dossier VOLTURAZIONE P.d.C. (Permesso di Costruire) |
anno 2014 |
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EDILIZIA
PRIVATA:
La novazione soggettiva nei rapporti inerenti il
titolo edilizio avviene con la voltura non essendo, invece,
sufficiente, a realizzare tale effetto il mero acquisito
dell’immobile. Tant’è che, secondo la giurisprudenza, del
pagamento dei contributi di urbanizzazione risponde
direttamente e per intero il titolare della concessione
edilizia, essendo i successivi acquirenti estranei al
rapporto che al riguardo si è instaurato col Comune.
Peraltro, la titolarità del permesso edilizio incide solo
sul profilo passivo della obbligazione relativa al pagamento
del contributo ma nulla, invece, ha a che vedere con
l’azione di ripetizione dell’indebito.
Questa, infatti, trae fonte dal pagamento di un debito non
dovuto ed inerisce esclusivamente al rapporto fra chi lo ha
effettuato e chi lo ha ricevuto. Legittimato ad esigere la
restituzione è, quindi, il soggetto che ha effettuato (a
nome proprio) il pagamento rivelatosi privo di causa.
Nessuna rilevanza assume ai fini della legittimazione ad
esercitare l’azione in discorso il fatto che l’onere
economico del pagamento indebito sia poi stato trasferito da
parte del solvens su un soggetto terzo. Infatti, il
presupposto della azione di ripetizione, è esclusivamente
quello del pagamento di un debito non dovuto e non quello
dell’”arricchimento ai danni di altra persona” che è,
invece, proprio della diversa azione di arricchimento senza
causa.
... per l'annullamento del provvedimento prot. 61108 del
14.10.2010, notificato al difensore della ricorrente in data
18.10.2010, con il quale il Dirigente del Servizio
Urbanistica del Comune di Pistoia ha respinto l’istanza
presentata dalla ricorrente per il rimborso degli oneri di
urbanizzazione pagati nell’intervento di ristrutturazione
p.e. n. 2003/2008 in Pistoia, Viale ..., piano primo
(v. DOC.1);
...
La Sig.ra Giuliana Vitale ha acquistato nel 2009 una
porzione di fabbricato destinato a civile abitazione nel
comune di Pistoia.
La sua dante causa, Sig.ra Vettori Antonella, prima della
vendita aveva già presentato al predetto comune una d.i.a.
per l’esecuzione di lavori di ristrutturazione e pagato i
relativi oneri di urbanizzazione.
I predetti oneri, in forza di apposito patto contrattuale,
sono stati poi posti a carico dell’acquirente che ha poi
portato a termine i lavori.
La Sig.ra Vitale si è, tuttavia, avveduta che l’ammontare
degli oneri di urbanizzazione richiesti dal Comune di
Pistoia superava la somma effettivamente dovuta.
In particolare, il predetto ente, in applicazione della
delibera consiliare n. 225 del 21/12/2007, aveva calcolato
gli oneri sulla base della superficie lorda dell’intero
fabbricato anziché prendere a riferimento la sola unità
immobiliare interessata dal progetto di ristrutturazione.
Ritenendo, anche sulla scorta di precedenti pronunce di
questo Tribunale Amministrativo, tale sistema di calcolo
palesemente illegittimo, la Sig.ra Vitale ha intentato
azione di ripetizione dell’indebito contro il Comune di
Pistoia per ottenere la ripetizione delle somme pagate in
eccesso a titolo di oneri di urbanizzazione.
Nel costituirsi in giudizio il Comune di Pistoia ha
preliminarmente eccepito la carenza di legittimazione attiva
della ricorrente osservando che l’azione di ripetizione
potrebbe essere esercitata solo da chi ha eseguito il
pagamento non dovuto e, quindi, nella specie, dalla Sig.ra
Vettori che ha versato alla tesoreria comunale le somme
richieste a titolo di oneri di urbanizzazione.
Al riguardo la ricorrente ha replicato di essere subentrata,
per effetto dell’acquisto dell’immobile, in tutti i rapporti
attivi e passivi facenti capo al titolo edilizio. Sicché,
così come l’obbligo di pagare gli oneri concessori (qualora
questi fossero ancora insoluti) si sarebbe trasferito su di
lei, allo stesso modo, essa sarebbe divenuta titolare
dell’azione di ripetizione di quanto indebitamente
corrisposto a tale titolo dalla sua dante causa.
Gli argomenti dedotti dalla ricorrente per contrastare
l’eccezione formulata dal Comune non appaiono, tuttavia,
convincenti.
Occorre in primo luogo osservare che la novazione soggettiva
nei rapporti inerenti il titolo edilizio avviene con la
voltura non essendo, invece, sufficiente, a realizzare tale
effetto il mero acquisito dell’immobile. Tant’è che, secondo
la giurisprudenza, del pagamento dei contributi di
urbanizzazione risponde direttamente e per intero il
titolare della concessione edilizia, essendo i successivi
acquirenti estranei al rapporto che al riguardo si è
instaurato col Comune (Cons. Stato, V, 26/06/1996 n. 793).
Peraltro, la titolarità del permesso edilizio incide solo
sul profilo passivo della obbligazione relativa al pagamento
del contributo ma nulla, invece, ha a che vedere con
l’azione di ripetizione dell’indebito.
Questa, infatti, trae fonte dal pagamento di un debito non
dovuto ed inerisce esclusivamente al rapporto fra chi lo ha
effettuato e chi lo ha ricevuto. Legittimato ad esigere la
restituzione è, quindi, il soggetto che ha effettuato (a
nome proprio) il pagamento rivelatosi privo di causa
(Cassazione civile sez. III, 01.12.2009 n. 25276;
TAR Napoli Campania sez. V, 05.04.2011 n. 1916).
Nessuna rilevanza assume ai fini della legittimazione ad
esercitare l’azione in discorso il fatto che l’onere
economico del pagamento indebito sia poi stato trasferito da
parte del solvens su un soggetto terzo. Infatti, il
presupposto della azione di ripetizione, è esclusivamente
quello del pagamento di un debito non dovuto e non quello
dell’”arricchimento ai danni di altra persona” che è,
invece, proprio della diversa azione di arricchimento senza
causa.
Il ricorso deve essere, quindi, dichiarato inammissibile per
difetto di legittimazione attiva
(TAR Toscana, Sez. III,
sentenza 12.03.2014 n. 493 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
anno 2012 |
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EDILIZIA PRIVATA: La
“concessione edilizia” è priva dei caratteri tipici del
provvedimento di concessione amministrativa e consistenti
nella discrezionalità, revocabilità, incommerciabilità,
nell’intuitus personae”.
Sicché, la concessione edilizia ha carattere reale, ed al
relativo rilascio resta estraneo l’intuitus personae. Ne
consegue che la successione nel diritto reale, pur non
comportando l’automatico trasferimento della concessione
stessa in capo al subentrante, tuttavia rende la voltura
atto dovuto.
È, infatti, costante in giurisprudenza l’affermazione,
secondo la quale: “La “concessione edilizia” è priva dei
caratteri tipici del provvedimento di concessione
amministrativa e consistenti nella discrezionalità,
revocabilità, incommerciabilità, nell’intuitus personae”
(Cassazione penale – Sez. Un. – 20.11.1996 – n. 673);
sicché: “La concessione edilizia ha carattere reale, ed al
relativo rilascio resta estraneo l’intuitus personae. Ne
consegue che la successione nel diritto reale, pur non
comportando l’automatico trasferimento della concessione
stessa in capo al subentrante, tuttavia rende la voltura
atto dovuto” (Consiglio Stato – Sez. V, 19.09.1991, n.
1168)
(TAR Campania-Salerno, Sez. II,
sentenza 17.10.2012 n. 1868 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
EDILIZIA
PRIVATA:
Requisiti necessari per la voltura di
concessioni in zona agricola.
Per la edificazione in zona agricola il titolo abilitativo
viene concesso ad un soggetto non esclusivamente in quanto
titolare di un diritto di proprietà, ma in ragione del
possesso da parte sua di una delle necessarie qualifiche,
perché la caratterizzazione di imprenditore agricolo viene
ritenuta l'unica garanzia della prescritta destinazione
delle opere all'agricoltura (Corte
di Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 29.08.2012 n. 33381 - tratto da
www.lexambiente.it). |
EDILIZIA
PRIVATA:
L'originario titolare di un permesso di
costruire può liberarsi dagli obblighi connessi al titolo,
nel caso in cui alieni il terreno da edificare -ovvero
l'edificio in costruzione- cedendo il titolo edilizio
mediante apposita volturazione.
Con tale atto, il Comune autorizza l'acquirente a subentrare
nella titolarità del permesso di costruire e nello stesso
tempo accetta l'accollo degli oneri concessori da parte
dell'acquirente stesso, con liberazione del precedente
titolare.
La voltura non implica il rilascio di un nuovo e autonomo
titolo edilizio e non richiede, né presuppone, una nuova
verifica in ordine alla compatibilità del progetto con la
normativa urbanistico-edilizia ma solo una verifica, a
contenuto non discrezionale, in ordine alla trasferibilità
del titolo ai successori o aventi causa.
Se è vero che la norma di cui all’art. 11 del D.P.R. n.
380/2001 consente soltanto il trasferimento dell’intero
titolo edilizio e non di una parte di esso, quel che impone
di dare alla detta norma un’interpretazione di stretto
diritto (cioè, non estensiva) è proprio la natura di atto
non discrezionale della volturazione, poiché l’ipotesi che
possa essere scorporata o frazionata una parte del titolo
pone problemi di valutazione della compatibilità del
risultato con la disciplina urbanistica, che snaturerebbero
la funzione dell’istituto.
L'originario titolare di un permesso di costruire può
liberarsi dagli obblighi connessi al titolo, nel caso in cui
alieni il terreno da edificare -ovvero l'edificio in
costruzione- cedendo il titolo edilizio mediante apposita
volturazione.
Con tale atto, il Comune autorizza l'acquirente a subentrare
nella titolarità del permesso di costruire e nello stesso
tempo accetta l'accollo degli oneri concessori da parte
dell'acquirente stesso, con liberazione del precedente
titolare (cfr.: TAR Veneto Venezia, II, 16-06-2011, n.
1042).
La voltura non implica il rilascio di un nuovo e autonomo
titolo edilizio e non richiede, né presuppone, una nuova
verifica in ordine alla compatibilità del progetto con la
normativa urbanistico-edilizia ma solo una verifica, a
contenuto non discrezionale, in ordine alla trasferibilità
del titolo ai successori o aventi causa (cfr.: Tar Lazio
Latina I, 12.01.2010 n. 3).
Se è vero che la norma di cui all’art. 11 del D.P.R. n.
380/2001 consente soltanto il trasferimento dell’intero
titolo edilizio e non di una parte di esso, quel che impone
di dare alla detta norma un’interpretazione di stretto
diritto (cioè, non estensiva) è proprio la natura di atto
non discrezionale della volturazione, poiché l’ipotesi che
possa essere scorporata o frazionata una parte del titolo
pone problemi di valutazione della compatibilità del
risultato con la disciplina urbanistica, che snaturerebbero
la funzione dell’istituto (TAR Molise,
sentenza 25.07.2012 n. 373 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
EDILIZIA PRIVATA: La
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in tema
di oneri concessori sussiste anche quando la domanda del
privato è diretta ad ottenere la restituzione di quanto si
assume indebitamente versato ovvero trattenuto dalla P.A..
Tanto perché gli oneri concessori versati al Comune sono
ripetibili sulla base della mera circostanza che la
concessione edilizia non è stata utilizzata, anche a
prescindere dall'intervento di un atto amministrativo di
accertamento.
Nella fattispecie, infatti, trova piena applicazione l'art.
34 D.Lg.vo n. 80/1998 (poi sostituito dall'art. 7 L. n.
205/2000) che ha attribuito alla giurisdizione esclusiva del
Giudice Amministrativo tutte le controversie, aventi per
oggetto qualsiasi iniziativa della Pubblica Amministrazione
in materia di urbanistica e di edilizia.
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A norma dell'art. 4, comma 6, della legge 10/1977 (ora art.
11 D.L.vo 380/2001), la concessione edilizia è trasferibile
ai successori o aventi causa. In tal modo le norme
riconoscono esplicitamente la natura <reale> del titolo
edilizio, che viene, pertanto, rilasciato in ragione della
titolarità di una situazione giuridica soggettiva
ontologicamente ricollegata ad un determinato bene immobile.
Non è poi lecito dubitare che le somme pagate a titolo di
contributi per oneri di urbanizzazione relativamente ad una
concessione edilizia sono ripetibili se la concessione non
sia stata utilizzata.
Ne consegue inevitabilmente il principio secondo cui
sussiste una intrinseca connessione tra l'abilitazione
all’esercizio dell'attività di edificazione ed il rapporto
obbligatorio relativo ai contributi di urbanizzazione e di
costruzione.
Ciò significa che il venir meno della titolarità della
concessione e quindi del diritto di edificazione in capo
all'originario concessionario con il trasferimento dei
relativi diritti in testa al subentrante, destinatario della
volturazione e titolare quindi dello ius aedificandi, di
norma e salva diversa ed esplicita pattuizione tra cedente e
cessionario, comportano anche il trasferimento a carico ed a
favore di quest'ultimo, dal momento della volturazione, di
tutti indistintamente i diritti e gli obblighi connessi e/o
derivanti dalla concessione stessa.
Insomma, se, come detto, esiste una connessione innegabile
tra ius aedificandi e diritti ed obblighi relativi agli
oneri concessori, tali diritti e tali obblighi, salva
esplicita deroga, non possono perpetuarsi in capo al
soggetto originario concessionario che ha alienato il
terreno interessato dalla trasformazione dopo il rilascio
della concessione, quest’ultima volturata ad un nuovo
soggetto, che è proprio quello e solo quello che poi in
concreto può esercitare lo ius aedificandi.
D’altra parte, se è vero che, una volta intervenuta la
volturazione della concessione edilizia, legittimato passivo
rispetto alle misure repressive di lavori eventualmente
condotti in difformità dalla concessione è soltanto il terzo
subentrante e non l'originario titolare della concessione
edilizia, lo stesso principio non può non affermarsi anche
rispetto alle obbligazioni pecuniarie connesse alla
concessione edilizia volturata dopo il suo rilascio e
derivanti dall’avvenuto, o meno, concreto utilizzo della
concessione stessa.
Né può pervenirsi a conclusione diversa solo perché la
giurisprudenza ha ritenuto che la voltura della concessione
comporta una <novazione soggettiva> della stessa.
Tale affermazione non incide, infatti, sul dato
incontestabile che la concessione edilizia non ha natura
<personale>, ma <reale>, nel senso che suo presupposto è
comunque una situazione soggettiva attiva del richiedente in
relazione ad un bene determinato e che da tale natura
discende la possibilità di trasferimento della stessa
insieme con l'area, subordinato ad un provvedimento di
voltura che rappresenta un mero accertamento del fatto del
subingresso di un nuovo soggetto nel rapporto giuridico
originario.
Nella suindicata prospettiva, se è vero che l'atto di
volturazione non comporta la corresponsione di ulteriori
contributi concessori che restano quelli fissati in
occasione del rilascio del titolo originario, è altrettanto
vero che tali oneri, sia per la parte adempiuta che per
quella non ancora adempiuta, salva diversa pattuizione
recepita dall’Amministrazione, si trasferiscono
automaticamente al subentrante, sia perché non rilevano
sotto il profilo dell'intuitus personae, inerendo ad un atto
che non ha carattere personale, sia perché connessi alla
capacità di disporre del diritto di edificazione, nella
specie in concreto non esercitato dal subentrante.
---------------
Nel caso della voltura della concessione edilizia, non
essendo la prestazione oggetto dell'obbligazione
contributiva caratterizzata in senso personale, si ha in
realtà una modificazione dell'oggetto del rapporto, con
l'effetto della liberazione da ogni diritto ed obbligo del
primitivo concessionario in concomitanza con la perdita del
diritto ed edificare.
Nel caso in esame, pertanto, la ricorrente, ove avesse
effettivamente realizzato il progetto, sarebbe stata
sicuramente tenuta a corrispondere le altre rate di
contributo; alla stessa stregua, non avendo edificato, ove
non esista un patto contrario, ha diritto alla ripetizione
degli oneri che in relazione alla concessione sono stati
pagati.
---------------
Tanto basta per l’accoglimento del ricorso e per
l’affermazione dell’obbligo del Comune di provvedere in
relazione alla domanda proposta dalla ricorrente,
innanzitutto verificando se, per ipotesi, dall’atto di
cessione emerga la diversa volontà di conservare in capo
alla cedente il diritto al rimborso dei contributi già
versati in caso di mancato utilizzo della concessione e, in
caso di esito negativo di tale indagine, restituendo quanto
versato alla cessionaria.
...
avverso
il silenzio opposto dal Comune alla richiesta della
ricorrente di restituzione delle somme versate per oneri
concessori inerenti alla concessione edilizia volturata in
suo favore e dalla stessa rinunziata.
...
1- Col ricorso in esame l’Associazione IPERVEN ha nella
sostanza impugnato il comportamento inerte opposto dal
Comune intimato alla sua richiesta di restituzione delle
somme pagate dalla sua dante causa (Circolo nautico di Torre
Annunziata) in relazione alla concessione edilizia n. 15 del
16.09.1992, a suo tempo volturata in suo favore e
successivamente da essa stessa rinunziata.
A tale ricostruzione del ricorso si perviene nella
fattispecie applicando il principio consolidato secondo il
quale il giudice amministrativo -fermo restando il
principio di specificità enucleato dall'art. 6 R.D. 17.08.1907 n. 642- è legittimato ad operare un'interpretazione dei motivi e del petitum formalmente
dedotti, avendo riguardo sia alle censure espressamente
enunciate sia a quelle non esposte in un titolo ad hoc che
possono, però, essere desunte dall'esposizione dei fatti e
dal contesto del ricorso (Cfr. Cons. Stato, VI Sez. 27.09.1977 n. 777 e 28.09.2000 n. 5194, IV Sez.
05.07.1989 n. 457 , V Sez., 21.10.1992 n. 1026).
Dalla lettura dell’atto introduttivo del giudizio emerge,
infatti, che la parte ricorrente si duole principalmente
della mancata risposta alla sua richiesta di restituzione di
quanto corrisposto e ancora detenuto dal Comune sine titulo,
sicché è da ritenere che nella fattispecie sussistano i
presupposti per l'applicazione dell'art. 21-bis della legge
06.12.1971, n. 1034, come novellato dall'art. 2 della
legge 21.07.2000 n. 205.
D’altra parte, allo stato degli atti non sarebbe possibile
pronunciare né positivamente né negativamente sulla (per la
verità pure formulata) domanda di accertamento del diritto
alla restituzione e di conseguente condanna del Comune, in
quanto manca la prova –che evidentemente la parte
ricorrente avrebbe dovuto fornire– circa l’inesistenza
nell’accordo di cessione della concessione edilizia di una
qualche (per la verità, inusuale) clausola che conservi il
diritto della cedente all’ eventuale restituzione dei
contributi già versati.
D’altra parte, nella fattispecie,
non appare ostativo all'esperimento del rimedio del silenzio-rifiuto la circostanza che oggetto sostanziale del ricorso
risulti, prima facie, un <diritto soggettivo>, qual è
la pretesa patrimoniale alla restituzione di somme
indebitamente versate, in quanto, a ben considerare, la
peculiarità del caso di specie consiste proprio nel fatto
che sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo in ordine al rapporto cui inerisce la
richiesta rimasta inevasa (Cons. Stato Sez. V 10.02.2004 n. 497).
Nel caso in esame, attraverso l’impugnazione del silenzio,
la parte ricorrente mira innanzitutto e soprattutto a far
cessare il comportamento inerte del Comune ed a costringere
lo stesso a pronunciarsi sulla base della documentazione in
suo possesso, ivi incluso l’atto di cessione della
concessione.
Ad ogni modo, la giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo in tema di oneri concessori sussiste anche
quando la domanda del privato è diretta ad ottenere la
restituzione di quanto si assume indebitamente versato
ovvero trattenuto dalla P.A. (cfr. ex multis Consiglio di
Stato Sez. V n. 4102/2003, vedi pure più in generale
Consiglio di Stato Sez. V n. 6821/2004).
Tanto perché gli oneri concessori versati al Comune sono
ripetibili sulla base della mera circostanza che la
concessione edilizia non è stata utilizzata, anche a
prescindere dall'intervento di un atto amministrativo di
accertamento (Cfr. Cons. Stato Sez. V 22.02.1998 n.
1145, TAR Marche, 11.05.1995, n. 228).
Nella fattispecie, infatti, trova piena applicazione l'art.
34 D.Lg.vo n. 80/1998 (poi sostituito dall'art. 7 L. n.
205/2000) che ha attribuito alla giurisdizione esclusiva del
Giudice Amministrativo tutte le controversie, aventi per
oggetto qualsiasi iniziativa della Pubblica Amministrazione
in materia di urbanistica e di edilizia.
2- Passando all’esame del merito del ricorso, il Collegio
ricorda che, a norma dell'art. 4, comma 6, della legge
10/1977 (ora art. 11 D.L.vo 380/2001), la concessione
edilizia è trasferibile ai successori o aventi causa.
In tal modo le norme riconoscono esplicitamente la natura
<reale> del titolo edilizio, che viene, pertanto, rilasciato
in ragione della titolarità di una situazione giuridica
soggettiva ontologicamente ricollegata ad un determinato
bene immobile.
Come già notato, non è poi lecito dubitare che (Cons. St.,
sez. V 22.02.1988, n. 105) le somme pagate a titolo di
contributi per oneri di urbanizzazione relativamente ad una
concessione edilizia sono ripetibili se la concessione non
sia stata utilizzata (TAR Abruzzo Pescara 15.12.2006 n. 890).
Ne consegue inevitabilmente il principio secondo cui
sussiste una intrinseca connessione tra l'abilitazione
all’esercizio dell'attività di edificazione ed il rapporto
obbligatorio relativo ai contributi di urbanizzazione e di
costruzione (cfr. Cons. Stato Sez. V 12.06.1995, n.
894).
Ciò significa che il venir meno della titolarità della
concessione e quindi del diritto di edificazione in capo
all'originario concessionario con il trasferimento dei
relativi diritti in testa al subentrante, destinatario della
volturazione e titolare quindi dello ius aedificandi, di
norma e salva diversa ed esplicita pattuizione tra cedente e
cessionario, comportano anche il trasferimento a carico ed a
favore di quest'ultimo, dal momento della volturazione, di
tutti indistintamente i diritti e gli obblighi connessi e/o
derivanti dalla concessione stessa.
Insomma, se, come detto, esiste una connessione innegabile
tra ius aedificandi e diritti ed obblighi relativi agli
oneri concessori, tali diritti e tali obblighi, salva
esplicita deroga, non
possono perpetuarsi in capo al soggetto originario
concessionario che ha alienato il terreno interessato dalla
trasformazione dopo il rilascio della concessione,
quest’ultima volturata ad un nuovo soggetto, che è proprio
quello e solo quello che poi in concreto può esercitare lo
ius aedificandi.
D’altra parte, se è vero che, una volta intervenuta la
volturazione della concessione edilizia, legittimato passivo
rispetto alle misure repressive di lavori eventualmente
condotti in difformità dalla concessione è soltanto il terzo
subentrante e non l'originario titolare della concessione
edilizia (TAR Lombardia, Milano, sez. II 18.02.1984 n. 66),
lo stesso principio non può non affermarsi anche rispetto
alle obbligazioni pecuniarie connesse alla concessione
edilizia volturata dopo il suo rilascio e derivanti dall’avvenuto, o meno, concreto utilizzo della concessione
stessa.
Né può pervenirsi a conclusione diversa solo perché la
giurisprudenza ha ritenuto che la voltura della concessione
comporta una <novazione soggettiva> della stessa.
Tale affermazione non incide, infatti, sul dato
incontestabile che la concessione edilizia non ha natura
<personale>, ma <reale>, nel senso che suo presupposto è
comunque una situazione soggettiva attiva del richiedente in
relazione ad un bene determinato e che da tale natura
discende la possibilità di trasferimento della stessa
insieme con l'area, subordinato ad un provvedimento di
voltura che rappresenta un mero accertamento del fatto del subingresso di un nuovo soggetto nel rapporto giuridico
originario.
Nella suindicata prospettiva, se è vero che l'atto di
volturazione non comporta la corresponsione di ulteriori
contributi concessori che restano quelli fissati in
occasione del rilascio del titolo originario (cfr. Cons.
Stato sez. V. n. 616/1988 citata), è altrettanto vero che
tali oneri, sia per la parte adempiuta che per quella non
ancora adempiuta, salva diversa pattuizione recepita
dall’Amministrazione, si trasferiscono automaticamente al
subentrante, sia perché non rilevano sotto il profilo dell'intuitus
personae, inerendo ad un atto che non ha carattere
personale, sia perché connessi alla capacità di disporre del
diritto di edificazione, nella specie in concreto non
esercitato dal subentrante.
Tutto quanto sopra induce il Collegio a ritenere che, nel
caso della voltura della concessione edilizia, non essendo
la prestazione oggetto dell'obbligazione contributiva
caratterizzata in senso personale, si ha in realtà una
modificazione dell'oggetto del rapporto, con l'effetto della
liberazione da ogni diritto ed obbligo del primitivo
concessionario in concomitanza con la perdita del diritto ed
edificare.
Nel caso in esame, pertanto, la ricorrente, ove avesse
effettivamente realizzato il progetto, sarebbe stata
sicuramente tenuta a corrispondere le altre rate di
contributo; alla stessa stregua, non avendo edificato, ove
non esista un patto contrario, ha diritto alla ripetizione
degli oneri che in relazione alla concessione sono stati
pagati.
3- Tanto basta per l’accoglimento del ricorso e per
l’affermazione dell’obbligo del Comune di provvedere in
relazione alla domanda proposta dalla ricorrente,
innanzitutto verificando se, per ipotesi, dall’atto di
cessione emerga la diversa volontà di conservare in capo
alla cedente il diritto al rimborso dei contributi già
versati in caso di mancato utilizzo della concessione e, in
caso di esito negativo di tale indagine, restituendo quanto
versato alla cessionaria
(TAR Campania-Napoli, Sez. V,
sentenza 12.03.2012 n. 1220 - link a www.giustizia-amministrativa.it). |
anno 2011 |
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EDILIZIA
PRIVATA:
Se è vero che l'atto di quantificazione
dei contributi concessori ha carattere "paritetico", e
quindi che non è espressione di discrezionalità, ciò non
significa che il rapporto giuridico sottostante
all’obbligazione per cui è causa abbia natura strettamente
privatistica e risponda, in quanto tale, ai canoni
civilistici.
Le norme civilistiche relative a contratti e obbligazioni si
riferiscono, infatti, a rapporti in cui le parti sono
titolari di diritti disponibili e godono di autonomia
negoziale nel definire l'assetto dei rispettivi interessi e
proprio tali caratteri giustificano la disciplina
riguardante i vizi della volontà, la tutela
dell'affidamento, gli effetti della condotta soggettiva
nell' ambito dell' autoresponsabilità: tutti principi,
questi, che postulano uno spazio di autonomia e che
implicano l'esercizio di una volontà negoziale.
L'obbligazione relativa al pagamento degli oneri concessori
è per contro di fonte legale e non negoziale: essa non
deriva da un atto di volontà del Comune, ma direttamente
dalla legge e dall'applicazione di rigidi parametri di
calcolo definiti in via regolamentare.
L'obbligazione de qua trova, infatti, presupposto e
fondamento in norme imperative, che impongono al titolare
del permesso di costruire di versare di un contributo
pubblico quale forma di compartecipazione ai costi per
l'urbanizzazione del territorio.
Tale contributo risponde ad un interesse pubblico e
configura un diritto indisponibile per l'Amministrazione.
Ne consegue che l'atto con il quale l'Ufficio quantifica gli
oneri de quibus non ha natura costitutiva, ma è meramente
ricognitivo di un credito preesistente, la cui
determinazione ha contenuto vincolato essendo effettuata
sulla base di parametri generali predeterminati.
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Non è fondato l'assunto secondo cui gli oneri concessori non
potrebbero essere ricalcolati dopo il rilascio del permesso
di costruire, se inizialmente liquidati in modo erroneo.
Ciò in quanto, come già chiarito, l’atto con il quale
l'Amministrazione comunale quantifica i contributi in esame
ha carattere puramente ricognitivo e contabile, in quanto
l'ammontare del credito è predeterminato sulla base di
rigidi criteri di calcolo definiti con atto regolamentare.
Anche dopo il rilascio della concessione edilizia, pertanto,
il Comune può provvedere al corretto riconteggio del
contributo dovuto, a prescindere da un'espressa riserva in
tal senso, in quanto il credito esiste indipendentemente
dall'atto contabile che lo quantifica: la rettifica è
pertanto consentita ogni qual volta sia ravvisabile un
errore, dovuto a qualsiasi ragione, nella liquidazione o nel
calcolo del contributo concessorio.
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Erroneo è l'assunto dei ricorrenti secondo cui il Comune
sarebbe vincolato "al contenuto della propria manifestazione
di volontà a titolo di autoresponsabilità per l'affidamento
incolpevole ingenerato nel soggetto obbligato", posto che
l'atto di quantificazione degli oneri concessori non è, in
senso proprio, una manifestazione di volontà
dell'Amministrazione ma il risultato di un mero calcolo
matematico, effettuato sulla base di parametri oggettivi
noti e comunque ben conoscibili dall'obbligato.
Ne consegue che l'atto comunale di liquidazione dei
contributi non è suscettibile di far sorgere alcun legittimo
affidamento in capo al privato, sia in ordine all’an
dell’obbligazione (salvo il caso speciale di esonero
previsto dalla legge) sia in ordine al quantum, in quanto
l'oggettività dei parametri da applicare rende vincolato il
conteggio, consentendone a priori la conoscibilità e la
verificabilità da parte dell' interessato.
Inoltre, se è vero che il pagamento rappresenta la modalità
principale di estinzione del debito, è altrettanto vero che
l'effetto estintivo si verifica se il pagamento è conforme
al titolo e solo il pagamento in conformità al titolo
fondativo del credito determina l'estinzione
dell'obbligazione, laddove il pagamento parziale determina
solo l'estinzione parziale della pretesa
dell'Amministrazione, che conserva il diritto all'eventuale
conguaglio fino allo spirare del termine di prescrizione del
corrispondente diritto.
---------------
Il credito in esame (ndr: contributo di costruzione in più
rispetto a quanto quantificato e comunicato in prima
istanza) si prescrive nel termine ordinario decennale,
decorrente dal rilascio del titolo edilizio.
Il richiamo dei ricorrenti al termine di prescrizione
quinquennale di cui all'art. 2948 c.c è quindi erroneo, in
quanto la facoltà riconosciuta al privato di rateizzare il
pagamento dei contributi concessori comporta solo una
dilazione del pagamento, ma non vale a qualificare il
credito come prestazione periodica, essendo la prestazione
in questione legata ad un unico fatto genetico costituito
dal rilascio del titolo edilizio.
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L'obbligazione (ndr: versamento contributo di costruzione)
grava sul soggetto che ottiene il titolo edilizio e/o su
quello (eventualmente diverso) che materialmente realizza
l'opera, in quanto il contributo concessorio è dovuto in
funzione della realizzazione di un dato intervento edilizio
comportante un aumento del carico urbanistico, e quindi del
beneficiario del titolo edilizio.
L'originario titolare della concessione edilizia può
liberarsi, peraltro, com’è noto, dall'obbligo di pagamento
nel caso in cui alieni il terreno da edificare -ovvero
l'edificio in costruzione- cedendo il relativo titolo
edilizio mediante apposita volturazione. Con la "volturazione"
il Comune autorizza l'acquirente a subentrare nella
titolarità del permesso di costruire e nello stesso tempo
accetta l'accollo degli oneri concessori da parte
dell'acquirente stesso, con liberazione del precedente
titolare (cfr. TAR Puglia Lecce, Sez. II, 14.07.2003, n.
4731, secondo cui la volturazione assume il significato di
adesione del Comune alla convenzione in base alla quale
l'acquirente si accolla il debito del venditore relativo
agli oneri concessori, nonché il significato di
manifestazione della volontà di liberare il debitore
originario; inoltre TAR Campania-Napoli, Sez. V, 12.03.2008,
n. 1220, secondo cui il venir meno della titolarità della
concessione in capo all'originario concessionario, a seguito
della volturazione al subentrante, comporta anche il
trasferimento a carico ed a favore di quest'ultimo, dal
momento della volturazione, di tutti indistintamente i
diritti e gli obblighi connessi e/o derivanti dalla
concessione stessa.)
L'obbligazione de qua è dunque un'obbligazione ambulatoria
in quanto segue la titolarità del permesso di costruire: il
rapporto obbligatorio sorge in capo all'originario titolare
della concessione edilizia e si trasferisce poi su coloro ai
quali la concessione stessa venga volturata, poiché con la
volturazione questi ultimi subentrano nel diritto
all'edificazione.
Peraltro, una volta che la costruzione venga ultimata e sia
stato esercitato il diritto all'edificazione, il titolo
edilizio esaurisce la propria funzione e viene meno anche l'ambulatorietà
dell'obbligazione, che di norma si esaurisce con il
pagamento degli oneri ad opera del titolare della
concessione. Obbligato al pagamento dei contributi
concessori -e dell'eventuale conguaglio- resta quindi il
soggetto che ha esercitato i diritti derivanti dal permesso
di costruire, salvo che, con apposita convenzione, avente
valore tra le parti, l'onere venga pattiziamente trasferito
agli aventi causa del costruttore.
Invero, "l'acquirente a titolo particolare di un fabbricato
già realizzato non è, in difetto di accollo, obbligato al
pagamento degli oneri di urbanizzazione, a suo tempo dovuti
al momento del rilascio al venditore della relativa
concessione edilizia, secondo le ordinarie regole della
successione, per cui le obbligazioni si trasmettono
all'erede del debitore e non anche al predetto acquirente".
Con il secondo motivo i ricorrenti sostengono che, in
mancanza di un'espressa riserva di conguaglio all'atto
dell'originaria quantificazione, l'Ufficio Tecnico comunale
non poteva ricalcolare l'importo degli oneri concessori,
neppure in applicazione dei corretti criteri parametrici, in
quanto il Comune di Legnaro, applicando i principi
civilistici invocati nel motivo di censura, sarebbe rimasto
vincolato alla propria originaria dichiarazione di volontà a
titolo di autoresponsabilità per “l'affidamento
incolpevole" ingenerato nei privati.
A sostegno di tale tesi i ricorrenti invocano principi e
norme civilistiche relative ai contratti e alle obbligazioni
private, che tuttavia, a giudizio del Collegio, non sono
pertinenti alla natura del rapporto che sottostà alle
obbligazioni per cui è causa, e che per tale ragione non
possono essere utilmente applicati alla fattispecie.
Se è vero, infatti, come riconosce anche la difesa del
Comune intimato, che l'atto di quantificazione dei
contributi concessori ha carattere "paritetico", e
quindi che non è espressione di discrezionalità, ciò non
significa che il rapporto giuridico sottostante
all’obbligazione per cui è causa abbia natura strettamente
privatistica e risponda, in quanto tale, ai canoni
civilistici.
Le norme civilistiche relative a contratti e obbligazioni si
riferiscono, infatti, a rapporti in cui le parti sono
titolari di diritti disponibili e godono di autonomia
negoziale nel definire l'assetto dei rispettivi interessi e
proprio tali caratteri giustificano la disciplina
riguardante i vizi della volontà, la tutela
dell'affidamento, gli effetti della condotta soggettiva
nell' ambito dell' autoresponsabilità: tutti principi,
questi, che postulano uno spazio di autonomia e che
implicano l'esercizio di una volontà negoziale.
L'obbligazione relativa al pagamento degli oneri concessori
è per contro (cfr. sul punto C.d.S. Sez. V 13.06.2003 n.
3333) di fonte legale e non negoziale: essa non deriva da un
atto di volontà del Comune, ma direttamente dalla legge e
dall'applicazione di rigidi parametri di calcolo definiti in
via regolamentare.
L'obbligazione de qua trova, infatti, presupposto e
fondamento in norme imperative, che impongono al titolare
del permesso di costruire di versare di un contributo
pubblico quale forma di compartecipazione ai costi per
l'urbanizzazione del territorio.
Tale contributo risponde ad un interesse pubblico e
configura un diritto indisponibile per l'Amministrazione.
Ne consegue che l'atto con il quale l'Ufficio quantifica gli
oneri de quibus non ha natura costitutiva, ma è
meramente ricognitivo di un credito preesistente, la cui
determinazione ha contenuto vincolato essendo effettuata
sulla base di parametri generali predeterminati (cfr. C.d.S.
Sez. V 13.06.2003 n. 3333).
--------------
I caratteri peculiari dell'indicata obbligazione rendono
quindi inapplicabili in giudizio i principi civilistici
invocati dai ricorrenti.
In ordine agli specifici profili di censura va inoltre
rilevato, quanto segue.
Non è innanzitutto fondato l'assunto secondo cui gli oneri
concessori non potrebbero essere ricalcolati dopo il
rilascio del permesso di costruire, se inizialmente
liquidati in modo erroneo.
Ciò in quanto, come già chiarito, l’atto con il quale
l'Amministrazione comunale quantifica i contributi in esame
ha carattere puramente ricognitivo e contabile, in quanto
l'ammontare del credito è predeterminato sulla base di
rigidi criteri di calcolo definiti con atto regolamentare.
Anche dopo il rilascio della concessione edilizia, pertanto,
il Comune può provvedere al corretto riconteggio del
contributo dovuto, a prescindere da un'espressa riserva in
tal senso, in quanto il credito esiste indipendentemente
dall'atto contabile che lo quantifica: la rettifica è
pertanto consentita ogni qual volta sia ravvisabile un
errore, dovuto a qualsiasi ragione, nella liquidazione o nel
calcolo del contributo concessorio (Cons. St., Sez. V,
06.05.1997, n. 458).
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Erroneo è conseguentemente l'assunto dei ricorrenti secondo
cui il Comune sarebbe vincolato "al contenuto della
propria manifestazione di volontà a titolo di
autoresponsabilità per l'affidamento incolpevole ingenerato
nel soggetto obbligato", posto che, anche qui come già
chiarito, l'atto di quantificazione degli oneri concessori
non è, in senso proprio, una manifestazione di volontà
dell'Amministrazione ma il risultato di un mero calcolo
matematico, effettuato sulla base di parametri oggettivi
noti e comunque ben conoscibili dall'obbligato.
Ne consegue che l'atto comunale di liquidazione dei
contributi non è suscettibile di far sorgere alcun legittimo
affidamento in capo al privato, sia in ordine all’an
dell’obbligazione (salvo il caso speciale di esonero
previsto dalla legge) sia in ordine al quantum, in
quanto l'oggettività dei parametri da applicare rende
vincolato il conteggio, consentendone a priori la
conoscibilità e la verificabilità da parte dell'
interessato.
Inoltre, se è vero che il pagamento rappresenta la modalità
principale di estinzione del debito, è altrettanto vero che
l'effetto estintivo si verifica se il pagamento è conforme
al titolo e solo il pagamento in conformità al titolo
fondativo del credito determina l'estinzione
dell'obbligazione, laddove il pagamento parziale determina
solo l'estinzione parziale della pretesa
dell'Amministrazione, che conserva il diritto all'eventuale
conguaglio fino allo spirare del termine di prescrizione del
corrispondente diritto.
Inappropriato è quindi il richiamo fatto dai ricorrenti alle
norme codicistiche in materia di errore e di annullabilità
del negozio per vizi del consenso (artt. 1427 e ss del
codice civile), poiché quelle norme ineriscono alla sola
materia dei contratti, laddove invece l'obbligazione al
pagamento degli oneri concessori è, come chiarito, di fonte
legale e di contenuto vincolato attenendo ad una prestazione
di diritto pubblico non disponibile.
La disciplina civilistica dell'errore quale vizio del
consenso è pertanto, parimenti inappropriata e quindi
inconferente.
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Con il terzo motivo i
ricorrenti eccepiscono la prescrizione del diritto del
Comune al pagamento dei contributi concessori, sostenendo
che nella specie la prescrizione di tale diritto sarebbe
quinquennale ex art 2945 c.c. e che quindi, all’atto della
notifica del provvedimento impugnato, il diritto al
conguaglio sarebbe stato prescritto.
L'eccezione è tuttavia infondata, in quanto (cfr. C.d.S.
Sez. V 13.06.2003 n. 3333; TAR Campania-Salerno Sez. II -
04.04.2008 n. 474; TAR Puglia-Lecce, sez. I, 02.04.2007, n.
1382) il credito in esame si prescrive nel termine ordinario
decennale, decorrente dal rilascio del titolo edilizio,
costituito nella fattispecie dalla concessione edilizia n.
230/2001 del 08.10.2001.
La prescrizione non è dunque, nella specie, ancora maturata.
Il richiamo dei ricorrenti al termine di prescrizione
quinquennale di cui all'art. 2948 c.c è quindi erroneo, in
quanto la facoltà riconosciuta al privato di rateizzare il
pagamento dei contributi concessori comporta solo una
dilazione del pagamento, ma non vale a qualificare il
credito come prestazione periodica, essendo la prestazione
in questione legata ad un unico fatto genetico costituito
dal rilascio del titolo edilizio.
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Con il quarto e ultimo motivo i ricorrenti
eccepiscono infine il loro difetto di legittimazione passiva
sostenendo che il pagamento degli oneri concessori
costituisce un'obbligazione propter rem e dunque "accede"
alla proprietà del bene: la relativa obbligazione si sarebbe
dunque trasferita agli acquirenti delle singole unità
immobiliari del condominio costruito dalla società, che ne
sarebbero i beneficiari e in quanto tali debitori del
conguaglio.
L'assunto non ha pregio per le ragioni che seguono.
Inconferente è, in primo luogo, il richiamo al regime delle
convenzioni di lottizzazione, per le quali si pone il
diverso problema della successione negli obblighi
convenzionali relativi alla realizzazione delle opere di
urbanizzazione. Nella fatti specie si tratta, infatti, del
debito per il pagamento dei contributi concessori "tabellari"
per un intervento diretto.
L'art. 81 della L.R. n. 61/1985 (applicabile ratione
temporis), stabilisce che "la quota del contributo
relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta al
Comune all’atto del ritiro della concessione" e che "la
quota relativa al costo di costruzione è determinata
all’atto del rilascio della concessione ed è corrisposta in
corso d'opera ... e comunque non oltre 60 giorni
dall'ultimazione delle opere". Negli stessi termini
dispone ora l'art. 16 del D.P.R. n. 380/2001.
L'obbligazione, come correttamente sostiene la difesa della
parte resistente, grava dunque sul soggetto che ottiene il
titolo edilizio e/o su quello (eventualmente diverso) che
materialmente realizza l'opera, in quanto il contributo
concessorio è dovuto in funzione della realizzazione di un
dato intervento edilizio comportante un aumento del carico
urbanistico, e quindi del beneficiario del titolo edilizio.
L'originario titolare della concessione edilizia può
liberarsi, peraltro, com’è noto, dall'obbligo di pagamento
nel caso in cui alieni il terreno da edificare -ovvero
l'edificio in costruzione- cedendo il relativo titolo
edilizio mediante apposita volturazione. Con la "volturazione"
il Comune autorizza l'acquirente a subentrare nella
titolarità del permesso di costruire e nello stesso tempo
accetta l'accollo degli oneri concessori da parte
dell'acquirente stesso, con liberazione del precedente
titolare (cfr. TAR Puglia Lecce, Sez. II, 14.07.2003, n.
4731, secondo cui la volturazione assume il significato di
adesione del Comune alla convenzione in base alla quale
l'acquirente si accolla il debito del venditore relativo
agli oneri concessori, nonché il significato di
manifestazione della volontà di liberare il debitore
originario; inoltre TAR Campania-Napoli, Sez. V, 12.03.2008,
n. 1220, secondo cui il venir meno della titolarità della
concessione in capo all'originario concessionario, a seguito
della volturazione al subentrante, comporta anche il
trasferimento a carico ed a favore di quest'ultimo, dal
momento della volturazione, di tutti indistintamente i
diritti e gli obblighi connessi e/o derivanti dalla
concessione stessa.)
L'obbligazione de qua è dunque un'obbligazione
ambulatoria in quanto segue la titolarità del permesso di
costruire: il rapporto obbligatorio sorge in capo
all'originario titolare della concessione edilizia e si
trasferisce poi su coloro ai quali la concessione stessa
venga volturata, poiché con la volturazione questi ultimi
subentrano nel diritto all'edificazione.
Peraltro, una volta che la costruzione venga ultimata e sia
stato esercitato il diritto all'edificazione, il titolo
edilizio esaurisce la propria funzione e viene meno anche l'ambulatorietà
dell'obbligazione, che di norma si esaurisce con il
pagamento degli oneri ad opera del titolare della
concessione. Obbligato al pagamento dei contributi
concessori -e dell'eventuale conguaglio- resta quindi il
soggetto che ha esercitato i diritti derivanti dal permesso
di costruire, salvo che, con apposita convenzione, avente
valore tra le parti, l'onere venga pattiziamente trasferito
agli aventi causa del costruttore.
Invero, "l'acquirente a titolo particolare di un
fabbricato già realizzato non è, in difetto di accollo,
obbligato al pagamento degli oneri di urbanizzazione, a suo
tempo dovuti al momento del rilascio al venditore della
relativa concessione edilizia, secondo le ordinarie regole
della successione, per cui le obbligazioni si trasmettono
all'erede del debitore e non anche al predetto acquirente"
(Cons. St., Sez. V, 26.03.1996, n. 294; TAR Campania
Salerno, Sez. II, 26.09.2007, n. 1928)
(TAR Veneto, Sez. II,
sentenza 16.06.2011 n. 1042 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
EDILIZIA
PRIVATA:
L'atto di volturazione non comporta la
corresponsione di ulteriori contributi concessori che
restano quelli fissati in occasione del rilascio del titolo
originario ma tali oneri, per la parte non ancora adempiuta,
si trasferiscono al subentrante, sia perché non rilevano
sotto il profilo dell'intuitus personae, inerendo ad un atto
che non ha carattere personale, sia perché connessi alla
capacità di disporre del diritto di edificazione in concreto
esercitato dal terzo.
La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che l'atto di
volturazione non comporta la corresponsione di ulteriori
contributi concessori che restano quelli fissati in
occasione del rilascio del titolo originario ma tali oneri,
per la parte non ancora adempiuta, si trasferiscono al
subentrante, sia perché non rilevano sotto il profilo dell'intuitus
personae, inerendo ad un atto che non ha carattere
personale, sia perché connessi alla capacità di disporre del
diritto di edificazione in concreto esercitato dal terzo
(TAR Abruzzo, L'Aquila, 16.10.1998 n. 783) (TAR
Campania-Napoli, Sez. VIII,
sentenza 14.01.2011 n. 152 - link a
www.giustizia-amministrativa.it. |
anno 2008 |
|
EDILIZIA
PRIVATA:
Il venir meno della titolarità della
concessione e quindi del diritto di edificazione in capo
all'originario concessionario con il trasferimento dei
relativi diritti in testa al subentrante, destinatario della
volturazione e titolare quindi dello ius aedificandi, di
norma e salva diversa ed esplicita pattuizione tra cedente e
cessionario, comportano anche il trasferimento a carico ed a
favore di quest'ultimo, dal momento della volturazione, di
tutti indistintamente i diritti e gli obblighi connessi e/o
derivanti dalla concessione stessa.
Se è vero che, una volta intervenuta la volturazione della
concessione edilizia, legittimato passivo rispetto alle
misure repressive di lavori eventualmente condotti in
difformità dalla concessione è soltanto il terzo subentrante
e non l'originario titolare della concessione edilizia, lo
stesso principio non può non affermarsi anche rispetto alle
obbligazioni pecuniarie connesse alla concessione edilizia
volturata dopo il suo rilascio e derivanti dall’avvenuto, o
meno, concreto utilizzo della concessione stessa.
Nel caso della voltura della concessione edilizia, non
essendo la prestazione oggetto dell'obbligazione
contributiva caratterizzata in senso personale, si ha in
realtà una modificazione dell'oggetto del rapporto, con
l'effetto della liberazione da ogni diritto ed obbligo del
primitivo concessionario in concomitanza con la perdita del
diritto ed edificare.
Il Collegio ricorda che, a norma dell'art. 4, comma 6°,
della legge 10/1977 (ora art. 11 D.L.vo 380/2001), la
concessione edilizia è trasferibile ai successori o aventi
causa.
In tal modo le norme riconoscono esplicitamente la natura
<reale> del titolo edilizio, che viene, pertanto, rilasciato
in ragione della titolarità di una situazione giuridica
soggettiva ontologicamente ricollegata ad un determinato
bene immobile.
Come già notato, non è poi lecito dubitare che (Cons. St,
sez. V 22.02.1988, n. 105) le somme pagate a titolo di
contributi per oneri di urbanizzazione relativamente ad una
concessione edilizia sono ripetibili se la concessione non
sia stata utilizzata (TAR Abruzzo Pescara 15.12.2006 n.
890).
Ne consegue inevitabilmente il principio secondo cui
sussiste una intrinseca connessione tra l'abilitazione
all’esercizio dell'attività di edificazione ed il rapporto
obbligatorio relativo ai contributi di urbanizzazione e di
costruzione (cfr. Cons. Stato Sez. V 12.06.1995, n. 894).
Ciò significa che il venir meno della titolarità della
concessione e quindi del diritto di edificazione in capo
all'originario concessionario con il trasferimento dei
relativi diritti in testa al subentrante, destinatario della
volturazione e titolare quindi dello ius aedificandi,
di norma e salva diversa ed esplicita pattuizione tra
cedente e cessionario, comportano anche il trasferimento a
carico ed a favore di quest'ultimo, dal momento della
volturazione, di tutti indistintamente i diritti e gli
obblighi connessi e/o derivanti dalla concessione stessa.
Insomma, se, come detto, esiste una connessione innegabile
tra ius aedificandi e diritti ed obblighi relativi
agli oneri concessori, tali diritti e tali obblighi, salva
esplicita deroga, non possono perpetuarsi in capo al
soggetto originario concessionario che ha alienato il
terreno interessato dalla trasformazione dopo il rilascio
della concessione, quest’ultima volturata ad un nuovo
soggetto, che è proprio quello e solo quello che poi in
concreto può esercitare lo ius aedificandi.
D’altra parte, se è vero che, una volta intervenuta la
volturazione della concessione edilizia, legittimato passivo
rispetto alle misure repressive di lavori eventualmente
condotti in difformità dalla concessione è soltanto il terzo
subentrante e non l'originario titolare della concessione
edilizia (TAR Lombardia, Milano, sez. II 18.02.1984 n. 66),
lo stesso principio non può non affermarsi anche rispetto
alle obbligazioni pecuniarie connesse alla concessione
edilizia volturata dopo il suo rilascio e derivanti
dall’avvenuto, o meno, concreto utilizzo della concessione
stessa.
Né può pervenirsi a conclusione diversa solo perché la
giurisprudenza ha ritenuto che la voltura della concessione
comporta una <novazione soggettiva> della stessa.
Tale affermazione non incide, infatti, sul dato
incontestabile che la concessione edilizia non ha natura
<personale>, ma <reale>, nel senso che suo presupposto è
comunque una situazione soggettiva attiva del richiedente in
relazione ad un bene determinato e che da tale natura
discende la possibilità di trasferimento della stessa
insieme con l'area, subordinato ad un provvedimento di
voltura che rappresenta un mero accertamento del fatto del
subingresso di un nuovo soggetto nel rapporto giuridico
originario.
Nella suindicata prospettiva, se è vero che l'atto di
volturazione non comporta la corresponsione di ulteriori
contributi concessori che restano quelli fissati in
occasione del rilascio del titolo originario (cfr. Cons.
Stato sez. V. n. 616/1988 citata), è altrettanto vero che
tali oneri, sia per la parte adempiuta che per quella non
ancora adempiuta, salva diversa pattuizione recepita
dall’Amministrazione, si trasferiscono automaticamente al
subentrante, sia perché non rilevano sotto il profilo dell'intuitus
personae, inerendo ad un atto che non ha carattere
personale, sia perché connessi alla capacità di disporre del
diritto di edificazione, nella specie in concreto non
esercitato dal subentrante.
Tutto quanto sopra induce il Collegio a ritenere che, nel
caso della voltura della concessione edilizia, non essendo
la prestazione oggetto dell'obbligazione contributiva
caratterizzata in senso personale, si ha in realtà una
modificazione dell'oggetto del rapporto, con l'effetto della
liberazione da ogni diritto ed obbligo del primitivo
concessionario in concomitanza con la perdita del diritto ed
edificare (TAR Campania-Napoli, Sez. V,
sentenza 12.03.2008 n. 1220 - link a
www.giustizia-amministrativa.it). |
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