ANNO
2021
ANNO
2020
ANNO
2019
ANNO
2018
ANNO
2016
ANNO
2015
ANNO
2014
ANNO
2013
ANNO
2012
ANNO
2011
ANNO
2010
ANNO
2009
ANNO 2008
ANNO 2007
ANNO 2006
ANNO
2005
ANNO
2004
ANNO 2003
ANNO 2021 |
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per approfondimenti vedi anche:
Dipartimento Funzione Pubblica <--->
Agenzia per l'Italia
Digitale |
giugno 2021 |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
Oggetto: Commissione di concorso pubblico – Partecipazione membri interni
al Comune – Compenso spettante e deroga principio onnicomprensività
retribuzione (parere
04.06.2021 n. 77558 di prot.).
---------------
Si fa riferimento alla nota prot. 42356/2021, con la quale codesto Comune
chiede il parere di questo Dipartimento relativamente ai compensi spettanti
ai componenti interni delle commissioni di concorso, ai sensi dell’articolo
3 della legge 19.06.2019, n. 56. In particolare, si chiede:
1. se “i membri interni delle Commissioni di concorso in
trattazione, benché dipendenti dall’Ente titolare del concorso, hanno
diritto a percepire il compenso, così come stabilito dalla novella del 2019,
in deroga al principio di onnicomprensività”;
2. “ove fosse accertato l’an debeatur, si chiede conferma che il
quantum sarebbe dovuto nelle misure previste dal
DPCM 24.04.2020, previo recepimento con idonei atti comunali”.
(... continua). |
ANNO 2020 |
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aprile 2020 |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
La Funzione Pubblica esclude le ferie del 2020 dall’ambito del Dl «Cura
Italia».
Non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 87, comma 3, del
decreto «Cura Italia» le ferie dell'anno in corso.
È in questi termini che
si è espresso il servizio ispettivo del dipartimento della Funzione pubblica
con la
nota 09.04.2020 n. 27465 di prot. in risposta alla
segnalazione di un'organizzazione sindacale che ha ritenuto illegittimo
l'operato di un ente locale.
Il problema delle ferie del 2020
Il comma 3 dell'articolo 87 del Dl 18/2020 ha previsto che «qualora non sia
possibile ricorrere al lavoro agile, le amministrazioni utilizzano gli
strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della
rotazione e di atri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione
collettiva. Esperite tali possibilità, le amministrazioni possono
motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio». La
disposizione, per come formulata, ha acceso sin da subito un duro dibattito
sulla possibilità, da parte del datore di lavoro, di far fruire ai propri
dipendenti anche le ferie già maturate nell'anno 2020.
Se è pur vero che la disposizione normativa indica espressamente il termine
«ferie pregresse», non si può dimenticare il potere di programmazione delle
ferie che è riconosciuto al datore di lavoro dalle norme civilistiche
(articolo 2109 del codice civile) e contrattuali (per gli enti locali,
all'articolo 28, comma 10, del contratto 21.05.2018).
Purtroppo, sia la circolare della Funzione pubblica n. 2/2020 (si veda Il
Quotidiano degli enti locali e della Pa del 3 aprile) sia il successivo
protocollo sulle misure di prevenzione e sicurezza dei dipendenti pubblici
dello scorso 3 aprile non hanno voluto affrontare la questione, lasciando
così il compito e il dovere ai singoli enti di trovare una soluzione,
generando di conseguenza difformità nei modi di operare.
La segnalazione
Per i sindacati delle federazioni del pubblico impiego non bisogna far
ricadere la programmazione delle ferie del 2020 nel perimetro di
applicazione dell'articolo 87 del Dll 18/2020 e su questo si sono mostrati
molto agguerriti. Ne sa qualcosa un ente locale piemontese. L'ente, in virtù
di norme e ordinanze regionali relative al contrasto del contagio da
Covid-19, ha dovuto sospendere alcuni servizi all'utenza (nel caso di specie
centri diurni per soggetti disabili).
Al personale addetto ai predetti
servizi, data l'impossibilità di ricorre al lavoro agile e dopo aver
esperito tutte le modalità per giustificare le assenze (utilizzo di ferie
pregresse, di congedi, della banca ore e istituti analoghi), è stato
imposto, prima di giungere all'esenzione dal servizio, di fruire delle ferie
maturate nell'anno in corso. Un'organizzazione sindacale di categoria ha
ritenuto illegittima la condotta dell'ente segnalando l'accaduto
all'Ispettorato per la funzione pubblica.
La risposta
La risposta degli ispettori di palazzo Vidoni non si è fatta attendere. La
corretta applicazione dell'articolo 87, comma 3, del decreto «Cura Italia»,
si legge nella nota, deve essere ricercata all'interno della circolare
esplicativa n. 2/2020.
In particolare, in merito agli strumenti individuati
dalla norma a cui le amministrazioni possono fare ricorso viene precisato
che «con riguardo al tema delle ferie pregresse, occorre fare riferimento
alle ferie maturate e non fruite, nel rispetto della disciplina definita
dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro e nell'ambito
dell'esercizio delle prerogative datoriali», specificando altresì che «oltre
alle ferie del 2018 o precedenti - la norma deve intendersi riferita anche a
quelle del 2019 non ancora fruite».
Pertanto, concludono gli ispettori, le
ferie relative all'anno corrente non rientrano nelle ipotesi di congedo
previste dall'articolo 87, comma 3, del decreto «Cura Italia» (articolo Quotidiano Enti Locali & Pa del
16.04.2020). |
ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Oggetto:
Segnalazione ai sensi del protocollo di accordo per la prevenzione e la
sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all'emergenza sanitaria da
“Covid-19”
(nota
09.04.2020 n. 27465 di prot.). |
ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Pubblico
impiego, la sospensione dei termini ferma le assunzioni.
Il Dipartimento della Funzione pubblica, con
comunicato
09.04.2020, sospende fino al 15 maggio il termine
previsto dall'articolo 34-bis del Dlgs 165/2001.
Si tratta della disposizione che vincola tutte le amministrazioni, prima di
assumere, a svolgere la cosiddetta procedura di mobilità obbligatoria pena
la nullità delle assunzioni. Sospendere quel termine, peraltro
inspiegabilmente visto che l'adempimento viene svolto a distanza, non può
che rallentare drasticamente le assunzioni da parte degli enti.
L'obbligo della mobilità
L'articolo 34-bis del Dlgs 165/2001 prevede che prima di ogni procedura
concorsuale gli enti acquisiscano da parte del Dipartimento della Funzione
pubblica un nulla osta finalizzato a confermare che non vi sono dipendenti e
dirigenti da ricollocare. Dal momento dell'invio della comunicazione al Dfp
le amministrazioni devono attendere 45 giorni, alla luce della modifica
avvenuta con la legge Concretezza (legge 56/2019), rispetto al precedente
termine previsto di 60 giorni. Trascorso questo termine si può procedere ad
assumere.
Il rispetto della disposizione è particolarmente importante perché è
prevista, in caso di inadempimento, la nullità dell'assunzione. L'obbligo
non va inteso in senso stretto e quindi limitato solo ai nuovi concorsi, ma
si estende anche all'utilizzo delle graduatorie per lo scorrimento delle
quali, tra l'altro, non è più vincolante l'articolo 91, comma 4, del Dlgs
267/2000.
La sospensione dei termini e gli esempi operativi
Dal combinato disposto dell'articolo 103 del Dl 18/2020 e dell'articolo 37
del Dl 23/2020 ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori,
propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo
svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio,
pendenti alla data del 23.02.2020 o iniziati successivamente a tale data, si
ricava che non deve tenersi conto del periodo compreso tra la medesima data
e quella del 15.05.2020.
Tra i procedimenti cui applicare la dilazione dei termini il Dipartimento
della Funzione pubblica ha ricompreso quello «previsto dall'articolo
34-bis del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165, per la risposta alle
comunicazioni presentate dalle pubbliche amministrazioni in materia di
mobilità del personale».
Quindi, se ad esempio un ente avesse inviato la domanda di cui all'articolo
34-bis il 15 marzo scorso, i 45 giorni decorreranno solo dal 16 maggio; se
la domanda fosse stata presentata il 18 febbraio, vi sarebbero 5 giorni dei
45 già decorsi e ne rimarrebbero 40 che torneranno a scorrere solo dal 16
maggio.
I nuovi concorsi
Ci si chiede a questo punto se gli enti abbiano un vero e proprio divieto di
avviare nuovi procedimenti concorsuali.
L'articolo 87, comma 5 del Dl 18/2020 prevede la sospensione delle procedure
e nell'incertezza di questa norma è stata necessaria una interpretazione
autentica contenuta all'articolo 4 del Dl 22/2020 che ha indicato che la
disposizione «si intende riferita esclusivamente allo svolgimento delle
prove concorsuali delle medesime procedure», lasciando intendere che
nulla vieti di avviare nuovi concorsi con relativa pubblicazione dei bandi
in Gazzetta Ufficiale.
Il problema, però, si sposta proprio sulla sospensione fino al 15 maggio dei
termini stabiliti dall'articolo 34-bis del Dlgs 165/2001. Di fatto, anche
uscendo oggi con un nuovo concorso, l'assunzione non potrebbe avvenire prima
del 30 giugno.
Le graduatorie
L'effetto più immediato e assurdo risiede però nell'utilizzo delle
graduatorie già formate, sia proprie che di altri enti. Anche in questo
caso, la mobilità obbligatoria sospesa fino al 15 maggio, impedisce di
procedere. E pensare che lo scorrimento rappresenterebbe lo strumento più
immediato e semplice per avvalersi di forza lavoro.
È davvero difficile, quindi, comprendere, al netto di ragioni operative che
non riusciamo a immaginare, perché il Dipartimento della Funzione pubblica
abbia voluto includere anche questo procedimento tra quelli sospesi. A meno
che non vi sia già allo studio un disegno per bloccare, ancora una volta, le
assunzioni (articolo Quotidiano Enti Locali & Pa del
10.04.2020). |
ANNO 2019 |
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luglio 2019 |
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ATTI AMMINISTRATIVI: Oggetto:
Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato
(c.d. FOIA) (in corso di registrazione presso la Corte
dei conti -
circolare 01.07.2019 n. 1/2019). |
giugno 2019 |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Oggetto:
Chiarimenti e linee guida in materia di collocamento
obbligatorio delle categorie protette. Articoli 35 e 39 e
seguenti del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165 - Legge
12.03.1999, n. 68 - Legge 23.11.1998, n. 407 - Legge
11.03.2011, n. 25
(direttiva
24.06.2019 n. 1/2019). |
ANNO 2018 |
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dicembre 2018 |
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ATTI AMMINISTRATIVI:
Oggetto: Chiarimenti in materia di attuazione della conferenza di servizi
(circolare
03.12.2018 n. 4/2018). |
ANNO 2016 |
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agosto 2016 |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Assunzioni sbloccate in Toscana, Basilicata, Piemonte e
Sardegna. Enti locali. Dopo le ricollocazioni.
Si sbloccano
ulteriormente le assunzioni degli enti locali.
Con la
nota 11.08.2016 n. 42335 di prot. il Dipartimento della Funzione
Pubblica ha svincolato dall’obbligo di riassorbimento dei
dipendenti di area vasta altri enti territoriali presenti in
alcune regioni. A macchia di leopardo procede, quindi,
quanto previsto all’articolo 1, comma 234, della legge
208/2015, ovvero il ripristino delle ordinarie capacità assunzionali laddove le regioni dimostrino di aver
completato il processo di ricollocazione dei lavoratori in
esubero delle province e delle città metropolitane.
La Funzione Pubblica è già intervenuta con le note n. 10669
del 29 febbraio e n. 37870 del 18 luglio. Con il documento
in esame, ecco il quadro generale delle regioni in cui sono
ripristinate le ordinarie capacità assunzionali, le quali,
nel frattempo, con la legge di conversione del Dl 113/2016,
sono aumentate negli enti al di sotto dei 10mila abitanti,
fino ad arrivare, teoricamente, al 75% della spesa dei
cessati nell’anno precedente.
Come noto, vanno tenute suddivise le assunzioni nelle
funzioni di polizia locale, rispetto alle altre funzioni.
Possono assumere per le funzioni di polizia senza rispettare
l’articolo 5 del Dl 78/2015 i comuni e gli enti locali della
regioni Basilicata, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Molise,
Piemonte, Puglia, Veneto e Toscana. Quest’ultima è stata
proprio aggiunta dalla nota 42335/2016.
Una precisazione è
d’obbligo: in questi contesti territoriali, quindi, non
opera più la disposizione che prevedeva un tempo massimo di
5 mesi di stagionalità per le assunzioni a tempo determinato
o con altre forme di lavoro flessibile. Rimane fermo quanto
previsto dall’articolo 36, comma 2, del Dlgs 165/2001 e
dall’articolo 9, comma 28, del Dl 78/2010 (limite di quanto
speso nel 2009).
Per quanto riguarda le funzioni diverse dalla polizia
locale, la nota in esame aggiunge gli enti locali della
Basilicata, Piemonte e Sardegna tra quelli a cui sono
ripristinate le ordinarie capacità assunzionali. Le regioni
in cui si può assumere a tempo indeterminato senza riservare
la capacità assunzionale 2015 e 2016 ai dipendenti di area
vasta sono quindi le seguenti: Emilia Romagna, Lazio,
Marche, Veneto, Basilicata, Piemonte e Sardegna.
In questo
ambito, quindi, si potrà assumere anche dall’esterno
utilizzando la capacità assunzionale dell’anno 2016 (come
eventualmente rideterminata per opera della legge di
conversione del Dl 113/2016) e di quella risultante da
eventuali residui della capacità assunzionale del trienni
precedente, ovvero degli anni 2013, 2014 e 2015.
Tutte e tre le note della Funzione Pubblica ricordano, però,
che le disponibilità (offerta di mobilità) già inserite nel
portale da tutte le amministrazioni per qualsiasi funzione e
di qualsiasi territorio, continuano ad essere destinate al
processo di ricollocazione del personale interessato,
secondo quanto previsto dal Dm del 14.09.2015.
Rimangono due importanti precisazioni. Anzitutto, quando si
parla di «ripristino di ordinarie capacità assunzionali»,
vanno incluse anche le procedure di mobilità di cui
all’articolo 30 del Dlgs 165/2001. Infine, per le sole
assunzioni del personale insegnante ed educativo, trova
applicazione la normativa speciale di cui all’articolo 17
del Dl 113/2016 (articolo Il Sole 24 Ore del 17.08.2016). |
luglio 2016 |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Per le assunzioni dedalo di procedure a seconda dei profili.
Personale. Le ricadute delle «aperture» sul turn-over.
La morsa del
blocco delle assunzioni inizia ad allentarsi. La Funzione
pubblica dà il via libera alle ordinarie facoltà assunzionali per le regioni nelle quali gli esuberi degli
enti di area vasta e della Croce Rossa sono annullati o
ridotti al lumicino; in linea con questa previsione, la
legge di conversione del decreto enti locali prevede il
riavvio del turn-over negli enti locali delle regioni in cui
il 90% degli esuberi provinciali sia stato ricollocato.
Ma
questo significa che, al quadro già complicato della
normativa sul reclutamento di dipendenti negli enti locali,
si aggiunge un ulteriore tassello. In pratica, gli addetti
all’ufficio personale devono distinguere le disposizioni da
applicare secondo il profilo professionale che è necessario
e l’ambito territoriale su cui operano.
La questione prende le mosse dalla legge di stabilità 2015,
la quale obbligava gli enti locali a destinare le facoltà
assunzionali 2015 e 2016, sia nella percentuale stabilita
sia nel suo complemento a 100, al ricollocamento dei
dipendenti degli enti di area vasta dichiarati in esubero.
Il rigore della norma ha spinto le amministrazioni locali a
manifestare forti proteste, ottenendo, l’estate scorsa, un
primo sblocco per maestre ed educatrici, ritenute figure
infungibili, e per gli stagionali della polizia locale.
La legge di stabilità 2016 ha portato tre novità: la
ricollocazione del personale soprannumerario della Croce
Rossa anche presso Comuni e Regioni, l’indisponibilità dei
posti di dirigente vacanti al 15.10.2015 e le modalità
di chiusura delle operazioni di riassorbimento del personale
soprannumerario degli enti di area vasta e della Cri,
affidando il compito alla Funzione Pubblica.
Una prima comunicazione in tal senso, di fine febbraio, ha
sbloccato il reclutamento del solo personale della polizia
municipale e limitatamente alle regioni Basilicata, Emilia
Romagna, Marche Lazio, Piemonte e Veneto.
Con la
nota 18.07.2016 n. 37870 di
prot., il Dipartimento apre le
maglie in maniera più significativa.
All’elenco delle
regioni che possono assumere vigili urbani aggiunge la
Puglia e il Molise. Ma il passaggio significativo consiste
nel dare il via libera alle assunzioni nelle regioni Emilia
Romagna, Lazio, Marche e Veneto, e negli enti locali del
loro territorio. Queste amministrazioni potranno procedere,
secondo i vincoli di legge e le disponibilità finanziarie,
alle assunzioni riferite agli anni 2015 e 2016, recuperare
le annualità antecedenti al 2015, assumere a tempo
determinato e dar corso alla mobilità. Sicuramente la
previsione fa sorgere immediatamente una serie di problemi
applicativi.
Le facoltà assunzionali, sia del biennio
2015/2016 sia anteriori al 2015 (i cosiddetti “resti”)
devono essere state incluse nel programma triennale del
fabbisogno di personale, come richiede dalla Corte dei
Conti? In caso di risposta affermativa, si doveva procedere
in allora o si può, oggi, rivedere la programmazione del
2015 per inserire resti e facoltà assunzionali non presenti?
E ancora, i resti utilizzabili si riferiscono al triennio
antecedente il 2015 (2012/2014 e quindi, cessazioni
2011/2013) oppure l’anno di riferimento è il 2016 ed il
triennio è il 2013/2015? Sono queste le prime domande che
sorgono spontanee.
La questione, dunque, non è finita: a fronte di un problema
che si risolve nascono altri mille dubbi. Una cosa è certa:
il ripristino delle ordinarie facoltà assunzionali permette
agli enti locali di poter utilizzare liberamente tutti gli
strumenti a disposizione: mobilità, scorrimento di
graduatorie, nuovi concorsi pubblici, eccetera. Ma, scelta
la via del concorso pubblico, non si può prescindere
dall’esperire le procedure di mobilità volontaria e
obbligatoria previste rispettivamente dagli articoli 30 e
34-bis del Dlgs 165/2001.
Infine attenzione al profilo
professionale: come detto, norme diverse sono previste se
vengono assunti dirigenti, maestre ed educatrici, agenti di
polizia locali o dipendenti con altre mansioni. Il panorama
rimane sufficientemente intricato (articolo Il Sole 24 Ore del 25.07.2016). |
PUBBLICO IMPIEGO: Valutazione, prorogati i componenti degli Oiv.
In attesa della piena operatività del nuovo regolamento
sulla misurazione e valutazione della performance delle
pubbliche amministrazioni, per i componenti degli Organismi
indipendenti di valutazione (Oiv) oggi in scadenza, si può
prorogare il mandato fino all'entrata in vigore del decreto
ministeriale con cui saranno definiti i requisiti per
l'iscrizione al nuovo elenco Oiv. In seconda battuta, è
altresì possibile procedere ad una nuova nomina, con le
modalità finora seguite, ma con una durata non superiore a
quella prevista dalla disciplina previgente.
E' quanto precisa il dipartimento della funzione pubblica,
con la
nota-circolare 14.07.2016 n. 37249 di prot. con la quale si fa chiarezza sulle
novità introdotte in materia dal dpr n. 105/2016, fornendo
un'interpretazione delle disposizioni contenute all'articolo
6, comma 5, di tale dpr, che regola la nomina degli Oiv.
Come
noto, con il regolamento sopra citato, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale del 17 giugno scorso ed emanato in
attuazione dell'articolo 19, comma 10, del decreto legge
n. 90/2014, si è dato avvio al processo di riordino delle
funzioni in materia di misurazione e valutazione della
performance delle p.a.
L'articolo 6, in dettaglio, reca
nuove disposizioni in materia di organizzazione e
funzionamento degli Oiv, prevedendo l'istituzione di un
apposito elenco nazionale, tenuto dal Dipartimento della
funzione pubblica. Tuttavia, precisa la nota di palazzo
Vidoni, l'elenco degli Oiv non sarà immediatamente
operativo, in quanto occorrerà attendere (entro centoventi
giorni dall'entrata in vigore del citato dpr n. 105/2016,
ovvero il 30.10.2016) un apposito decreto del ministero
della semplificazione.
Decreto nel quale saranno messi nero
su bianco i requisiti di competenza, esperienza ed integrità
che devono possedere gli iscritti all'elenco nazionale degli Oiv. Fermo restando che le nuove disposizioni si intendono
applicate a partire dai rinnovi degli organismi successivi
all'entrata in vigore del predetto dm e che i componenti
degli organismi già nominati restino in carica fino alla
naturale scadenza del loro mandato.
Si pone, pertanto, il problema della disciplina dei
componenti Oiv in caso di scadenza nella fase transitoria
che precede l'emanazione del dm semplificazione. Sul punto,
palazzo Vidoni ha precisato, in risposta a numerosi quesiti
pervenuti dalle amministrazioni, che in caso di scadenza
dell'Oiv e, in attesa della piena operatività della nuova
disciplina, è demandato alla singola amministrazione la
corretta procedura da seguire.
In ogni caso, la stessa funzione pubblica suggerisce di
prorogare i componenti uscenti fino all'entrata in vigore
del citato decreto ministeriale, oppure di procedere alla
nomina dei nuovi componenti secondo le modalità sino ad oggi
eseguite, ma con una durata non superiore a quella prevista
dalla disciplina previgente
(articolo ItaliaOggi del 19.07.2016). |
ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Oggetto:
Decreto del Presidente della Repubblica del 09.05.2016, n.
105 recante "Regolamento di disciplina delle funzioni del
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei Ministri in materia di misurazione e
valutazione della performance delle pubbliche
amministrazioni" (G.U. 17.06.2016, serie generale n. 140) -
Interpretazione articolo 6, comma 5 - Nomina OIV - organismi
indipendenti di valutazione nella fase transitoria (nota-circolare
14.07.2016 n. 37249 di prot.). |
marzo 2016 |
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ATTI AMMINISTRATIVI:
Albo Pretorio, la Funzione Pubblica bacchetta i
Comuni: il caso Augusta.
Una nota dalla Presidenza del Consiglio -
dipartimento della funzione pubblica, inviata al
Segretario Comunale, bacchetta il Comune di Augusta
relativamente all’albo pretorio:
l’albo del Comune è privo di autenticità del
documento, conformità all’originale, inalterabilità
e sottoscrizione con firma digitale.
L’albo online del Comune è una
raccolta di copie informatiche di documenti
analogici (per intenderci scansioni non sempre
corrette e leggibili) in contrapposizione a quello
previsto dalla legge, e cioè che la pubblicazione
sia autentica, integra ed immodificabile, cosa che
può farsi solo attraverso l’apposizione della firma
digitale del responsabile
Secondo la Funzione Pubblica si evidenzia che
per gli atti per il quale è obbligatoria la
pubblicazione, ai sensi del D.lgs. n. 33/2013, i
dati devono essere inseriti sul web in formato non
modificabile da terzi e sottoscritti con firma
elettronica qualificata o firma digitale da parte
del Responsabile che ha generato la pubblicazione
del documento o del responsabile del procedimento
che ha generato l’atto.
“Il legislatore è stato esplicito circa la
necessità –secondo il consigliere comunale di
Augusta– di sottoscrizione digitale dei documenti
pubblicati per dare pieno valore legale agli stessi,
per evitare brutte sorprese e per rispettare il
principio di trasparenza mi auguro che chi di
competenza ponga immediato rimedio, al problema
delle mancate risposte entro i termini di legge già
denunciate dal sottoscritto si aggiunge anche questo
fatto e la trasparenza e chi la deve fare rispettare
nel Comune di Augusta continuano ad avere macchie
sempre più evidenti”.
L’albo pretorio (detto talvolta anche albo
municipale se presso un comune italiano) indica, in
Italia un apposito spazio presso il quale le
pubbliche amministrazioni italiane affiggono per
legge notizie ed avvisi di interesse pubblico per la
collettività.
Dal punto di vista materiale, consiste generalmente
in una tavola o vetrina esistente presso ogni ente
pubblico, solitamente collocata presso la porta
della casa comunale o in un luogo pubblico.
La legge del 18.06.2009 n. 69, all’art 32 ha
disposto che: «a far data dal 01.01.2010 gli
obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti
amministrativi aventi effetto di pubblicità legale
si intendono assolti con la pubblicazione sui propri
siti informatici da parte delle amministrazioni e
degli enti pubblici obbligati».
Viene tuttavia garantita l’efficacia legale della
pubblicazione a mezzo degli spazi e forme
tradizionali dell’Albo pretorio sino al 31.12.2010:
infatti il comma 5 dello stesso art. 32 statuisce
invece che a decorrere dal 01.01.2011 che le
pubblicità effettuate in forma cartacea non hanno
effetto di pubblicità legale, di fatto riconoscendo
tale caratteristica solo alle affissioni online.
Nell’albo pretorio vengono pubblicate le
deliberazioni, le ordinanze, i manifesti e gli atti
che devono essere portati a conoscenza del pubblico
per disposizione di legge (ad esempio il "Testo
Unico delle leggi sugli ordinamenti locali”
all’articolo 6 prevede che lo statuto comunale o
provinciale entri in vigore trascorsi 30 giorni
dall’affissione nell’albo pretorio) o di apposito
regolamento dell’amministrazione. Vengono inoltre
esposti all’albo pretorio gli atti destinati a
singoli cittadini quando i destinatari risultano
irreperibili al momento della consegna.
Ogni tipologia di documento deve essere consultabile
pubblicamente e liberamente, per un numero di giorni
considerato congruo, cioè sufficiente perché i
cittadini vengano a conoscenza della decisione,
dell’evento ecc. La pubblicazione ha ordinariamente
durata pari a gg. 15, qualora non sia indicata dalla
legge o da un regolamento ovvero dal soggetto
richiedente la pubblicazione una durata specifica e
diversa.
La legge stabilisce per alcune tipologie di atto il
periodo di affissione (con i termini di “affissione”
e “defissione” va inteso l’inserimento e la
rimozione di un documento nell’albo pretorio)
(commento tratto da e link a www.lentepubblica.it -
nota 18.03.2016 n. 14705 di prot.). |
ANNO 2015 |
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aprile 2015 |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Oggetto:
chiarimenti sulla circolare DPF n. 2 del 2015 - impatto
dell'art. 1, comma 113, della legge di Stabilità 2015
(nota
16.04.2015 n. 24210 di prot.). |
marzo 2015 |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
Oggetto: Questioni in materia di ricollocazione del
personale delle province ed elle città metropolitane
(articolo 1, commi da 418 a 430, della legge 23.12.2014, n.
190) (nota
27.03.2015 n. 20506 di prot.). |
febbraio 2015 |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
Oggetto: Soppressione del trattenimento in servizio e
modifica della disciplina della risoluzione unilaterale del
rapporto di lavoro - Interpretazione ed applicazione
dell'articolo 1 del decreto-legge 24.06.2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11.08.2014, n.
114 (circolare
19.02.2015 n. 2/2015). |
gennaio 2015 |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Oggetto:
Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in
materia di personale e di altri profili connessi al riordino
delle funzioni delle province e delle città metropolitane.
Articolo 1, commi da 418 a 430, della legge 23.12.2014, n.
190
(circolare
30.01.2015 n. 1/2015). |
ANNO 2014 |
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dicembre 2014 |
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PUBBLICO
IMPIEGO:
Interpretazione e applicazione dell'articolo 5, comma 9, del
decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dall'articolo
6 del decreto-legge 24.06.2014, n. 90
(circolare
04.12.2014 n. 6/2014). |
ottobre 2014 |
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SEGRETARI COMUNALI:
OGGETTO: richiesta di parere in merito all'applicazione
dell'art. 9, commi 1 e 21, del D.L. 78/2010 ai segretari
comunali collocati nella fascia professionale B (nota
28.10.2014 n. 60480 di prot.). |
settembre 2014 |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
Oggetto: Riduzione delle prerogative sindacali nelle
Pubbliche Amministrazioni. Circolare n. 5 del 20.08.2014
(nota
12.09.2014 n. 50793 di prot.). |
agosto 2014 |
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PUBBLICO
IMPIEGO:
Oggetto: Prerogative sindacali nelle pubbliche
amministrazioni. Articolo 7 del decreto-legge 24.06.02014 n.
90, convertito con modificazioni dalla legge n. 114
dell'11.08.2014 (circolare
20.08.2014 n. 5/2014). |
giugno 2014 |
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PUBBLICO
IMPIEGO:
Regolamenti sugli incarichi vietati ai dipendenti
delle pubbliche amministrazioni.
A chiusura dei lavori del tavolo tecnico, a cui hanno
partecipato il Dipartimento della funzione pubblica, la
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l'ANCI e
l'UPI, avviato ad ottobre 2013 in attuazione di quanto
previsto dall'intesa sancita in Conferenza unificata il
24.07.2013, è stato formalmente approvato il documento
contenente "Criteri
generali in materia di incarichi vietati ai pubblici
dipendenti".
Obiettivo del documento è quello di supportare le
amministrazioni nell'applicazione della normativa in materia
di svolgimento di incarichi da parte dei dipendenti e di
orientare le scelte in sede di elaborazione dei regolamenti
e degli atti di indirizzo (24.06.2014 - tratto da
www.funzionepubblica.gov.it). |
ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
Richiesta di parere sulla scadenza dei contratti ed
incarichi ex articoli 90 e 110 d.lgs. 267/2000 a seguito
dell'entrata in vigore della legge 56/2014
(nota
19.06.2014 n. 34787 di prot.). |
maggio 2014 |
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ENTI LOCALI -
PUBBLICO IMPIEGO: Oggetto:
Rilevazione delle graduatorie concorsuali vigenti e numero
dei vincitori e degli idonei (nota
05.05.2014 n. 24663 di prot.). |
aprile 2014 |
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PUBBLICO
IMPIEGO: Oggetto:
Piani di razionalizzazione degli assetti organizzativi e
riduzione della spesa di personale. Dichiarazione di
eccedenza e prepensionamento
(circolare 28.04.2014 n. 4/2014). |
PUBBLICO
IMPIEGO:
A supporto delle pubbliche amministrazioni il Dipartimento
della funzione pubblica ha predisposto un modello per la
segnalazione degli illeciti, ai sensi dell'art. 54-bis del
d.lgs n. 165 del 2001.
MODELLO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE
ILLECITE (c.d. whistleblower).
I dipendenti e i collaboratori che intendono segnalare
situazioni di illecito (fatti di corruzione ed altri reati
contro la pubblica amministrazione, fatti di supposto danno
erariale o altri illeciti amministrativi) di cui sono venuti
a conoscenza nell’amministrazione
debbono utilizzare questo modello.
Si rammenta che l’ordinamento tutela i dipendenti che
effettuano la segnalazione di illecito. In particolare, la
legge e il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) prevedono
che:
• l’amministrazione ha l’obbligo di predisporre dei sistemi
di tutela della riservatezza circa l’identità del
segnalante;
• l’identità del segnalante deve essere protetta in ogni
contesto successivo alla segnalazione. Nel procedimento
disciplinare, l’identità del segnalante non può essere
rivelata senza il suo consenso, a meno che la sua conoscenza
non sia assolutamente indispensabile per la difesa
dell’incolpato;
• la denuncia è sottratta all’accesso previsto dagli
articoli 22 ss. della legge 07.08.1990, n. 241;
• il denunciante che ritiene di essere stato discriminato
nel lavoro a causa della denuncia, può segnalare (anche
attraverso il sindacato) all’Ispettorato della funzione
pubblica i fatti di discriminazione.
Per ulteriori approfondimenti, è possibile consultare il
P.N.A. (07.04.2014). |
marzo 2014 |
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PUBBLICO
IMPIEGO:
Oggetto: Nuove disposizioni in materia di limiti alle
retribuzioni e ai trattamenti pensionistici - Articolo 1,
commi 471 ss., della legge 27.12.2013, n. 147 (legge di
stabilità per il 2014) (circolare
18.03.2014 n. 3/2014). |
febbraio 2014 |
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PUBBLICO
IMPIEGO:
Oggetto: decreto-legge n. 101 del 31.08.2013, convertito
in legge n. 125 del 30.10.2013 - "Disposizioni urgenti
per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle
pubbliche amministrazioni" - art. 4, comma 16-bis -
assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed
esami diagnostici (circolare
17.02.2014 n. 2/2014). |
ATTI
AMMINISTRATIVI - ENTI LOCALI:
Oggetto: ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione
delle regole di trasparenza di cui alla legge 06.11.2012, n.
190 e al decreto legislativo 14.03.2013, n. 33: in
particolare, gli enti economici e le società controllate e
partecipate (circolare 14.02.2014
n. 1/2014). |
gennaio 2014 |
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ENTI
LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
Oggetto: Art. 2, comma 4, d.l. n. 101 del 2013,
convertito in l. n. 125 del 2013 - applicazione del regime
pensionistico previgente ai dipendenti che hanno maturato un
qualsiasi diritto alla pensione entro il 31.12.2011
(nota
31.01.2014 n. 6295 di prot.). |
ATTI AMMINISTRATIVI:
Linee guida sull'applicazione dell'art. 28 del decreto
legge 21.06.2013 n. 69 - Indennizzo da ritardo nella
conclusione dei procedimenti ad istanza di parte (direttiva
09.01.2014). |
ANNO 2013 |
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novembre 2013 |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
Oggetto: Indirizzi volti a favorire il superamento del
precariato. Reclutamento speciale per il personale in
possesso dei requisiti normativi. Proroghe dei contratti.
Articolo 4 del decreto-legge 31.08.2013, n. 101, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30.10.2013, n. 125, recante
"Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni" e
articolo 35 del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165 (circolare
21.11.2013 n. 5/2013). |
ottobre 2013 |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Oggetto: art. 32 del d.lgs. n. 151 del 2001 - art. 1,
comma 339, della l. n. 228 del 2012 - fruizione ad ore del
congedo parentale (nota
07.10.2013 n. 45298 di prot.). |
settembre 2013 |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
Oggetto: sentenza TAR Lazio n. 2446/2013 - art. 24 d.l.
n. 201 del 2011, convertito in legge n. 214 del 2011
(nota
16.09.2013 n. 41876 di prot.). |
luglio 2013 |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Oggetto: art. 2 del decreto legge n. 95 del 2012,
convertito in legge n. 135 del 2012, c.d. "Spending
review" - pensionamenti in caso di soprannumero (circolare
29.07.2013 n. 3). |
ATTI AMMINISTRATIVI - PUBBLICO IMPIEGO:
Oggetto: D.Lgs. n. 33 del 2013 - attuazione della
trasparenza
(circolare
19.07.2013 n. 2/2013).
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Le p.a. di cristallo. Segnalazioni anche dalle imprese.
La circolare del ministro D'Alia sulla trasparenza.
Non solo i cittadini, ma anche le imprese, quali veri e
propri arbitri del buon andamento dell'agire pubblico, sono
legittimate a segnalare eventuali inadempimenti della
pubblica amministrazione in relazione agli obblighi di
trasparenza dell'azione amministrativa imposti dal decreto
legislativo n. 33/2013.
È quanto si può ricavare dalla
lettura della circolare n. 2 diffusa ieri dal ministero
della pubblica amministrazione guidato da Gianpiero D'Alia
in relazione ai primi indirizzi operativi in attuazione
degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle
informazione della p.a., previsti dal dlgs n. 33/2013.
Obiettivo, l'attivazione di un'apposita sezione, denominata
«Amministrazione trasparente», sulla home-page
istituzionale, dove pubblicare tutti i dati e le
informazioni, inclusi i curricula dei componenti degli
organi di indirizzo politico e la loro situazione
patrimoniale. Dati che devono essere aggiornati
periodicamente e mantenuti online per un periodo non
inferiore al quinquennio.
Un tassello fondamentale viene
dato dall'istituto dell'accesso civico, previsto
dall'articolo 5 del citato dlgs. Chiunque, si legge nella
nota in esame, può vigilare attraverso il sito web, non solo
sul corretto adempimento formale della pubblicazione, ma
soprattutto sulle modalità di utilizzo delle risorse
pubbliche. L'esercizio democratico del controllo diretto,
pertanto, determina una maggiore responsabilità di chi siede
nelle «stanze dei bottoni», soprattutto nelle aree a rischio
altamente corruttivo (su tutte l'iter di assegnazione di
appalti di opere pubbliche). Il diritto alla segnalazione di
eventuali inadempimenti, può essere esercitato come detto
sia dai semplici cittadini che dalle imprese, in quanto
queste ultime possono essere interessate ad una serie di
informazioni diverse da quelle del comune cittadino, ma
utili all'esercizio della propria attività. Su tutte, i
tempi medi di pagamento dei fornitori e i procedimenti di
gara.
A differenza del diritto di accesso ex lege n. 241/1990,
l'accesso civico non protegge interessi giuridici
particolari, riguarda tutte le informazioni e i dati resi
obbligatori per la p.a. dal dlgs n. 33/2013 ed è totalmente
gratuito (così escludendo l'evenienza del pagamento di
un'imposta in bollo). In caso di silenzio da parte del
responsabile della trasparenza, la norma prevede che sia la
figura apicale della stessa struttura pubblica che
provvederà a fornire al richiedente la risposta richiesta,
provvedendo, al contempo, all'immediata attivazione del
procedimento disciplinare nei confronti del funzionario «silente».
Inoltre, l'attuazione della trasparenza deve essere
contemperata con il rispetto alla riservatezza: le p.a.
dovranno assicurarsi che siano tutelati i dati personali al
fine di evitarne un'indebita utilizzazione
(articolo ItaliaOggi del 20.07.2013). |
maggio 2013 |
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ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
Oggetto: Assunzione ai sensi della legge 12.03.1999, n.
68. Quote d'obbligo (nota
22.05.2013 n. 23580 di prot.). |
aprile 2013 |
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PUBBLICO IMPIEGO:
Oggetto: prosecuzione del servizio di un dipendente per
mancato raggiungimento del minimo contributo
(nota
04.04.2013 n. 15888 di prot.). |
marzo 2013 |
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PUBBLICO
IMPIEGO: Assegno anche senza minimo Inpdap. Funzione
pubblica. È sufficiente che il dipendente abbia maturato il
diritto in un'altra gestione.
SENZA ECCEZIONI/
Al raggiungimento dei 65 anni deve scattare la collocazione
a riposo d'ufficio senza attendere i 70.
Le pubbliche amministrazioni devono risolvere il rapporto di
lavoro al raggiungimento dei 65 anni del proprio personale,
anche se il dipendente iscritto ex Inpdap non ha maturato un
diritto a pensione ma può vantarlo presso un altro ente
previdenziale.
Lo precisa la Presidenza del consiglio dei ministri –
dipartimento della Funzione Pubblica con la
nota
n. 13264/2013
di martedì scorso, in riscontro a un quesito posto da un
Comune. Nel caso in esame, una dipendente pubblica con oltre
20 anni di contributi all'Inps aveva chiesto la
ricongiunzione dei periodi assicurativi all'ex Inpdap ma
all'atto della notifica del provvedimento aveva rinunciato
alla ricongiunzione. Al compimento del 65esimo anno di età,
l'interessata può contare su un'anzianità di servizio presso
l'ente locale pari a poco più di 15 anni. L'anzianità
contributiva si colloca parzialmente entro il 31.12.1995 e quindi il sistema pensionistico è misto.
A seguito della riforma Monti-Fornero e dell'innalzamento
dei requisiti contributivi, così come precisato dall'Inps
con la circolare 16 del 1° febbraio scorso, la dipendente
non può vantare un diritto a pensione presso l'ex Inpdap,
motivo per cui l'amministrazione comunale ha chiesto al
Dipartimento se potesse concedere il trattenimento in
servizio fino al massimo di 70 anni anche in considerazione
del fatto che in questo lasso di tempo l'interessata
maturerebbe il diritto a pensione raggiungendo i 20 anni
contributivi richiesti.
Infatti le sentenze della Corte costituzionale numero 90 del
21.02.1992 e la 282/1991 hanno sancito la possibilità
di trattenimento in servizio dei dipendenti pubblici ultrasessantacinquenni privi dell'anzianità minima per il
diritto a pensione.
La Funzione pubblica sottolinea che la dipendente entro il
2011 ha maturato un diritto autonomo a pensione presso la
gestione Inps avendo già perfezionato i requisiti
pensionistici per la liquidazione del trattamento di
vecchiaia (60 anni con 20 anni di contributi maturati nel
2008) e non è soggetta al regime previdenziale previgente le
novità introdotte dal decreto Salva Italia. In generale,
prosegue la nota, l'orientamento è che l'amministrazione
debba risolvere il rapporto di lavoro al compimento del
limite ordinamentale (salvo il trattenimento in servizio in
presenza di tutti i presupposti di legge) qualora la
dipendente possa contare su un diritto autonomo a pensione –come nel caso in esame– oppure possa, attraverso la
totalizzazione, raggiungere il minimo contributivo di 20
anni.
Per il Dipartimento ne deriva che l'ente dovrebbe collocare
la dipendente a riposo d'ufficio al compimento del 65esimo
anno di età, salvo la concessione del trattenimento in
servizio per un biennio di cui all'articolo 16 prevista dal
decreto legislativo 503/1992 in presenza dei presupposti di
legge.
Nel caso in cui l'interessata dovesse decidere di ricorrere
alla pensione in regime di totalizzazione nazionale (Dlgs
42/2006) si applicherà la finestra mobile di 18 mesi
istituita dal Dl 78/2010
(articolo Il Sole 24 Ore del
21.03.2013 - tratto da
www.ecostampa.it). |
PUBBLICO
IMPIEGO: Oggetto:
richiesta di parere sull'attuazione delle procedure di
mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del decreto
legislativo 30.03.2001 n. 165
(nota
01.03.2013 n. 10395 di prot.). |
febbraio 2013 |
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PUBBLICO
IMPIEGO: Congedo dei padri in stand by nel pubblico.
Bloccati i voucher alternativi alla maternità facoltativa.
Per il momento il congedo obbligatorio e quello facoltativo
del lavoratore in occasione della nascita di un figlio non
si applica ai dipendenti della pubblica amministrazione.
Allo stesso modo le madri che non utilizzano il congedo
parentale non possono partecipare all'assegnazione dei
voucher con cui pagare la baby sitter o l'asilo.
A
precisarlo è la nota
20.02.2013 n. 8629 di prot. del dipartimento della Funzione
pubblica in risposta a un quesito presentato dal Comune di
Reggio Emilia.
L'amministrazione comunale aveva chiesto chiarimenti in
merito all'applicazione ai dipendenti pubblici di quanto
previsto dal comma 24 dell'articolo 4 della legge 92/2012.
Il dipartimento ha precisato che «la normativa in questione
non è direttamente applicabile ai rapporti di lavoro dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni» perché, come
precisato dai commi 7 e 8 dell'articolo 1 della legge
92/2012, «tale applicazione è subordinata all'approvazione
di apposita normativa su iniziativa del ministro per la
Pubblica amministrazione e semplificazione».
Dunque, finché quanto previsto dalla legge 92 non sarà
recepito formalmente dal ministero per la Pubblica
amministrazione, i dipendenti del comparto pubblico non
potranno usufruire delle misure introdotte a titolo
sperimentale per il triennio 2013-2015. Si tratta di un
giorno di congedo obbligatorio per il lavoratore che diventa
padre da usufruire nei primi cinque mesi dalla nascita del
figlio e di altri due giorni facoltativi a disposizione
sempre nello stesso periodo. Tutte le astensioni dal lavoro
saranno retribuite al 100% ma mentre quella obbligatoria non
incide sul congedo obbligatorio della madre, le due
facoltative, se usufruite, comportano una corrispondente
riduzione dell'assenza della madre.
Per quest'ultima, inoltre, è stata prevista la possibilità
di beneficiare di un contributo economico alternativo alla
fruizione del congedo parentale, fino a 300 euro al mese per
un massimo di sei mesi, con cui pagare l'asilo o la baby
sitter. Per l'erogazione di questa misura, però, sarà
necessario fare domanda all'Inps secondo le modalità e i
tempi che verranno definiti da quest'ultima. L'istituto di
previdenza provvederà a stilare una graduatoria sulla base
dell'Isee, con priorità per i nuclei familiari con
indicatore più basso.
Il decreto ministeriale attuativo del 22.12.2012
prevede che al bando possa partecipare chi ha già avuto un
figlio e le donne con data presunta del parto entro quattro
mesi dalla scadenza del bando. Quindi, poiché nel 2013 è
previsto un solo bando, lo stesso probabilmente si dovrebbe
chiudere non prima della fine di agosto, in modo da coprire
tutto l'anno.
Poiché i padri devono-possono usufruire del congedo entro i
cinque mesi di vita del figlio, e la misura si applica dal
01.01.2013, per non discriminare i dipendenti statali
nei confronti dei privati, per i quali la misura è già
operativa, la novità dovrebbe essere recepita dalla Pa al
più tardi all'inizio di maggio
(articolo Il Sole 24 Ore del
22.02.2013 - tratto da www.ecostampa.it). |
ENTI LOCALI - PUBBLICO
IMPIEGO:
Oggetto: Art. 4, comma 24, della l. n. 92 del 2012
(Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una
prospettiva di crescita) - congedo obbligatorio e
congedo facoltativo del padre lavoratore - voucher alla madre
lavoratrice - chiarimenti applicativi (nota
20.02.2013 n. 8629 di prot.).
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Niente
congedo di paternità per gli statali
Niente congedo di paternità per i dipendenti pubblici. La
chance prevista dalla legge Fornero, che dallo scorso 13
febbraio (data di pubblicazione in G.U. del decreto
ministeriale di attuazione) consente ai neopapà di godere di
un giorno di congedo obbligatorio e fino a due di congedo
facoltativo (tutti pagati al 100% della retribuzione) fino
al quinto mese di vita del figlio, resterà una prerogativa
del settore privato. Almeno fino a quando il ministero della
funzione pubblica non interverrà per adeguare i princìpi
della riforma del lavoro (legge n. 92/2012) alla pubblica
amministrazione.
Lo ha precisato lo stesso dipartimento
guidato da Filippo Patroni Griffi rispondendo al comune di
Reggio Emilia.
Nella nota
20.02.2013 n. 8629 di prot., palazzo Vidoni ha
replicato alla richiesta di chiarimenti del comune inviata
qualche giorno dopo l'adozione del decreto interministeriale
Lavoro-Mef (avvenuta il 22.12.2012, anche se per la
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale si è dovuto attendere il
13 febbraio).
La risposta del ministero della funzione
pubblica è stata tranciante: le norme sul congedo di
paternità (obbligatorio e facoltativo) non sono
«direttamente applicabili» al pubblico impiego, «atteso che
tale applicazione è subordinata all'approvazione di apposita
normativa su iniziativa del ministro per la pubblica
amministrazione e semplificazione». Con la conseguenza che
fino a quando Patroni Griffi, o molto più probabilmente il
suo successore, non interverrà a definire, sentite le
organizzazioni sindacali, «gli ambiti, le modalità e i tempi
di armonizzazione della disciplina relativa ai dipendenti
delle amministrazioni pubbliche», nulla cambierà per gli
statali. A cui continueranno ad applicarsi le norme sui
congedi previste dal Testo unico sul pubblico impiego (dlgs
n. 151/2001) e dai Contratti collettivi del comparto.
La
materia dei congedi di paternità rientra così di diritto tra
i temi che saranno oggetto di trattativa con i sindacati nei
prossimi mesi. E affianca lo spinoso dossier della
regolamentazione dei contratti a termine nella p.a. su cui
il ministro ha inviato un atto di indirizzo all'Aran (si
veda ItaliaOggi di ieri) per avviare un tavolo di confronto.
Cosa prevede il dm 22 dicembre. Il dm stabilisce che per
usufruire dei congedi il padre deve comunicare per iscritto
al datore di lavoro i giorni in cui intende fruirne, dando
non meno di 15 giorni di anticipo, «ove possibile, in
relazione all'evento nascita sulla base della data presunta
del parto».
Il congedo obbligatorio di un giorno spetta al padre di
diritto. Quello facoltativo (uno o due giorni) è invece
subordinato alla dichiarazione della madre di non fruire del
proprio congedo di maternità per un numero di giorni
equivalenti a quelli chiesti dal padre. I congedi non
potranno essere frazionati a ore
(articolo ItaliaOggi del
21.02.2013). |
gennaio 2013 |
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PUBBLICO IMPIEGO - SEGRETARI COMUNALI:
Dirigente di staff responsabile anticorruzione.
Negli enti locali, invece, il compito spetta per legge al
segretario comunale. In gazzetta ufficiale la circolare
della funzione pubblica sulla legge 190/2012.
L'incarico di responsabile della prevenzione della
corruzione, nei ministeri e nelle amministrazioni diverse
dagli enti locali, va assegnato a dirigenti operanti presso
gli staff degli organi di governo o posti a dirigere gli
uffici di disciplina. Mentre negli enti locali il compito
per legge spetta ai segretari comunali.
E' stata pubblicata
in Gazzetta Ufficiale la
circolare 25.01.2013 n. 1/2013 del Dipartimento
della Funzione Pubblica, che contiene le prime indicazioni
per l'applicazione della legge 190/2012, “anticorruzione”.
E' il primo passo ufficiale di Palazzo Vidoni nel complicato
percorso che impone alle amministrazioni di dotarsi di una
serie di strumenti finalizzati a contrastare fenomeni
corruttivi, in attesa del fondamentale piano nazionale
anticorruzione, che il Dipartimento ha il compito di
redigere e la Civit (Commissione Indipendente per la
Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle
amministrazioni pubbliche), nella veste di Autorità
nazionale anti corruzione, dovrà poi approvare.
La Civit,
come è noto, ha ritenuto che il termine dello scorso 31
marzo per approvare i piani anticorruzione da parte di
ciascuna amministrazione è da considerare ordinatorio: sarà
l'approvazione del piano nazionale a far scattare
definitivamente le lancette per il conto alla rovescia,
finalizzato all'attivazione degli strumenti anticorruzione.
La circolare 1/2013, tuttavia, fornisce alcune prime
indicazioni utili per avviare il lavoro che le
amministrazioni debbono in ogni caso apprestare. In
particolare, risulta utile la definizione che Palazzo Vidoni
fornisce di corruzione.
La legge 190/2012 è sostanzialmente
divisa in due parti: la seconda modifica in parte il codice
penale, regolamentando il reato di corruzione e le pene
relative. La prima parte, invece, è dedicata alle
amministrazioni pubbliche e fissa una serie di regole e
comportamenti (rinviando ad altre norme “accessorie”, quali
ad esempio il riordino della trasparenza adottato col d.lgs
33/2013), con l'obiettivo di ridurre al minimo i rischi di
comportamenti corruttivi. Tali indicazioni, tuttavia, molte
delle quali di natura organizzativa, non si limitano a
prendere in considerazione la corruzione come reato. La
circolare spiega che le situazioni da prendere in
considerazione per organizzare l'attività amministrativa ed
i servizi così da contrastare la corruzione sono più ampie
della fattispecie penalistica.
Nel contesto della legge 190/2012, per la parte dedicata
all'azione amministrativa, dunque, della corruzione non
bisogna guardare la sola accezione penalistica, ma riferirsi
ad un concetto più ampio, intendendo per corruzione ogni
azione o comportamento che svii dai principi fondamentali di
trasparenza, correttezza, buona fede, parità di trattamento,
ragionevolezza ed equità, che portino, come conseguenza,
all'abuso da parte di un soggetto dotato di poteri pubblici
di cui dispone, finalizzato ad ottenere vantaggi privati
(propri o di terzi), a detrimento dell'interesse generale
(articolo ItaliaOggi del 27.04.2013). |
PUBBLICO
IMPIEGO:
Oggetto: Legge n. 190 del 2012 - Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione (circolare
25.01.2013 n. 1/2013). |
PUBBLICO
IMPIEGO: Oggetto:
congedo straordinario retribuito ex art. 42, commi 5 e ss.,
del d.lgs. n. 151 del 2001 - computabilità ai fini
dell'anzianità di servizio ed elle progressione di economica
(nota
15.01.2013 n. 2285 di prot.). |
PUBBLICO
IMPIEGO: Il congedo non
abbassa l'importo. Non serve invece per la progressione di
carriera.
I periodi di congedo straordinario per gravi motivi
familiari, previsti dall'art.42 del decreto legislativo
151/2001, non valgono ai fini della progressione economica
di carriera. E quindi non sono utili a far maturare i
gradoni. Fermo restando che sono validi ai fini della
pensione, perché sono coperti da contribuzione figurativa.
É
questo l'avviso del ministero della funzione pubblica
guidato da Filippo Patroni Griffi contenuto nella
nota 15.01.2013 n. 2285 di prot..
Secondo palazzo Vidoni, i periodi di assenza fruiti per
effetto del congedo non possono essere valutati ai fini
della maturazione degli scatti di carriera, perché non sono
coperti da effettivo servizio. E quindi , di fatto, non si
verificherebbe la condizione prevista dalla normativa di
settore ai fini della progressione economica. Che consiste
appunto nell'arricchimento della professionalità e del
miglioramento delle capacità lavorative del lavoratore, che
fa seguito all'acquisizione dell'esperienza maturata sul
campo.
La questione era stata già affrontata dalla
ragioneria territoriale di Torino, con la nota prot. 77198
del 08/06/2012, con la quale aveva affermato che «i periodi di
congedo fruiti ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D.L.vo
151/2011 sono da considerarsi interruttivi dell'anzianità di servizio_ (si veda la nota 346 del 20 luglio scorso
dell'ufficio scolastico provinciale di Torino)». L'ufficio
era giunto a tale conclusione sulla base di una precedente
pronuncia dell'Inps che, con la circolare 28 del 28 febbraio
scorso, aveva ritenuto che i periodi di congedo ex art. 42
del D.Lgs. 151/2001 non potessero essere «computabili
nell'anzianità giuridica valida ai fini della progressione
di carriera».
L'articolo 42, peraltro, non prevede alcuna
disposizione specifica in tal senso. Ma per quanto non
previsto dalla medesima norma, opera un rinvio espresso
all'articolo 4 comma 2 della legge 53/2000. Il quale dispone
che, durante il congedo, il lavoratore «non ha diritto alla
retribuzione». E siccome non ha diritto alla retribuzione,
non ha titolo neppure a vedersi riconoscere l'anzianità ai
fini dei gradoni. Giova ricordare, peraltro, che i suddetti
periodi danno titolo ad un'indennità pari all'importo della
retribuzione. Ma si tratta di una mera forma di ristoro
patrimoniale e non di un corrispettivo.
Di qui l'irrilevanza
ai fini della maturazione dei gradoni, che presuppongono
l'effettivo svolgimento della prestazione o la fruizione di
un'assenza equiparata al servizio che dia titolo alla
retribuzione
(articolo ItaliaOggi del 22.01.2013). |
PUBBLICO
IMPIEGO:
Oggetto: congedo straordinario retribuito ex art. 42,
commi 5 e ss, del d.lgs. 151 del 2001 - computabilità ai
fini dell'anzianità di servizio e della progressione
economica (nota
15.01.2013 n. 2285 di prot.).
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Il congedo non va in paga.
I periodi di permesso inutili per gli scatti.
Una nota della Funzione pubblica sui periodi di
assistenza ai disabili.
Stipendio stabile per l'impiegato pubblico che prende il
congedo straordinario. Infatti, i periodi di permesso fruiti
per l'assistenza a un familiare con handicap sono validi ai
fini pensionistici ma non ai fini della progressione
economica.
Lo precisa la funzione pubblica nella
nota
15.01.2013 n. 2285 di prot., rispondendo al ministero
dell'istruzione che aveva appunto chiesto chiarimenti sugli
effetti che le assenze a tale titolo producono sulla
maturazione dell'anzianità di servizio.
Congedo straordinario. Il congedo in esame è quello
cosiddetto straordinario, previsto all'articolo 42 del T.u.
maternità (dlgs n. 151/2001), che spetta al coniuge di
soggetto con handicap grave ovvero, nell'ordine, al padre o
alla madre anche adottivi, a uno dei figli conviventi oppure
a uno dei fratelli o sorelle conviventi, nelle ipotesi di
mancanza, decesso o invalidità del soggetto avente diritto
più prossimo al disabile (nell'ordine indicato). Durante la
fruizione del conge
do il lavoratore ha diritto a percepire
un'indennità pari all'ultima retribuzione, con riferimento
alle voci fisse e continuative, e il periodo è coperto da
contribuzione figurativa. Indennità e contribuzione
figurativa spettano fino a 46.836 euro annui per il congedo
di durata annuale (importo valido per l'anno 2013,
rivalutato annualmente in base all'Istat).
I chiarimenti.
La funzione pubblica, prima di tutto, fa presente che già
con circolare n. 1/2012 aveva spiegato che i «periodi di
congedo straordinario non sono computati ai fini della
maturazione di tredicesima, ferie, trattamento di fine
rapporto e trattamenti di fine servizio, ma, essendo coperti
da contribuzione, sono validi ai fini del calcolo
dell'anzianità». Ciò sta a significare, precisa ora, che
il periodo di congedo deve essere riconosciuto utile sia ai
fini dell'anzianità di servizio valevole per raggiungere il
diritto a pensione che per la misura stessa della pensione.
Tuttavia, poiché si tratta di diritti scaturenti
dall'istituto della contribuzione figurativa, praticamente
trovano validità soltanto per i lavoratori del settore
privato, atteso che per i pubblici dipendenti la
contribuzione è connessa alla retribuzione effettivamente
versata dal datore di lavoro. Lo stesso congedo, invece, è
previsto che non sia computabile nell'anzianità di servizio,
laddove per anzianità di servizio non si intende quella ai
fini previdenziali. In conclusione, i periodi di fruizione
del congedo straordinario sono validi ai fini pensionistici,
ma non ai fini della progressione economica.
Tale conclusione, aggiunge la Funzione pubblica, è
confermata dalla considerazione che, di regola, i periodi
rilevanti ai fini delle progressioni economiche
presuppongono un'attività lavorativa effettivamente svolta,
situazione che non ricorre nel momento in cui il dipendente
usufruisce del congedo
(articolo ItaliaOggi del 16.01.2013
- tratto da www.corteconti.it). |
ANNO 2012 |
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novembre 2012 |
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PUBBLICO
IMPIEGO: Permessi,
ok di Patroni Griffi.
I permessi previsti dalla legge 104 per i disabili gravi
sono cumulabili con quelli per l'assistenza ad altro
portatore di handicap grave: 3 giorni + 3 giorni per ogni
mese.
E' quanto si evince dalla
nota 05.11.2012 n. 44274 di prot. della funzione
pubblica.
Il
dipartimento ha fatto presente che, di solito, la fruizione
dei permessi previsti dall'articolo 33, comma 3, avviene
nella medesima giornata. E quindi, il disabile grave fruisce
contemporaneamente sia del permesso per se stesso che quello
per assistere l'altro portatore di handicap grave.
Ma può
succedere che la fruizione dell'assenza sia necessitata
dallo svolgimento di attività per conto dell'altro disabile,
senza che esse avvengano in presenza del disabile medesimo.
Di qui la liceità del cumulo. Va detto subito che palazzo Vidoni
ha menzionato questo caso solo a titolo esemplificativo.
Pertanto, esso non va inteso in senso tassativo. Tanto più
che la casistica in cui potrebbe giustificarsi il cumulo è
molto ampia e «una limitazione da questo punto di vista
difficilmente potrebbe giustificarsi in base alla legge».
Dunque, il dipartimento ha preso atto che non sussistono
elementi giuridicamente validi per impedire il cumulo dei
permessi
(articolo ItaliaOggi del
20.11.2012). |
PUBBLICO IMPIEGO: Nota
della Funzione pubblica. Permessi disabili a maglie larghe.
Sì al permesso dal lavoro per assistenza a disabile anche
quando il disabile non viene materialmente assistito.
A precisarlo è la Funzione pubblica nella
nota 05.11.2012 n. 44274 di prot., in relazione
ai permessi ex articolo 33 della legge n. 104/1992. In
particolare, il dipartimento della presidenza del consiglio
dei ministri ammette che, nei casi in cui risultino entrambi
lavoratori, sia l'assistito e sia il soggetto che presta
assistenza, quest'ultimo possa fruire dei permessi
giornalieri anche in giornate in cui la persona disabile
(che dovrebbe essere assistita) si rechi regolarmente al
lavoro.
Permessi 104.
I chiarimenti riguardano i permessi dal lavoro ex legge n.
104/1992, retribuiti e coperti da contributi figurativi, dei
quali possono fruire i lavoratori dipendenti qualora si
trovino in una delle seguenti situazioni:
a) siano portatori di handicap in situazione di disabilità
grave (permessi per se stessi); in tal caso si ha diritto a
due ore al giorno di permesso ovvero a tre giorni di
permesso mensili frazionabili in ore;
b) siano genitori di figli in situazione di disabilità grave
con età inferiore a tre anni; in tal caso, si ha diritto al
prolungamento dell'astensione facoltativa o a due ore di
permesso al giorno fino al compimento dei tre anni di vita
del bimbo o a tre giorni di permesso mensili anche
frazionabili in ore;
c) siano coniuge, parenti o affini entro il 1° grado di
persone in disabilità grave; in tal caso si ha diritto a tre
giorni al mese, anche frazionabili in ore, e il diritto può
essere esteso a parenti e affini di secondo grado nel caso
in cui i genitori o il coniuge della persona con handicap
grave abbiano più di 65 anni o siano deceduti o invalidi.
I chiarimenti.
Le precisazioni della Funzione pubblica sono state
sollecitate da una pubblica amministrazione che ha chiesto
parere sul diritto alla fruizione dei permessi da parte di
un lavoratore dipendente, al fine di assistere un congiunto
anch'egli lavoratore il quale si trova in situazione di
handicap grave e che, peraltro, fruisce per se stesso dei
medesimi benefici dei permessi dal lavoro ex legge n.
104/1992. In particolare, la pa ha chiesto di sapere se i
giorni di permesso dei due soggetti interessati debbano
essere fruiti nelle stesse giornate.
La risposta è negativa.
La normativa di riferimento (legge n. 104/1992), spiega la
nota, accordando la possibilità al lavoratore dipendente che
assiste il congiunto disabile che versa in situazione di
grave handicap di beneficiare dei permessi finalizzati alla
predetta assistenza, non preclude espressamente la fruizione
del beneficio ove il disabile prenda i permessi per se
stesso, né tantomeno indica le modalità di fruizione per il
caso prospettato.
La situazione ordinaria, precisa la Funzione pubblica, è che le giornate
fruite come permesso coincidano; tuttavia, non è da
escludere che qualora il lavoratore che assiste il disabile
abbia la necessità di assentarsi per svolgere attività per
conto del disabile, nelle quali non è necessaria la sua
presenza, egli possa fruire dei permessi anche in giornate
nelle quali la persona disabile che è assistita si rechi
regolarmente al lavoro.
In conclusione, precisa la nota, considerando anche la
varietà delle situazioni che di fatto si possono presentare,
la Funzione pubblica è dell'avviso che una limitazione
dell'agevolazione alla fruizione dei permessi da questo
punto di vista difficilmente potrebbe giustificarsi in base
alla legge
(articolo ItaliaOggi del 09.11.2012). |
ottobre 2012 |
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ENTI LOCALI -
PUBBLICO IMPIEGO: Palazzo
Vidoni ammette alcune eccezioni. Ferie monetizzate. Divieto
flessibile.
Il divieto di liquidare le ferie al
personale dipendente cessato dal servizio, imposto
dall'articolo 5, comma 8 del decreto legge sulla spending
review, non opera nei casi in cui l'impossibilità a
usufruire le ferie sia dovuta a cause indipendenti dalla
volontà dello stesso lavoratore quali, per esempio, il
decesso, la malattia, l'infortunio e l'inidoneità fisica
permanente e assoluta.
Lo ha messo nero su bianco il dipartimento della funzione
pubblica, nel testo del
parere
08.10.2012 n. 40033 di prot., con cui fa ulteriore
chiarezza sulla portata applicativa delle disposizioni
contenute all'articolo 5, comma 8, del dl n. 95/2012.
La norma, come si ricorderà, stabilisce, con un divieto di
portata generale, l'obbligatorietà della fruizione delle
ferie, riposi e permessi che spettano al personale,
prevedendo che tali giornate «non danno luogo in nessun
caso, alla corresponsione di trattamenti economici
sostitutivi». La ratio di tale disposizione è
chiara. Inserita in un contesto di razionalizzazione della
spesa pubblica, intende prevenire abusi dovuti all'eccessivo
ricorso della monetizzazione delle ferie non fruite a causa
di assenza di programmazione e di controlli da parte dei
vertici dirigenziali delle p.a..
Per palazzo Vidoni le cause di cessazione dal servizio
imputabili a malattia, dispense per inidoneità o a maggior
ragione, per decesso del dipendente, configurano cause
esaustive del rapporto di lavoro che sono dovute a fatti «indipendenti
dalla volontà del lavoratore e del datore di lavoro».
Includere questi eventi anche nel «generale divieto»
delle disposizioni sopra richiamate, a detta della funzione
pubblica, comporterebbe una preclusione ingiustificata e
irragionevole per il lavoratore stesso.
Senza dimenticare, prosegue il parere, che il diritto
comunitario (articolo 7 direttiva 2003/88) nel sancire
l'irrinunciabilità delle ferie annuali, prevede anche una
indennità sostitutiva nella sola ipotesi di fine del
rapporto di lavoro. E che anche la giurisprudenza
comunitaria ha ribadito che disposizioni nazionali non
possono prevedere che, al momento della cessazione del
rapporto di lavoro, allo stesso lavoratore che sia stato in
congedo per malattia, non sia dovuta alcuna indennità
monetaria sostitutiva delle ferie annuali non godute
(articolo ItaliaOggi
del 09.10.2012). |
ENTI LOCALI -
PUBBLICO IMPIEGO:
Spending review. La circolare. Ferie non godute,
limiti al divieto di non pagare.
LE ECCEZIONI/ Deroga allo stop alle erogazioni in caso di
licenziamento disciplinare, malattia, aspettative e
gravidanza.
Appare e poi scompare la circolare "legislativa"
della Funzione pubblica in tema di monetizzazione delle
ferie non godute. La norma è chiara: la spending review
taglia inesorabilmente la monetizzazione delle ferie
(articolo 5, comma 8, Dl 95/2012).
Quello che non è chiaro è che fine abbia fatto il
parere 08.10.2012 n. 40033 di prot.
prima pubblicata sul sito istituzionale dello stesso
Dipartimento e poi misteriosamente scomparso.
Nel merito, il tema è di quelli scottanti. Da una parte la
spending review stabilisce che le ferie non godute «non
danno luogo in nessun caso alla corresponsione di
trattamenti economici sostitutivi» mentre, a livello
interpretativo, si cerca di mitigare quel perentorio «in
nessun caso» contenuto nel testo normativo. Sarà che
l'interprete istituzionale si è accorto che questa volta il
legislatore si è allargato troppo? Con ogni probabilità è
così.
Già ai primi di agosto la Funzione pubblica aveva ammesso
che, in alcuni limitati casi, si potessero liquidare le
ferie non godute (nota prot. 32397 del 06/08/2012). Ma è con
l'ultimo parere che viene chiarita la ratio.
L'obiettivo è colpire gli abusi correlati all'assenza di
programmazione da parte del datore di lavoro e all'utilizzo
improprio delle possibilità di riporto previste nei
contratti collettivi. In sintesi le ferie non potranno
essere liquidate quando alla cessazione del rapporto di
lavoro concorre attivamente il lavoratore; al contrario sono
ammessi tutti quei casi indipendenti dalla volontà del
lavoratore e dalla capacità organizzativa del datore di
lavoro.
Riprendendo il testo della norma si ha, quindi, una
presunzione di colpa (abuso) nei casi di cessazione
derivanti da mobilità (anche se in questo caso non c'è una
cessazione e quindi non era possibile liquidare le ferie
neppure prima), dimissioni, risoluzione, pensionamento e
raggiungimento del limite di età. Il Dipartimento da una
parte ha aggiunto il licenziamento disciplinare ed il
mancato superamento del periodo di prova e dall'altra ha
aperto la strada ai casi di decesso, di dispensa per
inidoneità permanente e assoluta, di malattia, di
aspettativa e di gravidanza. Negare una deroga in questi
casi comporterebbe un preclusione ingiustificata ed
irragionevole per il lavoratore, che si è trovato
nell'impossibilità di godere di un proprio diritto.
A supporto di queste tesi vengono richiamati prima i
principi comunitari (articolo 7 della Dir. 2003/88) e poi la
giurisprudenza, sia europea che italiana. Giurisprudenza
che, a più riprese, ha riconosciuto il diritto alla
liquidazione delle ferie non godute per malattia e inabilità
al servizio. Anche in questi casi, prima di procedere al
pagamento in questione, dovrà essere verificato il rigoroso
rispetto delle norme che consentono il riporto nel tempo
delle ferie, ovvero le documentate cause di servizio.
A livello interpretativo si cerca di mettere una toppa ad un
testo normativo che si pone in contrasto sia ai principi
generali (europei e costituzionali) che alla costante
giurisprudenza
(articolo Il
Sole 24 Ore
del 09.10.2012 - tratto da www.ecostampa.it). |
settembre 2012 |
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PUBBLICO
IMPIEGO: Palazzo Vidoni. Assunzioni a termine.
Nel pubblico il limite dei 36 mesi inderogabile da patti
«decentrati».
La contrattazione decentrata non basta per derogare alla
riforma Fornero: a parere della Funzione Pubblica deve
intervenire il contratto collettivo nazionale di lavoro.
Lo afferma il Dipartimento di Palazzo Vidoni, con la
nota 28.09.2012 n. 38845 di prot..
Il problema sorge con
l'invio, da parte dell'Istituto nazionale di Geofisica e
Vulcanologia, di un contratto decentrato in cui si mettevano
le basi per derogare dal limite dei 36 mesi quale durata
massima dei contratti a tempo determinato stipulati dallo
stesso committente con il medesimo soggetto e per lo
svolgimento di mansioni equivalenti. L'articolo 5, comma
4-bis, della legge 92/2012 prevede, infatti, che,
indipendentemente dalla durata di rinnovi o interruzioni, il
contratto a termine si considera a tempo indeterminato
quando supera i 36 mesi e vi sia identità fra datore di
lavoro, lavoratore e mansioni. Per la Pa, stante il divieto,
la trasformazione in tempo indeterminato si tramuta in
risarcimento del danno.
Rispetto a questa previsione, però, la norma stessa fa salve
«le diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a
livello nazionale, territoriale o aziendale con le
organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale». Pur essendo
espressamente indicato nel testo normativo quale canale
attraverso il quale si può bypassare il vincolo dei 36 mesi,
la Funzione Pubblica non ritiene sufficiente un contratto
decentrato per legittimare comportamenti in tal senso, ma
richiede la contrattazione ai massimi livelli. Pur se non
espressa, la motivazione si può rinvenire nell'articolo 40,
comma 3-bis, del Dlgs 165/2001.
Ma le ipotesi di disapplicazione della riforma, rimesse, a
questo punto, alla contrattazione nazionale non si fermano
al caso sopra esaminato. Lo stesso Dipartimento elenca altre
due ipotesi. La prima riguarda il caso in cui si può
omettere la motivazione nell'assunzione a tempo determinato
o nella somministrazione di lavoro quando le stesse
avvengono nel quadro di un processo riorganizzativo per
l'avvio di una nuova attività, il lancio di un prodotto o di
un servizio innovativo, l'introduzione di forti cambiamenti
tecnologici, una nuova fase di un importante progetto di
ricerca o sviluppo e, infine, il rinnovo o la proroga di una
commessa rilevante.
Le medesime fattispecie vengono poste a base della seconda
ipotesi derogatoria citata dalla Funzione Pubblica. Si fa
riferimento alle condizioni per le quali la contrattazione
può introdurre interruzioni più brevi fra un contratto e
l'altro con lo stesso lavoratore, interruzioni che, però,
non possono essere inferiori a 20 giorni se la durata del
primo incarico non è superiore a 6 mesi e a 30 giorni in
caso contrario
(articolo Il Sole 24 Ore del 06.10.2012
- link a www.ecostampa.it). |
PUBBLICO IMPIEGO:
Oggetto: Prestazioni professionali svolte nei confronti
delle pubbliche amministrazioni da parte di titolari di
partita I.V.A. - regime introdotto dalla l. n. 92 del 2012
(nota
25.09.2012 n. 38226 di prot.). |
ENTI LOCALI -
PUBBLICO IMPIEGO: Spending
review. Patroni Griffi illustra le regole.
Conto alla rovescia per i tagli nella Pa.
SINDACATI DIVISI/
Sciopero confermato per venerdì prossimo da Cgil, Uil-Fpl,
Uil-Pa e Confsal Contrari Cisl-Fp e Ugl.
È scattato il conto alla rovescia per l'attuazione dei tagli
previsti dalla spending review nelle pubbliche
amministrazioni.
Con l'adozione della
direttiva
24.09.2012 n. 10/2012 ieri da parte del ministero della Pa vengono indicati
alle amministrazioni centrali gli adempimenti e i tempi di
attuazione del piano di riduzione delle dotazioni organiche
dei dirigenti (-20%) e del personale non dirigenziale
(-10%).
Le amministrazioni dovranno rivedere gli assetti
organizzativi razionalizzando le strutture ed eliminando le
sovrapposizioni e le duplicazioni di competenze, per
individuare le eccedenze di personale. Per il ministero
l'operazione «si presenta complessa», la finalità è quella
di «realizzare una revisione razionale della spesa
dell'apparato amministrativo con tagli mirati e non
lineari», ricorrendo «al metodo della compensazione» tra le
amministrazioni.
La gestione dei processi di
rideterminazione della dotazione organica è stata accentrata
presso il Dipartimento della Funzione pubblica che lavorerà
con il ministero dell'Economia e con le amministrazioni
interessate. Il primo step è l'invio delle proposte di
riduzione al Dipartimento, che dovrà avvenire entro due
scadenze: il 28 settembre (enti pubblici e agenzie) e il 4
ottobre (amministrazioni dello Stato). Saranno oggetto di
un'istruttoria da parte del Dipartimento che formulerà una
nuova proposta da adottare con Dpcm entro ottobre.
Con il
passaggio successivo, entro il 31 dicembre, le
amministrazioni dovranno quantificare e comunicare al
Dipartimento il dato del personale in soprannumero, e
predisporre piani per le cessazioni del personale in
servizio fino al 2014. Sono fissate ulteriori scadenze per
avviare i processi di mobilità guidata (31.03.2013), per
la sottoscrizione di contratti di solidarietà (31.05.2013), per la dichiarazione di esubero del personale rimasto
in soprannumero (30.06.2013) e per il monitoraggio dei
posti vacanti presso le amministrazioni (30 settembre).
La direttiva è stata illustrata ai sindacati, convocati ieri
pomeriggio a palazzo Vidoni dal ministro Patroni Griffi. Il
sindacato è diviso: da un lato Fp-Cgil, Uil-Fpl e Uil-Pa e
Confsal confermano lo sciopero di venerdì 28 settembre dei
dipendenti pubblici, giudicando «insensata» la convocazione.
«I temi dell'incontro sono quelli dell'accordo di maggio mai
messo in pratica –affermano –. Dover ridiscuterli dopo aver
raggiunto una sintesi poi fatta a pezzi dalla spending
review ci sembra paradossale». Dall'altro Cisl-Fp e Ugl,
contrarie allo sciopero. «Abbiamo ottenuto l'impegno a
gestire insieme la spending review –commenta Giovanni Faverin (Cisl-Fp)–
e all'invio di due atti di indirizzo all'Aran, sulla
flessibilità in entrata e sulle relazioni sindacali nel
pubblico impiego, che servirà anche per aprire la trattativa
sulle risorse aggiuntive da destinare alla contrattazione
integrativa»
(articolo Il Sole 24 Ore del 26.09.2012
- tratto da www.corteconti.it). |
ENTI LOCALI -
PUBBLICO IMPIEGO: Direttiva
della funzione pubblica sulla spending review. Per le
agenzie ricognizione entro venerdì. P.a., i tagli in tempi
strettissimi.
Rilevazione e classificazione del personale entro il 4/10.
Spending review, tempi strettissimi per la riduzione degli
organici dello stato. E una direttiva per evitare nuovi casi
di sperpero di denaro pubblico, stile Lazio.
Ieri il
ministro della funzione pubblica, Filippo Patroni Griffi, ha
ufficializzato a ministeri, agenzie ed enti pubblici, fuori
dal parametro d'azione restano le regioni e le autonomie
locali, i tempi e le modalità per rilevare il personale,
classificarlo, rivedere i relativi servizi e realizzare così
i tagli previsti dal decreto legge n. 95/2012, ovvero la
prima spending review del governo Monti: - 20% di dirigenti,
-10% di impiegati.
Per completare la rilevazione, e inviare i moduli a Palazzo
Vidoni, i ministeri hanno tempo fino al 4 ottobre. Per
agenzie ed enti pubblici, i tempi scadono addirittura
venerdì. Ma non è finita: perché, su sollecitazione dei
sindacati, Patroni Griffi si è impegnato a emanare a breve
una direttiva sulla trasparenza: nuovi criteri sulla
compilazione dei bilanci di tutti i soggetti pubblici e
sulla gestione dell'organizzazione del personale, che
consentano di scoprire le magagne su finanziamenti ad
personam e su assunzioni di favore.
La mala gestione,
insomma, che le inchieste giudiziarie stanno portando alla
luce in questi mesi, dal caso Penati in Lombardia al caso
Fiorito nel Lazio. Già, perché è vero che i bilanci sono
pubblici, è il ragionamento, ma sono scritti in maniera tale
da rendere difficile il controllo anche da parte
dell'occhiuta Corte dei conti.
Sul fronte degli impegni
assunti ieri dal ministro verso i sindacati, nel corso di un
vertice sul pubblico impiego, a breve dovrebbe essere dato
mandato all'Aran di rivedere al tavolo negoziale la materia
delle relazioni sindacali e di disciplinare l'armonizzazione
tra pubblico e privato, dopo la riforma Fornero, in materia
di contratti a tempo determinato. Confermano lo sciopero
Cgil, Uil e Confsal, mentre le Cisl prosegue nella linea del
dialogo.
Spending review ed eccezioni.
L'Inps è l'ente pubblico a livello centrale nel quale il
taglio agli organici mieterà più vittime: secondo dati
ancora non ufficiali, sarebbero 4.200 gli esuberi
dell'istituto di previdenza, altri 1.300 all'Inail. Ci sono
però amministrazioni che hanno vacanze di organico: il caso
del ministero dell'istruzione, dove si registrano oltre
1.200 vacanze, ma anche del ministero dell'economia, dove
mancano all'appello 570 dipendenti.
Complessivamente il
taglio sulle amministrazioni ministeriali, secondo una stima
ufficiosa, dovrebbe produrre un esubero di 1.800 unità. Il
ministero ha predisposto i modelli in cui schedare il
personale in servizio. Obiettivo: fare le riduzioni previste
dalla legge entro fine ottobre. A farlo, in base alle
proposte delle singole amministrazioni, sarà la Funzione
pubblica, con un dpcm, che dovrà indicare anche le
compensazioni tra chi ha più esuberi e chi ha vacanze di
organico.
Le riduzioni dei posti dirigenziali del 20% dovrà
essere fatta sia per i livelli generali che di seconda
fascia. Le riduzioni, si legge nella
direttiva
24.09.2012 n. 10/2012,
rappresentano però «il valore minimo che viene richiesto
alla platea dei destinatari, sarebbe apprezzabile
l'eventuale sforzo da parte delle amministrazioni di
operare, al di là di eventuali compensazioni da applicare
nella prevista sede, riduzioni maggiori che siano il
risultato di un effettivo ridisegno dell'organizzazione
operato in relazione a un fabbisogno essenziale».
Sono
esclusi dai tagli scuola e università, ma anche il comparto
sicurezza, e poi ministero dell'economia, agenzie fiscali e
Presidenza del consiglio dei ministri che hanno già operato
i tagli previsti. Tempi più lunghi invece per gli Interni e
gli Esteri. Insomma, il campo di azioni si è notevolmente
ridotto. Per Palazzo Chigi resta in vigore la tagliola
decisa con il dl 95 su tutti gli incarichi dirigenziali
assegnati al personale esterno, privati o di altra
amministrazione, che decadranno allo scoccare del primo
novembre ope legis.
Nuove direttive.
Per superare le contrarietà dei sindacati, il ministro si è
impegnato a un esame congiunto per gestire la spending
review sulle compensazioni e sulla mobilità del personale
che andrà in esubero verso altri comparti, ma anche sulla
formazione necessaria e essere ricollocati.
Annunciati anche
due atti di indirizzo all'Aran per altrettanti contratti
quadro: uno sulla flessibilità in entrata, ovvero
sull'armonizzazione del pubblico impiego con la riforma Fornero sulla durata dei contratti a tempo determinato. Già
oggi, molte amministrazioni non riescono a rinnovare i
contratti che sforano i 36 mesi e, con il blocco delle
assunzioni a tempo indeterminato, si tratta di risorse
imperdibili. «Non ci saranno miracoli sul precariato»,
puntualizza però il ministro mettendo le mani avanti contro
eventuali richieste di stabilizzazioni, «non possiamo
permettercelo».
Un altro atto di indirizzo riguarderà le
relazioni sindacali nel pubblico impiego, da riformare in
anticipo rispetto al prossimo rinnovo del contratto. Che,
con i chiari di luna che ci sono, rischia di non esserci
prima di un triennio. Contro la corruzione nel pubblico
impiego, è stata sollecitata una direttiva che renda
effettivamente chiari bilanci e organizzazione.
Scioperi e attese.
«Lo sciopero è assolutamente confermato», afferma Marco
Paolo Nigi, segretario Snals-Confsal. E spiega Michele
Gentile, responsabile settori pubblici della Cgil: «Le
proposte presentate dal ministro non toccano nessuna delle
ragioni dello sciopero, non si interviene riorganizzando ma
tagliando le dotazioni organiche. Al di là delle soluzioni,
si tagliano i posti disponibili». Per Alberto Civica, Uil
università, si tratta dell'unico modo «per mostrare il
nostro dissenso».
Contraria allo sciopero la Cisl. «Abbiamo
chiesto che il ministro assumesse degli impegni concreti nei
confronti dei lavoratori e del sindacato», spiega il
segretario generale della Cisl Fp, Giovanni Faverin, «la
risposta è stata positiva»
(articolo ItaliaOggi del 26.09.2012
- tratto da www.corteconti.it). |
PUBBLICO
IMPIEGO:
Riforma del lavoro. La deroga.
Supplenti comunali esclusi dai vincoli sui contratti a
termine.
IL PARERE/
La Funzione pubblica precisa che il concorso consente di
azzerare il calcolo dei 36 mesi per gli incarichi a tempo.
I supplenti comunali sono «salvi» dai vincoli sui contratti
a termine previsti dalla riforma del lavoro (legge 92/2012).
Va in questa direzione il
parere
19.09.2012 n. 37561 di prot. del dipartimento della
Funzione pubblica.
Con l'inizio
del nuovo anno scolastico, è emersa l'esigenza di ricorrere
al personale a tempo determinato per far fronte a temporanee
scoperture d'organico, o ad assenze dal servizio. Gli enti
hanno pensato di ricorrere agli insegnanti che avevano già
prestato servizio l'anno scolastico scorso. Riforma del
lavoro alla mano, qualche solerte funzionario ha bloccato le
assunzioni perché non era trascorso sufficiente tempo fra la
cessazione dell'anno scolastico e il nuovo incarico.
La
legge 92/2012 (articolo 1, comma 9, lettera g), modificando
l'articolo 5, comma 3, del Dlgs 368/2001, stabilisce infatti
che il rinnovo del contratto a termine con lo stesso
lavoratore non può avvenire entro 60 giorni dalla scadenza
se il primo contratto ha durata fino a sei mesi, ed entro 90
giorni in caso di durate superiori, pena la trasformazione
del contratto a tempo indeterminato. Per la Pa, stante il
divieto previsto dall'articolo 36, comma 5, del Dlgs
165/2001, si tramuta nel risarcimento del danno.
Solitamente
gli incarichi annuali terminano al 30 giugno, spesso anche
il 31 luglio, e i nuovi contratti decorrono il 1° settembre:
impossibile, quindi, rispettare la durata minima
dell'interruzione. L'Anci ha rivolto un quesito,
evidenziando che è già prevista un'eccezione
nell'applicazione del Dlgs 368/2001. L'articolo 10, comma
4-bis, come aggiunto dal comma 18 dell'articolo 9 del Dl
70/2011, prevede, infatti, che il decreto legislativo non si
applichi al conferimento di incarichi ai supplenti del
personale docente e Ata, indipendentemente dal fatto che
questi sostituiscano personale a tempo determinato o
indeterminato.
La risposta della Funzione pubblica abbraccia
la tesi dell'Anci, sottolineando che il legislatore ha, da
sempre, riservato attenzione al settore educativo e
scolastico. La necessità di garantire la continuità
didattica, come attuazione del diritto allo studio previsto
dalla Costituzione, rende inapplicabili le norme che
limitano «la costante erogazione del servizio scolastico ed
educativo indiscriminatamente per tutte le istituzioni
pubbliche che sono chiamate a svolgere tali servizi». Sorge
il dubbio, allora, che al personale scolastico degli enti
locali non si applichi in toto il Dlgs 368/2001.
Dopo aver richiamato la necessità del concorso pubblico per
conferire incarichi a termine, la Funzione pubblica
chiarisce anche che il concorso consente di azzerare il
contatore dei 36 mesi, come durata massima prevista dal Dlgs
368/2001 per i contratti a tempo determinato con lo stesso
soggetto, e di superare la barriera della durata minima
dell'interruzione fra un rapporto e l'altro (articolo Il
Sole 24 Ore dell'01.10.2012). |
ENTI LOCALI -
PUBBLICO IMPIEGO: Oggetto:
richiesta di parere in merito alla possibilità di
trasformazione di contratto di lavoro a tempo determinato di
Dirigente in contratto di lavoro a tempo indeterminato
(nota
14.09.2012 n. 36924 di prot.). |
PUBBLICO
IMPIEGO:
Oggetto: Congedo ex art. 42, comma 5 e
ss., del d.lgs. n. 151 del 2001 - personale in regime di
part-time verticale (nota 12.09.2012 n. 36667
di prot.).
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Congedo straordinario riproporzionato se il lavoratore è
part-time. Va calcolato sulla base delle giornate lavorate
La Funzione Pubblica chiarisce che, in caso di personale in
regime di part-time verticale, la durata del congedo
straordinario biennale ex art. 42, commi 5 e segg., D.Lgs. n.
151/2001, va riproporzionata in osservanza della regola
generale per cui il calcolo va effettuato sulla base delle
giornate lavorative del dipendente.
Il Dipartimento della Funzione Pubblica, si è espresso in
merito all’applicazione dell'art. 42, comma 5 e ss., D.Lgs.
n. 151/2001 (congedo straordinario biennale), al personale
dipendente con rapporto di lavoro di part-time verticale.
Il CCNL comparto ministeri del 16.05.2001, integrativo del
CCNL del 16.02.1999, all'art. 23 ha disciplinando la
fruizione dei congedi e permessi per il personale a tempo
parziale ha stabilito che al personale con rapporto di
lavoro a tempo parziale si applicano gli istituti normativi
previsti dal medesimo contratto, in quanto compatibili,
spettanti al personale con rapporto di lavoro a tempo pieno,
tenendo conto della ridotta durata della prestazione.
Il comma 11 del citato art. 23 stabilisce che le ferie, le
festività soppresse e le altre assenze previste dalla legge
e dal contratto nel caso di part-time verticale spettano in
numero proporzionato alle giornate di lavoro prestate nel
corso dell’anno, individuando specifiche deroghe.
Tra queste deroghe non è menzionato il congedo di cui
all'art. 42, commi 5 ss., D.Lgs. n. 151/2001 e, pertanto,
per la Funzione Pubblica, in caso di part-time verticale la
sua durata deve essere riproporzionata in osservanza della
regola generale per cui il calcolo andrà effettuato sulla
base delle giornate lavorative del dipendente per tutto il
periodo in cui il lavoratore presti la propria opera in
regime di part-time. Qualora il dipendente torni a lavorare
a tempo pieno, il periodo di congedo già fruito andrà poi
riproporzionato (rapportandolo alla situazione di rapporto
di lavoro a tempo pieno) e detratto dal complessivo periodo
biennale per conoscere il periodo di congedo residuo, ancora
fruibile dallo stesso.
Per quanto riguarda la rilevanza dei
periodi non lavorativi (ossia dei periodi durante i quali,
in virtù dell'articolazione del part-time verticale la
prestazione non deve essere resa), considerato che in
generale i congedi possono essere fruiti in corrispondenza
dei periodi in cui è dovuta la prestazione, il conteggio
dovrebbe comprendere solo i mesi o le giornate coincidenti
con quelli lavorativi.
Le festività, le domeniche e le giornate del sabato (nel
caso di articolazione dell'orario su 5 giorni alla
settimana) ricadenti nel periodo non lavorativo dovrebbero
essere escluse dal conteggio, con eccezione di quelle
immediatamente antecedenti e seguenti il periodo se al
termine del periodo stesso non si verifica la ripresa del
servizio ovvero se il dipendente ha chiesto la fruizione del
congedo in maniera continuativa (commento tratto da
www.ispoa.it). |
PUBBLICO
IMPIEGO: Congedi
per assistere disabili in rapporto ai giorni lavorati.
Per i lavoratori in part-time verticale, la durata del
congedo straordinario per assistenza a persone con
disabilità grave, ex art. 42, comma 5 del dlgs n. 151/2001,
va conteggiata in misura proporzionata alle giornate di
lavoro prestate nell'anno, specificando che tale modalità
applicativa continua a verificarsi sin quando perdura la
situazione che l'ha originata, ovvero sino a quando il
dipendente fruisce del part-time verticale.
Lo ha precisato il dipartimento della Funzione pubblica, nel
testo della
nota 12.09.2012 n. 36667
di prot.,
resa nota ieri.
In risposta a una richiesta dell'Agenzia del territorio, la
Funzione pubblica ha rilevato che il Ccnl 16.05.2001 del
Comparto ministeri, che si applica anche alle agenzie
fiscali, ha disciplinato la fruizione di congedi e permessi
per il personale in regime di lavoro parziale.
In linea generale, a tale personale si applicano tutti gli
istituti previsti per il personale in rapporto di lavoro a
tempo pieno, ma tenendo conto della ridotta durata della
prestazione. In particolare, ferie, festività soppresse e
altre assenze spettano a chi è in part-time in misura
proporzionale alle giornate lavorative, tranne alcune
deroghe.
In tali deroghe, ha rilevato la nota di Palazzo Vidoni, non
è menzionato l'articolo 42, comma 5, del dlgs n. 151/2001,
con la conseguenza che in caso di part-time verticale, la
sua durata deve essere riproporzionata nella misura sopra
descritta. Con la precisazione che tale modalità applicativa
deve essere mantenuta sino a quando «perdura la
situazione che l'ha originata» ovvero, sino a quando il
dipendente continua a lavorare a tempo parziale.
Il calcolo, poi, del congedo, ha precisato la nota in esame,
andrà effettuato sulla base delle giornate lavorative del
dipendente per tutto il periodo in cui il lavoratore
mantiene il regime a tempo parziale. Qualora il dipendente
dovesse optare per il ritorno alla prestazione lavorativa a
tempo pieno, la nota chiarisce che il periodo di congedo già
fruito andrà nuovamente «riproporzionato» con le
giornate lavorative a tempo pieno e così detratto dal
complessivo periodo biennale per conoscere quanto ancora
spetta al lavoratore a tale titolo
(articolo ItaliaOggi del 27.09.2012). |
PUBBLICO
IMPIEGO: Esodati, il provvedimento non serve.
Basta il parere. Nota della Funzione
pubblica sulla deroga al pensionamento dei dipendenti della p.a..
Esodati anche se non «autorizzati» formalmente all'esonero
al 04.12.2011. Per essere incluso tra gli aventi
diritto ad andare in pensione con le vecchie regole (i cd esodati), infatti, all'impiegato pubblico non serve
necessariamente che l'amministrazione da cui dipende abbia
formalmente adottato il provvedimento di concessione
dell'esonero entro il 04.12.2011; può farlo anche
successivamente.
Perché è sufficiente anche solo che a tale data il
lavoratore sia in possesso della domanda di richiesta
dell'esonero, con su espresso il parere favorevole del
segretario generale pro-tempore.
A precisarlo, tra l'altro,
è la
nota
03.09.2012 n. 35430 di prot. della presidenza del
consiglio dei ministri, dipartimento della funzione
pubblica, che fa proprio un parere del Consiglio di stato.
La novità, di fatto, amplia la platea dei potenziali
beneficiari della deroga ai nuovi requisiti di pensione
introdotti dalla riforma Fornero.
Basta il «sì». La nota della funzione pubblica affronta due
questioni relative alla disciplina dei cosiddetti esodati,
ossia dei lavoratori (in mobilità, con contributi volontari
ecc.) che conservano il diritto ad andare in pensione con le
vecchie regole (quelle cioè previgenti alla riforma Fornero)
anche successivamente al 01.01.2012 (data di entrata in
vigore della riforma Fornero).
In particolare, si tratta di
due questioni attinenti alla posizione degli impiegati
pubblici «che alla data del 04.12.2011 hanno in corso
l'istituto dell'esonero dal servizio» e che, per tale
ragione, hanno diritto a essere inclusi nel novero degli esodati e nel limite di 950 unità ad andare in pensione in
base ai vecchi requisiti (la domanda si presenta entro il 21
novembre).
Peraltro, in tal caso, l'istituto dell'esonero
«si considera comunque in corso qualora il provvedimento di
concessione sia stato emanato prima del 04.12.2011». La
prima questione concerne dunque la possibilità, per
un'amministrazione, di adottare un provvedimento ricognitivo
di riconoscimento dell'esonero. Nella precedente circolare
n. 2/2012, la funzione pubblica ha chiarito che l'esonero
s'intende concesso anche «se l'amministrazione nelle veste
del dirigente competente... abbia adottato una determina
formale dalla quale si desuma la volontà di accoglimento
dell'istanza dell'interessato».
Il Consiglio di stato,
invece, ha espresso differente orientamento, ritenendo che
il «parere favorevole espresso dal segretario generale
pro-tempore abbia la stessa valenza del provvedimento di
accoglimento della domanda». Pertanto, spiega la funzione
pubblica, l'adozione del provvedimento ricognitivo diventa
in questo caso necessario, per consentire ai potenziali
beneficiari di poter regolarmente presentare l'istanza per
la richiesta dei benefici pensionistici (in essa, infatti,
vanno indicati gli estremi del provvedimento).
La decorrenza dell'esonero.
La seconda questione riguarda l'individuazione della data di
decorrenza dell'esonero. La funzione pubblica spiega che
tale data va individuata nel quinquennio precedente la data
di decorrenza della pensione dell'interessato calcolata in
base alle vecchie regole (comprendendo finestra e speranza
di vita).
Un esempio. Lavoratrice con diritto ad andare in pensione
con «quota 97» (vecchie regole), che compie 61 anni
(età minima per maturare quota 97) il 18.02.2016.
Aggiungendo i 12 mesi per la finestra (18.02.2017) e i tre
mesi (per ora) della speranza di vita, si ottiene l'epoca di
pensionamento: 19.05.2017. Andando a ritroso di cinque anni,
viene a fissarsi la data di decorrenza dell'esonero:
18.05.2012
(articolo ItaliaOggi dell'08.09.2012). |
agosto 2012 |
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ATTI AMMINISTRATIVI - ENTI LOCALI:
Mediaconciliazione estesa alla
p.a.. Amministrazione rappresentata da
dirigenti o dipendenti. Circolare della
funzione pubblica sul dlgs 28/2010.
L'Avvocatura dello stato farà solo
consulenza.
Mediaconciliazione
aperta anche alla p.a. Ma solo per le
controversie che riguardano la
responsabilità della pubblica
amministrazione per atti di natura non
autoritativa. La direttiva Ue sulla
mediazione civile e commerciale (2008/52/Ce)
che, assieme alla legge delega n. 69/2009,
ha ispirato il dlgs 28/2010 esclude infatti
dal proprio ambito di applicazione «la
materia fiscale, doganale e amministrativa»
oltre alla «responsabilità dello stato per
atti o omissioni nell'esercizio di pubblici
poteri». A rappresentare la p.a. davanti
agli organismi di conciliazione non sarà
però né l'Avvocatura dello stato (che potrà
svolgere solo funzione consultiva) né gli
avvocati del libero foro, ma il dirigente
dell'Ufficio competente in materia o un
dipendente, privo di qualifica dirigenziale,
dotato di «comprovata e particolare
competenza». L'Avvocatura dello stato
interverrà dinanzi all'organismo di
conciliazione «solo in casi eccezionali,
giustificati dalla particolare rilevanza
della potenziale controversia». E, in ogni
caso, «non sostituendo, ma affiancando il
rappresentante dell'amministrazione». Le
p.a., infine, dovranno avvalersi
dell'organismo di mediazione più economico e
per sceglierlo dovranno bandire una gara.
Sono questi i principali chiarimenti della
circolare 10.08.2012
n. 9/2012 emanata dal dipartimento della
funzione pubblica per assicurare un'omogenea
attuazione della mediazione civile e
commerciale da parte delle p.a.
Dopo aver ribadito che la conciliazione è
esperibile solo per risolvere controversie
sorte tra privati, o tra privati e pubbliche
amministrazioni che agiscono «iure
privatorum», la circolare ribadisce che
ai sensi del dlgs 28/2010 il ricorso a
procedure deflative del contenzioso è
facoltativo per le cause civili e
commerciali aventi ad oggetto diritti
disponibili, mentre è obbligatorio per le
liti condominiali e in materia di diritti
reali, divisione, successioni ereditarie,
patti di famiglia, locazione, comodato,
affitto di azienda, risarcimento del danno
derivante dalla circolazione dei veicoli,
responsabilità medica, diffamazione a mezzo
stampa, contratti assicurativi, bancari e
finanziari.
A queste tipologie va poi
aggiunta la conciliazione in materia di
lavoro, prevista dal codice di procedura
civile (art. 410) e applicabile anche alle
pubbliche amministrazioni. Restano invece
escluse dalla mediaconciliazione le cause di
risarcimento per violazione del termine
ragionevole di durata dei processi ai sensi
della legge Pinto (legge n. 89/2001) dal
momento che «il potere giurisdizionale
rientra nell'esercizio dell'attività
amministrativa di natura autoritativa».
Delineati i confini della mediazione, la
circolare di palazzo Vidoni fornisce
indicazioni su ciò che l'amministrazione,
come parte attrice o convenuta, deve fare ai
fini dell'eventuale transazione. Nelle
procedure di mediazione l'Avvocatura dello
stato, a cui ordinariamente spetta la difesa
in giudizio della p.a., svolgerà
esclusivamente funzione consultiva, intesa
come «assistenza tecnica complementare».
«Trattandosi di procedura non riconducibile
alla tutela legale contenziosa», scrive il
ministro della funzione pubblica, Filippo
Patroni Griffi, «resta infatti esclusa la
rappresentanza processuale e la difesa in
giudizio delle amministrazioni patrocinate
da parte dell'Avvocatura dello stato». Le
p.a. non potranno avvalersi neppure
dell'assistenza di avvocati del libero foro.
Largo dunque ai dirigenti oppure ai
dipendenti, privi di qualifica dirigenziale,
che siano dotati di «comprovata e
particolare competenza e esperienza nella
materia del contenzioso».
La nota della funzione pubblica dà alle
amministrazioni qualche suggerimento su come
scegliere questi dipendenti secondo criteri
«trasparenti e oggettivi». Meglio dunque
affidare l'incarico a dipendenti di area III
del comparto ministeri, o di categoria
equiparata, con formazione di tipo
giuridico-economico, in possesso della
laurea o del diploma di laurea, che potranno
essere coadiuvati da personale tecnico o
professionale. Gli enti potranno in ogni
caso scegliere se assegnare la funzione di
rappresentanza a un ufficio dirigenziale già
esistente, centralizzando in questo modo la
competenza sulla procedura di mediazione, o
attribuire la funzione all'ufficio
dirigenziale di volta in volta competente
per materia.
Pur escludendo la
rappresentanza da parte dell'Avvocatura
dello stato, la nota di palazzo Vidoni
ritiene opportuno che le p.a. si rivolgano
agli avvocati erariali per un motivato
parere tutte le volte in cui «il
tentativo di transazione riguardi
controversie di particolare rilievo, dal
punto di vista della materia che ne
costituisce l'oggetto o degli effetti in
termini finanziari che ne potrebbero
conseguire anche con riferimento al numero
di ulteriori controversie che potrebbero
derivarne». Al di fuori di questi casi,
il parere all'Avvocatura andrà chiesto solo
quando il dirigente si sia espresso
(motivando la sua scelta) in senso
favorevole alla conclusione dell'accordo
(articolo ItaliaOggi del 15.08.2012). |
ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Il divieto di
monetizzare le ferie vale per il futuro.
Esclusi i rapporti di lavoro cessati prima
del varo della spending review.
Il divieto di monetizzare le ferie residue
ai dipendenti pubblici, stabilito
dall'articolo 5 del decreto legge sulla
spending review, non ha valore retroattivo.
Pertanto, lo stesso non opera nel caso in
cui si riferisca a rapporti di lavoro già
cessati prima dell'entrata in vigore della
norma, a situazioni in cui le ferie siano
maturate prima di tale entrata in vigore e
qualora la fruizione delle stesse sia
oggettivamente incompatibile, per esempio, a
causa della ridotta durata del rapporto di
lavoro.
È quanto ha precisato il dipartimento della
funzione pubblica nel testo della
nota 06.08.2012 n.
32937 di prot., con cui,
rispondendo a una precisa istanza formulata
dall'Associazione nazionale dei comuni
italiani (Anci) ha fatto chiarezza su alcuni
aspetti conseguenti all'entrata in vigore
dell'articolo 5, comma 8 del dl n. 95/2012.
Come noto, tale disposizione, nell'ottica di
un generale contenimento della spesa
pubblica, prevede che le ferie, i riposi e i
permessi che spettano al personale pubblico
devono essere obbligatoriamente fruiti e non
danno luogo, in nessun caso, a trattamenti
sostitutivi. Principio che opera anche nel
caso di cessazione del rapporto di lavoro
per mobilità, dimissioni, risoluzione del
contratto e pensionamento. In caso di
violazione, si prevede l'avvio di un
procedimento disciplinare e amministrativo
per il dirigente responsabile.
Su queste basi, Palazzo Vidoni ha precisato
che il tenore letterale della norma non
prevede una disciplina transitoria.
Pertanto, in base ai principi generali che
governano le leggi nel tempo, è pacifico che
sono da ritenersi escluse da tali
limitazioni tutte quelle situazioni che si
sono definite prima della sua entrata in
vigore (06.07.2012), poiché, operando al
contrario, si attribuirebbe alla norma una
portata retroattiva che non è prevista.
In tale ottica, la funzione pubblica,
ammette alla monetizzazione i rapporti di
lavoro cessati prima del 6 luglio scorso, le
situazioni in cui le giornate di ferie sono
maturate prima della stessa data e quelle in
cui risulti incompatibile la loro fruizione
a causa della ridotta durata del rapporto o
per altre cause ben definite. Resta comunque
fermo il principio che la monetizzazione
delle ferie nei residui casi potrà avvenire
solo in presenza di ipotesi previste da
norme di legge o da contratti di lavoro.
Quindi, rivolgendosi alle amministrazioni,
la nota suggerisce che ogni singolo caso sia
esaminato attentamente, soprattutto nei
motivi che hanno portato all'accumulo delle
ferie per i lavoratore che lo stesso non è
riuscito successivamente a «smaltire»
(articolo ItaliaOggi
dell'08.08.2012). |
ENTI LOCALI -
PUBBLICO IMPIEGO: Oggetto:
limiti retributivi - art. 23-ter d.l. n. 201, convertito in
l. n. 214 del 2011 - d.P.C.m. 23.03.2012 (G.U. 16.04.2012 n.
89) (circolare
03.08.2012 n. 8/2012). |
luglio 2012 |
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VARI: Patente
valida fino al compleanno. Il termine allineato con la carta
d'identità per i titoli nuovi o rinnovati.
IL DIVERBIO/ La Motorizzazione si era espressa contro la
regola ma è stata contraddetta dalla Funzione pubblica.
Scadenza che coincide con il giorno del compleanno e rinnovo
semplificato per gli ultraottantenni. Sono le ultime novità
sulle patenti di guida, in attesa della raffica di ulteriori
modifiche attese per il 19.01.2013, quando entrerà in vigore
il Dlgs 59/2011, che recepisce le ultime due direttive
europee sulla materia (la 2006/126 e la 2009/113)
introducendo fra l'altro una vera e propria patente (la AM)
anche per ciclomotori e quadricicli leggeri (si veda la
scheda a destra).
Come ha stabilito l'articolo 7 del decreto semplificazioni
(Dl 5/12), la scadenza dei documenti d'identità e
riconoscimento emessi o rinnovati dal l'entrata in vigore
della norma (10.02.2012) non coincide più con la data del
rilascio, ma slitta a quella del compleanno successivo.
Visto che la patente è anche un documento che attesta
l'idoneità alla guida, il 5 marzo (circolare 6193) la
Motorizzazione ha chiarito che non riteneva si dovessero
applicarvi queste nuove regole e che quindi avrebbe adeguato
la propria prassi.
Dunque, anche le patenti rinnovate o rilasciate sinora
riportano una scadenza determinata secondo il Codice della
strada: per esempio, una licenza B di una persona sotto i 50
anni vale dieci anni (dalla data di rilascio se è nuova,
dalla data della visita medica di convalida se è rinnovata).
Ora occorre fare i conti con l'interpretazione diversa
fornita dal ministro della Funzione pubblica, Filippo
Patroni Griffi, con la
circolare 20.07.2012 n. 7/2012,
pubblicata pochi giorni fa (si veda Il Sole 24 Ore del 21
agosto), che estende alla patente la "regola del
compleanno". Nei prossimi giorni dovrebbero arrivare
chiarimenti della Motorizzazione per capire da quale data le
licenze rilasciate o rinnovate avranno la scadenza
determinata in base al nuovo criterio. Si dovrà anche vedere
come risolvere il problema dei documenti emessi dal 10
febbraio, che hanno scadenza allineata al giorno del
rilascio o del rinnovo.
Nel frattempo, si può dire che: ...
(articolo Il
Sole 24 Ore del 24.08.2012
- tratto da www.ecostampa.it). |
VARI:
La patente scade al compleanno. Ma fanno
eccezione i documenti per gli autisti e i malati. Circolare
della presidenza del consiglio smentisce l'interpretazione
restrittiva dei Trasporti.
Anche la patente di guida (come la carta
d'identità) scadrà il giorno del compleanno ma questa novità
non si applicherà alle patenti superiori (per camion,
corriere ecc.) e a quelle con durata limitata (per esempio
per motivi medici). In ogni caso l'allineamento non sarà
automatico e richiederà l'aggiornamento della licenza di
guida.
In altre parole, il documento inizialmente scadrà alla data
naturale e sarà poi rinnovato con scadenza il giorno del
compleanno.
Lo ha affermato la presidenza del consiglio dei ministri con
la
circolare 20.07.2012 n. 7/2012, appena divulgata,
che ribalta le indicazioni di segno opposto fornite dal
ministero dei trasporti.
L'art. 7 del dl 5/2012 dispone che i documenti di identità e
di riconoscimento di cui all'art. 1, comma 1, lett. c), d)
ed e), del dpr n. 445 del 28.12.2000 sono rilasciati o
rinnovati con validità fino alla data del compleanno del
titolare immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe
altrimenti prevista per il documento stesso. Si tratta dei
documenti di riconoscimento e d'identità rilasciati o
rinnovati dopo il 10.02.2012, data di entrata in vigore del
decreto legge. Da subito erano stati avanzati dubbi sulla
possibilità di ricomprendere le patenti fra i documenti
soggetti alla semplificazione imposta dalla novella (si veda
ItaliaOggi del 21/02/2012).
E il ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la
circolare n. 6193 del 05.03.2012 aveva precisato a chiare
lettere che alla patente di guida non si applica
l'allineamento della scadenza al compleanno dell'interessato
(si veda ItaliaOggi del 07/03/2012). Infatti occorre
considerare che in materia di durata di validità delle
patenti di guida le norme del decreto legislativo n.
285/1992 sono speciali rispetto alle norme del decreto legge
n. 5/2012. Inoltre, la materia è disciplinata
dettagliatamente dalla normativa comunitaria, di volta in
volta recepita dall'ordinamento interno.
Precisamente, l'iniziale facoltà d'imporre liberamente le
disposizioni nazionali in materia di durata di validità,
originariamente consentita dalla direttiva 91/439/Cee del
29.07.1991 del consiglio, è stata poi superata dalla
direttiva 2006/126/Ce del 20.12.2006 del Parlamento europeo
e del consiglio, che ha fissato limiti precisi per la durata
della licenza di guida, derogabili solo previa consultazione
della commissione. Tali vincoli temporali sono stati
definiti concretamente dal decreto legislativo di attuazione
n. 59 del 18.04.2011, che, fra l'altro, introduce modifiche
dell'art. 126 del codice della strada con disposizioni
applicabili dal 19.01.2013. Ora, però, con la circolare n. 7
del 20.07.2012 la presidenza del consiglio di ministri
interpreta in senso estensivo la portata dell'art. 7 del dl
5/2012, affermando che la nuova regola che fissa la scadenza
dei documenti in coincidenza con la data del compleanno si
applica anche alle patenti di guida.
A parere della presidenza del consiglio dei ministri il
legislatore comunitario non impone alcuna corrispondenza tra
il giorno e il mese indicati nel riquadro relativo alla data
di rilascio e quelli indicati nel riquadro relativo alla
data di scadenza. Secondo quanto affermato nella circolare
n. 7/2012, la coincidenza della data di scadenza della
patente con quella di nascita del titolare non si pone in
contrasto con l'ordinamento comunitario, in quanto la
direttiva fissa unicamente il limite massimo (pari a
quindici anni) del periodo di validità amministrativa delle
patenti, senza imporre una coincidenza tra la data di
rilascio e quella di scadenza.
Peraltro, prosegue la nota, la disposizione di cui all'art.
7 del dl 5/2012 non si applica alle patenti rilasciate per
le categorie superiori C e D, a quelle la cui durata è
fissata in misura ridotta, rispetto alla durata ordinaria,
dalla commissione medica legale, e alla carta di
qualificazione del conducente.
Dunque, secondo la presidenza, l'allungamento della scadenza
della patente fino alla data del compleanno si applica alle
patenti di categoria AM, A1, A, B1, B e BE che hanno una
durata ordinaria, comunque solo in sede di primo rilascio o
rinnovo del documento (articolo
ItaliaOggi del 21.08.2012 - tratto da
www.corteconti.it). |
VARI:
Burocrazia. In una circolare della
Funzione pubblica l'equiparazione agli altri documenti
d'identità.
La patente scade al compleanno
I LIMITI/ Il termine vale per i nuovi documenti o quelli da
portare a rinnovo ma non per le licenze di guida dei mezzi
pesanti.
Contrordine: anche la patente scadrà il giorno del
compleanno. È l'indicazione più importante tra quelle date
dalla
circolare 20.07.2012 n. 7/2012
firmata dal ministro della Funzione pubblica, Filippo
Patroni Griffi, per chiarire come va applicato
l'allineamento (previsto lo scorso febbraio dal decreto
semplificazioni, Dl 5/12) della scadenza dei documenti di
identità e riconoscimento alla data di nascita del titolare.
La circolare –emanata il 20 luglio col numero di protocollo
Dfp 0029981P e resa nota sul sito web della Funzione
pubblica solo ora– chiarisce anche che tra questi documenti
rientrano pure le tessere di riconoscimento rilasciate dalle
amministrazioni dello Stato, che l'allineamento al
compleanno non vale per le patenti superiori (C e D) e che
il calcolo della nuova scadenza va effettuato prolungandola
fino al giorno del compleanno salvo che nei casi di rinnovo
tardivo dei documenti.
Era già evidente nel testo dell'articolo 7 della norma, ma
la circolare ribadisce che le novità si applicano solo sui
documenti rilasciati ex novo o rinnovati a partire dalla
data di entrata in vigore del decreto semplificazioni (il 10
febbraio scorso).
L'indicazione più importante è quella sulla validità della
patente, perché finora la Motorizzazione ha continuato ad
applicare alla licenza di guida le regole consuete: una
prima scadenza che arriva il giorno corrispondente a quello
del primo rilascio e quelle successive che coincidono con la
data di effettuazione della visita di rinnovo. Una prassi
giustificata dal fatto che la patente non è solo un
documento di riconoscimento, ma anche di abilitazione alla
guida e sotto quest'ultimo profilo si era ritenuto che tutto
restasse invariato (si veda anche «Il Sole 24 Ore»
del 21 febbraio).
Ora la Funzione pubblica argomenta che l'articolo 7 del
decreto non confligge con la normativa in materia di
patenti, che il Codice della strada è allineato alla
direttiva europea 2006/126, la cui entrata in vigore in
Italia è fissata per il 19.01.2013 (come ha stabilito il
Dlgs 59/2011 di recepimento, che ha inserito le nuove norme
nel Codice). La direttiva –si osserva nella circolare– si
limita a stabilire che la durata di validità delle patenti
fino alla BE non può superare i 15 anni e «non impone
alcuna corrispondenza tra il giorno e il mese indicati nel
riquadro (della patente, ndr) relativo alla data di rilascio
e quelli indicati nel riquadro relativo alla data di
scadenza».
Resta il problema del rapporto tra il decreto
semplificazioni e il Codice della strada. Si può infatti
ritenere che il decreto sia una norma generale e il Codice
una speciale che, per principio, deroga a quella generale.
La Funzione pubblica ritiene invece che il problema non si
ponga, perché il decreto è a sua volta una norma speciale.
Questa interpretazione si basa sul fatto che il decreto vale
solo per i primi rilasci e i rinnovi successivi alla sua
entrata in vigore.
Per la Motorizzazione si apre quindi il problema di
adeguarsi a questa nuova interpretazione. Da valutare anche
il regime da applicare a chi ha ottenuto o rinnovato la
patente dal 10 febbraio ad oggi e non ha una scadenza
allineata al compleanno.
Va comunque precisato che questi problemi non si pongono per
le patenti soggette a regole particolari, come quelle
superiori (C, CE, D, DE) e quelle con durata ridotta
rispetto a quella ordinaria per le licenze dello stesso tipo
(accade quando si ha un problema fisico tale da imporre il
passaggio in Commissione medica legale).
---------------
Le altre novità
01 | RINNOVO RITARDATO
Normalmente, l'allineamento al compleanno va calcolato in
modo favorevole al cittadino: si determina la nuova scadenza
del documento in base alle regole consuete e si aggiungono i
giorni che restano fino alla data di nascita. Ma non per chi
rinnova in ritardo: in questo caso, invece di aggiungere, si
sottrae. Consideriamo l'esempio di un documento con validità
decennale di una persona che compie gli anni il 20.10.2012 e
lo rinnova il 15.01.2013: la nuova scadenza non sarà al
20.10.2023 ma al 20.10.2022
02 | PATENTI INFERIORI
L'allineamento al compleanno vale solo per le patenti che
non sono soggette a regole particolari. La circolare della
Funzione pubblica le elenca una per una: AM (quella per
ciclomotori e quadricicli leggeri, che sostituirà il
certificato d'idoneità alla guida per i nuovi rilasci dal 19
gennaio 2013), A1, A, B1 (per quadricicli sotto i 400 chili
e i 15 kiloWatt di potenza, anch'essa partirà il 19 gennaio
e servirà) e BE
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Vera semplificazione. L'alternativa
percorribile: l'avviso a casa.
L'intenzione è lodevole: evitare che si guidi con la patente
scaduta, visto che da quando è stato abolito il bollo
annuale su questo documento (1998) la gente non ha più
occasione di controllare la scadenza e bisogna essere
davvero scrupolosi per ricordarsene. Lo dimostra la rivolta
che si scatenò nel 2000, quando fu introdotto il fermo
amministrativo del veicolo per chi guidava con patente
scaduta; tanto che questa sanzione fu abolita nel giro di
pochi mesi.
Detto questo, la soluzione di allineare la scadenza al
compleanno è sensata, ma apre alcune questioni giuridiche,
che ora si spera non diano problemi. E resta il dubbio che
non ci fossero altre soluzioni più semplici e pure più
comode. Come mandare un avviso a casa del cittadino, quando
ci si avvicina alla scadenza. Lo si è anche valutato, ma
costava circa un euro per volta e non c'erano i fondi. Molti
cittadini sarebbero anche disposti a pagare in più, ma per
le contorte regole della contabilità pubblica non è facile
aumentare la tariffa. Così non resta che affidarsi a
internet: ci sono siti –pubblici e privati– in cui si
registrano i propri dati e si viene avvisati automaticamente
(articolo
Il Sole 24 Ore del 21.08.2012). |
ENTI LOCALI -
PUBBLICO IMPIEGO: PERSONALE/
Dirigenti, due pesi e due misure. Gli incarichi a termine
non subiscono il limite di spesa del 50%. La Funzione
pubblica risponde al comune di Trani. Ma la tesi non
convince.
I contratti di lavoro dirigenziali a tempo determinato, ai
sensi dell'articolo 110, comma 1, del dlgs 267/2000 non
subiscono il limite di spesa del 50% dell'importo
complessivo dei contratti di lavoro flessibile del 2009.
Dopo la sezione autonomie della Corte dei conti
(deliberazione 12.06.2012, n. 12), è il ministero della
Funzione pubblica a giungere a questa conclusione, tuttavia
impossibile da condividere, col parere
11.07.2012 n. 28195 di prot., rivolto al comune di
Trani.
Secondo il parere di palazzo Vidoni, in primo luogo occorre
precisare che il limite di spesa previsto dall'articolo 9,
comma 28, della legge 122/2010 costituisce un limite
finanziario complessivo a tutte le possibili forme di lavoro
flessibile enunciate dalla norma, fugando il dubbio che si
debba riferire il tetto alle singole spese per singola
tipologia.
Lo scopo della norma secondo il parere è chiaro: impedire
alle amministrazioni soggette a tetti alle assunzioni a
tempo indeterminato di eludere tale regime limitativo,
ricorrendo ad assunzioni a termine.
Gli incarichi previsti dal combinato disposto dell'articolo
110 del Tuel e dell'articolo 19, commi 6 e 6-quater del dlgs
165/2001, sono ovviamente rapporti di lavoro a tempo
determinato, ammette palazzo Vidoni.
Sorprendentemente, tuttavia, il parere sostiene che gli
incarichi dirigenziali a contratto sfuggono al limite di
spesa dell'articolo 9, comma 28, in quanto l'articolo 19,
comma 6-quater, del dlgs 165/2001 ha introdotto un sistema
di limiti numerici alle assunzioni di dirigenti a contratto.
Ciò, secondo palazzo Vidoni, determinerebbe di riflesso
anche un tetto di spesa massimo anche per tali incarichi. La
deroga all'articolo 9, comma 28, tuttavia, può operare solo
a condizione che si rispetti il limite numerico ai contratti
dirigenziali a termine previsto.
Tale conclusione non è, tuttavia, condivisibile. In primo
luogo per la contraddizione irrisolvibile con la premessa:
se, come correttamente sostenuto dal parere, l'articolo 9,
comma 28, riguarda tutte le forme flessibili di lavoro, non
vi è alcuna ragione per considerare i contratti a termine
dirigenziali, che sul piano strettamente lavoristico sono
contratti di lavoro come gli altri, esclusi dal tetto della
spesa del 50%.
In secondo luogo, è da rilevare che quello previsto
dall'articolo 19, comma 6-quater, del dlgs 165/2001 non sia
un limite di spesa diverso e derogatorio rispetto a quello
del 50% sulle spese del 2009. La dimostrazione di ciò è data
dall'interpretazione letterale del detto articolo 19, comma
6-quater, che fissa le percentuali entro le quali gli enti
locali possono assumere dirigenti a tempo determinato
definendole come «limite massimo». Il legislatore,
dunque, non attribuisce agli enti locali un tetto fisso e
prestabilito di dirigenti a contratto. Poiché, invece, è un
«limite massimo» è evidente che esso può essere
raggiunto solo nella misura in cui le assunzioni di
dirigenti a contratto non comportino il superamento del
tetto di spesa fissato dall'articolo 9, comma 28, del dl
78/2010, ovviamente comprensivo anche delle assunzioni di
dirigente a contratto. Le quali, possono ovviamente, anzi
debbono, laddove il limite dell'articolo 9, comma 28, non lo
consenta, avvenire anche al di sotto del «limite massimo».
Non si deve, poi, dimenticare che la sentenza della Corte
costituzionale 173/2012 a proposito dell'articolo 9, comma
28, della legge 122/2012 abbia rilevato che essa sia stata
legittimamente emanata dallo stato nell'esercizio della sua
competenza concorrente in materia di coordinamento della
finanza pubblica. Il suo obiettivo è il contenimento della
spesa per il personale flessibile. La Consulta afferma
espressamente che «l'art. 9, comma 28, censurato,
d'altronde, lascia alle singole amministrazioni la scelta
circa le misure da adottare con riferimento a ognuna delle
categorie di rapporti di lavoro da esso previste. Ciascun
ente pubblico può determinare se e quanto ridurre la spesa
relativa a ogni singola tipologia contrattuale, ferma
restando la necessità di osservare il limite della riduzione
del 50% della spesa complessiva rispetto a quella sostenuta
nel 2009».
Dunque, proprio alla luce della pronuncia della Corte
costituzionale, non può considerarsi corretto affermare che
particolari categorie di contratti a tempo determinato
possano essere sottratti al superiore vincolo del
coordinamento della finanza pubblica, se non sia il
legislatore stesso a disporlo
(articolo ItaliaOggi
del 09.10.2012 - tratto da www.corteconti.it). |
maggio 2012 |
|
APPALTI -
EDILIZIA PRIVATA:
Oggetto: Documento Unico di Regolarità
Contributiva (circolare
31.05.2012 n. 6/2012). |
ENTI LOCALI:
OGGETTO: Instaurazione rapporti di lavoro
a tempo determinato e articolo 9, comma 28,
del d.l. 78/2010 (parere
28.05.2012 n. 21202 di prot.).
---------------
Parere DFP su art. 9, comma 28, d.l. 78/2010.
Il Dipartimento della funzione pubblica, con parere
28.05.2012 n. 21202 di prot.,
fornisce chiarimenti ad ANCI sulle modalità
di calcolo del limite di spesa di cui
all'articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010,
convertito in legge 122/2010, in particolare
sugli effetti delle deroghe previste per
l'anno 2012 ed a partire dal 2013.
In sintesi, il dipartimento è dell'avviso
che il conteggio della spesa dell'anno 2009
-in assenza di un'esplicita previsione del
legislatore- va operato in termini
cumulativi e, quindi, comprensivo (nella
base di calcolo) di tutte le fattispecie di
lavoro flessibile richiamate dalla norma,
senza distinzione di settori di riferimento
(in deroga o non in deroga) (commento tratto da www.publika.it). |
ATTI AMMINISTRATIVI: Oggetto:
Ambito di applicazione dell'art. 40, comma
2, d.P.R. n. 445 del 2000 (circolare
23.05.2012 n. 5/2012). |
ATTI AMMINISTRATIVI - PUBBLICO IMPIEGO: Oggetto:
chiarimenti in ordine all'applicazione
dell'art. 2, l. 07.08.1990 n. 241, nel testo
modificato dall'art. 1, d.l. 09.02.2012, n.
5
(circolare
10.05.2012 n. 4/2012). |
aprile 2012 |
|
EDILIZIA
PRIVATA: Agli uffici tecnici comunali il rilascio del certificato di
idoneità. Circolare Funzione pubblica-Interno
spiega le novità. Niente
autocertificazione per il documento. Ricongiungimenti, la casa
è tutto.
Agli uffici tecnici comunali il compito di rilasciare il
certificato di idoneità abitativa per gli extracomunitari,
necessario per i ricongiungimenti familiari: è un documento
tecnico, sottratto al regime dell'autocertificazione.
È quanto previsto dalla
circolare 17.04.2012 n. 3/2012 a doppia
firma del ministro per la pubblica amministrazione Filippo
Patroni Griffi e del ministro dell'interno Anna Maria
Cancellieri, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 05.09.2012 n. 207.
La circolare definisce l'ambito di applicazione della
novella introdotta dall'articolo 15, legge n. 183 del 2011
in materia di certificazione e procedimenti per la
cittadinanza.
Il primo problema riguarda i certificati necessari per
ottenere il permesso di soggiorno e in particolare
l'attestato di idoneità abitativa relativo all'alloggio
occupato, requisito necessario per potersi ricongiungere ai
propri familiari.
L'articolo 15 della legge n. 183 del 2011 ha introdotto la
cosiddetta «decertificazione»: certificati sostituiti a
tappeto da autocertificazioni e impossibilità di usare i
certificati presentandoli ad una pubblica amministrazione
(come da apposito dicitura su timbro da apporre sui
certificati stessi).
In un primo momento non è stata toccata la norma del dpr
445/2000 (relativo alla documentazione amministrativa), che
salvava le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei
regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la
condizione dello straniero (articolo 3, comma 2, dpr
445/2000).
Di conseguenza ai cittadini stranieri regolarmente
soggiornanti in Italia le amministrazioni possono continuare
a chiedere la produzione di certificati ai fini dei
procedimenti disciplinati dal Testo unico dell'immigrazione.
Inoltre sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati
non deve essere apposta la dicitura che blocca la produzione
agli organi della pubblica amministrazione o ai privati
gestori di pubblici servizi. Sui certificati deve essere
apposta la diversa dicitura: «Certificato rilasciato per i
procedimenti disciplinati dalle norme sull'immigrazione».
In materia è, poi, sopravvenuto il decreto-legge n. 5 del
2012, che ha soppresso, a partire dal 01.01.2013,
dall'articolo 3, comma 2, dpr 445/2000 la clausola di
salvezza delle speciali disposizioni contenute nelle leggi e
nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione
e la condizione dello straniero. La conseguenza è che, a
decorrere dal 2013, sulle certificazioni da produrre ai
soggetti privati deve essere apposta, a pena di nullità, la
dicitura sull'impossibilità di utilizzo per la presentazione
ad altri uffici pubblici.
Attenzione, però, quanto sopra non vale per l'attestato di
idoneità abitativa dell'alloggio occupato
dall'extracomunitario, previsto dall'articolo 29 del dlgs
286/1998, quale requisito per ottenere il ricongiungimento
dei propri familiari.
L'idoneità deve essere attestata dagli uffici comunali a
seguito di accertamenti di carattere prettamente tecnico.
Dunque, anche se si parla di certificato, l'atto non è
proprio un certificato, ma un'attestazione di conformità
tecnica resa dagli uffici tecnici comunali; la circolare
conclude che non ha, quindi, natura di certificato e non
può, pertanto, essere sostituita da un'autocertificazione.
Sugli attestati di idoneità abitativa non deve quindi essere
apposta, a pena di nullità, la dicitura, prevista per i
certificati.
Con altro chiarimento la circolare precisa che al
procedimento relativo alla cittadinanza si applicano le
norme sull'acquisizione d'ufficio della documentazione;
inoltre i cittadini extracomunitari possono utilizzare le
dichiarazioni sostitutive limitatamente agli stati, alle
qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da
parte di soggetti pubblici italiani; se il dato richiesto
attenga ad atti formati all'estero e non registrati in
Italia o presso un consolato italiano deve procedersi
all'acquisizione della certificazione prodotta dal paese
straniero, legalizzata e tradotta all'estero nei termini di
legge
(articolo ItaliaOggi del 07.09.2012). |
ATTI AMMINISTRATIVI:
Oggetto: ambito di applicazione delle
novelle introdotte dall'art. 15, l. 183 del
2011 in materia di certificazione (circolare
17.04.2012 n. 3/2012). |
marzo 2012 |
|
PUBBLICO IMPIEGO: Oggetto:
decreto legge n. 201 del 2011, convertito in
l. n. 214 del 2011, c.d. "decreto salva
Italia" - art. 24 - limiti massimi per la
permanenza in servizio nelle pubbliche
amministrazioni
(circolare
08.03.2012 n. 2). |
febbraio 2012 |
|
PUBBLICO
IMPIEGO:
Congedi
biennali, fatta chiarezza. Definiti i requisiti, soggetti
legittimati e possibili cumuli.
Nella circolare del ministro Patroni Griffi tutte le
specifiche per la fruizione del trattamento.
La fruizione del congedo straordinario retribuito, per un
periodo massimo di due anni nell'arco della vita lavorativa,
finalizzato all' assistenza di un parente disabile in
situazione di gravità, di cui ai commi 5 e 5-quinquies
dell'art. 42 del decreto legislativo n. 151/2001, non
presenta più zone d'ombra.
La
circolare 03.02.2012 n. 1 del Dipartimento della Funzione
Pubblica, firmata dal ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, Filippo Patroni
Griffi, ed elaborata a seguito di un lavoro istruttorio di
confronto con il ministero del lavoro, l'Inps/Inpdap
fornisce, infatti, una serie di precisi chiarimenti circa i
soggetti legittimati alla fruizione del congedo, le modalità
di fruizione, la durata del congedo e il trattamento
economico spettante.
I chiarimenti non potranno che favorire in tutte le
istituzioni scolastiche una corretta e omogenea applicazione
dell'istituto e prevenire ulteriori conflitti tra personale
e dirigenti scolastici.
Soggetti legittimati
Sono legittimati alla fruizione del congedo e in ordine di
priorità:coniuge convivente della persona in situazione di
handicap grave; padre o madre, anche adottivi o affidatari,
della persona in situazione di handicap grave, in caso di
mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del
coniuge convivente; uno dei figli conviventi della persona
in situazione di handicap grave, nel caso in cui il coniuge
convivente ed entrambi i genitori del disabile siano
mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti; uno
dei fratelli o sorelle conviventi nel caso in cui il coniuge
convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi della
persona in situazione di handicap grave siano mancanti,
deceduti o affetti da patologie invalidanti.
Poiché l'ordine dei soggetti possibili beneficiari è stato
indicato direttamente ed espressamente dalla legge, tale
ordine, si legge nella circolare, non è da ritenere
derogabile.
Ne consegue che non è possibile accogliere dichiarazioni di
rinuncia alla fruizione al fine di fare scattare la
legittimazione al soggetto successivo. Tranne che per i
genitori, il diritto al congedo è subordinato alla
sussistenza della convivenza.
La convivenza
Importante anche il chiarimento in tema del requisito della
convivenza. Ribadito che, tranne che per i genitori, il
diritto al congedo è subordinato alla sussistenza della
convivenza, la circolare precisa che la convivenza deve
essere provata mediante la produzione di dichiarazioni
sostitutive dalle quali risulti la concomitanza della
residenza anagrafica e della convivenza, ossia della
coabitazione. Al fine di venire incontro all'esigenza di
tutela delle persone disabili, il requisito della convivenza
si può intendere soddisfatto anche nel caso in cui la dimora
abituale del dipendente e della personale in situazione di
handicap grave siano nello stesso stabile( appartamenti
distinti nell'ambito dello stesso numero civico) ma non
nello stesso interno. Potrà inoltre ritenersi soddisfatto
anche nei casi in cui sia attestata, mediante la
dichiarazione sostitutiva, la dimora temporanea, ossia
l'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di
cui all'art. 32 del decreto 223/1989, pur risultando diversa
la dimora abituale (residenza) del dipendente o del
disabile.
La fruizione
Nella circolare viene preliminarmente ribadito che il
congedo potrà essere fruito anche in modo frazionato, ma che
tale frazionamento potrà riguardare solo giorni interi e non
ore. Di rilevante interesse anche in tema di computo nel
periodo di congedo dei giorni festivi, delle domeniche e dei
sabati nel caso in cui l'articolazione dell'orario di
servizio è su cinque giorni, come avviene per la maggioranza
delle istituzioni scolastiche. Affinché tali giorni non
vengano computati nel periodo di congedo, è necessario che
si verifichi l'effettiva ripresa del lavoro al termine del
periodo di congedo richiesto. Tali giornate, si sottolinea
nella circolare, non saranno comunque conteggiate nel caso
in cui la domanda di congedo sia stata presentata dal lunedì
al venerdì, se il lunedì successivo si verifica la ripresa
dell'attività di servizio, ovvero una assenza per malattia
del dipendente o della persona che si assiste.
Identico trattamento si applica nel caso in cui il
dipendente fruisca di un rapporto di lavoro a part-time. Se
il part-time è verticale, il conteggio delle giornate dovrà
essere effettuato sottraendo i periodi in cui non è prevista
l'attività lavorativa, considerato che in tale ipotesi la
prestazione e la retribuzione del dipendente sono entrambe
proporzionate alla percentuale di part-time.
La durata
Di interesse altrettanto rilevante è la precisazione sulla
possibilità di cumulare il congedo retribuito per
l'assistenza ai disabili di cui trattasi con altri periodi
di congedo fruiti per gravi e documentati motivi familiari.
A prescindere dalla causa specifica per cui il congedo è
fruito, il periodo massimo nell'arco dell'attività
lavorativa del dipendente non potrà superare il limite dei
due anni.
Il trattamento
I periodi di congedo straordinario continuano a non essere
computati ai fini della determinazione di ferie, tredicesime
e trattamento di fine servizio o di fine rapporto. Sono
validi, invece, ai fini del calcolo dell'anzianità
pensionistica.
Durante il congedo il dipendente della scuola ha diritto a
percepire un'indennità lorda corrispondente all'ultima
retribuzione, ma con riferimento esclusivamente alle voci
fisse e continuative. Per il 2012 l'indennità lorda massima
è fissata in 45.472,00 (articolo
ItaliaOggi del 21.08.2012). |
PUBBLICO IMPIEGO: Oggetto:
modifiche alla disciplina in materia di
permessi e congedi per l'assistenza alle
persone con disabilità - decreto
legislativo 18.07.2011, n. 119 ("Attuazione
dell'articolo 23 della legge 04.11.2010, n.
183, recante delega al Governo per il
riordino della normativa in materia di
congedi, aspettative e permessi")
(circolare
03.02.2012 n. 1). |
ANNO 2011 |
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dicembre 2011 |
|
ATTI AMMINISTRATIVI:
Adempimenti urgenti per l'applicazione
delle nuove disposizioni in materia di
certificati e dichiarazioni sostitutive di
cui all'articolo 15, della legge 12.11.2011,
n. 183 (Ministro della Pubblica
Amministrazione e della semplificazione,
direttiva 22.12.2011
n. 14). |
novembre 2011 |
|
ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
Oggetto: art. 16, commi 9 e 10, d.l. n.
98 del 2011, convertito in l. n. 111 del
15.07.2011 - controllo sulle assenze dal
servizio per malattia dei dipendenti
pubblici (nota
21.11.2011 n. 56340 di prot.).
---------------
Malattia, controlli dopo il
permesso. La Funzione pubblica sul dl n.
98/2011.
L'obbligo di inviare il
medico fiscale per verificare lo stato di
malattia dei dipendenti pubblici scatta non
solo se questa inizia in un giorno
precedente o successivo a una giornata
festiva, ma anche in caso di malattia che è
iniziata dopo un giorno di ferie, di
permesso o di congedo.
Lo ha chiarito la Funzione pubblica, nel
testo del parere
di cui alla nota
21.11.2011 n. 56340 di prot., con il quale ha
fatto chiarezza in ordine alla portata delle
disposizioni recate dall'articolo 16, commi
9 e 10 del decreto legge n. 98/2011, in
materia di controllo delle assenze per
malattia da parte dei dipendenti pubblici.
Con le novità introdotte dalla disposizione
legislativa sopra riportata, le
amministrazioni pubbliche dispongono il
controllo delle assenze per malattie dei
dipendenti, valutando la condotta
complessiva del dipendente stesso, anche
alla luce dell'onerosità dell'invio del
medico fiscale al domicilio del dipendente
malato.
Ma la legge mette un paletto, ovvero che, in
ogni caso, allo scopo di porre un freno
all'assenteismo, il controllo del medico
fiscale va fatto se la malattia insorge in
un giorno immediatamente precedente o
successivo a una giornata non lavorativa.
Molte amministrazioni pubbliche hanno
chiesto indicazioni alla Funzione pubblica
sull'esatto significato di quest'ultimo
inciso. E Palazzo Vidoni ha precisato che la
ratio del legislatore è quella di
frenare il facile assenteismo. Quindi, la
giornata «non lavorativa», deve
intendersi non solo quella festiva o la
domenica, ma anche tutte quelle giornate in
cui, anche in relazione all'articolazione
dell'orario di lavoro del dipendente, oppure
perché lo stesso ha usufruito di ferie,
permessi o congedi, la prestazione
lavorativa non è stata fisicamente
effettuata nella sede di servizio.
Infine, aggiunge la nota, in relazione a
particolari tipologie di assenze quali
l'espletamento di esami, visite mediche o
diagnostiche, ai fini di un'eventuale
imputazione di tali assenze al regime della
malattia, sarà sufficiente l'attestazione
giustificativa rilasciata al dipendete dal
medico o dalla struttura sanitaria, anche
privata e questo «a prescindere dalla
circostanza che tali prestazioni sanitarie
siano connesse a una patologia in atto»
(articolo ItaliaOggi del 23.11.2011). |
ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: P.a.,
premi ai bravi.
Vanno certificati gli obiettivi raggiunti.
Circolare di Brunetta sul dividendo di efficienza.
Prendono corpo le risorse da destinare alla
contrattazione integrativa degli statali,
tra cui quelle destinate a premiare la
qualità della performance individuale,
prevista dalla riforma Brunetta del pubblico
impiego. Ma affinché si possano utilizzare a
tal fine i risparmi conseguiti, le
amministrazioni dovranno accertare, a
consuntivo, il raggiungimento dell'obiettivo
fissato nel piano triennale di
razionalizzazione della spesa, per ciascuna
delle singole voci di spesa ivi previste.
E'
quanto rende noto la
circolare
11.11.2011 n. 13 della
funzione pubblica, resa nota sabato scorso
sul sito dello stesso dipartimento di
Palazzo Vidoni, con cui si disciplina il
cosiddetto «dividendo dell'efficienza».
La
normativa vigente, infatti, ovvero
l'articolo 61, comma 17, del dl n. 112/2008 e
l'articolo 16, commi 4 e 5, del dl n.
98/2011, offrono delle «opportunità» alle
amministrazioni statali, per ottenere
risorse concrete da destinare ai propri
dipendenti dalla razionalizzazione e dal
contenimento della spesa. In linea generale,
c'è un ampio ventaglio che le stesse p.a.
possono sfruttare, al fine di incrementare
le risorse dedicate alla contrattazione
integrativa, così da «compensare» il
perdurante blocco delle risorse destinate al
pubblico impiego.
Da questi presupposti, la circolare precisa
che la base di fondo è quanto sancito al
predetto articolo 61 dl n. 12/2008, ovvero
l'istituzione di un fondo cui affluiscono le
risorse scaturenti dalle riduzioni di spesa
per gli apparati amministrativi e le
maggiori entrate previste tra le pieghe del
citato dl, una cui parte deve alimentare la
contrattazione integrativa.
Inoltre, ad
incrementare parte di detto fondo,
intervengono, grazie alla manovra correttiva
del 2010, le risorse provenienti dalla
riduzione di alcuni costi sostenuti dalle
p.a., ovvero la partecipazione agli organi
collegiali, le indennità ed i gettoni di
presenza, nonché le riduzioni in materia di
spesa annua per studi e consulenze. Ma le
stesse amministrazioni possono conseguire
ulteriori risparmi che «non andranno
perduti». Infatti, per effetto dell'articolo
16 della prima manovra correttiva di
quest'anno, questi possono essere destinati
al finanziamento della contrattazione
integrativa.
Su questo punto, le maggiori
economie possono ricavarsi dai piani
triennali di razionalizzazione e
riqualificazione della spesa, dalle misure
in materia di semplificazione e
digitalizzazione, dai risparmi derivati dal
blocco delle assunzioni, dalle riduzioni in
materia di utilizzo della auto blu, nonché
dalla riduzione dei costi della politica. Se
la p.a. raggiunge ulteriori economie di
spesa, allora, in sede di rendicontazione
annuale ne destina, al massimo, il 50% alla
contrattazione integrativa, ma di questo
importo, la metà deve andare all'erogazione
dei premi per la qualità della prestazione
individuale previsti dalla riforma Brunetta
(il dlgs n. 150/2009), la restante somma
deve essere riversata all'erario, ai fini
del miglioramento dei saldi di finanza
pubblica.
C'è una precisazione, però, che il documento
di Renato Brunetta sottolinea espressamente.
Ovvero, che le economie conseguite sono
utilizzabili solo se le amministrazioni
interessate, a consuntivo e per ogni
esercizio finanziario, accertano che gli
obiettivi fissati (e i relativi risparmi)
sono stati raggiunti «per ciascuna delle
singole voci di spesa previste nei piani
triennali di razionalizzazione della spesa»
(articolo ItaliaOggi del 15.11.2011 - tratto da
www.corteconti.it). |
ottobre 2011 |
|
PUBBLICO IMPIEGO:
Formazione di livello
universitario nelle PA. Coniugare le
esigenze delle PA. e il diritto allo studio.
Sono stati forniti dal Dipartimento della
Funzione Pubblica alcuni chiarimenti in
ordine all’utilizzo di permessi e congedi
per motivi di studio richiesti dal personale
dipendente da Pubbliche Amministrazioni al
fine di contemperare, in un giusto
equilibrio, esigenze amministrative e
diritto allo studio.
La legge, i contratti collettivi e gli
accordi negoziali prevedono numerose
possibilità di accedere proficuamente a
percorsi di studio che consentano ai
lavoratori di incrementare la propria
professionalità, favorendo il necessario
adeguamento ai rapidi cambiamenti del mondo
del lavoro (dovuti anche alle numerose
innovazioni tecnologiche). Le esigenze di
tipo formativo devono, tuttavia,
necessariamente coniugarsi con le esigenze
della Pubblica Amministrazione, sia per
quanto l’organizzazione del lavoro che il
rispetto di limiti di spesa.
La circolare del Dipartimento della Funzione
Pubblica si sofferma in modo particolare
sull’aspettativa per il conseguimento del
dottorato di ricerca (Legge n. 476 del 1984
di recente oggetto di modifica da parte
della legge n. 240 del 2010 (cd. Legge
Gelmini) e del decreto legislativo n. 119
del 2011).
Normativa che si applica anche a coloro che
ricadono nella sfera di applicazione del
Decreto legislativo n. 165, per i quali era
intervenuto il CCNL di comparto. In
particolare nel 2010 è stato previsto, in
maniera innovativa, che il collocamento del
dipendente avvenga compatibilmente con le
esigenze dell’amministrazione, accordando
così all’interessato una posizione giuridica
condizionata, la cui realizzazione è
condizionata al buon andamento. Inoltre, il
diritto al congedo non è riconosciuto a
coloro che hanno già conseguito il titolo di
dottore di ricerca e a coloro che sono stati
iscritti a corsi di dottorato per almeno un
anno accademico beneficiando del congedo
senza poi avere conseguito il titolo.
Inoltre, nei casi di ripetizione degli
importi corrisposti ai dipendenti (qualora
avessero optato per un’aspettativa
retribuita), essa e’ dovuta solo se il
dipendente cessa il rapporto di lavoro con
la P.A.; diversamente, nel caso in cui vi
sia un passaggio per mobilità o vincita di
concorso presso altra pubblica
amministrazione. Per quanto attiene,
inoltre, il regime delle “150 ore di
permesso” (che, viene sottolineato, non
spettano per l’attività di studio, ma per le
attività didattiche/esami) con riferimento
al cd. “personale di prestito”, la
gestione dei permessi è rimessa
all’amministrazione presso cui il personale
e’ in comando. Una fattispecie particolare
riguarda infine coloro che frequentano le
università telematiche.
La disciplina dei permessi ha carattere
generale e non si rinvengono preclusioni in
ordine alla sua applicabilità anche
all’ipotesi in commento. In ogni caso la
fruizione dei permessi resta comunque
subordinata alla presentazione della
documentazione comprovante l’iscrizione e
gli esami sostenuti, nonché all’attestazione
della partecipazione perdonale del
dipendente alle lezioni. In tale ultimo caso
occorre certificare l’avvenuto collegamento
all’università telematica durante l’orario
di lavoro (commento tratto da www.ipsoa.it -
Dipartimento Funzione Pubblica,
circolare 07.10.2011 n. 12/2011). |
agosto 2011 |
|
PUBBLICO IMPIEGO:
Oggetto: indirizzi sull'applicazione del
D.P.C.M. 26.10.2010. Disciplina per
l'accesso, tramite concorso pubblico per
titoli ed esami, alla qualifica di dirigente
di prima fascia (direttiva
05.08.2011 n. 11/2011). |
PUBBLICO IMPIEGO: Malattia
statali, palla ai dirigenti. Visita fiscale
a discrezione. Considerandone anche i costi.
Circolare Funzione pubblica sulle nuove
norme sulle assenze.
Dipendenti pubblici: sulle assenze dal
servizio per malattia sarà il dirigente a
valutare, a sua discrezione, la sussistenza
dei presupposti per l'invio della visita
fiscale. Dovrà, pertanto, valutare la
condotta del dipendente, prescindendo da
considerazioni e sensazioni personalistiche
e ponderando gli interessi
dell'amministrazione, tenuto conto del costo
a carico delle finanze pubbliche derivante
dall'espletamento della visita del medico
fiscale al domicilio del dipendente.
Gli statali che, durante il periodo di
malattia, devono allontanarsi dal proprio
domicilio, per non incorrere in sanzioni
pecuniarie e nell'attivazione di un
procedimento disciplinare, devono
preventivamente avvertire l'ufficio di tale
evenienza.
Infine, dal 6 luglio, tutte le disposizioni
relative ai presupposti per la visita
fiscale, al regime delle reperibilità e alle
modalità di giustificazione delle assenze,
sono applicabili anche al personale di
magistratura, pur tenendo conto
dell'autonomia di cui sono dotati i singoli
organi di autogoverno delle magistrature.
È quanto mette nero su bianco la Funzione
pubblica, nel testo della
circolare 01.08.2011 n. 10/2011
diffusa ieri, che fornisce i primi
chiarimenti in ordine alle nuove
disposizioni in materia di assenze dal
servizio del personale delle pubbliche
amministrazioni, operate dall'articolo 16,
commi 9 e 10 della manovra correttiva dei
conti pubblici per il triennio 2011-2014 (il
dl n. 98/2011).
Visita fiscale. Rispetto al regime
previgente, per effetto della nuova
formulazione del comma 5 dell'articolo 55-septies del dlgs n. 165/2001, dal 6 luglio
scorso le p.a. non sono più tenute
«obbligatoriamente» a richiedere la visita
fiscale sin dal primo giorno di assenza e
anche per un solo giorno di malattia, ma si
demanda alla discrezionalità del dirigente,
la sussistenza dei presupposti per l'invio
del medico fiscale.
Il dirigente, infatti,
dovrà valutare la condotta del dipendente,
fondandosi esclusivamente «su elementi di
carattere oggettivo» e non certamente su
considerazioni o sensazioni che sono proprie
della sfera personale. Inoltre, dovrà anche
tenere conto degli oneri connessi al costo
della visita fiscale, in particolare alla
copertura finanziaria per tali fini (la
norma mette sul piatto a tal fine 70 milioni
di euro per ogni anno del triennio
2011-2014).
Resta inteso, come precisa la
disposizione, che l'obbligo di inviare il
medico fiscale sussiste se il dipendente è
assente per malattia nei giorni
immediatamente precedenti o successivi a
giorni non lavorativi. Un modo, questo, per
porre un freno a quei «furbetti» che tentano
così di allungare qualche «ponte» festivo.
La reperibilità. A breve, un decreto del
ministro Brunetta renderà note le nuove
fasce orarie di reperibilità per i
dipendenti in malattia. Ad oggi, pertanto,
valgono quelle stabilite dal dm 18.12.2009,
ovvero dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00
alle 18.00.
La circolare in esame, pertanto,
rileva che la norma contenuta nella manovra
riprende l'obbligo (sancito dal Ccnl
ministeri), di informare preventivamente il
datore di lavoro della momentanea assenza
dal proprio domicilio. Sui motivi che
legittimano l'assenza, sarà il dirigente a
valutarne l'idoneità.
Tuttavia, chi dovesse
allontanarsi per effettuare visite mediche o
specialistiche, potrà farsi rilasciare
apposita attestazione dal medico o dalla
struttura, anche privata, che ha eseguito
l'accertamento. In tutti gli altri casi, si
precisa che il dipendente potrà produrre una
dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Applicazione al personale di diritto
pubblico.
Come sancito dal comma 10 dell'articolo 16
della manovra, la circolare in osservazione,
«al fine di fugare dubbi interpretativi»,
rileva che a far data dal 6 luglio scorso,
la normativa sui presupposti per la visita
fiscale, sul regime della reperibilità e le
modalità di giustificazione dell'assenza da
domicilio, si applica anche al personale in
regime di diritto pubblico, ovvero alla
magistratura, al personale militare e a
quello della carriera prefettizia.
E ciò, «pur tenendo conto delle garanzie
di autonomia dell'organico magistratuale, di
cui sono titolari i singoli organi di
autogoverno delle magistrature»
(articolo ItaliaOggi
del 02.08.08.2011 - tratto da www.corteconti.it). |
PUBBLICO IMPIEGO: Certificati
anche dai medici privati.
Anche le strutture private possono
giustificare l'assenza per malattia del
dipendente pubblico, quando siano loro a
erogare il servizio (dalla visita all'esame
diagnostico) che lo tiene lontano
dall'ufficio. I controlli anti-assenteismo
riguarderanno anche docenti universitari,
militari, polizia, vigili del fuoco e
magistrati, ma su quest'ultima categoria
vigilano gli organi di autogoverno in nome
della sua particolare autonomia; le nuove
regole generali, comunque, sono più
flessibili, e lontano dai giorni festivi
lasciano alle amministrazioni maggiori
margini di scelta se disporre o meno la
visita fiscale al dipendente in malattia.
Dopo l'ennesimo restyling delle misure
anti-assenteismo, portato dalla manovra
(articolo 16 del Dl 98/2011), la Funzione
pubblica fa il punto della situazione nella
circolare 01.08.2011 n. 10/2011 diramata ieri.
In
particolare, l'intervento della manovra sana
un buco procedurale, perché imporre la
certificazione da parte del Servizio
sanitario (o di un medico convenzionato)
significava obbligare a un doppio passaggio
chi si rivolgesse a strutture private.
La
manovra, poi, amplia la platea dei soggetti
alle verifiche anti-assenze, estendendole
anche al personale in regime di diritto
pubblico. Sul punto, le istruzioni di
Palazzo Vidoni sottolineano che
l'equiparazione con il personale
privatizzato è a tutto campo, e riguarda sia
le modalità di certificazione dell'assenza
sia le visite fiscali e la reperibilità:
tema, quest'ultimo, su cui dovrà intervenire
un nuovo Dm per rivedere ancora una volta le
fasce orarie
(articolo Il Sole 24
Ore del 02.08.2011). |
giugno 2011 |
|
PUBBLICO IMPIEGO: Circolare
a firma Brunetta-Carfagna-Giovanardi
chiarisce le regole sui tempi di lavoro.
Malati gravi, diritto al part-time. Criteri
di priorità fissati dalle p.a. con norme
generali.
Il part-time resta un
diritto per i dipendenti pubblici affetti da
patologie oncologiche salva vita e,
comunque, le amministrazioni pubbliche
debbono adottare provvedimenti generali per
stabilire i criteri di priorità ai fini
della concessione del tempo parziale.
Ancora, la revisione dei part-time concessi
prima della vigenza del dl 78/2008, richiede
necessariamente un contraddittorio con i
dipendenti interessati.
Prova a fare chiarezza sul regime del
part-time la
circolare 30.06.2011 n. 9/2011
del Dipartimento della funzione pubblica,
messa a punto dai ministri Brunetta,
Carfagna e Giovanardi e diffusa ieri, che
illustra alcune regole operative per la
rivalutazione delle trasformazioni dei
rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale.
Il chiarimento giunge piuttosto in ritardo,
dal momento che il termine previsto
dall'articolo 16 della legge 183/2010 per
rivisitare i part-time concessi prima
dell'entrata in vigore dell'art. 73 del dl
112/2008, convertito in legge 133/2008, è
ampiamente scaduto e, dunque, le
amministrazioni hanno già esaurito il tempo
a disposizione per eventualmente disporre in
via unilaterale l'ampliamento del tempo
parziale a suo tempo concesso.
Per altro verso, l'applicazione
dell'articolo 16 del collegato lavoro ha già
determinato molteplici e contraddittori
giudicati, da parte del giudice del lavoro.
Buona fede e correttezza.
L'articolo 16 della legge 183/2010 ha
consentito in via transitoria alle
amministrazioni di rivedere i part-time
concessi prima del maggio 2008, in modo da
ripristinare un rapporto paritetico tra
datore e lavoratore e permettere alle
amministrazioni, in un regime di forte
contenimento delle assunzioni, di modificare
il regime orario dei propri dipendenti e
reperire, così, maggiori risorse orarie
lavorative. La circolare spiega che si è
trattato di un potere eccezionale, che ha
consentito alle amministrazioni di
modificare unilateralmente il regime orario,
in deroga alla regola generale che prevede
la determinazione consensuale delle
condizioni contrattuali.
Il medesimo articolo 16 ha consentito la
modifica, prevedendo espressamente in capo
alle amministrazioni l'obbligo di obbedire
ai principi di buona vede e correttezza.
Secondo la circolare, tale obbligo doveva
essere adempiuto attraverso una valutazione
ben ponderata delle esigenze organizzative
dell'ente, in rapporto alla situazione
personale del singolo dipendente. Allo
scopo, spiega la circolare, era necessario
un contraddittorio col dipendente, prima
dell'emanazione del provvedimento
unilaterale di revisione del rapporto
orario, che tenesse conto non solo delle
esigenze che a suo tempo indussero il
dipendente a chiedere il part-time, oltre
che quelle successivamente maturate.
Non necessariamente, oltre tutto, secondo
Palazzo Vidoni, la revisione del part-time
doveva portare riportare il regime orario a
tempo pieno. Le amministrazioni avrebbero
potuto contare su almeno due altre opzioni:
spostamento interno dei dipendenti o
concedere al lavoratore un tempo congruo per
riorganizzare la propria vita personale.
Criteri di priorità.
Fissati i criteri in base ai quali i
dipendenti pubblici potevano conservare il
part-time, nonché ottenere ancora oggi, con
priorità, la trasformazione del rapporto da
tempo pieno a tempo parziale, pur divenuta
discrezionale a seguito della legge
133/2008.
La circolare ricorda alle amministrazioni la
necessità di stabilire con provvedimenti
organizzativi di carattere generale i
criteri di priorità e la graduazione, ai
fini della concessione del part-time,
tenendo anche conto della sussistenza di
disposizioni di legge e contrattuali che
fondino tuttora un diritto alla
trasformazione del rapporto di lavoro da
parte del dipendente.
Principale fattispecie che costituisce un
diritto alla trasformazione a part-time è
l'articolo 12-bis, comma 1, della legge
61/2000, ai sensi del quale hanno diritto ad
accedere al part-time i lavoratori affetti
da patologie oncologiche con residue
capacità lavorative. I successivi commi 2 e
3, dell'articolo 12-bis, attribuiscono
titoli di precedenza per il part-time ai
lavoratori il cui coniuge o i cui figli o
genitori siano affetti da patologie
oncologiche; in terzo luogo i lavoratori che
assistono conviventi con inabilità
lavorative totali e permanenti, qualificate
come gravi; seguono i lavoratori con figli
conviventi di età non superiore a 13 anni;
infine, lavoratori con figli conviventi in
situazione di handicap grave.
La circolare considera meritevoli di tutela
la posizione dei familiari di studenti
affetti da disturbi specifici
dell'apprendimento. Nel caso in cui il
lavoratore vanti un diritto alla
trasformazione, l'amministrazione non può
negare il part-time ed è tenuta ad adottare
il provvedimento entro 60 giorni dalla
domanda. Se, invece, l'istanza provenga da
dipendenti che vantino diritti di priorità,
le loro istanze andranno valutate con
precedenza rispetto alle altre, ferma
restando la discrezionalità della
concessione della trasformazione
(articolo ItaliaOggi
del 02.07.2011). |
maggio 2011 |
|
ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
Oggetto: procedura automatizzata per la
comunicazione degli scioperi relativi al
pubblico impiego (circolare
26.05.2011 n. 8/2011). |
aprile 2011 |
|
ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: La
legge Brunetta fa pochi sconti. Riforma
pienamente applicabile. A parte i premi al
merito. Nessun rinvio per le nuove norme
sulle relazioni sindacali e sui procedimenti
disciplinari.
La legge Brunetta è
pienamente operativa e deve essere applicata
dalle singole amministrazioni pubbliche:
solamente le disposizioni che premiano i
meritevoli sono in buona parte state
rinviate. E l'introduzione delle fasce di
merito è stata limitata alle risorse
aggiuntive nello stato e una intesa tra
governo, sindacati ed associazioni degli
enti locali ne definirà la sorte immediata
per le regioni, i comuni e le province.
Le disposizioni sulle relazioni sindacali,
per come precisato dalla recente
circolare 05.04.2011
n. 7/2011 del dipartimento della
Funzione pubblica, sono immediatamente
applicabili. Non vi sono dubbi sulla piena
applicazione delle nuove regole sui
procedimenti e sulle sanzioni disciplinari.
Come ribadito dalle sezioni riunite di
controllo della Corte dei conti, le singole
amministrazioni devono dare applicazione
alle limitazioni allo spoils system,
in particolare per il più rigido tetto
imposto alle assunzioni a tempo determinato
di dirigenti e, negli enti che ne sono
sprovvisti, di responsabili per la copertura
di posti vacanti in dotazione organica. Per
cui non ha alcun fondamento la tesi che,
soprattutto ad iniziativa delle
organizzazioni sindacali, sta circolando, in
base alla quale l'applicazione del dlgs n.
150/2009 è stata completamente rinviata alla
stipula dei nuovi contratti nazionali e gli
enti locali non devono adottare alcun atto.
In particolare, tutti gli enti locali devono
recepire le modifiche organizzative e le
nuove regole sulla misurazione e valutazione
delle performance. Occorre al riguardo
ricordare che la legge c.d. Brunetta
espressamente stabilisce che, a partire
dall'anno 2011, non possono essere erogati
compensi legati alle performance, cioè la
indennità di produttività per i dipendenti e
quella di risultato per i dirigenti, i
titolari di posizione organizzativa e le
alte professionalità, se l'ente non si è
data una metodologia di valutazione adeguata
ai principi innovativi dettati dal
legislatore.
Tale disposizione deve essere interpretata
nel senso che tali indennità per il 2010
possono essere erogate, anche se le
valutazioni sono effettuate nel 2011, mentre
quelle relative alle attività svolte a
partire da quest'anno non possono essere
erogate in assenza di tale adeguamento.
Ricordiamo che, come in un gioco di scatole
cinesi, l'approvazione delle nuove
metodologie di valutazione si deve basare
sulla proposta avanzata dal nucleo o
organismo indipendente di valutazione.
Il che richiede che il regolamento dell'ente
ne abbia dettato la disciplina e che il
sindaco o presidente di provincia abbia
provveduto alla nomina dei suoi componenti.
Altro passaggio essenziale, anche se lo
spostamento fino al 30 giugno del termine
per l'approvazione dei bilanci preventivi
pesa negativamente, è costituito dalla
adozione di obiettivi individuali e di
performance organizzativa adeguati rispetto
ai vincoli stringenti dettati dal
legislatore ed organizzati in modo da
rispondere ai requisiti previsti dal
legislatore per il piano delle performance.
Come chiarito dal dipartimento della
Funzione Pubblica, le disposizioni sulle
relazioni sindacali sono immediatamente
operative, in particolare per gli aspetti
relativi alla limitazione alla semplice
informazione delle relazioni sindacali sugli
atti di gestione del rapporto di lavoro
adottati dai dirigenti con i poteri e le
capacità del privato datore di lavoro.
Ed ancora, sono immediatamente applicabili
le disapplicazioni delle parti dei contratti
collettivi nazionali di lavoro in contrasto
con la legge Brunetta, Mentre negli enti
locali, a differenza di quanto previsto per
lo stato, le norme dei contratti decentrati
in contrasto con il dlgs 150/2009
continueranno ad essere applicabili per
tutto il 2011 e, di fatto, anche per tutto
il prossimo anno
(articolo ItaliaOggi
del 08.04.2011 - tratto da www.corteconti.it). |
marzo 2011 |
|
PUBBLICO IMPIEGO:
Oggetto: art. 25 della legge n. 183 del
2010 e art. 55-septies del decreto
legislativo 30.03.2001, n. 165, introdotto
dall'art. 69 del decreto legislativo
27.10.2009, n. 150 - Trasmissione
per via telematica dei certificati dì
malattia. Indicazioni operative per
lavoratori dipendenti e datori di lavoro del
settore pubblico e privato (circolare
18.03.2011 n. 4/2011). |
INCARICHI PROFESSIONALI:
Oggetto: Art.
6, comma 7, del decreto legge 31.05.2010,
n. 78, convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della
legge 30.07.2010, n. 122. Spesa annua per studi ed incarichi
di consulenza (circolare
14.03.2011 n. 3/2011). |
ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Oggetto:
modifica alla disciplina in materia di
permessi per l'assistenza alle persone con
disabilità - banca dati informatica presso
il Dipartimento della funzione pubblica -
legge 04.11.2010 n. 183, art. 24
(circolare 10.03.2011
n. 2/2011). |
febbraio 2011 |
|
PUBBLICO IMPIEGO: Oggetto:
Art. 55-septies del decreto legislativo
30.03.2001, n. 165, introdotto dall'art. 69
del decreto legislativo 27.10.2009, n. 150 -
trasmissione per via telematica dei
certificati di malattia. Ulteriori
indicazioni
(nota
23.02.2011 n. 12338 di prot. - circolare n.
1/2011).
---------------
Certificati
online, sanzioni light. Medici puniti solo
per colpa, in modo graduale e proporzionale.
I contenuti della circolare firmata dal
ministro Brunetta sulla trasmissione
telematica.
Se non c'è colpa il medico non può essere
sanzionato per la mancata trasmissione
telematica dei certificati. E non c'è colpa,
per esempio, in caso di malfunzionamento del
sistema generale, cosa verificabile
dall'esame del cruscotto del Sac (sistema di
accoglienza centrale che gestisce l'invio di
tutti i certificati medici), che registra
ogni anomalia di funzionamento. Gradualità e
proporzionalità inoltre nell'applicazione
delle sanzioni sulla base dei criteri della
contrattazione collettiva. Che vuol dire per
esempio che non c'è reiterazione se dalla
precedente infrazione è trascorso un biennio
(così prevede il Ccnl 06.05.2010 dirigenza
medica e veterinaria). Infine, per strutture
o servizi privi dei necessari requisiti
tecnici, le regioni possono disapplicare
temporaneamente i procedimenti disciplinari.
È quanto precisa, tra l'altro, la circolare
n. 1/2011 firmata mercoledì dal ministro
della funzione pubblica, Renato Brunetta.
Certificati online.
La circolare affronta il problema della
sanzionabilità dei medici che non osservano
il nuovo obbligo della trasmissione online
dei certificati di malattia dei lavoratori.
Obbligo che, spiega la nota, dal 24.11.2010
è uniformemente applicabile al settore del
lavoro pubblico e privato anche negli
aspetti sanzionatori, a seguito dell'entrata
in vigore del collegato lavoro (legge n.
183/2010).
Quando c'è responsabilità.
In primo luogo la circolare ribadisce ciò
che il ministro Brunetta aveva informalmente
comunicato all'indomani dell'entrata in
vigore del regime sanzionatorio (si veda
ItaliaOggi del 2 febbraio). E cioè che
affinché si configuri un'ipotesi di illecito
disciplinare (questa la sanzione prevista a
carico dei medici che non rispettano
l'obbligo della trasmissione per via
telematica) devono ricorrere sia l'elemento
oggettivo (l'inosservanza dell'obbligo della
trasmissione telematica) sia l'elemento
soggettivo (dolo o colpa).
Quest'ultimo, spiega la circolare, è escluso
nei casi di malfunzionamento del sistema
generale, di guasti o malfunzionamenti del
sistema utilizzato dal medico, situazioni
che vanno considerate dalle aziende
sanitarie e dalle altre strutture
interessate ai fini dell'esercizio
dell'azione disciplinare. In altre parole,
per contestare al medico l'infrazione è
necessario che siano preliminarmente
acquisiti dall'amministrazione elementi
comprovanti anomalie di funzionamento,
verifica possibile anche mediante
consultazione del cruscotto di monitoraggio
del Sac.
Gradualità e
proporzionalità.
In secondo luogo la circolare spiega che
l'applicazione delle sanzioni deve avvenire
in base a criteri di gradualità e
proporzionalità previsti dagli accordi e
contratti collettivi di riferimento. Questo
vale anche nell'ipotesi di reiterazione
della condotta illecita, per la quale è
prevista la sanzione massima del
licenziamento per il dipendente pubblico e
della decadenza della convenzione per il
medico in convenzione.
La reiterazione, precisa la circolare, è da
intendersi come recidiva ovvero irrogazione
di successive sanzioni a carico di un
soggetto già sanzionato (per la mancata
trasmissione telematica del certificato).
Questa, però, va letta alla luce dei Ccnl, i
quali generalmente prevedono differenti
criteri di valutazione. Per esempio, il Ccnl
06.05.2010 fissa un arco temporale di due
anni ai fini della computabilità di più
illeciti (cioè per la reiterazione);
l'accordo 20.01.2005 relativo ai medici
specialisti ambulatoriali prevede termini
ancorati alla gravità dell'infrazione.
Infine, per agevolare l'applicazione della
nuova procedura, la circolare riconosce alle
Regioni la facoltà d'individuare strutture o
servizi per i quali ritenere non
sussistenti, per periodi limitati di tempo,
le condizioni tecniche necessarie all'avvio
dei procedimenti disciplinari.
Altri chiarimenti.
La circolare ministeriale, ancora, spiega
che per quanto riguarda la trasmissione del
certificato dalle strutture di pronto
soccorso, le strutture ospedaliere sono
tenute ad individuare le soluzioni tecniche
e organizzative più idonee a garantirne
l'applicabilità, in maniera tale che il
certificato possa essere predisposto e
inviato da parte del medico contestualmente
alla compilazione del verbale di pronto
soccorso.
E che, invece, i documenti elaborati dagli
ospedali all'atto del ricovero e della
dimissione possono continuare ad essere
rilasciati al lavoratore in forma cartacea,
sino all'attuazione di idonee soluzioni che,
al momento, sono allo studio di un tavolo
congiunto delle Regioni
(articolo ItaliaOggi
del 25.02.2011). |
PUBBLICO IMPIEGO:
Oggetto: atto di indirizzo quadro
all'ARAN in attuazione del punto 5
dell'intesa per la regolazione del regime
transitorio conseguente al blocco del
rinnovo dei contratti collettivi nazionali
di lavoro nel pubblico impiego, sottoscritta
il 04.02.2011
(nota
18.02.2011 n. 10790 di prot.). |
PUBBLICO IMPIEGO:
Oggetto: esonero dal servizio previsto
dall'art. 72 del d.l. 112 del 2008,
convertito in l. n. 133 del 2008 - regime
della "finestra mobile" previsto dall'art.
12 del d.l. n. 78 del 2010 (parere
UPPA 17.02.2011 n. 10081 di prot.). |
gennaio 2011 |
|
PUBBLICO IMPIEGO:
Oggetto: Art. 7, comma 6, del decreto
legislativo 30.03.2011, n. 165. Incarichi
individuali conferiti dalle pubbliche
amministrazioni (parere
UPPA 20.01.2011 n. 202 di prot.). |
ANNO 2010 |
|
dicembre 2010 |
|
PUBBLICO IMPIEGO:
Oggetto: d.lgs. n. 150 del 2009 -
disciplina in tema di infrazioni e sanzioni
disciplinari e procedimento disciplinare -
problematiche applicative (Dipartimento
della Funzione pubblica, circolare
23.12.2010 n. 14/2010). |
PUBBLICO IMPIEGO: Oggetto:
modifiche alla disciplina in materia di
permessi per l'assistenza alle persone con
disabilità - banca dati informativa presso
il Dipartimento della funzione pubblica -
legge 04.11.2010 n. 183, art. 24 (Dipartimento
della Funzione pubblica,
circolare 06.12.2010
n. 13/2010). |
novembre 2010 |
|
PUBBLICO IMPIEGO:
Oggetto: esonero dal servizio previsto
dall'art. 72 del d.l. n. 112 del 2008,
convertito in l. n. 133 del 2008 (parere
UPPA 03.11.2010 n. 8). |
settembre 2010 |
|
ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
Art. 55-septies del decreto legislativo
30.03.2001, n. 165, introdotto dall'art. 69
del decreto legislativo 27.10.2009, n. 150 -
Trasmissione per via telematica dei
certificati di malattia. Ulteriori
indicazioni (Dipartimento della Funzione
Pubblica e Dipartimento per la
Digitalizzazione della Pubblica
Amministrazione e l'innovazione tecnologica,
circolare 28.09.2010
n. 43096 di prot.). |
PUBBLICO IMPIEGO: Domanda
via PEC per i concorsi. Norme in vigore, non
servono regolamenti dei singoli enti. Il
ministro Brunetta fornisce le linee guida
per l'utilizzo della posta elettronica
certificata.
Utilizzare la posta
elettronica certificata per iscriversi al
concorso pubblico. Da subito. Non c'è
bisogno di alcun regolamento dell'ente
pubblico che recepisca le norme nazionali
sulla Pec.
Lo ha precisato il ministro Renato Brunetta,
che ha firmato la
circolare 03.09.2010 n. 12/2010 del
dipartimento della funzione pubblica (in
corso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale).
La circolare, che risponde alle richieste di
chiarimento avanzate dal Consiglio nazionale
degli agrotecnici (si veda ItaliaOggi del 24
agosto) fornisce le linee guida per la
informatizzazione delle procedure
concorsuali con l'obiettivo di lanciare
l'uso massiccio della pec nei rapporti con
la pubblica amministrazione in un settore
cruciale.
La circolare, da questo punto di vista, è un
punto fermo per le amministrazioni, in
quanto rassicura sulla utilizzabilità della
pec, valevole a tutti i fini di legge, e
spiega come applicare alla pec le
disposizioni su momenti cruciali della
procedura concorsuale.
Si pensi ad esempio all'individuazione
esatta della data di presentazione della
domanda ai fini della valutazione della
eventuale esclusione della domanda stessa.
La fonte generale che legittima l'uso della
pec è l'articolo 38 del dpr 445/2000, che
prevede espressamente che tutte le istanze e
le dichiarazioni da presentare alla pubblica
amministrazione o ai gestori o esercenti di
pubblici servizi possono essere inviate
anche per fax e via telematica (queste
ultime devono essere conformi a quanto
disposto dal dlgs 82/2005). Con riferimento
specifico alla pec è il dpr 68/2005 a
prevedere che l'invio di messaggi con la pec
è valido agli effetti di legge.
La ricostruzione normativa è importante per
tranquillizzare tutte le amministrazioni. È,
infatti, vero che l'articolo 4 del dpr
487/1994 prevede quali modalità di
presentazione della domanda di
partecipazione ai concorsi la consegna a
mano e la raccomandata A/r «con
esclusione di qualsiasi altro mezzo». Ma
è anche vero che la norma è superata dalle
disposizioni sopravvenute e, quindi, non c'è
da dubitare che la trasmissione per posta
certificata è equivalente alla notificazione
per mezzo della posta.
Il problema delle domande presentate alla
p.a. è la verifica della firma delle stesse.
Se il mezzo usato per la spedizione è la
pec, occorre comprendere quali sono le
regole. A questo quesito la circolare
risponde citando il codice
dell'amministrazione digitale (dlgs
82/2005). Le istanze e le dichiarazioni
presentate alle pubbliche amministrazioni
per via telematica, sono valide in quattro
casi:
1) se sottoscritte mediante la firma
digitale;
2) quando l'autore è identificato dal
sistema informatico con l'uso della carta
d'identità elettronica o della carta
nazionale dei servizi;
3) quando l'autore è identificato dal
sistema informatico con i diversi strumenti
previsti dalla normativa vigente;
4) quando l'autore è identificato dal
sistema informatico attraverso le
credenziali di accesso relative all'utenza
personale di posta elettronica certificata.
In queste ipotesi le istanze e le
dichiarazioni inviate o compilate sul sito
sono equivalenti alle istanze e alle
dichiarazioni sottoscritte con firma
autografa apposta in presenza del dipendente
addetto al procedimento.
Ecco dunque la risposta al quesito.
L'inoltro tramite posta certificata è di per
sé sufficiente a rendere valida l'istanza, a
considerare identificato l'autore di essa e,
conclude sul punto la circolare, a ritenere
la stessa regolarmente sottoscritta. Non
occorre la firma digitale o altro requisito.
Beninteso, sottolinea Brunetta, se il
candidato utilizza la firma digitale le
istanza sono senz'altro da considerare
valide da parte dell'amministrazione.
Altro aspetto da analizzare in relazione
all'uso della pec è la prova della data di
spedizione in relazione al termine entro il
quale deve essere spedita la domanda. Per la
pec la normativa di settore prevede la
certificazione di data e ora dell'invio e
della ricezione delle comunicazioni e
l'integrità del contenuto delle stesse. Con
lo stesso risultato della posta cartacea.
Infine la pec può essere usato dalla p.a.
per le comunicazioni al candidato.
Per rendere operative le indicazioni
illustrate la circolare sottolinea che non
sono necessari regolamenti degli enti o
clausole specifiche nel bando di concorso.
Con proprio regolamento o apposite
previsioni contenute nel bando invece le
amministrazioni possono individuare
ulteriori semplificazioni della
comunicazione con i candidati e delle
modalità di acquisizione delle domande di
concorso, sempre nel limite del rispetto dei
principi essenziali di certezza e
trasparenza
(articolo ItaliaOggi
del 04.09.2010, pag. 25). |
agosto 2010 |
|
PUBBLICO IMPIEGO: Ex
sindacalisti, vita dura nella p.a..
Dirigenti e componenti di Rsu non possono
dirigere il personale. Circolare di Brunetta
sul dlgs 150/2009. Ma la semplice iscrizione
non fa scattare l'incompatibilità.
Dirigenti pubblici
senza conflitti di interesse. I manager che
si occupano di risorse umane in una
amministrazione dello stato dovranno
rinunciare all'incarico se sono dirigenti
sindacali, o lo sono stati negli ultimi due
anni, oppure hanno fatto parte di una Rsu,
o, ancora, ricoprono o hanno ricoperto
posizioni direttive in un partito.
E non potranno far nulla per rimuovere la
causa di incompatibilità che resterà tale
anche se dovessero dimettersi dal sindacato
o dal partito. Perché solo il passare del
tempo (due anni) renderà possibile il
conferimento dell'incarico nella p.a.
Lo ha precisato il ministro della funzione
pubblica, Renato Brunetta, che ieri ha
firmato la
circolare
06.08.2010 n. 11/2010 interpretativa
di una delle disposizioni più controverse
della riforma che porta il suo nome. Si
tratta dell'art. 53, comma 1-bis, del T.u.
sul pubblico impiego (dlgs 165/2001) nel
testo introdotto dalla riforma Brunetta (dlgs
150/2009).
Viste le numerose richieste di chiarimenti
pervenute a palazzo Vidoni, il ministro è
intervenuto a delimitare l'ambito di
intervento della norma. Che si applicherà
agli incarichi conferiti a partire dal
15.11.2009 (data di entrata in vigore del
dlgs 150), ma solo nelle amministrazioni
dello stato. Per tutte le altre p.a., enti
locali compresi, la norma costituirà una
disposizione di principio.
Ma vediamo innanzitutto a chi si applicherà
il giro di vite.
La semplice iscrizione a un sindacato o a un
partito politico non basterà a far sorgere
la causa di incompatibilità. Per far
scattare il conflitto di interessi, precisa
il ministro, «sono richiesti la
partecipazione alle scelte
dell'organizzazione e lo svolgimento di
compiti di reale impulso all'attività».
L'identikit tracciato da Brunetta porta
allora ad escludere dalle responsabilità
direttive in materia di personale i
dirigenti sindacali e coloro che hanno il
potere di agire in nome e per conto del
sindacato in qualità di funzionari delegati.
Incompatibilità anche per i componenti delle
Rsu perché queste sono elette sulla base di
liste presentate dalle organizzazioni
sindacali. Per i partiti valgono gli stessi
princìpi. La semplice iscrizione a un
movimento politico sarà irrilevante ai fini
dell'applicazione della norma, perché,
spiega Brunetta, «è necessario utilizzare
criteri rispettosi e non eccedenti la
finalità della legge».
Dunque, solo chi ha ricoperto posizioni
direttive in un partito dovrà dire addio al
ruolo di manager pubblico. Non, chi in quel
partito si è candidato ed è risultato
eletto. Infatti, precisa la circolare, «da
un lato le cariche in partiti politici
possono essere attribuite anche a soggetti
che non sono risultati eletti, dall'altro
dal fatto di essere stato eletto non
consegue automaticamente l'attribuzione di
una carica».
In pratica, la nota della funzione pubblica
distingue tra il concetto di carica
politica, «che comporta un'investitura
formale nell'organizzazione
dell'associazione» e quello di carica
pubblica. Solo la prima fa scattare il
conflitto di interesse.
Collaborazioni.
La legge Brunetta mette sullo stesso piano
chi ricopra un ruolo direttivo in un
sindacato o in un partito e chi abbia
rapporti continuativi, di collaborazione o
consulenza, con simili organizzazioni.
La circolare si è posta il problema di
chiarire quali siano le collaborazioni
idonee a configurare il divieto e la
risposta è stata che tali possono definirsi
solo i rapporti di lavoro (autonomo o
subordinato) per i quali sia stato pattuito
un compenso. Pertanto, non saranno rilevanti
eventuali collaborazioni a titolo gratuito.
Sanzioni.
Nel caso in cui dovesse emergere la
situazione di incompatibilità, ferme
restando le eventuali sanzioni per falsa
dichiarazione (art. 76 del dpr 445/2000),
l'amministrazione dovrà avviare il
procedimento disciplinare che potrà
concludersi con il licenziamento senza
preavviso quando c'è stato un falso
documentale.
La responsabilità potrà estendersi anche al
soggetto che ha conferito l'incarico il
quale avrebbe dovuto essere a conoscenza
della situazione ostativa, svolgendo i
relativi accertamenti (articolo ItaliaOggi
del 07.08.2010, pag. 26). |
luglio 2010 |
|
ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
Programmazione della formazione delle
amministrazioni pubbliche (direttiva
30.07.2010 n. 10/2010). |
PUBBLICO IMPIEGO:
Impugnazione sanzioni disciplinari -
applicabilità art. 7, commi 6 e 7, l. 300
del 1970 alle controversie relative al
pubblico impiego (parere
UPPA 22.07.2010 n. 34439 di prot.). |
PUBBLICO IMPIEGO: Malati,
stipendi pieni. Circolare di Brunetta. Salvi
i premi dei dirigenti. Nessun taglio per
infortuni e ricoveri.
Nessun taglio della retribuzione per i
dipendenti pubblici che si assentano dal
servizio per malattia dovuta a infortuni sul
lavoro, ricoveri ospedalieri o per patologie
gravi o per terapie salvavita. In questi
casi, si applicano anche le disposizioni che
prevedono l'esenzione dall'obbligo di
reperibilità dalla visita del medico
fiscale, fermo restando che
l'amministrazione di appartenenza dovrà
essere in possesso della necessaria
documentazione sanitaria. È salva la
retribuzione di risultato dei dirigenti
pubblici in malattia. La natura di tale
emolumento, infatti, non può essere
assimilata a un'indennità giornaliera e,
pertanto, non è soggetta a decurtazione in
caso di assenza dal servizio per malattia.
È quanto ha precisato la
circolare 19.07.2010
n. 8/2010 emanata dal dipartimento della
funzione pubblica, con la quale si precisano
alcuni aspetti relativi alle assenze dal
servizio per malattia da parte dei
dipendenti pubblici, in particolare il
rapporto tra le assenze stesse e gli
eventuali riflessi sulla retribuzione del
dipendente.
Il documento di palazzo Vidoni, infatti,
rileva che dall'avvento del ministro
Brunetta alla guida del dipartimento, grazie
alle norme contenute nel decreto legge n.
112/2008, le assenze dei dipendenti pubblici
hanno subìto un calo vertiginoso, pari al
38%.
È questo, scrive il ministro, uno degli
obiettivi perseguiti e ancora perseguibili
per tutto il mandato legislativo, vale a
dire quello di introdurre norme che siano
finalizzate ad evidenziare «buone e
cattive prassi» persistenti nel pubblico
impiego.
Nessun taglio per le
malattie gravi.
L'articolo 71, comma 1 del dl n. 112/2008,
prevede che «nei primi dieci giorni di
assenza è corrisposto il trattamento
economico fondamentale con esclusione di
ogni indennità o emolumento, comunque
denominati, aventi carattere fisso e
continuativo, nonché di ogni altro
trattamento economico accessorio». Ma
aggiunge anche che «resta fermo il
trattamento economico più favorevole
eventualmente previsto dai contratti
collettivi o dalle normative di settore,
soprattutto i ricoveri, le terapie salvavita
o gli infortuni sul lavoro». Quindi,
rileva la circolare, la volontà del
legislatore è quella di salvaguardare «situazioni
particolari e delicate».
In generale, si evince l'esclusione delle
assenze riconducibili a queste cause dalla
decurtazione del trattamento e dal computo
dei giorni dal periodo di comporto. I
lavoratori interessati saranno anche
esentati dall'obbligo di reperibilità dalla
visita del medico fiscale (adesso
9.00-13.00, 15.00-19.00 per effetto del dm
18/12/2009), fermo restando che
l'amministrazione deve possedere la
necessaria documentazione medica a supporto.
Risultato in salvo.
La retribuzione di risultato dei dirigenti
non subisce la tagliola della decurtazione
in caso di assenza per malattia. La
circolare di Brunetta, infatti, rispondendo
a numerosi quesiti posti dalle pubbliche
amministrazioni a tal fine, precisa che la
natura di tale emolumento è quella di
remunerare il raggiungimento degli obiettivi
da parte del dirigente, essendo corrisposta
a consuntivo, al termine del procedimento di
valutazione.
Come si vede, una voce retributiva che non
può essere assimilata a un'indennità legata
alla presenza in servizio, in quanto
corrisposta «solo se e nella misura in
cui gli obiettivi assegnati al dirigente,
risultino conseguiti». Lo stesso
ragionamento, poi, va esteso a quello voci
corrispondenti previste per le altre
categorie di personale, anche quello
pubblicistico, che hanno la stessa natura
(articolo
ItaliaOggi del 21.07.2010 - link a www.corteconti.it). |
giugno 2010 |
|
ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
Certificati di malattia on-line - Descrizione
dei servizi (nota
25.06.2010). |
ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
Quesito in merito alle assunzioni di
personale diversamente abile ai fini del
completamento della quota di riserva
prevista dall'art. 3 della legge 12.03.1999
n. 68 (parere
UPPA 16.06.2010 n. 28398 di prot.). |
maggio 2010 |
|
PUBBLICO IMPIEGO: Brunetta,
sindacati nell'angolo. Circolare della
funzione pubblica spiega gli effetti della
legge 150 sulla contrattazione integrativa.
Organizzazione interna senza concertazione.
Basta l'informativa.
Applicazione graduale
delle nuove disposizioni in materia di
relazione sindacale, immediata applicabilità
della restrizione di materie oggetto di
contrattazione collettiva, applicazione dei
nuovi limiti ai contratti decentrati
sottoscritti dopo l'entrata in vigore del
dlgs n. 150/2009, limitazione delle materie
oggetto di concertazione e rinvio della
applicazione del bonus delle eccellenze e
del premio per l'innovazione alla stipula
dei nuovi contratti nazionali.
Possono essere così riassunte le principali
indicazioni contenute nella
circolare 13.05.2010 n. 7 del
ministro della funzione pubblica «Contrattazione
integrativa. Indirizzi applicativi del
decreto legislativo 27.10.2009, n. 150».
Le relazioni sindacali. La legge cd Brunetta
ha, come è noto, rivoluzionato le regole
esistenti in materia di relazioni sindacali.
Attraverso una serie coordinata di
interventi essa ha voluto ridefinire in modo
completamente diverso il ruolo delle
organizzazioni sindacali. In particolare si
vuole impedire che continuino ad essere
concretamente praticati comportamenti di
cogestione, cioè di coinvolgimento diretto
dei soggetti sindacali nella adozione delle
scelte gestionali.
In primo luogo, è stato stabilito che le
disposizioni di legge prevalgono comunque
sulle clausole contrattuali, salvo che la
legge consenta ai contratti di derogare alle
sue prescrizioni. Ed ancora è stato previsto
che le leggi abbiano carattere imperativo.
Ed inoltre sugli atti di gestione compiuti
dai dirigenti con i poteri e le capacità del
privato datore di lavoro l'unica forma di
relazione sindacale consentita è
l'informazione.
Altresì, le forme di partecipazione
sindacale non devono essere svolte su tutte
le scelte che hanno ricadute sulla
organizzazione. E infine la contrattazione
viene limitata, oltre che al trattamento
economico, alle relazioni sindacali ed ai
diritti ed obblighi direttamente pertinenti
al rapporto di lavoro.
Essa viene inoltre vietata nelle seguenti materie: organizzazione degli
uffici, oggetto di partecipazione sindacale
(ai sensi dell'articolo 9 del dlgs n. 165
del 2001, nuovo testo), afferenti alle
prerogative dirigenziali ai sensi degli
articoli 5, comma 2, 16 e 17 del dlgs n. 165
del 2001, nuovo testo), conferimento e
revoca degli incarichi dirigenziali, nonché
quelle di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera c), della legge 23.10.1992 n. 421.
La contrattazione collettiva è consentita
negli esclusivi limiti previsti dalle norme
di legge nelle materie relative alle
sanzioni disciplinari, alla valutazione
delle prestazioni ai fini della
corresponsione del trattamento accessorio,
della mobilità e delle progressioni
economiche.
Sulla base di queste disposizioni la
circolare del ministro Brunetta ci dice che
vanno sottoposte a revisione le materie
oggetto di concertazione. Anche se
espressamente previste dai contratti
nazionali esse infatti non possono sforare i
nuovi e più rigidi limiti dettati dalla
novella legislativa. Per cui su tutte le
scelte che si riferiscono alla
organizzazione interna la concertazione
regredisce automaticamente alla semplice
informazione, che peraltro non deve
necessariamente essere preventiva.
I contratti decentrati.
Le nuove disposizioni sulla limitazione
delle materie oggetto di contrattazione
collettiva, come più in generale quelle
sulle relazioni sindacali, sono in linea
generale immediatamente applicabili o,
meglio, sono entrate in vigore insieme al
dlgs n. 150/2009, cioè lo scorso 15
novembre. Quindi i nuovi contratti
decentrati integrativi, quelli sottoscritti
dopo tale data, devono uniformarsi a questi
principi.
La circolare sottolinea espressamente che
questo effetto si produce sugli istituti che
hanno una maggior rilievo innovativo.
Al riguardo sono menzionate in modo diretto
le progressioni economiche o orizzontali. E
viene ricordato che dobbiamo applicare
necessariamente procedure selettive, che
dobbiamo erogare questo beneficio solo ad
una quantità limitata di personale, che si
deve tenere conto degli esiti delle
valutazioni e che si deve privilegiare lo
sviluppo delle competenze professionali.
Da evidenziare che, contrariamente a quanto
sostenuto dal sindacato, l'applicazione di
queste nuove regole non è rinviata
all'adeguamento dei regolamenti e al
31.12.2010, ma interessa direttamente i
contratti stipulati dalla metà dello scorso
novembre. Altra utile precisazione è quella
per cui questi vincoli si applicano a
prescindere dall'anno a cui la
contrattazione si riferisce: ciò che conta è
la data di sottoscrizione.
Per i contratti decentrati integrativi che a
quella data erano già in vigore l'obbligo di
adeguamento deve essere soddisfatto entro il
prossimo 31 dicembre per le amministrazioni
dello stato, mentre regioni, enti locali e
sanità hanno tempo fino al 31.12.2011 per
effettuare tale adeguamento, ma le clausole
in contrasto con i vincoli legislativi
cesseranno di produrre i propri effetti solo
dal 31.12.2012, quindi una proroga di fatto
per un altro anno.
Occorre, infine su questo punto,
sottolineare invece che le nuove regole
sulla valutazione delle prestazioni dei
dirigenti e dei dipendenti devono essere
adottate entro il 31.12.2010 ed entrare in
vigore dal prossimo 01.01.2011. Il mancato
adeguamento delle metodologie esistente
determina la irrogazione di una sanzione: il
divieto di corrispondere ogni forma di
trattamento economico accessorio collegato
alle performance.
Le novità non
immediatamente applicabili.
Il decreto rinvia la immediata applicazione
di una parte rilevante di disposizioni alla
stipula dei nuovi contratti collettivi
nazionali di lavoro. In questo ambito sono
compresi, in primo luogo, il bonus per
l'eccellenza ed il premio per l'innovazione.
Tale conseguenza si può ritenere scontata
perché il decreto Brunetta espressamente
rimette alla contrattazione collettiva la
determinazione della misura di questi premi.
Altrettanto scontato è il rinvio
dell'aumento fino al 30% del totale del
trattamento economico dell'ammontare della
retribuzione di risultato dei dirigenti.
Un carattere innovativo ha invece
l'indicazione di subordinare al nuovo
contratto, il che concretamente vuol dire
che se ne parlerà non prima del 2013, anche
il vincolo a destinare la quota prevalente
del trattamento economico accessorio
comunque denominato alla incentivazione
delle performance: tale scelta viene
motivata con l'esigenza di ristrutturazione
complessiva della struttura del trattamento
economico
(articolo ItaliaOggi
del 23.07.2010, pag. 34 - link a www.corteconti.it). |
ENTI LOCALI:
Utilizzo delle autovetture in dotazione
alle amministrazioni pubbliche (direttiva
11.05.2010 n. 6/2010). |
aprile 2010 |
|
PUBBLICO IMPIEGO: Il
medico rischia se non visita il paziente.
Circolare di Brunetta sulle sanzioni, penali
e non, per i falsi certificati.
I medici cadranno sotto la scure del
ministro Brunetta se rilasceranno
certificati ai pubblici dipendenti senza
averli opportunamente visitati. Come
richiesto, invece, dalla buona pratica
medica che impone di trarre i dati clinici
dalla visita del paziente.
Con la
circolare 28.04.2010 n. 5/2010 il
ministro della funzione pubblica ha dettato
i chiarimenti sulla stretta introdotta dalla
riforma che prende il suo nome. Visto che
molte sono state le richieste di
delucidazioni giunte al dicastero dalla
categoria.
La nota ripercorre le diverse fattispecie di
responsabilità (penale e non) previste
dall'art. 55-quinquies del Testo unico sul
pubblico impiego (modificato dal dlgs
150/2009). Partendo dalla più grave che
prevede la reclusione da uno a cinque anni e
la multa da 400 a 1.600 euro per il medico
che rilascia un certificato falso o
falsamente attesta lo stato di malattia di
un dipendente pubblico. In questo caso il
camice bianco concorre nel reato commesso da
quest'ultimo ...
(articolo
ItaliaOggi del 30.04.2010, pag. 29
- link a www.corteconti.it). |
ENTI LOCALI: Informazioni
per la gestione delle caselle di Posta
Elettronica Certificata
(circolare
19.04.2010 n. 2/2010). |
marzo 2010 |
|
PUBBLICO IMPIEGO:
Passaggio diretto di personale mediante
procedure di mobilità tra amministrazioni
diverse, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs.
30.03.2001, n. 165 e successive modifiche ed
integrazioni. Applicazione dei limiti in
materia di assunzioni e vincoli sulla spesa
di personale (parere
UPPA 19.03.2010 n. 13731 di prot.). |
PUBBLICO IMPIEGO: Art.
55-septies del d.lgs. 30.03.2001, n. 165,
introdotto dall'art. 69 del d.lgs.
27.10.2009, n. 150 - Trasmissione per via
telematica dei certificati di malattia.
Indicazioni operative
(circolare
11.03.2010 n. 1/2010). |
PUBBLICO IMPIEGO:
Parere al Ministero dell'Interno in merito
alla possibilità di procedere, a seguito
della legge di conversione del d.l.
194/2009, alle assunzioni di personale
autorizzate con DPCM 23.04.2009 e con DPR
28.08.2009, nonché di poter attuare le
procedure di mobilità pubblicate nella G.U.
4^ serie speciale Concorsi ed esami del
30.09.2008
(parere
UPPA 15.03.2010 n. 12694 di prot.). |
PUBBLICO IMPIEGO:
Niente visite fiscali ai
lavoratori esenti. Parere Uppa sulle assenze
per malattia.
Il dipendente pubblico
esente, in quanto affetto da grave
patologia, dall'obbligo di reperibilità in
caso di assenza dal lavoro, non può ricevere
la visita fiscale se ha ha trasmesso
all'amministrazione di appartenenza tutta la
documentazione relativa alla causa di
servizio, all'accertamento legale
dell'invalidità o alla causa di infortunio.
In caso contrario l'amministrazione deve
richiedere l'accertamento fin dal primo
giorno di assenza. E in ogni caso il
dipendente sarà sempre tenuto a comunicare
l'assenza all'ufficio di appartenenza
«tempestivamente e all'inizio dell'orario di
lavoro del giorno in cui si verifica».
A dettare i chiarimenti sulla nuova
disciplina delle assenze per malattia
introdotta dalla riforma Brunetta è la
stessa Funzione pubblica con il
parere
UPPA
15.03.2010 n. 12567 di prot..
L'Ufficio personale pubbliche
amministrazioni ha risposto a un quesito del
ministero della difesa che chiedeva lumi
sulla obbligatorietà della richiesta di
accertamento dello stato di malattia nei
confronti dei dipendenti per i quali ricorre
una delle circostanze di esenzione
dall'obbligo di reperibilità previste
dall'art. 2 del decreto ministeriale
18.12.2009 n. 206.
Il provvedimento (si veda ItaliaOggi del
19.12.2009) in vigore da febbraio ha operato
un giro di vite sulle fasce di reperibilità
che sono passate da quattro a sette ore. E
ha al contempo elencato alcune fattispecie
di esclusione dall'obbligo di reperibilità
che scattano, per esempio, in presenza di
patologie molto gravi (che richiedono la
cura mediante terapie salvavita) o malattie
di cui la p.a. ha già avuto conoscenza.
«Le ipotesi di esclusione», spiega il
dipartimento guidato da Antonio Naddeo, «sono
motivate da esigenze di economicità
dell'azione amministrativa» ed evitano
alla p.a. «una duplicazione di attività,
lì dove un accertamento è stato già
effettuato ovvero una conoscenza già
acquisita». Ma ciò non toglie che vadano
rispettati alcuni passaggi formali
indispensabili come la trasmissione della
documentazione.
Se questo adempimento è stato osservato,
chiarisce l'Uppa, «l'amministrazione si
astiene dal richiedere la visita fiscale
poiché il controllo potrebbe risultare
infruttuoso». In caso contrario, «l'amministrazione
deve richiedere l'accertamento sin dal primo
giorno di assenza».
Nessuna sanzione, infine, per il dipendente
esente da reperibilità che non venga trovato
in casa dall'incaricato della Asl (articolo
ItaliaOggi del 16.03.2010, pag. 21). |
febbraio 2010 |
|
ENTI LOCALI:
Le p.a. riflettono sulla qualità.
Una direttiva di Brunetta spiega come
fissare gli obiettivi la cui violazione fa
scattare la class action. Al via la
ricognizione degli standard qualitativi ed
economici.
Tutte le
amministrazioni, statali, regionali e locali
dovranno effettuare, nel più breve tempo
possibile, una ricognizione completa dei
rispettivi standard qualitativi ed
economici. L'esito di questa ricognizione
dovrà essere reso noto sui rispettivi siti
internet istituzionali, ai fini della
migliore conoscibilità sia da parte dei
singoli cittadini che delle associazioni di
consumatori ed utenti.
È quanto prevede la
direttiva 25.02.2010 n. 4/2010
firmata ieri dal ministro della funzione
pubblica, Renato Brunetta, in relazione
all'attuazione delle previsioni normative in
materia di ricorso per l'efficienza delle
amministrazioni e dei concessionari di
servizi pubblici (meglio nota come class
action), contenute all'articolo 7 del
dlgs n. 198/2009.
Come si ricorderà, con tale complesso di
disposizioni, il legislatore ha intenso
creare un sistema che ha, quale obiettivo
unitario, la definizione di obblighi e
standard di comportamento delle
amministrazioni. Standard che siano, lo dice
la stessa direttiva in esame, «oggettivi,
misurabili e concretamente giustiziabili con
l'azione collettiva».
Ad oggi, la concreta applicazione delle
disposizioni previste necessita di uno o più
dpcm, da emanare su proposta dello stesso
Brunetta, che definiscano, in via
preventiva, gli obblighi contenuti nelle
carte di servizi e gli standard qualitativi
ed economici, la cui violazione, appunto,
legittima alla proposizione dell'azione
collettiva per l'efficienza.
Inoltre, cita la direttiva in esame, la
norma dispone che le pubbliche
amministrazioni dovranno definire i propri
standard in conformità alle disposizioni
contenute nella riforma varata con il dlgs
n. 150/2009, in materia di misurazione della
qualità (la cosiddetta performance) e che i
concessionari di pubblici servizi sono
soggetti agli obblighi contenuti nelle carte
di servizi e dovranno agire in aderenza agli
standard di qualità che le direttive annuali
della presidenza del consiglio stabiliranno.
Ma la riforma non è impantanata, tiene a
precisare il ministro. Il riferimento va a
quei rimedi, già esperibili, che derivano
dalla violazione di termini o dalla mancata
emanazione di atti amministrativi generali
(che non hanno contenuto normativo) che
devono essere emanati obbligatoriamente
entro e non oltre un termine che la legge o
un regolamento, ha fissato.
Senza dimenticare che la commissione per la
valutazione, trasparenza e integrità della
p.a. (Covit) già, con la delibera n. 1/2010,
ha fissato alcuni paletti, nelle more della
definizione degli standard. In particolare,
si deve fare riferimento alle previsioni di
termini fissati da leggi o regolamenti e
alle carte dei servizi esistenti e ad altri
provvedimenti sinora adottati dalle singole
pubbliche amministrazioni (si veda pezzo a
pag. 38)
È ovvio, ed è questo il fine della direttiva
in esame, che occorre giungere alla completa
azionabilità di tutte le tipologie di
ricorsi individuati dal citato dlgs n.
198/2009. Quindi, come primo passo è
necessario adottare con direttiva in esame «un
percorso unitario».
Percorso che si svolge attraverso la
ricognizione completa, da parte delle
amministrazioni statali, regionali e locali,
dei rispettivi standard qualitativi ed
economici e a pubblicare l'esito di tale
ricognizione sui propri siti internet
istituzionali. Obblighi, questi, che si
intendono riferiti anche per quanto
contenuto nelle carte di servizi e negli
standard dei concessionari di pubblici
servizi, «ognuno in relazione ai
concessionari di rispettiva competenza».
Infatti, è necessario diffondere una
migliore conoscibilità da parte dei
cittadini e delle associazioni di
consumatori e utenti, anche per consentire
loro, evidenzia espressamente la direttiva,
«l'esercizio dei diritti riconosciuti da
testo normativo».
Inoltre, gli esiti delle ricognizioni
andranno trasmessi alla Covit, a fini di
ausilio nelle attività di definizione degli
standard per le pubbliche amministrazioni
(articolo ItaliaOggi del 26.02.2010, pag.
37). |
ENTI LOCALI:
Disposizioni in materia di utilizzo della
casella di posta elettronica certificata
(PEC) per tutte le comunicazioni
cittadino-pubblica amministrazione (link
a www.innovazionepa.gov.it):
1-
lettera del Ministro Brunetta alle
Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1,
c. 2 del d.lgs. 165/2001;
2-
il testo della circolare 18.02.2010 n.
1/2010/DDI.
---------------
Niente premi ai
dirigenti negli uffici senza la PEC.
L'utilizzo della posta elettronica
certificata da parte delle amministrazioni
pubbliche non solo è obbligatorio, ma
influenza le valutazioni della perfomance,
sia quella individuale sia quella relativa
all'ufficio ... (articolo
23.02.2010 Il Sole 24 Ore - tratto da
http://rassegnastampa.formez.it). |
PUBBLICO IMPIEGO:
Identificazione del personale a
contatto con il pubblico.
Indicazioni relative all'art. 55-novies
del d.lgs. n. 165 del 2001 (circolare
17.02.2010 n. 3/2010). |
ENTI LOCALI:
Monitoraggio del lavoro
flessibile.
Indicazioni relative al monitoraggio dei
rapporti di lavoro flessibile ai sensi
dell’articolo 36, comma 3, del d.lgs.
30.03.2001, n. 165 (direttiva
16.02.2010 n. 2/2010). |
PUBBLICO IMPIEGO:
Istanza di trattenimento in
servizio, non c'è perentorietà per i
termini. Parere della Funzione pubblica
sulle domande di chi ha raggiunto i limiti
di età.
Non è perentorio il
termine di presentazione della domanda di
trattenimento in servizio per un biennio da
parte del dipendente prossimo alla
quiescenza, così come indicato dall'articolo
72 della manovra anticrisi del 2008. La
fissazione di un periodo temporale di
massima, infatti, è posta solamente quale
presidio del buon andamento della
programmazione del fabbisogno professionale.
Pertanto, l'amministrazione pubblica, se
ritiene che è proprio interesse trattenere
in servizio il dipendente prossimo alla
pensione che fa richiesta di continuare il
proprio rapporto di lavoro, può decidere di
accogliere anche domande presentate fuori
tempo massimo. In tal caso, al fine di non
pregiudicare altri dipendenti,
l'amministrazione dovrà comunicare in ogni
caso la riapertura del termine, così da
permettere l'eventuale ripresentazione della
domanda da parte di chi, in precedenza, era
rimasto tagliato fuori.
Lo ha chiarito il dipartimento della
funzione pubblica, nel testo del
parere 12.02.2010 n. 1/2010, con
il quale ha fornito chiarimenti sulla natura
del termine temporale apposto dall'articolo
72 del decreto legge n. 112/2008 al testo
dell'articolo 16, comma 1 del dlgs n.
503/1992, in materia di istanze di
trattenimento in servizio anche se si sono
raggiunti i limiti di età per il
collocamento a riposo.
Come si ricorderà, il citato dlgs del 1992
prevede espressamente che è facoltà dei
dipendenti civili dello Stato e degli enti
pubblici non economici, di permanere in
servizio per un periodo massimo di un
biennio oltre i limiti di età previsti per
essere collocati a riposo. La richiesta di
proseguire il rapporto, però, non dà luogo
ad una tacita accettazione da parte del
datore di lavoro pubblico, in quanto
quest'ultimo è tenuto ad una preliminare
verifica, in base alla particolare
esperienza professionale acquisita dal
richiedente in determinati o specifici
ambiti e, soprattutto, in base alla
possibile utilità che la prosecuzione del
rapporto di lavoro potrà dare all'efficiente
andamento della mission
istituzionale. La norma, però, precisa che
per poter accedere alla possibilità di
lavorare ulteriormente per ulteriore
biennio, è necessario che il lavoratore
interessato presenti la domanda in un arco
temporale che va dai ventiquattro ai dodici
mesi precedenti il compimento del limite di
età per il proprio collocamento a riposo.
È proprio questa fissazione di un termine
che ha portato l'avvocatura generale dello
Stato a richiedere un apposito intervento da
parte del dipartimento guidato da Antonio
Naddeo, nel timore di una sua natura
perentoria e pertanto, inderogabile. La
funzione pubblica, sgombrando il campo dai
dubbi, ha risposto che attraverso la
fissazione di questo limite temporale, il
legislatore ha inteso salvaguardare le
amministrazioni pubbliche, così da garantire
loro «un congruo termine per poter
valutare le istanze». Tale termine,
però, non ha natura perentoria, in quanto,
come si è visto, è posto «a presidio del
buon andamento ed in funzione della
programmazione del fabbisogno professionale».
Tutto pertanto viene rinviato alla
discrezionalità dell'amministrazione
statale. Che, se ritiene che il
trattenimento in servizio può configurare un
interesse pubblico, può decidere di derogare
dal termine sopraindicato «valutando ed
eventualmente accogliendo anche domande di
trattenimento presentate fuori tempo».
In tal caso, precisa la funzione pubblica,
si deve agire in modo imparziale e non
pregiudicare la situazione di altri
dipendenti. Ne consegue che
l'amministrazione dovrà dare comunicazione a
tutti i dipendenti della riapertura del
termine e, quindi, della possibilità di
presentare o ripresentare domanda
(articolo ItaliaOggi del 123.02.2010, pag.
25). |
gennaio 2010 |
|
PUBBLICO IMPIEGO: G.U.
20.01.2010 n. 15 "Determinazione
delle fasce orarie di reperibilità per i
pubblici dipendenti in caso di assenza per
malattia"
(D.P.C.M. 18.12.2009 n.
206). |
ENTI LOCALI:
Sindaci senza curriculum aperto.
RIFORMA BRUNETTA/ La norma sulla trasparenza
non interessa gli organi di governo. Non c'è
obbligo di pubblicazione della retribuzione
sul web.
Gli enti locali non sono
obbligati a pubblicare i curriculum e le
retribuzione di sindaci, presidenti delle
province, assessori e consiglieri.
A seguito della
circolare 14.01.2010 n. 1/2010
della Funzione pubblica, contenente la
condivisibile precisazione
dell'applicabilità dei commi 8 e 9
dell'articolo 11 del dlgs 150/2009 (riforma
Brunetta della p.a.) anche alle
amministrazioni locali, si è diffusa la tesi
secondo la quale in dette amministrazioni
risulti necessario applicare la lettera h
del richiamato comma 8.
Si tratta della disposizione che prevede la
pubblicazione nei siti delle amministrazioni
de «i curricula e le retribuzioni di
coloro che rivestono incarichi di indirizzo
politico amministrativo». Nel novero di
coloro che «rivestono incarichi di
indirizzo politico amministrativo»
taluni riscontrano proprio i componenti
degli organi di governo locali. E le tesi
sulla necessità di pubblicare curriculum e
retribuzioni di tali soggetti non sono
nemmeno concordanti: taluni, in effetti,
ritengono che l'adempimento debba
restringersi ai soli consiglieri.
Infatti, nell'ordinamento locale, ai sensi
dell'articolo 42, comma 1, del dlgs 267/2000
è il consiglio ad essere l'organo di
indirizzo e di controllo
politico-amministrativo. Per cui, si
potrebbe trarre la conclusione dell'obbligo
di pubblicare solo i curriculum dei
consiglieri.
A meglio osservare l'articolo 11, comma 8,
lettera h), del dlgs 150/2009 e la stessa
circolare 1/2010, nessuna di queste tesi
appare condivisibile. La pubblicazione dei
dati riferiti ai componenti degli organi di
governo è, oggettivamente, al di fuori del
contesto normativo della riforma.
Non si deve dimenticare che, come
specificato dalla rubrica, essa contiene
disposizioni in «materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni». La
trasparenza, chiarisce il comma 1
dell'articolo 11, riguarda «informazioni
concernenti ogni aspetto
dell'organizzazione, degli indicatori
relativi agli andamenti gestionali e
all'utilizzo delle risorse per il
perseguimento delle funzioni istituzionali,
dei risultati dell'attività di misurazione e
valutazione svolta dagli organi competenti».
Oggetto, dunque, del dlgs 150/2009 sono
l'organizzazione ed il rapporto di lavoro. I
dati soggetti alla trasparenza concernono
necessariamente questi oggetti e non altri.
Dunque, gli elementi da pubblicare
riguardano coloro che conducono con
l'amministrazione pubblica un rapporto di
lavoro subordinato o autonomo. Infatti, la
produttività, la valutazione, l'efficienza
ed il controllo diffuso sulle modalità di
affidamento degli incarichi esterni possono
riguardare esclusivamente detti soggetti.
Non certamente gli organi di governo, che
trovano la loro legittimazione
nell'insediamento nella carica derivante
dall'elezione da parte del corpo elettorale
o nella nomina di secondo grado, da parte
dei vertici monocratici.
D'altra parte, la circolare 1/2010 non
afferma in alcun modo, in via esplicita, che
la pubblicazione di curriculum e
retribuzioni riguardi gli organi di governo
locali, per quanto abbia chiarito che il
comma 8 dell'articolo 11 sia obbligatorio
anche per detti enti.
In effetti, la lettera h) di tale comma 8
non può considerarsi operante, perché essa
non può che riguardare ben altri soggetti e,
cioè, coloro che, pur conducendo un rapporto
di lavoro con un'amministrazione pubblica,
riveste un incarico di indirizzo politico.
Ad esempio, i rettori delle università o i
direttori generali delle aziende sanitarie.
Solo per questi casi risulta coerente con i
fini della norma la pubblicazione di
curriculum e retribuzione, così da
consentire alla cittadinanza di valutare
quali siano i requisiti professionali del
soggetto destinatario di incarichi di
indirizzo politico-amministrativo. Non ha,
invece, senso alcuno, ai fini della riforma,
la verifica dei curriculum e delle
retribuzioni degli organi elettivi,
considerando che essi non sono lavoratori
dipendenti degli enti locali.
Detto questo, nulla vieta alle
amministrazioni locali, in un'applicazione
estensiva della trasparenza, pubblicare
egualmente curriculum e retribuzioni (cioè,
indennità e gettoni di presenza) dei
componenti dei propri organi di governo. Ma,
si tratterebbe dell'esercizio di una
facoltà, non di un obbligo, in quanto, come
rilevato sopra, l'articolo 11, comma 8,
lettera h), non può considerarsi riferito
agli organi di governo locale (articolo
ItaliaOggi del 13.02.2010, pag. 25). |
PUBBLICO IMPIEGO:
On-line i curricula dei titolari
di posizioni organizzative.
Anche i dirigenti delle
amministrazioni regionali e locali dovranno
compilare il proprio curriculum vitae che
sarà pubblicato, assieme ai dati
retributivi, nel sito internet
dell'amministrazione di appartenenza.
Infatti, la riforma del pubblico impiego
attuata di recente dal ministro Brunetta,
impone alle regioni e agli enti locali la
massima trasparenza nella gestione della
performance, così appare evidente che la
pubblicazione dei dati curriculari e
retributivi si applichi anche al personale
di detti enti.
Inoltre, a tale obbligo si intendono
sottoposti anche i titolari di posizione
organizzative, i segretari comunali e
provinciali e tutti coloro che rivestono
incarichi di indirizzo
politico-amministrativo. Novità in arrivo
per l'anagrafe delle prestazioni. L'obbligo
di comunicazione telematica riguarderà anche
le dichiarazioni negative, vale a dire la
certificazione di non aver conferito
incarichi a soggetto esterno o che nessun
incarico è stato attribuito al dipendente
della struttura pubblica che trasmette detta
informazione on-line.
È quanto è possibile ricavare dalla lettura
della
circolare 14.01.2010 n. 1, con la
quale il ministro della funzione pubblica,
Renato Brunetta, ha fornito chiarimenti in
merito alla pubblicazione e alla
comunicazione dei dati curriculari e
retributivi della dirigenza e sulle assenze
del personale, nonché in materia di anagrafe
delle prestazioni.
L'apparato burocratico va migliorato, questo
l'incipit del documento della funzione
pubblica. E quale strumento è migliore della
trasparenza e della conoscibilità delle
informazioni? Se la legge sulla
competitività (legge n. 69/2009) aveva
sancito l'obbligo di indicare i dati
curriculari e retributivi dei dirigenti, il
legislatore lo ha rafforzato con i recenti
interventi. Il riferimento, è ovvio, va al
decreto legislativo n. 150/2009.
Infatti, se nella prima delle due norme
l'obbligo di pubblicazione riguardava solo i
dirigenti, adesso lo si estende ai titolari
di posizioni organizzative (ovviamente,
funzionari che non espressamente detengono
la qualifica di dirigente). Ma c'è di più.
Le disposizioni contenute nella legge n.
69/2009 non richiamano espressamente i
segretari comunali e provinciali. Tuttavia,
scrive Brunetta, la ratio di entrambe
le norme, da intendersi sistematicamente
collegate e la funzione dirigenziale
ricoperta da tali funzionari nell'ambito
dell'organizzazione degli enti locali,
induce il ministro a ritenere che anche
queste figure «siano comprese nella
previsione concernente l'obbligo di
pubblicazione del curriculum vitae e dei
dati retributivi».
Allo stesso obbligo, ricorda il titolare del
dicastero di palazzo Vidoni, soggiacciono
tutti coloro che rivestono incarichi di
indirizzo politico-amministrativo. Pertanto,
Brunetta raccomanda agli uffici del
personale delle pubbliche amministrazioni il
puntuale assolvimento di queste incombenze,
in quanto la sanzione (che non si applica al
comparto presidenza del consiglio dei
ministri, cui fa capo la stessa funzione
pubblica, per espressa previsione contenuta
nel citato dlgs n. 150/2009), «pari al
divieto di erogazione della retribuzione di
risultato al dirigente», è dietro l'angolo,
così come si richiede la massima cura al
dirigente stesso, in quanto «unico
responsabile della compilazione e
dell'aggiornamento del proprio curriculum
vitae».
Sul versante della comunicazione degli
incarichi conferiti ai dipendenti pubblici e
sugli incarichi a soggetti esterni,
attraverso il sito dell'anagrafe delle
prestazioni, Brunetta annuncia novità. Ad
oggi, l'unica modalità di trasmissione dati
è quella telematica, ma è risalente al 2001.
Ora, la funzione pubblica sta mettendo a
punto una nuova applicazione web che renderà
più agevole l'adempimento, richiedendo un
maggior dettaglio delle informazioni. Tra
queste (diversamente da quanto accade oggi),
l'obbligo di comunicazione anche in caso
negativo, cioè anche nell'ipotesi di mancato
conferimento di incarichi a consulenti e a
collaboratori esterni (articolo ItaliaOggi
del 16.01.2010, pag. 25). |
ANNO 2009 |
|
novembre 2009 |
|
PUBBLICO IMPIEGO: Procedimenti
disciplinari, novità non retroattive.
Circolare sulla riforma introdotta dal dlgs
150/2009.
Sui procedimenti disciplinari nei confronti
dei dipendenti pubblici e sui rapporti tra
lo stesso procedimento e quello penale, la
data del 16.11.2009, quale entrata in vigore
del decreto legislativo n. 150/2009, fa da
spartiacque. Stante, infatti, l'assenza di
una specifica disciplina transitoria e in
ossequio al principio civilistico secondo il
quale la legge non dispone che per
l'avvenire, le nuove norme sul procedimento
disciplinare si applicano dopo l'entrata in
vigore della riforma Brunetta. Per i
procedimenti già in itinere a questa data,
invece, continueranno ad applicarsi le
precedenti fonti di legge e di contratto
collettivo.
A chiarirlo è lo stesso ministro della
funzione pubblica, Renato Brunetta, che ha
deciso di rispondere, con la
circolare 27.11.2009 n. 9, alle
numerose richieste di chiarimento sul punto
formulate dalle pubbliche amministrazioni.
In particolare, le disposizioni ex artt.
55-bis e 55-ter del dlgs n. 165/2001,
introdotti dall'articolo 79 del citato
decreto di riforma, hanno posto «problemi
di prima applicazione con riferimento ai
procedimenti già avviati prima dell'entrata
in vigore della nuova normativa».
Innanzitutto, scrive Brunetta, non c'è una
disciplina transitoria. Motivo per cui, ci
si deve riallacciare alla disciplina
civilistica, secondo cui «la legge, in
assenza di esplicite previsioni, non dispone
che per l'avvenire». Pertanto, possono
rilevarsi due distinte situazioni. La prima,
quella in cui gli organi titolari
dell'azione disciplinare vengono a
conoscenza dell'infrazione commessa dal
dipendente pubblico dopo l'entrata in vigore
del dlgs n.150/2009. L'altra, ovviamente,
quella in cui la conoscenza dell'infrazione
avviene in data successiva. Nel primo caso,
nessun motivo ostativo al che le nuove
norme, disciplinate dagli articoli 55-bis e
55-ter del dlgs n. 165/2001 si applichino
integralmente. Ma, il problema, se così può
dirsi, rileva nel secondo caso. Qui, il
presupposto rilevante per l'avvio del
procedimento si è verificato prima del
16/11/2009. Quindi, evidenzia la funzione
pubblica, per quanto riguarda la disciplina
procedurale, sia dello svolgimento del
procedimento disciplinare sia per i rapporti
tra questo e il procedimento penale, «continuerà
a farsi applicazione delle precedenti fonti
di legge e di contratto collettivo».
Casi particolari.
L'applicazione del regime precedente ai
procedimenti disciplinari, comporta anche la
possibilità di ricorrere al cosiddetto
patteggiamento (il vecchio art. 55, comma 6
del dlgs n. 165/2001). Una facoltà che, dal
16/11/2009, non potrà più essere esercitata
in quanto non più richiamata dalla legge di
riforma che prevede invece l'istituto della
«conciliazione non obbligatoria»
(tranne per i casi di licenziamento
immediato).
Ebbene, rileva la circolare, la peculiarità
di questo istituto innovativo è che la
sanzione «concordemente determinata» non
potrà essere diversa da quella prevista
(dalla legge o dal contratto collettivo) per
l'infrazione per la quale si procede.
Allora, scrive Brunetta, «in questo
momento storico di transizione», si
ritiene utile sottolineare il principio
dell'immutabilità secondo il quale «sarebbe
opportuno che le amministrazioni, qualora
facessero ricorso al patteggiamento,
mantenessero la medesima tipologia di
sanzione».
Impugnazioni.
Qui non opera alcun regime previgente.
L'articolo 73, comma 1 del dlgs n. 150/2001
esclude, infatti, che le sanzioni
disciplinari possano impugnarsi dinanzi ai
collegi arbitrali di disciplina, tranne
quelli che, al 16/11/2009 erano già avviati
e per i quali Brunetta auspica «una celere
conclusione».
Stesso discorso per la facoltà di
impugnazione delle sanzioni disciplinari di
fronte all'arbitro unico (Ccnq del
23/1/2001). Benché lo stesso non venga
nominato nell'impianto normativo, la
circolare evidenzia che l'articolo 55, comma
3, del nuovo dlgs n. 165/2001 dispone che «la
contrattazione collettiva non può istituire
procedure di impugnazione dei provvedimenti
disciplinari» (articolo ItaliaOggi
dell'01.12.2009, pag. 26). |
ENTI LOCALI: Brunetta
riordina il web della p.a.. Una direttiva di
palazzo Vidoni impone l'utilizzo del
suffisso gov.it e l'eliminazione dei siti
inutili. Un dominio unico per i portali
della pubblica amministrazione.
Siti e portali internet della pubblica
amministrazione dovranno essere identificati
esclusivamente con il dominio «gov.it».
Pertanto, le amministrazioni pubbliche,
qualora intendano mantenere attivi tutti i
siti internet istituzionali sinora
registrati senza tale dominio, dovranno
provvedere all'integrazione in tal senso nel
più breve tempo possibile, eliminando, al
contempo, tutti i siti attivati sino ad
oggi, non più ritenuti utili, affinché non
siano raggiungibili dai cittadini né
direttamente né per il tramite dei motori di
ricerca.
E' quanto messo nero su bianco nella
direttiva 26.11.2009 n. 8/2009
del ministro della funzione pubblica, Renato
Brunetta, con la quale si intende operare
una drastica razionalizzazione dei siti web
delle pubbliche amministrazioni così da
migliorare i servizi e le informazioni che
vengono rese al cittadino attraverso la
comunicazione internet.
Da anni, ormai, uno dei principali strumenti
che le amministrazioni pubbliche utilizzano
per «veicolare» le informazioni ed i servizi
resi ai cittadini è quello del sito web
istituzionale. Ma fino ad oggi, si legge
nella direttiva, la loro realizzazione «è
nata dalla singola iniziativa con modalità
spesso eterogenee».
Il ministro Brunetta si riferisce
soprattutto al fatto che in questi anni si è
verificata la registrazione e la creazione
di siti web per specifici progetti che non
hanno avuto una correlazione col sito
internet istituzionale della pubblica
amministrazione. Senza dimenticare il fatto
che la p.a. creatrice del sito non ha poi
provveduto alla rimozione del sito anche
dopo la chiusura del progetto o
dell'iniziativa. Inoltre, molti siti web che
hanno visto la luce in questi anni non
sempre sono «immediatamente
identificabili» con l'amministrazione
pubblica che lo ha realizzato.
Infine, Brunetta lamenta che oggi vige
l'assenza di regole e di criteri per il
trattamento dei contenuti da dichiarare
obsoleti. Cosicché il cittadino spesso si
imbatte in pagine internet su siti pubblici
che non sono né validi né aggiornati.
Pertanto, è lo scopo della direttiva,
occorre fissare delle regole in merito al
corretto uso della rete da parte delle
amministrazioni pubbliche.
Un primo paletto, quello fondamentale, è che
tutte le amministrazioni pubbliche che
intendono «essere presenti» su
internet dovranno dotare il proprio sito del
dominio «gov.it». Questo dominio costituisce
l'unico punto di «riconoscibilità,
usabilità e accessibilità» in quanto
permette al cittadino di rendersi
immediatamente conto che si trova davanti ad
un sito della pubblica amministrazione.
Ne consegue che tutte le amministrazioni
dovranno al più presto effettuare una
ricognizione dei siti che intendono
mantenere attivi (cioè rintracciabili sulla
rete) e provvedere alla loro iscrizione con
il dominio «gov.it». L'obiettivo è quello di
sviluppare, promuovere e diffondere un
accesso diretto, semplificato e
qualitativamente valido alle informazioni
che, attraverso il mezzo telematico, vengono
rese all'utenza. Al contempo, tutti i vecchi
siti internet, per i quali le stesse
amministrazioni pubbliche proprietarie non
ritengono più opportuno il loro
mantenimento, dovranno essere cancellati,
così da non permettere il loro
raggiungimento da parte dei cittadini, né
direttamente né attraverso i motori di
ricerca più diffusi.
Le p.a. dovranno rendere noto al dicastero
della Funzione Pubblica l'elenco dei siti
che intendono dismettere. Attraverso
apposite linee guida, pubblicate sul sito
internet istituzionale della funzione
pubblica (www.innovazionepa.gov.it), palazzo
Vidoni assicura una «guida organica»
sulle modalità di riduzione previste dalla
direttiva in esame, svolgendo altresì una
funzione di monitoraggio dei siti pubblici
al fine di valutarne periodicamente
l'utilizzo e l'efficienza dei servizi e la
relativa qualità
(articolo ItaliaOggi dell'01.12.2009, pag.
26). |
PUBBLICO IMPIEGO: Decreto
legislativo 27.10.2009, n. 150 - controlli
sulle assenze per malattia
(circolare
12.11.2009 n. 7/2009). |
ottobre 2009 |
|
PUBBLICO IMPIEGO:
Parere alla Camera di commercio di Massa
Carrara e al Ministero per i beni e le
attività culturali in merito alla
possibilità per i dipendenti
nominati "tutore legale" e "amministratore
di sostegno" di usufruire dei permessi di
cui all'art. 33, comma 3, della Legge
104/1992
(parere
UPPA 23.10.2009 n. 44700 di prot.). |
ENTI LOCALI:
Legge 18.06.2009, n. 69 "Disposizioni per
lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitività nonché in materia di
processo civile" - Pubblicazione dei dati
sulla dirigenza e sulle assenze e presenze
del personale - Ulteriori indicazioni
operative
(circolare
12.10.2009 n. 5/2009). |
settembre 2009 |
|
PUBBLICO IMPIEGO:
Oggetto: risoluzione unilaterale del
rapporto di lavoro - legge 03.08.2009, n.
102 "Conversione in legge, con
modificazioni, del d.l. 01.07.2009, n. 78,
recante provvedimenti anticrisi, nonché
proroga di termini e della partecipazione
italiana a missioni internazionali" - art.
17, commi 35 novies e decies, del d.l. come
modificato in sede di conversione (circolare
16.09.2009 n. 4/2009). |
luglio 2009 |
|
ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO:
Legge 18.06.2009 n. 69 "Disposizioni per
lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitività nonché in materia di
processo civile" - Pubblicazione dei dati
sulla dirigenza e sulle assenze e presenze
del personale - Prime indicazioni operative
(circolare
17.07.2009 n. 3/2009).
Per saperne di più
cliccare qui. |
maggio 2009 |
|
ENTI LOCALI:
Direttiva n. 2/09 - Relativa all'utilizzo di
internet e della casella di posta
elettronica istituzionale sul luogo di
lavoro - Indicazioni
relative al corretto utilizzo degli
strumenti ICT da parte dei dipendenti e al
proporzionato esercizio del potere datoriale
di controllo da parte delle Amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del
d.lgs n. 165/2001
(direttiva
26.05.2009 n. 2/2009). |
aprile 2009 |
|
PUBBLICO IMPIEGO:
Circolare n. 1/09 - Relativa al decreto
legge n. 112 del 2008, convertito in legge
n. 133/2008 - Art. 71 - "Disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività, la
stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria" – Art. 71 – "Fasce
orarie di reperibilità - Malati oncologici"
(circolare
30.04.2009 n. 1/2009). |
ANNO 2008 |
|
novembre 2008 |
|
ENTI LOCALI:
Parere all'ANCI in merito all'art.
36, comma 3, del decreto legislativo
30.03.2001, n. 165 come modificato dall’art.
49 del decreto legge 25.06.2008, n. 112,
convertito in legge, con modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, della legge
06.08.2008, n. 133. Applicazione della
disposizione alle scuole gestite dalle
autonomie locali
(parere
UPPA 26.11.2008 n. 56). |
PUBBLICO IMPIEGO:
Parere al Comune di Palombara Sabina in
merito all'art. 76 del
decreto-legge 25.06.2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge
06.08.2008, n. 133. Dotazioni organiche ed
assunzioni
(parere
UPPA 10.11.2008 n. 55). |
PUBBLICO IMPIEGO:
Parere al Comune di Afragola in merito al
conferimento di incarico
dirigenziale ai sensi dell'art. 110 del
d.lgs. 267 del 2000
(parere
UPPA 04.11.2008 n. 54). |
ottobre 2008 |
|
PUBBLICO IMPIEGO: D.L.
n. 112 del 2008 convertito in L. n. 133/2008
- Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la
competitività, la stabilizzazione della
finanza pubblica e la perequazione
tributaria" – art. 72 – "Personale
dipendente prossimo al compimento dei limiti
di età per il collocamento a riposo"
(circolare
20.10.2008 n. 10). |
ENTI LOCALI:
Parere alla Asl della provincia di
Alessandria in merito alla
responsabilità amministrativa degli
amministratori per i rischi derivanti
dall'espletamento dei compiti istituzionali
connessi con la carica
(parere
UPPA 16.10.2008 n. 50/2008). |
PUBBLICO IMPIEGO:
Parere all'ufficio per la formazione del
personale delle pubbliche amministrazioni in
merito agli incarichi
individuali conferiti dalle pubbliche
amministrazioni ai sensi dell'art. 7, comma
6, del D.Lgs 30.03.2001, n. 165
(parere
UPPA 14.10.2008 n. 51/2008). |
settembre 2008 |
|
PUBBLICO IMPIEGO:
Parere alla città di Anagni in merito alla
nomina del medico competente ai
sensi del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 e art. 76
D.L. 25.06.2008, n. 112
(parere
UPPA 29.09.2008 n. 52/2008). |
PUBBLICO IMPIEGO:
Decreto legge n. 112 del 2008
convertito in legge n. 133 del 2008 –
“Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la
competitività, la stabilizzazione della
finanza pubblica e la perequazione
tributaria” – art. 71 – assenze dal servizio
dei pubblici dipendenti - ulteriori
chiarimenti
(circolare
05.09.2008 n. 8/2008). |
luglio 2008 |
|
PUBBLICO IMPIEGO: Parere
Al Comune di Ancona in merito ad approfondimenti sull'art. 36 -
Utilizzo di contratti di lavoro flessibile - del d.lgs n. 165/2001 come
modificato dal D.L. n. 112/2008
(parere
UPPA 17.07.2008 n. 49). |
PUBBLICO IMPIEGO: Circolare
sulle assenze dal servizio dei dipendenti pubblici.
Il Ministro Renato Brunetta ha firmato una circolare indirizzata a tutte
le pubbliche amministrazioni per fornire indicazioni circa
l’applicazione della nuova disciplina in materia di assenze dei pubblici
dipendenti contenuta nell’art. 71 del decreto legge n. 112 del 2008
(circolare
17.07.2008 n. 7/2008). |
PUBBLICO IMPIEGO: Parere
al Ministero dell'Ambiente in merito alle procedure di autorizzazione
ad assumere ai sensi dell’art. 1, comma 519, legge 26.12.2006, n. 296.
Stabilizzazione di personale
(parere
UPPA 16.07.2008 n. 48). |
ENTI LOCALI: Parere
all'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e
provinciali - Collocamento in disponibilità dei segretari comunali e
provinciali e possibilità di assumere la titolarità di sede di
segreteria
(parere
UPPA 11.07.2008 n. 46). |
PUBBLICO IMPIEGO:
Parere al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali
in merito all'applicazione dell'articolo 71 del Decreto Legge
25.06.2008, n. 112 - Certificazione medica giustificativa dell'assenza
per malattia dei dipendenti della P.A. (parere
UPPA 04.07.2008 n. 45). |
giugno 2008 |
|
PUBBLICO IMPIEGO:
Parere al Comune di Montebello di Bertona sulle stabilizzazioni (parere
UPPA 20.06.2008 n. 44). |
ENTI LOCALI:
Parere al Comune di Volla in merito all'applicazione della Legge
24.12.2007, n. 244. Incremento percentuale part-time lavoratori
provenienti dal bacino Lavoratori Socialmente Utili (parere
UPPA 17.06.2008 n. 43). |
PUBBLICO IMPIEGO:
Parere all'Istituto nazionale Previdenza Sociale in merito ai titoli
di studio previsti nei bandi dei concorsi pubblici per l'accesso alle
posizioni di qualifica dirigenziale (parere
UPPA 16.06.2008 n. 42). |
PUBBLICO IMPIEGO:
Nota Circolare sulla pubblicità del Codice di disciplina e la
diffusione del Codice di condotta. Tempistica e termini per lo
svolgimento del procedimento disciplinare (parere
UPPA 12.06.2008 n. 41). |
PUBBLICO IMPIEGO:
Parere all'INAIL in merito all'interpretazione della Legge
17.10.2007, n. 188 e del Decreto interministeriale 21.01.2008 -
Dimissioni volontarie dei dipendenti - sussistenza dei presupposti per
il pensionamento (parere
UPPA 11.06.2008 n. 39). |
PUBBLICO IMPIEGO:
Parere all'Istituto Nazionale di Statistica in tema di
stabilizzazione di personale assunto con contratto a tempo determinato
(parere
UPPA 03.06.2008 n. 38). |
maggio 2008 |
|
PUBBLICO IMPIEGO:
Parere alla Regione Marche in merito all’interpretazione dell’art. 36
d. lgs. 165/2001, modificato dall’art. 3, comma 79, legge 244/2007 (parere
UPPA 23.05.2008 n. 37). |
PUBBLICO IMPIEGO:
Parere al Comune di Selci (RI) in tema di stabilizzazione di
personale impiegato in attività socialmente utili (parere
UPPA 23.05.2008 n. 36). |
PUBBLICO IMPIEGO:
Parere sul conferimento di un incarico dirigenziale. Quesito del Comune
di Parma. Incarichi dirigenziali a tempo determinato - Possesso del
diploma di laurea (parere
UPPA 30.05.2008 n. 35). |
PUBBLICO IMPIEGO:
Parere sulla perdurante applicabilità del comma 557, articolo 1, della
Legge del 30.12.2004, n. 311. Quesito del Comune di Serdiana (Ca).
Utilizzazione di personale dipendente a tempo pieno presso altre
amministrazioni locali - Principio del dovere di esclusività - Divieto
del cumulo degli impieghi (parere
UPPA 23.05.2008 n. 34). |
aprile 2008 |
|
PUBBLICO IMPIEGO:
Parere al Consorzio dei servizi sociali "Alta Irpinia" sulla
disciplina
del ricorso alle collaborazioni coordinate e continuative nelle
pubbliche amministrazioni (parere
UPPA 30.04.2008 n. 32/2008). |
ENTI LOCALI:
La circolare sulle ulteriori indicazioni esplicative per l'applicazione
delle norme, in materia di emolumenti a carico delle pubbliche
amministrazioni, società pubbliche partecipate e loro controllate e
collegate, contenute nell'articolo 3, commi da 43 a 53, della Legge
24.12.2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) (circolare
30.04.2008 n. 6). |
PUBBLICO IMPIEGO:
La circolare riguardante le linee di indirizzo in merito
all'interpretazione ed all'applicazione dell'articolo 3, commi da 90 a
95 e comma 106, della legge 24.12.2007, n. 244 (legge finanziaria 2008)
(circolare
18.04.2008 n. 5). |
PUBBLICO IMPIEGO:
La circolare riguardante le linee guida e gli indirizzi in materia di
mobilità alla luce delle norme introdotte dalla legge 24.12.2007, n. 244
(legge finanziaria 2008) (circolare
18.04.2008 n. 4). |
PUBBLICO IMPIEGO:
Parere al Comune di Sanremo sull'interpretazione dell'articolo 3, comma
55, della Legge n. 244 del 2007 (Legge finanziaria 2008) - incarichi per
collaborazioni - programmazione affidamenti ad esterni (parere
UPPA 15.04.2008 n. 31/2008). |
PUBBLICO IMPIEGO:
Parere al Comune di Marano di Napoli in merito alla proroga dei
contratti a tempo determinato (parere
UPPA 14.04.2008 n. 30/2008). |
PUBBLICO IMPIEGO:
Parere alla Provincia di Bologna in merito all’interpretazione dell’art.
3, comma 79 della legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008). Forme di lavoro
flessibile - Comandi (parere
UPPA 08.04.2008 n. 29/2008). |
PUBBLICO IMPIEGO:
Parere all'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la
Nutrizione in materia di applicabilità dell’art. 7, comma 6, del d. lgs.
165 del 2001, così come modificato dall’art. 3, comma 76, della legge 24
dicembre 2007, n. 244 (parere
UPPA 08.04.2008 n. 28/2008). |
PUBBLICO IMPIEGO:
Parere al Consiglio Nazionale delle Ricerche sulla stabilizzazione (parere
UPPA 03.04.2008 n. 25/2008). |
marzo 2008 |
|
PUBBLICO IMPIEGO:
Parere all'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana
in merito all'incarico di responsabile del Servizio di prevenzione e
protezione (parere
UPPA 31.03.2008 n. 24/2008). |
PUBBLICO IMPIEGO:
Parere sull'interpretazione dell'articolo 3, comma 59, Legge 24.12.2007,
n. 244 (Finanziaria per il 2008) - Contratti di assicurazione per la
copertura dei rischi derivanti dall'espletamento dei compiti
istituzionali. Quesito dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (parere
UPPA 25.03.2008 n. 23/2008). |
PUBBLICO IMPIEGO:
La circolare contenente "Linee di indirizzo in merito alla stipula di
contratti di lavoro subordinato a tempo determinato nelle pubbliche
amministrazioni in attuazione delle modifiche apportate all’art. 36 del
decreto legislativo 30.03.2001, n. 165 dall’articolo 3, comma 79, della
legge 24.12.2007, n. 244 (legge finanziaria 2008)" (circolare
19.03.2008 n. 3). |
PUBBLICO IMPIEGO:
Regime assunzionale per gli enti commissariati ex artt. 141 e 143 del
D.lgs n. 267/2000. Parere al Comune di San Gennaro Vesuviano (parere
UPPA 18.03.2008 n. 22/2008). |
PUBBLICO IMPIEGO:
Congedo per assistenza al figlio disabile ai sensi dell'articolo 42,
comma 5, D.lgs 26.03.2001, n. 151. Riflessi su conteggio ferie e
tredicesima mensilità - Parere all'Ufficio del Difensore civico della
Regione Friuli Venezia Giulia - Congedo parentale - Indennità -
Anzianità di servizio (parere
UPPA 18.03.2008 n. 21/2008). |
PUBBLICO IMPIEGO:
La circolare riguardante il ricorso ai contratti di collaborazione
occasionale e di collaborazione coordinata e continuativa alla luce
delle disposizioni introdotte dalla Legge finanziaria per il 2008 (del
24.12.2007, n. 244) (circolare
11.03.2008 n. 2). |
PUBBLICO IMPIEGO:
Stabilizzazione del personale da assumere a tempo determinato ex DPCM 16.11.2007. Dimissioni del personale a tempo determinato - Parere
all'Istituto Superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (parere
UPPA 06.03.2008 n. 20/2008). |
febbraio 2008 |
|
PUBBLICO IMPIEGO:
Criteri di computo della quota di riserva di cui all'articolo 3 della
Legge 12.03.1999, n. 68. - Parere al Comune di Ravanusa (Ag) (parere
UPPA 29.02.2008 n. 19/2008). |
PUBBLICO IMPIEGO:
Quesito in materia di stabilizzazione - Parere al Comune di Anguillara
Sabazia (Rm) (parere
UPPA 26.02.2008 n. 18/2008). |
PUBBLICO IMPIEGO:
Applicabilità dell'articolo 36 del D.lgs. 30.03.2001, n. 165 - Parere
all'Azienda Ospedaliera "Papardo" (Me) (parere
UPPA 25.02.2008 n. 17/2008). |
PUBBLICO IMPIEGO:
Stabilizzazione personale ai sensi del comma 566 della Legge
27.12.2006, n. 296 e interpretazione dell'articolo 2, comma
375, della Legge 24.12.2007, n. 244 - Parere all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche (parere
UPPA 21.02.2008 n. 16/2008). |
PUBBLICO
IMPIEGO:
Richiesta copia del parere UPPA del 18.09.2000, n.
3589/10.2 - P.E.G. - Valutazione della dirigenza -
Trattamento accessorio (Dipartimento della Funzione
Pubblica,
parere 28.02.2008 n. 15/2008). |
PUBBLICO IMPIEGO:
Interpretazione dell'articolo 36 del D.lgs. 30.03.2001, n. 165, alla
luce delle modifiche introdotte dall'articolo 3, comma 79, della legge
24.12.2007, n. 244, in materia di contratti di somministrazione di
lavoro determinato e contratti di formazione e lavoro - Parere al Comune
di Monterotondo (Rm) - ATTENZIONE: Si precisa che l'orientamento
espresso in questo parere, essendo intervenuto l'ordine del giorno del
Senato in data 27 febbraio 2008, va rivisto alla luce dei chiarimenti
espressi con la Circolare del Ministro per le riforme e le innovazioni
nella P.A., n. 3 del 19.03.2008
(parere
UPPA 18.02.2008 n. 14/2008). |
ENTI LOCALI:
Parere al Ministero dell'Interno in materia di stipula di
contratti di somministrazione di personale a tempo
determinato per funzioni di polizia municipale (parere
26.10.2007 n. 12/2008). |
PUBBLICO IMPIEGO:
Parere sull'indennità di turnazione di cui all'articolo 22
del CCNL comparto Regioni ed Autonomie locali - Lavoratori
turnisti - CCNL - erogazione indennità (parere
05.02.2008 n. 11/2008). |
gennaio 2008 |
|
ENTI LOCALI:
Quesiti in merito all'interpretazione articolo 3, commi 76 e
79, della Legge 24.12.2007, n. 244 - Parere al
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (parere
28.01.2008 n. 10/2008). |
ENTI LOCALI:
Assunzione di personale a tempo indeterminato mediante
scorrimento di graduatoria concorsuale (parere
28.01.2008 n. 6/2008). |
ENTI LOCALI:
La Circolare prevista dall'art. 3, commi da 43 a 53, dalla Legge
finanziaria 2008, che riguarda la nuova disciplina delle retribuzioni e
degli emolumenti a carico delle pp.aa., società pubbliche partecipate e
loro controllate e collegate (circolare
24.01.2008 n. 1). |
PUBBLICO
IMPIEGO: Conferimento
di incarichi di collaborazione. Requisiti
(parere
21.01.2008 n. 5/2008). |
PUBBLICO
IMPIEGO: Parere
sul recupero della giornata lavorativa effettuata durante le
festività infrasettimanali - Lavoratori turnisti - recupero
giornata di lavoro
(parere
15.01.2008 n. 4/2008). |
PUBBLICO
IMPIEGO: Proroga
termini validità graduatorie di concorso per le assunzioni
presso le pubbliche amministrazioni
(parere
21.12.2007 n. 3/2008). |
PUBBLICO
IMPIEGO: Nota
Circolare sull'adempimento delle prescrizioni di legge in
tema di comunicazioni obbligatorie per i datori di lavoro,
privati e pubblici, relative ai rapporti di lavoro da essi
instaurati, di cui all’articolo 9-bis, comma 2, del decreto
legge n. 510 del 1996, come sostituito dal comma 1180
dell’articolo unico della legge n. 296 del 2006
(parere
08.01.2008 n. 1/2008). |
ANNO 2007 |
|
dicembre 2007 |
|
PUBBLICO
IMPIEGO: Quesito
in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato
(parere
28.12.2007 n. 32/2007). |
novembre 2007 |
|
PUBBLICO
IMPIEGO: Parere
su manifestazione di opzione per rapporto di lavoro con
altra amministrazione presentata da proprio dipendente nel
caso di vincita di concorso.
Vincita di concorso presso altra amministrazione - Esercizio
dell'opzione per il nuovo rapporto di lavoro - Mantenimento
del posto presso l'originaria amministrazione per il periodo
di prova - Obbligo di preavviso
(parere
21.11.2007 n. 26/2007). |
ottobre 2007 |
|
PUBBLICO
IMPIEGO: Stabilizzazione
personale dipendente. Requisito temporale per la
stabilizzazione maturato in diverse amministrazioni
(parere
17.10.2007 n. 23/2007). |
PUBBLICO
IMPIEGO: Stabilizzazione
personale dipendente
(parere
19.10.2007 n. 22/2007). |
settembre 2007 |
|
PUBBLICO
IMPIEGO: Parere
in tema di autorizzazione all'espletamento di incarichi
retribuiti.
Dipendente in servizio presso altra amministrazione -
competenza al rilascio
(parere
26.09.2007 n. 21/2007). |
PUBBLICO
IMPIEGO: Parere
in tema di modalità di finanziamento delle posizioni
organizzative.
Personale non dirigente - Enti locali - Posizioni
organizzative - Finanziamento
(parere
21.09.2007 n. 20/2007). |
ANNO 2006 |
|
PUBBLICO
IMPIEGO: Progressioni
verticali (parere
31.10.2006 n. 9/2006). |
PUBBLICO
IMPIEGO:
Requisiti in materia di accesso alla qualifica di dirigente
previsti dall'art. 28 del d.lgs. n. 165/2001 (parere
06.02.2006 n. 4/2006). |
ANNO 2005 |
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ATTI
AMMINISTRATIVI:
Direttiva in materia di annullamento d'ufficio di
provvedimenti illegittimi, ai sensi dell'articolo 1, comma
136, della legge 30.12.2004, n. 311 e dell'articolo
21-nonies della legge 07.08.1990, n. 24, come introdotto
dalla legge 11.02.2005, n. 15 (direttiva
17.10.2005 n. 2147 di prot.). |
ANNO 2004 |
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INCARICHI PROFESSIONALI:
OGGETTO: Collaborazioni coordinate e
continuative. Presupposti e limiti alla
stipula dei contratti. Regime fiscale e
previdenziale. Autonomia contrattuale (circolare
15.07.2004 n. 4). |
ANNO 2003 |
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PUBBLICO
IMPIEGO: Accesso
alla dirigenza presso le Camere di commercio (parere
15.01.2003 n. 169/2003 di prot.). |
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