dossier PUBBLICO IMPIEGO
(quota annuale di iscrizione all'ordine professionale) |
anno 2022 |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
Nessun obbligo di rimborso a carico della Pa per la tassa di iscrizione
all'albo professionale di architetti e ingegneri.
È quanto chiarito dal Dipartimento della Funzione pubblica, con un parere
reso al Maeci e al Mef.
Impossibilità per architetti e ingegneri di chiedere
alla Pubblica amministrazione con la quale intrattengono un rapporto di
lavoro il rimborso dell'onere sostenuto per il versamento della tassa
d'iscrizione al relativo albo professionale.
È quanto chiarito dal Dipartimento della Funzione pubblica, col parere
24.11.2021 n. 48721 di prot. reso al Maeci e al Mef, nel
presupposto che tale versamento sia da considerarsi di carattere
strettamente personale anche quando l'iscrizione risulti necessaria per lo
svolgimento dell'attività nei confronti dell'Amministrazione di dipendenza.
L'iscrizione all'albo, infatti, è prevista dalle leggi professionali in via
generale e astratta, quale condizione per l'esercizio di attività
professionali regolamentate dalla legge cui il professionista aderisce in
virtù di una scelta individuale, per garantirsi la possibilità di svolgere
professionalmente un'attività lavorativa di tipo intellettuale anche nei
confronti della pubblica amministrazione.
Si chiude, almeno per ora, la querelle sorta per effetto di diverse
interpretazioni nel tempo formatesi riguardo il soggetto tenuto a farsi
carico del costo.
A iniziare con la Corte di Cassazione (Sez. Lavoro,
sentenza 20.02.2007 n. 3928) che in relazione alla vertenza
instaurata da un avvocato dipendente di un ente pubblico, ha ritenuto che
rientrino nell'interesse del privato le spese relative agli studi
universitari e all'acquisizione dell'abilitazione all'esercizio della
professione forense, mentre quelle relative al mantenimento dei requisiti
per l'espletamento della professione siano a carico del datore essendo lo
svolgimento della stessa effettuato nell'interesse esclusivo del datore di
lavoro.
Di contro, la Corte dei conti, Sezione Regionale di Controllo per la Puglia,
che con il
parere 01.10.2008 n. 29 ha stabilito che il medesimo versamento
sia da considerarsi esclusivamente nell'interesse dell'avvocato che ne
chiede il rimborso, posto che in mancanza dell'annuale versamento (cui
consegue la cancellazione) egli non sarebbe più posto in condizione di
svolgere l'attività professionale dedotta nel contratto di lavoro con l'ente
pubblico.
Il parere della Funzione Pubblica trae inoltre spunto dalla considerazione
che per le professioni in esame non è neanche prevista una disciplina
dell'esclusività della prestazione professionale, analoga a quella prevista
per gli avvocati iscritti all'elenco speciale, non potendo ritenersi esclusa
in astratto la possibilità dello svolgimento di attività professionale in
regime di part-time al 50% ovvero previa autorizzazione resa in osservanza
della disciplina stabilita dall'articolo 53 del Dlgs n. 165/2001.
Conclude il parere ribadendo che osta al riconoscimento dell'onere di
rimborso della tassa di iscrizione l'articolo 2, comma 3, del Dlgs 165/2001,
salvo specifiche eccezioni/deroghe previste dagli stessi contratti
collettivi.
Sovviene, ad esempio, l'articolo 84 del contratto Area Funzioni Centrali
09.03.2018 triennio 2016-2018 che nel disciplinare le materie oggetto di
contrattazione integrativa, individua, tra l'altro, i criteri generali per
la destinazione di risorse stabili del fondo per il trattamento accessorio
dei professionisti al rimborso della quota annuale di iscrizione agli albi
professionali, secondo la disciplina del successivo articolo 106 (Iscrizione
agli albi professionali) e ai sensi del quale, nei casi in cui l'iscrizione
negli elenchi speciali di determinati albi professionali sia richiesta come
requisito per l'esercizio delle attività del professionista, questi cura
tutti gli adempimenti necessari per il periodico rinnovo dell'iscrizione
stessa, assumendosi anche il pagamento della quota annuale a tal fine
prevista.
In tali situazione, continua l'articolo 106, la contrattazione integrativa
può prevedere la rimborsabilità della quota annuale di iscrizione agli albi
professionali con oneri a carico delle risorse del fondo per il trattamento
accessorio dei professionisti (articolo
NT+Enti Locali & Edilizia del 01.12.2021).
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Dipartimento della Funzione Pubblica, parere
24.11.2021 n. 48721 di prot..
...
Si fa seguito alla propria nota n. 7509 del 07.02.2020, inviata al
Ministero dell’economia e delle finanze e per conoscenza a codesto
Ministero, per illustrare la posizione sul tema oggetto di quesito condivisa
con il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato all’esito
dell’incontro tecnico del 3 novembre u.s. presso questo Dipartimento.
Preliminarmente, pare utile ribadire che il dovere di esclusività
della prestazione di lavoro dei dipendenti pubblici, sancito dall’articolo
60 del d.P.R. n. 3 del 1957, costituisce un principio cardine del lavoro
alle dipendenze della pubblica amministrazione e, pertanto, l’obbligata
cornice entro cui svolgere le presenti considerazioni.
È, quindi, necessario che le particolari previsioni degli
ordinamenti professionali di provenienza in materia di iscrizione ai
relativi albi debbano trovare esplicazione, nella disciplina del rapporto di
lavoro dei professionisti della pubblica amministrazione, compatibilmente
con l’osservanza del sopra richiamato dovere di esclusività e del
conseguente divieto di esercizio dell’attività professionale posto dal
citato art. 60 del d.P.R. n. 3 del 1957, fatte salve le deroghe espresse
previste dall’art. 53 del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165 e dalla
legge in materia di lavoro a tempo parziale di cui all’articolo 1, comma 56
e seguenti, della legge n. 662 del 1996.
In buona sostanza, la circostanza che la prestazione lavorativa di
natura professionale -per il cui svolgimento la legge professionale richiede
l’iscrizione all’albo- sia svolta in regime di lavoro subordinato con la
pubblica amministrazione deve comportare per il professionista dipendente
l’osservanza del citato dovere di esclusività, fatte salve le eccezioni
legislativamente previste.
Con particolare riguardo alla professione di avvocato, tali profili
sono affrontati, come noto, nella
sentenza 16.04.2015 n. 7776 della Corte di Cassazione, le cui
conclusioni sono da riferire alla peculiare disciplina professionale degli
avvocati dell’INPS iscritti all’elenco speciale annesso all’albo, fermo
restando il divieto di estensione del giudicato.
Ciò premesso, per ragionare in un’ottica di sistema, occorre
evidenziare che l’iscrizione all’albo è prevista dalle leggi professionali
in via generale ed astratta, quale condizione per l’esercizio di attività
professionali regolamentate dalla legge cui il professionista aderisce in
virtù di una scelta individuale, per garantirsi la possibilità di svolgere
professionalmente un’attività lavorativa di tipo intellettuale.
Tale condizione sussiste anche quando la prestazione di natura
professionale sia richiesta in regime di lavoro subordinato con la pubblica
amministrazione configurandosi, come nel caso di specie, quale requisito di
accesso al lavoro alle dipendenze del datore di lavoro pubblico.
Conseguentemente, come osservato dalla magistratura contabile
[1], la tassa di
iscrizione all’albo professionale assicura anche in tal caso -non
diversamente dallo svolgimento in autonomia- benefici diretti nella sfera
dell’iscritto che, pertanto, sarebbe comunque tenuto a sopportarne il costo.
In linea con tale chiave di lettura, si ritiene, pertanto, che il
versamento della tassa d’iscrizione all’albo professionale degli architetti
o ingegneri sia da considerare di carattere strettamente personale anche
quando tale iscrizione risulti necessaria per lo svolgimento dell’attività
nei confronti dell’amministrazione. Tale conclusione pare avvalorata laddove
si consideri che per le professioni in esame non è neanche prevista una
disciplina dell’esclusività della prestazione professionale, analoga a
quella prevista per gli avvocati iscritti all’elenco speciale, non potendo,
pertanto, ritenersi esclusa in astratto la possibilità 3 AM/cc dello
svolgimento di attività professionale in regime di part-time al 50 per cento
ovvero previa autorizzazione resa in osservanza della disciplina di cui al
citato art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001.
In ogni caso, corre l’obbligo di rammentare che, secondo quanto
previsto dall’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 30.03.2001, n.
165, l’attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente
mediante contratti collettivi e, alle condizioni previste, mediante
contratto individuale: di conseguenza, in assenza di previsioni che
riconoscano ai professionisti dipendenti della pubblica amministrazione -e
quindi anche ai funzionari architetti e ingegneri dipendenti del Maeci- il
diritto al rimborso della tassa d’iscrizione all’albo, non pare vi siano
margini per riconoscere il beneficio in parola, non potendosi dar corso alla
corresponsione di emolumenti in via interpretativa. Appare significativo, a
tal proposito, il fatto che gli strumenti di contrattazione collettiva
-fatte salve isolate eccezioni [2]-
non abbiano previsto alcun specifico onere a carico dell’amministrazione.
Ciò posto, tenuto conto che la materia in argomento rinviene deve
tenere conto anche della disciplina primaria rimessa all’autonomia
regolamentare degli ordini, come espressa attraverso le rispettive leggi
professionali, eventuali previsioni da parte della contrattazione collettiva
non possono che inscriversi nella cornice dei contratti nazionali o di
comparto, con contestuale onere, a carico degli stessi, di reperire le
relative risorse, nell'ambito di quelle deputate a finanziare i trattamenti
accessori, per lo svolgimento di prestazioni connotate da particolare
qualificazione professionale.
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[1] Secondo Corte Conti, sez. reg. Puglia,
parere 01.10.2008 n. 29 “..nell’ipotesi in cui l’iscrizione
all’Albo si ponga per il dipendente pubblico come facoltativa, nulla
quaestio nel sostenere che l’iscrizione medesima, costituendo scelta
individuale, non possa che ricadere sul professionista; nel caso in cui
invece un dipendente risulti obbligatoriamente iscritto ad un Albo quale
ineludibile requisito per svolgere la propria attività, si ritiene comunque
che debba essere cura del soggetto assunto nella compagine dell’ente
pubblico per svolgere quella determinata professione farsi carico degli
adempimenti necessari per assicurare nel tempo la sussistenza del requisito
che ha costituito (o è divenuto in seguito) condicio sine qua non della sua
assunzione o dello svolgimento della relativa professione”.
[2] V. art. 84 e 106 CCNL Area Funzioni Centrali 09.03.2018
triennio 2016-2018 e art. 13 CCNL Area VI 21.07.2010-biennio economico
2008-2009. |
anno 2019 |
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PUBBLICO IMPIEGO: Per
il professionista dipendente della Pa l’Albo non è un costo.
La ripartizione degli oneri. I tribunali tracciano la rotta:
in caso di esclusiva l’ente pubblico rimborsa l’iscrizione
così come i corsi di formazione e la polizza assicurativa
per attività tecniche.
I professionisti
dipendenti pubblici possono ribaltare sul datore di lavoro
il costo dell’iscrizione all’Albo professionale. E ciò, in
particolare, se l’attività pubblica viene esercitata in
regime di esclusiva. Le spese di iscrizione all’Albo
riguardano non solo avvocati e ingegneri, ma tutti coloro
che da un lato “firmano”, quali professionisti
abilitati, atti della pubblica amministrazione e dall’altro
abbiano un vincolo che impedisca l’attività esterna a favore
di terzi.
Il caso più recente è quello deciso dal Tribunale di
Pordenone (sentenza
06.09.2019 n. 116) e si riferisce ad alcuni infermieri
professionali, legati da obbligo di esclusività con una Ausl.
In tal caso l’iscrizione all’Albo è stata riconosciuta a
carico dell’ente pubblico in quanto è stata ritenuta un
requisito indispensabile per lo svolgimento dell’attività.
Nel caso, invece, l’iscrizione all’Albo non sia necessaria,
ma sia sufficiente aver conseguito l’abilitazione (superando
l’esame di Stato), non vi è alcun problema di oneri a carico
della Pa. Ciò accade ad esempio per gli avvocati dello
Stato, che non sono iscritti ad alcun Albo, o per alcuni
medici del ministero della Salute; e questa è anche
l’opinione del Consiglio nazionale degli ingegneri
(circolare
21.10.2015 n. 615),
che distingue tra professionisti abilitati e iscritti
all’Albo.
Ai fini del rimborso, occorre distinguere tra i titoli
acquisiti per accedere e mantenere una posizione lavorativa
(qual è, appunto, l’iscrizione a un Albo professionale) e i
titoli che, una volta acquisiti, diventano dote specifica
del dipendente. Per esempio, la laurea, di cui il lavoratore
beneficia sotto vari aspetti, non solo lavorativi: il costo
per conseguirla non può, perciò, essere ribaltato sul datore
di lavoro (Corte
conti Puglia,
parere 01.10.2008 n. 29).
Stesso ragionamento per i titoli di qualificazione non
indispensabili alla carriera (specializzazioni, master,
ecc.) ma utili solo ai fini di punteggi o avanzamenti: non
essendo obbligatori, quei titoli non possono essere a carico
dell’ente.
I primi professionisti che hanno battagliato per ribaltare
sul datore di lavoro gli oneri di iscrizione all’Albo sono
stati gli avvocati dell’Inps e dell’Inail (Cassazione,
sentenza 16.04.2015 n. 7776
e
sentenza 20.02.2007 n. 3928), seguiti dagli avvocati interni dei Comuni
(Consiglio di Stato,
parere 15.03.2011 n. 1081).
Un’importante estensione del principio riguarda i ruoli
tecnici e di progettazione di opere pubbliche, in quanto il
dipendente iscritto all’Albo e con un rapporto esclusivo con
la Pa, fruisce a spese dell’ente di una copertura
assicurativa sui rischi progettuali di natura professionale
(articolo 24, comma 4, del Dlgs 50/2016, testo unico sugli
appalti).
Ragionamento che si può fare anche per i corsi di formazione
obbligatori: se il dipendente non si può giovare di tali
corsi in rapporti esterni (ad esempio, nella libera
professione autorizzata) a causa di un vincolo di
esclusività con la Pa, i relativi costi sono a carico di
quest’ultima. L’iscrizione dei dipendenti ad Albi pone al
datore di lavoro pubblico problemi contabili per il
pagamento dell’Irap: secondo l’articolo 3 del Dlgs 446/1977
tale imposta è a carico del datore di lavoro e ciò innesca
un meccanismo di rivalsa verso i terzi quando, ad esempio,
una lite si conclude con una sentenza che riconosca il
rimborso delle “spese di lite” a favore dell’ente
pubblico. Insieme all’importo quantificato dal giudice,
l’ente pubblico può chiedere anche una somma a titolo di
Irap (circa il 20%) come onere accessorio riflesso
(Consiglio di Stato, decisione n. 3738/2018 e Cassazione,
sentenza 14.11.2018 n. 29375).
Ciò sempre in forza del principio che ritiene accessoria e
separata, rispetto alla retribuzione, ogni somma
indispensabile e attinente alla professione. Come accadeva
per l’indennità di “cavalcatura” di medici e
veterinari condotti che dovevano per raggiungere gli
assistiti.
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LA PAROLA DEI GIUDICI E DEL MEF
1 - L'infermiera
L’esclusiva non è vincolante
Il tribunale di Milano ha respinto la domanda di rimborso
della quota di iscrizione al Collegio di categoria di
un’infermiera dipendente di una struttura pubblica. I
giudici hanno, infatti, ritenuto che per gli infermieri che
lavorano in una struttura pubblica non esiste un divieto
assoluto di svolgere attività in favore di terzi (come
invece esiste per gli avvocati). Infatti, gli infermieri,
anche dipendenti pubblici a tempo pieno, possono svolgere
attività professionale esterna,previa autorizzazione
dell’ente di appartenenza, subordinata all’assenza di
conflitto di interessi (Tribunale di Milano, sentenza n.
1161 dell’11.05.2016).
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2 - L'avvocato
Non può lavorare per terzi
Secondo i giudici della Suprema corte l’ente datore di
lavoro deve rimborsare all’avvocato che lavora nella
pubblica amministrazione i costi di iscrizione all’elenco
speciale dell’Albo degli avvocati riservato ai legali che
esercitano la professione nell’interesse esclusivo del
datore di lavoro. Ciò in quanto la professione forense, per
normativa specifica (legge 339 del 2003) è inibita al
pubblico dipendente, anche assunto a tempo parziale, a
tutela sia dell’imparzialità e buon andamento della pubblica
amministrazione, sia dell'indipendenza della professione
forense (Corte di Cassazione, sentenze n. 11833/20013 e n.
775/2014).
...
3 - L'assistente sociale
Il no del ministero dell’Economia
Il ministero
dell’Economia ha escluso, con una nota inviata al Consiglio
nazionale dell’Ordine degli assistenti sociali, la
sussistenza di un diritto al rimborso della quota di
iscrizione all’Albo per gli assistenti sociali dipendenti di
un ente pubblico. Ciò perché l’iscrizione all’Ordine non
avviene in un elenco speciale come quello cui appartengono
gli avvocati degli enti pubblici.
Mancando tale presupposto, verrebbe meno anche
l’applicazione analogica del diritto al rimborso sancito
dalle pronunce della Cassazione in materia di oneri del
datore di lavoro (nota del ministero dell’Economia,
prot. n.
45685 del 26.05.2016).
...
4 - Gli altri orientamenti
Spese di viaggio e telefoniche
Al di fuori delle attività professionali, vi sono precisi
orientamenti: costituisce rimborso spese il rimborso del
costo di uno specifico viaggio di trasferta (Corte di
Cassazione, sentenza n. 2385/1966); così è retribuzione sia
il pagamento delle spese di vestiario comune, sia quello per
tute in specifiche condizioni di lavoro (Corte di
Cassazione, sentenza n. 11139/1998, relativa ad aziende di
igiene pubblica).
È rimborso anche il pagamento di spese telefoniche per
reperibilità (Corte di Cassazione, sentenza n. 10367/2004),
mentre se la spesa nell’interesse del datore di lavoro copre
parzialmente una spesa propria del lavoratore, vi può esser
un concorso (Corte di Cassazione, sentenza n. 17639/2003, in
tema di uniforme obbligatoria per autisti).
Solo a carico del datore di lavoro sono, invece, i costi per
obblighi di sicurezza (Corte di Cassazione, sentenza n.
11139/1998), perché necessari all’espletamento del lavoro.
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Nuove attività. Niente pretese se non
c’è un Ordine o un Collegio.
Le nuove professioni, che non hanno Ordini o Collegi,
restano fuori dal meccanismo di rimborso delle spese di
adesione.
Ad esempio gli oneri di iscrizione a una categoria, che il
dipendente in regime di esclusiva affronti quale
responsabile della protezione dati (Rdp), non sono
ribaltabili sul datore di lavoro. Ciò perché si tratta di
una professione “non collegiata”, riconosciuta ma non
obbligatoria (nel senso che per esercitare le relative
attività non è indispensabile l’iscrizione a un Albo) che
non può, allo stato, generare problemi di oneri economici.
Infatti le professioni non collegiate sono attività
auto-organizzate a norma della legge 4/2013, che non
assicurano alcuna esclusiva e quindi non generano costi
detraibili per il datore di lavoro.
Oltretutto, la legge 4/2013, nell’ampliare le categorie
professionali, esclude che dal nuovo regime delle
professioni possano derivare «nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato», con un divieto che si
attaglia all’iscrizione a un organismo di categoria libero o
volontario.
Un’iscrizione volontaria a un’associazione o Albo previsto
dalla legge 4/2013 può, quindi, dare garanzie di
affidabilità, ma non è indispensabile per svolgere la
prestazione lavorativa.
In conseguenza, il costo dell’iscrizione all’Albo resta a
carico del dipendente, senza poter essere traslata sul
datore di lavoro. L’iscrizione a una professione
regolamentata (il cui elenco è gestito dal ministero per lo
Sviluppo economico) è quindi soprattutto sintomo di
qualificazione professionale, utilizzabile come attestato di
qualità dei servizi offerti, ad esempio per talune garanzie
che si forniscono al cliente, quali il codice deontologico
di condotta
(articolo
Il Sole 24 Ore del 28.10.2019). |
PUBBLICO IMPIEGO: Il pubblico paga l’ordine.
Dall’ente la quota dei professionisti dipendenti. Una sentenza del tribunale
di Pordenone interviene sui costi di iscrizione.
La Pubblica amministrazione deve pagare le quote di iscrizione
agli ordini dei professionisti. Nel caso in cui il lavoratore autonomo sia
dipendente pubblico e lo stesso abbia un vincolo di esclusività, l'ente
dovrà provvedere al versamento della quota di iscrizione.
E'
la conclusione a cui è giunto il TRIBUNALE di Pordenone, Sez. lavoro, nella
sentenza
06.09.2019 n. 116.
Il tribunale ha accolto il ricorso presentato da 214 infermieri, ma la
valutazione è estendibile a tutti i liberi professionisti. Infatti, la
decisione presa dal giudice riprende una sentenza della Corte di cassazione
(sentenza 16.04.2015 n. 7776) che trattava il caso di avvocati dipendenti della Pa.
Il tribunale, innanzitutto, ha ricordato come l'iscrizione all'albo
professionale è obbligatoria anche per i pubblici dipendenti ed è
subordinata al conseguimento del titolo universitario abilitante. Il
pagamento della quota di iscrizione, tuttavia, non deve ricadere sulle
spalle del professionista se questo lavora per un ente pubblico.
Nel
stabilire questo concetto, il tribunale riporta l'inciso della
sentenza 16.04.2015 n. 7776
della Cassazione secondo cui: «quando sussiste il vincolo di
esclusività, l'iscrizione all'albo è funzionale allo svolgimento di
un'attività professionale svolta nell'ambito di una prestazione di lavoro
dipendente, pertanto la relativa tassa rientra tra i costi per lo
svolgimento di dette attività che dovrebbero, in via normale, gravare
sull'ente che beneficia in via esclusiva dei risultati di detta attività».
L'infermiere dipendente di azienda pubblica, secondo il tribunale, riveste
una posizione del tutto analoga a quella dell'avvocato al servizio di un
ente pubblico, in quanto «tenuto a prestare la propria attività lavorativa
alle dipendenze della Pa con obbligo di esclusività nei confronti di quest'ultima
non potendo esercitare in altri contesti libero professionali». Inoltre:
«non vi è motivo di ritenere una qualche supremazia della professione
forense rispetto alle altre che legittimi una diversità di trattamento.
Nella richiamata sentenza della Suprema Corte si afferma un principio
generale valido per tutti i professionisti dipendenti e non certo solo per i
legali».
Il principio ricordato dal tribunale fa riferimento al fatto che
nel lavoro dipendente si riscontra l'assunzione a compiere un'attività per
conto e nell'interesse altrui, pertanto la soluzione di far cadere la quota
in capo all'ente risponde ad un principio generale secondo cui il mandante è
obbligato a tenere indenne il mandatario da ogni diminuzione patrimoniale
che lo stesso abbia subito in conseguenza dell'incarico, fornendogli i mezzi
patrimoniali necessari. Visto che l'infermiere dipendente pubblico svolge la
professione per incarico di un'azienda sanitaria, la stessa è obbligata a
tenerlo indenne da ogni spesa necessaria all'espletamento dell'incarico
professionale assunto come dipendente.
Quindi, «sicché ogni qualvolta venga
esercitata da quest'ultima attività professionale in regime di esclusività,
va riconosciuto in via generale il dovere giuridico del soggetto datoriale
di rimborsare al lavoratore i costi per l'esercizio dell'attività, fra cui
quello dell'iscrizione all'albo» (articolo ItaliaOggi del 14.09.2019). |
anno 2015 |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Dipendenti comunali: il rimborso dell'iscrizione all'Albo
non si estende a tutti i professionisti.
Le Sezioni Riunite della Corte dei Conti con deliberazione
n. 1/2011 e successivamente la Corte dei Conti Toscana con
deliberazione 162/2015, chiamate a pronunciarsi sulla
questione concernente l'individuazione del soggetto
(professionista dipendente di amministrazione locale o
amministrazione locale) sul quale dovessero gravare le spese
per l'iscrizione all'albo (nel caso specifico degli
avvocati) ha emesso pronuncia di inammissibilità oggettiva
perché la questione presuppone la risoluzione di una
questione di stretta interpretazione normativa e solo
indirettamente potrebbe ricondursi alla materia della
contabilità pubblica.
La Cassazione Civ. Sez. lavoro con
sentenza 16.04.2015 n. 7776 ha stabilito che le spese sostenute da lavoratore
nell'esclusivo interesse del datore di lavoro devono essere
rimborsate al dipendente.
Ciò premesso il Comune pone su questo argomento diversi
quesiti:
●
Il dipendente di un ente locale, che è stato assunto nel
profilo professionale di architetto o ingegnere e che è
impiegato nel settore delle opere pubbliche è obbligato ad
essere iscritto all'albo?
●
Ed il dipendente inquadrato nel medesimo profilo e che si
occupa di urbanistica nell'ente locale è obbligato
all'iscrizione all'albo?
●
Nel caso in cui non sussista l'obbligo di iscrizione
all'albo, ma nel bando di concorso espletato dall'ente per
ricoprire il posto era stata richiesta tra i requisiti per
l'ammissione alla selezione anche l'iscrizione all'albo, è
legittimo da parte dell'Ente locale comunicare al lavoratore
che ai fini della legittima sussistenza del rapporto di
lavoro il requisito dell'iscrizione all'albo non è più
necessario e quindi che l'obbligo di iscrizione è venuto
meno?
●
Nel caso in cui sussista l'obbligo d'iscrizione all'albo,
l'onere è a carico dell'Ente e da quando?
In risposta a tali interrogativi la redazione ANCI Risponde
ricorda che la questione per la quale la pubblica
amministrazione (compresi gli enti locali) sia tenuta o
meno, a rimborsare al proprio dipendente la tassa
d'iscrizione al rispettivo Albo professionale, è destinata a
riproporsi ogni qualvolta nella materia di nostro interesse,
sopraggiunge una autorevole pronuncia giurisprudenziale che
sembra schiudere alla possibilità di un nuovo orientamento
interpretativo sul delicato tema.
E' questo il caso della recente
sentenza 16.04.2015 n. 7776 della Corte di
Cassazione –Sezione lavoro- che rigetta il ricorso proposto
dal I.N.P.S. avverso la sentenza della Corte di Appello di
Napoli n. 4864/2011 depositata il 08/07/2011.
La citata sentenza è formulata in senso favorevole al
dipendente pubblico, avvocato, disponendo che a favore di
questo ultimo fossero rimborsate tutte le tasse versate da
quando era impiegato all'ufficio legale del INPS.
Come è facile notare, lo specifico caso sottoposto al vaglio
del Giudice di Cassazione, riguardava un avvocato dipendente
dell'INPS, con inserimento nel ruolo legale, regolarmente
iscritto nell'elenco speciale annesso all'Albo di
appartenenza e riguardante gli avvocati degli enti pubblici.
Nel caso di specie il professionista interessato aveva
invano richiesto all'Istituto, proprio datore di lavoro, il
rimborso di quanto versato al Consiglio dell'Ordine degli
avvocati di Napoli, come tassa di iscrizione per numerosi
anni pregressi (dal 1989 al 2002).
Il provvedimento della Cassazione, fonda essenzialmente il
suo assunto sulla constatazione che il rapporto
avvocato/pubblica amministrazione va considerato alla
stregua del contratto di mandato così come previsto
dall'articolo 1719 del vigente codice civile. La citata
norma civilistica prevede espressamente che il mandante (in
questo caso l'ente pubblico), sia tenuto a mantenere indenne
il mandatario (il legale), da ogni diminuzione patrimoniale
che questi abbia subito in conseguenza dell'incarico,
fornendogli i mezzi patrimoniali necessari per espletare la
professione.
All'indomani della pronuncia giudiziaria, sono stati in
molti a ritenere che i principi giuridici contenuti nella
sentenza, si presentino estensibili in maniera
indiscriminata anche alle altre categorie professionali di
pubblici dipendenti potenzialmente destinatarie (ingegneri,
architetti, sanitari, assistenti sociali, ecc.), distinte da
quella forense.
In proposito non si può non fare osservare che il dictum
giudiziale di nostro interesse è, da una parte, per sua
intrinseca natura, destinato a fare stato soltanto tra i
soggetti che sono stati parte nella causa, ma soprattutto
che esso riguarda espressamente la professione forense e le
peculiari modalità che regolano lo status
dell'avvocato pubblico dipendente (iscrizione nell'elenco
speciale annesso all'Albo di appartenenza).
Nel merito la sentenza della Cassazione in disamina,
ricollegandosi al
parere 15.03.2011 n. 1081 del Consiglio di Stato (reso nell'affare n. 678/2010), ha affermato (rectius:
ribadito), che quando sussista il vincolo di esclusività,
l'iscrizione all'Albo è funzionale allo svolgimento di
un'attività professionale svolta nell'ambito di una
prestazione di lavoro dipendente, pertanto la relativa tassa
rientra tra i costi per lo svolgimento di detta attività,
che dovrebbero, in via normale, al di fuori dei casi in cui
è permesso svolgere altre attività lavorative, gravare
sull'Ente che beneficia in via esclusiva dei risultati di
detta attività.
Il principio per come è formulato, si attaglia
perfettamente, ma anche in maniera del tutto peculiare, al
dipendente pubblico professionista-avvocato, attesa la
sussistenza del vincolo di esclusività e della funzionalità
dell'iscrizione allo svolgimento dell'attività
professionale, nell'ambito della propria prestazione di
lavoro dipendente e, l'oggettiva circostanza, per la quale
l'ente locale datore di lavoro, rappresenta l'unico
beneficiario dell'attività professionale svolta dal proprio
dipendente, diventando perciò il soggetto obbligato a
sostenere gli oneri della tassa di iscrizione.
L'iscrizione nell'elenco speciale, infatti, fa si che
l'avvocato dipendente pubblico potrà svolgere solo ed
esclusivamente la professione legale in nome, per conto e
nell'interesse dell'ente di appartenenza.
Analoga cosa non si può affermare per tutti
gli altri professionisti dipendenti pubblici, i quali con
l'iscrizione al proprio Albo professionale, non vengono
confinati in alcuna sezione speciale, potendo teoricamente,
se pure nel rispetto delle norme concernenti la esclusività
del rapporto di pubblico impiego, godere di specifiche
disposizioni normative derogatorie del vincolo (collaudi di
opere pubbliche, direzione lavori, attività professionali
rese a favore di terzi a titolo gratuito etc.), salvo il
rispetto della vigente disciplina locale in materia di
autorizzazioni ad incarichi extraistituzionali (ex art. 53
del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.).
Senza contare che con l'entrata in vigore del D.P.R.
07.08.2012, n. 137 -Regolamento recante riforma degli
ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5,
del decreto-legge 13.08.2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14.09.2011, n. 148– il divieto di
iscrizione per il pubblico dipendente è praticamente caduto,
anche se deve essere chiaro che a seguito dell'eventuale
iscrizione non si costituisce un diritto incondizionato
all'esercizio della libera professione.
Per gli stessi dipendenti comunali ingegneri ed architetti,
infine, sembra opportuno evidenziare che
per poter idoneamente svolgere il proprio rapporto di lavoro
con l'ente datore, è sufficiente la sola abilitazione,
legata all'accertamento dei requisiti tecnico-professionali
(l'art. 90 del Codice dei Contratti precisa che nelle
amministrazioni pubbliche i progetti sono firmati da
dipendenti abilitati all'esercizio della professione e
quindi non è richiesta per tali figure alcuna iscrizione
all'albo.
Anche per quanto riguarda l'attività di collaudo, a termini
dell'art. 120 del codice non è richiesta alcuna iscrizione).
In conseguenza di quanto argomentato, dal
momento che per tali categorie professionali, l'iscrizione
al proprio ordine professionale non costituisce un requisito
professionale necessario per svolgere il rapporto di lavoro
con l'ente di appartenenza, ad essi non spetta alcun
rimborso della quota di iscrizione annuale.
Le risposte alle singole questioni generali poste dal
quesito sono rilevabili dal contenuto dei chiarimenti sopra
svolti. Si segnala in proposito anche la recente
nota 19.10.2015 n. 79309 di prot.
del MEF.
Per quanto attiene al secondo specifico punto del quesito,
parrebbe utile che l'ente locale che -in sede di
bando di concorso avesse espressamente richiesto, tra i
requisiti di ammissione anche l'iscrizione al rispettivo
Ordine professionale– comunicasse ai lavoratori in questione
che il proprio rinnovo della iscrizione all'Albo, resta una
formalità riconducibile esclusivamente all'interesse
professionale personale di ciascuno di loro
(10.11.2015 - link a
www.centrodocumentazionecomuni.it). |
PUBBLICO IMPIEGO: Il legale non paga per l’Albo.
Dipendenti pubblici. Due le condizioni: elenco speciale e
rapporto subordinato.
La Ragioneria
generale dello Stato ha emesso un parere sulla competenza a
pagare l'iscrizione dei dipendenti pubblici agli albi
professionali.
Dopo la sentenza della Corte di Cassazione
7776/2015, e dopo che alcune sezioni regionali della Corte dei
conti hanno ritenuto di non entrare nel merito, con la
nota
19.10.2015 n. 79309 di prot. in risposta a una specifica
richiesta di un comune, vengono forniti i chiarimenti
operativi per gli enti locali.
Affinché i costi della tassa
di iscrizione all'albo degli avvocati possano gravare
sull'ente pubblico (e quindi essere rimborsati costituendo
peraltro spese di personale), sono necessarie due
contemporanee condizioni. Innanzitutto deve esistere
carattere obbligatorio dell'iscrizione nell'elenco speciale
annesso all'albo ai fini dell'espletamento dell'attività del
professionista.
In secondo luogo vi deve essere il carattere esclusivo
dell'esercizio dell'attività professionale in regime di
subordinazione, in cui l'ente locale è l'unico soggetto
beneficiario dei risultati di detta attività.
Il parere si occupa anche di altre categorie di dipendenti:
ingegneri, architetti, geometri, assistenti sociali. In
questi casi l'iscrizione al relativo albo professionale non
assume, in via generale, carattere obbligatorio ai fini
dell'espletamento delle attività cui soni preposti i
lavoratori, né sussistono, elenchi speciali sul modello
dell'albo degli avvocati. Quindi, viene a mancare la prima
condizione sopra elencata e l'ente locale non può rimborsare
la tassa di iscrizione all'albo professionale.
La Rgs,
spiega, altresì che per i responsabili degli uffici tecnici
non è richiesta l'iscrizione all'albo per la redazione di
progetti a favore dell'amministrazione da cui dipendono e
questo in virtù dell'articolo 90, comma 1, lett. a), del
decreto legislativo 163/2006, in quanto è sufficiente il
rapporto di servizio esistente e la conseguente
incardinazione nella struttura dell'ente
(articolo Il Sole 24 Ore del
28.10.2015 - tratto da www.centrostudicni.it). |
PUBBLICO IMPIEGO:
Ingegneri, niente albo se lavorano per la p.a..
Non è automatico il diritto al rimborso della tassa di
iscrizione all'albo per gli ingegneri dipendenti per cui è
previsto il solo obbligo di abilitazione professionale. Gli
ingegneri dipendenti pubblici e appartenenti agli uffici
tecnici delle stazioni appaltanti possono espletare attività
di progettazione per conto della p.a. con il requisito della
(mera) abilitazione, senza necessità di iscrizione all'albo.
Perciò in questo caso, a differenza degli avvocati, non si
può affermare che l'iscrizione all'albo è presupposto
indispensabile per svolgere l'attività a favore dell'ente di
appartenenza.
Questa è quanto si legge nella
circolare 21.10.2015 n. 615 del Consiglio
nazionale ingegneri in merito alla sentenza n. 7776 del 2015
con cui la Corte di cassazione (in una vertenza tra l'Inps
ed un avvocato dipendente pubblico) ha stabilito che il
rimborso della tassa annuale di iscrizione all'albo degli
avvocati dovesse essere corrisposto dall'ente pubblico
datore di lavoro.
Ne deriva che viene meno la condizione per
esigere il rimborso della quota di iscrizione eventualmente
pagata dall'interessato. Inoltre, a parere del Consiglio
nazionale degli ingegneri, «qualora la normativa preveda
l'obbligatorietà dell'iscrizione all'albo per il dipendente
ingegnere, il pagamento della relativa tassa annuale di
iscrizione (facendo applicazione dei principi fissati dalla
giurisprudenza del Consiglio di stato e della Corte di
cassazione) sarà a carico dell'ente datore di lavoro e, se
il versamento è stato anticipato dal dipendente, deve
essergli rimborsato».
Concludendo il Consiglio nazionale
sottolinea «il carattere eccezionale della previsione
dettata dalla normativa sugli appalti pubblici, ovvero la
sussistenza di una disposizione espressa che richiede la
sola abilitazione per svolgere attività professionale. Tale
disposizione va intesa come eccezione alla regola generale
della necessaria iscrizione all'albo e non può quindi
trovare applicazione al di fuori dei casi legislativamente
previsti (articolo 90, dlgs n. 163/2006, e articolo 9, dpr
n. 207/2010), nemmeno per effetto di una interpretazione
estensiva o analogica»
(articolo ItaliaOggi del
27.10.2015 - tratto da www.centrostudicni.it). |
PUBBLICO IMPIEGO:
Oggetto: DIPENDENTI PUBBLICI ISCRITTI ALL’ALBO – QUOTA
ANNUALE DI ISCRIZIONE - SENTENZA CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE
LAVORO, 16.04.2015 N. 7776 – APPLICABILITÀ AI DIPENDENTI
INGEGNERI – LIMITI - CONSIDERAZIONI (Consiglio Nazionale
degli Ingegneri,
circolare 21.10.2015 n. 615). |
PUBBLICO IMPIEGO: Chiedere
un parere alla Corte dei Conti:
1) in merito alla necessità, o meno, dell’iscrizione all’albo
professionale del dipendente comunale tecnico per
l'espletamento di attività progettuali di cui all'art. 90
del decreto legislativo 12.04.2006, n. 163,
il quesito non contiene profili contabili e,
come tale, è inammissibile.
Invero, le Sezioni regionali della Corte
dei conti non svolgono una funzione consultiva a carattere
generale in favore degli enti locali, ma le attribuzioni
consultive si connotano sulle funzioni sostanziali di
controllo collaborativo conferite dalla legislazione.
Si è precisato che la funzione consultiva
non può intendersi come consulenza generale agli enti, ma
ristretta esclusivamente alla materia contabile pubblica,
quindi ai bilanci pubblici, alle norme e principi che
disciplinano la gestione finanziaria e del patrimonio o
comunque a temi di carattere generale nella materia
contabile.
Le Sezioni riunite della Corte dei conti hanno delineato una
nozione di contabilità pubblica incentrata
sul “sistema di principi e di norme che regolano l’attività
finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti
pubblici”, da intendersi in senso dinamico anche in
relazione alle materie che incidono sulla gestione del
bilancio e sui suoi equilibri.
In particolare, si è affermato che
l’espressione “in materia di contabilità pubblica” non può
comportare una estensione dell’attività consultiva “a tutti
i settori dell’azione amministrativa”, ma va delimitata ai
profili che “risultino connessi alle modalità di utilizzo
delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi
di contenimento della spesa sanciti dai principi di
coordinamento della finanza pubblica […] in grado di
ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria
dell’ente e sui pertinenti equilibri di bilancio”.
2) ed in merito all’individuazione del soggetto, Comune o
dipendente interessato, sul quale graverebbero i connessi
oneri economici, la questione è
ugualmente inammissibile per carenza delle
caratteristiche indicate nella deliberazione n. 54/2010
delle Sezioni riunite della Corte dei conti, in quanto la
questione prospettata –concernente l’individuazione del
soggetto sul quale dovrebbero gravare le spese per
l’iscrizione all’albo professionale– “solo indirettamente
potrebbe ricondursi alla materia della “contabilità
pubblica”, presupponendo la risoluzione di una questione di
stretta interpretazione normativa, che esorbita, per le
ragioni sopra dette, dal perimetro che delinea l’ambito
della competenza consultiva della Sezione”.
----------------
Il Sindaco del Comune di Bellusco (MI) ha formulato una
richiesta di parere in merito alla necessità, o meno,
dell’iscrizione all’albo professionale per l'espletamento di
attività progettuali di cui all'art. 90 del decreto
legislativo 12.04.2006, n. 163 e all’individuazione del
soggetto, Comune o dipendente interessato, sul quale
graverebbero i connessi oneri economici.
...
Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo, occorre
precisare che, come previsto dall’art. 7 della legge n.
131/2003, le Sezioni regionali della Corte
dei conti non svolgono una funzione consultiva a carattere
generale in favore degli enti locali, ma le attribuzioni
consultive si connotano sulle funzioni sostanziali di
controllo collaborativo conferite dalla legislazione.
La Sezione delle Autonomie, nell’adunanza del 27.04.2004, ha
fissato principi e modalità per l’esercizio dell’attività
consultiva, modificati ed integrati con le successive
delibere n. 5/AUT/2006 e n. 9/SEZAUT/2009.
Si è precisato che la funzione consultiva
non può intendersi come consulenza generale agli enti, ma
ristretta esclusivamente alla materia contabile pubblica,
quindi ai bilanci pubblici, alle norme e principi che
disciplinano la gestione finanziaria e del patrimonio o
comunque a temi di carattere generale nella materia
contabile.
Le Sezioni riunite della Corte dei conti, intervenendo con
una pronuncia in sede di coordinamento della finanza
pubblica ai sensi dell’art. 17, comma 31, del d.l. n.
78/2009, convertito, con modificazioni, con legge n.
102/2009, hanno delineato una nozione di
contabilità pubblica incentrata sul “sistema di principi
e di norme che regolano l’attività finanziaria e
patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici”, da
intendersi in senso dinamico anche in relazione alle materie
che incidono sulla gestione del bilancio e sui suoi
equilibri
(delibera n. 54 del 17.11.2010).
In particolare, nella citata pronuncia, si è affermato che
l’espressione “in materia di contabilità pubblica”
non può comportare una estensione dell’attività consultiva
“a tutti i settori dell’azione amministrativa”, ma va
delimitata ai profili che “risultino connessi alle
modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di
specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai
principi di coordinamento della finanza pubblica […] in
grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione
finanziaria dell’ente e sui pertinenti equilibri di bilancio”.
Sulla base di questa premessa si ritengono
inammissibili entrambi i quesiti proposti.
Il primo quesito, relativo alla necessità, o meno,
dell’iscrizione all’albo professionale per l'espletamento di
attività progettuali di cui all'art. 90 del decreto
legislativo 12.04.2006, n. 163, non contiene, infatti,
profili contabili.
Con riferimento al secondo quesito, riguardante
l’individuazione del soggetto, Comune o dipendente
interessato, sul quale graverebbero i connessi oneri
economici, le Sezioni Riunite in sede di controllo hanno
ritenuto, con deliberazione n. 1/CONTR/11, che la questione
sia inammissibile per carenza delle caratteristiche indicate
nella citata deliberazione n. 54/2010, in quanto la
questione prospettata –concernente l’individuazione del
soggetto sul quale dovrebbero gravare le spese per
l’iscrizione all’albo professionale– “solo indirettamente
potrebbe ricondursi alla materia della “contabilità
pubblica”, presupponendo la risoluzione di una questione di
stretta interpretazione normativa, che esorbita, per le
ragioni sopra dette, dal perimetro che delinea l’ambito
della competenza consultiva della Sezione”.
P.Q.M.
la Sezione dichiara oggettivamente
inammissibile la richiesta di parere
(Corte dei Conti, Sez. controllo Lombardia,
parere 21.09.2015 n. 293). |
PUBBLICO IMPIEGO: E'
inammissibile porre un quesito alla Corte dei Conti per
conoscere:
1. quando ed in quali termini una professione deve
intendersi esercitata nell'interesse esclusivo dell'Ente
datore di lavoro;
2. se è da ritenersi dovuto da parte dell'Ente
d'appartenenza il pagamento/rimborso del contributo annuale
di iscrizione all'Albo/Ordine degli Architetti ed Ingegneri
in favore dei dipendenti che espletano le attività tecniche
più sopra indicate e che ne facciano richiesta;
3. nel caso di risposta affermativa, da quale anno è
consentito provvedere al rimborso del contributo annuale di
iscrizione al rispettivo Albo o Ordine,
poiché lo stesso non contiene
profili contabili e, nel contempo, risulta carente delle
caratteristiche indicate nella deliberazione n.
54/2010 delle Sezioni riunite della
Corte dei conti, in quanto la questione prospettata “solo
indirettamente potrebbe ricondursi alla materia della
“contabilità pubblica”, presupponendo la risoluzione di una
questione di stretta interpretazione normativa, che
esorbita, per le ragioni sopra dette, dal perimetro che
delinea l’ambito della competenza consultiva della Sezione”.
---------------
Il Sindaco del Comune di Cologno al Serio (BG) ha formulato una
richiesta di parere in merito alla rimborsabilità ai
dipendenti pubblici del contributo annuale di iscrizione
all’albo professionale.
In particolare si chiede:
"1. quando
ed in quali termini una professione deve intendersi
esercitata nell'interesse esclusivo dell'Ente datore di
lavoro;
2. se è da ritenersi dovuto da parte dell'Ente
d'appartenenza il pagamento/rimborso del contributo annuale
di iscrizione all'Albo/Ordine degli Architetti ed Ingegneri
in favore dei dipendenti che espletano le attività tecniche
più sopra indicate e che ne facciano richiesta;
3. nel caso
di risposta affermativa, da quale anno è consentito
provvedere al rimborso del contributo annuale di iscrizione
al rispettivo Albo o Ordine”.
...
Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo, occorre
precisare che, come previsto dall’art. 7 della legge n.
131/2003, le Sezioni regionali della Corte dei conti non
svolgono una funzione consultiva a carattere generale in
favore degli enti locali, ma le attribuzioni consultive si
connotano sulle funzioni sostanziali di controllo
collaborativo conferite dalla legislazione.
La Sezione delle Autonomie, nell’adunanza del 27.04.2004, ha fissato principi e modalità per l’esercizio
dell’attività consultiva, modificati ed integrati con le
successive delibere n. 5/AUT/2006 e n. 9/SEZAUT/2009.
Si è
precisato che la funzione consultiva non può intendersi come
consulenza generale agli enti, ma ristretta esclusivamente
alla materia contabile pubblica, quindi ai bilanci pubblici,
alle norme e principi che disciplinano la gestione
finanziaria e del patrimonio o comunque a temi di carattere
generale nella materia contabile.
Le Sezioni riunite della Corte dei conti, intervenendo con
una pronuncia in sede di coordinamento della finanza
pubblica ai sensi dell’art. 17, comma 31, del d.l. n. 78/2009,
convertito, con modificazioni, con legge n. 102/2009, hanno
delineato una nozione di contabilità pubblica incentrata sul
“sistema di principi e di norme che regolano l’attività
finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti
pubblici”, da intendersi in senso dinamico anche in
relazione alle materie che incidono sulla gestione del
bilancio e sui suoi equilibri (delibera n. 54 del 17.11.2010).
In particolare, nella citata pronuncia, si è affermato che
l’espressione “in materia di contabilità pubblica” non può
comportare una estensione dell’attività consultiva “a tutti
i settori dell’azione amministrativa”, ma va delimitata ai
profili che “risultino connessi alle modalità di utilizzo
delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi
di contenimento della spesa sanciti dai principi di
coordinamento della finanza pubblica […] in grado di
ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria
dell’ente e sui pertinenti equilibri di bilancio”.
Sulla base di questa premessa si ritengono inammissibili
tutti e tre i quesiti proposti.
Il primo quesito, relativo
alla nozione di professione esercitata nell'interesse
esclusivo dell'Ente datore di lavoro, non contiene, infatti,
profili contabili.
Con riferimento al secondo e al terzo
quesito, riguardanti la rimborsabilità ai dipendenti
pubblici del contributo annuale di iscrizione all’albo
professionale, con la connessa problematica relativa alla
decorrenza temporale di tale onere, le Sezioni Riunite in
sede di controllo hanno ritenuto, con deliberazione n. 1/CONTR/11,
che la questione sia inammissibile per carenza delle
caratteristiche indicate nella citata deliberazione n.
54/2010, in quanto la questione prospettata –concernente
l’individuazione del soggetto sul quale dovrebbero gravare
le spese per l’iscrizione all’albo professionale– “solo
indirettamente potrebbe ricondursi alla materia della
“contabilità pubblica”, presupponendo la risoluzione di una
questione di stretta interpretazione normativa, che
esorbita, per le ragioni sopra dette, dal perimetro che
delinea l’ambito della competenza consultiva della Sezione”.
P.Q.M.
la Sezione dichiara oggettivamente inammissibile la
richiesta di parere
(Corte dei Conti, Sez. controllo Lombardia,
parere 21.09.2015 n. 291). |
PUBBLICO IMPIEGO: Sulla
possibilità o meno, per un comune, di rimborsare a
propri dipendenti la tassa di iscrizione agli albi
professionali, in particolare all’ordine degli
architetti ed all’ordine degli assistenti sociali.
La richiesta di
parere dev’essere giudicata inammissibile sul piano
oggettivo, in quanto la materia de qua esula dal
concetto di contabilità pubblica come sopra delineato.
Si
tratta di una fattispecie in cui i profili contabili non
sono preminenti rispetto ad altre problematiche di ordine
giuridico, che più propriamente devono essere risolte in
diversa sede.
Infatti, non si rinvengono i caratteri di
specializzazione funzionale che caratterizzano la Corte dei
conti in sede consultiva e che giustificano la relativa
attribuzione da parte del legislatore.
---------------
Il Sindaco del Comune di Ponte dell’Olio (PC) ha
inoltrato a questa Sezione una richiesta di parere
avente ad oggetto la possibilità, per un comune, di
rimborsare a propri dipendenti la tassa di iscrizione agli
albi professionali, in particolare all’ordine degli
architetti ed all’ordine degli assistenti sociali.
...
1.3 Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo,
occorre anzitutto evidenziare che la disposizione contenuta
nel comma 8 dell’art. 7 della legge 131 del 2003, deve
essere raccordata con il precedente comma 7, norma che
attribuisce alla Corte dei conti la funzione di verificare
il rispetto degli equilibri di bilancio, il perseguimento
degli obiettivi posti da leggi statali e regionali di
principio e di programma, la sana gestione finanziaria degli
enti locali.
Il raccordo tra le due disposizioni opera nel senso che il
comma 8 prevede forme di collaborazione ulteriori rispetto a
quelle del precedente comma rese esplicite, in particolare,
con l’attribuzione agli enti della facoltà di chiedere
pareri in materia di contabilità pubblica.
Sull’esatta individuazione di tale locuzione e, dunque,
sull’ambito di estensione della funzione consultiva
intestata alle Sezioni di regionali di controllo della Corte
dei conti, che non può essere intesa quale una funzione di
carattere generale, sono intervenute sia le Sezioni riunite
sia la Sezione delle autonomie con pronunce di orientamento
generale, rispettivamente, ai sensi dell’articolo 17, comma
31, d.l. n. 78/2009 e dell’articolo 6, comma 4, d.l. n.
174/2012.
Con deliberazione 17.11.2010, n. 54, le Sezioni riunite
hanno chiarito che la nozione di contabilità pubblica
comprende, oltre alle questioni tradizionalmente ad essa
riconducibili (sistema di principi e norme che regolano
l’attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli
enti pubblici), anche i “quesiti che risultino connessi
alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche nel quadro
di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti
da principi di coordinamento della finanza pubblica (….),
contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di ripercuotersi
direttamente sulla sana gestione finanziaria dell’Ente e sui
pertinenti equilibri di bilancio”.
Di recente, la Sezione delle autonomie, con la deliberazione
n. 3/2014/SEZAUT, ha operato ulteriori ed importanti
precisazioni rilevando come, pur costituendo la materia
della contabilità pubblica una categoria concettuale
estremamente ampia, i criteri utilizzabili per valutare
oggettivamente ammissibile una richiesta di parere possono
essere, oltre “all’eventuale riflesso finanziario di un
atto sul bilancio dell’ente” (criterio in sé riduttivo ed
insufficiente), anche l’attinenza del quesito proposto ad
“una competenza tipica della Corte dei conti in sede di
controllo sulle autonomie territoriali”.
E’ stato, altresì, ribadito come “materie estranee, nel
loro nucleo originario alla contabilità pubblica –in una
visione dinamica dell’accezione che sposta l’angolo visuale
dal tradizionale contesto della gestione del bilancio a
quello inerente ai relativi equilibri– possono ritenersi ad
essa riconducibili, per effetto della particolare
considerazione riservata dal Legislatore, nell’ambito della
funzione di coordinamento della finanza pubblica”: solo
in tale particolare evenienza, una materia comunemente
afferente alla gestione amministrativa può venire in rilievo
sotto il profilo della contabilità pubblica.
Al contrario, la presenza di pronunce di organi
giurisdizionali di diversi ordini, la possibile interferenza
con funzioni requirenti e giurisdizionali delle sezioni
giurisdizionali della Corte dei conti o di altra
magistratura, nonché il rischio di un inserimento nei
processi decisionali degli enti territoriali, precludono
alle sezioni regionali di controllo la possibilità di
pronunciarsi nel merito.
1.2.2 Sulla base di quanto evidenziato, la richiesta di
parere dev’essere giudicata inammissibile sul piano
oggettivo, in quanto la materia de qua esula dal
concetto di contabilità pubblica come sopra delineato. Si
tratta di una fattispecie in cui i profili contabili non
sono preminenti rispetto ad altre problematiche di ordine
giuridico, che più propriamente devono essere risolte in
diversa sede. Infatti, non si rinvengono i caratteri di
specializzazione funzionale che caratterizzano la Corte dei
conti in sede consultiva e che giustificano la relativa
attribuzione da parte del legislatore.
La valutazione nel senso dell’inammissibilità della
richiesta, peraltro, è conforme al contenuto della delibera
della Sezione delle autonomie, n. 1/CONTR/11 del 13.01.2011, nonché a pronunce di altre sezioni regionali di controllo
(da ultimo, della Sezione regionale di controllo per la
Toscana, n. 162/2015/PAR, dell’08.06.2015).
Dalle considerazioni che precedono, consegue che
il quesito deve essere considerato
inammissibile; pertanto, il Collegio non può
esaminarlo nel merito
(Corte dei Conti, Sez. controllo Emilia Romagna,
parere 16.09.2015 n. 129). |
PUBBLICO IMPIEGO: Sulla
questione del rimborso a propri dipendenti della
quota di iscrizione ad albi professionali.
Il quesito posto dal comune
deve ritenersi inammissibile, in quanto i dubbi proposti non
afferiscono alla materia della contabilità pubblica, come
delimitata dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti, al
cui principio di diritto la scrivente Sezione regionale deve
conformarsi in aderenza al dettato normativo.
---------------
Il Sindaco del Comune di Buccinasco (MI), con nota
del 04.06.2015, ha formulato una richiesta di parere
avente ad oggetto il rimborso a propri dipendenti della
quota di iscrizione ad albi professionali. Il Comune,
infatti, aderendo agli orientamenti espressi da diverse
Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, non ha
riconosciuto a propri dipendenti (architetti, ingegneri e
assistenti sociali) il ridetto rimborso.
A seguito della recente sentenza della Corte di Cassazione
n. 7776 del 16.04.2015, un dipendente, funzionario tecnico,
iscritto all'albo degli architetti della Provincia di
Milano, ha chiesto al Comune il rimborso della tassa di
iscrizione al predetto albo, in relazione a tutto il periodo
2010-2015.
Esposta tale premessa, il Sindaco chiede se l'Ente sia
tenuto ad accogliere la summenzionata richiesta di rimborso
formulata dal dipendente.
Chiede, altresì, se il rimborso della tassa di iscrizione
all'albo professionale sia dovuto anche nel caso in cui il
dipendente istante non sia stato più adibito allo
svolgimento di attività di progettazione e di direzione
lavori per conto dell’ente locale.
...
La funzione consultiva delle Sezioni regionali è inserita
nel quadro delle competenze che la legge n. 131 del 2003,
recante adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla
legge costituzionale 18.10.2001, n. 3, ha attribuito
alla Corte dei conti.
In relazione allo specifico quesito formulato dal Sindaco
del Comune di Buccinasco (MI), il primo punto da esaminare
concerne la verifica in ordine alla circostanza se la
richiesta rientri nell’ambito delle funzioni attribuite alle
Sezioni regionali della Corte dei conti dall’art. 7, comma
8, della legge 06.06.2003, n. 131, norma in forza della
quale Regioni, Province e Comuni possono chiedere a dette
Sezioni pareri in materia di contabilità pubblica, nonché
ulteriori forme di collaborazione, ai fini della regolare
gestione finanziaria e dell’efficienza ed efficacia
dell’azione amministrativa.
I pareri e le altre forme di collaborazione si inseriscono
nei procedimenti amministrativi degli enti territoriali
consentendo, nelle tematiche in relazione alle quali la
collaborazione viene esercitata, scelte adeguate e ponderate
nello svolgimento dei poteri che appartengono agli
amministratori pubblici, restando peraltro esclusa qualsiasi
forma di cogestione o co-amministrazione con l’organo di
controllo esterno (si rinvia, per tutte, alla delibera della
Sezione dell’11.02.2009, n. 36).
Infatti, deve essere messo in luce che
il parere della
Sezione attiene a profili di carattere generale anche se,
ovviamente, la richiesta proveniente dall'ente pubblico è
motivata, generalmente, dalla necessità di assumere
specifiche decisioni in relazione ad una particolare
situazione. L'esame e l'analisi svolta nel parere è limitata
ad individuare l'interpretazione di disposizioni di legge e
di principi generali dell'ordinamento in relazione alla
materia prospettata dal richiedente, spettando, ovviamente,
a quest'ultimo la decisione in ordine alle modalità
applicative in relazione alla situazione che ha originato la
domanda.
Con specifico riferimento all’ambito di legittimazione
soggettiva per l'attivazione di questa particolare forma di
collaborazione, è ormai consolidato l'orientamento che vede,
nel caso del comune, il Sindaco quale organo
istituzionalmente legittimato a richiedere il parere, in
quanto riveste il ruolo di rappresentante dell’Ente.
Il presente presupposto soggettivo sussiste nel quesito
richiesto dal Sindaco del Comune di Buccinasco, con nota del
04.06.2015.
Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo, occorre
rilevare come la disposizione, contenuta nel comma 8
dell’art. 7 della legge 131, deve essere raccordata con il
precedente comma 7, norma che attribuisce alla Corte dei
conti la funzione di verificare il rispetto degli equilibri
di bilancio, il perseguimento degli obiettivi posti da leggi
statali e regionali di principio e di programma, la sana
gestione finanziaria degli enti locali. Lo svolgimento della
funzione è qualificato dallo stesso legislatore come una
forma di controllo collaborativo.
Il raccordo tra le due disposizioni opera nel senso che il
comma 8 prevede forme di collaborazione ulteriori rispetto a
quelle del precedente comma, rese esplicite in particolare
con l’attribuzione agli enti della facoltà di chiedere
pareri in materia di contabilità pubblica.
Appare conseguentemente chiaro che
le Sezioni regionali
della Corte dei conti non svolgono una funzione consultiva a
carattere generale in favore degli enti locali, ma che,
anzi, le attribuzioni consultive si connotano sulle funzioni
sostanziali di controllo collaborativo ad esse conferite
dalla legislazione positiva.
La Sezione delle Autonomie, nell’adunanza del 27.04.2004, ha
fissato principi e modalità per l’esercizio dell’attività
consultiva, modificati ed integrati con le successive
delibere n. 5/AUT/2006 e n. 9/SEZAUT/2009. Si è precisato
che
la funzione consultiva non può intendersi come
consulenza generale agli enti, ma ristretta esclusivamente
alla materia della contabilità pubblica, quindi ai bilanci
pubblici, alle norme e principi che disciplinano la gestione
finanziaria e del patrimonio o comunque a temi di carattere
generale nella materia contabile.
In seguito, le Sezioni riunite della Corte dei conti, con
pronuncia di coordinamento, emanata ai sensi dell’art. 17,
comma 31, del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, hanno delineato
una
nozione di contabilità pubblica incentrata sul “sistema
di principi e di norme che regolano l’attività finanziaria e
patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici”, da
intendersi in senso dinamico anche in relazione alle materie
che incidono sulla gestione del bilancio e sui suoi
equilibri (Delibera n. 54 del 17.11.2010).
Il limite della
funzione consultiva, come sopra delineato, fa escludere
comunque qualsiasi possibilità di intervento della Corte dei
conti nella concreta attività gestionale o nei casi di
interferenza, in concreto, con competenze di altri organi
giurisdizionali.
Tanto premesso,
il quesito posto dal comune di Buccinasco
deve ritenersi inammissibile, in quanto i dubbi proposti non
afferiscono alla materia della contabilità pubblica, come
delimitata dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti, al
cui principio di diritto la scrivente Sezione regionale deve
conformarsi in aderenza al dettato normativo.
Infatti, oltre ai criteri generali esposti nella
deliberazione n. 54/2010 sopra richiamata, le stesse Sezioni
Riunite della Corte dei conti sono intervenute sulla
questione specifica proposta dal Comune di Buccinasco con la
deliberazione n. 1/CONTR/2011 del 13.01.2011, sempre assunta
in funzione nomofilattica ai sensi della normativa prima
esposta.
Con deliberazione n. 722/PAR del 26.10.2010, la Sezione
regionale di controllo per le Marche aveva deferito una
questione di massima tesa a conoscere se rientrasse nel
concetto di contabilità pubblica di cui all’art. 7, comma 8,
della legge 05.06.2003, n. 131, e quindi se fosse
ammissibile, la richiesta di parere concernente il rimborso
delle spese per l’iscrizione all’albo degli avvocati.
Le Sezioni Riunite hanno ritenuto che solo indirettamente la
questione potrebbe ricondursi alla materia della “contabilità
pubblica”, presupponendo la risoluzione di una questione
di stretta interpretazione normativa, che esorbita, per le
ragioni sopra dette, dal perimetro che delinea l’ambito
della competenza consultiva della Sezione.
P.Q.M.
dichiara non ammissibile l’istanza di
parere (Corte dei
Conti, Sez. controllo Lombardia,
parere 11.09.2015 n. 274). |
PUBBLICO IMPIEGO:
Costi degli Ordini e dei Collegi a carico del
datore di lavoro?
(CGIL-FP di Bergamo,
nota 30.07.2015). |
PUBBLICO IMPIEGO:
Oggetto: Dipendenti pubblici iscritti agli albi -
Contributo annuale iscrizione a carico della P.A. -
Chiarimenti (Consiglio Nazionale degli Architetti
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori,
circolare 23.07.2015 n. 98). |
PUBBLICO IMPIEGO: Sulla
questione circa la rimborsabilità, a carico
dell’amministrazione comunale, delle spese relative
al contributo di iscrizione all’albo professionale
del dipendente professionista, la richiesta va
dichiara inammissibile poiché “la questione prospettata
–concernente l’individuazione del soggetto (avvocato o
amministrazione locale) sul quale dovrebbero gravare le
spese per l’iscrizione all’albo degli avvocati (art. 3 del
r.d.l. 27.11.1933, n. 1578)– solo indirettamente potrebbe
ricondursi alla materia della contabilità pubblica,
presupponendo la risoluzione di una questione di stretta
interpretazione normativa, che esorbita (…) dal perimetro
che delinea l’ambito della competenza consultiva della
Sezione”.
---------------
La questione proposta dal Comune di Massa e Cozzile
concerne la rimborsabilità, a carico dell’amministrazione
comunale, delle spese relative al contributo di iscrizione
all’albo professionale del dipendente professionista.
L’ente evidenzia, nella richiesta, un contrasto
interpretativo tra questa Sezione (parere
22.04.2008 n. 11),
sfavorevole ad un’imputazione all’ente pubblico della spesa
di cui si discute, e una recente sentenza della Cass., Sez.
lavoro, n. 7776/2015, che impone all’ente pubblico il
pagamento degli oneri di iscrizione agli albi professionali.
...
Il punto va risolto facendo riferimento alla
deliberazione
13.01.2011 n. 1
delle Sezioni Riunite -in sede di controllo- della Corte dei
Conti che, pronunciandosi su questione di massima in
ordine ad un quesito analogo a quello sottoposto all’odierno
esame, ha affermato: “la questione prospettata
–concernente l’individuazione del soggetto (avvocato o
amministrazione locale) sul quale dovrebbero gravare le
spese per l’iscrizione all’albo degli avvocati (art. 3 del
r.d.l. 27.11.1933, n. 1578)– solo indirettamente potrebbe
ricondursi alla materia della contabilità pubblica,
presupponendo la risoluzione di una questione di stretta
interpretazione normativa, che esorbita (…) dal perimetro
che delinea l’ambito della competenza consultiva della
Sezione”.
Ne è conseguita una pronuncia di inammissibilità oggettiva
che, pur riferita alla sola rimborsabilità dell’iscrizione
all’albo del dipendente avvocato, esprime un principio di
diritto valevole per tutte le fattispecie analoghe.
A tale principio si è già successivamente uniformata questa
Sezione con
parere 26.05.2011 n. 98, (così superando il
proprio precedente
parere 22.04.2008 n. 11,
richiamata dal richiedente, che pronunciava invece nel
merito, avendo risolto positivamente la questione
preliminare dell’ammissibilità), nonché altre Sezioni
regionali di controllo, tra cui Puglia (delib. nn. 14/2013 e
91/2012), Veneto (delib. n. 181/2013) e Lombardia (parere
23.10.2012 n. 442 e
parere 12.01.2012 n. 2).
La Sezione conclude pertanto nel senso della inammissibilità
della richiesta in esame (Corte dei Conti, Sez. controllo
Toscana,
parere 08.06.2015 n. 162). |
PUBBLICO IMPIEGO:
OGGETTO: Dipendenti pubblici iscritti agli albi -
Contributo annuale iscrizione a carico della P.A. (Consiglio
Nazionale degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori,
circolare 22.04.2015 n. 49).
---------------
Riferimenti menzionati:
- Corte di Cassazione, Sez. lavoro,
sentenza 16.04.2015 n. 7776
- Consiglio di Stato, Sez. I, parere
parere 15.03.2011 n. 1081 |
PUBBLICO IMPIEGO: Dipendenti iscritti in albi. La tassa la paga la p.a.. Sentenza della sezione lavoro della Corte di cassazione.
Avvocato rimborsato. È l'amministrazione che deve pagare al
dipendente inserito nel ruolo professionale legale la tassa
annuale di iscrizione all'elenco speciale annesso all'albo
forense per l'esercizio della professione nell'interesse
esclusivo dell'ente datore. E ciò perché opera lo schema ex
articolo 1719 c.c.: il mandante deve tenere il mandatario
indenne da tutte le diminuzioni patrimoniali che
scaturiscono dall'incarico svolto. Se dunque il lavoratore
ha anticipato di tasca propria, deve essere reintegrato
dell'esborso perché il pagamento della quota all'Ordine non
può ritenersi coperto dall'indennità di toga né inerente ai
rimborsi spese.
È quanto emerge dalla
sentenza
16.04.2015 n. 7776 della Sez. lavoro della
Corte di Cassazione.
Decisiva l'esclusiva
Niente da fare per l'Inps: dovrà rassegnarsi a restituire
all'ex dipendente tutte le tasse versate dal lavoratore
quando era impiegato all'ufficio legale dell'istituto. La
Suprema corte dà seguito al parere pronunciato dal Consiglio
di stato nell'affare 678/2010: non convince
l'interpretazione della Corte dei conti secondo cui la tassa
dovrebbe ritenersi «strettamente personale» perché
legata all'integrazione del requisito professionale previsto
per svolgere il rapporto con l'ente.
Decisiva è invece l'esclusività del rapporto che lega
l'avvocato all'amministrazione: l'opera professionale
risulta garantita nell'ambito della subordinazione, la tassa
annuale da pagare all'Ordine rientra fra i costi per lo
svolgimento dell'attività e deve dunque gravare sull'ente
datore, che è l'unico beneficiario delle prestazioni.
L'amministrazione deve rimborsare perché la quota annuale
per l'iscrizione all'elenco speciale dell'albo non può
ritenersi riconducibile alla retribuzione e ha un regime
tributario incompatibile con le spese sostenute
nell'interesse della persona, come quelle affrontate per gli
studi universitari e per l'acquisizione dell'abilitazione
professionale.
L'analogia con il contratto di mandato, poi, è rilevata
laddove nel lavoro dipendente si configura l'assunzione a
compiere l'attività per conto e nell'interesse altrui: così
è il datore che deve fornire i mezzi necessari al dipendente
come il mandante al mandatario
(articolo ItaliaOggi del 17.04.2015
- tratto da www.centrostudicni.it). |
PUBBLICO IMPIEGO: Il
pagamento della tassa annuale di iscrizione
all'Elenco speciale annesso all'Albo degli avvocati,
per l'esercizio della professione forense
nell'interesse esclusivo dell'Ente datore di lavoro,
rientra tra i costi per lo svolgimento di detta
attività, che, in via normale, devono gravare
sull'Ente stesso.
Quindi, se tale pagamento viene anticipato
dall'avvocato-dipendente deve essere rimborsato
dall'Ente medesimo, in base al principio generale
applicabile anche nell'esecuzione del contratto di
mandato, ai sensi dell'art. 1719 cod. civ. secondo
cui il mandante è obbligato a tenere indenne il
mandatario da ogni diminuzione patrimoniale che
questi abbia subito in conseguenza dell'incarico,
fornendogli i mezzi patrimoniali necessari.
5.- Lo stesso difetto di impostazione si rinviene
anche con riguardo al primo e al terzo motivo di
ricorso, essendo le censure con essi proposte
incentrate su argomenti già spesi nel giudizio di
appello ed espressamente ritenuti infondati dalla
Corte, senza invece lambire le ragioni su cui si
basa la sentenza impugnata e, in particolare, senza
contestare il riferimento, in essa contenuto, alla
disciplina del mandato.
6.- A tale ultimo riguardo deve essere, peraltro,
precisato che la questione che ha dato origine alla
presente controversia, è stata a lungo dibattuta,
anche con riguardo agli avvocati dipendenti di Enti
locali, dinanzi alla Corte dei Conti (specialmente
in sede di controllo) e al Giudice amministrativo.
Tale questione ha finalmente trovato una soluzione
definitiva —recepita anche dalla contrattazione
collettiva— dopo che il Consiglio di Stato, con
parere reso il 15.03.2011 nell'affare n. 678/2010
(di molto antecedente il presente ricorso) ha
affermato che, quando sussista il vincolo di
esclusività, l'iscrizione all'Albo è funzionale allo
svolgimento di un'attività professionale svolta
nell'ambito di una prestazione di lavoro dipendente,
pertanto la relativa tassa rientra tra i costi per
lo svolgimento di detta attività, che dovrebbero, in
via normale, al di fuori dei casi in cui è permesso
svolgere altre attività lavorative, gravare
sull'Ente che beneficia in via esclusiva dei
risultati di detta attività.
Il Consiglio di Stato, per giungere a tale
soluzione, ha fatto espresso riferimento
all'indirizzo espresso da questa Corte nella
sentenza 20.02.2007 n. 3928 —che viene contestata
dall'attuale ricorrente— ricordando che, in tale
sentenza è stato affermato che il pagamento della
quota annuale di iscrizione all'Elenco speciale
annesso all'Albo degli avvocati per l'esercizio
della professione forense nell'interesse esclusivo
del datore di lavoro è rimborsabile dal datore di
lavoro, non rientrando né nella disciplina positiva
dell'indennità di toga (art. 14, comma 17, d.P.R. n.
43 del 1990) a carattere retributivo, con funzione
non restitutoria e un regime tributario
incompatibile con il rimborso spese, né attenendo a
spese nell'interesse della persona, quali quelle
sostenute per gli studi universitari e per
l'acquisizione dell'abilitazione alla professione
forense.
D'altra parte, il Consiglio di Stato ha
espressamente affermato di non condividere la le
decisioni prese dalla Corte dei conti in sede di
controllo, nelle quali è stato qualificato l'obbligo
di corresponsione della tassa per l'iscrizione come
strettamente personale, essendo legato
all'integrazione del requisito professionale
necessario per svolgere il rapporto con l'ente
pubblico, mentre a tale giurisprudenza fa
espressamente riferimento l'attuale ricorrente.
È stato anche precisato che nel lavoro dipendente si
riscontra l'assunzione, analoga a quella che
sussiste nel mandato, a compiere un'attività per
conto e nell'interesse altrui, pertanto la soluzione
adottata risponde ad un principio generale
ravvisabile anche nell'esecuzione del contratto di
mandato, ai sensi dell'art. 1719 cod. civ. secondo
cui il mandante è obbligato a tenere indenne il
mandatario da ogni diminuzione patrimoniale che
questi abbia subito in conseguenza dell'incarico,
fornendogli i mezzi patrimoniali necessari.
7.- Ne consegue che, anche tenendo conto di tale
evoluzione del quadro giurisprudenziale, la sentenza
impugnata va esente da qualsiasi censura,
trattandosi di una pronuncia che, con congrua e
logica motivazione, muovendo dalla condivisione di
quanto affermato da Cass.
sentenza 20.02.2007 n. 3928, è
pervenuta ad affermare la sussistenza del diritto al
rimborso in oggetto facendo riferimento alle norme
relative all'esecuzione del contratto di mandato (e,
in particolare, all'art. 1719 cod. civ.),
analogamente a quanto stabilito, quasi
contemporaneamente, dal Consiglio di Stato, nel
suindicato parere.
IV — Conclusioni
8.- In sintesi, il ricorso deve essere respinto. Le
spese del presente giudizio di cassazione —liquidate
nella misura indicata in dispositivo— seguono la
soccombenza.
9.- Ai sensi dell'art. 384, primo comma, cod. proc.
civ. si ritiene opportuno enunciare il seguente
principio di diritto: "Il
pagamento della tassa annuale di iscrizione
all'Elenco speciale annesso all'Albo degli avvocati,
per l'esercizio della professione forense
nell'interesse esclusivo dell'Ente datore di lavoro,
rientra tra i costi per lo svolgimento di detta
attività, che, in via normale, devono gravare
sull'Ente stesso. Quindi, se tale pagamento viene
anticipato dall'avvocato-dipendente deve essere
rimborsato dall'Ente medesimo, in base al principio
generale applicabile anche nell'esecuzione del
contratto di mandato, ai sensi dell'art. 1719 cod.
civ. secondo cui il mandante è obbligato a tenere
indenne il mandatario da ogni diminuzione
patrimoniale che questi abbia subito in conseguenza
dell'incarico, fornendogli i mezzi patrimoniali
necessari"
(Corte di
Cassazione, Sez. lavoro,
sentenza 16.04.2015 n. 7776).
---------------
Dello stesso tenore si legga anche Corte di
Cassazione, Sez. lavoro,
sentenza 03.04.2015 n. 6878. |
anno 2014 |
|
PUBBLICO IMPIEGO:
Spetta al comune il
pagamento della quota annuale di iscrizione
nell’elenco speciale annesso all'albo degli avvocati per
l’esercizio della professione forense nell'interesse del
datore di lavoro.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
proposto dall’avvocato Lu.So., contro il Comune di Bitonto, avverso la richiesta di pagamento della quota
annuale di iscrizione nell’elenco speciale annesso all'albo
degli avvocati per l’esercizio della professione forense
nell'interesse del datore di lavoro;
...
Il ricorso deve essere accolto.
Analoga questione è stata oggetto del parere di questa
Sezione n. 678/2010, le cui motivazioni di accoglimento,
essendo strettamente attinenti ai motivi proposti con il
presente ricorso, possono qui richiamarsi: “Ritiene la
Sezione di non condividere la giurisprudenza contabile che
ha qualificato l’obbligo di corresponsione della tassa per
l’iscrizione come strettamente personale, essendo legato
all’integrazione del requisito professionale necessario per
svolgere il rapporto con l’ente pubblico (ex plurimis: Corte
Conti, sez. controllo Toscana, n. 11 del 2008; Corte Conti,
sez. controllo Puglia, n. 29 del 2008; Corte Conti, sez.
controllo Veneto, n. 128 del 2008).
Secondo tale orientamento a nulla rileva l’esclusività del
rapporto di lavoro dipendente dell’avvocato comunale, non
potendosi, in difetto di un’espressa previsione di legge o
contrattuale, accollare al comune oneri finanziari che
spettano, per loro natura, al dipendente essendo il
presupposto per la valida assunzione.
La Sezione, in difformità dall’orientamento della
giurisprudenza contabile sopra richiamata, ritiene
irragionevole e viziata da eccesso di potere la decisione
impugnata.
Con essa l’amministrazione ha ignorato la circostanza
fattuale secondo la quale, dopo l’assunzione, il rapporto si
configura come un rapporto di durata nel quale la
prestazione professionale del componente dell’avvocatura
civica è resa continuativamente, anno dopo anno,
nell’interesse dell’ente di appartenenza in via esclusiva,
dovendo gli interessati, per patrocinare innanzi le varie
Autorità giudiziarie, essere iscritti al relativo Ordine
professionale.
Pertanto, l’iscrizione è funzionale allo svolgimento di
un’attività professionale svolta quando sussista il vincolo
di esclusività, nell’ambito di una prestazione di lavoro
dipendente.
Ne consegue che i costi per lo svolgimento di detta attività
dovrebbero, in via normale, al di fuori dei casi in cui è
permesso svolgere altre attività lavorative, gravare
sull’amministrazione che beneficia in via esclusiva dei
risultati di detta attività.
Ciò risponde ad un principio generale ravvisabile anche
nell’esecuzione del contratto di mandato, ai sensi dell’art.
1719 cod. civ. secondo cui il mandante è obbligato a tenere
indenne il mandatario da ogni diminuzione patrimoniale che
questi abbia subito in conseguenza dell’incarico,
fornendogli i mezzi patrimoniali necessari.
Nel lavoro dipendente si riscontra comunque l’assunzione,
analoga a quella che sussiste nel mandato, a compiere
un’attività per conto e nell’interesse altrui.
In senso analogo a quello ritenuto dalla Sezione è la
giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo la quale
il pagamento della quota annuale di iscrizione all'elenco
speciale annesso all'albo degli avvocati per l'esercizio
della professione forense nell'interesse esclusivo del
datore di lavoro è rimborsabile dal datore di lavoro, non
rientrando né nella disciplina positiva dell'indennità di
toga (art. 14, comma 17, d.P.R. n. 43 del 1990) a carattere
retributivo, con funzione non restitutoria e un regime
tributario incompatibile con il rimborso spese, né attenendo
a spese nell'interesse della persona, quali quelle sostenute
per gli studi universitari e per l'acquisizione
dell'abilitazione alla professione forense (principio
affermato in controversia proposta da un avvocato dipendente
dell'Inail, ruolo legale; Cassazione civile, sez. lav.,
sentenza 20.02.2007 n. 3928).
Non va poi dimenticato che l’Avvocatura dello Stato fruisce
di un’apposita previsione che consente di patrocinare
all’avvocato dell’erario anche in assenza dell’iscrizione
all’Ordine; circostanza che depone nel senso che l’onere
dell’iscrizione non debba, quando l’iscrizione sia
necessaria, sia pure solo limitatamente all’albo speciale,
gravare sul professionista dipendente dell’Avvocatura civica"
(Consiglio di Stato, Sez. I,
parere 26.11.2014 n. 3673 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
INCARICHI PROGETTUALI - PUBBLICO IMPIEGO:
Progettazione interna. Oneri per l'iscrizione del dipendente
all'albo/collegio e per l'aggiornamento professionale.
Ai sensi dell'art. 90, c. 4, del D.Lgs. 163/2006, per
provvedere alla progettazione di opere e lavori pubblici, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni devono essere
'abilitati all'esercizio della professione' (fatta salva
l'ipotesi disciplinata dall'art. 253, comma 16, dello stesso
decreto), senza che sia necessaria l'iscrizione all'albo o
al collegio professionale.
Il Comune, atteso che l'art. 90 del decreto legislativo
12.04.2006, n. 163
[1],
prevede che le prestazioni concernenti la redazione dei
progetti per la realizzazione di opere e di lavori pubblici
sono espletate, in via prioritaria, dagli uffici tecnici
delle stazioni appaltanti (comma 1, lett. a)
[2])
e che, in tale ipotesi
[3],
i progetti medesimi sono firmati da dipendenti delle
amministrazioni «abilitati all'esercizio della
professione» (comma 4, primo periodo
[4])
[5],
afferma che parrebbe potersi dedurre che, per svolgere il
predetto incarico, il dipendente pubblico 'debba essere
annualmente in regola con il pagamento dell'iscrizione
all'albo/collegio di appartenenza'.
Anzitutto, appare necessario rilevare che la richiamata
previsione del Codice dei contratti pubblici, ai sensi della
quale i progetti redatti all'interno delle pubbliche
amministrazioni sono firmati da dipendenti 'abilitati
all'esercizio della professione', ripropone la norma già
contenuta nell'art. 17, comma 2, primo periodo
[6],
della legge 11.02.1994, n. 109, come sostituito dall'art. 6,
comma 2, della legge 18.11.1998, n. 415.
La Corte dei conti -Sezione del controllo per la Regione
Sardegna
[7],
chiamata ad esprimersi sulla legittimità dell'assunzione, a
carico del bilancio comunale, della tassa annuale di
iscrizione all'albo professionale di un dipendente a tempo
indeterminato, osserva che occorre, preliminarmente,
stabilire se la predetta iscrizione costituisca requisito
per lo svolgimento dell'attività lavorativa.
Il Giudice contabile afferma che «Così non è più nella
materia dei lavori pubblici, in quanto la disciplina di cui
all'articolo 17 della legge 109 del 1994 è stata modificata
dalla legge n. 415 del 1998 nel senso che non è richiesta
l'iscrizione all'albo professionale per i dipendenti
pubblici che firmino i progetti, ma è sufficiente il
possesso dell'abilitazione professionale».
Su analoga questione, la Corte dei conti -Sezione regionale
di controllo per le Marche
[8],
precisa che «occorre tener conto che l'abilitazione
-intesa quale accertamento dei requisiti
tecnico-professionali- si distingue dall'iscrizione all'albo
professionale e risulta esserne presupposto».
«La vigente disciplina» -prosegue il Collegio- «accoglie
pienamente questo principio, distinguendo la redazione di
progetti da parte dei dipendenti abilitati all'esercizio
della professione (senza necessità di iscrizione all'albo:
art. 90 quarto comma d.lgs. 163/2006) dalla redazione di
progetti da parte di professionisti esterni iscritti negli
appositi albi (art. 90 settimo comma d.lgs. 163/2006)».
[9]
Anche l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture (Avcp)
[10]
rileva che l'art. 90 del Codice dei contratti pubblici,
nell'individuare i soggetti deputati ad espletare le
prestazioni relative alla progettazione preliminare,
definitiva ed esecutiva, nonché alla direzione dei lavori e
agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo, distingue
tra progettazione interna ed esterna, prevedendo che i
progetti redatti dai soggetti interni all'amministrazione
sono firmati da dipendenti abilitati all'esercizio della
professione.
L'Avcp ricorda che la disposizione ricalca quella
introdotta, nella normativa previgente, con un intervento
normativo del 1998, epoca alla quale risale la scelta del
legislatore di distinguere i requisiti richiesti ai soggetti
cui affidare la progettazione interna ed esterna, «esonerando
i dipendenti delle amministrazioni dall'obbligo di
iscrizione all'albo professionale».
L'Avcp richiama, poi, la rilevante osservazione svolta
dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici
[11],
secondo la quale «La circostanza che le prestazioni
relative alla progettazione attengono ad un'attività umana
prettamente intellettiva e di contenuto corrispondente a
quello proprio di una professione liberale, individualmente
esercitata, non è idonea a far ritenere che, nel nostro
ordinamento, i tecnici appartenenti ad ufficio pubblico
svolgano un'attività di libera professione in quanto autori
delle medesime elaborazioni intellettive proprie delle
professioni liberali. Quel che, invece, è vero, è che
l'attività di progettazione svolta da funzionari pubblici è
attività professionalmente qualificata, ma non di libera
professione».
Si ritiene utile segnalare che -nel medesimo atto- la
predetta Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici
chiarisce, inoltre, che «Questa qualificazione
professionale è garantita dalla legge quadro col prevedere
che gli addetti ai competenti uffici (art. 17, comma 2),
oltre alla garanzia data dalla selezione per l'accesso
all'impiego, debbano possedere per poter firmare il progetto
l'abilitazione all'esercizio della professione, ovvero, per
i tecnici diplomati, il pregresso esercizio di analoghi
incarichi, ritenuto equipollente. È significativo che in
tali sensi si sia modificato il testo originario della
norma, come introdotta dalla legge n. 216/1995 [...] e che
prevedeva anche la necessità di iscrizione al competente
albo professionale, in quanto tale modifica sta a comprovare
il carattere non decisivo, ai fini dell'oggettiva
affidabilità della prestazione, di detta iscrizione».
---------------
[1] «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE
e 2004/18/CE».
[2] «1. Le prestazioni relative alla progettazione
preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla
direzione dei lavori e agli incarichi di supporto
tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del
procedimento e del dirigente competente alla formazione del
programma triennale dei lavori pubblici sono espletate:
a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
[...]».
[3] Nonché quando le prestazioni di cui trattasi sono
espletate:
- dagli uffici consortili di progettazione e di direzione
dei lavori costituiti dai comuni, dai rispettivi consorzi ed
unioni, dalle comunità montane, dalle aziende per i servizi
sanitari, dai consorzi, dagli enti di industrializzazione e
dagli enti di bonifica [lett. b)];
- dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni, di cui
le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge
(lett. c)).
[4] «4. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1,
lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle
amministrazioni abilitati all'esercizio della professione.
[...]».
[5] Disposizioni analoghe sono contenute nell'art. 9, commi
1 e 2, della legge regionale 31.05.2002, n. 14, i quali
prevedono che: «1. Le prestazioni finalizzate alla
realizzazione di lavori pubblici e in particolare quelle
relative alla progettazione preliminare, definitiva ed
esecutiva, nonché alla direzione dei lavori sono espletate:
a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
[...].
2. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1,
lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti in possesso
del titolo di abilitazione o equipollente ai sensi della
normativa vigente in materia.».
[6] «2. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1,
lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle
amministrazioni abilitati all'esercizio della professione.
[...]».
[7] Parere n. 1/2007 del 19.01.2007.
[8] Deliberazione n. 9/2008/Par. del 03.06.2008, che
richiama il già citato parere della Sezione regionale di
controllo per la Sardegna n. 1/2007 e quello della Sezione
regionale di controllo per la Toscana, reso con
deliberazione n. 11P/2008 del 22.04.2008.
[9] La Corte dei conti rammenta, per completezza, che l'art.
253, comma 16, del D.Lgs. 163/2006 (il cui contenuto è
sostanzialmente identico a quello recato dall'art. 17, comma
2, secondo periodo, della L. 109/1994, come sostituito
dall'art. 6, comma 2, della L. 415/1998 ed integrato dalla
previsione introdotta dal comma 9 dello stesso art. 6)
consente, a certe condizioni, lo svolgimento di attività
tecnico-professionale a personale dipendente munito di
titolo di studio, ma non abilitato.
Il testo della disposizione è il seguente: «16. I tecnici
diplomati che siano in servizio presso l'amministrazione
aggiudicatrice alla data di entrata in vigore della legge
18.11.1998, n. 415, in assenza dell'abilitazione, possono
firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti
professionali, qualora siano in servizio presso
l'amministrazione aggiudicatrice ovvero abbiano ricoperto
analogo incarico presso un'altra amministrazione
aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino inquadrati
in un profilo professionale tecnico e abbiano svolto o
collaborato ad attività di progettazione.».
[10] Parere AG 6/2012 del 12.06.2012.
[11] Atto di regolazione 04.11.1999, n. 6
(17.02.2014 - link a
www.regione.fvg.it). |
anno 2012 |
|
PUBBLICO IMPIEGO: La richiesta di parere
(in merito all’ammissibilità o meno del pagamento,
da parte del Comune, della quota annuale di
iscrizione all’elenco speciale annesso all’albo
degli avvocati per il proprio dipendente incaricato
dell’avvocatura comunale) deve essere dichiarata
inammissibile in quanto la questione prospettata
solo indirettamente
potrebbe ricondursi alla materia della “contabilità
pubblica”, presupponendo la risoluzione di una questione di
stretta interpretazione normativa, che esorbita, per le
ragioni sopra dette, dal perimetro che delinea l’ambito
della competenza consultiva della Sezione.
---------------
Con la nota indicata in epigrafe il Sindaco del Comune di
Suzzara (MN) ha chiesto alla Sezione un parere in merito
all’ammissibilità o meno del pagamento, da parte del Comune,
della quota annuale di iscrizione all’elenco speciale
annesso all’albo degli avvocati per il proprio dipendente
incaricato dell’avvocatura comunale.
Nel formulare i predetto quesito, il Sindaco afferma che
l’ente ha preso visione del precedente parere su identica
questione già rilasciato da questa Sezione con deliberazione
n. 655/2009/PAR e chiede conferma di tale orientamento anche
a seguito di diverso avviso espresso da altri plessi
giurisdizionali (Consiglio di Stato e Tribunale di Potenza).
...
Con specifico riferimento alla richiesta oggetto della presente
pronuncia, la Sezione osserva che la stessa è inammissibile
sul piano oggettivo.
La questione risulta essere stata affrontata in più
occasioni dalla Corte dei conti, sia da parte delle Sezioni
regionali di controllo nell’esercizio della funzione
consultiva (Sez. Emilia-Romagna,
parere
28.04.2009 n. 10;
Sez. Toscana,
parere 22.04.2008 n. 11; Sez. Basilicata,
deliberazione 15.06.2007 n. 12; Sez. Piemonte,
parere 29.03.2007 n. 2; Sez. Sardegna,
parere 19.01.2007 n.
1), sia da parte
della Sezione Autonomie in sede di coordinamento (nota n.
6935/C21 del 07.06.2007).
Tali pronunce sono state univoche nell’escludere che della
spesa della quota d’iscrizione all’albo professionale del
dipendente possa essere gravato l’ente di appartenenza.
Questo Collegio, con il richiamato
parere
22.09.2009 n. 655, ha ritenuto in precedenza di condividere
tale orientamento ed ha concluso che, con riferimento
specifico al quesito posto, si dovesse ritenere esclusa per
l’ente locale la possibilità “di procedere, per i propri
dipendenti avvocati, al pagamento (o al rimborso) della
quota annuale d’iscrizione nell’elenco speciale annesso
all’albo degli avvocati, nonché delle tasse d’iscrizione
all’albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio
avanti alla Corte Suprema di Cassazione e alle altre
Giurisdizioni Superiori”.
Successivamente a tale pronuncia, con deliberazione
26.10.2010 n.
722/2010/PAR, la Sezione regionale di
controllo per le Marche, in occasione dell’esame di un
parere sulla medesima questione, ha sospeso la pronuncia e
ha rimesso gli atti al Presidente della Corte dei conti per
le determinazioni di competenza ai sensi dell’art. 17, comma
31, del decreto-legge 01.07.2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il quale,
a sua volta ha deferito alle Sezioni riunite una questione
di massima di particolare rilevanza del seguente tenore:
a) se rientri nel concetto di contabilità pubblica di cui
all’art. 7, comma 8, della legge 05.06.2003, n. 131 e
quindi se sia ammissibile la richiesta di parere concernente
il quesito relativo alle spese per l’iscrizione all’albo
degli avvocati (art. 3, r.d.l. 27.11.1933, n. 1578);
b) se rientri, ex art. 7, comma 8, della legge citata n. 131
del 2003, nella competenza della Sezione regionale di
controllo esprimere avviso in merito a quesiti riferiti a
casi concreti limitatamente ai profili di stretta
interpretazione normativa;
c) se, in caso di ammissibilità del quesito, le spese
relative all’iscrizione alla sezione speciale dell’albo
degli avvocati, finalizzate all’esclusivo patrocinio a
vantaggio dell’amministrazione, debbano essere poste a
carico del privato oppure, secondo quanto ritenuto dalla
Corte di cassazione (Cass. Lavoro
sentenza 20.02.2007 n. 3928), delle
amministrazioni locali.
Con deliberazione 13.01.2011 n. 1/CONTR/11 le
Sezioni Riunite della Corte dei conti hanno affermato al
riguardo che:
“La questione è agevolmente risolvibile alla luce della
recente pronuncia di queste stesse Sezioni riunite n. 54/CONTR/10
del 17.11.2010, che ha chiarito l’ambito oggettivo
delle pronunce di orientamento generale di competenza di
questa Corte relative al coordinamento della finanza
pubblica, laddove vengano prospettate, in sede di richiesta
di parere delle Sezioni regionali di controllo, questioni in
materia di contabilità pubblica".
Al riguardo, nella citata pronuncia, si è affermato che
l’espressione “in materia di contabilità pubblica” non può
comportare una estensione dell’attività consultiva “a tutti
i settori dell’azione amministrativa”, ma va delimitata ai
profili che “risultino connessi alle modalità di utilizzo
delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi
di contenimento della spesa sanciti dai principi di
coordinamento della finanza pubblica […] in grado di
ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria
dell’ente e sui pertinenti equilibri di bilancio”.
Sulla base di questa premessa affermata nella deliberazione
n. 54/CONTR/10 del 17.11.2010, che attiene alle
condizioni di ammissibilità dei quesiti –intervenuta
peraltro successivamente all’avvenuto deferimento della
questione da parte della Sezione di controllo remittente–,
deve ritenersi che la questione sia inammissibile per
carenza delle caratteristiche indicate nella citata
deliberazione, in quanto, come d’altro canto la stessa
Sezione riconosce (pag. 6), la questione prospettata
–concernente l’individuazione del soggetto (avvocato o
amministrazione locale) sul quale dovrebbero gravare le
spese per l’iscrizione all’albo degli avvocati (art. 3 del
r.d.l. 27.11.1933, n. 1578)– solo indirettamente
potrebbe ricondursi alla materia della “contabilità
pubblica”, presupponendo la risoluzione di una questione di
stretta interpretazione normativa, che esorbita, per le
ragioni sopra dette, dal perimetro che delinea l’ambito
della competenza consultiva della Sezione.
Se ne deve concludere che la questione sottoposta all’esame
di queste Sezioni riunite è inammissibile e, pertanto, gli
atti vanno restituiti alla Sezione di controllo remittente.
Pertanto, in osservanza al disposto dell’art. 17, comma 31,
secondo periodo, del decreto-legge 01.07.2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 03.08.2009, n.
102, a mente del quale “Tutte le sezioni regionali di
controllo si conformano alle pronunce di orientamento
generale adottate dalle Sezioni Riunite”, e recependo le
conclusioni della sopra riportata deliberazione SSRR n. 1/CONTR/11
del 13.01.2011, la richiesta di parere proveniente dal
Sindaco del Comune di Suzzara (MN) deve essere dichiarata
inammissibile (Corte dei Conti, Sez. controllo Lombardia,
parere 12.01.2012 n. 2). |
anno 2011 |
|
PUBBLICO IMPIEGO: Deve
ritenersi che la questione sia inammissibile (…) in quanto
la questione prospettata –concernente l’individuazione del
soggetto sul quale dovrebbero gravare le spese per
l’iscrizione all’albo– solo indirettamente potrebbe
ricondursi alla materia della contabilità pubblica,
presupponendo la risoluzione di una questione di stretta
interpretazione normativa, che esorbita, per le ragioni
sopra dette, dal perimetro che delinea l’ambito delle
competenze consultive della Sezione.
---------------
Il Consiglio delle autonomie locali ha inoltrato alla
Sezione, con nota in data 13.05.2011 prot. n. 8243/1.13.9,
una richiesta di parere formulata dal Sindaco del comune di
Campi Bisenzio, in cui l’ente chiede se sia legittimo
accogliere la domanda di alcuni dipendenti tesa ad ottenere
il rimborso della spesa sostenuta per l’iscrizione all’albo
professionale, nonché la domanda tesa ad ottenere il
rimborso della spesa sostenuta per ottenere il rilascio
della carta di qualificazione del conducente (CQC).
...
In merito alla richiesta di legittimità del rimborso di
quanto versato per l’iscrizione all’albo professionale,
questa (deliberazione n. 11/2008) ed altre sezioni (Emilia
Romagna 10/2009, Basilicata 14/2009, Campania 97/2010,
Lombardia 673/2010) si sono espresse con esiti diversi in
tema di ammissibilità oggettiva della domanda.
A dirimere la questione sono intervenute le Sezioni Riunite
della Corte dei conti, coinvolte con una richiesta di
pronunciarsi su questione di massima ai sensi dell’art. 17,
comma 31, della L. 102/2009, di conversione del D.L.
78/2009.
La
deliberazione
13.01.2011 n. 1,
in risposta ad un quesito proposto sulla medesima questione
oggetto del parere in argomento, recita <<l’espressione
“in materia di contabilità pubblica” non può comportare
un’estensione dell’attività consultiva a tutti i settori
dell’azione amministrativa, ma va delimitata ai profili che
risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse
pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento
della spesa sanciti dai principi di coordinamento della
finanza pubblica –espressione della potestà legislativa
concorrente di cui all’art. 117, comma 3, della
Costituzione– contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di
ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria
dell’Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio.
Sulla base di questa premessa (…), deve ritenersi che la
questione sia inammissibile (…) in quanto la questione
prospettata –concernente l’individuazione del soggetto sul
quale dovrebbero gravare le spese per l’iscrizione all’albo–
solo indirettamente potrebbe ricondursi alla materia della
contabilità pubblica, presupponendo la risoluzione di una
questione di stretta interpretazione normativa, che
esorbita, per le ragioni sopra dette, dal perimetro che
delinea l’ambito delle competenze consultive della Sezione>>.
Per le esposte ragioni, la richiesta deve ritenersi
inammissibile da un punto di vista oggettivo
(Corte dei Conti, Sez. controllo Toscana,
parere 26.05.2011 n. 98). |
anno 2009 |
|
PUBBLICO IMPIEGO: Si
deve ritenere esclusa la “possibilità per la
Provincia di procedere, per i propri dipendenti
avvocati, al pagamento (o al rimborso) della quota
annuale d’iscrizione nell’elenco speciale annesso
all’albo degli avvocati, nonché delle tasse
d’iscrizione all’albo speciale degli avvocati
ammessi al patrocinio avanti alla Corte Suprema di
Cassazione e alle altre Giurisdizioni Superiori”.
---------------
Con la nota indicata in epigrafe il Presidente
della Provincia di Mantova ha chiesto alla Sezione
di rendere apposito parere in ordine “alla
possibilità per la Provincia di procedere, per i
propri dipendenti avvocati, al pagamento (o al
rimborso) della quota annuale d’iscrizione
nell’elenco speciale annesso all’albo degli
avvocati, nonché delle tasse d’iscrizione all’albo
speciale degli avvocati ammessi al patrocinio avanti
alla Corte Suprema di Cassazione e alle altre
Giurisdizioni Superiori”.
...
La questione risulta essere stata affrontata in più
occasioni dalla Corte dei conti, sia da parte delle
Sezioni regionali di controllo nell’esercizio della
funzione consultiva (Sez. Emilia-Romagna,
parere
28.04.2009 n. 10;
Sez. Toscana,
parere 22.04.2008 n. 11;
Sez. Basilicata,
deliberazione 15.06.2007 n. 12;
Sez. Piemonte,
parere 29.03.2007 n. 2;
Sez. Sardegna,
parere 19.01.2007 n.
1),
sia da parte della Sezione Autonomie in sede di
coordinamento (nota n. 6935/C21 del 07.06.2007).
Tali pronunce sono state univoche
nell’escludere che della spesa della quota
d’iscrizione all’albo professionale del dipendente
possa essere gravato l’ente di appartenenza.
Questo Collegio ritiene di condividere tale
orientamento e di poter esprimere al riguardo le
seguenti considerazioni.
In primo luogo va precisato che la
questione acquista rilievo solo nella misura in cui
l’iscrizione all’albo professionale (in questo caso
l’albo degli avvocati) costituisca requisito
necessario per lo svolgimento dell’attività del
dipendente. Ove l’iscrizione, se mai consentita
dalle diverse normative vigenti, fosse da imputarsi
alla libera scelta del dipendente, dovrebbe
ritenersi ovviamente a suo carico il pagamento della
relativa tassa d’iscrizione.
Rientrano in tale ipotesi anche i
casi in cui l’accesso al rapporto di pubblico
impiego abbia presupposto, quale titolo, il
conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della
professione, non risultando poi necessaria
l’iscrizione al relativo albo per lo svolgimento
dell’attività del dipendente.
La questione si pone, dunque, per le fattispecie in
cui i dipendenti debbano essere iscritti all’albo
avvocati, in quanto requisito necessario per
l’esercizio delle funzioni (di consulenza,
rappresentanza e patrocinio legale) che svolgono per
l’ente.
In questi casi, deve ritenersi che
l’iscrizione all’albo professionale, anche se
necessaria per lo svolgimento dell’attività svolta
dal dipendente per l’ente, non sia effettuata
nell’esclusivo interesse dell’ente stesso-datore di
lavoro.
Da un lato, infatti, è vero che il rapporto che
s’instaura tra il dipendente avvocato e l’ente di
appartenenza è di tipo esclusivo, nel senso che il
dipendente svolge la propria attività professionale
solo in rappresentanza e in favore dell’ente; ciò
potrebbe indurre a ritenere che conseguentemente
spetti all’ente sostenere la spesa della quota
d’iscrizione all’albo professionale del dipendente,
proprio perché presupposto di un’attività di
quest’ultimo che va ad esclusivo vantaggio dell’ente
stesso.
Dall’altro lato, tuttavia, v’è da considerare che il
rapporto di lavoro in questione è caratterizzato da
un’attività di alta specializzazione e
professionalità, che, a differenza di altri rapporti
di lavoro pubblico, è remunerata al dipendente
avvocato, oltre che con la retribuzione base, anche
tramite la corresponsione delle cosiddette “propine”.
In quest’ottica, il mantenimento dell’iscrizione del
dipendente all’ordine professionale deve ritenersi
rimesso alla sua responsabilità, comportando esso
vari obblighi, tra cui anche quello di provvedere
agli adempimenti legati al pagamento della quota
annuale d’iscrizione al proprio albo professionale,
adempimenti che, appunto in quanto attengono a
profili strettamente connessi con la professionalità
del soggetto iscritto, arrecano benefici diretti
nella sua sfera d’interessi.
Alle suesposte considerazioni si aggiunge anche la
constatazione che gli strumenti di
contrattazione collettiva non prevedono alcun onere
specifico in tal senso a carico
dell’amministrazione.
Pertanto, deve ritenersi che, in
assenza di espresse disposizioni normative sul
punto, debba prevalere la scrupolosa osservanza dei
vigenti criteri di contenimento della spesa
complessiva per il personale, diretta e indiretta,
entro i vincoli di finanza pubblica
(art. 1, comma 1, lett. b, del D.Lgs. 30.03.2001, n.
165), ed il principio in base al
quale “l’attribuzione di trattamenti economici
può avvenire esclusivamente mediante contratti
collettivi e, alle condizioni previste, mediante
contratti individuali”
(art. 2, comma 3, del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165).
Conclusivamente, con riferimento specifico al
quesito posto, si deve ritenere
esclusa la “possibilità per la Provincia di
procedere, per i propri dipendenti avvocati, al
pagamento (o al rimborso) della quota annuale
d’iscrizione nell’elenco speciale annesso all’albo
degli avvocati, nonché delle tasse d’iscrizione
all’albo speciale degli avvocati ammessi al
patrocinio avanti alla Corte Suprema di Cassazione e
alle altre Giurisdizioni Superiori”
(Corte dei Conti, Sez. controllo Lombardia,
parere 22.09.2009 n. 655). |
PUBBLICO IMPIEGO: Parere richiesto dal Sindaco del Comune di Bologna
riguardante la legittimità del rimborso, ad alcune categorie
di dipendenti, delle quote di iscrizione agli albi
professionali (Corte dei Conti, Sez. regionale di controllo Emilia Romagna,
parere 28.04.2009 n. 10).
Va detto che sul punto viene
riscontrata una diversa posizione assunta, da un lato, dalla
Corte di Cassazione (sentenza
20.02.2007 n. 3928) e dall’altro dalla
Corte dei conti in sede di controllo (vari pareri: Sez.
contr. Sardegna
parere 19.01.2007 n. 1; Sez. contr. Piemonte
parere 29.03.2007 n. 2; Sez.
contr. Toscana
parere 22.04.2008 n. 11) e dal Ministero dell’Interno
(parere del 12.09.2008).
Nella pronunzia della Corte di Cassazione si afferma che le
spese necessarie per l’esercizio della professione, comprese
quelle per l’iscrizione all’albo professionale, siano
sostenute esclusivamente nell’interesse del datore di lavoro
e debbano, quindi, essere poste a suo carico.
In quelle della Corte dei conti in sede di controllo si
rileva come l’iscrizione all’albo rappresenti un
imprescindibile requisito per lo svolgimento dell’attività
professionale del dipendente, che deve pertanto essere da
lui garantito con il pagamento della tassa annuale di
iscrizione. In alcune pronunzie si richiamano pure i forti
vincoli legislativi sempre presenti in materia di spesa
complessiva per il personale delle pubbliche amministrazioni
e si manifesta l’avviso che, per il caso all’esame, sussista
comunque il generale divieto di porre a carico degli enti
pubblici oneri non previsti dalla contrattazione collettiva
e da quella individuale.
Analoghe affermazioni compaiono nel parere del Ministero
dell’Interno, in cui viene evidenziata come, in assenza
di disposizioni di legge o negoziali non possa riconoscersi
un obbligo dell’Amministrazione a sostenere gli oneri in
questione.
Ritiene il Collegio che agli orientamenti appena richiamati,
e che appaiono condivisibili, si pervenga attraverso una
preliminare, attenta valutazione della peculiarità del
rapporto di lavoro all’esame. Esso è infatti caratterizzato,
a differenza di altri rapporti di lavoro pubblico, da una
attività di alta specializzazione che può essere svolta solo
in presenza del requisito, imprescindibile e permanente,
della iscrizione dell’interessato ad un ordine
professionale. Il mantenimento di tale requisito, che resta
affidato alla sua responsabilità, comporta vari obblighi,
tra cui anche quello di provvedere agli adempimenti connessi
alla corresponsione della quota annuale di iscrizione al
proprio albo professionale, che non possono riguardare in
alcun modo l’ente datore di lavoro.
Appare significativo a tal proposito, il fatto che gli
strumenti di contrattazione collettiva, non abbiano mai
previsto, alcun specifico onere a carico
dell’amministrazione.
A ciò va aggiunta la considerazione che, in assenza di
espresse disposizioni di legge sul punto, debba prevalere la
scrupolosa osservanza dei vigenti criteri di contenimento
degli oneri in materia di spesa del personale.
Quanto al quesito se il rimborso di cui trattasi possa
ammettersi nell’ambito del tirocinio gratuito offerto dal
Comune di Bologna ai praticanti Avvocati, si ritiene che,
trattandosi di rimborso previsto ad altro titolo, esso possa
considerarsi ammissibile. |
anno 2008 |
|
PUBBLICO IMPIEGO:
C. Montanari,
Le spese per l’iscrizione dei dipendenti all’albo
professionale (Azienditalia - il
Personale n. 11/2008). |
PUBBLICO IMPIEGO: In
mancanza di una espressa previsione di legge e/o
contrattuale, non possono essere accollati ad un comune
oneri che derivano da un obbligo di natura strettamente di
carattere personale quale quello del pagamento della tassa
annuale di iscrizione all’albo degli avvocati da parte di un
dipendente.
---------------
Il Sindaco del Comune di Treviso, con la nota sopra
indicata, ha formulato a questa Sezione, ai sensi
dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, richiesta
di parere in merito al pagamento della tassa annuale di
iscrizione all’albo professionale di un dipendente (in
particolare all’elenco speciale annesso all’albo degli
avvocati) e cioè se essa debba essere a carico del singolo
dipendente ovvero la relativa spesa debba essere posta a
carico del comune datore di lavoro.
La richiesta viene formulata ritenendo trattarsi di spesa
che potrebbe gravare in via ordinaria e generalizzata sui
comuni e sulla cui imputabilità sono emersi pareri
discordanti.
...
Nel merito, la richiesta del Comune di Treviso propone negli
stessi esatti termini una problematica già sottoposta ad
altre Sezioni di controllo della Corte (vedasi per tutte il
parere 19.01.2007 n. 1 della Sezione Sardegna). Essa è intesa a
conoscere il parere di questa Sezione su chi ricada l’onere
del pagamento della tassa annuale di iscrizione all’albo
professionale (elenco speciale annesso all’albo degli
avvocati), ovvero se la relativa spesa debba essere a carico
del singolo dipendente o a carico del comune, datore di
lavoro.
Preliminarmente va evidenziato che, sul
piano normativo, per l’esercizio dell’attività di avvocato
l’iscrizione all’albo, ai sensi dell’art. 1 del RDL
27.11.1933, n. 1578, costituisce requisito imprescindibile
che si caratterizza per la sua natura strettamente
personale. Esso è richiesto anche per coloro, come nel caso
all’esame, che intraprendano e che svolgano tale attività
alle dipendenze di un comune i quali vengono iscritti in un
elenco speciale annesso all’albo stesso. Il vincolo di
iscrizione, pertanto, deve sussistere non solo all’atto
dell’assunzione del soggetto per lo svolgimento
dell’incarico specifico ma deve permanere per tutta la
durata dell’ incarico stesso alle dipendenze
dell’amministrazione interessata.
Sembra quindi potersi ritenere che ricada
sul soggetto che ricopre un ruolo per il quale è richiesto
il requisito dell’iscrizione all’albo l’onere di assicurarne
nel tempo la sussistenza anche attraverso il pagamento della
quota annuale prevista. Ne consegue che l’amministrazione
pubblica interessata risulta del tutto estranea al rapporto
che si instaura e continua nel tempo tra un proprio
dipendente e l’ordine professionale.
Per contro, non esiste una norma che ponga
a carico di soggetti diversi (nel caso specifico il comune)
dal personale interessato l’obbligo di sostenere l’onere del
pagamento della tassa annuale.
Peraltro, volendo ricercare comunque una soluzione in tale
direzione, non possono essere ignorati i
principi che vietano di porre a carico degli enti pubblici
oneri non previsti e che possano incidere sulla situazione
finanziaria degli enti stessi. Tra questi, in particolare,
quelli del contenimento della spesa complessiva del
personale entro i vincoli della finanza pubblica
(art. 1, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165)
e quello che rimanda ai contratti collettivi o
individuali l’attribuzione di trattamenti economici
(art. 2, comma 3, del citato D.Lgs. 165/2001),
oltre le disposizioni delle varie leggi finanziarie
quale ad esempio quella recata dal comma 557 dell’articolato
unico della legge 296/2006.
Per tali motivi non può essere condivisa la
opposta soluzione di attribuire all’ente datore di lavoro
l’onere del pagamento della tassa annuale in argomento.
Conclusivamente, anche alla luce degli orientamenti
giurisprudenziali finora emersi, si ritiene che,
in mancanza di una espressa previsione di legge e/o
contrattuale, non possano essere accollati ad un comune
oneri che derivano da un obbligo di natura strettamente di
carattere personale quale quello del pagamento della tassa
annuale di iscrizione all’albo degli avvocati da parte di un
dipendente (Corte
dei Conti, Sez. controllo Veneto,
parere 24.10.2008 n. 128). |
PUBBLICO IMPIEGO: Se
la quota annuale di iscrizione all'ordine professionale del
pubblico dipendente dell'UTC spetti allo stesso oppure
all'ente di appartenenza.
Il quesito che prima di ogni altro occorre porsi per
ciascuna professionalità è se l’iscrizione all’albo
costituisca o meno requisito necessario per lo svolgimento
dell’attività professionale del dipendente.
L’art. 2229 primo comma del codice civile dispone in
proposito che “La legge determina le professioni
intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria
l’iscrizione in appositi albi o elenchi”. L’iscrizione
all’Albo professionale non solo consente dunque in tali casi
l’esercizio della professione, ma ha carattere di
accertamento costitutivo in quanto lo status professionale
si acquista non per effetto del semplice possesso dei
requisiti necessari, né con la semplice domanda, ma proprio
con l’effettuazione dell’iscrizione.
Salvi i casi di espressa indicazione di legge, dunque,
l’iscrizione si pone come facoltativa e dunque non sorgono
dubbi sul fatto che l’onere di pagamento della relativa
tassa annuale sia da considerarsi ad esclusivo carico del
professionista, anche se dipendente pubblico.
---------------
Per quanto poi riguarda l’ipotesi di ingegnere o architetto,
ai sensi dell’art. 5 del R.D. n. 2537/1925 (Regolamento per
le professioni d'ingegnere e di architetto modificato dalla
legge 109/1994), per svolgere la professione di ingegnere o
architetto “...è necessario avere superato l’esame di
stato...”, mentre lo specifico requisito dell’iscrizione
all’albo era richiesto dalla legge n. 1395/1923, art. 4, II
comma, solo per i liberi professionisti (“Le pubbliche
amministrazioni, quando debbano valersi dell'opera di
Ingegneri o di Architetti esercenti la professione libera,
affideranno gli incarichi agli iscritti nell'Albo”),
risultando l’iscrizione all’Albo
dunque requisito indispensabile solo quando la PA “debba
valersi dell'opera di ingegneri o architetti esercenti la
professione libera”, ed implicitamente escludendosi tale
obbligatorietà nei casi di opera svolta da propri
dipendenti.
La distinzione tra abilitazione all’esercizio della
professione, che si consegue mediante il superamento
dell’esame di stato, ed iscrizione all’albo professionale,
necessaria per lo svolgimento di determinati incarichi da
parte dei professionisti abilitati, ha invero nel tempo
perduto rilevanza da quando l’art. 1 della legge n.
897/1938, ha imposto l’iscrizione all’albo quale
requisito-base per lo svolgimento di alcune professioni, tra
cui quelle di ingegnere o architetto; valgono dunque a tale
proposito le considerazioni già svolte con riferimento agli
avvocati (in senso conforme, anche Friuli Venezia Giulia,
29.04.2008 n. 74).
La differenziazione tra professionisti abilitati e
professionisti iscritti all’Albo è peraltro stata invece
recentemente ripresa dal legislatore all’art. 90, comma 3,
del d.lgs. n. 163/2006 (cd. Codice dei contratti pubblici)
in cui, in relazione all’attività di progettazione interna
ed esterna di opere pubbliche, si dispone che solo con
riguardo ai liberi professionisti che ricevono incarichi
dalle PA l’attività debba essere espletata “da
professionisti iscritti negli appositi albi”, mentre -con
riferimento ai dipendenti da PA– è sufficiente che i
progetti siano firmati da soggetti semplicemente “abilitati
all'esercizio della professione”.
In tale ultima ipotesi, dunque, trattandosi di iscrizione
solo facoltativa, come già sopra argomentato, nessun obbligo
di rimborso potrà configurarsi a carico delle PA locali cui
i professionisti siano legati da rapporto di lavoro per
quanto attiene alle quote annuali d’iscrizione agli Albi
professionali.
---------------
Riassumendo:
►
nell’ipotesi in cui
l’iscrizione all’Albo si ponga per il dipendente pubblico
come facoltativa,
nulla quaestio nel sostenere che l’iscrizione medesima,
costituendo scelta individuale, non possa che ricadere sul
professionista;
►
nel caso in cui invece un dipendente risulti obbligatoriamente
iscritto ad un Albo quale ineludibile requisito per svolgere
la propria attività, si ritiene comunque che debba essere cura del soggetto assunto
nella compagine dell’ente pubblico per svolgere quella
determinata professione farsi carico degli adempimenti
necessari per assicurare nel tempo la sussistenza del
requisito che ha costituito (o è divenuto in seguito)
condicio sine qua non della sua assunzione o dello
svolgimento della relativa professione.
Può dunque concludersi che, risultando ad esclusivo carico
del dipendente l’incombenza relativa al pagamento del
contributo annuale d’iscrizione all’Albo,
l’eventuale rimborso da parte del Comune nei confronti del
privato si tradurrebbe in un onere finanziario
ingiustificato, privo di fondamento normativo e perciò tale
da integrare possibile danno al patrimonio dell’Ente stesso.
---------------
Il Comune di Ceglie Messapica (BR),
con nota del Sindaco del 29.08.2008, chiede di conoscere
il parere di questa Sezione in ordine all’obbligo (o
meno) per il Comune di procedere al pagamento del contributo
per l’iscrizione agli Albi Professionali per alcuni
dipendenti assunti a tempo indeterminato con titolo di
ingegnere, architetto, assistente sociale, avvocato, nonché
sulla possibilità, se del caso, di recuperare dai dipendenti
stessi somme già erogate ed imputate in bilancio a tale
titolo a far data dagli anni 1998-1999.
...
Ad avviso di questa Sezione,
trattandosi di lavoratori
appartenenti ad ambiti diversi, il quesito che prima di ogni
altro occorre porsi per ciascuna professionalità è se
l’iscrizione all’albo costituisca o meno requisito
necessario per lo svolgimento dell’attività professionale
del dipendente.
L’art. 2229 primo comma del codice civile dispone in
proposito che “La legge determina le professioni
intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria
l’iscrizione in appositi albi o elenchi”. L’iscrizione
all’Albo professionale non solo consente dunque in tali casi
l’esercizio della professione, ma ha carattere di
accertamento costitutivo in quanto lo status
professionale si acquista non per effetto del semplice
possesso dei requisiti necessari, né con la semplice
domanda, ma proprio con l’effettuazione dell’iscrizione.
Salvi i casi di espressa indicazione di legge, dunque,
l’iscrizione si pone come facoltativa e dunque non sorgono
dubbi sul fatto che l’onere di pagamento della relativa
tassa annuale sia da considerarsi ad esclusivo carico del
professionista, anche se dipendente pubblico.
La questione si pone in termini apparentemente più
problematici nel caso di pubblici dipendenti per i quali il
pagamento annuale del contributo d’iscrizione all’Albo di
appartenenza sia requisito necessario per lo svolgimento
proprio delle funzioni espletate presso/a favore dell’Ente
di appartenenza. Occorre dunque distinguere diverse
ipotesi:
►
nel caso in cui -come nell’ipotesi della
professione di avvocato- non il mero titolo conseguente al
superamento dell’esame di stato, ma proprio l’iscrizione
all’Albo sia richiesta quale presupposto per l’assunzione a
pubblico impiego
-cioè per l’accesso al posto è onere del dipendente far sì
che sia mantenuto, per tutta la durata del rapporto di
lavoro intercorrente con il soggetto pubblico, il requisito
in base al quale tale rapporto ebbe inizio, anche quando ciò
riguardi il pagamento di una tassa annuale, configurandosi
in tale ipotesi l’iscrizione all’Albo come requisito di
natura strettamente personale richiesto sin dalla
partecipazione alle prove concorsuali bandite dall’Ente,
quale condicio sine qua non per l’assunzione e lo
svolgimento del rapporto lavorativo;
►
lo stesso è a dirsi nel caso in cui
l’iscrizione all’Albo divenga obbligatoria per lo
svolgimento della funzione nel corso del rapporto lavorativo
già iniziato, configurandosi in tal caso come requisito
necessario non per l’instaurazione, ma per la valida
prosecuzione del rapporto stesso.
In questi termini si pone la fattispecie in cui il
dipendente sia obbligatoriamente iscritto ad un Albo
esclusivo del pubblico impiego (qual è il caso degli
avvocati comunali), in cui l’iscrizione all’albo costituisce
uno dei presupposti richiesti per l’assunzione nonché per lo
svolgimento del rapporto, trattandosi di requisito
indispensabile per l’espletamento dell’attività giudiziaria
propria dell’avvocato (in senso conforme, Sez. Piemonte,
29.03.2007 n. 2).
Questa Sezione è a conoscenza della recente pronuncia della
Corte di Cassazione (Sez. lavoro,
sentenza 20.02.2007 n. 3928) giunta
all’esito della vertenza instaurata da un avvocato
dipendente di un ente pubblico il quale aveva chiesto al
Tribunale di Torino di dichiarare che il pagamento della
quota annuale di iscrizione all’elenco speciale annesso
all’albo degli avvocati costituisse spesa sostenuta
nell’interesse del datore di lavoro, e come tale dovesse
dallo stesso essere sostenuta.
La Suprema Corte ha sostanzialmente confermato la ratio
decidendi del giudice di prime cure, che aveva accolto
la domanda del dipendente ritenendo che siano nell’interesse
del privato le spese relative agli studi universitari ed
all’acquisizione dell’abilitazione all’esercizio della
professione forense, mentre quelle relative al mantenimento
dei requisiti per l’espletamento della professione siano a
carico del datore essendo lo svolgimento della stessa
effettuato nell’interesse esclusivo del datore di lavoro.
Invero, questa Sezione non può che dissentire dalle esposte
considerazioni, ritenendo al contrario che il versamento
delle somme di cui l’avvocato chiede il rimborso sia stato
effettuato nell’interesse dello stesso lavoratore, poiché in
mancanza dell’annuale versamento (cui consegue la
cancellazione) egli non sarebbe più posto in condizione di
svolgere l’attività professionale dedotta nel contratto di
lavoro con l’ente pubblico.
In termini apparentemente diversi –ma con conseguenze non
dissimili- si pone il caso degli assistenti sociali (cfr.
anche sezione Puglia parere 11.04.2007 n. 5). Se infatti,
normalmente, i contratti collettivi del comparto Regioni e
Autonomie Locali si limitano a prevedere eventuali indennità
di posizione o di risultato per attività con contenuti di
alta professionalità, quali quelle correlate all’iscrizione
ad Albi professionali, nulla precisando in più, talvolta
tale ulteriore requisito –l’iscrizione, appunto– è
espressamente richiesto da puntuali norme di legge per
categorie di dipendenti assoggettate, oltre che al CCNL
indicato, anche a prescrizioni specifiche relative alla
singola categoria professionale; è quanto avviene per gli
assistenti sociali con la legge 23.03.1993 n. 84 (Art. 2
Requisiti per l'esercizio della professione:. “Per
esercitare la professione di assistente sociale è necessario
essere in possesso del diploma universitario …, avere
conseguito l'abilitazione mediante l'esame di Stato ed
essere iscritti all'albo professionale istituito ai sensi
dell'articolo 3 della presente legge”. A maggior ragione
in tali casi, ad avviso di questa Sezione, la Pubblica
Amministrazione resta estranea al rapporto che s’instaura
tra il proprio dipendente ed il relativo ordine
professionale.
Valgono dunque con maggior forza le considerazioni svolte
secondo cui
il versamento delle quote annuali costituisce adempimento
del dipendente, in quanto rispondente ad un proprio
esclusivo interesse alla prosecuzione di un valido rapporto
di lavoro.
Per quanto poi riguarda l’ipotesi di ingegnere o architetto,
ai sensi dell’art. 5 del R.D. n. 2537/1925 (Regolamento per
le professioni d'ingegnere e di architetto modificato dalla
legge 109/1994), per svolgere la professione di ingegnere o
architetto “...è necessario avere superato l’esame di
stato...”, mentre lo specifico requisito dell’iscrizione
all’albo era richiesto dalla legge n. 1395/1923, art. 4, II
comma, solo per i liberi professionisti (“Le pubbliche
amministrazioni, quando debbano valersi dell'opera di
Ingegneri o di Architetti esercenti la professione libera,
affideranno gli incarichi agli iscritti nell'Albo”),
risultando l’iscrizione all’Albo
dunque requisito indispensabile solo quando la PA “debba
valersi dell'opera di ingegneri o architetti esercenti la
professione libera”, ed implicitamente escludendosi tale
obbligatorietà nei casi di opera svolta da propri
dipendenti.
La distinzione tra abilitazione all’esercizio della
professione, che si consegue mediante il superamento
dell’esame di stato, ed iscrizione all’albo professionale,
necessaria per lo svolgimento di determinati incarichi da
parte dei professionisti abilitati, ha invero nel tempo
perduto rilevanza da quando l’art. 1 della legge n.
897/1938, ha imposto l’iscrizione all’albo quale
requisito-base per lo svolgimento di alcune professioni, tra
cui quelle di ingegnere o architetto; valgono dunque a tale
proposito le considerazioni già svolte con riferimento agli
avvocati (in senso conforme, anche Friuli Venezia Giulia,
29.04.2008 n. 74).
La differenziazione tra professionisti abilitati e
professionisti iscritti all’Albo è peraltro stata invece
recentemente ripresa dal legislatore all’art. 90, comma 3,
del d.lgs. n. 163/2006 (cd. Codice dei contratti pubblici)
in cui, in relazione all’attività di progettazione interna
ed esterna di opere pubbliche, si dispone che solo con
riguardo ai liberi professionisti che ricevono incarichi
dalle PA l’attività debba essere espletata “da
professionisti iscritti negli appositi albi”, mentre
-con riferimento ai dipendenti da PA– è sufficiente che i
progetti siano firmati da soggetti semplicemente “abilitati
all'esercizio della professione”.
In tale ultima ipotesi, dunque, trattandosi di iscrizione
solo facoltativa, come già sopra argomentato, nessun obbligo
di rimborso potrà configurarsi a carico delle PA locali cui
i professionisti siano legati da rapporto di lavoro per
quanto attiene alle quote annuali d’iscrizione agli Albi
professionali.
** *** **
Riassumendo,
nell’ipotesi in cui l’iscrizione all’Albo si ponga per il
dipendente pubblico come facoltativa,
nulla quaestio nel sostenere che l’iscrizione
medesima, costituendo scelta individuale, non possa che
ricadere sul professionista; nel caso in cui invece un
dipendente risulti obbligatoriamente iscritto ad un Albo
quale ineludibile requisito per svolgere la propria attività,
si ritiene comunque che debba essere cura del soggetto
assunto nella compagine dell’ente pubblico per svolgere
quella determinata professione farsi carico degli
adempimenti necessari per assicurare nel tempo la
sussistenza del requisito che ha costituito (o è divenuto in
seguito) condicio sine qua non della sua assunzione o
dello svolgimento della relativa professione
(in senso conforme, Sezione Sardegna
parere 19.01.2007 n. 1).
Può dunque concludersi che, risultando ad esclusivo carico
del dipendente l’incombenza relativa al pagamento del
contributo annuale d’iscrizione all’Albo
(come pure ogni altra attinente qualsiasi ulteriore onere di
analoga natura, come nel caso di abilitazione dell’avvocato
comunale per la difesa presso magistrature superiori),
l’eventuale rimborso da parte del Comune nei confronti del
privato si tradurrebbe in un onere finanziario
ingiustificato, privo di fondamento normativo e perciò tale
da integrare possibile danno al patrimonio dell’Ente stesso.
Numerosi sono gli indici normativi a suffragio dell’esposta
tesi:
- il principio generale del contenimento della spesa
pubblica per il personale, diretta ed indiretta, entro i
vincoli di finanza pubblica, espresso all’art. 1 comma 1,
lett. b), del decreto legislativo n. 165 del 30.03.2001;
- il principio in base al quale l’attribuzione di
trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante
contratti collettivi ed, alle condizioni previste, mediante
contratti individuali (art. 2, comma 3, dello stesso
decreto);
- il principio per cui la concessione di qualunque
sovvenzione, contributo, sussidio o ausilio finanziario e
l’attribuzione di vantaggi economici sono subordinate a
predeterminazione e pubblicazione da parte delle
amministrazioni procedenti dei criteri e modalità cui le
stesse devono attenersi (art. 12 legge n. 241/1990 come
modificata dalla legge n. 15/2005).
Il generale orientamento legislativo espresso anche dalle
più recenti finanziarie nel senso dell’obbligatorietà del
contenimento della spesa pubblica (tra gli altri, cfr. art.
1, comma 557, legge n. 296/2006, finanziaria per il 2007;
art. 2 commi 615-626 legge n. 244/2007, finanziaria per il
2008) vale quale ulteriore conferma della tesi appena
illustrata.
Ne consegue che,
con riferimento ad eventuali somme già erogate a titolo di
contributo per il pagamento dell’iscrizione all’albo di
propri dipendenti, l’amministrazione sarà tenuta al relativo
recupero tenendo conto del fatto che, trattandosi di
obbligazioni derivanti da rapporto di servizio, il termine
di prescrizione è quello quinquennale (Corte dei Conti, Sez. controllo Puglia,
parere 01.10.2008 n. 29). |
PUBBLICO IMPIEGO: La
richiesta di parere [circa la possibilità per l’ente locale
di sostenere legittimamente gli oneri per l’iscrizione
all’albo professionale dei propri dipendenti per lo
svolgimento di attività specialistiche, disciplinate da
normative di settore in materia di sicurezza degli impianti
(DM n. 37 del 22/01/2008) e di sicurezza antincendio (legge
n. 818/1984)] va dichiarata inammissibile sotto il profilo
oggettivo.
---------------
La richiesta di parere del comune di Vigonza (PD)
riguarda la possibilità per l’ente locale di sostenere
legittimamente gli oneri per l’iscrizione all’albo
professionale dei propri dipendenti per lo svolgimento di
attività specialistiche, disciplinate da normative di
settore in materia di sicurezza degli impianti (DM n. 37 del
22/01/2008) e di sicurezza antincendio (legge n. 818/1984).
Tali attività (progettazione di impianti di cui al DM 37 del
22/01/2008 e relative dichiarazioni di conformità,
certificazioni in materia di prevenzioni incendi, ecc.)
sarebbero propedeutiche alla progettazione di opere previste
dal piano triennale delle opere pubbliche, ma richiedono
ex lege la firma di tecnici iscritti all’albo
professionale.
...
In merito alla sussistenza del presupposto oggettivo, la
questione sottoposta alla Corte dei conti deve riguardare la
contabilità pubblica, in base all’art. 7, comma 8, della
legge 131/2003.
Qualsiasi attività amministrativa può avere riflessi
finanziari sulla gestione di bilancio dell’ente, e, quindi,
ove non si adottasse una nozione tecnica del concetto di
contabilità pubblica, s’incorrerebbe in una dilatazione
dell’ambito oggettivo della funzione consultiva rendendo la
Sezione regionale di controllo della Corte dei conti organo
di consulenza generale dell’amministrazione pubblica.
Sul punto, vengono in ausilio gli indirizzi ed i criteri
generali della Sezione delle Autonomie, approvati il
27.04.2004 e la delibera 5/AUT/2006 del 10.03.2006, che
restringono l’ambito oggettivo alla normativa e ai relativi
atti applicativi che disciplinano, in generale, l’attività
finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di
settore, compresi, in particolare, la disciplina dei bilanci
e i relativi equilibri, l’acquisizione delle entrate,
l’organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del
patrimonio, la gestione delle spese, l’indebitamento, la
rendicontazione e i relativi controlli.
Nel caso di specie, il quesito verte sulla legittimità o
meno di una spesa, che non è in alcun modo sussumibile
all’interno di una delle sopra citate categorie.
Poiché la fattispecie in esame non è in alcun modo
riconducibile al concetto di contabilità pubblica, la
richiesta di parere va dichiarata inammissibile sotto il
profilo oggettivo, peraltro coerentemente con l’indirizzo
espresso su casi analoghi da parte di questa Sezione
(cfr. deliberazioni n. 15/2008/Cons. e 6/2007/Cons.)
(Corte dei
Conti, Sez. regionale di controllo Veneto,
parere 06.08.2008 n. 61). |
PUBBLICO IMPIEGO: Richiesta di parere d parte del Presidente della Provincia di
Pesaro e Urbino in ordine alla sussistenza o meno di un
obbligo per l'ente di rimborsare le spese sostenute dai
tecnici dipendenti per l'iscrizione all'albo professionale
---------------
1.
L’amministrazione provinciale di Pesaro e Urbino, con
nota a firma del Presidente prot. 30420 del 07.04.2008,
pervenuta a questa Sezione l’11 successivo, ha formulato
richiesta di parere concernente la sussistenza o meno di un
obbligo per l’ente di rimborsare le spese sostenute dai
tecnici dipendenti per l’iscrizione all’albo professionale.
Partendo dalla formulazione originaria dell’art. 17, terzo
comma (ultima parte), della legge 109/1994 (“L’onere
dell’iscrizione all’albo compete all’amministrazione”),
la Provincia, in esito alla intervenuta abrogazione di tale
inciso per effetto delle successive modifiche della
disciplina in materia (art. 6 legge 415/1998, art. 7 legge
166/2002 e art. 90 d.lgs. 163/2006), ha ritenuto essere
venuto meno l’obbligo di rimborsare ai propri tecnici
dipendenti le spese sostenute per l’iscrizione all’albo
professionale.
In senso avverso deporrebbero –così come sostengono i
tecnici dipendenti, che hanno sottoposto la relativa
questione all’amministrazione– sia l’interpretazione data
dalla sentenza della Sezione Calabria n. 801 del 28.09.2007,
sia la competenza attribuita ai tecnici chiamati a redigere
i certificati di collaudo statico, i quali debbono essere
iscritti all’albo professionale da almeno dieci anni (art.
7, legge 1086/1971 modificata dal d.P.R. 380/2001).
...
3. Nel merito la Sezione osserva quanto segue.
La prima modifica del testo originario dell’art. 17 legge
109/1994 è avvenuta per effetto dell’art. 6, secondo comma,
della legge 415/1998.
Già in questa sede le interpolazioni introdotte ai commi
2-3 dell’art. 17 avevano espunto qualsiasi riferimento
all’onere di rimborso di che trattasi. Le successive
modifiche della disciplina in materia (art. 7 legge 166/2002
e art. 90 d.lgs. 163/2006) nulla hanno disposto in materia
di oneri per iscrizione all’albo professionale.
Ciò posto, osserva il Collegio che sul piano
strettamente normativo la questione si caratterizza per
l’assenza di una norma positiva che ponga un obbligo, a
carico dell’ente, di pagare o rimborsare gli oneri per
l’iscrizione all’albo professionale dei tecnici dipendenti.
4. Neanche una interpretazione sistematica, peraltro,
consente di far ritenere la sussistenza di un tale obbligo.
La sentenza 801/2007 della Sezione Calabria è stata resa
all’esito di un giudizio di responsabilità: le decisioni
assunte in tale sentenza, purché passata in giudicato, sono
vincolanti soltanto per le parti del giudizio (art. 2909
c.c.). Le interpretazioni contenute in una sentenza
costituiscono di regola un precedente non vincolante,
mancando nel nostro ordinamento il principio dello stare
decisis operante in altri sistemi giuridici. In secondo
luogo occorre osservare che la soluzione adottata nella
sentenza non può avere valenza generale, in quanto accoglie
espressamente, per farne causa esimente, il concetto di “vantaggio
economico” (art. 1, comma 1-bis, legge 20/1994) che
costituisce criterio derogatorio la cui applicazione in
concreto è demandata esclusivamente al giudice contabile in
sede di responsabilità.
5. Nello specifico della materia, occorre tener conto che
l’abilitazione –intesa quale accertamento dei
requisiti tecnico-professionali– si distingue
dall’iscrizione all’albo professionale e risulta esserne
presupposto.
La vigente disciplina accoglie pienamente questo
principio, distinguendo la redazione di progetti da parte
dei dipendenti abilitati all’esercizio della professione
(senza necessità di iscrizione all’albo: art. 90 quarto
comma d.lgs. 163/2006) dalla redazione di progetti da parte
di professionisti esterni iscritti negli appositi albi (art.
90 settimo comma d.lgs. 163/2006).
Si può aggiungere, per completezza, che l’art. 253
sedicesimo comma del d.lgs. 163/2006 consente anche, a certe
condizioni, lo svolgimento di attività tecnico-professionale
a personale dipendente munito di titolo di studio, ma non
abilitato.
6. Per quanto riguarda l’attività di collaudo, il Collegio
è dell’avviso che le disposizioni di cui alla legge
1086/1971, poi trasfuse nella seconda parte del d.P.R.
380/2001 (art. 67), laddove si prevede la necessità di
attività svolte da tecnici iscritti all’albo, debbono essere
valutate alla luce del principio che nega la possibilità di
concentrare in un unico soggetto le attività di
progettazione, direzione lavori, esecuzione e collaudo.
L’art. 141 del d.lgs. 163/2006 rinvia ad un regolamento
attuativo la determinazione dei requisiti professionali dei
collaudatori e prevede comunque che i tecnici sono nominati
dalle amministrazioni nell’ambito delle proprie strutture.
Per l’iscrizione all’albo dei tecnici dipendenti, che
debbono possedere i requisiti professionali previsti dal
citato art. 67 del d.P.R. 380/2001, la Sezione è del
parere che, in mancanza di una espressa previsione di legge,
non possano essere posti oneri finanziari a carico
dell’ente, il quale resta estraneo ai rapporto tra
dipendente e relativo ordine professionale
(Corte dei Conti, Sez. regionale
di controllo Marche,
parere 03.06.2008 n. 9). |
PUBBLICO IMPIEGO: La
richiesta di parere sulla corretta individuazione del
soggetto tenuto al versamento della tassa annuale di
iscrizione all’albo degli avvocati nel caso di legali
dipendenti dell’Ente Locale ed iscritti nell’albo speciale
si palesa inammissibile.
---------------
Il Sindaco del Comune di Bari, con la nota indicata
in epigrafe, richiede il parere della Sezione sulla
corretta individuazione del soggetto tenuto al versamento
della tassa annuale di iscrizione all’albo degli avvocati
nel caso di legali dipendenti dell’Ente Locale ed iscritti
nell’albo speciale.
Il Sindaco precisa che gli avvocati dipendenti dell’Ente,
successivamente al diniego del visto contabile sulla
determinazione del rimborso della tassa di iscrizione da
loro anticipata, hanno presentato istanza di conciliazione
ai sensi degli artt. 65 e 66 del D. Lgs. 30/03/2001 n. 165.
Il quesito riporta, inoltre, l’ampia ed articolata casistica
giurisprudenziale formatasi sia dinanzi al Giudice ordinario
che nell’esercizio dell’attività consultiva assegnata alla
Corte dei conti richiamando anche la deliberazione n. 5/2007
di questa Sezione e rilevata la contraddittorietà delle
pronunce evidenzia la necessità di far pervenire
all’Amministrazione un parere in merito alla specifica
questione relativa alla competenza degli oneri per
l’iscrizione all’Elenco speciale annesso all’albo
professionale degli avvocati.
...
Come noto, la Corte dei Conti, secondo il disposto dell’art.
7, comma 8, della L. n. 131/2003, può rendere pareri in
materia di “contabilità pubblica”.
Il Collegio evidenzia che, pur essendosi la Sezione già
espressa in sede di attività consultiva su un quesito,
inerente i rimborsi di quote di iscrizione versate da un
dipendente comunale iscritto all’albo professionale degli
assistenti sociali, (deliberazione n. 5/PAR/2007) la
fattispecie oggetto dell’attuale richiesta di parere
presenta profili di inammissibilità atteso che, come
specificato dal Sindaco, il difensore dei legali del Comune
ha avviato la procedura atta ad esperire il tentativo
obbligatorio di conciliazione previsto dagli artt. 65 e 66
del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 e che costituisce, come noto,
condizione di procedibilità della domanda dinanzi al Giudice
del lavoro.
Per consolidato orientamento delle Sezioni Regionali di
Controllo, fatto proprio anche da questa Sezione, l’attività
consultiva non può riguardare questioni pendenti o questioni
che possono sfociare in contenziosi dinanzi ad altri Organi
Magistratuali (Sezione Puglia deliberazioni n. 2/PAR/2005,
n. 3/PAR/2005, n. 1/PAR/2006, n. 7/PAR/2007, n. 13/PAR/2007,
n. 15/PAR/2007, n. 5/PAR/2008, e Sezione Basilicata,
deliberazione n. 12/2007).
PQM
La richiesta di parere si palesa, quindi, inammissibile (Corte
dei Conti, Sez. regionale di controllo Puglia,
parere 28.05.2008 n. 12). |
PUBBLICO IMPIEGO:
Richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di
Bibbiena (Arezzo) in ordine all’obbligo per il Comune di
procedere al pagamento dell’iscrizione all’albo
professionale (ordine degli architetti e ingegneri, degli
avvocati) per i dipendenti assunti a tempo indeterminato.
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1.
Il Presidente del Consiglio delle autonomie locali della
Toscana ha formulato a questa Sezione, con nota n. 29 del
09.04.2008, una richiesta di parere proposta dal Sindaco
del Comune di Bibbiena (Arezzo) in ordine all’obbligo per il
Comune di procedere al pagamento dell’iscrizione all’albo
professionale per i seguenti dipendenti assunti a tempo
indeterminato:
1) funzionario tecnico, categoria D3, responsabile
Servizio Lavori pubblici, ingegnere, cui vengono affidati i
collaudi delle opere;
2) funzionario architetto tecnico comunale, responsabile
del servizio di urbanistica;
3) avvocato, responsabile dell’Ufficio legale (ufficio in
corso di costituzione).
Il quesito riguarda anche un architetto, responsabile
della progettazione, assunto con contratto a tempo
determinato ai sensi dell’art. 110 TUEELL.
...
4. Nel merito si espone quanto segue.
Preliminarmente occorre chiarire che l’iscrizione ad
albo professionale non è necessariamente elemento
imprescindibile per l’esercizio della relativa attività
lavorativa.
Ad esempio, non è necessaria per ciò che riguarda il
settore dei lavori pubblici ove, ai sensi dell’art. 90 comma
4 del d.lgs 163/2006, “Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi, fornitura”, i progetti
redatti dalle amministrazioni debbono essere firmati da un
dipendente abilitato all’esercizio della professione per il
quale non è richiesta la relativa iscrizione all’albo. Lo
stesso può dirsi per l’attività di collaudo che, ai sensi
del DPR 554/1999, art. 188, può essere affidata a dipendenti
dell’amministrazione con comprovati requisiti di
professionalità, eventualmente abilitati all’esercizio della
professione, ma per i quali è espressamente previsto che non
debbano essere iscritti ai relativi albi professionali.
Ne consegue che per i casi descritti ai punti 1 e 2 delle
premesse (funzionario tecnico ingegnere e funzionario
tecnico architetto) non essendo necessaria l’iscrizione
all’albo professionale per l’esercizio dell’attività
specificamente descritta, i relativi oneri non possono
essere posti a carico dell’ente locale.
Per quanto riguarda il professionista assunto con
contratto a tempo indeterminato per la progettazione di
opere per l’ente pubblico, in questo caso l’iscrizione
all’albo è obbligatoria ai sensi dell’art. 90, comma 7, del
Codice dei contratti ed, essendo requisito necessario per la
costituzione del rapporto giuridico, resta ovviamente a
carico del soggetto prescelto.
La fattispecie riguardante il professionista legale
risulta, in parte, assimilabile a tale ultima ipotesi. In
questo caso, infatti, l’iscrizione all’albo, nel cosiddetto
“elenco speciale”, deve ritenersi necessaria per lo
svolgimento dell’attività di patrocinio forense dell’ente,
ai sensi del RDL 1578/1933, art. 3, ed è possibile purché la
stessa attività sia svolta nell’esclusivo interesse
dell’ente stesso. Anche in questo caso, può ritenersi che
l’iscrizione all’albo attenga al profilo professionale del
soggetto, che solo in quanto avvocato iscritto può essere
assunto per le funzioni descritte, come presumibilmente
dovrà prevedere anche il bando del relativo concorso. Ne
consegue, che l’iscrizione, ed il mantenimento della stessa,
con i relativi oneri economici, sono da ritenersi ad
esclusivo carico del dipendente e costituiscono un requisito
fondamentale per lo svolgimento dell’ufficio affidato.
Tale interpretazione è avvalorata dal fatto che i contratti
collettivi del comparto regioni e autonomie locali si
limitano a prevedere un’indennità di posizione e di
risultato per il personale che svolge attività di alta
specializzazione correlata all’iscrizione ad albi
professionali, nulla stabilendo circa altri oneri. Pertanto,
ai sensi del disposto dell’art. 2, comma 3 del
d.lgs.165/2001, non potendosi attribuire al dipendente
trattamenti economici diversi da quelli previsti in sede di
contrattazione collettiva o individuale, si deve ritenere
esclusa la possibilità per l’ente di sostenere la spesa di
iscrizione all’albo professionale dei propri dipendenti
(Corte dei
Conti, Sez. regionale di controllo Toscana,
parere 22.04.2008 n. 11). |
PUBBLICO IMPIEGO: Poiché la
fattispecie in esame non è in alcun modo riconducibile al
concetto di contabilità pubblica, la richiesta di parere
(circa la possibilità per l’ente locale di sostenere
legittimamente gli oneri per l’iscrizione all’albo
professionale dei propri dipendenti incaricati di redigere
progetti di opere pubbliche o atti di pianificazione
urbanistica) va dichiarata inammissibile sotto il profilo oggettivo.
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La richiesta di parere del comune di Camposampiero (PD)
riguarda la possibilità per l’ente locale di sostenere
legittimamente gli oneri per l’iscrizione all’albo
professionale dei propri dipendenti incaricati di redigere
progetti di opere pubbliche o atti di pianificazione
urbanistica.
A sostegno della tesi affermativa, l’ente richiama l’art.
90, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006, che per la firma dei
progetti richiede anche per i progettisti interni all’ente
il necessario possesso dell’abilitazione professionale.
...
In merito alla sussistenza del presupposto oggettivo, la
questione sottoposta alla Corte dei conti deve riguardare la
contabilità pubblica, in base all’art. 7, comma 8, della
legge 131/2003. Qualsiasi attività amministrativa può avere
riflessi finanziari sulla gestione di bilancio dell’ente, e,
quindi, ove non si adottasse una nozione tecnica del
concetto di contabilità pubblica, si incorrerebbe in una
dilatazione dell’ambito oggettivo della funzione consultiva
rendendo la Sezione regionale di controllo della Corte dei
conti organo di consulenza generale dell’amministrazione
pubblica.
Sul punto, vengono in ausilio gli indirizzi ed i criteri
generali della Sezione delle Autonomie, approvati il
27.04.2004 e la delibera 5/AUT/2006 del 10.03.2006, che
restringono l’ambito oggettivo alla normativa e ai relativi
atti applicativi che disciplinano, in generale, l’attività
finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di
settore, compresi, in particolare, la disciplina dei bilanci
e i relativi equilibri, l’acquisizione delle entrate,
l’organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del
patrimonio, la gestione delle spese, l’indebitamento, la
rendicontazione e i relativi controlli.
Nel caso di specie, il quesito verte sulla legittimità o
meno di una spesa, che non è in alcun modo sussumibile
all’interno di una delle sopra citate categorie.
Su analoga questione, peraltro, questa Sezione si era
pronunciata con deliberazione n. 6/2007/Cons. Poiché la
fattispecie in esame non è in alcun modo riconducibile al
concetto di contabilità pubblica, la richiesta di parere
va dichiarata inammissibile sotto il profilo oggettivo (Corte dei
Conti, Sez. regionale di controllo Veneto,
parere 18.04.2008 n. 15). |
anno 2007 |
|
PUBBLICO IMPIEGO:
L’abilitazione all’esercizio della professione del
tecnico-dipendente, subordinata all’iscrizione del
professionista al relativo albo, si è rivolta a esclusivo
vantaggio dell’ente, che appunto ha potuto utilizzare lo
stesso per l’attività di progettazione e direzione dei
lavori pubblici; a ciò si aggiunga che lo stesso architetto,
sin dal 1997, era stato assunto a tempo indeterminato con la
conseguente impossibilità di svolgere attività professionale
a favore di terzi.
In quest’ottica, la Corte dei Conti-Calabria ritiene che la
quota d’iscrizione all’albo professionale sia stata
giustamente pagata dall’ente comunale e che, pertanto,
nessun danno è ipotizzabile a carico dell’ente medesimo a
causa della determinazione dirigenziale con la quale si
procedeva al pagamento di lire 370.000 per la quota
d’iscrizione all’albo degli architetti.
---------------
... Per esaustività nella trattazione, tuttavia, non si può
tralasciare di ricordare una delle are sentenze che
affrontano il tema in argomento, anche se le sue
conclusioni, pure del giudice contabile, sono di avviso
diametralmente opposto a quanto innanzi affermato.
La Corte dei Conti-Calabria, infatti, nella propria
sentenza 28.09.2007 n. 801,
affrontando un’ipotesi di danno erariale in cui, tra le
altre e marginalmente, veniva mossa a un dipendente
comunale-convenuto una contestazione per l’autoliquidazione
della quota d’iscrizione all’albo speciale degli architetti,
si esprime nel senso che tale spesa dev’essere
legittimamente posta a carico del bilancio dell’ente di
appartenenza.
In particolare il magistrato, dopo aver ripercorso
sinteticamente la disciplina introdotta in materia di
appalti pubblici dalla legge n. 109/1994, con riferimento
all’effettuazione delle attività di progettazione, direzione
dei lavori e accessorie, evidenzia che il legislatore,
all’art. 17, c. 1, nel formulare un elenco puntuale dei
soggetti cui possono essere demandate le prestazioni
relative alla progettazione preliminare, definitiva ed
esecutiva (nonché alla direzione) dei lavori pubblici,
colloca al primo posto gli uffici tecnici della stazione
appaltante, non escludendo con ciò la possibilità di
affidare, in presenza di valide motivazioni, l’incarico a
soggetti estranei all’amministrazione stessa.
Alla Sezione appare evidente che tale scelta normativa
scaturisca dalla necessità di rendere l’azione
amministrativa economica ed efficiente, tanto che il
vantaggio economico che ne deriva è immediatamente
percepibile ove si consideri che il legislatore, all’art.
18, prevede un compenso massimo pari all’1,5% (ora 2%)
dell’importo dei lavori per tutti tecnici affidatari
dell’appalto.
Considerato, poi, che al c. 2 dell’art. 17 il legislatore
stabilisce che i progetti redatti dagli Uffici tecnici delle
amministrazioni devono essere firmati da dipendenti delle
amministrazioni abilitati all’esercizio della professione,
il collegio ritiene che l’abilitazione all’esercizio
della professione del tecnico-dipendente, subordinata
all’iscrizione del professionista al relativo albo, si sia
rivolta a esclusivo vantaggio dell’ente, che appunto ha
potuto utilizzare lo stesso per l’attività di progettazione
e direzione dei lavori pubblici; a ciò si aggiunga che lo
stesso architetto, sin dal 1997, era stato assunto a tempo
indeterminato con la conseguente impossibilità di svolgere
attività professionale a favore di terzi.
In quest’ottica, la Corte dei Conti-Calabria ritiene che la
quota d’iscrizione all’albo professionale sia stata
giustamente pagata dall’ente comunale e che, pertanto,
nessun danno è ipotizzabile a carico dell’ente medesimo a
causa della determinazione dirigenziale con la quale si
procedeva al pagamento di lire 370.000 per la quota
d’iscrizione all’albo degli architetti.
Tale sentenza non è ovviamente passata inosservata, tanto
che le sue conclusioni sono state nuovamente sottoposte alla
Corte dei Conti-Marche, per un orientamento interpretativo (parere 03.06.2008 n. 9):
il giudice adito ha riaffermato le identiche conclusioni
delle precedenti sezioni di controllo, precisando, in
relazione al discordante pronunciamento giurisdizionale
calabrese, che:
— la
sentenza 28.09.2007 n. 801
della Sezione Calabria è stata resa all’esito di un giudizio
di responsabilità, e le decisioni ivi assunte sono
vincolanti soltanto per le parti del giudizio;
— le interpretazioni contenute in una sentenza
costituiscono di regola un precedente non vincolante,
mancando nel nostro ordinamento il principio dello stare
decisis operante in altri sistemi giuridici;
— la soluzione adottata nella sentenza non può avere
valenza generale, in quanto accoglie espressamente, per
farne causa esimente, il concetto di «vantaggio economico»
(art. 1, c. 1-bis, legge n. 20/1994), che costituisce
criterio derogatorio la cui applicazione in concreto è
demandata esclusivamente al giudice contabile in sede di
responsabilità
(commento tratto da Azienditalia - il Personale n. 11/2008). |
PUBBLICO IMPIEGO: Essendo
l’iscrizione all’albo un requisito imprescindibile per
alcune figure professionali, in mancanza del quale non è
consentito l’esercizio dell’attività, essa costituisce uno
dei presupposti richiesti per l’assunzione e deve perdurare
per tutta la durata del lavoro alle dipendenze del comune.
Si ritiene, pertanto, che “debba essere cura del soggetto,
assunto per ricoprire all’interno dell’ente un ruolo che
richiede la citata iscrizione, farsi carico degli
adempimenti necessari per assicurare nel tempo la
sussistenza del requisito che ha costituito la condicio sine
qua non della sua assunzione, tra i quali rientra quello
della tassa annuale”.
Va altresì richiamata l’esistenza, nell’ordinamento,
di un principio generale che vieta di porre a carico degli
enti pubblici oneri non previsti che possano contribuire ad
aggravare la situazione finanziaria degli enti stessi. Fra
tali oneri sembra poter rientrare anche la tassa di
iscrizione ad un albo professionale.
---------------
... con la richiesta di parere di cui trattasi il Sindaco
di Potenza ha chiesto “(…) se il pagamento della tassa
annuale di iscrizione all’albo professionale degli avvocati
dell’Ente debba essere comunque a carico del singolo
dipendente ovvero la relativa spesa debba essere posta a
carico del Comune datore di lavoro”.
La richiesta è stata formulata in relazione ad un precedente
parere (n. 1/2007) reso dalla Sezione regionale di controllo
per la Sardegna, “(…) che stabilisce, tra l’altro, che il
pagamento della tassa di iscrizione per l’esercizio della
professione forense è a carico degli avvocati dipendenti
pubblici e non dell’Ente datore di lavoro”, e a seguito
del quale il direttore generale del Comune “(…) ritenendo
di doversi attenere scrupolosamente al citato parere, ha
emanato opportune disposizioni in merito”.
Successivamente l’avvocatura dell’ente ha chiesto che le
predette disposizioni “(…) vengano rivisitate”, anche
alla luce dei principi affermati in “una recentissima
sentenza della Suprema Corte di Cassazione -Sezione Lavoro–
(sentenza
20.02.2007 n. 3928), confermativa della sentenza della
Corte di appello di Torino n. 338/2003 e della sentenza del
Tribunale di Torino n. 4549/2001”;
...
RITENUTO, alla luce delle considerazioni e dei
principi sopra esposti, che, nel caso di specie, la
richiesta sia:
- ammissibile sotto il profilo soggettivo;
- sotto il profilo oggettivo, invece, il quesito prospettato
risulta inammissibile. In primo luogo, considerato che la
direzione generale del comune ha già emanato “opportune
disposizioni in merito”, il parere eventualmente reso
dalla Corte non sarebbe altro che una verifica postuma di
legittimità dell’atto emesso dall’ente; si verrebbe, così, a
incidere sulla stessa struttura ontologica della funzione
consultiva che, per sua natura, deve, invece, essere volta
ad illuminare preventivamente la scelta discrezionale
dell’organo di amministrazione attiva.
Inoltre, considerata la manifesta specificità del caso, una
valutazione nel merito in questa sede determinerebbe una
sicura ingerenza nella concreta attività gestionale
dell’ente e potrebbe, peraltro, comportare un’interferenza
con le funzioni requirente e giudicante in materia di
responsabilità assegnate alla stessa Corte dei conti.
Si ritiene, tuttavia, opportuno riportare –a puro titolo di
prospettazione- alcune valutazioni di merito sulla presente
fattispecie espresse dal Coordinamento delle Sezioni
regionali di controllo della Sezione delle Autonomie della
Corte dei conti con la nota innanzi citata (n. 6935/C21 del
07.06.2007), in virtù del fatto che la questione in
predicato <<(…) seppur relativa ad un caso specifico, può
essere fatta rientrare in una fattispecie astratta e
generale in materia di contabilità pubblica, trattandosi di
una tipologia di spesa che potrebbe gravare in via ordinaria
e generalizzata sui comuni>>.
Orbene, si legge nella nota suddetta, <<Alla luce degli
orientamenti giurisprudenziali emersi (Corte di Cassazione,
sentenza 20.02.2007 n. 3928, Sez. reg. contr. Sardegna,
parere 19.01.2007 n. 1 e Sez. reg. contr. Piemonte,
parere 29.03.2007 n. 2), questo Coordinamento è dell’avviso che, essendo
l’iscrizione all’albo un requisito imprescindibile per
alcune figure professionali, in mancanza del quale non è
consentito l’esercizio dell’attività, essa costituisce uno
dei presupposti richiesti per l’assunzione e deve perdurare
per tutta la durata del lavoro alle dipendenze del comune.
Si ritiene, pertanto, che “debba essere cura del soggetto,
assunto per ricoprire all’interno dell’ente un ruolo che
richiede la citata iscrizione, farsi carico degli
adempimenti necessari per assicurare nel tempo la
sussistenza del requisito che ha costituito la condicio sine
qua non della sua assunzione, tra i quali rientra quello
della tassa annuale” (in tal senso, Sez. Sardegna, parere
cit.). Va altresì richiamata l’esistenza, nell’ordinamento,
di un principio generale che vieta di porre a carico degli
enti pubblici oneri non previsti che possano contribuire ad
aggravare la situazione finanziaria degli enti stessi. Fra
tali oneri sembra poter rientrare anche la tassa di
iscrizione ad un albo professionale>>.
Il citato parere n. 2/2007 della Sezione regionale di
controllo per il Piemonte, peraltro, ha ritenuto non
applicabile alla fattispecie, nella situazione prospettata
(analoga a quella di cui, in questa sede, ci si occupa), il
principio affermato nella citata sentenza della Corte di
Appello di Torino n. 338/2003, confermato dalla sentenza
della Suprema Corte di Cassazione (Sezione Lavoro n. 3928
del 20.02.2007), “(…) che, in merito ad una fattispecie
riguardante un dipendente statale, stabilisce che le spese
sostenute dal dipendente nell’esclusivo interesse del
proprio datore di lavoro devono essere a carico di
quest’ultimo (…)”.
Infatti, ad avviso della Sezione regionale di controllo per
il Piemonte, “(…) il richiamato principio non può trovare
piena applicazione al caso di specie, in quanto l’iscrizione
ad un albo professionale, anche laddove necessaria per lo
svolgimento dell’attività svolta dal dipendente per l’ente,
non può ritenersi effettuata nell’esclusivo interesse del
datore di lavoro. Essa attiene, infatti, a profili
strettamente connessi con la professionalità del soggetto
iscritto, arrecando benefici diretti nella sua sfera di
interessi.
Come tale, l’iscrizione all’albo è richiesta, per alcune
figure professionali, quale presupposto per l’assunzione. In
tali ipotesi il dipendente deve ritenersi obbligato a
mantenere, per tutta la durata del rapporto, anche
attraverso il pagamento della tassa annuale, il requisito
per il quale è stato assunto”.
P.Q.M.
La Corte di Conti, Sezione regionale di controllo per la
Basilicata, dichiara inammissibile la richiesta formulata
dal Sindaco del comune di Potenza con nota n. 120/Gab del
28.05.2007 (Corte
dei Conti, Sez. regionale di controllo Basilicata,
deliberazione 15.06.2007 n. 12). |
PUBBLICO IMPIEGO: Nel caso di specie
(richiesta di parere riguardante la rimborsabilità delle
quote annuali di iscrizione all’albo professionale a favore
di un dipendente, nella fattispecie abilitato e iscritto
all’ordine degli architetti, che svolga attività di
progettazione di opere pubbliche) si verte su una questione
riguardante la legittimità o meno di una spesa con la
possibilità che il parere reso interferisca con un eventuale
giudizio di responsabilità per elidere o attenuare posizioni
di responsabilità su fatti già compiuti.
Per i motivi enunciati si dichiara l’inammissibilità della
richiesta di parere in epigrafe.
---------------
Il Sindaco del Comune di Creazzo (VI) ha avanzato
richiesta di parere riguardante la rimborsabilità delle
quote annuali di iscrizione all’albo professionale a favore
di un dipendente, nella fattispecie abilitato e iscritto
all’ordine degli architetti, che svolga attività di
progettazione di opere pubbliche.
L’ente sostiene in particolare che la legge 109/1994 (ora
art. 90, comma 4, del D.Lgs. 163/2006) prevede che tali
dipendenti possano firmare i progetti di opere pubbliche
anche se non sono iscritti agli albi professionali.
L’iscrizione diventerebbe, quindi, condizione utile al
dipendente professionista e non all’Ente, a differenza di
altre categorie professionali (es. avvocati, medici, ecc.).
...
Occorre, a questo punto, valutare anche la sussistenza del
presupposto oggettivo, ovvero l’aderenza della questione al
concetto di contabilità pubblica in base alla norma
istitutiva della funzione consultiva di cui alla legge
131/2003 (anche alla luce degli indirizzi e criteri generali
della Sezione delle Autonomie, approvati il 27.04.2004 e
della delibera 5/AUT/2006 del 10.03.2006, nonché
dell’orientamento delle altre Sezioni).
E’ indubbio che qualsiasi attività amministrativa può avere
riflessi finanziari e, quindi, ove non si adottasse una
nozione tecnica del concetto di contabilità pubblica, si
incorrerebbe in una dilatazione dell’ambito oggettivo della
funzione consultiva rendendo la Sezione regionale di
controllo della Corte dei conti organo di consulenza
generale dell’amministrazione pubblica.
Conformemente alle opzioni ermeneutiche generalmente
adottate dalla Sezione delle Autonomie e dalle altre Sezioni
regionali della Corte dei conti, va, pertanto, ristretto
l’ambito oggettivo alla normativa e ai relativi atti
applicativi che disciplinano, in generale, l’attività
finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di
settore, compresi, in particolare, la disciplina dei bilanci
e i relativi equilibri, l’acquisizione delle entrate,
l’organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del
patrimonio, la gestione delle spese, l’indebitamento, la
rendicontazione e i relativi controlli.
Nel caso di specie non ricorre alcuna delle ipotesi da
ultimo menzionate. Difatti si verte su una questione
riguardante la legittimità o meno di una spesa con la
possibilità che il parere reso interferisca con un eventuale
giudizio di responsabilità per elidere o attenuare posizioni
di responsabilità su fatti già compiuti.
Per i motivi enunciati si dichiara l’inammissibilità della
richiesta di parere in epigrafe
(Corte dei
Conti, Sez. regionale di controllo Veneto,
parere 31.05.2007 n. 6). |
PUBBLICO IMPIEGO: L’iscrizione agli ordini professionali, quando prevista,
costituisce un vincolo imposto dalla legge ed è inoltre,
condizione per poter esigere il compenso rilevato che, ai
sensi dell’art. 2231 del codice civile, la prestazione
eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il
pagamento della retribuzione.
L’iscrizione all’albo professionale configura, quindi, un
atto amministrativo di accertamento dello status del
professionista e determina conseguenti diritti e doveri.
Il vincolo dell’iscrizione all’albo professionale può
essere richiesto dalla legge anche nel caso di dipendenti di
enti pubblici ai quali sarà applicabile oltre alla
disciplina prevista dal contratto collettivo del relativo
comparto anche quella specifica prevista per la categoria
professionale di appartenenza.
Ne consegue che
l’Amministrazione Pubblica resta estranea al rapporto che si
instaura tra un proprio dipendente ed il relativo ordine
professionale.
Infatti, l’iscrizione al relativo albo professionale è
requisito di natura strettamente personale richiesto sin
dalla partecipazione alle prove concorsuali bandite
dall’Ente e che conseguentemente costituisce un presupposto
per l’assunzione e lo svolgimento del rapporto lavorativo
del dipendente.
Qualora la normativa che impone l’iscrizione all’albo
sopravvenga nel corso del rapporto lavorativo
l’iscrizione all’albo professionale integra un
requisito imprescindibile per la stessa prosecuzione del
rapporto lavorativo alle dipendenze del Comune.
Pertanto, la Sezione ritiene che il versamento delle
quote annuali effettuato dal dipendente comunale iscritto al
proprio albo professionale costituisce un preciso
adempimento eseguito nel proprio interesse alla prosecuzione
di un valido rapporto lavorativo.
Deve, quindi, escludersi che l’Ente sia tenuto ad
effettuare il rimborso delle quote di iscrizione all’albo
versate dal proprio dipendente. Infatti, il rimborso della
quota di iscrizione all’albo si tradurrebbe in un
ingiustificato onere finanziario a carico dell’Ente.
Occorre, inoltre, evidenziare che l’eventuale versamento
o rimborso delle quote di iscrizione all’albo da parte
dell’Ente, non sorretto da specifico supporto normativo, si
porrebbe in difformità con l’attuale orientamento
legislativo diretto al contenimento della spesa del
personale ribadito anche recentemente dal comma 557
dell’art. 1 della L. 27/12/2006 n. 296, legge finanziaria
per il 2007.
---------------
Il Sindaco del Comune di Troia (FG), con la nota in
epigrafe, richiede il parere della Sezione sulla
possibilità per l’Amministrazione Comunale di provvedere al
rimborso in favore di un assistente sociale, dipendente
dell’ente sin dal 01/06/1985, della tassa annuale di
iscrizione all’albo tenuto dall’Ordine degli Assistenti
Sociali istituito presso il Consiglio Regionale della Puglia.
All’uopo, il Sindaco precisa, come emerge dalla
documentazione successivamente trasmessa, che con la legge
n. 84 del 23/03/1993 è stato disciplinato l’ordinamento
della professione di assistente sociale ed è stato istituito
il relativo albo professionale.
L’Ordine degli Assistenti Sociali, con nota del 30/07/2003,
comunicava al Sindaco di aver inoltrato denuncia nei
confronti della dipendente per esercizio abusivo della
professione e diffidato l’Amministrazione Comunale, ritenuta
corresponsabile del comportamento, a prendere opportuni
provvedimenti.
L’assistente sociale provvedeva quindi all’iscrizione
all’albo professionale degli assistenti sociali tenuto
presso il Consiglio Regionale della Puglia ed il GIP del
Tribunale di Lucera disponeva l’archiviazione, per assenza
di dolo, rilevato che la Legge n. 84/1993 era entrata in
vigore successivamente all’assunzione della dipendente.
Successivamente la dipendente richiedeva all’Ente il
rimborso delle quote di iscrizione all’Ordine degli
Assistenti Sociali per le annualità dal 2003 al 2007.
...
Come noto, la Corte dei Conti, secondo il disposto dell’art.
7 comma 8, della L. n. 131 del 05.06.2003, può rendere
pareri in materia di “contabilità pubblica”.
La Sezione rileva che la richiesta di parere in oggetto si
possa ritenere inquadrabile nell’alveo della contabilità
pubblica e che il quesito abbia rilevanza generale atteso
che il rimborso delle quote di iscrizione versate da
dipendenti comunali agli albi professionali si concreta in
un onere finanziario gravante sull’Ente.
Deve, inoltre, rilevarsi, che su analoga questione si già
pronunciata la Sezione Regionale di Controllo per la
Sardegna con il
parere 19.01.2007 n. 1 peraltro citato
nella richiesta avanzata dal Sindaco del Comune di Troia.
Pertanto, alla luce dei principi su enunciati la richiesta
di parere si palesa ammissibile.
La Sezione ritiene opportuno sottolineare che
l’iscrizione agli ordini professionali, quando prevista,
costituisce un vincolo imposto dalla legge ed è inoltre,
condizione per poter esigere il compenso rilevato che, ai
sensi dell’art. 2231 del codice civile, la prestazione
eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il
pagamento della retribuzione.
Tuttavia, come statuito dalla Corte di Cassazione (sent. n.
3646/1978, n. 2890/1990) nel caso di professionista
inquadrato in un rapporto di lavoro subordinato le
conseguenze derivanti dalla nullità del rapporto sono quelle
previste dall’art. 2126 del codice civile secondo il quale
la nullità o l’annullamento del contratto di lavoro non
produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto
esecuzione.
L’iscrizione all’albo professionale configura, quindi, un
atto amministrativo di accertamento dello status del
professionista e determina conseguenti diritti e doveri.
Il vincolo dell’iscrizione all’albo professionale può
essere richiesto dalla legge anche nel caso di dipendenti di
enti pubblici ai quali sarà applicabile oltre alla
disciplina prevista dal contratto collettivo del relativo
comparto anche quella specifica prevista per la categoria
professionale di appartenenza che, nel caso in esame, è
contenuta nella Legge 23.03.1993 n. 84 recante la disciplina
dell’ordinamento della professione di assistente sociale.
Ne consegue, ad avviso della Sezione, che
l’Amministrazione Pubblica resta estranea al rapporto che si
instaura tra un proprio dipendente ed il relativo ordine
professionale.
Infatti, l’iscrizione al relativo albo professionale è
requisito di natura strettamente personale richiesto sin
dalla partecipazione alle prove concorsuali bandite
dall’Ente e che conseguentemente costituisce un presupposto
per l’assunzione e lo svolgimento del rapporto lavorativo
del dipendente.
Qualora la normativa che impone l’iscrizione all’albo
sopravvenga nel corso del rapporto lavorativo, come
avvenuto nel caso delineato nella richiesta di parere,
l’iscrizione all’albo professionale integra un requisito
imprescindibile per la stessa prosecuzione del rapporto
lavorativo alle dipendenze del Comune.
Pertanto, la Sezione ritiene che il versamento delle
quote annuali effettuato dal dipendente comunale iscritto al
proprio albo professionale costituisce un preciso
adempimento eseguito nel proprio interesse alla prosecuzione
di un valido rapporto lavorativo.
Deve, quindi, escludersi che l’Ente sia tenuto ad
effettuare il rimborso delle quote di iscrizione all’albo
versate dal proprio dipendente. Infatti, il rimborso della
quota di iscrizione all’albo si tradurrebbe in un
ingiustificato onere finanziario a carico dell’Ente.
Occorre, inoltre, evidenziare che l’eventuale versamento
o rimborso delle quote di iscrizione all’albo da parte
dell’Ente, non sorretto da specifico supporto normativo, si
porrebbe in difformità con l’attuale orientamento
legislativo diretto al contenimento della spesa del
personale ribadito anche recentemente dal comma 557
dell’art. 1 della L. 27/12/2006 n. 296, legge finanziaria
per il 2007
(Corte dei
Conti, Sez. regionale di controllo Puglia,
parere 02.05.2007 n. 5). |
PUBBLICO IMPIEGO:
La questione acquista
rilievo solo nella misura in cui l’iscrizione ad un albo
costituisca requisito necessario per lo svolgimento
dell’attività del dipendente.
Ove l’iscrizione ad un albo
professionale, se mai consentita dalle diverse normative
vigenti, fosse da imputarsi alla libera scelta del
dipendente, dovrebbe ritenersi inequivocabilmente a suo
carico il pagamento della relativa tassa di iscrizione.
Rientrano in tale ipotesi anche i casi in cui l’accesso al
rapporto di pubblico impiego abbia presupposto, quale
titolo, il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio di
una professione, non risultando poi necessaria l’iscrizione
al relativo albo per lo svolgimento dell’attività del
dipendente.
La questione si pone, dunque, per le fattispecie in cui i
dipendenti risultino iscritti a un albo, in quanto requisito
necessario per l’esercizio delle funzioni svolte presso
l’Ente.
L’iscrizione ad un albo professionale, anche laddove
necessaria per lo svolgimento dell’attività svolta dal
dipendente per l’ente, non può ritenersi effettuata
nell’esclusivo interesse del datore di lavoro. Essa attiene,
infatti, a profili strettamente connessi con la
professionalità del soggetto iscritto, arrecando benefici
diretti nella sua sfera di interessi. Come tale,
l’iscrizione all’albo è richiesta, per alcune figure
professionali, quale presupposto per l’assunzione. In tali
ipotesi il dipendente deve ritenersi obbligato a mantenere,
per tutta la durata del rapporto, anche attraverso il
pagamento della tassa annuale, il requisito per il quale è
stato assunto.
Può pertanto ritenersi che il generale divieto di porre a
carico degli enti pubblici oneri non previsti dalla
contrattazione collettiva e individuale riguardi anche il
pagamento della tassa di iscrizione a un albo professionale.
---------------
Il Comune di Rivoli, con nota a firma del Sindaco del
06.03.2007, ha chiesto di conoscere il parere di
questa Sezione in ordine alla richiesta di pagamento
della tassa di iscrizione all’ordine degli avvocati,
formulata da un funzionario dell’ente.
Al riguardo, con nota prot. 9/par/07 dell’08.03.2007, questa
Sezione, precisato che la funzione consultiva ex articolo 7,
comma 8, della legge n. 131 del 2003, viene esercitata solo
su quesiti di natura astratta e generale e non con
riferimento a casi specifici, e che pertanto le richieste,
per quanto relative a casi concreti, devono poter essere
ricondotte a fattispecie generali, ha invitato il Comune
richiedente a riformulare la sua richiesta, fornendo
ulteriori necessari elementi informativi.
Con nota del 21.03.2007, sempre a firma del Sindaco, il
Comune di Rivoli si è limitato a precisare che il
funzionario interessato, inquadrato nella categoria D3,
svolge mansioni di legale dell’Ente, e che il bando per
l’assunzione prevedeva, quali requisiti, la laurea in
giurisprudenza e l’abilitazione all’esercizio della
professione di avvocato.
...
3) Merito:
Oggetto della richiesta di parere è dunque il pagamento
della tassa di iscrizione ad un ordine professionale, da
parte del Comune, per conto di un proprio funzionario.
In primo luogo va precisato che la questione acquista
rilievo solo nella misura in cui l’iscrizione ad un albo
costituisca requisito necessario per lo svolgimento
dell’attività del dipendente. Ove l’iscrizione ad un albo
professionale, se mai consentita dalle diverse normative
vigenti, fosse da imputarsi alla libera scelta del
dipendente, dovrebbe ritenersi inequivocabilmente a suo
carico il pagamento della relativa tassa di iscrizione.
Rientrano in tale ipotesi anche i casi in cui l’accesso al
rapporto di pubblico impiego abbia presupposto, quale
titolo, il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio di
una professione, non risultando poi necessaria l’iscrizione
al relativo albo per lo svolgimento dell’attività del
dipendente.
La questione si pone, dunque, per le fattispecie in cui i
dipendenti risultino iscritti a un albo, in quanto requisito
necessario per l’esercizio delle funzioni svolte presso
l’Ente.
Il Comune richiedente richiama una pronuncia della Corte di
appello di Torino che, in merito ad una fattispecie
riguardante un dipendente statale, stabilisce che le spese
sostenute dal dipendente nell’esclusivo interesse del
proprio datore di lavoro devono essere a carico di
quest’ultimo (sentenza n. 338 del 2003).
A parere di questa Sezione, il richiamato principio non può
trovare piena applicazione al caso di specie, in quanto
l’iscrizione ad un albo professionale, anche laddove
necessaria per lo svolgimento dell’attività svolta dal
dipendente per l’ente, non può ritenersi effettuata
nell’esclusivo interesse del datore di lavoro. Essa attiene,
infatti, a profili strettamente connessi con la
professionalità del soggetto iscritto, arrecando benefici
diretti nella sua sfera di interessi. Come tale,
l’iscrizione all’albo è richiesta, per alcune figure
professionali, quale presupposto per l’assunzione. In tali
ipotesi il dipendente deve ritenersi obbligato a mantenere,
per tutta la durata del rapporto, anche attraverso il
pagamento della tassa annuale, il requisito per il quale è
stato assunto.
Vengono pertanto in rilievo altri principi, quali quello del
contenimento della spesa complessiva per il personale,
diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica
(art. 1, comma 1, lett. b) del D. Lgs.vo 30.03.2001, n.
165), ed il principio in base al quale l’attribuzione di
trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante
contratti collettivi e, alle condizioni previste, mediante
contratti individuali (art. 2, comma 3 del D.Lgs.vo
30.03.2001, n. 165).
Può pertanto ritenersi che il generale divieto di porre a
carico degli enti pubblici oneri non previsti dalla
contrattazione collettiva e individuale riguardi anche il
pagamento della tassa di iscrizione a un albo professionale
(Corte dei
Conti, Sez. regionale di controllo Piemonte,
parere 29.03.2007 n. 2). |
PUBBLICO IMPIEGO:
In caso di assunzione a tempo indeterminato
full-time di Architetti può permanere l’iscrizione al
relativo Albo che non prevede una sezione speciale per i
dipendenti pubblici? L’eventuale onere è a carico dell’Ente?
Nel caso, invece, di assunzione con contratto a tempo
determinato full-time di Architetti, questi devono
provvedere alla segnalazione all’Ordine dell’assunzione
presso la Pubblica Amm.ne? Tale assunzione determina la
sospensione dell’iscrizione all’Albo e del pagamento del
relativo onere?
In caso non avvenga tale segnalazione, il dipendente può
rimanerVi iscritto ed a quale condizioni?
In ordine all’assunzione a tempo determinato full-time di
Ingegneri, Geologi, Geometri la normativa prevede che a
richiesta possono essere iscritti nell’elenco speciale dei
relativi albi. Tale richiesta deve
essere effettuata dall’Amministrazione o dal dipendente ed
il relativo onere è posto a carico dell’Amministrazione?
Nel caso non venga richiesta tale iscrizione nell’elenco
speciale il dipendente può rimanere iscritto all’albo ed a
quali condizioni?
Risposta
E’ incompatibile con la qualità di dipendente comunale con
rapporto orario superiore al 50% dell’orario di lavoro a
tempo pieno, l’iscrizione ad albi professionali, qualora le
specifiche disposizioni di legge richiedano quale
presupposto all’iscrizione, l’esercizio di attività libero
professionale.
Può accadere che (caso del quesito) la relativa legge
professionale consenta comunque al pubblico dipendente
l’iscrizione in speciali elenchi (es. Avvocati impiegati
presso i Servizi legali), in albi professionali (es.
Ingegneri Architetti Geometri ecc.) o qualora l’iscrizione
rientri in un interesse specifico dell’Amministrazione, ma
resta fermo il divieto di esercitare attività libero
professionale (fatti salvi i casi di specifica
autorizzazione dell’ente di appartenenza).
La stragrande maggioranza dei Consigli degli Ordini
territorialmente competenti ha già da tempo approvato
apposite norme del tipo: “I Colleghi che svolgono
funzione di Tecnico Comunale con contratti di tipo
professionale sono tenuti: a) a segnalare all'Ordine di
appartenenza, entro 30 giorni, l'avvenuto conferimento
dell'incarico, e contestualmente l'eventuale quantità di
incarichi in corso presso il Comune stesso, con elenco
dettagliato; b) a non assumere per tutta la durata del
contratto alcun tipo di incarico professionale da privati
nell'ambito del territorio Comunale; c) a rispettare le
compatibilità che contraddistinguono il medesimo ruolo come
pubblico dipendente” (Ordine degli Architetti di
Milano).
In ordine alla seconda domanda:
per il dipendente con contratto di lavoro part-time,
trattandosi di eventualità di usufruire dell’iscrizione
all’albo per svolgere attività libero professionale, e
quindi a favore di soggetti diversi dall’ente pubblico
datore di lavoro, è consentito affermare che il relativo
costo non possa gravare su questo ultimo.
Per il dipendente con contratto a tempo pieno, la risposta
in termini pressoché analoghi alla precedente, richiede una
maggiore articolazione.
In primis, se lo svolgimento delle mansioni a favore
dell'Ente pubblico non richiede l’obbligo di iscrizione
all'Albo, il dipendente che decida di farlo in base ad
autonome valutazioni, è tenuto ad assumere interamente
l'onere del versamento della quota di iscrizione, senza che
l’ente di appartenenza, datore di lavoro, possa considerarsi
in dovere di sostituirsi al primo.
E’ da considerare una eccezione il caso del dipendente
avvocato iscritto nell’albo speciale annesso all’albo degli
avvocati, relativamente al quale la giurisprudenza ha
affermato che: “in mancanza di una norma che disciplini
la materia, e facendo ricorso ai principi generali
dell’ordinamento giuridico dello Stato, che le spese
sostenute dal dipendente nell’esclusivo interesse del
proprio datore di lavoro devono essere sopportate dal datore”
(Vedi Corte d’appello di Torino, Sentenza n. 338/2003)
Il nostro ordinamento (compresi i CCNL di categoria),
infatti, appare pervaso da un principio generale che vieta
di porre a carico degli enti pubblici oneri non previsti e
che possono contribuire ad aggravare la situazione
finanziaria degli stessi enti. Tra tali oneri deve essere
compresa la tassa di iscrizione a un albo professionale.
Anche la Corte dei Conti (alcuni recentissimi pareri
extragiudiziari) è partita dal principio che debba essere
cura del soggetto, assunto per ricoprire all’interno
dell’ente un ruolo che richiede la suddetta iscrizione,
farsi carico degli adempimenti necessari per assicurare nel
tempo la sussistenza del requisito che ha costituito
condicio sine qua non della sua assunzione, tra i quali
rientra sicuramente il pagamento della tassa annuale.
In vero c’è da dire che a sostegno di tali tesi, concorrono
anche i principi generali contenuti nel D.Lgs. n. 165/2001
(vedasi l’art. 1, la dove sancisce che: “si deve
contenere la spesa complessiva per il personale, diretta e
indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica”, ed
anche l’art. 2 che: “l’attribuzione di trattamenti
economici può avvenire esclusivamente mediante contratti
collettivi e, alle condizioni previste, mediante contratti
individuali”).
Qualcuno ha ritenuto addirittura di invocare l’art. 12 della
legge 241 del 1990, secondo il quale: “la concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e
l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a
persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla
predeterminazione ad alla pubblicazione da parte delle
amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai
rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le
amministrazioni stesse devono attenersi”.
Un esame completo dello scenario presente, ci porta anche a
registrare che molti enti, in sede di regolamentazione
comunale (o provinciale) sulla “Ripartizione del fondo
destinato agli incentivi di cui all’art. 18 della Legge
Merloni e s.m.i.", hanno creduto di poter inserire in
tale fonte normativa locale, delle norme del tipo: ”In
caso di avvenuto espletamento di prestazioni contemplate nel
presente regolamento che richiedano l’iscrizione ad un dato
Albo Professionale, il relativo onere di iscrizione compete
all’Amministrazione Comunale, che provvederà a rimborsarlo
ai dipendenti che hanno sostenuto la spesa, previa
presentazione della ricevuta di versamento”.
Va segnalato, infine, che i tecnici dipendenti pubblici non
potranno, però, svolgere prestazioni professionali
all'esterno della propria amministrazione, pur se
autorizzati (art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001), se non iscritti
agli albi professionali.
L’iscrizione all’Albo è infatti obbligatoria per l’esercizio
della libera professione (Legge n. 897 del 25/04/1938) e,
per l’apertura della Partita Iva viene rilasciato il numero
di iscrizione che compare sul timbro necessario alla firma
dei progetti.
In tale quadro l’iscrizione costituisce una scelta del
dipendente, facendone discendere conseguentemente che il
relativo pagamento è sicuramente a suo carico (29.01.2007
- tratto da www.ancirisponde.ancitel.it). |
PUBBLICO IMPIEGO:
I contratti collettivi del
comparto regioni e autonomie locali si limitano a prevedere
l’indennità di posizione e di risultato per il personale che
svolge attività con contenuti di alta professionalità e
specializzazione correlata all’iscrizione ad albi
professionali, mentre nulla precisano in relazione
all’argomento in discussione.
Nel merito, occorre considerare preliminarmente se
l’iscrizione a un albo professionale costituisca requisito
per lo svolgimento dell’attività per il dipendente.
Così non è più nella materia dei lavori pubblici, in quanto
la disciplina di cui all’articolo 17 della legge 109 del
1994 è stata modificata dalla legge n. 415 del 1998 nel
senso che non è richiesta l’iscrizione all’albo
professionale per i dipendenti pubblici che firmino i
progetti, ma è sufficiente il possesso dell’abilitazione
professionale; in questo caso l’iscrizione costituisce una
scelta del dipendente e pertanto il relativo pagamento è
sicuramente a suo carico.
7. Una diversa ipotesi si ha qualora il dipendente possa
essere autorizzato a svolgere il lavoro part-time.
L’eventualità di usufruire dell’iscrizione all’albo per
svolgere attività libero professionale, e quindi a favore di
soggetti diversi dall’ente pubblico datore di lavoro,
consente di affermare che il relativo costo non possa
gravare su quest’ultimo.
8. Più complessa è la fattispecie di un dipendente
obbligatoriamente iscritto a un albo esclusivo del pubblico
impiego, quale ad esempio l’elenco speciale annesso all’albo
degli avvocati.
A tale ipotesi ha fornito una soluzione la Corte d’appello
di Torino, nella sentenza n. 338/2003, peraltro relativa a
un dipendente di un ente statale, nella quale si afferma,
in mancanza di una norma che disciplini la materia, e
facendo ricorso ai principi generali dell’ordinamento
giuridico dello Stato, che le spese sostenute dal dipendente
nell’esclusivo interesse del proprio datore di lavoro devono
essere sopportate dal datore.
La ricostruzione sopra riportata non appare
condivisibile, in quanto per alcune figure
professionali l’iscrizione a un albo è un requisito
imprescindibile, in mancanza del quale non è consentito
l’esercizio dell’attività. Tale iscrizione costituisce
uno dei presupposti richiesti per l’assunzione e deve
perdurare per tutta la durata del lavoro alle dipendenze del
comune.
Si ritiene, pertanto, che debba essere cura del soggetto,
assunto per ricoprire al’interno dell’ente un ruolo che
richiede la suddetta iscrizione, farsi carico degli
adempimenti necessari per assicurare nel tempo la
sussistenza del requisito che ha costituito condicio sine
qua non della sua assunzione, tra i quali rientra
sicuramente il pagamento della tassa annuale.
Ad ulteriore sostegno di quanto sopra affermato vi è la
considerazione che tra i principi generali a cui fare
riferimento vi sono certamente quelli contenuti nel decreto
legislativo n. 165 del 2001, che all’art. 1 dispone che “si
deve contenere la spesa complessiva per il personale,
diretta e indiretta , entro i vincoli di finanza pubblica”,
e all’art. 2 che “l’attribuzione di trattamenti economici
può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi e,
alle condizioni previste, mediante contratti individuali”.
Si può pertanto ritenere esistente nell’ordinamento
un principio generale che vieta di porre a carico degli enti
pubblici oneri non previsti e che possono contribuire ad
aggravare la situazione finanziaria degli stessi enti. Tra
tali oneri deve essere compresa la tassa di iscrizione a un
albo professionale.
---------------
Con la nota protocollo n. 10223 del 23.10.2006 il
Segretario comunale del comune di Siliqua ha chiesto un
parere in relazione ad una fattispecie attinente
all’assunzione a carico del Comune della tassa annuale di
iscrizione di un dipendente a tempo indeterminato all’albo
professionale.
1. La richiesta di parere è stata inoltrata tramite il
Consiglio delle autonomie locali, istituito con la legge
regionale 17.01.2005 n. 1, che nella nota di trasmissione fa
espresso riferimento all’articolo 7 della legge 05.06.2003,
n. 131, disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento
della Repubblica alla legge costituzionale 18.10.2001 n. 3.
2. La richiesta di parere è sottoscritta dal Segretario
comunale del comune di Siliqua, ed in tal senso dovrebbe
essere dichiarata inammissibile sotto il profilo soggettivo
alla luce del consolidato orientamento assunto dalla Corte
dei conti, secondo il quale all’interno dell’ente locale i
quesiti debbono promanare dal Sindaco o dal Presidente della
Provincia nella loro qualità di rappresentanti legali
dell’ente locale, ovvero dagli organi deliberativi dell’ente
medesimo nel caso di pareri su atti di normazione.
L’inoltro della richiesta a questa Corte da parte del
Presidente del Consiglio delle autonomie locali consente
però di superare tale impostazione, in quanto si deve
ritenere che la richiesta sia stata fatta propria da
quest’ultimo organo istituzionale, al quale espressamente la
legge su richiamata riconosce tale funzione. La richiesta è
pertanto ammissibile sotto il profilo soggettivo.
3. Per quanto riguarda l’ammissibilità della richiesta in
esame nel merito, l’art. 7, comma 8, della legge n.
131/2003, circoscrive i pareri che le Sezioni regionali
della Corte possono esprimere alla materia di contabilità
pubblica.
Possono pertanto rientrare nella funzione consultiva della
Corte dei conti le sole richieste concernenti la materia
della contabilità pubblica, intesa come sistema normativo
che regola la gestione finanziaria ed economico-patrimoniale
dello Stato e degli altri enti pubblici, che richiedano un
esame da un punto di vista astratto e su temi di carattere
generale.
Sono quindi inammissibili le richieste di parere che
comportino valutazioni di casi o atti gestionali specifici,
che determinerebbero un’ingerenza della Corte dei conti
nella concreta attività gestionale dell’Ente, nonché tali da
poter formare oggetto di eventuali iniziative giudiziarie da
parte della Procura regionale della stessa Corte dei conti.
4. Nel caso di specie la richiesta, pur relativa ad un caso
specifico, può essere fatta rientrare in una fattispecie
astratta e generale, in quanto il caso prospettato riguarda
l’obbligo per un ente locale di farsi carico del pagamento
della tassa annuale di iscrizione di un dipendente ad un
albo professionale.
Trattandosi inoltre di identificare una tipologia di spesa
che potrebbe gravare in via ordinaria e generalizzata sui
comuni si ritiene che la richiesta rientri nella materia
della contabilità pubblica. La richiesta è pertanto
ammissibile sotto il profilo oggettivo.
5. Si deve rilevare che i contratti collettivi del
comparto regioni e autonomie locali si limitano a prevedere
l’indennità di posizione e di risultato per il personale che
svolge attività con contenuti di alta professionalità e
specializzazione correlata all’iscrizione ad albi
professionali, mentre nulla precisano in relazione
all’argomento in discussione.
6. Nel merito, occorre considerare preliminarmente se
l’iscrizione a un albo professionale costituisca requisito
per lo svolgimento dell’attività per il dipendente.
Così non è più nella materia dei lavori pubblici, in quanto
la disciplina di cui all’articolo 17 della legge 109 del
1994 è stata modificata dalla legge n. 415 del 1998 nel
senso che non è richiesta l’iscrizione all’albo
professionale per i dipendenti pubblici che firmino i
progetti, ma è sufficiente il possesso dell’abilitazione
professionale; in questo caso l’iscrizione costituisce una
scelta del dipendente e pertanto il relativo pagamento è
sicuramente a suo carico.
7. Una diversa ipotesi si ha qualora il dipendente possa
essere autorizzato a svolgere il lavoro part-time.
L’eventualità di usufruire dell’iscrizione all’albo per
svolgere attività libero professionale, e quindi a favore di
soggetti diversi dall’ente pubblico datore di lavoro,
consente di affermare che il relativo costo non possa
gravare su quest’ultimo.
8. Più complessa è la fattispecie di un dipendente
obbligatoriamente iscritto a un albo esclusivo del pubblico
impiego, quale ad esempio l’elenco speciale annesso all’albo
degli avvocati.
A tale ipotesi ha fornito una soluzione la Corte d’appello
di Torino, nella sentenza n. 338/2003, peraltro relativa a
un dipendente di un ente statale, nella quale si afferma,
in mancanza di una norma che disciplini la materia, e
facendo ricorso ai principi generali dell’ordinamento
giuridico dello Stato, che le spese sostenute dal dipendente
nell’esclusivo interesse del proprio datore di lavoro devono
essere sopportate dal datore.
9. La ricostruzione sopra riportata non appare
condivisibile, in quanto per alcune figure
professionali l’iscrizione a un albo è un requisito
imprescindibile, in mancanza del quale non è consentito
l’esercizio dell’attività. Tale iscrizione costituisce
uno dei presupposti richiesti per l’assunzione e deve
perdurare per tutta la durata del lavoro alle dipendenze del
comune.
Si ritiene, pertanto, che debba essere cura del soggetto,
assunto per ricoprire al’interno dell’ente un ruolo che
richiede la suddetta iscrizione, farsi carico degli
adempimenti necessari per assicurare nel tempo la
sussistenza del requisito che ha costituito condicio sine
qua non della sua assunzione, tra i quali rientra
sicuramente il pagamento della tassa annuale.
10. In tal senso è l’articolo 47 della legge regionale sarda
n. 31 del 13.11.1998, relativo all’esercizio delle attività
professionali, che dispone al 3° comma che “per l’accesso
ai posti in pianta organica il cui compito principale o
esclusivo è l’esercizio di attività professionali sono
necessari l’iscrizione all’albo e l’esercizio effettivo
dell’attività professionale per almeno tre anni”; e che
al comma successivo prevede che “la cancellazione
dall’albo comporta la risoluzione del rapporto d’impiego”.
Tali norme consentono agevolmente di ritenere che debba
essere a cura del dipendente regionale anche il pagamento
della tassa annuale di iscrizione, in quanto elemento
necessario per il perdurare dell’iscrizione stessa.
11. Ad ulteriore sostegno di quanto sopra affermato vi è la
considerazione che tra i principi generali a cui fare
riferimento vi sono certamente quelli contenuti nel decreto
legislativo n. 165 del 2001, che all’art. 1 dispone che “si
deve contenere la spesa complessiva per il personale,
diretta e indiretta , entro i vincoli di finanza pubblica”,
e all’art. 2 che “l’attribuzione di trattamenti economici
può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi e,
alle condizioni previste, mediante contratti individuali”.
La necessità di una previsione espressa si ritrova anche
nell’art. 12 della legge 241 del 1990, secondo il quale “la
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili
finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di
qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono
subordinate alla predeterminazione ad alla pubblicazione da
parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste
dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui
le amministrazioni stesse devono attenersi".
12. Si può pertanto ritenere esistente nell’ordinamento
un principio generale che vieta di porre a carico degli enti
pubblici oneri non previsti e che possono contribuire ad
aggravare la situazione finanziaria degli stessi enti. Tra
tali oneri deve essere compresa la tassa di iscrizione a un
albo professionale
(Corte dei
Conti, Sez. regionale di controllo Sardegna,
parere 19.01.2007 n. 1). |
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