dossier D.U.R.C.
(Documento Unico Regolarità Contributiva) |
per approfondimenti vedi anche:
A.V.C.P. <--->
Ministero del
Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
<--->
Sportello Unico Previdenziale |
novembre 2016 |
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APPALTI:
La Corte di Giustizia fornisce ulteriori precisazioni sul
documento unico di regolarità contributiva e afferma la
compatibilità col diritto comunitario della normativa
italiana.
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Appalti pubblici – Requisiti di partecipazione –
Documento unico di regolarità contributiva – Esclusione
disposta in base alla normativa nazionale per irregolarità
contributiva risultante al momento della partecipazione alla
gara anche se successivamente sanata – Legittimità.
L’art. 45 della direttiva 2004/18/CE
non osta ad una normativa nazionale che obbliga
l’amministrazione aggiudicatrice ad escludere dall’appalto
l’impresa a causa di una violazione in materia di versamento
di contributi previdenziali ed assistenziali risultante da
un certificato richiesto d’ufficio dall’amministrazione
aggiudicatrice e rilasciato dagli istituti previdenziali,
qualora tale violazione sussista alla data di scadenza del
termine di partecipazione ad una gara d’appalto, anche se
successivamente venuta meno alla data dell’aggiudicazione o
della verifica d’ufficio da parte dell’amministrazione
aggiudicatrice e nonostante l’ente previdenziale, rilevato
il mancato versamento, abbia omesso di invitare l’impresa
alla regolarizzazione, come previsto dal diritto italiano, a
condizione che l’operatore economico abbia la possibilità di
verificare in ogni momento la regolarità della sua
situazione presso l’istituto competente (1).
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(1) I. - La sentenza della Corte di giustizia UE è stata
occasionata da una controversia avente ad oggetto un
provvedimento di esclusione da una gara di appalto di un
consorzio di società cooperative adottato dalla stazione
appaltante dopo avere accertato, in sede di verifica del
possesso dei requisiti di partecipazione, che una delle
cooperativa non era in regola con il DURC alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domanda di
partecipazione nonostante l’irregolarità fosse poi stata
sanata entro la data di adozione del provvedimento di
aggiudicazione.
Con
ordinanza 11.03.2015 n. 1236 la IV sezione del
Consiglio di Stato, adita in sede di appello per la riforma
della sentenza reiettiva del gravame, ha rimesso alla Corte
di Giustizia la seguente questione interpretativa: “Se
l’articolo 45 della direttiva 2004/18, letto anche alla luce
del principio di ragionevolezza, nonché gli articoli 49, 56
del TFUE, ostino ad una normativa nazionale che, nell’ambito
di una procedura d’appalto sopra soglia, consenta la
richiesta d’ufficio della certificazione formata dagli
istituti previdenziali (DURC) ed obblighi la stazione
appaltante a considerare ostativa una certificazione dalla
quale si evince una violazione contributiva pregressa ed in
particolare sussistente al momento della partecipazione,
tuttavia non conosciuta dall’operatore economico –il quale
ha partecipato in forza di un DURC positivo in corso di
validità– e comunque non più sussistente al momento
dell’aggiudicazione o della verifica d’ufficio”.
La sezione remittente aveva evidenziato un paradosso
presente nell’attuale normativa italiana laddove da un
lato impone all’amministrazione di rinunciare alla
migliore offerta, e correlativamente, in un’ottica
concorrenziale, impedisce al migliore offerente di accedere
all’aggiudicazione, anche ove oggettivamente non possa
mettersi in dubbio, avuto riguardo alla storia
dell’imprenditore ed ai suoi comportamenti passati, nonché
alla peculiarità ed incolpevolezza della temporanea
irregolarità rilevata, che egli sia un imprenditore corretto
ed affidabile. Dall’altro, consente l’aggiudicazione
ad un imprenditore che ha sempre manifestato irregolarità ed
inadempienze, purché egli, al momento dell’offerta, si sia “messo
in regola” con i requisiti previsti dal d.m. 24.10.2007.
Tale quadro normativo inibirebbe altresì alle stazioni
appaltanti l’autonoma ponderazione del caso concreto, sul
presupposto che la descritta valutazione legale di “irregolarità”
operante nell’ambito e per tutta la procedura di evidenza
pubblica, sia garanzia di parità di trattamento tra i
diversi operatori economici partecipanti alla gara.
II. - La Corte di Giustizia non condivide i dubbi espressi
dal giudice nazionale e con la sentenza in rassegna ne
illustra le ragioni.
Quanto alla compatibilità del diritto nazionale con l’art.
45 direttiva 2004/18/CE –nella parte in cui prevede
l’esclusione dalla gara in caso di DURC irregolare alla data
della partecipazione ad una gara d’appalto, anche qualora
l’importo dei contributi sia poi stato regolarizzato prima
dell’aggiudicazione o prima della verifica d’ufficio da
parte dell’amministrazione aggiudicatrice- la Corte fonda la
propria risposta affermativa sui seguenti argomenti:
a) l’art. 45, paragrafo 2, della direttiva 2004/18 lascia agli
Stati membri il compito di determinare entro quale termine
gli interessati devono mettersi in regola con i propri
obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali
e assistenziali e possono procedere a eventuali
regolarizzazioni a posteriori, purché tale termine rispetti
i principi di trasparenza e di parità di trattamento;
b) il potere di richiedere integrazioni documentali previsto
dall’art. 51 della direttiva 2004/18 non può essere
interpretato nel senso di consentire all’amministrazione
aggiudicatrice di ammettere qualsiasi rettifica a omissioni
che, secondo le espresse disposizioni dei documenti
dell’appalto, debbono portare all’esclusione dell’offerente
e comunque deve riferirsi a dati la cui anteriorità rispetto
alla scadenza del termine fissato per presentare candidatura
sia oggettivamente verificabile;
c) tali conclusioni valgono anche qualora la normativa nazionale,
come quella italiana, preveda che la questione se un
operatore economico sia in regola con i propri obblighi
relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali alla data della partecipazione ad una gara
d’appalto, risulti determinata da un certificato rilasciato
dagli istituti previdenziali e richiesto d’ufficio
dall’amministrazione aggiudicatrice, atteso che una tale
modalità di accertamento è espressamente contemplata
dell’art. 45, paragrafo 3, della direttiva 2004/18 in forza
del quale le amministrazioni aggiudicatrici accettano come
prova sufficiente che attesta che l’operatore economico non
si trova nella situazione di irregolarità rispetto agli
obblighi previdenziali, un certificato rilasciato
dall’autorità competente dello Stato membro in questione e
da cui risulti che tali requisiti sono soddisfatti;
d) è irrilevante l’omesso preventivo avvio del procedimento di
regolarizzazione previsto dall’art. 7, comma 3, d.m.
24.10.2007, e ora recepito a livello legislativo dall’art.
31, comma 8, d.l. 21.06.2013 n. 69, a condizione che
l’operatore economico abbia la possibilità di verificare in
ogni momento la regolarità della sua situazione rispetto
agli obblighi contributivi presso l’istituto competente; in
tali casi egli non può opporre la dichiarazione, in buona
fede, di una condizione di regolarità contributiva,
certificata dall’ente e riferita ad un periodo anteriore
alla presentazione dell’offerta, se, acquisendo le
necessarie informazioni presso l’istituto competente, poteva
verificare di non essere più in regola, per fatti
sopravvenuti, con siffatti obblighi alla data della
presentazione della sua offerta (cfr. in termini Cons. St.,
A.P., 05.05.2016, n. 10, in Riv. neldiritto, 2016, 1070, con
nota di RASCIO, nonché oggetto della
News US in data 31.05.2016).
Quanto al dubbio del giudice remittente circa la
compatibilità con l’art. 45 della direttiva 2004/18 delle
disposizioni nazionali che privano le stazioni appaltanti di
qualsiasi margine di discrezionalità, vincolandole
tassativamente a disporre l’esclusione dei partecipanti
privi dei requisiti, alla data di presentazione delle
offerte, la Corte di Giustizia osserva che l’art. 45,
paragrafo 2, della direttiva 2004/18 non prevede
un’uniformità di applicazione a livello dell’Unione delle
cause di esclusione ivi indicate, in quanto gli Stati membri
hanno la facoltà di non applicare affatto queste cause di
esclusione o di inserirle nella normativa nazionale con un
grado di rigore che potrebbe variare a seconda dei casi, in
funzione di considerazioni di ordine giuridico, economico o
sociale prevalenti a livello nazionale. Conclude pertanto
che tale disposizione non obbliga gli Stati membri a
lasciare un margine di discrezionalità alle amministrazioni
aggiudicatrici a tale riguardo.
Sulla possibile portata discriminatoria tra le imprese
stabilite in Italia e quelle stabilite in altri Stati membri
della normativa nazionale nella parte in cui applica alle
seconde norme di minor rigore, circa la prova del possesso
dei requisiti generali di partecipazione, secondo quanto
previsto dallo stesso art. 38, commi 4 e 5, d.lgs. n. 163
del 2006, la Corte si limita a constatare il difetto di
rilevanza della questione nella causa principale stante la
mancata partecipazione di imprese stabilite in altri stati
membri.
Infine, si evidenzia come la Corte mostri di recepire il
principio consolidato nella giurisprudenza della Plenaria in
forza del quale i requisiti soggettivi non devono essere
posseduti solo al momento della presentazione della domanda
ed allo scadere del termine di presentazione previsto dal
bando, ma devono perdurare per tutto lo svolgimento della
procedura e fino alla stipula del contratto ovvero fino
all’autorizzazione del sub appalto, con la conseguenza che
và pronunciata la decadenza dall’aggiudicazione ove
l’aggiudicatario, inizialmente in possesso del requisito lo
perda prima della stipulazione del contratto (cfr. Cons.
St., A.P., nn. 10 del 2016; 5 e 6 del 2016; 8 del 2015; 15 e
20 del 2013; 8 del 2012; 1 del 2010).
III. - In tema di documento unico di regolarità contributiva
si vedano le menzionate Adunanze plenarie del Consiglio di
Stato n. 5 e n. 6 del 2016, in Urbanistica e appalti, 2016,
787, con nota di CARANTA, nonché oggetto della
News del 01.03.2016, e n. 10 del 2016.
Sulla disciplina del DURC nel nuovo codice degli appalti v.
C.g.a., sez. riun., 24.05.2016, n. 922/2015.
Nel senso che la normativa italiana in materia di regolarità
contributiva è conforme al diritto europeo, v. per ulteriori
profili, Corte giust. comm. ue, sez. X, 10.07.2014,
C-358/12, Consorzio Libor, in Urbanistica e appalti, 2014,
1170, con nota di PATRITO (Corte
giust. comm. UE, Sez. IX,
sentenza 10.11.2016 - C-199/15 - commento tratto
da e link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
aprile 2016 |
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APPALTI:
L'intervento sostitutivo per irregolarità contributiva.
DOMANDA:
A seguito di verifica regolarità contributiva, sono emerse
irregolarità tanto nei confronti di INPS quanto nei
confronti di INAIL per somme superiori a quelle dovute dal
Comune scrivente.
A quale dei due enti deve essere richiesto il cd. intervento
sostitutivo e deve essere soddisfatto prima?
RISPOSTA:
L’art. 4 del D.P.R. n. 207/2010, recate disposizioni in
merito al “Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture” ha stabilito che qualora il
DURC rilevi delle irregolarità nei versamenti dovuti agli
istituti e casse edili, le stazioni appaltanti possono
sostituirsi all’appaltatore versando in tutto o in parte le
somme dovute in forza del contratto di appalto.
Sulla materia sono intervenuti il Ministero del Lavoro con
circolare n. 3 del 16.02.2012 e l’Inail con nota n. 2029 del
21.03.2012 al fine di fornire dei primi chiarimenti. L’INPS
a seguito di diversi approfondimenti svolti di concerto con
il Ministero del Lavoro, l’INAIL e le casse Edili, ha
provveduto a fornire un quadro di sintesi in ordine ai
contenuti e alla modalità di attivazione dell’intervento
sostitutivo da parte delle stazioni appaltanti attraverso la
circolare n. 54 del 13.04.2012.
Va precisato che la stazione appaltante, prima di porre in
essere l’intervento sostituivo, deve trattenere sull’importo
la ritenuta dello 0,50%. Tale ritenuta può essere svincolata
unicamente in sede di liquidazione finale successivamente
all’approvazione da parte della stazione appaltante del
certificato di collaudo o di verifica di conformità previo
rilascio del DURC.
Laddove l’intervento sostitutivo da parte della stazione
appaltante sia in grado di colmare solo in parte il debito
contributivo è necessario che le somme dovute
all’appaltatore siano ripartite tra gli istituti e le Casse
Edili in misura proporzionale ai crediti che ciascuno vanti
e di evidenza nel DURC
(link a
www.ancirisponde.ancitel.it). |
febbraio 2016 |
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APPALTI:
L’invito alla regolarizzazione (il c.d. preavviso
di DURC negativo) può operare solo nei rapporti tra impresa
ed Ente previdenziale, ossia con riferimento al DURC chiesto
dall’impresa e non anche al DURC richiesto dalla stazione
appaltante per la verifica della veridicità
dell’autodichiarazione.
L’invito alla regolarizzazione è, pertanto, un istituto
estraneo alla disciplina dell’aggiudicazione e
dell’esecuzione dei contratti pubblici.
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III) Il contrasto giurisprudenziale in atto
10. La Sezione rimettente evidenzia come sulla questione si
sia formato un contrasto giurisprudenziale che può essere
così sintetizzato.
10.1. Un primo orientamento, che la stessa Sezione
rimettente considera prevalente, ritiene che:
a) per
l’accertamento del requisito, oggetto di dichiarazioni
sostitutive degli offerenti, debba aversi riguardo al DURC
richiesto dalla stazione appaltante in sede di controlli,
con riferimento, appunto, all’esatta data della domanda di
partecipazione, con conseguente insufficienza, ai fini della
prova, di eventuali DURC in possesso degli offerenti ed
ancora in corso di validità (sul punto Cons. Stato, sez. IV,
12.03.2009, n. 1458; sez. V, 10.08.2010, n. 5556; sez. IV, 15.09.2010, n. 6907; sez. V, 12.10.2011, n.
5531);
b) l’invito alla regolarizzazione (c.d. preavviso di DURC negativo) non si applica in caso di DURC richiesto
dalla stazione appaltante, atteso che, l’obbligo dell’INPS
di attivare la procedura di regolarizzazione prevista
dall’art. 7, comma 3, del D.M. 24.10.2007 si scontra
con i principi in tema dì procedure di evidenza pubblica che
non ammettono regolarizzazioni postume (o, detto
diversamente, l’eventuale regolarizzazione postuma non
sarebbe comunque idonea ad elidere il dato dell’irregolarità
alla data di presentazione dell’offerta).
In tal senso, fra
le altre, si sono pronunciate: Cons. Stato, Ad. Plen. 04.05.2012, n. 8; indirettamente anche Adunanza Plenaria,
20.08.2013, n. 20; Cons. Stato, Cons. Stato, IV, 12.03.2009 n. 1458; Cons. stato VI, 11.08.2009, n. 4928;
06.04.2010, n. 1934; 05.07.2010, n. 4243; sez. V, 16.09.2011, n.5194).
10.2. Un secondo, più recente, ma ancora minoritario
orientamento, afferma, invece, che l’obbligo degli Istituti
previdenziali di invitare l’interessato alla
regolarizzazione sussiste anche ove la richiesta sia fatta
in sede di verifica dalla stazione appaltante (Cfr. Cons.
Stato, Sez. V, 14.10.2014, n. 5064); Cons. Stato, sez. VI 16.02.2015 n. 78).
A sostegno di tale conclusione
si valorizza la “novità” rappresentata dall’art. 31, comma
8, del decreto legge n. 69 del 2013, che secondo la tesi in
esame avrebbe implicitamente ma sostanzialmente modificato,
l’art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006, con la conseguenza
che l’irregolarità contributiva potrebbe considerarsi
definitivamente accertata solo alla scadenza del termine di
quindici giorni assegnato dall’ente previdenziale per la
regolarizzazione della posizione contributiva.
IV) La soluzione proposta dall’ordinanza di rimessione
11. Così delineato il contrasto giurisprudenziale, la
Sezione rimettente mostra di condividere la tesi secondo cui
l’obbligo del preavviso di regolarizzazione, previsto sin
dal 2007 in via regolamentare (art. 7 del D.M. 24.10.2007) e dal 2013 in forza di disposizione i legge (art. 31,
comma 8, del d.l. n. 69 del 2013), debba intendersi
sussistente anche per il caso di richiesta proveniente dalla
stazione appaltante.
Ciò poiché –si legge nell’ordinanza di rimessione– «in
mancanza di avviso non solo si pone nel nulla il sistema
della certificazione di regolarità conseguita dal privata ed
in corso di validità, in violazione del d.m. 24.10.2007, che non distingue in punto di efficacia degli atti di certazione a seconda della natura pubblica o privata del
richiedente, ma si violazione il principio di affidamento
dei privati, costituzionalmente e comunitariamente fondato,
riconoscendo carattere di definitività ad una violazione
previdenziale che non risulta dal “durc” privato, né è mai
stata previamente comunicata a ricorrente».
La Sezione rimettente evidenzia come tale soluzione
interpretativa sia stata recepita dall’art. 4 D.M. 30.01.2015 e, soprattutto, da una successiva circolare
interpretativa del Ministero del Lavoro (n. 19/2015) nella
quale si afferma espressamente che «le Amministrazioni
aggiudicatrici procederanno, pertanto, a decorrere dal 01.07.2015, alla verifica delle dichiarazioni sostitutive
con le stesse modalità di cui all’art. 6 del D.M. restando
precluso, pertanto, dalla medesima data, come precisato
nella circolare ministeriale, la possibilità per le
Amministrazioni in fase d richiesta di specificare la data
nella quale ciascuna dichiarazione è stata resa. Ciò stante
l’obbligo generale di invito alla regolarizzazione, previsto
dall’art. 4 del DM, anche ai fini di qualificare come
definitivamente accertate le violazioni gravi alle norme in
materia di contributi previdenziali ai sensi dell’art. 38,
comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 163/2006».
Proprio alla luce di tale circolare, non vi sarebbe dubbio,
quindi, secondo la Sezione rimettente, che dal 1° luglio
(data di entrata in vigore del D.M. 30.01.2015), in
ragione delle nuove previsioni normative e delle modalità
applicative, il concetto di definitivo accertamento (proprio
dell’ordinamento previdenziale) sia subordinato all’invito a
regolarizzare anche se l’interrogazione sia compiuto dalla
stazione appaltante in funzione di verifica della
dichiarazione resa ai sensi dell’art. 38 d.lgs. n. 163 del
2006.
Il dubbio esegetico, quindi, secondo l’impostazione accolta
dall’ordinanza di rimessione, sarebbe circoscritto al
periodo antecedente all’entrata in vigore del D.M. 30.01.2015 2015 e dovrebbe, comunque, risolversi ritenendo
applicabile il preavviso di DURC negativo anche nell’ambito
delle procedure di gara.
V) La questione pregiudiziale dei limiti della cognizione
del giudice amministrativo a fronte di un provvedimento di
esclusione fondato su un DURC negativo non impugnato
12. In via pregiudiziale, prima di affrontare nel merito la
questione rimessa dalla Quarta Sezione, deve essere
esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso di
primo grado riproposto da Ca. con apposito motivo di
appello.
Ca. ha dedotto l’inammissibilità del ricorso di primo
grado in ragione della mancata impugnazione del DURC
negativo da parte del Consorzio GOP.
Il Tribunale amministrativo regionale in primo grado ha
disatteso l’eccezione affermando che il DURC «è
un’attestazione concernente il rapporto obbligatorio
previdenziale, che non costituisce espressione di poteri autoritativi pubblicistici e che non ha, quindi, valenza
provvedimentale, con conseguente insussistenza della
giurisdizione rispetto ad esso del giudice amministrativo».
13. L’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo
grado è infondata.
14. Va precisato che la questione dei limiti entro i quali
sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo sulla
legittimità del DURC è, a sua volta, oggetto di un contrasto
giurisprudenziale, tanto che recentemente la Quinta Sezione
del Consiglio di Stato ne ha rimesso la risoluzione
all’Adunanza Plenaria (cfr. ordinanza 21.10.2015, n.
4799), insieme, peraltro, a questioni di diritto sostanziale
(sulla corretta interpretazione dell’art. 31, comma 8,
decreto legge n. 69 del 2013), in gran parte corrispondenti
a quelle oggetto del presente giudizio.
Ai fini del presente giudizio, nel cui ambito la citata
questione processuale non è oggetto di rimessione ma viene
in rilievo al solo fine di decidere sulla pregiudiziale
eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado, è
sufficiente richiamare quanto affermato dalle Sezioni Unite
della Corte di Cassazione (cfr. Corte di Cassazione, Sezioni
Unite, 11.12.2007, n. 25818 e 09.02.2011, n.
3169), secondo cui la produzione della certificazione
attestante la regolarità contributiva dell'impresa
partecipante alla gara di appalto costituisce uno dei
requisiti posti dalla normativa di settore ai fini
dell'ammissione alla gara, sicché il giudice amministrativo
ben può verificare la regolarità di tale certificazione, sia
pure incidenter tantum, cioè con accertamento privo di
efficacia di giudicato nel rapporto previdenziale, ai sensi
dell'art. 8 del Cod. proc. amm..
Deve rilevarsi, invero, che il sindacato del giudice
amministrativo ha come oggetto principale la questione
relativa alla legittimità dell’atto amministrativo adottato
dalla stazione appaltante sulla base delle risultante del
DURC negativo; rispetto a tale questione, il sindacato sulla
regolarità della posizione contributiva quale attestata dal
DURC viene effettuato in via meramente incidentale e senza
efficacia di giudicato, al solo fine di statuire sulla
questione principale, in conformità allo schema decisorio
delineato dall’art. 8 Cod. proc. amm..
In tal modo si riesce ad assicurare l’effettività della
tutela (che esclude che ci possano essere profili
dell’azione amministrativi sottratti al sindacato
giurisdizionale), senza invadere i confini della
giurisdizione ordinaria, quali delineati dagli artt. 442,
comma 1, e 444, comma 3, del Cod. proc. civ. che devolvono
alla giurisdizione civile le controversie relative agli
obblighi dei datori di lavoro e all'applicazione delle
sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi.
Diverso è, in definitiva, lo scrutinio compiuto dal giudice
ordinario sui diritti previdenziali del lavoratore che si
assumono violati, rispetto al sindacato effettuato dal
giudice amministrativo sul loro corretto adempimento,
attestato dal certificato di regolarità contributiva che le
imprese affidatarie di un appalto pubblico devono presentare
alla stazione appaltante, a pena di esclusione.
Nell'accertare il mancato versamento di contributi dovuti
all'Ente di previdenza, il sindacato del giudice ha per
oggetto la sussistenza del diritto del lavoratore dipendente
alla contribuzione in relazione all'attività prestata ed al
diritto al trattamento di quiescenza, mentre, nelle
controversie relative a procedure di affidamento di lavori,
servizi o forniture da parte di soggetti tenuti al rispetto
dei procedimenti di evidenza pubblica, oggetto di indagine
del giudice è la mera regolarità della certificazione
prodotta, attestante la regolarità contributiva dell'impresa
partecipante alla gara di appalto, che rappresenta un
requisito di partecipazione.
In quest’ottica, il giudice amministrativo può conoscere,
senza travalicare i limiti della propria giurisdizione, la
questione relativa alla sussistenza del requisito della
regolarità contributiva, senza che occorra l’espressa
impugnazione del DURC, oggetto solo di un sindacato
incidenter tantum ai sensi dell’art. 8 Cod. proc. amm..
15. Il ricorso deve, dunque, essere esaminato nel merito.
VI) La decisione dell’Adunanza Plenaria sulla questione di
merito oggetto di rimessione
16. La questione sottoposta dall’ordinanza di rimessione
deve essere risolta dando continuità, anche dopo l’entrata
in vigore dell’art. 31, comma 8, del decreto legge n. 69 del
2013, all’indirizzo interpretativo secondo cui non sono
consentite regolarizzazioni postume della posizione
previdenziale, dovendo l’impresa deve essere in regola con
l’assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali
fin dalla presentazione dell’offerta e conservare tale stato
per tutta la durata della procedura di aggiudicazione e del
rapporto con la stazione appaltante, restando, dunque,
irrilevante, un eventuale adempimento tardivo
dell’obbligazione contributiva.
Tale principio, già chiaramente espresso dall’Adunanza
Plenaria nella sentenza 04.05.2012, n. 8, non risulta
superato dalla norma, più volta richiamata dall’ordinanza di
rimessione, introdotta con l’articola 31, comma 8, del
decreto legge n. 69 del 2013.
La disposizione in esame testualmente prevede, sotto la
rubrica «Semplificazioni in materia di DURC»: «Ai fini della
verifica per il rilascio del documento unico di regolarità
contributiva (DURC), in caso di mancanza dei requisiti per
il rilascio di tale documento gli Enti preposti al rilascio,
prima dell’emissione del DURC o dell’annullamento del
documento già rilasciato, invitano l’interessato, mediante
posta elettronica certificata o con lo stesso mezzo per il
tramite del consulente del lavoro ovvero degli altri
soggetti di cui all’articolo 1 della legge 11.01.1979,
n. 12, a regolarizzare la propria posizione entro un termine
non superiore a quindici giorni, indicando analiticamente le
cause della irregolarità»
Tale disposizione, contrariamente a quanto sostenuto
nell’ordinanza di rimessione, non può interpretarsi nel
senso di subordinare il carattere definitivo della
violazione previdenziale (che ai sensi dell’art. 38 d.lgs.
n. 163 del 2006 rappresenta un elemento ostativo alla
partecipazione alle gare d’appalto) alla condizione che
l’impresa che versi in stato di irregolarità contributiva al
momento della presentazione dell’offerta venga previamente
invitata a regolarizzare la propria posizione previdenziale
e che, nonostante tale invito, perseveri nell’inadempimento
dei propri obblighi contributivi.
L’Adunanza Plenaria ritiene, al contrario, che l’art. 31,
comma 8, del decreto legge n. 69 del 2013 non abbia in alcun
modo modificato la disciplina dettata dall’art. 38 d.lgs. n.
163 del 2006 e che, pertanto, la regola del previo invito
alla regolarizzazione non trovi applicazione nel caso di
DURC richiesto dalla stazione appaltante ai fini della
verifica delle dichiarazioni rese dall’impresa ai fini della
partecipazione alla gara.
L’istituto dell’invito alla regolarizzazione (il c.d.
preavviso di DURC negativo) può, dunque, operare solo nei
rapporti tra impresa ed Ente previdenziale, ossia con
riferimento al DURC chiesto dall’impresa e non anche al DURC
richiesto dalla stazione appaltante per la verifica della
veridicità dell’autodichiarazione.
17. Depongono a favore di tale conclusione, una pluralità di
argomenti di carattere letterale, storico e sistematico.
VI) Gli argomenti fondati sul dato letterale
18. Da un punto di vista letterale, risulta significativo il
confronto tra la formulazione del comma 8 dell’articolo 31 e
quella dei commi che lo precedono (in particolare quelli che
vanno dal comma 2 al comma 7).
Nel comma 8 (quello oggetto della questione interpretativa
rimessa all’esame dell’Adunanza Plenaria) manca qualsiasi
riferimento alla disciplina dell’evidenza pubblica o dei
contratti pubblici e questa mancanza è tanto più
significativa se si considera che, invece, nei commi
precedenti (in tutti quelli che vanno dal comma 2 al comma
7) vi è un rifermento esplicito a tale disciplina,
riferimento enfatizzato anche dalla relativa collocazione,
sempre all’inizio della disposizione.
Più nel dettaglio:
- i commi 3, 4, 6 e 7 si aprono tutti con la stessa
locuzione: «Nei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture […]»;
- il comma 2 si apre con la formula: «Al codice di cui al
decreto legislativo 12.04.2006, n. 163, sono apportate
le seguenti modificazioni: […]»;
- il comma 7 si apre, a sua volta, con uno specifico
rifermento proprio al «documento unico di regolarità
contributiva (DURC) rilasciato per i contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture».
Già il dato letterale, rafforzato dal confronto tra i vari
commi che compongono l’articolo in esame, supporta, quindi,
la conclusione che laddove il legislatore del 2013 ha inteso
occuparsi dei contratti pubblici, apportando modifiche alla
relativa disciplina, lo ha detto espressamente, attraverso
un richiamo esplicito.
19. L’argomento letterale è rafforzato dalla considerazione
che ai sensi dell’art. 255 d.lgs. 163 del 2006 «[o]gni
intervento normativo incidente sul codice, o sulle materie
dallo stesso disciplinate, va attuato mediante esplicita
modifica, integrazione, deroga o sospensione delle
specifiche disposizioni in esso contenute» (c.d. clausola di
abrogazione esplicita).
Conformemente a tale previsione normativa, che impone
l’abrogazione o la modifica esplicita delle norme del codice
dei contratti pubblici (o delle norme che incidono sulle
materie dallo stesso regolate), l’art. 31, comma 2, come si
è già accennato, contiene l’elenco esplicito delle
disposizioni del decreto legislativo n. 163 del 2006 che
sono state modificate.
In questo elenco non è menzionato l’art. 38, comma 1,
lettera i), ovvero la disposizione che prevede come causa
ostativa della partecipazione l’aver commesso «violazioni
gravi e definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali».
Non è allora sostenibile che una modifica così rilevante
come quella che l’ordinanza di rimessione vorrebbe trarre
dal decreto legge n. 69 del 2013 (ossia, la modifica della
nozione di “definitivo accertamento” quale fatta propria dal
c.d. diritto vivente di cui è certamente espressione la
sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 8 del 2012) possa
discendere, in violazione della clausola dell’abrogazione
esplicita, da una disposizione che non solo non lo dispone
espressamente, ma che non contiene nemmeno alcun esplicito
riferimento alla materia dei contratti pubblici ed è per di
più inserita in un articolo che in un diverso comma (il
comma 5) elenca in maniera analitica e puntuale le modifiche
apportate alla disciplina dei contratti pubblici.
20. Sempre sotto il profilo letterale, giova evidenziare che
il comma 8 dell’art. 31, nel prevedere l’onere del previo
invito alla regolarizzazione fa testualmente riferimento
all’attività di «verifica per il rilascio del documento
unico di regolarità contributiva (DURC)» richiesto dal
datore di lavoro. Ben diversa è l’attività che l’Ente
previdenziale compie non per rilasciare il DURC su richiesta
dell’impresa, ma per verificare, su richiesta della stazione
appaltante, la veridicità della dichiarazione sostitutiva
relativa al requisito di cui all’articolo 38, comma 1,
lettera i), del decreto legislativo 12.04.2006, n. 163.
La netta distinzione tra le due fattispecie di DURC –quello
rilasciato su richiesta di parte e quello acquisito
d’ufficio dalla stazione appaltante nell’ambito delle
procedure di gara (o della successiva fase di esecuzione del
contratto)– trova ancora conferma nel testo dell’articolo
33 del decreto legge n. 69 del 2103.
Nell’ambito di tale articolo, il DURC relativo
all’aggiudicazione e all’esecuzione dei contratti pubblici è
fatto oggetto di specifica disciplina nei commi 3, 4 e 5, 6
e 7. In questi commi, il legislatore non prevede mai,
neanche implicitamente o indirettamente, la possibilità di
regolarizzazione postuma dell’eventuale inadempienza
contributiva che dovesse essere riscontrata in capo
all’impresa che ha partecipato alla gara o che sta eseguendo
il contratto.
Solo il comma 8, che si riferisce però al DURC rilasciato su
richiesta di parte, prevede il previo invito alla
regolarizzazione.
La conclusione che si trae, anche alla luce del fondamentale
canone interpretativo ubi lex voluit dixit, ubi nolit tacuit,
è univoca: l’invito alla regolarizzazione è un istituto
estraneo alla disciplina dell’aggiudicazione e
dell’esecuzione dei contratti pubblici.
Tale risultato interpretativo è ulteriormente confermato
dalla considerazione che l’art. 38, comma 2, del decreto
legislativo n. 163 del 2006 rinvia alle norme
dell’ordinamento previdenziale solo per stabilire quando
l’irregolarità contributiva deve considerarsi “grave”
(prevedendo letteralmente che, «ai fini del comma 1,
lettera i), si intendono gravi le violazioni ostative al
rilascio del documento unico di regolarità contributiva»).
Analogo rinvio non è presente, invece, per quanto riguarda
l’altra caratteristica che la violazione contributiva deve
avere affinché rilevi come causa ostativa alla
partecipazione alle gare d’appalto (essere appunto
“definitivamente accertata”). Da qui la conclusione che la
nozione di “definitivo accertamento” che viene in rilievo
nell’ambito del Codice dei contratti pubblici debba essere
ricostruita in maniera autonoma rispetto alla disciplina
dell’ordinamento previdenziale, e prescinda, pertanto, dalla
necessità della previa attivazione di meccanismi di
regolarizzazione postuma, come quelli di cui si discute nel
presente giudizio.
VII) Gli argomenti di sistema
21. Anche da un punto di vista sistematico, non può non
considerarsi che il c.d. invito alla regolarizzazione
costituisce una sorte di preavviso di rigetto (si parla non
a caso di preavviso di DURC negativo).
Esso evoca, pertanto, un istituto (la comunicazione dei
motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza) previsto in
via generale dall’art. 10-bis legge 07.08.1990, n. 241.
Si tratta di un istituto che, come è noto, è stato previsto,
nell’ambito della disciplina del procedimento
amministrativo, solo con riferimento ai procedimenti ad
istanza di parte, risultando incompatibile con i
procedimenti d’ufficio, dove, in effetti, non vi è
un’istanza di parte e, quindi, non vi è un onere di
preventiva comunicazione dei motivi ostativi al suo
accoglimento.
Merita considerazione anche il rilievo che lo stesso art.
10-bis della legge n. 241 del 1990, introduce due deroghe
espresse alla regola del c.d. preavviso di rigetto. Le
deroghe si riferiscono: 1) alle procedure concorsuali; 2) ai
procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti
a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti
previdenziali.
Entrambe le deroghe offrono elementi d’interesse ai fini
della risoluzione della questione oggetto del presente
giudizio.
La deroga alle procedure concorsuali (a prescindere dalla
difficoltà di considerare, a rigore, la procedura
concorsuale un procedimento ad istanza di parte) si
riferisce a tutte le procedure caratterizzate dal principio
della concorsualità e, quindi, anche alle procedure di
evidenza pubblica per l’aggiudicazione di contratti
pubblici.
La deroga relativa ai procedimenti previdenziali fa
specifico riferimento a quelli sorti a seguito ad istanza di
parte. Se il procedimento previdenziale inizia d’ufficio
(come è nel caso di cui ci si occupa nel presente giudizio)
l’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 non ha nemmeno
previsto la deroga, sul presupposto che tali procedimenti
sono, per la loro stessa natura, estranei all’ambito di
applicazione del c.d. preavviso di rigetto.
Rispetto alle previsioni dell’art. 10-bis della legge n. 241
del 1990, l’art. 31, comma 8, del decreto legge n. 69 del
2013, introduce un elemento di novità: una sorta di “deroga
alla deroga” per effetto della quale un meccanismo analogo
al preavviso di rigetto è ora previsto per un particolare
procedimento previdenziale: quello ad istanza di parte per
il rilascio del DURC.
Al di fuori di questa specifica ipotesi, tuttavia, torna ad
operare la disciplina generale, che appunto esclude il
preavviso di rigetto nell’ambito sia delle procedure
concorsuali sia dei procedimenti previdenziali che iniziano
d’ufficio.
22. Sempre da un punto di vista sistematico, l’esclusione
del c.d. preavviso di DURC negativo nell’ambito del
procedimento d’ufficio per la verifica della veridicità
delle dichiarazioni sostitutive rese in sede ai fini della
partecipazione alla gara, si pone in linea con alcuni
principi fondamentali che governano appunto le procedure di
gara: i principi di parità di trattamento e di
autoresponsabilità e il principio di continuità nel possesso
dei requisiti di partecipazione alla gara.
22.1. Per quanto riguarda il principio della parità di
trattamento e dell’autoresponsabilità (per i quali si rinvia
alla fondamentale sentenza di questa Adunanza Plenaria 25.02.2014, n. 9), è fin troppo evidente che
l’applicazione della “regolarizzazione postuma” finirebbe
per consentire ad una impresa di partecipare alla gara senza
preoccuparsi dell’esistenza a proprio carico di una
irregolarità contributiva, potendo essa confidare sulla
possibilità di sanare il proprio inadempimento in caso di
aggiudicazione (e, dunque, a seconda della convenienza).
Si arriverebbe, in tal modo, a consentire all’offerente –che pur a conoscenza di una irregolarità contributiva abbia
reso una dichiarazione volta ad attestare falsamente il
contrario– di beneficiare di una facoltà di
regolarizzazione postuma della sua posizione, andando così a
sanare, non una mera irregolarità formale, ma la mancanza di
un requisito sostanziale, mancanza aggravata dall’aver reso
una dichiarazione oggettivamente falsa in ordine al possesso
del requisito.
Una simile generalizzata possibilità di sanatoria –della
dichiarazione falsa e della mancanza del requisito
sostanziale– darebbe vita ad una palese violazione del
principio della parità di trattamento e dell’autoresponsabilità
dei concorrenti, in forza del quale ciascuno di essi
sopporta le conseguenze di errori, omissione e, a fortiori,
delle falsità, commesse nella formulazione dell’offerta e
nella presentazione delle dichiarazioni (cfr. ancora Ad.
Plen. 25.02.2014, n. 9).
Va richiamato a tale proposto anche quanto autorevolmente e
condivisibilmente affermato dall’Autorità nazionale
anticorruzione (ANAC) nella Determinazione n. 1 dell’08.01.2015 (Criteri interpretativi in ordine alle
disposizioni dell’art. 38, comma 2-bis e dell’art. 46, comma
1-ter del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163).
In quella sede l’ANAC, proprio delimitando il campo di
applicazione dell’istituto del soccorso istruttorio in
materia di appalti pubblici [in seguito alla modifiche
apportate al Codice dei contratti pubblici dal decreto-legge
24.06.2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione
e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli
uffici giudiziari), convertito, con modificazioni in legge
11.08.2014, n. 114] ha giustamente precisato che il
nuovo istituto del soccorso istruttorio «non può, in ogni
caso, essere strumentalmente utilizzato per l’acquisizione,
in gara, di un requisito o di una condizione di
partecipazione, mancante alla scadenza del termine di
presentazione dell’offerta. Resta fermo, in sostanza, il
principio per cui i requisiti di partecipazione devono
essere posseduti dal concorrente - che deve essere, altresì,
in regola con tutte le altre condizioni di partecipazioni -
alla scadenza del termine fissato nel bando per la
presentazione dell’offerta o della domanda di
partecipazione, senza possibilità di acquisirli
successivamente».
E con particolare riferimento alle dichiarazioni false, la
citata determinazione precisa che «La novella in esame,
infatti, non incide sulla disciplina delle false
dichiarazioni in gara, che resta confermata. Pertanto ai
sensi dell’art. 38, comma 1-ter, del Codice, ove la stazione
appaltante accerti che il concorrente abbia presentato una
falsa dichiarazione o una falsa documentazione, si dà luogo
al procedimento definito nel citato comma 1-ter dell’art. 38
ed alla comunicazione del caso all’Autorità per
l’applicazione delle sanzioni interdittive e pecuniarie
fissate nella disciplina di riferimento (art. 38, comma
1-ter e art. 6, comma 11, del Codice)».
L’Adunanza Plenaria condivide e fa proprie tali conclusioni,
dovendosi ribadire anche in questa sede l’inammissibilità di
qualsiasi forma di regolarizzazione postuma della carenza
del requisito sostanziale o della falsa dichiarazione.
22.2. Deve, inoltre, richiamarsi il principio di continuità
nel possesso dei requisiti (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen. 20.07.2014, n. 8), che non possono essere persi dal
concorrente neanche temporaneamente nel corso della
procedura. A voler seguire, invece, il principio della
regolarizzazione postuma dovrebbe allora sostanzialmente
consentirsi al soggetto che abbia perso e poi riacquisito il
requisito di conseguire l’aggiudicazione, in netto contrasto
con quanto chiaramente affermato da questa Adunanza Plenaria
nella sentenza n. 8 del 2015.
VIII) Gli argomenti legati all’evoluzione storico-normativa
e alla relativa interpretazione giurisprudenziale
23. L’asserita portata innovativa che si vorrebbe
riconoscere all’art. 31, comma 8, del decreto legge n. 69
del 2013 risulta sensibilmente ridimensionata anche da
considerazioni legate all’osservazione dell’evoluzione
storico-normativa e della relativa interpretazione
giurisprudenziale.
Deve osservarsi, invero, che una regola di portata analoga a
quella ora recepita a livello legislativo dall’art. 31,
comma 8, del decreto legge n. 69 del 2013, già esisteva
nell’ordinamento, sia pure posta da una fonte regolamentare.
Si fa riferimento all’art. 7, comma 3, del D.M. 24.10.2007 (peraltro applicabile
ratione temporis alla procedura
di gara oggetto del presente giudizio) il quale, appunto
prevedeva: «In mancanza dei requisiti di cui all’art. 5 gli
Istituti, le Casse edili e gli Enti bilaterali, prima
dell’emissione del DURC o dell’annullamento del documento
già rilasciato ai sensi dell’art. 3, invitano l’interessato
a regolarizzare la propria posizione entro un termine non
superiore a quindici giorni.».
Nell’interpretazione di questa norma non si è mai dubitato
che la regola del previo invito alla regolarizzazione non
trovasse applicazione nel caso di richiesta della
certificazione preordinata alle verifiche effettuate dalla
stazione appaltante ai fini della partecipazione alle gare
d’appalto.
Vanno riportare sotto tale profilo i chiarissimi principi
enunciati da questa Adunanza Plenaria nella già citata
sentenza 20.05.2012, n. 8, in cui si legge: «Quanto
alla questione del momento in cui deve sussistere la
regolarità contributiva e della possibile sanatoria
dell’irregolarità in corso di gara, la giurisprudenza di
questo Consesso ha affermato che l’assenza del requisito
della regolarità contributiva, costituendo condizione di
partecipazione alla gara, se non posseduto alla data di
scadenza del termine di presentazione dell’offerta, non può
che comportare la esclusione del concorrente non adempiente,
non potendo valere la regolarizzazione postuma.
L’impresa infatti deve essere in regola con i relativi
obblighi fin dalla presentazione della domanda e conservare
tale regolarità per tutto lo svolgimento della procedura.
Costituisce principio pacifico che poiché il momento in cui
va verificata la sussistenza del requisito della regolarità
contributiva e previdenziale è quello di presentazione della
domanda di partecipazione alla gara, la eventuale
regolarizzazione successiva, se vale a eliminare il
contenzioso tra l’impresa e l’ente previdenziale non può
comportare ex post il venir meno della causa di esclusione [Cons.
St., sez. IV, 12.04.2011, n. 2284; Id., sez. V, 23.10.2007, n. 5575]
Deve escludersi la rilevanza di un eventuale adempimento
tardivo dell’obbligazione contributiva, quand’anche
ricondotto retroattivamente, quanto ad efficacia, al momento
della scadenza del termine di pagamento [Cons. St., sez. IV,
n. 1458/2009].
Si tratta, del resto, di un corollario del più generale
principio (già affermato nella giurisprudenza della Corte di
giustizia UE con la pronuncia del 09.02.1996, in cause
riunite C-226/04 e C-228/04) secondo cui la sussistenza del
requisito della regolarità fiscale e contributiva (che,
pure, può essere regolarizzato in base a disposizioni
nazionali di concordato, condono o sanatoria) deve comunque
essere riguardata con riferimento insuperabile al momento
ultimo per la presentazione delle offerte, a nulla rilevando
una regolarizzazione successiva la quale, pertanto, non
potrà in alcun modo incidere sul dato dell’irregolarità ai
fini della singola gara [Cons. St., sez. VI,
05.07.2010,
n. 4243].
La mancanza del requisito della regolarità contributiva alla
data di scadenza del termine previsto dal bando per la
presentazione delle offerte, in definitiva, non é sanato
dall’eventuale adempimento tardivo dell’obbligazione
contributiva, atteso che tale tardivo adempimento può
rilevare nelle reciproche relazioni di credito e di debito
fra i soggetti del rapporto obbligatorio e non anche nei
confronti dell’Amministrazione aggiudicatrice che debba
accertare la sussistenza del requisito della regolarità
contributiva ai fini dell’ammissione alla gara [Cons. St.,
sez. VI, 12.01.2011, n. 104].».
L’art. 31, comma 8, del decreto legge n. 69 del 2013 ha
determinato una sorta di “novazione” della fonte della
previsione normativa già contenuta nel decreto ministeriale
del 24.10.2007, conferendole rango legislativo. Ma non
vi sono nella disposizione che ora ha rango legislativo
elementi di novità che consentano di superare
l’interpretazione “storica” della precedente norma
regolamentare.
24. Nessun argomento in senso contrario può trarsi,
diversamente da quanto ipotizzato nell’ordinanza di
rimessione, dal decreto ministeriale 30.01.2015
(comunque inapplicabile ratione temporis perché entrato in
vigore il 01.07.2015) e dalla successiva circolare
interpretativa del Ministero del Lavoro – Direzione generale
per l’attività ispettiva dell’08.06.2015, n. 19.
Appurato, infatti, che a livello di normativa primaria, la
disciplina dell’affidamento degli appalti pubblici non
consente la regolarizzazione postuma della irregolarità
contributiva, deve certamente escludersi che tale forma di
regolarizzazione possa essere stata introdotta da una fonte
di rango regolamentare, quale è il decreto ministeriale 30.01.2015.
È fin troppo evidente che il generale principio di gerarchia
delle fonti normative non permette ad una norma
regolamentare di introdurre una forma di regolarizzazione
incompatibile con la disciplina di rango legislativo.
Una simile interpretazione (dando luogo ad una inammissibile
inversione della gerarchia delle fonti) deve, pertanto,
essere disattesa.
IX) La presunta incompatibilità comunitaria
25. In senso contrario alla tesi qui accolta non possono
essere invocati neanche presunti profili di incompatibilità
con i principi dell’ordinamento comunitario.
25.1. Non viene, in rilievo, innanzitutto, il principio di
tutela del legittimo affidamento, che trova le sue radici
anche nell’ordinamento nazionale.
La tutela dell’affidamento incontra, infatti, il limite
dell’autoresponsabilità e non può allora essere invocato
dall’impresa che volontariamente o colpevolmente si trovi in
una situazione di irregolarità contributiva. In base al già
richiamato principio di auto responsabilità (in forza del
quale ciascuno risponde degli errori commessi) non si può
pretendere di superare l’inadempimento storicamente
verificatosi in nome dell’apparenza ingenerata dal
precedente rilascio di un documento unico di regolarità
contributiva che va a “fotografare” una situazione di
regolarità non più attuale a causa di errori imputabili alla
stessa impresa.
L’affidamento sulle risultanze del precedente DURC in questo
caso è colpevole perché la discrasia tra il DURC e la realtà
dipende da omissioni od errori imputabili proprio
all’impresa che tale affidamento invoca.
25.2. Non risulta pertinente neanche il richiamo alle
motivazioni sulla cui base la Quarta Sezione del Consiglio
di Stato, con ordinanza 11.03.2015, n. 1236 ha rimesso
alla Corte di Giustizia dell’Unione europea una questione
pregiudiziale circa la compatibilità tra l’articolo 45 della
direttiva 18/2004 –interpretato alla luce del principio di
ragionevolezza nonché degli articoli 49 e 56 del TFUE– e
una normativa nazionale (quale quella italiana) che,
nell’ambito di una procedura d’appalto sopra soglia,
consente alle stazioni d’appaltanti di richiedere d’ufficio
agli istituti previdenziali il documento unico di regolarità
contributiva (DURC) ed obbliga le medesime stazioni
appaltanti ad escludere dalla gara quegli operatori
economici dalla cui certificazione si evince una violazione
contributiva sussistente al momento della partecipazione –anche se da essi non conosciuta in quanto hanno partecipato
in forza di un DURC positivo in corso di validità– e non
più presente al momento dell’aggiudicazione o della verifica
d’ufficio.
In primo luogo, le differenze che si colgono, sul piano
fattuale, tra le relative fattispecie concrete (quella
oggetto del presente giudizio e quella con riferimento alla
quale è stata sollevata la questione pregiudiziale), già
esclude la possibilità di “trasferire” automaticamente i
medesimi dubbi di compatibilità comunitaria nell’ambito del
presente giudizio.
In ogni caso è dirimente, ed esclude la necessità di una
ulteriore rimessione alla Corte di Giustizia o di una
sospensione c.d. impropria del presente giudizio in attesa
della decisione sulla questione pregiudiziale rimessa dalla
Quarta Sezione, la constatazione che la Corte di Giustizia
ha già avuto modo di occuparsi della compatibilità
comunitaria della disciplina legislativa nazionale che
preclude rigidamente la partecipazione alle gare di appalto
alle imprese che versino in una situazione grave e
definitivamente accertata di irregolarità contributiva (e
delle relative nozioni di “gravità” e “definitivo
accertamento”).
Già nella sentenza 10.07.2014, C-358/12, Consorzio
Stabile Libor Lavori Pubblici, la Corte di giustizia,
occupandosi anche della presunta incompatibilità tra la
causa di esclusione prevista l’art. 38, comma 1, lettera i) e
l’art. 45, paragrafo 2, della direttiva n. 18/2014 ha
statuito (paragrafi 32 e seguenti della motivazione) che:
- l’obiettivo perseguito dalla causa di esclusione dagli
appalti pubblici definita dall’articolo 38, paragrafo 1,
lettera i), del decreto legislativo n. 163/2006 consiste
nell’accertarsi dell’affidabilità, della diligenza e della
serietà dell’offerente nonché della correttezza del suo
comportamento nei confronti dei suoi dipendenti;
- accertarsi che un offerente possieda tali qualità
costituisce un obiettivo legittimo di interesse generale;
- una causa di esclusione come quella prevista dall’articolo
38, paragrafo 1, lettera i), del decreto legislativo n.
163/2006 è idonea a garantire il conseguimento
dell’obiettivo perseguito, dato che il mancato versamento
delle prestazioni previdenziali da parte di un operatore
economico tende a indicare assenza di affidabilità, di
diligenza e di serietà di quest’ultimo quanto
all’adempimento dei suoi obblighi legali e sociali;
- per quanto riguarda la necessità di una tale misura, la
definizione, da parte della normativa nazionale, di una
soglia precisa di esclusione alla partecipazione agli
appalti pubblici, vale a dire uno scostamento tra le somme
dovute a titolo di prestazioni sociali e quelle versate è di
un importo superiore, al contempo, a EUR 100 e al 5% delle
somme dovute, garantisce non solo la parità di trattamento
degli offerenti ma anche la certezza del diritto, principio
il cui rispetto costituisce una condizione della
proporzionalità di una misura restrittiva (v., in tal senso,
sentenza Itelcar, C‑282/12, EU:C:2013:629, punto 44);
- per quanto riguarda il livello di tale soglia di
esclusione, quale definito dalla normativa nazionale,
occorre ricordare che, riguardo agli appalti pubblici che
ricadono nella sfera di applicazione della direttiva
2004/18, l’articolo 45, paragrafo 2, di tale direttiva
lascia l’applicazione dei casi di esclusione che menziona
alla valutazione degli Stati membri, come risulta
dall’espressione «può venire escluso dalla partecipazione ad
un appalto», che figura all’inizio di detta disposizione, e
rinvia esplicitamente, in particolare alle lettere e) e f),
alle disposizioni legislative nazionali [v., per quanto
riguarda l’articolo 29 della direttiva 92/50/CEE del
Consiglio, del 18.06.1992 che coordina le procedure di
aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GU L 209,
pag. 1), sentenza La Cascina e a., C‑226/04 e C‑228/04,
EU:C:2006:94, punto 21].
Inoltre, ai sensi del secondo comma
di detto articolo 45, paragrafo 2, gli Stati membri
precisano, conformemente al rispettivo diritto nazionale e
nel rispetto del diritto dell’Unione, le condizioni di
applicazione del paragrafo stesso;
- di conseguenza, l’articolo 45, paragrafo 2, della
direttiva 2004/18 non prevede una uniformità di applicazione
delle cause di esclusione ivi indicate a livello
dell’Unione, in quanto gli Stati membri hanno la facoltà di
non applicare affatto queste cause di esclusione o di
inserirle nella normativa nazionale con un grado di rigore
che potrebbe variare a seconda dei casi, in funzione di
considerazioni di ordine giuridico, economico o sociale
prevalenti a livello nazionale.
In tale ambito, gli Stati
membri hanno il potere di attenuare o di rendere più
flessibili i criteri stabiliti da tale disposizione (v., per
quanto riguarda l’articolo 29 della direttiva 92/50,
sentenza La Cascina e a., EU:C:2006:94, punto 23);
- l’articolo 45, paragrafo 2, lettera e), della direttiva
2004/18 consente agli Stati membri di escludere dalla
partecipazione a un appalto pubblico ogni operatore
economico che non sia in regola con gli obblighi relativi al
pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali,
senza che sia previsto un qualsivoglia importo minimo di
contributi arretrati. In tale contesto, il fatto di
prevedere un siffatto importo minimo nel diritto nazionale
costituisce un’attenuazione del criterio di esclusione
previsto da tale disposizione e non può, pertanto, ritenersi
che vada oltre il necessario.
- gli Stati membri sono liberi di integrare le cause di
esclusione previste, in particolare, dall’articolo 45,
paragrafo 2, lettere e) e f), di detta direttiva nella
normativa nazionale con un grado di rigore che potrebbe
variare a seconda dei casi, in funzione di considerazioni di
ordine giuridico, economico o sociale prevalenti a livello
nazionale.
Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono,
la Corte di giustizia ha, quindi, affermato dichiarato che
gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE nonché il principio di
proporzionalità vanno interpretati nel senso che non ostano
a una normativa nazionale che, riguardo agli appalti
pubblici di lavori il cui valore sia inferiore alla soglia
definita all’articolo 7, lettera c), della direttiva
2004/18, obblighi l’amministrazione aggiudicatrice a
escludere dalla procedura di aggiudicazione di un tale
appalto un offerente responsabile di un’infrazione in
materia di versamento di prestazioni previdenziali se lo
scostamento tra le somme dovute e quelle versate è di un
importo superiore, al contempo, a EUR 100 e al 5% delle
somme dovute.
A ciò si deve aggiungere il principio generale affermato
nella giurisprudenza della Corte di giustizia Ce con la
pronuncia del 09.021996, in cause riunite C-226/04 e
C-228/04, secondo cui: «la sussistenza del requisito della
regolarità fiscale e contributiva (che, pure, può essere
regolarizzato in base a disposizioni nazionali di
concordato, condono o sanatoria) deve comunque essere
riguardata con riferimento insuperabile al momento ultimo
per la presentazione delle offerte, a nulla rilevando una
regolarizzazione successiva la quale, pertanto, non potrà in
alcun modo incidere sul dato dell’irregolarità ai fini della
singola gara».
Nemmeno gli argomenti fondati sul diritto comunitario
impongono, quindi, di dare spazio ad una generalizzata
regolarizzazione postuma come quella prospettata
dall’ordinanza di rimessione.
X) Il principio di diritto sulla questione interpretativa
rimessa all’Adunanza Plenaria
26. Alla luce delle considerazioni che precedono, la
questione interpretativa sottoposta dall’Adunanza Plenaria
deve, pertanto, essere risolta enunciando il seguente
principio di diritto:
«Anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 31, comma 8, del
decreto legge 21.06.2013 n. 69, (Disposizioni urgenti
per il rilancio dell’economia), convertito con modificazioni
dalla legge 09.08.2013, n. 98, non sono consentite
regolarizzazioni postume della posizione previdenziale,
dovendo l’impresa deve essere in regola con l’assolvimento
degli obblighi previdenziali ed assistenziali fin dalla
presentazione dell’offerta e conservare tale stato per tutta
la durata della procedura di aggiudicazione e del rapporto
con la stazione appaltante, restando dunque irrilevante, un
eventuale adempimento tardivo dell’obbligazione
contributiva.
L’istituto dell’invito alla regolarizzazione
(il c.d. preavviso di DURC negativo), già previsto dall’art.
7, comma 3, del decreto ministeriale 24.10.2007 e ora
recepito a livello legislativo dall’art. 31, comma 8, del
decreto legge 21.06.2013 n. 69 può operare solo nei
rapporti tra impresa ed Ente previdenziale, ossia con
riferimento al DURC chiesto dall’impresa e non anche al DURC
richiesto dalla stazione appaltante per la verifica della
veridicità dell’autodichiarazione resa ai sensi dell’art.
38, comma 1, lettera i), ai fini della partecipazione alla
gara d’appalto».
XI) L’applicazione del principio al caso di specie
27. L’applicazione dell’enunciato principio al caso oggetto
del presente giudizio comporta l’accoglimento dell’appello
proposto dalle società Ca. e Gr..
Nel caso di specie è pacifico, infatti, che la posizione MAS
C. nel momento in chi ha reso la dichiarazione ai
fini della partecipazione alla gara non era regolare (cfr.
nota Inail del 09.12.2014 che conferma l’irregolarità
contributiva dell’impresa MAS alla data del 27.08.2014).
Risulta accertato, quindi, che la concorrente in sede di
gara ha attestato, contrariamente al vero, la regolarità
della posizione contributiva e che solo successivamente alla
conoscenza dell’aggiudicazione ha proceduto alla relativa
regolarizzazione.
Nel caso di specie, peraltro, MAS C. era certamente
consapevole della propria irregolarità contributiva,
trattandosi di contributi dovuti in autoliquidazione,
rispetto ai quali l’impresa ha prima chiesto la
rateizzazione, senza poi corrispondere quanto dovuto.
La dichiarazione ex art. 38, comma 1, lettera i), del decreto
legislativo n. 163 del 2006 è stata, quindi, resa nella
piena consapevolezza della non corrispondenza al vero.
28. L’appello principale deve, quindi, essere accolto e, per
l’effetto, in riforma della sentenza appellata deve essere
respinto il ricorso proposto in primo grado contro la revoca
dell’aggiudicazione (Consiglio di Stato,
Adunanza Plenaria,
sentenza 29.02.2016 n. 6 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
APPALTI: Anche
dopo l’entrata in vigore dell’art. 31, comma 8, del decreto
legge 21.06.2013 n. 69, (Disposizioni urgenti per il
rilancio dell'economia), convertito con modificazioni dalla
legge 09.08.2013, n. 98, non sono consentite
regolarizzazioni postume della posizione previdenziale,
dovendo l’impresa deve essere in regola con l'assolvimento
degli obblighi previdenziali ed assistenziali fin dalla
presentazione dell'offerta e conservare tale stato per tutta
la durata della procedura di aggiudicazione e del rapporto
con la stazione appaltante, restando dunque irrilevante, un
eventuale adempimento tardivo dell'obbligazione
contributiva.
L’istituto dell’invito alla regolarizzazione (il c.d.
preavviso di DURC negativo), già previsto dall’art. 7, comma
3, del decreto ministeriale 24.10.2007 e ora recepito a
livello legislativo dall’art. 31, comma 8, del decreto legge
21.06.2013 n. 69, può operare solo nei rapporti tra impresa
ed Ente previdenziale, ossia con riferimento al DURC chiesto
dall’impresa e non anche al DURC richiesto dalla stazione
appaltante per la verifica della veridicità
dell’autodichiarazione resa ai sensi dell’art. 38, comma 1,
lettera i), ai fini della partecipazione alla gara
d’appalto.
---------------
X) Il principio di diritto sulla questione interpretativa
rimessa all’Adunanza Plenaria
23. Alla luce delle considerazioni che precedono, la
questione interpretativa sottoposta dall’Adunanza Plenaria
deve, pertanto, essere risolta enunciando il seguente
principio di diritto: «Anche dopo l’entrata in vigore
dell’art. 31, comma 8, del decreto legge 21.06.2013 n. 69,
(Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia),
convertito con modificazioni dalla legge 09.08.2013, n. 98,
non sono consentite regolarizzazioni postume della posizione
previdenziale, dovendo l’impresa deve essere in regola con
l'assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali
fin dalla presentazione dell'offerta e conservare tale stato
per tutta la durata della procedura di aggiudicazione e del
rapporto con la stazione appaltante, restando dunque
irrilevante, un eventuale adempimento tardivo
dell'obbligazione contributiva.
L’istituto dell’invito alla regolarizzazione (il c.d.
preavviso di DURC negativo), già previsto dall’art. 7, comma
3, del decreto ministeriale 24.10.2007 e ora recepito a
livello legislativo dall’art. 31, comma 8, del decreto legge
21.06.2013 n. 69, può operare solo nei rapporti tra impresa
ed Ente previdenziale, ossia con riferimento al DURC chiesto
dall’impresa e non anche al DURC richiesto dalla stazione
appaltante per la verifica della veridicità
dell’autodichiarazione resa ai sensi dell’art. 38, comma 1,
lettera i), ai fini della partecipazione alla gara d’appalto»
(Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria,
sentenza 29.02.2016 n. 5 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
ottobre 2015 |
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APPALTI:
Sulla rimessione all'Adunanza Plenaria di due quesiti di
diritto in tema di DURC: il primo sulla giurisdizione e
l'altro sulla definitività dell'irregolarità contributiva.
Stante i contrasti giurisprudenziali in tema di documento
unico di regolarità contributiva (DURC) il Consiglio di
Stato ha rimesso all'esame dell'Adunanza Plenaria i seguenti
quesiti di diritto:
a) "Se rientri nella giurisdizione
del giudice amministrativo, adito per la definizione di una
controversia avente ad oggetto l'aggiudicazione di un
appalto pubblico, ovvero al giudice ordinario, accertare la
regolarità del documento unico di regolarità contributiva,
quale atto interno della fase procedimentale di verifica dei
requisiti di ammissione dichiarati dal partecipante ad una
gara".
b) "Se la norma di cui all'art. 31,
comma 8, del d.l. 21.06.2013, n. 69, convertito con
modificazioni, nella l. 09.08.2013, n. 98, sia limitata al
rapporto tra impresa ed Ente preposto al rilascio del
d.u.r.c. senza che lo svolgimento di tale fase riguardi la
stazione appaltante (dovendo essa applicare comunque l’art.
38 del d.lgs. n. 163 del 2006, che richiede il possesso dei
requisiti al momento della partecipazione alla gara), ovvero
se la disposizione abbia sostanzialmente modificato, per
abrogazione tacita derivante da incompatibilità, detto art.
38 e si possa ormai ritenere che la definitività della
irregolarità sussista solo al momento di scadenza del
termine di quindici giorni da assegnare da parte dell’Ente
previdenziale per la regolarizzazione della posizione
contributiva".
---------------
II.- Ritiene la Sezione che il presente giudizio sollevi
questioni di diritto che meritano di essere deferite
all’esame dell’Adunanza Plenaria.
II.1.- Anzitutto, il primo motivo dell’appello principale
solleva la questione dei limiti entro i quali sussiste la
giurisdizione del giudice amministrativo in materia di
legittimità del d.u.r.c..
L’art. 76, comma 4, del c.p.a. e l’art. 276, comma 2, del
c.p.c. stabiliscono che, nella decisione della causa, il
giudice procede secondo un ordine che antepone le questioni
pregiudiziali a quelle di merito, sicché, poiché la
questione di giurisdizione costituisce il necessario
presupposto processuale della domanda ed il fondamento
imprescindibile della potestas iudicandi del giudice
adito, essa deve essere esaminata in via necessariamente
prioritaria ogniqualvolta venga posta in discussione, al
fine di consentire la riproposizione della domanda
completamente impregiudicata davanti al giudice al quale
spetta la giurisdizione sulla controversia (Consiglio di
Stato, sez. V, 31.03.2015, n. 1684).
Secondo la parte appellante non sarebbe condivisibile la
sentenza appellata, che ha ritenuto sussistente la
giurisdizione del giudice amministrativo sulla questione
oggetto del giudizio, sul presupposto che la controversia
non riguarda la «gravità» della irregolarità
accertata, ma il suo carattere definitivo, costituendo la
relativa attestazione contenuta nel d.u.r.c. un requisito da
valutarsi in sede di verifica dei requisiti di
partecipazione, impugnabile unitamente al provvedimento
conclusivo della procedura.
Il d.u.r.c. negativo emesso dall’I.N.P.S. avrebbe infatti
natura di «dichiarazione di scienza avente carattere
meramente dichiarativo» di dati in possesso dell’Ente
previdenziale, assistita da pubblica fede ai sensi dell’art.
2700 del c.c. e facente prova fino a querela di falso, con
giurisdizione del giudice ordinario sulle censure relative
alle attestazioni in esso contenute.
II.1.1.- In proposito rileva il collegio che si sono formati
due orientamenti giurisprudenziali nettamente contrastanti.
II.1.2.- A favore della tesi sostenuta dal giudice di primo
grado, si sono pronunciate la sezione V del Consiglio di
Stato (con le sentenze 16.02.2015, n. 781, 14.10.2014, n.
5064, ed 11.05.2009, n. 2874), nonché la sezione VI (con la
sentenza 04.05.2015, n. 2219), rilevando che rientra nella
giurisdizione del giudice amministrativo, adito per la
definizione di una controversia avente ad oggetto
l'aggiudicazione di un appalto pubblico, l’accertamento
della regolarità del documento di regolarità contributiva,
quale atto interno della fase procedimentale di verifica dei
requisiti di ammissione dichiarati dal partecipante ad una
gara (in quanto tale impugnabile non autonomamente, ma
unitamente al provvedimento conclusivo), poiché in questo
caso tale documento inerisce al procedimento amministrativo
di aggiudicazione di un appalto.
Anche la Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con sentenza
09.02.2011, n. 3169, ha affermato che la produzione della
certificazione attestante la regolarità contributiva
dell'impresa partecipante alla gara di appalto costituisce
uno dei requisiti posti dalla normativa di settore ai fini
dell'ammissione alla gara, sicché il giudice amministrativo
ben può verificare la regolarità di tale certificazione, sia
pure incidenter tantum, cioè con accertamento privo
di efficacia di giudicato nel rapporto previdenziale, ai
sensi dell'art. 8 del c.p.a..
In particolare, con la citata sentenza del Consiglio di
Stato, sez. V, n. 2874 del 2009, è stato rilevato che non
sussiste la violazione degli artt. 442, comma 1, e 444,
comma 3, del c.p.c., devolutivi alla giurisdizione ordinaria
delle controversie relative agli obblighi dei datori di
lavoro e all'applicazione delle sanzioni civili per
l'inadempimento di tali obblighi, poiché è diverso lo
scrutinio compiuto dal giudice ordinario sui diritti
previdenziali del lavoratore che si assumono violati,
rispetto al sindacato effettuato dal giudice amministrativo
sul loro corretto adempimento, attestato dal certificato di
regolarità contributiva che le imprese affidatarie di un
appalto pubblico devono presentare alla stazione appaltante,
a pena di esclusione.
Nell'accertare il mancato versamento di contributi dovuti
all'Ente di previdenza, lo scrutinio del giudice ha per
oggetto la sussistenza del diritto del lavoratore dipendente
alla contribuzione in relazione all'attività prestata ed al
diritto al trattamento di quiescenza, mentre, nelle
controversie relative a procedure di affidamento di lavori,
servizi o forniture da parte di soggetti tenuti al rispetto
dei procedimenti di evidenza pubblica, oggetto di indagine
del giudice è la mera regolarità della certificazione
prodotta attestante la regolarità contributiva dell'impresa
partecipante alla gara di appalto, che rappresenta un
requisito della normativa di settore ai fini dell'ammissione
alla gara (cfr. Corte di Cassazione, Sezioni Unite,
11.12.2007, n. 25818).
La sussistenza di tale giurisdizione può peraltro desumersi
dalla natura che può essere attribuita al provvedimento
dell’ente previdenziale, di per sé conclusivo di un
procedimento, ma per sua natura decisamente rilevante
nell’ambito di un procedimento diverso.
Non è l’unico caso, peraltro, in cui nel nostro ordinamento
vi è il decisivo rilievo di un atto emesso in un
procedimento autonomo, poiché i provvedimenti conclusivi
delle gare d’appalto –a loro volta– non possono che prendere
in considerazione le risultanze dei provvedimenti emessi in
tema di certificazioni antimafia.
Sotto tale aspetto, negare la sussistenza della
giurisdizione amministrativa significherebbe ridurre
significativamente l’effettività della tutela, spettante
all’impresa che fondatamente lamenti l’illegittimità
dell’atto dell’ente previdenziale, in ragione del mancato
potere del giudice amministrativo di annullare l’atto
lesivo, inerente alla gara, per un vizio derivato dal vizio
di un provvedimento posto a sua base.
II.1.3.- Vi è tuttavia un opposto orientamento
giurisprudenziale che esclude la giurisdizione del giudice
amministrativo nella materia de qua, sostanzialmente
per le ragioni poste dalla società appellante a sostegno
delle sue censure.
Con la sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, 12.03.2015,
n. 1321, è stato infatti affermato che la giurisdizione del
giudice amministrativo in materia deve escludersi in base ai
principi affermati dalla sentenza del Consiglio di Stato,
Adunanza Plenaria, 04.05.2012, n. 8.
Tale sentenza, in base all’esame dei momenti essenziali
della disciplina de qua (competenza tecnica degli enti
previdenziali in merito alla valutazione della gravità o
meno delle violazioni previdenziali; natura del d.u.r.c.
quale documento pubblico certificante ufficialmente la
sussistenza o meno della regolarità contributiva, da
ascrivere al novero delle dichiarazioni di scienza,
assistite da fede pubblica privilegiata, ai sensi dell'art.
2700 del c.c., e facenti piena prova fino a querela di
falso; impossibilità per le stazioni appaltanti di valutare
la gravità o meno delle violazioni previdenziali; rinvio del
codice degli appalti alle valutazioni di gravità degli altri
settori dell'ordinamento; vincolo per le stazioni appaltanti
alle valutazioni dei competenti enti previdenziali), ha
espresso il principio di diritto per cui «la verifica
della regolarità contributiva delle imprese partecipanti a
procedure di gara per l'aggiudicazione di appalti con la
pubblica amministrazione è demandata agli istituti di
previdenza, le cui certificazioni (d.u.r.c.) si impongono
alle stazioni appaltanti, che non possono sindacarne il
contenuto».
La sentenza n. 1321 del 2015 ha rilevato che le precedenti
osservazioni inducono ad escludere la giurisdizione del
giudice amministrativo in materia di valutazione del
d.u.r.c., perché gli eventuali errori contenuti in detto
documento involgono posizioni di diritto soggettivo
afferenti al sottostante rapporto contributivo e possono
essere corretti dal giudice ordinario, o all'esito della
proposizione di una querela di falso, o a seguito di una
ordinaria controversia in materia di previdenza e di
assistenza obbligatoria: oggetto di valutazione ai fini del
rilascio del certificato sarebbe così la regolarità dei
versamenti, ed in questo ambito ciò che viene in rilievo non
sarebbe un rapporto pubblicistico, ma un rapporto
obbligatorio previdenziale di natura privatistica sul quale
non inciderebbero direttamente o indirettamente poteri
pubblicistici (in senso conforme si è pronunciata anche la
sezione V del Consiglio di Stato, con la sentenza
17.05.2013, n. 2682).
Per la sentenza n. 1321 del 2015, non rileva il richiamo
alla natura esclusiva della giurisdizione amministrativa in
materia di affidamento di appalti pubblici, in quanto
l'ampiezza della cognizione si allargherebbe a coprire non
solo i fatti ed i diritti da conoscere incidenter tantum,
ma anche i fatti ed i diritti inerenti ad un «accertamento
fidefacente», riservati alla cognizione in via
principale del giudice ordinario.
In tali sensi si sono pure espresse la sezione V del
Consiglio di Stato, con le sentenze 26.03.2014, n. 1468, e
03.02.2011, n. 789, nonché la sezione IV, con la sentenza
12.03.2009, n. 1458, rilevando che ciò che viene in rilievo
non è un rapporto pubblicistico, ma un rapporto obbligatorio
previdenziale di natura privatistica.
II.1.3.- Alla luce delle considerazioni che precedono, deve,
quindi rimettersi all’esame dell’Adunanza Plenaria, ai sensi
dell’art. 99, comma 1, del c.p.a., la seguente questione di
diritto, fonte dei sopra evidenziati contrasti
giurisprudenziali sorti in giurisprudenza: a) "Se
rientri nella giurisdizione del giudice amministrativo,
adito per la definizione di una controversia avente ad
oggetto l'aggiudicazione di un appalto pubblico, ovvero al
giudice ordinario, accertare la regolarità del documento
unico di regolarità contributiva, quale atto interno della
fase procedimentale di verifica dei requisiti di ammissione
dichiarati dal partecipante ad una gara”.
II.2.- Nell’ipotesi in cui la Adunanza Plenaria si pronunci
nel senso che sussiste la giurisdizione del giudice
amministrativo nella materia de qua, si prospetta come
dirimente nel caso in esame, ai fini della decisione del
merito, una ulteriore problematica che pure deve rimettersi
al suo esame, a causa del contrasto giurisprudenziale che è
sorto al riguardo.
II.3.- Con la sentenza impugnata, è stato accolto il profilo
di doglianza con il quale la s.r.l. Cooperativa Sociale
Onlus Segni di Integrazione aveva dedotto l’illegittimità
del d.u.r.c. per il mancato invito della società ricorrente
a sanare la propria posizione contributiva, previa
assegnazione di un termine di quindici giorni, ai sensi del
citato art. 31, comma 8, del d. l. n. 69 del 2013,
applicabile ratione temporis alla fattispecie in
esame.
II.3.1.- Il TAR, richiamato il contrasto giurisprudenziale
formatosi al riguardo, ha ritenuto che tale mancanza
determinerebbe la violazione delle norme pubblicistiche che
regolano lo svolgimento delle gare pubbliche.
Il TAR ha aderito all’orientamento giurisprudenziale secondo
il quale è illegittima l’esclusione della concorrente dalla
gara d’appalto, se disposta prima dello spirare del termine
quindicinale fissato dal citato art. 31, comma 8, del d.l.
n. 69 del 2013, in quanto, stante il carattere vincolante
del d.u.r.c. quanto alla gravità della irregolarità rilevata
(che si impone alla s.a. senza possibilità di vagliarne il
contenuto), la irregolarità eventualmente commessa potrebbe
essere attestata e definitivamente accertata solo dopo che
la parte interessata sia stata invitata a regolarizzare la
propria posizione ai sensi del comma 8 dell’art. 31 citato.
Pertanto, il requisito della regolarità contributiva
dovrebbe essere valutato con riferimento non al momento di
presentazione della domanda di partecipazione alla procedura
di gara, ma al momento di scadenza del termine fissato dal
medesimo art. 31, comma 8.
II.3.2.- Con l’atto d’appello principale, come già
evidenziato, è stato sostenuto in proposito che l’art. 31,
comma 8, del d.l. n. 69 del 2013 non avrebbe introdotto
alcuna espressa modifica del d.lgs. n. 163 del 2006,
dovendosi anche considerare che l’art. 255 del medesimo
d.lgs. ha stabilito che ogni intervento normativo incidente
sul codice o sulle materie da esso disciplinate va attuato
mediante esplicita modifica, integrazione, deroga o
sospensione delle specifiche disposizioni in esso contenute.
L’applicazione dell’art. 31, comma 8, non potrebbe essere
estesa sino a ritenere abrogato implicitamente l’art. 38 del
d.lgs n. 163 del 2006.
Il comma 8 potrebbe trovare applicazione solo nei casi in
cui l’Ente previdenziale si trovi ad emettere un d.u.r.c. o
un documento attestante l’attuale situazione contributiva di
un soggetto, ma non nell’ipotesi in cui sia stata richiesta
la certificazione di un dato storico.
L’interpretazione della normativa data dal TAR non
troverebbe giustificazione nella necessità di consentire la
massima partecipazione alle procedure di affidamento di
contratti pubblici (perché in tal modo verrebbe sanata la
posizione delle società che in sede di offerta abbiano
certificato la propria regolarità contributiva, in realtà
insussistente) e violerebbe sotto diversi profili il
principio di evidenza pubblica di tutela dell’interesse
pubblico alla scelta di un contraente affidabile e quello
della par condicio tra le concorrenti, nonché determinerebbe
una ingiustificata disparità di trattamento nei confronti
degli operatori economici stabiliti in Stati diversi
dall’Italia.
Solo in caso di contenzioso giudiziario sulla regolarità del
d.u.r.c. l’attestazione in esso contenuta, ex art. 8, comma
2, lett. b), del d.m. 24.10.2007, sarebbe considerabile come
‘non definitiva’.
Simili considerazioni sono state effettuate con l’appello
incidentale della Provincia di Verona.
II.3.3.- Rileva il collegio che anche in proposito
coesistono due orientamenti giurisprudenziali contrastanti.
II.3.4.- Nel senso fatto proprio dalla sentenza appellata si
è pronunciata la sezione V del Consiglio di Stato con la
sentenza 14.10.2014, n. 5064, con la quale, premesso che con
sentenza n. 8 del 2012 l'Adunanza Plenaria del Consiglio di
Stato ha attribuito al d.u.r.c. carattere vincolante quanto
al diverso requisito della ‘gravità’
dell'irregolarità contributiva (che si impone alle stazioni
appaltanti che non possono sindacarne il contenuto), è stato
affermato che a diverse conclusioni deve invece pervenirsi
con riguardo al requisito del carattere ‘definitivo’
di dette irregolarità, richiesto dalla normativa in materia
in aggiunta a quello della ‘gravità’ delle stesse.
Infatti, in base al comma 3 dell’art. 7 del d.m. Lavoro e
Previdenza Sociale 24.10.2007 (relativo appunto al documento
unico di regolarità contributiva), l'Ente previdenziale è
obbligato ad invitare l'impresa a regolarizzare la propria
posizione in caso di mancanza dei requisiti di cui all'art.
5. Inoltre, la necessità del previo invito alla
regolarizzazione è stato recepita, a livello di legislazione
primaria, dall'art. 31, comma 8, del d.l. n. 69 del 2013,
costituente la conferma di un preciso indirizzo di politica
legislativa volto a favorire la massima partecipazione alle
procedure di affidamento di contratti pubblici; pertanto la
stazione appaltante è tenuta a procedere ad accertare in via
autonoma la sussistenza di una irregolarità definitiva del
rapporto previdenziale e non già limitarsi ad una presa
d'atto della irregolarità.
Con la successiva sentenza 16.02.2015, n. 781, la medesima
sezione V ha aggiunto che non rilevavano nella specie i
principi affermati dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di
Stato con la sentenza n. 8 del 2012, in quanto il d.l. n. 69
del 2013, convertito, con modificazioni, in l. n. 98 del
2013, ha sostanzialmente modificato l'art. 38 del d.lgs. n.
163 del 2006, laddove stabilisce che il requisito della
regolarità contributiva deve sussistere alla data di
presentazione della domanda di partecipazione alla procedura
concorsuale e, in base a quanto stabilito dall'art. 31,
comma 8, del d.l. stesso, il requisito della regolarità
contributiva deve sussistere al momento di scadenza del
termine di quindici giorni assegnato dall'Ente previdenziale
per la regolarizzazione della posizione contributiva.
Per quest’ultima sentenza, in assenza della assegnazione del
termine, il d.u.r.c. negativo è da ritenersi
irrimediabilmente viziato ed inidoneo a giustificare la
esclusione della impresa cui è relativo, in quanto non si
verte in materia di sindacabilità del suo contenuto da parte
della stazione appaltante, ma di definitività
dell’accertamento della violazione.
Anche la sezione III del Consiglio di Stato, con la sentenza
01.04.2015, n. 1733, ha ritenuto che, qualora in pendenza
del termine assegnato dall'ente previdenziale per la
regolarizzazione, ai sensi dell'art. 31, comma 8, del d.l.
69 del 2013, venga presentata la domanda di partecipazione
alla gara e venga effettuato il pagamento di quanto dovuto o
comunque la situazione di irregolarità venga altrimenti
estinta, la situazione di irregolarità dell'impresa non può
dirsi ‘definitivamente accertata’; in tali casi, la
stazione appaltante deve tener conto di detta qualificazione
giuridica, che discende direttamente dalla norma, e
dell'effetto di regolarizzazione verificatosi in corso di
gara ai fini del giudizio definitivo sull'ammissione
dell'offerta e dell'eventuale aggiudicazione.
Ciò potrebbe essere effettuato integrando i modelli di
dichiarazione posti a corredo della domanda di
partecipazione, al fine di considerare l'eventuale esistenza
di una fase di regolarizzazione e, comunque (anche qualora
la circostanza emerga solo attraverso il contraddittorio con
l'impresa in sede di verifica dei requisiti), acquisendo
dall'Ente previdenziale una attestazione riferita alla data
di scadenza del termine assegnato per la regolarizzazione.
II.3.5.- In senso del tutto diverso e sostanzialmente
convergente con le tesi delle appellanti si è espressa
invece la sezione V del Consiglio di Stato con la sentenza
23.02.2015, n. 874, con la quale è stato sostenuto che
l’art. 31, comma 8, del d.l. n. 69 del 2013 riguarda l'Ente
preposto al rilascio, o all'annullamento, del d.u.r.c., ma
non concerne la stazione appaltante, e non può quindi
pregiudicare la legittimità degli atti di gara.
Come chiarito dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato,
in tema di gare ad evidenza pubblica, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 38, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 163 del
2006, anche nel testo vigente anteriormente al d.l. n. 70
del 2011, costituiscono causa di esclusione dalle gare di
appalto le ‘gravi violazioni’ alle norme in materia
previdenziale e assistenziale) la nozione di "violazione
grave" non è rimessa alla valutazione caso per caso
della stazione appaltante, ma si desume dalla disciplina
previdenziale e in particolare dalla disciplina del d.u.r.c.;
a tanto è stato fatto conseguire che la verifica della
regolarità contributiva delle imprese partecipanti a
procedure di gara per l'aggiudicazione di appalti con la
P.A. è demandata agli Istituti di previdenza, le cui
certificazioni si impongono alle stazioni appaltanti, che
non possono sindacarne il contenuto e a maggior ragione non
possono sindacare la legittimità del d.u.r.c., che deve
invece essere contestata dall'interessato in altra sede, con
le forme e i mezzi previsti dall'ordinamento.
Nello stesso senso si è espressa la sezione VI con la
sentenza 04.05.2015, n. 2219, con la quale -premesso che la
verifica della regolarità contributiva delle imprese
partecipanti alle procedure di gara per l'aggiudicazione di
appalti con la P.A. è demandata agli Istituti di previdenza,
le cui certificazioni si impongono alle stazioni appaltanti,
che non possono quindi sindacarne né il contenuto (come
rilevato dalla sentenza della Adunanza Plenaria 04.05.2012,
n. 8) né la legittimità, che deve essere contestata
dall'interessato con le forme e i mezzi previsti
dall'ordinamento- è stato affermato che l'art. 31, comma 8,
del d.l. n. 69 del 2013 –pur mirando a mitigare la rigidità
di situazioni di irregolarità- non ha inciso sulle modalità
di controllo della situazione contributiva da parte della
stazione appaltante con riferimento alle gare pubbliche, né
ha introdotto una sorta di sanatoria per l'impresa che anche
al momento della scadenza del termine per la presentazione
dell'offerta (e anche dopo) continui a non trovarsi in una
situazione di regolarità contributiva.
Per tale orientamento, può anche considerarsi definitiva la
irregolarità della posizione contributiva soltanto allo
scadere del termine previsto per la sua regolarizzazione ai
sensi del citato comma 8, ma sempre nel rispetto dei termini
per presentare l'offerta per partecipare alla gara, in
quanto l’interpretazione di favore non può far sostenere la
avvenuta regolarità anche quando sia ormai scaduto ogni
termine, pena la violazione dei principi di tutela
dell'interesse pubblico alla scelta del contraente
affidabile e della par condicio tra i concorrenti.
II.3.5.- Alla luce delle pregresse considerazioni, deve
quindi rimettersi all’esame dell’Adunanza Plenaria, ai sensi
dell’art. 99, comma 1, del c.p.a., la seguente ulteriore
questione di diritto, rilevante ai fini della decisione
della causa: a) “Se la norma di cui
all'art. 31, comma 8, del d.l. 21.06.2013, n. 69, convertito
con modificazioni, nella l. 09.08.2013, n. 98, sia limitata
al rapporto tra impresa ed Ente preposto al rilascio del
d.u.r.c. senza che lo svolgimento di tale fase riguardi la
stazione appaltante (dovendo essa applicare comunque l’art.
38 del d.lgs. n. 163 del 2006, che richiede il possesso dei
requisiti al momento della partecipazione alla gara), ovvero
se la disposizione abbia sostanzialmente modificato, per
abrogazione tacita derivante da incompatibilità, detto art.
38 e si possa ormai ritenere che la definitività della
irregolarità sussista solo al momento di scadenza del
termine di quindici giorni da assegnare da parte dell’Ente
previdenziale per la regolarizzazione della posizione
contributiva”
(Consiglio di Stato, Sez. V,
ordinanza 21.10.2015 n. 4799 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
agosto 2015 |
|
APPALTI -
EDILIZIA PRIVATA:
OGGETTO: A) Concordato preventivo omologato con
previsione di soddisfazione parziale o di retrocessione a
chirografo dei crediti privilegiati di Inail e Inps:
modalità di rilascio del Documento Unico di Regolarità
Contributiva. Chiarimenti - B) Obbligo di esprimere il voto
contrario in presenza di proposta concordataria che preveda
la soddisfazione parziale dei crediti contributivi
(INPS,
messaggio 06.08.2015 n. 5223 - link a
www.inps.it). |
marzo 2014 |
|
APPALTI - EDILIZIA
PRIVATA: G.U.
20.03.2014 n. 66 "Disposizioni urgenti per favorire il
rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli
adempimenti a carico delle imprese" (D.L.
20.03.2014 n. 34).
---------------
Di interesse si legga:
►
Art. 4. - Semplificazioni in materia di documento di
regolarità contributiva |
febbraio 2014 |
|
APPALTI -
EDILIZIA PRIVATA:
OGGETTO: Durc in presenza di certificazione dei crediti
ai sensi dell’art. 13-bis, comma 5, d.l. 52/2012 e d.m.
13.03.2013. Verifica capienza per l’emissione del Durc
(INAIL,
nota 13.02.2014 n. 1123 di
prot.).
---------------
Si legga, al riguardo anche:
GUIDA AL
RILASCIO DEL DURC IN PRESENZA DI CERTIFICAZIONE DEL CREDITO
(D.M. 13.03.2013) -
PIATTAFORMA PER LA CERTIFICAZIONE DEI
CREDITI (versione 1.0 del 09.01.2014). |
gennaio 2014 |
|
APPALTI -
EDILIZIA PRIVATA:
OGGETTO: Decreto del Ministro dell’Economia e delle
Finanze di concerto con il Ministro del Lavoro e delle
Politiche Sociali 13.03.2013. Rilascio del documento unico
di regolarità contributiva in presenza di certificazione dei
crediti ai sensi dell’art. 13-bis, comma 5, del decreto
legge 07.05.2012, n. 52 convertito, con modificazioni, dalla
legge 06.07.2012, n. 94 (INPS,
circolare 30.01.2014 n. 16 - link a www.inps.it).
---------------
Il documento unico di regolarità contributiva può essere
rilasciato in presenza di certificazione dei crediti certi,
liquidi ed esigibili, vantati nei confronti delle pubbliche
amministrazioni, emessa tramite la “Piattaforma per la
Certificazione dei Crediti”.
---------------
Con la Circolare 30/01/2014, n. 16, l'INPS fornisce
indicazioni in merito all'applicazione della disciplina per
il rilascio del DURC in presenza di certificazione di
crediti certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti
delle P.A. -emessa tramite la «Piattaforma per la
Certificazione dei Crediti» (PCC)- a seguito della
realizzazione, da parte del Ministero dell’Economia e delle
Finanze, all’interno della citata Piattaforma, della
funzione di «Gestione Richieste DURC», riservata ai soggetti
titolari dei crediti, e di quella di «Verifica la capienza
per l’emissione del DURC», rivolta agli Enti tenuti al
rilascio del DURC.
Si ricorda che nel quadro del sistema vigente in materia di
DURC, il Documento rilasciato ai sensi dell’art. 13-bis,
comma 5, del D.L. 52/2012, che prevede per l'appunto
l'emissione del DURC in presenza di crediti certi, liquidi
ed esigibili, viene a costituire pertanto una tipologia
specifica attraverso la quale il legislatore ha inteso far
sì che le imprese creditrici nei confronti delle pubbliche
amministrazioni, nell’ambito dei limiti delineati dalla
norma, ottengano un DURC per poter continuare ad operare sul
mercato, in particolare in quello della contrattualistica
pubblica, pur in presenza di debiti previdenziali e/o
assicurativi.
Rinviando integralmente a quanto chiarito in materia dalla
Circolare del Ministero del Lavoro 40/2013, la Circolare
16/2014 in commento fornisce le opportune indicazioni in
ordine all’applicazione della disciplina a seguito della
realizzazione delle due citate nuove funzioni nella
«Piattaforma per la Certificazione dei Crediti» (PCC)
(commento tratto da www.legislazionetecnica.it). |
APPALTI -
EDILIZIA PRIVATA:
Termine di validità della certificazione unica di regolarità
contributiva.
Domanda
Dopo l'entrata in
vigore della Legge n. 98/2013 il termine di 120 giorni per
la validità del DURC è estendibile sia agli appalti pubblici
(committente ente pubblico e appalto a ditta privata), sia
agli altri casi (committente privato e appalto a ditta
privata)?
Risposta
Il documento unico di regolarità contributiva (c.d. DURC) è
il certificato che attesta contestualmente la regolarità di
un operatore economico per quanto concerne i versamenti
dovuti agli Istituti previdenziali nonché, per i lavori
dell'edilizia, alle Casse edili.
Il possesso di tale documento permette di fruire dei
benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e
legislazione sociale, nonché dei benefici e delle
sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria. Inoltre,
nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e
forniture pubbliche, nelle ipotesi di gestione di servizi ed
attività in convenzione o concessione con l'ente pubblico e
nei lavori privati dell'edilizia, il DURC è requisito
essenziale per l'affidamento dell'appalto o per il rilascio
della concessione e la stipula della convenzione, oltre che
per lo svolgimento dei lavori privati edili, rappresentando,
quindi, la condizione preliminare per la stessa operatività
dell'impresa.
Prevista originariamente solo nei settori degli appalti
pubblici e dell'edilizia privata, la certificazione unica di
regolarità contributiva è stata poi estesa alle imprese di
tutti i settori per accedere ai benefici e alle sovvenzioni
comunitarie, fino all'intervento dell'art. 1, c. 1175, della
legge n. 296/2006 (finanziaria 2007) che ha ampliato
sensibilmente il campo di applicazione del DURC, stabilendo
che, a decorrere dal 01.07.2007, il possesso del documento
diviene obbligatorio per tutti i settori di attività ai fini
del riconoscimento dei benefici normativi e contributivi
previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione
sociale, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il
rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali
nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, se
sottoscritti.
Con specifico riferimento al quesito posto si precisa che il
DURC rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture, ha validità di 120 giorni dalla data del
rilascio. Inoltre, secondo quanto disposto dall'art. 31, cc.
8-ter e 8-sexies, D.L. n. 69/2013 così come convertito nella
legge n. 98/2013, le disposizioni in materia di validità del
DURC si applicano anche ai lavori edili commissionati da
soggetti privati (27.01.2014 - tratto da
www.ipsoa.it). |
APPALTI:
La correttezza contributiva e fiscale è richiesta
dalla legge alle imprese partecipanti alle selezioni per
l'aggiudicazione degli appalti pubblici come requisito
indispensabile, ancor prima che per la stipulazione del
contratto, per la stessa partecipazione alla procedura. Da
qui la necessità che già in sede, appunto, di gara venga
documentata la titolarità del requisito.
Non vi è poi dubbio che la sussistenza del requisito della
regolarità contributiva debba essere verificata con
riferimento al momento ultimo previsto per la presentazione
delle offerte. A nulla può quindi rilevare una
regolarizzazione solo successiva della posizione
contributiva, la quale, se può risolvere il contenzioso
dell’impresa con l’ente previdenziale, non potrà però in
alcun modo sovvertire l’oggettivo dato di fatto
dell’irregolarità ai fini della singola gara. Deve pertanto
escludersi la rilevanza di un eventuale adempimento tardivo
dell’obbligazione contributiva, quand’anche ricondotto
retroattivamente, quanto ad efficacia, al momento della
scadenza del termine di pagamento, circostanza che può
rilevare sul piano dei soggetti del rapporto obbligatorio ma
non anche nei confronti dell’Amministrazione appaltante.
Infine, l’Adunanza Plenaria di questo Consiglio ha dato atto
che il requisito della regolarità fiscale può dirsi
sussistente solo qualora, prima del decorso del termine per
la presentazione della domanda di partecipazione alla gara,
l’istanza di rateizzazione sia stata non solo presentata, ma
anche accolta, con l’adozione del relativo provvedimento
costitutivo, con la conseguenza che non è ammissibile la
partecipazione alla gara, ai sensi dell’art. 38, comma 1,
lett. g, del Codice dei contratti pubblici, del soggetto
che, al momento della scadenza del termine di presentazione
della domanda, non abbia conseguito tale provvedimento.
Su un piano generale, è appena il caso di
ricordare che la correttezza contributiva e fiscale è
richiesta dalla legge alle imprese partecipanti alle
selezioni per l'aggiudicazione degli appalti pubblici come
requisito indispensabile, ancor prima che per la
stipulazione del contratto, per la stessa partecipazione
alla procedura (cfr. C.d.S., IV, 27.12.2004, n. 8215; VI, 04.08.2009, n. 4905). Da qui la necessità che già in
sede, appunto, di gara venga documentata la titolarità del
requisito.
Non vi è poi dubbio che la sussistenza del requisito della
regolarità contributiva debba essere verificata con
riferimento al momento ultimo previsto per la presentazione
delle offerte. A nulla può quindi rilevare una
regolarizzazione solo successiva della posizione
contributiva, la quale, se può risolvere il contenzioso
dell’impresa con l’ente previdenziale, non potrà però in
alcun modo sovvertire l’oggettivo dato di fatto
dell’irregolarità ai fini della singola gara. Deve pertanto
escludersi la rilevanza di un eventuale adempimento tardivo
dell’obbligazione contributiva, quand’anche ricondotto
retroattivamente, quanto ad efficacia, al momento della
scadenza del termine di pagamento (cfr. C.d.S., IV, 12.03.2009 n. 1458; VI, 11.08.2009, n. 4928;
06.04.2010, n.
1934; 05.07.2010, n. 4243), circostanza che può rilevare
sul piano dei soggetti del rapporto obbligatorio ma non
anche nei confronti dell’Amministrazione appaltante.
Infine, l’Adunanza Plenaria di questo Consiglio ha dato atto
che il requisito della regolarità fiscale può dirsi
sussistente solo qualora, prima del decorso del termine per
la presentazione della domanda di partecipazione alla gara,
l’istanza di rateizzazione sia stata non solo presentata, ma
anche accolta, con l’adozione del relativo provvedimento
costitutivo, con la conseguenza che non è ammissibile la
partecipazione alla gara, ai sensi dell’art. 38, comma 1,
lett. g, del Codice dei contratti pubblici, del soggetto
che, al momento della scadenza del termine di presentazione
della domanda, non abbia conseguito tale provvedimento (Ad.Pl.
n. 20 del 20.08.2013; cfr. anche Ad. Pl. n. 15 del 05.06.2013; VI, 29.01.2013, n. 531; V, 18.11.2011,
n. 6084)
(Consiglio di Stato, Sez. V,
sentenza 17.01.2014 n. 169 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
dicembre 2013 |
|
APPALTI -
EDILIZIA PRIVATA: Sospensione del Durc quando scade il «vecchio».
La certificazione può sopravvivere all'accertamento degli
illeciti. Lavoro. I chiarimenti del
ministero in risposta a un quesito dei consulenti.
L'eventuale
sospensione del documento unico di regolarità contributiva (Durc)
e quindi dei benefici normativi ed economici in forza di una
causa ostativa al suo rilascio, opererà necessariamente a
far data dalla scadenza di un eventuale Durc (della durata
di 120 giorni) rilasciato in precedenza per la stessa
finalità.
È quanto afferma il ministero del Lavoro con l'interpello
11.12.2013 n. 33/2013 in risposta alla richiesta di chiarimenti
formulata dall'Ordine dei consulenti del lavoro circa la
corretta individuazione dell'arco temporale di riferimento
di non rilascio del Durc in presenza delle cause ostative
indicate nell'allegato A del decreto del ministero del
Lavoro del 24.10.2007.
L'articolo 9 del decreto stabilisce che la violazione, da
parte del datore di lavoro o del dirigente delle
disposizioni penali e amministrative in materia di tutela
delle condizioni di lavoro indicate nell'allegato A al
decreto, accertata con provvedimenti amministrativi o
giurisdizionali definitivi, è causa ostativa al rilascio del
Durc per i periodi indicati. La richiamata causa ostativa
non sussiste, invece, qualora il procedimento penale sia
estinto a seguito di prescrizione obbligatoria ai sensi
degli articoli 20 e seguenti del Dlgs n. 758/1994 e
dall'articolo 15 del Dlgs n. 124/2004 ovvero di oblazione
(articoli 162 e 162-bis C.p.).
L'allegato A, nell'individuare le violazioni che determinano
il mancato rilascio del Durc, stabilisce anche i rispettivi
periodi di non rilascio del documento. Tali periodi variano
da un minimo 3 mesi per le violazioni in materia di riposi
giornalieri e settimanali, a un massimo di 24 mesi per le
omissioni dolose delle misure di sicurezza.
Una volta esaurito il periodo di «non rilascio del Durc»,
l'impresa potrà evidentemente tornare a godere dei benefici
normativi e contributivi, ivi compresi quei benefici di cui
è ancora è ancora possibile fruire in quanto non legati a
particolari vincoli temporali.
Così ad esempio sarà possibile usufruire di eventuali
benefici legati alla corresponsione di premi di risultato,
il cui termine per l'effettiva erogazione sia liberamente
scelto dal datore e, quindi, non soggetto a decadenze,
ricada in un periodo di assenza di una causa ostativa al
rilascio del Durc.
Non sarà invece possibile fruire per tutto il periodo di non
rilascio del Durc di benefici concernenti, ad esempio,
l'abbattimento degli oneri contributivi nei confronti
dell'Inps nel caso in cui gli stessi vengano assolti in base
a scadenze legali mensili. In tal caso la regolarità
contributiva deve sussistere con riferimento al mese di
erogazione ovvero al periodo temporale all'interno del quale
si colloca l'erogazione prevista dalla normativa di
riferimento che, per ciascun periodo, legittima il datore a
fruire dell'agevolazione (articolo Il Sole 24 Ore del
12.12.2013). |
APPALTI -
EDILIZIA PRIVATA: Durc negato, c'è la franchigia.
Durante lo stop fino a scadenza vale il vecchio documento.
Il ministero del lavoro chiarisce in
un interpello gli effetti delle cause ostative al rilascio.
Stop al Durc, ma con franchigia. In caso di violazioni che
comportano la pena del mancato rilascio del Durc per un
determinato periodo di tempo (variabile dai 3 ai 24 mesi),
l'impresa non può per tutto questo periodo fruire dei
benefici normativi e contributivi (per esempio, sgravi su
assunzioni incentivate).
Tuttavia, se l'impresa è già in possesso di un Durc, lo stop
dei benefici opererà dalla scadenza del periodo di validità
del predetto Durc (120 giorni dal rilascio).
Lo precisa, tra
l'altro, il ministero del lavoro nell'interpello
11.12.2013 n. 33/2013.
Durc e cause ostative. I chiarimenti sono stati chiesti dal
Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro
che ha presentato istanza per sapere la corretta
interpretazione del dm 24.10.2007 (disciplina del Durc)
in merito all'individuazione dell'arco temporale di
riferimento di non rilascio del Durc in presenza delle cause
ostative, elencate nella tabella A allegato al predetto
decreto.
La predetta tabella contiene la previsione di una serie di
violazioni (sicurezza lavoro, orario lavoro, omicidio,
lesioni colpose ecc.) in presenza delle quali il datore di
lavoro che le ha commesse è punito con il divieto del
rilascio del Durc al fine di godere dei benefici «normativi
e contributivi» per un determinato periodo di tempo, che va
dal minimo di 3 al massimo di 24 mesi.
Tali periodi di
«pena», spiega il ministero, decorrono dal momento in cui
gli illeciti che ne costituiscono il presupposto sono
definitivamente accertati. Ossia quando le violazioni sono
state accertate con sentenza passata in giudicato ovvero con
ordinanza ingiunzione non impugnata. Invece non c'è pena
perché non si perfeziona il presupposto della causa
ostativa, qualora intervenga l'estinzione delle violazioni
attraverso la procedura della prescrizione obbligatoria
ovvero, per il caso di violazioni amministrative, attraverso
il pagamento in misura ridotta (ex art. 16 della legge). Il
datore di lavoro che sia destinatario di tale pena potrà
riprendere a godere dei benefici solo una volta esaurito il
periodo di non rilascio del Durc.
La «franchigia» del decreto Fare. Il dl n. 69/2013
(convertito dalla legge n. 98/2013) stabilisce che «ai fini
della fruizione dei benefici normativi e contributivi in
materia di lavoro e legislazione sociale e per finanziamenti
e sovvenzioni previsti dalla normativa dell'Unione europea,
statale e regionale, il documento unico di regolarità
contributiva (Durc) ha validità di 120 giorni dalla data del
rilascio».
La nuova disposizione, secondo il ministero,
comporta che l'eventuale sospensione del Durc e, quindi, dei
benefici «normativi e contributivi» in forza di una causa
ostativa al suo rilascio, opera necessariamente a far data
dalla scadenza dei 120 giorni di un eventuale documento
unico rilasciato in precedenza ovviamente per la stessa
finalità (franchigia).
Controlli a campione nelle p.a. Infine, il ministero precisa
che la disciplina delle cause ostative al rilascio del Durc
si applica anche per i documenti acquisiti d'ufficio dalle
pubbliche amministrazioni procedenti le quali, «ai fini
dell'ammissione delle imprese di tutti i settori ad
agevolazioni oggetto di cofinanziamento europeo finalizzate
alla realizzazione di investimenti produttivi, (...) anche
per il tramite di eventuali gestori pubblici o privati
dell'intervento interessato sono tenute a verificare, in
sede di concessione delle agevolazioni, la regolarità
contributiva del beneficiario, acquisendo d'ufficio il Durc».
In tal caso, aggiunge il ministero, le predette
amministrazioni dovrebbero attivare i controlli,
eventualmente a campione, in merito alla presentazione alle
competenti direzioni territoriali del lavoro (dtl) delle
autocertificazioni relative alla non commissione degli
illeciti ostativi al rilascio del Durc
(articolo ItaliaOggi del
12.12.2013). |
APPALTI - EDILIZIA PRIVATA:
Oggetto: interpello ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. n.
124/2001 – D.M. 24.10.2007 – cause ostative (Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali,
interpello 11.12.2013 n. 33/2013).
---------------
Rispondendo a una richiesta di interpello avanzata dal
Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro,
il Ministero ha precisato che, in presenza di violazioni
definitivamente accertate, l’impresa non può ottenere il
DURC per il godimento di benefici normativi e contributivi
per un periodo di tempo fino a 24 mesi e che tale periodo
decorre dal momento in cui gli illeciti sono definitivamente
accertati con sentenza passata in giudicato o con ordinanza
ingiunzione non impugnata.
Una volta esaurito il periodo di non rilascio del DURC
l’impresa potrà tornare a godere dei benefici normativi e
contributivi, compresi quelli di cui è ancora possibile
fruire in quanto non legati a particolari vincoli temporali
(commento tratto da www.lavoro24.ilsole24ore.com). |
APPALTI -
EDILIZIA PRIVATA:
M. Pipino,
Il punto sul DURC: dal D.L. 210/2002 al D.L. 69/2013 (Bollettino
di Legislazione Tecnica n. 12/2013). |
novembre 2013 |
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APPALTI - EDILIZIA PRIVATA:
Oggetto: Rilascio del Documento unico di regolarità
contributiva anche in presenza di una certificazione che
attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi
ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche
amministrazioni di importo almeno pari agli oneri
contributivi accertati e non ancora versati da parte di un
medesimo soggetto - D.M. 13.03.2013 (INAIL,
circolare 11.11.2013 n. 53 - link a
www.inail.it). |
APPALTI: Al Tar le controversie sulla regolarità del Durc
Spettano al giudice amministrativo le controversie aventi ad
oggetto la regolarità del Durc nei casi in cui esso
costituisce un requisito di ammissione a gare pubbliche.
Lo
ha ribadito il TAR Puglia-Lecce, Sez. I, nella
sentenza
07.11.2013 n. 2258, annullando un Durc irregolare rilasciato
dall'Inps su richiesta di un comune calabrese.
La ditta
ricorrente aveva dedotto l'inesistenza della pretesa
economica e del debito contributivo (avendo essa
integralmente pagato quanto dovuto), oltre alla violazione
dell'art. 13-bis, comma 5, della l 94/2012 (vantando essa
crediti certi, liquidi ed esigibili verso la p.a. per un
importo superiore alla presunta irregolarità).
Preliminarmente, il Tar ha ritenuto di riaffermare
espressamente la propria giurisdizione in materia, negata da
altre pronunce «sulla base della consistenza di diritto
soggettivo della pretesa giudiziale».
In altri termini,
secondo alcuni, il giudice amministrativo non potrebbe
occuparsi delle posizioni sostanziali di diritto soggettivo
afferenti al rapporto contributivo, che andrebbero devolute
al giudice ordinario ai sensi dell'art. 442, comma 1, cpc.
In senso contrario, tuttavia, si sono espresse le Sezioni
unite della Corte di cassazione (sentenza 09.02.2011,
n. 3169), confermando l'orientamento del Consiglio di stato
(sez. V, sentenza 11.05.2009 n. 2874) che ha attribuito
alla regolarità contributiva, attestata dal documento unico,
il carattere di vero e proprio requisito di partecipazione
alla gara. Secondo il collegio pugliese, l'emissione del Durc si innesta in una procedura pubblicistica e attiene ad
una fase del procedimento amministrativo, costituendo il
documento «uno dei requisiti posti dalla normativa di
settore ai fini dell'ammissione alla gara».
La necessaria
valorizzazione di tale dato induce, quindi, a ritenere
appartenenti alla giurisdizione amministrativa le questioni
attinenti alla regolarità del Durc. Un altro aspetto
interessante della pronuncia riguarda la proiezione
temporale della verifica di regolarità che precede il
rilascio del documento: nel caso di specie, essa era stata
compiuta sull'autodichiarazione rilasciata dal contribuente
in un momento in cui il pagamento non era ancora stato
effettuato.
Tuttavia, ciò che conta è la data (successiva)
in cui il Durc è stato rilasciato: a quel punto, esso doveva
attestare la regolarità della ditta, che nel frattempo si
era messa a posto con i versamenti
(articolo ItaliaOggi
del 15.11.2013). |
ottobre 2013 |
|
APPALTI:
Durc, la regolarità non limita le sanzioni previdenziali.
I chiarimenti sul documento di verifica
in una circolare del ministero del lavoro.
Regolarità non fa rima con responsabilità. Il Durc emesso
all'impresa con scoperture contributive in presenza di
crediti nei confronti delle p.a., infatti, certifica una
regolarità che consente alle imprese di continuare a
operare, ma non limita il potere sanzionatorio agli enti di
previdenza e alle casse edili, i quali dunque conservano
integra la possibilità di attivare la procedura di
riscossione coattiva.
Lo afferma il ministero del lavoro nella
circolare 21.10.2013 n. 40/2013.
La regolarità contributiva. Per regolarità contributiva si
intende la correttezza nei pagamenti e adempimenti
previdenziali, assistenziali e assicurativi (Inps, Inail e
casse edili per le imprese di tale settore) con riferimento
ai tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente
riferiti all'intera situazione aziendale. Il Durc è un
certificato che attesta tale regolarità di un'impresa.
Rispetto al passato, quando erano necessario tre richieste a
cui corrispondevano altrettante certificazioni di regolarità
(una per ciascuno degli enti coinvolti: Inps, Inail e casse
edili), con il Durc le imprese (e i loro consulenti)
effettuano un'unica richiesta e ottengono un unico
certificato.
I requisiti di regolarità contributiva. L'Inps, l'Inail e la
cassa edile sono ciascuno tenuti ad accertare la regolarità
dell'impresa sulla base della rispettiva normativa di
riferimento. Regolarità che deve sussistere alla data
indicata nella richiesta di rilascio del Durc o alla data di
conclusione dell'istruttoria (a seconda dei casi per i quali
è richiesto).
I requisiti generali per la verifica della
regolarità sono indicati nel decreto ministeriale 24.10.2007 rispetto ai quali, ogni ente ha provveduto con proprie
circolari a fornire chiarimenti e informazioni di dettaglio
in relazione alla propria normativa di riferimento. Se
successivamente al rilascio del Durc emergono circostanze
tali da modificare sostanzialmente la situazione di
regolarità già attestata, l'ente deve darne immediata
comunicazione al richiedente (con emissione di un Durc che
annulla e sostituisce il precedente) e, nel caso di appalti
pubblici sempre alla stazione appaltante, assumendo nel
contempo le necessarie iniziative per il recupero di quanto
dovuto.
Il Durc, per esempio, viene richiesto ai fini della verifica
di una dichiarazione sostitutiva (in cui sia stata
autocertificata la regolarità contributiva); in tal caso, la
data che va indicata nella richiesta del Durc deve essere la
medesima della presentazione dell'autocertificazione, in
quanto la regolarità deve sussistere al «momento» in cui
l'azienda ha dichiarato la propria situazione, essendo
irrilevanti eventuali regolarizzazioni successive. Ad
eccezione dell'ipotesi appena vista, in ogni altra richiesta
di Durc qualora manchi la sussistenza dei requisiti di
regolarità contributiva, l'istituto che ha rilevato tale
mancanza (Inps, Inail o cassa edile), prima di attestare
l'irregolarità, è tenuto a invitare l'interessato a
regolarizzare la propria posizione entro un termine di
massimo 15 giorni.
Pec obbligatoria nella richiesta del Durc. La richiesta del Durc avviene su internet all'indirizzo
http://www.sportellounicoprevdenziale.it/ al quale si accede
tramite autenticazione. Dal 2 settembre l'inoltro della
richiesta di Durc è consentito soltanto se il sistema rileva
l'avvenuta registrazione, nell'apposito campo del modulo di
richiesta, di un indirizzo Pec (la Pec può essere della
stazione appaltante/amministrazione procedente, delle Soa e
dell'impresa). Dalla stessa data, sia per le pubbliche
amministrazioni che per le imprese, i Durc saranno
recapitati dall'Inail, dalle casse edili e dall'Inps,
esclusivamente tramite Pec, agli indirizzi indicati dagli
utenti nel modulo telematico di richiesta.
---------------
I crediti certificati salvano l'impresa.
In regola l'impresa con scoperture contributive saldabili
con crediti vantati nei confronti di p.a. In tal caso,
infatti, se i crediti sono certi, liquidi, esigibili e
certificati, l'impresa può ottenere il Durc. L'esistenza di
crediti va dichiarata dall'impresa in ogni appalto o
procedimento; in alternativa, però, l'adempimento può essere
semplificato in un'unica dichiarazione che l'impresa può
fare all'Inps, o all'Inail o alla cassa edile.
Un Durc per «sopravvivere».
In base alle disposizioni del dm 13.03.2013, gli istituti
previdenziali e le casse edili sono tenuti a rilasciare il Durc alle imprese che hanno ottenuto la certificazione di
uno o più crediti nei confronti della pubblica
amministrazione ossia nei confronti di amministrazioni
statali, enti pubblici nazionali, regioni, enti locali ed
enti del Servizio sanitario nazionale (si veda tabella).
Il
meccanismo evidentemente vuole superare quelle problematiche
che non consentivano alle imprese di ottenere il Durc
attestante la regolarità (in quanto debitrici nei confronti
degli istituti di previdenza e/o di casse edili) sebbene
fossero a loro volta creditrici nei confronti delle
pubbliche amministrazioni. Con tale meccanismo, pertanto, si
è voluto consentire a queste imprese di poter utilizzare il
Durc per continuare a operare sul mercato, anche in presenza
di debiti previdenziali e/o assicurativi. I crediti che
consentono di ottenere il Durc devono essere certificati,
secondo l'apposita procedura, e devono essere certi,
liquidi, esigibili per un importo almeno pari agli oneri
contributivi accertati e non ancora versati da parte del
soggetto titolare dei crediti certificati.
La certificazione del credito. Punto di partenza per
l'impresa che intende ottenere il Durc è dunque la
«certificazione» del credito vantato nei confronti di una
p.a. La certificazione avviene secondo una procedura
telematica, su di un'apposita «piattaforma per la
certificazione dei crediti».
L'istanza di certificazione può essere presentata da
chiunque, società, impresa individuale o persona fisica,
vanti un credito non prescritto, certo, liquido ed
esigibile, scaturente da un contratto avente a oggetto
somministrazioni, forniture e appalti nei confronti di una
p.a. Al riguardo si precisa che:
a) il credito è da considerarsi certo quando è determinato
nel suo contenuto dal relativo atto negoziale,
perfezionatosi, nel caso di specie, secondo le forme e le
procedure prescritte dalle vigenti disposizioni contabili.
Ai fini della certificazione, è da ritenersi sussistente il
requisito della certezza solo qualora il credito sia
afferente a una obbligazione giuridicamente perfezionata per
la quale sia stato assunto il relativo impegno di spesa,
registrato sulle scritture contabili ovvero, per gli enti
del Servizio sanitario nazionale, siano state effettuate le
relative registrazioni contabili.
Pertanto, in assenza di
contratto perfezionato o di impegno di spesa, regolarmente
registrato sulle scritture contabili ovvero, per gli enti
del Servizio sanitario nazionale, delle necessarie
registrazioni contabili, gli enti non potranno certificare
il credito, riferibile esclusivamente alla sfera giuridica
del soggetto che ha ordinato la somministrazione, la
fornitura o l'appalto al di fuori delle prescritte procedure giuscontabili;
b) il requisito della liquidità, soddisfatto dalla
quantificazione dell'esatto ammontare del credito, è da
ricondursi agli elementi del titolo giuridico;
c) l'esigibilità, da valutarsi al momento del riscontro da
parte delle amministrazioni, sta a indicare l'assenza di
fattori impeditivi del pagamento del credito, quali
l'eccezione di inadempimento, l'esistenza di un termine o di
una condizione sospensiva.
Fermo restando il vincolo di non prescrizione, non c'è alcun
termine entro il quale è possibile presentare l'istanza di
certificazione di un credito. Non sono in ogni caso
certificabili le somme relative a debiti fuori bilancio
delle amministrazioni.
Saldo zero o positivo tra crediti e debiti. Ai fini del
rilascio del Durc, la scopertura contributiva deve risultare
pienamente «saldabile» con i crediti pubblici i quali, come
detto, devono essere certi, liquidi ed esigibili. In altre
parole, l'importo di credito certificato deve risultare pari
o superiore alle scoperture contributive; se risulta
inferiore il Durc di regolarità non potrà dunque essere
rilasciato.
In secondo luogo, per ottenere il rilascio del Durc, è
necessario che il soggetto intestatario (vale a dire
l'impresa che lo richiede) dichiari la presenza di crediti
certificati nei confronti della p.a., cosa che andrà fatta
evidentemente nei riguardi della p.a. e/o del soggetto
titolare del procedimento amministrativo per il quale serve
il Durc. In particolare, l'interessato deve dichiarare di
vantare crediti nei confronti della p.a. che hanno ottenuto
la certificazione, precisandone gli estremi (data rilascio,
amministrazione, protocollo, codice piattaforma). Per
evitare di ripetere la dichiarazione in ogni procedimento,
l'interessato può rendere un'unica dichiarazione sui crediti
alla cassa edile o ad un istituto previdenziale i quali ne
terranno conto in ogni richiesta di emissione di Durc, anche
se proveniente da terzi (per esempio da una stazione
appaltante).
Un documento diverso dagli altri. Il Durc rilasciato in
presenza di crediti nei confronti della p.a. conterrà i
seguenti elementi:
• dicitura di emissione «ex art. 13-bis, comma 5, dl n.
52/2012»;
• importo dei debiti contributivi/assicurativi, con
indicazione dell'istituto previdenziale e/o della cassa nei
cui confronti sussistono i debiti stessi, nonché il loro
ammontare complessivo disponibile;
• gli estremi della/delle certificazione/i comunicata/e al
momento di richiesta del Durc, con indicazione di ciascun
importo nonché dell'ammontare complessivo disponibile;
• eventuale data del pagamento dei crediti vantati nei
confronti delle pubbliche amministrazioni.
Controllo incrociato. Gli enti previdenziali e le casse
edili verificheranno per mezzo dell'apposita piattaforma
telematica l'esistenza delle certificazioni di credito,
anche perché l'emissione del Durc è possibile fintantoché il
credito è esistente ed efficace a copertura dei debiti e
delle scoperture contributive.
La piattaforma consente la verifica dell'effettiva
disponibilità del credito al momento della richiesta e,
quindi, dell'emissione del Durc, tuttavia non è ancora
pienamente operativa. Nelle more dell'avvio del
procedimento, la verifica andrà fatta sulla base delle
certificazioni rilasciate dalla piattaforma e trasmesse per
Pec o esibite sotto la responsabilità anche penale del
soggetto titolare del credito certificato (cioè l'impresa
richiedente il Durc), agli istituti e/o alle casse edili
(articolo ItaliaOggi Sette del 28.10.2013). |
APPALTI: I debiti della p.a. salvano il Durc. Con la certificazione
dei crediti garantita la regolarità.
Le istruzioni del ministero del lavoro
sulle procedure per il rilascio del documento.
Durc regolare alle imprese con debiti contributivi se
vantano crediti nei confronti di p.a. A tal fine i crediti
devono essere certi, liquidi ed esigibili e d'importo non
inferiore ai debiti contributivi in base alla certificazione
rilasciata dalla p.a. debitrice. La «regolarità» così
raggiunta consentirà alle imprese di poter continuare ad
operare, ma non limita in alcuna misura il potere
sanzionatorio agli istituti di previdenza e alle casse
edili, né tantomeno quello di attivare la procedura di
riscossione coattiva.
Lo precisa, tra l'altro, il Ministero del lavoro nella
circolare 21.10.2013 n. 40/2013 emessa ieri.
Crediti e debiti. Le istruzioni concernono la possibilità di
ottenere un Durc regolare da parte delle imprese che, in
opposizione a scoperture contributive, vantano crediti nei
confronti di pubbliche amministrazioni (enti pubblici,
regioni, enti locali, Ssn). Una possibilità prevista dal dl
n. 52/2012 e disciplinata dal dm 13 marzo 2013 ai fini della
certificazione dei crediti pubblici. Il ministero spiega
che, ai fini del rilascio del Durc, la scopertura
contributiva deve risultare «saldabile» in pieno con i
crediti pubblici i quali, peraltro, devono essere certi,
liquidi ed esigibili. Se, dunque, i crediti risultano
inferiori al debito contributivo il Durc sarà comunque
rilasciato «di non regolarità».
La dichiarazione dei crediti. Al fine del rilascio del Durc
(in tabella gli elementi caratteristici) è necessario che il
soggetto intestatario dichiari la presenza di crediti
certificati nei confronti della pa, cosa che andrà fatta
evidentemente nei riguardi della p.a. e/o del soggetto
titolare del procedimento amministrativo per il quale
occorre il Durc stesso.
In particolare, l'interessato deve
dichiarare di vantare crediti nei confronti della pa che
hanno avuto la certificazione tramite l'apposita piattaforma
informatica, precisandone gli estremi (amministrazione, data
rilascio, protocollo, codice piattaforma). Per evitare di
ripetere la dichiarazione in ogni procedimento,
l'interessato può rendere la dichiarazione sui crediti alla
cassa edile o a un istituto previdenziale che ne terranno
conto in ogni richiesta di emissione di Durc anche se
proveniente da altri (per esempio da una stazione
appaltante).
Controllo incrociato. Come da indicazioni del ministero
dell'economia, spiega ancora la circolare, gli enti
previdenziali e le casse edili dovranno verificare per mezzo
della predetta piattaforma e attraverso l'apposito codice
l'esistenza delle certificazioni di credito, anche perché
l'emissione del Durc resta possibile fintantoché il credito
resta esistente a copertura dei debiti.
La piattaforma
consente tale verifiche, nonché la sua effettiva
disponibilità al momento della richiesta e dell'emissione
del Durc. Nelle more dell'avvio del descritto procedimento
(non ancora attivo), il ministero stabilisce che la verifica
vada fatta sulla base delle certificazioni rilasciate dalla
piattaforma e trasmesse per Pec o esibite sotto la
responsabilità anche penale del soggetto titolare del
credito certificato (cioè l'impresa richiedente il Durc),
agli istituti e/o alle casse edili.
Durata di 120 giorni. Il ministero, infine, chiarisce che
questa disciplina non riveste un carattere di specialità
rispetto alle disposizioni ordinarie per cui rimane che
anche il Durc emesso ai sensi della dl n. 52/2012 ha una
durata di 120 giorni dalla data del rilascio
(articolo ItaliaOggi del 22.10.2013). |
APPALTI - EDILIZIA PRIVATA:
Oggetto: D.M. 13.03.2013 – certificazione di crediti e
rilascio del DURC – primi chiarimenti (Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali,
circolare 21.10.2013 n. 40/2013). |
APPALTI: Il Durc negativo taglia i fondi.
Debito Inail trattenuto dalla p.a. che eroga i contributi.
Una circolare dell'Istituto
assicuratore illustra le novità introdotte dal decreto Fare.
Contributi pubblici ridotti alle imprese con Durc negativo
per debiti nei confronti dell'Inail. In tal caso infatti, la
pubblica amministrazione è tenuta a trattenere dal
contributo l'importo dei debiti e a versarlo alla sede Inail
competente.
Lo spiega lo stesso istituto di assicurazione
nella nota prot. n. 5992/2013, illustrando le novità del
decreto Fare (dl n. 69/2013 convertito dalla legge n.
98/2013) relative all'estensione della disciplina
dell'«intervento sostitutivo».
L'intervento sostitutivo.
L'art. 4 del dpr n. 207/2010 (regolamento del dlgs n.
163/2006) prevede che in presenza di un Durc negativo, ossia
con irregolarità nei versamenti dovuti all'Inail, all'Inps o
alle casse edili, le stazioni appaltanti si sostituiscano
all'impresa debitrice (appaltatrice o subappaltatrice
avente) e procedano a pagare, in tutto o in parte, il debito
contributivo all'Inps, all'Inail o alle casse edili
trattenendo il relativo importo dal corrispettivo dovuto in
forza dell'appalto. Il dl n. 69/2013, tra le innovazioni
introdotte al Durc, ha rimodulato ed esteso questa
disciplina (che va sotto il nome di «intervento
sostitutivo»). Infatti, spiega l'Inail, ha previsto che la
procedura:
-
sia attivata direttamente da tutti i soggetti di cui
all'art. 3, comma 1, lett. b, del dpr n. 207/2010 (vale a
dire amministrazioni aggiudicatrici, organismi di diritto
pubblico, enti aggiudicatori, altri soggetti aggiudicatori,
soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti);
-
si applica «in quanto compatibile» anche alle
amministrazioni pubbliche che erogano contributi,
sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici
di qualunque genere per i quali sia prevista l'acquisizione
d'ufficio del Durc.
Le istruzioni operative. Relativamente ai debiti per premi
assicurativi, l'Inail spiega che la p.a., una volta ricevuto
un Durc attestante l'irregolarità nei confronti dell'Inail
del soggetto beneficiario dell'erogazione (sussidio o
altro), deve segnalare la situazione alla sede dell'Inail
competente indicata sul Durc.
La sede Inail verifica
l'attualità dell'inadempienza contributiva e trasmette via
Pec alla p.a. i dati necessari per il pagamento, con
indicazione dell'importo e delle modalità di compilazione
dei modelli F24 o F24 EP. Nel caso in cui la p.a. non possa
utilizzare i predetti modelli, la sede Inail indica l'Iban
sul quale effettuare il bonifico di pagamento e la relativa
causale.
Durc anche per i cofinanziamenti europei. Sempre il dl Fare,
inoltre, all'art. 31, comma 8-quater, ha previsto specifiche
norme in relazione alle imprese beneficiarie di agevolazioni
oggetto di cofinanziamento Ue finalizzate alla realizzazione
di investimenti produttivi. Tali norme stabiliscono che le
p.a. procedenti, in sede di concessione delle agevolazioni,
sono tenute a verificare «anche per il tramite di eventuali
gestori pubblici o privati dell'intervento interessato» la
regolarità contributiva del beneficiario, acquisendo
d'ufficio il Durc.
Pertanto, spiega l'Inail, le p.a. e gli
altri gestori pubblici e privati tenuti ad acquisire
d'ufficio il Durc, qualora non già in possesso dell'utenza
per accedere al servizio di richiesta dei certificati in
www.sportellounicoprevidenziale.it, devono richiedere
l'abilitazione tramite Pec a una sede Inail, Inps o cassa
edile, allegando copia della convenzione o contratto con
l'amministrazione pubblica procedente nel caso di gestori.
In tal caso, il Durc ha validità di 120 giorni dalla data di
rilascio
(articolo ItaliaOggi dell'08.10.2013). |
settembre 2013 |
|
APPALTI -
EDILIZIA PRIVATA: Regolarità contributiva. Con la conversione del decreto del
fare valgono 120 giorni i documenti rilasciati dal 21 agosto.
Più tempo per chiedere il Durc.
Dopo la stipula del contratto la verifica è legata a fatture
e avanzamento lavori.
Dopo il primo Durc –chiesto dall'amministrazione ai
vincitori di gare d'appalto a conferma
dell'autocertificazione del concorrente– gli enti non
devono richiedere un altro documento di regolarità
contributiva, subito dopo la stipula del contratto.
L'indicazione che arriva dal ministero del Lavoro è quella
di «attendere» e di rinviare la richiesta del secondo Durc
alla prima fattura o stato di avanzamento lavori per le
opere pubbliche.
La nuova tempistica per i documenti di regolarità
contributiva è contenuta nella circolare del Lavoro n.
36/2013. Si tratta delle prime istruzioni operative per la
corretta lettura delle norme sul Durc contenute nel decreto
del fare (Dl 69/2013 convertito nella legge 98/2013).
In primo luogo occorre ricordare che la legge di conversione
ha modificato il termine di validità del Durc: il Dl 69/2013
aveva previsto che in ipotesi di verifica della
dichiarazione sostitutiva dei requisiti generali (articolo
38, Dlgs 163/2006) il documento fosse valido per 180 giorni.
In sede di conversione questo termine –per
l'aggiudicazione, la stipula e i pagamenti del contratto– è
stato ridotto a 120 giorni dalla data di rilascio.
Trattandosi di una disposizione introdotta dal Parlamento,
risulta applicabile solo dall'entrata in vigore della legge
di conversione: la circolare ministeriale afferma «dopo il
21 agosto», ma in realtà la legge è in vigore già da quella
data, e quindi –a stretto rigore– dovrebbero durare 120
giorni i Durc emessi fin dal 21 agosto compreso.
I Durc rilasciati in precedenza, invece, avranno una
validità di 90 giorni, anche se risultano rilasciati nel
periodo di vigenza del decreto legge che aveva raddoppiato
il termine.
Il ministero chiarisce come il legislatore abbia inteso
creare sostanzialmente tre gruppi in relazione alle fasi del
contratto e dei relativi Durc che debbono essere richiesti
direttamente dalla Pa.
Andiamo con ordine e vediamo i tre «momenti».
1- In primo luogo, avrà validità quadrimestrale il Durc per la
verifica della dichiarazione sostitutiva sulla regolarità
contributiva espressamente previsto dall'articolo 38 del
Codice dei contratti (Dlgs 163/2006), nonché quello previsto
per l'aggiudicazione e la stipula del contratto. Nel primo
caso, il termine di 120 giorni di validità non decorre dalla
data di rilascio ma dalla data –indicata nel documento– di
verifica della dichiarazione sostitutiva.
2- Il secondo raggruppamento si riferisce alle fasi successive
alla stipula del contratto:
- pagamento di fatture o stati di avanzamento lavori (Sal) o
fatture;
- certificato di collaudo,
- certificato di regolare esecuzione o verifica di
conformità,
- attestazione di regolare esecuzione.
In questi casi il ministero invita a richiedere un altro
Durc non nel momento immediatamente successivo alla
conclusione del contratto, ma solamente nei due passaggi
chiave successivi: lo stato di avanzamento lavori e il
certificato di collaudo o di regolare esecuzione, ferma
restando la validità per ogni documento confermata a 120
giorni. Questo per evitare di vedere «scadere» troppo presto
un documento richiesto con eccessivo anticipo: in questo
modo le stazioni appaltanti possono riuscire a utilizzare lo
stesso Durc, sempre nei 120 giorni di validità.
3- Nell'ultima fase occorre comunque sempre acquisire un nuovo
Durc da utilizzare per il pagamento del saldo finale, per il
quale non è prevista l'estensione di validità dei documenti
richiesti nelle fasi precedenti anche se non ancora scaduti.
Per i subappalti, il Durc deve essere richiesto in fase di
autorizzazione al subappalto, nonché per il pagamento dei
Sal e per l'ultima fase contrattuale, nonché per il saldo
prezzo.
Viene confermata infine la disposizione relativa al
«preavviso di accertamento negativo»: gli enti coinvolti
nell'emissione del Durc (Inps Inail o Casse edili), in caso
di irregolarità, devono invitare l'interessato a
regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni, con
invito per posta certificata all'interessato o al consulente
del lavoro nominato, riportando l'indicazione analitica
delle irregolarità riscontrate.
La disposizione, anche se inserita fra quelle relative ai
contratti pubblici, deve ritenersi valida per ogni verifica
operata dagli enti previdenziali in ogni ipotesi di rilascio
del Durc.
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Le indicazioni
LA VALIDITÀ
Il periodo di validità del Durc è 120 giorni dalla data di
rilascio per i documenti emessi dopo il 21.08.2013. I Durc emessi in precedenza valgono 90 giorni
I LAVORI PRIVATI
Non va più chiesto il Durc in caso di lavori privati di
manutenzione edilizia realizzati senza ricorso a imprese o
in economia
LE FASI
Il Durc è necessario per:
- verifica della regolarità contributiva autocertificata
nelle gare
- a ogni pagamento o stato di avanzamento lavori
- per il certificato di collaudo
- per l'autorizzazione al subappalto
- per il pagamento del saldo finale
LE IRREGOLARITÀ
Il preavviso di accertamento minimo è notificato via Pec
all'interessato o al consulente del lavoro con l'indicazione
analitica delle cause di irregolarità. Il contribuente può
sanarle in 15 giorni
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La sostituzione. L'intervento della Pa quando emergono
debiti sui versamenti.
L'ente deve saldare il conto non pagato.
Se il Durc segnala un'inadempienza contributiva relativa a
uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto,
le amministrazioni e gli enti aggiudicatori devono
trattenere dal certificato di pagamento l'importo
corrispondente all'inottemperanza e versare il dovuto
direttamente all'Inps, all'Inail o alla Cassa edile.
Il comma 3, dell'articolo 31, del Dl 69/2013, ha ribadito
quanto già previsto dal regolamento di esecuzione e
attuazione del Codice dei contratti pubblici (Dpr 207/2010).
In pratica, l'irregolarità del Durc nei confronti del
l'operatore economico –nel l'alveo dei contratti pubblici–
comporta che il pagamento dell'importo, oggetto di
liquidazione da parte della stazione appaltante in relazione
alla fase del contratto, sia effettuato a favore degli
istituti creditori dei contributi omessi.
Il ministero del Lavoro, con la circolare 3/2012, ha
chiarito che la sostituzione nell'obbligazione contributiva
non opera soltanto nel caso in cui il debito delle stazioni
appaltanti nei confronti degli appaltatori copra per intero
le irregolarità accertate nel documento unico, ma anche
quando il debito sia in grado di colmarle solo in parte. In
questa ipotesi, il pagamento nei confronti di ciascun ente
deve essere ripartito in proporzione ai crediti vantati da
ogni Istituto o Cassa, evidenziati nel Durc.
Con il messaggio 13154 dello scorso 12 agosto, l'Inps ha
fornito le istruzioni per operare la «sostituzione» e il
versamento all'istituto tramite il modello F24 EP.
Prima di procedere ai versamenti è necessario che la
stazione appaltante dichiari agli enti creditori
l'intenzione di sostituirsi al debitore tramite un
«preavviso di pagamento»: la comunicazione deve essere
preventiva, perché serve a ricalcolare i crediti nel caso in
cui fosse già intervenuto un altro appaltante a sanare,
anche solo in parte, le posizioni dell'appaltatore.
L'intervento sostitutivo esplica i propri effetti anche con
riferimento al subappalto: infatti, la stessa circolare
3/2012 ha ricordato che –siccome nell'ambito degli appalti
pubblici sussiste un vincolo solidaristico tra appaltatore e
subappaltatore sulle somme dovute in relazione al personale
impiegato nel contratto– l'intervento sostitutivo da parte
della stazione appaltante opera anche per sanare i debiti
dei subappaltatori (nelle ipotesi di somme residue e non
oltre il valore del debito che l'appaltatore ha nei
confronti del subappaltatore, alla data di emissione del Durc negativo). Infine, se l'irregolarità riguarda solo il
subappaltatore e l'importo dovuto a quest'ultimo è
insufficiente a coprirla, la sostituzione nell'obbligazione
contributiva svincola il pagamento nei confronti del
l'appaltatore
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Incentivi. I controlli prima dell'erogazione.
Regole unificate su aiuti e sussidi.
LA «SANZIONE»/
Se il beneficiario risulta irregolare scatta il taglio delle
sovvenzioni e dei contributi comunitari.
Anche il rilascio del documento unico di regolarità
contributiva utile per il godimento di sovvenzioni,
contributi, benefici normativi e altri sussidi è stato
oggetto di semplificazioni in sede di conversione del
decreto del fare (Dl 69/2013) nella legge 98 del 09.08.2013. Attraverso l'inserimento dei commi da 8-bis a
8-quinquies, nel corpo dell'articolo 31, sono state dettate
le regole per gestire le inadempienze contributive: in
pratica, le amministrazioni che rilevano irregolarità
contributive dal Durc devono operare una trattenuta dai
benefici economici che si apprestano a concedere.
Con la circolare 36 del 6 settembre scorso il ministero del
Lavoro ha chiarito i passaggi necessari. La pubblica
amministrazione, prima di erogare alle imprese le
sovvenzioni, i contributi, i sussidi, gli ausili finanziari
e i vantaggi economici di qualunque genere –inclusi i
benefici e gli aiuti comunitari per la realizzazione di
investimenti previsti dal comma 553, dell'articolo 1, della
legge 266/2005– deve acquisire il Durc.
Poi, secondo quanto disposto dal nuovo comma 8-bis, in caso
di inadempienza contributiva, è tenuta a trattenere dal
certificato di pagamento l'importo corrispondente al debito
evidenziato dal Durc e a versarlo agli enti creditori
interessati.
Per quanto concerne l'acquisizione d'ufficio del documento,
i commi 8-quater e 8-quinquies dell'articolo 31 ribadiscono
il principio già enunciato dal Dpr 445/2000, precisando che
ai fini dell'ammissione delle imprese di tutti i settori ad
agevolazioni oggetto di cofinanziamento europeo per
realizzare investimenti produttivi, gli enti procedenti –anche per il tramite di gestori pubblici o privati
dell'intervento interessato– sono tenuti a verificare la
regolarità contributiva del beneficiario in sede di
concessione degli aiuti e devono quindi acquisire d'ufficio
il documento di regolarità contributiva conforme.
La validità del documento richiesto per qualsiasi finalità è
stata portata dal decreto del fare a 120 dal rilascio
(tranne per i Durc emessi prima del 21 agosto scorso che
godono invece di una validità di 90 giorni).
Il comma 8-ter dell'articolo 31 ha disposto in modo
esplicito che la nuova validità del Durc è applicabile anche
per i finanziamenti e le sovvenzioni previste dalla
normativa del l'Unione europea, statale e regionale e ai
fini del godimento dei benefici normativi e contributivi in
materia di lavoro e legislazione sociale.
Quest'ultima tipologia di sgravi è anche subordinata al
rispetto degli altri obblighi di legge e all'applicazione
degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali,
territoriali o aziendali stipulati dalle organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale
(articolo Il Sole 24 Ore del
23.09.2013). |
APPALTI -
EDILIZIA PRIVATA:
OGGETTO: DURC. Art. 31 DL 69/2013 convertito nella legge
98/2013. Primi adeguamenti effettuati con il rilascio della
versione 4.0.1.28 dell’applicativo Sportello unico
previdenziale (INAIL,
nota 20.09.2013 n. 5727 di prot.). |
APPALTI -
EDILIZIA PRIVATA:
Oggetto: D.L. n. 69/2013 art. 31 – semplificazioni in
materia di Durc - Circolare Ministero del Lavoro n. 36/2013
(ANCE di Bergamo,
circolare 13.09.2013 n. 211). |
APPALTI -
EDILIZIA PRIVATA:
Oggetto: Legge 98 del 09.08.2013: novità in materia
di DURC (Cassa Edile di Bergamo e Edilcassa Artigiana di
Bergamo,
nota 11.09.2013 n. 1360 di prot.). |
EDILIZIA PRIVATA:
Oggetto: Conversione in Legge del D.L. “Fare” – novità in
materia di lavoro (DURC) (ANCE Bergamo,
circolare 06.09.2013 n. 202). |
APPALTI -
EDILIZIA PRIVATA:
Oggetto: DURC – Recapito del documento esclusivamente
tramite PEC (ANCE Bergamo,
circolare 06.09.2013 n. 201). |
APPALTI - EDILIZIA PRIVATA:
Oggetto: art. 31 del D.L. n. 69/2013 (conv. da L. n.
98/2013) – semplificazioni in materia di DURC – primi
chiarimenti (Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali,
circolare
06.09.2013 n. 36/2013).
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La Direzione generale per l’Attività Ispettiva, con la
circolare n. 36/2013, d’intesa con gli Istituti, fornisce i
primi chiarimenti interpretativi sull’art. 31 del D.L. n.
69/2013 (conv. da L. n. 98/2013, c.d. “Decreto Fare”), che
ha introdotto importanti semplificazioni in ordine al
rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
I chiarimenti forniti dalla circolare, che riguardano in
particolare le fasi in cui il DURC deve essere acquisito e
la sua validità temporale, consentiranno peraltro agli Enti
previdenziali e alle Casse edili un tempestivo adeguamento
delle relative procedure di gestione del Documento.
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Lavoro.
Le prime indicazioni nella circolare del ministero.
Contratti, collaudi e pagamenti: un Durc per ogni passaggio.
La validità del Durc (Documento unico di regolarità
contributiva) acquista la nuova durata di 120 giorni dal 21
agosto scorso.
Lo stabilisce la circolare emanata ieri del
ministero del Lavoro, unitamente ad altri chiarimenti a
commento dell'articolo 31 del decreto legge n. 69/2013
convertito dalla legge 98/2013.
Si tratta di una disposizione introdotta in sede di
conversione del decreto legge ed è applicabile
esclusivamente ai Durc rilasciati dopo tale data. Quelli
rilasciata prima di tale data avranno, pertanto, una
validità di 90 giorni secondo la disciplina precedente.
Il comma 5 dell'articolo 31, in materia di appalti pubblici,
raggruppa ora il Durc in tre aree nell'ambito delle quali
conserva la validità di 120 giorni, senza, dover ricorrere
ad altro documento. Nel primo raggruppamento sono inseriti:
la verifica della dichiarazione sostitutiva prevista
dall'articolo 38, comma 1, lettera i), Dlgs n. 163/06;
l'aggiudicazione del contratto; la stipula del contratto. Il
secondo riguarda il pagamento degli stati di avanzamento ed
il certificato di collaudo. In tale ipotesi il Durc (ferma
restando la sua validità quadrimestrale) dovrà essere
acquisito non già dal momento successivo alla stipula del
contratto, ma solo al concreto verificarsi delle due
fattispecie citate. Resta fermo che un ulteriore Durc (terzo
raggruppamento) dovrà essere richiesto in sede di pagamento
del saldo finale.
Fermo restando l'obbligo da parte degli Istituti o Cassa
edile, in caso di irregolarità, di invitare l'interessato a
regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni, prima
dell'emissione o annullamento del Durc, tale procedura pur
se inserita tra le disposizioni inerenti gli appalti
pubblici, deve applicarsi ad ogni diversa tipologia di
verifica operata dagli enti previdenziali in sede di
rilascio del Durc.
La validità del Durc di 120 giorni (estesa fino al 31.12.2014 ai lavori edili privati) si applica anche alle
erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili
finanziari e vantaggi economici di qualunque genere,
compresi i benefici e le sovvenzioni comunitarie per la
realizzazione di investimenti da parte delle Pa, per le
quali è prevista l'acquisizione del documento. Anche per
tali erogazioni è prevista la trattenuta dal certificato di
pagamento dell'importo corrispondente alla eventuale
inadempienza evidenziata dal documento.
Analoghe disposizioni valgono per la fruizione dei benefici
in materia di lavoro e legislazioni sociale e per
finanziamenti previsti dalla normativa Ue, statale e
regionale
(articolo Il Sole 24 Ore del 07.09.2013).
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Durc più facile. Ma da rifare. La validità di 120 giorni si
applica solo dal 21 agosto. Per il
ministero del lavoro non sono riutilizzabili i documenti
emessi in base al dl Fare.
La semplificazione del Durc decorre dal 21 agosto. Infatti,
la validità quadrimestrale (120 giorni) si applica solo ai
certificati emessi da tale data, mentre su quelli emessi
prima opera la vecchia validità di 90 giorni. Di conseguenza
anche il riutilizzo dei Durc da parte delle p.a. (la vera
semplificazione) è possibile solo con i documenti emessi
dalla predetta data.
Lo precisa il ministero del lavoro
nella circolare n. 36/2013, illustrando le novità sul
documento unico di regolarità contributiva introdotte dal dl
n. 69/2013 (decreto Fare), convertito dalla legge n.
98/2013.
La nuova validità.
La mini-riforma è opera del dl n.
69/2013, in vigore dal 21 giugno, in relazione ai contratti
pubblici al fine di velocizzare l'attività delle p.a.
Diverse le novità alcune modificate in sede di conversione
in legge n. 98/2013, in vigore dal 21 agosto, tra cui quella
relativa alla nuova e più lunga validità del Durc. Il dl n.
69/2013 infatti l'aveva fissata a 180 giorni, ma è stata
ridotta a 120 giorni dalla legge di conversione.
Inoltre
sempre il dl n. 69/2013 ha stabilito (novità non modificata
dalla legge di conversione) che, durante la nuova e lunga
validità, con lo stesso Durc la p.a. può verificare tutte le
fasi dell'appalto, fatta eccezione per il saldo finale
(pagamento ultima fattura). La nuova durata, spiega il
ministero, si applica esclusivamente ai Durc rilasciati dopo
il 21 agosto (entrata in vigore legge n. 98/2013), poiché si
tratta di norma introdotta in sede di conversione. I Durc
rilasciati prima invece, aggiunge il ministero, «godranno di
una validità di 90 giorni, così come previsto dalla
disciplina previgente», non essendo stata convertita in
legge la norma che fissava la validità di 180 giorni.
Durc da rifare.
Secondo il ministero la nuova validità vale
con riferimento alle fasi individuate dal dl n. 69/2013 (si
veda tabella) per le quali legittima il riutilizzo del Durc.
La precisazione, evidentemente, annulla i benefici di
semplificazione relativamente ai Durc emessi in vigenza del
dl n. 69/2013, cioè emessi dal 21 giugno al 20 agosto,
revocandone la validità di 180 giorni (ridotta a 90) nonché
(peggio) dichiarando di conseguenza impraticabile il
riutilizzo. Quindi costringendo le p.a. a chiedere un nuovo Durc, al fine di ricavarne i benefici della più lunga
validità e, soprattutto, del riutilizzo.
Infatti, dopo aver
suddiviso le fasi in due «raggruppamenti» (il primo
contenente le fasi a, b e c; il secondo le fasi d ed e,
tranne il saldo finale), sul primo raggruppamento il
ministero spiega che, in pratica, le p.a. tenute ad
acquisire il Durc «devono utilizzare il medesimo documento –in corso di validità, ossia nell'ambito di 120 giorni dalla
data del suo rilascio– ai fini dell'attestazione della
regolarità contributiva anche per le ipotesi di cui alle
lettere b e c e quindi fino alla stipula del contratto».
Professionisti e Pec in campo.
Tra le altre novità, il
ministero evidenzia il coinvolgimento dei professionisti
(consulenti del lavoro e altri abilitati alla consulenza del
lavoro, ex lege n. 12/1979) nella sistemazione dei Durc
negativi. In questi casi infatti è previsto il loro
intervento, tramite Posta elettronica certificata (Pec), al
fine di accelerare la regolarizzazione dei requisiti con i
diversi enti (Inps, Inail, casse edili).
Il ministero
precisa che, anche se la nuova previsione è inserita tra le
norme attinenti specificamente ai contratti pubblici, essa
opera con ogni tipologia di verifica operata dagli enti
previdenziali in sede di rilascio del Durc. Quindi, anche
nel settore privato dove, peraltro, l'estensione a 120
giorni della validità del Durc resterà vigente fino al
31.12.2014 e soltanto per i lavori edili
(articolo ItaliaOggi del 07.09.2013). |
APPALTI - EDILIZIA PRIVATA: Il
Durc ora arriva via email. Le imprese
possono indicare l'indirizzo del consulente.
Dal 2 settembre Casse edili, Inps e Inail
rilasciano il documento solo tramite Pec.
Addio al Durc su carta. Dal 2 settembre
infatti le casse edili, l'Inps e l'Inail
rilasciano il documento unico di regolarità
contributiva esclusivamente per Posta
elettronica certificata (Pec) all'indirizzo
obbligatoriamente da indicare sul modulo
telematico di richiesta. I professionisti in
prima linea: le imprese, anziché il proprio,
possono indicare l'indirizzo Pec di un loro
consulente a cui il Durc sarà
successivamente recapitato.
Il Durc.
Il Durc è un certificato che attesta
contestualmente la regolarità di un'impresa
nei pagamenti e negli adempimenti
previdenziali, assistenziali e assicurativi,
nonché in tutti gli altri obblighi previsti
dalla normativa vigente nei confronti di
Inps, Inail e casse edili verificati sulla
base delle rispettive norme di riferimento
(come verrà detto, più avanti, a proposito
dei requisiti regolarità).
Rispetto al passato, quando era necessario
effettuare tre richieste a cui
corrispondevano altrettante certificazioni
relative alla regolarità (una per ciascuno
degli entri coinvolti: Inps, Inail e casse
edili; quest'ultima, ovvio, solo in caso di
aziende edili), con il Durc le imprese (e
loro consulenti) effettuano un'unica
richiesta per il rilascio della regolarità
contributiva «complessiva». Il Durc attesa
la regolarità contributiva ma non produce
effetti liberatori per l'impresa; in altre
parole, nonostante l'attestazione di
regolarità da parte degli enti (Inps, Inail
e cassa edile), a loro (enti) resta sempre e
comunque possibile attivare azioni per
l'accertamento e il recupero di eventuali
somme che dovessero successivamente
risultare dovute dall'impresa certificata
come regolare.
La regolarità contributiva.
Per regolarità contributiva si intende la
correntezza nei pagamenti e adempimenti
previdenziali, assistenziali e assicurativi
per tutti gli obblighi previsti dalla
normativa vigente riferiti all'intera
situazione aziendale.
Requisiti di regolarità.
L'Inps, l'Inail e la cassa edile sono
ciascuno tenuti ad accertare la regolarità
dell'impresa sulla base della rispettiva
normativa di riferimento. Regolarità che
deve sussistere alla data indicata nella
richiesta di rilascio del Durc o alla data
di conclusione dell'istruttoria (a seconda
dei casi per i quali è richiesto). I
requisiti generali per la verifica della
regolarità sono indicati nel decreto
ministeriale 24/10/2007 rispetto ai quali,
ogni ente ha provveduto con proprie
circolari a fornire chiarimenti e
informazioni di dettaglio in relazione alla
propria normativa di riferimento.
Se successivamente al rilascio del Durc
emergono circostanze tali da modificare
sostanzialmente la situazione di regolarità
già attestata, l'ente deve darne immediata
comunicazione al richiedente (con emissione
di un Durc che annulla e sostituisce il
precedente) e, nel caso di appalti pubblici
sempre alla stazione appaltante, assumendo
nel contempo le necessarie iniziative per il
recupero di quanto dovuto. Il Durc, per
esempio, viene richiesto ai fini della
verifica di una dichiarazione sostitutiva
(in cui sia stata autocertificata la
regolarità contributiva); in tal caso, la
data che va indicata nella richiesta del
Durc deve essere la medesima della
presentazione dell'autocertificazione, in
quanto la regolarità deve sussistere al
«momento» in cui l'azienda ha dichiarato la
propria situazione, essendo irrilevanti
eventuali regolarizzazioni successive.
L'invito alla regolarizzazione.
A eccezione dell'ipotesi appena vista
(richiesta di Durc per verifica della
dichiarazione sostitutiva), in ogni altra
richiesta di Durc qualora manchi la
sussistenza dei requisiti di regolarità
contributiva, l'istituto che ha rilevato
tale mancanza (Inps, Inail o cassa edile),
prima di attestare l'irregolarità, è tenuto
a invitare l'interessato a regolarizzare la
propria posizione entro un termine di
massimo 15 giorni.
Come si richiede.
La richiesta del Durc avviene su internet
all'indirizzo
http://www.sportellounicoprevidenziale.it/
al quale si accede tramite autenticazione e
dove è disponibile anche il manuale utente.
La procedura, in seguito ad automatica
verifica formale delle informazioni
inserite, attesta l'inoltro della richiesta
del Durc e comunica l'assegnazione di un CIP
(codice identificativo pratica) e di un
numero di protocollo di richiesta. Il CIP
vale come «ricevuta» e deve essere stampato
e conservato dall'utente come prova del
corretto invio della richiesta.
Nel caso di contratti pubblici, il CIP viene
rilasciato solo a inoltro della prima
richiesta e deve essere indicato dall'utente
per ogni richiesta, relativa allo stesso
appalto/subappalto, successiva alla prima
(pertanto, per uno stesso
appalto/subappalto, si avranno più
«ricevute» tutte aventi lo stesso numero CIP
ma numero e data di protocollo diversi).
Attraverso il CIP è possibile verificare in
qualunque momento lo stato di avanzamento
della propria pratica, accedendo in modalità
di consultazione alla specifica procedura
informatica o richiedendo a una qualunque
struttura territoriale degli enti di
effettuare tale controllo.
Pec obbligatoria.
A decorrere dal 2 settembre l'inoltro della
richiesta di Durc è consentito soltanto se
il sistema rileva l'avvenuta registrazione,
nell'apposito campo del modulo di richiesta,
di un indirizzo Pec (la Pec può essere della
stazione appaltante/amministrazione
procedente, delle Soa e dell'impresa). Dalla
stessa data, sia per le pubbliche
amministrazioni che per le imprese, i Durc
saranno recapitati dall'Inail, dalle casse
Edili e dall'Inps, esclusivamente tramite
Pec, agli indirizzi indicati dagli utenti
nel modulo telematico di richiesta.
Le novità del decreto Fare.
La novità, ha spiegato l'Inps (messaggio n.
13414/2013), deriva dalle ultime riforme in
materia di semplificazione volte a favorire
la riduzione dei costi amministrativi alle
imprese, valorizzando l'utilizzo dei nuovi
canali informatici come strumento di
interazione tra pubbliche amministrazioni,
cittadini, imprese e professionisti. Ma è
anche figlia delle semplificazioni (al Durc)
introdotte dal dl n. 69/2013 (decreto Fare,
convertito in legge n. 98/2013 in vigore dal
21 agosto). Semplificazioni che sono
evidenziate dalla Cnce (comunicazione n.
521/2013) come riguardanti proprio il
rilascio del documento di regolarità.
È stato confermato prima di tutto l'obbligo
per stazioni appaltanti ed enti
aggiudicatori di acquisire d'ufficio il Durc,
in particolare ai fini del pagamento dei
lavori all'impresa affidataria e alle
subappaltatrici. È stato confermato,
inoltre, l'intervento sostitutivo di
stazioni appaltanti ed altri enti
aggiudicatori con il pagamento diretto agli
enti di previdenza e alla cassa edile nei
casi di Durc, richiesti per stati di
avanzamento lavori, che segnalino
inadempienze contributive.
Ancora, nel ribadire che il Durc va
richiesto d'ufficio in tutte le fasi
riguardanti lo svolgimento dell'appalto
(verifica autodichiarazione, aggiudicazione,
stipula contratto, sal e liquidazione
finale), il dl Fare ne ha fissata la
validità di 180 giorni dall'emissione
consentendone l'utilizzo, nello stesso
periodo, anche per finalità diverse. Secondo
la Cnce la maggiore innovazione riguarda
l'obbligo per le stazioni appaltanti di
acquisire il Durc, dopo la stipula del
contratto, ogni 180 giorni e di utilizzarlo
per pagare i sal che ricadono nel periodo di
validità di ciascun documento.
Durc via Pec.
Dal 2 settembre, sia alle pubbliche
amministrazioni che alle imprese, i Durc
vengono recapitati solo via Pec
all'indirizzo indicato nella richiesta. La
Cnce ha precisato che l'obbligo riguarda non
solo le richieste presentate da stazioni
appaltanti, enti aggiudicatori o Soa, ma
anche quelle delle imprese, con la
particolarità che a queste ultime è data
facoltà di indicare il loro indirizzo Pec
oppure quello di un loro consulente. Infine,
la Cnce ha evidenziato che l'eventuale
necessità di ritrasmettere il Durc, ricevuto
via Pec dall'impresa, a soggetti non tenuti
all'utilizzo di tale strumento (per esempio
committenti privati o amministrazioni di
altri Paesi) è superata dalla possibilità
stampare il documento allegato alla mail
certificata. Infatti, l'apposizione sul Durc
del cosiddetto «glifo» (è il contrassegno
generato elettronicamente), consente di
assicurare la provenienza e la conformità
all'originale del documento cartaceo.
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Regolarità anche per omissioni fino a
100.
La regolarità contributiva è dichiarata
anche in presenza di un cosiddetto
«scostamento non grave» tra somme dovute e
somme versate. Lo scostamento s'intende «non
grave» quando «con riferimento a ciascun
periodo di paga o di contribuzione» c'è una
differenza tra dovuto e versato che è
inferiore o pari al 5%, o un debito
inferiore a 100 euro (qualora lo scostamento
sia superiore al 5%). In caso di certificato
di regolarità rilasciato in presenza di «scostamento
non grave», il soggetto (operatore
economico titolare del Durc) è obbligato a
versare l'importo (lo scostamento) entro i
30 giorni successivi all'emissione del Durc;
se non provvede l'irregolarità sarà
dichiarata nei Durc successivamente
rilasciati.
Attenzione: questa possibilità
dell'emissione del Durc in presenza di «scostamento
non grave» è applicabile esclusivamente
alla regolarità contributiva richiesta ai
fini della verifica della dichiarazione
sostitutiva in fase di selezione pubblica
del contraente. In tutti gli altri casi di
richiesta di Durc, la presenza di una
scopertura, anche se inferiore ai limiti
sopra indicati di «scostamento grave»,
comporta sempre e comunque la dichiarazione
di irregolarità dell'azienda, con
sospensione dell'istruttoria e invito a
regolarizzare la posizione entro 15 giorni (articolo
ItaliaOggi Sette del 02.09.2013). |
agosto 2013 |
|
APPALTI - EDILIZIA
PRIVATA: Stesso Durc per commesse diverse. Irregolarità sanabili
dall'azienda entro 15 giorni dalla segnalazione di Inps,
Inail o Cassa edile.
Appalti. Il Dl del Fare estende la validità del documento di
regolarità contributiva da 90 a 120 giorni - Per il saldo
occorre un nuovo certificato.
Il Documento unico di regolarità contributiva (Durc) ha una
validità uniforme e raggiunge ora i 120 giorni dalla data
del rilascio. La validità è riferita solo al tempo e non
anche allo scopo per cui è stato richiesto e rilasciato. Il
documento non ha carattere di definitività, per cui
eventuali irregolarità potranno essere sanate entro 15
giorni senza che compromettere la regolarità del pagamento
dell'appalto.
Sono, queste, le principali novità introdotte in materia dal
Decreto del fare 69/2013 (convertito nella legge 98/2013), il
quale ha ancora una volta modificato il quadro normativo che
disciplina il rilascio, l'esercizio e la validità del Durc,
istituito originariamente, in materia di appalti,
dall'articolo 86, comma 10 del Dlgs 276/2003.
Acquisizione del Durc
Nell'ambito delle procedure d'appalto di opere, servizi e
forniture, il Durc segue due strade, a seconda che si tratti
di contratti pubblici o privati (per questi ultimi si legga
l'altro articolo in pagina). Soffermando l'attenzione sulla
prima ipotesi, il legislatore, in applicazione dell'articolo
16-bis del Dl 185/2009, aveva già posto direttamente a carico
delle stazioni appaltanti pubbliche l'onere di acquisire
d'ufficio il Durc dagli istituti tramite sistemi
informatici. Tale procedura si estende ora in caso di
pagamento delle prestazioni rese, oltre che nell'ambito
dell'appalto, anche in caso di subappalti.
Attività pubbliche soggette
In caso di appalti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, ai fini della verifica amministrativo-contabile,
i titoli di pagamento devono essere corredati del Durc anche
in formato elettronico. Tale obbligo viene esteso ai fini
del rilascio dell'autorizzazione che l'affidatario dei
lavori, il quale intenda avvalersi del subappalto o del
cottimo, deve chiedere in base all'articolo 118, comma 8,
del Dlgs 163/2006 (Codice appalti pubblici), al soggetto
aggiudicatore dell'appalto. Anche in questo caso sarà onere
della stazione appaltante, in presenza di tale istanza,
chiedere all'istituto o ente la certificazione di regolarità
contributiva riguardante il subappaltatore o cottimista
interessato.
Validità del Durc
Sposando la decisione del Consiglio di Stato (ordinanza del
23.04.2013), l'articolo 31 del decreto del fare
stabilisce che il documento possa essere utilizzato per
l'intero periodo della sua validità quadrimestrale,
riguardante le varie fasi dell'appalto per contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, anche se diverse da
quelle per cui è stato espressamente acquisito.
Il Durc può
venire utilizzato così anche per: verificare il possesso dei
requisiti ai fini dell'affidamento (articolo 38, comma 1,
lettera i, del Dlgs 163/2006); per stabilire la sua
aggiudicazione (articolo 11, comma 8); per effettuare la
stipula del contratto e il pagamento degli stati di
avanzamento dei lavori o delle prestazioni relative a
servizi e forniture; per rilasciare il certificato di
regolare esecuzione, quello di verifica di conformità e
quello di regolare esecuzione. Solo per il pagamento del
saldo finale sarà necessario un nuovo Durc indipendentemente
dalla presenza di quelli precedenti ancora in corso di
validità.
Situazioni di irregolarità
La situazione di accertata irregolarità segnalata dagli
istituti competenti (per il settore dell'edilizia la
competenza è della cassa edile) in sede di richiesta del
Durc da parte di amministrazioni aggiudicatrici, organismi
di diritto pubblico, enti aggiudicatori, soggetti
aggiudicatori e stazioni appaltanti (ex articolo 3, comma 1,
lettera b, del Dlgs 207/2010), in ambito di contratti pubblici
dei lavori, servizi e forniture e in occasione delle varie
fasi a cui si è fatto sopra cenno, determina il cosiddetto
principio di sostituzione.
In tal caso, viene ora stabilito
che i soggetti appaltanti sopra indicati trattengono dal
certificato di pagamento l'importo corrispondente a quello
risultante dall'inadempienza. L'ammontare così quantificato
viene versato, in nome e per conto dell'impresa esecutrice,
appaltatrice e/o subappaltatrice in posizione di
irregolarità, direttamente all'istituto e/o alla cassa edile
creditrice dei contributi dovuti e non versati.
Il decreto del fare stabilisce, tuttavia, che l'istituto o
ente, prima di segnalare l'irregolarità, ha l'obbligo di
informare l'interessato o il suo consulente del lavoro,
mediante posta certificata, sul motivo e l'entità della
irregolarità, invitandolo a regolarizzare la sua posizione
entro 15 giorni, trascorsi inutilmente i quali segnalerà
l'inadempienza all'appaltante.
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Edilizia privata. Esenzione solo per la manutenzione svolta
dal proprietario con lavoratori autonomi.
Lavori in economia senza attestato.
IDONEITÀ PROFESSIONALE/ Nei cantieri con meno di 200
uomini-giorno o con lavori senza rischi bastano l'iscrizione
alla Cdc e l'autocertificazione.
La legge 98/2013 interviene con procedure di deroga e
semplificazione ai fini del Durc anche in presenza di
appalti con committenti privati. Secondo le nuove
disposizioni, negli appalti conferiti da committenti privati
il documento unico di regolarità contributiva (Durc),
previsto dall'articolo 90, comma 9, lettere a) e b), del
Dlgs 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di
lavoro), non è richiesto in caso di lavori privati di
manutenzione in edilizia realizzati, senza ricorso a
imprese, direttamente in economia dal proprietario
dell'immobile. Per lavori in economia si intendono quelli in
cui il committente privato ricorre a maestranze o lavoratori
autonomi senza la presenza di aziende edili per
ristrutturare o apportare piccole modifiche alla sua
proprietà. In tal caso il proprietario è esonerato dal
chiedere il Durc all'istituto o alla cassa edile.
Deve trattarsi, secondo la legge 98/2013, di lavori di
manutenzione, non della realizzazione di un nuovo manufatto,
seppure di modeste dimensioni. Non rientra nel termine di
manutenzione l'ampliamento, ovvero la demolizione e
conseguente ricostruzione del fabbricato sullo stesso sito.
Se così è, l'ipotesi di legge è più riduttiva rispetto
all'interpretazione data dal ministero del Lavoro, con
lettera circolare 848/2004, sulla portata dell'articolo 86,
comma 10, del Dlgs 276/2003 (ora trasfuso nell'articolo 90,
comma 8, del Testo unico sulla sicurezza), il quale impone
l'obbligo di Durc.
Nell'articolo 86 il legislatore fa sempre
riferimento alle imprese affidatarie ed esecutrici o a
lavoratori autonomi. Tali indicazioni avevano indotto il
ministero a concludere che l'ambito d'attività che esula
dall'applicazione del Durc fosse quella dei lavori in
economia realizzati direttamente da privati (con ausilio di
manodopera o di lavoratori autonomi) indipendente
dall'attività di manutenzione.
Ora si tratta di stabilire se il comma 1-bis dell'articolo
31 della legge 98, allorché individua i lavori privati di
manutenzione, abbia modificato il comma 10 dell'articolo 86
nella parte in cui si rivolge alle opere delle imprese.
Fuori dall'eccezione, per gli appalti privati, il
committente o responsabile dei lavori verifica l'idoneità
tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle
imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione
alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di
cui all'allegato XVII del Testo unico, il quale, tra gli
altri elementi, prevede anche il possesso del Durc in corso
di validità. Nei cantieri la cui entità presunta sia
inferiore a 200 uomini-giorno (per esempio, nove giorni di
lavoro per 20 operai) e in cui i lavori non comportino
rischi particolari individuati nell'allegato XI del Testo
unico sulla sicurezza, il requisito di idoneità
tecnico-professionale, invece, potrà essere soddisfatto
mediante produzione delle imprese esecutrici e/o lavoratori
autonomi del certificato di iscrizione alla Cdc, corredato
di autocertificazione in ordine al possesso degli altri
requisiti previsti dal richiamato allegato XVII e quindi in
sostituzione anche del Durc.
Secondo il rinvio fatto dal comma 8-bis dell'articolo 31 e
fino al 31.12.2014, anche negli appalti privati il Durc nei 120 giorni dalla data dell'emissione conserva tutta
la sua validità ed efficacia nelle varie fasi dell'appalto,
a cui conseguono anche eventuali pagamenti, salvo che nel
saldo, per il quale, conformemente a quanto avviene
nell'appalto pubblico, dovrà essere chiesto un nuovo Durc.
In caso di inadempienze contributive dell'appaltatore nei
confronti degli istituti o della cassa edile, si ritiene che
questi abbiano l'obbligo di invitare l'interessato a
regolarizzare la posizione entro 15 giorni, il che
permetterà la regolare emissione del Durc (articolo Il Sole 24 Ore del 29.08.2013). |
APPALTI - EDILIZIA
PRIVATA:
Oggetto: DURC. Recapito esclusivamente via PEC
(INAIL,
nota 28.08.2013 n. 5299 di prot.). |
APPALTI: Addio al Durc usa e getta: l'atto è valido per più gare.
I controlli. Il certificato può essere utilizzato per 120
giorni.
L'obiettivo della semplificazione amministrativa perseguito
ad ampio raggio dal Dl 69/2013 (convertito nella legge
98/2013) riguarda anche il Durc negli appalti pubblici.
L'articolo 31 sposta solo sulle stazioni appaltanti,
comprese quelle diverse dalle pubbliche amministrazioni,
l'obbligo di provvedere d'ufficio all'acquisizione del
documento unico di regolarità contributiva, esonerando le
imprese dal presentare il certificato per accertare quanto
auto-dichiarato in fase di ammissione alla gara e per
consentire i pagamenti agli appaltatori ed ai
subappaltatori.
L'agevolazione per le imprese è di ampio impatto se si
considera che l'onere dell'acquisizione d'ufficio del
certificato viene esteso a tutte le stazioni appaltanti –anche diverse dalle amministrazioni aggiudicatrici– e ai
soggetti privati comunque chiamati ad applicare le
disposizioni del Codice dei contratti pubblici.
Il riutilizzo
Il decreto "del fare" incide anche su una semplificazione
interna. Si consente infatti l'utilizzo dello stesso Durc in
corso di validità (passata a 120 giorni) che, acquisito
d'ufficio per la verifica delle dichiarazioni sostitutive
presentate in gara, può essere utilizzato anche ai fini
dell'aggiudicazione e della stipula del contratto.
Inoltre, a ulteriore snellimento degli oneri procedurali, si
prevede che la stazione appaltante può utilizzare
nell'ambito di altri appalti pubblici il Durc acquisito in
occasione di altri contratti. Nella fase successiva di
esecuzione dell'appalto il Durc acquisito ogni 120 giorni
verrà impiegato per i pagamenti degli stati di avanzamento
lavori e delle prestazioni relative a servizi e forniture,
oltre che per il certificato di collaudo e di regolare
esecuzione. Solo per il pagamento del saldo finale la
stazione appaltante dovrà acquisire un nuovo Durc.
La difficile congiuntura economica e la carenza di liquidità
delle imprese spiegano però l'adozione anche di ulteriori
misure: nel caso in cui gli enti competenti riscontrino la
mancanza dei requisiti per il rilascio del Durc, ne
informano l'interessato o il suo consulente del lavoro
mediante posta elettronica e lo invitano a regolarizzare la
propria posizione entro un massimo di 15 giorni. In ogni
caso se il Durc segnala un inadempimento contributivo le
stazioni appaltanti pagano comunque l'appaltatore,
trattenendo dal certificato di pagamento il debito
contributivo e provvedendo poi direttamente al relativo
versamento agli enti previdenziali.
Infine il meccanismo di compensazione previsto dal
l'articolo 13-bis del Dl 52/2012 (convertito nella legge n.
94/2012), che consente il rilascio del Durc in presenza di
una certificazione che attesti la sussistenza di crediti
certi, liquidi ed esigibili nei confronti delle pubbliche
amministrazioni di importo almeno pari agli oneri
contributivi accertati e non ancora versati da parte di uno
stesso soggetto, ha trovato finalmente la propria disciplina
di dettaglio nel decreto del ministero dell'Economia
pubblicato in «Gazzetta Ufficiale» dello scorso 16 luglio.
Il Durc così rilasciato può essere utilizzato dall'impresa
per ottenere il pagamento di stati di avanzamento lavori e
delle prestazioni relative a servizi e forniture oggetto
d'appalto. Scatta poi l'intervento sostitutivo della
stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva (articolo Il
Sole 24 Ore del 26.08.2013). |
APPALTI - EDILIZIA
PRIVATA:
OGGETTO: DURC. Recapito del documento esclusivamente
tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) (inps,
messaggio
23.08.2013 n. 13414).
---------------
Il Durc con la Pec. Dal 2 settembre il rilascio
online. Messaggio Inps sull'utilizzo
della posta certificata.
In soffitta il Durc cartaceo. Dal 2 settembre, infatti, sia
alle pubbliche amministrazioni che alle imprese il Documento
unico di regolarità contributiva (Durc) sarà recapitato da
Inail, casse edili e Inps esclusivamente tramite posta
elettronica certificata (pec) all'indirizzo indicato dal
richiedente sul modulo telematico di richiesta.
La novità, anticipata da ItaliaOggi il 16 luglio scorso, è
illustrata dall'Inps nel
messaggio
23.08.2013 n. 13414.
La novità, spiega l'Inps, deriva dalle ultime riforme in
materia di semplificazione volte a favorire la riduzione dei
costi amministrativi alle imprese, valorizzando l'utilizzo
dei nuovi canali informatici come strumento di interazione
tra pubbliche amministrazioni, cittadini, imprese e
professionisti. Un percorso di riforma che, a partire dal 1°
luglio scorso, ha imposto alle pubbliche amministrazione di
non accettare più o effettuare le comunicazioni in forma
cartacea nei rapporti con le imprese.
Questo rinnovato quadro normativo, aggiunge l'Inps, ha reso
necessaria la revisione anche del sistema di trasmissione
utilizzato per notificare il Durc alle stazioni
appaltanti/amministrazioni procedenti e alle imprese che ne
fanno richiesta, nei residuali casi in cui la normativa
ancora consente l'acquisizione diretta di tale documento.
Una revisione che ha condotto a due decisioni: da una parte
che la trasmissione dei Durc avviene esclusivamente tramite
lo strumento della Pec; e dall'altra l'obbligatorietà,
all'atto dell'inserimento della richiesta del Durc, della
valorizzazione del campo relativo all'indirizzo Pec al quale
si richiede l'invio (e verrà trasmesso) il Durc. Per tali
ragioni, a partire dal 01.07.2013, sulla procedura sportello
unico previdenziale è stato inserito un messaggio
informativo che comunica la decorrenza dal 02.09.2013
dell'obbligatorietà dell'indicazione dell'indirizzo Pec
nella richiesta.
Dal 2 settembre, in conclusione, l'inoltro della richiesta
di Durc sarà consentito solo se il sistema dello sportello
unico previdenziale rileva l'avvenuta registrazione,
nell'apposito campo del modulo di richiesta, dell'indirizzo
Pec della stazione appaltante/amministrazione procedente,
delle Soa e delle imprese. Dalla stessa data, sia per le
pubbliche amministrazioni che per le imprese, i Durc saranno
recapitati dall'Inail, dalle casse Edili e dall'Inps,
esclusivamente tramite pec, agli indirizzi indicati dagli
utenti nel modulo telematico di richiesta.
Dal punto di vista operativo, nella nota del 15 luglio
scorso la Cnce spiega che nella richiesta del Durc le
imprese, anziché il proprio, possono indicare l'indirizzo
mail (sempre posta elettronica certificata) del loro
consulente. Infine, l'Inps precisa che le ulteriori
istruzioni operative per la compilazione della richiesta
possono essere consultate nel Manuale per la compilazione
del Durc, pubblicato sul relativo sito internet
(www.sportellounicoprevidenziale.it)
(articolo ItaliaOggi del 24.08.2013). |
APPALTI:
OGGETTO: Decreto legge 08.04.2013 n. 35, convertito con
modificazioni, nella legge 06.06.2013, n. 64. Documento
Unico di Regolarità Contributiva (Durc) (INPS,
messaggio 14.08.2013 n. 13153).
---------------
Debiti, la p.a. sconta i pagamenti. Prima vanno saldati eventuali contributi non versati.
L'Inps precisa che il Durc emesso in base al dl n. 35/2013 non
esclude l'intervento sostitutivo.
Il Durc per la liquidazione dei vecchi debiti delle p.a.
(maturati al 31.12.2012) non esclude l'intervento
sostitutivo. Per cui se l'impresa ha a sua volta debiti
contributivi (con Inps, Inail o casse edili), ciò sarà
evidenziato nel Durc e la p.a. potrà attivarsi in via
sostitutiva al ripianamento di tali debiti.
Lo precisa
l'Inps nel
messaggio 14.08.2013 n. 13153, spiegando che a
tal fine la regolarità contributiva sarà verifica rispetto a
due momenti: data del debito (verifica retrodatata) e data
emissione Durc (verifica attuale).
Arretrati p.a.. L'Inps detta istruzioni alle richieste di Durc (Documento unico di regolarità contributiva) cui sono
tenuti enti locali, regioni, province autonome, enti del
servizio sanitario nazionale e amministrazioni dello stato
per la liquidazione di debiti maturati al 31.12.2012.
Si tratta di una particolare procedura introdotta dal dl n.
35/2013, convertito dalla legge n. 64/2013.
Durc retrodatato. Questa procedura (e il Durc specifico per
i debiti arretrati di p.a.) prevede che, relativamente agli
arretrati p.a., la regolarità sia accertata alla data di
emissione della fattura che certifica il/i debito/i oppure
alla data di richiesta di liquidazione. Per tenere conto
della novità, in vigore dall'8 giugno, l'Inps ricorda che
dal 31 luglio (come già detto dall'Inail; si veda ItaliaOggi
del 6 agosto) opera la nuova procedura su
www.sportellounicoprevidenziale.it.
Doppia verifica. Praticamente quando si richiede il Durc per
la liquidazione di un debito arretrato occorre precisare la
data di riferimento, uguale o anteriore al 31.12.2012
(che è poi la data della relativa fattura o della richiesta
di liquidazione). In questi casi l'Inps procede alla
verifica della regolarità rispetto a due momenti: il primo,
retrodatato alla data indicata (del debito arretrato); il
secondo, alla data di emissione del Durc.
L'intervento sostitutivo. La doppia verifica consente alla p.a.-stazione appaltante di valutare l'obbligo di attivare
l'intervento sostitutivo (ex art. 4 del dpr n. 207/2010)
qualora alla data di verifica, corrispondente a quella della
fattura o della richiesta di liquidazione, risulti
un'irregolarità contributiva dell'esecutore e/o del
subappaltatore che permane anche dopo e fino alla data di
emissione del Durc. In tal caso, inoltre, è attivato anche
il preavviso di accertamento negativo (ex art. 7, comma 3,
del dm 24.10.2007) il quale, si ricorda, impone
l'obbligo d'invitare il contribuente a regolarizzare la
posizione entro 15 giorni.
Un esempio. Si osservi la tabella; la doppia verifica
comporta una quantificazione del debito con importi riferiti
distintamente ai due momenti. Conseguentemente, rispetto al
totale dell'importo di debito accertato, risulta evidenziata
la parte riferita al periodo fino alla data indicata dalla
stazione appaltante (irregolarità retrodatata) e quella
riferita al periodo successivo (irregolarità attuale).
Se a
seguito di preavviso di accertamento negativo la
regolarizzazione avviene solo con riferimento al periodo più
vecchio richiesto per la verifica dalla stazione appaltante
(in esempio: 4 mila euro), il Durc attesterà la regolarità
poiché richiesta ai sensi del dl n. 35/2013; ma nel campo
note sarà indicato sia il debito residuo maturato
successivamente al periodo interessato dalla verifica, sia
il periodo di riferimento e la dicitura «legge n. 64/2013».
Diversamente, non c'è obbligo di preavviso di accertamento
negativo se l'irregolarità riguarda solo e soltanto il
periodo successivo alla data indicata dalla stazione
appaltante (debito p.a.). In tal caso il Durc attesterà la
regolarità; tuttavia, nel campo note riporterà annotato
l'importo e il relativo periodo del debito maturato con
dicitura «legge n. 64/2013»
(tratto da ItaliaOggi del
15.08.2013).
---------------
Rimborsi. Alla data di fattura ed emissione del
«certificato».
Per i pagamenti della «Pa» Durc con doppia verifica.
IL CASO LIMITE/
Possibile sanare la posizione fino al giorno dell'arretrato
ma il documento riporterà l'importo ancora in sospeso
Aggiornata la procedura internet relativa al rilascio del
Durc per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica
amministrazione.
La novità è disponibile dal 31 luglio
scorso, ma l'Inps lo ha comunicato ieri con il
messaggio 14.08.2013 n. 13153.
L'aggiornamento si è reso necessario perché, nell'ambito di
quanto previsto dal Dl 35/2013, le pubbliche amministrazioni
che procedono al pagamento degli arretrati devono richiedere
il documento unico di regolarità contributiva del fornitore
(Durc). La verifica, però, come previsto dal comma 11-ter
dell'articolo 6 del decreto legge, deve essere riferita alla
data di emissione della fattura o richiesta equivalente di
pagamento. Per questo motivo, quindi, la procedura
disponibile all'indirizzo www.sportellounicoprevidenziale.it
è stata aggiornata in modo che le amministrazioni possano
inserire la data richiesta dal decreto legge.
Tuttavia la verifica da parte degli operatori sarà doppia,
cioè verrà svolta fino alla data della richiesta di
pagamento e poi da questa data fino all'emissione del Durc.
In questo modo potranno verificarsi diverse situazioni. Se
verrà riscontrata la regolarità contributiva in entrambi i
momenti, il Durc verrà rilasciato, così come se a fronte di
irregolarità al momento di presentazione della fattura è
seguita una regolarizzazione. Se, invece, viene riscontrata
un'irregolarità alla data di presentazione della fattura che
permane successivamente, la stazione appaltante può valutare
l'obbligo di attivazione dell'intervento sostitutivo
disciplinato dall'articolo 4 del Dpr 207/2010, cioè lo
storno dal pagamento dell'importo corrispondente
all'inadempienza e il relativo pagamento diretto agli enti
previdenziali e assicurativi. In questo caso, comunque, il
contribuente deve essere invitato a regolarizzare la
posizione entro 15 giorni. La quantificazione del debito
totale, inoltre, deve essere suddivisa in due importi: uno
riferito all'ammontare accertato fino alla data della
fattura; l'altro dal giorno successivo alla fattura fino
all'emissione del Durc.
Il soggetto interessato può a sua volta sanare l'intera
situazione oppure solo quella che serve per incassare il
credito vantato presso la pubblica amministrazione. In
quest'ultimo caso, nel campo note del Durc deve essere
riportato l'importo del debito residuo e il periodo di
riferimento.
Infine, se l'irregolarità riscontrata durante la verifica
riguarda solo il periodo successivo alla data della fattura,
il Durc deve essere emesso attestando la regolarità, senza
attivare il preavviso di accertamento negativo. Nel campo
note sarà indicato l'importo e il relativo periodo del
debito maturato tra la data della fattura e quella di
emissione del documento (tratto da Il Sole 24 Ore del
15.08.2013). |
APPALTI:
Il requisito della regolarità fiscale, richiesto
per la partecipazione alle gare di appalto dall’art. 38,
comma 1, lett. g), del codice dei contratti pubblici,
sussiste quando, alternativamente, a carico dell'impresa non
risultino contestate violazioni tributarie mediante atti
ormai definitivi per decorso del termine di impugnazione
ovvero, in caso d'impugnazione, la relativa pronuncia
giurisdizionale sia passata in giudicato e, in caso di
violazioni tributarie accertate, la pretesa
dell'Amministrazione finanziaria risulti, alla data di
richiesta della certificazione, integralmente soddisfatta,
anche mediante definizione agevolata.
Inoltre, non può essere considerata irregolare la posizione
dell'impresa partecipante qualora sia ancora pendente il
termine di sessanta giorni per l'impugnazione (o per
l'adempimento) ovvero, qualora sia stata proposta
impugnazione, non sia passata ancora in giudicato la
pronuncia giurisdizionale.
A questo riguardo il collegio condivide la
giurisprudenza (cfr. Cons. St., V, 17/01/2013 n. 261; TAR
Lombardia, Milano, I, 14/06/2013 n. 1552) che ritiene che il
requisito della regolarità fiscale, richiesto per la
partecipazione alle gare di appalto dall’art. 38, comma 1,
lett. g), del codice dei contratti pubblici, sussiste quando,
alternativamente, a carico dell'impresa non risultino
contestate violazioni tributarie mediante atti ormai
definitivi per decorso del termine di impugnazione ovvero,
in caso d'impugnazione, la relativa pronuncia
giurisdizionale sia passata in giudicato e, in caso di
violazioni tributarie accertate, la pretesa
dell'Amministrazione finanziaria risulti, alla data di
richiesta della certificazione, integralmente soddisfatta,
anche mediante definizione agevolata.
Inoltre, non può
essere considerata irregolare la posizione dell'impresa
partecipante qualora sia ancora pendente il termine di
sessanta giorni per l'impugnazione (o per l'adempimento)
ovvero, qualora sia stata proposta impugnazione, non sia
passata ancora in giudicato la pronuncia giurisdizionale (TAR
Basilicata,
sentenza 03.08.2013 n. 486 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
luglio 2013 |
|
APPALTI - EDILIZIA PRIVATA:
Oggetto: INPS – Procedura “regolarità contributiva
on-line” (ANCE Bergamo,
circolare 19.07.2013 n. 179). |
APPALTI: Il Durc? Un diritto.
Decreto in G.U. risponde alle
difficoltà delle imprese.
Il Documento unico di regolarità contributiva va rilasciato
anche a quelle aziende che possono provare, con apposita
certificazione, di essere creditrici nei confronti della
pubblica amministrazione per importi almeno pari agli oneri
contributivi accertati e non ancora versati.
È stato
pubblicato infatti sulla Gazzetta Ufficiale n. 165 di ieri
il decreto del ministero dell'economia (di concerto con
quello del lavoro) del 13.03.2013 con il quale si
stabiliscono le apposite modalità di rilascio del Durc.
Di conseguenza, gli enti tenuti al rilascio del documento,
su richiesta del soggetto titolare dei crediti certificati
che non abbia provveduto al versamento dei contributi
previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei termini
previsti, dovranno emettere il Durc precisando l'importo del
relativo debito contributivo e gli estremi della
certificazione esibita per il rilascio del documento
medesimo.
Nell'ipotesi di utilizzo del Durc per ottenere il
pagamento da parte di pubbliche amministrazioni degli stati
di avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi
e forniture, si applica il dpr 207/2010 che prevede
l'intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso
di inadempienza contributiva dell'esecutore. Al fine di
assicurare l'assenza di effetti negativi sui saldi di
finanza pubblica, l'intervento sostitutivo si applica alle
erogazioni a carico di pubbliche amministrazioni.
La
certificazione esibita per il rilascio del Durc può essere
utilizzata per la compensazione di somme iscritte a ruolo,
ai sensi dell'art. 28-quater del decreto del presidente
della repubblica 29.09.1973, n. 602, secondo le modalità
previste dal decreto del 25.06.2012 e successive
modificazioni, ovvero per la cessione o anticipazione del
credito presso banche o intermediari finanziari. Qualora
l'importo riconosciuto da una banca o da un intermediario
finanziario al creditore risulti inferiore al debito
contributivo, la delegazione di pagamento si applica per
l'estinzione parziale del predetto debito contributivo
(articolo ItaliaOggi del 17.07.2013). |
APPALTI - EDILIZIA PRIVATA:
G.U. 16.07.2013 n. 165 "Rilascio del documento unico di
regolarità contributiva anche in presenza di una
certificazione che attesti la sussistenza e l’importo di
crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti
delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli
oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte
di un medesimo soggetto" (Ministero dell'Economia e
delle Finanze,
decreto 13.03.2013).
---------------
Il DURC può essere rilasciato anche a imprese non in regola
ma con crediti nei confronti delle PA.
Sulla
Gazzetta Ufficiale n. 165 del 16.07.2013 è stato pubblicato
il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze
13.03.2013 recante “Rilascio del documento unico di
regolarità contributiva anche in presenza di una
certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di
crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti
delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli
oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte
di un medesimo soggetto”.
Grazie a questo Decreto, diventa possibile compensare i
debiti contributivi delle imprese con i crediti vantati nei
confronti della Pubblica Amministrazione.
In particolare, le imprese in possesso di una certificazione
che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi,
liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche
amministrazioni di importo almeno pari agli oneri
contributivi accertati e non ancora versati, possono
compensare con il rilascio del DURC.
Gli enti tenuti al rilascio del DURC, su richiesta del
soggetto titolare dei crediti certificati che non abbia
provveduto al versamento dei contributi previdenziali,
assistenziali ed assicurativi nei termini previsti, emettono
il documento con l’indicazione che il rilascio è avvenuto ai
sensi del comma 5 dell’art. 13-bis del D.L. n. 52/2012
(convertito dalla Legge 94/2012), precisando l’importo del
relativo debito contributivo e gli estremi della
certificazione esibita per il rilascio del DURC medesimo.
Tutte le specifiche nel testo pubblicato in Gazzetta
(commento tratto da www.acca.it). |
APPALTI -
EDILIZIA PRIVATA: Durc, rilascio solo su Pec.
Dal 2 settembre stop all'emissione su carta.
Nota Cnce sul decreto Fare. Imprese obbligate a indicare la
e-mail.
Addio al Durc su carta. Dal 2 settembre casse edili, Inps e
Inail rilasceranno il documento unico di regolarità
contributiva esclusivamente per posta elettronica
certificata (pec) all'indirizzo indicato sulla richiesta.
Professionisti in prima linea; le imprese, infatti, anziché
il proprio, possono indicare l'indirizzo mail del
consulente.
Lo rende noto la Commissione nazionale per le
Casse edili (Cnce) nella
nota
15.07.2013 emessa ieri.
Decreto del Fare. La novità è figlia delle semplificazioni
al Durc introdotte dal dl n. 69/2013 (si veda ItaliaOggi del
18 giugno). Semplificazioni evidenziate dalla stessa Cnce
nella comunicazione n. 521/2013, in cui si precisa che
riguardano proprio il rilascio del documento di regolarità.
È stato confermato prima di tutto, spiega la Cnce, l'obbligo
per stazioni appaltanti ed enti aggiudicatori di acquisire
d'ufficio il Durc, in particolare ai fini del pagamento dei
lavori all'impresa affidataria e alle subappaltatrici.
È
stato confermato, inoltre, l'intervento sostitutivo di
stazioni appaltanti e altri enti aggiudicatori con il
pagamento diretto agli enti di previdenza e alla cassa edile
nei casi di Durc, richiesti per stati di avanzamento lavori,
che segnalino inadempienze contributive. Ancora, nel
ribadire che il Durc va richiesto d'ufficio in tutte le fasi
riguardanti lo svolgimento dell'appalto (verifica
autodichiarazione, aggiudicazione, stipula contratto, sal e
liquidazione finale), il decreto Fare ne ha fissata la
validità di 180 giorni dall'emissione e ne consente
l'utilizzo, nello stesso periodo, anche per finalità
diverse.
Secondo la Cnce la maggiore innovazione riguarda
l'obbligo per le stazioni appaltanti di acquisire il Durc,
dopo la stipula del contratto, ogni 180 giorni e di
utilizzarlo per pagare i sal che ricadono nel periodo di
validità di ciascun documento. La Cnce sottolinea, infine,
che il decreto Fare ha previsto, come modalità di invito
alla regolarizzazione, l'invio di una Pec all'impresa o al
suo consulente con l'indicazione analitica delle cause di
irregolarità.
Durc via Pec. E la Pec è inoltre individuata quale unico
canale per il rilascio del Durc. A tal fine dal 2 settembre
le richieste dovranno obbligatoriamente contenere
l'indirizzo Pec a cui recapitare il documento. La Cnce
precisa che l'obbligo riguarda le richieste non solo
presentate da stazioni appaltanti, enti aggiudicatori o Soa
ma anche quelle delle imprese, con la particolarità che a
queste ultime è data facoltà di indicare il loro indirizzo
Pec oppure quello del consulente. Sempre dal 2 settembre,
spiega ancora la Cnce, le casse edili e le sedi di Inps e
Inail recapiteranno i Durc esclusivamente tramite Pec, agli
indirizzi indicati dai richiedenti.
Infine, la Cnce
evidenzia che l'eventuale necessità di ritrasmettere il Durc,
ricevuto via Pec dall'impresa, a soggetti non tenuti
all'utilizzo di tale strumento (per esempio committenti
privati o amministrazioni di altri Paesi) è superata dalla
possibilità stampare il documento allegato alla mail
certificata. Infatti, l'apposizione sul Durc del cosiddetto
«glifo» (è il contrassegno generato elettronicamente),
consente di assicurare la provenienza e la conformità
all'originale del documento cartaceo
(articolo ItaliaOggi del 16.07.2013). |
APPALTI - EDILIZIA PRIVATA: Arriva
il DURC online: il documento di regolarità contributiva
direttamente via Web!
E’ ufficiale, arriva il DURC online!
INPS, INAIL e Casse Edili hanno avviato il progetto che
porterà in breve tempo al rilascio via web del Documento
Unico di Regolarità Contributiva.
Si inizia il 22 luglio, quando sarà attivata una nuova
procedura informatica che permetterà alle aziende di
verificare la propria posizione contributiva, rilevare
eventuali anomalie e procedere alla relativa
regolarizzazione, anche versando online.
L’azienda può usufruire del nuovo servizio direttamente o
attraverso il proprio consulente.
Ricordiamo che ad oggi la richiesta DURC si effettua online
sul sito Sportello Unico Previdenziale, ma il documento
viene poi spedito in forma cartacea all’azienda richiedente.
Una volta attivato il servizio, invece, il DURC sarà
rilasciato immediatamente on-line.
In allegato a questo articolo proponiamo una guida completa
al DURC a cura dell’INPS
(11.07.2013 - link a www.acca.it). |
giugno 2013 |
|
APPALTI: DECRETO
DEL FARE/ APPALTI E SEMPLIFICAZIONE.
Durc acquisito d'ufficio. Il certificato varrà 180 giorni.
Nel caso di irregolarità compensazione o «allineamento» in
15 giorni.
Il Dl del "fare", così come viene chiamato il provvedimento
approvato dal Consiglio dei Ministri il 15 giugno, modifica
le regole previste per la richiesta, il rilascio e la
validità del Durc (documento unico di regolarità
contributiva).
Le variazioni si inseriscono nel solco del ventilato
miglioramento dei rapporti tra la pubblica amministrazione e
i vari soggetti che operano imprenditorialmente (e non solo)
sul territorio italiano. La maggior parte delle modifiche
riguardano il Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori servizi e forniture.
L'acquisizione del Durc
Le novità introdotte riguardano –tra l'altro– le modalità
di acquisizione del Durc nella fase degli accertamenti
relativi alle clausole di esclusione dagli appalti pubblici.
Fino a oggi, infatti, il documento di regolarità
contributiva era posto a corredo della documentazione a cura
dell'«affidatario» cioè del soggetto a cui la pubblica
amministrazione affidava l'appalto.
Ora la norma innova sensibilmente l'iter in quanto prevede,
per le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori,
l'obbligo di acquisire d'ufficio il documento unico di
regolarità contributiva.
L'incasso
Un passo avanti lo si registra anche nella fase dell'incasso
del corrispettivo –sia per gli stati di avanzamento dei
lavori (Sal), sia per il saldo finale– da parte di chi ha
reso la prestazione nell'ambito dell'appalto o del
subappalto. Non è più previsto, infatti, che per ricevere il
pagamento, l'affidatario e i subappaltatori (per il suo
tramite) trasmettano all'amministrazione o all'ente
committente il Durc ma, lo stesso, verrà acquisto
automaticamente d'ufficio dalla stazione appaltante.
Può verificarsi, tuttavia, che il soggetto che ha eseguito i
lavori non sia in regola con il versamento dei contributi;
tale situazione viene evidenziata nel Durc, acquisito
d'ufficio, dalle amministrazioni aggiudicatrici, dagli
organismi di diritto pubblico, dagli enti e dagli altri
soggetti assegnatari. Ricorrendo questa fattispecie, il
decreto del fare prevede che si debba procedere comunque al
pagamento agli aventi diritto, delle competenze trattenendo
l'importo corrispondente all'inadempienza risultante dal
Durc. La stessa norma obbliga chi ha trattenuto le somme a
versarle a favore degli enti previdenziali e assicurativi,
compresa, se presente, la Cassa edile, per l'esecuzione dei
lavori nei settori dell'edilizia.
Gli stessi soggetti, elencati sopra, nei contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture, d'ora in avanti dovranno
acquisire telematicamente il Durc, nelle varie fasi in cui
si articola l'iter procedurale.
In particolare, è previsto che il documento sia richiesto
per verificare la veridicità della dichiarazione rilasciata
dal soggetto che partecipa all'aggiudicazione dell'appalto,
circa l'assenza di violazioni gravi, definitivamente
accertate, di norme in materia di contributi previdenziali e
assistenziali.
Allo stesso modo il Durc, acquisito d'ufficio
telematicamente, servirà per la stipula del contratto,
nonché per aggiudicare l'appalto; ciò in quanto, tra i
requisiti figura sempre e comunque anche la regolarità
contributiva. Inoltre, il reperimento d'ufficio della
certificazione servirà anche per i vari pagamenti e, per
esempio, per i certificati di collaudo, di regolare
esecuzione o di verifica di conformità.
Ovviamente una volta che l'ufficio pubblico (amministrazioni
aggiudicatrici, organismi di diritto pubblico, ecc.) avrà
ottenuto il Durc telematico e verificato che il soggetto è a
posto, la regolarità (certificata dal documento telematico)
deve essere ritenuta valida per tutte le fasi del
procedimento in cui è richiesto il soddisfacimento di tale
requisito.
Validità semestrale
Un volta stipulato il contratto di appalto, le stesse
amministrazioni, ogni 180 giorni (finora erano 90), dovranno
acquisire il Durc in automatico e lo dovranno utilizzare per
dare sistematicamente corso ai pagamenti, ai collaudi, al
rilascio del certificato di regolare esecuzione o di
conformità. Per effetto delle modifiche, il Durc, rilasciato
per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,
guadagna un periodo di validità maggiorato che si estende a
180 giorni.
Sempre nei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture, le pubbliche amministrazioni acquisiscono
d'ufficio il Durc relativo ai subappaltatori. Il documento
deve essere utilizzato per il rilascio dell'autorizzazione
al subappalto.
In caso di inadempienze
La norma dispone anche una mini regolamentazione per i casi
in cui vi siano delle inadempienze e il Durc non possa
essere rilasciato.Il soggetto (intestatario del Durc) deve
essere invitato a regolarizzare la propria posizione, prima
del rilascio del documento o del suo annullamento. La
notizia dell'inadempienza e l'invito alla regolarizzazione
viaggerà tramite Pec (posta elettronica certificata) e la
potrà ricevere il consulente del lavoro che assiste
l'azienda, collaborando, così, alla definizione. I termini
per provvedere a versare quanto dovuto sono fissati in 15
giorni (articolo Il Sole 24 Ore del 26.06.2013). |
APPALTI: Certificazione
a durata doppia.
Ampliata da tre mesi a 180 giorni la validità del Durc nei
contratti pubblici.
L'OPPORTUNITÀ/
Il consulente del lavoro potrà ricevere l'invito a
regolarizzare entro 15 giorni la posizione dell'azienda.
Viene ampliata da tre mesi a 180 giorni la durata della
validità del Durc emesso nell'ambito dei contratti pubblici.
È sicuramente questa la principale novità introdotta
dall'articolo 31 del decreto del Fare, norma inserita
all'interno del pacchetto delle semplificazioni
amministrative e specificatamente dedicata al documento
unico di regolarità contributiva rilasciato per i contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture.
L'altra importante modifica, da leggere sempre nell'ottica
dello snellimento della procedura amministrativa consiste
nella possibilità di utilizzare il medesimo Durc in corso di
validità anche per più di una delle fasi in cui la medesima
procedura si sviluppa.
In particolare il comma 5 dell'articolo 31 consente di
utilizzare il documento acquisito nella prima fase, e cioè
per la verifica della dichiarazione sostitutiva, anche nelle
ulteriori due e cioè per l'aggiudicazione e per la stipula
del contratto. Nelle fasi successive invece il documento
dovrà essere acquisito ogni 180 giorni, mentre uno nuovo
sarà sempre necessario per consentire il saldo finale.
Innovativa è altresì l'indicazione del consulente del lavoro
come uno dei soggetti deputati a ricevere a mezzo posta
elettronica certificata l'eventuale invito da parte degli
Enti preposti al rilascio del documento (Inps, Inail, Casse
Edili) di regolarizzare la posizione dell'azienda irregolare
entro i successivi 15 giorni.
Nel riscrivere parzialmente il testo dell'articolo 6 del Dpr
n. 207//2010, regolamento attuativo del codice dei contratti
dei lavori pubblici, la nuova norma del decreto del fare
individua come soggetti tenuti ad acquisire direttamente e
per via telematica il documenti tutti quelli contemplati
dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 3 del medesimo
decreto di attuazione, cioè tutti quelli tenuti
all'applicazione del codice degli appalti dei lavori
pubblici.
Oltre alle novità "vere", il provvedimento ripropone alcune
regole già introdotte da norme precedenti, in parte
correggendo ed integrandone i testi ed in parte estendendone
il campo di applicazione. La tecnica legislativa non è delle
migliori, in quanto manca ogni coordinamento tra norme
vecchie e norme nuove.
Il comma 4 dell'articolo 31 del Dl ripropone infatti
sostanzialmente le stesse disposizioni contenute nel comma 3
dell'articolo 6 del Dpr 207/2010 e cioè l'acquisizione
d'ufficio del Durc in corso di validità, attraverso
strumenti informatici nelle 5 fasi della procedura (verifica
della dichiarazione sostituiva, aggiudicazione del
contratto, stipula del contratto, pagamento degli stati di
avanzamento lavori e certificato di collaudo e/o regolare
esecuzione e pagamento del saldo).
La novità principale è che mentre nel testo del 2010
l'acquisizione d'ufficio era obbligatoria solo per le
«amministrazioni aggiudicatrici», ora l'obbligo riguarda
tutti i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b)
dello stesso Dpr 207/2010 (oltre alle amministrazioni
aggiudicatrici, gli organismi di diritto pubblico, gli enti
aggiudicatori, gli altri soggetti aggiudicatoti, i soggetti
aggiudicatori e le stazioni appaltanti) .
Anche se dal testo del decreto legge non si evince, il comma
3 dell'articolo 6 del Dpr 207/2010 deve considerarsi a
questo punto abrogato, perché non più compatibile con le
nuove disposizioni. Ai fini di una migliore comprensione
sarebbe stato meglio però sostituirlo direttamente con i
commi 4 e 5 del decreto legge Fare.
Analoghe considerazioni si possono fare per la previsione
dell'intervento sostitutivo in caso di inadempienza
contributiva dell'esecutore e del subappaltatore. Il comma 2
dell'articolo 4 del Dpr 207/2010 aveva già previsto che «in
caso di ottenimento da parte del responsabile del
procedimento del documento unico di regolarità contributiva
che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o
più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il
medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo
corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto
dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento
unico di regolarità contributiva è disposto dai soggetti di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), direttamente agli
enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la
cassa edile».
Il comma 3 del Dl del Fare contiene disposizioni identiche
salvo richiamare anche in questo caso i soggetti di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera b), del DPR 207/2010 come
quelli che hanno ottenuto il Durc risultato irregolare
(articolo Il Sole 24 Ore del 20.06.2013). |
APPALTI: DECRETO
FARE/ La durata del documento di regolarità contributiva a
180 giorni.
Durc soft (grazie ai consulenti).
Professionisti in prima fila per integrare i documenti.
Durc più semplice, anche grazie ai consulenti del lavoro.
Nei contratti pubblici, infatti, il Durc avrà una validità
di 180 giorni e sarà acquisito d'ufficio, per via
telematica, da parte di stazioni appaltanti e
amministrazioni procedenti. Ai consulenti del lavoro,
invece, la regia per la sistemazione dei Durc negativi.
Infatti, in caso di mancanza dei requisiti per la regolarità
contributiva, gli enti (Inps, Inail e casse edili)
contatteranno i professionisti tramite Posta elettronica
certificata (Pec), al fine di invitare le imprese assistite
a regolarizzare nel termine di 15 giorni.
Le novità sono
previste nel decreto Fare approvato sabato dal consiglio dei
ministri.
Durc d'ufficio. Una prima novità riguarda l'estensione delle
ipotesi in cui il Durc andrà richiesto d'ufficio, così
sollevando le imprese dal compito di provvedere alla
presentazione e ripresentazione del certificato di
regolarità contributiva. Si prevede che il Durc sia
acquisito d'ufficio ai fini dell'accertamento dei requisiti
di ordine generale per l'affidamento di concessioni e
appalti pubblici di lavori, forniture e servizi (inclusi
subappalti) previsti dall'articolo 38 del dlgs n. 163/2006
(codice degli appalti pubblici).
L'obbligo di acquisire
d'ufficio il Durc ricade sulle stazioni appaltanti e su
altri enti aggiudicatori, non soltanto in sede di
aggiudicazione dell'appalto ma anche ai fini del pagamento
delle prestazioni. Nei contratti pubblici, in particolare,
l'obbligo di acquisire d'ufficio il Durc in corso di
validità, attraverso strumenti informatici, è previsto nei
seguenti casi:
a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa
al requisito di cui all'articolo 38, comma 1, lettera i) del
codice degli appalti pubblici (ossia per la verifica
dell'assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate,
alle norme in materia di contributi previdenziali e
assistenziali);
b) per l'aggiudicazione definitiva del contratto pubblico;
c) per la stipula del contratto;
d) per il pagamento degli stati avanzamento lavori o delle
prestazioni relative a servizi e forniture;
e) per il certificato di collaudo, il certificato di
regolare esecuzione, il certificato di verifica di
conformità, l'attestazione di regolare esecuzione, e il
pagamento del saldo finale.
Validità di sei mesi. Altra novità concerne la validità del
documento unico di regolarità contributiva. Quello
rilasciato ai fini dei contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture, infatti, avrà validità di 180 giorni dalla data
di emissione. Pertanto, le amministrazioni potranno
utilizzare il Durc in corso di validità acquisito per la
verifica dei requisiti anche per l'aggiudicazione e per la
stipula del contratto. Dopo la stipula del contratto, le
amministrazioni saranno tenute ad acquisire il Durc ogni 180
giorni per utilizzarlo ai fini del pagamento e per il
certificato finale di collaudo, ad eccezione che per il
pagamento del saldo finale ipotesi per la quale, invece,
sarà in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo Durc
(cioè sarà necessario chiedere un nuovo Durc anche se quello
precedente è ancora valido, perché con data di rilascio non
anteriore a 180 giorni).
Consulenti del lavoro in campo. In caso di mancanza dei
requisiti per il rilascio del Durc, il Decreto fare obbliga
gli enti preposti al rilascio, prima dell'emissione o
dell'annullamento del documento già rilasciato, a invitare
l'azienda interessata per il tramite del consulente del
lavoro o degli altri professionisti che svolgono la stessa
professione (avvocati, commercialisti ecc.), a regolarizzare
la posizione entro 15 giorni, indicando analiticamente le
cause della irregolarità.
Infine, in caso di Durc con inadempienza contributiva
relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del
contratto, le amministrazioni dovranno trattenere dal
certificato di pagamento l'importo corrispondente
all'inadempienza al fine di riversarlo direttamente agli
enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile
(articolo ItaliaOggi del 18.06.2013). |
APPALTI: Durc tardivo? Impresa in gara.
La p.a. non chieda documenti in possesso di altri uffici.
Per il Consiglio di stato è ora che
nel pubblico le varie realtà comunichino di più.
Il Durc non arriva in tempo? L'impresa è fuori dalla
procedura a evidenza pubblica. E invece no: se l'azienda
risulta in regola con i contributi e il documento si trova
presso lo sportello unico Inps-Inail, la Regione che ha
promosso la gara non deve far altro che acquisirlo
d'ufficio: l'amministrazione, infatti, non può pretendere
dal privato atti o certificati che risultano già in possesso
di un altro ente pubblico. È ora, insomma, che all'interno
del settore pubblico le varie realtà si parlino e
interagiscano.
È quanto emerge dalla
sentenza
11.06.2013 n. 3231,
pubblicata dalla V Sez. del Consiglio di Stato.
Buon andamento. Bocciato il ricorso della Regione in una
controversia che nasce da un bando per ottenere incentivi a
valere sui fondi europei (ma il principio affermato da
palazzo Spada ben vale per altre procedure pubbliche, come
le gare d'appalto). Annullata la clausola che prevede
l'esclusione automatica per l'azienda se il Durc non arriva
nel termine prescritto nonostante la richiesta regolarità
contributiva sussista davvero.
L'impresa partecipante fa
richiesta allo sportello unico e ne allega una copia alla
domanda di partecipazione: poi ottiene il documento vero e
proprio e lo invia alla Regione, ma il plico non arriva in
tempo utile. Non per questo l'operatore economico deve
essere condannato a rinunciare al progetto finanziato da
fondi Ue: l'ente territoriale, in virtù del canone
costituzionale del buon andamento dell'amministrazione,
avrebbe dovuto acquisire d'ufficio il cartaceo, dal momento
che disponeva anche dei dati utili.
Nessuna acquiescenza. Né può ritenersi che l'impresa
partecipando alla gara con la presentazione della richiesta
di Durc si sia preclusa la successiva facoltà di
impugnazione. La presentazione della domanda di
partecipazione ad una procedura concorsuale, infatti, non
implica certamente di per sé l'acquiescenza alle clausole
del bando: l'impugnazione può tuttavia scattare unicamente
dopo avere concretamente dimostrato, non solo la volontà di
partecipare alla procedura selettiva, ma anche la lesione
attuale e concreta dell'interesse legittimo azionato
considerato, d'altro canto, che la presentazione della
domanda è un atto normalmente necessario proprio per
radicare l'interesse al ricorso. La Regione paga le spese di
giudizio
(articolo ItaliaOggi del 27.06.2013). |
maggio 2013 |
|
APPALTI:
Sulla insussistenza della giurisdizione del
giudice amministrativo per le questioni riguardanti la
legittimità del documento unico di regolarità contributiva (durc).
La valutazione di gravità o meno della infrazione
previdenziale è riservata agli enti previdenziali e la
stessa è, pertanto, vincolante per le stazioni appaltanti,
precludendo ad esse qualsivoglia apprezzamento autonomo.
Sotto il profilo soggettivo le Casse Edili appartengano alla
categoria delle associazioni non riconosciute ex art. 36
c.c. le quali, nell'esercizio delle loro funzioni tipiche,
non sono soggette di regola alla giurisdizione del giudice
amministrativo. Sotto il profilo oggettivo, poi, il
documento unico di regolarità contributiva (durc), si
sostanza in una dichiarazione di scienza e si colloca fra
gli atti di certificazione o di attestazione aventi
carattere meramente dichiarativo di dati in possesso
dell'ente, assistiti da pubblica fede ex articolo 2700 c.c.
e facenti pertanto prova fino a querela di falso.
Ne consegue che eventuali errori contenuti in detto
documento, involgendo posizioni di diritto soggettivo
afferenti al sottostante rapporto contributivo, potranno
essere corretti dal giudice ordinario, o all'esito di
proposizione di querela di falso, o a seguito di ordinaria
controversia in materia di previdenza e di assistenza
obbligatoria. Infatti, ciò che forma oggetto di valutazione
ai fini del rilascio del certificato è la regolarità dei
versamenti effettuata dall'impresa iscritta presso la Cassa
Edile, ed in questo ambito ciò che viene in rilievo non è
certo un rapporto pubblicistico, bensì un rapporto
obbligatorio previdenziale di natura privatistica.
In altri termini, il rapporto sostanziale di cui il durc è
mera attestazione si consuma interamente in ambito
privatistico, senza che su di esso vengano ad incidere
direttamente o indirettamente poteri pubblicistici, per cui
il sindacato sullo stesso esula dall'ambito della
giurisdizione, ancorché esclusiva, di cui è titolare il
giudice amministrativo in materia di appalti.
---------------
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 38, c. 1, lett. i),
d.lgs. n.163 del 2006, anche nel testo vigente anteriormente
al d.l. n. 70 del 2011, secondo cui costituiscono causa di
esclusione dalle gare di appalto le gravi violazioni alle
norme in materia previdenziale e assistenziale, la nozione
di violazione grave non è rimessa alla valutazione caso per
caso della stazione appaltante, ma si desume dalla
disciplina previdenziale, e in particolare dalla disciplina
del documento unico di irregolarità contributiva; ne
consegue che la verifica della regolarità contributiva delle
imprese partecipanti a procedure di gara per
l'aggiudicazione di appalti con la pubblica amministrazione
è demandata agli istituti di previdenza, le cui
certificazioni (d.u.r.c.) si impongono alle stazioni
appaltanti, che non possono sindacare il contenuto (Adunanza
Plenaria del CdS 16/04/2012, n. 8) (Consiglio di Stato, Sez.
V,
sentenza 17.05.2013 n. 2682 - link a
www.dirittodeiservizipubblici.it). |
APPALTI:
Il documento unico di regolarità contributiva (durc)
si sostanza in una dichiarazione di scienza e si colloca fra
gli atti di certificazione o di attestazione aventi
carattere meramente dichiarativo di dati in possesso
dell'ente, assistiti da pubblica fede ex articolo 2700 c.c.
e facenti pertanto prova fino a querela di falso.
---------------
La regolarità contributiva deve essere conservata nel corso
di tutto l'arco temporale impegnato dallo svolgimento della
procedura, non assumendo quindi valore sanante l'intervento
di un adempimento tardivo da parte dell'impresa.
---------------
Eventuali certificazioni di irregolarità rilasciate da Casse
edili non abilitate, pur accompagnate da certificazioni di
regolarità separate da parte degli Istituti, non possono ….
in alcun modo sostituirsi al Documento Unico di Regolarità
Contributiva (DURC), ancorché dette Casse abbiano in passato
sottoscritto Accordi a livello locale ovvero abbiano in
corso contenzioso e merito alla possibilità di rilasciare
attestazioni di regolarità nelle more della definizione dei
procedimenti.
Sotto il profilo oggettivo, poi, il documento unico di
regolarità contributiva (durc), come più volte precisato
dalla giurisprudenza di questo Consiglio, si sostanza in una
dichiarazione di scienza e si colloca fra gli atti di
certificazione o di attestazione aventi carattere meramente
dichiarativo di dati in possesso dell'ente, assistiti da
pubblica fede ex articolo 2700 c.c. e facenti pertanto prova
fino a querela di falso (cfr. Cons. Stato Sez. IV n. 1458/2009; Sez. V n. 789/2011).
Ne consegue che eventuali errori contenuti in detto
documento, involgendo posizioni di diritto soggettivo
afferenti al sottostante rapporto contributivo, potranno
essere corretti dal giudice ordinario, o all'esito di
proposizione di querela di falso, o a seguito di ordinaria
controversia in materia di previdenza e di assistenza
obbligatoria.
Infatti, ciò che forma oggetto di valutazione ai fini del
rilascio del certificato è la regolarità dei versamenti
effettuata dall'impresa iscritta presso la Cassa Edile, ed
in questo ambito ciò che viene in rilievo non è certo un
rapporto pubblicistico, bensì un rapporto obbligatorio
previdenziale di natura privatistica.
In altri termini, il rapporto sostanziale di cui il durc è
mera attestazione si consuma interamente in ambito
privatistico, senza che su di esso vengano ad incidere
direttamente o indirettamente poteri pubblicistici, per cui
il sindacato sullo stesso esula dall'ambito della
giurisdizione, ancorché esclusiva, di cui è titolare il
giudice amministrativo in materia di appalti.
Correttamente, pertanto, il primo giudice ha concluso sul
punto rilevando che “…essendo precluso al giudice
amministrativo disporre l'annullamento del durc, questo
Tribunale è privo di giurisdizione quanto all'impugnativa
del certificato rilasciato dalla Cassa Edile di Latina”.
---------------
Né, al riguardo,
può assumere rilievo la regolarità dei durc successivamente
rilasciati dalla stessa Cassa Edile di Latina, a seguito
della ripetizione delle somme originariamente dovute da
parte di Coem.
Infatti, come più volte affermato dalla giurisprudenza
amministrativa, la regolarità contributiva deve essere
conservata nel corso di tutto l'arco temporale impegnato
dallo svolgimento della procedura, non assumendo quindi
valore sanante l'intervento di un adempimento tardivo da
parte dell'impresa (cfr. Cons. Stato Sezione V 26.06.2012,
n. 3738; Sez. IV 15.09.2010,n. 6907; 12.03.2009,n. 1458 ).
Infine, per ciò che attiene alla asserita erroneità del durc rilasciato dalla Cassa ed alla ritenuta prevalenza di
quello rilasciato dalla Cenai, non può che farsi rinvio a
quanto già precisato al punto 3 che precede.
Peraltro, pur se in via meramente incidentale, va rilevato
al riguardo come il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, con specifiche circolari assunte sulla base
dell'attuale quadro normativo di riferimento, abbia
precisato che “Eventuali certificazioni di irregolarità
rilasciate da Casse edili non abilitate, pur accompagnate da
certificazioni di regolarità separate da parte degli
Istituti, non potranno …. in alcun modo sostituirsi al
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ancorché
dette Casse abbiano in passato sottoscritto Accordi a
livello locale ovvero abbiano in corso contenzioso e merito
alla possibilità di rilasciare attestazioni di regolarità
nelle more della definizione dei procedimenti” (cfr.
circolari n. 8367 del 02.05.2012; n. 12 del 01.06.2012)
(Consiglio di Stato, Sez. V,
sentenza 17.05.2013 n. 2682 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
APPALTI:
Quello della regolarità contributiva è un
requisito di carattere generale oltre che condizione di
partecipazione alla gara, che va posseduto alla data di
scadenza della presentazione delle offerte e va assicurato
anche successivamente alla presentazione della domanda,
attesa l’imprescindibile esigenza di verifica
dell’affidabilità del soggetto partecipante sino alla
conclusione della gara medesima.
Ciò in quanto le disposizioni normative che prevedono
l’obbligo della regolarità contributiva sono poste a
presidio di superiori interessi pubblici, quali la tutela
dei lavoratori, la provvista di risorse per la finanza
pubblica e la corretta concorrenza tra le imprese di ciascun
settore, il che giustifica sia la verifica della sussistenza
del requisito da parte della stazione appaltante anche in
assenza di una espressa previsione del bando o della lettera
di invito, sia il fatto che la falsità della dichiarazione
costituisca di per sé motivo di esclusione da una gara
d’appalto senza che l’irregolarità possa essere sanata
dall’eventuale adempimento tardivo dell’obbligazione
contributiva.
Ai partecipanti alla gara, pertanto, è richiesto un onere di
verifica preventiva al fine di accertare la veridicità delle
proprie dichiarazioni, non essendo sufficiente ad evitare
l’esclusione o, come nel caso in esame, l’annullamento
dell’avvenuta aggiudicazione, il richiamo ad una ipotetica
"buona fede" sulla regolarità del pagamento dei contributi.
Come è noto, infatti, quello della
regolarità contributiva è un requisito di carattere generale
oltre che condizione di partecipazione alla gara, che va
posseduto alla data di scadenza della presentazione delle
offerte e va assicurato anche successivamente alla
presentazione della domanda, attesa l’imprescindibile
esigenza di verifica dell’affidabilità del soggetto
partecipante sino alla conclusione della gara medesima
(Cons. Stato, sez. IV, 02.04.2011, n. 2283; sez. V, 30.09.2009, n. 5896; sez. VI, 26.01.2009, n. 344;
TAR Molise Campobasso, sez. I, 08.10.2012, n. 512).
Ciò in quanto le disposizioni normative che prevedono
l’obbligo della regolarità contributiva sono poste a
presidio di superiori interessi pubblici, quali la tutela
dei lavoratori, la provvista di risorse per la finanza
pubblica e la corretta concorrenza tra le imprese di ciascun
settore, il che giustifica sia la verifica della sussistenza
del requisito da parte della stazione appaltante anche in
assenza di una espressa previsione del bando o della lettera
di invito, sia il fatto che la falsità della dichiarazione
costituisca di per sé motivo di esclusione da una gara
d’appalto senza che l’irregolarità possa essere sanata
dall’eventuale adempimento tardivo dell’obbligazione
contributiva.
Ai partecipanti alla gara, pertanto, è richiesto un onere di
verifica preventiva al fine di accertare la veridicità delle
proprie dichiarazioni, non essendo sufficiente ad evitare
l’esclusione o, come nel caso in esame, l’annullamento
dell’avvenuta aggiudicazione, il richiamo ad una ipotetica "buona
fede" sulla regolarità del pagamento dei contributi (TAR
Valle d'Aosta, sez. I, 10.03.2010, n. 21)
(TAR Puglia-Lecce, Sez. II,
sentenza 16.05.2013 n. 1139 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
INCARICHI PROFESSIONALI:
Documento di regolarità contributiva di libero
professionista.
Con riferimento all'attività svolta da
un legale a favore di un ente locale, trova applicazione la
disciplina relativa all'attestazione di regolarità
contributiva solo qualora detta attività sia riconducibile
ad un appalto di servizi e non anche nel caso in cui
consista in un incarico di collaborazione affidato ai sensi
dell'articolo 7, comma 6, d.lgs. 165/2001, avente natura di
prestazione di opera intellettuale e come tale non
inquadrabile nella materia degli appalti e non soggetta alla
relativa normativa.
Il Comune chiede di conoscere se sussista la necessità di
acquisizione del documento di regolarità contributiva di un
libero professionista (avvocato) privo di dipendenti.
Sul tema si è espressa l'Autorità di vigilanza sui contratti
pubblici che nella sezione FAQ, alla voce 'Documento
unico di regolarità contributiva - DURC', in risposta al
quesito n. 17: 'Il DURC va acquisito anche per i liberi
professionisti?' così risponde: 'La risposta è
affermativa; tuttavia, in caso di lavoratori autonomi liberi
professionisti iscritti alle rispettive casse previdenziali
volontarie, il DURC non può essere acquisito attraverso lo
Sportello Unico Previdenziale, poiché si tratta di
lavoratori autonomi non soggetti alla gestione previdenziale
dell'INPS e dell'INAIL. Per ottenere l'attestazione di
regolarità contributiva, è invece possibile richiedere il
rilascio di una certificazione equipollente direttamente
alle rispettive casse previdenziali di appartenenza dei
professionisti. L'acquisizione di tale certificazione di
regolarità contributiva è necessaria sia al momento della
stipulazione del contratto, sia all'atto dei pagamenti dei
relativi compensi previsti in favore del professionista.'.
Si osserva, tuttavia, che l'ambito di applicazione della
normativa in materia di DURC [1],
come precisato dall'articolo 1 [2]
del DM 24/10/2007 e dalla relativa circolare attuativa,
riguarda le seguenti fattispecie:
- tutti gli appalti pubblici (lavori, servizi e forniture)
nonché i servizi e attività pubbliche svolti in convenzione
o in concessione;
- i lavori privati dell'edilizia soggetti a denuncia di
inizio attività e a permesso di costruire;
- i finanziamenti e sovvenzioni per la realizzazione di
investimenti previsti dalla disciplina comunitaria;
- i benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e
di legislazione sociale;
- l'attestazione SOA, l'iscrizione all'Albo Fornitori e
tutti gli altri casi specificatamente indicati dalla
normativa nazionale o regionale per i quali è richiesto il
DURC.
Nei casi sopra indicati, i datori di lavoro devono essere
sempre in possesso del DURC.
I lavoratori autonomi devono essere in possesso del DURC nel
solo caso degli appalti pubblici (opere, servizi e
forniture) e dei lavori privati edili. [3]
Sembrano pertanto non contemplati dalla disciplina del DURC
gli incarichi di collaborazione affidati ai sensi
dell'articolo 7, comma 6, d.lgs. 165/2001 e aventi natura di
prestazione di opera intellettuale [4],
in quanto non inquadrabili nella materia degli appalti e non
soggetti alla relativa normativa.
Pertanto, per la valutazione del caso di specie il Comune
dovrà individuare la natura dell'attività svolta dal legale
[5] e,
solo qualora essa sia riconducibile ad un appalto di
servizi, dovrà applicare la disciplina relativa
all'attestazione di regolarità contributiva.
---------------
[1] Il quadro normativo relativo al DURC è costituito dai
seguenti atti:
- Legge 22.11.2002, n. 266: 'Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 25.09.2002, n. 210, recante
disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro
sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale';
- Decreto Legislativo 10.09.2003, n. 276 e successive modifiche ed
integrazioni: 'Attuazione delle deleghe in materia di
occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge
14.02.2003, n. 30';
- Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163 e successive modifiche ed
integrazioni: 'Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE';
- Legge 27.12.2006, n. 296: "Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007)", art. 1, commi 1175 e 1176;
- Dcreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445 e
successive modifiche ed integrazioni: 'Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa';
- Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del
24.10.2007 recante 'Documento Unico di Regolarità
contributiva';
- Circolari Inail n. 38 del 25.07.2005 e n. 52 del 22.12.2005
recanti istruzioni in materia di Documento Unico di
Regolarità Contributiva;
- Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
30.01.2008, n. 5: 'Decreto recante le modalità di rilascio
ed i contenuti analitici del Documento Unico di Regolarità
Contributiva (DURC) di cui all'art. 1, comma 1176, della
legge n. 296/2006'.
[2] L'articolo 1, del DM 24/10/2007 recita: 'Il possesso del
Documento Unico di Regolarita' Contributiva (DURC) e'
richiesto ai datori di lavoro i fini della fruizione dei
benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e
legislazione sociale previsti dall'ordinamento nonché ai
fini della fruizione dei benefici e sovvenzioni previsti
dalla disciplina comunitaria. Ai sensi della vigente
normativa il DURC è inoltre richiesto ai datori di lavoro ed
ai lavoratori autonomi nell'ambito delle procedure di
appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori
privati dell'edilizia.'.
[3] Cfr. Circolare INAIL - DIREZIONE GENERALE - DIREZIONE
CENTRALE RISCHI n. 7 dd. 05.02.2008.
[4] Si veda, a tal proposito, parere ANCI 15.02.2013, ove si
segnala la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V,
11.05.2012, n. 2730.
[5] Sulla natura dell'incarico conferito al legale cfr.
parere prot. 3911 dd. 29/02/2008, espresso dallo scrivente
Ufficio, consultabile sul portale delle autonomie locali
all'indirizzo: http://autonomielocali.regione.fvg.it
(07.05.2013
- link a www.regione.fvg.it). |
aprile 2013 |
|
APPALTI: Durc senza paletti.
Non va limitato al singolo appalto. Cds
boccia le circolari Inps, Inail e Minlavoro.
Illegittime le circolari di ministero del lavoro, Inps e
Inail che limitano l'efficacia del Durc alle specifiche gare
d'appalto per le quali il certificato viene emesso.
Il
Consiglio di Stato, Sez. III, con l'ordinanza
23.04.2013 n. 1465 interviene a piedi uniti sulla disciplina del Durc, allo scopo sia di semplificare il quadro normativo,
sia di ricordare che a dover essere applicata è sempre la
legge e non le circolari che si pongano in contrasto con
essa.
La questione, da sempre dibattuta, di cui si è
occupata l'ordinanza, riguardava la capacità del Durc di
attestare la regolarità contributiva di un operatore
economico partecipante ad una gara d'appalto, ancorché
emesso per una diversa procedura di gara.
La parte appellante, per opporsi all'aggiudicazione, aveva
evidenziato tra le ragioni del proprio ricordo l'invalidità
del Durc, dovuta proprio alla circostanza che esso fosse
riferito ad una procedura di gara diversa da quella per la
quale venne utilizzato. L'appello si era basato su una serie
di interpretazioni, fornite con circolari Inail del 05.02.2008, n. 7, del ministero del lavoro dell'08.10.2010, n. 35 e infine dell'Inps con data 17.11.2010, n.
145. Quest'ultima in particolare aveva specificato che il Durc «deve essere richiesto per ogni singola procedura di
selezione e la sua validità trimestrale opera limitatamente
alla specifica procedura per la quale è stato richiesto»,
con ciò fondando la convinzione che per ciascuna specifica
gara, dovesse emanarsi uno specifico Durc.
Risulta evidente che questa interpretazione cozzi contro
ogni principio di semplificazione dell'azione
amministrativa, in quanto induce a dover emettere nuovi
certificati, pur essendovene operanti e in corso di validità
altri che abbiano già attestato la situazione contributiva
dell'impresa. I giudici di palazzo Spada hanno respinto il
motivo di appello, sottolineando in modo tranciante che
«quanto alla contestata efficacia probatoria di tale
documentazione, che non vi sono norme primarie che
prescrivano che il Durc per la partecipazione alle gare di
appalto debba riferirsi alla specifica gara di appalto,
mentre disposizioni contenute in circolari, invocate
dall'appellante, non appaiono rilevanti, non potendo essere
considerate rilevanti le circolari che risultino contra legem (cfr., sul punto, Cons. st., sez. VI, 18/12/2012, n.
6487)».
Molto semplicemente, il Consiglio di stato ricorda
agli operatori, ma anche alle autorità amministrative, che
le circolari non possono andare oltre la funzione di
illustrare il contenuto delle norme, senza poter invadere lo
spazio riservato al legislatore, introducendo contenuti o,
comunque, chiavi di lettura assenti o contrastanti nelle
norme. Eventi, questi, che proprio per la disciplina del Durc
si sono, purtroppo, ripetuti innumerevoli volte
(articolo ItaliaOggi del 26.04.2013). |
APPALTI: Gare.
Per il Consiglio di Stato il documento di regolarità
contributiva apre le porte a tutti i bandi nei tre mesi di
validità
Il «Durc» slegato dall'appalto.
La decisione è in contrasto con gli orientamenti del
ministero del Lavoro e dell'Inail.
LE CONSEGUENZE/
Per i giudici amministrativi l'esibizione di un certificato
ottenuto per altri fini non giustifica l'esclusione ma la
richiesta di chiarimenti.
Il nostro ordinamento non stabilisce che il documento unico
di regolarità contributiva (Durc) per la partecipazione a
una gara di appalto deve riferirsi specificamente ad essa.
Il principio è stato pronunciato nell'ordinanza
23.04.2013 n. 1465 della III Sez. del Consiglio di Stato
nell'ambito della richiesta di riforma di un'ordinanza
cautelare del Tar del Lazio.
Si tratta di una decisione in contrasto con le istruzioni
operative emanate dalle circolari 7/2008 dell'Inail, 35/2010
del Lavoro e 145/2010 dell'Inps.
Le circolari a cui fa riferimento il Consiglio di Stato
riguardavano, per l'Inail, la parte in cui è stabilito che
la validità del Durc –per tutti gli appalti pubblici– è
legata allo specifico appalto ed è limitata alla fase per
cui il certificato è stato richiesto, come la stipula del
contratto e i pagamenti stati avanzamenti lavori (Sal).
La circolare 35/2010 del ministero del Lavoro fa affermato a
sua volta, partendo da una determinazione dell'Autorità di
vigilanza sui contratti pubblici, che –ferma restando la
validità temporale trimestrale del Durc– relativamente ai
contratti disciplinati dal Dlgs 163/2006, e nell'ambito
delle procedure di selezione del contraente, va utilizzato
un Durc per ciascuna procedura in tutti i casi in cui in
base all'articolo 16-bis, comma 10, del Dl 185/2008
(convertito nella legge 2/2009) esso deve essere acquisito
d'ufficio dalle stazioni appaltanti pubbliche, anche
attraverso strumenti informatici.
Il ministero ha sottolineato che, sempre per gli appalti
pubblici, non va utilizzato un Durc richiesto a fini diversi
(ad esempio, un Durc richiesto per la fruizione di benefici
e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria o un
Durc richiesto per lavori privati dell'edilizia) e ciò in
quanto le verifiche operate dai competenti istituti e/o
Casse edili seguono ambiti diversi e procedure in parte
diverse in relazione alle finalità per cui è emesso il
documento.
Su tali principi si è subito uniformato l'Inps con la
circolare 145/2010.
Dello stesso avviso non è stato, però, il Consiglio di Stato
il quale, prima con la sentenza 6487/2012 della sezione VI,
e ora con la più recente ordinanza richiamata, ha dato alla
problematica in esame una diversa interpretazione.
Infatti, in sede di giudizio, dove è stata contestata da una
delle parti in causa l'irritualità del Durc utilizzato nella
procedura, in quanto non specificamente inerente all'oggetto
della gara, oltreché privo d'idoneità per l'intervenuto
decorso del relativo periodo di validità, il Consiglio di
Stato non ha accolto tale eccezione. Esso ha ritenuto,
invece, che non vi sono norme primarie le quali prescrivano
che il Durc per la partecipazione alle gare di appalto debba
riferirsi alla specifica gara e che non è dedotto e
dimostrato dal ricorrente in quale modo la regolarità
contributiva venga acclarata in modo diverso dagli enti
preposti, ai diversi fini della partecipazione a gare di
appalto, degli stati avanzamenti lavori e della concessione
di finanziamenti.
Disposizioni contrarie contenute nelle circolari sono state
considerate irrilevanti dal Consiglio, non potendo essere
considerate, a loro volta, rilevanti le circolari che
risultino contra legem. Il Consiglio di Stato ha ritenuto,
inoltre, che in ogni caso l'esibizione in gara di un Durc
ottenuto ad altri fini non giustifica l'esclusione, ma
semmai la richiesta di chiarimenti e integrazioni ai sensi
dell'articolo 46 del Codice degli appalti, tanto più che ai
sensi dell'articolo 16-bis, comma 10, del Dl 185/2008
(convertito nella legge 2/2009, applicabile ratione temporis
alla gara di appalto oggetto di causa), «le stazioni
appaltanti pubbliche acquisiscono d'ufficio, anche
attraverso strumenti informatici, il documento unico di
regolarità contributiva (Durc) dagli istituti o dagli enti
abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto
dalla legge».
---------------
Il rilascio del documento
01 | SOGGETTI ABILITATI
Il Durc è rilasciato dagli enti di previdenza e, per i
datori di lavoro operanti nel settore dell'edilizia, dalle
Casse edili stipulanti il contratto collettivo nazionale
02 | I PALETTI
Il Durc non può essere rilasciato qualora risultino
irregolarità contributive accertate dall'istituto che lo
deve emettere. Esse possono riguardare: a) la non
correttezza degli adempimenti mensili o, comunque,
periodici; b) la non corrispondenza tra versamenti
effettuati e quelli accertati dagli istituti come dovuti; c)
l'esistenza di inadempienze in atto. Potrà essere, invece,
rilasciato, qualora: a) sia stata inoltrata richiesta di
rateizzazione per la quale l'istituto abbia già espresso
parere favorevole; b) vi siano sospensioni dei pagamenti a
seguito di disposizioni legislative; c) sia stata presentata
istanza di compensazione per la quale sia stato documentato
il credito; d) la denuncia alla Cassa edile comprenda, per
ciascun operaio, un numero di ore lavorate e non lavorate
non inferiore a quello contrattuale, specificando le causali
di assenza
03 | LA REGOLARIZZAZIONE
In mancanza dei requisiti gli istituti, prima dell'emissione
del Durc o dell'annullamento del documento già rilasciato,
invitano l'interessato a regolarizzare la propria posizione
entro 15 giorni
04 | IL CONTENZIOSO
Non costituisce causa ostativa al rilascio del Durc
l'eventuale presenza di crediti iscritti a ruolo per i quali
sia stata disposta la sospensione della cartella a seguito
di ricorso amministrativo o giudiziario.
In merito ai crediti non ancora iscritti a ruolo, essi non
costituiscono causa ostativa: a) in pendenza di contenzioso
amministrativo; in tal caso il Durc può essere rilasciato
sino alla decisione che respinge il ricorso; b) in pendenza
di contenzioso giudiziario, la regolarità è dichiarata sino
al passaggio in giudicato della sentenza di condanna
05 | GLI SCOSTAMENTI LIEVI
Ai soli fini della partecipazione a gare di appalto non osta
al rilascio del Durc uno scostamento non grave tra le somme
dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun istituto
previdenziale e a ciascuna Cassa edile. Non si considera
grave lo scostamento inferiore o pari al 5% tra le somme
dovute e quelle versate con riferimento a ciascun periodo di
paga o di contribuzione o, comunque, uno scostamento
inferiore a 100 euro, fermo restando l'obbligo di versamento
del predetto importo entro i 30 giorni successivi al
rilascio del Durc
06 | LA SICUREZZA
La violazione, da parte del datore di lavoro o del dirigente
responsabile, delle disposizioni penali e amministrative in
materia di tutela delle condizioni di lavoro è causa
ostativa al rilascio del Durc.
---------------
Incentivi subordinati all'attestato.
Il possesso del Durc è richiesto ai datori di lavoro ai fini
della fruizione dei benefici normativi e contributivi in
materia di lavoro e legislazione sociale, nonché per
ottenere benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina
comunitaria. È inoltre richiesto nelle procedure d'appalto
di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati
dell'edilizia.
Per l'individuazione dei benefici normativi e contributivi,
il ministero del Lavoro, con circolare 5/2008, ha riprodotto
un elenco esemplificativo. Così, per benefici contributivi
sono stati individuati gli sgravi collegati alla
costituzione e gestione del rapporto di lavoro da
considerarsi in deroga all'ordinario regime contributivo.
Pertanto, non rientrano tra questi il regime contributivo
previsto per la generalità degli apprendisti, o per alcuni
settori come l'agricoltura e la navigazione marittima, salvo
che in tali settori ricorrano ulteriori speciali
agevolazioni. Al riguardo è stato precisato che i benefici
sono subordinati all'applicazione della sola parte economica
e normativa degli accordi e contratti collettivi, e non
anche alla parte obbligatoria di questi ultimi.
Chi intende fruire dei benefici in questione, deve essere in
possesso del Durc di cui all'articolo 1 del Dm 24.10.2007. In caso di coincidenza tra istituto previdenziale che
rilascia il Durc e quello che ammette il datore alla
fruizione dei benefici contributivi, sarà l'istituto stesso
a verificare la sussistenza delle condizioni di regolarità,
senza dover procedere alla sua materiale emissione. Ciò non
esclude, tuttavia, che il datore di lavoro inoltri
all'istituto apposita richiesta, ed eventuale
documentazione, per ottenere il necessario provvedimento di
autorizzazione.
Nelle procedure d'appalto il Durc segue due strade diverse
per i contratti pubblici e privati. Nella prima ipotesi,
anche in una ottica di semplificazione delle procedure, in
applicazione dell'articolo 16-bis del Dl 185/2008, saranno
direttamente le stazioni appaltanti pubbliche ad acquisire
d'ufficio dagli istituti il Durc. L'obbligo del Durc
sussiste anche in caso di appalti relativi all'acquisizione
di beni, servizi e lavori effettuati in economia mediante
cottimo fiduciario (articolo 165 del Dlgs 163/2006).
Con riferimento ai cantieri privati, il Durc è previsto
dall'articolo 90 del Dlgs 81/2008 e successive modifiche e
integrazioni (Tu sulla sicurezza nei luoghi di lavoro) a
carico imprese esecutrici e/o lavoratori autonomi operanti
in cantieri per conto di committenti privati. Il documento
può essere utilizzato per l'intero periodo della sua
validità trimestrale per l'esecuzione di più lavori (articolo l Sole 24 Ore del 28.04.2013). |
marzo 2013 |
|
APPALTI: Ciò
che rileva, ai fini dell’ammissione o meno alla gara
pubblica, è il dato sostanziale della regolarità
contributiva, perché la ratio della norma è quella di
spingere le imprese ad essere sempre in regola con le
fondamentali normative di settore poste a tutela della
sicurezza sul lavoro, dei lavoratori e dell’Erario.
Tale impostazione, peraltro, ha il pregio di apparire in
linea anche con la consolidata giurisprudenza del Consiglio
di Stato, secondo cui il requisito della regolarità
contributiva, essendo condizione di partecipazione alla
gara, deve essere verificato sin dal momento della scadenza
del termine per la partecipazione all’offerta (e non quindi
al momento dell’emissione del DURC) e per tutta la durata
della procedura.
Che questa sia l’impostazione corretta è oggi confermato
anche dal rilievo che l’art. 15, comma 1, lettera a), della
L. 12.11.2011, n. 183 (entrata in vigore il 01.01.2012) ha
modificato l'art. 40 del DPR n. 445/2000, nel senso che le
certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in
ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e
utilizzabili solo nei rapporti tra privati, mentre nei
rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i
gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di
notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui
agli articoli 46 e 47.
Alla stregua di tale disposizione, dunque, deve ritenersi
che il DURC non possa più essere richiesto alle imprese
partecipanti alla gara, mentre le stazioni appaltanti sono
tenute senza ombra di dubbio a verificare le corrispondenti
autodichiarazioni.
E’ evidente, allora, che ciò che rileva non sono le
risultanze del DURC, ma la regolarità contributiva
sostanziale.
Con il terzo motivo di ricorso –rubricato “violazione e
falsa applicazione dell’art. 38 del Codice degli Appalti,
violazione e falsa applicazione dell’art. 46, comma 1-bis,
del Codice degli Appalti, eccesso di potere per difetto di
istruttoria”– la Migliore Arte e Costruzioni deduce la
illegittimità della clausola del bando che prevede la
esclusione per mancata produzione del DURC, per contrasto
con l’art. 38 del Codice degli appalti, il quale impone la
presentazione della certificazione attestante la regolarità
contributiva al momento della stipulazione del contratto da
parte dell’aggiudicatario, mentre per il mero concorrente
sarebbe sufficiente che sussista la regolarità contributiva
sul piano sostanziale (a prescindere quindi dalle risultanze
del DURC).
La tesi della ricorrente non conduce laddove essa vorrebbe,
dal momento che come detto sopra, in ogni caso, deve
ritenersi sussistente già sul piano “sostanziale” (di cui il DURC è mera certificazione “formale”) l’irregolarità
contributiva della Migliore Arte e Costruzioni.
Con un ultimo motivo di doglianza –rubricato “violazione e
falsa applicazione dell’art. 38, comma 1, lett. i), del
Codice degli Appalti, eccesso di potere per difetto
d’istruttoria”– la ricorrente lamenta l’illegittimità dei
provvedimenti impugnati, perché, a fronte di un DURC del 12.03.2012 da essa prodotto ed attestante la propria
regolarità, essa non poteva essere esclusa.
In altri termini, avendo il predetto DURC validità
trimestrale, ne consegue che, laddove non presenti
segnalazioni di inadempimento e non sia scaduto al momento
della presentazione della domanda, esso sarebbe
dimostrazione sufficiente della regolarità contributiva
attestata.
Anche siffatta tesi, per quanto abbia ricevuto in passato
l’avallo di alcune pronunce giurisprudenziali, non può
essere seguita.
Ciò che rileva, ai fini dell’ammissione o meno alla gara
pubblica, è il dato sostanziale della regolarità
contributiva, perché la ratio della norma è quella di
spingere le imprese ad essere sempre in regola con le
fondamentali normative di settore poste a tutela della
sicurezza sul lavoro, dei lavoratori e dell’Erario.
Tale impostazione, peraltro, ha il pregio di apparire in
linea anche con la consolidata giurisprudenza del Consiglio
di Stato (confermata dalla ormai nota pronuncia n. 8/2012
dell’Adunanza Plenaria), secondo cui il requisito della
regolarità contributiva, essendo condizione di
partecipazione alla gara, deve essere verificato sin dal
momento della scadenza del termine per la partecipazione
all’offerta (e non quindi al momento dell’emissione del DURC)
e per tutta la durata della procedura.
Che questa sia l’impostazione corretta è oggi confermato
anche dal rilievo che l’art. 15, comma 1, lettera a), della
L. 12.11.2011, n. 183 (entrata in vigore il 01.01.2012) ha modificato l'art. 40 del DPR n. 445/2000, nel senso
che le certificazioni rilasciate dalla pubblica
amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti
sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati,
mentre nei rapporti con gli organi della pubblica
amministrazione e i gestori di pubblici servizi i
certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti
dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.
Alla stregua di tale disposizione, dunque, deve ritenersi
che il DURC non possa più essere richiesto alle imprese
partecipanti alla gara (questione, questa, non oggetto del
presente giudizio perché non veicolata da alcuna
impugnazione sul punto; ma si vedano sul punto TAR
Palermo, Sez. III, 07.08.2012. n. 1776; TAR Campania, Sez.
IV, 03.01.2013, n. 62), mentre le stazioni appaltanti sono
tenute senza ombra di dubbio a verificare le corrispondenti
autodichiarazioni.
E’ evidente, allora, che ciò che rileva non sono le
risultanze del DURC, ma la regolarità contributiva
sostanziale (TAR Sicilia-Palermo, Sez. III,
sentenza 25.03.2013 n. 673 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
APPALTI:
OGGETTO: Durc - Interpelli del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali in materia di rilascio della
regolarità contributiva ad imprese in concordato preventivo
con continuazione dell’attività aziendale (n. 41/2012) ed a
società di capitali (n. 2/2013) (INPS,
messaggio 21.03.2013 n. 4925 - link a www.inps.it). |
APPALTI:
Aziende in crisi con il Durc. L'ok dopo omologazione del concordato.
Sì al Durc all'azienda in crisi. L'impresa che fa ricorso al
concordato preventivo con continuità dell'attività
lavorativa, infatti, può ottenere la regolarità
contributiva, ma solo dopo l'omologazione del concordato da
parte del tribunale.
Lo precisa il Ministero del Lavoro
nella nota n. 4323/2013 di prot. rispondendo,
negativamente, alla richiesta dell'Ance sulla possibilità di
un'attestazione di regolarità contributiva anche nel periodo
intercorrente tra la pubblicazione del ricorso nel registro
delle imprese presso le camere di commercio e l'omologazione
del concordato presso il tribunale.
Interpello. I chiarimenti fanno seguito all'interpello n.
41/2012 (si veda ItaliaOggiSette del 18 febbraio) in cui il
ministero ha risposto affermativamente alla richiesta del
consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro di
sapere se è possibile rilasciare un Durc regolare alle
imprese in concordato preventivo con continuità
dell'attività lavorativa (articolo 186-bis della legge
fallimentare, rd n. 267/1942).
Il ministero in particolare
ha basato la risposta sul fatto che l'ammissione alla
procedura comporta per l'azienda la sospensione ex lege
delle situazioni debitorie sorte antecedentemente al
deposito della relativa domanda e la conseguente preclusione
delle azioni esecutive dei creditori.
In altre parole,
determina una situazione che per il ministero rientra nel
campo di applicazione della disciplina del Durc (nello
specifico nell'articolo 5, comma 2, lettera b, del dm 24.10.2007) nella parte in cui stabilisce che «la
regolarità contributiva sussiste inoltre in caso di
sospensione di pagamento a seguito di disposizioni
legislative».
Chiarimenti. Nella nota protocollo n. 4323/2013 il ministero
precisa che la predetta norma (articolo 5, comma 2, lettera
b), non trova applicazione «nell'intervallo di tempo tra la
pubblicazione del ricorso al registro delle imprese e
l'emanazione del decreto di omologazione del concordato
preventivo in continuità ex art. 186-bis» della legge
fallimentare.
Con la conseguenza, conclude il ministero, che
soltanto dopo l'avvenuta omologazione del piano di
ristrutturazione aziendale presso il tribunale potrà essere
emesso il Durc
(articolo ItaliaOggi del
21.03.2013). |
febbraio 2013 |
|
APPALTI:
Esclusione dall'appalto? Bisogna rifarsi al DURC.
Domanda
Cosa sono le gravi violazioni che possono portare
all'esclusione da una gara d'appalto?
Risposta
Sono, inequivocabilmente, da considerarsi causa di
esclusione dalle gare di appalto le gravi violazioni alle
norme in materia previdenziale e assistenziale.
La nozione di "violazione grave" non è rimessa alla
valutazione caso per caso della stazione appaltante, ma deve
farsi discendere dalla disciplina previdenziale, e in
particolare dalle norme che disciplinano il D.U.R.C.
Di conseguenza, la verifica della regolarità contributiva
delle imprese partecipanti a procedure di gara per
l'aggiudicazione di appalti con la pubblica amministrazione
è demandata agli istituti di previdenza, le cui
certificazioni (D.U.R.C.) si impongono alle stazioni
appaltanti, che non possono sindacarne il contenuto (28.02.2013
- tratto da www.ispoa.it). |
APPALTI:
La crisi non blocca il Durc.
Unica condizione: prevedere l'assolvimento dei debiti.
Ottiene il documento unico di regolarità
contributiva anche l'impresa in concordato.
Sì al Durc anche se l'azienda è in crisi. Se l'impresa è in
fase di concordato preventivo con continuità dell'attività
lavorativa, infatti, può ottenere il documento unico di
regolarità contributiva a patto che il piano concordatario
preveda, entro dodici mesi, l'integrale assolvimento dei
debiti previdenziali e assistenziali.
La regolarità contributiva.
Il Durc, che sta per documento unico di regolarità
contributiva, è l'attestazione dell'assolvimento, da parte
di un'impresa, di tutti gli obblighi legislativi e
contrattuali nei confronti di Inps, Inail e cassa edile per
i lavoratori dipendenti. Il Durc occorre in tutti gli
appalti e subappalti di lavori pubblici (per la verifica dei
requisiti per la partecipazione alle gare, per
l'aggiudicazione alle gare, per l'aggiudicazione
dell'appalto, per la stipula del contratto, per gli stati
d'avanzamento lavori, per le liquidazioni finali); nei
lavori privati soggetti al rilascio della concessione
edilizia o alla Dia; nelle attestazioni Soa.
Nell'ambito dei
lavori edili privati, il Durc non è autocertificabile e,
pertanto, deve essere presentato all'amministrazione
concedente prima dell'avvio dei lavori edili, oggetto di
permesso di costruire o di denuncia d'inizio attività.
Nell'ambito degli appalti pubblici, invece, limitatamente ai
soli contratti di forniture e servizi fino a 20 mila euro,
le imprese possono sostituire il Durc con una
autodichiarazione (per la validità del documento nelle
specifiche ipotesi, si veda la tabella in pagina).
Se l'azienda è in crisi. Il consiglio nazionale dell'ordine
dei consulenti del lavoro ha avanzato istanza di interpello
per conoscere il parere del ministero del lavoro in materia
di requisiti necessari ai fini del rilascio del Durc nel
caso di imprese in concordato preventivo con continuità
dell'attività lavorativa (in base all'articolo 186-bis della
legge Fallimentare (rd n. 267/1942).
In particolare, i
consulenti hanno chiesto di sapere se sia possibile ottenere
l'attestazione della regolarità contributiva nell'ipotesi in
cui l'impresa sia sottoposta a una procedura di concordato
preventivo, nella modalità di continuazione dell'attività
aziendale, in virtù di un piano, omologato dal competente
Tribunale, che prevede l'integrale soddisfazione delle
situazioni debitorie previdenziali e assistenziali, sorte
precedentemente al deposito della domanda di ammissione alla
procedura medesima.
Sì al Durc «condizionato». Il ministero risponde
affermativamente alla richiesta dei consulenti del lavoro
(interpello n. 41/2012). Al fine di fornire la soluzione,
muove dall'analisi della disciplina afferente all'istituto
del concordato preventivo con continuazione dell'attività
aziendale, di cui agli articoli 161 e seguenti della legge
fallimentare, alla luce delle modifiche apportate dal
decreto sviluppo (dl n. 83/2012 convertito dalla legge n.
134/2012).
Innanzitutto, dalla lettura di queste
disposizioni, spiega il ministero, emerge che la procedura
concorsuale (concordato preventivo con la continuazione
dell'attività), da un lato, risulta finalizzata al
risanamento di imprese che versano in uno stato di crisi
«non strutturale»; dall'altro, presupponendo la prosecuzione
dell'attività aziendale, si incentra necessariamente su di
un piano, che viene validato da un professionista e
omologato dal competente Tribunale, mediante il quale
l'azienda «si accorda» con i creditori riguardo alle
tempistiche e alle modalità di pagamento dei debiti, sorti
precedentemente alla presentazione della domanda di
concordato.
Nello specifico, aggiunge il ministero,
l'articolo 186-bis della legge fallimentare dispone che il
piano concordatario può prevedere una moratoria fino a un
anno dall'omologazione del Tribunale per il pagamento dei
crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca, tra i quali
sono ricompresi dunque i contributi previdenziali e
assistenziali. Si prevede inoltre che:
●
i contratti in corso di esecuzione alla data del deposito
del ricorso, tra i quali anche quelli stipulati con le
pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto
dell'apertura della procedura;
●
l'ammissione al concordato preventivo non impedisce la
continuazione dei contratti pubblici sottoscritti, nella
misura in cui il professionista designato ne abbia attestato
la conformità al piano, unitamente alla ragionevole capacità
di adempimento dell'azienda debitrice.
L'ammissione alla procedura comporta per la compagine
aziendale interessata, pertanto, la sospensione ex lege
delle situazioni debitorie sorte antecedentemente al
deposito della relativa domanda e la conseguente preclusione
delle azioni esecutive dei creditori. È proprio alla luce di
tale disciplina, argomenta il ministero del lavoro, che la
fattispecie prospettata dai consulenti del lavoro
sembrerebbe rientrare nel campo di applicazione della
disciplina del Durc (nello specifico nell'articolo 5 del dm
24.10.2007, recante l'elencazione dei requisiti utili
ai fini del rilascio di un Durc ovvero delle condizioni in
presenza delle quali l'Istituto previdenziale attesta la
correntezza nei pagamenti e negli adempimenti contributivi).
In particolare, sembrerebbe rientrare nella norma (comma 2,
lettera b) del citato articolo 5) secondo il quale «la
regolarità contributiva sussiste inoltre in caso di
sospensione di pagamento a seguito di disposizioni
legislative».
Peraltro, non ammettere la possibilità del rilascio del Durc
contrasterebbe la ratio della procedura concorsuale la
quale, come evidenzia il ministero, è finalizzata a
garantire la prosecuzione dell'attività aziendale e alla
salvaguardia dei livelli occupazionali; infatti, sarebbe
disattesa qualora si riconoscesse un'incidenza negativa alle
situazioni debitorie sorte antecedentemente all'apertura
della procedura stessa. Ciò in quanto l'impresa sottoposta a
concordato non avrebbe la possibilità di ottenere un Durc,
se non alla chiusura del piano di risanamento, con
conseguente e inevitabile pregiudizio per il superamento
della crisi.
In conclusione, il ministero precisa che per
l'azienda ammessa al concordato preventivo, ex articolo
186-bis della legge fallimentare è possibile ottenere il
rilascio di un Durc nell'ipotesi in cui il piano, omologato
dal Tribunale, contempli l'integrale assolvimento dei debiti
previdenziali e assistenziali contratti prima
dell'attivazione della procedura concorsuale. Tuttavia
precisa che, in tal caso, la sospensione dei pagamenti che,
ai sensi della normativa (articolo 5, comma 2, lettera b, del
dm 24.10.2007) non osta al rilascio del Durc deve
necessariamente riferirsi a quelle obbligazioni che sono
state prese in considerazione o comunque rientrano
nell'ambito del concordato.
Pertanto, gli enti previdenziali potranno attestare la
regolarità contributiva soltanto qualora lo specifico piano
di risanamento preveda la cosiddetta moratoria indicata
dall'articolo 186-bis, comma 2, lettera c) della legge
Fallimentare ed esclusivamente per un periodo non superiore
a un anno dalla data dell'omologazione. Trascorso detto
periodo, infatti, la sospensione cessa di avere effetto e
l'impresa, in mancanza di soddisfazione dei crediti
assicurativi, deve essere «attestata» come irregolare (articolo ItaliaOggi Sette del
18.02.2013). |
APPALTI - EDILIZIA
PRIVATA:
Oggetto: DURC. Trasmissione tramite PEC dei certificati
emessi dall'INAIL e dall'INPS alle stazioni appaltanti e
alle amministrazioni procedenti
(INAIL di Bergamo,
nota 18.02.2013). |
gennaio 2013 |
|
APPALTI:
Durc, procedure
diversificate.
Oneri e verifiche a seconda della tipologia societaria.
Gli effetti della risposta all'interpello n. 2
del 24 gennaio del ministero del lavoro.
Documento unico di regolarità contributiva (Durc): le
irregolarità contributive dei soci di società di capitali
non bloccano il rilascio del documento. Nell'ambito della
verifica della regolarità contributiva delle società di
capitali non rileva la posizione contributiva dei singoli
soci, con la conseguenza che le eventuali pregresse
irregolarità dei versamenti contributivi riguardanti gli
stessi non possono incidere sul rilascio del Durc.
La posizione contributiva personale va verificata solo nelle
società di persone.
Questo è il principio espresso nell'interpello
24.01.2013 n. 2/2013 del Ministero del
lavoro (Direzione generale dell'attività ispettiva) in
risposta a un quesito posto dal Consiglio nazionale
dell'Ordine dei consulenti del lavoro.
Questi ultimi infatti avevano avanzato istanza di interpello
per conoscere se, in caso di richiesta di un documento unico
di regolarità contributiva (Durc) che preveda la verifica
della posizione ai fini degli obblighi contributivi
previdenziali nei confronti dell'Inps di una società di
capitali, la stessa debba essere effettuata anche sulla
posizione personale dei singoli soci e, in tal caso, in
presenza di eventuali pregresse irregolarità contributive,
se debba essere negata la regolarità contributiva della
società.
Nel fornire risposta, la direzione generale dell'attività
ispettiva del Ministero del lavoro ha precisato quali sono
gli adempimenti e le verifiche da espletare in fase di
rilascio del Durc in relazione alle diverse tipologie di
imprese richiedenti (società di capitali e società di
persone).
Durc e società di capitali. Le società, come noto, si
dividono in due gruppi: le società di persone (società
semplice, società in nome collettivo, società in accomandita
semplice) e le società di capitali (società per azioni,
società in accomandita per azioni e società a responsabilità
limitata ordinaria, semplificata e a capitale ridotto).
Quello che è importante osservare, nell'ambito dei due
gruppi societari, è il rapporto intercorrente tra il
patrimonio della società e quello del singolo socio.
Le società di capitali sono considerate persone giuridiche
caratterizzate da autonomia patrimoniale «perfetta» e,
quindi, dalla separazione completa tra il capitale sociale e
il patrimonio personale dei soci. Pertanto il controllo di
regolarità nei versamenti contributivi deve essere
effettuato sulla contribuzione dovuta dai datori di lavoro
per i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato e dai
committenti/associanti che occupano lavoratori con rapporti
di collaborazione coordinata e continuativa, resa anche
nella modalità a progetto, aventi per oggetto la prestazione
di attività svolte senza vincolo di subordinazione. Questo
in quanto nelle società di capitali, l'irregolarità della
posizione contributiva personale dei singoli soci non può
rilevare ai fini dell'accertamento dell'irregolarità delle
stesse società che, in ragione dell'autonomia patrimoniale
perfetta, non possono essere chiamate a rispondere delle
irregolarità contributive riferibili ai medesimi soci. Le
società di capitali, infatti, in quanto titolari di un
proprio patrimonio del tutto autonomo e distinto da quello
dei soci, rispondono delle obbligazioni sociali nei limiti
del proprio patrimonio.
Ne deriva che sul patrimonio sociale non possono trovare
soddisfazione i creditori personali del socio e, al
contempo, i creditori sociali non possono escutere il
patrimonio personale dei soci.
La posizione dei soci, pertanto, non deve essere oggetto di
verifica al fine del rilascio del Durc che sia richiesto per
effettuare il controllo di regolarità della società di
capitali nella quale la stessa posizione è rivestita.
Durc e società di persone. La verifica appare invece
necessaria in caso di società di persone ed in relazione al
versamento contributivo dovuto dal socio sulla propria
posizione, così come del resto già evidenziato del Ministero
del lavoro con circolare n. 5/2008. Le società di persone,
al contrario delle società di capitali, non hanno
personalità giuridica e la divisione tra i due patrimoni è
affievolita, quindi siamo in presenza di un'autonomia
patrimoniale imperfetta.
L'autonomia patrimoniale della società è imperfetta in
quanto il patrimonio della società non è completamente
distinto da quello personale dei soci, perciò per i debiti
sociali rispondono ambedue i patrimoni (della società e dei
soci) e per i debiti personali del socio può rispondere
anche la società.
I soci illimitatamente responsabili sono, infatti, chiamati
in via sussidiaria a rispondere con il proprio patrimonio
delle obbligazioni sociali (autonomia patrimoniale
imperfetta).
Questo minor grado di indipendenza del patrimonio della
società comporta che: i creditori personali dei soci non
possono soddisfarsi sul patrimonio sociale, potendo agire,
finché dura la società, solo sugli utili spettanti al socio
loro debitore o compiere atti conservativi sulla quota a lui
spettante in sede di liquidazione. Tuttavia, in caso di
proroga della società a tempo indeterminato, possono
ottenere la liquidazione della quota del socio, se gli altri
suoi beni sono insufficienti a soddisfare il loro credito.
Non possono compensare il credito con un debito che vantano
nei confronti della società; i creditori sociali possono
agire sul patrimonio personale dei singoli soci dopo avere
infruttuosamente escluso quello sociale.
Seguendo la tesi della direzione generale dell'attività
ispettiva del Ministero del lavoro fondata sull'autonomia
patrimoniale delle società e sulla responsabilità dei soci
possiamo sostenere che: le società di capitali essendo
persone giuridiche hanno un'autonomia patrimoniale perfetta
e pertanto le vicende contributive personali dei soci non
incidono sul patrimonio della società e viceversa. Al
contrario le società di persone hanno un'autonomia
patrimoniale imperfetta e i soci rispondono illimitatamente.
Essa è considerata come una somma di imprenditori
individuali. Ne consegue che i soci di una società di
persone iscritti alle gestioni autonome dell'Inps sono
soggetti a verifica al fine del rilascio del Durc (articolo ItaliaOggi Sette
del 04.02.2013). |
APPALTI:
Durc libero dai debiti dei
soci.
Le irregolarità non bloccano il rilascio del documento.
Il ministero del lavoro ha risposto a un
interpello del Consiglio nazionale dell'ordine.
In risposta a interpello del Consiglio nazionale, il
Ministero del lavoro ha affermato che nell'ambito della
verifica della regolarità contributiva delle società di
capitali non rileva la posizione contributiva dei singoli
soci, con la conseguenza che le eventuali pregresse
irregolarità dei versamenti contributivi riguardanti gli
stessi non possono incidere sul rilascio del Durc.
L'accoglimento della tesi sostenuta dai consulenti del
lavoro risolve positivamente una serie molto numerosa di
casi bloccati dall'Inps. «Ci siamo attivati perché da tutto
il territorio nazionale sono pervenute segnalazioni di
mancata emissione del Durc a società regolari dal punto di
vista contributivo ma con presenza di debiti individuali dei
soci a volte anche per cifre irrilevanti, «precisa il
vicepresidente del Consiglio nazionale Vincenzo Silvestri.
La risposta a
interpello 24.01.2013 n. 2/2013, diramata
dal Ministero del lavoro sentita la Direzione generale Inps,
ribadisce e ripristina principi generali del diritto più
volte e ripetutamente violati, sancendo -ove ve ne fosse
bisogno- la palese differenza e autonomia giuridica tra
persone fisiche e giuridiche. La disposizione è
immediatamente operativa e opponibile nel caso di diverso
orientamento amministrativo.
Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del Lavoro
ha avanzato istanza di interpello a questa Direzione per
conoscere se, in caso di richiesta di un Documento unico di
regolarità contributiva (Durc) che preveda la verifica della
posizione ai fini degli obblighi contributivi previdenziali
nei confronti dell'Inps di una società di capitali, la
stessa debba essere effettuata anche sulla posizione
personale dei singoli soci e, in tal caso, in presenza di
eventuali pregresse irregolarità contributive, se debba
essere negata la regolarità contributiva della società.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale
per le politiche previdenziali e assicurative e dell'Inps,
si rappresenta quanto segue.
Va anzitutto precisato quali sono gli adempimenti e le
verifiche da espletare in fase di rilascio del Durc in
relazione alle diverse tipologie di imprese richiedenti.
In particolare, in merito alle società di capitali,
trattandosi di persone giuridiche caratterizzate da
autonomia patrimoniale «perfetta» e, quindi, dalla
separazione completa tra il capitale sociale e il patrimonio
personale dei soci, il controllo di regolarità nei
versamenti contributivi deve essere effettuato sulla
contribuzione dovuta dai datori di lavoro per i lavoratori
con rapporto di lavoro subordinato e dai
committenti/associanti che occupano lavoratori con rapporti
di collaborazione coordinata e continuativa, resa anche
nella modalità a progetto, aventi per oggetto la prestazione
di attività svolte senza vincolo di subordinazione.
Ciò in considerazione del fatto che, nelle società di
capitali, l'irregolarità della posizione contributiva
personale dei singoli soci non può rilevare ai fini
dell'accertamento dell'irregolarità delle stesse società
che, in ragione del regime patrimoniale civilistico che le
regola, non possono essere chiamate a rispondere delle
irregolarità contributive riferibili ai medesimi soci.
Le società di capitali, infatti, in quanto titolari di un
proprio patrimonio del tutto autonomo e distinto da quello
dei soci, rispondono delle obbligazioni sociali nei limiti
del proprio patrimonio.
Ne deriva che sul patrimonio sociale non possono trovare
soddisfazione i creditori personali del socio e, al
contempo, i creditori sociali non possono escutere il
patrimonio personale dei soci.
La posizione dei soci, pertanto, non deve essere oggetto di
verifica al fine del rilascio del Durc che sia richiesto per
effettuare il controllo di regolarità della società di
capitali nella quale la stessa posizione è rivestita.
Tale verifica appare invece necessaria in caso di società di
persone ed in relazione al versamento contributivo dovuto
dal socio sulla propria posizione, così come del resto già
evidenziato da questo ministero con circ. n. 5/2008.
In linea con l'orientamento sopra esplicitato si ritiene,
pertanto, che nell'ambito della verifica della regolarità
contributiva delle società di capitali non rileva la
posizione contributiva dei singoli soci, con la conseguenza
che le eventuali pregresse irregolarità dei versamenti
contributivi riguardanti gli stessi non possono incidere sul
rilascio del Durc
(articolo ItaliaOggi del
29.01.2013). |
APPALTI: Per
il Durc non conta la posizione dei soci.
La posizione dei soci non rileva (e non
deve essere oggetto di verifica) al fine del rilascio del
Durc a una società di capitali (srl, spa ecc.).
Lo precisa il Ministero del Lavoro nell'interpello
24.01.2013 n. 2/2013, in risposta alla richiesta di
chiarimento dei consulenti del lavoro circa, appunto, la
rilevanza o meno delle posizioni personali dei singoli soci,
ai fini dell'attestazione della regolarità contributiva (Durc)
di una società di capitali.
Per il ministero le due posizioni sono indipendenti: quella
della società di capitali che, in quanto dotata di
personalità giuridica, è caratterizzata da autonomia
patrimoniale «perfetta»; e quella dei singoli soci.
Ne deriva, aggiunge il ministero, che sul patrimonio sociale
non possono trovare soddisfazione i creditori personali del
socio e, al contempo, i creditori sociali non possono
escutere il patrimonio personale dei soci.
La posizione dei soci, pertanto, non deve essere oggetto di
verifica al fine del rilascio del Durc della società di
capitali. Tale verifica, invece, è necessaria nel caso delle
società di persone (circolare del ministero del lavoro n.
5/2008 su ItaliaOggi del 31.01.2008)
(articolo ItaliaOggi del 25.01.2013). |
APPALTI:
In materia di gare di
appalto, in una situazione di obiettiva incertezza (quando
cioè le clausole della lex specialis risultino
imprecisamente formulate o si prestino comunque ad
incertezze interpretative) la risposta dell'amministrazione
appaltante ad una richiesta di chiarimenti avanzata da un
concorrente non costituisce un'indebita, e perciò
illegittima, modifica delle regole di gara, ma una sorta di
interpretazione autentica, con cui l'amministrazione
chiarisce la propria volontà provvedimentale in un primo
momento poco intelligibile, precisando e meglio delucidando
le previsioni della lex specialis.
Si rammenta in proposito
che, per consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di
Stato, “in materia di gare di appalto (D.Lgs. n. 163/2006 -
Codice degli appalti) in una situazione di obiettiva
incertezza (quando cioè le clausole della lex specialis
risultino imprecisamente formulate o si prestino comunque ad
incertezze interpretative) la risposta dell'amministrazione
appaltante ad una richiesta di chiarimenti avanzata da un
concorrente non costituisce un'indebita, e perciò
illegittima, modifica delle regole di gara, ma una sorta di
interpretazione autentica, con cui l'amministrazione
chiarisce la propria volontà provvedimentale in un primo
momento poco intelligibile, precisando e meglio delucidando
le previsioni della lex specialis" (Cons. Stato Sez. V,
17-10-2012, n. 5296) (Consiglio di Stato, Sez. IV,
sentenza 19.01.2013 n. 341 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
anno 2012 |
|
APPALTI:
I. Pagani,
DURC - I parametri di
valutazione di gravità degli inadempimenti contributivi e
previdenziali al vaglio della Corte di Giustizia
(Urbanistica e appalti n. 12/2012 - tratto da
www.ipsoa.it). |
APPALTI - EDILIZIA
PRIVATA: Il Durc dell'Inail è solo online.
Dal 2 gennaio la richiesta va fatta in via telematica.
Una circolare dell'Istituto indica i servizi che
con il nuovo anno saranno su internet.
Dal 2 gennaio la richiesta del Durc potrà essere fatta
all'Inail soltanto online. Così come solo per via telematica
si dovranno presentare le domande di riduzione dei tassi
medi di tariffe e i ricorsi in materia di applicazione delle
tariffe dei premi.
L'Inail prosegue così sulla strada della telematizzazione obbligatoria dei servizi, avviata
all'inizio del 2012, e con la circolare
21.12.2012 n. 68 indica il nuovo gruppo di istanze destinate a
transitare solo online.
Riduzione del tasso medio di tariffa dopo il primo biennio
di attività.
Le aziende, operative da almeno un biennio, che eseguono
interventi per il miglioramento delle condizioni di
sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, possono
richiedere, entro il 28 febbraio (29 febbraio in caso di
anno-bisestile) dell'anno per il quale la riduzione è
richiesta, la riduzione del tasso medio di tariffa dopo il
primo biennio di attività (riduzione per prevenzione OT 24).
L'istanza di riduzione deve essere presentata utilizzando
l'apposito servizio online attivo in www.inail.it alla
sezione Punto Cliente - Denunce.
Riduzione del tasso medio di tariffa nei primi due anni di
attività. Nei primi due anni di attività la riduzione dei
premi può essere richiesta da tutti i datori di lavoro in
regola con le disposizioni obbligatorie in materia di
prevenzione infortuni. In questo caso la domanda deve essere
presentata utilizzando l'apposito servizio online attivo in
www.inail.it alla sezione Punto Cliente - Denunce all'atto
della denuncia dei lavori, dopo l'inizio dei lavori (in
qualsiasi momento, ma non oltre la scadenza del biennio di
attività).
Ricorsi in materia di tariffe dei premi. I provvedimenti in
materia di applicazione delle tariffe dei premi possono
essere oggetto di ricorso al presidente dell'Istituto. Il
ricorso deve essere proposto entro 30 giorni dalla piena
conoscenza degli atti impugnati utilizzando il servizio
online attivo in www.inail.it alla sezione Punto Cliente -
Ricorsi on-line.
Documento unico di regolarità contributiva (Durc). Tutte le
tipologie di richiesta di Durc devono essere effettuate
esclusivamente utilizzando l'apposito servizio telematico
disponibile sul sito www.sportellounicoprevidenziale.it.
L'obbligo di richiedere il Durc esclusivamente in via
telematica era già stato previsto per le amministrazioni
pubbliche, i soggetti privati a rilevanza pubblica, le
società di qualificazione (Soa), i consulenti del lavoro e
per tutti gli altri intermediari previsti dalla legge 11.01.1979, n. 12.
Contributi di malattia e maternità per il settore della
navigazione. Dovrà essere fatta esclusivamente online anche
la denuncia mensile dei contributi di malattia e/o di
maternità per il personale delle imprese di navigazione e
del settore volo, compresa quella riguardante le quote di
servizio e i contributi per l'assistenza contrattuale,
limitatamente alle convenzioni in essere con l'Istituto. La
denuncia deve essere effettuata utilizzando i servizi online
disponibili sul sito www.inail.it - Navigazione marittima -
Servizi on-line - Accesso Area dedicata agli utenti del
settore navigazione- Denuncia contributi malattia e
maternità.
Assistenza. A disposizione di aziende e consulenti ci
saranno il contact center multicanale (Ccm) al numero verde
803.164 e il servizio -Inail Risponde- (disponibile
nell'area Contatti del portale www.inail.it) per richiedere
informazioni o chiarimenti sull'utilizzo dei servizi online
e approfondimenti normativi e procedurali. Per gli utenti
del settore marittimo, inoltre, è attivo uno specifico
servizio di help-desk per la soluzione di eventuali
problematiche di natura tecnica, raggiungibile al seguente
indirizzo: helpdesk.navigazione@inail.it
(articolo ItaliaOggi del 28.12.2012). |
APPALTI: Pagamenti
Pa. La circolare 36.
Incognita Durc sul «visto» ai crediti.
Nuove indicazioni sulle certificazioni dei crediti di somme
dovute da Regioni, enti locali ed enti del servizio
sanitario nazionale per lavori, forniture e servizi, per
consentire ai creditori la cessione dei crediti a banche o
intermediari finanziari. Le ha fornite il ministero
dell'Economia dopo che, con il decreto del 29 ottobre
scorso, ha chiarito le disposizioni del precedente decreto
del 25 giugno.
Con la circolare 36, pubblicata sulla
«Gazzetta Ufficiale» 291 del 14 dicembre, il ministero ha
poi fornito le istruzioni applicative, con particolare
riferimento all'utilizzo della piattaforma elettronica e
alle comunicazioni da inviare al ministero.
Circa la regolarità contributiva, certificata dal Durc, che
la stazione appaltante deve chiedere ai datori di lavoro in
ogni fase della gestione dei contratti, la circolare non
ritiene che il documento vada richiesto in sede di
certificazione, ma di pagamento. Poiché tra il rilascio
della certificazione e l'erogazione dei fondi da parte della
banca cessionaria del credito trascorrono pochi giorni, è
opportuno che sia l'ente pubblico a chiedere il Durc al
momento della certificazione e a comunicare l'esito alla
banca. Se il documento evidenzia inadempienze non iscritte a
ruolo, e quindi non risultanti dalla verifica in base
all'articolo 48-bis del Dpr 602/1973, la banca ne terrà conto
nella determinazione della somma da erogare, per evitare
perdite contributive.
Circa la tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dalla
legge 136/2010, modificata e completata dal decreto legge
187/2012, ai fini della lotta contro la mafia, la circolare
36 non dà invece informazioni. La normativa prevede che nei
contratti con gli appaltatori per lavori, forniture e
servizi pubblici deve essere inserita, a pena di nullità,
una clausola con la quale gli operatori economici coinvolti
in appalti pubblici si impegnano a utilizzare conti
correnti, accesi presso banche (o poste), dedicati alle
commesse pubbliche, sui quali devono essere esclusivamente
eseguiti tutti i movimenti finanziari riferiti ai contratti.
È inoltre previsto che gli strumenti di pagamento devono
riportare, per ciascuna transazione posta in essere dalla
stazione appaltante, il codice identificato di gara (Cig) e,
se richiesto in base all'articolo 11 della legge 3/2003, il
codice unico di progetto (Cup). Anche queste indicazioni
dovrebbero essere comunicate dalla stazione appaltante, che
ne è a conoscenza, alla banca cessionaria del credito in
sede di certificazione. Altrimenti, se non viene informata,
la banca non potrebbe versare i fondi sul conto corrente
dedicato e indicare Cig e Cup
(articolo Il Sole 24 Ore del 24.12.2012
- tratto da www.ecostampa.it). |
APPALTI - EDILIZIA
PRIVATA: Nella casella e-mail c'è il Durc.
Al via la consegna con posta elettronica certificata.
In una nota Inail le indicazioni per le
richieste. Si parte con le stazioni appaltanti.
Adesso il Durc viaggia anche per posta elettronica. Da
stamattina, infatti, si può chiedere all'Inail di ricevere
il documento unico di regolarità contributiva per posta
elettronica certificata (Pec), firmato digitalmente. Le
operazioni si effettuano tutte su internet
(www.sportellounicoprevidenziale.it), ma per ora sono
abilitati unicamente le stazioni appaltanti e le
amministrazioni procedenti in relazioni a imprese non edili.
Lo spiega, tra l'altro, l'Inail nella
nota
10.12.2012 n.
8798 di prot..
Il Durc via Pec. Il nuovo canale di consegna del Durc riceve
operatività da stamattina (12 dicembre). Infatti, da oggi è
disponibile la nuova versione dell'applicativo telematico
www.sportellounicoprevidenziale.it che consente di
richiedere all'Inail il recapito tramite Pec del Durc
firmato digitalmente. Il servizio, precisa l'Inail, sarà
operativo per le richieste effettuate a partire dal oggi
(sono esclusi, quindi, i Durc ancora da ricevere).
In sede
di prima applicazione, spiega l'Inail, i Durc trasmessi via
Pec sono soltanto quelli richiesti dalle stazioni appaltanti
e dalle amministrazioni procedenti; per gli altri soggetti,
l'Inail fa riserva di successive istruzioni. Per richiedere
il recapito del Durc tramite Pec da parte dell'Inail è
indispensabili il possesso di alcune condizioni (si veda
tabella).
Istruzioni operative. Per utilizzare il nuovo servizio di
recapito tramite Pec, i soggetti che sono in possesso di
un'utenza come «stazione appaltante/amministrazione
procedente» (Sa/Ap) devono verificare nel proprio profilo
anagrafico all'interno di sportellounicoprevidenziale:
●
che la struttura di appartenenza sia correttamente e
puntualmente identificata e, cioè, che sia specificato,
oltre alla denominazione dell'ente, sia
dipartimento/direzione che settore/ufficio/sede
● che l'indirizzo di Pec della struttura di appartenenza sia
inserito e sia corretto.
A tal fine, per aggiornare eventualmente i dati, dopo
l'accesso al sito, l'utente Sa/Ap deve seguire il percorso
«gestione anagrafiche», «stazioni appaltanti/amministrazioni
procedenti», inserire il dato e-mail Pec mancante o
modificare quello presente e, quindi, confermare
l'operazione. In mancanza degli aggiornamenti, qualora vi
siano più Sa/Ap facenti capo a uno stesso
ente/amministrazione, il Durc verrà recapitato all'indirizzo
Pec che risulta registrato.
Nel caso in cui la singola Sa/Ap
non sia dotata di un proprio indirizzo Pec, deve indicare
quello della struttura ad essa gerarchicamente sovraordinata,
fermo restando che, in tal caso, sarà onere di quest'ultima
struttura trasmettere il Durc ricevuto dallo a quella (Sa/Ap)
che ha effettuato la richiesta.
Come effettuare la richiesta. Per ricevere il Durc tramite
Pec, in fase di compilazione della richiesta, l'utente Sa/Ap,
dopo aver verificato che il campo «e-mail Pec» è
correttamente valorizzato, deve compilare la sezione (tab)
«Impresa» nel seguente modo:
► alla sezione «sede operativa», va selezionata la casella
«sede operativa coincidente con la sede legale»;
► alla sezione «recapito corrispondenza», va selezionata la
casella «Pec».
A conclusione della richiesta, nella sezione «inoltro», va
selezionato «Inail» come ente emittente. L'Inail sottolinea
che è opportuno verificare a video, prima della conferma e
dell'inoltro della pratica, l'esattezza dell'indirizzo Pec
al quale il Durc sarà recapitato.
Infine, l'Inail ricorda
che per ogni ulteriore informazione o per segnalare problemi
in ordine alla richiesta o al rilascio del Durc via Pec deve
essere utilizzata esclusivamente l'apposita funzione di
assistenza disponibile sul sito di «sportellounicoprevidenziale»
(link «assistenza» posto sul toolbar in alto alla homepage)
(articolo ItaliaOggi del 12.12.2012). |
APPALTI -
EDILIZIA PRIVATA:
Oggetto: DURC. Trasmissione tramite PEC dei certificati
emessi dall'INAIL alle stazioni appaltanti e alle
amministrazioni procedenti (INAIL,
nota 10.12.2012 n. 8798 di prot.). |
APPALTI: Semplificazioni,
si riparte dal dl sviluppo Contratti con la Pa anche senza
Durc - Sull'Aspi le correzioni dopo l'accordo produttività.
FONDI STRUTTURALI/ Le risorse liberate con la
riprogrammazione 2007-2013 finanzieranno gli ammortizzatori
sociali in deroga.
Un passo avanti e uno di lato sul Durc, il Documento unico
di regolarità contributiva che le amministrazioni devono
acquisire d'ufficio dalle aziende che partecipano alle gare
d'appalto. E una serie di correzioni sull'Aspi,
l'assicurazione sociale per l'impiego che entrerà in vigore
tra un mese. Sono questi i contenuti forse più rilevanti sul
fronte delle semplificazioni del maxi-emendamento presentato
dai due relatori Simona Vicari (Pdl) e Filippo Bubbico (Pd)
agli articoli 33 e 34 del Dl sviluppo bis, per il quale si
prevede di arrivare alla votazione finale in commissione
Industria, al Senato, lunedì prossimo, per poi passare
all'Aula il giorno successivo.
Sul Durc si prevede, in particolare, il riconoscimento della
possibilità di partecipare a gare anche ad aziende non in
regola con i versamenti se le difficoltà sono dovute a
ritardi di pagamenti in corso da parte della Pa. A questa
apertura, però, segue anche una correzione che reintroduce
la facoltà da parte dei privati di presentare il Durc per
l'aggiudicazione dei contratti o il pagamento dello stato di
avanzamento dei lavori. Rispetto al divieto previsto
formalmente dal «Salva Italia» e dal «Semplifica Italia» si
tratterebbe di un passo indietro. E, di sicuro, la
correzione non è gradita dal ministero della Funzione
Pubblica e la semplificazione, da cui si continua a guardare
con fiducia ai destini del Ddl «Semplificazioni-due», che
dovrebbe essere messo in agenda alla Camera e che sul Durc,
in particolare, prevede l'aumento della validità da 90 a 180
giorni, oltre al divieto, ribadito, di essere richiesto per
ogni singolo contratto, visto che la sua validità è estesa a
tutte le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori.
Passando all'Aspi, invece, va detto subito che si tratta di
piccole correzioni concordate con il Lavoro e che non
producono nuovi oneri. Gli aspetti principali riguardano la
gestione degli eventuali esodi di dipendenti più anziani in
caso di eccedenze, come previsto dal recente accordo tra le
parti sociali sulla produttività. I datori dovranno pagare
l'equivalente della pensione e i contributi ai lavoratori
fino alla maturazione del requisito e vengono confermati,
nel contempo, gli sgravi previsti dalla circolare di ottobre
sulle assunzioni di soggetti in difficoltà o la
trasformazione di contratti a termine in contratti
definitivi. Viene poi previsto che le risorse liberate dalla
riprogrammazione dei Fondi Ue 2007-2013 potranno essere
utilizzate per il rifinanziamento degli ammortizzatori
sociali in deroga e saranno affidati alle regioni (tutte,
non solo quelle del Sud). Infine per il lavoro a chiamata si
propone la soppressione della comunicazione via fax che il
datore di lavoro deve trasmettere alla direzione
territoriale del lavoro competente, lasciando solo la
comunicazione via sms o posta elettronica ...
(articolo ItaliaOggi dell'01.12.2012 - tratto da www.ecostampa.it). |
APPALTI:
Alla
stregua della disciplina introdotta dal dm 24.10.2007, e pur
nel quadro normativo precedente all’entrata in vigore del
decreto legge n. 70 del 13/05/2011 (la cui modifica all’art.
38, co. 2, del d.lgs. n. 163 del 2006 non è applicabile alla
procedura in questione, bandita anteriormente), la presenza
di un DURC negativo alla data di presentazione della domanda
di partecipazione alla gara, obbliga la stazione appaltante
ad escludere dalla procedura l'impresa interessata, senza
che si possano effettuare apprezzamenti in ordine alla
gravità degli adempimenti ed alla definitività
dell'accertamento previdenziale.
Sicché la verifica della regolarità contributiva delle
imprese partecipanti a procedure di gara per
l’aggiudicazione di appalti con la pubblica amministrazione
è demandata agli istituti di previdenza, le cui
certificazioni si impongono alle stazioni appaltanti, che
non possono sindacarne il contenuto.
Orbene, in materia di accertamento della regolarità
contributiva per la partecipazione ad una gara pubblica,
prima del decreto ministeriale 24/10/2007, il mero fatto che
il DURC non fosse regolare non costituiva di per sé prova di
una grave violazione contributiva definitivamente accertata,
posto che era ostativo alla dichiarazione di regolarità
contributiva qualsiasi inadempimento, a prescindere da
qualsivoglia soglia di gravità.
In particolare, prima del citato decreto ministeriale e del
regolamento attuativo del codice dei contratti pubblici,
l'art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006 creava una differenza
tra la regolarità contributiva richiesta al partecipante
alla gara e la regolarità richiesta all'aggiudicatario al
fine della stipula del contratto, tant’è che il concorrente
poteva essere escluso solo in presenza di gravi violazioni
definitivamente accertate, sicché le violazioni non gravi e
quelle non definitivamente accertate non erano causa di
esclusione, mentre, al fine della stipula del contratto,
l'aggiudicatario doveva presentare la certificazione di
regolarità ai sensi dell'art. 2 del decreto legge n. 210 del
2002.
Sennonché, il decreto ministeriale 24/10/2007, emanato in
attuazione dell’art. 1, co. 1176, della legge n. 296 del
2006, definisce le modalità di rilascio ed i contenuti
analitici del documento unico di regolarità contributiva,
nonché le tipologie di pregresse irregolarità di natura
previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di
lavoro da non considerare ostative al rilascio del documento
medesimo.
La nuova disciplina, come si evince dal preambolo, si
riferisce a tutti gli utilizzi del DURC, ivi compreso quello
relativo alla normativa sugli appalti di lavori, servizi e
forniture pubbliche.
L’art. 5 del citato decreto ministeriale precisa che la
regolarità contributiva è attestata dagli istituti
previdenziali quando vi sia correntezza degli adempimenti
periodici, corrispondenza tra versamenti effettuati e
versamenti accertati come dovuti ed inesistenza di
inadempienze in atto, fatte salve le richieste di
rateizzazione munite di parere favorevole, le sospensioni
dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative e le
istanza di compensazione con credito documentato. L’art. 8
precisa altresì che il DURC è rilasciato anche qualora vi
siano crediti iscritti a ruolo per i quali sia stata
disposta la sospensione della cartella amministrativa a
seguito di ricorso amministrativo o giudiziario nonché,
relativamente ai crediti non ancora iscritti a ruolo, in
pendenza di contenzioso amministrativo o giudiziario, sino
alla decisione della vertenza, fatta salva l'ipotesi in cui
l'autorità giudiziaria abbia adottato un provvedimento
esecutivo che consente l'iscrizione a ruolo.
Inoltre, ai soli fini della partecipazione a gare di
appalto, l’art. 8, co. 3, del decreto ministeriale definisce
la gravità della irregolarità prevedendo che non osta al
rilascio del DURC uno scostamento tra le somme dovute e
quelle versate, con riferimento a ciascun istituto
previdenziale, inferiore o pari al 5%, con riferimento a
ciascun periodo di paga o di contribuzione o, comunque, uno
scostamento inferiore ad euro 100,00, fermo restando
l'obbligo di versamento del predetto importo entro i trenta
giorni successivi al rilascio del DURC.
In definitiva è stata normativamente regolata, in maniera
esaustiva, la nozione di violazione grave definitivamente
accertata prevista dall’art. 38, co. 1, lett. i), del codice
dei contratti pubblici.
Ne consegue che, alla stregua della disciplina introdotta
dal ripetuto decreto ministeriale, e pur nel quadro
normativo precedente all’entrata in vigore del decreto legge
n. 70 del 13/05/2011 (la cui modifica all’art. 38, co. 2, del
d.lgs. n. 163 del 2006 non è applicabile alla procedura in
questione, bandita anteriormente), la presenza di un DURC
negativo alla data di presentazione della domanda di
partecipazione alla gara, obbliga la stazione appaltante ad
escludere dalla procedura l'impresa interessata, senza che
si possano effettuare apprezzamenti in ordine alla gravità
degli adempimenti ed alla definitività dell'accertamento
previdenziale (cfr. Cons. St., sez. V, 30/06/2011, n. 3912).
Sicché la verifica della regolarità contributiva delle
imprese partecipanti a procedure di gara per
l’aggiudicazione di appalti con la pubblica amministrazione
è demandata agli istituti di previdenza, le cui
certificazioni si impongono alle stazioni appaltanti, che
non possono sindacarne il contenuto (TAR Campania-Napoli, Sez. I,
sentenza 31.10.2012 n. 4336 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
EDILIZIA
PRIVATA: Oggetto:
documento unico di regolarità contributiva (DURC) nei lavori
privati dell'edilizia (Consorzio
dei Comuni Trentini,
circolare 02.10.2012 n. 40/2012). |
APPALTI:
S. Toschei,
L’impenetrabile essenza del Durc
- Secondo l’Adunanza plenaria la valutazione circa la
gravità dell’irregolarità contributiva evidenziata dal Durc
“negativo” preclude una valutazione autonoma da parte
delle stazioni appaltanti (Diritto e Pratica Amministrativa
n. 9/2012). |
APPALTI:
Oggetto: DURC - Intervento sostitutivo della stazione
appaltante ex art. 4 D.P.R. n. 207/2010. Pagamento tramite
F24 (INAIL,
nota 28.09.2012 n. 5627 di prot. - link a www.inail.it). |
APPALTI:
La solidarietà
non blocca il Durc.
Sì alla regolarità in presenza di corresponsabilità nei
debiti. Il quadro della disciplina vigente negli appalti
privati dopo le novità del decreto semplificazioni.
La solidarietà non pregiudica il Durc (Documento unico di
regolarità contributiva). La presenza di debiti contributivi
scaturenti da un regime di solidarietà di un appalto,
infatti, non compromette la regolarità contributiva
dell'impresa ai fini del rilascio del documento unico (Durc
regolare).
La precisazione è dell'Inps che, con
circolare
10.08.2012 n.
106/2012, ha illustrato le novità della legge n. 44/2012
(conversione del dl n. 16/2012) in materia di responsabilità
solidale che lega committenti e appaltatori negli appalti
del settore privato.
La responsabilità solidale. Con questa espressione viene
indicato il vincolo che lega, negli appalti, la ditta che
affida un lavoro e quella che tale lavoro esegue. Un vincolo
che ha efficacia relativamente ai diritti retributivi,
fiscali e contributivi dei lavoratori che sono impiegati
nell'esecuzione dei lavori di quell'appalto.
Ai sensi degli
articoli 1292 e seguenti del codice civile, in particolare,
si ha obbligazione solidale passiva quando «più debitori
sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo
che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la
totalità e l'adempimento da parte di uno di loro libera gli
altri (_)».
Per l'Inps, dunque, la solidarietà passiva nasce
per rafforzare il credito, in quanto attribuisce al
creditore (proprio l'Inps nel caso di obbligazioni
contributive) la facoltà di chiedere l'adempimento
dell'esatta prestazione a uno qualunque dei debitori.
Le regole oggi vigenti. Le norme di riferimento in materia
di responsabilità solidale per i trattamenti contributivi
nel contratto di appalto privato sono state soggette, nel
tempo, a diverse modifiche (si veda tabella). Dall'analisi
complessiva della normativa ne deriva che:
a) il committente è chiamato a rispondere in solido con
l'appaltatore, nonché con gli eventuali subappaltatori, per
l'intero importo della contribuzione previdenziale nonché
della retribuzione dovuta, con esclusione (dal 10.02.2012), delle sanzioni civili. Il ministero del lavoro, in
merito alle somme per le quali il committente viene chiamato
a rispondere in solidarietà, ha precisato che, anche a
seguito della modifica legislativa intervenuta (dal 10.02.2012), il regime di solidarietà permane sulle somme
dovute a titolo di interesse moratorio sui debiti
previdenziali (sia contributivi e assistenziali che
assicurativi), nascenti sul debito contributivo una volta
raggiunta l'entità massima prevista della sanzione civile,
considerata la portata generale dell'articolo 1294 del
codice civile e in mancanza, sul punto, di una previsione
contraria della legge.
Inoltre, ha chiarito che il dies a
quo a partire dal quale il committente, ex articolo 21 del
dl semplificazioni, non risponde dell'obbligo relativo alle
somme aggiuntive, coincide con tutti gli obblighi
contributivi la cui scadenza del versamento è successiva al
10.02.2012, data di entrata in vigore del predetto
decreto. Il vincolo della solidarietà viene meno dopo due
anni dalla cessazione dell'appalto (ovvero, in presenza di
subappaltatori, dopo due anni dalla cessazione del
subappalto).
Sono tutelati tutti i lavoratori, ovvero non
solo i lavoratori subordinati ma anche quelli impiegati
nell'appalto con altre tipologie contrattuali (per esempio i
collaboratori a progetto), nonché quelli in nero, purché
impiegati direttamente nell'opera o nel servizio oggetto
dell'appalto;
b) l'appaltatore è chiamato a rispondere in solido con il
subappaltatore:
1) ex articolo 35, comma 28, (fino al 28.04.2012), oltre che senza limiti economici, anche senza
termine di decadenza, con la conseguente applicazione del
termine di prescrizione previsto ex lege per i contributi.
Sono tutelati i lavoratori regolarmente iscritti al Lul o
per i quali è stata effettuata la comunicazione di
instaurazione del rapporto di lavoro (Unilav);
2) ex
articolo 29, comma 2, (dal 29.04.2012) in virtù di
consolidata giurisprudenza che considera il contratto di
subappalto null'altro che un vero e proprio appalto (che si
caratterizza, rispetto al contratto-tipo, solo per essere un
contratto derivato da altro contratto stipulato a monte, che
ne costituisce il presupposto).
Insomma, a partire dal 29.04.2012, il regime di
solidarietà complessivamente previsto per il committente
obbligato in solido è da ritenersi esteso anche
all'appaltatore chiamato in solidarietà (articolo ItaliaOggi Sette del
17.09.2012). |
APPALTI:
H. D’Herin,
La Plenaria fa luce sull’efficacia del DURC ai fini
dell’esclusione dalle gare di appalto (link a
www.ipsoa.it). |
EDILIZIA
PRIVATA:
E. Montini,
Il DURC tra autocertificazione e acquisizione d'ufficio alla
luce della legge di semplificazione 2012 (Ufficio
Tecnico, n. 7-8/2012). |
APPALTI:
OGGETTO: ulteriori disposizioni
organizzative ed operative per
l’applicazione dell’articolo n. 15 della
Legge 12.11.2011, n. 183 (INPS,
circolare 18.07.2012 n. 98).
---------------
Il Ministero per la Pubblica
Amministrazione e la Semplificazione, con le
circolari n. 5 del 23.05.2012 e n. 6 del
31.05.2012, ha emanato direttive in merito,
rispettivamente, all’ambito di applicazione
dell’art. 40, comma 02, del D.P.R. n. 445
del 2000 ed all’applicazione al DURC delle
disposizioni in materia di certificati e
dichiarazioni sostitutive introdotte dalla
medesima norma.
Con la presente circolare vengono adeguate
alle sopra citate direttive ministeriali le
indicazioni fornite alle Sedi con la
circolare n. 47 del 27.03.2012.
---------------
DURC, ecco il punto della situazione grazie
alla Circolare dell’Inps.
L’Inps ha emanato la Circolare 98 del
18.07.2012 in cui fornisce indicazioni sulle
modalità per il rilascio del DURC (Documento
Unico di Regolarità Contributiva) alla luce
delle nuove norme.
In particolare, il documento contiene
indicazioni su:
Þ
Certificati rilasciati per l’estero
Þ
Certificati da depositare nei fascicoli
delle cause giudiziarie
Þ
Documento Unico di Regolarità Contributiva
Viene
chiarito che il divieto per un ente pubblico
di produrre un certificato per altra
Amministrazione Pubblica si applica solo tra
Amministrazioni dello Stato italiano.
Pertanto, qualora il privato chieda un
certificato da consegnare ad Amministrazione
di un paese estero, il certificato dovrà
riportare la dicitura: “Ai sensi dell’art.
40, D.P.R. 28.12.2000, n. 445, il presente
certificato è rilasciato solo per l’estero”.
In merito ai certificati da depositare nei
fascicoli delle cause giudiziarie, si
rammenta che gli uffici giudiziari non vanno
considerati pubbliche amministrazioni.
La Circolare ribadisce che le Pubbliche
Amministrazioni acquisiscono d’ufficio il
Documento Unico di Regolarità Contributiva
(con le modalità di cui all'articolo 43 del
T.U. delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al Decreto del
Presidente della Repubblica 28.12.2000, n.
445 e successive modificazioni).
Pertanto, il DURC non potrà essere
consegnato dal privato all’Amministrazione,
ma sarà la stessa Amministrazione a doverlo
richiedere agli Enti preposti al suo
rilascio.
Nei rapporti tra privati restano, invece,
restano valide le disposizioni previste dal
D.Lgs. 81/2008: lo stesso privato potrà
richiedere alla Pubblica Amministrazione il
rilascio del DURC che dovrà contenere la
seguente dicitura: “Il presente Certificato
non può essere prodotto agli organi della
pubblica Amministrazione o ai privati
gestori di pubblici servizi”.
Per quanto concerne l’acquisizione d'ufficio
del DURC in materia di lavori pubblici viene
precisato che questa deve avvenire, come
espressamente previsto dall'articolo 6,
comma 3, del D.P.R. 207/2010, in tempi
rapidi, sia nella fase di gara che in quella
successiva, al fine di evitare ritardi nei
pagamenti che possano far scattare
responsabilità erariale a carico del
dipendente pubblico incaricato di richiedere
il DURC. (commento tratto da www.acca.it). |
APPALTI:
Sul possesso del requisito della
regolarità fiscale, la giurisprudenza
amministrativa ha costantemente affermato
che la sua sussistenza va verificata non
solo con riferimento al momento della
presentazione della domanda di
partecipazione alla gara, ma anche nelle
fasi che seguono, e che l’eventuale
regolarizzazione successiva non può
comportare ex post il venir meno della causa
di esclusione.
La correttezza di siffatta impostazione è
stata più di recente confermata
dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di
Stato che, con la sentenza n. 8 del
04.05.2012, nel pronunciarsi sui requisiti
di regolarità contributiva e previdenziale,
ha ribadito che costituisce “principio
pacifico” già affermato in giurisprudenza
che la verifica dei predetti requisiti deve
essere effettuata, innanzitutto, con
riferimento al momento di presentazione
della domanda di partecipazione alla gara.
Inoltre, quale corollario del predetto
principio enunciato con riferimento alla
regolarità “contributiva”, ha altresì
precisato che la regolarità “fiscale” e
“contributiva” devono essere comunque
riguardate con riferimento insuperabile al
momento ultimo per la presentazione delle
offerte, e che a nulla rileva un’eventuale
regolarizzazione successiva.
Il ricorso è infondato e va
respinto come di seguito argomentato.
Va innanzitutto esclusa la fondatezza della
ricostruzione formulata in ricorso con il
primo motivo di impugnazione, secondo cui la
ricorrente non poteva essere esclusa dalla
gara ad aggiudicazione già intervenuta
poiché la regolarità fiscale sarebbe un
requisito di “partecipazione” che andava
verificato al momento della presentazione
della domanda, ossia prima di procedere
all’aggiudicazione definitiva,e non dopo. In
tal fase, deduce la ricorrente, era ancora
pendente il termine per il pagamento, per
cui alcuna violazione poteva esserle
contestata.
Nell’escludere la legittimità di tale
contestazione specifica, nella motivazione
del provvedimento impugnato, la stazione
appaltante ha richiamato la pacifica
giurisprudenza del Consiglio di Stato che,
in più occasioni, ha chiarito che il
requisito della regolarità fiscale deve
essere posseduto dal concorrente non
soltanto al momento della partecipazione
alla gara, ma per tutto lo svolgimento della
procedura.
Ritiene il Collegio che la motivazione
opposta dall’amministrazione sia esente da
censure dal momento che sul possesso del
requisito della regolarità fiscale, la
giurisprudenza amministrativa ha
costantemente affermato che la sua
sussistenza va verificata non solo con
riferimento al momento della presentazione
della domanda di partecipazione alla gara,
ma anche nelle fasi che seguono, e che
l’eventuale regolarizzazione successiva non
può comportare ex post il venir meno della
causa di esclusione ( cfr C.d.S. sez. V
26.08.2010 n. 5698; 23.10.2007 n. 5575; C.d.S.sez. IV , 20.09.2005 n. 4817; Cd.S.
sez. V, 06.07.2002 n. 3733).
La correttezza di siffatta impostazione è
stata più di recente confermata
dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di
Stato che, con la sentenza n. 8 del
04.05.2012, nel pronunciarsi sui requisiti
di regolarità contributiva e previdenziale,
ha ribadito che costituisce “principio
pacifico” già affermato in
giurisprudenza che la verifica dei predetti
requisiti deve essere effettuata,
innanzitutto, con riferimento al momento di
presentazione della domanda di
partecipazione alla gara.
Inoltre, quale corollario del predetto
principio enunciato con riferimento alla
regolarità “contributiva”, ha altresì
precisato che la regolarità “fiscale”
e “contributiva” devono essere
comunque riguardate con riferimento
insuperabile al momento ultimo per la
presentazione delle offerte, e che a nulla
rileva un’eventuale regolarizzazione
successiva (TAR Campania-Napoli, Sez. VIII,
sentenza 06.07.2012 n. 3262 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
APPALTI: Oggetto:
DURC - obbligo di richiesta d'ufficio da
parte delle stazioni appaltanti diverse
dalle amministrazioni aggiudicatrici
(Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali,
nota 02.07.2012 n. 12064 di prot.). |
APPALTI:
La presenza di un d.u.r.c. negativo alla data di presentazione
della domanda di partecipazione alla gara,
obbliga la stazione appaltante ad escludere
dalla procedura l'impresa interessata, senza
che si possano effettuare apprezzamenti in
ordine alla gravità degli adempimenti ed
alla definitività dell'accertamento
previdenziale.
La regolarità contributiva deve essere
conservata nel corso di tutto l’arco
temporale impegnato dallo svolgimento della
procedura mentre non assume rilievo
l’intervento di un adempimento tardivo da
parte dell’impresa.
Ritenuto che l’appello proposto dalla Voto
Group s.r.l. merita accoglimento alla
stregua delle seguenti considerazioni:
a) secondo un condivisibile indirizzo
interpretativo, alla luce della disciplina
introdotta dal d.m. del Ministero del
lavoro 24.10.2007 e dalla successiva
circolare applicativa n. 5 del 2008, e in
omaggio ad un coerente indirizzo
giurisprudenziale, la presenza di un d.u.r.c. negativo alla data di presentazione
della domanda di partecipazione alla gara,
obbliga la stazione appaltante ad escludere
dalla procedura l'impresa interessata, senza
che si possano effettuare apprezzamenti in
ordine alla gravità degli adempimenti ed
alla definitività dell'accertamento
previdenziale (cfr., ex plurimis, Consiglio
Stato, sez. V, 12.10.2011 n. 5531;
id., 30.06.2011, n. 3912);
b) merita adesione, altresì, l’indirizzo
ermeneutico secondo cui la regolarità
contributiva deve essere conservata nel
corso di tutto l’arco temporale impegnato
dallo svolgimento della procedura mentre non
assume rilievo l’intervento di un
adempimento tardivo da parte dell’impresa
(cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. IV,
decisione 12.03.2009, n. 1458; id. 15.09.2010, n. 6907);
c) alla stregua di detti principi, deve
ritenersi legittima nella specie la
decisione con la quale la stazione
appaltante ha deciso di revocare
l’aggiudicazione in favore della ricorrente
originaria con riguardo alla quale era stata
accertata, durante la gara, una situazione
di irregolarità mediante d.u.r.c. negativo
del 13.12.2010 con riguardo ad un
importo di €. 1076,00, che eccede la soglia
stabilita dall’art. 8 del citato d.m.
24.10.2007 (Consiglio di Stato, Sez. V,
sentenza 26.06.2012 n. 3738 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
APPALTI: Durc a norma con
l'invito.
In caso di irregolarità 15 giorni per
rimediare. L'Inail
ricorda alle proprie sedi che l'avviso è
parte integrante dell'iter.
L'irregolarità contributiva ai fini del Durc
non può essere dichiarata se prima l'impresa
non è stata invitata alla regolarizzazione,
assegnando un termine di 15 giorni. Infatti,
l'invito è parte integrante del procedimento
amministrativo e, come tale, non può essere
omesso senza inficiare la regolarità e la
legittimità del conseguente certificato
unico di regolarità contributivo (Durc)
emesso.
Lo precisa, tra l'altro, l'Inail nella
nota 14.06.2012 n. 3760 di prot..
Durc e regolarità. I chiarimenti dell'Inail
arrivano in seguito a segnalazioni circa il
non corretto operato di alcune sedi
territoriali dell'istituto le quali,
appunto, rilascerebbero l'irregolarità
contributiva senza aver prima invitato
l'impresa alla regolarizzazione.
Quest'ultimo passaggio, invece, come
previsto dalle norme vigenti e come ribadito
dallo stesso istituto (tra l'altro nella
circolare n. 22/2011, si veda ItaliaOggi del
25.03.2011).
Infatti, l'articolo 7, comma
3, del decreto ministeriale 24.10.2007
stabilisce che, nel caso in cui l'impresa,
in sede istruttoria, risulti inadempiente,
gli enti previdenziali prima di emettere il
certificato attestante l'irregolarità hanno
l'obbligo di invitarla a regolarizzare la
posizione contributiva, assegnando un
termine di 15 giorni. In tal caso, l'invito
alla regolarizzazione sospende i termini di
rilascio del Durc.
I chiarimenti. Alla luce della normativa
vigente, precisa l'Inail, tranne le ipotesi
di richiesta di Durc per verifica di
autodichiarazione, l'invito alla
regolarizzazione è un atto dovuto per la
correttezza del procedimento amministrativo
e la successiva legittimità del certificato
emesso. Peraltro, aggiunge l'Inail,
l'eventuale rilascio di un Durc irregolare
ha delle conseguenze rilevanti, soprattutto
nel settore degli appalti, in quanto può
essere anche causa di risoluzione del
contratto e, dunque, è importante che le
sedi territoriali seguano scrupolosamente
l'iter previsto per il suo rilascio (per
evitare, evidentemente, di essere chiamate
direttamente in causa sulla responsabilità
di un'eventuale perdita dell'appalto da
parte dell'impresa).
Ancora, l'Inail
conferma l'opportunità che, in fase di
lavorazione dei Durc, le sedi territoriali
procedano preliminarmente alle eventuali
sistemazioni contabili (quali i giroconto
eccedenze, le sistemazione scarti ecc.) in
modo da mantenere costantemente aggiornata e
monitorata la situazione contributiva delle
aziende e così facilitare le relative
verifiche di regolarità.
Infine, l'Inail
ricorda che, nel caso di Durc richiesto
dalla stazione appaltante o
dall'amministrazione procedente per verifica
dell'autodichiarazione prodotta
dall'impresa, la regolarità deve sussistere
alla data della stessa dichiarazione
sostitutiva (con conseguenze, anche penali,
in ordine alla falsità di quanto auto
dichiarato dalla ditta) e quindi non può
ammettersi la regolarizzazione
(articolo ItaliaOggi del 19.06.2012). |
APPALTI:
Oggetto: DURC – acquisizione d’ufficio e
tempi di richiesta per le Amministrazioni
pubbliche, richiesta da parte dei privati,
non autocertificabilità e soggetti deputati
al rilascio
(ANCE di Bergamo,
circolare 08.06.2012 n. 157). |
APPALTI:
L. Bellagamba,
La comunicazione del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali sulla «non
autocertificabilità» del DURC. La correzione
interpretativa della successiva
comunicazione dell’INAIL, d'intesa con il
Ministero stesso. La piena
autocertificabilità del DURC anche per
l’ipotesi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 90,
comma 9, lett. c). La circolare INPS
27.03.2012, n. 47. La legge di conversione
del terzo decreto “Monti”. La circolare del
Ministero per la pubblica amministrazione e
la semplificazione, n. 6/2012. La circolare
del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, n. 12/2012 (aggiornamento
all'01.06.2012)
(07.06.2012 - link a www.linobellagamba.it). |
APPALTI -
EDILIZIA PRIVATA: Anche la Funzione Pubblica conferma: spetta
alla P.A. richiedere il DURC.
Il Dipartimento della Funzione Pubblica
ricorda che nei pubblici appalti e nei
lavori privati in edilizia, spetta alla P.A.
richiedere il rilascio del DURC alle
Amministrazioni preposte al rilascio ed alle
Cassa Edili le quali, a loro volta, dovranno
inviarlo per PEC.
Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con
circolare 31.05.2012 n. 6/2012, conferma che,
in virtù del D.L. n. 5/2012, convertito con
modificazioni dalla Legge n. 35/2012, è
escluso che un privato possa consegnare il DURC all’Amministrazione nei pubblici
appalti e nei lavori privati in edilizia,
perché spetta alla P.A. richiedere il
rilascio dello stesso alle Amministrazioni
preposte al rilascio ed alle Cassa Edili.
Tuttavia il privato può richiedere il
rilascio del DURC -su cui dovrà essere
apposta a pena di nullità la dicitura: “Il
presente certificato non può essere prodotto
agli organi della P.A. o ai privati gestori
di servizi pubblici”- da consegnare ad
altro privato.
Unico caso in cui le Amministrazioni
procedenti potranno accettare una
dichiarazione sostitutiva è quello in cui
sia la normativa di settore ad ammetterlo
ma, in tal caso, le Amministrazioni dovranno
verificare la veridicità di quanto
dichiarato dal privato.
In relazione ai lavori pubblici, sottolinea
inoltre la circolare, è necessario che il
DURC sia acquisito d’ufficio in tempi
rapidi, sia nella fase di gara che in quella
successiva in cui il controllo sulla
regolarità contributiva è condizione
necessaria per il pagamento degli stati
avanzamento lavori e per il pagamento del
saldo finale.
In conclusione, la Funzione Pubblica invita
le Amministrazioni ad utilizzare, per
l’inoltro della richiesta del DURC, il
servizio on-line disponibile all’indirizzo
www.sportellounicoprevidenziale.it, mentre
gli Istituti previdenziali e le Casse edili
dovranno utilizzare, per la trasmissione del
certificato, la PEC.
Nel caso in cui il certificato sia
rilasciato d’ufficio, sullo stesso deve
essere apposta la dicitura: “rilasciato
ai fini dell’acquisizione d’ufficio”
(06.06.2012 - tratto da www.ipsoa.it). |
APPALTI -
EDILIZIA PRIVATA: Il
Durc sopravvive su carta. Le indicazioni del
ministero del lavoro.
Il Durc sopravvive alla
decertificazione. Per i rapporti tra
privati, infatti, resta ancora richiedibile
in formato cartaceo (per esempio per la
verifica da parte del committente o del
responsabile dei lavori dell'idoneità
tecnico professionale delle imprese
affidatarie, come impone il T.u. sicurezza);
in tutti i rapporti tra le p.a., invece,
l'obiettivo è la sua completa
dematerializzazione con ricorso alla Pec,
canale obbligatorio di consegna del Durc a
partire dall'01.07.2013.
È quanto precisa, tra l'altro, il Ministero
del lavoro nella
circolare 01.06.2012 n. 12/2012.
Il ministero sottolinea, in primo luogo, che
le stazioni appaltanti sono tenute ad
acquisire d'ufficio il Durc non soltanto
nell'ambito dei lavori pubblici (in tutti i
contratti pubblici), ma anche nei lavori
privati dell'edilizia. In quest'ultimo
ambito, tuttavia, sopravvive la possibilità
di emissione del Durc a privati, ai fini
dell'utilizzo esclusivo nei rapporti fra
privati.
Ciò è previsto, precisa il ministero, dal
T.u. sicurezza laddove richiede, a carico
del committente o del responsabile dei
lavori privati, alcuni adempimenti
concernenti la verifica dell'idoneità
tecnico-professionale delle imprese
affidatarie, delle imprese esecutrici e dei
lavoratori autonomi anche attraverso il Durc
(adempimenti peraltro sanzionati
penalmente).
In secondo luogo, il ministero ribadisce
quanto già affermato in precedenza circa
l'impossibilità di sostituire il Durc con
un'autocertificazione, in quanto la
regolarità contributiva non può essere «oggetto
di sicura conoscenza». Rispetto a quanto
avviene per stati, qualità personali e
fatti, è cosa del tutto diversa, spiega il
ministero, la certificazione relativa al
regolare versamento dei contributi
obbligatori, poiché non costituisce una mera
certificazione del versamento di una somma a
titolo di contribuzione, ma è
un'attestazione di istituti previdenziali e
casse edili circa la «correttezza della
posizione contributiva di una realtà
aziendale».
Tuttavia, aggiunge il ministero, resta
possibile per l'impresa presentare la
dichiarazione in luogo del Durc nelle
specifiche ipotesi previste dalla legge (nei
contratti di forniture e servizi fino a 20
mila euro tra p.a. e società in house).
Il ministero, ancora, spiega che, per il
necessario risparmio di risorse economiche e
amministrative, gli istituti previdenziali e
le pubbliche amministrazioni sono tenute ad
adottare ogni accorgimento utile per la
dematerializzazione del Durc.
In particolare, il ministero ritiene che la
sua acquisizione non possa più operarsi
attraverso i canali della posta cartacea
che, oltre a dare luogo a costi elevati, non
garantiscono certezza dei tempi di consegna
materiale del certificato. Pertanto, gli
istituti sono tenuti ad attivare ogni
iniziativa utile alla progressiva diffusione
dell'utilizzo della Pec per la consegna del
Durc, fermo restando l'obbligatorietà
dell'invio esclusivo a partire
dall'01.07.2013.
Infine, nel ribadire l'esclusività delle
casse edili abilitate alla competenza e al
rilascio del Durc nel settore edile, il
ministero precisa che eventuali
certificazioni di regolarità rilasciate da
casse edili non abilitate, pur se
accompagnate da certificazioni di regolarità
separate da parte degli istituti di
previdenza, non potranno in alcun modo
sostituirsi al Durc, ancorché le predette
casse abbiano in passato sottoscritto
accordi a livello locale e abbiano in corso
contenzioso sul loro riconoscimento.
---------------
Un garbuglio infinito.
Indicazioni contrastanti sul documento.
Il garbuglio infinito del Durc si
arricchisce di un nuovo filone. La
circolare 01.06.2012 n. 12/2012
del ministero del lavoro posta a risolvere
alcune questioni concernenti il Durc dopo la
disciplina della cosiddetta decertificazione,
si pone indirettamente in contraddizione con
precedenti note dello stesso ministero e di
Inps e Inail.
Si tratta della nota ministeriale
16.01.2012, n. 619 e della nota congiunta di
513/2012, con le quali si è sostenuta la
tesi secondo la quale il Durc sfuggirebbe
all'applicazione delle nuove regole sui
certificati (che ne determinano l'invalidità
se scambiati tra amministrazioni pubbliche)
disposte dall'articolo 15 della legge
183/2012.
Secondo tali note, il Durc come certificato
continuerebbe a sopravvivere, per la
semplice ragione che i suoi contenuti,
caratterizzati da una rilevante attività di
tipo tecnico, non sono del tutto conoscibili
dai privati. Che, di conseguenza, non
potrebbero presentare dichiarazioni
sostitutive del documento, il quale, del
resto, deve essere acquisito d'ufficio dalle
amministrazioni appaltanti.
Molti hanno fatto notare che tale tesi non
regge per una serie di motivi, il principale
dei quali consiste nell'espressa previsione
contenuta nell'articolo 38, comma 2, del
dlgs 163/2006 da cui discende la piena
autocertificabilità del Durc, a sua volta
qualificato espressamente come certificato
dall'articolo 6, comma 1, del dpr 207/2010.
Ora, la circolare 37/2012 del ministero del
lavoro indirettamente contribuisce a privare
ulteriormente di pregio le indicazioni
precedenti. Nel paragrafo dedicato alla
validità trimestrale del Durc, detta
circolare indica: «Ha validità
trimestrale il Durc emesso ai fini del
controllo delle autocertificazioni
presentate ai sensi del dpr n. 445/2000 che
attesta la regolarità alla data
dell'autocertificazione che è stata indicata
nella richiesta». Smentendo totalmente i
precedenti assunti, dunque, il ministero
considera perfettamente legittimo che le
imprese, nell'ambito degli appalti pubblici,
presentino autocertificazioni, precisando la
validità trimestrale del Durc emesso, poi,
in risposta alle richieste delle
amministrazioni appaltanti in merito alla
verifica della veridicità di quanto
dichiarato dalle imprese.
La circolare, per altro, si pone a sua volta
in contrasto con la decertificazione. Scopo
primo e fondamentale dell'articolo 15 della
legge 183/2011 è vietare in via assoluta che
le amministrazioni tra loro dialoghino
mediante scambio di certificati. Ammettere
che la verifica del contenuto delle
autocertificazioni in merito alla posizione
contributiva e previdenziale degli
appaltatori si svolga mediante il rilascio
del Durc, significa legittimare la
violazione frontale e irrimediabile della
disciplina della decertificazione e indicare
indirettamente, ma senza alcun fondamento
legislativo, che sul Durc non vada inserita
la dicitura prevista dall'articolo 40, comma
02, del dpr 445/2000.
In senso diametralmente opposto al
pronunciamento del ministero del lavoro è,
invece, la
circolare 31.05.2012 n. 6/2012
della funzione pubblica, secondo la quale il
Durc ricade pienamente nella disciplina
dell'articolo 15 della legge 183/2011. Un
contrasto di opinioni che disorienterà non
poco operatori e imprese, tale da meritare
un urgente ripensamento della normativa
sulla semplificazione che, a ben vedere,
come si dimostra, di semplificazione ha ben
poco
(articolo ItaliaOggi
del 06.06.2012). |
APPALTI -
EDILIZIA PRIVATA: Il
richiamo di Patroni Griffi alle p.a.. Durc da
acquisire solo on-line.
L'acquisizione d'ufficio del Durc (il
documento unico di regolarità contributiva)
da parte delle p.a. deve avvenire in tempi
rapidi in modo da non provocare ritardi nei
pagamenti che possono far scattare
responsabilità erariale a carico del
dipendente pubblico. Per questo le pubbliche
amministrazioni per richiedere il
certificato dovranno utilizzare, «salvo
motivati casi eccezionali», i servizi on-line
offerti dal portale
www.sportellounicoprevidenziale.it. Gli
istituti di previdenza e le casse edili dal
canto loro dovranno trasmettere il Durc
esclusivamente tramite Pec (posta
elettronica certificata).
A richiamare
l'attenzione delle p.a. sulle novità in
materia di decertificazione contenute nella
legge di stabilità 2012 (legge n.183/2011) è
il ministero per la pubblica amministrazione
e la semplificazione nella
circolare 31.05.2012 n. 6/2012.
Nella nota, il
ministro Filippo Patroni Griffi, ricorda che
negli appalti pubblici e nei lavori privati
di edilizia il Durc non può più essere
consegnato dal privato all'amministrazione,
ma sarà la p.a. a doverlo chiedere agli enti
preposti al suo rilascio.
Se la normativa di settore lo prevede, al
posto del Durc il privato potrà presentare
una dichiarazione sostitutiva, la cui
attendibilità andrà attentamente valutata
dall'amministrazione. Il privato potrà
richiedere il rilascio del Durc se intende
consegnarlo ad altro privato, ma sul
documento dovrà essere apposta la dicitura
«il presente certificato non può essere
prodotto agli organi della pubblica
amministrazione o ai privati gestori di
pubblici servizi».
Ribaditi i paletti
normativi imposti dalla legge di stabilità e
dal decreto semplificazioni di Mario Monti
(dl n. 5/2012), la nota di Patroni Griffi
raccomanda che l'acquisizione d'ufficio del
documento avvenga in tempi rapidi «sia nella
fase di gara che in quella successiva nella
quale il controllo della regolarità
contributiva è condizione necessaria per il
pagamento degli stati di avanzamento lavori
o delle prestazioni relative a servizi e
forniture o per il pagamento del saldo
finale».
«In queste ultime ipotesi», scrive
il ministro, «un eventuale ritardo nella
richiesta del Durc può tradursi in uno
slittamento dei pagamenti con conseguente
maggiore onerosità degli stessi e
responsabilità erariale del dipendente
incaricato». Per questo va usato il portale
di cui sopra che attraverso un apposito
applicativo consente di verificare in tempo
reale l'inoltro della richiesta di Durc da
parte delle p.a.
(articolo ItaliaOggi
del 05.06.2012). |
APPALTI -
EDILIZIA PRIVATA: Le PP.AA. devono acquisire il DURC d’ufficio.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali fornisce chiarimenti sul rilascio
del DURC, con riferimento ai lavori edili
pubblici e privati, in relazione alla
possibilità di sostituire il DURC con
l’autocertificazione e sulla sua validità,
sulla dematerializzazione e consultazione
dello stesso ed infine sulle Casse Edili
abilitate al rilascio.
Con la
circolare 01.06.2012 n. 12/2012, il Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali ha
fornito indicazioni sul rilascio del DURC
per gli operatori del settore e per
uniformare il comportamento del personale
ispettivo.
DURC per lavori edili pubblici e privati
Innanzitutto la circolare ministeriale
chiarisce che nell’ambito dei lavori
pubblici le stazioni appaltanti sono tenute
ad acquisire d’ufficio il DURC, sia in forza
dell’art. 16-bis, c. 10, del D.L. n.
185/2008, convertito dalla Legge n. 2/2009,
sia in forza dell’art. 44-bis del DPR n.
445/2000. Inoltre, anche l’art. 14, c.
6-bis, D.L. n. 5/2012, le Amministrazioni
pubbliche devono acquisire d’ufficio il DURC
sia nell’ambito dei lavori pubblici che nei
lavori privati dell’edilizia.
Nell’ambito dei lavori privati in edilizia è
comunque possibile, da parte dei privati
richiedere il Documento ai fini di un suo
utilizzo nei rapporti fra privati ma, in tal
caso, gli Istituti e le Casse Edili devono
apporre sulla certificazione, a pena di
nullità, la dicitura “il presente
certificato non può essere prodotto agli
organi della P.A. o ai privati gestori di
servizi pubblici" (art. 40, c. 2, DPR n.
445/2000).
Per quanto concerne, invece, l’acquisizione
del DURC da parte dell’Amministrazione
concedente, l’acquisizione del DURC relativo
alle imprese affidatarie, alle imprese
esecutrici ed ai lavoratori autonomi
interessati deve essere effettuata d’ufficio
dalla medesima amministrazione.
Sostituzione del DURC con autocertificazione
Come già chiarito in altre occasioni, il
Ministero del Lavoro conferma che la
regolarità contributiva non può essere
autocertificabile. Cosa diversa è la
certificazione relativa al regolare
versamento della contribuzione obbligatoria
che non costituisce mera certificazione del
versamento di una somma a titolo di
contribuzione, per cui l’impresa può
presentare una dichiarazione in luogo del
DURC in specifiche ipotesi previste dal
Legislatore, come nel caso dell’art. 38, c.
1, lett. i), del D.Lgs. n. 163/2006 e l’art.
14-bis del D.L. n. 70/2011, convertito dalla
Legge n. 106/2011 (contratti di forniture e
servizi fino a 20.000 € stipulati con la
P.A. e con le società in house)
Validità del DURC
La circolare n. 12/2012, costituisce
occasione per il Ministero per ricordare che
il DURC, anche nell’ambito pubblico ha
validità trimestrale, inoltre:
- nell’ambito delle procedure di selezione
del contraente, va acquisito un DURC per
ciascuna procedura e lo stesso ha validità
trimestrale; analogamente ha validità
trimestrale il DURC emesso ai fini del
controllo delle autocertificazioni
presentate ex DPR n. 445/2000 che attesta la
regolarità alla data dell’autocertificazione
che è stata indicata nella richiesta. In
entrambi i casi il DURC può essere
utilizzato dalla stazione appaltante
all’interno della medesima procedura di
selezione, anche ai fini dell’aggiudicazione
e sottoscrizione del contratto, purché
ancora in corso di validità.
- per le fasi di stato avanzamento lavori o
stato finale/regolare esecuzione - fermo
restando l’obbligo di richiedere un nuovo
DURC per ciascun SAL o stato finale riferiti
ad ogni singolo contratto
- il DURC ha validità trimestrale.
- il DURC deve essere richiesto anche nel
caso di appalti relativi all’acquisizione di
beni, servizi e lavori effettuati in
economia ex art. 125, c. 1, lett. b), D.Lgs.
n 163/2006 ed ha validità trimestrale con
riferimento allo specifico contratto.
Dematerializzazione e consultazione del DURC
Gli Istituti e le PP.AA. devono adottare
ogni possibile misura per dematerializzare
il DURC e quindi per diffonde l’uso della
PEC per la consegna. Gli Istituti, inoltre,
potranno adottare misure tecniche per
rendere accessibili via web, a chi abbia un
interesse qualificato (Casse edili abilitate
comprese), le informazioni concernenti
richieste e contenuti dei DURC già
rilasciati. DURC e Casse Edili abilitate.
Infine, la circolare n. 12/2012 ribadisce
che le stazioni appaltanti debbono tenere in
conto solo le certificazioni rilasciate
dalle Casse Edili abilitate al rilascio del DURC.
Eventuali certificazioni rilasciate da Casse
edili non abilitate non possono sostituire
il DURC anche se le Casse abbiano in passato
sottoscritto accordi a livello locale o
abbiano in corso contenziosi relativi alla
possibilità di rilasciare attestazioni di
regolarità
(04.06.2012 - tratto da
www.ipsoa.it). |
APPALTI -
EDILIZIA PRIVATA: Regolarità
contributiva sul web. Gli uffici possono
rendere pubblico il Durc che (per ora) ha
validità trimestrale.
Le pubbliche
amministrazioni acquisiscono d'ufficio il
documento unico di regolarità contributiva (Durc),
sia per i contratti pubblici che per i
lavori nel privato. Questa semplificazione
deriva dalla decreto legge 5/2012, articolo
14, comma 6. Tuttavia i privati possono
sempre chiedere il documento unico di
regolarità contributiva per verificare, per
esempio, l'idoneità professionale di
un'impresa.
Il chiarimento arriva dal Ministero del
Lavoro, con la
circolare
01.06.2012 n. 12/2012. Alla
stessa conclusione arriva, peraltro, la
circolare 31.05.2012
n. 6/2012 del ministro per la
Pubblica amministrazione.
Il documento destinato ai privati dovrà
essere contrassegnato –a pena di nullità–
dalla dicitura «il presente certificato
non può essere prodotto agli organi della
Pubblica amministrazione o ai privati
gestori di pubblici servizi».
Nella circolare del ministero del Welfare
non hanno trovato risposta le criticità
sollevate durante il Forum lavoro,
organizzato mercoledì dal Sole 24 Ore, dal
Consiglio nazionale dei consulenti e dalla
Fondazione studi di categoria (si veda Il
Sole 24 Ore di giovedì). In particolare,
resta confermato il periodo di validità del
Durc circoscritto a tre mesi. I consulenti
del lavoro, invece, chiedono l'estensione
temporale in modo che le aziende abbiano a
disposizione un periodo maggiore per
regolarizzare in modo spontaneo eventuali
irregolarità nei versamenti, dovute per
esempio a scarsa liquidità o ad altre
difficoltà temporanee. Il direttore generale
per l'Attività ispettiva, Paolo Pennesi, che
ha partecipato al Forum insieme con il
collega Fabrizio Nativi, ha condiviso la
richiesta dei consulenti.
Tuttavia, la circolare di ieri ha scelto di
confermare l'orientamento già espresso dal
ministero nel 2010. Probabilmente si è
arrivati alla conclusione che un documento
dell'amministrazione non è adeguato a
prolungare la validità del Durc. Per altro,
già durante il Forum era emersa
l'impossibilità di modificare per circolare
l'importo oltre il quale il documento di
regolarità contributiva è negativo: oggi il
limite è 100 euro. La cifra –per consulenti
e aziende– è troppo contenuta; un limite un
po' più alto cancellerebbe probabilmente i
documenti di irregolarità collegati a
piccole mancanze o distrazioni.
Quanto al periodo di validità, il ministero
del Lavoro, sulla base della circolare
35/2010, ha ribadito che per le procedure di
selezione del contraente il Durc attesta la
regolarità al momento del rilascio e ha
validità trimestrale rispetto alla gara: è
possibile far riferimento allo stesso
documento anche per aggiudicazione e firma
del contratto purché la certificazione non
sia anteriore a tre mesi. Per ogni fase di
avanzamento lavori o per lo stato finale di
regolare esecuzione occorre il relativo Durc:
su questo si può "appoggiare" il
pagamento, purché nell'arco dei tre mesi.
Nella circolare firmata ieri un capitolo è
dedicato alla «dematerializzazione»:
per risparmiare, ma anche per rendere più
efficiente la comunicazione tra
amministrazioni si dovrà utilizzare sempre
più la posta elettronica certificata, che
comunque diventerà obbligatoria dal 2013.
Infine, la circolare del ministero del
Lavoro spiega come le richieste e i
contenuti del Durc possano essere «accessibili
via web a chiunque abbia un interesse
qualificato, ivi comprese le Casse edili
abilitate». Dunque le amministrazioni
potranno organizzarsi per pubblicare sul web
le verifiche di regolarità contributiva. Il
presupposto è costituito da una previsione
contenuta nel decreto legge 201/2011, che ha
escluso (articolo 40, comma 2) le persone
giuridiche dal campo di applicazione della
privacy. La "pubblicità" riferita a
chiunque abbia un interesse qualificato
potrebbe preludere a una consultazione del
Durc anche da parte di aziende private
(articolo Il Sole 24
Ore
del 02.06.2012 - tratto da
www.ecostampa.it). |
APPALTI -
EDILIZIA PRIVATA:
Oggetto: Documento Unico di Regolarità
Contributiva (DURC) - art. 14, comma 6-bis,
D.L. n. 5/2012 conv. da L. n. 35/2012 - DURC
e autocertificazione (Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali,
circolare 01.06.2012 n. 12/2012). |
APPALTI -
EDILIZIA PRIVATA:
Oggetto: Documento Unico di Regolarità
Contributiva (circolare
31.05.2012 n. 6/2012). |
APPALTI:
In quali casi si richiede il DURC.
Domanda
Il DURC deve essere richiesto per qualsiasi
tipo di fornitura e/o prestazioni di
servizio, e quindi anche per incarichi
professionali?
Deve essere richiesto dall'Amministrazione
Pubblica d'ufficio, o si può ritenere valida
l'autocertificazione o un DURC presentato
dalla ditta?
Risposta
Il DURC non deve essere richiesto per gli
affidamenti di incarichi professionali,
trattandosi di certificazione che mira a
sanzionare, attraverso l'esclusione dalla
gara pubblica, gli imprenditori -datori di
lavoro- non in regola con i versamenti
contributivi verso i propri dipendenti, e,
quindi, in ultima analisi, a scongiurare il
lavoro nero. Il DURC non ha nulla a che
vedere nei confronti dei liberi
professionisti, i quali, peraltro, non solo
prestano la loro opera professionale
personalmente a favore dell'Ente, diventando
del tutto indifferente la presenza di
eventuali collaboratori, e, inoltre, non
hanno posizioni né INPS né INAIL e, quindi,
il DURC non può essere rilasciato.
L'art. 14, comma 6-bis, D.L. 09-02-2012, n.
5 conv. in L. 04-04-2012, n. 35 stabilisce
che "Nell'ambito dei lavori pubblici e
privati dell'edilizia, le amministrazioni
pubbliche acquisiscono d'ufficio il
documento unico di regolarità contributiva
con le modalità di cui all'articolo 43 del
testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28.12.2000,
n.445, e successive modificazioni".
In ambito lavori pubblici e privati
dell'edilizia, il DURC deve essere acquisito
d'ufficio dall'Amministrazione procedente e
non può più essere oggetto di dichiarazione
sostitutiva, in base all'esplicita
disposizione di cui all'art. 14, comma
6-bis, D.L. 09-02-2012, n. 5 conv. in L.
04-04-2012, n. 35. La norma rinvia all'art.
43, D.P.R. 28-12-2000, n. 445, al solo fine
delle modalità di acquisizione d'ufficio di
predetta certificazione.
Quindi, la disposizione è derogatoria del
regime generale che continua a trovare
applicazione per gli appalti pubblici
diversi dai lavori pubblici e privati
dell'edilizia, rappresentato dall'art. 43,
comma 1, D.P.R. 28-12-2000, n. 445 secondo
cui "1. Le amministrazioni pubbliche e i
gestori di pubblici servizi sono tenuti ad
acquisire d'ufficio le informazioni oggetto
delle dichiarazioni sostitutive di cui agli
articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i
documenti che siano in possesso delle
pubbliche amministrazioni, previa
indicazione, da parte dell'interessato,
degli elementi indispensabili per il
reperimento delle informazioni o dei dati
richiesti, ovvero ad accettare la
dichiarazione sostitutiva prodotta
dall'interessato" in combinato disposto
con l'art. 46, D.P.R. 28-12-2000, n. 445 che
sotto la rubrica "Dichiarazioni
sostitutive di certificazioni" dispone "1.
Sono comprovati con dichiarazioni, anche
contestuali all'istanza, sottoscritte
dall'interessato e prodotte in sostituzione
delle normali certificazioni i seguenti
stati, qualità personali e fatti: p)
assolvimento di specifici obblighi
contributivi con l'indicazione
dell'ammontare corrisposto" (29.05.2012
- tratto da www.ipsoa.it). |
APPALTI: La
Fondazione studi dei consulenti interviene
sull'emissione del documento di regolarità. Srl, i debiti non fermano il Durc.
Non rileva la posizione contributiva
personale dei singoli soci.
Pubblichiamo il
parere
17.05.2012 n. 17 della Fondazione studi dei consulenti
del lavoro in materia di «Durc e srl: debiti
socio non bloccano emissione».
Il quesito
A una srl unipersonale con dipendenti non
viene rilasciato il Durc per via dei debiti
pregressi del socio, che ha avuto in passato
un'attività con dipendenti come ditta
individuale. Può essere questa causa di
mancata emissione del Durc? Qual è il
rapporto tra due soggetti giuridicamente
autonomi? Quali sono le conseguenze
giuridiche di una penalizzazione della
società per un'omissione del socio?
Premessa
Per regolarità contributiva deve intendersi
la correntezza nei pagamenti e negli
adempimenti previdenziali, assistenziali e
assicurativi nonché di tutti gli altri
obblighi previsti dalla normativa vigente
riferita all'intera situazione aziendale
(salvo le specificità previste per le Casse
edili) (circolare Ministero lavoro del 30.01.2008, n. 5). L'Inps, l'Inail e la
Cassa edile sono tenuti a verificare la
regolarità dell'impresa sulla base della
rispettiva normativa di riferimento rilevati
alla data indicata nella richiesta e, ove
questa manchi, alla data di redazione del
certificato, purché nei termini stabiliti
per il rilascio o per la formazione del
silenzio assenso.
Ai fini Inps un'impresa è regolare quando
ricorrono le seguenti condizioni:
-
che sussista la correntezza degli
adempimenti mensili o, comunque, periodici;
-
che si accerti che i versamenti effettuati
corrispondano all'importo del saldo
denunciato entro il termine, a tal fine
determinato, dell'ultimo giorno del mese
successivo a quello di riferimento;
-
che non esistano inadempienze in atto;
-
che non esistano note di rettifica
notificate, non contestate e non pagate.
L'impresa è altresì regolare quando:
-
vi sia richiesta di rateazione per la quale
la Struttura periferica competente abbia
espresso parere favorevole motivato;
-
vi siano sospensioni dei pagamenti a seguito
di disposizioni legislative (es. calamità
naturali);
-
sia stata inoltrata istanza di compensazione
per la quale sia stato documentato il
credito;
-
via siano crediti iscritti a ruolo per i
quali sia stata disposta la sospensione
della cartella amministrativa o in seguito a
ricorso giudiziario.
Le società di capitali
Le società a responsabilità limitata a socio
unico è una società di capitali. Le società
di capitali sono società definite tali in
quanto in esse l'elemento del capitale ha
una prevalenza concettuale e normativa
rispetto all'elemento soggettivo
rappresentato dai soci. La partecipazione
dei soci al capitale sociale può essere
rappresentata da azioni o da quote a seconda
della specifica tipologia societaria.
Le caratteristiche delle società di capitali
sono:personalità giuridica e autonomia
patrimoniale perfetta (la società risponde
soltanto con il suo patrimonio) (art. 2331
c.c.). Fanno eccezione le sapa, dove i soci
accomandanti sono obbligati soltanto nei
limiti della quota del capitale sociale
sottoscritta, mentre i soci accomandatari
rispondono solidalmente e illimitatamente.
Con il riconoscimento della personalità
giuridica, le società (di capitali e le
cooperative) sono trattate, per legge, come
soggetti di diritto formalmente distinte
dalle persone dei soci (piena e perfetta
autonomia patrimoniale). I beni conferiti
dai soci diventano beni di proprietà della
società: questa è titolare di un proprio
patrimonio, di propri diritti e di proprie
obbligazioni distinti da quelli personali
dei soci. I creditori personali dei soci non
possono soddisfarsi sul patrimonio sociale,
né i creditori sociali possono soddisfarsi
sul patrimonio personale dei soci.
L'intervento della prassi
Sul tema oggetto del quesito è intervenuta
l'Inps con il messaggio 18.06.2010 n.
16246 con cui fornisce chiarimenti per il
rilascio del Durc in relazione alla natura
giuridica del richiedente.
Società di capitali. Nell'ambito delle
società di capitali si tratta di persone
giuridiche caratterizzate da autonomia
patrimoniale perfetta, dunque, la verifica
va effettuata sulla contribuzione per
dipendenti e collaboratori nonché ai
contributi dovuti alla gestione separata per
i compensi percepiti dall'amministratore. A
nulla rileva, in conclusione, la verifica
sulla posizione personale dei singoli soci,
in quanto la società non risponde, ai sensi
delle norme civilistiche, delle loro
irregolarità contributive.
La verifica di correntezza contributiva nei
casi di società deve essere operata per i
soci di società in nome collettivo, per il
socio accomandatario di società in
accomandita semplice e per l'amministratore
per la società a responsabilità limitata.
Pertanto nei casi di società costituita
nella forma di a responsabilità limitata e
quindi rientrante nella tipologia di società
di capitali, caratterizzata da autonomia
patrimoniale perfetta, le situazioni
patrimoniali dei soci non incidono sul
patrimonio sociale e quindi ai fini del
rilascio della correntezza contributiva la
verifica va limitata alla posizione
aziendale.
Società di persone. La regolarità
contributiva va rilasciata avendo cura di
verificare la posizione dei lavoratori
dipendenti, di eventuali collaboratori
iscritti alla gestione separata e dei
singoli soci iscritti alle diverse gestioni
dell'Istituto, diversi dall'accomandant.
Impresa individuale. Il controllo della
posizione contributiva, oltre quella dei
lavoratori dipendenti e dei collaboratori
iscritti alla gestione separata, va esteso
alla gestione previdenziale in cui è
iscritto il titolare ed eventuali suoi
coadiutori.
Soluzione al quesito
Pertanto nella società di capitale, come le
srl unipersonali, nulla rileva la verifica
sulla posizione personale dei singoli soci,
posto che la società non risponde, ai sensi
delle norme civilistiche, delle loro
irregolarità contributive, ne consegue che i
debiti pregressi della ditta individuale,
non possono inquinare eventuali nuova
società, giuridicamente distinte
(articolo ItaliaOggi
del 22.05.2012). |
APPALTI: Per
le gare non incise dalla disciplina posta
dal d.l. 2011 n. 70, spetta alla stazione
appaltante valutare se la violazione
contributiva commessa da un partecipante ed
attestata dal DURC sia grave alla luce di
tutti gli elementi di giudizio sussistenti
in concreto.
2) E’ fondato e presenta carattere
assorbente, per la dimensione sostanziale
che presenta, il secondo dei motivi
proposti, con il quale si lamenta in termini
di carenza motivazionale ed istruttoria, la
circostanza che l’amministrazione avrebbe
ritenuto grave la violazione contributiva
imputata alla ricorrente senza alcuna
concreta valutazione e limitandosi a
prendere atto del contenuto del documento
unico di regolarità contributiva.
La complessità delle questioni giuridiche
sottese alle impugnazioni in esame, rende
opportuna la ricostruzione del quadro
normativo di riferimento, distinguendo la
disciplina vigente prima e dopo l’adozione
del d.l. 13.05.2011 n. 70, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 13.05.2011,
n. 110, entrato in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione
ai sensi dell’art. 12 del decreto medesimo e
convertito in legge, con modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, della legge 12.07.2011, n. 106.
2.1) Prima della novella l’art. 38, primo
comma, lett. i), disponeva l’esclusione dalla
gara nei confronti delle imprese “i) che
hanno commesso violazioni gravi,
definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali e
assistenziali, secondo la legislazione
italiana o dello Stato in cui sono
stabiliti”.
Inoltre, sempre in relazione agli obblighi
di regolarità contributiva il terzo comma
dell’art. 38 disponeva che “resta fermo, per
l’affidatario, l’obbligo di presentare la
certificazione di regolarità contributiva di
cui all’articolo 2, del decreto legge 25.09.2002, n. 210, convertito dalla
legge 22.11.2002, n. 266 e di cui
all’articolo 3, comma 8, del decreto
legislativo 14.08.1996, n. 494 e
successive modificazioni e integrazioni”.
Il d.l. 13.05.2011 n. 70 ha tenuto ferme
le disposizioni ora viste, mentre ha
modificato –mediante la previsione
contenuta nell’art. 4, comma 2 lett. b) n.
4)- il comma 2 dell’art. 38 del codice
degli appalti, che ora reca un’espressa
disciplina del concetto di gravità della
violazione contributiva, non presente prima
della novella.
In particolare, il vigente comma 2 dell’art.
38 dispone che “ai fini del comma 1, lettera
i), si intendono gravi le violazioni
ostative al rilascio del documento unico di
regolarità contributiva di cui all’articolo
2, comma 2, del decreto-legge 25.09.2002, n. 210, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22.11.2002, n. 266; i
soggetti di cui all’articolo 47, comma 1,
dimostrano, ai sensi dell’articolo 47, comma
2, il possesso degli stessi requisiti
prescritti per il rilascio del documento
unico di regolarità contributiva”.
Il quadro normativo si completa con la
disciplina dettata dal Decreto del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale datato
24.10.2007, recante la disciplina del
c.d. documento unico di regolarità
contributiva (DURC).
Vale precisare, in primo luogo, che la
disciplina del DURC non è rilevante solo ai
fini della partecipazione ad una gara di
appalto, in quanto, ai sensi dell’art. 1 del
D.M. 2007, il possesso del DURC è richiesto
ai datori di lavoro ai fini della fruizione
dei benefici normativi e contributivi in
materia di lavoro e legislazione sociale
previsti dall'ordinamento e ai fini della
fruizione dei benefici e sovvenzioni
previsti dalla disciplina comunitaria;
inoltre, è richiesto ai datori di lavoro ed
ai lavoratori autonomi nell'ambito delle
procedure di appalto di opere, servizi e
forniture pubblici e nei lavori privati
dell'edilizia.
Ai sensi dell’art. 4 del D.M. 2007, il DURC
attesta la regolarità dei versamenti dovuti
agli Istituti previdenziali e, per i datori
di lavoro dell'edilizia, la regolarità dei
versamenti dovuti alle Casse edili; a tale
fine deve contenere, tra l’altro, la
dichiarazione di regolarità, ovvero non
regolarità contributiva, con indicazione
della motivazione o della specifica
scopertura, nonché la data di effettuazione
della verifica di regolarità.
Il decreto ministeriale individua, in modo
dettagliato e con riferimento alla
generalità delle ipotesi in cui rileva il
contenuto positivo o negativo del DURC, le
condizioni in presenza delle quali gli
Istituti Previdenziali devono attestare la
regolarità contributiva, fissandole, ai
sensi dell’art. 5 in: a) correntezza degli
adempimenti mensili o, comunque, periodici;
b) corrispondenza tra versamenti effettuati
e versamenti accertati dagli Istituti
previdenziali come dovuti; c) inesistenza di
inadempienze in atto.
Si precisa che, comunque, la regolarità
contributiva sussiste in caso di: a)
richiesta di rateizzazione per la quale
l'Istituto competente abbia espresso parere
favorevole; b) sospensioni dei pagamenti a
seguito di disposizioni legislative; c)
istanza di compensazione per la quale sia
stato documentato il credito.
Ulteriori parametri sono dettati dal comma 3
dell’art. 5, per l’ipotesi in cui la
questione della regolarità contributiva si
ponga nei confronti di una Cassa edile.
Il successivo art. 8 individua una serie di
situazioni non ostative al rilascio del DURC,
pur non essendovi certezza in ordine alla
regolarità dei versamenti contributivi,
distinguendo tra crediti iscritti a ruolo e
crediti non ancora iscritti a ruolo.
Così, si prevede che il DURC è rilasciato
anche qualora vi siano crediti iscritti a
ruolo per i quali sia stata disposta la
sospensione della cartella di pagamento a
seguito di ricorso amministrativo o
giudiziario.
Inoltre, relativamente ai crediti non ancora
iscritti a ruolo si dispone che a) in
pendenza di contenzioso amministrativo, la
regolarità può essere dichiarata sino alla
decisione che respinge il ricorso; b) in
pendenza di contenzioso giudiziario, la
regolarità è dichiarata sino al passaggio in
giudicato della sentenza di condanna, salvo
l'ipotesi in cui l'Autorità giudiziaria
abbia adottato un provvedimento esecutivo
che consente l'iscrizione a ruolo delle
somme oggetto del giudizio ai sensi
dell'art. 24 del decreto legislativo 26.02.1999, n. 46.
L’art. 8, comma 3, del DM detta una
disciplina ad hoc per gli appalti pubblici,
disponendo che “ai soli fini della
partecipazione a gare di appalto non osta al
rilascio del DURC uno scostamento non grave
tra le somme dovute e quelle versate, con
riferimento a ciascun Istituto previdenziale
ed a ciascuna Cassa edile. Non si considera
grave lo scostamento inferiore o pari al 5%
tra le somme dovute e quelle versate con
riferimento a ciascun periodo di paga o di
contribuzione o, comunque, uno scostamento
inferiore ad € 100,00, fermo restando
l'obbligo di versamento del predetto importo
entro i trenta giorni successivi al rilascio
del DURC”.
2.2) La modificazione introdotta dal d.l.
2011 n. 70 pone, in primo luogo, il problema
dell’individuazione della disciplina da
applicare nel caso in esame.
Il bando di gara è stato pubblicato nella
G.U.R.I. del 06.05.2011, pertanto, siccome
in forza dell’art. 66, comma 8, del codice
degli appalti “gli effetti giuridici che
l’ordinamento connette alla pubblicità in
ambito nazionale decorrono dalla
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana”, non è dubitabile che
la fattispecie in esame trovi la propria
disciplina nell’art. 38 del d.l.vo 163
secondo il testo vigente prima della
novella, in quanto entrata in vigore dopo la
pubblicazione del bando.
Né si può giungere a diversa conclusione
attribuendo valore interpretativo alla
novella, così da assegnarle una valenza
retroattiva, in quanto l’art. 4, comma 2,
lett. b), n. 4), del d.l. 2011 n. 70 non
integra una norma di interpretazione
autentica.
Ciò è desumibile dal comma 3 dell’art. 4 del
d.l. n. 70, a mente del quale le
disposizioni di cui al comma 2, lettere b),
si applicano alle procedure i cui bandi o
avvisi con i quali si indice una gara sono
pubblicati successivamente alla data di
entrata in vigore del decreto legge
medesimo, nonché, in caso di contratti senza
pubblicazione di bandi o avvisi, alle
procedure in cui, alla data di entrata in
vigore del decreto legge, non sono ancora
stati inviati gli inviti a presentare le
offerte.
Va, pertanto, ribadito che la nuova
disciplina contenuta nel secondo comma
dell’art. 38 del codice degli appalti non è
riferibile al caso di specie.
2.3) Una volta individuate le norme da
applicare, sorge una questione
interpretativa, essendo necessario stabilire
se, prima della novella, l’amministrazione
disponesse di poteri valutativi autonomi in
ordine alla gravità della violazione
contributiva commessa dal partecipante e,
quindi, ai fini della sua esclusione dalla
gara per difetto di un requisito di ordine
generale, o se la gravità fosse correlata ad
un parametro quantitativo prestabilito, tale
da non lasciare spazio a poteri di
apprezzamento discrezionale, con conseguente
doverosità dell’esclusione del concorrente
non in regola con i versamenti contributivi.
La questione ha dato vita ad un contrasto
giurisprudenziale, caratterizzato dalla
presenza di due orientamenti nettamente
contrapposti ed è stata oggetto di
rimessione all’Adunanza plenaria del
Consiglio di Stato, che non si è ancora
pronunciata sul punto (cfr. Consiglio di
Stato, sez. VI, ordinanza 05.03.2012, n.
1245).
Un primo orientamento esclude la titolarità
di poteri valutativi da parte della stazione
appaltante in ordine alla sussistenza in
concreto della gravità della violazione
commessa, perché, in base al decreto del
Ministero del lavoro datato 24.10.2007,
proprio la presenza di un DURC negativo alla
data di presentazione della domanda di
partecipazione alla gara, obbligherebbe la
stazione appaltante ad escludere dalla
procedura l’impresa interessata, senza
possibilità di effettuare apprezzamenti
sulla gravità degli inadempimenti.
In sostanza, l’accertamento dell’esistenza
di violazioni contributive spetta agli
Istituti Previdenziali, secondo i parametri
fissati dal D.M. del 2007, che come, già
evidenziato, specifica quale sia, ai fini
della partecipazione alle gare di appalto,
lo scostamento “non grave tra le somme
dovute e quelle versate” che non osta al
rilascio del DURC positivo, quantificandolo
in quello inferiore o pari al 5%, tra le
somme dovute e quelle versate con
riferimento a ciascun periodo di paga o di
contribuzione, o, comunque, uno scostamento
inferiore ad € 100,00.
Secondo tale impostazione il DURC negativo
non sarebbe sindacabile dalla stazione
appaltante, che dovrebbe solo prenderne
atto, adottando le conseguenti
determinazioni in punto di esclusione
dell’impresa interessata.
Di conseguenza, l’art. 38 nel subordinare
l’esclusione all’esistenza di violazioni
“gravi”, rinvierebbe per la definizione
della “gravità” al D.M. del 2007 e, quindi,
al contenuto del DURC di volta in volta
rilasciato (per questa soluzione si vedano,
tra le altre, Consiglio di Stato, sez. IV,
15.09.2010, n. 6907; Consiglio di
Stato, sez. V, 30.06.2011, n. 3912;
Consiglio di Stato, sez. V, 16.09.2011, n. 5194; Consiglio di Stato, sez. V,
12.10.2011, n. 5531).
Il Tribunale, non condivide la soluzione ora
prospettata ed aderisce alla diversa opzione
interpretativa, che riconosce, quanto meno
per le fattispecie escluse ratione temporis
dall’applicazione della novella introdotta
con il d.l. 2011 n. 70, l’esistenza di
autonomi poteri valutativi della stazione
appaltante, quanto alla gravità della
violazione contributiva accertata in capo ad
un partecipante e ai fini della sua
esclusione dalla gara.
In primo luogo, vale osservare che non è
dirimente il contenuto del D.M. del 2007, la
cui disciplina non impone la soluzione
ermeneutica prospettata dalla prima
impostazione.
Sicuramente il D.M. individua quale sia la
violazione esistente, ma non grave, che non
preclude il rilascio del DURC positivo ai
fini della partecipazione ad una gara di
appalto; tuttavia, ciò non vuol dire che
ogni altra violazione, che pure comporta il
rilascio di un DURC negativo, assurga per
ciò solo al rango di gravità cui si
riferisce l’art. 38, primo comma lett. i),
del codice degli appalti e determini
automaticamente l’esclusione dalla gara.
Difatti, l’art. 38 non richiama, ai fini
della determinazione della nozione di
gravità, i contenuti del D.M. 2007, sicché
la tesi che estende il concetto di gravità
emergente dal D.M. anche ai fini della
verifica della sussistenza dei requisiti di
ordine generale di cui all’art. 38 non
poggia su alcuna previsione normativa.
Più in generale, la disciplina del DM 2007 è
tesa a regolare il comportamento degli
Istituti Previdenziali, al fine di stabilire
in presenza di quali situazioni debba essere
rilasciato il DURC positivo, mentre non si
rivolge alle stazioni appaltanti e non è
diretto, né ad escluderne, né a limitarne i
poteri valutativi quanto alla sussistenza
dei requisiti di ordine generale.
Né l’autonomia dei poteri valutativi della
stazione appaltante si traduce in un
sindacato, da parte sua, del contenuto del
DURC, così da interferire con i poteri di
accertamento della regolarità contributiva
assegnati agli Istituti Previdenziali,
giacché la valutazione che l’art. 38 rimette
all’amministrazione attiene alla gravità
della violazione e non alla circostanza che
essa sia o meno sussistente.
L’unica interferenza astrattamente
configurabile tra i due diversi profili
attiene all’ipotesi in cui esiste in
concreto una violazione contributiva, che,
però, non eccede i limiti posti dall’art. 8,
comma 3, del D.M. 2007 e, quindi, conduce al
rilascio di un DURC positivo.
L’interferenza è solo apparente, perché
nell’ipotesi ora prospettata la violazione,
pur commessa in concreto, non è rilevante
giuridicamente ai fini della partecipazione
ad una gara di appalto e, sempre a tali
fini, conduce ad un DURC positivo, sicché la
stazione appaltante non può neppure ritenere
esistente una violazione contributiva, al di
fuori di ogni apprezzamento sulla gravità.
Ne deriva che anche in questo caso i poteri
valutativi della stazione appaltante non
interferiscono con gli accertamenti degli
Istituti Previdenziali, poiché
l’amministrazione si trova di fronte ad un
DURC positivo, in ragione del fatto che la
violazione contributiva commessa non è tale
ai fini della partecipazione ad una gara di
appalto, sicché deve prenderne atto, con
conseguente mancanza del presupposto per la
valutazione di gravità.
In via di ulteriore precisazione è opportuno
chiarire che il profilo ora esposto non
comporta una generalizzata insindacabilità
del DURC.
Invero, la produzione della certificazione
INPS attestante la regolarità contributiva
dell'impresa partecipante alla gara di
appalto costituisce uno dei requisiti posti
dalla normativa in materia di appalti
pubblici ai fini della ammissione alla gara,
sicché appartiene alla cognizione del
giudice amministrativo, in giurisdizione
esclusiva, anche la verifica della
regolarità di una certificazione costituente
specifico requisito per la partecipazione
alla gara e posta a fondamento delle
successive determinazioni della stazione
appaltante (cfr. Cass. Civ., SS. UU.,
ordinanza 11.12.2007, n. 25818; Cass.
Civ., SS. UU., 09.02.2011, n. 3169).
L’esistenza di autonomi poteri valutativi
della stazione appaltante, in ordine alla
gravità della violazione contributiva
commessa dal partecipante ed emergente dal
DURC, trova conferma nel contenuto dello
stesso art. 38, laddove distingue
l’apprezzamento della regolarità
contributiva del partecipante alla gara
dall’accertamento della regolarità medesima
in capo all’aggiudicatario.
Invero, l'art. 38 del d.l.vo 2006 n. 163
introduce una differenza tra la regolarità
contributiva richiesta al partecipante alla
gara ai sensi del comma 1, lettera i) e la
regolarità contributiva richiesta
all'aggiudicatario al fine della stipula del
contratto.
Infatti, il concorrente, ai sensi di detta
norma, può essere escluso solo in presenza
di gravi violazioni, definitivamente
accertate, sicché le violazioni non gravi, o
ancora non definitive, non sono causa di
esclusione.
Al contrario, al fine della stipula del
contratto, il comma 3 dell’art. 38 impone
all'affidatario di presentare la
certificazione di regolarità contributiva ai
sensi dell'art. 2, del d.l. 2002 n. 210, il
quale, a sua volta, prevede il rilascio del
DURC, che attesta contemporaneamente la
regolarità contributiva quanto agli obblighi
nei confronti dell'I.N.P.S., dell'I.N.A.I.L.
e delle Casse edili.
Ne deriva che, mentre in sede di verifica
dei requisiti di ordine generale, il
concorrente può essere escluso soltanto
quando la stazione appaltante valuta,
autonomamente dalle risultanze negative del
DURC, il suo debito contributivo come grave
e definitivamente accertato, perché non
esistono elementi concreti che possano
condurre a diversa conclusione, viceversa,
prima della stipulazione del contratto, il
soggetto individuato come aggiudicatario
deve esibire un DURC positivo, dal quale
emerga la sua regolarità contributiva, senza
che residuino poteri valutativi della
stazione appaltante (cfr. in argomento
Consiglio di Stato, sez. V, 07.07.2011,
n. 4053).
Si badi che, in tale caso, il vincolo per
l’amministrazione ad attenersi alla
risultanze del DURC deriva dall’espressa
previsione normativa del terzo comma
dell’art. 38, relativo alla regolarità
contributiva dell’aggiudicatario, previsione
che difetta rispetto alla regolarità dei
soli partecipanti alla gara, per i quali la
lettera i) del primo comma dell’art. 38
impone all’amministrazione di apprezzare la
gravità della violazione commessa.
Insomma, il legislatore, mentre in sede di
accertamento dei requisiti di ordine
generale, privilegia una scelta elastica,
rimettendo alla valutazione
dell’amministrazione la gravità o meno della
violazione, al contrario una volta
individuato il contraente, mediante
l’aggiudicazione, pretende una sua piena
regolarità contributiva, senza possibilità
di valutazioni ulteriori, perché si tratta
di assicurare la completa affidabilità e
solidità finanziaria della controparte
contrattuale, solidità esclusa a priori
verso l’aggiudicatario che presenta
irregolarità contributive.
La scelta del legislatore di attribuire
poteri valutativi discrezionali alla
stazione appaltante in ordine alla gravità
della violazione contributiva è coerente con
la normativa comunitaria, che rispetto al
profilo in esame assume una posizione
neutrale.
L’art. 45, comma 2, della direttiva 2004 n.
18 prevede che “può essere escluso” dalla
partecipazione all'appalto ogni operatore
economico “che non sia in regola con gli
obblighi relativi al pagamento dei
contributi previdenziali e assistenziali
secondo la legislazione del paese dove è
stabilito o del paese dell'amministrazione
aggiudicatrice”.
E’ evidente che la disposizione, nella parte
in cui prevede una possibilità di scelta
rispetto alla configurazione di una certa
causa di esclusione, si rivolge al
legislatore nazionale, che può decidere di
introdurla o meno, mentre non pone
preclusioni in ordine al carattere rigido o
elastico della formulazione della causa di
esclusione nel singolo Stato, ossia non
stabilisce a priori se la particolare
fattispecie di esclusione debba correlarsi o
meno a poteri valutativi della stazione
appaltante.
In tale senso, anche la Corte di Giustizia
considera -seppure in relazione alle
previgenti disposizioni della direttiva
92/50/CEE in materia di appalti pubblici di
servizi, la quale per il profilo in esame
dettava norme sostanzialmente sovrapponibili
a quelle della direttiva 2004 n. 18- che,
salvo il limite dell’impossibilità di
prevedere cause di esclusione diverse da
quelle ivi indicate e di rispetto dei
principi generali di trasparenza e di parità
di trattamento, il legislatore statale ha
facoltà di inserirle con un grado di rigore
variabile, in funzione di considerazioni di
ordine giuridico, economico o sociale
prevalenti a livello nazionale (cfr. Corte
di Giustizia delle Comunità Europee, sent. 09.02.2006 in Cause riunite C- 226/04 e
C- 228/04).
A ben vedere, la novella introdotta dal d.l.
2011 n. 70 conforta la tesi che riconosce
autonomi poteri valutativi in capo alla
stazione appaltante rispetto alla gravità
della violazione contributiva.
Invero, il legislatore modificando il
secondo comma dell’art. 38 ha cristallizzato
il concetto di gravità, ancorandolo alle
violazioni ostative al rilascio del
documento unico di regolarità contributiva
di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto
legge 25.09.2002, n. 210 e così
escludendo, per il futuro, l’esistenza di
poteri discrezionali in capo
all’amministrazione.
Proprio la circostanza che il legislatore
sia intervenuto espressamente, al fine di
introdurre un meccanismo rigido, tale da
escludere un potere di apprezzamento da
parte delle stazioni appaltanti, conferma
che, per il periodo anteriore alla novella,
l’art. 38 lett. i) configura l’esistenza di
un tale potere di apprezzamento.
Va, pertanto, ribadito, in conformità
all’orientamento giurisprudenziale condiviso
dal Tribunale, che, per le gare non incise
dalla disciplina posta dal d.l. 2011 n. 70,
spetta alla stazione appaltante valutare se
la violazione contributiva commessa da un
partecipante ed attestata dal DURC sia grave
alla luce di tutti gli elementi di giudizio
sussistenti in concreto (cfr. per tale
impostazione si vedano, tra le altre,
Consiglio di Stato, sez. V, 16.09.2011, n. 5186; Consiglio di Stato, sez. V,
07.07.2011, n. 4053; Consiglio di Stato,
sez. IV, 24.02.2011, n. 1228;
Consiglio di Stato, sez. VI, 04.08.2009, n.
4907; Consiglio di Stato, sez. V,
30.09.2009, n. 5896)
(TAR Lombardia-Milano, Sez. III,
sentenza 11.05.2012 n. 1341 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
APPALTI:
Oggetto: DURC negli appalti (Consorzio dei Comuni
Trentini,
circolare 09.05.2012 n. 21/2012). |
APPALTI - INCARICHI PROGETTUALI: Contratti
pubblici. Regime documento unico di
regolarità contributiva e irregolarità
contributiva verso INARCASSA.
La normativa vigente
definisce il documento unico di regolarità
contributiva (DURC) quale certificato che
attesta contestualmente la regolarità di un
operatore economico per quanto concerne gli
adempimenti, specificamente, INPS, INAIL,
nonché cassa edile per i lavori, verificati
sulla base della rispettiva normativa di
riferimento e statuisce l'intervento
sostitutivo della stazione appaltante
espressamente nei confronti di detti
istituti previdenziali in caso di
inadempienza contributiva dell'esecutore e
del subappaltatore accertata con il DURC
(art. 4, comma 2, D.P.R. n. 207/2010).
In considerazione della specificità della
norma richiamata ed in assenza, altresì, di
indicazioni da parte delle autorità
competenti che in qualche modo estendano
l'ambito dell'intervento sostitutivo, ivi
previsto, sembra non potersi sostenere una
sua applicazione, per analogia, all'ipotesi
di irregolarità contributiva verso INARCASSA.
---------------
L'Ente riferisce di dover procedere alla
liquidazione del saldo del corrispettivo
spettante ad un professionista incaricato
della direzione di lavori pubblici, di cui
ha accertato l'irregolarità contributiva
INARCASSA; chiede, dunque, l'Ente se debba
essere applicato, per analogia, il dettato
normativo di cui all'articolo 4, commi 2 e
3, del D.P.R. n. 207/2010, in materia di
intervento sostitutivo della stazione
appaltante, in caso di inadempienza
contributiva, precisando che il
professionista non ha dipendenti.
Sentito il Servizio lavori pubblici, della
Direzione centrale infrastrutture, mobilità,
pianificazione territoriali e lavori
pubblici, si esprimono le seguenti
considerazioni.
Le norme cui fa riferimento l'Ente
concernono la materia della regolarità
contributiva, a tutela dei lavoratori, in
particolare il regime del Documento unico di
regolarità contributiva (DURC).
L'art. 6, D.P.R. n. 207/2010, definisce il
documento unico di regolarità contributiva,
quale certificato che attesta
contestualmente la regolarità di un
operatore economico per quanto concerne gli
adempimenti, specificamente, INPS, INAIL,
nonché cassa edile per i lavori, verificati
sulla base della rispettiva normativa di
riferimento.
La medesima norma disciplina, inoltre, ai
commi 3 e 4, le fasi in cui le
amministrazioni aggiudicatrici acquisiscono
d'ufficio il documento unico di regolarità
contributiva in corso di validità[1]: per la
verifica della dichiarazione sostitutiva
relativa al requisito di cui all'art. 38,
comma 1, lett. i), D.Lgs. n. 163/2006[2];
per l'aggiudicazione del contratto; per la
stipula del contratto; per il pagamento
degli stati avanzamento lavori o delle
prestazioni relative a servizi e forniture;
per il certificato di collaudo, di regolare
esecuzione, di verifica di conformità, per
l'attestazione di regolare esecuzione e per
il pagamento del saldo finale (art. 6, comma
3, D.P.R n. 207/2010)[3].
Il comma 2, dell'art. 4, D.P.R. n. 207/2010,
dispone che, qualora, nelle ipotesi di cui
ai commi 3 e 4 del richiamato art. 6, il
DURC acquisito riveli un'inadempienza
contributiva relativa a uno o più soggetti
impiegati nell'esecuzione del contratto, le
amministrazioni aggiudicatrici trattengono
dal certificato di pagamento l'importo
corrispondente all'inadempienza, e
dispongono il pagamento di quanto dovuto
direttamente agli enti previdenziali e
assicurativi.
Il successivo comma 3 prevede, inoltre, in
ogni caso, delle ritenute dello 0,50%
sull'importo netto progressivo delle
prestazioni, che possono essere svincolate
soltanto in sede di liquidazione finale,
previo rilascio del documento unico di
regolarità contributiva.
Ciò premesso e venendo al caso di specie
riguardante l'applicazione, o meno, in via
analogica, della previsione di cui all'art.
4, comma 2, D.P.R. n. 207/2010, relativa
all'intervento sostitutivo
dell'amministrazione aggiudicatrice, al caso
di irregolarità contributiva accertata
specificamente verso INARCASSA, Cassa
Nazionale di Previdenza ed Assistenza per
gli Ingegneri ed Architetti Liberi
Professionisti, si esprime quanto segue.
Per gli appalti di servizi attinenti
all'ingegneria ed all'architettura, la
vigente normativa impone la verifica della
regolarità contributiva in relazione alla
fase di affidamento dell'incarico (art. 90,
comma 7, D.Lgs. n. 163/2006), senza recare
ulteriori disposizioni per l'intervento
sostitutivo della stazione appaltante in
caso di inadempienza contributiva.
In considerazione della specificità della
previsione di cui all'art. 4, comma 2,
D.P.R. n. 207/2010, statuente l'intervento
sostitutivo dell'amministrazione
aggiudicatrice espressamente nel caso di
irregolarità contributiva verso INPS, INAIL
e cassa edile per i lavori, ed in assenza,
altresì, di indicazioni da parte delle
autorità competenti che in qualche modo
estendano l'ambito di detto intervento
sostitutivo, sembra non potersi sostenere
una sua applicazione, per analogia,
all'ipotesi di irregolarità contributiva
verso INARCASSA.
Per completezza di analisi, si segnala che
l'irregolarità contributiva verso INARCASSA
può avere delle conseguenze per i pagamenti
da effettuare da parte delle pubbliche
amministrazioni, in relazione all'importo e
qualora INARCASSA si sia attivata per la
riscossione dei contributi insoluti. L'art.
48-bis, D.P.R. n. 602/1973, introdotto
dall'art. 2, comma 9, D.L. n. 262/2006,
convertito, con modificazioni, in L. n.
286/2006, stabilisce, infatti, che 'le
amministrazioni pubbliche e le società a
prevalente partecipazione pubblica, prima di
effettuare, a qualunque titolo, il pagamento
di un importo superiore a diecimila euro,
verificano, anche in via telematica, se il
beneficiario è inadempiente all'obbligo di
versamento derivante dalla notifica di una o
più cartelle di pagamento per un ammontare
complessivo pari almeno a tale importo e, in
caso affermativo, non procedono al pagamento
e segnalano la circostanza all'agente della
riscossione competente per territorio, ai
fini dell'esercizio dell'attività di
riscossione delle somme iscritte a ruolo'[4].
---------------
[1] Il ministero del lavoro della salute
e delle politiche sociali, nel ricordare
che, ai sensi dell'art. 2, D.M. 24.10.2007,
il DURC è rilasciato dall'INPS e dall'INAIL
'e, previa convenzione con i predetti Enti,
dagli altri Istituti previdenziali che
gestiscono forme di assicurazione
obbligatoria', ha chiarito che, per i
lavoratori eventualmente iscritti presso
enti previdenziali diversi dall'INPS e dall'NAIL,
nelle more della stipulazione della predetta
convenzione, la certificazione attestante la
regolarità contributiva andrà richiesta
direttamente a tali Enti, tenuti a
rilasciarla (Cfr.: MLPS interpello n.
9/2009).
[2] La norma richiamata richiede per i
soggetti che partecipano alle procedure di
affidamento delle concessioni e degli
appalti di lavori, forniture e servizi, pena
esclusione, il non aver commesso violazioni
gravi, definitivamente accertate, alle norme
in materia di contributi previdenziali e
assistenziali, secondo la legislazione
italiana o dello Stato in cui sono
stabiliti.
[3] Il comma 4, dell'art. 6, D.P.R. n.
207/2010, prevede che, ferme restando le
ipotesi di acquisizione del DURC per la
stipula del contratto e per il pagamento
degli stati avanzamento lavori o delle
prestazioni relative a servizi e forniture,
'qualora tra la stipula del contratto e il
primo stato di avanzamento dei lavori di cui
all'art. 194, o il primo accertamento delle
prestazioni effettuate relative a forniture
e servizi di cui all'art. 307, comma 2,
,ovvero tra due successivi stati di
avanzamento dei lavori o accertamenti delle
prestazioni effettuate relative a forniture
e servizi, intercorra un periodo superiore a
centottanta giorni, le amministrazioni
aggiudicatrici acquisiscono il documento
unico di regolarità contributiva relativo
all'esecutore ed ai subappaltatori entro i
trenta giorni successivi alla scadenza dei
predetti centottanta giorni; entro il
medesimo termine, l'esecutore ed i
subappaltatori trasmettono il documento
unico di regolarità contributiva ai soggetti
di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b),
che non sono un'amministrazione
aggiudicatrice'.
[4] Si ricorda che a norma dell'art. 17, L.
n. 6/1981, Norme in materia di previdenza
per gli ingegneri e gli architetti,
INARCASSA ha facoltà di procedere alla
riscossione dei contributi insoluti, delle
sanzioni e dei relativi interessi a mezzo
ruoli da essa compilati e resi esecutivi
dalla intendenza di finanza competente per
territorio e da porre in riscossione secondo
le norme previste per la riscossione delle
imposte dirette
(07.05.2012 - link a
www.regione.fvg.it). |
APPALTI: Appalti,
il Consiglio di stato sulla regolarità contributiva. Durc insindacabile.
Le verifiche competono agli enti.
Il Durc si applica e non si discute. Almeno
per la stazione appaltante. E ciò anche
prima che entrasse in vigore il dl sviluppo.
Non spetta a chi dà il via alla procedura
verificare la regolarità contributiva di chi
partecipa alla gara; compete invece agli
enti previdenziali controllare la
sussistenza di eventuali gravi violazioni in
materia che impediscono alle aziende di
aggiudicarsi contratti pubblici.
L'adunanza
plenaria del Consiglio di Stato ha sciolto
il contrasto giurisprudenziale con la,
sentenza 04.05.2012 n. 8, ribadendo che
l'insindacabilità del Durc, il Documento
unico di regolarità contributiva, affermata
dal decreto sviluppo, che ha modificato il
codice degli appalti vale anche per le
controversie anteriori al 14/05/2011, data di
entrata in vigore del dl 70/2011. Questo non
perché la norma sia retroattiva:
semplicemente perché è stato il legislatore
ad aderire all'orientamento
giurisprudenziale formatosi fra i Tar e
Palazzo Spada. Resta definitivamente
chiarito che la mancanza di Durc comporta
una presunzione legale «iuris et de iure» di
gravità delle violazioni previdenziali. Ma
ora il Consiglio di stato mette una parola
definitiva per l'enorme contenzioso aperto
prima dell'intervento del governo. E il
merito è di un decreto del ministero del
lavoro che risale al 2007: se prima del
provvedimento poteva esserci un dubbio se vi
fosse o meno automatismo nella valutazione
di gravità delle violazioni previdenziali da
parte della stazione appaltante, dopo
l'emanazione del dm risulta chiaro che la
valutazione di gravità o meno della
infrazione previdenziale è riservata agli
enti previdenziali. Tanto che se la
violazione è ritenuta non grave, il Durc è
rilasciato con esito positivo, mentre accade
il contrario se l'infrazione risulta grave.
E la valutazione compiuta dagli enti
previdenziali è vincolante per le stazioni
appaltanti e preclude ogni altra verifica
(articolo ItaliaOggi
del 22.05.2012 - link a
www.corteconti.it). |
APPALTI: In
sede di applicazione dell’art. 38, co. 1,
lett. i), d.lgs. n. 163 del 2006, e anche
per le gare bandite prima dell’entrata in
vigore del d.l. n. 70 del 2011, la
sussistenza di una ‘violazione grave’,
definitivamente accertata, delle
disposizioni in materia previdenziale e
assistenziale non può essere valutata caso
per caso dalla stazione appaltante, poiché
la relativa verifica rientra nell’ambito
delle competenze degli istituti di
previdenza, le cui certificazioni (sul
d.u.r.c.) non possono essere sindacate nel
corso della gara d’appalto.
L’assenza del requisito della regolarità
contributiva, alla data di scadenza del
termine di presentazione dell’offerta,
comporta l’esclusione del concorrente, che
non può avvalersi di una successiva
regolarizzazione della sua posizione.
La sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 8 del
2012 ha esaminato l’evoluzione della
normativa e della giurisprudenza in tema di
dichiarazione dei partecipanti alle gare
d’appalto, riguardanti la regolarità dei
pagamenti dei contributi previdenziali e
assistenziali.
Superando le diversità delle normative
precedentemente in vigore, il Codice dei
contratti pubblici del 2006 aveva già
previsto che l’esclusione del partecipante
si ha solo quando vi è una ‘grave
violazione’.
Al riguardo, erano sorte però discussioni
sulla sussistenza o meno del potere della
stazione appaltante di pronunciarsi sulla
gravità della violazione.
La giurisprudenza e l’Autorità di vigilanza
si erano già espresse nel senso della
insussistenza di tale potere, ciò che è
stato poi disposto sul piano normativo dal
d.l. n. 70 del 2011, poi convertito nella l.
n. 106 del 2011.
Quanto alla impossibilità che una
regolarizzazione ‘tardiva’ possa
consentire la partecipazione alla gara,
l’Adunanza Plenaria ha ribadito il
consolidato orientamento in materia del
Consiglio di Stato (cfr. sez. VI,
12.01.2011, n. 104; sez. VI, 05.07.2010, n.
4243)
(Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria,
sentenza 04.05.2012 n. 8 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
APPALTI:
Nessuna competenza per la
stazione appaltante sulla valutazione del
durc.
Le stazioni appaltanti
in ordine al requisito della regolarità
contributiva non hanno né la competenza né
il potere di valutare i dati risultanti dal
d.u.r.c., ma devono attenersi alle
valutazioni dei competenti enti
previdenziali.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, c.
1, lett. i), d.lgs. n. 163 del 2006, anche
nel testo vigente anteriormente al d.l. n.
70 del 2011, secondo cui costituiscono causa
di esclusione dalle gare di appalto le gravi
violazioni alle norme in materia
previdenziale e assistenziale, la nozione di
"violazione grave" non è rimessa alla
valutazione caso per caso della stazione
appaltante, ma si desume dalla disciplina
previdenziale, e in particolare dalla
disciplina del documento unico di regolarità
contributiva; ne consegue che la verifica
della regolarità contributiva delle imprese
partecipanti a procedure di gara per
l'aggiudicazione di appalti con la pubblica
amministrazione è demandata agli istituti di
previdenza, le cui certificazioni (d.u.r.c.)
si impongono alle stazioni appaltanti, che
non possono sindacarne il contenuto.
Aggiungono i giudici del Consiglio di Stato
che se prima del decreto del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale 24.10.2007
poteva essere dubbio se vi fosse o meno
automatismo nella valutazione di gravità
delle violazioni previdenziali da parte
della stazione appaltante, dopo il d.m. del
2007, risulta chiaro che la valutazione di
gravità o meno della infrazione
previdenziale è riservata agli enti
previdenziali.
Invero, se la violazione è ritenuta non
grave, il d.u.r.c. viene rilasciato con
esito positivo, il contrario accade se la
violazione è ritenuta grave. I giudici di
Palazzo Spada non hanno pertanto condiviso
la prospettazione, riportata nell’ordinanza
di rimessione, secondo cui il citato d.m.
del 2007 non costituisce atto attuativo del
codice appalti, con la conseguenza che la
valutazione di gravità compiuta alla luce di
tale d.m. non sarebbe automaticamente
vincolante per la stazione appaltante.
Secondo gli stesso giudici, infatti, il
codice appalti si inserisce, come parte del
tutto, in un sistema normativo unitario,
sicché le nozioni da esso utilizzate e da
esso non definite, -come nel caso della “violazione
previdenziale grave” non possono che
essere desunte dall’ordinamento giuridico
nel suo complesso, e segnatamente dallo
specifico settore da cui le nozioni sono
tratte e definite (commento tratto da
www.documentazione.ancitel.it - Consiglio di Stato,
Adunanza Plenaria,
sentenza 04.05.2012 n. 8 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
APPALTI - EDILIZIA PRIVATA: Il
Durc dalla cassa edile. Il rilascio solo se
l'ente ha valenza nazionale. Il ministero
chiarisce i requisiti richiesti: reciprocità
e rappresentatività.
Il Durc è un'esclusiva
delle casse edili. Infatti, non può essere
emesso da organismi operativi al solo
livello territoriale, non costituiti sulla
base di ccnl comparativamente più
rappresentativi e non in possesso di
collegamento con la Cnce (che garantisce
l'osservanza del principio di reciprocità
tra le diverse casse edili provinciali).
A precisarlo è il Ministero del Lavoro nella
nota 02.05.2012 n.
8367 di prot., in risposta alle
richieste di chiarimenti in merito ai
criteri di individuazione delle casse edili
ai fini della verifica della legittimazione
al rilascio del documento unico di
regolarità contributiva.
Enti bilaterali.
Il ministero ribadisce, prima di tutto, che
ai fini della costituzione di un ente
bilaterale (qual è una cassa edile)
legittimato allo svolgimento dell'attività
certificativa, la fonte normativa di
riferimento è l'articolo 2, lettera h, del
dlgs n. 276/2003 (riforma Biagi), il quale
individua tali organismi come quelli «costituiti
a iniziativa di una o più associazioni dei
datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative»;
nonché il dm 24.10.2007, attuativo della
legge n. 296/2006, il quale specifica che il
requisito della maggiore rappresentatività
comparata deve essere posseduto da ciascuna
organizzazione, sia datoriale sia sindacale,
che concorre alla costituzione della cassa
edile (articolo 2, comma 2).
Principio di reciprocità.
In secondo luogo, aggiunge il ministero, le
casse abilitate sono quelle che osservano il
cosiddetto principio di reciprocità in base
al quale, al fine di armonizzare le
dichiarazioni di regolarità contributiva
rilasciate dalle diverse casse edili
operanti sul territorio nazionale, si ha un
reciproco riconoscimento dei versamenti
operati presso ciascuna di esse.
Si tratta, precisa il ministero, di un
requisito imprescindibile poiché il dlgs n.
163/2006 stabilisce che «le casse edili
che non applicano la reciprocità con altre
case edili regolarmente costituite non
possono rilasciare dichiarazioni liberatorie
di regolarità contributiva» (articolo
252, comma 5). Tale principio, spiega il
ministero, è oggi assicurato attraverso la
cooperazione telematica con la commissione
nazionale paritetica per le casse edili (Cnce).
L'esclusiva delle casse
edili.
In conclusione, il ministero spiega che il
possesso dei predetti requisiti è «elemento
di carattere costitutivo ai fini della
possibilità per le casse di svolgere gli
adempimenti certificativi» legati alla
regolarità contributiva (Durc).
Ne deriva che gli organismi che non ne sono
in possesso, perché operanti al solo livello
territoriale, non costituiti da contratti
collettivi stipulati dalle organizzazioni
comparativamente più rappresentative e non
in possesso del requisito della reciprocità
assicurato dal collegamento con la Cnce, «non
possono definirsi casse edili ai sensi del
dlgs n. 276/2003 e, conseguentemente, non
possono rilasciare il Durc». Pertanto,
eventuali attestazioni di regolarità
rilasciate da tali casse devono considerarsi
giuridicamente inefficaci a tutti gli
effetti di legge
(articolo ItaliaOggi
del 03.05.2012). |
APPALTI:
I. Filippetti,
Irregolarità del DURC e intervento
sostitutivo della stazione appaltante
(link a www.diritto.it). |
APPALTI: Per
"Documento unico di regolarità contributiva"
(d.u.r.c.) si intende il
certificato che attesta contestualmente la
regolarità di un operatore economico per
quanto concerne i versamenti dovuti a INPS,
INAIL, nonché Cassa Edile per i lavori
dell’edilizia, verificati sulla base della
rispettiva normativa di riferimento.
L’articolo 16-bis, comma 10, decreto legge
n. 185/2008, così come modificato dalla
legge di conversione n. 2/2009, stabilisce
che le Stazioni appaltanti acquisiscono
d’ufficio il DURC, anche attraverso gli
strumenti informatici, dagli istituti o
dagli enti abilitati al rilascio in tutti i
casi in cui è richiesto dalla legge.
Muovendo da tale presupposto, la
giurisprudenza ha chiarito che, ai sensi
dell'art. 16-bis, comma 10, d.l. 29.11.2008 n. 185, conv. nella l. 28.01.2009
n. 2, il procedimento di rilascio del DURC è
stato semplificato attraverso l'introduzione
dell'obbligo in capo alle stazioni
appaltanti pubbliche di acquisirlo
d'ufficio, anche attraverso strumenti
informatici, dagli istituti o dagli enti
abilitati al rilascio in tutti i casi in cui
è richiesto dalla legge, sicché l'obbligo
(illegittimo) fissato dal bando di gara di
produrre il d.u.r.c. va ritenuto assorbito
dalla generica dichiarazione di essere in
regola con le norme in materia di contributi
previdenziali ed assistenziali, ferma
restando la richiamata acquisizione
d'ufficio che la stazione appaltante potrà
disporre.
Ciò detto, i rilievi mossi da parte
ricorrente si appalesano infondati:
- sotto il primo profilo, perché il d.m. 24.10.2007 ha finito per disciplinare il d.u.r.c. in termini generali, quale che sia
lo scopo per cui il d.u.r.c. è richiesto,
compreso il d.u.r.c. necessario per
l'affidamento di appalti pubblici,
indipendentemente dalla circostanza che
l'art. 1 continui a distinguere le varie
ipotesi, stabilendo che "il possesso del
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)
è richiesto ai datori di lavoro ai fini
della fruizione dei benefici normativi e
contributivi in materia di lavoro e
legislazione sociale previsti
dall'ordinamento nonché ai fini della
fruizione dei benefici e sovvenzioni
previsti dalla disciplina comunitaria" ed
invece "ai sensi della vigente normativa il
DURC è inoltre richiesto ai datori di lavoro
ed ai lavoratori autonomi nell'ambito delle
procedure di appalto di opere, servizi e
forniture pubblici e nei lavori privati
dell'edilizia".
L’art. 16-bis, comma 10, del D.L. n. 185/2008 (Misure urgenti per il
sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e
impresa e per ridisegnare in funzione
anti-crisi il quadro strategico nazionale),
inserito dalla legge di conversione
n. 2/2009, così recita: “In attuazione dei
principi stabiliti dall'articolo 18, comma
2, della legge 07.08.1990, n. 241 e
successive modificazioni, e dall'articolo
43, comma 5, del testo unico delle
disposizioni legislative e rego-lamentari in
materia di documentazione amministrativa, di
cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28.12.2000, n. 445, le
stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono
d'ufficio, anche attraverso strumenti
informatici, il documento unico di
regolarità contributiva (DURC) dagli
istituti o dagli enti abilitati al rilascio
in tutti i casi in cui è richiesto dalla
legge”.
La disposizione in questione si applica
anche in Sicilia, in quanto costituisce
applicazione della Legge 241/1990, per come
recepita nella Regione con legge reg.
n. 10/1991 (cfr. Tar Palermo, Ord. n. 1036 del
2009).
Quindi, essendo comunque onere della
Stazione appaltante acquisire d’ufficio il
DURC, i rilievi di inidoneità non assumono
valore nel senso evidenziato da parte
ricorrente.
Sul punto cfr. Tar Catania n. 116 del 2012
che il Collegio condivide e fa propria e che
così recita:
<<Quanto al primo motivo di ricorso (con il
quale si sostiene che il DURC prodotto in
gara dalla aggiudicataria, oltre ad essere
incompleto per la dicitura che l’INPS “non
si è pronunciato”, sarebbe irregolare sotto
il profilo della tipologia per la quale è
stato richiesto, cioè “ per agevolazioni,
finanziamenti, sovvenzioni e agevolazioni”),
il Collegio lo ritiene infondato.
Per "Documento unico di regolarità
contributiva" (d.u.r.c.) si intende il
certificato che attesta contestualmente la
regolarità di un operatore economico per
quanto concerne i versamenti dovuti a INPS,
INAIL, nonché Cassa Edile per i lavori
dell’edilizia, verificati sulla base della
rispettiva normativa di riferimento.
L’articolo 16-bis, comma 10, decreto legge
n. 185/2008, così come modificato dalla
legge di conversione n. 2/2009, stabilisce
che le Stazioni appaltanti acquisiscono
d’ufficio il DURC, anche attraverso gli
strumenti informatici, dagli istituti o
dagli enti abilitati al rilascio in tutti i
casi in cui è richiesto dalla legge.
Muovendo da tale presupposto, la
giurisprudenza ha chiarito che, ai sensi
dell'art. 16-bis, comma 10, d.l. 29.11.2008 n. 185, conv. nella l. 28.01.2009
n. 2, il procedimento di rilascio del DURC è
stato semplificato attraverso l'introduzione
dell'obbligo in capo alle stazioni
appaltanti pubbliche di acquisirlo
d'ufficio, anche attraverso strumenti
informatici, dagli istituti o dagli enti
abilitati al rilascio in tutti i casi in cui
è richiesto dalla legge, sicché l'obbligo
(illegittimo) fissato dal bando di gara di
produrre il d.u.r.c. va ritenuto assorbito
dalla generica dichiarazione di essere in
regola con le norme in materia di contributi
previdenziali ed assistenziali, ferma
restando la richiamata acquisizione
d'ufficio che la stazione appaltante potrà
disporre (TAR Sicilia Palermo, sez. III,
26.10.2010 , n. 13564).
Ciò detto, i rilievi mossi da parte
ricorrente si appalesano infondati:
- sotto il primo profilo, perché il d.m. 24.10.2007 ha finito per disciplinare il d.u.r.c. in termini generali, quale che sia
lo scopo per cui il d.u.r.c. è richiesto,
compreso il d.u.r.c. necessario per
l'affidamento di appalti pubblici,
indipendentemente dalla circostanza che
l'art. 1 continui a distinguere le varie
ipotesi, stabilendo che "il possesso del
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)
è richiesto ai datori di lavoro ai fini
della fruizione dei benefici normativi e
contributivi in materia di lavoro e
legislazione sociale previsti
dall'ordinamento nonché ai fini della
fruizione dei benefici e sovvenzioni
previsti dalla disciplina comunitaria" ed
invece "ai sensi della vigente normativa il
DURC è inoltre richiesto ai datori di lavoro
ed ai lavoratori autonomi nell'ambito delle
procedure di appalto di opere, servizi e
forniture pubblici e nei lavori privati
dell'edilizia" (in termini, TAR Calabria
Reggio Calabria, 23.03.2010, n. 291)>>
(TAR Sicilia-Catania, Sez. IV,
sentenza 26.04.2012 n. 1158 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
EDILIZIA PRIVATA:
Edilizia con Durc «d'ufficio».
La Pa deve procurarsi da sé il documento per
i lavori pubblici e privati.
Semplificazioni. La legge di conversione del
Dl 5/2012 ha chiarito che l'azienda non può
produrre l'autocertificazione.
Il decreto sulle semplificazioni (Dl 5/2012,
convertito dalla legge 35/2012 in vigore dal
7 aprile scorso), ha apportato alcune novità
in materia di lavoro: si tratta più che
altro di "aggiustamenti" di norme esistenti
o del recepimento di orientamenti derivati
da prassi consolidate.
C'è innanzitutto un importante chiarimento
sulla disciplina del documento unico di
regolarità contributiva (Durc): la legge di
conversione del Dl ha precisato che nei
lavori pubblici e privati dell'edilizia le
amministrazioni pubbliche devono acquisire
d'ufficio il documento.
Il capitolo Durc
Il comma 6-bis dell'articolo 14 del Dl
5/2012 ha ribadito il principio della non
autocertificabilità del documento unico di
regolarità contributiva, nel solco delle
indicazioni fornite recentemente dalle note
del ministero del Lavoro e da quelle degli
istituti previdenziali (si veda il grafico a
lato). A partire dalla sua introduzione -con il Dl 210 del 2002- il Durc ha
acquisito sempre maggiore rilevanza e si è
arricchito di diverse funzioni nel campo
degli appalti. La «decertificazione»
introdotta con la legge di stabilità 2012,
con modifiche al Dpr 445/2000 (il Testo
unico sulla documentazione amministrativa),
lasciava intendere che anche il Durc potesse
essere sostituito da un'autocertificazione.
Il decreto sulle semplificazioni ha
dissipato l'incertezza che si era creata,
sancendo l'obbligo, per le amministrazioni
pubbliche, di acquisire il Durc d'ufficio
nell'ambito dei lavori pubblici e privati
dell'edilizia. Oltre a rafforzare la non
autocertificabilità, la norma elimina
l'eventualità che il Durc possa essere
acquisito dal soggetto interessato,
estendendo anche alle ipotesi dei lavori
privati in edilizia l'onere di richiesta del
certificato da parte dell'amministrazione:
si dovrebbe così superare la regola prevista
dal comma 9 dell'articolo 90 del Dlgs
81/2008, in base alla quale il Durc deve
essere trasmesso «all'amministrazione
concedente, prima dell'inizio dei lavori
oggetto del permesso di costruire o della
denuncia di attività».
I controlli sulle imprese
L'articolo 14 del Dl 5/2012 si occupa del
restyling dei controlli sulle imprese. La
nuova disciplina dovrà essere delineata da
regolamenti attuativi, seguendo criteri di
proporzionalità e razionalizzazione, di
coordinamento e programmazione dell'azione
ispettiva, con l'obiettivo di ridurre o
eliminare le verifiche nei confronti delle
imprese in possesso di certificazione di
qualità Iso. Unico neo della disposizione,
l'aver escluso dal perimetro della
semplificazione i controlli in materia
fiscale, finanziaria e di sicurezza sui
luoghi di lavoro.
Assunzioni
Per le assunzioni, sono state snellite le
comunicazioni riguardanti i rapporti di
lavoro con gli extracomunitari (articolo
17), soprattutto per le ipotesi di
svolgimento di periodi di lavoro stagionale
successivi al primo (si veda anche «Il Sole
24 Ore del Lunedì» del 5 marzo).
Modificate
anche le procedure delle comunicazioni
obbligatorie di assunzione, nei settori dei
pubblici esercizi e in quello agricolo: per
il primo è stata estesa la possibilità,
prima riservata alle attività del turismo,
di effettuare la comunicazione preventiva
con modalità semplificate nel caso in cui il
datore di lavoro non sia in possesso di
tutti i dati necessari, integrandoli entro
il terzo giorno successivo.
In ambito
agricolo è stata invece prevista una nuova
fattispecie che consente di effettuare
un'unica comunicazione nel caso di
assunzione contestuale di due o più operai
agricoli a tempo determinato, da parte dello
stesso datore di lavoro.
Collocamento obbligatorio
Alleggerimento per il collocamento
obbligatorio, in materia di sospensione
degli obblighi occupazionali delle categorie
protette: nell'ipotesi di Cigs, Cds o di
procedure di mobilità, i datori di lavoro
che hanno unità produttive in più province
possono presentare l'istanza di sospensione
al servizio provinciale per il collocamento
mirato competente sul territorio dove si
trova la sede legale dell'impresa.
---------------
I chiarimenti
Gli ultimi interventi sul documento unico di
regolarità contributiva
LE PA DEVONO PROCURARSI IL DURC
Il Durc nei lavori pubblici e privati
dell'edilizia
(Articolo 14, comma 6-bis
del decreto legge 5/2012).
L'onere di acquisire il Durc spetta alle
amministrazioni pubbliche che devono
provvedere d'ufficio.
Le imprese interessate possono verificare
la richiesta di Durc
da parte della Pubblica amministrazione
attraverso una funzione
di consultazione ad hoc disponibile sul
portale www.sportellounicoprevidenziale.it
IL DURC NON È AUTOCERTIFICABILE
Il chiarimento riguarda l'intervento della
legge di stabilità 2012 (legge 183/2011) sul
Testo unico delle norme sulla documentazione
amministrativa
(Nota del ministero del Lavoro del 16.01.2012 n. 619 e nota Inps/Inail del 26.01.2012)
Il Durc non è autocertificabile (si veda
anche la circolare Inps 47/2012): la norma è
interpretata come possibilità, da parte
della Pa, di acquisire un Durc da parte del
soggetto interessato. Questa previsione vale
nei soli casi espressamente previsti dal
legislatore: vi rientra, ad esempio, la
trasmissione all'amministrazione concedente
prima dell'inizio dei lavori oggetto della
denuncia di attività
Questa interpretazione dovrebbe essere
superata dal Dl semplificazioni, nell'ambito
dei lavori pubblici e privati nell'edilizia
Resta intatta la possibilità da parte
dell'impresa di presentare una dichiarazione
al posto del Durc nei casi previsti
espressamente, come per i contratti di
forniture e servizi fino a 20mila euro
stipulati con la Pa e con le società in
house. Negli altri casi, sono le stazioni
appaltanti pubbliche a richiedere il Durc
LA STAZIONE APPALTANTE GARANTISCE
L'intervento sostitutivo della stazione
appaltante a garanzia dei contributi dei
lavoratori (Circolare del ministero del
Lavoro 3/2012 - messaggio Inps 3808/2012 e
circolare Inps 54 del 13 aprile - nota Inail
del 21/03/2012)
Nell'ipotesi di emissione di Durc con
inadempienze contributive (Inps-Inail-Cassa
Edile) relative a uno o più soggetti
impiegati nell'appalto pubblico, la stazione
appaltante trattiene dal pagamento l'importo
corrispondente all'inadempienza e procede a
saldare i debiti contributivi (sia che il
debito sia in fase amministrativa che
iscritto a ruolo)
In ogni caso, il Durc deve evidenziare
l'importo dell'inadempienza debitoria
riscontrata (messaggio Inps 2860 del 17.02.2012) (articolo Il Sole 24 Ore
del 16.04.2012 - tratto da
www.ecostampa.it). |
APPALTI: Durc sanabili per i subappaltatori.
L'intervento sostitutivo del committente su
tutti i partecipanti. I chiarimenti in
merito alla procedura di regolarizzazione
introdotta dal dpr 207 del 2010.
L'intervento sostitutivo della stazione
appaltante in caso di Durc irregolare può
riguardare anche gli eventuali
subappaltatori impiegati nel contratto, nei
limiti del valore del debito che
l'appaltatore ha nei loro confronti.
Inoltre, prima di procedere all'intervento
sostitutivo, la stazione appaltante deve
darne comunicazione all'Inps ed effettuare
il pagamento nei successivi 30 giorni.
Lo
precisa l'Inps, tra l'altro, nella
circolare
13.04.2012 n. 54.
Intervento sostitutivo. Il dpr n. 207/2010
ha introdotto un particolare meccanismo
attraverso cui, in presenza di Durc che
evidenzi delle irregolarità nei versamenti
dovuti agli istituti previdenziali (Inps e
Inail) e/o alle casse edili (nel caso di
imprese edili), le stazioni appaltanti hanno
il potere di sostituirsi al debitore (cioè
alle imprese titolari del Durc irregolare e
che detengono i lavori in appalto) versando,
in tutto o in parte, direttamente ai
predetti istituti e casse edili le somme
dovute in forza del contratto di appalto.
Subappalti. L'Inps precisa che l'intervento
sostitutivo opera limitatamente ai contratti
pubblici, ossia nei casi di contratti di
appalto o di concessioni aventi per oggetto
l'acquisizione di servizi o forniture,
ovvero l'esecuzione di opere o lavori. E che
può riguardare pure le eventuali
irregolarità contributive dei subappaltatori
impiegati nel contratto. In tal caso, la
stazione appaltante potrà eseguire il
pagamento a favore degli enti interessati
nei limiti del valore del debito che
l'appaltatore ha nei confronti del
subappaltatore.
Comunicazione preventiva. In merito alla
procedura dell'intervento sostitutivo l'Inps
spiega che, ricevuto un Durc attestante
l'irregolarità dell'esecutore o di un
subappaltatore, la stazione appaltate è
tenuta a comunicare, per posta elettronica
certificata, alla sede Inps che ha accertato
l'inadempienza, la volontà di attivare
l'intervento sostitutivo.
A tal fine l'Inps
ha predisposto apposito modello per
facilitare la trattazione degli interventi
sostitutivi, in cui la stazione appaltante
indicherà tra l'altro l'importo che intende
e che dovrà versare, salvo l'Inps non
comunichi un minor valore in presenza di
modifiche dello status debitorio del
soggetto sostituito (appaltatore e/o
subappaltatore), nelle more del
perfezionamento del procedimento
dell'intervento sostitutivo.
Il pagamento. La stazione appaltante, spiega
inoltre l'Inps, effettuerà il pagamento non
in proprio ma sostituendosi all'adempimento
del contribuente.
Di conseguenza, il
pagamento della somma oggetto d'intervento
sostitutivo dovrà avvenire utilizzando le
medesime modalità e le medesime specifiche
previste per l'adempimento contributivo da
parte dell'obbligato principale (il
sostituito: l'appaltatore oppure il
subappaltatore). A tal fine, nella lettera
di riscontro alla comunicazione preventiva,
l'Inps fornirà indicazioni alla stazione
appaltante sui dati da indicare nella
«sezione Inps» del modello F24 con cui
eseguire il pagamento.
Per consentire il
corretto svolgimento del procedimento,
l'Inps precisa infine che è opportuno che il
pagamento sia effettuato non oltre il
termine di 30 giorni dal ricevimento della
lettera di riscontro alla comunicazione
preventiva e che la notizia dell'avvenuto
pagamento sia inviata, sempre per Pec o per e-mail,
dalla stazione appaltante, alla sede Inps di
riferimento
(articolo ItaliaOggi
del 14.04.2012). |
APPALTI: Durc,
l'Inps chiarisce meglio il raggio d'azione.
Il documento unico di regolarità
contributiva (noto come Durc) è richiesto da
tutti i committenti di appalti o subappalti
alle ditte appaltatrici.
Ciò al fine di poter procedere al pagamento
di quanto pattuito senza il rischio di
rispondere a titolo di solidarietà per i
debiti dell'appaltatore.
Andrà detto che, nonostante il Durc, restano
fuori da detta certificazione alcuni debiti
e in particolare quelli eventuali nei
confronti dei lavoratori dipendenti a titolo
di retribuzioni dirette e indirette.
L'ultima novità in tema di Durc è stata
fornita dal messaggio
17.02.2012 n. 2860 dell'Inps.
Nel testo si precisa che per rendere
omogenee le informazioni riportate nel Durc
in caso di irregolarità anche l'Istituto
dovrà rendere noto l'importo del debito
contributivo accertato alla data indicata
nel documento stesso.
A questo proposito viene ricordato l'obbligo
derivante dall'applicazione dell'art. 7,
comma 3, del dm 24.10.2007, il quale
prima dell'emissione del Durc o
dell'annullamento del documento già
rilasciato con il meccanismo del «preavviso
di accertamento negativo», impone agli enti
di invitare il contribuente, la cui
posizione costituisce oggetto di verifica a
regolarizzare la situazione debitoria entro
15 giorni.
L'importo del debito contributivo richiesto
in base alla norma citata e non
regolarizzato, dovrà essere riportato
nell'apposito campo del documento della
sezione «Istruttoria Inps».
Detta somma costituirà il valore che le
stazioni appaltanti dovranno considerare ai
fini dell'applicazione dell'intervento
sostitutivo disciplinato dall'art. 4 del dpr
n. 207 del 05.10.2010 il quale prevede
che il pagamento di quanto dovuto per le
inadempienze accertate mediante il Durc è
disposto dalle stazioni appaltanti
direttamente agli enti previdenziali.
Se vi è iscrizione Inail la richiesta del
certificato di regolarità dovrà essere
effettuata tramite lo sportello unico
previdenziale.
Per quanto concerne il settore agricolo dove
opera il Durc Agr Cau la regolarità per
ottenere agevolazioni, finanziamenti,
sovvenzioni e autorizzazioni dovrà essere
richiesta direttamente dalle stazioni
appaltanti
(articolo ItaliaOggi
del 13.04.2012). |
APPALTI -
EDILIZIA PRIVATA: L.
Bellagamba,
Autocertificabilità della regolarità
contributiva: la legge di conversione del
terzo decreto “Monti” … e il problema che
rimane (settimo aggiornamento)
(07.04.2012 - link a www.linobellagamba.it). |
APPALTI -
EDILIZIA PRIVATA - ENTI LOCALI: SEMPLIFICAZIONI/
Ok alla fiducia sul dl 5/2012, che va alla
camera per l'ultimo sì. Niente tagli a
revisori e sindaci.
I compensi sono fuori dalla riduzione delle
indennità.
Compensi dei revisori e sindaci della p.a.
senza tagli. Il taglio delle indennità per i
componenti di organi degli enti pubblici non
tocca i collegi dei revisori e sindacali e i
revisori dei conti.
Lo precisa il
maxiemendamento al decreto legge
semplificazioni (5/2012) su cui ieri l'aula
del senato ha votato la fiducia con 246 voti
a favore, 33 contrari e due astenuti.
Il
provvedimento è stato modificato e dovrà
tornare alla camera in terza lettura per
l'ok definitivo: va convertito in legge
entro il 9 aprile. Ma presto, ha annunciato
il ministro della funzione pubblica Filippo
Patroni Griffi, arriverà un ddl per
riprendere una serie di punti rimasti in
sospeso nell'iter delle semplificazioni.
Ecco alcune delle novità.
REVISORI E SINDACI. L'articolo 6, comma 2,
del decreto legge 78/2010 si è occupato di
riduzione dei costi degli apparati
amministrativi. In particolare si è previsto
che la partecipazione agli organi
collegiali, anche di amministrazione, degli
enti, che comunque ricevono contributi a
carico delle finanze pubbliche, e la
titolarità di organi dei predetti enti è
onorifica. Niente compensi, dunque.
È
ammesso solo un rimborso delle spese
sostenute se previsto dalla normativa
vigente e, se sono già previsti, i gettoni
di presenza non possono superare l'importo
di 30 euro a seduta giornaliera. Il
maxiemendamento interpreta la disposizione
citata e spiega che essa deve intendersi nel
senso che il carattere onorifico è previsto
per gli organi diversi dai collegi dei
revisori dei conti e sindacali e dai
revisori dei conti: svolgono una prestazione
d'opera a cui corrisponde una
controprestazione economica.
APPALTI. L'articolo 29 del dlgs 276/2003
prevede che in caso di appalto di opere o di
servizi, il committente imprenditore o
datore di lavoro è obbligato in solido con
l'appaltatore, nonché con ciascuno degli
eventuali subappaltatori entro il limite di
due anni dalla cessazione dell'appalto, a
corrispondere ai lavoratori i trattamenti
retributivi, comprese le quote di
trattamento di fine rapporto, oltre i
contributi previdenziali e i premi
assicurativi dovuti in relazione al periodo
di esecuzione del contratto di appalto.
Per
le sanzioni civili, invece, risponde solo il
responsabile dell'inadempimento. In sostanza
il lavoratore chiede il pagamento dello
stipendio al committente. Se chiamato in
causa per il pagamento unitamente
all'appaltatore il committente imprenditore
o datore di lavoro può eccepire nella prima
difesa il beneficio della preventiva
escussione del patrimonio dell'appaltatore
medesimo. E, quindi, il lavoratore dovrà
prima fare esecuzione nei confronti
dell'appaltatore e poi sul committente. In
tal caso, infatti, il giudice accerta la
responsabilità solidale di entrambi gli
obbligati, ma l'azione esecutiva può essere
intentata nei confronti del committente
imprenditore o datore di lavoro solo dopo
l'infruttuosa escussione del patrimonio
dell'appaltatore.
L'eccezione della
preventiva escussione può essere sollevata
anche se l'appaltatore non è stato convenuto
in giudizio, ma in tal caso committente
imprenditore o datore di lavoro deve
indicare i beni del patrimonio
dell'appaltatore sui quali il lavoratore
possa agevolmente soddisfarsi. Il
committente imprenditore o datore di lavoro
che ha eseguito il pagamento può,
naturalmente, esercitare l'azione di
regresso nei confronti del coobbligato
secondo le regole generali.
PARCHEGGI PERTINENZIALI. Il maxiemendamento
precisa le eccezioni alla regola per cui la
proprietà dei parcheggi di proprietà privata
realizzati nei sottosuoli degli immobili o
nei locali siti al piano terreno dei
fabbricati può essere trasferita solo con
contestuale destinazione a pertinenza di
altra unità immobiliare sita nello stesso
comune. Le eccezion sono le seguenti. La
prima è l'espressa previsione contenuta
nella convenzione stipulata con il comune.
La seconda è l'espressa autorizzazione
dell'atto di cessione da parte del comune.
DURC. Si prevede che nell'ambito dei lavori
pubblici e privati dell'edilizia le
pubbliche amministrazioni acquisiscono
d'ufficio il documento unico di regolarità
contributiva (Durc).
IMMIGRATI.
L'articolo 3 del dpr 445/2000 prevede che i
cittadini di stati non appartenenti
all'Unione europea regolarmente soggiornanti
in Italia, possono utilizzare le
dichiarazioni sostitutive, ma limitatamente
agli stati, alle qualità personali e ai
fatti certificabili o attestabili da parte
di soggetti pubblici italiani, fatte salve
le speciali disposizioni contenute nelle
leggi e nei regolamenti concernenti la
disciplina dell'immigrazione e la condizione
dello straniero.
In sostanza è la legge speciale che deve
stabilire se si usa o non si usa
l'autocertificazione. Il maxiemendamento
abroga la norma speciale relativa all'uso
dell'autocertificazione per gli
extracomunitari a fare data dall'01.01.2013
(articolo ItaliaOggi
del 30.03.2012). |
APPALTI - EDILIZIA PRIVATA: L.
Bellagamba,
La comunicazione del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali sulla «non autocertificabilità» del DURC. La correzione
interpretativa della successiva
comunicazione dell’INAIL, d'intesa con il
Ministero stesso. La piena
autocertificabilità del DURC anche per
l’ipotesi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 90,
comma 9, lett. c). La circolare INPS
27.03.2012, n. 47 (sesto aggiornamento) (29.03.2012
- link a www.linobellagamba.it). |
APPALTI - ATTI AMMINISTRATIVI -
EDILIZIA PRIVATA: Le istruzioni Inps sull'acquisizione
d'ufficio delle informazioni. Durc e
invalidità civile. Rimane la certificazione.
Stop alla produzione di certificazioni nei
confronti dell'Inps. Dal 1° gennaio, le sedi
territoriali non richiedono né accettano più
certificati da cittadini e imprese, i cui
dati e informazioni devono essere ora
reperiti direttamente presso le altre
amministrazioni, fatta eccezione per il Durc,
il certificato di agibilità ex Enpals, la
certificazione di esposizione all'amianto
Inail e i verbali di invalidità civile.
Lo spiega, tra l'altro, lo stesso Inps
nella
circolare 27.03.2012 n. 47.
La decertificazione. Le istruzioni
riguardano la direttiva n. 14/2011 con cui
il ministro per la pubblica amministrazione
ha spiegato le molteplici novità delle
modifiche apportate al dpr n. 445/2000, con
l'obiettivo ultimo della completa «decertificazione»
del rapporto tra pubblica amministrazione e
cittadini.
La filosofia di base è, infatti,
il rafforzamento del criterio
dell'acquisizione d'ufficio (a cura della
p.a. interessata) delle informazioni
necessarie allo svolgimento dell'istruttoria
di una pratica, liberando in tal modo i
cittadini dal dover reperire e produrre le
relative certificazioni. Peraltro, aggiunge
l'Inps, la legge n. 183/2011 (la Finanziaria
2012), al divieto per le p.a. di richiedere
certificati o atti di notorietà, ha aggiunto
l'ulteriore divieto anche di accettarli.
A tal fine, è fatto obbligo per le p.a. che
emettono una certificazione di riportarvi la
seguente formula: «Il presente certificato
non può essere prodotto agli organi della
pubblicazione amministrazione o ai privati
gestori di pubblici servizi»; insomma, tutte
le certificazioni sono adesso adoperabili
esclusivamente nei rapporti tra privati (il
funzionario p.a. che dovesse richiedere o
accettare un documento con sopra riportata
la predetta formula commette illecito
disciplinare).
Le eccezioni. In alcuni casi, spiega l'Inps,
il nuovo principio non è attuabile.
Innanzitutto con il documento unico di
regolarità contributiva (Durc). L'Inps
spiega che il ministero del lavoro, nel
confermare in pieno la precedente
disciplina, ha precisato che la nuova
normativa (articolo 44-bis del dpr n.
445/2000) definisce esclusivamente una
modalità di acquisizione del Durc da parte
delle p.a. senza, tuttavia, intaccare in
alcun modo il principio secondo cui le
valutazioni effettuate da un organismo
tecnico (Inps, Inail, cassa Edile) non
possono essere sostituite da
un'autocertificazione, che non insiste,
evidentemente né su fatti, né su status né
tantomeno su qualità personali.
Analoghe
considerazioni, aggiunge l'Inps vanno svolte
in ordine al certificato di agibilità
relativo alle imprese del settore dello
spettacolo, iscritte alla gestione ex Enpals
e per le attestazioni di regolarità
contributiva in generale. Le medesime
considerazioni, inoltre, valgono anche in
merito alla certificazione di esposizione
all'amianto rilasciata dall'Inail nonché per
i verbali relativi ad accertamenti medico
legali redatti da strutture sanitarie
pubbliche, in quanto documenti rilasciati
all'esito di valutazioni effettuate da
organismi tecnici.
Infine, l'Inps esclude
dalla decertificazione i verbali di
invalidità civile e i verbali d'invalidità
ordinaria.
Pertanto, per tutti i precedenti documenti
resta ferma la possibilità di essere
presentati in copia, con una dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà sulla
conformità all'originale, resa dal soggetto
che li presenza il quale, peraltro, è tenuto
a dichiarare che quanto attestato in quei
documenti non è stato revocato, né sospeso o
modificato (articolo
ItaliaOggi del 29.03.2012 - tratto da
www.ecostampa.it). |
APPALTI: Intervento
sostitutivo della stazione appaltante in
caso di inadempienza contributiva
dell'esecutore e del subappaltatore.
Presupposti di applicabilità dell'art. 4,
comma 3, del DPR 207/2010.
---------------
L'articolo 4, comma 3,
del Regolamento di attuazione del Codice dei
contratti stabilisce che la stazione
appaltante opera una ritenuta pari allo 0,50
per cento sull'importo netto progressivo
delle prestazioni, la quale può essere
svincolata in sede di liquidazione finale,
previo rilascio del DURC.
Si ritiene che la norma vada interpretata
letteralmente, e che quindi la ritenuta
debba essere effettuata 'In ogni caso', e
non solo a fronte di una irregolarità
contributiva certificata attraverso DURC
negativo.
---------------
Il Comune, con riferimento al parere prot.
n. 4770 dd. 08.02.2012[1] espresso da questo
Servizio, chiede un chiarimento in relazione
all'applicabilità dell'art. 4, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica
05.10.2010, n. 207[2], rubricato 'Intervento
sostitutivo della stazione appaltante in
caso di inadempienza contributiva
dell'esecutore e del subappaltatore (art. 7,
D.M. LL.PP. n. 145/2000)'.
L'art. 4, comma 3, del d.P.R. 207/2010
dispone che: 'In ogni caso sull'importo
netto progressivo delle prestazioni è
operata una ritenuta dello 0,50 per cento;
le ritenute possono essere svincolate
soltanto in sede di liquidazione finale,
dopo l'approvazione da parte della stazione
appaltante del certificato di collaudo o di
verifica di conformità, previo rilascio del
documento unico di regolarità contributiva'.
Tale comma è inserito, come detto, nell'art.
4, dove si forniscono indicazioni alle
stazioni appaltanti sulle azioni da
intraprendere in caso di certificata
inadempienza contributiva da parte degli
esecutori/subappaltatori. Infatti, al
precedente comma 2 è stabilito che, a fronte
di un DURC negativo, il responsabile del
procedimento deve trattenere dal certificato
di pagamento l'importo corrispondente
all'inadempienza e versarlo agli enti
previdenziali ed assicurativi e, per i
lavori, alla cassa edile.
Il dubbio sollevato dall'Ente instante è se
la ritenuta dello 0,50 per cento vada
operata solo in caso di certificazione
negativa, secondo un'interpretazione
sistematica del comma 3 alla luce del
disposto di cui al comma 2, oppure se operi
comunque, in base al dettato letterale 'In
ogni caso'.
Atteso che la norma dispone che lo svincolo
delle somme avvenga durante la sola fase
della liquidazione finale, la questione
assume particolare rilevanza per quanto
attiene agli appalti di forniture e servizi,
ove il corrispettivo può essere liquidato
con periodicità anche mensile.
Occorre preliminarmente considerare che in
sede di emanazione del regolamento si è
voluto estendere anche agli appalti di
servizi e forniture la vigente disciplina
della tutela dei lavoratori (di cui all'art.
7 del decreto del Ministero dei lavori
pubblici 19.04.2000, n. 145[3], recante il
capitolato generale d'appalto dei lavori
pubblici), che già prevedeva la ritenuta
dello 0,50 per cento. Si spiega così il
riferimento allo svincolo in sede di
pagamento finale (ancorché tipico dei
lavori), che peraltro ha già sollevato
perplessità in alcuni commentatori[4].
Ciononostante, pare potersi affermare che lo
svincolo delle ritenute sia possibile solo
in sede di liquidazione finale, intesa come
fase conclusiva del rapporto contrattuale, e
quindi successivamente all'approvazione del
certificato di collaudo o della verifica di
conformità, e sempre in presenza di DURC
regolare. Il riferimento all''importo netto
progressivo' parrebbe invece riferibile a
tutti i pagamenti intermedi, su cui andrebbe
operata, pertanto, la ritenuta[5].
La formulazione della norma, laddove si dice
che tale ritenuta va effettuata 'In ogni
caso' lascerebbe poi intendere che la
disposizione si applica a tutti i contratti,
e non solo nella circostanza in cui il
responsabile del procedimento acquisisca un
DURC negativo (come si potrebbe invece
desumere dalla collocazione della stessa
norma nell'art. 4, relativo all'inadempienza
contributiva dell'esecutore).
A conferma di questa tesi è opportuno
richiamare la circolare 3/2012 del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali,
relativa proprio ai commi 2 e 3 dell'art. 4
del d.P.R. 207/2010.
In particolare, il Ministero osserva che 'Sotto
un profilo operativo, va anzitutto
evidenziato che la trattenuta (di cui al
comma 2, ndr) da parte della stazione
appaltante delle somme dovute
all'appaltatore va effettuata
successivamente alle ritenute indicate dal
comma 3 dell'articolo 4 (...)'.
Sembra, pertanto, che la ritenuta dello 0,50
per cento debba essere effettuata sempre e
comunque. Invece la trattenuta
corrispondente all'inadempienza va operata
soltanto, appunto, qualora il DURC segnali
la posizione contributiva irregolare da
parte di uno o più soggetti impiegati
nell'esecuzione del contratto.
---------------
[1] Il parere è reperibile sul sito:
http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Servizi/pareri/
[2] Recante il Regolamento di esecuzione ed
attuazione del decreto legislativo
12.04.2006, n. 163, noto come Codice dei
contratti.
[3] Articolo abrogato proprio per mezzo
dell'art. 358, comma 1, lettera e) del
regolamento di attuazione del Codice dei
contratti, con decorrenza 08.06.2011.
[4] Si veda, ad esempio, l'articolo del
13.12.2010 'Nuovo regolamento: la ritenuta
dello 0,50 % anche per servizi e forniture'
su www.appaltiecontratti.it
[5] Si veda il citato parere prot. n. 4770
dell'08.02.2012
(28.03.2012 - link a
www.regione.fvg.it). |
APPALTI - ATTI AMMINISTRATIVI -
EDILIZIA PRIVATA: Inps.
Indicati i documenti che nonostante la
semplificazione non possono essere
eliminati.
Autocertificazione con limiti. Sopravvivono
Durc, agibilità, accertamenti medico legali.
Il Documento unico di regolarità
contributiva (Durc), il certificato di
agibilità, le attestazioni di regolarità
contributiva non possono essere sostituiti
con un'autocertificazione dell'interessato,
nonostante la decertificazione prevista dal
collegato lavoro.
Lo ribadisce l'Inps nella
circolare 27.03.2012 n. 47.
L'Istituto di previdenza fa il punto sulla
norma mirante alla semplificazione dei
rapporti tra cittadini e Pubblica
amministrazione, ricordando che l'articolo
15 della legge 183/2011 ha rafforzato il
principio secondo cui la Pa deve acquisire
d'ufficio le informazioni che sono
necessarie allo svolgimento dell'istruttoria
chiedendole all'amministrazione che le
detiene.
In tal senso le modifiche introdotte dal
collegato impongono alle Pubbliche
amministrazioni non solo il divieto di
richiedere certificati o atti di notorietà
ma anche di accettarli (se prodotti di
iniziativa dell'utente). Ne deriva che le
certificazioni rilasciate dalla Pa in ordine
a stati, qualità personali e fatti sono
valide e utilizzabili solo nei rapporti tra
privati. In quelli i con gli organi della Pa
e i gestori di pubblici servizi, i
certificati e gli atti di notorietà devono
essere sostituiti dalle autocertificazioni.
A tal fine è previsto che sui certificati
rilasciati dalla Pa sia apposta la dicitura:
«il presente certificato non può essere
prodotto agli organi della pubblica
amministrazione o ai privati gestori di
pubblici servizi». Se il funzionario accetta
un documento che reca tale formula commette
un illecito disciplinare.
Così, i vertici dell'Istituto invitano le
proprie strutture ad acquisire d'ufficio i
dati necessari a istruire i processi
amministrativi (a tal fine si stanno
implementando i canali telematici)
accettando, se del caso, le
autocertificazioni. Quando si rende
necessario acquisire agli atti dei dati
contenuti in un provvedimento dell'autorità
giudiziaria, che non rientrano nel novero di
quelli che possono essere sostituiti da
dichiarazioni del cittadino, allora
quest'ultimo ha l'obbligo di fornire le
indicazioni per il reperimento delle
informazioni.
Alcune informazioni, però, non possono
essere autocertificate. Oltre a quelle già
menzionate si contano la certificazione di
esposizione all'amianto rilasciata
dall'Inail e i verbali relativi ad
accertamenti medico legali redatti da
strutture sanitarie pubbliche. Si tratta,
infatti, di documenti rilasciati all'esito
di valutazioni effettuate da organismi
tecnici. Questi documenti possono essere
presentati in copia, unitamente a una
dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorietà sulla conformità all'originale in
cui l'interessato deve anche dichiarare che
quanto attestato non è stato revocato,
sospeso o modificato.
Inoltre, secondo l'Inps, il legislatore è
intervenuto in materia per limitare la
certificazione senza, tuttavia, intaccare la
facoltà delle amministrazioni di richiedere
l'autocertificazione, al fine di evitare un
aggravio del procedimento. Permane, così,
per l'Inps la possibilità richiedere, a pena
di esclusione, dichiarazioni sostitutive
nelle procedure che prevedono la
partecipazione di numerosi soggetti, per una
valutazione comparativa di titoli
(articolo Il Sole 24 Ore del 28.03.2012). |
APPALTI - EDILIZIA PRIVATA: Sanabile il durc
negativo.
Il committente paga i premi dell'appaltatore.
L'Inail spiega l'intervento sostitutivo:
serve una comunicazione preventiva.
Il committente che intenda sostituirsi
all'appaltatore nel pagare il debito Inail
deve preventivamente informare l'istituto
assicuratore, al fine di verificare
l'attualità dell'inadempienza contributiva.
Lo precisa l'Inail nella
nota
21.03.2012 n. 2029 di prot.
in merito all'intervento sostitutivo della
stazione appaltante in caso di Durc
negativo.
Intervento sostitutivo.
L'articolo 4 del dpr n. 207/2010 prevede
che, in presenza di un Durc negativo (cioè
con irregolarità nei versamenti dovuti agli
istituti previdenziali e/o alle casse
edili), le stazioni appaltanti si
sostituiscano al debitore (appaltatore e/o
subappaltare del quale abbiano avuto il Durc
negativo) e procedano a pagare, in tutto o
in parte, il debito contributivo trattenendo
il relativo importo dal corrispettivo
dovuto.
Ambito di intervento. Ai fini
dell'applicazione dell'intervento
sostitutivo, l'Inail spiega che
l'inadempienza indicata nel Durc riguarda un
determinato «operatore economico», termine
con cui si intende qualsiasi soggetto, sia
persona fisica sia giuridica, che sia parte
di un rapporto contrattuale soggetto alla
disciplina del codice dei contratti pubblici
e che ai fini Durc sia tenuto all'obbligo
assicurativo nei confronti di Inail e Inps
e, nel caso di imprese edili, anche nei
confronti della cassa edile.
Inoltre, il
termine «contratto pubblico» comprende tutte
le tipologie di appalti pubblici, i servizi
e le attività in convenzione e/o
concessione, nonché tutti gli altri
contratti, assoggettati a una procedura di
evidenza pubblica e disciplinati dal codice
dei contratti pubblici, avente a oggetto un
dare o un facere funzionale alla
realizzazione di un risultato e/o di un
vantaggio e dietro pagamento di un
corrispettivo.
Indicazioni operative. Sotto il profilo
procedurale, l'Inail spiega che, ricevuto il Durc attestante l'irregolarità, la stazione
appaltante deve comunicare preventivamente
alla sede Inail che ha accertato
l'inadempienza, per posta elettronica o
posta elettronica certificata, la volontà di
attivare l'intervento sostitutivo. A tal
fine va utilizzato un modello appositamente
predisposto in cui va indicato l'importo che
si intende versare all'Inail.
Ricevuta la
richiesta della stazione appaltante, la sede
Inail procede tempestivamente a verificare
l'attualità dell'inadempienza contributiva
attestata sul Durc al fine di tenere conto
di eventuali pagamenti o di variazioni
relative al dovuto intervenuti tra la data
di emissione del Durc e la data di ricezione
della comunicazione preventiva.
Inoltre, la
stessa sede Inail comunicherà al
responsabile del procedimento della stazione
appaltante il codice Iban e, se nel
frattempo l'inadempienza Inail si è ridotta
rispetto all'importo indicato dalla stazione
appaltante nella comunicazione preventiva,
anche il minor ammontare del debito ancora
da versare all'Inail
(articolo ItaliaOggi del
23.03.2012). |
APPALTI -
EDILIZIA PRIVATA: Sull'acquisizione d'ufficio del Durc
repetita non iuvant.
Durc da acquisire d'ufficio. Dopo la
conversione in legge del dl 5/2012 sulle
semplificazioni, divengono ben quattro le
disposizioni che ripetono la stessa
previsione, ma non risolvono il problema
creato dal ministero del lavoro sull'autocertificabilità
del documento.
La legge di conversione del
decreto semplificazioni ha introdotto
nell'articolo 14 un nuovo comma 6-bis, ai
sensi del quale «nell'ambito dei lavori
pubblici e privati dell'edilizia, le
amministrazioni pubbliche acquisiscono
d'ufficio il documento unico di regolarità
contributiva con le modalità di cui
all'articolo 43 del decreto del presidente
della Repubblica 28.12.2000, n. 445».
È un raro caso nel quale il legislatore si
mostra molto incerto o della chiarezza o
della efficacia delle proprie disposizioni.
Infatti, norme in tutto e per tutto analoghe
sono già vigenti. La prima disposizione a
prevederlo è stato l'articolo 16-bis, comma
10, del dl 185/2008, convertito in legge
2/2009: «Le stazioni appaltanti pubbliche
acquisiscono d'ufficio, anche attraverso
strumenti informatici, il documento unico di
regolarità contributiva (Durc) dagli
istituti o dagli enti abilitati al rilascio
in tutti i casi in cui è richiesto dalla
legge». Poi, è intervenuto l'articolo 6,
comma 3, del dpr 207/2010: «Le
amministrazioni aggiudicatrici acquisiscono
d'ufficio, anche attraverso strumenti
informatici, il documento unico di
regolarità contributiva in corso di
validità». Da ultimo l'articolo 44-bis del
dpr 445/2000, introdotto dall'articolo 15,
comma 1, lettera d), della legge 183/2011:
«Le informazioni relative alla regolarità
contributiva sono acquisite d'ufficio».
Insomma, dovrebbe essere chiaro: il Durc non
può essere chiesto alle imprese, ma le
pubbliche amministrazioni debbono acquisirlo
d'ufficio. In cosa l'articolo 14, comma
6-bis, della legge di conversione del
decreto semplificazioni dovrebbe
rappresentare una semplificazione, tuttavia,
è difficile capire. La disposizione,
infatti, non aiuta in alcun modo, come
invece sarebbe stato opportuno, a superare i
problemi posti dalla «decertificazione»
operata con la citata legge 183/2011. Il
Durc, infatti, è senza alcuna ombra di dubbi
un certificato e, dunque, non potrebbe
essere utilizzato dalle amministrazioni
appaltatrici.
Il decreto semplificazioni non
ha risolto questa situazione, esentando, ad
esempio, espressamente il Durc dalla
decertificazione. Il ministero del lavoro
con nota 16.01.2012, n. 619, poi
confermata da Inps e Inail, ha ritenuto che
il Durc non sia nemmeno autocertificabile,
in chiaro contrasto con quanto prevede,
invece, l'articolo 38, comma 2, del dlgs
163/2006. Anche su questo la conversione del
dl semplificazioni tace. L'ennesima
ripetizione del dovere di acquisire
d'ufficio il Durc sta già creando problemi
interpretativi e operativi. Sono già state
avanzate teorie secondo le quali, stando al
tenore letterale dell'articolo 14, comma
6-bis, del dl semplificazioni la richiesta
del Durc d'ufficio dovrebbe considerarsi
obbligatoria solo per lavori pubblici ed
attività edilizie, ad esclusione, allora,
delle procedure di acquisizione di servizi e
forniture.
Tale tesi non appare accoglibile,
perché il dovere di acquisire d'ufficio il
Durc è fissato da più norme, nessuna delle
quali appare modificata o derogata
dall'articolo 14, comma 6-bis e, per altro,
detto dovere è conforme al principio
generale dell'articolo 43 del dpr 445/2000 (articolo ItaliaOggi del
16.03.2012). |
APPALTI -
EDILIZIA PRIVATA: SEMPLIFICAZIONI/ Durc d'ufficio
in edilizia e appalti.
L'impresa non avrà più l'obbligo di produrre
la certificazione. Toccherà
alla p.a. acquisire i documenti. Addio al
vincolo per i lavori privati.
Nelle gare di appalto di lavori e
nell'edilizia privata scatta l'obbligo per
le amministrazioni pubbliche di acquisire
d'ufficio il Durc; nei lavori pubblici
quindi si conferma che il concorrente non
avrà più l'onere di produrre la
certificazione ma sarà onere della stazione
appaltante provvedere ad acquisirlo
direttamente dall'ente competente al
rilascio; nell'edilizia privata la norma
avrà un impatto maggiore dal momento che
fino ad oggi è l'impresa a dover produrre il
durc.
È questa una delle modifiche più
significative contenute nel testo del
disegno di legge di conversione del decreto
legge n. 2 del 2012, approvato dalle
commissioni affari costituzionali e attività
produttive della camera.
La norma, prevista
come comma 6-bis dell'articolo 14 del testo,
incide quindi sul certificato che attesta
contestualmente la regolarità di un
operatore economico per quanto concerne i
versamenti dovuti a Inps, Inail, nonché
Cassa edile per i lavori dell'edilizia,
verificati sulla base della rispettiva
normativa di riferimento. Va ricordato che
la regolarità contributiva oggetto del
documento unico di regolarità contributiva
riguarda tutti i contratti pubblici, siano
essi di lavori, di servizi o di forniture,
siano appalti o concessioni.
La disposizione
approvata dalle commissioni riunite che
prevede l'obbligo di acquisire d'ufficio il Durc dagli enti abilitati al suo rilascio in
tutti i casi in cui ciò sia richiesto dalla
legge, non si applica però a tutti i tipi di
contratto per i quali vige l'obbligo del
Durc, riferendosi soltanto ai «lavori
pubblici» e a quelli «privati
dell'edilizia». Infatti, stando al tenore
letterale della norma, nonostante il Durc
sia obbligatorio non solo nel settore dei
lavori, ma anche in quello delle forniture e
dei servizi, l'obbligo di acquisizione
d'ufficio da parte delle stazioni appaltanti
scatta soltanto nel caso dei lavori e non
nel caso di appalti di servizi e forniture.
Va altresì chiarito che l'acquisizione
d'ufficio del Durc da parte delle stazioni
appaltanti era già prevista dall'articolo
16-bis, comma 10, del decreto legge n.
185/2008, convertito nella legge n. 2/2009
ove si specifica che l'acquisizione
d'ufficio del documento può avvenire, anche
attraverso gli strumenti informatici, dagli
istituti o dagli enti abilitati al rilascio
in tutti i casi in cui è richiesto dalla
legge (anche per il pagamento degli stati di
avanzamento dei lavori). Il riferimento,
nella norma approvata dalle commissioni,
alle modalità di acquisizione di ufficio
previste dall'articolo 43 del dpr 445/2000,
conferma che si può procedere in via
telematica e che le amministrazioni
certificanti sono tenute a consentire alle
amministrazioni procedenti, senza oneri, la
consultazione per via telematica dei loro
archivi informatici, nel rispetto della
riservatezza dei dati personali.
Nell'ambito della nozione di «lavori
pubblici», rientrano, stante il
riferimento all'oggetto della prestazione,
sia i lavori affidati in appalto, sia i
lavori affidati in appalti misti o in
concessione di costruzione e gestione. In
particolare le p.a. si dovranno rivolgere
all'Inps, all'Inail e alle Casse edili (nel
settore edile) (articolo ItaliaOggi
dell'08.03.2012). |
APPALTI: Rimessa
all'Adunanza Plenaria la questione della
"gravità" della irregolarità contributiva e
della discrezionalità della Stazione
appaltante in presenza di un DURC
irregolare.
Il d.l. n. 70/2011, ha inserito nel comma 2
dell’art. 38 una previsione volta a dare
rilevanza al d.u.r.c. e ad escludere ogni
discrezionalità della stazione appaltante
nella valutazione della gravità delle
violazioni previdenziali e assistenziali.
Viene stabilito, in particolare, che ai fini
del comma 1, lett. i), dell’art. 38, si
intendono gravi le violazioni ostative al
rilascio del documento unico di regolarità
contributiva di cui all'art. 2, comma 2,
d.l. 25.09.2002 n. 210, convertito in
l. 22.11.2002 n. 266.
La VI Sezione del Consiglio di Stato, visto
il contrasto giurisprudenziale precedente
all'entrata in vigore del Decreto Sviluppo,
rimette all'Adunanza Plenaria la questione
della “gravità” della irregolarità
contributiva, affinché sia chiarito se anche
prima del 14.05.2011, la presenza di un DURC irregolare, valesse ad escludere ogni
valutazione discrezionale della stazione
appaltante (massima tratta da
www.dirittodegliappaltipubblici.it -
Consiglio di Stato, Sez. VI,
ordinanza
05.03.2012 n. 1245 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
APPALTI: L.
Bellagamba,
L’assoluta autocertificabilità del DURC -
Quinto aggiornamento (02.03.2012): il
Consiglio di Stato sull’autocertificabilità
del DURC e il D.L. 02.03.2012, n. 16, art.
6, comma 5
(link a
www.linobellagamba.it). |
APPALTI -
EDILIZIA PRIVATA: A.
Massari,
Alla ricerca del sacro… Durc
(link a www.leggioggi.it). |
APPALTI -
EDILIZIA PRIVATA: Durc, controlli doppi.
Testati i soci dipendenti e autonomi. Nota Cnce sulla regolarità contributiva delle
cooperative.
Serve una doppia verifica di regolarità
contributiva per il rilascio del Durc alle
società cooperative di artigiani e di
lavoratori autonomi. Infatti, quando le
cooperative operano solo con soci lavoratori
autonomi, non c'è obbligo d'iscrizione alla
cassa edili e, di conseguenza, ogni
richiesta di regolarità contributiva (Durc)
va indirizzata solamente all'Inps e Inail.
Invece, quando le cooperative operano sia
con soci lavoratori dipendenti che con soci
lavoratori autonomi, ai fini del rilascio
del Durc, le casse edili procederanno alla
doppia verifica: regolarità contributiva
ordinaria (per i soci dipendenti) e
regolarità contributiva singola (Inps e
Inail) per i soci lavoratori autonomi.
Lo
precisa la Cnce (la Commissione nazionale
paritetica per le casse edili) col
comunicato 23.02.2012 a proposito
del rilascio del Durc a cooperative di
artigiani e di lavoratori autonomi.
Il Durc è l'attestazione che certifica
l'assolvimento, da parte dell'impresa, degli
obblighi normativi e contrattuali nei
confronti di Inps, Inail e cassa edile.
Contiene il risultato delle verifiche
effettuate parallelamente da Inail, Inps e
cassa edile sulla posizione contributiva
dell'impresa; sarà negativo quando anche uno
soltanto dei tre enti dichiara
l'irregolarità dell'impresa.
I chiarimenti della Cnce arrivano con
riferimento alle segnalazioni pervenute da
alcune casse edili in merito a richieste di
certificati Durc relative a imprese
costituite come società «cooperative di
artigiani» o società «cooperative di
lavoratori autonomi». La Cnce spiega che
qualora le cooperative in esame dichiarino
di non avere soci lavoratori dipendenti ma
di operare esclusivamente con soci
lavoratori autonomi, le stesse (cooperative)
non hanno l'obbligo dell'iscrizione alla
cassa edile e, pertanto, non possono nemmeno
richiedere il Durc secondo la disciplina
ordinaria.
In questi casi, infatti, aggiunge
la Cnce, ogni richiesta di Durc deve essere
indirizzata soltanto agli istituti pubblici
previdenziali, cioè all'Inps e all'Inail che
rilasceranno autonome attestazioni
concernenti o meno la regolarità
contributiva. Qualora invece le predette
società cooperative abbiano anche soci
lavoratori dipendenti e sia effettuata una
richiesta di Durc attraverso la procedura
ordinaria prevista per le imprese edili, la
cassa edile provvederà a rilasciare un Durc
di regolarità previa verifica anche del
possesso di un Durc Inps e Inail da parte
dei lavoratori autonomi che, soci delle
cooperative, risultino operanti nel
cantiere.
Infine, la Cnce evidenzia che le
associazioni nazionali delle imprese
cooperative hanno istituito, con la
collaborazione di Inps e Inail, mediante
apposita convenzione, degli specifici
«osservatori» presso le direzioni
territoriali del lavoro (le ex dpl,
direzioni provinciali del lavoro),
finalizzati alla verifica della coerenza di
tali forme di cooperative, di artigiani e di
lavoratori autonomi, con quanto previsto
dalla disciplina normativa (legge n.
142/2001)
(articolo ItaliaOggi del 29.02.2012). |
APPALTI:
L. Bellagamba,
L’assoluta autocertificabilità del DURC -
Quarto aggiornamento (27.02.2012): la
“genialata” del terzo decreto “Monti”
(link a
www.linobellagamba.it). |
APPALTI:
Intervento sostitutivo. Stazione
appaltante: a chi pagare?
L’INPS chiarisce se la stazione appaltante,
che interviene in caso di inadempienza
contributiva dell'esecutore e del
subappaltatore, deve pagare direttamente
all’Esattoria oppure con F24 a seguito delle
indicazioni dettate dall’INPS.
L’INPS interviene in merito all’applicazione
dell’art. 4 del D.P.R. 05.10.2010 n. 207: in
tale sede si prevede che in caso di
ottenimento da parte del responsabile del
procedimento del DURC che segnali
un’inadempienza contributiva relativa a uno
o più soggetti impiegati nell’esecuzione del
contratto, il medesimo trattiene dal
certificato di pagamento l’importo
corrispondente all’inadempienza. Il
pagamento di quanto dovuto per le
inadempienze accertate mediante il DURC è
disposto direttamente agli enti
previdenziali e assicurativi, compresa, nei
lavori, la cassa edile.
In merito sono sorti numerosi dubbi
applicativi a seguito dei quali l’Inps
interviene per fare una risposta:
- nei casi in cui il debito sia ancora "in
fase amministrativa": a stazione
appaltante paga le somme di cui
l'esecutore/subappaltatore è debitore nei
confronti dell'Istituto con F24, previa
comunicazione da parte della Sede INPS
competente delle coordinate bancarie
necessarie al versamento;
- nei casi in cui il debito sia già stato
trasmesso all'Agente per la Riscossione o
sia comunque stato oggetto di avviso di
addebito: la stazione appaltante procede
direttamente con il pagamento all'Esattoria
(commento tratto da www.ipsoa.it - INPS, decreto dirigenziale
23.02.2012 n. 641). |
APPALTI:
L. Bellagamba,
L’assoluta autocertificabilità del DURC -
Ultimo aggiornamento: la “genialata”
dell’INAIL (23.02.2012 -
link a www.linobellagamba.it). |
APPALTI:
Contratti pubblici. Sostituzione del
soggetto inadempiente in base al Durc.
L'ente salda i contributi pregressi
dell'appaltatore.
La Pa gira a Inps e Inail i compensi
dell'impresa.
Le amministrazioni appaltanti devono operare
come sostituti contributivi anche quando il
corrispettivo dovuto all'appaltatore copre
solo parzialmente i debiti che lo stesso ha
nei confronti degli enti previdenziali.
Il Ministero del Lavoro e delle politiche
sociali ha definito con la
circolare
16.02.2012 n. 3 gli aspetti applicativi
della procedura prevista dall'articolo 4 del
regolamento attuativo del codice dei
contratti pubblici. La disposizione del Dpr
207/2010 prevede infatti che le
amministrazioni aggiudicatrici, quando
ottengono un Durc che segnali
un'inadempienza contributiva relativa a uno
o più soggetti impiegati nell'esecuzione del
contratto, devono trattenere dal certificato
di pagamento l'importo corrispondente
all'inadempienza e, successivamente, pagare
quanto dovuto per le inadempienze accertate
direttamente agli enti previdenziali e
assicurativi, compresa la Cassa edile. La
norma, in sostanza, prevede un particolare
meccanismo attraverso il quale, quando il
Durc evidenzia irregolarità nei versamenti
dovuti agli enti previdenziali, le stazioni
appaltanti si sostituiscono al debitore
principale, versando –in tutto o in parte–
le somme dovute in forza del contratto di
appalto direttamente agli stessi enti
creditori.
Il ministero del Lavoro chiarisce anzitutto
che sotto il profilo operativo la
trattenuta, da parte dell'amministrazione
aggiudicatrice, delle somme dovute
all'appaltatore va effettuata
successivamente alle ritenute indicate dal
comma 3 dello stesso articolo 4, in base al
quale sull'importo netto progressivo delle
prestazioni si opera una ritenuta dello
0,50% e il complesso di tali ritenute può
essere svincolato soltanto in sede di
liquidazione finale. Quindi la stazione
appaltante prima procede alla ritenuta dello
0,50% e poi, con la somma restante, paga gli
eventuali debiti previdenziali
dell'appaltatore. L'intervento sostitutivo
può operare anche quando lo stesso debito
può colmare solo in parte le inadempienze
dell'appaltatore evidenziate nel Durc.
Le somme finalizzate a soddisfare i crediti
devono essere ripartite tra gli istituti e
le Casse edili creditori in proporzione dei
crediti di ciascun ente previdenziale
evidenziato nel documento di regolarità
contributiva. Per consentire il
coordinamento di più possibili interventi
sostitutivi da parte di amministrazioni che
abbiano contratti di appalto con lo stesso
operatore economico irregolare sotto il
profilo contributivo, il ministero del
Lavoro sollecita le stazioni appaltanti a
preavvisare gli enti previdenziali prima di
procedere ai versamenti. Sempre a garanzia
dell'effettività delle somme dovute, è
importante che le amministrazioni
comunichino tempestivamente agli enti
previdenziali i pagamenti effettuati.
In relazione ai debiti contributivi dei
subappaltatori, a fronte del principio
solidaristico che coinvolge sia gli
appaltatori sia le amministrazioni
appaltanti, queste ultime devono operare con
l'intervento sostitutivo solo per le somme
residue rimaste dopo l'analogo intervento
dell'appaltatore. In tal caso, inoltre,
quanto corrisposto dall'amministrazione non
può eccedere il valore del debito che
l'appaltatore ha nei confronti del
subappaltatore alla data di emissione del
Durc irregolare.
La circolare 3/2012 ha inoltre chiarito il
rapporto tra i versamenti connessi
all'intervento dell'amministrazione come
sostituto previdenziale e quelli da
realizzare per coprire debiti verso l'erario
rilevabili presso Equitalia in caso di
pagamenti superiori a 10.000 euro.
Il ministero del Lavoro ha precisato che
l'attivazione dell'intervento sostitutivo
anche in tali situazioni impedisce il
pagamento dell'appaltatore, poiché le somme
spettanti originariamente a quest'ultimo
sono versate agli enti previdenziali, così
salvaguardando il principio contenuto
nell'articolo 48-bis del Dpr 602/1973.
Peraltro, solo l'applicazione prioritaria
del meccanismo previsto dall'articolo 4 del
regolamento attuativo del codice dei
contratti consente alle imprese, in
prospettiva, di ottenere un Durc regolare e,
pertanto, di continuare a operare sul
mercato, salvaguardando anche i crediti
dell'amministrazione fiscale (che
potrebbero, viceversa, essere compromessi se
si volesse soddisfarli primariamente,
lasciando inalterata l'irregolarità del Durc
e impedendo all'operatore economico di
partecipare agli appalti) (articolo Il Sole 24 Ore
del 05.03.2012 - tratto da
www.ecostampa.it). |
APPALTI: DURC:
casi di autocertificabilità.
Secondo l'orientamento
di INPS e INAIL (circolare del 26.01.2012),
il DURC non può rientrare fra i documenti
autocertificabili, in quanto si tratterebbe
di attestazione della correttezza della
posizione contributiva di una realtà
aziendale effettuata dopo complesse
valutazioni tecniche di natura contabile da
parte degli istituti previdenziali.
Le uniche eccezioni ammesse sono quelle
relative ai casi di cui all'art. 38, comma
1, lettera i) e comma 2 del D. Lgs. 163/2006
e di cui all'art. 4, comma 14-bis, del DL
70/2011 per i soli contratti di forniture e
servizi fino a 20.000 euro stipulati con la
PA o con le società in house.
---------------
Il Comune chiede un parere sulla
applicabilità dell'art. 4, comma 14-bis, del
decreto legge 13.07.2011, n. 70, convertito
in legge, con modificazioni, dall'art. 1,
comma 1, della legge 12.07.2011, n. 106.
Un tanto, alla luce della recente nota del
Direttore generale del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali n. 619 del
16.01.2012, che fornirebbe indicazioni
apparentemente dissonanti con quanto
stabilito dalla norma.
Il citato art. 4, comma 14-bis, dispone che:
'Per i contratti di forniture e servizi
fino a 20.000 euro stipulati con la pubblica
amministrazione e con le società in house, i
soggetti contraenti possono produrre una
dichiarazione sostitutiva ai sensi
dell'articolo 46, comma 1, lettera p), del
testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28.12.2000, n. 445, in
luogo del documento di regolarità
contributiva. Le amministrazioni procedenti
sono tenute ad effettuare controlli
periodici sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive, ai sensi
dell'articolo 71 del medesimo testo unico di
cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 445 del 2000'.
Si ritiene opportuno, preliminarmente,
richiamare l'attenzione sulle ulteriori
novità normative intervenute di recente in
materia di semplificazione della
documentazione amministrativa (relative alla
cd. decertificazione).
La legge 12.11.2011, n. 183 (Legge di
stabilità 2012) è intervenuta a modificare,
con l'art. 15, la materia dei certificati e
delle dichiarazioni sostitutive.
Nel dettaglio, fra le altre innovazioni, il
predetto art. 15 ha disposto la modifica
dell'art. 40 del DPR 445/2000 con
l'introduzione, per quanto qui rileva, del
comma 01, il quale stabilisce che 'Le
certificazioni rilasciate dalla pubblica
amministrazione in ordine a stati, qualità
personali e fatti sono valide e utilizzabili
solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti
con gli organi della pubblica
amministrazione e i gestori di pubblici
servizi i certificati e gli atti di
notorietà sono sempre sostituiti dalle
dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47'.
Il medesimo art. 15 della legge 183/2011 ha
inoltre introdotto l'art. 44-bis, laddove si
prevede che: 'Le informazioni relative
alla regolarità contributiva sono acquisite
d'ufficio, ovvero controllate ai sensi
dell'articolo 71, dalle pubbliche
amministrazioni procedenti, nel rispetto
della specifica normativa di settore'.
Le norme di nuova introduzione vanno lette
in combinato disposto con l'art. 46, comma
1, lettera p), del medesimo DPR 445/2000,
laddove è stabilito che 'Sono comprovati
con dichiarazioni, anche contestuali
all'istanza, sottoscritte dall'interessato e
prodotte in sostituzione delle normali
certificazioni i seguenti stati, qualità
personali e fatti:
(...)
p) assolvimento di specifici obblighi
contributivi con l'indicazione
dell'ammontare corrisposto; (...)'.
Tuttavia, lo scorso 16 gennaio il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali ha
emanato la citata nota n. 619, in cui ha
affermato che l'art. 44-bis del DPR 445/2000
va a disciplinare un regime particolare in
ordine all'utilizzo del DURC, che pertanto
non è sostituibile con una dichiarazione di
regolarità contributiva da parte
dell'interessato.
Spiega il Ministero, che la nozione di
certificato che emerge dall'art. 40 del
medesimo decreto si riferisce a stati,
qualità personali e fatti che sono oggetto
di certificazione e autocertificazione. Si
tratta, dunque, di elementi oggettivi
riferiti alla persona, di cui questa non può
non essere a conoscenza.
Di natura del tutto diversa è il DURC, che 'non
è la mera certificazione dell'effettuazione
[del pagamento] di una somma a titolo di
contribuzione (...), ma una attestazione
dell'Istituto previdenziale circa la
correttezza della posizione contributiva di
una realtà aziendale effettuata dopo
complesse valutazioni tecniche di natura
contabile derivanti dalla applicazione di
discipline lavoristiche, contrattuali e
previdenziali'.
Pertanto, per mezzo della circolare, il
Ministero ha chiarito che il DURC non è
autocertificabile, ed ha, altresì,
dichiarato che il riferimento, nell'ambito
dell'art. 44-bis, al controllo delle
informazioni sulla regolarità contributiva
ai sensi dell'art. 71, consente alle PA la
facoltà di acquisire un DURC da parte del
soggetto interessato e di poterne poi
vagliare i contenuti con le medesime
modalità previste per la verifica delle
autocertificazioni.
Il Ministero non si è, però, espresso sulla
previsione di legge di cui all'art. 4, comma
14-bis del DL 70/2011.
A colmare questa lacuna è intervenuta, a
distanza di pochi giorni, una nota congiunta
delle Direzioni centrali di INPS ed INAIL.
Con la circolare del 26 gennaio, infatti, i
due enti previdenziali hanno ribadito che la
disciplina speciale vigente in tema di DURC
deve ritenersi immutata (e quindi orientata
verso la non autocertificabilità)
precisando, d'intesa con lo stesso
Ministero, che 'resta confermato
l'obbligo di acquisire d'ufficio il DURC da
parte delle Stazioni Appaltanti pubbliche e
dalle amministrazioni procedenti' e che 'le
fattispecie in cui è consentito all'impresa
di presentare una dichiarazione in luogo del
DURC sono solo quelle espressamente previste
dal legislatore'.
Ai fini della questione posta dall'Ente, è
importante segnalare che in nota viene fatto
esplicito riferimento all'art. 4, comma
14-bis, della legge 106/2011 (rectius
DL 70/2011) per contratti di forniture e
servizi fino a 20.000 euro stipulati con la
PA e con le società in house[1].
Secondo gli estensori della circolare,
dunque, in tale situazione i soggetti
contraenti possono produrre alla stazione
appaltante una dichiarazione sostitutiva
attestante la regolarità contributiva in
luogo del DURC[2].
----------------
[1] L'altra circostanza individuata in
nota è quella di cui all'art. 38, comma 1,
lettera i) e comma 2 del D.Lgs. 163/2006,
secondo cui i candidati/concorrenti sono
tenuti ad attestare il possesso dei
requisiti (tra cui il non aver commesso
gravi violazioni alle norme in materia di
contributi previdenziali di cui all'art. 38,
comma 1, lettera i)) mediante dichiarazione
sostitutiva in conformità a quanto disposto
dal DPR 445/2000.
[2] Nel senso dell'autocertificazione della
regolarità contributiva per gli appalti di
forniture e servizi fino a 20.000 euro si è
espressa anche l'ANCI nel parere del
23.01.2012, rinvenibile sul sito
www.ancitel.it. Corre l'obbligo, peraltro,
di segnalare che le due circolari hanno
sollevato perplessità in certa dottrina, in
particolar modo per quanto attiene
all'interpretazione del Ministero secondo la
quale il DURC non è qualificabile come
certificato, quando invece è la stessa legge
a definirlo tale (si veda il DPR 207/2010,
art. 6, comma 1: 'Per documento unico di
regolarità contributiva si intende il
certificato che attesta contestualmente la
regolarità di un operatore economico ... ').
Al riguardo si vedano i commenti di L.
Oliveri su Italia oggi del 18.01.2012 e su
LeggiOggi.it del 04.02.2012
(14.02.2012 - link a
www.regione.fvg.it). |
APPALTI:
L'art. 38, I comma, lett. i) del
codice dei contratti è interpretato nel
senso che il principio dell'autonomia del
procedimento di rilascio del DURC impone che
la stazione appaltante debba basarsi sulle
certificazioni risultanti da quest'ultimo
documento, prendendole come un dato di fatto
inoppugnabile, dovendo limitarsi a valutare
soltanto se sussistono procedimenti diretti
a contestare gli accertamenti degli enti
previdenziali riportati nel DURC o condoni
(ai fini della “definitività”), e, inoltre,
se la violazione riportata nel DURC risulti
o meno "grave".
Ai sensi del D.M. 24.10.2007 (emanato in
attuazione dell’art. 1, comma 1176, della
legge 27.12.2006 n. 296) sono state definite
le modalità di rilascio ed i contenuti
analitici del DURC e, a tal fine, è stata
fissata una soglia di “gravità” delle
violazioni, ritenendosi le violazioni al di
sotto di tale soglia non ostative al
rilascio del DURC: non si considera, in
particolare, grave lo scostamento inferiore
o pari al 5% tra le somme dovute e quelle
versate con riferimento a ciascun periodo di
paga o di contribuzione o, comunque, uno
scostamento inferiore a 100 euro, fermo
restando l’obbligo di versamento del
predetto importo entro i trenta giorni
successivi al rilascio del DURC (art. 8, III
comma, del DM cit.).
Quanto al requisito della “definitività”, la
pendenza di qualsiasi contenzioso impedisce
di ritenere il soggetto in posizione
irregolare: quindi fino alla decisione che
respinge il ricorso, può essere dichiarata
la regolarità contributiva (art. 8, II
comma, lett. a).
Pertanto, dopo il DM del 2007, il DURC
attesta solo le irregolarità contributive
“definitivamente accertate” e solo quelle
che superano la “soglia di gravità” fissata
dal citato decreto: dopo tale decreto,
pertanto, una declaratoria di non regolarità
contributiva certifica che, ai fini
dell’art. 38, I comma, lett. i) del codice
appalti, è stata commessa una violazione
contributiva “grave” e “definitivamente
accertata”.
--------------
La regolarità contributiva costituisce
requisito sostanziale di partecipazione alla
gara, avendo il legislatore ritenuto tale
regolarità indice dell'affidabilità,
diligenza e serietà dell'impresa e della sua
correttezza nei rapporti con le maestranze:
è quindi totalmente irrilevante l'eventuale
adempimento tardivo dell'obbligazione
contributiva, quand'anche ricondotto, quanto
ad efficacia, al momento della scadenza del
termine di pagamento, che, se può essere
satisfattivo per l'Ente previdenziale, non
lo è ai fini della legittimità del subentro
in un contratto di appalto, non essendo
ammesse postume sanatorie all'affidabilità,
alla serietà, alla continuità dell'attività
d'impresa.
... il Collegio deve rilevare che, per
giurisprudenza consolidata, l'art. 38, I
comma, lett. i) del codice dei contratti è
interpretato nel senso che il principio
dell'autonomia del procedimento di rilascio
del DURC impone che la stazione appaltante
debba basarsi sulle certificazioni
risultanti da quest'ultimo documento,
prendendole come un dato di fatto
inoppugnabile, dovendo limitarsi a valutare
soltanto se sussistono procedimenti diretti
a contestare gli accertamenti degli enti
previdenziali riportati nel DURC o condoni
(ai fini della “definitività”), e,
inoltre, se la violazione riportata nel DURC
risulti o meno "grave" (CdS,. IV,
15.09.2010 n. 6907; V, 04.08.2010 n. 5213;
VI, 06.04.2010 n. 1934).
A tal proposito deve rammentarsi che, ai
sensi del D.M. 24.10.2007 (emanato in
attuazione dell’art. 1, comma 1176, della
legge 27.12.2006 n. 296) sono state definite
le modalità di rilascio ed i contenuti
analitici del DURC e, a tal fine, è stata
fissata una soglia di “gravità” delle
violazioni, ritenendosi le violazioni al di
sotto di tale soglia non ostative al
rilascio del DURC: non si considera, in
particolare, grave lo scostamento inferiore
o pari al 5% tra le somme dovute e quelle
versate con riferimento a ciascun periodo di
paga o di contribuzione o, comunque, uno
scostamento inferiore a 100 euro, fermo
restando l’obbligo di versamento del
predetto importo entro i trenta giorni
successivi al rilascio del DURC (art. 8, III
comma, del DM cit.).
Quanto al requisito della “definitività”,
la pendenza di qualsiasi contenzioso
impedisce di ritenere il soggetto in
posizione irregolare: quindi fino alla
decisione che respinge il ricorso, può
essere dichiarata la regolarità contributiva
(art. 8, II comma, lett. a).
Pertanto, dopo il DM del 2007, il DURC
attesta solo le irregolarità contributive “definitivamente
accertate” e solo quelle che superano la
“soglia di gravità” fissata dal
citato decreto: dopo tale decreto, pertanto,
una declaratoria di non regolarità
contributiva certifica che, ai fini
dell’art. 38, I comma, lett. i) del codice
appalti, è stata commessa una violazione
contributiva “grave” e “definitivamente
accertata” (CdS, VI, 04.08.2009 n.
4906).
---------------
Giova in
proposito osservare che la regolarità
contributiva costituisce requisito
sostanziale di partecipazione alla gara,
avendo il legislatore ritenuto tale
regolarità indice dell'affidabilità,
diligenza e serietà dell'impresa e della sua
correttezza nei rapporti con le maestranze (CdS,
IV, 15.09.2010 n. 6907): è quindi totalmente
irrilevante l'eventuale adempimento tardivo
dell'obbligazione contributiva, quand'anche
ricondotto, quanto ad efficacia, al momento
della scadenza del termine di pagamento,
che, se può essere satisfattivo per l'Ente
previdenziale, non lo è ai fini della
legittimità del subentro in un contratto di
appalto, non essendo ammesse postume
sanatorie all'affidabilità, alla serietà,
alla continuità dell'attività d'impresa
(TAR
Veneto, Sez. I,
sentenza
03.02.2012 n. 134 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
EDILIZIA PRIVATA - LAVORI PUBBLICI: DURC,
Casse Edili e sperimentazione congruità:
arrivano le indicazioni operative.
La Commissione Nazionale Paritetica per le
Casse Edili ha inviato a tutte le Casse le
indicazioni operative sulla sperimentazione
della congruità per il rilascio del DURC che
entrerà a regime dal'01.01.2013.
Il documento contiene le istruzioni per
inserire nel modello di denuncia mensile
anche alcuni campi relativi appunto alla
verifica del numero dei lavoratori
regolarmente impiegati.
A partire dalla denuncia relativa al mese di
febbraio 2012, le Casse Edili dovranno
inserire nel modello di denuncia i seguenti
campi:
● descrizione cantiere
● indirizzo cantiere
● committente (pubblico/privato)
● nominativo e codice fiscale committente
● tipo lavoro (appalto/subappalto/in
proprio)
● nominativo e codice fiscale appaltatore
(solo per imprese in subappalto)
Le Casse Edili sono tenute ad informare le
imprese che, dalla denuncia relativa al mese
di aprile 2012, sarà effettuata una verifica
di congruità della manodopera denunciata nei
lavori pubblici e privati di importo
superiore a 70.000 euro
(02.02.2012 - link a www.acca.it). |
APPALTI -
EDILIZIA PRIVATA:
L. Bellagamba,
La comunicazione del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali sulla «non
autocertificabilità» del DURC – La
correzione interpretativa della successiva
comunicazione dell’INAIL, d'intesa con il
Ministero stesso – La piena
autocertificabilità del DURC anche per
l’ipotesi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 90,
comma 9, lett. c) (31.01.2012 - link a www.linobellagamba.it). |
APPALTI -
EDILIZIA PRIVATA: L.
Bellagamba,
La regolarità contributiva è
autocertificabile anche per l’ipotesi di cui
al D.Lgs. 81/2008, art. 90, comma 9
(30.01.2012 - link a www.linobellagamba.it). |
APPALTI -
EDILIZIA PRIVATA: Il
Durc rimane solo per l'edilizia.
Autocertificazione negli appalti pubblici
sotto 20 mila euro. Una nota Inps-Inail
spiega che la nuova normativa in realtà
lascia immutata la disciplina speciale.
Durc non
autocertificabile soltanto nei lavori
privati edili; nel caso di appalti pubblici,
invece, resta confermata la possibilità
all'impresa di sostituirlo con
un'autocertificazione. In particolare, non
può essere autocertificato il Durc da
presentare all'amministrazione concedente
prima dell'avvio dei lavori edili, oggetto
di permesso di costruire o di denuncia
d'inizio attività. Nei contratti pubblici di
forniture e servizi fino a 20 mila euro,
invece, le imprese possono continuare a
sostituire il Durc con una
autodichiarazione.
È quanto si legge nella
nota 26.01.2012 n. 573 di prot.,
firmata di Inail e Inps, ed emessa d'intesa
con il ministero del lavoro.
Decertificazione e Durc.
I chiarimenti riguardano l'operazione di «decertificazione»
dalla legge n. 183/2011 (legge Stabilità),
per effetto della quale è stata prevista la
sostituzione delle certificazioni emesse
dalle p.a. con le autocertificazioni (dpr n.
445/2000) dei diretti interessati. Tra
l'altro la legge ha inserito l'articolo
44-bis al dpr n. 445/2000, il quale
stabilisce che «le informazioni relative
alla regolarità contributiva sono acquisite
d'ufficio, ovvero controllate ai sensi
dell'articolo 71, dalle pubbliche
amministrazioni procedenti, nel rispetto
della specifica normativa di settore».
Con
nota 16.01.2012 n. 619 di prot., il ministero del lavoro ha
precisato che la novità della
decertificazione non tocca il Durc: la
previsione dell'articolo 44-bis al dpr n.
445/2000, ha detto il ministero, stabilisce
semplicemente le modalità di acquisizione e
gestione del Durc senza però intaccare in
alcun modo il principio secondo cui le
valutazioni effettuate da un organismo
tecnico (nel caso, l'Inps o l'Inail) non
possono essere sostituite da
un'autocertificazione.
Settore privato.
Di fatto, spiega la nota Inail-Inps,
l'operazione di decertificazione lascia
immutata la disciplina (che era e che
rimane) speciale in materia di Durc; salvo
la parte in cui offre la possibilità alle
pubbliche amministrazioni di acquisire il
Durc da parte del soggetto interessato per
poi valutarne i contenuti con le modalità
previste per la verifica delle
autocertificazioni.
Tale possibilità, precisa la nota Inail-Inps,
deve intendersi riferita solo ai casi in cui
la normativa prevede espressamente la
presentazione del Durc da parte dei privati;
vale a dire alle ipotesi individuate
dall'articolo 90, comma 9, del dlgs n.
81/2008 (T.u. sicurezza). In base a tale
norma, il Durc deve essere trasmesso «all'amministrazione
concedente, prima dell'inizio dei lavori
oggetto del permesso di costruire o della
denuncia di inizio attività»; in tali
casi quindi, in applicazione anche della
nuova previsione dell'articolo 44-bis del
dpr n. 445/2000, l'amministrazione che ha
ricevuto il Durc può verificare in ogni
momento la sua autenticità attraverso il
contrassegno posto in calce al documento (la
verifica può essere effettuata utilizzando
l'apposito software gratuito disponibile sul
sito
www.sportellounicoprevidenziale.it).
Settore pubblico.
Per le stesse ragioni, aggiunge la nota
Inail-Inps, resta confermato l'obbligo di
acquisire d'ufficio il Durc da parte delle
stazioni appaltanti pubbliche e delle
amministrazioni procedenti. E resta altresì
confermata la fattispecie in cui è
consentito all'impresa di presentare una
dichiarazione in luogo del Durc, per
espressa previsione di legge, ossia quando
si tratti di ipotesi di contratti di
forniture e di servizi fino a 20 mila euro
stipulati con le p.a. e con società in
house (articolo 38 del dlgs n. 163/2006
e articolo 4 della legge n. 106/2011). Anche
in questi casi, le dichiarazioni rese dalle
imprese restano soggette a verifica ai sensi
dell'articolo 71 del dpr n. 445/2000, con
l'acquisizione d'ufficio del Durc da parte
dell'amministrazione che le riceve.
Infine, la nota Inail-Inps precisa che dal
13 febbraio prossimo la richiesta del Durc
per le seguenti tipologie potrà essere
effettuata esclusivamente dalle stazioni
appaltanti pubbliche o dalle amministrazioni
procedenti:
● appalto/subappalto/affidamento di
contratti pubblici di lavori, forniture e
servizi;
● contratti pubblici di forniture e servizi
in economia con affidamento diretto;
● agevolazioni, finanziamenti, sovvenzioni e
autorizzazioni
(articolo ItaliaOggi del 28.01.2012 -
tratto da www.ecostampa.it). |
APPALTI - EDILIZIA PRIVATA: Regolarità
contributiva. Dal 13 febbraio.
Sarà la pubblica amministrazione a chiedere
il Durc alle «casse».
Dal 13 febbraio la richiesta del Durc, il
documento unico di regolarità contributiva,
potrà essere effettuata solo dalle stazioni
appaltanti pubbliche o dalle amministrazioni
procedenti. La regola si applicherà nei
seguenti casi:
appalto/subappalto/affidamento di contratti
pubblici di lavori, forniture e servizi e
per contratti pubblici di forniture e
servizi in economia con affidamento diretto
e quelli per agevolazioni, finanziamenti,
sovvenzioni ed autorizzazioni. Inoltre
–spiegano Inps e Inail nella
nota congiunta 26.01.2012 n. 573 di prot.–
il Durc è un documento non
autocertificabile. Il chiarimento arriva
dopo le modifiche apportate dall'articolo 15
della legge 183/2011 al Dpr 445/2000.
I due enti ribadiscono quanto precisato dal
ministero del Lavoro che con nota del 16
gennaio (si veda Il Sole 24 Ore del 18) si
era espresso per la non autocertificabilità
del Durc. In particolare il Lavoro ha
chiarito che l'articolo 44-bis del Dpr
445/2000 stabilisce le modalità di
acquisizione e gestione del documento senza
però intaccare in alcun modo il principio
secondo cui le valutazioni effettuate da un
organismo tecnico, nel caso di specie
istituto previdenziale o assicuratore, non
possono essere sostituite da
un'autodichiarazione.
Di conseguenza, l'inammissibilità
dell'autocertificazione comporta
l'esclusione del Durc dall'ambito di
applicazione dell'articolo 40, comma 2, del Dpr 445/2000 secondo cui «Sulle
certificazioni da produrre ai soggetti
privati è apposta, a pena di nullità, la
dicitura: "Il presente certificato non può
essere prodotto agli organi della pubblica
amministrazione o ai privati gestori di
pubblici servizi"».
I due istituti forniscono chiarimenti sulla
possibilità per la Pa di acquisire un Durc,
non un'autocertificazione, da parte del
soggetto interessato, i cui contenuti
potranno essere vagliati dalla stessa
pubblica amministrazione con le modalità
previste per la verifica delle
autocertificazioni. Questa situazione può
riferirsi solo alle ipotesi in cui il
legislatore ha previsto espressamente la
presentazione del documento da parte dei
privati.
L'amministrazione che ha ricevuto il Durc
potrà verificare, in qualsiasi momento, la
sua autenticità attraverso il contrassegno
posto in calce al documento
(articolo Il Sole 24
Ore del 28.01.2012 -
tratto da www.ecostampa.it). |
APPALTI -
EDILIZIA PRIVATA:
Oggetto: DURC. Non autocertificabilità.
Modifiche apportate dall'art. 15 della L. n.
183/2011 al DPR n. 445/2000 (nota
congiunta INPS-INAIL 26.01.2012 n. 573 di
prot. - link a www.inail.it).
---------------
DIREZIONE CENTRALE RISCHI INAIL
Ufficio Entrate
DIREZIONE CENTRALE ENTRATE INPS
Prot.INAIL.60010.26/01/2012.0000573
ALLE STRUTTURE CENTRALI E TERRITORIALI
Oggetto: DURC. Non autocertificabilità.
Modifiche apportate dall'art. 15 della L. n.
183/2011 al DPR n. 445/2000.
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del
Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, interessata dalle parti sociali
delle imprese edili a pronunciarsi in ordine
agli effetti sulla normativa Durc delle
innovazioni apportate al D.P.R. n. 445/2000
dalla L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità
2012), si è pronunciata con l'allegata nota
del 16.01.2012 per la non
autocertificabilità del DURC.
Il Ministero, esaminando i contenuti del citato D.P.R.
n. 445/2000, ha chiarito che l'articolo
44-bis "stabilisce semplicemente le
modalità di acquisizione e gestione del DURC
senza però intaccare in alcun modo il
principio secondo cui le valutazioni
effettuate da un Organismo tecnico (nel caso
di specie Istituto previdenziale o
assicuratore) non possono essere sostituite
da una autodichiarazione", confermando
il precedente orientamento espresso in
materia (1).
Di conseguenza, l'inammissibilità
dell'autocertificazione comporta
l'esclusione del DURC dall'ambito di
applicazione dell'articolo 40, comma 02, del
D.P.R. n. 445/2000 secondo cui "Sulle
certificazioni da produrre ai soggetti
privati è apposta, a pena di nullità, la
dicitura: «Il presente certificato non può
essere prodotto agli organi della pubblica
amministrazione o ai privati gestori di
pubblici servizi».".
Pertanto, l'attuale disciplina speciale in tema di DURC
deve ritenersi immutata.
Nel richiamare i contenuti della citata nota, d'intesa
con il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, si ritiene opportuno
fornire ulteriori precisazioni sulla "possibilità,
da parte della P.A. di acquisire un DURC
(non una autocertificazione) da parte del
soggetto interessato, i cui contenuti
potranno essere vagliati dalla stessa P.A.
con le modalità previste per la verifica
delle autocertificazioni".
Tale ipotesi deve intendersi riferita ai soli casi in
cui il legislatore ha previsto espressamente
la presentazione del DURC da parte dei
privati e, specificatamente, all'articolo
90, comma 9, del D.Lgs. 81/2008 secondo cui
questo deve essere trasmesso "all'Amministrazione
concedente, prima dell'inizio dei lavori
oggetto del permesso di costruire o della
denuncia di inizio attività". In tale
caso, l'Amministrazione che ha ricevuto il
DURC può verificare in ogni momento
l'autenticità dello stesso attraverso il
contrassegno posto in calce al documento
(2).
D'intesa con il Dicastero, si precisa altresì che resta
confermato l'obbligo di acquisire d'ufficio
il DURC da parte delle Stazioni Appaltanti
pubbliche e delle Amministrazioni procedenti
(3)
e che le fattispecie in cui è consentito
all'impresa di presentare una dichiarazione
in luogo del DURC sono solo quelle
espressamente previste dal legislatore.
(4)
Dette dichiarazioni restano soggette a
verifica ai sensi dell'articolo 71, del
D.P.R. n. 445/2000, tramite l'acquisizione
d'ufficio del DURC da parte
dell'Amministrazione che le riceve.
Si comunica infine che, in conseguenza di quanto sopra
precisato, la richiesta di DURC per le
seguenti tipologie:
■ appalto/subappalto/affidamento di
contratti pubblici di lavori, forniture e
servizi
■ contratti pubblici di forniture e servizi
in economia con affidamento diretto
■ agevolazioni, finanziamenti, sovvenzioni
ed autorizzazioni
dal 13 febbraio p.v. potrà essere effettuata
esclusivamente dalle Stazioni Appaltanti
pubbliche o dalle Amministrazioni
procedenti.
Le imprese interessate, attraverso l'apposita funzione
di consultazione disponibile
sull'applicativo
www.sportellounicoprevidenziale.it
(5),
potranno verificare la richiesta di DURC da
parte della Stazione Appaltante pubblica o
dell'Amministrazione procedente ed il suo
iter.
IL D.C. RISCHI INAIL
F.to Ester Rotoli
IL D.C. ENTRATE INPS
F.to Antonello Crudo
--------------------------------------------------------------------------------
(1)
Vedi Lettera Circolare prot. n. 848/2008
della D.G. Attività Ispettiva del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali per cui
"il richiamo all'articolo 46 del D.P.R. n.
445/2000 non appare del tutto confacente
alla fattispecie in esame in quanto sembra
consentire l'autocertificazione del
versamento di somme a titolo contributivo"
mentre "la verifica della regolarità
comporta un accertamento di ordine tecnico
che non può, per sua natura, essere
demandato al dichiarante".
Sul punto, vedi
anche Consiglio di Stato, V Sezione,
Sentenza n. 4035/2008, per cui
"L'autocertificazione" (cioè la
dichiarazione sostitutiva di certificazioni,
come meglio si esprime l'art. 46 D.P.R.
28.12.2000, n. 445) è solo un mezzo di
speditezza ed alleggerimento provvisori
dell'attività istruttoria, cioè di
semplificazione delle formalità del
rapporto, e non un mezzo di prova legale:
sicché il suo contenuto resta sempre
necessariamente esposto alla prova contraria
e alla verifica ad opera della destinataria
amministrazione, che è doverosa prima di
procedere, all'esito della aggiudicazione,
alla formalizzazione contrattuale
dell'affidamento".
(2)
Tutti i DURC riportano in calce un
contrassegno generato elettronicamente (cd.
"glifo") che consente di verificare la
provenienza e la conformità del documento
cartaceo con il documento informatico
presente nella banca dati DURC. Tale
verifica può essere effettuata in ogni
momento utilizzando un apposito software
gratuito disponibile sul sito
www.sportellounicoprevidenziale.it e
raggiungibile dall'icona "Verifica
autenticità dei documenti".
(3)
Articolo 16-bis, comma 10, della L. n.
2/2009 e articolo 6 del D.P.R. n. 207/2010.
(4)
Articolo 38, comma 1, lett. i), e comma 2,
del D.Lgs. n. 163/2006 e articolo 4, comma
14-bis, della L. n. 106/2011, per contratti
di forniture e servizi fino a 20.000 euro
stipulati con la pubblica amministrazione e
con le società in house.
(5)
Dopo l'accesso al sito con le proprie
credenziali, l'impresa, selezionando la
funzione "pratiche" e "consultazione" può
utilizzare, quali criteri di ricerca, il
numero di CIP o di protocollo della pratica
di DURC che si vuole visualizzare, ovvero
può inserire negli appositi campi il range
di date rispetto alle quali intende
verificare se siano state effettuate
richieste di DURC da parte di una o più P.A.. |
APPALTI:
Ancora sulla questione del DURC.
La recente
nota 16.01.2012 n. 619 di prot.
del
Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali in
materia di DURC ha ribadito, ancora una
volta, che lo stesso non può essere
autocertificato.
Tuttavia, un piccolo dubbio è rimasto ed è
per questo che abbiamo inoltrato, allo
stesso Ufficio che ha emanato la nota de
qua, il quesito di seguito riportato:
Abbiamo
letto la Vs.
nota 16.01.2012 n. 619 di prot.
avente per oggetto: Documento Unico di
regolarità Contributiva (DURC) - art.
44-bis, D.P.R. n. 445/2000 - non
autocertificabilità con la quale si
chiarisce che il DURC non è
autocertificabile, sempre e comunque,
emanata in relazione alla novità di cui alla
L. n. 183/2011 in merito al DPR 445/2000.
Tuttavia, la nota de qua non esamina il
contenuto di cui all'art. 4, comma 14-bis,
della Legge 12.07.2011 n. 106 il quale così
dispone: "14-bis. Per i contratti di
forniture e servizi fino a ventimila euro
stipulati con la pubblica amministrazione e
le società in house, i soggetti contraenti
possono produrre una dichiarazione
sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma
1, lettera p), del testo unico di cui al
d.P.R. 28.12.2000, n. 445, in luogo del
documento di regolarità contributiva. Le
amministrazioni procedenti sono tenute ad
effettuare controlli periodici sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive,
ai sensi dell'articolo 71 del medesimo testo
unico di cui al d.P.R. n. 445 del 2000.".
Orbene, poiché abbiamo ricevuto alcune richieste di
chiarimento e siccome il nostro sito web (di
libero accesso) è consultato soprattutto da
uffici tecnici della Pubblica
Amministrazione, con la presente siamo a
chiedere un ulteriore chiarimento in materia
ovverosia se la
disposizione normativa sopra menzionata sia
ancora oggi applicabile, in deroga e per
fattispecie limitate (forniture e servizi
fino a 20.000,00 € di contratto), oppure la
stessa sia da intendere superata
implicitamente per il sopravvenire di norma
più recente (appunto, la L. n. 183/2011).
Nell'attesa di un cortese e sollecito riscontro, si
ringrazia e si porgono distinti saluti.
18.01.2012 - LA SEGRETERIA PTPL
La risposta (e-mail del 25.01.2012) è
stata solerte e, di seguito, ne riproponiamo
fedelmente il testo:
La disposizione normativa di cui all'art. 4,
comma 14-bis, L. n. 106/2011, va
interpretata alla luce dello specifico
ambito settoriale, costituito evidentemente
dalle sole fattispecie dei contratti di
fornitura e servizi per una soglia non
eccedente i 20.000 euro, ovvero consentendo
ai contraenti l'esibizione di una
dichiarazione sostitutiva, in termini di
autocertificazione ex art. 46, comma 1,
D.P.R. n. 445/2000, in luogo del DURC.
Resta, dunque, ferma, in ogni altra ipotesi, la
necessità di produrre il DURC, che, come
ribadito nella nota ministeriale, non può
essere oggetto di autocertificazione.
Dott.ssa Alessia Di Benedetto
Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali
Direzione generale per lattività ispettiva
Via Flavia n. 6 - 00187 Roma
Tel: 06-4683.7288 - e-mail:
adibenedetto@lavoro.gov.it
|
APPALTI:
Nel corso della gara di appalto
la stazione appaltante è vincolata alle
risultanze del documento unico di regolarità
contributiva (DURC) che fa piena prova fino
a querela di falso.
Nelle gare di appalto pubblico, il documento
unico di regolarità contributiva (DURC)
rappresenta un documento necessario e
sufficiente, dalle cui risultanze
l'amministrazione non si può discostare, per
cui nel caso di specie, era del tutto
irrilevante, al fine della gara di appalto e
del conseguente contenzioso, andare a
verificare la veridicità dei documenti posti
a fondamento del DURC medesimo. Se del caso,
la falsità di tali documenti potrebbe
rilevare in un diverso giudizio di
risarcimento del danno tra privati, ma non
nel giudizio amministrativo, in difetto di
querela di falso.
Pertanto, non vi era alcun originario
interesse, in capo alla società a visionare
gli atti posti a fondamento del DURC, ai
fini del giudizio davanti al Tribunale
amministrativo (Consiglio di Stato, Sez. VI,
sentenza 19.01.2012 n. 201 - link
a www.dirittodeiservizipubblici.it). |
APPALTI:
L. Bellagamba,
La comunicazione del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali sulla «non
autocertificabilità» del DURC
(19.01.2012 - link a
www.linobellagamba.it). |
APPALTI -
EDILIZIA PRIVATA: Il Durc senza autocertificazione.
Le amministrazioni pubbliche possono
continuare a chiederlo. Le indicazioni del
ministero del lavoro dopo la semplificazione
introdotta dalla legge 183/2011.
Il Durc non è autocertificabile e le
amministrazioni possono richiederlo
all'interessato, per poi verificarne il
contenuto.
Al pasticciaccio brutto causato
al rilascio del Durc dalla legge 183/2011
cerca di metterci una pezza il ministero del
lavoro, Direzione generale per l'attività
ispettiva, con la
nota 16.01.2012 n. 619 di prot..
Difficile, tuttavia, non concludere che
la toppa non è sufficiente a tappare il
buco.
Il problema sorge dalle modifiche che la
legge di stabilità ha apportato alle norme
in tema di documentazione amministrativa,
fissando il principio della cosiddetta
«desertificazione»: in altre parole, mai più
le pubbliche amministrazioni, per gestire le
procedure di propria competenza, potranno
chiedere o comunque utilizzare certificati.
Questi sono validi solo nei rapporti tra i
privati.
La riforma, tendente a produrre una
condivisibile semplificazione per i
cittadini, è tuttavia incompleta e
frettolosa, perché trascura discipline
particolari, quali proprio il regime del
Documento unico di regolarità contributiva,
fondamentale per le procedure di gara, per
esempio.
Il codice dei contratti impone alle
amministrazioni appaltanti di verificare le
dichiarazioni sostitutive rilasciate dalle
imprese in sede di gara circa la regolarità
della posizione contributiva e l'unico
sistema allo scopo è richiedere il Durc. Ma
il Durc è un certificato, dunque, Inps,
Inail e Cassa edile non potrebbero
rilasciarlo senza la dicitura da inserire
obbligatoriamente in tutti i certificati, la
quale ricorda che le pubbliche
amministrazioni non possono utilizzarli in
quanto nulli.
Un bel rompicapo, che il ministero del
lavoro cerca di risolvere sostenendo, con la
circolare 619/2012, che il Durc non è
assolutamente sostituibile con una
dichiarazione sostitutiva rilasciata
dall'interessato, circa la propria posizione
contributiva.
Il ministero del lavoro cerca di motivare la
propria posizione spiegando che la nozione
di certificato fa sempre e solo riferimento
a stati, qualità personali e fatti
oggettivamente riferibili alla persona, che
dunque non può non conoscere. Non sarebbero,
di conseguenza, oggetto di dichiarazione
sostitutiva le informazioni connesse al Durc,
che non è, spiega il ministero, «la mera
certificazione dell'effettuazione di una
somma a titolo di contribuzione», bensì «una
attestazione dell'Istituto previdenziale
circa la correttezza della posizione
contributiva di una realtà aziendale
effettuata dopo complesse valutazioni
tecniche di tipo contabile». Le valutazioni
di un organismo tecnico non possono essere
oggetto di un'autodichiarazione, perché essa
non avrebbe a oggetto stati, fatti o qualità
strettamente personali.
La chiusura della circolare, allora, è nel
senso che le pubbliche amministrazioni
possono acquisire un Durc da parte del
soggetto interessato, ma non
un'autocertificazione; per poi vagliare i
contenuti di questo Durc con le stesse
modalità previste per le verifiche delle
autocertificazioni.
Si tratta di conclusioni, però, impossibili
da condividere. Intanto, il Durc è senza
ombra di minimo dubbio un certificato: così
prevede espressamente, infatti, 6, comma 1,
del dpr 207/2010, norma non certo derogabile
da nessuna direttiva o circolare. Inutile
affermare che il Durc è un'«attestazione»,
per negarne la natura di certificato.
Attestazione significa esattamente
certificato: viene dal latino ad-testari,
portare notizie certe a conoscenze di altri,
cioè, appunto, certificare.
La nota del ministero, poi, si pone in
insanabile diretto contrasto con l'articolo
44-bis del dpr 445/2000, l'articolo 16-bis,
comma 10, del dl 185/2008, convertito in
legge 2/2009 e dall'articolo 6, comma 3, del
dpr 207/2010: tutte norme volte a imporre
alle amministrazioni di acquisire
«d'ufficio» il Durc. Il che,
simmetricamente, costituisce un divieto a
chiederlo ai privati, e l'obbligo di
acquisirlo richiedendolo solo alle
amministrazioni competenti. Se l'intento del
ministero consiste nel sottrarre a
responsabilità penali e amministrative le
amministrazioni che richiedono e continuano
a utilizzare il Durc nonostante e in
contrasto alle norme vigenti, la cosa è
positiva, visto che si consente di non
bloccare l'attività amministrativa.
È
necessario, però, sottolineare che dovrebbe
essere compito del legislatore, compito non
più rinviabile, disporre una
regolamentazione speciale per il Durc,
sottraendolo alle nuove regole per i
certificati
(articolo ItaliaOggi del 18.01.2012 - tratto da
www.ecostampa.it). |
APPALTI -
EDILIZIA PRIVATA: I contributi regolari non soggetti ad
autocertificazione.
POSIZIONE RIVISTA/
Il ministro della Semplificazione aveva
sposato un'interpretazione estensiva.
Il ministero del Lavoro salva il Durc dalla
"decertificazione" introdotta dall'articolo
15 della legge 183/2011.
Con lettera
circolare di cui alla
nota 16.01.2012 n. 619 di prot.
il ministero, scostandosi dalla
interpretazione più estensiva del ministro
della Pa e della Semplificazione (Direttiva
del 22 dicembre scorso, si veda Il Sole24Ore
del 6 gennaio), esclude che tale intervento
interessi il Documento unico di regolarità
contributiva (Durc), rispetto al quale
«rimane assolutamente impossibile la
sostituzione con una dichiarazione di
regolarità contributiva da parte del
soggetto interessato».
È una precisazione
che il Ministero aveva espresso con lettera
circolare del 14 luglio 2004, prima, dunque,
delle novità introdotte della legge 183/2011
la quale, proprio in relazione all'articolo
44-bis del Dpr 445/2000 stabilisce che «le
informazioni relative alla regolarità
contributiva sono acquisite d'ufficio,
ovvero controllate ai sensi dell'art. 71,
dalle pubbliche amministrazioni procedenti,
nel rispetto della specifica normativa di
settore».
Del resto già con l'articolo
16-bis, comma 10, del decreto legge
185/2008, il legislatore aveva introdotto
una prima semplificazione prevedendo negli
appalti pubblici l'obbligo delle stazioni
appaltanti di chiedere d'ufficio il Durc
agli istituti ed enti competenti al loro
rilascio, sollevando così le imprese
appaltatrici da tale onere.
Il Lavoro a conforto della propria tesi
precisa che il novellato articolo 40, del
DPR n. 445/2000 nel riferirsi a «stati,
qualità personali e fatti» come oggetto di
certificazione e di autocertificazione, vi
farebbe rientrare elementi di fatto
oggettivi riferiti alla persona e che non
possano non essere dalla stessa oggetto di
sicura conoscenza. Proprio sulla base di
tale principio si baserebbe l'autocertificabilità
di detti elementi e la conseguente
sanzionabilità penale in caso di mendaci
dichiarazioni.
Fermo restando che non si comprende perché
tale sistema sanzionatorio non possa
applicarsi nel caso della regolarità
contributiva, la nota ministeriale sostiene
che sarebbe, invece, del tutto diversa la
certificazione relativa al regolare
versamento della contribuzione obbligatoria
che, si precisa, non è una mera
certificazione dell'effettuazione di una
somma a titolo di contribuzione, ma una
attestazione dell'Istituto previdenziale
circa la correttezza della posizione
contributiva di una realtà aziendale.
Da ciò
deriva che l'articolo 44-bis del Dpr
445/2000 stabilisce semplicemente le
modalità di acquisizione e gestione del Durc
senza però intaccare il principio secondo
cui le valutazioni effettuate da un
organismo tecnico non possono essere
sostituite da una autodichiarazione che non
riguarda, evidentemente, né fatti, né
status, né tantomeno qualità personali
(articolo Il Sole 24
Ore del 18.01.2012 - tratto da
www.ecostampa.it). |
APPALTI - EDILIZIA PRIVATA:
Oggetto: Documento Unico di regolarità
Contributiva (DURC) - art. 44-bis, D.P.R. n.
445/2000 - non autocertificabilità
(Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali,
nota
16.01.2012 n. 619 di prot.).
---------------
Il DURC non è autocertificabile.
Anche se secondo la nuova formulazione
dell'art. 44-bis del DPR n. 445/2000, le
informazioni relative alla regolarità
contributiva sono acquisite d’ufficio,
ovvero controllate dalla PP.AA. procedenti,
nel rispetto della normativa di settore,
questo non significa che il DURC sia
autocertificabile.
In virtù della Legge n. 183/2011, l’attuale
art. 44-bis del DPR n. 445/2000 stabilisce
che le informazioni relative alla regolarità
contributiva sono acquisite d’ufficio,
ovvero controllate ai sensi dell’art. 71,
dalla PP.AA. procedenti, nel rispetto della
normativa di settore.
Con
nota 16.01.2012 n.
619 di prot., il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali chiarisce che l’art.
44-bis citato stabilisce semplicemente le
modalità di acquisizione e gestione del DURC
senza intaccare il principio secondo cui le
valutazioni effettuate da un Organismo
tecnico (in questo caso gli istituti
previdenziali o assicuratore o Casse edili)
non possono essere sostituite da
un’autodichiarazione, che non insiste né sui
fatti, né su status, né su qualità
personali.
Quindi, conclude la nota ministeriale, il
riferimento nell’ambito dell’art. 44-bis ad
un controllo delle informazioni relative
alla regolarità contributiva “ai sensi
dell’art. 71” lascia intendere la
possibilità, da parte delle PP.AA., di
acquisire un DURC (e non
un’autocertificazione) da parte del soggetto
interessato, i cui contenuti potranno essere
vagliati dalla stessa P.A. con le modalità
previste per la verifica delle
autocertificazioni (commento tratto da
www.ispoa.it). |
APPALTI: Il
requisito della regolarità tributaria,
costituendo presupposto per la
partecipazione alla procedura di gara
d'appalto, deve sussistere al momento della
scadenza del termine di partecipazione ed
essere mantenuto per tutto lo svolgimento
della gara fino all'aggiudicazione.
Conformemente è stato di recente sostenuto
da un precedente giurisprudenziale simile
e/o analogo del Consiglio di Stato che “Il
requisito della regolarità tributaria,
costituendo presupposto per la
partecipazione alla procedura di gara
d'appalto, deve sussistere al momento della
scadenza del termine di partecipazione ed
essere mantenuto per tutto lo svolgimento
della gara fino all'aggiudicazione”
(Cfr. Sez. V, 10.08.2010 n. 5556)
(TAR Lazio-Roma, Sez. II-ter,
sentenza 16.01.2012 n. 442 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
APPALTI:
L'obbligo (illegittimo) fissato
da un bando di gara di produrre il DURC va
ritenuto assorbito dalla generica
dichiarazione di essere in regola con le
norme in materia di contributi previdenziali
ed assistenziali.
Sulla validità ai fini della partecipazione
ad una gara di un DURC con l'apposizione,
con riferimento all'Inps, della dicitura
"non si è pronunciato".
L'art. 16-bis, c. 10, d.l. n. 185/2008, così
come modificato dalla legge di conversione
n. 2/2009, stabilisce che le stazioni
appaltanti acquisiscono d'ufficio il DURC,
anche attraverso gli strumenti informatici,
dagli istituti o dagli enti abilitati al
rilascio in tutti i casi in cui è richiesto
dalla legge. Muovendo da tale presupposto,
la giurisprudenza ha chiarito che, ai sensi
dell'art. 16-bis, c. 10, d.l. 29.11.2008 n.
185, conv. nella l. 28.01.2009 n. 2, il
procedimento di rilascio del DURC è stato
semplificato attraverso l'introduzione
dell'obbligo in capo alle stazioni
appaltanti pubbliche di acquisirlo
d'ufficio, anche attraverso strumenti
informatici, dagli istituti o dagli enti
abilitati al rilascio in tutti i casi in cui
è richiesto dalla legge, sicché l'obbligo
(illegittimo) fissato dal bando di gara di
produrre il d.u.r.c. va ritenuto assorbito
dalla generica dichiarazione di essere in
regola con le norme in materia di contributi
previdenziali ed assistenziali, ferma
restando la richiamata acquisizione
d'ufficio che la stazione appaltante potrà
disporre.
L'indicazione contenuta nel DURC "non si
è pronunciato" è coerente con la
previsione della procedura prevista
nell'ipotesi in cui sia decorso il termine
di 30 giorni senza alcuna pronuncia da parte
dell' Inps: infatti, il termine massimo per
il rilascio del DURC (cfr. Circolare INPS n.
51/2008) è di 30 giorni. Ai sensi, poi,
dell'art. 6, c. 3, del Decreto Ministero del
Lavoro e della Previdenza Sociale del
24.10.2007, il decorso dei 30 giorni è
sospeso per un termine non superiore a 15
giorni per consentire la regolarizzazione
della situazione debitoria, quando venga
accertata una situazione di irregolarità ("Preavviso
di accertamento negativo"). Nel caso in
cui decorra il termine di trenta giorni
senza pronuncia da parte degli Istituti
previdenziali si forma, relativamente alla
regolarità nei confronti di questi ultimi,
il cosiddetto silenzio assenso (cfr.
Circolare Ministero del Lavoro n. 5 del
2008) (Tar Sicilia-Catania, Sez. III,
sentenza 16.01.2012 n. 116 - link
a www.dirittodeiservizipubblici.it). |
APPALTI: E'
valido, ai fini della partecipazione alle
gare, il DURC con l'indicazione "INPS non si
è pronunciato".
L'indicazione, contenuta nel d.u.r.c., “non
si è pronunciato” è coerente con la
previsione della procedura prevista
nell'ipotesi in cui sia decorso il termine
di 30 giorni senza alcuna pronuncia da parte
dell' Inps: infatti, il termine massimo per
il rilascio del DURC (cfr. Circolare INPS n.
51/2008) è di 30 giorni.
Ai sensi, poi,
dell’articolo 6, comma 3, del Decreto
Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale del 24.10.2007, il decorso dei 30
giorni è sospeso per un termine non
superiore a 15 giorni per consentire la
regolarizzazione della situazione debitoria,
quando venga accertata una situazione di
irregolarità (“Preavviso di accertamento
negativo”).
Nel caso in cui decorra il termine di 30
giorni senza pronuncia da parte degli
Istituti previdenziali si forma,
relativamente alla regolarità nei confronti
di questi ultimi, il cosiddetto silenzio
assenso (cfr. Circolare Ministero del Lavoro
n. 5 del 2008)
(massima tratta da
www.dirittodegliappaltipubblici.it - TAR
Sicilia-Catania, Sez. III,
sentenza 16.01.2012 n. 116
- link a www.giustizia-amministrativa.it). |
APPALTI: La
verifica della regolarità della
documentazione rispetto alle norme del bando
e del capitolato non va condotta con lo
spirito della c.d. "caccia all’errore", ma
tenendo conto dell’evoluzione
dell’ordinamento in favore della
semplificazione e del divieto di
aggravamento degli oneri burocratici.
Ai fini dell’individuazione dei soggetti
obbligati a rendere, a pena di esclusione,
le dichiarazioni relative all’assenza delle
cause di esclusione, di cui all’art. 38,
comma 1, lett. b) e c), del D.Lgs. n.
163/2006, occorre ricordare che la ratio
legis è quella di escludere dalla
partecipazione alle procedure di gara le
società i cui soggetti -non dichiaranti-
abbiano un significativo ruolo decisionale e
gestionale: ecco perché l’obbligo fa capo
unicamente ai soggetti per i quali ricorrano
entrambi i presupposti (titolarità del
potere di amministrazione nonché di poteri
di rappresentanza).
Il Collegio osserva che “la verifica
della regolarità della documentazione
rispetto alle norme del bando e del
capitolato non va condotta con lo spirito
della c.d. "caccia all’errore", ma tenendo
conto dell’evoluzione dell’ordinamento in
favore della semplificazione e del divieto
di aggravamento degli oneri burocratici"
(in termini, C.G.A., dec. n. 1311/2010).
La più recente Giurisprudenza del Consiglio
di Stato, peraltro, ha preso posizione su
analoghe questioni in un’ottica di
semplificazione, ed in particolare, con
recente decisione n. 513/2011, infra
ampiamente riportata, ed alla quale il
Collegio ritiene di richiamarsi, ha innanzi
tutto ricordato il contrasto in
Giurisprudenza circa l’interpretazione del
citato art. 38 con riferimento ai soggetti
per i quali la dichiarazione deve essere
resa.
Infatti, l’art. 38, comma 1, lett. c), del
d.lgs. n. 163/2006 fa riferimento agli “amministratori
muniti del potere di rappresentanza”,
sicché secondo una parte della
giurisprudenza, per l’individuazione dei
soggetti tenuti alle dichiarazioni
sostitutive finalizzate alla verifica del
possesso dei requisiti di moralità, quando
si tratti di titolari di organi di persone
giuridiche da ricondurre alla nozione di "amministratori
muniti di poteri di rappresentanza",
occorre esaminare i poteri, le funzioni e il
ruolo effettivamente e sostanzialmente
attribuiti al soggetto considerato, al di là
delle qualifiche formali rivestite (Cons.
Stato, V, 16.11.2010 n. 8059; VI,
08.02.2007, n. 523, che nella categoria
degli amministratori, ai fini dell’art. 38
cit., fanno rientrare sia i "soggetti che
abbiano avuto un significativo ruolo
decisionale e gestionale societario",
sia i procuratori ai quali siano conferiti
poteri di partecipare a pubblici appalti
formulando le relative offerte).
Altra giurisprudenza ha, da un lato, aderito
alla necessità di effettuare una valutazione
sostanzialistica della sussistenza delle
cause ostative, derivando –in assenza di più
restrittive clausole di gara– l’effetto di
esclusione dalla procedura solo dal mancato
possesso dei requisiti, e non dalla
omissione o incompletezza della
dichiarazione (Cons. Stato, V, 09.11.2010,
n. 7967) e, sotto altro aspetto, ha limitato
la sussistenza dell’obbligo di dichiarazione
ai soli amministratori muniti di potere di
rappresentanza e ai direttori tecnici, e non
anche a tutti i procuratori della società
(TAR Basilicata, I, 22.04.2009, n. 131; TAR
Liguria, II, 11.07.2008, n. 1485; TAR
Calabria-Reggio Calabria, I, 08.07.2008, n.
379).
Ciò posto, il Consiglio di Stato ha
ricordato che, ai sensi dell’art. 2380-bis
c.c., la gestione dell’impresa spetta
esclusivamente agli amministratori e può
essere concentrata in un unico soggetto
(amministratore unico) o affidata a più
persone, che sono i componenti del consiglio
di amministrazione (in caso di scelta del
sistema monistico ex artt. 2380 e
2409-sexiesdecies c.c.) o del consiglio di
gestione (in caso di opzione in favore del
sistema dualistico ex artt. 2380 e
2409-octies c.c.): ad essi, o a taluni tra
essi, spetta la rappresentanza istituzionale
della società.
L’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 (norma che
limita la partecipazione alle gare e la
libertà di iniziativa economica delle
imprese, essendo prescrittiva dei requisiti
di partecipazione e che, in quanto tale,
assume carattere eccezionale ed è, quindi,
insuscettibile di applicazione analogica),
nell'individuare i soggetti tenuti a rendere
la dichiarazione, richiede la compresenza
della qualifica di amministratore e del
potere di rappresentanza.
Infatti, la disposizione fa riferimento
soltanto agli "amministratori muniti di
potere di rappresentanza": ossia, ai
soggetti che siano titolari di ampi e
generali poteri di amministrazione (fin qui,
testualmente, Cons. Stato, V, n. 513/2011).
Applicando detti pacifici principi al caso
in questione, il Collegio ne trae la
conseguenza che il vicepresidente non
dovesse rendere la dichiarazione in parola,
atteso che, alla stregua della
documentazione in atti, il potere di
rappresentanza spetta unicamente in via
ipotetica e vicaria, e d’altra parte la
titolarità del potere decisionale è in capo
al consiglio d’amministrazione.
In altri termini, ai fini
dell’individuazione dei soggetti obbligati a
rendere, a pena di esclusione, le
dichiarazioni relative all’assenza delle
cause di esclusione, di cui all’art. 38,
comma 1, lett. b) e c), del D.Lgs. n.
163/2006, occorre ricordare che la ratio
legis è quella di escludere dalla
partecipazione alle procedure di gara le
società i cui soggetti -non dichiaranti-
abbiano un significativo ruolo decisionale e
gestionale: ecco perché l’obbligo fa capo
unicamente ai soggetti per i quali ricorrano
entrambi i presupposti (titolarità del
potere di amministrazione nonché di poteri
di rappresentanza) (TAR Sicilia-Catania, Sez. III,
sentenza 16.01.2012 n. 116
- link a www.giustizia-amministrativa.it). |
APPALTI - EDILIZIA PRIVATA: Certificati, il pasticcio del
Durc.
Informazioni da acquisire d'ufficio. Ma ad
oggi è impossibile. Le procedure gestite da
Inps, Inail e Cassa edile consentono solo la
richiesta online del documento.
L'01.01.2012 è partito il sistema
della «decertificazione», ma rimane il nodo
irrisolto del Durc. Come largamente
prevedibile, l'entrata in vigore delle
previsioni contenute nell'articolo 15, comma
1, della legge 183/2011, il cui scopo è la
semplificazione mediante l'eliminazione dei
certificati, creerà all'inizio più problemi
di quanti ne vorrebbe risolvere.
Le disposizioni della norma sono chiare: i
certificati potranno essere emessi solo in
favore di privati.
Le pubbliche amministrazioni né potranno
chiederli né potranno utilizzarli ai fini
delle proprie attività. Per loro sarà
ammissibile solo verificare la veridicità
delle dichiarazioni sostitutive ricevute dai
privati, mediante l'acquisizione d'ufficio
dei documenti conservati nelle banche dati
delle amministrazioni certificanti, le quali
dovranno rispondere alle richieste di
verifica entro 30 giorni, oppure consentire
l'accesso diretto alle proprie banche dati.
Il caso del documento unico di regolarità
contributiva, tuttavia, appare del tutto
peculiare. Le previsioni della legge
183/2011 non semplificano nulla, anzi appare
vero il contrario. In primo luogo,
l'aggiunta dell'articolo 44-bis al dpr
445/2000, ai sensi del quale «le
informazioni relative alla regolarità
contributiva sono acquisite d'ufficio,
ovvero controllate ai sensi dell'articolo
71, dalle pubbliche amministrazioni
procedenti, nel rispetto della specifica
normativa di settore» non ha alcuna concreta
utilità, visto che la medesima disposizione
è stata già fissata ben due volte in
precedenza dall'articolo 16-bis, comma 10,
del dl 185/2008, convertito in legge 2/2009
e dall'articolo 6, comma 3, del dpr
207/2010.
Soprattutto il Durc è un vero e proprio
certificato, come del resto indicato dalla
disciplina normativa che lo regola. Infatti,
ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del dpr
207/2010 «per documento unico di regolarità
contributiva si intende il certificato che
attesta contestualmente la regolarità di un
operatore economico per quanto concerne gli
adempimenti Inps, Inail, nonché cassa edile
per i lavori, verificati sulla base della
rispettiva normativa di riferimento».
Trattandosi, allora, di un certificato vero
e proprio, le pubbliche amministrazioni non
potrebbero più richiedere né utilizzare il
Durc, né le amministrazioni competenti
emetterlo. Questo creerebbe non pochi
problemi operativi, visto che il Durc è un
certificato fondamentale per tutte le fasi
delle procedure di appalto.
Un primo sistema per evitare il
cortocircuito innescato dalla frettolosa
formulazione dell'articolo 15 della legge
183/2011 potrebbe consistere nell'applicare
anche al Durc il nuovo sistema di verifiche
imposto dalla riforma. Le pubbliche
amministrazioni titolari della competenza di
un iter per il quale sia necessario
acquisire informazioni un tempo inserite in
certificati non dovranno chiedere alle altre
amministrazioni che possiedano dette
informazioni nelle proprie banche dati
l'emanazione del certificato; potranno solo
chiedere la verifica della veridicità delle
autocertificazioni ricevute dai privati. Le
amministrazioni certificanti potranno
rispondere confermando la rispondenza al
vero delle autocertificazioni o spiegando le
ragioni del mendacio rilevato, senza
emettere certificati e, così, rispettare le
previsioni normative.
Ma, a oggi, questo per il Durc è
impossibile: le procedure telematiche
gestite da Inps, Inail e Cassa edile
consentono solo di effettuare la richiesta
on-line finalizzata all'emanazione di ciò
che la legge vieta: il certificato relativo
alla posizione contributiva.
Una seconda via potrebbe consistere
nell'accesso diretto delle amministrazioni
alle banche dati di Inps, Inail e Cassa
edile. Del resto, l'articolo 72, comma 1,
novellato del dpr 445/2000 prevede
espressamente che le amministrazioni
certificanti predispongano «convenzioni
quadro» per garantire l'accesso diretto alle
altre amministrazioni. Ma questa ipotesi,
alla data del 28 dicembre, non è nemmeno
stata lontanamente presa in considerazione
dal portale del Durc, la cui pagina di
informazioni è ferma alla data del
10.03.2011
(articolo ItaliaOggi del 04.01.2011 - tratto da www.ecostampa.it). |
anno 2011 |
|
APPALTI: Il
DURC attesta solo irregolarità contributive
“definitivamente accertate” che superano la
“soglia di gravità” fissata dal D.M.
24.10.2007.
L'impresa dev’essere in regola con
l’assolvimento degli obblighi previdenziali
ed assistenziali fin dalla presentazione
dell’offerta e deve conservare tale stato
per tutta la durata della procedura di
aggiudicazione e del rapporto con la
stazione appaltante, restando irrilevante,
pena la vanificazione del principio della
par condicio, un eventuale adempimento
tardivo dell’obbligazione contributiva.
Le imprese che partecipano a gare pubbliche
d’appalto, allorché rendano
autodichiarazioni previste dalla legge o dal
bando, hanno l’onere di rendersi
particolarmente diligenti nel verificare
preliminarmente (attraverso la
documentazione in loro possesso od anche
accedendo ai dati dei competenti uffici) che
queste trovino esatto riscontro nelle banche
dati degli istituti previdenziali, posto
che, in proposito, non sono esperibili
ulteriori indagini da parte delle
amministrazioni, né in ordine all’elemento
psicologico (se cioè la discrepanza sia
dovuta a dolo o colpa dell’imprenditore), né
alla gravità della violazione.
La disposizione di cui all’art. 38, comma 1,
lett. i), del D.lgs. n. 163/2006, dev’essere
interpretata nel senso che il concorrente,
in presenza di un bando di gara che richieda
genericamente una sua dichiarazione di
insussistenza delle cause di esclusione di
cui alla citata lett. i), possa essere
escluso soltanto qualora la stazione
appaltante sia oggettivamente certa che
l’eventuale debito contributivo dichiarato
sia grave e definitivamente accertato e cioè
che non esistano in atti di gara elementi
che possano condurre a diversa conclusione,
autonomamente dalle risultanze del DURC,
mediante accertamenti ulteriori.
E' pacifico in giurisprudenza che:
- il DURC attesta solo irregolarità
contributive “definitivamente accertate”
che superano la “soglia di gravità”
fissata dal D.M. 24.10.2007 (cfr. Cons.
Stato, Sez. VI, 04.08.2009 n. 4906);
- l’impresa dev’essere in regola con
l’assolvimento degli obblighi previdenziali
ed assistenziali fin dalla presentazione
dell’offerta e deve conservare tale stato
per tutta la durata della procedura di
aggiudicazione e del rapporto con la
stazione appaltante, restando irrilevante,
pena la vanificazione del principio della
par condicio, un eventuale adempimento
tardivo dell’obbligazione contributiva (cfr.
Cons. Stato, Sez. IV, 20.09.2005 n. 4817,
30.01.2006 n. 288, 19.06.2006 n. 3660 e
31.05.2007 n. 2876; Sez. V, 22.10.2007 n.
5511 e Sez. VI, 26.01.2009; TAR Campania,
Napoli, Sez. VIII, 23.07.2009 n. 4269);
- le imprese che partecipano a gare
pubbliche d’appalto, allorché rendano
autodichiarazioni previste dalla legge o dal
bando, hanno l’onere di rendersi
particolarmente diligenti nel verificare
preliminarmente (attraverso la
documentazione in loro possesso od anche
accedendo ai dati dei competenti uffici) che
queste trovino esatto riscontro nelle banche
dati degli istituti previdenziali, posto
che, in proposito, non sono esperibili
ulteriori indagini da parte delle
amministrazioni, né in ordine all’elemento
psicologico (se cioè la discrepanza sia
dovuta a dolo o colpa dell’imprenditore), né
alla gravità della violazione (cfr. Cons.
Stato, Sez. V, 17.04.2003 n. 2081 e
09.12.2002 n. 6768; TAR Puglia, Bari,
03.07.2008 n. 1622);
- la disposizione di cui all’art. 38, comma
1, lett. i), del D.lgs. n. 163/2006, dev’essere
interpretata nel senso che il concorrente,
in presenza di un bando di gara che richieda
genericamente una sua dichiarazione di
insussistenza delle cause di esclusione di
cui alla citata lett. i), possa essere
escluso soltanto qualora la stazione
appaltante sia oggettivamente certa che
l’eventuale debito contributivo dichiarato
sia grave e definitivamente accertato e cioè
che non esistano in atti di gara elementi
che possano condurre a diversa conclusione,
autonomamente dalle risultanze del DURC,
mediante accertamenti ulteriori (cfr. Cons.
Stato, Sez. V, 07.07.2011, n. 4053) (TAR Campania-Salerno, Sez.
II,
sentenza
14.12.2011 n.
1995 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
APPALTI:
Gare d'appalto, gli ''insoluti''
contributivi portano all'esclusione.
La regolarità contributiva costituisce
requisito sostanziale di partecipazione alla
gara, avendo il legislatore ritenuto tale
regolarità indice dell'affidabilità ,
diligenza e serietà dell'impresa e della sua
correttezza nei rapporti con le maestranze.
La decisione in esame affronta la querelle
circa la rilevanza del requisito della
regolarità contributiva ai fini della
partecipazione a una gara di appalto, in
quanto indice di affidabilità e diligenza
dell’impresa interessata.
Segnatamente, la ricorrente aveva
partecipato a una gara d’appalto bandita per
l’affidamento del servizio di
somministrazione di lavoro a tempo
determinato.
Nel corso della valutazione delle offerte,
la Commissione aveva disposto l’esclusione
della menzionata ditta, sulla scorta della
considerazione per cui la medesima era
risultata carente del requisito della
regolarità contributiva.
Avverso quest’ultimo provvedimento è insorta
la ditta, all’uopo deducendo la violazione e
falsa applicazione dell’art. 38 del D.Lgs.
n. 163/2006, lett. i), nonché la violazione
del principio di pubblicità di gara e del
principio della trasparenza delle operazioni
concorsuali.
Il ricorso è stato rigettato.
Il TAR di Cagliari ha, infatti, rilevato
come la controversia, essendo interamente
incentrata sulla questione della presenza o
meno del requisito della regolarità
contributiva in capo alla ricorrente, doveva
essere risolta dapprima analizzando le
disposizioni che attualmente disciplinano il
requisito della regolarità contributiva e i
contributi della giurisprudenza in materia;
poi, attraverso l’esame della situazione di
fatto alla base dell’impugnato provvedimento
di esclusione.
Orbene, con riferimento alla normativa
vigente in materia, il Collegio ha ricordato
che l’art. 38 del Codice dei contratti
pubblici (“requisiti di ordine generale”)
stabilisce, tra l’altro, che: “Sono esclusi
dalla partecipazione alle procedure di
affidamento delle concessioni e degli
appalti di lavori, forniture e servizi, né
possono essere affidatari di subappalti, e
non possono stipulare i relativi contratti i
soggetti: … i) che hanno commesso violazioni
gravi, definitivamente accertate, alle norme
in materia di contributi previdenziali e
assistenziali, secondo la legislazione
italiana o dello Stato in cui sono
stabiliti. Lo strumento per la verifica
della posizione delle imprese partecipanti
alle gare è il documento unico di regolarità
contributiva”.
Tanto rammentato, ha così richiamato un
recente indirizzo della giurisprudenza
amministrativa secondo cui: "La verifica in
merito alle dichiarazioni sulla regolarità
contributiva rientra nei poteri della
stazione appaltante, riconosciuti come
compatibili dalla Corte di Giustizia
Europea, e non ha quindi carattere di
esclusione automatica; inoltre, la
regolarità contributiva e fiscale, richiesta
come requisito indispensabile per la
partecipazione alla gara, deve essere
mantenuta per tutto l'arco di svolgimento
della gara stessa, sicché legittimamente
l'amministrazione accerta, a fronte di DURC
negativi, sia l'insussistenza del requisito
normativamente richiesto, sia la non
veridicità e reticenza sulle dichiarazione
rese in sede di gara" (ex multis, TAR
Campania, Salerno, Sez. I, 04.04.2011, n.
617).
In ordine alla situazione di fatto che ha
dato origine alla controversia, invece,
l’adito G.A. ha evidenziato come dalla
documentazione prodotta dall’impresa
interessata, volta a comprovare i requisiti
dichiarati in sede di gara, era emersa la
mancata produzione del DURC relativamente
alle posizioni Inail e Inps in essere,
nonché del certificato di regolarità fiscale
del soggetto ausiliario.
Invero, ha specificato che la ricorrente
solo dopo la partecipazione alla gara aveva
presentato alle competenti sedi Inps
apposite istanze di rateizzazione di debiti
maturati per omessi versamenti contributivi,
unitamente a copia dei modelli F24 di
pagamento di un dodicesimo dell’importo
dovuto.
Successivamente, il responsabile del
procedimento aveva invitato la ditta a
dimostrare la formale regolarizzazione
presso l’Inps nonché a trasmettere il
certificato di regolarità fiscale
dell’impresa ausiliaria non ancora prodotto.
La partecipante, tuttavia, aveva provveduto
a trasmettere il certificato di regolarità
fiscale dell’impresa ausiliaria e copia del
DURC rilasciato dall’Inail, comunque
incompleto poiché non indicante il
pronunciamento della sede centrale.
Sicché, l’Amministrazione aveva
successivamente provveduto ad acquisire, di
propria iniziativa, il DURC rilasciato dalla
sede centrale dell’Inail recante
l’attestazione di "non regolarità" della
posizione Inps con causale "insoluti"
riferita a precedenti debiti contributivi.
Di conseguenza, al giudicante un punto è
risultato chiarissimo: alla data di adozione
della determinazione di esclusione della
ricorrente dalla gara in parola, non era
risultato alcun accoglimento dell’istanza di
autorizzazione alla rateizzazione dei
debiti, istanza peraltro, non prodotta
unitariamente ma separatamente per ogni
singola posizione.
Per siffatta ragione, in virtù degli
elementi di fatto testé illustrati, il
Collegio sardo ha osservato come nella
vicenda sussistevano sia la gravità
dell’inadempimento, sia il difetto della
correntezza contributiva posto che,
accertata la sussistenza di debiti di
rilevante importo, le richieste di
rateizzazione, non approvate da parte
dell’Istituto competente, erano state
presentate dopo l’aggiudicazione
provvisoria.
E così, richiamando l’epigrafato principio,
il TAR non ha mancato di precisare come
la completa e corretta verifica in merito
alle dichiarazioni rese dai partecipanti,
rientri nei poteri officiosi della stazione
appaltante, sia in relazione alle specifiche
previsioni del Codice, sia con riguardo ai
più generali canoni dell'azione
amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000
in materia di documenti amministrativi e
all’art. 6 della legge n. 241/1990.
Difatti, la consapevolezza della mancata
correttezza contributiva al momento della
richiesta di partecipazione connota di
gravità la violazione, essendo la ricorrente
onerata, al momento della domanda di
partecipazione di rappresentare l'eventuale
insoluto, la sua entità e le ragioni che
l'avessero determinato, al fine di
instaurare, essa stessa, un contraddittorio
sul punto onde consentire alla stazione
appaltante di escludere la gravità e
definitività della violazione che comunque,
indiscutibilmente, alla data di
presentazione della domanda sussisteva.
In considerazione di tanto, il Collegio ha
condiviso l’operato della stazione
appaltante nella parte in cui aveva ritenuto
che la violazione era grave e definitiva, in
ragione del fatto che la ricorrente non
l'aveva correttamente rappresentata né
tantomeno giustificata al momento della
richiesta di partecipazione (commento tratto da www.ipsoa.it - TAR
Sardegna, Sez. I,
sentenza 01.12.2011 n. 1175 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
APPALTI: I
PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO/ Anche il Durc passa da internet.
Richiesta e invio online. E la p.a. non lo
richiederà più. La semplificazione nel
maxiemendamento. Gli sgravi per gli
apprendisti dal 2012 al 2016.
Stop al Durc cartaceo. Imprese e
amministrazioni, infatti, devono richiedere,
inviare e archiviare il certificato di
regolarità contributiva esclusivamente per
via telematica sia per i lavori privati che
per quelli pubblici. In quest'ultimo caso,
inoltre, le imprese non devono più
presentare il documento, in quanto il Durc è
richiesto direttamente dall'amministrazione
interessata nei cinque giorni successivi al
ricevimento dell'atto che rende necessaria
la verifica della regolarità contributiva.
A
prevedere la semplificazione del Durc è il
maxiemendamento del governo con le misure
per lo sviluppo al ddl di stabilità,
presentato ieri alla Camera.
La semplificazione del Durc. Il Durc è un
certificato che attesta contestualmente la
regolarità di un'impresa nei pagamenti e
negli adempimenti previdenziali,
assistenziali e assicurativi, nonché in
tutti gli altri obblighi previsti dalla
normativa vigente nei confronti di Inps,
Inail e casse edili. La regolarità
contributiva (attestata dal Durc) serve, tra
l'altro, per tutti i contratti pubblici
(appalti e subappalti, sia di lavori che di
servizi e forniture) e per i lavori privati
in edilizia soggetti al rilascio di permesso
di costruire o a denuncia inizio attività.
Due le semplificazioni previste dal
maxiemendamento: la prima è relativa alla
procedura; la seconda è la
smaterializzazione del certificato.
Oggi il Durc è previsto tra la
documentazione obbligatoria da consegnare
per la partecipazione e/o aggiudicazione di
lavori; il maxiemendamento semplifica la
procedura, esonerando le imprese dal dover
presentare il certificato. Che non significa
il venir meno del requisito della regolarità
contributiva, in quanto a ciò provvederanno
direttamente le amministrazioni interessate,
tenute a formulare «le richieste di rilascio
del Durc entro il termine di cinque giorni
dal ricevimento dell'atto che ne rende
necessaria l'acquisizione e informando
contestualmente l'interessato delle
richiesta».
La seconda semplificazione è la
smaterializzazione del Durc. Infatti, il
maxiemendamento stabilisce che, nell'ambito
dei lavori pubblici e privati dell'edilizia,
imprese e amministrazioni competenti
richiedono, inviano e archiviano il Durc per
via telematica.
Sconto apprendisti dal 2012 al 2016. Il
maxiemendamento, tra l'altro, incentiva
l'apprendistato per promuovere l'occupazione
giovanile nelle piccole aziende (quelle con
un numero di addetti fino a nove). Infatti,
per i primi tre anni i datori di lavoro sono
esonerati dal pagamento di contributi,
fruendo così dello sconto dell'1,5% il primo
anno, del 3% il secondo e del 10% il terzo
anno. La versione finale del maxiemendamento
prevede l'applicazione dell'incentivo
esclusivamente ai contratti stipulati dall'01.01.2012 fino al 31.12.2016 (e non
dall'entrata in vigore della legge di
stabilità).
Rincaro contributi dal 2012. Il
maxiemendamento dispone l'aumento di un
punto percentuale dell'aliquota
contributiva, e della relativa aliquota di
computo delle prestazioni pensionistiche,
per gli iscritti alla gestione separata
Inps. Oggi l'aliquota è al 26,72% per la
generalità dei lavoratori, salirà al 27,72%
(il 27% utile ai fini pensionistici); per
gli iscritti ad altre forme di previdenza
obbligatoria e per i titolari di pensione
l'aliquota oggi è al 17%, salirà al 18%. La
versione finale del maxiemendamento
stabilisce che gli aumenti hanno effetto a
decorrere dall'01.01.2012 (e non
dall'entrata in vigore della legge di
stabilità).
Niente Irap per la produttività aziendale.
Dal 2012 le regioni potranno disporre la
deduzione dalla base imponibile Irap
(imposta regionale sulle attività
produttive) delle somme erogate ai
lavoratori in attuazione dei contratti
collettivi per la produttività (un ulteriore
sconto de 4-6%, dunque, che si aggiunge a
detassazione e decontribuzione già
previste). La versione finale del
maxiemendamento precisa che gli effetti
finanziaria, in tal caso, «sono
esclusivamente a carico del bilancio della
regione»
(articolo ItaliaOggi dell'08.11.2011 - link
a www.corteconti.it). |
APPALTI: La
regolarità contributiva costituisce
requisito sostanziale di partecipazione alla
gara, avendo il legislatore ritenuto tale
regolarità indice dell’affidabilità,
diligenza e serietà dell’impresa e della sua
correttezza nei rapporti con le maestranze.
La regolarità contributiva e fiscale deve
essere presente al momento dell’offerta e
deve essere assicurata pure in momenti
successivi alla presentazione della domanda
e dell’offerta e quindi certamente fino al
momento dell’aggiudicazione, essendo palese
l’esigenza per la stazione appaltante di
verificare l’affidabilità del soggetto
partecipante alla gara fino alla conclusione
della stessa.
Punto di riferimento ineludibile, in
quest’ottica, sono dunque le risultanze del
documento unico di regolarità contributiva
che, come da costante giurisprudenza,
vincola la p.a. in ragione della sua natura
di dichiarazione di scienza da collocarsi
fra gli atti di certificazione o di
attestazione redatti da un pubblico
ufficiale e aventi carattere meramente
dichiarativo di dati in possesso
dell’amministrazione e assistiti da pubblica
fede ex art. 2700 c.c., facente pertanto
prova fino a querela di falso essendo la
formale regolarità contributiva rimessa al
potere di accertamento e di valutazione
dell’istituto previdenziale.
L'art. 38, comma 1, lett. i), del Codice dei
contratti pubblici (d.lgs. n. 163 del 2006)
va interpretato nel senso che il principio
dell'autonomia del procedimento di rilascio
del DURC (documento unico regolarità
contributiva) impone che la stazione
appaltante debba basarsi sulle
certificazioni risultanti da quest'ultimo
documento, prendendole come un dato di fatto
inoppugnabile dovendo residuare tuttavia in
capo alla stazione appaltante, oltre alla
valutazione sulla sussistenza di
procedimenti diretti a contestare gli
accertamenti degli enti previdenziali
riportati nel DURC, o condoni, anche quella
afferente il se la violazione riportata nel
DURC, risulti o no "grave”.
La dichiarazione di irregolarità espressa
dagli enti previdenziali interessati implica
anche l’avvenuta verifica della gravità dei
relativi scostamenti, in quanto il citato
decreto ministeriale ha attribuito al
D.U.R.C. l’idoneità ad attestare anche
l’entità dell’inadempimento degli obblighi
contributivi, dando conto delle sole
irregolarità tali da superare la delineata
soglia di gravità.
Il collegio deve anzitutto ricordare che la
regolarità contributiva costituisce
requisito sostanziale di partecipazione alla
gara, avendo il legislatore ritenuto tale
regolarità indice dell’affidabilità,
diligenza e serietà dell’impresa e della sua
correttezza nei rapporti con le maestranze
(cfr. Cons. St., IV, 15/09/2010 n. 6907). La
regolarità contributiva e fiscale deve
essere presente al momento dell’offerta e
deve essere assicurata pure in momenti
successivi alla presentazione della domanda
e dell’offerta e quindi certamente fino al
momento dell’aggiudicazione, essendo palese
l’esigenza per la stazione appaltante di
verificare l’affidabilità del soggetto
partecipante alla gara fino alla conclusione
della stessa (cfr. Cons. St., IV, 12/03/2009
n. 1548; Cons. St., IV, 31/05/2007 n. 2876).
Punto di riferimento ineludibile, in
quest’ottica, sono dunque le risultanze del
documento unico di regolarità contributiva
che, come da costante giurisprudenza,
vincola la p.a. in ragione della sua natura
di dichiarazione di scienza da collocarsi
fra gli atti di certificazione o di
attestazione redatti da un pubblico
ufficiale e aventi carattere meramente
dichiarativo di dati in possesso
dell’amministrazione e assistiti da pubblica
fede ex art. 2700 c.c., facente pertanto
prova fino a querela di falso essendo la
formale regolarità contributiva rimessa al
potere di accertamento e di valutazione
dell’istituto previdenziale (cfr. Cons. St.,
V, 03/02/2011 n. 789).
E’ cioè giurisprudenza consolidata -in
materia di esclusione dalla partecipazione
alle procedure di gara e dalla stipula dei
relativi contratti dei soggetti che "hanno
commesso violazioni gravi, definitivamente
accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali,
secondo la legislazione italiana e dello
Stato in cui sono stabiliti"- che l'art.
38, comma 1, lett. i), del Codice dei
contratti pubblici (d.lgs. n. 163 del 2006)
vada interpretato nel senso che il principio
dell'autonomia del procedimento di rilascio
del DURC (documento unico regolarità
contributiva) impone che la stazione
appaltante debba basarsi sulle
certificazioni risultanti da quest'ultimo
documento, prendendole come un dato di fatto
inoppugnabile (cfr. TAR Campania, Salerno,
sez. I, 04.04.2011, n. 617) dovendo
residuare tuttavia in capo alla stazione
appaltante, oltre alla valutazione sulla
sussistenza di procedimenti diretti a
contestare gli accertamenti degli enti
previdenziali riportati nel DURC, o condoni,
anche quella afferente il se la violazione
riportata nel DURC, risulti o no "grave”.
Sennonché, sotto quest’ultimo profilo,
questo Tribunale condivide la giurisprudenza
(cfr. Cons. St., V, 16/09/2011 n. 5194; TAR
Basilicata 24/12/2008 n. 1026) che ritiene
che la stazione appaltante debba effettuare
detta valutazione sulla base del DM
24/10/2007 n. 28578, di disciplina del
documento unico di regolarità contributiva,
il cui articolo 8 (cause non ostative al
rilascio del DURC) co. 3 fornisce un
criterio uniforme e a carattere vincolato
per l’individuazione della linea di
demarcazione fra scostamento grave e non
grave nel rapporto fra somme dovute e somme
versate. La disposizione infatti recita:
“Ai soli fini della partecipazione a gare
di appalto non osta al rilascio del DURC uno
scostamento non grave tra le somme dovute e
quelle versate, con riferimento a ciascun
Istituto previdenziale ed a ciascuna Cassa
edile. Non si considera grave lo scostamento
inferiore o pari al 5% tra le somme dovute e
quelle versate con riferimento a ciascun
periodo di paga o di contribuzione o,
comunque, uno scostamento inferiore ad Euro
100,00, fermo restando l'obbligo di
versamento del predetto importo entro i
trenta giorni successivi al rilascio del
DURC.”.
Il d.m. 24.10.2007, nel disciplinare le
modalità di rilascio del D.U.R.C. e
definendo in tal modo la soglia di gravità
dell’inadempimento, limita sul punto la
discrezionalità delle stazioni appaltanti
(vedi Circolare del Ministero del Lavoro e
della Previdenza Sociale del 30/01/2008 n.
5), che al riguardo possono quindi solo
prendere atto della certificazione di cui al
D.U.R.C.
Infatti, come di recente rilevato (cfr.
Cons. St., V, n. 5194/2011 cit.), la
dichiarazione di irregolarità espressa dagli
enti previdenziali interessati implica anche
l’avvenuta verifica della gravità dei
relativi scostamenti, in quanto il citato
decreto ministeriale ha attribuito al
D.U.R.C. l’idoneità ad attestare anche
l’entità dell’inadempimento degli obblighi
contributivi, dando conto delle sole
irregolarità tali da superare la delineata
soglia di gravità
(TAR Basilicata,
sentenza 03.11.2011 n. 542 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
APPALTI:
Oggetto: novità in tema di acquisizione
del documento unico di regolarità
contributiva negli appalti di lavori,
servizi e forniture
(Consorzio dei Comuni Trentini,
circolare 21.10.2011
n. 43/2011). |
APPALTI: Aggiudicazione
solo se permane il Durc positivo.
La regolarità contributiva deve essere
conservata nel corso di tutto l’arco
temporale impegnato dallo svolgimento della
procedura e non assume rilievo l’intervento
di un adempimento tardivo da parte
dell’impresa.
E', pertanto, legittima la decisione con la
quale la stazione appaltante ha deciso di
non disporre l’aggiudicazione in favore
della ricorrente originaria con riguardo
alla quale era stata accertata, durante la
gara, una situazione di irregolarità
mediante d.u.r.c. negativo
(massima tratta da
www.gazzettaamministrativa.it - Consiglio di
Stato, Sez. V,
sentenza 12.10.2011 n. 5531 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
APPALTI:
Irregolarità contributive, per l'esclusione
dalla gara serve la gravità.
E' illegittimo l'operato della
stazione appaltante che, dopo aver acquisito
i dati del DURC, ha escluso una ditta da una
gara di appalto per difetto del requisito
della regolarità contributiva, nel caso in
cui l'esclusione non sia stata preceduta da
una adeguata valutazione in ordine alla
gravità dell'irregolarità contributiva in
capo alla impresa e al carattere definitivo
o meno della stessa.
La segnalata decisione
affronta la vexata quaestio circa la
valutazione, attraverso il DURC, da parte
della stazione appaltante del requisito
della regolarità contributiva di una ditta
ai fini dell’eventuale esclusione della
stessa da una gara di appalto.
Nello specifico, la ricorrente aveva
partecipato alla procedura di gara indetta
per la fornitura di alcuni servizi
strumentali al trasporto pubblico locale;
con successiva nota, il direttore generale
della stazione appaltante comunicava
all’interessata l'esclusione dalla gara in
quanto dall'acquisizione del DURC, in sede
di verifica della dichiarazione sostitutiva,
emergeva un'irregolarità accertata
dall'INPS, sanata successivamente alla data
di presentazione delle offerte, nonché il
mancato versamento di premi assicurativi
presso l'INAIL.
Indi, con successiva determinazione, il
direttore generale disponeva l'esclusione
della ricorrente dalla gara; avverso
quest’ultimo provvedimento è insorta la
ditta la quale, oltre al resto, ha eccepito
la violazione, sotto diversi profili,
dell'art. 38, comma 1, lettera i), D.Lgs. n.
163/2006, in quanto i rilevati inadempimenti
agli obblighi contributivi sarebbero stati
insussistenti per l'avvenuto pagamento
mediante compensazione e, comunque, perché
non si trattava di violazioni gravi e
definitivamente accertate.
Richiamava, sul punto, l'orientamento
giurisprudenziale che impone alla stazione
appaltante un’autonoma valutazione della
gravità della violazione, pur risultante dal
DURC.
Inoltre, contestava la congruità della
motivazione addotta dalla stazione
appaltante, secondo la quale poiché il
modulo allegato al bando richiedeva
«l'indicazione specifica delle violazioni in
materia previdenziale e assistenziale ... la
valutazione di gravità discende dall'aver
taciuto tale circostanza ...»; siffatta
richiesta, a dire della ricorrente, tuttavia
non era indicata né dal bando di gara, né
dai modelli di dichiarazione sostitutiva
predisposti.
Il TAR di Cagliari ha ritenuto fondate le
censure esposte.
In particolare, ha premesso che la propria
delibazione doveva necessariamente limitarsi
alle ragioni poste dalla stazione appaltante
alla base del provvedimento di esclusione,
come esplicitate nella comunicazione a firma
del direttore generale e alla relazione
allegata alla stessa; in altri termini, alle
irregolarità accertate presso l'INPS, nonché
al mancato versamento di premi assicurativi
presso l'INAIL.
Orbene, il giudicante ha precisato come,
dall'esame della documentazione versata, era
emerso che le contestate irregolarità
contributiva e assicurativa erano apparse
prive dei caratteri della gravità e della
definitività, come imposto dall'art. 38,
comma 1, lett. i), D.Lgs. n. 163/2006 al
fine di integrare la causa di esclusione.
Quanto alla non gravità delle violazioni, ha
proseguito il Tribunale, si doveva tener
conto del pagamento in compensazione
effettuato dalla ricorrente, con riguardo
sia al debito nei confronti dell'INPS, sia
al debito nei confronti dell'INAIL. Inoltre,
in ordine al profilo della non definitività
degli accertamenti aventi per oggetto le
violazioni contestate, il G.A. non ha potuto
non tener conto del ricorso avverso la
cartella di pagamento concernente il credito
INPS e l'avviso bonario INAIL.
Siffatte circostanze, a suo avviso,
avrebbero dovuto presupporre l'adesione alla
tesi secondo cui l’indicazione di
inadempienze contenuta nel documento unico
di regolarità contributiva (DURC) non
integrava di per sé la causa di esclusione
di cui alla lettera i) dell'art. 38 cit.;
invero, la stazione appaltante avrebbe
dovuto verificare se le violazioni
certificate mediante il Documento unico
erano da ritenere gravi e frutto di
accertamenti definitivi (cfr. in questo
senso, tra le altre, TAR Calabria-Reggio
Calabria, Sez. I, 23.03.2010, n. 291).
Tale prospettazione, del resto, trova
un’implicita conferma nell'art. 38, comma 2,
cit., come modificato dall'art. 4, comma 2,
lettera b), D.L. 13.05.2011, n. 70,
convertito nella L. 12.07.2011, n. 106,
il quale, stabilendo che «Ai fini del comma
1, lettera i), si intendono gravi le
violazioni ostative al rilascio del
documento unico di regolarità contributiva
di cui all'art. 2, comma 2, D.L. 25.09.2002, n. 210, convertito, con
modificazioni, dalla L. 22.11.2002, n.
266», ha definitivamente imposto la
coincidenza tra le ipotesi che impediscono
il rilascio del DURC (fissate dal decreto
del Ministro del Lavoro, del 24.10.2007) e la causa di esclusione di cui
trattasi.
Con ciò, peraltro, escludendo che tale
regola di diritto fosse ricavabile sulla
base della precedente disciplina,
applicabile alla fattispecie in esame
ratione temporis.
Infine, non è stata neppure condivisa dal
Collegio sardo la motivazione prospettata
dalla stazione appaltante, circa l'esistenza
di una previsione di gara che imponesse la
dichiarazione analitica della situazione
contributiva dei concorrenti, atteso che dal
bando e dal disciplinare di gara è risultato
che la dichiarazione sostitutiva doveva
riguardare genericamente il possesso dei
requisiti generali di cui all'art. 38 del
D.Lgs. n. 163/2006: in considerazione di
tanto, l’adito TAR ha accolto il ricorso
(commento tratto da www.ipsoa.it -
TAR Sardegna, Sez. I,
sentenza 23.09.2011 n. 945
- link a www.giustizia-amministrativa.it). |
APPALTI: L'indicazione
di inadempienze contenuta nel documento
unico di regolarità contributiva (d.u.r.c.)
non integra di per sé la causa di esclusione
di cui alla lettera i) dell'art. 38 cit.,
dovendo la stazione appaltante comunque
verificare se le violazioni certificate
mediante il d.u.r.c. siano da ritenere gravi
e frutto di accertamenti definitivi.
L'indicazione di inadempienze contenuta nel
documento unico di regolarità contributiva (d.u.r.c.)
non integra di per sé la causa di esclusione
di cui alla lettera i) dell'art. 38 cit.,
dovendo la stazione appaltante comunque
verificare se le violazioni certificate
mediante il d.u.r.c. siano da ritenere gravi
e frutto di accertamenti definitivi (cfr. in
questo senso, tra le altre, TAR Calabria,
Reggio Calabria, sez. I, 23.03.2010, n.
291).
La soluzione in tal senso trova una
implicita conferma della sua correttezza
nella modifica all'art. 38, comma 2, cit.,
operata dall'art. 4, comma 2, lettera b),
del decreto-legge 13.05.2011, n. 70,
convertito con modificazioni nella legge
12.07.2011, n. 106. Modifica la quale,
stabilendo che «Ai fini del comma 1,
lettera i), si intendono gravi le violazioni
ostative al rilascio del documento unico di
regolarita' contributiva di cui all'
articolo 2, comma 2, del decreto-legge
25.09.2002, n. 210, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22.11.2002, n.
266», ha definitivamente imposto la
coincidenza tra le ipotesi che impediscono
il rilascio del D.U.R.C. (fissate dal
decreto del Ministro del Lavoro, del
24.10.2007) e la causa di esclusione di cui
trattasi
(TAR Sardegna, Sez. I,
sentenza 23.09.2011 n. 945 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
APPALTI:
Sulla legittimità dell'esclusione
di un concorrente da una gara, per accertata
irregolarità contributiva al momento della
domanda di partecipazione.
La sussistenza del requisito della
regolarità contributiva, necessario per la
partecipazione alle procedure di gara, deve
essere verificata con riferimento al momento
ultimo previsto per la presentazione delle
offerte. A nulla può quindi rilevare una
regolarizzazione successiva della posizione
contributiva, la quale, se può risolvere il
contenzioso dell'impresa con l'ente
previdenziale, non potrà però in alcun modo
sovvertire l'oggettivo dato di fatto
dell'irregolarità ai fini della singola
gara.
Deve pertanto escludersi la rilevanza di un
eventuale adempimento tardivo
dell'obbligazione contributiva, quand'anche
ricondotto retroattivamente, quanto ad
efficacia civilistica, al momento della
scadenza del termine di pagamento,
circostanza che può rilevare fra i soggetti
del rapporto obbligatorio, ma non anche nei
confronti dell'Amministrazione appaltante. E
tanto vale, naturalmente, anche per
sistemazioni debitorie postume effettuate a
mezzo di compensazioni, come risulta
avvenuto nel caso di specie (Consiglio di
Stato, Sez. V,
sentenza 16.09.2011 n. 5194 -
link a www.dirittodeiservizipubblici.it). |
APPALTI:
La sussistenza del requisito della
regolarità contributiva, necessario per la
partecipazione alle procedure di gara, deve
essere verificata con riferimento al momento
ultimo previsto per la presentazione delle
offerte. A nulla può quindi rilevare una
regolarizzazione successiva della posizione
contributiva, la quale, se può risolvere il
contenzioso dell’impresa con l’ente
previdenziale, non potrà però in alcun modo
sovvertire l’oggettivo dato di fatto
dell’irregolarità ai fini della singola
gara.
Deve pertanto escludersi la rilevanza di un
eventuale adempimento tardivo
dell’obbligazione contributiva, quand’anche
ricondotto retroattivamente, quanto ad
efficacia civilistica, al momento della
scadenza del termine di pagamento, circostanza che
può rilevare fra i soggetti del rapporto
obbligatorio, ma non anche nei confronti
dell’Amministrazione appaltante.
---------------
La procedura di regolarizzazione
contributiva prevista dall’art. 7, comma 3,
del d.m. 24.10.2007 non trova applicazione
nel caso di richiesta di certificazione
preordinata ai fini della partecipazione a
gare d’appalto, le quali sono invece
interessate dalla differente disciplina
contemplata dal successivo art. 8, comma 3.
Anche il semplice ritardo nei versamenti
contributivi può integrare una grave
violazione dei relativi obblighi, atteso che
nel settore previdenziale in considerazione
dei gravi effetti negativi derivanti dalla
inosservanza degli obblighi in materia sui
diritti dei lavoratori, sulle finanze
pubbliche e sulla concorrenza tra le
imprese, debbono considerarsi “gravi” tutte
le inadempienze rispetto ai predetti
obblighi, salvo che non siano riscontrabili
adeguate giustificazioni, inerenti, ad
esempio, alla pendenza di contenziosi di non
agevole e pronta definizione, ovvero alla
necessità di verificare le condizioni per un
condono o una rateizzazione.
In questo settore può dunque ritenersi
sussistente il requisito della "gravità"
dell’infrazione senza che ci sia necessità
di alcuna particolare motivazione.
--------------
La dichiarazione di irregolarità espressa
dagli enti previdenziali interessati implica
anche l’avvenuta verifica della gravità dei
relativi scostamenti, come ancora una volta
il provvedimento impugnato non ha mancato di
osservare, in quanto il citato decreto
ministeriale ha attribuito al D.U.R.C.
l’idoneità ad attestare anche l’entità
dell’inadempimento degli obblighi
contributivi, dando conto delle sole
irregolarità tali da superare la delineata
soglia di gravità.
Il d.m. 24.10.2007, infine, nel disciplinare
le modalità di rilascio del D.U.R.C.
definendo nel modo già visto la soglia di
gravità dell’inadempimento, non può non
limitare sul punto anche la discrezionalità
delle stazioni appaltanti, che al riguardo
ben possono quindi limitarsi a prendere atto
della certificazione espressa dal D.U.R.C.
(del quale non possono sindacare le
risultanze, senza doversi fare carico di
autonome valutazioni.
La sussistenza del requisito della
regolarità contributiva, necessario per la
partecipazione alle procedure di gara, deve
essere verificata con riferimento al momento
ultimo previsto per la presentazione delle
offerte. A nulla può quindi rilevare una
regolarizzazione successiva della posizione
contributiva, la quale, se può risolvere il
contenzioso dell’impresa con l’ente
previdenziale, non potrà però in alcun modo
sovvertire l’oggettivo dato di fatto
dell’irregolarità ai fini della singola
gara.
Deve pertanto escludersi la rilevanza di un
eventuale adempimento tardivo
dell’obbligazione contributiva, quand’anche
ricondotto retroattivamente, quanto ad
efficacia civilistica, al momento della
scadenza del termine di pagamento (cfr.
Consiglio di Stato, IV, 12.03.2009 n. 1458;
VI, 11.08.2009, n. 4928; 06.04.2010, n.
1934; 05.07.2010, n. 4243), circostanza che
può rilevare fra i soggetti del rapporto
obbligatorio, ma non anche nei confronti
dell’Amministrazione appaltante.
E tanto
vale, naturalmente, anche per sistemazioni
debitorie postume effettuate a mezzo di
compensazioni, come risulta avvenuto nel
caso concreto (tra l’altro, solo a distanza
di vari mesi dal termine dirimente, giacché
soltanto nel mese di giugno 2009, dopo la
richiesta di chiarimenti della Stazione
appaltante, Frame si è attivata per
avvalersi della compensazione mediante il
proprio credito IVA, che in se stesso
sarebbe stato suscettibile degli impieghi
più svariati).
---------------
La Sezione
condivide anche la valutazione del Tribunale
secondo la quale la procedura di
regolarizzazione contributiva prevista
dall’art. 7, comma 3, del d.m. 24.10.2007
non trova applicazione nel caso di richiesta
di certificazione preordinata ai fini della
partecipazione a gare d’appalto, le quali
sono invece interessate dalla differente
disciplina contemplata dal successivo art.
8, comma 3.
L’art. 6, comma 3, d.m. cit.,
infatti, nel prevedere la sospensione del
termine per il rilascio del D.U.R.C. fino
all’avvenuta regolarizzazione, fa appunto
salva la diversa disciplina dettata dal
successivo art. 8, comma 3, del decreto (si
veda, in termini, la Circolare del Ministero
del Lavoro e della Previdenza Sociale del
30/01/2008 n. 5).
Ciò in linea con le
esigenze di celerità che permeano le
procedure di affidamento degli appalti
pubblici, alle quali non si addice quel
dilatarsi dei tempi per il rilascio del D.U.R.C. che sarebbe implicato dall’esigenza
di consentire una regolarizzazione postuma,
la quale non potrebbe poi comunque incidere
sulle situazioni di irregolarità
contributiva esistenti ad una determinata
data.
Si conviene, inoltre, che anche il semplice
ritardo nei versamenti contributivi possa
integrare una grave violazione dei relativi
obblighi, atteso che nel settore
previdenziale, come opportunamente ricorda
l’impugnato provvedimento di revoca, in
considerazione dei gravi effetti negativi
derivanti dalla inosservanza degli obblighi
in materia sui diritti dei lavoratori, sulle
finanze pubbliche e sulla concorrenza tra le
imprese, debbono considerarsi “gravi”
tutte le inadempienze rispetto ai predetti
obblighi, salvo che non siano riscontrabili
adeguate giustificazioni (che peraltro nel
caso di specie non sono state fornite),
inerenti, ad esempio, alla pendenza di
contenziosi di non agevole e pronta
definizione, ovvero alla necessità di
verificare le condizioni per un condono o
una rateizzazione (cfr. Consiglio di Stato,
Sez. V, 17.10.2008, n. 5069; 04.08.2010, n.
5213; VI, 06.04.2010, n. 1934; 05.07.2010,
n. 4243).
In questo settore può dunque ritenersi
sussistente il requisito della "gravità"
dell’infrazione senza che ci sia necessità
di alcuna particolare motivazione.
---------------
Va poi
rammentato che la dichiarazione di
irregolarità espressa dagli enti
previdenziali interessati implica anche
l’avvenuta verifica della gravità dei
relativi scostamenti, come ancora una volta
il provvedimento impugnato non ha mancato di
osservare, in quanto il citato decreto
ministeriale ha attribuito al D.U.R.C.
l’idoneità ad attestare anche l’entità
dell’inadempimento degli obblighi
contributivi, dando conto delle sole
irregolarità tali da superare la delineata
soglia di gravità.
Il d.m. 24.10.2007, infine, nel disciplinare
le modalità di rilascio del D.U.R.C.
definendo nel modo già visto la soglia di
gravità dell’inadempimento, non può non
limitare sul punto anche la discrezionalità
delle stazioni appaltanti (v. la Circolare
del Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale del 30/01/2008 n. 5), che al
riguardo ben possono quindi limitarsi a
prendere atto della certificazione espressa
dal D.U.R.C. (del quale non possono
sindacare le risultanze: C.d.S., V,
19.11.2009, n. 7255; IV, 10.02.2009, n.
1458; VI, 06.04.2010, n. 1934), senza
doversi fare carico di autonome valutazioni (Consiglio
di Stato, Sez. V,
sentenza 16.09.2011 n. 5194 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
APPALTI:
La stazione appaltante deve
stabilire se è definitivo l’accertamento
delle violazioni riscontrate nel Durc.
Il più recente indirizzo giurisprudenziale a
cui il Collegio ritiene di dover aderire, ha
avuto modo di precisare come
l’insindacabilità del contenuto formale del
DURC non assuma certamente il significato di
un’abrogazione implicita del preciso
disposto dell’art. 38 del Codice dei
contratti pubblici, nella parte in cui la
previsione preclude la partecipazione alle
procedure di affidamento di quei soggetti
che abbiano “commesso violazioni gravi,
definitivamente accertate alle norme in
materia di contributi previdenziali e
assistenziali”.
Il raccordo tra le due discipline, pertanto,
va ricercato nella valutazione
dell’incidenza di quanto attestato nel DURC
rispetto alla specifica procedura di
affidamento.
Tale valutazione, di natura propriamente
discrezionale, è riservata alla stazione
appaltante.
Questa, lungi dal sindacare il contenuto del
DURC, è chiamata a verificare se le
violazioni da esso certificate siano da
considerarsi gravi e definitivamente
accertate in relazione all’oggetto e alle
modalità di svolgimento della gara (cfr.
Cons. Stato Sez. V, 30.09.2009, n. 5896).
Ed in questo senso, il primo giudice dopo
aver premesso, in via di principio, che “un
conto è la regolarità contributiva formale,
rimessa al potere di accertamento e di
valutazione dell’istituto previdenziale, un
conto e la gravità della violazione in
materia contributiva e previdenziale, ai
fini della partecipazione ad una gara
rimessa alla stazione appaltante che, in
concreto ed al di fuori di ogni automatismo,
dovrebbe per l’appunto valutare la presenza
di indici sintomatici della gravità
dell’infrazione, tali da giustificare
l’estromissione dalla gara”, ha concluso
“che alcuna censura possa essere mossa
alla stazione appaltante posto che, una
volta acquisiti i dati del DURC, non ha
disposto l’esclusione immediata ed
automatica della ricorrente, ma ha
correttamente instaurato il contraddittorio
chiedendo chiarimenti con nota del
10.07.2008. Le giustificazioni addotte dalla
ricorrente non sono apparse sufficienti a
superare le riscontrate irregolarità
contributive sicché la stazione appaltante
non ha potuto che disporre l’esclusione”.
Sennonché tale statuizione, corretta nella
premessa, non è condivisibile nella sua
conclusione.
Come già
precisato, infatti, un conto e la regolarità
contributiva formale, che è un dato
oggettivo, rimessa al potere di accertamento
dell’istituto previdenziale, un conto è la
gravità della violazione contributiva e
previdenziale, ai fini della partecipazione
ad una gara, la cui valutazione è rimessa
all’Amministrazione appaltante che, in
concreto e al di fuori di ogni automatismo,
deve verificare la presenza di indici
sintomatici della gravità dell’infrazione,
tali da giustificare l’estromissione dalla
gara.
In altri termini, l’esistenza di gravi
violazioni in materia contributiva e
previdenziale, come requisito generale di
partecipazione alle gare, costituisce
oggetto di autonoma valutazione da parte
della stazione appaltante, rispetto alla
quale le risultanze del DURC si pongono come
meri elementi indiziari, dai quali non può
prescindersi, ma che comunque non
esauriscono l’ambito di accertamento circa
la sussistenza di una violazione grave
(cfr., Cons. Stato, Sez. VI, 04.08.2009 n.
4907).
Ne deriva che una volta acquisito il DURC,
spetta alla stazione appaltante valutare se
le risultanze ivi contenute, oggettivamente
non controvertibili, siano idonee e
sufficienti anche a giustificare un giudizio
in termini di gravità di una violazione che
sia emersa dal DURC.
Occorre, inoltre, che l’Ente verifichi la
definitività dell’accertamento, pur
necessaria per ritenere integrato il
precetto normativo di cui all’art. 38, comma
1, lett. i) e, dunque, a configurare la
situazione ostativa prescritta dalla norma.
E, ai fini della verifica della definitività
dell’accertamento, per gli effetti di cui
alla citata norma, rileva che al momento
della scadenza del termine per la
presentazione della domanda di
partecipazione alla gara sia spirato il
termine per l’impugnazione dell’atto di
accertamento in sede amministrativa, o il
relativo ricorso amministrativo sia stato
respinto con provvedimento definitivo e non
sia stato proposto ricorso giurisdizionale
(cfr., Cons. Stato, Sez. V, 13.07.2010 n.
4511) (Consiglio di Stato, Sez.
V,
sentenza
16.09.2011 n. 5186 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
APPALTI -
EDILIZIA PRIVATA: Aggiornato
lo sportello unico previdenziale. Durc
riutilizzabile negli appalti p.a..
Semplificato il durc nella gestione degli
appalti pubblici. Infatti, può essere
utilizzato e riutilizzato da parte degli
uffici della stessa amministrazione.
La novità arriva dall'ultimo aggiornamento
dello sportello unico previdenziale
(versione 4.0.1.13/A), applicativo durc, di
cui dà notizia l'Inail nella nota protocollo
n. 5549/2011.
Diverse le novità che si vanno ad aggiungere
ai consueti correttivi per specifiche
anomalie segnalate dalle sedi dell'Inail.
Una di queste è l'eliminazione della
visualizzazione dell'ultima matricola Inps
inserita. In pratica, in fase di richiesta
del durc, il campo «numero matricola»
Inps era preimpostato con l'ultimo numero
inserito in procedura. Questo automatismo,
in alcune ipotesi, creava errori di
smistamento della pratica a una sede Inps
diversa da quella competente a effettuare la
verifica.
Su espressa richiesta dell'Inps, pertanto,
la procedura è stata modificata e ora
richiede l'inserimento necessariamente del
numero di matricola Inps e la scelta della
sede Inps competente.
Altra novità riguarda il recupero del Cip da
parte di una stazione appaltante
appartenente alla stessa amministrazione. In
base alla procedura durc, ogni stazione
appaltante è individuata attraverso un
apposito codice identificativo previsto per
singolo dipartimento/ufficio/settore
dell'amministrazione (facente capo a un
dirigente o responsabile) che agisce in
qualità di stazione appaltante in relazione
ai procedimenti di rispettiva competenza.
Pertanto, nel caso di appalti pubblici, i
dati inseriti in una richiesta di durc fatta
da una stazione appaltante (cioè da un
ufficio o dipartimento ecc.) non erano
riutilizzabili per le successive richieste
di durc relative al medesimo appalto, da
parte di altri uffici, dipartimenti ecc.
ancorché facenti parte della stessa
amministrazione.
Per esempio in alcuni comuni, in relazione a
un appalto, la procedura di gara e lo
svolgimento dei lavori sono di competenza
dell'ufficio tecnico, mentre i singoli
pagamenti sono di competenza dell'ufficio
contabilità. Il primo ufficio, pertanto,
richiedeva il durc per le fasi di selezione
del contraente e di stipula contratto, ma il
Cip, ancorché relativo allo stesso appalto,
non poteva essere «recuperato»
dall'ufficio contabilità per effettuare le
richieste di durc per i pagamenti dei Sal o
dello stato finale
(articolo ItaliaOggi
del 06.08.2011). |
APPALTI: Prima
del d.m. 24.10.2007, il solo fatto che il
d.u.r.c. non fosse regolare non costituiva
di per sé prova di una grave violazione
contributiva definitivamente accertata,
atteso che, secondo le circolari 26.07.2005,
n. 92 Inps e 25.07.2005, n. 38 Inail, era
ostativo alla dichiarazione di regolarità
contributiva qualsivoglia inadempimento, a
prescindere da qualsivoglia soglia di
gravità.
Una irregolarità contributiva può ritenersi
definitivamente accertata solo quando, alla
data di scadenza del termine di proposizione
delle domande di partecipazione alla gara,
siano scaduti i termini per la contestazione
dell’infrazione ovvero siano stati respinti
i mezzi di gravame proposti avverso la
medesima.
Rileva la sezione che le tesi poste a base
del provvedimento di autotutela e quelle
poste a sostegno dell’impugnata sentenza non
sono suscettibili di favorevole esame alla
luce dei principi giurisprudenziali
diffusamente illustrati da questo Consiglio
(cfr. le fondamentali decisioni sez. VI,
04.08.2009, nn. 4905, 4906 e 4907, da ultime
espressamente riprese da sez. IV, n. 1228
del 2011 e sez. V, n. 789 del 2011, cui si
rinvia a mente dell’art. 74 c.p.a.), e delle
peculiari circostanze di fatto che
contraddistinguono la presente vicenda; in
particolare:
a) nella vicenda in trattazione non può
trovare applicazione il d.m. 24.10.2007,
entrato in vigore successivamente al termine
di presentazione delle domande di
partecipazione alla gara, alla
aggiudicazione definitiva ed all’emanazione
del primo ed unico d.u.r.c. negativo;
b) prima del d.m. 24.10.2007, il solo fatto
che il d.u.r.c. non fosse regolare non
costituiva di per sé prova di una grave
violazione contributiva definitivamente
accertata, atteso che, secondo le circolari
26.07.2005, n. 92 Inps e 25.07.2005, n. 38
Inail, era ostativo alla dichiarazione di
regolarità contributiva qualsivoglia
inadempimento, a prescindere da qualsivoglia
soglia di gravità;
c) l’art. 38 cit., prima del d.m. del 2007
in questione e del regolamento attuativo del
codice dei contratti pubblici, crea una
differenza tra la regolarità contributiva
richiesta al partecipante alla gara e la
regolarità richiesta all’aggiudicatario al
fine della stipula del contratto; infatti il
concorrente può essere escluso solo in
presenza di gravi violazioni definitivamente
accertate, sicché le violazioni non gravi e
quelle non definitivamente accertate non
sono causa di esclusione; invece, al fine
della stipula del contratto, l’affidatario
deve presentare la certificazione di
regolarità ai sensi dell’art. 2, d.l. n. 210
del 2002 (art. 38, co. 3, cit.); tale
disposizione, a sua volta, prevede il
rilascio del d.u.r.c. che attesta
contemporaneamente la regolarità
contributiva quanto agli obblighi nei
confronti del’Inps, dell’Inail e della Cassa
edili;
d) una irregolarità contributiva può
ritenersi definitivamente accertata solo
quando, alla data di scadenza del termine di
proposizione delle domande di partecipazione
alla gara, siano scaduti i termini per la
contestazione dell’infrazione ovvero siano
stati respinti i mezzi di gravame proposti
avverso la medesima (circostanza questa che
non ricorre nel caso di specie)
(Consiglio di Stato, Sez. V,
sentenza 30.06.2011 n. 3912 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
APPALTI: Il
debito blocca il Durc. Il certificato è
negato anche per l'inadempienza di un solo
mese.
La mancata presentazione del documento unico
di regolarità contributiva (Durc) previsto
dalle leggi regionali per la validità delle
autorizzazioni edilizie non è una violazione
penalmente rilevante. È sufficiente, però,
che non sia pagato un solo mese di
contributi perché l'azienda possa essere
esclusa da una gara di appalto.
Sono questi i principi che emergono dalla
giurisprudenza più recente sui criteri
applicativi del documento unico di
regolarità contributiva (si veda la sentenza
della Cassazione, sezione penale 21780/2011,
illustrata sul Sole 24 Ore del 1° giugno, e
quella del Consiglio di Stato 2100/2011).
Il Durc nasce come un documento che
certifica la regolarità contributiva e
assicurativa del datore di lavoro e nel
tempo ha acquistato sempre più importanza
nelle dinamiche gestionali delle aziende. Le
modalità di rilascio del documento sono
fissate nel decreto del ministero del Lavoro
del 24.10.2007 (pubblicato sulla
«Gazzetta ufficiale» 279 del 2007), in base
a quanto previsto dall'articolo 1, comma
1176, della legge 296/2006.
Le aziende devono essere in possesso del
Durc per le seguenti finalità:
- fruizione dei benefici normativi e
contributivi in materia di lavoro e
legislazione sociale previsti
dall'ordinamento italiano;
- fruizione di benefici e sovvenzioni
previsti dalla disciplina comunitaria;
- nell'ambito delle procedure di appalto di
opere, servizi e forniture pubblici e nei
lavori privati dell'edilizia.
In realtà, tenuto conto delle normativa
sulla responsabilità solidale delle imprese
che opera in ambito contributivo,
assicurativo e fiscale, il Durc è richiesto
anche nell'ambito di appalti che avvengono
tra privati.
Molte leggi regionali hanno subordinato la
validità della concessione edilizia per
costruire alla presentazione del Durc da
parte del costruttore.
Opportunamente, la Cassazione (sentenza
21780/2011), ha confermato che la mancata
presentazione del documento di regolarità
non può mai integrare i presupposti di un
reato ma può produrre effetti sanzionatori
solo sul piano amministrativo.
La Cassazione spiega che il legislatore non
ha mai inteso introdurre sanzioni penali in
questo ambito. Queste, dunque, non possono
neanche essere introdotte surrettiziamente.
La richiesta del documento di regolarità
deve essere fatta dalle aziende per via
telematica sul sito dell'Inps, dell'Inail
oppure sul sito
www.sportellounicoprevidenziale.it: il
documento va rilasciato entro il termine
massimo di trenta giorni, salva la
formazione del silenzio assenso.
Nell'ambito delle procedure di appalto, il
Durc relativo al soggetto appaltatore o
subappaltatore può essere richiesto dalle
amministrazioni pubbliche o dai soggetti
privati a rilevanza pubblica appaltanti e
dalle società di attestazione e
qualificazione delle aziende (Soa).
Se l'Istituto previdenziale che rilascia il
Durc è lo stesso soggetto che ammette il
richiedente a fruire del beneficio
contributivo o agisce in qualità di stazione
appaltante, l'Istituto stesso provvede alla
verifica dei presupposti per il suo
rilascio, senza emettere il Durc.
Anche se su questa previsione si registrano
diversi casi in cui gli Enti previdenziali
continuano a richiedere alle aziende
appaltatrici di servizi la presentazione del
Durc prima di procedere al pagamento dei
servizi.
Per la fruizione delle agevolazioni
normative e contributive, il Durc ha
validità mensile. Nel solo settore degli
appalti privati il Durc ha validità
trimestrale.
In mancanza dei requisiti, prima
dell'emissione del Durc negativo, i soggetti
competenti al rilascio devono invitare
l'interessato a regolarizzare la propria
posizione entro un termine non superiore a
quindici giorni.
Con una recente interpretazione, il
ministero del Lavoro ha stabilito che la
violazione dei tetti previsti dal contratto
collettivo nazionale di lavoro dell'edilizia
sul numero massimo di lavoratori part-time
che possono essere presenti in azienda,
determina una irregolarità contributiva e il
mancato rilascio del Durc.
Anche in presenza di un debito, l'azienda ha
diritto al rilascio del Durc positivo:
- in pendenza di contenzioso amministrativo,
la regolarità può essere dichiarata sino
alla decisione che respinge il ricorso;
- in pendenza di contenzioso giudiziario, la
regolarità è dichiarata sino al passaggio in
giudicato della sentenza di condanna, salvo
l'ipotesi in cui l'autorità giudiziaria
abbia adottato un provvedimento esecutivo
che consente l'iscrizione a ruolo delle
somme oggetto del giudizio.
In questi casi, è opportuno che il datore di
lavoro notifichi agli uffici competenti
l'instaurazione del contenzioso poiché
spesso, per mancanza di comunicazione
interna, gli uffici competenti al rilascio
del Durc non ne sono a conoscenza
(articolo Il Sole 24
Ore del 08.06.2011). |
APPALTI: Regolarità
contributiva allargata.
Durc per tutti i contratti pubblici, salva
l'esplicita deroga.
Nuove regole sul Durc negli appalti
pubblici. La certificazione di regolarità
contributiva va richiesta anche nei
confronti di fondazioni e università; ogni
attestazione, inoltre, è vincolata alla
richiesta (contratto) per cui è stata
emessa, con la sola eccezione dell'ipotesi
di acquisizioni in economia di beni e
servizi con affidamento diretto da parte del
responsabile del procedimento (valore al di
sotto dei 20 mila euro).
Le novità arrivano
dall'entrata in vigore (dall'08.06.2011) del
nuovo regolamento di attuazione del codice
dei contratti pubblici.
Il nuovo
regolamento.
Le nuove regole sul Durc sono
previste dal regolamento attuativo del
codice dei contratti pubblici, dpr n. 207
del 05.10.2010 che dà attuazione al dlgs
n. 163/2006, in vigore dall'08 giugno, il
quale dedica l'intero Titolo H alla materia
del Durc.
Riprendendo la definizione finora
vigente, l'articolo 6 del regolamento
stabilisce che per Durc s'intende «il
certificato che attesta contestualmente la
regolarità di un operatore economico per
quanto concerne gli adempimenti Inps, Inail,
nonché cassa edile per i lavori, verificati
sulla base della rispettiva normativa di
riferimento».
Gli operatori economici.
L'obbligo della regolarità contributiva,
dunque, gira attorno alla figura di
«operatore economico», in quanto è nei
confronti di questo soggetto che il
certificato funge da certificazione e perché
riguardo ai lavori di tale soggetto che le
amministrazioni sono tenute a verificare la
regolarità contributiva. Per operatore
economico. soggetto obbligato alla
regolarità contributiva, s'intende
«l'imprenditore, il fornitore e il
prestatore di servizi o un raggruppamento o
consorzio di essi», siano essi persone
fisiche o persone giuridiche.
Ai sensi del
codice dei contratti pubblici (articolo 3) i
termini relativi a «imprenditore»,
«fornitore» e «prestatore di servizi»
designano una persona fisica o una persona
giuridica o un ente senza personalità
giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di
interesse economico (Geie), che offra sul
mercato, rispettivamente, la realizzazione
di lavori oppure opere, la fornitura di
prodotti, la prestazione di servizi. Il
termine «raggruppamento temporaneo» designa
un insieme di imprenditori, o fornitori, o
prestatori di servizi, costituito, anche
mediante scrittura privata, allo scopo di
partecipare alla procedura di affidamento di
uno specifico contratto pubblico, mediante
presentazione di una unica offerta. Il
termine «consorzio» si riferisce ai consorzi
previsti
dall'ordinamento, con o senza personalità
giuridica.
Secondo l'autorità di vigilanza
sui contratti pubblici (determinazione n.
7/2010) la nozione di «operatore economico»
in ambito europeo è molto ampia e tende ad
abbracciare tutta la gamma dei soggetti che
potenzialmente possono prender parte a una
pubblica gara. Pertanto sono operatori
economici anche le fondazioni, gli istituti
di ricerca e le Università in quanto «per il
diritto comunitario, la nozione di impresa
comprende qualsiasi ente che esercita
un'attività economica consistente
nell'offerta di beni e servizi su un
determinato mercato, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue
modalità di
finanziamento (Corte di giustizia Ue,
sentenza 26.03.2009, causa C-113/07)».
Soggetti tenuti a richiedere il Durc.
In
base al nuovo regolamento la regolarità
contributiva si riferisce a tutti i
contratti pubblici, siano essi di lavori, di
servizi o di forniture. Restano esclusi,
pertanto, i soli contratti pubblici per i
quali lo stesso codice prevede espressamente
una deroga (Parte I, Titolo II del Codice
avente ad oggetto «contratti esclusi in
tutto o in parte dall'ambito di
applicazione del codice», come ad esempio i
contratti di servizi di arbitrato e
conciliazione, di cui all'articolo 19, comma
1, lettera c).
È questa una previsione,
dunque, che conferma che il Durc va sempre
richiesto, senza alcuna eccezione, per ogni
tipologia di contratto pubblico e, dunque,
anche nel caso degli acquisti in economia
odi modesta entità (interpello n. 10/2009
del ministero del lavoro). Spetta alla p.a.
procedente stabilire se la fattispecie
rientri nella tipologia del contratto
pubblico e, quindi, se debba essere
acquisito il Durc. In caso affermativo, le
stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono
d'ufficio, anche attraverso strumenti
informatici, il documento unico di
regolarità contributiva (il regolamento,
infatti, stabilisce che il Durc nei
contratti pubblici deve essere richiesto
d'ufficio dalle «amministrazioni
aggiudicatrici»).
Nei confronti dei soggetti
diversi dalle amministrazioni
aggiudicatrici, invece, il nuovo regolamento
dispone che il Durc sia prodotto dagli
stessi operatori economici. Pertanto, le
imprese pubbliche, che non sono
amministrazioni aggiudicatrici, non sono
tenute ...
(articolo ItaliaOggi del 30.05.2011 - tratto da www.corteconti.it). |
APPALTI:
Interrogazione a risposta immediata n.
3-01670 dell'On. Zeller, concernente
chiarimenti in merito alla possibilità di
produrre una dichiarazione sostitutiva in
luogo del documento unico di regolarità
contributiva (DURC) per i contratti pubblici
di modesto importo e relativa
risposta del 25.05.2011 fornita
nell'ambito del "question-time" alla
Camera dei Deputati (link a http://nuovo.camera.it).
---------------
Si legga l'interrogazione con relativa
risposta anche in formato .PDF
cliccando qui
(vai alle pagg. 37 e 38). |
APPALTI:
L. Bellagamba,
DURC ED EFFICACIA DELLA DEFINITIVA
AGGIUDICAZIONE - La previsione di cui
all’art. 6, comma 3, lett. b), del
regolamento attuativo del codice e
l’ordinamento degli enti locali
(link a www.linobellagamba.it). |
APPALTI: Sulla
regolarità contributiva.
Non essendo stata perfezionata alcuna
definizione consensuale e in mancanza
d’impugnazione degli avvisi di liquidazione,
si deve ritenere che all’epoca di
presentazione dell’offerta i debiti
tributari della società ricorrente erano
definitivamente accertati.
Non rileva, inoltre, la circostanza della
regolarizzazione postuma. È sufficiente
richiamare sul punto il consolidato
orientamento giurisprudenziale secondo cui
la regolarità contributiva non solo deve
sussistere alla data di presentazione della
domanda, ma deve conservarsi per tutto lo
svolgimento della procedura ed anche durante
l'esecuzione del contratto (Consiglio Stato, sez. V, 09.04.2010, n. 1998; TAR
Lazio-Roma, sez. III, 03.11.2010, n.
33141).
Ammettere la regolarizzazione
successiva costituirebbe in senso contrario
un pericoloso vulnus al principio della par condicio
dei partecipanti in quanto costituirebbe la
premessa per una generalizzata sanatoria di
posizioni irregolari nell’ambito dei
pagamenti dei tributi da parte delle
imprese, nel quale l'obiettivo del
legislatore è proprio quello di verificare e
premiare comportamenti "virtuosi"
perché conformi agli obblighi di legge (TAR
Campania-Salerno, sez. I, 07.09.2010, n.
10763)
(massima tratta da
www.dirittodegliappaltipubblici.it - TAR Sicilia-Catania, Sez. I,
sentenza 14.04.2011 n. 931
- link a www.giustizia-amministrativa.it). |
APPALTI:
DURC irregolare? Ditta esclusa
dalla gara di appalto.
Con la
sentenza 04.04.2011 n. 2100, il
Consiglio di Stato -Sez. VI- ha affermato
-diversamente rispetto a quanto espresso in
una recente sentenza (C.d.S. n. 1228
depositata in segreteria il 24.02.2011)- che
una sola violazione contributiva con un DURC
non in regola, è motivo di esclusione da una
gara pubblica.
Con ricorso proposto al TAR per il Veneto
una società impugnava il provvedimento di
esclusione dalla gara per l’affidamento di
un servizio di progettazione, indetta dalla
Camera di commercio industria artigianato e
agricoltura di un Comune della Regione
Veneto, con l’ulteriore sanzione consistente
nella segnalazione all’Autorità di vigilanza
sui contratti pubblici per l’annotazione sul
casellario da questa tenuto.
Alla suddetta determinazione la stazione
appaltante perveniva sul rilievo che la
società ricorrente non era in possesso, alla
data di scadenza del termine di
presentazione dell’offerta, del requisito di
regolarità contributiva, secondo quanto
previsto dall’art. 38, comma 1, lett. i) del
d.lgs. 12.04.2006, n. 163 (cd. Codice degli
Appalti Pubblici) e dall’alleg. A), lett. l)
alla lettera di invito, ed aveva altresì sul
punto presentato una dichiarazione non
veritiera.
Si evidenzia che l’art. 38, comma 1, lettera
i), del D.Lgs. n. 163 del 2006 dispone, per
la parte che qui rileva, che “(…) sono
esclusi dalla partecipazione alle procedure
di affidamento delle concessioni e degli
appalti di lavori, forniture e servizi, né
possono essere affidatari di subappalti, e
non possono stipulare i relativi contratti i
soggetti (...) che hanno commesso violazioni
gravi, definitivamente accertate, alle norme
in materia di contributi previdenziali e
assistenziali, secondo la legislazione
italiana o dello Stato in cui sono stabiliti
(…)”.
Una recente sentenza.
Il
Consiglio di Stato su un argomento molto
simile a quello oggetto del presente
commento, ha affermato che i debiti
previdenziali di entità minima non possono
causare l’esclusione dalla partecipazione a
gare di appalto pubbliche da parte delle
imprese private; una ditta partecipante ad
una gara d'appalto, qualora il bando di gara
richieda genericamente, come nel caso di
specie, una sua dichiarazione di
insussistenza delle cause di esclusione di
cui all'art. 38, comma 1, lett. i), del
d.lgs. n. 163/2006, può essere escluso
soltanto qualora la stazione appaltante sia
oggettivamente certa che l'eventuale debito
contributivo dichiarato sia grave e
definitivamente accertato, e cioè non
esistano in atti di gara elementi che
possano condurre a diversa conclusione,
mediante accertamenti ulteriori.
Il Consiglio di Stato evidenzia, inoltre,
che soltanto quando il bando richieda che
debbano essere dichiarate tutte le
violazioni contributive in cui il
concorrente sia eventualmente incorso, può
dedursi che lo stesso bando esiga una
dichiarazione dal contenuto più ampio e più
puntuale rispetto a quanto prescritto
dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006; infatti,
soltanto in tali ipotesi può decidersi che
la stazione appaltante si sia riservata una
valutazione più ampia di gravità o meno
dell'illecito per poter procedere
all'esclusione dalla gara, in ragione di una
causa che non sia solo quella, sostanziale,
dell'essere stata commessa una grave
violazione (nella specie contributiva), ma
anche quella, formale, di aver omesso una
dichiarazione prescritta dal bando.
La sentenza n. 2100 del
Consiglio di Stato.
I
giudici di Palazzo Spada, nella parte del
dispositivo della sentenza che è di
interesse per l’argomento oggetto del
presente commento, affermano che
l’intrinseca gravità dell’omissione
contributiva del DURC (documento unico di
regolarità contributiva) rilasciato dagli
istituti di previdenza ha attestato una
situazione di inadempienza per un importo di
euro 14.000,00, riferito a tre periodi di
contribuzione (mesi di luglio, agosto,
settembre 2008).
Applicando i parametri di cui all’art. 8,
comma 3, del DM 24.10.2007 che individuano
come cause non ostative al rilascio del
documento di regolarità contributiva uno
scostamento di euro 100,00 rispetto al
dovuto, o non superiore al 5% fra le somme
dovute e quelle versate, con riferimento a
ciascun periodo di paga o di contribuzione,
la violazione accertata supera entrambi
detti limiti di tolleranza.
Con riguardo, in particolare, allo
scostamento percentuale, l’omissione
contributiva è stata totale per tre periodi
di contribuzione e, ragguagliata all’ intero
arco annuale di contribuzione, supera
ampiamente il limite di tolleranza del 5 %.
La decisione della stazione appaltante di
esclusione dalla gara non si configura
pertanto irragionevole, in raffronto ai
parametri che in via ordinaria presiedono il
rilascio del DURC, né sproporzionata al fine
perseguito dalla disciplina sui requisiti di
ammissione alle gare pubbliche che, con “riguardo
alla c.d. correntezza contributiva, eleva ad
elemento di affidabilità della ditta
contraente il corretto assolvimento degli
obblighi di contribuzione nei confronti
delle maestranze ed, allo stesso tempo, ne
rafforza l’ adempimento a salvaguardia di
diritti non disponibili del lavoratore”.
Il requisito di correntezza contributiva,
osservano i giudici amministrativi del
Consiglio di Stato, va posseduto, come ogni
altro requisito di ammissione, alla data di
scadenza per la presentazione della domanda
di partecipazione e non esplica effetto
sanante, la sua regolarizzazione in data
successiva (commento tratto da link a
www.ipsoa.it - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
APPALTI: L.
Bellagamba,
La circolare INAIL n. 22 del 24.03.2011 sul
DURC: aspetti particolari (link a www.linobellagamba.it). |
APPALTI:
“DURC per subappalto”, possibilità di
delegare la Cassa Edile per la richiesta
mensile.
Le imprese subappaltatrici possono delegare
la cassa edile a richiedere il DURC
(Documento unico di regolarità contributiva)
mensilmente, per un determinato periodo di
tempo, per lavori privati e ad inviarlo
all'impresa appaltatrice attraverso la
P.E.C. (Posta Elettronica Certificata).
La Commissione Nazionale paritetica per le
Casse Edili (CNCE) spiega, attraverso una
comunicazione pubblicata sul proprio sito,
di aver ricevuto numerose segnalazioni da
parte di Casse Edili in merito a richieste,
avanzate da imprese che affidano lavori in
subappalto, in particolare nell'edilizia
privata, di poter accedere direttamente ai
DURC relativi alle proprie imprese
subappaltatrici
Tali richieste, non accettabili per evidenti
violazioni di privacy, vengono motivate con
la necessità -anche in relazione alla
responsabilità solidale dell'impresa
appaltatrice- di controllare mensilmente la
regolarità dell'impresa subappaltatrice ed
evitare possibili contraffazioni del
documento. Tali obiettivi oggi non sono
perseguibili attraverso un DURC con validità
trimestrale e rilasciato esclusivamente
all'impresa richiedente. Inoltre, la prassi
che si va diffondendo, cioè quella di
richiedere un DURC ogni mese anche in caso
di lavori privati, richiede alle stesse
imprese subappaltatrici un ulteriore impiego
di tempo e di risorse.
Per rispondere a queste problematiche, il
Consiglio di Amministrazione della CNCE ha
deciso di offrire la possibilità alle
imprese subappaltatrici, attraverso uno
specifico modulo, di delegare la Cassa
Edile, per un determinato periodo, a
richiedere mensilmente il DURC per lavori
privati e ad inviarne copia, per conoscenza,
all'indirizzo di posta elettronica
certificata dell'impresa appaltatrice.
In allegato a questo articolo un fac-simile
della richiesta da inoltrare alla Cassa
Edile (link a www.acca.it). |
APPALTI:
OGGETTO: DURC Aggiornamento del servizio
“sportellounicoprevidenziale.it”.
Regolamento attuativo del Codice dei
Contratti Pubblici (circolare
28.03.2011 n. 59 - link a
www.inps.it). |
APPALTI:
Il Durc non fa sconti a nessuno.
Certificato per tutti i contratti pubblici,
anche in economia. L'Inail fa il punto sulle
nuove regole in materia di regolarità
contributiva in vigore dall'08.06.2011.
Il Durc non ammette
deroghe. Occorre per tutti i contratti
pubblici, siano essi di lavoro, di servizi o
di forniture, e anche nel caso di acquisti
in economia o di modesta entità.
Nell'aggiudicazione di un appalto, tuttavia,
vale il criterio dello .scostamento non
gravo. Per cui omissioni contributive fino
al 5% del dovuto o, se superiori, fino a 100
euro, non pregiudicano la regolarità.
È quanto precisa, tra l'altro, la
circolare
24.03.2011 n. 22 diffusa ieri dall'Inail con le novità
in materia di regolarità contributiva
operative dall'08 giugno, a seguito
dell'entrata in vigore del Regolamento di
attuazione del codice di attuazione dei
contratti pubblici.
L'Inail, inoltre, avverte che, per
consentire l'adeguamento della procedura
telematica, il sito dedicato (www
sportellounicoprevidenziale.it) è chiuso
dalle ore 23 di ieri fino alle ore 9 del
28.03.2011.
Il Durc nei contratti
pubblici.
La circolare spiega che, ai sensi del comma
2 dell'articolo 6 del predetto regolamento
(dpr n. 207/2010), l'ambito di applicazione
del Durc nei contratti pubblici comprende
praticamente tutti i contratti sia di
lavori, di servizi che di forniture.
Pertanto, restano esclusi i soli contratti
per i quali lo stesso Codice prevede una
deroga espressa (ad esempio i contratti di
servizi di arbitrato e conciliazione).
In base a tale previsione, quindi, il Dure
deve essere richiesto, senza alcuna
eccezione, per ogni contratto pubblico e,
dunque, anche nel caso degli acquisti in
economia o di modesta entità. Spetta alla
pubblica amministrazione procedente,
aggiunge l'Inail, stabilire se la
fattispecie concreta rientri nella tipologia
del contratto pubblico e, quindi, se debba
essere chiesto il Durc.
In tabella sono indicate le fasi del
contratto per le quali vi è obbligo della
regolarità contributiva mediante il Durc.
L'Inail conferma che, anche a seguito del
nuovo codice dei contratti, il Durc va
richiesto per ogni singolo contratto
pubblico e, all'interno di questo, per
ciascuna fase operativa.
Lo scostamento.
In merito all'attestazione di regolarità,
l'Inail spiega che si applica il criterio
dello scostamento non grave. Questo si
realizza ...
(articolo ItaliaOggi
del 25.03.2011 - tratto da www.corteconti.it). |
APPALTI:
E' illegittima l'esclusione dalla gara
dell'impresa che ha omesso di presentare il DURC richiesto a pena di esclusione, ma ha
presentato la relativa dichiarazione
sostitutiva.
Le disposizioni in materia di documentazione
amministrativa –inclusa quella riguardante
le dichiarazioni sostitutive- si applicano
in tutti i casi in cui sia prevista una
certificazione, ivi comprese quelle
concernenti le procedure di aggiudicazione
ed affidamento di opere pubbliche; in
definitiva, anche in assenza di richiamo, da
parte dei bandi e degli altri atti
regolatori di gare di evidenza pubblica,
dell’art. 77 DPR n. 445/2000, e dell’art. 46
del medesimo DPR, lett. p) -che consente la
dichiarazione sostitutiva anche riguardo
all’assolvimento di specifici obblighi
contributivi con l’indicazione
dell’ammontare corrisposto- si deve
ammettere la certificazione semplificata e
sostitutiva stabilita dal menzionato testo
unico (massima tratta da
www.dirittodegliappaltipubblici.it -
TAR Sicilia-Catania, Sez. IV,
sentenza
23.03.2011 n. 692 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
APPALTI: Il
Durc irregolare non stoppa l'appalto.
Escluso che una mera irregolarità che emerge
dal Durc sia sufficiente a revocare
l'appalto di opera pubblica all'impresa
vincitrice. Laddove il bando di gara non
pone paletti precisi, la stazione appaltante
ha il dovere di verificare che la violazione
delle norme contributive che emerge dal
documento di regolarità sia effettivamente
«grave» come richiede la legge ai fini
dell'esclusione del concorrente. Insomma, ha
ragione l'azienda che sottolinea come
compensando i suoi crediti e debiti nei
confronti dell'Inail emerge che la somma da
versare all'istituto previdenziale sia
ampiamente sotto la dead line indicata come
minimo debito contributivo (100 euro) dal dm
27.10.2007.
È quanto emerge dalla
sentenza 02.03.2011 n. 1288,
emessa dalla VI Sez. del Consiglio di stato.
Automatismi esclusi.
L'impresa, nella specie, riesce a ottenere
anche che sia revocata l'aggiudicazione
dell'appalto all'azienda controinteressata.
La declaratoria di irregolarità contributiva
relativa al Dure risulta sì un grave indizio
che va tuttavia valutato dalla stessa
stazione appaltante ai fini dell'esclusione.
Né costituisce un parametro obbligatorio la
soglia minima dei 100 euro, al di sotto
della quale non esiste debito contributivo:
il decreto ministeriale del 2007, infatti,
non è norma attuativa del codice dei
contratti pubblici.
Forma e sostanza.
La chiave di volta, insomma, sta sempre nel
bando di gara.
Se il bando richiede che debbano essere
dichiarate tutte le violazioni contributive
in cui il concorrente sia eventualmente
incorso, vuol dire che si esige una
dichiarazione dal contenuto più ampio e più
puntuale rispetto a quanto prescritto
dall'articolo 38 del codice dei contratti;
soltanto in questo caso, dunque, si può ben
dire che la stazione appaltante si sia
riservata una valutazione più ampia di
gravità o meno dell'illecito per poter
procedere all'esclusione dalla gara: si
tratta di un'ipotesi in cui si configura
infatti una violazione a un tempo
sostanziale e formale, con il mancato
rispetto di una prescrizione del bando che
si unisce all'omesso versamento contributivo
(articolo ItaliaOggi
del 15.03.2011 - tratto da www.corteconti.it). |
APPALTI:
Sulla funzione del DURC in
materia di gare d'appalto.
Il DURC ha la funzione di attestare il
regolare pagamento dei debiti previdenziali
da parte delle imprese e sotto questo
profilo è qualificabile come un "certificato",
che attesta l'esistenza di determinati
requisiti in capo al suo titolare fino a
dimostrazione di falso. Il DURC è quindi un
documento fidefacente delle cui risultanze
la stazione appaltante non può che prendere
atto senza dovere, né potere, effettuare un
proprio sindacato.
Lo strumento per contestare le risultanze
contenute nel DURC, come per tutti i
documenti fidefacenti, è la querela di
falso. Il decreto del Ministro del Lavoro e
della Previdenza Sociale 24.10.2007
regolamenta analiticamente la procedura di
rilascio del DURC prevedendo anche, all'art.
8, c. 3, le condizioni al verificarsi delle
quali deve ritenersi "grave", ai fini
della partecipazione alle gare di appalto,
lo scostamento tra le somme dovute e quelle
versate.
Questo conferma che la stazione appaltante
non ha alcun potere di apprezzare e valutare
le risultanze del documento (TAR Toscana,
Sez. I,
sentenza 14.02.2011 n. 313 - link
a www.dirittodeiservizipubblici.it). |
APPALTI - EDILIZIA PRIVATA:
Finalmente un documento sintetico e
professionale per sapere TUTTO sul DURC.
Cosa si intende per Documento Unico di
Regolarità Contributiva? Chi rilascia il
DURC? Chi può richiedere il DURC? Da quale
momento decorre la validità del DURC? …
A tutti questi quesiti risposte chiare e
precise da parte dell’Autorità per la
Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori,
Servizi e Forniture. Il documento che
proponiamo in allegato, redatto dall’Ente
più autorevole del settore dei LL.PP.,
risulta certamente utilissimo a tutti gli
operatori dell’edilizia (link a
www.acca.it). |
APPALTI: Il
concorrente che abbia tempestivamente
richiesto il d.u.r.c. e si veda rilasciare
un documento incompleto per inerzia
dell’ente interpellato, non può subire
conseguenze pregiudizievoli a causa
dell’inefficienza del medesimo.
La società ricorrente aveva sostenuto in
primo grado che l’aggiudicazione del
servizio della manutenzione
dell’illuminazione pubblica in un Comune
campano in favore della società resistente
doveva ritenersi illegittima perché il DURC
prodotto dall’aggiudicataria non era idoneo
a comprovare la regolarità contributiva
della concorrente, essendo stato rilasciato
28 giorni dopo la richiesta e nonostante che
l’Ufficio INPS competente non si fosse
pronunciato per la parte di competenza.
Il TAR non ha condiviso la censura
osservando che la circostanza non poteva
produrre l’invalidità della procedura in
quanto l’Amministrazione avrebbe svolto
ulteriori controlli della regolarità
contributiva in sede di stipula del
contratto. Con il ricorso in commento la
società ricorrente in primo grado ripropone
la censura, rilevando che non è stato svolto
alcun accertamento circa la regolarità
contributiva della concorrente alla data di
scadenza del termine per la presentazione
delle domande di partecipazione, fissato nel
18.12.2009.
In particolare l’appellante deduce che il
d.u.r.c. presentato in sede di domanda non
conteneva un accertamento esplicito di
regolarità contributiva non essendosi
pronunziata la sede INPS di Nola; non si
era, inoltre, prodotto il silenzio assenso,
non essendo ancora trascorsi al momento del
rilascio (02.12.2009) trenta giorni dalla
data della domanda (04.11.2009); i d.u.r.c.
prodotti successivamente si riferivano,
infine, a periodi successivi alla data di
presentazione della domanda.
Questa censura, ad avviso dei giudici del
Consiglio di Stato, non può essere accolta.
Gli stessi, infatti, rilevano in primo luogo
che l’aggiudicataria ha presentato,
unitamente alla domanda di partecipazione,
un d.u.r.c. “in corso di validità”,
come prescritto dal punto 11 del
disciplinare, posto che il documento
prodotto è stato rilasciato il 02.12.2009 e,
avendo validità di un mese a norma dell’art.
7 del d.m. 24.10.2007, non era scaduto al 18
dello stesso mese.
Il d.u.r.c. presentato, tuttavia, si
presentava non regolare in quanto recava
l’attestazione della regolarità contributiva
INAIL ma non quella INPS, non essendosi
pronunciata la sede INPS competente.
Inoltre, per questa parte, secondo
l’assunto, non poteva ritenersi formato il
silenzio assenso perché il certificato è
stato rilasciato 28 giorni dopo la richiesta
(4 novembre) e non un mese, come richiesto
dall’art. 7 del medesimo d.m..
I giudici d’appello ritengono comunque che
queste circostanze non possano produrre
l’esclusione della società resistente dalla
gara. Va tenuto presente che a norma
dell’art. 8, comma 3, del d.m. 24.10.2007,
già citato, e secondo le precisazioni
contenute nella Circolare del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale
30.01.2008: “3. Ai soli fini della
partecipazione a gare di appalto non osta al
rilascio del DURC uno scostamento non grave
tra le somme dovute e quelle versate, con
riferimento a ciascun Istituto previdenziale
ed a ciascuna Cassa edile. Non si considera
grave lo scostamento inferiore o pari al 5%
tra le somme dovute e quelle versate con
riferimento a ciascun periodo di paga o di
contribuzione o, comunque, uno scostamento
inferiore ad € 100,00, fermo restando
l'obbligo di versamento del predetto importo
entro i trenta giorni successivi al rilascio
del DURC.”.
La detta normativa regolamentare, che impone
di dichiarate la regolarità contributiva
anche in caso di violazioni non gravi dei
relativi obblighi, costituisce applicazione
di un principio sancito, a livello
legislativo, dall’art. 38, comma 1, lett.
i), del d.lgs n. 163 del 2006, a norma del
quale devono essere esclusi dalle gare i
soggetti: “che hanno commesso violazioni
gravi, definitivamente accertate, alle norme
in materia di contributi previdenziali e
assistenziali, secondo la legislazione
italiana o dello Stato in cui sono stabiliti”.
La giurisprudenza si attiene costantemente
dal suddetto dettato normativo, affermando:
“ In materia di esclusione dalla
partecipazione alle procedure di gara e
dalla stipula dei relativi contratti dei
soggetti che "hanno commesso violazioni
gravi, definitivamente accertate, alle norme
in materia di contributi previdenziali e
assistenziali, secondo la legislazione
italiana e dello Stato in cui sono stabiliti",
l'art. 38, comma 1, lett. i), del Codice dei
contratti pubblici (d.lgs. n. 163 del 2006)
deve essere interpretato nel senso che il
principio dell'autonomia del procedimento di
rilascio del DURC (documento unico
regolarità contributiva) impone che la
stazione appaltante debba basarsi sulle
certificazioni risultanti da quest'ultimo
documento, prendendole come un dato di fatto
inoppugnabile, e debba altresì valutare,
innanzi tutto, se sussistono procedimenti
diretti a contestare gli accertamenti degli
enti previdenziali riportati nel DURC, o
condoni, ed in secondo luogo se la
violazione riportata nel DURC, in relazione
all'appalto o fornitura in questione o alla
consistenza economica della ditta
concorrente o ad altre circostanze, risulti
o no "grave" (Consiglio Stato , sez.
IV, 15.09.2010 , n. 6907).
Il dato normativo e giurisprudenziale rende
evidente che neppure in presenza di una
accertata violazione degli obblighi
contributivi la stazione appaltante può
disporre automaticamente la esclusione dalla
gara, e ciò deve indurre, per il principio
di continenza, a trarre conclusioni dello
stesso segno in ipotesi, come quella in
esame, in cui sia presentato un d.u.r.c. in
corso di validità, dal quale non emerga
alcuna inadempienza ai predetti obblighi. La
circostanza che l’INPS competente non si sia
ancora pronunciato al 28° giorno dalla
domanda non è motivo sufficiente per
ribaltare la soluzione qui accolta, che
appare confortata, oltre il già detto, da
argomenti ulteriori.
In tema di rilascio del d.u.r.c. vige il
principio del silenzio assenso che si matura
al trentesimo giorno dalla data di
presentazione della richiesta. L’emissione
di un d.u.r.c incompleto per mancata
pronuncia di uno degli enti tenuti al
rilascio non impedisce di ritenere
implicitamente certificata la regolarità
contributiva, per la parte non considerata
dalla certificazione esplicita, con il
compiersi del termine prescritto per la
formazione del silenzio assenso.
D’altra parte, il concorrente che abbia
tempestivamente richiesto il d.u.r.c. e si
veda rilasciare un documento, privo di
accertamenti negativi, ma incompleto per
inerzia dell’ente interpellato, non può
subire conseguenze pregiudizievoli a causa
dell’inefficienza del medesimo, avendo,
oltre tutto, soddisfatto l’onere di produrre
l’unico documento di cui poteva disporre
alla scadenza del termine per la
presentazione della domanda.
Né va taciuto che –secondo la
giurisprudenza– il d.u.r.c., anche se
formatosi in virtù del silenzio assenso,
“assume la valenza di una dichiarazione di
scienza, da collocarsi fra gli atti di
certificazione o di attestazione redatti da
un pubblico ufficiale ed aventi carattere
meramente dichiarativo di dati in possesso
della pubblica amministrazione, assistito da
pubblica fede ai sensi dell'articolo 2700
c.c., facente pertanto prova fino a querela
di falso.
Attesa la natura giuridica del DURC, non
residua in capo alla stazione appaltante
alcun margine di valutazione o di
apprezzamento in ordine ai dati ed alle
circostanze in esso contenute.” (Cons. St.,
sez. IV, 12.03.2009 n. 1458)
(commento tratto da
www.documentazione.ancitel.it - Consiglio di
Stato, Sez. V,
sentenza 11.01.2011 n. 83 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
APPALTI:
Il concorrente che abbia
tempestivamente richiesto il d.u.r.c. e si
veda rilasciare un documento, privo di
accertamenti negativi ma incompleto per
inerzia dell'ente interpellato, non può
subire conseguenze pregiudizievoli a causa
dell'inefficienza dell'ente medesimo,
avendo, oltre tutto, soddisfatto l'onere di
produrre l'unico documento di cui poteva
disporre alla scadenza del termine per la
presentazione della domanda.
A norma
dell’art. 8, comma 3, del d.m. 24.10.2007 e
secondo le precisazioni contenute nella
Circolare del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale 30.01.2008: “3. Ai
soli fini della partecipazione a gare di
appalto non osta al rilascio del DURC uno
scostamento non grave tra le somme dovute e
quelle versate, con riferimento a ciascun
Istituto previdenziale ed a ciascuna Cassa
edile. Non si considera grave lo scostamento
inferiore o pari al 5% tra le somme dovute e
quelle versate con riferimento a ciascun
periodo di paga o di contribuzione o,
comunque, uno scostamento inferiore ad €
100,00, fermo restando l'obbligo di
versamento del predetto importo entro i
trenta giorni successivi al rilascio del
DURC.”.
La detta normativa regolamentare, che impone
di dichiarate la regolarità contributiva
anche in caso di violazioni non gravi dei
relativi obblighi, costituisce applicazione
di un principio sancito, a livello
legislativo, dall’art. 38, comma 1, lett.
i), del d.lgs n. 163 del 2006, a norma del
quale devono essere esclusi dalle gare i
soggetti: “che hanno commesso violazioni
gravi, definitivamente accertate, alle norme
in materia di contributi previdenziali e
assistenziali, secondo la legislazione
italiana o dello Stato in cui sono stabiliti”.
La giurisprudenza si attiene costantemente
dal suddetto dettato normativo, affermando:
“In materia di esclusione dalla
partecipazione alle procedure di gara e
dalla stipula dei relativi contratti dei
soggetti che "hanno commesso violazioni
gravi, definitivamente accertate, alle norme
in materia di contributi previdenziali e
assistenziali, secondo la legislazione
italiana e dello Stato in cui sono
stabiliti", l'art. 38, comma 1, lett. i),
del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n.
163 del 2006) deve essere interpretato nel
senso che il principio dell'autonomia del
procedimento di rilascio del DURC (documento
unico regolarità contributiva) impone che la
stazione appaltante debba basarsi sulle
certificazioni risultanti da quest'ultimo
documento, prendendole come un dato di fatto
inoppugnabile, e debba altresì valutare,
innanzi tutto, se sussistono procedimenti
diretti a contestare gli accertamenti degli
enti previdenziali riportati nel DURC, o
condoni, ed in secondo luogo se la
violazione riportata nel DURC, in relazione
all'appalto o fornitura in questione o alla
consistenza economica della ditta
concorrente o ad altre circostanze, risulti
o no "grave" (Consiglio Stato, sez. IV,
15.09.2010, n. 6907).
Il dato normativo e giurisprudenziale rende
evidente che neppure in presenza di una
accertata violazione degli obblighi
contributivi la stazione appaltante può
disporre automaticamente la esclusione dalla
gara, e ciò deve indurre, per il principio
di continenza, a trarre conclusioni dello
stesso segno in ipotesi, come quella in
esame, in cui sia presentato un d.u.r.c. in
corso di validità, dal quale non emerga
alcuna inadempienza ai predetti obblighi.
In tema di rilascio del d.u.r.c. vige il
principio del silenzio assenso che si matura
al trentesimo giorno dalla data di
presentazione della richiesta. L’emissione
di un d.u.r.c incompleto per mancata
pronuncia di uno degli enti tenuti al
rilascio non impedisce di ritenere
implicitamente certificata la regolarità
contributiva, per la parte non considerata
dalla certificazione esplicita, con il
compiersi del termine prescritto per la
formazione del silenzio assenso.
D’altra parte, il concorrente che abbia
tempestivamente richiesto il d.u.r.c. e si
veda rilasciare un documento, privo di
accertamenti negativi, ma incompleto per
inerzia dell’ente interpellato, non può
subire conseguenze pregiudizievoli a causa
dell’inefficienza del medesimo, avendo,
oltre tutto, soddisfatto l’onere di produrre
l’unico documento di cui poteva disporre
alla scadenza del termine per la
presentazione della domanda.
Né va taciuto che –secondo la
giurisprudenza– il d.u.r.c., anche se
formatosi in virtù del silenzio assenso, “assume
la valenza di una dichiarazione di scienza,
da collocarsi fra gli atti di certificazione
o di attestazione redatti da un pubblico
ufficiale ed aventi carattere meramente
dichiarativo di dati in possesso della
pubblica amministrazione, assistito da
pubblica fede ai sensi dell'articolo 2700
c.c., facente pertanto prova fino a querela
di falso. Attesa la natura giuridica del
DURC, non residua in capo alla stazione
appaltante alcun margine di valutazione o di
apprezzamento in ordine ai dati ed alle
circostanze in esso contenute” (Cons.
St., sez. IV, 12.03.2009 n. 1458)
(Consiglio di Stato, Sez. V,
sentenza 11.01.2011 n. 83 - link
a www.giustizia-amministrativa.it). |
anno 2010 |
|
APPALTI:
DURC - Dal 1° gennaio 2011 al via la
verifica di congruità del costo della
manodopera per tutti i lavori: i valori
minimi.
Le parti sociali dell'edilizia hanno firmato
lo scorso 28/10/2010 un accordo finalizzato
a contrastare il lavoro irregolare negli
appalti pubblici e privati.
L'accordo prevede l'introduzione nel
documento unico di regolarità contributiva
di "indici di congruità della manodopera"
in accordo alle disposizioni dell'art. 118,
comma 6-bis, del D. Lgs. 163/2006.
In particolare si prevede che la Cassa Edili
verifichi, con riferimento allo specifico
contratto, la congruità dell'incidenza sul
valore complessivo dell'opera del costo
della manodopera.
L'accordo sottoscritto riporta in allegato
le percentuali di incidenza del costo del
lavoro (comprensivo dei contributi INPS,
INAIL e Casse Edili) che costituiscono
valori minimi, al di sotto dei quali scatta
la presunzione di non congruità
dell'impresa.
Tali percentuali saranno oggetto di un
periodo di sperimentazione (dal 01/01/2011
al 31/12/2011), che coinvolgerà
esclusivamente i lavori che avranno inizio a
partire dal 01/01/2011.
Durante il periodo della sperimentazione,
eventuali irregolarità sulla congruità
dell´incidenza della manodopera sui lavori
non avranno effetto sulla regolarità del
DURC.
Il sistema della verifica della congruità
dell´incidenza del costo del lavoro sul
valore dell'opera, andrà in vigore a regime
a partire dal 01/01/2012, per i lavori che
avranno inizio a partire da quella data.
Per i lavori privati la verifica di
congruità sarà applicata esclusivamente a
quelli di entità pari o superiore a 70.000
Euro (link a www.acca.it). |
APPALTI:
L’impresa concorrente deve essere
in regola con gli obblighi contributivi e
fiscali fin dal momento di presentazione
della domanda.
Secondo l’orientamento ormai consolidato in
giurisprudenza, la correttezza contributiva
e fiscale è infatti richiesta, alle imprese
partecipanti alla selezione per
l’aggiudicazione dell’appalto, come
requisito indispensabile non solo per la
stipulazione del contratto, bensì per
l’ammissione alla gara, con la conseguenza
che, ai fini della valida partecipazione,
l’impresa deve essere in regola con tali
obblighi fin dalla presentazione della
domanda e conservare la correttezza del
rapporto per tutto lo svolgimento di essa,
restando irrilevante un eventuale
adempimento tardivo delle obbligazioni
previdenziali e tributarie (cfr. Cons.
Stato, sez. IV, 27.12.2004 n. 8215; Id.,
sez. IV, 20.09.2005 n. 4817; Id., sez. IV,
30.01.2006 n. 288; Id., sez. IV, 12.03.2009
n. 1458; Id., sez. VI, 11.08.2009 n. 4928;
Id. sez. VI, 05.07.2010 n. 4243).
L’assunto non è smentito (e trova anzi
conferma) dal disposto dell’art. 8, terzo
comma, del decreto 24.10.2007 del Ministero
del Lavoro e della Previdenza sociale, in
base al quale è ammessa, ai fini della
partecipazione alle gare pubbliche, la
regolarizzazione tardiva entro trenta giorni
dall’emissione del d.u.r.c., purché si
tratti di scostamenti inferiori o pari al 5%
tra le somme dovute e quelle versate o,
comunque, inferiori all’importo di 100 euro.
Per tutte le altre violazioni di entità
superiore alla soglia di irrilevanza fissata
dal d.m. del 2007, può considerarsi in
regola solo l’impresa che, incorsa in
situazione di irregolarità nel passato,
abbia già condonato o in altro modo sanato
le sue posizioni al momento della
partecipazione.
E’ infatti indiscusso che il
requisito di regolarità contributiva e
fiscale sia richiesto dalla legge non già ai
fini della stipulazione del contratto, ma
per la stessa partecipazione alla gara:
l’art. 38, comma 1, del Codice dei contratti
pubblici dispone che “sono esclusi dalla
partecipazione alle procedure di
affidamento… e non possono stipulare i
relativi contratti…” i soggetti ai quali sia
imputabile una delle situazioni elencate
nella norma.
L’impresa concorrente deve pertanto essere
in regola con gli obblighi contributivi e
fiscali fin dal momento di presentazione
della domanda, con conseguente irrilevanza a
tali fini di ogni adempimento tardivo
dell’obbligazione, anche se riconducibile al
momento della scadenza del termine del
pagamento.
La giurisprudenza ha in tal senso chiarito
che i meccanismi di regolarizzazione
tardiva, tipici del diritto tributario e
previdenziale, possono rilevare nelle
reciproche relazioni di debito e credito tra
l’impresa e l’Amministrazione o l’ente
previdenziale, nel senso di consentire al
contribuente, con l’adempimento successivo,
di evitare le conseguenze del ritardo e di
conseguire i medesimi benefici che avrebbe
ottenuto in caso di esatto adempimento. Tale
finzione giuridica non può però valere a
costituire nei confronti della stazione
appaltante quella correttezza fiscale e
contributiva, che la norma prescrive al
momento di partecipazione alla gara, come
qualificazione soggettiva dell’impresa in
termini di rispetto degli obblighi di legge,
e quindi come espressione di affidabilità
della stessa.
D’altronde, a ritenere legittima una
regolarizzazione tardiva con efficacia
retroattiva, successiva al momento della
partecipazione, ne discenderebbe la modifica
della natura del requisito di
partecipazione, che si trasformerebbe in
requisito per la stipulazione del contratto;
si consentirebbe una violazione della par
condicio tra i concorrenti, in quanto
l’aggiudicatario, dapprima non in regola con
gli adempimenti di legge, potrebbe sanare
ex post la propria situazione di
irregolarità, con evidente disparità di
trattamento nei confronti delle imprese che,
in conformità della legge, avevano adempiuto
agli obblighi fiscali e previdenziali prima
di presentare l’offerta.
Inoltre, ha osservato la giurisprudenza che
tale ampliamento della nozione di regolarità
avrebbe anche l’effetto deleterio di
indebolire l’osservanza della normativa
fiscale e previdenziale, che al contrario,
pur nell’ambito della normativa settoriale
sull’espletamento delle gare, si vuol
rafforzare. Le imprese sarebbero quasi
incentivate alla violazione di legge,
considerando di poter poi provvedere
comodamente alla regolarizzazione, con
l’effetto vantaggioso di poter scegliere se
farlo o meno in funzione dell’utile
risultato dell’aggiudicazione, senza il
rischio di pregiudizio per il conseguimento
dell’appalto (TAR Puglia-Bari, Sez. I,
sentenza 18.11.2010 n. 3917 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
APPALTI:
OGGETTO: Validità temporale del DURC.
Circolare del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali n. 35 dell’08.10.2010
(INPS,
circolare 17.11.2010 n. 145). |
APPALTI:
Sulla sussistenza del requisito
della regolarità contributiva nel caso di
avvenuta regolarizzazione prima
dell'apertura delle offerte.
Sulla violazione della clausola di "stand
still" di cui all'art. 11, c. 10, del dlgs
163/2006.
L'avvenuta regolarizzazione, avvenuta in un
tempo intermedio tra il momento della
partecipazione alla gara e quello
dell'apertura delle buste contenenti
l'offerta economica, rende sostanzialmente
ininfluente, ai fini della gara stessa, il
transitorio momento di mancata regolarità
contributiva. Ne consegue che, nel caso di
specie, è legittima l'aggiudicazione di una
gara d'appalto ad un'impresa nei confronti
della quale siano state accertate
irregolarità contributive ai sensi dell'art.
38, lett. i, del dlgs 163/2006, avendo la
concorrente provveduto tempestivamente a
sanare le suddette irregolarità in una fase
antecedente all'apertura delle offerte.
La c.d. clausola di "stand still" di
cui all'art. 11, c. 10, del dlgs 163/2006,
prevede che il contratto non può essere
stipulato prima che siano decorsi
trentacinque giorni dalla comunicazione del
provvedimento di aggiudicazione. La
violazione della clausola di "stand still",
senza che concorrano vizi propri
dell'aggiudicazione, non comporta
l'annullamento di quest'ultima, né
l'inefficacia del contratto, in quanto, ai
sensi dell'art. 121, lett. "c" del c.p.a.,
il giudice che annulla l'aggiudicazione,
dichiara inefficace il contratto, solo
laddove il mancato rispetto dell'art. 11, c.
10, cit. abbia privato il ricorrente della
possibilità di avvalersi di mezzi di ricorso
prima della stipulazione del contratto e
sempre che tale violazione si aggiunga ai
vizi propri dell'aggiudicazione, diminuendo
le possibilità del ricorrente di ottenere il
bene della vita (TAR Calabria-Reggio
Calabria,
sentenza 20.10.2010 n. 942 - link
a www.dirittodeiservizipubblici.it). |
EDILIZIA PRIVATA - LAVORI PUBBLICI:
C. Rapicavoli,
DURC – Documento Unico di Regolarità
Contributiva - Validità temporale -
Circolare del Ministero del Lavoro n.
35/2010 dell'08.10.2010 (link a
www.ambientediritto.it). |
APPALTI: DURC
- Determinazione AVCP n. 1/2010
(Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali,
circolare 08.10.2010 n. 35/2010). |
APPALTI:
Regolarità contributiva:
necessaria per tutta la durata dell'appalto.
La stazione appaltante deve basarsi sulle
certificazioni risultanti dal DURC,
prendendole come un dato di fatto
inoppugnabile.
La regolarità
contributiva costituisce requisito
sostanziale di partecipazione alla gara,
avendo il legislatore ritenuto tale
regolarità indice dell'affidabilità,
diligenza e serietà dell'impresa e della sua
correttezza nei rapporti con le maestranze.
Ne consegue che la piena verifica in merito
alle relative dichiarazioni rientra nei
poteri della stazione appaltante (sia in
relazione alle specifiche previsioni del
Codice dei contratti, sia con riguardo ai
più generali canoni dell'azione
amministrativa in materia di documenti
amministrativi), riconosciuti come
compatibili dalla Corte di Giustizia
Europea, non ammessa ovviamente ogni
possibilità di esclusione automatica.
Lo ha ribadito il Consiglio di Stato, con la
sentenza n. 6907/2010.
In materia di esclusione dalla
partecipazione alle procedure di gara e
dalla stipula dei relativi contratti dei
soggetti che «hanno commesso violazioni
gravi, definitivamente accertate, alle norme
in materia di contributi previdenziali e
assistenziali, secondo la legislazione
italiana e dello Stato in cui sono stabiliti»,
l'art. 38, comma 1, lettera i), del D.
Leg.vo 163/2006 deve essere interpretato nel
senso che il principio dell'autonomia del
procedimento di rilascio del DURC (documento
unico regolarità contributiva) impone che la
stazione appaltante debba basarsi sulle
certificazioni risultanti da quest'ultimo
documento, prendendole come un dato di fatto
inoppugnabile, e debba altresì valutare,
innanzi tutto, se sussistono procedimenti
diretti a contestare gli accertamenti degli
enti previdenziali riportati nel DURC, o
condoni, ed in secondo luogo se la
violazione riportata nel DURC, in relazione
all'appalto o fornitura in questione o alla
consistenza economica della ditta
concorrente o ad altre circostanze, risulti
o meno «grave».
Peraltro, alla stregua della costante
giurisprudenza del Consiglio di Stato, la
regolarità contributiva e fiscale, richiesta
come requisito indispensabile per la
partecipazione alla gara, deve essere
mantenuta per tutto l’arco di svolgimento
della gara stessa, sicché legittimamente
l’Amministrazione ha potuto accertare, a
fronte di DURC negativi, sia l'insussistenza
del requisito normativamente richiesto, sia
la non veridicità e reticenza sulle
dichiarazione rese in sede di gara e nel
corso delle verifiche in contraddittorio.
Rileva così il Collegio che la
consapevolezza della mancata correttezza
contributiva connota di gravità «tout
court» la violazione, essendo la
ricorrente onerata, al momento della domanda
di partecipazione, e proprio al fine di
evitare false dichiarazione, di
rappresentare l'eventuale insoluto, la sua
entità e le ragioni che l'avessero
determinato, al fine di instaurare, essa
stessa, un leale contraddittorio sul punto
onde consentire alla stazione appaltante di
escludere la gravità e definitività della
violazione che comunque, indiscutibilmente,
nel caso di specie alla data di
aggiudicazione sussisteva (commento tratto
da www.legislazionetecnica.it - Consiglio di
Stato, Sez. VI,
sentenza 15.09.2010 n. 6907 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
APPALTI -
EDILIZIA PRIVATA:
M. Sperduti e E. Sperduti,
Ancora una pronuncia del giudice
amministrativo sul termine di validità del
DURC (link a www.diritto.it). |
APPALTI: E'
al momento della presentazione dell'offerta
che l'impresa deve dichiarare la sua
effettiva posizione nei confronti degli
obblighi previdenziali (DURC), a nulla
rilevando che tale situazione possa essere
accertata e dimostrata solo in un momento
successivo alla scadenza del termine, pur se
con riferimento ad una data anteriore a tale
scadenza.
Il termine “teorico” per la
presentazione delle offerte fissato dalla
lex specialis, diventa “concreto”
con l'effettiva presentazione dell'offerta
ed è a quel momento che l'impresa deve
dichiarare la sua effettiva posizione nei
confronti degli obblighi previdenziali, a
nulla rilevando che tale situazione possa
essere accertata e dimostrata solo in un
momento successivo alla scadenza del
termine, pur se con riferimento ad una data
anteriore a tale scadenza.
Non appare, infatti, ammissibile una
dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorietà che attesti il possesso di un
requisito in data futura, a maggior ragione
se tale requisito dipende non dalla mera
presentazione dell'istanza, ma
dall'accoglimento della stessa che, nella
fattispecie, è avvenuto in data successiva
alla scadenza del bando, a nulla rilevando
gli effetti retroattivi di tale accertamento
(Consiglio di Stato, Sez. V,
sentenza 26.08.2010 n. 5968 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
APPALTI: Durc
irregolare, scarto irrilevante. Il Consiglio
di stato non ammette eccezioni.
L'irregolarità del Durc
non ammette eccezioni. Se un'impresa
presenta una certificazione negativa ciò
basta ad escluderla dall'appalto, a nulla
rilevando l'entità delle irregolarità, né
essendoci obbligo per il committente (la
stazione appaltante) di svolgere
un'istruttoria onde verificarne la gravità.
Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, Sez.
V, aderendo all'indirizzo giurisprudenziale
prevalente in materia, nella
sentenza 24.08.2010 n. 5936.
La sentenza del Tar.
La decisione ha annullato una sentenza del
Tar Campania che, dando ragione ad
un'impresa esclusa da un appalto del comune
di Salerno, ha ritenuto fondata la tesi che,
a fronte di un Durc incompleto in quanto
privo di qualsiasi specificazione in ordine
all'importo dei contributi non pagati (da
cui la certificazione di irregolarità
contributiva dell'impresa esclusa
dall'appalto), la stazione appaltante (il
committente) non poteva decidere
l'esclusione dalla gara appunto perché,
sulla base del Durc, non era possibile
rendersi conto né della gravità
dell'infrazione né della sicura esistenza
della stessa.
La legge è legge.
La sentenza del Tar, spiega il Consiglio di
stato, ha trascurato che l'omissione di cui
è accusato il Durc (entità/gravità delle
infrazioni), non può di per sé determinare
l'assoluta invalidità giuridica e quindi
l'assoluta inutilizzabilità del documento
stesso. Infatti, quanto basta per la
appurare la regolarità contributiva è solo
ed esclusivamente il Durc, che opera una
verifica a una data ben precisa.
È vero, aggiunge il Cds, che la stazione
appaltante non si è preoccupata di
comprendere l'entità dell'irregolarità; come
è pur vero che alcune sentenze hanno
ritenuto non sufficiente il Durc ai fini
dell'attestazione di non regolarità
contributiva.
Tuttavia, l'orientamento giurisprudenziale
prevalente in materia porta a escludere che
le stazioni appaltanti debbano, in casi del
genere, svolgere un'apposita istruttoria per
verificare l'effettiva entità e gravità
delle irregolarità contributive. Più
ragionevole semmai, spiega il cds, sarebbe
stato che l'impresa interessata si fosse
preoccupata di verificare le risultanze del
Durc e quindi di far presente al committente
eventuali rettifiche prima della decisione
dell'esclusione dalla gara. In definitiva,
in adesione all'orientamento
giurisprudenziale prevalente, il consiglio
di stato riforma la sentenza del Tar
Campania
(articolo ItaliaOggi
del 28.08.2010, pag. 26). |
APPALTI -
EDILIZIA PRIVATA: Troppo
part-time blocca il Durc. Dal 1° ottobre
niente documento a chi supera i limiti del
ccnl. Le indicazioni della commissione
nazionale delle casse edili dopo l'accordo
del 19 aprile.
Niente Durc se in
cantiere lavorano troppi operai a tempo
parziale. Ed è troppo, per esempio, la
presenza di due operai a part-time in
un'impresa che ha in forza 65 operai a tempo
indeterminato. A partire dal prossimo 1°
ottobre, le casse edili considereranno
elemento di irregolarità contrattuale e
contributiva, ai fini del rilascio del
Documento unico di regolarità contributiva
(il Durc), l'eventuale superamento da parte
dell'impresa delle percentuali massime di
utilizzo di contratti part-time fissate dai
contratti collettivi del settore edile.
Lo rende noto la Cnce, la commissione
nazionale paritetica delle casse edili,
nella delibera n. 433/2010, in attuazione
dell'accordo 19.04.2010 di rinnovo del ccnl
edilizia.
Part-time vincolati.
Il vincolo all'utilizzo dei rapporti di
lavoro a tempo parziale nel settore edile,
vincoli di natura non normativa ma
contrattuale, è stato introdotto
dall'accordo 18.06.2008 di rinnovo del ccnl
20.05.2004.
Tale accordo, in particolare, disciplina il
lavoro a tempo parziale prevedendo che il
relativo rapporto può essere di tipo:
a) orizzontale, con riduzione della
prestazione rispetto all'orario normale
giornaliero;
b) verticale, con attività lavorativa svolta
a tempo pieno, ma limitatamente a periodi
predeterminati nel corso della settimana,
del mese o dell'anno;
c) misto, con combinazione delle due
precedenti modalità (orizzontale e
verticale).
Altresì, ha previsto la forma scritta per
l'instaurazione del rapporto con indicazione
dell'orario di lavoro con riferimento al
giorno, alla settimana, al mese o all'anno;
che la retribuzione, diretta e indiretta,
nonché tutti gli istituti contrattuali
devono essere riconosciuti in proporzione
all'orario di lavoro concordato; che le
parti (lavoratore e datore di lavoro)
possono stabilire condizioni per la
trasformazione del rapporto da tempo pieno a
tempo parziale o viceversa.
La novità, tuttavia, è stata l'introduzione
di un vincolo all'instaurazione di tali
rapporti. Per le assunzioni effettuate dal
1° agosto 2008, infatti, le imprese possono
assumere «operai» a tempo parziale
nella misura percentuale del 3% del totale
degli assunti a tempo indeterminato, fermo
restando la possibilità di assumere almeno
un operaio a tempo parziale se non si eccede
il 30% degli operai a tempo pieno dipendenti
dell'impresa (per due part-time occorrono 66
dipendenti a tempo pieno); nonché la
possibilità, per le imprese fino a tre
dipendenti, di assumere operai a tempo
parziale per un periodo massimo temporale
pari al 30% del monte ore annuale degli
addetti occupati nell'impresa.
L'accordo 19.04.2010.
La novità del vincolo ai part-time riguarda
solamente il personale con qualifica di
operaio. Sono invece esclusi i contratti a
tempo parziale stipulati per gli impiegati,
per gli operai non adibiti alla produzione,
esclusi gli autisti, per gli operai di 4°
livello, per gli operai occupati in lavori
di restauro e archeologici, per gli operai
che fruiscano di trattamento pensionistico
nonché per le trasformazioni di rapporti da
full-time a part-time motivate dal gravi
problemi di salute del richiedente, ovvero
da necessità di assistenza del coniuge o
parenti che richiedano assistenza continua.
Il vincolo ha avuto finora riflessi
solamente contrattuali (assunzioni) e
contributivi (versamenti contributivi).
L'accordo di rinnovo sottoscritto il 19
aprile scorso, però, ha aggiunto
un'ulteriore conseguenza al vincolo: la
regolarità contributiva.
Stop al Durc.
In sostanza, la nuova disciplina (del ccnl)
stabilisce che la presenza di contratti a
tempo parziale in misura eccedente le
percentuali previste dal ccnl impedisce il
rilascio del Durc. Per l'entrata in vigore
della nuova disposizione è stato affidato il
compito alla Cnce di recepire con propria
delibera il nuovo criterio di «regolarità
contributiva».
Ciò è avvenuto con la delibera n. 433/2010,
la quale ha fissato l'operatività della
nuova disposizione dal prossimo 1° ottobre.
Entro questa data, dunque, le imprese hanno
tempo per regolarizzare eventuali surplus di
rapporti a tempo parziale. Solo in tal modo
potranno evitare il diniego del rilascio del
Durc che, inevitabilmente, scatterà dal 1°
ottobre
(articolo ItaliaOggi
del 19.08.2010, pag. 26). |
APPALTI:
La proposizione successiva del ricorso non
inficia l’efficacia preclusiva del D.U.R.C.
negativo (link a
www.mediagraphic.it). |
APPALTI: L.
Bellagamba,
LA VALIDITÀ TEMPORALE DEL DURC NEGLI APPALTI
PUBBLICI È DI TRE MESI – LA RESIDUALE
INEVITABILITÀ PRATICA DI DOVER FAR
RIFERIMENTO ALLA DATA DEL RILASCIO DEL
DOCUMENTO – L’ESSENZIALITÀ DELLA
VERIFICA DELL’EFFETTIVA EQUIVALENZA DELLE
DIVERSE TIPOLOGIE DI DURC – L’APPOSIZIONE DI
UN TERMINE MENSILE SUL DURC [aggiornamento a
TAR Lazio-Roma, Sez. III-ter, 03.12.2009 n.
12411]
(link a www.linobellagamba.it). |
APPALTI:
Regolarità contributiva -
Esclusione dalla procedura - Termine entro
cui va dimostrato il possesso dei requisiti
prescritti - Individuazione - Scadenza del
termine di presentazione delle domande.
E’ legittimo il provvedimento di esclusione
dalla procedura, quando risulta, attraverso
la verifica delle attestazioni rese in sede
di gara che -contrariamente a quanto
dichiarato- alla scadenza del termine
previsto dal bando per la presentazione
delle offerte la ricorrente non possedeva il
prescritto requisito della regolarità
contributiva.
Secondo la normativa nazionale vigente, il
termine ultimo entro il quale le ditte
invitate a partecipare alla gara hanno
l’obbligo di dimostrare il possesso dei
requisiti prescritti (tra cui quello della
regolarità contributiva), va fatto
coincidere con la scadenza del termine di
presentazione delle domande (cfr. TAR Lazio
Roma, sez. III-quater - 14/08/2008 n. 7842;
si veda anche TAR Sardegna, Sez. I -
13/03/2008 n. 458).
Regolarità contributiva
- Violazioni - Esclusione automatica -
Inconfigurabilità - Canone teleologico -
Principio di concorrenza.
In presenza di violazioni, definitivamente
accertate, rispetto agli obblighi relativi
al pagamento delle imposte e tasse secondo
la legislazione italiana, non è integrata
una fattispecie di esclusione automatica
dell’impresa concorrente che le ha commesse,
a prescindere dalla loro valutazione in
concreto.
La posizione tributaria deve essere valutata
alla stregua della del canone teleologico,
che esclude che, in presenza di violazioni
di scarso rilievo, sia inciso il
generalissimo principio di concorrenza,
quale principio fondante dell’ordinamento
comunitario; soltanto l’esistenza, quindi,
di una globale situazione, quale risultato
finale dell’apprezzamento da compiersi con
l’applicazione del principio di
proporzionalità, integra quella situazione
di obiettiva inaffidabilità dell’impresa, la
cui determinazione anche in sede
giurisdizionale è imposta dall’art. 2 comma
1 del D. Lgs. 163/2006 sia per gli appalti “sopra”
che “sotto” soglia comunitaria (TAR
Lombardia-Brescia, Sez. II,
sentenza 10.06.2010 n. 2305 -
link a www.ambientediritto.it). |
APPALTI:
Regolarità contributiva - Bando
di gara - Mancata previsione dell’obbligo,
per l’impresa aggiudicataria, di presentare
il DURC - Norma imperativa inderogabile -
Integrazione - Art. 2, D.L. 25.09.2002.
A causa della inderogabilità e imperatività
della disciplina in materia di regolarità
contributiva, nel caso in cui un bando di
gara di appalto pubblico non preveda
l’obbligo per l’impresa che risulti
aggiudicataria di presentare alla stazione
appaltante la certificazione relativa alla
regolarità contributiva, il medesimo bando
deve intendersi integrato dalla prescrizione
di tale obbligo di cui all’articolo 2 del
D.L. 25.09.2002 (cfr. Consiglio di Stato, IV,
12.03.2009 n. 1458).
Regolarità contributiva
- Partecipazione alla gara - Stipulazione
del contratto - Art. 38, c. 1, d.lgs. n.
163/2006.
A norma dell’articolo 38, comma 1, lettera
i), del d.lgs. n. 163/2006 il requisito
della regolarità contributiva è requisito
indispensabile non solo per la stipulazione
del contratto, bensì per la stessa
partecipazione alla gara: è conseguentemente
necessario che l'impresa sia in regola con i
relativi obblighi fin dalla presentazione
della domanda e che conservi tale regolarità
per tutto lo svolgimento della procedura,
essendo tale requisito indice rivelatore
della correttezza dell'impresa nei rapporti
con le proprie maestranze.
Regolarità contributiva
- Dichiarazione in sede di richiesta di
partecipazione - Produzione del DURC
all’atto dell’aggiudicazione - Mancata
allegazione del DURC all’offerta -
Esclusione - Illegittimità.
A fronte della dichiarazione di essere in
regola con i relativi adempimenti in materia
di contributi resa dai concorrenti in sede
di richiesta di partecipazione alla gara e
in presenza dell’impegno a produrre il DURC
all’atto dell’aggiudicazione, la mancata
allegazione del DURC all’offerta non può
costituire legittima causa di esclusione
(cfr. Consiglio di Stato, VI, 04.08.2009 n.
4906) (TAR Emilia Romagna-Bologna, Sez. I,
sentenza 07.06.2010 n. 5425 -
link a www.ambientediritto.it). |
APPALTI:
La presenza di violazioni tributarie,
definitivamente accertate, non integra una
fattispecie di esclusione automatica
dell'impresa concorrente che le ha commesse.
La presenza di violazioni, definitivamente
accertate, rispetto agli obblighi relativi
al pagamento delle imposte e tasse secondo
la legislazione italiana, non integra una
fattispecie di esclusione automatica
dell'impresa concorrente che le ha commesse,
a prescindere dalla loro valutazione in
concreto.
La valutazione con significato rigidamente
preclusivo di qualsivoglia inadempimento
tributario si tradurrebbe nel corrispondente
pregiudizio per il principio di libera
concorrenza, che non esplica soltanto
effetti positivi sull'ampliamento della
partecipazione alle pubbliche gare per le
imprese presenti nel mercato unico, ma anche
per la p.a., che si avvantaggia della
possibilità di poter valutare favorevolmente
le offerte inoltrate senza che ciò sia
impedito dal fatto che si configurino a
carico delle imprese debiti tributari, anche
se definitivamente accertati, che non
incidano, peraltro, oggettivamente
sull'affidabilità e solidità finanziaria
della singola impresa.
Né contrasta con la suesposta conclusione
l'assenza dell'aggettivo "grave" nel
testuale disposto della citata lett. g) del
c. 1 dell'art. 38, del D. Lgs. 163/2006,
previsto invece per le infrazioni alle norme
in materia di sicurezza (di cui alla lett.
e) dello stesso articolo), così come per la
negligenza, la malafede e gli errori
professionali (di cui alla lett. f) dello
stesso articolo) e per le violazioni alle
norme in materia di contributi previdenziali
e assistenziali (di cui alla lett. i) dello
stesso articolo).
Ciascuna delle suddette fattispecie, ivi
compresa quella pertinente la posizione
tributaria, deve essere valutata alla
stregua del richiamato canone teleologico,
che esclude che, in presenza di violazioni
di scarso rilievo, sia inciso il
generalissimo principio di concorrenza,
quale principio fondante dell'ordinamento
comunitario; soltanto l'esistenza, quindi,
di una globale situazione, quale risultato
finale dell'apprezzamento da compiersi con
l'applicazione del principio di
proporzionalità, integra quella situazione
di obiettiva inaffidabilità dell'impresa, la
cui determinazione anche in sede
giurisdizionale è imposta dall'art. 2, c. 1,
del predetto D.Lgs. 163/2006 sia per gli
appalti "sopra" che "sotto"
soglia comunitaria (TAR Lombardia-Brescia,
Sez. II,
sentenza 27.05.2010 n. 2164 -
link a www.dirittodeiservizipubblici.it). |
APPALTI:
DURC e Associazioni temporanee di Imprese:
le risposte Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali.
La Direzione Generale per l’Attività
Ispettiva del Ministero del Lavoro ha
risposto, con un provvedimento del
09.06.2010, al quesito posto dall’ANCE
(Associazione Nazionale dei Costruttori
Edili) sul rilascio del DURC (Documento
Unico di Regolarità Contributiva) nel caso
di appalto aggiudicato ad una Associazione
Temporanea di Imprese.
Il quesito riguardava, in particolare, il
caso in cui l’ATI aggiudicataria
dell’appalto decidesse di costituire una
Società Consortile per l’esecuzione
dell’appalto.
Il Ministero ha chiarito che in tal caso:
... (link a www.acca.it). |
EDILIZIA PRIVATA - LAVORI PUBBLICI:
Appalto, Responsabilità solidale e DURC: i
chiarimenti del ministero dell’INPS.
Il Ministero del Lavoro, con l'interpello n.
3 del 02.04.2010 ha fornito alcune
precisazioni sulla responsabilità solidale
tra committente e appaltatore nonché tra
appaltatore e subappaltatore, prevista dal
D.Lgs. 273/2006 e dal D.L. 223/2006.
In quella occasione il Ministero ha chiarito
che l'impresa solidalmente responsabile (ai
sensi delle normativa citate) con un'altra
impresa, irregolare dal punto di vista
contributivo e previdenziale, ha diritto al
rilascio del DURC. Il rapporto di
solidarietà, infatti, non può inficiare il
rapporto assicurativo e previdenziale che
c'è tra l'impresa richiedente il Durc e gli
istituti di riferimento per i propri
dipendenti.
L’Inps, con il messaggio 12091/2010 ha
fornito alcuni chiarimenti operativi.
In particolare, l’Inps ha precisato che il
DURC positivo rilasciato all'impresa
solidalmente responsabile con un'altra
impresa (non regolare) dovrà riportare,
nelle annotazioni, la denominazione sociale,
il numero di posizione contributiva
dell’azienda con la quale l'impresa risulta
essere responsabile in solido, nonché anche
l`ammontare della sorte contributiva dovuta
a titolo di solidarietà (link a
www.acca.it). |
APPALTI: Durc
in attesa del regolamento attuativo del
Codice appalti.
In attesa dell'approvazione del Regolamento
attuativo del Codice degli appalti, la
questione della durata della validità del
Documento unico di regolarità contributiva è
ancora oggetto di dibattito dottrinale tra i
sostenitori della validità mensile, sia per
la partecipazione all'affidamento dei lavori
che per consentire il regolare pagamento
delle fatture, e coloro che invece
propendono per la validità trimestrale del
certificato.
A tale riguardo, nemmeno giova
l'interpretazione ondivaga dell'Autorità di
vigilanza sui contratti pubblici che nel
parere 31/2009 (peraltro non vincolante
nemmeno per le parti in causa) si
pronunciava per la validità mensile e
limitata a una sola fase lavorativa, mentre
nella recente determinazione n. 1/2010
afferma la validità trimestrale del Durc in
quanto ciò consente alle stazioni pubbliche
appaltanti di estendere la garanzia della
regolarità su un maggiore periodo che può
comprendere anche più fasi lavorative.
L'interpretazione sistematica delle
disposizioni in materia, operata
dall'Autorità di Vigilanza nel parere
31/2009, è tra l'altro carente laddove manca
di menzionare l'art. 41, dpr 445/2000 (T.u.
sulla documentazione amministrativa) quale
regola generale la quale prevede che «i
certificati rilasciati dalle pubbliche
amministrazioni attestanti stati, qualità
personali e fatti non soggetti a
modificazioni hanno validità illimitata. Le
restanti certificazioni hanno validità di
sei mesi dalla data di rilascio se
disposizioni di legge o regolamentari non
prevedono una validità superiore» ...
(articolo ItaliaOggi
del 07.05.2010). |
APPALTI: In
materia di DURC, il comma 3 del D.M.
24.10.2007 configura come causa non ostativa
"uno scostamento non grave tra le somme
dovute e quelle versate... Non si considera
grave lo scostamento inferiore o pari al 5%
tra le somme dovute e quelle versate con
riferimento a ciascun periodo di paga o di
contribuzione…": ma nel caso in esame la
somma non versata costituiva, secondo quanto
affermato nel ricorso a pag. 8, "il 20%
della contribuzione annua".
A seguito dell'aggiudicazione provvisoria
delle gare d'appalto di cui si discute
l'amministrazione aggiudicatrice ha
acquisito il DURC relativo alla società
ricorrente, la cui posizione alla data del
05/02/2010 (di svolgimento delle procedure
negoziate) è risultata irregolare per quanto
riguarda il versamento dei contributi INPS;
Questo Tribunale ha già affrontato questioni
analoghe giungendo, da ultimo nella sentenza
11.11.2009 n. 1606, alle seguenti
conclusioni:
a)
in tema di regolarità contributiva l’art. 38
del Codice dei contratti pubblici contiene
distinte prescrizioni, di cui una (comma 1,
lett. i) relativa alla fase della
partecipazione alla gara, l'altra (comma 3,
attraverso il richiamo all’art. 2 del D.L.
n. 210/2002) riferita agli affidatari dei
pubblici appalti, quali individuati
all'esito della gara;
b)
nella fase successiva all'individuazione del
soggetto almeno potenzialmente affidatario
del pubblico appalto l'amministrazione
aggiudicatrice deve procedere ad una
verifica che va estesa oltre i limiti
stabiliti dall’art. 38, comma 1, lett. i), e
che investe il più vasto ambito della
regolarità contributiva, intesa come
correntezza nei pagamenti e negli
adempimenti previdenziali, assistenziali e
assicurativi;
c)
il requisito in esame deve essere posseduto
sin dal momento del primo contatto tra
l'impresa e l'amministrazione
aggiudicatrice, cioè alla data di
presentazione della domanda di
partecipazione alla gara (anche per evitare
che i concorrenti possano essere indotti a
regolarizzare la propria posizione solo se
ed in quanto si prospettino concrete
possibilità di esito positivo della
procedura a cui hanno chiesto di
partecipare); fermo restando che il
requisito deve poi essere mantenuto,
altresì, alla data dell'affidamento;
d)
il legislatore ha affidato agli enti
previdenziali e assicurativi (INPS, INAIL e
Casse edili) la competenza esclusiva a
certificare la regolarità contributiva
attraverso l'apposito documento, con la
conseguente sottrazione alle stazioni
appaltanti del potere/dovere di indagare
ulteriormente in ordine al profilo in
questione;
e)
al DURC fa riferimento anche l’art. 17 della
L.R. 13.07.2007 n. 38, che va applicato a
prescindere da un suo espresso richiamo nel
bando di gara ed è inequivoco nel
subordinare l'aggiudicazione definitiva al
positivo accertamento della regolarità
contributiva mediante l'acquisizione di tale
documento;
Nel caso di specie, non sussiste, a norma
dell’art. 5 del D.M. 24/10/2007, il
requisito della regolarità contributiva, né
la situazione della ricorrente integra una
causa non ostativa al rilascio del DURC,
secondo quanto stabilito dall’art. 7 del
medesimo D.M.; basta rilevare in proposito
che il comma 3 della norma citata configura
come causa non ostativa "uno scostamento
non grave tra le somme dovute e quelle
versate... Non si considera grave lo
scostamento inferiore o pari al 5% tra le
somme dovute e quelle versate con
riferimento a ciascun periodo di paga o di
contribuzione…": ma nel caso in
esame la somma non versata costituiva,
secondo quanto affermato nel ricorso a pag.
8, "il 20% della contribuzione annua";
In conclusione, l'orientamento
precedentemente seguito dalla Sezione nella
materia risulta tuttora condivisibile e che
in relazione ad esso l'operato
dell'amministrazione aggiudicatrice non
risulta affetto dei vizi dedotti nel ricorso
(TAR Toscana, Sez. I,
sentenza 05.05.2010 n. 1241 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
APPALTI:
Certificazione ed accertamento
della regolarità contributiva - Disciplina
vigente nella Regione Siciliana.
Nella Regione siciliana, vige, in tema di
certificazione ed accertamento della
regolarità contributiva dei soggetti
partecipanti alle pubbliche gare, una
disciplina speciale e differenziata,
rinvenibile nel testo dell’art. 19 della
legge n. 109 del 1994, come modificato ed
integrato in più riprese dalla legislazione
regionale, e dalle disposizioni attuative
emanate con D.A. LL.PP. del 24.02.2006, in
forza delle quali la regolarità contributiva
al momento della gara è documentata mediante
produzione di certificazione rilasciata
dall’INPS, all’INAIL e dalla Cassa edile
(art. 1) ed è “certificata e/o
attestabile anche attraverso la produzione
di DURC “ (art. 2) “di data non
anteriore a 120 giorni dal rilascio”
(art. 4) (termine successivamente ridotto a
90 gg.): la corretta esegesi delle
disposizioni citate, non lascia spazio a
dubbi interpretativi se completata con
l’esame delle disposizioni contenute negli
artt. 5 e 6 del citato decreto, contenenti
disposizioni relative ai casi in cui il
concorrente non depositi o non sia,
comunque, in grado di depositare i documenti
di cui ai precedenti artt. 1 e 2
(silenzio-assenso; contenzioso sulla
regolarità contributiva; produzione di
dichiarazione sostitutiva).
Ne consegue che la regolarità contributiva è
correttamente dimostrata ai fini della
ammissione alla gara con la presentazione
del DURC valido ed efficace sulla base di
quanto prescritto dalle disposizioni
precedentemente citate, senza che, all’atto
dell’aggiudicazione provvisoria null’altro
debba essere richiesto al concorrente che
abbia presentato il suddetto documento,
completo in ogni sua parte, senza doversi
avvalere degli strumenti suppletivi di cui
all’art. 5 o della dichiarazione sostitutiva
di cui al successivo art. 6 del decreto
citato (CGA sent. n. 526/2009) (TAR
Sicilia-Catania, Sez. IV,
sentenza 29.04.2010 n. 1287 -
link a www.ambientediritto.it). |
APPALTI:
La regolarità contributiva deve
sussistere per tutto lo svolgimento della
gara e l'esecuzione del contratto.
È principio consolidato
in Giurisprudenza quello secondo cui la
regolarità contributiva è richiesta in via
dinamica, vale a dire non solo per tutto lo
svolgimento della gara e al momento della
stipulazione del contratto, ma anche al
momento della partecipazione alla gara,
restando irrilevante un eventuale
adempimento tardivo della relativa
obbligazione.
Con questa motivazione il Consiglio di
Stato, Sez. V, con la
sentenza 09.04.2010 n. 1998 ha
respinto il ricorso presentato da una ATI in
relazione all'annullamento
dell'aggiudicazione di un contratto di
appalto a favore della ATI medesima,
aderendo come detto ad un consolidato
indirizzo giurisprudenziale condiviso anche
dall'Autorità di vigilanza sui contratti
pubblici.
Con la medesima pronuncia inoltre la Corte
ha precisato che a fronte dell'annullamento
di un'aggiudicazione, l'Amministrazione, se
da un lato è tenuta a rimuovere il contratto
e procedere alla nuova aggiudicazione,
dall'altro lato è tenuta, durante il tempo
necessario per procedere alla nuova
aggiudicazione, a evitare che continuino a
prodursi effetti irreversibili in contrasto
con la sentenza e tali da pregiudicare la
completa e puntuale esecuzione della
medesima.
A fronte di una sentenza che annulla
l'aggiudicazione, la prosecuzione dei lavori
è priva di titolo, e può essere consentita
solo per lavori indifferibili, da
retribuirsi, comunque, non a titolo
contrattuale ma di indebito arricchimento.
Pertanto l'Amministrazione è tenuta a
sospendere cautelarmente il contratto in
corso di esecuzione (commento tratto da
www.legislazionetecnica.it). |
APPALTI:
Sulla natura giuridica del
requisito della regolarità contributiva e
previdenziale nelle gare di appalto.
La certificazione di regolarità contributiva
rilasciato dagli enti previdenziali e dalle
Casse edili assume la valenza di una
dichiarazione di scienza, da collocarsi fra
gli atti di certificazione o di attestazione
redatti da un pubblico ufficiale ed aventi
carattere meramente dichiarativo di dati in
possesso della pubblica amministrazione,
assistito da pubblica fede ai sensi
dell'articolo 2700 c.c., facente pertanto
prova fino a querela di falso.
Attesa la natura giuridica del DURC, non
residua in capo alla stazione appaltante
alcun margine di valutazione o di
apprezzamento in ordine ai dati ed alle
circostanze in esso contenute. Nel settore
previdenziale, in considerazione dei gravi
effetti negativi sui diritti dei lavoratori,
sulla finanze pubbliche e sulla concorrenza
tra le imprese derivanti dalla mancata
osservanza degli obblighi in materia,
debbono considerarsi "gravi" tutte le
inadempienze rispetto a detti obblighi,
salvo che non siano riscontrabili adeguate
giustificazioni, come, ad esempio, la
sussistenza di contenziosi di non agevole e
pronta definizione sorti a seguito di
verifiche e contestazioni da parte degli
organismi previdenziali ovvero la necessità
di verificare le condizioni per un condono o
per una rateizzazione.
Inoltre, deve escludersi la rilevanza di un
eventuale adempimento tardivo
dell'obbligazione contributiva, quand'anche
ricondotto retroattivamente, quanto ad
efficacia, al momento della scadenza del
termine di pagamento (Consiglio di Stato,
Sez. VI,
sentenza 06.04.2010 n. 1930 -
link a www.dirittodeiservizipubblici.it). |
APPALTI:
Documento unico di regolarità
contributiva (durc) - pagamento fatture da
parte della pubblica amministrazione -
persistente irregolarità contributiva
dell'operatore economico.
Dall'art. 5, c. 2, della l. 82/1994, n. 82,
emerge, chiaramente, una condizione ex
lege alla cui realizzazione è
subordinato il pagamento, da parte delle
pubbliche amministrazioni, delle prestazioni
rese dai soggetti economici che operano nel
settore delle pulizie.
Tale presupposto giuridico è rappresentato
dalla regolarità contributiva ai fini
previdenziali ed assistenziali da parte
dell'appaltatore del servizio di pulizie.
Dall'articolo summenzionato, chiaramente si
evince che, fino a quando l'operatore
permane e persiste in una situazione di
irregolarità contributiva, la pubblica
amministrazione non potrà procedere al
pagamento del corrispettivo dovuto, che
sarebbe, a tal punto, effettuato
illegittimamente. Si rammenta, invero, che
la liquidazione è una delle fasi del
procedimento amministrativo contabile.
Essa avviene sulla base di una
determinazione del responsabile del
procedimento, ove quest'ultimo è chiamato ad
attestare la presenza di tutti i presupporti
di legge, affinché l'atto di liquidazione
sia legittimamente adottato. Fintanto che la
predetta irregolarità permane, il Comune non
procederà, pertanto, al pagamento del
corrispettivo dovuto (parere
09.03.2010 n. 3888 di prot. -
link a http://autonomielocali.regione.fvg.it). |
APPALTI:
Documento unico di regolarità
contributiva (DURC) - legittimazione
partecipazione nuova gara ed altre
problematiche.
L'operatore economico deve trovarsi in una
posizione di regolarità contributiva fin dal
momento della presentazione della domanda di
partecipazione alla gara.
Declinando tale principio nella procedura
ristretta e della licitazione privata, deve
concludersi che il possesso del requisito in
parola deve essere attestato e posseduto al
momento della richiesta di invito alla
procedura (nella quale si sostanzia
l'espressione della volontà partecipativa
dell'impresa) e non a quello (successivo)
dell'invito alla competizione, che si limita
a tradurre l'attivazione della fase
propriamente concorrenziale, ma che non
costituisce, ex novo, una relazione
procedimentale con l'impresa (relazione,
invero, già instaurata con la domanda di
partecipazione presentata da quest'ultima) (parere
11.02.2010 n. 1867 di prot. -
link a http://autonomielocali.regione.fvg.it). |
APPALTI:
Documento unico di regolarità
contributiva (DURC) - questioni varie.
La richiesta ed il rilascio del durc, anche
nell'ipotesi di affidamenti in economia,
sottende l'esigenza perseguita dal
legislatore di garantire la trasparenza
degli affidamenti, nonché di verificare che
le imprese che operano con il settore
pubblico rispettino la normativa
previdenziale, un tanto a prescindere
dall'importo del contratto e dalla procedura
di selezione adottata. Accade, invece, che
la procedura di acquisizione in economia
possa corrispondere ad esigenze di necessità
ed urgenza, di imprevedibilità e non
programmabilità degli interventi.
Sebbene le due normative sottintendono
ratio diverse, esse devono
necessariamente convivere per la diversità
dei fini evidenziati: per ciò stesso il durc
dovrà essere richiesto, senza alcuna
eccezione, anche nel caso degli acquisti in
economia, anche se questi ultimi possano
trovare il proprio fondamento in esigenze di
necessità ed urgenza, di imprevedibilità e
non programmabilità degli interventi.
Sebbene sia indubbio che l'assolvimento di
tale onere comporta un appesantimento
procedurale, si ritiene che il legislatore
abbia considerato quello per il rilascio del
durc un termine congruo, reputando
sacrificabili altre esigenze, come quella di
maggior speditezza, un tanto a fronte della
superiore necessità di trasparenza in un
settore assai delicato e che, come tale,
merita particolare attenzione (parere
28.01.2010 n. 1152 di prot. -
link a http://autonomielocali.regione.fvg.it). |
APPALTI:
DURC - Natura giuridica -
Stazione appaltante - Margine di valutazione
o apprezzamento dei dati e delle circostanze
contenute nel DURC - Esclusione.
Il DURC assume la valenza di una
dichiarazione di scienza, da collocarsi fra
gli atti di certificazione o di attestazione
redatti da un pubblico ufficiale ed aventi
carattere meramente dichiarativo di dati in
possesso della pubblica amministrazione,
assistito da pubblica fede ai sensi
dell’articolo 2700 c.c., facente pertanto
prova fino a querela di falso.
Attesa la natura giuridica del DURC, non
residua in capo alla stazione appaltante
alcun margine di valutazione o di
apprezzamento in ordine ai dati ed alle
circostanze in esso contenute (cfr. Cons.
Stato, sez. IV, n. 1458/2009) (Consiglio di
Stato, Sez. VI,
sentenza 06.04.2010 n. 1934 -
link a www.ambientediritto.it). |
EDILIZIA PRIVATA - LAVORI PUBBLICI:
La solidarietà non ferma il Durc.
Interpello del ministero del lavoro.
La responsabilità
solidale non preclude al rilascio del Durc.
Infatti, l'eventuale posizione debitoria nei
confronti degli istituti a carico di
un'impresa non impedisce il rilascio del
Documento unico di regolarità contributiva a
chi, con la stessa impresa, è solidamente
responsabile.
Lo precisa tra l'altro il ministero del
lavoro nell'interpello
02.04.2010 n. 3/2010.
L'interpello.
Il ministero risponde a due quesiti avanzati
dalla Claai (confederazione libere
associazioni artigiane italiane): primo, se
la responsabilità solidale tra committente e
appaltatore, nonché tra appaltatore e
subappaltatore riguardi (si estenda) anche
alle somme aggiuntive quali interessi,
sanzioni civili e/o oneri accessori ed
eventuali sanzioni amministrative connesse
ad un inadempimento contributivo o fiscale;
secondo, se la posizione accertata a carico
dei medesimi soggetti in qualità di
responsabili solidali possa costituire causa
ostativa al rilascio del Durc nei loro
confronti.
I chiarimenti.
Con riferimento al primo quesito, il
ministero sostiene che le obbligazioni
solidali siano da riferirsi ai soli
trattamenti retributivi, contributivi e
fiscali escludendo, in linea di massima,
ogni forma di solidarietà per somme dovute
ad altro titolo. Tuttavia, restano incluse
le somme dovute a titolo di interesse sui
debiti previdenziali (o fiscali) e le somme
dovute a titolo di sanzioni civili. Sulle
prime, infatti, secondo il ministero sembra
doversi ritenere sussistente il regime di
solidarietà, in quanto si tratta di somme
dovute in stretto rapporto con gli stessi
debiti previdenziali o fiscali, volte a
mantenere inalterato il valore reale di
quanto dovuto alle amministrazioni.
Per quanto attiene al secondo quesito
(rilascio del Durc al debitore in solido),
il ministero precisa che il dm 24.10.2007,
nell'allegato A, elenca le disposizioni in
tema di tutela delle condizioni di lavoro,
la cui violazione è causa ostativa al
rilascio del Durc escludendo le ipotesi in
esame. Pertanto, atteso che il Durc
certifica la regolarità contributiva
riconducibile all'unicità del rapporto
assicurativo e previdenziale instaurato tra
l'impresa richiedente e gli enti, al quale
vanno riferiti tutti gli adempimenti
connessi, il ministero conclude ritenendo
che la posizione debitoria nei confronti
degli istituti a carico di un soggetto non
impedisca il rilascio del Durc a chi, con lo
stesso soggetto, è solidalmente responsabile
(articolo ItaliaOggi del 10.04.2010, pag.
26). |
APPALTI: Aspetti
applicativi del D.U.R.C.
(link a
www.mediagraphic.it). |
APPALTI:
Il durc nelle gare d'appalto
estende la validità a tre mesi. Nuovo
orientamento dell'Authority
(articolo
Il Sole 24 Ore del 15.03.2010 - link a www.corteconti.it). |
APPALTI:
L. Bellagamba,
LA VALIDITÀ TEMPORALE DEL DURC NEGLI APPALTI
PUBBLICI È DI TRE MESI – LA RESIDUALE
INEVITABILITÀ PRATICA DI DOVER FAR
RIFERIMENTO ALLA DATA DEL RILASCIO DEL
DOCUMENTO – L’ESSENZIALITÀ DELLA
VERIFICA DELL’EFFETTIVA EQUIVALENZA DELLE
DIVERSE TIPOLOGIE DI DURC – L’APPOSIZIONE DI
UN TERMINE MENSILE SUL DURC
(link a www.linobellagamba.it). |
anno 2009 |
|
APPALTI:
Sul requisito della regolarità
contributiva ai fini della partecipazione ad
una gara. La consapevolezza della mancata
correttezza contributiva al momento della
richiesta di partecipazione connota di
gravità la violazione.
La regolarità contributiva costituisce
requisito sostanziale di partecipazione alla
gara, avendo il legislatore ritenuto tale
regolarità indice dell'affidabilità,
diligenza e serietà dell'impresa e della sua
correttezza nei rapporti con le maestranze.
Ne consegue che la piena verifica in merito
alle relative dichiarazioni rientra nei
poteri officiosi della stazione appaltante,
sia in relazione alle specifiche previsioni
del Codice dei contratti, sia con riguardo a
più generali canoni dell'azione
amministrativa (D.P.R. n. 445/2000 in
materia di documenti amministrativi e art. 6
della legge n. 241/1990).
La consapevolezza della mancata correttezza
contributiva al momento della richiesta di
partecipazione connota di gravità tout court
la violazione, essendo la ricorrente
onerata, al momento della domanda di
partecipazione, e proprio al fine di evitare
false dichiarazione, di rappresentare
l'eventuale insoluto, la sua entità e le
ragioni che l'avessero determinato, al fine
di instaurare, essa stessa, un
contraddittorio sul punto onde consentire
alla stazione appaltante di escludere la
gravità e definitività della violazione che
comunque, indiscutibilmente, alla data di
presentazione della domanda sussisteva.
L'Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, con
la deliberazione n. 28 del 06.02.2007, pur
ribadendo l'indirizzo tradizionale secondo
cui la semplice menzione nel DURC
dell'assenza della regolarità contributiva
non può condurre di per sé all'esclusione
dell'impresa risultata non in regola, ha
ritenuto, in caso di DURC negativo, la
necessità, da parte dell'impresa, di
rappresentare le ragioni dell'eventuale
irregolarità nel senso che "è essenziale
che il concorrente provi di aver presentato
ricorso o di aver beneficiato di tali norme
entro il termine di scadenza per la
presentazione della domanda di
partecipazione alla gara ovvero di
presentazione delle offerte in caso di
procedura aperta"; la stazione appaltate
deve, pertanto, valutare la veridicità delle
dichiarazione di regolarità contribuita
prodotta in sede di gara, tenendo ferma la
data della domanda stessa, non solo
prendendo atto di quanto emerge dal
certificato DURC che fotografa la situazione
dell'impresa ad una determinata data ma
anche se a quella data aveva in corso una
sanatoria, una rateizzazione oppure un
ricorso giurisdizionale o amministrativo.
In ordine alla gravità dell'infrazione, è
stato osservato che "il legislatore vuole
escludere dalla contrattazione con le
amministrazioni quelle imprese che non siano
corrette (regolari) per quanto concerne gli
obblighi previdenziali, anche e forse
soprattutto, con riferimento alle ipotesi in
cui non si adempia ad obblighi rispetto ai
quali non vi siano ragionevoli motivi per
non effettuare o comunque per ritardare il
pagamento. Si può anzi affermare che queste
ultime ipotesi siano anch'esse gravi
(indipendentemente dall'importo del
contributo dovuto), proprio perché rivelano
un atteggiamento di trascuratezza verso gli
obblighi previdenziali" (TAR
Campania-Napoli, Sez. VIII,
sentenza 11.12.2009 n. 8693 -
link a
www.dirittodeiservizipubblici.it). |
APPALTI:
La verifica della regolarità
contributiva non rientra più nella
competenza delle stazioni appaltanti, bensì
in quella degli enti previdenziali, le cui
certificazioni si impongono alle stazioni
appaltanti che non possono sindacarne il
contenuto.
Il
requisito della regolarità contributiva deve
essere un elemento costante nella condotta
del soggetto partecipante alla gara
pubblica, che concorre a provare
l’affidabilità, la diligenza e la serietà
dell’impresa e rappresenta un indice
rilevatore della correttezza della stessa
nei rapporti con le maestranze. Ne discende
che all’impresa vengono richiesti, non solo
la regolarità contributiva come requisito
indispensabile per la partecipazione alla
gara, ma anche il mantenimento della
“correntezza” contributiva per tutto lo
svolgimento di essa, restando irrilevante un
eventuale adempimento tardivo della relativa
obbligazione.
Deve considerarsi che, a seguito
dell’entrata in vigore della disciplina sul
certificato di regolarità contributiva di
cui agli artt. 2 del d.l. n. 210/2002 e 3,
comma 8, lett. b-bis) del DLgs n. 494/1996,
la verifica della regolarità contributiva
non rientra più nella competenza delle
stazioni appaltanti, bensì in quella degli
enti previdenziali, le cui certificazioni si
impongono alle stazioni appaltanti che non
possono sindacarne il contenuto (CdS, sez.
V, 23.01.2008, n. 147).
Di conseguenza, la stazione appaltante non
ha alcuna possibilità né i mezzi per
procedere ad autonoma verifica del requisito
soggettivo di regolarità della posizione
contributiva e deve attenersi a quanto
certificato dall’amministrazione competente
(CdS, sez. V, 03.06.2002, n. 3061).
Il DURC assume pertanto la valenza di una “dichiarazione
di scienza”, da collocarsi tra gli atti
di certificazione o di attestazione redatti
da un pubblico ufficiale ed aventi carattere
meramente dichiarativo di dati in possesso
della p.a., assistito da pubblica fede ai
sensi dell’art. 2700 c.c., facente piena
prova fino a querela di falso.
Attesa la sua natura giuridica, non residua,
dunque, in capo alla stazione appaltante
alcun margine di valutazione o di
apprezzamento in ordine ai dati e alle
circostanze in esso contenute (CdS, sez. IV,
10.02.2009, n. 1458) e, quindi, la stazione
appaltante lo riceve quale atto di certezza
da cui non può comunque discostarsi, non
avendo alcun autonomo potere di valutazione
e di apprezzamento del suo contenuto.
Come
pacificamente ritenuto dalla giurisprudenza
amministrativa, il requisito della
regolarità contributiva deve essere un
elemento costante nella condotta del
soggetto partecipante alla gara pubblica,
che concorre a provare l’affidabilità, la
diligenza e la serietà dell’impresa e
rappresenta un indice rilevatore della
correttezza della stessa nei rapporti con le
maestranze (TAR Lazio, Sez. 2, 19.06.2006,
n. 4814). Ne discende che all’impresa
vengono richiesti, non solo la regolarità
contributiva come requisito indispensabile
per la partecipazione alla gara, ma anche il
mantenimento della “correntezza”
contributiva per tutto lo svolgimento di
essa, restando irrilevante un eventuale
adempimento tardivo della relativa
obbligazione.
In tal senso, anche la Deliberazione n. 89
del 28.11.2006 dell’Autorità per la
Vigilanza sui Contratti Pubblici, nel
richiamare l’orientamento giurisprudenziale
prevalente, ai sensi del quale l’impresa
deve essere in regola con i relativi
obblighi fin dalla presentazione della
domanda, ritiene “irrilevanti eventuali
adempimenti tardivi, anche se i loro
effetti, dal punto di vista della disciplina
dell’obbligazione, retroagiscano al momento
della scadenza del termine di pagamento”,
non riuscendo detti adempimenti ad impedire
quella sorta di sanzione indiretta
costituita dall’esclusione dalla gara o
dall’effetto preclusivo dell’aggiudicazione
dell’appalto pubblico (fra le altre, CdS,
sez. IV, 12.03.2009, n. 1458; id., sez. V,
23.10.2007, n. 5575) (TAR
Lazio-Roma, Sez. III-ter,
sentenza 24.11.2009 n. 11598 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
APPALTI: L’omessa
presentazione del certificato che attesta la
posizione nei confronti degli istituti
previdenziali, così come la produzione di un
DURC negativo attestante una situazione di
grave irregolarità contributiva
definitivamente accertata, impone
l’automatica esclusione dell’offerta dalla
gara.
La stazione appaltante ha l’obbligo di
verificare le risultanze del DURC
predisposto dagli enti previdenziali,
sincerandosi che non emergano posizioni
debitorie, pena, in caso di accertate
violazioni gravi, l’esclusione dalla gara,
la revoca dell’affidamento e la preclusione
alla stipula del contratto.
La giurisprudenza prevalente, dopo alcune
oscillazioni tra un indirizzo “formalista”
e uno “sostanzialista”, sembra
essersi assestata sui punti cardine di
seguito enucleati:
1) in seguito all’entrata in vigore del D.L.
n° 210/2002, l’omessa presentazione del
certificato che attesta la posizione nei
confronti degli istituti previdenziali, così
come la produzione di un DURC negativo
attestante una situazione di grave
irregolarità contributiva definitivamente
accertata, impone l’automatica esclusione
dell’offerta dalla gara;
2) l’autonomia del procedimento di rilascio
del DURC e il carattere di dichiarazione di
scienza proprio di tale certificazione non
impediscono alla stazione appaltante di
valutare il contenuto della stessa e la
gravità di eventuali infrazioni contributive
riscontrate;
3) il terzo comma dell’art. 38 del codice
dei contratti pubblici, laddove rinvia
all’art. 2 del D.L. n° 210/2002, impone alle
stazioni appaltanti l’obbligo di verificare
le risultanze del DURC predisposto dagli
enti previdenziali, sincerandosi che non
emergano posizioni debitorie, pena, in caso
di accertate violazioni gravi, l’esclusione
dalla gara, la revoca dell’affidamento e la
preclusione alla stipula del contratto (arg.
testualmente ex art. 38, lett. e) e i)
d.lgs. n° 163/2006);
4) una volta aperta l’istruttoria sulla
sussistenza e rilevanza delle irregolarità
contributive, la stazione appaltante, in
coerenza al principio del legittimo
affidamento, non può disattendere
immotivatamente le deduzioni difensive
offerte dall’impresa ammessa al
contraddittorio e può addivenire
all’esclusione solo motivando sulla gravità
delle violazioni accertate e l’insufficienza
dei chiarimenti forniti (Cons. Stato, V,
11.05.2009 n° 2874; Cons. Stato, IV,
12.03.2009, n° 1458; Cons. Stato, VI,
27.02.2008 n° 716; TAR Emilia Romagna,
Bologna, 19.06.2008 n° 3740; TAR Veneto,
26.05.2009 n° 1601).
Nel caso di specie, l’impresa risultata
aggiudicataria ha prodotto un DURC recante,
a fianco della voce riguardante la posizione
nei confronti dell’INPS, la dicitura “non
si è pronunciato”.
Una simile formula non può essere ritenuta
satisfattiva ai fini della dimostrazione del
requisito di ordine generale della
regolarità contributiva, tanto più ove si
consideri che l’art. 5 dell’allegato I al
Decreto Assessoriale 24/02/2006 n. 11045
richiede precise condizioni affinché possa
rilevare il silenzio-assenso degli enti
previdenziali sull’istanza di attestazione
di regolarità contributiva, stabilendo
all’uopo specifici oneri probatori
(documentazione attestante la data di
presentazione dell’istanza e dichiarazione
sostitutiva resa ai sensi e per gli effetti
del D.P.R. n° 445/2000) in capo all’impresa
che, non possedendo una completa
certificazione di regolarità contributiva,
intenda far valere il silenzio-assenso per
essere ammessa in gara. Nessuno degli oneri
probatori prescritti dal richiamato D.A.
24/02/2006 è stato assolto per dimostrare
l’eventuale formazione del silenzio-assenso
dell’INPS, con la conseguenza che l’omessa
pronuncia dell’ente previdenziale non poteva
essere ritenuta, in particolare per quello
che rileva in questa sede, dalla stazione
appaltante, sufficiente a dimostrare la
sussistenza del requisito di regolarità
contributiva dell’impresa geom. Sciuto.
In tal senso, con recente pronuncia, il
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la
Regione Siciliana ha statuito che “in
ragione del carattere anche normativamente
unico del documento di regolarità
contributiva [...] occorra la mera verifica
di completezza dell’attestazione contenuta
nel documento” (CGA, 21.07.2008 n° 662).
A ciò si aggiunga che il DURC prodotto
dall’aggiudicataria, oltre che incompleto,
appare irregolare anche sotto il profilo
della tipologia per la quale è stato
richiesto, che si riferisce esclusivamente
al rilascio di attestazione SOA, senza che
sia stato apposto neanche manualmente alcun
timbro di equipollenza suscettibile di
riferirlo anche alla tipologia “per
partecipazione a gare d’appalto”, con
conseguente insuscettibilità del documento
prodotto a fruire della validità trimestrale
ai sensi dell’art. 19, comma 12-bis, della
legge n° 109 del 1994, nel testo integrato
risultante dalla L.r. n° 7/2002 e successive
modifiche e integrazioni (conforme CGA,
21.07.2008 n° 662, cit.; TAR Sicilia
Palermo, 19.02.2009 n° 366) (TAR
Sicilia-Palermo, Sez. II,
sentenza 23.11.2009 n. 1833 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
APPALTI: La
verifica della regolarità contributiva delle
imprese partecipanti a procedure di gara per
l’aggiudicazione di appalti con la pubblica
amministrazione è demandata agli istituti di
previdenza, le cui certificazioni si
impongono alle stazioni appaltanti, che non
possono sindacarne il contenuto.
Va ribadito l’indirizzo giurisprudenziale
secondo il quale la verifica della
regolarità contributiva delle imprese
partecipanti a procedure di gara per
l’aggiudicazione di appalti con la pubblica
amministrazione è demandata agli istituti di
previdenza, le cui certificazioni si
impongono alle stazioni appaltanti, che non
possono sindacarne il contenuto (da ultimo
C.d.S., IV, 12.03.2009, n. 1458; V,
17.10.2008, n. 5069; V, 23.01.2008, n. 147)
(Consiglio di Stato, Sez. V,
ordinanza 17.11.2009 n. 5771 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
APPALTI:
Esclusione della gara per
irregolarità contributiva.
È allora agevolmente desumibile, rispetto
alla dichiarazione resa in sede di gara,
l’assenza di elemento soggettivo del
mendacio, alla luce tanto della comprovata
correttezza dell’impresa per un congruo
periodo temporale, anteriore e successivo
alla gara, quanto della circostanza che la
dichiarazione per cui è controversia è stata
resa solo dieci giorni dopo il rilascio di
un durc positivo.
La valutazione di siffatte circostanze è del
resto ammessa dalla stessa Avcp, che nella
propria determinazione n. 1/2008 individua
la norma agendi per il caso in cui
sia messa a conoscenza del provvedimento di
esclusione disposto dalla stazione
appaltante e dell’eventuale dichiarazione
non veritiera resa dall’operatore economico:
in tale ipotesi, cioè, essa “procede alla
puntuale e completa annotazione dei relativi
contenuti nel Casellario informatico, salvo
il caso che consti l’inesistenza in punto di
fatto dei presupposti o comunque l’inconferenza
della notizia comunicata dalla stazione
appaltante” (la clausola di salvezza
riportata nell’ultima proposizione è idonea
a radicare un potere valutativo che impone
l’analisi di eventuali esimenti addotte
dall’impresa al fine di escludere la propria
responsabilità per dichiarazioni non
veritiere). L’annotazione per false
dichiarazioni (ostativa della partecipazione
della ricorrente a ulteriori gare) è dunque
illegittima e va pertanto annullata (TAR
Lazio-Roma, Sez. III,
sentenza 11.11.2009 n. 11091 -
link a www.altalex.com). |
APPALTI - EDILIZIA PRIVATA:
C. Rapicavoli,
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DURC - DOCUMENTO
UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA
(link a www.ambientediritto.it). |
APPALTI:
La clausola del disciplinare di
gara che richiede, espressamente e a pena di
esclusione, ai fini della partecipazione
alla gara esclusivamente la produzione
dell’originale o copia conforme del DURC,
peraltro non antecedente al mese dalla data
della gara, è illegittima.
A parere del Collegio la clausola del
disciplinare che richiede, espressamente e a
pena di esclusione, ai fini della
partecipazione alla gara esclusivamente la
produzione dell’originale o copia conforme
del DURC, peraltro non antecedente al mese
dalla data della gara, è illegittima sotto i
profili evidenziati dalla ricorrente.
Tale clausola, in particolare, in modo
ingiustificatamente restrittivo, non prevede
la possibilità di produrre il DURC anche
successivamente alla presentazione della
domanda, a fronte dell’obbligo di presentare
la certificazione contributiva sancito dal
legislatore solo a carico
dell’aggiudicatario.
La disciplina della “lex specialis”
è, infatti, sotto tale aspetto, in aperta
violazione dell’art. 38, commi 2 e 3, della
d.lvo n. 163/2006, a norma dei quali,
rispettivamente: “2. Il candidato o il
concorrente attesta il possesso dei
requisiti mediante dichiarazione sostitutiva
in conformità alle disposizioni del decreto
del Presidente della Repubblica 28.12.2000,
n. 445….
3. Ai fini degli accertamenti relativi alle
cause di esclusione di cui al presente
articolo, si applica l'articolo 43 del
decreto del Presidente della Repubblica
28.12.2000, n. 445; resta fermo, per
l'affidatario, l'obbligo di presentare la
certificazione di regolarità contributiva di
cui all'articolo 2, del decreto-legge
25.09.2002, n. 210, convertito dalla legge
22.11.2002, n. 266 e di cui all'articolo 3,
comma 8, del decreto legislativo 14.08.1996,
n. 494 e successive modificazioni e
integrazioni…” (alla presentazione del
DURC da parte dell’aggiudicatario il d.l. n.
185/2008, art. 16-bis, comma 10, ha
sostituito l’acquisizione d’ufficio da parte
della stazione appaltante) .
Sotto il profilo rilevato, la clausola del
disciplinare è, altresì, in contrasto con il
disposto regolamentare dell’art. 46,
rubricato “Dichiarazioni sostitutive di
certificazioni”, del DPR 28/12/2000 n.
445 -Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa-, a norma del
quale: “1. Sono comprovati con
dichiarazioni, anche contestuali
all'istanza, sottoscritte dall'interessato e
prodotte in sostituzione delle normali
certificazioni i seguenti stati, qualità
personali e fatti: ...omissis… p)
assolvimento di specifici obblighi
contributivi con l'indicazione
dell'ammontare corrisposto...”.
Coerentemente il successivo art. 48 – “Disposizioni
generali in materia di dichiarazioni
sostitutive”, al 3 comma, prevede: “In
tutti i casi in cui sono ammesse le
dichiarazioni sostitutive, le singole
amministrazioni inseriscono la relativa
formula nei moduli per le istanze”.
L’applicazione di queste norme avrebbe
consentito, infatti, mediante il ricorso
all’autocertificazione, proprio l’auspicata
produzione solo nella fase successiva alla
partecipazione del DURC in corso di
validità.
Peraltro il disciplinare di gara, alla lett.
b) relativa al paragrafo “documentazione
da presentare nel plico, fuori dalla busta
dell’offerta”, richiede la “dichiarazione
del titolare o del legale rappresentante,
conforme al modello “A” … e comunque
contenente tutti i dati in esso richiesti...”.
Tale modello, allegato al bando,
conformemente alla richiamata disciplina ma
in contraddizione a quanto disposto dalla
sopra censurata clausola, lett. g) del
disciplinare, prevede, tra le dichiarazioni
sostitutive da rendere, alla lett. i), anche
quella secondo la quale “non sono state
commesse violazioni gravi, definitivamente
accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali...”.
In altri termini, a prescindere dalla
validità o meno del DURC presentato dalla
ricorrente al momento della partecipazione
alla gara, la ricorrente, con dichiarazione
sostitutiva avente valore legale equivalente
al certificato sostituito, aveva dichiarato
di non essere incorsa proprio in quelle
violazioni, connotate dal requisito di
gravità e definitivamente accertate, uniche
in grado di escludere legittimamente,
secondo la legislazione vigente, la sua
partecipazione alla gara (TAR Puglia, Lecce,
sez. II, nn. 5465 e 6104/2006) ed il
rilascio del DURC.
Per quanto concerne poi, la validità del
DURC, coglie nel segno parte ricorrente
laddove afferma la validità del DURC
prodotto, emesso in data 26.06.2009, al
momento della presentazione dell’offerta e,
ritiene il Collegio di dovere specificare,
anche al momento della data della gara,
prevista per il 29.07.2009. Tale
precisazione vale, per inciso, a confermare
quanto affermato in premessa, in merito alla
non immediata lesività del disciplinare,
attesa la complessità della normativa di
riferimento, sino alla comunicata mancata
aggiudicazione definitiva, intervenuta con
l’atto applicativo.
A parere del Collegio, infatti, il richiamo,
contenuto nel suddetto disciplinare,
all’art. 7 del DM 24/10/2007 n. 28578, al
fine di circoscrivere ad un mese la validità
del DURC da un lato concreta solo una
dichiarazione di scienza e non di volontà (e
non ha quindi contenuto
dispositivo),dall’altro è erroneo,in quanto
prescinde da una lettura sistematica del
complessivo quadro normativo.
In particolare, dispone tale norma ai commi
1 e 2: “1. Ai fini della fruizione delle
agevolazioni normative e contributive di cui
all'art. 1 il DURC ha validità mensile.
2. Nel solo settore degli appalti privati di
cui all'art. 3, comma 8, del decreto
legislativo 14.08.1996, n. 494, e successive
modifiche, il DURC ha validità trimestrale,
ai sensi dell'art. 39-septies del decreto
legge 30.12.2005, n. 273, convertito dalla
legge 23.02.2006, n. 51”.
Ora, ciò che emerge “ictu oculi”
dalla lettura della norma e che pertanto può
ritenersi incontestabile è, in primo luogo,
che esclusivamente per la fruizione delle
agevolazioni normative e contributive il
DURC abbia validità mensile (essendo questo
il campo di applicazione espressamente
circoscritto) e, in secondo luogo, che nel
solo settore degli appalti privati lo stesso
abbia una validità trimestrale. Nulla è
detto con riferimento alla validità generale
nel settore degli appalti pubblici (posto
che la partecipazione agli stessi non
rientra nelle agevolazioni normative e
contributive di cui all’art. 1).
Premesso che tale normativa è stata emanata
in esecuzione della delega contenuta
nell'art. 1, comma 1176, della legge
27.12.2006, n. 296 che prevede l'adozione di
un decreto ministeriale per la definizione
delle modalità di rilascio e dei contenuti
analitici del Documento Unico di Regolarità
Contributiva (DURC), nell’ipotesi di
manifesta lacuna disciplinare di secondo
grado trova applicazione, con ciò garantendo
anche le esigenze di una disciplina uniforme
nei settori pubblico e privato, la norma di
carattere generale e di fonte primaria. In
particolare, l’art. 39-septies del decreto
legge 30.12.2005, n. 273, convertito dalla
legge 23.02.2006, n. 51, dispone: “1. Il
documento unico di regolarità contributiva
di cui all' articolo 3, comma 8, del decreto
legislativo 14.08.1996, n. 494 ha validità
di tre mesi”
(TAR Puglia-Lecce, Sez. III,
sentenza 16.10.2009 n. 2304 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
APPALTI:
Il Tar Puglia conferma la
validità trimestrale del DURC nei pubblici
appalti.
La validità del DURC negli appalti è di 3
mesi in forza della norma primaria di
carattere generale -idonea a garantire
uniformità nel settore degli appalti
pubblici e privati- di cui all’art.
39-septies del decreto legge 30.12.2005, n.
273, convertito dalla Legge 23.02.2006, n.
51, né in senso contrario può invocarsi il
combinato disposto disposto degli artt. 1 e
7 del D.M. 24.10.2007 che ictu oculi
prevede la validità mensile di tale
certificato esclusivamente per la fruizione
delle agevolazioni normative e contributive
in materia di lavoro (TAR Puglia-Lecce, Sez.
III,
sentenza 16.10.2009 n. 2304 -
link a www.altalex.com). |
APPALTI:
DURC: negli appalti pubblici ha
validità trimestrale.
Il TAR Puglia, Lecce, chiarisce che il DURC,
nelle procedure di gara per appalti
pubblici, ha validità trimestrale e può
essere presentato anche in forma di
autocertificazione ai fini della
partecipazione della gara essendo previsto,
in originale, per l’aggiudicazione.
A parere del Collegio, infatti, la clausola
del disciplinare che richiede, espressamente
e a pena di esclusione, ai fini della
partecipazione alla gara esclusivamente la
produzione dell’originale o copia conforme
del DURC, peraltro non antecedente al mese
dalla data della gara, è illegittima in
quanto:
- in modo ingiustificatamente restrittivo,
non prevede la possibilità di produrre il
DURC anche successivamente alla
presentazione della domanda, a fronte
dell’obbligo di presentare la certificazione
contributiva sancito dal legislatore solo a
carico dell’aggiudicatario;
- esclusivamente per la fruizione delle
agevolazioni normative e contributive il
DURC ha validità mensile e nel solo settore
degli appalti privati lo stesso ha una
validità trimestrale.
Nulla è detto con riferimento alla validità
generale nel settore degli appalti pubblici
per cui, nella lacuna, trova applicazione
l’art. 39-septies del decreto legge
30.12.2005, n. 273, convertito dalla legge
23.02.2006, n. 51 il quale dispone: "1.
Il documento unico di regolarità
contributiva di cui all' articolo 3, comma
8, del decreto legislativo 14.08.1996, n.
494 ha validità di tre mesi" (TAR
Puglia-Lecce, Sez. III,
sentenza 16.10.2009 n. 2304 -
link a www.gruppodelfino.it). |
EDILIZIA PRIVATA - LAVORI PUBBLICI:
Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 –
problematiche relative al rilascio del
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)
(interpello
31.07.2009 n. 64/2009 - link a
www.lavoro.gov.it). |
APPALTI:
Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 –
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)
– appalti pubblici e privati in edilizia –
problematiche relative al distacco e
all’attività di trasporto (Ministero del
Lavoro, della Salute e delle Politiche
Sociali,
interpello 10.07.2009 n. 58/2009). |
APPALTI:
Il Durc ha validità regionale.
Il Durc emesso da una cassa edile siciliana
non ha validità per l'intero territorio
nazionale, ma solo limitatamente al
territorio regionale. Come tale, pertanto,
non risponde al requisito della regolarità
contributiva aziendale richiesto dalla legge
n. 266/2002 (con riferimento, cioè, a tutto
il territorio nazionale) ai fini della
partecipazione e aggiudicazione di appalti
pubblici.
Lo ha stabilito la Corte di giustizia
amministrativa per la regione Sicilia con
ordinanza 08.06.2009 n. 680.
Con tale ordinanza i giudici siciliani hanno
respinto l'appello della Edilcassa della
regione Sicilia presentato per
l'annullamento, in via cautelare, della
sentenza del Tar Sicilia, sede di Palermo,
n. 1099 del 04.09.2008.
Nella citata sentenza n. 1099/2008, il Tar
Sicilia ha rilevato che il Durc emesso
dall'Edilcassa siciliana riflette la
situazione di regolarità dell'impresa
soltanto a livello regionale (è noto,
infatti, che il predetto ente non è
collegato alla Banca nazionale delle imprese
irregolari, la Bni, gestito dalla Cnce) e,
pertanto, ha affermato che tale Durc non ha
validità generale, in particolare per la
partecipazione alle gare d'appalto (articolo
ItaliaOggi del 17.06.2009, pag. 41). |
APPALTI:
Oggetto: Documento Unico di Regolarità
Contributiva (DURC) - Art. 11-bis della
legge 03.08.2009, n. 102, di conversione del
decreto-legge 01.07.2009, n. 78, recante
«Provvedimenti anticrisi, proroga di termini
e della partecipazione italiana a missioni
internazionali» (Ministero dello
Sviluppo Economico,
nota 06.11.2009 n. 100166 di prot.). |
APPALTI:
Deve essere escluso dalla gara il
concorrente privo del requisito della
regolarità contributiva solamente se la
medesima regolarità sia stata
definitivamente accertata e si tratti di una
violazione grave.
La regolarità contributiva è requisito
indispensabile non solo per la stipulazione
del contratto, ma anche per la stessa
partecipazione alla gara, per cui l'impresa
deve essere in regola con i relativi
obblighi fin dalla presentazione della
domanda e conservare tale regolarità per
tutto lo svolgimento della procedura,
essendo tale requisito indice rivelatore
della correttezza dell'impresa nei rapporti
con le proprie maestranze.
A seguito dell'entrata in vigore della
disciplina sul certificato di regolarità
contributiva dettata dagli artt. 2 del DL n.
210/2002 e 3, VIII c., lett. b-bis) del
d.lgs. n. 494/1996, la verifica della
regolarità contributiva non è più di
competenza delle stazioni appaltanti, ma
degli enti previdenziali, le cui
certificazioni si impongono alle stazioni
appaltanti che non possono sindacarne il
contenuto.
In base alla nuova normativa introdotta
dall'art. 38, lett. i), del DLgs n. 163/2006
sono esclusi dalla partecipazione alla gara
quei soggetti "che hanno commesso
violazioni gravi, definitivamente accertate,
alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la
legislazione italiana o dello Stato in cui
sono stabiliti". La formulazione della
suddetta disposizione impone che il
provvedimento di esclusione dalla gara per
irregolarità contributiva sia congruamente
motivato dall'Amministrazione procedente con
riguardo alla sussistenza delle condizioni
di gravità e definitività della violazione.
Nel caso di specie, non ricorre, la causa di
esclusione prevista dal citato art. 38 in
quanto non si tratta di violazione grave, né
di violazione definitivamente accertata (TAR
Veneto, Sez. I,
sentenza 26.05.2009 n. 1601 -
link a www.dirittodeiservizipubblici.it). |
APPALTI:
Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 –
responsabilità solidale tra committente ed
appaltatore per gli adempimenti
previdenziali-assistenziali (Ministero
del Lavoro, della Salute e delle Politiche
Sociali,
interpello
15.05.2009 n. 35/2009). |
EDILIZIA PRIVATA: Applicazione
edilizia privata al documento D.U.R.C..
Si chiede parere in merito alla disciplina,
da applicarsi nell’edilizia privata,
concernente il “D.U.R.C.” (Documento Unico
di Regolarità Contributiva).
In particolare, il Comune chiede se, poiché
“tale documento non viene sempre
presentato visto che con la DIA non è
necessaria la formalizzazione dell’inizio
lavori, è lecito chiedere il D.U.R.C. come
integrazione della D.I.A., fatto che
comporterebbe un tardare i termini
dell’inizio lavori oppure se lo si può
richiedere dopo i trenta giorni”; e se “poiché
in alcuni casi viene presentata una
dichiarazione di inizio lavori senza il
D.U.R.C., ma accompagnata da una
dichiarazione in merito al fatto che i
lavori verranno svolti in economia, è lecito
tale modo di procedere e se ci sono lavori
che possono essere svolti in proprio”
(Regione Piemonte,
parere 40/2009 -
tratto da www.regione.piemonte.it). |
APPALTI:
Nessun limite territoriale alla
competenza delle Casse Edili a rilasciare il
DURC per la partecipazione alle gare.
Ai fini della validità del DURC prodotto per
partecipare alla gara quel che rileva non è
l'ubicazione territoriale della Cassa Edile
che lo abbia rilasciato, bensì la
completezza delle attestazioni in esso
contenute.
In ragione del carattere anche
normativamente unico del documento di
regolarità contributiva ma, soprattutto, in
considerazione della centralizzazione della
banca dati da cui ciascuna Cassa Edile deve
attingere i contenuti della propria
attestazione certificativi , non è richiesto
dalla normativa vigente il rispetto di
alcuna specifica competenza territoriale,
occorrendo invece la mera verifica di
completezza dell’attestazione contenuta nel
documento, ai fini che qui vengono in
rilievo (TAR Sicilia-Catania, Sez. I,
sentenza 23.04.2009 n. 899 - link
a www.giurdanella.it). |
APPALTI:
Il DURC è un documento unitario
che accerta la posizione contributiva
dell'azienda richiedente sulla base della
sua posizione contributiva complessiva
indipendentemente dall'ufficio periferico
dell'INPS al quale la richiesta viene
presentata.
Il DURC è un documento unitario che accerta
la posizione contributiva dell'azienda
richiedente sulla base della sua posizione
contributiva complessiva secondo un
riscontro di natura telematica a livello
nazionale, indipendentemente dall'ufficio
periferico dell'INPS al quale la richiesta
viene presentata e specialmente considerando
che la richiesta del DURC può essere
inoltrata in via telematica, come nel caso
di specie è avvenuto. Pertanto, è
sufficiente la produzione di un DURC
rilasciato dall'ufficio INPS di un comune
nel caso di ditta iscritta anche presso
l'ufficio INPS di altro ente locale
(Consiglio di Stato, Sez. V,
sentenza 21.04.2009 n. 2401 -
link a www.dirittodeiservizipubblici.it). |
APPALTI:
L. Risolo,
Contratto di appalto e Documento Unico di
Regolarità Contributiva nei Lavori Pubblici
(link a www.diritto.it). |
APPALTI:
Oggetto: procedura DURC - modalità di
invio telematico (Ministero del Lavoro,
della Salute e delle Politiche Sociali,
circolare 01.04.2009 n. 10/2009). |
APPALTI:
La regolarità contributiva e
fiscale delle imprese partecipanti alla gara
per l'aggiudicazione di appalti con la p.a.
deve essere presente al momento della
offerta e deve essere assicurata pure in
momenti successivi alla presentazione della
domanda.
In materia di gare per l'aggiudicazione di
lavori pubblici, la regolarità contributiva
e fiscale delle imprese partecipanti alla
gara per l'aggiudicazione di appalti con la
p.a. deve essere presente al momento della
offerta e deve essere assicurata pure in
momenti successivi alla presentazione della
domanda e dell'offerta e quindi certamente
fino al momento della aggiudicazione,
essendo palese la esigenza per la stazione
appaltante di verificare l'affidabilità del
soggetto partecipante alla gara fino alla
conclusione della stessa.
Ne consegue che
l'eventuale accertamento di una pendenza di
carattere previdenziale o assistenziale in
capo all'impresa pur dichiarata
aggiudicataria dell'appalto prodottasi anche
in epoca successiva alla scadenza del
termine per partecipare al procedimento di
scelta del contraente implica, a seconda dei
casi, la impossibilità per l'amministrazione
appaltante di stipulare il contratto con
l'impresa medesima, ovvero la risoluzione
dello stesso; sempre in forza di ciò, è del
tutto irrilevante un eventuale adempimento
tardivo della obbligazione contributiva
quand'anche ricondotto retroattivamente,
quanto ad efficacia, al momento della
scadenza del termine di pagamento (Consiglio
di Stato, Sez. IV,
sentenza 12.03.2009 n. 1458 -
link a www.dirittodeiservizipubblici.it). |
APPALTI:
Gara d'appalto - Regolarità
contributiva - D.u.r.c. - Validità - Durata
- Individuazione.
Ritenuto in diritto:
La questione della validità temporale del
D.U.R.C. negli appalti pubblici, posta
all’attenzione di questa Autorità, impone
una preliminare ricostruzione sistematica
delle molteplici indicazioni fornite sul
tema da un complesso di disposizioni, spesso
di differente natura e di diverso ambito
applicativo.
Occorre innanzitutto precisare che la norma
primaria di cui all’art. 39-septies del D.L.
30.12.2005, n. 273, convertito con
modificazioni in legge 23.02.2006, n. 51,
secondo la quale “il documento unico di
regolarità contributiva di cui all’articolo
3, comma 8, del decreto legislativo
14.08.1996, n. 494, ha validità di tre mesi”
fa espresso riferimento al solo settore dei
lavori nei cantieri edili e non opera alcuna
distinzione tra appalti privati ed appalti
pubblici.
Successivamente, in applicazione di un’altra
norma primaria contenuta nell’art. 1, comma
1176 della legge 27.12.2006, n. 296 (legge
finanziaria 2007), il Decreto del Ministero
del Lavoro e della Previdenza Sociale
24.10.2007 ha esteso il campo di
applicazione del D.U.R.C. a tutti i settori
di attività produttiva, richiedendolo, tra
l’altro, “…nell’ambito delle procedure di
appalto di opere, servizi e forniture
pubblici e nei lavori privati dell’edilizia”
ed ha, altresì, precisato nell’art. 7,
riguardo alla validità di detto certificato,
che “1. Ai fini della fruizione delle
agevolazioni normative e contributive di cui
all’art. 1 il DURC ha validità mensile. 2.
Nel solo settore degli appalti privati di
cui all’art. 3, comma 8, del decreto
legislativo 14.08.1996, n. 494, e successive
modifiche, il DURC ha validità trimestrale,
ai sensi dell’art. 39-septies del decreto
legge 30.12.2005, n. 273, convertito dalla
legge 23.02.2006, n. 51”.
Con specifico riferimento a tale
disposizione, la successiva Circolare del
Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale del 30.01.2008, n. 5 ha chiarito che
“Il DURC utilizzato nell’ambito degli
appalti pubblici ed ai fini della erogazione
di benefici ha una validità mensile, mentre
ai fini degli appalti privati in edilizia ha
una validità trimestrale, come previsto
dall’art. 39-septies del D.L. n. 273/2005 (conv.
da L. n. 51/2006).”
Quanto alla successiva Circolare I.N.A.I.L.
del 05.02.2008 n. 7, la stessa precisa che “per
i lavori privati in edilizia, il certificato
ha validità trimestrale; per le agevolazioni
normative e contributive in materia di
lavoro e legislazione sociale e per i
finanziamenti e le sovvenzioni previste
dalla normativa comunitaria, il certificato
ha validità mensile. Negli altri casi, la
validità del DURC è correlata alla specifica
normativa di riferimento e quindi: per tutti
gli appalti pubblici, è legata allo
specifico appalto ed è limitata alla fase
per la quale il certificato è stato
richiesto (es. stipula contratto, pagamento
SAL, ecc.)…”.
Tale disposizione di dettaglio, interpretata
in coerenza con la normativa primaria e
secondaria sopra richiamata, induce ad
includere l’utilizzo del DURC negli appalti
pubblici tra le ipotesi di validità mensile,
con l’ulteriore precisazione che tale
certificazione di validità mensile è
comunque legata allo specifico appalto ed è
limitata alla fase per la quale il
certificato è stato richiesto, per cui lo
stesso non è spendibile in altri appalti o
per altre fasi dello stesso appalto
pubblico.
Diversamente opinando la durata di validità
del DURC, se meramente legata alla fase
dell’appalto in cui il documento viene
utilizzato, sarebbe sostanzialmente
indeterminata e tale esito non appare
condivisibile, essendo essenzialmente
connessa al concetto di certificazione la
necessità di una predeterminazione della
validità legale della medesima.
Alla luce del richiamato quadro normativo e
della soluzione interpretativa proposta, si
può, pertanto, concludere nel senso che, nel
caso in esame, trattandosi di un appalto
pubblico, nella specie di forniture, il DURC
ha validità mensile. Tale validità, inoltre,
come chiarito dalla giurisprudenza (TAR
Sicilia, Catania, Sez. IV, 22.01.2008, n.
141; TAR Sicilia, Palermo, Sez. III,
05.04.2007, n. 1092) decorre dalla data di
rilascio del suddetto certificato e non da
quella in cui è stata accertata la
regolarità dei versamenti.
Conseguentemente, non appare corretta
l’esclusione dalla gara, indetta il
22.04.2008, di imprese concorrenti, come la
COMIS S.r.l., in possesso di un certificato
DURC rilasciato in data 01.04.2008 e
presentato alla S.A. il 21.04.2008, dunque
ampiamente prima che decorressero i trenta
giorni di validità dello stesso, con la
motivazione che debba intendersi D.U.R.C. in
corso di validità solo quello rilasciato per
lo specifico appalto e per la specifica fase
di gara, secondo quanto previsto dalla
Circolare I.N.A.I.L. n. 7 del 05.02.2008.
In base a quanto sopra considerato
Il Consiglio ritiene, nei limiti di
cui in motivazione, che l’esclusione dalla
gara della COMIS S.r.l. non è conforme alla
normativa di settore
(parere 11.03.2009 n.
31 - link a massimario.avlp.it). |
APPALTI:
Art. 38, lett. i), d.lgs. n.
163/2006 - Requisiti di regolarità
contributiva - Violazioni di carattere
meramente formale - Soglia della gravità.
La disciplina generale in materia di
pubblici appalti non permette di addivenire
a rilievi di carattere puramente formale in
ordine ai requisiti di regolarità
contributiva, in quanto l’art. 38, comma 1,
lett. i), del Codice Appalti richiede che le
violazioni alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali
raggiungano la soglia della gravità, che non
consente di attribuire carica ostativa alla
partecipazione alla gara alle violazioni di
carattere meramente formale, laddove
sussistenti (TAR Campania-Salerno, Sez. I,
sentenza 06.03.2009 n. 836 - link
a www.ambientediritto.it). |
APPALTI:
Sulla possibilità di
modificazione soggettiva nelle gare
d'appalto ex art. 51 del d.lgs. 23.04.2006,
n. 165 e sulla regolarità contributiva.
L'art. 51 del c.d. nuovo codice degli
appalti (d.lgs. 23.04.2006, n. 165), in
riconoscimento dell'autonomia organizzativa
degli operatori economici che concorrono
alla gara, ha consentito, per ogni tipo di
appalto, la modificazione soggettiva degli
stessi, sia con riferimento alla fase
dell'offerta, che a quella
dell'aggiudicazione e della stipulazione del
contratto, con conseguente vincolo per la
stazione appaltante di ammettere alle
distinte fasi della procedura concorsuale i
soggetti subentranti, previo accertamento in
capo a essi dei requisiti previsti per la
partecipazione alla gara. Il superamento in
subiecta materia del "dogma" della
immodificabilità soggettiva risponde
all'esigenza, già avvertita dalla
giurisprudenza prima dell'avvento
codicistico, di garantire la libertà
contrattuale dell'impresa (valore
costituzionalmente garantito ex art. 41
Cost.), nel senso che questa deve poter
procedere alla riorganizzazione aziendale
senza che possa esserle di pregiudizio lo
svolgimento delle gare alle quali abbia
partecipato. E' però estraneo alle
disposizioni dell'art. 51 del codice
l'intento di limitare la fase accertativa
del possesso dei requisiti di partecipazione
alla gara nei riguardi della sola impresa
subentrante (nel caso di specie: società
beneficiaria della scissione) e di escludere
la necessità di operare la medesima verifica
nei riguardi dell'impresa, soggetta a
vicenda modificativa (nella specie: società
scissa).
In proposito va evidenziato che la
codificazione, ad opera dell'art. 51 del
Codice, dell'opponibilità alla stazione
appaltante del nuovo soggetto subentrante
(nelle distinte fasi e vicende modificative
enumerate dalla norma) non può essere
considerato come una deroga alle regole
proprie dell'evidenza pubblica, che esigono
la permanenza comunque, in capo alle imprese
partecipanti alla gara, dei requisiti di
ordine generale e speciale necessari per
l'ammissione alla procedura concorsuale.
La regolarità contributiva e fiscale per la
partecipazione alle selezione per
l'aggiudicazione di un appalto pubblico è
richiesta come requisito indispensabile per
la partecipazione alla gara, con le
conseguenti e connesse puntualizzazioni che
non può riconoscersi alcuna valenza alla
regolarizzazione spontanea del relativo
debito, intervenuta successivamente alla
data di autodichiarazione di correttezza
contributiva e che costituisce ex se motivo
di esclusione dalla gara il fatto che
l'autodichiarazione presentata dall'impresa,
al fine della dimostrazione della posizione
di regolarità contributiva, sia risultata
non veritiera (TAR Lazio, Sez. III-bis,
sentenza 05.03.2009 n. 2279 -
link a www.dirittodeiservizipubblici.it). |
LAVORI PUBBLICI:
DURC riferito al singolo cantiere
o opera
Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – contratto di
appalto e Documento Unico di Regolarità
Contributiva (DURC) nei lavori pubblici
(Ministero del Lavoro, della Salute e delle
Politiche Sociali,
interpello 20.02.2009 n. 15). |
APPALTI:
Obbligo di richiesta del DURC,
senza alcuna eccezione, per ogni contratto
pubblico, compresi gli acquisti in economia
o di modesta entità.
Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – obbligo di
presentazione del DURC da parte dei
fornitori di beni, servizi e lavori in
economia (Ministero del Lavoro, della
Salute e delle Politiche Sociali,
interpello 20.02.2009
n. 10). |
APPALTI:
L'obbligo di presentazione del
DURC alla stazione appaltante riguarda sia i
soggetti privati che quelli pubblici.
Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – Università
partecipante a procedure di evidenza
pubblica – obbligo di presentazione e
rilascio del DURC (Ministero del Lavoro,
della Salute e delle Politiche Sociali,
interpello 20.02.2009
n. 9). |
APPALTI:
Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 –
imprese straniere – distacco dei lavoratori
dipendenti sul territorio nazionale –
normativa DURC – autocertificazione
regolarità contributiva (Ministero del
Lavoro, della Salute e delle Politiche
Sociali,
interpello 06.02.2009 n. 6/2009). |
APPALTI:
Documento Unico di Regolarità
Contributiva. Decreto del Ministero del
Lavoro e della Previdenza Sociale del
24.10.2007 (INAIL,
circolare 05.02.2008 n. 7 - link
a www.sportellounicoprevidenziale.it). |
APPALTI:
Decreto recante le modalità di rilascio
ed i contenuti analitici del Documento Unico
di Regolarità Contributiva (DURC) di cui
all'art. 1, comma 1176, della L. n. 296/2006
(Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale,
circolare 30.01.2008 n. 1663 -
link a www.lavoro.gov.it). |
APPALTI:
S. Lazzini,
Sul DURC richiesto dalla P.A.
(link a www.diritto.it). |
anno 2008 |
|
APPALTI:
Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 –
sussistenza o meno dell’obbligo di
iscrizione alle Casse edili da parte delle
imprese di installazione di impianti che
applicano il CCNL del settore metalmeccanico
e partecipano a gare per l’affidamento di
lavori pubblici (Ministero del
Lavoro, della Salute e delle Politiche
Sociali,
interpello 23.12.2008 n. 56/2008). |
APPALTI:
Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 –
Cassa Edile industriale; adozione dei
parametri retributivi di contratto
collettivo ai fini del rilascio del DURC e
degli accantonamenti presso detta Cassa
Edile (Ministero del Lavoro, della
Salute e delle Politiche Sociali,
interpello 19.12.2008 n. 54/2008). |
APPALTI:
Oggetto: procedura DURC - Chiarimenti
(Ministero del Lavoro, della Salute e delle
Politiche Sociali,
circolare 15.12.2008 n. 34/2008). |
APPALTI:
Contratti pubblici - Gara -
Regolarità contributiva - Requisito
sostanziale di partecipazione alla gara -
Dichiarazione di non aver commesso
violazioni gravi né definitive -
Acquisizione di un DURC negativo -
Esclusione dalla gara - Legittimità -
Richiesta di chiarimenti - Mancanza - È
irrilevante.
In tema di gara per l'affidamento di un
appalto pubblico, la regolarità contributiva
costituisce requisito sostanziale di
partecipazione alla gara, avendo il
legislatore ritenuto tale regolarità indice
dell'affidabilità, diligenza e serietà
dell'impresa, e della sua correttezza nei
rapporti con le maestranze.
Nel caso in cui, nell'ambito di una gara per
l'affidamento di un appalto pubblico,
un'impresa abbia dichiarato di non aver
commesso violazioni gravi né definitive e la
Stazione appaltante non solo abbia acquisito
un DURC negativo, ma abbia puntualmente
verificato l'eventuale sussistenza di
circostanze giustificanti la violazione, è
legittima l'esclusione di detta impresa
anche in assenza di richiesta di chiarimenti
sul punto da parte della P.A. (massima
tratta da www.inps.it - TAR Abruzzo-L’Aquila,
sentenza 30.10.2008 n. 1181 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
APPALTI:
DURC,
Le
Amministrazioni procedenti non possono
legittimamente arrestarsi alla presa d’atto
del responso fornito dall’agenzia delle
entrate, bensì devono effettuare un’autonoma
istruttoria circa i caratteri della
irregolarità tributaria.
Ciascuna impresa che abbia in corso un
procedimento di accertamento tributario non
può dichiarare di essere in regola, ma deve
manifestare fin dall’inizio l’esistenza di
tale situazione, alla cui valutazione
provvederà l’Autorità destinataria della
dichiarazione medesima.
Le imprese che
intendano partecipare alle pubbliche gare
d’appalto hanno l’onere, allorché rendono le
autodichiarazioni previste dalla legge o dal
bando, di rendersi particolarmente diligenti
nel verificare preliminarmente (attraverso
la documentazione in loro possesso o anche
accedendo ai dati dei competenti uffici) che
tali autodichiarazioni siano veritiere. La
falsa o incompleta attestazione dei
requisiti di partecipazione ha rilevanza
oggettiva, sicché il relativo inadempimento
non tollera ulteriori indagini da parte
dell’Amministrazione in ordine all’elemento
psicologico (se cioè la reticenza sia dovuta
a dolo o colpa dell’imprenditore) e alla
gravità della violazione (cfr. Cons. Stato,
Sez. V, 17.04.2003 n. 2081; Id., 09.12.2002
n. 6768).
Con specifico riguardo alla dichiarazione di
regolarità fiscale, deve perciò
distinguersi. E’ illegittima l’esclusione
quando l'impresa abbia tempestivamente
impugnato, prima della pubblicazione del
bando, la richiesta di pagamento di tributi
che ritiene non dovuti, ma a diversa
conclusione si perviene nel caso in cui
l’impresa abbia dichiarato espressamente,
nella domanda di partecipazione, di essere
in regola con i doveri fiscali, nonostante
l’effettiva presenza di contenziosi
pendenti: in tal caso infatti la
dichiarazione, a pena di esclusione, deve
essere completa dell’indicazione di detto
contenzioso (in questo senso Cons. Giust.
Amm. Sicilia, 28.07.2006 n. 470; TAR Puglia,
Bari, sez. prima, 12.06.2008, n. 1479).
Le Amministrazioni procedenti non possono
legittimamente arrestarsi alla presa d’atto
del responso fornito dall’agenzia delle
entrate, bensì devono effettuare un’autonoma
istruttoria circa i caratteri della
irregolarità tributaria. Tale attività di
verifica ed apprezzamento, da svolgersi in
contraddittorio con l’impresa interessata,
non può essere surrogata dalle attestazioni
del soggetto impositore al quale compete
solo di attestare l’esistenza e l’entità del
rapporto debitorio. Del pari, spetta al
giudice amministrativo il sindacato sulla
motivazione addotta dalla stazione
appaltante, all’atto dell’esclusione dalla
gara, circa la ricorrenza dei presupposti e
definitività delle pendenze tributarie
(condivisibile, in tal senso, Cons. Stato,
Sez. IV, 20.09.2005 n. 4817, riferita
all’art. 75 del previgente regolamento sui
lavori pubblici)
(TAR Puglia-Bari, Sez. I.
sentenza 24.10.2008 n. 2373 - link
a www.giustizia-amministrativa.it). |
APPALTI: DURC,
sulle violazioni gravi in materia
previdenziale ed assistenziale.
L'art. 38, comma 1, lett. i), del codice dei
contratti pubblici, secondo cui sono escluse
dalla partecipazione alle procedure di gara
e dalla stipula dei relativi contratti i
soggetti che "che hanno commesso
violazioni gravi, definitivamente accertate,
alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la
legislazione italiana o dello Stato in cui
sono stabiliti", nel richiedere il
presupposto della gravità delle violazioni
ed il loro definitivo accertamento
stabilisce, in via generale ed in linea con
l’orientamento comunitario (vd. Corte di
Giustizia CE, I, 09.02.2006, C-226/04 e
C-228/04), che l'inadempimento contributivo
può essere considerato causa di esclusione
solo ove sia grave e definitivamente
accertato (in termini Cons. St., VI,
27.02.2008 n. 716)
(TAR Calabria-Reggio Calabria,
sentenza 22.10.2008 n. 537 - link
a www.giustizia-amministrativa.it). |
APPALTI: D.U.R.C.
e gravi inadempienze.
Attualmente il nostro ordinamento affida un
ruolo fondamentale alla certificazione di
regolarità contributiva rilasciato dagli
enti previdenziali e dalle Casse edili ai
sensi dell'art.2 del d.l. 25.09.2002, n. 210
, così come modificato dalla legge di
conversione 22.11.2002, n. 266 e dell'art.
3, comma 8, lett. b-bis), d.lgs. 14.08.1996,
n. 494, lettera aggiunta dall'art. 86, comma
10, d.lgs. 10.09.2003, n. 276 (sul ruolo e
l'importanza nella disciplina degli appalti
pubblici del predetto certificato di
regolarità contributiva vedasi: Cons. Stato,
V, 01.08.2007 n. 4273). Il che significa che
lo strumento principale per ogni
accertamento in tema di regolarità
contributiva è ormai la predetta
certificazione proveniente dai suddetti
organismi, mentre la precedente normativa in
materia contenuta nell'art. 75 del D.P.R. n.
554 del 1999 deve considerarsi ormai
superata.
Nel settore
previdenziale, in considerazione dei gravi
effetti negativi sui diritti dei lavoratori,
sulla finanze pubbliche e sulla concorrenza
tra le imprese derivanti dalla mancata
osservanza degli obblighi in materia,
debbono considerarsi “gravi” tutte le
inadempienze rispetto a detti obblighi,
salvo che non siano riscontrabili adeguate
giustificazioni, come, ad esempio, la
sussistenza di contenziosi di non agevole e
pronta definizione sorti a seguito di
verifiche e contestazioni da parte degli
organismi previdenziali ovvero la necessità
di verificare le condizioni per un condono o
per una rateizzazione (Consiglio
di Stato, Sez. V,
sentenza 17.10.2008 n. 5069 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
APPALTI: IL
DURC INSOSTITUIBILE PER L’ATTESTAZIONE DELLA
REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA
(link a
www.mediagraphic.it). |
APPALTI:
E' legittima la decisione di una
stazione appaltante di annullare
l’aggiudicazione dopo aver verificato che
l’impresa aveva sottaciuto l’esistenza di
una procedura di regolarizzazione
contributiva.
In presenza di una clausola del bando di
gara che subordina la partecipazione alla
regolarità contributiva, la posizione del
partecipante che abbia in atto un
procedimento di regolarizzazione è legata
alla circostanza che "l’impresa abbia
sostenuto la propria offerta con una
documentata procedura di sanatoria relativa
agli adempimenti contributivi" (Cons. Stato,
Sez. IV, 30.01.2006, n. 288). Pertanto,
è legittima la decisione della stazione
appaltante di annullare l’aggiudicazione una
volta verificato che l’impresa aveva
sottaciuto l’esistenza di una procedura di
regolarizzazione, impedendo ad essa, anche a
garanzia della par condicio, di valutarla ai
fini dell’ammissione (Consiglio di Stato,
Sez. V,
sentenza 17.09.2008 n. 4386 -
link a www.dirittodeiservizipubblici.it). |
APPALTI: E'
legittima la decisione di una stazione
appaltante di annullare l’aggiudicazione
dopo aver verificato che l’impresa aveva
sottaciuto l’esistenza di una procedura di
regolarizzazione contributiva.
In presenza di una clausola del bando di
gara che subordina la partecipazione alla
regolarità contributiva, la posizione del
partecipante che abbia in atto un
procedimento di regolarizzazione è legata
alla circostanza che "l’impresa abbia
sostenuto la propria offerta con una
documentata procedura di sanatoria relativa
agli adempimenti contributivi" (Cons.
Stato, Sez. IV, 30.01.2006, n. 288).
Pertanto, è legittima la decisione della
stazione appaltante di annullare
l’aggiudicazione una volta verificato che
l’impresa aveva sottaciuto l’esistenza di
una procedura di regolarizzazione, impedendo
ad essa, anche a garanzia della par
condicio, di valutarla ai fini
dell’ammissione
(Consiglio
di Stato, Sez. V,
sentenza 17.09.2008 n. 4386 -
link a www.mediagraphic.it). |
APPALTI: Il
durc o documento unico di regolarità
contributiva non può essere sostituito da
dichiarazioni sostitutive in quanto
insufficienti a verificare l’integrale
adempimento degli obblighi previdenziali per
tutti i lavoratori.
Il "durc" o documento unico di regolarità
contributiva è il certificato unitario,
regolato dall'art. 3, c. 8, lett. b.bis) d.
lgs. 14.08.1996, n. 494, come mod. dall’art.
98, c. 10, d. lgs. 10.09.2003, n. 276,
finalizzato alla affidabile verifica dei
requisiti di partecipazione e aggiudicazione
in gare pubbliche perché rilasciato dagli
enti previdenziali all’imprenditore e da
questo consegnato al committente che glielo
deve richiedere. La sua funzione è di
attestare la regolarità negli adempimenti
circa i contributi previdenziali,
assistenziali ed assicurativi rispetto a
INPS, INAIL e Cassa Edile riguardo a tutti
gli appalti pubblici e agli appalti privati
in edilizia soggetti a titolo edilizio
espresso. Mediante l’uso obbligatorio di un
tale documento si contrasta l’evasione
contributiva previdenziale perché si pone a
base della possibilità di contrarre un
appalto pubblico la dimostrazione ufficiale
della regolarità contributiva. Si tratta di
uno strumento al tempo stesso di
certificazione ufficiale e di
semplificazione procedimentale, la cui
valenza è duplice, perché orientata a
soddisfare un interesse strumentale pubblico
come un interesse privato che non può essere
sostituita da una dichiarazione sostitutiva.
Ne consegue che, è legittima la revoca nei
confronti di una società dell’aggiudicazione
di una gara conseguente al fatto che, in
sede di verifica della sua produzione
documentale fatta a seguito della
comunicazione di esser risultata
aggiudicataria della gara, quale
attestazione della sua regolarità
contributiva si era limitata a produrre i
mod. F24 e i bollettini postali documenti
insufficienti a verificare l’integrale
adempimento degli obblighi previdenziali per
tutti i lavoratori (Consiglio di Stato, Sez.
V,
sentenza 25.08.2008 n. 4035 - link a www.dirittodeiservizipubblici.it). |
APPALTI:
Il DURC non può essere sostituito
da autocertificazione.
Va razionalmente negato che l’acquisizione
alla documentazione di gara, dell’atto
ufficiale comprovante i requisiti soggettivi
del partecipante in ordine alla regolarità
contributiva, il cd. “durc” (richiesto in
base al bando di gara), possa essere
surrogato dall’autocertificazione
dell’interessato, ovvero dalla presentazione
dei cd. modelli 24 utilizzati
dall’imprenditore medesimo per il pagamento
dei contributi previdenziali.
Vale a tal proposito rammentare che il
“durc” o documento unico di regolarità
contributiva è il certificato unitario
–regolato dall'art. 3, comma 8, lett. b.bis)
d.lgs. 14.08.1996, n. 494, come mod.
dall’art. 98, comma 10, d.lgs. 10.09.2003,
n. 276- finalizzato alla affidabile verifica
dei requisiti di partecipazione e
aggiudicazione in gare pubbliche perché
rilasciato dagli enti previdenziali
all’imprenditore e da questo consegnato al
committente che glielo deve richiedere. La
sua funzione è di attestare la regolarità
negli adempimenti circa i contributi
previdenziali, assistenziali ed assicurativi
rispetto a INPS, INAIL e Cassa Edile
riguardo a tutti gli appalti pubblici e agli
appalti privati in edilizia soggetti a
titolo edilizio espresso. Mediante l’uso
obbligatorio di un tale documento si
contrasta l’evasione contributiva
previdenziale perché si pone a base della
possibilità di contrarre un appalto pubblico
la dimostrazione ufficiale della regolarità
contributiva.
Avuto riguardo alla sua utilità, si tratta
di uno strumento al tempo stesso di
certificazione ufficiale e di
semplificazione procedimentale, la cui
valenza è duplice, perché orientata a
soddisfare un interesse strumentale pubblico
come un interesse privato. Da un lato
infatti il “durc” consente, grazie alla sua
obbligatorietà, di assicurare che gli
appalti pubblici siano affidati soltanto ad
imprese che risultino in regola quanto a
contribuzione previdenziale, e dunque
garantisce un miglior contrasto
dell’evasione in quel settore, rispondendo
al principio generale di buona
amministrazione; da un altro lato permette,
in virtù della sua unitarietà (realizzata
sulla base di doverose convenzioni tra i
soggetti previdenziali), l’agevolazione
delle esigenze di speditezza documentativa
vuoi dell’appaltatore che, per riflesso,
dell’appaltante, riducendone le incombenze.
Anche a prescindere dalla sua obbligatorietà
(nella specie contrassegnata dalla lex
specialis della gara), non si vede dunque a
quale plausibile interesse dell’imprenditore
possa corrispondere la sua mancata
utilizzazione. Una tale doverosa ed
ufficiale certificazione non può essere
definitivamente sostituita dalla
dichiarazione sostitutiva (ai sensi, più che
dell’invocato art. 2 d.P.R. 20.10.1998, n.
403, abrogato e sostituito dagli artt. 19 e
47 d.P.R. 28.12.2000 n. 445, dall’art. 46,
comma 1, lett. p) di quest’ultimo,
concernente le dichiarazioni sostitutive di
certificazioni riguardo all’assolvimento di
specifici obblighi contributivi con
l'indicazione dell'ammontare corrisposto).
Il durc, invero, non può essere sostituito,
nella sua funzione probante, dalla cd.
autocertificazione. Sussiste infatti tra le
generale previsioni in tema di cd.
autocertificazione –che per ragioni di
semplificazione procedimentale consente di
dimostrare, salvo verifica, adempimenti con
dichiarazioni dell'interessato prodotte in
sostituzione delle normali certificazioni– e
la previsione per gli appalti pubblici sopra
ricordata circa il durc, un rapporto di
specialità, in forza del quale prevale, in
materia di appalti, la predetta disposizione
dell'art. 3, comma 8, lett. b.bis) d.lgs.
n. 494 del 1996.
In entrambe le situazioni, infatti, ci si
trova innanzi ad un mezzo di semplificazione
procedimentale. A favore del durc,
nondimeno, e della sua prevalenza sussiste
anche il valore ulteriore della
certificazione ufficiale delle regolarità
contributiva, che corrisponde ad un evidente
quanto dominante interesse pubblico al
contrasto del preoccupante fenomeno della
evasione previdenziale, di particolare
significato nel settore degli appalti
pubblici. Ne consegue che ciò che forma
materia tipica del durc non può, quando un
tale documento è richiesto, essere surrogato
dalla dichiarazione sostitutiva
dell’interessato (Consiglio di Stato, Sez.
V,
sentenza 25.08.2008 n. 4035 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
APPALTI: A.
Barbiero,
Sintesi su regolarità contributiva
(link a www.albertobarbiero.net.). |
APPALTI: La
possibile presentazione di una sola copia di documento di identità per
una pluralità di dichiarazioni
(link a www.mediagraphic.it). |
APPALTI - EDILIZIA PRIVATA:
Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - DURC - attestazioni di pagamento
coincidenti con il periodo di regolarità certificato
(Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali,
nota 09.07.2008 n. 9453 di prot.). |
APPALTI: A.
Rinaldi,
Regolarità contributiva negli appalti
(link a www.greenlex.it). |
APPALTI:
La correttezza contributiva e
fiscale è richiesta, all'impresa
partecipante alla selezione per
l’aggiudicazione dell’appalto, come
requisito indispensabile non per la
stipulazione del contratto, bensì per
l’ammissione alla gara, con la conseguenza
che, ai fini della valida partecipazione
alla selezione, l’impresa deve essere in
regola con tali obblighi fin dalla
presentazione della domanda e conservare la
correttezza del rapporto per tutto lo
svolgimento di essa, restando irrilevante un
eventuale adempimento tardivo della
obbligazione tributaria
Secondo
l’orientamento prevalente in giurisprudenza,
che il Collegio condivide, la correttezza
contributiva e fiscale è infatti richiesta,
alla impresa partecipante alla selezione per
l’aggiudicazione dell’appalto, come
requisito indispensabile non per la
stipulazione del contratto, bensì per
l’ammissione alla gara, con la conseguenza
che, ai fini della valida partecipazione
alla selezione, l’impresa deve essere in
regola con tali obblighi fin dalla
presentazione della domanda e conservare la
correttezza del rapporto per tutto lo
svolgimento di essa, restando irrilevante un
eventuale adempimento tardivo della
obbligazione tributaria (cfr. Cons. Stato,
sez. IV, 27.12.2004 n. 8215; Id., 20.09.2005
n. 4817; Id., 30.01.2006 n. 288).
Può considerarsi in regola solo l’impresa
che, incorsa in situazione di irregolarità
nel passato, abbia già condonato o in altro
modo sanato le sue posizioni al momento
della partecipazione. E’ infatti indiscusso
che il requisito di regolarità fiscale sia
richiesto dalla legge non già ai fini della
stipulazione del contratto, ma per la stessa
partecipazione alla gara: l’art. 38, comma
1, del Codice dispone che “sono esclusi
dalla partecipazione alle procedure di
affidamento… e non possono stipulare i
relativi contratti…” i soggetti ai quali
sia imputabile una delle situazioni elencate
nella norma.
L’impresa deve pertanto essere in regola con
gli obblighi fiscali fin dal momento di
presentazione della domanda, sicché deve
esservi necessaria coincidenza cronologica
tra correttezza fiscale e partecipazione
alla gara, con irrilevanza a tali fini di
ogni adempimento tardivo della obbligazione,
anche se riconducibile al momento della
scadenza del termine del pagamento.
La giurisprudenza ha chiarito che i
meccanismi di regolarizzazione tardiva,
tipici del diritto tributario, possono
rilevare nelle reciproche relazioni di
debito e credito tra l’impresa e
l’Amministrazione finanziaria, nel senso di
consentire al contribuente, con
l’adempimento successivo, di evitare le
conseguenze del ritardo e di conseguire i
medesimi benefici che avrebbe ottenuto in
caso di esatto adempimento. Tale finzione
giuridica non può però valere a costituire
nei confronti della stazione appaltante
quella correttezza fiscale e contributiva,
che la norma prescrive al momento di
partecipazione alla gara, come
qualificazione soggettiva dell’impresa in
termini di rispetto degli obblighi di legge,
e quindi come espressione di affidabilità
della stessa. La correttezza fiscale deve
pertanto storicamente e attualmente esistere
al momento della partecipazione alla gara,
ed essere verificabile con esclusivo
riferimento a tale momento.
D’altronde, a ritenere legittima una
regolarizzazione tardiva con efficacia
retroattiva, successiva al momento della
partecipazione, ne deriverebbe la modifica
della natura del requisito di
partecipazione, che si trasformerebbe in
requisito per la stipulazione del contratto;
si consentirebbe una violazione del
principio della par condicio tra i
concorrenti, in quanto l’aggiudicatario,
dapprima non in regola con gli adempimenti
di legge, potrebbe sanare ex post la
propria situazione di irregolarità, con
evidente disparità di trattamento nei
confronti delle imprese che, in conformità
della legge, avevano adempiuto agli obblighi
fiscali prima di produrre domanda per
partecipare alla gara.
Inoltre, ha osservato la giurisprudenza che
tale ampliamento della nozione di regolarità
avrebbe anche l’effetto deleterio di
indebolire l’osservanza della normativa
fiscale, che al contrario, pur nell’ambito
della normativa settoriale sull’espletamento
delle gare, si vuol rafforzare. Le imprese
sarebbero quasi incentivate alla violazione
di legge, considerando di poter poi
provvedere comodamente alla
regolarizzazione, con l’effetto vantaggioso
di poter scegliere se farlo o meno in
funzione dell’utile risultato
dell’aggiudicazione, senza il rischio di
pregiudizio per il conseguimento
dell’appalto
(TAR Puglia-Bari, Sez. I,
sentenza 12.06.2008 n. 1479 -
link a www.giustizia-amministrativa.it). |
APPALTI:
OGGETTO: Legge 27.12.2006, n. 296,
articolo 1, commi 1175 e 1176. Decreto del
Ministro del lavoro 24.10.2007. Benefici
normativi e contributivi in materia di
lavoro e legislazione sociale e Documento
Unico di Regolarità contributiva. Modalità
operative e procedurali per la verifica
mensile del requisito di regolarità
(INPS,
circolare 18.04.2008 n. 51). |
APPALTI: S.
Lazzini, E’ legittima l’esclusione di un’impresa per avere prodotto una
fotocopia non intelligibile del documento di riconoscimento allegato
alla copia della polizza fidejussoria? Vige l’obbligo per
l’amministrazione di richiedere l’eventuale integrazione della
documentazione? La produzione di un DURC, entro il periodo di sua
efficacia, è utile al solo fine della partecipazione alla gara ovvero se
è anche idoneo a comprovare la posizione di regolarità contributiva di
cui all’art. 75 del D.P.R. n. 554/1999?
Ritiene il Collegio che non sia necessario disporre attività istruttoria
per verificare l’esatto stato della fotocopia del documento di
riconoscimento prodotto in sede di gara, considerato che, anche in
ipotesi di poca chiarezza di tale atto, a fronte dell’incontestato fatto
che la fotocopia del documento di riconoscimento era stata comunque
prodotta, la commissione di gara non avrebbe potuto escludere la società
ricorrente ma, eventualmente, chiedere la regolarizzazione del documento
presentato.
Le disposizioni normative che hanno regolato le modalità di
presentazione ed il periodo di validità del DURC, per i casi per i quali
trovano applicazione, non possa ritenersi irrilevante rispetto alla
disciplina dettata con il D.P.R. 554/1999, e sarebbe poco ragionevole
ritenere che il medesimo documento sia idoneo a comprovare la regolarità
contributiva ai fini della partecipazione ad una gara, ma non a
suffragare la dichiarazione di regolarità effettuata dall’impresa nella
stessa gara (TAR Sicilia-Palermo, Sez. III,
sentenza 10.04.2008 n. 474
- link a www.diritto.it). |
APPALTI:
L. Bellagamba,
LA VALIDITÀ TEMPORALE DEL DURC NEGLI APPALTI
PUBBLICI È DI TRE MESI - Note a margine di
TAR Sicilia-Palermo, Sez. III, sentenza
05.04.2007 n. 1092
(link a www.linobellagamba.it). |
APPALTI:
M. Asprone,
I requisiti d’ordine generale nell’ affidamento degli
appalti pubblici: la certificazione contributiva
(link a www.diritto.it). |
APPALTI: G.
Gentilini,
Documento unico di regolarità contributiva alla luce del
recente d.m. lavoro del 24.10.2007 sui termini e le modalità
per l’uso del DURC e della circolare Ministero del lavoro n.
5 del 30.01.2008
(link a www.diritto.it). |
APPALTI: La
regolarità contributiva è un requisito
indispensabile non solo per la stipulazione
del contratto, bensì per la stessa
partecipazione alla gara. Per conseguenza,
l'impresa dev’essere in regola con i
relativi obblighi fin dalla presentazione
della domanda, e conservare tale regolarità
per tutto lo svolgimento della procedura di
gara.
La regolarità contributiva è un requisito
indispensabile non solo per la stipulazione
del contratto, bensì per la stessa
partecipazione alla gara (cfr. TAR Umbria
12.04.2006, n. 221, Cons. Stato, Sez. IV,
27.12.2004, n. 8215). Per conseguenza,
l'impresa dev’essere in regola con i
relativi obblighi fin dalla presentazione
della domanda, e conservare tale regolarità
per tutto lo svolgimento della procedura di
gara.
La regolarità contributiva nei confronti
degli enti previdenziali costituisce,
infatti, indice rivelatore della correttezza
dell'impresa nei rapporti con le proprie
maestranze e deve, pertanto, poter essere
apprezzata in relazione ai periodi durante i
quali l'impresa stessa era tenuta ad
effettuare i relativi versamenti.
Passando ad esaminare la problematica
relativa alle caratteristiche ed ai
controlli da effettuarsi in tema di
dichiarazione di regolarità resa dai
partecipanti alle gare pubbliche in forma di
autodichiarazione, la giurisprudenza ha
avuto modo di affermare che:
- le imprese che partecipano alle pubbliche
gare d'appalto hanno l'onere, allorché
rendono le autodichiarazioni previste dalla
legge e/o dal bando, di rendersi
particolarmente diligenti nel verificare
preliminarmente (attraverso la
documentazione in loro possesso o anche
accedendo ai dati dei competenti uffici) che
tali autodichiarazioni siano veritiere (cfr.
TAR Palermo, sez. III, 15.09.2005, n. 1590);
- l'erronea attestazione della sussistenza
dei requisiti di partecipazione ha rilevanza
oggettiva, sicché il relativo inadempimento
non tollera ulteriori indagini da parte
dell'Amministrazione in ordine all'elemento
psicologico (se questo, cioè, sia dovuto a
dolo o colpa dell'impresa ) e alla gravità
della violazione (cfr. Cons. Stato, Sez. V,
28.05.2004, n. 3466, Sez. VI 25.01.2003, n.
352, Sez. V 17.04.2003, n. 2081);
- al fine di valutare la veridicità della
dichiarazione di regolarità contributiva
prodotta, l’Amministrazione deve verificare
la rispondenza di tale dichiarazione a
quello che sarebbe stato il contenuto del
certificato che in merito avrebbe rilasciato
l'ente previdenziale, surrogato
dall'autodichiarazione presentata (cfr. TAR
Umbria 12.04.2006, n. 221).
Da ultimo, va soggiunto che la regolarità
contributiva costituisce requisito
sostanziale di partecipazione alla gara, per
cui non può attribuirsi alcun effetto
sanante alla domanda di dilazione e di
rateizzazione del debito contributivo
presentata dalla impresa che trova suo
presupposto in uno stato di irregolarità
contributiva (cfr. TAR Lazio Roma, sez. II,
19.06.2006, n. 4814).
Nelle ipotesi
in cui emerge dal DURC l’irregolarità della
posizione contributiva dell’aggiudicataria,
la revoca dell’aggiudicazione è una
conseguenza legittima ed automatica, priva
di apprezzamenti discrezionali, senza che
rilevi, nel silenzio delle norme, la natura
e la rilevanza dell’irregolarità.
Scopo delle richiamate previsioni
legislative, infatti, è proprio quello di
escludere dalla contrattazione con le
amministrazioni le imprese che non siano
corrette (regolari) per quanto concerne gli
obblighi previdenziali, proprio perché
rivelano un atteggiamento di trascuratezza
verso gli obblighi previdenziali (cfr. Cons.
Stato, Sez. V, 5574/2007 del 23.10.2007)
(TAR Sardegna, Sez. I,
sentenza 13.03.2008 n. 458 - link
a www.giustizia-amministrativa.it). |
APPALTI:
E’ illegittima l’esclusione da una gara d’appalto per
irregolarità contributiva nel caso in cui questa non sia
definitivamente accertata.
L’art. 12 d.lgs. n. 157/1995 deve essere interpretato alla
luce del principio, immanente alle garanzie derivanti dagli
artt. 3 e 24 delle Costituzione, che esige di considerare
"in regola" –in tema di contribuzioni e relative sanzioni– i
soggetti di cui siano pendenti, ricorsi amministrativi o
giurisdizionali, per i quali non sussiste, dunque, un
definitivo accertamento delle infrazioni agli obblighi
derivanti dai rapporti di lavoro. In tal senso depone, oggi,
anche l’art. 38, c. 1, lett. i) del del codice dei contratti
pubblici (dlvo 12.04.2006, n. 163), secondo cui sono escluse
dalla partecipazione alle procedure di gara e dalla stipula
dei relativi contratti i soggetti che "che hanno commesso
violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo
la legislazione italiana o dello Stato in cui sono
stabiliti". Tale norma, sebbene non applicabile ratione
temporis, alla materia in esame esprime comunque, laddove
richiede il definitivo accertamento, un principio generale,
da ritenersi già operante nel nostro ordinamento già prima
della sua entrata in vigore, in forza del quale, anche in
materia di appalti di servizi, l’inadempimento contributivo
può essere considerato causa di esclusione solo ove sia
definitivamente accertato. In tal senso la sentenza della
Corte di Giustizia CE (sez. I, 09.02.2006, C-226/04 e
C-228/04), secondo cui "una normativa nazionale che
ignorasse totalmente gli effetti di un ricorso
amministrativo o giurisdizionale sulla possibilità di
partecipare ad una procedura di aggiudicazione di un appalto
rischierebbe di violare i diritti fondamentali degli
interessati"
(Consiglio di Stato,
Sez. VI,
sentenza 27.02.2008 n. 716 - link
a www.dirittodeiservizipubblici.it). |
EDILIZIA
PRIVATA:
I lavori in economia si possono realizzare e, come
tali, sono esclusi dal campo di applicazione della
normativa sul D.U.R.C..
Richiesta 02.10.2007 di interpretazione in merito
all'applicazione dell'art. 3 del d.lgs. 14.08.1996 n. 494
(si veda la risposta del Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale,
nota 07.02.2008
n. 2228 di prot.). |
APPALTI:
Oggetto: Documento Unico di Regolarità
Contributiva. Decreto del Ministero del
Lavoro e della Previdenza Sociale del
24.10.2007 (INAIL,
circolare 05.02.2008 n. 7). |
APPALTI:
Oggetto: decreto recante le modalità di
rilascio ed i contenuti analitici del
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)
di cui all'art. 1, comma 1176, della Legge
n. 296/2006 (Ministero del Lavoro e
della Previdenza Sociale,
circolare 30.01.2008 n. 5/2008). |
APPALTI:
Sulla verifica della regolarità contributiva: non è più di
competenza delle stazioni appaltanti, ma è demandata agli
enti previdenziali. Insindacabilità delle risultanze da
parte della stazione appaltante.
A seguito dell’entrata un vigore della disciplina sul
certificato di regolarità contributiva (DURC), dettata
dall’art.2 del D.L. 25.09.2002 n. 210, così come modificato
dalla l. di conversione 22.11.2002 n. 266 e dall’art. 3, c.
8 lett. b-bis) del D.Lgs. 14.08.1996 n. 494, lettera
aggiunta dall’art. 86, comma 10, del D.Lgs. 10.09.2003 n.
276, la verifica della regolarità contributiva non è più di
competenza delle stazioni appaltanti, ma è demandata agli
enti previdenziali. La stazione appaltante non deve dunque
far altro che prendere atto della certificazione senza poter
in alcun modo sindacarne le risultanze (come avviene del
resto con riferimento a qualsiasi certificazione acquisita
per comprovare requisiti, il cui accertamento è affidato ad
altre amministrazioni). Conseguenza di quanto testé
evidenziato è inoltre che il procedimento di rilascio della
certificazione di regolarità contributiva ha una sua
autonomia rispetto al procedimento di gara ed è sottoposto
alle regole proprie della materia previdenziale, della cui
corretta applicazione è peraltro competente a conoscere il
giudice ordinario
(Consiglio di Stato, Sez. V,
sentenza 23.01.2008 n. 147
- link a www.dirittodeiservizipubblici.it). |
APPALTI: La
regolarità contributiva è un requisito sostanziale di
partecipazione alla gara, per cui non può attribuirsi alcun
effetto sanante alla domanda di dilazione e di rateizzazione
del debito contributivo da parte di un'impresa.
La regolarità contributiva è requisito indispensabile non
solo per la stipulazione del contratto, bensì per la stessa
partecipazione alla gara . Per conseguenza, l'impresa deve
essere in regola con i relativi obblighi fin dalla
presentazione della domanda e conservare tale regolarità per
tutto lo svolgimento della procedura di gara. In
particolare, la cosiddetta correntezza contributiva non
costituisce un dato che possa essere temporaneamente
frazionato, in quanto attiene alla diligente condotta
dell'impresa in riferimento a tutte le obbligazioni
contributive relative a periodi precedenti e non solo,
quindi, a quelle maturate nel periodo in cui è stata
espletata la gara. La regolarità contributiva nei confronti
degli enti previdenziali costituisce, infatti, indice
rivelatore della correttezza dell'impresa nei rapporti con
le proprie maestranze e deve, pertanto, poter essere
apprezzata in relazione ai periodi (anche pregressi) durante
i quali l'impresa stessa era tenuta ad effettuare i relativi
versamenti .
La regolarità contributiva costituisce requisito sostanziale
di partecipazione alla gara, per cui non può attribuirsi
alcun effetto sanante alla domanda di dilazione e di
rateizzazione del debito contributivo presentata dalla
impresa che trova suo presupposto in uno stato di
irregolarità contributiva. Neppure può dispiegare alcun
effetto nel caso di specie quanto osservato dalla Corte di
Giustizia con la sentenza 09.02.2006, n. 226, in quanto in
detta pronuncia è stato espressamente rilevato che può
venire in considerazione la sola circostanza che il
contribuente si sia avvalso, al fine di regolarizzare la
propria posizione contributiva e/o fiscale, di meccanismi
legislativi premiali, sananti o di condono, anteriormente
alla data di scadenza della domanda di partecipazione alla
gara, ciò che nel caso all’esame non è, essendo le richieste
di regolarizzazione e dilazione dei pagamenti successive
(TRGA Trentino Alto Adige-Trento,
sentenza 21.01.2008 n. 12
- link a www.dirittodeiservizipubblici.it). |
APPALTI: Regolarità
contributiva: sostanza ed effetti.
La regolarità
contributiva -contrariamente a quanto
sostenuto dalla ricorrente- è requisito
indispensabile non solo per la stipulazione
del contratto, bensì per la stessa
partecipazione alla gara. Per conseguenza,
l'impresa deve essere in regola con i
relativi obblighi fin dalla presentazione
della domanda e conservare tale regolarità
per tutto lo svolgimento della procedura di
gara.
La cosiddetta correttezza contributiva non
costituisce un dato che possa essere
temporaneamente frazionato, in quanto
attiene alla diligente condotta dell'impresa
in riferimento a tutte le obbligazioni
contributive relative a periodi precedenti e
non solo, quindi, a quelle maturate nel
periodo in cui è stata espletata la gara.
La regolarità contributiva nei confronti
degli enti previdenziali costituisce,
infatti, indice rivelatore della correttezza
dell'impresa nei rapporti con le proprie
maestranze e deve, pertanto, poter essere
apprezzata in relazione ai periodi (anche
pregressi) durante i quali l'impresa stessa
era tenuta ad effettuare i relativi
versamenti
(TAR
Trentino Alto Adige–Trento,
sentenza 21.01.2008 n. 12 -
link a www.altalex.com). |
anno 2007 |
|
APPALTI:
G.U. 30.11.2007 n. 279 "Documento unico
di regolarità contributiva" (Ministero
del Lavoro e della Previdenza Sociale,
decreto 24.10.2007). |
APPALTI:
Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 –
applicazione della normativa sul DURC alle
imprese straniere (Ministero del Lavoro,
della Salute e delle Politiche Sociali,
interpello 03.09.2007 n. 24/2007). |
APPALTI:
Oggetto: L. n. 296/2006 (Finanziaria
2007) - articolo 1, commi 1175 e 1176 - "Requisiti
per i benefici previsti dalla normativa in
materia di lavoro e legislazione sociale"
e Documento Unico di Regolarità Contributiva
(DURC) (Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale,
nota 17.07.2007 n. 9503 di prot.). |
anno 2006 |
|
APPALTI:
La regolarità contributiva è
requisito indispensabile per la
partecipazione alle gare ad evidenza
pubblica, il che vuol dire che l’impresa
deve essere in regola con i relativi
obblighi fin dal momento della presentazione
della domanda, mentre sono irrilevanti
eventuali adempimenti tardivi.
L’inadempimento deve altresì essere
connotato da “gravità”, per cui la semplice
menzione nel DURC dell’assenza della
regolarità contributiva non può condurre di
per sé all’esclusione dell’impresa risultata
non in regola.
La Sezione ha affrontato di recente la
medesima questione a base della presente
controversia, sentenziando, in sintesi, che:
- la regolarità contributiva è requisito
indispensabile per la partecipazione alle
gare ad evidenza pubblica, il che vuol dire
che l’impresa deve essere in regola con i
relativi obblighi fin dal momento della
presentazione della domanda, mentre sono
irrilevanti eventuali adempimenti tardivi
(dal che discende la legittimità della
clausola del bando censurata, la quale è
stata solamente mal applicata in sede di
gara, e l’infondatezza dell’eccezione
preliminare formulata dalla Provincia, in
quanto la clausola in argomento non era
immediatamente lesiva);
- la sussistenza del predetto requisito può
essere desunta dal cd. DURC, oltre che dai
dati in possesso dell’Osservatorio sui
LL.PP.;
- peraltro, in base a quanto statuito dalla
Corte di Giustizia nella summenzionata
decisione del 09.02.2006, l’inadempimento
agli obblighi di contribuzione in favore dei
lavoratori deve essere stato “definitivamente
accertato” in base alle procedure
previste dal singolo Stato membro (il che
significa che, laddove l’impresa si sia
avvalsa di rimedi giudiziari avverso atti di
accertamento del debito o abbia usufruito di
condono previdenziale o, infine, abbia
ottenuto una rateizzazione del debito, la
stessa deve essere considerata in regola con
gli obblighi de quibus);
- in base al combinato disposto fra l’art.
75 del DPR n. 554/1999 e l’art. 17 del DPR
n. 34/2000 (applicabili ratione temporis
alla presente gara, essendo stato il bando
pubblicato in data 23.06.2006)
l’inadempimento deve altresì essere
connotato da “gravità”, per cui la
semplice menzione nel DURC dell’assenza
della regolarità contributiva non può
condurre di per sé all’esclusione
dell’impresa risultata non in regola (anche
perché il documento di che trattasi non
specifica nulla a proposito della
definitività dell’accertamento)
(TAR Puglia-Lecce, Sez. II,
sentenza 30.12.2006 n. 6104 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
APPALTI:
Sul requisito della regolarità contributiva ai fini
della partecipazione alle gare.
Il requisito della regolarità contributiva, indispensabile
per la partecipazione alle gare ad evidenza pubblica, può
essere dimostrato dal cd. DURC, oltre che dai dati in
possesso dell'Osservatorio sui LL.PP..
Peraltro, in base a quanto statuito dalla Corte di Giustizia
nella decisione del 09.02.2006 (in cause C-226/04 e
C-228/04), l'inadempimento agli obblighi di contribuzione in
favore dei lavoratori deve essere stato "definitivamente
accertato" in base alle procedure previste dal singolo
Stato membro.
Inoltre, in base al combinato disposto fra l'art. 75 del DPR
n. 554/1999 e l'art. 17 del DPR n. 34/2000 l'inadempimento
deve altresì essere connotato da "gravità", per cui
la semplice menzione nel DURC dell'assenza della regolarità
contributiva non può condurre di per sé all'esclusione
dell'impresa risultata non in regola (anche perché il
documento di che trattasi non specifica nulla a proposito
della definitività dell'accertamento) (TAR Puglia-Lecce,
Sez. II,
sentenza 30.12.2006 n. 6103
- link a www.dirittodeiservizipubblici.it). |
APPALTI:
OGGETTO: Documento Unico di Regolarità
Contributiva- Precisazioni e chiarimenti
(INPS,
circolare 27.01.2006 n. 9). |
anno 2005 |
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APPALTI:
OGGETTO: Rilascio del Documento Unico di
Regolarità Contributiva INPS-INAIL per
appalti di forniture e servizi ed altre
attività. Testo congiunto INPS/INAIL
(INPS,
circolare 30.12.2005 n. 122). |
APPALTI:
Rilascio del Documento Unico di
Regolarità Contributiva INPS-INAIL-Casse
Edili. Testo congiunto approvato dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali (INPS,
circolare 26.07.2005 n. 92). |
APPALTI:
Oggetto: Rilascio del Documento Unico di
Regolarità Contributiva in Edilizia
INPS-INAIL-Casse Edili. Testo congiunto
approvato dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali con nota prot. n. 230/segr.
del 12.07.2005 (INAIL,
circolare 25.07.2005 n. 38). |
anno 2004 |
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EDILIZIA PRIVATA:
I lavori in economia non soggiaciono all'obbligo del DURC.
L’unico ambito di attività che esula dalla applicazione della disciplina
sul rilascio del DURC appare quella dei lavori in economia realizzati
direttamente da privati. Infatti, il dettato di cui all’articolo 86,
comma 10 del D. Lgs. n. 276/2003, fa esplicito riferimento alle sole
imprese e, nell’ambito di tale nozione, evidentemente, non rientrano i
soggetti privati che realizzano direttamente e per proprio conto le
opere edili (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
lettera-circolare
14.07.2004 n. 848 di prot.). |
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