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ANNO 2021

per approfondimenti vedi anche:
Dipartimento Funzione Pubblica <---> Agenzia per l'Italia Digitale

giugno 2021

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Oggetto: Commissione di concorso pubblico – Partecipazione membri interni al Comune – Compenso spettante e deroga principio onnicomprensività retribuzione (parere 04.06.2021 n. 77558 di prot.).
---------------
Si fa riferimento alla nota prot. 42356/2021, con la quale codesto Comune chiede il parere di questo Dipartimento relativamente ai compensi spettanti ai componenti interni delle commissioni di concorso, ai sensi dell’articolo 3 della legge 19.06.2019, n. 56. In particolare, si chiede:
   1. se “i membri interni delle Commissioni di concorso in trattazione, benché dipendenti dall’Ente titolare del concorso, hanno diritto a percepire il compenso, così come stabilito dalla novella del 2019, in deroga al principio di onnicomprensività”;
   2. “ove fosse accertato l’an debeatur, si chiede conferma che il quantum sarebbe dovuto nelle misure previste dal DPCM 24.04.2020, previo recepimento con idonei atti comunali”. (... continua).

ANNO 2020
aprile 2020

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: La Funzione Pubblica esclude le ferie del 2020 dall’ambito del Dl «Cura Italia».
Non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 87, comma 3, del decreto «Cura Italia» le ferie dell'anno in corso.
È in questi termini che si è espresso il servizio ispettivo del dipartimento della Funzione pubblica con la nota 09.04.2020 n. 27465 di prot. in risposta alla segnalazione di un'organizzazione sindacale che ha ritenuto illegittimo l'operato di un ente locale.
Il problema delle ferie del 2020
Il comma 3 dell'articolo 87 del Dl 18/2020 ha previsto che «qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di atri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità, le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio». La disposizione, per come formulata, ha acceso sin da subito un duro dibattito sulla possibilità, da parte del datore di lavoro, di far fruire ai propri dipendenti anche le ferie già maturate nell'anno 2020.
Se è pur vero che la disposizione normativa indica espressamente il termine «ferie pregresse», non si può dimenticare il potere di programmazione delle ferie che è riconosciuto al datore di lavoro dalle norme civilistiche (articolo 2109 del codice civile) e contrattuali (per gli enti locali, all'articolo 28, comma 10, del contratto 21.05.2018).
Purtroppo, sia la circolare della Funzione pubblica n. 2/2020 (si veda Il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 3 aprile) sia il successivo protocollo sulle misure di prevenzione e sicurezza dei dipendenti pubblici dello scorso 3 aprile non hanno voluto affrontare la questione, lasciando così il compito e il dovere ai singoli enti di trovare una soluzione, generando di conseguenza difformità nei modi di operare.
La segnalazione
Per i sindacati delle federazioni del pubblico impiego non bisogna far ricadere la programmazione delle ferie del 2020 nel perimetro di applicazione dell'articolo 87 del Dll 18/2020 e su questo si sono mostrati molto agguerriti. Ne sa qualcosa un ente locale piemontese. L'ente, in virtù di norme e ordinanze regionali relative al contrasto del contagio da Covid-19, ha dovuto sospendere alcuni servizi all'utenza (nel caso di specie centri diurni per soggetti disabili).
Al personale addetto ai predetti servizi, data l'impossibilità di ricorre al lavoro agile e dopo aver esperito tutte le modalità per giustificare le assenze (utilizzo di ferie pregresse, di congedi, della banca ore e istituti analoghi), è stato imposto, prima di giungere all'esenzione dal servizio, di fruire delle ferie maturate nell'anno in corso. Un'organizzazione sindacale di categoria ha ritenuto illegittima la condotta dell'ente segnalando l'accaduto all'Ispettorato per la funzione pubblica.
La risposta
La risposta degli ispettori di palazzo Vidoni non si è fatta attendere. La corretta applicazione dell'articolo 87, comma 3, del decreto «Cura Italia», si legge nella nota, deve essere ricercata all'interno della circolare esplicativa n. 2/2020.
In particolare, in merito agli strumenti individuati dalla norma a cui le amministrazioni possono fare ricorso viene precisato che «con riguardo al tema delle ferie pregresse, occorre fare riferimento alle ferie maturate e non fruite, nel rispetto della disciplina definita dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro e nell'ambito dell'esercizio delle prerogative datoriali», specificando altresì che «oltre alle ferie del 2018 o precedenti - la norma deve intendersi riferita anche a quelle del 2019 non ancora fruite».
Pertanto, concludono gli ispettori, le ferie relative all'anno corrente non rientrano nelle ipotesi di congedo previste dall'articolo 87, comma 3, del decreto «Cura Italia» (articolo Quotidiano Enti Locali & Pa del 16.04.2020).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOOggetto: Segnalazione ai sensi del protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all'emergenza sanitaria da “Covid-19” (nota 09.04.2020 n. 27465 di prot.).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOPubblico impiego, la sospensione dei termini ferma le assunzioni.
Il Dipartimento della Funzione pubblica, con comunicato 09.04.2020, sospende fino al 15 maggio il termine previsto dall'articolo 34-bis del Dlgs 165/2001.
Si tratta della disposizione che vincola tutte le amministrazioni, prima di assumere, a svolgere la cosiddetta procedura di mobilità obbligatoria pena la nullità delle assunzioni. Sospendere quel termine, peraltro inspiegabilmente visto che l'adempimento viene svolto a distanza, non può che rallentare drasticamente le assunzioni da parte degli enti.
L'obbligo della mobilità
L'articolo 34-bis del Dlgs 165/2001 prevede che prima di ogni procedura concorsuale gli enti acquisiscano da parte del Dipartimento della Funzione pubblica un nulla osta finalizzato a confermare che non vi sono dipendenti e dirigenti da ricollocare. Dal momento dell'invio della comunicazione al Dfp le amministrazioni devono attendere 45 giorni, alla luce della modifica avvenuta con la legge Concretezza (legge 56/2019), rispetto al precedente termine previsto di 60 giorni. Trascorso questo termine si può procedere ad assumere.
Il rispetto della disposizione è particolarmente importante perché è prevista, in caso di inadempimento, la nullità dell'assunzione. L'obbligo non va inteso in senso stretto e quindi limitato solo ai nuovi concorsi, ma si estende anche all'utilizzo delle graduatorie per lo scorrimento delle quali, tra l'altro, non è più vincolante l'articolo 91, comma 4, del Dlgs 267/2000.
La sospensione dei termini e gli esempi operativi
Dal combinato disposto dell'articolo 103 del Dl 18/2020 e dell'articolo 37 del Dl 23/2020 ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23.02.2020 o iniziati successivamente a tale data, si ricava che non deve tenersi conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15.05.2020.
Tra i procedimenti cui applicare la dilazione dei termini il Dipartimento della Funzione pubblica ha ricompreso quello «previsto dall'articolo 34-bis del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165, per la risposta alle comunicazioni presentate dalle pubbliche amministrazioni in materia di mobilità del personale».
Quindi, se ad esempio un ente avesse inviato la domanda di cui all'articolo 34-bis il 15 marzo scorso, i 45 giorni decorreranno solo dal 16 maggio; se la domanda fosse stata presentata il 18 febbraio, vi sarebbero 5 giorni dei 45 già decorsi e ne rimarrebbero 40 che torneranno a scorrere solo dal 16 maggio.
I nuovi concorsi
Ci si chiede a questo punto se gli enti abbiano un vero e proprio divieto di avviare nuovi procedimenti concorsuali.
L'articolo 87, comma 5 del Dl 18/2020 prevede la sospensione delle procedure e nell'incertezza di questa norma è stata necessaria una interpretazione autentica contenuta all'articolo 4 del Dl 22/2020 che ha indicato che la disposizione «si intende riferita esclusivamente allo svolgimento delle prove concorsuali delle medesime procedure», lasciando intendere che nulla vieti di avviare nuovi concorsi con relativa pubblicazione dei bandi in Gazzetta Ufficiale.
Il problema, però, si sposta proprio sulla sospensione fino al 15 maggio dei termini stabiliti dall'articolo 34-bis del Dlgs 165/2001. Di fatto, anche uscendo oggi con un nuovo concorso, l'assunzione non potrebbe avvenire prima del 30 giugno.
Le graduatorie
L'effetto più immediato e assurdo risiede però nell'utilizzo delle graduatorie già formate, sia proprie che di altri enti. Anche in questo caso, la mobilità obbligatoria sospesa fino al 15 maggio, impedisce di procedere. E pensare che lo scorrimento rappresenterebbe lo strumento più immediato e semplice per avvalersi di forza lavoro.
È davvero difficile, quindi, comprendere, al netto di ragioni operative che non riusciamo a immaginare, perché il Dipartimento della Funzione pubblica abbia voluto includere anche questo procedimento tra quelli sospesi. A meno che non vi sia già allo studio un disegno per bloccare, ancora una volta, le assunzioni (articolo Quotidiano Enti Locali & Pa del 10.04.2020).

ANNO 2019
luglio 2019

ATTI AMMINISTRATIVIOggetto: Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA) (in corso di registrazione presso la Corte dei conti - circolare 01.07.2019 n. 1/2019).

giugno 2019

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOOggetto: Chiarimenti e linee guida in materia di collocamento obbligatorio delle categorie protette. Articoli 35 e 39 e seguenti del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165 - Legge 12.03.1999, n. 68 - Legge 23.11.1998, n. 407 - Legge 11.03.2011, n. 25 (direttiva 24.06.2019 n. 1/2019).

ANNO 2018
dicembre 2018

ATTI AMMINISTRATIVI: Oggetto: Chiarimenti in materia di attuazione della conferenza di servizi (circolare 03.12.2018 n. 4/2018).

ANNO 2016
agosto 2016

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOAssunzioni sbloccate in Toscana, Basilicata, Piemonte e Sardegna. Enti locali. Dopo le ricollocazioni.
Si sbloccano ulteriormente le assunzioni degli enti locali.
Con la nota 11.08.2016 n. 42335 di prot. il Dipartimento della Funzione Pubblica ha svincolato dall’obbligo di riassorbimento dei dipendenti di area vasta altri enti territoriali presenti in alcune regioni. A macchia di leopardo procede, quindi, quanto previsto all’articolo 1, comma 234, della legge 208/2015, ovvero il ripristino delle ordinarie capacità assunzionali laddove le regioni dimostrino di aver completato il processo di ricollocazione dei lavoratori in esubero delle province e delle città metropolitane.
La Funzione Pubblica è già intervenuta con le note n. 10669 del 29 febbraio e n. 37870 del 18 luglio. Con il documento in esame, ecco il quadro generale delle regioni in cui sono ripristinate le ordinarie capacità assunzionali, le quali, nel frattempo, con la legge di conversione del Dl 113/2016, sono aumentate negli enti al di sotto dei 10mila abitanti, fino ad arrivare, teoricamente, al 75% della spesa dei cessati nell’anno precedente.
Come noto, vanno tenute suddivise le assunzioni nelle funzioni di polizia locale, rispetto alle altre funzioni. Possono assumere per le funzioni di polizia senza rispettare l’articolo 5 del Dl 78/2015 i comuni e gli enti locali della regioni Basilicata, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Veneto e Toscana. Quest’ultima è stata proprio aggiunta dalla nota 42335/2016.
Una precisazione è d’obbligo: in questi contesti territoriali, quindi, non opera più la disposizione che prevedeva un tempo massimo di 5 mesi di stagionalità per le assunzioni a tempo determinato o con altre forme di lavoro flessibile. Rimane fermo quanto previsto dall’articolo 36, comma 2, del Dlgs 165/2001 e dall’articolo 9, comma 28, del Dl 78/2010 (limite di quanto speso nel 2009).
Per quanto riguarda le funzioni diverse dalla polizia locale, la nota in esame aggiunge gli enti locali della Basilicata, Piemonte e Sardegna tra quelli a cui sono ripristinate le ordinarie capacità assunzionali. Le regioni in cui si può assumere a tempo indeterminato senza riservare la capacità assunzionale 2015 e 2016 ai dipendenti di area vasta sono quindi le seguenti: Emilia Romagna, Lazio, Marche, Veneto, Basilicata, Piemonte e Sardegna.
 In questo ambito, quindi, si potrà assumere anche dall’esterno utilizzando la capacità assunzionale dell’anno 2016 (come eventualmente rideterminata per opera della legge di conversione del Dl 113/2016) e di quella risultante da eventuali residui della capacità assunzionale del trienni precedente, ovvero degli anni 2013, 2014 e 2015.
Tutte e tre le note della Funzione Pubblica ricordano, però, che le disponibilità (offerta di mobilità) già inserite nel portale da tutte le amministrazioni per qualsiasi funzione e di qualsiasi territorio, continuano ad essere destinate al processo di ricollocazione del personale interessato, secondo quanto previsto dal Dm del 14.09.2015.
Rimangono due importanti precisazioni. Anzitutto, quando si parla di «ripristino di ordinarie capacità assunzionali», vanno incluse anche le procedure di mobilità di cui all’articolo 30 del Dlgs 165/2001. Infine, per le sole assunzioni del personale insegnante ed educativo, trova applicazione la normativa speciale di cui all’articolo 17 del Dl 113/2016
(articolo Il Sole 24 Ore del 17.08.2016).

luglio 2016

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOPer le assunzioni dedalo di procedure a seconda dei profili. Personale. Le ricadute delle «aperture» sul turn-over.
La morsa del blocco delle assunzioni inizia ad allentarsi. La Funzione pubblica dà il via libera alle ordinarie facoltà assunzionali per le regioni nelle quali gli esuberi degli enti di area vasta e della Croce Rossa sono annullati o ridotti al lumicino; in linea con questa previsione, la legge di conversione del decreto enti locali prevede il riavvio del turn-over negli enti locali delle regioni in cui il 90% degli esuberi provinciali sia stato ricollocato.
Ma questo significa che, al quadro già complicato della normativa sul reclutamento di dipendenti negli enti locali, si aggiunge un ulteriore tassello. In pratica, gli addetti all’ufficio personale devono distinguere le disposizioni da applicare secondo il profilo professionale che è necessario e l’ambito territoriale su cui operano.
La questione prende le mosse dalla legge di stabilità 2015, la quale obbligava gli enti locali a destinare le facoltà assunzionali 2015 e 2016, sia nella percentuale stabilita sia nel suo complemento a 100, al ricollocamento dei dipendenti degli enti di area vasta dichiarati in esubero.
Il rigore della norma ha spinto le amministrazioni locali a manifestare forti proteste, ottenendo, l’estate scorsa, un primo sblocco per maestre ed educatrici, ritenute figure infungibili, e per gli stagionali della polizia locale.
La legge di stabilità 2016 ha portato tre novità: la ricollocazione del personale soprannumerario della Croce Rossa anche presso Comuni e Regioni, l’indisponibilità dei posti di dirigente vacanti al 15.10.2015 e le modalità di chiusura delle operazioni di riassorbimento del personale soprannumerario degli enti di area vasta e della Cri, affidando il compito alla Funzione Pubblica.
Una prima comunicazione in tal senso, di fine febbraio, ha sbloccato il reclutamento del solo personale della polizia municipale e limitatamente alle regioni Basilicata, Emilia Romagna, Marche Lazio, Piemonte e Veneto.
Con la nota 18.07.2016 n. 37870 di prot., il Dipartimento apre le maglie in maniera più significativa.
All’elenco delle regioni che possono assumere vigili urbani aggiunge la Puglia e il Molise. Ma il passaggio significativo consiste nel dare il via libera alle assunzioni nelle regioni Emilia Romagna, Lazio, Marche e Veneto, e negli enti locali del loro territorio. Queste amministrazioni potranno procedere, secondo i vincoli di legge e le disponibilità finanziarie, alle assunzioni riferite agli anni 2015 e 2016, recuperare le annualità antecedenti al 2015, assumere a tempo determinato e dar corso alla mobilità. Sicuramente la previsione fa sorgere immediatamente una serie di problemi applicativi.
Le facoltà assunzionali, sia del biennio 2015/2016 sia anteriori al 2015 (i cosiddetti “resti”) devono essere state incluse nel programma triennale del fabbisogno di personale, come richiede dalla Corte dei Conti? In caso di risposta affermativa, si doveva procedere in allora o si può, oggi, rivedere la programmazione del 2015 per inserire resti e facoltà assunzionali non presenti? E ancora, i resti utilizzabili si riferiscono al triennio antecedente il 2015 (2012/2014 e quindi, cessazioni 2011/2013) oppure l’anno di riferimento è il 2016 ed il triennio è il 2013/2015? Sono queste le prime domande che sorgono spontanee.
La questione, dunque, non è finita: a fronte di un problema che si risolve nascono altri mille dubbi. Una cosa è certa: il ripristino delle ordinarie facoltà assunzionali permette agli enti locali di poter utilizzare liberamente tutti gli strumenti a disposizione: mobilità, scorrimento di graduatorie, nuovi concorsi pubblici, eccetera. Ma, scelta la via del concorso pubblico, non si può prescindere dall’esperire le procedure di mobilità volontaria e obbligatoria previste rispettivamente dagli articoli 30 e 34-bis del Dlgs 165/2001.
Infine attenzione al profilo professionale: come detto, norme diverse sono previste se vengono assunti dirigenti, maestre ed educatrici, agenti di polizia locali o dipendenti con altre mansioni. Il panorama rimane sufficientemente intricato
(articolo Il Sole 24 Ore del 25.07.2016).

PUBBLICO IMPIEGOValutazione, prorogati i componenti degli Oiv.
In attesa della piena operatività del nuovo regolamento sulla misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni, per i componenti degli Organismi indipendenti di valutazione (Oiv) oggi in scadenza, si può prorogare il mandato fino all'entrata in vigore del decreto ministeriale con cui saranno definiti i requisiti per l'iscrizione al nuovo elenco Oiv. In seconda battuta, è altresì possibile procedere ad una nuova nomina, con le modalità finora seguite, ma con una durata non superiore a quella prevista dalla disciplina previgente.

E' quanto precisa il dipartimento della funzione pubblica, con la nota-circolare 14.07.2016 n. 37249 di prot. con la quale si fa chiarezza sulle novità introdotte in materia dal dpr n. 105/2016, fornendo un'interpretazione delle disposizioni contenute all'articolo 6, comma 5, di tale dpr, che regola la nomina degli Oiv.
Come noto, con il regolamento sopra citato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 giugno scorso ed emanato in attuazione dell'articolo 19, comma 10, del decreto legge n. 90/2014, si è dato avvio al processo di riordino delle funzioni in materia di misurazione e valutazione della performance delle p.a.
L'articolo 6, in dettaglio, reca nuove disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento degli Oiv, prevedendo l'istituzione di un apposito elenco nazionale, tenuto dal Dipartimento della funzione pubblica. Tuttavia, precisa la nota di palazzo Vidoni, l'elenco degli Oiv non sarà immediatamente operativo, in quanto occorrerà attendere (entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del citato dpr n. 105/2016, ovvero il 30.10.2016) un apposito decreto del ministero della semplificazione.
Decreto nel quale saranno messi nero su bianco i requisiti di competenza, esperienza ed integrità che devono possedere gli iscritti all'elenco nazionale degli Oiv. Fermo restando che le nuove disposizioni si intendono applicate a partire dai rinnovi degli organismi successivi all'entrata in vigore del predetto dm e che i componenti degli organismi già nominati restino in carica fino alla naturale scadenza del loro mandato.
Si pone, pertanto, il problema della disciplina dei componenti Oiv in caso di scadenza nella fase transitoria che precede l'emanazione del dm semplificazione. Sul punto, palazzo Vidoni ha precisato, in risposta a numerosi quesiti pervenuti dalle amministrazioni, che in caso di scadenza dell'Oiv e, in attesa della piena operatività della nuova disciplina, è demandato alla singola amministrazione la corretta procedura da seguire.
In ogni caso, la stessa funzione pubblica suggerisce di prorogare i componenti uscenti fino all'entrata in vigore del citato decreto ministeriale, oppure di procedere alla nomina dei nuovi componenti secondo le modalità sino ad oggi eseguite, ma con una durata non superiore a quella prevista dalla disciplina previgente (articolo ItaliaOggi del 19.07.2016).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOOggetto: Decreto del Presidente della Repubblica del 09.05.2016, n. 105 recante "Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni" (G.U. 17.06.2016, serie generale n. 140) - Interpretazione articolo 6, comma 5 - Nomina OIV - organismi indipendenti di valutazione nella fase transitoria (nota-circolare 14.07.2016 n. 37249 di prot.).

marzo 2016

ATTI AMMINISTRATIVI: Albo Pretorio, la Funzione Pubblica bacchetta i Comuni: il caso Augusta.
Una nota dalla Presidenza del Consiglio - dipartimento della funzione pubblica, inviata al Segretario Comunale, bacchetta il Comune di Augusta relativamente all’albo pretorio:
l’albo del Comune è privo di autenticità del documento, conformità all’originale, inalterabilità e sottoscrizione con firma digitale.
L’albo online del Comune è una raccolta di copie informatiche di documenti analogici (per intenderci scansioni non sempre corrette e leggibili) in contrapposizione a quello previsto dalla legge, e cioè che la pubblicazione sia autentica, integra ed immodificabile, cosa che può farsi solo attraverso l’apposizione della firma digitale del responsabile
Secondo la Funzione Pubblica si evidenzia che
per gli atti per il quale è obbligatoria la pubblicazione, ai sensi del D.lgs. n. 33/2013, i dati devono essere inseriti sul web in formato non modificabile da terzi e sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale da parte del Responsabile che ha generato la pubblicazione del documento o del responsabile del procedimento che ha generato l’atto.
Il legislatore è stato esplicito circa la necessità –secondo il consigliere comunale di Augusta– di sottoscrizione digitale dei documenti pubblicati per dare pieno valore legale agli stessi, per evitare brutte sorprese e per rispettare il principio di trasparenza mi auguro che chi di competenza ponga immediato rimedio, al problema delle mancate risposte entro i termini di legge già denunciate dal sottoscritto si aggiunge anche questo fatto e la trasparenza e chi la deve fare rispettare nel Comune di Augusta continuano ad avere macchie sempre più evidenti”.
L’albo pretorio (detto talvolta anche albo municipale se presso un comune italiano) indica, in Italia un apposito spazio presso il quale le pubbliche amministrazioni italiane affiggono per legge notizie ed avvisi di interesse pubblico per la collettività.
Dal punto di vista materiale, consiste generalmente in una tavola o vetrina esistente presso ogni ente pubblico, solitamente collocata presso la porta della casa comunale o in un luogo pubblico.
La legge del 18.06.2009 n. 69, all’art 32 ha disposto che: «a far data dal 01.01.2010 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione sui propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati».
Viene tuttavia garantita l’efficacia legale della pubblicazione a mezzo degli spazi e forme tradizionali dell’Albo pretorio sino al 31.12.2010: infatti il comma 5 dello stesso art. 32 statuisce invece che a decorrere dal 01.01.2011 che le pubblicità effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, di fatto riconoscendo tale caratteristica solo alle affissioni online.
Nell’albo pretorio vengono pubblicate le deliberazioni, le ordinanze, i manifesti e gli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico per disposizione di legge (ad esempio il "Testo Unico delle leggi sugli ordinamenti locali” all’articolo 6 prevede che lo statuto comunale o provinciale entri in vigore trascorsi 30 giorni dall’affissione nell’albo pretorio) o di apposito regolamento dell’amministrazione. Vengono inoltre esposti all’albo pretorio gli atti destinati a singoli cittadini quando i destinatari risultano irreperibili al momento della consegna.
Ogni tipologia di documento deve essere consultabile pubblicamente e liberamente, per un numero di giorni considerato congruo, cioè sufficiente perché i cittadini vengano a conoscenza della decisione, dell’evento ecc. La pubblicazione ha ordinariamente durata pari a gg. 15, qualora non sia indicata dalla legge o da un regolamento ovvero dal soggetto richiedente la pubblicazione una durata specifica e diversa.
La legge stabilisce per alcune tipologie di atto il periodo di affissione (con i termini di “affissione” e “defissione” va inteso l’inserimento e la rimozione di un documento nell’albo pretorio) (commento tratto da e link a www.lentepubblica.it - nota 18.03.2016 n. 14705 di prot.).

ANNO 2015
aprile 2015

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOOggetto: chiarimenti sulla circolare DPF n. 2 del 2015 - impatto dell'art. 1, comma 113, della legge di Stabilità 2015 (nota 16.04.2015 n. 24210 di prot.).

marzo 2015

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Oggetto: Questioni in materia di ricollocazione del personale delle province ed elle città metropolitane (articolo 1, commi da 418 a 430, della legge 23.12.2014, n. 190) (nota 27.03.2015 n. 20506 di prot.).

febbraio 2015

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Oggetto: Soppressione del trattenimento in servizio e modifica della disciplina della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro - Interpretazione ed applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 24.06.2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11.08.2014, n. 114 (circolare 19.02.2015 n. 2/2015).

gennaio 2015

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOOggetto: Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane. Articolo 1, commi da 418 a 430, della legge 23.12.2014, n. 190 (circolare 30.01.2015 n. 1/2015).

ANNO 2014
dicembre 2014

PUBBLICO IMPIEGO: Interpretazione e applicazione dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dall'articolo 6 del decreto-legge 24.06.2014, n. 90 (circolare 04.12.2014 n. 6/2014).

ottobre 2014

SEGRETARI COMUNALI: OGGETTO: richiesta di parere in merito all'applicazione dell'art. 9, commi 1 e 21, del D.L. 78/2010 ai segretari comunali collocati nella fascia professionale B (nota 28.10.2014 n. 60480 di prot.).

settembre 2014

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Oggetto: Riduzione delle prerogative sindacali nelle Pubbliche Amministrazioni. Circolare n. 5 del 20.08.2014 (nota 12.09.2014 n. 50793 di prot.).

agosto 2014

PUBBLICO IMPIEGO: Oggetto: Prerogative sindacali nelle pubbliche amministrazioni. Articolo 7 del decreto-legge 24.06.02014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge n. 114 dell'11.08.2014 (circolare 20.08.2014 n. 5/2014).

giugno 2014

PUBBLICO IMPIEGO: Regolamenti sugli incarichi vietati ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
A chiusura dei lavori del tavolo tecnico, a cui hanno partecipato il Dipartimento della funzione pubblica, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l'ANCI e l'UPI, avviato ad ottobre 2013 in attuazione di quanto previsto dall'intesa sancita in Conferenza unificata il 24.07.2013, è stato formalmente approvato il documento contenente "Criteri generali in materia di incarichi vietati ai pubblici dipendenti".
Obiettivo del documento è quello di supportare le amministrazioni nell'applicazione della normativa in materia di svolgimento di incarichi da parte dei dipendenti e di orientare le scelte in sede di elaborazione dei regolamenti e degli atti di indirizzo (24.06.2014 - tratto da www.funzionepubblica.gov.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Richiesta di parere sulla scadenza dei contratti ed incarichi ex articoli 90 e 110 d.lgs. 267/2000 a seguito dell'entrata in vigore della legge 56/2014 (nota 19.06.2014 n. 34787 di prot.).

maggio 2014

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOOggetto: Rilevazione delle graduatorie concorsuali vigenti e numero dei vincitori e degli idonei (nota 05.05.2014 n. 24663 di prot.).

aprile 2014

PUBBLICO IMPIEGOOggetto: Piani di razionalizzazione degli assetti organizzativi e riduzione della spesa di personale. Dichiarazione di eccedenza e prepensionamento (circolare 28.04.2014 n. 4/2014).

PUBBLICO IMPIEGO: A supporto delle pubbliche amministrazioni il Dipartimento della funzione pubblica ha predisposto un modello per la segnalazione degli illeciti, ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs n. 165 del 2001.
MODELLO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE (c.d. whistleblower).
I dipendenti e i collaboratori che intendono segnalare situazioni di illecito (fatti di corruzione ed altri reati contro la pubblica amministrazione, fatti di supposto danno erariale o altri illeciti amministrativi) di cui sono venuti a conoscenza nell’amministrazione debbono utilizzare questo modello.
Si rammenta che l’ordinamento tutela i dipendenti che effettuano la segnalazione di illecito. In particolare, la legge e il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) prevedono che:
   • l’amministrazione ha l’obbligo di predisporre dei sistemi di tutela della riservatezza circa l’identità del segnalante;
   • l’identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. Nel procedimento disciplinare, l’identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, a meno che la sua conoscenza non sia assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato;
   • la denuncia è sottratta all’accesso previsto dagli articoli 22 ss. della legge 07.08.1990, n. 241;
   • il denunciante che ritiene di essere stato discriminato nel lavoro a causa della denuncia, può segnalare (anche attraverso il sindacato) all’Ispettorato della funzione pubblica i fatti di discriminazione.
Per ulteriori approfondimenti, è possibile consultare il P.N.A. (07.04.2014).

marzo 2014

PUBBLICO IMPIEGO: Oggetto: Nuove disposizioni in materia di limiti alle retribuzioni e ai trattamenti pensionistici - Articolo 1, commi 471 ss., della legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014) (circolare 18.03.2014 n. 3/2014).

febbraio 2014

PUBBLICO IMPIEGO: Oggetto: decreto-legge n. 101 del 31.08.2013, convertito in legge n. 125 del 30.10.2013 - "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni" - art. 4, comma 16-bis - assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici (circolare 17.02.2014 n. 2/2014).

ATTI AMMINISTRATIVI - ENTI LOCALI: Oggetto: ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione delle regole di trasparenza di cui alla legge 06.11.2012, n. 190 e al decreto legislativo 14.03.2013, n. 33: in particolare, gli enti economici e le società controllate e partecipate (circolare 14.02.2014 n. 1/2014).

gennaio 2014

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Oggetto: Art. 2, comma 4, d.l. n. 101 del 2013, convertito in l. n. 125 del 2013 - applicazione del regime pensionistico previgente ai dipendenti che hanno maturato un qualsiasi diritto alla pensione entro il 31.12.2011 (nota 31.01.2014 n. 6295 di prot.).

ATTI AMMINISTRATIVI: Linee guida sull'applicazione dell'art. 28 del decreto legge 21.06.2013 n. 69 - Indennizzo da ritardo nella conclusione dei procedimenti ad istanza di parte (direttiva 09.01.2014).

ANNO 2013
novembre 2013

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Oggetto: Indirizzi volti a favorire il superamento del precariato. Reclutamento speciale per il personale in possesso dei requisiti normativi. Proroghe dei contratti. Articolo 4 del decreto-legge 31.08.2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30.10.2013, n. 125, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni" e articolo 35 del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165 (circolare 21.11.2013 n. 5/2013).

ottobre 2013

PUBBLICO IMPIEGO: Oggetto: art. 32 del d.lgs. n. 151 del 2001 - art. 1, comma 339, della l. n. 228 del 2012 - fruizione ad ore del congedo parentale (nota 07.10.2013 n. 45298 di prot.).

settembre 2013

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Oggetto: sentenza TAR Lazio n. 2446/2013 - art. 24 d.l. n. 201 del 2011, convertito in legge n. 214 del 2011 (nota 16.09.2013 n. 41876 di prot.).

luglio 2013

PUBBLICO IMPIEGO: Oggetto: art. 2 del decreto legge n. 95 del 2012, convertito in legge n. 135 del 2012, c.d. "Spending review" - pensionamenti in caso di soprannumero (circolare 29.07.2013 n. 3).

ATTI AMMINISTRATIVI - PUBBLICO IMPIEGO: Oggetto: D.Lgs. n. 33 del 2013 - attuazione della trasparenza (circolare 19.07.2013 n. 2/2013).
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Le p.a. di cristallo. Segnalazioni anche dalle imprese. La circolare del ministro D'Alia sulla trasparenza.
Non solo i cittadini, ma anche le imprese, quali veri e propri arbitri del buon andamento dell'agire pubblico, sono legittimate a segnalare eventuali inadempimenti della pubblica amministrazione in relazione agli obblighi di trasparenza dell'azione amministrativa imposti dal decreto legislativo n. 33/2013.
È quanto si può ricavare dalla lettura della circolare n. 2 diffusa ieri dal ministero della pubblica amministrazione guidato da Gianpiero D'Alia in relazione ai primi indirizzi operativi in attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazione della p.a., previsti dal dlgs n. 33/2013.
Obiettivo, l'attivazione di un'apposita sezione, denominata «Amministrazione trasparente», sulla home-page istituzionale, dove pubblicare tutti i dati e le informazioni, inclusi i curricula dei componenti degli organi di indirizzo politico e la loro situazione patrimoniale. Dati che devono essere aggiornati periodicamente e mantenuti online per un periodo non inferiore al quinquennio.
Un tassello fondamentale viene dato dall'istituto dell'accesso civico, previsto dall'articolo 5 del citato dlgs. Chiunque, si legge nella nota in esame, può vigilare attraverso il sito web, non solo sul corretto adempimento formale della pubblicazione, ma soprattutto sulle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche. L'esercizio democratico del controllo diretto, pertanto, determina una maggiore responsabilità di chi siede nelle «stanze dei bottoni», soprattutto nelle aree a rischio altamente corruttivo (su tutte l'iter di assegnazione di appalti di opere pubbliche). Il diritto alla segnalazione di eventuali inadempimenti, può essere esercitato come detto sia dai semplici cittadini che dalle imprese, in quanto queste ultime possono essere interessate ad una serie di informazioni diverse da quelle del comune cittadino, ma utili all'esercizio della propria attività. Su tutte, i tempi medi di pagamento dei fornitori e i procedimenti di gara.
A differenza del diritto di accesso ex lege n. 241/1990, l'accesso civico non protegge interessi giuridici particolari, riguarda tutte le informazioni e i dati resi obbligatori per la p.a. dal dlgs n. 33/2013 ed è totalmente gratuito (così escludendo l'evenienza del pagamento di un'imposta in bollo). In caso di silenzio da parte del responsabile della trasparenza, la norma prevede che sia la figura apicale della stessa struttura pubblica che provvederà a fornire al richiedente la risposta richiesta, provvedendo, al contempo, all'immediata attivazione del procedimento disciplinare nei confronti del funzionario «silente».
Inoltre, l'attuazione della trasparenza deve essere contemperata con il rispetto alla riservatezza: le p.a. dovranno assicurarsi che siano tutelati i dati personali al fine di evitarne un'indebita utilizzazione (articolo ItaliaOggi del 20.07.2013).

maggio 2013

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Oggetto: Assunzione ai sensi della legge 12.03.1999, n. 68. Quote d'obbligo (nota 22.05.2013 n. 23580 di prot.).

aprile 2013

PUBBLICO IMPIEGO: Oggetto: prosecuzione del servizio di un dipendente per mancato raggiungimento del minimo contributo (nota 04.04.2013 n. 15888 di prot.).

marzo 2013

PUBBLICO IMPIEGOAssegno anche senza minimo Inpdap. Funzione pubblica. È sufficiente che il dipendente abbia maturato il diritto in un'altra gestione.
SENZA ECCEZIONI/ Al raggiungimento dei 65 anni deve scattare la collocazione a riposo d'ufficio senza attendere i 70.

Le pubbliche amministrazioni devono risolvere il rapporto di lavoro al raggiungimento dei 65 anni del proprio personale, anche se il dipendente iscritto ex Inpdap non ha maturato un diritto a pensione ma può vantarlo presso un altro ente previdenziale.
Lo precisa la Presidenza del consiglio dei ministri – dipartimento della Funzione Pubblica con la nota n. 13264/2013 di martedì scorso, in riscontro a un quesito posto da un Comune. Nel caso in esame, una dipendente pubblica con oltre 20 anni di contributi all'Inps aveva chiesto la ricongiunzione dei periodi assicurativi all'ex Inpdap ma all'atto della notifica del provvedimento aveva rinunciato alla ricongiunzione. Al compimento del 65esimo anno di età, l'interessata può contare su un'anzianità di servizio presso l'ente locale pari a poco più di 15 anni. L'anzianità contributiva si colloca parzialmente entro il 31.12.1995 e quindi il sistema pensionistico è misto.
A seguito della riforma Monti-Fornero e dell'innalzamento dei requisiti contributivi, così come precisato dall'Inps con la circolare 16 del 1° febbraio scorso, la dipendente non può vantare un diritto a pensione presso l'ex Inpdap, motivo per cui l'amministrazione comunale ha chiesto al Dipartimento se potesse concedere il trattenimento in servizio fino al massimo di 70 anni anche in considerazione del fatto che in questo lasso di tempo l'interessata maturerebbe il diritto a pensione raggiungendo i 20 anni contributivi richiesti.
Infatti le sentenze della Corte costituzionale numero 90 del 21.02.1992 e la 282/1991 hanno sancito la possibilità di trattenimento in servizio dei dipendenti pubblici ultrasessantacinquenni privi dell'anzianità minima per il diritto a pensione.
La Funzione pubblica sottolinea che la dipendente entro il 2011 ha maturato un diritto autonomo a pensione presso la gestione Inps avendo già perfezionato i requisiti pensionistici per la liquidazione del trattamento di vecchiaia (60 anni con 20 anni di contributi maturati nel 2008) e non è soggetta al regime previdenziale previgente le novità introdotte dal decreto Salva Italia. In generale, prosegue la nota, l'orientamento è che l'amministrazione debba risolvere il rapporto di lavoro al compimento del limite ordinamentale (salvo il trattenimento in servizio in presenza di tutti i presupposti di legge) qualora la dipendente possa contare su un diritto autonomo a pensione –come nel caso in esame– oppure possa, attraverso la totalizzazione, raggiungere il minimo contributivo di 20 anni.
Per il Dipartimento ne deriva che l'ente dovrebbe collocare la dipendente a riposo d'ufficio al compimento del 65esimo anno di età, salvo la concessione del trattenimento in servizio per un biennio di cui all'articolo 16 prevista dal decreto legislativo 503/1992 in presenza dei presupposti di legge.
Nel caso in cui l'interessata dovesse decidere di ricorrere alla pensione in regime di totalizzazione nazionale (Dlgs 42/2006) si applicherà la finestra mobile di 18 mesi istituita dal Dl 78/2010 (articolo Il Sole 24 Ore del 21.03.2013 - tratto da www.ecostampa.it).

PUBBLICO IMPIEGOOggetto: richiesta di parere sull'attuazione delle procedure di mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 30.03.2001 n. 165 (nota 01.03.2013 n. 10395 di prot.).

febbraio 2013

PUBBLICO IMPIEGOCongedo dei padri in stand by nel pubblico. Bloccati i voucher alternativi alla maternità facoltativa.
Per il momento il congedo obbligatorio e quello facoltativo del lavoratore in occasione della nascita di un figlio non si applica ai dipendenti della pubblica amministrazione. Allo stesso modo le madri che non utilizzano il congedo parentale non possono partecipare all'assegnazione dei voucher con cui pagare la baby sitter o l'asilo.

A precisarlo è la nota 20.02.2013 n. 8629 di prot. del dipartimento della Funzione pubblica in risposta a un quesito presentato dal Comune di Reggio Emilia.
L'amministrazione comunale aveva chiesto chiarimenti in merito all'applicazione ai dipendenti pubblici di quanto previsto dal comma 24 dell'articolo 4 della legge 92/2012. Il dipartimento ha precisato che «la normativa in questione non è direttamente applicabile ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni» perché, come precisato dai commi 7 e 8 dell'articolo 1 della legge 92/2012, «tale applicazione è subordinata all'approvazione di apposita normativa su iniziativa del ministro per la Pubblica amministrazione e semplificazione».
Dunque, finché quanto previsto dalla legge 92 non sarà recepito formalmente dal ministero per la Pubblica amministrazione, i dipendenti del comparto pubblico non potranno usufruire delle misure introdotte a titolo sperimentale per il triennio 2013-2015. Si tratta di un giorno di congedo obbligatorio per il lavoratore che diventa padre da usufruire nei primi cinque mesi dalla nascita del figlio e di altri due giorni facoltativi a disposizione sempre nello stesso periodo. Tutte le astensioni dal lavoro saranno retribuite al 100% ma mentre quella obbligatoria non incide sul congedo obbligatorio della madre, le due facoltative, se usufruite, comportano una corrispondente riduzione dell'assenza della madre.
Per quest'ultima, inoltre, è stata prevista la possibilità di beneficiare di un contributo economico alternativo alla fruizione del congedo parentale, fino a 300 euro al mese per un massimo di sei mesi, con cui pagare l'asilo o la baby sitter. Per l'erogazione di questa misura, però, sarà necessario fare domanda all'Inps secondo le modalità e i tempi che verranno definiti da quest'ultima. L'istituto di previdenza provvederà a stilare una graduatoria sulla base dell'Isee, con priorità per i nuclei familiari con indicatore più basso.
Il decreto ministeriale attuativo del 22.12.2012 prevede che al bando possa partecipare chi ha già avuto un figlio e le donne con data presunta del parto entro quattro mesi dalla scadenza del bando. Quindi, poiché nel 2013 è previsto un solo bando, lo stesso probabilmente si dovrebbe chiudere non prima della fine di agosto, in modo da coprire tutto l'anno.
Poiché i padri devono-possono usufruire del congedo entro i cinque mesi di vita del figlio, e la misura si applica dal 01.01.2013, per non discriminare i dipendenti statali nei confronti dei privati, per i quali la misura è già operativa, la novità dovrebbe essere recepita dalla Pa al più tardi all'inizio di maggio (articolo Il Sole 24 Ore del 22.02.2013 - tratto da www.ecostampa.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Oggetto: Art. 4, comma 24, della l. n. 92 del 2012 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita) - congedo obbligatorio e congedo facoltativo del padre lavoratore - voucher alla madre lavoratrice - chiarimenti applicativi (nota 20.02.2013 n. 8629 di prot.).
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Niente congedo di paternità per gli statali
Niente congedo di paternità per i dipendenti pubblici. La chance prevista dalla legge Fornero, che dallo scorso 13 febbraio (data di pubblicazione in G.U. del decreto ministeriale di attuazione) consente ai neopapà di godere di un giorno di congedo obbligatorio e fino a due di congedo facoltativo (tutti pagati al 100% della retribuzione) fino al quinto mese di vita del figlio, resterà una prerogativa del settore privato. Almeno fino a quando il ministero della funzione pubblica non interverrà per adeguare i princìpi della riforma del lavoro (legge n. 92/2012) alla pubblica amministrazione.

Lo ha precisato lo stesso dipartimento guidato da Filippo Patroni Griffi rispondendo al comune di Reggio Emilia.
Nella nota 20.02.2013 n. 8629 di prot., palazzo Vidoni ha replicato alla richiesta di chiarimenti del comune inviata qualche giorno dopo l'adozione del decreto interministeriale Lavoro-Mef (avvenuta il 22.12.2012, anche se per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale si è dovuto attendere il 13 febbraio).
La risposta del ministero della funzione pubblica è stata tranciante: le norme sul congedo di paternità (obbligatorio e facoltativo) non sono «direttamente applicabili» al pubblico impiego, «atteso che tale applicazione è subordinata all'approvazione di apposita normativa su iniziativa del ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione». Con la conseguenza che fino a quando Patroni Griffi, o molto più probabilmente il suo successore, non interverrà a definire, sentite le organizzazioni sindacali, «gli ambiti, le modalità e i tempi di armonizzazione della disciplina relativa ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche», nulla cambierà per gli statali. A cui continueranno ad applicarsi le norme sui congedi previste dal Testo unico sul pubblico impiego (dlgs n. 151/2001) e dai Contratti collettivi del comparto.
La materia dei congedi di paternità rientra così di diritto tra i temi che saranno oggetto di trattativa con i sindacati nei prossimi mesi. E affianca lo spinoso dossier della regolamentazione dei contratti a termine nella p.a. su cui il ministro ha inviato un atto di indirizzo all'Aran (si veda ItaliaOggi di ieri) per avviare un tavolo di confronto.
Cosa prevede il dm 22 dicembre. Il dm stabilisce che per usufruire dei congedi il padre deve comunicare per iscritto al datore di lavoro i giorni in cui intende fruirne, dando non meno di 15 giorni di anticipo, «ove possibile, in relazione all'evento nascita sulla base della data presunta del parto».
Il congedo obbligatorio di un giorno spetta al padre di diritto. Quello facoltativo (uno o due giorni) è invece subordinato alla dichiarazione della madre di non fruire del proprio congedo di maternità per un numero di giorni equivalenti a quelli chiesti dal padre. I congedi non potranno essere frazionati a ore (articolo ItaliaOggi del 21.02.2013).

gennaio 2013

PUBBLICO IMPIEGO - SEGRETARI COMUNALI: Dirigente di staff responsabile anticorruzione. Negli enti locali, invece, il compito spetta per legge al segretario comunale. In gazzetta ufficiale la circolare della funzione pubblica sulla legge 190/2012.
L'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione, nei ministeri e nelle amministrazioni diverse dagli enti locali, va assegnato a dirigenti operanti presso gli staff degli organi di governo o posti a dirigere gli uffici di disciplina. Mentre negli enti locali il compito per legge spetta ai segretari comunali.
E' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la
circolare 25.01.2013 n. 1/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica, che contiene le prime indicazioni per l'applicazione della legge 190/2012, “anticorruzione”.
E' il primo passo ufficiale di Palazzo Vidoni nel complicato percorso che impone alle amministrazioni di dotarsi di una serie di strumenti finalizzati a contrastare fenomeni corruttivi, in attesa del fondamentale piano nazionale anticorruzione, che il Dipartimento ha il compito di redigere e la Civit (Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche), nella veste di Autorità nazionale anti corruzione, dovrà poi approvare.
La Civit, come è noto, ha ritenuto che il termine dello scorso 31 marzo per approvare i piani anticorruzione da parte di ciascuna amministrazione è da considerare ordinatorio: sarà l'approvazione del piano nazionale a far scattare definitivamente le lancette per il conto alla rovescia, finalizzato all'attivazione degli strumenti anticorruzione. La circolare 1/2013, tuttavia, fornisce alcune prime indicazioni utili per avviare il lavoro che le amministrazioni debbono in ogni caso apprestare. In particolare, risulta utile la definizione che Palazzo Vidoni fornisce di corruzione.
La legge 190/2012 è sostanzialmente divisa in due parti: la seconda modifica in parte il codice penale, regolamentando il reato di corruzione e le pene relative. La prima parte, invece, è dedicata alle amministrazioni pubbliche e fissa una serie di regole e comportamenti (rinviando ad altre norme “accessorie”, quali ad esempio il riordino della trasparenza adottato col d.lgs 33/2013), con l'obiettivo di ridurre al minimo i rischi di comportamenti corruttivi. Tali indicazioni, tuttavia, molte delle quali di natura organizzativa, non si limitano a prendere in considerazione la corruzione come reato. La circolare spiega che le situazioni da prendere in considerazione per organizzare l'attività amministrativa ed i servizi così da contrastare la corruzione sono più ampie della fattispecie penalistica.
Nel contesto della legge 190/2012, per la parte dedicata all'azione amministrativa, dunque, della corruzione non bisogna guardare la sola accezione penalistica, ma riferirsi ad un concetto più ampio, intendendo per corruzione ogni azione o comportamento che svii dai principi fondamentali di trasparenza, correttezza, buona fede, parità di trattamento, ragionevolezza ed equità, che portino, come conseguenza, all'abuso da parte di un soggetto dotato di poteri pubblici di cui dispone, finalizzato ad ottenere vantaggi privati (propri o di terzi), a detrimento dell'interesse generale (articolo ItaliaOggi del 27.04.2013).

PUBBLICO IMPIEGO: Oggetto: Legge n. 190 del 2012 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (circolare 25.01.2013 n. 1/2013).

PUBBLICO IMPIEGOOggetto: congedo straordinario retribuito ex art. 42, commi 5 e ss., del d.lgs. n. 151 del 2001 - computabilità ai fini dell'anzianità di servizio ed elle progressione di economica (nota 15.01.2013 n. 2285 di prot.).

PUBBLICO IMPIEGOIl congedo non abbassa l'importo. Non serve invece per la progressione di carriera.
I periodi di congedo straordinario per gravi motivi familiari, previsti dall'art.42 del decreto legislativo 151/2001, non valgono ai fini della progressione economica di carriera. E quindi non sono utili a far maturare i gradoni. Fermo restando che sono validi ai fini della pensione, perché sono coperti da contribuzione figurativa.

É questo l'avviso del ministero della funzione pubblica guidato da Filippo Patroni Griffi contenuto nella nota 15.01.2013 n. 2285 di prot..
Secondo palazzo Vidoni, i periodi di assenza fruiti per effetto del congedo non possono essere valutati ai fini della maturazione degli scatti di carriera, perché non sono coperti da effettivo servizio. E quindi , di fatto, non si verificherebbe la condizione prevista dalla normativa di settore ai fini della progressione economica. Che consiste appunto nell'arricchimento della professionalità e del miglioramento delle capacità lavorative del lavoratore, che fa seguito all'acquisizione dell'esperienza maturata sul campo.
La questione era stata già affrontata dalla ragioneria territoriale di Torino, con la nota prot. 77198 del 08/06/2012, con la quale aveva affermato che «i periodi di congedo fruiti ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D.L.vo 151/2011 sono da considerarsi interruttivi dell'anzianità di servizio_ (si veda la nota 346 del 20 luglio scorso dell'ufficio scolastico provinciale di Torino)». L'ufficio era giunto a tale conclusione sulla base di una precedente pronuncia dell'Inps che, con la circolare 28 del 28 febbraio scorso, aveva ritenuto che i periodi di congedo ex art. 42 del D.Lgs. 151/2001 non potessero essere «computabili nell'anzianità giuridica valida ai fini della progressione di carriera».
L'articolo 42, peraltro, non prevede alcuna disposizione specifica in tal senso. Ma per quanto non previsto dalla medesima norma, opera un rinvio espresso all'articolo 4 comma 2 della legge 53/2000. Il quale dispone che, durante il congedo, il lavoratore «non ha diritto alla retribuzione». E siccome non ha diritto alla retribuzione, non ha titolo neppure a vedersi riconoscere l'anzianità ai fini dei gradoni. Giova ricordare, peraltro, che i suddetti periodi danno titolo ad un'indennità pari all'importo della retribuzione. Ma si tratta di una mera forma di ristoro patrimoniale e non di un corrispettivo.
Di qui l'irrilevanza ai fini della maturazione dei gradoni, che presuppongono l'effettivo svolgimento della prestazione o la fruizione di un'assenza equiparata al servizio che dia titolo alla retribuzione (articolo ItaliaOggi del 22.01.2013).

PUBBLICO IMPIEGO: Oggetto: congedo straordinario retribuito ex art. 42, commi 5 e ss, del d.lgs. 151 del 2001 - computabilità ai fini dell'anzianità di servizio e della progressione economica (nota 15.01.2013 n. 2285 di prot.).
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Il congedo non va in paga. I periodi di permesso inutili per gli scatti. Una nota della Funzione pubblica sui periodi di assistenza ai disabili.
Stipendio stabile per l'impiegato pubblico che prende il congedo straordinario. Infatti, i periodi di permesso fruiti per l'assistenza a un familiare con handicap sono validi ai fini pensionistici ma non ai fini della progressione economica.
Lo precisa la funzione pubblica nella nota 15.01.2013 n. 2285 di prot., rispondendo al ministero dell'istruzione che aveva appunto chiesto chiarimenti sugli effetti che le assenze a tale titolo producono sulla maturazione dell'anzianità di servizio.
Congedo straordinario. Il congedo in esame è quello cosiddetto straordinario, previsto all'articolo 42 del T.u. maternità (dlgs n. 151/2001), che spetta al coniuge di soggetto con handicap grave ovvero, nell'ordine, al padre o alla madre anche adottivi, a uno dei figli conviventi oppure a uno dei fratelli o sorelle conviventi, nelle ipotesi di mancanza, decesso o invalidità del soggetto avente diritto più prossimo al disabile (nell'ordine indicato). Durante la fruizione del conge
do il lavoratore ha diritto a percepire un'indennità pari all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative, e il periodo è coperto da contribuzione figurativa. Indennità e contribuzione figurativa spettano fino a 46.836 euro annui per il congedo di durata annuale (importo valido per l'anno 2013, rivalutato annualmente in base all'Istat).
I chiarimenti. La funzione pubblica, prima di tutto, fa presente che già con circolare n. 1/2012 aveva spiegato che i «periodi di congedo straordinario non sono computati ai fini della maturazione di tredicesima, ferie, trattamento di fine rapporto e trattamenti di fine servizio, ma, essendo coperti da contribuzione, sono validi ai fini del calcolo dell'anzianità». Ciò sta a significare, precisa ora, che il periodo di congedo deve essere riconosciuto utile sia ai fini dell'anzianità di servizio valevole per raggiungere il diritto a pensione che per la misura stessa della pensione.
Tuttavia, poiché si tratta di diritti scaturenti dall'istituto della contribuzione figurativa, praticamente trovano validità soltanto per i lavoratori del settore privato, atteso che per i pubblici dipendenti la contribuzione è connessa alla retribuzione effettivamente versata dal datore di lavoro. Lo stesso congedo, invece, è previsto che non sia computabile nell'anzianità di servizio, laddove per anzianità di servizio non si intende quella ai fini previdenziali. In conclusione, i periodi di fruizione del congedo straordinario sono validi ai fini pensionistici, ma non ai fini della progressione economica.
Tale conclusione, aggiunge la Funzione pubblica, è confermata dalla considerazione che, di regola, i periodi rilevanti ai fini delle progressioni economiche presuppongono un'attività lavorativa effettivamente svolta, situazione che non ricorre nel momento in cui il dipendente usufruisce del congedo (articolo ItaliaOggi del 16.01.2013 - tratto da www.corteconti.it).

ANNO 2012
novembre 2012

PUBBLICO IMPIEGOPermessi, ok di Patroni Griffi.
I permessi previsti dalla legge 104 per i disabili gravi sono cumulabili con quelli per l'assistenza ad altro portatore di handicap grave: 3 giorni + 3 giorni per ogni mese.

E' quanto si evince dalla nota 05.11.2012 n. 44274 di prot. della funzione pubblica.
Il dipartimento ha fatto presente che, di solito, la fruizione dei permessi previsti dall'articolo 33, comma 3, avviene nella medesima giornata. E quindi, il disabile grave fruisce contemporaneamente sia del permesso per se stesso che quello per assistere l'altro portatore di handicap grave.
Ma può succedere che la fruizione dell'assenza sia necessitata dallo svolgimento di attività per conto dell'altro disabile, senza che esse avvengano in presenza del disabile medesimo. Di qui la liceità del cumulo. Va detto subito che palazzo Vidoni ha menzionato questo caso solo a titolo esemplificativo. Pertanto, esso non va inteso in senso tassativo. Tanto più che la casistica in cui potrebbe giustificarsi il cumulo è molto ampia e «una limitazione da questo punto di vista difficilmente potrebbe giustificarsi in base alla legge».
Dunque, il dipartimento ha preso atto che non sussistono elementi giuridicamente validi per impedire il cumulo dei permessi (articolo ItaliaOggi del 20.11.2012).

PUBBLICO IMPIEGONota della Funzione pubblica. Permessi disabili a maglie larghe.
Sì al permesso dal lavoro per assistenza a disabile anche quando il disabile non viene materialmente assistito.

A precisarlo è la Funzione pubblica nella nota 05.11.2012 n. 44274 di prot., in relazione ai permessi ex articolo 33 della legge n. 104/1992. In particolare, il dipartimento della presidenza del consiglio dei ministri ammette che, nei casi in cui risultino entrambi lavoratori, sia l'assistito e sia il soggetto che presta assistenza, quest'ultimo possa fruire dei permessi giornalieri anche in giornate in cui la persona disabile (che dovrebbe essere assistita) si rechi regolarmente al lavoro.
Permessi 104. I chiarimenti riguardano i permessi dal lavoro ex legge n. 104/1992, retribuiti e coperti da contributi figurativi, dei quali possono fruire i lavoratori dipendenti qualora si trovino in una delle seguenti situazioni:
a) siano portatori di handicap in situazione di disabilità grave (permessi per se stessi); in tal caso si ha diritto a due ore al giorno di permesso ovvero a tre giorni di permesso mensili frazionabili in ore;
b) siano genitori di figli in situazione di disabilità grave con età inferiore a tre anni; in tal caso, si ha diritto al prolungamento dell'astensione facoltativa o a due ore di permesso al giorno fino al compimento dei tre anni di vita del bimbo o a tre giorni di permesso mensili anche frazionabili in ore;
c) siano coniuge, parenti o affini entro il 1° grado di persone in disabilità grave; in tal caso si ha diritto a tre giorni al mese, anche frazionabili in ore, e il diritto può essere esteso a parenti e affini di secondo grado nel caso in cui i genitori o il coniuge della persona con handicap grave abbiano più di 65 anni o siano deceduti o invalidi.
I chiarimenti. Le precisazioni della Funzione pubblica sono state sollecitate da una pubblica amministrazione che ha chiesto parere sul diritto alla fruizione dei permessi da parte di un lavoratore dipendente, al fine di assistere un congiunto anch'egli lavoratore il quale si trova in situazione di handicap grave e che, peraltro, fruisce per se stesso dei medesimi benefici dei permessi dal lavoro ex legge n. 104/1992. In particolare, la pa ha chiesto di sapere se i giorni di permesso dei due soggetti interessati debbano essere fruiti nelle stesse giornate.
La risposta è negativa. La normativa di riferimento (legge n. 104/1992), spiega la nota, accordando la possibilità al lavoratore dipendente che assiste il congiunto disabile che versa in situazione di grave handicap di beneficiare dei permessi finalizzati alla predetta assistenza, non preclude espressamente la fruizione del beneficio ove il disabile prenda i permessi per se stesso, né tantomeno indica le modalità di fruizione per il caso prospettato.
 La situazione ordinaria, precisa la Funzione pubblica, è che le giornate fruite come permesso coincidano; tuttavia, non è da escludere che qualora il lavoratore che assiste il disabile abbia la necessità di assentarsi per svolgere attività per conto del disabile, nelle quali non è necessaria la sua presenza, egli possa fruire dei permessi anche in giornate nelle quali la persona disabile che è assistita si rechi regolarmente al lavoro.
In conclusione, precisa la nota, considerando anche la varietà delle situazioni che di fatto si possono presentare, la Funzione pubblica è dell'avviso che una limitazione dell'agevolazione alla fruizione dei permessi da questo punto di vista difficilmente potrebbe giustificarsi in base alla legge (articolo ItaliaOggi del 09.11.2012).

ottobre 2012

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOPalazzo Vidoni ammette alcune eccezioni. Ferie monetizzate. Divieto flessibile.
Il divieto di liquidare le ferie al personale dipendente cessato dal servizio, imposto dall'articolo 5, comma 8 del decreto legge sulla spending review, non opera nei casi in cui l'impossibilità a usufruire le ferie sia dovuta a cause indipendenti dalla volontà dello stesso lavoratore quali, per esempio, il decesso, la malattia, l'infortunio e l'inidoneità fisica permanente e assoluta.
Lo ha messo nero su bianco il dipartimento della funzione pubblica, nel testo del parere 08.10.2012 n. 40033 di prot., con cui fa ulteriore chiarezza sulla portata applicativa delle disposizioni contenute all'articolo 5, comma 8, del dl n. 95/2012.
La norma, come si ricorderà, stabilisce, con un divieto di portata generale, l'obbligatorietà della fruizione delle ferie, riposi e permessi che spettano al personale, prevedendo che tali giornate «non danno luogo in nessun caso, alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi». La ratio di tale disposizione è chiara. Inserita in un contesto di razionalizzazione della spesa pubblica, intende prevenire abusi dovuti all'eccessivo ricorso della monetizzazione delle ferie non fruite a causa di assenza di programmazione e di controlli da parte dei vertici dirigenziali delle p.a..
Per palazzo Vidoni le cause di cessazione dal servizio imputabili a malattia, dispense per inidoneità o a maggior ragione, per decesso del dipendente, configurano cause esaustive del rapporto di lavoro che sono dovute a fatti «indipendenti dalla volontà del lavoratore e del datore di lavoro». Includere questi eventi anche nel «generale divieto» delle disposizioni sopra richiamate, a detta della funzione pubblica, comporterebbe una preclusione ingiustificata e irragionevole per il lavoratore stesso.
Senza dimenticare, prosegue il parere, che il diritto comunitario (articolo 7 direttiva 2003/88) nel sancire l'irrinunciabilità delle ferie annuali, prevede anche una indennità sostitutiva nella sola ipotesi di fine del rapporto di lavoro. E che anche la giurisprudenza comunitaria ha ribadito che disposizioni nazionali non possono prevedere che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, allo stesso lavoratore che sia stato in congedo per malattia, non sia dovuta alcuna indennità monetaria sostitutiva delle ferie annuali non godute (articolo ItaliaOggi del 09.10.2012).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Spending review. La circolare. Ferie non godute, limiti al divieto di non pagare.
LE ECCEZIONI/ Deroga allo stop alle erogazioni in caso di licenziamento disciplinare, malattia, aspettative e gravidanza.

Appare e poi scompare la circolare "legislativa" della Funzione pubblica in tema di monetizzazione delle ferie non godute. La norma è chiara: la spending review taglia inesorabilmente la monetizzazione delle ferie (articolo 5, comma 8, Dl 95/2012).
Quello che non è chiaro è che fine abbia fatto il parere 08.10.2012 n. 40033 di prot. prima pubblicata sul sito istituzionale dello stesso Dipartimento e poi misteriosamente scomparso.
Nel merito, il tema è di quelli scottanti. Da una parte la spending review stabilisce che le ferie non godute «non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi» mentre, a livello interpretativo, si cerca di mitigare quel perentorio «in nessun caso» contenuto nel testo normativo. Sarà che l'interprete istituzionale si è accorto che questa volta il legislatore si è allargato troppo? Con ogni probabilità è così.
Già ai primi di agosto la Funzione pubblica aveva ammesso che, in alcuni limitati casi, si potessero liquidare le ferie non godute (nota prot. 32397 del 06/08/2012). Ma è con l'ultimo parere che viene chiarita la ratio. L'obiettivo è colpire gli abusi correlati all'assenza di programmazione da parte del datore di lavoro e all'utilizzo improprio delle possibilità di riporto previste nei contratti collettivi. In sintesi le ferie non potranno essere liquidate quando alla cessazione del rapporto di lavoro concorre attivamente il lavoratore; al contrario sono ammessi tutti quei casi indipendenti dalla volontà del lavoratore e dalla capacità organizzativa del datore di lavoro.
Riprendendo il testo della norma si ha, quindi, una presunzione di colpa (abuso) nei casi di cessazione derivanti da mobilità (anche se in questo caso non c'è una cessazione e quindi non era possibile liquidare le ferie neppure prima), dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Il Dipartimento da una parte ha aggiunto il licenziamento disciplinare ed il mancato superamento del periodo di prova e dall'altra ha aperto la strada ai casi di decesso, di dispensa per inidoneità permanente e assoluta, di malattia, di aspettativa e di gravidanza. Negare una deroga in questi casi comporterebbe un preclusione ingiustificata ed irragionevole per il lavoratore, che si è trovato nell'impossibilità di godere di un proprio diritto.
A supporto di queste tesi vengono richiamati prima i principi comunitari (articolo 7 della Dir. 2003/88) e poi la giurisprudenza, sia europea che italiana. Giurisprudenza che, a più riprese, ha riconosciuto il diritto alla liquidazione delle ferie non godute per malattia e inabilità al servizio. Anche in questi casi, prima di procedere al pagamento in questione, dovrà essere verificato il rigoroso rispetto delle norme che consentono il riporto nel tempo delle ferie, ovvero le documentate cause di servizio.
A livello interpretativo si cerca di mettere una toppa ad un testo normativo che si pone in contrasto sia ai principi generali (europei e costituzionali) che alla costante giurisprudenza (articolo Il Sole 24 Ore del 09.10.2012 - tratto da www.ecostampa.it).

settembre 2012

PUBBLICO IMPIEGOPalazzo Vidoni. Assunzioni a termine. Nel pubblico il limite dei 36 mesi inderogabile da patti «decentrati».
La contrattazione decentrata non basta per derogare alla riforma Fornero: a parere della Funzione Pubblica deve intervenire il contratto collettivo nazionale di lavoro.
Lo afferma il Dipartimento di Palazzo Vidoni, con la nota 28.09.2012 n. 38845 di prot..
Il problema sorge con l'invio, da parte dell'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, di un contratto decentrato in cui si mettevano le basi per derogare dal limite dei 36 mesi quale durata massima dei contratti a tempo determinato stipulati dallo stesso committente con il medesimo soggetto e per lo svolgimento di mansioni equivalenti. L'articolo 5, comma 4-bis, della legge 92/2012 prevede, infatti, che, indipendentemente dalla durata di rinnovi o interruzioni, il contratto a termine si considera a tempo indeterminato quando supera i 36 mesi e vi sia identità fra datore di lavoro, lavoratore e mansioni. Per la Pa, stante il divieto, la trasformazione in tempo indeterminato si tramuta in risarcimento del danno.
Rispetto a questa previsione, però, la norma stessa fa salve «le diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale». Pur essendo espressamente indicato nel testo normativo quale canale attraverso il quale si può bypassare il vincolo dei 36 mesi, la Funzione Pubblica non ritiene sufficiente un contratto decentrato per legittimare comportamenti in tal senso, ma richiede la contrattazione ai massimi livelli. Pur se non espressa, la motivazione si può rinvenire nell'articolo 40, comma 3-bis, del Dlgs 165/2001.
Ma le ipotesi di disapplicazione della riforma, rimesse, a questo punto, alla contrattazione nazionale non si fermano al caso sopra esaminato. Lo stesso Dipartimento elenca altre due ipotesi. La prima riguarda il caso in cui si può omettere la motivazione nell'assunzione a tempo determinato o nella somministrazione di lavoro quando le stesse avvengono nel quadro di un processo riorganizzativo per l'avvio di una nuova attività, il lancio di un prodotto o di un servizio innovativo, l'introduzione di forti cambiamenti tecnologici, una nuova fase di un importante progetto di ricerca o sviluppo e, infine, il rinnovo o la proroga di una commessa rilevante.
Le medesime fattispecie vengono poste a base della seconda ipotesi derogatoria citata dalla Funzione Pubblica. Si fa riferimento alle condizioni per le quali la contrattazione può introdurre interruzioni più brevi fra un contratto e l'altro con lo stesso lavoratore, interruzioni che, però, non possono essere inferiori a 20 giorni se la durata del primo incarico non è superiore a 6 mesi e a 30 giorni in caso contrario (articolo Il Sole 24 Ore del 06.10.2012 - link a www.ecostampa.it).

PUBBLICO IMPIEGO: Oggetto: Prestazioni professionali svolte nei confronti delle pubbliche amministrazioni da parte di titolari di partita I.V.A. - regime introdotto dalla l. n. 92 del 2012 (nota 25.09.2012 n. 38226 di prot.).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOSpending review. Patroni Griffi illustra le regole. Conto alla rovescia per i tagli nella Pa.
SINDACATI DIVISI/ Sciopero confermato per venerdì prossimo da Cgil, Uil-Fpl, Uil-Pa e Confsal Contrari Cisl-Fp e Ugl.

È scattato il conto alla rovescia per l'attuazione dei tagli previsti dalla spending review nelle pubbliche amministrazioni.
Con l'adozione della direttiva 24.09.2012 n. 10/2012 ieri da parte del ministero della Pa vengono indicati alle amministrazioni centrali gli adempimenti e i tempi di attuazione del piano di riduzione delle dotazioni organiche dei dirigenti (-20%) e del personale non dirigenziale (-10%).
Le amministrazioni dovranno rivedere gli assetti organizzativi razionalizzando le strutture ed eliminando le sovrapposizioni e le duplicazioni di competenze, per individuare le eccedenze di personale. Per il ministero l'operazione «si presenta complessa», la finalità è quella di «realizzare una revisione razionale della spesa dell'apparato amministrativo con tagli mirati e non lineari», ricorrendo «al metodo della compensazione» tra le amministrazioni.
La gestione dei processi di rideterminazione della dotazione organica è stata accentrata presso il Dipartimento della Funzione pubblica che lavorerà con il ministero dell'Economia e con le amministrazioni interessate. Il primo step è l'invio delle proposte di riduzione al Dipartimento, che dovrà avvenire entro due scadenze: il 28 settembre (enti pubblici e agenzie) e il 4 ottobre (amministrazioni dello Stato). Saranno oggetto di un'istruttoria da parte del Dipartimento che formulerà una nuova proposta da adottare con Dpcm entro ottobre.
Con il passaggio successivo, entro il 31 dicembre, le amministrazioni dovranno quantificare e comunicare al Dipartimento il dato del personale in soprannumero, e predisporre piani per le cessazioni del personale in servizio fino al 2014. Sono fissate ulteriori scadenze per avviare i processi di mobilità guidata (31.03.2013), per la sottoscrizione di contratti di solidarietà (31.05.2013), per la dichiarazione di esubero del personale rimasto in soprannumero (30.06.2013) e per il monitoraggio dei posti vacanti presso le amministrazioni (30 settembre).
La direttiva è stata illustrata ai sindacati, convocati ieri pomeriggio a palazzo Vidoni dal ministro Patroni Griffi. Il sindacato è diviso: da un lato Fp-Cgil, Uil-Fpl e Uil-Pa e Confsal confermano lo sciopero di venerdì 28 settembre dei dipendenti pubblici, giudicando «insensata» la convocazione.
«I temi dell'incontro sono quelli dell'accordo di maggio mai messo in pratica –affermano –. Dover ridiscuterli dopo aver raggiunto una sintesi poi fatta a pezzi dalla spending review ci sembra paradossale». Dall'altro Cisl-Fp e Ugl, contrarie allo sciopero. «Abbiamo ottenuto l'impegno a gestire insieme la spending review –commenta Giovanni Faverin (Cisl-Fp)– e all'invio di due atti di indirizzo all'Aran, sulla flessibilità in entrata e sulle relazioni sindacali nel pubblico impiego, che servirà anche per aprire la trattativa sulle risorse aggiuntive da destinare alla contrattazione integrativa» (articolo Il Sole 24 Ore del 26.09.2012 - tratto da www.corteconti.it).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGODirettiva della funzione pubblica sulla spending review. Per le agenzie ricognizione entro venerdì. P.a., i tagli in tempi strettissimi. Rilevazione e classificazione del personale entro il 4/10.
Spending review, tempi strettissimi per la riduzione degli organici dello stato. E una direttiva per evitare nuovi casi di sperpero di denaro pubblico, stile Lazio.
Ieri il ministro della funzione pubblica, Filippo Patroni Griffi, ha ufficializzato a ministeri, agenzie ed enti pubblici, fuori dal parametro d'azione restano le regioni e le autonomie locali, i tempi e le modalità per rilevare il personale, classificarlo, rivedere i relativi servizi e realizzare così i tagli previsti dal decreto legge n. 95/2012, ovvero la prima spending review del governo Monti: - 20% di dirigenti, -10% di impiegati.
Per completare la rilevazione, e inviare i moduli a Palazzo Vidoni, i ministeri hanno tempo fino al 4 ottobre. Per agenzie ed enti pubblici, i tempi scadono addirittura venerdì. Ma non è finita: perché, su sollecitazione dei sindacati, Patroni Griffi si è impegnato a emanare a breve una direttiva sulla trasparenza: nuovi criteri sulla compilazione dei bilanci di tutti i soggetti pubblici e sulla gestione dell'organizzazione del personale, che consentano di scoprire le magagne su finanziamenti ad personam e su assunzioni di favore.
La mala gestione, insomma, che le inchieste giudiziarie stanno portando alla luce in questi mesi, dal caso Penati in Lombardia al caso Fiorito nel Lazio. Già, perché è vero che i bilanci sono pubblici, è il ragionamento, ma sono scritti in maniera tale da rendere difficile il controllo anche da parte dell'occhiuta Corte dei conti.
Sul fronte degli impegni assunti ieri dal ministro verso i sindacati, nel corso di un vertice sul pubblico impiego, a breve dovrebbe essere dato mandato all'Aran di rivedere al tavolo negoziale la materia delle relazioni sindacali e di disciplinare l'armonizzazione tra pubblico e privato, dopo la riforma Fornero, in materia di contratti a tempo determinato. Confermano lo sciopero Cgil, Uil e Confsal, mentre le Cisl prosegue nella linea del dialogo.
Spending review ed eccezioni. L'Inps è l'ente pubblico a livello centrale nel quale il taglio agli organici mieterà più vittime: secondo dati ancora non ufficiali, sarebbero 4.200 gli esuberi dell'istituto di previdenza, altri 1.300 all'Inail. Ci sono però amministrazioni che hanno vacanze di organico: il caso del ministero dell'istruzione, dove si registrano oltre 1.200 vacanze, ma anche del ministero dell'economia, dove mancano all'appello 570 dipendenti.
Complessivamente il taglio sulle amministrazioni ministeriali, secondo una stima ufficiosa, dovrebbe produrre un esubero di 1.800 unità. Il ministero ha predisposto i modelli in cui schedare il personale in servizio. Obiettivo: fare le riduzioni previste dalla legge entro fine ottobre. A farlo, in base alle proposte delle singole amministrazioni, sarà la Funzione pubblica, con un dpcm, che dovrà indicare anche le compensazioni tra chi ha più esuberi e chi ha vacanze di organico.
Le riduzioni dei posti dirigenziali del 20% dovrà essere fatta sia per i livelli generali che di seconda fascia. Le riduzioni, si legge nella direttiva 24.09.2012 n. 10/2012, rappresentano però «il valore minimo che viene richiesto alla platea dei destinatari, sarebbe apprezzabile l'eventuale sforzo da parte delle amministrazioni di operare, al di là di eventuali compensazioni da applicare nella prevista sede, riduzioni maggiori che siano il risultato di un effettivo ridisegno dell'organizzazione operato in relazione a un fabbisogno essenziale».
Sono esclusi dai tagli scuola e università, ma anche il comparto sicurezza, e poi ministero dell'economia, agenzie fiscali e Presidenza del consiglio dei ministri che hanno già operato i tagli previsti. Tempi più lunghi invece per gli Interni e gli Esteri. Insomma, il campo di azioni si è notevolmente ridotto. Per Palazzo Chigi resta in vigore la tagliola decisa con il dl 95 su tutti gli incarichi dirigenziali assegnati al personale esterno, privati o di altra amministrazione, che decadranno allo scoccare del primo novembre ope legis.
Nuove direttive. Per superare le contrarietà dei sindacati, il ministro si è impegnato a un esame congiunto per gestire la spending review sulle compensazioni e sulla mobilità del personale che andrà in esubero verso altri comparti, ma anche sulla formazione necessaria e essere ricollocati.
Annunciati anche due atti di indirizzo all'Aran per altrettanti contratti quadro: uno sulla flessibilità in entrata, ovvero sull'armonizzazione del pubblico impiego con la riforma Fornero sulla durata dei contratti a tempo determinato. Già oggi, molte amministrazioni non riescono a rinnovare i contratti che sforano i 36 mesi e, con il blocco delle assunzioni a tempo indeterminato, si tratta di risorse imperdibili. «Non ci saranno miracoli sul precariato», puntualizza però il ministro mettendo le mani avanti contro eventuali richieste di stabilizzazioni, «non possiamo permettercelo».
Un altro atto di indirizzo riguarderà le relazioni sindacali nel pubblico impiego, da riformare in anticipo rispetto al prossimo rinnovo del contratto. Che, con i chiari di luna che ci sono, rischia di non esserci prima di un triennio. Contro la corruzione nel pubblico impiego, è stata sollecitata una direttiva che renda effettivamente chiari bilanci e organizzazione.
Scioperi e attese. «Lo sciopero è assolutamente confermato», afferma Marco Paolo Nigi, segretario Snals-Confsal. E spiega Michele Gentile, responsabile settori pubblici della Cgil: «Le proposte presentate dal ministro non toccano nessuna delle ragioni dello sciopero, non si interviene riorganizzando ma tagliando le dotazioni organiche. Al di là delle soluzioni, si tagliano i posti disponibili». Per Alberto Civica, Uil università, si tratta dell'unico modo «per mostrare il nostro dissenso».
Contraria allo sciopero la Cisl. «Abbiamo chiesto che il ministro assumesse degli impegni concreti nei confronti dei lavoratori e del sindacato», spiega il segretario generale della Cisl Fp, Giovanni Faverin, «la risposta è stata positiva» (articolo ItaliaOggi del 26.09.2012 - tratto da www.corteconti.it).

PUBBLICO IMPIEGO: Riforma del lavoro. La deroga. Supplenti comunali esclusi dai vincoli sui contratti a termine.
IL PARERE/ La Funzione pubblica precisa che il concorso consente di azzerare il calcolo dei 36 mesi per gli incarichi a tempo.
I supplenti comunali sono «salvi» dai vincoli sui contratti a termine previsti dalla riforma del lavoro (legge 92/2012).

Va in questa direzione il parere 19.09.2012 n. 37561 di prot. del dipartimento della Funzione pubblica.
Con l'inizio del nuovo anno scolastico, è emersa l'esigenza di ricorrere al personale a tempo determinato per far fronte a temporanee scoperture d'organico, o ad assenze dal servizio. Gli enti hanno pensato di ricorrere agli insegnanti che avevano già prestato servizio l'anno scolastico scorso. Riforma del lavoro alla mano, qualche solerte funzionario ha bloccato le assunzioni perché non era trascorso sufficiente tempo fra la cessazione dell'anno scolastico e il nuovo incarico.
La legge 92/2012 (articolo 1, comma 9, lettera g), modificando l'articolo 5, comma 3, del Dlgs 368/2001, stabilisce infatti che il rinnovo del contratto a termine con lo stesso lavoratore non può avvenire entro 60 giorni dalla scadenza se il primo contratto ha durata fino a sei mesi, ed entro 90 giorni in caso di durate superiori, pena la trasformazione del contratto a tempo indeterminato. Per la Pa, stante il divieto previsto dall'articolo 36, comma 5, del Dlgs 165/2001, si tramuta nel risarcimento del danno.
Solitamente gli incarichi annuali terminano al 30 giugno, spesso anche il 31 luglio, e i nuovi contratti decorrono il 1° settembre: impossibile, quindi, rispettare la durata minima dell'interruzione. L'Anci ha rivolto un quesito, evidenziando che è già prevista un'eccezione nell'applicazione del Dlgs 368/2001. L'articolo 10, comma 4-bis, come aggiunto dal comma 18 dell'articolo 9 del Dl 70/2011, prevede, infatti, che il decreto legislativo non si applichi al conferimento di incarichi ai supplenti del personale docente e Ata, indipendentemente dal fatto che questi sostituiscano personale a tempo determinato o indeterminato.
La risposta della Funzione pubblica abbraccia la tesi dell'Anci, sottolineando che il legislatore ha, da sempre, riservato attenzione al settore educativo e scolastico. La necessità di garantire la continuità didattica, come attuazione del diritto allo studio previsto dalla Costituzione, rende inapplicabili le norme che limitano «la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo indiscriminatamente per tutte le istituzioni pubbliche che sono chiamate a svolgere tali servizi». Sorge il dubbio, allora, che al personale scolastico degli enti locali non si applichi in toto il Dlgs 368/2001.
Dopo aver richiamato la necessità del concorso pubblico per conferire incarichi a termine, la Funzione pubblica chiarisce anche che il concorso consente di azzerare il contatore dei 36 mesi, come durata massima prevista dal Dlgs 368/2001 per i contratti a tempo determinato con lo stesso soggetto, e di superare la barriera della durata minima dell'interruzione fra un rapporto e l'altro (articolo Il Sole 24 Ore dell'01.10.2012).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOOggetto: richiesta di parere in merito alla possibilità di trasformazione di contratto di lavoro a tempo determinato di Dirigente in contratto di lavoro a tempo indeterminato (nota 14.09.2012 n. 36924 di prot.).

PUBBLICO IMPIEGO: Oggetto: Congedo ex art. 42, comma 5 e ss., del d.lgs. n. 151 del 2001 - personale in regime di part-time verticale (nota 12.09.2012 n. 36667 di prot.).
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Congedo straordinario riproporzionato se il lavoratore è part-time. Va calcolato sulla base delle giornate lavorate

La Funzione Pubblica chiarisce che, in caso di personale in regime di part-time verticale, la durata del congedo straordinario biennale ex art. 42, commi 5 e segg., D.Lgs. n. 151/2001, va riproporzionata in osservanza della regola generale per cui il calcolo va effettuato sulla base delle giornate lavorative del dipendente.
Il Dipartimento della Funzione Pubblica, si è espresso in merito all’applicazione dell'art. 42, comma 5 e ss., D.Lgs. n. 151/2001 (congedo straordinario biennale), al personale dipendente con rapporto di lavoro di part-time verticale.
Il CCNL comparto ministeri del 16.05.2001, integrativo del CCNL del 16.02.1999, all'art. 23 ha disciplinando la fruizione dei congedi e permessi per il personale a tempo parziale ha stabilito che al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano gli istituti normativi previsti dal medesimo contratto, in quanto compatibili, spettanti al personale con rapporto di lavoro a tempo pieno, tenendo conto della ridotta durata della prestazione.
Il comma 11 del citato art. 23 stabilisce che le ferie, le festività soppresse e le altre assenze previste dalla legge e dal contratto nel caso di part-time verticale spettano in numero proporzionato alle giornate di lavoro prestate nel corso dell’anno, individuando specifiche deroghe.
Tra queste deroghe non è menzionato il congedo di cui all'art. 42, commi 5 ss., D.Lgs. n. 151/2001 e, pertanto, per la Funzione Pubblica, in caso di part-time verticale la sua durata deve essere riproporzionata in osservanza della regola generale per cui il calcolo andrà effettuato sulla base delle giornate lavorative del dipendente per tutto il periodo in cui il lavoratore presti la propria opera in regime di part-time. Qualora il dipendente torni a lavorare a tempo pieno, il periodo di congedo già fruito andrà poi riproporzionato (rapportandolo alla situazione di rapporto di lavoro a tempo pieno) e detratto dal complessivo periodo biennale per conoscere il periodo di congedo residuo, ancora fruibile dallo stesso.
Per quanto riguarda la rilevanza dei periodi non lavorativi (ossia dei periodi durante i quali, in virtù dell'articolazione del part-time verticale la prestazione non deve essere resa), considerato che in generale i congedi possono essere fruiti in corrispondenza dei periodi in cui è dovuta la prestazione, il conteggio dovrebbe comprendere solo i mesi o le giornate coincidenti con quelli lavorativi.
Le festività, le domeniche e le giornate del sabato (nel caso di articolazione dell'orario su 5 giorni alla settimana) ricadenti nel periodo non lavorativo dovrebbero essere escluse dal conteggio, con eccezione di quelle immediatamente antecedenti e seguenti il periodo se al termine del periodo stesso non si verifica la ripresa del servizio ovvero se il dipendente ha chiesto la fruizione del congedo in maniera continuativa
(commento tratto da www.ispoa.it).

PUBBLICO IMPIEGOCongedi per assistere disabili in rapporto ai giorni lavorati.
Per i lavoratori in part-time verticale, la durata del congedo straordinario per assistenza a persone con disabilità grave, ex art. 42, comma 5 del dlgs n. 151/2001, va conteggiata in misura proporzionata alle giornate di lavoro prestate nell'anno, specificando che tale modalità applicativa continua a verificarsi sin quando perdura la situazione che l'ha originata, ovvero sino a quando il dipendente fruisce del part-time verticale.

Lo ha precisato il dipartimento della Funzione pubblica, nel testo della nota 12.09.2012 n. 36667 di prot., resa nota ieri.
In risposta a una richiesta dell'Agenzia del territorio, la Funzione pubblica ha rilevato che il Ccnl 16.05.2001 del Comparto ministeri, che si applica anche alle agenzie fiscali, ha disciplinato la fruizione di congedi e permessi per il personale in regime di lavoro parziale.
In linea generale, a tale personale si applicano tutti gli istituti previsti per il personale in rapporto di lavoro a tempo pieno, ma tenendo conto della ridotta durata della prestazione. In particolare, ferie, festività soppresse e altre assenze spettano a chi è in part-time in misura proporzionale alle giornate lavorative, tranne alcune deroghe.
In tali deroghe, ha rilevato la nota di Palazzo Vidoni, non è menzionato l'articolo 42, comma 5, del dlgs n. 151/2001, con la conseguenza che in caso di part-time verticale, la sua durata deve essere riproporzionata nella misura sopra descritta. Con la precisazione che tale modalità applicativa deve essere mantenuta sino a quando «perdura la situazione che l'ha originata» ovvero, sino a quando il dipendente continua a lavorare a tempo parziale.
Il calcolo, poi, del congedo, ha precisato la nota in esame, andrà effettuato sulla base delle giornate lavorative del dipendente per tutto il periodo in cui il lavoratore mantiene il regime a tempo parziale. Qualora il dipendente dovesse optare per il ritorno alla prestazione lavorativa a tempo pieno, la nota chiarisce che il periodo di congedo già fruito andrà nuovamente «riproporzionato» con le giornate lavorative a tempo pieno e così detratto dal complessivo periodo biennale per conoscere quanto ancora spetta al lavoratore a tale titolo (articolo ItaliaOggi del 27.09.2012).

PUBBLICO IMPIEGOEsodati, il provvedimento non serve. Basta il parere. Nota della Funzione pubblica sulla deroga al pensionamento dei dipendenti della p.a..
Esodati anche se non «autorizzati» formalmente all'esonero al 04.12.2011. Per essere incluso tra gli aventi diritto ad andare in pensione con le vecchie regole (i cd esodati), infatti, all'impiegato pubblico non serve necessariamente che l'amministrazione da cui dipende abbia formalmente adottato il provvedimento di concessione dell'esonero entro il 04.12.2011; può farlo anche successivamente.
Perché è sufficiente anche solo che a tale data il lavoratore sia in possesso della domanda di richiesta dell'esonero, con su espresso il parere favorevole del segretario generale pro-tempore.

A precisarlo, tra l'altro, è la nota 03.09.2012 n. 35430 di prot. della presidenza del consiglio dei ministri, dipartimento della funzione pubblica, che fa proprio un parere del Consiglio di stato. La novità, di fatto, amplia la platea dei potenziali beneficiari della deroga ai nuovi requisiti di pensione introdotti dalla riforma Fornero.
Basta il «sì». La nota della funzione pubblica affronta due questioni relative alla disciplina dei cosiddetti esodati, ossia dei lavoratori (in mobilità, con contributi volontari ecc.) che conservano il diritto ad andare in pensione con le vecchie regole (quelle cioè previgenti alla riforma Fornero) anche successivamente al 01.01.2012 (data di entrata in vigore della riforma Fornero).
In particolare, si tratta di due questioni attinenti alla posizione degli impiegati pubblici «che alla data del 04.12.2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio» e che, per tale ragione, hanno diritto a essere inclusi nel novero degli esodati e nel limite di 950 unità ad andare in pensione in base ai vecchi requisiti (la domanda si presenta entro il 21 novembre).
Peraltro, in tal caso, l'istituto dell'esonero «si considera comunque in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 04.12.2011». La prima questione concerne dunque la possibilità, per un'amministrazione, di adottare un provvedimento ricognitivo di riconoscimento dell'esonero. Nella precedente circolare n. 2/2012, la funzione pubblica ha chiarito che l'esonero s'intende concesso anche «se l'amministrazione nelle veste del dirigente competente... abbia adottato una determina formale dalla quale si desuma la volontà di accoglimento dell'istanza dell'interessato».
Il Consiglio di stato, invece, ha espresso differente orientamento, ritenendo che il «parere favorevole espresso dal segretario generale pro-tempore abbia la stessa valenza del provvedimento di accoglimento della domanda». Pertanto, spiega la funzione pubblica, l'adozione del provvedimento ricognitivo diventa in questo caso necessario, per consentire ai potenziali beneficiari di poter regolarmente presentare l'istanza per la richiesta dei benefici pensionistici (in essa, infatti, vanno indicati gli estremi del provvedimento).
La decorrenza dell'esonero. La seconda questione riguarda l'individuazione della data di decorrenza dell'esonero. La funzione pubblica spiega che tale data va individuata nel quinquennio precedente la data di decorrenza della pensione dell'interessato calcolata in base alle vecchie regole (comprendendo finestra e speranza di vita).
Un esempio. Lavoratrice con diritto ad andare in pensione con «quota 97» (vecchie regole), che compie 61 anni (età minima per maturare quota 97) il 18.02.2016. Aggiungendo i 12 mesi per la finestra (18.02.2017) e i tre mesi (per ora) della speranza di vita, si ottiene l'epoca di pensionamento: 19.05.2017. Andando a ritroso di cinque anni, viene a fissarsi la data di decorrenza dell'esonero: 18.05.2012 (articolo ItaliaOggi dell'08.09.2012).

agosto 2012

ATTI AMMINISTRATIVI - ENTI LOCALI: Mediaconciliazione estesa alla p.a.. Amministrazione rappresentata da dirigenti o dipendenti. Circolare della funzione pubblica sul dlgs 28/2010. L'Avvocatura dello stato farà solo consulenza.
Mediaconciliazione aperta anche alla p.a. Ma solo per le controversie che riguardano la responsabilità della pubblica amministrazione per atti di natura non autoritativa. La direttiva Ue sulla mediazione civile e commerciale (2008/52/Ce) che, assieme alla legge delega n. 69/2009, ha ispirato il dlgs 28/2010 esclude infatti dal proprio ambito di applicazione «la materia fiscale, doganale e amministrativa» oltre alla «responsabilità dello stato per atti o omissioni nell'esercizio di pubblici poteri». A rappresentare la p.a. davanti agli organismi di conciliazione non sarà però né l'Avvocatura dello stato (che potrà svolgere solo funzione consultiva) né gli avvocati del libero foro, ma il dirigente dell'Ufficio competente in materia o un dipendente, privo di qualifica dirigenziale, dotato di «comprovata e particolare competenza». L'Avvocatura dello stato interverrà dinanzi all'organismo di conciliazione «solo in casi eccezionali, giustificati dalla particolare rilevanza della potenziale controversia». E, in ogni caso, «non sostituendo, ma affiancando il rappresentante dell'amministrazione». Le p.a., infine, dovranno avvalersi dell'organismo di mediazione più economico e per sceglierlo dovranno bandire una gara.
Sono questi i principali chiarimenti della circolare 10.08.2012 n. 9/2012 emanata dal dipartimento della funzione pubblica per assicurare un'omogenea attuazione della mediazione civile e commerciale da parte delle p.a.
Dopo aver ribadito che la conciliazione è esperibile solo per risolvere controversie sorte tra privati, o tra privati e pubbliche amministrazioni che agiscono «iure privatorum», la circolare ribadisce che ai sensi del dlgs 28/2010 il ricorso a procedure deflative del contenzioso è facoltativo per le cause civili e commerciali aventi ad oggetto diritti disponibili, mentre è obbligatorio per le liti condominiali e in materia di diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di azienda, risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli, responsabilità medica, diffamazione a mezzo stampa, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
A queste tipologie va poi aggiunta la conciliazione in materia di lavoro, prevista dal codice di procedura civile (art. 410) e applicabile anche alle pubbliche amministrazioni. Restano invece escluse dalla mediaconciliazione le cause di risarcimento per violazione del termine ragionevole di durata dei processi ai sensi della legge Pinto (legge n. 89/2001) dal momento che «il potere giurisdizionale rientra nell'esercizio dell'attività amministrativa di natura autoritativa».
Delineati i confini della mediazione, la circolare di palazzo Vidoni fornisce indicazioni su ciò che l'amministrazione, come parte attrice o convenuta, deve fare ai fini dell'eventuale transazione. Nelle procedure di mediazione l'Avvocatura dello stato, a cui ordinariamente spetta la difesa in giudizio della p.a., svolgerà esclusivamente funzione consultiva, intesa come «assistenza tecnica complementare».
«Trattandosi di procedura non riconducibile alla tutela legale contenziosa», scrive il ministro della funzione pubblica, Filippo Patroni Griffi, «resta infatti esclusa la rappresentanza processuale e la difesa in giudizio delle amministrazioni patrocinate da parte dell'Avvocatura dello stato». Le p.a. non potranno avvalersi neppure dell'assistenza di avvocati del libero foro. Largo dunque ai dirigenti oppure ai dipendenti, privi di qualifica dirigenziale, che siano dotati di «comprovata e particolare competenza e esperienza nella materia del contenzioso».
La nota della funzione pubblica dà alle amministrazioni qualche suggerimento su come scegliere questi dipendenti secondo criteri «trasparenti e oggettivi». Meglio dunque affidare l'incarico a dipendenti di area III del comparto ministeri, o di categoria equiparata, con formazione di tipo giuridico-economico, in possesso della laurea o del diploma di laurea, che potranno essere coadiuvati da personale tecnico o professionale. Gli enti potranno in ogni caso scegliere se assegnare la funzione di rappresentanza a un ufficio dirigenziale già esistente, centralizzando in questo modo la competenza sulla procedura di mediazione, o attribuire la funzione all'ufficio dirigenziale di volta in volta competente per materia.
Pur escludendo la rappresentanza da parte dell'Avvocatura dello stato, la nota di palazzo Vidoni ritiene opportuno che le p.a. si rivolgano agli avvocati erariali per un motivato parere tutte le volte in cui «il tentativo di transazione riguardi controversie di particolare rilievo, dal punto di vista della materia che ne costituisce l'oggetto o degli effetti in termini finanziari che ne potrebbero conseguire anche con riferimento al numero di ulteriori controversie che potrebbero derivarne». Al di fuori di questi casi, il parere all'Avvocatura andrà chiesto solo quando il dirigente si sia espresso (motivando la sua scelta) in senso favorevole alla conclusione dell'accordo (articolo ItaliaOggi del 15.08.2012).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOIl divieto di monetizzare le ferie vale per il futuro. Esclusi i rapporti di lavoro cessati prima del varo della spending review.
Il divieto di monetizzare le ferie residue ai dipendenti pubblici, stabilito dall'articolo 5 del decreto legge sulla spending review, non ha valore retroattivo. Pertanto, lo stesso non opera nel caso in cui si riferisca a rapporti di lavoro già cessati prima dell'entrata in vigore della norma, a situazioni in cui le ferie siano maturate prima di tale entrata in vigore e qualora la fruizione delle stesse sia oggettivamente incompatibile, per esempio, a causa della ridotta durata del rapporto di lavoro.
È quanto ha precisato il dipartimento della funzione pubblica nel testo della nota 06.08.2012 n. 32937 di prot., con cui, rispondendo a una precisa istanza formulata dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (Anci) ha fatto chiarezza su alcuni aspetti conseguenti all'entrata in vigore dell'articolo 5, comma 8 del dl n. 95/2012.
Come noto, tale disposizione, nell'ottica di un generale contenimento della spesa pubblica, prevede che le ferie, i riposi e i permessi che spettano al personale pubblico devono essere obbligatoriamente fruiti e non danno luogo, in nessun caso, a trattamenti sostitutivi. Principio che opera anche nel caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione del contratto e pensionamento. In caso di violazione, si prevede l'avvio di un procedimento disciplinare e amministrativo per il dirigente responsabile.
Su queste basi, Palazzo Vidoni ha precisato che il tenore letterale della norma non prevede una disciplina transitoria. Pertanto, in base ai principi generali che governano le leggi nel tempo, è pacifico che sono da ritenersi escluse da tali limitazioni tutte quelle situazioni che si sono definite prima della sua entrata in vigore (06.07.2012), poiché, operando al contrario, si attribuirebbe alla norma una portata retroattiva che non è prevista.
In tale ottica, la funzione pubblica, ammette alla monetizzazione i rapporti di lavoro cessati prima del 6 luglio scorso, le situazioni in cui le giornate di ferie sono maturate prima della stessa data e quelle in cui risulti incompatibile la loro fruizione a causa della ridotta durata del rapporto o per altre cause ben definite. Resta comunque fermo il principio che la monetizzazione delle ferie nei residui casi potrà avvenire solo in presenza di ipotesi previste da norme di legge o da contratti di lavoro. Quindi, rivolgendosi alle amministrazioni, la nota suggerisce che ogni singolo caso sia esaminato attentamente, soprattutto nei motivi che hanno portato all'accumulo delle ferie per i lavoratore che lo stesso non è riuscito successivamente a «smaltire» (articolo ItaliaOggi dell'08.08.2012).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOOggetto: limiti retributivi - art. 23-ter d.l. n. 201, convertito in l. n. 214 del 2011 - d.P.C.m. 23.03.2012 (G.U. 16.04.2012 n. 89) (circolare 03.08.2012 n. 8/2012).

luglio 2012

VARIPatente valida fino al compleanno. Il termine allineato con la carta d'identità per i titoli nuovi o rinnovati.
IL DIVERBIO/ La Motorizzazione si era espressa contro la regola ma è stata contraddetta dalla Funzione pubblica.

Scadenza che coincide con il giorno del compleanno e rinnovo semplificato per gli ultraottantenni. Sono le ultime novità sulle patenti di guida, in attesa della raffica di ulteriori modifiche attese per il 19.01.2013, quando entrerà in vigore il Dlgs 59/2011, che recepisce le ultime due direttive europee sulla materia (la 2006/126 e la 2009/113) introducendo fra l'altro una vera e propria patente (la AM) anche per ciclomotori e quadricicli leggeri (si veda la scheda a destra).
Come ha stabilito l'articolo 7 del decreto semplificazioni (Dl 5/12), la scadenza dei documenti d'identità e riconoscimento emessi o rinnovati dal l'entrata in vigore della norma (10.02.2012) non coincide più con la data del rilascio, ma slitta a quella del compleanno successivo. Visto che la patente è anche un documento che attesta l'idoneità alla guida, il 5 marzo (circolare 6193) la Motorizzazione ha chiarito che non riteneva si dovessero applicarvi queste nuove regole e che quindi avrebbe adeguato la propria prassi.
Dunque, anche le patenti rinnovate o rilasciate sinora riportano una scadenza determinata secondo il Codice della strada: per esempio, una licenza B di una persona sotto i 50 anni vale dieci anni (dalla data di rilascio se è nuova, dalla data della visita medica di convalida se è rinnovata).
Ora occorre fare i conti con l'interpretazione diversa fornita dal ministro della Funzione pubblica, Filippo Patroni Griffi, con la circolare 20.07.2012 n. 7/2012, pubblicata pochi giorni fa (si veda Il Sole 24 Ore del 21 agosto), che estende alla patente la "regola del compleanno". Nei prossimi giorni dovrebbero arrivare chiarimenti della Motorizzazione per capire da quale data le licenze rilasciate o rinnovate avranno la scadenza determinata in base al nuovo criterio. Si dovrà anche vedere come risolvere il problema dei documenti emessi dal 10 febbraio, che hanno scadenza allineata al giorno del rilascio o del rinnovo.
Nel frattempo, si può dire che: ... (articolo Il Sole 24 Ore del 24.08.2012 - tratto da www.ecostampa.it).

VARI: La patente scade al compleanno. Ma fanno eccezione i documenti per gli autisti e i malati. Circolare della presidenza del consiglio smentisce l'interpretazione restrittiva dei Trasporti.
Anche la patente di guida (come la carta d'identità) scadrà il giorno del compleanno ma questa novità non si applicherà alle patenti superiori (per camion, corriere ecc.) e a quelle con durata limitata (per esempio per motivi medici). In ogni caso l'allineamento non sarà automatico e richiederà l'aggiornamento della licenza di guida.
In altre parole, il documento inizialmente scadrà alla data naturale e sarà poi rinnovato con scadenza il giorno del compleanno.

Lo ha affermato la presidenza del consiglio dei ministri con la circolare 20.07.2012 n. 7/2012, appena divulgata, che ribalta le indicazioni di segno opposto fornite dal ministero dei trasporti.
L'art. 7 del dl 5/2012 dispone che i documenti di identità e di riconoscimento di cui all'art. 1, comma 1, lett. c), d) ed e), del dpr n. 445 del 28.12.2000 sono rilasciati o rinnovati con validità fino alla data del compleanno del titolare immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento stesso. Si tratta dei documenti di riconoscimento e d'identità rilasciati o rinnovati dopo il 10.02.2012, data di entrata in vigore del decreto legge. Da subito erano stati avanzati dubbi sulla possibilità di ricomprendere le patenti fra i documenti soggetti alla semplificazione imposta dalla novella (si veda ItaliaOggi del 21/02/2012).
E il ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la circolare n. 6193 del 05.03.2012 aveva precisato a chiare lettere che alla patente di guida non si applica l'allineamento della scadenza al compleanno dell'interessato (si veda ItaliaOggi del 07/03/2012). Infatti occorre considerare che in materia di durata di validità delle patenti di guida le norme del decreto legislativo n. 285/1992 sono speciali rispetto alle norme del decreto legge n. 5/2012. Inoltre, la materia è disciplinata dettagliatamente dalla normativa comunitaria, di volta in volta recepita dall'ordinamento interno.
Precisamente, l'iniziale facoltà d'imporre liberamente le disposizioni nazionali in materia di durata di validità, originariamente consentita dalla direttiva 91/439/Cee del 29.07.1991 del consiglio, è stata poi superata dalla direttiva 2006/126/Ce del 20.12.2006 del Parlamento europeo e del consiglio, che ha fissato limiti precisi per la durata della licenza di guida, derogabili solo previa consultazione della commissione. Tali vincoli temporali sono stati definiti concretamente dal decreto legislativo di attuazione n. 59 del 18.04.2011, che, fra l'altro, introduce modifiche dell'art. 126 del codice della strada con disposizioni applicabili dal 19.01.2013. Ora, però, con la circolare n. 7 del 20.07.2012 la presidenza del consiglio di ministri interpreta in senso estensivo la portata dell'art. 7 del dl 5/2012, affermando che la nuova regola che fissa la scadenza dei documenti in coincidenza con la data del compleanno si applica anche alle patenti di guida.
A parere della presidenza del consiglio dei ministri il legislatore comunitario non impone alcuna corrispondenza tra il giorno e il mese indicati nel riquadro relativo alla data di rilascio e quelli indicati nel riquadro relativo alla data di scadenza. Secondo quanto affermato nella circolare n. 7/2012, la coincidenza della data di scadenza della patente con quella di nascita del titolare non si pone in contrasto con l'ordinamento comunitario, in quanto la direttiva fissa unicamente il limite massimo (pari a quindici anni) del periodo di validità amministrativa delle patenti, senza imporre una coincidenza tra la data di rilascio e quella di scadenza.
Peraltro, prosegue la nota, la disposizione di cui all'art. 7 del dl 5/2012 non si applica alle patenti rilasciate per le categorie superiori C e D, a quelle la cui durata è fissata in misura ridotta, rispetto alla durata ordinaria, dalla commissione medica legale, e alla carta di qualificazione del conducente.
Dunque, secondo la presidenza, l'allungamento della scadenza della patente fino alla data del compleanno si applica alle patenti di categoria AM, A1, A, B1, B e BE che hanno una durata ordinaria, comunque solo in sede di primo rilascio o rinnovo del documento (articolo ItaliaOggi del 21.08.2012 - tratto da www.corteconti.it).

VARI: Burocrazia. In una circolare della Funzione pubblica l'equiparazione agli altri documenti d'identità.
La patente scade al compleanno
I LIMITI/ Il termine vale per i nuovi documenti o quelli da portare a rinnovo ma non per le licenze di guida dei mezzi pesanti.

Contrordine: anche la patente scadrà il giorno del compleanno. È l'indicazione più importante tra quelle date dalla
circolare 20.07.2012 n. 7/2012 firmata dal ministro della Funzione pubblica, Filippo Patroni Griffi, per chiarire come va applicato l'allineamento (previsto lo scorso febbraio dal decreto semplificazioni, Dl 5/12) della scadenza dei documenti di identità e riconoscimento alla data di nascita del titolare.
La circolare –emanata il 20 luglio col numero di protocollo Dfp 0029981P e resa nota sul sito web della Funzione pubblica solo ora– chiarisce anche che tra questi documenti rientrano pure le tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato, che l'allineamento al compleanno non vale per le patenti superiori (C e D) e che il calcolo della nuova scadenza va effettuato prolungandola fino al giorno del compleanno salvo che nei casi di rinnovo tardivo dei documenti.
Era già evidente nel testo dell'articolo 7 della norma, ma la circolare ribadisce che le novità si applicano solo sui documenti rilasciati ex novo o rinnovati a partire dalla data di entrata in vigore del decreto semplificazioni (il 10 febbraio scorso).
L'indicazione più importante è quella sulla validità della patente, perché finora la Motorizzazione ha continuato ad applicare alla licenza di guida le regole consuete: una prima scadenza che arriva il giorno corrispondente a quello del primo rilascio e quelle successive che coincidono con la data di effettuazione della visita di rinnovo. Una prassi giustificata dal fatto che la patente non è solo un documento di riconoscimento, ma anche di abilitazione alla guida e sotto quest'ultimo profilo si era ritenuto che tutto restasse invariato (si veda anche «Il Sole 24 Ore» del 21 febbraio).
Ora la Funzione pubblica argomenta che l'articolo 7 del decreto non confligge con la normativa in materia di patenti, che il Codice della strada è allineato alla direttiva europea 2006/126, la cui entrata in vigore in Italia è fissata per il 19.01.2013 (come ha stabilito il Dlgs 59/2011 di recepimento, che ha inserito le nuove norme nel Codice). La direttiva –si osserva nella circolare– si limita a stabilire che la durata di validità delle patenti fino alla BE non può superare i 15 anni e «non impone alcuna corrispondenza tra il giorno e il mese indicati nel riquadro (della patente, ndr) relativo alla data di rilascio e quelli indicati nel riquadro relativo alla data di scadenza».
Resta il problema del rapporto tra il decreto semplificazioni e il Codice della strada. Si può infatti ritenere che il decreto sia una norma generale e il Codice una speciale che, per principio, deroga a quella generale. La Funzione pubblica ritiene invece che il problema non si ponga, perché il decreto è a sua volta una norma speciale. Questa interpretazione si basa sul fatto che il decreto vale solo per i primi rilasci e i rinnovi successivi alla sua entrata in vigore.
Per la Motorizzazione si apre quindi il problema di adeguarsi a questa nuova interpretazione. Da valutare anche il regime da applicare a chi ha ottenuto o rinnovato la patente dal 10 febbraio ad oggi e non ha una scadenza allineata al compleanno.
Va comunque precisato che questi problemi non si pongono per le patenti soggette a regole particolari, come quelle superiori (C, CE, D, DE) e quelle con durata ridotta rispetto a quella ordinaria per le licenze dello stesso tipo (accade quando si ha un problema fisico tale da imporre il passaggio in Commissione medica legale).
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Le altre novità
01 | RINNOVO RITARDATO
Normalmente, l'allineamento al compleanno va calcolato in modo favorevole al cittadino: si determina la nuova scadenza del documento in base alle regole consuete e si aggiungono i giorni che restano fino alla data di nascita. Ma non per chi rinnova in ritardo: in questo caso, invece di aggiungere, si sottrae. Consideriamo l'esempio di un documento con validità decennale di una persona che compie gli anni il 20.10.2012 e lo rinnova il 15.01.2013: la nuova scadenza non sarà al 20.10.2023 ma al 20.10.2022
02 | PATENTI INFERIORI
L'allineamento al compleanno vale solo per le patenti che non sono soggette a regole particolari. La circolare della Funzione pubblica le elenca una per una: AM (quella per ciclomotori e quadricicli leggeri, che sostituirà il certificato d'idoneità alla guida per i nuovi rilasci dal 19 gennaio 2013), A1, A, B1 (per quadricicli sotto i 400 chili e i 15 kiloWatt di potenza, anch'essa partirà il 19 gennaio e servirà) e BE
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Vera semplificazione. L'alternativa percorribile: l'avviso a casa.
L'intenzione è lodevole: evitare che si guidi con la patente scaduta, visto che da quando è stato abolito il bollo annuale su questo documento (1998) la gente non ha più occasione di controllare la scadenza e bisogna essere davvero scrupolosi per ricordarsene. Lo dimostra la rivolta che si scatenò nel 2000, quando fu introdotto il fermo amministrativo del veicolo per chi guidava con patente scaduta; tanto che questa sanzione fu abolita nel giro di pochi mesi.
Detto questo, la soluzione di allineare la scadenza al compleanno è sensata, ma apre alcune questioni giuridiche, che ora si spera non diano problemi. E resta il dubbio che non ci fossero altre soluzioni più semplici e pure più comode. Come mandare un avviso a casa del cittadino, quando ci si avvicina alla scadenza. Lo si è anche valutato, ma costava circa un euro per volta e non c'erano i fondi. Molti cittadini sarebbero anche disposti a pagare in più, ma per le contorte regole della contabilità pubblica non è facile aumentare la tariffa. Così non resta che affidarsi a internet: ci sono siti –pubblici e privati– in cui si registrano i propri dati e si viene avvisati automaticamente (articolo Il Sole 24 Ore del 21.08.2012).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOPERSONALE/ Dirigenti, due pesi e due misure. Gli incarichi a termine non subiscono il limite di spesa del 50%. La Funzione pubblica risponde al comune di Trani. Ma la tesi non convince.
I contratti di lavoro dirigenziali a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del dlgs 267/2000 non subiscono il limite di spesa del 50% dell'importo complessivo dei contratti di lavoro flessibile del 2009.

Dopo la sezione autonomie della Corte dei conti (deliberazione 12.06.2012, n. 12), è il ministero della Funzione pubblica a giungere a questa conclusione, tuttavia impossibile da condividere, col parere 11.07.2012 n. 28195 di prot., rivolto al comune di Trani.
Secondo il parere di palazzo Vidoni, in primo luogo occorre precisare che il limite di spesa previsto dall'articolo 9, comma 28, della legge 122/2010 costituisce un limite finanziario complessivo a tutte le possibili forme di lavoro flessibile enunciate dalla norma, fugando il dubbio che si debba riferire il tetto alle singole spese per singola tipologia.
Lo scopo della norma secondo il parere è chiaro: impedire alle amministrazioni soggette a tetti alle assunzioni a tempo indeterminato di eludere tale regime limitativo, ricorrendo ad assunzioni a termine.
Gli incarichi previsti dal combinato disposto dell'articolo 110 del Tuel e dell'articolo 19, commi 6 e 6-quater del dlgs 165/2001, sono ovviamente rapporti di lavoro a tempo determinato, ammette palazzo Vidoni.
Sorprendentemente, tuttavia, il parere sostiene che gli incarichi dirigenziali a contratto sfuggono al limite di spesa dell'articolo 9, comma 28, in quanto l'articolo 19, comma 6-quater, del dlgs 165/2001 ha introdotto un sistema di limiti numerici alle assunzioni di dirigenti a contratto.
Ciò, secondo palazzo Vidoni, determinerebbe di riflesso anche un tetto di spesa massimo anche per tali incarichi. La deroga all'articolo 9, comma 28, tuttavia, può operare solo a condizione che si rispetti il limite numerico ai contratti dirigenziali a termine previsto.
Tale conclusione non è, tuttavia, condivisibile. In primo luogo per la contraddizione irrisolvibile con la premessa: se, come correttamente sostenuto dal parere, l'articolo 9, comma 28, riguarda tutte le forme flessibili di lavoro, non vi è alcuna ragione per considerare i contratti a termine dirigenziali, che sul piano strettamente lavoristico sono contratti di lavoro come gli altri, esclusi dal tetto della spesa del 50%.
In secondo luogo, è da rilevare che quello previsto dall'articolo 19, comma 6-quater, del dlgs 165/2001 non sia un limite di spesa diverso e derogatorio rispetto a quello del 50% sulle spese del 2009. La dimostrazione di ciò è data dall'interpretazione letterale del detto articolo 19, comma 6-quater, che fissa le percentuali entro le quali gli enti locali possono assumere dirigenti a tempo determinato definendole come «limite massimo». Il legislatore, dunque, non attribuisce agli enti locali un tetto fisso e prestabilito di dirigenti a contratto. Poiché, invece, è un «limite massimo» è evidente che esso può essere raggiunto solo nella misura in cui le assunzioni di dirigenti a contratto non comportino il superamento del tetto di spesa fissato dall'articolo 9, comma 28, del dl 78/2010, ovviamente comprensivo anche delle assunzioni di dirigente a contratto. Le quali, possono ovviamente, anzi debbono, laddove il limite dell'articolo 9, comma 28, non lo consenta, avvenire anche al di sotto del «limite massimo».
Non si deve, poi, dimenticare che la sentenza della Corte costituzionale 173/2012 a proposito dell'articolo 9, comma 28, della legge 122/2012 abbia rilevato che essa sia stata legittimamente emanata dallo stato nell'esercizio della sua competenza concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica. Il suo obiettivo è il contenimento della spesa per il personale flessibile. La Consulta afferma espressamente che «l'art. 9, comma 28, censurato, d'altronde, lascia alle singole amministrazioni la scelta circa le misure da adottare con riferimento a ognuna delle categorie di rapporti di lavoro da esso previste. Ciascun ente pubblico può determinare se e quanto ridurre la spesa relativa a ogni singola tipologia contrattuale, ferma restando la necessità di osservare il limite della riduzione del 50% della spesa complessiva rispetto a quella sostenuta nel 2009».
Dunque, proprio alla luce della pronuncia della Corte costituzionale, non può considerarsi corretto affermare che particolari categorie di contratti a tempo determinato possano essere sottratti al superiore vincolo del coordinamento della finanza pubblica, se non sia il legislatore stesso a disporlo (articolo ItaliaOggi del 09.10.2012 - tratto da www.corteconti.it).

maggio 2012

APPALTI - EDILIZIA PRIVATA: Oggetto: Documento Unico di Regolarità Contributiva (circolare 31.05.2012 n. 6/2012).

ENTI LOCALI: OGGETTO: Instaurazione rapporti di lavoro a tempo determinato e articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010 (parere 28.05.2012 n. 21202 di prot.).
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Parere DFP su art. 9, comma 28, d.l. 78/2010.
Il Dipartimento della funzione pubblica, con parere 28.05.2012 n. 21202 di prot., fornisce chiarimenti ad ANCI sulle modalità di calcolo del limite di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010, in particolare sugli effetti delle deroghe previste per l'anno 2012 ed a partire dal 2013.
In sintesi, il dipartimento è dell'avviso che il conteggio della spesa dell'anno 2009 -in assenza di un'esplicita previsione del legislatore- va operato in termini cumulativi e, quindi, comprensivo (nella base di calcolo) di tutte le fattispecie di lavoro flessibile richiamate dalla norma, senza distinzione di settori di riferimento (in deroga o non in deroga) (commento tratto da www.publika.it).

ATTI AMMINISTRATIVIOggetto: Ambito di applicazione dell'art. 40, comma 2, d.P.R. n. 445 del 2000 (circolare 23.05.2012 n. 5/2012).

ATTI AMMINISTRATIVI - PUBBLICO IMPIEGOOggetto: chiarimenti in ordine all'applicazione dell'art. 2, l. 07.08.1990 n. 241, nel testo modificato dall'art. 1, d.l. 09.02.2012, n. 5 (circolare 10.05.2012 n. 4/2012).

aprile 2012

EDILIZIA PRIVATAAgli uffici tecnici comunali il rilascio del certificato di idoneità. Circolare Funzione pubblica-Interno spiega le novità. Niente autocertificazione per il documento. Ricongiungimenti, la casa è tutto.
Agli uffici tecnici comunali il compito di rilasciare il certificato di idoneità abitativa per gli extracomunitari, necessario per i ricongiungimenti familiari: è un documento tecnico, sottratto al regime dell'autocertificazione.
È quanto previsto dalla circolare 17.04.2012 n. 3/2012 a doppia firma del ministro per la pubblica amministrazione Filippo Patroni Griffi e del ministro dell'interno Anna Maria Cancellieri, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 05.09.2012 n. 207.
La circolare definisce l'ambito di applicazione della novella introdotta dall'articolo 15, legge n. 183 del 2011 in materia di certificazione e procedimenti per la cittadinanza.
Il primo problema riguarda i certificati necessari per ottenere il permesso di soggiorno e in particolare l'attestato di idoneità abitativa relativo all'alloggio occupato, requisito necessario per potersi ricongiungere ai propri familiari.
L'articolo 15 della legge n. 183 del 2011 ha introdotto la cosiddetta «decertificazione»: certificati sostituiti a tappeto da autocertificazioni e impossibilità di usare i certificati presentandoli ad una pubblica amministrazione (come da apposito dicitura su timbro da apporre sui certificati stessi).
In un primo momento non è stata toccata la norma del dpr 445/2000 (relativo alla documentazione amministrativa), che salvava le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero (articolo 3, comma 2, dpr 445/2000).
Di conseguenza ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia le amministrazioni possono continuare a chiedere la produzione di certificati ai fini dei procedimenti disciplinati dal Testo unico dell'immigrazione.
Inoltre sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati non deve essere apposta la dicitura che blocca la produzione agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi. Sui certificati deve essere apposta la diversa dicitura: «Certificato rilasciato per i procedimenti disciplinati dalle norme sull'immigrazione».
In materia è, poi, sopravvenuto il decreto-legge n. 5 del 2012, che ha soppresso, a partire dal 01.01.2013, dall'articolo 3, comma 2, dpr 445/2000 la clausola di salvezza delle speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero. La conseguenza è che, a decorrere dal 2013, sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati deve essere apposta, a pena di nullità, la dicitura sull'impossibilità di utilizzo per la presentazione ad altri uffici pubblici.
Attenzione, però, quanto sopra non vale per l'attestato di idoneità abitativa dell'alloggio occupato dall'extracomunitario, previsto dall'articolo 29 del dlgs 286/1998, quale requisito per ottenere il ricongiungimento dei propri familiari.
L'idoneità deve essere attestata dagli uffici comunali a seguito di accertamenti di carattere prettamente tecnico.
Dunque, anche se si parla di certificato, l'atto non è proprio un certificato, ma un'attestazione di conformità tecnica resa dagli uffici tecnici comunali; la circolare conclude che non ha, quindi, natura di certificato e non può, pertanto, essere sostituita da un'autocertificazione.
Sugli attestati di idoneità abitativa non deve quindi essere apposta, a pena di nullità, la dicitura, prevista per i certificati.
Con altro chiarimento la circolare precisa che al procedimento relativo alla cittadinanza si applicano le norme sull'acquisizione d'ufficio della documentazione; inoltre i cittadini extracomunitari possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani; se il dato richiesto attenga ad atti formati all'estero e non registrati in Italia o presso un consolato italiano deve procedersi all'acquisizione della certificazione prodotta dal paese straniero, legalizzata e tradotta all'estero nei termini di legge (articolo ItaliaOggi del 07.09.2012).

ATTI AMMINISTRATIVI: Oggetto: ambito di applicazione delle novelle introdotte dall'art. 15, l. 183 del 2011 in materia di certificazione (circolare 17.04.2012 n. 3/2012).

marzo 2012

PUBBLICO IMPIEGOOggetto: decreto legge n. 201 del 2011, convertito in l. n. 214 del 2011, c.d. "decreto salva Italia" - art. 24 - limiti massimi per la permanenza in servizio nelle pubbliche amministrazioni (circolare 08.03.2012 n. 2).

febbraio 2012

PUBBLICO IMPIEGO: Congedi biennali, fatta chiarezza. Definiti i requisiti, soggetti legittimati e possibili cumuli. Nella circolare del ministro Patroni Griffi tutte le specifiche per la fruizione del trattamento.
La fruizione del congedo straordinario retribuito, per un periodo massimo di due anni nell'arco della vita lavorativa, finalizzato all' assistenza di un parente disabile in situazione di gravità, di cui ai commi 5 e 5-quinquies dell'art. 42 del decreto legislativo n. 151/2001, non presenta più zone d'ombra.
La circolare 03.02.2012 n. 1 del Dipartimento della Funzione Pubblica, firmata dal ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, Filippo Patroni Griffi, ed elaborata a seguito di un lavoro istruttorio di confronto con il ministero del lavoro, l'Inps/Inpdap fornisce, infatti, una serie di precisi chiarimenti circa i soggetti legittimati alla fruizione del congedo, le modalità di fruizione, la durata del congedo e il trattamento economico spettante.
I chiarimenti non potranno che favorire in tutte le istituzioni scolastiche una corretta e omogenea applicazione dell'istituto e prevenire ulteriori conflitti tra personale e dirigenti scolastici.
Soggetti legittimati
Sono legittimati alla fruizione del congedo e in ordine di priorità:coniuge convivente della persona in situazione di handicap grave; padre o madre, anche adottivi o affidatari, della persona in situazione di handicap grave, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente; uno dei figli conviventi della persona in situazione di handicap grave, nel caso in cui il coniuge convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti; uno dei fratelli o sorelle conviventi nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi della persona in situazione di handicap grave siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.
Poiché l'ordine dei soggetti possibili beneficiari è stato indicato direttamente ed espressamente dalla legge, tale ordine, si legge nella circolare, non è da ritenere derogabile.
Ne consegue che non è possibile accogliere dichiarazioni di rinuncia alla fruizione al fine di fare scattare la legittimazione al soggetto successivo. Tranne che per i genitori, il diritto al congedo è subordinato alla sussistenza della convivenza.
La convivenza
Importante anche il chiarimento in tema del requisito della convivenza. Ribadito che, tranne che per i genitori, il diritto al congedo è subordinato alla sussistenza della convivenza, la circolare precisa che la convivenza deve essere provata mediante la produzione di dichiarazioni sostitutive dalle quali risulti la concomitanza della residenza anagrafica e della convivenza, ossia della coabitazione. Al fine di venire incontro all'esigenza di tutela delle persone disabili, il requisito della convivenza si può intendere soddisfatto anche nel caso in cui la dimora abituale del dipendente e della personale in situazione di handicap grave siano nello stesso stabile( appartamenti distinti nell'ambito dello stesso numero civico) ma non nello stesso interno. Potrà inoltre ritenersi soddisfatto anche nei casi in cui sia attestata, mediante la dichiarazione sostitutiva, la dimora temporanea, ossia l'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all'art. 32 del decreto 223/1989, pur risultando diversa la dimora abituale (residenza) del dipendente o del disabile.
La fruizione
Nella circolare viene preliminarmente ribadito che il congedo potrà essere fruito anche in modo frazionato, ma che tale frazionamento potrà riguardare solo giorni interi e non ore. Di rilevante interesse anche in tema di computo nel periodo di congedo dei giorni festivi, delle domeniche e dei sabati nel caso in cui l'articolazione dell'orario di servizio è su cinque giorni, come avviene per la maggioranza delle istituzioni scolastiche. Affinché tali giorni non vengano computati nel periodo di congedo, è necessario che si verifichi l'effettiva ripresa del lavoro al termine del periodo di congedo richiesto. Tali giornate, si sottolinea nella circolare, non saranno comunque conteggiate nel caso in cui la domanda di congedo sia stata presentata dal lunedì al venerdì, se il lunedì successivo si verifica la ripresa dell'attività di servizio, ovvero una assenza per malattia del dipendente o della persona che si assiste.
Identico trattamento si applica nel caso in cui il dipendente fruisca di un rapporto di lavoro a part-time. Se il part-time è verticale, il conteggio delle giornate dovrà essere effettuato sottraendo i periodi in cui non è prevista l'attività lavorativa, considerato che in tale ipotesi la prestazione e la retribuzione del dipendente sono entrambe proporzionate alla percentuale di part-time.
La durata
Di interesse altrettanto rilevante è la precisazione sulla possibilità di cumulare il congedo retribuito per l'assistenza ai disabili di cui trattasi con altri periodi di congedo fruiti per gravi e documentati motivi familiari. A prescindere dalla causa specifica per cui il congedo è fruito, il periodo massimo nell'arco dell'attività lavorativa del dipendente non potrà superare il limite dei due anni.
Il trattamento
I periodi di congedo straordinario continuano a non essere computati ai fini della determinazione di ferie, tredicesime e trattamento di fine servizio o di fine rapporto. Sono validi, invece, ai fini del calcolo dell'anzianità pensionistica.
Durante il congedo il dipendente della scuola ha diritto a percepire un'indennità lorda corrispondente all'ultima retribuzione, ma con riferimento esclusivamente alle voci fisse e continuative. Per il 2012 l'indennità lorda massima è fissata in 45.472,00 (articolo ItaliaOggi del 21.08.2012).

PUBBLICO IMPIEGOOggetto: modifiche alla disciplina in materia di permessi e congedi per l'assistenza alle persone con disabilità  - decreto legislativo 18.07.2011, n. 119 ("Attuazione dell'articolo 23 della legge 04.11.2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi") (circolare 03.02.2012 n. 1).

ANNO 2011
dicembre 2011

ATTI AMMINISTRATIVI: Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 15, della legge 12.11.2011, n. 183 (Ministro della Pubblica Amministrazione e della semplificazione, direttiva 22.12.2011 n. 14).

novembre 2011

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Oggetto: art. 16, commi 9 e 10, d.l. n. 98 del 2011, convertito in l. n. 111 del 15.07.2011 - controllo sulle assenze dal servizio per malattia dei dipendenti pubblici (nota 21.11.2011 n. 56340 di prot.).
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Malattia, controlli dopo il permesso. La Funzione pubblica sul dl n. 98/2011.
L'obbligo di inviare il medico fiscale per verificare lo stato di malattia dei dipendenti pubblici scatta non solo se questa inizia in un giorno precedente o successivo a una giornata festiva, ma anche in caso di malattia che è iniziata dopo un giorno di ferie, di permesso o di congedo.
Lo ha chiarito la Funzione pubblica, nel testo del parere di cui alla nota 21.11.2011 n. 56340 di prot., con il quale ha fatto chiarezza in ordine alla portata delle disposizioni recate dall'articolo 16, commi 9 e 10 del decreto legge n. 98/2011, in materia di controllo delle assenze per malattia da parte dei dipendenti pubblici.
Con le novità introdotte dalla disposizione legislativa sopra riportata, le amministrazioni pubbliche dispongono il controllo delle assenze per malattie dei dipendenti, valutando la condotta complessiva del dipendente stesso, anche alla luce dell'onerosità dell'invio del medico fiscale al domicilio del dipendente malato.
Ma la legge mette un paletto, ovvero che, in ogni caso, allo scopo di porre un freno all'assenteismo, il controllo del medico fiscale va fatto se la malattia insorge in un giorno immediatamente precedente o successivo a una giornata non lavorativa. Molte amministrazioni pubbliche hanno chiesto indicazioni alla Funzione pubblica sull'esatto significato di quest'ultimo inciso. E Palazzo Vidoni ha precisato che la ratio del legislatore è quella di frenare il facile assenteismo. Quindi, la giornata «non lavorativa», deve intendersi non solo quella festiva o la domenica, ma anche tutte quelle giornate in cui, anche in relazione all'articolazione dell'orario di lavoro del dipendente, oppure perché lo stesso ha usufruito di ferie, permessi o congedi, la prestazione lavorativa non è stata fisicamente effettuata nella sede di servizio.
Infine, aggiunge la nota, in relazione a particolari tipologie di assenze quali l'espletamento di esami, visite mediche o diagnostiche, ai fini di un'eventuale imputazione di tali assenze al regime della malattia, sarà sufficiente l'attestazione giustificativa rilasciata al dipendete dal medico o dalla struttura sanitaria, anche privata e questo «a prescindere dalla circostanza che tali prestazioni sanitarie siano connesse a una patologia in atto» (articolo ItaliaOggi del 23.11.2011).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOP.a., premi ai bravi. Vanno certificati gli obiettivi raggiunti. Circolare di Brunetta sul dividendo di efficienza.
Prendono corpo le risorse da destinare alla contrattazione integrativa degli statali, tra cui quelle destinate a premiare la qualità della performance individuale, prevista dalla riforma Brunetta del pubblico impiego. Ma affinché si possano utilizzare a tal fine i risparmi conseguiti, le amministrazioni dovranno accertare, a consuntivo, il raggiungimento dell'obiettivo fissato nel piano triennale di razionalizzazione della spesa, per ciascuna delle singole voci di spesa ivi previste.
E' quanto rende noto la circolare 11.11.2011 n. 13 della funzione pubblica, resa nota sabato scorso sul sito dello stesso dipartimento di Palazzo Vidoni, con cui si disciplina il cosiddetto «dividendo dell'efficienza».
La normativa vigente, infatti, ovvero l'articolo 61, comma 17, del dl n. 112/2008 e l'articolo 16, commi 4 e 5, del dl n. 98/2011, offrono delle «opportunità» alle amministrazioni statali, per ottenere risorse concrete da destinare ai propri dipendenti dalla razionalizzazione e dal contenimento della spesa. In linea generale, c'è un ampio ventaglio che le stesse p.a. possono sfruttare, al fine di incrementare le risorse dedicate alla contrattazione integrativa, così da «compensare» il perdurante blocco delle risorse destinate al pubblico impiego.
Da questi presupposti, la circolare precisa che la base di fondo è quanto sancito al predetto articolo 61 dl n. 12/2008, ovvero l'istituzione di un fondo cui affluiscono le risorse scaturenti dalle riduzioni di spesa per gli apparati amministrativi e le maggiori entrate previste tra le pieghe del citato dl, una cui parte deve alimentare la contrattazione integrativa.
Inoltre, ad incrementare parte di detto fondo, intervengono, grazie alla manovra correttiva del 2010, le risorse provenienti dalla riduzione di alcuni costi sostenuti dalle p.a., ovvero la partecipazione agli organi collegiali, le indennità ed i gettoni di presenza, nonché le riduzioni in materia di spesa annua per studi e consulenze. Ma le stesse amministrazioni possono conseguire ulteriori risparmi che «non andranno perduti». Infatti, per effetto dell'articolo 16 della prima manovra correttiva di quest'anno, questi possono essere destinati al finanziamento della contrattazione integrativa.
Su questo punto, le maggiori economie possono ricavarsi dai piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, dalle misure in materia di semplificazione e digitalizzazione, dai risparmi derivati dal blocco delle assunzioni, dalle riduzioni in materia di utilizzo della auto blu, nonché dalla riduzione dei costi della politica. Se la p.a. raggiunge ulteriori economie di spesa, allora, in sede di rendicontazione annuale ne destina, al massimo, il 50% alla contrattazione integrativa, ma di questo importo, la metà deve andare all'erogazione dei premi per la qualità della prestazione individuale previsti dalla riforma Brunetta (il dlgs n. 150/2009), la restante somma deve essere riversata all'erario, ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
C'è una precisazione, però, che il documento di Renato Brunetta sottolinea espressamente. Ovvero, che le economie conseguite sono utilizzabili solo se le amministrazioni interessate, a consuntivo e per ogni esercizio finanziario, accertano che gli obiettivi fissati (e i relativi risparmi) sono stati raggiunti «per ciascuna delle singole voci di spesa previste nei piani triennali di razionalizzazione della spesa» (articolo ItaliaOggi del 15.11.2011 - tratto da www.corteconti.it).

ottobre 2011

PUBBLICO IMPIEGO: Formazione di livello universitario nelle PA. Coniugare le esigenze delle PA. e il diritto allo studio.
Sono stati forniti dal Dipartimento della Funzione Pubblica alcuni chiarimenti in ordine all’utilizzo di permessi e congedi per motivi di studio richiesti dal personale dipendente da Pubbliche Amministrazioni al fine di contemperare, in un giusto equilibrio, esigenze amministrative e diritto allo studio.
La legge, i contratti collettivi e gli accordi negoziali prevedono numerose possibilità di accedere proficuamente a percorsi di studio che consentano ai lavoratori di incrementare la propria professionalità, favorendo il necessario adeguamento ai rapidi cambiamenti del mondo del lavoro (dovuti anche alle numerose innovazioni tecnologiche). Le esigenze di tipo formativo devono, tuttavia, necessariamente coniugarsi con le esigenze della Pubblica Amministrazione, sia per quanto l’organizzazione del lavoro che il rispetto di limiti di spesa.
La circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica si sofferma in modo particolare sull’aspettativa per il conseguimento del dottorato di ricerca (Legge n. 476 del 1984 di recente oggetto di modifica da parte della legge n. 240 del 2010 (cd. Legge Gelmini) e del decreto legislativo n. 119 del 2011).
Normativa che si applica anche a coloro che ricadono nella sfera di applicazione del Decreto legislativo n. 165, per i quali era intervenuto il CCNL di comparto. In particolare nel 2010 è stato previsto, in maniera innovativa, che il collocamento del dipendente avvenga compatibilmente con le esigenze dell’amministrazione, accordando così all’interessato una posizione giuridica condizionata, la cui realizzazione è condizionata al buon andamento. Inoltre, il diritto al congedo non è riconosciuto a coloro che hanno già conseguito il titolo di dottore di ricerca e a coloro che sono stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico beneficiando del congedo senza poi avere conseguito il titolo.
Inoltre, nei casi di ripetizione degli importi corrisposti ai dipendenti (qualora avessero optato per un’aspettativa retribuita), essa e’ dovuta solo se il dipendente cessa il rapporto di lavoro con la P.A.; diversamente, nel caso in cui vi sia un passaggio per mobilità o vincita di concorso presso altra pubblica amministrazione. Per quanto attiene, inoltre, il regime delle “150 ore di permesso” (che, viene sottolineato, non spettano per l’attività di studio, ma per le attività didattiche/esami) con riferimento al cd. “personale di prestito”, la gestione dei permessi è rimessa all’amministrazione presso cui il personale e’ in comando. Una fattispecie particolare riguarda infine coloro che frequentano le università telematiche.
La disciplina dei permessi ha carattere generale e non si rinvengono preclusioni in ordine alla sua applicabilità anche all’ipotesi in commento. In ogni caso la fruizione dei permessi resta comunque subordinata alla presentazione della documentazione comprovante l’iscrizione e gli esami sostenuti, nonché all’attestazione della partecipazione perdonale del dipendente alle lezioni. In tale ultimo caso occorre certificare l’avvenuto collegamento all’università telematica durante l’orario di lavoro (commento tratto da www.ipsoa.it - Dipartimento Funzione Pubblica, circolare 07.10.2011 n. 12/2011).

agosto 2011

PUBBLICO IMPIEGO: Oggetto: indirizzi sull'applicazione del D.P.C.M. 26.10.2010. Disciplina per l'accesso, tramite concorso pubblico per titoli ed esami, alla qualifica di dirigente di prima fascia (direttiva 05.08.2011 n. 11/2011).

PUBBLICO IMPIEGOMalattia statali, palla ai dirigenti. Visita fiscale a discrezione. Considerandone anche i costi. Circolare Funzione pubblica sulle nuove norme sulle assenze.
Dipendenti pubblici: sulle assenze dal servizio per malattia sarà il dirigente a valutare, a sua discrezione, la sussistenza dei presupposti per l'invio della visita fiscale. Dovrà, pertanto, valutare la condotta del dipendente, prescindendo da considerazioni e sensazioni personalistiche e ponderando gli interessi dell'amministrazione, tenuto conto del costo a carico delle finanze pubbliche derivante dall'espletamento della visita del medico fiscale al domicilio del dipendente.
Gli statali che, durante il periodo di malattia, devono allontanarsi dal proprio domicilio, per non incorrere in sanzioni pecuniarie e nell'attivazione di un procedimento disciplinare, devono preventivamente avvertire l'ufficio di tale evenienza.
Infine, dal 6 luglio, tutte le disposizioni relative ai presupposti per la visita fiscale, al regime delle reperibilità e alle modalità di giustificazione delle assenze, sono applicabili anche al personale di magistratura, pur tenendo conto dell'autonomia di cui sono dotati i singoli organi di autogoverno delle magistrature.

È quanto mette nero su bianco la Funzione pubblica, nel testo della circolare 01.08.2011 n. 10/2011 diffusa ieri, che fornisce i primi chiarimenti in ordine alle nuove disposizioni in materia di assenze dal servizio del personale delle pubbliche amministrazioni, operate dall'articolo 16, commi 9 e 10 della manovra correttiva dei conti pubblici per il triennio 2011-2014 (il dl n. 98/2011).
Visita fiscale. Rispetto al regime previgente, per effetto della nuova formulazione del comma 5 dell'articolo 55-septies del dlgs n. 165/2001, dal 6 luglio scorso le p.a. non sono più tenute «obbligatoriamente» a richiedere la visita fiscale sin dal primo giorno di assenza e anche per un solo giorno di malattia, ma si demanda alla discrezionalità del dirigente, la sussistenza dei presupposti per l'invio del medico fiscale.
Il dirigente, infatti, dovrà valutare la condotta del dipendente, fondandosi esclusivamente «su elementi di carattere oggettivo» e non certamente su considerazioni o sensazioni che sono proprie della sfera personale. Inoltre, dovrà anche tenere conto degli oneri connessi al costo della visita fiscale, in particolare alla copertura finanziaria per tali fini (la norma mette sul piatto a tal fine 70 milioni di euro per ogni anno del triennio 2011-2014).
Resta inteso, come precisa la disposizione, che l'obbligo di inviare il medico fiscale sussiste se il dipendente è assente per malattia nei giorni immediatamente precedenti o successivi a giorni non lavorativi. Un modo, questo, per porre un freno a quei «furbetti» che tentano così di allungare qualche «ponte» festivo.
La reperibilità. A breve, un decreto del ministro Brunetta renderà note le nuove fasce orarie di reperibilità per i dipendenti in malattia. Ad oggi, pertanto, valgono quelle stabilite dal dm 18.12.2009, ovvero dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00.
La circolare in esame, pertanto, rileva che la norma contenuta nella manovra riprende l'obbligo (sancito dal Ccnl ministeri), di informare preventivamente il datore di lavoro della momentanea assenza dal proprio domicilio. Sui motivi che legittimano l'assenza, sarà il dirigente a valutarne l'idoneità.
Tuttavia, chi dovesse allontanarsi per effettuare visite mediche o specialistiche, potrà farsi rilasciare apposita attestazione dal medico o dalla struttura, anche privata, che ha eseguito l'accertamento. In tutti gli altri casi, si precisa che il dipendente potrà produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Applicazione al personale di diritto pubblico. Come sancito dal comma 10 dell'articolo 16 della manovra, la circolare in osservazione, «al fine di fugare dubbi interpretativi», rileva che a far data dal 6 luglio scorso, la normativa sui presupposti per la visita fiscale, sul regime della reperibilità e le modalità di giustificazione dell'assenza da domicilio, si applica anche al personale in regime di diritto pubblico, ovvero alla magistratura, al personale militare e a quello della carriera prefettizia.
E ciò, «pur tenendo conto delle garanzie di autonomia dell'organico magistratuale, di cui sono titolari i singoli organi di autogoverno delle magistrature» (articolo ItaliaOggi del 02.08.08.2011 - tratto da www.corteconti.it).

PUBBLICO IMPIEGOCertificati anche dai medici privati.
Anche le strutture private possono giustificare l'assenza per malattia del dipendente pubblico, quando siano loro a erogare il servizio (dalla visita all'esame diagnostico) che lo tiene lontano dall'ufficio. I controlli anti-assenteismo riguarderanno anche docenti universitari, militari, polizia, vigili del fuoco e magistrati, ma su quest'ultima categoria vigilano gli organi di autogoverno in nome della sua particolare autonomia; le nuove regole generali, comunque, sono più flessibili, e lontano dai giorni festivi lasciano alle amministrazioni maggiori margini di scelta se disporre o meno la visita fiscale al dipendente in malattia.
Dopo l'ennesimo restyling delle misure anti-assenteismo, portato dalla manovra (articolo 16 del Dl 98/2011), la Funzione pubblica fa il punto della situazione nella circolare 01.08.2011 n. 10/2011 diramata ieri.
In particolare, l'intervento della manovra sana un buco procedurale, perché imporre la certificazione da parte del Servizio sanitario (o di un medico convenzionato) significava obbligare a un doppio passaggio chi si rivolgesse a strutture private.
La manovra, poi, amplia la platea dei soggetti alle verifiche anti-assenze, estendendole anche al personale in regime di diritto pubblico. Sul punto, le istruzioni di Palazzo Vidoni sottolineano che l'equiparazione con il personale privatizzato è a tutto campo, e riguarda sia le modalità di certificazione dell'assenza sia le visite fiscali e la reperibilità: tema, quest'ultimo, su cui dovrà intervenire un nuovo Dm per rivedere ancora una volta le fasce orarie (articolo Il Sole 24 Ore del 02.08.2011).

giugno 2011

PUBBLICO IMPIEGOCircolare a firma Brunetta-Carfagna-Giovanardi chiarisce le regole sui tempi di lavoro. Malati gravi, diritto al part-time. Criteri di priorità fissati dalle p.a. con norme generali.
Il part-time resta un diritto per i dipendenti pubblici affetti da patologie oncologiche salva vita e, comunque, le amministrazioni pubbliche debbono adottare provvedimenti generali per stabilire i criteri di priorità ai fini della concessione del tempo parziale. Ancora, la revisione dei part-time concessi prima della vigenza del dl 78/2008, richiede necessariamente un contraddittorio con i dipendenti interessati.
Prova a fare chiarezza sul regime del part-time la circolare 30.06.2011 n. 9/2011 del Dipartimento della funzione pubblica, messa a punto dai ministri Brunetta, Carfagna e Giovanardi e diffusa ieri, che illustra alcune regole operative per la rivalutazione delle trasformazioni dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
Il chiarimento giunge piuttosto in ritardo, dal momento che il termine previsto dall'articolo 16 della legge 183/2010 per rivisitare i part-time concessi prima dell'entrata in vigore dell'art. 73 del dl 112/2008, convertito in legge 133/2008, è ampiamente scaduto e, dunque, le amministrazioni hanno già esaurito il tempo a disposizione per eventualmente disporre in via unilaterale l'ampliamento del tempo parziale a suo tempo concesso.
Per altro verso, l'applicazione dell'articolo 16 del collegato lavoro ha già determinato molteplici e contraddittori giudicati, da parte del giudice del lavoro.
Buona fede e correttezza. L'articolo 16 della legge 183/2010 ha consentito in via transitoria alle amministrazioni di rivedere i part-time concessi prima del maggio 2008, in modo da ripristinare un rapporto paritetico tra datore e lavoratore e permettere alle amministrazioni, in un regime di forte contenimento delle assunzioni, di modificare il regime orario dei propri dipendenti e reperire, così, maggiori risorse orarie lavorative. La circolare spiega che si è trattato di un potere eccezionale, che ha consentito alle amministrazioni di modificare unilateralmente il regime orario, in deroga alla regola generale che prevede la determinazione consensuale delle condizioni contrattuali.
Il medesimo articolo 16 ha consentito la modifica, prevedendo espressamente in capo alle amministrazioni l'obbligo di obbedire ai principi di buona vede e correttezza. Secondo la circolare, tale obbligo doveva essere adempiuto attraverso una valutazione ben ponderata delle esigenze organizzative dell'ente, in rapporto alla situazione personale del singolo dipendente. Allo scopo, spiega la circolare, era necessario un contraddittorio col dipendente, prima dell'emanazione del provvedimento unilaterale di revisione del rapporto orario, che tenesse conto non solo delle esigenze che a suo tempo indussero il dipendente a chiedere il part-time, oltre che quelle successivamente maturate.
Non necessariamente, oltre tutto, secondo Palazzo Vidoni, la revisione del part-time doveva portare riportare il regime orario a tempo pieno. Le amministrazioni avrebbero potuto contare su almeno due altre opzioni: spostamento interno dei dipendenti o concedere al lavoratore un tempo congruo per riorganizzare la propria vita personale.
Criteri di priorità. Fissati i criteri in base ai quali i dipendenti pubblici potevano conservare il part-time, nonché ottenere ancora oggi, con priorità, la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, pur divenuta discrezionale a seguito della legge 133/2008.
La circolare ricorda alle amministrazioni la necessità di stabilire con provvedimenti organizzativi di carattere generale i criteri di priorità e la graduazione, ai fini della concessione del part-time, tenendo anche conto della sussistenza di disposizioni di legge e contrattuali che fondino tuttora un diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da parte del dipendente.
Principale fattispecie che costituisce un diritto alla trasformazione a part-time è l'articolo 12-bis, comma 1, della legge 61/2000, ai sensi del quale hanno diritto ad accedere al part-time i lavoratori affetti da patologie oncologiche con residue capacità lavorative. I successivi commi 2 e 3, dell'articolo 12-bis, attribuiscono titoli di precedenza per il part-time ai lavoratori il cui coniuge o i cui figli o genitori siano affetti da patologie oncologiche; in terzo luogo i lavoratori che assistono conviventi con inabilità lavorative totali e permanenti, qualificate come gravi; seguono i lavoratori con figli conviventi di età non superiore a 13 anni; infine, lavoratori con figli conviventi in situazione di handicap grave.
La circolare considera meritevoli di tutela la posizione dei familiari di studenti affetti da disturbi specifici dell'apprendimento. Nel caso in cui il lavoratore vanti un diritto alla trasformazione, l'amministrazione non può negare il part-time ed è tenuta ad adottare il provvedimento entro 60 giorni dalla domanda. Se, invece, l'istanza provenga da dipendenti che vantino diritti di priorità, le loro istanze andranno valutate con precedenza rispetto alle altre, ferma restando la discrezionalità della concessione della trasformazione (articolo ItaliaOggi del 02.07.2011).

maggio 2011

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Oggetto: procedura automatizzata per la comunicazione degli scioperi relativi al pubblico impiego (circolare 26.05.2011 n. 8/2011).

aprile 2011

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOLa legge Brunetta fa pochi sconti. Riforma pienamente applicabile. A parte i premi al merito. Nessun rinvio per le nuove norme sulle relazioni sindacali e sui procedimenti disciplinari.
La legge Brunetta è pienamente operativa e deve essere applicata dalle singole amministrazioni pubbliche: solamente le disposizioni che premiano i meritevoli sono in buona parte state rinviate. E l'introduzione delle fasce di merito è stata limitata alle risorse aggiuntive nello stato e una intesa tra governo, sindacati ed associazioni degli enti locali ne definirà la sorte immediata per le regioni, i comuni e le province.
Le disposizioni sulle relazioni sindacali, per come precisato dalla recente circolare 05.04.2011 n. 7/2011 del dipartimento della Funzione pubblica, sono immediatamente applicabili. Non vi sono dubbi sulla piena applicazione delle nuove regole sui procedimenti e sulle sanzioni disciplinari.
Come ribadito dalle sezioni riunite di controllo della Corte dei conti, le singole amministrazioni devono dare applicazione alle limitazioni allo spoils system, in particolare per il più rigido tetto imposto alle assunzioni a tempo determinato di dirigenti e, negli enti che ne sono sprovvisti, di responsabili per la copertura di posti vacanti in dotazione organica. Per cui non ha alcun fondamento la tesi che, soprattutto ad iniziativa delle organizzazioni sindacali, sta circolando, in base alla quale l'applicazione del dlgs n. 150/2009 è stata completamente rinviata alla stipula dei nuovi contratti nazionali e gli enti locali non devono adottare alcun atto.
In particolare, tutti gli enti locali devono recepire le modifiche organizzative e le nuove regole sulla misurazione e valutazione delle performance. Occorre al riguardo ricordare che la legge c.d. Brunetta espressamente stabilisce che, a partire dall'anno 2011, non possono essere erogati compensi legati alle performance, cioè la indennità di produttività per i dipendenti e quella di risultato per i dirigenti, i titolari di posizione organizzativa e le alte professionalità, se l'ente non si è data una metodologia di valutazione adeguata ai principi innovativi dettati dal legislatore.
Tale disposizione deve essere interpretata nel senso che tali indennità per il 2010 possono essere erogate, anche se le valutazioni sono effettuate nel 2011, mentre quelle relative alle attività svolte a partire da quest'anno non possono essere erogate in assenza di tale adeguamento. Ricordiamo che, come in un gioco di scatole cinesi, l'approvazione delle nuove metodologie di valutazione si deve basare sulla proposta avanzata dal nucleo o organismo indipendente di valutazione.
Il che richiede che il regolamento dell'ente ne abbia dettato la disciplina e che il sindaco o presidente di provincia abbia provveduto alla nomina dei suoi componenti.
Altro passaggio essenziale, anche se lo spostamento fino al 30 giugno del termine per l'approvazione dei bilanci preventivi pesa negativamente, è costituito dalla adozione di obiettivi individuali e di performance organizzativa adeguati rispetto ai vincoli stringenti dettati dal legislatore ed organizzati in modo da rispondere ai requisiti previsti dal legislatore per il piano delle performance.
Come chiarito dal dipartimento della Funzione Pubblica, le disposizioni sulle relazioni sindacali sono immediatamente operative, in particolare per gli aspetti relativi alla limitazione alla semplice informazione delle relazioni sindacali sugli atti di gestione del rapporto di lavoro adottati dai dirigenti con i poteri e le capacità del privato datore di lavoro.
Ed ancora, sono immediatamente applicabili le disapplicazioni delle parti dei contratti collettivi nazionali di lavoro in contrasto con la legge Brunetta, Mentre negli enti locali, a differenza di quanto previsto per lo stato, le norme dei contratti decentrati in contrasto con il dlgs 150/2009 continueranno ad essere applicabili per tutto il 2011 e, di fatto, anche per tutto il prossimo anno (articolo ItaliaOggi del 08.04.2011 - tratto da www.corteconti.it).

marzo 2011

PUBBLICO IMPIEGO: Oggetto: art. 25 della legge n. 183 del 2010 e art. 55-septies del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165, introdotto dall'art. 69 del decreto legislativo 27.10.2009, n. 150 - Trasmissione per via telematica dei certificati dì malattia. Indicazioni operative per lavoratori dipendenti e datori di lavoro del settore pubblico e privato (circolare 18.03.2011 n. 4/2011).

INCARICHI PROFESSIONALI: Oggetto: Art. 6, comma 7, del decreto legge 31.05.2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30.07.2010, n. 122. Spesa annua per studi ed incarichi di consulenza (circolare 14.03.2011 n. 3/2011).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGOOggetto: modifica alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza alle persone con disabilità - banca dati informatica presso il Dipartimento della funzione pubblica - legge 04.11.2010 n. 183, art. 24 (circolare 10.03.2011 n. 2/2011).

febbraio 2011

PUBBLICO IMPIEGOOggetto: Art. 55-septies del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165, introdotto dall'art. 69 del decreto legislativo 27.10.2009, n. 150 - trasmissione per via telematica dei certificati di malattia. Ulteriori indicazioni (nota 23.02.2011 n. 12338 di prot. - circolare n. 1/2011).
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Certificati online, sanzioni light. Medici puniti solo per colpa, in modo graduale e proporzionale. I contenuti della circolare firmata dal ministro Brunetta sulla trasmissione telematica.
Se non c'è colpa il medico non può essere sanzionato per la mancata trasmissione telematica dei certificati. E non c'è colpa, per esempio, in caso di malfunzionamento del sistema generale, cosa verificabile dall'esame del cruscotto del Sac (sistema di accoglienza centrale che gestisce l'invio di tutti i certificati medici), che registra ogni anomalia di funzionamento. Gradualità e proporzionalità inoltre nell'applicazione delle sanzioni sulla base dei criteri della contrattazione collettiva. Che vuol dire per esempio che non c'è reiterazione se dalla precedente infrazione è trascorso un biennio (così prevede il Ccnl 06.05.2010 dirigenza medica e veterinaria). Infine, per strutture o servizi privi dei necessari requisiti tecnici, le regioni possono disapplicare temporaneamente i procedimenti disciplinari.

È quanto precisa, tra l'altro, la circolare n. 1/2011 firmata mercoledì dal ministro della funzione pubblica, Renato Brunetta.
Certificati online. La circolare affronta il problema della sanzionabilità dei medici che non osservano il nuovo obbligo della trasmissione online dei certificati di malattia dei lavoratori. Obbligo che, spiega la nota, dal 24.11.2010 è uniformemente applicabile al settore del lavoro pubblico e privato anche negli aspetti sanzionatori, a seguito dell'entrata in vigore del collegato lavoro (legge n. 183/2010).
Quando c'è responsabilità. In primo luogo la circolare ribadisce ciò che il ministro Brunetta aveva informalmente comunicato all'indomani dell'entrata in vigore del regime sanzionatorio (si veda ItaliaOggi del 2 febbraio). E cioè che affinché si configuri un'ipotesi di illecito disciplinare (questa la sanzione prevista a carico dei medici che non rispettano l'obbligo della trasmissione per via telematica) devono ricorrere sia l'elemento oggettivo (l'inosservanza dell'obbligo della trasmissione telematica) sia l'elemento soggettivo (dolo o colpa).
Quest'ultimo, spiega la circolare, è escluso nei casi di malfunzionamento del sistema generale, di guasti o malfunzionamenti del sistema utilizzato dal medico, situazioni che vanno considerate dalle aziende sanitarie e dalle altre strutture interessate ai fini dell'esercizio dell'azione disciplinare. In altre parole, per contestare al medico l'infrazione è necessario che siano preliminarmente acquisiti dall'amministrazione elementi comprovanti anomalie di funzionamento, verifica possibile anche mediante consultazione del cruscotto di monitoraggio del Sac.
Gradualità e proporzionalità. In secondo luogo la circolare spiega che l'applicazione delle sanzioni deve avvenire in base a criteri di gradualità e proporzionalità previsti dagli accordi e contratti collettivi di riferimento. Questo vale anche nell'ipotesi di reiterazione della condotta illecita, per la quale è prevista la sanzione massima del licenziamento per il dipendente pubblico e della decadenza della convenzione per il medico in convenzione.
La reiterazione, precisa la circolare, è da intendersi come recidiva ovvero irrogazione di successive sanzioni a carico di un soggetto già sanzionato (per la mancata trasmissione telematica del certificato). Questa, però, va letta alla luce dei Ccnl, i quali generalmente prevedono differenti criteri di valutazione. Per esempio, il Ccnl 06.05.2010 fissa un arco temporale di due anni ai fini della computabilità di più illeciti (cioè per la reiterazione); l'accordo 20.01.2005 relativo ai medici specialisti ambulatoriali prevede termini ancorati alla gravità dell'infrazione.
Infine, per agevolare l'applicazione della nuova procedura, la circolare riconosce alle Regioni la facoltà d'individuare strutture o servizi per i quali ritenere non sussistenti, per periodi limitati di tempo, le condizioni tecniche necessarie all'avvio dei procedimenti disciplinari.
Altri chiarimenti. La circolare ministeriale, ancora, spiega che per quanto riguarda la trasmissione del certificato dalle strutture di pronto soccorso, le strutture ospedaliere sono tenute ad individuare le soluzioni tecniche e organizzative più idonee a garantirne l'applicabilità, in maniera tale che il certificato possa essere predisposto e inviato da parte del medico contestualmente alla compilazione del verbale di pronto soccorso.
E che, invece, i documenti elaborati dagli ospedali all'atto del ricovero e della dimissione possono continuare ad essere rilasciati al lavoratore in forma cartacea, sino all'attuazione di idonee soluzioni che, al momento, sono allo studio di un tavolo congiunto delle Regioni (articolo ItaliaOggi del 25.02.2011).

PUBBLICO IMPIEGO: Oggetto: atto di indirizzo quadro all'ARAN in attuazione del punto 5 dell'intesa per la regolazione del regime transitorio conseguente al blocco del rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro nel pubblico impiego, sottoscritta il 04.02.2011 (nota 18.02.2011 n. 10790 di prot.).

PUBBLICO IMPIEGO: Oggetto: esonero dal servizio previsto dall'art. 72 del d.l. 112 del 2008, convertito in l. n. 133 del 2008 - regime della "finestra mobile" previsto dall'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 (parere UPPA 17.02.2011 n. 10081 di prot.).

gennaio 2011

PUBBLICO IMPIEGO: Oggetto: Art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30.03.2011, n. 165. Incarichi individuali conferiti dalle pubbliche amministrazioni (parere UPPA 20.01.2011 n. 202 di prot.).

ANNO 2010
dicembre 2010

PUBBLICO IMPIEGO: Oggetto: d.lgs. n. 150 del 2009 - disciplina in tema di infrazioni e sanzioni disciplinari e procedimento disciplinare - problematiche applicative (Dipartimento della Funzione pubblica, circolare 23.12.2010 n. 14/2010).

PUBBLICO IMPIEGOOggetto: modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza alle persone con disabilità - banca dati informativa presso il Dipartimento della funzione pubblica - legge 04.11.2010 n. 183, art. 24 (Dipartimento della Funzione pubblica, circolare 06.12.2010 n. 13/2010).

novembre 2010

PUBBLICO IMPIEGO: Oggetto: esonero dal servizio previsto dall'art. 72 del d.l. n. 112 del 2008, convertito in l. n. 133 del 2008 (parere UPPA 03.11.2010 n. 8).

settembre 2010

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Art. 55-septies del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165, introdotto dall'art. 69 del decreto legislativo 27.10.2009, n. 150 - Trasmissione per via telematica dei certificati di malattia. Ulteriori indicazioni (Dipartimento della Funzione Pubblica e Dipartimento per la Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e l'innovazione tecnologica, circolare 28.09.2010 n. 43096 di prot.).

PUBBLICO IMPIEGODomanda via PEC per i concorsi. Norme in vigore, non servono regolamenti dei singoli enti. Il ministro Brunetta fornisce le linee guida per l'utilizzo della posta elettronica certificata.
Utilizzare la posta elettronica certificata per iscriversi al concorso pubblico. Da subito. Non c'è bisogno di alcun regolamento dell'ente pubblico che recepisca le norme nazionali sulla Pec.
Lo ha precisato il ministro Renato Brunetta, che ha firmato la circolare 03.09.2010 n. 12/2010 del dipartimento della funzione pubblica (in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale).
La circolare, che risponde alle richieste di chiarimento avanzate dal Consiglio nazionale degli agrotecnici (si veda ItaliaOggi del 24 agosto) fornisce le linee guida per la informatizzazione delle procedure concorsuali con l'obiettivo di lanciare l'uso massiccio della pec nei rapporti con la pubblica amministrazione in un settore cruciale.
La circolare, da questo punto di vista, è un punto fermo per le amministrazioni, in quanto rassicura sulla utilizzabilità della pec, valevole a tutti i fini di legge, e spiega come applicare alla pec le disposizioni su momenti cruciali della procedura concorsuale.
Si pensi ad esempio all'individuazione esatta della data di presentazione della domanda ai fini della valutazione della eventuale esclusione della domanda stessa.
La fonte generale che legittima l'uso della pec è l'articolo 38 del dpr 445/2000, che prevede espressamente che tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica (queste ultime devono essere conformi a quanto disposto dal dlgs 82/2005). Con riferimento specifico alla pec è il dpr 68/2005 a prevedere che l'invio di messaggi con la pec è valido agli effetti di legge.
La ricostruzione normativa è importante per tranquillizzare tutte le amministrazioni. È, infatti, vero che l'articolo 4 del dpr 487/1994 prevede quali modalità di presentazione della domanda di partecipazione ai concorsi la consegna a mano e la raccomandata A/r «con esclusione di qualsiasi altro mezzo». Ma è anche vero che la norma è superata dalle disposizioni sopravvenute e, quindi, non c'è da dubitare che la trasmissione per posta certificata è equivalente alla notificazione per mezzo della posta.
Il problema delle domande presentate alla p.a. è la verifica della firma delle stesse. Se il mezzo usato per la spedizione è la pec, occorre comprendere quali sono le regole. A questo quesito la circolare risponde citando il codice dell'amministrazione digitale (dlgs 82/2005). Le istanze e le dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica, sono valide in quattro casi:
1) se sottoscritte mediante la firma digitale;
2) quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi;
3) quando l'autore è identificato dal sistema informatico con i diversi strumenti previsti dalla normativa vigente;
4) quando l'autore è identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relative all'utenza personale di posta elettronica certificata.
In queste ipotesi le istanze e le dichiarazioni inviate o compilate sul sito sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento.
Ecco dunque la risposta al quesito. L'inoltro tramite posta certificata è di per sé sufficiente a rendere valida l'istanza, a considerare identificato l'autore di essa e, conclude sul punto la circolare, a ritenere la stessa regolarmente sottoscritta. Non occorre la firma digitale o altro requisito. Beninteso, sottolinea Brunetta, se il candidato utilizza la firma digitale le istanza sono senz'altro da considerare valide da parte dell'amministrazione.
Altro aspetto da analizzare in relazione all'uso della pec è la prova della data di spedizione in relazione al termine entro il quale deve essere spedita la domanda. Per la pec la normativa di settore prevede la certificazione di data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse. Con lo stesso risultato della posta cartacea. Infine la pec può essere usato dalla p.a. per le comunicazioni al candidato.
Per rendere operative le indicazioni illustrate la circolare sottolinea che non sono necessari regolamenti degli enti o clausole specifiche nel bando di concorso.
Con proprio regolamento o apposite previsioni contenute nel bando invece le amministrazioni possono individuare ulteriori semplificazioni della comunicazione con i candidati e delle modalità di acquisizione delle domande di concorso, sempre nel limite del rispetto dei principi essenziali di certezza e trasparenza (articolo ItaliaOggi del 04.09.2010, pag. 25).

agosto 2010

PUBBLICO IMPIEGOEx sindacalisti, vita dura nella p.a.. Dirigenti e componenti di Rsu non possono dirigere il personale. Circolare di Brunetta sul dlgs 150/2009. Ma la semplice iscrizione non fa scattare l'incompatibilità.
Dirigenti pubblici senza conflitti di interesse. I manager che si occupano di risorse umane in una amministrazione dello stato dovranno rinunciare all'incarico se sono dirigenti sindacali, o lo sono stati negli ultimi due anni, oppure hanno fatto parte di una Rsu, o, ancora, ricoprono o hanno ricoperto posizioni direttive in un partito.
E non potranno far nulla per rimuovere la causa di incompatibilità che resterà tale anche se dovessero dimettersi dal sindacato o dal partito. Perché solo il passare del tempo (due anni) renderà possibile il conferimento dell'incarico nella p.a.

Lo ha precisato il ministro della funzione pubblica, Renato Brunetta, che ieri ha firmato la circolare 06.08.2010 n. 11/2010 interpretativa di una delle disposizioni più controverse della riforma che porta il suo nome. Si tratta dell'art. 53, comma 1-bis, del T.u. sul pubblico impiego (dlgs 165/2001) nel testo introdotto dalla riforma Brunetta (dlgs 150/2009).
Viste le numerose richieste di chiarimenti pervenute a palazzo Vidoni, il ministro è intervenuto a delimitare l'ambito di intervento della norma. Che si applicherà agli incarichi conferiti a partire dal 15.11.2009 (data di entrata in vigore del dlgs 150), ma solo nelle amministrazioni dello stato. Per tutte le altre p.a., enti locali compresi, la norma costituirà una disposizione di principio.
Ma vediamo innanzitutto a chi si applicherà il giro di vite.
La semplice iscrizione a un sindacato o a un partito politico non basterà a far sorgere la causa di incompatibilità. Per far scattare il conflitto di interessi, precisa il ministro, «sono richiesti la partecipazione alle scelte dell'organizzazione e lo svolgimento di compiti di reale impulso all'attività».
L'identikit tracciato da Brunetta porta allora ad escludere dalle responsabilità direttive in materia di personale i dirigenti sindacali e coloro che hanno il potere di agire in nome e per conto del sindacato in qualità di funzionari delegati.
Incompatibilità anche per i componenti delle Rsu perché queste sono elette sulla base di liste presentate dalle organizzazioni sindacali. Per i partiti valgono gli stessi princìpi. La semplice iscrizione a un movimento politico sarà irrilevante ai fini dell'applicazione della norma, perché, spiega Brunetta, «è necessario utilizzare criteri rispettosi e non eccedenti la finalità della legge».
Dunque, solo chi ha ricoperto posizioni direttive in un partito dovrà dire addio al ruolo di manager pubblico. Non, chi in quel partito si è candidato ed è risultato eletto. Infatti, precisa la circolare, «da un lato le cariche in partiti politici possono essere attribuite anche a soggetti che non sono risultati eletti, dall'altro dal fatto di essere stato eletto non consegue automaticamente l'attribuzione di una carica».
In pratica, la nota della funzione pubblica distingue tra il concetto di carica politica, «che comporta un'investitura formale nell'organizzazione dell'associazione» e quello di carica pubblica. Solo la prima fa scattare il conflitto di interesse.
Collaborazioni. La legge Brunetta mette sullo stesso piano chi ricopra un ruolo direttivo in un sindacato o in un partito e chi abbia rapporti continuativi, di collaborazione o consulenza, con simili organizzazioni.
La circolare si è posta il problema di chiarire quali siano le collaborazioni idonee a configurare il divieto e la risposta è stata che tali possono definirsi solo i rapporti di lavoro (autonomo o subordinato) per i quali sia stato pattuito un compenso. Pertanto, non saranno rilevanti eventuali collaborazioni a titolo gratuito.
Sanzioni. Nel caso in cui dovesse emergere la situazione di incompatibilità, ferme restando le eventuali sanzioni per falsa dichiarazione (art. 76 del dpr 445/2000), l'amministrazione dovrà avviare il procedimento disciplinare che potrà concludersi con il licenziamento senza preavviso quando c'è stato un falso documentale.
La responsabilità potrà estendersi anche al soggetto che ha conferito l'incarico il quale avrebbe dovuto essere a conoscenza della situazione ostativa, svolgendo i relativi accertamenti (articolo ItaliaOggi del 07.08.2010, pag. 26).

luglio 2010

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Programmazione della formazione delle amministrazioni pubbliche (direttiva 30.07.2010 n. 10/2010).

PUBBLICO IMPIEGO: Impugnazione sanzioni disciplinari - applicabilità art. 7, commi 6 e 7, l. 300 del 1970 alle controversie relative al pubblico impiego (parere UPPA 22.07.2010 n. 34439 di prot.).

PUBBLICO IMPIEGOMalati, stipendi pieni. Circolare di Brunetta. Salvi i premi dei dirigenti. Nessun taglio per infortuni e ricoveri.
Nessun taglio della retribuzione per i dipendenti pubblici che si assentano dal servizio per malattia dovuta a infortuni sul lavoro, ricoveri ospedalieri o per patologie gravi o per terapie salvavita. In questi casi, si applicano anche le disposizioni che prevedono l'esenzione dall'obbligo di reperibilità dalla visita del medico fiscale, fermo restando che l'amministrazione di appartenenza dovrà essere in possesso della necessaria documentazione sanitaria. È salva la retribuzione di risultato dei dirigenti pubblici in malattia. La natura di tale emolumento, infatti, non può essere assimilata a un'indennità giornaliera e, pertanto, non è soggetta a decurtazione in caso di assenza dal servizio per malattia.

È quanto ha precisato la circolare 19.07.2010 n. 8/2010 emanata dal dipartimento della funzione pubblica, con la quale si precisano alcuni aspetti relativi alle assenze dal servizio per malattia da parte dei dipendenti pubblici, in particolare il rapporto tra le assenze stesse e gli eventuali riflessi sulla retribuzione del dipendente.
Il documento di palazzo Vidoni, infatti, rileva che dall'avvento del ministro Brunetta alla guida del dipartimento, grazie alle norme contenute nel decreto legge n. 112/2008, le assenze dei dipendenti pubblici hanno subìto un calo vertiginoso, pari al 38%.
È questo, scrive il ministro, uno degli obiettivi perseguiti e ancora perseguibili per tutto il mandato legislativo, vale a dire quello di introdurre norme che siano finalizzate ad evidenziare «buone e cattive prassi» persistenti nel pubblico impiego.
Nessun taglio per le malattie gravi. L'articolo 71, comma 1 del dl n. 112/2008, prevede che «nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento economico accessorio». Ma aggiunge anche che «resta fermo il trattamento economico più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle normative di settore, soprattutto i ricoveri, le terapie salvavita o gli infortuni sul lavoro». Quindi, rileva la circolare, la volontà del legislatore è quella di salvaguardare «situazioni particolari e delicate».
In generale, si evince l'esclusione delle assenze riconducibili a queste cause dalla decurtazione del trattamento e dal computo dei giorni dal periodo di comporto. I lavoratori interessati saranno anche esentati dall'obbligo di reperibilità dalla visita del medico fiscale (adesso 9.00-13.00, 15.00-19.00 per effetto del dm 18/12/2009), fermo restando che l'amministrazione deve possedere la necessaria documentazione medica a supporto.
Risultato in salvo. La retribuzione di risultato dei dirigenti non subisce la tagliola della decurtazione in caso di assenza per malattia. La circolare di Brunetta, infatti, rispondendo a numerosi quesiti posti dalle pubbliche amministrazioni a tal fine, precisa che la natura di tale emolumento è quella di remunerare il raggiungimento degli obiettivi da parte del dirigente, essendo corrisposta a consuntivo, al termine del procedimento di valutazione.
Come si vede, una voce retributiva che non può essere assimilata a un'indennità legata alla presenza in servizio, in quanto corrisposta «solo se e nella misura in cui gli obiettivi assegnati al dirigente, risultino conseguiti». Lo stesso ragionamento, poi, va esteso a quello voci corrispondenti previste per le altre categorie di personale, anche quello pubblicistico, che hanno la stessa natura (articolo ItaliaOggi del 21.07.2010 - link a ww
w.corteconti.it).

giugno 2010

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Certificati di malattia on-line - Descrizione dei servizi (nota 25.06.2010).

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Quesito in merito alle assunzioni di personale diversamente abile ai fini del completamento della quota di riserva prevista dall'art. 3 della legge 12.03.1999 n. 68 (parere UPPA 16.06.2010 n. 28398 di prot.).

maggio 2010

PUBBLICO IMPIEGO:  Brunetta, sindacati nell'angolo. Circolare della funzione pubblica spiega gli effetti della legge 150 sulla contrattazione integrativa. Organizzazione interna senza concertazione. Basta l'informativa.
Applicazione graduale delle nuove disposizioni in materia di relazione sindacale, immediata applicabilità della restrizione di materie oggetto di contrattazione collettiva, applicazione dei nuovi limiti ai contratti decentrati sottoscritti dopo l'entrata in vigore del dlgs n. 150/2009, limitazione delle materie oggetto di concertazione e rinvio della applicazione del bonus delle eccellenze e del premio per l'innovazione alla stipula dei nuovi contratti nazionali.
Possono essere così riassunte le principali indicazioni contenute nella circolare 13.05.2010 n. 7 del ministro della funzione pubblica «Contrattazione integrativa. Indirizzi applicativi del decreto legislativo 27.10.2009, n. 150».
Le relazioni sindacali. La legge cd Brunetta ha, come è noto, rivoluzionato le regole esistenti in materia di relazioni sindacali. Attraverso una serie coordinata di interventi essa ha voluto ridefinire in modo completamente diverso il ruolo delle organizzazioni sindacali. In particolare si vuole impedire che continuino ad essere concretamente praticati comportamenti di cogestione, cioè di coinvolgimento diretto dei soggetti sindacali nella adozione delle scelte gestionali.
In primo luogo, è stato stabilito che le disposizioni di legge prevalgono comunque sulle clausole contrattuali, salvo che la legge consenta ai contratti di derogare alle sue prescrizioni. Ed ancora è stato previsto che le leggi abbiano carattere imperativo. Ed inoltre sugli atti di gestione compiuti dai dirigenti con i poteri e le capacità del privato datore di lavoro l'unica forma di relazione sindacale consentita è l'informazione.
Altresì, le forme di partecipazione sindacale non devono essere svolte su tutte le scelte che hanno ricadute sulla organizzazione. E infine la contrattazione viene limitata, oltre che al trattamento economico, alle relazioni sindacali ed ai diritti ed obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro.
 Essa viene inoltre vietata nelle seguenti materie: organizzazione degli uffici, oggetto di partecipazione sindacale (ai sensi dell'articolo 9 del dlgs n. 165 del 2001, nuovo testo), afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17 del dlgs n. 165 del 2001, nuovo testo), conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali, nonché quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23.10.1992 n. 421.
La contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche.
Sulla base di queste disposizioni la circolare del ministro Brunetta ci dice che vanno sottoposte a revisione le materie oggetto di concertazione. Anche se espressamente previste dai contratti nazionali esse infatti non possono sforare i nuovi e più rigidi limiti dettati dalla novella legislativa. Per cui su tutte le scelte che si riferiscono alla organizzazione interna la concertazione regredisce automaticamente alla semplice informazione, che peraltro non deve necessariamente essere preventiva.
I contratti decentrati. Le nuove disposizioni sulla limitazione delle materie oggetto di contrattazione collettiva, come più in generale quelle sulle relazioni sindacali, sono in linea generale immediatamente applicabili o, meglio, sono entrate in vigore insieme al dlgs n. 150/2009, cioè lo scorso 15 novembre. Quindi i nuovi contratti decentrati integrativi, quelli sottoscritti dopo tale data, devono uniformarsi a questi principi.
La circolare sottolinea espressamente che questo effetto si produce sugli istituti che hanno una maggior rilievo innovativo.
Al riguardo sono menzionate in modo diretto le progressioni economiche o orizzontali. E viene ricordato che dobbiamo applicare necessariamente procedure selettive, che dobbiamo erogare questo beneficio solo ad una quantità limitata di personale, che si deve tenere conto degli esiti delle valutazioni e che si deve privilegiare lo sviluppo delle competenze professionali.
Da evidenziare che, contrariamente a quanto sostenuto dal sindacato, l'applicazione di queste nuove regole non è rinviata all'adeguamento dei regolamenti e al 31.12.2010, ma interessa direttamente i contratti stipulati dalla metà dello scorso novembre. Altra utile precisazione è quella per cui questi vincoli si applicano a prescindere dall'anno a cui la contrattazione si riferisce: ciò che conta è la data di sottoscrizione.
Per i contratti decentrati integrativi che a quella data erano già in vigore l'obbligo di adeguamento deve essere soddisfatto entro il prossimo 31 dicembre per le amministrazioni dello stato, mentre regioni, enti locali e sanità hanno tempo fino al 31.12.2011 per effettuare tale adeguamento, ma le clausole in contrasto con i vincoli legislativi cesseranno di produrre i propri effetti solo dal 31.12.2012, quindi una proroga di fatto per un altro anno.
Occorre, infine su questo punto, sottolineare invece che le nuove regole sulla valutazione delle prestazioni dei dirigenti e dei dipendenti devono essere adottate entro il 31.12.2010 ed entrare in vigore dal prossimo 01.01.2011. Il mancato adeguamento delle metodologie esistente determina la irrogazione di una sanzione: il divieto di corrispondere ogni forma di trattamento economico accessorio collegato alle performance.
Le novità non immediatamente applicabili. Il decreto rinvia la immediata applicazione di una parte rilevante di disposizioni alla stipula dei nuovi contratti collettivi nazionali di lavoro. In questo ambito sono compresi, in primo luogo, il bonus per l'eccellenza ed il premio per l'innovazione.
Tale conseguenza si può ritenere scontata perché il decreto Brunetta espressamente rimette alla contrattazione collettiva la determinazione della misura di questi premi. Altrettanto scontato è il rinvio dell'aumento fino al 30% del totale del trattamento economico dell'ammontare della retribuzione di risultato dei dirigenti.
Un carattere innovativo ha invece l'indicazione di subordinare al nuovo contratto, il che concretamente vuol dire che se ne parlerà non prima del 2013, anche il vincolo a destinare la quota prevalente del trattamento economico accessorio comunque denominato alla incentivazione delle performance: tale scelta viene motivata con l'esigenza di ristrutturazione complessiva della struttura del trattamento economico (articolo ItaliaOggi del 23.07.2010, pag. 34 - link a www.corteconti.it).

ENTI LOCALI: Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche (direttiva 11.05.2010 n. 6/2010).

aprile 2010

PUBBLICO IMPIEGOIl medico rischia se non visita il paziente. Circolare di Brunetta sulle sanzioni, penali e non, per i falsi certificati.
I medici cadranno sotto la scure del ministro Brunetta se rilasceranno certificati ai pubblici dipendenti senza averli opportunamente visitati. Come richiesto, invece, dalla buona pratica medica che impone di trarre i dati clinici dalla visita del paziente.

Con la circolare 28.04.2010 n. 5/2010 il ministro della funzione pubblica ha dettato i chiarimenti sulla stretta introdotta dalla riforma che prende il suo nome. Visto che molte sono state le richieste di delucidazioni giunte al dicastero dalla categoria.
La nota ripercorre le diverse fattispecie di responsabilità (penale e non) previste dall'art. 55-quinquies del Testo unico sul pubblico impiego (modificato dal dlgs 150/2009). Partendo dalla più grave che prevede la reclusione da uno a cinque anni e la multa da 400 a 1.600 euro per il medico che rilascia un certificato falso o falsamente attesta lo stato di malattia di un dipendente pubblico. In questo caso il camice bianco concorre nel reato commesso da quest'ultimo ... (articolo ItaliaOggi del 30.04.2010, pag. 29 - link a www.corteconti.it).

ENTI LOCALIInformazioni per la gestione delle caselle di Posta Elettronica Certificata (circolare 19.04.2010 n. 2/2010).

marzo 2010

PUBBLICO IMPIEGO: Passaggio diretto di personale mediante procedure di mobilità tra amministrazioni diverse, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 30.03.2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni. Applicazione dei limiti in materia di assunzioni e vincoli sulla spesa di personale (parere UPPA 19.03.2010 n. 13731 di prot.).

PUBBLICO IMPIEGOArt. 55-septies del d.lgs. 30.03.2001, n. 165, introdotto dall'art. 69 del d.lgs. 27.10.2009, n. 150 - Trasmissione per via telematica dei certificati di malattia. Indicazioni operative (circolare 11.03.2010 n. 1/2010).

PUBBLICO IMPIEGO: Parere al Ministero dell'Interno in merito alla possibilità di procedere, a seguito della legge di conversione del d.l. 194/2009, alle assunzioni di personale autorizzate con DPCM 23.04.2009 e con DPR 28.08.2009, nonché di poter attuare le procedure di mobilità pubblicate nella G.U. 4^ serie speciale Concorsi ed esami del 30.09.2008 (parere UPPA 15.03.2010 n. 12694 di prot.).

PUBBLICO IMPIEGO Niente visite fiscali ai lavoratori esenti. Parere Uppa sulle assenze per malattia.
Il dipendente pubblico esente, in quanto affetto da grave patologia, dall'obbligo di reperibilità in caso di assenza dal lavoro, non può ricevere la visita fiscale se ha ha trasmesso all'amministrazione di appartenenza tutta la documentazione relativa alla causa di servizio, all'accertamento legale dell'invalidità o alla causa di infortunio. In caso contrario l'amministrazione deve richiedere l'accertamento fin dal primo giorno di assenza. E in ogni caso il dipendente sarà sempre tenuto a comunicare l'assenza all'ufficio di appartenenza «tempestivamente e all'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui si verifica».
A dettare i chiarimenti sulla nuova disciplina delle assenze per malattia introdotta dalla riforma Brunetta è la stessa Funzione pubblica con il parere UPPA 15.03.2010 n. 12567 di prot..
L'Ufficio personale pubbliche amministrazioni ha risposto a un quesito del ministero della difesa che chiedeva lumi sulla obbligatorietà della richiesta di accertamento dello stato di malattia nei confronti dei dipendenti per i quali ricorre una delle circostanze di esenzione dall'obbligo di reperibilità previste dall'art. 2 del decreto ministeriale 18.12.2009 n. 206.
Il provvedimento (si veda ItaliaOggi del 19.12.2009) in vigore da febbraio ha operato un giro di vite sulle fasce di reperibilità che sono passate da quattro a sette ore. E ha al contempo elencato alcune fattispecie di esclusione dall'obbligo di reperibilità che scattano, per esempio, in presenza di patologie molto gravi (che richiedono la cura mediante terapie salvavita) o malattie di cui la p.a. ha già avuto conoscenza.
«Le ipotesi di esclusione», spiega il dipartimento guidato da Antonio Naddeo, «sono motivate da esigenze di economicità dell'azione amministrativa» ed evitano alla p.a. «una duplicazione di attività, lì dove un accertamento è stato già effettuato ovvero una conoscenza già acquisita». Ma ciò non toglie che vadano rispettati alcuni passaggi formali indispensabili come la trasmissione della documentazione.
Se questo adempimento è stato osservato, chiarisce l'Uppa, «l'amministrazione si astiene dal richiedere la visita fiscale poiché il controllo potrebbe risultare infruttuoso». In caso contrario, «l'amministrazione deve richiedere l'accertamento sin dal primo giorno di assenza».
Nessuna sanzione, infine, per il dipendente esente da reperibilità che non venga trovato in casa dall'incaricato della Asl (articolo ItaliaOggi del 16.03.2010, pag. 21).

febbraio 2010

ENTI LOCALI: Le p.a. riflettono sulla qualità. Una direttiva di Brunetta spiega come fissare gli obiettivi la cui violazione fa scattare la class action. Al via la ricognizione degli standard qualitativi ed economici.
Tutte le amministrazioni, statali, regionali e locali dovranno effettuare, nel più breve tempo possibile, una ricognizione completa dei rispettivi standard qualitativi ed economici. L'esito di questa ricognizione dovrà essere reso noto sui rispettivi siti internet istituzionali, ai fini della migliore conoscibilità sia da parte dei singoli cittadini che delle associazioni di consumatori ed utenti.
È quanto prevede la direttiva 25.02.2010 n. 4/2010 firmata ieri dal ministro della funzione pubblica, Renato Brunetta, in relazione all'attuazione delle previsioni normative in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici (meglio nota come class action), contenute all'articolo 7 del dlgs n. 198/2009.
Come si ricorderà, con tale complesso di disposizioni, il legislatore ha intenso creare un sistema che ha, quale obiettivo unitario, la definizione di obblighi e standard di comportamento delle amministrazioni. Standard che siano, lo dice la stessa direttiva in esame, «oggettivi, misurabili e concretamente giustiziabili con l'azione collettiva».
Ad oggi, la concreta applicazione delle disposizioni previste necessita di uno o più dpcm, da emanare su proposta dello stesso Brunetta, che definiscano, in via preventiva, gli obblighi contenuti nelle carte di servizi e gli standard qualitativi ed economici, la cui violazione, appunto, legittima alla proposizione dell'azione collettiva per l'efficienza.
Inoltre, cita la direttiva in esame, la norma dispone che le pubbliche amministrazioni dovranno definire i propri standard in conformità alle disposizioni contenute nella riforma varata con il dlgs n. 150/2009, in materia di misurazione della qualità (la cosiddetta performance) e che i concessionari di pubblici servizi sono soggetti agli obblighi contenuti nelle carte di servizi e dovranno agire in aderenza agli standard di qualità che le direttive annuali della presidenza del consiglio stabiliranno.
Ma la riforma non è impantanata, tiene a precisare il ministro. Il riferimento va a quei rimedi, già esperibili, che derivano dalla violazione di termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali (che non hanno contenuto normativo) che devono essere emanati obbligatoriamente entro e non oltre un termine che la legge o un regolamento, ha fissato.
Senza dimenticare che la commissione per la valutazione, trasparenza e integrità della p.a. (Covit) già, con la delibera n. 1/2010, ha fissato alcuni paletti, nelle more della definizione degli standard. In particolare, si deve fare riferimento alle previsioni di termini fissati da leggi o regolamenti e alle carte dei servizi esistenti e ad altri provvedimenti sinora adottati dalle singole pubbliche amministrazioni (si veda pezzo a pag. 38)
È ovvio, ed è questo il fine della direttiva in esame, che occorre giungere alla completa azionabilità di tutte le tipologie di ricorsi individuati dal citato dlgs n. 198/2009. Quindi, come primo passo è necessario adottare con direttiva in esame «un percorso unitario».
Percorso che si svolge attraverso la ricognizione completa, da parte delle amministrazioni statali, regionali e locali, dei rispettivi standard qualitativi ed economici e a pubblicare l'esito di tale ricognizione sui propri siti internet istituzionali. Obblighi, questi, che si intendono riferiti anche per quanto contenuto nelle carte di servizi e negli standard dei concessionari di pubblici servizi, «ognuno in relazione ai concessionari di rispettiva competenza».
Infatti, è necessario diffondere una migliore conoscibilità da parte dei cittadini e delle associazioni di consumatori e utenti, anche per consentire loro, evidenzia espressamente la direttiva, «l'esercizio dei diritti riconosciuti da testo normativo».
Inoltre, gli esiti delle ricognizioni andranno trasmessi alla Covit, a fini di ausilio nelle attività di definizione degli standard per le pubbliche amministrazioni (articolo ItaliaOggi del 26.02.2010, pag. 37).

ENTI LOCALI: Disposizioni in materia di utilizzo della casella di posta elettronica certificata (PEC) per tutte le comunicazioni cittadino-pubblica amministrazione (link a www.innovazionepa.gov.it):
1- lettera del Ministro Brunetta alle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, c. 2 del d.lgs. 165/2001;
2-  il testo della circolare 18.02.2010 n. 1/2010/DDI.
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Niente premi ai dirigenti negli uffici senza la PEC.
L'utilizzo della posta elettronica certificata da parte delle amministrazioni pubbliche non solo è obbligatorio, ma influenza le valutazioni della perfomance, sia quella individuale sia quella relativa all'ufficio ... (articolo 23.02.2010 Il Sole 24 Ore - tratto da http://rassegnastampa.formez.it).

PUBBLICO IMPIEGO: Identificazione del personale a contatto con il pubblico.
Indicazioni relative all'art. 55-novies del d.lgs. n. 165 del 2001 (circolare 17.02.2010 n. 3/2010).

ENTI LOCALI: Monitoraggio del lavoro flessibile.
Indicazioni relative al monitoraggio dei rapporti di lavoro flessibile ai sensi dell’articolo 36, comma 3, del d.lgs. 30.03.2001, n. 165 (direttiva 16.02.2010 n. 2/2010).

PUBBLICO IMPIEGO: Istanza di trattenimento in servizio, non c'è perentorietà per i termini. Parere della Funzione pubblica sulle domande di chi ha raggiunto i limiti di età.
Non è perentorio il termine di presentazione della domanda di trattenimento in servizio per un biennio da parte del dipendente prossimo alla quiescenza, così come indicato dall'articolo 72 della manovra anticrisi del 2008. La fissazione di un periodo temporale di massima, infatti, è posta solamente quale presidio del buon andamento della programmazione del fabbisogno professionale. Pertanto, l'amministrazione pubblica, se ritiene che è proprio interesse trattenere in servizio il dipendente prossimo alla pensione che fa richiesta di continuare il proprio rapporto di lavoro, può decidere di accogliere anche domande presentate fuori tempo massimo. In tal caso, al fine di non pregiudicare altri dipendenti, l'amministrazione dovrà comunicare in ogni caso la riapertura del termine, così da permettere l'eventuale ripresentazione della domanda da parte di chi, in precedenza, era rimasto tagliato fuori.
Lo ha chiarito il dipartimento della funzione pubblica, nel testo del parere 12.02.2010 n. 1/2010, con il quale ha fornito chiarimenti sulla natura del termine temporale apposto dall'articolo 72 del decreto legge n. 112/2008 al testo dell'articolo 16, comma 1 del dlgs n. 503/1992, in materia di istanze di trattenimento in servizio anche se si sono raggiunti i limiti di età per il collocamento a riposo.
Come si ricorderà, il citato dlgs del 1992 prevede espressamente che è facoltà dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici, di permanere in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età previsti per essere collocati a riposo. La richiesta di proseguire il rapporto, però, non dà luogo ad una tacita accettazione da parte del datore di lavoro pubblico, in quanto quest'ultimo è tenuto ad una preliminare verifica, in base alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti e, soprattutto, in base alla possibile utilità che la prosecuzione del rapporto di lavoro potrà dare all'efficiente andamento della mission istituzionale. La norma, però, precisa che per poter accedere alla possibilità di lavorare ulteriormente per ulteriore biennio, è necessario che il lavoratore interessato presenti la domanda in un arco temporale che va dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di età per il proprio collocamento a riposo.
È proprio questa fissazione di un termine che ha portato l'avvocatura generale dello Stato a richiedere un apposito intervento da parte del dipartimento guidato da Antonio Naddeo, nel timore di una sua natura perentoria e pertanto, inderogabile. La funzione pubblica, sgombrando il campo dai dubbi, ha risposto che attraverso la fissazione di questo limite temporale, il legislatore ha inteso salvaguardare le amministrazioni pubbliche, così da garantire loro «un congruo termine per poter valutare le istanze». Tale termine, però, non ha natura perentoria, in quanto, come si è visto, è posto «a presidio del buon andamento ed in funzione della programmazione del fabbisogno professionale».
Tutto pertanto viene rinviato alla discrezionalità dell'amministrazione statale. Che, se ritiene che il trattenimento in servizio può configurare un interesse pubblico, può decidere di derogare dal termine sopraindicato «valutando ed eventualmente accogliendo anche domande di trattenimento presentate fuori tempo». In tal caso, precisa la funzione pubblica, si deve agire in modo imparziale e non pregiudicare la situazione di altri dipendenti. Ne consegue che l'amministrazione dovrà dare comunicazione a tutti i dipendenti della riapertura del termine e, quindi, della possibilità di presentare o ripresentare domanda (articolo ItaliaOggi del 123.02.2010, pag. 25).

gennaio 2010

PUBBLICO IMPIEGO: G.U. 20.01.2010 n. 15 "Determinazione delle fasce orarie di reperibilità per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia" (D.P.C.M. 18.12.2009 n. 206).

ENTI LOCALI: Sindaci senza curriculum aperto. RIFORMA BRUNETTA/ La norma sulla trasparenza non interessa gli organi di governo. Non c'è obbligo di pubblicazione della retribuzione sul web.
Gli enti locali non sono obbligati a pubblicare i curriculum e le retribuzione di sindaci, presidenti delle province, assessori e consiglieri.
A seguito della circolare 14.01.2010 n. 1/2010 della Funzione pubblica, contenente la condivisibile precisazione dell'applicabilità dei commi 8 e 9 dell'articolo 11 del dlgs 150/2009 (riforma Brunetta della p.a.) anche alle amministrazioni locali, si è diffusa la tesi secondo la quale in dette amministrazioni risulti necessario applicare la lettera h del richiamato comma 8.
Si tratta della disposizione che prevede la pubblicazione nei siti delle amministrazioni de «i curricula e le retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo». Nel novero di coloro che «rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo» taluni riscontrano proprio i componenti degli organi di governo locali. E le tesi sulla necessità di pubblicare curriculum e retribuzioni di tali soggetti non sono nemmeno concordanti: taluni, in effetti, ritengono che l'adempimento debba restringersi ai soli consiglieri.
Infatti, nell'ordinamento locale, ai sensi dell'articolo 42, comma 1, del dlgs 267/2000 è il consiglio ad essere l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. Per cui, si potrebbe trarre la conclusione dell'obbligo di pubblicare solo i curriculum dei consiglieri.
A meglio osservare l'articolo 11, comma 8, lettera h), del dlgs 150/2009 e la stessa circolare 1/2010, nessuna di queste tesi appare condivisibile. La pubblicazione dei dati riferiti ai componenti degli organi di governo è, oggettivamente, al di fuori del contesto normativo della riforma.
Non si deve dimenticare che, come specificato dalla rubrica, essa contiene disposizioni in «materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni». La trasparenza, chiarisce il comma 1 dell'articolo 11, riguarda «informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti».
Oggetto, dunque, del dlgs 150/2009 sono l'organizzazione ed il rapporto di lavoro. I dati soggetti alla trasparenza concernono necessariamente questi oggetti e non altri. Dunque, gli elementi da pubblicare riguardano coloro che conducono con l'amministrazione pubblica un rapporto di lavoro subordinato o autonomo. Infatti, la produttività, la valutazione, l'efficienza ed il controllo diffuso sulle modalità di affidamento degli incarichi esterni possono riguardare esclusivamente detti soggetti. Non certamente gli organi di governo, che trovano la loro legittimazione nell'insediamento nella carica derivante dall'elezione da parte del corpo elettorale o nella nomina di secondo grado, da parte dei vertici monocratici.
D'altra parte, la circolare 1/2010 non afferma in alcun modo, in via esplicita, che la pubblicazione di curriculum e retribuzioni riguardi gli organi di governo locali, per quanto abbia chiarito che il comma 8 dell'articolo 11 sia obbligatorio anche per detti enti.
In effetti, la lettera h) di tale comma 8 non può considerarsi operante, perché essa non può che riguardare ben altri soggetti e, cioè, coloro che, pur conducendo un rapporto di lavoro con un'amministrazione pubblica, riveste un incarico di indirizzo politico. Ad esempio, i rettori delle università o i direttori generali delle aziende sanitarie. Solo per questi casi risulta coerente con i fini della norma la pubblicazione di curriculum e retribuzione, così da consentire alla cittadinanza di valutare quali siano i requisiti professionali del soggetto destinatario di incarichi di indirizzo politico-amministrativo. Non ha, invece, senso alcuno, ai fini della riforma, la verifica dei curriculum e delle retribuzioni degli organi elettivi, considerando che essi non sono lavoratori dipendenti degli enti locali.
Detto questo, nulla vieta alle amministrazioni locali, in un'applicazione estensiva della trasparenza, pubblicare egualmente curriculum e retribuzioni (cioè, indennità e gettoni di presenza) dei componenti dei propri organi di governo. Ma, si tratterebbe dell'esercizio di una facoltà, non di un obbligo, in quanto, come rilevato sopra, l'articolo 11, comma 8, lettera h), non può considerarsi riferito agli organi di governo locale (articolo ItaliaOggi del 13.02.2010, pag. 25).

PUBBLICO IMPIEGO: On-line i curricula dei titolari di posizioni organizzative.
Anche i dirigenti delle amministrazioni regionali e locali dovranno compilare il proprio curriculum vitae che sarà pubblicato, assieme ai dati retributivi, nel sito internet dell'amministrazione di appartenenza. Infatti, la riforma del pubblico impiego attuata di recente dal ministro Brunetta, impone alle regioni e agli enti locali la massima trasparenza nella gestione della performance, così appare evidente che la pubblicazione dei dati curriculari e retributivi si applichi anche al personale di detti enti.
Inoltre, a tale obbligo si intendono sottoposti anche i titolari di posizione organizzative, i segretari comunali e provinciali e tutti coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico-amministrativo. Novità in arrivo per l'anagrafe delle prestazioni. L'obbligo di comunicazione telematica riguarderà anche le dichiarazioni negative, vale a dire la certificazione di non aver conferito incarichi a soggetto esterno o che nessun incarico è stato attribuito al dipendente della struttura pubblica che trasmette detta informazione on-line.

È quanto è possibile ricavare dalla lettura della circolare 14.01.2010 n. 1, con la quale il ministro della funzione pubblica, Renato Brunetta, ha fornito chiarimenti in merito alla pubblicazione e alla comunicazione dei dati curriculari e retributivi della dirigenza e sulle assenze del personale, nonché in materia di anagrafe delle prestazioni.
L'apparato burocratico va migliorato, questo l'incipit del documento della funzione pubblica. E quale strumento è migliore della trasparenza e della conoscibilità delle informazioni? Se la legge sulla competitività (legge n. 69/2009) aveva sancito l'obbligo di indicare i dati curriculari e retributivi dei dirigenti, il legislatore lo ha rafforzato con i recenti interventi. Il riferimento, è ovvio, va al decreto legislativo n. 150/2009.
Infatti, se nella prima delle due norme l'obbligo di pubblicazione riguardava solo i dirigenti, adesso lo si estende ai titolari di posizioni organizzative (ovviamente, funzionari che non espressamente detengono la qualifica di dirigente). Ma c'è di più. Le disposizioni contenute nella legge n. 69/2009 non richiamano espressamente i segretari comunali e provinciali. Tuttavia, scrive Brunetta, la ratio di entrambe le norme, da intendersi sistematicamente collegate e la funzione dirigenziale ricoperta da tali funzionari nell'ambito dell'organizzazione degli enti locali, induce il ministro a ritenere che anche queste figure «siano comprese nella previsione concernente l'obbligo di pubblicazione del curriculum vitae e dei dati retributivi».
Allo stesso obbligo, ricorda il titolare del dicastero di palazzo Vidoni, soggiacciono tutti coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico-amministrativo. Pertanto, Brunetta raccomanda agli uffici del personale delle pubbliche amministrazioni il puntuale assolvimento di queste incombenze, in quanto la sanzione (che non si applica al comparto presidenza del consiglio dei ministri, cui fa capo la stessa funzione pubblica, per espressa previsione contenuta nel citato dlgs n. 150/2009), «pari al divieto di erogazione della retribuzione di risultato al dirigente», è dietro l'angolo, così come si richiede la massima cura al dirigente stesso, in quanto «unico responsabile della compilazione e dell'aggiornamento del proprio curriculum vitae».
Sul versante della comunicazione degli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici e sugli incarichi a soggetti esterni, attraverso il sito dell'anagrafe delle prestazioni, Brunetta annuncia novità. Ad oggi, l'unica modalità di trasmissione dati è quella telematica, ma è risalente al 2001. Ora, la funzione pubblica sta mettendo a punto una nuova applicazione web che renderà più agevole l'adempimento, richiedendo un maggior dettaglio delle informazioni. Tra queste (diversamente da quanto accade oggi), l'obbligo di comunicazione anche in caso negativo, cioè anche nell'ipotesi di mancato conferimento di incarichi a consulenti e a collaboratori esterni (articolo ItaliaOggi del 16.01.2010, pag. 25).

ANNO 2009
novembre 2009

PUBBLICO IMPIEGOProcedimenti disciplinari, novità non retroattive. Circolare sulla riforma introdotta dal dlgs 150/2009.
Sui procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti pubblici e sui rapporti tra lo stesso procedimento e quello penale, la data del 16.11.2009, quale entrata in vigore del decreto legislativo n. 150/2009, fa da spartiacque. Stante, infatti, l'assenza di una specifica disciplina transitoria e in ossequio al principio civilistico secondo il quale la legge non dispone che per l'avvenire, le nuove norme sul procedimento disciplinare si applicano dopo l'entrata in vigore della riforma Brunetta. Per i procedimenti già in itinere a questa data, invece, continueranno ad applicarsi le precedenti fonti di legge e di contratto collettivo.
A chiarirlo è lo stesso ministro della funzione pubblica, Renato Brunetta, che ha deciso di rispondere, con la circolare 27.11.2009 n. 9, alle numerose richieste di chiarimento sul punto formulate dalle pubbliche amministrazioni.
In particolare, le disposizioni ex artt. 55-bis e 55-ter del dlgs n. 165/2001, introdotti dall'articolo 79 del citato decreto di riforma, hanno posto «problemi di prima applicazione con riferimento ai procedimenti già avviati prima dell'entrata in vigore della nuova normativa».
Innanzitutto, scrive Brunetta, non c'è una disciplina transitoria. Motivo per cui, ci si deve riallacciare alla disciplina civilistica, secondo cui «la legge, in assenza di esplicite previsioni, non dispone che per l'avvenire». Pertanto, possono rilevarsi due distinte situazioni. La prima, quella in cui gli organi titolari dell'azione disciplinare vengono a conoscenza dell'infrazione commessa dal dipendente pubblico dopo l'entrata in vigore del dlgs n.150/2009. L'altra, ovviamente, quella in cui la conoscenza dell'infrazione avviene in data successiva. Nel primo caso, nessun motivo ostativo al che le nuove norme, disciplinate dagli articoli 55-bis e 55-ter del dlgs n. 165/2001 si applichino integralmente. Ma, il problema, se così può dirsi, rileva nel secondo caso. Qui, il presupposto rilevante per l'avvio del procedimento si è verificato prima del 16/11/2009. Quindi, evidenzia la funzione pubblica, per quanto riguarda la disciplina procedurale, sia dello svolgimento del procedimento disciplinare sia per i rapporti tra questo e il procedimento penale, «continuerà a farsi applicazione delle precedenti fonti di legge e di contratto collettivo».
Casi particolari. L'applicazione del regime precedente ai procedimenti disciplinari, comporta anche la possibilità di ricorrere al cosiddetto patteggiamento (il vecchio art. 55, comma 6 del dlgs n. 165/2001). Una facoltà che, dal 16/11/2009, non potrà più essere esercitata in quanto non più richiamata dalla legge di riforma che prevede invece l'istituto della «conciliazione non obbligatoria» (tranne per i casi di licenziamento immediato).
Ebbene, rileva la circolare, la peculiarità di questo istituto innovativo è che la sanzione «concordemente determinata» non potrà essere diversa da quella prevista (dalla legge o dal contratto collettivo) per l'infrazione per la quale si procede. Allora, scrive Brunetta, «in questo momento storico di transizione», si ritiene utile sottolineare il principio dell'immutabilità secondo il quale «sarebbe opportuno che le amministrazioni, qualora facessero ricorso al patteggiamento, mantenessero la medesima tipologia di sanzione».
Impugnazioni. Qui non opera alcun regime previgente. L'articolo 73, comma 1 del dlgs n. 150/2001 esclude, infatti, che le sanzioni disciplinari possano impugnarsi dinanzi ai collegi arbitrali di disciplina, tranne quelli che, al 16/11/2009 erano già avviati e per i quali Brunetta auspica «una celere conclusione».
Stesso discorso per la facoltà di impugnazione delle sanzioni disciplinari di fronte all'arbitro unico (Ccnq del 23/1/2001). Benché lo stesso non venga nominato nell'impianto normativo, la circolare evidenzia che l'articolo 55, comma 3, del nuovo dlgs n. 165/2001 dispone che «la contrattazione collettiva non può istituire procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari» (articolo ItaliaOggi dell'01.12.2009, pag. 26).

ENTI LOCALIBrunetta riordina il web della p.a.. Una direttiva di palazzo Vidoni impone l'utilizzo del suffisso gov.it e l'eliminazione dei siti inutili. Un dominio unico per i portali della pubblica amministrazione.
Siti e portali internet della pubblica amministrazione dovranno essere identificati esclusivamente con il dominio «gov.it». Pertanto, le amministrazioni pubbliche, qualora intendano mantenere attivi tutti i siti internet istituzionali sinora registrati senza tale dominio, dovranno provvedere all'integrazione in tal senso nel più breve tempo possibile, eliminando, al contempo, tutti i siti attivati sino ad oggi, non più ritenuti utili, affinché non siano raggiungibili dai cittadini né direttamente né per il tramite dei motori di ricerca.
E' quanto messo nero su bianco nella direttiva 26.11.2009 n. 8/2009 del ministro della funzione pubblica, Renato Brunetta, con la quale si intende operare una drastica razionalizzazione dei siti web delle pubbliche amministrazioni così da migliorare i servizi e le informazioni che vengono rese al cittadino attraverso la comunicazione internet.
Da anni, ormai, uno dei principali strumenti che le amministrazioni pubbliche utilizzano per «veicolare» le informazioni ed i servizi resi ai cittadini è quello del sito web istituzionale. Ma fino ad oggi, si legge nella direttiva, la loro realizzazione «è nata dalla singola iniziativa con modalità spesso eterogenee».
Il ministro Brunetta si riferisce soprattutto al fatto che in questi anni si è verificata la registrazione e la creazione di siti web per specifici progetti che non hanno avuto una correlazione col sito internet istituzionale della pubblica amministrazione. Senza dimenticare il fatto che la p.a. creatrice del sito non ha poi provveduto alla rimozione del sito anche dopo la chiusura del progetto o dell'iniziativa. Inoltre, molti siti web che hanno visto la luce in questi anni non sempre sono «immediatamente identificabili» con l'amministrazione pubblica che lo ha realizzato.
Infine, Brunetta lamenta che oggi vige l'assenza di regole e di criteri per il trattamento dei contenuti da dichiarare obsoleti. Cosicché il cittadino spesso si imbatte in pagine internet su siti pubblici che non sono né validi né aggiornati. Pertanto, è lo scopo della direttiva, occorre fissare delle regole in merito al corretto uso della rete da parte delle amministrazioni pubbliche.
Un primo paletto, quello fondamentale, è che tutte le amministrazioni pubbliche che intendono «essere presenti» su internet dovranno dotare il proprio sito del dominio «gov.it». Questo dominio costituisce l'unico punto di «riconoscibilità, usabilità e accessibilità» in quanto permette al cittadino di rendersi immediatamente conto che si trova davanti ad un sito della pubblica amministrazione.
Ne consegue che tutte le amministrazioni dovranno al più presto effettuare una ricognizione dei siti che intendono mantenere attivi (cioè rintracciabili sulla rete) e provvedere alla loro iscrizione con il dominio «gov.it». L'obiettivo è quello di sviluppare, promuovere e diffondere un accesso diretto, semplificato e qualitativamente valido alle informazioni che, attraverso il mezzo telematico, vengono rese all'utenza. Al contempo, tutti i vecchi siti internet, per i quali le stesse amministrazioni pubbliche proprietarie non ritengono più opportuno il loro mantenimento, dovranno essere cancellati, così da non permettere il loro raggiungimento da parte dei cittadini, né direttamente né attraverso i motori di ricerca più diffusi.
Le p.a. dovranno rendere noto al dicastero della Funzione Pubblica l'elenco dei siti che intendono dismettere. Attraverso apposite linee guida, pubblicate sul sito internet istituzionale della funzione pubblica (www.innovazionepa.gov.it), palazzo Vidoni assicura una «guida organica» sulle modalità di riduzione previste dalla direttiva in esame, svolgendo altresì una funzione di monitoraggio dei siti pubblici al fine di valutarne periodicamente l'utilizzo e l'efficienza dei servizi e la relativa qualità (articolo ItaliaOggi dell'01.12.2009, pag. 26).

PUBBLICO IMPIEGODecreto legislativo 27.10.2009, n. 150 - controlli sulle assenze per malattia (circolare 12.11.2009 n. 7/2009).

ottobre 2009

PUBBLICO IMPIEGO: Parere alla Camera di commercio di Massa Carrara e al Ministero per i beni e le attività culturali in merito alla possibilità per i dipendenti nominati "tutore legale" e "amministratore di sostegno" di usufruire dei permessi di cui all'art. 33, comma 3, della Legge 104/1992 (parere UPPA 23.10.2009 n. 44700 di prot.).

ENTI LOCALI: Legge 18.06.2009, n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile" - Pubblicazione dei dati sulla dirigenza e sulle assenze e presenze del personale - Ulteriori indicazioni operative (circolare 12.10.2009 n. 5/2009).

settembre 2009

PUBBLICO IMPIEGO: Oggetto: risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro - legge 03.08.2009, n. 102 "Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 01.07.2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali" - art. 17, commi 35 novies e decies, del d.l. come modificato in sede di conversione (circolare 16.09.2009 n. 4/2009).

luglio 2009

ENTI LOCALI - PUBBLICO IMPIEGO: Legge 18.06.2009 n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile" - Pubblicazione dei dati sulla dirigenza e sulle assenze e presenze del personale - Prime indicazioni operative (circolare 17.07.2009 n. 3/2009).
Per saperne di più cliccare qui.

maggio 2009

ENTI LOCALI: Direttiva n. 2/09 - Relativa all'utilizzo di internet e della casella di posta elettronica istituzionale sul luogo di lavoro - Indicazioni relative al corretto utilizzo degli strumenti ICT da parte dei dipendenti e al proporzionato esercizio del potere datoriale di controllo da parte delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs n. 165/2001 (direttiva 26.05.2009 n. 2/2009).

aprile 2009

PUBBLICO IMPIEGO: Circolare n. 1/09 - Relativa al decreto legge n. 112 del 2008, convertito in legge n. 133/2008 - Art. 71 - "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" – Art. 71 – "Fasce orarie di reperibilità - Malati oncologici" (circolare 30.04.2009 n. 1/2009).

ANNO 2008
novembre 2008

ENTI LOCALI: Parere all'ANCI in merito all'art. 36, comma 3, del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165 come modificato dall’art. 49 del decreto legge 25.06.2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 06.08.2008, n. 133. Applicazione della disposizione alle scuole gestite dalle autonomie locali (parere UPPA 26.11.2008 n. 56).

PUBBLICO IMPIEGO: Parere al Comune di Palombara Sabina in merito all'art. 76 del decreto-legge 25.06.2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 06.08.2008, n. 133. Dotazioni organiche ed assunzioni (parere UPPA 10.11.2008 n. 55).

PUBBLICO IMPIEGO: Parere al Comune di Afragola in merito al conferimento di incarico dirigenziale ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. 267 del 2000 (parere UPPA 04.11.2008 n. 54).

ottobre 2008

PUBBLICO IMPIEGOD.L. n. 112 del 2008 convertito in L. n. 133/2008 - Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" – art. 72 – "Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo" (circolare 20.10.2008 n. 10).

ENTI LOCALI: Parere alla Asl della provincia di Alessandria in merito alla responsabilità amministrativa degli amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica (parere UPPA 16.10.2008 n. 50/2008).

PUBBLICO IMPIEGO: Parere all'ufficio per la formazione del personale delle pubbliche amministrazioni in merito agli incarichi individuali conferiti dalle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs 30.03.2001, n. 165 (parere UPPA 14.10.2008 n. 51/2008).

settembre 2008

PUBBLICO IMPIEGO: Parere alla città di Anagni in merito alla nomina del medico competente ai sensi del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 e art. 76 D.L. 25.06.2008, n. 112 (parere UPPA 29.09.2008 n. 52/2008).

PUBBLICO IMPIEGO: Decreto legge n. 112 del 2008 convertito in legge n. 133 del 2008 – “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria” – art. 71 – assenze dal servizio dei pubblici dipendenti - ulteriori chiarimenti (circolare 05.09.2008 n. 8/2008).

luglio 2008

PUBBLICO IMPIEGO: Parere Al Comune di Ancona in merito ad approfondimenti sull'art. 36 - Utilizzo di contratti di lavoro flessibile - del d.lgs n. 165/2001 come modificato dal D.L. n. 112/2008 (parere UPPA 17.07.2008 n. 49).

PUBBLICO IMPIEGO: Circolare sulle assenze dal servizio dei dipendenti pubblici.
Il Ministro Renato Brunetta ha firmato una circolare indirizzata a tutte le pubbliche amministrazioni per fornire indicazioni circa l’applicazione della nuova disciplina in materia di assenze dei pubblici dipendenti contenuta nell’art. 71 del decreto legge n. 112 del 2008 (
circolare 17.07.2008 n. 7/2008).

PUBBLICO IMPIEGO: Parere al Ministero dell'Ambiente in merito alle procedure di autorizzazione ad assumere ai sensi dell’art. 1, comma 519, legge 26.12.2006, n. 296. Stabilizzazione di personale (parere UPPA 16.07.2008 n. 48).

ENTI LOCALI: Parere all'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali - Collocamento in disponibilità dei segretari comunali e provinciali e possibilità di assumere la titolarità di sede di segreteria (parere UPPA 11.07.2008 n. 46).

PUBBLICO IMPIEGO: Parere al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali in merito all'applicazione dell'articolo 71 del Decreto Legge 25.06.2008, n. 112 - Certificazione medica giustificativa dell'assenza per malattia dei dipendenti della P.A. (parere UPPA 04.07.2008 n. 45).

giugno 2008

PUBBLICO IMPIEGO: Parere al Comune di Montebello di Bertona sulle stabilizzazioni (parere UPPA 20.06.2008 n. 44).

ENTI LOCALI: Parere al Comune di Volla in merito all'applicazione della Legge 24.12.2007, n. 244. Incremento percentuale part-time lavoratori provenienti dal bacino Lavoratori Socialmente Utili (parere UPPA 17.06.2008 n. 43).

PUBBLICO IMPIEGO: Parere all'Istituto nazionale Previdenza Sociale in merito ai titoli di studio previsti nei bandi dei concorsi pubblici per l'accesso alle posizioni di qualifica dirigenziale (parere UPPA 16.06.2008 n. 42).

PUBBLICO IMPIEGO: Nota Circolare sulla pubblicità del Codice di disciplina e la diffusione del Codice di condotta. Tempistica e termini per lo svolgimento del procedimento disciplinare (parere UPPA 12.06.2008 n. 41).

PUBBLICO IMPIEGO: Parere all'INAIL in merito all'interpretazione della Legge 17.10.2007, n. 188 e del Decreto interministeriale 21.01.2008 - Dimissioni volontarie dei dipendenti - sussistenza dei presupposti per il pensionamento (parere UPPA 11.06.2008 n. 39).

PUBBLICO IMPIEGO: Parere all'Istituto Nazionale di Statistica in tema di stabilizzazione di personale assunto con contratto a tempo determinato (parere UPPA 03.06.2008 n. 38).

maggio 2008

PUBBLICO IMPIEGO: Parere alla Regione Marche in merito all’interpretazione dell’art. 36 d. lgs. 165/2001, modificato dall’art. 3, comma 79, legge 244/2007 (parere UPPA 23.05.2008 n. 37).

PUBBLICO IMPIEGO: Parere al Comune di Selci (RI) in tema di stabilizzazione di personale impiegato in attività socialmente utili (parere UPPA 23.05.2008 n. 36).

PUBBLICO IMPIEGO: Parere sul conferimento di un incarico dirigenziale. Quesito del Comune di Parma. Incarichi dirigenziali a tempo determinato - Possesso del diploma di laurea (parere UPPA 30.05.2008 n. 35).

PUBBLICO IMPIEGO: Parere sulla perdurante applicabilità del comma 557, articolo 1, della Legge del 30.12.2004, n. 311. Quesito del Comune di Serdiana (Ca). Utilizzazione di personale dipendente a tempo pieno presso altre amministrazioni locali - Principio del dovere di esclusività - Divieto del cumulo degli impieghi (parere UPPA 23.05.2008 n. 34).

aprile 2008

PUBBLICO IMPIEGO: Parere al Consorzio dei servizi sociali "Alta Irpinia" sulla disciplina del ricorso alle collaborazioni coordinate e continuative nelle pubbliche amministrazioni (parere UPPA 30.04.2008 n. 32/2008).

ENTI LOCALI: La circolare sulle ulteriori indicazioni esplicative per l'applicazione delle norme, in materia di emolumenti a carico delle pubbliche amministrazioni, società pubbliche partecipate e loro controllate e collegate, contenute nell'articolo 3, commi da 43 a 53, della Legge 24.12.2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) (circolare 30.04.2008 n. 6).

PUBBLICO IMPIEGO: La circolare riguardante le linee di indirizzo in merito all'interpretazione ed all'applicazione dell'articolo 3, commi da 90 a 95 e comma 106, della legge 24.12.2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) (circolare 18.04.2008 n. 5).

PUBBLICO IMPIEGO: La circolare riguardante le linee guida e gli indirizzi in materia di mobilità alla luce delle norme introdotte dalla legge 24.12.2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) (circolare 18.04.2008 n. 4).

PUBBLICO IMPIEGO: Parere al Comune di Sanremo sull'interpretazione dell'articolo 3, comma 55, della Legge n. 244 del 2007 (Legge finanziaria 2008) - incarichi per collaborazioni - programmazione affidamenti ad esterni (parere UPPA 15.04.2008 n. 31/2008).

PUBBLICO IMPIEGO: Parere al Comune di Marano di Napoli in merito alla proroga dei contratti a tempo determinato (parere UPPA 14.04.2008 n. 30/2008).

PUBBLICO IMPIEGO: Parere alla Provincia di Bologna in merito all’interpretazione dell’art. 3, comma 79 della legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008). Forme di lavoro flessibile - Comandi (parere UPPA 08.04.2008 n. 29/2008).

PUBBLICO IMPIEGO: Parere all'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione in materia di applicabilità dell’art. 7, comma 6, del d. lgs. 165 del 2001, così come modificato dall’art. 3, comma 76, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (parere UPPA 08.04.2008 n. 28/2008).

PUBBLICO IMPIEGO: Parere al Consiglio Nazionale delle Ricerche sulla stabilizzazione (parere UPPA 03.04.2008 n. 25/2008).

marzo 2008

PUBBLICO IMPIEGO: Parere all'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana in merito all'incarico di responsabile del Servizio di prevenzione e protezione (parere UPPA 31.03.2008 n. 24/2008).

PUBBLICO IMPIEGO: Parere sull'interpretazione dell'articolo 3, comma 59, Legge 24.12.2007, n. 244 (Finanziaria per il 2008) - Contratti di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali. Quesito dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (parere UPPA 25.03.2008 n. 23/2008).

PUBBLICO IMPIEGO: La circolare contenente "Linee di indirizzo in merito alla stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato nelle pubbliche amministrazioni in attuazione delle modifiche apportate all’art. 36 del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165 dall’articolo 3, comma 79, della legge 24.12.2007, n. 244 (legge finanziaria 2008)" (circolare 19.03.2008 n. 3).

PUBBLICO IMPIEGO: Regime assunzionale per gli enti commissariati ex artt. 141 e 143 del D.lgs n. 267/2000. Parere al Comune di San Gennaro Vesuviano (parere UPPA 18.03.2008 n. 22/2008).

PUBBLICO IMPIEGO: Congedo per assistenza al figlio disabile ai sensi dell'articolo 42, comma 5, D.lgs 26.03.2001, n. 151. Riflessi su conteggio ferie e tredicesima mensilità - Parere all'Ufficio del Difensore civico della Regione Friuli Venezia Giulia - Congedo parentale - Indennità - Anzianità di servizio (parere UPPA 18.03.2008 n. 21/2008).

PUBBLICO IMPIEGO: La circolare riguardante il ricorso ai contratti di collaborazione occasionale e di collaborazione coordinata e continuativa alla luce delle disposizioni introdotte dalla Legge finanziaria per il 2008 (del 24.12.2007, n. 244) (circolare 11.03.2008 n. 2).

PUBBLICO IMPIEGO: Stabilizzazione del personale da assumere a tempo determinato ex DPCM 16.11.2007. Dimissioni del personale a tempo determinato - Parere all'Istituto Superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (parere UPPA 06.03.2008 n. 20/2008).

febbraio 2008

PUBBLICO IMPIEGO: Criteri di computo della quota di riserva di cui all'articolo 3 della Legge 12.03.1999, n. 68. - Parere al Comune di Ravanusa (Ag) (parere UPPA 29.02.2008 n. 19/2008).

PUBBLICO IMPIEGO: Quesito in materia di stabilizzazione - Parere al Comune di Anguillara Sabazia (Rm) (parere UPPA 26.02.2008 n. 18/2008).

PUBBLICO IMPIEGO: Applicabilità dell'articolo 36 del D.lgs. 30.03.2001, n. 165 - Parere all'Azienda Ospedaliera "Papardo" (Me) (parere UPPA 25.02.2008 n. 17/2008).

PUBBLICO IMPIEGO: Stabilizzazione personale ai sensi del comma 566 della Legge 27.12.2006, n. 296 e interpretazione dell'articolo 2, comma 375, della Legge 24.12.2007, n. 244 - Parere all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche (parere UPPA 21.02.2008 n. 16/2008).

PUBBLICO IMPIEGO: Richiesta copia del parere UPPA del 18.09.2000, n. 3589/10.2 - P.E.G. - Valutazione della dirigenza - Trattamento accessorio (Dipartimento della Funzione Pubblica, parere 28.02.2008 n. 15/2008).

PUBBLICO IMPIEGO: Interpretazione dell'articolo 36 del D.lgs. 30.03.2001, n. 165, alla luce delle modifiche introdotte dall'articolo 3, comma 79, della legge 24.12.2007, n. 244, in materia di contratti di somministrazione di lavoro determinato e contratti di formazione e lavoro - Parere al Comune di Monterotondo (Rm) - ATTENZIONE: Si precisa che l'orientamento espresso in questo parere, essendo intervenuto l'ordine del giorno del Senato in data 27 febbraio 2008, va rivisto alla luce dei chiarimenti espressi con la Circolare del Ministro per le riforme e le innovazioni nella P.A., n. 3 del 19.03.2008 (parere UPPA 18.02.2008 n. 14/2008).

ENTI LOCALI:  Parere al Ministero dell'Interno in materia di stipula di contratti di somministrazione di personale a tempo determinato per funzioni di polizia municipale (parere 26.10.2007 n. 12/2008).

PUBBLICO IMPIEGO: Parere sull'indennità di turnazione di cui all'articolo 22 del CCNL comparto Regioni ed Autonomie locali - Lavoratori turnisti - CCNL - erogazione indennità (parere 05.02.2008 n. 11/2008).

gennaio 2008

ENTI LOCALI: Quesiti in merito all'interpretazione articolo 3, commi 76 e 79, della Legge 24.12.2007, n. 244 - Parere al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (parere 28.01.2008 n. 10/2008).

ENTI LOCALI: Assunzione di personale a tempo indeterminato mediante scorrimento di graduatoria concorsuale (parere 28.01.2008 n. 6/2008).

ENTI LOCALI: La Circolare prevista dall'art. 3, commi da 43 a 53, dalla Legge finanziaria 2008, che riguarda la nuova disciplina delle retribuzioni e degli emolumenti a carico delle pp.aa., società pubbliche partecipate e loro controllate e collegate (circolare 24.01.2008 n. 1).

PUBBLICO IMPIEGOConferimento di incarichi di collaborazione. Requisiti (parere 21.01.2008 n. 5/2008).

PUBBLICO IMPIEGO: Parere sul recupero della giornata lavorativa effettuata durante le festività infrasettimanali - Lavoratori turnisti - recupero giornata di lavoro (parere 15.01.2008 n. 4/2008).

PUBBLICO IMPIEGOProroga termini validità graduatorie di concorso per le assunzioni presso le pubbliche amministrazioni (parere 21.12.2007 n. 3/2008).

PUBBLICO IMPIEGO: Nota Circolare sull'adempimento delle prescrizioni di legge in tema di comunicazioni obbligatorie per i datori di lavoro, privati e pubblici, relative ai rapporti di lavoro da essi instaurati, di cui all’articolo 9-bis, comma 2, del decreto legge n. 510 del 1996, come sostituito dal comma 1180 dell’articolo unico della legge n. 296 del 2006 (parere 08.01.2008 n. 1/2008).

ANNO 2007
dicembre 2007

PUBBLICO IMPIEGO: Quesito in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato (parere 28.12.2007 n. 32/2007).

novembre 2007

PUBBLICO IMPIEGO: Parere su manifestazione di opzione per rapporto di lavoro con altra amministrazione presentata da proprio dipendente nel caso di vincita di concorso. Vincita di concorso presso altra amministrazione - Esercizio dell'opzione per il nuovo rapporto di lavoro - Mantenimento del posto presso l'originaria amministrazione per il periodo di prova - Obbligo di preavviso (parere 21.11.2007 n. 26/2007).

ottobre 2007

PUBBLICO IMPIEGOStabilizzazione personale dipendente. Requisito temporale per la stabilizzazione maturato in diverse amministrazioni (parere 17.10.2007 n. 23/2007).

PUBBLICO IMPIEGOStabilizzazione personale dipendente (parere 19.10.2007 n. 22/2007).

settembre 2007

PUBBLICO IMPIEGO: Parere in tema di autorizzazione all'espletamento di incarichi retribuiti. Dipendente in servizio presso altra amministrazione - competenza al rilascio (parere 26.09.2007 n. 21/2007).

PUBBLICO IMPIEGO: Parere in tema di modalità di finanziamento delle posizioni organizzative. Personale non dirigente - Enti locali - Posizioni organizzative - Finanziamento (parere 21.09.2007 n. 20/2007).

ANNO 2006

PUBBLICO IMPIEGOProgressioni verticali (parere 31.10.2006 n. 9/2006).

PUBBLICO IMPIEGO: Requisiti in materia di accesso alla qualifica di dirigente previsti dall'art. 28 del d.lgs. n. 165/2001 (parere 06.02.2006 n. 4/2006).

ANNO 2005

ATTI AMMINISTRATIVI: Direttiva in materia di annullamento d'ufficio di provvedimenti illegittimi, ai sensi dell'articolo 1, comma 136, della legge 30.12.2004, n. 311 e dell'articolo 21-nonies della legge 07.08.1990, n. 24, come introdotto dalla legge 11.02.2005, n. 15 (direttiva 17.10.2005 n. 2147 di prot.).

ANNO 2004

INCARICHI PROFESSIONALI: OGGETTO: Collaborazioni coordinate e continuative. Presupposti e limiti alla stipula dei contratti. Regime fiscale e previdenziale. Autonomia contrattuale (circolare 15.07.2004 n. 4).

ANNO 2003

PUBBLICO IMPIEGOAccesso alla dirigenza presso le Camere di commercio (parere 15.01.2003 n. 169/2003 di prot.).