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dossier D.U.R.C. (Documento Unico Regolarità Contributiva)

per approfondimenti vedi anche:
A.V.C.P. <---> Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali <---> Sportello Unico Previdenziale

novembre 2016

APPALTI: La Corte di Giustizia fornisce ulteriori precisazioni sul documento unico di regolarità contributiva e afferma la compatibilità col diritto comunitario della normativa italiana.
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Appalti pubblici – Requisiti di partecipazione – Documento unico di regolarità contributiva – Esclusione disposta in base alla normativa nazionale per irregolarità contributiva risultante al momento della partecipazione alla gara anche se successivamente sanata – Legittimità.
L’art. 45 della direttiva 2004/18/CE non osta ad una normativa nazionale che obbliga l’amministrazione aggiudicatrice ad escludere dall’appalto l’impresa a causa di una violazione in materia di versamento di contributi previdenziali ed assistenziali risultante da un certificato richiesto d’ufficio dall’amministrazione aggiudicatrice e rilasciato dagli istituti previdenziali, qualora tale violazione sussista alla data di scadenza del termine di partecipazione ad una gara d’appalto, anche se successivamente venuta meno alla data dell’aggiudicazione o della verifica d’ufficio da parte dell’amministrazione aggiudicatrice e nonostante l’ente previdenziale, rilevato il mancato versamento, abbia omesso di invitare l’impresa alla regolarizzazione, come previsto dal diritto italiano, a condizione che l’operatore economico abbia la possibilità di verificare in ogni momento la regolarità della sua situazione presso l’istituto competente (1).
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(1) I. - La sentenza della Corte di giustizia UE è stata occasionata da una controversia avente ad oggetto un provvedimento di esclusione da una gara di appalto di un consorzio di società cooperative adottato dalla stazione appaltante dopo avere accertato, in sede di verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, che una delle cooperativa non era in regola con il DURC alla data di scadenza del termine di presentazione delle domanda di partecipazione nonostante l’irregolarità fosse poi stata sanata entro la data di adozione del provvedimento di aggiudicazione.
Con ordinanza 11.03.2015 n. 1236 la IV sezione del Consiglio di Stato, adita in sede di appello per la riforma della sentenza reiettiva del gravame, ha rimesso alla Corte di Giustizia la seguente questione interpretativa: “Se l’articolo 45 della direttiva 2004/18, letto anche alla luce del principio di ragionevolezza, nonché gli articoli 49, 56 del TFUE, ostino ad una normativa nazionale che, nell’ambito di una procedura d’appalto sopra soglia, consenta la richiesta d’ufficio della certificazione formata dagli istituti previdenziali (DURC) ed obblighi la stazione appaltante a considerare ostativa una certificazione dalla quale si evince una violazione contributiva pregressa ed in particolare sussistente al momento della partecipazione, tuttavia non conosciuta dall’operatore economico –il quale ha partecipato in forza di un DURC positivo in corso di validità– e comunque non più sussistente al momento dell’aggiudicazione o della verifica d’ufficio”.
La sezione remittente aveva evidenziato un paradosso presente nell’attuale normativa italiana laddove da un lato impone all’amministrazione di rinunciare alla migliore offerta, e correlativamente, in un’ottica concorrenziale, impedisce al migliore offerente di accedere all’aggiudicazione, anche ove oggettivamente non possa mettersi in dubbio, avuto riguardo alla storia dell’imprenditore ed ai suoi comportamenti passati, nonché alla peculiarità ed incolpevolezza della temporanea irregolarità rilevata, che egli sia un imprenditore corretto ed affidabile. Dall’altro, consente l’aggiudicazione ad un imprenditore che ha sempre manifestato irregolarità ed inadempienze, purché egli, al momento dell’offerta, si sia “messo in regola” con i requisiti previsti dal d.m. 24.10.2007. Tale quadro normativo inibirebbe altresì alle stazioni appaltanti l’autonoma ponderazione del caso concreto, sul presupposto che la descritta valutazione legale di “irregolarità” operante nell’ambito e per tutta la procedura di evidenza pubblica, sia garanzia di parità di trattamento tra i diversi operatori economici partecipanti alla gara.
II. - La Corte di Giustizia non condivide i dubbi espressi dal giudice nazionale e con la sentenza in rassegna ne illustra le ragioni.
Quanto alla compatibilità del diritto nazionale con l’art. 45 direttiva 2004/18/CE –nella parte in cui prevede l’esclusione dalla gara in caso di DURC irregolare alla data della partecipazione ad una gara d’appalto, anche qualora l’importo dei contributi sia poi stato regolarizzato prima dell’aggiudicazione o prima della verifica d’ufficio da parte dell’amministrazione aggiudicatrice- la Corte fonda la propria risposta affermativa sui seguenti argomenti:
   a) l’art. 45, paragrafo 2, della direttiva 2004/18 lascia agli Stati membri il compito di determinare entro quale termine gli interessati devono mettersi in regola con i propri obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e possono procedere a eventuali regolarizzazioni a posteriori, purché tale termine rispetti i principi di trasparenza e di parità di trattamento;
   b) il potere di richiedere integrazioni documentali previsto dall’art. 51 della direttiva 2004/18 non può essere interpretato nel senso di consentire all’amministrazione aggiudicatrice di ammettere qualsiasi rettifica a omissioni che, secondo le espresse disposizioni dei documenti dell’appalto, debbono portare all’esclusione dell’offerente e comunque deve riferirsi a dati la cui anteriorità rispetto alla scadenza del termine fissato per presentare candidatura sia oggettivamente verificabile;
   c) tali conclusioni valgono anche qualora la normativa nazionale, come quella italiana, preveda che la questione se un operatore economico sia in regola con i propri obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali alla data della partecipazione ad una gara d’appalto, risulti determinata da un certificato rilasciato dagli istituti previdenziali e richiesto d’ufficio dall’amministrazione aggiudicatrice, atteso che una tale modalità di accertamento è espressamente contemplata dell’art. 45, paragrafo 3, della direttiva 2004/18 in forza del quale le amministrazioni aggiudicatrici accettano come prova sufficiente che attesta che l’operatore economico non si trova nella situazione di irregolarità rispetto agli obblighi previdenziali, un certificato rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro in questione e da cui risulti che tali requisiti sono soddisfatti;
   d) è irrilevante l’omesso preventivo avvio del procedimento di regolarizzazione previsto dall’art. 7, comma 3, d.m. 24.10.2007, e ora recepito a livello legislativo dall’art. 31, comma 8, d.l. 21.06.2013 n. 69, a condizione che l’operatore economico abbia la possibilità di verificare in ogni momento la regolarità della sua situazione rispetto agli obblighi contributivi presso l’istituto competente; in tali casi egli non può opporre la dichiarazione, in buona fede, di una condizione di regolarità contributiva, certificata dall’ente e riferita ad un periodo anteriore alla presentazione dell’offerta, se, acquisendo le necessarie informazioni presso l’istituto competente, poteva verificare di non essere più in regola, per fatti sopravvenuti, con siffatti obblighi alla data della presentazione della sua offerta (cfr. in termini Cons. St., A.P., 05.05.2016, n. 10, in Riv. neldiritto, 2016, 1070, con nota di RASCIO, nonché oggetto della News US in data 31.05.2016).
Quanto al dubbio del giudice remittente circa la compatibilità con l’art. 45 della direttiva 2004/18 delle disposizioni nazionali che privano le stazioni appaltanti di qualsiasi margine di discrezionalità, vincolandole tassativamente a disporre l’esclusione dei partecipanti privi dei requisiti, alla data di presentazione delle offerte, la Corte di Giustizia osserva che l’art. 45, paragrafo 2, della direttiva 2004/18 non prevede un’uniformità di applicazione a livello dell’Unione delle cause di esclusione ivi indicate, in quanto gli Stati membri hanno la facoltà di non applicare affatto queste cause di esclusione o di inserirle nella normativa nazionale con un grado di rigore che potrebbe variare a seconda dei casi, in funzione di considerazioni di ordine giuridico, economico o sociale prevalenti a livello nazionale. Conclude pertanto che tale disposizione non obbliga gli Stati membri a lasciare un margine di discrezionalità alle amministrazioni aggiudicatrici a tale riguardo.
Sulla possibile portata discriminatoria tra le imprese stabilite in Italia e quelle stabilite in altri Stati membri della normativa nazionale nella parte in cui applica alle seconde norme di minor rigore, circa la prova del possesso dei requisiti generali di partecipazione, secondo quanto previsto dallo stesso art. 38, commi 4 e 5, d.lgs. n. 163 del 2006, la Corte si limita a constatare il difetto di rilevanza della questione nella causa principale stante la mancata partecipazione di imprese stabilite in altri stati membri.
Infine, si evidenzia come la Corte mostri di recepire il principio consolidato nella giurisprudenza della Plenaria in forza del quale i requisiti soggettivi non devono essere posseduti solo al momento della presentazione della domanda ed allo scadere del termine di presentazione previsto dal bando, ma devono perdurare per tutto lo svolgimento della procedura e fino alla stipula del contratto ovvero fino all’autorizzazione del sub appalto, con la conseguenza che và pronunciata la decadenza dall’aggiudicazione ove l’aggiudicatario, inizialmente in possesso del requisito lo perda prima della stipulazione del contratto (cfr. Cons. St., A.P., nn. 10 del 2016; 5 e 6 del 2016; 8 del 2015; 15 e 20 del 2013; 8 del 2012; 1 del 2010).
III. - In tema di documento unico di regolarità contributiva si vedano le menzionate Adunanze plenarie del Consiglio di Stato n. 5 e n. 6 del 2016, in Urbanistica e appalti, 2016, 787, con nota di CARANTA, nonché oggetto della News del 01.03.2016, e n. 10 del 2016.
Sulla disciplina del DURC nel nuovo codice degli appalti v. C.g.a., sez. riun., 24.05.2016, n. 922/2015.
Nel senso che la normativa italiana in materia di regolarità contributiva è conforme al diritto europeo, v. per ulteriori profili, Corte giust. comm. ue, sez. X, 10.07.2014, C-358/12, Consorzio Libor, in Urbanistica e appalti, 2014, 1170, con nota di PATRITO (Corte giust. comm. UE, Sez. IX, sentenza 10.11.2016 - C-199/15 - commento tratto da e link a www.giustizia-amministrativa.it).

aprile 2016

APPALTI: L'intervento sostitutivo per irregolarità contributiva.
DOMANDA:
A seguito di verifica regolarità contributiva, sono emerse irregolarità tanto nei confronti di INPS quanto nei confronti di INAIL per somme superiori a quelle dovute dal Comune scrivente.
A quale dei due enti deve essere richiesto il cd. intervento sostitutivo e deve essere soddisfatto prima?
RISPOSTA:
L’art. 4 del D.P.R. n. 207/2010, recate disposizioni in merito al “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ha stabilito che qualora il DURC rilevi delle irregolarità nei versamenti dovuti agli istituti e casse edili, le stazioni appaltanti possono sostituirsi all’appaltatore versando in tutto o in parte le somme dovute in forza del contratto di appalto.
Sulla materia sono intervenuti il Ministero del Lavoro con circolare n. 3 del 16.02.2012 e l’Inail con nota n. 2029 del 21.03.2012 al fine di fornire dei primi chiarimenti. L’INPS a seguito di diversi approfondimenti svolti di concerto con il Ministero del Lavoro, l’INAIL e le casse Edili, ha provveduto a fornire un quadro di sintesi in ordine ai contenuti e alla modalità di attivazione dell’intervento sostitutivo da parte delle stazioni appaltanti attraverso la circolare n. 54 del 13.04.2012.
Va precisato che la stazione appaltante, prima di porre in essere l’intervento sostituivo, deve trattenere sull’importo la ritenuta dello 0,50%. Tale ritenuta può essere svincolata unicamente in sede di liquidazione finale successivamente all’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità previo rilascio del DURC.
Laddove l’intervento sostitutivo da parte della stazione appaltante sia in grado di colmare solo in parte il debito contributivo è necessario che le somme dovute all’appaltatore siano ripartite tra gli istituti e le Casse Edili in misura proporzionale ai crediti che ciascuno vanti e di evidenza nel DURC
(link a www.ancirisponde.ancitel.it).

febbraio 2016

APPALTI: L’invito alla regolarizzazione (il c.d. preavviso di DURC negativo) può operare solo nei rapporti tra impresa ed Ente previdenziale, ossia con riferimento al DURC chiesto dall’impresa e non anche al DURC richiesto dalla stazione appaltante per la verifica della veridicità dell’autodichiarazione.
L’invito alla regolarizzazione è, pertanto, un istituto estraneo alla disciplina dell’aggiudicazione e dell’esecuzione dei contratti pubblici.
---------------
III) Il contrasto giurisprudenziale in atto
10. La Sezione rimettente evidenzia come sulla questione si sia formato un contrasto giurisprudenziale che può essere così sintetizzato.
10.1. Un primo orientamento, che la stessa Sezione rimettente considera prevalente, ritiene che:
a) per l’accertamento del requisito, oggetto di dichiarazioni sostitutive degli offerenti, debba aversi riguardo al DURC richiesto dalla stazione appaltante in sede di controlli, con riferimento, appunto, all’esatta data della domanda di partecipazione, con conseguente insufficienza, ai fini della prova, di eventuali DURC in possesso degli offerenti ed ancora in corso di validità (sul punto Cons. Stato, sez. IV, 12.03.2009, n. 1458; sez. V, 10.08.2010, n. 5556; sez. IV, 15.09.2010, n. 6907; sez. V, 12.10.2011, n. 5531);
b) l’invito alla regolarizzazione (c.d. preavviso di DURC negativo) non si applica in caso di DURC richiesto dalla stazione appaltante, atteso che, l’obbligo dell’INPS di attivare la procedura di regolarizzazione prevista dall’art. 7, comma 3, del D.M. 24.10.2007 si scontra con i principi in tema dì procedure di evidenza pubblica che non ammettono regolarizzazioni postume (o, detto diversamente, l’eventuale regolarizzazione postuma non sarebbe comunque idonea ad elidere il dato dell’irregolarità alla data di presentazione dell’offerta).
In tal senso, fra le altre, si sono pronunciate: Cons. Stato, Ad. Plen. 04.05.2012, n. 8; indirettamente anche Adunanza Plenaria, 20.08.2013, n. 20; Cons. Stato, Cons. Stato, IV, 12.03.2009 n. 1458; Cons. stato VI, 11.08.2009, n. 4928; 06.04.2010, n. 1934; 05.07.2010, n. 4243; sez. V, 16.09.2011, n.5194).
10.2. Un secondo, più recente, ma ancora minoritario orientamento, afferma, invece, che l’obbligo degli Istituti previdenziali di invitare l’interessato alla regolarizzazione sussiste anche ove la richiesta sia fatta in sede di verifica dalla stazione appaltante (Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 14.10.2014, n. 5064); Cons. Stato, sez. VI 16.02.2015 n. 78).
A sostegno di tale conclusione si valorizza la “novità” rappresentata dall’art. 31, comma 8, del decreto legge n. 69 del 2013, che secondo la tesi in esame avrebbe implicitamente ma sostanzialmente modificato, l’art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006, con la conseguenza che l’irregolarità contributiva potrebbe considerarsi definitivamente accertata solo alla scadenza del termine di quindici giorni assegnato dall’ente previdenziale per la regolarizzazione della posizione contributiva.
IV) La soluzione proposta dall’ordinanza di rimessione
11. Così delineato il contrasto giurisprudenziale, la Sezione rimettente mostra di condividere la tesi secondo cui l’obbligo del preavviso di regolarizzazione, previsto sin dal 2007 in via regolamentare (art. 7 del D.M. 24.10.2007) e dal 2013 in forza di disposizione i legge (art. 31, comma 8, del d.l. n. 69 del 2013), debba intendersi sussistente anche per il caso di richiesta proveniente dalla stazione appaltante.
Ciò poiché –si legge nell’ordinanza di rimessione– «in mancanza di avviso non solo si pone nel nulla il sistema della certificazione di regolarità conseguita dal privata ed in corso di validità, in violazione del d.m. 24.10.2007, che non distingue in punto di efficacia degli atti di certazione a seconda della natura pubblica o privata del richiedente, ma si violazione il principio di affidamento dei privati, costituzionalmente e comunitariamente fondato, riconoscendo carattere di definitività ad una violazione previdenziale che non risulta dal “durc” privato, né è mai stata previamente comunicata a ricorrente».
La Sezione rimettente evidenzia come tale soluzione interpretativa sia stata recepita dall’art. 4 D.M. 30.01.2015 e, soprattutto, da una successiva circolare interpretativa del Ministero del Lavoro (n. 19/2015) nella quale si afferma espressamente che «le Amministrazioni aggiudicatrici procederanno, pertanto, a decorrere dal 01.07.2015, alla verifica delle dichiarazioni sostitutive con le stesse modalità di cui all’art. 6 del D.M. restando precluso, pertanto, dalla medesima data, come precisato nella circolare ministeriale, la possibilità per le Amministrazioni in fase d richiesta di specificare la data nella quale ciascuna dichiarazione è stata resa. Ciò stante l’obbligo generale di invito alla regolarizzazione, previsto dall’art. 4 del DM, anche ai fini di qualificare come definitivamente accertate le violazioni gravi alle norme in materia di contributi previdenziali ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 163/2006».
Proprio alla luce di tale circolare, non vi sarebbe dubbio, quindi, secondo la Sezione rimettente, che dal 1° luglio (data di entrata in vigore del D.M. 30.01.2015), in ragione delle nuove previsioni normative e delle modalità applicative, il concetto di definitivo accertamento (proprio dell’ordinamento previdenziale) sia subordinato all’invito a regolarizzare anche se l’interrogazione sia compiuto dalla stazione appaltante in funzione di verifica della dichiarazione resa ai sensi dell’art. 38 d.lgs. n. 163 del 2006.
Il dubbio esegetico, quindi, secondo l’impostazione accolta dall’ordinanza di rimessione, sarebbe circoscritto al periodo antecedente all’entrata in vigore del D.M. 30.01.2015 2015 e dovrebbe, comunque, risolversi ritenendo applicabile il preavviso di DURC negativo anche nell’ambito delle procedure di gara.
V) La questione pregiudiziale dei limiti della cognizione del giudice amministrativo a fronte di un provvedimento di esclusione fondato su un DURC negativo non impugnato
12. In via pregiudiziale, prima di affrontare nel merito la questione rimessa dalla Quarta Sezione, deve essere esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado riproposto da Ca. con apposito motivo di appello.
Ca. ha dedotto l’inammissibilità del ricorso di primo grado in ragione della mancata impugnazione del DURC negativo da parte del Consorzio GOP.
Il Tribunale amministrativo regionale in primo grado ha disatteso l’eccezione affermando che il DURC «è un’attestazione concernente il rapporto obbligatorio previdenziale, che non costituisce espressione di poteri autoritativi pubblicistici e che non ha, quindi, valenza provvedimentale, con conseguente insussistenza della giurisdizione rispetto ad esso del giudice amministrativo».
13. L’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado è infondata.
14. Va precisato che la questione dei limiti entro i quali sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo sulla legittimità del DURC è, a sua volta, oggetto di un contrasto giurisprudenziale, tanto che recentemente la Quinta Sezione del Consiglio di Stato ne ha rimesso la risoluzione all’Adunanza Plenaria (cfr. ordinanza 21.10.2015, n. 4799), insieme, peraltro, a questioni di diritto sostanziale (sulla corretta interpretazione dell’art. 31, comma 8, decreto legge n. 69 del 2013), in gran parte corrispondenti a quelle oggetto del presente giudizio.
Ai fini del presente giudizio, nel cui ambito la citata questione processuale non è oggetto di rimessione ma viene in rilievo al solo fine di decidere sulla pregiudiziale eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado, è sufficiente richiamare quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 11.12.2007, n. 25818 e 09.02.2011, n. 3169), secondo cui la produzione della certificazione attestante la regolarità contributiva dell'impresa partecipante alla gara di appalto costituisce uno dei requisiti posti dalla normativa di settore ai fini dell'ammissione alla gara, sicché il giudice amministrativo ben può verificare la regolarità di tale certificazione, sia pure incidenter tantum, cioè con accertamento privo di efficacia di giudicato nel rapporto previdenziale, ai sensi dell'art. 8 del Cod. proc. amm..
Deve rilevarsi, invero, che il sindacato del giudice amministrativo ha come oggetto principale la questione relativa alla legittimità dell’atto amministrativo adottato dalla stazione appaltante sulla base delle risultante del DURC negativo; rispetto a tale questione, il sindacato sulla regolarità della posizione contributiva quale attestata dal DURC viene effettuato in via meramente incidentale e senza efficacia di giudicato, al solo fine di statuire sulla questione principale, in conformità allo schema decisorio delineato dall’art. 8 Cod. proc. amm..
In tal modo si riesce ad assicurare l’effettività della tutela (che esclude che ci possano essere profili dell’azione amministrativi sottratti al sindacato giurisdizionale), senza invadere i confini della giurisdizione ordinaria, quali delineati dagli artt. 442, comma 1, e 444, comma 3, del Cod. proc. civ. che devolvono alla giurisdizione civile le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi.
Diverso è, in definitiva, lo scrutinio compiuto dal giudice ordinario sui diritti previdenziali del lavoratore che si assumono violati, rispetto al sindacato effettuato dal giudice amministrativo sul loro corretto adempimento, attestato dal certificato di regolarità contributiva che le imprese affidatarie di un appalto pubblico devono presentare alla stazione appaltante, a pena di esclusione.
Nell'accertare il mancato versamento di contributi dovuti all'Ente di previdenza, il sindacato del giudice ha per oggetto la sussistenza del diritto del lavoratore dipendente alla contribuzione in relazione all'attività prestata ed al diritto al trattamento di quiescenza, mentre, nelle controversie relative a procedure di affidamento di lavori, servizi o forniture da parte di soggetti tenuti al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica, oggetto di indagine del giudice è la mera regolarità della certificazione prodotta, attestante la regolarità contributiva dell'impresa partecipante alla gara di appalto, che rappresenta un requisito di partecipazione.
In quest’ottica, il giudice amministrativo può conoscere, senza travalicare i limiti della propria giurisdizione, la questione relativa alla sussistenza del requisito della regolarità contributiva, senza che occorra l’espressa impugnazione del DURC, oggetto solo di un sindacato incidenter tantum ai sensi dell’art. 8 Cod. proc. amm..
15. Il ricorso deve, dunque, essere esaminato nel merito.
VI) La decisione dell’Adunanza Plenaria sulla questione di merito oggetto di rimessione
16. La questione sottoposta dall’ordinanza di rimessione deve essere risolta dando continuità, anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 31, comma 8, del decreto legge n. 69 del 2013, all’indirizzo interpretativo secondo cui non sono consentite regolarizzazioni postume della posizione previdenziale, dovendo l’impresa deve essere in regola con l’assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali fin dalla presentazione dell’offerta e conservare tale stato per tutta la durata della procedura di aggiudicazione e del rapporto con la stazione appaltante, restando, dunque, irrilevante, un eventuale adempimento tardivo dell’obbligazione contributiva.
Tale principio, già chiaramente espresso dall’Adunanza Plenaria nella sentenza 04.05.2012, n. 8, non risulta superato dalla norma, più volta richiamata dall’ordinanza di rimessione, introdotta con l’articola 31, comma 8, del decreto legge n. 69 del 2013.
La disposizione in esame testualmente prevede, sotto la rubrica «Semplificazioni in materia di DURC»: «Ai fini della verifica per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), in caso di mancanza dei requisiti per il rilascio di tale documento gli Enti preposti al rilascio, prima dell’emissione del DURC o dell’annullamento del documento già rilasciato, invitano l’interessato, mediante posta elettronica certificata o con lo stesso mezzo per il tramite del consulente del lavoro ovvero degli altri soggetti di cui all’articolo 1 della legge 11.01.1979, n. 12, a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni, indicando analiticamente le cause della irregolarità»
Tale disposizione, contrariamente a quanto sostenuto nell’ordinanza di rimessione, non può interpretarsi nel senso di subordinare il carattere definitivo della violazione previdenziale (che ai sensi dell’art. 38 d.lgs. n. 163 del 2006 rappresenta un elemento ostativo alla partecipazione alle gare d’appalto) alla condizione che l’impresa che versi in stato di irregolarità contributiva al momento della presentazione dell’offerta venga previamente invitata a regolarizzare la propria posizione previdenziale e che, nonostante tale invito, perseveri nell’inadempimento dei propri obblighi contributivi.
L’Adunanza Plenaria ritiene, al contrario, che l’art. 31, comma 8, del decreto legge n. 69 del 2013 non abbia in alcun modo modificato la disciplina dettata dall’art. 38 d.lgs. n. 163 del 2006 e che, pertanto, la regola del previo invito alla regolarizzazione non trovi applicazione nel caso di DURC richiesto dalla stazione appaltante ai fini della verifica delle dichiarazioni rese dall’impresa ai fini della partecipazione alla gara.
L’istituto dell’invito alla regolarizzazione (il c.d. preavviso di DURC negativo) può, dunque, operare solo nei rapporti tra impresa ed Ente previdenziale, ossia con riferimento al DURC chiesto dall’impresa e non anche al DURC richiesto dalla stazione appaltante per la verifica della veridicità dell’autodichiarazione.
17. Depongono a favore di tale conclusione, una pluralità di argomenti di carattere letterale, storico e sistematico.
VI) Gli argomenti fondati sul dato letterale
18. Da un punto di vista letterale, risulta significativo il confronto tra la formulazione del comma 8 dell’articolo 31 e quella dei commi che lo precedono (in particolare quelli che vanno dal comma 2 al comma 7).
Nel comma 8 (quello oggetto della questione interpretativa rimessa all’esame dell’Adunanza Plenaria) manca qualsiasi riferimento alla disciplina dell’evidenza pubblica o dei contratti pubblici e questa mancanza è tanto più significativa se si considera che, invece, nei commi precedenti (in tutti quelli che vanno dal comma 2 al comma 7) vi è un rifermento esplicito a tale disciplina, riferimento enfatizzato anche dalla relativa collocazione, sempre all’inizio della disposizione.
Più nel dettaglio:
- i commi 3, 4, 6 e 7 si aprono tutti con la stessa locuzione: «Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture […]»;
- il comma 2 si apre con la formula: «Al codice di cui al decreto legislativo 12.04.2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni: […]»;
- il comma 7 si apre, a sua volta, con uno specifico rifermento proprio al «documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture».
Già il dato letterale, rafforzato dal confronto tra i vari commi che compongono l’articolo in esame, supporta, quindi, la conclusione che laddove il legislatore del 2013 ha inteso occuparsi dei contratti pubblici, apportando modifiche alla relativa disciplina, lo ha detto espressamente, attraverso un richiamo esplicito.
19. L’argomento letterale è rafforzato dalla considerazione che ai sensi dell’art. 255 d.lgs. 163 del 2006 «[o]gni intervento normativo incidente sul codice, o sulle materie dallo stesso disciplinate, va attuato mediante esplicita modifica, integrazione, deroga o sospensione delle specifiche disposizioni in esso contenute» (c.d. clausola di abrogazione esplicita).
Conformemente a tale previsione normativa, che impone l’abrogazione o la modifica esplicita delle norme del codice dei contratti pubblici (o delle norme che incidono sulle materie dallo stesso regolate), l’art. 31, comma 2, come si è già accennato, contiene l’elenco esplicito delle disposizioni del decreto legislativo n. 163 del 2006 che sono state modificate.
In questo elenco non è menzionato l’art. 38, comma 1, lettera i), ovvero la disposizione che prevede come causa ostativa della partecipazione l’aver commesso «violazioni gravi e definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali».
Non è allora sostenibile che una modifica così rilevante come quella che l’ordinanza di rimessione vorrebbe trarre dal decreto legge n. 69 del 2013 (ossia, la modifica della nozione di “definitivo accertamento” quale fatta propria dal c.d. diritto vivente di cui è certamente espressione la sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 8 del 2012) possa discendere, in violazione della clausola dell’abrogazione esplicita, da una disposizione che non solo non lo dispone espressamente, ma che non contiene nemmeno alcun esplicito riferimento alla materia dei contratti pubblici ed è per di più inserita in un articolo che in un diverso comma (il comma 5) elenca in maniera analitica e puntuale le modifiche apportate alla disciplina dei contratti pubblici.
20. Sempre sotto il profilo letterale, giova evidenziare che il comma 8 dell’art. 31, nel prevedere l’onere del previo invito alla regolarizzazione fa testualmente riferimento all’attività di «verifica per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC)» richiesto dal datore di lavoro. Ben diversa è l’attività che l’Ente previdenziale compie non per rilasciare il DURC su richiesta dell’impresa, ma per verificare, su richiesta della stazione appaltante, la veridicità della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all’articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12.04.2006, n. 163.
La netta distinzione tra le due fattispecie di DURC –quello rilasciato su richiesta di parte e quello acquisito d’ufficio dalla stazione appaltante nell’ambito delle procedure di gara (o della successiva fase di esecuzione del contratto)– trova ancora conferma nel testo dell’articolo 33 del decreto legge n. 69 del 2103.
Nell’ambito di tale articolo, il DURC relativo all’aggiudicazione e all’esecuzione dei contratti pubblici è fatto oggetto di specifica disciplina nei commi 3, 4 e 5, 6 e 7. In questi commi, il legislatore non prevede mai, neanche implicitamente o indirettamente, la possibilità di regolarizzazione postuma dell’eventuale inadempienza contributiva che dovesse essere riscontrata in capo all’impresa che ha partecipato alla gara o che sta eseguendo il contratto.
Solo il comma 8, che si riferisce però al DURC rilasciato su richiesta di parte, prevede il previo invito alla regolarizzazione.
La conclusione che si trae, anche alla luce del fondamentale canone interpretativo ubi lex voluit dixit, ubi nolit tacuit, è univoca: l’invito alla regolarizzazione è un istituto estraneo alla disciplina dell’aggiudicazione e dell’esecuzione dei contratti pubblici.
Tale risultato interpretativo è ulteriormente confermato dalla considerazione che l’art. 38, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006 rinvia alle norme dell’ordinamento previdenziale solo per stabilire quando l’irregolarità contributiva deve considerarsi “grave” (prevedendo letteralmente che, «ai fini del comma 1, lettera i), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva»).
Analogo rinvio non è presente, invece, per quanto riguarda l’altra caratteristica che la violazione contributiva deve avere affinché rilevi come causa ostativa alla partecipazione alle gare d’appalto (essere appunto “definitivamente accertata”). Da qui la conclusione che la nozione di “definitivo accertamento” che viene in rilievo nell’ambito del Codice dei contratti pubblici debba essere ricostruita in maniera autonoma rispetto alla disciplina dell’ordinamento previdenziale, e prescinda, pertanto, dalla necessità della previa attivazione di meccanismi di regolarizzazione postuma, come quelli di cui si discute nel presente giudizio.
VII) Gli argomenti di sistema
21. Anche da un punto di vista sistematico, non può non considerarsi che il c.d. invito alla regolarizzazione costituisce una sorte di preavviso di rigetto (si parla non a caso di preavviso di DURC negativo).
Esso evoca, pertanto, un istituto (la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza) previsto in via generale dall’art. 10-bis legge 07.08.1990, n. 241.
Si tratta di un istituto che, come è noto, è stato previsto, nell’ambito della disciplina del procedimento amministrativo, solo con riferimento ai procedimenti ad istanza di parte, risultando incompatibile con i procedimenti d’ufficio, dove, in effetti, non vi è un’istanza di parte e, quindi, non vi è un onere di preventiva comunicazione dei motivi ostativi al suo accoglimento.
Merita considerazione anche il rilievo che lo stesso art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, introduce due deroghe espresse alla regola del c.d. preavviso di rigetto. Le deroghe si riferiscono: 1) alle procedure concorsuali; 2) ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali.
Entrambe le deroghe offrono elementi d’interesse ai fini della risoluzione della questione oggetto del presente giudizio.
La deroga alle procedure concorsuali (a prescindere dalla difficoltà di considerare, a rigore, la procedura concorsuale un procedimento ad istanza di parte) si riferisce a tutte le procedure caratterizzate dal principio della concorsualità e, quindi, anche alle procedure di evidenza pubblica per l’aggiudicazione di contratti pubblici.
La deroga relativa ai procedimenti previdenziali fa specifico riferimento a quelli sorti a seguito ad istanza di parte. Se il procedimento previdenziale inizia d’ufficio (come è nel caso di cui ci si occupa nel presente giudizio) l’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 non ha nemmeno previsto la deroga, sul presupposto che tali procedimenti sono, per la loro stessa natura, estranei all’ambito di applicazione del c.d. preavviso di rigetto.
Rispetto alle previsioni dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, l’art. 31, comma 8, del decreto legge n. 69 del 2013, introduce un elemento di novità: una sorta di “deroga alla deroga” per effetto della quale un meccanismo analogo al preavviso di rigetto è ora previsto per un particolare procedimento previdenziale: quello ad istanza di parte per il rilascio del DURC.
Al di fuori di questa specifica ipotesi, tuttavia, torna ad operare la disciplina generale, che appunto esclude il preavviso di rigetto nell’ambito sia delle procedure concorsuali sia dei procedimenti previdenziali che iniziano d’ufficio.
22. Sempre da un punto di vista sistematico, l’esclusione del c.d. preavviso di DURC negativo nell’ambito del procedimento d’ufficio per la verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in sede ai fini della partecipazione alla gara, si pone in linea con alcuni principi fondamentali che governano appunto le procedure di gara: i principi di parità di trattamento e di autoresponsabilità e il principio di continuità nel possesso dei requisiti di partecipazione alla gara.
22.1. Per quanto riguarda il principio della parità di trattamento e dell’autoresponsabilità (per i quali si rinvia alla fondamentale sentenza di questa Adunanza Plenaria 25.02.2014, n. 9), è fin troppo evidente che l’applicazione della “regolarizzazione postuma” finirebbe per consentire ad una impresa di partecipare alla gara senza preoccuparsi dell’esistenza a proprio carico di una irregolarità contributiva, potendo essa confidare sulla possibilità di sanare il proprio inadempimento in caso di aggiudicazione (e, dunque, a seconda della convenienza).
Si arriverebbe, in tal modo, a consentire all’offerente –che pur a conoscenza di una irregolarità contributiva abbia reso una dichiarazione volta ad attestare falsamente il contrario– di beneficiare di una facoltà di regolarizzazione postuma della sua posizione, andando così a sanare, non una mera irregolarità formale, ma la mancanza di un requisito sostanziale, mancanza aggravata dall’aver reso una dichiarazione oggettivamente falsa in ordine al possesso del requisito.
Una simile generalizzata possibilità di sanatoria –della dichiarazione falsa e della mancanza del requisito sostanziale– darebbe vita ad una palese violazione del principio della parità di trattamento e dell’autoresponsabilità dei concorrenti, in forza del quale ciascuno di essi sopporta le conseguenze di errori, omissione e, a fortiori, delle falsità, commesse nella formulazione dell’offerta e nella presentazione delle dichiarazioni (cfr. ancora Ad. Plen. 25.02.2014, n. 9).
Va richiamato a tale proposto anche quanto autorevolmente e condivisibilmente affermato dall’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) nella Determinazione n. 1 dell’08.01.2015 (Criteri interpretativi in ordine alle disposizioni dell’art. 38, comma 2-bis e dell’art. 46, comma 1-ter del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163).
In quella sede l’ANAC, proprio delimitando il campo di applicazione dell’istituto del soccorso istruttorio in materia di appalti pubblici [in seguito alla modifiche apportate al Codice dei contratti pubblici dal decreto-legge 24.06.2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni in legge 11.08.2014, n. 114] ha giustamente precisato che il nuovo istituto del soccorso istruttorio «non può, in ogni caso, essere strumentalmente utilizzato per l’acquisizione, in gara, di un requisito o di una condizione di partecipazione, mancante alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta. Resta fermo, in sostanza, il principio per cui i requisiti di partecipazione devono essere posseduti dal concorrente - che deve essere, altresì, in regola con tutte le altre condizioni di partecipazioni - alla scadenza del termine fissato nel bando per la presentazione dell’offerta o della domanda di partecipazione, senza possibilità di acquisirli successivamente».
E con particolare riferimento alle dichiarazioni false, la citata determinazione precisa che «La novella in esame, infatti, non incide sulla disciplina delle false dichiarazioni in gara, che resta confermata. Pertanto ai sensi dell’art. 38, comma 1-ter, del Codice, ove la stazione appaltante accerti che il concorrente abbia presentato una falsa dichiarazione o una falsa documentazione, si dà luogo al procedimento definito nel citato comma 1-ter dell’art. 38 ed alla comunicazione del caso all’Autorità per l’applicazione delle sanzioni interdittive e pecuniarie fissate nella disciplina di riferimento (art. 38, comma 1-ter e art. 6, comma 11, del Codice)».
L’Adunanza Plenaria condivide e fa proprie tali conclusioni, dovendosi ribadire anche in questa sede l’inammissibilità di qualsiasi forma di regolarizzazione postuma della carenza del requisito sostanziale o della falsa dichiarazione.
22.2. Deve, inoltre, richiamarsi il principio di continuità nel possesso dei requisiti (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen. 20.07.2014, n. 8), che non possono essere persi dal concorrente neanche temporaneamente nel corso della procedura. A voler seguire, invece, il principio della regolarizzazione postuma dovrebbe allora sostanzialmente consentirsi al soggetto che abbia perso e poi riacquisito il requisito di conseguire l’aggiudicazione, in netto contrasto con quanto chiaramente affermato da questa Adunanza Plenaria nella sentenza n. 8 del 2015.
VIII) Gli argomenti legati all’evoluzione storico-normativa e alla relativa interpretazione giurisprudenziale
23. L’asserita portata innovativa che si vorrebbe riconoscere all’art. 31, comma 8, del decreto legge n. 69 del 2013 risulta sensibilmente ridimensionata anche da considerazioni legate all’osservazione dell’evoluzione storico-normativa e della relativa interpretazione giurisprudenziale.
Deve osservarsi, invero, che una regola di portata analoga a quella ora recepita a livello legislativo dall’art. 31, comma 8, del decreto legge n. 69 del 2013, già esisteva nell’ordinamento, sia pure posta da una fonte regolamentare.
Si fa riferimento all’art. 7, comma 3, del D.M. 24.10.2007 (peraltro applicabile ratione temporis alla procedura di gara oggetto del presente giudizio) il quale, appunto prevedeva: «In mancanza dei requisiti di cui all’art. 5 gli Istituti, le Casse edili e gli Enti bilaterali, prima dell’emissione del DURC o dell’annullamento del documento già rilasciato ai sensi dell’art. 3, invitano l’interessato a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni.».
Nell’interpretazione di questa norma non si è mai dubitato che la regola del previo invito alla regolarizzazione non trovasse applicazione nel caso di richiesta della certificazione preordinata alle verifiche effettuate dalla stazione appaltante ai fini della partecipazione alle gare d’appalto.
Vanno riportare sotto tale profilo i chiarissimi principi enunciati da questa Adunanza Plenaria nella già citata sentenza 20.05.2012, n. 8, in cui si legge: «
Quanto alla questione del momento in cui deve sussistere la regolarità contributiva e della possibile sanatoria dell’irregolarità in corso di gara, la giurisprudenza di questo Consesso ha affermato che l’assenza del requisito della regolarità contributiva, costituendo condizione di partecipazione alla gara, se non posseduto alla data di scadenza del termine di presentazione dell’offerta, non può che comportare la esclusione del concorrente non adempiente, non potendo valere la regolarizzazione postuma.
L’impresa infatti deve essere in regola con i relativi obblighi fin dalla presentazione della domanda e conservare tale regolarità per tutto lo svolgimento della procedura. Costituisce principio pacifico che poiché il momento in cui va verificata la sussistenza del requisito della regolarità contributiva e previdenziale è quello di presentazione della domanda di partecipazione alla gara, la eventuale regolarizzazione successiva, se vale a eliminare il contenzioso tra l’impresa e l’ente previdenziale non può comportare ex post il venir meno della causa di esclusione
[Cons. St., sez. IV, 12.04.2011, n. 2284; Id., sez. V, 23.10.2007, n. 5575]
Deve escludersi la rilevanza di un eventuale adempimento tardivo dell’obbligazione contributiva, quand’anche ricondotto retroattivamente, quanto ad efficacia, al momento della scadenza del termine di pagamento [Cons. St., sez. IV, n. 1458/2009].
S
i tratta, del resto, di un corollario del più generale principio (già affermato nella giurisprudenza della Corte di giustizia UE con la pronuncia del 09.02.1996, in cause riunite C-226/04 e C-228/04) secondo cui la sussistenza del requisito della regolarità fiscale e contributiva (che, pure, può essere regolarizzato in base a disposizioni nazionali di concordato, condono o sanatoria) deve comunque essere riguardata con riferimento insuperabile al momento ultimo per la presentazione delle offerte, a nulla rilevando una regolarizzazione successiva la quale, pertanto, non potrà in alcun modo incidere sul dato dell’irregolarità ai fini della singola gara [Cons. St., sez. VI, 05.07.2010, n. 4243].
La mancanza del requisito della regolarità contributiva alla data di scadenza del termine previsto dal bando per la presentazione delle offerte, in definitiva, non é sanato dall’eventuale adempimento tardivo dell’obbligazione contributiva, atteso che tale tardivo adempimento può rilevare nelle reciproche relazioni di credito e di debito fra i soggetti del rapporto obbligatorio e non anche nei confronti dell’Amministrazione aggiudicatrice che debba accertare la sussistenza del requisito della regolarità contributiva ai fini dell’ammissione alla gara [Cons. St., sez. VI, 12.01.2011, n. 104]
.».
L’art. 31, comma 8, del decreto legge n. 69 del 2013 ha determinato una sorta di “novazione” della fonte della previsione normativa già contenuta nel decreto ministeriale del 24.10.2007, conferendole rango legislativo. Ma non vi sono nella disposizione che ora ha rango legislativo elementi di novità che consentano di superare l’interpretazione “storica” della precedente norma regolamentare.
24. Nessun argomento in senso contrario può trarsi, diversamente da quanto ipotizzato nell’ordinanza di rimessione, dal decreto ministeriale 30.01.2015 (comunque inapplicabile ratione temporis perché entrato in vigore il 01.07.2015) e dalla successiva circolare interpretativa del Ministero del Lavoro – Direzione generale per l’attività ispettiva dell’08.06.2015, n. 19.
Appurato, infatti, che a livello di normativa primaria, la disciplina dell’affidamento degli appalti pubblici non consente la regolarizzazione postuma della irregolarità contributiva, deve certamente escludersi che tale forma di regolarizzazione possa essere stata introdotta da una fonte di rango regolamentare, quale è il decreto ministeriale 30.01.2015.
È fin troppo evidente che il generale principio di gerarchia delle fonti normative non permette ad una norma regolamentare di introdurre una forma di regolarizzazione incompatibile con la disciplina di rango legislativo.
Una simile interpretazione (dando luogo ad una inammissibile inversione della gerarchia delle fonti) deve, pertanto, essere disattesa.
IX) La presunta incompatibilità comunitaria
25. In senso contrario alla tesi qui accolta non possono essere invocati neanche presunti profili di incompatibilità con i principi dell’ordinamento comunitario.
25.1. Non viene, in rilievo, innanzitutto, il principio di tutela del legittimo affidamento, che trova le sue radici anche nell’ordinamento nazionale.
La tutela dell’affidamento incontra, infatti, il limite dell’autoresponsabilità e non può allora essere invocato dall’impresa che volontariamente o colpevolmente si trovi in una situazione di irregolarità contributiva. In base al già richiamato principio di auto responsabilità (in forza del quale ciascuno risponde degli errori commessi) non si può pretendere di superare l’inadempimento storicamente verificatosi in nome dell’apparenza ingenerata dal precedente rilascio di un documento unico di regolarità contributiva che va a “fotografare” una situazione di regolarità non più attuale a causa di errori imputabili alla stessa impresa.
L’affidamento sulle risultanze del precedente DURC in questo caso è colpevole perché la discrasia tra il DURC e la realtà dipende da omissioni od errori imputabili proprio all’impresa che tale affidamento invoca.
25.2. Non risulta pertinente neanche il richiamo alle motivazioni sulla cui base la Quarta Sezione del Consiglio di Stato, con ordinanza 11.03.2015, n. 1236 ha rimesso alla Corte di Giustizia dell’Unione europea una questione pregiudiziale circa la compatibilità tra l’articolo 45 della direttiva 18/2004 –interpretato alla luce del principio di ragionevolezza nonché degli articoli 49 e 56 del TFUE– e una normativa nazionale (quale quella italiana) che, nell’ambito di una procedura d’appalto sopra soglia, consente alle stazioni d’appaltanti di richiedere d’ufficio agli istituti previdenziali il documento unico di regolarità contributiva (DURC) ed obbliga le medesime stazioni appaltanti ad escludere dalla gara quegli operatori economici dalla cui certificazione si evince una violazione contributiva sussistente al momento della partecipazione –anche se da essi non conosciuta in quanto hanno partecipato in forza di un DURC positivo in corso di validità– e non più presente al momento dell’aggiudicazione o della verifica d’ufficio.
In primo luogo, le differenze che si colgono, sul piano fattuale, tra le relative fattispecie concrete (quella oggetto del presente giudizio e quella con riferimento alla quale è stata sollevata la questione pregiudiziale), già esclude la possibilità di “trasferire” automaticamente i medesimi dubbi di compatibilità comunitaria nell’ambito del presente giudizio.
In ogni caso è dirimente, ed esclude la necessità di una ulteriore rimessione alla Corte di Giustizia o di una sospensione c.d. impropria del presente giudizio in attesa della decisione sulla questione pregiudiziale rimessa dalla Quarta Sezione, la constatazione che la Corte di Giustizia ha già avuto modo di occuparsi della compatibilità comunitaria della disciplina legislativa nazionale che preclude rigidamente la partecipazione alle gare di appalto alle imprese che versino in una situazione grave e definitivamente accertata di irregolarità contributiva (e delle relative nozioni di “gravità” e “definitivo accertamento”).
Già nella sentenza 10.07.2014, C-358/12, Consorzio Stabile Libor Lavori Pubblici, la Corte di giustizia, occupandosi anche della presunta incompatibilità tra la causa di esclusione prevista l’art. 38, comma 1, lettera i) e l’art. 45, paragrafo 2, della direttiva n. 18/2014 ha statuito (paragrafi 32 e seguenti della motivazione) che:
- l’obiettivo perseguito dalla causa di esclusione dagli appalti pubblici definita dall’articolo 38, paragrafo 1, lettera i), del decreto legislativo n. 163/2006 consiste nell’accertarsi dell’affidabilità, della diligenza e della serietà dell’offerente nonché della correttezza del suo comportamento nei confronti dei suoi dipendenti;
- accertarsi che un offerente possieda tali qualità costituisce un obiettivo legittimo di interesse generale;
- una causa di esclusione come quella prevista dall’articolo 38, paragrafo 1, lettera i), del decreto legislativo n. 163/2006 è idonea a garantire il conseguimento dell’obiettivo perseguito, dato che il mancato versamento delle prestazioni previdenziali da parte di un operatore economico tende a indicare assenza di affidabilità, di diligenza e di serietà di quest’ultimo quanto all’adempimento dei suoi obblighi legali e sociali;
- per quanto riguarda la necessità di una tale misura, la definizione, da parte della normativa nazionale, di una soglia precisa di esclusione alla partecipazione agli appalti pubblici, vale a dire uno scostamento tra le somme dovute a titolo di prestazioni sociali e quelle versate è di un importo superiore, al contempo, a EUR 100 e al 5% delle somme dovute, garantisce non solo la parità di trattamento degli offerenti ma anche la certezza del diritto, principio il cui rispetto costituisce una condizione della proporzionalità di una misura restrittiva (v., in tal senso, sentenza Itelcar, C‑282/12, EU:C:2013:629, punto 44);
- per quanto riguarda il livello di tale soglia di esclusione, quale definito dalla normativa nazionale, occorre ricordare che, riguardo agli appalti pubblici che ricadono nella sfera di applicazione della direttiva 2004/18, l’articolo 45, paragrafo 2, di tale direttiva lascia l’applicazione dei casi di esclusione che menziona alla valutazione degli Stati membri, come risulta dall’espressione «può venire escluso dalla partecipazione ad un appalto», che figura all’inizio di detta disposizione, e rinvia esplicitamente, in particolare alle lettere e) e f), alle disposizioni legislative nazionali [v., per quanto riguarda l’articolo 29 della direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18.06.1992 che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GU L 209, pag. 1), sentenza La Cascina e a., C‑226/04 e C‑228/04, EU:C:2006:94, punto 21].
Inoltre, ai sensi del secondo comma di detto articolo 45, paragrafo 2, gli Stati membri precisano, conformemente al rispettivo diritto nazionale e nel rispetto del diritto dell’Unione, le condizioni di applicazione del paragrafo stesso;
- di conseguenza, l’articolo 45, paragrafo 2, della direttiva 2004/18 non prevede una uniformità di applicazione delle cause di esclusione ivi indicate a livello dell’Unione, in quanto gli Stati membri hanno la facoltà di non applicare affatto queste cause di esclusione o di inserirle nella normativa nazionale con un grado di rigore che potrebbe variare a seconda dei casi, in funzione di considerazioni di ordine giuridico, economico o sociale prevalenti a livello nazionale.
In tale ambito, gli Stati membri hanno il potere di attenuare o di rendere più flessibili i criteri stabiliti da tale disposizione (v., per quanto riguarda l’articolo 29 della direttiva 92/50, sentenza La Cascina e a., EU:C:2006:94, punto 23);
- l’articolo 45, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2004/18 consente agli Stati membri di escludere dalla partecipazione a un appalto pubblico ogni operatore economico che non sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali, senza che sia previsto un qualsivoglia importo minimo di contributi arretrati. In tale contesto, il fatto di prevedere un siffatto importo minimo nel diritto nazionale costituisce un’attenuazione del criterio di esclusione previsto da tale disposizione e non può, pertanto, ritenersi che vada oltre il necessario.
- gli Stati membri sono liberi di integrare le cause di esclusione previste, in particolare, dall’articolo 45, paragrafo 2, lettere e) e f), di detta direttiva nella normativa nazionale con un grado di rigore che potrebbe variare a seconda dei casi, in funzione di considerazioni di ordine giuridico, economico o sociale prevalenti a livello nazionale.
Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, la Corte di giustizia ha, quindi, affermato dichiarato che
gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE nonché il principio di proporzionalità vanno interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che, riguardo agli appalti pubblici di lavori il cui valore sia inferiore alla soglia definita all’articolo 7, lettera c), della direttiva 2004/18, obblighi l’amministrazione aggiudicatrice a escludere dalla procedura di aggiudicazione di un tale appalto un offerente responsabile di un’infrazione in materia di versamento di prestazioni previdenziali se lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate è di un importo superiore, al contempo, a EUR 100 e al 5% delle somme dovute.
A ciò si deve aggiungere il principio generale affermato nella giurisprudenza della Corte di giustizia Ce con la pronuncia del 09.021996, in cause riunite C-226/04 e C-228/04, secondo cui: «la sussistenza del requisito della regolarità fiscale e contributiva (che, pure, può essere regolarizzato in base a disposizioni nazionali di concordato, condono o sanatoria) deve comunque essere riguardata con riferimento insuperabile al momento ultimo per la presentazione delle offerte, a nulla rilevando una regolarizzazione successiva la quale, pertanto, non potrà in alcun modo incidere sul dato dell’irregolarità ai fini della singola gara».
Nemmeno gli argomenti fondati sul diritto comunitario impongono, quindi, di dare spazio ad una generalizzata regolarizzazione postuma come quella prospettata dall’ordinanza di rimessione.
X) Il principio di diritto sulla questione interpretativa rimessa all’Adunanza Plenaria
26. Alla luce delle considerazioni che precedono, la questione interpretativa sottoposta dall’Adunanza Plenaria deve, pertanto, essere risolta enunciando il seguente principio di diritto: «
Anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 31, comma 8, del decreto legge 21.06.2013 n. 69, (Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia), convertito con modificazioni dalla legge 09.08.2013, n. 98, non sono consentite regolarizzazioni postume della posizione previdenziale, dovendo l’impresa deve essere in regola con l’assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali fin dalla presentazione dell’offerta e conservare tale stato per tutta la durata della procedura di aggiudicazione e del rapporto con la stazione appaltante, restando dunque irrilevante, un eventuale adempimento tardivo dell’obbligazione contributiva.
L’istituto dell’invito alla regolarizzazione (il c.d. preavviso di DURC negativo), già previsto dall’art. 7, comma 3, del decreto ministeriale 24.10.2007 e ora recepito a livello legislativo dall’art. 31, comma 8, del decreto legge 21.06.2013 n. 69 può operare solo nei rapporti tra impresa ed Ente previdenziale, ossia con riferimento al DURC chiesto dall’impresa e non anche al DURC richiesto dalla stazione appaltante per la verifica della veridicità dell’autodichiarazione resa ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera i), ai fini della partecipazione alla gara d’appalto
».
XI) L’applicazione del principio al caso di specie
27. L’applicazione dell’enunciato principio al caso oggetto del presente giudizio comporta l’accoglimento dell’appello proposto dalle società Ca. e Gr..
Nel caso di specie è pacifico, infatti, che la posizione MAS C. nel momento in chi ha reso la dichiarazione ai fini della partecipazione alla gara non era regolare (cfr. nota Inail del 09.12.2014 che conferma l’irregolarità contributiva dell’impresa MAS alla data del 27.08.2014).
Risulta accertato, quindi, che la concorrente in sede di gara ha attestato, contrariamente al vero, la regolarità della posizione contributiva e che solo successivamente alla conoscenza dell’aggiudicazione ha proceduto alla relativa regolarizzazione.
Nel caso di specie, peraltro, MAS C. era certamente consapevole della propria irregolarità contributiva, trattandosi di contributi dovuti in autoliquidazione, rispetto ai quali l’impresa ha prima chiesto la rateizzazione, senza poi corrispondere quanto dovuto.
La dichiarazione ex art. 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 163 del 2006 è stata, quindi, resa nella piena consapevolezza della non corrispondenza al vero.
28. L’appello principale deve, quindi, essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata deve essere respinto il ricorso proposto in primo grado contro la revoca dell’aggiudicazione (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza 29.02.2016 n. 6 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

APPALTIAnche dopo l’entrata in vigore dell’art. 31, comma 8, del decreto legge 21.06.2013 n. 69, (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito con modificazioni dalla legge 09.08.2013, n. 98, non sono consentite regolarizzazioni postume della posizione previdenziale, dovendo l’impresa deve essere in regola con l'assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali fin dalla presentazione dell'offerta e conservare tale stato per tutta la durata della procedura di aggiudicazione e del rapporto con la stazione appaltante, restando dunque irrilevante, un eventuale adempimento tardivo dell'obbligazione contributiva.
L’istituto dell’invito alla regolarizzazione (il c.d. preavviso di DURC negativo), già previsto dall’art. 7, comma 3, del decreto ministeriale 24.10.2007 e ora recepito a livello legislativo dall’art. 31, comma 8, del decreto legge 21.06.2013 n. 69, può operare solo nei rapporti tra impresa ed Ente previdenziale, ossia con riferimento al DURC chiesto dall’impresa e non anche al DURC richiesto dalla stazione appaltante per la verifica della veridicità dell’autodichiarazione resa ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera i), ai fini della partecipazione alla gara d’appalto.

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X) Il principio di diritto sulla questione interpretativa rimessa all’Adunanza Plenaria
23. Alla luce delle considerazioni che precedono, la questione interpretativa sottoposta dall’Adunanza Plenaria deve, pertanto, essere risolta enunciando il seguente principio di diritto: «Anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 31, comma 8, del decreto legge 21.06.2013 n. 69, (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito con modificazioni dalla legge 09.08.2013, n. 98, non sono consentite regolarizzazioni postume della posizione previdenziale, dovendo l’impresa deve essere in regola con l'assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali fin dalla presentazione dell'offerta e conservare tale stato per tutta la durata della procedura di aggiudicazione e del rapporto con la stazione appaltante, restando dunque irrilevante, un eventuale adempimento tardivo dell'obbligazione contributiva.
L’istituto dell’invito alla regolarizzazione (il c.d. preavviso di DURC negativo), già previsto dall’art. 7, comma 3, del decreto ministeriale 24.10.2007 e ora recepito a livello legislativo dall’art. 31, comma 8, del decreto legge 21.06.2013 n. 69, può operare solo nei rapporti tra impresa ed Ente previdenziale, ossia con riferimento al DURC chiesto dall’impresa e non anche al DURC richiesto dalla stazione appaltante per la verifica della veridicità dell’autodichiarazione resa ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera i), ai fini della partecipazione alla gara d’appalto
»
(Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza 29.02.2016 n. 5 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

ottobre 2015

APPALTI: Sulla rimessione all'Adunanza Plenaria di due quesiti di diritto in tema di DURC: il primo sulla giurisdizione e l'altro sulla definitività dell'irregolarità contributiva.
Stante i contrasti giurisprudenziali in tema di documento unico di regolarità contributiva (DURC) il Consiglio di Stato ha rimesso all'esame dell'Adunanza Plenaria i seguenti quesiti di diritto:
a) "
Se rientri nella giurisdizione del giudice amministrativo, adito per la definizione di una controversia avente ad oggetto l'aggiudicazione di un appalto pubblico, ovvero al giudice ordinario, accertare la regolarità del documento unico di regolarità contributiva, quale atto interno della fase procedimentale di verifica dei requisiti di ammissione dichiarati dal partecipante ad una gara".  
b) "
Se la norma di cui all'art. 31, comma 8, del d.l. 21.06.2013, n. 69, convertito con modificazioni, nella l. 09.08.2013, n. 98, sia limitata al rapporto tra impresa ed Ente preposto al rilascio del d.u.r.c. senza che lo svolgimento di tale fase riguardi la stazione appaltante (dovendo essa applicare comunque l’art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006, che richiede il possesso dei requisiti al momento della partecipazione alla gara), ovvero se la disposizione abbia sostanzialmente modificato, per abrogazione tacita derivante da incompatibilità, detto art. 38 e si possa ormai ritenere che la definitività della irregolarità sussista solo al momento di scadenza del termine di quindici giorni da assegnare da parte dell’Ente previdenziale per la regolarizzazione della posizione contributiva".
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II.- Ritiene la Sezione che il presente giudizio sollevi questioni di diritto che meritano di essere deferite all’esame dell’Adunanza Plenaria.
II.1.- Anzitutto, il primo motivo dell’appello principale solleva la questione dei limiti entro i quali sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo in materia di legittimità del d.u.r.c..
L’art. 76, comma 4, del c.p.a. e l’art. 276, comma 2, del c.p.c. stabiliscono che, nella decisione della causa, il giudice procede secondo un ordine che antepone le questioni pregiudiziali a quelle di merito, sicché, poiché la questione di giurisdizione costituisce il necessario presupposto processuale della domanda ed il fondamento imprescindibile della potestas iudicandi del giudice adito, essa deve essere esaminata in via necessariamente prioritaria ogniqualvolta venga posta in discussione, al fine di consentire la riproposizione della domanda completamente impregiudicata davanti al giudice al quale spetta la giurisdizione sulla controversia (Consiglio di Stato, sez. V, 31.03.2015, n. 1684).
Secondo la parte appellante non sarebbe condivisibile la sentenza appellata, che ha ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo sulla questione oggetto del giudizio, sul presupposto che la controversia non riguarda la «gravità» della irregolarità accertata, ma il suo carattere definitivo, costituendo la relativa attestazione contenuta nel d.u.r.c. un requisito da valutarsi in sede di verifica dei requisiti di partecipazione, impugnabile unitamente al provvedimento conclusivo della procedura.
Il d.u.r.c. negativo emesso dall’I.N.P.S. avrebbe infatti natura di «dichiarazione di scienza avente carattere meramente dichiarativo» di dati in possesso dell’Ente previdenziale, assistita da pubblica fede ai sensi dell’art. 2700 del c.c. e facente prova fino a querela di falso, con giurisdizione del giudice ordinario sulle censure relative alle attestazioni in esso contenute.
II.1.1.- In proposito rileva il collegio che si sono formati due orientamenti giurisprudenziali nettamente contrastanti.
II.1.2.- A favore della tesi sostenuta dal giudice di primo grado, si sono pronunciate la sezione V del Consiglio di Stato (con le sentenze 16.02.2015, n. 781, 14.10.2014, n. 5064, ed 11.05.2009, n. 2874), nonché la sezione VI (con la sentenza 04.05.2015, n. 2219), rilevando che rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, adito per la definizione di una controversia avente ad oggetto l'aggiudicazione di un appalto pubblico, l’accertamento della regolarità del documento di regolarità contributiva, quale atto interno della fase procedimentale di verifica dei requisiti di ammissione dichiarati dal partecipante ad una gara (in quanto tale impugnabile non autonomamente, ma unitamente al provvedimento conclusivo), poiché in questo caso tale documento inerisce al procedimento amministrativo di aggiudicazione di un appalto.
Anche la Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con sentenza 09.02.2011, n. 3169, ha affermato che la produzione della certificazione attestante la regolarità contributiva dell'impresa partecipante alla gara di appalto costituisce uno dei requisiti posti dalla normativa di settore ai fini dell'ammissione alla gara, sicché il giudice amministrativo ben può verificare la regolarità di tale certificazione, sia pure incidenter tantum, cioè con accertamento privo di efficacia di giudicato nel rapporto previdenziale, ai sensi dell'art. 8 del c.p.a..
In particolare, con la citata sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 2874 del 2009, è stato rilevato che non sussiste la violazione degli artt. 442, comma 1, e 444, comma 3, del c.p.c., devolutivi alla giurisdizione ordinaria delle controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi, poiché è diverso lo scrutinio compiuto dal giudice ordinario sui diritti previdenziali del lavoratore che si assumono violati, rispetto al sindacato effettuato dal giudice amministrativo sul loro corretto adempimento, attestato dal certificato di regolarità contributiva che le imprese affidatarie di un appalto pubblico devono presentare alla stazione appaltante, a pena di esclusione.
Nell'accertare il mancato versamento di contributi dovuti all'Ente di previdenza, lo scrutinio del giudice ha per oggetto la sussistenza del diritto del lavoratore dipendente alla contribuzione in relazione all'attività prestata ed al diritto al trattamento di quiescenza, mentre, nelle controversie relative a procedure di affidamento di lavori, servizi o forniture da parte di soggetti tenuti al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica, oggetto di indagine del giudice è la mera regolarità della certificazione prodotta attestante la regolarità contributiva dell'impresa partecipante alla gara di appalto, che rappresenta un requisito della normativa di settore ai fini dell'ammissione alla gara (cfr. Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 11.12.2007, n. 25818).
La sussistenza di tale giurisdizione può peraltro desumersi dalla natura che può essere attribuita al provvedimento dell’ente previdenziale, di per sé conclusivo di un procedimento, ma per sua natura decisamente rilevante nell’ambito di un procedimento diverso.
Non è l’unico caso, peraltro, in cui nel nostro ordinamento vi è il decisivo rilievo di un atto emesso in un procedimento autonomo, poiché i provvedimenti conclusivi delle gare d’appalto –a loro volta– non possono che prendere in considerazione le risultanze dei provvedimenti emessi in tema di certificazioni antimafia.
Sotto tale aspetto, negare la sussistenza della giurisdizione amministrativa significherebbe ridurre significativamente l’effettività della tutela, spettante all’impresa che fondatamente lamenti l’illegittimità dell’atto dell’ente previdenziale, in ragione del mancato potere del giudice amministrativo di annullare l’atto lesivo, inerente alla gara, per un vizio derivato dal vizio di un provvedimento posto a sua base.
II.1.3.- Vi è tuttavia un opposto orientamento giurisprudenziale che esclude la giurisdizione del giudice amministrativo nella materia de qua, sostanzialmente per le ragioni poste dalla società appellante a sostegno delle sue censure.
Con la sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, 12.03.2015, n. 1321, è stato infatti affermato che la giurisdizione del giudice amministrativo in materia deve escludersi in base ai principi affermati dalla sentenza del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 04.05.2012, n. 8.
Tale sentenza, in base all’esame dei momenti essenziali della disciplina de qua (competenza tecnica degli enti previdenziali in merito alla valutazione della gravità o meno delle violazioni previdenziali; natura del d.u.r.c. quale documento pubblico certificante ufficialmente la sussistenza o meno della regolarità contributiva, da ascrivere al novero delle dichiarazioni di scienza, assistite da fede pubblica privilegiata, ai sensi dell'art. 2700 del c.c., e facenti piena prova fino a querela di falso; impossibilità per le stazioni appaltanti di valutare la gravità o meno delle violazioni previdenziali; rinvio del codice degli appalti alle valutazioni di gravità degli altri settori dell'ordinamento; vincolo per le stazioni appaltanti alle valutazioni dei competenti enti previdenziali), ha espresso il principio di diritto per cui «la verifica della regolarità contributiva delle imprese partecipanti a procedure di gara per l'aggiudicazione di appalti con la pubblica amministrazione è demandata agli istituti di previdenza, le cui certificazioni (d.u.r.c.) si impongono alle stazioni appaltanti, che non possono sindacarne il contenuto».
La sentenza n. 1321 del 2015 ha rilevato che le precedenti osservazioni inducono ad escludere la giurisdizione del giudice amministrativo in materia di valutazione del d.u.r.c., perché gli eventuali errori contenuti in detto documento involgono posizioni di diritto soggettivo afferenti al sottostante rapporto contributivo e possono essere corretti dal giudice ordinario, o all'esito della proposizione di una querela di falso, o a seguito di una ordinaria controversia in materia di previdenza e di assistenza obbligatoria: oggetto di valutazione ai fini del rilascio del certificato sarebbe così la regolarità dei versamenti, ed in questo ambito ciò che viene in rilievo non sarebbe un rapporto pubblicistico, ma un rapporto obbligatorio previdenziale di natura privatistica sul quale non inciderebbero direttamente o indirettamente poteri pubblicistici (in senso conforme si è pronunciata anche la sezione V del Consiglio di Stato, con la sentenza 17.05.2013, n. 2682).
Per la sentenza n. 1321 del 2015, non rileva il richiamo alla natura esclusiva della giurisdizione amministrativa in materia di affidamento di appalti pubblici, in quanto l'ampiezza della cognizione si allargherebbe a coprire non solo i fatti ed i diritti da conoscere incidenter tantum, ma anche i fatti ed i diritti inerenti ad un «accertamento fidefacente», riservati alla cognizione in via principale del giudice ordinario.
In tali sensi si sono pure espresse la sezione V del Consiglio di Stato, con le sentenze 26.03.2014, n. 1468, e 03.02.2011, n. 789, nonché la sezione IV, con la sentenza 12.03.2009, n. 1458, rilevando che ciò che viene in rilievo non è un rapporto pubblicistico, ma un rapporto obbligatorio previdenziale di natura privatistica.
II.1.3.- Alla luce delle considerazioni che precedono, deve, quindi rimettersi all’esame dell’Adunanza Plenaria, ai sensi dell’art. 99, comma 1, del c.p.a., la seguente questione di diritto, fonte dei sopra evidenziati contrasti giurisprudenziali sorti in giurisprudenza: a) "
Se rientri nella giurisdizione del giudice amministrativo, adito per la definizione di una controversia avente ad oggetto l'aggiudicazione di un appalto pubblico, ovvero al giudice ordinario, accertare la regolarità del documento unico di regolarità contributiva, quale atto interno della fase procedimentale di verifica dei requisiti di ammissione dichiarati dal partecipante ad una gara”.
II.2.- Nell’ipotesi in cui la Adunanza Plenaria si pronunci nel senso che sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo nella materia de qua, si prospetta come dirimente nel caso in esame, ai fini della decisione del merito, una ulteriore problematica che pure deve rimettersi al suo esame, a causa del contrasto giurisprudenziale che è sorto al riguardo.
II.3.- Con la sentenza impugnata, è stato accolto il profilo di doglianza con il quale la s.r.l. Cooperativa Sociale Onlus Segni di Integrazione aveva dedotto l’illegittimità del d.u.r.c. per il mancato invito della società ricorrente a sanare la propria posizione contributiva, previa assegnazione di un termine di quindici giorni, ai sensi del citato art. 31, comma 8, del d. l. n. 69 del 2013, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame.
II.3.1.- Il TAR, richiamato il contrasto giurisprudenziale formatosi al riguardo, ha ritenuto che tale mancanza determinerebbe la violazione delle norme pubblicistiche che regolano lo svolgimento delle gare pubbliche.
Il TAR ha aderito all’orientamento giurisprudenziale secondo il quale è illegittima l’esclusione della concorrente dalla gara d’appalto, se disposta prima dello spirare del termine quindicinale fissato dal citato art. 31, comma 8, del d.l. n. 69 del 2013, in quanto, stante il carattere vincolante del d.u.r.c. quanto alla gravità della irregolarità rilevata (che si impone alla s.a. senza possibilità di vagliarne il contenuto), la irregolarità eventualmente commessa potrebbe essere attestata e definitivamente accertata solo dopo che la parte interessata sia stata invitata a regolarizzare la propria posizione ai sensi del comma 8 dell’art. 31 citato.
Pertanto, il requisito della regolarità contributiva dovrebbe essere valutato con riferimento non al momento di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di gara, ma al momento di scadenza del termine fissato dal medesimo art. 31, comma 8.
II.3.2.- Con l’atto d’appello principale, come già evidenziato, è stato sostenuto in proposito che l’art. 31, comma 8, del d.l. n. 69 del 2013 non avrebbe introdotto alcuna espressa modifica del d.lgs. n. 163 del 2006, dovendosi anche considerare che l’art. 255 del medesimo d.lgs. ha stabilito che ogni intervento normativo incidente sul codice o sulle materie da esso disciplinate va attuato mediante esplicita modifica, integrazione, deroga o sospensione delle specifiche disposizioni in esso contenute.
L’applicazione dell’art. 31, comma 8, non potrebbe essere estesa sino a ritenere abrogato implicitamente l’art. 38 del d.lgs n. 163 del 2006.
Il comma 8 potrebbe trovare applicazione solo nei casi in cui l’Ente previdenziale si trovi ad emettere un d.u.r.c. o un documento attestante l’attuale situazione contributiva di un soggetto, ma non nell’ipotesi in cui sia stata richiesta la certificazione di un dato storico.
L’interpretazione della normativa data dal TAR non troverebbe giustificazione nella necessità di consentire la massima partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici (perché in tal modo verrebbe sanata la posizione delle società che in sede di offerta abbiano certificato la propria regolarità contributiva, in realtà insussistente) e violerebbe sotto diversi profili il principio di evidenza pubblica di tutela dell’interesse pubblico alla scelta di un contraente affidabile e quello della par condicio tra le concorrenti, nonché determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento nei confronti degli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia.
Solo in caso di contenzioso giudiziario sulla regolarità del d.u.r.c. l’attestazione in esso contenuta, ex art. 8, comma 2, lett. b), del d.m. 24.10.2007, sarebbe considerabile come ‘non definitiva’.
Simili considerazioni sono state effettuate con l’appello incidentale della Provincia di Verona.
II.3.3.- Rileva il collegio che anche in proposito coesistono due orientamenti giurisprudenziali contrastanti.
II.3.4.- Nel senso fatto proprio dalla sentenza appellata si è pronunciata la sezione V del Consiglio di Stato con la sentenza 14.10.2014, n. 5064, con la quale, premesso che con sentenza n. 8 del 2012 l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha attribuito al d.u.r.c. carattere vincolante quanto al diverso requisito della ‘gravità’ dell'irregolarità contributiva (che si impone alle stazioni appaltanti che non possono sindacarne il contenuto), è stato affermato che a diverse conclusioni deve invece pervenirsi con riguardo al requisito del carattere ‘definitivo’ di dette irregolarità, richiesto dalla normativa in materia in aggiunta a quello della ‘gravità’ delle stesse.
Infatti, in base al comma 3 dell’art. 7 del d.m. Lavoro e Previdenza Sociale 24.10.2007 (relativo appunto al documento unico di regolarità contributiva), l'Ente previdenziale è obbligato ad invitare l'impresa a regolarizzare la propria posizione in caso di mancanza dei requisiti di cui all'art. 5. Inoltre, la necessità del previo invito alla regolarizzazione è stato recepita, a livello di legislazione primaria, dall'art. 31, comma 8, del d.l. n. 69 del 2013, costituente la conferma di un preciso indirizzo di politica legislativa volto a favorire la massima partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici; pertanto la stazione appaltante è tenuta a procedere ad accertare in via autonoma la sussistenza di una irregolarità definitiva del rapporto previdenziale e non già limitarsi ad una presa d'atto della irregolarità.
Con la successiva sentenza 16.02.2015, n. 781, la medesima sezione V ha aggiunto che non rilevavano nella specie i principi affermati dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 8 del 2012, in quanto il d.l. n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, in l. n. 98 del 2013, ha sostanzialmente modificato l'art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006, laddove stabilisce che il requisito della regolarità contributiva deve sussistere alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale e, in base a quanto stabilito dall'art. 31, comma 8, del d.l. stesso, il requisito della regolarità contributiva deve sussistere al momento di scadenza del termine di quindici giorni assegnato dall'Ente previdenziale per la regolarizzazione della posizione contributiva.
Per quest’ultima sentenza, in assenza della assegnazione del termine, il d.u.r.c. negativo è da ritenersi irrimediabilmente viziato ed inidoneo a giustificare la esclusione della impresa cui è relativo, in quanto non si verte in materia di sindacabilità del suo contenuto da parte della stazione appaltante, ma di definitività dell’accertamento della violazione.
Anche la sezione III del Consiglio di Stato, con la sentenza 01.04.2015, n. 1733, ha ritenuto che, qualora in pendenza del termine assegnato dall'ente previdenziale per la regolarizzazione, ai sensi dell'art. 31, comma 8, del d.l. 69 del 2013, venga presentata la domanda di partecipazione alla gara e venga effettuato il pagamento di quanto dovuto o comunque la situazione di irregolarità venga altrimenti estinta, la situazione di irregolarità dell'impresa non può dirsi ‘definitivamente accertata’; in tali casi, la stazione appaltante deve tener conto di detta qualificazione giuridica, che discende direttamente dalla norma, e dell'effetto di regolarizzazione verificatosi in corso di gara ai fini del giudizio definitivo sull'ammissione dell'offerta e dell'eventuale aggiudicazione.
Ciò potrebbe essere effettuato integrando i modelli di dichiarazione posti a corredo della domanda di partecipazione, al fine di considerare l'eventuale esistenza di una fase di regolarizzazione e, comunque (anche qualora la circostanza emerga solo attraverso il contraddittorio con l'impresa in sede di verifica dei requisiti), acquisendo dall'Ente previdenziale una attestazione riferita alla data di scadenza del termine assegnato per la regolarizzazione.
II.3.5.- In senso del tutto diverso e sostanzialmente convergente con le tesi delle appellanti si è espressa invece la sezione V del Consiglio di Stato con la sentenza 23.02.2015, n. 874, con la quale è stato sostenuto che l’art. 31, comma 8, del d.l. n. 69 del 2013 riguarda l'Ente preposto al rilascio, o all'annullamento, del d.u.r.c., ma non concerne la stazione appaltante, e non può quindi pregiudicare la legittimità degli atti di gara.
Come chiarito dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, in tema di gare ad evidenza pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 163 del 2006, anche nel testo vigente anteriormente al d.l. n. 70 del 2011, costituiscono causa di esclusione dalle gare di appalto le ‘gravi violazioni’ alle norme in materia previdenziale e assistenziale) la nozione di "violazione grave" non è rimessa alla valutazione caso per caso della stazione appaltante, ma si desume dalla disciplina previdenziale e in particolare dalla disciplina del d.u.r.c.; a tanto è stato fatto conseguire che la verifica della regolarità contributiva delle imprese partecipanti a procedure di gara per l'aggiudicazione di appalti con la P.A. è demandata agli Istituti di previdenza, le cui certificazioni si impongono alle stazioni appaltanti, che non possono sindacarne il contenuto e a maggior ragione non possono sindacare la legittimità del d.u.r.c., che deve invece essere contestata dall'interessato in altra sede, con le forme e i mezzi previsti dall'ordinamento.
Nello stesso senso si è espressa la sezione VI con la sentenza 04.05.2015, n. 2219, con la quale -premesso che la verifica della regolarità contributiva delle imprese partecipanti alle procedure di gara per l'aggiudicazione di appalti con la P.A. è demandata agli Istituti di previdenza, le cui certificazioni si impongono alle stazioni appaltanti, che non possono quindi sindacarne né il contenuto (come rilevato dalla sentenza della Adunanza Plenaria 04.05.2012, n. 8) né la legittimità, che deve essere contestata dall'interessato con le forme e i mezzi previsti dall'ordinamento- è stato affermato che l'art. 31, comma 8, del d.l. n. 69 del 2013 –pur mirando a mitigare la rigidità di situazioni di irregolarità- non ha inciso sulle modalità di controllo della situazione contributiva da parte della stazione appaltante con riferimento alle gare pubbliche, né ha introdotto una sorta di sanatoria per l'impresa che anche al momento della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta (e anche dopo) continui a non trovarsi in una situazione di regolarità contributiva.
Per tale orientamento, può anche considerarsi definitiva la irregolarità della posizione contributiva soltanto allo scadere del termine previsto per la sua regolarizzazione ai sensi del citato comma 8, ma sempre nel rispetto dei termini per presentare l'offerta per partecipare alla gara, in quanto l’interpretazione di favore non può far sostenere la avvenuta regolarità anche quando sia ormai scaduto ogni termine, pena la violazione dei principi di tutela dell'interesse pubblico alla scelta del contraente affidabile e della par condicio tra i concorrenti.
II.3.5.- Alla luce delle pregresse considerazioni, deve quindi rimettersi all’esame dell’Adunanza Plenaria, ai sensi dell’art. 99, comma 1, del c.p.a., la seguente ulteriore questione di diritto, rilevante ai fini della decisione della causa: a) “
Se la norma di cui all'art. 31, comma 8, del d.l. 21.06.2013, n. 69, convertito con modificazioni, nella l. 09.08.2013, n. 98, sia limitata al rapporto tra impresa ed Ente preposto al rilascio del d.u.r.c. senza che lo svolgimento di tale fase riguardi la stazione appaltante (dovendo essa applicare comunque l’art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006, che richiede il possesso dei requisiti al momento della partecipazione alla gara), ovvero se la disposizione abbia sostanzialmente modificato, per abrogazione tacita derivante da incompatibilità, detto art. 38 e si possa ormai ritenere che la definitività della irregolarità sussista solo al momento di scadenza del termine di quindici giorni da assegnare da parte dell’Ente previdenziale per la regolarizzazione della posizione contributiva” (Consiglio di Stato, Sez. V, ordinanza 21.10.2015 n. 4799 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

agosto 2015

APPALTI - EDILIZIA PRIVATA: OGGETTO: A) Concordato preventivo omologato con previsione di soddisfazione parziale o di retrocessione a chirografo dei crediti privilegiati di Inail e Inps: modalità di rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva. Chiarimenti - B) Obbligo di esprimere il voto contrario in presenza di proposta concordataria che preveda la soddisfazione parziale dei crediti contributivi (INPS, messaggio 06.08.2015 n. 5223 - link a www.inps.it).

marzo 2014

APPALTI - EDILIZIA PRIVATA: G.U. 20.03.2014 n. 66 "Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese" (D.L. 20.03.2014 n. 34).
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Di interesse si legga:
Art. 4. - Semplificazioni in materia di documento di regolarità contributiva

febbraio 2014

APPALTI - EDILIZIA PRIVATA: OGGETTO: Durc in presenza di certificazione dei crediti ai sensi dell’art. 13-bis, comma 5, d.l. 52/2012 e d.m. 13.03.2013. Verifica capienza per l’emissione del Durc (INAIL, nota 13.02.2014 n. 1123 di prot.).
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Si legga, al riguardo anche: GUIDA AL RILASCIO DEL DURC IN PRESENZA DI CERTIFICAZIONE DEL CREDITO (D.M. 13.03.2013) - PIATTAFORMA PER LA CERTIFICAZIONE DEI CREDITI (versione 1.0 del 09.01.2014).

gennaio 2014

APPALTI - EDILIZIA PRIVATA: OGGETTO: Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 13.03.2013. Rilascio del documento unico di regolarità contributiva in presenza di certificazione dei crediti ai sensi dell’art. 13-bis, comma 5, del decreto legge 07.05.2012, n. 52 convertito, con modificazioni, dalla legge 06.07.2012, n. 94 (INPS, circolare 30.01.2014 n. 16 - link a www.inps.it).
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Il documento unico di regolarità contributiva può essere rilasciato in presenza di certificazione dei crediti certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni, emessa tramite la “Piattaforma per la Certificazione dei Crediti”.
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Con la Circolare 30/01/2014, n. 16, l'INPS fornisce indicazioni in merito all'applicazione della disciplina per il rilascio del DURC in presenza di certificazione di crediti certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti delle P.A. -emessa tramite la «Piattaforma per la Certificazione dei Crediti» (PCC)- a seguito della realizzazione, da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, all’interno della citata Piattaforma, della funzione di «Gestione Richieste DURC», riservata ai soggetti titolari dei crediti, e di quella di «Verifica la capienza per l’emissione del DURC», rivolta agli Enti tenuti al rilascio del DURC.
Si ricorda che nel quadro del sistema vigente in materia di DURC, il Documento rilasciato ai sensi dell’art. 13-bis, comma 5, del D.L. 52/2012, che prevede per l'appunto l'emissione del DURC in presenza di crediti certi, liquidi ed esigibili, viene a costituire pertanto una tipologia specifica attraverso la quale il legislatore ha inteso far sì che le imprese creditrici nei confronti delle pubbliche amministrazioni, nell’ambito dei limiti delineati dalla norma, ottengano un DURC per poter continuare ad operare sul mercato, in particolare in quello della contrattualistica pubblica, pur in presenza di debiti previdenziali e/o assicurativi.
Rinviando integralmente a quanto chiarito in materia dalla Circolare del Ministero del Lavoro 40/2013, la Circolare 16/2014 in commento fornisce le opportune indicazioni in ordine all’applicazione della disciplina a seguito della realizzazione delle due citate nuove funzioni nella «Piattaforma per la Certificazione dei Crediti» (PCC) (commento tratto da www.legislazionetecnica.it).

APPALTI - EDILIZIA PRIVATA: Termine di validità della certificazione unica di regolarità contributiva.
Domanda
Dopo l'entrata in vigore della Legge n. 98/2013 il termine di 120 giorni per la validità del DURC è estendibile sia agli appalti pubblici (committente ente pubblico e appalto a ditta privata), sia agli altri casi (committente privato e appalto a ditta privata)?
Risposta
Il documento unico di regolarità contributiva (c.d. DURC) è il certificato che attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne i versamenti dovuti agli Istituti previdenziali nonché, per i lavori dell'edilizia, alle Casse edili.
Il possesso di tale documento permette di fruire dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché dei benefici e delle sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria. Inoltre, nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubbliche, nelle ipotesi di gestione di servizi ed attività in convenzione o concessione con l'ente pubblico e nei lavori privati dell'edilizia, il DURC è requisito essenziale per l'affidamento dell'appalto o per il rilascio della concessione e la stipula della convenzione, oltre che per lo svolgimento dei lavori privati edili, rappresentando, quindi, la condizione preliminare per la stessa operatività dell'impresa.
Prevista originariamente solo nei settori degli appalti pubblici e dell'edilizia privata, la certificazione unica di regolarità contributiva è stata poi estesa alle imprese di tutti i settori per accedere ai benefici e alle sovvenzioni comunitarie, fino all'intervento dell'art. 1, c. 1175, della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007) che ha ampliato sensibilmente il campo di applicazione del DURC, stabilendo che, a decorrere dal 01.07.2007, il possesso del documento diviene obbligatorio per tutti i settori di attività ai fini del riconoscimento dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, se sottoscritti.
Con specifico riferimento al quesito posto si precisa che il DURC rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ha validità di 120 giorni dalla data del rilascio. Inoltre, secondo quanto disposto dall'art. 31, cc. 8-ter e 8-sexies, D.L. n. 69/2013 così come convertito nella legge n. 98/2013, le disposizioni in materia di validità del DURC si applicano anche ai lavori edili commissionati da soggetti privati (27.01.2014 - tratto da www.ipsoa.it).

APPALTI: La correttezza contributiva e fiscale è richiesta dalla legge alle imprese partecipanti alle selezioni per l'aggiudicazione degli appalti pubblici come requisito indispensabile, ancor prima che per la stipulazione del contratto, per la stessa partecipazione alla procedura. Da qui la necessità che già in sede, appunto, di gara venga documentata la titolarità del requisito.
Non vi è poi dubbio che la sussistenza del requisito della regolarità contributiva debba essere verificata con riferimento al momento ultimo previsto per la presentazione delle offerte. A nulla può quindi rilevare una regolarizzazione solo successiva della posizione contributiva, la quale, se può risolvere il contenzioso dell’impresa con l’ente previdenziale, non potrà però in alcun modo sovvertire l’oggettivo dato di fatto dell’irregolarità ai fini della singola gara. Deve pertanto escludersi la rilevanza di un eventuale adempimento tardivo dell’obbligazione contributiva, quand’anche ricondotto retroattivamente, quanto ad efficacia, al momento della scadenza del termine di pagamento, circostanza che può rilevare sul piano dei soggetti del rapporto obbligatorio ma non anche nei confronti dell’Amministrazione appaltante.
Infine, l’Adunanza Plenaria di questo Consiglio ha dato atto che il requisito della regolarità fiscale può dirsi sussistente solo qualora, prima del decorso del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara, l’istanza di rateizzazione sia stata non solo presentata, ma anche accolta, con l’adozione del relativo provvedimento costitutivo, con la conseguenza che non è ammissibile la partecipazione alla gara, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. g, del Codice dei contratti pubblici, del soggetto che, al momento della scadenza del termine di presentazione della domanda, non abbia conseguito tale provvedimento.

Su un piano generale, è appena il caso di ricordare che la correttezza contributiva e fiscale è richiesta dalla legge alle imprese partecipanti alle selezioni per l'aggiudicazione degli appalti pubblici come requisito indispensabile, ancor prima che per la stipulazione del contratto, per la stessa partecipazione alla procedura (cfr. C.d.S., IV, 27.12.2004, n. 8215; VI, 04.08.2009, n. 4905). Da qui la necessità che già in sede, appunto, di gara venga documentata la titolarità del requisito.
Non vi è poi dubbio che la sussistenza del requisito della regolarità contributiva debba essere verificata con riferimento al momento ultimo previsto per la presentazione delle offerte. A nulla può quindi rilevare una regolarizzazione solo successiva della posizione contributiva, la quale, se può risolvere il contenzioso dell’impresa con l’ente previdenziale, non potrà però in alcun modo sovvertire l’oggettivo dato di fatto dell’irregolarità ai fini della singola gara. Deve pertanto escludersi la rilevanza di un eventuale adempimento tardivo dell’obbligazione contributiva, quand’anche ricondotto retroattivamente, quanto ad efficacia, al momento della scadenza del termine di pagamento (cfr. C.d.S., IV, 12.03.2009 n. 1458; VI, 11.08.2009, n. 4928; 06.04.2010, n. 1934; 05.07.2010, n. 4243), circostanza che può rilevare sul piano dei soggetti del rapporto obbligatorio ma non anche nei confronti dell’Amministrazione appaltante.
Infine, l’Adunanza Plenaria di questo Consiglio ha dato atto che il requisito della regolarità fiscale può dirsi sussistente solo qualora, prima del decorso del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara, l’istanza di rateizzazione sia stata non solo presentata, ma anche accolta, con l’adozione del relativo provvedimento costitutivo, con la conseguenza che non è ammissibile la partecipazione alla gara, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. g, del Codice dei contratti pubblici, del soggetto che, al momento della scadenza del termine di presentazione della domanda, non abbia conseguito tale provvedimento (Ad.Pl. n. 20 del 20.08.2013; cfr. anche Ad. Pl. n. 15 del 05.06.2013; VI, 29.01.2013, n. 531; V, 18.11.2011, n. 6084)
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 17.01.2014 n. 169 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

dicembre 2013

APPALTI - EDILIZIA PRIVATASospensione del Durc quando scade il «vecchio». La certificazione può sopravvivere all'accertamento degli illeciti. Lavoro. I chiarimenti del ministero in risposta a un quesito dei consulenti.
L'eventuale sospensione del documento unico di regolarità contributiva (Durc) e quindi dei benefici normativi ed economici in forza di una causa ostativa al suo rilascio, opererà necessariamente a far data dalla scadenza di un eventuale Durc (della durata di 120 giorni) rilasciato in precedenza per la stessa finalità.
È quanto afferma il ministero del Lavoro con l'interpello 11.12.2013 n. 33/2013 in risposta alla richiesta di chiarimenti formulata dall'Ordine dei consulenti del lavoro circa la corretta individuazione dell'arco temporale di riferimento di non rilascio del Durc in presenza delle cause ostative indicate nell'allegato A del decreto del ministero del Lavoro del 24.10.2007.
L'articolo 9 del decreto stabilisce che la violazione, da parte del datore di lavoro o del dirigente delle disposizioni penali e amministrative in materia di tutela delle condizioni di lavoro indicate nell'allegato A al decreto, accertata con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi, è causa ostativa al rilascio del Durc per i periodi indicati. La richiamata causa ostativa non sussiste, invece, qualora il procedimento penale sia estinto a seguito di prescrizione obbligatoria ai sensi degli articoli 20 e seguenti del Dlgs n. 758/1994 e dall'articolo 15 del Dlgs n. 124/2004 ovvero di oblazione (articoli 162 e 162-bis C.p.).
L'allegato A, nell'individuare le violazioni che determinano il mancato rilascio del Durc, stabilisce anche i rispettivi periodi di non rilascio del documento. Tali periodi variano da un minimo 3 mesi per le violazioni in materia di riposi giornalieri e settimanali, a un massimo di 24 mesi per le omissioni dolose delle misure di sicurezza.
Una volta esaurito il periodo di «non rilascio del Durc», l'impresa potrà evidentemente tornare a godere dei benefici normativi e contributivi, ivi compresi quei benefici di cui è ancora è ancora possibile fruire in quanto non legati a particolari vincoli temporali.
Così ad esempio sarà possibile usufruire di eventuali benefici legati alla corresponsione di premi di risultato, il cui termine per l'effettiva erogazione sia liberamente scelto dal datore e, quindi, non soggetto a decadenze, ricada in un periodo di assenza di una causa ostativa al rilascio del Durc.
Non sarà invece possibile fruire per tutto il periodo di non rilascio del Durc di benefici concernenti, ad esempio, l'abbattimento degli oneri contributivi nei confronti dell'Inps nel caso in cui gli stessi vengano assolti in base a scadenze legali mensili. In tal caso la regolarità contributiva deve sussistere con riferimento al mese di erogazione ovvero al periodo temporale all'interno del quale si colloca l'erogazione prevista dalla normativa di riferimento che, per ciascun periodo, legittima il datore a fruire dell'agevolazione
 (articolo Il Sole 24 Ore del 12.12.2013).

APPALTI - EDILIZIA PRIVATADurc negato, c'è la franchigia. Durante lo stop fino a scadenza vale il vecchio documento. Il ministero del lavoro chiarisce in un interpello gli effetti delle cause ostative al rilascio.
Stop al Durc, ma con franchigia. In caso di violazioni che comportano la pena del mancato rilascio del Durc per un determinato periodo di tempo (variabile dai 3 ai 24 mesi), l'impresa non può per tutto questo periodo fruire dei benefici normativi e contributivi (per esempio, sgravi su assunzioni incentivate).
Tuttavia, se l'impresa è già in possesso di un Durc, lo stop dei benefici opererà dalla scadenza del periodo di validità del predetto Durc (120 giorni dal rilascio).

Lo precisa, tra l'altro, il ministero del lavoro nell'interpello 11.12.2013 n. 33/2013.
Durc e cause ostative. I chiarimenti sono stati chiesti dal Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro che ha presentato istanza per sapere la corretta interpretazione del dm 24.10.2007 (disciplina del Durc) in merito all'individuazione dell'arco temporale di riferimento di non rilascio del Durc in presenza delle cause ostative, elencate nella tabella A allegato al predetto decreto.
La predetta tabella contiene la previsione di una serie di violazioni (sicurezza lavoro, orario lavoro, omicidio, lesioni colpose ecc.) in presenza delle quali il datore di lavoro che le ha commesse è punito con il divieto del rilascio del Durc al fine di godere dei benefici «normativi e contributivi» per un determinato periodo di tempo, che va dal minimo di 3 al massimo di 24 mesi.
Tali periodi di «pena», spiega il ministero, decorrono dal momento in cui gli illeciti che ne costituiscono il presupposto sono definitivamente accertati. Ossia quando le violazioni sono state accertate con sentenza passata in giudicato ovvero con ordinanza ingiunzione non impugnata. Invece non c'è pena perché non si perfeziona il presupposto della causa ostativa, qualora intervenga l'estinzione delle violazioni attraverso la procedura della prescrizione obbligatoria ovvero, per il caso di violazioni amministrative, attraverso il pagamento in misura ridotta (ex art. 16 della legge). Il datore di lavoro che sia destinatario di tale pena potrà riprendere a godere dei benefici solo una volta esaurito il periodo di non rilascio del Durc.
La «franchigia» del decreto Fare. Il dl n. 69/2013 (convertito dalla legge n. 98/2013) stabilisce che «ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e per finanziamenti e sovvenzioni previsti dalla normativa dell'Unione europea, statale e regionale, il documento unico di regolarità contributiva (Durc) ha validità di 120 giorni dalla data del rilascio».
La nuova disposizione, secondo il ministero, comporta che l'eventuale sospensione del Durc e, quindi, dei benefici «normativi e contributivi» in forza di una causa ostativa al suo rilascio, opera necessariamente a far data dalla scadenza dei 120 giorni di un eventuale documento unico rilasciato in precedenza ovviamente per la stessa finalità (franchigia).
Controlli a campione nelle p.a. Infine, il ministero precisa che la disciplina delle cause ostative al rilascio del Durc si applica anche per i documenti acquisiti d'ufficio dalle pubbliche amministrazioni procedenti le quali, «ai fini dell'ammissione delle imprese di tutti i settori ad agevolazioni oggetto di cofinanziamento europeo finalizzate alla realizzazione di investimenti produttivi, (...) anche per il tramite di eventuali gestori pubblici o privati dell'intervento interessato sono tenute a verificare, in sede di concessione delle agevolazioni, la regolarità contributiva del beneficiario, acquisendo d'ufficio il Durc».
In tal caso, aggiunge il ministero, le predette amministrazioni dovrebbero attivare i controlli, eventualmente a campione, in merito alla presentazione alle competenti direzioni territoriali del lavoro (dtl) delle autocertificazioni relative alla non commissione degli illeciti ostativi al rilascio del Durc (articolo ItaliaOggi del 12.12.2013).

APPALTI - EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: interpello ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. n. 124/2001 – D.M. 24.10.2007 – cause ostative (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interpello 11.12.2013 n. 33/2013).
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Rispondendo a una richiesta di interpello avanzata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, il Ministero ha precisato che, in presenza di violazioni definitivamente accertate, l’impresa non può ottenere il DURC per il godimento di benefici normativi e contributivi per un periodo di tempo fino a 24 mesi e che tale periodo decorre dal momento in cui gli illeciti sono definitivamente accertati con sentenza passata in giudicato o con ordinanza ingiunzione non impugnata.
Una volta esaurito il periodo di non rilascio del DURC l’impresa potrà tornare a godere dei benefici normativi e contributivi, compresi quelli di cui è ancora possibile fruire in quanto non legati a particolari vincoli temporali (commento tratto da www.lavoro24.ilsole24ore.com).

APPALTI - EDILIZIA PRIVATA: M. Pipino, Il punto sul DURC: dal D.L. 210/2002 al D.L. 69/2013 (Bollettino di Legislazione Tecnica n. 12/2013).

novembre 2013

APPALTI - EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: Rilascio del Documento unico di regolarità contributiva anche in presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto - D.M. 13.03.2013 (INAIL, circolare 11.11.2013 n. 53 - link a www.inail.it).

APPALTIAl Tar le controversie sulla regolarità del Durc
Spettano al giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto la regolarità del Durc nei casi in cui esso costituisce un requisito di ammissione a gare pubbliche.

Lo ha ribadito il TAR Puglia-Lecce, Sez. I, nella sentenza 07.11.2013 n. 2258, annullando un Durc irregolare rilasciato dall'Inps su richiesta di un comune calabrese.
La ditta ricorrente aveva dedotto l'inesistenza della pretesa economica e del debito contributivo (avendo essa integralmente pagato quanto dovuto), oltre alla violazione dell'art. 13-bis, comma 5, della l 94/2012 (vantando essa crediti certi, liquidi ed esigibili verso la p.a. per un importo superiore alla presunta irregolarità). Preliminarmente, il Tar ha ritenuto di riaffermare espressamente la propria giurisdizione in materia, negata da altre pronunce «sulla base della consistenza di diritto soggettivo della pretesa giudiziale».
In altri termini, secondo alcuni, il giudice amministrativo non potrebbe occuparsi delle posizioni sostanziali di diritto soggettivo afferenti al rapporto contributivo, che andrebbero devolute al giudice ordinario ai sensi dell'art. 442, comma 1, cpc. In senso contrario, tuttavia, si sono espresse le Sezioni unite della Corte di cassazione (sentenza 09.02.2011, n. 3169), confermando l'orientamento del Consiglio di stato (sez. V, sentenza 11.05.2009 n. 2874) che ha attribuito alla regolarità contributiva, attestata dal documento unico, il carattere di vero e proprio requisito di partecipazione alla gara. Secondo il collegio pugliese, l'emissione del Durc si innesta in una procedura pubblicistica e attiene ad una fase del procedimento amministrativo, costituendo il documento «uno dei requisiti posti dalla normativa di settore ai fini dell'ammissione alla gara».
La necessaria valorizzazione di tale dato induce, quindi, a ritenere appartenenti alla giurisdizione amministrativa le questioni attinenti alla regolarità del Durc. Un altro aspetto interessante della pronuncia riguarda la proiezione temporale della verifica di regolarità che precede il rilascio del documento: nel caso di specie, essa era stata compiuta sull'autodichiarazione rilasciata dal contribuente in un momento in cui il pagamento non era ancora stato effettuato.
Tuttavia, ciò che conta è la data (successiva) in cui il Durc è stato rilasciato: a quel punto, esso doveva attestare la regolarità della ditta, che nel frattempo si era messa a posto con i versamenti (articolo ItaliaOggi del 15.11.2013).

ottobre 2013

APPALTI: Durc, la regolarità non limita le sanzioni previdenziali. I chiarimenti sul documento di verifica in una circolare del ministero del lavoro.
Regolarità non fa rima con responsabilità. Il Durc emesso all'impresa con scoperture contributive in presenza di crediti nei confronti delle p.a., infatti, certifica una regolarità che consente alle imprese di continuare a operare, ma non limita il potere sanzionatorio agli enti di previdenza e alle casse edili, i quali dunque conservano integra la possibilità di attivare la procedura di riscossione coattiva.

Lo afferma il ministero del lavoro nella circolare 21.10.2013 n. 40/2013.
La regolarità contributiva. Per regolarità contributiva si intende la correttezza nei pagamenti e adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi (Inps, Inail e casse edili per le imprese di tale settore) con riferimento ai tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente riferiti all'intera situazione aziendale. Il Durc è un certificato che attesta tale regolarità di un'impresa.
Rispetto al passato, quando erano necessario tre richieste a cui corrispondevano altrettante certificazioni di regolarità (una per ciascuno degli enti coinvolti: Inps, Inail e casse edili), con il Durc le imprese (e i loro consulenti) effettuano un'unica richiesta e ottengono un unico certificato.
I requisiti di regolarità contributiva. L'Inps, l'Inail e la cassa edile sono ciascuno tenuti ad accertare la regolarità dell'impresa sulla base della rispettiva normativa di riferimento. Regolarità che deve sussistere alla data indicata nella richiesta di rilascio del Durc o alla data di conclusione dell'istruttoria (a seconda dei casi per i quali è richiesto).
I requisiti generali per la verifica della regolarità sono indicati nel decreto ministeriale 24.10.2007 rispetto ai quali, ogni ente ha provveduto con proprie circolari a fornire chiarimenti e informazioni di dettaglio in relazione alla propria normativa di riferimento. Se successivamente al rilascio del Durc emergono circostanze tali da modificare sostanzialmente la situazione di regolarità già attestata, l'ente deve darne immediata comunicazione al richiedente (con emissione di un Durc che annulla e sostituisce il precedente) e, nel caso di appalti pubblici sempre alla stazione appaltante, assumendo nel contempo le necessarie iniziative per il recupero di quanto dovuto.
Il Durc, per esempio, viene richiesto ai fini della verifica di una dichiarazione sostitutiva (in cui sia stata autocertificata la regolarità contributiva); in tal caso, la data che va indicata nella richiesta del Durc deve essere la medesima della presentazione dell'autocertificazione, in quanto la regolarità deve sussistere al «momento» in cui l'azienda ha dichiarato la propria situazione, essendo irrilevanti eventuali regolarizzazioni successive. Ad eccezione dell'ipotesi appena vista, in ogni altra richiesta di Durc qualora manchi la sussistenza dei requisiti di regolarità contributiva, l'istituto che ha rilevato tale mancanza (Inps, Inail o cassa edile), prima di attestare l'irregolarità, è tenuto a invitare l'interessato a regolarizzare la propria posizione entro un termine di massimo 15 giorni.
Pec obbligatoria nella richiesta del Durc. La richiesta del Durc avviene su internet all'indirizzo http://www.sportellounicoprevdenziale.it/ al quale si accede tramite autenticazione. Dal 2 settembre l'inoltro della richiesta di Durc è consentito soltanto se il sistema rileva l'avvenuta registrazione, nell'apposito campo del modulo di richiesta, di un indirizzo Pec (la Pec può essere della stazione appaltante/amministrazione procedente, delle Soa e dell'impresa). Dalla stessa data, sia per le pubbliche amministrazioni che per le imprese, i Durc saranno recapitati dall'Inail, dalle casse edili e dall'Inps, esclusivamente tramite Pec, agli indirizzi indicati dagli utenti nel modulo telematico di richiesta.
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I crediti certificati salvano l'impresa.
In regola l'impresa con scoperture contributive saldabili con crediti vantati nei confronti di p.a. In tal caso, infatti, se i crediti sono certi, liquidi, esigibili e certificati, l'impresa può ottenere il Durc. L'esistenza di crediti va dichiarata dall'impresa in ogni appalto o procedimento; in alternativa, però, l'adempimento può essere semplificato in un'unica dichiarazione che l'impresa può fare all'Inps, o all'Inail o alla cassa edile.
Un Durc per «sopravvivere». In base alle disposizioni del dm 13.03.2013, gli istituti previdenziali e le casse edili sono tenuti a rilasciare il Durc alle imprese che hanno ottenuto la certificazione di uno o più crediti nei confronti della pubblica amministrazione ossia nei confronti di amministrazioni statali, enti pubblici nazionali, regioni, enti locali ed enti del Servizio sanitario nazionale (si veda tabella).
Il meccanismo evidentemente vuole superare quelle problematiche che non consentivano alle imprese di ottenere il Durc attestante la regolarità (in quanto debitrici nei confronti degli istituti di previdenza e/o di casse edili) sebbene fossero a loro volta creditrici nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Con tale meccanismo, pertanto, si è voluto consentire a queste imprese di poter utilizzare il Durc per continuare a operare sul mercato, anche in presenza di debiti previdenziali e/o assicurativi. I crediti che consentono di ottenere il Durc devono essere certificati, secondo l'apposita procedura, e devono essere certi, liquidi, esigibili per un importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del soggetto titolare dei crediti certificati.
La certificazione del credito. Punto di partenza per l'impresa che intende ottenere il Durc è dunque la «certificazione» del credito vantato nei confronti di una p.a. La certificazione avviene secondo una procedura telematica, su di un'apposita «piattaforma per la certificazione dei crediti».
L'istanza di certificazione può essere presentata da chiunque, società, impresa individuale o persona fisica, vanti un credito non prescritto, certo, liquido ed esigibile, scaturente da un contratto avente a oggetto somministrazioni, forniture e appalti nei confronti di una p.a. Al riguardo si precisa che:
a) il credito è da considerarsi certo quando è determinato nel suo contenuto dal relativo atto negoziale, perfezionatosi, nel caso di specie, secondo le forme e le procedure prescritte dalle vigenti disposizioni contabili. Ai fini della certificazione, è da ritenersi sussistente il requisito della certezza solo qualora il credito sia afferente a una obbligazione giuridicamente perfezionata per la quale sia stato assunto il relativo impegno di spesa, registrato sulle scritture contabili ovvero, per gli enti del Servizio sanitario nazionale, siano state effettuate le relative registrazioni contabili.
Pertanto, in assenza di contratto perfezionato o di impegno di spesa, regolarmente registrato sulle scritture contabili ovvero, per gli enti del Servizio sanitario nazionale, delle necessarie registrazioni contabili, gli enti non potranno certificare il credito, riferibile esclusivamente alla sfera giuridica del soggetto che ha ordinato la somministrazione, la fornitura o l'appalto al di fuori delle prescritte procedure giuscontabili;
b) il requisito della liquidità, soddisfatto dalla quantificazione dell'esatto ammontare del credito, è da ricondursi agli elementi del titolo giuridico;
c) l'esigibilità, da valutarsi al momento del riscontro da parte delle amministrazioni, sta a indicare l'assenza di fattori impeditivi del pagamento del credito, quali l'eccezione di inadempimento, l'esistenza di un termine o di una condizione sospensiva.
Fermo restando il vincolo di non prescrizione, non c'è alcun termine entro il quale è possibile presentare l'istanza di certificazione di un credito. Non sono in ogni caso certificabili le somme relative a debiti fuori bilancio delle amministrazioni.
Saldo zero o positivo tra crediti e debiti. Ai fini del rilascio del Durc, la scopertura contributiva deve risultare pienamente «saldabile» con i crediti pubblici i quali, come detto, devono essere certi, liquidi ed esigibili. In altre parole, l'importo di credito certificato deve risultare pari o superiore alle scoperture contributive; se risulta inferiore il Durc di regolarità non potrà dunque essere rilasciato.
In secondo luogo, per ottenere il rilascio del Durc, è necessario che il soggetto intestatario (vale a dire l'impresa che lo richiede) dichiari la presenza di crediti certificati nei confronti della p.a., cosa che andrà fatta evidentemente nei riguardi della p.a. e/o del soggetto titolare del procedimento amministrativo per il quale serve il Durc. In particolare, l'interessato deve dichiarare di vantare crediti nei confronti della p.a. che hanno ottenuto la certificazione, precisandone gli estremi (data rilascio, amministrazione, protocollo, codice piattaforma). Per evitare di ripetere la dichiarazione in ogni procedimento, l'interessato può rendere un'unica dichiarazione sui crediti alla cassa edile o ad un istituto previdenziale i quali ne terranno conto in ogni richiesta di emissione di Durc, anche se proveniente da terzi (per esempio da una stazione appaltante).
Un documento diverso dagli altri. Il Durc rilasciato in presenza di crediti nei confronti della p.a. conterrà i seguenti elementi:
• dicitura di emissione «ex art. 13-bis, comma 5, dl n. 52/2012»;
• importo dei debiti contributivi/assicurativi, con indicazione dell'istituto previdenziale e/o della cassa nei cui confronti sussistono i debiti stessi, nonché il loro ammontare complessivo disponibile;
• gli estremi della/delle certificazione/i comunicata/e al momento di richiesta del Durc, con indicazione di ciascun importo nonché dell'ammontare complessivo disponibile;
• eventuale data del pagamento dei crediti vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
Controllo incrociato. Gli enti previdenziali e le casse edili verificheranno per mezzo dell'apposita piattaforma telematica l'esistenza delle certificazioni di credito, anche perché l'emissione del Durc è possibile fintantoché il credito è esistente ed efficace a copertura dei debiti e delle scoperture contributive.
La piattaforma consente la verifica dell'effettiva disponibilità del credito al momento della richiesta e, quindi, dell'emissione del Durc, tuttavia non è ancora pienamente operativa. Nelle more dell'avvio del procedimento, la verifica andrà fatta sulla base delle certificazioni rilasciate dalla piattaforma e trasmesse per Pec o esibite sotto la responsabilità anche penale del soggetto titolare del credito certificato (cioè l'impresa richiedente il Durc), agli istituti e/o alle casse edili (articolo ItaliaOggi Sette del 28.10.2013).

APPALTII debiti della p.a. salvano il Durc. Con la certificazione dei crediti garantita la regolarità. Le istruzioni del ministero del lavoro sulle procedure per il rilascio del documento.
Durc regolare alle imprese con debiti contributivi se vantano crediti nei confronti di p.a. A tal fine i crediti devono essere certi, liquidi ed esigibili e d'importo non inferiore ai debiti contributivi in base alla certificazione rilasciata dalla p.a. debitrice. La «regolarità» così raggiunta consentirà alle imprese di poter continuare ad operare, ma non limita in alcuna misura il potere sanzionatorio agli istituti di previdenza e alle casse edili, né tantomeno quello di attivare la procedura di riscossione coattiva.

Lo precisa, tra l'altro, il Ministero del lavoro nella circolare 21.10.2013 n. 40/2013 emessa ieri.
Crediti e debiti. Le istruzioni concernono la possibilità di ottenere un Durc regolare da parte delle imprese che, in opposizione a scoperture contributive, vantano crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni (enti pubblici, regioni, enti locali, Ssn). Una possibilità prevista dal dl n. 52/2012 e disciplinata dal dm 13 marzo 2013 ai fini della certificazione dei crediti pubblici. Il ministero spiega che, ai fini del rilascio del Durc, la scopertura contributiva deve risultare «saldabile» in pieno con i crediti pubblici i quali, peraltro, devono essere certi, liquidi ed esigibili. Se, dunque, i crediti risultano inferiori al debito contributivo il Durc sarà comunque rilasciato «di non regolarità».
La dichiarazione dei crediti. Al fine del rilascio del Durc (in tabella gli elementi caratteristici) è necessario che il soggetto intestatario dichiari la presenza di crediti certificati nei confronti della pa, cosa che andrà fatta evidentemente nei riguardi della p.a. e/o del soggetto titolare del procedimento amministrativo per il quale occorre il Durc stesso.
In particolare, l'interessato deve dichiarare di vantare crediti nei confronti della pa che hanno avuto la certificazione tramite l'apposita piattaforma informatica, precisandone gli estremi (amministrazione, data rilascio, protocollo, codice piattaforma). Per evitare di ripetere la dichiarazione in ogni procedimento, l'interessato può rendere la dichiarazione sui crediti alla cassa edile o a un istituto previdenziale che ne terranno conto in ogni richiesta di emissione di Durc anche se proveniente da altri (per esempio da una stazione appaltante).
Controllo incrociato. Come da indicazioni del ministero dell'economia, spiega ancora la circolare, gli enti previdenziali e le casse edili dovranno verificare per mezzo della predetta piattaforma e attraverso l'apposito codice l'esistenza delle certificazioni di credito, anche perché l'emissione del Durc resta possibile fintantoché il credito resta esistente a copertura dei debiti.
La piattaforma consente tale verifiche, nonché la sua effettiva disponibilità al momento della richiesta e dell'emissione del Durc. Nelle more dell'avvio del descritto procedimento (non ancora attivo), il ministero stabilisce che la verifica vada fatta sulla base delle certificazioni rilasciate dalla piattaforma e trasmesse per Pec o esibite sotto la responsabilità anche penale del soggetto titolare del credito certificato (cioè l'impresa richiedente il Durc), agli istituti e/o alle casse edili.
Durata di 120 giorni. Il ministero, infine, chiarisce che questa disciplina non riveste un carattere di specialità rispetto alle disposizioni ordinarie per cui rimane che anche il Durc emesso ai sensi della dl n. 52/2012 ha una durata di 120 giorni dalla data del rilascio (articolo ItaliaOggi del 22.10.2013).

APPALTI - EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: D.M. 13.03.2013 – certificazione di crediti e rilascio del DURC – primi chiarimenti (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, circolare 21.10.2013 n. 40/2013).

APPALTIIl Durc negativo taglia i fondi. Debito Inail trattenuto dalla p.a. che eroga i contributi. Una circolare dell'Istituto assicuratore illustra le novità introdotte dal decreto Fare.
Contributi pubblici ridotti alle imprese con Durc negativo per debiti nei confronti dell'Inail. In tal caso infatti, la pubblica amministrazione è tenuta a trattenere dal contributo l'importo dei debiti e a versarlo alla sede Inail competente.
Lo spiega lo stesso istituto di assicurazione nella nota prot. n. 5992/2013, illustrando le novità del decreto Fare (dl n. 69/2013 convertito dalla legge n. 98/2013) relative all'estensione della disciplina dell'«intervento sostitutivo».
L'intervento sostitutivo. L'art. 4 del dpr n. 207/2010 (regolamento del dlgs n. 163/2006) prevede che in presenza di un Durc negativo, ossia con irregolarità nei versamenti dovuti all'Inail, all'Inps o alle casse edili, le stazioni appaltanti si sostituiscano all'impresa debitrice (appaltatrice o subappaltatrice avente) e procedano a pagare, in tutto o in parte, il debito contributivo all'Inps, all'Inail o alle casse edili trattenendo il relativo importo dal corrispettivo dovuto in forza dell'appalto. Il dl n. 69/2013, tra le innovazioni introdotte al Durc, ha rimodulato ed esteso questa disciplina (che va sotto il nome di «intervento sostitutivo»). Infatti, spiega l'Inail, ha previsto che la procedura:
- sia attivata direttamente da tutti i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lett. b, del dpr n. 207/2010 (vale a dire amministrazioni aggiudicatrici, organismi di diritto pubblico, enti aggiudicatori, altri soggetti aggiudicatori, soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti);
- si applica «in quanto compatibile» anche alle amministrazioni pubbliche che erogano contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere per i quali sia prevista l'acquisizione d'ufficio del Durc.
Le istruzioni operative. Relativamente ai debiti per premi assicurativi, l'Inail spiega che la p.a., una volta ricevuto un Durc attestante l'irregolarità nei confronti dell'Inail del soggetto beneficiario dell'erogazione (sussidio o altro), deve segnalare la situazione alla sede dell'Inail competente indicata sul Durc.
La sede Inail verifica l'attualità dell'inadempienza contributiva e trasmette via Pec alla p.a. i dati necessari per il pagamento, con indicazione dell'importo e delle modalità di compilazione dei modelli F24 o F24 EP. Nel caso in cui la p.a. non possa utilizzare i predetti modelli, la sede Inail indica l'Iban sul quale effettuare il bonifico di pagamento e la relativa causale.
Durc anche per i cofinanziamenti europei. Sempre il dl Fare, inoltre, all'art. 31, comma 8-quater, ha previsto specifiche norme in relazione alle imprese beneficiarie di agevolazioni oggetto di cofinanziamento Ue finalizzate alla realizzazione di investimenti produttivi. Tali norme stabiliscono che le p.a. procedenti, in sede di concessione delle agevolazioni, sono tenute a verificare «anche per il tramite di eventuali gestori pubblici o privati dell'intervento interessato» la regolarità contributiva del beneficiario, acquisendo d'ufficio il Durc.
Pertanto, spiega l'Inail, le p.a. e gli altri gestori pubblici e privati tenuti ad acquisire d'ufficio il Durc, qualora non già in possesso dell'utenza per accedere al servizio di richiesta dei certificati in www.sportellounicoprevidenziale.it, devono richiedere l'abilitazione tramite Pec a una sede Inail, Inps o cassa edile, allegando copia della convenzione o contratto con l'amministrazione pubblica procedente nel caso di gestori. In tal caso, il Durc ha validità di 120 giorni dalla data di rilascio (articolo ItaliaOggi dell'08.10.2013).

settembre 2013

APPALTI - EDILIZIA PRIVATARegolarità contributiva. Con la conversione del decreto del fare valgono 120 giorni i documenti rilasciati dal 21 agosto.
Più tempo per chiedere il Durc. Dopo la stipula del contratto la verifica è legata a fatture e avanzamento lavori.

Dopo il primo Durc –chiesto dall'amministrazione ai vincitori di gare d'appalto a conferma dell'autocertificazione del concorrente– gli enti non devono richiedere un altro documento di regolarità contributiva, subito dopo la stipula del contratto. L'indicazione che arriva dal ministero del Lavoro è quella di «attendere» e di rinviare la richiesta del secondo Durc alla prima fattura o stato di avanzamento lavori per le opere pubbliche.
La nuova tempistica per i documenti di regolarità contributiva è contenuta nella circolare del Lavoro n. 36/2013. Si tratta delle prime istruzioni operative per la corretta lettura delle norme sul Durc contenute nel decreto del fare (Dl 69/2013 convertito nella legge 98/2013).
In primo luogo occorre ricordare che la legge di conversione ha modificato il termine di validità del Durc: il Dl 69/2013 aveva previsto che in ipotesi di verifica della dichiarazione sostitutiva dei requisiti generali (articolo 38, Dlgs 163/2006) il documento fosse valido per 180 giorni. In sede di conversione questo termine –per l'aggiudicazione, la stipula e i pagamenti del contratto– è stato ridotto a 120 giorni dalla data di rilascio. Trattandosi di una disposizione introdotta dal Parlamento, risulta applicabile solo dall'entrata in vigore della legge di conversione: la circolare ministeriale afferma «dopo il 21 agosto», ma in realtà la legge è in vigore già da quella data, e quindi –a stretto rigore– dovrebbero durare 120 giorni i Durc emessi fin dal 21 agosto compreso.
I Durc rilasciati in precedenza, invece, avranno una validità di 90 giorni, anche se risultano rilasciati nel periodo di vigenza del decreto legge che aveva raddoppiato il termine.
Il ministero chiarisce come il legislatore abbia inteso creare sostanzialmente tre gruppi in relazione alle fasi del contratto e dei relativi Durc che debbono essere richiesti direttamente dalla Pa.
Andiamo con ordine e vediamo i tre «momenti».
1- In primo luogo, avrà validità quadrimestrale il Durc per la verifica della dichiarazione sostitutiva sulla regolarità contributiva espressamente previsto dall'articolo 38 del Codice dei contratti (Dlgs 163/2006), nonché quello previsto per l'aggiudicazione e la stipula del contratto. Nel primo caso, il termine di 120 giorni di validità non decorre dalla data di rilascio ma dalla data –indicata nel documento– di verifica della dichiarazione sostitutiva.
2- Il secondo raggruppamento si riferisce alle fasi successive alla stipula del contratto:
- pagamento di fatture o stati di avanzamento lavori (Sal) o fatture;
- certificato di collaudo,
- certificato di regolare esecuzione o verifica di conformità,
- attestazione di regolare esecuzione.
In questi casi il ministero invita a richiedere un altro Durc non nel momento immediatamente successivo alla conclusione del contratto, ma solamente nei due passaggi chiave successivi: lo stato di avanzamento lavori e il certificato di collaudo o di regolare esecuzione, ferma restando la validità per ogni documento confermata a 120 giorni. Questo per evitare di vedere «scadere» troppo presto un documento richiesto con eccessivo anticipo: in questo modo le stazioni appaltanti possono riuscire a utilizzare lo stesso Durc, sempre nei 120 giorni di validità.
3- Nell'ultima fase occorre comunque sempre acquisire un nuovo Durc da utilizzare per il pagamento del saldo finale, per il quale non è prevista l'estensione di validità dei documenti richiesti nelle fasi precedenti anche se non ancora scaduti.
Per i subappalti, il Durc deve essere richiesto in fase di autorizzazione al subappalto, nonché per il pagamento dei Sal e per l'ultima fase contrattuale, nonché per il saldo prezzo.
Viene confermata infine la disposizione relativa al «preavviso di accertamento negativo»: gli enti coinvolti nell'emissione del Durc (Inps Inail o Casse edili), in caso di irregolarità, devono invitare l'interessato a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni, con invito per posta certificata all'interessato o al consulente del lavoro nominato, riportando l'indicazione analitica delle irregolarità riscontrate.
La disposizione, anche se inserita fra quelle relative ai contratti pubblici, deve ritenersi valida per ogni verifica operata dagli enti previdenziali in ogni ipotesi di rilascio del Durc.
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Le indicazioni
LA VALIDITÀ
Il periodo di validità del Durc è 120 giorni dalla data di rilascio per i documenti emessi dopo il 21.08.2013. I Durc emessi in precedenza valgono 90 giorni
I LAVORI PRIVATI
Non va più chiesto il Durc in caso di lavori privati di manutenzione edilizia realizzati senza ricorso a imprese o in economia
LE FASI
Il Durc è necessario per:
- verifica della regolarità contributiva autocertificata nelle gare
- a ogni pagamento o stato di avanzamento lavori
- per il certificato di collaudo
- per l'autorizzazione al subappalto
- per il pagamento del saldo finale
LE IRREGOLARITÀ
Il preavviso di accertamento minimo è notificato via Pec all'interessato o al consulente del lavoro con l'indicazione analitica delle cause di irregolarità. Il contribuente può sanarle in 15 giorni
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La sostituzione. L'intervento della Pa quando emergono debiti sui versamenti.
L'ente deve saldare il conto non pagato.

Se il Durc segnala un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, le amministrazioni e gli enti aggiudicatori devono trattenere dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inottemperanza e versare il dovuto direttamente all'Inps, all'Inail o alla Cassa edile.
Il comma 3, dell'articolo 31, del Dl 69/2013, ha ribadito quanto già previsto dal regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici (Dpr 207/2010). In pratica, l'irregolarità del Durc nei confronti del l'operatore economico –nel l'alveo dei contratti pubblici– comporta che il pagamento dell'importo, oggetto di liquidazione da parte della stazione appaltante in relazione alla fase del contratto, sia effettuato a favore degli istituti creditori dei contributi omessi.
Il ministero del Lavoro, con la circolare 3/2012, ha chiarito che la sostituzione nell'obbligazione contributiva non opera soltanto nel caso in cui il debito delle stazioni appaltanti nei confronti degli appaltatori copra per intero le irregolarità accertate nel documento unico, ma anche quando il debito sia in grado di colmarle solo in parte. In questa ipotesi, il pagamento nei confronti di ciascun ente deve essere ripartito in proporzione ai crediti vantati da ogni Istituto o Cassa, evidenziati nel Durc.
Con il messaggio 13154 dello scorso 12 agosto, l'Inps ha fornito le istruzioni per operare la «sostituzione» e il versamento all'istituto tramite il modello F24 EP.
Prima di procedere ai versamenti è necessario che la stazione appaltante dichiari agli enti creditori l'intenzione di sostituirsi al debitore tramite un «preavviso di pagamento»: la comunicazione deve essere preventiva, perché serve a ricalcolare i crediti nel caso in cui fosse già intervenuto un altro appaltante a sanare, anche solo in parte, le posizioni dell'appaltatore.
L'intervento sostitutivo esplica i propri effetti anche con riferimento al subappalto: infatti, la stessa circolare 3/2012 ha ricordato che –siccome nell'ambito degli appalti pubblici sussiste un vincolo solidaristico tra appaltatore e subappaltatore sulle somme dovute in relazione al personale impiegato nel contratto– l'intervento sostitutivo da parte della stazione appaltante opera anche per sanare i debiti dei subappaltatori (nelle ipotesi di somme residue e non oltre il valore del debito che l'appaltatore ha nei confronti del subappaltatore, alla data di emissione del Durc negativo). Infine, se l'irregolarità riguarda solo il subappaltatore e l'importo dovuto a quest'ultimo è insufficiente a coprirla, la sostituzione nell'obbligazione contributiva svincola il pagamento nei confronti del l'appaltatore
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Incentivi. I controlli prima dell'erogazione.
Regole unificate su aiuti e sussidi.
LA «SANZIONE»/ Se il beneficiario risulta irregolare scatta il taglio delle sovvenzioni e dei contributi comunitari.

Anche il rilascio del documento unico di regolarità contributiva utile per il godimento di sovvenzioni, contributi, benefici normativi e altri sussidi è stato oggetto di semplificazioni in sede di conversione del decreto del fare (Dl 69/2013) nella legge 98 del 09.08.2013. Attraverso l'inserimento dei commi da 8-bis a 8-quinquies, nel corpo dell'articolo 31, sono state dettate le regole per gestire le inadempienze contributive: in pratica, le amministrazioni che rilevano irregolarità contributive dal Durc devono operare una trattenuta dai benefici economici che si apprestano a concedere.
Con la circolare 36 del 6 settembre scorso il ministero del Lavoro ha chiarito i passaggi necessari. La pubblica amministrazione, prima di erogare alle imprese le sovvenzioni, i contributi, i sussidi, gli ausili finanziari e i vantaggi economici di qualunque genere –inclusi i benefici e gli aiuti comunitari per la realizzazione di investimenti previsti dal comma 553, dell'articolo 1, della legge 266/2005– deve acquisire il Durc.
Poi, secondo quanto disposto dal nuovo comma 8-bis, in caso di inadempienza contributiva, è tenuta a trattenere dal certificato di pagamento l'importo corrispondente al debito evidenziato dal Durc e a versarlo agli enti creditori interessati.
Per quanto concerne l'acquisizione d'ufficio del documento, i commi 8-quater e 8-quinquies dell'articolo 31 ribadiscono il principio già enunciato dal Dpr 445/2000, precisando che ai fini dell'ammissione delle imprese di tutti i settori ad agevolazioni oggetto di cofinanziamento europeo per realizzare investimenti produttivi, gli enti procedenti –anche per il tramite di gestori pubblici o privati dell'intervento interessato– sono tenuti a verificare la regolarità contributiva del beneficiario in sede di concessione degli aiuti e devono quindi acquisire d'ufficio il documento di regolarità contributiva conforme.
La validità del documento richiesto per qualsiasi finalità è stata portata dal decreto del fare a 120 dal rilascio (tranne per i Durc emessi prima del 21 agosto scorso che godono invece di una validità di 90 giorni).
Il comma 8-ter dell'articolo 31 ha disposto in modo esplicito che la nuova validità del Durc è applicabile anche per i finanziamenti e le sovvenzioni previste dalla normativa del l'Unione europea, statale e regionale e ai fini del godimento dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale.
Quest'ultima tipologia di sgravi è anche subordinata al rispetto degli altri obblighi di legge e all'applicazione degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (articolo Il Sole 24 Ore del 23.09.2013).

APPALTI - EDILIZIA PRIVATA: OGGETTO: DURC. Art. 31 DL 69/2013 convertito nella legge 98/2013. Primi adeguamenti effettuati con il rilascio della versione 4.0.1.28 dell’applicativo Sportello unico previdenziale (INAIL, nota 20.09.2013 n. 5727 di prot.).

APPALTI - EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: D.L. n. 69/2013 art. 31 – semplificazioni in materia di Durc - Circolare Ministero del Lavoro n. 36/2013 (ANCE di Bergamo, circolare 13.09.2013 n. 211).

APPALTI - EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: Legge 98 del 09.08.2013: novità in materia di DURC (Cassa Edile di Bergamo e Edilcassa Artigiana di Bergamo, nota 11.09.2013 n. 1360 di prot.).

EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: Conversione in Legge del D.L. “Fare” – novità in materia di lavoro (DURC) (ANCE Bergamo, circolare 06.09.2013 n. 202).

APPALTI - EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: DURC – Recapito del documento esclusivamente tramite PEC (ANCE Bergamo, circolare 06.09.2013 n. 201).

APPALTI - EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: art. 31 del D.L. n. 69/2013 (conv. da L. n. 98/2013) – semplificazioni in materia di DURC – primi chiarimenti (Ministero del Lavoro  e delle Politiche Sociali, circolare 06.09.2013 n. 36/2013).
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La Direzione generale per l’Attività Ispettiva, con la circolare n. 36/2013, d’intesa con gli Istituti, fornisce i primi chiarimenti interpretativi sull’art. 31 del D.L. n. 69/2013 (conv. da L. n. 98/2013, c.d. “Decreto Fare”), che ha introdotto importanti semplificazioni in ordine al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
I chiarimenti forniti dalla circolare, che riguardano in particolare le fasi in cui il DURC deve essere acquisito e la sua validità temporale, consentiranno peraltro agli Enti previdenziali e alle Casse edili un tempestivo adeguamento delle relative procedure di gestione del Documento.
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Lavoro. Le prime indicazioni nella circolare del ministero. Contratti, collaudi e pagamenti: un Durc per ogni passaggio.
La validità del Durc (Documento unico di regolarità contributiva) acquista la nuova durata di 120 giorni dal 21 agosto scorso.

Lo stabilisce la circolare emanata ieri del ministero del Lavoro, unitamente ad altri chiarimenti a commento dell'articolo 31 del decreto legge n. 69/2013 convertito dalla legge 98/2013.
Si tratta di una disposizione introdotta in sede di conversione del decreto legge ed è applicabile esclusivamente ai Durc rilasciati dopo tale data. Quelli rilasciata prima di tale data avranno, pertanto, una validità di 90 giorni secondo la disciplina precedente.
Il comma 5 dell'articolo 31, in materia di appalti pubblici, raggruppa ora il Durc in tre aree nell'ambito delle quali conserva la validità di 120 giorni, senza, dover ricorrere ad altro documento. Nel primo raggruppamento sono inseriti: la verifica della dichiarazione sostitutiva prevista dall'articolo 38, comma 1, lettera i), Dlgs n. 163/06; l'aggiudicazione del contratto; la stipula del contratto. Il secondo riguarda il pagamento degli stati di avanzamento ed il certificato di collaudo. In tale ipotesi il Durc (ferma restando la sua validità quadrimestrale) dovrà essere acquisito non già dal momento successivo alla stipula del contratto, ma solo al concreto verificarsi delle due fattispecie citate. Resta fermo che un ulteriore Durc (terzo raggruppamento) dovrà essere richiesto in sede di pagamento del saldo finale.
Fermo restando l'obbligo da parte degli Istituti o Cassa edile, in caso di irregolarità, di invitare l'interessato a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni, prima dell'emissione o annullamento del Durc, tale procedura pur se inserita tra le disposizioni inerenti gli appalti pubblici, deve applicarsi ad ogni diversa tipologia di verifica operata dagli enti previdenziali in sede di rilascio del Durc.
La validità del Durc di 120 giorni (estesa fino al 31.12.2014 ai lavori edili privati) si applica anche alle erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, compresi i benefici e le sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti da parte delle Pa, per le quali è prevista l'acquisizione del documento. Anche per tali erogazioni è prevista la trattenuta dal certificato di pagamento dell'importo corrispondente alla eventuale inadempienza evidenziata dal documento.
Analoghe disposizioni valgono per la fruizione dei benefici in materia di lavoro e legislazioni sociale e per finanziamenti previsti dalla normativa Ue, statale e regionale (articolo Il Sole 24 Ore del 07.09.2013).
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Durc più facile. Ma da rifare. La validità di 120 giorni si applica solo dal 21 agosto. Per il ministero del lavoro non sono riutilizzabili i documenti emessi in base al dl Fare.
La semplificazione del Durc decorre dal 21 agosto. Infatti, la validità quadrimestrale (120 giorni) si applica solo ai certificati emessi da tale data, mentre su quelli emessi prima opera la vecchia validità di 90 giorni. Di conseguenza anche il riutilizzo dei Durc da parte delle p.a. (la vera semplificazione) è possibile solo con i documenti emessi dalla predetta data.
Lo precisa il ministero del lavoro nella circolare n. 36/2013, illustrando le novità sul documento unico di regolarità contributiva introdotte dal dl n. 69/2013 (decreto Fare), convertito dalla legge n. 98/2013.
La nuova validità. La mini-riforma è opera del dl n. 69/2013, in vigore dal 21 giugno, in relazione ai contratti pubblici al fine di velocizzare l'attività delle p.a. Diverse le novità alcune modificate in sede di conversione in legge n. 98/2013, in vigore dal 21 agosto, tra cui quella relativa alla nuova e più lunga validità del Durc. Il dl n. 69/2013 infatti l'aveva fissata a 180 giorni, ma è stata ridotta a 120 giorni dalla legge di conversione.
Inoltre sempre il dl n. 69/2013 ha stabilito (novità non modificata dalla legge di conversione) che, durante la nuova e lunga validità, con lo stesso Durc la p.a. può verificare tutte le fasi dell'appalto, fatta eccezione per il saldo finale (pagamento ultima fattura). La nuova durata, spiega il ministero, si applica esclusivamente ai Durc rilasciati dopo il 21 agosto (entrata in vigore legge n. 98/2013), poiché si tratta di norma introdotta in sede di conversione. I Durc rilasciati prima invece, aggiunge il ministero, «godranno di una validità di 90 giorni, così come previsto dalla disciplina previgente», non essendo stata convertita in legge la norma che fissava la validità di 180 giorni.
Durc da rifare. Secondo il ministero la nuova validità vale con riferimento alle fasi individuate dal dl n. 69/2013 (si veda tabella) per le quali legittima il riutilizzo del Durc. La precisazione, evidentemente, annulla i benefici di semplificazione relativamente ai Durc emessi in vigenza del dl n. 69/2013, cioè emessi dal 21 giugno al 20 agosto, revocandone la validità di 180 giorni (ridotta a 90) nonché (peggio) dichiarando di conseguenza impraticabile il riutilizzo. Quindi costringendo le p.a. a chiedere un nuovo Durc, al fine di ricavarne i benefici della più lunga validità e, soprattutto, del riutilizzo.
Infatti, dopo aver suddiviso le fasi in due «raggruppamenti» (il primo contenente le fasi a, b e c; il secondo le fasi d ed e, tranne il saldo finale), sul primo raggruppamento il ministero spiega che, in pratica, le p.a. tenute ad acquisire il Durc «devono utilizzare il medesimo documento –in corso di validità, ossia nell'ambito di 120 giorni dalla data del suo rilascio– ai fini dell'attestazione della regolarità contributiva anche per le ipotesi di cui alle lettere b e c e quindi fino alla stipula del contratto».
Professionisti e Pec in campo. Tra le altre novità, il ministero evidenzia il coinvolgimento dei professionisti (consulenti del lavoro e altri abilitati alla consulenza del lavoro, ex lege n. 12/1979) nella sistemazione dei Durc negativi. In questi casi infatti è previsto il loro intervento, tramite Posta elettronica certificata (Pec), al fine di accelerare la regolarizzazione dei requisiti con i diversi enti (Inps, Inail, casse edili).
Il ministero precisa che, anche se la nuova previsione è inserita tra le norme attinenti specificamente ai contratti pubblici, essa opera con ogni tipologia di verifica operata dagli enti previdenziali in sede di rilascio del Durc. Quindi, anche nel settore privato dove, peraltro, l'estensione a 120 giorni della validità del Durc resterà vigente fino al 31.12.2014 e soltanto per i lavori edili (articolo ItaliaOggi del 07.09.2013).

APPALTI - EDILIZIA PRIVATAIl Durc ora arriva via email. Le imprese possono indicare l'indirizzo del consulente. Dal 2 settembre Casse edili, Inps e Inail rilasciano il documento solo tramite Pec.
Addio al Durc su carta. Dal 2 settembre infatti le casse edili, l'Inps e l'Inail rilasciano il documento unico di regolarità contributiva esclusivamente per Posta elettronica certificata (Pec) all'indirizzo obbligatoriamente da indicare sul modulo telematico di richiesta. I professionisti in prima linea: le imprese, anziché il proprio, possono indicare l'indirizzo Pec di un loro consulente a cui il Durc sarà successivamente recapitato.
Il Durc. Il Durc è un certificato che attesta contestualmente la regolarità di un'impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di Inps, Inail e casse edili verificati sulla base delle rispettive norme di riferimento (come verrà detto, più avanti, a proposito dei requisiti regolarità).
Rispetto al passato, quando era necessario effettuare tre richieste a cui corrispondevano altrettante certificazioni relative alla regolarità (una per ciascuno degli entri coinvolti: Inps, Inail e casse edili; quest'ultima, ovvio, solo in caso di aziende edili), con il Durc le imprese (e loro consulenti) effettuano un'unica richiesta per il rilascio della regolarità contributiva «complessiva». Il Durc attesa la regolarità contributiva ma non produce effetti liberatori per l'impresa; in altre parole, nonostante l'attestazione di regolarità da parte degli enti (Inps, Inail e cassa edile), a loro (enti) resta sempre e comunque possibile attivare azioni per l'accertamento e il recupero di eventuali somme che dovessero successivamente risultare dovute dall'impresa certificata come regolare.
La regolarità contributiva. Per regolarità contributiva si intende la correntezza nei pagamenti e adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi per tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente riferiti all'intera situazione aziendale.
Requisiti di regolarità. L'Inps, l'Inail e la cassa edile sono ciascuno tenuti ad accertare la regolarità dell'impresa sulla base della rispettiva normativa di riferimento. Regolarità che deve sussistere alla data indicata nella richiesta di rilascio del Durc o alla data di conclusione dell'istruttoria (a seconda dei casi per i quali è richiesto). I requisiti generali per la verifica della regolarità sono indicati nel decreto ministeriale 24/10/2007 rispetto ai quali, ogni ente ha provveduto con proprie circolari a fornire chiarimenti e informazioni di dettaglio in relazione alla propria normativa di riferimento.
Se successivamente al rilascio del Durc emergono circostanze tali da modificare sostanzialmente la situazione di regolarità già attestata, l'ente deve darne immediata comunicazione al richiedente (con emissione di un Durc che annulla e sostituisce il precedente) e, nel caso di appalti pubblici sempre alla stazione appaltante, assumendo nel contempo le necessarie iniziative per il recupero di quanto dovuto. Il Durc, per esempio, viene richiesto ai fini della verifica di una dichiarazione sostitutiva (in cui sia stata autocertificata la regolarità contributiva); in tal caso, la data che va indicata nella richiesta del Durc deve essere la medesima della presentazione dell'autocertificazione, in quanto la regolarità deve sussistere al «momento» in cui l'azienda ha dichiarato la propria situazione, essendo irrilevanti eventuali regolarizzazioni successive.
L'invito alla regolarizzazione. A eccezione dell'ipotesi appena vista (richiesta di Durc per verifica della dichiarazione sostitutiva), in ogni altra richiesta di Durc qualora manchi la sussistenza dei requisiti di regolarità contributiva, l'istituto che ha rilevato tale mancanza (Inps, Inail o cassa edile), prima di attestare l'irregolarità, è tenuto a invitare l'interessato a regolarizzare la propria posizione entro un termine di massimo 15 giorni.
Come si richiede. La richiesta del Durc avviene su internet all'indirizzo http://www.sportellounicoprevidenziale.it/ al quale si accede tramite autenticazione e dove è disponibile anche il manuale utente. La procedura, in seguito ad automatica verifica formale delle informazioni inserite, attesta l'inoltro della richiesta del Durc e comunica l'assegnazione di un CIP (codice identificativo pratica) e di un numero di protocollo di richiesta. Il CIP vale come «ricevuta» e deve essere stampato e conservato dall'utente come prova del corretto invio della richiesta.
Nel caso di contratti pubblici, il CIP viene rilasciato solo a inoltro della prima richiesta e deve essere indicato dall'utente per ogni richiesta, relativa allo stesso appalto/subappalto, successiva alla prima (pertanto, per uno stesso appalto/subappalto, si avranno più «ricevute» tutte aventi lo stesso numero CIP ma numero e data di protocollo diversi). Attraverso il CIP è possibile verificare in qualunque momento lo stato di avanzamento della propria pratica, accedendo in modalità di consultazione alla specifica procedura informatica o richiedendo a una qualunque struttura territoriale degli enti di effettuare tale controllo.
Pec obbligatoria. A decorrere dal 2 settembre l'inoltro della richiesta di Durc è consentito soltanto se il sistema rileva l'avvenuta registrazione, nell'apposito campo del modulo di richiesta, di un indirizzo Pec (la Pec può essere della stazione appaltante/amministrazione procedente, delle Soa e dell'impresa). Dalla stessa data, sia per le pubbliche amministrazioni che per le imprese, i Durc saranno recapitati dall'Inail, dalle casse Edili e dall'Inps, esclusivamente tramite Pec, agli indirizzi indicati dagli utenti nel modulo telematico di richiesta.
Le novità del decreto Fare. La novità, ha spiegato l'Inps (messaggio n. 13414/2013), deriva dalle ultime riforme in materia di semplificazione volte a favorire la riduzione dei costi amministrativi alle imprese, valorizzando l'utilizzo dei nuovi canali informatici come strumento di interazione tra pubbliche amministrazioni, cittadini, imprese e professionisti. Ma è anche figlia delle semplificazioni (al Durc) introdotte dal dl n. 69/2013 (decreto Fare, convertito in legge n. 98/2013 in vigore dal 21 agosto). Semplificazioni che sono evidenziate dalla Cnce (comunicazione n. 521/2013) come riguardanti proprio il rilascio del documento di regolarità.
È stato confermato prima di tutto l'obbligo per stazioni appaltanti ed enti aggiudicatori di acquisire d'ufficio il Durc, in particolare ai fini del pagamento dei lavori all'impresa affidataria e alle subappaltatrici. È stato confermato, inoltre, l'intervento sostitutivo di stazioni appaltanti ed altri enti aggiudicatori con il pagamento diretto agli enti di previdenza e alla cassa edile nei casi di Durc, richiesti per stati di avanzamento lavori, che segnalino inadempienze contributive.
Ancora, nel ribadire che il Durc va richiesto d'ufficio in tutte le fasi riguardanti lo svolgimento dell'appalto (verifica autodichiarazione, aggiudicazione, stipula contratto, sal e liquidazione finale), il dl Fare ne ha fissata la validità di 180 giorni dall'emissione consentendone l'utilizzo, nello stesso periodo, anche per finalità diverse. Secondo la Cnce la maggiore innovazione riguarda l'obbligo per le stazioni appaltanti di acquisire il Durc, dopo la stipula del contratto, ogni 180 giorni e di utilizzarlo per pagare i sal che ricadono nel periodo di validità di ciascun documento.
Durc via Pec. Dal 2 settembre, sia alle pubbliche amministrazioni che alle imprese, i Durc vengono recapitati solo via Pec all'indirizzo indicato nella richiesta. La Cnce ha precisato che l'obbligo riguarda non solo le richieste presentate da stazioni appaltanti, enti aggiudicatori o Soa, ma anche quelle delle imprese, con la particolarità che a queste ultime è data facoltà di indicare il loro indirizzo Pec oppure quello di un loro consulente. Infine, la Cnce ha evidenziato che l'eventuale necessità di ritrasmettere il Durc, ricevuto via Pec dall'impresa, a soggetti non tenuti all'utilizzo di tale strumento (per esempio committenti privati o amministrazioni di altri Paesi) è superata dalla possibilità stampare il documento allegato alla mail certificata. Infatti, l'apposizione sul Durc del cosiddetto «glifo» (è il contrassegno generato elettronicamente), consente di assicurare la provenienza e la conformità all'originale del documento cartaceo.
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Regolarità anche per omissioni fino a 100.
La regolarità contributiva è dichiarata anche in presenza di un cosiddetto «scostamento non grave» tra somme dovute e somme versate. Lo scostamento s'intende «non grave» quando «con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione» c'è una differenza tra dovuto e versato che è inferiore o pari al 5%, o un debito inferiore a 100 euro (qualora lo scostamento sia superiore al 5%). In caso di certificato di regolarità rilasciato in presenza di «scostamento non grave», il soggetto (operatore economico titolare del Durc) è obbligato a versare l'importo (lo scostamento) entro i 30 giorni successivi all'emissione del Durc; se non provvede l'irregolarità sarà dichiarata nei Durc successivamente rilasciati.
Attenzione: questa possibilità dell'emissione del Durc in presenza di «scostamento non grave» è applicabile esclusivamente alla regolarità contributiva richiesta ai fini della verifica della dichiarazione sostitutiva in fase di selezione pubblica del contraente. In tutti gli altri casi di richiesta di Durc, la presenza di una scopertura, anche se inferiore ai limiti sopra indicati di «scostamento grave», comporta sempre e comunque la dichiarazione di irregolarità dell'azienda, con sospensione dell'istruttoria e invito a regolarizzare la posizione entro 15 giorni (articolo ItaliaOggi Sette del 02.09.2013).

agosto 2013

APPALTI - EDILIZIA PRIVATAStesso Durc per commesse diverse. Irregolarità sanabili dall'azienda entro 15 giorni dalla segnalazione di Inps, Inail o Cassa edile.
Appalti. Il Dl del Fare estende la validità del documento di regolarità contributiva da 90 a 120 giorni - Per il saldo occorre un nuovo certificato.

Il Documento unico di regolarità contributiva (Durc) ha una validità uniforme e raggiunge ora i 120 giorni dalla data del rilascio. La validità è riferita solo al tempo e non anche allo scopo per cui è stato richiesto e rilasciato. Il documento non ha carattere di definitività, per cui eventuali irregolarità potranno essere sanate entro 15 giorni senza che compromettere la regolarità del pagamento dell'appalto.
Sono, queste, le principali novità introdotte in materia dal Decreto del fare 69/2013 (convertito nella legge 98/2013), il quale ha ancora una volta modificato il quadro normativo che disciplina il rilascio, l'esercizio e la validità del Durc, istituito originariamente, in materia di appalti, dall'articolo 86, comma 10 del Dlgs 276/2003.
Acquisizione del Durc
Nell'ambito delle procedure d'appalto di opere, servizi e forniture, il Durc segue due strade, a seconda che si tratti di contratti pubblici o privati (per questi ultimi si legga l'altro articolo in pagina). Soffermando l'attenzione sulla prima ipotesi, il legislatore, in applicazione dell'articolo 16-bis del Dl 185/2009, aveva già posto direttamente a carico delle stazioni appaltanti pubbliche l'onere di acquisire d'ufficio il Durc dagli istituti tramite sistemi informatici. Tale procedura si estende ora in caso di pagamento delle prestazioni rese, oltre che nell'ambito dell'appalto, anche in caso di subappalti.
Attività pubbliche soggette
In caso di appalti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, ai fini della verifica amministrativo-contabile, i titoli di pagamento devono essere corredati del Durc anche in formato elettronico. Tale obbligo viene esteso ai fini del rilascio dell'autorizzazione che l'affidatario dei lavori, il quale intenda avvalersi del subappalto o del cottimo, deve chiedere in base all'articolo 118, comma 8, del Dlgs 163/2006 (Codice appalti pubblici), al soggetto aggiudicatore dell'appalto. Anche in questo caso sarà onere della stazione appaltante, in presenza di tale istanza, chiedere all'istituto o ente la certificazione di regolarità contributiva riguardante il subappaltatore o cottimista interessato.
Validità del Durc
Sposando la decisione del Consiglio di Stato (ordinanza del 23.04.2013), l'articolo 31 del decreto del fare stabilisce che il documento possa essere utilizzato per l'intero periodo della sua validità quadrimestrale, riguardante le varie fasi dell'appalto per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, anche se diverse da quelle per cui è stato espressamente acquisito.
Il Durc può venire utilizzato così anche per: verificare il possesso dei requisiti ai fini dell'affidamento (articolo 38, comma 1, lettera i, del Dlgs 163/2006); per stabilire la sua aggiudicazione (articolo 11, comma 8); per effettuare la stipula del contratto e il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture; per rilasciare il certificato di regolare esecuzione, quello di verifica di conformità e quello di regolare esecuzione. Solo per il pagamento del saldo finale sarà necessario un nuovo Durc indipendentemente dalla presenza di quelli precedenti ancora in corso di validità.
Situazioni di irregolarità
La situazione di accertata irregolarità segnalata dagli istituti competenti (per il settore dell'edilizia la competenza è della cassa edile) in sede di richiesta del Durc da parte di amministrazioni aggiudicatrici, organismi di diritto pubblico, enti aggiudicatori, soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti (ex articolo 3, comma 1, lettera b, del Dlgs 207/2010), in ambito di contratti pubblici dei lavori, servizi e forniture e in occasione delle varie fasi a cui si è fatto sopra cenno, determina il cosiddetto principio di sostituzione.
In tal caso, viene ora stabilito che i soggetti appaltanti sopra indicati trattengono dal certificato di pagamento l'importo corrispondente a quello risultante dall'inadempienza. L'ammontare così quantificato viene versato, in nome e per conto dell'impresa esecutrice, appaltatrice e/o subappaltatrice in posizione di irregolarità, direttamente all'istituto e/o alla cassa edile creditrice dei contributi dovuti e non versati.
Il decreto del fare stabilisce, tuttavia, che l'istituto o ente, prima di segnalare l'irregolarità, ha l'obbligo di informare l'interessato o il suo consulente del lavoro, mediante posta certificata, sul motivo e l'entità della irregolarità, invitandolo a regolarizzare la sua posizione entro 15 giorni, trascorsi inutilmente i quali segnalerà l'inadempienza all'appaltante.
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Edilizia privata. Esenzione solo per la manutenzione svolta dal proprietario con lavoratori autonomi.
Lavori in economia senza attestato.
IDONEITÀ PROFESSIONALE/ Nei cantieri con meno di 200 uomini-giorno o con lavori senza rischi bastano l'iscrizione alla Cdc e l'autocertificazione.

La legge 98/2013 interviene con procedure di deroga e semplificazione ai fini del Durc anche in presenza di appalti con committenti privati. Secondo le nuove disposizioni, negli appalti conferiti da committenti privati il documento unico di regolarità contributiva (Durc), previsto dall'articolo 90, comma 9, lettere a) e b), del Dlgs 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro), non è richiesto in caso di lavori privati di manutenzione in edilizia realizzati, senza ricorso a imprese, direttamente in economia dal proprietario dell'immobile. Per lavori in economia si intendono quelli in cui il committente privato ricorre a maestranze o lavoratori autonomi senza la presenza di aziende edili per ristrutturare o apportare piccole modifiche alla sua proprietà. In tal caso il proprietario è esonerato dal chiedere il Durc all'istituto o alla cassa edile.
Deve trattarsi, secondo la legge 98/2013, di lavori di manutenzione, non della realizzazione di un nuovo manufatto, seppure di modeste dimensioni. Non rientra nel termine di manutenzione l'ampliamento, ovvero la demolizione e conseguente ricostruzione del fabbricato sullo stesso sito. Se così è, l'ipotesi di legge è più riduttiva rispetto all'interpretazione data dal ministero del Lavoro, con lettera circolare 848/2004, sulla portata dell'articolo 86, comma 10, del Dlgs 276/2003 (ora trasfuso nell'articolo 90, comma 8, del Testo unico sulla sicurezza), il quale impone l'obbligo di Durc.
Nell'articolo 86 il legislatore fa sempre riferimento alle imprese affidatarie ed esecutrici o a lavoratori autonomi. Tali indicazioni avevano indotto il ministero a concludere che l'ambito d'attività che esula dall'applicazione del Durc fosse quella dei lavori in economia realizzati direttamente da privati (con ausilio di manodopera o di lavoratori autonomi) indipendente dall'attività di manutenzione.
Ora si tratta di stabilire se il comma 1-bis dell'articolo 31 della legge 98, allorché individua i lavori privati di manutenzione, abbia modificato il comma 10 dell'articolo 86 nella parte in cui si rivolge alle opere delle imprese.
Fuori dall'eccezione, per gli appalti privati, il committente o responsabile dei lavori verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII del Testo unico, il quale, tra gli altri elementi, prevede anche il possesso del Durc in corso di validità. Nei cantieri la cui entità presunta sia inferiore a 200 uomini-giorno (per esempio, nove giorni di lavoro per 20 operai) e in cui i lavori non comportino rischi particolari individuati nell'allegato XI del Testo unico sulla sicurezza, il requisito di idoneità tecnico-professionale, invece, potrà essere soddisfatto mediante produzione delle imprese esecutrici e/o lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Cdc, corredato di autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dal richiamato allegato XVII e quindi in sostituzione anche del Durc.
Secondo il rinvio fatto dal comma 8-bis dell'articolo 31 e fino al 31.12.2014, anche negli appalti privati il Durc nei 120 giorni dalla data dell'emissione conserva tutta la sua validità ed efficacia nelle varie fasi dell'appalto, a cui conseguono anche eventuali pagamenti, salvo che nel saldo, per il quale, conformemente a quanto avviene nell'appalto pubblico, dovrà essere chiesto un nuovo Durc. In caso di inadempienze contributive dell'appaltatore nei confronti degli istituti o della cassa edile, si ritiene che questi abbiano l'obbligo di invitare l'interessato a regolarizzare la posizione entro 15 giorni, il che permetterà la regolare emissione del Durc (articolo Il Sole 24 Ore del 29.08.2013).

APPALTI - EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: DURC. Recapito esclusivamente via PEC (INAIL, nota 28.08.2013 n. 5299 di prot.).

APPALTIAddio al Durc usa e getta: l'atto è valido per più gare. I controlli. Il certificato può essere utilizzato per 120 giorni.
L'obiettivo della semplificazione amministrativa perseguito ad ampio raggio dal Dl 69/2013 (convertito nella legge 98/2013) riguarda anche il Durc negli appalti pubblici. L'articolo 31 sposta solo sulle stazioni appaltanti, comprese quelle diverse dalle pubbliche amministrazioni, l'obbligo di provvedere d'ufficio all'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva, esonerando le imprese dal presentare il certificato per accertare quanto auto-dichiarato in fase di ammissione alla gara e per consentire i pagamenti agli appaltatori ed ai subappaltatori.
L'agevolazione per le imprese è di ampio impatto se si considera che l'onere dell'acquisizione d'ufficio del certificato viene esteso a tutte le stazioni appaltanti –anche diverse dalle amministrazioni aggiudicatrici– e ai soggetti privati comunque chiamati ad applicare le disposizioni del Codice dei contratti pubblici.
Il riutilizzo
Il decreto "del fare" incide anche su una semplificazione interna. Si consente infatti l'utilizzo dello stesso Durc in corso di validità (passata a 120 giorni) che, acquisito d'ufficio per la verifica delle dichiarazioni sostitutive presentate in gara, può essere utilizzato anche ai fini dell'aggiudicazione e della stipula del contratto.
Inoltre, a ulteriore snellimento degli oneri procedurali, si prevede che la stazione appaltante può utilizzare nell'ambito di altri appalti pubblici il Durc acquisito in occasione di altri contratti. Nella fase successiva di esecuzione dell'appalto il Durc acquisito ogni 120 giorni verrà impiegato per i pagamenti degli stati di avanzamento lavori e delle prestazioni relative a servizi e forniture, oltre che per il certificato di collaudo e di regolare esecuzione. Solo per il pagamento del saldo finale la stazione appaltante dovrà acquisire un nuovo Durc.
La difficile congiuntura economica e la carenza di liquidità delle imprese spiegano però l'adozione anche di ulteriori misure: nel caso in cui gli enti competenti riscontrino la mancanza dei requisiti per il rilascio del Durc, ne informano l'interessato o il suo consulente del lavoro mediante posta elettronica e lo invitano a regolarizzare la propria posizione entro un massimo di 15 giorni. In ogni caso se il Durc segnala un inadempimento contributivo le stazioni appaltanti pagano comunque l'appaltatore, trattenendo dal certificato di pagamento il debito contributivo e provvedendo poi direttamente al relativo versamento agli enti previdenziali.
Infine il meccanismo di compensazione previsto dal l'articolo 13-bis del Dl 52/2012 (convertito nella legge n. 94/2012), che consente il rilascio del Durc in presenza di una certificazione che attesti la sussistenza di crediti certi, liquidi ed esigibili nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di uno stesso soggetto, ha trovato finalmente la propria disciplina di dettaglio nel decreto del ministero dell'Economia pubblicato in «Gazzetta Ufficiale» dello scorso 16 luglio.
Il Durc così rilasciato può essere utilizzato dall'impresa per ottenere il pagamento di stati di avanzamento lavori e delle prestazioni relative a servizi e forniture oggetto d'appalto. Scatta poi l'intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva (articolo Il Sole 24 Ore del 26.08.2013).

APPALTI - EDILIZIA PRIVATA: OGGETTO: DURC. Recapito del documento esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) (inps, messaggio 23.08.2013 n. 13414).
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Il Durc con la Pec. Dal 2 settembre il rilascio online. Messaggio Inps sull'utilizzo della posta certificata.
In soffitta il Durc cartaceo. Dal 2 settembre, infatti, sia alle pubbliche amministrazioni che alle imprese il Documento unico di regolarità contributiva (Durc) sarà recapitato da Inail, casse edili e Inps esclusivamente tramite posta elettronica certificata (pec) all'indirizzo indicato dal richiedente sul modulo telematico di richiesta.

La novità, anticipata da ItaliaOggi il 16 luglio scorso, è illustrata dall'Inps nel messaggio 23.08.2013 n. 13414.
La novità, spiega l'Inps, deriva dalle ultime riforme in materia di semplificazione volte a favorire la riduzione dei costi amministrativi alle imprese, valorizzando l'utilizzo dei nuovi canali informatici come strumento di interazione tra pubbliche amministrazioni, cittadini, imprese e professionisti. Un percorso di riforma che, a partire dal 1° luglio scorso, ha imposto alle pubbliche amministrazione di non accettare più o effettuare le comunicazioni in forma cartacea nei rapporti con le imprese.
Questo rinnovato quadro normativo, aggiunge l'Inps, ha reso necessaria la revisione anche del sistema di trasmissione utilizzato per notificare il Durc alle stazioni appaltanti/amministrazioni procedenti e alle imprese che ne fanno richiesta, nei residuali casi in cui la normativa ancora consente l'acquisizione diretta di tale documento. Una revisione che ha condotto a due decisioni: da una parte che la trasmissione dei Durc avviene esclusivamente tramite lo strumento della Pec; e dall'altra l'obbligatorietà, all'atto dell'inserimento della richiesta del Durc, della valorizzazione del campo relativo all'indirizzo Pec al quale si richiede l'invio (e verrà trasmesso) il Durc. Per tali ragioni, a partire dal 01.07.2013, sulla procedura sportello unico previdenziale è stato inserito un messaggio informativo che comunica la decorrenza dal 02.09.2013 dell'obbligatorietà dell'indicazione dell'indirizzo Pec nella richiesta.
Dal 2 settembre, in conclusione, l'inoltro della richiesta di Durc sarà consentito solo se il sistema dello sportello unico previdenziale rileva l'avvenuta registrazione, nell'apposito campo del modulo di richiesta, dell'indirizzo Pec della stazione appaltante/amministrazione procedente, delle Soa e delle imprese. Dalla stessa data, sia per le pubbliche amministrazioni che per le imprese, i Durc saranno recapitati dall'Inail, dalle casse Edili e dall'Inps, esclusivamente tramite pec, agli indirizzi indicati dagli utenti nel modulo telematico di richiesta.
Dal punto di vista operativo, nella nota del 15 luglio scorso la Cnce spiega che nella richiesta del Durc le imprese, anziché il proprio, possono indicare l'indirizzo mail (sempre posta elettronica certificata) del loro consulente. Infine, l'Inps precisa che le ulteriori istruzioni operative per la compilazione della richiesta possono essere consultate nel Manuale per la compilazione del Durc, pubblicato sul relativo sito internet (www.sportellounicoprevidenziale.it) (articolo ItaliaOggi del 24.08.2013
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APPALTI: OGGETTO: Decreto legge 08.04.2013 n. 35, convertito con modificazioni, nella legge 06.06.2013, n. 64. Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc) (INPS, messaggio 14.08.2013 n. 13153).
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Debiti, la p.a. sconta i pagamenti. Prima vanno saldati eventuali contributi non versati. L'Inps precisa che il Durc emesso in base al dl n. 35/2013 non esclude l'intervento sostitutivo.
Il Durc per la liquidazione dei vecchi debiti delle p.a. (maturati al 31.12.2012) non esclude l'intervento sostitutivo. Per cui se l'impresa ha a sua volta debiti contributivi (con Inps, Inail o casse edili), ciò sarà evidenziato nel Durc e la p.a. potrà attivarsi in via sostitutiva al ripianamento di tali debiti.
Lo precisa l'Inps nel messaggio 14.08.2013 n. 13153, spiegando che a tal fine la regolarità contributiva sarà verifica rispetto a due momenti: data del debito (verifica retrodatata) e data emissione Durc (verifica attuale).
Arretrati p.a.. L'Inps detta istruzioni alle richieste di Durc (Documento unico di regolarità contributiva) cui sono tenuti enti locali, regioni, province autonome, enti del servizio sanitario nazionale e amministrazioni dello stato per la liquidazione di debiti maturati al 31.12.2012. Si tratta di una particolare procedura introdotta dal dl n. 35/2013, convertito dalla legge n. 64/2013.
Durc retrodatato. Questa procedura (e il Durc specifico per i debiti arretrati di p.a.) prevede che, relativamente agli arretrati p.a., la regolarità sia accertata alla data di emissione della fattura che certifica il/i debito/i oppure alla data di richiesta di liquidazione. Per tenere conto della novità, in vigore dall'8 giugno, l'Inps ricorda che dal 31 luglio (come già detto dall'Inail; si veda ItaliaOggi del 6 agosto) opera la nuova procedura su www.sportellounicoprevidenziale.it.
Doppia verifica. Praticamente quando si richiede il Durc per la liquidazione di un debito arretrato occorre precisare la data di riferimento, uguale o anteriore al 31.12.2012 (che è poi la data della relativa fattura o della richiesta di liquidazione). In questi casi l'Inps procede alla verifica della regolarità rispetto a due momenti: il primo, retrodatato alla data indicata (del debito arretrato); il secondo, alla data di emissione del Durc.
L'intervento sostitutivo. La doppia verifica consente alla p.a.-stazione appaltante di valutare l'obbligo di attivare l'intervento sostitutivo (ex art. 4 del dpr n. 207/2010) qualora alla data di verifica, corrispondente a quella della fattura o della richiesta di liquidazione, risulti un'irregolarità contributiva dell'esecutore e/o del subappaltatore che permane anche dopo e fino alla data di emissione del Durc. In tal caso, inoltre, è attivato anche il preavviso di accertamento negativo (ex art. 7, comma 3, del dm 24.10.2007) il quale, si ricorda, impone l'obbligo d'invitare il contribuente a regolarizzare la posizione entro 15 giorni.
Un esempio. Si osservi la tabella; la doppia verifica comporta una quantificazione del debito con importi riferiti distintamente ai due momenti. Conseguentemente, rispetto al totale dell'importo di debito accertato, risulta evidenziata la parte riferita al periodo fino alla data indicata dalla stazione appaltante (irregolarità retrodatata) e quella riferita al periodo successivo (irregolarità attuale).
Se a seguito di preavviso di accertamento negativo la regolarizzazione avviene solo con riferimento al periodo più vecchio richiesto per la verifica dalla stazione appaltante (in esempio: 4 mila euro), il Durc attesterà la regolarità poiché richiesta ai sensi del dl n. 35/2013; ma nel campo note sarà indicato sia il debito residuo maturato successivamente al periodo interessato dalla verifica, sia il periodo di riferimento e la dicitura «legge n. 64/2013».
Diversamente, non c'è obbligo di preavviso di accertamento negativo se l'irregolarità riguarda solo e soltanto il periodo successivo alla data indicata dalla stazione appaltante (debito p.a.). In tal caso il Durc attesterà la regolarità; tuttavia, nel campo note riporterà annotato l'importo e il relativo periodo del debito maturato con dicitura «legge n. 64/2013» (tratto da ItaliaOggi del 15.08.2013).
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Rimborsi. Alla data di fattura ed emissione del «certificato». Per i pagamenti della «Pa» Durc con doppia verifica.
IL CASO LIMITE/ Possibile sanare la posizione fino al giorno dell'arretrato ma il documento riporterà l'importo ancora in sospeso
Aggiornata la procedura internet relativa al rilascio del Durc per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione.

La novità è disponibile dal 31 luglio scorso, ma l'Inps lo ha comunicato ieri con il messaggio 14.08.2013 n. 13153.
L'aggiornamento si è reso necessario perché, nell'ambito di quanto previsto dal Dl 35/2013, le pubbliche amministrazioni che procedono al pagamento degli arretrati devono richiedere il documento unico di regolarità contributiva del fornitore (Durc). La verifica, però, come previsto dal comma 11-ter dell'articolo 6 del decreto legge, deve essere riferita alla data di emissione della fattura o richiesta equivalente di pagamento. Per questo motivo, quindi, la procedura disponibile all'indirizzo www.sportellounicoprevidenziale.it è stata aggiornata in modo che le amministrazioni possano inserire la data richiesta dal decreto legge.
Tuttavia la verifica da parte degli operatori sarà doppia, cioè verrà svolta fino alla data della richiesta di pagamento e poi da questa data fino all'emissione del Durc. In questo modo potranno verificarsi diverse situazioni. Se verrà riscontrata la regolarità contributiva in entrambi i momenti, il Durc verrà rilasciato, così come se a fronte di irregolarità al momento di presentazione della fattura è seguita una regolarizzazione. Se, invece, viene riscontrata un'irregolarità alla data di presentazione della fattura che permane successivamente, la stazione appaltante può valutare l'obbligo di attivazione dell'intervento sostitutivo disciplinato dall'articolo 4 del Dpr 207/2010, cioè lo storno dal pagamento dell'importo corrispondente all'inadempienza e il relativo pagamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. In questo caso, comunque, il contribuente deve essere invitato a regolarizzare la posizione entro 15 giorni. La quantificazione del debito totale, inoltre, deve essere suddivisa in due importi: uno riferito all'ammontare accertato fino alla data della fattura; l'altro dal giorno successivo alla fattura fino all'emissione del Durc.
Il soggetto interessato può a sua volta sanare l'intera situazione oppure solo quella che serve per incassare il credito vantato presso la pubblica amministrazione. In quest'ultimo caso, nel campo note del Durc deve essere riportato l'importo del debito residuo e il periodo di riferimento.
Infine, se l'irregolarità riscontrata durante la verifica riguarda solo il periodo successivo alla data della fattura, il Durc deve essere emesso attestando la regolarità, senza attivare il preavviso di accertamento negativo. Nel campo note sarà indicato l'importo e il relativo periodo del debito maturato tra la data della fattura e quella di emissione del documento (tratto da Il Sole 24 Ore del 15.08.2013).

APPALTI: Il requisito della regolarità fiscale, richiesto per la partecipazione alle gare di appalto dall’art. 38, comma 1, lett. g), del codice dei contratti pubblici, sussiste quando, alternativamente, a carico dell'impresa non risultino contestate violazioni tributarie mediante atti ormai definitivi per decorso del termine di impugnazione ovvero, in caso d'impugnazione, la relativa pronuncia giurisdizionale sia passata in giudicato e, in caso di violazioni tributarie accertate, la pretesa dell'Amministrazione finanziaria risulti, alla data di richiesta della certificazione, integralmente soddisfatta, anche mediante definizione agevolata.
Inoltre, non può essere considerata irregolare la posizione dell'impresa partecipante qualora sia ancora pendente il termine di sessanta giorni per l'impugnazione (o per l'adempimento) ovvero, qualora sia stata proposta impugnazione, non sia passata ancora in giudicato la pronuncia giurisdizionale.

A questo riguardo il collegio condivide la giurisprudenza (cfr. Cons. St., V, 17/01/2013 n. 261; TAR Lombardia, Milano, I, 14/06/2013 n. 1552) che ritiene che il requisito della regolarità fiscale, richiesto per la partecipazione alle gare di appalto dall’art. 38, comma 1, lett. g), del codice dei contratti pubblici, sussiste quando, alternativamente, a carico dell'impresa non risultino contestate violazioni tributarie mediante atti ormai definitivi per decorso del termine di impugnazione ovvero, in caso d'impugnazione, la relativa pronuncia giurisdizionale sia passata in giudicato e, in caso di violazioni tributarie accertate, la pretesa dell'Amministrazione finanziaria risulti, alla data di richiesta della certificazione, integralmente soddisfatta, anche mediante definizione agevolata.
Inoltre, non può essere considerata irregolare la posizione dell'impresa partecipante qualora sia ancora pendente il termine di sessanta giorni per l'impugnazione (o per l'adempimento) ovvero, qualora sia stata proposta impugnazione, non sia passata ancora in giudicato la pronuncia giurisdizionale
(TAR Basilicata, sentenza 03.08.2013 n. 486 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

luglio 2013

APPALTI - EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: INPS – Procedura “regolarità contributiva on-line” (ANCE Bergamo, circolare 19.07.2013 n. 179).

APPALTIIl Durc? Un diritto. Decreto in G.U. risponde alle difficoltà delle imprese.
Il Documento unico di regolarità contributiva va rilasciato anche a quelle aziende che possono provare, con apposita certificazione, di essere creditrici nei confronti della pubblica amministrazione per importi almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati.

È stato pubblicato infatti sulla Gazzetta Ufficiale n. 165 di ieri il decreto del ministero dell'economia (di concerto con quello del lavoro) del 13.03.2013 con il quale si stabiliscono le apposite modalità di rilascio del Durc.
Di conseguenza, gli enti tenuti al rilascio del documento, su richiesta del soggetto titolare dei crediti certificati che non abbia provveduto al versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei termini previsti, dovranno emettere il Durc precisando l'importo del relativo debito contributivo e gli estremi della certificazione esibita per il rilascio del documento medesimo.
Nell'ipotesi di utilizzo del Durc per ottenere il pagamento da parte di pubbliche amministrazioni degli stati di avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture, si applica il dpr 207/2010 che prevede l'intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore. Al fine di assicurare l'assenza di effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, l'intervento sostitutivo si applica alle erogazioni a carico di pubbliche amministrazioni.
La certificazione esibita per il rilascio del Durc può essere utilizzata per la compensazione di somme iscritte a ruolo, ai sensi dell'art. 28-quater del decreto del presidente della repubblica 29.09.1973, n. 602, secondo le modalità previste dal decreto del 25.06.2012 e successive modificazioni, ovvero per la cessione o anticipazione del credito presso banche o intermediari finanziari. Qualora l'importo riconosciuto da una banca o da un intermediario finanziario al creditore risulti inferiore al debito contributivo, la delegazione di pagamento si applica per l'estinzione parziale del predetto debito contributivo (articolo ItaliaOggi del 17.07.2013).

APPALTI - EDILIZIA PRIVATA: G.U. 16.07.2013 n. 165 "Rilascio del documento unico di regolarità contributiva anche in presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto" (Ministero dell'Economia e delle Finanze, decreto 13.03.2013).
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Il DURC può essere rilasciato anche a imprese non in regola ma con crediti nei confronti delle PA.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 16.07.2013 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 13.03.2013 recante “Rilascio del documento unico di regolarità contributiva anche in presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto”.
Grazie a questo Decreto, diventa possibile compensare i debiti contributivi delle imprese con i crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione.
In particolare, le imprese in possesso di una certificazione che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati, possono compensare con il rilascio del DURC.
Gli enti tenuti al rilascio del DURC, su richiesta del soggetto titolare dei crediti certificati che non abbia provveduto al versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei termini previsti, emettono il documento con l’indicazione che il rilascio è avvenuto ai sensi del comma 5 dell’art. 13-bis del D.L. n. 52/2012 (convertito dalla Legge 94/2012), precisando l’importo del relativo debito contributivo e gli estremi della certificazione esibita per il rilascio del DURC medesimo.
Tutte le specifiche nel testo pubblicato in Gazzetta (commento tratto da www.acca.it).

APPALTI - EDILIZIA PRIVATADurc, rilascio solo su Pec. Dal 2 settembre stop all'emissione su carta. Nota Cnce sul decreto Fare. Imprese obbligate a indicare la e-mail.
Addio al Durc su carta. Dal 2 settembre casse edili, Inps e Inail rilasceranno il documento unico di regolarità contributiva esclusivamente per posta elettronica certificata (pec) all'indirizzo indicato sulla richiesta. Professionisti in prima linea; le imprese, infatti, anziché il proprio, possono indicare l'indirizzo mail del consulente.
Lo rende noto la Commissione nazionale per le Casse edili (Cnce) nella nota 15.07.2013 emessa ieri.
Decreto del Fare. La novità è figlia delle semplificazioni al Durc introdotte dal dl n. 69/2013 (si veda ItaliaOggi del 18 giugno). Semplificazioni evidenziate dalla stessa Cnce nella comunicazione n. 521/2013, in cui si precisa che riguardano proprio il rilascio del documento di regolarità. È stato confermato prima di tutto, spiega la Cnce, l'obbligo per stazioni appaltanti ed enti aggiudicatori di acquisire d'ufficio il Durc, in particolare ai fini del pagamento dei lavori all'impresa affidataria e alle subappaltatrici.
È stato confermato, inoltre, l'intervento sostitutivo di stazioni appaltanti e altri enti aggiudicatori con il pagamento diretto agli enti di previdenza e alla cassa edile nei casi di Durc, richiesti per stati di avanzamento lavori, che segnalino inadempienze contributive. Ancora, nel ribadire che il Durc va richiesto d'ufficio in tutte le fasi riguardanti lo svolgimento dell'appalto (verifica autodichiarazione, aggiudicazione, stipula contratto, sal e liquidazione finale), il decreto Fare ne ha fissata la validità di 180 giorni dall'emissione e ne consente l'utilizzo, nello stesso periodo, anche per finalità diverse.
Secondo la Cnce la maggiore innovazione riguarda l'obbligo per le stazioni appaltanti di acquisire il Durc, dopo la stipula del contratto, ogni 180 giorni e di utilizzarlo per pagare i sal che ricadono nel periodo di validità di ciascun documento. La Cnce sottolinea, infine, che il decreto Fare ha previsto, come modalità di invito alla regolarizzazione, l'invio di una Pec all'impresa o al suo consulente con l'indicazione analitica delle cause di irregolarità.
Durc via Pec. E la Pec è inoltre individuata quale unico canale per il rilascio del Durc. A tal fine dal 2 settembre le richieste dovranno obbligatoriamente contenere l'indirizzo Pec a cui recapitare il documento. La Cnce precisa che l'obbligo riguarda le richieste non solo presentate da stazioni appaltanti, enti aggiudicatori o Soa ma anche quelle delle imprese, con la particolarità che a queste ultime è data facoltà di indicare il loro indirizzo Pec oppure quello del consulente. Sempre dal 2 settembre, spiega ancora la Cnce, le casse edili e le sedi di Inps e Inail recapiteranno i Durc esclusivamente tramite Pec, agli indirizzi indicati dai richiedenti.
Infine, la Cnce evidenzia che l'eventuale necessità di ritrasmettere il Durc, ricevuto via Pec dall'impresa, a soggetti non tenuti all'utilizzo di tale strumento (per esempio committenti privati o amministrazioni di altri Paesi) è superata dalla possibilità stampare il documento allegato alla mail certificata. Infatti, l'apposizione sul Durc del cosiddetto «glifo» (è il contrassegno generato elettronicamente), consente di assicurare la provenienza e la conformità all'originale del documento cartaceo (articolo ItaliaOggi del 16.07.2013).

APPALTI - EDILIZIA PRIVATAArriva il DURC online: il documento di regolarità contributiva direttamente via Web!
E’ ufficiale, arriva il DURC online!
INPS, INAIL e Casse Edili hanno avviato il progetto che porterà in breve tempo al rilascio via web del Documento Unico di Regolarità Contributiva.
Si inizia il 22 luglio, quando sarà attivata una nuova procedura informatica che permetterà alle aziende di verificare la propria posizione contributiva, rilevare eventuali anomalie e procedere alla relativa regolarizzazione, anche versando online.
L’azienda può usufruire del nuovo servizio direttamente o attraverso il proprio consulente.
Ricordiamo che ad oggi la richiesta DURC si effettua online sul sito Sportello Unico Previdenziale, ma il documento viene poi spedito in forma cartacea all’azienda richiedente.
Una volta attivato il servizio, invece, il DURC sarà rilasciato immediatamente on-line.
In allegato a questo articolo proponiamo una guida completa al DURC a cura dell’INPS (11.07.2013 - link a www.acca.it).

giugno 2013

APPALTIDECRETO DEL FARE/ APPALTI E SEMPLIFICAZIONE.
Durc acquisito d'ufficio. Il certificato varrà 180 giorni. Nel caso di irregolarità compensazione o «allineamento» in 15 giorni.

Il Dl del "fare", così come viene chiamato il provvedimento approvato dal Consiglio dei Ministri il 15 giugno, modifica le regole previste per la richiesta, il rilascio e la validità del Durc (documento unico di regolarità contributiva).
Le variazioni si inseriscono nel solco del ventilato miglioramento dei rapporti tra la pubblica amministrazione e i vari soggetti che operano imprenditorialmente (e non solo) sul territorio italiano. La maggior parte delle modifiche riguardano il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture.
L'acquisizione del Durc
Le novità introdotte riguardano –tra l'altro– le modalità di acquisizione del Durc nella fase degli accertamenti relativi alle clausole di esclusione dagli appalti pubblici. Fino a oggi, infatti, il documento di regolarità contributiva era posto a corredo della documentazione a cura dell'«affidatario» cioè del soggetto a cui la pubblica amministrazione affidava l'appalto.
Ora la norma innova sensibilmente l'iter in quanto prevede, per le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori, l'obbligo di acquisire d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva.
L'incasso
Un passo avanti lo si registra anche nella fase dell'incasso del corrispettivo –sia per gli stati di avanzamento dei lavori (Sal), sia per il saldo finale– da parte di chi ha reso la prestazione nell'ambito dell'appalto o del subappalto. Non è più previsto, infatti, che per ricevere il pagamento, l'affidatario e i subappaltatori (per il suo tramite) trasmettano all'amministrazione o all'ente committente il Durc ma, lo stesso, verrà acquisto automaticamente d'ufficio dalla stazione appaltante.
Può verificarsi, tuttavia, che il soggetto che ha eseguito i lavori non sia in regola con il versamento dei contributi; tale situazione viene evidenziata nel Durc, acquisito d'ufficio, dalle amministrazioni aggiudicatrici, dagli organismi di diritto pubblico, dagli enti e dagli altri soggetti assegnatari. Ricorrendo questa fattispecie, il decreto del fare prevede che si debba procedere comunque al pagamento agli aventi diritto, delle competenze trattenendo l'importo corrispondente all'inadempienza risultante dal Durc. La stessa norma obbliga chi ha trattenuto le somme a versarle a favore degli enti previdenziali e assicurativi, compresa, se presente, la Cassa edile, per l'esecuzione dei lavori nei settori dell'edilizia.
Gli stessi soggetti, elencati sopra, nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, d'ora in avanti dovranno acquisire telematicamente il Durc, nelle varie fasi in cui si articola l'iter procedurale.
In particolare, è previsto che il documento sia richiesto per verificare la veridicità della dichiarazione rilasciata dal soggetto che partecipa all'aggiudicazione dell'appalto, circa l'assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, di norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali.
Allo stesso modo il Durc, acquisito d'ufficio telematicamente, servirà per la stipula del contratto, nonché per aggiudicare l'appalto; ciò in quanto, tra i requisiti figura sempre e comunque anche la regolarità contributiva. Inoltre, il reperimento d'ufficio della certificazione servirà anche per i vari pagamenti e, per esempio, per i certificati di collaudo, di regolare esecuzione o di verifica di conformità.
Ovviamente una volta che l'ufficio pubblico (amministrazioni aggiudicatrici, organismi di diritto pubblico, ecc.) avrà ottenuto il Durc telematico e verificato che il soggetto è a posto, la regolarità (certificata dal documento telematico) deve essere ritenuta valida per tutte le fasi del procedimento in cui è richiesto il soddisfacimento di tale requisito.
Validità semestrale
Un volta stipulato il contratto di appalto, le stesse amministrazioni, ogni 180 giorni (finora erano 90), dovranno acquisire il Durc in automatico e lo dovranno utilizzare per dare sistematicamente corso ai pagamenti, ai collaudi, al rilascio del certificato di regolare esecuzione o di conformità. Per effetto delle modifiche, il Durc, rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, guadagna un periodo di validità maggiorato che si estende a 180 giorni.
Sempre nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, le pubbliche amministrazioni acquisiscono d'ufficio il Durc relativo ai subappaltatori. Il documento deve essere utilizzato per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto.
In caso di inadempienze
La norma dispone anche una mini regolamentazione per i casi in cui vi siano delle inadempienze e il Durc non possa essere rilasciato.Il soggetto (intestatario del Durc) deve essere invitato a regolarizzare la propria posizione, prima del rilascio del documento o del suo annullamento. La notizia dell'inadempienza e l'invito alla regolarizzazione viaggerà tramite Pec (posta elettronica certificata) e la potrà ricevere il consulente del lavoro che assiste l'azienda, collaborando, così, alla definizione. I termini per provvedere a versare quanto dovuto sono fissati in 15 giorni (articolo Il Sole 24 Ore del 26.06.2013).

APPALTICertificazione a durata doppia. Ampliata da tre mesi a 180 giorni la validità del Durc nei contratti pubblici.
L'OPPORTUNITÀ/ Il consulente del lavoro potrà ricevere l'invito a regolarizzare entro 15 giorni la posizione dell'azienda.
Viene ampliata da tre mesi a 180 giorni la durata della validità del Durc emesso nell'ambito dei contratti pubblici.

È sicuramente questa la principale novità introdotta dall'articolo 31 del decreto del Fare, norma inserita all'interno del pacchetto delle semplificazioni amministrative e specificatamente dedicata al documento unico di regolarità contributiva rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
L'altra importante modifica, da leggere sempre nell'ottica dello snellimento della procedura amministrativa consiste nella possibilità di utilizzare il medesimo Durc in corso di validità anche per più di una delle fasi in cui la medesima procedura si sviluppa.
In particolare il comma 5 dell'articolo 31 consente di utilizzare il documento acquisito nella prima fase, e cioè per la verifica della dichiarazione sostitutiva, anche nelle ulteriori due e cioè per l'aggiudicazione e per la stipula del contratto. Nelle fasi successive invece il documento dovrà essere acquisito ogni 180 giorni, mentre uno nuovo sarà sempre necessario per consentire il saldo finale.
Innovativa è altresì l'indicazione del consulente del lavoro come uno dei soggetti deputati a ricevere a mezzo posta elettronica certificata l'eventuale invito da parte degli Enti preposti al rilascio del documento (Inps, Inail, Casse Edili) di regolarizzare la posizione dell'azienda irregolare entro i successivi 15 giorni.
Nel riscrivere parzialmente il testo dell'articolo 6 del Dpr n. 207//2010, regolamento attuativo del codice dei contratti dei lavori pubblici, la nuova norma del decreto del fare individua come soggetti tenuti ad acquisire direttamente e per via telematica il documenti tutti quelli contemplati dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 3 del medesimo decreto di attuazione, cioè tutti quelli tenuti all'applicazione del codice degli appalti dei lavori pubblici.
Oltre alle novità "vere", il provvedimento ripropone alcune regole già introdotte da norme precedenti, in parte correggendo ed integrandone i testi ed in parte estendendone il campo di applicazione. La tecnica legislativa non è delle migliori, in quanto manca ogni coordinamento tra norme vecchie e norme nuove.
Il comma 4 dell'articolo 31 del Dl ripropone infatti sostanzialmente le stesse disposizioni contenute nel comma 3 dell'articolo 6 del Dpr 207/2010 e cioè l'acquisizione d'ufficio del Durc in corso di validità, attraverso strumenti informatici nelle 5 fasi della procedura (verifica della dichiarazione sostituiva, aggiudicazione del contratto, stipula del contratto, pagamento degli stati di avanzamento lavori e certificato di collaudo e/o regolare esecuzione e pagamento del saldo).
La novità principale è che mentre nel testo del 2010 l'acquisizione d'ufficio era obbligatoria solo per le «amministrazioni aggiudicatrici», ora l'obbligo riguarda tutti i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) dello stesso Dpr 207/2010 (oltre alle amministrazioni aggiudicatrici, gli organismi di diritto pubblico, gli enti aggiudicatori, gli altri soggetti aggiudicatoti, i soggetti aggiudicatori e le stazioni appaltanti) .
Anche se dal testo del decreto legge non si evince, il comma 3 dell'articolo 6 del Dpr 207/2010 deve considerarsi a questo punto abrogato, perché non più compatibile con le nuove disposizioni. Ai fini di una migliore comprensione sarebbe stato meglio però sostituirlo direttamente con i commi 4 e 5 del decreto legge Fare.
Analoghe considerazioni si possono fare per la previsione dell'intervento sostitutivo in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore. Il comma 2 dell'articolo 4 del Dpr 207/2010 aveva già previsto che «in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile».
Il comma 3 del Dl del Fare contiene disposizioni identiche salvo richiamare anche in questo caso i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del DPR 207/2010 come quelli che hanno ottenuto il Durc risultato irregolare (articolo Il Sole 24 Ore del 20.06.2013).

APPALTIDECRETO FARE/ La durata del documento di regolarità contributiva a 180 giorni.
Durc soft (grazie ai consulenti). Professionisti in prima fila per integrare i documenti.
Durc più semplice, anche grazie ai consulenti del lavoro. Nei contratti pubblici, infatti, il Durc avrà una validità di 180 giorni e sarà acquisito d'ufficio, per via telematica, da parte di stazioni appaltanti e amministrazioni procedenti. Ai consulenti del lavoro, invece, la regia per la sistemazione dei Durc negativi. Infatti, in caso di mancanza dei requisiti per la regolarità contributiva, gli enti (Inps, Inail e casse edili) contatteranno i professionisti tramite Posta elettronica certificata (Pec), al fine di invitare le imprese assistite a regolarizzare nel termine di 15 giorni.

Le novità sono previste nel decreto Fare approvato sabato dal consiglio dei ministri.
Durc d'ufficio. Una prima novità riguarda l'estensione delle ipotesi in cui il Durc andrà richiesto d'ufficio, così sollevando le imprese dal compito di provvedere alla presentazione e ripresentazione del certificato di regolarità contributiva. Si prevede che il Durc sia acquisito d'ufficio ai fini dell'accertamento dei requisiti di ordine generale per l'affidamento di concessioni e appalti pubblici di lavori, forniture e servizi (inclusi subappalti) previsti dall'articolo 38 del dlgs n. 163/2006 (codice degli appalti pubblici).
L'obbligo di acquisire d'ufficio il Durc ricade sulle stazioni appaltanti e su altri enti aggiudicatori, non soltanto in sede di aggiudicazione dell'appalto ma anche ai fini del pagamento delle prestazioni. Nei contratti pubblici, in particolare, l'obbligo di acquisire d'ufficio il Durc in corso di validità, attraverso strumenti informatici, è previsto nei seguenti casi:
a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'articolo 38, comma 1, lettera i) del codice degli appalti pubblici (ossia per la verifica dell'assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali);
b) per l'aggiudicazione definitiva del contratto pubblico;
c) per la stipula del contratto;
d) per il pagamento degli stati avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;
e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale.
Validità di sei mesi. Altra novità concerne la validità del documento unico di regolarità contributiva. Quello rilasciato ai fini dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, infatti, avrà validità di 180 giorni dalla data di emissione. Pertanto, le amministrazioni potranno utilizzare il Durc in corso di validità acquisito per la verifica dei requisiti anche per l'aggiudicazione e per la stipula del contratto. Dopo la stipula del contratto, le amministrazioni saranno tenute ad acquisire il Durc ogni 180 giorni per utilizzarlo ai fini del pagamento e per il certificato finale di collaudo, ad eccezione che per il pagamento del saldo finale ipotesi per la quale, invece, sarà in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo Durc (cioè sarà necessario chiedere un nuovo Durc anche se quello precedente è ancora valido, perché con data di rilascio non anteriore a 180 giorni).
Consulenti del lavoro in campo. In caso di mancanza dei requisiti per il rilascio del Durc, il Decreto fare obbliga gli enti preposti al rilascio, prima dell'emissione o dell'annullamento del documento già rilasciato, a invitare l'azienda interessata per il tramite del consulente del lavoro o degli altri professionisti che svolgono la stessa professione (avvocati, commercialisti ecc.), a regolarizzare la posizione entro 15 giorni, indicando analiticamente le cause della irregolarità.
Infine, in caso di Durc con inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, le amministrazioni dovranno trattenere dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza al fine di riversarlo direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile (articolo ItaliaOggi del 18.06.2013).

APPALTIDurc tardivo? Impresa in gara. La p.a. non chieda documenti in possesso di altri uffici. Per il Consiglio di stato è ora che nel pubblico le varie realtà comunichino di più.
Il Durc non arriva in tempo? L'impresa è fuori dalla procedura a evidenza pubblica. E invece no: se l'azienda risulta in regola con i contributi e il documento si trova presso lo sportello unico Inps-Inail, la Regione che ha promosso la gara non deve far altro che acquisirlo d'ufficio: l'amministrazione, infatti, non può pretendere dal privato atti o certificati che risultano già in possesso di un altro ente pubblico. È ora, insomma, che all'interno del settore pubblico le varie realtà si parlino e interagiscano.
È quanto emerge dalla sentenza 11.06.2013 n. 3231, pubblicata dalla V Sez. del Consiglio di Stato.
Buon andamento. Bocciato il ricorso della Regione in una controversia che nasce da un bando per ottenere incentivi a valere sui fondi europei (ma il principio affermato da palazzo Spada ben vale per altre procedure pubbliche, come le gare d'appalto). Annullata la clausola che prevede l'esclusione automatica per l'azienda se il Durc non arriva nel termine prescritto nonostante la richiesta regolarità contributiva sussista davvero.
L'impresa partecipante fa richiesta allo sportello unico e ne allega una copia alla domanda di partecipazione: poi ottiene il documento vero e proprio e lo invia alla Regione, ma il plico non arriva in tempo utile. Non per questo l'operatore economico deve essere condannato a rinunciare al progetto finanziato da fondi Ue: l'ente territoriale, in virtù del canone costituzionale del buon andamento dell'amministrazione, avrebbe dovuto acquisire d'ufficio il cartaceo, dal momento che disponeva anche dei dati utili.
Nessuna acquiescenza. Né può ritenersi che l'impresa partecipando alla gara con la presentazione della richiesta di Durc si sia preclusa la successiva facoltà di impugnazione. La presentazione della domanda di partecipazione ad una procedura concorsuale, infatti, non implica certamente di per sé l'acquiescenza alle clausole del bando: l'impugnazione può tuttavia scattare unicamente dopo avere concretamente dimostrato, non solo la volontà di partecipare alla procedura selettiva, ma anche la lesione attuale e concreta dell'interesse legittimo azionato considerato, d'altro canto, che la presentazione della domanda è un atto normalmente necessario proprio per radicare l'interesse al ricorso. La Regione paga le spese di giudizio (articolo ItaliaOggi del 27.06.2013).

maggio 2013

APPALTI: Sulla insussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo per le questioni riguardanti la legittimità del documento unico di regolarità contributiva (durc).
La valutazione di gravità o meno della infrazione previdenziale è riservata agli enti previdenziali e la stessa è, pertanto, vincolante per le stazioni appaltanti, precludendo ad esse qualsivoglia apprezzamento autonomo.

Sotto il profilo soggettivo le Casse Edili appartengano alla categoria delle associazioni non riconosciute ex art. 36 c.c. le quali, nell'esercizio delle loro funzioni tipiche, non sono soggette di regola alla giurisdizione del giudice amministrativo. Sotto il profilo oggettivo, poi, il documento unico di regolarità contributiva (durc), si sostanza in una dichiarazione di scienza e si colloca fra gli atti di certificazione o di attestazione aventi carattere meramente dichiarativo di dati in possesso dell'ente, assistiti da pubblica fede ex articolo 2700 c.c. e facenti pertanto prova fino a querela di falso.
Ne consegue che eventuali errori contenuti in detto documento, involgendo posizioni di diritto soggettivo afferenti al sottostante rapporto contributivo, potranno essere corretti dal giudice ordinario, o all'esito di proposizione di querela di falso, o a seguito di ordinaria controversia in materia di previdenza e di assistenza obbligatoria. Infatti, ciò che forma oggetto di valutazione ai fini del rilascio del certificato è la regolarità dei versamenti effettuata dall'impresa iscritta presso la Cassa Edile, ed in questo ambito ciò che viene in rilievo non è certo un rapporto pubblicistico, bensì un rapporto obbligatorio previdenziale di natura privatistica.
In altri termini, il rapporto sostanziale di cui il durc è mera attestazione si consuma interamente in ambito privatistico, senza che su di esso vengano ad incidere direttamente o indirettamente poteri pubblicistici, per cui il sindacato sullo stesso esula dall'ambito della giurisdizione, ancorché esclusiva, di cui è titolare il giudice amministrativo in materia di appalti.
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Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 38, c. 1, lett. i), d.lgs. n.163 del 2006, anche nel testo vigente anteriormente al d.l. n. 70 del 2011, secondo cui costituiscono causa di esclusione dalle gare di appalto le gravi violazioni alle norme in materia previdenziale e assistenziale, la nozione di violazione grave non è rimessa alla valutazione caso per caso della stazione appaltante, ma si desume dalla disciplina previdenziale, e in particolare dalla disciplina del documento unico di irregolarità contributiva; ne consegue che la verifica della regolarità contributiva delle imprese partecipanti a procedure di gara per l'aggiudicazione di appalti con la pubblica amministrazione è demandata agli istituti di previdenza, le cui certificazioni (d.u.r.c.) si impongono alle stazioni appaltanti, che non possono sindacare il contenuto (Adunanza Plenaria del CdS 16/04/2012, n. 8) (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 17.05.2013 n. 2682 - link a www.dirittodeiservizipubblici.it).

APPALTI: Il documento unico di regolarità contributiva (durc) si sostanza in una dichiarazione di scienza e si colloca fra gli atti di certificazione o di attestazione aventi carattere meramente dichiarativo di dati in possesso dell'ente, assistiti da pubblica fede ex articolo 2700 c.c. e facenti pertanto prova fino a querela di falso.
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La regolarità contributiva deve essere conservata nel corso di tutto l'arco temporale impegnato dallo svolgimento della procedura, non assumendo quindi valore sanante l'intervento di un adempimento tardivo da parte dell'impresa.
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Eventuali certificazioni di irregolarità rilasciate da Casse edili non abilitate, pur accompagnate da certificazioni di regolarità separate da parte degli Istituti, non possono …. in alcun modo sostituirsi al Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ancorché dette Casse abbiano in passato sottoscritto Accordi a livello locale ovvero abbiano in corso contenzioso e merito alla possibilità di rilasciare attestazioni di regolarità nelle more della definizione dei procedimenti.

Sotto il profilo oggettivo, poi, il documento unico di regolarità contributiva (durc), come più volte precisato dalla giurisprudenza di questo Consiglio, si sostanza in una dichiarazione di scienza e si colloca fra gli atti di certificazione o di attestazione aventi carattere meramente dichiarativo di dati in possesso dell'ente, assistiti da pubblica fede ex articolo 2700 c.c. e facenti pertanto prova fino a querela di falso (cfr. Cons. Stato Sez. IV n. 1458/2009; Sez. V n. 789/2011).
Ne consegue che eventuali errori contenuti in detto documento, involgendo posizioni di diritto soggettivo afferenti al sottostante rapporto contributivo, potranno essere corretti dal giudice ordinario, o all'esito di proposizione di querela di falso, o a seguito di ordinaria controversia in materia di previdenza e di assistenza obbligatoria.
Infatti, ciò che forma oggetto di valutazione ai fini del rilascio del certificato è la regolarità dei versamenti effettuata dall'impresa iscritta presso la Cassa Edile, ed in questo ambito ciò che viene in rilievo non è certo un rapporto pubblicistico, bensì un rapporto obbligatorio previdenziale di natura privatistica.
In altri termini, il rapporto sostanziale di cui il durc è mera attestazione si consuma interamente in ambito privatistico, senza che su di esso vengano ad incidere direttamente o indirettamente poteri pubblicistici, per cui il sindacato sullo stesso esula dall'ambito della giurisdizione, ancorché esclusiva, di cui è titolare il giudice amministrativo in materia di appalti.
Correttamente, pertanto, il primo giudice ha concluso sul punto rilevando che “…essendo precluso al giudice amministrativo disporre l'annullamento del durc, questo Tribunale è privo di giurisdizione quanto all'impugnativa del certificato rilasciato dalla Cassa Edile di Latina”.
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Né, al riguardo, può assumere rilievo la regolarità dei durc successivamente rilasciati dalla stessa Cassa Edile di Latina, a seguito della ripetizione delle somme originariamente dovute da parte di Coem.
Infatti, come più volte affermato dalla giurisprudenza amministrativa, la regolarità contributiva deve essere conservata nel corso di tutto l'arco temporale impegnato dallo svolgimento della procedura, non assumendo quindi valore sanante l'intervento di un adempimento tardivo da parte dell'impresa (cfr. Cons. Stato Sezione V 26.06.2012, n. 3738; Sez. IV 15.09.2010,n. 6907; 12.03.2009,n. 1458 ).
Infine, per ciò che attiene alla asserita erroneità del durc rilasciato dalla Cassa ed alla ritenuta prevalenza di quello rilasciato dalla Cenai, non può che farsi rinvio a quanto già precisato al punto 3 che precede.
Peraltro, pur se in via meramente incidentale, va rilevato al riguardo come il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con specifiche circolari assunte sulla base dell'attuale quadro normativo di riferimento, abbia precisato che “Eventuali certificazioni di irregolarità rilasciate da Casse edili non abilitate, pur accompagnate da certificazioni di regolarità separate da parte degli Istituti, non potranno …. in alcun modo sostituirsi al Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ancorché dette Casse abbiano in passato sottoscritto Accordi a livello locale ovvero abbiano in corso contenzioso e merito alla possibilità di rilasciare attestazioni di regolarità nelle more della definizione dei procedimenti” (cfr. circolari n. 8367 del 02.05.2012; n. 12 del 01.06.2012)
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 17.05.2013 n. 2682 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

APPALTI: Quello della regolarità contributiva è un requisito di carattere generale oltre che condizione di partecipazione alla gara, che va posseduto alla data di scadenza della presentazione delle offerte e va assicurato anche successivamente alla presentazione della domanda, attesa l’imprescindibile esigenza di verifica dell’affidabilità del soggetto partecipante sino alla conclusione della gara medesima.
Ciò in quanto le disposizioni normative che prevedono l’obbligo della regolarità contributiva sono poste a presidio di superiori interessi pubblici, quali la tutela dei lavoratori, la provvista di risorse per la finanza pubblica e la corretta concorrenza tra le imprese di ciascun settore, il che giustifica sia la verifica della sussistenza del requisito da parte della stazione appaltante anche in assenza di una espressa previsione del bando o della lettera di invito, sia il fatto che la falsità della dichiarazione costituisca di per sé motivo di esclusione da una gara d’appalto senza che l’irregolarità possa essere sanata dall’eventuale adempimento tardivo dell’obbligazione contributiva.
Ai partecipanti alla gara, pertanto, è richiesto un onere di verifica preventiva al fine di accertare la veridicità delle proprie dichiarazioni, non essendo sufficiente ad evitare l’esclusione o, come nel caso in esame, l’annullamento dell’avvenuta aggiudicazione, il richiamo ad una ipotetica "buona fede" sulla regolarità del pagamento dei contributi.

Come è noto, infatti, quello della regolarità contributiva è un requisito di carattere generale oltre che condizione di partecipazione alla gara, che va posseduto alla data di scadenza della presentazione delle offerte e va assicurato anche successivamente alla presentazione della domanda, attesa l’imprescindibile esigenza di verifica dell’affidabilità del soggetto partecipante sino alla conclusione della gara medesima (Cons. Stato, sez. IV, 02.04.2011, n. 2283; sez. V, 30.09.2009, n. 5896; sez. VI, 26.01.2009, n. 344; TAR Molise Campobasso, sez. I, 08.10.2012, n. 512).
Ciò in quanto le disposizioni normative che prevedono l’obbligo della regolarità contributiva sono poste a presidio di superiori interessi pubblici, quali la tutela dei lavoratori, la provvista di risorse per la finanza pubblica e la corretta concorrenza tra le imprese di ciascun settore, il che giustifica sia la verifica della sussistenza del requisito da parte della stazione appaltante anche in assenza di una espressa previsione del bando o della lettera di invito, sia il fatto che la falsità della dichiarazione costituisca di per sé motivo di esclusione da una gara d’appalto senza che l’irregolarità possa essere sanata dall’eventuale adempimento tardivo dell’obbligazione contributiva.
Ai partecipanti alla gara, pertanto, è richiesto un onere di verifica preventiva al fine di accertare la veridicità delle proprie dichiarazioni, non essendo sufficiente ad evitare l’esclusione o, come nel caso in esame, l’annullamento dell’avvenuta aggiudicazione, il richiamo ad una ipotetica "buona fede" sulla regolarità del pagamento dei contributi (TAR Valle d'Aosta, sez. I, 10.03.2010, n. 21) (TAR Puglia-Lecce, Sez. II, sentenza 16.05.2013 n. 1139 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

INCARICHI PROFESSIONALI: Documento di regolarità contributiva di libero professionista.
Con riferimento all'attività svolta da un legale a favore di un ente locale, trova applicazione la disciplina relativa all'attestazione di regolarità contributiva solo qualora detta attività sia riconducibile ad un appalto di servizi e non anche nel caso in cui consista in un incarico di collaborazione affidato ai sensi dell'articolo 7, comma 6, d.lgs. 165/2001, avente natura di prestazione di opera intellettuale e come tale non inquadrabile nella materia degli appalti e non soggetta alla relativa normativa.
Il Comune chiede di conoscere se sussista la necessità di acquisizione del documento di regolarità contributiva di un libero professionista (avvocato) privo di dipendenti.
Sul tema si è espressa l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici che nella sezione FAQ, alla voce 'Documento unico di regolarità contributiva - DURC', in risposta al quesito n. 17: 'Il DURC va acquisito anche per i liberi professionisti?' così risponde: 'La risposta è affermativa; tuttavia, in caso di lavoratori autonomi liberi professionisti iscritti alle rispettive casse previdenziali volontarie, il DURC non può essere acquisito attraverso lo Sportello Unico Previdenziale, poiché si tratta di lavoratori autonomi non soggetti alla gestione previdenziale dell'INPS e dell'INAIL. Per ottenere l'attestazione di regolarità contributiva, è invece possibile richiedere il rilascio di una certificazione equipollente direttamente alle rispettive casse previdenziali di appartenenza dei professionisti. L'acquisizione di tale certificazione di regolarità contributiva è necessaria sia al momento della stipulazione del contratto, sia all'atto dei pagamenti dei relativi compensi previsti in favore del professionista.'.
Si osserva, tuttavia, che l'ambito di applicazione della normativa in materia di DURC
[1], come precisato dall'articolo 1 [2] del DM 24/10/2007 e dalla relativa circolare attuativa, riguarda le seguenti fattispecie:
- tutti gli appalti pubblici (lavori, servizi e forniture) nonché i servizi e attività pubbliche svolti in convenzione o in concessione;
- i lavori privati dell'edilizia soggetti a denuncia di inizio attività e a permesso di costruire;
- i finanziamenti e sovvenzioni per la realizzazione di investimenti previsti dalla disciplina comunitaria;
- i benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e di legislazione sociale;
- l'attestazione SOA, l'iscrizione all'Albo Fornitori e tutti gli altri casi specificatamente indicati dalla normativa nazionale o regionale per i quali è richiesto il DURC.
Nei casi sopra indicati, i datori di lavoro devono essere sempre in possesso del DURC.
I lavoratori autonomi devono essere in possesso del DURC nel solo caso degli appalti pubblici (opere, servizi e forniture) e dei lavori privati edili.
[3]
Sembrano pertanto non contemplati dalla disciplina del DURC gli incarichi di collaborazione affidati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, d.lgs. 165/2001 e aventi natura di prestazione di opera intellettuale
[4], in quanto non inquadrabili nella materia degli appalti e non soggetti alla relativa normativa.
Pertanto, per la valutazione del caso di specie il Comune dovrà individuare la natura dell'attività svolta dal legale
[5] e, solo qualora essa sia riconducibile ad un appalto di servizi, dovrà applicare la disciplina relativa all'attestazione di regolarità contributiva.
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[1] Il quadro normativo relativo al DURC è costituito dai seguenti atti:
   - Legge 22.11.2002, n. 266: 'Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25.09.2002, n. 210, recante disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale';
   - Decreto Legislativo 10.09.2003, n. 276 e successive modifiche ed integrazioni: 'Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14.02.2003, n. 30';
   - Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni: 'Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE';
   - Legge 27.12.2006, n. 296: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", art. 1, commi 1175 e 1176;
   - Dcreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni: 'Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa';
   - Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24.10.2007 recante 'Documento Unico di Regolarità contributiva';
   - Circolari Inail n. 38 del 25.07.2005 e n. 52 del 22.12.2005 recanti istruzioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva;
   - Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 30.01.2008, n. 5: 'Decreto recante le modalità di rilascio ed i contenuti analitici del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) di cui all'art. 1, comma 1176, della legge n. 296/2006'.
[2] L'articolo 1, del DM 24/10/2007 recita: 'Il possesso del Documento Unico di Regolarita' Contributiva (DURC) e' richiesto ai datori di lavoro i fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale previsti dall'ordinamento nonché ai fini della fruizione dei benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria. Ai sensi della vigente normativa il DURC è inoltre richiesto ai datori di lavoro ed ai lavoratori autonomi nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia.'.
[3] Cfr. Circolare INAIL - DIREZIONE GENERALE - DIREZIONE CENTRALE RISCHI n. 7 dd. 05.02.2008.
[4] Si veda, a tal proposito, parere ANCI 15.02.2013, ove si segnala la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 11.05.2012, n. 2730.
[5] Sulla natura dell'incarico conferito al legale cfr. parere prot. 3911 dd. 29/02/2008, espresso dallo scrivente Ufficio, consultabile sul portale delle autonomie locali all'indirizzo: http://autonomielocali.regione.fvg.it
(07.05.2013 - link a www.regione.fvg.it).

aprile 2013

APPALTIDurc senza paletti. Non va limitato al singolo appalto. Cds boccia le circolari Inps, Inail e Minlavoro.
Illegittime le circolari di ministero del lavoro, Inps e Inail che limitano l'efficacia del Durc alle specifiche gare d'appalto per le quali il certificato viene emesso.

Il Consiglio di Stato, Sez. III, con l'ordinanza 23.04.2013 n. 1465 interviene a piedi uniti sulla disciplina del Durc, allo scopo sia di semplificare il quadro normativo, sia di ricordare che a dover essere applicata è sempre la legge e non le circolari che si pongano in contrasto con essa.
La questione, da sempre dibattuta, di cui si è occupata l'ordinanza, riguardava la capacità del Durc di attestare la regolarità contributiva di un operatore economico partecipante ad una gara d'appalto, ancorché emesso per una diversa procedura di gara.
La parte appellante, per opporsi all'aggiudicazione, aveva evidenziato tra le ragioni del proprio ricordo l'invalidità del Durc, dovuta proprio alla circostanza che esso fosse riferito ad una procedura di gara diversa da quella per la quale venne utilizzato. L'appello si era basato su una serie di interpretazioni, fornite con circolari Inail del 05.02.2008, n. 7, del ministero del lavoro dell'08.10.2010, n. 35 e infine dell'Inps con data 17.11.2010, n. 145. Quest'ultima in particolare aveva specificato che il Durc «deve essere richiesto per ogni singola procedura di selezione e la sua validità trimestrale opera limitatamente alla specifica procedura per la quale è stato richiesto», con ciò fondando la convinzione che per ciascuna specifica gara, dovesse emanarsi uno specifico Durc.
Risulta evidente che questa interpretazione cozzi contro ogni principio di semplificazione dell'azione amministrativa, in quanto induce a dover emettere nuovi certificati, pur essendovene operanti e in corso di validità altri che abbiano già attestato la situazione contributiva dell'impresa. I giudici di palazzo Spada hanno respinto il motivo di appello, sottolineando in modo tranciante che «quanto alla contestata efficacia probatoria di tale documentazione, che non vi sono norme primarie che prescrivano che il Durc per la partecipazione alle gare di appalto debba riferirsi alla specifica gara di appalto, mentre disposizioni contenute in circolari, invocate dall'appellante, non appaiono rilevanti, non potendo essere considerate rilevanti le circolari che risultino contra legem (cfr., sul punto, Cons. st., sez. VI, 18/12/2012, n. 6487)».
Molto semplicemente, il Consiglio di stato ricorda agli operatori, ma anche alle autorità amministrative, che le circolari non possono andare oltre la funzione di illustrare il contenuto delle norme, senza poter invadere lo spazio riservato al legislatore, introducendo contenuti o, comunque, chiavi di lettura assenti o contrastanti nelle norme. Eventi, questi, che proprio per la disciplina del Durc si sono, purtroppo, ripetuti innumerevoli volte (articolo ItaliaOggi del 26.04.2013).

APPALTIGare. Per il Consiglio di Stato il documento di regolarità contributiva apre le porte a tutti i bandi nei tre mesi di validità
Il «Durc» slegato dall'appalto. La decisione è in contrasto con gli orientamenti del ministero del Lavoro e dell'Inail.
LE CONSEGUENZE/ Per i giudici amministrativi l'esibizione di un certificato ottenuto per altri fini non giustifica l'esclusione ma la richiesta di chiarimenti.

Il nostro ordinamento non stabilisce che il documento unico di regolarità contributiva (Durc) per la partecipazione a una gara di appalto deve riferirsi specificamente ad essa.
Il principio è stato pronunciato nell'ordinanza 23.04.2013 n. 1465 della III Sez. del Consiglio di Stato nell'ambito della richiesta di riforma di un'ordinanza cautelare del Tar del Lazio.
Si tratta di una decisione in contrasto con le istruzioni operative emanate dalle circolari 7/2008 dell'Inail, 35/2010 del Lavoro e 145/2010 dell'Inps.
Le circolari a cui fa riferimento il Consiglio di Stato riguardavano, per l'Inail, la parte in cui è stabilito che la validità del Durc –per tutti gli appalti pubblici– è legata allo specifico appalto ed è limitata alla fase per cui il certificato è stato richiesto, come la stipula del contratto e i pagamenti stati avanzamenti lavori (Sal).
La circolare 35/2010 del ministero del Lavoro fa affermato a sua volta, partendo da una determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, che –ferma restando la validità temporale trimestrale del Durc– relativamente ai contratti disciplinati dal Dlgs 163/2006, e nell'ambito delle procedure di selezione del contraente, va utilizzato un Durc per ciascuna procedura in tutti i casi in cui in base all'articolo 16-bis, comma 10, del Dl 185/2008 (convertito nella legge 2/2009) esso deve essere acquisito d'ufficio dalle stazioni appaltanti pubbliche, anche attraverso strumenti informatici.
Il ministero ha sottolineato che, sempre per gli appalti pubblici, non va utilizzato un Durc richiesto a fini diversi (ad esempio, un Durc richiesto per la fruizione di benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria o un Durc richiesto per lavori privati dell'edilizia) e ciò in quanto le verifiche operate dai competenti istituti e/o Casse edili seguono ambiti diversi e procedure in parte diverse in relazione alle finalità per cui è emesso il documento.
Su tali principi si è subito uniformato l'Inps con la circolare 145/2010.
Dello stesso avviso non è stato, però, il Consiglio di Stato il quale, prima con la sentenza 6487/2012 della sezione VI, e ora con la più recente ordinanza richiamata, ha dato alla problematica in esame una diversa interpretazione.
Infatti, in sede di giudizio, dove è stata contestata da una delle parti in causa l'irritualità del Durc utilizzato nella procedura, in quanto non specificamente inerente all'oggetto della gara, oltreché privo d'idoneità per l'intervenuto decorso del relativo periodo di validità, il Consiglio di Stato non ha accolto tale eccezione. Esso ha ritenuto, invece, che non vi sono norme primarie le quali prescrivano che il Durc per la partecipazione alle gare di appalto debba riferirsi alla specifica gara e che non è dedotto e dimostrato dal ricorrente in quale modo la regolarità contributiva venga acclarata in modo diverso dagli enti preposti, ai diversi fini della partecipazione a gare di appalto, degli stati avanzamenti lavori e della concessione di finanziamenti.
Disposizioni contrarie contenute nelle circolari sono state considerate irrilevanti dal Consiglio, non potendo essere considerate, a loro volta, rilevanti le circolari che risultino contra legem. Il Consiglio di Stato ha ritenuto, inoltre, che in ogni caso l'esibizione in gara di un Durc ottenuto ad altri fini non giustifica l'esclusione, ma semmai la richiesta di chiarimenti e integrazioni ai sensi dell'articolo 46 del Codice degli appalti, tanto più che ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 10, del Dl 185/2008 (convertito nella legge 2/2009, applicabile ratione temporis alla gara di appalto oggetto di causa), «le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (Durc) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge».
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Il rilascio del documento
01 | SOGGETTI ABILITATI
Il Durc è rilasciato dagli enti di previdenza e, per i datori di lavoro operanti nel settore dell'edilizia, dalle Casse edili stipulanti il contratto collettivo nazionale
02 | I PALETTI
Il Durc non può essere rilasciato qualora risultino irregolarità contributive accertate dall'istituto che lo deve emettere. Esse possono riguardare: a) la non correttezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici; b) la non corrispondenza tra versamenti effettuati e quelli accertati dagli istituti come dovuti; c) l'esistenza di inadempienze in atto. Potrà essere, invece, rilasciato, qualora: a) sia stata inoltrata richiesta di rateizzazione per la quale l'istituto abbia già espresso parere favorevole; b) vi siano sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative; c) sia stata presentata istanza di compensazione per la quale sia stato documentato il credito; d) la denuncia alla Cassa edile comprenda, per ciascun operaio, un numero di ore lavorate e non lavorate non inferiore a quello contrattuale, specificando le causali di assenza
03 | LA REGOLARIZZAZIONE
In mancanza dei requisiti gli istituti, prima dell'emissione del Durc o dell'annullamento del documento già rilasciato, invitano l'interessato a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni
04 | IL CONTENZIOSO
Non costituisce causa ostativa al rilascio del Durc l'eventuale presenza di crediti iscritti a ruolo per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella a seguito di ricorso amministrativo o giudiziario.
In merito ai crediti non ancora iscritti a ruolo, essi non costituiscono causa ostativa: a) in pendenza di contenzioso amministrativo; in tal caso il Durc può essere rilasciato sino alla decisione che respinge il ricorso; b) in pendenza di contenzioso giudiziario, la regolarità è dichiarata sino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna
05 | GLI SCOSTAMENTI LIEVI
Ai soli fini della partecipazione a gare di appalto non osta al rilascio del Durc uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun istituto previdenziale e a ciascuna Cassa edile. Non si considera grave lo scostamento inferiore o pari al 5% tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione o, comunque, uno scostamento inferiore a 100 euro, fermo restando l'obbligo di versamento del predetto importo entro i 30 giorni successivi al rilascio del Durc
06 | LA SICUREZZA
La violazione, da parte del datore di lavoro o del dirigente responsabile, delle disposizioni penali e amministrative in materia di tutela delle condizioni di lavoro è causa ostativa al rilascio del Durc.
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Incentivi subordinati all'attestato.
Il possesso del Durc è richiesto ai datori di lavoro ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché per ottenere benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria. È inoltre richiesto nelle procedure d'appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia.
Per l'individuazione dei benefici normativi e contributivi, il ministero del Lavoro, con circolare 5/2008, ha riprodotto un elenco esemplificativo. Così, per benefici contributivi sono stati individuati gli sgravi collegati alla costituzione e gestione del rapporto di lavoro da considerarsi in deroga all'ordinario regime contributivo.
Pertanto, non rientrano tra questi il regime contributivo previsto per la generalità degli apprendisti, o per alcuni settori come l'agricoltura e la navigazione marittima, salvo che in tali settori ricorrano ulteriori speciali agevolazioni. Al riguardo è stato precisato che i benefici sono subordinati all'applicazione della sola parte economica e normativa degli accordi e contratti collettivi, e non anche alla parte obbligatoria di questi ultimi.
Chi intende fruire dei benefici in questione, deve essere in possesso del Durc di cui all'articolo 1 del Dm 24.10.2007. In caso di coincidenza tra istituto previdenziale che rilascia il Durc e quello che ammette il datore alla fruizione dei benefici contributivi, sarà l'istituto stesso a verificare la sussistenza delle condizioni di regolarità, senza dover procedere alla sua materiale emissione. Ciò non esclude, tuttavia, che il datore di lavoro inoltri all'istituto apposita richiesta, ed eventuale documentazione, per ottenere il necessario provvedimento di autorizzazione.
Nelle procedure d'appalto il Durc segue due strade diverse per i contratti pubblici e privati. Nella prima ipotesi, anche in una ottica di semplificazione delle procedure, in applicazione dell'articolo 16-bis del Dl 185/2008, saranno direttamente le stazioni appaltanti pubbliche ad acquisire d'ufficio dagli istituti il Durc. L'obbligo del Durc sussiste anche in caso di appalti relativi all'acquisizione di beni, servizi e lavori effettuati in economia mediante cottimo fiduciario (articolo 165 del Dlgs 163/2006).
Con riferimento ai cantieri privati, il Durc è previsto dall'articolo 90 del Dlgs 81/2008 e successive modifiche e integrazioni (Tu sulla sicurezza nei luoghi di lavoro) a carico imprese esecutrici e/o lavoratori autonomi operanti in cantieri per conto di committenti privati. Il documento può essere utilizzato per l'intero periodo della sua validità trimestrale per l'esecuzione di più lavori
(articolo l Sole 24 Ore del 28.04.2013).

marzo 2013

APPALTICiò che rileva, ai fini dell’ammissione o meno alla gara pubblica, è il dato sostanziale della regolarità contributiva, perché la ratio della norma è quella di spingere le imprese ad essere sempre in regola con le fondamentali normative di settore poste a tutela della sicurezza sul lavoro, dei lavoratori e dell’Erario.
Tale impostazione, peraltro, ha il pregio di apparire in linea anche con la consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui il requisito della regolarità contributiva, essendo condizione di partecipazione alla gara, deve essere verificato sin dal momento della scadenza del termine per la partecipazione all’offerta (e non quindi al momento dell’emissione del DURC) e per tutta la durata della procedura.
Che questa sia l’impostazione corretta è oggi confermato anche dal rilievo che l’art. 15, comma 1, lettera a), della L. 12.11.2011, n. 183 (entrata in vigore il 01.01.2012) ha modificato l'art. 40 del DPR n. 445/2000, nel senso che le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati, mentre nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.
Alla stregua di tale disposizione, dunque, deve ritenersi che il DURC non possa più essere richiesto alle imprese partecipanti alla gara, mentre le stazioni appaltanti sono tenute senza ombra di dubbio a verificare le corrispondenti autodichiarazioni.
E’ evidente, allora, che ciò che rileva non sono le risultanze del DURC, ma la regolarità contributiva sostanziale.

Con il terzo motivo di ricorso –rubricato “violazione e falsa applicazione dell’art. 38 del Codice degli Appalti, violazione e falsa applicazione dell’art. 46, comma 1-bis, del Codice degli Appalti, eccesso di potere per difetto di istruttoria”– la Migliore Arte e Costruzioni deduce la illegittimità della clausola del bando che prevede la esclusione per mancata produzione del DURC, per contrasto con l’art. 38 del Codice degli appalti, il quale impone la presentazione della certificazione attestante la regolarità contributiva al momento della stipulazione del contratto da parte dell’aggiudicatario, mentre per il mero concorrente sarebbe sufficiente che sussista la regolarità contributiva sul piano sostanziale (a prescindere quindi dalle risultanze del DURC).
La tesi della ricorrente non conduce laddove essa vorrebbe, dal momento che come detto sopra, in ogni caso, deve ritenersi sussistente già sul piano “sostanziale” (di cui il DURC è mera certificazione “formale”) l’irregolarità contributiva della Migliore Arte e Costruzioni.
Con un ultimo motivo di doglianza –rubricato “violazione e falsa applicazione dell’art. 38, comma 1, lett. i), del Codice degli Appalti, eccesso di potere per difetto d’istruttoria”– la ricorrente lamenta l’illegittimità dei provvedimenti impugnati, perché, a fronte di un DURC del 12.03.2012 da essa prodotto ed attestante la propria regolarità, essa non poteva essere esclusa.
In altri termini, avendo il predetto DURC validità trimestrale, ne consegue che, laddove non presenti segnalazioni di inadempimento e non sia scaduto al momento della presentazione della domanda, esso sarebbe dimostrazione sufficiente della regolarità contributiva attestata.
Anche siffatta tesi, per quanto abbia ricevuto in passato l’avallo di alcune pronunce giurisprudenziali, non può essere seguita.
Ciò che rileva, ai fini dell’ammissione o meno alla gara pubblica, è il dato sostanziale della regolarità contributiva, perché la ratio della norma è quella di spingere le imprese ad essere sempre in regola con le fondamentali normative di settore poste a tutela della sicurezza sul lavoro, dei lavoratori e dell’Erario.
Tale impostazione, peraltro, ha il pregio di apparire in linea anche con la consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato (confermata dalla ormai nota pronuncia n. 8/2012 dell’Adunanza Plenaria), secondo cui il requisito della regolarità contributiva, essendo condizione di partecipazione alla gara, deve essere verificato sin dal momento della scadenza del termine per la partecipazione all’offerta (e non quindi al momento dell’emissione del DURC) e per tutta la durata della procedura.
Che questa sia l’impostazione corretta è oggi confermato anche dal rilievo che l’art. 15, comma 1, lettera a), della L. 12.11.2011, n. 183 (entrata in vigore il 01.01.2012) ha modificato l'art. 40 del DPR n. 445/2000, nel senso che le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati, mentre nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.
Alla stregua di tale disposizione, dunque, deve ritenersi che il DURC non possa più essere richiesto alle imprese partecipanti alla gara (questione, questa, non oggetto del presente giudizio perché non veicolata da alcuna impugnazione sul punto; ma si vedano sul punto TAR Palermo, Sez. III, 07.08.2012. n. 1776; TAR Campania, Sez. IV, 03.01.2013, n. 62), mentre le stazioni appaltanti sono tenute senza ombra di dubbio a verificare le corrispondenti autodichiarazioni.
E’ evidente, allora, che ciò che rileva non sono le risultanze del DURC, ma la regolarità contributiva sostanziale (TAR Sicilia-Palermo, Sez. III, sentenza 25.03.2013 n. 673 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

APPALTI: OGGETTO: Durc - Interpelli del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in materia di rilascio della regolarità contributiva ad imprese in concordato preventivo con continuazione dell’attività aziendale (n. 41/2012) ed a società di capitali (n. 2/2013) (INPS, messaggio 21.03.2013 n. 4925 - link a www.inps.it).

APPALTI: Aziende in crisi con il Durc. L'ok dopo omologazione del concordato.
Sì al Durc all'azienda in crisi. L'impresa che fa ricorso al concordato preventivo con continuità dell'attività lavorativa, infatti, può ottenere la regolarità contributiva, ma solo dopo l'omologazione del concordato da parte del tribunale.

Lo precisa il Ministero del Lavoro nella nota n. 4323/2013 di prot. rispondendo, negativamente, alla richiesta dell'Ance sulla possibilità di un'attestazione di regolarità contributiva anche nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese presso le camere di commercio e l'omologazione del concordato presso il tribunale.
Interpello. I chiarimenti fanno seguito all'interpello n. 41/2012 (si veda ItaliaOggiSette del 18 febbraio) in cui il ministero ha risposto affermativamente alla richiesta del consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro di sapere se è possibile rilasciare un Durc regolare alle imprese in concordato preventivo con continuità dell'attività lavorativa (articolo 186-bis della legge fallimentare, rd n. 267/1942).
Il ministero in particolare ha basato la risposta sul fatto che l'ammissione alla procedura comporta per l'azienda la sospensione ex lege delle situazioni debitorie sorte antecedentemente al deposito della relativa domanda e la conseguente preclusione delle azioni esecutive dei creditori.
In altre parole, determina una situazione che per il ministero rientra nel campo di applicazione della disciplina del Durc (nello specifico nell'articolo 5, comma 2, lettera b, del dm 24.10.2007) nella parte in cui stabilisce che «la regolarità contributiva sussiste inoltre in caso di sospensione di pagamento a seguito di disposizioni legislative».
Chiarimenti. Nella nota protocollo n. 4323/2013 il ministero precisa che la predetta norma (articolo 5, comma 2, lettera b), non trova applicazione «nell'intervallo di tempo tra la pubblicazione del ricorso al registro delle imprese e l'emanazione del decreto di omologazione del concordato preventivo in continuità ex art. 186-bis» della legge fallimentare.
Con la conseguenza, conclude il ministero, che soltanto dopo l'avvenuta omologazione del piano di ristrutturazione aziendale presso il tribunale potrà essere emesso il Durc (articolo ItaliaOggi del 21.03.2013).

febbraio 2013

APPALTI: Esclusione dall'appalto? Bisogna rifarsi al DURC.
Domanda
Cosa sono le gravi violazioni che possono portare all'esclusione da una gara d'appalto?
Risposta
Sono, inequivocabilmente, da considerarsi causa di esclusione dalle gare di appalto le gravi violazioni alle norme in materia previdenziale e assistenziale.
La nozione di "violazione grave" non è rimessa alla valutazione caso per caso della stazione appaltante, ma deve farsi discendere dalla disciplina previdenziale, e in particolare dalle norme che disciplinano il D.U.R.C.
Di conseguenza, la verifica della regolarità contributiva delle imprese partecipanti a procedure di gara per l'aggiudicazione di appalti con la pubblica amministrazione è demandata agli istituti di previdenza, le cui certificazioni (D.U.R.C.) si impongono alle stazioni appaltanti, che non possono sindacarne il contenuto (28.02.2013 - tratto da www.ispoa.it).

APPALTI: La crisi non blocca il Durc. Unica condizione: prevedere l'assolvimento dei debiti. Ottiene il documento unico di regolarità contributiva anche l'impresa in concordato.
Sì al Durc anche se l'azienda è in crisi. Se l'impresa è in fase di concordato preventivo con continuità dell'attività lavorativa, infatti, può ottenere il documento unico di regolarità contributiva a patto che il piano concordatario preveda, entro dodici mesi, l'integrale assolvimento dei debiti previdenziali e assistenziali.
La regolarità contributiva.
Il Durc, che sta per documento unico di regolarità contributiva, è l'attestazione dell'assolvimento, da parte di un'impresa, di tutti gli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di Inps, Inail e cassa edile per i lavoratori dipendenti. Il Durc occorre in tutti gli appalti e subappalti di lavori pubblici (per la verifica dei requisiti per la partecipazione alle gare, per l'aggiudicazione alle gare, per l'aggiudicazione dell'appalto, per la stipula del contratto, per gli stati d'avanzamento lavori, per le liquidazioni finali); nei lavori privati soggetti al rilascio della concessione edilizia o alla Dia; nelle attestazioni Soa.
Nell'ambito dei lavori edili privati, il Durc non è autocertificabile e, pertanto, deve essere presentato all'amministrazione concedente prima dell'avvio dei lavori edili, oggetto di permesso di costruire o di denuncia d'inizio attività. Nell'ambito degli appalti pubblici, invece, limitatamente ai soli contratti di forniture e servizi fino a 20 mila euro, le imprese possono sostituire il Durc con una autodichiarazione (per la validità del documento nelle specifiche ipotesi, si veda la tabella in pagina).
Se l'azienda è in crisi. Il consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere del ministero del lavoro in materia di requisiti necessari ai fini del rilascio del Durc nel caso di imprese in concordato preventivo con continuità dell'attività lavorativa (in base all'articolo 186-bis della legge Fallimentare (rd n. 267/1942).
In particolare, i consulenti hanno chiesto di sapere se sia possibile ottenere l'attestazione della regolarità contributiva nell'ipotesi in cui l'impresa sia sottoposta a una procedura di concordato preventivo, nella modalità di continuazione dell'attività aziendale, in virtù di un piano, omologato dal competente Tribunale, che prevede l'integrale soddisfazione delle situazioni debitorie previdenziali e assistenziali, sorte precedentemente al deposito della domanda di ammissione alla procedura medesima.
Sì al Durc «condizionato». Il ministero risponde affermativamente alla richiesta dei consulenti del lavoro (interpello n. 41/2012). Al fine di fornire la soluzione, muove dall'analisi della disciplina afferente all'istituto del concordato preventivo con continuazione dell'attività aziendale, di cui agli articoli 161 e seguenti della legge fallimentare, alla luce delle modifiche apportate dal decreto sviluppo (dl n. 83/2012 convertito dalla legge n. 134/2012).
Innanzitutto, dalla lettura di queste disposizioni, spiega il ministero, emerge che la procedura concorsuale (concordato preventivo con la continuazione dell'attività), da un lato, risulta finalizzata al risanamento di imprese che versano in uno stato di crisi «non strutturale»; dall'altro, presupponendo la prosecuzione dell'attività aziendale, si incentra necessariamente su di un piano, che viene validato da un professionista e omologato dal competente Tribunale, mediante il quale l'azienda «si accorda» con i creditori riguardo alle tempistiche e alle modalità di pagamento dei debiti, sorti precedentemente alla presentazione della domanda di concordato.
Nello specifico, aggiunge il ministero, l'articolo 186-bis della legge fallimentare dispone che il piano concordatario può prevedere una moratoria fino a un anno dall'omologazione del Tribunale per il pagamento dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca, tra i quali sono ricompresi dunque i contributi previdenziali e assistenziali. Si prevede inoltre che:
● i contratti in corso di esecuzione alla data del deposito del ricorso, tra i quali anche quelli stipulati con le pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto dell'apertura della procedura;
● l'ammissione al concordato preventivo non impedisce la continuazione dei contratti pubblici sottoscritti, nella misura in cui il professionista designato ne abbia attestato la conformità al piano, unitamente alla ragionevole capacità di adempimento dell'azienda debitrice.
L'ammissione alla procedura comporta per la compagine aziendale interessata, pertanto, la sospensione ex lege delle situazioni debitorie sorte antecedentemente al deposito della relativa domanda e la conseguente preclusione delle azioni esecutive dei creditori. È proprio alla luce di tale disciplina, argomenta il ministero del lavoro, che la fattispecie prospettata dai consulenti del lavoro sembrerebbe rientrare nel campo di applicazione della disciplina del Durc (nello specifico nell'articolo 5 del dm 24.10.2007, recante l'elencazione dei requisiti utili ai fini del rilascio di un Durc ovvero delle condizioni in presenza delle quali l'Istituto previdenziale attesta la correntezza nei pagamenti e negli adempimenti contributivi). In particolare, sembrerebbe rientrare nella norma (comma 2, lettera b) del citato articolo 5) secondo il quale «la regolarità contributiva sussiste inoltre in caso di sospensione di pagamento a seguito di disposizioni legislative».
Peraltro, non ammettere la possibilità del rilascio del Durc contrasterebbe la ratio della procedura concorsuale la quale, come evidenzia il ministero, è finalizzata a garantire la prosecuzione dell'attività aziendale e alla salvaguardia dei livelli occupazionali; infatti, sarebbe disattesa qualora si riconoscesse un'incidenza negativa alle situazioni debitorie sorte antecedentemente all'apertura della procedura stessa. Ciò in quanto l'impresa sottoposta a concordato non avrebbe la possibilità di ottenere un Durc, se non alla chiusura del piano di risanamento, con conseguente e inevitabile pregiudizio per il superamento della crisi.
In conclusione, il ministero precisa che per l'azienda ammessa al concordato preventivo, ex articolo 186-bis della legge fallimentare è possibile ottenere il rilascio di un Durc nell'ipotesi in cui il piano, omologato dal Tribunale, contempli l'integrale assolvimento dei debiti previdenziali e assistenziali contratti prima dell'attivazione della procedura concorsuale. Tuttavia precisa che, in tal caso, la sospensione dei pagamenti che, ai sensi della normativa (articolo 5, comma 2, lettera b, del dm 24.10.2007) non osta al rilascio del Durc deve necessariamente riferirsi a quelle obbligazioni che sono state prese in considerazione o comunque rientrano nell'ambito del concordato.
Pertanto, gli enti previdenziali potranno attestare la regolarità contributiva soltanto qualora lo specifico piano di risanamento preveda la cosiddetta moratoria indicata dall'articolo 186-bis, comma 2, lettera c) della legge Fallimentare ed esclusivamente per un periodo non superiore a un anno dalla data dell'omologazione. Trascorso detto periodo, infatti, la sospensione cessa di avere effetto e l'impresa, in mancanza di soddisfazione dei crediti assicurativi, deve essere «attestata» come irregolare (articolo ItaliaOggi Sette del 18.02.2013).

APPALTI - EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: DURC. Trasmissione tramite PEC dei certificati emessi dall'INAIL e dall'INPS alle stazioni appaltanti e alle amministrazioni procedenti (INAIL di Bergamo, nota 18.02.2013).

gennaio 2013

APPALTI: Durc, procedure diversificate. Oneri e verifiche a seconda della tipologia societaria. Gli effetti della risposta all'interpello n. 2 del 24 gennaio del ministero del lavoro.
Documento unico di regolarità contributiva (Durc): le irregolarità contributive dei soci di società di capitali non bloccano il rilascio del documento. Nell'ambito della verifica della regolarità contributiva delle società di capitali non rileva la posizione contributiva dei singoli soci, con la conseguenza che le eventuali pregresse irregolarità dei versamenti contributivi riguardanti gli stessi non possono incidere sul rilascio del Durc.
La posizione contributiva personale va verificata solo nelle società di persone.

Questo è il principio espresso nell'interpello 24.01.2013 n. 2/2013 del Ministero del lavoro (Direzione generale dell'attività ispettiva) in risposta a un quesito posto dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro.
Questi ultimi infatti avevano avanzato istanza di interpello per conoscere se, in caso di richiesta di un documento unico di regolarità contributiva (Durc) che preveda la verifica della posizione ai fini degli obblighi contributivi previdenziali nei confronti dell'Inps di una società di capitali, la stessa debba essere effettuata anche sulla posizione personale dei singoli soci e, in tal caso, in presenza di eventuali pregresse irregolarità contributive, se debba essere negata la regolarità contributiva della società.
Nel fornire risposta, la direzione generale dell'attività ispettiva del Ministero del lavoro ha precisato quali sono gli adempimenti e le verifiche da espletare in fase di rilascio del Durc in relazione alle diverse tipologie di imprese richiedenti (società di capitali e società di persone).
Durc e società di capitali. Le società, come noto, si dividono in due gruppi: le società di persone (società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice) e le società di capitali (società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata ordinaria, semplificata e a capitale ridotto). Quello che è importante osservare, nell'ambito dei due gruppi societari, è il rapporto intercorrente tra il patrimonio della società e quello del singolo socio.
Le società di capitali sono considerate persone giuridiche caratterizzate da autonomia patrimoniale «perfetta» e, quindi, dalla separazione completa tra il capitale sociale e il patrimonio personale dei soci. Pertanto il controllo di regolarità nei versamenti contributivi deve essere effettuato sulla contribuzione dovuta dai datori di lavoro per i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato e dai committenti/associanti che occupano lavoratori con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, resa anche nella modalità a progetto, aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione. Questo in quanto nelle società di capitali, l'irregolarità della posizione contributiva personale dei singoli soci non può rilevare ai fini dell'accertamento dell'irregolarità delle stesse società che, in ragione dell'autonomia patrimoniale perfetta, non possono essere chiamate a rispondere delle irregolarità contributive riferibili ai medesimi soci. Le società di capitali, infatti, in quanto titolari di un proprio patrimonio del tutto autonomo e distinto da quello dei soci, rispondono delle obbligazioni sociali nei limiti del proprio patrimonio.
Ne deriva che sul patrimonio sociale non possono trovare soddisfazione i creditori personali del socio e, al contempo, i creditori sociali non possono escutere il patrimonio personale dei soci.
La posizione dei soci, pertanto, non deve essere oggetto di verifica al fine del rilascio del Durc che sia richiesto per effettuare il controllo di regolarità della società di capitali nella quale la stessa posizione è rivestita.
Durc e società di persone. La verifica appare invece necessaria in caso di società di persone ed in relazione al versamento contributivo dovuto dal socio sulla propria posizione, così come del resto già evidenziato del Ministero del lavoro con circolare n. 5/2008. Le società di persone, al contrario delle società di capitali, non hanno personalità giuridica e la divisione tra i due patrimoni è affievolita, quindi siamo in presenza di un'autonomia patrimoniale imperfetta.
L'autonomia patrimoniale della società è imperfetta in quanto il patrimonio della società non è completamente distinto da quello personale dei soci, perciò per i debiti sociali rispondono ambedue i patrimoni (della società e dei soci) e per i debiti personali del socio può rispondere anche la società.
I soci illimitatamente responsabili sono, infatti, chiamati in via sussidiaria a rispondere con il proprio patrimonio delle obbligazioni sociali (autonomia patrimoniale imperfetta).
Questo minor grado di indipendenza del patrimonio della società comporta che: i creditori personali dei soci non possono soddisfarsi sul patrimonio sociale, potendo agire, finché dura la società, solo sugli utili spettanti al socio loro debitore o compiere atti conservativi sulla quota a lui spettante in sede di liquidazione. Tuttavia, in caso di proroga della società a tempo indeterminato, possono ottenere la liquidazione della quota del socio, se gli altri suoi beni sono insufficienti a soddisfare il loro credito. Non possono compensare il credito con un debito che vantano nei confronti della società; i creditori sociali possono agire sul patrimonio personale dei singoli soci dopo avere infruttuosamente escluso quello sociale.
Seguendo la tesi della direzione generale dell'attività ispettiva del Ministero del lavoro fondata sull'autonomia patrimoniale delle società e sulla responsabilità dei soci possiamo sostenere che: le società di capitali essendo persone giuridiche hanno un'autonomia patrimoniale perfetta e pertanto le vicende contributive personali dei soci non incidono sul patrimonio della società e viceversa. Al contrario le società di persone hanno un'autonomia patrimoniale imperfetta e i soci rispondono illimitatamente. Essa è considerata come una somma di imprenditori individuali. Ne consegue che i soci di una società di persone iscritti alle gestioni autonome dell'Inps sono soggetti a verifica al fine del rilascio del Durc (articolo ItaliaOggi Sette del 04.02.2013).

APPALTI: Durc libero dai debiti dei soci. Le irregolarità non bloccano il rilascio del documento.  Il ministero del lavoro ha risposto a un interpello del Consiglio nazionale dell'ordine.
In risposta a interpello del Consiglio nazionale, il Ministero del lavoro ha affermato che nell'ambito della verifica della regolarità contributiva delle società di capitali non rileva la posizione contributiva dei singoli soci, con la conseguenza che le eventuali pregresse irregolarità dei versamenti contributivi riguardanti gli stessi non possono incidere sul rilascio del Durc.

L'accoglimento della tesi sostenuta dai consulenti del lavoro risolve positivamente una serie molto numerosa di casi bloccati dall'Inps. «Ci siamo attivati perché da tutto il territorio nazionale sono pervenute segnalazioni di mancata emissione del Durc a società regolari dal punto di vista contributivo ma con presenza di debiti individuali dei soci a volte anche per cifre irrilevanti, «precisa il vicepresidente del Consiglio nazionale Vincenzo Silvestri.
La risposta a interpello 24.01.2013 n. 2/2013, diramata dal Ministero del lavoro sentita la Direzione generale Inps, ribadisce e ripristina principi generali del diritto più volte e ripetutamente violati, sancendo -ove ve ne fosse bisogno- la palese differenza e autonomia giuridica tra persone fisiche e giuridiche. La disposizione è immediatamente operativa e opponibile nel caso di diverso orientamento amministrativo.
Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del Lavoro ha avanzato istanza di interpello a questa Direzione per conoscere se, in caso di richiesta di un Documento unico di regolarità contributiva (Durc) che preveda la verifica della posizione ai fini degli obblighi contributivi previdenziali nei confronti dell'Inps di una società di capitali, la stessa debba essere effettuata anche sulla posizione personale dei singoli soci e, in tal caso, in presenza di eventuali pregresse irregolarità contributive, se debba essere negata la regolarità contributiva della società.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative e dell'Inps, si rappresenta quanto segue.
Va anzitutto precisato quali sono gli adempimenti e le verifiche da espletare in fase di rilascio del Durc in relazione alle diverse tipologie di imprese richiedenti.
In particolare, in merito alle società di capitali, trattandosi di persone giuridiche caratterizzate da autonomia patrimoniale «perfetta» e, quindi, dalla separazione completa tra il capitale sociale e il patrimonio personale dei soci, il controllo di regolarità nei versamenti contributivi deve essere effettuato sulla contribuzione dovuta dai datori di lavoro per i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato e dai committenti/associanti che occupano lavoratori con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, resa anche nella modalità a progetto, aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione.
Ciò in considerazione del fatto che, nelle società di capitali, l'irregolarità della posizione contributiva personale dei singoli soci non può rilevare ai fini dell'accertamento dell'irregolarità delle stesse società che, in ragione del regime patrimoniale civilistico che le regola, non possono essere chiamate a rispondere delle irregolarità contributive riferibili ai medesimi soci.
Le società di capitali, infatti, in quanto titolari di un proprio patrimonio del tutto autonomo e distinto da quello dei soci, rispondono delle obbligazioni sociali nei limiti del proprio patrimonio.
Ne deriva che sul patrimonio sociale non possono trovare soddisfazione i creditori personali del socio e, al contempo, i creditori sociali non possono escutere il patrimonio personale dei soci.
La posizione dei soci, pertanto, non deve essere oggetto di verifica al fine del rilascio del Durc che sia richiesto per effettuare il controllo di regolarità della società di capitali nella quale la stessa posizione è rivestita.
Tale verifica appare invece necessaria in caso di società di persone ed in relazione al versamento contributivo dovuto dal socio sulla propria posizione, così come del resto già evidenziato da questo ministero con circ. n. 5/2008.
In linea con l'orientamento sopra esplicitato si ritiene, pertanto, che nell'ambito della verifica della regolarità contributiva delle società di capitali non rileva la posizione contributiva dei singoli soci, con la conseguenza che le eventuali pregresse irregolarità dei versamenti contributivi riguardanti gli stessi non possono incidere sul rilascio del Durc (articolo ItaliaOggi del 29.01.2013).

APPALTIPer il Durc non conta la posizione dei soci.
La posizione dei soci non rileva (e non deve essere oggetto di verifica) al fine del rilascio del Durc a una società di capitali (srl, spa ecc.).
Lo precisa il Ministero del Lavoro nell'interpello 24.01.2013 n. 2/2013, in risposta alla richiesta di chiarimento dei consulenti del lavoro circa, appunto, la rilevanza o meno delle posizioni personali dei singoli soci, ai fini dell'attestazione della regolarità contributiva (Durc) di una società di capitali.
Per il ministero le due posizioni sono indipendenti: quella della società di capitali che, in quanto dotata di personalità giuridica, è caratterizzata da autonomia patrimoniale «perfetta»; e quella dei singoli soci. Ne deriva, aggiunge il ministero, che sul patrimonio sociale non possono trovare soddisfazione i creditori personali del socio e, al contempo, i creditori sociali non possono escutere il patrimonio personale dei soci.
La posizione dei soci, pertanto, non deve essere oggetto di verifica al fine del rilascio del Durc della società di capitali. Tale verifica, invece, è necessaria nel caso delle società di persone (circolare del ministero del lavoro n. 5/2008 su ItaliaOggi del 31.01.2008) (articolo ItaliaOggi del 25.01.2013).

APPALTI: In materia di gare di appalto, in una situazione di obiettiva incertezza (quando cioè le clausole della lex specialis risultino imprecisamente formulate o si prestino comunque ad incertezze interpretative) la risposta dell'amministrazione appaltante ad una richiesta di chiarimenti avanzata da un concorrente non costituisce un'indebita, e perciò illegittima, modifica delle regole di gara, ma una sorta di interpretazione autentica, con cui l'amministrazione chiarisce la propria volontà provvedimentale in un primo momento poco intelligibile, precisando e meglio delucidando le previsioni della lex specialis.
Si rammenta in proposito che, per consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, “in materia di gare di appalto (D.Lgs. n. 163/2006 - Codice degli appalti) in una situazione di obiettiva incertezza (quando cioè le clausole della lex specialis risultino imprecisamente formulate o si prestino comunque ad incertezze interpretative) la risposta dell'amministrazione appaltante ad una richiesta di chiarimenti avanzata da un concorrente non costituisce un'indebita, e perciò illegittima, modifica delle regole di gara, ma una sorta di interpretazione autentica, con cui l'amministrazione chiarisce la propria volontà provvedimentale in un primo momento poco intelligibile, precisando e meglio delucidando le previsioni della lex specialis" (Cons. Stato Sez. V, 17-10-2012, n. 5296) (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 19.01.2013 n. 341 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

anno 2012

APPALTI: I. Pagani, DURC - I parametri di valutazione di gravità degli inadempimenti contributivi e previdenziali al vaglio della Corte di Giustizia (Urbanistica e appalti n. 12/2012 - tratto da www.ipsoa.it).

APPALTI - EDILIZIA PRIVATAIl Durc dell'Inail è solo online. Dal 2 gennaio la richiesta va fatta in via telematica. Una circolare dell'Istituto indica i servizi che con il nuovo anno saranno su internet.
Dal 2 gennaio la richiesta del Durc potrà essere fatta all'Inail soltanto online. Così come solo per via telematica si dovranno presentare le domande di riduzione dei tassi medi di tariffe e i ricorsi in materia di applicazione delle tariffe dei premi.

L'Inail prosegue così sulla strada della telematizzazione obbligatoria dei servizi, avviata all'inizio del 2012, e con la circolare 21.12.2012 n. 68 indica il nuovo gruppo di istanze destinate a transitare solo online.
Riduzione del tasso medio di tariffa dopo il primo biennio di attività. Le aziende, operative da almeno un biennio, che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, possono richiedere, entro il 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno-bisestile) dell'anno per il quale la riduzione è richiesta, la riduzione del tasso medio di tariffa dopo il primo biennio di attività (riduzione per prevenzione OT 24). L'istanza di riduzione deve essere presentata utilizzando l'apposito servizio online attivo in www.inail.it alla sezione Punto Cliente - Denunce.
Riduzione del tasso medio di tariffa nei primi due anni di attività. Nei primi due anni di attività la riduzione dei premi può essere richiesta da tutti i datori di lavoro in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni. In questo caso la domanda deve essere presentata utilizzando l'apposito servizio online attivo in www.inail.it alla sezione Punto Cliente - Denunce all'atto della denuncia dei lavori, dopo l'inizio dei lavori (in qualsiasi momento, ma non oltre la scadenza del biennio di attività).
Ricorsi in materia di tariffe dei premi. I provvedimenti in materia di applicazione delle tariffe dei premi possono essere oggetto di ricorso al presidente dell'Istituto. Il ricorso deve essere proposto entro 30 giorni dalla piena conoscenza degli atti impugnati utilizzando il servizio online attivo in www.inail.it alla sezione Punto Cliente - Ricorsi on-line.
Documento unico di regolarità contributiva (Durc). Tutte le tipologie di richiesta di Durc devono essere effettuate esclusivamente utilizzando l'apposito servizio telematico disponibile sul sito www.sportellounicoprevidenziale.it. L'obbligo di richiedere il Durc esclusivamente in via telematica era già stato previsto per le amministrazioni pubbliche, i soggetti privati a rilevanza pubblica, le società di qualificazione (Soa), i consulenti del lavoro e per tutti gli altri intermediari previsti dalla legge 11.01.1979, n. 12.
Contributi di malattia e maternità per il settore della navigazione. Dovrà essere fatta esclusivamente online anche la denuncia mensile dei contributi di malattia e/o di maternità per il personale delle imprese di navigazione e del settore volo, compresa quella riguardante le quote di servizio e i contributi per l'assistenza contrattuale, limitatamente alle convenzioni in essere con l'Istituto. La denuncia deve essere effettuata utilizzando i servizi online disponibili sul sito www.inail.it - Navigazione marittima - Servizi on-line - Accesso Area dedicata agli utenti del settore navigazione- Denuncia contributi malattia e maternità.
Assistenza. A disposizione di aziende e consulenti ci saranno il contact center multicanale (Ccm) al numero verde 803.164 e il servizio -Inail Risponde- (disponibile nell'area Contatti del portale www.inail.it) per richiedere informazioni o chiarimenti sull'utilizzo dei servizi online e approfondimenti normativi e procedurali. Per gli utenti del settore marittimo, inoltre, è attivo uno specifico servizio di help-desk per la soluzione di eventuali problematiche di natura tecnica, raggiungibile al seguente indirizzo: helpdesk.navigazione@inail.it (articolo ItaliaOggi del 28.12.2012).

APPALTIPagamenti Pa. La circolare 36. Incognita Durc sul «visto» ai crediti.
Nuove indicazioni sulle certificazioni dei crediti di somme dovute da Regioni, enti locali ed enti del servizio sanitario nazionale per lavori, forniture e servizi, per consentire ai creditori la cessione dei crediti a banche o intermediari finanziari. Le ha fornite il ministero dell'Economia dopo che, con il decreto del 29 ottobre scorso, ha chiarito le disposizioni del precedente decreto del 25 giugno.

Con la circolare 36, pubblicata sulla «Gazzetta Ufficiale» 291 del 14 dicembre, il ministero ha poi fornito le istruzioni applicative, con particolare riferimento all'utilizzo della piattaforma elettronica e alle comunicazioni da inviare al ministero.
Circa la regolarità contributiva, certificata dal Durc, che la stazione appaltante deve chiedere ai datori di lavoro in ogni fase della gestione dei contratti, la circolare non ritiene che il documento vada richiesto in sede di certificazione, ma di pagamento. Poiché tra il rilascio della certificazione e l'erogazione dei fondi da parte della banca cessionaria del credito trascorrono pochi giorni, è opportuno che sia l'ente pubblico a chiedere il Durc al momento della certificazione e a comunicare l'esito alla banca. Se il documento evidenzia inadempienze non iscritte a ruolo, e quindi non risultanti dalla verifica in base all'articolo 48-bis del Dpr 602/1973, la banca ne terrà conto nella determinazione della somma da erogare, per evitare perdite contributive.
Circa la tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dalla legge 136/2010, modificata e completata dal decreto legge 187/2012, ai fini della lotta contro la mafia, la circolare 36 non dà invece informazioni. La normativa prevede che nei contratti con gli appaltatori per lavori, forniture e servizi pubblici deve essere inserita, a pena di nullità, una clausola con la quale gli operatori economici coinvolti in appalti pubblici si impegnano a utilizzare conti correnti, accesi presso banche (o poste), dedicati alle commesse pubbliche, sui quali devono essere esclusivamente eseguiti tutti i movimenti finanziari riferiti ai contratti.
È inoltre previsto che gli strumenti di pagamento devono riportare, per ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante, il codice identificato di gara (Cig) e, se richiesto in base all'articolo 11 della legge 3/2003, il codice unico di progetto (Cup). Anche queste indicazioni dovrebbero essere comunicate dalla stazione appaltante, che ne è a conoscenza, alla banca cessionaria del credito in sede di certificazione. Altrimenti, se non viene informata, la banca non potrebbe versare i fondi sul conto corrente dedicato e indicare Cig e Cup (articolo Il Sole 24 Ore del 24.12.2012 - tratto da www.ecostampa.it).

APPALTI - EDILIZIA PRIVATANella casella e-mail c'è il Durc. Al via la consegna con posta elettronica certificata. In una nota Inail le indicazioni per le richieste. Si parte con le stazioni appaltanti.
Adesso il Durc viaggia anche per posta elettronica. Da stamattina, infatti, si può chiedere all'Inail di ricevere il documento unico di regolarità contributiva per posta elettronica certificata (Pec), firmato digitalmente. Le operazioni si effettuano tutte su internet (www.sportellounicoprevidenziale.it), ma per ora sono abilitati unicamente le stazioni appaltanti e le amministrazioni procedenti in relazioni a imprese non edili.
Lo spiega, tra l'altro, l'Inail nella nota 10.12.2012 n. 8798 di prot..
Il Durc via Pec. Il nuovo canale di consegna del Durc riceve operatività da stamattina (12 dicembre). Infatti, da oggi è disponibile la nuova versione dell'applicativo telematico www.sportellounicoprevidenziale.it che consente di richiedere all'Inail il recapito tramite Pec del Durc firmato digitalmente. Il servizio, precisa l'Inail, sarà operativo per le richieste effettuate a partire dal oggi (sono esclusi, quindi, i Durc ancora da ricevere).
In sede di prima applicazione, spiega l'Inail, i Durc trasmessi via Pec sono soltanto quelli richiesti dalle stazioni appaltanti e dalle amministrazioni procedenti; per gli altri soggetti, l'Inail fa riserva di successive istruzioni. Per richiedere il recapito del Durc tramite Pec da parte dell'Inail è indispensabili il possesso di alcune condizioni (si veda tabella).
Istruzioni operative. Per utilizzare il nuovo servizio di recapito tramite Pec, i soggetti che sono in possesso di un'utenza come «stazione appaltante/amministrazione procedente» (Sa/Ap) devono verificare nel proprio profilo anagrafico all'interno di sportellounicoprevidenziale:
● che la struttura di appartenenza sia correttamente e puntualmente identificata e, cioè, che sia specificato, oltre alla denominazione dell'ente, sia dipartimento/direzione che settore/ufficio/sede
● che l'indirizzo di Pec della struttura di appartenenza sia inserito e sia corretto.
A tal fine, per aggiornare eventualmente i dati, dopo l'accesso al sito, l'utente Sa/Ap deve seguire il percorso «gestione anagrafiche», «stazioni appaltanti/amministrazioni procedenti», inserire il dato e-mail Pec mancante o modificare quello presente e, quindi, confermare l'operazione. In mancanza degli aggiornamenti, qualora vi siano più Sa/Ap facenti capo a uno stesso ente/amministrazione, il Durc verrà recapitato all'indirizzo Pec che risulta registrato.
Nel caso in cui la singola Sa/Ap non sia dotata di un proprio indirizzo Pec, deve indicare quello della struttura ad essa gerarchicamente sovraordinata, fermo restando che, in tal caso, sarà onere di quest'ultima struttura trasmettere il Durc ricevuto dallo a quella (Sa/Ap) che ha effettuato la richiesta.
Come effettuare la richiesta. Per ricevere il Durc tramite Pec, in fase di compilazione della richiesta, l'utente Sa/Ap, dopo aver verificato che il campo «e-mail Pec» è correttamente valorizzato, deve compilare la sezione (tab) «Impresa» nel seguente modo:
alla sezione «sede operativa», va selezionata la casella «sede operativa coincidente con la sede legale»;
alla sezione «recapito corrispondenza», va selezionata la casella «Pec».
A conclusione della richiesta, nella sezione «inoltro», va selezionato «Inail» come ente emittente. L'Inail sottolinea che è opportuno verificare a video, prima della conferma e dell'inoltro della pratica, l'esattezza dell'indirizzo Pec al quale il Durc sarà recapitato.
Infine, l'Inail ricorda che per ogni ulteriore informazione o per segnalare problemi in ordine alla richiesta o al rilascio del Durc via Pec deve essere utilizzata esclusivamente l'apposita funzione di assistenza disponibile sul sito di «sportellounicoprevidenziale» (link «assistenza» posto sul toolbar in alto alla homepage) (articolo ItaliaOggi del 12.12.2012).

APPALTI - EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: DURC. Trasmissione tramite PEC dei certificati emessi dall'INAIL alle stazioni appaltanti e alle amministrazioni procedenti (INAIL, nota 10.12.2012 n. 8798 di prot.).

APPALTISemplificazioni, si riparte dal dl sviluppo Contratti con la Pa anche senza Durc - Sull'Aspi le correzioni dopo l'accordo produttività.
FONDI STRUTTURALI/ Le risorse liberate con la riprogrammazione 2007-2013 finanzieranno gli ammortizzatori sociali in deroga.

Un passo avanti e uno di lato sul Durc, il Documento unico di regolarità contributiva che le amministrazioni devono acquisire d'ufficio dalle aziende che partecipano alle gare d'appalto. E una serie di correzioni sull'Aspi, l'assicurazione sociale per l'impiego che entrerà in vigore tra un mese. Sono questi i contenuti forse più rilevanti sul fronte delle semplificazioni del maxi-emendamento presentato dai due relatori Simona Vicari (Pdl) e Filippo Bubbico (Pd) agli articoli 33 e 34 del Dl sviluppo bis, per il quale si prevede di arrivare alla votazione finale in commissione Industria, al Senato, lunedì prossimo, per poi passare all'Aula il giorno successivo.
Sul Durc si prevede, in particolare, il riconoscimento della possibilità di partecipare a gare anche ad aziende non in regola con i versamenti se le difficoltà sono dovute a ritardi di pagamenti in corso da parte della Pa. A questa apertura, però, segue anche una correzione che reintroduce la facoltà da parte dei privati di presentare il Durc per l'aggiudicazione dei contratti o il pagamento dello stato di avanzamento dei lavori. Rispetto al divieto previsto formalmente dal «Salva Italia» e dal «Semplifica Italia» si tratterebbe di un passo indietro. E, di sicuro, la correzione non è gradita dal ministero della Funzione Pubblica e la semplificazione, da cui si continua a guardare con fiducia ai destini del Ddl «Semplificazioni-due», che dovrebbe essere messo in agenda alla Camera e che sul Durc, in particolare, prevede l'aumento della validità da 90 a 180 giorni, oltre al divieto, ribadito, di essere richiesto per ogni singolo contratto, visto che la sua validità è estesa a tutte le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori.
Passando all'Aspi, invece, va detto subito che si tratta di piccole correzioni concordate con il Lavoro e che non producono nuovi oneri. Gli aspetti principali riguardano la gestione degli eventuali esodi di dipendenti più anziani in caso di eccedenze, come previsto dal recente accordo tra le parti sociali sulla produttività. I datori dovranno pagare l'equivalente della pensione e i contributi ai lavoratori fino alla maturazione del requisito e vengono confermati, nel contempo, gli sgravi previsti dalla circolare di ottobre sulle assunzioni di soggetti in difficoltà o la trasformazione di contratti a termine in contratti definitivi. Viene poi previsto che le risorse liberate dalla riprogrammazione dei Fondi Ue 2007-2013 potranno essere utilizzate per il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga e saranno affidati alle regioni (tutte, non solo quelle del Sud). Infine per il lavoro a chiamata si propone la soppressione della comunicazione via fax che il datore di lavoro deve trasmettere alla direzione territoriale del lavoro competente, lasciando solo la comunicazione via sms o posta elettronica ... (articolo ItaliaOggi dell'01.12.2012 - tratto da www.ecostampa.it).

APPALTI: Alla stregua della disciplina introdotta dal dm 24.10.2007, e pur nel quadro normativo precedente all’entrata in vigore del decreto legge n. 70 del 13/05/2011 (la cui modifica all’art. 38, co. 2, del d.lgs. n. 163 del 2006 non è applicabile alla procedura in questione, bandita anteriormente), la presenza di un DURC negativo alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla gara, obbliga la stazione appaltante ad escludere dalla procedura l'impresa interessata, senza che si possano effettuare apprezzamenti in ordine alla gravità degli adempimenti ed alla definitività dell'accertamento previdenziale.
Sicché la verifica della regolarità contributiva delle imprese partecipanti a procedure di gara per l’aggiudicazione di appalti con la pubblica amministrazione è demandata agli istituti di previdenza, le cui certificazioni si impongono alle stazioni appaltanti, che non possono sindacarne il contenuto.

Orbene, in materia di accertamento della regolarità contributiva per la partecipazione ad una gara pubblica, prima del decreto ministeriale 24/10/2007, il mero fatto che il DURC non fosse regolare non costituiva di per sé prova di una grave violazione contributiva definitivamente accertata, posto che era ostativo alla dichiarazione di regolarità contributiva qualsiasi inadempimento, a prescindere da qualsivoglia soglia di gravità.
In particolare, prima del citato decreto ministeriale e del regolamento attuativo del codice dei contratti pubblici, l'art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006 creava una differenza tra la regolarità contributiva richiesta al partecipante alla gara e la regolarità richiesta all'aggiudicatario al fine della stipula del contratto, tant’è che il concorrente poteva essere escluso solo in presenza di gravi violazioni definitivamente accertate, sicché le violazioni non gravi e quelle non definitivamente accertate non erano causa di esclusione, mentre, al fine della stipula del contratto, l'aggiudicatario doveva presentare la certificazione di regolarità ai sensi dell'art. 2 del decreto legge n. 210 del 2002.
Sennonché, il decreto ministeriale 24/10/2007, emanato in attuazione dell’art. 1, co. 1176, della legge n. 296 del 2006, definisce le modalità di rilascio ed i contenuti analitici del documento unico di regolarità contributiva, nonché le tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da non considerare ostative al rilascio del documento medesimo.
La nuova disciplina, come si evince dal preambolo, si riferisce a tutti gli utilizzi del DURC, ivi compreso quello relativo alla normativa sugli appalti di lavori, servizi e forniture pubbliche.
L’art. 5 del citato decreto ministeriale precisa che la regolarità contributiva è attestata dagli istituti previdenziali quando vi sia correntezza degli adempimenti periodici, corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati come dovuti ed inesistenza di inadempienze in atto, fatte salve le richieste di rateizzazione munite di parere favorevole, le sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative e le istanza di compensazione con credito documentato. L’art. 8 precisa altresì che il DURC è rilasciato anche qualora vi siano crediti iscritti a ruolo per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella amministrativa a seguito di ricorso amministrativo o giudiziario nonché, relativamente ai crediti non ancora iscritti a ruolo, in pendenza di contenzioso amministrativo o giudiziario, sino alla decisione della vertenza, fatta salva l'ipotesi in cui l'autorità giudiziaria abbia adottato un provvedimento esecutivo che consente l'iscrizione a ruolo.
Inoltre, ai soli fini della partecipazione a gare di appalto, l’art. 8, co. 3, del decreto ministeriale definisce la gravità della irregolarità prevedendo che non osta al rilascio del DURC uno scostamento tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun istituto previdenziale, inferiore o pari al 5%, con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione o, comunque, uno scostamento inferiore ad euro 100,00, fermo restando l'obbligo di versamento del predetto importo entro i trenta giorni successivi al rilascio del DURC.
In definitiva è stata normativamente regolata, in maniera esaustiva, la nozione di violazione grave definitivamente accertata prevista dall’art. 38, co. 1, lett. i), del codice dei contratti pubblici.
Ne consegue che, alla stregua della disciplina introdotta dal ripetuto decreto ministeriale, e pur nel quadro normativo precedente all’entrata in vigore del decreto legge n. 70 del 13/05/2011 (la cui modifica all’art. 38, co. 2, del d.lgs. n. 163 del 2006 non è applicabile alla procedura in questione, bandita anteriormente), la presenza di un DURC negativo alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla gara, obbliga la stazione appaltante ad escludere dalla procedura l'impresa interessata, senza che si possano effettuare apprezzamenti in ordine alla gravità degli adempimenti ed alla definitività dell'accertamento previdenziale (cfr. Cons. St., sez. V, 30/06/2011, n. 3912).
Sicché la verifica della regolarità contributiva delle imprese partecipanti a procedure di gara per l’aggiudicazione di appalti con la pubblica amministrazione è demandata agli istituti di previdenza, le cui certificazioni si impongono alle stazioni appaltanti, che non possono sindacarne il contenuto (TAR Campania-Napoli, Sez. I, sentenza 31.10.2012 n. 4336 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAOggetto: documento unico di regolarità contributiva (DURC) nei lavori privati dell'edilizia (Consorzio dei Comuni Trentini, circolare 02.10.2012 n. 40/2012).

APPALTI: S. Toschei, L’impenetrabile essenza del Durc - Secondo l’Adunanza plenaria la valutazione circa la gravità dell’irregolarità contributiva evidenziata dal Durc “negativo” preclude una valutazione autonoma da parte delle stazioni appaltanti (Diritto e Pratica Amministrativa n. 9/2012).

APPALTI: Oggetto: DURC - Intervento sostitutivo della stazione appaltante ex art. 4 D.P.R. n. 207/2010. Pagamento tramite F24 (INAIL, nota 28.09.2012 n. 5627 di prot. - link a www.inail.it).

APPALTI: La solidarietà non blocca il Durc. Sì alla regolarità in presenza di corresponsabilità nei debiti. Il quadro della disciplina vigente negli appalti privati dopo le novità del decreto semplificazioni.
La solidarietà non pregiudica il Durc (Documento unico di regolarità contributiva). La presenza di debiti contributivi scaturenti da un regime di solidarietà di un appalto, infatti, non compromette la regolarità contributiva dell'impresa ai fini del rilascio del documento unico (Durc regolare).

La precisazione è dell'Inps che, con circolare 10.08.2012 n. 106/2012, ha illustrato le novità della legge n. 44/2012 (conversione del dl n. 16/2012) in materia di responsabilità solidale che lega committenti e appaltatori negli appalti del settore privato.
La responsabilità solidale. Con questa espressione viene indicato il vincolo che lega, negli appalti, la ditta che affida un lavoro e quella che tale lavoro esegue. Un vincolo che ha efficacia relativamente ai diritti retributivi, fiscali e contributivi dei lavoratori che sono impiegati nell'esecuzione dei lavori di quell'appalto.
Ai sensi degli articoli 1292 e seguenti del codice civile, in particolare, si ha obbligazione solidale passiva quando «più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno di loro libera gli altri (_)».
Per l'Inps, dunque, la solidarietà passiva nasce per rafforzare il credito, in quanto attribuisce al creditore (proprio l'Inps nel caso di obbligazioni contributive) la facoltà di chiedere l'adempimento dell'esatta prestazione a uno qualunque dei debitori.
Le regole oggi vigenti. Le norme di riferimento in materia di responsabilità solidale per i trattamenti contributivi nel contratto di appalto privato sono state soggette, nel tempo, a diverse modifiche (si veda tabella). Dall'analisi complessiva della normativa ne deriva che:
a) il committente è chiamato a rispondere in solido con l'appaltatore, nonché con gli eventuali subappaltatori, per l'intero importo della contribuzione previdenziale nonché della retribuzione dovuta, con esclusione (dal 10.02.2012), delle sanzioni civili. Il ministero del lavoro, in merito alle somme per le quali il committente viene chiamato a rispondere in solidarietà, ha precisato che, anche a seguito della modifica legislativa intervenuta (dal 10.02.2012), il regime di solidarietà permane sulle somme dovute a titolo di interesse moratorio sui debiti previdenziali (sia contributivi e assistenziali che assicurativi), nascenti sul debito contributivo una volta raggiunta l'entità massima prevista della sanzione civile, considerata la portata generale dell'articolo 1294 del codice civile e in mancanza, sul punto, di una previsione contraria della legge.
Inoltre, ha chiarito che il dies a quo a partire dal quale il committente, ex articolo 21 del dl semplificazioni, non risponde dell'obbligo relativo alle somme aggiuntive, coincide con tutti gli obblighi contributivi la cui scadenza del versamento è successiva al 10.02.2012, data di entrata in vigore del predetto decreto. Il vincolo della solidarietà viene meno dopo due anni dalla cessazione dell'appalto (ovvero, in presenza di subappaltatori, dopo due anni dalla cessazione del subappalto).
Sono tutelati tutti i lavoratori, ovvero non solo i lavoratori subordinati ma anche quelli impiegati nell'appalto con altre tipologie contrattuali (per esempio i collaboratori a progetto), nonché quelli in nero, purché impiegati direttamente nell'opera o nel servizio oggetto dell'appalto;
b) l'appaltatore è chiamato a rispondere in solido con il subappaltatore:
     1) ex articolo 35, comma 28, (fino al 28.04.2012), oltre che senza limiti economici, anche senza termine di decadenza, con la conseguente applicazione del termine di prescrizione previsto ex lege per i contributi. Sono tutelati i lavoratori regolarmente iscritti al Lul o per i quali è stata effettuata la comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro (Unilav);
     2) ex articolo 29, comma 2, (dal 29.04.2012) in virtù di consolidata giurisprudenza che considera il contratto di subappalto null'altro che un vero e proprio appalto (che si caratterizza, rispetto al contratto-tipo, solo per essere un contratto derivato da altro contratto stipulato a monte, che ne costituisce il presupposto).
Insomma, a partire dal 29.04.2012, il regime di solidarietà complessivamente previsto per il committente obbligato in solido è da ritenersi esteso anche all'appaltatore chiamato in solidarietà (articolo ItaliaOggi Sette del 17.09.2012).

APPALTI: H. D’Herin, La Plenaria fa luce sull’efficacia del DURC ai fini dell’esclusione dalle gare di appalto (link a www.ipsoa.it).

EDILIZIA PRIVATA: E. Montini, Il DURC tra autocertificazione e acquisizione d'ufficio alla luce della legge di semplificazione 2012 (Ufficio Tecnico, n. 7-8/2012).

APPALTI: OGGETTO: ulteriori disposizioni organizzative ed operative per l’applicazione dell’articolo n. 15 della Legge 12.11.2011, n. 183 (INPS, circolare 18.07.2012 n. 98).
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Il Ministero per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, con le circolari n. 5 del 23.05.2012 e n. 6 del 31.05.2012, ha emanato direttive in merito, rispettivamente, all’ambito di applicazione dell’art. 40, comma 02, del D.P.R. n. 445 del 2000 ed all’applicazione al DURC delle disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive introdotte dalla medesima norma.
Con la presente circolare vengono adeguate alle sopra citate direttive ministeriali le indicazioni fornite alle Sedi con la circolare n. 47 del 27.03.2012.
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DURC, ecco il punto della situazione grazie alla Circolare dell’Inps.
L’Inps ha emanato la Circolare 98 del 18.07.2012 in cui fornisce indicazioni sulle modalità per il rilascio del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) alla luce delle nuove norme.
In particolare, il documento contiene indicazioni su:
Þ Certificati rilasciati per l’estero
Þ Certificati da depositare nei fascicoli delle cause giudiziarie
Þ Documento Unico di Regolarità Contributiva
Viene chiarito che il divieto per un ente pubblico di produrre un certificato per altra Amministrazione Pubblica si applica solo tra Amministrazioni dello Stato italiano. Pertanto, qualora il privato chieda un certificato da consegnare ad Amministrazione di un paese estero, il certificato dovrà riportare la dicitura: “Ai sensi dell’art. 40, D.P.R. 28.12.2000, n. 445, il presente certificato è rilasciato solo per l’estero”.
In merito ai certificati da depositare nei fascicoli delle cause giudiziarie, si rammenta che gli uffici giudiziari non vanno considerati pubbliche amministrazioni.
La Circolare ribadisce che le Pubbliche Amministrazioni acquisiscono d’ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (con le modalità di cui all'articolo 43 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445 e successive modificazioni).
Pertanto, il DURC non potrà essere consegnato dal privato all’Amministrazione, ma sarà la stessa Amministrazione a doverlo richiedere agli Enti preposti al suo rilascio.
Nei rapporti tra privati restano, invece, restano valide le disposizioni previste dal D.Lgs. 81/2008: lo stesso privato potrà richiedere alla Pubblica Amministrazione il rilascio del DURC che dovrà contenere la seguente dicitura: “Il presente Certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.
Per quanto concerne l’acquisizione d'ufficio del DURC in materia di lavori pubblici viene precisato che questa deve avvenire, come espressamente previsto dall'articolo 6, comma 3, del D.P.R. 207/2010, in tempi rapidi, sia nella fase di gara che in quella successiva, al fine di evitare ritardi nei pagamenti che possano far scattare responsabilità erariale a carico del dipendente pubblico incaricato di richiedere il DURC. (commento tratto da www.acca.it).

APPALTI: Sul possesso del requisito della regolarità fiscale, la giurisprudenza amministrativa ha costantemente affermato che la sua sussistenza va verificata non solo con riferimento al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, ma anche nelle fasi che seguono, e che l’eventuale regolarizzazione successiva non può comportare ex post il venir meno della causa di esclusione.
La correttezza di siffatta impostazione è stata più di recente confermata dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che, con la sentenza n. 8 del 04.05.2012, nel pronunciarsi sui requisiti di regolarità contributiva e previdenziale, ha ribadito che costituisce “principio pacifico” già affermato in giurisprudenza che la verifica dei predetti requisiti deve essere effettuata, innanzitutto, con riferimento al momento di presentazione della domanda di partecipazione alla gara.
Inoltre, quale corollario del predetto principio enunciato con riferimento alla regolarità “contributiva”, ha altresì precisato che la regolarità “fiscale” e “contributiva” devono essere comunque riguardate con riferimento insuperabile al momento ultimo per la presentazione delle offerte, e che a nulla rileva un’eventuale regolarizzazione successiva.

Il ricorso è infondato e va respinto come di seguito argomentato.
Va innanzitutto esclusa la fondatezza della ricostruzione formulata in ricorso con il primo motivo di impugnazione, secondo cui la ricorrente non poteva essere esclusa dalla gara ad aggiudicazione già intervenuta poiché la regolarità fiscale sarebbe un requisito di “partecipazione” che andava verificato al momento della presentazione della domanda, ossia prima di procedere all’aggiudicazione definitiva,e non dopo. In tal fase, deduce la ricorrente, era ancora pendente il termine per il pagamento, per cui alcuna violazione poteva esserle contestata.
Nell’escludere la legittimità di tale contestazione specifica, nella motivazione del provvedimento impugnato, la stazione appaltante ha richiamato la pacifica giurisprudenza del Consiglio di Stato che, in più occasioni, ha chiarito che il requisito della regolarità fiscale deve essere posseduto dal concorrente non soltanto al momento della partecipazione alla gara, ma per tutto lo svolgimento della procedura.
Ritiene il Collegio che la motivazione opposta dall’amministrazione sia esente da censure dal momento che sul possesso del requisito della regolarità fiscale, la giurisprudenza amministrativa ha costantemente affermato che la sua sussistenza va verificata non solo con riferimento al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, ma anche nelle fasi che seguono, e che l’eventuale regolarizzazione successiva non può comportare ex post il venir meno della causa di esclusione ( cfr C.d.S. sez. V 26.08.2010 n. 5698; 23.10.2007 n. 5575; C.d.S.sez. IV , 20.09.2005 n. 4817; Cd.S. sez. V, 06.07.2002 n. 3733).
La correttezza di siffatta impostazione è stata più di recente confermata dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che, con la sentenza n. 8 del 04.05.2012, nel pronunciarsi sui requisiti di regolarità contributiva e previdenziale, ha ribadito che costituisce “principio pacifico” già affermato in giurisprudenza che la verifica dei predetti requisiti deve essere effettuata, innanzitutto, con riferimento al momento di presentazione della domanda di partecipazione alla gara.
Inoltre, quale corollario del predetto principio enunciato con riferimento alla regolarità “contributiva”, ha altresì precisato che la regolarità “fiscale” e “contributiva” devono essere comunque riguardate con riferimento insuperabile al momento ultimo per la presentazione delle offerte, e che a nulla rileva un’eventuale regolarizzazione successiva (TAR Campania-Napoli, Sez. VIII, sentenza 06.07.2012 n. 3262 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

APPALTIOggetto: DURC - obbligo di richiesta d'ufficio da parte delle stazioni appaltanti diverse dalle amministrazioni aggiudicatrici (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nota 02.07.2012 n. 12064 di prot.).

APPALTI: La presenza di un d.u.r.c. negativo alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla gara, obbliga la stazione appaltante ad escludere dalla procedura l'impresa interessata, senza che si possano effettuare apprezzamenti in ordine alla gravità degli adempimenti ed alla definitività dell'accertamento previdenziale.
La regolarità contributiva deve essere conservata nel corso di tutto l’arco temporale impegnato dallo svolgimento della procedura mentre non assume rilievo l’intervento di un adempimento tardivo da parte dell’impresa.

Ritenuto che l’appello proposto dalla Voto Group s.r.l. merita accoglimento alla stregua delle seguenti considerazioni:
a) secondo un condivisibile indirizzo interpretativo, alla luce della disciplina introdotta dal d.m. del Ministero del lavoro 24.10.2007 e dalla successiva circolare applicativa n. 5 del 2008, e in omaggio ad un coerente indirizzo giurisprudenziale, la presenza di un d.u.r.c. negativo alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla gara, obbliga la stazione appaltante ad escludere dalla procedura l'impresa interessata, senza che si possano effettuare apprezzamenti in ordine alla gravità degli adempimenti ed alla definitività dell'accertamento previdenziale (cfr., ex plurimis, Consiglio Stato, sez. V, 12.10.2011 n. 5531; id., 30.06.2011, n. 3912);
b) merita adesione, altresì, l’indirizzo ermeneutico secondo cui la regolarità contributiva deve essere conservata nel corso di tutto l’arco temporale impegnato dallo svolgimento della procedura mentre non assume rilievo l’intervento di un adempimento tardivo da parte dell’impresa (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. IV, decisione 12.03.2009, n. 1458; id. 15.09.2010, n. 6907);
c) alla stregua di detti principi, deve ritenersi legittima nella specie la decisione con la quale la stazione appaltante ha deciso di revocare l’aggiudicazione in favore della ricorrente originaria con riguardo alla quale era stata accertata, durante la gara, una situazione di irregolarità mediante d.u.r.c. negativo del 13.12.2010 con riguardo ad un importo di €. 1076,00, che eccede la soglia stabilita dall’art. 8 del citato d.m. 24.10.2007 (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 26.06.2012 n. 3738 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

APPALTIDurc a norma con l'invito. In caso di irregolarità 15 giorni per rimediare. L'Inail ricorda alle proprie sedi che l'avviso è parte integrante dell'iter.
L'irregolarità contributiva ai fini del Durc non può essere dichiarata se prima l'impresa non è stata invitata alla regolarizzazione, assegnando un termine di 15 giorni. Infatti, l'invito è parte integrante del procedimento amministrativo e, come tale, non può essere omesso senza inficiare la regolarità e la legittimità del conseguente certificato unico di regolarità contributivo (Durc) emesso.
Lo precisa, tra l'altro, l'Inail nella nota 14.06.2012 n. 3760 di prot..
Durc e regolarità. I chiarimenti dell'Inail arrivano in seguito a segnalazioni circa il non corretto operato di alcune sedi territoriali dell'istituto le quali, appunto, rilascerebbero l'irregolarità contributiva senza aver prima invitato l'impresa alla regolarizzazione. Quest'ultimo passaggio, invece, come previsto dalle norme vigenti e come ribadito dallo stesso istituto (tra l'altro nella circolare n. 22/2011, si veda ItaliaOggi del 25.03.2011).
Infatti, l'articolo 7, comma 3, del decreto ministeriale 24.10.2007 stabilisce che, nel caso in cui l'impresa, in sede istruttoria, risulti inadempiente, gli enti previdenziali prima di emettere il certificato attestante l'irregolarità hanno l'obbligo di invitarla a regolarizzare la posizione contributiva, assegnando un termine di 15 giorni. In tal caso, l'invito alla regolarizzazione sospende i termini di rilascio del Durc.
I chiarimenti. Alla luce della normativa vigente, precisa l'Inail, tranne le ipotesi di richiesta di Durc per verifica di autodichiarazione, l'invito alla regolarizzazione è un atto dovuto per la correttezza del procedimento amministrativo e la successiva legittimità del certificato emesso. Peraltro, aggiunge l'Inail, l'eventuale rilascio di un Durc irregolare ha delle conseguenze rilevanti, soprattutto nel settore degli appalti, in quanto può essere anche causa di risoluzione del contratto e, dunque, è importante che le sedi territoriali seguano scrupolosamente l'iter previsto per il suo rilascio (per evitare, evidentemente, di essere chiamate direttamente in causa sulla responsabilità di un'eventuale perdita dell'appalto da parte dell'impresa).
Ancora, l'Inail conferma l'opportunità che, in fase di lavorazione dei Durc, le sedi territoriali procedano preliminarmente alle eventuali sistemazioni contabili (quali i giroconto eccedenze, le sistemazione scarti ecc.) in modo da mantenere costantemente aggiornata e monitorata la situazione contributiva delle aziende e così facilitare le relative verifiche di regolarità.
Infine, l'Inail ricorda che, nel caso di Durc richiesto dalla stazione appaltante o dall'amministrazione procedente per verifica dell'autodichiarazione prodotta dall'impresa, la regolarità deve sussistere alla data della stessa dichiarazione sostitutiva (con conseguenze, anche penali, in ordine alla falsità di quanto auto dichiarato dalla ditta) e quindi non può ammettersi la regolarizzazione (articolo ItaliaOggi del 19.06.2012).

APPALTI: Oggetto: DURC – acquisizione d’ufficio e tempi di richiesta per le Amministrazioni pubbliche, richiesta da parte dei privati, non autocertificabilità e soggetti deputati al rilascio (ANCE di Bergamo, circolare 08.06.2012 n. 157).

APPALTI: L. Bellagamba, La comunicazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla «non autocertificabilità» del DURC. La correzione interpretativa della successiva comunicazione dell’INAIL, d'intesa con il Ministero stesso. La piena autocertificabilità del DURC anche per l’ipotesi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 90, comma 9, lett. c). La circolare INPS 27.03.2012, n. 47. La legge di conversione del terzo decreto “Monti”. La circolare del Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, n. 6/2012. La circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 12/2012 (aggiornamento all'01.06.2012) (07.06.2012 - link a www.linobellagamba.it).

APPALTI - EDILIZIA PRIVATAAnche la Funzione Pubblica conferma: spetta alla P.A. richiedere il DURC.
Il Dipartimento della Funzione Pubblica ricorda che nei pubblici appalti e nei lavori privati in edilizia, spetta alla P.A. richiedere il rilascio del DURC alle Amministrazioni preposte al rilascio ed alle Cassa Edili le quali, a loro volta, dovranno inviarlo per PEC.
Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con
circolare 31.05.2012 n. 6/2012, conferma che, in virtù del D.L. n. 5/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 35/2012, è escluso che un privato possa consegnare il DURC all’Amministrazione nei pubblici appalti e nei lavori privati in edilizia, perché spetta alla P.A. richiedere il rilascio dello stesso alle Amministrazioni preposte al rilascio ed alle Cassa Edili.
Tuttavia il privato può richiedere il rilascio del DURC -su cui dovrà essere apposta a pena di nullità la dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della P.A. o ai privati gestori di servizi pubblici”- da consegnare ad altro privato.
Unico caso in cui le Amministrazioni procedenti potranno accettare una dichiarazione sostitutiva è quello in cui sia la normativa di settore ad ammetterlo ma, in tal caso, le Amministrazioni dovranno verificare la veridicità di quanto dichiarato dal privato.
In relazione ai lavori pubblici, sottolinea inoltre la circolare, è necessario che il DURC sia acquisito d’ufficio in tempi rapidi, sia nella fase di gara che in quella successiva in cui il controllo sulla regolarità contributiva è condizione necessaria per il pagamento degli stati avanzamento lavori e per il pagamento del saldo finale.
In conclusione, la Funzione Pubblica invita le Amministrazioni ad utilizzare, per l’inoltro della richiesta del DURC, il servizio on-line disponibile all’indirizzo www.sportellounicoprevidenziale.it, mentre gli Istituti previdenziali e le Casse edili dovranno utilizzare, per la trasmissione del certificato, la PEC.
Nel caso in cui il certificato sia rilasciato d’ufficio, sullo stesso deve essere apposta la dicitura: “rilasciato ai fini dell’acquisizione d’ufficio” (06.06.2012 - tratto da www.ipsoa.it).

APPALTI - EDILIZIA PRIVATAIl Durc sopravvive su carta. Le indicazioni del ministero del lavoro.
Il Durc sopravvive alla decertificazione. Per i rapporti tra privati, infatti, resta ancora richiedibile in formato cartaceo (per esempio per la verifica da parte del committente o del responsabile dei lavori dell'idoneità tecnico professionale delle imprese affidatarie, come impone il T.u. sicurezza); in tutti i rapporti tra le p.a., invece, l'obiettivo è la sua completa dematerializzazione con ricorso alla Pec, canale obbligatorio di consegna del Durc a partire dall'01.07.2013.
È quanto precisa, tra l'altro, il Ministero del lavoro nella
circolare 01.06.2012 n. 12/2012.
Il ministero sottolinea, in primo luogo, che le stazioni appaltanti sono tenute ad acquisire d'ufficio il Durc non soltanto nell'ambito dei lavori pubblici (in tutti i contratti pubblici), ma anche nei lavori privati dell'edilizia. In quest'ultimo ambito, tuttavia, sopravvive la possibilità di emissione del Durc a privati, ai fini dell'utilizzo esclusivo nei rapporti fra privati.
Ciò è previsto, precisa il ministero, dal T.u. sicurezza laddove richiede, a carico del committente o del responsabile dei lavori privati, alcuni adempimenti concernenti la verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi anche attraverso il Durc (adempimenti peraltro sanzionati penalmente).
In secondo luogo, il ministero ribadisce quanto già affermato in precedenza circa l'impossibilità di sostituire il Durc con un'autocertificazione, in quanto la regolarità contributiva non può essere «oggetto di sicura conoscenza». Rispetto a quanto avviene per stati, qualità personali e fatti, è cosa del tutto diversa, spiega il ministero, la certificazione relativa al regolare versamento dei contributi obbligatori, poiché non costituisce una mera certificazione del versamento di una somma a titolo di contribuzione, ma è un'attestazione di istituti previdenziali e casse edili circa la «correttezza della posizione contributiva di una realtà aziendale».
Tuttavia, aggiunge il ministero, resta possibile per l'impresa presentare la dichiarazione in luogo del Durc nelle specifiche ipotesi previste dalla legge (nei contratti di forniture e servizi fino a 20 mila euro tra p.a. e società in house). Il ministero, ancora, spiega che, per il necessario risparmio di risorse economiche e amministrative, gli istituti previdenziali e le pubbliche amministrazioni sono tenute ad adottare ogni accorgimento utile per la dematerializzazione del Durc.
In particolare, il ministero ritiene che la sua acquisizione non possa più operarsi attraverso i canali della posta cartacea che, oltre a dare luogo a costi elevati, non garantiscono certezza dei tempi di consegna materiale del certificato. Pertanto, gli istituti sono tenuti ad attivare ogni iniziativa utile alla progressiva diffusione dell'utilizzo della Pec per la consegna del Durc, fermo restando l'obbligatorietà dell'invio esclusivo a partire dall'01.07.2013.
Infine, nel ribadire l'esclusività delle casse edili abilitate alla competenza e al rilascio del Durc nel settore edile, il ministero precisa che eventuali certificazioni di regolarità rilasciate da casse edili non abilitate, pur se accompagnate da certificazioni di regolarità separate da parte degli istituti di previdenza, non potranno in alcun modo sostituirsi al Durc, ancorché le predette casse abbiano in passato sottoscritto accordi a livello locale e abbiano in corso contenzioso sul loro riconoscimento.
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Un garbuglio infinito. Indicazioni contrastanti sul documento.
Il garbuglio infinito del Durc si arricchisce di un nuovo filone. La circolare 01.06.2012 n. 12/2012 del ministero del lavoro posta a risolvere alcune questioni concernenti il Durc dopo la disciplina della cosiddetta decertificazione, si pone indirettamente in contraddizione con precedenti note dello stesso ministero e di Inps e Inail.
Si tratta della nota ministeriale 16.01.2012, n. 619 e della nota congiunta di 513/2012, con le quali si è sostenuta la tesi secondo la quale il Durc sfuggirebbe all'applicazione delle nuove regole sui certificati (che ne determinano l'invalidità se scambiati tra amministrazioni pubbliche) disposte dall'articolo 15 della legge 183/2012.
Secondo tali note, il Durc come certificato continuerebbe a sopravvivere, per la semplice ragione che i suoi contenuti, caratterizzati da una rilevante attività di tipo tecnico, non sono del tutto conoscibili dai privati. Che, di conseguenza, non potrebbero presentare dichiarazioni sostitutive del documento, il quale, del resto, deve essere acquisito d'ufficio dalle amministrazioni appaltanti.
Molti hanno fatto notare che tale tesi non regge per una serie di motivi, il principale dei quali consiste nell'espressa previsione contenuta nell'articolo 38, comma 2, del dlgs 163/2006 da cui discende la piena autocertificabilità del Durc, a sua volta qualificato espressamente come certificato dall'articolo 6, comma 1, del dpr 207/2010.
Ora, la circolare 37/2012 del ministero del lavoro indirettamente contribuisce a privare ulteriormente di pregio le indicazioni precedenti. Nel paragrafo dedicato alla validità trimestrale del Durc, detta circolare indica: «Ha validità trimestrale il Durc emesso ai fini del controllo delle autocertificazioni presentate ai sensi del dpr n. 445/2000 che attesta la regolarità alla data dell'autocertificazione che è stata indicata nella richiesta». Smentendo totalmente i precedenti assunti, dunque, il ministero considera perfettamente legittimo che le imprese, nell'ambito degli appalti pubblici, presentino autocertificazioni, precisando la validità trimestrale del Durc emesso, poi, in risposta alle richieste delle amministrazioni appaltanti in merito alla verifica della veridicità di quanto dichiarato dalle imprese.
La circolare, per altro, si pone a sua volta in contrasto con la decertificazione. Scopo primo e fondamentale dell'articolo 15 della legge 183/2011 è vietare in via assoluta che le amministrazioni tra loro dialoghino mediante scambio di certificati. Ammettere che la verifica del contenuto delle autocertificazioni in merito alla posizione contributiva e previdenziale degli appaltatori si svolga mediante il rilascio del Durc, significa legittimare la violazione frontale e irrimediabile della disciplina della decertificazione e indicare indirettamente, ma senza alcun fondamento legislativo, che sul Durc non vada inserita la dicitura prevista dall'articolo 40, comma 02, del dpr 445/2000.
In senso diametralmente opposto al pronunciamento del ministero del lavoro è, invece, la
circolare 31.05.2012 n. 6/2012 della funzione pubblica, secondo la quale il Durc ricade pienamente nella disciplina dell'articolo 15 della legge 183/2011. Un contrasto di opinioni che disorienterà non poco operatori e imprese, tale da meritare un urgente ripensamento della normativa sulla semplificazione che, a ben vedere, come si dimostra, di semplificazione ha ben poco (articolo ItaliaOggi del 06.06.2012).

APPALTI - EDILIZIA PRIVATAIl richiamo di Patroni Griffi alle p.a.. Durc da acquisire solo on-line.
L'acquisizione d'ufficio del Durc (il documento unico di regolarità contributiva) da parte delle p.a. deve avvenire in tempi rapidi in modo da non provocare ritardi nei pagamenti che possono far scattare responsabilità erariale a carico del dipendente pubblico. Per questo le pubbliche amministrazioni per richiedere il certificato dovranno utilizzare, «salvo motivati casi eccezionali», i servizi on-line offerti dal portale www.sportellounicoprevidenziale.it. Gli istituti di previdenza e le casse edili dal canto loro dovranno trasmettere il Durc esclusivamente tramite Pec (posta elettronica certificata).
A richiamare l'attenzione delle p.a. sulle novità in materia di decertificazione contenute nella legge di stabilità 2012 (legge n.183/2011) è il ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione nella
circolare 31.05.2012 n. 6/2012.
Nella nota, il ministro Filippo Patroni Griffi, ricorda che negli appalti pubblici e nei lavori privati di edilizia il Durc non può più essere consegnato dal privato all'amministrazione, ma sarà la p.a. a doverlo chiedere agli enti preposti al suo rilascio.
Se la normativa di settore lo prevede, al posto del Durc il privato potrà presentare una dichiarazione sostitutiva, la cui attendibilità andrà attentamente valutata dall'amministrazione. Il privato potrà richiedere il rilascio del Durc se intende consegnarlo ad altro privato, ma sul documento dovrà essere apposta la dicitura «il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi».
Ribaditi i paletti normativi imposti dalla legge di stabilità e dal decreto semplificazioni di Mario Monti (dl n. 5/2012), la nota di Patroni Griffi raccomanda che l'acquisizione d'ufficio del documento avvenga in tempi rapidi «sia nella fase di gara che in quella successiva nella quale il controllo della regolarità contributiva è condizione necessaria per il pagamento degli stati di avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture o per il pagamento del saldo finale».
«In queste ultime ipotesi», scrive il ministro, «un eventuale ritardo nella richiesta del Durc può tradursi in uno slittamento dei pagamenti con conseguente maggiore onerosità degli stessi e responsabilità erariale del dipendente incaricato». Per questo va usato il portale di cui sopra che attraverso un apposito applicativo consente di verificare in tempo reale l'inoltro della richiesta di Durc da parte delle p.a. (articolo ItaliaOggi del 05.06.2012).

APPALTI - EDILIZIA PRIVATALe PP.AA. devono acquisire il DURC d’ufficio.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce chiarimenti sul rilascio del DURC, con riferimento ai lavori edili pubblici e privati, in relazione alla possibilità di sostituire il DURC con l’autocertificazione e sulla sua validità, sulla dematerializzazione e consultazione dello stesso ed infine sulle Casse Edili abilitate al rilascio.
Con la
circolare 01.06.2012 n. 12/2012, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito indicazioni sul rilascio del DURC per gli operatori del settore e per uniformare il comportamento del personale ispettivo.
DURC per lavori edili pubblici e privati
Innanzitutto la circolare ministeriale chiarisce che nell’ambito dei lavori pubblici le stazioni appaltanti sono tenute ad acquisire d’ufficio il DURC, sia in forza dell’art. 16-bis, c. 10, del D.L. n. 185/2008, convertito dalla Legge n. 2/2009, sia in forza dell’art. 44-bis del DPR n. 445/2000. Inoltre, anche l’art. 14, c. 6-bis, D.L. n. 5/2012, le Amministrazioni pubbliche devono acquisire d’ufficio il DURC sia nell’ambito dei lavori pubblici che nei lavori privati dell’edilizia.
Nell’ambito dei lavori privati in edilizia è comunque possibile, da parte dei privati richiedere il Documento ai fini di un suo utilizzo nei rapporti fra privati ma, in tal caso, gli Istituti e le Casse Edili devono apporre sulla certificazione, a pena di nullità, la dicitura “il presente certificato non può essere prodotto agli organi della P.A. o ai privati gestori di servizi pubblici" (art. 40, c. 2, DPR n. 445/2000).
Per quanto concerne, invece, l’acquisizione del DURC da parte dell’Amministrazione concedente, l’acquisizione del DURC relativo alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi interessati deve essere effettuata d’ufficio dalla medesima amministrazione.
Sostituzione del DURC con autocertificazione
Come già chiarito in altre occasioni, il Ministero del Lavoro conferma che la regolarità contributiva non può essere autocertificabile. Cosa diversa è la certificazione relativa al regolare versamento della contribuzione obbligatoria che non costituisce mera certificazione del versamento di una somma a titolo di contribuzione, per cui l’impresa può presentare una dichiarazione in luogo del DURC in specifiche ipotesi previste dal Legislatore, come nel caso dell’art. 38, c. 1, lett. i), del D.Lgs. n. 163/2006 e l’art. 14-bis del D.L. n. 70/2011, convertito dalla Legge n. 106/2011 (contratti di forniture e servizi fino a 20.000 € stipulati con la P.A. e con le società in house)
Validità del DURC
La circolare n. 12/2012, costituisce occasione per il Ministero per ricordare che il DURC, anche nell’ambito pubblico ha validità trimestrale, inoltre:
- nell’ambito delle procedure di selezione del contraente, va acquisito un DURC per ciascuna procedura e lo stesso ha validità trimestrale; analogamente ha validità trimestrale il DURC emesso ai fini del controllo delle autocertificazioni presentate ex DPR n. 445/2000 che attesta la regolarità alla data dell’autocertificazione che è stata indicata nella richiesta. In entrambi i casi il DURC può essere utilizzato dalla stazione appaltante all’interno della medesima procedura di selezione, anche ai fini dell’aggiudicazione e sottoscrizione del contratto, purché ancora in corso di validità.
- per le fasi di stato avanzamento lavori o stato finale/regolare esecuzione - fermo restando l’obbligo di richiedere un nuovo DURC per ciascun SAL o stato finale riferiti ad ogni singolo contratto
- il DURC ha validità trimestrale.
- il DURC deve essere richiesto anche nel caso di appalti relativi all’acquisizione di beni, servizi e lavori effettuati in economia ex art. 125, c. 1, lett. b), D.Lgs. n 163/2006 ed ha validità trimestrale con riferimento allo specifico contratto.
Dematerializzazione e consultazione del DURC
Gli Istituti e le PP.AA. devono adottare ogni possibile misura per dematerializzare il DURC e quindi per diffonde l’uso della PEC per la consegna. Gli Istituti, inoltre, potranno adottare misure tecniche per rendere accessibili via web, a chi abbia un interesse qualificato (Casse edili abilitate comprese), le informazioni concernenti richieste e contenuti dei DURC già rilasciati. DURC e Casse Edili abilitate. Infine, la circolare n. 12/2012 ribadisce che le stazioni appaltanti debbono tenere in conto solo le certificazioni rilasciate dalle Casse Edili abilitate al rilascio del DURC.
Eventuali certificazioni rilasciate da Casse edili non abilitate non possono sostituire il DURC anche se le Casse abbiano in passato sottoscritto accordi a livello locale o abbiano in corso contenziosi relativi alla possibilità di rilasciare attestazioni di regolarità (04.06.2012 - tratto da www.ipsoa.it).

APPALTI - EDILIZIA PRIVATARegolarità contributiva sul web. Gli uffici possono rendere pubblico il Durc che (per ora) ha validità trimestrale.
Le pubbliche amministrazioni acquisiscono d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (Durc), sia per i contratti pubblici che per i lavori nel privato. Questa semplificazione deriva dalla decreto legge 5/2012, articolo 14, comma 6. Tuttavia i privati possono sempre chiedere il documento unico di regolarità contributiva per verificare, per esempio, l'idoneità professionale di un'impresa.
Il chiarimento arriva dal Ministero del Lavoro, con la circolare 01.06.2012 n. 12/2012. Alla stessa conclusione arriva, peraltro, la circolare 31.05.2012 n. 6/2012 del ministro per la Pubblica amministrazione.
Il documento destinato ai privati dovrà essere contrassegnato –a pena di nullità– dalla dicitura «il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi».
Nella circolare del ministero del Welfare non hanno trovato risposta le criticità sollevate durante il Forum lavoro, organizzato mercoledì dal Sole 24 Ore, dal Consiglio nazionale dei consulenti e dalla Fondazione studi di categoria (si veda Il Sole 24 Ore di giovedì). In particolare, resta confermato il periodo di validità del Durc circoscritto a tre mesi. I consulenti del lavoro, invece, chiedono l'estensione temporale in modo che le aziende abbiano a disposizione un periodo maggiore per regolarizzare in modo spontaneo eventuali irregolarità nei versamenti, dovute per esempio a scarsa liquidità o ad altre difficoltà temporanee. Il direttore generale per l'Attività ispettiva, Paolo Pennesi, che ha partecipato al Forum insieme con il collega Fabrizio Nativi, ha condiviso la richiesta dei consulenti.
Tuttavia, la circolare di ieri ha scelto di confermare l'orientamento già espresso dal ministero nel 2010. Probabilmente si è arrivati alla conclusione che un documento dell'amministrazione non è adeguato a prolungare la validità del Durc. Per altro, già durante il Forum era emersa l'impossibilità di modificare per circolare l'importo oltre il quale il documento di regolarità contributiva è negativo: oggi il limite è 100 euro. La cifra –per consulenti e aziende– è troppo contenuta; un limite un po' più alto cancellerebbe probabilmente i documenti di irregolarità collegati a piccole mancanze o distrazioni.
Quanto al periodo di validità, il ministero del Lavoro, sulla base della circolare 35/2010, ha ribadito che per le procedure di selezione del contraente il Durc attesta la regolarità al momento del rilascio e ha validità trimestrale rispetto alla gara: è possibile far riferimento allo stesso documento anche per aggiudicazione e firma del contratto purché la certificazione non sia anteriore a tre mesi. Per ogni fase di avanzamento lavori o per lo stato finale di regolare esecuzione occorre il relativo Durc: su questo si può "appoggiare" il pagamento, purché nell'arco dei tre mesi.
Nella circolare firmata ieri un capitolo è dedicato alla «dematerializzazione»: per risparmiare, ma anche per rendere più efficiente la comunicazione tra amministrazioni si dovrà utilizzare sempre più la posta elettronica certificata, che comunque diventerà obbligatoria dal 2013.
Infine, la circolare del ministero del Lavoro spiega come le richieste e i contenuti del Durc possano essere «accessibili via web a chiunque abbia un interesse qualificato, ivi comprese le Casse edili abilitate». Dunque le amministrazioni potranno organizzarsi per pubblicare sul web le verifiche di regolarità contributiva. Il presupposto è costituito da una previsione contenuta nel decreto legge 201/2011, che ha escluso (articolo 40, comma 2) le persone giuridiche dal campo di applicazione della privacy. La "pubblicità" riferita a chiunque abbia un interesse qualificato potrebbe preludere a una consultazione del Durc anche da parte di aziende private (articolo Il Sole 24 Ore del 02.06.2012 - tratto da www.ecostampa.it).

APPALTI - EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) - art. 14, comma 6-bis, D.L. n. 5/2012 conv. da L. n. 35/2012 - DURC e autocertificazione (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, circolare 01.06.2012 n. 12/2012).

APPALTI - EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: Documento Unico di Regolarità Contributiva (circolare 31.05.2012 n. 6/2012).

APPALTI: In quali casi si richiede il DURC.
Domanda
Il DURC deve essere richiesto per qualsiasi tipo di fornitura e/o prestazioni di servizio, e quindi anche per incarichi professionali?
Deve essere richiesto dall'Amministrazione Pubblica d'ufficio, o si può ritenere valida l'autocertificazione o un DURC presentato dalla ditta?
Risposta
Il DURC non deve essere richiesto per gli affidamenti di incarichi professionali, trattandosi di certificazione che mira a sanzionare, attraverso l'esclusione dalla gara pubblica, gli imprenditori -datori di lavoro- non in regola con i versamenti contributivi verso i propri dipendenti, e, quindi, in ultima analisi, a scongiurare il lavoro nero. Il DURC non ha nulla a che vedere nei confronti dei liberi professionisti, i quali, peraltro, non solo prestano la loro opera professionale personalmente a favore dell'Ente, diventando del tutto indifferente la presenza di eventuali collaboratori, e, inoltre, non hanno posizioni né INPS né INAIL e, quindi, il DURC non può essere rilasciato.
L'art. 14, comma 6-bis, D.L. 09-02-2012, n. 5 conv. in L. 04-04-2012, n. 35 stabilisce che "Nell'ambito dei lavori pubblici e privati dell'edilizia, le amministrazioni pubbliche acquisiscono d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva con le modalità di cui all'articolo 43 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n.445, e successive modificazioni".
In ambito lavori pubblici e privati dell'edilizia, il DURC deve essere acquisito d'ufficio dall'Amministrazione procedente e non può più essere oggetto di dichiarazione sostitutiva, in base all'esplicita disposizione di cui all'art. 14, comma 6-bis, D.L. 09-02-2012, n. 5 conv. in L. 04-04-2012, n. 35. La norma rinvia all'art. 43, D.P.R. 28-12-2000, n. 445, al solo fine delle modalità di acquisizione d'ufficio di predetta certificazione.
Quindi, la disposizione è derogatoria del regime generale che continua a trovare applicazione per gli appalti pubblici diversi dai lavori pubblici e privati dell'edilizia, rappresentato dall'art. 43, comma 1, D.P.R. 28-12-2000, n. 445 secondo cui "1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato" in combinato disposto con l'art. 46, D.P.R. 28-12-2000, n. 445 che sotto la rubrica "Dichiarazioni sostitutive di certificazioni" dispone "1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti: p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto" (29.05.2012 - tratto da www.ipsoa.it).

APPALTILa Fondazione studi dei consulenti interviene sull'emissione del documento di regolarità. Srl, i debiti non fermano il Durc. Non rileva la posizione contributiva personale dei singoli soci.
Pubblichiamo il parere 17.05.2012 n. 17 della Fondazione studi dei consulenti del lavoro in materia di «Durc e srl: debiti socio non bloccano emissione».
Il quesito
A una srl unipersonale con dipendenti non viene rilasciato il Durc per via dei debiti pregressi del socio, che ha avuto in passato un'attività con dipendenti come ditta individuale. Può essere questa causa di mancata emissione del Durc? Qual è il rapporto tra due soggetti giuridicamente autonomi? Quali sono le conseguenze giuridiche di una penalizzazione della società per un'omissione del socio?
Premessa
Per regolarità contributiva deve intendersi la correntezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nonché di tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente riferita all'intera situazione aziendale (salvo le specificità previste per le Casse edili) (circolare Ministero lavoro del 30.01.2008, n. 5). L'Inps, l'Inail e la Cassa edile sono tenuti a verificare la regolarità dell'impresa sulla base della rispettiva normativa di riferimento rilevati alla data indicata nella richiesta e, ove questa manchi, alla data di redazione del certificato, purché nei termini stabiliti per il rilascio o per la formazione del silenzio assenso.
Ai fini Inps un'impresa è regolare quando ricorrono le seguenti condizioni:
- che sussista la correntezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici;
- che si accerti che i versamenti effettuati corrispondano all'importo del saldo denunciato entro il termine, a tal fine determinato, dell'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento;
- che non esistano inadempienze in atto;
- che non esistano note di rettifica notificate, non contestate e non pagate.
L'impresa è altresì regolare quando:
- vi sia richiesta di rateazione per la quale la Struttura periferica competente abbia espresso parere favorevole motivato;
- vi siano sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative (es. calamità naturali);
- sia stata inoltrata istanza di compensazione per la quale sia stato documentato il credito;
- via siano crediti iscritti a ruolo per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella amministrativa o in seguito a ricorso giudiziario.
Le società di capitali
Le società a responsabilità limitata a socio unico è una società di capitali. Le società di capitali sono società definite tali in quanto in esse l'elemento del capitale ha una prevalenza concettuale e normativa rispetto all'elemento soggettivo rappresentato dai soci. La partecipazione dei soci al capitale sociale può essere rappresentata da azioni o da quote a seconda della specifica tipologia societaria.
Le caratteristiche delle società di capitali sono:personalità giuridica e autonomia patrimoniale perfetta (la società risponde soltanto con il suo patrimonio) (art. 2331 c.c.). Fanno eccezione le sapa, dove i soci accomandanti sono obbligati soltanto nei limiti della quota del capitale sociale sottoscritta, mentre i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente.
Con il riconoscimento della personalità giuridica, le società (di capitali e le cooperative) sono trattate, per legge, come soggetti di diritto formalmente distinte dalle persone dei soci (piena e perfetta autonomia patrimoniale). I beni conferiti dai soci diventano beni di proprietà della società: questa è titolare di un proprio patrimonio, di propri diritti e di proprie obbligazioni distinti da quelli personali dei soci. I creditori personali dei soci non possono soddisfarsi sul patrimonio sociale, né i creditori sociali possono soddisfarsi sul patrimonio personale dei soci.
L'intervento della prassi
Sul tema oggetto del quesito è intervenuta l'Inps con il messaggio 18.06.2010 n. 16246 con cui fornisce chiarimenti per il rilascio del Durc in relazione alla natura giuridica del richiedente.
Società di capitali. Nell'ambito delle società di capitali si tratta di persone giuridiche caratterizzate da autonomia patrimoniale perfetta, dunque, la verifica va effettuata sulla contribuzione per dipendenti e collaboratori nonché ai contributi dovuti alla gestione separata per i compensi percepiti dall'amministratore. A nulla rileva, in conclusione, la verifica sulla posizione personale dei singoli soci, in quanto la società non risponde, ai sensi delle norme civilistiche, delle loro irregolarità contributive.
La verifica di correntezza contributiva nei casi di società deve essere operata per i soci di società in nome collettivo, per il socio accomandatario di società in accomandita semplice e per l'amministratore per la società a responsabilità limitata. Pertanto nei casi di società costituita nella forma di a responsabilità limitata e quindi rientrante nella tipologia di società di capitali, caratterizzata da autonomia patrimoniale perfetta, le situazioni patrimoniali dei soci non incidono sul patrimonio sociale e quindi ai fini del rilascio della correntezza contributiva la verifica va limitata alla posizione aziendale.
Società di persone. La regolarità contributiva va rilasciata avendo cura di verificare la posizione dei lavoratori dipendenti, di eventuali collaboratori iscritti alla gestione separata e dei singoli soci iscritti alle diverse gestioni dell'Istituto, diversi dall'accomandant.
Impresa individuale. Il controllo della posizione contributiva, oltre quella dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori iscritti alla gestione separata, va esteso alla gestione previdenziale in cui è iscritto il titolare ed eventuali suoi coadiutori.
Soluzione al quesito
Pertanto nella società di capitale, come le srl unipersonali, nulla rileva la verifica sulla posizione personale dei singoli soci, posto che la società non risponde, ai sensi delle norme civilistiche, delle loro irregolarità contributive, ne consegue che i debiti pregressi della ditta individuale, non possono inquinare eventuali nuova società, giuridicamente distinte (articolo ItaliaOggi del 22.05.2012).

APPALTIPer le gare non incise dalla disciplina posta dal d.l. 2011 n. 70, spetta alla stazione appaltante valutare se la violazione contributiva commessa da un partecipante ed attestata dal DURC sia grave alla luce di tutti gli elementi di giudizio sussistenti in concreto.
2) E’ fondato e presenta carattere assorbente, per la dimensione sostanziale che presenta, il secondo dei motivi proposti, con il quale si lamenta in termini di carenza motivazionale ed istruttoria, la circostanza che l’amministrazione avrebbe ritenuto grave la violazione contributiva imputata alla ricorrente senza alcuna concreta valutazione e limitandosi a prendere atto del contenuto del documento unico di regolarità contributiva.
La complessità delle questioni giuridiche sottese alle impugnazioni in esame, rende opportuna la ricostruzione del quadro normativo di riferimento, distinguendo la disciplina vigente prima e dopo l’adozione del d.l. 13.05.2011 n. 70, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13.05.2011, n. 110, entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione ai sensi dell’art. 12 del decreto medesimo e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 12.07.2011, n. 106.
2.1) Prima della novella l’art. 38, primo comma, lett. i), disponeva l’esclusione dalla gara nei confronti delle imprese “i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti”.
Inoltre, sempre in relazione agli obblighi di regolarità contributiva il terzo comma dell’art. 38 disponeva che “resta fermo, per l’affidatario, l’obbligo di presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui all’articolo 2, del decreto legge 25.09.2002, n. 210, convertito dalla legge 22.11.2002, n. 266 e di cui all’articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14.08.1996, n. 494 e successive modificazioni e integrazioni”.
Il d.l. 13.05.2011 n. 70 ha tenuto ferme le disposizioni ora viste, mentre ha modificato –mediante la previsione contenuta nell’art. 4, comma 2 lett. b) n. 4)- il comma 2 dell’art. 38 del codice degli appalti, che ora reca un’espressa disciplina del concetto di gravità della violazione contributiva, non presente prima della novella.
In particolare, il vigente comma 2 dell’art. 38 dispone che “ai fini del comma 1, lettera i), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25.09.2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.11.2002, n. 266; i soggetti di cui all’articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva”.
Il quadro normativo si completa con la disciplina dettata dal Decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale datato 24.10.2007, recante la disciplina del c.d. documento unico di regolarità contributiva (DURC).
Vale precisare, in primo luogo, che la disciplina del DURC non è rilevante solo ai fini della partecipazione ad una gara di appalto, in quanto, ai sensi dell’art. 1 del D.M. 2007, il possesso del DURC è richiesto ai datori di lavoro ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale previsti dall'ordinamento e ai fini della fruizione dei benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria; inoltre, è richiesto ai datori di lavoro ed ai lavoratori autonomi nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia.
Ai sensi dell’art. 4 del D.M. 2007, il DURC attesta la regolarità dei versamenti dovuti agli Istituti previdenziali e, per i datori di lavoro dell'edilizia, la regolarità dei versamenti dovuti alle Casse edili; a tale fine deve contenere, tra l’altro, la dichiarazione di regolarità, ovvero non regolarità contributiva, con indicazione della motivazione o della specifica scopertura, nonché la data di effettuazione della verifica di regolarità.
Il decreto ministeriale individua, in modo dettagliato e con riferimento alla generalità delle ipotesi in cui rileva il contenuto positivo o negativo del DURC, le condizioni in presenza delle quali gli Istituti Previdenziali devono attestare la regolarità contributiva, fissandole, ai sensi dell’art. 5 in: a) correntezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici; b) corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli Istituti previdenziali come dovuti; c) inesistenza di inadempienze in atto.
Si precisa che, comunque, la regolarità contributiva sussiste in caso di: a) richiesta di rateizzazione per la quale l'Istituto competente abbia espresso parere favorevole; b) sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative; c) istanza di compensazione per la quale sia stato documentato il credito.
Ulteriori parametri sono dettati dal comma 3 dell’art. 5, per l’ipotesi in cui la questione della regolarità contributiva si ponga nei confronti di una Cassa edile.
Il successivo art. 8 individua una serie di situazioni non ostative al rilascio del DURC, pur non essendovi certezza in ordine alla regolarità dei versamenti contributivi, distinguendo tra crediti iscritti a ruolo e crediti non ancora iscritti a ruolo.
Così, si prevede che il DURC è rilasciato anche qualora vi siano crediti iscritti a ruolo per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella di pagamento a seguito di ricorso amministrativo o giudiziario.
Inoltre, relativamente ai crediti non ancora iscritti a ruolo si dispone che a) in pendenza di contenzioso amministrativo, la regolarità può essere dichiarata sino alla decisione che respinge il ricorso; b) in pendenza di contenzioso giudiziario, la regolarità è dichiarata sino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, salvo l'ipotesi in cui l'Autorità giudiziaria abbia adottato un provvedimento esecutivo che consente l'iscrizione a ruolo delle somme oggetto del giudizio ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 26.02.1999, n. 46.
L’art. 8, comma 3, del DM detta una disciplina ad hoc per gli appalti pubblici, disponendo che “ai soli fini della partecipazione a gare di appalto non osta al rilascio del DURC uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna Cassa edile. Non si considera grave lo scostamento inferiore o pari al 5% tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione o, comunque, uno scostamento inferiore ad € 100,00, fermo restando l'obbligo di versamento del predetto importo entro i trenta giorni successivi al rilascio del DURC”.
2.2) La modificazione introdotta dal d.l. 2011 n. 70 pone, in primo luogo, il problema dell’individuazione della disciplina da applicare nel caso in esame.
Il bando di gara è stato pubblicato nella G.U.R.I. del 06.05.2011, pertanto, siccome in forza dell’art. 66, comma 8, del codice degli appalti “gli effetti giuridici che l’ordinamento connette alla pubblicità in ambito nazionale decorrono dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana”, non è dubitabile che la fattispecie in esame trovi la propria disciplina nell’art. 38 del d.l.vo 163 secondo il testo vigente prima della novella, in quanto entrata in vigore dopo la pubblicazione del bando.
Né si può giungere a diversa conclusione attribuendo valore interpretativo alla novella, così da assegnarle una valenza retroattiva, in quanto l’art. 4, comma 2, lett. b), n. 4), del d.l. 2011 n. 70 non integra una norma di interpretazione autentica.
Ciò è desumibile dal comma 3 dell’art. 4 del d.l. n. 70, a mente del quale le disposizioni di cui al comma 2, lettere b), si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge medesimo, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del decreto legge, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
Va, pertanto, ribadito che la nuova disciplina contenuta nel secondo comma dell’art. 38 del codice degli appalti non è riferibile al caso di specie.
2.3) Una volta individuate le norme da applicare, sorge una questione interpretativa, essendo necessario stabilire se, prima della novella, l’amministrazione disponesse di poteri valutativi autonomi in ordine alla gravità della violazione contributiva commessa dal partecipante e, quindi, ai fini della sua esclusione dalla gara per difetto di un requisito di ordine generale, o se la gravità fosse correlata ad un parametro quantitativo prestabilito, tale da non lasciare spazio a poteri di apprezzamento discrezionale, con conseguente doverosità dell’esclusione del concorrente non in regola con i versamenti contributivi.
La questione ha dato vita ad un contrasto giurisprudenziale, caratterizzato dalla presenza di due orientamenti nettamente contrapposti ed è stata oggetto di rimessione all’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, che non si è ancora pronunciata sul punto (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza 05.03.2012, n. 1245).
Un primo orientamento esclude la titolarità di poteri valutativi da parte della stazione appaltante in ordine alla sussistenza in concreto della gravità della violazione commessa, perché, in base al decreto del Ministero del lavoro datato 24.10.2007, proprio la presenza di un DURC negativo alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla gara, obbligherebbe la stazione appaltante ad escludere dalla procedura l’impresa interessata, senza possibilità di effettuare apprezzamenti sulla gravità degli inadempimenti.
In sostanza, l’accertamento dell’esistenza di violazioni contributive spetta agli Istituti Previdenziali, secondo i parametri fissati dal D.M. del 2007, che come, già evidenziato, specifica quale sia, ai fini della partecipazione alle gare di appalto, lo scostamento “non grave tra le somme dovute e quelle versate” che non osta al rilascio del DURC positivo, quantificandolo in quello inferiore o pari al 5%, tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione, o, comunque, uno scostamento inferiore ad € 100,00.
Secondo tale impostazione il DURC negativo non sarebbe sindacabile dalla stazione appaltante, che dovrebbe solo prenderne atto, adottando le conseguenti determinazioni in punto di esclusione dell’impresa interessata.
Di conseguenza, l’art. 38 nel subordinare l’esclusione all’esistenza di violazioni “gravi”, rinvierebbe per la definizione della “gravità” al D.M. del 2007 e, quindi, al contenuto del DURC di volta in volta rilasciato (per questa soluzione si vedano, tra le altre, Consiglio di Stato, sez. IV, 15.09.2010, n. 6907; Consiglio di Stato, sez. V, 30.06.2011, n. 3912; Consiglio di Stato, sez. V, 16.09.2011, n. 5194; Consiglio di Stato, sez. V, 12.10.2011, n. 5531).
Il Tribunale, non condivide la soluzione ora prospettata ed aderisce alla diversa opzione interpretativa, che riconosce, quanto meno per le fattispecie escluse ratione temporis dall’applicazione della novella introdotta con il d.l. 2011 n. 70, l’esistenza di autonomi poteri valutativi della stazione appaltante, quanto alla gravità della violazione contributiva accertata in capo ad un partecipante e ai fini della sua esclusione dalla gara.
In primo luogo, vale osservare che non è dirimente il contenuto del D.M. del 2007, la cui disciplina non impone la soluzione ermeneutica prospettata dalla prima impostazione.
Sicuramente il D.M. individua quale sia la violazione esistente, ma non grave, che non preclude il rilascio del DURC positivo ai fini della partecipazione ad una gara di appalto; tuttavia, ciò non vuol dire che ogni altra violazione, che pure comporta il rilascio di un DURC negativo, assurga per ciò solo al rango di gravità cui si riferisce l’art. 38, primo comma lett. i), del codice degli appalti e determini automaticamente l’esclusione dalla gara.
Difatti, l’art. 38 non richiama, ai fini della determinazione della nozione di gravità, i contenuti del D.M. 2007, sicché la tesi che estende il concetto di gravità emergente dal D.M. anche ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 non poggia su alcuna previsione normativa.
Più in generale, la disciplina del DM 2007 è tesa a regolare il comportamento degli Istituti Previdenziali, al fine di stabilire in presenza di quali situazioni debba essere rilasciato il DURC positivo, mentre non si rivolge alle stazioni appaltanti e non è diretto, né ad escluderne, né a limitarne i poteri valutativi quanto alla sussistenza dei requisiti di ordine generale.
Né l’autonomia dei poteri valutativi della stazione appaltante si traduce in un sindacato, da parte sua, del contenuto del DURC, così da interferire con i poteri di accertamento della regolarità contributiva assegnati agli Istituti Previdenziali, giacché la valutazione che l’art. 38 rimette all’amministrazione attiene alla gravità della violazione e non alla circostanza che essa sia o meno sussistente.
L’unica interferenza astrattamente configurabile tra i due diversi profili attiene all’ipotesi in cui esiste in concreto una violazione contributiva, che, però, non eccede i limiti posti dall’art. 8, comma 3, del D.M. 2007 e, quindi, conduce al rilascio di un DURC positivo.
L’interferenza è solo apparente, perché nell’ipotesi ora prospettata la violazione, pur commessa in concreto, non è rilevante giuridicamente ai fini della partecipazione ad una gara di appalto e, sempre a tali fini, conduce ad un DURC positivo, sicché la stazione appaltante non può neppure ritenere esistente una violazione contributiva, al di fuori di ogni apprezzamento sulla gravità.
Ne deriva che anche in questo caso i poteri valutativi della stazione appaltante non interferiscono con gli accertamenti degli Istituti Previdenziali, poiché l’amministrazione si trova di fronte ad un DURC positivo, in ragione del fatto che la violazione contributiva commessa non è tale ai fini della partecipazione ad una gara di appalto, sicché deve prenderne atto, con conseguente mancanza del presupposto per la valutazione di gravità.
In via di ulteriore precisazione è opportuno chiarire che il profilo ora esposto non comporta una generalizzata insindacabilità del DURC.
Invero, la produzione della certificazione INPS attestante la regolarità contributiva dell'impresa partecipante alla gara di appalto costituisce uno dei requisiti posti dalla normativa in materia di appalti pubblici ai fini della ammissione alla gara, sicché appartiene alla cognizione del giudice amministrativo, in giurisdizione esclusiva, anche la verifica della regolarità di una certificazione costituente specifico requisito per la partecipazione alla gara e posta a fondamento delle successive determinazioni della stazione appaltante (cfr. Cass. Civ., SS. UU., ordinanza 11.12.2007, n. 25818; Cass. Civ., SS. UU., 09.02.2011, n. 3169).
L’esistenza di autonomi poteri valutativi della stazione appaltante, in ordine alla gravità della violazione contributiva commessa dal partecipante ed emergente dal DURC, trova conferma nel contenuto dello stesso art. 38, laddove distingue l’apprezzamento della regolarità contributiva del partecipante alla gara dall’accertamento della regolarità medesima in capo all’aggiudicatario.
Invero, l'art. 38 del d.l.vo 2006 n. 163 introduce una differenza tra la regolarità contributiva richiesta al partecipante alla gara ai sensi del comma 1, lettera i) e la regolarità contributiva richiesta all'aggiudicatario al fine della stipula del contratto.
Infatti, il concorrente, ai sensi di detta norma, può essere escluso solo in presenza di gravi violazioni, definitivamente accertate, sicché le violazioni non gravi, o ancora non definitive, non sono causa di esclusione.
Al contrario, al fine della stipula del contratto, il comma 3 dell’art. 38 impone all'affidatario di presentare la certificazione di regolarità contributiva ai sensi dell'art. 2, del d.l. 2002 n. 210, il quale, a sua volta, prevede il rilascio del DURC, che attesta contemporaneamente la regolarità contributiva quanto agli obblighi nei confronti dell'I.N.P.S., dell'I.N.A.I.L. e delle Casse edili.
Ne deriva che, mentre in sede di verifica dei requisiti di ordine generale, il concorrente può essere escluso soltanto quando la stazione appaltante valuta, autonomamente dalle risultanze negative del DURC, il suo debito contributivo come grave e definitivamente accertato, perché non esistono elementi concreti che possano condurre a diversa conclusione, viceversa, prima della stipulazione del contratto, il soggetto individuato come aggiudicatario deve esibire un DURC positivo, dal quale emerga la sua regolarità contributiva, senza che residuino poteri valutativi della stazione appaltante (cfr. in argomento Consiglio di Stato, sez. V, 07.07.2011, n. 4053).
Si badi che, in tale caso, il vincolo per l’amministrazione ad attenersi alla risultanze del DURC deriva dall’espressa previsione normativa del terzo comma dell’art. 38, relativo alla regolarità contributiva dell’aggiudicatario, previsione che difetta rispetto alla regolarità dei soli partecipanti alla gara, per i quali la lettera i) del primo comma dell’art. 38 impone all’amministrazione di apprezzare la gravità della violazione commessa.
Insomma, il legislatore, mentre in sede di accertamento dei requisiti di ordine generale, privilegia una scelta elastica, rimettendo alla valutazione dell’amministrazione la gravità o meno della violazione, al contrario una volta individuato il contraente, mediante l’aggiudicazione, pretende una sua piena regolarità contributiva, senza possibilità di valutazioni ulteriori, perché si tratta di assicurare la completa affidabilità e solidità finanziaria della controparte contrattuale, solidità esclusa a priori verso l’aggiudicatario che presenta irregolarità contributive.
La scelta del legislatore di attribuire poteri valutativi discrezionali alla stazione appaltante in ordine alla gravità della violazione contributiva è coerente con la normativa comunitaria, che rispetto al profilo in esame assume una posizione neutrale.
L’art. 45, comma 2, della direttiva 2004 n. 18 prevede che “può essere escluso” dalla partecipazione all'appalto ogni operatore economico “che non sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione del paese dove è stabilito o del paese dell'amministrazione aggiudicatrice”.
E’ evidente che la disposizione, nella parte in cui prevede una possibilità di scelta rispetto alla configurazione di una certa causa di esclusione, si rivolge al legislatore nazionale, che può decidere di introdurla o meno, mentre non pone preclusioni in ordine al carattere rigido o elastico della formulazione della causa di esclusione nel singolo Stato, ossia non stabilisce a priori se la particolare fattispecie di esclusione debba correlarsi o meno a poteri valutativi della stazione appaltante.
In tale senso, anche la Corte di Giustizia considera -seppure in relazione alle previgenti disposizioni della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi, la quale per il profilo in esame dettava norme sostanzialmente sovrapponibili a quelle della direttiva 2004 n. 18- che, salvo il limite dell’impossibilità di prevedere cause di esclusione diverse da quelle ivi indicate e di rispetto dei principi generali di trasparenza e di parità di trattamento, il legislatore statale ha facoltà di inserirle con un grado di rigore variabile, in funzione di considerazioni di ordine giuridico, economico o sociale prevalenti a livello nazionale (cfr. Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sent. 09.02.2006 in Cause riunite C- 226/04 e C- 228/04).
A ben vedere, la novella introdotta dal d.l. 2011 n. 70 conforta la tesi che riconosce autonomi poteri valutativi in capo alla stazione appaltante rispetto alla gravità della violazione contributiva.
Invero, il legislatore modificando il secondo comma dell’art. 38 ha cristallizzato il concetto di gravità, ancorandolo alle violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legge 25.09.2002, n. 210 e così escludendo, per il futuro, l’esistenza di poteri discrezionali in capo all’amministrazione.
Proprio la circostanza che il legislatore sia intervenuto espressamente, al fine di introdurre un meccanismo rigido, tale da escludere un potere di apprezzamento da parte delle stazioni appaltanti, conferma che, per il periodo anteriore alla novella, l’art. 38 lett. i) configura l’esistenza di un tale potere di apprezzamento.
Va, pertanto, ribadito, in conformità all’orientamento giurisprudenziale condiviso dal Tribunale, che, per le gare non incise dalla disciplina posta dal d.l. 2011 n. 70, spetta alla stazione appaltante valutare se la violazione contributiva commessa da un partecipante ed attestata dal DURC sia grave alla luce di tutti gli elementi di giudizio sussistenti in concreto (cfr. per tale impostazione si vedano, tra le altre, Consiglio di Stato, sez. V, 16.09.2011, n. 5186; Consiglio di Stato, sez. V, 07.07.2011, n. 4053; Consiglio di Stato, sez. IV, 24.02.2011, n. 1228; Consiglio di Stato, sez. VI, 04.08.2009, n. 4907; Consiglio di Stato, sez. V, 30.09.2009, n. 5896) (TAR Lombardia-Milano, Sez. III, sentenza 11.05.2012 n. 1341 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

APPALTI: Oggetto: DURC negli appalti (Consorzio dei Comuni Trentini, circolare 09.05.2012 n. 21/2012).

APPALTI - INCARICHI PROGETTUALIContratti pubblici. Regime documento unico di regolarità contributiva e irregolarità contributiva verso INARCASSA.
La normativa vigente definisce il documento unico di regolarità contributiva (DURC) quale certificato che attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti, specificamente, INPS, INAIL, nonché cassa edile per i lavori, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento e statuisce l'intervento sostitutivo della stazione appaltante espressamente nei confronti di detti istituti previdenziali in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore accertata con il DURC (art. 4, comma 2, D.P.R. n. 207/2010).
In considerazione della specificità della norma richiamata ed in assenza, altresì, di indicazioni da parte delle autorità competenti che in qualche modo estendano l'ambito dell'intervento sostitutivo, ivi previsto, sembra non potersi sostenere una sua applicazione, per analogia, all'ipotesi di irregolarità contributiva verso INARCASSA.

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L'Ente riferisce di dover procedere alla liquidazione del saldo del corrispettivo spettante ad un professionista incaricato della direzione di lavori pubblici, di cui ha accertato l'irregolarità contributiva INARCASSA; chiede, dunque, l'Ente se debba essere applicato, per analogia, il dettato normativo di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 207/2010, in materia di intervento sostitutivo della stazione appaltante, in caso di inadempienza contributiva, precisando che il professionista non ha dipendenti.
Sentito il Servizio lavori pubblici, della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriali e lavori pubblici, si esprimono le seguenti considerazioni.
Le norme cui fa riferimento l'Ente concernono la materia della regolarità contributiva, a tutela dei lavoratori, in particolare il regime del Documento unico di regolarità contributiva (DURC).
L'art. 6, D.P.R. n. 207/2010, definisce il documento unico di regolarità contributiva, quale certificato che attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti, specificamente, INPS, INAIL, nonché cassa edile per i lavori, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.
La medesima norma disciplina, inoltre, ai commi 3 e 4, le fasi in cui le amministrazioni aggiudicatrici acquisiscono d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità[1]: per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'art. 38, comma 1, lett. i), D.Lgs. n. 163/2006[2]; per l'aggiudicazione del contratto; per la stipula del contratto; per il pagamento degli stati avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture; per il certificato di collaudo, di regolare esecuzione, di verifica di conformità, per l'attestazione di regolare esecuzione e per il pagamento del saldo finale (art. 6, comma 3, D.P.R n. 207/2010)[3].
Il comma 2, dell'art. 4, D.P.R. n. 207/2010, dispone che, qualora, nelle ipotesi di cui ai commi 3 e 4 del richiamato art. 6, il DURC acquisito riveli un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, le amministrazioni aggiudicatrici trattengono dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza, e dispongono il pagamento di quanto dovuto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
Il successivo comma 3 prevede, inoltre, in ogni caso, delle ritenute dello 0,50% sull'importo netto progressivo delle prestazioni, che possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
Ciò premesso e venendo al caso di specie riguardante l'applicazione, o meno, in via analogica, della previsione di cui all'art. 4, comma 2, D.P.R. n. 207/2010, relativa all'intervento sostitutivo dell'amministrazione aggiudicatrice, al caso di irregolarità contributiva accertata specificamente verso INARCASSA, Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti, si esprime quanto segue.
Per gli appalti di servizi attinenti all'ingegneria ed all'architettura, la vigente normativa impone la verifica della regolarità contributiva in relazione alla fase di affidamento dell'incarico (art. 90, comma 7, D.Lgs. n. 163/2006), senza recare ulteriori disposizioni per l'intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva.
In considerazione della specificità della previsione di cui all'art. 4, comma 2, D.P.R. n. 207/2010, statuente l'intervento sostitutivo dell'amministrazione aggiudicatrice espressamente nel caso di irregolarità contributiva verso INPS, INAIL e cassa edile per i lavori, ed in assenza, altresì, di indicazioni da parte delle autorità competenti che in qualche modo estendano l'ambito di detto intervento sostitutivo, sembra non potersi sostenere una sua applicazione, per analogia, all'ipotesi di irregolarità contributiva verso INARCASSA.
Per completezza di analisi, si segnala che l'irregolarità contributiva verso INARCASSA può avere delle conseguenze per i pagamenti da effettuare da parte delle pubbliche amministrazioni, in relazione all'importo e qualora INARCASSA si sia attivata per la riscossione dei contributi insoluti. L'art. 48-bis, D.P.R. n. 602/1973, introdotto dall'art. 2, comma 9, D.L. n. 262/2006, convertito, con modificazioni, in L. n. 286/2006, stabilisce, infatti, che 'le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo'[4].
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[1] Il ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali, nel ricordare che, ai sensi dell'art. 2, D.M. 24.10.2007, il DURC è rilasciato dall'INPS e dall'INAIL 'e, previa convenzione con i predetti Enti, dagli altri Istituti previdenziali che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria', ha chiarito che, per i lavoratori eventualmente iscritti presso enti previdenziali diversi dall'INPS e dall'NAIL, nelle more della stipulazione della predetta convenzione, la certificazione attestante la regolarità contributiva andrà richiesta direttamente a tali Enti, tenuti a rilasciarla (Cfr.: MLPS interpello n. 9/2009).
[2] La norma richiamata richiede per i soggetti che partecipano alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, pena esclusione, il non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti.
[3] Il comma 4, dell'art. 6, D.P.R. n. 207/2010, prevede che, ferme restando le ipotesi di acquisizione del DURC per la stipula del contratto e per il pagamento degli stati avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture, 'qualora tra la stipula del contratto e il primo stato di avanzamento dei lavori di cui all'art. 194, o il primo accertamento delle prestazioni effettuate relative a forniture e servizi di cui all'art. 307, comma 2, ,ovvero tra due successivi stati di avanzamento dei lavori o accertamenti delle prestazioni effettuate relative a forniture e servizi, intercorra un periodo superiore a centottanta giorni, le amministrazioni aggiudicatrici acquisiscono il documento unico di regolarità contributiva relativo all'esecutore ed ai subappaltatori entro i trenta giorni successivi alla scadenza dei predetti centottanta giorni; entro il medesimo termine, l'esecutore ed i subappaltatori trasmettono il documento unico di regolarità contributiva ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), che non sono un'amministrazione aggiudicatrice'.
[4] Si ricorda che a norma dell'art. 17, L. n. 6/1981, Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti, INARCASSA ha facoltà di procedere alla riscossione dei contributi insoluti, delle sanzioni e dei relativi interessi a mezzo ruoli da essa compilati e resi esecutivi dalla intendenza di finanza competente per territorio e da porre in riscossione secondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette
(07.05.2012 - link a www.regione.fvg.it).

APPALTIAppalti, il Consiglio di stato sulla regolarità contributiva. Durc insindacabile. Le verifiche competono agli enti.
Il Durc si applica e non si discute. Almeno per la stazione appaltante. E ciò anche prima che entrasse in vigore il dl sviluppo. Non spetta a chi dà il via alla procedura verificare la regolarità contributiva di chi partecipa alla gara; compete invece agli enti previdenziali controllare la sussistenza di eventuali gravi violazioni in materia che impediscono alle aziende di aggiudicarsi contratti pubblici.
L'adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha sciolto il contrasto giurisprudenziale con la
, sentenza 04.05.2012 n. 8, ribadendo che l'insindacabilità del Durc, il Documento unico di regolarità contributiva, affermata dal decreto sviluppo, che ha modificato il codice degli appalti vale anche per le controversie anteriori al 14/05/2011, data di entrata in vigore del dl 70/2011. Questo non perché la norma sia retroattiva: semplicemente perché è stato il legislatore ad aderire all'orientamento giurisprudenziale formatosi fra i Tar e Palazzo Spada. Resta definitivamente chiarito che la mancanza di Durc comporta una presunzione legale «iuris et de iure» di gravità delle violazioni previdenziali. Ma ora il Consiglio di stato mette una parola definitiva per l'enorme contenzioso aperto prima dell'intervento del governo. E il merito è di un decreto del ministero del lavoro che risale al 2007: se prima del provvedimento poteva esserci un dubbio se vi fosse o meno automatismo nella valutazione di gravità delle violazioni previdenziali da parte della stazione appaltante, dopo l'emanazione del dm risulta chiaro che la valutazione di gravità o meno della infrazione previdenziale è riservata agli enti previdenziali. Tanto che se la violazione è ritenuta non grave, il Durc è rilasciato con esito positivo, mentre accade il contrario se l'infrazione risulta grave. E la valutazione compiuta dagli enti previdenziali è vincolante per le stazioni appaltanti e preclude ogni altra verifica (articolo ItaliaOggi del 22.05.2012 - link a www.corteconti.it).

APPALTIIn sede di applicazione dell’art. 38, co. 1, lett. i), d.lgs. n. 163 del 2006, e anche per le gare bandite prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 70 del 2011, la sussistenza di una ‘violazione grave’, definitivamente accertata, delle disposizioni in materia previdenziale e assistenziale non può essere valutata caso per caso dalla stazione appaltante, poiché la relativa verifica rientra nell’ambito delle competenze degli istituti di previdenza, le cui certificazioni (sul d.u.r.c.) non possono essere sindacate nel corso della gara d’appalto.
L’assenza del requisito della regolarità contributiva, alla data di scadenza del termine di presentazione dell’offerta, comporta l’esclusione del concorrente, che non può avvalersi di una successiva regolarizzazione della sua posizione.

La sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 8 del 2012 ha esaminato l’evoluzione della normativa e della giurisprudenza in tema di dichiarazione dei partecipanti alle gare d’appalto, riguardanti la regolarità dei pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.
Superando le diversità delle normative precedentemente in vigore, il Codice dei contratti pubblici del 2006 aveva già previsto che l’esclusione del partecipante si ha solo quando vi è una ‘grave violazione’.
Al riguardo, erano sorte però discussioni sulla sussistenza o meno del potere della stazione appaltante di pronunciarsi sulla gravità della violazione.
La giurisprudenza e l’Autorità di vigilanza si erano già espresse nel senso della insussistenza di tale potere, ciò che è stato poi disposto sul piano normativo dal d.l. n. 70 del 2011, poi convertito nella l. n. 106 del 2011.
Quanto alla impossibilità che una regolarizzazione ‘tardiva’ possa consentire la partecipazione alla gara, l’Adunanza Plenaria ha ribadito il consolidato orientamento in materia del Consiglio di Stato (cfr. sez. VI, 12.01.2011, n. 104; sez. VI, 05.07.2010, n. 4243) (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza 04.05.2012 n. 8 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

APPALTI: Nessuna competenza per la stazione appaltante sulla valutazione del durc.
Le stazioni appaltanti in ordine al requisito della regolarità contributiva non hanno né la competenza né il potere di valutare i dati risultanti dal d.u.r.c., ma devono attenersi alle valutazioni dei competenti enti previdenziali.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 163 del 2006, anche nel testo vigente anteriormente al d.l. n. 70 del 2011, secondo cui costituiscono causa di esclusione dalle gare di appalto le gravi violazioni alle norme in materia previdenziale e assistenziale, la nozione di "violazione grave" non è rimessa alla valutazione caso per caso della stazione appaltante, ma si desume dalla disciplina previdenziale, e in particolare dalla disciplina del documento unico di regolarità contributiva; ne consegue che la verifica della regolarità contributiva delle imprese partecipanti a procedure di gara per l'aggiudicazione di appalti con la pubblica amministrazione è demandata agli istituti di previdenza, le cui certificazioni (d.u.r.c.) si impongono alle stazioni appaltanti, che non possono sindacarne il contenuto.
Aggiungono i giudici del Consiglio di Stato che se prima del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 24.10.2007 poteva essere dubbio se vi fosse o meno automatismo nella valutazione di gravità delle violazioni previdenziali da parte della stazione appaltante, dopo il d.m. del 2007, risulta chiaro che la valutazione di gravità o meno della infrazione previdenziale è riservata agli enti previdenziali.
Invero, se la violazione è ritenuta non grave, il d.u.r.c. viene rilasciato con esito positivo, il contrario accade se la violazione è ritenuta grave. I giudici di Palazzo Spada non hanno pertanto condiviso la prospettazione, riportata nell’ordinanza di rimessione, secondo cui il citato d.m. del 2007 non costituisce atto attuativo del codice appalti, con la conseguenza che la valutazione di gravità compiuta alla luce di tale d.m. non sarebbe automaticamente vincolante per la stazione appaltante.
Secondo gli stesso giudici, infatti, il codice appalti si inserisce, come parte del tutto, in un sistema normativo unitario, sicché le nozioni da esso utilizzate e da esso non definite, -come nel caso della “violazione previdenziale grave” non possono che essere desunte dall’ordinamento giuridico nel suo complesso, e segnatamente dallo specifico settore da cui le nozioni sono tratte e definite (commento tratto da www.documentazione.ancitel.it - Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza 04.05.2012 n. 8 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

APPALTI - EDILIZIA PRIVATAIl Durc dalla cassa edile. Il rilascio solo se l'ente ha valenza nazionale. Il ministero chiarisce i requisiti richiesti: reciprocità e rappresentatività.
Il Durc è un'esclusiva delle casse edili. Infatti, non può essere emesso da organismi operativi al solo livello territoriale, non costituiti sulla base di ccnl comparativamente più rappresentativi e non in possesso di collegamento con la Cnce (che garantisce l'osservanza del principio di reciprocità tra le diverse casse edili provinciali).
A precisarlo è il Ministero del Lavoro nella nota 02.05.2012 n. 8367 di prot., in risposta alle richieste di chiarimenti in merito ai criteri di individuazione delle casse edili ai fini della verifica della legittimazione al rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
Enti bilaterali. Il ministero ribadisce, prima di tutto, che ai fini della costituzione di un ente bilaterale (qual è una cassa edile) legittimato allo svolgimento dell'attività certificativa, la fonte normativa di riferimento è l'articolo 2, lettera h, del dlgs n. 276/2003 (riforma Biagi), il quale individua tali organismi come quelli «costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative»; nonché il dm 24.10.2007, attuativo della legge n. 296/2006, il quale specifica che il requisito della maggiore rappresentatività comparata deve essere posseduto da ciascuna organizzazione, sia datoriale sia sindacale, che concorre alla costituzione della cassa edile (articolo 2, comma 2).
Principio di reciprocità. In secondo luogo, aggiunge il ministero, le casse abilitate sono quelle che osservano il cosiddetto principio di reciprocità in base al quale, al fine di armonizzare le dichiarazioni di regolarità contributiva rilasciate dalle diverse casse edili operanti sul territorio nazionale, si ha un reciproco riconoscimento dei versamenti operati presso ciascuna di esse.
Si tratta, precisa il ministero, di un requisito imprescindibile poiché il dlgs n. 163/2006 stabilisce che «le casse edili che non applicano la reciprocità con altre case edili regolarmente costituite non possono rilasciare dichiarazioni liberatorie di regolarità contributiva» (articolo 252, comma 5). Tale principio, spiega il ministero, è oggi assicurato attraverso la cooperazione telematica con la commissione nazionale paritetica per le casse edili (Cnce).
L'esclusiva delle casse edili. In conclusione, il ministero spiega che il possesso dei predetti requisiti è «elemento di carattere costitutivo ai fini della possibilità per le casse di svolgere gli adempimenti certificativi» legati alla regolarità contributiva (Durc).
Ne deriva che gli organismi che non ne sono in possesso, perché operanti al solo livello territoriale, non costituiti da contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative e non in possesso del requisito della reciprocità assicurato dal collegamento con la Cnce, «non possono definirsi casse edili ai sensi del dlgs n. 276/2003 e, conseguentemente, non possono rilasciare il Durc». Pertanto, eventuali attestazioni di regolarità rilasciate da tali casse devono considerarsi giuridicamente inefficaci a tutti gli effetti di legge (articolo ItaliaOggi del 03.05.2012).

APPALTI: I. Filippetti, Irregolarità del DURC e intervento sostitutivo della stazione appaltante (link a www.diritto.it).

APPALTIPer "Documento unico di regolarità contributiva" (d.u.r.c.) si intende il certificato che attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne i versamenti dovuti a INPS, INAIL, nonché Cassa Edile per i lavori dell’edilizia, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.
L’articolo 16-bis, comma 10, decreto legge n. 185/2008, così come modificato dalla legge di conversione n. 2/2009, stabilisce che le Stazioni appaltanti acquisiscono d’ufficio il DURC, anche attraverso gli strumenti informatici, dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge.
Muovendo da tale presupposto, la giurisprudenza ha chiarito che, ai sensi dell'art. 16-bis, comma 10, d.l. 29.11.2008 n. 185, conv. nella l. 28.01.2009 n. 2, il procedimento di rilascio del DURC è stato semplificato attraverso l'introduzione dell'obbligo in capo alle stazioni appaltanti pubbliche di acquisirlo d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge, sicché l'obbligo (illegittimo) fissato dal bando di gara di produrre il d.u.r.c. va ritenuto assorbito dalla generica dichiarazione di essere in regola con le norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, ferma restando la richiamata acquisizione d'ufficio che la stazione appaltante potrà disporre.
Ciò detto, i rilievi mossi da parte ricorrente si appalesano infondati:
- sotto il primo profilo, perché il d.m. 24.10.2007 ha finito per disciplinare il d.u.r.c. in termini generali, quale che sia lo scopo per cui il d.u.r.c. è richiesto, compreso il d.u.r.c. necessario per l'affidamento di appalti pubblici, indipendentemente dalla circostanza che l'art. 1 continui a distinguere le varie ipotesi, stabilendo che "il possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è richiesto ai datori di lavoro ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale previsti dall'ordinamento nonché ai fini della fruizione dei benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria" ed invece "ai sensi della vigente normativa il DURC è inoltre richiesto ai datori di lavoro ed ai lavoratori autonomi nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia".

L’art. 16-bis, comma 10, del D.L. n. 185/2008 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), inserito dalla legge di conversione n. 2/2009, così recita: “In attuazione dei principi stabiliti dall'articolo 18, comma 2, della legge 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni, e dall'articolo 43, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative e rego-lamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445, le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge”.
La disposizione in questione si applica anche in Sicilia, in quanto costituisce applicazione della Legge 241/1990, per come recepita nella Regione con legge reg. n. 10/1991 (cfr. Tar Palermo, Ord. n. 1036 del 2009).
Quindi, essendo comunque onere della Stazione appaltante acquisire d’ufficio il DURC, i rilievi di inidoneità non assumono valore nel senso evidenziato da parte ricorrente.
Sul punto cfr. Tar Catania n. 116 del 2012 che il Collegio condivide e fa propria e che così recita:
<<Quanto al primo motivo di ricorso (con il quale si sostiene che il DURC prodotto in gara dalla aggiudicataria, oltre ad essere incompleto per la dicitura che l’INPS “non si è pronunciato”, sarebbe irregolare sotto il profilo della tipologia per la quale è stato richiesto, cioè “ per agevolazioni, finanziamenti, sovvenzioni e agevolazioni”), il Collegio lo ritiene infondato.
Per "Documento unico di regolarità contributiva" (d.u.r.c.) si intende il certificato che attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne i versamenti dovuti a INPS, INAIL, nonché Cassa Edile per i lavori dell’edilizia, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.
L’articolo 16-bis, comma 10, decreto legge n. 185/2008, così come modificato dalla legge di conversione n. 2/2009, stabilisce che le Stazioni appaltanti acquisiscono d’ufficio il DURC, anche attraverso gli strumenti informatici, dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge.
Muovendo da tale presupposto, la giurisprudenza ha chiarito che, ai sensi dell'art. 16-bis, comma 10, d.l. 29.11.2008 n. 185, conv. nella l. 28.01.2009 n. 2, il procedimento di rilascio del DURC è stato semplificato attraverso l'introduzione dell'obbligo in capo alle stazioni appaltanti pubbliche di acquisirlo d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge, sicché l'obbligo (illegittimo) fissato dal bando di gara di produrre il d.u.r.c. va ritenuto assorbito dalla generica dichiarazione di essere in regola con le norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, ferma restando la richiamata acquisizione d'ufficio che la stazione appaltante potrà disporre (TAR Sicilia Palermo, sez. III, 26.10.2010 , n. 13564).
Ciò detto, i rilievi mossi da parte ricorrente si appalesano infondati:
- sotto il primo profilo, perché il d.m. 24.10.2007 ha finito per disciplinare il d.u.r.c. in termini generali, quale che sia lo scopo per cui il d.u.r.c. è richiesto, compreso il d.u.r.c. necessario per l'affidamento di appalti pubblici, indipendentemente dalla circostanza che l'art. 1 continui a distinguere le varie ipotesi, stabilendo che "il possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è richiesto ai datori di lavoro ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale previsti dall'ordinamento nonché ai fini della fruizione dei benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria" ed invece "ai sensi della vigente normativa il DURC è inoltre richiesto ai datori di lavoro ed ai lavoratori autonomi nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia" (in termini, TAR Calabria Reggio Calabria, 23.03.2010, n. 291)
>> (TAR Sicilia-Catania, Sez. IV, sentenza 26.04.2012 n. 1158 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Edilizia con Durc «d'ufficio». La Pa deve procurarsi da sé il documento per i lavori pubblici e privati.
Semplificazioni. La legge di conversione del Dl 5/2012 ha chiarito che l'azienda non può produrre l'autocertificazione.

Il decreto sulle semplificazioni (Dl 5/2012, convertito dalla legge 35/2012 in vigore dal 7 aprile scorso), ha apportato alcune novità in materia di lavoro: si tratta più che altro di "aggiustamenti" di norme esistenti o del recepimento di orientamenti derivati da prassi consolidate.
C'è innanzitutto un importante chiarimento sulla disciplina del documento unico di regolarità contributiva (Durc): la legge di conversione del Dl ha precisato che nei lavori pubblici e privati dell'edilizia le amministrazioni pubbliche devono acquisire d'ufficio il documento.
Il capitolo Durc
Il comma 6-bis dell'articolo 14 del Dl 5/2012 ha ribadito il principio della non autocertificabilità del documento unico di regolarità contributiva, nel solco delle indicazioni fornite recentemente dalle note del ministero del Lavoro e da quelle degli istituti previdenziali (si veda il grafico a lato). A partire dalla sua introduzione -con il Dl 210 del 2002- il Durc ha acquisito sempre maggiore rilevanza e si è arricchito di diverse funzioni nel campo degli appalti. La «decertificazione» introdotta con la legge di stabilità 2012, con modifiche al Dpr 445/2000 (il Testo unico sulla documentazione amministrativa), lasciava intendere che anche il Durc potesse essere sostituito da un'autocertificazione.
Il decreto sulle semplificazioni ha dissipato l'incertezza che si era creata, sancendo l'obbligo, per le amministrazioni pubbliche, di acquisire il Durc d'ufficio nell'ambito dei lavori pubblici e privati dell'edilizia. Oltre a rafforzare la non autocertificabilità, la norma elimina l'eventualità che il Durc possa essere acquisito dal soggetto interessato, estendendo anche alle ipotesi dei lavori privati in edilizia l'onere di richiesta del certificato da parte dell'amministrazione: si dovrebbe così superare la regola prevista dal comma 9 dell'articolo 90 del Dlgs 81/2008, in base alla quale il Durc deve essere trasmesso «all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di attività».
I controlli sulle imprese
L'articolo 14 del Dl 5/2012 si occupa del restyling dei controlli sulle imprese. La nuova disciplina dovrà essere delineata da regolamenti attuativi, seguendo criteri di proporzionalità e razionalizzazione, di coordinamento e programmazione dell'azione ispettiva, con l'obiettivo di ridurre o eliminare le verifiche nei confronti delle imprese in possesso di certificazione di qualità Iso. Unico neo della disposizione, l'aver escluso dal perimetro della semplificazione i controlli in materia fiscale, finanziaria e di sicurezza sui luoghi di lavoro.
Assunzioni
Per le assunzioni, sono state snellite le comunicazioni riguardanti i rapporti di lavoro con gli extracomunitari (articolo 17), soprattutto per le ipotesi di svolgimento di periodi di lavoro stagionale successivi al primo (si veda anche «Il Sole 24 Ore del Lunedì» del 5 marzo).
Modificate anche le procedure delle comunicazioni obbligatorie di assunzione, nei settori dei pubblici esercizi e in quello agricolo: per il primo è stata estesa la possibilità, prima riservata alle attività del turismo, di effettuare la comunicazione preventiva con modalità semplificate nel caso in cui il datore di lavoro non sia in possesso di tutti i dati necessari, integrandoli entro il terzo giorno successivo.
In ambito agricolo è stata invece prevista una nuova fattispecie che consente di effettuare un'unica comunicazione nel caso di assunzione contestuale di due o più operai agricoli a tempo determinato, da parte dello stesso datore di lavoro.
Collocamento obbligatorio
Alleggerimento per il collocamento obbligatorio, in materia di sospensione degli obblighi occupazionali delle categorie protette: nell'ipotesi di Cigs, Cds o di procedure di mobilità, i datori di lavoro che hanno unità produttive in più province possono presentare l'istanza di sospensione al servizio provinciale per il collocamento mirato competente sul territorio dove si trova la sede legale dell'impresa.
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I chiarimenti
Gli ultimi interventi sul documento unico di regolarità contributiva
LE PA DEVONO PROCURARSI IL DURC
Il Durc nei lavori pubblici e privati dell'edilizia (Articolo 14, comma 6-bis del decreto legge 5/2012). L'onere di acquisire il Durc spetta alle amministrazioni pubbliche che devono provvedere d'ufficio. Le imprese interessate possono verificare la richiesta di Durc da parte della Pubblica amministrazione attraverso una funzione di consultazione ad hoc disponibile sul portale www.sportellounicoprevidenziale.it
IL DURC NON È AUTOCERTIFICABILE
Il chiarimento riguarda l'intervento della legge di stabilità 2012 (legge 183/2011) sul Testo unico delle norme sulla documentazione amministrativa (Nota del ministero del Lavoro del 16.01.2012 n. 619 e nota Inps/Inail del 26.01.2012)
Il Durc non è autocertificabile (si veda anche la circolare Inps 47/2012): la norma è interpretata come possibilità, da parte della Pa, di acquisire un Durc da parte del soggetto interessato. Questa previsione vale nei soli casi espressamente previsti dal legislatore: vi rientra, ad esempio, la trasmissione all'amministrazione concedente prima dell'inizio dei lavori oggetto della denuncia di attività
Questa interpretazione dovrebbe essere superata dal Dl semplificazioni, nell'ambito dei lavori pubblici e privati nell'edilizia
Resta intatta la possibilità da parte dell'impresa di presentare una dichiarazione al posto del Durc nei casi previsti espressamente, come per i contratti di forniture e servizi fino a 20mila euro stipulati con la Pa e con le società in house. Negli altri casi, sono le stazioni appaltanti pubbliche a richiedere il Durc
LA STAZIONE APPALTANTE GARANTISCE
L'intervento sostitutivo della stazione appaltante a garanzia dei contributi dei lavoratori (Circolare del ministero del Lavoro 3/2012 - messaggio Inps 3808/2012 e circolare Inps 54 del 13 aprile - nota Inail del 21/03/2012)
Nell'ipotesi di emissione di Durc con inadempienze contributive (Inps-Inail-Cassa Edile) relative a uno o più soggetti impiegati nell'appalto pubblico, la stazione appaltante trattiene dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza e procede a saldare i debiti contributivi (sia che il debito sia in fase amministrativa che iscritto a ruolo)
In ogni caso, il Durc deve evidenziare l'importo dell'inadempienza debitoria riscontrata (messaggio Inps 2860 del 17.02.2012) (articolo Il Sole 24 Ore del 16.04.2012 - tratto da www.ecostampa.it).

APPALTIDurc sanabili per i subappaltatori. L'intervento sostitutivo del committente su tutti i partecipanti. I chiarimenti in merito alla procedura di regolarizzazione introdotta dal dpr 207 del 2010.
L'intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di Durc irregolare può riguardare anche gli eventuali subappaltatori impiegati nel contratto, nei limiti del valore del debito che l'appaltatore ha nei loro confronti. Inoltre, prima di procedere all'intervento sostitutivo, la stazione appaltante deve darne comunicazione all'Inps ed effettuare il pagamento nei successivi 30 giorni.
Lo precisa l'Inps, tra l'altro, nella circolare 13.04.2012 n. 54.
Intervento sostitutivo. Il dpr n. 207/2010 ha introdotto un particolare meccanismo attraverso cui, in presenza di Durc che evidenzi delle irregolarità nei versamenti dovuti agli istituti previdenziali (Inps e Inail) e/o alle casse edili (nel caso di imprese edili), le stazioni appaltanti hanno il potere di sostituirsi al debitore (cioè alle imprese titolari del Durc irregolare e che detengono i lavori in appalto) versando, in tutto o in parte, direttamente ai predetti istituti e casse edili le somme dovute in forza del contratto di appalto.
Subappalti. L'Inps precisa che l'intervento sostitutivo opera limitatamente ai contratti pubblici, ossia nei casi di contratti di appalto o di concessioni aventi per oggetto l'acquisizione di servizi o forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori. E che può riguardare pure le eventuali irregolarità contributive dei subappaltatori impiegati nel contratto. In tal caso, la stazione appaltante potrà eseguire il pagamento a favore degli enti interessati nei limiti del valore del debito che l'appaltatore ha nei confronti del subappaltatore.
Comunicazione preventiva. In merito alla procedura dell'intervento sostitutivo l'Inps spiega che, ricevuto un Durc attestante l'irregolarità dell'esecutore o di un subappaltatore, la stazione appaltate è tenuta a comunicare, per posta elettronica certificata, alla sede Inps che ha accertato l'inadempienza, la volontà di attivare l'intervento sostitutivo.
A tal fine l'Inps ha predisposto apposito modello per facilitare la trattazione degli interventi sostitutivi, in cui la stazione appaltante indicherà tra l'altro l'importo che intende e che dovrà versare, salvo l'Inps non comunichi un minor valore in presenza di modifiche dello status debitorio del soggetto sostituito (appaltatore e/o subappaltatore), nelle more del perfezionamento del procedimento dell'intervento sostitutivo.
Il pagamento. La stazione appaltante, spiega inoltre l'Inps, effettuerà il pagamento non in proprio ma sostituendosi all'adempimento del contribuente.
Di conseguenza, il pagamento della somma oggetto d'intervento sostitutivo dovrà avvenire utilizzando le medesime modalità e le medesime specifiche previste per l'adempimento contributivo da parte dell'obbligato principale (il sostituito: l'appaltatore oppure il subappaltatore). A tal fine, nella lettera di riscontro alla comunicazione preventiva, l'Inps fornirà indicazioni alla stazione appaltante sui dati da indicare nella «sezione Inps» del modello F24 con cui eseguire il pagamento.
Per consentire il corretto svolgimento del procedimento, l'Inps precisa infine che è opportuno che il pagamento sia effettuato non oltre il termine di 30 giorni dal ricevimento della lettera di riscontro alla comunicazione preventiva e che la notizia dell'avvenuto pagamento sia inviata, sempre per Pec o per e-mail, dalla stazione appaltante, alla sede Inps di riferimento (articolo ItaliaOggi del 14.04.2012).

APPALTIDurc, l'Inps chiarisce meglio il raggio d'azione.
Il documento unico di regolarità contributiva (noto come Durc) è richiesto da tutti i committenti di appalti o subappalti alle ditte appaltatrici.
Ciò al fine di poter procedere al pagamento di quanto pattuito senza il rischio di rispondere a titolo di solidarietà per i debiti dell'appaltatore.
Andrà detto che, nonostante il Durc, restano fuori da detta certificazione alcuni debiti e in particolare quelli eventuali nei confronti dei lavoratori dipendenti a titolo di retribuzioni dirette e indirette.

L'ultima novità in tema di Durc è stata fornita dal messaggio 17.02.2012 n. 2860 dell'Inps.
Nel testo si precisa che per rendere omogenee le informazioni riportate nel Durc in caso di irregolarità anche l'Istituto dovrà rendere noto l'importo del debito contributivo accertato alla data indicata nel documento stesso.
A questo proposito viene ricordato l'obbligo derivante dall'applicazione dell'art. 7, comma 3, del dm 24.10.2007, il quale prima dell'emissione del Durc o dell'annullamento del documento già rilasciato con il meccanismo del «preavviso di accertamento negativo», impone agli enti di invitare il contribuente, la cui posizione costituisce oggetto di verifica a regolarizzare la situazione debitoria entro 15 giorni.
L'importo del debito contributivo richiesto in base alla norma citata e non regolarizzato, dovrà essere riportato nell'apposito campo del documento della sezione «Istruttoria Inps».
Detta somma costituirà il valore che le stazioni appaltanti dovranno considerare ai fini dell'applicazione dell'intervento sostitutivo disciplinato dall'art. 4 del dpr n. 207 del 05.10.2010 il quale prevede che il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il Durc è disposto dalle stazioni appaltanti direttamente agli enti previdenziali.
Se vi è iscrizione Inail la richiesta del certificato di regolarità dovrà essere effettuata tramite lo sportello unico previdenziale.
Per quanto concerne il settore agricolo dove opera il Durc Agr Cau la regolarità per ottenere agevolazioni, finanziamenti, sovvenzioni e autorizzazioni dovrà essere richiesta direttamente dalle stazioni appaltanti (articolo ItaliaOggi del 13.04.2012).

APPALTI - EDILIZIA PRIVATA: L. Bellagamba, Autocertificabilità della regolarità contributiva: la legge di conversione del terzo decreto “Monti” … e il problema che rimane (settimo aggiornamento) (07.04.2012 - link a www.linobellagamba.it).

APPALTI - EDILIZIA PRIVATA - ENTI LOCALISEMPLIFICAZIONI/ Ok alla fiducia sul dl 5/2012, che va alla camera per l'ultimo sì. Niente tagli a revisori e sindaci. I compensi sono fuori dalla riduzione delle indennità.
Compensi dei revisori e sindaci della p.a. senza tagli. Il taglio delle indennità per i componenti di organi degli enti pubblici non tocca i collegi dei revisori e sindacali e i revisori dei conti.
Lo precisa il maxiemendamento al decreto legge semplificazioni (5/2012) su cui ieri l'aula del senato ha votato la fiducia con 246 voti a favore, 33 contrari e due astenuti.
Il provvedimento è stato modificato e dovrà tornare alla camera in terza lettura per l'ok definitivo: va convertito in legge entro il 9 aprile. Ma presto, ha annunciato il ministro della funzione pubblica Filippo Patroni Griffi, arriverà un ddl per riprendere una serie di punti rimasti in sospeso nell'iter delle semplificazioni. Ecco alcune delle novità.
REVISORI E SINDACI. L'articolo 6, comma 2, del decreto legge 78/2010 si è occupato di riduzione dei costi degli apparati amministrativi. In particolare si è previsto che la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, e la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica. Niente compensi, dunque.
È ammesso solo un rimborso delle spese sostenute se previsto dalla normativa vigente e, se sono già previsti, i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. Il maxiemendamento interpreta la disposizione citata e spiega che essa deve intendersi nel senso che il carattere onorifico è previsto per gli organi diversi dai collegi dei revisori dei conti e sindacali e dai revisori dei conti: svolgono una prestazione d'opera a cui corrisponde una controprestazione economica.
APPALTI. L'articolo 29 del dlgs 276/2003 prevede che in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, oltre i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto.
Per le sanzioni civili, invece, risponde solo il responsabile dell'inadempimento. In sostanza il lavoratore chiede il pagamento dello stipendio al committente. Se chiamato in causa per il pagamento unitamente all'appaltatore il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire nella prima difesa il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo. E, quindi, il lavoratore dovrà prima fare esecuzione nei confronti dell'appaltatore e poi sul committente. In tal caso, infatti, il giudice accerta la responsabilità solidale di entrambi gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore.
L'eccezione della preventiva escussione può essere sollevata anche se l'appaltatore non è stato convenuto in giudizio, ma in tal caso committente imprenditore o datore di lavoro deve indicare i beni del patrimonio dell'appaltatore sui quali il lavoratore possa agevolmente soddisfarsi. Il committente imprenditore o datore di lavoro che ha eseguito il pagamento può, naturalmente, esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.
PARCHEGGI PERTINENZIALI. Il maxiemendamento precisa le eccezioni alla regola per cui la proprietà dei parcheggi di proprietà privata realizzati nei sottosuoli degli immobili o nei locali siti al piano terreno dei fabbricati può essere trasferita solo con contestuale destinazione a pertinenza di altra unità immobiliare sita nello stesso comune. Le eccezion sono le seguenti. La prima è l'espressa previsione contenuta nella convenzione stipulata con il comune. La seconda è l'espressa autorizzazione dell'atto di cessione da parte del comune.
DURC. Si prevede che nell'ambito dei lavori pubblici e privati dell'edilizia le pubbliche amministrazioni acquisiscono d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (Durc).
IMMIGRATI. L'articolo 3 del dpr 445/2000 prevede che i cittadini di stati non appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive, ma limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.
In sostanza è la legge speciale che deve stabilire se si usa o non si usa l'autocertificazione. Il maxiemendamento abroga la norma speciale relativa all'uso dell'autocertificazione per gli extracomunitari a fare data dall'01.01.2013 (articolo ItaliaOggi del 30.03.2012).

APPALTI - EDILIZIA PRIVATA: L. Bellagamba, La comunicazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla «non autocertificabilità» del DURC. La correzione interpretativa della successiva comunicazione dell’INAIL, d'intesa con il Ministero stesso. La piena autocertificabilità del DURC anche per l’ipotesi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 90, comma 9, lett. c). La circolare INPS 27.03.2012, n. 47 (sesto aggiornamento) (29.03.2012 - link a www.linobellagamba.it).

APPALTI - ATTI AMMINISTRATIVI - EDILIZIA PRIVATALe istruzioni Inps sull'acquisizione d'ufficio delle informazioni. Durc e invalidità civile. Rimane la certificazione.
Stop alla produzione di certificazioni nei confronti dell'Inps. Dal 1° gennaio, le sedi territoriali non richiedono né accettano più certificati da cittadini e imprese, i cui dati e informazioni devono essere ora reperiti direttamente presso le altre amministrazioni, fatta eccezione per il Durc, il certificato di agibilità ex Enpals, la certificazione di esposizione all'amianto Inail e i verbali di invalidità civile.
Lo spiega, tra l'altro, lo stesso Inps
nella circolare 27.03.2012 n. 47.
La decertificazione. Le istruzioni riguardano la direttiva n. 14/2011 con cui il ministro per la pubblica amministrazione ha spiegato le molteplici novità delle modifiche apportate al dpr n. 445/2000, con l'obiettivo ultimo della completa «decertificazione» del rapporto tra pubblica amministrazione e cittadini.
La filosofia di base è, infatti, il rafforzamento del criterio dell'acquisizione d'ufficio (a cura della p.a. interessata) delle informazioni necessarie allo svolgimento dell'istruttoria di una pratica, liberando in tal modo i cittadini dal dover reperire e produrre le relative certificazioni. Peraltro, aggiunge l'Inps, la legge n. 183/2011 (la Finanziaria 2012), al divieto per le p.a. di richiedere certificati o atti di notorietà, ha aggiunto l'ulteriore divieto anche di accettarli.
A tal fine, è fatto obbligo per le p.a. che emettono una certificazione di riportarvi la seguente formula: «Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblicazione amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi»; insomma, tutte le certificazioni sono adesso adoperabili esclusivamente nei rapporti tra privati (il funzionario p.a. che dovesse richiedere o accettare un documento con sopra riportata la predetta formula commette illecito disciplinare).
Le eccezioni. In alcuni casi, spiega l'Inps, il nuovo principio non è attuabile. Innanzitutto con il documento unico di regolarità contributiva (Durc). L'Inps spiega che il ministero del lavoro, nel confermare in pieno la precedente disciplina, ha precisato che la nuova normativa (articolo 44-bis del dpr n. 445/2000) definisce esclusivamente una modalità di acquisizione del Durc da parte delle p.a. senza, tuttavia, intaccare in alcun modo il principio secondo cui le valutazioni effettuate da un organismo tecnico (Inps, Inail, cassa Edile) non possono essere sostituite da un'autocertificazione, che non insiste, evidentemente né su fatti, né su status né tantomeno su qualità personali.
Analoghe considerazioni, aggiunge l'Inps vanno svolte in ordine al certificato di agibilità relativo alle imprese del settore dello spettacolo, iscritte alla gestione ex Enpals e per le attestazioni di regolarità contributiva in generale. Le medesime considerazioni, inoltre, valgono anche in merito alla certificazione di esposizione all'amianto rilasciata dall'Inail nonché per i verbali relativi ad accertamenti medico legali redatti da strutture sanitarie pubbliche, in quanto documenti rilasciati all'esito di valutazioni effettuate da organismi tecnici.
Infine, l'Inps esclude dalla decertificazione i verbali di invalidità civile e i verbali d'invalidità ordinaria. Pertanto, per tutti i precedenti documenti resta ferma la possibilità di essere presentati in copia, con una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sulla conformità all'originale, resa dal soggetto che li presenza il quale, peraltro, è tenuto a dichiarare che quanto attestato in quei documenti non è stato revocato, né sospeso o modificato (articolo ItaliaOggi del 29.03.2012 - tratto da www.ecostampa.it).

APPALTIIntervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore. Presupposti di applicabilità dell'art. 4, comma 3, del DPR 207/2010.
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L'articolo 4, comma 3, del Regolamento di attuazione del Codice dei contratti stabilisce che la stazione appaltante opera una ritenuta pari allo 0,50 per cento sull'importo netto progressivo delle prestazioni, la quale può essere svincolata in sede di liquidazione finale, previo rilascio del DURC.
Si ritiene che la norma vada interpretata letteralmente, e che quindi la ritenuta debba essere effettuata 'In ogni caso', e non solo a fronte di una irregolarità contributiva certificata attraverso DURC negativo.

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Il Comune, con riferimento al parere prot. n. 4770 dd. 08.02.2012[1] espresso da questo Servizio, chiede un chiarimento in relazione all'applicabilità dell'art. 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 05.10.2010, n. 207[2], rubricato 'Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore (art. 7, D.M. LL.PP. n. 145/2000)'.
L'art. 4, comma 3, del d.P.R. 207/2010 dispone che: 'In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva'.
Tale comma è inserito, come detto, nell'art. 4, dove si forniscono indicazioni alle stazioni appaltanti sulle azioni da intraprendere in caso di certificata inadempienza contributiva da parte degli esecutori/subappaltatori. Infatti, al precedente comma 2 è stabilito che, a fronte di un DURC negativo, il responsabile del procedimento deve trattenere dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza e versarlo agli enti previdenziali ed assicurativi e, per i lavori, alla cassa edile.
Il dubbio sollevato dall'Ente instante è se la ritenuta dello 0,50 per cento vada operata solo in caso di certificazione negativa, secondo un'interpretazione sistematica del comma 3 alla luce del disposto di cui al comma 2, oppure se operi comunque, in base al dettato letterale 'In ogni caso'.
Atteso che la norma dispone che lo svincolo delle somme avvenga durante la sola fase della liquidazione finale, la questione assume particolare rilevanza per quanto attiene agli appalti di forniture e servizi, ove il corrispettivo può essere liquidato con periodicità anche mensile.
Occorre preliminarmente considerare che in sede di emanazione del regolamento si è voluto estendere anche agli appalti di servizi e forniture la vigente disciplina della tutela dei lavoratori (di cui all'art. 7 del decreto del Ministero dei lavori pubblici 19.04.2000, n. 145[3], recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici), che già prevedeva la ritenuta dello 0,50 per cento. Si spiega così il riferimento allo svincolo in sede di pagamento finale (ancorché tipico dei lavori), che peraltro ha già sollevato perplessità in alcuni commentatori[4].
Ciononostante, pare potersi affermare che lo svincolo delle ritenute sia possibile solo in sede di liquidazione finale, intesa come fase conclusiva del rapporto contrattuale, e quindi successivamente all'approvazione del certificato di collaudo o della verifica di conformità, e sempre in presenza di DURC regolare. Il riferimento all''importo netto progressivo' parrebbe invece riferibile a tutti i pagamenti intermedi, su cui andrebbe operata, pertanto, la ritenuta[5].
La formulazione della norma, laddove si dice che tale ritenuta va effettuata 'In ogni caso' lascerebbe poi intendere che la disposizione si applica a tutti i contratti, e non solo nella circostanza in cui il responsabile del procedimento acquisisca un DURC negativo (come si potrebbe invece desumere dalla collocazione della stessa norma nell'art. 4, relativo all'inadempienza contributiva dell'esecutore).
A conferma di questa tesi è opportuno richiamare la circolare 3/2012 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, relativa proprio ai commi 2 e 3 dell'art. 4 del d.P.R. 207/2010.
In particolare, il Ministero osserva che 'Sotto un profilo operativo, va anzitutto evidenziato che la trattenuta (di cui al comma 2, ndr) da parte della stazione appaltante delle somme dovute all'appaltatore va effettuata successivamente alle ritenute indicate dal comma 3 dell'articolo 4 (...)'.
Sembra, pertanto, che la ritenuta dello 0,50 per cento debba essere effettuata sempre e comunque. Invece la trattenuta corrispondente all'inadempienza va operata soltanto, appunto, qualora il DURC segnali la posizione contributiva irregolare da parte di uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto.
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[1] Il parere è reperibile sul sito: http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Servizi/pareri/
[2] Recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12.04.2006, n. 163, noto come Codice dei contratti.
[3] Articolo abrogato proprio per mezzo dell'art. 358, comma 1, lettera e) del regolamento di attuazione del Codice dei contratti, con decorrenza 08.06.2011.
[4] Si veda, ad esempio, l'articolo del 13.12.2010 'Nuovo regolamento: la ritenuta dello 0,50 % anche per servizi e forniture' su www.appaltiecontratti.it
[5] Si veda il citato parere prot. n. 4770 dell'08.02.2012
(28.03.2012 - link a www.regione.fvg.it).

APPALTI - ATTI AMMINISTRATIVI - EDILIZIA PRIVATAInps. Indicati i documenti che nonostante la semplificazione non possono essere eliminati.
Autocertificazione con limiti. Sopravvivono Durc, agibilità, accertamenti medico legali.
Il Documento unico di regolarità contributiva (Durc), il certificato di agibilità, le attestazioni di regolarità contributiva non possono essere sostituiti con un'autocertificazione dell'interessato, nonostante la decertificazione prevista dal collegato lavoro.

Lo ribadisce l'Inps nella circolare 27.03.2012 n. 47.
L'Istituto di previdenza fa il punto sulla norma mirante alla semplificazione dei rapporti tra cittadini e Pubblica amministrazione, ricordando che l'articolo 15 della legge 183/2011 ha rafforzato il principio secondo cui la Pa deve acquisire d'ufficio le informazioni che sono necessarie allo svolgimento dell'istruttoria chiedendole all'amministrazione che le detiene.
In tal senso le modifiche introdotte dal collegato impongono alle Pubbliche amministrazioni non solo il divieto di richiedere certificati o atti di notorietà ma anche di accettarli (se prodotti di iniziativa dell'utente). Ne deriva che le certificazioni rilasciate dalla Pa in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. In quelli i con gli organi della Pa e i gestori di pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà devono essere sostituiti dalle autocertificazioni. A tal fine è previsto che sui certificati rilasciati dalla Pa sia apposta la dicitura: «il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi». Se il funzionario accetta un documento che reca tale formula commette un illecito disciplinare.
Così, i vertici dell'Istituto invitano le proprie strutture ad acquisire d'ufficio i dati necessari a istruire i processi amministrativi (a tal fine si stanno implementando i canali telematici) accettando, se del caso, le autocertificazioni. Quando si rende necessario acquisire agli atti dei dati contenuti in un provvedimento dell'autorità giudiziaria, che non rientrano nel novero di quelli che possono essere sostituiti da dichiarazioni del cittadino, allora quest'ultimo ha l'obbligo di fornire le indicazioni per il reperimento delle informazioni.
Alcune informazioni, però, non possono essere autocertificate. Oltre a quelle già menzionate si contano la certificazione di esposizione all'amianto rilasciata dall'Inail e i verbali relativi ad accertamenti medico legali redatti da strutture sanitarie pubbliche. Si tratta, infatti, di documenti rilasciati all'esito di valutazioni effettuate da organismi tecnici. Questi documenti possono essere presentati in copia, unitamente a una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sulla conformità all'originale in cui l'interessato deve anche dichiarare che quanto attestato non è stato revocato, sospeso o modificato.
Inoltre, secondo l'Inps, il legislatore è intervenuto in materia per limitare la certificazione senza, tuttavia, intaccare la facoltà delle amministrazioni di richiedere l'autocertificazione, al fine di evitare un aggravio del procedimento. Permane, così, per l'Inps la possibilità richiedere, a pena di esclusione, dichiarazioni sostitutive nelle procedure che prevedono la partecipazione di numerosi soggetti, per una valutazione comparativa di titoli (articolo Il Sole 24 Ore del 28.03.2012).

APPALTI - EDILIZIA PRIVATASanabile il durc negativo. Il committente paga i premi dell'appaltatore. L'Inail spiega l'intervento sostitutivo: serve una comunicazione preventiva.
Il committente che intenda sostituirsi all'appaltatore nel pagare il debito Inail deve preventivamente informare l'istituto assicuratore, al fine di verificare l'attualità dell'inadempienza contributiva.
Lo precisa l'Inail nella nota 21.03.2012 n. 2029 di prot. in merito all'intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di Durc negativo.
Intervento sostitutivo.
L'articolo 4 del dpr n. 207/2010 prevede che, in presenza di un Durc negativo (cioè con irregolarità nei versamenti dovuti agli istituti previdenziali e/o alle casse edili), le stazioni appaltanti si sostituiscano al debitore (appaltatore e/o subappaltare del quale abbiano avuto il Durc negativo) e procedano a pagare, in tutto o in parte, il debito contributivo trattenendo il relativo importo dal corrispettivo dovuto.
Ambito di intervento. Ai fini dell'applicazione dell'intervento sostitutivo, l'Inail spiega che l'inadempienza indicata nel Durc riguarda un determinato «operatore economico», termine con cui si intende qualsiasi soggetto, sia persona fisica sia giuridica, che sia parte di un rapporto contrattuale soggetto alla disciplina del codice dei contratti pubblici e che ai fini Durc sia tenuto all'obbligo assicurativo nei confronti di Inail e Inps e, nel caso di imprese edili, anche nei confronti della cassa edile.
Inoltre, il termine «contratto pubblico» comprende tutte le tipologie di appalti pubblici, i servizi e le attività in convenzione e/o concessione, nonché tutti gli altri contratti, assoggettati a una procedura di evidenza pubblica e disciplinati dal codice dei contratti pubblici, avente a oggetto un dare o un facere funzionale alla realizzazione di un risultato e/o di un vantaggio e dietro pagamento di un corrispettivo.
Indicazioni operative. Sotto il profilo procedurale, l'Inail spiega che, ricevuto il Durc attestante l'irregolarità, la stazione appaltante deve comunicare preventivamente alla sede Inail che ha accertato l'inadempienza, per posta elettronica o posta elettronica certificata, la volontà di attivare l'intervento sostitutivo. A tal fine va utilizzato un modello appositamente predisposto in cui va indicato l'importo che si intende versare all'Inail.
Ricevuta la richiesta della stazione appaltante, la sede Inail procede tempestivamente a verificare l'attualità dell'inadempienza contributiva attestata sul Durc al fine di tenere conto di eventuali pagamenti o di variazioni relative al dovuto intervenuti tra la data di emissione del Durc e la data di ricezione della comunicazione preventiva.
Inoltre, la stessa sede Inail comunicherà al responsabile del procedimento della stazione appaltante il codice Iban e, se nel frattempo l'inadempienza Inail si è ridotta rispetto all'importo indicato dalla stazione appaltante nella comunicazione preventiva, anche il minor ammontare del debito ancora da versare all'Inail (articolo ItaliaOggi del 23.03.2012).

APPALTI - EDILIZIA PRIVATASull'acquisizione d'ufficio del Durc repetita non iuvant.
Durc da acquisire d'ufficio. Dopo la conversione in legge del dl 5/2012 sulle semplificazioni, divengono ben quattro le disposizioni che ripetono la stessa previsione, ma non risolvono il problema creato dal ministero del lavoro sull'autocertificabilità del documento.
La legge di conversione del decreto semplificazioni ha introdotto nell'articolo 14 un nuovo comma 6-bis, ai sensi del quale «nell'ambito dei lavori pubblici e privati dell'edilizia, le amministrazioni pubbliche acquisiscono d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva con le modalità di cui all'articolo 43 del decreto del presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445».
È un raro caso nel quale il legislatore si mostra molto incerto o della chiarezza o della efficacia delle proprie disposizioni. Infatti, norme in tutto e per tutto analoghe sono già vigenti. La prima disposizione a prevederlo è stato l'articolo 16-bis, comma 10, del dl 185/2008, convertito in legge 2/2009: «Le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (Durc) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge». Poi, è intervenuto l'articolo 6, comma 3, del dpr 207/2010: «Le amministrazioni aggiudicatrici acquisiscono d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità». Da ultimo l'articolo 44-bis del dpr 445/2000, introdotto dall'articolo 15, comma 1, lettera d), della legge 183/2011: «Le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio».
Insomma, dovrebbe essere chiaro: il Durc non può essere chiesto alle imprese, ma le pubbliche amministrazioni debbono acquisirlo d'ufficio. In cosa l'articolo 14, comma 6-bis, della legge di conversione del decreto semplificazioni dovrebbe rappresentare una semplificazione, tuttavia, è difficile capire. La disposizione, infatti, non aiuta in alcun modo, come invece sarebbe stato opportuno, a superare i problemi posti dalla «decertificazione» operata con la citata legge 183/2011. Il Durc, infatti, è senza alcuna ombra di dubbi un certificato e, dunque, non potrebbe essere utilizzato dalle amministrazioni appaltatrici.
Il decreto semplificazioni non ha risolto questa situazione, esentando, ad esempio, espressamente il Durc dalla decertificazione. Il ministero del lavoro con nota 16.01.2012, n. 619, poi confermata da Inps e Inail, ha ritenuto che il Durc non sia nemmeno autocertificabile, in chiaro contrasto con quanto prevede, invece, l'articolo 38, comma 2, del dlgs 163/2006. Anche su questo la conversione del dl semplificazioni tace. L'ennesima ripetizione del dovere di acquisire d'ufficio il Durc sta già creando problemi interpretativi e operativi. Sono già state avanzate teorie secondo le quali, stando al tenore letterale dell'articolo 14, comma 6-bis, del dl semplificazioni la richiesta del Durc d'ufficio dovrebbe considerarsi obbligatoria solo per lavori pubblici ed attività edilizie, ad esclusione, allora, delle procedure di acquisizione di servizi e forniture.
Tale tesi non appare accoglibile, perché il dovere di acquisire d'ufficio il Durc è fissato da più norme, nessuna delle quali appare modificata o derogata dall'articolo 14, comma 6-bis e, per altro, detto dovere è conforme al principio generale dell'articolo 43 del dpr 445/2000 (articolo ItaliaOggi del 16.03.2012).

APPALTI - EDILIZIA PRIVATASEMPLIFICAZIONI/ Durc d'ufficio in edilizia e appalti. L'impresa non avrà più l'obbligo di produrre la certificazione. Toccherà alla p.a. acquisire i documenti. Addio al vincolo per i lavori privati.
Nelle gare di appalto di lavori e nell'edilizia privata scatta l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di acquisire d'ufficio il Durc; nei lavori pubblici quindi si conferma che il concorrente non avrà più l'onere di produrre la certificazione ma sarà onere della stazione appaltante provvedere ad acquisirlo direttamente dall'ente competente al rilascio; nell'edilizia privata la norma avrà un impatto maggiore dal momento che fino ad oggi è l'impresa a dover produrre il durc.
È questa una delle modifiche più significative contenute nel testo del disegno di legge di conversione del decreto legge n. 2 del 2012, approvato dalle commissioni affari costituzionali e attività produttive della camera.
La norma, prevista come comma 6-bis dell'articolo 14 del testo, incide quindi sul certificato che attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne i versamenti dovuti a Inps, Inail, nonché Cassa edile per i lavori dell'edilizia, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento. Va ricordato che la regolarità contributiva oggetto del documento unico di regolarità contributiva riguarda tutti i contratti pubblici, siano essi di lavori, di servizi o di forniture, siano appalti o concessioni.
La disposizione approvata dalle commissioni riunite che prevede l'obbligo di acquisire d'ufficio il Durc dagli enti abilitati al suo rilascio in tutti i casi in cui ciò sia richiesto dalla legge, non si applica però a tutti i tipi di contratto per i quali vige l'obbligo del Durc, riferendosi soltanto ai «lavori pubblici» e a quelli «privati dell'edilizia». Infatti, stando al tenore letterale della norma, nonostante il Durc sia obbligatorio non solo nel settore dei lavori, ma anche in quello delle forniture e dei servizi, l'obbligo di acquisizione d'ufficio da parte delle stazioni appaltanti scatta soltanto nel caso dei lavori e non nel caso di appalti di servizi e forniture.
Va altresì chiarito che l'acquisizione d'ufficio del Durc da parte delle stazioni appaltanti era già prevista dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto legge n. 185/2008, convertito nella legge n. 2/2009 ove si specifica che l'acquisizione d'ufficio del documento può avvenire, anche attraverso gli strumenti informatici, dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge (anche per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori). Il riferimento, nella norma approvata dalle commissioni, alle modalità di acquisizione di ufficio previste dall'articolo 43 del dpr 445/2000, conferma che si può procedere in via telematica e che le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali.
Nell'ambito della nozione di «lavori pubblici», rientrano, stante il riferimento all'oggetto della prestazione, sia i lavori affidati in appalto, sia i lavori affidati in appalti misti o in concessione di costruzione e gestione. In particolare le p.a. si dovranno rivolgere all'Inps, all'Inail e alle Casse edili (nel settore edile) (articolo ItaliaOggi dell'08.03.2012).

APPALTIRimessa all'Adunanza Plenaria la questione della "gravità" della irregolarità contributiva e della discrezionalità della Stazione appaltante in presenza di un DURC irregolare.
Il d.l. n. 70/2011, ha inserito nel comma 2 dell’art. 38 una previsione volta a dare rilevanza al d.u.r.c. e ad escludere ogni discrezionalità della stazione appaltante nella valutazione della gravità delle violazioni previdenziali e assistenziali. Viene stabilito, in particolare, che ai fini del comma 1, lett. i), dell’art. 38, si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'art. 2, comma 2, d.l. 25.09.2002 n. 210, convertito in l. 22.11.2002 n. 266.
La VI Sezione del Consiglio di Stato, visto il contrasto giurisprudenziale precedente all'entrata in vigore del Decreto Sviluppo, rimette all'Adunanza Plenaria la questione della “gravità” della irregolarità contributiva, affinché sia chiarito se anche prima del 14.05.2011, la presenza di un DURC irregolare, valesse ad escludere ogni valutazione discrezionale della stazione appaltante (massima tratta da www.dirittodegliappaltipubblici.it - Consiglio di Stato, Sez. VI, ordinanza 05.03.2012 n. 1245 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

APPALTI: L. Bellagamba, L’assoluta autocertificabilità del DURC - Quinto aggiornamento (02.03.2012): il Consiglio di Stato sull’autocertificabilità del DURC e il D.L. 02.03.2012, n. 16, art. 6, comma 5 (link a www.linobellagamba.it).

APPALTI - EDILIZIA PRIVATA: A. Massari, Alla ricerca del sacro… Durc (link a www.leggioggi.it).

APPALTI - EDILIZIA PRIVATADurc, controlli doppi. Testati i soci dipendenti e autonomi. Nota Cnce sulla regolarità contributiva delle cooperative.
Serve una doppia verifica di regolarità contributiva per il rilascio del Durc alle società cooperative di artigiani e di lavoratori autonomi. Infatti, quando le cooperative operano solo con soci lavoratori autonomi, non c'è obbligo d'iscrizione alla cassa edili e, di conseguenza, ogni richiesta di regolarità contributiva (Durc) va indirizzata solamente all'Inps e Inail. Invece, quando le cooperative operano sia con soci lavoratori dipendenti che con soci lavoratori autonomi, ai fini del rilascio del Durc, le casse edili procederanno alla doppia verifica: regolarità contributiva ordinaria (per i soci dipendenti) e regolarità contributiva singola (Inps e Inail) per i soci lavoratori autonomi.
Lo precisa la Cnce (la Commissione nazionale paritetica per le casse edili) col comunicato 23.02.2012 a proposito del rilascio del Durc a cooperative di artigiani e di lavoratori autonomi.
Il Durc è l'attestazione che certifica l'assolvimento, da parte dell'impresa, degli obblighi normativi e contrattuali nei confronti di Inps, Inail e cassa edile. Contiene il risultato delle verifiche effettuate parallelamente da Inail, Inps e cassa edile sulla posizione contributiva dell'impresa; sarà negativo quando anche uno soltanto dei tre enti dichiara l'irregolarità dell'impresa.
I chiarimenti della Cnce arrivano con riferimento alle segnalazioni pervenute da alcune casse edili in merito a richieste di certificati Durc relative a imprese costituite come società «cooperative di artigiani» o società «cooperative di lavoratori autonomi». La Cnce spiega che qualora le cooperative in esame dichiarino di non avere soci lavoratori dipendenti ma di operare esclusivamente con soci lavoratori autonomi, le stesse (cooperative) non hanno l'obbligo dell'iscrizione alla cassa edile e, pertanto, non possono nemmeno richiedere il Durc secondo la disciplina ordinaria.
In questi casi, infatti, aggiunge la Cnce, ogni richiesta di Durc deve essere indirizzata soltanto agli istituti pubblici previdenziali, cioè all'Inps e all'Inail che rilasceranno autonome attestazioni concernenti o meno la regolarità contributiva. Qualora invece le predette società cooperative abbiano anche soci lavoratori dipendenti e sia effettuata una richiesta di Durc attraverso la procedura ordinaria prevista per le imprese edili, la cassa edile provvederà a rilasciare un Durc di regolarità previa verifica anche del possesso di un Durc Inps e Inail da parte dei lavoratori autonomi che, soci delle cooperative, risultino operanti nel cantiere.
Infine, la Cnce evidenzia che le associazioni nazionali delle imprese cooperative hanno istituito, con la collaborazione di Inps e Inail, mediante apposita convenzione, degli specifici «osservatori» presso le direzioni territoriali del lavoro (le ex dpl, direzioni provinciali del lavoro), finalizzati alla verifica della coerenza di tali forme di cooperative, di artigiani e di lavoratori autonomi, con quanto previsto dalla disciplina normativa (legge n. 142/2001) (articolo ItaliaOggi del 29.02.2012).

APPALTI: L. Bellagamba, L’assoluta autocertificabilità del DURC - Quarto aggiornamento (27.02.2012): la “genialata” del terzo decreto “Monti” (link a www.linobellagamba.it).

APPALTI: Intervento sostitutivo. Stazione appaltante: a chi pagare?
L’INPS chiarisce se la stazione appaltante, che interviene in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore, deve pagare direttamente all’Esattoria oppure con F24 a seguito delle indicazioni dettate dall’INPS.
L’INPS interviene in merito all’applicazione dell’art. 4 del D.P.R. 05.10.2010 n. 207: in tale sede si prevede che in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del DURC che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
In merito sono sorti numerosi dubbi applicativi a seguito dei quali l’Inps interviene per fare una risposta:
- nei casi in cui il debito sia ancora "in fase amministrativa": a stazione appaltante paga le somme di cui l'esecutore/subappaltatore è debitore nei confronti dell'Istituto con F24, previa comunicazione da parte della Sede INPS competente delle coordinate bancarie necessarie al versamento;
- nei casi in cui il debito sia già stato trasmesso all'Agente per la Riscossione o sia comunque stato oggetto di avviso di addebito: la stazione appaltante procede direttamente con il pagamento all'Esattoria (commento tratto da www.ipsoa.it - INPS, decreto dirigenziale 23.02.2012 n. 641).

APPALTI: L. Bellagamba, L’assoluta autocertificabilità del DURC - Ultimo aggiornamento: la “genialata” dell’INAIL (23.02.2012 - link a www.linobellagamba.it).

APPALTI: Contratti pubblici. Sostituzione del soggetto inadempiente in base al Durc.
L'ente salda i contributi pregressi dell'appaltatore. La Pa gira a Inps e Inail i compensi dell'impresa.
Le amministrazioni appaltanti devono operare come sostituti contributivi anche quando il corrispettivo dovuto all'appaltatore copre solo parzialmente i debiti che lo stesso ha nei confronti degli enti previdenziali.

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha definito con la circolare 16.02.2012 n. 3 gli aspetti applicativi della procedura prevista dall'articolo 4 del regolamento attuativo del codice dei contratti pubblici. La disposizione del Dpr 207/2010 prevede infatti che le amministrazioni aggiudicatrici, quando ottengono un Durc che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, devono trattenere dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza e, successivamente, pagare quanto dovuto per le inadempienze accertate direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la Cassa edile. La norma, in sostanza, prevede un particolare meccanismo attraverso il quale, quando il Durc evidenzia irregolarità nei versamenti dovuti agli enti previdenziali, le stazioni appaltanti si sostituiscono al debitore principale, versando –in tutto o in parte– le somme dovute in forza del contratto di appalto direttamente agli stessi enti creditori.
Il ministero del Lavoro chiarisce anzitutto che sotto il profilo operativo la trattenuta, da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, delle somme dovute all'appaltatore va effettuata successivamente alle ritenute indicate dal comma 3 dello stesso articolo 4, in base al quale sull'importo netto progressivo delle prestazioni si opera una ritenuta dello 0,50% e il complesso di tali ritenute può essere svincolato soltanto in sede di liquidazione finale. Quindi la stazione appaltante prima procede alla ritenuta dello 0,50% e poi, con la somma restante, paga gli eventuali debiti previdenziali dell'appaltatore. L'intervento sostitutivo può operare anche quando lo stesso debito può colmare solo in parte le inadempienze dell'appaltatore evidenziate nel Durc.
Le somme finalizzate a soddisfare i crediti devono essere ripartite tra gli istituti e le Casse edili creditori in proporzione dei crediti di ciascun ente previdenziale evidenziato nel documento di regolarità contributiva. Per consentire il coordinamento di più possibili interventi sostitutivi da parte di amministrazioni che abbiano contratti di appalto con lo stesso operatore economico irregolare sotto il profilo contributivo, il ministero del Lavoro sollecita le stazioni appaltanti a preavvisare gli enti previdenziali prima di procedere ai versamenti. Sempre a garanzia dell'effettività delle somme dovute, è importante che le amministrazioni comunichino tempestivamente agli enti previdenziali i pagamenti effettuati.
In relazione ai debiti contributivi dei subappaltatori, a fronte del principio solidaristico che coinvolge sia gli appaltatori sia le amministrazioni appaltanti, queste ultime devono operare con l'intervento sostitutivo solo per le somme residue rimaste dopo l'analogo intervento dell'appaltatore. In tal caso, inoltre, quanto corrisposto dall'amministrazione non può eccedere il valore del debito che l'appaltatore ha nei confronti del subappaltatore alla data di emissione del Durc irregolare.
La circolare 3/2012 ha inoltre chiarito il rapporto tra i versamenti connessi all'intervento dell'amministrazione come sostituto previdenziale e quelli da realizzare per coprire debiti verso l'erario rilevabili presso Equitalia in caso di pagamenti superiori a 10.000 euro.
Il ministero del Lavoro ha precisato che l'attivazione dell'intervento sostitutivo anche in tali situazioni impedisce il pagamento dell'appaltatore, poiché le somme spettanti originariamente a quest'ultimo sono versate agli enti previdenziali, così salvaguardando il principio contenuto nell'articolo 48-bis del Dpr 602/1973.
Peraltro, solo l'applicazione prioritaria del meccanismo previsto dall'articolo 4 del regolamento attuativo del codice dei contratti consente alle imprese, in prospettiva, di ottenere un Durc regolare e, pertanto, di continuare a operare sul mercato, salvaguardando anche i crediti dell'amministrazione fiscale (che potrebbero, viceversa, essere compromessi se si volesse soddisfarli primariamente, lasciando inalterata l'irregolarità del Durc e impedendo all'operatore economico di partecipare agli appalti) (articolo Il Sole 24 Ore del 05.03.2012 - tratto da www.ecostampa.it).

APPALTIDURC: casi di autocertificabilità.
Secondo l'orientamento di INPS e INAIL (circolare del 26.01.2012), il DURC non può rientrare fra i documenti autocertificabili, in quanto si tratterebbe di attestazione della correttezza della posizione contributiva di una realtà aziendale effettuata dopo complesse valutazioni tecniche di natura contabile da parte degli istituti previdenziali.
Le uniche eccezioni ammesse sono quelle relative ai casi di cui all'art. 38, comma 1, lettera i) e comma 2 del D. Lgs. 163/2006 e di cui all'art. 4, comma 14-bis, del DL 70/2011 per i soli contratti di forniture e servizi fino a 20.000 euro stipulati con la PA o con le società in house.

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Il Comune chiede un parere sulla applicabilità dell'art. 4, comma 14-bis, del decreto legge 13.07.2011, n. 70, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 12.07.2011, n. 106.
Un tanto, alla luce della recente nota del Direttore generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 619 del 16.01.2012, che fornirebbe indicazioni apparentemente dissonanti con quanto stabilito dalla norma.
Il citato art. 4, comma 14-bis, dispone che: 'Per i contratti di forniture e servizi fino a 20.000 euro stipulati con la pubblica amministrazione e con le società in house, i soggetti contraenti possono produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera p), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445, in luogo del documento di regolarità contributiva. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'articolo 71 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000'.
Si ritiene opportuno, preliminarmente, richiamare l'attenzione sulle ulteriori novità normative intervenute di recente in materia di semplificazione della documentazione amministrativa (relative alla cd. decertificazione).
La legge 12.11.2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012) è intervenuta a modificare, con l'art. 15, la materia dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive.
Nel dettaglio, fra le altre innovazioni, il predetto art. 15 ha disposto la modifica dell'art. 40 del DPR 445/2000 con l'introduzione, per quanto qui rileva, del comma 01, il quale stabilisce che 'Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47'.
Il medesimo art. 15 della legge 183/2011 ha inoltre introdotto l'art. 44-bis, laddove si prevede che: 'Le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore'.
Le norme di nuova introduzione vanno lette in combinato disposto con l'art. 46, comma 1, lettera p), del medesimo DPR 445/2000, laddove è stabilito che 'Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:
(...)
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; (...)
'.
Tuttavia, lo scorso 16 gennaio il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha emanato la citata nota n. 619, in cui ha affermato che l'art. 44-bis del DPR 445/2000 va a disciplinare un regime particolare in ordine all'utilizzo del DURC, che pertanto non è sostituibile con una dichiarazione di regolarità contributiva da parte dell'interessato.
Spiega il Ministero, che la nozione di certificato che emerge dall'art. 40 del medesimo decreto si riferisce a stati, qualità personali e fatti che sono oggetto di certificazione e autocertificazione. Si tratta, dunque, di elementi oggettivi riferiti alla persona, di cui questa non può non essere a conoscenza.
Di natura del tutto diversa è il DURC, che 'non è la mera certificazione dell'effettuazione [del pagamento] di una somma a titolo di contribuzione (...), ma una attestazione dell'Istituto previdenziale circa la correttezza della posizione contributiva di una realtà aziendale effettuata dopo complesse valutazioni tecniche di natura contabile derivanti dalla applicazione di discipline lavoristiche, contrattuali e previdenziali'.
Pertanto, per mezzo della circolare, il Ministero ha chiarito che il DURC non è autocertificabile, ed ha, altresì, dichiarato che il riferimento, nell'ambito dell'art. 44-bis, al controllo delle informazioni sulla regolarità contributiva ai sensi dell'art. 71, consente alle PA la facoltà di acquisire un DURC da parte del soggetto interessato e di poterne poi vagliare i contenuti con le medesime modalità previste per la verifica delle autocertificazioni.
Il Ministero non si è, però, espresso sulla previsione di legge di cui all'art. 4, comma 14-bis del DL 70/2011.
A colmare questa lacuna è intervenuta, a distanza di pochi giorni, una nota congiunta delle Direzioni centrali di INPS ed INAIL.
Con la circolare del 26 gennaio, infatti, i due enti previdenziali hanno ribadito che la disciplina speciale vigente in tema di DURC deve ritenersi immutata (e quindi orientata verso la non autocertificabilità) precisando, d'intesa con lo stesso Ministero, che 'resta confermato l'obbligo di acquisire d'ufficio il DURC da parte delle Stazioni Appaltanti pubbliche e dalle amministrazioni procedenti' e che 'le fattispecie in cui è consentito all'impresa di presentare una dichiarazione in luogo del DURC sono solo quelle espressamente previste dal legislatore'.
Ai fini della questione posta dall'Ente, è importante segnalare che in nota viene fatto esplicito riferimento all'art. 4, comma 14-bis, della legge 106/2011 (rectius DL 70/2011) per contratti di forniture e servizi fino a 20.000 euro stipulati con la PA e con le società in house[1].
Secondo gli estensori della circolare, dunque, in tale situazione i soggetti contraenti possono produrre alla stazione appaltante una dichiarazione sostitutiva attestante la regolarità contributiva in luogo del DURC[2].
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[1] L'altra circostanza individuata in nota è quella di cui all'art. 38, comma 1, lettera i) e comma 2 del D.Lgs. 163/2006, secondo cui i candidati/concorrenti sono tenuti ad attestare il possesso dei requisiti (tra cui il non aver commesso gravi violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali di cui all'art. 38, comma 1, lettera i)) mediante dichiarazione sostitutiva in conformità a quanto disposto dal DPR 445/2000.
[2] Nel senso dell'autocertificazione della regolarità contributiva per gli appalti di forniture e servizi fino a 20.000 euro si è espressa anche l'ANCI nel parere del 23.01.2012, rinvenibile sul sito www.ancitel.it. Corre l'obbligo, peraltro, di segnalare che le due circolari hanno sollevato perplessità in certa dottrina, in particolar modo per quanto attiene all'interpretazione del Ministero secondo la quale il DURC non è qualificabile come certificato, quando invece è la stessa legge a definirlo tale (si veda il DPR 207/2010, art. 6, comma 1: 'Per documento unico di regolarità contributiva si intende il certificato che attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico ... '). Al riguardo si vedano i commenti di L. Oliveri su Italia oggi del 18.01.2012 e su LeggiOggi.it del 04.02.2012
(14.02.2012 - link a www.regione.fvg.it).

APPALTI: L'art. 38, I comma, lett. i) del codice dei contratti è interpretato nel senso che il principio dell'autonomia del procedimento di rilascio del DURC impone che la stazione appaltante debba basarsi sulle certificazioni risultanti da quest'ultimo documento, prendendole come un dato di fatto inoppugnabile, dovendo limitarsi a valutare soltanto se sussistono procedimenti diretti a contestare gli accertamenti degli enti previdenziali riportati nel DURC o condoni (ai fini della “definitività”), e, inoltre, se la violazione riportata nel DURC risulti o meno "grave".
Ai sensi del D.M. 24.10.2007 (emanato in attuazione dell’art. 1, comma 1176, della legge 27.12.2006 n. 296) sono state definite le modalità di rilascio ed i contenuti analitici del DURC e, a tal fine, è stata fissata una soglia di “gravità” delle violazioni, ritenendosi le violazioni al di sotto di tale soglia non ostative al rilascio del DURC: non si considera, in particolare, grave lo scostamento inferiore o pari al 5% tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione o, comunque, uno scostamento inferiore a 100 euro, fermo restando l’obbligo di versamento del predetto importo entro i trenta giorni successivi al rilascio del DURC (art. 8, III comma, del DM cit.).
Quanto al requisito della “definitività”, la pendenza di qualsiasi contenzioso impedisce di ritenere il soggetto in posizione irregolare: quindi fino alla decisione che respinge il ricorso, può essere dichiarata la regolarità contributiva (art. 8, II comma, lett. a).
Pertanto, dopo il DM del 2007, il DURC attesta solo le irregolarità contributive “definitivamente accertate” e solo quelle che superano la “soglia di gravità” fissata dal citato decreto: dopo tale decreto, pertanto, una declaratoria di non regolarità contributiva certifica che, ai fini dell’art. 38, I comma, lett. i) del codice appalti, è stata commessa una violazione contributiva “grave” e “definitivamente accertata”.
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La regolarità contributiva costituisce requisito sostanziale di partecipazione alla gara, avendo il legislatore ritenuto tale regolarità indice dell'affidabilità, diligenza e serietà dell'impresa e della sua correttezza nei rapporti con le maestranze: è quindi totalmente irrilevante l'eventuale adempimento tardivo dell'obbligazione contributiva, quand'anche ricondotto, quanto ad efficacia, al momento della scadenza del termine di pagamento, che, se può essere satisfattivo per l'Ente previdenziale, non lo è ai fini della legittimità del subentro in un contratto di appalto, non essendo ammesse postume sanatorie all'affidabilità, alla serietà, alla continuità dell'attività d'impresa.

... il Collegio deve rilevare che, per giurisprudenza consolidata, l'art. 38, I comma, lett. i) del codice dei contratti è interpretato nel senso che il principio dell'autonomia del procedimento di rilascio del DURC impone che la stazione appaltante debba basarsi sulle certificazioni risultanti da quest'ultimo documento, prendendole come un dato di fatto inoppugnabile, dovendo limitarsi a valutare soltanto se sussistono procedimenti diretti a contestare gli accertamenti degli enti previdenziali riportati nel DURC o condoni (ai fini della “definitività”), e, inoltre, se la violazione riportata nel DURC risulti o meno "grave" (CdS,. IV, 15.09.2010 n. 6907; V, 04.08.2010 n. 5213; VI, 06.04.2010 n. 1934).
A tal proposito deve rammentarsi che, ai sensi del D.M. 24.10.2007 (emanato in attuazione dell’art. 1, comma 1176, della legge 27.12.2006 n. 296) sono state definite le modalità di rilascio ed i contenuti analitici del DURC e, a tal fine, è stata fissata una soglia di “gravità” delle violazioni, ritenendosi le violazioni al di sotto di tale soglia non ostative al rilascio del DURC: non si considera, in particolare, grave lo scostamento inferiore o pari al 5% tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione o, comunque, uno scostamento inferiore a 100 euro, fermo restando l’obbligo di versamento del predetto importo entro i trenta giorni successivi al rilascio del DURC (art. 8, III comma, del DM cit.).
Quanto al requisito della “definitività”, la pendenza di qualsiasi contenzioso impedisce di ritenere il soggetto in posizione irregolare: quindi fino alla decisione che respinge il ricorso, può essere dichiarata la regolarità contributiva (art. 8, II comma, lett. a).
Pertanto, dopo il DM del 2007, il DURC attesta solo le irregolarità contributive “definitivamente accertate” e solo quelle che superano la “soglia di gravità” fissata dal citato decreto: dopo tale decreto, pertanto, una declaratoria di non regolarità contributiva certifica che, ai fini dell’art. 38, I comma, lett. i) del codice appalti, è stata commessa una violazione contributiva “grave” e “definitivamente accertata” (CdS, VI, 04.08.2009 n. 4906).
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Giova in proposito osservare che la regolarità contributiva costituisce requisito sostanziale di partecipazione alla gara, avendo il legislatore ritenuto tale regolarità indice dell'affidabilità, diligenza e serietà dell'impresa e della sua correttezza nei rapporti con le maestranze (CdS, IV, 15.09.2010 n. 6907): è quindi totalmente irrilevante l'eventuale adempimento tardivo dell'obbligazione contributiva, quand'anche ricondotto, quanto ad efficacia, al momento della scadenza del termine di pagamento, che, se può essere satisfattivo per l'Ente previdenziale, non lo è ai fini della legittimità del subentro in un contratto di appalto, non essendo ammesse postume sanatorie all'affidabilità, alla serietà, alla continuità dell'attività d'impresa (TAR Veneto, Sez. I, sentenza 03.02.2012 n. 134 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA - LAVORI PUBBLICIDURC, Casse Edili e sperimentazione congruità: arrivano le indicazioni operative.
La Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili ha inviato a tutte le Casse le indicazioni operative sulla sperimentazione della congruità per il rilascio del DURC che entrerà a regime dal'01.01.2013.
Il documento contiene le istruzioni per inserire nel modello di denuncia mensile anche alcuni campi relativi appunto alla verifica del numero dei lavoratori regolarmente impiegati.
A partire dalla denuncia relativa al mese di febbraio 2012, le Casse Edili dovranno inserire nel modello di denuncia i seguenti campi:
● descrizione cantiere
● indirizzo cantiere
● committente (pubblico/privato)
● nominativo e codice fiscale committente
● tipo lavoro (appalto/subappalto/in proprio)
● nominativo e codice fiscale appaltatore (solo per imprese in subappalto)
Le Casse Edili sono tenute ad informare le imprese che, dalla denuncia relativa al mese di aprile 2012, sarà effettuata una verifica di congruità della manodopera denunciata nei lavori pubblici e privati di importo superiore a 70.000 euro (02.02.2012 - link a www.acca.it).

APPALTI - EDILIZIA PRIVATA: L. Bellagamba, La comunicazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla «non autocertificabilità» del DURC – La correzione interpretativa della successiva comunicazione dell’INAIL, d'intesa con il Ministero stesso – La piena autocertificabilità del DURC anche per l’ipotesi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 90, comma 9, lett. c) (31.01.2012 - link a www.linobellagamba.it).

APPALTI - EDILIZIA PRIVATA: L. Bellagamba, La regolarità contributiva è autocertificabile anche per l’ipotesi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 90, comma 9 (30.01.2012 - link a www.linobellagamba.it).

APPALTI - EDILIZIA PRIVATAIl Durc rimane solo per l'edilizia. Autocertificazione negli appalti pubblici sotto 20 mila euro. Una nota Inps-Inail spiega che la nuova normativa in realtà lascia immutata la disciplina speciale.
Durc non autocertificabile soltanto nei lavori privati edili; nel caso di appalti pubblici, invece, resta confermata la possibilità all'impresa di sostituirlo con un'autocertificazione. In particolare, non può essere autocertificato il Durc da presentare all'amministrazione concedente prima dell'avvio dei lavori edili, oggetto di permesso di costruire o di denuncia d'inizio attività. Nei contratti pubblici di forniture e servizi fino a 20 mila euro, invece, le imprese possono continuare a sostituire il Durc con una autodichiarazione.
È quanto si legge nella nota 26.01.2012 n. 573 di prot., firmata di Inail e Inps, ed emessa d'intesa con il ministero del lavoro.
Decertificazione e Durc. I chiarimenti riguardano l'operazione di «decertificazione» dalla legge n. 183/2011 (legge Stabilità), per effetto della quale è stata prevista la sostituzione delle certificazioni emesse dalle p.a. con le autocertificazioni (dpr n. 445/2000) dei diretti interessati. Tra l'altro la legge ha inserito l'articolo 44-bis al dpr n. 445/2000, il quale stabilisce che «le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore».
Con
nota 16.01.2012 n. 619 di prot., il ministero del lavoro ha precisato che la novità della decertificazione non tocca il Durc: la previsione dell'articolo 44-bis al dpr n. 445/2000, ha detto il ministero, stabilisce semplicemente le modalità di acquisizione e gestione del Durc senza però intaccare in alcun modo il principio secondo cui le valutazioni effettuate da un organismo tecnico (nel caso, l'Inps o l'Inail) non possono essere sostituite da un'autocertificazione.
Settore privato. Di fatto, spiega la nota Inail-Inps, l'operazione di decertificazione lascia immutata la disciplina (che era e che rimane) speciale in materia di Durc; salvo la parte in cui offre la possibilità alle pubbliche amministrazioni di acquisire il Durc da parte del soggetto interessato per poi valutarne i contenuti con le modalità previste per la verifica delle autocertificazioni.
Tale possibilità, precisa la nota Inail-Inps, deve intendersi riferita solo ai casi in cui la normativa prevede espressamente la presentazione del Durc da parte dei privati; vale a dire alle ipotesi individuate dall'articolo 90, comma 9, del dlgs n. 81/2008 (T.u. sicurezza). In base a tale norma, il Durc deve essere trasmesso «all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività»; in tali casi quindi, in applicazione anche della nuova previsione dell'articolo 44-bis del dpr n. 445/2000, l'amministrazione che ha ricevuto il Durc può verificare in ogni momento la sua autenticità attraverso il contrassegno posto in calce al documento (la verifica può essere effettuata utilizzando l'apposito software gratuito disponibile sul sito www.sportellounicoprevidenziale.it).
Settore pubblico. Per le stesse ragioni, aggiunge la nota Inail-Inps, resta confermato l'obbligo di acquisire d'ufficio il Durc da parte delle stazioni appaltanti pubbliche e delle amministrazioni procedenti. E resta altresì confermata la fattispecie in cui è consentito all'impresa di presentare una dichiarazione in luogo del Durc, per espressa previsione di legge, ossia quando si tratti di ipotesi di contratti di forniture e di servizi fino a 20 mila euro stipulati con le p.a. e con società in house (articolo 38 del dlgs n. 163/2006 e articolo 4 della legge n. 106/2011). Anche in questi casi, le dichiarazioni rese dalle imprese restano soggette a verifica ai sensi dell'articolo 71 del dpr n. 445/2000, con l'acquisizione d'ufficio del Durc da parte dell'amministrazione che le riceve.
Infine, la nota Inail-Inps precisa che dal 13 febbraio prossimo la richiesta del Durc per le seguenti tipologie potrà essere effettuata esclusivamente dalle stazioni appaltanti pubbliche o dalle amministrazioni procedenti:
● appalto/subappalto/affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi;
● contratti pubblici di forniture e servizi in economia con affidamento diretto;
● agevolazioni, finanziamenti, sovvenzioni e autorizzazioni (articolo ItaliaOggi del 28.01.2012 - tratto da www.ecostampa.it).

APPALTI - EDILIZIA PRIVATARegolarità contributiva. Dal 13 febbraio.
Sarà la pubblica amministrazione a chiedere il Durc alle «casse».

Dal 13 febbraio la richiesta del Durc, il documento unico di regolarità contributiva, potrà essere effettuata solo dalle stazioni appaltanti pubbliche o dalle amministrazioni procedenti. La regola si applicherà nei seguenti casi: appalto/subappalto/affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi e per contratti pubblici di forniture e servizi in economia con affidamento diretto e quelli per agevolazioni, finanziamenti, sovvenzioni ed autorizzazioni. Inoltre –spiegano Inps e Inail nella nota congiunta 26.01.2012 n. 573 di prot.– il Durc è un documento non autocertificabile. Il chiarimento arriva dopo le modifiche apportate dall'articolo 15 della legge 183/2011 al Dpr 445/2000.
I due enti ribadiscono quanto precisato dal ministero del Lavoro che con nota del 16 gennaio (si veda Il Sole 24 Ore del 18) si era espresso per la non autocertificabilità del Durc. In particolare il Lavoro ha chiarito che l'articolo 44-bis del Dpr 445/2000 stabilisce le modalità di acquisizione e gestione del documento senza però intaccare in alcun modo il principio secondo cui le valutazioni effettuate da un organismo tecnico, nel caso di specie istituto previdenziale o assicuratore, non possono essere sostituite da un'autodichiarazione.
Di conseguenza, l'inammissibilità dell'autocertificazione comporta l'esclusione del Durc dall'ambito di applicazione dell'articolo 40, comma 2, del Dpr 445/2000 secondo cui «Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi"».
I due istituti forniscono chiarimenti sulla possibilità per la Pa di acquisire un Durc, non un'autocertificazione, da parte del soggetto interessato, i cui contenuti potranno essere vagliati dalla stessa pubblica amministrazione con le modalità previste per la verifica delle autocertificazioni. Questa situazione può riferirsi solo alle ipotesi in cui il legislatore ha previsto espressamente la presentazione del documento da parte dei privati.
L'amministrazione che ha ricevuto il Durc potrà verificare, in qualsiasi momento, la sua autenticità attraverso il contrassegno posto in calce al documento (articolo Il Sole 24 Ore del 28.01.2012 - tratto da www.ecostampa.it).

APPALTI - EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: DURC. Non autocertificabilità. Modifiche apportate dall'art. 15 della L. n. 183/2011 al DPR n. 445/2000 (nota congiunta INPS-INAIL 26.01.2012 n. 573 di prot. - link a www.inail.it).
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DIREZIONE CENTRALE RISCHI INAIL
Ufficio Entrate
DIREZIONE CENTRALE ENTRATE INPS
Prot.INAIL.60010.26/01/2012.0000573

ALLE STRUTTURE CENTRALI E TERRITORIALI

Oggetto: DURC. Non autocertificabilità. Modifiche apportate dall'art. 15 della L. n. 183/2011 al DPR n. 445/2000.

     La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interessata dalle parti sociali delle imprese edili a pronunciarsi in ordine agli effetti sulla normativa Durc delle innovazioni apportate al D.P.R. n. 445/2000 dalla L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), si è pronunciata con l'allegata nota del 16.01.2012 per la non autocertificabilità del DURC.
     Il Ministero, esaminando i contenuti del citato D.P.R. n. 445/2000, ha chiarito che l'articolo 44-bis "stabilisce semplicemente le modalità di acquisizione e gestione del DURC senza però intaccare in alcun modo il principio secondo cui le valutazioni effettuate da un Organismo tecnico (nel caso di specie Istituto previdenziale o assicuratore) non possono essere sostituite da una autodichiarazione", confermando il precedente orientamento espresso in materia
(1).
     Di conseguenza, l'inammissibilità dell'autocertificazione comporta l'esclusione del DURC dall'ambito di applicazione dell'articolo 40, comma 02, del D.P.R. n. 445/2000 secondo cui "Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: «Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi».".
     Pertanto, l'attuale disciplina speciale in tema di DURC deve ritenersi immutata.
     Nel richiamare i contenuti della citata nota, d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si ritiene opportuno fornire ulteriori precisazioni sulla "possibilità, da parte della P.A. di acquisire un DURC (non una autocertificazione) da parte del soggetto interessato, i cui contenuti potranno essere vagliati dalla stessa P.A. con le modalità previste per la verifica delle autocertificazioni".
     Tale ipotesi deve intendersi riferita ai soli casi in cui il legislatore ha previsto espressamente la presentazione del DURC da parte dei privati e, specificatamente, all'articolo 90, comma 9, del D.Lgs. 81/2008 secondo cui questo deve essere trasmesso "all'Amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività". In tale caso, l'Amministrazione che ha ricevuto il DURC può verificare in ogni momento l'autenticità dello stesso attraverso il contrassegno posto in calce al documento
(2).
     D'intesa con il Dicastero, si precisa altresì che resta confermato l'obbligo di acquisire d'ufficio il DURC da parte delle Stazioni Appaltanti pubbliche e delle Amministrazioni procedenti
(3) e che le fattispecie in cui è consentito all'impresa di presentare una dichiarazione in luogo del DURC sono solo quelle espressamente previste dal legislatore. (4) Dette dichiarazioni restano soggette a verifica ai sensi dell'articolo 71, del D.P.R. n. 445/2000, tramite l'acquisizione d'ufficio del DURC da parte dell'Amministrazione che le riceve.
     Si comunica infine che, in conseguenza di quanto sopra precisato, la richiesta di DURC per le seguenti tipologie:
■ appalto/subappalto/affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi
■ contratti pubblici di forniture e servizi in economia con affidamento diretto
■ agevolazioni, finanziamenti, sovvenzioni ed autorizzazioni
dal 13 febbraio p.v. potrà essere effettuata esclusivamente dalle Stazioni Appaltanti pubbliche o dalle Amministrazioni procedenti.
     Le imprese interessate, attraverso l'apposita funzione di consultazione disponibile sull'applicativo www.sportellounicoprevidenziale.it
(5), potranno verificare la richiesta di DURC da parte della Stazione Appaltante pubblica o dell'Amministrazione procedente ed il suo iter.

IL D.C. RISCHI INAIL
F.to Ester Rotoli
IL D.C. ENTRATE INPS
F.to Antonello Crudo
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(1) Vedi Lettera Circolare prot. n. 848/2008 della D.G. Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per cui "il richiamo all'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000 non appare del tutto confacente alla fattispecie in esame in quanto sembra consentire l'autocertificazione del versamento di somme a titolo contributivo" mentre "la verifica della regolarità comporta un accertamento di ordine tecnico che non può, per sua natura, essere demandato al dichiarante".
Sul punto, vedi anche Consiglio di Stato, V Sezione, Sentenza n. 4035/2008, per cui "L'autocertificazione" (cioè la dichiarazione sostitutiva di certificazioni, come meglio si esprime l'art. 46 D.P.R. 28.12.2000, n. 445) è solo un mezzo di speditezza ed alleggerimento provvisori dell'attività istruttoria, cioè di semplificazione delle formalità del rapporto, e non un mezzo di prova legale: sicché il suo contenuto resta sempre necessariamente esposto alla prova contraria e alla verifica ad opera della destinataria amministrazione, che è doverosa prima di procedere, all'esito della aggiudicazione, alla formalizzazione contrattuale dell'affidamento".
(2) Tutti i DURC riportano in calce un contrassegno generato elettronicamente (cd. "glifo") che consente di verificare la provenienza e la conformità del documento cartaceo con il documento informatico presente nella banca dati DURC. Tale verifica può essere effettuata in ogni momento utilizzando un apposito software gratuito disponibile sul sito www.sportellounicoprevidenziale.it e raggiungibile dall'icona "Verifica autenticità dei documenti".
(3) Articolo 16-bis, comma 10, della L. n. 2/2009 e articolo 6 del D.P.R. n. 207/2010.
(4) Articolo 38, comma 1, lett. i), e comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e articolo 4, comma 14-bis, della L. n. 106/2011, per contratti di forniture e servizi fino a 20.000 euro stipulati con la pubblica amministrazione e con le società in house.
(5)
Dopo l'accesso al sito con le proprie credenziali, l'impresa, selezionando la funzione "pratiche" e "consultazione" può utilizzare, quali criteri di ricerca, il numero di CIP o di protocollo della pratica di DURC che si vuole visualizzare, ovvero può inserire negli appositi campi il range di date rispetto alle quali intende verificare se siano state effettuate richieste di DURC da parte di una o più P.A..

APPALTI: Ancora sulla questione del DURC.
La recente
nota 16.01.2012 n. 619 di prot. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in materia di DURC ha ribadito, ancora una volta, che lo stesso non può essere autocertificato.
Tuttavia, un piccolo dubbio è rimasto ed è per questo che abbiamo inoltrato, allo stesso Ufficio che ha emanato la nota de qua, il quesito di seguito riportato:

     Abbiamo letto la Vs. nota 16.01.2012 n. 619 di prot. avente per oggetto: Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC) - art. 44-bis, D.P.R. n. 445/2000 - non autocertificabilità con la quale si chiarisce che il DURC non è autocertificabile, sempre e comunque, emanata in relazione alla novità di cui alla L. n. 183/2011 in merito al DPR 445/2000.
     Tuttavia, la nota de qua non esamina il contenuto di cui all'art. 4, comma 14-bis, della Legge 12.07.2011 n. 106 il quale così dispone: "14-bis. Per i contratti di forniture e servizi fino a ventimila euro stipulati con la pubblica amministrazione e le società in house, i soggetti contraenti possono produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera p), del testo unico di cui al d.P.R. 28.12.2000, n. 445, in luogo del documento di regolarità contributiva. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'articolo 71 del medesimo testo unico di cui al d.P.R. n. 445 del 2000.".
     Orbene, poiché abbiamo ricevuto alcune richieste di chiarimento e siccome il nostro sito web (di libero accesso) è consultato soprattutto da uffici tecnici della Pubblica Amministrazione, con la presente siamo a chiedere un ulteriore chiarimento in materia ovverosia
se la disposizione normativa sopra menzionata sia ancora oggi applicabile, in deroga e per fattispecie limitate (forniture e servizi fino a 20.000,00 € di contratto), oppure la stessa sia da intendere superata implicitamente per il sopravvenire di norma più recente (appunto, la L. n. 183/2011).
     Nell'attesa di un cortese e sollecito riscontro, si ringrazia e si porgono distinti saluti.
18.01.2012 - LA SEGRETERIA PTPL

La risposta (e-mail del 25.01.2012) è stata solerte e, di seguito, ne riproponiamo fedelmente il testo:
     La disposizione normativa di cui all'art. 4, comma 14-bis, L. n. 106/2011, va interpretata alla luce dello specifico ambito settoriale, costituito evidentemente dalle sole fattispecie dei contratti di fornitura e servizi per una soglia non eccedente i 20.000 euro, ovvero consentendo ai contraenti l'esibizione di una dichiarazione sostitutiva, in termini di autocertificazione ex art. 46, comma 1, D.P.R. n. 445/2000, in luogo del DURC.
     Resta, dunque, ferma, in ogni altra ipotesi, la necessità di produrre il DURC, che, come ribadito nella nota ministeriale, non può essere oggetto di autocertificazione.
Dott.ssa Alessia Di Benedetto
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione generale per lattività ispettiva
Via Flavia n. 6 - 00187 Roma
Tel: 06-4683.7288 - e-mail: adibenedetto@lavoro.gov.it

APPALTI: Nel corso della gara di appalto la stazione appaltante è vincolata alle risultanze del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che fa piena prova fino a querela di falso.
Nelle gare di appalto pubblico, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) rappresenta un documento necessario e sufficiente, dalle cui risultanze l'amministrazione non si può discostare, per cui nel caso di specie, era del tutto irrilevante, al fine della gara di appalto e del conseguente contenzioso, andare a verificare la veridicità dei documenti posti a fondamento del DURC medesimo. Se del caso, la falsità di tali documenti potrebbe rilevare in un diverso giudizio di risarcimento del danno tra privati, ma non nel giudizio amministrativo, in difetto di querela di falso.
Pertanto, non vi era alcun originario interesse, in capo alla società a visionare gli atti posti a fondamento del DURC, ai fini del giudizio davanti al Tribunale amministrativo (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 19.01.2012 n. 201 - link a www.dirittodeiservizipubblici.it).

APPALTI: L. Bellagamba, La comunicazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla «non autocertificabilità» del DURC (19.01.2012 - link a www.linobellagamba.it).

APPALTI - EDILIZIA PRIVATAIl Durc senza autocertificazione. Le amministrazioni pubbliche possono continuare a chiederlo. Le indicazioni del ministero del lavoro dopo la semplificazione introdotta dalla legge 183/2011.
Il Durc non è autocertificabile e le amministrazioni possono richiederlo all'interessato, per poi verificarne il contenuto.
Al pasticciaccio brutto causato al rilascio del Durc dalla legge 183/2011 cerca di metterci una pezza il ministero del lavoro, Direzione generale per l'attività ispettiva, con la
nota 16.01.2012 n. 619 di prot.. Difficile, tuttavia, non concludere che la toppa non è sufficiente a tappare il buco.
Il problema sorge dalle modifiche che la legge di stabilità ha apportato alle norme in tema di documentazione amministrativa, fissando il principio della cosiddetta «desertificazione»: in altre parole, mai più le pubbliche amministrazioni, per gestire le procedure di propria competenza, potranno chiedere o comunque utilizzare certificati. Questi sono validi solo nei rapporti tra i privati.
La riforma, tendente a produrre una condivisibile semplificazione per i cittadini, è tuttavia incompleta e frettolosa, perché trascura discipline particolari, quali proprio il regime del Documento unico di regolarità contributiva, fondamentale per le procedure di gara, per esempio.
Il codice dei contratti impone alle amministrazioni appaltanti di verificare le dichiarazioni sostitutive rilasciate dalle imprese in sede di gara circa la regolarità della posizione contributiva e l'unico sistema allo scopo è richiedere il Durc. Ma il Durc è un certificato, dunque, Inps, Inail e Cassa edile non potrebbero rilasciarlo senza la dicitura da inserire obbligatoriamente in tutti i certificati, la quale ricorda che le pubbliche amministrazioni non possono utilizzarli in quanto nulli.
Un bel rompicapo, che il ministero del lavoro cerca di risolvere sostenendo, con la circolare 619/2012, che il Durc non è assolutamente sostituibile con una dichiarazione sostitutiva rilasciata dall'interessato, circa la propria posizione contributiva.
Il ministero del lavoro cerca di motivare la propria posizione spiegando che la nozione di certificato fa sempre e solo riferimento a stati, qualità personali e fatti oggettivamente riferibili alla persona, che dunque non può non conoscere. Non sarebbero, di conseguenza, oggetto di dichiarazione sostitutiva le informazioni connesse al Durc, che non è, spiega il ministero, «la mera certificazione dell'effettuazione di una somma a titolo di contribuzione», bensì «una attestazione dell'Istituto previdenziale circa la correttezza della posizione contributiva di una realtà aziendale effettuata dopo complesse valutazioni tecniche di tipo contabile». Le valutazioni di un organismo tecnico non possono essere oggetto di un'autodichiarazione, perché essa non avrebbe a oggetto stati, fatti o qualità strettamente personali.
La chiusura della circolare, allora, è nel senso che le pubbliche amministrazioni possono acquisire un Durc da parte del soggetto interessato, ma non un'autocertificazione; per poi vagliare i contenuti di questo Durc con le stesse modalità previste per le verifiche delle autocertificazioni.
Si tratta di conclusioni, però, impossibili da condividere. Intanto, il Durc è senza ombra di minimo dubbio un certificato: così prevede espressamente, infatti, 6, comma 1, del dpr 207/2010, norma non certo derogabile da nessuna direttiva o circolare. Inutile affermare che il Durc è un'«attestazione», per negarne la natura di certificato. Attestazione significa esattamente certificato: viene dal latino ad-testari, portare notizie certe a conoscenze di altri, cioè, appunto, certificare.
La nota del ministero, poi, si pone in insanabile diretto contrasto con l'articolo 44-bis del dpr 445/2000, l'articolo 16-bis, comma 10, del dl 185/2008, convertito in legge 2/2009 e dall'articolo 6, comma 3, del dpr 207/2010: tutte norme volte a imporre alle amministrazioni di acquisire «d'ufficio» il Durc. Il che, simmetricamente, costituisce un divieto a chiederlo ai privati, e l'obbligo di acquisirlo richiedendolo solo alle amministrazioni competenti. Se l'intento del ministero consiste nel sottrarre a responsabilità penali e amministrative le amministrazioni che richiedono e continuano a utilizzare il Durc nonostante e in contrasto alle norme vigenti, la cosa è positiva, visto che si consente di non bloccare l'attività amministrativa.
È necessario, però, sottolineare che dovrebbe essere compito del legislatore, compito non più rinviabile, disporre una regolamentazione speciale per il Durc, sottraendolo alle nuove regole per i certificati (articolo ItaliaOggi del 18.01.2012 - tratto da www.ecostampa.it).

APPALTI - EDILIZIA PRIVATAI contributi regolari non soggetti ad autocertificazione.
POSIZIONE RIVISTA/ Il ministro della Semplificazione aveva sposato un'interpretazione estensiva.

Il ministero del Lavoro salva il Durc dalla "decertificazione" introdotta dall'articolo 15 della legge 183/2011.
Con lettera circolare di cui alla
nota 16.01.2012 n. 619 di prot. il ministero, scostandosi dalla interpretazione più estensiva del ministro della Pa e della Semplificazione (Direttiva del 22 dicembre scorso, si veda Il Sole24Ore del 6 gennaio), esclude che tale intervento interessi il Documento unico di regolarità contributiva (Durc), rispetto al quale «rimane assolutamente impossibile la sostituzione con una dichiarazione di regolarità contributiva da parte del soggetto interessato».
È una precisazione che il Ministero aveva espresso con lettera circolare del 14 luglio 2004, prima, dunque, delle novità introdotte della legge 183/2011 la quale, proprio in relazione all'articolo 44-bis del Dpr 445/2000 stabilisce che «le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'art. 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore».
Del resto già con l'articolo 16-bis, comma 10, del decreto legge 185/2008, il legislatore aveva introdotto una prima semplificazione prevedendo negli appalti pubblici l'obbligo delle stazioni appaltanti di chiedere d'ufficio il Durc agli istituti ed enti competenti al loro rilascio, sollevando così le imprese appaltatrici da tale onere.
Il Lavoro a conforto della propria tesi precisa che il novellato articolo 40, del DPR n. 445/2000 nel riferirsi a «stati, qualità personali e fatti» come oggetto di certificazione e di autocertificazione, vi farebbe rientrare elementi di fatto oggettivi riferiti alla persona e che non possano non essere dalla stessa oggetto di sicura conoscenza. Proprio sulla base di tale principio si baserebbe l'autocertificabilità di detti elementi e la conseguente sanzionabilità penale in caso di mendaci dichiarazioni.
Fermo restando che non si comprende perché tale sistema sanzionatorio non possa applicarsi nel caso della regolarità contributiva, la nota ministeriale sostiene che sarebbe, invece, del tutto diversa la certificazione relativa al regolare versamento della contribuzione obbligatoria che, si precisa, non è una mera certificazione dell'effettuazione di una somma a titolo di contribuzione, ma una attestazione dell'Istituto previdenziale circa la correttezza della posizione contributiva di una realtà aziendale.
Da ciò deriva che l'articolo 44-bis del Dpr 445/2000 stabilisce semplicemente le modalità di acquisizione e gestione del Durc senza però intaccare il principio secondo cui le valutazioni effettuate da un organismo tecnico non possono essere sostituite da una autodichiarazione che non riguarda, evidentemente, né fatti, né status, né tantomeno qualità personali (articolo Il Sole 24 Ore del 18.01.2012 - tratto da www.ecostampa.it).

APPALTI - EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC) - art. 44-bis, D.P.R. n. 445/2000 - non autocertificabilità (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nota 16.01.2012 n. 619 di prot.).
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Il DURC non è autocertificabile.

Anche se secondo la nuova formulazione dell'art. 44-bis del DPR n. 445/2000, le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d’ufficio, ovvero controllate dalla PP.AA. procedenti, nel rispetto della normativa di settore, questo non significa che il DURC sia autocertificabile.
In virtù della Legge n. 183/2011, l’attuale art. 44-bis del DPR n. 445/2000 stabilisce che le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d’ufficio, ovvero controllate ai sensi dell’art. 71, dalla PP.AA. procedenti, nel rispetto della normativa di settore.
Con nota 16.01.2012 n. 619 di prot., il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali chiarisce che l’art. 44-bis citato stabilisce semplicemente le modalità di acquisizione e gestione del DURC senza intaccare il principio secondo cui le valutazioni effettuate da un Organismo tecnico (in questo caso gli istituti previdenziali o assicuratore o Casse edili) non possono essere sostituite da un’autodichiarazione, che non insiste né sui fatti, né su status, né su qualità personali.
Quindi, conclude la nota ministeriale, il riferimento nell’ambito dell’art. 44-bis ad un controllo delle informazioni relative alla regolarità contributiva “ai sensi dell’art. 71” lascia intendere la possibilità, da parte delle PP.AA., di acquisire un DURC (e non un’autocertificazione) da parte del soggetto interessato, i cui contenuti potranno essere vagliati dalla stessa P.A. con le modalità previste per la verifica delle autocertificazioni (commento tratto da www.ispoa.it).

APPALTIIl requisito della regolarità tributaria, costituendo presupposto per la partecipazione alla procedura di gara d'appalto, deve sussistere al momento della scadenza del termine di partecipazione ed essere mantenuto per tutto lo svolgimento della gara fino all'aggiudicazione.
Conformemente è stato di recente sostenuto da un precedente giurisprudenziale simile e/o analogo del Consiglio di Stato che “Il requisito della regolarità tributaria, costituendo presupposto per la partecipazione alla procedura di gara d'appalto, deve sussistere al momento della scadenza del termine di partecipazione ed essere mantenuto per tutto lo svolgimento della gara fino all'aggiudicazione” (Cfr. Sez. V, 10.08.2010 n. 5556) (TAR Lazio-Roma, Sez. II-ter, sentenza 16.01.2012 n. 442 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

APPALTI: L'obbligo (illegittimo) fissato da un bando di gara di produrre il DURC va ritenuto assorbito dalla generica dichiarazione di essere in regola con le norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali.
Sulla validità ai fini della partecipazione ad una gara di un DURC con l'apposizione, con riferimento all'Inps, della dicitura "non si è pronunciato".

L'art. 16-bis, c. 10, d.l. n. 185/2008, così come modificato dalla legge di conversione n. 2/2009, stabilisce che le stazioni appaltanti acquisiscono d'ufficio il DURC, anche attraverso gli strumenti informatici, dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. Muovendo da tale presupposto, la giurisprudenza ha chiarito che, ai sensi dell'art. 16-bis, c. 10, d.l. 29.11.2008 n. 185, conv. nella l. 28.01.2009 n. 2, il procedimento di rilascio del DURC è stato semplificato attraverso l'introduzione dell'obbligo in capo alle stazioni appaltanti pubbliche di acquisirlo d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge, sicché l'obbligo (illegittimo) fissato dal bando di gara di produrre il d.u.r.c. va ritenuto assorbito dalla generica dichiarazione di essere in regola con le norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, ferma restando la richiamata acquisizione d'ufficio che la stazione appaltante potrà disporre.
L'indicazione contenuta nel DURC "non si è pronunciato" è coerente con la previsione della procedura prevista nell'ipotesi in cui sia decorso il termine di 30 giorni senza alcuna pronuncia da parte dell' Inps: infatti, il termine massimo per il rilascio del DURC (cfr. Circolare INPS n. 51/2008) è di 30 giorni. Ai sensi, poi, dell'art. 6, c. 3, del Decreto Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24.10.2007, il decorso dei 30 giorni è sospeso per un termine non superiore a 15 giorni per consentire la regolarizzazione della situazione debitoria, quando venga accertata una situazione di irregolarità ("Preavviso di accertamento negativo"). Nel caso in cui decorra il termine di trenta giorni senza pronuncia da parte degli Istituti previdenziali si forma, relativamente alla regolarità nei confronti di questi ultimi, il cosiddetto silenzio assenso (cfr. Circolare Ministero del Lavoro n. 5 del 2008) (Tar Sicilia-Catania, Sez. III, sentenza 16.01.2012 n. 116 - link a www.
dirittodeiservizipubblici.it).

APPALTIE' valido, ai fini della partecipazione alle gare, il DURC con l'indicazione "INPS non si è pronunciato".
L'indicazione, contenuta nel d.u.r.c., “non si è pronunciato” è coerente con la previsione della procedura prevista nell'ipotesi in cui sia decorso il termine di 30 giorni senza alcuna pronuncia da parte dell' Inps: infatti, il termine massimo per il rilascio del DURC (cfr. Circolare INPS n. 51/2008) è di 30 giorni.
Ai sensi, poi, dell’articolo 6, comma 3, del Decreto Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24.10.2007, il decorso dei 30 giorni è sospeso per un termine non superiore a 15 giorni per consentire la regolarizzazione della situazione debitoria, quando venga accertata una situazione di irregolarità (“Preavviso di accertamento negativo”).
Nel caso in cui decorra il termine di 30 giorni senza pronuncia da parte degli Istituti previdenziali si forma, relativamente alla regolarità nei confronti di questi ultimi, il cosiddetto silenzio assenso (cfr. Circolare Ministero del Lavoro n. 5 del 2008) (massima tratta da www.dirittodegliappaltipubblici.it - TAR Sicilia-Catania, Sez. III, sentenza 16.01.2012 n. 116 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

APPALTILa verifica della regolarità della documentazione rispetto alle norme del bando e del capitolato non va condotta con lo spirito della c.d. "caccia all’errore", ma tenendo conto dell’evoluzione dell’ordinamento in favore della semplificazione e del divieto di aggravamento degli oneri burocratici.
Ai fini dell’individuazione dei soggetti obbligati a rendere, a pena di esclusione, le dichiarazioni relative all’assenza delle cause di esclusione, di cui all’art. 38, comma 1, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 163/2006, occorre ricordare che la ratio legis è quella di escludere dalla partecipazione alle procedure di gara le società i cui soggetti -non dichiaranti- abbiano un significativo ruolo decisionale e gestionale: ecco perché l’obbligo fa capo unicamente ai soggetti per i quali ricorrano entrambi i presupposti (titolarità del potere di amministrazione nonché di poteri di rappresentanza).

Il Collegio osserva che “la verifica della regolarità della documentazione rispetto alle norme del bando e del capitolato non va condotta con lo spirito della c.d. "caccia all’errore", ma tenendo conto dell’evoluzione dell’ordinamento in favore della semplificazione e del divieto di aggravamento degli oneri burocratici" (in termini, C.G.A., dec. n. 1311/2010).
La più recente Giurisprudenza del Consiglio di Stato, peraltro, ha preso posizione su analoghe questioni in un’ottica di semplificazione, ed in particolare, con recente decisione n. 513/2011, infra ampiamente riportata, ed alla quale il Collegio ritiene di richiamarsi, ha innanzi tutto ricordato il contrasto in Giurisprudenza circa l’interpretazione del citato art. 38 con riferimento ai soggetti per i quali la dichiarazione deve essere resa.
Infatti, l’art. 38, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 163/2006 fa riferimento agli “amministratori muniti del potere di rappresentanza”, sicché secondo una parte della giurisprudenza, per l’individuazione dei soggetti tenuti alle dichiarazioni sostitutive finalizzate alla verifica del possesso dei requisiti di moralità, quando si tratti di titolari di organi di persone giuridiche da ricondurre alla nozione di "amministratori muniti di poteri di rappresentanza", occorre esaminare i poteri, le funzioni e il ruolo effettivamente e sostanzialmente attribuiti al soggetto considerato, al di là delle qualifiche formali rivestite (Cons. Stato, V, 16.11.2010 n. 8059; VI, 08.02.2007, n. 523, che nella categoria degli amministratori, ai fini dell’art. 38 cit., fanno rientrare sia i "soggetti che abbiano avuto un significativo ruolo decisionale e gestionale societario", sia i procuratori ai quali siano conferiti poteri di partecipare a pubblici appalti formulando le relative offerte).
Altra giurisprudenza ha, da un lato, aderito alla necessità di effettuare una valutazione sostanzialistica della sussistenza delle cause ostative, derivando –in assenza di più restrittive clausole di gara– l’effetto di esclusione dalla procedura solo dal mancato possesso dei requisiti, e non dalla omissione o incompletezza della dichiarazione (Cons. Stato, V, 09.11.2010, n. 7967) e, sotto altro aspetto, ha limitato la sussistenza dell’obbligo di dichiarazione ai soli amministratori muniti di potere di rappresentanza e ai direttori tecnici, e non anche a tutti i procuratori della società (TAR Basilicata, I, 22.04.2009, n. 131; TAR Liguria, II, 11.07.2008, n. 1485; TAR Calabria-Reggio Calabria, I, 08.07.2008, n. 379).
Ciò posto, il Consiglio di Stato ha ricordato che, ai sensi dell’art. 2380-bis c.c., la gestione dell’impresa spetta esclusivamente agli amministratori e può essere concentrata in un unico soggetto (amministratore unico) o affidata a più persone, che sono i componenti del consiglio di amministrazione (in caso di scelta del sistema monistico ex artt. 2380 e 2409-sexiesdecies c.c.) o del consiglio di gestione (in caso di opzione in favore del sistema dualistico ex artt. 2380 e 2409-octies c.c.): ad essi, o a taluni tra essi, spetta la rappresentanza istituzionale della società.
L’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 (norma che limita la partecipazione alle gare e la libertà di iniziativa economica delle imprese, essendo prescrittiva dei requisiti di partecipazione e che, in quanto tale, assume carattere eccezionale ed è, quindi, insuscettibile di applicazione analogica), nell'individuare i soggetti tenuti a rendere la dichiarazione, richiede la compresenza della qualifica di amministratore e del potere di rappresentanza.
Infatti, la disposizione fa riferimento soltanto agli "amministratori muniti di potere di rappresentanza": ossia, ai soggetti che siano titolari di ampi e generali poteri di amministrazione (fin qui, testualmente, Cons. Stato, V, n. 513/2011).
Applicando detti pacifici principi al caso in questione, il Collegio ne trae la conseguenza che il vicepresidente non dovesse rendere la dichiarazione in parola, atteso che, alla stregua della documentazione in atti, il potere di rappresentanza spetta unicamente in via ipotetica e vicaria, e d’altra parte la titolarità del potere decisionale è in capo al consiglio d’amministrazione.
In altri termini, ai fini dell’individuazione dei soggetti obbligati a rendere, a pena di esclusione, le dichiarazioni relative all’assenza delle cause di esclusione, di cui all’art. 38, comma 1, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 163/2006, occorre ricordare che la ratio legis è quella di escludere dalla partecipazione alle procedure di gara le società i cui soggetti -non dichiaranti- abbiano un significativo ruolo decisionale e gestionale: ecco perché l’obbligo fa capo unicamente ai soggetti per i quali ricorrano entrambi i presupposti (titolarità del potere di amministrazione nonché di poteri di rappresentanza) (TAR Sicilia-Catania, Sez. III, sentenza 16.01.2012 n. 116 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

APPALTI - EDILIZIA PRIVATACertificati, il pasticcio del Durc. Informazioni da acquisire d'ufficio. Ma ad oggi è impossibile. Le procedure gestite da Inps, Inail e Cassa edile consentono solo la richiesta online del documento.
L'01.01.2012 è partito il sistema della «decertificazione», ma rimane il nodo irrisolto del Durc. Come largamente prevedibile, l'entrata in vigore delle previsioni contenute nell'articolo 15, comma 1, della legge 183/2011, il cui scopo è la semplificazione mediante l'eliminazione dei certificati, creerà all'inizio più problemi di quanti ne vorrebbe risolvere.
Le disposizioni della norma sono chiare: i certificati potranno essere emessi solo in favore di privati.
Le pubbliche amministrazioni né potranno chiederli né potranno utilizzarli ai fini delle proprie attività. Per loro sarà ammissibile solo verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive ricevute dai privati, mediante l'acquisizione d'ufficio dei documenti conservati nelle banche dati delle amministrazioni certificanti, le quali dovranno rispondere alle richieste di verifica entro 30 giorni, oppure consentire l'accesso diretto alle proprie banche dati.
Il caso del documento unico di regolarità contributiva, tuttavia, appare del tutto peculiare. Le previsioni della legge 183/2011 non semplificano nulla, anzi appare vero il contrario. In primo luogo, l'aggiunta dell'articolo 44-bis al dpr 445/2000, ai sensi del quale «le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore» non ha alcuna concreta utilità, visto che la medesima disposizione è stata già fissata ben due volte in precedenza dall'articolo 16-bis, comma 10, del dl 185/2008, convertito in legge 2/2009 e dall'articolo 6, comma 3, del dpr 207/2010.
Soprattutto il Durc è un vero e proprio certificato, come del resto indicato dalla disciplina normativa che lo regola. Infatti, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del dpr 207/2010 «per documento unico di regolarità contributiva si intende il certificato che attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti Inps, Inail, nonché cassa edile per i lavori, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento».
Trattandosi, allora, di un certificato vero e proprio, le pubbliche amministrazioni non potrebbero più richiedere né utilizzare il Durc, né le amministrazioni competenti emetterlo. Questo creerebbe non pochi problemi operativi, visto che il Durc è un certificato fondamentale per tutte le fasi delle procedure di appalto.
Un primo sistema per evitare il cortocircuito innescato dalla frettolosa formulazione dell'articolo 15 della legge 183/2011 potrebbe consistere nell'applicare anche al Durc il nuovo sistema di verifiche imposto dalla riforma. Le pubbliche amministrazioni titolari della competenza di un iter per il quale sia necessario acquisire informazioni un tempo inserite in certificati non dovranno chiedere alle altre amministrazioni che possiedano dette informazioni nelle proprie banche dati l'emanazione del certificato; potranno solo chiedere la verifica della veridicità delle autocertificazioni ricevute dai privati. Le amministrazioni certificanti potranno rispondere confermando la rispondenza al vero delle autocertificazioni o spiegando le ragioni del mendacio rilevato, senza emettere certificati e, così, rispettare le previsioni normative.
Ma, a oggi, questo per il Durc è impossibile: le procedure telematiche gestite da Inps, Inail e Cassa edile consentono solo di effettuare la richiesta on-line finalizzata all'emanazione di ciò che la legge vieta: il certificato relativo alla posizione contributiva.
Una seconda via potrebbe consistere nell'accesso diretto delle amministrazioni alle banche dati di Inps, Inail e Cassa edile. Del resto, l'articolo 72, comma 1, novellato del dpr 445/2000 prevede espressamente che le amministrazioni certificanti predispongano «convenzioni quadro» per garantire l'accesso diretto alle altre amministrazioni. Ma questa ipotesi, alla data del 28 dicembre, non è nemmeno stata lontanamente presa in considerazione dal portale del Durc, la cui pagina di informazioni è ferma alla data del 10.03.2011 (articolo ItaliaOggi del 04.01.2011 - tratto da www.ecostampa.it).

anno 2011

APPALTIIl DURC attesta solo irregolarità contributive “definitivamente accertate” che superano la “soglia di gravità” fissata dal D.M. 24.10.2007.
L'impresa dev’essere in regola con l’assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali fin dalla presentazione dell’offerta e deve conservare tale stato per tutta la durata della procedura di aggiudicazione e del rapporto con la stazione appaltante, restando irrilevante, pena la vanificazione del principio della par condicio, un eventuale adempimento tardivo dell’obbligazione contributiva.
Le imprese che partecipano a gare pubbliche d’appalto, allorché rendano autodichiarazioni previste dalla legge o dal bando, hanno l’onere di rendersi particolarmente diligenti nel verificare preliminarmente (attraverso la documentazione in loro possesso od anche accedendo ai dati dei competenti uffici) che queste trovino esatto riscontro nelle banche dati degli istituti previdenziali, posto che, in proposito, non sono esperibili ulteriori indagini da parte delle amministrazioni, né in ordine all’elemento psicologico (se cioè la discrepanza sia dovuta a dolo o colpa dell’imprenditore), né alla gravità della violazione.
La disposizione di cui all’art. 38, comma 1, lett. i), del D.lgs. n. 163/2006, dev’essere interpretata nel senso che il concorrente, in presenza di un bando di gara che richieda genericamente una sua dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione di cui alla citata lett. i), possa essere escluso soltanto qualora la stazione appaltante sia oggettivamente certa che l’eventuale debito contributivo dichiarato sia grave e definitivamente accertato e cioè che non esistano in atti di gara elementi che possano condurre a diversa conclusione, autonomamente dalle risultanze del DURC, mediante accertamenti ulteriori.

E' pacifico in giurisprudenza che:
- il DURC attesta solo irregolarità contributive “definitivamente accertate” che superano la “soglia di gravità” fissata dal D.M. 24.10.2007 (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 04.08.2009 n. 4906);
- l’impresa dev’essere in regola con l’assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali fin dalla presentazione dell’offerta e deve conservare tale stato per tutta la durata della procedura di aggiudicazione e del rapporto con la stazione appaltante, restando irrilevante, pena la vanificazione del principio della par condicio, un eventuale adempimento tardivo dell’obbligazione contributiva (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 20.09.2005 n. 4817, 30.01.2006 n. 288, 19.06.2006 n. 3660 e 31.05.2007 n. 2876; Sez. V, 22.10.2007 n. 5511 e Sez. VI, 26.01.2009; TAR Campania, Napoli, Sez. VIII, 23.07.2009 n. 4269);
- le imprese che partecipano a gare pubbliche d’appalto, allorché rendano autodichiarazioni previste dalla legge o dal bando, hanno l’onere di rendersi particolarmente diligenti nel verificare preliminarmente (attraverso la documentazione in loro possesso od anche accedendo ai dati dei competenti uffici) che queste trovino esatto riscontro nelle banche dati degli istituti previdenziali, posto che, in proposito, non sono esperibili ulteriori indagini da parte delle amministrazioni, né in ordine all’elemento psicologico (se cioè la discrepanza sia dovuta a dolo o colpa dell’imprenditore), né alla gravità della violazione (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 17.04.2003 n. 2081 e 09.12.2002 n. 6768; TAR Puglia, Bari, 03.07.2008 n. 1622);
- la disposizione di cui all’art. 38, comma 1, lett. i), del D.lgs. n. 163/2006, dev’essere interpretata nel senso che il concorrente, in presenza di un bando di gara che richieda genericamente una sua dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione di cui alla citata lett. i), possa essere escluso soltanto qualora la stazione appaltante sia oggettivamente certa che l’eventuale debito contributivo dichiarato sia grave e definitivamente accertato e cioè che non esistano in atti di gara elementi che possano condurre a diversa conclusione, autonomamente dalle risultanze del DURC, mediante accertamenti ulteriori (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 07.07.2011, n. 4053) (TAR Campania-Salerno, Sez. II, sentenza 14.12.2011 n. 1995 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

APPALTI: Gare d'appalto, gli ''insoluti'' contributivi portano all'esclusione.
La regolarità contributiva costituisce requisito sostanziale di partecipazione alla gara, avendo il legislatore ritenuto tale regolarità indice dell'affidabilità , diligenza e serietà dell'impresa e della sua correttezza nei rapporti con le maestranze.

La decisione in esame affronta la querelle circa la rilevanza del requisito della regolarità contributiva ai fini della partecipazione a una gara di appalto, in quanto indice di affidabilità e diligenza dell’impresa interessata.
Segnatamente, la ricorrente aveva partecipato a una gara d’appalto bandita per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato.
Nel corso della valutazione delle offerte, la Commissione aveva disposto l’esclusione della menzionata ditta, sulla scorta della considerazione per cui la medesima era risultata carente del requisito della regolarità contributiva.
Avverso quest’ultimo provvedimento è insorta la ditta, all’uopo deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, lett. i), nonché la violazione del principio di pubblicità di gara e del principio della trasparenza delle operazioni concorsuali.
Il ricorso è stato rigettato.
Il TAR di Cagliari ha, infatti, rilevato come la controversia, essendo interamente incentrata sulla questione della presenza o meno del requisito della regolarità contributiva in capo alla ricorrente, doveva essere risolta dapprima analizzando le disposizioni che attualmente disciplinano il requisito della regolarità contributiva e i contributi della giurisprudenza in materia; poi, attraverso l’esame della situazione di fatto alla base dell’impugnato provvedimento di esclusione.
Orbene, con riferimento alla normativa vigente in materia, il Collegio ha ricordato che l’art. 38 del Codice dei contratti pubblici (“requisiti di ordine generale”) stabilisce, tra l’altro, che: “Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti: … i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti. Lo strumento per la verifica della posizione delle imprese partecipanti alle gare è il documento unico di regolarità contributiva”.
Tanto rammentato, ha così richiamato un recente indirizzo della giurisprudenza amministrativa secondo cui: "La verifica in merito alle dichiarazioni sulla regolarità contributiva rientra nei poteri della stazione appaltante, riconosciuti come compatibili dalla Corte di Giustizia Europea, e non ha quindi carattere di esclusione automatica; inoltre, la regolarità contributiva e fiscale, richiesta come requisito indispensabile per la partecipazione alla gara, deve essere mantenuta per tutto l'arco di svolgimento della gara stessa, sicché legittimamente l'amministrazione accerta, a fronte di DURC negativi, sia l'insussistenza del requisito normativamente richiesto, sia la non veridicità e reticenza sulle dichiarazione rese in sede di gara" (ex multis, TAR Campania, Salerno, Sez. I, 04.04.2011, n. 617).
In ordine alla situazione di fatto che ha dato origine alla controversia, invece, l’adito G.A. ha evidenziato come dalla documentazione prodotta dall’impresa interessata, volta a comprovare i requisiti dichiarati in sede di gara, era emersa la mancata produzione del DURC relativamente alle posizioni Inail e Inps in essere, nonché del certificato di regolarità fiscale del soggetto ausiliario.
Invero, ha specificato che la ricorrente solo dopo la partecipazione alla gara aveva presentato alle competenti sedi Inps apposite istanze di rateizzazione di debiti maturati per omessi versamenti contributivi, unitamente a copia dei modelli F24 di pagamento di un dodicesimo dell’importo dovuto.
Successivamente, il responsabile del procedimento aveva invitato la ditta a dimostrare la formale regolarizzazione presso l’Inps nonché a trasmettere il certificato di regolarità fiscale dell’impresa ausiliaria non ancora prodotto.
La partecipante, tuttavia, aveva provveduto a trasmettere il certificato di regolarità fiscale dell’impresa ausiliaria e copia del DURC rilasciato dall’Inail, comunque incompleto poiché non indicante il pronunciamento della sede centrale.
Sicché, l’Amministrazione aveva successivamente provveduto ad acquisire, di propria iniziativa, il DURC rilasciato dalla sede centrale dell’Inail recante l’attestazione di "non regolarità" della posizione Inps con causale "insoluti" riferita a precedenti debiti contributivi.
Di conseguenza, al giudicante un punto è risultato chiarissimo: alla data di adozione della determinazione di esclusione della ricorrente dalla gara in parola, non era risultato alcun accoglimento dell’istanza di autorizzazione alla rateizzazione dei debiti, istanza peraltro, non prodotta unitariamente ma separatamente per ogni singola posizione.
Per siffatta ragione, in virtù degli elementi di fatto testé illustrati, il Collegio sardo ha osservato come nella vicenda sussistevano sia la gravità dell’inadempimento, sia il difetto della correntezza contributiva posto che, accertata la sussistenza di debiti di rilevante importo, le richieste di rateizzazione, non approvate da parte dell’Istituto competente, erano state presentate dopo l’aggiudicazione provvisoria.
E così, richiamando l’epigrafato principio, il TAR non ha mancato di precisare come la completa e corretta verifica in merito alle dichiarazioni rese dai partecipanti, rientri nei poteri officiosi della stazione appaltante, sia in relazione alle specifiche previsioni del Codice, sia con riguardo ai più generali canoni dell'azione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000 in materia di documenti amministrativi e all’art. 6 della legge n. 241/1990.
Difatti, la consapevolezza della mancata correttezza contributiva al momento della richiesta di partecipazione connota di gravità la violazione, essendo la ricorrente onerata, al momento della domanda di partecipazione di rappresentare l'eventuale insoluto, la sua entità e le ragioni che l'avessero determinato, al fine di instaurare, essa stessa, un contraddittorio sul punto onde consentire alla stazione appaltante di escludere la gravità e definitività della violazione che comunque, indiscutibilmente, alla data di presentazione della domanda sussisteva.
In considerazione di tanto, il Collegio ha condiviso l’operato della stazione appaltante nella parte in cui aveva ritenuto che la violazione era grave e definitiva, in ragione del fatto che la ricorrente non l'aveva correttamente rappresentata né tantomeno giustificata al momento della richiesta di partecipazione (commento tratto da www.ipsoa.it - TAR Sardegna, Sez. I, sentenza 01.12.2011 n. 1175 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

APPALTII PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO/ Anche il Durc passa da internet. Richiesta e invio online. E la p.a. non lo richiederà più. La semplificazione nel maxiemendamento. Gli sgravi per gli apprendisti dal 2012 al 2016.
Stop al Durc cartaceo. Imprese e amministrazioni, infatti, devono richiedere, inviare e archiviare il certificato di regolarità contributiva esclusivamente per via telematica sia per i lavori privati che per quelli pubblici. In quest'ultimo caso, inoltre, le imprese non devono più presentare il documento, in quanto il Durc è richiesto direttamente dall'amministrazione interessata nei cinque giorni successivi al ricevimento dell'atto che rende necessaria la verifica della regolarità contributiva.
A prevedere la semplificazione del Durc è il maxiemendamento del governo con le misure per lo sviluppo al ddl di stabilità, presentato ieri alla Camera.
La semplificazione del Durc. Il Durc è un certificato che attesta contestualmente la regolarità di un'impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di Inps, Inail e casse edili. La regolarità contributiva (attestata dal Durc) serve, tra l'altro, per tutti i contratti pubblici (appalti e subappalti, sia di lavori che di servizi e forniture) e per i lavori privati in edilizia soggetti al rilascio di permesso di costruire o a denuncia inizio attività. Due le semplificazioni previste dal maxiemendamento: la prima è relativa alla procedura; la seconda è la smaterializzazione del certificato.
Oggi il Durc è previsto tra la documentazione obbligatoria da consegnare per la partecipazione e/o aggiudicazione di lavori; il maxiemendamento semplifica la procedura, esonerando le imprese dal dover presentare il certificato. Che non significa il venir meno del requisito della regolarità contributiva, in quanto a ciò provvederanno direttamente le amministrazioni interessate, tenute a formulare «le richieste di rilascio del Durc entro il termine di cinque giorni dal ricevimento dell'atto che ne rende necessaria l'acquisizione e informando contestualmente l'interessato delle richiesta».
La seconda semplificazione è la smaterializzazione del Durc. Infatti, il maxiemendamento stabilisce che, nell'ambito dei lavori pubblici e privati dell'edilizia, imprese e amministrazioni competenti richiedono, inviano e archiviano il Durc per via telematica.
Sconto apprendisti dal 2012 al 2016. Il maxiemendamento, tra l'altro, incentiva l'apprendistato per promuovere l'occupazione giovanile nelle piccole aziende (quelle con un numero di addetti fino a nove). Infatti, per i primi tre anni i datori di lavoro sono esonerati dal pagamento di contributi, fruendo così dello sconto dell'1,5% il primo anno, del 3% il secondo e del 10% il terzo anno. La versione finale del maxiemendamento prevede l'applicazione dell'incentivo esclusivamente ai contratti stipulati dall'01.01.2012 fino al 31.12.2016 (e non dall'entrata in vigore della legge di stabilità).
Rincaro contributi dal 2012. Il maxiemendamento dispone l'aumento di un punto percentuale dell'aliquota contributiva, e della relativa aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per gli iscritti alla gestione separata Inps. Oggi l'aliquota è al 26,72% per la generalità dei lavoratori, salirà al 27,72% (il 27% utile ai fini pensionistici); per gli iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria e per i titolari di pensione l'aliquota oggi è al 17%, salirà al 18%. La versione finale del maxiemendamento stabilisce che gli aumenti hanno effetto a decorrere dall'01.01.2012 (e non dall'entrata in vigore della legge di stabilità).
Niente Irap per la produttività aziendale. Dal 2012 le regioni potranno disporre la deduzione dalla base imponibile Irap (imposta regionale sulle attività produttive) delle somme erogate ai lavoratori in attuazione dei contratti collettivi per la produttività (un ulteriore sconto de 4-6%, dunque, che si aggiunge a detassazione e decontribuzione già previste). La versione finale del maxiemendamento precisa che gli effetti finanziaria, in tal caso, «sono esclusivamente a carico del bilancio della regione» (articolo ItaliaOggi dell'08.11.2011 - link a www.corteconti.it).

APPALTILa regolarità contributiva costituisce requisito sostanziale di partecipazione alla gara, avendo il legislatore ritenuto tale regolarità indice dell’affidabilità, diligenza e serietà dell’impresa e della sua correttezza nei rapporti con le maestranze. La regolarità contributiva e fiscale deve essere presente al momento dell’offerta e deve essere assicurata pure in momenti successivi alla presentazione della domanda e dell’offerta e quindi certamente fino al momento dell’aggiudicazione, essendo palese l’esigenza per la stazione appaltante di verificare l’affidabilità del soggetto partecipante alla gara fino alla conclusione della stessa.
Punto di riferimento ineludibile, in quest’ottica, sono dunque le risultanze del documento unico di regolarità contributiva che, come da costante giurisprudenza, vincola la p.a. in ragione della sua natura di dichiarazione di scienza da collocarsi fra gli atti di certificazione o di attestazione redatti da un pubblico ufficiale e aventi carattere meramente dichiarativo di dati in possesso dell’amministrazione e assistiti da pubblica fede ex art. 2700 c.c., facente pertanto prova fino a querela di falso essendo la formale regolarità contributiva rimessa al potere di accertamento e di valutazione dell’istituto previdenziale.
L'art. 38, comma 1, lett. i), del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 163 del 2006) va interpretato nel senso che il principio dell'autonomia del procedimento di rilascio del DURC (documento unico regolarità contributiva) impone che la stazione appaltante debba basarsi sulle certificazioni risultanti da quest'ultimo documento, prendendole come un dato di fatto inoppugnabile dovendo residuare tuttavia in capo alla stazione appaltante, oltre alla valutazione sulla sussistenza di procedimenti diretti a contestare gli accertamenti degli enti previdenziali riportati nel DURC, o condoni, anche quella afferente il se la violazione riportata nel DURC, risulti o no "grave”.
La dichiarazione di irregolarità espressa dagli enti previdenziali interessati implica anche l’avvenuta verifica della gravità dei relativi scostamenti, in quanto il citato decreto ministeriale ha attribuito al D.U.R.C. l’idoneità ad attestare anche l’entità dell’inadempimento degli obblighi contributivi, dando conto delle sole irregolarità tali da superare la delineata soglia di gravità.

Il collegio deve anzitutto ricordare che la regolarità contributiva costituisce requisito sostanziale di partecipazione alla gara, avendo il legislatore ritenuto tale regolarità indice dell’affidabilità, diligenza e serietà dell’impresa e della sua correttezza nei rapporti con le maestranze (cfr. Cons. St., IV, 15/09/2010 n. 6907). La regolarità contributiva e fiscale deve essere presente al momento dell’offerta e deve essere assicurata pure in momenti successivi alla presentazione della domanda e dell’offerta e quindi certamente fino al momento dell’aggiudicazione, essendo palese l’esigenza per la stazione appaltante di verificare l’affidabilità del soggetto partecipante alla gara fino alla conclusione della stessa (cfr. Cons. St., IV, 12/03/2009 n. 1548; Cons. St., IV, 31/05/2007 n. 2876).
Punto di riferimento ineludibile, in quest’ottica, sono dunque le risultanze del documento unico di regolarità contributiva che, come da costante giurisprudenza, vincola la p.a. in ragione della sua natura di dichiarazione di scienza da collocarsi fra gli atti di certificazione o di attestazione redatti da un pubblico ufficiale e aventi carattere meramente dichiarativo di dati in possesso dell’amministrazione e assistiti da pubblica fede ex art. 2700 c.c., facente pertanto prova fino a querela di falso essendo la formale regolarità contributiva rimessa al potere di accertamento e di valutazione dell’istituto previdenziale (cfr. Cons. St., V, 03/02/2011 n. 789).
E’ cioè giurisprudenza consolidata -in materia di esclusione dalla partecipazione alle procedure di gara e dalla stipula dei relativi contratti dei soggetti che "hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana e dello Stato in cui sono stabiliti"- che l'art. 38, comma 1, lett. i), del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 163 del 2006) vada interpretato nel senso che il principio dell'autonomia del procedimento di rilascio del DURC (documento unico regolarità contributiva) impone che la stazione appaltante debba basarsi sulle certificazioni risultanti da quest'ultimo documento, prendendole come un dato di fatto inoppugnabile (cfr. TAR Campania, Salerno, sez. I, 04.04.2011, n. 617) dovendo residuare tuttavia in capo alla stazione appaltante, oltre alla valutazione sulla sussistenza di procedimenti diretti a contestare gli accertamenti degli enti previdenziali riportati nel DURC, o condoni, anche quella afferente il se la violazione riportata nel DURC, risulti o no "grave”.
Sennonché, sotto quest’ultimo profilo, questo Tribunale condivide la giurisprudenza (cfr. Cons. St., V, 16/09/2011 n. 5194; TAR Basilicata 24/12/2008 n. 1026) che ritiene che la stazione appaltante debba effettuare detta valutazione sulla base del DM 24/10/2007 n. 28578, di disciplina del documento unico di regolarità contributiva, il cui articolo 8 (cause non ostative al rilascio del DURC) co. 3 fornisce un criterio uniforme e a carattere vincolato per l’individuazione della linea di demarcazione fra scostamento grave e non grave nel rapporto fra somme dovute e somme versate. La disposizione infatti recita:
Ai soli fini della partecipazione a gare di appalto non osta al rilascio del DURC uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna Cassa edile. Non si considera grave lo scostamento inferiore o pari al 5% tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione o, comunque, uno scostamento inferiore ad Euro 100,00, fermo restando l'obbligo di versamento del predetto importo entro i trenta giorni successivi al rilascio del DURC.”.
Il d.m. 24.10.2007, nel disciplinare le modalità di rilascio del D.U.R.C. e definendo in tal modo la soglia di gravità dell’inadempimento, limita sul punto la discrezionalità delle stazioni appaltanti (vedi Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 30/01/2008 n. 5), che al riguardo possono quindi solo prendere atto della certificazione di cui al D.U.R.C.
Infatti, come di recente rilevato (cfr. Cons. St., V, n. 5194/2011 cit.), la dichiarazione di irregolarità espressa dagli enti previdenziali interessati implica anche l’avvenuta verifica della gravità dei relativi scostamenti, in quanto il citato decreto ministeriale ha attribuito al D.U.R.C. l’idoneità ad attestare anche l’entità dell’inadempimento degli obblighi contributivi, dando conto delle sole irregolarità tali da superare la delineata soglia di gravità (TAR Basilicata, sentenza 03.11.2011 n. 542 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

APPALTI: Oggetto: novità in tema di acquisizione del documento unico di regolarità contributiva negli appalti di lavori, servizi e forniture (Consorzio dei Comuni Trentini, circolare 21.10.2011 n. 43/2011).

APPALTIAggiudicazione solo se permane il Durc positivo.
La regolarità contributiva deve essere conservata nel corso di tutto l’arco temporale impegnato dallo svolgimento della procedura e non assume rilievo l’intervento di un adempimento tardivo da parte dell’impresa.
E', pertanto, legittima la decisione con la quale la stazione appaltante ha deciso di non disporre l’aggiudicazione in favore della ricorrente originaria con riguardo alla quale era stata accertata, durante la gara, una situazione di irregolarità mediante d.u.r.c. negativo (massima tratta da www.gazzettaamministrativa.it - Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 12.10.2011 n. 5531 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

APPALTI: Irregolarità contributive, per l'esclusione dalla gara serve la gravità.
E' illegittimo l'operato della stazione appaltante che, dopo aver acquisito i dati del DURC, ha escluso una ditta da una gara di appalto per difetto del requisito della regolarità contributiva, nel caso in cui l'esclusione non sia stata preceduta da una adeguata valutazione in ordine alla gravità dell'irregolarità contributiva in capo alla impresa e al carattere definitivo o meno della stessa.
La segnalata decisione affronta la vexata quaestio circa la valutazione, attraverso il DURC, da parte della stazione appaltante del requisito della regolarità contributiva di una ditta ai fini dell’eventuale esclusione della stessa da una gara di appalto.
Nello specifico, la ricorrente aveva partecipato alla procedura di gara indetta per la fornitura di alcuni servizi strumentali al trasporto pubblico locale; con successiva nota, il direttore generale della stazione appaltante comunicava all’interessata l'esclusione dalla gara in quanto dall'acquisizione del DURC, in sede di verifica della dichiarazione sostitutiva, emergeva un'irregolarità accertata dall'INPS, sanata successivamente alla data di presentazione delle offerte, nonché il mancato versamento di premi assicurativi presso l'INAIL.
Indi, con successiva determinazione, il direttore generale disponeva l'esclusione della ricorrente dalla gara; avverso quest’ultimo provvedimento è insorta la ditta la quale, oltre al resto, ha eccepito la violazione, sotto diversi profili, dell'art. 38, comma 1, lettera i), D.Lgs. n. 163/2006, in quanto i rilevati inadempimenti agli obblighi contributivi sarebbero stati insussistenti per l'avvenuto pagamento mediante compensazione e, comunque, perché non si trattava di violazioni gravi e definitivamente accertate.
Richiamava, sul punto, l'orientamento giurisprudenziale che impone alla stazione appaltante un’autonoma valutazione della gravità della violazione, pur risultante dal DURC.
Inoltre, contestava la congruità della motivazione addotta dalla stazione appaltante, secondo la quale poiché il modulo allegato al bando richiedeva «l'indicazione specifica delle violazioni in materia previdenziale e assistenziale ... la valutazione di gravità discende dall'aver taciuto tale circostanza ...»; siffatta richiesta, a dire della ricorrente, tuttavia non era indicata né dal bando di gara, né dai modelli di dichiarazione sostitutiva predisposti.
Il TAR di Cagliari ha ritenuto fondate le censure esposte.
In particolare, ha premesso che la propria delibazione doveva necessariamente limitarsi alle ragioni poste dalla stazione appaltante alla base del provvedimento di esclusione, come esplicitate nella comunicazione a firma del direttore generale e alla relazione allegata alla stessa; in altri termini, alle irregolarità accertate presso l'INPS, nonché al mancato versamento di premi assicurativi presso l'INAIL.
Orbene, il giudicante ha precisato come, dall'esame della documentazione versata, era emerso che le contestate irregolarità contributiva e assicurativa erano apparse prive dei caratteri della gravità e della definitività, come imposto dall'art. 38, comma 1, lett. i), D.Lgs. n. 163/2006 al fine di integrare la causa di esclusione.
Quanto alla non gravità delle violazioni, ha proseguito il Tribunale, si doveva tener conto del pagamento in compensazione effettuato dalla ricorrente, con riguardo sia al debito nei confronti dell'INPS, sia al debito nei confronti dell'INAIL. Inoltre, in ordine al profilo della non definitività degli accertamenti aventi per oggetto le violazioni contestate, il G.A. non ha potuto non tener conto del ricorso avverso la cartella di pagamento concernente il credito INPS e l'avviso bonario INAIL.
Siffatte circostanze, a suo avviso, avrebbero dovuto presupporre l'adesione alla tesi secondo cui l’indicazione di inadempienze contenuta nel documento unico di regolarità contributiva (DURC) non integrava di per sé la causa di esclusione di cui alla lettera i) dell'art. 38 cit.; invero, la stazione appaltante avrebbe dovuto verificare se le violazioni certificate mediante il Documento unico erano da ritenere gravi e frutto di accertamenti definitivi (cfr. in questo senso, tra le altre, TAR Calabria-Reggio Calabria, Sez. I, 23.03.2010, n. 291).
Tale prospettazione, del resto, trova un’implicita conferma nell'art. 38, comma 2, cit., come modificato dall'art. 4, comma 2, lettera b), D.L. 13.05.2011, n. 70, convertito nella L. 12.07.2011, n. 106, il quale, stabilendo che «Ai fini del comma 1, lettera i), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'art. 2, comma 2, D.L. 25.09.2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla L. 22.11.2002, n. 266», ha definitivamente imposto la coincidenza tra le ipotesi che impediscono il rilascio del DURC (fissate dal decreto del Ministro del Lavoro, del 24.10.2007) e la causa di esclusione di cui trattasi.
Con ciò, peraltro, escludendo che tale regola di diritto fosse ricavabile sulla base della precedente disciplina, applicabile alla fattispecie in esame ratione temporis.
Infine, non è stata neppure condivisa dal Collegio sardo la motivazione prospettata dalla stazione appaltante, circa l'esistenza di una previsione di gara che imponesse la dichiarazione analitica della situazione contributiva dei concorrenti, atteso che dal bando e dal disciplinare di gara è risultato che la dichiarazione sostitutiva doveva riguardare genericamente il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006: in considerazione di tanto, l’adito TAR ha accolto il ricorso (commento tratto da www.ipsoa.it - TAR Sardegna, Sez. I, sentenza 23.09.2011 n. 945 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

APPALTIL'indicazione di inadempienze contenuta nel documento unico di regolarità contributiva (d.u.r.c.) non integra di per sé la causa di esclusione di cui alla lettera i) dell'art. 38 cit., dovendo la stazione appaltante comunque verificare se le violazioni certificate mediante il d.u.r.c. siano da ritenere gravi e frutto di accertamenti definitivi.
L'indicazione di inadempienze contenuta nel documento unico di regolarità contributiva (d.u.r.c.) non integra di per sé la causa di esclusione di cui alla lettera i) dell'art. 38 cit., dovendo la stazione appaltante comunque verificare se le violazioni certificate mediante il d.u.r.c. siano da ritenere gravi e frutto di accertamenti definitivi (cfr. in questo senso, tra le altre, TAR Calabria, Reggio Calabria, sez. I, 23.03.2010, n. 291).
La soluzione in tal senso trova una implicita conferma della sua correttezza nella modifica all'art. 38, comma 2, cit., operata dall'art. 4, comma 2, lettera b), del decreto-legge 13.05.2011, n. 70, convertito con modificazioni nella legge 12.07.2011, n. 106. Modifica la quale, stabilendo che «Ai fini del comma 1, lettera i), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarita' contributiva di cui all' articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25.09.2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.11.2002, n. 266», ha definitivamente imposto la coincidenza tra le ipotesi che impediscono il rilascio del D.U.R.C. (fissate dal decreto del Ministro del Lavoro, del 24.10.2007) e la causa di esclusione di cui trattasi (TAR Sardegna, Sez. I, sentenza 23.09.2011 n. 945 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

APPALTI: Sulla legittimità dell'esclusione di un concorrente da una gara, per accertata irregolarità contributiva al momento della domanda di partecipazione.
La sussistenza del requisito della regolarità contributiva, necessario per la partecipazione alle procedure di gara, deve essere verificata con riferimento al momento ultimo previsto per la presentazione delle offerte. A nulla può quindi rilevare una regolarizzazione successiva della posizione contributiva, la quale, se può risolvere il contenzioso dell'impresa con l'ente previdenziale, non potrà però in alcun modo sovvertire l'oggettivo dato di fatto dell'irregolarità ai fini della singola gara.
Deve pertanto escludersi la rilevanza di un eventuale adempimento tardivo dell'obbligazione contributiva, quand'anche ricondotto retroattivamente, quanto ad efficacia civilistica, al momento della scadenza del termine di pagamento, circostanza che può rilevare fra i soggetti del rapporto obbligatorio, ma non anche nei confronti dell'Amministrazione appaltante. E tanto vale, naturalmente, anche per sistemazioni debitorie postume effettuate a mezzo di compensazioni, come risulta avvenuto nel caso di specie (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 16.09.2011 n. 5194 - link a www.dirittodeiservizipubblici.it).

APPALTI: La sussistenza del requisito della regolarità contributiva, necessario per la partecipazione alle procedure di gara, deve essere verificata con riferimento al momento ultimo previsto per la presentazione delle offerte. A nulla può quindi rilevare una regolarizzazione successiva della posizione contributiva, la quale, se può risolvere il contenzioso dell’impresa con l’ente previdenziale, non potrà però in alcun modo sovvertire l’oggettivo dato di fatto dell’irregolarità ai fini della singola gara.
Deve pertanto escludersi la rilevanza di un eventuale adempimento tardivo dell’obbligazione contributiva, quand’anche ricondotto retroattivamente, quanto ad efficacia civilistica, al momento della scadenza del termine di pagamento, circostanza che può rilevare fra i soggetti del rapporto obbligatorio, ma non anche nei confronti dell’Amministrazione appaltante.
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La procedura di regolarizzazione contributiva prevista dall’art. 7, comma 3, del d.m. 24.10.2007 non trova applicazione nel caso di richiesta di certificazione preordinata ai fini della partecipazione a gare d’appalto, le quali sono invece interessate dalla differente disciplina contemplata dal successivo art. 8, comma 3.
Anche il semplice ritardo nei versamenti contributivi può integrare una grave violazione dei relativi obblighi, atteso che nel settore previdenziale in considerazione dei gravi effetti negativi derivanti dalla inosservanza degli obblighi in materia sui diritti dei lavoratori, sulle finanze pubbliche e sulla concorrenza tra le imprese, debbono considerarsi “gravi” tutte le inadempienze rispetto ai predetti obblighi, salvo che non siano riscontrabili adeguate giustificazioni, inerenti, ad esempio, alla pendenza di contenziosi di non agevole e pronta definizione, ovvero alla necessità di verificare le condizioni per un condono o una rateizzazione.
In questo settore può dunque ritenersi sussistente il requisito della "gravità" dell’infrazione senza che ci sia necessità di alcuna particolare motivazione.
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La dichiarazione di irregolarità espressa dagli enti previdenziali interessati implica anche l’avvenuta verifica della gravità dei relativi scostamenti, come ancora una volta il provvedimento impugnato non ha mancato di osservare, in quanto il citato decreto ministeriale ha attribuito al D.U.R.C. l’idoneità ad attestare anche l’entità dell’inadempimento degli obblighi contributivi, dando conto delle sole irregolarità tali da superare la delineata soglia di gravità.
Il d.m. 24.10.2007, infine, nel disciplinare le modalità di rilascio del D.U.R.C. definendo nel modo già visto la soglia di gravità dell’inadempimento, non può non limitare sul punto anche la discrezionalità delle stazioni appaltanti, che al riguardo ben possono quindi limitarsi a prendere atto della certificazione espressa dal D.U.R.C. (del quale non possono sindacare le risultanze, senza doversi fare carico di autonome valutazioni.

La sussistenza del requisito della regolarità contributiva, necessario per la partecipazione alle procedure di gara, deve essere verificata con riferimento al momento ultimo previsto per la presentazione delle offerte. A nulla può quindi rilevare una regolarizzazione successiva della posizione contributiva, la quale, se può risolvere il contenzioso dell’impresa con l’ente previdenziale, non potrà però in alcun modo sovvertire l’oggettivo dato di fatto dell’irregolarità ai fini della singola gara.
Deve pertanto escludersi la rilevanza di un eventuale adempimento tardivo dell’obbligazione contributiva, quand’anche ricondotto retroattivamente, quanto ad efficacia civilistica, al momento della scadenza del termine di pagamento (cfr. Consiglio di Stato, IV, 12.03.2009 n. 1458; VI, 11.08.2009, n. 4928; 06.04.2010, n. 1934; 05.07.2010, n. 4243), circostanza che può rilevare fra i soggetti del rapporto obbligatorio, ma non anche nei confronti dell’Amministrazione appaltante.
E tanto vale, naturalmente, anche per sistemazioni debitorie postume effettuate a mezzo di compensazioni, come risulta avvenuto nel caso concreto (tra l’altro, solo a distanza di vari mesi dal termine dirimente, giacché soltanto nel mese di giugno 2009, dopo la richiesta di chiarimenti della Stazione appaltante, Frame si è attivata per avvalersi della compensazione mediante il proprio credito IVA, che in se stesso sarebbe stato suscettibile degli impieghi più svariati).
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La Sezione condivide anche la valutazione del Tribunale secondo la quale la procedura di regolarizzazione contributiva prevista dall’art. 7, comma 3, del d.m. 24.10.2007 non trova applicazione nel caso di richiesta di certificazione preordinata ai fini della partecipazione a gare d’appalto, le quali sono invece interessate dalla differente disciplina contemplata dal successivo art. 8, comma 3.
L’art. 6, comma 3, d.m. cit., infatti, nel prevedere la sospensione del termine per il rilascio del D.U.R.C. fino all’avvenuta regolarizzazione, fa appunto salva la diversa disciplina dettata dal successivo art. 8, comma 3, del decreto (si veda, in termini, la Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 30/01/2008 n. 5).
Ciò in linea con le esigenze di celerità che permeano le procedure di affidamento degli appalti pubblici, alle quali non si addice quel dilatarsi dei tempi per il rilascio del D.U.R.C. che sarebbe implicato dall’esigenza di consentire una regolarizzazione postuma, la quale non potrebbe poi comunque incidere sulle situazioni di irregolarità contributiva esistenti ad una determinata data.
Si conviene, inoltre, che anche il semplice ritardo nei versamenti contributivi possa integrare una grave violazione dei relativi obblighi, atteso che nel settore previdenziale, come opportunamente ricorda l’impugnato provvedimento di revoca, in considerazione dei gravi effetti negativi derivanti dalla inosservanza degli obblighi in materia sui diritti dei lavoratori, sulle finanze pubbliche e sulla concorrenza tra le imprese, debbono considerarsi “gravi” tutte le inadempienze rispetto ai predetti obblighi, salvo che non siano riscontrabili adeguate giustificazioni (che peraltro nel caso di specie non sono state fornite), inerenti, ad esempio, alla pendenza di contenziosi di non agevole e pronta definizione, ovvero alla necessità di verificare le condizioni per un condono o una rateizzazione (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 17.10.2008, n. 5069; 04.08.2010, n. 5213; VI, 06.04.2010, n. 1934; 05.07.2010, n. 4243).
In questo settore può dunque ritenersi sussistente il requisito della "gravità" dell’infrazione senza che ci sia necessità di alcuna particolare motivazione.
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Va poi rammentato che la dichiarazione di irregolarità espressa dagli enti previdenziali interessati implica anche l’avvenuta verifica della gravità dei relativi scostamenti, come ancora una volta il provvedimento impugnato non ha mancato di osservare, in quanto il citato decreto ministeriale ha attribuito al D.U.R.C. l’idoneità ad attestare anche l’entità dell’inadempimento degli obblighi contributivi, dando conto delle sole irregolarità tali da superare la delineata soglia di gravità.
Il d.m. 24.10.2007, infine, nel disciplinare le modalità di rilascio del D.U.R.C. definendo nel modo già visto la soglia di gravità dell’inadempimento, non può non limitare sul punto anche la discrezionalità delle stazioni appaltanti (v. la Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 30/01/2008 n. 5), che al riguardo ben possono quindi limitarsi a prendere atto della certificazione espressa dal D.U.R.C. (del quale non possono sindacare le risultanze: C.d.S., V, 19.11.2009, n. 7255; IV, 10.02.2009, n. 1458; VI, 06.04.2010, n. 1934), senza doversi fare carico di autonome valutazioni
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 16.09.2011 n. 5194 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

APPALTI: La stazione appaltante deve stabilire se è definitivo l’accertamento delle violazioni riscontrate nel Durc.
Il più recente indirizzo giurisprudenziale a cui il Collegio ritiene di dover aderire, ha avuto modo di precisare come l’insindacabilità del contenuto formale del DURC non assuma certamente il significato di un’abrogazione implicita del preciso disposto dell’art. 38 del Codice dei contratti pubblici, nella parte in cui la previsione preclude la partecipazione alle procedure di affidamento di quei soggetti che abbiano “commesso violazioni gravi, definitivamente accertate alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali”.
Il raccordo tra le due discipline, pertanto, va ricercato nella valutazione dell’incidenza di quanto attestato nel DURC rispetto alla specifica procedura di affidamento.
Tale valutazione, di natura propriamente discrezionale, è riservata alla stazione appaltante.
Questa, lungi dal sindacare il contenuto del DURC, è chiamata a verificare se le violazioni da esso certificate siano da considerarsi gravi e definitivamente accertate in relazione all’oggetto e alle modalità di svolgimento della gara (cfr. Cons. Stato Sez. V, 30.09.2009, n. 5896).
Ed in questo senso, il primo giudice dopo aver premesso, in via di principio, che “un conto è la regolarità contributiva formale, rimessa al potere di accertamento e di valutazione dell’istituto previdenziale, un conto e la gravità della violazione in materia contributiva e previdenziale, ai fini della partecipazione ad una gara rimessa alla stazione appaltante che, in concreto ed al di fuori di ogni automatismo, dovrebbe per l’appunto valutare la presenza di indici sintomatici della gravità dell’infrazione, tali da giustificare l’estromissione dalla gara”, ha concluso “che alcuna censura possa essere mossa alla stazione appaltante posto che, una volta acquisiti i dati del DURC, non ha disposto l’esclusione immediata ed automatica della ricorrente, ma ha correttamente instaurato il contraddittorio chiedendo chiarimenti con nota del 10.07.2008. Le giustificazioni addotte dalla ricorrente non sono apparse sufficienti a superare le riscontrate irregolarità contributive sicché la stazione appaltante non ha potuto che disporre l’esclusione”.
Sennonché tale statuizione, corretta nella premessa, non è condivisibile nella sua conclusione.
Come già precisato, infatti, un conto e la regolarità contributiva formale, che è un dato oggettivo, rimessa al potere di accertamento dell’istituto previdenziale, un conto è la gravità della violazione contributiva e previdenziale, ai fini della partecipazione ad una gara, la cui valutazione è rimessa all’Amministrazione appaltante che, in concreto e al di fuori di ogni automatismo, deve verificare la presenza di indici sintomatici della gravità dell’infrazione, tali da giustificare l’estromissione dalla gara.

In altri termini, l’esistenza di gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale, come requisito generale di partecipazione alle gare, costituisce oggetto di autonoma valutazione da parte della stazione appaltante, rispetto alla quale le risultanze del DURC si pongono come meri elementi indiziari, dai quali non può prescindersi, ma che comunque non esauriscono l’ambito di accertamento circa la sussistenza di una violazione grave (cfr., Cons. Stato, Sez. VI, 04.08.2009 n. 4907).
Ne deriva che una volta acquisito il DURC, spetta alla stazione appaltante valutare se le risultanze ivi contenute, oggettivamente non controvertibili, siano idonee e sufficienti anche a giustificare un giudizio in termini di gravità di una violazione che sia emersa dal DURC.
Occorre, inoltre, che l’Ente verifichi la definitività dell’accertamento, pur necessaria per ritenere integrato il precetto normativo di cui all’art. 38, comma 1, lett. i) e, dunque, a configurare la situazione ostativa prescritta dalla norma.
E, ai fini della verifica della definitività dell’accertamento, per gli effetti di cui alla citata norma, rileva che al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara sia spirato il termine per l’impugnazione dell’atto di accertamento in sede amministrativa, o il relativo ricorso amministrativo sia stato respinto con provvedimento definitivo e non sia stato proposto ricorso giurisdizionale (cfr., Cons. Stato, Sez. V, 13.07.2010 n. 4511)
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 16.09.2011 n. 5186 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

APPALTI - EDILIZIA PRIVATAAggiornato lo sportello unico previdenziale. Durc riutilizzabile negli appalti p.a..
Semplificato il durc nella gestione degli appalti pubblici. Infatti, può essere utilizzato e riutilizzato da parte degli uffici della stessa amministrazione.

La novità arriva dall'ultimo aggiornamento dello sportello unico previdenziale (versione 4.0.1.13/A), applicativo durc, di cui dà notizia l'Inail nella nota protocollo n. 5549/2011.
Diverse le novità che si vanno ad aggiungere ai consueti correttivi per specifiche anomalie segnalate dalle sedi dell'Inail. Una di queste è l'eliminazione della visualizzazione dell'ultima matricola Inps inserita. In pratica, in fase di richiesta del durc, il campo «numero matricola» Inps era preimpostato con l'ultimo numero inserito in procedura. Questo automatismo, in alcune ipotesi, creava errori di smistamento della pratica a una sede Inps diversa da quella competente a effettuare la verifica.
Su espressa richiesta dell'Inps, pertanto, la procedura è stata modificata e ora richiede l'inserimento necessariamente del numero di matricola Inps e la scelta della sede Inps competente.
Altra novità riguarda il recupero del Cip da parte di una stazione appaltante appartenente alla stessa amministrazione. In base alla procedura durc, ogni stazione appaltante è individuata attraverso un apposito codice identificativo previsto per singolo dipartimento/ufficio/settore dell'amministrazione (facente capo a un dirigente o responsabile) che agisce in qualità di stazione appaltante in relazione ai procedimenti di rispettiva competenza. Pertanto, nel caso di appalti pubblici, i dati inseriti in una richiesta di durc fatta da una stazione appaltante (cioè da un ufficio o dipartimento ecc.) non erano riutilizzabili per le successive richieste di durc relative al medesimo appalto, da parte di altri uffici, dipartimenti ecc. ancorché facenti parte della stessa amministrazione.
Per esempio in alcuni comuni, in relazione a un appalto, la procedura di gara e lo svolgimento dei lavori sono di competenza dell'ufficio tecnico, mentre i singoli pagamenti sono di competenza dell'ufficio contabilità. Il primo ufficio, pertanto, richiedeva il durc per le fasi di selezione del contraente e di stipula contratto, ma il Cip, ancorché relativo allo stesso appalto, non poteva essere «recuperato» dall'ufficio contabilità per effettuare le richieste di durc per i pagamenti dei Sal o dello stato finale (articolo ItaliaOggi del 06.08.2011).

APPALTIPrima del d.m. 24.10.2007, il solo fatto che il d.u.r.c. non fosse regolare non costituiva di per sé prova di una grave violazione contributiva definitivamente accertata, atteso che, secondo le circolari 26.07.2005, n. 92 Inps e 25.07.2005, n. 38 Inail, era ostativo alla dichiarazione di regolarità contributiva qualsivoglia inadempimento, a prescindere da qualsivoglia soglia di gravità.
Una irregolarità contributiva può ritenersi definitivamente accertata solo quando, alla data di scadenza del termine di proposizione delle domande di partecipazione alla gara, siano scaduti i termini per la contestazione dell’infrazione ovvero siano stati respinti i mezzi di gravame proposti avverso la medesima.

Rileva la sezione che le tesi poste a base del provvedimento di autotutela e quelle poste a sostegno dell’impugnata sentenza non sono suscettibili di favorevole esame alla luce dei principi giurisprudenziali diffusamente illustrati da questo Consiglio (cfr. le fondamentali decisioni sez. VI, 04.08.2009, nn. 4905, 4906 e 4907, da ultime espressamente riprese da sez. IV, n. 1228 del 2011 e sez. V, n. 789 del 2011, cui si rinvia a mente dell’art. 74 c.p.a.), e delle peculiari circostanze di fatto che contraddistinguono la presente vicenda; in particolare:
a) nella vicenda in trattazione non può trovare applicazione il d.m. 24.10.2007, entrato in vigore successivamente al termine di presentazione delle domande di partecipazione alla gara, alla aggiudicazione definitiva ed all’emanazione del primo ed unico d.u.r.c. negativo;
b) prima del d.m. 24.10.2007, il solo fatto che il d.u.r.c. non fosse regolare non costituiva di per sé prova di una grave violazione contributiva definitivamente accertata, atteso che, secondo le circolari 26.07.2005, n. 92 Inps e 25.07.2005, n. 38 Inail, era ostativo alla dichiarazione di regolarità contributiva qualsivoglia inadempimento, a prescindere da qualsivoglia soglia di gravità;
c) l’art. 38 cit., prima del d.m. del 2007 in questione e del regolamento attuativo del codice dei contratti pubblici, crea una differenza tra la regolarità contributiva richiesta al partecipante alla gara e la regolarità richiesta all’aggiudicatario al fine della stipula del contratto; infatti il concorrente può essere escluso solo in presenza di gravi violazioni definitivamente accertate, sicché le violazioni non gravi e quelle non definitivamente accertate non sono causa di esclusione; invece, al fine della stipula del contratto, l’affidatario deve presentare la certificazione di regolarità ai sensi dell’art. 2, d.l. n. 210 del 2002 (art. 38, co. 3, cit.); tale disposizione, a sua volta, prevede il rilascio del d.u.r.c. che attesta contemporaneamente la regolarità contributiva quanto agli obblighi nei confronti del’Inps, dell’Inail e della Cassa edili;
d) una irregolarità contributiva può ritenersi definitivamente accertata solo quando, alla data di scadenza del termine di proposizione delle domande di partecipazione alla gara, siano scaduti i termini per la contestazione dell’infrazione ovvero siano stati respinti i mezzi di gravame proposti avverso la medesima (circostanza questa che non ricorre nel caso di specie) (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 30.06.2011 n. 3912 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

APPALTIIl debito blocca il Durc. Il certificato è negato anche per l'inadempienza di un solo mese.
La mancata presentazione del documento unico di regolarità contributiva (Durc) previsto dalle leggi regionali per la validità delle autorizzazioni edilizie non è una violazione penalmente rilevante. È sufficiente, però, che non sia pagato un solo mese di contributi perché l'azienda possa essere esclusa da una gara di appalto.
Sono questi i principi che emergono dalla giurisprudenza più recente sui criteri applicativi del documento unico di regolarità contributiva (si veda la sentenza della Cassazione, sezione penale 21780/2011, illustrata sul Sole 24 Ore del 1° giugno, e quella del Consiglio di Stato 2100/2011).
Il Durc nasce come un documento che certifica la regolarità contributiva e assicurativa del datore di lavoro e nel tempo ha acquistato sempre più importanza nelle dinamiche gestionali delle aziende. Le modalità di rilascio del documento sono fissate nel decreto del ministero del Lavoro del 24.10.2007 (pubblicato sulla «Gazzetta ufficiale» 279 del 2007), in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1176, della legge 296/2006.
Le aziende devono essere in possesso del Durc per le seguenti finalità:
- fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale previsti dall'ordinamento italiano;
- fruizione di benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria;
- nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia.
In realtà, tenuto conto delle normativa sulla responsabilità solidale delle imprese che opera in ambito contributivo, assicurativo e fiscale, il Durc è richiesto anche nell'ambito di appalti che avvengono tra privati.
Molte leggi regionali hanno subordinato la validità della concessione edilizia per costruire alla presentazione del Durc da parte del costruttore.
Opportunamente, la Cassazione (sentenza 21780/2011), ha confermato che la mancata presentazione del documento di regolarità non può mai integrare i presupposti di un reato ma può produrre effetti sanzionatori solo sul piano amministrativo.
La Cassazione spiega che il legislatore non ha mai inteso introdurre sanzioni penali in questo ambito. Queste, dunque, non possono neanche essere introdotte surrettiziamente.
La richiesta del documento di regolarità deve essere fatta dalle aziende per via telematica sul sito dell'Inps, dell'Inail oppure sul sito www.sportellounicoprevidenziale.it: il documento va rilasciato entro il termine massimo di trenta giorni, salva la formazione del silenzio assenso.
Nell'ambito delle procedure di appalto, il Durc relativo al soggetto appaltatore o subappaltatore può essere richiesto dalle amministrazioni pubbliche o dai soggetti privati a rilevanza pubblica appaltanti e dalle società di attestazione e qualificazione delle aziende (Soa).
Se l'Istituto previdenziale che rilascia il Durc è lo stesso soggetto che ammette il richiedente a fruire del beneficio contributivo o agisce in qualità di stazione appaltante, l'Istituto stesso provvede alla verifica dei presupposti per il suo rilascio, senza emettere il Durc.
Anche se su questa previsione si registrano diversi casi in cui gli Enti previdenziali continuano a richiedere alle aziende appaltatrici di servizi la presentazione del Durc prima di procedere al pagamento dei servizi.
Per la fruizione delle agevolazioni normative e contributive, il Durc ha validità mensile. Nel solo settore degli appalti privati il Durc ha validità trimestrale.
In mancanza dei requisiti, prima dell'emissione del Durc negativo, i soggetti competenti al rilascio devono invitare l'interessato a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni.
Con una recente interpretazione, il ministero del Lavoro ha stabilito che la violazione dei tetti previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro dell'edilizia sul numero massimo di lavoratori part-time che possono essere presenti in azienda, determina una irregolarità contributiva e il mancato rilascio del Durc.
Anche in presenza di un debito, l'azienda ha diritto al rilascio del Durc positivo:
- in pendenza di contenzioso amministrativo, la regolarità può essere dichiarata sino alla decisione che respinge il ricorso;
- in pendenza di contenzioso giudiziario, la regolarità è dichiarata sino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, salvo l'ipotesi in cui l'autorità giudiziaria abbia adottato un provvedimento esecutivo che consente l'iscrizione a ruolo delle somme oggetto del giudizio.
In questi casi, è opportuno che il datore di lavoro notifichi agli uffici competenti l'instaurazione del contenzioso poiché spesso, per mancanza di comunicazione interna, gli uffici competenti al rilascio del Durc non ne sono a conoscenza (articolo Il Sole 24 Ore del 08.
06.2011).

APPALTIRegolarità contributiva allargata. Durc per tutti i contratti pubblici, salva l'esplicita deroga.
Nuove regole sul Durc negli appalti pubblici. La certificazione di regolarità contributiva va richiesta anche nei confronti di fondazioni e università; ogni attestazione, inoltre, è vincolata alla richiesta (contratto) per cui è stata emessa, con la sola eccezione dell'ipotesi di acquisizioni in economia di beni e servizi con affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento (valore al di sotto dei 20 mila euro).

Le novità arrivano dall'entrata in vigore (dall'08.06.2011) del nuovo regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici.
Il nuovo regolamento.
Le nuove regole sul Durc sono previste dal regolamento attuativo del codice dei contratti pubblici, dpr n. 207 del 05.10.2010 che dà attuazione al dlgs n. 163/2006, in vigore dall'08 giugno, il quale dedica l'intero Titolo H alla materia del Durc.
Riprendendo la definizione finora vigente, l'articolo 6 del regolamento stabilisce che per Durc s'intende «il certificato che attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti Inps, Inail, nonché cassa edile per i lavori, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento».
Gli operatori economici.
L'obbligo della regolarità contributiva, dunque, gira attorno alla figura di «operatore economico», in quanto è nei confronti di questo soggetto che il certificato funge da certificazione e perché riguardo ai lavori di tale soggetto che le amministrazioni sono tenute a verificare la regolarità contributiva. Per operatore economico. soggetto obbligato alla regolarità contributiva, s'intende «l'imprenditore, il fornitore e il prestatore di servizi o un raggruppamento o consorzio di essi», siano essi persone fisiche o persone giuridiche.
Ai sensi del codice dei contratti pubblici (articolo 3) i termini relativi a «imprenditore», «fornitore» e «prestatore di servizi» designano una persona fisica o una persona giuridica o un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (Geie), che offra sul mercato, rispettivamente, la realizzazione di lavori oppure opere, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi. Il termine «raggruppamento temporaneo» designa un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di una unica offerta. Il termine «consorzio» si riferisce ai consorzi previsti dall'ordinamento, con o senza personalità giuridica.
Secondo l'autorità di vigilanza sui contratti pubblici (determinazione n. 7/2010) la nozione di «operatore economico» in ambito europeo è molto ampia e tende ad abbracciare tutta la gamma dei soggetti che potenzialmente possono prender parte a una pubblica gara. Pertanto sono operatori economici anche le fondazioni, gli istituti di ricerca e le Università in quanto «per il diritto comunitario, la nozione di impresa comprende qualsiasi ente che esercita un'attività economica consistente nell'offerta di beni e servizi su un determinato mercato, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento (Corte di giustizia Ue, sentenza 26.03.2009, causa C-113/07)».
Soggetti tenuti a richiedere il Durc.
In base al nuovo regolamento la regolarità contributiva si riferisce a tutti i contratti pubblici, siano essi di lavori, di servizi o di forniture. Restano esclusi, pertanto, i soli contratti pubblici per i quali lo stesso codice prevede espressamente una deroga (Parte I, Titolo II del Codice avente ad oggetto «contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del codice», come ad esempio i contratti di servizi di arbitrato e conciliazione, di cui all'articolo 19, comma 1, lettera c).
È questa una previsione, dunque, che conferma che il Durc va sempre richiesto, senza alcuna eccezione, per ogni tipologia di contratto pubblico e, dunque, anche nel caso degli acquisti in economia odi modesta entità (interpello n. 10/2009 del ministero del lavoro). Spetta alla p.a. procedente stabilire se la fattispecie rientri nella tipologia del contratto pubblico e, quindi, se debba essere acquisito il Durc. In caso affermativo, le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (il regolamento, infatti, stabilisce che il Durc nei contratti pubblici deve essere richiesto d'ufficio dalle «amministrazioni aggiudicatrici»).
Nei confronti dei soggetti diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici, invece, il nuovo regolamento dispone che il Durc sia prodotto dagli stessi operatori economici. Pertanto, le imprese pubbliche, che non sono amministrazioni aggiudicatrici, non sono tenute ... (articolo ItaliaOggi del 30.05.2011 - tratto da www.corteconti.it).

APPALTI: Interrogazione a risposta immediata n. 3-01670 dell'On. Zeller, concernente chiarimenti in merito alla possibilità di produrre una dichiarazione sostitutiva in luogo del documento unico di regolarità contributiva (DURC) per i contratti pubblici di modesto importo e relativa risposta del 25.05.2011 fornita nell'ambito del "question-time" alla Camera dei Deputati (link a http://nuovo.camera.it).
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Si legga l'interrogazione con relativa risposta anche in formato .PDF cliccando qui (vai alle pagg. 37 e 38).

APPALTI: L. Bellagamba, DURC ED EFFICACIA DELLA DEFINITIVA AGGIUDICAZIONE - La previsione di cui all’art. 6, comma 3, lett. b), del regolamento attuativo del codice e l’ordinamento degli enti locali (link a www.linobellagamba.it).

APPALTISulla regolarità contributiva.
Non essendo stata perfezionata alcuna definizione consensuale e in mancanza d’impugnazione degli avvisi di liquidazione, si deve ritenere che all’epoca di presentazione dell’offerta i debiti tributari della società ricorrente erano definitivamente accertati.
Non rileva, inoltre, la circostanza della regolarizzazione postuma. È sufficiente richiamare sul punto il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la regolarità contributiva non solo deve sussistere alla data di presentazione della domanda, ma deve conservarsi per tutto lo svolgimento della procedura ed anche durante l'esecuzione del contratto (Consiglio Stato, sez. V, 09.04.2010, n. 1998; TAR Lazio-Roma, sez. III, 03.11.2010, n. 33141).
Ammettere la regolarizzazione successiva costituirebbe in senso contrario un pericoloso vulnus al principio della par condicio dei partecipanti in quanto costituirebbe la premessa per una generalizzata sanatoria di posizioni irregolari nell’ambito dei pagamenti dei tributi da parte delle imprese, nel quale l'obiettivo del legislatore è proprio quello di verificare e premiare comportamenti "virtuosi" perché conformi agli obblighi di legge (TAR Campania-Salerno, sez. I, 07.09.2010, n. 10763) (massima tratta da www.dirittodegliappaltipubblici.it -  TAR Sicilia-Catania, Sez. I, sentenza 14.04.2011 n. 931 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

APPALTI: DURC irregolare? Ditta esclusa dalla gara di appalto.
Con la sentenza 04.04.2011 n. 2100, il Consiglio di Stato -Sez. VI- ha affermato -diversamente rispetto a quanto espresso in una recente sentenza (C.d.S. n. 1228 depositata in segreteria il 24.02.2011)- che una sola violazione contributiva con un DURC non in regola, è motivo di esclusione da una gara pubblica.
Con ricorso proposto al TAR per il Veneto una società impugnava il provvedimento di esclusione dalla gara per l’affidamento di un servizio di progettazione, indetta dalla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di un Comune della Regione Veneto, con l’ulteriore sanzione consistente nella segnalazione all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici per l’annotazione sul casellario da questa tenuto.
Alla suddetta determinazione la stazione appaltante perveniva sul rilievo che la società ricorrente non era in possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione dell’offerta, del requisito di regolarità contributiva, secondo quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. i) del d.lgs. 12.04.2006, n. 163 (cd. Codice degli Appalti Pubblici) e dall’alleg. A), lett. l) alla lettera di invito, ed aveva altresì sul punto presentato una dichiarazione non veritiera.
Si evidenzia che l’art. 38, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n. 163 del 2006 dispone, per la parte che qui rileva, che “(…) sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti (...) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti (…)”.
Una recente sentenza.
Il Consiglio di Stato su un argomento molto simile a quello oggetto del presente commento, ha affermato che i debiti previdenziali di entità minima non possono causare l’esclusione dalla partecipazione a gare di appalto pubbliche da parte delle imprese private; una ditta partecipante ad una gara d'appalto, qualora il bando di gara richieda genericamente, come nel caso di specie, una sua dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 163/2006, può essere escluso soltanto qualora la stazione appaltante sia oggettivamente certa che l'eventuale debito contributivo dichiarato sia grave e definitivamente accertato, e cioè non esistano in atti di gara elementi che possano condurre a diversa conclusione, mediante accertamenti ulteriori.
Il Consiglio di Stato evidenzia, inoltre, che soltanto quando il bando richieda che debbano essere dichiarate tutte le violazioni contributive in cui il concorrente sia eventualmente incorso, può dedursi che lo stesso bando esiga una dichiarazione dal contenuto più ampio e più puntuale rispetto a quanto prescritto dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006; infatti, soltanto in tali ipotesi può decidersi che la stazione appaltante si sia riservata una valutazione più ampia di gravità o meno dell'illecito per poter procedere all'esclusione dalla gara, in ragione di una causa che non sia solo quella, sostanziale, dell'essere stata commessa una grave violazione (nella specie contributiva), ma anche quella, formale, di aver omesso una dichiarazione prescritta dal bando.
La sentenza n. 2100 del Consiglio di Stato.
I giudici di Palazzo Spada, nella parte del dispositivo della sentenza che è di interesse per l’argomento oggetto del presente commento, affermano che l’intrinseca gravità dell’omissione contributiva del DURC (documento unico di regolarità contributiva) rilasciato dagli istituti di previdenza ha attestato una situazione di inadempienza per un importo di euro 14.000,00, riferito a tre periodi di contribuzione (mesi di luglio, agosto, settembre 2008).
Applicando i parametri di cui all’art. 8, comma 3, del DM 24.10.2007 che individuano come cause non ostative al rilascio del documento di regolarità contributiva uno scostamento di euro 100,00 rispetto al dovuto, o non superiore al 5% fra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione, la violazione accertata supera entrambi detti limiti di tolleranza.
Con riguardo, in particolare, allo scostamento percentuale, l’omissione contributiva è stata totale per tre periodi di contribuzione e, ragguagliata all’ intero arco annuale di contribuzione, supera ampiamente il limite di tolleranza del 5 %.
La decisione della stazione appaltante di esclusione dalla gara non si configura pertanto irragionevole, in raffronto ai parametri che in via ordinaria presiedono il rilascio del DURC, né sproporzionata al fine perseguito dalla disciplina sui requisiti di ammissione alle gare pubbliche che, con “riguardo alla c.d. correntezza contributiva, eleva ad elemento di affidabilità della ditta contraente il corretto assolvimento degli obblighi di contribuzione nei confronti delle maestranze ed, allo stesso tempo, ne rafforza l’ adempimento a salvaguardia di diritti non disponibili del lavoratore”.
Il requisito di correntezza contributiva, osservano i giudici amministrativi del Consiglio di Stato, va posseduto, come ogni altro requisito di ammissione, alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione e non esplica effetto sanante, la sua regolarizzazione in data successiva (commento tratto da link a www.ipsoa.it - link a www.giustizia-amministrativa.it).

APPALTI: L. Bellagamba, La circolare INAIL n. 22 del 24.03.2011 sul DURC: aspetti particolari (link a www.linobellagamba.it).

APPALTI: DURC per subappalto”, possibilità di delegare la Cassa Edile per la richiesta mensile.
Le imprese subappaltatrici possono delegare la cassa edile a richiedere il DURC (Documento unico di regolarità contributiva) mensilmente, per un determinato periodo di tempo, per lavori privati e ad inviarlo all'impresa appaltatrice attraverso la P.E.C. (Posta Elettronica Certificata).
La Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili (CNCE) spiega, attraverso una comunicazione pubblicata sul proprio sito, di aver ricevuto numerose segnalazioni da parte di Casse Edili in merito a richieste, avanzate da imprese che affidano lavori in subappalto, in particolare nell'edilizia privata, di poter accedere direttamente ai DURC relativi alle proprie imprese subappaltatrici
Tali richieste, non accettabili per evidenti violazioni di privacy, vengono motivate con la necessità -anche in relazione alla responsabilità solidale dell'impresa appaltatrice- di controllare mensilmente la regolarità dell'impresa subappaltatrice ed evitare possibili contraffazioni del documento. Tali obiettivi oggi non sono perseguibili attraverso un DURC con validità trimestrale e rilasciato esclusivamente all'impresa richiedente. Inoltre, la prassi che si va diffondendo, cioè quella di richiedere un DURC ogni mese anche in caso di lavori privati, richiede alle stesse imprese subappaltatrici un ulteriore impiego di tempo e di risorse.
Per rispondere a queste problematiche, il Consiglio di Amministrazione della CNCE ha deciso di offrire la possibilità alle imprese subappaltatrici, attraverso uno specifico modulo, di delegare la Cassa Edile, per un determinato periodo, a richiedere mensilmente il DURC per lavori privati e ad inviarne copia, per conoscenza, all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'impresa appaltatrice.
In allegato a questo articolo un fac-simile della richiesta da inoltrare alla Cassa Edile (link a www.acca.it).

APPALTI: OGGETTO: DURC Aggiornamento del servizio “sportellounicoprevidenziale.it”. Regolamento attuativo del Codice dei Contratti Pubblici (circolare 28.03.2011 n. 59 - link a www.inps.it).

APPALTI: Il Durc non fa sconti a nessuno. Certificato per tutti i contratti pubblici, anche in economia. L'Inail fa il punto sulle nuove regole in materia di regolarità contributiva in vigore dall'08.06.2011.
Il Durc non ammette deroghe. Occorre per tutti i contratti pubblici, siano essi di lavoro, di servizi o di forniture, e anche nel caso di acquisti in economia o di modesta entità. Nell'aggiudicazione di un appalto, tuttavia, vale il criterio dello .scostamento non gravo. Per cui omissioni contributive fino al 5% del dovuto o, se superiori, fino a 100 euro, non pregiudicano la regolarità.
È quanto precisa, tra l'altro, la circolare 24.03.2011 n. 22 diffusa ieri dall'Inail con le novità in materia di regolarità contributiva operative dall'08 giugno, a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento di attuazione del codice di attuazione dei contratti pubblici.
L'Inail, inoltre, avverte che, per consentire l'adeguamento della procedura telematica, il sito dedicato (www sportellounicoprevidenziale.it) è chiuso dalle ore 23 di ieri fino alle ore 9 del 28.03.2011.
Il Durc nei contratti pubblici. La circolare spiega che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 6 del predetto regolamento (dpr n. 207/2010), l'ambito di applicazione del Durc nei contratti pubblici comprende praticamente tutti i contratti sia di lavori, di servizi che di forniture. Pertanto, restano esclusi i soli contratti per i quali lo stesso Codice prevede una deroga espressa (ad esempio i contratti di servizi di arbitrato e conciliazione).
In base a tale previsione, quindi, il Dure deve essere richiesto, senza alcuna eccezione, per ogni contratto pubblico e, dunque, anche nel caso degli acquisti in economia o di modesta entità. Spetta alla pubblica amministrazione procedente, aggiunge l'Inail, stabilire se la fattispecie concreta rientri nella tipologia del contratto pubblico e, quindi, se debba essere chiesto il Durc.
In tabella sono indicate le fasi del contratto per le quali vi è obbligo della regolarità contributiva mediante il Durc. L'Inail conferma che, anche a seguito del nuovo codice dei contratti, il Durc va richiesto per ogni singolo contratto pubblico e, all'interno di questo, per ciascuna fase operativa.
Lo scostamento. In merito all'attestazione di regolarità, l'Inail spiega che si applica il criterio dello scostamento non grave. Questo si realizza ... (articolo ItaliaOggi del 25.03.2011 - tratto da www.corteconti.it).

APPALTI: E' illegittima l'esclusione dalla gara dell'impresa che ha omesso di presentare il DURC richiesto a pena di esclusione, ma ha presentato la relativa dichiarazione sostitutiva.
Le disposizioni in materia di documentazione amministrativa –inclusa quella riguardante le dichiarazioni sostitutive- si applicano in tutti i casi in cui sia prevista una certificazione, ivi comprese quelle concernenti le procedure di aggiudicazione ed affidamento di opere pubbliche; in definitiva, anche in assenza di richiamo, da parte dei bandi e degli altri atti regolatori di gare di evidenza pubblica, dell’art. 77 DPR n. 445/2000, e dell’art. 46 del medesimo DPR, lett. p) -che consente la dichiarazione sostitutiva anche riguardo all’assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto- si deve ammettere la certificazione semplificata e sostitutiva stabilita dal menzionato testo unico   (massima tratta da www.dirittodegliappaltipubblici.it - TAR Sicilia-Catania, Sez. IV, sentenza 23.03.2011 n. 692 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

APPALTIIl Durc irregolare non stoppa l'appalto.
Escluso che una mera irregolarità che emerge dal Durc sia sufficiente a revocare l'appalto di opera pubblica all'impresa vincitrice. Laddove il bando di gara non pone paletti precisi, la stazione appaltante ha il dovere di verificare che la violazione delle norme contributive che emerge dal documento di regolarità sia effettivamente «grave» come richiede la legge ai fini dell'esclusione del concorrente. Insomma, ha ragione l'azienda che sottolinea come compensando i suoi crediti e debiti nei confronti dell'Inail emerge che la somma da versare all'istituto previdenziale sia ampiamente sotto la dead line indicata come minimo debito contributivo (100 euro) dal dm 27.10.2007.

È quanto emerge dalla sentenza 02.03.2011 n. 1288, emessa dalla VI Sez. del Consiglio di stato.
Automatismi esclusi. L'impresa, nella specie, riesce a ottenere anche che sia revocata l'aggiudicazione dell'appalto all'azienda controinteressata.
La declaratoria di irregolarità contributiva relativa al Dure risulta sì un grave indizio che va tuttavia valutato dalla stessa stazione appaltante ai fini dell'esclusione. Né costituisce un parametro obbligatorio la soglia minima dei 100 euro, al di sotto della quale non esiste debito contributivo: il decreto ministeriale del 2007, infatti, non è norma attuativa del codice dei contratti pubblici.
Forma e sostanza. La chiave di volta, insomma, sta sempre nel bando di gara.
Se il bando richiede che debbano essere dichiarate tutte le violazioni contributive in cui il concorrente sia eventualmente incorso, vuol dire che si esige una dichiarazione dal contenuto più ampio e più puntuale rispetto a quanto prescritto dall'articolo 38 del codice dei contratti; soltanto in questo caso, dunque, si può ben dire che la stazione appaltante si sia riservata una valutazione più ampia di gravità o meno dell'illecito per poter procedere all'esclusione dalla gara: si tratta di un'ipotesi in cui si configura infatti una violazione a un tempo sostanziale e formale, con il mancato rispetto di una prescrizione del bando che si unisce all'omesso versamento contributivo (articolo ItaliaOggi del 15.03.2011 - tratto da www.corteconti.it).

APPALTI: Sulla funzione del DURC in materia di gare d'appalto.
Il DURC ha la funzione di attestare il regolare pagamento dei debiti previdenziali da parte delle imprese e sotto questo profilo è qualificabile come un "certificato", che attesta l'esistenza di determinati requisiti in capo al suo titolare fino a dimostrazione di falso. Il DURC è quindi un documento fidefacente delle cui risultanze la stazione appaltante non può che prendere atto senza dovere, né potere, effettuare un proprio sindacato.
Lo strumento per contestare le risultanze contenute nel DURC, come per tutti i documenti fidefacenti, è la querela di falso. Il decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 24.10.2007 regolamenta analiticamente la procedura di rilascio del DURC prevedendo anche, all'art. 8, c. 3, le condizioni al verificarsi delle quali deve ritenersi "grave", ai fini della partecipazione alle gare di appalto, lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate.
Questo conferma che la stazione appaltante non ha alcun potere di apprezzare e valutare le risultanze del documento (TAR Toscana, Sez. I, sentenza 14.02.2011 n. 313 - link a www.dirittodeiservizipubblici.it).

APPALTI - EDILIZIA PRIVATA: Finalmente un documento sintetico e professionale per sapere TUTTO sul DURC.
Cosa si intende per Documento Unico di Regolarità Contributiva? Chi rilascia il DURC? Chi può richiedere il DURC? Da quale momento decorre la validità del DURC? …
A tutti questi quesiti risposte chiare e precise da parte dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. Il documento che proponiamo in allegato, redatto dall’Ente più autorevole del settore dei LL.PP., risulta certamente utilissimo a tutti gli operatori dell’edilizia (link a www.acca.it).

APPALTIIl concorrente che abbia tempestivamente richiesto il d.u.r.c. e si veda rilasciare un documento incompleto per inerzia dell’ente interpellato, non può subire conseguenze pregiudizievoli a causa dell’inefficienza del medesimo.
La società ricorrente aveva sostenuto in primo grado che l’aggiudicazione del servizio della manutenzione dell’illuminazione pubblica in un Comune campano in favore della società resistente doveva ritenersi illegittima perché il DURC prodotto dall’aggiudicataria non era idoneo a comprovare la regolarità contributiva della concorrente, essendo stato rilasciato 28 giorni dopo la richiesta e nonostante che l’Ufficio INPS competente non si fosse pronunciato per la parte di competenza.
Il TAR non ha condiviso la censura osservando che la circostanza non poteva produrre l’invalidità della procedura in quanto l’Amministrazione avrebbe svolto ulteriori controlli della regolarità contributiva in sede di stipula del contratto. Con il ricorso in commento la società ricorrente in primo grado ripropone la censura, rilevando che non è stato svolto alcun accertamento circa la regolarità contributiva della concorrente alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, fissato nel 18.12.2009.
In particolare l’appellante deduce che il d.u.r.c. presentato in sede di domanda non conteneva un accertamento esplicito di regolarità contributiva non essendosi pronunziata la sede INPS di Nola; non si era, inoltre, prodotto il silenzio assenso, non essendo ancora trascorsi al momento del rilascio (02.12.2009) trenta giorni dalla data della domanda (04.11.2009); i d.u.r.c. prodotti successivamente si riferivano, infine, a periodi successivi alla data di presentazione della domanda.
Questa censura, ad avviso dei giudici del Consiglio di Stato, non può essere accolta. Gli stessi, infatti, rilevano in primo luogo che l’aggiudicataria ha presentato, unitamente alla domanda di partecipazione, un d.u.r.c. “in corso di validità”, come prescritto dal punto 11 del disciplinare, posto che il documento prodotto è stato rilasciato il 02.12.2009 e, avendo validità di un mese a norma dell’art. 7 del d.m. 24.10.2007, non era scaduto al 18 dello stesso mese.
Il d.u.r.c. presentato, tuttavia, si presentava non regolare in quanto recava l’attestazione della regolarità contributiva INAIL ma non quella INPS, non essendosi pronunciata la sede INPS competente. Inoltre, per questa parte, secondo l’assunto, non poteva ritenersi formato il silenzio assenso perché il certificato è stato rilasciato 28 giorni dopo la richiesta (4 novembre) e non un mese, come richiesto dall’art. 7 del medesimo d.m..
I giudici d’appello ritengono comunque che queste circostanze non possano produrre l’esclusione della società resistente dalla gara. Va tenuto presente che a norma dell’art. 8, comma 3, del d.m. 24.10.2007, già citato, e secondo le precisazioni contenute nella Circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 30.01.2008: “3. Ai soli fini della partecipazione a gare di appalto non osta al rilascio del DURC uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna Cassa edile. Non si considera grave lo scostamento inferiore o pari al 5% tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione o, comunque, uno scostamento inferiore ad € 100,00, fermo restando l'obbligo di versamento del predetto importo entro i trenta giorni successivi al rilascio del DURC.”.
La detta normativa regolamentare, che impone di dichiarate la regolarità contributiva anche in caso di violazioni non gravi dei relativi obblighi, costituisce applicazione di un principio sancito, a livello legislativo, dall’art. 38, comma 1, lett. i), del d.lgs n. 163 del 2006, a norma del quale devono essere esclusi dalle gare i soggetti: “che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti”.
La giurisprudenza si attiene costantemente dal suddetto dettato normativo, affermando: “ In materia di esclusione dalla partecipazione alle procedure di gara e dalla stipula dei relativi contratti dei soggetti che "hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana e dello Stato in cui sono stabiliti", l'art. 38, comma 1, lett. i), del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 163 del 2006) deve essere interpretato nel senso che il principio dell'autonomia del procedimento di rilascio del DURC (documento unico regolarità contributiva) impone che la stazione appaltante debba basarsi sulle certificazioni risultanti da quest'ultimo documento, prendendole come un dato di fatto inoppugnabile, e debba altresì valutare, innanzi tutto, se sussistono procedimenti diretti a contestare gli accertamenti degli enti previdenziali riportati nel DURC, o condoni, ed in secondo luogo se la violazione riportata nel DURC, in relazione all'appalto o fornitura in questione o alla consistenza economica della ditta concorrente o ad altre circostanze, risulti o no "grave" (Consiglio Stato , sez. IV, 15.09.2010 , n. 6907).
Il dato normativo e giurisprudenziale rende evidente che neppure in presenza di una accertata violazione degli obblighi contributivi la stazione appaltante può disporre automaticamente la esclusione dalla gara, e ciò deve indurre, per il principio di continenza, a trarre conclusioni dello stesso segno in ipotesi, come quella in esame, in cui sia presentato un d.u.r.c. in corso di validità, dal quale non emerga alcuna inadempienza ai predetti obblighi. La circostanza che l’INPS competente non si sia ancora pronunciato al 28° giorno dalla domanda non è motivo sufficiente per ribaltare la soluzione qui accolta, che appare confortata, oltre il già detto, da argomenti ulteriori.
In tema di rilascio del d.u.r.c. vige il principio del silenzio assenso che si matura al trentesimo giorno dalla data di presentazione della richiesta. L’emissione di un d.u.r.c incompleto per mancata pronuncia di uno degli enti tenuti al rilascio non impedisce di ritenere implicitamente certificata la regolarità contributiva, per la parte non considerata dalla certificazione esplicita, con il compiersi del termine prescritto per la formazione del silenzio assenso.
D’altra parte, il concorrente che abbia tempestivamente richiesto il d.u.r.c. e si veda rilasciare un documento, privo di accertamenti negativi, ma incompleto per inerzia dell’ente interpellato, non può subire conseguenze pregiudizievoli a causa dell’inefficienza del medesimo, avendo, oltre tutto, soddisfatto l’onere di produrre l’unico documento di cui poteva disporre alla scadenza del termine per la presentazione della domanda.
Né va taciuto che –secondo la giurisprudenza– il d.u.r.c., anche se formatosi in virtù del silenzio assenso, “assume la valenza di una dichiarazione di scienza, da collocarsi fra gli atti di certificazione o di attestazione redatti da un pubblico ufficiale ed aventi carattere meramente dichiarativo di dati in possesso della pubblica amministrazione, assistito da pubblica fede ai sensi dell'articolo 2700 c.c., facente pertanto prova fino a querela di falso.
Attesa la natura giuridica del DURC, non residua in capo alla stazione appaltante alcun margine di valutazione o di apprezzamento in ordine ai dati ed alle circostanze in esso contenute.” (Cons. St., sez. IV, 12.03.2009 n. 1458) (commento tratto da www.documentazione.ancitel.it - Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 11.01.2011 n. 83 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

APPALTI: Il concorrente che abbia tempestivamente richiesto il d.u.r.c. e si veda rilasciare un documento, privo di accertamenti negativi ma incompleto per inerzia dell'ente interpellato, non può subire conseguenze pregiudizievoli a causa dell'inefficienza dell'ente medesimo, avendo, oltre tutto, soddisfatto l'onere di produrre l'unico documento di cui poteva disporre alla scadenza del termine per la presentazione della domanda.
A norma dell’art. 8, comma 3, del d.m. 24.10.2007 e secondo le precisazioni contenute nella Circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 30.01.2008: “3. Ai soli fini della partecipazione a gare di appalto non osta al rilascio del DURC uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna Cassa edile. Non si considera grave lo scostamento inferiore o pari al 5% tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione o, comunque, uno scostamento inferiore ad € 100,00, fermo restando l'obbligo di versamento del predetto importo entro i trenta giorni successivi al rilascio del DURC.”.
La detta normativa regolamentare, che impone di dichiarate la regolarità contributiva anche in caso di violazioni non gravi dei relativi obblighi, costituisce applicazione di un principio sancito, a livello legislativo, dall’art. 38, comma 1, lett. i), del d.lgs n. 163 del 2006, a norma del quale devono essere esclusi dalle gare i soggetti: “che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti”.
La giurisprudenza si attiene costantemente dal suddetto dettato normativo, affermando: “In materia di esclusione dalla partecipazione alle procedure di gara e dalla stipula dei relativi contratti dei soggetti che "hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana e dello Stato in cui sono stabiliti", l'art. 38, comma 1, lett. i), del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 163 del 2006) deve essere interpretato nel senso che il principio dell'autonomia del procedimento di rilascio del DURC (documento unico regolarità contributiva) impone che la stazione appaltante debba basarsi sulle certificazioni risultanti da quest'ultimo documento, prendendole come un dato di fatto inoppugnabile, e debba altresì valutare, innanzi tutto, se sussistono procedimenti diretti a contestare gli accertamenti degli enti previdenziali riportati nel DURC, o condoni, ed in secondo luogo se la violazione riportata nel DURC, in relazione all'appalto o fornitura in questione o alla consistenza economica della ditta concorrente o ad altre circostanze, risulti o no "grave" (Consiglio Stato, sez. IV, 15.09.2010, n. 6907).
Il dato normativo e giurisprudenziale rende evidente che neppure in presenza di una accertata violazione degli obblighi contributivi la stazione appaltante può disporre automaticamente la esclusione dalla gara, e ciò deve indurre, per il principio di continenza, a trarre conclusioni dello stesso segno in ipotesi, come quella in esame, in cui sia presentato un d.u.r.c. in corso di validità, dal quale non emerga alcuna inadempienza ai predetti obblighi.
In tema di rilascio del d.u.r.c. vige il principio del silenzio assenso che si matura al trentesimo giorno dalla data di presentazione della richiesta. L’emissione di un d.u.r.c incompleto per mancata pronuncia di uno degli enti tenuti al rilascio non impedisce di ritenere implicitamente certificata la regolarità contributiva, per la parte non considerata dalla certificazione esplicita, con il compiersi del termine prescritto per la formazione del silenzio assenso.
D’altra parte, il concorrente che abbia tempestivamente richiesto il d.u.r.c. e si veda rilasciare un documento, privo di accertamenti negativi, ma incompleto per inerzia dell’ente interpellato, non può subire conseguenze pregiudizievoli a causa dell’inefficienza del medesimo, avendo, oltre tutto, soddisfatto l’onere di produrre l’unico documento di cui poteva disporre alla scadenza del termine per la presentazione della domanda.
Né va taciuto che –secondo la giurisprudenza– il d.u.r.c., anche se formatosi in virtù del silenzio assenso, “assume la valenza di una dichiarazione di scienza, da collocarsi fra gli atti di certificazione o di attestazione redatti da un pubblico ufficiale ed aventi carattere meramente dichiarativo di dati in possesso della pubblica amministrazione, assistito da pubblica fede ai sensi dell'articolo 2700 c.c., facente pertanto prova fino a querela di falso. Attesa la natura giuridica del DURC, non residua in capo alla stazione appaltante alcun margine di valutazione o di apprezzamento in ordine ai dati ed alle circostanze in esso contenute” (Cons. St., sez. IV, 12.03.2009 n. 1458)
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 11.01.2011 n. 83 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

anno 2010

APPALTI: DURC - Dal 1° gennaio 2011 al via la verifica di congruità del costo della manodopera per tutti i lavori: i valori minimi.
Le parti sociali dell'edilizia hanno firmato lo scorso 28/10/2010 un accordo finalizzato a contrastare il lavoro irregolare negli appalti pubblici e privati.
L'accordo prevede l'introduzione nel documento unico di regolarità contributiva di "indici di congruità della manodopera" in accordo alle disposizioni dell'art. 118, comma 6-bis, del D. Lgs. 163/2006.
In particolare si prevede che la Cassa Edili verifichi, con riferimento allo specifico contratto, la congruità dell'incidenza sul valore complessivo dell'opera del costo della manodopera.
L'accordo sottoscritto riporta in allegato le percentuali di incidenza del costo del lavoro (comprensivo dei contributi INPS, INAIL e Casse Edili) che costituiscono valori minimi, al di sotto dei quali scatta la presunzione di non congruità dell'impresa.
Tali percentuali saranno oggetto di un periodo di sperimentazione (dal 01/01/2011 al 31/12/2011), che coinvolgerà esclusivamente i lavori che avranno inizio a partire dal 01/01/2011.
Durante il periodo della sperimentazione, eventuali irregolarità sulla congruità dell´incidenza della manodopera sui lavori non avranno effetto sulla regolarità del DURC.
Il sistema della verifica della congruità dell´incidenza del costo del lavoro sul valore dell'opera, andrà in vigore a regime a partire dal 01/01/2012, per i lavori che avranno inizio a partire da quella data.
Per i lavori privati la verifica di congruità sarà applicata esclusivamente a quelli di entità pari o superiore a 70.000 Euro (link a www.acca.it).

APPALTI: L’impresa concorrente deve essere in regola con gli obblighi contributivi e fiscali fin dal momento di presentazione della domanda.
Secondo l’orientamento ormai consolidato in giurisprudenza, la correttezza contributiva e fiscale è infatti richiesta, alle imprese partecipanti alla selezione per l’aggiudicazione dell’appalto, come requisito indispensabile non solo per la stipulazione del contratto, bensì per l’ammissione alla gara, con la conseguenza che, ai fini della valida partecipazione, l’impresa deve essere in regola con tali obblighi fin dalla presentazione della domanda e conservare la correttezza del rapporto per tutto lo svolgimento di essa, restando irrilevante un eventuale adempimento tardivo delle obbligazioni previdenziali e tributarie (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 27.12.2004 n. 8215; Id., sez. IV, 20.09.2005 n. 4817; Id., sez. IV, 30.01.2006 n. 288; Id., sez. IV, 12.03.2009 n. 1458; Id., sez. VI, 11.08.2009 n. 4928; Id. sez. VI, 05.07.2010 n. 4243).
L’assunto non è smentito (e trova anzi conferma) dal disposto dell’art. 8, terzo comma, del decreto 24.10.2007 del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, in base al quale è ammessa, ai fini della partecipazione alle gare pubbliche, la regolarizzazione tardiva entro trenta giorni dall’emissione del d.u.r.c., purché si tratti di scostamenti inferiori o pari al 5% tra le somme dovute e quelle versate o, comunque, inferiori all’importo di 100 euro.
Per tutte le altre violazioni di entità superiore alla soglia di irrilevanza fissata dal d.m. del 2007, può considerarsi in regola solo l’impresa che, incorsa in situazione di irregolarità nel passato, abbia già condonato o in altro modo sanato le sue posizioni al momento della partecipazione.
E’ infatti indiscusso che il requisito di regolarità contributiva e fiscale sia richiesto dalla legge non già ai fini della stipulazione del contratto, ma per la stessa partecipazione alla gara: l’art. 38, comma 1, del Codice dei contratti pubblici dispone che “sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento… e non possono stipulare i relativi contratti…” i soggetti ai quali sia imputabile una delle situazioni elencate nella norma.
L’impresa concorrente deve pertanto essere in regola con gli obblighi contributivi e fiscali fin dal momento di presentazione della domanda, con conseguente irrilevanza a tali fini di ogni adempimento tardivo dell’obbligazione, anche se riconducibile al momento della scadenza del termine del pagamento.
La giurisprudenza ha in tal senso chiarito che i meccanismi di regolarizzazione tardiva, tipici del diritto tributario e previdenziale, possono rilevare nelle reciproche relazioni di debito e credito tra l’impresa e l’Amministrazione o l’ente previdenziale, nel senso di consentire al contribuente, con l’adempimento successivo, di evitare le conseguenze del ritardo e di conseguire i medesimi benefici che avrebbe ottenuto in caso di esatto adempimento. Tale finzione giuridica non può però valere a costituire nei confronti della stazione appaltante quella correttezza fiscale e contributiva, che la norma prescrive al momento di partecipazione alla gara, come qualificazione soggettiva dell’impresa in termini di rispetto degli obblighi di legge, e quindi come espressione di affidabilità della stessa.
D’altronde, a ritenere legittima una regolarizzazione tardiva con efficacia retroattiva, successiva al momento della partecipazione, ne discenderebbe la modifica della natura del requisito di partecipazione, che si trasformerebbe in requisito per la stipulazione del contratto; si consentirebbe una violazione della par condicio tra i concorrenti, in quanto l’aggiudicatario, dapprima non in regola con gli adempimenti di legge, potrebbe sanare ex post la propria situazione di irregolarità, con evidente disparità di trattamento nei confronti delle imprese che, in conformità della legge, avevano adempiuto agli obblighi fiscali e previdenziali prima di presentare l’offerta.
Inoltre, ha osservato la giurisprudenza che tale ampliamento della nozione di regolarità avrebbe anche l’effetto deleterio di indebolire l’osservanza della normativa fiscale e previdenziale, che al contrario, pur nell’ambito della normativa settoriale sull’espletamento delle gare, si vuol rafforzare. Le imprese sarebbero quasi incentivate alla violazione di legge, considerando di poter poi provvedere comodamente alla regolarizzazione, con l’effetto vantaggioso di poter scegliere se farlo o meno in funzione dell’utile risultato dell’aggiudicazione, senza il rischio di pregiudizio per il conseguimento dell’appalto (TAR Puglia-Bari, Sez. I, sentenza 18.11.2010 n. 3917 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

APPALTI: OGGETTO: Validità temporale del DURC. Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 35 dell’08.10.2010 (INPS, circolare 17.11.2010 n. 145).

APPALTI: Sulla sussistenza del requisito della regolarità contributiva nel caso di avvenuta regolarizzazione prima dell'apertura delle offerte.
Sulla violazione della clausola di "stand still" di cui all'art. 11, c. 10, del dlgs 163/2006.

L'avvenuta regolarizzazione, avvenuta in un tempo intermedio tra il momento della partecipazione alla gara e quello dell'apertura delle buste contenenti l'offerta economica, rende sostanzialmente ininfluente, ai fini della gara stessa, il transitorio momento di mancata regolarità contributiva. Ne consegue che, nel caso di specie, è legittima l'aggiudicazione di una gara d'appalto ad un'impresa nei confronti della quale siano state accertate irregolarità contributive ai sensi dell'art. 38, lett. i, del dlgs 163/2006, avendo la concorrente provveduto tempestivamente a sanare le suddette irregolarità in una fase antecedente all'apertura delle offerte.
La c.d. clausola di "stand still" di cui all'art. 11, c. 10, del dlgs 163/2006, prevede che il contratto non può essere stipulato prima che siano decorsi trentacinque giorni dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione. La violazione della clausola di "stand still", senza che concorrano vizi propri dell'aggiudicazione, non comporta l'annullamento di quest'ultima, né l'inefficacia del contratto, in quanto, ai sensi dell'art. 121, lett. "c" del c.p.a., il giudice che annulla l'aggiudicazione, dichiara inefficace il contratto, solo laddove il mancato rispetto dell'art. 11, c. 10, cit. abbia privato il ricorrente della possibilità di avvalersi di mezzi di ricorso prima della stipulazione del contratto e sempre che tale violazione si aggiunga ai vizi propri dell'aggiudicazione, diminuendo le possibilità del ricorrente di ottenere il bene della vita (TAR Calabria-Reggio Calabria, sentenza 20.10.2010 n. 942 - link a www.dirittodeiservizipubblici.it).

EDILIZIA PRIVATA - LAVORI PUBBLICI: C. Rapicavoli, DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva - Validità temporale - Circolare del Ministero del Lavoro n. 35/2010 dell'08.10.2010 (link a www.ambientediritto.it).

APPALTIDURC - Determinazione AVCP n. 1/2010 (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, circolare 08.10.2010 n. 35/2010).

APPALTI: Regolarità contributiva: necessaria per tutta la durata dell'appalto. La stazione appaltante deve basarsi sulle certificazioni risultanti dal DURC, prendendole come un dato di fatto inoppugnabile.
La regolarità contributiva costituisce requisito sostanziale di partecipazione alla gara, avendo il legislatore ritenuto tale regolarità indice dell'affidabilità, diligenza e serietà dell'impresa e della sua correttezza nei rapporti con le maestranze. Ne consegue che la piena verifica in merito alle relative dichiarazioni rientra nei poteri della stazione appaltante (sia in relazione alle specifiche previsioni del Codice dei contratti, sia con riguardo ai più generali canoni dell'azione amministrativa in materia di documenti amministrativi), riconosciuti come compatibili dalla Corte di Giustizia Europea, non ammessa ovviamente ogni possibilità di esclusione automatica.
Lo ha ribadito il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6907/2010.
In materia di esclusione dalla partecipazione alle procedure di gara e dalla stipula dei relativi contratti dei soggetti che «hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana e dello Stato in cui sono stabiliti», l'art. 38, comma 1, lettera i), del D. Leg.vo 163/2006 deve essere interpretato nel senso che il principio dell'autonomia del procedimento di rilascio del DURC (documento unico regolarità contributiva) impone che la stazione appaltante debba basarsi sulle certificazioni risultanti da quest'ultimo documento, prendendole come un dato di fatto inoppugnabile, e debba altresì valutare, innanzi tutto, se sussistono procedimenti diretti a contestare gli accertamenti degli enti previdenziali riportati nel DURC, o condoni, ed in secondo luogo se la violazione riportata nel DURC, in relazione all'appalto o fornitura in questione o alla consistenza economica della ditta concorrente o ad altre circostanze, risulti o meno «grave».
Peraltro, alla stregua della costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, la regolarità contributiva e fiscale, richiesta come requisito indispensabile per la partecipazione alla gara, deve essere mantenuta per tutto l’arco di svolgimento della gara stessa, sicché legittimamente l’Amministrazione ha potuto accertare, a fronte di DURC negativi, sia l'insussistenza del requisito normativamente richiesto, sia la non veridicità e reticenza sulle dichiarazione rese in sede di gara e nel corso delle verifiche in contraddittorio.
Rileva così il Collegio che la consapevolezza della mancata correttezza contributiva connota di gravità «tout court» la violazione, essendo la ricorrente onerata, al momento della domanda di partecipazione, e proprio al fine di evitare false dichiarazione, di rappresentare l'eventuale insoluto, la sua entità e le ragioni che l'avessero determinato, al fine di instaurare, essa stessa, un leale contraddittorio sul punto onde consentire alla stazione appaltante di escludere la gravità e definitività della violazione che comunque, indiscutibilmente, nel caso di specie alla data di aggiudicazione sussisteva (commento tratto da www.legislazionetecnica.it - Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 15.09.2010 n. 6907 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

APPALTI - EDILIZIA PRIVATA: M. Sperduti e E. Sperduti, Ancora una pronuncia del giudice amministrativo sul termine di validità del DURC (link a www.diritto.it).

APPALTIE' al momento della presentazione dell'offerta che l'impresa deve dichiarare la sua effettiva posizione nei confronti degli obblighi previdenziali (DURC), a nulla rilevando che tale situazione possa essere accertata e dimostrata solo in un momento successivo alla scadenza del termine, pur se con riferimento ad una data anteriore a tale scadenza.
Il termine “teorico” per la presentazione delle offerte fissato dalla lex specialis, diventa “concreto” con l'effettiva presentazione dell'offerta ed è a quel momento che l'impresa deve dichiarare la sua effettiva posizione nei confronti degli obblighi previdenziali, a nulla rilevando che tale situazione possa essere accertata e dimostrata solo in un momento successivo alla scadenza del termine, pur se con riferimento ad una data anteriore a tale scadenza.
Non appare, infatti, ammissibile una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti il possesso di un requisito in data futura, a maggior ragione se tale requisito dipende non dalla mera presentazione dell'istanza, ma dall'accoglimento della stessa che, nella fattispecie, è avvenuto in data successiva alla scadenza del bando, a nulla rilevando gli effetti retroattivi di tale accertamento (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 26.08.2010 n. 5968 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

APPALTIDurc irregolare, scarto irrilevante. Il Consiglio di stato non ammette eccezioni.
L'irregolarità del Durc non ammette eccezioni. Se un'impresa presenta una certificazione negativa ciò basta ad escluderla dall'appalto, a nulla rilevando l'entità delle irregolarità, né essendoci obbligo per il committente (la stazione appaltante) di svolgere un'istruttoria onde verificarne la gravità.
Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, Sez. V, aderendo all'indirizzo giurisprudenziale prevalente in materia, nella sentenza 24.08.2010 n. 5936.
La sentenza del Tar. La decisione ha annullato una sentenza del Tar Campania che, dando ragione ad un'impresa esclusa da un appalto del comune di Salerno, ha ritenuto fondata la tesi che, a fronte di un Durc incompleto in quanto privo di qualsiasi specificazione in ordine all'importo dei contributi non pagati (da cui la certificazione di irregolarità contributiva dell'impresa esclusa dall'appalto), la stazione appaltante (il committente) non poteva decidere l'esclusione dalla gara appunto perché, sulla base del Durc, non era possibile rendersi conto né della gravità dell'infrazione né della sicura esistenza della stessa.
La legge è legge. La sentenza del Tar, spiega il Consiglio di stato, ha trascurato che l'omissione di cui è accusato il Durc (entità/gravità delle infrazioni), non può di per sé determinare l'assoluta invalidità giuridica e quindi l'assoluta inutilizzabilità del documento stesso. Infatti, quanto basta per la appurare la regolarità contributiva è solo ed esclusivamente il Durc, che opera una verifica a una data ben precisa.
È vero, aggiunge il Cds, che la stazione appaltante non si è preoccupata di comprendere l'entità dell'irregolarità; come è pur vero che alcune sentenze hanno ritenuto non sufficiente il Durc ai fini dell'attestazione di non regolarità contributiva.
Tuttavia, l'orientamento giurisprudenziale prevalente in materia porta a escludere che le stazioni appaltanti debbano, in casi del genere, svolgere un'apposita istruttoria per verificare l'effettiva entità e gravità delle irregolarità contributive. Più ragionevole semmai, spiega il cds, sarebbe stato che l'impresa interessata si fosse preoccupata di verificare le risultanze del Durc e quindi di far presente al committente eventuali rettifiche prima della decisione dell'esclusione dalla gara. In definitiva, in adesione all'orientamento giurisprudenziale prevalente, il consiglio di stato riforma la sentenza del Tar Campania (articolo ItaliaOggi del 28.08.2010, pag. 26).

APPALTI - EDILIZIA PRIVATATroppo part-time blocca il Durc. Dal 1° ottobre niente documento a chi supera i limiti del ccnl. Le indicazioni della commissione nazionale delle casse edili dopo l'accordo del 19 aprile.
Niente Durc se in cantiere lavorano troppi operai a tempo parziale. Ed è troppo, per esempio, la presenza di due operai a part-time in un'impresa che ha in forza 65 operai a tempo indeterminato. A partire dal prossimo 1° ottobre, le casse edili considereranno elemento di irregolarità contrattuale e contributiva, ai fini del rilascio del Documento unico di regolarità contributiva (il Durc), l'eventuale superamento da parte dell'impresa delle percentuali massime di utilizzo di contratti part-time fissate dai contratti collettivi del settore edile.
Lo rende noto la Cnce, la commissione nazionale paritetica delle casse edili, nella delibera n. 433/2010, in attuazione dell'accordo 19.04.2010 di rinnovo del ccnl edilizia.
Part-time vincolati. Il vincolo all'utilizzo dei rapporti di lavoro a tempo parziale nel settore edile, vincoli di natura non normativa ma contrattuale, è stato introdotto dall'accordo 18.06.2008 di rinnovo del ccnl 20.05.2004.
Tale accordo, in particolare, disciplina il lavoro a tempo parziale prevedendo che il relativo rapporto può essere di tipo:
a) orizzontale, con riduzione della prestazione rispetto all'orario normale giornaliero;
b) verticale, con attività lavorativa svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno;
c) misto, con combinazione delle due precedenti modalità (orizzontale e verticale).
Altresì, ha previsto la forma scritta per l'instaurazione del rapporto con indicazione dell'orario di lavoro con riferimento al giorno, alla settimana, al mese o all'anno; che la retribuzione, diretta e indiretta, nonché tutti gli istituti contrattuali devono essere riconosciuti in proporzione all'orario di lavoro concordato; che le parti (lavoratore e datore di lavoro) possono stabilire condizioni per la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale o viceversa.
La novità, tuttavia, è stata l'introduzione di un vincolo all'instaurazione di tali rapporti. Per le assunzioni effettuate dal 1° agosto 2008, infatti, le imprese possono assumere «operai» a tempo parziale nella misura percentuale del 3% del totale degli assunti a tempo indeterminato, fermo restando la possibilità di assumere almeno un operaio a tempo parziale se non si eccede il 30% degli operai a tempo pieno dipendenti dell'impresa (per due part-time occorrono 66 dipendenti a tempo pieno); nonché la possibilità, per le imprese fino a tre dipendenti, di assumere operai a tempo parziale per un periodo massimo temporale pari al 30% del monte ore annuale degli addetti occupati nell'impresa.
L'accordo 19.04.2010. La novità del vincolo ai part-time riguarda solamente il personale con qualifica di operaio. Sono invece esclusi i contratti a tempo parziale stipulati per gli impiegati, per gli operai non adibiti alla produzione, esclusi gli autisti, per gli operai di 4° livello, per gli operai occupati in lavori di restauro e archeologici, per gli operai che fruiscano di trattamento pensionistico nonché per le trasformazioni di rapporti da full-time a part-time motivate dal gravi problemi di salute del richiedente, ovvero da necessità di assistenza del coniuge o parenti che richiedano assistenza continua.
Il vincolo ha avuto finora riflessi solamente contrattuali (assunzioni) e contributivi (versamenti contributivi). L'accordo di rinnovo sottoscritto il 19 aprile scorso, però, ha aggiunto un'ulteriore conseguenza al vincolo: la regolarità contributiva.
Stop al Durc. In sostanza, la nuova disciplina (del ccnl) stabilisce che la presenza di contratti a tempo parziale in misura eccedente le percentuali previste dal ccnl impedisce il rilascio del Durc. Per l'entrata in vigore della nuova disposizione è stato affidato il compito alla Cnce di recepire con propria delibera il nuovo criterio di «regolarità contributiva».
Ciò è avvenuto con la delibera n. 433/2010, la quale ha fissato l'operatività della nuova disposizione dal prossimo 1° ottobre. Entro questa data, dunque, le imprese hanno tempo per regolarizzare eventuali surplus di rapporti a tempo parziale. Solo in tal modo potranno evitare il diniego del rilascio del Durc che, inevitabilmente, scatterà dal 1° ottobre (articolo ItaliaOggi del 19.08.2010, pag. 26).

APPALTI: La proposizione successiva del ricorso non inficia l’efficacia preclusiva del D.U.R.C. negativo (link a www.mediagraphic.it).

APPALTI: L. Bellagamba, LA VALIDITÀ TEMPORALE DEL DURC NEGLI APPALTI PUBBLICI È DI TRE MESI – LA RESIDUALE INEVITABILITÀ PRATICA DI DOVER FAR RIFERIMENTO ALLA DATA DEL RILASCIO DEL DOCUMENTO – L’ESSENZIALITÀ DELLA VERIFICA DELL’EFFETTIVA EQUIVALENZA DELLE DIVERSE TIPOLOGIE DI DURC – L’APPOSIZIONE DI UN TERMINE MENSILE SUL DURC [aggiornamento a TAR Lazio-Roma, Sez. III-ter, 03.12.2009 n. 12411] (link a www.linobellagamba.it).

APPALTI: Regolarità contributiva - Esclusione dalla procedura - Termine entro cui va dimostrato il possesso dei requisiti prescritti - Individuazione - Scadenza del termine di presentazione delle domande.
E’ legittimo il provvedimento di esclusione dalla procedura, quando risulta, attraverso la verifica delle attestazioni rese in sede di gara che -contrariamente a quanto dichiarato- alla scadenza del termine previsto dal bando per la presentazione delle offerte la ricorrente non possedeva il prescritto requisito della regolarità contributiva.
Secondo la normativa nazionale vigente, il termine ultimo entro il quale le ditte invitate a partecipare alla gara hanno l’obbligo di dimostrare il possesso dei requisiti prescritti (tra cui quello della regolarità contributiva), va fatto coincidere con la scadenza del termine di presentazione delle domande (cfr. TAR Lazio Roma, sez. III-quater - 14/08/2008 n. 7842; si veda anche TAR Sardegna, Sez. I - 13/03/2008 n. 458).
Regolarità contributiva - Violazioni - Esclusione automatica - Inconfigurabilità - Canone teleologico - Principio di concorrenza.
In presenza di violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana, non è integrata una fattispecie di esclusione automatica dell’impresa concorrente che le ha commesse, a prescindere dalla loro valutazione in concreto.
La posizione tributaria deve essere valutata alla stregua della del canone teleologico, che esclude che, in presenza di violazioni di scarso rilievo, sia inciso il generalissimo principio di concorrenza, quale principio fondante dell’ordinamento comunitario; soltanto l’esistenza, quindi, di una globale situazione, quale risultato finale dell’apprezzamento da compiersi con l’applicazione del principio di proporzionalità, integra quella situazione di obiettiva inaffidabilità dell’impresa, la cui determinazione anche in sede giurisdizionale è imposta dall’art. 2 comma 1 del D. Lgs. 163/2006 sia per gli appalti “sopra” che “sotto” soglia comunitaria (TAR Lombardia-Brescia, Sez. II, sentenza 10.06.2010 n. 2305 - link a www.ambientediritto.it).

APPALTI: Regolarità contributiva - Bando di gara - Mancata previsione dell’obbligo, per l’impresa aggiudicataria, di presentare il DURC - Norma imperativa inderogabile - Integrazione - Art. 2, D.L. 25.09.2002.
A causa della inderogabilità e imperatività della disciplina in materia di regolarità contributiva, nel caso in cui un bando di gara di appalto pubblico non preveda l’obbligo per l’impresa che risulti aggiudicataria di presentare alla stazione appaltante la certificazione relativa alla regolarità contributiva, il medesimo bando deve intendersi integrato dalla prescrizione di tale obbligo di cui all’articolo 2 del D.L. 25.09.2002 (cfr. Consiglio di Stato, IV, 12.03.2009 n. 1458).
Regolarità contributiva - Partecipazione alla gara - Stipulazione del contratto - Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 163/2006.
A norma dell’articolo 38, comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 163/2006 il requisito della regolarità contributiva è requisito indispensabile non solo per la stipulazione del contratto, bensì per la stessa partecipazione alla gara: è conseguentemente necessario che l'impresa sia in regola con i relativi obblighi fin dalla presentazione della domanda e che conservi tale regolarità per tutto lo svolgimento della procedura, essendo tale requisito indice rivelatore della correttezza dell'impresa nei rapporti con le proprie maestranze.
Regolarità contributiva - Dichiarazione in sede di richiesta di partecipazione - Produzione del DURC all’atto dell’aggiudicazione - Mancata allegazione del DURC all’offerta - Esclusione - Illegittimità.
A fronte della dichiarazione di essere in regola con i relativi adempimenti in materia di contributi resa dai concorrenti in sede di richiesta di partecipazione alla gara e in presenza dell’impegno a produrre il DURC all’atto dell’aggiudicazione, la mancata allegazione del DURC all’offerta non può costituire legittima causa di esclusione (cfr. Consiglio di Stato, VI, 04.08.2009 n. 4906) (TAR Emilia Romagna-Bologna, Sez. I, sentenza 07.06.2010 n. 5425 - link a www.ambientediritto.it).

APPALTI: La presenza di violazioni tributarie, definitivamente accertate, non integra una fattispecie di esclusione automatica dell'impresa concorrente che le ha commesse.
La presenza di violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana, non integra una fattispecie di esclusione automatica dell'impresa concorrente che le ha commesse, a prescindere dalla loro valutazione in concreto.
La valutazione con significato rigidamente preclusivo di qualsivoglia inadempimento tributario si tradurrebbe nel corrispondente pregiudizio per il principio di libera concorrenza, che non esplica soltanto effetti positivi sull'ampliamento della partecipazione alle pubbliche gare per le imprese presenti nel mercato unico, ma anche per la p.a., che si avvantaggia della possibilità di poter valutare favorevolmente le offerte inoltrate senza che ciò sia impedito dal fatto che si configurino a carico delle imprese debiti tributari, anche se definitivamente accertati, che non incidano, peraltro, oggettivamente sull'affidabilità e solidità finanziaria della singola impresa.
Né contrasta con la suesposta conclusione l'assenza dell'aggettivo "grave" nel testuale disposto della citata lett. g) del c. 1 dell'art. 38, del D. Lgs. 163/2006, previsto invece per le infrazioni alle norme in materia di sicurezza (di cui alla lett. e) dello stesso articolo), così come per la negligenza, la malafede e gli errori professionali (di cui alla lett. f) dello stesso articolo) e per le violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali (di cui alla lett. i) dello stesso articolo).
Ciascuna delle suddette fattispecie, ivi compresa quella pertinente la posizione tributaria, deve essere valutata alla stregua del richiamato canone teleologico, che esclude che, in presenza di violazioni di scarso rilievo, sia inciso il generalissimo principio di concorrenza, quale principio fondante dell'ordinamento comunitario; soltanto l'esistenza, quindi, di una globale situazione, quale risultato finale dell'apprezzamento da compiersi con l'applicazione del principio di proporzionalità, integra quella situazione di obiettiva inaffidabilità dell'impresa, la cui determinazione anche in sede giurisdizionale è imposta dall'art. 2, c. 1, del predetto D.Lgs. 163/2006 sia per gli appalti "sopra" che "sotto" soglia comunitaria (TAR Lombardia-Brescia, Sez. II, sentenza 27.05.2010 n. 2164 - link a www
.dirittodeiservizipubblici.it).

APPALTI: DURC e Associazioni temporanee di Imprese: le risposte Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro ha risposto, con un provvedimento del 09.06.2010, al quesito posto dall’ANCE (Associazione Nazionale dei Costruttori Edili) sul rilascio del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) nel caso di appalto aggiudicato ad una Associazione Temporanea di Imprese.
Il quesito riguardava, in particolare, il caso in cui l’ATI aggiudicataria dell’appalto decidesse di costituire una Società Consortile per l’esecuzione dell’appalto.
Il Ministero ha chiarito che in tal caso: ... (link a www.acca.it).

EDILIZIA PRIVATA - LAVORI PUBBLICI: Appalto, Responsabilità solidale e DURC: i chiarimenti del ministero dell’INPS.
Il Ministero del Lavoro, con l'interpello n. 3 del 02.04.2010 ha fornito alcune precisazioni sulla responsabilità solidale tra committente e appaltatore nonché tra appaltatore e subappaltatore, prevista dal D.Lgs. 273/2006 e dal D.L. 223/2006.
In quella occasione il Ministero ha chiarito che l'impresa solidalmente responsabile (ai sensi delle normativa citate) con un'altra impresa, irregolare dal punto di vista contributivo e previdenziale, ha diritto al rilascio del DURC. Il rapporto di solidarietà, infatti, non può inficiare il rapporto assicurativo e previdenziale che c'è tra l'impresa richiedente il Durc e gli istituti di riferimento per i propri dipendenti.
L’Inps, con il messaggio 12091/2010 ha fornito alcuni chiarimenti operativi.
In particolare, l’Inps ha precisato che il DURC positivo rilasciato all'impresa solidalmente responsabile con un'altra impresa (non regolare) dovrà riportare, nelle annotazioni, la denominazione sociale, il numero di posizione contributiva dell’azienda con la quale l'impresa risulta essere responsabile in solido, nonché anche l`ammontare della sorte contributiva dovuta a titolo di solidarietà (link a www.acca.it).

APPALTIDurc in attesa del regolamento attuativo del Codice appalti.
In attesa dell'approvazione del Regolamento attuativo del Codice degli appalti, la questione della durata della validità del Documento unico di regolarità contributiva è ancora oggetto di dibattito dottrinale tra i sostenitori della validità mensile, sia per la partecipazione all'affidamento dei lavori che per consentire il regolare pagamento delle fatture, e coloro che invece propendono per la validità trimestrale del certificato.
A tale riguardo, nemmeno giova l'interpretazione ondivaga dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici che nel parere 31/2009 (peraltro non vincolante nemmeno per le parti in causa) si pronunciava per la validità mensile e limitata a una sola fase lavorativa, mentre nella recente determinazione n. 1/2010 afferma la validità trimestrale del Durc in quanto ciò consente alle stazioni pubbliche appaltanti di estendere la garanzia della regolarità su un maggiore periodo che può comprendere anche più fasi lavorative.
L'interpretazione sistematica delle disposizioni in materia, operata dall'Autorità di Vigilanza nel parere 31/2009, è tra l'altro carente laddove manca di menzionare l'art. 41, dpr 445/2000 (T.u. sulla documentazione amministrativa) quale regola generale la quale prevede che «i certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità superiore» ... (articolo ItaliaOggi del 07.05.2010).

APPALTIIn materia di DURC, il comma 3 del D.M. 24.10.2007 configura come causa non ostativa "uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate... Non si considera grave lo scostamento inferiore o pari al 5% tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione…": ma nel caso in esame la somma non versata costituiva, secondo quanto affermato nel ricorso a pag. 8, "il 20% della contribuzione annua".
A seguito dell'aggiudicazione provvisoria delle gare d'appalto di cui si discute l'amministrazione aggiudicatrice ha acquisito il DURC relativo alla società ricorrente, la cui posizione alla data del 05/02/2010 (di svolgimento delle procedure negoziate) è risultata irregolare per quanto riguarda il versamento dei contributi INPS;
Questo Tribunale ha già affrontato questioni analoghe giungendo, da ultimo nella sentenza 11.11.2009 n. 1606, alle seguenti conclusioni:
a) in tema di regolarità contributiva l’art. 38 del Codice dei contratti pubblici contiene distinte prescrizioni, di cui una (comma 1, lett. i) relativa alla fase della partecipazione alla gara, l'altra (comma 3, attraverso il richiamo all’art. 2 del D.L. n. 210/2002) riferita agli affidatari dei pubblici appalti, quali individuati all'esito della gara;
b) nella fase successiva all'individuazione del soggetto almeno potenzialmente affidatario del pubblico appalto l'amministrazione aggiudicatrice deve procedere ad una verifica che va estesa oltre i limiti stabiliti dall’art. 38, comma 1, lett. i), e che investe il più vasto ambito della regolarità contributiva, intesa come correntezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi;
c) il requisito in esame deve essere posseduto sin dal momento del primo contatto tra l'impresa e l'amministrazione aggiudicatrice, cioè alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla gara (anche per evitare che i concorrenti possano essere indotti a regolarizzare la propria posizione solo se ed in quanto si prospettino concrete possibilità di esito positivo della procedura a cui hanno chiesto di partecipare); fermo restando che il requisito deve poi essere mantenuto, altresì, alla data dell'affidamento;
d) il legislatore ha affidato agli enti previdenziali e assicurativi (INPS, INAIL e Casse edili) la competenza esclusiva a certificare la regolarità contributiva attraverso l'apposito documento, con la conseguente sottrazione alle stazioni appaltanti del potere/dovere di indagare ulteriormente in ordine al profilo in questione;
e) al DURC fa riferimento anche l’art. 17 della L.R. 13.07.2007 n. 38, che va applicato a prescindere da un suo espresso richiamo nel bando di gara ed è inequivoco nel subordinare l'aggiudicazione definitiva al positivo accertamento della regolarità contributiva mediante l'acquisizione di tale documento;
Nel caso di specie, non sussiste, a norma dell’art. 5 del D.M. 24/10/2007, il requisito della regolarità contributiva, né la situazione della ricorrente integra una causa non ostativa al rilascio del DURC, secondo quanto stabilito dall’art. 7 del medesimo D.M.; basta rilevare in proposito che il comma 3 della norma citata configura come causa non ostativa "uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate... Non si considera grave lo scostamento inferiore o pari al 5% tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione…": ma nel caso in esame la somma non versata costituiva, secondo quanto affermato nel ricorso a pag. 8, "il 20% della contribuzione annua";
In conclusione, l'orientamento precedentemente seguito dalla Sezione nella materia risulta tuttora condivisibile e che in relazione ad esso l'operato dell'amministrazione aggiudicatrice non risulta affetto dei vizi dedotti nel ricorso (TAR Toscana, Sez. I, sentenza 05.05.2010 n. 1241 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

APPALTI: Certificazione ed accertamento della regolarità contributiva - Disciplina vigente nella Regione Siciliana.
Nella Regione siciliana, vige, in tema di certificazione ed accertamento della regolarità contributiva dei soggetti partecipanti alle pubbliche gare, una disciplina speciale e differenziata, rinvenibile nel testo dell’art. 19 della legge n. 109 del 1994, come modificato ed integrato in più riprese dalla legislazione regionale, e dalle disposizioni attuative emanate con D.A. LL.PP. del 24.02.2006, in forza delle quali la regolarità contributiva al momento della gara è documentata mediante produzione di certificazione rilasciata dall’INPS, all’INAIL e dalla Cassa edile (art. 1) ed è “certificata e/o attestabile anche attraverso la produzione di DURC “ (art. 2) “di data non anteriore a 120 giorni dal rilascio” (art. 4) (termine successivamente ridotto a 90 gg.): la corretta esegesi delle disposizioni citate, non lascia spazio a dubbi interpretativi se completata con l’esame delle disposizioni contenute negli artt. 5 e 6 del citato decreto, contenenti disposizioni relative ai casi in cui il concorrente non depositi o non sia, comunque, in grado di depositare i documenti di cui ai precedenti artt. 1 e 2 (silenzio-assenso; contenzioso sulla regolarità contributiva; produzione di dichiarazione sostitutiva).
Ne consegue che la regolarità contributiva è correttamente dimostrata ai fini della ammissione alla gara con la presentazione del DURC valido ed efficace sulla base di quanto prescritto dalle disposizioni precedentemente citate, senza che, all’atto dell’aggiudicazione provvisoria null’altro debba essere richiesto al concorrente che abbia presentato il suddetto documento, completo in ogni sua parte, senza doversi avvalere degli strumenti suppletivi di cui all’art. 5 o della dichiarazione sostitutiva di cui al successivo art. 6 del decreto citato (CGA sent. n. 526/2009) (TAR Sicilia-Catania, Sez. IV, sentenza 29.04.2010 n. 1287 - link a www.
ambientediritto.it).

APPALTI: La regolarità contributiva deve sussistere per tutto lo svolgimento della gara e l'esecuzione del contratto.
È principio consolidato in Giurisprudenza quello secondo cui la regolarità contributiva è richiesta in via dinamica, vale a dire non solo per tutto lo svolgimento della gara e al momento della stipulazione del contratto, ma anche al momento della partecipazione alla gara, restando irrilevante un eventuale adempimento tardivo della relativa obbligazione.
Con questa motivazione il Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza 09.04.2010 n. 1998 ha respinto il ricorso presentato da una ATI in relazione all'annullamento dell'aggiudicazione di un contratto di appalto a favore della ATI medesima, aderendo come detto ad un consolidato indirizzo giurisprudenziale condiviso anche dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici.
Con la medesima pronuncia inoltre la Corte ha precisato che a fronte dell'annullamento di un'aggiudicazione, l'Amministrazione, se da un lato è tenuta a rimuovere il contratto e procedere alla nuova aggiudicazione, dall'altro lato è tenuta, durante il tempo necessario per procedere alla nuova aggiudicazione, a evitare che continuino a prodursi effetti irreversibili in contrasto con la sentenza e tali da pregiudicare la completa e puntuale esecuzione della medesima.
A fronte di una sentenza che annulla l'aggiudicazione, la prosecuzione dei lavori è priva di titolo, e può essere consentita solo per lavori indifferibili, da retribuirsi, comunque, non a titolo contrattuale ma di indebito arricchimento. Pertanto l'Amministrazione è tenuta a sospendere cautelarmente il contratto in corso di esecuzione (commento tratto da www.legislazionetecnica.it).

APPALTI: Sulla natura giuridica del requisito della regolarità contributiva e previdenziale nelle gare di appalto.
La certificazione di regolarità contributiva rilasciato dagli enti previdenziali e dalle Casse edili assume la valenza di una dichiarazione di scienza, da collocarsi fra gli atti di certificazione o di attestazione redatti da un pubblico ufficiale ed aventi carattere meramente dichiarativo di dati in possesso della pubblica amministrazione, assistito da pubblica fede ai sensi dell'articolo 2700 c.c., facente pertanto prova fino a querela di falso.
Attesa la natura giuridica del DURC, non residua in capo alla stazione appaltante alcun margine di valutazione o di apprezzamento in ordine ai dati ed alle circostanze in esso contenute. Nel settore previdenziale, in considerazione dei gravi effetti negativi sui diritti dei lavoratori, sulla finanze pubbliche e sulla concorrenza tra le imprese derivanti dalla mancata osservanza degli obblighi in materia, debbono considerarsi "gravi" tutte le inadempienze rispetto a detti obblighi, salvo che non siano riscontrabili adeguate giustificazioni, come, ad esempio, la sussistenza di contenziosi di non agevole e pronta definizione sorti a seguito di verifiche e contestazioni da parte degli organismi previdenziali ovvero la necessità di verificare le condizioni per un condono o per una rateizzazione.
Inoltre, deve escludersi la rilevanza di un eventuale adempimento tardivo dell'obbligazione contributiva, quand'anche ricondotto retroattivamente, quanto ad efficacia, al momento della scadenza del termine di pagamento (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 06.04.2010 n. 1930 - link a www.dirittodeiservizipubblici.it).

APPALTI: Documento unico di regolarità contributiva (durc) - pagamento fatture da parte della pubblica amministrazione - persistente irregolarità contributiva dell'operatore economico.
Dall'art. 5, c. 2, della l. 82/1994, n. 82, emerge, chiaramente, una condizione ex lege alla cui realizzazione è subordinato il pagamento, da parte delle pubbliche amministrazioni, delle prestazioni rese dai soggetti economici che operano nel settore delle pulizie.
Tale presupposto giuridico è rappresentato dalla regolarità contributiva ai fini previdenziali ed assistenziali da parte dell'appaltatore del servizio di pulizie.
Dall'articolo summenzionato, chiaramente si evince che, fino a quando l'operatore permane e persiste in una situazione di irregolarità contributiva, la pubblica amministrazione non potrà procedere al pagamento del corrispettivo dovuto, che sarebbe, a tal punto, effettuato illegittimamente. Si rammenta, invero, che la liquidazione è una delle fasi del procedimento amministrativo contabile.
Essa avviene sulla base di una determinazione del responsabile del procedimento, ove quest'ultimo è chiamato ad attestare la presenza di tutti i presupporti di legge, affinché l'atto di liquidazione sia legittimamente adottato. Fintanto che la predetta irregolarità permane, il Comune non procederà, pertanto, al pagamento del corrispettivo dovuto (parere 09.03.2010 n. 3888 di prot. - link a http://autonomielocali.regione.fvg.it).

APPALTI: Documento unico di regolarità contributiva (DURC) - legittimazione partecipazione nuova gara ed altre problematiche.
L'operatore economico deve trovarsi in una posizione di regolarità contributiva fin dal momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara.
Declinando tale principio nella procedura ristretta e della licitazione privata, deve concludersi che il possesso del requisito in parola deve essere attestato e posseduto al momento della richiesta di invito alla procedura (nella quale si sostanzia l'espressione della volontà partecipativa dell'impresa) e non a quello (successivo) dell'invito alla competizione, che si limita a tradurre l'attivazione della fase propriamente concorrenziale, ma che non costituisce, ex novo, una relazione procedimentale con l'impresa (relazione, invero, già instaurata con la domanda di partecipazione presentata da quest'ultima) (parere 11.02.2010 n. 1867 di prot. - link a http://autonomielocali.regione.fvg.it).

APPALTI: Documento unico di regolarità contributiva (DURC) - questioni varie.
La richiesta ed il rilascio del durc, anche nell'ipotesi di affidamenti in economia, sottende l'esigenza perseguita dal legislatore di garantire la trasparenza degli affidamenti, nonché di verificare che le imprese che operano con il settore pubblico rispettino la normativa previdenziale, un tanto a prescindere dall'importo del contratto e dalla procedura di selezione adottata. Accade, invece, che la procedura di acquisizione in economia possa corrispondere ad esigenze di necessità ed urgenza, di imprevedibilità e non programmabilità degli interventi.
Sebbene le due normative sottintendono ratio diverse, esse devono necessariamente convivere per la diversità dei fini evidenziati: per ciò stesso il durc dovrà essere richiesto, senza alcuna eccezione, anche nel caso degli acquisti in economia, anche se questi ultimi possano trovare il proprio fondamento in esigenze di necessità ed urgenza, di imprevedibilità e non programmabilità degli interventi.
Sebbene sia indubbio che l'assolvimento di tale onere comporta un appesantimento procedurale, si ritiene che il legislatore abbia considerato quello per il rilascio del durc un termine congruo, reputando sacrificabili altre esigenze, come quella di maggior speditezza, un tanto a fronte della superiore necessità di trasparenza in un settore assai delicato e che, come tale, merita particolare attenzione (parere 28.01.2010 n. 1152 di prot. - link a http://autonomielocali.regione.fvg.it).

APPALTI: DURC - Natura giuridica - Stazione appaltante - Margine di valutazione o apprezzamento dei dati e delle circostanze contenute nel DURC - Esclusione.
Il DURC assume la valenza di una dichiarazione di scienza, da collocarsi fra gli atti di certificazione o di attestazione redatti da un pubblico ufficiale ed aventi carattere meramente dichiarativo di dati in possesso della pubblica amministrazione, assistito da pubblica fede ai sensi dell’articolo 2700 c.c., facente pertanto prova fino a querela di falso.
Attesa la natura giuridica del DURC, non residua in capo alla stazione appaltante alcun margine di valutazione o di apprezzamento in ordine ai dati ed alle circostanze in esso contenute (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 1458/2009) (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 06.04.2010 n. 1934 - link a www.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATA - LAVORI PUBBLICI: La solidarietà non ferma il Durc. Interpello del ministero del lavoro.
La responsabilità solidale non preclude al rilascio del Durc. Infatti, l'eventuale posizione debitoria nei confronti degli istituti a carico di un'impresa non impedisce il rilascio del Documento unico di regolarità contributiva a chi, con la stessa impresa, è solidamente responsabile.
Lo precisa tra l'altro il ministero del lavoro nell'interpello 02.04.2010 n. 3/2010.
L'interpello. Il ministero risponde a due quesiti avanzati dalla Claai (confederazione libere associazioni artigiane italiane): primo, se la responsabilità solidale tra committente e appaltatore, nonché tra appaltatore e subappaltatore riguardi (si estenda) anche alle somme aggiuntive quali interessi, sanzioni civili e/o oneri accessori ed eventuali sanzioni amministrative connesse ad un inadempimento contributivo o fiscale; secondo, se la posizione accertata a carico dei medesimi soggetti in qualità di responsabili solidali possa costituire causa ostativa al rilascio del Durc nei loro confronti.
I chiarimenti. Con riferimento al primo quesito, il ministero sostiene che le obbligazioni solidali siano da riferirsi ai soli trattamenti retributivi, contributivi e fiscali escludendo, in linea di massima, ogni forma di solidarietà per somme dovute ad altro titolo. Tuttavia, restano incluse le somme dovute a titolo di interesse sui debiti previdenziali (o fiscali) e le somme dovute a titolo di sanzioni civili. Sulle prime, infatti, secondo il ministero sembra doversi ritenere sussistente il regime di solidarietà, in quanto si tratta di somme dovute in stretto rapporto con gli stessi debiti previdenziali o fiscali, volte a mantenere inalterato il valore reale di quanto dovuto alle amministrazioni.
Per quanto attiene al secondo quesito (rilascio del Durc al debitore in solido), il ministero precisa che il dm 24.10.2007, nell'allegato A, elenca le disposizioni in tema di tutela delle condizioni di lavoro, la cui violazione è causa ostativa al rilascio del Durc escludendo le ipotesi in esame. Pertanto, atteso che il Durc certifica la regolarità contributiva riconducibile all'unicità del rapporto assicurativo e previdenziale instaurato tra l'impresa richiedente e gli enti, al quale vanno riferiti tutti gli adempimenti connessi, il ministero conclude ritenendo che la posizione debitoria nei confronti degli istituti a carico di un soggetto non impedisca il rilascio del Durc a chi, con lo stesso soggetto, è solidalmente responsabile (articolo ItaliaOggi del 10.04.2010, pag. 26).

APPALTIAspetti applicativi del D.U.R.C. (link a www.mediagraphic.it).

APPALTI: Il durc nelle gare d'appalto estende la validità a tre mesi. Nuovo orientamento dell'Authority (articolo Il Sole 24 Ore del 15.03.2010 - link a www.corteconti.it).

APPALTI: L. Bellagamba, LA VALIDITÀ TEMPORALE DEL DURC NEGLI APPALTI PUBBLICI È DI TRE MESI – LA RESIDUALE INEVITABILITÀ PRATICA DI DOVER FAR RIFERIMENTO ALLA DATA DEL RILASCIO DEL DOCUMENTO – L’ESSENZIALITÀ DELLA VERIFICA DELL’EFFETTIVA EQUIVALENZA DELLE DIVERSE TIPOLOGIE DI DURC – L’APPOSIZIONE DI UN TERMINE MENSILE SUL DURC (link a www.linobellagamba.it).

anno 2009

APPALTI: Sul requisito della regolarità contributiva ai fini della partecipazione ad una gara. La consapevolezza della mancata correttezza contributiva al momento della richiesta di partecipazione connota di gravità la violazione.
La regolarità contributiva costituisce requisito sostanziale di partecipazione alla gara, avendo il legislatore ritenuto tale regolarità indice dell'affidabilità, diligenza e serietà dell'impresa e della sua correttezza nei rapporti con le maestranze. Ne consegue che la piena verifica in merito alle relative dichiarazioni rientra nei poteri officiosi della stazione appaltante, sia in relazione alle specifiche previsioni del Codice dei contratti, sia con riguardo a più generali canoni dell'azione amministrativa (D.P.R. n. 445/2000 in materia di documenti amministrativi e art. 6 della legge n. 241/1990).
La consapevolezza della mancata correttezza contributiva al momento della richiesta di partecipazione connota di gravità tout court la violazione, essendo la ricorrente onerata, al momento della domanda di partecipazione, e proprio al fine di evitare false dichiarazione, di rappresentare l'eventuale insoluto, la sua entità e le ragioni che l'avessero determinato, al fine di instaurare, essa stessa, un contraddittorio sul punto onde consentire alla stazione appaltante di escludere la gravità e definitività della violazione che comunque, indiscutibilmente, alla data di presentazione della domanda sussisteva.
L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con la deliberazione n. 28 del 06.02.2007, pur ribadendo l'indirizzo tradizionale secondo cui la semplice menzione nel DURC dell'assenza della regolarità contributiva non può condurre di per sé all'esclusione dell'impresa risultata non in regola, ha ritenuto, in caso di DURC negativo, la necessità, da parte dell'impresa, di rappresentare le ragioni dell'eventuale irregolarità nel senso che "è essenziale che il concorrente provi di aver presentato ricorso o di aver beneficiato di tali norme entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara ovvero di presentazione delle offerte in caso di procedura aperta"; la stazione appaltate deve, pertanto, valutare la veridicità delle dichiarazione di regolarità contribuita prodotta in sede di gara, tenendo ferma la data della domanda stessa, non solo prendendo atto di quanto emerge dal certificato DURC che fotografa la situazione dell'impresa ad una determinata data ma anche se a quella data aveva in corso una sanatoria, una rateizzazione oppure un ricorso giurisdizionale o amministrativo.
In ordine alla gravità dell'infrazione, è stato osservato che "il legislatore vuole escludere dalla contrattazione con le amministrazioni quelle imprese che non siano corrette (regolari) per quanto concerne gli obblighi previdenziali, anche e forse soprattutto, con riferimento alle ipotesi in cui non si adempia ad obblighi rispetto ai quali non vi siano ragionevoli motivi per non effettuare o comunque per ritardare il pagamento. Si può anzi affermare che queste ultime ipotesi siano anch'esse gravi (indipendentemente dall'importo del contributo dovuto), proprio perché rivelano un atteggiamento di trascuratezza verso gli obblighi previdenziali" (TAR Campania-Napoli, Sez. VIII, sentenza 11.12.2009 n. 8693 - link a
www.dirittodeiservizipubblici.it).

APPALTI: La verifica della regolarità contributiva non rientra più nella competenza delle stazioni appaltanti, bensì in quella degli enti previdenziali, le cui certificazioni si impongono alle stazioni appaltanti che non possono sindacarne il contenuto.
I
l requisito della regolarità contributiva deve essere un elemento costante nella condotta del soggetto partecipante alla gara pubblica, che concorre a provare l’affidabilità, la diligenza e la serietà dell’impresa e rappresenta un indice rilevatore della correttezza della stessa nei rapporti con le maestranze. Ne discende che all’impresa vengono richiesti, non solo la regolarità contributiva come requisito indispensabile per la partecipazione alla gara, ma anche il mantenimento della “correntezza” contributiva per tutto lo svolgimento di essa, restando irrilevante un eventuale adempimento tardivo della relativa obbligazione.
Deve considerarsi che, a seguito dell’entrata in vigore della disciplina sul certificato di regolarità contributiva di cui agli artt. 2 del d.l. n. 210/2002 e 3, comma 8, lett. b-bis) del DLgs n. 494/1996, la verifica della regolarità contributiva non rientra più nella competenza delle stazioni appaltanti, bensì in quella degli enti previdenziali, le cui certificazioni si impongono alle stazioni appaltanti che non possono sindacarne il contenuto (CdS, sez. V, 23.01.2008, n. 147).
Di conseguenza, la stazione appaltante non ha alcuna possibilità né i mezzi per procedere ad autonoma verifica del requisito soggettivo di regolarità della posizione contributiva e deve attenersi a quanto certificato dall’amministrazione competente (CdS, sez. V, 03.06.2002, n. 3061).
Il DURC assume pertanto la valenza di una “dichiarazione di scienza”, da collocarsi tra gli atti di certificazione o di attestazione redatti da un pubblico ufficiale ed aventi carattere meramente dichiarativo di dati in possesso della p.a., assistito da pubblica fede ai sensi dell’art. 2700 c.c., facente piena prova fino a querela di falso.
Attesa la sua natura giuridica, non residua, dunque, in capo alla stazione appaltante alcun margine di valutazione o di apprezzamento in ordine ai dati e alle circostanze in esso contenute (CdS, sez. IV, 10.02.2009, n. 1458) e, quindi, la stazione appaltante lo riceve quale atto di certezza da cui non può comunque discostarsi, non avendo alcun autonomo potere di valutazione e di apprezzamento del suo contenuto.
Come pacificamente ritenuto dalla giurisprudenza amministrativa, il requisito della regolarità contributiva deve essere un elemento costante nella condotta del soggetto partecipante alla gara pubblica, che concorre a provare l’affidabilità, la diligenza e la serietà dell’impresa e rappresenta un indice rilevatore della correttezza della stessa nei rapporti con le maestranze (TAR Lazio, Sez. 2, 19.06.2006, n. 4814). Ne discende che all’impresa vengono richiesti, non solo la regolarità contributiva come requisito indispensabile per la partecipazione alla gara, ma anche il mantenimento della “correntezza” contributiva per tutto lo svolgimento di essa, restando irrilevante un eventuale adempimento tardivo della relativa obbligazione.
In tal senso, anche la Deliberazione n. 89 del 28.11.2006 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, nel richiamare l’orientamento giurisprudenziale prevalente, ai sensi del quale l’impresa deve essere in regola con i relativi obblighi fin dalla presentazione della domanda, ritiene “irrilevanti eventuali adempimenti tardivi, anche se i loro effetti, dal punto di vista della disciplina dell’obbligazione, retroagiscano al momento della scadenza del termine di pagamento”, non riuscendo detti adempimenti ad impedire quella sorta di sanzione indiretta costituita dall’esclusione dalla gara o dall’effetto preclusivo dell’aggiudicazione dell’appalto pubblico (fra le altre, CdS, sez. IV, 12.03.2009, n. 1458; id., sez. V, 23.10.2007, n. 5575)
(TAR Lazio-Roma, Sez. III-ter, sentenza 24.11.2009 n. 11598 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

APPALTIL’omessa presentazione del certificato che attesta la posizione nei confronti degli istituti previdenziali, così come la produzione di un DURC negativo attestante una situazione di grave irregolarità contributiva definitivamente accertata, impone l’automatica esclusione dell’offerta dalla gara.
La stazione appaltante ha l’obbligo di verificare le risultanze del DURC predisposto dagli enti previdenziali, sincerandosi che non emergano posizioni debitorie, pena, in caso di accertate violazioni gravi, l’esclusione dalla gara, la revoca dell’affidamento e la preclusione alla stipula del contratto.

La giurisprudenza prevalente, dopo alcune oscillazioni tra un indirizzo “formalista” e uno “sostanzialista”, sembra essersi assestata sui punti cardine di seguito enucleati:
1) in seguito all’entrata in vigore del D.L. n° 210/2002, l’omessa presentazione del certificato che attesta la posizione nei confronti degli istituti previdenziali, così come la produzione di un DURC negativo attestante una situazione di grave irregolarità contributiva definitivamente accertata, impone l’automatica esclusione dell’offerta dalla gara;
2) l’autonomia del procedimento di rilascio del DURC e il carattere di dichiarazione di scienza proprio di tale certificazione non impediscono alla stazione appaltante di valutare il contenuto della stessa e la gravità di eventuali infrazioni contributive riscontrate;
3) il terzo comma dell’art. 38 del codice dei contratti pubblici, laddove rinvia all’art. 2 del D.L. n° 210/2002, impone alle stazioni appaltanti l’obbligo di verificare le risultanze del DURC predisposto dagli enti previdenziali, sincerandosi che non emergano posizioni debitorie, pena, in caso di accertate violazioni gravi, l’esclusione dalla gara, la revoca dell’affidamento e la preclusione alla stipula del contratto (arg. testualmente ex art. 38, lett. e) e i) d.lgs. n° 163/2006);
4) una volta aperta l’istruttoria sulla sussistenza e rilevanza delle irregolarità contributive, la stazione appaltante, in coerenza al principio del legittimo affidamento, non può disattendere immotivatamente le deduzioni difensive offerte dall’impresa ammessa al contraddittorio e può addivenire all’esclusione solo motivando sulla gravità delle violazioni accertate e l’insufficienza dei chiarimenti forniti (Cons. Stato, V, 11.05.2009 n° 2874; Cons. Stato, IV, 12.03.2009, n° 1458; Cons. Stato, VI, 27.02.2008 n° 716; TAR Emilia Romagna, Bologna, 19.06.2008 n° 3740; TAR Veneto, 26.05.2009 n° 1601).
Nel caso di specie, l’impresa risultata aggiudicataria ha prodotto un DURC recante, a fianco della voce riguardante la posizione nei confronti dell’INPS, la dicitura “non si è pronunciato”.
Una simile formula non può essere ritenuta satisfattiva ai fini della dimostrazione del requisito di ordine generale della regolarità contributiva, tanto più ove si consideri che l’art. 5 dell’allegato I al Decreto Assessoriale 24/02/2006 n. 11045 richiede precise condizioni affinché possa rilevare il silenzio-assenso degli enti previdenziali sull’istanza di attestazione di regolarità contributiva, stabilendo all’uopo specifici oneri probatori (documentazione attestante la data di presentazione dell’istanza e dichiarazione sostitutiva resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n° 445/2000) in capo all’impresa che, non possedendo una completa certificazione di regolarità contributiva, intenda far valere il silenzio-assenso per essere ammessa in gara. Nessuno degli oneri probatori prescritti dal richiamato D.A. 24/02/2006 è stato assolto per dimostrare l’eventuale formazione del silenzio-assenso dell’INPS, con la conseguenza che l’omessa pronuncia dell’ente previdenziale non poteva essere ritenuta, in particolare per quello che rileva in questa sede, dalla stazione appaltante, sufficiente a dimostrare la sussistenza del requisito di regolarità contributiva dell’impresa geom. Sciuto.
In tal senso, con recente pronuncia, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha statuito che “in ragione del carattere anche normativamente unico del documento di regolarità contributiva [...] occorra la mera verifica di completezza dell’attestazione contenuta nel documento” (CGA, 21.07.2008 n° 662).
A ciò si aggiunga che il DURC prodotto dall’aggiudicataria, oltre che incompleto, appare irregolare anche sotto il profilo della tipologia per la quale è stato richiesto, che si riferisce esclusivamente al rilascio di attestazione SOA, senza che sia stato apposto neanche manualmente alcun timbro di equipollenza suscettibile di riferirlo anche alla tipologia “per partecipazione a gare d’appalto”, con conseguente insuscettibilità del documento prodotto a fruire della validità trimestrale ai sensi dell’art. 19, comma 12-bis, della legge n° 109 del 1994, nel testo integrato risultante dalla L.r. n° 7/2002 e successive modifiche e integrazioni (conforme CGA, 21.07.2008 n° 662, cit.; TAR Sicilia Palermo, 19.02.2009 n° 366) (TAR Sicilia-Palermo, Sez. II, sentenza 23.11.2009 n. 1833 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

APPALTILa verifica della regolarità contributiva delle imprese partecipanti a procedure di gara per l’aggiudicazione di appalti con la pubblica amministrazione è demandata agli istituti di previdenza, le cui certificazioni si impongono alle stazioni appaltanti, che non possono sindacarne il contenuto.
Va ribadito l’indirizzo giurisprudenziale secondo il quale la verifica della regolarità contributiva delle imprese partecipanti a procedure di gara per l’aggiudicazione di appalti con la pubblica amministrazione è demandata agli istituti di previdenza, le cui certificazioni si impongono alle stazioni appaltanti, che non possono sindacarne il contenuto (da ultimo C.d.S., IV, 12.03.2009, n. 1458; V, 17.10.2008, n. 5069; V, 23.01.2008, n. 147) (Consiglio di Stato, Sez. V, ordinanza 17.11.2009 n. 5771 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

APPALTI: Esclusione della gara per irregolarità contributiva.
È allora agevolmente desumibile, rispetto alla dichiarazione resa in sede di gara, l’assenza di elemento soggettivo del mendacio, alla luce tanto della comprovata correttezza dell’impresa per un congruo periodo temporale, anteriore e successivo alla gara, quanto della circostanza che la dichiarazione per cui è controversia è stata resa solo dieci giorni dopo il rilascio di un durc positivo.
La valutazione di siffatte circostanze è del resto ammessa dalla stessa Avcp, che nella propria determinazione n. 1/2008 individua la norma agendi per il caso in cui sia messa a conoscenza del provvedimento di esclusione disposto dalla stazione appaltante e dell’eventuale dichiarazione non veritiera resa dall’operatore economico: in tale ipotesi, cioè, essa “procede alla puntuale e completa annotazione dei relativi contenuti nel Casellario informatico, salvo il caso che consti l’inesistenza in punto di fatto dei presupposti o comunque l’inconferenza della notizia comunicata dalla stazione appaltante” (la clausola di salvezza riportata nell’ultima proposizione è idonea a radicare un potere valutativo che impone l’analisi di eventuali esimenti addotte dall’impresa al fine di escludere la propria responsabilità per dichiarazioni non veritiere). L’annotazione per false dichiarazioni (ostativa della partecipazione della ricorrente a ulteriori gare) è dunque illegittima e va pertanto annullata (TAR Lazio-Roma, Sez. III, sentenza 11.11.2009 n. 11091 - link a www.altalex.com).

APPALTI - EDILIZIA PRIVATA: C. Rapicavoli, DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DURC - DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (link a www.ambientediritto.it).

APPALTI: La clausola del disciplinare di gara che richiede, espressamente e a pena di esclusione, ai fini della partecipazione alla gara esclusivamente la produzione dell’originale o copia conforme del DURC, peraltro non antecedente al mese dalla data della gara, è illegittima.
A parere del Collegio la clausola del disciplinare che richiede, espressamente e a pena di esclusione, ai fini della partecipazione alla gara esclusivamente la produzione dell’originale o copia conforme del DURC, peraltro non antecedente al mese dalla data della gara, è illegittima sotto i profili evidenziati dalla ricorrente.
Tale clausola, in particolare, in modo ingiustificatamente restrittivo, non prevede la possibilità di produrre il DURC anche successivamente alla presentazione della domanda, a fronte dell’obbligo di presentare la certificazione contributiva sancito dal legislatore solo a carico dell’aggiudicatario.
La disciplina della “lex specialis” è, infatti, sotto tale aspetto, in aperta violazione dell’art. 38, commi 2 e 3, della d.lvo n. 163/2006, a norma dei quali, rispettivamente: “2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445….
3. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445; resta fermo, per l'affidatario, l'obbligo di presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, del decreto-legge 25.09.2002, n. 210, convertito dalla legge 22.11.2002, n. 266 e di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14.08.1996, n. 494 e successive modificazioni e integrazioni…
” (alla presentazione del DURC da parte dell’aggiudicatario il d.l. n. 185/2008, art. 16-bis, comma 10, ha sostituito l’acquisizione d’ufficio da parte della stazione appaltante) .
Sotto il profilo rilevato, la clausola del disciplinare è, altresì, in contrasto con il disposto regolamentare dell’art. 46, rubricato “Dichiarazioni sostitutive di certificazioni”, del DPR 28/12/2000 n. 445 -Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa-, a norma del quale: “1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti: ...omissis… p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto...”. Coerentemente il successivo art. 48 – “Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive”, al 3 comma, prevede: “In tutti i casi in cui sono ammesse le dichiarazioni sostitutive, le singole amministrazioni inseriscono la relativa formula nei moduli per le istanze”.
L’applicazione di queste norme avrebbe consentito, infatti, mediante il ricorso all’autocertificazione, proprio l’auspicata produzione solo nella fase successiva alla partecipazione del DURC in corso di validità.
Peraltro il disciplinare di gara, alla lett. b) relativa al paragrafo “documentazione da presentare nel plico, fuori dalla busta dell’offerta”, richiede la “dichiarazione del titolare o del legale rappresentante, conforme al modello “A” … e comunque contenente tutti i dati in esso richiesti...”. Tale modello, allegato al bando, conformemente alla richiamata disciplina ma in contraddizione a quanto disposto dalla sopra censurata clausola, lett. g) del disciplinare, prevede, tra le dichiarazioni sostitutive da rendere, alla lett. i), anche quella secondo la quale “non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali...”.
In altri termini, a prescindere dalla validità o meno del DURC presentato dalla ricorrente al momento della partecipazione alla gara, la ricorrente, con dichiarazione sostitutiva avente valore legale equivalente al certificato sostituito, aveva dichiarato di non essere incorsa proprio in quelle violazioni, connotate dal requisito di gravità e definitivamente accertate, uniche in grado di escludere legittimamente, secondo la legislazione vigente, la sua partecipazione alla gara (TAR Puglia, Lecce, sez. II, nn. 5465 e 6104/2006) ed il rilascio del DURC.
Per quanto concerne poi, la validità del DURC, coglie nel segno parte ricorrente laddove afferma la validità del DURC prodotto, emesso in data 26.06.2009, al momento della presentazione dell’offerta e, ritiene il Collegio di dovere specificare, anche al momento della data della gara, prevista per il 29.07.2009. Tale precisazione vale, per inciso, a confermare quanto affermato in premessa, in merito alla non immediata lesività del disciplinare, attesa la complessità della normativa di riferimento, sino alla comunicata mancata aggiudicazione definitiva, intervenuta con l’atto applicativo.
A parere del Collegio, infatti, il richiamo, contenuto nel suddetto disciplinare, all’art. 7 del DM 24/10/2007 n. 28578, al fine di circoscrivere ad un mese la validità del DURC da un lato concreta solo una dichiarazione di scienza e non di volontà (e non ha quindi contenuto dispositivo),dall’altro è erroneo,in quanto prescinde da una lettura sistematica del complessivo quadro normativo.
In particolare, dispone tale norma ai commi 1 e 2: “1. Ai fini della fruizione delle agevolazioni normative e contributive di cui all'art. 1 il DURC ha validità mensile.
2. Nel solo settore degli appalti privati di cui all'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 14.08.1996, n. 494, e successive modifiche, il DURC ha validità trimestrale, ai sensi dell'art. 39-septies del decreto legge 30.12.2005, n. 273, convertito dalla legge 23.02.2006, n. 51
”.
Ora, ciò che emerge “ictu oculi” dalla lettura della norma e che pertanto può ritenersi incontestabile è, in primo luogo, che esclusivamente per la fruizione delle agevolazioni normative e contributive il DURC abbia validità mensile (essendo questo il campo di applicazione espressamente circoscritto) e, in secondo luogo, che nel solo settore degli appalti privati lo stesso abbia una validità trimestrale. Nulla è detto con riferimento alla validità generale nel settore degli appalti pubblici (posto che la partecipazione agli stessi non rientra nelle agevolazioni normative e contributive di cui all’art. 1).
Premesso che tale normativa è stata emanata in esecuzione della delega contenuta nell'art. 1, comma 1176, della legge 27.12.2006, n. 296 che prevede l'adozione di un decreto ministeriale per la definizione delle modalità di rilascio e dei contenuti analitici del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), nell’ipotesi di manifesta lacuna disciplinare di secondo grado trova applicazione, con ciò garantendo anche le esigenze di una disciplina uniforme nei settori pubblico e privato, la norma di carattere generale e di fonte primaria. In particolare, l’art. 39-septies del decreto legge 30.12.2005, n. 273, convertito dalla legge 23.02.2006, n. 51, dispone: “1. Il documento unico di regolarità contributiva di cui all' articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14.08.1996, n. 494 ha validità di tre mesi” (TAR Puglia-Lecce, Sez. III, sentenza 16.10.2009 n. 2304 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

APPALTI: Il Tar Puglia conferma la validità trimestrale del DURC nei pubblici appalti.
La validità del DURC negli appalti è di 3 mesi in forza della norma primaria di carattere generale -idonea a garantire uniformità nel settore degli appalti pubblici e privati- di cui all’art. 39-septies del decreto legge 30.12.2005, n. 273, convertito dalla Legge 23.02.2006, n. 51, né in senso contrario può invocarsi il combinato disposto disposto degli artt. 1 e 7 del D.M. 24.10.2007 che ictu oculi prevede la validità mensile di tale certificato esclusivamente per la fruizione delle agevolazioni normative e contributive in materia di lavoro (TAR Puglia-Lecce, Sez. III, sentenza 16.10.2009 n. 2304 - link a www.altalex.com).

APPALTI: DURC: negli appalti pubblici ha validità trimestrale.
Il TAR Puglia, Lecce, chiarisce che il DURC, nelle procedure di gara per appalti pubblici, ha validità trimestrale e può essere presentato anche in forma di autocertificazione ai fini della partecipazione della gara essendo previsto, in originale, per l’aggiudicazione.
A parere del Collegio, infatti, la clausola del disciplinare che richiede, espressamente e a pena di esclusione, ai fini della partecipazione alla gara esclusivamente la produzione dell’originale o copia conforme del DURC, peraltro non antecedente al mese dalla data della gara, è illegittima in quanto:
- in modo ingiustificatamente restrittivo, non prevede la possibilità di produrre il DURC anche successivamente alla presentazione della domanda, a fronte dell’obbligo di presentare la certificazione contributiva sancito dal legislatore solo a carico dell’aggiudicatario;
- esclusivamente per la fruizione delle agevolazioni normative e contributive il DURC ha validità mensile e nel solo settore degli appalti privati lo stesso ha una validità trimestrale.
Nulla è detto con riferimento alla validità generale nel settore degli appalti pubblici per cui, nella lacuna, trova applicazione l’art. 39-septies del decreto legge 30.12.2005, n. 273, convertito dalla legge 23.02.2006, n. 51 il quale dispone: "1. Il documento unico di regolarità contributiva di cui all' articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14.08.1996, n. 494 ha validità di tre mesi" (TAR Puglia-Lecce, Sez. III, sentenza 16.10.2009 n. 2304 - link a www.gruppodelfino.it).

EDILIZIA PRIVATA - LAVORI PUBBLICI: Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – problematiche relative al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) (interpello 31.07.2009 n. 64/2009 - link a www.lavoro.gov.it).

APPALTI: Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) – appalti pubblici e privati in edilizia – problematiche relative al distacco e all’attività di trasporto (Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, interpello 10.07.2009 n. 58/2009).

APPALTI: Il Durc ha validità regionale.
Il Durc emesso da una cassa edile siciliana non ha validità per l'intero territorio nazionale, ma solo limitatamente al territorio regionale. Come tale, pertanto, non risponde al requisito della regolarità contributiva aziendale richiesto dalla legge n. 266/2002 (con riferimento, cioè, a tutto il territorio nazionale) ai fini della partecipazione e aggiudicazione di appalti pubblici.

Lo ha stabilito la Corte di giustizia amministrativa per la regione Sicilia con ordinanza 08.06.2009 n. 680.
Con tale ordinanza i giudici siciliani hanno respinto l'appello della Edilcassa della regione Sicilia presentato per l'annullamento, in via cautelare, della sentenza del Tar Sicilia, sede di Palermo, n. 1099 del 04.09.2008.
Nella citata sentenza n. 1099/2008, il Tar Sicilia ha rilevato che il Durc emesso dall'Edilcassa siciliana riflette la situazione di regolarità dell'impresa soltanto a livello regionale (è noto, infatti, che il predetto ente non è collegato alla Banca nazionale delle imprese irregolari, la Bni, gestito dalla Cnce) e, pertanto, ha affermato che tale Durc non ha validità generale, in particolare per la partecipazione alle gare d'appalto (articolo ItaliaOggi del 17.06.2009, pag. 41).

APPALTI: Oggetto: Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) - Art. 11-bis della legge 03.08.2009, n. 102, di conversione del decreto-legge 01.07.2009, n. 78, recante «Provvedimenti anticrisi, proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali» (Ministero dello Sviluppo Economico, nota 06.11.2009 n. 100166 di prot.).

APPALTI: Deve essere escluso dalla gara il concorrente privo del requisito della regolarità contributiva solamente se la medesima regolarità sia stata definitivamente accertata e si tratti di una violazione grave.
La regolarità contributiva è requisito indispensabile non solo per la stipulazione del contratto, ma anche per la stessa partecipazione alla gara, per cui l'impresa deve essere in regola con i relativi obblighi fin dalla presentazione della domanda e conservare tale regolarità per tutto lo svolgimento della procedura, essendo tale requisito indice rivelatore della correttezza dell'impresa nei rapporti con le proprie maestranze.
A seguito dell'entrata in vigore della disciplina sul certificato di regolarità contributiva dettata dagli artt. 2 del DL n. 210/2002 e 3, VIII c., lett. b-bis) del d.lgs. n. 494/1996, la verifica della regolarità contributiva non è più di competenza delle stazioni appaltanti, ma degli enti previdenziali, le cui certificazioni si impongono alle stazioni appaltanti che non possono sindacarne il contenuto.
In base alla nuova normativa introdotta dall'art. 38, lett. i), del DLgs n. 163/2006 sono esclusi dalla partecipazione alla gara quei soggetti "che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti". La formulazione della suddetta disposizione impone che il provvedimento di esclusione dalla gara per irregolarità contributiva sia congruamente motivato dall'Amministrazione procedente con riguardo alla sussistenza delle condizioni di gravità e definitività della violazione. Nel caso di specie, non ricorre, la causa di esclusione prevista dal citato art. 38 in quanto non si tratta di violazione grave, né di violazione definitivamente accertata (TAR Veneto, Sez. I, sentenza 26.05.2009 n. 1601 - link a www.dirittodeiservizipubblici.it).

APPALTI: Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – responsabilità solidale tra committente ed appaltatore per gli adempimenti previdenziali-assistenziali (Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, interpello 15.05.2009 n. 35/2009).

EDILIZIA PRIVATAApplicazione edilizia privata al documento D.U.R.C..
Si chiede parere in merito alla disciplina, da applicarsi nell’edilizia privata, concernente il “D.U.R.C.” (Documento Unico di Regolarità Contributiva).
In particolare, il Comune chiede se, poiché “tale documento non viene sempre presentato visto che con la DIA non è necessaria la formalizzazione dell’inizio lavori, è lecito chiedere il D.U.R.C. come integrazione della D.I.A., fatto che comporterebbe un tardare i termini dell’inizio lavori oppure se lo si può richiedere dopo i trenta giorni”; e se “poiché in alcuni casi viene presentata una dichiarazione di inizio lavori senza il D.U.R.C., ma accompagnata da una dichiarazione in merito al fatto che i lavori verranno svolti in economia, è lecito tale modo di procedere e se ci sono lavori che possono essere svolti in proprio” (Regione Piemonte, parere 40/2009 - tratto da www.regione.piemonte.it).

APPALTI: Nessun limite territoriale alla competenza delle Casse Edili a rilasciare il DURC per la partecipazione alle gare.
Ai fini della validità del DURC prodotto per partecipare alla gara quel che rileva non è l'ubicazione territoriale della Cassa Edile che lo abbia rilasciato, bensì la completezza delle attestazioni in esso contenute.
In ragione del carattere anche normativamente unico del documento di regolarità contributiva ma, soprattutto, in considerazione della centralizzazione della banca dati da cui ciascuna Cassa Edile deve attingere i contenuti della propria attestazione certificativi , non è richiesto dalla normativa vigente il rispetto di alcuna specifica competenza territoriale, occorrendo invece la mera verifica di completezza dell’attestazione contenuta nel documento, ai fini che qui vengono in rilievo (TAR Sicilia-Catania, Sez. I, sentenza 23.04.2009 n. 899 - link a www.giurdanella.it).

APPALTI: Il DURC è un documento unitario che accerta la posizione contributiva dell'azienda richiedente sulla base della sua posizione contributiva complessiva indipendentemente dall'ufficio periferico dell'INPS al quale la richiesta viene presentata.
Il DURC è un documento unitario che accerta la posizione contributiva dell'azienda richiedente sulla base della sua posizione contributiva complessiva secondo un riscontro di natura telematica a livello nazionale, indipendentemente dall'ufficio periferico dell'INPS al quale la richiesta viene presentata e specialmente considerando che la richiesta del DURC può essere inoltrata in via telematica, come nel caso di specie è avvenuto. Pertanto, è sufficiente la produzione di un DURC rilasciato dall'ufficio INPS di un comune nel caso di ditta iscritta anche presso l'ufficio INPS di altro ente locale (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 21.04.2009 n. 2401 - link a www.dirittodeiservizipubblici.it).

APPALTI: L. Risolo, Contratto di appalto e Documento Unico di Regolarità Contributiva nei Lavori Pubblici (link a www.diritto.it).

APPALTI: Oggetto: procedura DURC - modalità di invio telematico (Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, circolare 01.04.2009 n. 10/2009).

APPALTI: La regolarità contributiva e fiscale delle imprese partecipanti alla gara per l'aggiudicazione di appalti con la p.a. deve essere presente al momento della offerta e deve essere assicurata pure in momenti successivi alla presentazione della domanda.
In materia di gare per l'aggiudicazione di lavori pubblici, la regolarità contributiva e fiscale delle imprese partecipanti alla gara per l'aggiudicazione di appalti con la p.a. deve essere presente al momento della offerta e deve essere assicurata pure in momenti successivi alla presentazione della domanda e dell'offerta e quindi certamente fino al momento della aggiudicazione, essendo palese la esigenza per la stazione appaltante di verificare l'affidabilità del soggetto partecipante alla gara fino alla conclusione della stessa.
Ne consegue che l'eventuale accertamento di una pendenza di carattere previdenziale o assistenziale in capo all'impresa pur dichiarata aggiudicataria dell'appalto prodottasi anche in epoca successiva alla scadenza del termine per partecipare al procedimento di scelta del contraente implica, a seconda dei casi, la impossibilità per l'amministrazione appaltante di stipulare il contratto con l'impresa medesima, ovvero la risoluzione dello stesso; sempre in forza di ciò, è del tutto irrilevante un eventuale adempimento tardivo della obbligazione contributiva quand'anche ricondotto retroattivamente, quanto ad efficacia, al momento della scadenza del termine di pagamento (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 12.03.2009 n. 1458 - link a www.dirittodeiservizipubblici.it).

APPALTI: Gara d'appalto - Regolarità contributiva - D.u.r.c. - Validità - Durata - Individuazione.
Ritenuto in diritto:
La questione della validità temporale del D.U.R.C. negli appalti pubblici, posta all’attenzione di questa Autorità, impone una preliminare ricostruzione sistematica delle molteplici indicazioni fornite sul tema da un complesso di disposizioni, spesso di differente natura e di diverso ambito applicativo.
Occorre innanzitutto precisare che la norma primaria di cui all’art. 39-septies del D.L. 30.12.2005, n. 273, convertito con modificazioni in legge 23.02.2006, n. 51, secondo la quale “il documento unico di regolarità contributiva di cui all’articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14.08.1996, n. 494, ha validità di tre mesi” fa espresso riferimento al solo settore dei lavori nei cantieri edili e non opera alcuna distinzione tra appalti privati ed appalti pubblici.
Successivamente, in applicazione di un’altra norma primaria contenuta nell’art. 1, comma 1176 della legge 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 24.10.2007 ha esteso il campo di applicazione del D.U.R.C. a tutti i settori di attività produttiva, richiedendolo, tra l’altro, “…nell’ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell’edilizia” ed ha, altresì, precisato nell’art. 7, riguardo alla validità di detto certificato, che “1. Ai fini della fruizione delle agevolazioni normative e contributive di cui all’art. 1 il DURC ha validità mensile. 2. Nel solo settore degli appalti privati di cui all’art. 3, comma 8, del decreto legislativo 14.08.1996, n. 494, e successive modifiche, il DURC ha validità trimestrale, ai sensi dell’art. 39-septies del decreto legge 30.12.2005, n. 273, convertito dalla legge 23.02.2006, n. 51”.
Con specifico riferimento a tale disposizione, la successiva Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 30.01.2008, n. 5 ha chiarito che “Il DURC utilizzato nell’ambito degli appalti pubblici ed ai fini della erogazione di benefici ha una validità mensile, mentre ai fini degli appalti privati in edilizia ha una validità trimestrale, come previsto dall’art. 39-septies del D.L. n. 273/2005 (conv. da L. n. 51/2006).
Quanto alla successiva Circolare I.N.A.I.L. del 05.02.2008 n. 7, la stessa precisa che “per i lavori privati in edilizia, il certificato ha validità trimestrale; per le agevolazioni normative e contributive in materia di lavoro e legislazione sociale e per i finanziamenti e le sovvenzioni previste dalla normativa comunitaria, il certificato ha validità mensile. Negli altri casi, la validità del DURC è correlata alla specifica normativa di riferimento e quindi: per tutti gli appalti pubblici, è legata allo specifico appalto ed è limitata alla fase per la quale il certificato è stato richiesto (es. stipula contratto, pagamento SAL, ecc.)…”.
Tale disposizione di dettaglio, interpretata in coerenza con la normativa primaria e secondaria sopra richiamata, induce ad includere l’utilizzo del DURC negli appalti pubblici tra le ipotesi di validità mensile, con l’ulteriore precisazione che tale certificazione di validità mensile è comunque legata allo specifico appalto ed è limitata alla fase per la quale il certificato è stato richiesto, per cui lo stesso non è spendibile in altri appalti o per altre fasi dello stesso appalto pubblico.
Diversamente opinando la durata di validità del DURC, se meramente legata alla fase dell’appalto in cui il documento viene utilizzato, sarebbe sostanzialmente indeterminata e tale esito non appare condivisibile, essendo essenzialmente connessa al concetto di certificazione la necessità di una predeterminazione della validità legale della medesima.
Alla luce del richiamato quadro normativo e della soluzione interpretativa proposta, si può, pertanto, concludere nel senso che, nel caso in esame, trattandosi di un appalto pubblico, nella specie di forniture, il DURC ha validità mensile. Tale validità, inoltre, come chiarito dalla giurisprudenza (TAR Sicilia, Catania, Sez. IV, 22.01.2008, n. 141; TAR Sicilia, Palermo, Sez. III, 05.04.2007, n. 1092) decorre dalla data di rilascio del suddetto certificato e non da quella in cui è stata accertata la regolarità dei versamenti.
Conseguentemente, non appare corretta l’esclusione dalla gara, indetta il 22.04.2008, di imprese concorrenti, come la COMIS S.r.l., in possesso di un certificato DURC rilasciato in data 01.04.2008 e presentato alla S.A. il 21.04.2008, dunque ampiamente prima che decorressero i trenta giorni di validità dello stesso, con la motivazione che debba intendersi D.U.R.C. in corso di validità solo quello rilasciato per lo specifico appalto e per la specifica fase di gara, secondo quanto previsto dalla Circolare I.N.A.I.L. n. 7 del 05.02.2008.
In base a quanto sopra considerato
Il Consiglio ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che l’esclusione dalla gara della COMIS S.r.l. non è conforme alla normativa di settore (parere 11.03.2009 n. 31 - link a massimario.avlp.it).

APPALTI: Art. 38, lett. i), d.lgs. n. 163/2006 - Requisiti di regolarità contributiva - Violazioni di carattere meramente formale - Soglia della gravità.
La disciplina generale in materia di pubblici appalti non permette di addivenire a rilievi di carattere puramente formale in ordine ai requisiti di regolarità contributiva, in quanto l’art. 38, comma 1, lett. i), del Codice Appalti richiede che le violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali raggiungano la soglia della gravità, che non consente di attribuire carica ostativa alla partecipazione alla gara alle violazioni di carattere meramente formale, laddove sussistenti (TAR Campania-Salerno, Sez. I, sentenza 06.03.2009 n. 836 - link a www.
ambientediritto.it).

APPALTI: Sulla possibilità di modificazione soggettiva nelle gare d'appalto ex art. 51 del d.lgs. 23.04.2006, n. 165 e sulla regolarità contributiva.
L'art. 51 del c.d. nuovo codice degli appalti (d.lgs. 23.04.2006, n. 165), in riconoscimento dell'autonomia organizzativa degli operatori economici che concorrono alla gara, ha consentito, per ogni tipo di appalto, la modificazione soggettiva degli stessi, sia con riferimento alla fase dell'offerta, che a quella dell'aggiudicazione e della stipulazione del contratto, con conseguente vincolo per la stazione appaltante di ammettere alle distinte fasi della procedura concorsuale i soggetti subentranti, previo accertamento in capo a essi dei requisiti previsti per la partecipazione alla gara. Il superamento in subiecta materia del "dogma" della immodificabilità soggettiva risponde all'esigenza, già avvertita dalla giurisprudenza prima dell'avvento codicistico, di garantire la libertà contrattuale dell'impresa (valore costituzionalmente garantito ex art. 41 Cost.), nel senso che questa deve poter procedere alla riorganizzazione aziendale senza che possa esserle di pregiudizio lo svolgimento delle gare alle quali abbia partecipato. E' però estraneo alle disposizioni dell'art. 51 del codice l'intento di limitare la fase accertativa del possesso dei requisiti di partecipazione alla gara nei riguardi della sola impresa subentrante (nel caso di specie: società beneficiaria della scissione) e di escludere la necessità di operare la medesima verifica nei riguardi dell'impresa, soggetta a vicenda modificativa (nella specie: società scissa).
In proposito va evidenziato che la codificazione, ad opera dell'art. 51 del Codice, dell'opponibilità alla stazione appaltante del nuovo soggetto subentrante (nelle distinte fasi e vicende modificative enumerate dalla norma) non può essere considerato come una deroga alle regole proprie dell'evidenza pubblica, che esigono la permanenza comunque, in capo alle imprese partecipanti alla gara, dei requisiti di ordine generale e speciale necessari per l'ammissione alla procedura concorsuale.
La regolarità contributiva e fiscale per la partecipazione alle selezione per l'aggiudicazione di un appalto pubblico è richiesta come requisito indispensabile per la partecipazione alla gara, con le conseguenti e connesse puntualizzazioni che non può riconoscersi alcuna valenza alla regolarizzazione spontanea del relativo debito, intervenuta successivamente alla data di autodichiarazione di correttezza contributiva e che costituisce ex se motivo di esclusione dalla gara il fatto che l'autodichiarazione presentata dall'impresa, al fine della dimostrazione della posizione di regolarità contributiva, sia risultata non veritiera (TAR Lazio, Sez. III-bis, sentenza 05.03.2009 n. 2279 - link a www.dirittodeiservizipubblici.it).

LAVORI PUBBLICI: DURC riferito al singolo cantiere o opera
Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – contratto di appalto e Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) nei lavori pubblici
(Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, interpello 20.02.2009 n. 15).

APPALTI: Obbligo di richiesta del DURC, senza alcuna eccezione, per ogni contratto pubblico, compresi gli acquisti in economia o di modesta entità.
Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – obbligo di presentazione del DURC da parte dei fornitori di beni, servizi e lavori in economia
(Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, interpello 20.02.2009 n. 10).

APPALTI: L'obbligo di presentazione del DURC alla stazione appaltante riguarda sia i soggetti privati che quelli pubblici.
Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – Università partecipante a procedure di evidenza pubblica – obbligo di presentazione e rilascio del DURC (Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, interpello 20.02.2009 n. 9).

APPALTI: Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – imprese straniere – distacco dei lavoratori dipendenti sul territorio nazionale – normativa DURC – autocertificazione regolarità contributiva (Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, interpello 06.02.2009 n. 6/2009).

APPALTI: Documento Unico di Regolarità Contributiva. Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24.10.2007 (INAIL, circolare 05.02.2008 n. 7 - link a www.sportellounicoprevidenziale.it).

APPALTI: Decreto recante le modalità di rilascio ed i contenuti analitici del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) di cui all'art. 1, comma 1176, della L. n. 296/2006 (Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, circolare 30.01.2008 n. 1663 - link a www.lavoro.gov.it).

APPALTI: S. Lazzini, Sul DURC richiesto dalla P.A. (link a www.diritto.it).

anno 2008

APPALTI: Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – sussistenza o meno dell’obbligo di iscrizione alle Casse edili da parte delle imprese di installazione di impianti che applicano il CCNL del settore metalmeccanico e partecipano a gare per l’affidamento di lavori pubblici  (Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, interpello 23.12.2008 n. 56/2008).

APPALTI: Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – Cassa Edile industriale; adozione dei parametri retributivi di contratto collettivo ai fini del rilascio del DURC e degli accantonamenti presso detta Cassa Edile (Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, interpello 19.12.2008 n. 54/2008).

APPALTI: Oggetto: procedura DURC - Chiarimenti (Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, circolare 15.12.2008 n. 34/2008).

APPALTI: Contratti pubblici - Gara - Regolarità contributiva - Requisito sostanziale di partecipazione alla gara - Dichiarazione di non aver commesso violazioni gravi né definitive - Acquisizione di un DURC negativo - Esclusione dalla gara - Legittimità - Richiesta di chiarimenti - Mancanza - È irrilevante.
In tema di gara per l'affidamento di un appalto pubblico, la regolarità contributiva costituisce requisito sostanziale di partecipazione alla gara, avendo il legislatore ritenuto tale regolarità indice dell'affidabilità, diligenza e serietà dell'impresa, e della sua correttezza nei rapporti con le maestranze.
Nel caso in cui, nell'ambito di una gara per l'affidamento di un appalto pubblico, un'impresa abbia dichiarato di non aver commesso violazioni gravi né definitive e la Stazione appaltante non solo abbia acquisito un DURC negativo, ma abbia puntualmente verificato l'eventuale sussistenza di circostanze giustificanti la violazione, è legittima l'esclusione di detta impresa anche in assenza di richiesta di chiarimenti sul punto da parte della P.A. (massima tratta da www.inps.it - TAR Abruzzo-L’Aquila, sentenza 30.10.2008 n. 1181 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

APPALTI: DURC, Le Amministrazioni procedenti non possono legittimamente arrestarsi alla presa d’atto del responso fornito dall’agenzia delle entrate, bensì devono effettuare un’autonoma istruttoria circa i caratteri della irregolarità tributaria.
Ciascuna impresa che abbia in corso un procedimento di accertamento tributario non può dichiarare di essere in regola, ma deve manifestare fin dall’inizio l’esistenza di tale situazione, alla cui valutazione provvederà l’Autorità destinataria della dichiarazione medesima.
Le imprese che intendano partecipare alle pubbliche gare d’appalto hanno l’onere, allorché rendono le autodichiarazioni previste dalla legge o dal bando, di rendersi particolarmente diligenti nel verificare preliminarmente (attraverso la documentazione in loro possesso o anche accedendo ai dati dei competenti uffici) che tali autodichiarazioni siano veritiere. La falsa o incompleta attestazione dei requisiti di partecipazione ha rilevanza oggettiva, sicché il relativo inadempimento non tollera ulteriori indagini da parte dell’Amministrazione in ordine all’elemento psicologico (se cioè la reticenza sia dovuta a dolo o colpa dell’imprenditore) e alla gravità della violazione (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 17.04.2003 n. 2081; Id., 09.12.2002 n. 6768).
Con specifico riguardo alla dichiarazione di regolarità fiscale, deve perciò distinguersi. E’ illegittima l’esclusione quando l'impresa abbia tempestivamente impugnato, prima della pubblicazione del bando, la richiesta di pagamento di tributi che ritiene non dovuti, ma a diversa conclusione si perviene nel caso in cui l’impresa abbia dichiarato espressamente, nella domanda di partecipazione, di essere in regola con i doveri fiscali, nonostante l’effettiva presenza di contenziosi pendenti: in tal caso infatti la dichiarazione, a pena di esclusione, deve essere completa dell’indicazione di detto contenzioso (in questo senso Cons. Giust. Amm. Sicilia, 28.07.2006 n. 470; TAR Puglia, Bari, sez. prima, 12.06.2008, n. 1479).
Le Amministrazioni procedenti non possono legittimamente arrestarsi alla presa d’atto del responso fornito dall’agenzia delle entrate, bensì devono effettuare un’autonoma istruttoria circa i caratteri della irregolarità tributaria. Tale attività di verifica ed apprezzamento, da svolgersi in contraddittorio con l’impresa interessata, non può essere surrogata dalle attestazioni del soggetto impositore al quale compete solo di attestare l’esistenza e l’entità del rapporto debitorio. Del pari, spetta al giudice amministrativo il sindacato sulla motivazione addotta dalla stazione appaltante, all’atto dell’esclusione dalla gara, circa la ricorrenza dei presupposti e definitività delle pendenze tributarie (condivisibile, in tal senso, Cons. Stato, Sez. IV, 20.09.2005 n. 4817, riferita all’art. 75 del previgente regolamento sui lavori pubblici)
(TAR Puglia-Bari, Sez. I. sentenza 24.10.2008 n. 2373 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

APPALTIDURC, sulle violazioni gravi in materia previdenziale ed assistenziale.
L'art. 38, comma 1, lett. i), del codice dei contratti pubblici, secondo cui sono escluse dalla partecipazione alle procedure di gara e dalla stipula dei relativi contratti i soggetti che "che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti", nel richiedere il presupposto della gravità delle violazioni ed il loro definitivo accertamento stabilisce, in via generale ed in linea con l’orientamento comunitario (vd. Corte di Giustizia CE, I, 09.02.2006, C-226/04 e C-228/04), che l'inadempimento contributivo può essere considerato causa di esclusione solo ove sia grave e definitivamente accertato (in termini Cons. St., VI, 27.02.2008 n. 716) (TAR Calabria-Reggio Calabria, sentenza 22.10.2008 n. 537 -
link a www.giustizia-amministrativa.it).

APPALTID.U.R.C. e gravi inadempienze.
Attualmente il nostro ordinamento affida un ruolo fondamentale alla certificazione di regolarità contributiva rilasciato dagli enti previdenziali e dalle Casse edili ai sensi dell'art.2 del d.l. 25.09.2002, n. 210 , così come modificato dalla legge di conversione 22.11.2002, n. 266 e dell'art. 3, comma 8, lett. b-bis), d.lgs. 14.08.1996, n. 494, lettera aggiunta dall'art. 86, comma 10, d.lgs. 10.09.2003, n. 276 (sul ruolo e l'importanza nella disciplina degli appalti pubblici del predetto certificato di regolarità contributiva vedasi: Cons. Stato, V, 01.08.2007 n. 4273). Il che significa che lo strumento principale per ogni accertamento in tema di regolarità contributiva è ormai la predetta certificazione proveniente dai suddetti organismi, mentre la precedente normativa in materia contenuta nell'art. 75 del D.P.R. n. 554 del 1999 deve considerarsi ormai superata.
Nel settore previdenziale, in considerazione dei gravi effetti negativi sui diritti dei lavoratori, sulla finanze pubbliche e sulla concorrenza tra le imprese derivanti dalla mancata osservanza degli obblighi in materia, debbono considerarsi “gravi” tutte le inadempienze rispetto a detti obblighi, salvo che non siano riscontrabili adeguate giustificazioni, come, ad esempio, la sussistenza di contenziosi di non agevole e pronta definizione sorti a seguito di verifiche e contestazioni da parte degli organismi previdenziali ovvero la necessità di verificare le condizioni per un condono o per una rateizzazione (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 17.10.2008 n. 5069 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

APPALTIIL DURC INSOSTITUIBILE PER L’ATTESTAZIONE DELLA REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA (link a www.mediagraphic.it).

APPALTI: E' legittima la decisione di una stazione appaltante di annullare l’aggiudicazione dopo aver verificato che l’impresa aveva sottaciuto l’esistenza di una procedura di regolarizzazione contributiva.
In presenza di una clausola del bando di gara che subordina la partecipazione alla regolarità contributiva, la posizione del partecipante che abbia in atto un procedimento di regolarizzazione è legata alla circostanza che "l’impresa abbia sostenuto la propria offerta con una documentata procedura di sanatoria relativa agli adempimenti contributivi" (Cons. Stato, Sez. IV, 30.01.2006, n. 288). Pertanto, è legittima la decisione della stazione appaltante di annullare l’aggiudicazione una volta verificato che l’impresa aveva sottaciuto l’esistenza di una procedura di regolarizzazione, impedendo ad essa, anche a garanzia della par condicio, di valutarla ai fini dell’ammissione (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 17.09.2008 n. 4386 - link a www.dirittodeiservizipubblici.it).

APPALTIE' legittima la decisione di una stazione appaltante di annullare l’aggiudicazione dopo aver verificato che l’impresa aveva sottaciuto l’esistenza di una procedura di regolarizzazione contributiva.
In presenza di una clausola del bando di gara che subordina la partecipazione alla regolarità contributiva, la posizione del partecipante che abbia in atto un procedimento di regolarizzazione è legata alla circostanza che "l’impresa abbia sostenuto la propria offerta con una documentata procedura di sanatoria relativa agli adempimenti contributivi" (Cons. Stato, Sez. IV, 30.01.2006, n. 288). Pertanto, è legittima la decisione della stazione appaltante di annullare l’aggiudicazione una volta verificato che l’impresa aveva sottaciuto l’esistenza di una procedura di regolarizzazione, impedendo ad essa, anche a garanzia della par condicio, di valutarla ai fini dell’ammissione
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 17.09.2008 n. 4386 - link a www.mediagraphic.it).

APPALTIIl durc o documento unico di regolarità contributiva non può essere sostituito da dichiarazioni sostitutive in quanto insufficienti a verificare l’integrale adempimento degli obblighi previdenziali per tutti i lavoratori.
Il "durc" o documento unico di regolarità contributiva è il certificato unitario, regolato dall'art. 3, c. 8, lett. b.bis) d. lgs. 14.08.1996, n. 494, come mod. dall’art. 98, c. 10, d. lgs. 10.09.2003, n. 276, finalizzato alla affidabile verifica dei requisiti di partecipazione e aggiudicazione in gare pubbliche perché rilasciato dagli enti previdenziali all’imprenditore e da questo consegnato al committente che glielo deve richiedere. La sua funzione è di attestare la regolarità negli adempimenti circa i contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi rispetto a INPS, INAIL e Cassa Edile riguardo a tutti gli appalti pubblici e agli appalti privati in edilizia soggetti a titolo edilizio espresso. Mediante l’uso obbligatorio di un tale documento si contrasta l’evasione contributiva previdenziale perché si pone a base della possibilità di contrarre un appalto pubblico la dimostrazione ufficiale della regolarità contributiva. Si tratta di uno strumento al tempo stesso di certificazione ufficiale e di semplificazione procedimentale, la cui valenza è duplice, perché orientata a soddisfare un interesse strumentale pubblico come un interesse privato che non può essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva.
Ne consegue che, è legittima la revoca nei confronti di una società dell’aggiudicazione di una gara conseguente al fatto che, in sede di verifica della sua produzione documentale fatta a seguito della comunicazione di esser risultata aggiudicataria della gara, quale attestazione della sua regolarità contributiva si era limitata a produrre i mod. F24 e i bollettini postali documenti insufficienti a verificare l’integrale adempimento degli obblighi previdenziali per tutti i lavoratori (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 25.08.2008 n. 4035 - link a www.dirittodeiservizipubblici.it).

APPALTI: Il DURC non può essere sostituito da autocertificazione.
Va razionalmente negato che l’acquisizione alla documentazione di gara, dell’atto ufficiale comprovante i requisiti soggettivi del partecipante in ordine alla regolarità contributiva, il cd. “durc” (richiesto in base al bando di gara), possa essere surrogato dall’autocertificazione dell’interessato, ovvero dalla presentazione dei cd. modelli 24 utilizzati dall’imprenditore medesimo per il pagamento dei contributi previdenziali.
Vale a tal proposito rammentare che il “durc” o documento unico di regolarità contributiva è il certificato unitario –regolato dall'art. 3, comma 8, lett. b.bis) d.lgs. 14.08.1996, n. 494, come mod. dall’art. 98, comma 10, d.lgs. 10.09.2003, n. 276- finalizzato alla affidabile verifica dei requisiti di partecipazione e aggiudicazione in gare pubbliche perché rilasciato dagli enti previdenziali all’imprenditore e da questo consegnato al committente che glielo deve richiedere. La sua funzione è di attestare la regolarità negli adempimenti circa i contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi rispetto a INPS, INAIL e Cassa Edile riguardo a tutti gli appalti pubblici e agli appalti privati in edilizia soggetti a titolo edilizio espresso. Mediante l’uso obbligatorio di un tale documento si contrasta l’evasione contributiva previdenziale perché si pone a base della possibilità di contrarre un appalto pubblico la dimostrazione ufficiale della regolarità contributiva.
Avuto riguardo alla sua utilità, si tratta di uno strumento al tempo stesso di certificazione ufficiale e di semplificazione procedimentale, la cui valenza è duplice, perché orientata a soddisfare un interesse strumentale pubblico come un interesse privato. Da un lato infatti il “durc” consente, grazie alla sua obbligatorietà, di assicurare che gli appalti pubblici siano affidati soltanto ad imprese che risultino in regola quanto a contribuzione previdenziale, e dunque garantisce un miglior contrasto dell’evasione in quel settore, rispondendo al principio generale di buona amministrazione; da un altro lato permette, in virtù della sua unitarietà (realizzata sulla base di doverose convenzioni tra i soggetti previdenziali), l’agevolazione delle esigenze di speditezza documentativa vuoi dell’appaltatore che, per riflesso, dell’appaltante, riducendone le incombenze.
Anche a prescindere dalla sua obbligatorietà (nella specie contrassegnata dalla lex specialis della gara), non si vede dunque a quale plausibile interesse dell’imprenditore possa corrispondere la sua mancata utilizzazione. Una tale doverosa ed ufficiale certificazione non può essere definitivamente sostituita dalla dichiarazione sostitutiva (ai sensi, più che dell’invocato art. 2 d.P.R. 20.10.1998, n. 403, abrogato e sostituito dagli artt. 19 e 47 d.P.R. 28.12.2000 n. 445, dall’art. 46, comma 1, lett. p) di quest’ultimo, concernente le dichiarazioni sostitutive di certificazioni riguardo all’assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto).
Il durc, invero, non può essere sostituito, nella sua funzione probante, dalla cd. autocertificazione. Sussiste infatti tra le generale previsioni in tema di cd. autocertificazione –che per ragioni di semplificazione procedimentale consente di dimostrare, salvo verifica, adempimenti con dichiarazioni dell'interessato prodotte in sostituzione delle normali certificazioni– e la previsione per gli appalti pubblici sopra ricordata circa il durc, un rapporto di specialità, in forza del quale prevale, in materia di appalti, la predetta disposizione dell'art. 3, comma 8, lett. b.bis) d.lgs. n. 494 del 1996.
In entrambe le situazioni, infatti, ci si trova innanzi ad un mezzo di semplificazione procedimentale. A favore del durc, nondimeno, e della sua prevalenza sussiste anche il valore ulteriore della certificazione ufficiale delle regolarità contributiva, che corrisponde ad un evidente quanto dominante interesse pubblico al contrasto del preoccupante fenomeno della evasione previdenziale, di particolare significato nel settore degli appalti pubblici. Ne consegue che ciò che forma materia tipica del durc non può, quando un tale documento è richiesto, essere surrogato dalla dichiarazione sostitutiva dell’interessato (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 25.08.2008 n. 4035 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

APPALTI: A. Barbiero, Sintesi su regolarità contributiva (link a www.albertobarbiero.net.).

APPALTILa possibile presentazione di una sola copia di documento di identità per una pluralità di dichiarazioni (link a www.mediagraphic.it).

APPALTI - EDILIZIA PRIVATA: Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - DURC - attestazioni di pagamento coincidenti con il periodo di regolarità certificato (Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, nota 09.07.2008 n. 9453 di prot.).

APPALTI: A. Rinaldi, Regolarità contributiva negli appalti (link a www.greenlex.it).

APPALTI: La correttezza contributiva e fiscale è richiesta, all'impresa partecipante alla selezione per l’aggiudicazione dell’appalto, come requisito indispensabile non per la stipulazione del contratto, bensì per l’ammissione alla gara, con la conseguenza che, ai fini della valida partecipazione alla selezione, l’impresa deve essere in regola con tali obblighi fin dalla presentazione della domanda e conservare la correttezza del rapporto per tutto lo svolgimento di essa, restando irrilevante un eventuale adempimento tardivo della obbligazione tributaria
Secondo l’orientamento prevalente in giurisprudenza, che il Collegio condivide, la correttezza contributiva e fiscale è infatti richiesta, alla impresa partecipante alla selezione per l’aggiudicazione dell’appalto, come requisito indispensabile non per la stipulazione del contratto, bensì per l’ammissione alla gara, con la conseguenza che, ai fini della valida partecipazione alla selezione, l’impresa deve essere in regola con tali obblighi fin dalla presentazione della domanda e conservare la correttezza del rapporto per tutto lo svolgimento di essa, restando irrilevante un eventuale adempimento tardivo della obbligazione tributaria (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 27.12.2004 n. 8215; Id., 20.09.2005 n. 4817; Id., 30.01.2006 n. 288).
Può considerarsi in regola solo l’impresa che, incorsa in situazione di irregolarità nel passato, abbia già condonato o in altro modo sanato le sue posizioni al momento della partecipazione. E’ infatti indiscusso che il requisito di regolarità fiscale sia richiesto dalla legge non già ai fini della stipulazione del contratto, ma per la stessa partecipazione alla gara: l’art. 38, comma 1, del Codice dispone che “sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento… e non possono stipulare i relativi contratti…” i soggetti ai quali sia imputabile una delle situazioni elencate nella norma.
L’impresa deve pertanto essere in regola con gli obblighi fiscali fin dal momento di presentazione della domanda, sicché deve esservi necessaria coincidenza cronologica tra correttezza fiscale e partecipazione alla gara, con irrilevanza a tali fini di ogni adempimento tardivo della obbligazione, anche se riconducibile al momento della scadenza del termine del pagamento.
La giurisprudenza ha chiarito che i meccanismi di regolarizzazione tardiva, tipici del diritto tributario, possono rilevare nelle reciproche relazioni di debito e credito tra l’impresa e l’Amministrazione finanziaria, nel senso di consentire al contribuente, con l’adempimento successivo, di evitare le conseguenze del ritardo e di conseguire i medesimi benefici che avrebbe ottenuto in caso di esatto adempimento. Tale finzione giuridica non può però valere a costituire nei confronti della stazione appaltante quella correttezza fiscale e contributiva, che la norma prescrive al momento di partecipazione alla gara, come qualificazione soggettiva dell’impresa in termini di rispetto degli obblighi di legge, e quindi come espressione di affidabilità della stessa. La correttezza fiscale deve pertanto storicamente e attualmente esistere al momento della partecipazione alla gara, ed essere verificabile con esclusivo riferimento a tale momento.
D’altronde, a ritenere legittima una regolarizzazione tardiva con efficacia retroattiva, successiva al momento della partecipazione, ne deriverebbe la modifica della natura del requisito di partecipazione, che si trasformerebbe in requisito per la stipulazione del contratto; si consentirebbe una violazione del principio della par condicio tra i concorrenti, in quanto l’aggiudicatario, dapprima non in regola con gli adempimenti di legge, potrebbe sanare ex post la propria situazione di irregolarità, con evidente disparità di trattamento nei confronti delle imprese che, in conformità della legge, avevano adempiuto agli obblighi fiscali prima di produrre domanda per partecipare alla gara.
Inoltre, ha osservato la giurisprudenza che tale ampliamento della nozione di regolarità avrebbe anche l’effetto deleterio di indebolire l’osservanza della normativa fiscale, che al contrario, pur nell’ambito della normativa settoriale sull’espletamento delle gare, si vuol rafforzare. Le imprese sarebbero quasi incentivate alla violazione di legge, considerando di poter poi provvedere comodamente alla regolarizzazione, con l’effetto vantaggioso di poter scegliere se farlo o meno in funzione dell’utile risultato dell’aggiudicazione, senza il rischio di pregiudizio per il conseguimento dell’appalto
(TAR Puglia-Bari, Sez. I, sentenza 12.06.2008 n. 1479 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

APPALTI: OGGETTO: Legge 27.12.2006, n. 296, articolo 1, commi 1175 e 1176. Decreto del Ministro del lavoro 24.10.2007. Benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e Documento Unico di Regolarità contributiva. Modalità operative e procedurali per la verifica mensile del requisito di regolarità (INPS, circolare 18.04.2008 n. 51).

APPALTIS. Lazzini, E’ legittima l’esclusione di un’impresa per avere prodotto una fotocopia non intelligibile del documento di riconoscimento allegato alla copia della polizza fidejussoria? Vige l’obbligo per l’amministrazione di richiedere l’eventuale integrazione della documentazione? La produzione di un DURC, entro il periodo di sua efficacia, è utile al solo fine della partecipazione alla gara ovvero se è anche idoneo a comprovare la posizione di regolarità contributiva di cui all’art. 75 del D.P.R. n. 554/1999?
Ritiene il Collegio che non sia necessario disporre attività istruttoria per verificare l’esatto stato della fotocopia del documento di riconoscimento prodotto in sede di gara, considerato che, anche in ipotesi di poca chiarezza di tale atto, a fronte dell’incontestato fatto che la fotocopia del documento di riconoscimento era stata comunque prodotta, la commissione di gara non avrebbe potuto escludere la società ricorrente ma, eventualmente, chiedere la regolarizzazione del documento presentato.
Le disposizioni normative che hanno regolato le modalità di presentazione ed il periodo di validità del DURC, per i casi per i quali trovano applicazione, non possa ritenersi irrilevante rispetto alla disciplina dettata con il D.P.R. 554/1999, e sarebbe poco ragionevole ritenere che il medesimo documento sia idoneo a comprovare la regolarità contributiva ai fini della partecipazione ad una gara, ma non a suffragare la dichiarazione di regolarità effettuata dall’impresa nella stessa gara (TAR Sicilia-Palermo, Sez. III,
sentenza 10.04.2008 n. 474 - link a www.diritto.it).

APPALTI: L. Bellagamba, LA VALIDITÀ TEMPORALE DEL DURC NEGLI APPALTI PUBBLICI È DI TRE MESI - Note a margine di TAR Sicilia-Palermo, Sez. III, sentenza 05.04.2007 n. 1092 (link a www.linobellagamba.it).

APPALTI: M. Asprone, I requisiti d’ordine generale nell’ affidamento degli appalti pubblici: la certificazione contributiva (link a www.diritto.it).

APPALTI: G. Gentilini, Documento unico di regolarità contributiva alla luce del recente d.m. lavoro del 24.10.2007 sui termini e le modalità per l’uso del DURC e della circolare Ministero del lavoro n. 5 del 30.01.2008 (link a www.diritto.it).

APPALTILa regolarità contributiva è un requisito indispensabile non solo per la stipulazione del contratto, bensì per la stessa partecipazione alla gara. Per conseguenza, l'impresa dev’essere in regola con i relativi obblighi fin dalla presentazione della domanda, e conservare tale regolarità per tutto lo svolgimento della procedura di gara.
La regolarità contributiva è un requisito indispensabile non solo per la stipulazione del contratto, bensì per la stessa partecipazione alla gara (cfr. TAR Umbria 12.04.2006, n. 221, Cons. Stato, Sez. IV, 27.12.2004, n. 8215). Per conseguenza, l'impresa dev’essere in regola con i relativi obblighi fin dalla presentazione della domanda, e conservare tale regolarità per tutto lo svolgimento della procedura di gara.
La regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali costituisce, infatti, indice rivelatore della correttezza dell'impresa nei rapporti con le proprie maestranze e deve, pertanto, poter essere apprezzata in relazione ai periodi durante i quali l'impresa stessa era tenuta ad effettuare i relativi versamenti.
Passando ad esaminare la problematica relativa alle caratteristiche ed ai controlli da effettuarsi in tema di dichiarazione di regolarità resa dai partecipanti alle gare pubbliche in forma di autodichiarazione, la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che:
- le imprese che partecipano alle pubbliche gare d'appalto hanno l'onere, allorché rendono le autodichiarazioni previste dalla legge e/o dal bando, di rendersi particolarmente diligenti nel verificare preliminarmente (attraverso la documentazione in loro possesso o anche accedendo ai dati dei competenti uffici) che tali autodichiarazioni siano veritiere (cfr. TAR Palermo, sez. III, 15.09.2005, n. 1590);
- l'erronea attestazione della sussistenza dei requisiti di partecipazione ha rilevanza oggettiva, sicché il relativo inadempimento non tollera ulteriori indagini da parte dell'Amministrazione in ordine all'elemento psicologico (se questo, cioè, sia dovuto a dolo o colpa dell'impresa ) e alla gravità della violazione (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 28.05.2004, n. 3466, Sez. VI 25.01.2003, n. 352, Sez. V 17.04.2003, n. 2081);
- al fine di valutare la veridicità della dichiarazione di regolarità contributiva prodotta, l’Amministrazione deve verificare la rispondenza di tale dichiarazione a quello che sarebbe stato il contenuto del certificato che in merito avrebbe rilasciato l'ente previdenziale, surrogato dall'autodichiarazione presentata (cfr. TAR Umbria 12.04.2006, n. 221).
Da ultimo, va soggiunto che la regolarità contributiva costituisce requisito sostanziale di partecipazione alla gara, per cui non può attribuirsi alcun effetto sanante alla domanda di dilazione e di rateizzazione del debito contributivo presentata dalla impresa che trova suo presupposto in uno stato di irregolarità contributiva (cfr. TAR Lazio Roma, sez. II, 19.06.2006, n. 4814).
Nelle ipotesi in cui emerge dal DURC l’irregolarità della posizione contributiva dell’aggiudicataria, la revoca dell’aggiudicazione è una conseguenza legittima ed automatica, priva di apprezzamenti discrezionali, senza che rilevi, nel silenzio delle norme, la natura e la rilevanza dell’irregolarità.
Scopo delle richiamate previsioni legislative, infatti, è proprio quello di escludere dalla contrattazione con le amministrazioni le imprese che non siano corrette (regolari) per quanto concerne gli obblighi previdenziali, proprio perché rivelano un atteggiamento di trascuratezza verso gli obblighi previdenziali (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 5574/2007 del 23.10.2007)
(TAR Sardegna, Sez. I, sentenza 13.03.2008 n. 458 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

APPALTI: E’ illegittima l’esclusione da una gara d’appalto per irregolarità contributiva nel caso in cui questa non sia definitivamente accertata.
L’art. 12 d.lgs. n. 157/1995 deve essere interpretato alla luce del principio, immanente alle garanzie derivanti dagli artt. 3 e 24 delle Costituzione, che esige di considerare "in regola" –in tema di contribuzioni e relative sanzioni– i soggetti di cui siano pendenti, ricorsi amministrativi o giurisdizionali, per i quali non sussiste, dunque, un definitivo accertamento delle infrazioni agli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro. In tal senso depone, oggi, anche l’art. 38, c. 1, lett. i) del del codice dei contratti pubblici (dlvo 12.04.2006, n. 163), secondo cui sono escluse dalla partecipazione alle procedure di gara e dalla stipula dei relativi contratti i soggetti che "che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti". Tale norma, sebbene non applicabile ratione temporis, alla materia in esame esprime comunque, laddove richiede il definitivo accertamento, un principio generale, da ritenersi già operante nel nostro ordinamento già prima della sua entrata in vigore, in forza del quale, anche in materia di appalti di servizi, l’inadempimento contributivo può essere considerato causa di esclusione solo ove sia definitivamente accertato. In tal senso la sentenza della Corte di Giustizia CE (sez. I, 09.02.2006, C-226/04 e C-228/04), secondo cui "una normativa nazionale che ignorasse totalmente gli effetti di un ricorso amministrativo o giurisdizionale sulla possibilità di partecipare ad una procedura di aggiudicazione di un appalto rischierebbe di violare i diritti fondamentali degli interessati"
(Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 27.02.2008 n. 716 - link a www.dirittodeiservizipubblici.it).

EDILIZIA PRIVATA: I lavori in economia si possono realizzare e, come tali,  sono esclusi dal campo di applicazione della normativa sul D.U.R.C..
Richiesta 02.10.2007 di interpretazione in merito all'applicazione dell'art. 3 del d.lgs. 14.08.1996 n. 494 (si veda la risposta del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale,
nota 07.02.2008 n. 2228 di prot.).

APPALTI: Oggetto: Documento Unico di Regolarità Contributiva. Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24.10.2007 (INAIL, circolare 05.02.2008 n. 7).

APPALTI: Oggetto: decreto recante le modalità di rilascio ed i contenuti analitici del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) di cui all'art. 1, comma 1176, della Legge n. 296/2006 (Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, circolare 30.01.2008 n. 5/2008).

APPALTI: Sulla verifica della regolarità contributiva: non è più di competenza delle stazioni appaltanti, ma è demandata agli enti previdenziali. Insindacabilità delle risultanze da parte della stazione appaltante.
A seguito dell’entrata un vigore della disciplina sul certificato di regolarità contributiva (DURC), dettata dall’art.2 del D.L. 25.09.2002 n. 210, così come modificato dalla l. di conversione 22.11.2002 n. 266 e dall’art. 3, c. 8 lett. b-bis) del D.Lgs. 14.08.1996 n. 494, lettera aggiunta dall’art. 86, comma 10, del D.Lgs. 10.09.2003 n. 276, la verifica della regolarità contributiva non è più di competenza delle stazioni appaltanti, ma è demandata agli enti previdenziali. La stazione appaltante non deve dunque far altro che prendere atto della certificazione senza poter in alcun modo sindacarne le risultanze (come avviene del resto con riferimento a qualsiasi certificazione acquisita per comprovare requisiti, il cui accertamento è affidato ad altre amministrazioni). Conseguenza di quanto testé evidenziato è inoltre che il procedimento di rilascio della certificazione di regolarità contributiva ha una sua autonomia rispetto al procedimento di gara ed è sottoposto alle regole proprie della materia previdenziale, della cui corretta applicazione è peraltro competente a conoscere il giudice ordinario (Consiglio di Stato, Sez. V,
sentenza 23.01.2008 n. 147 - link a www.dirittodeiservizipubblici.it).

APPALTILa regolarità contributiva è un requisito sostanziale di partecipazione alla gara, per cui non può attribuirsi alcun effetto sanante alla domanda di dilazione e di rateizzazione del debito contributivo da parte di un'impresa.
La regolarità contributiva è requisito indispensabile non solo per la stipulazione del contratto, bensì per la stessa partecipazione alla gara . Per conseguenza, l'impresa deve essere in regola con i relativi obblighi fin dalla presentazione della domanda e conservare tale regolarità per tutto lo svolgimento della procedura di gara. In particolare, la cosiddetta correntezza contributiva non costituisce un dato che possa essere temporaneamente frazionato, in quanto attiene alla diligente condotta dell'impresa in riferimento a tutte le obbligazioni contributive relative a periodi precedenti e non solo, quindi, a quelle maturate nel periodo in cui è stata espletata la gara. La regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali costituisce, infatti, indice rivelatore della correttezza dell'impresa nei rapporti con le proprie maestranze e deve, pertanto, poter essere apprezzata in relazione ai periodi (anche pregressi) durante i quali l'impresa stessa era tenuta ad effettuare i relativi versamenti .
La regolarità contributiva costituisce requisito sostanziale di partecipazione alla gara, per cui non può attribuirsi alcun effetto sanante alla domanda di dilazione e di rateizzazione del debito contributivo presentata dalla impresa che trova suo presupposto in uno stato di irregolarità contributiva. Neppure può dispiegare alcun effetto nel caso di specie quanto osservato dalla Corte di Giustizia con la sentenza 09.02.2006, n. 226, in quanto in detta pronuncia è stato espressamente rilevato che può venire in considerazione la sola circostanza che il contribuente si sia avvalso, al fine di regolarizzare la propria posizione contributiva e/o fiscale, di meccanismi legislativi premiali, sananti o di condono, anteriormente alla data di scadenza della domanda di partecipazione alla gara, ciò che nel caso all’esame non è, essendo le richieste di regolarizzazione e dilazione dei pagamenti successive (TRGA Trentino Alto Adige-Trento,
sentenza 21.01.2008 n. 12 - link a www.dirittodeiservizipubblici.it).

APPALTIRegolarità contributiva: sostanza ed effetti.
La regolarità contributiva -contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente- è requisito indispensabile non solo per la stipulazione del contratto, bensì per la stessa partecipazione alla gara. Per conseguenza, l'impresa deve essere in regola con i relativi obblighi fin dalla presentazione della domanda e conservare tale regolarità per tutto lo svolgimento della procedura di gara.
La cosiddetta correttezza contributiva non costituisce un dato che possa essere temporaneamente frazionato, in quanto attiene alla diligente condotta dell'impresa in riferimento a tutte le obbligazioni contributive relative a periodi precedenti e non solo, quindi, a quelle maturate nel periodo in cui è stata espletata la gara.
La regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali costituisce, infatti, indice rivelatore della correttezza dell'impresa nei rapporti con le proprie maestranze e deve, pertanto, poter essere apprezzata in relazione ai periodi (anche pregressi) durante i quali l'impresa stessa era tenuta ad effettuare i relativi versamenti
(TAR Trentino Alto Adige–Trento, sentenza 21.01.2008 n. 12 - link a www.altalex.com).

anno 2007

APPALTI: G.U. 30.11.2007 n. 279 "Documento unico di regolarità contributiva" (Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, decreto 24.10.2007).

APPALTI: Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – applicazione della normativa sul DURC alle imprese straniere (Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, interpello 03.09.2007 n. 24/2007).

APPALTI: Oggetto: L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007) - articolo 1, commi 1175 e 1176 - "Requisiti per i benefici previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale" e Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) (Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, nota 17.07.2007 n. 9503 di prot.).

anno 2006

APPALTI La regolarità contributiva è requisito indispensabile per la partecipazione alle gare ad evidenza pubblica, il che vuol dire che l’impresa deve essere in regola con i relativi obblighi fin dal momento della presentazione della domanda, mentre sono irrilevanti eventuali adempimenti tardivi.
L’inadempimento deve altresì essere connotato da “gravità”, per cui la semplice menzione nel DURC dell’assenza della regolarità contributiva non può condurre di per sé all’esclusione dell’impresa risultata non in regola.

La Sezione ha affrontato di recente la medesima questione a base della presente controversia, sentenziando, in sintesi, che:
- la regolarità contributiva è requisito indispensabile per la partecipazione alle gare ad evidenza pubblica, il che vuol dire che l’impresa deve essere in regola con i relativi obblighi fin dal momento della presentazione della domanda, mentre sono irrilevanti eventuali adempimenti tardivi (dal che discende la legittimità della clausola del bando censurata, la quale è stata solamente mal applicata in sede di gara, e l’infondatezza dell’eccezione preliminare formulata dalla Provincia, in quanto la clausola in argomento non era immediatamente lesiva);
- la sussistenza del predetto requisito può essere desunta dal cd. DURC, oltre che dai dati in possesso dell’Osservatorio sui LL.PP.;
- peraltro, in base a quanto statuito dalla Corte di Giustizia nella summenzionata decisione del 09.02.2006, l’inadempimento agli obblighi di contribuzione in favore dei lavoratori deve essere stato “definitivamente accertato” in base alle procedure previste dal singolo Stato membro (il che significa che, laddove l’impresa si sia avvalsa di rimedi giudiziari avverso atti di accertamento del debito o abbia usufruito di condono previdenziale o, infine, abbia ottenuto una rateizzazione del debito, la stessa deve essere considerata in regola con gli obblighi de quibus);
- in base al combinato disposto fra l’art. 75 del DPR n. 554/1999 e l’art. 17 del DPR n. 34/2000 (applicabili ratione temporis alla presente gara, essendo stato il bando pubblicato in data 23.06.2006) l’inadempimento deve altresì essere connotato da “gravità”, per cui la semplice menzione nel DURC dell’assenza della regolarità contributiva non può condurre di per sé all’esclusione dell’impresa risultata non in regola (anche perché il documento di che trattasi non specifica nulla a proposito della definitività dell’accertamento) (TAR Puglia-Lecce, Sez. II, sentenza 30.12.2006 n. 6104 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

APPALTI: Sul requisito della regolarità contributiva ai fini della partecipazione alle gare.
Il requisito della regolarità contributiva, indispensabile per la partecipazione alle gare ad evidenza pubblica, può essere dimostrato dal cd. DURC, oltre che dai dati in possesso dell'Osservatorio sui LL.PP..
Peraltro, in base a quanto statuito dalla Corte di Giustizia nella decisione del 09.02.2006 (in cause C-226/04 e C-228/04), l'inadempimento agli obblighi di contribuzione in favore dei lavoratori deve essere stato "definitivamente accertato" in base alle procedure previste dal singolo Stato membro.
Inoltre, in base al combinato disposto fra l'art. 75 del DPR n. 554/1999 e l'art. 17 del DPR n. 34/2000 l'inadempimento deve altresì essere connotato da "gravità", per cui la semplice menzione nel DURC dell'assenza della regolarità contributiva non può condurre di per sé all'esclusione dell'impresa risultata non in regola (anche perché il documento di che trattasi non specifica nulla a proposito della definitività dell'accertamento) (TAR Puglia-Lecce, Sez. II,
sentenza 30.12.2006 n. 6103 - link a www.dirittodeiservizipubblici.it).

APPALTI: OGGETTO: Documento Unico di Regolarità Contributiva- Precisazioni e chiarimenti (INPS, circolare 27.01.2006 n. 9).

anno 2005

APPALTI: OGGETTO: Rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva INPS-INAIL per appalti di forniture e servizi ed altre attività. Testo congiunto INPS/INAIL (INPS, circolare 30.12.2005 n. 122).

APPALTI: Rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva INPS-INAIL-Casse Edili. Testo congiunto approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (INPS, circolare 26.07.2005 n. 92).

APPALTI: Oggetto: Rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva in Edilizia INPS-INAIL-Casse Edili. Testo congiunto approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota prot. n. 230/segr. del 12.07.2005 (INAIL, circolare 25.07.2005 n. 38).

anno 2004

EDILIZIA PRIVATA: I lavori in economia non soggiaciono all'obbligo del DURC.
L’unico ambito di attività che esula dalla applicazione della disciplina sul rilascio del DURC appare quella dei lavori in economia realizzati direttamente da privati. Infatti, il dettato di cui all’articolo 86, comma 10 del D. Lgs. n. 276/2003, fa esplicito riferimento alle sole imprese e, nell’ambito di tale nozione, evidentemente, non rientrano i soggetti privati che realizzano direttamente e per proprio conto le opere edili (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
lettera-circolare 14.07.2004 n. 848 di prot.).