al rilascio del nulla
osta paesistico ha per oggetto la tutela di un bene
costituzionale primario e l'inderogabilità dei valori
salvaguardati dal vincolo si riflette sull'azione
amministrativa improntata alla massima cautela
nell'esaminare ogni profilo dell'intervento edilizio che
possa risolversi nella compromissione dei valori ambientali:
ne segue che la disparità di trattamento tra situazioni di
eguale contenuto in questa materia deve accertarsi con
rigore e che la positiva verifica del vizio di legittimità è
riscontrabile solo in caso di valutazioni macroscopicamente
erronee: sintonia di un'opera abusiva con l'ambiente deve
essere verificata in concreto, mentre l'eventuale
incontrollato rilascio di titoli edilizi in sanatoria di
situazioni ipoteticamente analoghe non può legittimare ex
se l'emissione di un provvedimento di condono: in questa
materia, dunque, la censura di disparità di trattamento
presuppone l'effettiva identità tra il caso già valutato
dall'amministrazione e quello oggetto del contenzioso,
atteso che la figura sintomatica di eccesso di potere si
configura solo quando vi sia un'assoluta identità di
situazioni oggettive, che valga a testimoniare
l'irrazionalità delle diverse conseguenze tratte
dall'amministrazione (TAR Lombardia-Brescia,
sentenza
05.12.2006 n. 1547
- massima tratta da www.solom.it - link a
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EDILIZIA
PRIVATA: Della
motivazione e della partecipazione nei procedimenti
sanzionatori edilizi.
Il concetto di
disponibilità di cui all'art. 3 della L. n. 241 del 1990 non
comporta che l'atto amministrativo richiamato "per
relationem" debba essere unito imprescindibilmente al
documento, bensì che il documento sia reso disponibile a
norma della stessa legge, vale a dire che esso possa essere
acquisito utilizzando il procedimento di accesso ai
documenti amministrativi.
In sostanza, detto obbligo
determina che la motivazione del provvedimento deve essere
portata nella sfera di conoscibilità legale del
destinatario, sicché nella motivazione "per relazione" è
sufficiente che siano espressamente indicati gli estremi
dell'atto richiamato, mentre non è necessario che lo stesso
sia allegato, dovendo essere messo a disposizione e mostrato
su istanza di parte.
La normativa generale sull'obbligo di comunicazione
dell'avvio del procedimento amministrativo ai possibili
destinatari dell'emanando provvedimento, di cui agli art. 7
e ss. della L. n. 241 del 1990, deve trovare applicazione
anche nei procedimenti preordinati all'emanazione di
provvedimenti di ingiunzione della demolizione di opere
edili abusive, laddove il Comune non abbia emesso alcun
provvedimento di sospensione dei lavori, suscettibile di
assumere una tale natura.
La mancata indicazione di precisi confini ovvero dell'area
di sedime che verrebbe acquisita nell'ipotesi di
inottemperanza all'ordine di demolizione non costituisce
causa di illegittimità dell'ingiunzione a demolire, in
quanto tali indicazioni più propriamente si appartengono al
successivo atto di accertamento dell'inottemperanza e di
acquisizione gratuita al patrimonio comunale
(TAR Lazio-Roma,
Sez. II-ter,
sentenza 04.12.2006 n. 13652
- link a www.altalex.com). |
EDILIZIA
PRIVATA:
Poteri repressivi e obbligo di comunicazione di avvio
del procedimento.
La regola posta
dall’art. 7 della L. n. 241/1990 che impone alle pp.aa.
l’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento
amministrativo ai soggetti nei cui confronti il
provvedimento finale è destinato a produrre effetti, non
subisce eccezione nel caso di esercizio del potere
repressivo degli abusi edilizi
(TAR Campania-Napoli, Sez. II,
sentenza 04.12.2006 n. 10359
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EDILIZIA
PRIVATA:
Accertamento di conformità: legittimazione a proporre
istanza.
Ai sensi dell’art. 13
della legge n. 47/1985, la dichiarazione di conformità
disciplinata dalla norma e della cui applicazione è stata
fatta questione nella specie prevede che la sanatoria ivi
disciplinata sia accordata al "responsabile dell’abuso".
La norma, quindi, a differenza di quanto previsto dall’art.
4 della legge n. 10 del 1977 (invocato dai primi giudici)
non trova applicazione solo in presenza di una domanda
avanzata dal proprietario o da altro titolare di diritto
reale in quanto l’abuso sia al medesimo ascrivibile, ma
anche in presenza della domanda avanzata da colui che,
dell’abuso, è comunque responsabile in quanto, sanato
l’abuso, non potrebbe essere più chiamato a rispondere sul
piano sanzionatorio penale e/o amministrativo.
Responsabile dell’abuso può essere non solo il proprietario
o altro soggetto che vanti, sull’area, un diritto reale o
obbligatorio, ma anche, ad esempio, il titolare o altro
responsabile dell’impresa realizzatrice dei lavori, come
anche altri soggetti che, in relazione al loro rapporto
privilegiato o comunque qualificato con il bene (in quanto,
ad esempio, legittimi detentori o possessori dello stesso),
possano avere avuto la possibilità di realizzare l’abuso,
così assumendosene la responsabilità
(Consiglio di
Stato, Sez. V,
sentenza 23.11.2006 n. 6909
- link a www.altalex.com). |
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EDILIZIA
PRIVATA:
Accertamento di conformità: legittimazione a proporre
istanza.
Ai sensi dell’art. 13
della legge n. 47/1985, la dichiarazione di conformità
disciplinata dalla norma e della cui applicazione è stata
fatta questione nella specie prevede che la sanatoria ivi
disciplinata sia accordata al "responsabile dell’abuso".
La norma, quindi, a differenza di quanto previsto dall’art.
4 della legge n. 10 del 1977 (invocato dai primi giudici)
non trova applicazione solo in presenza di una domanda
avanzata dal proprietario o da altro titolare di diritto
reale in quanto l’abuso sia al medesimo ascrivibile, ma
anche in presenza della domanda avanzata da colui che,
dell’abuso, è comunque responsabile in quanto, sanato
l’abuso, non potrebbe essere più chiamato a rispondere sul
piano sanzionatorio penale e/o amministrativo.
Responsabile dell’abuso può essere non solo il proprietario
o altro soggetto che vanti, sull’area, un diritto reale o
obbligatorio, ma anche, ad esempio, il titolare o altro
responsabile dell’impresa realizzatrice dei lavori, come
anche altri soggetti che, in relazione al loro rapporto
privilegiato o comunque qualificato con il bene (in quanto,
ad esempio, legittimi detentori o possessori dello stesso),
possano avere avuto la possibilità di realizzare l’abuso,
così assumendosene la responsabilità
(Consiglio di
Stato, Sez. V,
sentenza 23.11.2006 n. 6906
- link a www.altalex.com). |
EDILIZIA
PRIVATA: 1.
Opere abusive - Ordinanza di demolizione - Motivazione - Non
necessità - Mantenimento dell'opera - Eccezionalità -
Motivazione - Necessità.
2. Cabina elettrica di trasformazione- Procedura
autorizzativa ex LR 52/1982 - Disciplina edilizia - Rapporto
- Posizionamento in manufatto abusivo - Mantenimento - Non è
necessario.
1. L'ordinanza di demolizione di opere abusive
costituisce atto dovuto al verificarsi dei presupposti ivi
indicati e consistenti nell'accertata abusività del
manufatto per assenza del titolo concessorio e, di
conseguenza, detto provvedimento sanzionatorio non necessita
di valutazione e di motivazione in ordine all' interesse
pubblico alla demolizione.
E' invece il mantenimento
dell'opera ad avere carattere eccezionale, necessitando di
un'apposita valutazione, rimessa dall'art. 7, co. 5, L.
47/1985, al Consiglio comunale; tale valutazione attiene al
merito dell'azione amministrativa e come tale non è
sindacabile in sede di legittimità, salvo sia data la
dimostrazione di profili di manifesta arbitrarietà,
illogicità o irragionevolezza.
2. Tra la procedura autorizzativa di una cabina
elettrica di trasformazione e la disciplina edilizia dei
manufatti ove questo è localizzato, esiste un rapporto di
interferenza, che il legislatore regionale ha risolto
prevedendo che l'autorizzazione all'impianto presupponga la
regolarità edilizia delle opere, come si evince dall'art. 5,
co. 1, L.R. 52/1982, che espressamente dispone che la
costruzione di opere edilizie adibite a stazioni e cabine
elettriche è subordinata alla concessione edilizia prevista
dall' art. 1 della L. 10/1977 rilasciata ai sensi dell' art.
9, lett. f), della suddetta legge.
Pertanto, dalle circostanze che la procedura autorizzativa
dell'impianto si fosse a suo regolarmente perfezionata o che
nell'ambito di questa il Comune avesse espresso parere
favorevole ovvero ancora che compete ad altro ente, diverso
dal Comune, l'emanazione del provvedimento necessario alla
modifica della sua localizzazione, non può inferirsi
l'inderogabile necessità di mantenere la cabina di
trasformazione in un manufatto abusivo (TAR
Lombardia-Brescia,
sentenza
08.11.2006 n. 1387
- massima tratta da www.solom.it - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Sulla
mancata
notifica dell’atto di accertamento della
inottemperanza all’ordine di demolizione e
sulla acquisizione al patrimonio comunale di
opere abusive.
Secondo
costante giurisprudenza (fra le tante, TAR
Campania, Sez. IV, 25.05.2001, n. 2340,
11.12.2002, n. 7994, 30.06.2003, n. 7903),
la presentazione dell'istanza di sanatoria
edilizia ex art. 13 L. n. 47/1985 (ora, art.
36 D.P.R. n. 380/2001), anteriormente alla
impugnazione dell'ordinanza di demolizione
(o del provvedimento di irrogazione delle
altre sanzioni per abusi edilizi) produce
l'effetto di rendere inammissibile
l'impugnazione stessa, per carenza di
interesse, in quanto dall’istanza consegue
la perdita di efficacia di tale ordinanza ed
il riesame dell'abusività dell'opera, sia
pure al fine di verificarne la eventuale
sanabilità, provocato dall'istanza di
sanatoria, comporta la necessaria formazione
di un nuovo provvedimento, esplicito od
implicito (di accoglimento o di rigetto),
che vale comunque a superare il
provvedimento sanzionatorio oggetto
dell'impugnativa (cfr., altresì, Cons.
Stato, sez. V, 21.04.1997, n. 3563; sez. IV,
11.12.1997, n. 1377; C.G.A. 27.05.1997, n.
187; TAR Toscana, sez. III, 18.12.2001, n.
2024; TAR Puglia, Bari, sez. II, 11.01.2002,
n. 154; TAR Campania, sez. III, 02.03.2004,
n. 2579; TAR Sicilia, sez. II, 16.03.2004,
n. 499).
Pertanto, il ricorso giurisdizionale avverso
un provvedimento sanzionatorio proposto
successivamente all'istanza di concessione
in sanatoria, è inammissibile per carenza di
interesse, “spostandosi” l'interesse del
responsabile dell'abuso edilizio
dall'annullamento del provvedimento
sanzionatorio già adottato, all'eventuale
annullamento del provvedimento (esplicito o
implicito) di rigetto (TAR Sicilia, Catania,
Sez. II, 16.03.1991, n. 67, Palermo, Sez. II,
27.03.2002, n. 826; TAR Campania, Sez. IV,
24.09.2002, n. 5559), in seguito al quale
l’Amministrazione è tenuta ad emanare una
nuova misura sanzionatoria, con
l’assegnazione, in tal caso, di un nuovo
termine per adempiere (in tal senso, TAR
Lazio, sez. II, 17.01.2001, n. 230; TAR
Sicilia, Catania, Sez. I, 12.12.2001, n.
2424; TAR Campania, sez. IV, 26.07.2002, n.
4399).
Come è noto, la
mancata notifica dell’atto di accertamento
della inottemperanza all’ordine di
demolizione, pur non determinando
l'illegittimità di tale atto, produce
l'impossibilità di adottare la successiva
ordinanza di acquisizione al patrimonio
comunale, e l'impossibilità di disporre tale
acquisizione prima che sia decorso il detto
termine; quindi, in relazione alla mancata
notifica al ricorrente dell’atto di
accertamento della inottemperanza deve
ritenersi illegittimo il provvedimento di
acquisizione delle opere abusive e dell'area
di sedime (TAR Veneto n. 478 del 30.03.1996;
TAR Campania, Napoli, sez. IV, 28.04.2003,
n. 4175)
(TAR Sicilia-Palermo, Sez. III,
sentenza 25.09.2006 n. 1947 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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anno 2005 |
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EDILIZIA PRIVATA: Ordine
di demolizione riacquista efficacia in caso
di diniego di sanatoria.
In caso di
rigetto dell’istanza di sanatoria, ex art.
36 DPR 380/2001, l’ordine di demolizione a
suo tempo adottato riacquista piena
efficacia, che non era definitivamente
cessata ma era solo sospesa in attesa della
conclusione del nuovo iter procedimentale,
con la sola specificazione che il termine
concesso per l’esecuzione spontanea della
demolizione deve decorrere dal momento in
cui il diniego di sanatoria perviene a
conoscenza dell’interessato.
In sostanza, non sussiste motivo per imporre
all’amministrazione comunale il riesercizio
del potere sanzionatorio a seguito
dell’esito negativo del procedimento di
accertamento di conformità urbanistica: un
nuovo procedimento sanzionatorio, infatti,
si rivelerebbe, in assenza di un’espressa
previsione legislativa, un’inutile ed
antieconomica duplicazione dell’agere
amministrativo (TAR
Campania-Napoli, Sez. II,
sentenza 28.05.2005 n. 7529 - link a www.altalex.com). |
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EDILIZIA PRIVATA: Discrimine
tra ristrutturazione e altre forme di
intervento ai fini penali.
L'entrata in vigore dell'art. 1, comma 6, l.
21.12.2001 n. 443, poi superato, a far data
dal 30.06.2003, dall'analogo disposto
dell'art. 22 d.P.R. n. 380 del 2001 (t.u.
dell'edilizia), ha consentito la
effettuazione, previa semplice denuncia di
inizio di attività in alternativa a
concessioni e autorizzazioni edilizie, a
scelta dell'interessato, delle
ristrutturazioni comprensive di demolizione
e ricostruzione con la stessa volumetria e
sagoma, ma non ha sottratto al regime
concessorio le opere di ristrutturazione di
un preesistente fabbricato che abbiano
comportato la modificazione dei prospetti.
Queste ultime integrano il reato in caso di
mancato conseguimento della concessione
edilizia, ai sensi dell'art. 44, comma 1,
lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001, e, se
relative a fatti antecedenti all'entrata in
vigore del t.u. dell'edilizia, sono
punibili, ex art. 2, comma 3, c.p., in base
alle sanzioni poste dalla l. n. 47 del 1985,
più favorevole (in motivazione la Corte
ha specificato che gli interventi di
ristrutturazione edilizia, come definiti
dall'art. 31, lett. d), l. 05.08.1978 n.
457, qualora abbiano comportato la
modificazione dei prospetti, non sono stati
sottratti al regime concessorio a differenza
di quanto verificatosi, per effetto degli
art. 48 l. n. 457 cit. e 7 d.l. 23.01.1982
n. 9, per le opere di manutenzione
straordinaria di cui alla precedente lett.
b), degli interventi di restauro e
risanamento conservativo di cui alla lett.
c), nonché delle opere interne,
assoggettate, dall'art. 26 l. n. 47 del 1985
e 4 d.l. 05.10.1993 n. 398 e successive
modifiche, alla sola denuncia di inizio
attività purché non comportassero modifiche
dei prospetti) (massima tratta da
www.studiospallino.it - Corte di Cassazione,
Sez. V penale, sentenza 26.04.2005 n.
23668). |
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anno 2004 |
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EDILIZIA PRIVATA: Se
il comune non si è ancora pronunciato, è
possibile la rinuncia totale o parziale
della richiesta di condono edilizio
presentata.
Ricorso per l'annullamento del provvedimento
prot. n. 39867/2001 del 25.10.2001 con il
quale il Direttore dell’Ufficio Condono
Edilizio del Comune di Firenze ha ritenuto
che “non è possibile né la rinuncia
totale né la rinuncia parziale” alla
domanda di condono edilizio.
Fino a quando l’Amministrazione non si è
pronunciata sulla domanda di condono, il
richiedente può legittimamente modificare,
sostituire o anche rinunciare alla richiesta
di sanatoria, non ostandovi nell’ordinamento
una norma impeditiva di tale potere (vd. TAR
Piemonte, Torino, Sez. I, 19.06.1997, n.
480; ed in termini sostanzialmente
equivalenti, TAR Lombardia, Milano, Sez. II,
18.12.1987, n. 490). Ed invero, l’espressa
previsione -nelle suddette pronunce- della
facoltà da parte dell’interessato, di
modificare (o sostituire) l’istanza
originariamente presentata, in assenza di
decisione amministrativa sulla prima, rende
palese la legittimità anche di una rinuncia
parziale (TAR Toscana, Sez. III,
sentenza 21.12.2004 n. 6520 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Il
rilascio di una concessione o autorizzazione
in sanatoria (accertamento di conformità),
ai sensi dell’art. 13 della legge n. 47 del
1985 (e oggi ai sensi dell’art. 36 del
D.P.R. 06.06.2001, n. 380), è possibile solo
quando l’opera realizzata in assenza del
preventivo titolo abilitativo risulti
conforme agli strumenti urbanistici generali
e di attuazione approvati e non in contrasto
con quelli adottati sia al momento della
realizzazione dell’opera sia al momento
della presentazione della domanda.
Per il procedimento volto al rilascio di
concessioni edilizie in sanatoria ai sensi
dell’art. 13 della legge n. 47 del 1985 (ed
oggi dell’art. 36 del nuovo T. U.
dell’edilizia), nel quale occorre una
verifica sulla conformità urbanistica delle
opere realizzate in assenza del necessario
previo titolo abilitativo, si deve ritenere
normalmente necessario il parere della
Commissione Edilizia a meno che l’eventuale
diniego al rilascio del titolo abilitativo
non si fondi su ragioni puramente giuridiche
o, come è oggi ammesso, la Commissione
Edilizia, sia stata soppressa dal Comune o
dichiarata non legittimata ad esprimersi su
alcuni determinati tipi di interventi
edilizi.
Il rilascio di una concessione o
autorizzazione in sanatoria (accertamento di
conformità), ai sensi dell’art. 13 della
legge n. 47 del 1985 (e oggi ai sensi
dell’art. 36 del D.P.R. 06.06.2001, n. 380,
recante il Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia
edilizia), è possibile solo quando l’opera
realizzata in assenza del preventivo titolo
abilitativo risulti conforme agli strumenti
urbanistici generali e di attuazione
approvati e non in contrasto con quelli
adottati sia al momento della realizzazione
dell’opera sia al momento della
presentazione della domanda.
La giurisprudenza che ritiene superfluo il
parere della Commissione Edilizia per il
rilascio delle concessione in sanatoria,
peraltro sul punto oscillante, si riferisce
al procedimento di rilascio di concessioni
edilizie in sanatoria ai sensi degli
articoli 31 e seguenti della legge n. 47 del
1985
(condono
edilizio) e cioè a quei casi nei quali non
occorre una verifica sulla compatibilità
urbanistica delle opere abusive realizzate.
La questione si pone in modo diverso invece
per il procedimento volto al rilascio di
concessioni edilizie in sanatoria ai sensi
dell’art. 13 della legge n. 47 del 1985 (ed
oggi dell’art. 36 del nuovo T. U.
dell’edilizia) nel quale occorre al
contrario proprio una verifica sulla
conformità urbanistica delle opere
realizzate in assenza del necessario previo
titolo abilitativo.
In tale procedimento si deve ritenere
normalmente necessario il parere della
Commissione Edilizia a meno che l’eventuale
diniego al rilascio del titolo abilitativo
non si fondi su ragioni puramente giuridiche
o, come è oggi ammesso, la Commissione
Edilizia, sia stata soppressa dal Comune o
dichiarata non legittimata ad esprimersi su
alcuni determinati tipi di interventi
edilizi
(TAR Campania-Napoli, Sez. IV,
sentenza 13.09.2004 n. 11950 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Ai
fini della conformità urbanistica, laddove
la ristrutturazione edilizia -anche mediante
ricostruzione dell’edificio demolito-
mantiene tutti i parametri urbanistico
edilizi preesistenti quali la volumetria, la
sagoma, l’area di sedime, il numero delle
unità immobiliari, la conformità urbanistica
di riferimento è quella vigente all’epoca
della realizzazione del manufatto come
attestata dal titolo edilizio, e non quella
sopravvenuta al momento della esecuzione dei
lavori di ristrutturazione.
Laddove, invece, la ristrutturazione comporti
interventi che mutino i parametri urbanistico-edilizi già assentiti con il
titolo originario, quali ad esempio,
l’aumento del numero delle unità immobiliari
o il mutamento di destinazione d’uso è
richiesta la conformità alla disciplina
urbanistica vigente al momento
dell’esecuzione dei lavori di
ristrutturazione.
Il concetto di ristrutturazione edilizia,
quale enunciato dall’art. 31, lett. d, l.
05.08.1978, n. 431 “interventi rivolti a
trasformare gli organismi edilizi mediante
un insieme sistematico di opere che possono
anche portare ad un organismo edilizio in
tutto o in parte diverso dal precedente”,
ha subito nel tempo diversificate
interpretazioni e diffuse incertezze
soprattutto con riguardo alla
ristrutturazione per demolizione e
ricostruzione nella ricerca del quid novi
che distingue la fattispecie dalla
ristrutturazione.
La oggettiva difficoltà di individuazione
del “novum” ammissibile è stata
variamente trattata dalla giurisprudenza
attestatasi su posizioni contrapposte a
seconda che il concetto di ristrutturazione
fosse collegato all’obbligo di pagare gli
oneri di urbanizzazione in quanto nuova
costruzione, ovvero alla soggezione
dell’intervento alla più limitativa
normativa sopravvenuta.
Ad un primo orientamento che escludeva la
demolizione e ricostruzione dalla
fattispecie di ristrutturazione (Cons. St.,
V, 09.02.1996, n. 144), è seguito
l’orientamento trasfuso nel Testo Unico
dell’edilizia che ha compreso la fattispecie
nella categoria della “ristrutturazione”
purché “fedele” in quanto modalità
estrema di conservazione dell’edificio
preesistente nella sua consistenza
strutturale, essendosi ritenuto che “la
ricostruzione di un preesistente fabbricato
senza variazione o alterazione della
superficie, volumetria e destinazione d’uso,
non incide sul carico urbanistico già
esistente e non è pertanto assoggettato ad
oneri né al rispetto degli indici
sopravvenuti" (Cons. St., V, 10.08.2000,
n. 4397).
In recepimento degli indirizzi
giurisprudenziali formatisi in materia, il
TU dell’edilizia (06.06.2001, n. 380) ha
ricompreso tra gli interventi di
ristrutturazione edilizia “quelli
consistenti nella demolizione e successiva
fedele ricostruzione di un fabbricato
identico quanto a sagoma, volumi, area di
sedime e caratteristiche dei materiali,
fatte salve le sole innovazioni necessarie
per l’adeguamento alla normativa antisismica”.
L’art. 1, co. 6, l. 443/2001 ha ricompreso
tali interventi tra quelli ammissibili
previa denuncia di inizio attività,
sostanzialmente considerando l’intervento “conservativo”
e non “nuova costruzione”.
L’art. 1 del d.lgs. 27.12.2002,
n. 301 ha modificato l’art. 3, in parte qua,
eliminando la locuzione “fedele
ricostruzione di un fabbricato identico,
quanto a sagoma, volumi, area di sedime e
caratteristiche di materiali a quello
preesistente” sostituito da
“ricostruzione con la stessa volumetria e
sagoma di quello preesistente” (art. 1,
lett. a).
La demolizione e ricostruzione ha, quindi,
assunto una tipicità legislativa che ne fa
una figura autonoma nell’ambito della più
ampia categoria della ristrutturazione
edilizia, identificabile ove demolizione e
ricostruzione mantenga sagoma e volumetria
della preesistente costruzione.
Ciò, tuttavia, non consente di ritenere
degradata ad intervento edilizio minore la
ristrutturazione (solo perché operata
mediante ricostruzione “con la stessa
volumetria e sagoma” ex d.lgv.
301/2002), dovendosi ritenere implicito
anche nel concetto di ristrutturazione quale
delineato dal suddetto decreto legislativo,
il rispetto degli standards che attiene alla
individuazione del bene sotto l’aspetto
dell’inserimento della costruzione nel
territorio quale risulta disciplinato
dall’attività pianificatoria del Comune.
Ne consegue che, ai fini della
conformità urbanistica, laddove la
ristrutturazione edilizia anche mediante
ricostruzione dell’edificio demolito,
mantiene tutti i parametri urbanistico
edilizi preesistenti quali la volumetria, la
sagoma, l’area di sedime, il numero delle
unità immobiliari, la conformità urbanistica
di riferimento è quella vigente all’epoca
della realizzazione del manufatto come
attestata dal titolo edilizio, e non quella
sopravvenuta al momento della esecuzione dei
lavori di ristrutturazione.
In tal caso, infatti, è fatto salvo in capo
all’interessato, il diritto acquisito al
mantenimento, conservazione e
ristrutturazione dell’immobile esistente, in
quanto la legittimazione urbanistica del
manufatto da demolire si trasferisce su
quello ricostruito.
Laddove la ristrutturazione comporti
interventi che mutino i parametri
urbanistico-edilizi già assentiti con il
titolo originario, quali ad esempio,
l’aumento del numero delle unità immobiliari
o il mutamento di destinazione d’uso è
richiesta la conformità alla disciplina
urbanistica vigente al momento
dell’esecuzione dei lavori di
ristrutturazione
(TAR
Puglia-Lecce, Sez. III,
sentenza 22.07.2004 n. 3210 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Contravvenzioni - Sanatoria
edilizia - Sospensione del procedimento.
In materia di reati edilizi, la sospensione
di cui all'art. 44 della legge 28.02.1985,
n. 47 non è automatica e non va
astrattamente applicata a tutti i
procedimenti per reati urbanistici
astrattamente interessati al condono, ma
solo a quelli aventi ad oggetto opere che
abbiano oggettivamente i requisiti per la
condonabilità ex art. 32 del D.L. 30.09.2003
n. 269 (nel caso di specie l'opera
abusiva non risultava suscettibile di
sanatoria, in quanto nuova costruzione di
tipo non-residenziale, realizzata in assenza
del titolo abilitativo) (Corte di
Cassazione, Sez. III penale, sentenza
07.05.2004 n. 21679 - massima tratta da
www.diritto24.ilsole24ore.com). |
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anno 2003 |
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EDILIZIA PRIVATA:
P. Virga,
E’ sindacabile il potere sanzionatorio?
(ndr: in materia di abusi edilizi) (link a
www.lexitalia.it). |
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EDILIZIA PRIVATA:
1. – Sanzioni – Ingiunzione a
demolire – Motivazione - Abuso risalente nel
tempo – Necessità.
2. – Concessione – Sanatoria ex artt. 31 L.
47/1985 e art. 39 L. 724/1994 – Vincolo
cimiteriale – Vincolo assoluto di
inedificabilità – Legittimità del diniego –
Esercizio di attività commerciale consentito
dall’Amministrazione - Irrilevanza.
1.
– Sebbene normalmente le sanzioni
demolitorie in materia edilizia siano atti
dovuti e sufficientemente motivati con la
constatazione dell’abuso edilizio e
l’avvenuto accertamento dell’esecuzione
dell’opera in assenza di titolo concessorio
o in totale difformità da esso, tuttavia è
richiesta una motivazione particolare ed
ulteriore sull’interesse pubblico specifico
alla rimozione quando il provvedimento
intervenga a distanza di molto tempo
dall’esecuzione dell’opera stessa. Nel caso
in cui il manufatto (costituito da un
chiosco-bar) esista dagli anni 1966/1970
(seppur con dimensioni ridotte), vi sia
stata esercitata l’attività commerciale
autorizzata con allaccio all’acquedotto
comunale, il formale accertamento di lavori
abusivi sia avvenuto nel 1983 ed il primo
atto finalizzato alla rimozione sia
intervenuto nel 1991 (a distanza di oltre
sette anni), non può negarsi che il
ricorrente abbia potuto maturare in presenza
dell’inerzia della P.A. protratta per lungo
tempo un qualche affidamento sulla stabilità
o stabilizzazione della sua posizione,
affidamento ulteriormente consolidato per
l’ulteriore tempo decorso nelle more della
decisione dell’istanza di condono presentata
nel 1995.
2.
– Le fasce di rispetto cimiteriale
costituiscono un vincolo di inedificabilità
assoluta, preclusivo della sanatoria
edilizia, che non può essere escluso neppure
nel caso in cui l’Amministrazione abbia
consentito per anni l’esercizio
dell’attività commerciale nel manufatto
abusivo (chiosco-bar) sito nella zona (TAR
Toscana, Sez. I,
sentenza 14.10.2003 n. 5314 -
link a www.giurisprudenzaamministrativa.it). |
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anno 2002 |
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EDILIZIA PRIVATA: Il
termine biennale per il silenzio assenso su
domanda di condono edilizio previsto
dall'art. 35 L. 28.02.1985 n. 47 non decorre
qualora la domanda sia carente dei documenti
necessari ad identificare compiutamente le
opere oggetto della richiesta sanatoria e
dunque quando manchi la prova concreta della
sussistenza dei requisiti soggettivi ed
oggettivi richiesti, con la conseguenza che
il termine di 24 mesi, fissato
dall'Amministrazione comunale per
determinarsi sull'istanza stessa, decorre,
in caso di incompletezza della domanda o
della documentazione inoltrata a suo
corredo, soltanto dal momento in cui le
carenze sono state eliminate.
Per consolidato e condiviso orientamento
giurisprudenziale, il termine biennale per
il silenzio assenso su domanda di condono
edilizio previsto dall'art. 35 L. 28.02.1985
n. 47 non decorre qualora la domanda sia
carente dei documenti necessari ad
identificare compiutamente le opere oggetto
della richiesta sanatoria e dunque quando
manchi la prova concreta della sussistenza
dei requisiti soggettivi ed oggettivi
richiesti, con la conseguenza che il termine
di ventiquattro mesi, fissato
dall'Amministrazione comunale per
determinarsi sull'istanza stessa, decorre,
in caso di incompletezza della domanda o
della documentazione inoltrata a suo
corredo, soltanto dal momento in cui le
carenze sono state eliminate (cfr., ex
plurimis, TAR Veneto, 25.10.1999, n.
1750; Cons. Stato, V Sez., 17.10.1995 n.
1440) (TAR Basilicata,
sentenza 27.12.2002 n. 1030 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Non
è suscettibile di sanatoria, ai sensi della
citata legge n. 47 del 1985, la
sopraelevazione di edificio che disti dal
ciglio dell’autostrada, all’esterno dei
centri abitati, meno di quanto previsto dal
d.m. 01.04.1968, se la sopraelevazione è
stata realizzata dopo l’imposizione del
vincolo autostradale.
Il divieto di costruire ad una certa
distanza dalla sede autostradale, posto
dall’articolo 9 della legge 24.07.1961, n.
729 e dal successivo d.m. 01.04.1968, non
può essere inteso restrittivamente e cioè
come previsto al solo scopo di prevenire
l’esistenza di ostacoli materiali emergenti
dal suolo e suscettibili di costituire, per
la loro prossimità alla sede autostradale,
pregiudizio alla sicurezza del traffico ed
alla incolumità delle persone, ma appare
correlato alla più ampia esigenza di
assicurare una fascia di rispetto
utilizzabile, all’occorrenza, dal
concessionario, per l’esecuzione dei lavori,
per l’impianto dei cantieri, per il deposito
di materiali, per la realizzazione di opere
accessorie, senza vincoli limitativi
connessi con la presenza di costruzioni.
Pertanto, le distanze previste dalla norma
suddetta vanno rispettate anche con
riferimento ad opere che non superino il
livello della sede stradale o che
costituiscano mere sopralevazioni o che, pur
rientrando nella fascia, siano arretrate
rispetto alle opere preesistenti.
Le opere realizzate all’interno della fascia
di rispetto autostradale prevista al di
fuori del perimetro del centro abitato
(fascia di 60 metri) sono ubicate in aree
assolutamente inedificabili e, pertanto, se
costruite dopo l’imposizione del vincolo,
rientrano nella previsione di cui
all’articolo 33, comma 1, lettera d), della
legge 28.02.1985, n. 47 e non sono
suscettibili di sanatoria, anche se si
tratti di mere soprelevazioni di manufatti
preesistenti ed anche se l’opera resti al di
sotto del livello della strada.
A tale riguardo giova premettere che, ai
sensi dell’articolo 41-septies, commi 1 e 2
della legge urbanistica 17.08.1942, n. 1150
(articolo aggiunto dall’articolo 19 della l.
06.08.1967, n. 765) “Fuori del perimetro
dei centri abitati debbono osservarsi
nell’edificazione distanze minime a
protezione del nastro stradale, misurate a
partire dal ciglio della strada. Dette
distanze vengono stabilite con decreto del
Ministro per i Lavori pubblici di concerto
con i Ministri per i trasporti e per
l’Interno, entro sei mesi dall’entrata in
vigore della presente legge, in rapporto
alla natura delle strade ed alla
classificazione delle strade stesse, escluse
le strade vicinali e di bonifica”.
Tale vincolo di inedificabilità è
configurato come assoluto nel caso di
autostrade per le aree situate al di fuori
del centro abitato, perché -ai sensi del
D.M. 01.04.1968- è esclusa ogni possibilità
di deroga alla distanza minima, fissata in
60 metri (la fascia di rispetto è, invece,
ridotta a 25 metri all’interno del perimetro
del centro abitato ed è derogabile a mente
dell’articolo 9, comma 1 della legge
24.07.1961, n. 729).
Il ricorrente,
che ha realizzato un’opera abusiva
all’interno della predetta fascia di
rispetto ed al di fuori del perimetro del
centro abitato, non può, inoltre, avvalersi
della possibilità di sanatoria offerta
dall’articolo 32, comma 4, lettera c), della
citata legge n. 47 del 1985 (per cui “Sono
suscettibili di sanatoria, alle condizioni
sottoindicate, le opere insistenti su aree
vincolate dopo la loro esecuzione e che
risultino: […] c) in contrasto con le norme
del D.M. 01.04.1968 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 96 del 13.04.1968,
sempre che le opere stesse non costituiscano
minaccia alla sicurezza del traffico”),
perché nella fattispecie in esame il vincolo
sull’area era stato imposto prima della
costruzione del manufatto.
Trova, allora, applicazione la norma di cui
all’articolo 33, comma 1, lettera d), della
legge 28.02.1985, n. 47, che esclude la
possibilità di sanatoria delle opere di cui
al precedente articolo 31 “quando siano
in contrasto con i seguenti vincoli, qualora
questi comportino inedificabilità e siano
stati imposti prima della esecuzione delle
opere stesse: […] d) ogni altro vincolo che
comporti la inedificabilità delle aree”.
In tal senso si è espressa sia la
giurisprudenza della Corte di cassazione
(cfr. Cass. civ., 14.01.1987, n. 193, per
cui non è suscettibile di sanatoria, ai
sensi della citata legge n. 47 del 1985, la
sopraelevazione di edificio che disti dal
ciglio dell’autostrada, all’esterno dei
centri abitati, meno di quanto previsto dal
d.m. 01.04.1968, se la sopraelevazione è
stata realizzata dopo l’imposizione del
vincolo autostradale; v. anche Cass. civ.,
26.01.2000, n. 841, che per tale ragione
esclude la natura edificatoria del terreno
rientrante nella fascia di rispetto) sia
quella del Consiglio di Stato (Sez. V,
08.09.1994, n. 968, che qualifica come
inedificabile l’area ricompresa nella
predetta fascia di rispetto).
Va, inoltre, osservato che il carattere
assoluto del vincolo sussiste a prescindere
dalla concrete caratteristiche dell’opera
realizzata.
Infatti il divieto di costruire ad una certa
distanza dalla sede autostradale, posto
dall’articolo 9 della legge 24.07.1961, n.
729 e dal successivo d.m. 01.04.1968, non
può essere inteso restrittivamente e cioè
come previsto al solo scopo di prevenire
l’esistenza di ostacoli materiali emergenti
dal suolo e suscettibili di costituire, per
la loro prossimità alla sede autostradale,
pregiudizio alla sicurezza del traffico ed
alla incolumità delle persone, ma appare
correlato alla più ampia esigenza di
assicurare una fascia di rispetto
utilizzabile, all’occorrenza, dal
concessionario, per l’esecuzione dei lavori,
per l’impianto dei cantieri, per il deposito
di materiali, per la realizzazione di opere
accessorie, senza vincoli limitativi
connessi con la presenza di costruzioni.
Pertanto, le distanze previste dalla norma
suddetta vanno rispettate anche con
riferimento ad opere che non superino il
livello della sede stradale (in termini,
Cass. civ., 01.06.1995, n. 6118) o che
costituiscano mere sopraelevazioni (v. la
citata Cass. civ., 14.01.1987, n. 193), o
che, pur rientrando nella fascia, siano
arretrate rispetto alle opere preesistenti
(Consiglio
di Stato, Sez. IV,
sentenza 25.09.2002 n. 4927 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Il
procedimento repressivo degli abusi edilizi,
in quanto integralmente disciplinato dalla
legge speciale e da questa rigidamente
vincolato, non richiede la previa
comunicazione di avvio ai destinatari
dell’atto finale
A fronte degli
interventi di ristrutturazione edilizia
abusiva, l’art. 9 L. 28.02.1985, n. 47
prevede espressamente l’emissione di
un’ingiunzione a demolire, che ha valore di
diffida finalizzata a consentire al
responsabile di provvedere spontaneamente
alla regolarizzazione urbanistica della
costruzione; in caso di inadempienza è poi
prevista, alternativamente, o la demolizione
in danno, ovvero l’applicazione di una
sanzione pecuniaria (TAR Lazio, II,
17.07.1986 n. 1156; TAR Liguria, I,
25.05.2000, n. 636).
Di conseguenza, se anche l’abuso realizzato
dovesse considerarsi come un’ipotesi di
ristrutturazione edilizia, l’ingiunzione a
demolire sarebbe comunque legittima, mentre
viziato potrebbe semmai essere soltanto
l’eventuale atto dichiarativo
dell’acquisizione gratuita.
Questa stessa Sezione, aderendo al costante
orientamento della giurisprudenza, ha
infatti più volte affermato che il
procedimento repressivo degli abusi edilizi,
in quanto integralmente disciplinato dalla
legge speciale e da questa rigidamente
vincolato, non richiede la previa
comunicazione di avvio ai destinatari
dell’atto finale (TAR Puglia–Bari, II,
28.03.1998, n. 349; TAR Toscana, III,
02.11.1998, n. 396; TAR Piemonte, I,
25.02.1999, n. 105; TAR Lazio, II,
26.11.1999, n. 2455; TAR Piemonte, I,
13.06.2001, n. 1302);
L’omessa comunicazione di avvio del
procedimento ex art. 7 L. 07.08.1990, n. 241
non costituisce perciò in alcun modo vizio
dell’impugnata ingiunzione a demolire
(TAR Piemonte, Sez. I,
sentenza 15.04.2002 n. 838 - link
a www.giustizia-amministrativa.it) |
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anno 2001 |
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EDILIZIA PRIVATA:
A. Scola,
Le sanzioni amministrative e penali nei
principali abusi edilizi (link a
www.lexitalia.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Sanzioni
- Ingiunzione a demolire - Mancata notifica
al comproprietario - Illegittimità -
Esclusione - Successivo provvedimento di
acquisizione gratuita ex art. 7 L. 47/1985 -
Necessità della previa notifica
dell'ordinanza di demolizione al
comproprietario.
L'ingiunzione di demolizione di immobile
abusivo, essendo improduttiva di effetti
diretti ed immediati sul patrimonio del
soggetto cui è intimata, ha sostanzialmente
carattere di diffida rivolta ad assegnare un
termine all'intimato, al fine di
consentirgli lo spontaneo ripristino della
legalità, e di evitargli in tal modo di
subire la definitiva sanzione all'uopo
prevista dalla legge.
Di conseguenza, l'ingiunzione a demolire non
è viziata da illegittimità per il solo fatto
di non essere stata notificata a tutti i
comproprietari, fermo restando che il
successivo provvedimento di acquisizione al
patrimonio comunale ai sensi dell'art. 7
della L. 47/1985, non è legittimamente
adottato nei confronti del comproprietario
al quale non sia stata notificata la
diffida.
________________
1. - Nello stesso senso TAR
Campania-Napoli, Sez. V, 10.11.1994 n. 415,
in Rass. TAR, 1995, pag. 289; cfr. inoltre
Consiglio di Stato, Sez. V, 20.04.1994 n.
333, in Rass. Cons. di Stato, 1994, pag.
574, entrambe citate in motivazione
(massima tratta da www.sentenzetoscane.it -
TAR Toscana, Sez. III,
sentenza 25.07.2001 n. 1253 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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anno 2000 |
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EDILIZIA PRIVATA: 1. - Concessione - Diniego -
Sanatoria ex art. 39 L. 724/1994 - Domanda
dolosamente infedele - Presupposti.
2. - Concessione - Diniego -
Sanatoria ex art. 39 L. 724/1994 - Domanda
dolosamente infedele - Formazione del
silenzio assenso - Impossibilità - Diniego
disposto oltre 24 mesi dalla presentazione
del condono - Legittimità.
1. - Il rigetto della domanda di condono ex
art. 40 L. 28.02.1985 n. 47, siccome
ritenuta dolosamente infedele, si verifica
allorché le inesattezze od omissioni siano
preordinate a trarre in errore il Comune su
elementi essenziali dell'abuso, quali la
data della sua commissione e la
qualificazione giuridica dell'illecito.
2. - La inesatta rappresentazione della
realtà contenuta nella istanza di
concessione in sanatoria su un presupposto
essenziale per l'accoglibilità della
medesima (nella fattispecie la data di
ultimazione dell'opera abusiva),
configurando l'ipotesi di domanda
dolosamente infedele ai sensi dell'art. 40
L. 47/1985 impedisce il formarsi del c.d.
silenzio-assenso e pertanto deve ritenersi
legittimo il diniego assunto oltre i 24 mesi
dalla data di presentazione della domanda di
condono.
____________________
1. - Cfr. TAR Lombardia-Milano, Sez. II, 31.10.1991 n. 1263 e n. 1277, in Rass.
TAR, 1991, pag. 4261 e seg.
2. - Conforme TAR Puglia-Bari, Sez. II, 03.05.1994 n. 652, in Rass. TAR, 1994, pag.
2817 citata in motivazione; si veda altresì
TAR Piemonte, Sez. I, 21.10.1999 n.
614, in Rass. TAR, 1999, pag. 4679 (massima
tratta da www.sentenzetoscane.it - TAR
Toscana, Sez. III, sentenza
28.12.2000 n. 2724). |
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EDILIZIA PRIVATA:
Concessione - Diniego - Sanatoria
ex art. 31 e ss. L. n. 47/1985 - Vincolo
paesaggistico - Motivazione - Fattispecie -
Sufficienza.
1. Deve ritenersi legittimo il provvedimento
di diniego di condono edilizio ove sia
precisato che le opere al piano terra non
sono autorizzate "in quanto esse
sottraggono porzioni di vegetazione
all'ambiente e allungano il fronte edificato
costituendo ingombro panoramico".
Poiché siffatta motivazione reca una esatta
descrizione delle opere ritenute non
condonabili e soprattutto un giudizio di
disvalore paesaggistico che appare congruo
proprio in relazione al tipo e alla
consistenza delle opere edilizie eseguite.
_____________________
1. Confronta TAR Toscana, Sez. III,
22.12.2000 n. 2667, n. 2671, n. 2675 e n.
2681; 28.12.2000 n. 2707 e 07.04.2000 n. 602
(massima tratta da www.sentenzetoscane.it -
TAR Toscana, Sez. III, sentenza 28.12.2000 n. 2720). |
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EDILIZIA PRIVATA: Concessione
- Diniego - Sanatoria ex art. 31 e ss. L. n.
47/1985 - Vincolo paesaggistico -
Motivazione - Fattispecie - Sufficienza.
1. - Non sussiste il difetto di motivazione
del diniego di condono edilizio ove tale
provvedimento sia giustificato per
l'incompatibilità del bene da sanare con il
vincolo ambientale e, in specie
testualmente, perché: "le tettoie per
tipologia e precarietà dei materiali
costituiscono grave danno ambientale",
una più puntuale motivazione è infatti
richiesta in caso di accoglimento di
sanatoria nonostante la presenza del vincolo
ambientale anziché in caso di diniego.
_____________________
1. - Confronta TAR Toscana, Sez. III,
22.12.2000 n. 2675, n. 2671 e n. 2667;
28.12.2000 n. 2707 e n. 2720, 07.04.2000 n.
602
(massima tratta da www.sentenzetoscane.it -
TAR Toscana, Sez. III, sentenza 28.12.2000 n. 2707). |
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EDILIZIA PRIVATA: 1. - Processo amministrativo - Domanda di
accertamento dell'obbligo di rilascio della
concessione edilizia in sanatoria -
Posizione di interesse legittimo -
Inammissibilità.
2. - Concessione - Decadenza -
Espressa dichiarazione - Necessità -
Esclusione.
1. - Deve ritenersi inammissibile la domanda
di accertamento dell'obbligo del rilascio
della concessione edilizia in sanatoria dal
momento che una pronuncia di accertamento è
possibile solo in presenza di un diritto
soggettivo e non di un interesse legittimo,
posizione rivestita in ordine alle
concessioni edilizie.
2. - La decadenza della concessione edilizia
si determina anche in assenza di un'espressa
dichiarazione poiché, in riferimento alla
lettera della legge questa non dipende da un
atto amministrativo, costitutivo o
dichiarativo, ma dal semplice fatto
dell'inutile decorso del tempo, ovvero del
termine di un anno senza che sia dato inizio
ai lavori; diversamente la decadenza si
farebbe dipendere non solo da un
comportamento dei titolari della concessione
ma anche della pubblica amministrazione, con
probabili disparità di trattamento tra
situazioni identiche (massima tratta da
www.sentenzetoscane.it - TAR Toscana, Sez. III,
sentenza 28.12.2000 n.
2704). |
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EDILIZIA PRIVATA: Concessione
- Diniego - Sanatoria ex art. 31 e ss. L. n.
47/1985 - Vincolo paesaggistico -
Motivazione - Fattispecie - Insufficienza.
1. - Il dovere di una adeguata motivazione a
sostegno di un diniego di concessione non
può ritenersi osservato ove si faccia
riferimento soltanto al fatto che l'opera
"non si inserisce nel contesto ambientale"
ma occorre che l'amministrazione individui
specificamente, anche se in modo succinto,
oltre che il vincolo esistente, anche le
caratteristiche costruttive che,
eventualmente collegate alla specifica
localizzazione nel territorio, sono di
ostacolo ad un idoneo inserimento
dell'immobile nella bellezza paesaggistica
tutelata.
_____________________
1. - Conformi TAR Toscana, Sez. III,
22.12.2000 n. 2671 e 2667; confronta inoltre
per i casi di motivazione sufficiente TAR
Toscana, Sez. III, 22.12.2000 n. 2675,
28.12.2000 n. 2707 e n. 2720, 07.04.2000 n.
602
(massima tratta da www.sentenzetoscane.it -
TAR Toscana, Sez. III, sentenza 22.12.2000 n. 2681). |
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EDILIZIA PRIVATA: Concessione
- Diniego - Sanatoria ex art. 31 e ss. L. n.
47/1985 - Vincolo paesaggistico -
Motivazione - Fattispecie - Sufficienza.
1. - E' infondata la censura di difetto di
motivazione dell'atto ove dallo stesso si
ricavi agevolmente l'iter logico seguito
dall'amministrazione, che abbia
sufficientemente assolto all'onere di
motivare in ordine alla concreta
incompatibilità dell'intervento con i valori
tutelati ed abbia coerentemente richiamato i
motivi per i quali le opere non devono
ritenersi adeguate alle caratteristiche
ambientali predette, che si sostanziano
nell'individuazione di specifiche
caratteristiche costruttive e di
localizzazione che impediscono l'idoneo
inserimento di tali opere nella bellezza
paesaggistica tutelata.
Deve pertanto
ritenersi legittimo il provvedimento di
diniego di sanatoria relativo a manufatti
insistenti in area vincolata motivato sul
fatto che tali opere "per la loro dimensione
sottraggono una porzione rilevante al
giardino storico oggetto di vincolo" e sono
"realizzati con caratteristiche e materiali
non compatibili con quelli degli edifici
storici circostanti".
______________________
1. - Confronta TAR Toscana, Sez. III,
22.12.2000 n. 2667, n. 2671 e n. 2681;
28.12.2000 n. 2707 e n. 2720, 07.04.2000 n.
602 (massima tratta da
www.sentenzetoscane.it - TAR Toscana, Sez. III,
sentenza 22.12.2000 n.
2675). |
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EDILIZIA PRIVATA: Concessione
- Sanatoria ex art. 31 e ss. l. 47/1985 -
Diniego - per omessa produzione di ulteriore
documentazione - Legittimità.
1. Il potere previsto dall'art. 35, comma
15, della L. n. 47/1985, di invitare il
soggetto che richiede il condono edilizio a
produrre ulteriore documentazione, risponde
all'esigenza di supplire al mancato
adempimento dell'onere formale di
allegazione di cui al comma 3, art. cit.,
onere che la legge pone inderogabilmente a
carico del richiedente il condono stesso;
pertanto, a fronte del persistere
dell'inadempimento a tale onere formale,
legittimamente l'amministrazione respinge la
domanda di concessione edilizia in sanatoria
per difetto dei necessari elementi
conoscitivi e perché la domanda "per la
rilevanza delle omissioni" deve
ritenersi dolosamente infedele.
Nel caso di specie debbono indubbiamente
ritenersi "rilevanti" le omissioni
documentali della domanda protrattesi per
oltre nove anni, posto che il ricorrente non
aveva allegato alcun atto, malgrado vari
solleciti dell'amministrazione.
____________________
1. - Conforme TAR Toscana, Sez. II,
24.08.1998 n. 752, in Rass. TAR, 1998, pag.
3763; in tema di domanda dolosamente
infedele cfr. TAR Toscana, Sez. III,
28.12.2000 n. 2668
(massima tratta da www.sentenzetoscane.it -
TAR Toscana, Sez. III, sentenza 22.12.2000 n. 2668). |
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EDILIZIA PRIVATA: 1. Concessione - Diniego -
Sanatoria ex art. 31 e ss. L. n. 47/1985 -
Zona vincolata dopo l'abuso - Obbligo di
pronuncia da parte dell'autorità preposta
alla tutela del vincolo - Sussistenza.
2. Concessione - Diniego -
Sanatoria ex art. 31 e ss. L. n. 47/1985 -
Vincolo paesaggistico - Motivazione -
Fattispecie - Insufficienza.
1. - In sede di rilascio della concessione
edilizia in sanatoria per opere ricadenti in
zone sottoposte a vincolo, l'obbligo di
acquisire il parere dell'autorità preposta
alla tutela del vincolo sussiste in
relazione all'esistenza dello stesso vincolo
al momento in cui deve essere valutata la
domanda di condono, a prescindere dall'epoca
della sua introduzione, e quindi, anche per
le opere eseguite anteriormente alla
imposizione del vincolo stesso.
2. - Il dovere di una adeguata motivazione a
sostegno di un diniego di condono, non può
ritenersi osservato ove si faccia
riferimento soltanto al fatto che l'opera
"non si inserisce nel contesto ambientale",
ma occorre che l'amministrazione individui
specificamente anche se, in modo succinto,
le caratteristiche costruttive che,
eventualmente collegate alla specifica
localizzazione nel territorio, sono di
ostacolo ad un idoneo inserimento
dell'immobile nella bellezza paesaggistica
tutelata e ciò per far sì che il privato
possa agevolmente dedurre, dall'atto, l'iter
logico seguito dall'amministrazione e le
ragioni poste a fondamento del diniego.
__________________
1. - Conforme Consiglio di Stato, Ad. pl.,
22.07.1999 n. 20, in Rass. Cons. di
Stato, 1999, citata in motivazione;
confronta inoltre TAR Toscana, Sez. III, 09.11.2000 n. 2322.
2. - Conformi TAR Toscana, Sez. III, 22.12.2000 n. 2671 e 2681, in questa
raccolta; confronta inoltre per i casi di
motivazione sufficiente TAR Toscana, Sez. III,
22.12.2000 n. 2675, 28.12.2000 n. 2707 e n.
2720, 07.04.2000 n. 602 (massima tratta
da www.sentenzetoscane.it - TAR Toscana,
Sez. III, sentenza
22.12.2000 n. 2667). |
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EDILIZIA PRIVATA: Sanzioni - Ingiunzione a
demolire - Motivazione - Abuso risalente nel
tempo - Necessità - Esclusione.
1. - L'ordinanza di ingiunzione a demolire
non deve essere sorretta da alcuna specifica
motivazione in ordine alla sussistenza
dell'interesse pubblico a disporre la
sanzione anche quando l'abuso sia risalente
nel tempo perché non può ammettersi la
sussistenza di alcun legittimo affidamento
del contravventore a veder conservata una
situazione di fatto che il tempo non può
aver legittimato.
_____________________
1. - Nello stesso senso Consiglio di Stato,
Sezione IV, 08.07.1998 n. 1015, in Rass.
Cons. di Stato, 1998, pag. 1141 citata in
motivazione. Si segnalano invece di
contrario avviso, tra le altre recentemente,
Consiglio di Stato, Sezione V, 19.03.1999
n. 286 e 11.02.1999 n. 144, in Rass.
Cons. di Stato, 1999 pagg. 403 e 225; nonché
TAR Piemonte, Sezione I, 25.02.1999 n.
105, in Rass. TAR, 1999, pag. 1267 e
Consiglio di Stato, Sezione IV, 03.02.1996 n. 95, in Rass.
Cons. Stato, 1996, pag. 130 (massima
tratta da www.sentenzetoscane.it - TAR
Toscana, Sez. III,
sentenza
21.11.2000 n. 2346 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: 1. Sanzioni - Ingiunzione a
demolire - Proprietario estraneo all'abuso -
Responsabilità - Sussistenza.
2. - Atto amministrativo - Comunicazione di
avvio del procedimento - Ingiunzione a
demolire - Non occorre.
1. - Le misure repressive per l'attività
edilizia risultano legittimamente irrogate
nei confronti del proprietario dell'immobile
anche se non è l'autore dell'abuso: in tale
materia infatti il proprietario del fondo,
ancorché estraneo all'illecito, deve essere
ritenuto responsabile dei manufatti eseguiti
su di esso, posto che le sanzioni
amministrative e in primo luogo
l'ingiunzione a demolire, mirano, prima
ancora che ad irrogare una sanzione
afflittiva, ad eliminare una situazione
obiettivamente antigiuridica ed inoltre, in
base ai principi contenuti nella legge n.
689 del 1991, sussisterebbe una solidarietà
passiva tra il proprietario e l'autore
dell'abuso, nei cui confronti egli può
sempre agire sulla base dei rapporti
privatistici intercorrenti.
2. - Le disposizioni di tipo garantistico
recate dagli artt. 7 e ss. della legge n.
241/1990 non trovano applicazione in materia
di abusi edilizi dove il procedimento
sanzionatorio è rigorosamente scandito da
disposizioni normative che escludono
qualsiasi valutazione discrezionale della
P.A. e il provvedimento viene emesso sulla
scorta di un mero accertamento tecnico.
Pertanto, in presenza di atti dovuti e
vincolati, quali l'ordinanza di ingiunzione
a demolire, il principio della
partecipazione al procedimento si rivela
inutile posto che alcun concreto contributo
è possibile apportare alla formazione del
provvedimento finale da parte del privato
interessato.
________________________
1. - Conformi TAR Campania-Napoli, 24.06.1998 n. 2102, in Rass. TAR, 1998,
pag. 3343 e TAR Toscana, Sezione II, 18.09.1997 n. 608, in Rass. TAR, 1997,
pag. 4012, citate in motivazione.
2. - Conformi TAR Toscana, III Sezione, 19.05.2000 n. 924 e 18.02.2000 n. 301
in questa raccolta; nonché TAR Campania -
Napoli 22.02.2000 n. 457, in Rass.
TAR, 2000, pag. 1999 e 23.11.1999 n.
2996, in op. cit., 2000, pag. 304; TAR
Lazio, Sezione II-ter 14.03.2000 n. 1776,
in op. cit., 2000, pag. 1714.
Di diverso
avviso Consiglio di Stato V Sezione, 23.02.2000 n. 948, in Urbanistica e
Appalti, 2000, n. 11, pag. 1237, e Rass.
Cons. di Stato, 2000, pag. 360 (fattispecie
relativa al procedimento per l'adozione di
un provvedimento sanzionatorio per
lottizzazione abusiva ex art. 18, comma 1,
L. 47/1985) e TAR Marche 11.02.2000 n.
173, in Rass. TAR, 2000, pag. 1934; sulla
necessità della comunicazione di avvio del
procedimento in caso di atti di natura
vincolata si vedano Consiglio di Stato,
Sezione VI, 20.04.2000 n. 2443, in Rass.
Cons. di Stato, 2000, pag. 1038, Ministero
interno (ricorso straordinario) 05.04.2000 n. 286/2000, in op. cit., 2000, pag.
1934, Consiglio di Stato, Sezione V, 23.02.2000 n. 956, in op. cit., 2000,
pag. 363, Consiglio di Stato, Sezione V, 23.04.1998 n. 474, in Rass. Cons. di Stato,
1998, pag. 609, nonché TAR Piemonte 02.03.2000 n. 223, in Rass. TAR, 2000, pag. 2408,
TAR Emilia Romagna-Bologna, 25.11.1996 n. 401, in Rass. TAR, 1997, pag. 188 e
TAR Sicilia-Palermo, 05.11.1996 n.
1383, in op. cit., 1997, pag. 361. Si veda
anche Consiglio di Stato, Sezione IV, 27.11.2000
n. 6305 (massima tratta da
www.sentenzetoscane.it - TAR Toscana, Sez. III,
sentenza 21.11.2000 n.
2345 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Autorizzazione
art. 7 L. 1497/1939 - Zona vincolata dopo l'abuso -
Obbligo di pronuncia da parte dell'Autorità
preposta alla tutela del vincolo -
Sussistenza.
1. - In ordine alla domanda di condono
presentata ex art. 31 e ss. L. 47/1985, deve
riconoscersi come dovuto l'esercizio del
potere di controllo dell'Autorità statale
sull'autorizzazione rilasciata dal Comune ex
art. 7 legge 1497/1939 anche ove si tratti di
opere edilizie abusive realizzate prima
dell'imposizione del vincolo ambientale.
La
disposizione di portata generale di cui
all'art. 32, comma 1, legge 47/1985 relativa ai
vincoli limitativi dell'edificazione deve
infatti interpretarsi nel senso che
l'obbligo di pronuncia da parte
dell'Autorità preposta alla tutela del
vincolo sussiste in relazione all'esistenza
del vincolo al momento in cui deve essere
valutata la domanda di sanatoria a
prescindere dall'epoca della sua
introduzione e ciò proprio al fine di
consentire di vagliare l'attuale
compatibilità con il vincolo dei manufatti
abusivamente realizzati.
___________________________
1. - Conforme Consiglio di Stato, Adunanza
Plenaria, 22.07.1999 n. 20 in Rass. Cons.
Stato 1999, pag. 1080 (massima tratta da
www.sentenzetoscane.it - TAR Toscana, Sez.
III,
sentenza
09.11.2000 n. 2322 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: 1. - Sanatoria ex
art. 31 L. 47/1985 - Vincoli di inedificabilità ex art. 33 L. 47/1985 -
Efficacia all'epoca del rilascio -
Necessità.
2. - Sanatoria ex
art. 31 L. 47/1985 - Valutazione dell'opera
abusiva - Normativa applicabile e
compatibilità attuale con il vincolo.
1. - I vincoli di inedificabilità preclusivi
del condono edilizio ex art. 33 L. 47/1985
devono essere efficaci al momento del
rilascio della concessione in sanatoria e
non scaduti.
2. - Ai fini del rilascio della concessione
edilizia in sanatoria l'opera abusiva deve
essere valutata alla stregua della normativa
vigente all'epoca dell'emanazione del
provvedimento da parte dell'amministrazione,
dovendosi comunque valutare l'attuale
compatibilità con il vincolo, dell'opera
realizzata abusivamente, a prescindere
dall'epoca di introduzione del vincolo
stesso.
__________________
1. - Cfr. Consiglio di Stato, Sezione IV, 16.10.1998 n. 1306, in Rass. Cons. di
Stato, 1998, pag. 1520, Consiglio di Stato,
A.P., 22.07.1999 n. 20, in Rass. Cons.
di Stato, 1999, pag. 1080.
2. - Cfr. TAR Toscana, III Sezione,
09.11.2000 n. 2322 (massima tratta da
www.sentenzetoscane.it - TAR Toscana, Sez. I,
sentenza 06.11.2000 n.
2265 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Sanzioni - Ingiunzione a
demolire ex art. 7 Legge 47/1985 - Scogliera
- Realizzazione senza titolo - Legittimità
della sanzione.
La realizzazione di una scogliera su
area sottoposta a vincolo ambientale-paesaggistico
e idrogeologico (di dimensioni notevoli e
maggiori della preesistente che aveva subito
il fenomeno erosivo) costituente un enorme
piazzale fornito di recinzione è una
trasformazione urbanistica che, in assenza
di titolo, appare meritevole di subire il
regime sanzionatorio di cui all'art. 7 Legge
47/1985 (massima tratta da
www.sentenzetoscane.it - TAR Toscana, Sez. III,
sentenza 02.10.2000 n.
2007 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Concessione - Sanatoria ex
artt. 31 e ss. L. n. 47/1985 - Silenzio-assenso e prescrizione del diritto
al conguaglio dell'oblazione - Palese
sproporzione tra importo autoliquidato ed
effettivamente dovuto - Non si forma il
silenzio assenso e non interviene la
prescrizione.
Nell'ambito del condono edilizio, la
palese sproporzione tra l'importo autoliquidato
e quello effettivamente dovuto è elemento
che denota, di per sé, la volontà di
sottrarsi all'integrale pagamento di tutte
le somme dovute a titolo di oblazione,
condizione, invece, richiesta dal comma
dodicesimo dell'articolo 35 della legge n.
47/1985, affinché la domanda possa
intendersi accolta, per effetto del decorso
del termine biennale.
Conguagli e rimborsi, pertanto, possono
ritenersi corrispondenti a mere rettifiche
degli importi corrisposti, per errori di
calcolo o anche interpretativi, non tali
tuttavia da porre in dubbio -in base a
regole di logica e di comune buon senso- la
reale volontà dell'Amministrato di
corrispondere il saldo di quanto
effettivamente dovuto.
La prescrizione del diritto ai medesimi
conguagli e rimborsi, dunque non può nemmeno
entrare in discussione quando non risulti
soddisfatta la condizione procedurale, cui
lo stesso tacito condono è subordinato,
ovvero il "pagamento di tutte le somme
... dovute." (massima tratta da
www.sentenzetoscane.it - TAR Toscana, Sez. III,
sentenza 01.09.2000 n.
1879 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: 1. - Concessione - Sanatoria art.
39 L. 724/1994 - Vincolo storico artistico L.
1089/1939 - Opere eseguite dopo l'imposizione
del vincolo - Parere - Necessità.
2. - Concessione - Sanatoria art.
39 L. 724/1994 - Vincolo storico artistico L.
1089/1939 - Parere - Condizione - Legittimità.
1. - La ratio della disposizione contenuta
all'art. 32 legge 47/1985 -ai sensi del quale
la sanatoria di opere abusivamente
realizzate su aree sottoposte a vincolo è
subordinata al parere favorevole delle
Amministrazioni preposte alla tutela del
vincolo stesso- è quella di consentire la
valutazione della situazione edilizia al
fine di accertare se la costruzione stessa
sia che sia precedente o successiva
all'imposizione del vincolo, non comprometta
quei valori artistici, naturalistici e
paesaggistici tutelati con lo strumento
vincolativo, pertanto deve logicamente
dedursi che l'acquisizione del parere
dell'Amministrazione è necessaria in ogni
caso e non solo quindi per l'ipotesi di
opere abusive eseguite successivamente
all'imposizione del vincolo stesso.
2. - Il parere della Soprintendenza ai Beni
Ambientali e Architettonici che ponga, ai
fini del rilascio di nulla osta alla
richiesta di sanatoria, la condizione del
ripristino integrale dell'intonaco su un
fabbricato ex frantoio "da realizzare a
mestola, a grana fina di colore da
concordare con questo Ufficio, posto
direttamente nell'intonachino di finitura"
non appare né illogico, né privo di coerenza
e neppure rivela l'esistenza di rilevanti
errori di fatto e cioè nessuno degli
elementi riscontrabili ed eventualmente
inficianti la legittimità di giudizi del
genere di quello espresso a mezzo del
provvedimento impugnato.
________________________
1. - Conforme Consiglio di Stato, Adunanza
Plenaria, 22.07.1999 n. 20 in Rass.
Cons. Stato 1999, pag. 1080; TAR Toscana, I
Sezione, 06.11.2000 n. 2265 e TAR
Toscana, III Sezione, 09.11.2000 n. 2322
(massima tratta da www.sentenzetoscane.it -
TAR Toscana, Sez. III,
sentenza 19.05.2000 n. 929 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Concessione - Diniego -
Sanatoria art. 13 L. 47/1985 - Contrasto con
profili di tipo igienico-sanitario -
Legittimità.
E' legittimo il diniego avverso la
richiesta di concessione in sanatoria ai
sensi dell'art. 13 L. 47/1985 ove, pur non
ostandovi interessi urbanistici, sussistono
interessi altrettanto essenziali e
meritevoli di tutela afferenti all'igiene ed
alla sanità che richiedono la demolizione
dell'opera abusiva dal momento che un'opera,
ancorché sanabile dal punto di vista
strettamente urbanistico-edilizio, non può
però essere assentita allorché contrasta con
aspetti altrettanto essenziali e meritevoli
di tutela quali quelli connessi alla
igienicità e salubrità dei locali
(massima tratta da www.sentenzetoscane.it -
TAR Toscana, Sez. III,
sentenza
19.05.2000 n. 928
- link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: 1. - Atto amministrativo - Comunicazione di
avvio del procedimento - Ingiunzione a
demolire - Non occorre.
2. - Sanzioni - Ingiunzione a
demolire art. 7 L. 47/1985 - Trasformazione di
volume tecnico in volume abitativo -
Ampliamento del manufatto preesistente -
Legittimità della sanzione.
3. - Sanzioni - Ingiunzione a
demolire - Mancata individuazione dei beni
da acquisire - Non inficia l'ingiunzione.
1. - Non sussiste l'obbligo di osservanza
delle prescrizioni di carattere garantistico
previste dall'art. 7 L. 241/1990 a carico del
Comune nel caso di ordinanza di demolizione
poiché trattasi di attività vincolata, come
tale esente dall'obbligo di avviso.
2. - L'uso della sanzione amministrativa
prevista dall'art. 7 della legge n. 47/1985 si
rileva corretto in caso di trasformazione
del volume tecnico in un volume abitativo
poiché costituisce una nuova opera urbanisticamente rilevante in ampliamento
del manufatto preesistente, che in mancanza
di titolo, è soggetta alla sanzione della
demolizione prevista dal citato articolo.
3. - L'ingiunzione di demolire ha l'effetto
di diffidare il destinatario all'adempimento
dell'ordine in esso contenuto, in difetto
del quale il Comune provvede
all'acquisizione del bene e dell'area di sedime, ma una non esatta individuazione dei
beni da acquisire non ha valenza inficiante
sull'ordine medesimo (massima
tratta da www.sentenzetoscane.it - TAR
Toscana, Sez. III,
sentenza
19.05.2000 n. 924 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Sanzioni - Ingiunzione
di dismissione di attività di
autodemolizione - Principio di tipicità
degli atti repressivi di tipo edilizio -
Illegittimità della sanzione.
Deve ritenersi illegittima l'ordinanza
con cui il Comune ordina la dismissione di
un'attività di autodemolizione e riparazione
auto sul presupposto del contrasto con la
destinazione urbanistica del terreno
prevista nel prg dal momento che l'esercizio
di tale attività non può farsi rientrare nel
concetto di abuso edilizio come definito nel
sistema sanzionatorio vigente.
Stante il
principio di tipicità degli atti repressivi
di tipo edilizio, tali atti devono ritenersi
inapplicabili a situazioni o comportamenti
diversi dagli abusi edilizi in senso stretto
e la potestà di repressione degli abusi
edilizi (ai sensi e per gli effetti
dell'art. 4 della legge n. 47/1985) non
comprende pure la dismissione di un'attività
di autodemolizione (fermo restando la tutelabilità
in altra sede delle norme di natura
ambientale e/o igienico-sanitarie che si
ritengano eventualmente violate
dall'anzidetta attività) (massima tratta da
www.sentenzetoscane.it - TAR Toscana, Sez. III,
sentenza 19.05.2000 n.
919 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: 1.
Concessione - Diniego - Sanatoria artt. 31 e
segg. L. 47/1985 - Vincolo cimiteriale -
Vincolo assoluto di inedificabilità - Opere
strumentali all'attività di rimessaggio di
roulottes - Legittimità del diniego.
2. Concessione - Diniego - Sanatoria artt.
31 e segg. L. 47/1985 - Vincolo cimiteriale
- Valutazione discrezionale
dell'Amministrazione - Esclusione.
3. Concessione - Diniego - Sanatoria artt.
31 e segg. L. 47/1985 - Vincolo cimiteriale
- Opere pertinenziali - Compatibilità -
Esclusione.
1.
Non possono essere ammesse al condono le
opere strumentali all'attività di
rimessaggio di roulottes ricadenti in zona
sottoposta a vincolo cimiteriale in quanto
la salvaguardia dell'area di rispetto di 200
metri prevista dall'art. 338 del t.u. 1265
del 1934 si pone alla stregua di un vincolo
assoluto di inedificabilità che non consente
in alcun modo l'allocazione sia di edifici
che di opere incompatibili con il vincolo
medesimo.
Ciò in considerazione dei molteplici
interessi pubblici che la fascia di rispetto
in questione intende tutelare e che possono
enuclearsi nelle esigenze di natura
igienico-sanitaria, nella salvaguardia della
peculiare sacralità che connota i luoghi
destinati all'inumazione e sepoltura, nel
mantenimento di un'area di possibile
espansione della cinta cimiteriale
(fattispecie nella quale erano state ammesse
al condono le opere di livellamento della
superficie del terreno sul quale vengono
lasciate in deposito le roulottes ma non le
opere strumentali all'attività di
rimessaggio di roulottes).
2.
L'assolutezza del divieto derivante dal
vincolo cimiteriale non consente
all'Amministrazione comunale di esprimere
valutazioni discrezionali sulla
compatibilità delle opere realizzate con il
vincolo suddetto essendo già la legge a
determinare la priorità degli interessi
pubblici da salvaguardare.
3.
Il vincolo di inedificabilità assoluta
all'interno dell'area di rispetto
cimiteriale non può in alcun modo consentire
la condonabilità di opere edilizie di natura
pertinenziale
(massima tratta da www.sentenzetoscane.it -
TAR Toscana, Sez. I,
sentenza 09.05.2000 n. 785 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
|
EDILIZIA PRIVATA: Concessione
- Diniego - Sanatoria ex artt. 31 e ss. L.
n. 47/85 - Vincolo ambientale - Parere
negativo della Commissione Beni Ambientali -
Motivazione - Necessità - Fattispecie -
Sufficienza.
Ai fini del condono edilizio ex art. 31
e ss. L n. 47/1985, la valutazione negativa
dell'autorità preposta alla tutela del
vincolo ambientale (Commissione Beni
Ambientali) costituisce atto di
discrezionalità tecnica che deve essere
adeguatamente motivato sulle valutazioni
compiute in ordine alla prevalenza
dell'interesse pubblico giustificativo del
sacrificio imposto al privato.
Risulta
adeguatamente motivato il parere sfavorevole
reso "poiché i manufatti costituiscono
elementi di disordine compositivo
volumetrico e materico, manifestamente
evidenziato dalla eterogeneità dei materiali
applicati, dalla geometria delle
intersezioni a livello di copertura"
(massima tratta da www.sentenzetoscane.it -
TAR Toscana, Sez. III,
sentenza
07.04.2000 n. 602 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
|
EDILIZIA PRIVATA: Sanzioni – Ingiunzione a
demolire – In pendenza di domanda di condono
ex art. 31 L. 47/1985 sul manufatto originario
- Realizzazione nuova costruzione –
Legittimità della sanzione.
È legittimo il provvedimento con il
quale l’Amministrazione ingiunge la
demolizione di una nuova costruzione
realizzata previo abbattimento del manufatto
precedente -di dimensioni, caratteristiche
e volumi nettamente (tre volte) inferiori-
già oggetto di domanda di condono ex art. 31
L. 47/1985 ancora pendente
(massima tratta da www.sentenzetoscane.it -
TAR Toscana, Sez. III,
sentenza
03.03.2000 n. 405
- link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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APPALTI: Processo amministrativo
- Impugnazione - Interesse – Carenza
sopravvenuta – Appalti e forniture –
Esclusione dalla gara – Impugnazione –
Successiva aggiudicazione – Mancata
impugnazione - Improcedibilità.
1. – Il provvedimento di aggiudicazione
dell’appalto non impugnato determina
l’improcedibilità per sopravvenuta carenza
di interesse del ricorso avverso
l’esclusione dalla licitazione, posto che
l’eventuale annullamento di quest’ultima non
produce l’automatico travolgimento dell’atto
di aggiudicazione.
________________
1. - conforme sentenza TAR Toscana n. 402
dell'01.03.2000
(massima tratta da www.sentenzetoscane.it -
TAR Toscana, Sez. II,
sentenza
01.03.2000 n. 400
- link a www.giustizia-amministrativa.it). |
|
EDILIZIA PRIVATA: 1. - Atto amministrativo – Comunicazione di
avvio del procedimento - Ingiunzione a
demolire – Non occorre.
2. - Sanzioni – Ingiunzione a
demolire art. 7 L. 47/1985 – In pendenza di
sequestro penale sull'opera abusiva –
Legittimità della sanzione.
1. - L’avviso dell’avvio del procedimento
previsto dall’art. 7 della legge 07.08.1990 n.
241 non è dovuto (e senza necessità di
motivazione espressa sulla mancanza dello
stesso) nel caso di procedimento volto alla
irrogazione della demolizione edilizia di
costruzione, eseguita senza alcun titolo ed
attinente ad abusi che non necessitano di
particolari valutazioni discrezionali ma
comportino un mero accertamento di natura
tecnica sulla consistenza delle opere.
2. - E' legittima l'ingiunzione a demolire
emessa in pendenza di un sequestro penale
sul manufatto abusivo dal momento che è
possibile motivatamente domandare
all'autorità giudiziaria il dissequestro
dell'immobile.
________________
1. – Cfr. Tar Lazio, II Sez., 26.10.1999 n. 2004 in Rass. TAR 1999, pag. 4252;
si segnala Cons. Stato, Sez. V, 23.04.1998 n. 474 in Riv. Foro Amm. 1998, pag.
1085 ed in Rass. Cons. Stato 1998, I, pag.
609 e Cons. Stato, sez. V, 23.02.2000 n. 948
con riguardo agli atti vincolati
(massima tratta da www.sentenzetoscane.it -
TAR Toscana, Sez. III,
sentenza 18.02.2000 n. 301 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Concessione - Sanatoria ex
artt. 31 e ss. L. n. 47/1985 - Esistenza dei
manufatti all'01/10/1983 - Rapporto
informativo Vigili Urbani accertativo della
realizzazione in data successiva -
Contestazione del privato - Insufficienza -
Onere della prova dell’anteriorità -
Necessità.
Ai fini del rilascio della concessione in
sanatoria ex art. 31 e ss. L. n. 47/1985,
l’accertamento da parte dei Vigili Urbani
dell’epoca dell’abuso, sulla base di
sopralluogo in data posteriore al primo
ottobre 1983, determina l'onere a carico
dell'interessato di provare che i lavori
sono stati ultimati entro la data indicata
dalla legge, non potendo limitarsi a
contestare gli elementi posti a base
dell’accertamento effettuato (massima tratta
da www.sentenzetoscane.it - TAR Toscana,
Sez. III,
sentenza
18.02.2000 n. 293 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: 1. Concessione - Diniego
- Sanatoria art. 13 L. 47/1985 - Motivazione
- Indicazione generica di contrasto con le
norme tecniche di attuazione - Insufficienza
- Illegittimità.
2. Concessione - Pertinenza - Nozione -
Piscina in zona agricola di dimensioni
contenute e ridotto impatto urbanistico -
Costituisce pertinenza - Autorizzazione.
1. E' illegittimo per carenza di motivazione
il diniego di concessione edilizia in
sanatoria, richiesta ai sensi dell'art. 13
L. 47/1985, recante la generica affermazione
che "la costruzione di piscina in zona
agricola non è conforme alle Norme Tecniche
di Attuazione dello strumento urbanistico
vigente - P.R.G. comunale".
I provvedimenti di diniego di concessione di
costruzione in sanatoria devono essere
congruamente motivati con l'indicazione
delle ragioni che ostano al suo rilascio e
con particolare riferimento alle norme
urbanistiche violate, in modo da consentire
all'interessato da un lato, di rendersi
conto degli impedimenti che si frappongono
alla realizzazione del suo progetto e di
poterlo adeguare alle esigenze pubbliche che
l'Amministrazione ha inteso tutelare;
dall'altro, di confutare in maniera
esaustiva la legittimità del provvedimento
davanti al giudice competente.
E' quindi carente di motivazione, il diniego
di concessione in sanatoria fondato su un
generico contrasto del progetto edilizio con
norme legislative e regolamentari in materia
edilizia, dovendo, invece, diffondersi il
provvedimento di diniego in ordine alle
disposizioni che si assumono ostative al
rilascio del provvedimento concessorio.
2. La nozione di pertinenza di cui all'art.
7 L. 94/1982 (che non coincide con quella
più ampia descritta dall'art. 817 c.c.) è
ancorata non solo alla necessarietà ed
oggettività del rapporto pertinenziale, ma
anche alla consistenza dell'opera, la quale
deve contenersi entro misure minime, sì da
non alterare in modo significativo l'assetto
del territorio; né la localizzazione in zona
agricola impedisce l'applicazione della
citata norma che non distingue tra edifici
residenziali o meno, agricoli ovvero urbani.
Pertanto, nella fattispecie di piscina di
contenuto rilievo dimensionale e di ridotto
impatto dal punto di vista urbanistico, si
verte in ambito di manufatto avente rilievo
pertinenziale ed in quanto tale assoggettato
a regime autorizzatorio (massima tratta da
www.sentenzetoscane.it - TAR Toscana, Sez. II,
sentenza 31.01.2000 n.
22 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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COMPETENZE GESTIONALI -
EDILIZIA PRIVATA: Sanzioni – Ingiunzione a
demolire – Competenza – Ante D.Lgs. n. 80
del 1998 – Sindaco – Dopo art. 45 D.Lgs. n.
80 cit. – Dirigente.
Il principio sancito dal comma 2 dell’art.
51 della legge 142/1990 in merito alla
distinzione di competenze tra organi di
Governo e Dirigenti è stato reso
concretamente operativo solo dall’art. 45,
comma primo, del D.Lgs. 80/1998.
Deve pertanto considerarsi legittima
l’ordinanza sindacale di ingiunzione a
demolire adottata prima della sua entrata in
vigore (massima tratta da
www.sentenzetoscane.it - TAR Toscana, Sez. III,
sentenza 17.01.2000 n. 7
- link a www.giustizia-amministrativa.it). |
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EDILIZIA PRIVATA: Sanzioni – Ingiunzione a
demolire art. 7 L. 47/1985 – In pendenza di
domanda di sanatoria – Illegittimità.
Dopo la presentazione di una domanda di
sanatoria ex art. 13 L. 47/1985, i termini
per l’esecuzione di una sanzione edilizia e,
a maggior ragione, la potestà di emanare la
sanzione stessa devono ritenersi, anche in
assenza di una esplicita disposizione
normativa, sospesa "ope legis";
deve pertanto considerarsi illegittima
l’ingiunzione sindacale di demolizione
emanata in pendenza dell’esame della domanda
di sanatoria, ove neppure siano trascorsi i
60 giorni di cui al ripetuto art. 13 per la
formazione del silenzio–rifiuto (massima
tratta da www.sentenzetoscane.it - TAR
Toscana, Sez. III,
sentenza
17.01.2000 n. 4 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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anno 1998 |
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EDILIZIA PRIVATA:
Quesito per condono edilizio
legge n. 724/1994. Modalità di calcolo
dell'oblazione dovuta allo Stato per
capannoni industriali/artigianali.
Cosa si intende per superficie coperta
complessiva ai fini di procedere
correttamente alla riduzione di 1/3 ovvero
alla moltiplicazione per 1,5 dell'importo
(dell'oblazione) di cui alla tabella di
legge? (Regione Lombardia, Direzione
Urbanistica, Servizio Pianificazione
Strategica e Ordinamento,
nota 09.03.1998 n.
8297 di prot.). |
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