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37
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38
-COMPETENZE GESTIONALI
39
-COMPETENZE PROFESSIONALI - PROGETTUALI
40-CONDIZIONATORE D'ARIA
41-CONDOMINIO
42-CONSIGLIERI COMUNALI
43-CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE
44-CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE (gratuità per oo.pp. e/o private di interesse pubblico)
45-CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE (prescrizione termine dare/avere e legittimazione alla restituzione)
46-CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE (rateizzato e/o ritardato versamento)
47-DEBITI FUORI BILANCIO
48-DEFINIZIONI INTERVENTI EDILIZI
49-DIA e SCIA
50-DIAP
51-DISTANZA dagli ALLEVAMENTI ANIMALI
52-DISTANZA dai CONFINI
53-DISTANZA dai CORSI D'ACQUA - DEMANIO MARITTIMO/LACUALE
54-DISTANZA dalla FERROVIA

55-DISTANZA dalle PARETI FINESTRATE
56-DURC
57-EDICOLA FUNERARIA
58-EDIFICIO UNIFAMILIARE
59-ESPROPRIAZIONE
60-GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONI COMUNALI
61-INCARICHI LEGALI e/o RESISTENZA IN GIUDIZIO
62-INCARICHI PROFESSIONALI E PROGETTUALI
63-INCENTIVO PROGETTAZIONE (ora INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE)
64-INDUSTRIA INSALUBRE
65-L.R. 12/2005
66-L.R. 23/1997
67-L.R. 31/2014
68-LEGGE CASA LOMBARDIA
69-LICENZA EDILIZIA (necessità)
70-LOTTO EDIFICABILE - ASSERVIMENTO AREA - CESSIONE CUBATURA
71-LOTTO INTERCLUSO
72-MAPPE e/o SCHEDE CATASTALI (valore probatorio o meno)
73-MOBBING
74-MURO DI CINTA/RECINZIONE, DI CONTENIMENTO/SOSTEGNO, ECC.
75-OPERE PRECARIE
76-PARERE DI REGOLARITA' TECNICA, CONTABILE E DI LEGITTIMITA'
77-PATRIMONIO
78-PERGOLATO e/o GAZEBO e/o BERCEAU e/o DEHORS e/o POMPEIANA e/o PERGOTENDA e/o TETTOIA
79-PERMESSO DI COSTRUIRE (annullamento e/o impugnazione)
80-PERMESSO DI COSTRUIRE (decadenza)
81-PERMESSO DI COSTRUIRE (deroga)
82-PERMESSO DI COSTRUIRE (legittimazione richiesta titolo)
83-PERMESSO DI COSTRUIRE (parere commissione edilizia)
84-PERMESSO DI COSTRUIRE (prescrizioni)
85-PERMESSO DI COSTRUIRE (proroga)
86-PERMESSO DI COSTRUIRE (verifica in istruttoria dei limiti privatistici al rilascio)
87
-
PERMESSO DI COSTRUIRE (volturazione)
88-
PERTINENZE EDILIZIE ED URBANISTICHE
89-PIANI PIANIFICATORI ED ATTUATIVI
90-PIANI PIANIFICATORI ED ATTUATIVI (aree a standard)
91-PIF (Piano Indirizzo Forestale)
92-PISCINE
93-PUBBLICO IMPIEGO
94-PUBBLICO IMPIEGO (quota annuale iscrizione ordine professionale)
95-RIFIUTI E BONIFICHE
96-
RINNOVO/PROROGA CONTRATTI
97-RUDERI
98-
RUMORE
99-SAGOMA EDIFICIO
100-SANATORIA GIURISPRUDENZIALE E NON (abusi edilizi)
101-SCOMPUTO OO.UU.
102-SEGRETARI COMUNALI
103-SEMINTERRATI
104-SIC-ZSC-ZPS - VAS - VIA
105-SICUREZZA SUL LAVORO
106
-
SILOS
107-SINDACATI & ARAN
108-SOPPALCO
109-SOTTOTETTI
110-SUAP
111-SUE
112-STRADA PUBBLICA o PRIVATA o PRIVATA DI USO PUBBLICO
113-
TELEFONIA MOBILE
114-TENDE DA SOLE
115-TINTEGGIATURA FACCIATE ESTERNE
116-TRIBUTI LOCALI
117-VERANDA
118-VINCOLO CIMITERIALE
119-VINCOLO IDROGEOLOGICO
120-VINCOLO PAESAGGISTICO + ESAME IMPATTO PAESISTICO + VINCOLO MONUMENTALE
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122-VOLUMI TECNICI / IMPIANTI TECNOLOGICI

123-ZONA AGRICOLA
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DOSSIER

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dossier CONDIZIONATORE D'ARIA
anno 2022

CONDOMINIO - EDILIZIA PRIVATAVicini di casa sotto il sole. Vademecum anti-lite: come e dove si può installare il condizionatore.
Casa fresca d'estate, ma rispettando le regole del buon vicinato.

Il condizionatore è uno dei tipici acquisti della stagione calda, quando le temperature cominciano a diventare insopportabili. Tuttavia, l'installazione di un impianto di condizionamento in un edificio condominiale può comportare diversi problemi legati alla convivenza comune. Di qui la necessità di effettuare una serie di valutazioni preliminari prima di effettuare l'installazione dell'impianto al servizio della propria unità immobiliare.
Gli impianti presenti in ambito condominiale sono sostanzialmente di due tipi: centralizzati, quando servono tutto il condominio, e singoli, quando servono un solo appartamento. In quest'ultimo caso l'installazione dell'impianto di aria condizionata al servizio di una singola unità immobiliare rientra nel normale dispiegarsi del diritto di proprietà.
Si tratterà prima di questa tipologia di impianto di condizionamento, essendo la più diffusa e quella che crea maggiori problemi, per poi illustrare le questioni connesse agli impianti centralizzati. (...continua) (articolo ItaliaOggi del 20.06.2022).

anno 2020

EDILIZIA PRIVATA: Con specifico riguardo all’installazione di condizionatori climatici all'esterno degli edifici, essa è stata considerata quale opera del tutto minore e sostanzialmente libera, inidonea a ledere in modo apprezzabile l'interesse paesaggistico né, tanto meno, quello urbanistico ovvero, al più, quale opera di manutenzione straordinaria, dacché finalizzata a integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, senza incrementare i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari né modificare le destinazioni di uso, ossia, nell’uno e nell’altro caso, a guisa di opera non sanzionabile in via demolitoria.
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Quanto all’apposizione del cancello in ferro (rispetto alla quale l’installazione del paravento in ferro-vetro rappresenta, all’evidenza, quale mera sistemazione di arredo esterno, un quid minus), trattasi di manufatto avente dimensioni contenute e infisso al suolo con elementi minimali di ancoraggio.
Ebbene, secondo gli arresti giurisprudenziali sanciti in subiecta materia, una simile opera, in quanto volta, in base ad un rapporto pertinenziale tra cosa accessoria e principale, ad assicurare il miglior uso, godimento e funzionalità dell'immobile, ossia all'esercizio di una facoltà insita nel diritto di proprietà, è da reputarsi insuscettibile di comportare una trasformazione urbanistico-edilizia del territorio e, come tale, non necessitante del preventivo rilascio del permesso di costruire né della SCIA ex art. 23 del d.p.r. n. 380/2001, potendo, al più, annoverarsi tra i c.d. interventi minori di cui al precedente art. 22, commi 1 e 2, né, ai sensi dell’art. 149 del d.lgs. n. 42/2004, del preventivo rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.
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9. Ad opposte conclusioni, favorevoli all’ordine di doglianze rubricato retro, sub n. 3.a, occorre, invece, addivenire con riferimento alle contestazioni sub n. 1, n. 3, n. 5 e n. 6 dell’ordinanza di demolizione n. 4 del 14.01.2019 («apposizione di n. 2 motori per impianto di condizionamento ed un pannello solare sul piano coperture»; «apposizione sulla zona di ingresso del terrazzo di una cancellata in ferro di circa m 3,70 x h 2,10»; «rivestimento della cupola emergente dal piano coperture con l’apposizione di maioliche colorate»; «posa in opera sul terrazzo esterno di n. 1 paravento in ferro-vetro di circa m 3,60 x h 2,30»).
Si tratta, all’evidenza, di opere che, per natura e consistenza, non avrebbero potuto legittimamente sanzionarsi in via demolitoria.
In questo senso, occorre rimarcare che:
   - la Tabella allegata al d.m. 02.03.2018 (recante l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 222/2016) qualifica come attività edilizia libera l’installazione degli impianti di climatizzazione (sub n. 22), dei pannelli solari (sub n. 42), delle inferriate (sub n. 7), degli elementi divisori verticali, anche di tipo ornamentale e similare (sub n. 51), nonché la riparazione, il rinnovamento, la sostituzione del manto di copertura nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e dei materiali (comprese le opere correlate quali l’inserimento di strati isolanti e coibenti) (sub n. 11);
   - nel contempo, l’Allegato A al d.p.r. n. 31/2017 (“Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”) annovera tra gli interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica:
      -- le «installazioni di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici non soggette ad alcun titolo abilitativo edilizio, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne, purché effettuate su prospetti secondari, o in spazi pertinenziali interni, o in posizioni comunque non visibili dallo spazio pubblico, o purché si tratti di impianti integrati nella configurazione esterna degli edifici, ed a condizione che tali installazioni non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a, b e c, limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici» (lett. A.5);
      -- la «installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, laddove posti su coperture piane e in modo da non essere visibili dagli spazi pubblici esterni; installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici, ai sensi dell’art. 7-bis del decreto legislativo 03.03.2011, n. 28, non ricadenti fra quelli di cui all’art. 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22.01.2004, n. 42» (lett. A.6);
      -- gli «interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno… eseguiti nel rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti che non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a, b e c limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici» (lett. A.13);
      -- gli «interventi sui prospetti o sulle coperture degli edifici, purché eseguiti nel rispetto degli eventuali piani del colore vigenti nel comune e delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti, quali: rifacimento di intonaci, tinteggiature, rivestimenti esterni o manti di copertura» (lett. A.2);
   - con specifico riguardo all’installazione di condizionatori climatici all'esterno degli edifici, essa è stata considerata quale opera del tutto minore e sostanzialmente libera, inidonea a ledere in modo apprezzabile l'interesse paesaggistico né, tanto meno, quello urbanistico (cfr. Cons. Stato, parere n. 2602/2003; TAR Puglia, Bari, sez. III, ord. n. 847/2011) ovvero, al più, quale opera di manutenzione straordinaria, dacché finalizzata a integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, senza incrementare i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari né modificare le destinazioni di uso (cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 4744/2008; TAR Campania, Napoli, sez. IV, n. 2157/2011), ossia, nell’uno e nell’altro caso, a guisa di opera non sanzionabile in via demolitoria (cfr. TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 901/2015);
   - quanto, poi, all’apposizione del cancello in ferro (rispetto alla quale l’installazione del paravento in ferro-vetro rappresenta, all’evidenza, quale mera sistemazione di arredo esterno, un quid minus), alla luce delle risultanze fotografiche e descrittive della relazione di sopralluogo prot. n. 11755 del 01.10.2018, trattasi di manufatto avente dimensioni contenute e infisso al suolo con elementi minimali di ancoraggio: ebbene, secondo gli arresti giurisprudenziali sanciti in subiecta materia, una simile opera, in quanto volta, in base ad un rapporto pertinenziale tra cosa accessoria e principale, ad assicurare il miglior uso, godimento e funzionalità dell'immobile, ossia all'esercizio di una facoltà insita nel diritto di proprietà, è da reputarsi insuscettibile di comportare una trasformazione urbanistico-edilizia del territorio e, come tale, non necessitante del preventivo rilascio del permesso di costruire né della SCIA ex art. 23 del d.p.r. n. 380/2001, potendo, al più, annoverarsi tra i c.d. interventi minori di cui al precedente art. 22, commi 1 e 2 (cfr. TAR Lombardia, Brescia, sez. I, n. 574/2011; TAR Campania, Napoli, sez. VI, n. 1113/2012; sez. II, n. 4572/2013; TAR Molise, Campobasso, n. 351/2013; TAR Sardegna, Cagliari, sez. II, n. 555/2014; TAR Marche, Ancona, n. 706/2014; TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, n. 270/2019), né, ai sensi dell’art. 149 del d.lgs. n. 42/2004, del preventivo rilascio dell’autorizzazione paesaggistica (cfr. TAR Campania, Napoli, sez. III, n. 2600/2015);
   - infine, il rivestimento della cupola sovrastante il piano secondo sottostrada si caratterizza come mera rifinitura di una preesistente copertura, riconducibile, perciò, se non all’orbita della manutenzione ordinaria, di certo, a quella della manutenzione straordinaria (leggera), subordinata a CILA ex art. 6-bis del d.p.r. n. 380/2001 (cfr. Sezione II, Edilizia, sub n. 3 della Tabella allegata al d.lgs. n. 222/2016).
10. In conclusione, stante la ravvisata fondatezza dei soli profili di censura scrutinati retro, sub n. 9, il ricorso in epigrafe va accolto limitatamente ad essi, con conseguente annullamento dell’ordinanza di demolizione n. 4 del 14.01.2019, nella parte in cui sanziona le opere contestate sub n. 1, n. 3, n. 5 e n. 6 («apposizione di n. 2 motori per impianto di condizionamento ed un pannello solare sul piano coperture»; «apposizione sulla zona di ingresso del terrazzo di una cancellata in ferro di circa m 3,70 x h 2,10»; «rivestimento della cupola emergente dal piano coperture con l’apposizione di maioliche colorate»; «posa in opera sul terrazzo esterno di n. 1 paravento in ferro-vetro di circa m 3,60 x h 2,30») (TAR Campania-Salerno, Sez. II, sentenza 28.07.2020 n. 951 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

anno 2017

EDILIZIA PRIVATA: Sull'installazione del motore di un impianto di condizionamento sul lastrico solare dell'edificio di proprietà.
Integra il reato di cui all'art. 44, lett. a), del d.P.R. 06.06.2001, n. 380 l'esecuzione di interventi edilizi subordinati a denuncia di inizio attività (ora S.C.I.A.) in difformità dalle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi, atteso che nel caso di interventi eseguiti in assenza o difformità della DIA (ora S.C.I.A.), ma in conformità alla citata disciplina, è applicabile solamente la sanzione amministrativa prevista dall'art. 37 dello stesso d.P.R. n. 380 del 2001

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RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Lecce ha parzialmente riformato la sentenza del 09.04.2014 del Tribunale di Brindisi, con cui Fr.Pr. era stato condannato alla pena di giorni venti di arresto ed euro 20.000,00 di ammenda, in relazione al reato di cui all'art. 44, lett. b), d.P.R. 380/2001, in relazione all'art. 181 d.lgs. 42/2004 (per avere installato in un immobile di sua proprietà, senza presentare la necessaria S.C.I.A. e senza l'autorizzazione paesaggistica, un condizionatore d'aria), qualificando il fatto ai sensi dell'art. 44, lett. a), d.P.R. 380/2001 e rideterminando la pena in giorni dodici di arresto ed euro 19.500,00 di ammenda.
Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidato a otto motivi, enunciati come segue nei limiti strettamente necessari ai fini della motivazione.
Con un primo motivo ha denunciato violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., per la mancanza di correlazione tra accusa e sentenza, e violazione dell'art. 6 C.E.D.U., in quanto la contestazione era relativa alla esecuzione di opere in assenza di permesso di costruire, mentre la sua responsabilità era stata affermata da entrambi i giudici di merito per avere realizzato la condotta incriminata in assenza della preventiva segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.); inoltre la diversa qualificazione giuridica attribuita alla condotta dalla Corte d'appello aveva impedito alla difesa di interloquire a proposito della formazione del silenzio assenso nel procedimento amministrativo e riguardo alle modifiche normative intervenute, tra cui quella di cui alla l. 164/2014.
Con un secondo motivo ha prospettato contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui, pur ritenendo che l'installazione del condizionatore sul lastrico solare dell'edificio di proprietà dell'imputato fosse assoggettata solamente a segnalazione certificata di inizio attività, e che quindi fosse onere del Comune, e in particolare dell'Ufficio tecnico, acquisire il nulla osta paesaggistico, non aveva ritenuto avente efficacia sanante la S.C.I.A. successiva ai lavori.
Con un terzo motivo ha lamentato carenza di motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 37 d.P.R. 380/2001, e della conseguente sanabilità dell'opera.
Con un quarto motivo ha prospettato violazione dell'art. 45 d.P.R. 380/2001, non avendo la Corte territoriale chiarito se il procedimento amministrativo volto a ottenere l'accertamento di conformità si fosse concluso o fosse ancora pendente, giacché in tale ultima evenienza avrebbe dovuto disporre la sospensione del procedimento.
Mediante un quinto e un sesto motivo ha denunciato ulteriore vizio di motivazione a proposito della disciplina regolamentare applicabile e riguardo alla violazione della stessa, essendosi verificato nel corso del giudizio un mutamento delle norme tecniche di attuazione e non avendo la Corte territoriale indicato quale disciplina fosse da considerare in relazione all'intervento eseguito.
Con un settimo motivo ha lamentato violazione degli artt. 104 e 131-bis cod. pen., per l'indebita ed erronea esclusione della applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Con l'ottavo motivo ha prospettato violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. per ingiustificata determinazione della pena, in misura superiore al minimo edittale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il secondo, il terzo, il quinto e il sesto motivo di ricorso non sono manifestamente infondati e, consentendo la costituzione di un valido rapporto di impugnazione, impongono il rilievo della prescrizione del reato addebitato al ricorrente, verificatasi il 09.11.2016.
Va premesso che
integra il reato di cui all'art. 44, lett. a), del d.P.R. 06.06.2001, n. 380 l'esecuzione di interventi edilizi subordinati a denuncia di inizio attività (ora S.C.I.A.) in difformità dalle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi, atteso che nel caso di interventi eseguiti in assenza o difformità della DIA (ora S.C.I.A.), ma in conformità alla citata disciplina, è applicabile solamente la sanzione amministrativa prevista dall'art. 37 dello stesso d.P.R. n. 380 del 2001 (così Sez. 3, n. 952 del 07/10/2014, Parisi, Rv. 261783, relativa a fattispecie di installazione, all'esterno di un fabbricato, di un condizionatore d'aria in assenza di segnalazione di inizio attività ed in violazione del regolamento edilizio comunale; conf. Sez. 3, n. 41619 del 22/11/2006, Cariello, Rv. 235413; Sez. 3, n. 9894 del 20/01/2009, Tarallo, Rv. 243099).
Ora, nella fattispecie in esame, la Corte territoriale, pur dando atto della sola necessità della presentazione di segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) per poter realizzare le opere oggetto della contestazione (e cioè l'installazione del motore di un impianto di condizionamento sul lastrico solare dell'edificio di proprietà dell'imputato), della presentazione da parte del ricorrente di tale segnalazione, dei ritardi amministrativi nella definizione del relativo procedimento amministrativo, e di quanto prospettato dalla difesa dell'imputato circa la conformità di tale opera agli strumenti urbanistici esistenti (e, in particolare, all'art. 9 del regolamento edilizio del Comune di Ostuni), sia al momento della realizzazione dell'opera sia al momento della richiesta di sanatoria amministrativa (mediante la presentazione della suddetta S.C.I.A. in sanatoria), non ha adeguatamente accertato la compatibilità o meno dell'intervento con gli strumenti urbanistici, prospettata dall'imputato sulla base di una relazione tecnica, che la Corte d'appello non ha adeguatamente considerato.
Ciò determina la sussistenza di un vizio della motivazione della sentenza impugnata, giacché avrebbero dovuto essere verificati l'esito del procedimento amministrativo iniziato dall'imputato mediante la presentazione della S.C.I.A. e la compatibilità dell'opera con gli strumenti urbanistici; tale accertamento è ora, però, precluso dal compimento del termine massimo di prescrizione. Essendo il reato stato accertato il 09.11.2011 e trattandosi di ipotesi contravvenzionale, soggetta al termine massimo di prescrizione di cinque anni, lo stesso risulta decorso il 09.11.2016.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione, con la conseguente revoca dell'ordine di riduzione in pristino (Corte di cassazione, Sez. VII penale, sentenza 12.07.2017 n. 34078).

anno 2015

EDILIZIA PRIVATA: Climatizzatori esterni con obbligo di «Scia». Edilizia. Il Tar Lazio conferma la sanzione comunale.
Con la stagione estiva spuntano condizionatori e problemi di compatibilità edilizia e ambientale.
Se ne è occupato il TAR Lazio-Roma, Sez. I-quater, con la sentenza 14.08.2015 n. 10826 relativa ad una galleria d’arte che aveva installato due apparecchiature esterne, subendo una sanzione dal Comune di Civitavecchia. La sanzione, di 516 euro, è stata confermata dal Tar con affermazioni utili anche al sopravvenire del decreto Sblocca Italia (Dl 133/2014).
I climatizzatori (Consiglio di Stato, 4744/2008), costituiscono impianti tecnologici e pertanto, se collocati all’esterno dei fabbricati, rientrano tra gli interventi edilizi soggetti a segnalazione certificata di inizio di attività (Scia: articoli 3, comma 1, lett. b, e 22 del Dpr 380/2001). Recenti agevolazioni, escludendo anche la Scia, si applicano nel caso di “edilizia libera”, e cioè per le pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW (articolo 6, comma 1, lett. a del Dpr 380 citato, modificato dal Dl 133/2014).
Con o senza Scia, occorre tuttavia sempre (articolo 6, comma 1, del Dpr 380/2001) la conformità alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi, oltre che il rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività costruttiva. Via libera ai condizionatori, quindi, ma con rispetto delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, sull’efficienza energetica, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio (Dlgs 42/2004).
Ne consegue che un intervento eseguito in zona con vincolo paesaggistico (o nei centri storici), esige comunque il nulla osta dell’autorità preposta alla tutela del vincolo, per fortuna ottenibile in sanatoria (articolo 167, comma 4, del Dlgs 42/2004).
Affrontando il problema dei condizionatori, la Cassazione penale (952/2015) ha infatti sottolineato che l’installazione di tali impianti da parte di un esercizio commerciale (sala giochi) in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico genera responsabilità penale per violazione del Dlgs 42/2004 (per alterazione estetica) e del TU edilizia (articolo 44) qualora si violi un regolamento locale.
E non è tutto, perché vi sono anche i problemi relativi al rumore, che espone ad un diverso regime di sanzioni a seconda che (Cassazione penale 7912/2015) il condizionatore d’aria sia utile all’esercizio di un mestiere rumoroso o sia indipendente da tale specifica attività: nel primo caso vi sarà una sanzione amministrativa, nel secondo una sanzione penale se si eccede la normale tollerabilità e si disturbano quiete e riposo
(articolo Il Sole 24 Ore del 20.08.2015).

EDILIZIA PRIVATANon vi è dubbio che l’installazione di condizionatori, che incida sul prospetto dell’immobile, costituisca attività edilizia soggetta a d.i.a. (ora s.c.i.a.) dovendo risultare conforme alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi.
Legittimamente dunque l’amministrazione ha proceduto ad irrogare la sanzione ex art. 37 del dpr 380/2001 (e di cui alla corrispondente fattispecie della legge 47/1985) in relazione ad attività edilizia eseguita in assenza di alcun titolo abilitativo benché soggetta al regime della d.i.a..

Con ricorso notificato in data 10.03.2009 i ricorrenti impugnano il provvedimento indicato in epigrafe con il quale è stata determinata in Euro 516,00 la sanzione amministrativa dovuta per l’istallazione di due condizionatori senza aver presentato la prescritta D.I.A.
...
Nel merito il ricorso è infondato.
...
Del resto, l’asserita risalenza delle opere contestate all’anno 1993 costituisce affermazione di parte ricorrente non assistita da alcun principio di prova, a fronte delle risultanze del verbale redatto dalla Polizia Municipale in atti; mentre non vi è dubbio che l’installazione di condizionatori, che incida sul prospetto dell’immobile, costituisca attività edilizia soggetta a d.i.a. (ora s.c.i.a.) dovendo risultare conforme alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi.
Legittimamente dunque l’amministrazione ha proceduto ad irrogare la sanzione ex art. 37 del dpr 380/2001 (e di cui alla corrispondente fattispecie della legge 47/1985) in relazione ad attività edilizia eseguita in assenza di alcun titolo abilitativo benché soggetta al regime della d.i.a..
Il provvedimento impugnato appare quindi correttamente ed adeguatamente motivato, anche in considerazione della natura vincolata degli atti repressivi degli abusi edilizi (TAR Lazio-Roma, Sez. I-quater, sentenza 14.08.2015 n. 10826 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Sulla natura di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, un orientamento giurisprudenziale che fa capo ad un parere del Consiglio di Stato, afferma che l’installazione di condizionatori e climatizzatori non è soggetta ad alcun titolo abilitativo, trattandosi di opere libere.
Secondo il TAR Puglia in particolare il posizionamento dei condizionatori climatici all’esterno dell’edificio, può dirsi opera del tutto minore e sostanzialmente libera non idonea a ledere in modo apprezzabile né l’interesse paesaggistico né tantomeno quello urbanistico.
Secondo altro orientamento invece una regolare installazione di climatizzatori o condizionatori –in quanto impianti tecnologici- richiede la DIA. I climatizzatori e condizionatori rientrano nella nozione di impianti tecnologici posti in rapporti di strumentalità necessaria rispetto agli edifici esistenti, come tali sono considerati interventi edilizi minori.
Uguale problematica potrebbe porsi per gli altri elementi menzionati, quali la vasca interrata, la cisterna e il massetto. I caratteri di tali manufatti potrebbero condurre ad affermare che si tratta di interventi minori, per i quali non è necessaria l’acquisizione di alcun titolo.
Ma, in ogni caso, anche a far rientrare la realizzazione delle opere in questione nel novero degli interventi edilizi definiti dall’art. 3, comma 1, lett. b), D.P.R. n. 380 del 2001, in quanto tali assoggettati a dichiarazione di inizio di attività ai sensi dell’art. 22 D.P.R. n. 380/2001, il Comune di Rossano, come dedotto dai ricorrenti, avrebbe dovuto applicare la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 37 D.P.R. n. 380 del 2001 e non ingiungerne la demolizione.
Per le ragioni su esposte, il ricorso in epigrafe è fondato e deve essere accolto nella parte in cui è dedotta l’illegittimità dell’ordinanza di demolizione in riferimento ai manufatti sopra indicati per i quali è stata ingiunta la demolizione, realizzati antecedentemente al settembre 1967, nonché con riguardo al massetto in calcestruzzo, al serbatoio di acqua, al condizionatore e alla vasca Imhoff e va, per tale parte, accolto.

Appare, invece, fondata la censura mossa con il quarto ed ultimo motivo di gravame, con il quale si denuncia l’illegittimità del provvedimento impugnato nella parte in cui prevede la demolizione di un massetto in calcestruzzo con sovrastante posizionamento di un serbatoio di acqua, di un condizionatore e della vasca Imhoff.
Sulla natura di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, un orientamento giurisprudenziale che fa capo ad un parere del Consiglio di Stato del 16.03.2005 n. 2602/2003, afferma che l’installazione di condizionatori e climatizzatori non è soggetta ad alcun titolo abilitativo, trattandosi di opere libere.
Secondo il TAR Puglia in particolare il posizionamento dei condizionatori climatici all’esterno dell’edificio, può dirsi opera del tutto minore e sostanzialmente libera non idonea a ledere in modo apprezzabile né l’interesse paesaggistico né tantomeno quello urbanistico (Tar Puglia Sez. III, ord. 847/2011).
Secondo altro orientamento invece una regolare installazione di climatizzatori o condizionatori –in quanto impianti tecnologici- richiede la DIA (Tar, Campania, Napoli, sez. IV, 15.04.2011 n. 2157; Cons. St., sez. VI 01.10.2008 n. 4744). I climatizzatori e condizionatori rientrano nella nozione di impianti tecnologici posti in rapporti di strumentalità necessaria rispetto agli edifici esistenti, come tali sono considerati interventi edilizi minori.
Uguale problematica potrebbe porsi per gli altri elementi menzionati, quali la vasca interrata, la cisterna e il massetto. I caratteri di tali manufatti potrebbero condurre ad affermare che si tratta di interventi minori, per i quali non è necessaria l’acquisizione di alcun titolo.
Ma, in ogni caso, anche a far rientrare la realizzazione delle opere in questione nel novero degli interventi edilizi definiti dall’art. 3, comma 1, lett. b), D.P.R. n. 380 del 2001, in quanto tali assoggettati a dichiarazione di inizio di attività ai sensi dell’art. 22 D.P.R. n. 380/2001, il Comune di Rossano, come dedotto dai ricorrenti, avrebbe dovuto applicare la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 37 D.P.R. n. 380 del 2001 e non ingiungerne la demolizione.
Per le ragioni su esposte, il ricorso in epigrafe è fondato e deve essere accolto nella parte in cui è dedotta l’illegittimità dell’ordinanza di demolizione in riferimento ai manufatti sopra indicati per i quali è stata ingiunta la demolizione, realizzati antecedentemente al settembre 1967, nonché con riguardo al massetto in calcestruzzo, al serbatoio di acqua, al condizionatore e alla vasca Imhoff e va, per tale parte, accolto.
Nel resto e, specificamente, con riferimento all’ordine di demolizione relativo all’ampliamento del capannone, all’edificazione del locale cucina di cui al punto 2) dell’ordinanza impugnata, esso è infondato e deve essere rigettato (TAR Calabria-Catanzaro, Sez. I, sentenza 20.05.2015 n. 901 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Condizionatore rimosso anche se comunale. Sentenza del consiglio di stato.
È legittimo il provvedimento adottato dall'amministrazione periferica del ministero dei beni culturali con cui si intima al conduttore di un immobile soggetto a vincolo storico-artistico la rimozione dell'impianto di condizionamento edificato anche quando il bene sia di proprietà del comune e quest'ultimo, in qualità di locatore, abbia espressamente negoziato l'intervento censurato.

Lo ha stabilito la VI Sez. del Consiglio di Stato con la sentenza 16.04.2015 n. 1942.
Nel caso concreto, i gestori di un'attività commerciale svolta all'interno di un edificio pubblico soggetto a vincolo, hanno edificato nel cortile dell'immobile una tettoia metallica per poi posizionarvi un impianto di condizionamento.
All'esito di alcuni accertamenti, il direttore generale per i beni architettonici e paesaggistici del ministero dei beni e delle attività culturali ha ordinato la rimozione delle opere realizzate senza titolo autorizzatorio.
I due commercianti hanno, dunque, proposto ricorso contro il provvedimento negativo, chiedendone l'annullamento. All'esito del giudizio di primo grado, tuttavia, il Tribunale amministrativo ha confermato la legittimità della scelta operata dall'amministrazione.
La lite è stata riproposta innanzi al Consiglio di stato, adito in ultima istanza dai due soccombenti. In particolare, i due appellanti hanno contestato l'assoggettamento del cortile in cui era stato posizionato l'impianto di condizionamento al vincolo storico-artistico, siccome non indicato nel decreto che, in origine, aveva riconosciuto il particolare pregio dell'immobile. Sotto altro profilo, i due appellanti hanno sottolineato come gli interventi edilizi censurati con il provvedimento impugnato fossero stati concordati con l'amministrazione proprietaria dell'immobile (il comune), tanto da essere previsti nel contratto di locazione.
Ebbene, il Consiglio di stato, nel confermare quanto già affermato dal Tar, ha respinto entrambe le censure prospettate.
Quanto al perimetro del vincolo, i giudici romani hanno ben evidenziato come, nel decreto di riconoscimento si facesse riferimento alla planimetria catastale all'interno della quale -ancorché non esplicitamente- rientrava anche il cortile. Ad ogni modo -ha spiegato il consiglio di stato- corrisponde al generale criterio di logica e di esperienza ritenere che, salvo non sia diversamente stabilito, «i palazzi storici -che usualmente identificano un complesso unitario, quand'anche formato da successive stratificazioni e addizioni- devono presumersi vincolati nel loro insieme, stante l'esigenza che tali beni siano assoggettati a tutela nella loro interezza, a prescindere dal maggiore o minore pregio storico e artistico delle loro singole parti. Diversamente, la storicità del vincolo -che si riferisce al valore testimoniale dell'unità complessiva del manufatto- perderebbe ragione».
Altrettanto severa è la motivazione offerta nella sentenza con riferimento alla rilevanza della negoziazione intervenuta tra i gestori dell'immobile e il comune proprietario. Sul punto, Palazzo Spada ha spiegato come a nulla rilevi che i lavori sull'immobile fossero stati concordati con il comune, quale proprietario-concedente, in sede di stipula del contratto locativo «posto che l'assenso del proprietario agli interventi edilizi sull'immobile locato incide sulla legittimità degli stessi sul piano meramente contrattuale, ma non ha effetti derogatori su cogenti disposizioni di legge, che attengono a tutt'altra cura amministrativa che l'interesse locatizio».
Ne deriva che grava sempre sul conduttore l'obbligo di munirsi, prima dell'esecuzione dei programmati interventi, di tutti i necessari titoli autorizzatori pubblici presso le competenti amministrazioni, anche quando -come nel caso di specie- la controparte negoziale sia essa stessa un'amministrazione (articolo ItaliaOggi Sette dell'01.06..2015).

EDILIZIA PRIVATA: È reato installare senza SCIA un condizionatore esterno in area vincolata.
Cassazione: in zona vincolata l'installazione del condizionatore senza il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica comporta il reato previsto dall'art. 181 del d.lgs. n. 42/2004.

Con la sentenza 13.01.2015 n. 952 la III Sez. penale della Corte di Cassazione, richiamando la consolidata giurisprudenza amministrativa, ha ribadito il principio secondo il quale i climatizzatori o i condizionatori costituiscono impianti tecnologici e pertanto se collocati all'esterno dei fabbricati rientrano nel novero degli interventi edilizi definiti dall'art. 3 del d.P.R. n. 380 del 2001 sicché sono assoggettati alla relativa normativa di settore, con la conseguenza che la loro realizzazione o installazione, seppure non necessitante del permesso di costruire, è tuttavia soggetta a segnalazione certificata di inizio di attività (S.C.I.A.) ai sensi dell'art. 22 d.P.R. n. 380/2001.
Nella vicenda oggetto del pronunciamento della suprema Corte, alla proprietaria di un esercizio commerciale era stata imputata la violazione dell'art. 44, lett. a), d.P.R. n. 380 del 2001 per avere in qualità di committente installato, in un'area sottoposta a vincolo paesaggistico, un condizionatore d'aria in assenza di alcun titolo autorizzativo e senza osservare il regolamento edilizio comunale.
DECRETO SBLOCCA ITALIA. Nella sentenza la Corte di Cassazione ricorda che l'articolo 3, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 380/2001, come modificato dall'art. 17, comma 1 del decreto Sblocca Italia (decreto legge 12.09.2014, n. 133 convertito nella legge 11.11.2014, n. 164) tuttora include tra gli interventi di manutenzione straordinaria “le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso”. L'articolo 22, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001 richiede, per tali interventi, una SCIA, trattandosi dell'installazione di impianti che si pongano in rapporto di strumentalità necessaria rispetto a edifici preesistenti.
Ciò posto, la Cassazione ribadisce che l'esecuzione in assenza o in difformità degli interventi subordinati a denuncia di inizio attività (DIA) ex art. 22, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 380/2001 –ora SCIA– allorché non conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia in vigore, comporta l'applicazione della sanzione penale prevista dall'art. 44 lettera a) del citato d.P.R. n. 380/2001, atteso che soltanto in caso di interventi eseguiti in assenza o difformità dalla DIA (ora SCIA), ma conformi alla citata disciplina, è applicabile la sanzione amministrativa prevista dall'art. 37 dello stesso decreto 380/2001.
Nel caso di specie, l'installazione del condizionatore d'aria è stata eseguita in violazione dell'art. 17 del regolamento edilizio comunale e senza la segnalazione certificata di inizio attività, per cui correttamente è stata ritenuta la violazione dell'art. 44 lett. a) d.P.R. n. 380/2001.
LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA. L'opera installata dalla ricorrente, quindi, non rientrava tra le attività edilizie libere ossia tra gli interventi eseguibili senza alcun titolo abilitativo. Anche con riferimento a questi ultimi interventi, la Cassazione ricorda che sono sempre fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e comunque l'attività edilizia c.d. libera deve essere attuata nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42/2004 (art. 6, comma 1, d.P.R. n. 380/2001).
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA. Di conseguenza, poiché l'intervento è stato eseguito in zona nella quale era imposto il vincolo paesaggistico, l'esecuzione dell'opera era condizionata al rilascio del nulla osta da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo, derivando dal mancato rilascio dell'autorizzazione paesaggistica l'integrazione della fattispecie di reato prevista dall'art. 181 del d.lgs. n. 42/2004 (commento tratto da www.casaeclima.com.

EDILIZIA PRIVATAI climatizzatori o i condizionatori, per consolidata giurisprudenza amministrativa, costituiscono impianti tecnologici e pertanto se collocati, come nella specie, all'esterno dei fabbricati, rientrano nel novero degli interventi edilizi definiti dall'art. 3 d.P.R. n. 380 del 2001 sicché sono assoggettati alla relativa normativa di settore, con la conseguenza che la loro realizzazione o installazione, seppure non necessitante del permesso di costruire, è tuttavia soggetta a segnalazione certificata di inizio di attività (S.C.I.A.) ai sensi dell'art. 22 d.P.R. n. 380 del 2001.
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L'esecuzione in assenza o in difformità degli interventi subordinati a denuncia di inizio attività (DIA) ex art. 22, commi 1 e 2, d.P.R. 06.06.2001 n. 380 (ora S.C.I.A.), allorché non conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia in vigore, comporta l'applicazione della sanzione penale prevista dall'art. 44 lett. a), del citato d.P.R. n. 380, atteso che soltanto in caso di interventi eseguiti in assenza o difformità dalla DIA (ora S.C.I.A.), ma conformi alla citata disciplina, è applicabile la sanzione amministrativa prevista dall'art. 37 dello stesso decreto n. 380 del 2001
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Nel caso di specie, l'installazione del condizionatore d'aria è stata eseguita in violazione dell'art. 17 del regolamento edilizio comunale e senza la segnalazione di inizio di attività, sicché correttamente è stata ritenuta la violazione dell'art. 44, lett. a), d.P.R. n. 380 del 2001.
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L'opera installata dalla ricorrente non rientrava, dunque, tra le attività edilizie libere ossia tra gli interventi eseguibili senza alcun titolo abilitativo.
Va quindi ricordato che, anche con riferimento a tali ultimi interventi, sono sempre fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e comunque l'attività edilizia cd. libera deve essere attuata nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al dlgs 22.01.2004, n. 42 (art. 6, comma 1, d.P.R. n. 380 del 2001).

Ne consegue che,
essendo stato l'intervento eseguito in zona nella quale era imposto il vincolo paesaggistico, l'esecuzione dell'opera era condizionata al rilascio del nulla osta da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo, derivando dal mancato rilascio dell'autorizzazione paesaggistica l'integrazione della fattispecie di reato prevista dall'art. 181 d.lgs. n. 42 del 2004.
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1. E' impugnata la sentenza con la quale la Corte di appello di Lecce ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Ostuni, che aveva condannato Ca.An.Pa. alla pena alla pena di gg. 15 di arresto e 23.000,000 euro di ammenda, sostituita la pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria di 570,00 euro di ammenda, rideterminando la pena complessivamente inflitta in 23.570,00 euro di ammenda per il reato (capo a) previsto dagli artt. 81 cod. pen. e 44, lett. a), d.P.R. 06.06.2001, n. 380 per avere, in qualità di committente, installato, in area sottoposta a vincolo paesaggistico, un condizionatore d'aria a servizio del proprio esercizio commerciale in assenza di alcun titolo autorizzativo e del reato (capo b) previsto dall'art. 181 d.lgs. 22.01.2004, n. 42 per aver eseguito i lavori di cui al precedente capo a) in zona sottoposta al vincolo paesaggistico in Ostuni il 14.10.2008.
2. Per l'annullamento dell'impugnata sentenza, ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, Ca.An.Pa. affidando il gravame a quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia l'erronea ed illegittima applicazione dell'art. 44, lett. a), d.P.R. n. 380 del 2001 (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.) sul rilievo che la micro e temporanea apparecchiatura tecnologica allocata dalla ricorrente all'esterno della sua micro attività non rientrava, in alcun modo, nella previsione di cui all'art. 44, lett. a), del DPR 380 del 2001 non avendo la ricorrente ha posto in essere alcuna attività urbanistica edilizia. Alla ricorrente si contesta, infatti, la presunta violazione dell'art. 17 del regolamento edilizio comunale che non ha natura normativa e/o precettiva, ma meramente descrittiva di come vanno allocati micro impianti tecnologici, come nel caso in esame.
Ne consegue che la predetta regolamentazione tecnica non rientra e non può rientrare nella previsione dell'art. 44, lett. a), del DPR 380 del 2001 atteso che la temporanea installazione di un piccolo supporto tecnologico non può configurare e/o costituire attività urbanistica-edilizia, non incidendo minimamente sull'uso del territorio.
2.2. Con il secondo motivo, deduce la violazione della legge penale in relazione all'art. 54 cod. pen. (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.) per aver la Corte territoriale ignorato il prospettato e documentato stato di necessità in cui versava la ricorrente, dovendo il suo operato essere inquadrato in una condizione di necessità non altrimenti risolvibile.
2.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione dell'art. 181 d.lgs. n. 42 del 2004 (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.) in quanto la contestazione mossa alla ricorrente di presunta violazione della disciplina del vincolo paesaggistico sarebbe del tutto illegittima posto che l'ambiente in cui insisteva il manufatto tecnologico di natura stagionale, precaria e rimovibile non aveva alcuna incidenza sotto il profilo paesaggistico.
2.4. Con il quarto motivo si duole del vizio di falsa applicazione della legge penale e del difetto di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.) in ordine al diniego della concessione dei doppi benefici di legge (sospensione condizionale della pena e non menzione della condanna) per la violazione del principio di proporzionalità atteso che la ritenuta e lieve entità dell'intervento per cui è processo avrebbe dovuto indurre il Giudice del merito a concedere gli invocati doppi benefici.
...
1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi e per la proposizione di essi nei casi non consentiti.
2. Quanto al primo motivo, è sufficiente osservare come
i climatizzatori o i condizionatori, per consolidata giurisprudenza amministrativa (ex multis, Consiglio di Stato, sez. VI n. 4744 del 01/10/2008), costituiscono impianti tecnologici e pertanto se collocati, come nella specie, all'esterno dei fabbricati, rientrano nel novero degli interventi edilizi definiti dall'art. 3 d.P.R. n. 380 del 2001 sicché sono assoggettati alla relativa normativa di settore, con la conseguenza che la loro realizzazione o installazione, seppure non necessitante del permesso di costruire, è tuttavia soggetta a segnalazione certificata di inizio di attività (S.C.I.A.) ai sensi dell'art. 22 d.P.R. n. 380 del 2001.
L'articolo 3, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 380 del 2001 (come modificato dall'art. 17, comma 1, decreto legge 12.09.2014, n. 133 convertito, nelle more tra la decisione e la redazione della presente sentenza, nella legge 11.11.2014, n. 164) tuttora include tra gli interventi di manutenzione straordinaria "le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso", e l'articolo 22, comma 1, del D.P.R. n. 380 del 2001 richiede, per tali interventi, una S.C.I.A., trattandosi dell'istallazione di impianti che si pongano in rapporto di strumentalità necessaria rispetto a edifici preesistenti.
Il cosiddetto decreto "Sblocca Italia" (decreto legge 12.09.2014, n. 133 convertito in legge 11.11.2014, n. 164) ha introdotto modifiche alla nozione di "manutenzione straordinaria", irrilevanti ai fini dello scrutinio della questione sottoposta alla Corte, in quanto il riferimento a "volumi e superfici delle singole unità immobiliari" è stato modificato, come si è in precedenza segnalato, nel concetto di "volumetria complessiva degli edifici" ed inoltre rientrano, per quanto qui interessa, nella categoria della manutenzione straordinaria anche gli interventi di frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico, a condizione che non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione.
Ciò posto, questa Corte ha affermato che
l'esecuzione in assenza o in difformità degli interventi subordinati a denuncia di inizio attività (DIA) ex art. 22, commi 1 e 2, d.P.R. 06.06.2001 n. 380 (ora S.C.I.A.), allorché non conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia in vigore, comporta l'applicazione della sanzione penale prevista dall'art. 44 lett. a), del citato d.P.R. n. 380, atteso che soltanto in caso di interventi eseguiti in assenza o difformità dalla DIA (ora S.C.I.A.), ma conformi alla citata disciplina, è applicabile la sanzione amministrativa prevista dall'art. 37 dello stesso decreto n. 380 del 2001 (Sez. 3, n. 41619 del 22/11/2006, Cariello, Rv. 235413; Sez. 3, n. 9894 del 20/01/2009, Tarallo, Rv. 243099).
Nel caso di specie, l'installazione del condizionatore d'aria è stata eseguita in violazione dell'art. 17 del regolamento edilizio comunale e senza la segnalazione di inizio di attività, sicché correttamente è stata ritenuta la violazione dell'art. 44, lett. a), d.P.R. n. 380 del 2001.
3. Il terzo ed il quarto motivo di gravame attengono a questioni che sono state già proposte al giudice d'appello e sono state motivatamente respinte.
L'opera installata dalla ricorrente non rientrava, dunque, tra le attività edilizie libere ossia tra gli interventi eseguibili senza alcun titolo abilitativo. Va quindi ricordato che, anche con riferimento a tali ultimi interventi, sono sempre fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e comunque l'attività edilizia cd. libera deve essere attuata nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22.01.2004, n. 42 (art. 6, comma 1, d.P.R. n. 380 del 2001).
Ne consegue che,
essendo stato l'intervento eseguito in zona nella quale era imposto il vincolo paesaggistico, l'esecuzione dell'opera era condizionata al rilascio del nulla osta da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo, derivando dal mancato rilascio dell'autorizzazione paesaggistica l'integrazione della fattispecie di reato prevista dall'art. 181 d.lgs. n. 42 del 2004 (manifesta infondatezza del terzo motivo).
Quanto al diniego dei benefici di legge, la Corte territoriale ha osservato, con congrua motivazione, che due precedenti condanne riportate dalla ricorrente rendevano infausta la prognosi relativa all'astensione dalla futura commissione di ulteriori reati (manifesta infondatezza del quarto motivo di gravame).
Va solo precisato come questa Corte abbia affermato il principio secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione fondato, come nella specie, sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo ed altri, Rv. 260608) (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 13.01.2015 n. 952).

anno 2013

CONDOMINIO: Nuovi paletti ai condizionatori. Da rispettare decoro, utilizzo della facciata, immissioni. Slalom tra i divieti per l'installazione. Limiti dai regolamenti di condominio e comunali.
Condominio e condizionatori: un matrimonio difficile ma non impossibile. Con l'arrivo della stagione calda capita spesso di dover affrontare problemi legati all'installazione dei condizionatori nel rispetto della normativa condominiale e della quiete dei propri vicini.
Vediamo di elencare, in estrema sintesi, quelli più ricorrenti.
Le problematiche connesse all'installazione dei condizionatori in facciata. Il primo genere di difficoltà sorgono in relazione all'utilizzo della facciata dell'edificio condominiale per l'installazione del relativo impianto. A questo proposito si ricorda come la legge di riforma del condominio (n. 220/12), in vigore dallo scorso 18 giugno, abbia inserito a pieno titolo la stessa nella più ampia categoria delle parti comuni di proprietà di tutti i condomini. L'installazione in facciata del corpo motore del condizionatore in genere non crea particolari problemi di statica e sicurezza, ma può creare questioni in tema di estetica dell'edificio.
Si ripropone, allora, l'annosa questione dell'impatto visivo che il manufatto può avere sul decoro dello stabile. Tale problema, però, non riguarda solo la parte esterna dell'edificio condominiale, ma può interessare anche altre parti comuni. Così, recentemente, due condomini sono stato condannati a rimuovere i motori di due condizionatori (e tutti i manufatti di sostegno) sistemati nell'androne del fabbricato (Cassazione, sentenza del 13.05.2013, n. 11386). Secondo i giudici supremi, infatti, la destinazione dell'androne non è solo quella del libero transito dall'esterno verso il cortile interno del comprensorio, ma anche quella di conferire e preservare il decoro all'ingresso medesimo, a prescindere dalle condizioni estetiche e di manutenzione dell'immobile.
Il concetto di decoro architettonico. Il decoro architettonico consiste nell'estetica data dall'insieme delle linee e delle strutture ornamentali che caratterizzano l'edificio e imprimono al medesimo una determinata fisionomia: si tratta quindi di un bene comune il cui mantenimento è tutelato a prescindere dalla validità estetica delle modifiche che si intendono apportare.
È necessario sottolineare che si deve parlare di decoro architettonico non solo in relazione a edifici di particolare pregio, ma anche in relazione a costruzioni popolari che, comunque, hanno una loro linea, che può quindi essere danneggiata da opere che la modifichino, anche quando le stesse siano state eseguite per assicurare particolari utilità per l'uso o godimento delle unità immobiliari di proprietà esclusiva dei singoli condomini. In ogni caso l'alterazione del decoro ben può correlarsi alla realizzazione di opere che, pur se minime, vadano a mutare l'originario aspetto anche soltanto di singoli elementi o punti del fabbricato.
Quando i condizionatori compromettono il decoro. Alla luce di quanto sopra risulta evidente che un condomino può certamente installare in facciata un condizionatore di piccole dimensioni che, come tale, non vada a stravolgere l'armonia del caseggiato, soprattutto se, per colore e posizione, sia destinato a essere poco visibile. Al contrario, se un condomino installa un motore del condizionatore di mastodontiche dimensioni, su una parte esterna dell'edificio e nelle immediate vicinanze di alcune finestre, si determina un'alterazione del decoro architettonico e, di conseguenza, un deprezzamento dell'intero fabbricato che il giudice può liberamente quantificare senza bisogno di particolare motivazione.
Questo principio vale anche in caso di installazione effettuata sulla facciata interna dell'edificio e indipendentemente dal fatto che siano già presenti in facciata opere e manufatti oppure altri condizionatori, pur di minori dimensioni, o contatori del gas con relative tubazioni: tali circostanze, secondo i giudici, quand'anche arrechino un pregiudizio all'estetica dell'edificio, non per questo legittimano l'ulteriore aggravio che il condizionatore di considerevoli dimensioni di per sé provoca al decoro dell'immobile.
Il problema delle immissioni. Per l'installazione dei condizionatori non è richiesto il rispetto delle norme di legge in tema di distanze: il manufatto può occupare parte del muro perimetrale della proprietà del vicino o essere sistemato in adiacenza della proprietà del condomino limitrofo. Tuttavia l'impianto non può comportare immissioni intollerabili in direzione della proprietà dei vicini (cioè si deve evitare la fuoriuscita rilevante di vapore o acqua calda o la produzione di rumori insopportabili).
Per quanto riguarda il rumore i giudici hanno precisato che eccedono la normale tollerabilità le immissioni sonore che superino di tre decibel la c.d. rumorosità di fondo, intesa come il complesso dei rumori di origine varia (spesso non esattamente individuabili) presenti nel contesto ambientale in esame. Accertata l'intollerabilità delle immissioni da rumore proveniente dalle macchine di condizionamento dell'aria, ai danneggiati spetta il risarcimento del danno in relazione al periodo nel quale la situazione di disagio sia perdurata.
Quando addirittura si può commettere un reato. Non è raro che scatti anche la condanna penale nei confronti di coloro che installano condizionatori rumorosi nelle proprie abitazioni o nei luoghi delle rispettive attività professionali. Si parla, in questi casi, di disturbo alla quiete delle persone che abitano alloggi limitrofi, anche nel caso in cui a lamentarsi dei rumori sia soltanto uno dei nuclei familiari residenti nel condominio.
A stabilirlo è stata la Corte di cassazione, che con la recente sentenza n. 28874/2013 ha convalidato la somministrazione di 200 euro di multa ai danni del gestore di un centro commerciale responsabile di aver montato dei condizionatori le emissioni dei quali erano percepite fino al quarto piano del condominio sovrastante. In questo caso l'imprenditore è stato condannato anche a risarcire i danni morali subiti dai condomini del quarto piano che precedentemente lo aveva denunciato, contattando altresì un tecnico dell'Arpa per misurare i decibel fastidiosi.
I limiti all'installazione: il regolamento di condominio e quello comunale. Se una norma del regolamento di condominio vieta espressamente l'installazione di condizionatori in facciata il singolo condomino non può che attenersi a tale disposizione che, però, è valida solo se è contenuta in un regolamento predisposto dal costruttore del caseggiato (c.d. contrattuale) ed è stata accettata dai singoli acquirenti degli appartamenti negli atti di acquisto oppure deliberata dalla totalità dei condomini.
Questo significa che in tali casi il singolo condomino non può installare un condizionatore in facciata nemmeno se è stato autorizzato dall'assemblea con una delibera approvata a maggioranza. In ogni caso, prima di installare un impianto sul muro condominiale, è importante verificare anche che non siano previste limitazioni nei regolamenti comunali: questi ultimi, infatti, possono prevedere, ad esempio, il divieto di installare condizionatori sulle pareti esterne degli edifici del centro storico (articolo ItaliaOggi Sette del 15.07.2013).

AMBIENTE-ECOLOGIARumori azienda. Giudici divisi. Due sentenze opposte della Cassazione.
Se gli impianti tecnologici (in particolare condizionatori) a servizio di un centro commerciale arrecano disturbo non tollerabile agli occupanti dei soprastanti alloggi, il direttore va condannato.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, Sez. I penale, con la sentenza 08.07.2013 n. 28874 che ha richiamato le sue precedenti decisioni per ribadire che quando il rumore supera la normale tollerabilità scatta il reato di cui l'art. 659 Cod. pen..
Nella citata sentenza è stato anche precisato che il superamento dei valori soglia di rumorosità, stabiliti dalle competenti autorità amministrative, prodotto da una attività economica integra il reato previsto dal comma secondo dell'art. 659 cod. pen. che non è stato implicitamente abrogato dall'illecito amministrativo di cui all'art. 10, comma secondo, legge 26.10.1995 n. 447, che è posto a tutela del diverso bene della salute umana.
Di segno opposto, invece, un'altra recente pronuncia della medesima Sezione, (sentenza 11.06.2013 n. 25601) nella quale si afferma che dalla comparazione tra l'art. 659, commi 1 e 2, c.p. si desume che costituisce oggetto della disposizione di cui al secondo comma ogni ipotesi di esercizio di un mestiere naturalmente rumoroso, norma attenuata rispetto a quella contenuta nel primo comma, per il ritenuto necessario contemperamento tra le esigenze della quiete pubblica con quelle della produzione.
Esigenze, quest'ultime, che sono all'origine della disciplina dettata in materia di contenimento dei rumori fastidiosi, da quella relativa alle emissioni o immissioni sonore a quelle relative alle cautele da adottare in sede costruttiva o successivamente per contenere la rumorosità degli impianti produttivi.
In sostanza, con l'emanazione della legge quadro sull'inquinamento acustico (legge 26.10.1995, n. 447) il superamento dei limiti di accettabilità delle emissioni sonore integra gli estremi di un illecito amministrativo. E da ciò ne consegue che la condotta relativa, proveniente dall'esercizio di mestieri rumorosi, è stata depenalizzata, ma resta circoscritta alla violazione delle prescrizioni per rumorosità diverse da quelle concernenti i limiti delle emissioni o immissioni sonore (articolo ItaliaOggi del 09.08.2013).

AMBIENTE-ECOLOGIA - CONDOMINIOCondominio. Reato di disturbo alla quiete delle persone anche se a lamentarsi è un solo nucleo familiare.
No al condizionatore rumoroso.
È condannabile penalmente per disturbo alla quiete delle persone nelle loro abitazioni chi installa condizionatori rumorosi in casa sua o nel luogo dove svolge la sua attività, anche se dei rumori si lamenti solo uno dei nuclei familiari residenti nel condominio.

La Corte di Cassazione, I Sez. penale, con la sentenza 08.07.2013 n. 28874, nell'applicare questo principio, ha confermato la pronuncia emessa dal tribunale che aveva inflitto un'ammenda, con la sospensione della pena, al gestore di un centro commerciale che aveva messo dei condizionatori le cui emissioni si sentivano fino al quarto piano del condominio soprastante ed erano percepiti negli appartamenti anche a finestre chiuse.
L'imputato, a sua difesa, aveva sostenuto che non sussisteva l'elemento essenziale della fattispecie del reato previsto dall'articolo 659, comma 1, del Codice penale (disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone), ossia una rumorosità tale da disturbare una pluralità di persone e non i soli vicini (aspetto, quest'ultimo che, nel caso concreto, non era stato accertato).
Ma la Cassazione, nel respingere il ricorso, ha precisato che per la «la rilevanza penale della condotta produttiva di rumori» basta «l'incidenza sulla tranquillità pubblica, in quanto l'interesse tutelato dal legislatore è la pubblica quiete, sicché i rumori devono avere una tale diffusività che l'evento di disturbo sia potenzialmente idoneo a essere risentito da un numero indeterminato di persone, pur se poi concretamente solo taluna se ne possa lamentare». È poi coerente con la giurisprudenza della Corte che la condizione sia verificata allorché i rumori molesti siano provocati e si diffondano nell'ambito del condominio (si veda la sentenza 18517/2010 della Cassazione penale).
Il problema della rumorosità dei condizionatori è molto frequente in condominio. La legge di riforma 220/2012, ha annoverato formalmente, tra le presunte parti comuni, anche i sistemi centralizzati per il condizionamento dell'aria (articolo 1117, n. 3, del Codice civile). Nel caso di rumorosità di un impianto che superi la normale tollerabilità, in base all'articolo 844 del Codice civile, l'amministratore del condominio deve intervenire in modo da assicurarne il miglior godimento a ciascuno dei condomini.
Egli ha la legittimazione passiva dell'azione inibitoria del danneggiato prevista dal l'articolo 844 del Codice civile per fare cessare le immissioni intollerabili mentre non ha la legittimazione per l'azione di risarcimento dei danni derivanti dalle immissioni, che spetta ai proprietari delle singole unità immobiliari i cui patrimoni risultano lesi (articolo Il Sole 24 Ore del 05.08.2013).

anno 2012

EDILIZIA PRIVATA: M. Amitrano Zingale, L’ATTIVITÀ DI INSTALLAZIONE DI CONDIZIONATORI CLIMATICI SULLE FACCIATE DI EDIFICI: MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA, RISANAMENTO CONSERVATIVO E/O RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA? (Gazzetta Amministrativa n. 4/2012).

EDILIZIA PRIVATA: I condizionatori de quibus sono stati stabilmente ancorati ai prospetti dell’edificio, alterandone la sagoma: essi non integrano, dunque, un intervento di manutenzione ordinaria esente dal rilascio di titolo abilitativo.
Con il primo motivo la società ricorrente deduce che l’installazione di impianti tecnologici non comportanti l’esecuzione di opere murarie all’esterno degli edifici è ascrivibile –ex art. 6, comma 2, lettera i), L.R. n. 16/2008– agli interventi di manutenzione ordinaria, non soggetti a titolo edilizio “purché effettuati nel rispetto delle normative di settore” (art. 21 L.R. n. 16/2008).
Nel caso di specie, la disposizione dell’art. 10.1 delle N.T.A. dello studio organico di insieme, che vieta la messa in opera di impianti a vista sui prospetti degli edifici del centro storico, sarebbe derogata dalla speciale disciplina urbanistico-edilizia delle strutture ricettive, che ammetterebbe l’installazione dei condizionatori (doc. 2 delle produzioni 23.6.2011 di parte comunale, p. 4).
Il motivo è infondato.
Sulla base della disciplina regionale, si definiscono interventi di manutenzione ordinaria, non soggetti a titolo abilitativo –tra gli altri- le opere necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, “purché non comportino alterazioni all'aspetto esterno del fabbricato e delle sue pertinenze” (art. 6, comma 1, L.R. n. 16/2008).
Cosa debba intendersi per “aspetto esterno del fabbricato” è fatto palese dalla stessa elencazione contenuta nell’art. 6 della L.R. n. 16/2008, che, con riguardo all’esterno degli edifici, prescrive indefettibilmente, per tutti gli interventi di manutenzione, il mantenimento delle stesse caratteristiche e finanche degli stessi materiali preesistenti, cioè il rispetto della sagoma dell’edificio, come definita dall’art. 82 della medesima legge (“si intende per sagoma il contorno della parte emergente di un edificio sia in pianta che in elevazione, comprensivo di tutti gli elementi aggettanti. La sagoma di un edificio è quindi costituita dai vari profili complessivi con i quali il medesimo può essere descritto”).
Tant’è che, con specifico riferimento agli impianti tecnologici, la disposizione chiarisce che la loro installazione all’esterno degli edifici integra un intervento di manutenzione ordinaria soltanto quando avvenga senza l’esecuzione di opere edilizie (lettera i), cioè mediante semplice posa su di una superficie piana senza stabile ancoraggio all’edificio, ovvero, ancorché mediante l’esecuzione di opere murarie (relative al loro ancoraggio), purché “entro la sagoma dell’edificio” (lettera m), cioè all’interno dello spazio delimitato dai parapetti dei balconi o di appositi vani o rientranze delle pareti perimetrali (nello stesso senso cfr. la risposta della regione Liguria al quesito n. 95, cfr. doc. 5 delle produzioni 14.6.2011 di parte ricorrente, p. 3 e ss.).
Nel caso di specie, è pacifico che i condizionatori de quibus sono stati stabilmente ancorati ai prospetti dell’edificio (cfr. la documentazione fotografica allegata al verbale del corpo di polizia locale, doc. 3 delle produzioni 23.06.2011 di parte comunale), alterandone la sagoma: essi non integrano dunque un intervento di manutenzione ordinaria esente dal rilascio di titolo abilitativo.
In ogni caso, è dirimente il rilievo che anche gli interventi non soggetti a titolo abilitativo (e -tra questi- quelli di manutenzione ordinaria disciplinati dall’art. 6 L.R. n. 16/2008) postulano comunque il rispetto della normativa urbanistico edilizia comunale (art. 21, comma 1, L.R. n. 16/2008).
Nel caso di specie, assumono rilevanza gli artt. 51 del regolamento edilizio comunale e 10.1 delle N.T.A. dello studio organico di insieme del centro storico di Varazze, i quali non ammettono la messa in opera di corpi sporgenti o di impianti a vista.
E’ poi è appena il caso di sottolineare come l’espressione “a vista” evochi proprio la collocazione sui prospetti dell’edificio, a prescindere dalla visibilità dalle strade pubbliche, e come non sussista un contrasto, suscettibile di essere composto a mezzo del principio di specialità, tra le disposizioni sopra citate e la disciplina urbanistico-edilizia delle strutture ricettive (doc. 2 delle produzioni 23.06.2011 di parte comunale, p. 4), che invero si limita a stabilire che i manufatti relativi all’impianto di condizionamento non costituiscono volumetria ai fini del rispetto degli indici edificatori
(TAR Liguria, Sez. I, sentenza 25.06.2012 n. 877 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA: E’ perseguibile penalmente chi installa condizionatori che disturbano la quiete condominiale?
Il rumore generato dal condizionatore ubicato in un condomino non può costituire reato.

Così si esprime la Corte di Cassazione in merito ad un procedimento penale a carico di un gioielliere che era stato condannato in base all’art. 659 del C. P. per disturbo della quiete pubblica.
In particolare, il negoziante aveva installato nel proprio negozio, ricadente all’interno di un condominio, un impianto di condizionamento.
I motori esterni molestavano i vicini che intraprendevano azione penale nei confronti del negoziante, in quanto il rumore generato avrebbe costituito fonte di disturbo e mancata tranquillità, superando i limiti previsti dalla norma.
Inizialmente condannato, il gioielliere viene poi assolto con formula piena dalla Corte di Cassazione, Sez. I penale, con sentenza 11.01.2012 n. 270, in quanto il fatto non costituisce reato.
Secondo la Cassazione il rumore prodotto dal condizionatore non è causa di disturbo della tranquillità pubblica, ma solo di un numero limitato di persone, appunto di alcuni condomini, ed è pertanto perseguibile solo civilmente e non penalmente (commento e sentenza tratti da www.acca.it).

anno 2011

EDILIZIA PRIVATAIl posizionamento dei condizionatori climatici all’esterno dell’edificio, pur potendo comportare, in ipotesi, alterazione della sagoma e dell’aspetto esteriore (art. 10, comma 1, lett. c), t.u. edilizia e art. 146 d.lgs. n. 42/2004) può dirsi opera del tutto minore e sostanzialmente libera non idonea a ledere in modo apprezzabile né l’interesse paesaggistico né tantomeno quello urbanistico, in disparte ogni questione sulla perdurante efficacia o meno del vincolo “provvisorio” apposto ai sensi dell’art. 2 l. n. 1497/1939.
... per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia:
a) dell’ordinanza 2011/00643 - 2011/130/0116 del 22.06.2011 (notificata l’01.07.2011), con la quale il Dirigente della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Bari ha ingiunto al ricorrente di provvedere, entro 30 giorni dalla notifica, alla demolizione delle opere abusive realizzate ed al ripristino del precedente stato dei luoghi nonché di provvedere, entro il medesimo termine, al pagamento della somma di Euro 516,00 quale sanzione amministrativa, il tutto ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 del DPR n. 380/2011;
...
Il posizionamento dei condizionatori climatici all’esterno dell’edificio, pur potendo comportare, in ipotesi, alterazione della sagoma e dell’aspetto esteriore (art. 10, comma 1, lett. c), t.u. edilizia e art. 146 d.lgs. n. 42/2004) può dirsi opera del tutto minore e sostanzialmente libera (Consiglio di Stato, parere 16.03.2005 n. 2602/2003) non idonea a ledere in modo apprezzabile né l’interesse paesaggistico né tantomeno quello urbanistico, in disparte ogni questione sulla perdurante efficacia o meno del vincolo “provvisorio” apposto ai sensi dell’art. 2 l. n. 1497/1939.
Nel bilanciamento dei contrapposti interessi appare pertanto prevalente quello privato, in considerazione dello scarso impatto dell’intervento sul corretto assetto del territorio, con conseguente sussistenza dei presupposti per la concessione dell’invocata tutela cautelare (TAR Puglia-Bari, Sez. III, ordinanza 20.10.2011 n. 847 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

CONDOMINIOIl danno al decoro deve tenere il passo coi tempi.
Ciò che è stato considerato lesivo ieri del decoro architettonico dell'edificio può non esserlo oggi, visto che nel tempo cambiano i gusti e, con essi, il senso estetico comune.
A stabilirlo è la sentenza 19.08.2011 n. 1038 da parte del giudice di pace di Grosseto.
Nello specifico, in riferimento al caso di affissione di un condizionatore sulla facciata di un condominio, il magistrato toscano ha affermato che «le nuove invenzioni, quali la televisione e il telefono, ormai di uso comune, hanno modificato il comune senso dell'estetica e del decoro: le antenne televisive installate sui tetti, le parabole satellitari, sporgenti dai muri, gli stessi impianti di climatizzazione, sempre più numerosi, non vengono più percepiti come causa di deturpazione dell'estetica delle abitazioni e, più in generale, dell'ambiente».
Per questo, nel caso preso in esame non sussiste, quindi, un danno al decoro dell'immobile condominiale, non più di quanto possa arrecare fastidio la vista di panni stesi alle finestre delle singole abitazioni o ai muri condominiali (articolo ItaliaOggi Sette del 07.11.2011).

EDILIZIA PRIVATA: L’istallazione dei condizionatori è soggetta a d.i.a.. L’articolo 3, comma 1, lettera b), del D.P.R. n. 380/2001 include tra gli interventi di manutenzione straordinaria “le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso”, e che per tali interventi l’articolo 22, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001 richiede una semplice D.I.A..
Dunque, “anche l’installazione dei pannelli solari, del serbatoio in acciaio e delle tre unità esterne per condizionatori rientra tra gli interventi di manutenzione straordinaria, trattandosi di opere finalizzate a integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, che non alterano i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportano modifiche delle destinazioni di uso. Del resto, proprio con riferimento ad una fattispecie analoga a quella in esame, questa Sezione ha recentemente avuto modo di chiarire che l’istallazione di impianti che si pongano in rapporto di strumentalità necessaria rispetto a edifici preesistenti (situazione rapportabile a caldaie, condizionatori, pannelli solari e simili) è sottoposta al regime della D.I.A.. Pertanto l’Amministrazione -invece di ordinarne ai sensi dell’articolo 31 del D.P.R. n. 380/2001 la demolizione delle opere in questione, per le quali non risulta presentata alcuna D.I.A.- avrebbe dovuto semmai applicare la sanzione pecuniaria prevista dall’articolo 37 del D.P.R. n. 380/2001”.

Il ricorso non è fondato e va respinto per i motivi di seguito precisati.
Infatti, come stabilito da Tar Campania Napoli VII n. 5245/2008 e n. 16203/2007 l’istallazione dei condizionatori è soggetta a d.i.a.. L’articolo 3, comma 1, lettera b), del D.P.R. n. 380/2001 include tra gli interventi di manutenzione straordinaria “le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso”, e che per tali interventi l’articolo 22, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001 richiede una semplice D.I.A..
Dunque, “anche l’installazione dei pannelli solari, del serbatoio in acciaio e delle tre unità esterne per condizionatori rientra tra gli interventi di manutenzione straordinaria, trattandosi di opere finalizzate a integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, che non alterano i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportano modifiche delle destinazioni di uso. Del resto, proprio con riferimento ad una fattispecie analoga a quella in esame, questa Sezione ha recentemente avuto modo di chiarire che l’istallazione di impianti che si pongano in rapporto di strumentalità necessaria rispetto a edifici preesistenti (situazione rapportabile a caldaie, condizionatori, pannelli solari e simili) è sottoposta al regime della D.I.A. (TAR Campania Napoli, Sez. VII, 12.12.2007, n. 16203). Pertanto l’Amministrazione -invece di ordinarne ai sensi dell’articolo 31 del D.P.R. n. 380/2001 la demolizione delle opere in questione, per le quali non risulta presentata alcuna D.I.A.- avrebbe dovuto semmai applicare la sanzione pecuniaria prevista dall’articolo 37 del D.P.R. n. 380/2001” (Tar Campania, Napoli, VII, n. 5245/2008) (TAR Campania-Napoli, Sez. IV, sentenza 15.04.2011 n. 2157 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

anno 2009

EDILIZIA PRIVATA: L’installazione di condizionatori, per la loro natura, non rientra tra gli interventi che, ai sensi degli artt. 6 e 10 DPR n. 380/2001 necessitano di permesso di costruire ma, semmai, soggiace alla d.i.a..
Giova innanzi tutto premettere, in punto di fatto:
- che l’installazione dei condizionatori è intervenuta nell’ambito di lavori di manutenzione straordinaria per i quali era stata presentata d.i.a.;
- che gli stessi (come dimostrato con perizia tecnica ed allegato servizio fotografico, in atti), sono ubicati “in un anfratto sottoposto ad uno sporto verandato e gravitanti sulla copertura dei vani terranei ... ubicati in area implusa, retrostante l’ampio atrio del fabbricato ed il cortile condominiale”;
- che per gli stessi la competente Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Napoli, ha espresso parere favorevole ai fini della compatibilità paesaggistica ex l. n. 308/2004 (v. atto 07.11.2008 n. 23324/08, in atti).
A fronte di ciò, il provvedimento impugnato si fonda sul presupposto del difetto di permesso di costruire, e su quanto risultante dalla relazione 20.02.2008 della Polizia Municipale di Sorrento (anch’essa impugnata), che situa i tre condizionatori “sul prospetto della facciata esterna del fabbricato”.
Alla luce di quanto esposto, appaiono fondate le doglianze della ricorrente, sia in quanto il luogo di ubicazione dei condizionatori è erroneamente riportato, in modo tale da suggerire una (non esistente) alterazione della facciata principale del fabbricato, così palesandosi il lamentato vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria (e quindi di motivazione); sia in quanto, l’installazione in esame, per la sua natura, non rientra tra gli interventi che, ai sensi degli artt. 6 e 10 DPR n. 380/2001 necessitano di permesso di costruire, come già rilevato da questo stesso Tribunale con la propria ordinanza cautelare.
Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato (TAR Campania-Napoli, Sez. VII, sentenza 02.07.2009 n. 3633 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

anno 2008

EDILIZIA PRIVATA: L’installazione dei pannelli solari, del serbatoio in acciaio e delle tre unità esterne per condizionatori rientra tra gli interventi di manutenzione straordinaria, trattandosi di opere finalizzate a integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, che non alterano i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportano modifiche delle destinazioni di uso.
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L’istallazione di impianti che si pongano in rapporto di strumentalità necessaria rispetto a edifici preesistenti (situazione rapportabile a caldaie, condizionatori, pannelli solari e simili) è sottoposta al regime della D.I.A..
Pertanto l’Amministrazione -invece di ordinarne ai sensi dell’articolo 31 del D.P.R. n. 380/2001 la demolizione delle opere in questione, per le quali non risulta presentata alcuna D.I.A.- deve semmai applicare la sanzione pecuniaria prevista dall’articolo 37 del D.P.R. n. 380/2001.

Quanto alle restanti opere, occorre evidenziare che anche l’installazione dei pannelli solari, del serbatoio in acciaio e delle tre unità esterne per condizionatori rientra tra gli interventi di manutenzione straordinaria, trattandosi di opere finalizzate a integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, che non alterano i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportano modifiche delle destinazioni di uso.
Del resto, proprio con riferimento ad una fattispecie analoga a quella in esame, questa Sezione ha recentemente avuto modo di chiarire che l’istallazione di impianti che si pongano in rapporto di strumentalità necessaria rispetto a edifici preesistenti (situazione rapportabile a caldaie, condizionatori, pannelli solari e simili) è sottoposta al regime della D.I.A. (TAR Campania Napoli, Sez. VII, 12.12.2007, n. 16203).
Pertanto l’Amministrazione -invece di ordinarne ai sensi dell’articolo 31 del D.P.R. n. 380/2001 la demolizione delle opere in questione, per le quali non risulta presentata alcuna D.I.A.- avrebbe dovuto semmai applicare la sanzione pecuniaria prevista dall’articolo 37 del D.P.R. n. 380/2001 (TAR Campania-Napoli, Sez. VII, sentenza 05.06.2008 n. 5245 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

anno 2007

EDILIZIA PRIVATA: L’istallazione di impianti che si pongano in rapporto di strumentalità necessaria rispetto a edifici preesistenti (situazione rapportabile a caldaie, condizionatori, pannelli solari e simili) è sottoposta al regime della D.I.A..
Con riferimento alle opere indicate al punto n. 5) (ndr: istallazione, sulla parete esterna del terrazzo, di due unità eterne per condizionatore, che non risultano visibili dalla strada) si deve rammentare che, secondo la giurisprudenza (TAR Lazio Roma, Sez. I, 17.04.2007, n. 3323) l’istallazione di impianti che si pongano in rapporto di strumentalità necessaria rispetto a edifici preesistenti (situazione rapportabile a caldaie, condizionatori, pannelli solari e simili) è sottoposta al regime della D.I.A. (TAR Campania-Napoli, Sez. VII, sentenza 12.12.2007 n. 16203 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

anno 2005

EDILIZIA PRIVATA: Non può parlarsi di abuso edilizio nei confronti di un'attività consistente nell’installazione (su parete esterna) di condizionatore d'aria, trattandosi di attività di impianto di uno strumento assolutamente coerente con l'uso normale dell'immobile.
- CONSIDERATO che il ricorso (proposto avverso l’ordinanza n. 941 del 25.03.1994, con la quale il Comune di Palermo ha disposto la rimozione di un condizionatore d’aria collocato sulla parete esterna del fabbricato sito in via ...) si appalesa fondato sotto l’assorbente profilo di censura dedotto con il secondo motivo d’impugnazione (eccesso di potere per carenza dei presupposti).
Ed invero, la collocazione del suddetto condizionatore non rientra in alcuna delle ipotesi in cui l’art. 3 del regolamento edilizio del Comune di Palermo (richiamato nell’atto impugnato ed allegato al ricorso) prescrive il rilascio della “preventiva licenza del Sindaco”.
Al riguardo, va osservato che non può parlarsi di abuso edilizio nei confronti di un'attività consistente nell’installazione di condizionatore d'aria, trattandosi di attività di impianto di uno strumento assolutamente coerente con l'uso normale dell'immobile (in tal senso, TAR Lazio, sez. II, 13.01.1984, n. 34) (TAR Sicilia-Palermo, Sez. III, sentenza 26.10.2005 n. 4101 - link a www.giustizia-amministrativa.it).