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62-INCARICHI PROFESSIONALI E PROGETTUALI
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69-LICENZA EDILIZIA (necessità)
70-LOTTO EDIFICABILE - ASSERVIMENTO AREA - CESSIONE CUBATURA
71-LOTTO INTERCLUSO
72-MAPPE e/o SCHEDE CATASTALI (valore probatorio o meno)
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78-PERGOLATO e/o GAZEBO e/o BERCEAU e/o DEHORS e/o POMPEIANA e/o PERGOTENDA e/o TETTOIA
79-PERMESSO DI COSTRUIRE (annullamento e/o impugnazione)
80-PERMESSO DI COSTRUIRE (decadenza)
81-PERMESSO DI COSTRUIRE (deroga)
82-PERMESSO DI COSTRUIRE (legittimazione richiesta titolo)
83-PERMESSO DI COSTRUIRE (parere commissione edilizia)
84-PERMESSO DI COSTRUIRE (prescrizioni)
85-PERMESSO DI COSTRUIRE (proroga)
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90-PIANI PIANIFICATORI ED ATTUATIVI (aree a standard)
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93-PUBBLICO IMPIEGO
94-PUBBLICO IMPIEGO (quota annuale iscrizione ordine professionale)
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96-
RINNOVO/PROROGA CONTRATTI
97-RUDERI
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dossier VOLTURAZIONE P.d.C. (Permesso di Costruire)
anno 2014

EDILIZIA PRIVATA: La novazione soggettiva nei rapporti inerenti il titolo edilizio avviene con la voltura non essendo, invece, sufficiente, a realizzare tale effetto il mero acquisito dell’immobile. Tant’è che, secondo la giurisprudenza, del pagamento dei contributi di urbanizzazione risponde direttamente e per intero il titolare della concessione edilizia, essendo i successivi acquirenti estranei al rapporto che al riguardo si è instaurato col Comune.
Peraltro, la titolarità del permesso edilizio incide solo sul profilo passivo della obbligazione relativa al pagamento del contributo ma nulla, invece, ha a che vedere con l’azione di ripetizione dell’indebito.
Questa, infatti, trae fonte dal pagamento di un debito non dovuto ed inerisce esclusivamente al rapporto fra chi lo ha effettuato e chi lo ha ricevuto. Legittimato ad esigere la restituzione è, quindi, il soggetto che ha effettuato (a nome proprio) il pagamento rivelatosi privo di causa.
Nessuna rilevanza assume ai fini della legittimazione ad esercitare l’azione in discorso il fatto che l’onere economico del pagamento indebito sia poi stato trasferito da parte del solvens su un soggetto terzo. Infatti, il presupposto della azione di ripetizione, è esclusivamente quello del pagamento di un debito non dovuto e non quello dell’”arricchimento ai danni di altra persona” che è, invece, proprio della diversa azione di arricchimento senza causa.

... per l'annullamento del provvedimento prot. 61108 del 14.10.2010, notificato al difensore della ricorrente in data 18.10.2010, con il quale il Dirigente del Servizio Urbanistica del Comune di Pistoia ha respinto l’istanza presentata dalla ricorrente per il rimborso degli oneri di urbanizzazione pagati nell’intervento di ristrutturazione p.e. n. 2003/2008 in Pistoia, Viale ..., piano primo (v. DOC.1);
...
La Sig.ra Giuliana Vitale ha acquistato nel 2009 una porzione di fabbricato destinato a civile abitazione nel comune di Pistoia.
La sua dante causa, Sig.ra Vettori Antonella, prima della vendita aveva già presentato al predetto comune una d.i.a. per l’esecuzione di lavori di ristrutturazione e pagato i relativi oneri di urbanizzazione.
I predetti oneri, in forza di apposito patto contrattuale, sono stati poi posti a carico dell’acquirente che ha poi portato a termine i lavori.
La Sig.ra Vitale si è, tuttavia, avveduta che l’ammontare degli oneri di urbanizzazione richiesti dal Comune di Pistoia superava la somma effettivamente dovuta.
In particolare, il predetto ente, in applicazione della delibera consiliare n. 225 del 21/12/2007, aveva calcolato gli oneri sulla base della superficie lorda dell’intero fabbricato anziché prendere a riferimento la sola unità immobiliare interessata dal progetto di ristrutturazione.
Ritenendo, anche sulla scorta di precedenti pronunce di questo Tribunale Amministrativo, tale sistema di calcolo palesemente illegittimo, la Sig.ra Vitale ha intentato azione di ripetizione dell’indebito contro il Comune di Pistoia per ottenere la ripetizione delle somme pagate in eccesso a titolo di oneri di urbanizzazione.
Nel costituirsi in giudizio il Comune di Pistoia ha preliminarmente eccepito la carenza di legittimazione attiva della ricorrente osservando che l’azione di ripetizione potrebbe essere esercitata solo da chi ha eseguito il pagamento non dovuto e, quindi, nella specie, dalla Sig.ra Vettori che ha versato alla tesoreria comunale le somme richieste a titolo di oneri di urbanizzazione.
Al riguardo la ricorrente ha replicato di essere subentrata, per effetto dell’acquisto dell’immobile, in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al titolo edilizio. Sicché, così come l’obbligo di pagare gli oneri concessori (qualora questi fossero ancora insoluti) si sarebbe trasferito su di lei, allo stesso modo, essa sarebbe divenuta titolare dell’azione di ripetizione di quanto indebitamente corrisposto a tale titolo dalla sua dante causa.
Gli argomenti dedotti dalla ricorrente per contrastare l’eccezione formulata dal Comune non appaiono, tuttavia, convincenti.
Occorre in primo luogo osservare che la novazione soggettiva nei rapporti inerenti il titolo edilizio avviene con la voltura non essendo, invece, sufficiente, a realizzare tale effetto il mero acquisito dell’immobile. Tant’è che, secondo la giurisprudenza, del pagamento dei contributi di urbanizzazione risponde direttamente e per intero il titolare della concessione edilizia, essendo i successivi acquirenti estranei al rapporto che al riguardo si è instaurato col Comune (Cons. Stato, V, 26/06/1996 n. 793).
Peraltro, la titolarità del permesso edilizio incide solo sul profilo passivo della obbligazione relativa al pagamento del contributo ma nulla, invece, ha a che vedere con l’azione di ripetizione dell’indebito.
Questa, infatti, trae fonte dal pagamento di un debito non dovuto ed inerisce esclusivamente al rapporto fra chi lo ha effettuato e chi lo ha ricevuto. Legittimato ad esigere la restituzione è, quindi, il soggetto che ha effettuato (a nome proprio) il pagamento rivelatosi privo di causa (Cassazione civile sez. III, 01.12.2009 n. 25276; TAR Napoli Campania sez. V, 05.04.2011 n. 1916).
Nessuna rilevanza assume ai fini della legittimazione ad esercitare l’azione in discorso il fatto che l’onere economico del pagamento indebito sia poi stato trasferito da parte del solvens su un soggetto terzo. Infatti, il presupposto della azione di ripetizione, è esclusivamente quello del pagamento di un debito non dovuto e non quello dell’”arricchimento ai danni di altra persona” che è, invece, proprio della diversa azione di arricchimento senza causa.
Il ricorso deve essere, quindi, dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva (TAR Toscana, Sez. III, sentenza 12.03.2014 n. 493 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

anno 2012

EDILIZIA PRIVATALa “concessione edilizia” è priva dei caratteri tipici del provvedimento di concessione amministrativa e consistenti nella discrezionalità, revocabilità, incommerciabilità, nell’intuitus personae”.
Sicché, la concessione edilizia ha carattere reale, ed al relativo rilascio resta estraneo l’intuitus personae. Ne consegue che la successione nel diritto reale, pur non comportando l’automatico trasferimento della concessione stessa in capo al subentrante, tuttavia rende la voltura atto dovuto.

È, infatti, costante in giurisprudenza l’affermazione, secondo la quale: “La “concessione edilizia” è priva dei caratteri tipici del provvedimento di concessione amministrativa e consistenti nella discrezionalità, revocabilità, incommerciabilità, nell’intuitus personae” (Cassazione penale – Sez. Un. – 20.11.1996 – n. 673); sicché: “La concessione edilizia ha carattere reale, ed al relativo rilascio resta estraneo l’intuitus personae. Ne consegue che la successione nel diritto reale, pur non comportando l’automatico trasferimento della concessione stessa in capo al subentrante, tuttavia rende la voltura atto dovuto” (Consiglio Stato – Sez. V, 19.09.1991, n. 1168)
(TAR Campania-Salerno, Sez. II, sentenza 17.10.2012 n. 1868 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Requisiti necessari per la voltura di concessioni in zona agricola.
Per la edificazione in zona agricola il titolo abilitativo viene concesso ad un soggetto non esclusivamente in quanto titolare di un diritto di proprietà, ma in ragione del possesso da parte sua di una delle necessarie qualifiche, perché la caratterizzazione di imprenditore agricolo viene ritenuta l'unica garanzia della prescritta destinazione delle opere all'agricoltura (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 29.08.2012 n. 33381 - tratto da www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATA: L'originario titolare di un permesso di costruire può liberarsi dagli obblighi connessi al titolo, nel caso in cui alieni il terreno da edificare -ovvero l'edificio in costruzione- cedendo il titolo edilizio mediante apposita volturazione.
Con tale atto, il Comune autorizza l'acquirente a subentrare nella titolarità del permesso di costruire e nello stesso tempo accetta l'accollo degli oneri concessori da parte dell'acquirente stesso, con liberazione del precedente titolare.
La voltura non implica il rilascio di un nuovo e autonomo titolo edilizio e non richiede, né presuppone, una nuova verifica in ordine alla compatibilità del progetto con la normativa urbanistico-edilizia ma solo una verifica, a contenuto non discrezionale, in ordine alla trasferibilità del titolo ai successori o aventi causa.
Se è vero che la norma di cui all’art. 11 del D.P.R. n. 380/2001 consente soltanto il trasferimento dell’intero titolo edilizio e non di una parte di esso, quel che impone di dare alla detta norma un’interpretazione di stretto diritto (cioè, non estensiva) è proprio la natura di atto non discrezionale della volturazione, poiché l’ipotesi che possa essere scorporata o frazionata una parte del titolo pone problemi di valutazione della compatibilità del risultato con la disciplina urbanistica, che snaturerebbero la funzione dell’istituto.

L'originario titolare di un permesso di costruire può liberarsi dagli obblighi connessi al titolo, nel caso in cui alieni il terreno da edificare -ovvero l'edificio in costruzione- cedendo il titolo edilizio mediante apposita volturazione.
Con tale atto, il Comune autorizza l'acquirente a subentrare nella titolarità del permesso di costruire e nello stesso tempo accetta l'accollo degli oneri concessori da parte dell'acquirente stesso, con liberazione del precedente titolare (cfr.: TAR Veneto Venezia, II, 16-06-2011, n. 1042).
La voltura non implica il rilascio di un nuovo e autonomo titolo edilizio e non richiede, né presuppone, una nuova verifica in ordine alla compatibilità del progetto con la normativa urbanistico-edilizia ma solo una verifica, a contenuto non discrezionale, in ordine alla trasferibilità del titolo ai successori o aventi causa (cfr.: Tar Lazio Latina I, 12.01.2010 n. 3).
Se è vero che la norma di cui all’art. 11 del D.P.R. n. 380/2001 consente soltanto il trasferimento dell’intero titolo edilizio e non di una parte di esso, quel che impone di dare alla detta norma un’interpretazione di stretto diritto (cioè, non estensiva) è proprio la natura di atto non discrezionale della volturazione, poiché l’ipotesi che possa essere scorporata o frazionata una parte del titolo pone problemi di valutazione della compatibilità del risultato con la disciplina urbanistica, che snaturerebbero la funzione dell’istituto (TAR Molise, sentenza 25.07.2012 n. 373 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATALa giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in tema di oneri concessori sussiste anche quando la domanda del privato è diretta ad ottenere la restituzione di quanto si assume indebitamente versato ovvero trattenuto dalla P.A..
Tanto perché gli oneri concessori versati al Comune sono ripetibili sulla base della mera circostanza che la concessione edilizia non è stata utilizzata, anche a prescindere dall'intervento di un atto amministrativo di accertamento.
Nella fattispecie, infatti, trova piena applicazione l'art. 34 D.Lg.vo n. 80/1998 (poi sostituito dall'art. 7 L. n. 205/2000) che ha attribuito alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo tutte le controversie, aventi per oggetto qualsiasi iniziativa della Pubblica Amministrazione in materia di urbanistica e di edilizia.
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A norma dell'art. 4, comma 6, della legge 10/1977 (ora art. 11 D.L.vo 380/2001), la concessione edilizia è trasferibile ai successori o aventi causa. In tal modo le norme riconoscono esplicitamente la natura <reale> del titolo edilizio, che viene, pertanto, rilasciato in ragione della titolarità di una situazione giuridica soggettiva ontologicamente ricollegata ad un determinato bene immobile.
Non è poi lecito dubitare che le somme pagate a titolo di contributi per oneri di urbanizzazione relativamente ad una concessione edilizia sono ripetibili se la concessione non sia stata utilizzata.
Ne consegue inevitabilmente il principio secondo cui sussiste una intrinseca connessione tra l'abilitazione all’esercizio dell'attività di edificazione ed il rapporto obbligatorio relativo ai contributi di urbanizzazione e di costruzione.
Ciò significa che il venir meno della titolarità della concessione e quindi del diritto di edificazione in capo all'originario concessionario con il trasferimento dei relativi diritti in testa al subentrante, destinatario della volturazione e titolare quindi dello ius aedificandi, di norma e salva diversa ed esplicita pattuizione tra cedente e cessionario, comportano anche il trasferimento a carico ed a favore di quest'ultimo, dal momento della volturazione, di tutti indistintamente i diritti e gli obblighi connessi e/o derivanti dalla concessione stessa.
Insomma, se, come detto, esiste una connessione innegabile tra ius aedificandi e diritti ed obblighi relativi agli oneri concessori, tali diritti e tali obblighi, salva esplicita deroga, non possono perpetuarsi in capo al soggetto originario concessionario che ha alienato il terreno interessato dalla trasformazione dopo il rilascio della concessione, quest’ultima volturata ad un nuovo soggetto, che è proprio quello e solo quello che poi in concreto può esercitare lo ius aedificandi.
D’altra parte, se è vero che, una volta intervenuta la volturazione della concessione edilizia, legittimato passivo rispetto alle misure repressive di lavori eventualmente condotti in difformità dalla concessione è soltanto il terzo subentrante e non l'originario titolare della concessione edilizia, lo stesso principio non può non affermarsi anche rispetto alle obbligazioni pecuniarie connesse alla concessione edilizia volturata dopo il suo rilascio e derivanti dall’avvenuto, o meno, concreto utilizzo della concessione stessa.
Né può pervenirsi a conclusione diversa solo perché la giurisprudenza ha ritenuto che la voltura della concessione comporta una <novazione soggettiva> della stessa.
Tale affermazione non incide, infatti, sul dato incontestabile che la concessione edilizia non ha natura <personale>, ma <reale>, nel senso che suo presupposto è comunque una situazione soggettiva attiva del richiedente in relazione ad un bene determinato e che da tale natura discende la possibilità di trasferimento della stessa insieme con l'area, subordinato ad un provvedimento di voltura che rappresenta un mero accertamento del fatto del subingresso di un nuovo soggetto nel rapporto giuridico originario.
Nella suindicata prospettiva, se è vero che l'atto di volturazione non comporta la corresponsione di ulteriori contributi concessori che restano quelli fissati in occasione del rilascio del titolo originario, è altrettanto vero che tali oneri, sia per la parte adempiuta che per quella non ancora adempiuta, salva diversa pattuizione recepita dall’Amministrazione, si trasferiscono automaticamente al subentrante, sia perché non rilevano sotto il profilo dell'intuitus personae, inerendo ad un atto che non ha carattere personale, sia perché connessi alla capacità di disporre del diritto di edificazione, nella specie in concreto non esercitato dal subentrante.
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Nel caso della voltura della concessione edilizia, non essendo la prestazione oggetto dell'obbligazione contributiva caratterizzata in senso personale, si ha in realtà una modificazione dell'oggetto del rapporto, con l'effetto della liberazione da ogni diritto ed obbligo del primitivo concessionario in concomitanza con la perdita del diritto ed edificare.
Nel caso in esame, pertanto, la ricorrente, ove avesse effettivamente realizzato il progetto, sarebbe stata sicuramente tenuta a corrispondere le altre rate di contributo; alla stessa stregua, non avendo edificato, ove non esista un patto contrario, ha diritto alla ripetizione degli oneri che in relazione alla concessione sono stati pagati.
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Tanto basta per l’accoglimento del ricorso e per l’affermazione dell’obbligo del Comune di provvedere in relazione alla domanda proposta dalla ricorrente, innanzitutto verificando se, per ipotesi, dall’atto di cessione emerga la diversa volontà di conservare in capo alla cedente il diritto al rimborso dei contributi già versati in caso di mancato utilizzo della concessione e, in caso di esito negativo di tale indagine, restituendo quanto versato alla cessionaria.

... avverso il silenzio opposto dal Comune alla richiesta della ricorrente di restituzione delle somme versate per oneri concessori inerenti alla concessione edilizia volturata in suo favore e dalla stessa rinunziata.
...
1- Col ricorso in esame l’Associazione IPERVEN ha nella sostanza impugnato il comportamento inerte opposto dal Comune intimato alla sua richiesta di restituzione delle somme pagate dalla sua dante causa (Circolo nautico di Torre Annunziata) in relazione alla concessione edilizia n. 15 del 16.09.1992, a suo tempo volturata in suo favore e successivamente da essa stessa rinunziata.
A tale ricostruzione del ricorso si perviene nella fattispecie applicando il principio consolidato secondo il quale il giudice amministrativo -fermo restando il principio di specificità enucleato dall'art. 6 R.D. 17.08.1907 n. 642- è legittimato ad operare un'interpretazione dei motivi e del petitum formalmente dedotti, avendo riguardo sia alle censure espressamente enunciate sia a quelle non esposte in un titolo ad hoc che possono, però, essere desunte dall'esposizione dei fatti e dal contesto del ricorso (Cfr. Cons. Stato, VI Sez. 27.09.1977 n. 777 e 28.09.2000 n. 5194, IV Sez. 05.07.1989 n. 457 , V Sez., 21.10.1992 n. 1026).
Dalla lettura dell’atto introduttivo del giudizio emerge, infatti, che la parte ricorrente si duole principalmente della mancata risposta alla sua richiesta di restituzione di quanto corrisposto e ancora detenuto dal Comune sine titulo, sicché è da ritenere che nella fattispecie sussistano i presupposti per l'applicazione dell'art. 21-bis della legge 06.12.1971, n. 1034, come novellato dall'art. 2 della legge 21.07.2000 n. 205.
D’altra parte, allo stato degli atti non sarebbe possibile pronunciare né positivamente né negativamente sulla (per la verità pure formulata) domanda di accertamento del diritto alla restituzione e di conseguente condanna del Comune, in quanto manca la prova –che evidentemente la parte ricorrente avrebbe dovuto fornire– circa l’inesistenza nell’accordo di cessione della concessione edilizia di una qualche (per la verità, inusuale) clausola che conservi il diritto della cedente all’ eventuale restituzione dei contributi già versati.
D’altra parte, nella fattispecie, non appare ostativo all'esperimento del rimedio del silenzio-rifiuto la circostanza che oggetto sostanziale del ricorso risulti, prima facie, un <diritto soggettivo>, qual è la pretesa patrimoniale alla restituzione di somme indebitamente versate, in quanto, a ben considerare, la peculiarità del caso di specie consiste proprio nel fatto che sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in ordine al rapporto cui inerisce la richiesta rimasta inevasa (Cons. Stato Sez. V 10.02.2004 n. 497).
Nel caso in esame, attraverso l’impugnazione del silenzio, la parte ricorrente mira innanzitutto e soprattutto a far cessare il comportamento inerte del Comune ed a costringere lo stesso a pronunciarsi sulla base della documentazione in suo possesso, ivi incluso l’atto di cessione della concessione.
Ad ogni modo, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in tema di oneri concessori sussiste anche quando la domanda del privato è diretta ad ottenere la restituzione di quanto si assume indebitamente versato ovvero trattenuto dalla P.A. (cfr. ex multis Consiglio di Stato Sez. V n. 4102/2003, vedi pure più in generale Consiglio di Stato Sez. V n. 6821/2004).
Tanto perché gli oneri concessori versati al Comune sono ripetibili sulla base della mera circostanza che la concessione edilizia non è stata utilizzata, anche a prescindere dall'intervento di un atto amministrativo di accertamento (Cfr. Cons. Stato Sez. V 22.02.1998 n. 1145, TAR Marche, 11.05.1995, n. 228).
Nella fattispecie, infatti, trova piena applicazione l'art. 34 D.Lg.vo n. 80/1998 (poi sostituito dall'art. 7 L. n. 205/2000) che ha attribuito alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo tutte le controversie, aventi per oggetto qualsiasi iniziativa della Pubblica Amministrazione in materia di urbanistica e di edilizia.
2- Passando all’esame del merito del ricorso, il Collegio ricorda che, a norma dell'art. 4, comma 6, della legge 10/1977 (ora art. 11 D.L.vo 380/2001), la concessione edilizia è trasferibile ai successori o aventi causa. In tal modo le norme riconoscono esplicitamente la natura <reale> del titolo edilizio, che viene, pertanto, rilasciato in ragione della titolarità di una situazione giuridica soggettiva ontologicamente ricollegata ad un determinato bene immobile.
Come già notato, non è poi lecito dubitare che (Cons. St., sez. V 22.02.1988, n. 105) le somme pagate a titolo di contributi per oneri di urbanizzazione relativamente ad una concessione edilizia sono ripetibili se la concessione non sia stata utilizzata (TAR Abruzzo Pescara 15.12.2006 n. 890).
Ne consegue inevitabilmente il principio secondo cui sussiste una intrinseca connessione tra l'abilitazione all’esercizio dell'attività di edificazione ed il rapporto obbligatorio relativo ai contributi di urbanizzazione e di costruzione (cfr. Cons. Stato Sez. V 12.06.1995, n. 894).
Ciò significa che il venir meno della titolarità della concessione e quindi del diritto di edificazione in capo all'originario concessionario con il trasferimento dei relativi diritti in testa al subentrante, destinatario della volturazione e titolare quindi dello ius aedificandi, di norma e salva diversa ed esplicita pattuizione tra cedente e cessionario, comportano anche il trasferimento a carico ed a favore di quest'ultimo, dal momento della volturazione, di tutti indistintamente i diritti e gli obblighi connessi e/o derivanti dalla concessione stessa.
Insomma, se, come detto, esiste una connessione innegabile tra ius aedificandi e diritti ed obblighi relativi agli oneri concessori, tali diritti e tali obblighi, salva esplicita deroga, non possono perpetuarsi in capo al soggetto originario concessionario che ha alienato il terreno interessato dalla trasformazione dopo il rilascio della concessione, quest’ultima volturata ad un nuovo soggetto, che è proprio quello e solo quello che poi in concreto può esercitare lo ius aedificandi.
D’altra parte, se è vero che, una volta intervenuta la volturazione della concessione edilizia, legittimato passivo rispetto alle misure repressive di lavori eventualmente condotti in difformità dalla concessione è soltanto il terzo subentrante e non l'originario titolare della concessione edilizia (TAR Lombardia, Milano, sez. II 18.02.1984 n. 66), lo stesso principio non può non affermarsi anche rispetto alle obbligazioni pecuniarie connesse alla concessione edilizia volturata dopo il suo rilascio e derivanti dall’avvenuto, o meno, concreto utilizzo della concessione stessa.
Né può pervenirsi a conclusione diversa solo perché la giurisprudenza ha ritenuto che la voltura della concessione comporta una <novazione soggettiva> della stessa.
Tale affermazione non incide, infatti, sul dato incontestabile che la concessione edilizia non ha natura <personale>, ma <reale>, nel senso che suo presupposto è comunque una situazione soggettiva attiva del richiedente in relazione ad un bene determinato e che da tale natura discende la possibilità di trasferimento della stessa insieme con l'area, subordinato ad un provvedimento di voltura che rappresenta un mero accertamento del fatto del subingresso di un nuovo soggetto nel rapporto giuridico originario.
Nella suindicata prospettiva, se è vero che l'atto di volturazione non comporta la corresponsione di ulteriori contributi concessori che restano quelli fissati in occasione del rilascio del titolo originario (cfr. Cons. Stato sez. V. n. 616/1988 citata), è altrettanto vero che tali oneri, sia per la parte adempiuta che per quella non ancora adempiuta, salva diversa pattuizione recepita dall’Amministrazione, si trasferiscono automaticamente al subentrante, sia perché non rilevano sotto il profilo dell'intuitus personae, inerendo ad un atto che non ha carattere personale, sia perché connessi alla capacità di disporre del diritto di edificazione, nella specie in concreto non esercitato dal subentrante.
Tutto quanto sopra induce il Collegio a ritenere che, nel caso della voltura della concessione edilizia, non essendo la prestazione oggetto dell'obbligazione contributiva caratterizzata in senso personale, si ha in realtà una modificazione dell'oggetto del rapporto, con l'effetto della liberazione da ogni diritto ed obbligo del primitivo concessionario in concomitanza con la perdita del diritto ed edificare.
Nel caso in esame, pertanto, la ricorrente, ove avesse effettivamente realizzato il progetto, sarebbe stata sicuramente tenuta a corrispondere le altre rate di contributo; alla stessa stregua, non avendo edificato, ove non esista un patto contrario, ha diritto alla ripetizione degli oneri che in relazione alla concessione sono stati pagati.
3- Tanto basta per l’accoglimento del ricorso e per l’affermazione dell’obbligo del Comune di provvedere in relazione alla domanda proposta dalla ricorrente, innanzitutto verificando se, per ipotesi, dall’atto di cessione emerga la diversa volontà di conservare in capo alla cedente il diritto al rimborso dei contributi già versati in caso di mancato utilizzo della concessione e, in caso di esito negativo di tale indagine, restituendo quanto versato alla cessionaria (TAR Campania-Napoli, Sez. V, sentenza 12.03.2012 n. 1220 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

anno 2011

EDILIZIA PRIVATA: Se è vero che l'atto di quantificazione dei contributi concessori ha carattere "paritetico", e quindi che non è espressione di discrezionalità, ciò non significa che il rapporto giuridico sottostante all’obbligazione per cui è causa abbia natura strettamente privatistica e risponda, in quanto tale, ai canoni civilistici.
Le norme civilistiche relative a contratti e obbligazioni si riferiscono, infatti, a rapporti in cui le parti sono titolari di diritti disponibili e godono di autonomia negoziale nel definire l'assetto dei rispettivi interessi e proprio tali caratteri giustificano la disciplina riguardante i vizi della volontà, la tutela dell'affidamento, gli effetti della condotta soggettiva nell' ambito dell' autoresponsabilità: tutti principi, questi, che postulano uno spazio di autonomia e che implicano l'esercizio di una volontà negoziale.
L'obbligazione relativa al pagamento degli oneri concessori è per contro di fonte legale e non negoziale: essa non deriva da un atto di volontà del Comune, ma direttamente dalla legge e dall'applicazione di rigidi parametri di calcolo definiti in via regolamentare.
L'obbligazione de qua trova, infatti, presupposto e fondamento in norme imperative, che impongono al titolare del permesso di costruire di versare di un contributo pubblico quale forma di compartecipazione ai costi per l'urbanizzazione del territorio.
Tale contributo risponde ad un interesse pubblico e configura un diritto indisponibile per l'Amministrazione.
Ne consegue che l'atto con il quale l'Ufficio quantifica gli oneri de quibus non ha natura costitutiva, ma è meramente ricognitivo di un credito preesistente, la cui determinazione ha contenuto vincolato essendo effettuata sulla base di parametri generali predeterminati.
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Non è fondato l'assunto secondo cui gli oneri concessori non potrebbero essere ricalcolati dopo il rilascio del permesso di costruire, se inizialmente liquidati in modo erroneo.
Ciò in quanto, come già chiarito, l’atto con il quale l'Amministrazione comunale quantifica i contributi in esame ha carattere puramente ricognitivo e contabile, in quanto l'ammontare del credito è predeterminato sulla base di rigidi criteri di calcolo definiti con atto regolamentare.
Anche dopo il rilascio della concessione edilizia, pertanto, il Comune può provvedere al corretto riconteggio del contributo dovuto, a prescindere da un'espressa riserva in tal senso, in quanto il credito esiste indipendentemente dall'atto contabile che lo quantifica: la rettifica è pertanto consentita ogni qual volta sia ravvisabile un errore, dovuto a qualsiasi ragione, nella liquidazione o nel calcolo del contributo concessorio.
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Erroneo è l'assunto dei ricorrenti secondo cui il Comune sarebbe vincolato "al contenuto della propria manifestazione di volontà a titolo di autoresponsabilità per l'affidamento incolpevole ingenerato nel soggetto obbligato", posto che l'atto di quantificazione degli oneri concessori non è, in senso proprio, una manifestazione di volontà dell'Amministrazione ma il risultato di un mero calcolo matematico, effettuato sulla base di parametri oggettivi noti e comunque ben conoscibili dall'obbligato.
Ne consegue che l'atto comunale di liquidazione dei contributi non è suscettibile di far sorgere alcun legittimo affidamento in capo al privato, sia in ordine all’an dell’obbligazione (salvo il caso speciale di esonero previsto dalla legge) sia in ordine al quantum, in quanto l'oggettività dei parametri da applicare rende vincolato il conteggio, consentendone a priori la conoscibilità e la verificabilità da parte dell' interessato.
Inoltre, se è vero che il pagamento rappresenta la modalità principale di estinzione del debito, è altrettanto vero che l'effetto estintivo si verifica se il pagamento è conforme al titolo e solo il pagamento in conformità al titolo fondativo del credito determina l'estinzione dell'obbligazione, laddove il pagamento parziale determina solo l'estinzione parziale della pretesa dell'Amministrazione, che conserva il diritto all'eventuale conguaglio fino allo spirare del termine di prescrizione del corrispondente diritto.
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Il credito in esame (ndr: contributo di costruzione in più rispetto a quanto quantificato e comunicato in prima istanza) si prescrive nel termine ordinario decennale, decorrente dal rilascio del titolo edilizio.
Il richiamo dei ricorrenti al termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c è quindi erroneo, in quanto la facoltà riconosciuta al privato di rateizzare il pagamento dei contributi concessori comporta solo una dilazione del pagamento, ma non vale a qualificare il credito come prestazione periodica, essendo la prestazione in questione legata ad un unico fatto genetico costituito dal rilascio del titolo edilizio.
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L'obbligazione (ndr: versamento contributo di costruzione) grava sul soggetto che ottiene il titolo edilizio e/o su quello (eventualmente diverso) che materialmente realizza l'opera, in quanto il contributo concessorio è dovuto in funzione della realizzazione di un dato intervento edilizio comportante un aumento del carico urbanistico, e quindi del beneficiario del titolo edilizio.
L'originario titolare della concessione edilizia può liberarsi, peraltro, com’è noto, dall'obbligo di pagamento nel caso in cui alieni il terreno da edificare -ovvero l'edificio in costruzione- cedendo il relativo titolo edilizio mediante apposita volturazione. Con la "volturazione" il Comune autorizza l'acquirente a subentrare nella titolarità del permesso di costruire e nello stesso tempo accetta l'accollo degli oneri concessori da parte dell'acquirente stesso, con liberazione del precedente titolare (cfr. TAR Puglia Lecce, Sez. II, 14.07.2003, n. 4731, secondo cui la volturazione assume il significato di adesione del Comune alla convenzione in base alla quale l'acquirente si accolla il debito del venditore relativo agli oneri concessori, nonché il significato di manifestazione della volontà di liberare il debitore originario; inoltre TAR Campania-Napoli, Sez. V, 12.03.2008, n. 1220, secondo cui il venir meno della titolarità della concessione in capo all'originario concessionario, a seguito della volturazione al subentrante, comporta anche il trasferimento a carico ed a favore di quest'ultimo, dal momento della volturazione, di tutti indistintamente i diritti e gli obblighi connessi e/o derivanti dalla concessione stessa.)
L'obbligazione de qua è dunque un'obbligazione ambulatoria in quanto segue la titolarità del permesso di costruire: il rapporto obbligatorio sorge in capo all'originario titolare della concessione edilizia e si trasferisce poi su coloro ai quali la concessione stessa venga volturata, poiché con la volturazione questi ultimi subentrano nel diritto all'edificazione.
Peraltro, una volta che la costruzione venga ultimata e sia stato esercitato il diritto all'edificazione, il titolo edilizio esaurisce la propria funzione e viene meno anche l'ambulatorietà dell'obbligazione, che di norma si esaurisce con il pagamento degli oneri ad opera del titolare della concessione. Obbligato al pagamento dei contributi concessori -e dell'eventuale conguaglio- resta quindi il soggetto che ha esercitato i diritti derivanti dal permesso di costruire, salvo che, con apposita convenzione, avente valore tra le parti, l'onere venga pattiziamente trasferito agli aventi causa del costruttore.
Invero, "l'acquirente a titolo particolare di un fabbricato già realizzato non è, in difetto di accollo, obbligato al pagamento degli oneri di urbanizzazione, a suo tempo dovuti al momento del rilascio al venditore della relativa concessione edilizia, secondo le ordinarie regole della successione, per cui le obbligazioni si trasmettono all'erede del debitore e non anche al predetto acquirente".

Con il secondo motivo i ricorrenti sostengono che, in mancanza di un'espressa riserva di conguaglio all'atto dell'originaria quantificazione, l'Ufficio Tecnico comunale non poteva ricalcolare l'importo degli oneri concessori, neppure in applicazione dei corretti criteri parametrici, in quanto il Comune di Legnaro, applicando i principi civilistici invocati nel motivo di censura, sarebbe rimasto vincolato alla propria originaria dichiarazione di volontà a titolo di autoresponsabilità per “l'affidamento incolpevole" ingenerato nei privati.
A sostegno di tale tesi i ricorrenti invocano principi e norme civilistiche relative ai contratti e alle obbligazioni private, che tuttavia, a giudizio del Collegio, non sono pertinenti alla natura del rapporto che sottostà alle obbligazioni per cui è causa, e che per tale ragione non possono essere utilmente applicati alla fattispecie.
Se è vero, infatti, come riconosce anche la difesa del Comune intimato, che l'atto di quantificazione dei contributi concessori ha carattere "paritetico", e quindi che non è espressione di discrezionalità, ciò non significa che il rapporto giuridico sottostante all’obbligazione per cui è causa abbia natura strettamente privatistica e risponda, in quanto tale, ai canoni civilistici.
Le norme civilistiche relative a contratti e obbligazioni si riferiscono, infatti, a rapporti in cui le parti sono titolari di diritti disponibili e godono di autonomia negoziale nel definire l'assetto dei rispettivi interessi e proprio tali caratteri giustificano la disciplina riguardante i vizi della volontà, la tutela dell'affidamento, gli effetti della condotta soggettiva nell' ambito dell' autoresponsabilità: tutti principi, questi, che postulano uno spazio di autonomia e che implicano l'esercizio di una volontà negoziale.
L'obbligazione relativa al pagamento degli oneri concessori è per contro (cfr. sul punto C.d.S. Sez. V 13.06.2003 n. 3333) di fonte legale e non negoziale: essa non deriva da un atto di volontà del Comune, ma direttamente dalla legge e dall'applicazione di rigidi parametri di calcolo definiti in via regolamentare.
L'obbligazione de qua trova, infatti, presupposto e fondamento in norme imperative, che impongono al titolare del permesso di costruire di versare di un contributo pubblico quale forma di compartecipazione ai costi per l'urbanizzazione del territorio.
Tale contributo risponde ad un interesse pubblico e configura un diritto indisponibile per l'Amministrazione.
Ne consegue che l'atto con il quale l'Ufficio quantifica gli oneri de quibus non ha natura costitutiva, ma è meramente ricognitivo di un credito preesistente, la cui determinazione ha contenuto vincolato essendo effettuata sulla base di parametri generali predeterminati (cfr. C.d.S. Sez. V 13.06.2003 n. 3333).
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I caratteri peculiari dell'indicata obbligazione rendono quindi inapplicabili in giudizio i principi civilistici invocati dai ricorrenti.
In ordine agli specifici profili di censura va inoltre rilevato, quanto segue.
Non è innanzitutto fondato l'assunto secondo cui gli oneri concessori non potrebbero essere ricalcolati dopo il rilascio del permesso di costruire, se inizialmente liquidati in modo erroneo.
Ciò in quanto, come già chiarito, l’atto con il quale l'Amministrazione comunale quantifica i contributi in esame ha carattere puramente ricognitivo e contabile, in quanto l'ammontare del credito è predeterminato sulla base di rigidi criteri di calcolo definiti con atto regolamentare.
Anche dopo il rilascio della concessione edilizia, pertanto, il Comune può provvedere al corretto riconteggio del contributo dovuto, a prescindere da un'espressa riserva in tal senso, in quanto il credito esiste indipendentemente dall'atto contabile che lo quantifica: la rettifica è pertanto consentita ogni qual volta sia ravvisabile un errore, dovuto a qualsiasi ragione, nella liquidazione o nel calcolo del contributo concessorio (Cons. St., Sez. V, 06.05.1997, n. 458).
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Erroneo è conseguentemente l'assunto dei ricorrenti secondo cui il Comune sarebbe vincolato "al contenuto della propria manifestazione di volontà a titolo di autoresponsabilità per l'affidamento incolpevole ingenerato nel soggetto obbligato", posto che, anche qui come già chiarito, l'atto di quantificazione degli oneri concessori non è, in senso proprio, una manifestazione di volontà dell'Amministrazione ma il risultato di un mero calcolo matematico, effettuato sulla base di parametri oggettivi noti e comunque ben conoscibili dall'obbligato.
Ne consegue che l'atto comunale di liquidazione dei contributi non è suscettibile di far sorgere alcun legittimo affidamento in capo al privato, sia in ordine all’an dell’obbligazione (salvo il caso speciale di esonero previsto dalla legge) sia in ordine al quantum, in quanto l'oggettività dei parametri da applicare rende vincolato il conteggio, consentendone a priori la conoscibilità e la verificabilità da parte dell' interessato.
Inoltre, se è vero che il pagamento rappresenta la modalità principale di estinzione del debito, è altrettanto vero che l'effetto estintivo si verifica se il pagamento è conforme al titolo e solo il pagamento in conformità al titolo fondativo del credito determina l'estinzione dell'obbligazione, laddove il pagamento parziale determina solo l'estinzione parziale della pretesa dell'Amministrazione, che conserva il diritto all'eventuale conguaglio fino allo spirare del termine di prescrizione del corrispondente diritto.
Inappropriato è quindi il richiamo fatto dai ricorrenti alle norme codicistiche in materia di errore e di annullabilità del negozio per vizi del consenso (artt. 1427 e ss del codice civile), poiché quelle norme ineriscono alla sola materia dei contratti, laddove invece l'obbligazione al pagamento degli oneri concessori è, come chiarito, di fonte legale e di contenuto vincolato attenendo ad una prestazione di diritto pubblico non disponibile.
La disciplina civilistica dell'errore quale vizio del consenso è pertanto, parimenti inappropriata e quindi inconferente.
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Con il terzo motivo i ricorrenti eccepiscono la prescrizione del diritto del Comune al pagamento dei contributi concessori, sostenendo che nella specie la prescrizione di tale diritto sarebbe quinquennale ex art 2945 c.c. e che quindi, all’atto della notifica del provvedimento impugnato, il diritto al conguaglio sarebbe stato prescritto.
L'eccezione è tuttavia infondata, in quanto (cfr. C.d.S. Sez. V 13.06.2003 n. 3333; TAR Campania-Salerno Sez. II - 04.04.2008 n. 474; TAR Puglia-Lecce, sez. I, 02.04.2007, n. 1382) il credito in esame si prescrive nel termine ordinario decennale, decorrente dal rilascio del titolo edilizio, costituito nella fattispecie dalla concessione edilizia n. 230/2001 del 08.10.2001.
La prescrizione non è dunque, nella specie, ancora maturata.
Il richiamo dei ricorrenti al termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c è quindi erroneo, in quanto la facoltà riconosciuta al privato di rateizzare il pagamento dei contributi concessori comporta solo una dilazione del pagamento, ma non vale a qualificare il credito come prestazione periodica, essendo la prestazione in questione legata ad un unico fatto genetico costituito dal rilascio del titolo edilizio.
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Con il quarto e ultimo motivo i ricorrenti eccepiscono infine il loro difetto di legittimazione passiva sostenendo che il pagamento degli oneri concessori costituisce un'obbligazione propter rem e dunque "accede" alla proprietà del bene: la relativa obbligazione si sarebbe dunque trasferita agli acquirenti delle singole unità immobiliari del condominio costruito dalla società, che ne sarebbero i beneficiari e in quanto tali debitori del conguaglio.
L'assunto non ha pregio per le ragioni che seguono.
Inconferente è, in primo luogo, il richiamo al regime delle convenzioni di lottizzazione, per le quali si pone il diverso problema della successione negli obblighi convenzionali relativi alla realizzazione delle opere di urbanizzazione. Nella fatti specie si tratta, infatti, del debito per il pagamento dei contributi concessori "tabellari" per un intervento diretto.
L'art. 81 della L.R. n. 61/1985 (applicabile ratione temporis), stabilisce che "la quota del contributo relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta al Comune all’atto del ritiro della concessione" e che "la quota relativa al costo di costruzione è determinata all’atto del rilascio della concessione ed è corrisposta in corso d'opera ... e comunque non oltre 60 giorni dall'ultimazione delle opere". Negli stessi termini dispone ora l'art. 16 del D.P.R. n. 380/2001.
L'obbligazione, come correttamente sostiene la difesa della parte resistente, grava dunque sul soggetto che ottiene il titolo edilizio e/o su quello (eventualmente diverso) che materialmente realizza l'opera, in quanto il contributo concessorio è dovuto in funzione della realizzazione di un dato intervento edilizio comportante un aumento del carico urbanistico, e quindi del beneficiario del titolo edilizio.
L'originario titolare della concessione edilizia può liberarsi, peraltro, com’è noto, dall'obbligo di pagamento nel caso in cui alieni il terreno da edificare -ovvero l'edificio in costruzione- cedendo il relativo titolo edilizio mediante apposita volturazione. Con la "volturazione" il Comune autorizza l'acquirente a subentrare nella titolarità del permesso di costruire e nello stesso tempo accetta l'accollo degli oneri concessori da parte dell'acquirente stesso, con liberazione del precedente titolare (cfr. TAR Puglia Lecce, Sez. II, 14.07.2003, n. 4731, secondo cui la volturazione assume il significato di adesione del Comune alla convenzione in base alla quale l'acquirente si accolla il debito del venditore relativo agli oneri concessori, nonché il significato di manifestazione della volontà di liberare il debitore originario; inoltre TAR Campania-Napoli, Sez. V, 12.03.2008, n. 1220, secondo cui il venir meno della titolarità della concessione in capo all'originario concessionario, a seguito della volturazione al subentrante, comporta anche il trasferimento a carico ed a favore di quest'ultimo, dal momento della volturazione, di tutti indistintamente i diritti e gli obblighi connessi e/o derivanti dalla concessione stessa.)
L'obbligazione de qua è dunque un'obbligazione ambulatoria in quanto segue la titolarità del permesso di costruire: il rapporto obbligatorio sorge in capo all'originario titolare della concessione edilizia e si trasferisce poi su coloro ai quali la concessione stessa venga volturata, poiché con la volturazione questi ultimi subentrano nel diritto all'edificazione.
Peraltro, una volta che la costruzione venga ultimata e sia stato esercitato il diritto all'edificazione, il titolo edilizio esaurisce la propria funzione e viene meno anche l'ambulatorietà dell'obbligazione, che di norma si esaurisce con il pagamento degli oneri ad opera del titolare della concessione. Obbligato al pagamento dei contributi concessori -e dell'eventuale conguaglio- resta quindi il soggetto che ha esercitato i diritti derivanti dal permesso di costruire, salvo che, con apposita convenzione, avente valore tra le parti, l'onere venga pattiziamente trasferito agli aventi causa del costruttore.
Invero, "l'acquirente a titolo particolare di un fabbricato già realizzato non è, in difetto di accollo, obbligato al pagamento degli oneri di urbanizzazione, a suo tempo dovuti al momento del rilascio al venditore della relativa concessione edilizia, secondo le ordinarie regole della successione, per cui le obbligazioni si trasmettono all'erede del debitore e non anche al predetto acquirente" (Cons. St., Sez. V, 26.03.1996, n. 294; TAR Campania Salerno, Sez. II, 26.09.2007, n. 1928)
(TAR Veneto, Sez. II, sentenza 16.06.2011 n. 1042 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: L'atto di volturazione non comporta la corresponsione di ulteriori contributi concessori che restano quelli fissati in occasione del rilascio del titolo originario ma tali oneri, per la parte non ancora adempiuta, si trasferiscono al subentrante, sia perché non rilevano sotto il profilo dell'intuitus personae, inerendo ad un atto che non ha carattere personale, sia perché connessi alla capacità di disporre del diritto di edificazione in concreto esercitato dal terzo.
La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che l'atto di volturazione non comporta la corresponsione di ulteriori contributi concessori che restano quelli fissati in occasione del rilascio del titolo originario ma tali oneri, per la parte non ancora adempiuta, si trasferiscono al subentrante, sia perché non rilevano sotto il profilo dell'intuitus personae, inerendo ad un atto che non ha carattere personale, sia perché connessi alla capacità di disporre del diritto di edificazione in concreto esercitato dal terzo (TAR Abruzzo, L'Aquila, 16.10.1998 n. 783) (TAR Campania-Napoli, Sez. VIII, sentenza 14.01.2011 n. 152 - link a www.giustizia-amministrativa.it.

anno 2008

EDILIZIA PRIVATA: Il venir meno della titolarità della concessione e quindi del diritto di edificazione in capo all'originario concessionario con il trasferimento dei relativi diritti in testa al subentrante, destinatario della volturazione e titolare quindi dello ius aedificandi, di norma e salva diversa ed esplicita pattuizione tra cedente e cessionario, comportano anche il trasferimento a carico ed a favore di quest'ultimo, dal momento della volturazione, di tutti indistintamente i diritti e gli obblighi connessi e/o derivanti dalla concessione stessa.
Se è vero che, una volta intervenuta la volturazione della concessione edilizia, legittimato passivo rispetto alle misure repressive di lavori eventualmente condotti in difformità dalla concessione è soltanto il terzo subentrante e non l'originario titolare della concessione edilizia, lo stesso principio non può non affermarsi anche rispetto alle obbligazioni pecuniarie connesse alla concessione edilizia volturata dopo il suo rilascio e derivanti dall’avvenuto, o meno, concreto utilizzo della concessione stessa.
Nel caso della voltura della concessione edilizia, non essendo la prestazione oggetto dell'obbligazione contributiva caratterizzata in senso personale, si ha in realtà una modificazione dell'oggetto del rapporto, con l'effetto della liberazione da ogni diritto ed obbligo del primitivo concessionario in concomitanza con la perdita del diritto ed edificare.

Il Collegio ricorda che, a norma dell'art. 4, comma 6°, della legge 10/1977 (ora art. 11 D.L.vo 380/2001), la concessione edilizia è trasferibile ai successori o aventi causa.
In tal modo le norme riconoscono esplicitamente la natura <reale> del titolo edilizio, che viene, pertanto, rilasciato in ragione della titolarità di una situazione giuridica soggettiva ontologicamente ricollegata ad un determinato bene immobile.
Come già notato, non è poi lecito dubitare che (Cons. St, sez. V 22.02.1988, n. 105) le somme pagate a titolo di contributi per oneri di urbanizzazione relativamente ad una concessione edilizia sono ripetibili se la concessione non sia stata utilizzata (TAR Abruzzo Pescara 15.12.2006 n. 890).
Ne consegue inevitabilmente il principio secondo cui sussiste una intrinseca connessione tra l'abilitazione all’esercizio dell'attività di edificazione ed il rapporto obbligatorio relativo ai contributi di urbanizzazione e di costruzione (cfr. Cons. Stato Sez. V 12.06.1995, n. 894).
Ciò significa che il venir meno della titolarità della concessione e quindi del diritto di edificazione in capo all'originario concessionario con il trasferimento dei relativi diritti in testa al subentrante, destinatario della volturazione e titolare quindi dello ius aedificandi, di norma e salva diversa ed esplicita pattuizione tra cedente e cessionario, comportano anche il trasferimento a carico ed a favore di quest'ultimo, dal momento della volturazione, di tutti indistintamente i diritti e gli obblighi connessi e/o derivanti dalla concessione stessa.
Insomma, se, come detto, esiste una connessione innegabile tra ius aedificandi e diritti ed obblighi relativi agli oneri concessori, tali diritti e tali obblighi, salva esplicita deroga, non possono perpetuarsi in capo al soggetto originario concessionario che ha alienato il terreno interessato dalla trasformazione dopo il rilascio della concessione, quest’ultima volturata ad un nuovo soggetto, che è proprio quello e solo quello che poi in concreto può esercitare lo ius aedificandi.
D’altra parte, se è vero che, una volta intervenuta la volturazione della concessione edilizia, legittimato passivo rispetto alle misure repressive di lavori eventualmente condotti in difformità dalla concessione è soltanto il terzo subentrante e non l'originario titolare della concessione edilizia (TAR Lombardia, Milano, sez. II 18.02.1984 n. 66), lo stesso principio non può non affermarsi anche rispetto alle obbligazioni pecuniarie connesse alla concessione edilizia volturata dopo il suo rilascio e derivanti dall’avvenuto, o meno, concreto utilizzo della concessione stessa.
Né può pervenirsi a conclusione diversa solo perché la giurisprudenza ha ritenuto che la voltura della concessione comporta una <novazione soggettiva> della stessa.
Tale affermazione non incide, infatti, sul dato incontestabile che la concessione edilizia non ha natura <personale>, ma <reale>, nel senso che suo presupposto è comunque una situazione soggettiva attiva del richiedente in relazione ad un bene determinato e che da tale natura discende la possibilità di trasferimento della stessa insieme con l'area, subordinato ad un provvedimento di voltura che rappresenta un mero accertamento del fatto del subingresso di un nuovo soggetto nel rapporto giuridico originario.
Nella suindicata prospettiva, se è vero che l'atto di volturazione non comporta la corresponsione di ulteriori contributi concessori che restano quelli fissati in occasione del rilascio del titolo originario (cfr. Cons. Stato sez. V. n. 616/1988 citata), è altrettanto vero che tali oneri, sia per la parte adempiuta che per quella non ancora adempiuta, salva diversa pattuizione recepita dall’Amministrazione, si trasferiscono automaticamente al subentrante, sia perché non rilevano sotto il profilo dell'intuitus personae, inerendo ad un atto che non ha carattere personale, sia perché connessi alla capacità di disporre del diritto di edificazione, nella specie in concreto non esercitato dal subentrante.
Tutto quanto sopra induce il Collegio a ritenere che, nel caso della voltura della concessione edilizia, non essendo la prestazione oggetto dell'obbligazione contributiva caratterizzata in senso personale, si ha in realtà una modificazione dell'oggetto del rapporto, con l'effetto della liberazione da ogni diritto ed obbligo del primitivo concessionario in concomitanza con la perdita del diritto ed edificare (TAR Campania-Napoli, Sez. V, sentenza 12.03.2008 n. 1220 - link a www.giustizia-amministrativa.it).