dossier CONDIZIONATORE D'ARIA |
anno 2022 |
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CONDOMINIO -
EDILIZIA PRIVATA: Vicini
di casa sotto il sole. Vademecum anti-lite: come e dove si può installare il
condizionatore.
Casa fresca d'estate, ma rispettando le regole del buon vicinato.
Il condizionatore è uno dei tipici acquisti della stagione calda, quando le
temperature cominciano a diventare insopportabili. Tuttavia, l'installazione
di un impianto di condizionamento in un edificio condominiale può comportare
diversi problemi legati alla convivenza comune. Di qui la necessità di
effettuare una serie di valutazioni preliminari prima di effettuare
l'installazione dell'impianto al servizio della propria unità immobiliare.
Gli impianti presenti in ambito condominiale sono sostanzialmente di due
tipi: centralizzati, quando servono tutto il condominio, e singoli, quando
servono un solo appartamento. In quest'ultimo caso l'installazione
dell'impianto di aria condizionata al servizio di una singola unità
immobiliare rientra nel normale dispiegarsi del diritto di proprietà.
Si tratterà prima di questa tipologia di impianto di condizionamento,
essendo la più diffusa e quella che crea maggiori problemi, per poi
illustrare le questioni connesse agli impianti centralizzati. (...continua)
(articolo ItaliaOggi del 20.06.2022). |
anno 2020 |
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EDILIZIA PRIVATA:
Con specifico riguardo all’installazione di condizionatori climatici
all'esterno degli edifici, essa è stata considerata quale opera del tutto
minore e sostanzialmente libera, inidonea a ledere in modo apprezzabile
l'interesse paesaggistico né, tanto meno, quello urbanistico
ovvero, al più, quale opera di manutenzione straordinaria, dacché
finalizzata a integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, senza
incrementare i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari né
modificare le destinazioni di uso, ossia, nell’uno e nell’altro
caso, a guisa di opera non sanzionabile in via demolitoria.
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Quanto all’apposizione del cancello in ferro (rispetto alla quale
l’installazione del paravento in ferro-vetro rappresenta, all’evidenza,
quale mera sistemazione di arredo esterno, un quid minus), trattasi di
manufatto avente dimensioni contenute e infisso al suolo con elementi
minimali di ancoraggio.
Ebbene,
secondo gli arresti giurisprudenziali sanciti in subiecta materia, una
simile opera, in quanto volta, in base ad un rapporto pertinenziale tra cosa
accessoria e principale, ad assicurare il miglior uso, godimento e
funzionalità dell'immobile, ossia all'esercizio di una facoltà insita nel
diritto di proprietà, è da reputarsi insuscettibile di comportare una
trasformazione urbanistico-edilizia del territorio e, come tale, non
necessitante del preventivo rilascio del permesso di costruire né della SCIA
ex art. 23 del d.p.r. n. 380/2001, potendo, al più, annoverarsi tra i c.d.
interventi minori di cui al precedente art. 22, commi 1 e 2, né, ai sensi dell’art. 149
del d.lgs. n. 42/2004, del preventivo rilascio dell’autorizzazione
paesaggistica.
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9. Ad opposte conclusioni, favorevoli all’ordine di doglianze rubricato
retro, sub n. 3.a, occorre, invece, addivenire con riferimento alle
contestazioni sub n. 1, n. 3, n. 5 e n. 6 dell’ordinanza di demolizione n. 4
del 14.01.2019 («apposizione di n. 2 motori per impianto di
condizionamento ed un pannello solare sul piano coperture»; «apposizione
sulla zona di ingresso del terrazzo di una cancellata in ferro di circa m
3,70 x h 2,10»; «rivestimento della cupola emergente dal piano coperture con
l’apposizione di maioliche colorate»; «posa in opera sul terrazzo esterno di
n. 1 paravento in ferro-vetro di circa m 3,60 x h 2,30»).
Si tratta, all’evidenza, di opere che, per natura e consistenza, non
avrebbero potuto legittimamente sanzionarsi in via demolitoria.
In questo senso, occorre rimarcare che:
- la Tabella allegata al d.m. 02.03.2018 (recante l'elenco non esaustivo
delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia
libera, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 222/2016) qualifica
come attività edilizia libera l’installazione degli impianti di
climatizzazione (sub n. 22), dei pannelli solari (sub n. 42), delle
inferriate (sub n. 7), degli elementi divisori verticali, anche di tipo
ornamentale e similare (sub n. 51), nonché la riparazione, il rinnovamento,
la sostituzione del manto di copertura nel rispetto delle caratteristiche
tipologiche e dei materiali (comprese le opere correlate quali l’inserimento
di strati isolanti e coibenti) (sub n. 11);
- nel contempo, l’Allegato A al d.p.r. n. 31/2017 (“Regolamento recante
individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o
sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”) annovera tra gli
interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione
paesaggistica:
-- le «installazioni di impianti tecnologici esterni a
servizio di singoli edifici non soggette ad alcun titolo abilitativo
edilizio, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità
esterna, caldaie, parabole, antenne, purché effettuate su prospetti
secondari, o in spazi pertinenziali interni, o in posizioni comunque non
visibili dallo spazio pubblico, o purché si tratti di impianti integrati
nella configurazione esterna degli edifici, ed a condizione che tali
installazioni non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art.
136, comma 1, lettere a, b e c, limitatamente, per quest'ultima, agli
immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi
compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o
nuclei storici» (lett. A.5);
-- la «installazione di pannelli solari
(termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, laddove posti su
coperture piane e in modo da non essere visibili dagli spazi pubblici
esterni; installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a
servizio di singoli edifici, purché integrati nella configurazione delle
coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa
inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici, ai sensi
dell’art. 7-bis del decreto legislativo 03.03.2011, n. 28, non ricadenti
fra quelli di cui all’art. 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto
legislativo 22.01.2004, n. 42» (lett. A.6);
-- gli «interventi di
manutenzione, sostituzione o adeguamento di cancelli, recinzioni, muri di
cinta o di contenimento del terreno… eseguiti nel rispetto delle
caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti
che non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1,
lettere a, b e c limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse
storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia
rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici»
(lett. A.13);
-- gli «interventi sui prospetti o sulle coperture degli
edifici, purché eseguiti nel rispetto degli eventuali piani del colore
vigenti nel comune e delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti, quali:
rifacimento di intonaci, tinteggiature, rivestimenti esterni o manti di
copertura» (lett. A.2);
- con specifico riguardo all’installazione di condizionatori climatici
all'esterno degli edifici, essa è stata considerata quale opera del tutto
minore e sostanzialmente libera, inidonea a ledere in modo apprezzabile
l'interesse paesaggistico né, tanto meno, quello urbanistico (cfr. Cons.
Stato, parere n. 2602/2003; TAR Puglia, Bari, sez. III, ord. n. 847/2011)
ovvero, al più, quale opera di manutenzione straordinaria, dacché
finalizzata a integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, senza
incrementare i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari né
modificare le destinazioni di uso (cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 4744/2008;
TAR Campania, Napoli, sez. IV, n. 2157/2011), ossia, nell’uno e nell’altro
caso, a guisa di opera non sanzionabile in via demolitoria (cfr. TAR
Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 901/2015);
- quanto, poi, all’apposizione del cancello in ferro (rispetto alla quale
l’installazione del paravento in ferro-vetro rappresenta, all’evidenza,
quale mera sistemazione di arredo esterno, un quid minus), alla luce delle
risultanze fotografiche e descrittive della relazione di sopralluogo prot.
n. 11755 del 01.10.2018, trattasi di manufatto avente dimensioni
contenute e infisso al suolo con elementi minimali di ancoraggio: ebbene,
secondo gli arresti giurisprudenziali sanciti in subiecta materia, una
simile opera, in quanto volta, in base ad un rapporto pertinenziale tra cosa
accessoria e principale, ad assicurare il miglior uso, godimento e
funzionalità dell'immobile, ossia all'esercizio di una facoltà insita nel
diritto di proprietà, è da reputarsi insuscettibile di comportare una
trasformazione urbanistico-edilizia del territorio e, come tale, non
necessitante del preventivo rilascio del permesso di costruire né della SCIA
ex art. 23 del d.p.r. n. 380/2001, potendo, al più, annoverarsi tra i c.d.
interventi minori di cui al precedente art. 22, commi 1 e 2 (cfr. TAR
Lombardia, Brescia, sez. I, n. 574/2011; TAR Campania, Napoli, sez. VI, n.
1113/2012; sez. II, n. 4572/2013; TAR Molise, Campobasso, n. 351/2013; TAR
Sardegna, Cagliari, sez. II, n. 555/2014; TAR Marche, Ancona, n. 706/2014;
TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, n. 270/2019), né, ai sensi dell’art. 149
del d.lgs. n. 42/2004, del preventivo rilascio dell’autorizzazione
paesaggistica (cfr. TAR Campania, Napoli, sez. III, n. 2600/2015);
- infine, il rivestimento della cupola sovrastante il piano secondo
sottostrada si caratterizza come mera rifinitura di una preesistente
copertura, riconducibile, perciò, se non all’orbita della manutenzione
ordinaria, di certo, a quella della manutenzione straordinaria (leggera),
subordinata a CILA ex art. 6-bis del d.p.r. n. 380/2001 (cfr. Sezione II,
Edilizia, sub n. 3 della Tabella allegata al d.lgs. n. 222/2016).
10. In conclusione, stante la ravvisata fondatezza dei soli profili di
censura scrutinati retro, sub n. 9, il ricorso in epigrafe va accolto
limitatamente ad essi, con conseguente annullamento dell’ordinanza di
demolizione n. 4 del 14.01.2019, nella parte in cui sanziona le opere
contestate sub n. 1, n. 3, n. 5 e n. 6 («apposizione di n. 2 motori per
impianto di condizionamento ed un pannello solare sul piano coperture»;
«apposizione sulla zona di ingresso del terrazzo di una cancellata in ferro
di circa m 3,70 x h 2,10»; «rivestimento della cupola emergente dal piano
coperture con l’apposizione di maioliche colorate»; «posa in opera sul
terrazzo esterno di n. 1 paravento in ferro-vetro di circa m 3,60 x h 2,30»)
(TAR Campania-Salerno, Sez. II,
sentenza 28.07.2020 n. 951 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
anno 2017 |
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EDILIZIA PRIVATA:
Sull'installazione
del motore di un impianto di condizionamento sul lastrico
solare dell'edificio di proprietà.
Integra il reato di cui all'art. 44, lett. a), del d.P.R.
06.06.2001, n. 380 l'esecuzione di interventi edilizi
subordinati a denuncia di inizio attività (ora S.C.I.A.) in
difformità dalle previsioni degli strumenti urbanistici e
dei regolamenti edilizi, atteso che nel caso di interventi
eseguiti in assenza o difformità della DIA (ora S.C.I.A.),
ma in conformità alla citata disciplina, è applicabile
solamente la sanzione amministrativa prevista dall'art. 37
dello stesso d.P.R. n. 380 del 2001
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RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di
Lecce ha parzialmente riformato la sentenza del 09.04.2014
del Tribunale di Brindisi, con cui Fr.Pr. era stato
condannato alla pena di giorni venti di arresto ed euro
20.000,00 di ammenda, in relazione al reato di cui all'art.
44, lett. b), d.P.R. 380/2001, in relazione all'art. 181
d.lgs. 42/2004 (per avere installato in un immobile di sua
proprietà, senza presentare la necessaria S.C.I.A. e senza
l'autorizzazione paesaggistica, un condizionatore d'aria),
qualificando il fatto ai sensi dell'art. 44, lett. a),
d.P.R. 380/2001 e rideterminando la pena in giorni dodici di
arresto ed euro 19.500,00 di ammenda.
Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per
cassazione, affidato a otto motivi, enunciati come segue nei
limiti strettamente necessari ai fini della motivazione.
Con un primo motivo ha denunciato violazione
dell'art. 521 cod. proc. pen., per la mancanza di
correlazione tra accusa e sentenza, e violazione dell'art. 6
C.E.D.U., in quanto la contestazione era relativa alla
esecuzione di opere in assenza di permesso di costruire,
mentre la sua responsabilità era stata affermata da entrambi
i giudici di merito per avere realizzato la condotta
incriminata in assenza della preventiva segnalazione
certificata di inizio attività (S.C.I.A.); inoltre la
diversa qualificazione giuridica attribuita alla condotta
dalla Corte d'appello aveva impedito alla difesa di
interloquire a proposito della formazione del silenzio
assenso nel procedimento amministrativo e riguardo alle
modifiche normative intervenute, tra cui quella di cui alla
l. 164/2014.
Con un secondo motivo ha prospettato
contraddittorietà della motivazione della sentenza
impugnata, nella parte in cui, pur ritenendo che
l'installazione del condizionatore sul lastrico solare
dell'edificio di proprietà dell'imputato fosse assoggettata
solamente a segnalazione certificata di inizio attività, e
che quindi fosse onere del Comune, e in particolare
dell'Ufficio tecnico, acquisire il nulla osta paesaggistico,
non aveva ritenuto avente efficacia sanante la S.C.I.A.
successiva ai lavori.
Con un terzo motivo ha lamentato carenza di
motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti di
cui all'art. 37 d.P.R. 380/2001, e della conseguente
sanabilità dell'opera.
Con un quarto motivo ha prospettato violazione
dell'art. 45 d.P.R. 380/2001, non avendo la Corte
territoriale chiarito se il procedimento amministrativo
volto a ottenere l'accertamento di conformità si fosse
concluso o fosse ancora pendente, giacché in tale ultima
evenienza avrebbe dovuto disporre la sospensione del
procedimento.
Mediante un quinto e un sesto motivo ha
denunciato ulteriore vizio di motivazione a proposito della
disciplina regolamentare applicabile e riguardo alla
violazione della stessa, essendosi verificato nel corso del
giudizio un mutamento delle norme tecniche di attuazione e
non avendo la Corte territoriale indicato quale disciplina
fosse da considerare in relazione all'intervento eseguito.
Con un settimo motivo ha lamentato violazione degli
artt. 104 e 131-bis cod. pen., per l'indebita ed erronea
esclusione della applicabilità della causa di non punibilità
per particolare tenuità del fatto.
Con l'ottavo motivo ha prospettato violazione degli
artt. 132 e 133 cod. pen. per ingiustificata determinazione
della pena, in misura superiore al minimo edittale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il secondo, il terzo, il quinto e il
sesto motivo di ricorso non sono manifestamente
infondati e, consentendo la costituzione di un valido
rapporto di impugnazione, impongono il rilievo della
prescrizione del reato addebitato al ricorrente,
verificatasi il 09.11.2016.
Va premesso che integra il reato di cui
all'art. 44, lett. a), del d.P.R. 06.06.2001, n. 380
l'esecuzione di interventi edilizi subordinati a denuncia di
inizio attività (ora S.C.I.A.) in difformità dalle
previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti
edilizi, atteso che nel caso di interventi eseguiti in
assenza o difformità della DIA (ora S.C.I.A.), ma in
conformità alla citata disciplina, è applicabile solamente
la sanzione amministrativa prevista dall'art. 37 dello
stesso d.P.R. n. 380 del 2001
(così Sez. 3, n. 952 del 07/10/2014, Parisi, Rv. 261783,
relativa a fattispecie di installazione, all'esterno di un
fabbricato, di un condizionatore d'aria in assenza di
segnalazione di inizio attività ed in violazione del
regolamento edilizio comunale; conf. Sez. 3, n. 41619 del
22/11/2006, Cariello, Rv. 235413; Sez. 3, n. 9894 del
20/01/2009, Tarallo, Rv. 243099).
Ora, nella fattispecie in esame, la Corte territoriale, pur
dando atto della sola necessità della presentazione di
segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) per
poter realizzare le opere oggetto della contestazione (e
cioè l'installazione del motore di un impianto di
condizionamento sul lastrico solare dell'edificio di
proprietà dell'imputato), della presentazione da parte del
ricorrente di tale segnalazione, dei ritardi amministrativi
nella definizione del relativo procedimento amministrativo,
e di quanto prospettato dalla difesa dell'imputato circa la
conformità di tale opera agli strumenti urbanistici
esistenti (e, in particolare, all'art. 9 del regolamento
edilizio del Comune di Ostuni), sia al momento della
realizzazione dell'opera sia al momento della richiesta di
sanatoria amministrativa (mediante la presentazione della
suddetta S.C.I.A. in sanatoria), non ha adeguatamente
accertato la compatibilità o meno dell'intervento con gli
strumenti urbanistici, prospettata dall'imputato sulla base
di una relazione tecnica, che la Corte d'appello non ha
adeguatamente considerato.
Ciò determina la sussistenza di un vizio della motivazione
della sentenza impugnata, giacché avrebbero dovuto essere
verificati l'esito del procedimento amministrativo iniziato
dall'imputato mediante la presentazione della S.C.I.A. e la
compatibilità dell'opera con gli strumenti urbanistici; tale
accertamento è ora, però, precluso dal compimento del
termine massimo di prescrizione. Essendo il reato stato
accertato il 09.11.2011 e trattandosi di ipotesi
contravvenzionale, soggetta al termine massimo di
prescrizione di cinque anni, lo stesso risulta decorso il
09.11.2016.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza
rinvio per essere il reato estinto per prescrizione, con la
conseguente revoca dell'ordine di riduzione in pristino
(Corte di cassazione, Sez. VII penale,
sentenza 12.07.2017 n. 34078). |
anno 2015 |
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EDILIZIA PRIVATA:
Climatizzatori esterni con obbligo di «Scia». Edilizia. Il
Tar Lazio conferma la sanzione comunale.
Con la stagione estiva spuntano condizionatori e
problemi di compatibilità edilizia e ambientale.
Se ne è occupato il TAR Lazio-Roma, Sez. I-quater,
con la
sentenza 14.08.2015 n. 10826
relativa ad una galleria d’arte che aveva installato due
apparecchiature esterne, subendo una sanzione dal Comune di
Civitavecchia. La sanzione, di 516 euro, è stata confermata
dal Tar con affermazioni utili anche al sopravvenire del
decreto Sblocca Italia (Dl 133/2014).
I climatizzatori
(Consiglio di Stato, 4744/2008), costituiscono impianti
tecnologici e pertanto, se collocati all’esterno dei
fabbricati, rientrano tra gli interventi edilizi soggetti a
segnalazione certificata di inizio di attività (Scia:
articoli 3, comma 1, lett. b, e 22 del Dpr 380/2001).
Recenti agevolazioni, escludendo anche la Scia, si applicano
nel caso di “edilizia libera”, e cioè per le pompe di
calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore
a 12 kW (articolo 6, comma 1, lett. a del Dpr 380 citato,
modificato dal Dl 133/2014).
Con o senza Scia, occorre tuttavia sempre (articolo 6, comma
1, del Dpr 380/2001) la conformità alle prescrizioni degli
strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi, oltre che
il rispetto delle altre normative di settore aventi
incidenza sulla disciplina dell’attività costruttiva. Via
libera ai condizionatori, quindi, ma con rispetto delle
norme antisismiche, di sicurezza, antincendio,
igienico-sanitarie, sull’efficienza energetica, nonché delle
disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del
paesaggio (Dlgs 42/2004).
Ne consegue che un intervento eseguito in zona con vincolo
paesaggistico (o nei centri storici), esige comunque il
nulla osta dell’autorità preposta alla tutela del vincolo,
per fortuna ottenibile in sanatoria (articolo 167, comma 4,
del Dlgs 42/2004).
Affrontando il problema dei condizionatori, la Cassazione
penale (952/2015) ha infatti sottolineato che
l’installazione di tali impianti da parte di un esercizio
commerciale (sala giochi) in un’area sottoposta a vincolo
paesaggistico genera responsabilità penale per violazione
del Dlgs 42/2004 (per alterazione estetica) e del TU
edilizia (articolo 44) qualora si violi un regolamento
locale.
E non è tutto, perché vi sono anche i problemi relativi al
rumore, che espone ad un diverso regime di sanzioni a
seconda che (Cassazione penale 7912/2015) il condizionatore
d’aria sia utile all’esercizio di un mestiere rumoroso o sia
indipendente da tale specifica attività: nel primo caso vi
sarà una sanzione amministrativa, nel secondo una sanzione
penale se si eccede la normale tollerabilità e si disturbano
quiete e riposo (articolo Il Sole 24 Ore del
20.08.2015). |
EDILIZIA PRIVATA: Non
vi è dubbio che l’installazione di condizionatori, che
incida sul prospetto dell’immobile, costituisca attività
edilizia soggetta a d.i.a. (ora s.c.i.a.) dovendo risultare
conforme alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e dei
regolamenti edilizi.
Legittimamente dunque l’amministrazione ha proceduto ad
irrogare la sanzione ex art. 37 del dpr 380/2001 (e di cui
alla corrispondente fattispecie della legge 47/1985) in
relazione ad attività edilizia eseguita in assenza di alcun
titolo abilitativo benché soggetta al regime della d.i.a..
Con ricorso notificato in data 10.03.2009 i ricorrenti
impugnano il provvedimento indicato in epigrafe con il quale
è stata determinata in Euro 516,00 la sanzione
amministrativa dovuta per l’istallazione di due
condizionatori senza aver presentato la prescritta D.I.A.
...
Nel merito il ricorso è infondato.
...
Del resto, l’asserita risalenza delle opere contestate
all’anno 1993 costituisce affermazione di parte ricorrente
non assistita da alcun principio di prova, a fronte delle
risultanze del verbale redatto dalla Polizia Municipale in
atti; mentre non vi è dubbio che l’installazione di
condizionatori, che incida sul prospetto dell’immobile,
costituisca attività edilizia soggetta a d.i.a. (ora s.c.i.a.) dovendo risultare conforme alle prescrizioni degli
strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi.
Legittimamente dunque l’amministrazione ha proceduto ad
irrogare la sanzione ex art. 37 del dpr 380/2001 (e di cui
alla corrispondente fattispecie della legge 47/1985) in
relazione ad attività edilizia eseguita in assenza di alcun
titolo abilitativo benché soggetta al regime della d.i.a..
Il provvedimento impugnato appare quindi correttamente ed
adeguatamente motivato, anche in considerazione della natura
vincolata degli atti repressivi degli abusi edilizi
(TAR Lazio-Roma, Sez. I-quater,
sentenza 14.08.2015 n. 10826 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
Sulla natura di interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria, un orientamento giurisprudenziale
che fa capo ad un parere del Consiglio di Stato, afferma che
l’installazione di condizionatori e climatizzatori non è
soggetta ad alcun titolo abilitativo, trattandosi di opere
libere.
Secondo il TAR Puglia in particolare il posizionamento dei
condizionatori climatici all’esterno dell’edificio, può
dirsi opera del tutto minore e sostanzialmente libera non
idonea a ledere in modo apprezzabile né l’interesse
paesaggistico né tantomeno quello urbanistico.
Secondo altro orientamento invece una regolare installazione
di climatizzatori o condizionatori –in quanto impianti
tecnologici- richiede la DIA. I climatizzatori e
condizionatori rientrano nella nozione di impianti
tecnologici posti in rapporti di strumentalità necessaria
rispetto agli edifici esistenti, come tali sono considerati
interventi edilizi minori.
Uguale problematica potrebbe porsi per gli altri elementi
menzionati, quali la vasca interrata, la cisterna e il
massetto. I caratteri di tali manufatti potrebbero condurre
ad affermare che si tratta di interventi minori, per i quali
non è necessaria l’acquisizione di alcun titolo.
Ma, in ogni caso, anche a far rientrare la realizzazione
delle opere in questione nel novero degli interventi edilizi
definiti dall’art. 3, comma 1, lett. b), D.P.R. n. 380 del
2001, in quanto tali assoggettati a dichiarazione di inizio
di attività ai sensi dell’art. 22 D.P.R. n. 380/2001, il
Comune di Rossano, come dedotto dai ricorrenti, avrebbe
dovuto applicare la sanzione pecuniaria prevista dall'art.
37 D.P.R. n. 380 del 2001 e non ingiungerne la demolizione.
Per le ragioni su esposte, il ricorso in epigrafe è fondato
e deve essere accolto nella parte in cui è dedotta
l’illegittimità dell’ordinanza di demolizione in riferimento
ai manufatti sopra indicati per i quali è stata ingiunta la
demolizione, realizzati antecedentemente al settembre 1967,
nonché con riguardo al massetto in calcestruzzo, al
serbatoio di acqua, al condizionatore e alla vasca Imhoff e
va, per tale parte, accolto.
Appare, invece, fondata la censura mossa con il quarto ed
ultimo motivo di gravame, con il quale si denuncia
l’illegittimità del provvedimento impugnato nella parte in
cui prevede la demolizione di un massetto in calcestruzzo
con sovrastante posizionamento di un serbatoio di acqua, di
un condizionatore e della vasca Imhoff.
Sulla natura di
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, un
orientamento giurisprudenziale che fa capo ad un parere del
Consiglio di Stato del 16.03.2005 n. 2602/2003, afferma
che l’installazione di condizionatori e climatizzatori non è
soggetta ad alcun titolo abilitativo, trattandosi di opere
libere.
Secondo il TAR Puglia in particolare il
posizionamento dei condizionatori climatici all’esterno
dell’edificio, può dirsi opera del tutto minore e
sostanzialmente libera non idonea a ledere in modo
apprezzabile né l’interesse paesaggistico né tantomeno
quello urbanistico (Tar Puglia Sez. III, ord. 847/2011).
Secondo altro orientamento invece una regolare installazione
di climatizzatori o condizionatori –in quanto impianti
tecnologici- richiede la DIA (Tar, Campania, Napoli, sez. IV, 15.04.2011 n. 2157; Cons. St., sez. VI 01.10.2008 n. 4744). I climatizzatori e condizionatori rientrano
nella nozione di impianti tecnologici posti in rapporti di
strumentalità necessaria rispetto agli edifici esistenti,
come tali sono considerati interventi edilizi minori.
Uguale problematica potrebbe porsi per gli altri elementi
menzionati, quali la vasca interrata, la cisterna e il
massetto. I caratteri di tali manufatti potrebbero condurre
ad affermare che si tratta di interventi minori, per i quali
non è necessaria l’acquisizione di alcun titolo.
Ma, in ogni caso, anche a far rientrare la realizzazione
delle opere in questione nel novero degli interventi edilizi
definiti dall’art. 3, comma 1, lett. b), D.P.R. n. 380 del
2001, in quanto tali assoggettati a dichiarazione di inizio
di attività ai sensi dell’art. 22 D.P.R. n. 380/2001, il
Comune di Rossano, come dedotto dai ricorrenti, avrebbe
dovuto applicare la sanzione pecuniaria prevista dall'art.
37 D.P.R. n. 380 del 2001 e non ingiungerne la demolizione.
Per le ragioni su esposte, il ricorso in epigrafe è fondato
e deve essere accolto nella parte in cui è dedotta
l’illegittimità dell’ordinanza di demolizione in riferimento
ai manufatti sopra indicati per i quali è stata ingiunta la
demolizione, realizzati antecedentemente al settembre 1967,
nonché con riguardo al massetto in calcestruzzo, al
serbatoio di acqua, al condizionatore e alla vasca Imhoff e
va, per tale parte, accolto.
Nel resto e, specificamente,
con riferimento all’ordine di demolizione relativo
all’ampliamento del capannone, all’edificazione del locale
cucina di cui al punto 2) dell’ordinanza impugnata, esso è
infondato e deve essere rigettato
(TAR Calabria-Catanzaro, Sez. I,
sentenza 20.05.2015 n. 901 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
Condizionatore rimosso anche se comunale.
Sentenza del consiglio di stato.
È legittimo il provvedimento adottato dall'amministrazione
periferica del ministero dei beni culturali con cui si
intima al conduttore di un immobile soggetto a vincolo
storico-artistico la rimozione dell'impianto di
condizionamento edificato anche quando il bene sia di
proprietà del comune e quest'ultimo, in qualità di locatore,
abbia espressamente negoziato l'intervento censurato.
Lo ha stabilito la VI Sez. del Consiglio di Stato con
la
sentenza
16.04.2015 n. 1942.
Nel caso
concreto, i gestori di un'attività commerciale svolta
all'interno di un edificio pubblico soggetto a vincolo,
hanno edificato nel cortile dell'immobile una tettoia
metallica per poi posizionarvi un impianto di
condizionamento.
All'esito di alcuni accertamenti, il direttore generale per
i beni architettonici e paesaggistici del ministero dei beni
e delle attività culturali ha ordinato la rimozione delle
opere realizzate senza titolo autorizzatorio.
I due commercianti hanno, dunque, proposto ricorso contro il
provvedimento negativo, chiedendone l'annullamento.
All'esito del giudizio di primo grado, tuttavia, il
Tribunale amministrativo ha confermato la legittimità della
scelta operata dall'amministrazione.
La lite è stata riproposta innanzi al Consiglio di stato,
adito in ultima istanza dai due soccombenti. In particolare,
i due appellanti hanno contestato l'assoggettamento del
cortile in cui era stato posizionato l'impianto di
condizionamento al vincolo storico-artistico, siccome non
indicato nel decreto che, in origine, aveva riconosciuto il
particolare pregio dell'immobile. Sotto altro profilo, i due
appellanti hanno sottolineato come gli interventi edilizi
censurati con il provvedimento impugnato fossero stati
concordati con l'amministrazione proprietaria dell'immobile
(il comune), tanto da essere previsti nel contratto di
locazione.
Ebbene, il Consiglio di stato, nel confermare quanto già
affermato dal Tar, ha respinto entrambe le censure
prospettate.
Quanto al perimetro del vincolo, i giudici romani hanno ben
evidenziato come, nel decreto di riconoscimento si facesse
riferimento alla planimetria catastale all'interno della
quale -ancorché non esplicitamente- rientrava anche il
cortile. Ad ogni modo -ha spiegato il consiglio di stato-
corrisponde al generale criterio di logica e di esperienza
ritenere che, salvo non sia diversamente stabilito, «i
palazzi storici -che usualmente identificano un complesso
unitario, quand'anche formato da successive stratificazioni
e addizioni- devono presumersi vincolati nel loro insieme,
stante l'esigenza che tali beni siano assoggettati a tutela
nella loro interezza, a prescindere dal maggiore o minore
pregio storico e artistico delle loro singole parti.
Diversamente, la storicità del vincolo -che si riferisce al
valore testimoniale dell'unità complessiva del manufatto-
perderebbe ragione».
Altrettanto severa è la motivazione offerta nella sentenza
con riferimento alla rilevanza della negoziazione
intervenuta tra i gestori dell'immobile e il comune
proprietario. Sul punto, Palazzo Spada ha spiegato come a
nulla rilevi che i lavori sull'immobile fossero stati
concordati con il comune, quale proprietario-concedente, in
sede di stipula del contratto locativo «posto che l'assenso
del proprietario agli interventi edilizi sull'immobile
locato incide sulla legittimità degli stessi sul piano
meramente contrattuale, ma non ha effetti derogatori su
cogenti disposizioni di legge, che attengono a tutt'altra
cura amministrativa che l'interesse locatizio».
Ne deriva
che grava sempre sul conduttore l'obbligo di munirsi, prima
dell'esecuzione dei programmati interventi, di tutti i
necessari titoli autorizzatori pubblici presso le competenti
amministrazioni, anche quando -come nel caso di specie- la
controparte negoziale sia essa stessa un'amministrazione
(articolo ItaliaOggi Sette dell'01.06..2015). |
EDILIZIA PRIVATA:
È reato installare senza SCIA un condizionatore
esterno in area vincolata.
Cassazione: in zona vincolata l'installazione del
condizionatore senza il rilascio dell'autorizzazione
paesaggistica comporta il reato previsto dall'art. 181 del
d.lgs. n. 42/2004.
Con la
sentenza
13.01.2015 n. 952 la III Sez. penale della Corte di
Cassazione, richiamando la consolidata giurisprudenza
amministrativa, ha ribadito il principio secondo il quale
i climatizzatori o i condizionatori
costituiscono impianti tecnologici e pertanto se collocati
all'esterno dei fabbricati rientrano nel novero degli
interventi edilizi definiti dall'art. 3 del d.P.R. n. 380
del 2001 sicché sono assoggettati alla relativa normativa di
settore, con la conseguenza che la loro realizzazione o
installazione, seppure non necessitante del permesso di
costruire, è tuttavia soggetta a segnalazione certificata di
inizio di attività (S.C.I.A.) ai sensi dell'art. 22 d.P.R.
n. 380/2001.
Nella vicenda oggetto del pronunciamento della suprema
Corte, alla proprietaria di un esercizio commerciale era
stata imputata la violazione dell'art. 44, lett. a), d.P.R.
n. 380 del 2001 per avere in qualità di committente
installato, in un'area sottoposta a vincolo paesaggistico,
un condizionatore d'aria in assenza di alcun titolo
autorizzativo e senza osservare il regolamento edilizio
comunale.
DECRETO SBLOCCA ITALIA.
Nella sentenza la Corte di Cassazione ricorda che l'articolo
3, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 380/2001, come
modificato dall'art. 17, comma 1 del decreto Sblocca Italia
(decreto legge 12.09.2014, n. 133 convertito nella legge
11.11.2014, n. 164) tuttora include tra gli interventi di
manutenzione straordinaria “le opere e le modifiche
necessarie per rinnovare e sostituire parti anche
strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed
integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici, sempre
che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e
non comportino modifiche delle destinazioni di uso”.
L'articolo 22, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001 richiede, per
tali interventi, una SCIA, trattandosi dell'installazione di
impianti che si pongano in rapporto di strumentalità
necessaria rispetto a edifici preesistenti.
Ciò posto, la Cassazione ribadisce che l'esecuzione in
assenza o in difformità degli interventi subordinati a
denuncia di inizio attività (DIA) ex art. 22, commi 1 e 2,
del d.P.R. n. 380/2001 –ora SCIA– allorché non conformi alle
previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti
edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia in vigore,
comporta l'applicazione della sanzione penale prevista
dall'art. 44 lettera a) del citato d.P.R. n. 380/2001,
atteso che soltanto in caso di interventi eseguiti in
assenza o difformità dalla DIA (ora SCIA), ma conformi alla
citata disciplina, è applicabile la sanzione amministrativa
prevista dall'art. 37 dello stesso decreto 380/2001.
Nel caso di specie, l'installazione del condizionatore
d'aria è stata eseguita in violazione dell'art. 17 del
regolamento edilizio comunale e senza la segnalazione
certificata di inizio attività, per cui correttamente è
stata ritenuta la violazione dell'art. 44 lett. a) d.P.R. n.
380/2001.
LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA
LIBERA. L'opera
installata dalla ricorrente, quindi, non rientrava tra le
attività edilizie libere ossia tra gli interventi eseguibili
senza alcun titolo abilitativo. Anche con riferimento a
questi ultimi interventi, la Cassazione ricorda che sono
sempre fatte salve le prescrizioni degli strumenti
urbanistici comunali e comunque l'attività edilizia c.d.
libera deve essere attuata nel rispetto delle altre
normative di settore aventi incidenza sulla disciplina
dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme
antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie,
di quelle relative all'efficienza energetica nonché delle
disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42/2004 (art. 6,
comma 1, d.P.R. n. 380/2001).
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA.
Di conseguenza, poiché l'intervento è stato eseguito in zona
nella quale era imposto il vincolo paesaggistico,
l'esecuzione dell'opera era condizionata al rilascio del
nulla osta da parte dell'autorità preposta alla tutela del
vincolo, derivando dal mancato rilascio dell'autorizzazione
paesaggistica l'integrazione della fattispecie di reato
prevista dall'art. 181 del d.lgs. n. 42/2004
(commento tratto da www.casaeclima.com. |
EDILIZIA PRIVATA: I
climatizzatori o i condizionatori, per consolidata
giurisprudenza amministrativa, costituiscono impianti
tecnologici e pertanto se collocati, come nella specie,
all'esterno dei fabbricati, rientrano nel novero degli
interventi edilizi definiti dall'art. 3 d.P.R. n. 380 del
2001 sicché sono assoggettati alla relativa normativa di
settore, con la conseguenza che la loro realizzazione o
installazione, seppure non necessitante del permesso di
costruire, è tuttavia soggetta a segnalazione certificata di
inizio di attività (S.C.I.A.) ai sensi dell'art. 22 d.P.R.
n. 380 del 2001.
---------------
L'esecuzione in assenza o in difformità degli interventi
subordinati a denuncia di inizio attività (DIA) ex art. 22,
commi 1 e 2, d.P.R. 06.06.2001 n. 380 (ora S.C.I.A.),
allorché non conformi alle previsioni degli strumenti
urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina
urbanistico-edilizia in vigore, comporta l'applicazione
della sanzione penale prevista dall'art. 44 lett. a), del
citato d.P.R. n. 380, atteso che soltanto in caso di
interventi eseguiti in assenza o difformità dalla DIA (ora
S.C.I.A.), ma conformi alla citata disciplina, è applicabile
la sanzione amministrativa prevista dall'art. 37 dello
stesso decreto n. 380 del 2001.
Nel caso di specie, l'installazione del
condizionatore d'aria è stata eseguita in violazione
dell'art. 17 del regolamento edilizio comunale e senza la
segnalazione di inizio di attività, sicché correttamente è
stata ritenuta la violazione dell'art. 44, lett. a), d.P.R.
n. 380 del 2001.
---------------
L'opera installata dalla ricorrente non
rientrava, dunque, tra le attività edilizie libere ossia tra
gli interventi eseguibili senza alcun titolo abilitativo.
Va quindi ricordato che, anche con riferimento a tali ultimi
interventi, sono sempre fatte salve le prescrizioni degli
strumenti urbanistici comunali e comunque l'attività
edilizia cd. libera deve essere attuata nel rispetto delle
altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina
dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme
antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie,
di quelle relative all'efficienza energetica nonché delle
disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al dlgs 22.01.2004, n. 42 (art. 6, comma
1, d.P.R. n. 380 del 2001).
Ne consegue che, essendo stato l'intervento
eseguito in zona nella quale era imposto il vincolo
paesaggistico, l'esecuzione dell'opera era condizionata al
rilascio del nulla osta da parte dell'autorità preposta alla
tutela del vincolo, derivando dal mancato rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica l'integrazione della
fattispecie di reato prevista dall'art. 181 d.lgs. n. 42 del
2004.
----------------
1. E' impugnata la sentenza con la quale la Corte di appello
di Lecce ha confermato la decisione resa dal Tribunale di
Brindisi, sezione distaccata di Ostuni, che aveva condannato
Ca.An.Pa. alla pena alla pena di gg. 15 di arresto e
23.000,000 euro di ammenda, sostituita la pena detentiva
nella corrispondente pena pecuniaria di 570,00 euro di
ammenda, rideterminando la pena complessivamente inflitta in
23.570,00 euro di ammenda per il reato (capo a) previsto
dagli artt. 81 cod. pen. e 44, lett. a), d.P.R. 06.06.2001,
n. 380 per avere, in qualità di committente, installato, in
area sottoposta a vincolo paesaggistico, un condizionatore
d'aria a servizio del proprio esercizio commerciale in
assenza di alcun titolo autorizzativo e del reato (capo b)
previsto dall'art. 181 d.lgs. 22.01.2004, n. 42 per aver
eseguito i lavori di cui al precedente capo a) in zona
sottoposta al vincolo paesaggistico in Ostuni il 14.10.2008.
2. Per l'annullamento dell'impugnata sentenza, ricorre per
cassazione, a mezzo del difensore, Ca.An.Pa. affidando il
gravame a quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia
l'erronea ed illegittima applicazione dell'art. 44, lett.
a), d.P.R. n. 380 del 2001 (art. 606, comma 1, lett. b),
cod. proc. pen.) sul rilievo che la micro e temporanea
apparecchiatura tecnologica allocata dalla ricorrente
all'esterno della sua micro attività non rientrava, in alcun
modo, nella previsione di cui all'art. 44, lett. a), del DPR
380 del 2001 non avendo la ricorrente ha posto in essere
alcuna attività urbanistica edilizia. Alla ricorrente si
contesta, infatti, la presunta violazione dell'art. 17 del
regolamento edilizio comunale che non ha natura normativa
e/o precettiva, ma meramente descrittiva di come vanno
allocati micro impianti tecnologici, come nel caso in esame.
Ne consegue che la predetta regolamentazione tecnica non
rientra e non può rientrare nella previsione dell'art. 44,
lett. a), del DPR 380 del 2001 atteso che la temporanea
installazione di un piccolo supporto tecnologico non può
configurare e/o costituire attività urbanistica-edilizia,
non incidendo minimamente sull'uso del territorio.
2.2. Con il secondo motivo, deduce la violazione
della legge penale in relazione all'art. 54 cod. pen. (art.
606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.) per aver la Corte
territoriale ignorato il prospettato e documentato stato di
necessità in cui versava la ricorrente, dovendo il suo
operato essere inquadrato in una condizione di necessità non
altrimenti risolvibile.
2.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione
dell'art. 181 d.lgs. n. 42 del 2004 (art. 606, comma 1,
lett. b), cod. proc. pen.) in quanto la contestazione mossa
alla ricorrente di presunta violazione della disciplina del
vincolo paesaggistico sarebbe del tutto illegittima posto
che l'ambiente in cui insisteva il manufatto tecnologico di
natura stagionale, precaria e rimovibile non aveva alcuna
incidenza sotto il profilo paesaggistico.
2.4. Con il quarto motivo si duole del vizio di falsa
applicazione della legge penale e del difetto di motivazione
(art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.) in
ordine al diniego della concessione dei doppi benefici di
legge (sospensione condizionale della pena e non menzione
della condanna) per la violazione del principio di
proporzionalità atteso che la ritenuta e lieve entità
dell'intervento per cui è processo avrebbe dovuto indurre il
Giudice del merito a concedere gli invocati doppi benefici.
...
1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei
motivi e per la proposizione di essi nei casi non
consentiti.
2. Quanto al primo motivo, è sufficiente osservare
come i climatizzatori o i condizionatori,
per consolidata giurisprudenza amministrativa
(ex multis, Consiglio di Stato, sez. VI n. 4744 del
01/10/2008), costituiscono impianti
tecnologici e pertanto se collocati, come nella specie,
all'esterno dei fabbricati, rientrano nel novero degli
interventi edilizi definiti dall'art. 3 d.P.R. n. 380 del
2001 sicché sono assoggettati alla relativa normativa di
settore, con la conseguenza che la loro realizzazione o
installazione, seppure non necessitante del permesso di
costruire, è tuttavia soggetta a segnalazione certificata di
inizio di attività (S.C.I.A.) ai sensi dell'art. 22 d.P.R.
n. 380 del 2001.
L'articolo 3, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 380 del
2001 (come modificato dall'art. 17, comma 1, decreto legge
12.09.2014, n. 133 convertito, nelle more tra la decisione e
la redazione della presente sentenza, nella legge
11.11.2014, n. 164) tuttora include tra gli interventi di
manutenzione straordinaria "le opere e le modifiche
necessarie per rinnovare e sostituire parti anche
strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed
integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre
che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e
non comportino modifiche delle destinazioni di uso", e
l'articolo 22, comma 1, del D.P.R. n. 380 del 2001 richiede,
per tali interventi, una S.C.I.A., trattandosi
dell'istallazione di impianti che si pongano in rapporto di
strumentalità necessaria rispetto a edifici preesistenti.
Il cosiddetto decreto "Sblocca Italia" (decreto legge
12.09.2014, n. 133 convertito in legge 11.11.2014, n. 164)
ha introdotto modifiche alla nozione di "manutenzione
straordinaria", irrilevanti ai fini dello scrutinio
della questione sottoposta alla Corte, in quanto il
riferimento a "volumi e superfici delle singole unità
immobiliari" è stato modificato, come si è in precedenza
segnalato, nel concetto di "volumetria complessiva degli
edifici" ed inoltre rientrano, per quanto qui interessa,
nella categoria della manutenzione straordinaria anche gli
interventi di frazionamento o accorpamento delle unità
immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportanti la
variazione delle superfici delle singole unità immobiliari
nonché del carico urbanistico, a condizione che non sia
modificata la volumetria complessiva degli edifici e si
mantenga l'originaria destinazione.
Ciò posto, questa Corte ha affermato che
l'esecuzione in assenza o in difformità degli interventi
subordinati a denuncia di inizio attività (DIA) ex art. 22,
commi 1 e 2, d.P.R. 06.06.2001 n. 380 (ora S.C.I.A.),
allorché non conformi alle previsioni degli strumenti
urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina
urbanistico-edilizia in vigore, comporta l'applicazione
della sanzione penale prevista dall'art. 44 lett. a), del
citato d.P.R. n. 380, atteso che soltanto in caso di
interventi eseguiti in assenza o difformità dalla DIA (ora
S.C.I.A.), ma conformi alla citata disciplina, è applicabile
la sanzione amministrativa prevista dall'art. 37 dello
stesso decreto n. 380 del 2001
(Sez. 3, n. 41619 del 22/11/2006, Cariello, Rv. 235413; Sez.
3, n. 9894 del 20/01/2009, Tarallo, Rv. 243099).
Nel caso di specie, l'installazione del
condizionatore d'aria è stata eseguita in violazione
dell'art. 17 del regolamento edilizio comunale e senza la
segnalazione di inizio di attività, sicché correttamente è
stata ritenuta la violazione dell'art. 44, lett. a), d.P.R.
n. 380 del 2001.
3. Il terzo ed il quarto motivo di gravame
attengono a questioni che sono state già proposte al giudice
d'appello e sono state motivatamente respinte.
L'opera installata dalla ricorrente non
rientrava, dunque, tra le attività edilizie libere ossia tra
gli interventi eseguibili senza alcun titolo abilitativo. Va
quindi ricordato che, anche con riferimento a tali ultimi
interventi, sono sempre fatte salve le prescrizioni degli
strumenti urbanistici comunali e comunque l'attività
edilizia cd. libera deve essere attuata nel rispetto delle
altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina
dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme
antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie,
di quelle relative all'efficienza energetica nonché delle
disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22.01.2004, n. 42
(art. 6, comma 1, d.P.R. n. 380 del 2001).
Ne consegue che, essendo stato l'intervento
eseguito in zona nella quale era imposto il vincolo
paesaggistico, l'esecuzione dell'opera era condizionata al
rilascio del nulla osta da parte dell'autorità preposta alla
tutela del vincolo, derivando dal mancato rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica l'integrazione della
fattispecie di reato prevista dall'art. 181 d.lgs. n. 42 del
2004 (manifesta
infondatezza del terzo motivo).
Quanto al diniego dei benefici di legge, la Corte
territoriale ha osservato, con congrua motivazione, che due
precedenti condanne riportate dalla ricorrente rendevano
infausta la prognosi relativa all'astensione dalla futura
commissione di ulteriori reati (manifesta infondatezza del
quarto motivo di gravame).
Va solo precisato come questa Corte abbia affermato il
principio secondo il quale è inammissibile il ricorso per
cassazione fondato, come nella specie, sugli stessi motivi
proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo
grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito
adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità
delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente
denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3,
n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo ed altri, Rv. 260608)
(Corte di Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 13.01.2015 n. 952). |
anno 2013 |
|
CONDOMINIO:
Nuovi paletti ai condizionatori. Da
rispettare decoro, utilizzo della facciata, immissioni.
Slalom tra i divieti per
l'installazione. Limiti dai regolamenti di condominio e
comunali.
Condominio e condizionatori: un matrimonio difficile ma non
impossibile. Con l'arrivo della stagione calda capita spesso
di dover affrontare problemi legati all'installazione dei
condizionatori nel rispetto della normativa condominiale e
della quiete dei propri vicini.
Vediamo di elencare, in estrema sintesi, quelli più
ricorrenti.
Le problematiche connesse all'installazione
dei condizionatori in facciata.
Il primo genere di difficoltà sorgono in relazione
all'utilizzo della facciata dell'edificio condominiale per
l'installazione del relativo impianto. A questo proposito si
ricorda come la legge di riforma del condominio (n. 220/12),
in vigore dallo scorso 18 giugno, abbia inserito a pieno
titolo la stessa nella più ampia categoria delle parti
comuni di proprietà di tutti i condomini. L'installazione in
facciata del corpo motore del condizionatore in genere non
crea particolari problemi di statica e sicurezza, ma può
creare questioni in tema di estetica dell'edificio.
Si ripropone, allora, l'annosa questione dell'impatto visivo
che il manufatto può avere sul decoro dello stabile. Tale
problema, però, non riguarda solo la parte esterna
dell'edificio condominiale, ma può interessare anche altre
parti comuni. Così, recentemente, due condomini sono stato
condannati a rimuovere i motori di due condizionatori (e
tutti i manufatti di sostegno) sistemati nell'androne del
fabbricato (Cassazione, sentenza del 13.05.2013, n. 11386).
Secondo i giudici supremi, infatti, la destinazione
dell'androne non è solo quella del libero transito
dall'esterno verso il cortile interno del comprensorio, ma
anche quella di conferire e preservare il decoro
all'ingresso medesimo, a prescindere dalle condizioni
estetiche e di manutenzione dell'immobile.
Il concetto di decoro architettonico.
Il decoro architettonico consiste nell'estetica data
dall'insieme delle linee e delle strutture ornamentali che
caratterizzano l'edificio e imprimono al medesimo una
determinata fisionomia: si tratta quindi di un bene comune
il cui mantenimento è tutelato a prescindere dalla validità
estetica delle modifiche che si intendono apportare.
È necessario sottolineare che si deve parlare di decoro
architettonico non solo in relazione a edifici di
particolare pregio, ma anche in relazione a costruzioni
popolari che, comunque, hanno una loro linea, che può quindi
essere danneggiata da opere che la modifichino, anche quando
le stesse siano state eseguite per assicurare particolari
utilità per l'uso o godimento delle unità immobiliari di
proprietà esclusiva dei singoli condomini. In ogni caso
l'alterazione del decoro ben può correlarsi alla
realizzazione di opere che, pur se minime, vadano a mutare
l'originario aspetto anche soltanto di singoli elementi o
punti del fabbricato.
Quando i condizionatori compromettono il
decoro. Alla luce
di quanto sopra risulta evidente che un condomino può
certamente installare in facciata un condizionatore di
piccole dimensioni che, come tale, non vada a stravolgere
l'armonia del caseggiato, soprattutto se, per colore e
posizione, sia destinato a essere poco visibile. Al
contrario, se un condomino installa un motore del
condizionatore di mastodontiche dimensioni, su una parte
esterna dell'edificio e nelle immediate vicinanze di alcune
finestre, si determina un'alterazione del decoro
architettonico e, di conseguenza, un deprezzamento
dell'intero fabbricato che il giudice può liberamente
quantificare senza bisogno di particolare motivazione.
Questo principio vale anche in caso di installazione
effettuata sulla facciata interna dell'edificio e
indipendentemente dal fatto che siano già presenti in
facciata opere e manufatti oppure altri condizionatori, pur
di minori dimensioni, o contatori del gas con relative
tubazioni: tali circostanze, secondo i giudici, quand'anche
arrechino un pregiudizio all'estetica dell'edificio, non per
questo legittimano l'ulteriore aggravio che il
condizionatore di considerevoli dimensioni di per sé provoca
al decoro dell'immobile.
Il problema delle immissioni.
Per l'installazione dei condizionatori non è richiesto il
rispetto delle norme di legge in tema di distanze: il
manufatto può occupare parte del muro perimetrale della
proprietà del vicino o essere sistemato in adiacenza della
proprietà del condomino limitrofo. Tuttavia l'impianto non
può comportare immissioni intollerabili in direzione della
proprietà dei vicini (cioè si deve evitare la fuoriuscita
rilevante di vapore o acqua calda o la produzione di rumori
insopportabili).
Per quanto riguarda il rumore i giudici hanno precisato che
eccedono la normale tollerabilità le immissioni sonore che
superino di tre decibel la c.d. rumorosità di fondo, intesa
come il complesso dei rumori di origine varia (spesso non
esattamente individuabili) presenti nel contesto ambientale
in esame. Accertata l'intollerabilità delle immissioni da
rumore proveniente dalle macchine di condizionamento
dell'aria, ai danneggiati spetta il risarcimento del danno
in relazione al periodo nel quale la situazione di disagio
sia perdurata.
Quando addirittura si può commettere un
reato. Non è raro
che scatti anche la condanna penale nei confronti di coloro
che installano condizionatori rumorosi nelle proprie
abitazioni o nei luoghi delle rispettive attività
professionali. Si parla, in questi casi, di disturbo alla
quiete delle persone che abitano alloggi limitrofi, anche
nel caso in cui a lamentarsi dei rumori sia soltanto uno dei
nuclei familiari residenti nel condominio.
A stabilirlo è stata la Corte di cassazione, che con la
recente sentenza n. 28874/2013 ha convalidato la
somministrazione di 200 euro di multa ai danni del gestore
di un centro commerciale responsabile di aver montato dei
condizionatori le emissioni dei quali erano percepite fino
al quarto piano del condominio sovrastante. In questo caso
l'imprenditore è stato condannato anche a risarcire i danni
morali subiti dai condomini del quarto piano che
precedentemente lo aveva denunciato, contattando altresì un
tecnico dell'Arpa per misurare i decibel fastidiosi.
I limiti all'installazione: il regolamento
di condominio e quello comunale.
Se una norma del regolamento di condominio vieta
espressamente l'installazione di condizionatori in facciata
il singolo condomino non può che attenersi a tale
disposizione che, però, è valida solo se è contenuta in un
regolamento predisposto dal costruttore del caseggiato (c.d.
contrattuale) ed è stata accettata dai singoli acquirenti
degli appartamenti negli atti di acquisto oppure deliberata
dalla totalità dei condomini.
Questo significa che in tali casi il singolo condomino non
può installare un condizionatore in facciata nemmeno se è
stato autorizzato dall'assemblea con una delibera approvata
a maggioranza. In ogni caso, prima di installare un impianto
sul muro condominiale, è importante verificare anche che non
siano previste limitazioni nei regolamenti comunali: questi
ultimi, infatti, possono prevedere, ad esempio, il divieto
di installare condizionatori sulle pareti esterne degli
edifici del centro storico (articolo
ItaliaOggi Sette del 15.07.2013). |
AMBIENTE-ECOLOGIA: Rumori
azienda. Giudici divisi. Due sentenze opposte della
Cassazione.
Se gli impianti
tecnologici (in particolare condizionatori) a servizio di un
centro commerciale arrecano disturbo non tollerabile agli
occupanti dei soprastanti alloggi, il direttore va
condannato.
Lo ha stabilito la
Corte di Cassazione, Sez. I penale, con la
sentenza 08.07.2013 n. 28874 che ha richiamato le sue
precedenti decisioni per ribadire che quando il rumore
supera la normale tollerabilità scatta il reato di cui
l'art. 659 Cod. pen..
Nella citata sentenza è stato anche precisato che il
superamento dei valori soglia di rumorosità, stabiliti dalle
competenti autorità amministrative, prodotto da una attività
economica integra il reato previsto dal comma secondo
dell'art. 659 cod. pen. che non è stato implicitamente
abrogato dall'illecito amministrativo di cui all'art. 10,
comma secondo, legge 26.10.1995 n. 447, che è posto a tutela
del diverso bene della salute umana.
Di segno opposto, invece, un'altra recente pronuncia della
medesima Sezione, (sentenza
11.06.2013 n. 25601) nella quale si afferma che dalla
comparazione tra l'art. 659, commi 1 e 2, c.p. si desume che
costituisce oggetto della disposizione di cui al secondo
comma ogni ipotesi di esercizio di un mestiere naturalmente
rumoroso, norma attenuata rispetto a quella contenuta nel
primo comma, per il ritenuto necessario contemperamento tra
le esigenze della quiete pubblica con quelle della
produzione.
Esigenze, quest'ultime, che sono all'origine della
disciplina dettata in materia di contenimento dei rumori
fastidiosi, da quella relativa alle emissioni o immissioni
sonore a quelle relative alle cautele da adottare in sede
costruttiva o successivamente per contenere la rumorosità
degli impianti produttivi.
In sostanza, con l'emanazione della legge quadro
sull'inquinamento acustico (legge 26.10.1995, n. 447) il
superamento dei limiti di accettabilità delle emissioni
sonore integra gli estremi di un illecito amministrativo. E
da ciò ne consegue che la condotta relativa, proveniente
dall'esercizio di mestieri rumorosi, è stata depenalizzata,
ma resta circoscritta alla violazione delle prescrizioni per
rumorosità diverse da quelle concernenti i limiti delle
emissioni o immissioni sonore (articolo ItaliaOggi del
09.08.2013). |
AMBIENTE-ECOLOGIA - CONDOMINIO: Condominio.
Reato di disturbo alla quiete delle persone anche se a
lamentarsi è un solo nucleo familiare.
No al condizionatore rumoroso.
È condannabile penalmente per disturbo alla quiete delle
persone nelle loro abitazioni chi installa condizionatori
rumorosi in casa sua o nel luogo dove svolge la sua
attività, anche se dei rumori si lamenti solo uno dei nuclei
familiari residenti nel condominio.
La Corte di Cassazione, I Sez. penale, con la
sentenza 08.07.2013 n. 28874, nell'applicare
questo principio, ha confermato la pronuncia emessa dal
tribunale che aveva inflitto un'ammenda, con la sospensione
della pena, al gestore di un centro commerciale che aveva
messo dei condizionatori le cui emissioni si sentivano fino
al quarto piano del condominio soprastante ed erano
percepiti negli appartamenti anche a finestre chiuse.
L'imputato, a sua difesa, aveva sostenuto che non sussisteva
l'elemento essenziale della fattispecie del reato previsto
dall'articolo 659, comma 1, del Codice penale (disturbo
delle occupazioni o del riposo delle persone), ossia una
rumorosità tale da disturbare una pluralità di persone e non
i soli vicini (aspetto, quest'ultimo che, nel caso concreto,
non era stato accertato).
Ma la Cassazione, nel respingere il ricorso, ha precisato
che per la «la rilevanza penale della condotta produttiva
di rumori» basta «l'incidenza sulla tranquillità
pubblica, in quanto l'interesse tutelato dal legislatore è
la pubblica quiete, sicché i rumori devono avere una tale
diffusività che l'evento di disturbo sia potenzialmente
idoneo a essere risentito da un numero indeterminato di
persone, pur se poi concretamente solo taluna se ne possa
lamentare». È poi coerente con la giurisprudenza della
Corte che la condizione sia verificata allorché i rumori
molesti siano provocati e si diffondano nell'ambito del
condominio (si veda la sentenza 18517/2010 della Cassazione
penale).
Il problema della rumorosità dei condizionatori è molto
frequente in condominio. La legge di riforma 220/2012, ha
annoverato formalmente, tra le presunte parti comuni, anche
i sistemi centralizzati per il condizionamento dell'aria
(articolo 1117, n. 3, del Codice civile). Nel caso di
rumorosità di un impianto che superi la normale
tollerabilità, in base all'articolo 844 del Codice civile,
l'amministratore del condominio deve intervenire in modo da
assicurarne il miglior godimento a ciascuno dei condomini.
Egli ha la legittimazione passiva dell'azione inibitoria del
danneggiato prevista dal l'articolo 844 del Codice civile
per fare cessare le immissioni intollerabili mentre non ha
la legittimazione per l'azione di risarcimento dei danni
derivanti dalle immissioni, che spetta ai proprietari delle
singole unità immobiliari i cui patrimoni risultano lesi (articolo
Il Sole 24 Ore del 05.08.2013). |
anno 2012 |
|
EDILIZIA PRIVATA: M.
Amitrano Zingale,
L’ATTIVITÀ DI INSTALLAZIONE DI CONDIZIONATORI CLIMATICI
SULLE FACCIATE DI EDIFICI: MANUTENZIONE ORDINARIA,
STRAORDINARIA, RISANAMENTO CONSERVATIVO E/O RISTRUTTURAZIONE
EDILIZIA?
(Gazzetta Amministrativa
n. 4/2012). |
EDILIZIA
PRIVATA:
I condizionatori de
quibus sono stati stabilmente ancorati ai prospetti
dell’edificio, alterandone la sagoma: essi non integrano,
dunque, un intervento di manutenzione ordinaria esente dal
rilascio di titolo abilitativo.
Con il primo motivo la società ricorrente deduce che
l’installazione di impianti tecnologici non comportanti
l’esecuzione di opere murarie all’esterno degli edifici è
ascrivibile –ex art. 6, comma 2, lettera i), L.R. n. 16/2008–
agli interventi di manutenzione ordinaria, non soggetti a
titolo edilizio “purché effettuati nel rispetto delle
normative di settore” (art. 21 L.R. n. 16/2008).
Nel caso di specie, la disposizione dell’art. 10.1 delle
N.T.A. dello studio organico di insieme, che vieta la messa
in opera di impianti a vista sui prospetti degli edifici del
centro storico, sarebbe derogata dalla speciale disciplina
urbanistico-edilizia delle strutture ricettive, che
ammetterebbe l’installazione dei condizionatori (doc. 2
delle produzioni 23.6.2011 di parte comunale, p. 4).
Il motivo è infondato.
Sulla base della disciplina regionale, si definiscono
interventi di manutenzione ordinaria, non soggetti a titolo
abilitativo –tra gli altri- le opere necessarie ad
integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici
esistenti, “purché non comportino alterazioni all'aspetto
esterno del fabbricato e delle sue pertinenze” (art. 6, comma
1, L.R. n. 16/2008).
Cosa debba intendersi per “aspetto esterno del fabbricato” è
fatto palese dalla stessa elencazione contenuta nell’art. 6
della L.R. n. 16/2008, che, con riguardo all’esterno degli
edifici, prescrive indefettibilmente, per tutti gli
interventi di manutenzione, il mantenimento delle stesse
caratteristiche e finanche degli stessi materiali
preesistenti, cioè il rispetto della sagoma dell’edificio,
come definita dall’art. 82 della medesima legge (“si intende
per sagoma il contorno della parte emergente di un edificio
sia in pianta che in elevazione, comprensivo di tutti gli
elementi aggettanti. La sagoma di un edificio è quindi
costituita dai vari profili complessivi con i quali il
medesimo può essere descritto”).
Tant’è che, con specifico riferimento agli impianti
tecnologici, la disposizione chiarisce che la loro
installazione all’esterno degli edifici integra un
intervento di manutenzione ordinaria soltanto quando avvenga
senza l’esecuzione di opere edilizie (lettera i), cioè
mediante semplice posa su di una superficie piana senza
stabile ancoraggio all’edificio, ovvero, ancorché mediante
l’esecuzione di opere murarie (relative al loro ancoraggio),
purché “entro la sagoma dell’edificio” (lettera m), cioè
all’interno dello spazio delimitato dai parapetti dei
balconi o di appositi vani o rientranze delle pareti
perimetrali (nello stesso senso cfr. la risposta della
regione Liguria al quesito n. 95, cfr. doc. 5 delle
produzioni 14.6.2011 di parte ricorrente, p. 3 e ss.).
Nel caso di specie, è pacifico che i condizionatori de quibus sono stati stabilmente ancorati ai prospetti
dell’edificio (cfr. la documentazione fotografica allegata
al verbale del corpo di polizia locale, doc. 3 delle
produzioni 23.06.2011 di parte comunale), alterandone la
sagoma: essi non integrano dunque un intervento di
manutenzione ordinaria esente dal rilascio di titolo
abilitativo.
In ogni caso, è dirimente il rilievo che anche gli
interventi non soggetti a titolo abilitativo (e -tra questi- quelli di manutenzione ordinaria disciplinati dall’art. 6 L.R. n. 16/2008) postulano comunque il rispetto della
normativa urbanistico edilizia comunale (art. 21, comma 1, L.R. n. 16/2008).
Nel caso di specie, assumono rilevanza gli artt. 51 del
regolamento edilizio comunale e 10.1 delle N.T.A. dello
studio organico di insieme del centro storico di Varazze, i
quali non ammettono la messa in opera di corpi sporgenti o
di impianti a vista.
E’ poi è appena il caso di sottolineare come l’espressione
“a vista” evochi proprio la collocazione sui prospetti
dell’edificio, a prescindere dalla visibilità dalle strade
pubbliche, e come non sussista un contrasto, suscettibile di
essere composto a mezzo del principio di specialità, tra le
disposizioni sopra citate e la disciplina urbanistico-edilizia
delle strutture ricettive (doc. 2 delle produzioni
23.06.2011 di parte comunale, p. 4), che invero si limita a
stabilire che i manufatti relativi all’impianto di
condizionamento non costituiscono volumetria ai fini del
rispetto degli indici edificatori (TAR Liguria, Sez. I,
sentenza 25.06.2012 n. 877 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
AMBIENTE-ECOLOGIA:
E’ perseguibile penalmente chi installa
condizionatori che disturbano la quiete condominiale?
Il rumore generato dal condizionatore ubicato in un
condomino non può costituire reato.
Così si esprime la Corte di Cassazione in merito ad un
procedimento penale a carico di un gioielliere che era stato
condannato in base all’art. 659 del C. P. per disturbo della
quiete pubblica.
In particolare, il negoziante aveva installato nel proprio
negozio, ricadente all’interno di un condominio, un impianto
di condizionamento.
I motori esterni molestavano i vicini che intraprendevano
azione penale nei confronti del negoziante, in quanto il
rumore generato avrebbe costituito fonte di disturbo e
mancata tranquillità, superando i limiti previsti dalla
norma.
Inizialmente condannato, il gioielliere viene poi assolto
con formula piena dalla Corte di Cassazione, Sez. I penale,
con
sentenza 11.01.2012 n. 270, in quanto il fatto
non costituisce reato.
Secondo la Cassazione il rumore prodotto dal condizionatore
non è causa di disturbo della tranquillità pubblica, ma solo
di un numero limitato di persone, appunto di alcuni
condomini, ed è pertanto perseguibile solo civilmente e non
penalmente (commento e sentenza tratti da www.acca.it). |
anno 2011 |
|
EDILIZIA
PRIVATA: Il
posizionamento dei condizionatori climatici all’esterno
dell’edificio, pur potendo comportare, in ipotesi,
alterazione della sagoma e dell’aspetto esteriore (art. 10,
comma 1, lett. c), t.u. edilizia e art. 146 d.lgs. n.
42/2004) può dirsi opera del tutto minore e sostanzialmente
libera non idonea a ledere in modo apprezzabile né
l’interesse paesaggistico né tantomeno quello urbanistico,
in disparte ogni questione sulla perdurante efficacia o meno
del vincolo “provvisorio” apposto ai sensi dell’art. 2 l. n.
1497/1939.
... per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia:
a) dell’ordinanza 2011/00643 - 2011/130/0116 del 22.06.2011
(notificata l’01.07.2011), con la quale il Dirigente della
Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di
Bari ha ingiunto al ricorrente di provvedere, entro 30
giorni dalla notifica, alla demolizione delle opere abusive
realizzate ed al ripristino del precedente stato dei luoghi
nonché di provvedere, entro il medesimo termine, al
pagamento della somma di Euro 516,00 quale sanzione
amministrativa, il tutto ai sensi e per gli effetti
dell’art. 37 del DPR n. 380/2011;
...
Il posizionamento dei condizionatori climatici all’esterno
dell’edificio, pur potendo comportare, in ipotesi,
alterazione della sagoma e dell’aspetto esteriore (art. 10,
comma 1, lett. c), t.u. edilizia e art. 146 d.lgs. n.
42/2004) può dirsi opera del tutto minore e sostanzialmente
libera (Consiglio di Stato, parere 16.03.2005 n. 2602/2003)
non idonea a ledere in modo apprezzabile né l’interesse
paesaggistico né tantomeno quello urbanistico, in disparte
ogni questione sulla perdurante efficacia o meno del vincolo
“provvisorio” apposto ai sensi dell’art. 2 l. n.
1497/1939.
Nel bilanciamento dei contrapposti interessi appare pertanto
prevalente quello privato, in considerazione dello scarso
impatto dell’intervento sul corretto assetto del territorio,
con conseguente sussistenza dei presupposti per la
concessione dell’invocata tutela cautelare (TAR Puglia-Bari,
Sez. III,
ordinanza 20.10.2011 n. 847 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
CONDOMINIO: Il
danno al decoro deve tenere il passo coi tempi.
Ciò che è stato considerato lesivo ieri
del decoro architettonico dell'edificio può non esserlo
oggi, visto che nel tempo cambiano i gusti e, con essi, il
senso estetico comune.
A stabilirlo è la sentenza 19.08.2011 n. 1038 da
parte del giudice di pace di Grosseto.
Nello specifico, in riferimento al caso di affissione di un
condizionatore sulla facciata di un condominio, il
magistrato toscano ha affermato che «le nuove invenzioni,
quali la televisione e il telefono, ormai di uso comune,
hanno modificato il comune senso dell'estetica e del decoro:
le antenne televisive installate sui tetti, le parabole
satellitari, sporgenti dai muri, gli stessi impianti di
climatizzazione, sempre più numerosi, non vengono più
percepiti come causa di deturpazione dell'estetica delle
abitazioni e, più in generale, dell'ambiente».
Per questo, nel caso preso in esame non sussiste, quindi, un
danno al decoro dell'immobile condominiale, non più di
quanto possa arrecare fastidio la vista di panni stesi alle
finestre delle singole abitazioni o ai muri condominiali (articolo
ItaliaOggi Sette del 07.11.2011). |
EDILIZIA
PRIVATA:
L’istallazione dei
condizionatori è soggetta a d.i.a.. L’articolo 3, comma 1,
lettera b), del D.P.R. n. 380/2001 include tra gli
interventi di manutenzione straordinaria “le opere e le
modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche
strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed
integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre
che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità
immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di
uso”, e che per tali interventi l’articolo 22, comma 1, del
D.P.R. n. 380/2001 richiede una semplice D.I.A..
Dunque, “anche l’installazione dei pannelli solari, del
serbatoio in acciaio e delle tre unità esterne per
condizionatori rientra tra gli interventi di manutenzione
straordinaria, trattandosi di opere finalizzate a integrare
i servizi igienico-sanitari e tecnologici, che non alterano
i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e
non comportano modifiche delle destinazioni di uso. Del
resto, proprio con riferimento ad una fattispecie analoga a
quella in esame, questa Sezione ha recentemente avuto modo
di chiarire che l’istallazione di impianti che si pongano in
rapporto di strumentalità necessaria rispetto a edifici
preesistenti (situazione rapportabile a caldaie,
condizionatori, pannelli solari e simili) è sottoposta al
regime della D.I.A.. Pertanto l’Amministrazione -invece di
ordinarne ai sensi dell’articolo 31 del D.P.R. n. 380/2001
la demolizione delle opere in questione, per le quali non
risulta presentata alcuna D.I.A.- avrebbe dovuto semmai
applicare la sanzione pecuniaria prevista dall’articolo 37
del D.P.R. n. 380/2001”.
Il ricorso non è fondato e va respinto per i motivi di
seguito precisati.
Infatti, come stabilito da Tar Campania Napoli VII n.
5245/2008 e n. 16203/2007 l’istallazione dei condizionatori
è soggetta a d.i.a.. L’articolo 3, comma 1, lettera b), del
D.P.R. n. 380/2001 include tra gli interventi di
manutenzione straordinaria “le opere e le modifiche
necessarie per rinnovare e sostituire parti anche
strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed
integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre
che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità
immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di
uso”, e che per tali interventi l’articolo 22, comma 1, del
D.P.R. n. 380/2001 richiede una semplice D.I.A..
Dunque, “anche l’installazione dei pannelli solari, del
serbatoio in acciaio e delle tre unità esterne per
condizionatori rientra tra gli interventi di manutenzione
straordinaria, trattandosi di opere finalizzate a integrare
i servizi igienico-sanitari e tecnologici, che non alterano
i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e
non comportano modifiche delle destinazioni di uso. Del
resto, proprio con riferimento ad una fattispecie analoga a
quella in esame, questa Sezione ha recentemente avuto modo
di chiarire che l’istallazione di impianti che si pongano in
rapporto di strumentalità necessaria rispetto a edifici
preesistenti (situazione rapportabile a caldaie,
condizionatori, pannelli solari e simili) è sottoposta al
regime della D.I.A. (TAR Campania Napoli, Sez. VII, 12.12.2007, n. 16203). Pertanto l’Amministrazione -invece di ordinarne ai sensi dell’articolo 31 del D.P.R. n.
380/2001 la demolizione delle opere in questione, per le
quali non risulta presentata alcuna D.I.A.- avrebbe dovuto
semmai applicare la sanzione pecuniaria prevista
dall’articolo 37 del D.P.R. n. 380/2001” (Tar Campania,
Napoli, VII, n. 5245/2008) (TAR Campania-Napoli, Sez. IV,
sentenza 15.04.2011 n. 2157 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
anno 2009 |
|
EDILIZIA
PRIVATA:
L’installazione di condizionatori, per la loro
natura, non rientra tra gli interventi che, ai sensi degli
artt. 6 e 10 DPR n. 380/2001 necessitano di permesso di
costruire ma, semmai, soggiace alla d.i.a..
Giova innanzi tutto premettere, in punto di fatto:
- che l’installazione dei condizionatori è intervenuta
nell’ambito di lavori di manutenzione straordinaria per i
quali era stata presentata d.i.a.;
- che gli stessi (come dimostrato con perizia tecnica ed
allegato servizio fotografico, in atti), sono ubicati “in un
anfratto sottoposto ad uno sporto verandato e gravitanti
sulla copertura dei vani terranei ... ubicati in area implusa, retrostante l’ampio atrio del fabbricato ed il
cortile condominiale”;
- che per gli stessi la competente Soprintendenza per i beni
architettonici e paesaggistici di Napoli, ha espresso parere
favorevole ai fini della compatibilità paesaggistica ex l.
n. 308/2004 (v. atto 07.11.2008 n. 23324/08, in atti).
A fronte di ciò, il provvedimento impugnato si fonda sul
presupposto del difetto di permesso di costruire, e su
quanto risultante dalla relazione 20.02.2008 della
Polizia Municipale di Sorrento (anch’essa impugnata), che
situa i tre condizionatori “sul prospetto della facciata
esterna del fabbricato”.
Alla luce di quanto esposto, appaiono fondate le doglianze
della ricorrente, sia in quanto il luogo di ubicazione dei
condizionatori è erroneamente riportato, in modo tale da
suggerire una (non esistente) alterazione della facciata
principale del fabbricato, così palesandosi il lamentato
vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria (e
quindi di motivazione); sia in quanto, l’installazione in
esame, per la sua natura, non rientra tra gli interventi
che, ai sensi degli artt. 6 e 10 DPR n. 380/2001 necessitano
di permesso di costruire, come già rilevato da questo stesso
Tribunale con la propria ordinanza cautelare.
Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere accolto, con
conseguente annullamento del provvedimento impugnato (TAR Campania-Napoli, Sez. VII,
sentenza 02.07.2009 n. 3633 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
anno 2008 |
|
EDILIZIA
PRIVATA:
L’installazione dei pannelli solari, del
serbatoio in acciaio e delle tre unità esterne per
condizionatori rientra tra gli interventi di manutenzione
straordinaria, trattandosi di opere finalizzate a integrare
i servizi igienico-sanitari e tecnologici, che non alterano
i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e
non comportano modifiche delle destinazioni di uso.
---------------
L’istallazione di impianti che si pongano in rapporto di
strumentalità necessaria rispetto a edifici preesistenti
(situazione rapportabile a caldaie, condizionatori, pannelli
solari e simili) è sottoposta al regime della D.I.A..
Pertanto l’Amministrazione -invece di ordinarne ai sensi
dell’articolo 31 del D.P.R. n. 380/2001 la demolizione delle
opere in questione, per le quali non risulta presentata
alcuna D.I.A.- deve semmai applicare la sanzione pecuniaria
prevista dall’articolo 37 del D.P.R. n. 380/2001.
Quanto alle restanti opere, occorre evidenziare che anche
l’installazione dei pannelli solari, del serbatoio in
acciaio e delle tre unità esterne per condizionatori rientra
tra gli interventi di manutenzione straordinaria,
trattandosi di opere finalizzate a integrare i servizi
igienico-sanitari e tecnologici, che non alterano i volumi e
le superfici delle singole unità immobiliari e non
comportano modifiche delle destinazioni di uso.
Del resto, proprio con riferimento ad una fattispecie
analoga a quella in esame, questa Sezione ha recentemente
avuto modo di chiarire che l’istallazione di impianti che si
pongano in rapporto di strumentalità necessaria rispetto a
edifici preesistenti (situazione rapportabile a caldaie,
condizionatori, pannelli solari e simili) è sottoposta al
regime della D.I.A. (TAR Campania Napoli, Sez. VII,
12.12.2007, n. 16203).
Pertanto l’Amministrazione -invece di ordinarne ai sensi
dell’articolo 31 del D.P.R. n. 380/2001 la demolizione delle
opere in questione, per le quali non risulta presentata
alcuna D.I.A.- avrebbe dovuto semmai applicare la sanzione
pecuniaria prevista dall’articolo 37 del D.P.R. n. 380/2001
(TAR Campania-Napoli, Sez. VII,
sentenza 05.06.2008 n. 5245 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
anno 2007 |
|
EDILIZIA
PRIVATA:
L’istallazione di impianti che si pongano in
rapporto di strumentalità necessaria rispetto a edifici
preesistenti (situazione rapportabile a caldaie,
condizionatori, pannelli solari e simili) è sottoposta al
regime della D.I.A..
Con riferimento alle
opere indicate al punto n. 5) (ndr: istallazione, sulla
parete esterna del terrazzo, di due unità eterne per
condizionatore, che non risultano visibili dalla strada) si
deve rammentare che, secondo la giurisprudenza (TAR Lazio
Roma, Sez. I, 17.04.2007, n. 3323) l’istallazione di
impianti che si pongano in rapporto di strumentalità
necessaria rispetto a edifici preesistenti (situazione
rapportabile a caldaie, condizionatori, pannelli solari e
simili) è sottoposta al regime della D.I.A. (TAR Campania-Napoli, Sez. VII,
sentenza 12.12.2007 n. 16203 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
anno 2005 |
|
EDILIZIA
PRIVATA:
Non può parlarsi di abuso
edilizio nei confronti di un'attività consistente
nell’installazione (su parete esterna) di condizionatore
d'aria, trattandosi di attività di impianto di uno strumento
assolutamente coerente con l'uso normale dell'immobile.
- CONSIDERATO che il ricorso (proposto avverso l’ordinanza
n. 941 del 25.03.1994, con la quale il Comune di Palermo
ha disposto la rimozione di un condizionatore d’aria
collocato sulla parete esterna del fabbricato sito in via
...) si appalesa fondato sotto l’assorbente
profilo di censura dedotto con il secondo motivo
d’impugnazione (eccesso di potere per carenza dei
presupposti).
Ed invero, la collocazione del suddetto
condizionatore non rientra in alcuna delle ipotesi in cui
l’art. 3 del regolamento edilizio del Comune di Palermo
(richiamato nell’atto impugnato ed allegato al ricorso)
prescrive il rilascio della “preventiva licenza del
Sindaco”.
Al riguardo, va osservato che non può parlarsi di
abuso edilizio nei confronti di un'attività consistente
nell’installazione di condizionatore d'aria, trattandosi di
attività di impianto di uno strumento assolutamente coerente
con l'uso normale dell'immobile (in tal senso, TAR Lazio,
sez. II, 13.01.1984, n. 34)
(TAR Sicilia-Palermo, Sez. III,
sentenza 26.10.2005 n. 4101 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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