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54-DISTANZA dalla FERROVIA

55-DISTANZA dalle PARETI FINESTRATE
56-DURC
57-EDICOLA FUNERARIA
58-EDIFICIO UNIFAMILIARE
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62-INCARICHI PROFESSIONALI E PROGETTUALI
63-INCENTIVO PROGETTAZIONE (ora INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE)
64-INDUSTRIA INSALUBRE
65-L.R. 12/2005
66-L.R. 23/1997
67-L.R. 31/2014
68-LEGGE CASA LOMBARDIA
69-LICENZA EDILIZIA (necessità)
70-LOTTO EDIFICABILE - ASSERVIMENTO AREA - CESSIONE CUBATURA
71-LOTTO INTERCLUSO
72-MAPPE e/o SCHEDE CATASTALI (valore probatorio o meno)
73-MOBBING
74-MURO DI CINTA/RECINZIONE, DI CONTENIMENTO/SOSTEGNO, ECC.
75-OPERE PRECARIE
76-PARERE DI REGOLARITA' TECNICA, CONTABILE E DI LEGITTIMITA'
77-PATRIMONIO
78-PERGOLATO e/o GAZEBO e/o BERCEAU e/o DEHORS e/o POMPEIANA e/o PERGOTENDA e/o TETTOIA
79-PERMESSO DI COSTRUIRE (annullamento e/o impugnazione)
80-PERMESSO DI COSTRUIRE (decadenza)
81-PERMESSO DI COSTRUIRE (deroga)
82-PERMESSO DI COSTRUIRE (legittimazione richiesta titolo)
83-PERMESSO DI COSTRUIRE (parere commissione edilizia)
84-PERMESSO DI COSTRUIRE (prescrizioni)
85-PERMESSO DI COSTRUIRE (proroga)
86-PERMESSO DI COSTRUIRE (verifica in istruttoria dei limiti privatistici al rilascio)
87
-
PERMESSO DI COSTRUIRE (volturazione)
88-
PERTINENZE EDILIZIE ED URBANISTICHE
89-PIANI PIANIFICATORI ED ATTUATIVI
90-PIANI PIANIFICATORI ED ATTUATIVI (aree a standard)
91-PIF (Piano Indirizzo Forestale)
92-PISCINE
93-PUBBLICO IMPIEGO
94-PUBBLICO IMPIEGO (quota annuale iscrizione ordine professionale)
95-RIFIUTI E BONIFICHE
96-
RINNOVO/PROROGA CONTRATTI
97-RUDERI
98-
RUMORE
99-SAGOMA EDIFICIO
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102-SEGRETARI COMUNALI
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dossier MAPPE e/o SCHEDE CATASTALI (valore probatorio o meno)
anno 2020

EDILIZIA PRIVATA: Il volo aereo (del 09.05.1955) certificato dall’Istituto Geografico di Milano e la mappa catastale dell’immobile risalente al 1967 non hanno alcuna valenza probatoria circa l’esistenza di un titolo abilitativo per l’immobile interessato dalle opere in esame.
L'accatastamento costituisce, infatti, un adempimento di tipo fiscale-tributario, che fa stato a quegli specifici fini, senza assurgere a strumento idoneo –al di là di un mero valore indiziario– per evidenziare la reale destinazione d’uso di singole porzioni immobiliari e per attestare la relativa regolarità urbanistico-edilizia, né tanto meno produce alcun effetto di regolarizzazione degli interventi eseguiti sine titulo.
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Ugualmente il volo aereo del 09.05.1955 certificato dall’Istituto Geografico di Milano e la mappa catastale dell’immobile risalente al 1967 non hanno alcuna valenza probatoria circa l’esistenza di un titolo abilitativo per l’immobile interessato dalle opere in esame. L'accatastamento costituisce infatti un adempimento di tipo fiscale-tributario, che fa stato a quegli specifici fini, senza assurgere a strumento idoneo –al di là di un mero valore indiziario– per evidenziare la reale destinazione d’uso di singole porzioni immobiliari e per attestare la relativa regolarità urbanistico-edilizia, né tanto meno produce alcun effetto di regolarizzazione degli interventi eseguiti sine titulo (TAR Lecce, sez. III, n. 2615 del 13/08/2015 e questa Sezione n. 1954 del 20/03/2009).
Anche la richiesta presentata dal Sig. El.De. nel 1971 per ottenere l’autorizzazione ad aprire una finestra sul cortile –opera non realizzata perché l’autorizzazione non è mai stata rilasciata– si presenta inidonea a provare la preesistenza di un titolo edilizio, evidenziando solo che l’immobile era stato realizzato in data antecedente al 1971.
Neppure valgono a scalfire la legittimità del diniego le considerazioni introdotte dai ricorrenti, relative alla vicinanza dell’immobile alla sede del Comune e ad una sorta di “accettazione” degli abusi da parte dell’Amministrazione. Ciò che è decisivo è che non sono emersi elementi certi circa il formale assenso alla realizzazione di quelle opere, sì da presentarsi incensurabili le conclusioni dell’Amministrazione: “La constatazione secondo cui dovrebbe ipotizzarsi l’intervenuto rilascio di un titolo non è sufficiente a dimostrarne la sussistenza, in mancanza di elementi documentali concreti che ne attestino, almeno indirettamente, l’esistenza, facendo riferimento, ad esempio, a protocolli e date” (così il provvedimento di diniego impugnato) (TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 15.04.2020 n. 634 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: I dati catastali non sono decisivi ai fini dell'accertamento della legittimità urbanistico-edilizia di un immobile, perché il catasto viene implementato a seguito di comunicazioni e dichiarazioni dei soggetti interessati, sulle quali l'amministrazione finanziaria può, al più, esercitare un riscontro formale ab externo.
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Considerato, infine, che:
   - i dati catastali non sono decisivi ai fini dell'accertamento della legittimità urbanistico-edilizia di un immobile, perché il catasto viene implementato a seguito di comunicazioni e dichiarazioni dei soggetti interessati, sulle quali l'amministrazione finanziaria può, al più, esercitare un riscontro formale ab externo (cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 631/2015; TAR Puglia, Lecce, sez. III, n. 2615/2015; TAR Marche, Ancona, n. 664/2017);
   - conseguentemente, la circostanza –enfatizzata dal Comune di Atrani– che, in data 26.03.1991, l’immobile controverso abbia subito una variazione di classamento catastale dalla categoria C/4 (Fabbricati e locali per servizi sportivi) alla categoria A/4 (Abitazioni di tipo popolare) non sta, di per sé, a significare anche che esso abbia subito un corrispondente mutamento di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante rispetto alla sua originaria legittimazione (TAR Campania-Salerno, Sez. II, sentenza 09.03.2020 n. 352 - link a www.giustizia-amministrartiva.it).

anno 2017

EDILIZIA PRIVATA: L’accatastamento assume rilievo soltanto ai fini fiscali, oltre ad essere rivolto all’Autorità Amministrativa Statale e non può in alcun modo surrogare i titoli abilitativi edilizi di spettanza dei Comuni (cfr. TAR Lombardia, Milano, sez. II, 20.03.2009, n. 1954, per cui <<…l’accatastamento svolge una funzione di certificazione dello stato di fatto, ma non produce alcun effetto di regolarizzazione degli immobili>>).
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Ciò premesso, non sembra che possa seriamente essere messo in discussione il carattere abusivo delle modificazioni in corso d’opera realizzate sul progetto originario assentito nel 1952 a favore dei Fratelli Re., danti causa degli attuali ricorrenti.
Questi ultimi ammettono anche nel gravame di avere realizzato delle modifiche in corso d’opera, che qualificano come “di modesta entità” (cfr. pag. 3 del ricorso), anche se in realtà tali variazioni hanno determinato una modifica della sagoma, della superficie lorda di pavimento (slp), delle aperture in facciata ed un incremento della volumetria oltre gli indici di zona (cfr. ancora la relazione tecnica del 25.07.2012, doc. 2 del resistente).
Si tratta di interventi edilizi necessitanti di apposito titolo e non può essere ritenuta equipollente a quest’ultimo, come sembrano invece sostenere i ricorrenti, la mera presentazione della documentazione catastale.
L’accatastamento, infatti, assume rilievo soltanto ai fini fiscali, oltre ad essere rivolto all’Autorità Amministrativa Statale e non può in alcun modo surrogare i titoli abilitativi edilizi di spettanza dei Comuni (cfr. TAR Lombardia, Milano, sez. II, 20.03.2009, n. 1954, per cui <<…l’accatastamento svolge una funzione di certificazione dello stato di fatto, ma non produce alcun effetto di regolarizzazione degli immobili>>).
La circostanza che le opere abusive fossero conformi alla normativa urbanistica ed edilizia esistente, quand’anche fosse veritiera, non esclude la necessità di un titolo abilitativo a sanatoria, sempre da rilasciarsi da parte del Comune
(TAR Lombardia, Sez. II, sentenza 30.03.2017 n. 857 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

anno 2016

ATTI AMMINISTRATIVI - EDILIZIA PRIVATALa Sezione osserva come il principio di buon andamento impegni la P.A. ad adottare gli atti il più possibile rispondenti ai fini da conseguire ed autorizzi quindi anche il riesame degli atti adottati, ove reso opportuno da circostanze sopravvenute ovvero da un diverso apprezzamento della situazione preesistente.
In particolare, mentre l’annullamento “guarda al passato”, nel senso che costituisce un rimedio volto alla rimozione di un errore commesso nell’esercizio della funzione di primo grado e quindi opera in una logica essenzialmente correttiva dell’azione pubblica, la revoca assume una funzione più propriamente adeguatrice, intesa in termini di attualizzazione delle modalità di perseguimento dell’interesse pubblico specifico di cui occorre seguire la costante dinamica evolutiva.
Pertanto entrambi gli istituti hanno come oggetto immediato del provvedere l’eliminazione di un precedente atto o provvedimento di primo grado cui coniugare l’esigenza di un’azione amministrativa che si ponga pur sempre come cura attuale dell’interesse pubblico: esigenza che, in termini funzionali, nelle ipotesi di annullamento si caratterizza come momento valutativo ulteriore rispetto al mero accertamento dell’illegittimità del provvedimento di primo grado, mentre nei casi di revoca discende proprio dalla necessità di adeguare per il futuro scelte ormai non più idonee ed efficaci, con inevitabile eliminazione dei provvedimenti formali che le contenevano.
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Il potere di autotutela decisoria in capo all'Amministrazione non ha in verità come unica finalità il mero ripristino della legalità, costituendo una potestà discrezionale che deve contemplare la verifica di determinate condizioni, previste dall'ordinamento e concernenti l'opportunità di correggere l'azione amministrativa svoltasi illegittimamente.
L'annullamento è stato, pertanto, connotato dall’art. 21-nonies, come modificato da ultimo dalla Legge 07/08/2015, n. 124, in termini di rinnovata manifestazione, entro un termine ragionevole, della funzione amministrativa.
In tale ambito rilevano, oltre all'attualità di un interesse pubblico distinto ed ulteriore rispetto al mero ripristino della legalità violata, anche gli interessi di tutte le parti coinvolte e il tempo trascorso dalla determinazione viziata.
Per effetto dell'art. 21-nonies, l'esercizio della potestà di autotutela decisoria richiede non solo l'esistenza di un vizio dell'atto da rimuovere, ma anche la sussistenza di un interesse pubblico e la sua comparazione con gli interessi dei destinatari e dei controinteressati, quando, per effetto del provvedimento reputato illegittimo, siano sorte posizioni giuridiche qualificate e consolidate nel tempo.
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Circa la asserita “non ragionevolezza del termine" per l'annullamento della DIA (8 anni), la Sezione è dell’avviso che, nel caso di annullamento in autotutela di provvedimenti autorizzativi come i permessi di costruire, deve ritenersi sicuramente ragionevole un termine di intervento che non superi, come nella fattispecie, il termine decennale assegnato in generale all’Amministrazione regionale -ex art. 39 del D.P.R. n. 380/2001- per disporre l’annullamento dei titoli edilizi comunali contrastanti con la normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della loro adozione.
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Il Catasto nel nostro ordinamento non ha valenza probatoria, perché non costituisce prova né dei diritti reali in esso riportati, né della posizione né della regolarità edilizia.
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... per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento n. 16578 del 27/07/2015 di annullamento in autotutela della DIA n. 16065 del 19/09/2007 per l’immobile in Arzano di cui al fl. 5, p.lla 488; dell’ordinanza di demolizione n. 17455 del 06/08/2015; del provvedimento n. 1830 del 19/08/2015 di improcedibilità della SCIA n. 3897 del 20/02/2015.
...
1. Con il ricorso in esame parte ricorrente deduce la violazione degli artt. 3, 7, 8, 10, 21-quinquies e 21-nonies della Legge n. 241/1990, dell’art. 97 Cost., dell’art. 9 NTA, degli artt. 9 e 27-ter del DPR n. 380/2001, dell’art. 2 della L.R. n. 19/2001, nonché il difetto di istruttoria.
2. La Sezione in via preliminare osserva come il principio di buon andamento impegni la P.A. ad adottare gli atti il più possibile rispondenti ai fini da conseguire ed autorizzi quindi anche il riesame degli atti adottati, ove reso opportuno da circostanze sopravvenute ovvero da un diverso apprezzamento della situazione preesistente (TAR Calabria, Reggio Calabria, 24.10.2007, n. 1077; Cons. Stato, V, n. 508/1999; n. 1263/1996; VI, 29.03.1996, n. 518; 30.04.1994, n. 652).
In particolare, mentre l’annullamentoguarda al passato”, nel senso che costituisce un rimedio volto alla rimozione di un errore commesso nell’esercizio della funzione di primo grado e quindi opera in una logica essenzialmente correttiva dell’azione pubblica, la revoca assume una funzione più propriamente adeguatrice, intesa in termini di attualizzazione delle modalità di perseguimento dell’interesse pubblico specifico di cui occorre seguire la costante dinamica evolutiva.
Pertanto entrambi gli istituti hanno come oggetto immediato del provvedere l’eliminazione di un precedente atto o provvedimento di primo grado cui coniugare l’esigenza di un’azione amministrativa che si ponga pur sempre come cura attuale dell’interesse pubblico: esigenza che, in termini funzionali, nelle ipotesi di annullamento si caratterizza come momento valutativo ulteriore rispetto al mero accertamento dell’illegittimità del provvedimento di primo grado, mentre nei casi di revoca discende proprio dalla necessità di adeguare per il futuro scelte ormai non più idonee ed efficaci, con inevitabile eliminazione dei provvedimenti formali che le contenevano.
2.1 Con riguardo a quanto reclamato da parte ricorrente, il potere di autotutela decisoria in capo all'Amministrazione non ha in verità come unica finalità il mero ripristino della legalità, costituendo una potestà discrezionale che deve contemplare la verifica di determinate condizioni, previste dall'ordinamento e concernenti l'opportunità di correggere l'azione amministrativa svoltasi illegittimamente. L'annullamento è stato, pertanto, connotato dall’art. 21-nonies, come modificato da ultimo dalla Legge 07/08/2015, n. 124, in termini di rinnovata manifestazione, entro un termine ragionevole, della funzione amministrativa.
In tale ambito rilevano, oltre all'attualità di un interesse pubblico distinto ed ulteriore rispetto al mero ripristino della legalità violata, anche gli interessi di tutte le parti coinvolte e il tempo trascorso dalla determinazione viziata. Per effetto dell'art. 21-nonies, l'esercizio della potestà di autotutela decisoria richiede non solo l'esistenza di un vizio dell'atto da rimuovere, ma anche la sussistenza di un interesse pubblico e la sua comparazione con gli interessi dei destinatari e dei controinteressati, quando, per effetto del provvedimento reputato illegittimo, siano sorte posizioni giuridiche qualificate e consolidate nel tempo.
3. Ora, con riguardo alla fattispecie in esame, si ritiene di rimarcare che -come evidenziato in sede di consulenza tecnica dalle cui conclusioni non sussistono motivi per discostarsi– il fabbricato di cui fa parte l'immobile in contestazione è stato realizzato con licenza edilizia n. 654/1968 che prevedeva la realizzazione di un fabbricato di sette piani fuori terra oltre il piano cantinato; con successiva variante n. 11/1969 si richiedeva la riduzione del fabbricato nei limiti di altezza e volume con realizzazione di un piano terra destinato all'industria del proprietario e n. 4 piani superiori ad uso residenziale.
Premesso che l’ausiliario non ha potuto visionare le piante allegate alla variante n. 11/1969 che sarebbero state di fondamentale importanza per verificare la corrispondenza con l'attuale stato dei luoghi, si è appurato che non sono state, poi, realizzate altre opere finché il 19/09/2007 con prot. 16065 è stata presentata una D.I.A. per il "cambio di destinazione d'uso del piano ammezzato adibito ad uffici in locali da adibire a scuola media secondaria, il tutto senza opere".
3.1 Dall’esame della documentazione è stato accertato che il piano dove ha sede la scuola –e dunque interessato dalla DIA per cambio di destinazione d’uso- risulta essere il primo del fabbricato, e non l’ammezzato; dalle sezioni della richiamata variante risulta che il piano ammezzato è parte integrante del piano terra in quanto sono visibili il solaio e le scale che consentono l'accesso al detto piano ammezzato, mentre il piano primo, che come risulta dall'autorizzazione di abitabilità presentava solo tre vani destinati a deposito, dalle sezioni sembrerebbe avere una parte destinata ad abitazione con la stessa distribuzione interna dei piani superiori ad uso residenziale.
Quanto a strumentazione urbanistica, nel Comune di Arzano è ancora vigente il Programma di Fabbricazione approvato con D.P.G.R.C. n. 361 del 04/02/1977, ai sensi del quale il suolo su cui ricade l'immobile in oggetto, identificato in Catasto al fl.5 p.lla 448, ha la destinazione d'uso "zona I2 - zona industriale esistente"; in realtà in sede di consulenza tecnica si è accertato che l'immobile per cui è controversia è inserito in un contesto vario e non prettamente industriale, ove sono ubicati numerosi immobili con diversa destinazione a prevalenza residenziale oltre che commerciale e terziaria (es. negozi, bar e alimentari).
4. Ciò premesso, con riguardo ai quesiti posti dal Tribunale il consulente tecnico ha concluso che l'immobile in oggetto ha la destinazione d'uso "zona I2 - zona industriale esistente" del vigente Programma di Fabbricazione; il cambio di destinazione d'uso ha poi determinato una variazione dei carichi urbanistici e, quindi, la necessità di adeguamento degli standard urbanistici previsti dal decreto ministeriale n. 1444/1968, perché lo stesso è avvenuto tra categorie funzionali tra loro non compatibili (da uso deposito/abitazioni a scuola), ragion per cui detto cambio di destinazione d'uso poteva essere rilasciato solo con un Permesso di costruire ma non con una semplice DIA.
4.1 Il Collegio ritiene in definitiva che, contrariamente a quanto pure asserito diffusamente da parte ricorrente nell’ultima memoria in previsione dell’odierna udienza pubblica, sia stato del tutto legittimo l’operato dell’Amministrazione che -accertata fra l’altro la mancanza agli atti del certificato di agibilità rilasciato al sig. Bi., ritenendo che il silenzio-assenso del Comune non si era perfezionato in maniera amministrativamente corretta e presumendo che alla data della presentazione della DIA i locali in questione erano stati già destinati a scuola- si determinava con il provvedimento impugnato all’annullamento in autotutela della DIA del 19/09/2007.
Effettivamente un cambio di destinazione per un’attività funzionale, peraltro incompatibile con la strumentazione urbanistica e le NTA vigenti all’epoca dei fatti, avrebbe richiesto un apposito Permesso di costruire; ai sensi delle citate NTA, infatti, in zona I2 non sarebbe stato possibile realizzare alcuna scuola privata, né mutare la destinazione d’uso di un opificio industriale in una scuola secondaria, cioè in una attività commerciale, che peraltro richiede la realizzazione di parcheggi privati.
Sotto altro profilo, circa la asserita “non ragionevolezza del termine" per l'annullamento della DIA (8 anni), la Sezione è dell’avviso che, nel caso di annullamento in autotutela di provvedimenti autorizzativi come i permessi di costruire, deve ritenersi sicuramente ragionevole un termine di intervento che non superi, come nella fattispecie, il termine decennale assegnato in generale all’Amministrazione regionale -ex art. 39 del D.P.R. n. 380/2001- per disporre l’annullamento dei titoli edilizi comunali contrastanti con la normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della loro adozione (cfr. Cons. Stato, IV, 03.08.2010, n. 5170; TAR Campania, Napoli, I, 16.09.2015, n. 4553; VIII, 02.07.2014, n. 3608).
4.2 Con riguardo ai rilievi mossi da parte ricorrente alla relazione del CTU, il Collegio evidenzia –se necessario- che il Catasto nel nostro ordinamento non ha valenza probatoria, perché non costituisce prova né dei diritti reali in esso riportati, né della posizione né della regolarità edilizia.
Ora parte ricorrente nella fattispecie allega le planimetrie catastali del piano terra e dell’ammezzato come presentate dopo le variazioni del 1994, nonché quella attuale del piano primo presentata nel 2014, ma non anche le planimetrie originarie con la consistenza del piano primo che consentirebbero un raffronto con lo stato attuale.
Non possono ritenersi smentite le circostanze che parte del piano primo era destinata ad abitazione con la stessa distribuzione interna dei piani superiori ad uso residenziale e che, pur volendo considerare solo le destinazioni d'uso assentite con l'Abitabilità n. 39/1973, al primo piano sede della scuola risultavano solo n. 3 vani per deposito e dunque, per adibire detti 3 vani a scuola, occorrevano delle opere anche rilevanti che necessitavano di Permesso di costruire.
In ogni caso, ove fossero stati presenti solo vani deposito, è indubbio che la nuova destinazione d'uso impressa all'immobile -ovvero di una scuola con la presenza di ben 160 studenti e 32 dipendenti– ha comportato una variazione del carico urbanistico rispetto alla precedente destinazione d'uso, con aggravio in termini di viabilità, trasporto pubblico e fognature, con necessità di presentare una richiesta di Permesso di costruire.
In definitiva, la carenza della specifica destinazione urbanistica del fabbricato -carenza derivante dalla riscontrata correttezza del provvedimento di annullamento della DIA- è, appunto, ostativa allo svolgimento della predetta attività per come estranea alla sua destinazione.
Quanto, poi, all’obiezione della difesa del Comune circa la tipologia del Permesso di costruire che si sarebbe dovuto richiedere, va ricordato che costituiva oggetto del mandato il quesito circa la compatibilità dell’opera con una DIA ovvero con un Permesso di costruire, senza specificarsi se quest’ultimo dovesse essere ordinario, in deroga o in sanatoria; in ogni caso il Collegio ritiene che, anche per le lacune presenti nella documentazione tecnica reperita, sono state sicuramente realizzate opere non autorizzate precedentemente e, pertanto, non è possibile avvalorare l'ipotesi di un Permesso di costruire in deroga ai sensi dell'art. 14 DPR n. 380/2001.
5. In conclusione, per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato per come infondato (TAR Campania-Napoli, Sez. II, sentenza 05.07.2016 n. 3335 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

anno 2015

EDILIZIA PRIVATASecondo la giurisprudenza le risultanze catastali costituiscono sempre un elemento probatorio generico e di carattere sussidiario, al quale si può ricorrere solo nei casi di obiettiva e assoluta mancanza di altri elementi e che non può assumere una rilevanza probatoria assoluta, quale è quella che, invece, illegittimamente ha inteso attribuirgli il Comune.
E nel caso di specie, a supporto dell’ordinanza di demolizione gravata il Comune ha indicato il mero confronto tra mappe catastali da cui risulterebbero incongruenze che secondo il Comune stesso testimonierebbero l’esecuzione di opere abusive oltre che su di una CTU dalla quale emergerebbe la natura abusiva delle opere realizzate sui lotti in questione.
Il Comune, tuttavia, non ha ritenuto di effettuare nemmeno un sopralluogo per verificare la situazione di fatto ed accertare se la differenza tra le mappe catastali osservate fosse effettivamente dovuta ad un intervento abusivo ovvero ad un’imperfetta rappresentazione operata in sede di redazione grafica delle tavole catastali.
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Nella relazione del CTU, depositata nel giudizio pendente innanzi al Tribunale civile, si afferma che all’esito del sopralluogo compiuto dal CTU in data 10.03.2014: <<si è osservato, oltre allo stato dei luoghi in riferimento alle planimetrie catastali in possesso finora descritto e graficizzato, anche lo stato delle murature che costituiscono i fabbricati oggetto di causa per riuscire a fare un’esatta analisi storica. Si è riscontrata l’antichità della costruzione che presenta pareti in muratura formate da ciottoli e si può affermare, pertanto, che data l’antica tipologia costruttiva il fabbricato è sicuramente precedente al 1967>>.
Nella successiva relazione depositata in data 01.12.2014 nel medesimo giudizio civile, lo stesso CTU rileva inoltre la scarsa affidabilità delle planimetrie catastali, ribadendo che l’edificio non ha subito ampliamenti negli ultimi 50 anni.
Il presupposto del gravato provvedimento consistente nella realizzazione di interventi non autorizzati in epoca successiva al 1967 risulta contraddetto in modo convincente e circostanziato nella ripetuta relazione di CTU che ha posto in evidenza taluni elementi fattuali (stile architettonico e materiali adoperati) che depongono univocamente per la conclusione ivi raggiunta dal CTU, secondo cui gli ultimi interventi sul fabbricato di proprietà del ricorrente risalgono ad oltre 50 anni fa.
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La giurisprudenza consolidata evidenzia che l'obbligo di richiedere la licenza edilizia (ora permesso di costruire) per realizzare nuove edificazioni è stato introdotto dall'art. 31, legge urbanistica n. 1150 del 1942 esclusivamente per gli immobili situati nei centri urbani.
Solo a seguito dell'approvazione della c.d. legge ponte n. 765 del 1967, tale obbligo di munirsi del titolo abilitativo ad edificare è stato esteso all'intero territorio comunale.

... per l'annullamento dell’ordinanza del Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Bojano n. 8 del 22.01.2014, successivamente notificata in data 27.01.2014 con cui viene ingiunta al ricorrente la demolizione e rimessa in pristino di una parte del fabbricato di proprietà e di ogni ulteriore atto presupposto, consequenziale e comunque connesso;
- nonché per la condanna del Comune di Bojano al risarcimento dei danni subiti e subendi dal ricorrente per effetto dei provvedimenti impugnati e della condotta gravemente colposa dell'Amministrazione.
...
Il motivo di ricorso è meritevole di accoglimento alla stregua delle puntualizzazioni che di seguito si espongono.
In effetti a supporto dell’ordinanza gravata il Comune di Bojano ha indicato il mero confronto tra mappe catastali da cui risulterebbero incongruenze che secondo il Comune testimonierebbero l’esecuzione di opere abusive oltre che su di una CTU dalla quale emergerebbe la natura abusiva delle opere realizzate sui lotti in questione.
Il Comune, tuttavia, non ha ritenuto di effettuare nemmeno un sopralluogo per verificare la situazione di fatto ed accertare se la differenza tra le mappe catastali osservate fosse effettivamente dovuta ad un intervento abusivo ovvero ad un’imperfetta rappresentazione operata in sede di redazione grafica delle tavole catastali.
A tale proposito il Collegio rileva che secondo la giurisprudenza le risultanze catastali costituiscono sempre un elemento probatorio generico e di carattere sussidiario, al quale si può ricorrere solo nei casi di obiettiva e assoluta mancanza di altri elementi e che non può assumere una rilevanza probatoria assoluta, quale è quella che, invece, illegittimamente ha inteso attribuirgli il Comune di Bojano (cfr. ex multis TAR Basilicata, 14.09.2014, n. 584).
Vero è che l’ordinanza richiama anche una relazione peritale, ma dalle risultanze ivi rassegnate il Collegio ritiene non potersi giungere ad alcuna conclusione che avvalori la pretesa natura abusiva delle opere indicate nel gravato provvedimento.
Diversamente la relazione del medesimo CTU, depositata nel giudizio pendente innanzi al Tribunale civile di Bucarest (RG n. 1111/2010) depone per la conclusione esattamente opposta. Nella relazione si afferma che all’esito del sopralluogo compiuto dal CTU in data 10.03.2014: <<si è osservato, oltre allo stato dei luoghi in riferimento alle planimetrie catastali in possesso finora descritto e graficizzato, anche lo stato delle murature che costituiscono i fabbricati oggetto di causa per riuscire a fare un’esatta analisi storica. Si è riscontrata l’antichità della costruzione che presenta pareti in muratura formate da ciottoli e si può affermare, pertanto, che data l’antica tipologia costruttiva il fabbricato è sicuramente precedente al 1967>>. Nella successiva relazione depositata in data 01.12.2014 nel medesimo giudizio civile, lo stesso CTU rileva inoltre la scarsa affidabilità delle planimetrie catastali, ribadendo che l’edificio non ha subito ampliamenti negli ultimi 50 anni.
Il presupposto del gravato provvedimento consistente nella realizzazione di interventi non autorizzati in epoca successiva al 1967 risulta contraddetto in modo convincente e circostanziato nella ripetuta relazione di CTU che ha posto in evidenza taluni elementi fattuali (stile architettonico e materiali adoperati) che depongono univocamente per la conclusione ivi raggiunta dal CTU, secondo cui gli ultimi interventi sul fabbricato di proprietà del ricorrente risalgono ad oltre 50 anni fa.
Ciò sottrae eventuali ampliamenti realizzati sul corpo di fabbrica del ricorrente alla disciplina edilizia autorizzativa introdotta a partire dalla l. n. 765/1967.
E infatti, la giurisprudenza consolidata evidenzia che l'obbligo di richiedere la licenza edilizia (ora permesso di costruire) per realizzare nuove edificazioni è stato introdotto dall'art. 31, legge urbanistica n. 1150 del 1942 esclusivamente per gli immobili situati nei centri urbani. Solo a seguito dell'approvazione della c.d. legge ponte n. 765 del 1967, tale obbligo di munirsi del titolo abilitativo ad edificare è stato esteso all'intero territorio comunale (TAR Umbria, Sez. I, 10.05.2013, n. 281; TAR Campania, sez. VI, 15.09.2010, n. 17416; TAR Umbria, sez. I, 14.07.1981, n. 250).
Tali rilievi, unitamente all’evidenziato deficit dell’istruttoria comunale sottesa al gravato provvedimento conducono all’accoglimento del gravame, non potendosi riscontrare alcuna mancanza di titoli abilitativi, come invece ritenuto nell’impugnato provvedimento.
Né potrebbe disporsi la sospensione del presente procedimento, come richiesto da parte resistente, atteso che esso non “dipende” in alcun modo da quello pendente innanzi al Tribunale civile di Campobasso.
Nel presente giudizio, assume rilievo la CTU predisposta nel procedimento pendente innanzi al Tribunale di Campobasso limitatamente all’analisi e descrizione della situazione di fatto, senza che assuma rilievo l’esito di quel giudizio del tutto distinto ed autonomo dal presente.
Peraltro, la ragionevolezza degli argomenti impiegati e l’assenza di evidenti vizi logici, consentono al Collegio di utilizzare le medesime risultanze anche per fondare il proprio convincimento, senza la necessità di esperire un analogo accertamento sulla datazione delle opere oggetto di causa anche nel presente giudizio.
Il ricorso deve pertanto essere accolto e il diniego impugnato dichiarato illegittimo ed annullato (TAR Molise, sentenza 04.05.2015 n. 186  - link a www.giustizia-amministrativa.it).

anno 2014

EDILIZIA PRIVATALa l. 06.08.1967 n. 765, come noto, ha esteso all’intero territorio comunale l’obbligo di munirsi di titolo abilitativo ad edificare, con ciò innovando l’art. 31 della L. 17.08.1942 n. 1150 (c.d. legge urbanistica) che, in precedenza, circoscriveva tale obbligo esclusivamente agli immobili situati nei centri urbani.
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Le risultanze delle mappe catastali non sono idonee a comprovare l’epoca di realizzazione dei manufatti, occorrendo, evidentemente, idonea visura catastale riportante gli immobili o altra prova documentale sufficiente al conseguimento di siffatta prova (ad esempio, un contratto notarile che faccia menzione delle opere, indicandone una data certa di preesistenza e fornendone una adeguata descrizione, un contratto agrario debitamente registrato che menzioni i manufatti, etc.).
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Nessuna valenza probatoria può essere attribuita all’affermazione del ricorrente, resa nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, trattandosi di dichiarazione testimoniale proveniente dalla stessa parte che intenderebbe giovarsi delle sue risultanze e quindi in contrasto col tradizionale principio processuale nemo testis in causa propria cui si ispira l'art. 246 c.p.c..
Né d'altra parte sarebbe consentito al Collegio di porre a fondamento della decisione le dichiarazioni sostitutive rese.
Ciò in quanto la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non è utilizzabile nel processo amministrativo, trattandosi in sostanza di un mezzo surrettizio per introdurre in quest'ultimo una prova testimoniale atipica: essa quindi non ha alcun valore probatorio e può costituire solo un mero indizio che, in mancanza di altri elementi gravi, precisi e concordanti, non è idoneo a scalfire l'attività istruttoria dell'amministrazione.
Invero, secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale, l’onere di dimostrare l’epoca di realizzazione di un’opera edilizia ai fini dell’ottenimento del condono o dell’esenzione ratione temporis della necessità di un titolo edilizio grava sul privato richiedente e comporta che anche la dichiarazione sostitutiva di atto notorio non è sufficiente a tale fine, essendo necessari ulteriori riscontri documentali, eventualmente anche indiziari, purché altamente probanti. Tale onere può ritenersi a sufficienza soddisfatto soltanto quando le prove addotte risultano obiettivamente inconfutabili sulla base di atti e documenti che, da soli od unitamente ad altri elementi probatori, offrono la ragionevole certezza dell’epoca di realizzazione del manufatto, mentre la semplice produzione di una dichiarazione sostitutiva non può in alcun modo assurgere al rango di prova, seppure presuntiva, sull’epoca di realizzazione dell’abuso.

La censura è destituita di giuridico fondamento.
In punto di fatto, è priva di riscontro probatorio la pretesta vetustà dei manufatti e, in specie, la loro risalenza al periodo antecedente all’entrata in vigore della L. 06.08.1967 n. 765 che, come noto, ha esteso all’intero territorio comunale l’obbligo di munirsi di titolo abilitativo ad edificare, con ciò innovando l’art. 31 della L. 17.08.1942 n. 1150 (c.d. legge urbanistica) che, in precedenza, circoscriveva tale obbligo esclusivamente agli immobili situati nei centri urbani.
E’ chiaro che parte ricorrente sostiene tale posizione al fine di contestare la natura abusiva dell’opera, ritenendo che il manufatto non richiedesse il previo rilascio del titolo concessorio: tuttavia, trattasi di asserzione contestata dalla difesa dell’amministrazione e non sufficientemente comprovata dal ricorrente.
Né tale conclusione appare smentita delle conclusioni rese nella relazione tecnica di parte.
Sotto un primo profilo, le risultanze delle mappe catastali non sono idonee a comprovare l’epoca di realizzazione dei manufatti, occorrendo, evidentemente, idonea visura catastale riportante gli immobili o altra prova documentale sufficiente al conseguimento di siffatta prova (ad esempio, un contratto notarile che faccia menzione delle opere, indicandone una data certa di preesistenza e fornendone una adeguata descrizione, un contratto agrario debitamente registrato che menzioni i manufatti, etc.). Viceversa, la produzione documentale esibita in giudizio non è idonea a conseguire lo scopo probatorio perseguito da parte ricorrente in quanto inidonea a dare certezza sulla preesistenza del manufatto rispetto al 1967 e in ordine alla reale consistenza e caratteristica costruttiva del bene.
Si aggiunga che nelle mappe catastali in questione vi è riportato un unico manufatto mentre nel caso in esame si discorre di due distinte costruzioni, con la conseguenza che, in mancanza di ulteriori elementi probatori, non è possibile appurare la presunta vetustà di entrambe le opere delle quali, pertanto, va ribadita la natura abusiva.
Quanto poi alle dichiarazioni sostitutive valgano le seguenti considerazioni.
Nessuna valenza probatoria può essere attribuita all’affermazione del ricorrente, resa nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, trattandosi di dichiarazione testimoniale proveniente dalla stessa parte che intenderebbe giovarsi delle sue risultanze e quindi in contrasto col tradizionale principio processuale nemo testis in causa propria cui si ispira l'art. 246 c.p.c., (TAR Lecce, 07.02.2007 n. 328).
Né d'altra parte sarebbe consentito al Collegio di porre a fondamento della decisione le dichiarazioni sostitutive rese dai Sig.ri A.F. e E.C..
Ciò in quanto la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non è utilizzabile nel processo amministrativo, trattandosi in sostanza di un mezzo surrettizio per introdurre in quest'ultimo una prova testimoniale atipica: essa quindi non ha alcun valore probatorio e può costituire solo un mero indizio che, in mancanza di altri elementi gravi, precisi e concordanti, non è idoneo a scalfire l'attività istruttoria dell'amministrazione (Consiglio di Stato, Sez. IV, 07.08.2012 n. 4527; Sez. IV, 03.05.2005 n. 2094; TAR Puglia, Lecce, 10.10.2013 n. 2116).
Secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale, l’onere di dimostrare l’epoca di realizzazione di un’opera edilizia ai fini dell’ottenimento del condono o dell’esenzione ratione temporis della necessità di un titolo edilizio grava sul privato richiedente e comporta che anche la dichiarazione sostitutiva di atto notorio non è sufficiente a tale fine, essendo necessari ulteriori riscontri documentali, eventualmente anche indiziari, purché altamente probanti. Tale onere può ritenersi a sufficienza soddisfatto soltanto quando le prove addotte risultano obiettivamente inconfutabili sulla base di atti e documenti che, da soli od unitamente ad altri elementi probatori, offrono la ragionevole certezza dell’epoca di realizzazione del manufatto, mentre la semplice produzione di una dichiarazione sostitutiva non può in alcun modo assurgere al rango di prova, seppure presuntiva, sull’epoca di realizzazione dell’abuso (TAR Umbria, 30.08.2013 n. 462; TAR Liguria, Sez. I, 04.12.2012 n. 1565; TAR Campania, Napoli, Sez. III, 18.01.2011 n. 280)
(TAR Campania-Napoli, Sez. VII, sentenza 14.11.2014 n. 5894 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

anno 2013

EDILIZIA PRIVATA: L’accatastamento costituisce adempimento di tipo fiscale-tributario che fa stato ad altri fini, non atteggiandosi a strumento idoneo ad evidenziare una situazione di conformità edilizia.
Le condizioni di uno stato dei luoghi modificato rispetto a quello originario quanto alla loro esistenza e consistenza sono state verificate dai competenti uffici comunali, inverandosi nei rilievi mossi a carico dell’appellante i presupposti di fatto e di diritto per un intervento del Comune volto a ripristinare una situazione dei luoghi alterata rispetto a quello in origine autorizzata, con il conseguente doveroso operato dell’Amministrazione volto a porre fine ad una accertata situazione di non conformità urbanistico-edilizia: di qui la legittimità del potere repressivo-ripristinatorio esercitato dal Comune con i provvedimenti de quibus con cui si è doverosamente e correttamente intimato il ripristino in favore della sig.ra G. dell’accesso da via del Leone con contestuale chiusura dell’accesso dal sentiero pedonale da via Saturno.
Assume parte appellante che la conformità dello stato dei luoghi (con speculare illegittimità dei provvedimenti comunali) sarebbe rilevabile dagli esiti del contenzioso civilistico e dall’ accatastamento effettuato nel 1975, ma l’argomentazione difensiva non appare condivisibile, in quanto:
a) le statuizioni recate dal decisum in sede civile servono a definire l’assetto dei rapporti tra i privati e i loro diritti secondo le regole dello jus privatorum senza che ciò possa incidere sulla validità delle determinazioni amministrative emanate per assicurare l’osservanza della disciplina urbanistica ;
b) l’accatastamento costituisce adempimento di tipo fiscale-tributario che fa stato ad altri fini, non atteggiandosi a strumento idoneo ad evidenziare una situazione di conformità edilizia
(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 04.02.2013 n. 666 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA - TRIBUTIIl catasto è gratis. Banca dati aperta per i comuni. Corte conti Emilia: da pagare solo i servizi extra.
L'accesso dei Comuni alla banca dati catastale deve essere totalmente gratuito. All'amministrazione richiedente deve restare a carico solo l'eventuale costo collegato alla richiesta di servizi specifici e prestazioni straordinarie.
È quanto ribadisce la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per l'Emilia Romagna, nel testo del parere 31.01.2013 n. 37.
Nei fatti, il Comune di Anzola dell'Emilia comunicava che, per necessità di implementare il proprio sistema informativo territoriale, per l'esecuzione di controlli in materia di tributi comunali e per attuare le disposizioni in materia di partecipazione dei comuni alle attività di accertamento fiscale, richiedeva all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio l'accesso alla banca dati catastali, ricevendo il nulla osta subordinato alla richiesta di un corrispettivo. Pertanto, il primo cittadino del comune istante ha sollevato dubbi sulla legittimità dei corrispettivi pretesi in tal senso dall'ufficio del Territorio.
La Corte rispondeva rilevando che, sul punto, soccorrono numerose disposizioni legislative. In primo luogo, l'articolo 50, comma 2, del dlgs n. 82/2005, ove si prevede che qualunque dato trattato dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle norme sulla privacy, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni, qualora l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento di compiti istituzionali delle amministrazioni richiedenti.
In più, ha rimarcato la Corte nella sua attenta disamina, nel testo del decreto legge n. 78/2010 (artt. 18 e 19), che disciplina la collaborazione dei comuni all'accertamento tributario e contributivo, è espressamente sancito che ai comuni viene garantito l'acceso gratuito all'Anagrafe Immobiliare, così da permettere alle stesse amministrazioni comunali la «piena accessibilità e interoperabilità» con le banche dati dell'Agenzia del territorio.
Pertanto, da questo corollario normativo, si legge nel parere della Corte, emerge inequivocabilmente un generale principio di gratuità per l'accesso dei comuni alla banca dati catastale.
A carico del comune richiedente può ricadere soltanto il costo legato all'effettuazione di servizi connessi a particolari e straordinarie esigenze (articolo ItaliaOggi del 16.02.2013 - link a www.ecostampa.it).

anno 2012

EDILIZIA PRIVATALe mappe catastali costituiscono sempre un elemento probatorio di carattere sussidiario, al quale si deve ricorrere “in caso di obiettiva e assoluta mancanza di prove idonee a determinare il confine in modo certo”, o quando i diversi elementi prodotti (per la loro consistenza, o per ragioni attinenti alla loro attendibilità) risultino comunque inidonei alla determinazione certa dei confini.
Le argomentazioni sviluppate dal ricorrente con il primo motivo -volte a sostenere che a causa della non perfetta corrispondenza tra la situazione dei luoghi descritta nelle mappe urbanistiche del Comune e catastali, per un verso, e la situazione reale da altro verso, egli avrebbe dovuto individuare i confini della zona B5 sulla base di punti fiduciali riscontrati in loco in sede di progettazione e, precisamente, con la già menzionata tavola DTA.1.01- sono quindi infondate in punto di fatto e, precisamente, sulla base di quanto egli aveva già accertato in sede di frazionamento.
In particolare: il confine nord, tracciando una linea retta originata dagli spigoli 651 e 652 dell’edificio 1015 e che passa per il punto battuto 539; il confine est, tracciando un’altra linea retta originata dai punti 824 e 765 dell’edificio 973. Cosicché in sede di progettazione era obbligo utilizzare la planimetria allegata al frazionamento e utilizzare i punti battuti in precedenza individuati con coordinate certe, anziché redigerne una nuova, che prescinde dai capisaldi stabiliti e che sarebbe invece basata su asseriti “punti fiduciali” del tutto innovativi e soggettivamente “desunti”, quali la successivamente dedotta “linea tendenzialmente curvilinea di demarcazione tra le aree B1 ed il centro storico”.
Né torna utile al ricorrente sostenere di avere utilizzato in sede di progettazione la mappa catastale. Infatti:
- oltre a dover sapere, sia in linea generale ma soprattutto per la professione che egli esercita, che le mappe catastali costituiscono sempre un elemento probatorio di carattere sussidiario, al quale si deve ricorrere “in caso di obiettiva e assoluta mancanza di prove idonee a determinare il confine in modo certo”, o quando i diversi elementi prodotti (per la loro consistenza, o per ragioni attinenti alla loro attendibilità) risultino comunque inidonei alla determinazione certa dei confini (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. II, 02.11.2010, n. 22298 e TRGA Trento, 22.06.2011, n. 177)
(TRGA Trentino Alto Adige-Trento, sentenza 22.11.2012 n. 343 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

anno 2011

EDILIZIA PRIVATAAlle risultanze catastali non può riconoscersi decisivo valore probatorio in ordine alla proprietà del bene, ma la giurisprudenza riconosce che dalle mappe possono desumersi degli indizi, giacché quello catastale è un sistema secondario sussidiario rispetto all'insieme degli elementi acquisiti attraverso l'indagine istruttoria.
Se il quadro probatorio si esaurisse qui, la questione nodale dell’esistenza o meno di un diritto della ricorrente all’utilizzazione dell’area dovrebbe decidersi in base al principio dell’onere della prova.
E ciò, tenendo conto, da un lato, che alle risultanze catastali non può riconoscersi decisivo valore probatorio in ordine alla proprietà del bene, ma la giurisprudenza riconosce che dalle mappe possono desumersi degli indizi, giacché quello catastale è un sistema secondario sussidiario rispetto all'insieme degli elementi acquisiti attraverso l'indagine istruttoria (cfr. Cass. civ., II, 03.03.2009, n. 5131; TAR Calabria, Catanzaro, II, 08.03.2011, n. 342) (TAR Umbria, sentenza 21.12.2011 n. 408 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAIl Collegio è consapevole della valenza probatoria non assoluta delle mappe catastali; tuttavia ciò che viene in esse rappresentato costituisce un riferimento importante, e comunque sufficiente, qualora non vi siano elementi ufficiali di carattere oggettivo a smentirlo.
Il Collegio è consapevole della valenza probatoria non assoluta delle mappe catastali; tuttavia ciò che viene in esse rappresentato costituisce un riferimento importante, e comunque sufficiente, qualora non vi siano elementi ufficiali di carattere oggettivo a smentirlo.
E tali non possono certo considerarsi le indicazioni della mappa del Catasto Gregoriano, anche considerate le significative modificazioni intervenute nel tessuto urbano (all’epoca ancora caratterizzato da un’edificazione assai limitata, come evidenzia detta mappa) nel lungo periodo intercorrente fino alla elaborazione del nuovo Catasto. Tanto, a prescindere dalla interpretazione che il tecnico dei ricorrenti dà della mappa storica (la cui comprensione richiederebbe un supplemento istruttorio) (TAR Umbria, sentenza 11.07.2011 n. 199 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATANon è corretto sostenere che i confini segnati sulle mappe catastali non sono attendibili ma è invece esatto affermare che le mappe catastali costituiscono un elemento probatorio di carattere sussidiario al quale si deve ricorrere “in caso di obiettiva e assoluta mancanza di prove idonee a determinare il confine in modo certo”, ed anche quando i diversi elementi prodotti (per la loro consistenza, o per ragioni attinenti alla loro attendibilità) risultino comunque inidonei alla determinazione certa del confine.
A ciò consegue che la parte che si dolga del ricorso al mezzo sussidiario di prova dei confini catastali “ha l'onere di indicare gli specifici elementi alla cui stregua andrebbe, invece, difformemente accertata la linea di confine controversa”.

Non è peraltro corretto sostenere che i confini segnati sulle mappe catastali non sono attendibili ma è invece esatto affermare che le mappe catastali costituiscono un elemento probatorio di carattere sussidiario al quale si deve ricorrere “in caso di obiettiva e assoluta mancanza di prove idonee a determinare il confine in modo certo” (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. II, 02.11.2010, n. 22298), ed anche quando i diversi elementi prodotti (per la loro consistenza, o per ragioni attinenti alla loro attendibilità) risultino comunque inidonei alla determinazione certa del confine.
A ciò consegue che la parte che si dolga del ricorso al mezzo sussidiario di prova dei confini catastali “ha l'onere di indicare gli specifici elementi alla cui stregua andrebbe, invece, difformemente accertata la linea di confine controversa” (cfr., Cass. Civ., sez. II, 30.12.2009, n. 28103) (TRGA Trentino Alto Adige-Trento, sentenza 22.06.2011 n. 177 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATADalle mappe possono desumersi degli indizi, giacché quello catastale è un sistema secondario sussidiario rispetto all'insieme degli elementi acquisiti attraverso l'indagine istruttoria.
D’altra parte, ed a titolo di esempio, che in tema di azione di regolamento di confini è la stessa norma (l’art. 950, secondo comma, cod. civ.) ad attribuire rilevanza probatorio alle mappe catastali, in mancanza di altri elementi.

Il ricorrente contesta con forza le conclusioni cui è pervenuto il CTU, sottolineando che, nel sistema Italiano, ai dati catastali non può essere attribuita alcuna valenza probatoria e che il CTU si è limitato ad accertare i dati del catasto fabbricati, senza esaminare il catasto terreni.
Ritiene il Collegio che non sia condivisibile l’assunto del ricorrente che nega alle risultanze catastali ogni valore probatorio.
È vero che a tali risultanze non può riconoscersi decisivo valore probatorio in ordine alla proprietà del bene, ma la giurisprudenza riconosce che dalle mappe possono desumersi degli indizi, giacché quello catastale è un sistema secondario sussidiario rispetto all'insieme degli elementi acquisiti attraverso l'indagine istruttoria (Cass. civ., sez. II, 03.03.2009 n. 5131).
I principi testé richiamati sono stati affermati in tema di rivendicazione, che soggiace, com’è noto, ad un regime della prova estremamente rigoroso, per il quale base primaria dell'indagine del giudice di merito è costituita dall’esame e dalla valutazione dei titoli di acquisto delle rispettive proprietà.
Da notare che, d’altra parte, ed a titolo di esempio, che in tema di azione di regolamento di confini è la stessa norma (l’art. 950, secondo comma, cod. civ.) ad attribuire rilevanza probatorio alle mappe catastali, in mancanza di altri elementi.
Non può, pertanto, disconoscersi che le mappe catastali possano costituire indizio che può essere utilizzato ai fini dell’accertamento della proprietà del bene immobile (TAR Calabria-Catanzaro, Sez. II, sentenza 08.03.2011 n. 342 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

anno 2010

EDILIZIA PRIVATA: Non è vero che le risultanze catastale non abbiano rilevanza probatoria: tale affermazione attiene al differente contesto del giudizio civile e tributario (infatti, nel giudizio di regolamento di confini, che ha per oggetto l'accertamento di un confine obiettivamente e soggettivamente incerto tra due fondi, il giudice ha un ampio potere di scelta e di valutazione dei mezzi probatori acquisiti al processo, in ordine ai quali il ricorso alle indicazioni delle mappe catastali costituisce un sistema di accertamento di carattere meramente sussidiario, al quale, cioè, si pone riferimento solo in assenza di altri elementi idonei alla determinazione del confine).
In ogni caso, non è vero che le risultanze catastale non abbiano rilevanza probatoria: tale affermazione attiene al differente contesto del giudizio civile e tributario (cfr. Cassazione civile, Sez. II, 29.12.2009 n. 27521, nella quale si precisa che: nel giudizio di regolamento di confini, che ha per oggetto l'accertamento di un confine obiettivamente e soggettivamente incerto tra due fondi, il giudice ha un ampio potere di scelta e di valutazione dei mezzi probatori acquisiti al processo, in ordine ai quali il ricorso alle indicazioni delle mappe catastali costituisce un sistema di accertamento di carattere meramente sussidiario, al quale, cioè, si pone riferimento solo in assenza di altri elementi idonei alla determinazione del confine) (TAR Lombardia-Brescia, Sez. I, sentenza 09.12.2010 n. 4808 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

anno 2008

EDILIZIA PRIVATA: Mappe catastali - Valore probatorio - Limiti.
Le mappe catastali costituiscono un sistema secondario e sussidiario rispetto all'insieme degli elementi acquisiti attraverso l'indagine istruttoria (tant'è che te risultanze di esse possono assumere rilevanza probatoria solo se espressamente richiamate nell’atto di acquisto o se non contraddette da specifiche determinazioni negoziali delle parti), (Cass. civ. sez. 3 n. 711 dei 26.01.1998; Cass. civ. sez. 2 n. 6885 del 03.07.1999; n. 9091 del 24.08.1991). Sicché, le risultanze catastali non possono avere, di per sé, decisivo valore probatorio per l'ovvia considerazione che non vi è alcuna certezza in ordine alla correttezza della indicazione.
E' ben possibile, invero, che siffatta indicazione risulti ab origine frutto di errore o che abbia subito modificazioni in relazione alle successive vicende del bene (alienazione parziale o acquisto di terreno contiguo), pur non essendo state queste oggetto di tempestiva e corretta annotazione (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 06.10.2008 n. 38044 - link a www.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATA: Mappe catastali.
Le mappe catastali costituiscono un sistema secondario e sussidiario rispetto all'insieme degli elementi acquisiti attraverso l'indagine istruttoria (tant'è che le risultanze di esse possono assumere rilevanza probatoria solo se espressamente richiamate nell’atto di acquisto o se non contraddette da specifiche determinazioni negoziali delle parti.
Le risultanze catastali non possono avere, di per sé, decisivo valore probatorio per L’ovvia considerazione che non vi è alcuna certezza in ordine alla correttezza della indicazione. E' ben possibile, invero, che siffatta indicazione risulti ab origine frutto di errore o che abbia subito modificazioni in relazione alle successive vicende del bene (alienazione parziale o acquisto di terreno contiguo), pur non essendo state queste oggetto di tempestiva e corretta annotazione (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 06.10.2008 n. 38044 -
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anno 2007

EDILIZIA PRIVATA: DEMANIO MARITTIMO – Perimetrazione – Assenza di situazione di oggettiva incertezza – Emergenze catastali – Idoneo supporto istruttorio - Circostanze che rendono incerto il confine tra beni privati e beni demaniali – Esempi.
In assenza di situazioni di oggettiva incertezza, le emergenze catastali possono costituire idoneo supporto istruttorio per individuare casi di illegittima occupazione dei beni demaniali, atteso che, a termini dell’art. 950 c.c., le mappe catastali rappresentano comunque mezzi di prova dotati di sufficiente grado di attendibilità.
La situazione di obiettiva incertezza, che impedisce il ricorso sic et simpliciter alle mappe catastali ed obbliga l’amministrazione all’espletamento della procedura di delimitazione in contraddittorio di cui all’art. 32 cod. nav., può scaturire da diversi fattori consistenti in circostanze di fatto o di diritto che rendono scarsamente percepibile il limite della linea confinaria, creando confusione fra le rispettive estensioni dei beni privati e di quelli demaniali.
Si rammentano, come esempi, le contestazioni dei confini effettuate sulla base dei titoli di acquisto o delle sentenze dei tribunali, l’obsolescenza delle mappe catastali a fronte dell’avvenuta antropizzazione del territorio o dell’assetto mutevole delle coste originato dalla continua azione dei marosi e delle correnti (cfr. TAR Calabria Catanzaro, Sez. II, 20.06.2005 n. 1116), la contraddittorietà delle risultanze catastali ed, in genere, l’emersione di seri elementi documentali comprovanti la natura non demaniale dell’area interessata (cfr. C.G.A. Sicilia, 25.06.1990 n. 205) (TAR Calabria-Catanzaro, Sez. II, sentenza 04.06.2007 n. 675 - link a www.ambientediritto.it).

anno 2004

EDILIZIA PRIVATA: Concessione di costruzione - Proprietà di un’area - Dati catastali - Valore meramente indiziario - Specifiche determinazioni negoziali - Accertamento - Salvaguardare gli eventuali diritti dei terzi.
Ai fini dell’accertamento della proprietà di un’area, i dati catastali hanno valore meramente indiziario e ad essi può essere attribuito valore probatorio soltanto quando non risultino contraddetti da specifiche determinazioni negoziali delle parti o dalla complessiva valutazione del contenuto dell’atto al quale deve farsi risalire la titolarità dell’area medesima, da cui emerga l’effettiva, diversa estensione e delimitazione dell’oggetto del contratto stesso; di tali principi deve essere fatta applicazione anche in materia di concessione di costruzione, per la cui decisione, le riserve apposte alle variazioni catastali conformi ai titoli (per salvaguardare gli eventuali diritti dei terzi) non sono di per sé idonee a produrre alcun effetto ostativo, né a ritardarne il rilascio. 
Dati catastali - Valore meramente indiziario.
Il dato catastale, non incide sulla titolarità della proprietà e non è idoneo a smentire né ad annettere carattere di provvisorietà ai titoli di acquisto o alle verificazioni ed attestazioni dell’UTE (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 29.03.2004 n. 1631 - link a www.ambientediritto.it).