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62-INCARICHI PROFESSIONALI E PROGETTUALI
63-INCENTIVO PROGETTAZIONE (ora INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE)
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66-L.R. 23/1997
67-L.R. 31/2014
68-LEGGE CASA LOMBARDIA
69-LICENZA EDILIZIA (necessità)
70-LOTTO EDIFICABILE - ASSERVIMENTO AREA - CESSIONE CUBATURA
71-LOTTO INTERCLUSO
72-MAPPE e/o SCHEDE CATASTALI (valore probatorio o meno)
73-MOBBING
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75-OPERE PRECARIE
76-PARERE DI REGOLARITA' TECNICA, CONTABILE E DI LEGITTIMITA'
77-PATRIMONIO
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81-PERMESSO DI COSTRUIRE (deroga)
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85-PERMESSO DI COSTRUIRE (proroga)
86-PERMESSO DI COSTRUIRE (verifica in istruttoria dei limiti privatistici al rilascio)
87
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PERMESSO DI COSTRUIRE (volturazione)
88-
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89-PIANI PIANIFICATORI ED ATTUATIVI
90-PIANI PIANIFICATORI ED ATTUATIVI (aree a standard)
91-PIF (Piano Indirizzo Forestale)
92-PISCINE
93-PUBBLICO IMPIEGO
94-PUBBLICO IMPIEGO (quota annuale iscrizione ordine professionale)
95-RIFIUTI E BONIFICHE
96-
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97-RUDERI
98-
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113-
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dossier TELEFONIA MOBILE
anno 2021

EDILIZIA PRIVATA: Sull'illegittima ordinanza sindacale contingibile ed urgente che preclude ogni intervento volto all’implementazione della telefonia mobile con la nuova tecnologia 5G.
Le ordinanze contingibili e urgenti, in quanto espressive di un potere amministrativo extra ordinem idoneo a derogare a norme di legge, vanno circoscritte a casi eccezionali e imprevedibili, individuati per mezzo di un’approfondita istruttoria, per i quali il legislatore non può configurare poteri d’intervento tipici, mentre deve ritenersi esclusa la possibilità di ricorrere a tale strumento quando non vi sia un pregiudizio attuale ed effettivo, dotato del carattere di eccezionalità tale da rendere indispensabile interventi immediati ed indilazionabili.
---------------
Si rileva, in primo luogo, che il pericolo alla salute pubblica derivante dall’utilizzo della tecnologia 5G è solamente ipotetico, poiché scientificamente indimostrato, sicché non può essere addotto a giustificazione del potere extra ordinem.
Nello specifico, l’art. 50, comma 5, d.lgs. 267/2000, in forza del quale l’ordinanza è stata emessa, circoscrive il potere del Sindaco d’intervenire in via contingibile e urgente al verificarsi di «emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale». Perciò «deve ritenersi esclusa la possibilità di ricorrere a tale strumento quando non vi sia urgenza di provvedere o un pregiudizio in atto (come quello ipotizzato nel caso di specie, atteso che il pericolo derivante dalla diffusione della nuova Tecnologia 5g appare, allo stato, non effettivo e scientificamente non accertato) o, comunque, si tratti di compiere valutazioni aventi una portata non localizzata al solo territorio comunale».
Inoltre, per giurisprudenza costante, la materia della tutela sanitaria e ambientale dall’esposizione ai campi elettromagnetici, magnetici e elettromagnetici, essendo riservata alla competenza esclusiva dello Stato, non si presta a essere regolata mediante ordinanza sindacale contingibile e urgente e, al contempo, «la valutazione sui rischi connessi a tale esposizione è di esclusiva pertinenza dell’A.R.P.A., organo deputato al rilascio del parere prima dell’attivazione della struttura e al monitoraggio del rispetto dei limiti prestabiliti normativamente dallo Stato».
Tali approdi giurisprudenziali sono stati recepiti dallo stesso legislatore con l’art. 38 d.l. 76/2020 che, modificando l’art. 8, comma 6, l. 36/2001, ha espressamente vietato ai Comuni «di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo stato ai sensi dell’articolo 4». La norma, benché introdotta dopo l’emanazione dell’ordinanza n. 282/2020, esprime comunque un principio già operante e costantemente applicato dalla giurisprudenza.
In secondo luogo, sotto un versante distinto ma connesso l’ordinanza impugnata risulta emanata in assenza dei presupposti del potere extra ordinem e, dunque, in violazione degli artt. 50 e 54 d.lgs. 267/2000, in quanto essa inibisce le iniziative volte a ottenere titoli per l’istallazione o la modifica d’impianti di telefonia mobile per fronteggiare il pericolo che si formino silenzi abilitanti su pratiche di particolare interesse e rilievo per la collettività in un periodo –quello dell’emergenza da Covid-19– ove gli uffici, impegnati a presidiare il territorio dall’epidemia, non funzionano a regime ordinario.
È evidente, dunque, che la misura non è stata adottata per proteggere la collettività da pericoli legati alla salute o all’incolumità pubblica, ma per sopperire a un malfunzionamento degli uffici.
Con siffatta ordinanza, inoltre, si è creato un effetto espressamente disvoluto dal legislatore nazionale che, proprio nella gestione dell’emergenza sanitaria e in considerazione della crescita dei consumi di servizi di comunicazione elettronica, all’art. 82 d.l. 18/2020 ha prescritto agli operatori di intraprendere ogni iniziativa utile a «potenziare le infrastrutture e garantire il funzionamento delle reti, l’operatività e la continuità dei servizi», tra l’altro derogando, per i relativi procedimenti, alla generalizzata sospensione dei termini prevista dal successivo art. 103 (cfr. art. 103, comma 3, d.l. 18/2020).
---------------

... PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE E CONCESSIONE DI MISURE CAUTELARI PROVVISORIE MONOCRATICHE:
   - dell'ordinanza n. 491 del 30.07.2021 con la quale il Sindaco del Comune di Diamante ha disposto il divieto- sino al 31.12.2021;
   - di iniziare attività e/o cantierizzare opere o interventi di realizzazione e/o adeguamento degli impianti di telecomunicazioni nonché il divieto di presentazione di nuove pratiche per tutto il periodo predetto;
...
1- Con l’epigrafato ricorso, notificato il 06.08.2021 e depositato in pari data, Wind Tre s.p.a., assegnataria di diritti d’uso per frequenze 5G, ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza sindacale n. 491 del 30.07.2021, con la quale il Sindaco del Comune di Diamante, anche quale Ufficiale di Governo, ha di fatto bloccato la formazione, per silentium, di ogni titolo presentato dalle società di tlc, ed ogni conseguente attività di cantierizzazione, sino a tutto al 31.12.2021, oltre al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla esecuzione degli atti impugnati.
2- Detta ordinanza, al pari di quelle di pari contenuto già annullate in sede giurisdizionale, pregiudicherebbe i procedimenti costituiti dalla SCIA presentata dalla ricorrente in data 18.04.2019 e la SCIA presentata in data 10.11.2020.
...
6.1- La domanda è fondata.
6.2- Il Collegio, rilevata l’immediata lesività dell’atto impugnato anche tenuto conto della sussistenza di un procedimento in corso e delle pregressi conformi ordinanze, già annullate in sede giurisdizionale, ritiene sufficiente, a tal proposito, il richiamo a quanto già statuito, sempre da questo Tribunale, nella succitata sentenza n. 1095/2021, riguardante, come è stato osservato, controversia sovrapponibile alla fattispecie, riscontrandosi i profili d’illegittimità contestati rispetto alle ordinanze sindacali.
6.3- Le ordinanze contingibili e urgenti, in quanto espressive di un potere amministrativo extra ordinem idoneo a derogare a norme di legge, vanno circoscritte a casi eccezionali e imprevedibili, individuati per mezzo di un’approfondita istruttoria, per i quali il legislatore non può configurare poteri d’intervento tipici, mentre deve ritenersi esclusa la possibilità di ricorrere a tale strumento quando non vi sia un pregiudizio attuale ed effettivo, dotato del carattere di eccezionalità tale da rendere indispensabile interventi immediati ed indilazionabili (ex multis, TAR Milano, Sez. IV, 09.12.2020, n. 2463; TAR Catanzaro, Sez. I, 23.10.2020, n. 1670; TAR Napoli, Sez. V, 01.06.2020, n. 2087; TAR Cagliari, Sez. I, 04.05.2018, n. 406; Cons. Stato, Sez. V, 05.06.2017, n. 2676; Id., 20.02.2012, n. 904).
6.4- Ebbene detti presupposti risultano insussistenti nel caso di specie.
6.5- In estrema sintesi, la gravata ordinanza, evidenziando le criticità in termini di sottodimensionamento della dotazione del personale comunale e del fatto che:
   - le forze di Polizia Locale e i funzionari degli uffici tecnici sono impegnati a presidiare il territorio per il rispetto delle limitazioni e prescrizioni vigenti nell’attuale fase di riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative nel territorio regionale;
   - che si intende evitare l’avvio e il consolidamento di situazioni necessitanti accertamenti e verifiche attente, rigorose e puntuali per la corrette tutela e gestione degli interessi pubblici anche attraverso accertamenti, sopralluoghi e verifiche allo stato di difficile attuazione per quanto sopra;
   - ribadita la necessità di evitare che si formino silenzi procedimentali su pratiche di particolare interesse e rilievo per la collettività, sotto l’aspetto della tutela della salute e della corretta gestione del territorio, e che necessitano di un esame approfondito da parte degli uffici preposti, anche in relazione al principio di precauzione inibisce fino al 31.12.2021 l’inizio di attività o la cantierizzazione di opere e interventi volti ad ottenere, anche con silenzio significativo, titoli abilitativi per la realizzazione e/o l’ampliamento/potenziamento di qualsivoglia tipologia di intervento di modifica di impianti di telefonia mobile o radio base sul territorio comunale, salvo le manutenzioni ordinarie o gli interventi straordinari ivi menzionati, ed inibisce la presentazione, fino a pari data, di istanze volte ad ottenere i predetti titoli abilitativi.
6.6- Orbene, si rileva, in primo luogo, che il pericolo alla salute pubblica derivante dall’utilizzo della tecnologia 5G è solamente ipotetico, poiché scientificamente indimostrato, sicché non può essere addotto a giustificazione del potere extra ordinem (in senso analogo, TAR Catanzaro, Sez. I, 23.10.2020, n. 1670).
Nello specifico, l’art. 50, comma 5, d.lgs. 267/2000, in forza del quale l’ordinanza è stata emessa, circoscrive il potere del Sindaco d’intervenire in via contingibile e urgente al verificarsi di «emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale». Perciò «deve ritenersi esclusa la possibilità di ricorrere a tale strumento quando non vi sia urgenza di provvedere o un pregiudizio in atto (come quello ipotizzato nel caso di specie, atteso che il pericolo derivante dalla diffusione della nuova Tecnologia 5g appare, allo stato, non effettivo e scientificamente non accertato) o, comunque, si tratti di compiere valutazioni aventi una portata non localizzata al solo territorio comunale» (da ultimo, TAR L’Aquila, Sez. I, 26.04.2021, n. 237; Id., 14.04.2021, n. 8).
6.7- Inoltre, per giurisprudenza costante, la materia della tutela sanitaria e ambientale dall’esposizione ai campi elettromagnetici, magnetici e elettromagnetici, essendo riservata alla competenza esclusiva dello Stato (Corte Cost., 07.07.2003, n. 307), non si presta a essere regolata mediante ordinanza sindacale contingibile e urgente (ex multis, TAR L’Aquila, Sez. I, 26.04.2021, n. 237; TAR Catania, Sez. I, 07.07.2020, n. 1641; Id., 22.05.2020, n. 1126) e, al contempo, «la valutazione sui rischi connessi a tale esposizione è di esclusiva pertinenza dell’A.R.P.A., organo deputato al rilascio del parere prima dell’attivazione della struttura e al monitoraggio del rispetto dei limiti prestabiliti normativamente dallo Stato» (TAR L’Aquila, Sez. I, 26.04.2021, n. 237; TAR Catania, Sez. I, 30.03.2020, n. 236; Id., 26.11.2019, n. 2858).
6.8- Tali approdi giurisprudenziali sono stati recepiti dallo stesso legislatore con l’art. 38 d.l. 76/2020 che, modificando l’art. 8, comma 6, l. 36/2001, ha espressamente vietato ai Comuni «di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo stato ai sensi dell’articolo 4». La norma, benché introdotta dopo l’emanazione dell’ordinanza n. 282/2020, esprime comunque un principio già operante e costantemente applicato dalla giurisprudenza.
6.9- In secondo luogo, sotto un versante distinto ma connesso l’ordinanza impugnata risulta emanata in assenza dei presupposti del potere extra ordinem e, dunque, in violazione degli artt. 50 e 54 d.lgs. 267/2000, in quanto essa inibisce le iniziative volte a ottenere titoli per l’istallazione o la modifica d’impianti di telefonia mobile per fronteggiare il pericolo che si formino silenzi abilitanti su pratiche di particolare interesse e rilievo per la collettività in un periodo –quello dell’emergenza da Covid-19– ove gli uffici, impegnati a presidiare il territorio dall’epidemia, non funzionano a regime ordinario.
6.10- È evidente, dunque, che la misura non è stata adottata per proteggere la collettività da pericoli legati alla salute o all’incolumità pubblica, ma per sopperire a un malfunzionamento degli uffici.
6.11- Con siffatta ordinanza, inoltre, si è creato un effetto espressamente disvoluto dal legislatore nazionale che, proprio nella gestione dell’emergenza sanitaria e in considerazione della crescita dei consumi di servizi di comunicazione elettronica, all’art. 82 d.l. 18/2020 ha prescritto agli operatori di intraprendere ogni iniziativa utile a «potenziare le infrastrutture e garantire il funzionamento delle reti, l’operatività e la continuità dei servizi», tra l’altro derogando, per i relativi procedimenti, alla generalizzata sospensione dei termini prevista dal successivo art. 103 (cfr. art. 103, comma 3, d.l. 18/2020).
6.12- Per tali motivi la domanda va accolta (TAR Calabria-Catanzaro, Sez. I, sentenza 15.09.2021 n. 1625 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: L’imputazione giuridica allo Stato degli effetti delle ordinanze contingibili e urgenti adottate dal Sindaco ha natura meramente formale, in quanto quest’ultimo, pur agendo nella veste di ufficiale di Governo, resta incardinato nel complesso organizzativo dell’ente locale, con la conseguente imputabilità dell’atto al Comune e non dello Stato, al pari della conseguente responsabilità.
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L’ordinanza sindacale contingibile ed urgente oggetto dell’odierna impugnazione risulta illegittima poiché emanata in assenza dei presupposti del potere extra ordinem e, dunque, in violazione degli artt. 50 e 54 d.lgs. 267/2000.
Essa inibisce le iniziative volte a ottenere titoli per l’istallazione o la modifica d’impianti di telefonia mobile per fronteggiare il pericolo che si formino silenzi abilitanti su pratiche di particolare interesse e rilievo per la collettività in un periodo –quello dell’emergenza da Covid-19– ove gli uffici, impegnati a presidiare il territorio dall’epidemia, non funzionano a regime ordinario. È evidente, dunque, che la misura non è stata adottata per proteggere la collettività da pericoli legati alla salute o all’incolumità pubblica, ma per sopperire a un malfunzionamento degli uffici.
Con l’ordinanza, inoltre, si è creato un effetto espressamente disvoluto dal legislatore nazionale che, come evidenziato anche dalla società ricorrente, proprio nella gestione dell’emergenza sanitaria e in considerazione della crescita dei consumi di servizi di comunicazione elettronica, all’art. 82 d.l. 18/2020 ha prescritto agli operatori di intraprendere ogni iniziativa utile a «potenziare le infrastrutture e garantire il funzionamento delle reti, l’operatività e la continuità dei servizi», tra l’altro derogando, per i relativi procedimenti, alla generalizzata sospensione dei termini prevista dal successivo art. 103 (cfr. art. 103, comma 3, d.l. 18/2020)».
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... PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA MISURA CAUTELARE MONOCRATICA EX ART. 56 C.P.A. E MISURA CAUTELARE COLLEGIALE EX ART. 55 C.P.A.
   - della “Ordinanza sindacale contingibile ed urgente” n. 491 del 30.07.2021 adottata dal Sindaco del Comune di Diamante ed avente ad oggetto “Provvedimento relativo ai procedimenti amministrativi per titoli abilitativi volti alla realizzazione e/o ampliamento e/o adeguamento e/o qualsiasi tipologia di intervento di modifica degli impianti di telefonia mobile o radio base in seguito a proroga stato di emergenza sino al 31.12.2021”;
...
1. L’odierna ricorrente TIM S.p.a. è società che effettua l’installazione e l’esercizio di impianti per l’espletamento, la gestione e la commercializzazione, senza limiti territoriali, dei servizi di comunicazione elettronica.
2- Essa ha esposto di aver presentato al Comune di Diamante, in data 31.05.2021, comunicazione ai sensi dell’art. 87-quater, comma 1, del d.lgs. n. 259/2003, in combinato disposto con l’art. 2, comma 1, ed All. A), del D.P.R. n. 31/2017, per la realizzazione di una stazione radio base di tipo provvisorio posta su di un mezzo carrato, da ubicarsi nel Comune di Diamante, Contrada Monte Salerno.
3- Ha soggiunto che, con atto dell’01.06.2021, il Responsabile del Settore Terzo del Comune di Diamante ha comunicato all’odierna ricorrente che, con ordinanza sindacale n. 383 del 30.04.2021, adottata ai sensi degli artt. 50 e 54, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, sono state vietate, sino al 31.07.2021, tutte le attività concernenti la realizzazione, l’ampliamento e/o il potenziamento di qualsiasi tipologia di intervento sulle reti di telefonia mobile.
4- La TIM S.p.a. ha, quindi, impugnato l’atto dell’01.06.2021, a firma del Responsabile del Settore Terzo del Comune di Diamante, nonché l’ordinanza sindacale n. 383 del 30.04.2021, deducendone l’illegittimità per violazione dell’art. 82 del d.l. n. 18/2020, conv. in l. n. 27/2020, degli artt. 1 lett. ll), 3 comma 2, 86 comma 3, 87-quater e 90, comma 1, del d.lgs. n. 259/2003. dell’art. 14 della l. n. 36/2001, nonché eccesso di potere per errata valutazione dei fatti, contraddittorietà motivazionale, difetto di istruttoria, irragionevolezza ed illogicità decisionale, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta. violazione dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza amministrativa.
5- Gli atti impugnati in questa sede altro non sarebbero che la pedissequa riproduzione di precedenti atti, ritenuti illegittimi in sede giurisdizionale, da ultimo con sentenza n. 1588 del 03.08.2021, adottata ex art. 60 c.p.a.
6- Nonostante i suddetti arresti giurisprudenziali, con l’ordinanza sindacale contingibile ed urgente n. 491 del 30.07.2021 il Sindaco di Diamante ha adottato un’ulteriore ordinanza dai contenuti identici a quelli di cui alle precedenti ordinanze (da ultimo l’ordinanza n. 383 del 30.04.2021) tutte annullate da questo Tribunale.
...
10- Preliminarmente deve essere accolta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Ministero.
10.1- Si ritiene, infatti, preferibile la tesi per la quale l’imputazione giuridica allo Stato degli effetti delle ordinanze contingibili e urgenti adottate dal Sindaco ha natura meramente formale, in quanto quest’ultimo, pur agendo nella veste di ufficiale di Governo, resta incardinato nel complesso organizzativo dell’ente locale, con la conseguente imputabilità dell’atto al Comune e non dello Stato, al pari della conseguente responsabilità (cfr. ex plurimis, TAR Catanzaro, Sez. I, 23.10.2020, n. 1670; Id.; n. 1588 del 03.08.2021; Cons. Stato, Sez. II, 01.07.2020, n. 4193; Id., Sez. IV, 29.04.2014, n. 2221; Id., Sez. V, 13.07.2010, n. 4529; Id., 13.08.2007, n. 4448).
11- Nel merito, il ricorso è fondato.
11.1- L’impugnata ordinanza dispone quanto segue:
<<Il Sindaco
Vista la situazione emergenziale in atto provocata dalla epidemia da coronavirus per la quale con Delibera del Consiglio dei Ministri 31.01.2020 è stata adottata “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” fino al 31.07.2020;
Visto da ultimo il Decreto Legge 23.07.2021, n. 105 Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid 19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche, con il quale è stato prorogato al 31.12.2021 la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario legato al Covid 19;
Dato atto che in ragione di tutti i numerosi provvedimenti adottati a tutti i livelli, governativo, regionale e locale, vi è una forte alterazione del normale svolgimento anche dell’attività amministrative poste in essere dagli uffici comunali;
Evidenziato che:
   - il Comune di Diamante dispone di dotazione di personale gravemente sottodimensionata e che le forze di polizia Locale i pochissimi addetti e funzionari degli uffici tecnici sono attivamente e continuamente impegnati a presidiare il territorio per il rispetto delle limitazioni e prescrizioni vigenti nell’attuale fase in cui vi è stato una pressoché generalizzata e completa riapertura nel territorio regionale, delle attività economiche, produttive e ricreative, quanto alle numerosi e diversificate prescrizioni e misure dettate per il contenimento del rischio epidemiologico ancora in atto, nonché a corrispondere alle molteplici e pressanti istanze della cittadinanza alle soglie della stagione estiva con una problematica ripresa delle attività locali;
   - in tale contesto, in cui pressoché tutti gli sforzi e le energie in campo sono ancora assorbite dalle azioni emergenziali si vuole evitare che si possano avviare e consolidare delle situazioni che necessitano di accertamenti e verifiche attente, rigorose e puntuali per la corretta tutela e gestione degli interessi pubblici anche attraverso accertamenti, sopralluoghi e verifiche che allo stato, per quanto sopra rappresentato risultano di difficile tempestiva attuazione;
Ribadito che in tale situazione emergenziale occorre, quindi, evitare che si formino silenzi procedimentali su pratiche di particolare interesse e rilievo per la collettività, sotto l’aspetto della tutela della salute e della corretta gestione del territorio, e che necessitano di un esame approfondito da parte degli uffici preposti;
Motivato il presente provvedimento in costanza di ravvisare finalità rispondenti al pubblico interesse di sospendere determinate attività nelle presenti condizioni di emergenza;
Ritenuto che il presente provvedimento, applicando un principio di precauzione, si pone come scopo quello di incidere su tutti gli aspetti sopra ricordati e non è in contrasto con le misure statali e regionali adottate per fronteggiare l’emergenza da Covid-19, anzi è conseguenza delle situazioni generate dalle prescrizioni e limitazioni imposte;
Visti gli artt. 50 e 54, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;
Ravvisata, pertanto, la necessità di provvedere nell’adozione di un provvedimento atto a prevenire che si determinino situazioni pregiudizievoli per la comunità amministrata;
Ritenuto che ricorrano, pertanto, i presupposti per l’adozione di un’ordinanza al fine di prevenire e di eliminare tali inconvenienti;
Ordina
   - Che sino al 31.12.2021 non possano essere iniziate attività e/o cantierizzate opere e interventi volti ad ottenere –anche nella forma del silenzio significativo– titoli abilitativi (autorizzazioni, permessi, nulla osta, autocertificazioni) per la realizzazione e/o l’ampliamento/potenziamento di qualsiasi tipologia di intervento di modifica di impianti di telefonia mobile o radio base sul territorio comunale. Restano consentiti, previa la dovuta comunicazione al comune le attività di manutenzione ordinarie, quelle che si dovessero rendere necessarie per la mera riparazione di guasti o malfunzionamenti degli impianti con ripristino della funzionalità in essere alla data odierna e senza alterazioni di alcun tipo, nonché di interventi straordinari per adeguamento e mantenimento dei livelli di efficienza dell’impianto restando comunque escluso il potenziamento e l’ampliamento e ogni intervento volto alla implementazione/adozione della tecnologia 5G;
   - Che sino al 31.12.2021 non possano essere presentate al Comune di Diamante nuove richieste, comunicazioni, domande volte ad ottenere –anche nella forma del silenzio significativo– titoli abilitativi (autorizzazioni, permessi, nulla osta) volti alla realizzazione e/o all’ampliamento/potenziamento ed adeguamento e/o qualsiasi tipologia di intervento di manutenzione straordinaria, di impianti di telefonia mobile o radio base sul territorio comunale; (…)
>>.
11.2- In relazione a tale provvedimento risultano fondate le censure dedotte da parte ricorrente, volte ad evidenziare l’insussistenza dei presupposti per l’emissione di ordinanze urgenti e contingibili.
11.3- In proposito, va rilevato che, come esposto dalla ricorrente, l’ordinanza n. 491/2021, gravata da impugnazione, reitera, nella motivazione e negli effetti, precedenti provvedimenti del Comune di Diamante, annullati da questo Tribunale dapprima con la sentenza n. 1095/2021 e quindi con la sentenza n. 1588/2021.
Ci si riferisce, in particolare, all’ordinanza 43 del 19.01.2021, che reiterava altra precedente ordinanza, che poneva analoghi ordini e divieti sino alla data del 30.04.2021.
11.4- Devono quindi ribadirsi le considerazioni già effettuate dalla Sezione con le succitate sentenze, ossia che l’ordinanza oggetto dell’odierna impugnazione, così come le precedenti ordinanze n. 383/2021 e n. 43/2021, risulta emanata in assenza dei presupposti del potere extra ordinem e, dunque, in violazione degli artt. 50 e 54 d.lgs. 267/2000.
11.5- Essa inibisce le iniziative volte a ottenere titoli per l’istallazione o la modifica d’impianti di telefonia mobile per fronteggiare il pericolo che si formino silenzi abilitanti su pratiche di particolare interesse e rilievo per la collettività in un periodo –quello dell’emergenza da Covid-19– ove gli uffici, impegnati a presidiare il territorio dall’epidemia, non funzionano a regime ordinario. È evidente, dunque, che la misura non è stata adottata per proteggere la collettività da pericoli legati alla salute o all’incolumità pubblica, ma per sopperire a un malfunzionamento degli uffici.
11.6- Con l’ordinanza, inoltre, si è creato un effetto espressamente disvoluto dal legislatore nazionale che, come evidenziato anche dalla società ricorrente, proprio nella gestione dell’emergenza sanitaria e in considerazione della crescita dei consumi di servizi di comunicazione elettronica, all’art. 82 d.l. 18/2020 ha prescritto agli operatori di intraprendere ogni iniziativa utile a «potenziare le infrastrutture e garantire il funzionamento delle reti, l’operatività e la continuità dei servizi», tra l’altro derogando, per i relativi procedimenti, alla generalizzata sospensione dei termini prevista dal successivo art. 103 (cfr. art. 103, comma 3, d.l. 18/2020)» (TAR Catanzaro, Sez. II, 26.05.2021, n. 1095).
11.7- L’ordinanza sindacale è, pertanto, illegittima e deve essere annullata (TAR Calabria-Catanzaro, Sez. I, sentenza 15.09.2021 n. 1624 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAL’imputazione giuridica allo Stato degli effetti delle ordinanze contingibili e urgenti adottate dal Sindaco ha natura meramente formale, in quanto quest’ultimo, pur agendo nella veste di ufficiale di Governo, resta incardinato nel complesso organizzativo dell’ente locale, con la conseguente imputabilità dell’atto al Comune e non dello Stato, al pari della conseguente responsabilità.
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L’ordinanza sindacale contingibile e urgente risulta illegittima poiché emanata in assenza dei presupposti del potere extra ordinem e, dunque, in violazione degli artt. 50 e 54 d.lgs. 267/2000.
Essa inibisce le iniziative volte a ottenere titoli per l’istallazione o la modifica d’impianti di telefonia mobile per fronteggiare il pericolo che si formino silenzi abilitanti su pratiche di particolare interesse e rilievo per la collettività in un periodo –quello dell’emergenza da Covid-19– ove gli uffici, impegnati a presidiare il territorio dall’epidemia, non funzionano a regime ordinario. È evidente, dunque, che la misura non è stata adottata per proteggere la collettività da pericoli legati alla salute o all’incolumità pubblica, ma per sopperire a un malfunzionamento degli uffici.
Con l’ordinanza, inoltre, si è creato un effetto espressamente disvoluto dal legislatore nazionale che, come evidenziato anche dalla società ricorrente, proprio nella gestione dell’emergenza sanitaria e in considerazione della crescita dei consumi di servizi di comunicazione elettronica, all’art. 82 d.l. 18/2020 ha prescritto agli operatori di intraprendere ogni iniziativa utile a «potenziare le infrastrutture e garantire il funzionamento delle reti, l’operatività e la continuità dei servizi», tra l’altro derogando, per i relativi procedimenti, alla generalizzata sospensione dei termini prevista dal successivo art. 103 (cfr. art. 103, comma 3, d.l. 18/2020)»

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... per l'annullamento previa misura cautelare monocratica ex art. 56 c.p.a. e misura cautelare collegiale ex art. 55 c.p.a.:
   - dell'atto del Comune di Diamante Settore Terzo (Urbanistica, Demanio, Cosap, Suap/Sue, Commercio) adottato in data 01.06.2021 prot. n. 12234 ed avente ad oggetto “Installazione di una stazione radio base di telefonia mobile di tipo provvisorio posto su di un mezzo carrato da ubicarsi nel comune di Diamante, C.da Montesalerno. Comunicazione di avvio lavori ai sensi del comma 1, art. 87-quater, del Codice delle Comunicazioni elettroniche di cui al D.Lvo n. 259/2003 in combinato disposto con DPR n. 31/2017, art. 1, comma 1, e allegato A, punto A.16. Numero impianto: Campo Cirella T Mast – Codice Sito LA35”;
   - dell'Ordinanza Sindacale n. 383 del 30.04.2021 del Comune di Diamante avente ad oggetto “Provvedimento relativo ai procedimenti amministrativi per titoli abilitativi volti alla realizzazione e/o ampliamento e/o adeguamento e/o qualsiasi tipologia di intervento di modifica degli impianti di telefonia mobile o radio base in seguito a proroga stato di emergenza sino al 31.07.2021”;
...
1. TIM S.p.a., odierna ricorrente, è società che effettua l’installazione e l’esercizio di impianti per l’espletamento, la gestione e la commercializzazione, senza limiti territoriali, dei servizi di comunicazione elettronica.
2. Essa ha esposto di avere presentato al Comune di Diamante, in data 31.05.2021, comunicazione ai sensi dell’art. 87-quater, comma 1, del d.lgs. n. 259/2003, in combinato disposto con l’art. 2, comma 1, ed All. A), del D.P.R. n. 31/2017, per la realizzazione di una stazione radio base di tipo provvisorio posta su di un mezzo carrato, da ubicarsi nel Comune di Diamante, Contrada Monte Salerno.
Ha soggiunto che, con atto dell’01.06.2021, il Responsabile del Settore Terzo del Comune di Diamante ha comunicato all’odierna ricorrente che, con ordinanza sindacale n. 383 del 30.04.2021, adottata ai sensi degli artt. 50 e 54, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, sono state vietate, sino al 31.07.2021, tutte le attività concernenti la realizzazione, l’ampliamento e/o il potenziamento di qualsiasi tipologia di intervento sulle reti di telefonia mobile.
...
6. Preliminarmente deve essere accolta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Ministero.
Si ritiene, infatti, preferibile la tesi per la quale l’imputazione giuridica allo Stato degli effetti delle ordinanze contingibili e urgenti adottate dal Sindaco ha natura meramente formale, in quanto quest’ultimo, pur agendo nella veste di ufficiale di Governo, resta incardinato nel complesso organizzativo dell’ente locale, con la conseguente imputabilità dell’atto al Comune e non dello Stato, al pari della conseguente responsabilità (cfr. ex plurimis, TAR Catanzaro, Sez. I, 23.10.2020, n. 1670; Cons. Stato, Sez. II, 01.07.2020, n. 4193; Id., Sez. IV, 29.04.2014, n. 2221; Id., Sez. V, 13.07.2010, n. 4529; Id., 13.08.2007, n. 4448).
7. Passando all’esame delle censure dedotte, appare preliminare il vaglio di legittimità dell’ordinanza urgente e contingibile n. 383 del 30.04.2021, che costituisce l’unico presupposto in base al quale è stato adottato il provvedimento del Responsabile del Settore Terzo (Urbanistica, Demanio, Cosap, Suap/Sue, Commercio) del Comune di Diamante.
Si riproduce qui di seguito il contenuto dell’ordinanza:
   “VISTA la situazione emergenziale in atto provocata dalla epidemia da coronavirus per la quale con Delibera del Consiglio dei Ministri 31.01.2020 è stata adottata "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" fino al 31.07.2020;
   VISTO da ultimo il Decreto Legge 22.04.2021, n. 52 Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 , con il quale è stato prorogato al 31.07.2021 la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario legato al Covid-19;
   DATO ATTO che in ragione di tutti i numerosi provvedimenti adottati a tutti i livelli, governativo, regionale e locale, vi è una forte alterazione del normale svolgimento anche delle attività amministrative poste in essere dagli uffici comunali;
   EVIDENZIATO CHE:
- il Comune di Diamante dispone di dotazione di personale gravemente sottodimensionata
   e che le forze di Polizia Locale i pochissimi addetti e funzionari degli uffici tecnici sono attivamente e continuamente impegnati a presidiare il territorio per il rispetto delle limitazioni e prescrizioni vigenti nell'attuale fase in cui vi è stato una pressoché generalizzata e completa riapertura nel territorio regionale, delle attività economiche, produttive e ricreative, quanto alle numerose e diversificate prescrizioni e misure dettate per il contenimento del rischio epidemiologico ancora in atto, nonché a corrispondere alle molteplici e pressanti istanze della cittadinanza alle soglie della stagione estiva con una problematica ripresa delle attività locali;
   in tale contesto, in cui pressoché tutti gli sforzi e le energie in campo sono ancora assorbite dalle azioni emergenziali si vuole evitare che si possano avviare e consolidare delle situazioni che necessitano di accertamenti e verifiche attente, rigorose e puntuali per la corretta tutela e gestione degli interessi pubblici anche attraverso accertamenti, sopralluoghi e verifiche che allo stato, per quanto sopra rappresentato risultano di difficile tempestiva attuazione;
   RIBADITO CHE in tale situazione emergenziale occorre, quindi, evitare che si formino silenzi procedimentali su pratiche di particolare interesse e rilievo per la collettività, sotto l'aspetto della tutela della salute e della corretta gestione del territorio, e che necessitano di un esame approfondito da parte degli uffici preposti;
   MOTIVATO il presente provvedimento in costanza di ravvisate finalità rispondenti al pubblico interesse di sospendere determinate attività nelle presenti condizioni di emergenza;
   RITENUTO che il presente provvedimento, applicando un principio di precauzione, si pone come scopo quello di incidere su tutti gli aspetti sopra ricordati e non è in contrasto con le misure statali e regionali adottate per fronteggiare l'emergenza da Covid-19, anzi è conseguenza delle situazioni generate dalle prescrizioni e limitazioni imposte;
   VISTI gli artt. 50 e 54, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;
   RAVVISATA, pertanto, la necessità di provvedere nell'adozione di un provvedimento atto a prevenire che si determino situazioni pregiudizievoli per la comunità amministrata;
   RITENUTO che ricorrano, pertanto, i presupposti per l'adozione di un'ordinanza al fine di prevenire e di eliminare tali inconvenienti…;
”.
Sulla base di tali presupposti viene ordinato che, sino al 31.07.2021, non possano essere iniziate attività e/o cantierizzate opere e interventi volti ad ottenere -anche nella forma del silenzio significativo- titoli abilitativi (autorizzazioni, permessi, nulla osta, autocertificazioni) per la realizzazione e/o l'ampliamento/potenziamento di qualsiasi tipologia di intervento di modifica di impianti di telefonia mobile o radio base sul territorio comunale. Viene, inoltre, ordinato che, sino alla data indicata, non possano essere presentate al Comune di Diamante nuove richieste, comunicazioni, domande volte ad ottenere -anche nella forma del silenzio significativo- titoli abilitativi (autorizzazioni, permessi, nulla osta) volti alla realizzazione e/o all'ampliamento /potenziamento ed adeguamento e/o qualsiasi tipologia di intervento di manutenzione straordinaria, di impianti di telefonia mobile o radio base sul territorio comunale.
In relazione a tale provvedimento risultano fondate le censure dedotte da parte ricorrente, volte ad evidenziare l’insussistenza dei presupposti per l’emissione di ordinanze urgenti e contingibili.
In proposito, va rilevato che, come esposto dalla ricorrente, l’ordinanza n. 383/2021 reitera, nella motivazione e negli effetti, un precedente provvedimento del Comune di Diamante, annullato da questo Tribunale con la sentenza n. 1095/2021.
Ci si riferisce, in particolare, all’ordinanza 43 del 19.01.2021, che reiterava altra precedente ordinanza, che poneva analoghi ordini e divieti sino alla data del 30.04.2021.
Devono quindi ribadirsi le considerazioni già effettuate dalla Sezione con la succitata sentenza, ossia che l’ordinanza n. 383/2021, come l’ordinanza n. 43/2021, risulta emanata in assenza dei presupposti del potere extra ordinem e, dunque, in violazione degli artt. 50 e 54 d.lgs. 267/2000.
Essa inibisce le iniziative volte a ottenere titoli per l’istallazione o la modifica d’impianti di telefonia mobile per fronteggiare il pericolo che si formino silenzi abilitanti su pratiche di particolare interesse e rilievo per la collettività in un periodo –quello dell’emergenza da Covid-19– ove gli uffici, impegnati a presidiare il territorio dall’epidemia, non funzionano a regime ordinario. È evidente, dunque, che la misura non è stata adottata per proteggere la collettività da pericoli legati alla salute o all’incolumità pubblica, ma per sopperire a un malfunzionamento degli uffici.
Con l’ordinanza, inoltre, si è creato un effetto espressamente disvoluto dal legislatore nazionale che, come evidenziato anche dalla società ricorrente, proprio nella gestione dell’emergenza sanitaria e in considerazione della crescita dei consumi di servizi di comunicazione elettronica, all’art. 82 d.l. 18/2020 ha prescritto agli operatori di intraprendere ogni iniziativa utile a «potenziare le infrastrutture e garantire il funzionamento delle reti, l’operatività e la continuità dei servizi», tra l’altro derogando, per i relativi procedimenti, alla generalizzata sospensione dei termini prevista dal successivo art. 103 (cfr. art. 103, comma 3, d.l. 18/2020)» (TAR Catanzaro, Sez. II, 26.05.2021, n. 1095).
L’ordinanza sindacale è, pertanto, illegittima e deve essere annullata.
8. Conseguono a quanto sopra l’illegittimità e l’annullamento del provvedimento del Responsabile del Settore Terzo (Urbanistica, Demanio, Cosap, Suap/Sue, Commercio) del Comune di Diamante, che, come detto, ha quale unico presupposto l’ordinanza n. 383/2021.
Restano assorbite le censure non esaminate (TAR Calabria-Catanzaro, Sez. I, sentenza 03.08.2021 n. 1588 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAL’imputazione giuridica allo Stato degli effetti delle ordinanze contingibili e urgenti adottate dal Sindaco ha natura meramente formale, in quanto quest’ultimo, pur agendo nella veste di ufficiale di Governo, resta incardinato nel complesso organizzativo dell’ente locale, con la conseguente imputabilità dell’atto al Comune e non dello Stato, al pari della conseguente responsabilità.
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Le ordinanze sindacali contingibili e urgenti quivi avversate hanno valenza generale e sono state applicate nei confronti della società ricorrente con il diniego di S.C.I.A., perciò è con l’emanazione di quest’ultimo atto che hanno manifestato la loro lesività, determinando l’insorgenza dell’interesse alla loro impugnazione.
Nei medesimi termini si è già espresso questo Tribunale, rilevando che «le ordinanze contingibili e urgenti che il responsabile del procedimento ha applicato con i propri provvedimenti ... hanno chiaramente natura generale, e dunque, sono da impugnarsi con l’atto applicativo, dalla cui comunicazione decorrono i termini perentori per la proposizione del gravame, che radica l’effetto lesivo».
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Le ordinanze contingibili e urgenti, in quanto espressive di un potere amministrativo extra ordinem idoneo a derogare a norme di legge, vanno circoscritte a casi eccezionali e imprevedibili, individuati per mezzo di un’approfondita istruttoria, per i quali il legislatore non può configurare poteri d’intervento tipici, mentre deve ritenersi esclusa la possibilità di ricorrere a tale strumento quando non vi sia un pregiudizio attuale ed effettivo, dotato del carattere di eccezionalità tale da rendere indispensabile interventi immediati ed indilazionabili.
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Il pericolo alla salute pubblica derivante dall’utilizzo della tecnologia 5G è solamente ipotetico, poiché scientificamente indimostrato, sicché non può essere addotto a giustificazione del potere extra ordinem.
Nello specifico, l’art. 50, comma 5, d.lgs. 267/2000, in forza del quale l’ordinanza è stata emessa, circoscrive il potere del Sindaco d’intervenire in via contingibile e urgente al verificarsi di «emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale».
Perciò «deve ritenersi esclusa la possibilità di ricorrere a tale strumento quando non vi sia urgenza di provvedere o un pregiudizio in atto (come quello ipotizzato nel caso di specie, atteso che il pericolo derivante dalla diffusione della nuova Tecnologia 5g appare, allo stato, non effettivo e scientificamente non accertato) o, comunque, si tratti di compiere valutazioni aventi una portata non localizzata al solo territorio comunale».
Inoltre, per giurisprudenza costante, la materia della tutela sanitaria e ambientale dall’esposizione ai campi elettromagnetici, magnetici e elettromagnetici, essendo riservata alla competenza esclusiva dello Stato, non si presta a essere regolata mediante ordinanza sindacale contingibile e urgente e, al contempo, «la valutazione sui rischi connessi a tale esposizione è di esclusiva pertinenza dell’A.R.P.A., organo deputato al rilascio del parere prima dell’attivazione della struttura e al monitoraggio del rispetto dei limiti prestabiliti normativamente dallo Stato».
Tali approdi giurisprudenziali sono stati recepiti dallo stesso legislatore con l’art. 38 d.l. 76/2020 che, modificando l’art. 8, comma 6, l. 36/2001, ha espressamente vietato ai Comuni «di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo stato ai sensi dell’articolo 4».
La norma, benché introdotta dopo l’emanazione dell’ordinanza n. 282/2020, esprime comunque un principio già operante e costantemente applicato dalla giurisprudenza.
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Le ordinanze risultano emanate in assenza dei presupposti del potere extra ordinem e, dunque, in violazione degli artt. 50 e 54 d.lgs. 267/2000.
Esse inibiscono le iniziative volte a ottenere titoli per l’istallazione o la modifica d’impianti di telefonia mobile per fronteggiare il pericolo che si formino silenzi abilitanti su pratiche di particolare interesse e rilievo per la collettività in un periodo –quello dell’emergenza da Covid-19– ove gli uffici, impegnati a presidiare il territorio dall’epidemia, non funzionano a regime ordinario.
È evidente, dunque, che la misura non è stata adottata per proteggere la collettività da pericoli legati alla salute o all’incolumità pubblica, ma per sopperire a un malfunzionamento degli uffici.
Con siffatte ordinanze, inoltre, si è creato un effetto espressamente disvoluto dal legislatore nazionale che, proprio nella gestione dell’emergenza sanitaria e in considerazione della crescita dei consumi di servizi di comunicazione elettronica, all’art. 82 d.l. 18/2020 ha prescritto agli operatori di intraprendere ogni iniziativa utile a «potenziare le infrastrutture e garantire il funzionamento delle reti, l’operatività e la continuità dei servizi», tra l’altro derogando, per i relativi procedimenti, alla generalizzata sospensione dei termini prevista dal successivo art. 103 (cfr. art. 103, comma 3, d.l. 18/2020).
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... per l’annullamento
   - del provvedimento del Responsabile del Settore Terzo (Urbanistica, Demanio, Cosap, Suap/Sue, Commercio) del Comune di Diamante n. 74 del 16.12.2020, con cui è stato espresso diniego rispetto alla S.C.I.A. presentata il 13.11.2020 dalla Wind Tre s.p.a. ai sensi dell’art. 87-bis d.lgs. 259/2003 per la riconfigurazione di un preesistente impianto di telefonia mobile denominato CS135 “Cirella”;
   - di tutti gli atti ad esso preordinati, connessi e/o conseguenziali, tra cui l’ordinanza sindacale n. 282 del 22.05.2020 e l’ordinanza sindacale n. 43 del 19.01.2021, che reitera le disposizioni dell’ordinanza n. 873 del 26.10.2020;
...
1. Wind Tre s.p.a., assegnataria di diritti d’uso per frequenze 5G, in data 13.11.2020 ha presentato una S.C.I.A., ai sensi dell’art. 87-bis d.lgs. 259/2003, per adeguare all’uso di tale tecnologia un impianto nel Comune di Diamante, località Campo Cirella. Nonostante il rilascio, da parte dell’A.R.P.A., del parere favorevole all’intervento, il Comune di Diamante, previa comunicazione di motivi ostativi, ha emesso il provvedimento n. 74 del 16.12.2020 di “diniego definitivo” della S.C.I.A., poggiante sulle seguenti ordinanze contingibili e urgenti emesse dal Sindaco:
   (i) l’ordinanza n. 282 del 22.05.2020, adottata in forza dell’art. 50, comma 5, d.lgs. 267/2000, contenente il divieto di sperimentazione della nuova tecnologia 5G sul territorio comunale;
   (ii) l’ordinanza n. 873 del 26.10.2020, adottata ai sensi degli artt. 50 e 54 d.lgs. 267/2000, che ha sospeso tutti gli interventi volti a ottenere titoli abilitativi per l’istallazione o la modifica d’impianti di telefonia mobile sino al 31.01.2021 (la sospensione è stata poi prorogata sino al 31.04.2021 con ordinanza n. 43 del 19.01.2021).
...
6. Preliminarmente deve essere accolta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Ministero, evocato in giudizio in relazione alle ordinanze nn. 873/2020 e 43/2021, emesse anche ai sensi dell’art. 54 d.lgs. 267/2000.
Si ritiene infatti preferibile la tesi, cui questo Tribunale aderisce, per cui l’imputazione giuridica allo Stato degli effetti delle ordinanze contingibili e urgenti adottate dal Sindaco ha natura meramente formale, in quanto quest’ultimo, pur agendo nella veste di ufficiale di Governo, resta incardinato nel complesso organizzativo dell’ente locale, con la conseguente imputabilità dell’atto al Comune e non dello Stato, al pari della conseguente responsabilità (cfr. ex plurimis, TAR Catanzaro, Sez. I, 23.10.2020, n. 1670; Cons. Stato, Sez. II, 01.07.2020, n. 4193; Id., Sez. IV, 29.04.2014, n. 2221; Id., Sez. V, 13.07.2010, n. 4529; Id., 13.08.2007, n. 4448).
7. Deve essere disattesa, invece, l’eccezione d’inammissibilità formulata dal Comune di Diamante.
Le ordinanze contingibili e urgenti quivi avversate hanno valenza generale e sono state applicate nei confronti della società ricorrente con il diniego di S.C.I.A., perciò è con l’emanazione di quest’ultimo atto che hanno manifestato la loro lesività, determinando l’insorgenza dell’interesse alla loro impugnazione.
Nei medesimi termini si è già espresso questo Tribunale, rilevando che «le ordinanze contingibili e urgenti che il responsabile del procedimento ha applicato con i propri provvedimenti ... hanno chiaramente natura generale, e dunque, sono da impugnarsi con l’atto applicativo, dalla cui comunicazione decorrono i termini perentori per la proposizione del gravame, che radica l’effetto lesivo (TAR Calabria, Sez. Reggio Calabria, sent. 357/2013)» (TAR Catanzaro, Sez. I, 15.04.2016, n. 792).
8. Nel merito, la domanda di annullamento è fondata, riscontrandosi i profili d’illegittimità contestati rispetto alle ordinanze sindacali ed essendo di conseguenza illegittimo, per invalidità derivata, anche il diniego di S.C.I.A.
8.1. Le ordinanze contingibili e urgenti, in quanto espressive di un potere amministrativo extra ordinem idoneo a derogare a norme di legge, vanno circoscritte a casi eccezionali e imprevedibili, individuati per mezzo di un’approfondita istruttoria, per i quali il legislatore non può configurare poteri d’intervento tipici, mentre deve ritenersi esclusa la possibilità di ricorrere a tale strumento quando non vi sia un pregiudizio attuale ed effettivo, dotato del carattere di eccezionalità tale da rendere indispensabile interventi immediati ed indilazionabili (ex multis, TAR Milano, Sez. IV, 09.12.2020, n. 2463; TAR Catanzaro, Sez. I, 23.10.2020, n. 1670; TAR Napoli, Sez. V, 01.06.2020, n. 2087; TAR Cagliari, Sez. I, 04.05.2018, n. 406; Cons. Stato, Sez. V, 05.06.2017, n. 2676; Id., 20.02.2012, n. 904).
Ebbene detti presupposti risultano insussistenti nel caso di specie.
8.2. Quanto all’ordinanza n. 282/2020, il pericolo alla salute pubblica derivante dall’utilizzo della tecnologia 5G è solamente ipotetico, poiché scientificamente indimostrato, sicché non può essere addotto a giustificazione del potere extra ordinem (in senso analogo, TAR Catanzaro, Sez. I, 23.10.2020, n. 1670).
Nello specifico, l’art. 50, comma 5, d.lgs. 267/2000, in forza del quale l’ordinanza è stata emessa, circoscrive il potere del Sindaco d’intervenire in via contingibile e urgente al verificarsi di «emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale».
Perciò «deve ritenersi esclusa la possibilità di ricorrere a tale strumento quando non vi sia urgenza di provvedere o un pregiudizio in atto (come quello ipotizzato nel caso di specie, atteso che il pericolo derivante dalla diffusione della nuova Tecnologia 5g appare, allo stato, non effettivo e scientificamente non accertato) o, comunque, si tratti di compiere valutazioni aventi una portata non localizzata al solo territorio comunale» (da ultimo, TAR L’Aquila, Sez. I, 26.04.2021, n. 237; Id., 14.01.2021, n. 8).
Inoltre, per giurisprudenza costante, la materia della tutela sanitaria e ambientale dall’esposizione ai campi elettromagnetici, magnetici e elettromagnetici, essendo riservata alla competenza esclusiva dello Stato (Corte Cost., 07.07.2003, n. 307), non si presta a essere regolata mediante ordinanza sindacale contingibile e urgente (ex multis, TAR L’Aquila, Sez. I, 26.04.2021, n. 237; TAR Catania, Sez. I, 07.07.2020, n. 1641; Id., 22.05.2020, n. 1126) e, al contempo, «la valutazione sui rischi connessi a tale esposizione è di esclusiva pertinenza dell’A.R.P.A., organo deputato al rilascio del parere prima dell’attivazione della struttura e al monitoraggio del rispetto dei limiti prestabiliti normativamente dallo Stato» (TAR L’Aquila, Sez. I, 26.04.2021, n. 237; TAR Catania, Sez. I, 30.03.2020, n. 236; Id., 26.11.2019, n. 2858).
Tali approdi giurisprudenziali sono stati recepiti dallo stesso legislatore con l’art. 38 d.l. 76/2020 che, modificando l’art. 8, comma 6, l. 36/2001, ha espressamente vietato ai Comuni «di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo stato ai sensi dell’articolo 4». La norma, benché introdotta dopo l’emanazione dell’ordinanza n. 282/2020, esprime comunque un principio già operante e costantemente applicato dalla giurisprudenza.
8.3. Anche le ordinanze nn. 873/2020 e 43/2021 risultano emanate in assenza dei presupposti del potere extra ordinem e, dunque, in violazione degli artt. 50 e 54 d.lgs. 267/2000.
Esse inibiscono le iniziative volte a ottenere titoli per l’istallazione o la modifica d’impianti di telefonia mobile per fronteggiare il pericolo che si formino silenzi abilitanti su pratiche di particolare interesse e rilievo per la collettività in un periodo –quello dell’emergenza da Covid-19– ove gli uffici, impegnati a presidiare il territorio dall’epidemia, non funzionano a regime ordinario. È evidente, dunque, che la misura non è stata adottata per proteggere la collettività da pericoli legati alla salute o all’incolumità pubblica, ma per sopperire a un malfunzionamento degli uffici.
Con siffatte ordinanze, inoltre, si è creato un effetto espressamente disvoluto dal legislatore nazionale che, proprio nella gestione dell’emergenza sanitaria e in considerazione della crescita dei consumi di servizi di comunicazione elettronica, all’art. 82 d.l. 18/2020 ha prescritto agli operatori di intraprendere ogni iniziativa utile a «potenziare le infrastrutture e garantire il funzionamento delle reti, l’operatività e la continuità dei servizi», tra l’altro derogando, per i relativi procedimenti, alla generalizzata sospensione dei termini prevista dal successivo art. 103 (cfr. art. 103, comma 3, d.l. 18/2020) (TAR Calabria-Catanzaro, Sez. II, sentenza 26.05.2021 n. 1095 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

anno 2020

EDILIZIA PRIVATA: In linea di principio “la valutazione sui rischi connessi all’esposizione derivante dagli impianti di telecomunicazioni è di esclusiva pertinenza dell’A.R.P.A., organo deputato al rilascio del parere prima dell’attivazione della struttura” e al monitoraggio del rispetto dei limiti prestabiliti normativamente dallo Stato.
Va ribadito, inoltre, che la materia in esame non si presta a essere regolata mediante ordinanza sindacale contingibile e urgente.
L’elaborazione giurisprudenziale seguita dal Collegio è stata, per altro, ormai “certificata” dal d.l. 16.07.2020, n. 76, che al comma 6 dell’art. 38 espressamente stabilisce: “6. All’articolo 8, della legge 22.02.2001, n. 36, il comma 6 è sostituito dal seguente:
   “6. I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi dell’articolo 4”.
La disposizione, recependo evidentemente la giurisprudenza consolidata, sancisce, per un verso, l’illegittimità di un divieto generalizzato alla installazione degli impianti del genere in esame, per un altro, l’impossibilità di adottare ordinanze contingibili e urgenti in una materia la cui competenza è riservata allo Stato.
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... per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
   a) dell'ordinanza contingibile e urgente n. 133 del 27.04.2020 (notificata ai gestori con nota prot. c_f158/COM_ME GE/2020/0098937 del 29.04.2020), con la quale il Sindaco del Comune di Messina, in applicazione del principio di precauzione, ha posto a chiunque il divieto di sperimentare, installare e diffondere sul territorio del Comune di Messina impianti con tecnologia 5G, in attesa di dati scientifici più aggiornati, fra i quali la nuova classificazione della cancerogenesi delle radiofrequenze 5G annunciata dall'International Agency for Research on Cancer e prendendo in riferimento dati scientifici più aggiornati e già disponibili sugli effetti delle radiofrequenze, che evidenziano l'estrema pericolosità per la salute dell'uomo;
...
Con il ricorso in esame, parte ricorrente, dopo aver premesso che, a seguito della conclusione della procedura ad evidenza pubblica per l’assegnazione dei diritti di uso delle frequenze per il 5G, è risultata aggiudicataria di un lotto in banda 26 GHz e di un lotto generico di 20 MHz, ha impugnato l'ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 133 del 27.04.2020 del sindaco del Comune di Messina avente ad oggetto: “Divieto di sperimentazione e/o installazione del 5g”.
Questo Tribunale con la recente ordinanza n. 549 del 22.07.2020 si è pronunciato sul tema, sospendendo gli effetti dell’ordinanza qui impugnata.
Come già osservato nella citata ordinanza cautelare di questo TAR, a cui si rinvia integralmente, “Dopo articolata motivazione, il suddetto provvedimento, <in applicazione del principio di precauzione sancito e riconosciuto dall’Unione Europea>, ha ordinato il divieto a <chiunque di sperimentare, installare e diffondere sul territorio del Comune di Messina impianti con tecnologia 5G in attesa di dati scientifici più aggiornati fra i quali la nuova classificazione della cancerogenesi delle radiofrequenze 5G annunciata dall’International Agency for Research on Cancer e prendendo in riferimento i dati scientifici più aggiornati e già disponibili sugli effetti delle radiofrequenze, che evidenziano l’estrema pericolosità per la salute dell’uomo>.
Ciò posto, a un primo esame, tipico della fase cautelare, va premesso che in linea di principio “la valutazione sui rischi connessi all’esposizione derivante dagli impianti di telecomunicazioni è di esclusiva pertinenza dell’A.R.P.A., organo deputato al rilascio del parere prima dell’attivazione della struttura” (cfr. TAR Catania, I, 26/11/2019, n. 2858; Ord., I, 30.03.2020, n. 236) e al monitoraggio del rispetto dei limiti prestabiliti normativamente dallo Stato, impegno, quest’ultimo, che sembra emergere nel parere riportato nell’ordinanza impugnata.
Va ribadito, inoltre, quanto di recente riaffermato da questa Sezione, laddove è stato chiarito che la materia in esame non si presta a essere regolata mediante ordinanza sindacale contingibile e urgente (cfr. TAR Catania, I, 22.05.2020, n. 1126; I. 07.07.2020, n. 1641 e Giurisprudenza ivi citata).
L’elaborazione giurisprudenziale seguita dal Collegio è stata, per altro, ormai “certificata” dal d.l. 16.07.2020, n. 76, che al comma 6 dell’art. 38 espressamente stabilisce: “6. All’articolo 8, della legge 22.02.2001, n. 36, il comma 6 è sostituito dal seguente:
“6. I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi dell’articolo 4”.
La disposizione, recependo evidentemente la giurisprudenza consolidata, sancisce, per un verso, l’illegittimità di un divieto generalizzato alla installazione degli impianti del genere in esame, per un altro, l’impossibilità di adottare ordinanze contingibili e urgenti in una materia la cui competenza è riservata allo Stato.
Tanto chiarito, non appare misurata l’eccezione del Comune circa l’inammissibilità del ricorso per la mancata impugnazione dell’apposito regolamento comunale da parte della ricorrente, posto che lo stesso è volto alla regolamentazione dell’allocazione delle strutture nel territorio, senza impedirle (e non avrebbe potuto) in maniera assoluta, così come invece statuito dall’ordinanza impugnata.
Il periculum in mora rappresentato da parte ricorrente appare evidente e ciò in ragione della natura del servizio di pubblica utilità esercitato, il cui potenziamento è stato peraltro oggetto di recenti misure straordinarie ai sensi dell’art. 82 del d.l. n. 18/2020 (Decreto Cura Italia) e di segnalazione dell’AGCOM dell’01.07.2020, con la quale è stata rappresentata la necessità di rimuovere gli ostacoli procedimentali provenienti dagli enti locali rispetto alla diffusione del servizio in questione
.”
Conclusivamente, alla luce dei principi già recentemente espressi da questa Sezione, sussistono i presupposti per concedere l’invocata tutela cautelare e, conseguentemente, per la sospensione dei provvedimenti impugnati con il ricorso in epigrafe (TAR Sicilia-Catania, Sez. I, ordinanza 27.07.2020 n. 566 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAE' illegittima l'ordinanza sindacale contingibile e urgente con cui è stata ordinata: “la sospensione della sperimentazione del 5G sul territorio comunale in attesa in attesa della nuova classificazione della cancerogenesi annunciata dall’International Agency for Research on Cancer, applicando il principio precauzionale sancito dall’Unione Europea pendendo in riferimento i dati scientifici più aggiornati indipendenti da legami con l’industria e già disponibili sugli effetti delle radiofrequenze, estremamente pericolose per l’uomo”.
Invero:
   - è fondata la censura circa "l'insussistenza dei presupposti definiti dall’art. 54, co. 4, TUEL; non si potrebbero invocare ipotetici rischi per la salute umana, al fine di ritenere sussistente un attuale, concreto, ed imminente pericolo connesso alla diffusione della nuova tecnologia" laddove, per giurisprudenza costante, è illegittima l’ordinanza adottata ex art. 54 d.lgs. 267/2000 per bloccare l’istallazione, o l’adeguamento tecnologico, degli impianti di telefonia mobile; e ciò sia perché “Le proteste, pur reiterate, da parte dei cittadini finalizzate al blocco dei lavori propedeutici all'installazione di infrastrutture per il servizio di telefonia mobile all'interno del territorio comunale non integrano quel "pericolo per l'ordine pubblico" di cui all'art. 54 del D.Lgs n. 267/2000”, sia perché “i compiti di tutela della salute non afferiscono alla sfera comunale e che le opere riguardanti la telefonia mobile hanno natura urgente ed indifferibile e sono assimilabili ope legis alle opere di urbanizzazione primaria”.
Sia, ancora, perché -come univocamente affermato dalla consolidata giurisprudenza- le ordinanze contingibili e urgenti di competenza del Sindaco quale ufficiale del Governo costituiscono strumenti apprestati dall'ordinamento per fronteggiare situazioni impreviste e di carattere eccezionale, per le quali sia impossibile o inefficace l'impiego dei rimedi ordinari, e si presentano quindi quali mezzi di carattere residuale, espressione di norme di chiusura del sistema, i cui tratti distintivi sono costituiti dall'atipicità, dalla valenza derogatoria rispetto agli strumenti ordinari, dalla particolare qualificazione sia della minaccia, sia del pericolo.
Tutti presupposti che, nel caso di specie, non sussistono, dal momento che la materia è compiutamente disciplinata dal D.Lgs. n. 259/2003, il quale demanda alle Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente (ARPA) le valutazioni di tipo radioprotezionistico per l’accertamento dell’osservanza dei “valori soglia” definiti, a tutela della salute collettiva, dalla L. 36/2001 e dal DPCM 08.07.2003;
   - è fondata anche la censura circa la "violazione della legge sul procedimento amministrativo di cui alla L. 241/1990 che impongono che ogni procedimento debba essere istruito e concluso nei termini di legge e non possa essere disposta una sospensione a tempo indeterminato e comunque sine die" atteso che, per giurisprudenza costante e come stabilito anche dall’art. 21-ter l. n. 241/1990, è illegittima una sospensione sine die (tra le tante, con riferimento proprio alla formazione dei titoli abilitativi alla realizzazione degli impianti di telefonia mobile.
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... per l'annullamento, previa sospensione degli effetti:
   a) dell’ordinanza contingibile e urgente n. 20 del 20.04.2020, adottata dal Sindaco del Comune di Carinola -conosciuta all’indomani della nota dirigenziale prot. 3973 del 21.04.2020- con cui è stata ordinata: “la sospensione della sperimentazione del 5G sul territorio comunale di Carinola in attesa in attesa della nuova classificazione della cancerogenesi annunciata dall’International Agency for Research on Cancer, applicando il principio precauzionale sancito dall’Unione Europea pendendo in riferimento i dati scientifici più aggiornati indipendenti da legami con l’industria e già disponibili sugli effetti delle radiofrequenze, estremamente pericolose per l’uomo”;
   b) di ogni altro atto ad essa presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi inclusa la nota prot. 3973 del 21.04.2020, con la quale il Responsabile del Settore Urbanistico, in attuazione della richiamata ordinanza sindacale n. 20/2020, ha comunicato che la SCIA presentata il 18.03.2020, da Wind Tre congiuntamente ad Iliad, per l’adeguamento tecnologico del preesistente impianto, è sospesa;
...
RILEVATO che la parte ricorrente premetteva di essere titolare di licenza individuale per il servizio radiomobile pubblico di comunicazione sul territorio italiano per le tecnologie GSM (2G), UMTS (G3) e LTE (G4);
   - di aver assunto un obbligo, sanzionato addirittura con la revoca della licenza, di assicurare non solo un adeguato livello di qualità del proprio servizio, ma anche la progressiva copertura del territorio nazionale con il segnale 5G, per il che risultava ovviamente necessaria la realizzazione di una relativa rete infrastrutturale;
   - di aver appreso, attraverso la nota comunale prot. 3973 del 21.04.2020, che il Sindaco del Comune di Carinola aveva adottato l’ordinanza contingibile ed urgente n. 20 del 20.04.2020, con la quale, in supposta applicazione del principio comunitario di precauzione, era stato imposto a chiunque il divieto di sperimentare e diffondere sul territorio comunale impianti con nuova tecnologia 5G;
   - che l’ordinanza sindacale, ex art. 54 TUEL, era stata poi assunta a presupposto applicativo del citato provvedimento del 21 aprile, con il quale il Responsabile comunale aveva sospeso la SCIA del 18.03.2020, presentata il 23.03.2020 ex art. 87-bis D.lgs. n. 259/2003, dalla Wind Tre, congiuntamente con il nuovo operatore di tlc Iliad, rispettivamente per:
   a) un cd. upgrade, ossia una modifica della riconfigurazione radioelettrica dell’impianto WIND TRE esistente da tempo, quest’ultimo legittimamente realizzato su porzione di terreno in Via Santa Barbara snc, in NCT riportata al fg. 69 p.lla 61 (che non ricadeva in zona vincolata ed era individuata dal PRG come agricola, sottozona E2.1);
   b) il posizionamento di numero 3 nuove antenne e parabole, anche finalizzate all’erogazione della nuova tecnologia 5G (quanto alla sola Iliad);
   - che, per gli interventi in questione, di cui quello Wind Tre consisteva in una semplice riconfigurazione radioelettrica, era stata presentata tutta la documentazione prescritta dalla normativa, anche regionale, finalizzata alla favorevole valutazione di ARPA Puglia (rectius, Campania), effettuata nella piena osservanza, delle ultime indicazioni fornite dal Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente che, con delibere SNPA n. 59/2019 e 69/2020, aveva definito criteri omogenei per il controllo dell’impatto elettromagnetico generato da antenne MIMO, tipicamente utilizzate nella tecnologia 5G;
   - che, considerata infatti l’incidenza delle altre fonti di emissione presenti nel raggio di 300 mt., l’intervento progettato produrrebbe valori di campo elettromagnetico rispettosi dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità fissati dal DPCM 08.07.2003;
   - che pertanto la parte ricorrente impugnava tali provvedimenti, ritenendoli illegittimi per i seguenti motivi:
      1.a) la nota dirigenziale del 21.04.2020 con cui il responsabile del Settore Urbanistico aveva sospeso la SCIA presentata il 23.03.2020 sarebbe viziata, oltre che per illegittimità derivata da quella dell’ordinanza sindacale, anche da gravi illegittimità proprie, e precisamente: violazione dell’art. 10-bis L. 241/1990, in combinato disposto con l’art. 87-bis ed in generale delle disposizioni del CCE che, in attuazione delle Direttive Europee, hanno conformato il procedimento ai principi di celerità, semplificazione e non aggravamento;
      1.b) violazione della legge sul procedimento amministrativo di cui alla L. 241/1990 che impongono che ogni procedimento debba essere istruito e concluso nei termini di legge e non possa essere disposta una sospensione a tempo indeterminato e comunque sine die;
      1.c) travisamento dei presupposti in fatto per non avere il Dirigente verificato che l’intervento di Wind Tre non avrebbe comportato l’inserimento di tecnologie 5G;
      1.d) violazione dell’obbligo di disapplicare l’illegittima ovvero nulla ordinanza sindacale presupposta;
2) la nota dirigenziale gravata (e in via consequenziale anche la presupposta ordinanza sindacale) sarebbe illegittima perché avrebbe inteso inibire quella costituente, in definitiva, un’attività di manutenzione dell’impianto già esistente e ciò sino all’acquisizione di aggiornamenti inerenti la sicurezza e la salubrità delle esposizioni elettromagnetiche;
3.1) l’ordinanza sindacale n. 20/2020, posta a fondamento del provvedimento dirigenziale di sospensione della SCIA, sarebbe illegittima per insussistenza dei presupposti definiti dall’art. 54, co. 4, TUEL; non si potrebbero invocare ipotetici rischi per la salute umana, al fine di ritenere sussistente un attuale, concreto, ed imminente pericolo connesso alla diffusione della nuova tecnologia;
3.2) l’istruttoria, che avrebbe dovuto dimostrare l’esistenza dei presupposti di esercizio dei poteri “contingibili ed urgenti”, darebbe solo atto di una situazione di eventuale rischio, che non legittimerebbe i poteri extra ordinem del Sindaco;
3.3) non vi sarebbe alcun pericolo per l’incolumità pubblica che non possa essere adeguatamente fronteggiato con gli strumenti ordinari;
3.4) travisamento dei presupposti di fatto e di diritto legittimanti l’adozione dell’ordinanza, non risultando in alcun modo indicato in che modo tali impianti sarebbero idonei a ledere la pubblica incolumità ed a connotare il requisito dell’“urgenza” a provvedere;
3.5) la Commissione Internazionale per la Protezione dalle Radiazioni Non Ionizzanti (ICNIRP) avrebbe definito, per tutto l’intervallo di frequenze già citato fino a 300 GHz, Linee Guida per limitare l’esposizione e assicurare la protezione della popolazione;
4.1) l’ordinanza gravata sarebbe illegittima nella misura in cui pone un ordine di sospensione esteso ad ogni attività riconducibile alla tecnologia 5G, senza un termine prestabilito di durata; solo lo Stato avrebbe il potere di valutare tali contributi, nel “governo” del principio di precauzione, per poi eventualmente “rimodulare” le misure cautelari connesse all’elettromagnetismo;
5.1) eccesso di potere, atteso che i provvedimenti impugnati sarebbero palesemente finalizzati ad impedire la realizzazione della rete di pubblica utilità di ultima generazione;
6.1) il Sindaco, imponendo una moratoria per la diffusione della tecnologia 5G, avrebbe violato la normativa comunitaria e, in particolare, il Piano di Azione per il 5G della Commissione Europea (c.d. Action Plan) di cui alla Comunicazione del 14.09.2016 COM(2016)588, finalizzato al raggiungimento di obiettivi comuni per lo sviluppo delle reti 5G e dei relativi servizi;
...
CONSIDERATO che il ricorso è manifestamente fondato;
   - che, infatti, è fondata la censura 3.1); per giurisprudenza costante, anche di questa Sezione, è illegittima l’ordinanza adottata ex art. 54 d.lgs. 267/2000 per bloccare l’istallazione, o l’adeguamento tecnologico, degli impianti di telefonia mobile; e ciò sia perché “Le proteste, pur reiterate, da parte dei cittadini finalizzate al blocco dei lavori propedeutici all'installazione di infrastrutture per il servizio di telefonia mobile all'interno del territorio comunale non integrano quel "pericolo per l'ordine pubblico" di cui all'art. 54 del D.Lgs n. 267/2000” (così Tar Campania, Salerno, Sez. II, n. 654/2018), sia perché “i compiti di tutela della salute non afferiscono alla sfera comunale e che le opere riguardanti la telefonia mobile hanno natura urgente ed indifferibile e sono assimilabili ope legis alle opere di urbanizzazione primaria” (Tar Piemonte, Sez. I, n. 1700/2015); sia, ancora, perché -come univocamente affermato dalla consolidata giurisprudenza- le ordinanze contingibili e urgenti di competenza del Sindaco quale ufficiale del Governo costituiscono strumenti apprestati dall'ordinamento per fronteggiare situazioni impreviste e di carattere eccezionale, per le quali sia impossibile o inefficace l'impiego dei rimedi ordinari, e si presentano quindi quali mezzi di carattere residuale, espressione di norme di chiusura del sistema, i cui tratti distintivi sono costituiti dall'atipicità, dalla valenza derogatoria rispetto agli strumenti ordinari, dalla particolare qualificazione sia della minaccia, sia del pericolo; tutti presupposti che, nel caso di specie, non sussistono, dal momento che la materia è compiutamente disciplinata dal D.Lgs. n. 259/2003, il quale demanda alle Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente (ARPA) le valutazioni di tipo radioprotezionistico per l’accertamento dell’osservanza dei “valori soglia” definiti, a tutela della salute collettiva, dalla L. 36/2001 e dal DPCM 08.07.2003;
   - che è fondata anche la censura sub 1.b), atteso che, per giurisprudenza costante e come stabilito anche dall’art. 21-ter l. n. 241/1990, è illegittima una sospensione sine die (tra le tante, con riferimento proprio alla formazione dei titoli abilitativi alla realizzazione degli impianti di telefonia mobile, Tar Campania, Napoli, Sez. VII, n. 1090/2020);
   - che, in conclusione, il ricorso va accolto quanto alla domanda di annullamento, ben potendo essere assorbite le restanti censure (TAR Campania-Napoli, Sez. VII, sentenza 24.07.2020 n. 3324 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO – 5G – Ordinanza sindacale contingibile e urgente – Divieto generalizzato di installazione degli impianti – Illegittimità – Art. 8, c. 6, l. n. 36/2001, come modificato dall’art. 38, c. 6, d.l. n. 76/2020 – Misure straordinarie di potenziamento previste dal d.l. Cura Italia – Rimozione degli ostacoli procedimentali provenienti dagli enti locali.
La materia dell’esposizione derivante dagli impianti di telecomunicazione (nella specie, 5G), di esclusiva pertinenza dell’ARPA, organo deputato al rilascio del parere prima dell’attivazione della struttura e al monitoraggio del rispetto dei limiti prestabiliti normativamente dallo Stato, non si presta ad essere regolata mediante ordinanza sindacale contingibile e urgente.
L’art. 8, c. 6, della l. n. 36/2001, come modificato dall’art. 38, c. 6, d.l. n. 76/2020, sancisce, per un verso, l’illegittimità di un divieto generalizzato alla installazione degli impianti del genere in esame, per un altro, l’impossibilità di adottare ordinanze contingibili e urgenti in una materia la cui competenza è riservata allo Stato.
Si tratta, peraltro, di un servizio di pubblica utilità, il cui potenziamento è stato oggetto di recenti misure straordinarie ai sensi dell’art. 82 del d.l. n. 18/2020 (Decreto Cura Italia) e di segnalazione dell’AGCOM dell’01.07.2020, con la quale è stata rappresentata la necessità di rimuovere gli ostacoli procedimentali provenienti dagli enti locali rispetto alla sua diffusione
(TAR Sicilia-Catania, Sez. I, ordinanza 22.07.2020 n. 549 - link a www.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATASindaci, vietato vietare il 5G. Impossibile adottare ordinanze. Competenza dello Stato. Il Tar Sicilia applica il dl Semplificazioni. Bocciata l’iniziativa del comune di Messina.
I sindaci non posso vietare l'installazione di impianti 5G. Lo stop arriva dal TAR Sicilia-Catania - Sez. I, che con l'ordinanza 22.07.2020 n. 549 ha bocciato l'iniziativa del primo cittadino di Messina, che aveva vietato a chiunque di sperimentare, installare e diffondere sul territorio del comune di Messina impianti con tecnologia 5G in attesa di dati scientifici più aggiornati fra i quali la nuova classificazione della cancerogenesi delle radiofrequenze 5G annunciata dall'International Agency for Research on Cancer e prendendo in riferimento i dati scientifici più aggiornati e già disponibili sugli effetti delle radiofrequenze, che evidenziano l'estrema pericolosità per la salute dell'uomo.
Il tribunale amministrativo siciliano, adito da Vodafone Italia spa, ha sospeso in via cautelare gli effetti del provvedimento applicando, per la prima volta, l'art. 38 del decreto «Semplificazioni», che al comma 6 espressamente stabilisce che «i comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato».
La disposizione, recependo evidentemente la giurisprudenza consolidata, sancisce, per un verso, l'illegittimità di un divieto generalizzato alla installazione degli impianti del genere in esame, per un altro, l'impossibilità di adottare ordinanze contingibili e urgenti in una materia la cui competenza è riservata allo Stato.
Da notare che il Tar ha anche respinto l'eccezione del comune circa l'inammissibilità del ricorso per la mancata impugnazione dell'apposito regolamento comunale da parte della ricorrente, posto che lo stesso è volto alla regolamentazione dell'allocazione delle strutture nel territorio, senza impedirle (e non avrebbe potuto) in maniera assoluta, così come invece statuito dall'ordinanza impugnata.
I giudici amministrativi hanno ravvisato la sussistenza del periculum in mora in ragione della natura del servizio di pubblica utilità esercitato, il cui potenziamento è stato peraltro oggetto di recenti misure straordinarie ai sensi dell'art. 82 del dl 18/2020 (decreto legge Cura Italia) e di segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato dell'01.07.2020, con la quale è stata rappresentata la necessità di rimuovere gli ostacoli procedimentali provenienti dagli enti locali rispetto alla diffusione del servizio in questione
(articolo ItaliaOggi del 24.07.2020).
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ORDINANZA
... per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
   1) dell'ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 133 del 27.04.2020 avente ad oggetto: “Divieto di sperimentazione e/o installazione del 5g” (doc. 2);
...
Con il ricorso in esame parte ricorrente, dopo aver premesso che uno dei due lotti specifici da 80 Mhz, ossia quelli ritenuti maggiormente pregiati per il 5G, le è stato aggiudicato, ha impugnato l'ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 133 del 27.04.2020 del sindaco del Comune di Messina avente ad oggetto: “Divieto di sperimentazione e/o installazione del 5g”.
Dopo articolata motivazione, il suddetto provvedimento, <in applicazione del principio di precauzione sancito e riconosciuto dall’Unione Europea>, ha ordinato il divieto a <chiunque di sperimentare, installare e diffondere sul territorio del Comune di Messina impianti con tecnologia 5G in attesa di dati scientifici più aggiornati fra i quali la nuova classificazione della cancerogenesi delle radiofrequenze 5G annunciata dall’International Agency for Research on Cancer e prendendo in riferimento i dati scientifici più aggiornati e già disponibili sugli effetti delle radiofrequenze, che evidenziano l’estrema pericolosità per la salute dell’uomo>.
Ciò posto, a un primo esame, tipico della fase cautelare, va premesso che in linea di principio “la valutazione sui rischi connessi all’esposizione derivante dagli impianti di telecomunicazioni è di esclusiva pertinenza dell’A.R.P.A., organo deputato al rilascio del parere prima dell’attivazione della struttura” (cfr. TAR Catania, I, 26/11/2019, n. 2858; Ord., I, 30.03.2020, n. 236) e al monitoraggio del rispetto dei limiti prestabiliti normativamente dallo Stato, impegno, quest’ultimo, che sembra emergere nel parere riportato nell’ordinanza impugnata.
Va ribadito, inoltre, quanto di recente riaffermato da questa Sezione, laddove è stato chiarito che la materia in esame non si presta a essere regolata mediante ordinanza sindacale contingibile e urgente (cfr. TAR Catania, I, 22.05.2020, n. 1126; I. 07.07.2020, n. 1641 e Giurisprudenza ivi citata).
L’elaborazione giurisprudenziale seguita dal Collegio è stata, per altro, ormai “certificata” dal d.l. 16.07.2020, n. 76, che al comma 6 dell’art. 38 espressamente stabilisce: “6. All’articolo 8, della legge 22.02.2001, n. 36, il comma 6 è sostituito dal seguente: “6. I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi dell’articolo 4”.
La disposizione, recependo evidentemente la giurisprudenza consolidata, sancisce, per un verso, l’illegittimità di un divieto generalizzato alla installazione degli impianti del genere in esame, per un altro, l’impossibilità di adottare ordinanze contingibili e urgenti in una materia la cui competenza è riservata allo Stato.
Tanto chiarito, non appare misurata l’eccezione del Comune circa l’inammissibilità del ricorso per la mancata impugnazione dell’apposito regolamento comunale da parte della ricorrente, posto che lo stesso è volto alla regolamentazione dell’allocazione delle strutture nel territorio, senza impedirle (e non avrebbe potuto) in maniera assoluta, così come invece statuito dall’ordinanza impugnata.
Il periculum in mora rappresentato da parte ricorrente appare evidente e ciò in ragione della natura del servizio di pubblica utilità esercitato, il cui potenziamento è stato peraltro oggetto di recenti misure straordinarie ai sensi dell’art. 82 del d.l. n. 18/2020 (Decreto Cura Italia) e di segnalazione dell’AGCOM dell’01.07.2020, con la quale è stata rappresentata la necessità di rimuovere gli ostacoli procedimentali provenienti dagli enti locali rispetto alla diffusione del servizio in questione.
Conclusivamente, sussistono i presupposti per concedere l’invocata tutela cautelare e, conseguentemente, la sospensione dei provvedimenti impugnati.

EDILIZIA PRIVATALa particolare natura degli impianti di radio-telecomunicazione, equiparati in via normativa alle opere di urbanizzazione primaria (art. 86, comma 3, d.lgs. 259/2003), rende l’installazione di tali manufatti compatibile con qualunque destinazione di zona, sicché la collocazione di questi in aree vincolate non impedisce ex se la loro realizzazione.
È vero che l’art. 8, comma 6, l. 36/2001 permette ai Comuni di individuare siti in cui è vietata l’installazione di impianti di telecomunicazione, per la protezione della popolazione dall’esposizione ai campi elettromagnetici.
Tuttavia “tale potere regolamentare incontra il limite che esso non può sostanziarsi in divieti generalizzati di installazione degli impianti in intere zone urbanistiche predefinite e, in quest’ultimo caso deve comunque salvaguardare una possibile localizzazione alternativa degli impianti, così da permettere una rete completa di infrastrutture per le telecomunicazioni. In altre parole, il divieto di posizionare gli impianti in determinate aree deve comunque consentire la localizzazione degli impianti in aree alternative, risultando, in caso contrario, in contrasto con l’interesse pubblico alla capillare distribuzione del servizio di telecomunicazioni sul territorio”.
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6. Può procedersi dunque all’analisi del merito.
Come premesso, la richiesta di permesso di costruire presentata da Hi.To. s.p.a. è stata rigettata in quanto il regolamento comunale succitato vieta la localizzazione di impianti di comunicazione elettronica su aree sottoposte a vincoli paesaggistici, quali l’area ove insiste il fabbricato che avrebbe ospitato l’impianto in oggetto.
Tuttavia, la particolare natura degli impianti di radio-telecomunicazione, equiparati in via normativa alle opere di urbanizzazione primaria (art. 86, comma 3, d.lgs. 259/2003), rende l’installazione di tali manufatti compatibile con qualunque destinazione di zona (cfr. TAR Catanzaro, Sez. II, 15.10.2019, n. 1692; TAR Catanzaro, Sez. II, 30.5.2018, n. 1124; TAR Catanzaro, Sez. II, 30.05.2018, n. 1122; TAR Catanzaro, Sez. I, 10.6.2011 n. 882), sicché la collocazione di questi in aree vincolate non impedisce ex se la loro realizzazione.
È vero che l’art. 8, comma 6, l. 36/2001 permette ai Comuni di individuare siti in cui è vietata l’installazione di impianti di telecomunicazione, per la protezione della popolazione dall’esposizione ai campi elettromagnetici.
Tuttavia “tale potere regolamentare incontra il limite che esso non può sostanziarsi in divieti generalizzati di installazione degli impianti in intere zone urbanistiche predefinite e, in quest’ultimo caso deve comunque salvaguardare una possibile localizzazione alternativa degli impianti, così da permettere una rete completa di infrastrutture per le telecomunicazioni. In altre parole, il divieto di posizionare gli impianti in determinate aree deve comunque consentire la localizzazione degli impianti in aree alternative, risultando, in caso contrario, in contrasto con l’interesse pubblico alla capillare distribuzione del servizio di telecomunicazioni sul territorio” (Cons. Stato, Sez. VI, 03.06.2019, n. 3679).
In assenza di sufficienti supporti probatori, non è possibile stabilire se il regolamento comunale n. 17/2015 si discosti dai suesposti criteri, ma lo scostamento è evidente nel provvedimento n. 6858/2019, rispetto al quale il Comune non ha verificato né tanto meno illustrato se sussistesse una soluzione alternativa alla proposta ubicazione dell’impianto. Il provvedimento reiettivo si limita infatti ad attestare che il regolamento comunale “assicura comunque una copertura capillare dei servizi sull’intero territorio”.
La motivazione addotta è apodittica, poiché priva di una concreta esplicazione di quali siano le localizzazioni alternative che consentano all’impianto –sebbene collocato al di fuori dell’area vincolata– di raggiungere l’intero territorio comunale, ivi inclusa l’area in questione.
Il provvedimento n. 6458 del 09.04.2020, che deve essere perciò annullato, salvo il riesercizio del potere amministrativo (TAR Calabria-Catanzaro, Sez. II, sentenza 30.06.2020 n. 1164 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Ai sensi dell'art. 86, comma 3, del d.lgs. 01.08.2003 n. 259, le antenne o i tralicci per gli impianti di telefonia mobile, in quanto parte di una rete di infrastrutture qualificate come opere di urbanizzazione primaria, nonché in quanto impianti tecnologici e volumi tecnici, sono tendenzialmente –salvo peculiari conformazioni del territorio e condizioni particolari– compatibili con qualsiasi destinazione di zona impressa dal piano regolatore generale alle aree interessate.
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1. Con ricorso iscritto al n. 297/2017, i ricorrenti, quali soggetti abitanti, proprietari, inquilini e genitori di figli frequentanti le scuole di Cappelle sul Tavo, esponevano di essere venuti a conoscenza in data 08.06.2017 tramite affissione di cartello di cantiere, e successivo accesso agli atti, che il S.u.a.p. dell’Associazione dei Comuni del Comprensorio di Pescara aveva rilasciato in favore della società controinteressata In.Wi. il provvedimento autorizzativo unico n. 26 del 25.05.2017 prot. n. 2015 dell’08.06.2017 per l’installazione di una Stazione Radio Base per telefonia mobile su terreno sito alla via ... del Comune di Cappelle sul Tavo indentificato in n.c.t. foglio 2, particella 1040.
Impugnavano pertanto il predetto titolo abilitativo, a tutela del loro interesse alla conservazione dell’aspetto urbano, della salubrità dell’ambiente e del valore commerciale dei propri immobili, deducendone la illegittimità per i seguenti motivi di diritto:
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8.4 Del pari destituiti di giuridico fondamento si appalesano i vizi dedotti quanto all’omessa acquisizione del parere ambientale trattandosi di intervento in zona agricola E2 non assoggettata a vincolo, come documentato in atti dall’elaborato relativo alla carta dei vincoli idrogeologico nonché ex d.lgs. n. 42/2004 allegato dalla società controinteressata alla produzione del 12.10.2017.
Peraltro, va rammentato che, ai sensi dell'art. 86, comma 3, del d.lgs. 01.08.2003 n. 259, le antenne o i tralicci per gli impianti di telefonia mobile, in quanto parte di una rete di infrastrutture qualificate come opere di urbanizzazione primaria, nonché in quanto impianti tecnologici e volumi tecnici, sono tendenzialmente –salvo peculiari conformazioni del territorio e condizioni particolari– compatibili con qualsiasi destinazione di zona impressa dal piano regolatore generale alle aree interessate (Tar Molise, 23.05.2009 n. 249; Cons. St., sez. VI, 21.04.2008 n. 1767; Tar Calabria, sez. II, 06.03.2008 n. 269).
Né invero il testo dell’art. 61 n.t.a. richiamato pone limitazioni espresse e particolari agli impianti di telefonia mobile.
Analogamente è a dirsi quanto al mancato rilascio del parere da parte dell’Enac dato che il territorio comunale è ricompreso non nella zona gialla ma nella zona rossa aeroportuale come da tavola allegato 18 della produzione documentale del 06.10.2017 del Comune.
Infatti solo all’interno della linea gialla (cfr Tavola PC01 A allegato al ricorso n39 Relazione di navigazione) che non copre il Comune di Cappelle sul Tavo, sono previste limitazioni nella realizzazione di antenne ed apparati radioelettrici irradianti, indipendentemente dalla loro altezza, che prevedono l’emissione di onde elettromagnetiche che possono creare interferenze con gli apparati di navigazione aerea
(TAR Abruzzo-Pescara, sentenza 19.06.2020 n. 193 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Quanto alla dedotta violazione delle distanze legali dai confini dei fondi limitrofi il motivo va disatteso stante il costante orientamento interpretativo per cui l’espressa assimilazione normativa fra le stazioni radio base e le opere di urbanizzazione primaria (comma 3 dell’art. 86, d.lgs. 259, cit.) rende l’installazione di tali manufatti compatibile con qualunque destinazione di zona; per cui l’attività edificatoria resta assoggettata alle sole prescrizioni di cui all’art. 87 del d.lgs. 259 del 2003 e non anche alle previsioni generali di cui all’art. 3 del d.P.R. 380 del 2001.
Ed infatti, gli impianti in questione non possono essere assimilati agli edifici sotto il profilo edilizio-urbanistico e, quindi, non possono essere assoggettati ai limiti di altezza o di distanze proprie delle costruzioni, poiché in tal modo si introdurrebbero dei limiti procedurali ulteriori rispetto a quelli previsti dall’art. 87 del Codice delle comunicazioni elettroniche.
La legge prescrive, per l’eventuale limitazione nella collocazione di impianti di radiofonia, l’espressa esistenza di un divieto puntuale, derivante dalla presenza di specifici motivi che ne impongono la realizzazione in un diverso e specifico punto della zona in questione. L’installazione di una stazione radio base, quale opera di urbanizzazione primaria, non può restare preclusa da una sua assimilazione agli interventi di nuova edificazione, poiché ciò si porrebbe in violazione delle previsioni in senso contrario della speciale disciplina applicabile al settore in tema di distanze.
Infatti la disciplina generale dettata dal d.lgs. 259/2003 costituisce normativa di settore per cui prevale sulla disciplina generale di cui al d.p.r. n. 380/2001 in presenza di una normativa speciale che disciplina provvedimenti autonomi che assolvono integralmente le esigenze delle comunicazioni e la cura del territorio locale nell’ottica di una semplificazione dell’attività edilizia relativa alle infrastrutture tecnologiche di comunicazione elettronica.

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1. Con ricorso iscritto al n. 297/2017, i ricorrenti, quali soggetti abitanti, proprietari, inquilini e genitori di figli frequentanti le scuole di Cappelle sul Tavo, esponevano di essere venuti a conoscenza in data 08.06.2017 tramite affissione di cartello di cantiere, e successivo accesso agli atti, che il S.u.a.p. dell’Associazione dei Comuni del Comprensorio di Pescara aveva rilasciato in favore della società controinteressata In.Wi. il provvedimento autorizzativo unico n. 26 del 25.05.2017 prot. n. 2015 dell’08.06.2017 per l’installazione di una Stazione Radio Base per telefonia mobile su terreno sito alla via Pignatara del Comune di Cappelle sul Tavo indentificato in n.c.t. foglio 2, particella 1040.
Impugnavano pertanto il predetto titolo abilitativo, a tutela del loro interesse alla conservazione dell’aspetto urbano, della salubrità dell’ambiente e del valore commerciale dei propri immobili, deducendone la illegittimità per i seguenti motivi di diritto:
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9. Sulla violazione delle distanze legali.
Quanto alla dedotta violazione delle distanze legali dai confini dei fondi limitrofi il motivo va disatteso stante il costante orientamento interpretativo per cui l’espressa assimilazione normativa fra le stazioni radio base e le opere di urbanizzazione primaria (comma 3 dell’art. 86, d.lgs. 259, cit.) rende l’installazione di tali manufatti compatibile con qualunque destinazione di zona; per cui l’attività edificatoria resta assoggettata alle sole prescrizioni di cui all’art. 87 del d.lgs. 259 del 2003 e non anche alle previsioni generali di cui all’art. 3 del d.P.R. 380 del 2001.
Ed infatti, gli impianti in questione non possono essere assimilati agli edifici sotto il profilo edilizio-urbanistico e, quindi, non possono essere assoggettati ai limiti di altezza o di distanze proprie delle costruzioni, poiché in tal modo si introdurrebbero dei limiti procedurali ulteriori rispetto a quelli previsti dall’art. 87 del Codice delle comunicazioni elettroniche.
La legge prescrive, per l’eventuale limitazione nella collocazione di impianti di radiofonia, l’espressa esistenza di un divieto puntuale, derivante dalla presenza di specifici motivi che ne impongono la realizzazione in un diverso e specifico punto della zona in questione. L’installazione di una stazione radio base, quale opera di urbanizzazione primaria, non può restare preclusa da una sua assimilazione agli interventi di nuova edificazione, poiché ciò si porrebbe in violazione delle previsioni in senso contrario della speciale disciplina applicabile al settore in tema di distanze.
Infatti la disciplina generale dettata dal d.lgs. 259/2003 costituisce normativa di settore per cui prevale sulla disciplina generale di cui al d.p.r. n. 380/2001 in presenza di una normativa speciale che disciplina provvedimenti autonomi che assolvono integralmente le esigenze delle comunicazioni e la cura del territorio locale nell’ottica di una semplificazione dell’attività edilizia relativa alle infrastrutture tecnologiche di comunicazione elettronica (Cons. St sez. VI 15.07.2010 n. 4557)
(TAR Abruzzo-Pescara, sentenza 19.06.2020 n. 193 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAQuesta Sezione, dopo aver rammentato che il termine per la formazione del silenzio-assenso, ex art. 87, comma 9, d.lgs. 259/2003, è di novanta giorni, ha chiarito che "alcun rilievo, assumono al riguardo le argomentazioni del Comune (…) circa la non decorrenza del termine in questione in relazione alla mancata produzione del nulla osta A.R.P.A., del Genio Civile e dell'A.S.P. nonché del titolo di proprietà dell'area interessata dall'intervento, attesa la loro irrilevanza ai fini della formazione tacita del titolo in questione".
Invero, "La giurisprudenza amministrativa è, infatti, al riguardo consolidata nel ritenere come ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 87 non sia necessario che l'istante produca:
   - né il preteso parere igienico-sanitario "non esistendo equivalenza in termini edilizi tra il concetto di costruzione e quello d'impianto tecnologico, che non richiede di essere sottoposto alle stesse valutazioni igieniche che si richiedono per le costruzioni fruibili in termini di abitazione delle persone",
   - né -tanto meno- il parere A.R.P.A. richiesto, ai sensi del comma 4 del citato art. 87, solo ed esclusivamente ai fini della concreta attivazione dell'impianto e non per la formazione del titolo edilizio e per l'inizio dei lavori,
   - né, ancora, il titolo di proprietà, non essendo esso prescritto né dalla norma né dal modello di domanda di cui all'allegato 13, del d.lgs. n. 259/2003
   - né, infine, la denuncia della verifica sismica al competente Ufficio del Genio Civile che, sebbene debba essere effettuata prima dell'inizio dei lavori, non risulta di fatto contemplata fra i documenti che devono essere tassativamente allegati all'istanza/comunicazione di cui all'art. 87".
Lo schema legislativo predeterminato, muovendo da un procedimento avente finalità in parte diverse da quello rivolto al mero titolo edilizio, non richiede quindi il titolo in ragione del quale il Comune assume non essersi formato il silenzio-assenso.
Più specificamente, il comma 9 dell’art 87 stabilisce che “le istanze di autorizzazione e le denunce di attività di cui al presente articolo, nonché quelle relative alla modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti, si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, fatta eccezione per il dissenso di cui al comma 8, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22.02.2001, n. 36. Gli Enti locali possono prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente comma”.
Sicché l’effetto del silenzio-assenso consegue dalla presentazione di una domanda secondo lo schema predisposto ex lege, cui parte ricorrente non si è sottratta, di guisa che il Comune, al più, avrebbe potuto esercitare il potere di integrazione previsto espressamente al comma 5 del medesimo art. 87, ai sensi del quale “il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 9 riprende a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale”.
Per altro, in tema di procedimento, il medesimo comma 9 dell’art. 87 si limita a consentire un potere diverso da quello esercitato dal Comune, vale a dire la possibilità di stabilire termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni dallo stesso stabilite.
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... per l'annullamento:
   1) dell’Ordinanza n. 1 prot. 98 del 08.01.2020 (notificata a Wind Tre il 21.01.2020), con la quale il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Forza d’Agrò ha ordinato alla proprietà D’An.Ma.Au., entro in termine di 90 giorni, la demolizione e la messa in pristino dell’impianto, regolarmente assentito, sito sul fabbricato di via ... n. 19, con codice “ME096”;
   2) se ed ove occorra del regolamento comunale per la disciplina dell’installazione degli impianti per le telecomunicazioni e radio approvato con delibera di C.C. n. 14 del 23.06.2015 e modificato con delibera di C.C. n. 5 del 03.05.2018, nella parte richiamata nel provvedimento impugnato;
...
Il provvedimento impugnato fonda il diniego ivi contenuto sulla circostanza che l’opera in questione è stata realizzata “in assenza di autorizzazione urbanistica ed in contrasto con il Regolamento Comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 05 del 03.05.2018”.
Avuto riguardo alla terza censura, con la quale si contesta la genericità della motivazione contenuta nel provvedimento impugnato, assume il comune resistente di aver fatto espressamente riferimento (con motivazione, quindi, per relationem) al verbale di accertamento del 18.12.2019, nel corpo del quale sarebbero state chiaramente individuate una serie di illegittimità poste in essere e, soprattutto, la mancanza del titolo di disponibilità dell’area in capo alla società ricorrente, che avrebbe dovuto esser obbligatoriamente allegato all’istanza ex art. 87 CCE, a mente del regolamento comunale.
Rileva il Collegio, in effetti, che sussiste nel provvedimento impugnato il chiaro riferimento al detto verbale, laddove, altrettanto chiaramente è indicata la mancata dimostrazione della disponibilità dell’immobile in capo alla ricorrente.
Trattandosi di ammissibile motivazione per relationem, limitata, però, alla considerazione espressa contenuta nel provvedimento impugnato (vale a dire, la non conformità all’apposito regolamento comunale), occorre verificare se, come sostenuto dal Comune resistente, tale carenza sia determinante nella mancata formazione del silenzio-assenso previsto dall’art. 87 del d.lgs. n. 259/2003.
Questa Sezione, condivisibilmente (cfr. TAR Catania, sez. I, 17/07/2018, n. 1520), dopo aver rammentato che il termine per la formazione del silenzio-assenso, ex art. 87, comma 9, d.lgs. 259/2003, è di novanta giorni, ha chiarito che "alcun rilievo, assumono al riguardo le argomentazioni del Comune (…) circa la non decorrenza del termine in questione in relazione alla mancata produzione del nulla osta A.R.P.A., del Genio Civile e dell'A.S.P. nonché del titolo di proprietà dell'area interessata dall'intervento, attesa la loro irrilevanza ai fini della formazione tacita del titolo in questione".
<"La giurisprudenza amministrativa è, infatti, al riguardo consolidata nel ritenere come ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 87 non sia necessario che l'istante produca né il preteso parere igienico-sanitario "non esistendo equivalenza in termini edilizi tra il concetto di costruzione e quello d'impianto tecnologico, che non richiede di essere sottoposto alle stesse valutazioni igieniche che si richiedono per le costruzioni fruibili in termini di abitazione delle persone" (in tal senso, C.G.A.R.S., n. 220/2015), né -tanto meno- il parere A.R.P.A. richiesto, ai sensi del comma 4 del citato art. 87, solo ed esclusivamente ai fini della concreta attivazione dell'impianto e non per la formazione del titolo edilizio e per l'inizio dei lavori (ex multis, questa Sezione interna, n. 1740/2015), né, ancora, il titolo di proprietà, non essendo esso prescritto né dalla norma né dal modello di domanda di cui all'allegato 13, del d.lgs. n. 259/2003 (in tal senso, TAR Sicilia, Palermo, n. 1007/2007) né, infine, la denuncia della verifica sismica al competente Ufficio del Genio Civile che, sebbene debba essere effettuata prima dell'inizio dei lavori, non risulta di fatto contemplata fra i documenti che devono essere tassativamente allegati all'istanza/comunicazione di cui all'art. 87 (in tal senso, Consiglio di Stato, sezione VI, n. 7128/2010)">.
Lo schema legislativo predeterminato, muovendo da un procedimento avente finalità in parte diverse da quello rivolto al mero titolo edilizio, non richiede quindi il titolo in ragione del quale il Comune assume non essersi formato il silenzio-assenso.
Più specificamente, il comma 9 dell’art 87 stabilisce che “le istanze di autorizzazione e le denunce di attività di cui al presente articolo, nonché quelle relative alla modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti, si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, fatta eccezione per il dissenso di cui al comma 8, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22.02.2001, n. 36. Gli Enti locali possono prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente comma”.
Sicché l’effetto del silenzio-assenso consegue dalla presentazione di una domanda secondo lo schema predisposto ex lege, cui parte ricorrente non si è sottratta, di guisa che il Comune, al più, avrebbe potuto esercitare il potere di integrazione previsto espressamente al comma 5 del medesimo art. 87, ai sensi del quale “il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 9 riprende a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale”.
Per altro, in tema di procedimento, il medesimo comma 9 dell’art. 87 si limita a consentire un potere diverso da quello esercitato dal Comune, vale a dire la possibilità di stabilire termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni dallo stesso stabilite.
Va, pertanto, disapplicata la norma contenuta nel regolamento contestato e considerata completa, anche in punto di osservanza dell’art. 29 l.r.sic. n. 7 del 2019, l’istanza di parte ricorrente, con conseguente formazione del silenzio-assenso.
Ritiene il Collegio, coerentemente con la premessa, che non sia ostativa alla formazione del silenzio-assenso la diversa considerazione, sempre contenuta nel verbale di sopralluogo, secondo la quale vi sarebbe una erronea produzione degli allegati di progetto, in quanto non direttamente riconducibile alla motivazione contenuta nel provvedimento impugnato. In ogni caso, la localizzazione dell’impianto risulta esattamente individuata, sicché, tale carenza appare emendabile tramite espressa richiesta del responsabile del procedimento.
Le diverse considerazioni relative alla localizzazione dell’intervento, infine, in quanto non impeditive della formazione del silenzio-assenso, non possono sostenere le considerazioni dell’Amministrazione resistente.
Consegue, come premesso, la fondatezza del ricorso e l’annullamento dell’atto impugnato (TAR Sicilia-Ctania, Sez. I, sentenza 22.05.2020 n. 1127 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Sul formarsi del titolo edilizio abilitativo alla realizzazione dell’impianto di telefonia.
Ai sensi dell’art. 87, comma 9, del d.lgs. 01.08.2003 n. 259, così come modificato dall’art. 35, comma 5, della legge 05.07.2011 n. 111, sull’istanza di autorizzazione viene a formarsi il silenzio-accoglimento, qualora entro novanta giorni dalla presentazione dell’istanza, unita al progetto, non venga comunicato il provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell’organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all’art. 14 della legge 22.02.2001 n. 36.
Pertanto, essendo trascorso lo spatium deliberandi previsto dalla legge, si è venuto a formare il titolo autorizzativo, sul quale l’amministrazione comunale può indi intervenire solo esercitando per tempo e motivatamente il proprio potere di autotutela.
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Una volta formatosi per silentium il provvedimento di assenso, l’amministrazione può tornare ad incidervi solo in presenza dei presupposti per l’esercizio dell’autotutela. Non è consentibile l’adozione di un atto “interdittivo” atipico, adottato peraltro in violazione delle norme in materia di partecipazione al procedimento. L’Amministrazione comunale è dunque tenuta a inoltrare l’istanza di c.d. nulla-osta sismico al competente ufficio provinciale.
Peraltro, va rammentato che, ai sensi dell'art. 86, comma 3, del d.lgs. 01.08.2003 n. 259, le antenne o i tralicci per gli impianti di telefonia mobile, in quanto parte di una rete di infrastrutture qualificate come opere di urbanizzazione primaria, nonché in quanto impianti tecnologici e volumi tecnici, sono tendenzialmente –salvo peculiari conformazioni del territorio e condizioni particolari– compatibili con qualsiasi destinazione di zona impressa dal piano regolatore generale alle aree interessate.
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10.- Il ricorso è fondato nei sensi di cui in motivazione.
10.1.- Va premesso che, ai sensi dell’art. 87, comma 9, del d.lgs. 01.08.2003 n. 259, così come modificato dall’art. 35, comma 5, della legge 05.07.2011 n. 111, sull’istanza di autorizzazione viene a formarsi il silenzio-accoglimento, qualora –come nel caso di specie– entro novanta giorni dalla presentazione dell’istanza unita al progetto non venga comunicato il provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell’organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all’art. 14 della legge 22.02.2001 n. 36.
Pertanto, essendo trascorso lo spatium deliberandi previsto dalla legge, si è venuto a formare il titolo autorizzativo, sul quale l’amministrazione comunale può indi intervenire solo esercitando per tempo e motivatamente il proprio potere di autotutela.
10.2.- Una volta formatosi il titolo alla realizzazione dell’impianto di telefonia, laddove previsto dalla normativa di settore, va acquisito il c.d. nulla-osta sismico, come la società ricorrente ha inteso fare producendo l’ulteriore istanza al preposto Sportello comunale, rimasta però “ferma” in Comune.
In tal modo, l’Amministrazione municipale di San Ferdinando di Puglia ha “bloccato” l’ulteriore corso del procedimento, de facto invadendo valutazioni che rientrano nella competenza assegnata ad un’altra amministrazione.
Nella Regione Puglia, il controllo sulle costruzioni in zone sismiche è attribuito alle province, come previsto dall’art. 25, comma 1, lett. g), della legge regionale 30.11.2000 n. 17.
L’art. 3 del decreto del Presidente della Giunta regionale 23.02.2010 n. 177, come modificato dal successivo decreto 29.06.2010 n. 769, ha specificato che, alle province, è dato sia il compito di rilasciare l’attestazione di deposito del progetto in zona sismica, ai sensi dell’art. 93 del d.P.R. 06.06.2001 n. 380, sia il compito di rilasciare l’autorizzazione sismica (o c.d. nulla-osta sismico), ai sensi dell’art. 94.
10.3.- Per cui, una volta formatosi per silentium il provvedimento di assenso, l’amministrazione può tornare ad incidervi solo in presenza dei presupposti per l’esercizio dell’autotutela. Non è consentibile l’adozione di un atto “interdittivo” atipico, adottato peraltro in violazione delle norme in materia di partecipazione al procedimento. L’Amministrazione comunale è dunque tenuta a inoltrare l’istanza di c.d. nulla-osta sismico al competente ufficio.
Peraltro, va rammentato che, ai sensi dell'art. 86, comma 3, del d.lgs. 01.08.2003 n. 259, le antenne o i tralicci per gli impianti di telefonia mobile, in quanto parte di una rete di infrastrutture qualificate come opere di urbanizzazione primaria, nonché in quanto impianti tecnologici e volumi tecnici, sono tendenzialmente –salvo peculiari conformazioni del territorio e condizioni particolari– compatibili con qualsiasi destinazione di zona impressa dal piano regolatore generale alle aree interessate (TAR Molise, 23.05.2009 n. 249; Cons. St., sez. VI, 21.04.2008 n. 1767; TAR Calabria, sez. II, 06.03.2008 n. 269).
Né invero il testo dell’art. 28.1/S del P.U.G., richiamato nella nota preclusiva dell’ulteriore corso del procedimento, pone limitazioni espresse e particolari agli impianti di telefonia mobile.
11.- In conclusione, il ricorso va accolto nei sensi sopra esposti, con annullamento del provvedimento di diniego impugnato. Resta assorbita ogni altra questione posta, in particolare inerente ai profili della “compatibilità urbanistico-edilizia” valutabili dalle amministrazioni preposte (TAR Puglia-Bari, Sez. II, sentenza 05.05.2020 n. 630 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

anno 2017

CONDOMINIO - EDILIZIA PRIVATA: Si possono installare antenne per radioamatori su tetti condominiali senza titolo edilizio.
LE antenne come quella di cui si è dotato il ricorrente possono essere installate senza che sia necessario il rilascio di un titolo edilizio, una nozione che si può derivare con maggiore precisione dopo l’entrata in vigore del d.lvo 2003, n. 259.
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A diversa conclusione non può indurre la menzione operata in motivazione di due norme del regolamento edilizio comunale che imporrebbero l’acquisizione di un titolo edilizio per legittimare l’installazione del manufatto di che si tratta.
Al riguardo va considerato innanzitutto che l’art. 3, comma 2, del dpr 06.06.2001, n. 380 spiega un effetto sulla gerarchia delle fonti del diritto in materia edilizia che inibisce la possibilità di ritenere che un regolamento locale possa considerare un’attività costruttiva in modo differente rispetto ai principi generali posti dalla norma di legge citata.
Oltre a ciò il collegio deve richiamare adesivamente la motivazione della propria ordinanza cautelare (2000, n. 1167) nella parte in cui essa evidenziava l’impossibilità di derivare dalla lettura delle norme di regolamento l’obbligo di acquisizione del titolo edilizio per l’installazione dell’antenna.
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L’impugnazione è relativa ad un atto con cui il comune di Genova ha ingiunto all’interessato la rimozione dell’antenna per radioamatore installata sulla copertura dell’immobile condominiale ubicato in via ... 19. Il bene si eleva per circa undici metri.
In relazione alle censure proposte il collegio deve premettere una considerazione generale e assorbente in ordine alla situazione soggettiva dedotta: risulta infatti dall’esame della prevalente giurisprudenza in argomento (tar Lazio, Latina, 2011/861, tar Abruzzo, Pescara, 2009, n. 207, tar Piemonte, 2002, n. 2156) che le antenne come quella di cui si è dotato il ricorrente possono essere installate senza che sia necessario il rilascio di un titolo edilizio, una nozione che si può derivare con maggiore precisione dopo l’entrata in vigore del d.lvo 2003, n. 259.
La tesi è poi corroborata e non già smentita dalla giurisprudenza citata dalla difesa comunale, posto che le pronunce allegate presuppongono l’intervento autorizzativo della p.a. solo nel caso in cui l’impianto riguardi un sito paesisticamente rilevante, cosa che l’atto in questione non allega si sia verificato.
Ne deriva che, al di là delle censure dedotte, il provvedimento è carente nel presupposto che lo fonda, posto che esso non specifica la ragione per cui in una zona paesisticamente non significativa sarebbe necessario munirsi di un titolo edilizio per installare un’antenna da radioamatore.
A diversa conclusione non può indurre la menzione operata in motivazione di due norme del regolamento edilizio comunale che imporrebbero l’acquisizione di un titolo edilizio per legittimare l’installazione del manufatto di che si tratta.
Al riguardo va considerato innanzitutto che l’art. 3, comma 2, del dpr 06.06.2001, n. 380 spiega un effetto sulla gerarchia delle fonti del diritto in materia edilizia che inibisce la possibilità di ritenere che un regolamento locale possa considerare un’attività costruttiva in modo differente rispetto ai principi generali posti dalla norma di legge citata. Oltre a ciò il collegio deve richiamare adesivamente la motivazione della propria ordinanza cautelare (2000, n. 1167) nella parte in cui essa evidenziava l’impossibilità di derivare dalla lettura delle norme di regolamento l’obbligo di acquisizione del titolo edilizio per l’installazione dell’antenna.
Il ricorso è pertanto fondato e va accolto, conseguendo da ciò la condanna del comune soccombente alle spese di lite sostenute dall’interessato, oneri che vengono liquidati equamente date la natura della controversia e la lontananza nel tempo dei fatti per cui è lite (TAR Liguria, Sez. I, sentenza 20.06.2017 n. 540 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAL’installazione di stazioni radio base è compatibile con qualsiasi destinazione del piano regolatore comunale ed in particolare, rispetto alla norma dell’art. 338 T.U.L.S., si è espressamente affermato che in tale divieto di nuovi edifici non rientrano le stazioni radio base per gli impianti di telefonia mobile che per le loro caratteristiche non possono essere classificati come manufatti edilizi incompatibili con il vincolo cimiteriale, in quanto gli impianti di telefonia mobile non possono essere assimilati alle normali costruzioni edilizie in quanto normalmente non sviluppano volumetria o cubatura, non determinano ingombro visivo paragonabile a quello delle costruzioni, non hanno un impatto sul territorio paragonabile a quello degli edifici in cemento armato o muratura, tenuto anche conto che tali impianti non ledono gli interessi dei quali il vincolo cimiteriale persegue la tutela.
Gli impianti di telefonia mobile, infatti, assimilabili ai tralicci dell’energia elettrica, non arrecano alcun danno al decoro e alla tranquillità dei defunti; non creano problemi di ordine sanitario, non impediscono l’ampliamento del cimitero.

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L’art. 338 del r.d. n. 1265 del 1934 prevede il divieto di nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto.
La giurisprudenza è costante nel ritenere che l’installazione di stazioni radio base è compatibile con qualsiasi destinazione del piano regolatore comunale ed in particolare, rispetto alla norma dell’art. 338 T.U.L.S. ha espressamente affermato che in tale divieto di nuovi edifici non rientrano le stazioni radio base per gli impianti di telefonia mobile che per le loro caratteristiche non possono essere classificati come manufatti edilizi incompatibili con il vincolo cimiteriale, in quanto gli impianti di telefonia mobile non possono essere assimilati alle normali costruzioni edilizie in quanto normalmente non sviluppano volumetria o cubatura, non determinano ingombro visivo paragonabile a quello delle costruzioni, non hanno un impatto sul territorio paragonabile a quello degli edifici in cemento armato o muratura, tenuto anche conto che tali impianti non ledono gli interessi dei quali il vincolo cimiteriale persegue la tutela.
Gli impianti di telefonia mobile, infatti, assimilabili ai tralicci dell’energia elettrica, non arrecano alcun danno al decoro e alla tranquillità dei defunti; non creano problemi di ordine sanitario, non impediscono l’ampliamento del cimitero (Consiglio di Stato n. 5257 del 2015; sulla compatibilità degli impianti di comunicazione con il vincolo cimiteriale cfr. altresì, n. 5837 del 2014) (TAR Lazio-Roma, Sez. II-quater, sentenza 28.02.2017 n. 2964 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

anno 2016
EDILIZIA PRIVATA - TRIBUTINiente accatastamento per le reti di Tlc. Infrastrutture. Il chiarimento è fornito dal decreto attuativo della direttiva 2014/61.
Il decreto attuativo della direttiva 2014/61 fa chiarezza: le infrastrutture di reti di comunicazione elettronica non vanno accatastate. Le infrastrutture di telecomunicazione non sono unità immobiliari e, come tali, non vanno iscritte in catasto e non soggiacciono alla fiscalità conseguente.
È d’impatto l’intervento del legislatore che, nell’ambito del decreto legislativo 33/2016 attuativo della direttiva 2014/61/Ue sulla riduzione dei costi delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, ha deciso di dare una svolta all’annosa questione dell’accatastamento delle infrastrutture Tlc. Si tratta dei tralicci, ripetitori, stazioni radio base, antenne -oltre alle opere per l'installazione della rete- ancorati a muri o altri supporti oppure impiantati dentro aree recintate.
In passato sia l’agenzia del Territorio (circolare 4/2006, 6/2012) sia la giurisprudenza si sono occupate del trattamento catastale: la prima per affermarne l’obbligo di accatastamento (in forma autonoma o come variazioni di preesistenti unità immobiliari); la seconda talvolta si è adeguata alla posizione dell’Agenzia, più spesso ha invece accolto i ricorsi che ne sostenevano l’irrilevanza sul piano catastale, specie in virtù dell’assimilazione alle «opere di urbanizzazione primaria» (articolo 86, comma 3, del Codice delle comunicazioni elettroniche).
Con il decreto legge Sblocca Italia del 2014 sembrava che la questione fosse risolta a favore di questa seconda interpretazione, essendo stabilito che le infrastrutture Tlc costituiscono opere di urbanizzazione primaria.
La Corte di Cassazione però con la sentenza 24026/2015 in materia di Ici (si veda «Il Sole 24 Ore» del 26.11.2015) ha di recente sposato la tesi del Fisco. Invero, la Suprema corte non ha minimamente affrontato il punto che il decreto legge Sblocca Italia mirava a risolvere e, con scarna motivazione, ha deciso per l’accatastamento dei ripetitori di telefonia mobile nella categoria D.
L’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 33/2016 rimette ordine: non solo le reti ad alta velocità in fibra ottica, ma tutte le infrastrutture comprese negli articoli 87-88 Cce, da chiunque possedute, sono da considerarsi beni diversi dalle unità immobiliari in base al Dm 28/1998 e per questo esclusi dall’accatastamento e dai tributi che ne conseguono (Imu, Tasi, Ici a suo tempo).
Ciò che rileva, infatti, non è tanto l’autonomia funzionale e reddituale di queste infrastrutture -e neppure la destinazione a interesse collettivo per cui in passato sono state talvolta classificate nella categoria E/3- ma il fatto che il legislatore ne riconosca una «pubblica utilità», analoga per esempio a quella delle fognature o della rete idrica. La norma, peraltro, dovrebbe avere portata interpretativa, visto che, secondo la relazione illustrativa, rappresenta un «chiarimento» volto a esplicitare quanto già previsto dal Cce.
Natura questa confermata dalla sua collocazione sistematica, nell’articolo 12 tra le «disposizioni di coordinamento», dove al comma 1 si ribadisce che in caso di discordanze prevalgono le norme del Cce.
Per effetto, il Fisco e gli enti locali non solo dovranno escludere dall’accatastamento le nuove infrastrutture di telecomunicazione, ma anche rinunciare alle pretese di accatastamento già avanzate
(articolo Il Sole 24 Ore del 29.03.2016 - tratto da www.centrostudicni.it).

EDILIZIA PRIVATA: Tlc, mega antenne promosse. Stazioni radio per cellulari compatibili con il Prg. Sentenza del Tar Veneto sui limiti alle infrastrutture tecnologiche. Comuni in k.o..
Compagnia tlc batte comune. Si presume che il progetto di mega antenna per cellulari della società telefonica sia sempre compatibile con il piano regolatore generale del comune: la stazione radio-base, infatti, risulta assimilabile a un'opera di urbanizzazione primaria e dunque non soggiace ai divieti previsti per altri manufatti. Ecco allora che se in base al Prg la zona è soggetta a un piano attuativo già approvato, lo stop all'infrastruttura tecnologica può scattare soltanto quando l'opera si rivela del tutto inconciliabile con l'intervento urbanistico previsto nell'area. Diversamente l'ente locale non può bloccare i lavori.

È quanto emerge dalla sentenza 15.03.2016 n. 294, pubblicata dalla II Sez. del TAR Veneto, che aggiunge un nuovo episodio alla saga in cui i giganti delle comunicazioni si trovano contrapposti agli enti locali, creando un notevole contenzioso.
Prescrizioni escluse. Deve rassegnarsi l'amministrazione locale che ha reiteratamente bocciato il progetto della mega antenna. Se il Prg nulla dispone in senso contrario, la stazione radio-base che dà il segnale ai telefonini deve ritenersi compatibile con qualunque destinazione d'uso impressa alle opere dagli strumenti urbanistici: i servizi tecnologici non risultano quindi assoggettati alle prescrizioni che valgono per altri tipi di opere e che sono dettate per disciplinare diversi usi del territorio.
Nel caso specifico il manufatto è di soli sei metri per cinque e si trova sul retro di una costruzione: il proprietario del terreno è favorevole all'installazione e la presenza della mega antenna non può dirsi inconciliabile in senso assoluto con il piano attuativo del Prg approvato per l'area; solo questo avrebbe potuto far scattare il niet dell'ente locale. Al quale non resta che pagare le spese di giudizio.
Obbligo di motivazione. Attenzione, però. L'assimilazione delle stazioni radio-base a opere di urbanizzazione primaria produce anche altre conseguenze giuridiche: la mega antenna per cellulari non deve osservare le norme sulle distanze, per esempio dalla strada, che valgono per i comuni manufatti edilizi. E dunque il comune non può bloccare soltanto per questo i lavori che stanno a cuore alla compagnia telefonica.
In ogni caso quando l'amministrazione locale nega il titolo edilizio richiesto per incompatibilità con il regolamento deve motivare il rigetto indicando la norma violata. Lo stabilisce la sentenza 1146/2016, pubblicata dalla settima sezione del Tar Campania.
Pubblica utilità. Troppo frettolosi i tecnici dell'ente che reputano l'impianto per la telefonia mobile non conforme al regolamento edilizio né all'epoca della realizzazione né al momento in cui risulta chiesta la sanatoria. La stazione radio-base della compagnia deve essere considerata un impianto di pubblica utilità.
Ciò che conta, però, è che l'unica struttura a restare fuori terra sarebbe l'antenna vera e propria, dal momento che tutte le altre opere di rilevante valore edilizio e urbanistico sono interrate: a riconoscerlo è lo stesso provvedimento di diniego adottato dal comune quando dà atto che le armature del basamento si trovano al di sotto del piano campagna. Insomma: mancano opere edilizie significative che impongano l'osservanza delle disposizioni dettate a tutela delle distanze tra fabbricati. Spese di giudizio compensate fra le parti in causa.
Impianti compatibili. Veniamo ai rapporti fra istituzioni. Non è il comune che può proibire le mega antenne per cellulari vicino a case, scuole e ospedali: il regolamento dell'ente locale invade la riserva di competenza dello stato se interviene sulle soglie di attenzione con divieti generalizzati invece che curare il corretto insediamento territoriale degli impianti.
Ecco allora che è accolto il ricorso del big delle telecomunicazioni contro il regolamento dell'ente locale che vieta di installare praticamente ovunque le stazioni radio-base che servono a far funzionare i telefonini: gli impianti sono invece «compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica». È quanto emerge dalla sentenza 503/2015, pubblicata dal Tar Calabria, sezione staccata di Reggio.
Interesse generale. Sbaglia la compagnia telefonica quando sostiene che l'amministrazione locale avrebbe bisogno del placet della regione nell'adottare il regolamento con tutte le modifiche che ha introdotto sul piano urbanistico. In realtà l'ente locale ha i poteri per disciplinare il corretto insediamento territoriale degli impianti.
Il punto è che con il regolamento di «minimizzazione» il comune non può spingersi a porre divieti generalizzati che puntano a tutelare la popolazione amministrata dai campi magnetici: spetta infatti al legislatore nazionale indicare obiettivi di qualità per le installazioni degli impianti con criteri unitari da applicare uniformemente in tutta Italia. Bisogna invece consentire dappertutto la copertura della telefonia mobile: le mega antenne devono infatti ritenersi «infrastrutture primarie e impianti di interesse generale».
Infine: il comune non può dare il placet alla mega antenna senza ascoltare la voce del quartiere (articolo ItaliaOggi Sette del 18.04.2016).
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MASSIMA
Il ricorso ed i motivi aggiunti sono fondati e devono essere accolti.
Infatti
l'art. 86, comma 3, del Dlgs. 01.08.2003, n. 259 dispone espressamente che le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazioni di cui agli art. 87 e 88 sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'art. 16, comma 7, DPR 06.06.2001 n. 380.
Tale assimilazione comporta che, in assenza di specifica previsione per gli impianti in questione, gli stessi debbano ritenersi compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica impressa dagli strumenti urbanistici
(cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 05.02.2013 n. 687; Consiglio di Stato, Sez. VI, 15.06.2011 n. 3646).
Da tale principio discende che tale tipo di impianti possa essere localizzato anche in aree nelle quali l’edificazione sia subordinata dallo strumento urbanistico alla previa redazione di un piano attuativo, in quanto si tratta di infrastrutture che, non potendo essere assimilate alle normali costruzioni edilizie, non sono assoggettate alle prescrizioni urbanistico edilizie preesistenti che si riferiscono a tipologie di opere diverse e sono state elaborate con riferimento a possibilità di diverso utilizzo del territorio (cfr. ex pluribus Tar Sicilia, Palermo, Sez. II, 15.01.2015, n. 100), e che, qualora, come nel caso di specie, sia stato già approvato un piano attuativo, la realizzazione dell’impianto possa essere negata solo ove ricorra una condizione di effettiva ed assoluta incompatibilità con le previsioni del piano.
Tale condizione non sussiste nel caso di specie.
Infatti come emerge dalla documentazione versata in atti (cfr. la planimetria di progetto allegata quale doc. 9 alle difese del Comune) l’area interessata dall’impianto ha una limitata estensione (6 m per 5) ed è posta in un angolo dell’intervento urbanistico posto sul retro dello scivolo che porta al piano interrato, in un punto per il quale il piano attuativo non reca alcuna previsione e che risulta quindi idoneo ad ospitare la realizzazione di servizi tecnologici.
Pertanto, contrariamente a quanto reiteratamente affermato dal Comune nei provvedimenti impugnati, non sussiste alcun contrasto con le previsioni del piano attuativo.
Da quanto esposto emerge l’infondatezza anche della tesi del Comune secondo la quale dovrebbe procedersi ad una previa variazione delle previsioni del piano attuativo per consentire l’inserimento dell’infrastruttura.
Infatti l’istanza per la realizzazione dell’impianto è stata presentata con l’espresso assenso della Società Te.Im. Srl (cfr. doc. 3 allegato al ricorso introduttivo), proprietaria delle aree comprese nel piano attuativo dalla stessa presentato, e l’impianto, non comportando alcun sostanziale mutamento del disegno edificatorio previsto dall’elaborato progettuale, non incide sui suoi criteri informatori.
Parimenti privo di fondamento è il capo di motivazione del diniego che fa riferimento alla mancata previsione di una accesso all’impianto dalla pubblica via, atteso che,
una volta valutata la conformità dell’istanza alla disciplina applicabile al titolo richiesto, il rilascio del provvedimento abilitativo assume carattere vincolato, e l’eventuale interclusione può essere ovviata con la possibilità di ottenere, in via consensuale o giudiziale, la costituzione di una servitù di passaggio ai sensi dell’art. 1051 c.c. (cfr. Tar Veneto, sez. II, 08.02.2016, n. 127; id. 12.01.2011, n. 37; Consiglio di Stato, parere Sez. II, 27.02.2002, n. 2559/2001).
E’ inoltre erronea l’affermazione, contenuta nel provvedimento impugnato con i motivi aggiunti, secondo la quale l’area interessata dall’intervento dovrebbe essere ceduta al Comune al pari delle altre aree con destinazioni ad uso pubblico, in quanto l’art. 86, comma 3, del Dlgs. 01.08.2003, n. 259, nell’affermare l’assimilazione di tali impianti alle opere di urbanizzazione primaria, precisa che restano “di proprietà dei rispettivi operatori”.
In definitiva, in accoglimento delle assorbenti censure di carenza di presupposti, difetto di motivazione e di istruttoria di cui al secondo e terzo motivo del ricorso introduttivo e al secondo e terzo dei motivi aggiunti, devono essere annullati i dinieghi impugnati.

EDILIZIA PRIVATA: Il comune non blocca l'antenna.
Il Comune non può bloccare i lavori per la mega-antenna per cellulari perché le stazioni radio base sono assimilate dalla legge a opere di urbanizzazione primaria: non devono dunque rispettare le norme sulle distanze per i comuni manufatti edilizi. E in ogni caso quando l'amministrazione locale nega il titolo edilizio richiesto per incompatibilità con il regolamento deve motivare il rigetto indicando la norma violata.

È quanto emerge dalla sentenza 03.03.2016 n. 1146, del TAR Campania-Napoli, Sez. VII.
Sono stati, quindi, frettolosi i tecnici dell'ente che hanno giudicato l'impianto per la telefonia mobile non conforme al regolamento edilizio. Anzitutto la stazione radio base della compagnia deve essere considerata un impianto di pubblica utilità. L'unica struttura a restare fuori terra, inoltre, sarebbe l'antenna vera e propria, dal momento che tutte le altre opere di valore edilizio e urbanistico sono interrate.
A riconoscerlo è lo stesso provvedimento di diniego adottato dall'ente quando dà atto che le armature del basamento sono al di sotto del piano campagna (articolo ItaliaOggi del 31.03.2016).
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MASSIMA
3.1 Nel merito le censure sono fondate in quanto le ragioni ostative addotte dall’amministrazione per rigettare l’istanza non risultano validamente legittime.
Con il secondo motivo di ricorso la società ricorrente deduce che all’impianto di telecomunicazione realizzato non si applicano le norme sulle distanze previste per le costruzioni in genere.
Il motivo è fondato.
Occorre precisare che
in base all’art. 86, co. 3, del d.lgs. n. 259 del 2003, gli impianti in questione sono assimilati alle opere di urbanizzazione primaria; nel caso di specie l’impianto fuori terra consisterebbe poi nella sola antenna in quante non risultano ulteriori opere edilizie che abbiano rilevante valore edilizio-urbanistico essendo quelle già compiute interrate (la circostanza dedotta nel ricorso e non specificamente contestata dal Comune viene confermata nel provvedimento impugnato ove si dà conto che le armature del basamento sono al di sotto del piano campagna).
Trattandosi dunque di impianto di pubblica utilità privo di annesse e significative opere edilizie il Collegio ritiene, in accordo con l’indirizzo prevalente nella giurisprudenza, che non sia applicabile la normativa sulle distanze previste per i comuni manufatti edilizi
(cfr. Tar Napoli sez. VII, 2461/2013 la realizzazione delle SRB non deve rispettare i limiti dalle strade previsti per le ordinarie costruzioni edilizie, trattandosi di opere assimilate alle infrastrutture di urbanizzazione primaria”).
3.2 Deve poi essere accolta la doglianza relativa alla supposta carenza del titolo di locatario relativamente alle presentazione delle istanze pregresse.
In disparte di ogni altra considerazione,
è pacifico che al momento della presentazione della denegata istanza di sanatoria la Telecom fosse locatrice del terreno interessato dall’impianto; ne consegue la piena legittimazione alla presentazione della relativa istanza ex art. 36 DPR 380/2001, il cui rigetto costituisce oggetto del presente processo.
3.3 Viene poi censurato il diniego nella parte in cui viene contestato dagli uffici comunali il contrasto con il regolamento comunale in materia di installazione di impianti di telecomunicazioni.
La doglianza è fondata.
La motivazione del diniego non riporta la disposizione violata né l’oggetto della predetta incompatibilità regolamentare. Sotto tale aspetto la motivazione dunque è assolutamente generica e inidonea a sostenere il rigetto della sanatoria.
3.4 La contestazione relativa poi alle modalità di presentazione della domanda (mancata compilazione sul modulo regionale) non ha alcun pregio in quanto
il legislatore non richiede a pena di nullità la presentazione dell’istanza di accertamento di conformità in una forma determinata.
Infine,
non costituiscono valido motivo di rigetto, la mancata indicazione dei siti sensibili nelle vicinanze e l’omesso calcolo dell’oblazione in quanto si tratta di informazioni e dati già disponibili all’amministrazione e che, in ogni caso, possono essere oggetto di integrazione istruttoria all’interno del procedimento.
3.5 Non può infine avere ingresso nel thema decidendum la deduzione avanzata dai controinteressati secondo cui la Telecom avrebbe ottenuto solo dopo la realizzazione delle opere la deroga regionale (decreto n. 4 del 13.06.2014) alla distanza della Ferrovia (e dunque non vi sarebbe la doppia conformità urbanistica ex art. 36 DPR 380/2001).
Tale rilievo è infatti assente nel provvedimento impugnato; si tratterebbe -a prescindere dunque dall’ulteriore e logicamente successiva questione se la sanatoria operi con efficacia ex tunc- di inammissibile integrazione postuma della motivazione del provvedimento in sede giudiziale (cfr. Cons. Stato n. 3488/2015), peraltro proveniente non dalla parte pubblica, ma da una parte privata, totalmente priva di potestà pubblicistica in materia.
3.6 Ugualmente inammissibili -in quanto rientranti nel medesimo divieto di integrazione postuma- sono le deduzioni della difesa comunale, svolte in giudizio, relative alla vicinanza dell’impianto a siti sensibili; tale questione non rilevata dagli uffici comunali competenti, se fondata, potrà essere eventualmente sollevata dagli uffici comunali in sede di riedizione del potere.
4. In conclusione, per le ragioni esaminate, il ricorso viene accolto. Restano assorbite le ulteriori censure stante il carattere esaustivo di quelle analizzate.

anno 2015

EDILIZIA PRIVATA: Parere in merito all'ammissibilità di interventi di installazione di impianti di comunicazioni elettroniche da installare su tralicci inferiori a mt. 6 su edifici esistenti nel centro storico - Comune di Velletri (Regione Lazio, parere 21.12.2015 n. 433845 di prot.).

EDILIZIA PRIVATA: La giurisprudenza più recente ha chiarito che l'art. 338 R.D. cit. vieta l'edificazione, nella fascia di duecento metri dal muro di cinta dei cimiteri, di manufatti che possono essere qualificati come costruzioni edilizie: ha quindi ritenuto che l'installazione di un impianto di telefonia mobile che -per le proprie caratteristiche- non può in alcun modo essere classificato come un manufatto edilizio non è incompatibile con il vincolo cimiteriale (nella specie si trattava di un'antenna staffata sul muro del cimitero e non di una costruzione edificata sul terreno ricadente nella fascia di rispetto).
Detta decisione –pur non essendo riferibile ad una fattispecie concreta identica, perché nel caso di specie si controverte sulla realizzazione di una stazione radio base sulla fascia di rispetto cimiteriale e non sulla semplice collocazione dell’antenna sul muro perimetrale del cimitero– nondimeno contiene una precisazione importante: sussiste il vincolo di inedificabilità solo in presenza di “edifici” e cioè solo quando vengono realizzate delle vere e proprie costruzioni.
Gli impianti di telefonia mobile non possono essere assimilati alle normali costruzioni edilizie in quanto normalmente non sviluppano volumetria o cubatura, non determinano ingombro visivo paragonabile a quello delle costruzioni, non hanno un impatto sul territorio paragonabile a quello degli edifici in cemento armato o muratura.
Il concetto di edificio è nettamente caratterizzato sia in architettura che nel diritto urbanistico: un palo di sostegno e le attrezzature installate su di esso non presentano –evidentemente– la stessa natura.
Inoltre, come ha correttamente rilevato la giurisprudenza più recente di primo grado, le stazioni radio base, sono opere di urbanizzazione primaria, compatibili con qualsiasi zonizzazione prevista dagli strumenti urbanistici vigenti, e dunque possono essere installate anche in zona di rispetto cimiteriale, tenuto anche conto che non ledono gli interessi dei quali il vincolo di inedificabilità persegue la tutela.
Gli impianti di telefonia mobile, infatti, –assimilabili ai tralicci dell’energia elettrica– non arrecano alcun danno al decoro e alla tranquillità dei defunti; non creano problemi di ordine sanitario e, nel caso di specie, nel quale l’impianto è collocato oltre la strada che costeggia il muro perimetrale del cimitero, non incidono neppure sulla possibilità di ampliamento del cimitero.
Correttamente, quindi, la legislazione regionale richiamata dalle appellanti (L.R. Lombardia n. 11/2001 art. 7, regolamento regionale 6/2004 e la circolare regionale 12.03.2007 n. 9) partendo dalla qualifica contenuta nell’art. 86 del codice delle comunicazioni elettroniche, secondo cui detti impianti costituiscono opere di urbanizzazione primaria, specificano che è possibile realizzarli nella fascia di rispetto cimiteriale.
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La natura di opere di urbanizzazione primaria consente di prescindere dalla zonizzazione recata dal P.R.G., potendo gli impianti di telecomunicazione per la telefonia mobile essere realizzati in qualunque zona del territorio comunale.
La giurisprudenza è univoca: “A norma dell’art. 86, c. 3, del D.Lgs. n. 259 del 2003 relativa alla localizzazione di infrastrutture di telecomunicazioni, è possibile prescindere dalla destinazione urbanistica del sito individuato per la loro installazione in quanto le infrastrutture di reti pubbliche di telecomunicazioni, di cui agli art. 87 e 88, sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all’art. 16, comma 7, del D.P.R. 06.06.2001 n. 380. Ne deriva anche alla luce dell’art. 4, comma 7, della L.R. n. 11 del 2001 che gli impianti radiobase di telefonia mobile di potenza totale non superiore a 300 watt non richiedono specifica regolamentazione urbanistica".

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Passando all’esame del merito, è necessario richiamare innanzitutto la norma dell’art. 388, comma 1, del R.D. n. 27/07/1934 n. 1265 secondo cui “I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. E’ vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell’impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge”.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza sussiste –in base a detta disposizione– il vincolo di inedificabilità assoluta nella fascia di rispetto del cimitero: il vincolo ex lege può essere rimosso solo per considerazioni di interesse pubblico, in presenza delle condizioni specificate nell'art. 338, quarto comma; ma non per interessi privati, come ad esempio per legittimare ex post realizzazioni edilizie abusive di privati, o comunque interventi edilizi futuri, su un'area a tal fine indisponibile per ragioni di ordine igienico-sanitario, nonché per la sacralità dei luoghi di sepoltura, salve ulteriori esigenze di mantenimento di un'area di possibile espansione della cinta cimiteriale (cfr., tra le tante, Cons. Stato, sez. VI, 27.07.2015 n. 3667)
E’ stato quindi precisato in giurisprudenza che il vincolo cimiteriale, che comporta l’inedificabilità assoluta, non consente in alcun modo l’allocazione di edifici, anche non aventi natura residenziale, in ragione dei molteplici interessi pubblici che tale fascia di rispetto intende tutelare, e che possono enuclearsi nelle esigenze di natura igienico-sanitaria, nella salvaguardia della peculiare sacralità dei luoghi destinati alla sepoltura e nel mantenimento di un'area di possibile espansione della cinta cimiteriale (TAR Puglia, Lecce, sez. III, 04/07/2015 n. 2245; TAR Sicilia, Palermo, Sez. I, 03/03/2015 n. 575).
Facendo applicazione di detti principi la sentenza appellata ha annullato le autorizzazioni impugnate.
Secondo il primo giudice, infatti, il vincolo di inedificabilità assoluta gravante sulla fascia di rispetto del cimitero per espressa previsione normativa, impedisce la realizzazione di qualunque manufatto, anche ad uso diverso da quello abitativo, e trattandosi di vincolo imposto ex lege in via astratta, prescinde da qualunque valutazione in merito alla specifica conformazione della costruzione che si intende realizzare in prossimità del cimitero: sulla base di detti presupposti ha ritenuto che non potesse costruirsi neppure un traliccio di telecomunicazioni –struttura impattante– “non più rispettoso della pietas nei confronti dei defunti di quanto non lo sia una abitazione di residenza”.
Le affermazioni del primo giudice non possono essere condivise.
La giurisprudenza più recente ha chiarito che l'art. 338 R.D. cit. vieta l'edificazione, nella fascia di duecento metri dal muro di cinta dei cimiteri, di manufatti che possono essere qualificati come costruzioni edilizie (Cons. Stato Sez. V 14.09.2010 n. 6671): ha quindi ritenuto che l'installazione di un impianto di telefonia mobile che -per le proprie caratteristiche- non può in alcun modo essere classificato come un manufatto edilizio non è incompatibile con il vincolo cimiteriale (nella specie si trattava di un'antenna staffata sul muro del cimitero e non di una costruzione edificata sul terreno ricadente nella fascia di rispetto) (Cons. Stato sez. III 25/11/2014 n. 5837).
Detta decisione –pur non essendo riferibile ad una fattispecie concreta identica, perché nel caso di specie si controverte sulla realizzazione di una stazione radio base sulla fascia di rispetto cimiteriale e non sulla semplice collocazione dell’antenna sul muro perimetrale del cimitero– nondimeno contiene una precisazione importante: sussiste il vincolo di inedificabilità solo in presenza di “edifici” e cioè solo quando vengono realizzate delle vere e proprie costruzioni.
Gli impianti di telefonia mobile non possono essere assimilati alle normali costruzioni edilizie in quanto normalmente non sviluppano volumetria o cubatura, non determinano ingombro visivo paragonabile a quello delle costruzioni, non hanno un impatto sul territorio paragonabile a quello degli edifici in cemento armato o muratura (TAR Puglia Sez. I Lecce 08/04/2015 n. 1120).
Il concetto di edificio, come ha correttamente rilevato la difesa delle appellanti, è nettamente caratterizzato sia in architettura che nel diritto urbanistico: un palo di sostegno e le attrezzature installate su di esso non presentano –evidentemente– la stessa natura (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 17/10/2008 n. 5044).
Inoltre, come ha correttamente rilevato la giurisprudenza più recente di primo grado, le stazioni radio base, sono opere di urbanizzazione primaria, compatibili con qualsiasi zonizzazione prevista dagli strumenti urbanistici vigenti, e dunque possono essere installate anche in zona di rispetto cimiteriale (cfr. TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, 21/02/2014 n. 311; TAR Campania, Napoli, Sez. VII, 25/10/2012 n. 4223; TAR Lazio Sez. II-bis 14/05/2007 n. 4367), tenuto anche conto che non ledono gli interessi dei quali il vincolo di inedificabilità persegue la tutela.
Gli impianti di telefonia mobile, infatti, –assimilabili ai tralicci dell’energia elettrica– non arrecano alcun danno al decoro e alla tranquillità dei defunti; non creano problemi di ordine sanitario e, nel caso di specie, nel quale l’impianto è collocato oltre la strada che costeggia il muro perimetrale del cimitero, non incidono neppure sulla possibilità di ampliamento del cimitero.
Correttamente, quindi, la legislazione regionale richiamata dalle appellanti (L.R. Lombardia n. 11/2001 art. 7, regolamento regionale 6/2004 e la circolare regionale 12.03.2007 n. 9) partendo dalla qualifica contenuta nell’art. 86 del codice delle comunicazioni elettroniche, secondo cui detti impianti costituiscono opere di urbanizzazione primaria, specificano che è possibile realizzarli nella fascia di rispetto cimiteriale.
Non convince la tesi dell’appellato secondo cui anche per la realizzazione di detti impianti sarebbe necessario ricorrere al procedimento previsto dall’art. 388, c. 5, del R.D. 27/07/1934 n. 1265, in quanto –come già precisato– non si tratta di “edifici”, ma di semplici opere di urbanizzazione primaria riconducibili a tralicci per l’energia elettrica.
Infine, la natura di opere di urbanizzazione primaria consente di prescindere dalla zonizzazione recata dal P.R.G., potendo gli impianti di telecomunicazione per la telefonia mobile essere realizzati in qualunque zona del territorio comunale.
La giurisprudenza è univoca: “A norma dell’art. 86, c. 3, del D.Lgs. n. 259 del 2003 relativa alla localizzazione di infrastrutture di telecomunicazioni, è possibile prescindere dalla destinazione urbanistica del sito individuato per la loro installazione in quanto le infrastrutture di reti pubbliche di telecomunicazioni, di cui agli art. 87 e 88, sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all’art. 16, comma 7, del D.P.R. 06.06.2001 n. 380. Ne deriva anche alla luce dell’art. 4, comma 7, della L.R. n. 11 del 2001 che gli impianti radiobase di telefonia mobile di potenza totale non superiore a 300 watt non richiedono specifica regolamentazione urbanistica" (cfr., tra le tante, TAR Lombardia Sez. II 02/03/2012 n. 351).
Alla stregua delle suesposte considerazioni, gli appelli devono essere accolti con riforma della sentenza di primo grado (Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 17.11.2015 n. 5257 - link a www.giustizia-amministratva.it).

ATTI AMMINISTRATIVI - EDILIZIA PRIVATA: Istanza di accesso, formulata da parte di un comitato, rispetto agli atti di un procedimento di autorizzazione per l'installazione di una antenna radio.
Essendo il comitato soggetto giuridico, titolare, ex lege, di un autonomo diritto di accesso agli atti, la circostanza che i singoli cittadini abbiano già esercitato e ottenuto soddisfazione del relativo diritto non impedisce che quest'ultimo sia autonomamente rivendicato anche dal comitato dai primi composto.
Ed, invero, si rammenta che la l. 241/1990, con la disposizione di cui all'art. 22, c. 1, lett. b), richiede che, in capo al soggetto instante, sussista un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento rispetto al quale è chiesto l'accesso. Il fatto che i cives siano, individualmente, già in possesso della documentazione, richiesta poi anche dal comitato, non esclude l'esistenza di un interesse diretto, concreto e attuale in capo a quest'ultimo.
Si esclude, inoltre, che l'esercizio del diritto di accesso dia luogo ad un'ipotesi di controllo generalizzato sull'operato della pubblica amministrazione se l'istanza di ostensione ha per oggetto uno specifico procedimento amministrativo di autorizzazione, non già tutti gli atti autorizzativi rilasciati dal Comune.

Un Comune presenta una richiesta di parere in merito ad un'istanza di accesso, formulata da parte di un comitato, rispetto agli atti di un procedimento autorizzativo per l'installazione di un'antenna radio, segnalando, in particolare:
- di aver rilasciato un'autorizzazione per la realizzazione di un'antenna per telefonia mobile, contestata da alcuni cittadini residenti nelle vicinanze del luogo ove è prevista l'allocazione della stessa;
- questi ultimi, a titolo personale o cumulativo, in più tempi, secondo il progredire della pratica autorizzativa o della realizzazione delle opere, hanno presentato domanda di accesso agli atti, del tutto soddisfatta, non essendo state opposte dall'ente pubblico condizioni o limitazioni rispetto all'esercizio del diritto di accesso;
- successivamente, le stesse persone si sono costituite in comitato, che ha incaricato un professionista per verificare la correttezza di quella specifica pratica e delle relative azioni amministrative;
- il tecnico incaricato ha, quindi, chiesto di prendere visione ed estrarre copia degli atti relativi all'installazione di un'antenna radio, alta trenta metri, la cui realizzazione è prevista presso una frazione del territorio comunale;
- a giustificazione dell'interesse, connesso all'oggetto della richiesta, è precisata la necessità di verificare la procedura autorizzativa per l'installazione dell'antenna per telefonia mobile presso la frazione del Comune anche ai sensi della legge 01.07.1997, n. 189
[1].
L'ente locale, rammentando che l'istanza di accesso non deve essere preordinata ad una verifica generalizzata nei confronti dell'esercizio del potere pubblico, domanda se, nella descritta fattispecie, sia ammissibile, da parte di un comitato spontaneo, chiedere copia di atti detenuti dalla pubblica amministrazione e già in possesso delle persone che compongono il comitato stesso, non escludendo che la richiesta di ostensione dei documenti sia da considerarsi strumentale e suscettibile di costituire intralcio all'operatività amministrativa, atteso che i singoli cittadini non hanno mai sollevato dubbi o riserve sulla completezza degli atti loro rilasciati.
Nel quesito sottoposto allo scrivente, il principale nodo da risolvere è, quindi, costituito dalla seguente situazione: coloro che, successivamente, hanno dato vita al comitato, hanno già formulato delle autonome istanze di accesso e queste sono state ampiamente soddisfatte da parte dell'ente locale, con la consegna di tutti i documenti richiesti. Il problema da affrontare è, allora, quello di verificare se la summenzionata condizione -avvenuto esercizio del diritto di accesso da parte dei singoli soggetti privati- sia di ostacolo alla presentazione dell'istanza di ostensione da parte del comitato costituito da quegli stessi cittadini, considerato che il Comune appalesa il timore che l'accesso, da parte dell'ente esponenziale, potrebbe apparire strumentale ed ostacolare l'operato della pubblica amministrazione.
A fronte dell'illustrato dubbio interpretativo, anticipando, fin d'ora, la risposta all'odierno quesito, allo scrivente parrebbe di poter affermare che, essendo -come si verificherà nel prosieguo del testo- il comitato soggetto giuridico, titolare ex lege di un autonomo diritto di accesso agli atti, la circostanza che i singoli cittadini abbiano già esercitato e ottenuto soddisfazione del relativo diritto non impedisce che quest'ultimo sia autonomamente rivendicato anche dal comitato dai primi composto.
Ed, invero, si rammenta che la legge 07.08.1990, n. 241, con la disposizione di cui all'articolo 22, comma 1, lettera b), richiede che, in capo al soggetto instante, sussista un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento rispetto al quale è chiesto l'accesso. La circostanza che i singoli cittadini siano già in possesso della documentazione, richiesta poi anche dal comitato, non esclude l'esistenza di un interesse diretto, concreto e attuale in capo a quest'ultimo.
In relazione alla fattispecie descritta dall'ente locale, è possibile ipotizzare che gli abitanti della frazione abbiano ritenuto di costituire un soggetto terzo -il comitato- con il compito di tutela di alcuni valori 'costituzionalmente forti', quali la salute individuale e collettiva e l'ambiente, garantiti dagli articoli 9, comma 2 e 32, comma 1, Cost. Il fatto che i residenti nella frazione abbiano già ottenuto gli atti non esclude che il comitato possa esercitare, autonomamente e indipendentemente da questi, un proprio diritto di accesso, anche se rispetto alla stessa documentazione di cui i cives sono individualmente ormai in possesso.
Si deve inoltre considerare che, nel caso in esame, l'accesso è esercitato in un settore rientrante nella materia dell'ambiente, dove, ai sensi del decreto legislativo 19.08.2005, n. 195 - Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, il diritto di ottenere l'ostensione dei documenti è riconosciuto in modo notevolmente ampio
[2].
Al fine di fornire risposta all'illustrato quesito, è necessario premettere alcune considerazioni sull'istituto del diritto di accesso ai documenti amministrativi ed, in particolare, in merito all'esercizio del summenzionato diritto da parte dei cosiddetti soggetti portatori di interessi pubblici o diffusi.
Ai sensi dell'articolo 22, comma 2, legge 241/1990, l'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa, con l'obiettivo di favorire la piena partecipazione dei soggetti dell'ordinamento giuridico nei confronti di quest'ultima e di assicurare l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa.
Indagando l'aspetto della legittimazione attiva all'accesso e, quindi, dei soggetti abilitati ad esercitare il relativo diritto, si evidenzia che la legge 241/1990, all'articolo 22, comma 1, lettera b), definisce 'per interessati, tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso'.
Dalla definizione riportata, emerge che il legislatore ha esteso la qualifica di 'interessati' anche ai soggetti privati 'portatori di interessi diffusi', prevedendo che, per 'interessati' all'accesso, si devono intendere i soggetti singoli o associati, come quelli portatori di interessi pubblici o diffusi
[3]. Il diritto di accesso, oltre che alle persone fisiche, spetta anche agli enti esponenziali di interessi collettivi e diffusi, ove avvalorati dalla rappresentatività dell'associazione, comitato o ente esponenziale e dalla pertinenza dei fini statutari rispetto all'oggetto dell'istanza [4].
La titolarità del diritto di accesso è, dunque, riconosciuta e attribuita non solo ai singoli privati, ma anche alle associazioni (ad esempio associazioni di consumatori e altre associazioni riconosciute) e ai comitati portatori di interessi pubblici o diffusi (si pensi ai comitati di quartiere che si legittimano mediante una semplice raccolta di firme
[5]). Non solo il singolo ha titolo all'accesso ma anche i soggetti portatori di 'interessi generali', quali le associazioni e/o i comitati, soggetti esponenziali degli interessi diffusi degli utenti di un servizio o dei destinatari di atti autoritativi da parte della pubblica amministrazione [6]: astrattamente tutti i portatori di 'interessi generali' hanno titolo a richiedere l'accesso agli atti relativi all'esercizio di una determinata attività o in presenza dell'adozione di atti amministrativi che incidano la sfera giuridica di una molteplicità di cittadini (erga omnes) [7].
Da quanto sopra, discende l'esigenza di appurare un collegamento diretto tra il richiedente e il documento: la posizione legittimante l'accesso è costituita da una situazione giuridicamente rilevante comprensiva anche degli interessi diffusi e dal collegamento tra questa posizione qualificata e la specifica documentazione della quale si chiede l'esibizione
[8].
Anche per le figure in esame (enti esponenziali di interessi pubblici o diffusi), è necessario verificare un effettivo, attuale e concreto 'interesse' alla conoscenza di atti che incidono in via diretta e immediata (non già in via meramente ipotetica e riflessa) sugli interessi collettivi degli associati
[9], in quanto collegati alla prestazione o alla funzione svolta dall'ente stesso [10].
Poiché l''interesse' rappresenta il fulcro attorno al quale ruota tutta la disciplina del diritto di accesso agli atti, con riferimento al medesimo atto, l'istanza di accesso rivolta all'amministrazione da soggetti diversi (ad esempio, un comune cittadino, un sindacato, un comitato) potrebbe portare a risultati differenti (di accoglimento in certi casi, di diniego in altri), proprio perché è possibile configurare un diverso 'interesse' a seconda del soggetto che formula la domanda di ostensione del documento detenuto dalla pubblica amministrazione (e delle diverse ragioni che sono dal medesimo addotte)
[11].
È indispensabile motivare -in sede di richiesta- l'esatta rappresentazione dell'interesse all'accesso, dimostrando la presenza, tra i fini statutari o dell'attività svolta, del perseguimento di quel determinato interesse posto alla base dell'istanza di accesso, acclarando una differenziata posizione di interesse concreto, diretto ed attuale, che legittima a chiedere copia di documenti; documenti che una volta acquisiti possono costituire indubbio supporto e mezzo per il miglior perseguimento degli scopi statutari, sociali o dell'attività svolta (si pensi ad un comitato in difesa dell'ambiente o a tutela dei beni culturali)
[12].
Nel concludere l'analisi di tali aspetti, si ribadisce che il diritto di accesso può essere esercitato anche da parte di associazioni e/o comitati, costituendo questi ultimi un'organizzazione funzionalizzata alla protezione degli interessi di una categoria di soggetti e in grado di motivare le richieste di accesso perché legittimati alla cura di un interesse qualificato dell'intera stabile organizzazione
[13].
Nel caso in esame, a giustificazione dell'interesse all'accesso, il tecnico incaricato dal comitato fa riferimento alla necessità di verificare quella specifica procedura autorizzativa prodromica all'installazione dell'antenna per telefonia mobile presso una frazione comunale. Orbene, questa appare una motivazione sufficiente ai sensi della legge 241/1990, se corredata dalla dimostrazione che la documentazione richiesta rappresenta uno strumento per il conseguimento di quello che potrebbe essere uno scopo statutariamente eletto: la difesa della salute degli individui residenti in un determinata zona e la tutela della salubrità dell'ambiente.
Deve, ora, affrontarsi l'ulteriore problematica sollevata dall'ente locale: la possibilità che l'accesso sia utilizzato, impropriamente, come uno strumento di controllo sull'operato generale della pubblica amministrazione.
Ed, invero, nella fattispecie in attenzione, l'istanza di accesso formulata dal comitato provoca alcune perplessità al Comune sulla base della considerazione che, in ossequio al dettato normativo di cui all'articolo 24, comma 3, legge 241/1990, la domanda di ostensione dei documenti amministrativi non deve essere preordinata ad una verifica generalizzata nei confronti dell'esercizio del potere pubblico.
In generale, è necessario osservare che l'ampiezza dello scopo sociale e la sua riferibilità alla tutela di interessi diffusi o collettivi non può trasformare l'esercizio del diritto di accesso in un'inammissibile azione popolare, espressione di un controllo universale ed indistinto sulla pubblica amministrazione. Non si può, invero, ritenere che la rappresentatività facente capo ad un ente esponenziale conferisca per ciò solo all'associazione o al comitato un generico e indifferenziato titolo per il diritto d'accesso nei confronti degli atti della pubblica amministrazione: dal momento che il diritto di accesso non corrisponde ad un'azione popolare, il suo esercizio non può che essere collegato alla sussistenza (e alla puntuale rappresentazione) di un interesse differenziato, concreto e attuale all'accesso ai documenti. La pretesa titolarità (o la pretesa rappresentatività) di interessi collettivi o diffusi non vale a costituire un potere -comunque privato e perciò estraneo ai circuiti pubblici di rappresentatività e responsabilità- di ispezione generalizzata sulla pubblica amministrazione.
Il diritto di accesso impone pur sempre un accertamento concreto dell'esistenza di un bisogno differenziato di conoscenza in capo a chi richiede i documenti, perché non è orientato ad un controllo generalizzato ed indiscriminato di chiunque sull'azione amministrativa (che è anzi espressamente vietato a norma dell'articolo 24, comma 3, della legge 241/1990), ma solo alla conoscenza, da parte dei singoli titolari, di atti effettivamente, o anche solo potenzialmente, incidenti sui loro interessi particolari.
Al riguardo, si rammenta che, mediante il diritto di accesso, si esercita, legittimamente, un controllo quando questo è indirizzato verso il singolo atto amministrativo nei confronti del quale l'interessato vanta un interesse concreto e differenziato rispetto alla collettività, non già quando il controllo è riferito all'attività amministrativa nel suo complesso.
Ed, invero, come evidenziato dalla giustizia amministrativa, la disciplina sull'accesso tutela solo l'interesse alla conoscenza degli atti amministrativi e non l'interesse ad effettuare un controllo preventivo sull'amministrazione, allo scopo di verificare eventuali e non ancora definite forme di lesione della sfera dei privati
[14]. E, così, dapprima la giurisprudenza, poi il legislatore hanno stabilito di dover negare l'accesso tutte le volte in cui l'istanza è finalizzata a svolgere un controllo sull'operato della pubblica amministrazione, controllo puro e semplice avulso da un interesse specifico del richiedente.
L'interesse alla conoscenza dei documenti amministrativi è, poi, destinato alla comparazione con altri rilevanti interessi, fra i quali quello dell'amministrazione pubblica a non subire eccessivi intralci nella propria attività gestoria, tutelata anche a livello costituzionale ex articolo 97 Cost.
[15].
In ogni caso, nella fattispecie in esame, si ritiene di escludere che l'esercizio del diritto di accesso da parte del comitato dia luogo ad un'ipotesi di controllo generalizzato sull'operato della pubblica amministrazione: ed, invero, l'istanza di ostensione ha per oggetto quello specifico procedimento amministrativo di autorizzazione all'installazione di un'antenna presso una frazione comunale, non già tutti gli atti autorizzativi rilasciati dal Comune.
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[1] È necessario precisare che la legge 189/1997 -Conversione urgente, con modificazioni, del decreto legge 01.05.1997, n. 115, recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 96/2/CE sulle comunicazioni mobili e personali- è stata abrogata dall'articolo 218 del decreto legislativo 01.08.2003, n. 259 - Codice delle comunicazioni elettroniche.
[2] Si veda Consiglio di Stato, sez. III, sentenza del 30.09.2015, n. 4577, in tema di ambiente, elettrosmog, stazioni radio base per telefonia mobile, installazione di impianti radioelettrici, ove si afferma che 'la disciplina generale della localizzazione degli impianti di telefonia mobile ... è riservata allo Stato ... in quanto concernente la salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema (ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. 's', della Costituzione)'.
[3] Il legislatore, con la riforma ad opera della legge 11.02.2005, n. 15 -Modifiche ed integrazioni alla legge 07.08.1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa- ha recepito le pronunce giurisprudenziali adottate in tal senso nel corso degli anni precedenti.
[4] In tal senso, Tar Lazio, sez. II-ter, sentenza del 14.03.2011, n. 2260.
La giurisprudenza ha stabilito che, in presenza di istanze di accesso prodotte da enti esponenziali (ad esempio, associazioni sindacali, associazioni dei consumatori, associazioni a difesa dell'ambiente, eccetera), la pubblica amministrazione deve accertare la sussistenza di un nesso tra l'oggetto dell'accesso ed i fini contenuti nello statuto dell'ente, mentre ha ritenuto di non dovere dare riscontro positivo alla richiesta di accesso qualora questa produca una conoscenza, a favore dell'istante, di elementi informativi non in linea con la mission dell'associazione. Così, G. Modesti, 'L'esercizio del diritto di accesso agli atti della Pubblica Amministrazione alla luce della legge 15/2005', in www.dirittosuweb.com
[5] Così S. Biancardi, 'Il procedimento amministrativo e il diritto di accesso agli atti', Maggioli, 2011, 145.
[6] Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 5481/2011.
[7] M. Lucca, 'Diritto di accesso dei comitati e delle associazioni (portatori di interessi diffusi)', in www.mauriziolucca.com e www.segretarientilocali.it
[8] Consiglio di Stato, sez. V, sentenza del 16.01.2004 n. 127, riportata da M. Lucca, 'Diritto di accesso dei comitati ...', cit.
[9] In merito all'interesse che i soggetti legittimati devono avere, secondo le previsioni del legislatore di cui all'articolo 22, comma 1, lettera b), della legge 241/1990, esso deve essere diretto, concreto e attuale. L''attualità' è valutata in base al momento in cui è formulata la richiesta di accesso ad un determinato documento; la 'concretezza' presuppone un collegamento tra il soggetto ed un bene della vita coinvolto dal documento.
Il Consiglio di Stato ha stabilito che l'interesse, imputabile al soggetto, deve rientrare in una delle seguenti categorie: diritti soggettivi, interessi legittimi, 'interesse solo strumentale alla tutela di essi'. La scriminante è data, pertanto, dal trovarsi l'instante in una posizione differenziata rispetto agli altri soggetti dell'ordinamento giuridico.
[10] cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 09.02.2009, n.737; 25.09.2006, n. 5636; 10.02.2006, n. 555.
[11] In tal senso, S. Biancardi, 'Il procedimento amministrativo ...', cit., 145.
[12] Si veda ancora M. Lucca, 'Diritto di accesso dei comitati ...', cit.
[13] Così Tar Lazio-Roma, sez. III, sentenza del 16.01.2008, n. 249, riportata da M. Lucca, 'Diritto di accesso dei comitati ...', cit.
[14] In tal senso, si veda Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza del 15.11.2004, n. 7412, riportata da S. Biancardi, 'Il procedimento amministrativo ...', cit., 270.
[15] S. Biancardi, 'Il procedimento amministrativo ...', cit., 169
(13.11.2015 -
link a www.regione.fvg.it).

EDILIZIA PRIVATA: Comuni silenziati sulle mega-antenne.
Sì alla mega-antenna per cellulari vicino a case, scuole, ospedali e case di riposo. O meglio: non è il Comune che col suo regolamento può intervenire sui valori di attenzione invadendo il campo dello Stato, cui spetta legiferare in materia.
Ecco allora che è accolto il ricorso del big delle telecomunicazioni contro il regolamento dell'ente locale che vieta di installare praticamente ovunque le stazioni radio-base che servono a far funzionare i telefonini: gli impianti sono invece «compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica».

È quanto emerge dalla sentenza 29.05.2015 n. 503, pubblicata dal TAR Calabria-Reggio Calabria.
Sbaglia la compagnia telefonica quando sostiene che l'amministrazione locale avrebbe bisogno del placet della Regione nell'adottare il regolamento con tutte le modifiche che ha introdotto sul piano urbanistico. In realtà l'ente locale ha i poteri per disciplinare il corretto insediamento territoriale degli impianti.
Il punto è che con il regolamento di «minimizzazione» il Comune non può spingersi a porre divieti generalizzati che puntano a tutelare la popolazione amministrata dai campi magnetici: spetta infatti al legislatore nazionale indicare obiettivi di qualità per le installazioni degli impianti con criteri unitari da applicare uniformemente in tutta Italia.
Bisogna invece consentire dappertutto la copertura della telefonia mobile: le mega-antenne devono infatti ritenersi «infrastrutture primarie e impianti di interesse generale». Spese compensate (articolo ItaliaOggi del 04.07.2015).
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MASSIMA
2. Nel merito il ricorso è fondato.
3. Con riguardo al primo e al secondo motivo di ricorso si osserva quanto segue.
La protezione delle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici è regolamentata dalla legge quadro 22.02.2001, n. 36, che ha disciplinato in modo organico la materia, fissandone i principi fondamentali ed indicando le ripartizioni di competenza tra Stato ed Enti locali.
Quanto al riparto di attribuzioni, in particolare, viene stabilito che:
a) allo Stato compete la determinazione dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, (art. 4, l. n. 36/2001);
b) alle Regioni compete la definizione degli strumenti e delle azioni per il raggiungimento degli obiettivi di qualità consistenti in criteri localizzativi, standard urbanistici, prescrizioni ed incentivazioni (art. 8, l. n. 36 cit.);
c) ai Comuni, infine, si riconosce l'esercizio di una potestà regolamentare finalizzata ad assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici (art. 8, comma 6, l. n. 36 cit.).
Ciò premesso, nel caso di specie, non pare sussistere il primo vizio lamentato in ricorso sotto il profilo della carenza di potere regolamentare in capo al Comune.
Dal tenore del testo normativo emerge che
il potere de quo non è condizionato dalla previa regolamentazione da parte della Regione, ma solo al rispetto delle norme generali poste dall’ente territoriale maggiore, laddove già immesse nell’ordinamento giuridico; traendo viceversa il Comune la propria potestà normativa direttamente dalla legge sopracitata.
Né sembra sussistere il secondo vizio dedotto, atteso che le prescrizioni introdotte con l’atto impugnato presentano un indubbio carattere di specialità rispetto alla pianificazione urbanistica comunale, il cui procedimento non doveva essere seguito, in disparte quanto appresso si dirà circa gli ulteriori profili di illegittimità che inficiano il regolamento gravato.
Deve invece rilevarsi come, sulla scorta della giurisprudenza costituzionale (cfr., tra le altre, Corte cost. n. 331/2003, n. 307/2003 e n. 336/2005 ), la giurisprudenza amministrativa abbia più volte chiarito che
la potestà assegnata ai Comuni dall'art. 8, comma 6, l. cit. prevede la possibilità che i Comuni adottino un regolamento c.d. di minimizzazione finalizzato a garantire "il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e a minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici"; tale potestà deve tradursi nell'introduzione, sotto il profilo urbanistico, di regole a tutela di zone e beni di particolare pregio ambientale, paesaggistico o storico-artistico (ovvero, per ciò che riguarda la minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, nell'individuazione di siti che per destinazione d'uso e qualità degli utenti possano essere considerati sensibili alle immissioni radioelettriche), senza trasformarsi in limitazioni alla localizzazione degli impianti di telefonia mobile per intere ed estese porzioni del territorio comunale, in assenza di una plausibile ragione giustificativa (cfr., ex plurimis, Cons. St., sez. III, 04.04.2013, n. 1873; Cons. Stato, Sez. III, Sent., 19.03.2014, n. 1361).
La potestà regolamentare dei Comuni deve tradursi in regole ragionevoli, motivate e certe, poste a presidio di interessi di rilievo pubblico, ma non può tradursi in un generalizzato divieto di installazione in zone urbanistiche identificate. Tale previsione verrebbe infatti a costituire una inammissibile misura di carattere generale, sostanzialmente cautelativa rispetto alle emissioni derivanti dagli impianti di telefonia mobile, in contrasto con l'art. 4 l. n. 36 del 2001, che riserva alla competenza dello Stato la determinazione, con criteri unitari, dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, in base a parametri da applicarsi su tutto il territorio dello Stato (così, Cons. Stato Sez. VI, Sent., 27.12.2010, n. 9414; Cons. St., sez. VI, 08.09.2009, n. 5258).
Ed, infatti, è principio consolidato in giurisprudenza che "
ai sensi dell'art. 87, codice delle comunicazioni elettroniche approvato con d.lgs. 01.08.2003, n. 259, il Comune non ha alcuna potestà di introdurre un divieto generalizzato di installazione delle stazioni radio base, né di introdurre misure che, pur essendo di natura tipicamente urbanistica (distanze, altezze, quote, ecc.) non siano funzionali al governo del territorio, quanto piuttosto alla tutela dai rischi dell'elettromagnetismo che, ai sensi dell'art. 8, l. 22.02.2001 n. 36, rientra nelle esclusive attribuzioni statali, non già in quelle comunali; di conseguenza la localizzazione degli impianti nelle sole zone in cui il regolamento li consente si pone in contrasto non solo con l'esigenza di permettere la copertura del servizio di telefonia mobile sull'intero territorio comunale, ma anche con la loro natura di infrastrutture primarie e impianti di interesse generale, posti al servizio della comunità e quindi compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica" (ex multis TAR Molise 07.04.2011 n. 176; TAR Lazio Latina Sez. I, Sent., 30/01/2015, n. 114).
Sotto tale specifico riguardo il gravato regolamento deve essere ritenuto illegittimo e per l’effetto, già in forza di tale vizio, il gravame si palesa nella sua fondatezza.
3. Pur tuttavia, il Collegio reputa opportuno scrutinare specificamente le singole prescrizioni regolamentari, censurate con il terzo motivo di ricorso, al fine di evidenziarne i singoli profili di irregolarità.
a) Del tutto sproporzionata e irragionevole è, innanzitutto, la prescrizione di cui all’art. 5, che esclude la realizzazione degli impianti nelle zone residenziali, nelle zone vincolate, nelle zone destinate ad insediamenti produttivi, nei parchi e nelle zone adiacenti a scuole, ospedali ed edifici di culto. Al riguardo
deve ribadirsi quanto già sopra esposto in ordine alla inammissibilità dell’introduzione, in sede di regolamentazione degli impianti di telefonia, di un divieto generalizzato di installazione delle stazioni radio base, ovvero di misure finalizzate alla sola tutela della salute anziché funzionali al governo del territorio.
b), c) Illegittima ed irragionevole è l’imposizione del rispetto delle distanze, come individuate dall’art. 8 e 6, comma 4 del regolamento. Anche sotto tale profilo giova ribadire il difetto di potere regolamentare intestato al Comune; senza contare che, proprio la natura dei manufatti in rilievo, non consente le limitazioni contemplate dal regolamento, le quali, se applicate rigidamente, ne impedirebbero di fatto la realizzazione.
d) Illegittima è altresì la prescrizione dell’art. 7, che impone ai gestori del servizio di telefonia mobile di presentare al Comune il piano annuale degli impianti da realizzare, entro il 31 dicembre di ogni anno (termine che, ai sensi dell’art. 12, comma 1, è prorogato per il primo anno a 6 mesi dall’entrata in vigore del regolamento), in quanto nessun obbligo di fornire annualmente al Comune il piano delle installazioni è contemplato a carico dei gestori dal d.lgs. n. 259/2003.
e) Illegittima è la previsione della necessità del permesso di costruire di cui al D.P.R. n. 380/2001, che il regolamento impone per la realizzazione degli impianti.
La giurisprudenza del Consiglio di Stato è costante nel ritenere che per la installazione degli impianti in questione non è affatto necessario il permesso di costruire, essendo essa solo subordinata all'autorizzazione prevista dall'art. 87 del T.U. 01.10.2003, n. 259 e non occorrendo, al riguardo, il permesso di costruire ai sensi dell'art. 3, lett. e), del T.U. 06.06.2001 n. 380 (ex plurimis, Cons. St., Sez. VI, 21.01.2005, n. 100; Cons. St., sez. VI, 15.07.2010, n. 4557).
f) Del pari illegittima risulta essere la prescrizione di cui all’art. 6, comma 2, che impone l’altezza massima delle antenne e comma 3, che impone che tutti i manufatti complementari siano interrati, in quanto trattasi di limiti che non trovano alcun riscontro nella normativa statale e appaiono, come rilevato dalla ricorrente, insuscettibili di essere realizzati sotto il profilo tecnico.
g) Illegittima è altresì la previsione della competenza concorrente dell’A.R.P.A. e della A.S.L. territorialmente competente, in merito ai controlli sanitari, perché la normativa statale demanda tali controlli alla sola A.R.P.A. (art. 87, d.lgs. n. 259/2003 e art. 14, l. n. 36/2001).
h) Ne consegue l’illegittimità delle sanzioni, contemplate dall’art. 11 per il caso di trasgressione; e ciò, sia per la inesigibilità della condotta rispetto ad una prescrizione illegittima, sia in ragione di una chiara violazione dei principi di riserva di legge e di tassatività, di matrice penalistica e, come noto, recepiti pure dalla L. 689/1981.
i) Infine, deve essere ritenuta, per l’effetto, illegittima la imposta rilocalizzazione, come prevista nel regolamento nella disposizione transitoria finale.
Da una parte, quanto esposto circa l’irregolarità delle prescrizioni impugnate comporta la pedissequa irragionevolezza dello stesso obbligo di rimozione; dall’altra, l’imposizione de qua, entro lo stringente termine previsto, si palesa gravemente violativa del principio di proporzionalità e di affidamento, rispetto a posizioni già acquisite nel rispetto della (all’epoca) vigente normativa di riferimento.
4. Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento degli atti impugnati.

EDILIZIA PRIVATA: Come noto, il divieto di sanatoria sancito nel codice del 2004 è frutto di precisa scelta del legislatore delegato che ha ritenuto così di reagire ad un orientamento giurisprudenziale favorevole all’autorizzabilità ex post.
Tale indirizzo interpretativo, basato su un parallelismo tra (il necessariamente successivo) accertamento di conformità in materia edilizia, introdotto dall’art. 13 della legge n. 47 del 1985 -sostanzialmente vincolato-, e (la ben diversa) valutazione di compatibilità, di natura essenzialmente tecnico-discrezionale, rendeva il sistema di tutela del paesaggio perennemente esposto a una sorta di condono permanente, attraverso la monetizzazione dell’infrazione, ovvero il pagamento della relativa oblazione, ex articolo 15 della legge n. 1497 del 1939.
Lo stesso decreto legislativo 22.01.2004 n. 42 ammette l’autorizzazione paesistica postuma nelle ipotesi di cui all'articolo 167, commi 4 e 5, quando venga realizzata “un’opera senza creazione di superfici utili o volumi”; di conseguenza, occorre qualificare sotto tale aspetto il caso in esame.
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L’Ufficio comunale riconduce il manufatto a “interventi di nuova costruzione e di volumi (piattaforma in calcestruzzo “fuori terra”, traliccio in ferro zincato di m. 15, vano-cabinet, etc.) che comportano una irreversibile modificazione dello stato naturale dei luoghi ed integrano pertanto attività di trasformazione urbanistica ed edilizia”.
È evidente che né la piattaforma in calcestruzzo, né il traliccio, né il vano-cabinet (un’armadiatura a protezione degli allacci elettrici) sviluppino superficie o volumetria utile, sebbene rappresentino, come giustamente sottolinea l’Amministrazione, pur sempre una “trasformazione urbanistica ed edilizia”.
Di conseguenza, deve ritenersi errata la conclusione dell’Ufficio tecnico, il quale esclude la sussumibilità del caso concreto riguardante tale specifica opera nella fattispecie descritta dall’articolo 167, quarto comma.
Ciò ovviamente non significa negare l’impatto visivo dell’impianto (che, se collocato in una zona vincolata, è dunque soggetto ad autorizzazione), ma solo rilevare che la mancanza della previa acquisizione dell’assenso da parte dell’autorità preposta alla tutela non comporta, di per sé, preclusione all’esame della pratica confluente nell’autorizzazione unica, di cui all’articolo 87 del D.Lgs. 01.08.2003, n. 259.
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In secondo luogo, non è condivisibile la posizione dell’Autorità municipale, laddove giustifica il diniego (della compatibilità paesaggistica) sul presupposto che "l’intervento comunque non risulta conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda”.
La giurisprudenza che si è occupata della questione, è partita dal presupposto che tali opere integrino impianti tecnologici e volumi tecnici costituenti una rete di infrastrutture, legislativamente qualificate come opere di urbanizzazione primaria.
Ha dedotto quindi che esse siano in astratto compatibili con qualsiasi destinazione di P.R.G. delle aree interessate, evidenziando poi che l'insediamento degli impianti -la cui compatibilità urbanistica va poi in concreto operata nell'ambito della procedura autorizzatoria degli art. 86 e seguenti del d.lgs. 01.08.2003, n. 259- non può aprioristicamente prescindere dalla realtà di fatto di una rete di telecomunicazione, la quale per sua natura postula una diffusione sul territorio, segnatamente nei casi di telefonia mobile c.d. cellulare, che compensa la debolezza del segnale di antenna con la maggiore contiguità delle singole stazioni radio base.
In altri termini, poiché l'art. 90 del vigente D.Lgs. n. 259 del 2003 dispone che gli impianti in questione e le opere accessorie occorrenti per la loro funzionalità hanno "carattere di pubblica utilità" e che rientrano nelle opere di urbanizzazione primaria, a norma dell’articolo 86, essi possono essere ubicati in qualsiasi parte del territorio comunale, essendo compatibili con tutte le destinazioni urbanistiche e, ad esempio, “non soggetti in linea di massima (salvo disposizioni peculiari) ai limiti di altezza e cubatura delle costruzioni circostanti”.
Il ridimensionamento del potere urbanistico dell’ente locale che normativamente si produce non solo riflette la rilevanza dell’interesse pubblico (che si arresta solo di fronte alle discipline poste a tutela degli interessi differenziati -in quanto espressione di principi fondamentali della Costituzione- come quello naturalistico-ambientale.
Esso trova altresì giustificazione nella circostanza che le prescrizioni urbanistico-edilizie preesistenti si riferiscono a tipologie di opere diverse da questi impianti e sono state elaborate con riferimento a possibilità di diverso utilizzo del territorio, nell'inconsapevolezza del fenomeno della telefonia mobile e, più in generale, dell'inquinamento elettromagnetico. Tali strutture non possono essere assimilate alle normali costruzioni edilizie e, pertanto, il titolo autorizzatorio non può essere negato se non avuto riguardo ad una specifica disciplina conformativa, che prenda in considerazione le reti infrastrutturali tecnologiche necessarie per il funzionamento del servizio pubblico, attraverso l’apposito regolamento previsto dall’articolo 8, comma sesto, della legge 22.02.2001, n. 36.

C. Devono essere invece congiuntamente esaminati l’atto recante motivi aggiunti depositato il 23.10.2014 e quello prodotto il giorno 11.02.2015, in quanto il provvedimento nel primo contestato (26.06.2014 prot. n. 13714) è stato integrato con provvedimento prot. n. 27943 del 31.12.2014 (emanato dopo l’ordinanza cautelare n. 598/2014) che ribadisce l’esito della pratica, sviluppando e aggiungendo ragioni e argomenti a sostegno del rigetto dell’istanza edilizia, provvedimento quest’ultimo da qualificare come atto non meramente confermativo.
C.1. In primo luogo, il Comune ha opposto diniego all’accertamento di conformità (con l’atto prot. n. 27943/2014 ma analogamente anche con il precedente prot. n. 13714/2014) perché non è ammessa la cosiddetta sanatoria paesaggistica (tranne nei casi previsti dall’articolo 167 -comma 4- del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, che, secondo l’Ufficio tecnico, non ricorrono nella fattispecie).
Il divieto dell’autorizzazione paesistica in sanatoria è stato introdotto dall’articolo 146, comma quarto, del decreto legislativo 22.01.2004 n. 42 -Codice dei beni culturali e del paesaggio-, il quale dispone che “L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all'articolo 167, commi 4 e 5, l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi”.
Come noto, il divieto di sanatoria sancito nel codice del 2004 è frutto di precisa scelta del legislatore delegato che ha ritenuto così di reagire ad un orientamento giurisprudenziale favorevole all’autorizzabilità ex post (Consiglio Stato, Ad. gen., 11.04.2002 n. 4; Sez. VI, 09.10.2000 n. 5373; 31.10.2000 n. 5851; 27.03.2003, n. 1594 e 15.05.2003, n. 2653).
Tale indirizzo interpretativo, basato su un parallelismo tra (il necessariamente successivo) accertamento di conformità in materia edilizia, introdotto dall’art. 13 della legge n. 47 del 1985 -sostanzialmente vincolato-, e (la ben diversa) valutazione di compatibilità, di natura essenzialmente tecnico-discrezionale, rendeva il sistema di tutela del paesaggio perennemente esposto a una sorta di condono permanente, attraverso la monetizzazione dell’infrazione, ovvero il pagamento della relativa oblazione, ex articolo 15 della legge n. 1497 del 1939.
Lo stesso decreto legislativo 22.01.2004 n. 42 ammette l’autorizzazione paesistica postuma nelle ipotesi di cui all'articolo 167, commi 4 e 5, quando venga realizzata “un’opera senza creazione di superfici utili o volumi”; di conseguenza, occorre qualificare sotto tale aspetto il caso in esame.
L’Ufficio comunale riconduce il manufatto a “interventi di nuova costruzione e di volumi (piattaforma in calcestruzzo “fuori terra”, traliccio in ferro zincato di m. 15, vano-cabinet, etc.) che comportano una irreversibile modificazione dello stato naturale dei luoghi ed integrano pertanto attività di trasformazione urbanistica ed edilizia”.
È evidente che né la piattaforma in calcestruzzo, né il traliccio, né il vano-cabinet (un’armadiatura a protezione degli allacci elettrici) sviluppino superficie o volumetria utile, sebbene rappresentino, come giustamente sottolinea l’Amministrazione, pur sempre una “trasformazione urbanistica ed edilizia”.
Di conseguenza, deve ritenersi errata la conclusione dell’Ufficio tecnico, il quale esclude la sussumibilità del caso concreto riguardante tale specifica opera nella fattispecie descritta dall’articolo 167, quarto comma.
Ciò ovviamente non significa negare l’impatto visivo dell’impianto (che, se collocato in una zona vincolata, è dunque soggetto ad autorizzazione), ma solo rilevare che la mancanza della previa acquisizione dell’assenso da parte dell’autorità preposta alla tutela non comporta, di per sé, preclusione all’esame della pratica confluente nell’autorizzazione unica, di cui all’articolo 87 del D.Lgs. 01.08.2003, n. 259.
C.2. In secondo luogo, non è condivisibile la posizione dell’Autorità municipale, laddove giustifica il diniego sul presupposto che (b) “l’intervento comunque non risulta conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda”.
La giurisprudenza che si è occupata della questione, è partita dal presupposto che tali opere integrino impianti tecnologici e volumi tecnici costituenti una rete di infrastrutture, legislativamente qualificate come opere di urbanizzazione primaria. Ha dedotto quindi che esse siano in astratto compatibili con qualsiasi destinazione di P.R.G. delle aree interessate (Cons. Stato, Sez. VI, 08.10.2008, n. 4910), evidenziando poi che l'insediamento degli impianti -la cui compatibilità urbanistica va poi in concreto operata nell'ambito della procedura autorizzatoria degli art. 86 e seguenti del d.lgs. 01.08.2003, n. 259- non può aprioristicamente prescindere dalla realtà di fatto di una rete di telecomunicazione, la quale per sua natura postula una diffusione sul territorio, segnatamente nei casi di telefonia mobile c.d. cellulare, che compensa la debolezza del segnale di antenna con la maggiore contiguità delle singole stazioni radio base.
In altri termini, poiché l'art. 90 del vigente D.Lgs. n. 259 del 2003 dispone che gli impianti in questione e le opere accessorie occorrenti per la loro funzionalità hanno "carattere di pubblica utilità" e che rientrano nelle opere di urbanizzazione primaria, a norma dell’articolo 86, essi possono essere ubicati in qualsiasi parte del territorio comunale, essendo compatibili con tutte le destinazioni urbanistiche e, ad esempio, “non soggetti in linea di massima (salvo disposizioni peculiari) ai limiti di altezza e cubatura delle costruzioni circostanti” (Cons. Stato, Sez. VI, 13.04.2010, n. 2055).
Il ridimensionamento del potere urbanistico dell’ente locale che normativamente si produce non solo riflette la rilevanza dell’interesse pubblico (che si arresta solo di fronte alle discipline poste a tutela degli interessi differenziati -in quanto espressione di principi fondamentali della Costituzione- come quello naturalistico-ambientale (Cons. Stato, Sez. III, 19.03.2014, n. 1361).
Esso trova altresì giustificazione nella circostanza che le prescrizioni urbanistico-edilizie preesistenti si riferiscono a tipologie di opere diverse da questi impianti e sono state elaborate con riferimento a possibilità di diverso utilizzo del territorio, nell'inconsapevolezza del fenomeno della telefonia mobile e, più in generale, dell'inquinamento elettromagnetico. Tali strutture non possono essere assimilate alle normali costruzioni edilizie e, pertanto, il titolo autorizzatorio non può essere negato se non avuto riguardo ad una specifica disciplina conformativa, che prenda in considerazione le reti infrastrutturali tecnologiche necessarie per il funzionamento del servizio pubblico (C.G.A.S., 25.06.2013, n. 624; TAR Sicilia, Palermo, Sez. II, 15.01.2015, n. 100), attraverso l’apposito regolamento previsto dall’articolo 8, comma sesto, della legge 22.02.2001, n. 36.
In conclusione, in accoglimento delle censure attorie -e anche prescindendo dalla questione se l’ordinanza cautelare n. 598/2014 consentisse un’integrazione motivazionale-, devono ritenersi illegittimi i provvedimenti 26.06.2014 prot. n. 13714 e 31.12.2014 prot. n. 27943.
Di conseguenza, nel complesso, il ricorso originario è da dichiararsi improcedibile, mentre i motivi aggiunti (rispettivamente depositati il 23.10.2014 e il giorno 11.02.2015) devono essere accolti, con annullamento del provvedimento 26.06.2014 prot. n. 13714 (e delle ordinanze di demolizione n. 15 del 14.07.2014 e n. 17 del 27.08.2014, fondate sul primo atto), nonché del provvedimento 31.12.2014 prot. n. 27943 (TAR Puglia-Lecce, Sez. II, sentenza 21.05.2015 n. 1676 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Anche il semplice adeguamento di un impianto già esistente di telefonia mobile, in zona paesaggisticamente vincolata, abbisogna nelle preliminare autorizzazione paesaggistica.
L’articolo 87-bis dlgs 259/2003 espressamente prevede che al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di banda larga mobile, nel caso di installazione di apparati con tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive, fermo restando il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all’articolo 87, sia sufficiente la segnalazione certificata di inizio attività, conforme ai modelli predisposti dagli enti locali e, ove non predisposti, al modello B di cui all’allegato n. 13.
Qualora entro trenta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dell’ente locale o un parere negativo da parte dell’organismo competente di cui all’ articolo 14 della legge 22.02.2001, n. 36, la denuncia è priva di effetti.
Si devono, però, ritenere applicabili, anche a tale procedimento semplificato, le disposizioni generali relative alla installazione di impianti di comunicazioni elettroniche dettate dall’articolo 86 del d.lgs. 259 del 2003 ed, in particolare, quella di cui al comma 4, che fa salve ferme le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali contenute nel decreto legislativo 29.10.1999, n. 490 (riferimento da intendersi ora al d.lgs. n. 42 del 2004, codice dei beni culturali e del paesaggio).
Ai sensi dell’articolo 146 d.lgs. n. 42 del 2004, i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.
In base al comma 2 i soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione. Il riferimento operato da tale norma agli “interventi” comporta che qualsiasi intervento che modifichi o alteri il paesaggio abbia necessità della autorizzazione paesaggistica.

... per l'annullamento:
- della nota n. 13966 del 03.04.2014 del Responsabile del servizio patrimonio del Comune di Frascati, con cui si diffidava le società Vodafone e Telecom dall’iniziare i lavori di cui alla richiesta di autorizzazione del 14.03.2014 prot. 11092 relativa all’adeguamento radioelettrico della stazione radio base rm 2908 -Frascati autostrada- area di servizio Frascati ovest 2;
- della delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 07.05.2013 e del piano di potenziamento e riqualificazione delle aree comunali con la stessa approvato;
- del regolamento comunale approvato con delibera n. 44 del 27.07.2006 e del relativo piano delle antenne; di ogni altro atto presupposto e connesso;
...
Con il primo motivo di ricorso si sostiene la violazione dell’articolo 87-bis del d.lgs. 259 del 2003, in quanto la società ricorrente ha presentato la segnalazione certificata di inizio attività il 28.11.2013, mentre la diffida è stata adottata il 03.04.2014, ben oltre quindi il termine di trenta giorni previsto dall’articolo 87-bis per l’intervento del Comune.
Tale censura non è suscettibile di accoglimento. Infatti, non è contestato che l’area in questione sia sottoposta a vincolo paesaggistico. La società ricorrente contesta però la necessità della autorizzazione paesaggistica per il tipo di intervento richiesto, trattandosi solo di un adeguamento di un impianto già esistente.
Si deve evidenziare che l’articolo 87-bis espressamente prevede che al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di banda larga mobile, nel caso di installazione di apparati con tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive, fermo restando il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all’articolo 87, sia sufficiente la segnalazione certificata di inizio attività, conforme ai modelli predisposti dagli enti locali e, ove non predisposti, al modello B di cui all’allegato n. 13. Qualora entro trenta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dell’ente locale o un parere negativo da parte dell’organismo competente di cui all’ articolo 14 della legge 22.02.2001, n. 36, la denuncia è priva di effetti.
Si devono, però, ritenere applicabili, anche a tale procedimento semplificato, le disposizioni generali relative alla installazione di impianti di comunicazioni elettroniche dettate dall’articolo 86 del d.lgs. 259 del 2003 ed, in particolare, quella di cui al comma 4, che fa salve ferme le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali contenute nel decreto legislativo 29.10.1999, n. 490 (riferimento da intendersi ora al d.lgs. n. 42 del 2004, codice dei beni culturali e del paesaggio).
Ai sensi dell’articolo 146 d.lgs. n. 42 del 2004, i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.
In base al comma 2 i soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione. Il riferimento operato da tale norma agli “interventi” comporta che qualsiasi intervento che modifichi o alteri il paesaggio abbia necessità della autorizzazione paesaggistica (TAR Lazio-Roma, Sez. II-quater, sentenza 30.01.2015 n. 1768 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge n. 36 del 2001, i comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telefonia mobile e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.
La giurisprudenza ha precisato che tale norma deve essere letta insieme alla previsione dell’articolo 86, comma 3, del d.lgs. 259 del 2003, codice delle comunicazioni elettroniche, per cui detti impianti sono assimilati alle opere di urbanizzazione primaria: ne deriva che devono essere localizzati in modo che sia assicurato un servizio capillare, ed osta, evidentemente a tale fine la previsione, di altri siti, diversi da quelli "idonei", nei quali per motivi ambientali o storico artistici non è consentita l'installazione, che si configuri generica (non avendo indicato espressamente e singolarmente le ragioni della tutela di tutte le altre aree escluse) ed eccessiva, in quanto eccezionali devono essere solo i siti non idonei o sensibili e non viceversa.
La potestà assegnata al Comune dall'art. 8, comma 6, della legge n. 36 del 2001 è espressione della autonoma e fondamentale competenza comunale alla disciplina dell'uso del territorio purché criteri localizzativi e standard urbanistici rispettino le esigenze della pianificazione nazionale degli impianti e non siano, nel merito, tali da impedire, od ostacolare ingiustificatamente, l'insediamento degli stessi impianti; tale potestà, può, quindi, tradursi nell'introduzione, sotto il profilo urbanistico, di regole a tutela di zone e beni di particolare pregio paesaggistico-ambientale o storico-artistico ovvero, per ciò che riguarda la minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici, nell'individuazione di siti che per destinazione d'uso e qualità degli utenti possano essere considerati sensibili alle immissioni radioelettriche, ma non può trasformarsi in limitazioni alla localizzazione degli impianti di telefonia mobile per intere ed estese porzioni del territorio comunale in assenza di una plausibile ragione giustificativa.
La citata potestà dei Comuni deve tradursi in regole ragionevoli, motivate e certe, poste a presidio di interessi di rilievo pubblico, ma non può tradursi in un generalizzato divieto di installazione in zone urbanistiche identificate. Tale previsione verrebbe infatti a costituire un'inammissibile misura di carattere generale, sostanzialmente cautelativa rispetto alle emissioni derivanti dagli impianti di telefonia mobile, in contrasto con l'art. 4, l. n. 36 del 2001, che riserva alla competenza dello Stato la determinazione, con criteri unitari, dei limiti di esposizione, dei lavori di attenzione e degli obiettivi di qualità, in base a parametri da applicarsi su tutto il territorio dello Stato.
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La giurisprudenza si è già pronunciata nel senso che la potestà regolamentare dei Comuni in ordine all'introduzione di criteri localizzativi per l'installazione degli impianti di telefonia mobile di cui all'art. 8, comma 4, della legge n. 36 del 2001, non può essere esercitata nei confronti di impianti esistenti e realizzati sulla base di validi titoli permissivi, non essendo ammissibile un'efficacia retroattiva del piano, deve ritenersi illegittima la individuazione delle aree operate dal Comune senza tenere in nessun conto aree già occupate da impianti esistenti.
La irragionevolezza della scelta comunale è confermata anche da quanto affermato nella relazione del responsabile del servizio patrimonio depositata in giudizio dalla difesa comunale circa l’esistenza nella medesima zona di ulteriori aree individuate come preferenziali, senza avere considerato proprio l’area nelle vicinanze in cui insisteva già un impianto regolarmente autorizzato avendo anzi previsto la delocalizzazione di tale impianto.
I poteri comunali di cui all’art. 8, comma 6 della legge n. 36 del 2001 non possono tradursi in divieti generalizzati per molte parti del territorio comunale senza che sia fornita la prova che il servizio di telecomunicazioni non subisca illegittimi condizionamenti e la valutazione degli interessi coinvolti deve essere motivata e individuabile, perché altrimenti si giunge a vietare di dislocare gli impianti in molte zone comunali che, se anche soggette a vincoli, ad esempio, di natura ambientale, nondimeno in concreto potrebbero ben sopportare un’installazione.

Sono invece fondate le ulteriori censure proposte dalla società ricorrente.
Infatti, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge n. 36 del 2001, i comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telefonia mobile e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.
La giurisprudenza ha precisato che tale norma deve essere letta insieme alla previsione dell’articolo 86, comma 3, del d.lgs. 259 del 2003, codice delle comunicazioni elettroniche, per cui detti impianti sono assimilati alle opere di urbanizzazione primaria: ne deriva che devono essere localizzati in modo che sia assicurato un servizio capillare, ed osta, evidentemente a tale fine la previsione, di altri siti, diversi da quelli "idonei", nei quali per motivi ambientali o storico artistici non è consentita l'installazione, che si configuri generica (non avendo indicato espressamente e singolarmente le ragioni della tutela di tutte le altre aree escluse) ed eccessiva, in quanto eccezionali devono essere solo i siti non idonei o sensibili e non viceversa (Consiglio di Stato n. 4056 del 2009).
La potestà assegnata al Comune dall'art. 8, comma 6, della legge n. 36 del 2001 è espressione della autonoma e fondamentale competenza comunale alla disciplina dell'uso del territorio purché criteri localizzativi e standard urbanistici rispettino le esigenze della pianificazione nazionale degli impianti e non siano, nel merito, tali da impedire, od ostacolare ingiustificatamente, l'insediamento degli stessi impianti (Consiglio di stato n. 3282 del 2010); tale potestà, può, quindi, tradursi nell'introduzione, sotto il profilo urbanistico, di regole a tutela di zone e beni di particolare pregio paesaggistico-ambientale o storico-artistico ovvero, per ciò che riguarda la minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici, nell'individuazione di siti che per destinazione d'uso e qualità degli utenti possano essere considerati sensibili alle immissioni radioelettriche, ma non può trasformarsi in limitazioni alla localizzazione degli impianti di telefonia mobile per intere ed estese porzioni del territorio comunale in assenza di una plausibile ragione giustificativa (Consiglio di Stato n. 3332 del 2006; 1017 del 2007; n. 2434 del 2010).
La citata potestà dei Comuni deve tradursi in regole ragionevoli, motivate e certe, poste a presidio di interessi di rilievo pubblico, ma non può tradursi in un generalizzato divieto di installazione in zone urbanistiche identificate. Tale previsione verrebbe infatti a costituire un'inammissibile misura di carattere generale, sostanzialmente cautelativa rispetto alle emissioni derivanti dagli impianti di telefonia mobile, in contrasto con l'art. 4, l. n. 36 del 2001, che riserva alla competenza dello Stato la determinazione, con criteri unitari, dei limiti di esposizione, dei lavori di attenzione e degli obiettivi di qualità, in base a parametri da applicarsi su tutto il territorio dello Stato (Consiglio di Stato n. 9414 del 2010; n. 3646 del 15.06.2011).
Sulla base di tali principi di costante applicazione giurisprudenziale appare evidente la illegittimità sia del regolamento comunale del 2006 sia del piano del 2013, che ha aggiunto ulteriori aree di proprietà comunale, nella parte in cui individuano specifiche aree da destinare alla installazione degli impianti, senza considerare le aree già occupate da impianti esistenti, come quella relativa all’ impianto oggetto dell’adeguamento richiesto dalla società ricorrente, impianto autorizzato nel 1996.
Premesso che la giurisprudenza si è già pronunciata nel senso che la potestà regolamentare dei Comuni in ordine all'introduzione di criteri localizzativi per l'installazione degli impianti di telefonia mobile di cui all'art. 8, comma 4, della legge n. 36 del 2001, non può essere esercitata nei confronti di impianti esistenti e realizzati sulla base di validi titoli permissivi, non essendo ammissibile un'efficacia retroattiva del piano (Tar Campania, Napoli, n. 18229 del 2005; Tar Calabria Catanzaro 305 del 2014), deve ritenersi illegittima la individuazione delle aree operate dal Comune senza tenere in nessun conto aree già occupate da impianti esistenti.
La irragionevolezza della scelta comunale è confermata anche da quanto affermato nella relazione del responsabile del servizio patrimonio depositata in giudizio dalla difesa comunale circa l’esistenza nella medesima zona di ulteriori aree individuate come preferenziali (ap 4 e 11), senza avere considerato proprio l’area nelle vicinanze in cui insisteva già un impianto regolarmente autorizzato avendo anzi previsto la delocalizzazione di tale impianto.
I poteri comunali di cui all’art. 8, comma 6 della legge n. 36 del 2001 non possono tradursi in divieti generalizzati per molte parti del territorio comunale senza che sia fornita la prova che il servizio di telecomunicazioni non subisca illegittimi condizionamenti e la valutazione degli interessi coinvolti deve essere motivata e individuabile, perché altrimenti si giunge a vietare di dislocare gli impianti in molte zone comunali che, se anche soggette a vincoli, ad esempio, di natura ambientale, nondimeno in concreto potrebbero ben sopportare un’installazione (Consiglio di Stato n. 4056 del 2009).
Sotto tali profili il ricorso è fondato e deve essere accolto con annullamento del provvedimento di diffida del 10.03.2014 e del regolamento comunale del 27.07.2006 e del piano del 07.05.2013 nella parte in cui non considera l’impianto già in funzione, salva la ulteriore attività amministrativa anche in relazione alla autorizzazione paesaggistica trattandosi di area sottoposta a vincolo, nella quale qualunque intervento è sottoposto ad autorizzazione (TAR Lazio-Roma, Sez. II-quater, sentenza 30.01.2015 n. 1768 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATALa giurisprudenza è ormai orientata nel senso che la pretesa del Comune, di assoggettare l’intervento, richiesto dalla ricorrente, al rilascio di permesso di costruire, sia infondata. Infatti:
- “La realizzazione di impianti di telecomunicazione è subordinata soltanto all’autorizzazione prevista dall’art. 87, d.lgs. n. 259 del 2003, che pone una normativa speciale ed esaustiva che include anche la valutazione della compatibilità edilizio–urbanistica dell’intervento, non occorrendo perciò il permesso di costruire di cui agli artt. 3 e 10, d.P.R. n. 380 del 2001”;
- “Per effetto della disciplina sopravvenuta di cui all’art. 87 d.lgs. n. 259 del 2003, è stato implicitamente abrogato, per incompatibilità, l’art. 3, comma 1, lett. e.3) ed e.4), d. P. R. n. 380 del 2001, nella parte in cui qualifica gli impianti di telecomunicazioni come “nuova costruzione” richiedenti, ai sensi del successivo art. 10, d.P.R. n. 380 del 2001, il previo rilascio del permesso di costruire.
Invero, l’espressa assimilazione normativa fra le stazioni radio base e le opere di urbanizzazione primaria, statuita dall’art. 86, comma 3, d.lgs. n. 259 del 2003, rende l’installazione di tali manufatti compatibile con qualunque destinazione di zona ed assoggettata alle sole prescrizioni di cui all’art. 87, d.lgs. n. 259 del 2003 e non anche alle previsioni generali di cui all’art. 3, d.P.R. n. 380 del 2001”;
- “La realizzazione di un impianto per telefonia mobile non richiede il previo rilascio del permesso di costruire ai sensi dell’art. 3, lett. e) t.u. 06.06.2001 n. 380, ma è subordinata solo all’autorizzazione prevista dall’art. 87 t.u. 01.08.2003 n. 259”.

Sta di fatto, però, che la giurisprudenza è ormai orientata nel senso che la pretesa del Comune, di assoggettare l’intervento, richiesto dalla ricorrente, al rilascio di permesso di costruire, sia infondata (in disparte ovviamente i profili di compatibilità paesaggistica dell’intervento, ormai nella specie superati):
- “La realizzazione di impianti di telecomunicazione è subordinata soltanto all’autorizzazione prevista dall’art. 87, d.lgs. n. 259 del 2003, che pone una normativa speciale ed esaustiva che include anche la valutazione della compatibilità edilizio–urbanistica dell’intervento, non occorrendo perciò il permesso di costruire di cui agli artt. 3 e 10, d.P.R. n. 380 del 2001” (TAR Puglia–Bari – Sez. III, 14/05/2013, n. 733; conforme: TAR Campania–Napoli – Sez. VIII, 09/05/2013, n. 2394);
- “Per effetto della disciplina sopravvenuta di cui all’art. 87 d.lgs. n. 259 del 2003, è stato implicitamente abrogato, per incompatibilità, l’art. 3, comma 1, lett. e.3) ed e.4), d. P. R. n. 380 del 2001, nella parte in cui qualifica gli impianti di telecomunicazioni come “nuova costruzione” richiedenti, ai sensi del successivo art. 10, d.P.R. n. 380 del 2001, il previo rilascio del permesso di costruire. Invero, l’espressa assimilazione normativa fra le stazioni radio base e le opere di urbanizzazione primaria, statuita dall’art. 86, comma 3, d.lgs. n. 259 del 2003, rende l’installazione di tali manufatti compatibile con qualunque destinazione di zona ed assoggettata alle sole prescrizioni di cui all’art. 87, d.lgs. n. 259 del 2003 e non anche alle previsioni generali di cui all’art. 3, d.P.R. n. 380 del 2001” (TAR Calabria–Catanzaro – Sez. I, 18/09/2012, n. 958);
- “La realizzazione di un impianto per telefonia mobile non richiede il previo rilascio del permesso di costruire ai sensi dell’art. 3, lett. e) t.u. 06.06.2001 n. 380, ma è subordinata solo all’autorizzazione prevista dall’art. 87 t.u. 01.08.2003 n. 259” (TAR Basilicata – Sez. I, 30/04/2008, n. 140; conforme: TAR Lombardia–Milano – Sez. II, 7/09/2007, n. 5772).
Per di più, si consideri che, come segnalato in narrativa, questo TAR, con ordinanza n. 777, resa nella Camera dì Consiglio del 14.07.2005, aveva accolto l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente e, nel sospendere l’efficacia degli atti impugnati, aveva motivato nel modo seguente: “(...) Il ricorso ad un primo esame, appare fondato, tenuto conto che nella fattispecie è sufficiente l’inoltro della d.i.a.“; che, successivamente, il Comune di Ispani, con provvedimento n. 4288 dell’01.08.2005, nel richiamare l’ordinanza cautelare di cui sopra, aveva denegato l’autorizzazione, perché in contrasto con il Regolamento Comunale per l’installazione delle infrastrutture della telefonia mobile, approvato con delibera consiliare n. 15 del 29.06.2001; che, con ricorso n. R. G. 2124/2005, la società aveva impugnato detto diniego, nonché la delibera consiliare n. 15/2001 ed il relativo regolamento, e questo TAR, dapprima, con ordinanza n. 1421/05, aveva accolto l’istanza cautelare e sospeso l’efficacia del regolamento e poi, con sentenza n. 1924/2007, aveva accolto il ricorso ed annullato gli atti impugnati (diniego, delibera consiliare n. 15/2001 e relativo regolamento); sicché condivisibili si presentano le deduzioni difensive della stessa ricorrente, nel senso che, ferme ed impregiudicate le censure avanzate in ricorso, l’ente locale, a sostegno dei provvedimenti impugnati, avesse posto, quale unico motivo, l’asserita necessità del permesso a costruire, per la realizzazione della stazione radio base per telefonia mobile; mentre la difesa dello stesso ente, nella propria memoria del 06.07.2005, aveva richiamato, a fondamento dei medesimi, il regolamento Comunale, per l’installazione delle infrastrutture della telefonia mobile (mai menzionato nei provvedimenti impugnati), approvato con delibera Consiliare n. 15/2001 ed annullato da questo TAR, con sentenza n. 1924/2007, allegata; sicché, anche a prescindere dall’inammissibilità di una nuova motivazione, da parte della difesa dell’ente, a sostegno della legittimità degli atti impugnati, le deduzioni della stessa andavano comunque rigettate, in considerazione dell’intervenuto annullamento del prefato regolamento, disposto con la richiamata sentenza n. 1924/2007 di questo TAR; in ogni caso, un regolamento Comunale non poteva imporre, per l’installazione di stazioni radio base per telefonia mobile, il rilascio del permesso a costruire, ponendosi altrimenti in contrasto con la normativa statale di cui al d.lgs. 259/2003, dovendo quindi la previsione regolamentare essere disapplicata, perché in contrasto con una norma di rango superiore (l’osservazione è pertinente, giusti gli esiti della giurisprudenza, sintetizzati in precedenza)
(TAR Campania-Salerno, Sez. I, sentenza 27.01.2015 n. 220 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: La previsione in un regolamento edilizio di un generalizzato divieto di realizzazione di antenne per telecomunicazioni nelle zone A, B, C della pianificazione urbanistica e a meno di 200 metri da edifici adibiti a residenza o a permanenza continuativa di persone superiore a 4 ore, costituisce atto di sviamento del potere comunale di localizzazione dei predetti impianti nella misura in cui introduce misure urbanistico–edilizie rispondenti non già al fine del corretto utilizzo del territorio, ma al diverso ed esclusivo scopo di prevenire paventati ed indimostrati effetti nocivi sulla salute pubblica derivati da eccessiva prossimità agli impianti in questione rispetto a luoghi ritenuti “sensibili” perché ospitanti per un lungo lasso di tempo popolazioni non professionalmente esposte al campo elettromagnetico.
Essa è inoltre illogica e sproporzionata, siccome derivante da una inadeguata istruttoria e rappresentazione della realtà tecnica delle infrastrutture di rete per telefonia mobile.
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L’individuazione di una distanza minima delle stazioni radio base di telefonia mobile da particolari tipologie di insediamenti abitativi, in quanto essenzialmente preordinata a garantire la tutela della salute pubblica da ipotizzabili fonti di inquinamento, non costituisce attribuzione che l’Amministrazione comunale può autonomamente esercitare, spettando tale competenza all’Amministrazione statale, e tale conclusione vale anche per il generalizzato divieto di installazione delle stazioni radio base per la telefonia cellulare in tutte le zone territoriali omogenee a destinazione residenziale ovvero per l’introduzione di misure che, pur essendo astrattamente e tipicamente urbanistiche, quali le distanza, le altezze o altro, non sono in realtà funzionali al governo del territorio, ma alla tutela dei rischi dell’elettromagnetismo.
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La potestà regolamentare comunale ex art. 8, l. 22.02.2001 n. 36 deve tradursi in regole ragionevoli, motivate e certe, poste a presidio di interessi di rilievo pubblico, ma non può tradursi in un generalizzato divieto di installazione in zone urbanistiche identificate; tale previsione verrebbe infatti a costituire un’inammissibile misura di carattere generale, sostanzialmente cautelativa rispetto alle emissioni derivanti dagli impianti di telefonia mobile, in contrasto con l’art. 4, l. n. 36, cit., che riserva alla competenza dello Stato la determinazione, con criteri unitari, dei limiti di esposizione, dei lavori di attenzione e degli obiettivi di qualità, in base a parametri da applicarsi su tutto il territorio dello Stato.
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In tema di telefonia mobile, è illegittima la previsione regolamentare di un comune che vieta l’installazione di stazioni radio base all’interno di tutto il centro abitato, imponendo, nelle rimanenti zone, distanze non inferiori a 500 metri dal perimetro del centro urbano, in quanto tende a disciplinare non profili urbanistici rientranti nella competenza dell’Ente locale, ma, con un divieto di carattere pressoché generalizzato, a tutelare la salute umana al fine di prevenire i rischi derivanti dall’esposizione della popolazione a campi elettromagnetici, esorbitando, come tale, dall’ambito normativamente riservato ai c.d. regolamenti di minimizzazione.

Resta, quindi, soltanto da decidere della legittimità o meno delle suddette delibere, di Consiglio e Giunta, e del conseguente avviso negativo espresso dalla C.E.C.I.: quanto alle due deliberazioni citate, rileva il Collegio che, con la prima, l’organo consiliare approvava una proposta del sindaco, volta a consentire l’installazione degli impianti in questione, “solo e unicamente in zone ove non ci siano civili abitazioni, scuole e comunità in genere”; con la seconda, l’organo esecutivo dell’Amministrazione deliberava, in linea di stretta consequenzialità rispetto al deliberato del Consiglio, di vietare l’installazione di stazioni radio base per telefonia mobile “nei centri abitati, scuole, comunità e case sparse sul territorio, sugli edifici e in loro prossimità”; la considerazione delle due riferite determinazioni assembleari rivestiva un ruolo fondamentale nella motivazione del parere contrario, licenziato dalla Commissione Edilizia Comunale Integrata, unitamente allo “enorme impatto ambientale, pregiudizievole per l’economia turistica della frazione Capitello e dell’intera zona”, provocato dall’impianto a realizzarsi.
Rispetto a tali provvedimenti, la società ricorrente, nell’atto di motivi aggiunti in esame, ha formulato una serie di censure, tendenti a porre in risalto, tra l’altro, l’indiscriminata estensione del divieto di realizzare stazioni radio base per telefonia cellulare, risolventesi in una sostanziale impossibilità di istallare antenne nell’intero centro abitato, ed anzi in tutto il territorio comunale, con conseguenti impossibilità di garantire la copertura del medesimo territorio e pregiudizio per l’efficienza del pubblico servizio di telecomunicazioni; nonché l’incompetenza della Giunta e del Consiglio a licenziare norme siffatte, di spettanza del legislatore nazionale e regionale.
Tali doglianze sono fondate e determinano pertanto, con assorbimento d’ogni altro profilo di censura, l’accoglimento del ricorso per motivi aggiunti in esame, conformemente alla prevalente giurisprudenza, sia coeva, sia successiva alla proposizione del medesimo ricorso, per la quale si leggano, tra le tante, le seguenti massime:
- “La previsione in un regolamento edilizio di un generalizzato divieto di realizzazione di antenne per telecomunicazioni nelle zone A, B, C della pianificazione urbanistica e a meno di 200 metri da edifici adibiti a residenza o a permanenza continuativa di persone superiore a 4 ore, costituisce atto di sviamento del potere comunale di localizzazione dei predetti impianti nella misura in cui introduce misure urbanistico–edilizie rispondenti non già al fine del corretto utilizzo del territorio, ma al diverso ed esclusivo scopo di prevenire paventati ed indimostrati effetti nocivi sulla salute pubblica derivati da eccessiva prossimità agli impianti in questione rispetto a luoghi ritenuti “sensibili” perché ospitanti per un lungo lasso di tempo popolazioni non professionalmente esposte al campo elettromagnetico. Essa è inoltre illogica e sproporzionata, siccome derivante da una inadeguata istruttoria e rappresentazione della realtà tecnica delle infrastrutture di rete per telefonia mobile” (TAR Campania–Napoli, Sez. I, 27/11/2002, n. 7481);
- “L’individuazione di una distanza minima delle stazioni radio base di telefonia mobile da particolari tipologie di insediamenti abitativi, in quanto essenzialmente preordinata a garantire la tutela della salute pubblica da ipotizzabili fonti di inquinamento, non costituisce attribuzione che l’Amministrazione comunale può autonomamente esercitare, spettando tale competenza all’Amministrazione statale, e tale conclusione vale anche per il generalizzato divieto di installazione delle stazioni radio base per la telefonia cellulare in tutte le zone territoriali omogenee a destinazione residenziale ovvero per l’introduzione di misure che, pur essendo astrattamente e tipicamente urbanistiche, quali le distanza, le altezze o altro, non sono in realtà funzionali al governo del territorio, ma alla tutela dei rischi dell’elettromagnetismo” (TAR Piemonte – Sez. I, 23/07/2013, n. 901);
- “La potestà regolamentare comunale ex art. 8, l. 22.02.2001 n. 36 deve tradursi in regole ragionevoli, motivate e certe, poste a presidio di interessi di rilievo pubblico, ma non può tradursi in un generalizzato divieto di installazione in zone urbanistiche identificate; tale previsione verrebbe infatti a costituire un’inammissibile misura di carattere generale, sostanzialmente cautelativa rispetto alle emissioni derivanti dagli impianti di telefonia mobile, in contrasto con l’art. 4, l. n. 36, cit., che riserva alla competenza dello Stato la determinazione, con criteri unitari, dei limiti di esposizione, dei lavori di attenzione e degli obiettivi di qualità, in base a parametri da applicarsi su tutto il territorio dello Stato” (TAR Lazio–Latina – Sez. I, 16/07/2013, n. 625);
- “In tema di telefonia mobile, è illegittima la previsione regolamentare di un comune che vieta l’installazione di stazioni radio base all’interno di tutto il centro abitato, imponendo, nelle rimanenti zone, distanze non inferiori a 500 metri dal perimetro del centro urbano, in quanto tende a disciplinare non profili urbanistici rientranti nella competenza dell’Ente locale, ma, con un divieto di carattere pressoché generalizzato, a tutelare la salute umana al fine di prevenire i rischi derivanti dall’esposizione della popolazione a campi elettromagnetici, esorbitando, come tale, dall’ambito normativamente riservato ai c.d. regolamenti di minimizzazione” (TAR Sicilia–Palermo – Sez. II, 16/10/2007, n. 2219)
(TAR Campania-Salerno, Sez. I, sentenza 27.01.2015 n. 220 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

anno 2014

APPALTI SERVIZIIl Collegio non ignora che, secondo un orientamento giurisprudenziale minoritario, le norme invocate dalla ricorrente (art. 86, comma 3-bis, e art. 87, comma 4, del d.lgs. n. 163/2006, nonché l'art. 26, comma 6, del d.lgs. n. 81/2008) hanno un valore immediatamente precettivo e sono come tali idonee ad eterointegrare automaticamente le regole della singola gara ai sensi dell'art. 1374 c.c., determinando l'inosservanza di dette norme l'esclusione dalla gara per incompletezza della offerta.
Secondo un diverso orientamento, le norme in questione non trovano applicazione con riferimento agli appalti di servizi di cui all'allegato II B, poiché esse non sono richiamate dall'art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, non sono espressive di principi generali e, in quanto disposizioni di dettaglio, neppure possono trasformarsi in norme di principio sol perché poste a presidio di interessi aventi una rilevanza costituzionale.
Il Collegio ritiene di condividere l'orientamento espresso dalla pronuncia da ultimo menzionata, anche in base alla considerazione che, ove il legislatore avesse inteso rendere obbligatoria per tutti i tipi di appalti la indicazione degli oneri della sicurezza già nella offerta economica, avrebbe introdotto le opportune modifiche all'art. 20, comma 1, del codice dei contratti pubblici.
Inoltre, la non applicazione dell'art. 86, commi 3-bis e 3-ter, e dell'art. 87, comma 4, agli appalti di servizi di cui all'allegato II B non implica affatto che, in tali casi, alle stazioni appaltanti ed alle imprese sia consentito di non adempiere all'obbligo di remunerare i lavoratori secondo i contratti vigenti o di sottrarsi agli obblighi inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro, poiché le stazioni appaltanti possono, comunque, vincolarsi al rispetto delle suddette norme in punto di obbligo di indicazione, nell'offerta economica, degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Invero, l'obbligo di specificare, a pena di esclusione, gli oneri della sicurezza nell'offerta economica non può farsi discendere automaticamente dall'art. 26, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008, il quale si limita a prescrivere che gli enti aggiudicatori, "nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte" valutino l'adeguatezza del valore economico al costo del lavoro e della sicurezza, sebbene quest'ultimo debba essere "indicato e risultare congruo rispetto all'entità ed alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture" diversamente da quanto -ad esempio- statuisce l'art. 17 della legge n. 68/1999 in tema di dichiarazione sostitutiva del rispetto della normativa sul diritto al lavoro dei disabili.
Ne consegue che, quando si tratta di appalti diversi dai lavori pubblici (per gli appalti di lavori pubblici, infatti, vige la norma ad hoc dei piani di sicurezza ex art. 131 del D.Lgs. n. 163/2006) e non vi sia nel bando una comminatoria espressa d'esclusione, ove sia omesso lo scorporo degli oneri stessi, il relativo costo, appunto perché coessenziale e consustanziale al prezzo offerto, potrebbe rilevare ai soli fini dell'anomalia di quest'ultimo, nel senso che, per scelta della stazione appaltante (da interpretare sempre a favore del non predisponente), il momento di valutazione degli oneri stessi non è eliso, ma è posticipato al subprocedimento di verifica della congruità dell'offerta nel suo complesso.

L'art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 recita: "L'aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell'allegato II B è disciplinata esclusivamente dall'art. 68 (specifiche tecniche), dall'articolo 65 (avviso sui risultati della procedura di affidamento), dall'articolo 225 (avvisi relativi agli appalti aggiudicati)", tale disposizione va integrata con quella del successivo art. 27, ai sensi del quale l'affidamento dei contratti pubblici esclusi, in tutto o in parte, dall'applicazione dello stesso d.lgs. n. 163/2006 deve avvenire "nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità".
Orbene, il Collegio non ignora che, secondo un orientamento giurisprudenziale minoritario, le norme invocate dalla ricorrente (art. 86, comma 3-bis, e art. 87, comma 4, del d.lgs. n. 163/2006, nonché l'art. 26, comma 6, del d.lgs. n. 81/2008) hanno un valore immediatamente precettivo e sono come tali idonee ad eterointegrare automaticamente le regole della singola gara ai sensi dell'art. 1374 c.c., determinando l'inosservanza di dette norme l'esclusione dalla gara per incompletezza della offerta: (conf.: Cons. Stato, Sez. III, 28.08.2012 n. 4622, avente ad oggetto l'affidamento di un servizio di ristorazione il cui bando non prevedeva l'obbligo della indicazione degli oneri della sicurezza, in relazione ad appalti di servizi compresi nell'allegato II A del D.Lgs. n. 163/2006; TAR Lombardia, n. 1217/2011, avente ad oggetto un appalto per la manutenzione di verde pubblico; TAR Piemonte, I, 21.12.2012, n. 1376; Cons. Stato, Sez. III, 03.07.2013 n. 3565).
Secondo un diverso orientamento, le norme in questione non trovano applicazione con riferimento agli appalti di servizi di cui all'allegato II B, poiché esse non sono richiamate dall'art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, non sono espressive di principi generali e, in quanto disposizioni di dettaglio, neppure possono trasformarsi in norme di principio sol perché poste a presidio di interessi aventi una rilevanza costituzionale (ex plurimis: Cons. Stato, Sez. III, 18.10.2013, n. 5070).
Il Collegio ritiene di condividere l'orientamento espresso dalla pronuncia da ultimo menzionata, anche in base alla considerazione che, ove il legislatore avesse inteso rendere obbligatoria per tutti i tipi di appalti la indicazione degli oneri della sicurezza già nella offerta economica, avrebbe introdotto le opportune modifiche all'art. 20, comma 1, del codice dei contratti pubblici.
Inoltre, la non applicazione dell'art. 86, commi 3-bis e 3-ter, e dell'art. 87, comma 4, agli appalti di servizi di cui all'allegato II B non implica affatto che, in tali casi, alle stazioni appaltanti ed alle imprese sia consentito di non adempiere all'obbligo di remunerare i lavoratori secondo i contratti vigenti o di sottrarsi agli obblighi inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro, poiché le stazioni appaltanti possono, comunque, vincolarsi al rispetto delle suddette norme in punto di obbligo di indicazione, nell'offerta economica, degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Invero, l'obbligo di specificare, a pena di esclusione, gli oneri della sicurezza nell'offerta economica non può farsi discendere automaticamente dall'art. 26, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008, il quale si limita a prescrivere che gli enti aggiudicatori, "nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte" valutino l'adeguatezza del valore economico al costo del lavoro e della sicurezza, sebbene quest'ultimo debba essere "indicato e risultare congruo rispetto all'entità ed alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture" diversamente da quanto -ad esempio- statuisce l'art. 17 della legge n. 68/1999 in tema di dichiarazione sostitutiva del rispetto della normativa sul diritto al lavoro dei disabili (conf.: TAR Basilicata, I, 23.12.2013, n. 810; TAR Piemonte, I, 21.12.2012, n. 1376).
Ne consegue che, quando si tratta di appalti diversi dai lavori pubblici (per gli appalti di lavori pubblici, infatti, vige la norma ad hoc dei piani di sicurezza ex art. 131 del D.Lgs. n. 163/2006) e non vi sia nel bando una comminatoria espressa d'esclusione, ove sia omesso lo scorporo degli oneri stessi, il relativo costo, appunto perché coessenziale e consustanziale al prezzo offerto, potrebbe rilevare ai soli fini dell'anomalia di quest'ultimo, nel senso che, per scelta della stazione appaltante (da interpretare sempre a favore del non predisponente), il momento di valutazione degli oneri stessi non è eliso, ma è posticipato al subprocedimento di verifica della congruità dell'offerta nel suo complesso (ex plurimis: Cons. Stato, Sez. III, 18.10.2013, n. 5070) (TAR Calabria-Catanzaro, Sez. II, sentenza 05.12.2014 n. 2132 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAL'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 prevede che, nei procedimenti ad istanza di parte, l’adozione di un provvedimento negativo sia preceduta dalla comunicazione agli interessati dei motivi che ostano all'accoglimento della domanda.
Tale disposizione, avente portata generale, trova applicazione anche nei procedimenti diretti alla realizzazione degli impianti di telefonia mobile disciplinati dall'art. 87, d.lgs. n. 259 del 2003, fermo restando ovviamente che la comunicazione delle ragioni ostative interrompe il termine per concludere il procedimento, ovvero per la formazione del silenzio assenso, fino alla presentazione delle osservazioni da parte degli interessati o in mancanza fino alla scadenza dei dieci giorni per l’esercizio del diritto di partecipazione al contraddittorio.
Ne consegue che l'omissione del preavviso di rigetto comporta l'illegittimità del provvedimento conclusivo emesso in violazione dei diritti di partecipazione procedimentale del destinatario.
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Gli artt. 86 e 87 del d.lgs. n. 259 del 2003 disciplinano il rilascio dei titoli abilitativi relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici, con un procedimento semplificato ai fini urbanistici, edilizi ed igienico sanitari, destinato a prevalere sulla disciplina edilizia dettata dal d.P.R. n. 380 del 2001, assorbendo e sostituendo i procedimenti ordinari per il rilascio dei titoli abilitativi.
Nel contempo, in base all’art. 86, co. 4, del citato d.lgs. n. 259, sono fatte espressamente salve le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali, ora contenute nel d.lgs. n. 42 del 2004.
Pertanto in presenza di un immobile o di un’area di interesse paesaggistico, l’intervento è comunque subordinato all’autorizzazione dell’autorità preposta alla tutela del vincolo, con il parere vincolante della competente Soprintendenza ai sensi dell’art. 146 del citato d.lgs. n. 42.
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I gestori di impianti di telefonia mobile sono tenuti ad allegare esclusivamente i documenti indicati dal Codice delle Comunicazioni, ferma restando comunque l’esigenza di fornire un'appropriata dimostrazione della disponibilità dell’immobile interessato dall’intervento.
Infatti il procedimento dettato dall'art. 87, d.lgs. n. 259 del 2003 per l’installazione di impianti di telefonia mobile è improntato a finalità essenzialmente acceleratorie e semplificatorie, per cui è da escludere che l’autorità amministrativa possa aggravare il procedimento esigendo documentazione diversa e ulteriore da quella prevista dall'allegato 13, modello A o B, del d.lgs. n. 259 del 2003, per lo scrutinio in ordine al rilascio del titolo abilitativo secondo le previsioni regolamentari in materia edilizia.

Sull’argomento vanno innanzitutto esaminate le censure relative a vizi del procedimento.
L'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 prevede che, nei procedimenti ad istanza di parte, l’adozione di un provvedimento negativo sia preceduta dalla comunicazione agli interessati dei motivi che ostano all'accoglimento della domanda.
Tale disposizione, avente portata generale, trova applicazione anche nei procedimenti diretti alla realizzazione degli impianti di telefonia mobile disciplinati dall'art. 87, d.lgs. n. 259 del 2003, fermo restando ovviamente che la comunicazione delle ragioni ostative interrompe il termine per concludere il procedimento, ovvero per la formazione del silenzio assenso, fino alla presentazione delle osservazioni da parte degli interessati o in mancanza fino alla scadenza dei dieci giorni per l’esercizio del diritto di partecipazione al contraddittorio.
Ne consegue che l'omissione del preavviso di rigetto comporta l'illegittimità del provvedimento conclusivo emesso in violazione dei diritti di partecipazione procedimentale del destinatario (cfr. TAR Piemonte, 08/01/2014, n. 18).
Le considerazioni di seguito svolte nel paragrafo 3.1 escludono che il procedimento in questione debba concludersi necessariamente con una determinazione di diniego, per gli effetti previsti dall’art. 21-octies della legge n. 241 del 1990.
E’ inoltre da osservare che gli artt. 86 e 87 del d.lgs. n. 259 del 2003 disciplinano il rilascio dei titoli abilitativi relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici, con un procedimento semplificato ai fini urbanistici, edilizi ed igienico sanitari, destinato a prevalere sulla disciplina edilizia dettata dal d.P.R. n. 380 del 2001, assorbendo e sostituendo i procedimenti ordinari per il rilascio dei titoli abilitativi.
Nel contempo, in base all’art. 86, co. 4, del citato d.lgs. n. 259, sono fatte espressamente salve le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali, ora contenute nel d.lgs. n. 42 del 2004. Pertanto in presenza di un immobile o di un’area di interesse paesaggistico, l’intervento è comunque subordinato all’autorizzazione dell’autorità preposta alla tutela del vincolo, con il parere vincolante della competente Soprintendenza ai sensi dell’art. 146 del citato d.lgs. n. 42 (cfr., Cons. St., sez. III, 13/01/2014, n. 96).
Sennonché non risulta che l’istanza di autorizzazione paesaggistica, risalente al 10.06.2011, sia stata inoltrata alla Soprintendenza, accompagnata da una relazione istruttoria e da una proposta di provvedimento in ordine alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento.
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Per il resto, è opportuno osservare che i gestori di impianti di telefonia mobile sono tenuti ad allegare esclusivamente i documenti indicati dal Codice delle Comunicazioni, ferma restando comunque l’esigenza di fornire un'appropriata dimostrazione della disponibilità dell’immobile interessato dall’intervento (cfr. TAR Campania, sez. VII, 20/12/2006, n. 10647).
Infatti il procedimento dettato dall'art. 87, d.lgs. n. 259 del 2003 per l’installazione di impianti di telefonia mobile è improntato a finalità essenzialmente acceleratorie e semplificatorie, per cui è da escludere che l’autorità amministrativa possa aggravare il procedimento esigendo documentazione diversa e ulteriore da quella prevista dall'allegato 13, modello A o B, del d.lgs. n. 259 del 2003, per lo scrutinio in ordine al rilascio del titolo abilitativo secondo le previsioni regolamentari in materia edilizia (cfr., TAR Campania, sez. VII, 21/4/2009, n. 2077)
(TAR Campania-Napoli, Sez. VII, sentenza 14.11.2014 n. 5886 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Infrastrutture di telecomunicazioni: sono tenute al rispetto delle distanze previste dai regolamenti locali.
Pur essendo le infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici soggette ad una disciplina unitaria del procedimento autorizzatorio, restano, in ogni caso, nuova costruzione che introducono trasformazione edilizia e urbanistica del territorio.
Come tali sono soggette al rispetto dei regolamenti edilizi in materia di distanza delle costruzioni, dal confine e da altri fabbricati, non potendo questo elemento essere inteso come un indebito limite all’espansione della rete di telecomunicazione.

La recente e significativa pronuncia dei giudici di Palazzo Spada, prende spunto da due provvedimenti emessi da parte di una PA locale nei confronti di un Operatore. In particolare da una prima ingiunzione di immediata sospensione dei lavori, relativi alla realizzazione di una stazione radio base sul rilievo della mancata osservanza della distanza minima dai confini da osservare tra il manufatto shelter ed i confini interni del lotto e dalle strade, e da un successivo provvedimento di annullamento, in autotutela, dell’idonea autorizzazione, già rilasciata al medesimo Operatore ai sensi dell'art. 87 del d.lgs. 259 del 2003, per la realizzazione di una stazione radio.
Il giudice di prime cure -TAR Puglia-sez. staccata di Lecce, sez. II, sent. n. 1136 del 2012–, che aveva già respinto le domande di annullamento dei provvedimenti formulate dall’Operatore, aveva altresì precisato che l’impianto di telecomunicazione, ancorché oggetto della disciplina speciale dettata dagli artt. 86 e 87 del d.lgs. n. 259 del 2003 relativa al rilascio dell’autorizzazione per l’installazione delle infrastrutture di t.l.c., non restava sottratto, in relazione al non contenuto impatto sul territorio del manufatto accessorio (shelter), alla disciplina sulle regole dell’edificazione; oltre al fatto che non venivano in rilievo prescrizioni del Comune che potevano qualificarsi impeditive della capillare espansione sul territorio della rete di telecomunicazione.
A tale proposito il Consiglio di Stato, con la recente sentenza in commento, ha in primo luogo posto l’accento sul dato testuale dell’art. 3, comma 1, lett. e), punto e.4), del d.lgs. n. 380 del 2001, il quale include nella categoria degli interventi di “nuova costruzione” -che introducono “trasformazione edilizia e urbanistica territorio” e, quindi, sono soggetti a controllo ai sensi del successivo art. 10- “l’installazione di torri e tralicci per impianti radio-trasmittenti e di ripetitori per servizi di telecomunicazione”.
Questo principio non trova eccezione per effetto della disciplina dettata dall’art. 87 del codice della comunicazioni elettroniche approvato con d.lgs. n. 259 del 2003. In tal senso, come già ampiamente sottolineato, il citato Codice delle comunicazioni elettroniche reca una disciplina unitaria del procedimento autorizzatorio delle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici, abbinando all’interno di un unico procedimento -a fini di semplificazione ed accelerazione del rilascio dell’atto conclusivo- la verifica dell’osservanza dei limiti di esposizione alle emissioni radio-elettriche e di ogni altro interesse di rilievo pubblico che si colleghi alla porzione di territorio su cui interviene l’installazione dell’impianto, ma non reca alcuna prescrizione volta a derogare al disciplina urbanistico/edilizia del sito interessato.
La sottrazione al regime autorizzatorio non trova, inoltre, sostegno nell’assimilazione, ai sensi dell’art. 86, terzo comma, del d.lgs. n. 259 del 2003, delle infrastrutture di comunicazione elettronica alle “opere di urbanizzazione primaria”. Anche tali ultimi interventi -come espressamente previsto dall’art. 3, comma 1, lett. e), punto e.2) del d.lgs. n. 380 del 2001- per l’effetto modificativo dell’assetto del territorio ad essi peculiare si qualificano come “nuova costruzione” e non sono sottratti al controllo comunale previsto dall’art. 10 del d.lgs. citato.
In quest’ottica, l’applicazione della regole sulla distanza delle costruzioni dal confine e da altri fabbricati, previste dal regolamento edilizio comunale, non può neppure essere intesa come un indebito limite all’espansione della rete di telecomunicazione, che necessariamente deve estendersi al servizio di tutto il territorio comunale.
Ne deriva che la richiesta unicamente diretta all’osservanza dei limiti di distanza, comuni ad ogni altra nuova costruzione, in relazione alla collocazione del manufatto sul lotto asservito all’edificazione, non riporta ad una radicale preclusione della capillare espansione della rete di telefonia mobile, che si verifica in presenza di prescrizioni restrittive che indirizzino l’installazione degli impianti solo in talune delle zone indicate dallo strumento urbanistico o in siti all’uopo individuati dal Comune.
Con la recente pronuncia in commento il Consiglio di Stato mette, pertanto, in evidenza un importante principio secondo il quale il corretto sviluppo del tessuto edilizio, che non può essere pregiudicato da una disordinata ed estemporanea ubicazione degli impianti di t.l.c., che integrano una nuova costruzione, in elusione di ogni regola sull’esercizio dello jus aedificandi. Nel caso in esame la non limitata consistenza strutturale dell'opera determina un impatto non contenuto introducendo una trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio, che si configura come un intervento di nuova costruzione, pertanto non sottraibile al controllo del Comune, e di conseguenza soggetta alle norme in materia di edilizia e urbanistica.
La pronuncia in commento rappresenta tuttavia un indirizzo contrario rispetto a quanto già sancito dal medesimo Consiglio di Stato, sez. VI, con la sentenza n. 3536 del 25/06/2007, dove si precisava come non si possano imporre, mediante regolamento comunale edilizio, l’osservanza di determinate distanze dagli edifici esistenti, ugualmente, ed anzi a maggior ragione, non si poteva pretendere di localizzare gli impianti ad una determinata distanza dal confine di proprietà, trattandosi di previsione che apparivano priva di giustificazione alcuna e rappresentativa solo un indebito impedimento nella realizzazione di una rete completa di telecomunicazioni.
Orientamento, questo, che si colloca nel solco dell'indirizzo secondo il quale gli impianti di telefonia mobile non possono essere assimilati alle normali costruzioni edilizie in quanto normalmente non sviluppano volumetria o cubatura, non determinano ingombro visivo paragonabile a quello delle costruzioni e non hanno un impatto sul territorio paragonabile a quello degli edifici in cemento armato o muratura (cfr., tra le tante si ricorda: Consiglio Stato, VI, 26/08/2003, n. 4847; 24/11/2003, n.7725; TAR Campania Napoli, sez. I, 04/03/2005, n. 16110; TAR Sicilia Catania, sez. IV, 03/05/2008, n. 711; TAR Sicilia-Palermo, sez. II, 11/11/2011, n. 2100) (commento tratto da e link a http://studiospallino.blogspot.it - Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 19.05.2014 n. 2521 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Elettrosmog. SRB illegittimità obbligo d’installazione degli impianti di telefonia mobile in soli tre siti.
La scelta del Comune di localizzare nell’ambito dell’intero territorio comunale, l’installazione degli impianti di telefonia mobile in soli tre siti, si pone in evidente contrasto con la natura di opere di urbanizzazione primaria delle anzidette strutture, che devono essere poste al servizio degli insediamenti abitativi e seguire il loro sviluppo, garantendo una capillare distribuzione sul territorio della rete di telecomunicazione.
Inoltre, la disposizione censurata si configura indirizzata a scopi di radioprotezione che esulano dalla sfera dei poteri assegnati al Comune dall’art. 8, comma 6, della legge n. 36 del 2001 sull’insediamento degli impianti di telecomunicazione nel proprio territorio e rientrano, invece, nelle attribuzioni degli organi dello Stato individuati dall’art. 4 della legge citata.

Quanto al merito della vicenda, la scelta del Comune di Veroli di localizzare, nell’ambito dell’intero territorio comunale, l’installazione degli impianti di telefonia mobile in soli tre siti, si pone in evidente contrasto con la natura di opere di urbanizzazione primaria delle anzidette strutture, che devono essere poste al servizio degli insediamenti abitativi e seguire il loro sviluppo, garantendo una capillare distribuzione sul territorio della rete di telecomunicazione.
Inoltre, come reso evidente dalla stessa intestazione del regolamento approvato con delibera n. 23 del 2003, la disposizione censurata si configura indirizzata a scopi di radioprotezione che esulano dalla sfera dei poteri assegnati al Comune dall’art. 8, comma 6, della legge n. 36 del 2001 sull’insediamento degli impianti di telecomunicazione nel proprio territorio e rientrano, invece, nelle attribuzioni degli organi dello Stato individuati dall’art. 4 della legge citata (cfr. ex multis Cons. St. Sez. VI, n. 1567 del 06.04.2007; n. 3332 del 05.06.2006) (massima tratta da www.lexambiente.it - Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 13.05.2014 n. 2455 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Elettrosmog. D.I.A. (ora S.C.I.A.) in sanatoria anche per gli impianti di telefonia mobile.
Non si può disconoscere, infatti, la possibilità di richiedere la d.i.a. (ora s.c.i.a.) in sanatoria anche per gli impianti di telefonia mobile, non ostando a ciò la sola mancata espressa previsione di tale possibilità nell’art. 87 del d.lgs. 259/2003, dato che lo stesso art. 87, comma 3, del d.lgs. 259/2003 richiama sic et simpliciter il procedimento della s.c.i.a. (un tempo d.i.a.) e, con esso, non esclude affatto anche la d.i.a. in sanatoria.
A nulla giova invocare, in senso ostativo a tale conclusione, il principio di cautela nel rilascio di titoli autorizzatori per l’installazione degli impianti in questione, e trarne il corollario che tale regime debba essere necessariamente preventivo a tutela della salute umana, poiché la stessa scelta legislativa della d.i.a. (ora s.c.i.a.) e il favor che assiste l’installazione degli impianti e la semplificazione delle procedure, “fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità” indicati dall’art. 87 del d.lgs. 259/2003, consente di affermare la legittimità della d.i.a. in sanatoria, in presenza di tutte le autorizzazioni richieste dalla normativa in materia.

16. Non si può disconoscere, infatti, la possibilità di richiedere la d.i.a. (ora s.c.i.a.) in sanatoria anche per gli impianti di telefonia mobile, non ostando a ciò la sola mancata espressa previsione di tale possibilità nell’art. 87 del d.lgs. 259/2003, dato che lo stesso art. 87, comma 3, del d.lgs. 259/2003 richiama sic et simpliciter il procedimento della s.c.i.a. (un tempo d.i.a.) e, con esso, non esclude affatto anche la d.i.a. in sanatoria.
16.1. A nulla giova invocare, in senso ostativo a tale conclusione, il principio di cautela nel rilascio di titoli autorizzatori per l’installazione degli impianti in questione, come fa il TAR nella sentenza impugnata, e trarne il corollario che tale regime debba essere necessariamente preventivo a tutela della salute umana, poiché la stessa scelta legislativa della d.i.a. (ora s.c.i.a.) e il favor che assiste l’installazione degli impianti e la semplificazione delle procedure, “fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità” indicati dall’art. 87 del d.lgs. 259/2003, consente di affermare la legittimità della d.i.a. in sanatoria, in presenza di tutte le autorizzazioni richieste dalla normativa in materia (massima tratta da www.lexambiente.it - Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 30.04.2014 n. 2247 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAGli impianti di telefonia mobile non possono essere assimilati alle normali costruzioni edilizie, in quanto normalmente non sviluppano volumetria o cubatura, non determinano ingombro visivo paragonabile a quello delle costruzioni, non hanno un impatto sul territorio paragonabile a quello degli edifici in cemento armato o muratura.
Infatti, l'art. 86, comma 3, d.lgs. n. 259 del 2003 dispone espressamente che le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazioni di cui agli art. 87 e 88 sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria cui all'art. 16, comma 7, d.P.R. 06.06.2001 n. 380, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori e ad esse si applica la normativa vigente in materia. Pertanto, già la sola assimilazione fatta per legge delle stazioni radio base ad opere di urbanizzazione primaria, rende per l'effetto la compatibilità delle stesse a qualsiasi destinazione urbanistica di tutte le zone dei territori comunali.
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Al riguardo viene ormai costantemente affermato:
- che “gli impianti di telefonia mobile vanno qualificati come opere di pubblica utilità assimilabili alla categoria delle opere di urbanizzazione primaria” e che “l'installazione di una ‘stazione radio-base’ va considerata quale infrastruttura astrattamente compatibile, di regola, con qualsiasi destinazione di zona”;
- che “l’attuale disciplina in tema di installazione di strutture operanti quali cc.dd. stazioni ‘radio–base per telefonia mobile’, risultante dal combinato disposto. delle norme contenute nella L .n. 36 del 2001 (legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) e nel D.Lgs. n. 259 del 2003 (c.d. “codice delle comunicazioni”), introduce i principi secondo cui le funzioni (legislative ed amministrative) relative alla determinazione dei limiti di esposizione alle onde elettromagnetiche (nonché, per quanto qui interessa, alle tecniche di misurazione e di rilevamento dell’inquinamento elettromagnetico e di elaborazione dei criteri per l’adozione di misure preventive e di piani di risanamento), sono attribuite allo Stato;
- che sono di competenza delle Regioni le funzioni relative alla localizzazione dei siti di trasmissione ed alla regolamentazione delle modalità procedimentali per il rilascio delle autorizzazioni; dal che deriva che le fondamentali competenza in materia in materia risultano suddivise fra lo Stato e le Regioni”;
- pertanto “ai Comuni è riservata, in subjecta materia, una potestà del tutto sussidiaria, potendo Essi adottare regolamenti finalizzati esclusivamente ad assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti, nonché a minimizzare, sempre che in conformità ed in attuazione alle direttive ed ai criteri introdotti dallo Stato e dalle Regioni, l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici (restando esclusa, cioè, ogni potestà normativa in capo agli Enti Locali in ordine alla determinazione di criteri, maggiormente limitativi o rigidi, di valutazione della soglia di inquinamento elettromagnetico o alla introduzione di divieti generali e/o di misure generali interdittive a contenuto igienico-sanitario)”.
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L’assetto normativo vigente ha condotto, dunque, la giurisprudenza amministrativa ad affermare:
- che “non può ammettersi che, nell'esercizio della potestà volta ad emanare norme regolamentari con valenza urbanistico-edilizia, possa surrettiziamente introdursi una disciplina di natura radioprotezionistica; in tal caso, si configurerebbe, invero, un'interferenza con la competenza riservata allo Stato, cui spetta di fissare i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, nel presupposto indefettibile che la tutela della salute è un'esigenza indeclinabile, ma di carattere essenzialmente unitario sul territorio nazionale”; e che pertanto “Il divieto generalizzato di installare le stazioni radio base per la telefonia cellulare in ampie zone del territorio comunale … (omissis) …appare perseguire palesemente il fine di sovrapporre una determinazione di stretta matrice cautelativa, ispirata al principio di precauzione, alla normativa statale che ha fissato a tal fine puntuali limiti di radiofrequenza, di fatto eludendo tale normativa”;
- che “in materia di installazione di stazione radio base per la telefonia cellulare, anche il formale utilizzo degli strumenti urbanistico-edilizi e il dichiarato intento di esercitare competenze in materia di governo del territorio non possono giustificare l'imposizione da parte di un Comune di misure che, attraverso divieti generalizzati di installazione delle stazioni radio base, di fatto vengono a costituire indiretta deroga ai limiti di esposizione alle onde elettromagnetiche indicati dalla normativa statale, con la precisazione che l'autorizzazione rilasciata ex art. 87 d.lgs. 01.08.2003, n. 259, non costituisce titolo abilitativo aggiuntivo rispetto a quello richiesto dalla disciplina urbanistico-edilizia, ma assorbe in sé e sintetizza ogni relativa valutazione”;
- che “in materia di emissioni elettromagnetiche, le norme di riferimento sono la legge quadro n. 36 del 2001 ed il d.lgs. 01.08.2003 n. 259 … (…) …”; e che “… il Comune non è legittimato a sovrapporre le proprie valutazioni in ordine alla fissazione dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, una volta che sia stato rilasciato il parere del PMP competente per zona e prodotto in atti”;
- che “l'installazione di una stazione radio base di telefonia cellulare è subordinata soltanto all'autorizzazione prevista dall'art. 87, t.u. 01.08.2003 n. 259 (codice delle comunicazioni elettroniche), non occorrendo all'uopo il permesso di costruire di cui all'art. 3 lett. e), t.u. 06.06.2001 n. 380”;
- che “l'installazione di un impianto radio base é sottratto alla normativa edilizia ed ai provvedimenti a tutela della salute pubblica”; e che “per la realizzazione degli impianti di stazione radio base si devono applicare i criteri stabiliti dal d.lgs. n. 259 del 2003 in base ai quali gli impianti di telefonia mobile vanno qualificati come opere di pubblica utilità assimilabili alla categoria delle opere di urbanizzazione primaria compatibili in astratto con ogni tipo di zonizzazione e, come tali, non si prevede per essi il titolo edilizio, né è possibile un interevento del Sindaco a tutela della salute pubblica, ove non si deduca il rispetto dei limiti di emissione di legge”;
- che “è illegittimo il regolamento comunale che prevede l'esclusione da tutto il territorio comunale urbanizzato di qualsiasi impianto di telefonia mobile, radioelettrico e per radiodiffusione, dato che l'installazione di una stazione radio base va considerata quale infrastruttura, compatibile con qualsiasi destinazione di zona”;
- che “è illegittimo, poiché opera una non consentita applicazione analogica di una normativa dettata per gli edifici alle stazioni radio, il provvedimento comunale di diniego di una concessione edilizia in sanatoria per una stazione radio base (Srb) per la telefonia mobile, fondato sul contrasto tra l'impianto ed il limite di altezza degli edifici prescritto per il centro abitato, non potendosi equiparare costruzioni (che sviluppano volumetria o cubatura, ingombri visibili ecc.) ed impianti tecnologici”;
- che “è illegittimo il diniego di concessione edilizia per la costruzione di una stazione radio per telefonia mobile, che sia motivato esclusivamente in riferimento al contrasto col regolamento, comunale per l'installazione di impianti radiomobili, in quanto che a detto regolamento non può riconoscersi valenza di strumento urbanistico”;
- che “il titolo abilitativo alla realizzazione di una stazione radio base può essere negato esclusivamente con riguardo ad una specifica disciplina conformativa relativa alle reti infrastrutturali tecnologiche necessarie per il funzionamento del servizio pubblico di telefonia”; e che “pertanto, è illegittimo il diniego di concessione edilizia per superamento dei limiti di altezza dettati con riferimento a strutture e manufatti di rilievo urbanistico ed edilizio”;
- che “ai sensi dell'art. 231, comma 4, T.U. 29.03.1973 n. 156, l'installazione di una stazione radio base del servizio di telefonia mobile deve essere qualificata come opera di urbanizzazione primaria, attesa la funzione di pubblica utilità dell'opera e, in quanto tale, ubicabile in qualsiasi parte del territorio comunale”;
- che “ai sensi dell'art. 4, comma 7, L.reg. Lombardia 11.05.2001 n. 11, gli impianti radiobase di telefonia mobile di potenza totale non superiore a 300 Watt non richiedono specifica regolamentazione urbanistica, con conseguente illegittimità delle disposizioni pianificatorie comunali che introducano in termini assoluti divieti di installazione per tali impianti, anche solo su porzioni del territorio comunale”;
- che “in tema di installazione di impianti di telefonia mobile, nella Regione Friuli Venezia Giulia la L.reg. 06.12.2004 n. 28 consente, a regime, l'installazione di tali impianti nelle zone residenziali, mentre l'art. 15 della stessa legge fissa in via transitoria i parametri ai quali soltanto si devono attenere i Comuni in attesa dei piani di settore”; e che “pertanto, l'Amministrazione non può erigere contro la domanda di concessione edilizia per la realizzazione di una stazione radio base per la telefonia mobile la barriera di un divieto nascente da una norma tecnica di attuazione del piano regolatore comunale, che per tali categorie di impianti impone una determinata distanza minima (… omissis …) dagli edifici residenziali esistenti, trattandosi di disposizione desueta e incompatibile con la legge sopravvenuta e, in ogni caso, illegittima ove integri un divieto generalizzato di installazione di impianti di telefonia mobile in ingenti porzioni del territorio comunale”.

La giurisprudenza pacifica e consolidata di questa Sezione, nonché quella nazionale, è assolutamente orientata nel ritenere che gli impianti di telefonia mobile non possono essere assimilati alle normali costruzioni edilizie, in quanto normalmente non sviluppano volumetria o cubatura, non determinano ingombro visivo paragonabile a quello delle costruzioni, non hanno un impatto sul territorio paragonabile a quello degli edifici in cemento armato o muratura (TAR Palermo, sez. II, 27.03.2012, n. 622, ed ivi per altri riferimenti giurisprudenziali; id., 09.05.2006 n. 1010; Cons. St., sez. VI, 08.06.2010 n. 3412; TAR Campania, sez. VII, 28.10.2011 n. 5030; TAR Calabria, sez. I, 24.06.2009 n. 678).
Infatti, l'art. 86, comma 3, d.lgs. n. 259 del 2003 dispone espressamente che le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazioni di cui agli art. 87 e 88 sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria cui all'art. 16, comma 7, d.P.R. 06.06.2001 n. 380, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori e ad esse si applica la normativa vigente in materia. Pertanto, già la sola assimilazione fatta per legge delle stazioni radio base ad opere di urbanizzazione primaria, rende per l'effetto la compatibilità delle stesse a qualsiasi destinazione urbanistica di tutte le zone dei territori comunali (ex multis, Cons. St., sez. VI, 15.07.2010 n. 4557).
Al riguardo viene ormai costantemente affermato:
- che “gli impianti di telefonia mobile vanno qualificati come opere di pubblica utilità assimilabili alla categoria delle opere di urbanizzazione primaria” e che “l'installazione di una ‘stazione radio-base’ va considerata quale infrastruttura astrattamente compatibile, di regola, con qualsiasi destinazione di zona” (TAR Sicilia, Palermo, II, 27.03.2012 n. 622);
- che “l’attuale disciplina in tema di installazione di strutture operanti quali cc.dd. stazioni ‘radio–base per telefonia mobile’, risultante dal combinato disposto. delle norme contenute nella L .n. 36 del 2001 (legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) e nel D.Lgs. n. 259 del 2003 (c.d. “codice delle comunicazioni”), introduce i principi secondo cui le funzioni (legislative ed amministrative) relative alla determinazione dei limiti di esposizione alle onde elettromagnetiche (nonché, per quanto qui interessa, alle tecniche di misurazione e di rilevamento dell’inquinamento elettromagnetico e di elaborazione dei criteri per l’adozione di misure preventive e di piani di risanamento), sono attribuite allo Stato; e che sono di competenza delle Regioni le funzioni relative alla localizzazione dei siti di trasmissione ed alla regolamentazione delle modalità procedimentali per il rilascio delle autorizzazioni; dal che deriva che le fondamentali competenza in materia in materia risultano suddivise fra lo Stato e le Regioni” (TAR Sicilia, Palermo, II, 27.03.2012 n. 622); e che pertanto “ai Comuni è riservata, in subjecta materia, una potestà del tutto sussidiaria, potendo Essi adottare regolamenti finalizzati esclusivamente ad assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti, nonché a minimizzare, sempre che in conformità ed in attuazione alle direttive ed ai criteri introdotti dallo Stato e dalle Regioni, l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici (restando esclusa, cioè, ogni potestà normativa in capo agli Enti Locali in ordine alla determinazione di criteri, maggiormente limitativi o rigidi, di valutazione della soglia di inquinamento elettromagnetico o alla introduzione di divieti generali e/o di misure generali interdittive a contenuto igienico-sanitario)” (TAR Sicilia, Palermo, II, 27.03.2012 n. 622).
L’assetto normativo vigente ha condotto, dunque, la giurisprudenza amministrativa ad affermare:
- che “non può ammettersi che, nell'esercizio della potestà volta ad emanare norme regolamentari con valenza urbanistico-edilizia, possa surrettiziamente introdursi una disciplina di natura radioprotezionistica; in tal caso, si configurerebbe, invero, un'interferenza con la competenza riservata allo Stato, cui spetta di fissare i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, nel presupposto indefettibile che la tutela della salute è un'esigenza indeclinabile, ma di carattere essenzialmente unitario sul territorio nazionale”; e che pertanto “Il divieto generalizzato di installare le stazioni radio base per la telefonia cellulare in ampie zone del territorio comunale … (omissis) …appare perseguire palesemente il fine di sovrapporre una determinazione di stretta matrice cautelativa, ispirata al principio di precauzione, alla normativa statale che ha fissato a tal fine puntuali limiti di radiofrequenza, di fatto eludendo tale normativa” (TAR Trentino Alto Adige Trento, I, 11.06.2010, n. 160);
- che “in materia di installazione di stazione radio base per la telefonia cellulare, anche il formale utilizzo degli strumenti urbanistico-edilizi e il dichiarato intento di esercitare competenze in materia di governo del territorio non possono giustificare l'imposizione da parte di un Comune di misure che, attraverso divieti generalizzati di installazione delle stazioni radio base, di fatto vengono a costituire indiretta deroga ai limiti di esposizione alle onde elettromagnetiche indicati dalla normativa statale, con la precisazione che l'autorizzazione rilasciata ex art. 87 d.lgs. 01.08.2003, n. 259, non costituisce titolo abilitativo aggiuntivo rispetto a quello richiesto dalla disciplina urbanistico-edilizia, ma assorbe in sé e sintetizza ogni relativa valutazione” (C.S., VI, 03.06.2010 n. 3492);
- che “in materia di emissioni elettromagnetiche, le norme di riferimento sono la legge quadro n. 36 del 2001 ed il d.lgs. 01.08.2003 n. 259 … (…) …”; e che “… il Comune non è legittimato a sovrapporre le proprie valutazioni in ordine alla fissazione dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, una volta che sia stato rilasciato il parere del PMP competente per zona e prodotto in atti” (TAR Calabria Catanzaro, II, 06.03.2008, n. 269);
- che “l'installazione di una stazione radio base di telefonia cellulare è subordinata soltanto all'autorizzazione prevista dall'art. 87, t.u. 01.08.2003 n. 259 (codice delle comunicazioni elettroniche), non occorrendo all'uopo il permesso di costruire di cui all'art. 3 lett. e), t.u. 06.06.2001 n. 380” (TAR Lombardia, Milano, II, 07.09.2007, n. 5772);
- che “l'installazione di un impianto radio base é sottratto alla normativa edilizia ed ai provvedimenti a tutela della salute pubblica”; e che “per la realizzazione degli impianti di stazione radio base si devono applicare i criteri stabiliti dal d.lgs. n. 259 del 2003 in base ai quali gli impianti di telefonia mobile vanno qualificati come opere di pubblica utilità assimilabili alla categoria delle opere di urbanizzazione primaria compatibili in astratto con ogni tipo di zonizzazione e, come tali, non si prevede per essi il titolo edilizio, né è possibile un interevento del Sindaco a tutela della salute pubblica, ove non si deduca il rispetto dei limiti di emissione di legge” (TAR Sicilia Catania, II, 01.08.2007, n. 1337);
- che “è illegittimo il regolamento comunale che prevede l'esclusione da tutto il territorio comunale urbanizzato di qualsiasi impianto di telefonia mobile, radioelettrico e per radiodiffusione, dato che l'installazione di una stazione radio base va considerata quale infrastruttura, compatibile con qualsiasi destinazione di zona” (TAR Calabria Catanzaro, II, 17.04.2007, n. 330);
- che “è illegittimo, poiché opera una non consentita applicazione analogica di una normativa dettata per gli edifici alle stazioni radio, il provvedimento comunale di diniego di una concessione edilizia in sanatoria per una stazione radio base (Srb) per la telefonia mobile, fondato sul contrasto tra l'impianto ed il limite di altezza degli edifici prescritto per il centro abitato, non potendosi equiparare costruzioni (che sviluppano volumetria o cubatura, ingombri visibili ecc.) ed impianti tecnologici” (CS, VI, 07.06.2006, n. 3425);
- che “è illegittimo il diniego di concessione edilizia per la costruzione di una stazione radio per telefonia mobile, che sia motivato esclusivamente in riferimento al contrasto col regolamento, comunale per l'installazione di impianti radiomobili, in quanto che a detto regolamento non può riconoscersi valenza di strumento urbanistico” (TAR Piemonte, I, 18.05.2500 n.1700; Cfr. conformi, tra le tante, TAR Milano, I, 02.10.2002 n. 1997; C.S., VI 02.10.2001 n. 5442);
- che “il titolo abilitativo alla realizzazione di una stazione radio base può essere negato esclusivamente con riguardo ad una specifica disciplina conformativa relativa alle reti infrastrutturali tecnologiche necessarie per il funzionamento del servizio pubblico di telefonia”; e che “pertanto, è illegittimo il diniego di concessione edilizia per superamento dei limiti di altezza dettati con riferimento a strutture e manufatti di rilievo urbanistico ed edilizio” (TAR Milano, 18.01.2005 n. 71);
- che “ai sensi dell'art. 231, comma 4, T.U. 29.03.1973 n. 156, l'installazione di una stazione radio base del servizio di telefonia mobile deve essere qualificata come opera di urbanizzazione primaria, attesa la funzione di pubblica utilità dell'opera e, in quanto tale, ubicabile in qualsiasi parte del territorio comunale” (TAR Salerno, Sez. Unica, 16.9.2003 n. 885);
- che “ai sensi dell'art. 4, comma 7, L.reg. Lombardia 11.05.2001 n. 11, gli impianti radiobase di telefonia mobile di potenza totale non superiore a 300 Watt non richiedono specifica regolamentazione urbanistica, con conseguente illegittimità delle disposizioni pianificatorie comunali che introducano in termini assoluti divieti di installazione per tali impianti, anche solo su porzioni del territorio comunale” (TAR Milano, IV, 11.06.2008 n. 1971);
- che “in tema di installazione di impianti di telefonia mobile, nella Regione Friuli Venezia Giulia la L.reg. 06.12.2004 n. 28 consente, a regime, l'installazione di tali impianti nelle zone residenziali, mentre l'art. 15 della stessa legge fissa in via transitoria i parametri ai quali soltanto si devono attenere i Comuni in attesa dei piani di settore”; e che “pertanto, l'Amministrazione non può erigere contro la domanda di concessione edilizia per la realizzazione di una stazione radio base per la telefonia mobile la barriera di un divieto nascente da una norma tecnica di attuazione del piano regolatore comunale, che per tali categorie di impianti impone una determinata distanza minima (… omissis …) dagli edifici residenziali esistenti, trattandosi di disposizione desueta e incompatibile con la legge sopravvenuta e, in ogni caso, illegittima ove integri un divieto generalizzato di installazione di impianti di telefonia mobile in ingenti porzioni del territorio comunale” (TAR Friuli Venezia Giulia, 08.03.2007 n. 173).
Ragioni, queste, per le quali va affermato che il diniego opposto dal Comune alla richiesta della società ricorrente, non resiste alle dedotte censure (TAR Sicilia-Palermo, Sez. II, sentenza 01.04.2014 n. 951 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Elettrosmog. SRB illegittimità obbligo conferma della validità dell’autorizzazione posseduta alla data di entrata in vigore del regolamento comunale.
Esula dai poteri riconosciuti dall’art. 8, comma 6, della l. n. 36/2001 ai Comuni la potestà di aggravare, senza che ve ne siano le specifiche ragioni da tale legge previste, il procedimento finalizzato al rilascio dei titoli abilitativi contemplati dal Codice delle Comunicazioni Elettroniche, onerando gli operatori, di nuove e/o periodiche procedure di “conferma” di titoli già validi ed efficaci, ai sensi della normativa nazionale, sotto comminatoria di decadenza, dato che tale potestà non si può mai tradurre nel potere di sospendere la efficacia e validità dei titoli abilitativi formati e di incidere, come appunto accade nel caso di specie, sul procedimento di formazione della d.i.a. presentata per l’ammodernamento tecnologico dell’impianto, così introducendo un’inammissibile misura di carattere generale, sostanzialmente cautelativa rispetto alle emissioni derivanti dagli impianti di telefonia mobile.
---------------
La potestà assegnata ai Comuni dall’art. 8, comma 6, della legge quadro n. 36/2001 (che prevede la possibilità che i Comuni adottino un regolamento c.d. di minimizzazione finalizzato a garantire "il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e a minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici") deve tradursi nell’introduzione, sotto il profilo urbanistico, di regole a tutela di zone e beni di particolare pregio ambientale, paesaggistico o storico-artistico (ovvero, per ciò che riguarda la minimizzazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, nell’individuazione di siti che per destinazione d’uso e qualità degli utenti possano essere considerati sensibili alle immissioni radioelettriche), senza trasformarsi in limitazioni alla localizzazione degli impianti di telefonia mobile per intere ed estese porzioni del territorio comunale, in assenza di una plausibile ragione giustificativa.
--------------
L’autorizzazione, di cui all’art. 87 del d.lgs. 259/2003, non costituisce atto che presuppone o è presupposto a quello richiesto dal testo unico in materia edilizia, ma assorbe in sé e sintetizza, all’esito del procedimento previsto dallo stesso art. 87, anche la valutazione urbanistico-edilizia che presiede al titolo, facendo salve le sole disposizioni, non rilevanti nel caso all’esame, del D.Lgs. n. 42/2004.
Laddove infatti il nuovo procedimento fosse destinato non a sostituire, ma ad abbinarsi a quello edilizio ordinario, verrebbero di fatto vanificati i principi ispiratori del Codice delle Comunicazioni Elettroniche e, in particolare, quelli della previsione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti per la concessione del diritto di installazione e della riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti nonché della regolazione uniforme dei medesimi.
Deve insomma escludersi, in applicazione degli ordinari principi in materia di gerarchia delle fonti, che i regolamenti comunali possano derogare al modulo procedimentale previsto in materia dalla legge, ispirato alla ratio di semplificazione e di concentrazione al suo interno di tutte le relative valutazioni di carattere urbanistico-edilizio ed igienico-sanitario.

15.1. È anzitutto evidente che il Regolamento comunale abbia imposto agli operatori e, in particolare, ad H3G s.p.a. un ingiustificato aggravio procedimentale, richiedendo la “conferma” dei titoli autorizzatori già rilasciati, addirittura a pena di decadenza dei titoli stessi, con una previsione che è contraria alla ratio di semplificazione e di speditezza, che informa l’intera disciplina dettata dal Codice delle Comunicazioni Elettroniche in questa materia; aggravio che appare tanto più irragionevole e penalizzante, nel caso di specie, quanto più si consideri che H3G s.p.a., già dotata di regolare autorizzazione, aveva richiesto solo l’ammodernamento tecnologico del proprio impianto ai sensi dell’art. 87-bis del d.lgs. n. 259/2003.
15.2. Esula invero dai poteri riconosciuti dall’art. 8, comma 6, della l. n. 36/2001 ai Comuni la potestà di aggravare, senza che ve ne siano le specifiche ragioni da tale legge previste, il procedimento finalizzato al rilascio dei titoli abilitativi contemplati dal Codice delle Comunicazioni Eletrtroniche, onerando gli operatori, come nel caso di specie, di nuove e/o periodiche procedure di “conferma” di titoli già validi ed efficaci, ai sensi della normativa nazionale, sotto comminatoria di decadenza, dato che tale potestà non si può mai tradurre nel potere di sospendere la efficacia e validità dei titoli abilitativi formati e di incidere, come appunto accade nel caso di specie, sul procedimento di formazione della d.i.a. presentata per l’ammodernamento tecnologico dell’impianto, così introducendo un’inammissibile misura di carattere generale, sostanzialmente cautelativa rispetto alle emissioni derivanti dagli impianti di telefonia mobile (v., ex plurimis, Cons. St., sez. VI, 15.06.2011, n. 3646).
15.3. Vero è che la Sezione non ha mancato di ribadire, nella sua costante giurisprudenza e ancor di recente, che il favor assicurato, soprattutto dagli artt. 86 ss. del d.lgs. 259/2003, alla diffusione delle infrastrutture a rete della comunicazione elettronica, se comporta una forte compressione dei poteri urbanistici conformativi ordinariamente spettanti ai Comuni, non arriva a derogare alle discipline poste a tutela degli interessi differenziati (in quanto espressione di principi fondamentali della Costituzione), come quello naturalistico-ambientale.
15.4. Ma questa stessa Sezione ha anche chiaramente precisato, nel solco della giurisprudenza costituzionale (cfr., tra le altre, Corte cost. n. 331/2003, n. 307/2003 e n. 336/2005 ), che la potestà assegnata ai Comuni dall’art. 8, comma 6, della legge quadro n. 36/2001 (che prevede la possibilità che i Comuni adottino un regolamento c.d. di minimizzazione finalizzato a garantire "il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e a minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici") deve tradursi nell’introduzione, sotto il profilo urbanistico, di regole a tutela di zone e beni di particolare pregio ambientale, paesaggistico o storico-artistico (ovvero, per ciò che riguarda la minimizzazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, nell’individuazione di siti che per destinazione d’uso e qualità degli utenti possano essere considerati sensibili alle immissioni radioelettriche), senza trasformarsi in limitazioni alla localizzazione degli impianti di telefonia mobile per intere ed estese porzioni del territorio comunale, in assenza di una plausibile ragione giustificativa (cfr., ex plurimis, Cons. St., sez. III, 04.04.2013, n. 1873).
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16.3. Il Collegio non può al riguardo che ribadire, anche in questa sede, il consolidato orientamento di questo Consiglio, secondo cui l’autorizzazione, di cui all’art. 87 del d.lgs. 259/2003, non costituisce atto che presuppone o è presupposto a quello richiesto dal testo unico in materia edilizia, ma assorbe in sé e sintetizza, all’esito del procedimento previsto dallo stesso art. 87, anche la valutazione urbanistico-edilizia che presiede al titolo, facendo salve le sole disposizioni, non rilevanti nel caso all’esame, del D.Lgs. n. 42/2004.
16.4. Laddove infatti il nuovo procedimento fosse destinato non a sostituire, ma ad abbinarsi a quello edilizio ordinario, verrebbero di fatto vanificati i principi ispiratori del Codice delle Comunicazioni Elettroniche e, in particolare, quelli della previsione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti per la concessione del diritto di installazione e della riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti nonché della regolazione uniforme dei medesimi (v., ex plurimis, Cons. St., sez. VI, 12.01.2011, n. 98).
Deve insomma escludersi, in applicazione degli ordinari principi in materia di gerarchia delle fonti, che i regolamenti comunali possano derogare al modulo procedimentale previsto in materia dalla legge, ispirato alla ratio di semplificazione e di concentrazione al suo interno di tutte le relative valutazioni di carattere urbanistico-edilizio ed igienico-sanitario.
16.5. Ne deriva, quindi, l’illegittimità del provvedimento di diniego anche nella parte in cui, in pretesa applicazione dell’art. 22 del d.P.R. 380/2001, ha richiesto ad H3G s.p.a. il nominativo dell’impresa commissionaria degli interventi, aggiungendo indebitamente requisiti ulteriori rispetto a quelli esclusivamente richiesti, in subiecta materia, dal Codice delle Comunicazioni Elettroniche e dal modello B da esso previsto, sicché l’impugnata sentenza, anche laddove ha ritenuto legittima tale richiesta, ha fatto erronea applicazione del d.P.R. 380/2001 in tale materia, sì da non poter essere condivisa e meritare quindi riforma
(massima tratta da www.lexambiente.it - Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 19.03.2014 n. 1361 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: La realizzazione di impianti di telecomunicazione è subordinata soltanto all'autorizzazione prevista dall'art. 87 del D.Lgs 259/2003, che pone una normativa speciale ed esaustiva che include anche la valutazione della compatibilità edilizio-urbanistica dell'intervento, non occorrendo perciò il permesso di costruire di cui agli artt. 3 e 10 del D.P.R. n. 380/2001.
La ratio di tale disciplina va ricercata nella necessità di approntare una procedura tempestiva, non discriminatoria e trasparente per la concessione del diritto di installazione di infrastrutture, nella riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi, nonché nella regolazione uniforme dei medesimi procedimenti anche con riguardo a quelli relativi al rilascio di autorizzazioni per l'installazione di infrastrutture di reti mobili, in conformità ai principi di cui alla L. 241/1990.
E evidente che tali finalità verrebbero irrimediabilmente vanificate se il nuovo procedimento fosse destinato non a sostituire ma ad aggiungersi a quello previsto dal T.U. in materia edilizia, sicché le procedure di cui all'art. 87 sono destinate ad assorbire ogni altro procedimento, anche di natura edilizia.

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Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
Merita condivisione il motivo di diritto con cui parte ricorrente contesta il difetto dei presupposti per l’irrogazione della sanzione demolitoria ex art. 31 D.P.R. 06.06.2001 n. 380 che, come noto, richiede l’assenza del permesso di costruire, la totale difformità rispetto al medesimo ovvero variazioni essenziali.
Invero, secondo condivisibile orientamento della giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, Sez. VI, 26.01.2009 n. 355; TAR Campania, Napoli, Sez. VIII, 09.05.2013 n. 2394; Sez. VII, 27.01.2012 n. 426), la realizzazione di impianti di telecomunicazione è subordinata soltanto all'autorizzazione prevista dall'art. 87 del D.Lgs 259/2003, che pone una normativa speciale ed esaustiva che include anche la valutazione della compatibilità edilizio-urbanistica dell'intervento, non occorrendo perciò il permesso di costruire di cui agli artt. 3 e 10 del D.P.R. n. 380/2001.
La ratio di tale disciplina va ricercata nella necessità di approntare una procedura tempestiva, non discriminatoria e trasparente per la concessione del diritto di installazione di infrastrutture, nella riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi, nonché nella regolazione uniforme dei medesimi procedimenti anche con riguardo a quelli relativi al rilascio di autorizzazioni per l'installazione di infrastrutture di reti mobili, in conformità ai principi di cui alla L. 241/1990.
E evidente che tali finalità verrebbero irrimediabilmente vanificate se il nuovo procedimento fosse destinato non a sostituire ma ad aggiungersi a quello previsto dal T.U. in materia edilizia, sicché le procedure di cui all'art. 87 sono destinate ad assorbire ogni altro procedimento, anche di natura edilizia.
Il provvedimento impugnato si fonda quindi su un erroneo presupposto, ovvero sulla supposta equivalenza in termini edilizi fra il concetto di costruzione e quello di impianto tecnologico, nella specie antenne di telefonia mobile dotate di caratteristiche del tutto diverse da quelle delle costruzioni in senso proprio.
Peraltro, trattandosi di struttura emittente con potenza inferiore ai 20 watt, trova applicazione l’art. 87 del D.Lgs. 259/2003 che richiede la mera segnalazione certificata di inizio attività (TAR Campania-Napoli, Sez. VIII, sentenza 25.02.2014 n. 1190 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Stoppata la mega antenna appiccicata alla scuola.
Stop alla mega antenna per cellulari troppo vicina alle scuole: la spuntano due condomini che fanno annullare il silenzio-assenso di Roma Capitale all'installazione della stazione radio-base per i telefoni, intervenuta senza che al procedimento autorizzatorio prendesse parte il municipio interessato, mentre la presenza è prevista dal protocollo d'intesa siglato fra il comune e gli operatori delle telecomunicazioni.

È quanto emerge dalla sentenza 27.01.2014 n. 1021 pubblicata dalla Sez. II-bis del TAR Lazio-Roma.
Accolto il ricorso dei residenti nella zona fra Casilina e Tuscolana per l'impianto autorizzato sotto la distanza minima da istituti scolastici prevista dal codice delle comunicazioni oltre che dallo stesso accordo intervenuto fra l'amministrazione e i gestori telefonici: in particolare il ripetitore risulta posizionato a meno di 40 metri dalla scuola materna e a circa 85 da un istituto comprensivo, medio ed elementare. Le carte risultano inviate a una circoscrizione diversa da quella interessata dal progetto (nella Capitale si chiamano municipi) e nella mappa della zona gli istituti frequentati dai bambini non sono segnalati.
Risultato: dall'iter che ha fatto avere il nulla osta al big della telefonia sono rimasti fuori i rappresentanti di quartiere. E non conta che il municipio non abbia svolto rilievi tali da bloccare il progetto dopo essere venuto a conoscenza del progetto: la comunicazione non vale come sanatoria e il silenzio-assenso non può formarsi quando manca un parere necessario o, come nella specie, una fase istruttoria propedeutica sia addirittura saltata.
Inutile per l'operatore della categoria tentare di mettere in discussione i paletti sulle distanze minime degli impianti rispetto a siti sensibili come le scuole. Non convince la tesi del gruppo imprenditoriale secondo cui la distanza minima di 100 metri prevista dal protocollo d'intesa con Roma Capitale sarebbe applicabile soltanto ai ripetitori installati su edifici di proprietà comunale e non anche a quelli da installare su fabbricati di proprietà privata: non c'è ragione di fare distinzioni fra gli immobili. Dunque: atti annullati e spese di giudizio compensate (articolo ItaliaOggi del 27.02.2014).

anno 2013

EDILIZIA PRIVATALa norma regolamentare comunale, limitatamente alla parte in cui vieta "comunque" l'installazione in zone residenziali di impianti di teleradiocomunicazioni, quindi anche di telefonia mobile, è illegittima e va annullata.
E’ opportuno ricordare che l'art. 8, comma 6, della legge 22.02.2001, n. 36, prevede la possibilità che i Comuni adottino un regolamento c.d. di minimizzazione finalizzato a garantire "il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e a minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici".
In merito all’interpretazione della disposizione in esame si è ormai consolidato in giurisprudenza un condiviso orientamento secondo il quale le previsioni dei regolamenti c.d. di minimizzazione possono ritenersi legittime solo qualora indirizzate al perseguimento delle finalità indicate dalla norma e non anche quando tendano a scopi differenti.
Sulla base di tale criterio è ritenuta lecita l’introduzione di regole finalizzate a tutelare, sotto il profilo urbanistico, zone e beni di particolare pregio paesaggistico/ambientale o storico/artistico, ovvero, con riferimento alla minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici, volte a controllare il rispetto dei limiti delle radiofrequenze fissati dalla normativa statale e a disciplinare profili tipicamente urbanistici.
Antitetica è, invece, la valutazione relativamente a quelle previsioni che si sostanzino in "limitazioni alla localizzazione" degli impianti di telefonia mobile relativamente ad intere ed estese porzioni del territorio comunale, senza che sia ravvisabile una plausibile ragione giustificativa.
In ipotesi siffatte, sotto il formale utilizzo degli strumenti di natura edilizia-urbanistica, si cela l’introduzione di deroghe ai limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, materia questa che esula dal governo del territorio (sul quale i Comuni hanno competenza) e che impinge sulla tutela della salute dai rischi dell'elettromagnetismo, materia soggetta a riserva legislativa in favore dello Stato in forza dell'art. 4 della legge n. 36/2000.
Va poi osservato che i regolamenti comunali devono suffragare le relative disposizioni mediante adeguata istruttoria tecnica che dia conto delle ragioni per cui certe localizzazioni siano da preferire ad altre e non impediscano in concreto l'erogazione del servizio, sussistendo in particolare l'obbligo di effettuare approfondimenti tecnico-scientifici in funzione, per quanto già si è detto, non già della determinazione di valori di campo diversi da quelli stabiliti dalla normativa statale, ma della disciplina del corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti.
La casistica conosce due tipologie di previsioni regolamentari eccedenti i limiti della competenza comunale. In alcuni casi di tratta di norme recanti divieti generalizzati di installazione delle stazioni radio-base per telefonia cellulare in vaste zone omogenee del territorio comunale; in altri casi, si tratta di limiti distanziali indifferenziati e fissi, da osservare rispetto a determinati edifici o siti genericamente classificati per tipologie.
Dunque, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale cui si intende qui aderire, l’introduzione di generalizzati divieti di installazione delle stazioni radio base per la telefonia cellulare in tutte le zone territoriali omogenee a destinazione residenziale, comprese nel perimetro comunale, in quanto essenzialmente preordinata a garantire la tutela della pubblica salute da ipotizzabili fonti di inquinamento, non costituisce attribuzione che l'amministrazione comunale può autonomamente esercitare, e tale conclusione vale anche per l'introduzione di misure che, pur essendo astrattamente e tipicamente urbanistiche, quali le distanze, le altezze o le localizzazioni, non sono in realtà funzionali al governo del territorio, ma alla tutela dei rischi dell'elettromagnetismo.

In particolare, appare meritevole di accoglimento la censura dedotta con il primo motivo di ricorso, riferito alla norma regolamentare presupposta.
Si tratta delle N.T.A. del vigente P.R.G.C., come integrate dalla delibera C.C. n. 42 del 09.10.2003, le quali, nel disciplinare le "Prescrizioni di zona", dispongono che "da tutte le zone residenziali sono escluse attrezzature e attività destinate a: …. – teleradiocomunicazioni per qualsiasi uso” (cfr. N.T.A., Destinazioni e prescrizioni di zona, capo II, zone residenziali, pag. 27).
Il Comune di Pontecurone ha ricavato da tale previsione l’incompatibilità dell’impianto Telecom con l’area individuata in progetto, in quanto zona residenziale qualificata R2. Ha inoltre negato, in replica alle osservazioni della parte istante, la sussistenza di un divieto generalizzato all’installazione di infrastrutture di telecomunicazione, per effetto delle menzionate disposizioni di piano, osservando come “le norme di cui trattasi consentono invero la localizzazione dei predetti impianti radioelettrici nelle zone agricole, dove, peraltro, già si registrano analoghe iniziative”.
Osserva il Collegio che la predetta norma regolamentare, limitatamente alla parte in cui vieta "comunque" l'installazione in zone residenziali di impianti di teleradiocomunicazioni, quindi anche di telefonia mobile, è illegittima e va annullata.
E’ opportuno ricordare che l'art. 8, comma 6, della legge 22.02.2001, n. 36, prevede la possibilità che i Comuni adottino un regolamento c.d. di minimizzazione finalizzato a garantire "il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e a minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici".
In merito all’interpretazione della disposizione in esame si è ormai consolidato in giurisprudenza un condiviso orientamento secondo il quale le previsioni dei regolamenti c.d. di minimizzazione possono ritenersi legittime solo qualora indirizzate al perseguimento delle finalità indicate dalla norma e non anche quando tendano a scopi differenti.
Sulla base di tale criterio è ritenuta lecita l’introduzione di regole finalizzate a tutelare, sotto il profilo urbanistico, zone e beni di particolare pregio paesaggistico/ambientale o storico/artistico, ovvero, con riferimento alla minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici, volte a controllare il rispetto dei limiti delle radiofrequenze fissati dalla normativa statale e a disciplinare profili tipicamente urbanistici.
Antitetica è, invece, la valutazione relativamente a quelle previsioni che si sostanzino in "limitazioni alla localizzazione" degli impianti di telefonia mobile relativamente ad intere ed estese porzioni del territorio comunale, senza che sia ravvisabile una plausibile ragione giustificativa (cfr. Corte Costituzionale, 07.11.2003, n. 331; 07.10.2003, n. 307; 27.07.2005, n. 336).
In ipotesi siffatte, sotto il formale utilizzo degli strumenti di natura edilizia-urbanistica, si cela l’introduzione di deroghe ai limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, materia questa che esula dal governo del territorio (sul quale i Comuni hanno competenza) e che impinge sulla tutela della salute dai rischi dell'elettromagnetismo, materia soggetta a riserva legislativa in favore dello Stato in forza dell'art. 4 della legge n. 36/2000 (in tal senso, tra le tante, Cons. St. sez. VI, 09.01.2013 n. 44 e sez. III, 10.07.2013, n. 3690; id., sez. VI, 27.12.2010, n. 9414 e 15.06.2006, n. 3534; TAR Piemonte sez. I, 23.07.2013, n. 901).
Va poi osservato che i regolamenti comunali devono suffragare le relative disposizioni mediante adeguata istruttoria tecnica che dia conto delle ragioni per cui certe localizzazioni siano da preferire ad altre e non impediscano in concreto l'erogazione del servizio, sussistendo in particolare l'obbligo di effettuare approfondimenti tecnico-scientifici in funzione, per quanto già si è detto, non già della determinazione di valori di campo diversi da quelli stabiliti dalla normativa statale, ma della disciplina del corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti (TAR Salerno, Sez. II, 26.09.2007, n. 1923 e TAR Lecce, Sez. II, 03.11.2006, n. 5142).
La casistica conosce due tipologie di previsioni regolamentari eccedenti i limiti della competenza comunale. In alcuni casi di tratta di norme recanti divieti generalizzati di installazione delle stazioni radio-base per telefonia cellulare in vaste zone omogenee del territorio comunale; in altri casi, si tratta di limiti distanziali indifferenziati e fissi, da osservare rispetto a determinati edifici o siti genericamente classificati per tipologie.
Dunque, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale cui si intende qui aderire, l’introduzione di generalizzati divieti di installazione delle stazioni radio base per la telefonia cellulare in tutte le zone territoriali omogenee a destinazione residenziale, comprese nel perimetro comunale, in quanto essenzialmente preordinata a garantire la tutela della pubblica salute da ipotizzabili fonti di inquinamento, non costituisce attribuzione che l'amministrazione comunale può autonomamente esercitare, e tale conclusione vale anche per l'introduzione di misure che, pur essendo astrattamente e tipicamente urbanistiche, quali le distanze, le altezze o le localizzazioni, non sono in realtà funzionali al governo del territorio, ma alla tutela dei rischi dell'elettromagnetismo (TAR Piemonte, sez. I 23.07.2013 n. 901; id., sez. I, 19.12.2008, n. 3150; TAR Catanzaro, sez. I, 03.10.2012, n. 981; Cons. St., sez, VI, 06.09.2010, n. 6473).
Orbene, tenendo conto del quadro normativo e interpretativo brevemente delineato, nella fattispecie in esame il regolamento impugnato -introducendo un generalizzato divieto di localizzazione degli impianti di telefonia mobile all'interno di tutte le aree residenziali del territorio comunale- pare tendere a disciplinare l'uso del territorio sotto un profilo non strettamente urbanistico, bensì sanitario, fondandosi sull'implicita ma inequivocabile esigenza di rendere possibile la localizzazione degli impianti esclusivamente in zone agricole, quindi distanti dalle aree abitate e più intensamente frequentate.
Il Comune, peraltro, non ha dimostrato di aver verificato che i siti individuati fossero tecnicamente idonei alle esigenze di funzionamento del servizio di telefonia in argomento, né ha provato di aver tenuto in debito conto la finalità, legislativamente prevista, di assicurare la diffusione capillare del servizio nell'intero territorio comunale (TAR Piemonte, Sez. I, sentenza 13.12.2013 n. 1360 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA - SICUREZZA LAVORO: Esposizione a campi elettromagnetici.
Domanda
Vorrei sapere se è obbligatorio effettuare la valutazione dei rischi da esposizione a campi elettromagnetici sui luoghi di lavoro.
Risposta
Nella Gazzetta Ufficiale Europea del 29.06.2013 è stata pubblicata la direttiva n. 2013/35/Ce, sulle esposizioni occupazionali ai campi elettromagnetici, che abroga e sostituisce la precedente direttiva 2004/40. Il termine ultimo di recepimento della nuova direttiva è il 01.07.2016. Bisogna tuttavia considerare che sono immediatamente vigenti le disposizioni generali sulla protezione dagli agenti fisici, contenute nel capo I del titolo VIII del dlgs 81/2008, indipendentemente dall'entrata in vigore dei successivi capi specifici.
Il vincolo più stringente ad oggi in vigore riguarda pertanto l'obbligatorietà della valutazione del rischio elettromagnetico, la cui mancanza è sanzionabile già attualmente. Come chiarito dagli organi istituzionali, ad oggi la valutazione del rischio elettromagnetico va condotta confrontandosi con il nuovo sistema di limiti, contenuto nella nuova direttiva e non più con quello proposto dalla precedente direttiva 2004/40 e ripreso dal dlgs 81/2008, al titolo VIII, capo IV (che sarà riscritto).
L'impianto della valutazione di rischi da esposizione a campi elettromagnetici si presenta fortemente rinnovato a partire dal sistema di limiti. Se la direttiva 2004/40 presentava lo stesso sistema di limiti che Icnirp ha proposto con le linee guida emanate nel 1998, il sistema di limiti presente nella nuova direttiva è aggiornato con le revisioni che la stessa Icnirp ha compiuto delle proprie linee guida nel 2009, con riferimento ai campi magnetici statici e nel 2010, con riferimento ai campi elettrici e magnetici nell'intervallo di frequenze 1 Hz-10 MHz.
La Commissione europea ha inoltre arricchito il sistema di limiti Icnirp alle basse frequenze, introducendo altre due soglie non di derivazione Icnirp denominate «livelli di azione superiori» e «livelli di azione per gli arti». La nuova direttiva identifica inoltre in modo esplicito il metodo del picco ponderato come quello elettivo ai fini della valutazione dell'esposizione (articolo ItaliaOggi Sette del 18.11.2013).

EDILIZIA PRIVATA: Per pacifica giurisprudenza, ai sensi dell'art. 1 della legge 28.01.1977 n. 10 è soggetta al rilascio della concessione edilizia ogni attività che comporti la trasformazione del territorio attraverso l'esecuzione di opere comunque attinenti agli aspetti urbanistici ed edilizi, ove il mutamento e l'alterazione abbiano un qualche rilievo ambientale ed estetico, o anche solo funzionale, e dunque anche quando si tratti della realizzazione di una antenna destinata a stazione radio, poiché col termine “costruzione” si intende non soltanto un edificio caratterizzato da volumetria e superfici calpestabili, ma qualsiasi opera o manufatto da collocare sul territorio, la cui realizzazione è consentita nei limiti previsti dallo strumento urbanistico o da un atto ad esso equivalente.
Più puntualmente in relazione a fattispecie analoga al caso in esame, è stato affermato che l'installazione di un'antenna, visibile dai luoghi circostanti, comporta alterazione del territorio avente rilievo ambientale ed estetico, sicché, ai sensi del cit. art. 1 della legge n. 10 del 1977 n. 10, essa è soggetta al rilascio di concessione edilizia e che tale principio è stato recepito dal d.P.R. 06.06.2001 n. 380, il quale, all'art. 3, assoggetta a permesso di costruire “l'installazione di torri e tralicci per impianti radio -ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione”, appunto in quanto "interventi di nuova costruzione”.

La Sezione concorda col primo giudice laddove ha ricordato che, per pacifica giurisprudenza, ai sensi dell'art. 1 della legge 28.01.1977 n. 10 è soggetta al rilascio della concessione edilizia ogni attività che comporti la trasformazione del territorio attraverso l'esecuzione di opere comunque attinenti agli aspetti urbanistici ed edilizi, ove il mutamento e l'alterazione abbiano un qualche rilievo ambientale ed estetico, o anche solo funzionale, e dunque anche quando si tratti della realizzazione di una antenna destinata a stazione radio, poiché col termine “costruzione” si intende non soltanto un edificio caratterizzato da volumetria e superfici calpestabili, ma qualsiasi opera o manufatto da collocare sul territorio, la cui realizzazione è consentita nei limiti previsti dallo strumento urbanistico o da un atto ad esso equivalente (cfr. Cons. St., sez. VI 26.09.2003 n. 5502, richiamata dal TAR).
Più puntualmente in relazione a fattispecie analoga al caso in esame, è stato affermato che l'installazione di un'antenna, visibile dai luoghi circostanti, comporta alterazione del territorio avente rilievo ambientale ed estetico, sicché, ai sensi del cit. art. 1 della legge n. 10 del 1977 n. 10, essa è soggetta al rilascio di concessione edilizia e che tale principio è stato recepito dal d.P.R. 06.06.2001 n. 380, il quale, all'art. 3, assoggetta a permesso di costruire “l'installazione di torri e tralicci per impianti radio -ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione”, appunto in quanto "interventi di nuova costruzione” (cfr. Cons. St., sez. VI 18.05.2004 n. 3193).
Tuttavia il primo giudice non ha correttamente applicato i principi suesposti.
Nella specie, il Comune di Parma ha ingiunto la demolizione di antenne/parabole ad Elemedia (ed all’INAIL) ai sensi dell’art. 10, co. 1, della legge 28.02.1985 n. 47, concernente “Opere eseguite senza autorizzazione”, non già ai sensi del precedente art. 7, concernente “Opere eseguite in assenza di concessione, in totale difformità o con variazioni essenziali”, sicché esso stesso si è reso conto che l’installazione dell’antenna/parabola non necessitava di concessione edilizia, bensì di autorizzazione (ovvero di d.i.a.).
Del resto, a prescindere dal dato giuridico che la sanzione della demolizione non è applicabile nell’ipotesi di cui all’art. 10 della legge n. 47 del 1985, prevedente la sola sanzione pecuniaria, nella specie –come dedotto dall’attuale appellante– il Comune non si è dato carico di enucleare gli elementi di fatto in base ai quali l’antenna/parabola, di cui non è controversa l’installazione su un traliccio preesistente e regolarmente assentito, avrebbe rilievo quanto meno sul piano ambientale ed estetico e di conseguenza costituisca significativa trasformazione del territorio, dovendosi ovviamente aver riguardo a unicamente alla stessa antenna/parabola e non anche all’insieme di analoghe strutture eventualmente già presenti sull’immobile, in ipotesi sanzionabili autonomamente qualora ricorrano i prescritti presupposti.
Non senza dire che, com’è ben noto, un’antenna di modeste dimensioni, irrilevante sotto il profilo edilizio, neppure necessita di mera autorizzazione parimenti edilizia, occorrendo invece, trattandosi di impianto di emittenza radio, unicamente la ben diversa e specifica autorizzazione tecnica (nella specie, ex art. 6 della legge regionale Emilia Romagna 31.10.2000, n. 30, recante “Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico”).
In conclusione, condivise le censure attinenti ai profili trattati contenute nel secondo motivo di gravame ed assorbita ogni ulteriore doglianza, l’appello va accolto, con conseguente riforma della sentenza appellata nel senso dell’annullamento dell’impugnata ordinanza comunale di ingiunzione di demolizione in accoglimento del ricorso di primo grado (Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 06.11.2013 n. 5313 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Quanto ai diritti di segreteria, la giurisprudenza ha già avuto modo di chiarire che la relativa imposizione contrasta con l'art. 93, comma 2, del d.lgs. n. 259 del 2003, che vieta di subordinare il rilascio delle autorizzazioni in materia di telecomunicazioni ad oneri economici diversi rispetto a quelli individuati dal legislatore statale e non rientranti nell'ambito dell'elencazione ammessa dal Codice delle telecomunicazioni.
Per le stesse ragioni, inoltre, risulta illegittima la previsione dell’onere di adempiere ad un deposito cauzionale o ad altre forme di garanzia per l’adempimento degli obblighi di cui all’articolo 93 cit..
In ultima analisi, anche la prestazione di depositi cauzionali rientra pur sempre nell’ambito della categoria degli oneri (finanziari), espressamente vietati dalla norma citata.
In tal senso, e su fattispecie analoga, del resto, si è già espressa la giurisprudenza, secondo cui, appunto, l'art. 93 del d.lgs. n. 259 del 2003 vieta espressamente l'imposizione ai gestori di oneri non previsti dalla legge, sicché l'imposizione di una polizza assicurativa a garanzia dello smontaggio dell'impianto e del ripristino dello stato dei luoghi, deve ritenersi senz'altro illegittimo.

... per l'annullamento dei provvedimenti n. 003541 del 26.11.2010 e n. 00372 del 20.12.2010 con cui il Consorzio dell'area di sviluppo industriale del vastese ha subordinato il rilascio dell'autorizzazione richiesta dalla ricorrente per la posa cavo su pali su strada consortile, al versamento di somme pecuniarie.
...
Il ricorso è fondato.
Quanto ai diritti di segreteria, la giurisprudenza ha già avuto modo di chiarire che la relativa imposizione contrasta con l'art. 93, comma 2, del d.lgs. n. 259 del 2003, che vieta di subordinare il rilascio delle autorizzazioni in materia di telecomunicazioni ad oneri economici diversi rispetto a quelli individuati dal legislatore statale e non rientranti nell'ambito dell'elencazione ammessa dal Codice delle telecomunicazioni (cfr. Tar Cagliari, sentenza 02.02.2010 n. 119).
Per le stesse ragioni, inoltre, risulta illegittima la previsione dell’onere di adempiere ad un deposito cauzionale o ad altre forme di garanzia per l’adempimento degli obblighi di cui all’articolo 93 cit..
In ultima analisi, anche la prestazione di depositi cauzionali rientra pur sempre nell’ambito della categoria degli oneri (finanziari), espressamente vietati dalla norma citata.
In tal senso, e su fattispecie analoga, del resto, si è già espressa la giurisprudenza, secondo cui, appunto, l'art. 93 del d.lgs. n. 259 del 2003 vieta espressamente l'imposizione ai gestori di oneri non previsti dalla legge, sicché l'imposizione di una polizza assicurativa a garanzia dello smontaggio dell'impianto e del ripristino dello stato dei luoghi, deve ritenersi senz'altro illegittimo (cfr. TAR Napoli sentenza 22.12.2004 n. 19627).
Quanto, infine, alla disposizione di cui all’articolo 27 del codice della strada, ad avviso del Collegio anche qui colgono nel segno le censure di parte ricorrente, atteso che, ai sensi dell’articolo 231, comma 3, del d.lgs. n. 285 del 1992, in deroga a quanto previsto dal capo I del titolo II (articoli da 13 a 34-bis), si applicano le disposizioni di cui al capo V del titolo II del codice delle comunicazioni elettroniche (articoli da 86 a 95), di cui al decreto legislativo 01.08.2003, n. 259, e successive modificazioni.
Ne consegue che la norma di cui all’articolo 27 del codice della strada, invocata dalla parte resistente, non può essere considerata integrativa della disciplina di cui all’articolo 93, comma 1, del codice delle telecomunicazione, proprio perché per espressa previsione non si applica alle concessioni e autorizzazioni per la realizzazione di opere di telecomunicazioni (TAR Abruzzo-Pescara, sentenza 05.11.2013 n. 511 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA - PATRIMONIO: Telefonia mobile.
Domanda
Il contributo per i diritti di installazione di strutture su proprietà pubbliche o private deve esse corrisposto dagli operatori non proprietari di tali strutture che utilizzino le stesse per prestare servizi di telefonia mobile?
Risposta
La Corte di giustizia delle Comunità europee, sezione quarta, con la sentenza del 12.07.2012 (cause riunite C-55/11, C57/11; C58/11) – Vodafone España SA, ha interpretato l'articolo 13 della direttiva 2002/20/Ce nel senso che non si applica il contributo per i diritti di installazione di strutture su proprietà pubbliche o private, al di sopra o sotto di esse, agli operatori non proprietari di tali strutture che utilizzino le stesse per prestare servizi di telefonia mobile.
Detta normativa, per i giudici europei, ha un'efficacia diretta atteso che essa attribuisce ai singoli il diritto di avvalersene dinnanzi al giudice nazionale, anche per chiedere la disapplicazione dei provvedimenti nazionali che vengono ad assoggettare a contributo diritti non ricompresi in detta normativa. Pertanto, ai legislatori nazionali o locali viene vietata la facoltà di imporre oneri fiscali contributivi agli operatori che non siano proprietari delle strutture per il solo fatto che le utilizzano per prestare servizi di comunicazione elettronica, quali quelli di telefonia mobile.
Infatti, le frequenze, alla luce di tale principio, sono un bene di proprietà pubblica, per cui, alla luce di detta configurazione giuridica, deve esser meglio garantita l'utilizzazione ottimale dello spettro radio. Ciò comporta che deve essere garantita al meglio l'utilizzazione e distribuzione di servizi sulle stesse frequenze, nel rispetto dei limiti degli standard di compatibilità con il divieto delle interferenze dannose.
Nel caso, è da sottolineare che, pure a distanza di tempo, i principi internazionali relativi alle frequenze radio sono ancora oggi attuali e devono essere rispettati in tutto il mondo per una corretta ripartizione delle frequenze e delle loro allocazioni (articolo ItaliaOggi Sette del 14.10.2013).

EDILIZIA PRIVATA: Il Comune non può fissare limiti di esposizione ai campi elettromagnetici diversi da quelli stabiliti dallo Stato e altresì non può, attraverso l'utilizzo di atti di natura edilizia ed urbanistica, adottare misure che in buona sostanza costituiscono una deroga ai limiti di esposizione fissati dallo Stato.
Più in particolare, i Comuni, non possono adottare misure che ostacolino o impediscano in modo irragionevole l'insediamento degli impianti di telefonia, e comunque non posso prevedere il divieto d'installazione delle stazioni radio base per intere zone territoriali omogenee ovvero introdurre misure che nella veste urbanistica sono dirette alla tutela dei rischi dell'elettromagnetismo.
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L'art. 86, comma terzo, del codice delle comunicazioni elettromagnetiche, ha equiparato le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione alle opere di urbanizzazione primaria, e come tali, devono ritenersi poste al servizio dell'insediamento abitativo.
In altre parole gli atti impugnati non tengono conto del fatto che tali opere hanno carattere infrastrutturale ex articoli 86 e 90 del decreto legislativo 259 del 2003 e quindi devono ritenersi assimilate, ad ogni effetto, a quelle di urbanizzazione primaria con caratteri di pubblica utilità, con la conseguenza che, in via di principio, devono ritenersi compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica.

Ed infatti come correttamente rilevato dalla ricorrente, con la legge 22.02.2001 n. 36, è stata riservata allo Stato la competenza in materia di fissazione dei limiti alle esposizioni elettromagnetiche mentre alla Regioni e agli Enti Locali è stato affidato il compito di individuare i criteri localizzativi di detti impianti di telecomunicazioni;
Sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale chiarendo che “la fissazione a livello nazionale dei valori soglia, non derogabili da parte delle Regioni nemmeno il senso più restrittivo, rappresenta il punto di equilibrio tra le esigenze contrapposte di evitare al massimo l'impatto delle emissioni elettromagnetiche e di realizzare impianti necessari al paese, nella logica per cui le competenze delle Regioni in materia di trasporto dell'energia e di ordinamento della comunicazione è di tipo concorrente, vincolata ai principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato. Tutt'altro discorso è da farsi circa le discipline localizzative territoriali. A questo proposito è logico che riprenda pieno vigore l'autonoma capacità delle Regioni e degli Enti Locali di regolare l'uso del proprio territorio, purché, ovviamente, criteri localizzativi è standard urbanistici rispettino le esigenze della pianificazione nazionale degli impianti e non siano, nel merito, tali da impedire od ostacolare ingiustificatamente l'insediamento degli stessi" (corte costituzionale 07.10.2003 n. 307);
Pertanto, alla luce di tale principio, il Comune non può fissare limiti di esposizione ai campi elettromagnetici diversi da quelli stabiliti dallo Stato, e d'altro lato, non può, attraverso l'utilizzo di atti di natura edilizia ed urbanistica, adottare misure che in buona sostanza costituiscono una deroga ai limiti di esposizione fissati dallo Stato. Più in particolare, i Comuni, non possono adottare misure che ostacolino o impediscano in modo irragionevole l'insediamento degli impianti di telefonia, e comunque non posso prevedere il divieto d'installazione delle stazioni radio base per intere zone territoriali omogenee ovvero introdurre misure che nella veste urbanistica sono dirette alla tutela dei rischi dell'elettromagnetismo.
Nella specie, l'amministrazione comunale ha limitato la possibilità di installazione degli impianti per la telefonia nelle sole zone agricole e F4 e pertanto ha di fatto introdotto una misura cautelativa che va a sovrapporsi a quella fissata dallo Stato;
A ciò va aggiunto che l'articolo 86, comma terzo, del codice delle comunicazioni elettromagnetiche, ha equiparato le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione alle opere di urbanizzazione primaria, e come tali, devono ritenersi poste al servizio dell'insediamento abitativo. In altre parole gli atti impugnati non tengono conto del fatto che tali opere hanno carattere infrastrutturale ex articoli 86 e 90 del decreto legislativo 259 del 2003 e quindi devono ritenersi assimilate, ad ogni effetto, a quelle di urbanizzazione primaria con caratteri di pubblica utilità, con la conseguenza che, in via di principio, devono ritenersi compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica.
Essendo al contrario i provvedimenti impugnati fondati sulla non compatibilità degli impianti con la zonizzazione vigente, gli stessi anche per tale ragione, devono ritenersi illegittimi (TAR Abruzzo-L'Aquila, sentenza 05.10.2013 n. 837 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Elettrosmog. Delocalizzazione di impianto ripetitore per telefonia cellulare.
Deve considerarsi legittima la previsione di spostamento di un impianto per telefonia cellulare inserita nel piano di localizzazione delle stazioni radio base di un comune, integrando essa una prescrizione non generalizzata attinente all'urbanistica ed alla pianificazione del territorio che ha natura consentita dalla legge quadro n. 36/2001.
L'autorizzazione di cui all'art. 87 del d.Lgs. n. 259/2003 è necessaria, perché espressamente prevista anche per “la modifica delle caratteristiche di emissione" e l’intervento eseguito nella fattispecie, per le sue connotazioni innovative concrete, non può considerarsi di mera manutenzione dell’esistente ma (essendo anche assimilato in via normativa ad un incremento dell’urbanizzazione primaria) non può ritenersi sottratto ad una doverosa valutazione pure sotto il profilo urbanistico.
Il silenzio-assenso di cui al comma 9 dell’art. 87 del d.Lgs. n. 259/2003 non può ritenersi formato in mancanza di conformità dell'opera realizzata alle prescrizioni contenute nell’anzidetto piano di localizzazione
(Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 24.09.2013 n. 39415 - tratto da www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATA: Ripetitori di telefonia cellulare: le modifiche necessitano di autorizzazione espressa.
L'autorizzazione per l'installazione di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS (art. 87, d.Lgs. n. 259/2003) in quanto espressamente prevista anche per "la modifica delle caratteristiche di emissione", è necessaria per la realizzazione di lavori di installazione di ulteriori ripetitori, intervento che - per le sue connotazioni innovative concrete - non può considerarsi di mera manutenzione straordinaria dell'esistente.
Il caso
Il G.I.P. del Tribunale sottoponeva a sequestro preventivo l'antenna e gli apparati di una stazione per la telefonia cellulare della "Vodafone Omnitel N.V.", ipotizzando la violazione dell'art. 44, lett. b), del D.P.R. n. 380/2001, poiché sull'antenna in oggetto,della quale era già stata prevista la delocalizzazione in altra area del territorio comunale, erano stati realizzati lavori di installazione di ulteriori ripetitori in difetto di permesso di costruire ed anzi in presenza di un diniego espresso opposto dall'amministrazione comunale. La società "Vodafone" proponeva istanza di riesame, deducendo di avere inoltrato al Comune una SCIA in data antecedente all’accertamento di polizia, in relazione alla quale doveva ritenersi formato il silenzio-assenso mentre quell'amministrazione aveva adottato la misura della sospensione dei lavori ben oltre il termine di 90 giorni previsto per il formarsi dell'assentimento tacito.
Il Tribunale aveva respinto l'istanza di riesame, evidenziando che il piano di localizzazione delle stazioni radio base (SRB)approvato dal Comune escludeva che l'installazione in oggetto potesse essere realizzata, tanto che la società proprietaria dell'impianto (Telecom s.p.a.) ne aveva concordato con l'amministrazione locale la delocalizzazione in altro sito. Esistendo una specifica previsione di allocazione non trova applicazione il principio secondo il quale le SRB possono essere installate in qualsiasi zona del territorio comunale attesa la sostanziale compatibilità dell'impianto con qualsiasi destinazione urbanistica.
I motivi di ricorso
Contro l'ordinanza proponeva ricorso la società "Vodafone Omnitel N.V.", censurandola sotto diversi profili. Per quanto qui di interesse, sosteneva, da un lato, l'erronea applicazione del d.Lgs. n. 259/2003 e del T.U. n. 380/2001, in quanto non si sarebbe tenuto conto del carattere omnicomprensivo dell'autorizzazione prevista dal d.Lgs. n. 259/2003, esteso anche ai profili urbanistici ed edilizi connessi alla realizzazione ed all'attivazione degli impianti di telefonia cellulare; dall’altro, l’irrilevanza, sotto il profilo urbanistico, dell'intervento in concreto realizzato, che -essendo consistito nel montaggio, sul palo già posizionato, di nuovi apparati in tecnologia UMTS e nella sostituzione di alcune antenne di Telecom –avrebbe dovuto essere assimilato ad un intervento di manutenzione straordinaria del sito esistente, non assoggettato a permesso di costruire.
La soluzione
La Cassazione ha disatteso i motivi di ricorso.
In particolare, in risposta alle due doglianze prima evidenziate, la Corte ha affermato che:
a) doveva considerarsi legittima la previsione di spostamento dell'impianto de quo inserita nel piano di localizzazione delle stazioni radio base del Comune (e già concordata dalla Telecom con l'amministrazione locale), integrando essa una prescrizione non generalizzata attinente all'urbanistica ed alla pianificazione del territorio che ha natura consentita dalla legge quadro n. 36/2001;
b) che l'autorizzazione di cui all'art. 87 del d.Lgs. n. 259/2003 era necessaria, perché espressamente prevista anche per "la modifica delle caratteristiche di emissione" e l'intervento eseguito, per le sue connotazioni innovative concrete, non poteva considerarsi di mera manutenzione dell'esistente ma (essendo anche assimilato in via normativa ad un incremento dell'urbanizzazione primaria) non può ritenersi sottratto ad una doverosa valutazione pure sotto il profilo urbanistico;
c) infine, il silenzio-assenso di cui al comma 9 dell'art. 87 del d.Lgs. n. 259/2003 non poteva ritenersi formato per la mancanza di conformità dell'opera realizzata alle prescrizioni contenute nell'anzidetto piano di localizzazione.
I precedenti ed il panorama complessivo
La sentenza della Suprema Corte si muove nel solco di una giurisprudenza che, sulla questione, è andata progressivamente consolidandosi.
l'orientamento assolutamente prevalente nella giurisprudenza amministrativa -che ha ricevuto l'avallo della Corte Costituzionale con la sentenza 28.03.2006, n. 129- riconosce carattere omnicomprensivo all'autorizzazione prevista dal D.Lgs. n. 259/2003, esteso a tutti i profili connessi alla realizzazione ed all'attivazione degli impianti di telefonia cellulare,inclusi quelli urbanistici ed edilizi [vedi, ad esempio, Tar Puglia, Bari, sez. III, 13.05.2005, n. 2143; Tar Veneto, sez. II, 13.09.2004, n. 3295; Tar Veneto, sez. II, 30.07.2004, n. 2579; Tar Puglia, Bari, sez. III, 22.07.2004, n. 3217; Tar Piemonte,sez. I, 23.06.2004, n. 1176].
Tale orientamento -fatto proprio dal Consiglio di Stato, Sez. VI, con le decisioni 11.01.2005, n. 100 e 22.10.2004, n. 6910- è stato condiviso dalla giurisprudenza di legittimità (vedi Cass. pen., Sez. III: 16.09.2005, n. 33735, Vodafone Omnitel; 21.03.2006, n. 9631, Vodafone Omnitel), ove sono stati affermati i principi secondo i quali:
- il provvedimento autorizzatorio e la procedura di denunzia di inizio dell'attività (oggi SCIA) previsti dall'art. 87 del d.Lgs. 01.08.2003, n. 259, per l'autorizzazione all'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici,hanno come contenuto imprescindibile anche la verifica della compatibilità urbanistico-edilizia dell'intervento e non è richiesta, pertanto, la necessità di un distinto titolo abilitativo a fini edilizi;
- l'installazione e la modifica delle caratteristiche di emissione delle infrastrutture di comunicazione elettronica costituiscono pur sempre interventi di nuova costruzione [ex art. 3, lettere e.2) ed e.4), del T.U. n. 380/2001] soggetti al regime sostanziale del permesso di costruire (anche se tale titolo non deve essere formalmente rilasciato in aggiunta all'autorizzazione prevista dalla legge speciale).
Ne consegue che la denunzia di inizio dell'attività, prevista dall'art. 87, 3° comma - ultima parte, del D.Lgs. n. 259/2003 per la realizzazione di impianti "con potenza in singola antenna uguale od inferiore ai 20 Watt", non è quella disciplinata dagli artt. 22 e 23 del T.U. n. 380/2001,ma va ricondotta al modello generale di cui all'art. 19 della legge n. 241/1990, come sostituito dall'art. 49, comma 4-bis, della legge n. 122/2010 [sicché deve ritenersi attualmente sostituita dalla disciplina della SCIA posta dall'anzidetto art. 19]. Nel relativo procedimento, pertanto, dovranno essere comunque valutati i profili urbanistico-edilizi del realizzando intervento, tenendo conto che la semplificazione è soltanto procedurale.
- Non resta influenzato, in ogni caso, il regime sanzionatorio penale di cui all'art. 44del T.U. n. 380/2001 e le infrastrutture di comunicazione elettronica specificate al comma 1 dell'art. 87 del d.Lgs. n. 259/2003 restano sottoposte, pur sempre, alle sanzioni penali specifiche delle opere soggette a permesso di costruire.
Le disposizioni dell'art. 44 del T.U. n. 380/2001 si applicano altresì agli impianti "con potenza in singola antenna uguale od inferiore ai 20 Watt" (di cui al comma 3, ultima parte, del medesimo art. 87) -suscettibili di realizzazione mediante denunzia di inizio attività (oggi SCIA) ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990, come successivamente sostituito- allorché questi siano eseguiti in assenza o in difformità dalla denunzia medesima. Il mutamento della disciplina per l'abilitazione all'intervento edilizio non incide, infatti,sulla disciplina sanzionatoria penale, che non viene correlata alla tipologia del titolo abilitativo, bensì alla consistenza concreta dell'intervento.
Questione dibattuta in dottrina e giurisprudenza è quella relativa all'eventuale consumazione del potere della pubblica amministrazione di intervenire sul provvedimento formatosi per silenzio-assenso una volta decorso il termine di 90 giorni dalla ricezione della domanda (ai sensi del comma 9 dell'art. 87 del d.Lgs. n. 259/2003).
Un potere siffatto è stato riconosciuto, ad esempio, dal Tar Lazio, Roma, Sez. ll-bis, con la sentenza n. 2690 del 16.03.2009, in seguito all'accertamento della insussistenza dei requisiti e presupposti di legge già dichiarati dagli interessati nella loro domanda di autorizzazione.
In senso contrario, invece, appare orientata la giurisprudenza amministrativa prevalente, secondo la quale, ammettendosi ad libitum l'intervento dell'autorità locale anche dopo la formazione della fattispecie assentiva per silentium, si provocherebbe un'ingiustificata anomalia, sul piano dell'aggravamento procedi mentale, al principio fondamentale di semplificazione, fermo restando comunque l'eventuale accesso all'autotutela sul provvedimento abilitativo in tal modo formatosi.
A giudizio della Cassazione, nel caso in esame, per quanto rileva ai fini penali, il contrasto può essere superato allorché si consideri che costituisce condizione per la formazione del silenzio assenso la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. [In materia urbanistica, ad esempio, è stata ritenuta condizione indefettibile per il formarsi del silenzio-assenso la conformità dell'intervento che si intende realizzare agli strumenti urbanistici vigenti - vedi Cass.: Sez. Unite, 23.04.1993, n. 3, Totaro, nonché Sez. III, 09.02.1998, Svara].
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Esito del ricorso
Rigetta
Riferimenti
Tribunale del riesame di Macerata, ordinanza 05.10.2012
Decisioni conformi
Cassazione penale, Sez. III, 01.09.2010, n. 32527; Cassazione penale, Sez. III, 21.03.2006, n. 9631; Cassazione penale, Sez. III, 18.11.2005, n. 41598; Cassazione penale, Sez. III, 16.09.2005, n. 33735
Note esplicative
Ai fini della installazione di ripetitori telefonici è insufficiente la presentazione di d.i.a., essendo invece necessario il rilascio delle autorizzazioni previste al termine della specifica procedura disciplinata dagli artt. 87 e ss. del d.lgs. n. 259 del 2003 il cui mancato rispetto rende le opere abusive e suscettibili delle sanzioni di cui all'art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001. Secondo la sentenza qui commentata, ciò è necessario anche per la realizzazione di lavori di installazione di ulteriori ripetitori, non costituendo interventi di “manutenzione straordinaria”
Riferimenti normativi:

D.Lgs. 01.8.2003, n. 259, art. 87 d.P.R. 06.06.2001, n. 380, art. 44, lett. b)
(commento tratto da www.ipsoa.it - Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 24.09.2013 n. 39415).

EDILIZIA PRIVATA: In base alla procedura delineata dall'art. 87, comma 9, del D.Lgs. n. 259/2003, il decorso del termine di 90 giorni dalla presentazione dell'istanza di installazione di un impianto di telefonia mobile e la mancanza di un provvedimento di diniego comunicato entro il detto termine comportano la formazione del silenzio-assenso sulla relativa istanza costituente titolo abilitativo alla realizzazione dell'impianto con conseguente illegittimità dei provvedimenti di diniego o di rimozione postumi, precisandosi che siffatto titolo abilitativo è rimuovibile solo in sede di autotutela nel rispetto dei requisiti formali e sostanziali previsti per l'esercizio di siffatto potere.
E’, invece, di rilievo assorbente la fondatezza del primo motivo di gravame col quale si deduce l’avvenuta formazione del titolo autorizzatorio per silentium.
Al riguardo si deve premettere che l’impugnato provvedimento dell’inefficacia della d.i.a. e di sospensione dei lavori e di rimozione delle opere realizzate è adottato in ragione dell’illegittimità della d.i.a. in quanto mancante del consenso unanime dei condomini del fabbricato su cui si ubica l’impianto di telefonia, ed in ragione del contrasto dell’impianto di condizionamento con il regolamento edilizio.
Ciò posto, e premesso che, per affermazione di parte ricorrente non contraddetta ex adverso, il provvedimento impugnato è stato adottato dopo il decorso di giorni 90 dall’ultimo deposito d’integrazione documentale richiesto dal Comune, si deve osservare che l’art. 87, comma 9, del Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003), puntualmente invocato col motivo di gravame in esame, stabilisce che, qualora entro il detto termine di giorni 90 dalla presentazione della d.i.a., non sia stato comunicato il diniego di autorizzazione, la d.i.a. s’intende accolta; e si deve considerare che è consolidato principio giurisprudenziale, condiviso da questo Tribunale, quello secondo cui, in base alla procedura delineata dall'art. 87, comma 9, del D.Lgs. n. 259/2003, il decorso del termine di 90 giorni dalla presentazione dell'istanza di installazione di un impianto di telefonia mobile e la mancanza di un provvedimento di diniego comunicato entro il detto termine comportano la formazione del silenzio-assenso sulla relativa istanza costituente titolo abilitativo alla realizzazione dell'impianto con conseguente illegittimità dei provvedimenti di diniego o di rimozione postumi, precisandosi che siffatto titolo abilitativo è rimuovibile solo in sede di autotutela nel rispetto dei requisiti formali e sostanziali previsti per l'esercizio di siffatto potere (Cfr. Cons. di Stato – Sez. III – 30/09/ 2011 n. 4294; TAR Calabria – CZ – Sez. I – 03/10/2012 n. 981) (TAR Campania-Salerno, Sez. II, sentenza 12.09.2013 n. 1869 - link a www.giustizia-amministrativa).

EDILIZIA PRIVATA: L'art. 87, comma 5, del D.Lgs. n. 259/2003 stabilisce che, nelle fattispecie come quella in esame concernente le d.i.a. per l’installazione di impianti di telefonia mobile, il responsabile del procedimento può richiedere per una sola volta dichiarazioni e/o integrazioni documentali “entro il termine di quindici giorni” dalla data di ricezione delle domande.
Al riguardo, la giurisprudenza, consolidatasi nel tempo che appare da condividere, ha avuto modo di affermare costantemente la perentorietà del detto termine tenendosi conto della ratio acceleratoria sottesa ai procedimenti de quibus anche in vista dell’eventuale vanificazione che i tardivi eventi interruttivi del procedimento potrebbero sortire sulla formazione del titolo autorizzatorio per silentium previsto in materia al decorso di giorni 90 dalla presentazione della d.i.a. dal comma 9 del medesimo 87 del D.Lgs. n. 259/2003.

Nel merito è di rilievo assorbente la fondatezza del primo motivo di gravame col quale la società ricorrente, deducendo la violazione dell’art. 87, comma 5, del D.Lgs. 01/08/2003 n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), assume l’illegittimità degli atti impugnati perché emessi oltre il termine prescritto.
Il menzionato art. 87, comma 5, del D.Lgs. n. 259/2003 stabilisce che, nelle fattispecie come quella in esame concernente le d.i.a. per l’installazione di impianti di telefonia mobile, il responsabile del procedimento può richiedere per una sola volta dichiarazioni e/o integrazioni documentali “entro il termine di quindici giorni” dalla data di ricezione delle domande; ed, al riguardo, la giurisprudenza, consolidatasi nel tempo che appare da condividere, ha avuto modo di affermare costantemente la perentorietà del detto termine tenendosi conto della ratio acceleratoria sottesa ai procedimenti de quibus anche in vista dell’eventuale vanificazione che i tardivi eventi interruttivi del procedimento potrebbero sortire sulla formazione del titolo autorizzatorio per silentium previsto in materia al decorso di giorni 90 dalla presentazione della d.i.a. dal comma 9 del medesimo 87 del D.Lgs. n. 259/2003 (Cfr. Cons. di Stato – Sez. VI – 31/03/2011 n. 1993; id. 26/01/2009 n. 355; id. 16/09/2011 n. 5165; TAR Campania – NA – Sez. VII – 03/08/2006 n. 7822; id. 21/04/2009 n. 2077; TAR Basilicata – PZ – Sez. I - 25/06/2008 n. 312) (TAR Campania-Salerno, Sez. II, sentenza 12.09.2013 n. 1868 - link a www.giustizia-amministrativa).

EDILIZIA PRIVATAAntenna telefonica nociva va rimossa. Col traliccio.
Gli impianti di telefonia che causano immissioni potenzialmente pericolose per la salute umana vanno rimossi.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza 04.09.2013 n. 20340.
I giudici di legittimità hanno dichiarato che alla luce delle più recenti scoperte scientifiche, l'esposizione ai campi elettrici e magnetici prodotti dai sistemi di telefonia, può essere a buon diritto considerata fonte di possibili effetti negativi per la salute; pertanto, l'impianto che genera, seppure per periodi limitati, dei valori di emissione di onde elettromagnetiche superiori ai limiti massimi consentiti dalle norme in vigore, deve essere eliminato.
La suprema corte ha ricordato l'esistenza di una specifica normativa relativa ai valori limite di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici connessi al funzionamento ed all'esercizio dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz, normativa, quindi, che ha riguardo alla fondamentale finalità della prevenzione delle malattie, con lo scopo di impedire qualsiasi comportamento contrastante. Si viene pertanto ad applicare il c.d. principio di precauzione per cui il superamento dei limiti fissati, di volta in volta, nelle emissioni, comporta una presunzione di pericolosità per la salute umana il che farebbe scattare le norme di tutela.
Inoltre gli Ermellini hanno, nella stessa sentenza, affermato che il traliccio su cui vengono installate le antenne non può essere considerato una pertinenza, perché equiparato ad una “nuova costruzione” peraltro abusiva.
La corte di legittimità ha, poi, osservato che la soggezione ad autorizzazione gratuita, e non a concessione, ai sensi dell'art. 7, secondo comma, lett. a), del dl 23/01/1982 n. 9 convertito in legge n. 94 del 1982, concerne le opere costituenti pertinenze o impianti tecnologici di edifici già esistenti. Soggiace a concessione edilizia la realizzazione di un'opera di rilevanti dimensioni che modifica l'assetto del territorio e che occupa aree e volumi diversi rispetto alla «res principalis», indipendentemente dal vincolo di servizio o d'ornamento nei riguardi di essa (Cons. di stato 2/2/2012 n. 615).
Pertanto il suddetto traliccio non era un accessorio dell'edificio su cui era stato installato, ma uno strumento dell'attività industriale che in esso si svolgeva (articolo ItaliaOggi Sette del 23.09.2013).

EDILIZIA PRIVATAIn base alla legge 22.02.2001 n. 36, i Comuni possono, in un'ottica di ottimale disciplina d'uso del territorio, adottare misure per la localizzazione delle stazioni radio base, anche integrative rispetto alla disciplina vigente, in modo tale da minimizzare l'esposizione dei cittadini residenti ai campi elettromagnetici, senza tuttavia per questo potersi spingere fino ad impedire -o a rendere eccessivamente onerosa- la possibilità di installare impianti di telefonia sul territorio comunale.
In sostanza, come precisato ripetutamente in giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, sentenze n. 4631 del 2009, n. 9414 del 2010, n. 3783 del 2011), in base alla legge 22.02.2001 n. 36, i Comuni possono, in un'ottica di ottimale disciplina d'uso del territorio, adottare misure per la localizzazione delle stazioni radio base, anche integrative rispetto alla disciplina vigente, in modo tale da minimizzare l'esposizione dei cittadini residenti ai campi elettromagnetici, senza tuttavia per questo potersi spingere fino ad impedire -o a rendere eccessivamente onerosa- la possibilità di installare impianti di telefonia sul territorio comunale (TAR Abruzzo-Pescara, sentenza 03.09.2013 n. 451 - link a www.giustizia-amministrativa).

EDILIZIA PRIVATA: S. Palmisano, Inquinamento elettromagnetico e principio di precauzione: dal Tar Sicilia un provvedimento che fa bene alla salute (04.08.2013 - link a www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATA: Ai sensi dell'art. 86, comma 3, del D.lgs. n. 259/2003, le infrastrutture di reti di telecomunicazioni sono assimilate, ad ogni effetto, alle opere di urbanizzazione primaria, per cui risultano compatibili con qualsiasi zonizzazione prevista dagli strumenti urbanistici vigenti (così da essere installabili anche in zona di rispetto cimiteriale).
E’ fondata e assorbente la censura con la quale parte ricorrente deduce l’illegittimità del diniego impugnato poiché essendo gli impianti di telefonia mobile equiparati alle opere di urbanizzazione primaria ex art. 16 del D.P.R. n. 380/2001 sono installabili anche in zona sottoposta a vincolo cimiteriale.
E, infatti, in ordine alla sussistenza di un contrasto con le prescrizioni del P.R.G., posto a base del diniego e ribadito dalla difesa dell’Ente, va ribadito che, ai sensi dell'art. 86, comma 3, del D.lgs. n. 259/2003, le infrastrutture di reti di telecomunicazioni sono assimilate, ad ogni effetto, alle opere di urbanizzazione primaria, per cui risultano compatibili con qualsiasi zonizzazione prevista dagli strumenti urbanistici vigenti (così da essere installabili anche in zona di rispetto cimiteriale), e che perciò non può non concordarsi con le pronunce giurisprudenziali amministrative richiamate da parte ricorrente, secondo cui la ratio sottesa alla previsione di una fascia di rispetto cimiteriale non risulta in alcun modo compromessa da una scelta localizzativa ivi delle stesse infrastrutture (cfr. TAR Campania, Napoli, VII, 25.10.2012, n. 4223; Consiglio Stato, VI, 28.02.2006 n. 894; TAR Toscana 05.05.2010, n. 1239; TAR Lazio, II-bis, 19.04.2007 n. 4367) (TAR Basilicata, sentenza 03.08.2013 n. 489 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Elettrosmog. Illegittimità diniego installazione s.r.b. senza verifica tecnica copertura segnale UMTS.
E’ illegittimo il diniego all’installazione di una stazione radio base per la telefonia mobile motivato dal fato che l’area individuata dal gestore per l’installazione, risulta in contrasto con il Programma comunale delle Installazioni.
Il Comune non poteva limitarsi al mero richiamo della regolamentazione comunale, attribuendo ad essa assoluto valore cogente e non derogabile, ma doveva valutare i concreti aspetti tecnici collegati alla istanza, tenendo conto delle specifiche esigenze di connettività sul territorio e di sviluppo della rete di telecomunicazione del gestore, che implicavano, come da verifica tecnica effettuata, la realizzazione dell’impianto radio base nel sito indicato, in quanto unico a consentire la efficace copertura dell’intero territorio comunale secondo i criteri indicati dalla licenza di esercizio UMTS (massima tratta da www.lexambiente.it - Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 03.07.2013 n. 3575 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATARete cellulari, capillarità da garantire.
La selezione dei criteri di insediamento degli impianti di telefonia mobile da parte delle amministrazioni a vario titolo interessate, deve tener conto della nozione di «rete di telecomunicazione», che per definizione richiede una diffusione capillare sul territorio, segnatamente nei casi di telefonia mobile (c.d. «cellulare»), che, alla debolezza del segnale di antenna, associa la necessità di un rapporto di contiguità delle singole stazioni radio base.

Questo ha stabilito la III Sez. del Consiglio di Stato con sentenza 03.07.2013 n. 3575, che si è espressa circa i caratteri e i limiti della pianificazione urbanistica da parte comunale in materia di impianti di telefonia mobile.
In via preliminare, in sintonia con quanto affermato dallo stesso collegio, sembra opportuno sottolineare come «il servizio pubblico di comunicazione mobile è preordinato a consentire a tutta la popolazione, sia residente che in transito sul territorio dei singoli comuni, di potere essere adeguatamente servita nelle diverse condizioni di comunicazione, in movimento o fissa, entro e fuori dagli edifici, entro e fuori dal centro abitato, in tutte le ore del giorno e della notte e anche negli orari di massima concentrazione del traffico».
Pertanto, per effetto dell'art. 86 del dlgs 01.08.2003, n. 259, delle infrastrutture di reti pubbliche di telecomunicazione alle opere di urbanizzazione primaria, si deduce che le stesse debbano collegarsi ed essere poste al servizio dell'insediamento abitativo e non essere dalle stesso avulse.
Il Consiglio di stato ha poi ribadito che è stato anche rilevato che la determinazione, da parte delle amministrazioni locali, di limiti di localizzazione degli impianti non può tradursi in una misura surrettizia di tutela della popolazione da immissioni radioelettriche che l'art. 4 della legge 22.02.2001, n. 36 riserva allo stato attraverso l'individuazione di puntuali limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità, da introdursi con decreto del presidente del consiglio dei ministri su proposta del ministro dell'ambiente, di concerto con il ministro della salute (cfr. Cons. stato, VI, 03.03.2007, n. 1017; 05.06.2006, n. 3332; 05.08.2005, n. 4159; 20.12.2002, n. 7274; 03.06.2002, n. 3095; cfr. anche Corte cost. sentenza n. 336 del 27.07.2005).
È pur vero, hanno concluso i giudici di Palazzo Spada, che ai sensi dell'art. 8, c. 6, legge n. 36 del 2001 «i comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici» ma, al riguardo, la giurisprudenza ha più volte affermato che da tale previsione debbono discendere regole comunali ragionevoli, motivate e certe, poste a presidio di interessi di rilievo specifico a livello locale, per il particolare valore paesaggistico e ambientale o storico-artistico di certe porzioni del territorio, ovvero per la presenza di siti che, per la loro destinazione d'uso, possano essere qualificati particolarmente sensibili alle immissioni elettromagnetiche, non potendo comunque imporsi un generalizzato divieto di installazione in identificate zone urbanistiche del territorio comunale (tra le altre: Cons. stato, VI, 15.07.2010, n. 4557; cfr. anche Corte cost. sentenza n. 336 del 27.07.2005)» (tratto da ItaliaOggi del 15.08.2013).

EDILIZIA PRIVATA: P. Giannone, L’istituto della sanatoria disciplinata dall’art. 36 del D.P.R. 380/2001 e la sua estensibilità all’Autorizzazione Unica alla realizzazione ed all’esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica mediante utilizzo di fonti energetiche rinnovabili di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 387/2003 - PARTE 1^ (link a www.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATA: F. Venturi, Limiti alla potestà regolamentare comunale in tema di inquinamento elettromagnetico (04.06.2013 - link a www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATA: - la realizzazione di impianti di telecomunicazione è subordinata soltanto all'autorizzazione prevista dall'art. 87 del D.Lgs 259/2003, che pone una normativa speciale ed esaustiva che include anche la valutazione della compatibilità edilizio-urbanistica dell'intervento, non occorrendo perciò il permesso di costruire di cui agli artt. 3 e 10 del D.P.R. n. 380/2001;
- l'art. 87 del codice delle comunicazioni prevede al nono comma che “Le istanze di autorizzazione e le denunce di attività di cui al presente articolo, nonché quelle relative alla modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti, si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda … non sia stato comunicato un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22.02.2001, n. 36…”;
- la ratio della summenzionata disposizione va ricercata nella previsione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti per la concessione del diritto di installazione di infrastrutture, nella riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi, nonché nella regolazione uniforme dei medesimi procedimenti anche con riguardo a quelli relativi al rilascio di autorizzazioni per l'installazione di infrastrutture di reti mobili, in conformità ai principi di cui alla L. 241/1990;
- è evidente che tali criteri risulterebbero irrimediabilmente vanificati se il nuovo procedimento fosse destinato non a sostituire ma ad aggiungersi a quello previsto dal T.U. in materia edilizia, sicché le procedure di cui all'art. 87 sono destinate ad assorbire ogni altro procedimento, anche di natura edilizia.
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E' illegittimo un regolamento comunale in tema di fissazione dei criteri per la localizzazione delle SRB laddove l'ente territoriale si sia posto quale obiettivo (non dichiarato, ma evincibile dal contenuto dell'atto regolamentare) quello di preservare la salute umana dalle emissioni elettromagnetiche promananti da impianti di radiocomunicazione, ad esempio attraverso la fissazione di distanze minime delle stazioni radio base da particolari tipologie d'insediamenti abitativi, essendo tale materia attribuita alla legislazione concorrente Stato-Regioni dell'art. 117 Cost..
Al riguardo, si è inoltre precisato che occorre distinguere tra criteri localizzativi (consentiti) e limitazioni alla localizzazione (vietate) ritenendo che “è consentito alle Regioni ed ai Comuni, ciascuno per la sua competenza, introdurre criteri localizzativi degli impianti de quibus, nell’ambito della funzione di definizione degli ‘obiettivi di qualità’ …. di cui all’art. 3, comma 1, lettera d, ed all’art. 8, comma 1, lettera e, e comma 6 della legge quadro (n.d.r. L. 22.02.2001 n. 36); non è invece consentito introdurre limitazioni alla localizzazione.
Sono criteri localizzativi (legittimi, ancorché espressi ‘in negativo’) i divieti di installazione su ospedali, case di cura e di riposo, scuole e asili nido, siccome riferiti a specifici edifici; sono, invece, limitazioni alla localizzazione (vietate) i criteri distanziali generici ed eterogenei, quali la prescrizione di distanze minime, da rispettare nell’installazione degli impianti, dal perimetro esterno di edifici destinati ad abitazioni, a luoghi di lavoro o ad attività diverse da quelle specificamente connesse all’esercizio degli impianti stessi, di ospedali, case di cura e di riposo, edifici adibiti al culto, scuole ed asili nido, nonché di immobili vincolati ai sensi della legislazione sui beni storico–artistici o individuati come edifici di pregio storico–architettonico, di parchi pubblici, parchi gioco, aree verdi attrezzate ed impianti sportivi.
In conclusione, i comuni possono legittimamente vietare l’installazione su specifici edifici e dettare criteri distanziali concreti, omogenei e specifici. Non possono introdurre misure di cautela distanziali generiche ed eterogenee”.

Orbene, quanto al primo rilievo, ai sensi dell’art. 74 cod. proc. amm. il Collegio non ritiene di discostarsi dalla richiamata pronuncia di questo TAR n. 426/2012, secondo cui:
- la realizzazione di impianti di telecomunicazione è subordinata soltanto all'autorizzazione prevista dall'art. 87 del D.Lgs 259/2003, che pone una normativa speciale ed esaustiva che include anche la valutazione della compatibilità edilizio-urbanistica dell'intervento, non occorrendo perciò il permesso di costruire di cui agli artt. 3 e 10 del D.P.R. n. 380/2001 (cfr. anche Consiglio di Stato, Sez. VI, 28.04.2010 n. 2436 e 15.07.2010 n. 4557);
- l'art. 87 del codice delle comunicazioni prevede al nono comma che “Le istanze di autorizzazione e le denunce di attività di cui al presente articolo, nonché quelle relative alla modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti, si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda … non sia stato comunicato un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22.02.2001, n. 36…”;
- la ratio della summenzionata disposizione va ricercata nella previsione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti per la concessione del diritto di installazione di infrastrutture, nella riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi, nonché nella regolazione uniforme dei medesimi procedimenti anche con riguardo a quelli relativi al rilascio di autorizzazioni per l'installazione di infrastrutture di reti mobili, in conformità ai principi di cui alla L. 241/1990;
- è evidente che tali criteri risulterebbero irrimediabilmente vanificati se il nuovo procedimento fosse destinato non a sostituire ma ad aggiungersi a quello previsto dal T.U. in materia edilizia, sicché le procedure di cui all'art. 87 sono destinate ad assorbire ogni altro procedimento, anche di natura edilizia (cfr. anche TAR Campania, Napoli, Sez. VII, 05.06.2009 n. 3098);
- in data 29.09.2010 la società Vodafone inoltrava istanza di autorizzazione ex art. 87 e, rispetto a tale dies a quo ed in mancanza di atti di autotutela del Comune di Sessa Aurunca, è maturato il termine di 90 giorni per il silenzio–assenso ex art. 87, nono comma, D.Lgs. 259/2003 con la conseguenza che l’intervento edilizio della ricorrente deve ritenersi assistito da idoneo titolo abilitativo (cfr. TAR Napoli, 426/2012).
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Nel merito, l’impugnazione della citata delibera è fondata alla luce dell’indirizzo espresso dalla giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, Sez. VI, 24.09.2010 n. 7128; 28.04.2010 n. 2436; 20.12.2002 n. 7274; TAR Campania, Napoli, Sez. VII, 14.07.2005 n. 9668 e Sez. I, 10.03.2005 n. 1708).
In argomento, si è condivisibilmente osservato che è illegittimo un regolamento comunale in tema di fissazione dei criteri per la localizzazione delle SRB laddove l'ente territoriale si sia posto quale obiettivo (non dichiarato, ma evincibile dal contenuto dell'atto regolamentare) quello di preservare la salute umana dalle emissioni elettromagnetiche promananti da impianti di radiocomunicazione, ad esempio attraverso la fissazione di distanze minime delle stazioni radio base da particolari tipologie d'insediamenti abitativi (come nella fattispecie in esame), essendo tale materia attribuita alla legislazione concorrente Stato-Regioni dell'art. 117 Cost..
Al riguardo, si è inoltre precisato (TAR Napoli, sent. cit. 9668/2005) che occorre distinguere tra criteri localizzativi (consentiti) e limitazioni alla localizzazione (vietate) ritenendo che “è consentito alle Regioni ed ai Comuni, ciascuno per la sua competenza, introdurre criteri localizzativi degli impianti de quibus, nell’ambito della funzione di definizione degli ‘obiettivi di qualità’ …. di cui all’art. 3, comma 1, lettera d, ed all’art. 8, comma 1, lettera e, e comma 6 della legge quadro (n.d.r. L. 22.02.2001 n. 36); non è invece consentito introdurre limitazioni alla localizzazione. Sono criteri localizzativi (legittimi, ancorché espressi ‘in negativo’) i divieti di installazione su ospedali, case di cura e di riposo, scuole e asili nido, siccome riferiti a specifici edifici; sono, invece, limitazioni alla localizzazione (vietate) i criteri distanziali generici ed eterogenei, quali la prescrizione di distanze minime, da rispettare nell’installazione degli impianti, dal perimetro esterno di edifici destinati ad abitazioni, a luoghi di lavoro o ad attività diverse da quelle specificamente connesse all’esercizio degli impianti stessi, di ospedali, case di cura e di riposo, edifici adibiti al culto, scuole ed asili nido, nonché di immobili vincolati ai sensi della legislazione sui beni storico–artistici o individuati come edifici di pregio storico–architettonico, di parchi pubblici, parchi gioco, aree verdi attrezzate ed impianti sportivi. In conclusione, i comuni possono legittimamente vietare l’installazione su specifici edifici e dettare criteri distanziali concreti, omogenei e specifici. Non possono introdurre misure di cautela distanziali generiche ed eterogenee
(TAR Campania-Napoli, Sez. VIII, sentenza 09.05.2013 n. 2394 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Elettrosmog. Installazione d’impianti radioelettrici consenso del proprietario e sanzioni penali.
Il combinato degli artt. 90, 91 e 92 del D.lgs. n. 259/2003: “Codice delle Comunicazioni elettroniche”, relativi alla procedura di espropriazione in caso di mancato consenso del proprietario, dispone che detto consenso, ove non si faccia luogo dell’espropriazione, debba essere richiesto e ottenuto in quanto necessario ai fini dell’autorizzazione dell’impianto.
Più in generale il consenso dei proprietari degli immobili interessati ad attività edilizia, che ricomprende l’installazione degli impianti radioelettrici, è principio generale del nostro ordinamento desumibile dall’art. 11 del D.P.R. n. 380 del 2001, volto a tutelare la ordinata gestione del territorio e la tutela della proprietà privata e dunque deve configurarsi come presupposto di carattere sostanziale di avvio del procedimento e non un suo aggravio.
Inoltre, le infrastrutture di comunicazione elettronica specificate al co. 1 dell’art. 87 del d.lgs. n. 259/2003 restano sottoposte pur sempre, alle sanzioni penali specifiche delle opere soggette a permesso di costruire di cui all’art. 44 del T.U. n. 380/2001 in quanto il mutamento della disciplina per l’abilitazione all’intervento edilizio non incide, sulla disciplina sanzionatoria penale, che non viene correlata alla tipologia del titolo abilitativo, bensì alla consistenza concreta dell’intervento; correlativamente, se sono applicabili le sanzioni penali, a maggior ragione devono ritenersi applicabili anche le sanzioni amministrative di competenza del Comune.
Il fatto che l’art. 87 del D.lgs. n. 359/2003 preveda che dopo 90 giorni l’intervento debba intendersi assentito per silenzio-assenso, non comporta l’assimilazione della procedura alla DIA e non esclude che la disciplina sanzionatoria sia quella relativa al permesso a costruire.

Nel sesto motivo la società Wind censura la sentenza appellata per avere ritenuta legittima la ordinanza di demolizione emessa dal Comune ed in specie:
- per avere erroneamente applicato il regime sanzionatorio di cui all’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 (opere realizzate in assenza di permesso di costruire), laddove, secondo la società, le sanzioni edilizie non si applicano alla materia disciplinata dal D.Lgs. n. 259/2003 e dalla L. n. 36/2001;
- anche a voler applicare il D.P.R. n. 380/2001, il riferimento andrebbe piuttosto individuato negli artt. 37 (“Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività e accertamento di conformità”) e 38 (“Interventi eseguiti in base a permesso annullato”), nella parte in cui prevedono l’applicazione di una sanzione pecuniaria;
- non potrebbe consentirsi agli enti locali il potere di incidere in maniera così radicale su un impianto che è diretto a garantire la diffusione del segnale telefonico di pubblica utilità, per il quale al più è consentita la disattivazione, che comunque spetterebbe all’Amministrazione centrale;
- occorrerebbe infine tenere conto del disposto dell’art. 2933 c.c., che impedisce la distruzione della cosa ove la stessa sia di pregiudizio all’economia nazionale.
Tutte le censure di cui sopra non meritano accoglimento.
La sezione osserva come nel nostro ordinamento non è possibile escludere a priori ogni possibile rilevanza, quantomeno concorrente, dell’ordinario regime sanzionatorio edilizio, con riferimento alle strutture del genere di quella in esame, in quanto anche siffatti manufatti sono potenzialmente suscettibili di incidere sull’assetto del territorio e sulla estetica e stabilità degli immobili.
Anche la giurisprudenza della Cassazione Penale ha rilevato che “…le infrastrutture di comunicazione elettronica specificate al co. 1 dell’art. 87 del d.lgs. n. 259/2003 restano sottoposte pur sempre, alle sanzioni penali specifiche delle opere soggette a permesso di costruire” di cui all’art. 44 del T.U. n. 380/2001 in quanto “Il mutamento della disciplina per l’abilitazione all’intervento edilizio non incide, infatti, sulla disciplina sanzionatoria penale, che non viene correlata alla tipologia del titolo abilitativo, bensì alla consistenza concreta dell’intervento” (Cass. Pen. III, 16.09.2005 n. 33735); correlativamente, se sono applicabili le sanzioni penali, a maggior ragione devono ritenersi applicabili anche le sanzioni amministrative di competenza del Comune.
Il fatto che l’art. 87 del D.lgs. n. 359/2003 preveda che dopo 90 giorni l’intervento debba intendersi assentito per silenzio assenso poi non comporta la assimilazione della procedura alla DIA e non esclude che la disciplina sanzionatoria sia quella relativa al permesso a costruire.
Esattamente quindi il primo giudice ha richiamato come termine di riferimento normativo la disposizione dell’art. 38 del D.P.R. n. 380/2001, co. 1, applicabile, in specie, per la parte relativa alla riduzione in pristino che con riferimento alle antenne è normalmente praticabile e non applicabile per la parte relativa alla rimozione di vizi procedurali venendo in rilevo la mancanza di un presupposto sostanziale quale la disponibilità di un titolo di disponibilità.
Né appare conferente il richiamo alla nota del Ministero delle Comunicazioni del 28.02.2003 che si riferisce al caso in disattivazione e spostamento di antenne già autorizzate e che vengano gestite in difformità alle autorizzazioni ricevute o alle norme applicabili mentre il caso in esame attiene ad una antenna priva di autorizzazione in una fattispecie rientrante nel potere di controllo del territorio spettante al Comune.
Inapplicabile è infine l’art. 2933, secondo co., che si riferisce ad ipotesi del tutto eccezionali, di beni volti a produrre e distribuire ricchezza la cui distruzione recherebbe un danno irreparabile all’economia nazionale là dove il caso esame attiene ad un semplice smantellamento di una antenna facilmente allocabile in altro luogo
(massima tratta da www.lexambiente.it - Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 22.04.2013 n. 2238 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Elettrosmog. Legittimità contributo per il costo di costruzione di una stazione radio base.
E' legittima la richiesta del contributo per il costo di costruzione di una stazione radio base, in applicazione del regolamento comunale.
L’installazione di stazioni radio base, seppur sottoposta al procedimento autorizzatorio semplificato previsto dal codice delle comunicazioni, costituisce comunque un’attività edilizia che, qualora il codice stesso non prevedesse alcunché, richiederebbe il rilascio del permesso di costruire, con obbligo di pagamento del connesso contributo.
In altri termini, la semplificazione introdotta dal d.lgs. n. 259/2003 opera esclusivamente sul piano procedimentale, ma non comporta che l’installazione delle stazioni radio base sia esclusa dal contributo previsto dal legislatore per tutte le attività edilizie assoggettate a permesso di costruire.
Non è corretto il riferimento all’art. 93 del d.lgs. n. 259/2003, il quale, laddove introduce il divieto per le Pubbliche Amministrazioni di imporre oneri o canoni che non siano stabiliti per legge, si limita a prevedere una riserva di legge per l’imposizione di nuovi oneri o canoni, ferme restando le leggi in materia edilizia (art. 16 del d.p.r. n. 380/2001), quest’ultime, dunque, subordinano le attività soggette a permesso di costruire al pagamento del contributo relativo al costo di costruzione.
Non depone in senso contrario l’art. 17, comma 3, del d.p.r. n. 380/2001, il quale esonera dal predetto contributo le opere di interesse generale e le opere di urbanizzazione, sempre che le stesse siano espressamente previste negli strumenti urbanistici. Invero tale norma non dispone un’esenzione generalizzata, ma subordinata alla specifica previsione dell’opera nello strumento urbanistico.
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Il contributo relativo al costo di costruzione trova fondamento in specifiche norme sull’attività edilizia, comprendente le modifiche dell’assetto del territorio prodotte, come nel caso di specie, dall’installazione di stazioni radio base.
Su tale aspetto, oggetto della disciplina di cui al d.p.r. n. 380/2001, non interferiscono le suddette direttive, riguardanti questioni procedimentali che non escludono la potestà del Comune di esigere i contributi economici connessi alla trasformazione del territorio.
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E' legittima la previsione regolamentare che quantifica nella misura di euro 380.000,00 il costo medio di realizzazione di un impianto di telefonia sul quale viene applicata la percentuale del costo di costruzione pari al 10%.
Invero, qualora il costo di realizzazione della stazione radio base della ricorrente fosse superiore a quello indicato dall’art. 14 del regolamento, la stessa non riceverebbe alcun pregiudizio dall’applicazione della norma, in quanto l’auspicato riferimento dell’Amministrazione al costo effettivo esporrebbe la società istante ad un più elevato onere economico.
Né appare sproporzionata la percentuale applicata dal Comune di Carrara (10%), a fronte dell’art. 16 del d.p.r. n. 380/2001 e dell’art. 121 della L.R. n. 1/2005, i quali demandano all’Ente la determinazione discrezionale di una quota variabile dal 5% al 20% del costo di costruzione.

Con la prima censura la ricorrente sostiene che il manufatto in questione, essendo assimilabile alle opere di urbanizzazione primaria e rivestendo interesse generale, è esonerato, per effetto dell’art. 17 del d.p.r. n. 380/2001 e dell’art. 124 della L.R. n. 1/2005, dal pagamento del costo di costruzione, come è confermato dall’art. 93 del d.lgs. n. 259/2003, che vieta l’imposizione di oneri o canoni per l’impianto di reti o per l’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica.
Il rilievo è infondato.
L’installazione di stazioni radio base, seppur sottoposta al procedimento autorizzatorio semplificato previsto dal codice delle comunicazioni, costituisce comunque un’attività edilizia che, qualora il codice stesso non prevedesse alcunché, richiederebbe il rilascio del permesso di costruire, con obbligo di pagamento del connesso contributo. In altri termini, la semplificazione introdotta dal d.lgs. n. 259/2003 opera esclusivamente sul piano procedimentale, ma non comporta che l’installazione delle stazioni radio base sia esclusa dal contributo previsto dal legislatore per tutte le attività edilizie assoggettate a permesso di costruire.
Pertanto emerge l’infondatezza del riferimento, da parte della deducente, all’art. 93 del d.lgs. n. 259/2003, il quale, laddove introduce il divieto per le Pubbliche Amministrazioni di imporre oneri o canoni che non siano stabiliti per legge, si limita a prevedere una riserva di legge per l’imposizione di nuovi oneri o canoni, ferme restando le leggi in materia edilizia (art. 16 del d.p.r. n. 380/2001 e art. 119 della L.R. n. 1/2005); quest’ultime subordinano le attività soggette a permesso di costruire al pagamento del contributo relativo al costo di costruzione e legittimano quindi gli atti impugnati (TAR Toscana, I, 11.09.2008, n. 1950).
Non depone in senso contrario l’art. 17, comma 3, del d.p.r. n. 380/2001, il quale esonera dal predetto contributo le opere di interesse generale e le opere di urbanizzazione, sempre che le stesse siano espressamente previste negli strumenti urbanistici. Invero tale norma non dispone un’esenzione generalizzata, ma subordinata alla specifica previsione dell’opera nello strumento urbanistico; previsione che, nel caso in esame, non sussiste.
Ad analoghe conclusioni si presta l’art. 124 della L.R. n. 1/2005, il quale esonera dall’obbligo del pagamento del contributo gli impianti, le opere di interesse pubblico e le opere di urbanizzazione, ancorché eseguite da privati, alla condizione che vi sia una convenzione tra gli stessi ed il Comune.
Tuttavia, non è stata sottoscritta alcuna convenzione dalla ricorrente e dal Comune di Carrara, con la conseguenza che non sussistono i presupposti di applicazione nemmeno della norma regionale.
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La terza doglianza è incentrata sulla violazione delle direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE e 2002/22/CE, le quali, ispirate ai principi di semplificazione, trasparenza e celerità dei procedimenti autorizzatori, non contemplano oneri a carico dei gestori.
Il rilievo non ha pregio.
Il contributo relativo al costo di costruzione trova fondamento in specifiche norme sull’attività edilizia, comprendente le modifiche dell’assetto del territorio prodotte, come nel caso di specie, dall’installazione di stazioni radio base. Su tale aspetto, oggetto della disciplina di cui al d.p.r. n. 380/2001, non interferiscono le suddette direttive, riguardanti questioni procedimentali che non escludono la potestà del Comune di esigere i contributi economici connessi alla trasformazione del territorio.
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Con il quarto motivo l’esponente deduce che l’art. 14 del contestato regolamento comunale quantifica arbitrariamente, senza approfondimenti istruttori e in modo indifferenziato, astratto e aprioristico, nella misura di euro 380.000, il costo medio di realizzazione di un impianto di telefonia sul quale viene applicata la percentuale del costo di costruzione pari al 10%.
La censura è inammissibile.
La ricorrente non ha specificato in alcun modo il costo di realizzazione del proprio impianto, omettendo così di fornire prova circa la natura concretamente lesiva, nei suoi confronti, della contestata quantificazione del contributo.
Invero, qualora il costo di realizzazione della stazione radio base della ricorrente fosse superiore a quello indicato dall’art. 14 del regolamento, la stessa non riceverebbe alcun pregiudizio dall’applicazione della norma, in quanto l’auspicato riferimento dell’Amministrazione al costo effettivo esporrebbe la società istante ad un più elevato onere economico.
Né appare sproporzionata la percentuale applicata dal Comune di Carrara (10%), a fronte dell’art. 16 del d.p.r. n. 380/2001 e dell’art. 121 della L.R. n. 1/2005, i quali demandano all’Ente la determinazione discrezionale di una quota variabile dal 5% al 20% del costo di costruzione
(TAR Toscana, Sez. I, sentenza 11.04.2013 n. 539 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: E' illegittimità la previsione regolamentare del pagamento di un canone annuo a fronte del rilascio di una concessione edilizia per l’installazione di antenne ricetrasmittenti per telefonia mobile, impianti similari e pertinenze tecnologiche.
Con il ricorso in esame è proposta azione impugnatoria avverso la nota, meglio descritta in epigrafe nei suoi estremi, con cui l’intimata Amministrazione Comunale ha richiesto alla società ricorrente il versamento del canone annuo di lire 20.000.000 a fronte del rilascio della concessione edilizia per l’installazione di una stazione radio base per la prestazione del servizio radiomobile, nonché avverso l’art. 3, punto 4, del Regolamento comunale per l’installazione degli impianti di trasmissione radiotelevisiva, della rete di telefonia mobile e per gli apparecchi di ricezione nei centri urbani, approvato con delibera C.C. n. 4 del 26.01.2001, che prevede il pagamento di tale canone annuo a fronte della concessione edilizia per l’installazione di antenne ricetrasmittenti per telefonia mobile.
Chiede, altresì, parte ricorrente l’accertamento del proprio diritto alla restituzione di quanto versato a titolo di canone annuo.
Il ricorso è fondato e va accolto per le seguenti considerazioni.
La gravata nota regolamentare ricollega il pagamento del canone annuo al rilascio della concessione edilizia cui sono soggette le installazioni di antenne ricetrasmittenti per telefonia mobile, impianti similari e relative pertinenze tecnologiche.
In relazione a tale previsto nesso tra il rilascio della concessione edilizia ed il pagamento di un canone annuo, viene in rilievo, quale parametro sulla cui scorta positivamente delibare in ordine all’illegittimità della gravata disposizione, l’art. 3 della legge n. 10 del 1977, il quale subordina la concessione edilizia al pagamento di un contributo commisurato all’incidenza delle opere di urbanizzazione e al costo di costruzione, dovendo quindi escludersi che, ai sensi della normativa statale applicabile, il rilascio della concessione edilizia possa essere subordinato o comunque ricollegato al pagamento di un canone annuo che risulta estraneo rispetto alla natura di corrispettivo di diritto pubblico commisurato all'aumento del carico urbanistico di zona ed ai costi di costruzione.
E’, pertanto, evidente il carattere arbitrario del previsto canone annuo, avente carattere periodico e continuativo, il quale non trova alcun fondamento nella normativa statale e prescinde peraltro, nella sua quantificazione, dal calcolo dell’incidenza dell’opera sui costi di urbanizzazione e di costruzione.
Né è possibile evincere una qualche causa giustificatrice della pretesa, non essendovi alcuna controprestazione gravante sull’Amministrazione Comunale che possa legittimare la corresponsione di un canone annuo, tenuto altresì conto che il terreno sul quale insiste l’impianto risulta essere di proprietà di privati, e non del Comune.
L’assenza di una causa giustificatrice del previsto canone annuo che possa allo stesso conferire carattere di corrispettivo nell’ambito di un rapporto sinallagmatico, conduce ad ascrivere tale canone nel novero delle prestazioni patrimoniali la cui previsione, a fini impositivi, è tuttavia riservata alla legge, precluso essendo quindi all’intimata Amministrazione Comunale la possibilità di introdurre prestazioni patrimoniali, quale il contestato canone annuo, in assenza di una previsione di legge.
La contestata previsione, unilateralmente adottata dal Comune per via di un atto regolamentare, nel tradursi in una prestazione imposta, risulta inoltre illegittima per difetto della copertura legislativa richiesta dall’art. 23 della Carta fondamentale.
Prevede tale norma che “Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge” istituendo così una riserva di legge, qualificata di tipo relativo, essendo sufficiente che la legge determini la c.d. base legislativa indicante i presupposti, i soggetti passivi e il nucleo della prestazione patrimoniale da porre a carco dei privati, correlativamente potendo demandare alla potestà regolamentare la definizione dei profili di dettaglio e delle modalità di attuazione del prelievo.
La riserva di legge in parola deve, dunque, ritenersi rispettata anche in assenza di una espressa indicazione legislativa dei criteri, limiti e controlli sufficienti a delimitare l'ambito di discrezionalità dell'amministrazione purché la concreta entità della prestazione imposta sia chiaramente desumibile dagli interventi legislativi che riguardano l'attività dell'amministrazione (Corte Costituzionale, 14.06.2007, n. 190).
Nell’alveo della garanzia apprestata dalla predetta norma costituzionale la dottrina e la giurisprudenza della Corte pacificamente riconducono non solo le prestazioni patrimoniali di natura tributaria ma anche quelle di diversa natura come i contributi (Corte Costituzionale, 14.06.2007 n. 190; 26.02.1998, n. 26) e, in genere, tutte le prestazioni patrimoniali determinate con atto unilaterale autoritativo, alla cui adozione non concorra la volontà del privato (Corte costituzionale, 14.06.2007, n. 190; 31.05.1996, n. 180), qualificando la giurisprudenza della Corte costituzionale come prestazione imposta anche un canone per un'utilizzazione di beni demaniali che, pur avendo a base un negozio fra la p.a. ed il privato, sia imposto autoritativamente per la fruizione di un bene pubblico (Corte Costituzionale, 10.06.1994, n. 236).
Poste le brevi coordinate interpretative appena tratteggiate, ritiene il Collegio che non possa essere esclusa la natura di prestazione patrimoniale imposta, ai sensi e per gli effetti della copertura e della riserva di legge scolpita all’art. 23 della Costituzione, al previsto canone annuo cui è sottoposta la concessione edilizia per l’installazione degli impianti di che trattasi.
Invero, richiamandosi quanto testé ricordato, ovverosia che il Giudice delle leggi annette natura di prestazione patrimoniale imposta ex art. 23 Cost., in genere, a tutte le prestazioni patrimoniali determinate con unilaterale atto autoritativo alla cui adozione non concorra la volontà del privato (Corte costituzionale, 14.06.2007, n. 190; 31.05.1996, n. 180), il carattere di prestazione imposta deve essere alla censurata norma regolamentare conferito se non altro in considerazione della fonte che lo contiene, che è un atto generale, ossia un Regolamento locale approvato con deliberazione di Consiglio comunale.
Richiedendo l’art. 23 della Costituzione che ogni prestazione patrimoniale imposta sia legittimata da una fonte normativa avente valore di legge, nella specie insussistente, la censurata disposizione regolamentare risulta illegittima anche sotto tale profilo.
Ritiene, dunque, il Collegio che la riserva relativa di legge recata dall’art. 23 Cost. richiede per il contestato canone annuo cui è soggetta la concessione edilizia per l’installazione di impianti di telefonia, di cui alla gravata norma regolamentare, una copertura legislativa, in difetto della quale detta norma è illegittima.
In ragione delle superiori considerazioni il ricorso va, quindi, accolto, stante la rilevata illegittimità della gravata previsione regolamentare del pagamento di un canone annuo a fronte del rilascio di una concessione edilizia per l’installazione di antenne ricetrasmittenti per telefonia mobile, impianti similari e pertinenze tecnologiche, il che conduce all’annullamento della relativa norma.
Va parimenti disposto l’annullamento della gravata nota con la quale è stato richiesto alla società ricorrente il versamento del canone annuo, riverberandosi sulla stessa in via derivata i medesimi vizi che affligono la norma regolamentare (TAR Lazio-Roma, Sez. II, sentenza 09.04.2013 n. 3579 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAL’impianto di telefonia in argomento è annoverabile tra le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione e, come tale, può essere equiparato, a tenore dell’art. 86 comma terzo del D.Lgs. 01.08.2003 n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), alle ordinarie opere di urbanizzazione primaria, compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica.
Inoltre, a tenore dell’art. 231 del Codice postale (D.P.R. n. 156/1973), <<gli impianti di teleradio-comunicazioni e le opere accessorie occorrenti per la funzionalità di detti impianti, sempreché siano esercitati dallo Stato o dai concessionari per i servizi ad uso pubblico, hanno carattere di pubblica utilità>>.
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Il Comune non ha, per legge, la potestà di introdurre un divieto generalizzato di installazione degli impianti di telefonia, né di introdurre misure che, pur essendo di natura tipicamente urbanistica (distanze, altezze, quote, eccetera) non siano funzionali al governo del territorio, quanto piuttosto alla tutela dai rischi dell’elettromagnetismo che –a tenore dell’art. 8 della legge 22.02.2001 n. 36– rientra nelle esclusive attribuzioni statali, non già in quelle comunali.
La localizzazione degli impianti nelle sole zone in cui il Regolamento li consente si pone in contrasto non solo con l’esigenza di permettere la copertura del servizio di telefonia mobile sull’intero territorio comunale, ma anche con la loro natura di infrastrutture primarie e impianti di interesse generale, posti al servizio della comunità e quindi compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica.

La società ricorrente vuole implementare un impianto di telefonia già esistente ma riceve il diniego del Comune, motivato con il fatto che la zona prescelta, a tenore del Regolamento comunale, non sarebbe idonea.
Le deduzioni del Comune non considerano che l’impianto di telefonia in argomento è annoverabile tra le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione e, come tale, può essere equiparato, a tenore dell’art. 86 comma terzo del D.Lgs. 01.08.2003 n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), alle ordinarie opere di urbanizzazione primaria, compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica (cfr.: TAR Sicilia Palermo II, 11.01.2011 n. 22). Inoltre, a tenore dell’art. 231 del Codice postale (D.P.R. n. 156/1973), <<gli impianti di teleradio-comunicazioni e le opere accessorie occorrenti per la funzionalità di detti impianti, sempreché siano esercitati dallo Stato o dai concessionari per i servizi ad uso pubblico, hanno carattere di pubblica utilità>>.
Ebbene, la società ricorrente risulta essere concessionaria di un pubblico servizio di telecomunicazioni, pertanto, la realizzazione delle dette infrastrutture non è soggetta alle prescrizioni urbanistico-edilizie che si riferiscono a diverse tipologie di opere edilizie. La conseguenza di ciò è che il titolo autorizzatorio non può essere negato, se non avuto riguardo a una specifica disciplina conformativa, da assoggettare al procedimento della variante urbanistica, che prenda in considerazione le reti infrastrutturali tecnologiche necessarie per il funzionamento del servizio pubblico.
Tale disciplina, in effetti, sarebbe quella adottata dal Comune resistente, con le impugnate deliberazioni di Consiglio Comunale nn. 26/2002 e 9/2004, sennonché tali atti, difettando dell’approvazione regionale, non sono coerenti con il parametro del procedimento di variante urbanistica. La regolamentazione comunale, che è stata adottata per fini meramente radio-protezionistici, esclude la possibilità di installare impianti in aree sensibili, introduce un divieto generalizzato di installare impianti al di fuori dei siti comunali individuati nella zonizzazione, dispone il divieto di rilasciare titoli abilitativi al di fuori delle zone consentite.
Il Regolamento e il Piano sono palesemente illegittimi, non soltanto perché difformi dal parametro dei piani urbanistici, ma anche perché il Comune non ha, per legge, la potestà di introdurre un divieto generalizzato di installazione degli impianti di telefonia, né di introdurre misure –come è accaduto nella specie– che, pur essendo di natura tipicamente urbanistica (distanze, altezze, quote, eccetera) non siano funzionali al governo del territorio, quanto piuttosto alla tutela dai rischi dell’elettromagnetismo che –a tenore dell’art. 8 della legge 22.02.2001 n. 36– rientra nelle esclusive attribuzioni statali, non già in quelle comunali (cfr.: Corte Cost. 07.10.2003 n. 307; Cons. Stato VI, 10.02.2003 n. 673; TAR Lazio Roma, II-bis, 18.05.2006 n. 3565).
La localizzazione degli impianti nelle sole zone in cui il Regolamento li consente si pone in contrasto non solo con l’esigenza di permettere la copertura del servizio di telefonia mobile sull’intero territorio comunale, ma anche con la loro natura di infrastrutture primarie e impianti di interesse generale, posti al servizio della comunità e quindi compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica (cfr.: Cons. Stato VI, 10.02.2003 n. 673; TAR Veneto Venezia, II, 17.03.2004 n. 749; TAR Molise I, 07.04.2011 n. 176).
Il Comune ha esorbitato dalle proprie attribuzioni anche per un altro ordine di ragioni: invero, l’art. 8 comma primo lett. a) della legge n. 36/2001 (legge-quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) attribuisce la funzione di individuazione dei siti di trasmissione per impianti di telefonia mobile non già ai Comuni, ma alle Regioni. Pertanto, in assenza dei criteri regionali per l’individuazione delle aree nelle quali consentire l’installazione, una così stringente e generale regolamentazione comunale è da ritenersi esorbitante ed eccessiva (TAR Molise, sentenza 29.03.2013 n. 229 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: J. Cortinovis, A. Galbiati e L. Spallino, Impianti di telefonia mobile: legislazione, giurisprudenza, dottrina, schema rilascio n.o. paesaggistico (digesto di normativa e giurisprudenza in tema di impianti di telefonia mobile aggiornato al 13.03.2013) (13.03.2013 - link a http://www.studiospallino.it).

EDILIZIA PRIVATAAi sensi dell’art. 87, comma 4, del D.lgs. n. 259 del 2003, il deposito del parere preventivo favorevole dell’ARPA non è prescritto per la formazione dell’autorizzazione ovvero per l’inizio dei lavori, ma solo per l’attivazione dell’impianto.
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E' coerente con i principi generali dell’ordinamento nazionale e comunitario ritenere che, per effetto della disciplina sopravvenuta di cui all’art. 87 d.lgs. n. 259/2003, sia stato implicitamente abrogato, per incompatibilità, l’art. 3 del d.P.R. n. 380/2001 cit., nella parte in cui qualifica gli impianti di telecomunicazioni come “nuova costruzione”, richiedenti, ai sensi del successivo art. 10 DPR n. 380/2001, il previo rilascio del permesso di costruire.
Difatti, l’espressa assimilazione normativa fra le stazioni radio base e le opere di urbanizzazione primaria, statuita dall’art. 86, comma 3, del D.lgs. n. 259/2003 rende l’installazione di tali manufatti compatibile con qualunque destinazione di zona e assoggettata alle sole prescrizioni di cui all’art. 87 del D.lgs. n. 259/2003 e non anche alle previsioni generali di cui all’art. 3 del D.P.R. n. 380/2001.

Il provvedimento di diniego per l’installazione dell’impianto contiene valutazioni della conformazione della zona e della destinazione di tipo squisitamente urbanistico, articolate nei seguenti due ordini di motivi:
- l’area ove è prevista l’installazione del manufatto è destinata a “verde privato e/o mitigazione ambientale”, classificata dall’art. 75 delle n.t.a. al p.g.t. come inedifìcabile;
- la suddetta area, inoltre, è ubicata nelle immediate vicinanze di un oratorio parrocchiale e tale eventualità è espressamente indicata dal P.G.T. come circostanza ostativa.
In disparte restando le censure con cui la ricorrente lamenta la mancanza di comunicazione d’avvio del procedimento, il difetto di motivazione e la genericità dell’istruttoria, ovvero il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento, è dirimente, ai fini dell’accoglimento della domanda di annullamento, constatare come la disciplina urbanistica impressa al territorio non si opponga affatto alla installazione della stazione radio base sul sito individuato dalla ricorrente. Sono necessari alcuni spunti ricostruttivi.
Il codice delle comunicazioni elettroniche, approvato con d.lgs. 01.8.2003, n. 259, con riferimento alle infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, prevede la confluenza in un solo procedimento di tutte le tematiche rilevanti, con finale rilascio (in forma espressa o tacita) di un titolo abilitativo, qualificato come autorizzazione. La fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica è considerata dal legislatore di preminente interesse generale, oltre che libera (artt. 3 e 86 del D.lgs. n. 259/2003).
L’art. 86, al comma 3, recita che “Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88, sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 06.06.2001, n. 380, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, e ad esse si applica la normativa vigente in materia”. L’art. 90 dispone che gli impianti in questione e le opere accessorie occorrenti per la loro funzionalità hanno “carattere di pubblica utilità”, con possibilità, quindi, di essere ubicati in qualsiasi parte del territorio comunale, essendo compatibili con tutte le destinazioni urbanistiche (residenziale, verde, agricola).
Occorre, tuttavia sottolineare che, nonostante il riconoscimento del carattere di opere di pubblica utilità e malgrado l’assimilazione ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria, le stazioni radio base di un impianto di telefonia mobile non possono essere localizzate indiscriminatamente in ogni sito del territorio comunale perché, al cospetto di rilevanti interessi di natura pubblica, come nel caso della tutela dei beni ambientali e culturali, la realizzazione dell’opera di pubblica utilità può risultare cedevole. Non a caso, il successivo comma 4 dello stesso art. 86 si affretta a stabilire che “Restano ferme le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali contenute nel decreto legislativo 29.10.1999, n. 490, nonché le disposizioni a tutela delle servitù militari di cui al titolo VI, del libro II, del codice dell’ordinamento militare”.
Sotto altro profilo, sempre ai sensi dell’art. 86, del D.lgs. n. 259 del 2003, l’installazione di infrastrutture viene autorizzata dagli enti locali, previo accertamento, da parte dell’organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all’art. 14 della L. n. 22.02.2001, n. 36, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della l. 22.02.2001 n. 36 e relativi provvedimenti di attuazione.
Sul punto, occorre porre in evidenza che l’art. 8 della legge 22.02.2001, n. 36 (il quale nel disciplinare il riparto di competenze tra Regioni, province e comuni in materia stabilisce che “i Comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici”), è stato interpretato nel senso che l’ente locale può senz'altro disciplinare, con proprio regolamento, l’individuazione di siti del territorio comunale interdetti all’installazione di impianti del genere di cui si discute, ma ciò può avvenire senza che la facoltà di regolamentazione si traduca in un divieto generalizzato di installazione in identificate zone urbanistiche (la stessa Corte Costituzionale, con la sentenza n. 331/2003 ha, infatti, chiarito che nell’esercizio dei suoi poteri, il Comune non può rendere di fatto impossibile la realizzazione di una rete completa di infrastrutture per le telecomunicazioni, trasformando i criteri di individuazione, che pure il comune può fissare, in limitazioni alla localizzazione con prescrizioni aventi natura diversa da quella consentita dalla legge quadro n. 36 del 2001). Del pari, i comuni non possono introdurre limitazioni alla localizzazione che, in quanto funzionali non al governo del territorio, ma alla tutela della salute dai rischi dell’elettromagnetismo, invaderebbero la competenza che l’art. 4 della legge n. 36/2001 riserva allo Stato.
Sul versante procedimentale, ai sensi dell’art. 87, comma 4, del D.lgs. n. 259 del 2003, il deposito del parere preventivo favorevole dell’ARPA non è prescritto per la formazione dell’autorizzazione ovvero per l’inizio dei lavori, ma solo per l’attivazione dell’impianto (cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 24.09.2010, n. 7128; precedentemente TAR Sicilia Palermo, sez. II, 09.01.2008, n. 9).
Tanto premesso e passando all’esame del primo “corno” della motivazione di diniego, rileva il Collegio come la stessa disciplina urbanistica, invocata dal comune resistente, contempli per il sito in questione un divieto di costruzioni per uso primario solo per il caso di opere aventi carattere edificatorio (cfr. l’art. 75 NTA, rubricato “Ambito a verde privato e/o di mitigazione ambientale”; cfr., altresì, l’art. 4.7. dello stesso PGT, il quale prevede espressamente la possibilità di installare gli impianti tecnologici, tra cui quelli telefonici, in qualsiasi zona urbanistica).
Tale assetto urbanistico, del resto, è assolutamente coerente sia con l’assimilazione ad ogni effetto (ex art. 86, comma 3, cit.) delle infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione alle opere di urbanizzazione primaria, la quale (come si è detto sopra) postula la compatibilità delle stesse con qualsiasi destinazione urbanistica; sia con la legislazione regionale che, per gli impianti radio base per la telefonia mobile di potenza totale ai connettori di antenna non superiore a 300 W, stabilisce che essi non richiedono una specifica regolamentazione urbanistica (art. 4, comma 7, della L.r. Lombardia n. 11 del 2001).
Neppure può sostenersi che l’impossibilità di assentire la tipologia di intervento in parola deriverebbe dall’espressa definizione legislativa di esso in termini di nuova edificazione. Effettivamente, il testo unico dell’edilizia (D.lgs. n. 378/2001), all’art. 3, comma 1, lett. e. 3) ed e. 4) prescrive, per “l’installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione”, espressamente catalogata come intervento di nuova costruzione, il permesso di costruire.
Tuttavia, al riguardo, è sufficiente richiamare la condivisa giurisprudenza, secondo cui è coerente con i principi generali dell’ordinamento nazionale e comunitario ritenere che, per effetto della disciplina sopravvenuta di cui all’art. 87 d.lgs. n. 259/2003, sia stato implicitamente abrogato, per incompatibilità, l’art. 3 del d.P.R. n. 380/2001 cit., nella parte in cui qualifica gli impianti di telecomunicazioni come “nuova costruzione”, richiedenti, ai sensi del successivo art. 10 DPR n. 380/2001, il previo rilascio del permesso di costruire (cfr. Cons. Stato. sez. VI, n. 5044 del 17.10.2008; Cons. Stato sez. VI n. 3534 del 15.6.2006; TAR Napoli sez. VII n. 2702 del 22.3.2007; TAR Lecce sez. II n. 4279 del 22.8.2006). Difatti, l’espressa assimilazione normativa fra le stazioni radio base e le opere di urbanizzazione primaria, statuita dall’art. 86, comma 3, del D.lgs. n. 259/2003 rende l’installazione di tali manufatti compatibile con qualunque destinazione di zona e assoggettata alle sole prescrizioni di cui all’art. 87 del D.lgs. n. 259/2003 e non anche alle previsioni generali di cui all’art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 (TAR Lombardia-Milano, Sez. I, sentenza 14.02.2013 n. 398 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Dopo la sentenza della Corte costituzionale 14-27.07.2005, n. 336, pur non potendosi escludere un potere di localizzazione del Comune per le stazioni radio-base, tale possibilità è esclusa in Lombardia dall'art. 4, comma 7, della L.r. n. 11 del 2001, secondo il quale i detti impianti di telefonia mobile, se di potenza totale non superore a 300 watt, non sottostanno ad alcuna specifica regolamentazione urbanistica.
Ne consegue che sono illegittime le disposizioni pianificatorie comunali che introducano in termini assoluti divieti di installazione per simili impianti.

Venendo al merito del ricorso il primo motivo di ricorso è fondato, atteso che, dopo la sentenza della Corte costituzionale 14-27.07.2005, n. 336, pur non potendosi escludere un potere di localizzazione del Comune per le stazioni radio-base, tale possibilità è esclusa in Lombardia dall'art. 4, comma 7, della L.r. n. 11 del 2001, secondo il quale i detti impianti di telefonia mobile, se di potenza totale non superore a 300 watt, non sottostanno ad alcuna specifica regolamentazione urbanistica; ne consegue che sono illegittime le disposizioni pianificatorie comunali che introducano in termini assoluti divieti di installazione per simili impianti (TAR Lombardia Milano, sez. I, 13.01.2010, n. 23; TAR Lombardia, Milano, sez. II, 27.05.2005, n. 1113) (TAR Lombardia-Milano, Sez. I, sentenza 29.01.2013 n. 261 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: In materia di realizzazione di antenne per la telefonia mobile, il Comune che ravvisi la divergenza del titolo in formazione rispetto a disposizioni di rango nazionale o locale ben può intervenire, a mezzo del responsabile del procedimento, con richieste istruttorie (entro 15 giorni dalla presentazione della domanda) ovvero con esplicito diniego di autorizzazione (entro 90 giorni dalla presentazione della domanda), ma pur sempre nel rispetto dei termini procedimentali fissati nella disposizione nazionale, integrante un principio fondamentale di semplificazione della materia.
Altrimenti, ammettendo ad libitum l'intervento dell'autorità locale, anche al di fuori dei prescritti termini procedimentali e, quindi, dopo la formazione della fattispecie assentiva per silentium (cit. art. 87, comma 9, D.Lgs. n. 259/2003), si provocherebbe un'ingiustificabile anomalia, sul piano dell'aggravamento procedimentale, al suddetto principio fondamentale di semplificazione, apparendo invece coerente con il quadro normativo delineato che l'Amministrazione locale possa esercitare ogni proficuo controllo sulla formazione del titolo soltanto nel rispetto delle scansioni temporali imposte dalla legge sul procedimentale più volte citata (art. 87 D.Lgs. n. 259 del 2003, cit.).

Come già rilevato da questa Sezione l'art. 87 del Codice delle Comunicazioni prevede, per gli impianti di telefonia mobile, la D.I.A. ovvero il silenzio-assenso, conformemente alla ratio sottesa all'intero Codice delle Comunicazioni elettroniche, come desumibile dai criteri di delega contenuti nell'art. 41, L. n. 166 del 2002 e prima ancora nelle direttive comunitarie da recepire: previsione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti per la concessione del diritto di installazione di infrastrutture e ricorso alla condivisione delle strutture; riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi, nonché regolazione uniforme dei medesimi procedimenti anche con riguardo a quelli relativi al rilascio di autorizzazioni per l'installazione di infrastrutture di reti mobili, in conformità ai principi di cui alla L. 07.08.1990, n. 241 (cfr. Tar Campania, Napoli, VII, 27.01.2012, n. 426).
Tanto premesso l'atto diniego impugnato è illegittimo, in quanto intervenuto dopo il decorso del termine di novanta giorni, a decorrere dalla presentazione della domanda corredata dal progetto e finanche dalla nota prodotta da parte ricorrente in risposta alla ultima -e tardiva richiesta- di integrazione documentale (21.12.2011).
In tema di autorizzazione per la costruzione di una stazione radio-base il termine per la formazione del silenzio-assenso di cui all'art. 87, comma 9, D.Lgs. n. 259/2003 decorre dalla presentazione della domanda corredata dal progetto. Da ciò l'illegittimità del diniego, intervenuto solo il 17.07.2012, dopo la formazione del silenzio-assenso, non valendo a tal fine a interrompere ulteriormente il decorso del termine di 90 giorni il preavviso di rigetto adottato solo il 29.05.2012, a distanza di oltre 5 mesi dall’adempimento da parte della società ricorrente dell’ultima integrazione richiesta (21.12.2011). Ne discende che l'Amministrazione comunale poteva intervenire solo in autotutela.
Secondo la consolidata giurisprudenza, infatti, "in materia di realizzazione di antenne per la telefonia mobile, il Comune che ravvisi la divergenza del titolo in formazione rispetto a disposizioni di rango nazionale o locale ben può intervenire, a mezzo del responsabile del procedimento, con richieste istruttorie (entro 15 giorni dalla presentazione della domanda) ovvero con esplicito diniego di autorizzazione (entro 90 giorni dalla presentazione della domanda), ma pur sempre nel rispetto dei termini procedimentali fissati nella disposizione nazionale, integrante un principio fondamentale di semplificazione della materia. Altrimenti, ammettendo ad libitum l'intervento dell'autorità locale, anche al di fuori dei prescritti termini procedimentali e, quindi, dopo la formazione della fattispecie assentiva per silentium (cit. art. 87, comma 9, D.Lgs. n. 259/2003), si provocherebbe un'ingiustificabile anomalia, sul piano dell'aggravamento procedimentale, al suddetto principio fondamentale di semplificazione, apparendo invece coerente con il quadro normativo delineato che l'Amministrazione locale possa esercitare ogni proficuo controllo sulla formazione del titolo soltanto nel rispetto delle scansioni temporali imposte dalla legge sul procedimentale più volte citata (art. 87 D.Lgs. n. 259 del 2003, cit.)" (cfr. in termini Tar Campania, Napoli, VII, 27.01.2012, n. 426; Consiglio Stato, VI, 26.01.2009, n. 355) (TAR Campania-Napoli, Sez. VII, sentenza 25.01.2013 n. 628 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Per la costruzione di un’antenna o di un traliccio stabilmente ancorato al suolo, occorre il previo rilascio della concessione edilizia.
La costante giurisprudenza amministrativa ha, infatti, più volte osservato che ai sensi dell'art. 1 della legge n. 10/1977, è soggetta al rilascio della concessione edilizia ogni attività che comporti la trasformazione del territorio attraverso l'esecuzione di opere comunque attinenti agli aspetti urbanistici ed edilizi, ove il mutamento e l'alterazione abbiano un qualche rilievo ambientale ed estetico, o anche solo funzionale.
In particolare, il rilascio della concessione edilizia, e dunque il necessario riscontro di conformità, è richiesto quando si intenda realizzare un intervento sul territorio con la perdurante modifica dello stato dei luoghi con materiale posto sul suolo, pur in assenza di opere in muratura, anche quando si tratti di una "antenna saldamente ancorata al suolo e visibile dai luoghi circostanti", quale è quella per cui è causa.

Contrariamente a quanto sostenuto dalle società ricorrenti, per la costruzione di un’antenna o di un traliccio stabilmente ancorato al suolo, occorre il previo rilascio della concessione edilizia.
La costante giurisprudenza amministrativa ha, infatti, più volte osservato che ai sensi dell'art. 1 della legge n. 10/1977, è soggetta al rilascio della concessione edilizia ogni attività che comporti la trasformazione del territorio attraverso l'esecuzione di opere comunque attinenti agli aspetti urbanistici ed edilizi, ove il mutamento e l'alterazione abbiano un qualche rilievo ambientale ed estetico, o anche solo funzionale (cfr. in termini Tar Toscana, III, 09.07.2012, n. 1292 che a sua volta richiama Cons. Stato, V, 14.12.1994, n. 1486 ; Cons. Stato, V, 23.01.1991, n. 64).
In particolare, il rilascio della concessione edilizia, e dunque il necessario riscontro di conformità, è richiesto quando si intenda realizzare un intervento sul territorio con la perdurante modifica dello stato dei luoghi con materiale posto sul suolo, pur in assenza di opere in muratura (cfr. Cons. Stato, V, 01.03.1993, n. 319; Cons. Stato, V, 23.01.1991; Cons. Stato, VI, n. 5253/2001), anche quando si tratti di una "antenna saldamente ancorata al suolo e visibile dai luoghi circostanti" (Cons. Stato, V, 06.04.1998, n. 415), quale è quella per cui è causa.
Ne discende, pertanto, che vanno disattese tutte le censure con le quali le società ricorrenti asseriscono la non necessità del previo rilascio di titoli autorizzatori per l’esecuzione delle opere oggetto di demolizione, come del resto dimostra anche la successiva presentazione da parte delle stesse società di un’istanza ex art. 13 della legge n. 47/1985 (TAR Campania-Napoli, Sez. VII, sentenza 25.01.2013 n. 627 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: E' opportuno porre in luce che per consolidata giurisprudenza, l’installazione di stazioni radio base per la telefonia mobile risulta compiutamente disciplinata, con normativa speciale, dall’art. 87 Decr. Leg.vo 259/2003, il quale prevede che tutte le problematiche coinvolte, ivi comprese quelle edilizie, vengano valutate nell’ambito di un unico procedimento (attivato dall’interessato con istanza di autorizzazione o D.I.A.); ed altresì come, sempre il citato art. 87, al co. 9, stabilisca che “Le istanze di autorizzazione e le denunce di attività di cui al presente articolo, nonché quelle relative alla modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti, si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, fatta eccezione per il dissenso di cui al co. 8, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego”, mentre al precedente co. 5 è precisato che “Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell’istanza, il rilascio di dichiarazioni e l’integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al co. 9 inizia nuovamente a decorrere dal momento dell’intervenuta integrazione documentale”.
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Il nulla osta dell’ARPAC non condiziona il perfezionamento del titolo abilitativo, dovendo la sua acquisizione soltanto precedere l’attivazione dell’impianto di telecomunicazioni.
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Si è già posto in evidenza come l’art. 87 Decr. Leg.vo 259/2003 preveda uno specifico e unitario procedimento per l’installazione delle infrastrutture di telefonia mobile, nell’ambito del quale valutare tutti gli interessi coinvolti.
Approfondendo l’esame sul punto, va ora chiarito che, il termine di gg. 90 assegnato al co. 9 per la definizione del procedimento autorizzatorio è indiscutibilmente perentorio, in tal senso deponendo sia la formulazione letterale della disposizione (“Le istanze….si intendono accolte qualora entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda…non sia stato comunicato alcun provvedimento di diniego”), sia la sua interpretazione logico-sistematica (posto che le esigenze avute di mira dal legislatore nell’occasione sono certamente quelle acceleratorie e semplificatorie dell’iter): quindi, alla scadenza del termine suddetto, viene ex lege a formarsi un provvedimento silenzioso, autorizzatorio a tutti gli effetti e sul quale la P.A. potrà pure poi incidere negativamente, ma soltanto esercitando (in presenza dei necessari presupposti) i propri poteri di autotutela.

Così sommariamente delineato l’oggetto del giudizio, è, in punto di diritto, opportuno porre in luce che, per consolidata giurisprudenza (cfr. Cons. di Stato sez. VI, n. 5044 del 17.10.2008; Cons. di Stato sez. VI, n. 1767 del 21.04.2008; Cons. di Stato sez. VI, n. 889 del 28.02.2006; Cons. di Stato sez. VI, n. 4159 del 05.08.2005; TAR Abruzzo-Pescara n. 886 del 06.11.2008; TAR Basilicata n. 140 del 30.04.2008; TAR Campania-Napoli n. 1890 del 04.04.2008; TAR Campania-Napoli n. 1480 del 21.03.2008; TAR Campania-Napoli n. 9325 del 25.06.2008), l’installazione di stazioni radio base per la telefonia mobile risulta compiutamente disciplinata, con normativa speciale, dall’art. 87 Decr. Leg.vo 259/2003, il quale prevede che tutte le problematiche coinvolte, ivi comprese quelle edilizie, vengano valutate nell’ambito di un unico procedimento (attivato dall’interessato con istanza di autorizzazione o D.I.A.); ed altresì come, sempre il citato art. 87, al co. 9, stabilisca che “Le istanze di autorizzazione e le denunce di attività di cui al presente articolo, nonché quelle relative alla modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti, si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, fatta eccezione per il dissenso di cui al co. 8, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego”, mentre al precedente co. 5 è precisato che “Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell’istanza, il rilascio di dichiarazioni e l’integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al co. 9 inizia nuovamente a decorrere dal momento dell’intervenuta integrazione documentale”.
Altresì, va sottolineato come per giurisprudenza consolidata (cfr. TAR Basilicata n° 633 del 26.09.2008; TAR Campania-Salerno n° 1942 del 16.06.2008; TAR Sicilia-Catania n° 256 del 14.02.2008; TAR Campania-Napoli n° 1888 del 12.03.2008; TAR Veneto n° 1283 del 23.04.2007; TAR Campania-Napoli n° 10647 del 20.12.2006) il nulla osta dell’ARPAC non condizioni il perfezionamento del titolo abilitativo, dovendo la sua acquisizione soltanto precedere l’attivazione dell’impianto.
Ancora, va evidenziato come l’art. 86, co. 3, Decr. Leg.vo 259/2003 stabilisca che “Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli artt. 87 e 88, sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria cui all’art. 16, co. 7, del D.P.R. 06.06.2001 n° 380, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, e ad esse si applica la normativa vigente in materia”.
A tanto, va soggiunto che, con la propria ordinanza n° 40/2012 (confermata in sede di appello dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 15601/2012), questo Tribunale, nell’accogliere l’istanza cautelare formulata dalla ricorrente, si è così espresso: “Considerato che sulla istanza di autorizzazione all’installazione di una stazione radio base per telefonia mobile (in località S. Venditto del Comune di Sessa Aurunca – codice sito CE208) presentata dalla Nokia Siemens Network Italia spa in data 2.2.2011 (prot. n. 2381) si è formato, con il decorso di gg. 90 e in assenza di tempestivi interventi amministrativi, il silenzio-assenso previsto dall’art. 87, co. 9, Decr. Leg.vo 259/2003 (posto che il parere ARPAC favorevole, peraltro intervenuto in data 16.03.2011, è necessario solo per l’attivazione dell’impianto – cfr. Cons. di Stato sez. VI, n° 7128 del 24.9.2010; TAR Basilicata n° 633 del 26.09.2008; TAR Sicilia-Catania n° 256 del 14.02.2008; TAR Sicilia-Palermo n° 9 del 9.1.2008; TAR Campania-Napoli n° 10647 del 20.12.2006; e che l’autorizzazione sismica, pure intervenuta in data 27.5.2011, condiziona soltanto la possibilità di eseguire i lavori – cfr. TAR Lazio-Latina n° 696 del 15.07.2009), la cui rimozione è possibile soltanto in sede di autotutela e a mezzo di un apposito atto che costituisca esplicazione del relativo potere; Considerato che gli impugnati provvedimenti del Comune di Sessa Aurunca non hanno tenuto in alcun conto tale circostanza, per cui risultano illegittimamente adottate la diffida prot. 1556 del 30.6.2011 e il successivo diniego dell’autorizzazione (prot. gen. n. 17794 del 18.09.2011) oggetto di gravame a mezzo di motivi aggiunti”; e che tali affermazioni vanno ribadite anche nella presente sede, di definizione del merito del giudizio.
Invero, risulta fondata l’assorbente censura incentrata su una pretesa tardività degli impugnati provvedimenti negativi, per essere questi intervenuti quando si era ormai formato il titolo autorizzatorio silenzioso ex lege, così che l’Amministrazione avrebbe potuto incidere sulla situazione determinatasi soltanto esercitando poteri di autotutela, e non certo mediante diffida a non continuare i lavori già in corso, ovvero opponendo un tardivo diniego all’originaria richiesta (come invece fatto).
In proposito, si è già posto in evidenza come l’art. 87 Decr. Leg.vo 259/2003 preveda uno specifico e unitario procedimento per l’installazione delle infrastrutture di telefonia mobile, nell’ambito del quale valutare tutti gli interessi coinvolti. Approfondendo l’esame sul punto, va ora chiarito che, il termine di gg. 90 assegnato al co. 9 per la definizione del procedimento autorizzatorio è indiscutibilmente perentorio, in tal senso deponendo sia la formulazione letterale della disposizione (“Le istanze….si intendono accolte qualora entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda…non sia stato comunicato alcun provvedimento di diniego”), sia la sua interpretazione logico-sistematica (posto che le esigenze avute di mira dal legislatore nell’occasione sono certamente quelle acceleratorie e semplificatorie dell’iter – cfr. TAR Campania-Napoli n° 21389/2008; TAR Campania-Napoli n° 5447/2007): quindi, alla scadenza del termine suddetto, viene ex lege a formarsi un provvedimento silenzioso, autorizzatorio a tutti gli effetti e sul quale la P.A. potrà pure poi incidere negativamente, ma soltanto esercitando (in presenza dei necessari presupposti) i propri poteri di autotutela (TAR Campania- Napoli, Sez. VII, sentenza 25.01.2013 n. 606 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAL’avvenuta equiparazione, ad opera dell’art. 86 del D.lgs. 259/2003, alle opere di urbanizzazione primaria degli impianti di telecomunicazione non priva l’Ente locale della prerogativa di esercitare il potere di pianificazione anche nei riguardi di detti impianti, sempre che, anche per l’aspetto urbanistico, le misure previste non impediscano, in ragione della loro eventuale portata restrittiva, l’attuarsi dell’interesse, di rilievo nazionale, alla capillare distribuzione del servizio.
Le stazioni radio-base per la telefonia mobile non possono, infatti, essere considerate opere di scarsa "rilevanza urbanistica", trattandosi, anzi, assai spesso di strutture imponenti idonee a determinare una significativa trasformazione della morfologia di un determinato territorio, tant’è che è che lo stesso DPR 380/2001 sancisce expressis verbis che la loro realizzazione deve essere subordinata al previo ottenimento di un titolo edilizio.
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La qualificazione nell’ambito di tale categoria non comporta, infatti, la esenzione da ogni forma di regolamentazione urbanistica, ma soltanto il fatto che la disciplina del piano regolatore debba tener presente la necessità che tutto il territorio comunale debba essere coperto da un segnale sufficiente affinché che gli utenti possano fruire del servizio di telefonia e collegarsi con la rete ad una velocità adeguata agli standard odierni.
Sicché, mentre debbono considerarsi illegittime quelle previsioni urbanistiche che precludono in toto l’installazione delle s.r.b. in intere zone del territorio comunale o in altro modo ostacolano il corretto svolgimento del servizio, non altrettanto può dirsi di quelle previsioni localizzative che, nel disciplinare la collocazione sul territorio dei predetti impianti, non presentino elementi di irragionevolezza e arbitrarietà tali da costituire un ingiustificato ostacolo allo sviluppo della rete.

La giurisprudenza amministrativa ha, infatti, avuto modo di statuire come l’avvenuta equiparazione, ad opera dell’art. 86 del citato D.lgs. 259/2003, alle opere di urbanizzazione primaria degli impianti di telecomunicazione non priva l’Ente locale della prerogativa di esercitare il potere di pianificazione anche nei riguardi di detti impianti, sempre che, anche per l’aspetto urbanistico, le misure previste non impediscano, in ragione della loro eventuale portata restrittiva, l’attuarsi dell’interesse, di rilievo nazionale, alla capillare distribuzione del servizio.
Le stazioni radio-base per la telefonia mobile non possono, infatti, essere considerate opere di scarsa "rilevanza urbanistica", trattandosi, anzi, assai spesso di strutture imponenti idonee a determinare una significativa trasformazione della morfologia di un determinato territorio, tant’è che è che lo stesso DPR 380/2001 sancisce expressis verbis che la loro realizzazione deve essere subordinata al previo ottenimento di un titolo edilizio.
Chiarito ciò a nulla rileva che si tratti di opere di urbanizzazione.
La qualificazione nell’ambito di tale categoria non comporta, infatti, la esenzione da ogni forma di regolamentazione urbanistica, ma soltanto il fatto che la disciplina del piano regolatore debba tener presente la necessità che tutto il territorio comunale debba essere coperto da un segnale sufficiente affinché che gli utenti possano fruire del servizio di telefonia e collegarsi con la rete ad una velocità adeguata agli standard odierni.
Sicché, mentre debbono considerarsi illegittime quelle previsioni urbanistiche che precludono in toto l’installazione delle s.r.b. in intere zone del territorio comunale o in altro modo ostacolano il corretto svolgimento del servizio, non altrettanto può dirsi di quelle previsioni localizzative che, nel disciplinare la collocazione sul territorio dei predetti impianti, non presentino elementi di irragionevolezza e arbitrarietà tali da costituire un ingiustificato ostacolo allo sviluppo della rete (Consiglio di Stato Sezione VI nn. 3040/2005 e 6961/2005; TAR Toscana sez. I, 05.03.2007, n. 285) (TAR Lombardia-Milano, Sez. I, sentenza 18.01.2013 n. 164 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAIl termine per la formazione del silenzio-assenso di cui all'art. 87, comma 9, del D.Lgs. n. 259 del 2003 decorre dalla presentazione della domanda corredata dal progetto; né rileva la data della ricezione da parte del Comune del parere dell'A.R.P.A., in quanto il deposito del parere preventivo favorevole dell'A.R.P.A. non è prescritto per la formazione del titolo edilizio ovvero per l'inizio dei lavori, ma solo per l'attivazione dell'impianto.
RITENUTO che il ricorso è fondato sotto il profilo dell’illegittimità dei provvedimenti negativi adottati dal Comune di Capo d’Orlando dopo la formazione del titolo autorizzativo.
Infatti, secondo giurisprudenza consolidata, il termine per la formazione del silenzio-assenso di cui all'art. 87, comma 9, del D.Lgs. n. 259 del 2003 decorre dalla presentazione della domanda corredata dal progetto (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 18.08.2009, n. 4941 e 17.03.2009, n. 1578); né rileva la data della ricezione da parte del Comune del parere dell'A.R.P.A., in quanto il deposito del parere preventivo favorevole dell'A.R.P.A. non è prescritto per la formazione del titolo edilizio ovvero per l'inizio dei lavori, ma solo per l'attivazione dell'impianto (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 24.09.2010, n. 7128).
Né, infine, la nota del 17.05.2012 può ritenersi idonea ad interrompere il termine per la formazione del silenzio-assenso, giacché ai sensi del comma 5° dell’art. 87 del D.Lgs. 259/2003 “Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta”, mentre nel caso in esame, a fronte della domanda di autorizzazione ricevuta il 23.04.2012, il predetto termine di quindici giorni non è stato precisato (TAR Sicilia-Catania, Sez. I, sentenza 18.01.2013 n. 149 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATALa Sezione ha già avuto modo di rilevare che:
a) “la verifica circa il mancato rispetto della distanza dal confine di proprietà private non costituisce incombente istruttorio, atteso che le stazioni radio base, per le loro caratteristiche strutturali, non paiono equiparabili alle costruzioni ex art. 873 del codice civile, e che, di conseguenza, l’onere di contestazione sullo specifico profilo incombe sul proprietario privato eventualmente leso”, quest’ultimo risultando l’unico legittimato attivo a proporre la relativa azione;
b) in merito al rapporto tra i criteri di localizzazione e gli standard urbanistici, la giurisprudenza costituzionale ha statuito che “la genericità ed eterogeneità delle categorie di aree e di edifici rispetto a cui il vincolo di distanza minima viene previsto, configurano non già un quadro di prescrizioni o standard urbanistici, bensì un potere amministrativo in contrasto con il principio di legalità sostanziale e tale da poter pregiudicare l’interesse, protetto dalla legislazione nazionale, alla realizzazione delle reti di telecomunicazione”.
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In tema di distanze nelle costruzioni, qualora gli strumenti urbanistici stabiliscano determinate distanze dal confine e nulla aggiungano sulla possibilità di costruire “in aderenza” o “in appoggio”, la preclusione di dette facoltà non consente l’operatività del principio della prevenzione; nel caso in cui, invece, tali facoltà siano previste, si versa in ipotesi del tutto analoga a quella disciplinata dall’articolo 873 c.c. e segg., con la conseguenza che è consentito al preveniente costruire sul confine, ponendo il vicino, che intenda a sua volta edificare, nell’alternativa di chiedere la comunione del muro e di costruire in aderenza (eventualmente esercitando le opzioni previste dall’articolo 875 c.c. e articolo 877 c.c., comma 2), ovvero di arretrare la sua costruzione sino a rispettare la maggiore intera distanza imposta dallo strumento urbanistico.
Di qui la funzione e la rilevanza della deroga, diretta a consentire l’esercizio delle predette facoltà che, diversamente, sarebbero precluse dalla regola ordinaria sulle distanze dal confine e tra fabbricati.

Con il terzo, quarto e quinto motivo –anche questi da esaminare congiuntamente, in quanto incentrati sulla violazione delle medesime disposizioni– la società ricorrente ha dedotto che le caratteristiche costruttive e dimensionali dello shelter (si tratta della cabina adibita al contenimento degli apparati di trasmissione e ricezione dei segnali telefonici) e la distanza di tale pertinenza dal vicino magazzino non sarebbero ostative alla legittima realizzazione della stazione radio-base (cfr. pag. 9); che non vi sarebbe violazione della disciplina delle distanze alla luce dell’assenza di intersoggettività (“vale a dire dalla diversa proprietà dei due edifici”, cfr. pag. 10); che, infine, le norme sul rispetto delle distanze non sarebbero “automaticamente né analogicamente applicabili agli impianti di telefonìa cellulare che hanno peculiarità e caratteristiche costruttive tali da imporne una separata valutazione” (cfr. pag. 12).
Sul punto, il Comune di Cesano Maderno ha replicato che l’art. 9 del D.M. 1444/1968 per i nuovi edifici stabilisce che “è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti” (cfr. pag. 12).
Anche tali motivi meritano accoglimento, per tre diverse ragioni.
In primo luogo, la Sezione (cfr. ordinanza TAR Lombardia–Milano, sez. I, 06.12.2012, n. 1681), ha già avuto modo di rilevare che:
a) “la verifica circa il mancato rispetto della distanza dal confine di proprietà private non costituisce incombente istruttorio, atteso che le stazioni radio base, per le loro caratteristiche strutturali, non paiono equiparabili alle costruzioni ex art. 873 del codice civile, e che, di conseguenza, l’onere di contestazione sullo specifico profilo incombe sul proprietario privato eventualmente leso”, quest’ultimo risultando l’unico legittimato attivo a proporre la relativa azione (Corte di Cassazione, sez. II, 11.01.2006, n. 213);
b) in merito al rapporto tra i criteri di localizzazione e gli standard urbanistici, la giurisprudenza costituzionale ha statuito che “la genericità ed eterogeneità delle categorie di aree e di edifici rispetto a cui il vincolo di distanza minima viene previsto, configurano non già un quadro di prescrizioni o standard urbanistici, bensì un potere amministrativo in contrasto con il principio di legalità sostanziale e tale da poter pregiudicare l’interesse, protetto dalla legislazione nazionale, alla realizzazione delle reti di telecomunicazione” (cfr. Corte Costituzionale, 07.10.2003, n. 307).
In seconda battuta, osserva il Collegio che l’art. 40 del regolamento edilizio, pur fissando il rispetto di una distanza minima di 10 metri tra le costruzioni, ha nondimeno previsto che “i privati possono convenzionare tra loro la costruzione in aderenza, a confine”.
Trova, pertanto, applicazione il principio, di recente ribadito dalla Corte di Cassazione, secondo cui “in tema di distanze nelle costruzioni, qualora gli strumenti urbanistici stabiliscano determinate distanze dal confine e nulla aggiungano sulla possibilità di costruire “in aderenza” o “in appoggio”, la preclusione di dette facoltà non consente l’operatività del principio della prevenzione; nel caso in cui, invece, tali facoltà siano previste, si versa in ipotesi del tutto analoga a quella disciplinata dall’articolo 873 c.c. e segg., con la conseguenza che è consentito al preveniente costruire sul confine, ponendo il vicino, che intenda a sua volta edificare, nell’alternativa di chiedere la comunione del muro e di costruire in aderenza (eventualmente esercitando le opzioni previste dall’articolo 875 c.c. e articolo 877 c.c., comma 2), ovvero di arretrare la sua costruzione sino a rispettare la maggiore intera distanza imposta dallo strumento urbanistico (Cass. nn. 8465/2010, 11899/2002, 13286/2000 e 12103/1998). Di qui la funzione e la rilevanza della deroga, diretta a consentire l’esercizio delle predette facoltà che, diversamente, sarebbero precluse dalla regola ordinaria sulle distanze dal confine e tra fabbricati” (cfr. Corte di Cassazione, sez. II, 12.10.2012, n. 17472) (TAR Lombardia-Milano, Sez. I, sentenza 16.01.2013 n. 141 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAGli impianti radio-base di telefonia mobile di potenza totale non superiore a 300 Watt non richiedono, in ossequio al disposto della normativa della regione Lombardia, specifica regolamentazione urbanistica, per cui sono illegittime le disposizioni pianificatorie comunali che introducano in termini assoluti divieti di installazione per simili impianti.
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E' da escludere che il gestore del servizio di telefonia mobile abbia la necessità di ottenere un ulteriore titolo edilizio, diverso dall’autorizzazione ex d.lgs. n. 259/2003.

Invero, come già più volte ribadito anche dalla giurisprudenza di questa Sezione, gli impianti radio-base di telefonia mobile di potenza totale non superiore a 300 Watt (come quello di cui è causa) non richiedono, in ossequio al disposto della normativa della regione Lombardia, specifica regolamentazione urbanistica, per cui sono illegittime le disposizioni pianificatorie comunali che introducano in termini assoluti divieti di installazione per simili impianti (cfr., da ultimo: TAR Lombardia, sez. I, sent. 23.10.2012, n. 2567).
Risulta altresì fondata l’affermazione della ricorrente secondo cui avrebbe errato il comune di Lodi a pretendere, nel caso di specie, una d.i.a. in forma di variante alla concessione edilizia originaria, in quanto è da escludere che il gestore del servizio di telefonia mobile abbia la necessità di ottenere un ulteriore titolo edilizio, diverso dall’autorizzazione ex d.lgs. n. 259/2003 (così, tra le altre, Cons. di Stato, sez. VI, 12.01.2011, n. 98) (TAR Lombardia-Milano, Sez. I, sentenza 16.01.2013 n. 134 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Mega-antenne. Il comune deve tacere. Lo dice il cds.
Non si può espellere la mega-antenna per cellulari dal centro abitato. Illegittima la delibera del comune che indica distanze minime per l'installazione delle stazioni radio base, che forniscono un servizio di interesse nazionale. È così che risulta illegittima la delibera dell'amministrazione che autorizza sì astrattamente la realizzazione degli impianti, ma a patto che ciò avvenga fuori dal centro abitato: l'ente locale deve adottare precisi criteri di localizzazione senza poter porre limiti generici.

È quanto emerge dalla sentenza 09.01.2013 n. 44, pubblicata dalla VI Sez. del Consiglio di stato, che dimostra come oggi più che mai la questione sia tutt'altro che pacifica in giurisprudenza.
Ha ragione la società che vuole installare la mega-antenna e ha ottenuto l'annullamento della delibera consiliare. Ai comuni è consentito individuare criteri localizzativi degli impianti di telefonia mobile, ad esempio il divieto di collocare antenne su specifici edifici, come ospedali, case di cura e altri fabbricati del genere. L'amministrazione, tuttavia, non può introdurre astratte limitazioni alla localizzazione, che consistono criteri distanziali generici.
In particolare risultano illegittime le norme che prescrivono distanze minime, da rispettare nell'installazione degli impianti, dal perimetro esterno di edifici destinati ad abitazioni, a luoghi di lavoro o ad attività diverse da quelle connesse all'esercizio degli impianti. E altrettanto vale per scuole, asili nido, immobili vincolati dalle soprintendenze e aree verdi. La copertura dei cellulari è interesse di tutti.
La pronuncia è in contrasto con una recente sentenza del Tar Puglia, la 1984/2012, secondo cui la mega-antenna nel centro storico non s'ha da fare perché l'impianto di quasi venti metri di altezza stonerebbe senz'altro a pochi metri da un luogo di culto di interesse storico. In quel caso i giudici hanno invece sottolineato che la giurisprudenza interpreta la normativa nel senso che l'ente locale ha senz'altro facoltà di disciplinare, con un suo regolamento, i divieti d'installazione di impianti (articolo ItaliaOggi del 09.02.2013).

EDILIZIA PRIVATA: Alle Regioni ed ai Comuni è consentito -nell’ambito delle proprie e rispettive competenze- individuare criteri localizzativi degli impianti di telefonia mobile (anche espressi sotto forma di divieto) quali ad esempio il divieto di collocare antenne su specifici edifici (ospedali, case di cura ecc.) mentre non è loro consentito introdurre limitazioni alla localizzazione, consistenti in criteri distanziali generici ed eterogenei (prescrizione di distanze minime, da rispettare nell’installazione degli impianti, dal perimetro esterno di edifici destinati ad abitazioni, a luoghi di lavoro o ad attività diverse da quelle specificamente connesse all’esercizio degli impianti stessi, di ospedali, case di cura e di riposo, edifici adibiti al culto, scuole ed asili nido nonché di immobili vincolati ai sensi della legislazione sui beni storico-artistici o individuati come edifici di pregio storico-architettonico, di parchi pubblici, parchi gioco, aree verdi attrezzate ed impianti sportivi).
Ne deriva che la scelta di individuare, come nel caso di specie, un’area ove collocare gli impianti in base al criterio della massima distanza possibile dal centro abitato non può ritenersi condivisibile, costituendo un limite alla localizzazione (non consentito) e non un criterio di localizzazione (consentito).
A ciò deve aggiungersi che la potestà attribuita all’amministrazione comunale di individuare aree dove collocare gli impianti è condizionata dal fatto che l’esercizio di tale facoltà deve essere rivolto alla realizzazione di una rete completa di infrastrutture di telecomunicazioni, tale da non pregiudicare, come ritenuto dalla giurisprudenza, l’interesse nazionale alla copertura del territorio e all’efficiente distribuzione del servizio.

Nel merito, il Collegio osserva che i criteri con cui procedere all’individuazione dei siti dove collocare gli impianti di telefonia mobile sono stati già oggetto di decisione del Consiglio di Stato (Sez. VI, 09.06.2006, n. 3452), da cui il Collegio non ravvisa motivate ragioni per discostarsi.
In base a tali indirizzi giurisprudenziali è stato ritenuto che alle Regioni ed ai Comuni è consentito -nell’ambito delle proprie e rispettive competenze- individuare criteri localizzativi degli impianti di telefonia mobile (anche espressi sotto forma di divieto) quali ad esempio il divieto di collocare antenne su specifici edifici (ospedali, case di cura ecc.) mentre non è loro consentito introdurre limitazioni alla localizzazione, consistenti in criteri distanziali generici ed eterogenei (prescrizione di distanze minime, da rispettare nell’installazione degli impianti, dal perimetro esterno di edifici destinati ad abitazioni, a luoghi di lavoro o ad attività diverse da quelle specificamente connesse all’esercizio degli impianti stessi, di ospedali, case di cura e di riposo, edifici adibiti al culto, scuole ed asili nido nonché di immobili vincolati ai sensi della legislazione sui beni storico-artistici o individuati come edifici di pregio storico-architettonico, di parchi pubblici, parchi gioco, aree verdi attrezzate ed impianti sportivi).
Ne deriva che la scelta di individuare, come nel caso di specie, un’area ove collocare gli impianti in base al criterio della massima distanza possibile dal centro abitato non può ritenersi condivisibile, costituendo un limite alla localizzazione (non consentito) e non un criterio di localizzazione (consentito).
A ciò deve aggiungersi che la potestà attribuita all’amministrazione comunale di individuare aree dove collocare gli impianti è condizionata dal fatto che l’esercizio di tale facoltà deve essere rivolto alla realizzazione di una rete completa di infrastrutture di telecomunicazioni, tale da non pregiudicare, come ritenuto dalla giurisprudenza, l’interesse nazionale alla copertura del territorio e all’efficiente distribuzione del servizio (Cons. di Stato, Sez. VI, 05.12.2005, n. 6961) (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 09.01.2013 n. 44 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

anno 2012

EDILIZIA PRIVATA: S. Fifi, AMPIEZZA DEI POTERI COMUNALI IN TEMA DI INSEDIAMENTI URBANISTICI DI IMPIANTI TELEFONICI (Gazzetta Amministrativa n. 4/2012).

EDILIZIA PRIVATAIl sottoporre la realizzazione di una stazione radio base di potenza inferiore ai 20 W al procedimento edilizio proprio del permesso di costruire rappresenta una violazione dell’art. 4 del d.lgs. 259/2003 e dell’art. 1 della legge n. 241/1990 e cioè di quelle norme che impongono la semplificazione dei procedimenti preordinati all’esercizio dell’attività di radiocomunicazione.
Come chiarito dal Consiglio di Stato, la realizzazione di impianti di telecomunicazione è subordinata soltanto all’autorizzazione prevista dall’art. 87 del d.lgs. n. 259/2003, ….non occorrendo perciò il permesso di costruire di cui agli artt. 3 e 10 del DPR n. 380/2001.
In ogni caso, gli impianti di telefonia mobile “non possono essere assimilati alle normali costruzioni edilizie” e vanno comunque qualificati come opere di infrastrutturazione del territorio, realizzabili in qualsiasi zona del territorio comunale ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 280/2001.

Con riferimento alla prima censura dedotta, il Collegio non ravvisa ragione alcuna di discostarsi dal costante orientamento giurisprudenziale, anche di questo Tribunale, in ragione del quale il sottoporre la realizzazione di una stazione radio base di potenza inferiore ai 20 W al procedimento edilizio proprio del permesso di costruire rappresenta una violazione dell’art. 4 del d.lgs. 259/2003 e dell’art. 1 della legge n. 241/1990 e cioè di quelle norme che impongono la semplificazione dei procedimenti preordinati all’esercizio dell’attività di radiocomunicazione.
Deve pertanto ritenersi fondato il ricorso, nella parte in cui ha dedotto l’illegittimità della sottoposizione della realizzazione dell’impianto in questione alla disciplina edilizia propria degli interventi di ristrutturazione, con conseguente esclusione della possibilità di fare ricorso all’istituto della D.I.A. edilizia. Come chiarito dal Consiglio di Stato nella sentenza della sez. VI, n. 2436 del 28.04.2010, la realizzazione di impianti di telecomunicazione è subordinata soltanto all’autorizzazione prevista dall’art. 87 del d.lgs. n. 259/2003, ….non occorrendo perciò il permesso di costruire di cui agli artt. 3 e 10 del DPR n. 380/2001.
In ogni caso, gli impianti di telefonia mobile “non possono essere assimilati alle normali costruzioni edilizie” (in senso conforme cfr. TAR Palermo, sentenza 4557 del 15.07.2010) e vanno comunque qualificati come opere di infrastrutturazione del territorio, realizzabili in qualsiasi zona del territorio comunale ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 280/2001 (cfr. Cons. Stato, VI, sentenza 4056 del 19.06.2009).
Conseguentemente il provvedimento impugnato, che si fonda sulla mera collocazione dell’impianto in zona “A” del territorio comunale, appare privo di un’idonea motivazione, anche nella parte in cui richiama la deliberazione della giunta comunale n. 25009 dell’08.09.1999, la quale prescriveva un divieto generalizzato di installazione di tralicci in zona A. Non solo, infatti, tale previsione non ha natura regolamentare e, quindi, non può avere un valore di parametro di riferimento laddove la legge prescrive, per l’eventuale limitazione nella collocazione di impianti di radiofonia, l’espressa esistenza di un divieto puntuale, ma ha anche un contenuto generico e generalmente applicabile a tutte le fattispecie che la rende incompatibile con la disciplina specifica della materia, la quale consente la limitazione all’istallazione solo laddove ciò risulti motivato da specifici motivi che ne impongono la collocazione in un diverso e specifico punto della zona in questione.
Pertanto, fermo restando l’obbligo del rispetto dei limiti delle emissioni, peraltro garantito, nel caso di specie, dal parere positivo dell’ARPA, la realizzazione della SRB è stata illegittimamente denegata in ragione di un, non ravvisabile alla luce di quanto sin qui detto, contrasto del progetto con l’allora vigente normativa urbanistica, di fatto non esistente (TAR Lombardia-Brescia, Sez. II, sentenza 18.12.2012 n. 1979 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Nel centro storico mega-antenne ko.
No alla mega-antenna per telefoni cellulari nel centro storico, dove l'impianto di quasi 20 metri stonerebbe senz'altro, a pochi metri da un luogo di culto o di interesse storico. Il Consiglio comunale con delibera ad hoc può ben impedire la realizzazione della stazione radio base.

È quanto emerge dalla sentenza 12.12.2012 n. 1984, pubblicata dalla II Sez. del TAR Puglia-Lecce.
Vittoria dunque dell'amministrazione locale di un piccolo paese del Salento. E ciò benché, una volta tanto, non è stata la Soprintendenza a bloccare i lavori: l'amministrazione competente per i beni architettonici e il paesaggio si chiama fuori, chiarendo che la zona interessata non risulta soggetta a vincolo.
Ma attenzione, la legge parla chiaro: «I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici». E la giurisprudenza interpreta la normativa nel senso che l'ente locale ha senz'altro facoltà di disciplinare, con un suo regolamento, l'individuazione di siti del territorio comunale dove è vietata l'installazione di impianti come quello «incriminato».
La regolamentazione può avvenire attraverso regole ispirate a canoni di ragionevolezza, mediante scelte motivate e a presidio di rilevanti interessi di natura pubblica senza che la facoltà di regolamentazione si traduca in un divieto generalizzato di installazione in identificate zone urbanistiche. Insomma: è meglio che il colosso delle comunicazioni si cerchi un'altra location (articolo ItaliaOggi del 20.12.2012).

EDILIZIA PRIVATA: J. Cortinovis, Impianti telecomunicazione e accatastamento: circolare Ag. del Territorio n. 6/2012 (07.12.2012 - link a http://studiospallino.blogspot.it).

EDILIZIA PRIVATAIn tema di stazioni radio base l’ente locale non può prevedere “limiti generalizzati di esposizione diversi da quelli previsti dallo Stato” ovvero una “deroga generalizzata” a tali limiti, ma deve se mai adottare limiti tradotti in “specifiche e diverse misure, la cui idoneità… emerga dallo svolgimento di compiuti e approfonditi rilievi istruttori sulla base di risultanze di carattere scientifico”.
E’ infatti fondato ed assorbente il terzo motivo di ricorso, incentrato sulla presunta illegittimità delle norme comunali sulla localizzazione delle stazioni radio base descritte in narrativa. In proposito, non occorre dilungarsi, atteso che proprio sul censurato art. 51, comma 8, delle NTA del vigente PRG, cui l’art. 6 del regolamento specifico si limita a rinviare, si è pronunciato questo TAR, nel senso della sua illegittimità, con le sentenze sez. II 13.06.2011 n. 898 e 899, che qui interamente si condividono.
A fondamento di tali sentenze, in sintesi estrema, vi è infatti l’indirizzo, proprio ormai di costante giurisprudenza, per cui in tema di stazioni radio base l’ente locale non può prevedere “limiti generalizzati di esposizione diversi da quelli previsti dallo Stato” ovvero una “deroga generalizzata” a tali limiti, ma deve se mai adottare limiti tradotti in “specifiche e diverse misure, la cui idoneità… emerga dallo svolgimento di compiuti e approfonditi rilievi istruttori sulla base di risultanze di carattere scientifico”: così, fra le molte C.d.S. sez. VI 15.07.2010 n. 4557, nonché in via di principio C. cost. 07.11.2003 n. 331 e 07.10.2003 n. 307
(TAR Lombardia-Brescia, Sez. I, sentenza 15.11.2012 n. 1804 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAIn merito alla portata applicativa dell'art. 8, comma 6, l. 36/2001 il Consiglio di Stato ha chiarito "la differenza fra 'criteri localizzativi" e "limiti alla localizzazione" ritenendosi consentiti i primi, in quanto recanti criteri specifici rispetto a localizzazioni puntuali, e non i secondi, in quanto recanti divieti generalizzati per intere aree".
E’ stata quindi dichiarata l'illegittimità di un regolamento comunale adottato ai sensi dell'art. 8, comma 6, l. 22.02.2001 n. 36, laddove l'ente territoriale si sia posto quale obiettivo, sebbene non dichiarato, ma evincibile dal contenuto dell'atto regolamentare, quello di preservare la salute umana dalle emissioni elettromagnetiche promananti da impianti di radiocomunicazione (ad esempio attraverso la fissazione di distanze minime delle stazioni radio base da particolari tipologie d'insediamenti abitativi), essendo tale materia attribuita alla legislazione concorrente Stato-regioni dell'art. 117 cost., come riformato dalla l. cost. 18.10.2001 n. 3.
E’ stato ancora affermato che in base alla richiamata disciplina nazionale i comuni possono adottare un regolamento atto ad assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione comunale ai campi elettromagnetici, ma non possono adottare misure derogatorie ai limiti di esposizione fissati dallo Stato, quali, ad esempio, il generalizzato divieto di installazione delle stazioni radiobase per telefonia cellulare in tutte le zone territoriali omogenee a destinazione residenziale; ovvero, introdurre misure che pur essendo tipicamente urbanistiche (distanze, altezze, ecc.) non siano funzionali al governo del territorio, quanto piuttosto alla tutela della salute dai rischi dell'elettromagnetismo.
Ciò perché "spetta allo Stato la funzione di fissazione dei criteri e dei limiti rilevanti ai fini della protezione della popolazione dalle potenzialità nocive insite nell'esposizione ai campi magnetici”.
Il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telefonia mobile e la minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici deve tradursi in regole ragionevoli, motivate e certe, poste a presidio di interessi di rilievo pubblico, ma non può tradursi in un generalizzato divieto di installazione in zone urbanistiche identificate. Tale previsione verrebbe infatti a costituire un'inammissibile misura di carattere generale, sostanzialmente cautelativa rispetto alle emissioni derivanti dagli impianti di telefonia mobile, in contrasto con l'art. 4, l. n. 36 del 2001, che riserva alla competenza dello Stato la determinazione, con criteri unitari, dei limiti di esposizione, dei lavori di attenzione e degli obiettivi di qualità, in base a parametri da applicarsi su tutto il territorio dello Stato.
L'introduzione, da parte del Comune, tramite regolamento edilizio, di misure tipicamente di governo del territorio (distanze, altezze, localizzazioni, e così via) si giustifica solo se conforme al principio di ragionevolezza ed alla natura delle competenze urbanistico-edilizie esercitate, e qualora sia sorretta da una sufficiente motivazione sulla base di risultanze acquisite attraverso un'istruttoria idonea a dimostrare la ragionevolezza della misura e l'idoneità della stessa rispetto al fine perseguito. Le misure di minimizzazione da ritenersi distinte da quelle urbanistico-edilizie, non possono prevedere limiti generalizzati di esposizione diversi da quelli previsti dallo Stato, né possono di fatto costituire una deroga generalizzata a tali limiti.

Il comma 6 dell’articolo 8 della legge 36/2001, Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, dispone che “ I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici”.
In merito alla portata applicativa di questa norma il Consiglio di Stato ha chiarito "la differenza fra 'criteri localizzativi" e "limiti alla localizzazione" ritenendosi consentiti i primi, in quanto recanti criteri specifici rispetto a localizzazioni puntuali, e non i secondi, in quanto recanti divieti generalizzati per intere aree" (ex multis: Cons. Stato, Sez. VI, 19.06.2009 n. 4056; Cons. Stato, Sez. VI, 17.12.2009 n. 8214 e n. 8215; Cons. Stato, Sez. VI, 05.06.2006, n. 3452; 19.05.2008, n. 2287; 17.07.2008, n. 3596).
E’ stata quindi dichiarata l'illegittimità di un regolamento comunale adottato ai sensi dell'art. 8, comma 6, l. 22.02.2001 n. 36, laddove l'ente territoriale si sia posto quale obiettivo, sebbene non dichiarato, ma evincibile dal contenuto dell'atto regolamentare, quello di preservare la salute umana dalle emissioni elettromagnetiche promananti da impianti di radiocomunicazione (ad esempio attraverso la fissazione di distanze minime delle stazioni radio base da particolari tipologie d'insediamenti abitativi), essendo tale materia attribuita alla legislazione concorrente Stato-regioni dell'art. 117 cost., come riformato dalla l. cost. 18.10.2001 n. 3 (Consiglio Stato , Sez. VI, sent. n. 6473 del 06-09-2010, sez. VI, 20.12.2002, n. 7274).
E’ stato ancora affermato che in base alla richiamata disciplina nazionale i comuni possono adottare un regolamento atto ad assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione comunale ai campi elettromagnetici, ma non possono adottare misure derogatorie ai limiti di esposizione fissati dallo Stato, quali, ad esempio, il generalizzato divieto di installazione delle stazioni radiobase per telefonia cellulare in tutte le zone territoriali omogenee a destinazione residenziale; ovvero, introdurre misure che pur essendo tipicamente urbanistiche (distanze, altezze, ecc.) non siano funzionali al governo del territorio, quanto piuttosto alla tutela della salute dai rischi dell'elettromagnetismo (Consiglio di Stato sez. VI, 27.04.2010 n. 2371).
Ciò perché "spetta allo Stato la funzione di fissazione dei criteri e dei limiti rilevanti ai fini della protezione della popolazione dalle potenzialità nocive insite nell'esposizione ai campi magnetici” (cfr. Consiglio Stato , sez. VI, 03.10.2007, n. 5098, ma si veda anche Consiglio Stato, sez. VI, 05.06.2006, n. 3332).
Il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telefonia mobile e la minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici deve tradursi in regole ragionevoli, motivate e certe, poste a presidio di interessi di rilievo pubblico, ma non può tradursi in un generalizzato divieto di installazione in zone urbanistiche identificate. Tale previsione verrebbe infatti a costituire un'inammissibile misura di carattere generale, sostanzialmente cautelativa rispetto alle emissioni derivanti dagli impianti di telefonia mobile, in contrasto con l'art. 4, l. n. 36 del 2001, che riserva alla competenza dello Stato la determinazione, con criteri unitari, dei limiti di esposizione, dei lavori di attenzione e degli obiettivi di qualità, in base a parametri da applicarsi su tutto il territorio dello Stato (Consiglio di Stato Sez. VI, sent. n. 3646 del 15-06-2011).
L'introduzione, da parte del Comune, tramite regolamento edilizio, di misure tipicamente di governo del territorio (distanze, altezze, localizzazioni, e così via) si giustifica solo se conforme al principio di ragionevolezza ed alla natura delle competenze urbanistico-edilizie esercitate, e qualora sia sorretta da una sufficiente motivazione sulla base di risultanze acquisite attraverso un'istruttoria idonea a dimostrare la ragionevolezza della misura e l'idoneità della stessa rispetto al fine perseguito. Le misure di minimizzazione da ritenersi distinte da quelle urbanistico-edilizie, non possono prevedere limiti generalizzati di esposizione diversi da quelli previsti dallo Stato, né possono di fatto costituire una deroga generalizzata a tali limiti (Consiglio di Stato, Sez. VI, Sent. n. 3157 del 13-06-2007).
Alla luce di tale consolidato orientamento, dal quale il Collegio non intende discostarsi, deve ritenersi che i provvedimenti impugnati risultano affetti dai vizi censurati. In particolare deve ritenersi che l’articolo 7 del regolamento comunale, che ha fondato il successivo parere negativo dell’amministrazione, nella parte in cui impone il rispetto dei 500 metri per la localizzazione degli impianti “da edifici ed aree in cui risiedono, operino professionalmente o permangono persone per almeno 4 ore al giorno”, pone un precetto che può porsi in contrasto con la disciplina nazionale di riferimento se diretto a salvaguardare solo la salute pubblica e non anche il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti per come prescritto dalla legge.
Il parere negativo reso dall’Ufficio tecnico Comunale, adottato in attuazione della citata norma regolamentare, con il quale è stata vietata la richiesta installazione per la presenza di un ufficio scolastico e di un edificio per attività sportiva all’interno di un raggio di 500 metri dal punto previsto per l’istallazione della stazione radio base, si pone in contrasto con la normativa nazionale in quanto diretto solo a tutelare la salute pubblica, in merito alla quale si è comunque espressa l’Arpa Cal. che con atto del 05.08.2011 ha attestato la conformità e la compatibilità del progetto di installazione dell’impianto di telefonia cellulare, con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di cui alla legge 36/2001 e al D.P.C.M. 08.07.2003.
Né risulta che il parere negativo del Comune sia supportato da ulteriori motivazioni derivanti da risultanze istruttorie che dimostrino la ragionevolezza della misura e l'idoneità della stessa rispetto al fine perseguito per come richiesto dalla giurisprudenza, risultanze che pur potrebbero costituire una deroga alla normativa richiamata (TAR Calabria-Catanzaro, Sez. I, sentenza 10.11.2012 n. 1092 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: In assenza dei presupposti per l'applicazione di una misura di salvaguardia, un provvedimento di sospensione della valutazione dell'istanza del privato costituisce atto atipico e, pertanto, illegittimo.
Peraltro la sospensione della procedura stabilita con la nota gravata, in attesa di un futuro piano di localizzazione degli impianti di telefonia mobile, finisce per risolversi in un illegittimo arresto sine die del procedimento, in contrasto con le esigenze di speditezza proprie di tale settore che trovano testuale riscontro nell'art. 87 del D.lgs. n. 259/2003.
Né sussiste un potere dell'Amministrazione comunale di adottare una misura del tipo di quella contenuta nel provvedimento impugnato, suscettibile di sospendere la proposta attività per una durata temporale assolutamente indefinita: in proposito, deve osservarsi che nessuna norma di legge attribuisce all'ente comunale il potere di emettere una pronunzia soprassessoria sine die, peraltro contraria ad ogni canone di certezza giuridica e alle esigenze di celerità riferibili alle infrastrutture di telefonia mobile.
Né, infine, l'assenza di una regolamentazione ad hoc a livello comunale della materia specifica potrebbe frapporsi al rilascio dell'autorizzazione. Invero, come affermato dalla costante giurisprudenza condivisa dal Collegio, “l’assenza di una disciplina specifica, volta a individuare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di cui trattasi ed a minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici ..." non preclude di per sé l’assentibilità dell’istanza.

... per l'annullamento del provvedimento prot. n. 0011866 U/2012 del 23.07.2012, notificato il 27.07.2012, con cui l’istanza presentata dalla società ricorrente per l’installazione di un impianto di telefonia mobile è stata sospesa in attesa dell’approvazione del regolamento comunale regolante la specifica materia e, per l’effetto, è stata inibita l’esecuzione dei lavori.
...
Oggetto del presente giudizio è l'atto con il quale l’Amministrazione comunale ha dichiarato improcedibile la D.I.A., presentata ai sensi dell’art. 87 del D.lgs. n. 259/2003, in attesa dell’adozione del Regolamento comunale disciplinante la specifica materia.
Premesso che la previsione della futura adozione di un Regolamento disciplinante la specifica materia da parte del Regolamento edilizio comunale, non rende quest’ultimo atto presupposto del provvedimento impugnato, trattandosi di disposizione a carattere generale, priva di una propria forza vincolante sulla declaratoria di improcedibilità della D.I.A., il Collegio ritiene fondato il motivo con il quale la società ricorrente denuncia l'illegittimità della sospensione sine die dell'esame dell’istanza presentata.
E, infatti, in assenza dei presupposti per l'applicazione di una misura di salvaguardia, un provvedimento di sospensione della valutazione dell'istanza del privato costituisce atto atipico e, pertanto, illegittimo (cfr. TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 14.04.2011, n. 520). Peraltro la sospensione della procedura stabilita con la nota gravata, in attesa di un futuro piano di localizzazione degli impianti di telefonia mobile, finisce per risolversi in un illegittimo arresto sine die del procedimento, in contrasto con le esigenze di speditezza proprie di tale settore che trovano testuale riscontro nell'art. 87 del D.lgs. n. 259/2003 (cfr. in termini TAR Campania, Napoli VII, 29.05.2006, n. 6199; TAR Abruzzo,15.06.2006, n. 420; TAR Puglia, Lecce, 03.11.2006, n. 5142).
Né sussiste un potere dell'Amministrazione comunale di adottare una misura del tipo di quella contenuta nel provvedimento impugnato, suscettibile di sospendere la proposta attività per una durata temporale assolutamente indefinita: in proposito, deve osservarsi che nessuna norma di legge attribuisce all'ente comunale il potere di emettere una pronunzia soprassessoria sine die, peraltro contraria ad ogni canone di certezza giuridica e alle esigenze di celerità riferibili alle infrastrutture di telefonia mobile.
Né, infine, l'assenza di una regolamentazione ad hoc a livello comunale della materia specifica potrebbe frapporsi al rilascio dell'autorizzazione. Invero, come affermato dalla costante giurisprudenza condivisa dal Collegio, “l’assenza di una disciplina specifica, volta a individuare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di cui trattasi ed a minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici ..." non preclude di per sé l’assentibilità dell’istanza (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 21.04.2008, n. 1767) (TAR Campania-Napoli, Sez. VII, sentenza 09.11.2012 n. 4561 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Il termine di cui all’art. 87, comma 9, del decreto legislativo n. 259 del 2003 (codice delle comunicazioni) ha natura perentoria.
Al suo spirare si forma dunque il silenzio-assenso con riferimento alla realizzazione dell’intervento richiesto e l’amministrazione comunale, qualora intenda successivamente opporsi al medesimo, può esercitare soltanto il potere di autotutela sulla base dei presupposti, dei criteri e del procedimento di cui all’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990.

Considerato che per giurisprudenza pacifica (cfr., ex multis, TAR Campania Napoli, sez. VII, 07.08.2007, n. 7365) il termine di cui all’art. 87, comma 9, del decreto legislativo n. 259 del 2003 (codice delle comunicazioni) ha natura perentoria.
Al suo spirare si forma dunque il silenzio-assenso con riferimento alla realizzazione dell’intervento richiesto e l’amministrazione comunale, qualora intenda successivamente opporsi al medesimo, può esercitare soltanto il potere di autotutela sulla base dei presupposti, dei criteri e del procedimento di cui all’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990.
Parametri questi che nella specie non sono stati rispettati. Di qui l’illegittimità dell’operato del Comune intimato, il quale è dunque intervenuto una volta formatosi il silenzio-assenso e senza soprattutto esercitare il potere di autotutela nei limiti e nelle forme consentite dalla legge generale sul procedimento amministrativo (TAR Campania-Napoli, Sez. VII, sentenza 09.11.2012 n. 4530 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAA regioni e comuni, ciascuno per la parte di sua competenza, è consentito introdurre criteri localizzativi degli impianti di stazione radio mobile ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. d) e 8, commi 1, lett. e), e 6 della L. 22.02.2001 n. 36, mentre non è consentito introdurre limitazioni alla localizzazione.
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Non è consentito agli enti territoriali introdurre criteri distanziali generici ed eterogenei, come la prescrizione di distanze minime dal perimetro esterno di edifici destinati ad abitazioni, a luoghi di lavoro o ad attività diverse da quelle specificamente connesse all’esercizio degli impianti stessi, di ospedali, case di cura e di riposo, edifici adibiti al culto, scuole e asili nido nonché di immobili vincolati ai sensi della legislazione sui beni storico-artistici o individuati come edifici di pregio storico-architettonico, di parchi pubblici, parchi gioco, aree verdi attrezzate ed impianti sportivi.
Eventuali disposizioni regolamentari in contrasto con la normativa imperativa nazionale devono essere direttamente disapplicate dal giudice amministrativo, configurando le richieste dei soggetti interessati all’installazione degli impianti espressione di un diritto soggettivo che non può essere limitato da discipline locali che, se in contrasto con la normativa nazionale, sono recessive.
Comunque, anche a fronte di posizioni di interesse legittimo, il giudice amministrativo ha il potere-dovere di disapplicare d’ufficio le norme regolamentari illegittime per palese contrasto con la disposizione legislativa per l’esecuzione della quale il regolamento è stato emanato
.
- Rilevato che la domanda di autorizzazione per la realizzazione di stazione radio base, avanzata dalla società ricorrente in data 29.12.2011, è stata respinta dal comune di Baiano in ragione della sua localizzazione in aree qualificate come “territoriale urbanizzata” e come “sensibile” dall’art. 3 del regolamento comunale per l’insediamento di impianti di telecomunicazione e radiotelevisivi, sulle quali “non possono essere installati impianti”;
- Ritenuto che, nell’ambito della definizione degli obiettivi di qualità, a regioni e comuni, ciascuno per la parte di sua competenza, è consentito introdurre criteri localizzativi degli impianti di stazione radio mobile ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. d) e 8, commi 1, lett. e), e 6 della L. 22.02.2001 n. 36, mentre non è consentito introdurre limitazioni alla localizzazione (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 09.06.2006 n. 3452);
- Ritenuto che per giurisprudenza anche di questo Tribunale:
--- non è consentito agli enti territoriali introdurre criteri distanziali generici ed eterogenei, come la prescrizione di distanze minime dal perimetro esterno di edifici destinati ad abitazioni, a luoghi di lavoro o ad attività diverse da quelle specificamente connesse all’esercizio degli impianti stessi, di ospedali, case di cura e di riposo, edifici adibiti al culto, scuole e asili nido nonché di immobili vincolati ai sensi della legislazione sui beni storico-artistici o individuati come edifici di pregio storico-architettonico, di parchi pubblici, parchi gioco, aree verdi attrezzate ed impianti sportivi (cfr. TAR Campania, Napoli, Sez. VII, 14.03.2007 n. 5445; Sez. I, 10.03.2005 n. 1708);
--- eventuali disposizioni regolamentari in contrasto con la normativa imperativa nazionale devono essere direttamente disapplicate dal giudice amministrativo, configurando le richieste dei soggetti interessati all’installazione degli impianti espressione di un diritto soggettivo che non può essere limitato da discipline locali che, se in contrasto con la normativa nazionale, sono recessive (cfr. TAR Campania, Napoli, Sez. I, 05.04.2004, n. 4044 e Sez. VII, 14.03.2007 n. 5445; TAR Abruzzo, L’Aquila, 04.07.2006, n. 500);
--- comunque, anche a fronte di posizioni di interesse legittimo, il giudice amministrativo ha il potere-dovere di disapplicare d’ufficio le norme regolamentari illegittime per palese contrasto con la disposizione legislativa per l’esecuzione della quale il regolamento è stato emanato (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 29.05.2008 n. 2535; C.G.A. 09.07.2007 n. 561) (TAR Campania-Salerno, Sez. II, sentenza 19.10.2012 n. 1893 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA - VARI: Elettrosmog. Uso di telefoni cordless e cellulari e patologie tumorali.
Questione concernente la contrazione di grave patologia in conseguenza dell'uso lavorativo protratto, per dodici anni e per 5-6 ore al giorno, di telefoni cordless e cellulari all'orecchio sinistro (Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, sentenza 12.10.2012 n. 17438 - link a www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATALe prescrizioni dettate a livello regolamentare non possono tradursi nell’imposizione di limitazioni o divieti generalizzati incompatibili con la possibilità di realizzare una rete completa di infrastrutture per la telecomunicazione, e ciò ancor più quando dette prescrizioni sono palesemente rivolte a tutelare aspetti collegati alla salute umana, dal momento che siffatte esigenze sono valutate dagli organi statali a ciò deputati, stante la previsione dell’art. 4 della legge n. 36/2001.
L’art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001 prevede che “I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici”.
Per principio pacifico in giurisprudenza, le prescrizioni dettate a livello regolamentare non possono tradursi nell’imposizione di limitazioni o divieti generalizzati incompatibili con la possibilità di realizzare una rete completa di infrastrutture per la telecomunicazione, e ciò ancor più quando dette prescrizioni sono palesemente rivolte a tutelare aspetti collegati alla salute umana, dal momento che siffatte esigenze sono valutate dagli organi statali a ciò deputati, stante la previsione dell’art. 4 della legge n. 36/2001 (Consiglio Stato, sez. VI, 27.12.2010, n. 9414; TAR Calabria-Reggio Calabria, sez. I, 21.03.2012, n. 231; TAR Campania–Napoli, sez. VII, 28.10.2011, n. 5030; TAR Molise–Campobasso, sez. I, 04.08.2011, n. 533)
(TAR Puglia-Lecce, Sez. II, sentenza 05.10.2012 n. 1647 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAAppare coerente con i principi generali dell’ordinamento nazionale e comunitario ritenere che, per effetto della disciplina sopravvenuta di cui all'art. 87 D. Lg.vo n. 259/2003, sia stato implicitamente abrogato, per incompatibilità, l'art. 3, comma 1, lett. e. 3) ed e. 4) del DPR n. 380/2001, nella parte in cui qualifica gli impianti di telecomunicazioni come “nuova costruzione”, richiedenti, ai sensi del successivo art. 10 DPR n. 380/2001, il previo rilascio del permesso di costruire.
Invero, l'espressa assimilazione normativa fra le stazioni radio base e le opere di urbanizzazione primaria, statuita dall’art. 86, comma 3, del D.Lgs n. 259/2003 rende l'installazione di tali manufatti compatibile con qualunque destinazione di zona ed assoggettata alle sole prescrizioni di cui all'art. 87 del D.Lgs n. 259/2003 e non anche alle previsioni generali di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001.
Pertanto, l’art. 87-bis del D.Lgs n. 259/2003 (introdotto dall’art. 5-bis del D. L. 25.03.2010 n. 40) delinea un procedimento per il caso in cui l’impianto radio base abbia potenza in singola antenna superiore ai 20 Watt, con riferimento al quale il gestore di telefonia mobile deve chiedere “autorizzazione alla installazione”, ed un procedimento semplificato, per il caso in cui la predetta potenza sia uguale o inferiore ai 20 Watt, per il quale si richiede la mera “denuncia di inizio attività”, trasmessa alle amministrazioni competenti (Comune e Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale).
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E' consentito alle regioni ed ai comuni, ciascuno per la sua competenza, introdurre criteri localizzativi degli impianti de quibus, nell'ambito della funzione di definizione degli "obiettivi di qualità", consistenti in criteri localizzativi, di cui all'art. 3, comma 1, lettera d, ed all'art. 8, comma 1, lettera e, e comma 6 della legge quadro, mentre non è consentito introdurre limitazioni alla localizzazione.
Coerentemente, vanno considerati criteri localizzativi (legittimi, ancorché espressi "in negativo") i divieti di installazione su ospedali, case di cura e di riposo, scuole e asili nido, siccome riferiti a specifici edifici, mentre vanno ritenute limitazioni alla localizzazione (vietate) i criteri distanziali generici ed eterogenei, quali la prescrizione di distanze minime, da rispettare nell'installazione degli impianti, dal perimetro esterno di edifici destinati ad abitazioni, a luoghi di lavoro o ad attività diverse da quelle specificamente connesse all'esercizio degli impianti stessi, di ospedali, case di cura e di riposo, edifici adibiti al culto, scuole ed asili nido, nonché di immobili vincolati ai sensi della legislazione sui beni storico-artistici o individuati come edifici di pregio storico-architettonico, di parchi pubblici, parchi gioco, aree verdi attrezzate ed impianti sportivi.

Il cosiddetto “Codice delle Comunicazioni Elettroniche”, approvato con D.Lgs. 01.08.2003, n. 259, con gli artt. 86, 87 e 88, con riferimento alle infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, affronta i molteplici profili di interesse pubblico coinvolti e prevede lo svolgimento di apposite conferenze di servizi, per un adeguato coordinamento di tali interessi, con finale rilascio -in forma espressa o tacita- di un titolo abilitativo, qualificato come autorizzazione, in coerenza con i criteri -rilevanti anche sul piano comunitario- di semplificazione amministrativa, mediante la confluenza in un solo procedimento di tutte le tematiche rilevanti, pur senza cancellare l'incidenza delle installazioni stesse sotto il profilo urbanistico-edilizio, tenuto conto della concreta consistenza dell'intervento e senza esclusione di eventuali conseguenze penali, connesse ad ipotesi di abusivismo, ex art. 44 D.P.R. n. 380/2001 (conf.: Corte Cost. 28.03.2006, n. 259; Corte Cost. 18.05.2006, ord. n. 203).
L'art. 86, comma 3, del precitato D.Lgs n. 259/2003 stabilisce che tutte le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, tra cui anche gli impianti di telefonia mobile, "sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'art. 16, comma 7, DPR n. 380/2001, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori".
Il D.Lgs. 06.06.2001 n. 380 (Testo Unico dell'Edilizia), con l’art. 3, comma 1°, lett. e. 3) ed e. 4), prescrive, per "l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione" -espressamente catalogata come intervento di nuova costruzione- il permesso di costruire, introdotto dalla medesima normativa come nuova qualificazione formale della concessione edilizia, ai sensi del successivo art. 10, comma 1.
L’art. 87 del suddetto D.Lgs n. 259/2003 richiede, per il caso di installazione di impianti, con tecnologia UMTS od altre, con potenza in singola antenna uguale od inferiore ai 20 Watt, la mera denuncia di inizio attività, conforme ai modelli predisposti dagli Enti locali e, ove non predisposti, “al modello B di cui all'allegato n. 13", conformemente alla “ratio acceleratoria”, desumibile anche dai criteri di delega contenuti nell'art. 41 della legge n. 166/2002 .
Appare, quindi, coerente con i principi generali dell’ordinamento nazionale e comunitario ritenere che, per effetto della disciplina sopravvenuta di cui all'art. 87 D. Lg.vo n. 259/2003, sia stato implicitamente abrogato, per incompatibilità, l'art. 3, comma 1, lett. e. 3) ed e. 4) del DPR n. 380/2001, nella parte in cui qualifica gli impianti di telecomunicazioni come “nuova costruzione”, richiedenti, ai sensi del successivo art. 10 DPR n. 380/2001, il previo rilascio del permesso di costruire (conf.: Cons. Stato. Sez. VI, sent. n. 5044 del 17.10.2008; Cons. Stato Sez. VI: sent. n. 3534 del 15.06.2006; sent. n. 4000 del 26.7.2005; sent. n. 100 del 21.01.2005; TAR Napoli Sez. VII sent. n. 2702 del 22.03.2007; TAR Lecce Sez. II sent. n. 4279 del 22.08.2006).
Invero, l'espressa assimilazione normativa fra le stazioni radio base e le opere di urbanizzazione primaria, statuita dall’art. 86, comma 3, del D.Lgs n. 259/2003 rende l'installazione di tali manufatti compatibile con qualunque destinazione di zona ed assoggettata alle sole prescrizioni di cui all'art. 87 del D.Lgs n. 259/2003 e non anche alle previsioni generali di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001.
Pertanto, come correttamente rilevato dalla ricorrente, l’art. 87-bis del D.Lgs n. 259/2003 (introdotto dall’art. 5-bis del D. L. 25.03.2010 n. 40) delinea un procedimento per il caso in cui l’impianto radio base abbia potenza in singola antenna superiore ai 20 Watt, con riferimento al quale il gestore di telefonia mobile deve chiedere “autorizzazione alla installazione”, ed un procedimento semplificato, per il caso in cui la predetta potenza sia uguale o inferiore ai 20 Watt, per il quale si richiede la mera “denuncia di inizio attività”, trasmessa alle amministrazioni competenti (Comune e Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale).
E’ questo secondo il procedimento pacificamente applicabile al caso che occupa.
Secondo il quadro emergente della giurisprudenza costituzionale, è consentito alle regioni ed ai comuni, ciascuno per la sua competenza, introdurre criteri localizzativi degli impianti de quibus, nell'ambito della funzione di definizione degli "obiettivi di qualità", consistenti in criteri localizzativi, di cui all'art. 3, comma 1, lettera d, ed all'art. 8, comma 1, lettera e, e comma 6 della legge quadro, mentre non è consentito introdurre limitazioni alla localizzazione (conf.: Corte Cost.: 07.10. 2003 n. 307; 07.11.2003, n. 331; 28.03.2006, n. 129).
Coerentemente, vanno considerati criteri localizzativi (legittimi, ancorché espressi "in negativo") i divieti di installazione su ospedali, case di cura e di riposo, scuole e asili nido, siccome riferiti a specifici edifici, mentre vanno ritenute limitazioni alla localizzazione (vietate) i criteri distanziali generici ed eterogenei, quali la prescrizione di distanze minime, da rispettare nell'installazione degli impianti, dal perimetro esterno di edifici destinati ad abitazioni, a luoghi di lavoro o ad attività diverse da quelle specificamente connesse all'esercizio degli impianti stessi, di ospedali, case di cura e di riposo, edifici adibiti al culto, scuole ed asili nido, nonché di immobili vincolati ai sensi della legislazione sui beni storico-artistici o individuati come edifici di pregio storico-architettonico, di parchi pubblici, parchi gioco, aree verdi attrezzate ed impianti sportivi (TAR Calabria-Catanzaro, Sez. I, sentenza 03.10.2012 n. 981 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAL’installazione di una antenna, visibile dai luoghi circostanti, comporta alterazione del territorio avente rilievo ambientale ed estetico, sicché, ai sensi dell’art. 1 della legge 28.01.1977 n. 10, essa è soggetta al rilascio di concessione edilizia.
Tale principio giurisprudenziale è stato recepito dal T.U. n. 380 del 06.06.2001, il quale, all’art. 3, assoggetta a permesso di costruire (è questa la nuova denominazione della concessione edilizia) “l’installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione”, in quanto “interventi di nuova costruzione”.
Anche il nuovo Codice delle Comunicazioni ha previsto specifici procedimenti di autorizzazione per le infrastrutture di comunicazione.
Ciò premesso, appare evidente come la modestia dell’impianto installato (antenna di altezza pari a circa 4 metri) escluda la necessità di una concessione edilizia, poiché non comporta una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio tale da alterare stabilmente lo stato di luoghi.

... per l'annullamento dell’ordinanza n. 197 del 23.08.2001 a firma del Responsabile U.O. Edilizia privata del comune di Bollate di demolizione di una stazione radio base per telefonia cellulare in Bollate, e di ogni altro atto presupposto, tra cui gli artt. 12 e 20 del vigente regolamento edilizio ed il provvedimento ignoto di archiviazione della pratica edilizia in data 03.07.2001.
...
In particolare, appare evidente come la modestia dell’impianto installato (antenna di altezza pari a circa 4 metri) escluda la necessità di una concessione edilizia, poiché non comporta una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio tale da alterare stabilmente lo stato di luoghi.
Invero, “deve essere richiamato il costante orientamento giurisprudenziale secondo il quale l’installazione di una antenna, visibile dai luoghi circostanti, comporta alterazione del territorio avente rilievo ambientale ed estetico, sicché, ai sensi dell’art. 1 della legge 28.01.1977 n. 10, essa è soggetta al rilascio di concessione edilizia (per tutte, C.S., sez. V, 06.04.1998, n. 415). Tale principio giurisprudenziale è stato recepito dal T.U. n. 380 del 06.06.2001, il quale, all’art. 3, assoggetta a permesso di costruire (è questa la nuova denominazione della concessione edilizia) “l’installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione”, in quanto “interventi di nuova costruzione”. Anche il nuovo Codice delle Comunicazioni ha previsto specifici procedimenti di autorizzazione per le infrastrutture di comunicazione (artt. 87 e 88 del D.lgs. 01.08.2003, n. 259)” (così, Cons. di Stato, sez. IV, n. 3193/2004).
Siccome nel caso di specie il manufatto di cui si discute non può essere paragonato ad un traliccio o ad una torre, ma più appropriatamente ad una mera antenna, esso, per dimensioni e volume, appare sottratto al regime autorizzatorio evidenziato dal comune nel suo provvedimento.
Di conseguente, l’atto impugnato va annullato; sussistono peraltro gravi ragioni, in relazione alle oscillazioni interpretative che hanno caratterizzato in giurisprudenza la materia de qua, per compensare le spese del giudizio tra le parti (TAR Lombardia-Milano, Sez. I, sentenza 30.08.2012 n. 2198 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAPer quanto sia indubbiamente nella facoltà dell’ente comunale la possibilità di regolamentare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telefonia -tenendo comunque presente che l’art. 86, comma 3, del d.lgs. 01.08.2003 n. 259, stabilendo che le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria, postula la compatibilità delle stesse con qualsiasi destinazione urbanistica, onde le eventuali discipline locali d’individuazione di specifiche aree ritenute idonee per l’insediamento delle strutture in argomento devono essere coerenti con le finalità e con gli obiettivi della legge statale e non devono essere tali da ostacolare l’insediamento e il funzionamento delle infrastrutture stesse- non è però ammesso far dipendere la realizzazione di detti impianti da un futuro intervento pianificatorio del Comune, negando nel frattempo ogni installazione.
Il divieto di rilascio di autorizzazioni alla installazione di antenne radio base in attesa della approvazione del Piano Strutturale Comunale “si traduce in una immotivata ed illegittima compressione ad nutum delle posizioni rivestite da parte ricorrente, laddove se è vero che ai Comuni spetta adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione delle popolazioni ai CEM, tuttavia il Comune non può inibire totalmente l’attività di installazione di antenne sul territorio, atteso che tali impianti sono divenuti opere di urbanizzazione primaria, compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica ai sensi dell’art. 86 del D.Lgs. n. 259 del 2003”.
E' parimenti illegittima la sospensione della procedura per l’esame di istanze quali quella qui in esame, in attesa di un futuro piano di localizzazione degli impianti di telefonia: tale sospensione, infatti “finisce per risolversi in un illegittimo arresto sine die, in contrasto con le esigenze di speditezza proprie di tale settore, che oggi hanno trovato testuale riscontro nell’art. 87, d.lgs. n. 259 del 2003, a partire dal quale è ormai generalmente affermata, in sede giurisprudenziale, l'illegittimità dei provvedimenti comunali di sospensione dell'esame delle domande di autorizzazione all'installazione di stazioni radio base in attesa dell'approvazione di un apposito regolamento”.

Con il provvedimento impugnato, il Comune resistente, pur precisando di aver adottato un regolamento per l’installazione, monitoraggio e localizzazione degli impianti di telefonia mobile, specifica che esso dovrà essere recepito dal regolamento urbanistico, parte integrante del redigendo P.S.C. Aggiunge l’Amministrazione comunale che “con il redigendo P.S.C. si provvederà ad individuare le aree del territorio dove saranno possibili eventuali installazioni di stazioni radio base per telefonia mobile e/o cellulare”.
In buona sostanza, il Comune, pur disponendo di un regolamento per l’installazione degli impianti di telefonia, rinvia alla futura redazione del P.S.C. l’individuazione delle aree a ciò deputate, rigettando, nel frattempo, ogni istanza diretta ad ottenere l’autorizzazione all’installazione degli apparati in questione.
Tale motivazione non è idonea a supportare legittimamente il diniego impugnato.
Per quanto sia indubbiamente nella facoltà dell’ente comunale la possibilità di regolamentare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telefonia -tenendo comunque presente che l’art. 86, comma 3, del d.lgs. 01.08.2003 n. 259, stabilendo che le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria, postula la compatibilità delle stesse con qualsiasi destinazione urbanistica, onde le eventuali discipline locali d’individuazione di specifiche aree ritenute idonee per l’insediamento delle strutture in argomento devono essere coerenti con le finalità e con gli obiettivi della legge statale e non devono essere tali da ostacolare l’insediamento e il funzionamento delle infrastrutture stesse- non è però ammesso far dipendere la realizzazione di detti impianti da un futuro intervento pianificatorio del Comune, negando nel frattempo ogni installazione.
Come questo Tribunale ha già avuto modo di evidenziare, infatti, il divieto di rilascio di autorizzazioni alla installazione di antenne radio base in attesa della approvazione del Piano Strutturale Comunale “si traduce in una immotivata ed illegittima compressione ad nutum delle posizioni rivestite da parte ricorrente, laddove se è vero che ai Comuni spetta adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione delle popolazioni ai CEM, tuttavia il Comune non può inibire totalmente l’attività di installazione di antenne sul territorio, atteso che tali impianti sono divenuti opere di urbanizzazione primaria, compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica ai sensi dell’art. 86 del D.Lgs. n. 259 del 2003” (sez. II, 06.03.2008, n. 269).
Questo Tribunale, peraltro, ha avuto modo di chiarire anche che è parimenti illegittima la sospensione della procedura per l’esame di istanze quali quella qui in esame, in attesa di un futuro piano di localizzazione degli impianti di telefonia: tale sospensione, infatti “finisce per risolversi in un illegittimo arresto sine die, in contrasto con le esigenze di speditezza proprie di tale settore, che oggi hanno trovato testuale riscontro nell’art. 87, d.lgs. n. 259 del 2003, a partire dal quale è ormai generalmente affermata, in sede giurisprudenziale, l'illegittimità dei provvedimenti comunali di sospensione dell'esame delle domande di autorizzazione all'installazione di stazioni radio base in attesa dell'approvazione di un apposito regolamento” (sez. II, 07.04.2010, n. 407; cfr. anche TAR Campobasso, sez. I, 23.05.2009, n. 249) (TAR Calabria-Catanzaro, Sez. I, sentenza 25.08.2012 n. 893 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATALa zonizzazione elettromagnetica è legittima se rimane entro i confini della funzione urbanistica senza interferire con interessi di altra natura e in particolare con la tutela della salute.
L’adozione di criteri localizzativi da parte degli enti locali non deve pregiudicare l'interesse nazionale alla realizzazione delle reti di telecomunicazione: di conseguenza non possono considerarsi legittime previsioni generiche o eccessivamente discrezionali.
In definitiva attraverso i suddetti criteri possono essere imposte localizzazioni alternative purché siano garantiti lo sviluppo delle reti e la copertura del territorio.
Proprio per questo la zonizzazione è normalmente preceduta da accordi con i gestori delle reti di telefonia, che sono tenuti a prospettare tutti i punti equivalenti sotto il profilo della copertura ottimale delle varie aree del territorio per consentire poi ai comuni di effettuare le proprie valutazioni urbanistiche.

La zonizzazione elettromagnetica è legittima se rimane entro i confini della funzione urbanistica senza interferire con interessi di altra natura e in particolare con la tutela della salute (v. art. 4, comma 11, della LR 11.05.2001 n. 11).
La giurisprudenza costituzionale ha precisato che l’adozione di criteri localizzativi da parte degli enti locali non deve pregiudicare l'interesse nazionale alla realizzazione delle reti di telecomunicazione: di conseguenza non possono considerarsi legittime previsioni generiche o eccessivamente discrezionali (v. C.Cost. 07.10.2003 n. 307 punti 7 e 21; C.Cost. 07.11.2003 n. 331 punto 6; C.Cost. 27.07.2005 n. 336 punto 9.1; C.Cost. 28.03.2006 n. 129 punto 7.3).
In definitiva attraverso i suddetti criteri possono essere imposte localizzazioni alternative purché siano garantiti lo sviluppo delle reti e la copertura del territorio.
Proprio per questo la zonizzazione è normalmente preceduta da accordi con i gestori delle reti di telefonia, che sono tenuti a prospettare tutti i punti equivalenti sotto il profilo della copertura ottimale delle varie aree del territorio per consentire poi ai comuni di effettuare le proprie valutazioni urbanistiche (TAR Lombardia-Brescia, Sez. II, sentenza 24.08.2012 n. 1461 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

ATTI AMMINISTRATIVI - EDILIZIA PRIVATASecondo jus receptum, il potere esercitato in base all'art. 54 dlgs 267/2000 presuppone una situazione di pericolo effettivo –da indicare espressamente- avente i caratteri della temporaneità, che non può essere affrontata con nessun altro tipo di provvedimento.
Invero, tale provvedimento atipico, di natura eccezionale, previsto per fronteggiare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini, non può essere utilizzato ai fini della cura di esigenze prevedibili e ordinarie e va giustificato dalla sussistenza di situazioni eccezionali ed impreviste, incompatibili con i tempi occorrenti per l’espletamento degli ordinari procedimenti e con l’utilizzo dei provvedimenti tipizzati previsti dall'ordinamento giuridico.
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Non compete all'ente locale la valutazione in ordine alla lesività o meno dell'esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione, poiché i limiti dì esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, i criteri e le modalità sono stati fissati dallo Stato, nell’esercizio delle proprie potestà, facendo salve le competenze delle Autorità Indipendenti.
Né il potere regolamentare dei Comuni di fissare, ai sensi dell'art. 8 ultimo comma della legge n. 36 del 2001, criteri localizzativi per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici può mai trasmodare nel potere di sospendere gli effetti dei titoli abilitativi già formati, ai sensi degli artt. 86 e 87 del Codice delle comunicazioni elettroniche.

Possono essere esaminati congiuntamente il primo motivo del ricorso principale ed il motivo aggiunto, con cui parte ricorrente deduce, in sostanza, che, nel caso di specie, difetterebbero i presupposti per l'adozione di una ordinanza contingibile ed urgente, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, poiché l'installazione della stazioni radio base in questione potrebbe determinare pericolo di inquinamento elettromagnetico nonché rischi di gravi tensioni sociali nella comunità.
La distinzione tra “indirizzo politico” e “gestione amministrativa”, a presidio dei canoni costituzionali di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione (art. 97 Cost.), è stata sancita per la prima volta nell’ordinamento degli enti locali con l'art. 51, comma 2°, della legge 08.06.1990 n.142, a mente del quale: "spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge o lo statuto non riservino espressamente agli organi di governo".
Il principio è stato poi recepito dall'art. 3 del D.Lgs. 03.02.1993 n. 29, che lo ha esteso a tutte le pubbliche amministrazioni, affermando che "gli organi di governo definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite" e che, ai dirigenti, responsabili della gestione e dei relativi risultati, spetta, in generale, "la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo".
La successiva legge 15.05.1997 n. 127 (cosiddetta “Bassanini bis”) ha provveduto ad elencare una serie di provvedimenti, la cui adozione è esplicitamente riservata ai dirigenti, introducendo, nel contempo, una disciplina che rende applicabile il principio anche nei comuni di minori dimensioni demografiche, privi della dirigenza: del resto, tutte le amministrazioni (ivi compresi gli enti locali) sono destinatarie dell'obbligo, espressamente sancito dal D.Lgs. 31.03.1998 n. 80 (art. 17, che inserisce nel D.lgs. 29/1993 l'art. 27-bis) di adeguare i propri ordinamenti al principio di separazione "nell'esercizio della propria potestà statutaria e regolamentare [...] tenendo conto delle relative peculiarità".
Tutte queste disposizioni risultano ora trasposte nel D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (c.d. “Testo unico degli Enti Locali”) e nel D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 (c.d. “Testo Unico sul Pubblico Impiego”) ed hanno, successivamente, subito alcune limitazioni .
L'art. 54, comma 2, del D.Lgs. 18.11.2000 n. 267 prevede che: "Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica".
Secondo jus receptum, il potere esercitato in base alla disposizione in questione presuppone una situazione di pericolo effettivo –da indicare espressamente- avente i caratteri della temporaneità, che non può essere affrontata con nessun altro tipo di provvedimento.
Invero, tale provvedimento atipico, di natura eccezionale, previsto per fronteggiare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini, non può essere utilizzato ai fini della cura di esigenze prevedibili e ordinarie e va giustificato dalla sussistenza di situazioni eccezionali ed impreviste, incompatibili con i tempi occorrenti per l’espletamento degli ordinari procedimenti e con l’utilizzo dei provvedimenti tipizzati previsti dall'ordinamento giuridico.
Nella specie, il provvedimento impugnato risulta giustificato, sostanzialmente, dal rischio di inquinamento elettromagnetico, che ha determinato elementi di criticità sociale nonché dalla finalità di evitare e prevenire situazioni di forte tensione sociale con implicazioni di ordine pubblico.
Trattasi, a ben vedere, di situazioni suscettibili di poter essere fronteggiate con l'esercizio dei poteri attribuiti in via ordinaria in materia di regolamentazione dell'uso del territorio agli enti locali, con la conseguenza che, nella specie, deve ritenersi carente il presupposto normativo fondamentale per l'applicazione dell'art. 54 del TUEELL.
Inoltre, sul piano del periculum in mora, in materia di impianti di telefonia, mancano ancora certezze scientifiche (come peraltro riconosciuto nello stesso provvedimento impugnato) e vige il principio di precauzione, in base al quale sono stati fissati, con il D.M. 10.09.1998, n. 381, dei limiti di esposizione, al cui mancato rispetto il Comune non fa esaustivo riferimento.
Invero, alla salvaguardia della salute pubblica si è provveduto a livello nazionale con il Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza, di cui al D.M. 10.09.1998 n. 381.
Non compete, dunque, all'ente locale la valutazione in ordine alla lesività o meno dell'esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione, poiché i limiti dì esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, i criteri e le modalità sono stati fissati dallo Stato, nell’esercizio delle proprie potestà, facendo salve le competenze delle Autorità Indipendenti (conf.: Cons. Stato Sez. IV, 03.06.2002, n. 3095 e TAR Friuli Venezia Giulia, 23.08.2002 n. 613).
Né il potere regolamentare dei Comuni di fissare, ai sensi dell'art. 8 ultimo comma della legge n. 36 del 2001, criteri localizzativi per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici può mai trasmodare nel potere di sospendere gli effetti dei titoli abilitativi già formati, ai sensi degli artt. 86 e 87 del Codice delle comunicazioni elettroniche.
Ed invero, la precitata potestà regolamentare dei Comuni deve tradursi in regole ragionevoli, motivate e certe, poste a presidio di interessi di rilievo pubblico, ma non può tradursi in un generalizzato divieto di installazione in zone urbanistiche identificate.
Siffatta previsione, verrebbe, infatti, a costituire una inammissibile misura di carattere generale, sostanzialmente cautelativa rispetto alle emissioni derivanti dagli impianti di telefonia mobile, in violazione dell'art. 4 della ridetta legge n. 36 del 2001, che riserva alla competenza dello Stato la determinazione, con criteri unitari, dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, in base a parametri da applicarsi su tutto il territorio dello Stato.
Conseguentemente, nel caso di specie, l’impugnata ordinanza sindacale non resisterebbe alla censura svolta neanche nel caso in cui alla medesima dovesse riconoscersi natura di ordinanza contingibile ed urgente, sia perché evidenzierebbe l’esorbitanza della misura sospensiva rispetto allo scopo perseguito, alla luce della non inerenza alla sfera comunale di compiti afferenti la tutela della salute, sia perché la pendenza dell'iter approvativo del regolamento comunale non potrebbe giustificare la sterilizzazione del titolo edilizio già formato, avuto riguardo alla natura urgente e indifferibile delle opere riguardanti gli impianti di telefonia mobile nonché alla loro assimilazione ope legis alle opere di urbanizzazione primaria (TAR Calabria-Catanzaro, Sez. I, sentenza 21.08.2012 n. 864 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATALa giurisprudenza amministrativa, anteriore all’entrata in vigore del codice delle comunicazioni, risultava propensa a ritenere necessaria l’acquisizione di un titolo autorizzatorio edilizio, di regola la concessione edilizia (o, in subordine, altro atto di assenso previsto dalla legislazione regionale o dai regolamenti comunali), nel caso di impianti di telefonìa che effettivamente comportassero una trasformazione edilizia, evincibile, quest’ultima, dalle dimensioni delle opere realizzate, dai relativi ingombri, e dalla visibilità dei manufatti dai luoghi circostanti.
... per l'annullamento dell’ordinanza n. 214 del 13.09.2001, con cui il responsabile del settore edilizia del Comune di Bollate ha ingiunto la demolizione di un impianto realizzato in Via Magenta n. 27, intimando altresì la rimessione in pristino dei luoghi, nonché del provvedimento di archiviazione del 05.09.2001, relativo al procedimento edilizio avviato dalla stessa società ricorrente in data 23.03.2000.
...
Ai fini di una più agevole esposizione il Collegio ritiene opportuno premettere che:
A) la società ricorrente ha proposto una domanda di concessione edilizia in data 23.03.2000, anteriormente, cioè, all’entrata in vigore della legge regionale n. 11/2001, che ha regolato la materia dell’elettrosmog sul territorio lombardo, ma il provvedimento impugnato, emesso in data 13.09.2001, e lo stesso vale per l’archiviazione del procedimento edilizio, disposta in data 05.09.2001, sono entrambi successivi a tale normativa;
B) la giurisprudenza amministrativa anteriore all’entrata in vigore del codice delle comunicazioni –riferibile, quindi, a fattispecie analoghe a quella oggetto del presente giudizio– risultava propensa a ritenere necessaria l’acquisizione di un titolo autorizzatorio edilizio, di regola la concessione edilizia (o, in subordine, altro atto di assenso previsto dalla legislazione regionale o dai regolamenti comunali), nel caso di impianti di telefonìa che effettivamente comportassero una trasformazione edilizia, evincibile, quest’ultima, dalle dimensioni delle opere realizzate, dai relativi ingombri, e dalla visibilità dei manufatti dai luoghi circostanti (cfr., tra le prime pronunce, Consiglio di Stato, sez. V, 06.04.1998, n. 415; TAR Lombardia–Milano, sez. II, 07.04.1997, n. 430; TAR Puglia-Bari, sez. II, 17.03.2000, n. 1041; TAR Emilia Romagna–Parma, 20.04.2001, n. 226).
Tanto precisato, il Collegio ritiene dirimenti le seguenti osservazioni:
1) è pregiudiziale stabilire quale sia l’effettiva struttura oggetto dell’ordine di demolizione. Ciò in quanto:
- dalla relazione di servizio della Polizia municipale del 27.02.2001, atto di accertamento costituente presupposto del provvedimento impugnato, “risulta in opera una installazione che si configura come un traliccio portante, avente altezza di ca. mt. 4,50. Alla sommità di tale manufatto sono installate n° 3 antenne ricetrasmittenti aventi a loro volta altezza di mt. 1,30 cadauna”;
- in sede di delibazione cautelare, questo Tribunale ha accertato trattarsi, invece, di un “piccolo palo di altezza di circa 4 mt., recante antenna”.
Ora, pur non potendosi direttamente applicare, alla fattispecie, il D.P.R. 06.06.2001, n. 380, “testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, in quanto entrato in vigore il 30.06.2003, quindi successivamente all’adozione del provvedimento impugnato, nondimeno è opportuno considerare, come utile indice di riferimento, che l’art. 3, comma 1 lett. e) di tale normativa –che comunque ha riprodotto, implicitamente abrogandola, la disposizione di cui all’art. 31 della legge 05.08.1978, n. 457– ha qualificato come “interventi di nuova costruzione” l’installazione di “torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione” (cfr. in particolare, la lett. e.4, anche questa implicitamente abrogata dal codice delle comunicazioni di cui al d.lgs. 259/2003);
2) nel corso di giudizio non sono emersi elementi tali da smentire quanto rilevato da questo Tribunale in riferimento alle modeste dimensioni del palo collocato sul lastrico di Via Magenta n. 27, che dunque confermerebbero l’assenza di una trasformazione edilizia: pertanto, anche in sede di merito il Collegio non ravvisa alcuna ragione per discostarsi dalla valutazione di non necessità del previo conseguimento di una concessione edilizia, espressa nell’ordinanza cautelare n. 168/2002;
3) né a diversa conclusione può pervenirsi in ragione di quanto l’Amministrazione ha opposto nei propri scritti difensivi, affermando che “è la stessa società che implicitamente ammette l’incidenza di tale opera sul territorio; con la richiesta di rilascio della concessione edilizia, l’intervento veniva definito come “nuova edificazione”” (cfr. pag. 4 della memoria dell’08.06.2012).
Nulla, infatti, avrebbe potuto impedire all’Amministrazione comunale –in esito ad un’approfondita e puntuale verifica (ben oltre i riferimenti, meramente letterali, contenuti nella relazione di servizio della polizia municipale) sull’effettiva consistenza delle opere realizzate, esulanti dall’ipotesi di una trasformazione edilizia– di assentire l’installazione dell’impianto sulla scorta del regime amministrativo semplificato, quello fondato su mera denuncia di inizio di attività, già previsto, al tempo, sia dalla legge 24.12.1993, n. 537 sia, ancor più organicamente, dalla legge 23.12.1996, n. 662;
4) è pacifico che nel provvedimento impugnato l’Amministrazione resistente non ha contestato la violazione dell’altezza massima degli edifici, indirettamente confermandosi le contenute dimensioni dell’impianto realizzato dalla società ricorrente; né tantomeno ha specificamente contestato –limitandosi, piuttosto, ad un generico richiamo nel preambolo del provvedimento impugnato– la violazione delle disposizioni del regolamento comunale, quest’ultimo comunque approvato in epoca notevolmente successiva (27.07.2001) all’accertamento dello stato dei luoghi (27.02.2001), e quindi inidoneo a costituire disciplina utilmente applicabile;
5) risulta, altresì, pacificamente ai sensi dell’art. 64, comma 4, del codice del processo amministrativo, che la potenza dell’impianto di che trattasi non fosse superiore ai 7 watt: circostanza, questa, oggetto di una disposizione della legge regionale n. 11/2001 (segnatamente, l’art. 6, comma 1, lett. a) efficace al momento dell’adozione dell’ordinanza di demolizione, ma nondimeno ignorata nelle valutazioni istruttorie esperite dall’Amministrazione comunale;
6) è invece infondato il terzo motivo di ricorso, con cui è stata dedotta la mancata comunicazione del provvedimento di archiviazione della pratica edilizia, risultando in atti prova documentale della trasmissione di tale provvedimento con nota fax del 05.09.2001.
In conclusione il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto (TAR Lombardia-Milano, Sez. I, sentenza 27.07.2012 n. 2118 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAUn Comune non può adottare, mediante il formale utilizzo di strumenti di carattere edilizio o urbanistico, misure sostanzialmente derogatorie dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, quali il divieto generalizzato di installare stazioni radio-base per telefonia cellulare “su tutto il territorio comunale”.
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Il potere comunale di stabilire, mediante gli strumenti urbanistici, la specifica destinazione d’uso in cui è consentita l'installazione degli impianti di telefonia è rinvenibile nella legge urbanistica fondamentale (n. 1150/1942), in cui è previsto che il piano regolatore generale deve indicare, oltre alle localizzazioni (art. 7, comma 2, n. 1), la “divisione in zone del territorio comunale con la precisazione delle zone destinate all’espansione dell’aggregato urbano e la determinazione dei vincoli e dei caratteri da osservare in ciascuna zona”, nonché “le aree da riservare ad edifici pubblici o di uso pubblico nonché ad opere ed impianti di interesse collettivo o sociale” (art. 7, comma 2, n. 4).
Si tratta, con tutta evidenza, di disposizioni pienamente applicabili alla disciplina amministrativa sull’elettrosmog, essendone stata, invece, dichiarata l’illegittimità costituzionale solo in riferimento alla reiterazione dei vincoli preordinati all’esproprio.
Pertanto, il Comune è pienamente legittimato, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 36/2001, ad adottare delle previsioni regolamentari volte ad assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, in sintonìa con la pianificazione urbanistica.

... per l'annullamento del provvedimento del 19.07.2001, con cui il Comune di San Giuliano Milanese ha negato l’autorizzazione all’installazione di una stazione radio base in Via Milano 14, nonché ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, con particolare riguardo al regolamento comunale per la localizzazione degli impianti di telefonìa, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 21.02.2001.
...
Ritiene il Collegio che i motivi siano fondati, e ciò sulla scorta dell’analisi del fondamento e dei limiti di esercizio del potere regolamentare attribuito alle Amministrazioni comunali dall’art. 8, comma 6, della legge 22.02.2001, n. 36, finalizzato a garantire “il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici”.
Sul punto, risulta da tempo consolidato, in giurisprudenza, l’orientamento che considera legittime soltanto le previsioni regolamentari che non dissimulino intenti differenti da quelli indicati dalla citata disposizione.
Si è, in particolare, ritenuto che un Comune non possa adottare, mediante il formale utilizzo di strumenti di carattere edilizio o urbanistico, misure sostanzialmente derogatorie dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici (la disciplina di questi ultimi, come fondatamente dedotto da parte ricorrente, è ascritta alle prerogative legislative dello Stato), quali –come nel caso della previsione di cui all’art. 2, comma 1 del regolamento del Comune di San Giuliano Milanese– il divieto generalizzato di installare stazioni radio-base per telefonia cellulare “su tutto il territorio comunale” (non potendosi ritenere che tale previsione possa ritenersi legittima per effetto dell’individuazione, operata al comma 2 del medesimo art. 2, dell’area programmata per la futura realizzazione di un impianto di compostaggio), ovvero l’introduzione di distanze fisse da osservare (una fascia di duecento metri dalla vista area) (cfr., tra le tante, Consiglio di Stato, sez. VI, 15.06.2006, n. 3534; TAR Abruzzo–Pescara, 03.04.2007, n. 376).
Ad avviso del Collegio, la disposizione di cui all’art. 2 del regolamento comunale (erroneamente indicata nell’art. 4 da parte della Commissione edilizia) va quindi ritenuta esulante dai profili urbanistici riconducibili alla competenza dell’ente locale, palesandosi in essa uno sviamento dell’attività amministrativa dalla funzione regolatoria insita nella previsione di cui al citato art. 8 della legge n. 36/2001.
Con riferimento al perseguimento dell’obiettivo di minimizzazione del rischio, rileva inoltre il Collegio:
A) un evidente contrasto tra la regolamentazione comunale e la disciplina di cui al comma 8 dell’art. 4 della legge regionale n. 11/2001. Tale disposizione (la cui formulazione applicabile ratione temporis, poi riformata dall’art. 3 della legge regionale n. 4/2002, è stata successivamente ripristinata per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 331/2003) prevedeva, allora come oggi, che “è comunque vietata l'installazione di impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione in corrispondenza di asili, edifici scolastici nonché strutture di accoglienza socio-assistenziali, ospedali, carceri, oratori, parco giochi, orfanotrofi e strutture similari, e relative pertinenze, che ospitano soggetti minorenni”.
Sull’apparente rigore di tale disposizione ha fatto chiarezza la circolare regionale n. 58/2001, nella quale si è precisato che “la prescrizione è da ritenersi soddisfatta quando gli impianti per le telecomunicazioni e la radiodiffusione siano installati in punti che non ricadano in pianta entro il perimetro degli edifici e strutture di cui al suddetto comma e delle loro pertinenze” (cfr. punto n. 5, lett. b).
Di conseguenza, va ritenuta illegittima qualsiasi disposizione che imponga, come si ravvisa nell’art. 2 del regolamento comunale, un divieto generalizzato su tutto il territorio;
B) che sulla legittimità dei divieti di installazione risulta dirimente un passaggio della motivazione con cui la Corte costituzionale ha dichiarato, con sentenza 27.10.2003, n. 331, l’illegittimità costituzionale di una disposizione legislativa, approvata dalla Regione Lombardia, che aveva reintrodotto il criterio della distanza dai recettori sensibili come rimedio volto a conseguire la minimizzazione del rischio, statuendosi che alle prerogative regionali in materia di criteri localizzativi “non possono infatti ricondursi divieti (…) che, in particolari condizioni di concentrazione urbanistica di luoghi specialmente protetti, potrebbe addirittura rendere impossibile la realizzazione di una rete completa di infrastrutture per le telecomunicazioni, trasformandosi così da «criteri di localizzazione» in «limitazioni alla localizzazione», dunque in prescrizioni aventi natura diversa da quella consentita dalla citata norma della legge n. 36. Questa interpretazione, d'altra parte, non è senza una ragione di ordine generale, corrispondendo a impegni di origine europea e all'evidente nesso di strumentalità tra impianti di ripetizione e diritti costituzionali di comunicazione, attivi e passivi”.
Alla luce di quanto rilevato, è da ritenersi illegittimo, e va quindi annullato, il regolamento comunale oggetto di impugnazione e, in via derivata, il diniego opposto dall’Amministrazione comunale.
Con il secondo motivo di ricorso la società ricorrente ha, invece, dedotto che “il regolamento impugnato non costituisce variante del vigente p.r.g.” (cfr. pag. 11 del ricorso).
Trattasi però, ad avviso del Collegio, di censura infondata, in quanto il potere comunale di stabilire, mediante gli strumenti urbanistici, la specifica destinazione d’uso in cui è consentita l'installazione degli impianti di telefonia è rinvenibile nella legge urbanistica fondamentale (n. 1150/1942), in cui è previsto che il piano regolatore generale deve indicare, oltre alle localizzazioni (art. 7, comma 2, n. 1), la “divisione in zone del territorio comunale con la precisazione delle zone destinate all’espansione dell’aggregato urbano e la determinazione dei vincoli e dei caratteri da osservare in ciascuna zona”, nonché “le aree da riservare ad edifici pubblici o di uso pubblico nonché ad opere ed impianti di interesse collettivo o sociale” (art. 7, comma 2, n. 4).
Si tratta, con tutta evidenza, di disposizioni pienamente applicabili alla disciplina amministrativa sull’elettrosmog, essendone stata, invece, dichiarata l’illegittimità costituzionale solo in riferimento alla reiterazione dei vincoli preordinati all’esproprio (cfr. Corte cost., 20.05.1999, n. 179): profilo estraneo all’odierna materia del contendere.
Pertanto, il Comune è pienamente legittimato, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 36/2001, ad adottare delle previsioni regolamentari volte ad assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, in sintonìa con la pianificazione urbanistica.
In conclusione il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto, nei termini espressi in motivazione (TAR Lombardia-Milano, Sez. I, sentenza 27.07.2012 n. 2117 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Tralicci per antenne: se la Soprintendenza dice no, il comune deve convocare la conferenza di servizi.
Con la sentenza 22.06.2012 n. 878, il TAR Veneto, Sez. II, ha esaminato un caso nel quale il dirigente dello sportello unico attività produttive del comune ha negato il permesso di costruire in sanatoria richiesto dalla ricorrente per la realizzazione di un traliccio porta antenne per radiocomunicazioni con contestuale riavvio del procedimento sanzionatorio, a seguito dei provvedimenti con i quali il soprintendente ha espresso il parere vincolante negativo per l'installazione di un traliccio porta antenne per radiocomunicazioni.
Il TAR ha ritenuto illegittimo quanto deciso del comune: "Va rilevato in primo luogo l’esistenza di un vizio di violazione di legge in quanto riferita agli art. 86 e 87 del D.Lgs 01/08/2003 n. 259. Dette norme, nel rilevare come le infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici costituiscano delle opere di urbanizzazione primaria di cui all’art. 16, comma 7, del DPR 380/2001, subordinano il rilascio dell’autorizzazione alla convocazione di una conferenza di servizi ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs 01/08/2003 n. 259 e, ciò, in presenza di un dissenso da parte di un’Amministrazione interessata. Nulla di tutto ciò ha posto in essere il Comune che si è limitato a fare proprio il parere della Soprintendenza e ad emettere il provvedimento di diniego impugnato".
Il TAR afferma, dunque, che la legge speciale n. 259/2003 prevale sulla disciplina generale del vincolo paesaggistico (decreto legislativo 42 del 2004).
In conclusione, di fronte a un diniego da parte della Soprintendenza, bisogna convocare una conferenza di servizi, convocando anche la Soprintendenza, per svolgere approfondimenti istruttori (commento tratto da e link a http://venetoius.myblog.it).

EDILIZIA PRIVATAIl rilascio di concessione edilizia in deroga ex art. 41 della legge n. 1150/1942 può giustificarsi soltanto in vista della soddisfazione di esigenze straordinarie rispetto agli interessi primari tutelati dalla disciplina urbanistica generale.
In alcune, risalenti, decisioni della giurisprudenza si è delineato un improprio allargamento del campo di applicazione di siffatta disciplina, estesa fino al punto di comprendere i tralicci per gli impianti televisivi o, ancora, gli edifici destinati all’ampliamento di una sede consolare di uno Stato estero e, perfino, un impianto per il tiro a volo.
Nel caso controverso, la realizzazione di uno dei tanti impianti di telefonia, nell’ambito della diffusa rete distribuita sul territorio, non può rivestire importanza tale da giustificare l’eccezionalità della valutazione prevista dalla disposizione censurata.

Legittimo è il denegato rilascio di concessione in deroga ex art. 41 della legge n. 1150/1942, atteso che l’esercizio del relativo potere può giustificarsi soltanto in vista della soddisfazione di esigenze straordinarie rispetto agli interessi primari tutelati dalla disciplina urbanistica generale.
Il Collegio, sul punto, rileva che in alcune, risalenti, decisioni della giurisprudenza si è delineato un improprio allargamento del campo di applicazione di siffatta disciplina, estesa fino al punto di comprendere i tralicci per gli impianti televisivi (cfr., TAR Puglia–Bari, 09.02.1996, n. 29) o, ancora, gli edifici destinati all’ampliamento di una sede consolare di uno Stato estero (cfr., Cons. St., sez. IV, 23.05.1988, n. 434) e, perfino, un impianto per il tiro a volo (cfr., TAR Calabria–Catanzaro, 10.01.1995, n. 3).
Nel caso controverso, la realizzazione di uno dei tanti impianti di telefonia, nell’ambito della diffusa rete distribuita sul territorio, non può rivestire importanza tale da giustificare l’eccezionalità della valutazione prevista dalla disposizione censurata
(TAR Lombardia-Milano, Sez. I, sentenza 14.06.2012 n. 1660 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAE' legittimo il diniego avverso l'istanza di installazione di n. 3 antenne paraboliche su di un campanile tenuto conto che:
- l’impianto (con le 3 nuove antenne paraboliche) non sembra possa ritenersi di semplice adeguamento tecnologico del preesistente impianto di telefonia mobile;
- l’indicato immobile risulta collocato in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico e che il Comune ha negato, a seguito di motivato parere, la necessaria autorizzazione paesaggistica (che era stata richiesta in forma semplificata);
- la Chiesa di S. Maria Assunta in Cielo ed il suo campanile devono ritenersi sottoposti anche al vincolo storico artistico, ai sensi dell’art. 10 del d.lgs n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali);
- il Comune ha depositato un atto con il quale il Parroco della predetta Chiesa ha diffidato la Ericsson a non installare le tre nuove parabole in quanto il contratto di locazione in essere (ed oggetto di disdetta) consente solo l’installazione dei pannelli presenti sulle facciate del campanile.

... per la riforma dell'ordinanza cautelare del TAR per il Lazio, Sezione Staccata di Latina, Sezione I, n. 92 del 2012, resa tra le parti, concernente la richiesta di autorizzazione per adeguamento tecnologico di una stazione radio per la telefonia mobile cellulare.
...
- Considerato che l’impianto (con le 3 nuove antenne paraboliche) che la Ericsson ha chiesto di poter installare sul campanile della Chiesa di S. Maria Assunta in Cielo non sembra possa ritenersi di semplice adeguamento tecnologico del preesistente impianto di telefonia mobile;
- Considerato che l’indicato immobile risulta collocato in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico e che il Comune ha negato, a seguito di motivato parere di un esperto in materia (arch. Castelluccio), la necessaria autorizzazione paesaggistica (che era stata richiesta in forma semplificata);
- Considerato che, come è stato affermato dal Comune ed è chiaramente indicato nel suddetto parere, la Chiesa di S. Maria Assunta in Cielo ed il suo campanile devono ritenersi sottoposti anche al vincolo storico artistico, ai sensi dell’art. 10 del d.lgs n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali);
- Considerato che il Comune ha depositato un atto con il quale il Parroco della predetta Chiesa ha diffidato la Ericsson a non installare le tre nuove parabole in quanto il contratto di locazione in essere (ed oggetto di disdetta) consente solo l’installazione dei pannelli presenti sulle facciate del campanile (Consiglio di Stato, Sez. III, ordinanza 08.06.2012 n. 2232 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: J. Cortinovis, Semplificazione amministrativa per gli impianti di telecomunicazione: D.Lgs. n. 259/2003 e SCIA.
Con sentenza 18.05.2012 n. 580 la Sez. I del TAR Piemonte si è occupata del tema della sostituzione, ad opera della Legge n. 122 del 2010, della denunzia di inizio attività, prevista nel Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003) relativamente ad alcune tipologie di impianti di telefonia, con la segnalazione certificata di inizio attività.
La vicenda trae origine dal deposito, da parte di un Operatore, di una DIA ai sensi dell'art. 87-bis del D.Lgs. n. 259/2003 per l'installazione di un impianto per la trasmissione di segnale con tecnologia UMTS su preesistente infrastruttura di telecomunicazioni. Il Dirigente competente, tuttavia, comunicava all'Operatore che, a seguito dell'avvenuta sostituzione della DIA ad opera della SCIA, la denuncia presentata non sarebbe potuta esser presa in considerazione, non senza considerare che, trattandosi di impianto con potenza in antenna superiore a 20 watt, sarebbe stato necessario richiedere un'autorizzazione ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs. n. 259/2003.
Con la citata pronuncia, il TAR Piemonte ha evidenziato come il Legislatore, nell’ottica della semplificazione delle procedure finalizzate al completamento della rete di banda larga mobile, abbia introdotto nel Codice delle comunicazioni elettroniche, relativamente ad alcune tipologie di impianti, la possibilità di assentire gli impianti mediante DIA, indipendentemente dalla potenza sviluppata in antenna. Se ne deve dedurre, conseguentemente, l'assentibilità a mezzo di DIA per tutti gli impianti che utilizzano tecnologia UMTS o tecnologia derivata, nonché tutti gli impianti che si avvalgono di infrastrutture esistenti.
In relazione al rapporto tra la DIA, contemplata del D.Lgs. n. 259/2003 e la SCIA, introdotta dalla L. n. 122/2010, il Collegio ha invece sottolineato di non aderire all’orientamento giurisprudenziale secondo il quale la disciplina contenuta nel codice delle comunicazioni elettroniche costituirebbe una normativa speciale e compiuta, nei confronti della quale la SCIA non troverebbe applicazione. Sottolinea infatti il Collegio come, la L. n. 122/2010, pubblicata il 30.07.2010 ed entrata in vigore il giorno successivo, nel convertire in legge il D.L. n. 78/2010, abbia previsto che la disciplina della SCIA vada a sostituire "in ogni normativa statale e regionale" la disciplina della DIA, senza possibili ritagli di spazi di sopravvivenza della DIA se non laddove espressamente contemplati. Neppure l'utilizzo dell'espressione "denuncia di inizio attività", in luogo a "dichiarazione di inizio attività", nel Codice delle comunicazioni elettroniche può portare alla conclusione che tale "denuncia" (DIA) non sia stata sostituita dalla SCIA, trattandosi in tal senso di espressioni equivalenti.
In conclusione, ritiene il Collegio che la sostituzione della SCIA alla DIA non si pone in contrasto con il processo di semplificazione voluto dal Legislatore per gli impianti di telecomunicazione. Se é vero che la SCIA sembra imporre all’interessato l’onere di allegare alla domanda una documentazione più articolata, si deve tuttavia rilevare che si tratta pur sempre di documentazione nella disponibilità della parte (autocertificazioni, atti di notorietà), alla quale si accompagna la possibilità per la stessa di dare immediato inizio ai lavori (link a http://studiospallino.blogspot.it).

EDILIZIA PRIVATA: A. Borzi, Inquinamento elettromagnetico: spunti sulla disciplina comunitaria e nazionale, tra precauzione e sostenibilità (parte prima) (link a www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATA: In linea generale, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 259/2003 (Codice delle Comunicazioni) le valutazioni urbanistico-edilizie sono assorbite nel procedimento delineato dall'art. 87, che prevede un unico procedimento autorizzatorio per l'installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica.
Detto procedimento è finalizzato a garantire, tramite procedure tempestive e semplificate, la parità delle condizioni concorrenziali fra i diversi gestori nella realizzazione delle proprie reti di comunicazione sul territorio nazionale, nonché la osservanza di livelli uniformi di compatibilità ambientale delle emissioni radioelettriche, stante che l'intento perseguito dal legislatore comunitario e da quello nazionale è quello di consentire la installazione di “stazioni radio base” in forza di un unico provvedimento autorizzatorio, che deve essere rilasciato sulla base di un procedimento unitario, nel contesto del quale devono essere fatte confluire le valutazioni sia di tipo ambientale che di tipo urbanistico.
L'installazione di stazioni radio base per la telefonia mobile risulta compiutamente disciplinata dalla normativa summenzionata, che prevede che tutte le problematiche coinvolte vengano valutate nell'ambito di un unico procedimento attivato dall'interessato, che assorbe in sé le valutazioni a carattere edilizio.
Non fa eccezione a tale conclusione neanche la valutazione dell’impatto della stazione radio base sui limiti previsti dalla legge per limitare l’inquinamento elettromagnetico: da un lato, infatti, l’art. 87, nel disciplinare unitariamente il procedimento autorizzatorio, non ammette eccezioni; dall’altro, fa espresso riferimento all’A.R.P.A. ai fini della valutazione della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale dalla legge 36 del 2001.
Pertanto, è illegittimo il provvedimento di rigetto dell’autorizzazione alla installazione di un impianto di trasmissione presentata ai sensi dell'art. 87, d.lgs. 01.08.2003 n. 259, ove esso contrasti con le valutazioni favorevoli al progetto rassegnate dell’A.R.P.A., unica autorità competente a pronunciarsi per gli aspetti strettamente tecnici in ordine alla compatibilità dell'impianto, al rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità relativi alle emissioni elettromagnetiche.
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La valutazione di compatibilità edilizio-urbanistica dell'intervento per l’installazione di un impianto di telefonia costituisce un sub-procedimento del Comune da compiersi nell'ambito dei 90 giorni complessivi previsti dal comma 9 dell'art. 87 per la formazione del silenzio assenso, ed è subordinata soltanto all'autorizzazione prevista dall'art. 87, d.lgs. n. 259 del 2003, che pone una normativa speciale ed esaustiva che include anche la valutazione della compatibilità urbanistico-edilizia dell'intervento.
D’altra parte laddove il nuovo procedimento fosse destinato non a sostituire, ma ad abbinarsi a quello edilizio ordinario, verrebbero di fatto vanificati i principi ispiratori del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, in particolare quelli della previsione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti per la concessione del diritto di installazione e della riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti, nonché della regolazione uniforme dei medesimi.
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Il comma 9 dell’art. 87 del d.lgs. 259 del 2003 stabilisce che “le istanze di autorizzazione e le denunce di attività di cui al presente articolo (…) si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, fatta eccezione per il dissenso di cui al comma 8, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22.02.2001, n. 36”.
Tale termine, ai sensi del comma 5, può essere interrotto solo per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, per consentire il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta.
Tale termine, per giurisprudenza pacifica, decorre, infatti, dalla presentazione della domanda.
Ne consegue che è illegittimo il provvedimento impugnato, laddove nega l’esistenza del titolo abilitativo e impone la demolizione delle opere realizzate, non essendo tale ordine preceduto da alcuna valutazione in ordine all’interesse pubblico esistente nonché da alcun provvedimento di annullamento dell’atto tacitamente formatosi, e non essendo neppure necessario il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 20, comma 4, della legge n. 241/1990, stante il principio di specialità vigente nel nostro ordinamento giuridico.

Anche recentemente questa Sezione (sentenze 09.03.2011, n. 419; 11.01.2011 n. 22; 08.07.2009, n. 1213, confermata dal C.G.A. con decisione n.1448 del 02.12.2010) ha affermato che, in linea generale, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 259/2003 (Codice delle Comunicazioni), recepito nella Regione Siciliana con l'art. 103 della l.r. 28.12.2004, n. 17, le valutazioni urbanistico-edilizie sono assorbite nel procedimento delineato dall'art. 87, che prevede un unico procedimento autorizzatorio per l'installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica.
Detto procedimento è finalizzato a garantire, tramite procedure tempestive e semplificate, la parità delle condizioni concorrenziali fra i diversi gestori nella realizzazione delle proprie reti di comunicazione sul territorio nazionale, nonché la osservanza di livelli uniformi di compatibilità ambientale delle emissioni radioelettriche, stante che l'intento perseguito dal legislatore comunitario e da quello nazionale è quello di consentire la installazione di “stazioni radio base” in forza di un unico provvedimento autorizzatorio, che deve essere rilasciato sulla base di un procedimento unitario, nel contesto del quale devono essere fatte confluire le valutazioni sia di tipo ambientale che di tipo urbanistico (cfr. Corte Costituzionale, 28.03.2006, n. 129; 06.07.2006, n. 265).
In particolare, il comma 1 dell’art. 87 del d.lgs. 259/2003 stabilisce espressamente che l’installazione di “(…) stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS (…) , viene autorizzata dagli Enti locali, previo accertamento, da parte dell'Organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22.02.2001, n. 36, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della citata legge 22.02.2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione.”
Detto organismo altri non è che l’A.R.P.A. (Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente), espressamente deputata, per legge, alla tutela dei cittadini dall’esposizione ai campi elettromagnetici.
Ai sensi del comma 3 “l'istanza, conforme al modello di cui al modello A dell'allegato n. 13, realizzato al fine della sua acquisizione su supporti informatici e destinato alla formazione del catasto nazionale delle sorgenti elettromagnetiche di origine industriale, deve essere corredata della documentazione atta a comprovare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla legge 22.02.2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione, attraverso l'utilizzo di modelli predittivi conformi alle prescrizioni della CEI, non appena emanate. (…) Nel caso di installazione di impianti, con tecnologia UMTS od altre, con potenza in singola antenna uguale od inferiore ai 20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità sopra indicati, è sufficiente la denuncia di inizio attività”.
Appare dunque evidente che l'installazione di stazioni radio base per la telefonia mobile risulta compiutamente disciplinata dalla normativa summenzionata, che prevede che tutte le problematiche coinvolte vengano valutate nell'ambito di un unico procedimento attivato dall'interessato, che assorbe in sé le valutazioni a carattere edilizio (ex multis Cons. St., sez. VI, 12.01.2011 n. 98; id., 08.06.2010 n. 3412; id., 03.06.2010 n. 3492; C.G.A., 17.08.2009 n. 678; Tar Campania, sez. VII, 28.10.2011 n. 5030; Tar Palermo, sez. II, 09.03.2011, n. 419; id., 14.02.2011 n. 267; id., 19.02.2009, n. 374; Tar Lazio, sez. II, 19.07.2006 n. 6056).
Non fa eccezione a tale conclusione neanche la valutazione dell’impatto della stazione radio base sui limiti previsti dalla legge per limitare l’inquinamento elettromagnetico: da un lato, infatti, l’art. 87, nel disciplinare unitariamente il procedimento autorizzatorio, non ammette eccezioni; dall’altro, fa espresso riferimento all’A.R.P.A. ai fini della valutazione della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale dalla legge 36 del 2001.
Pertanto, in fattispecie simili, la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto che sia illegittimo il provvedimento di rigetto dell’autorizzazione alla installazione di un impianto di trasmissione presentata ai sensi dell'art. 87, d.lgs. 01.08.2003 n. 259, ove esso contrasti con le valutazioni favorevoli al progetto rassegnate dell’A.R.P.A., unica autorità competente a pronunciarsi per gli aspetti strettamente tecnici in ordine alla compatibilità dell'impianto, al rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità relativi alle emissioni elettromagnetiche (TAR Latina, 02.07.2007, n. 468).
È quindi altamente probabile che il Comune abbia confuso la fase autorizzatoria dell’impianto con la successiva fase di controllo e di verifica del rispetto dei valori di campo elettromagnetico dell'impianto già attivato, per la quale occorre rinviare alla fase successiva di monitoraggio dei valori e controllo, quest’ultima legittimamente demandata alla competenza di autorità diverse dall’A.R.P.A., i cui pareri si inseriscono nel procedimento per l'installazione degli impianti di telefonia ope legis, alla stregua di pareri tecnici sulla base del riscontro del progetto e della documentazione presentata dalla società che intende installare e sono richiesti soltanto ed esclusivamente per la concreta attivazione dell'impianto, ciò al fine anche di stabilire se il volume complessivo delle emissioni prodotte da tutti gli impianti insistenti sullo stesso sito risulti superiore ai limiti fissati dal d.P.C.M. 08.07.2003 (Tar Napoli, sez. VII, 22.03.2007 n. 2702).
Sul punto, recentemente il Consiglio di Stato (sez. VI, 24.09.2010 n. 7128) ha ribadito che la circostanza che il parere dell'A.R.P.A. sia richiesto solo ed esclusivamente ai fini della concreta attivazione dell'impianto, rende insussistente l’onere per il richiedente di allegare il parere dell’amministrazione suddetta in sede di presentazione dell'istanza (ovvero della d.i.a.), né un puntuale obbligo di far pervenire il parere medesimo all'Ente procedente entro il termine di novanta giorni di cui al comma 9 dell'art. 87, d.lgs. n. 259/2003.
Parimenti, è anche possibile che il Comune abbia sovrapposto alla disciplina dell’art. 87 del d.lgs. 259/2003, quella del d.P.R. 380/2001 (testo Unico in materia Edilizia), che all’art. 5, comma 3, lett. a) prevede il rilascio del parere della ASL ai fini del rilascio del certificato di agibilità degli edifici, ossia di quel certificato che, ai sensi dell’art. 24 del T.U., attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente.
Tuttavia, come ormai pacificamente stabilito dalla giurisprudenza amministrativa consolidata, la valutazione di compatibilità edilizio-urbanistica dell'intervento per l’installazione di un impianto di telefonia costituisce un sub procedimento del Comune da compiersi nell'ambito dei 90 giorni complessivi previsti dal comma 9 dell'art. 87 per la formazione del silenzio assenso, ed è subordinata soltanto all'autorizzazione prevista dall'art. 87, d.lgs. n. 259 del 2003, che pone una normativa speciale ed esaustiva che include anche la valutazione della compatibilità urbanistico-edilizia dell'intervento (Tar Bari, sez. III, 06.10.2011 n. 1488)
D’altra parte laddove il nuovo procedimento fosse destinato non a sostituire, ma ad abbinarsi a quello edilizio ordinario, verrebbero di fatto vanificati i principi ispiratori del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, in particolare quelli della previsione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti per la concessione del diritto di installazione e della riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti, nonché della regolazione uniforme dei medesimi (Cons. St., 98/2011, cit.).
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Deve essere accolta anche la prima censura dei motivi aggiunti, con la quale la Vodafone prospetta la avvenuta formazione del silenzio assenso.
Infatti, il comma 9 dell’art. 87 del d.lgs. 259 del 2003 stabilisce che “le istanze di autorizzazione e le denunce di attività di cui al presente articolo (…) si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, fatta eccezione per il dissenso di cui al comma 8, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22.02.2001, n. 36”.
Tale termine, ai sensi del comma 5, può essere interrotto solo per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, per consentire il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta.
Nel caso concreto, la Vodafone ha presentato l’istanza in data 10.03.2009, ed ha integrato la documentazione l’11.12.2009.
Considerando che il provvedimento impugnato è stato adottato il 28.02.2011, è evidente che il termine di novanta giorni per la formazione del silenzio assenso è decorso, con conseguente formazione dell’atto.
Tale termine, per giurisprudenza pacifica, decorre, infatti, dalla presentazione della domanda (tra le più recenti Tar Bari, sez. III, 25.02.2012 n. 402; id., 06.10.2011 n. 1488; Tar Catania, sez. I, 24.02.2012 n. 485).
Ne consegue che è illegittimo il provvedimento impugnato, laddove nega l’esistenza del titolo abilitativo e impone la demolizione delle opere realizzate, non essendo tale ordine preceduto da alcuna valutazione in ordine all’interesse pubblico esistente nonché da alcun provvedimento di annullamento dell’atto tacitamente formatosi, e non essendo neppure necessario il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 20, comma 4, della legge n. 241/1990, stante il principio di specialità vigente nel nostro ordinamento giuridico (Cons. St., sez. III, 30.09.2011 n. 4294)
(TAR Sicilia-Palermo, Sez. II, sentenza 19.04.2012 n. 821 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAIl potere comunale di adottare norme regolamentari per il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti, che trova la sua specifica fonte nell’art. 8, comma 6, della legge n. 36 del 2001, non può tradursi in una sostanziale previsione di divieto generalizzato di installazione nell’intero territorio comunale ovvero nella previsione volta a relegare in limitate zone dello stesso la relativa installazione.
Al contrario la potestà regolamentare comunale deve essere esercitata in modo da farne derivare regole ragionevoli, motivate e certe, poste a presidio di interessi di rilievo pubblico e di stampo urbanistico, tenuto conto che la tutela della popolazione dalle immissioni radioelettriche è riservata, dall’art. 4 della legge n. 36 del 2001, allo Stato, attraverso l’individuazione di limiti di esposizione, di valori di attenzione e di obiettivi di qualità.

È noto che le stazioni radio base per la telefonia mobile, al fine di dar luogo alla c.d. “rete di telecomunicazione”, richiedono per definizione una capillare distribuzione sul territorio, in particolare laddove, com’è proprio nel caso della telefonia mobile, alla debolezza del segnale d’antenna si associa un rapporto di maggiore contiguità tra le varie s.r.b. (in termini Cons. Stato, sez. VI, 20.10.2010, n. 7588).
A ciò si correla il fatto che il potere comunale di adottare norme regolamentari per il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti, che trova la sua specifica fonte nell’art. 8, comma 6, della legge n. 36 del 2001, non può tradursi in una sostanziale previsione di divieto generalizzato di installazione nell’intero territorio comunale ovvero nella previsione volta a relegare in limitate zone dello stesso la relativa installazione (TAR Toscana, sez. II; 17.02.2011, n. 335).
Al contrario la potestà regolamentare comunale deve essere esercitata in modo da farne derivare regole ragionevoli, motivate e certe, poste a presidio di interessi di rilievo pubblico e di stampo urbanistico, tenuto conto che la tutela della popolazione dalle immissioni radioelettriche è riservata, dall’art. 4 della legge n. 36 del 2001, allo Stato, attraverso l’individuazione di limiti di esposizione, di valori di attenzione e di obiettivi di qualità (in termini anche TAR Toscana, sez. II, 06.07.2011, n. 1156) (TAR Toscana, Sez. I, sentenza 18.04.2012 n. 751 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Il Comune non può, mediante il formale utilizzo degli strumenti di natura edilizia-urbanistica, adottare misure le quali nella sostanza costituiscono una deroga ai limiti di esposizione ai campi elettromagnetici fissati dallo Stato.
In particolare è stato ribadito che non può essere consentito al Comune prevedere, esemplificativamente, il divieto generalizzato di installare stazioni radio-base per telefonia cellulare in tutte le zone territoriali omogenee, ovvero stabilire criteri con i quali introdurre distanze fisse da osservare rispetto alle abitazioni e ai luoghi destinati alla permanenza prolungata delle persone o al centro cittadino.
Tali disposizioni sono, infatti, funzionali non al governo del territorio, ma alla tutela della salute dai rischi dell'elettromagnetismo e si trasformano in una misura surrettizia di tutela della popolazione da immissioni radioelettriche, che l’art. 4 della legge n. 36/2000 riserva allo Stato attraverso l’individuazione di puntuali limiti di esposizione, valori di attenzione ed obiettivi di qualità, da introdursi con D.P.C.M., su proposta del Ministro dell’Ambiente di concerto con il Ministro della Salute.
Per altro è stato ribadito che le stazioni radio base, attesa la loro natura di opere di urbanizzazione, possono essere installate sull’intero territorio comunale, non assumendo carattere ostativo le specifiche destinazioni di zona rispetto ad impianti di carattere generale che, quali quello di telefonia mobile, presuppongono la realizzazione di una rete che dia uniforme copertura al territorio.

La questione attiene al diniego di autorizzazione in sanatoria ex art. 13 L. 47/1985 di un impianto di telefonia mobile istallato dalla OMNITEL su un terreno di proprietà dell’interveniente ad adiuvandum (giusto contratto di affitto stipulato tra le parti) in assenza di titolo idoneo. Il diniego, nonché gli ulteriori atti connessi presupposti e conseguenti, sono motivati in ragione della modifica apportata al regolamento edilizio comunale ai sensi del quale non possono essere autorizzati impianti di tal fatta ad una distanza inferiore ai mt.1000 dalle abitazioni.
Occorre quindi sindacare preliminarmente tale aspetto della questione qui dibattuta, sia in ordine al ricorso R.G.4991/2001 che al ricorso R.G. 1499/2002.
...
Questa Sezione, in fattispecie analoghe alla presente (fra le tante, 02.07.2011, n. 194; 21.07.2006, n. 1743; 12.03.2008, n. 340; 06.04.2009, n. 661, 27.10.2010, n. 13720), ha già infatti evidenziato come il Comune non possa, mediante il formale utilizzo degli strumenti di natura edilizia-urbanistica, adottare misure le quali nella sostanza costituiscano una deroga ai limiti di esposizione ai campi elettromagnetici fissati dallo Stato. In particolare è stato ribadito che non può essere consentito al Comune prevedere, esemplificativamente, il divieto generalizzato di installare stazioni radio-base per telefonia cellulare in tutte le zone territoriali omogenee, ovvero stabilire criteri con i quali introdurre distanze fisse da osservare rispetto alle abitazioni e ai luoghi destinati alla permanenza prolungata delle persone o al centro cittadino.
Tali disposizioni sono, infatti, funzionali non al governo del territorio, ma alla tutela della salute dai rischi dell'elettromagnetismo e si trasformano in una misura surrettizia di tutela della popolazione da immissioni radioelettriche, che l’art. 4 della legge n. 36/2000 riserva allo Stato attraverso l’individuazione di puntuali limiti di esposizione, valori di attenzione ed obiettivi di qualità, da introdursi con D.P.C.M., su proposta del Ministro dell’Ambiente di concerto con il Ministro della Salute (in tal senso, tra le tante, Consiglio di Stato, sez. VI, 15.06.2006, n. 3534, C.G.A. 12.11.2009, n. 929; TAR Sicilia, sez. II, 06.04.2009, n. 661).
Per altro è stato ribadito che le stazioni radio base, attesa la loro natura di opere di urbanizzazione, possono essere installate sull’intero territorio comunale, non assumendo carattere ostativo le specifiche destinazioni di zona rispetto ad impianti di carattere generale che, quali quello di telefonia mobile, presuppongono la realizzazione di una rete che dia uniforme copertura al territorio (C.G.A. 14.04.2010, n. 514).
Alla stregua delle considerazioni che precedono, le modifiche apportate al regolamento edilizio comunale, approvato con provvedimento regionale, non resistono alle censure articolate nei ricorsi qui riuniti risultando quindi illegittime. Per l’effetto detta modifica va annullata in accoglimento di entrambi i ricorsi. L’annullamento della suddetta modifica al regolamento edilizio travolge altresì il diniego opposto dal Comune di Valederice all’istanza di accertamento di conformità ex art. 13 l. 47/1985 (TAR Sicilia-Palermo, Sez. II, sentenza 13.04.2012 n. 767 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAL’assenza di una regolamentazione comunale non può, di per sé, essere di ostacolo alla realizzazione di nuovi impianti di telefonia mobile, che sono dalla legge considerati opera di pubblica utilità, urbanizzazione primaria e come tali compatibili con qualsiasi zonizzazione.
Quanto al primo aspetto va rilevato che é ormai consolidato in Giurisprudenza il principio per cui l’assenza di una regolamentazione comunale non può, di per sé, essere di ostacolo alla realizzazione di nuovi impianti, che sono dalla legge considerati opera di pubblica utilità, urbanizzazione primaria e come tali compatibili con qualsiasi zonizzazione (C.d.S. sez. VI n. 1767/2008; C.d.S. sez. VI n. 9414/2010) (TAR Puglia-Bari, Sez. II, sentenza 02.04.2012 n. 634 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAL’attuale disciplina in tema di installazione di strutture operanti quali cc.dd. “stazioni radio–base” per telefonia mobile, risultante dal combinato disposto delle norme contenute nella L. n. 36 del 2001 (legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) e nel D.Lgs. n. 259 del 2003 (c.d. “codice delle comunicazioni”), introduce i principi secondo cui:
- le funzioni (legislative ed amministrative) relative alla determinazione dei limiti di esposizione alle onde elettromagnetiche (nonché, per quanto qui interessa, alle tecniche di misurazione e di rilevamento dell’inquinamento elettromagnetico e di elaborazione dei criteri per l’adozione di misure preventive e di piani di risanamento), sono attribuite allo Stato; e che sono di competenza delle Regioni le funzioni relative alla localizzazione dei siti di trasmissione ed alla regolamentazione delle modalità procedimentali per il rilascio delle autorizzazioni; dal che deriva che le fondamentali competenza in materia in materia risultano suddivise fra lo Stato e le Regioni;
- che pertanto ai Comuni è riservata, in subjecta materia, una potestà del tutto sussidiaria, potendo essi adottare regolamenti finalizzati esclusivamente ad assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti, nonché a minimizzare, sempreché in conformità ed in attuazione alle direttive ed ai criteri introdotti dallo Stato e dalle Regioni, l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici (restando esclusa, cioè, ogni potestà normativa in capo agli Enti Locali in ordine alla determinazione di criteri, maggiormente limitativi o rigidi, di valutazione della soglia di inquinamento elettromagnetico o alla introduzione di divieti generali e/o di misure generali interdittive a contenuto igienico-sanitario);
- che gli impianti di telefonia mobile vanno qualificati come opere di pubblica utilità assimilabili alla categoria delle opere di urbanizzazione primaria;
- che l'installazione di una “stazione radio-base” va considerata quale infrastruttura astrattamente compatibile, di regola, con qualsiasi destinazione di zona.
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Tale assetto normativo ha condotto, la giurisprudenza amministrativa ad affermare:
- che “non può ammettersi che, nell'esercizio della potestà volta ad emanare norme regolamentari con valenza urbanistico-edilizia, possa surrettiziamente introdursi una disciplina di natura radioprotezionistica; in tal caso, si configurerebbe, invero, un'interferenza con la competenza riservata allo Stato, cui spetta di fissare i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, nel presupposto indefettibile che la tutela della salute è un'esigenza indeclinabile, ma di carattere essenzialmente unitario sul territorio nazionale”; e che pertanto “Il divieto generalizzato di installare le stazioni radio base per la telefonia cellulare in ampie zone del territorio comunale … (omissis) …appare perseguire palesemente il fine di sovrapporre una determinazione di stretta matrice cautelativa, ispirata al principio di precauzione, alla normativa statale che ha fissato a tal fine puntuali limiti di radiofrequenza, di fatto eludendo tale normativa”;
- che “in materia di installazione di stazione radio base per la telefonia cellulare, anche il formale utilizzo degli strumenti urbanistico-edilizi e il dichiarato intento di esercitare competenze in materia di governo del territorio non possono giustificare l'imposizione da parte di un Comune di misure che, attraverso divieti generalizzati di installazione delle stazioni radio base, di fatto vengono a costituire indiretta deroga ai limiti di esposizione alle onde elettromagnetiche indicati dalla normativa statale, con la precisazione che l'autorizzazione rilasciata ex art. 87 d.lgs. 01.08.2003, n. 259, non costituisce titolo abilitativo aggiuntivo rispetto a quello richiesto dalla disciplina urbanistico-edilizia, ma assorbe in sé e sintetizza ogni relativa valutazione”;
- che “in materia di emissioni elettromagnetiche, le norme di riferimento sono la legge quadro n. 36 del 2001 ed il d.lgs. 01.08.2003 n. 259 … (…) …”; e che “… il Comune non è legittimato a sovrapporre le proprie valutazioni in ordine alla fissazione dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, una volta che sia stato rilasciato il parere del PMP competente per zona e prodotto in atti”;
- che “l'installazione di una stazione radio base di telefonia cellulare è subordinata soltanto all'autorizzazione prevista dall'art. 87, t.u. 01.08.2003 n. 259 (codice delle comunicazioni elettroniche), non occorrendo all'uopo il permesso di costruire di cui all'art. 3, lett. e), t.u. 06.06.2001 n. 380";
- che “l'installazione di un impianto radio base é sottratto alla normativa edilizia ed ai provvedimenti a tutela della salute pubblica”; e che “per la realizzazione degli impianti di stazione radio base si devono applicare i criteri stabiliti dal d.lgs. n. 259 del 2003 in base ai quali gli impianti di telefonia mobile vanno qualificati come opere di pubblica utilità assimilabili alla categoria delle opere di urbanizzazione primaria compatibili in astratto con ogni tipo di zonizzazione e, come tali, non si prevede per essi il titolo edilizio, né è possibile un interevento del Sindaco a tutela della salute pubblica, ove non si deduca il rispetto dei limiti di emissione di legge”;
- che “è illegittimo il regolamento comunale che prevede l'esclusione da tutto il territorio comunale urbanizzato di qualsiasi impianto di telefonia mobile, radioelettrico e per radiodiffusione, dato che l'installazione di una stazione radio base va considerata quale infrastruttura, compatibile con qualsiasi destinazione di zona”;
- che “è illegittimo, poiché opera una non consentita applicazione analogica di una normativa dettata per gli edifici alle stazioni radio, il provvedimento comunale di diniego di una concessione edilizia in sanatoria per una stazione radio base (Srb) per la telefonia mobile, fondato sul contrasto tra l'impianto ed il limite di altezza degli edifici prescritto per il centro abitato, non potendosi equiparare costruzioni (che sviluppano volumetria o cubatura, ingombri visibili ecc.) ed impianti tecnologici”;
- che “è illegittimo il diniego di concessione edilizia per la costruzione di una stazione radio per telefonia mobile, che sia motivato esclusivamente in riferimento al contrasto col regolamento, comunale per l'installazione di impianti radiomobili, in quanto che a detto regolamento non può riconoscersi valenza di strumento urbanistico”;
- che “il titolo abilitativo alla realizzazione di una stazione radio base può essere negato esclusivamente con riguardo ad una specifica disciplina conformativa relativa alle reti infrastrutturali tecnologiche necessarie per il funzionamento del servizio pubblico di telefonia”; e che “pertanto, è illegittimo il diniego di concessione edilizia per superamento dei limiti di altezza dettati con riferimento a strutture e manufatti di rilievo urbanistico ed edilizio”;
- che “ai sensi dell'art. 231, comma 4, T.U. 29.03.1973 n. 156, l'installazione di una stazione radio base del servizio di telefonia mobile deve essere qualificata come opera di urbanizzazione primaria, attesa la funzione di pubblica utilità dell'opera e, in quanto tale, ubicabile in qualsiasi parte del territorio comunale”;
- che “ai sensi dell'art. 4, comma 7, L. reg. Lombardia 11.05.2001 n. 11, gli impianti radio-base di telefonia mobile di potenza totale non superiore a 300 Watt non richiedono specifica regolamentazione urbanistica, con conseguente illegittimità delle disposizioni pianificatorie comunali che introducano in termini assoluti divieti di installazione per tali impianti, anche solo su porzioni del territorio comunale”;
- che “in tema di installazione di impianti di telefonia mobile, nella Regione Friuli Venezia Giulia la L. reg. 06.12.2004 n. 28 consente, a regime, l'installazione di tali impianti nelle zone residenziali, mentre l'art. 15 della stessa legge fissa in via transitoria i parametri ai quali soltanto si devono attenere i Comuni in attesa dei piani di settore”; e che “pertanto, l'Amministrazione non può erigere contro la domanda di concessione edilizia per la realizzazione di una stazione radio base per la telefonia mobile la barriera di un divieto nascente da una norma tecnica di attuazione del piano regolatore comunale, che per tali categorie di impianti impone una determinata distanza minima (nella specie, 200 metri) dagli edifici residenziali esistenti, trattandosi di disposizione desueta e incompatibile con la legge sopravvenuta e, in ogni caso, illegittima ove integri un divieto generalizzato di installazione di impianti di telefonia mobile in ingenti porzioni del territorio comunale”.
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E' illegittima la norma regolamentare che impone la distanza minima tra l’impianto di telefonia cellulare e gli edifici pubblici.
Invero, delle due l’una:
- o la disposizione ha come fine la tutela della salute pubblica, ed allora la sua inutilità ed ingiustizia è palese, posto che la stessa finirebbe con il salvaguardare esclusivamente i fruitori degli uffici pubblici ed i diretti vicini;
- o la disposizione è stata considerata (dal Comune) alla stregua di una norma di natura urbanistica; ed allora ne sfuggono il senso e la ratio, posto che con essa non si tutela alcuno degli interessi (decoro urbano, rispetto del carico urbanistico, rispetto degli indici di edificabilità; rispetto delle destinazioni d’uso, rispetto delle zonizzazioni etc.) alla cui cura si dirige l’urbanistica.

L’attuale disciplina in tema di installazione di strutture operanti quali cc.dd. “stazioni radio–base” per telefonia mobile, risultante dal combinato disposto delle norme contenute nella L. n. 36 del 2001 (legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) e nel D.Lgs. n. 259 del 2003 (c.d. “codice delle comunicazioni”), introduce i principi secondo cui:
- le funzioni (legislative ed amministrative) relative alla determinazione dei limiti di esposizione alle onde elettromagnetiche (nonché, per quanto qui interessa, alle tecniche di misurazione e di rilevamento dell’inquinamento elettromagnetico e di elaborazione dei criteri per l’adozione di misure preventive e di piani di risanamento), sono attribuite allo Stato; e che sono di competenza delle Regioni le funzioni relative alla localizzazione dei siti di trasmissione ed alla regolamentazione delle modalità procedimentali per il rilascio delle autorizzazioni; dal che deriva che le fondamentali competenza in materia in materia risultano suddivise fra lo Stato e le Regioni;
- che pertanto ai Comuni è riservata, in subjecta materia, una potestà del tutto sussidiaria, potendo essi adottare regolamenti finalizzati esclusivamente ad assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti, nonché a minimizzare, sempreché in conformità ed in attuazione alle direttive ed ai criteri introdotti dallo Stato e dalle Regioni, l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici (restando esclusa, cioè, ogni potestà normativa in capo agli Enti Locali in ordine alla determinazione di criteri, maggiormente limitativi o rigidi, di valutazione della soglia di inquinamento elettromagnetico o alla introduzione di divieti generali e/o di misure generali interdittive a contenuto igienico-sanitario);
- che gli impianti di telefonia mobile vanno qualificati come opere di pubblica utilità assimilabili alla categoria delle opere di urbanizzazione primaria;
- che l'installazione di una “stazione radio-base” va considerata quale infrastruttura astrattamente compatibile, di regola, con qualsiasi destinazione di zona.
Tale assetto normativo ha condotto, la giurisprudenza amministrativa ad affermare:
- che “non può ammettersi che, nell'esercizio della potestà volta ad emanare norme regolamentari con valenza urbanistico-edilizia, possa surrettiziamente introdursi una disciplina di natura radioprotezionistica; in tal caso, si configurerebbe, invero, un'interferenza con la competenza riservata allo Stato, cui spetta di fissare i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, nel presupposto indefettibile che la tutela della salute è un'esigenza indeclinabile, ma di carattere essenzialmente unitario sul territorio nazionale”; e che pertanto “Il divieto generalizzato di installare le stazioni radio base per la telefonia cellulare in ampie zone del territorio comunale … (omissis) …appare perseguire palesemente il fine di sovrapporre una determinazione di stretta matrice cautelativa, ispirata al principio di precauzione, alla normativa statale che ha fissato a tal fine puntuali limiti di radiofrequenza, di fatto eludendo tale normativa” (TAR Trentino Alto Adige Trento, I, 11.06.2010, n. 160);
- che “in materia di installazione di stazione radio base per la telefonia cellulare, anche il formale utilizzo degli strumenti urbanistico-edilizi e il dichiarato intento di esercitare competenze in materia di governo del territorio non possono giustificare l'imposizione da parte di un Comune di misure che, attraverso divieti generalizzati di installazione delle stazioni radio base, di fatto vengono a costituire indiretta deroga ai limiti di esposizione alle onde elettromagnetiche indicati dalla normativa statale, con la precisazione che l'autorizzazione rilasciata ex art. 87 d.lgs. 01.08.2003, n. 259, non costituisce titolo abilitativo aggiuntivo rispetto a quello richiesto dalla disciplina urbanistico-edilizia, ma assorbe in sé e sintetizza ogni relativa valutazione” (C.S., VI, 03.06.2010 n. 3492);
- che “in materia di emissioni elettromagnetiche, le norme di riferimento sono la legge quadro n. 36 del 2001 ed il d.lgs. 01.08.2003 n. 259 … (…) …”; e che “… il Comune non è legittimato a sovrapporre le proprie valutazioni in ordine alla fissazione dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, una volta che sia stato rilasciato il parere del PMP competente per zona e prodotto in atti” (TAR Calabria Catanzaro, II, 06.03.2008, n. 269);
- che “l'installazione di una stazione radio base di telefonia cellulare è subordinata soltanto all'autorizzazione prevista dall'art. 87, t.u. 01.08.2003 n. 259 (codice delle comunicazioni elettroniche), non occorrendo all'uopo il permesso di costruire di cui all'art. 3, lett. e), t.u. 06.06.2001 n. 380” (TAR Lombardia, Milano, II, 07.09.2007, n. 5772);
- che “l'installazione di un impianto radio base é sottratto alla normativa edilizia ed ai provvedimenti a tutela della salute pubblica”; e che “per la realizzazione degli impianti di stazione radio base si devono applicare i criteri stabiliti dal d.lgs. n. 259 del 2003 in base ai quali gli impianti di telefonia mobile vanno qualificati come opere di pubblica utilità assimilabili alla categoria delle opere di urbanizzazione primaria compatibili in astratto con ogni tipo di zonizzazione e, come tali, non si prevede per essi il titolo edilizio, né è possibile un interevento del Sindaco a tutela della salute pubblica, ove non si deduca il rispetto dei limiti di emissione di legge” (TAR Sicilia Catania, II, 01.08.2007, n. 1337);
- che “è illegittimo il regolamento comunale che prevede l'esclusione da tutto il territorio comunale urbanizzato di qualsiasi impianto di telefonia mobile, radioelettrico e per radiodiffusione, dato che l'installazione di una stazione radio base va considerata quale infrastruttura, compatibile con qualsiasi destinazione di zona” (TAR Calabria Catanzaro, II, 17.04.2007, n. 330);
- che “è illegittimo, poiché opera una non consentita applicazione analogica di una normativa dettata per gli edifici alle stazioni radio, il provvedimento comunale di diniego di una concessione edilizia in sanatoria per una stazione radio base (Srb) per la telefonia mobile, fondato sul contrasto tra l'impianto ed il limite di altezza degli edifici prescritto per il centro abitato, non potendosi equiparare costruzioni (che sviluppano volumetria o cubatura, ingombri visibili ecc.) ed impianti tecnologici” (CS, VI, 07.06.2006, n. 3425);
- che “è illegittimo il diniego di concessione edilizia per la costruzione di una stazione radio per telefonia mobile, che sia motivato esclusivamente in riferimento al contrasto col regolamento, comunale per l'installazione di impianti radiomobili, in quanto che a detto regolamento non può riconoscersi valenza di strumento urbanistico” (TAR Piemonte, I, 18.05.2500 n. 1700; Cfr. conformi, tra le tante, TAR Milano, I, 02.10.2002 n. 1997; C.S., VI 02.10.2001 n. 5442);
- che “il titolo abilitativo alla realizzazione di una stazione radio base può essere negato esclusivamente con riguardo ad una specifica disciplina conformativa relativa alle reti infrastrutturali tecnologiche necessarie per il funzionamento del servizio pubblico di telefonia”; e che “pertanto, è illegittimo il diniego di concessione edilizia per superamento dei limiti di altezza dettati con riferimento a strutture e manufatti di rilievo urbanistico ed edilizio” (TAR Milano, 18.01.2005 n. 71);
- che “ai sensi dell'art. 231, comma 4, T.U. 29.03.1973 n. 156, l'installazione di una stazione radio base del servizio di telefonia mobile deve essere qualificata come opera di urbanizzazione primaria, attesa la funzione di pubblica utilità dell'opera e, in quanto tale, ubicabile in qualsiasi parte del territorio comunale” (TAR Salerno, Sez. Unica, 16.09.2003 n. 885);
- che “ai sensi dell'art. 4, comma 7, L. reg. Lombardia 11.05.2001 n. 11, gli impianti radio-base di telefonia mobile di potenza totale non superiore a 300 Watt non richiedono specifica regolamentazione urbanistica, con conseguente illegittimità delle disposizioni pianificatorie comunali che introducano in termini assoluti divieti di installazione per tali impianti, anche solo su porzioni del territorio comunale” (TAR Milano, IV, 11.06.2008 n. 1971);
- che “in tema di installazione di impianti di telefonia mobile, nella Regione Friuli Venezia Giulia la L. reg. 06.12.2004 n. 28 consente, a regime, l'installazione di tali impianti nelle zone residenziali, mentre l'art. 15 della stessa legge fissa in via transitoria i parametri ai quali soltanto si devono attenere i Comuni in attesa dei piani di settore”; e che “pertanto, l'Amministrazione non può erigere contro la domanda di concessione edilizia per la realizzazione di una stazione radio base per la telefonia mobile la barriera di un divieto nascente da una norma tecnica di attuazione del piano regolatore comunale, che per tali categorie di impianti impone una determinata distanza minima (nella specie, 200 metri) dagli edifici residenziali esistenti, trattandosi di disposizione desueta e incompatibile con la legge sopravvenuta e, in ogni caso, illegittima ove integri un divieto generalizzato di installazione di impianti di telefonia mobile in ingenti porzioni del territorio comunale” (TAR Friuli Venezia Giulia, 08.03.2007 n. 173).
Orbene, nella fattispecie dedotta in giudizio con il Regolamento di polizia urbana -impugnato in parte qua- il Comune resistente ha introdotto un divieto generalizzato all’installazione di “stazioni radio-base”, sulla base di un criterio (a contenuto limitativo) ben più rigido di quelli stabiliti dalle competenti Autorità statali e regionali, e senza alcuna palesata (o comunque apprezzabile) ragione di carattere urbanistico.
E così operando ha agito con evidente “straripamento di potere”: sia dal potere regolamentare ad Esso spettante in forza del TU sull’edilizia (DPR 06.06.2001 n. 380); sia dal potere regolamentare ad Esso devoluto dall’art. 8 della L. n. 36 del 2001 (c.d. “legge quadro in materia di protezione dalle esposizione ai campi elettromagnetici”).
E’ infatti evidente che nell’esercizio di entrambi i succitati poteri regolamentari, il Comune deve conformarsi alla disciplina di settore imposta dalle fonti normative di rango superiore.
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Meritevole di accoglimento, si appalesa anche il terzo motivo di gravame, con cui la ricorrente società lamenta eccesso di potere per sviamento dall’interesse pubblico, deducendo che “la norma regolamentare che impone la distanza minima tra l’impianto di telefonia cellulare e gli edifici pubblici, non trova alcuna giustificazione non comprendendosi quale sia il bene meritevole della tutela e nemmeno la tutela che si vuole realizzare”.
La doglianza merita di essere condivisa.
Ed invero, delle due l’una:
- o la disposizione ha come fine la tutela della salute pubblica, ed allora la sua inutilità ed ingiustizia è palese, posto che la stessa finirebbe con il salvaguardare esclusivamente i fruitori degli uffici pubblici ed i diretti vicini;
- o la disposizione è stata considerata (dal Comune) alla stregua di una norma di natura urbanistica; ed allora ne sfuggono il senso e la ratio, posto che con essa non si tutela alcuno degli interessi (decoro urbano, rispetto del carico urbanistico, rispetto degli indici di edificabilità; rispetto delle destinazioni d’uso, rispetto delle zonizzazioni etc.) alla cui cura si dirige l’urbanistica
(TAR Sicilia-Palermo, Sez. II, sentenza 27.03.2012 n. 622 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAAi sensi dell'art. 8, comma 6, L. 22.02.2001 n. 36, pur se i Comuni possono adottare un regolamento atto ad assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, tuttavia, ciò non implica la fissazione di limiti di esposizione ai campi elettromagnetici diversi da quelli stabiliti dallo Stato, non rientrando tale potere nelle competenze comunali; pertanto, il Comune, mediante il formale utilizzo degli strumenti di natura edilizia-urbanistica, non può adottare misure derogatorie ai predetti limiti di esposizione fissati dallo Stato, quali il generalizzato divieto di installazione delle stazioni radiobase per telefonia cellulare in tutte le zone territoriali omogenee a destinazione residenziale ovvero introdurre misure che, pur essendo tipicamente urbanistiche (distanze, altezze, etc.), non siano funzionali al governo del territorio, ma alla tutela della salute dai rischi dell'elettromagnetismo.
... per l'annullamento del provvedimento del Dirigente del Settore Sportello per l'Edilizia Centro Storico ed Isole del Comune di Venezia 19/12/2011 prot. n. 527063, con cui si ordina a Vodafone di non effettuare l'intervento di cui alla D.I.A. presentata in data 29/09/2011 e si dichiara improcedibile la domanda di autorizzazione paesaggistica presentata contestualmente, nonché della istruttoria in data 07/12/2011, non conosciuta e dell'art. 50 del Regolamento Edilizio Comunale, di cui alla Variante al P.R.G., adottata con deliberazione di Consiglio Comunale 13/10/2003 n. 158, modificata ed integrata con delibera di Consiglio Comunale 13/06/2006 n. 83 e approvata con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto 28/07/2009 n. 2311 nonché delle deliberazioni medesime, nella parte in cui vieta la installazione delle S.R.B. nella fascia di rispetto dei c.d. siti sensibili.
...
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Infatti, l’art. 50 del regolamento edilizio del Comune di Venezia, posto a fondamento del provvedimento di diffida impugnato, deve essere ritenuto illegittimo per le seguenti ragioni.
- La legge 22.02.2001 n. 36, in materia di protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, all’art. 4, stabilisce che sono riservate allo Stato “le funzioni relative alla determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità…in considerazione del preminente interesse nazionale alla definizione di criteri unitari e di normative omogenee in relazione alle finalità di cui all’art. 1”. Tali limiti, valori e obiettivi sono stati posti con il D.P.C.M. 08.07.2003, sulla base del criterio dei limiti di immissione delle irradiazioni nei luoghi particolarmente protetti. Viceversa, l’art. 8 della legge n. 36/2001, stabilisce le competenze in materia delle Regioni, cui spetta determinare i criteri localizzativi degli impianti di telefonia, e dei Comuni (comma 6), i quali “possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici”.
- La circolare regionale n. 12 del 12.07.2001 nel fissare i criteri e gli indirizzi ai quali il regolamento comunale si dovrà attenere nel dare applicazione all’art. 8, comma 6, della legge n. 36 del 2001, ha stabilito che il regolamento comunale, mentre “potrà definire i siti sensibili (scuole, asili, ospedali, case di cura, parchi e aree per il gioco e lo sport), in corrispondenza dei quali può essere esclusa l’installazione d’impianti di telecomunicazione”, “in nessun caso potrà prevedere deroghe ai parametri del D.M. n. 381/1998 perché i limiti di tutela sanitaria sono di competenza dello Stato (art. 4 comma 2, della legge quadro)”, quindi non è consentito imporre delle distanze di rispetto predeterminate che gli impianti devono osservare”. Pertanto, la circolare regionale, da una parte vieta la localizzazione degli impianti di telefonia in corrispondenza dei siti sensibili, dall’altro, preclude al Comune l’adozione del criterio distanziale.
- Da tale quadro normativo si evince che non spetta ai Comuni la competenza a stabilire criteri, volti a proteggere la salute dei cittadini dall’esposizione ai campi elettromagnetici, diversi da quelli stabiliti dallo Stato.
- Sul punto si è più volte pronunciato anche il Coniglio di Stato: si veda tra le ultime, la sentenza n. 2371 del 27.04.2010, VI sez., secondo la quale: “ai sensi dell'art. 8, comma 6, L. 22.02.2001 n. 36, pur se i Comuni possono adottare un regolamento atto ad assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, tuttavia, ciò non implica la fissazione di limiti di esposizione ai campi elettromagnetici diversi da quelli stabiliti dallo Stato, non rientrando tale potere nelle competenze comunali; pertanto, il Comune, mediante il formale utilizzo degli strumenti di natura edilizia-urbanistica, non può adottare misure derogatorie ai predetti limiti di esposizione fissati dallo Stato, quali il generalizzato divieto di installazione delle stazioni radiobase per telefonia cellulare in tutte le zone territoriali omogenee a destinazione residenziale ovvero introdurre misure che, pur essendo tipicamente urbanistiche (distanze, altezze, etc.), non siano funzionali al governo del territorio, ma alla tutela della salute dai rischi dell'elettromagnetismo".
- Nel caso di specie, la disposizione impugnata, avendo l’effetto di sovrapporre una determinazione cautelativa, ispirata al principio di precauzione, alla normativa statale che ha fissato i limiti di radiofrequenza, deve essere ritenuta illegittima, sia per violazione della legge 36/2001 e del DPCM 08.07.2003, sia per eccesso di potere per violazione della circolare citata, e deve, pertanto essere annullata.
- Segue, per invalidità derivata, l’annullamento del provvedimento impugnato di diffida a non effettuare l’intervento di cui alla DIA, non trovandosi, peraltro, l’impianto in questione, in corrispondenza di un sito sensibile (il che sarebbe vietato dalla circolare regionale e dal regolamento edilizio comunale), bensì a distanza di esso (TAR Veneto, Sez. II, sentenza 14.03.2012 n. 377 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATADeve ritenersi illegittimo un regolamento comunale che stabilisce in quali zone del territorio possono essere installati gli impianti radio base di telefonia cellulare e quali distanze devono avere dalle abitazioni o dalle aree sensibili. I comuni possono solo regolamentare le installazioni delle stazioni radio base sotto il profilo urbanistico e territoriale, non potendo neppure regolamentare l'individuazione dei siti idonei all'installazione. I comuni possono esercitare in materia una potestà regolamentare del tutto sussidiaria, che concerne esclusivamente i profili urbanistici e territoriali (con esclusione dell'individuazione dei siti) e l'eventuale indicazione di ulteriori, particolari accorgimenti edilizi che possano utilmente concorrere alla minimizzazione dell'esposizione.
A norma dell'art. 86, comma 3, d.lgs. n. 259 del 2003, relativo alla localizzazione di infrastrutture di telecomunicazioni, è possibile prescindere dalla destinazione urbanistica del sito individuato per la loro installazione in quanto le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli art. 87 e 88, sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'art. 16, comma 7, d.P.R. 06.06.2001 n. 380. Ne deriva che, anche alla luce dell'art. 4, comma 7, l. reg. n. 11 del 2001 gli impianti radiobase di telefonia mobile di potenza totale non superore a 300 watt non richiedono specifica regolamentazione urbanistica, per cui sono illegittime le disposizioni pianificatorie comunali che introducono in termini assoluti divieti di installazione per simili impianti, anche solo su porzioni del territorio comunale.

La giurisprudenza è ormai da tempo costante nell’affermare l’inammissibilità della possibilità di introdurre divieti generalizzati di collocazioni delle SRB sul territorio comunale. Deve ritenersi, infatti, “illegittimo un regolamento comunale che stabilisce in quali zone del territorio possono essere installati gli impianti radio base di telefonia cellulare e quali distanze devono avere dalle abitazioni o dalle aree sensibili. I comuni possono solo regolamentare le installazioni delle stazioni radio base sotto il profilo urbanistico e territoriale, non potendo neppure regolamentare l'individuazione dei siti idonei all'installazione. I comuni possono esercitare in materia una potestà regolamentare del tutto sussidiaria, che concerne esclusivamente i profili urbanistici e territoriali (con esclusione dell'individuazione dei siti) e l'eventuale indicazione di ulteriori, particolari accorgimenti edilizi che possano utilmente concorrere alla minimizzazione dell'esposizione” (così TAR Sicilia Catania, sez. III, 29.01.2002, n. 140, successivamente ripresa da TAR Calabria Catanzaro, sez. II, 05.12.2006, n. 1573, di analogo contenuto).
Ne discende l’illegittimità del provvedimento di diffida impugnato che trova il fondamento, almeno in parte, nell’esistenza di un provvedimento di localizzazione degli impianti in questione. Si deve ritenere, infatti, che sia preclusa la possibilità per il Comune di introdurre, di fatto, tutele ulteriori rispetto a quelle già garantite attraverso la corretta applicazione della norma, non solo prevedendo la collocazione degli impianti all’esterno del centro abitato, ma anche escludendo ogni collocazione di impianti in intere aree come la “Zona A” (in tal senso TAR Brescia, sentenza n. 898/2011) ed in particolare applicando anche in relazione ad impianti di potenza inferiore a 300 Watt il limite, previsto solo per quelli di potenza superiore, della possibilità della loro realizzazione solo in siti specificamente individuati.
Il ricorso appare altresì fondato nella parte in cui tende a far discendere l’illegittimità dei provvedimenti impugnati dalla pretesa incompatibilità urbanistica, secondo il principio sinteticamente e puntualmente ricordato nella sentenza del TAR Milano, I, 13.01.2010, n. 23, nella quale si legge che: “A norma dell'art. 86, comma 3, d.lgs. n. 259 del 2003, relativo alla localizzazione di infrastrutture di telecomunicazioni, è possibile prescindere dalla destinazione urbanistica del sito individuato per la loro installazione in quanto le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli art. 87 e 88, sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'art. 16, comma 7, d.P.R. 06.06.2001 n. 380. Ne deriva che, anche alla luce dell'art. 4, comma 7, l. reg. n. 11 del 2001 gli impianti radiobase di telefonia mobile di potenza totale non superore a 300 watt non richiedono specifica regolamentazione urbanistica, per cui sono illegittime le disposizioni pianificatorie comunali che introducono in termini assoluti divieti di installazione per simili impianti, anche solo su porzioni del territorio comunale” (TAR Lombardia-Brescia, Sez. II, sentenza 02.03.2012 n. 351 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAA norma dell'art. 86, comma 3, d.lgs. n. 259 del 2003, relativo alla localizzazione di infrastrutture di telecomunicazioni, è possibile prescindere dalla destinazione urbanistica del sito individuato per la loro installazione in quanto le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli art. 87 e 88, sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'art. 16, comma 7, d.P.R. 06.06.2001 n. 380. Ne deriva che, anche alla luce dell'art. 4, comma 7, l. reg. n. 11 del 2001 gli impianti radiobase di telefonia mobile di potenza totale non superore a 300 watt non richiedono specifica regolamentazione urbanistica, per cui sono illegittime le disposizioni pianificatorie comunali che introducono in termini assoluti divieti di installazione per simili impianti, anche solo su porzioni del territorio comunale.
Con riferimento alla dedotta questione della compatibilità urbanistica degli impianti di telefonia di potenza inferiore a 300 W, l’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza è ben rappresentato nella sentenza del TAR Milano, I, 13.01.2010, n. 23, nella quale si legge che: “A norma dell'art. 86, comma 3, d.lgs. n. 259 del 2003, relativo alla localizzazione di infrastrutture di telecomunicazioni, è possibile prescindere dalla destinazione urbanistica del sito individuato per la loro installazione in quanto le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli art. 87 e 88, sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'art. 16, comma 7, d.P.R. 06.06.2001 n. 380. Ne deriva che, anche alla luce dell'art. 4, comma 7, l. reg. n. 11 del 2001 gli impianti radiobase di telefonia mobile di potenza totale non superore a 300 watt non richiedono specifica regolamentazione urbanistica, per cui sono illegittime le disposizioni pianificatorie comunali che introducono in termini assoluti divieti di installazione per simili impianti, anche solo su porzioni del territorio comunale”.
Lo stesso è stato da tempo fatto proprio anche da questo Tribunale (da ultimo con la sentenza TAR Brescia, 13.06.2011, n. 898), che, quindi, ravvisa le condizioni per l’accoglimento del ricorso e il conseguente annullamento dell’impugnato diniego e dell’art. 22 delle N.T.A. nella misura in cui allo stesso è stato attribuito un significato preclusivo della collocazione di impianti di telefonia mobile nella zona urbanistica in questione.
Le previsioni contenute nel PRG del Comune di Ceto non possono, quindi, considerarsi ostative all’installazione di detti impianti in zona D (TAR Lombardia-Brescia, Sez. II, sentenza 02.03.2012 n. 350 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATALa L.r. 11/2001 stabilisce (art. 4, comma 7) che gli impianti radiobase per la telefonia mobile di potenza totale ai connettori di antenna non superiore a 300 W non richiedono una specifica regolamentazione urbanistica, in ragione delle caratteristiche tecniche e della natura di pubblico servizio dell'attività svolta i quali consentono una diffusione capillare delle stazioni impiegate a tale scopo: sulla base di tale premessa … il Collegio ha più volte evidenziato in sede cautelare che l'installazione di impianti radiobase per la telefonia mobile di potenza totale ai connettori di antenna non superiore a 300 W deve ritenersi consentita, in difetto di espressi divieti, su tutto il territorio comunale, senza che sia necessaria l'individuazione preventiva da parte dell'amministrazione locale di aree da destinarsi all'ubicazione di detti impianti.
Tali impianti sono compatibili anche con le aree di particolare tutela così come previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale 11/12/2001 n. 7/7351, recante i criteri per l'individuazione delle aree nelle quali è consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione e per l'installazione dei medesimi, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della L.r. 11/2001.
Il servizio di telefonia mobile deve essere considerato un servizio pubblico già ai sensi dell’allora vigente art. 2, comma 1, del D.P.R. 19/09/1997 n. 318, a tenore del quale “L'installazione, l'esercizio e la fornitura di reti di telecomunicazioni nonché la prestazione dei servizi ad esse relativi accessibili al pubblico sono attività di preminente interesse generale”, mentre analoga natura rivestono i relativi impianti trattandosi di infrastrutture gestite da soggetti privati con criteri imprenditoriali, per cui la loro corretta qualificazione è di opere private di pubblica utilità.
Già in passato la giurisprudenza aveva ritenuto che, in assenza di una specifica previsione urbanistica, la collocazione degli impianti di telefonia mobile deve ritenersi consentita sull'intero territorio comunale, non assumendo carattere ostativo le specifiche destinazioni di zona (residenziale, verde, agricola, etc.) rispetto ad infrastrutture di interesse generale che presuppongono la realizzazione di una rete che dia uniforme copertura al territorio, in quanto la loro localizzazione nelle sole zone in cui ciò è espressamente consentito si porrebbe in contrasto proprio con l'esigenza di permettere la copertura del servizio sull'intero territorio.
A tale orientamento ha aderito anche questa Sezione, la quale ha richiamato l'art. 231 del D.P.R. 29.3.1973 n. 156 per qualificare un impianto come quello in questione come opera di urbanizzazione primaria, in quanto tale ubicabile in qualsiasi parte del territorio comunale: seguendo tale ragionamento il Collegio aveva infatti concluso che “… la localizzazione di impianti come quello considerato è possibile in qualsiasi zona omogenea, atteso che senz'altro quello in questione deve qualificarsi come attrezzatura tecnologica per le telecomunicazioni, funzionale all'esercizio di un servizio pubblico”.
Esaminando infine il contenuto del vigente D.Lgs. 259/2003 –non in vigore all'epoca dell’adozione degli atti impugnati ma che ha una portata parzialmente ricognitiva delle precedenti elaborazioni giurisprudenziali– non si può fare a meno di sottolineare che l’art. 86, comma 3, assimila ad ogni effetto le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'art. 16, comma 7, del D.P.R. 06/06/2001 n. 380, rendendole senza ombra di dubbio compatibili con ogni tipo di zonizzazione anche in deroga a contrastanti statuizioni della normativa urbanistica locale.

Sotto un diverso profilo si può richiamare il contenuto della sentenza del TAR Brescia 03/12/2004 n. 1757, per cui “… la L.r. 11/2001 –in virtù della quale l’amministrazione ha emesso il provvedimento autorizzatorio confermativo– stabilisce anzitutto (art. 4, comma 7) che gli impianti radiobase per la telefonia mobile di potenza totale ai connettori di antenna non superiore a 300 W non richiedono una specifica regolamentazione urbanistica, in ragione delle caratteristiche tecniche e della natura di pubblico servizio dell'attività svolta i quali consentono una diffusione capillare delle stazioni impiegate a tale scopo: sulla base di tale premessa … il Collegio ha più volte evidenziato in sede cautelare che l'installazione di impianti radiobase per la telefonia mobile di potenza totale ai connettori di antenna non superiore a 300 W deve ritenersi consentita, in difetto di espressi divieti, su tutto il territorio comunale, senza che sia necessaria l'individuazione preventiva da parte dell'amministrazione locale di aree da destinarsi all'ubicazione di detti impianti (cfr. ordinanze conformi della Sezione n. 169 in data 30/01/2004, n. 561 in data 08/04/2004 e n. 1271 in data 23/07/2004).
Peraltro, tali impianti sono compatibili anche con le aree di particolare tutela così come previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale 11/12/2001 n. 7/7351, recante i criteri per l'individuazione delle aree nelle quali è consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione e per l'installazione dei medesimi, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della L.r. 11/2001. Osserva inoltre il Collegio che il servizio di telefonia mobile deve essere considerato un servizio pubblico già ai sensi dell’allora vigente art. 2, comma 1, del D.P.R. 19/09/1997 n. 318, a tenore del quale “L'installazione, l'esercizio e la fornitura di reti di telecomunicazioni nonché la prestazione dei servizi ad esse relativi accessibili al pubblico sono attività di preminente interesse generale”, mentre analoga natura rivestono i relativi impianti trattandosi di infrastrutture gestite da soggetti privati con criteri imprenditoriali, per cui la loro corretta qualificazione è di opere private di pubblica utilità (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI – 26/08/2003 n. 4847).
Già in passato la giurisprudenza aveva ritenuto che, in assenza di una specifica previsione urbanistica, la collocazione degli impianti di telefonia mobile deve ritenersi consentita sull'intero territorio comunale, non assumendo carattere ostativo le specifiche destinazioni di zona (residenziale, verde, agricola, etc.) rispetto ad infrastrutture di interesse generale che presuppongono la realizzazione di una rete che dia uniforme copertura al territorio, in quanto la loro localizzazione nelle sole zone in cui ciò è espressamente consentito si porrebbe in contrasto proprio con l'esigenza di permettere la copertura del servizio sull'intero territorio (Consiglio di Stato, sez. VI – 10/02/2003 n. 673).
A tale orientamento ha aderito anche questa Sezione, la quale ha richiamato l'art. 231 del D.P.R. 29.3.1973 n. 156 per qualificare un impianto come quello in questione come opera di urbanizzazione primaria, in quanto tale ubicabile in qualsiasi parte del territorio comunale (sentenza 18/09/2002 n. 1177): seguendo tale ragionamento il Collegio aveva infatti concluso che “… la localizzazione di impianti come quello considerato è possibile in qualsiasi zona omogenea, atteso che senz'altro quello in questione deve qualificarsi come attrezzatura tecnologica per le telecomunicazioni, funzionale all'esercizio di un servizio pubblico”.
Esaminando infine il contenuto del vigente D.Lgs. 259/2003 –non in vigore all'epoca dell’adozione degli atti impugnati ma che ha una portata parzialmente ricognitiva delle precedenti elaborazioni giurisprudenziali– non si può fare a meno di sottolineare che l’art. 86, comma 3, assimila ad ogni effetto le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'art. 16, comma 7, del D.P.R. 06/06/2001 n. 380, rendendole senza ombra di dubbio compatibili con ogni tipo di zonizzazione anche in deroga a contrastanti statuizioni della normativa urbanistica locale (Tar Veneto, sez. II – 14/06/2004 n. 2041)
” (TAR Lombardia-Brescia, Sez. II, sentenza 02.03.2012 n. 343 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Limiti alla localizzazione.
Domanda.
In materia di competenza regolamentare dei comuni per il corretto insediamento degli impianti radioelettrici, vorrei che mi venisse puntualizzata la differenza tra «criteri localizzativi» e «limiti alla localizzazione».
Risposta.
L'articolo 8, comma 6, della legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici ed elettromagnetici del 22.02.2001, n. 36, dispone che i comuni possono adottare regolamenti per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.
Il comune, però, alla luce di detta normativa, che, per la giurisprudenza (Consiglio di stato, sezione VI, sentenza del 27.04.2010, n. 2371), attribuisce una particolare competenza che è distinta dalla competenza urbanistica ed edilizia di esclusiva competenza dei comuni, non può adottare misure che in concreto vengano a derogare i limiti di esposizione fissati dal decreto del presidente del consiglio dei ministri dell'08.07.2003. Limiti che vengono individuati:
- nel generalizzato divieto di installazione delle stazioni radio base per la telefonia cellulare in tutte le zone territoriali omogenee a destinazione residenziale;
- nell'introduzione di misure che, pur essendo di tipo urbanistico, quali le distanze, le altezze ecc., non sono funzionali al governo del territorio, in quanto, come affermato dal Consiglio di stato, sezione VI, con la sentenza del 02.11.2007, n. 5673, attengono alla tutela dai rischi dell'elettromagnetismo.
Peraltro, in tema di competenza regolamentare dei comuni per il corretto insediamento degli impianti radioelettrici, attribuita dal citato articolo 8, comma 6, della legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici ed elettromagnetici del 22.02.2001, n. 36, il Consiglio di stato, sezione VI, con le sentenze del 05.06.2006, n. 3452, 19.05.2008, numero 2287, 17.07.2008, numero 3596, ha puntualizzato la differenza tra «criteri localizzativi» e «limiti alla localizzazione».
I primi, per i supremi giudici amministrativi, competono ai comuni, perché recano criteri specifici rispetto a localizzazioni puntuali, mentre i secondi non competono in quanto portatori di divieti generalizzati per intere aree. La giurisprudenza, quindi, ha ridimensionato la portata applicativa del suddetto articolo, 8, comma 6, della legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici ed elettromagnetici del 22.02.2001, n. 36.
Infatti sono illegittimi i regolamenti comunali, relativi alla fissazione di criteri per la localizzazione di elettrodotti o stazioni base, se l'Ente territoriale, con essi, si sia posto l'obiettivo, anche indiretto, di tutelare la salute umana dalle emissioni elettromagnetiche, provenienti da impianti di radiocomunicazione, stabilendo, ad esempio, distanze minime delle stazioni radio base da di insediamenti abitativi, atteso che l'articolo 117 della costituzione attribuisce la competenza in materia alla legislazione concorrente stato-regioni (articolo ItaliaOggi sette del 27.02.2012).

EDILIZIA PRIVATA: F. Albanese, Antenne e disponibilità di aree gravate da uso civico (link a www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATA: L. Spallino, Impianti di telefonia mobile: digesto di legislazione, giurisprudenza e dottrina (link a http://studiospallino.blogspot.com).

EDILIZIA PRIVATA: I limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, fissati dal d.m. n. 381/1998, sono posti a salvaguardia del diritto fondamentale alla salute dai rischi dell’elettromagnetismo, sulla base del principio generale di precauzione.
Condizione per la realizzazione e il funzionamento delle stazioni radio base di telefonia mobile è l’accertato rispetto delle soglie di tollerabilità identificate in via generale dal predetto decreto ministeriale.
Invero, ai sensi dell’art. 2-bis del d.l. n. 115/1997, convertito nella legge n. 189/1997, non solo l’uso, ma anche l’installazione di impianti di telefonia deve essere preceduta dalla garanzia della loro compatibilità con le norme relative ai rischi sanitari derivanti dai campi elettromagnetici.
La valutazione di impatto sulla salute e sull’ambiente, incentrata sulla verifica del rispetto dei limiti ex d.m. n. 381/1998 e costituente elemento imprescindibile per l’autorizzazione all’installazione, non incontra deroghe nel procedimento di sanatoria dell’impianto già esistente, in quanto l’inosservanza o la non comprovata osservanza dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici costituisce, ai sensi dell’art. 2-bis del citato d.l. n. 115/1997, causa preclusiva dell’installazione, e quindi anche del rilascio della relativa autorizzazione, preventiva o successiva che sia.

I limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, fissati dal d.m. n. 381/1998, sono posti a salvaguardia del diritto fondamentale alla salute dai rischi dell’elettromagnetismo, sulla base del principio generale di precauzione.
Condizione per la realizzazione e il funzionamento delle stazioni radio base di telefonia mobile è l’accertato rispetto delle soglie di tollerabilità identificate in via generale dal predetto decreto ministeriale.
Invero, ai sensi dell’art. 2-bis del d.l. n. 115/1997, convertito nella legge n. 189/1997, non solo l’uso, ma anche l’installazione di impianti di telefonia deve essere preceduta dalla garanzia della loro compatibilità con le norme relative ai rischi sanitari derivanti dai campi elettromagnetici (TAR Campania, Napoli, II, 05.12.2001, n. 5232).
La valutazione di impatto sulla salute e sull’ambiente, incentrata sulla verifica del rispetto dei limiti ex d.m. n. 381/1998 e costituente elemento imprescindibile per l’autorizzazione all’installazione, non incontra deroghe nel procedimento di sanatoria dell’impianto già esistente, in quanto l’inosservanza o la non comprovata osservanza dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici costituisce, ai sensi dell’art. 2-bis del citato d.l. n. 115/1997, causa preclusiva dell’installazione, e quindi anche del rilascio della relativa autorizzazione, preventiva o successiva che sia
(TAR Toscana, Sez. III, sentenza 17.02.2012 n. 358 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAPremesso che la nozione di rete di telecomunicazione, per definizione, richiede una distribuzione capillare nei diversi punti del territorio, ed è assimilata, in via normativa, alle infrastrutture di reti pubbliche di telecomunicazione alle opere di urbanizzazione primaria (art. 86, comma 3, del D.lgs. n. 259/2003), devono ritenersi illegittime le prescrizioni di piano e di regolamento che si traducono in limiti alla localizzazione e allo sviluppo della rete per intere zone, per di più con scelta generale ed astratta ed in assenza di giustificazioni afferenti alla specifica tipologia dei luoghi o alla presenza di siti che per destinazioni d' uso possano essere qualificati come sensibili.
Nella materia la giurisprudenza ha condivisibilmente affermato:
- che i "criteri di localizzazione" degli impianti non possono trasformarsi in "limitazioni alla localizzazione", così da configurarsi incompatibili con la possibilità di realizzare una rete completa di infrastrutture per la telecomunicazione;
- che non può tradursi la determinazione a regime di limiti di localizzazione degli impianti -atteso il suo carattere generalizzato e il riferimento al dato oggettivo dell'esistenza di insediamenti abitativi- in una misura surrettizia di tutela della popolazione da immissioni radioelettriche, che l'art. 4 della legge n. 36/2000 riserva allo Stato attraverso l'individuazione di puntuali limiti di esposizione, valori di attenzione ed obiettivi di qualità, da introdursi con D.P.C.M., su proposta del Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministro della Salute;
- che la scelta dei criteri di insediamento degli impianti deve tenere conto della nozione di "rete di telecomunicazione, che richiede una diffusione capillare sul territorio”;
- che deve tenersi conto, infine, anche del fatto che l'assimilazione in via normativa delle infrastrutture di reti pubbliche di telecomunicazione alle opere di urbanizzazione primaria, implica che le medesime non siano avulse dall'insediamento abitativo, ma debbano porsi al servizio dello stesso.
Il Comune, ancorché mantenga intatte le proprie competenze in materia di governo del territorio, per espressa valutazione legislativa, non può interferire con le competenze relative alla installazione delle reti di telecomunicazione e, in particolare, non può determinare vincoli e limiti così stringenti da concretizzarsi in un divieto di carattere generalizzato di installazione degli impianti in zone urbanistiche identificate (senza prevedere alcuna possibile localizzazione alternativa) in contrasto con le esigenze tecniche necessarie a consentire la realizzazione effettiva della rete di telefonia cellulare che assicuri la copertura del servizio nell'intero nel territorio comunale.
Ai sensi del D.lgs. n. 259/2003, gli impianti in questione e le opere accessorie occorrenti per la loro funzionalità hanno "carattere di pubblica utilità", con possibilità, quindi, di essere ubicati in qualsiasi parte del territorio comunale, essendo compatibili con tutte le destinazioni urbanistiche.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, condiviso dal Collegio, premesso che la nozione di rete di telecomunicazione, per definizione, richiede una distribuzione capillare nei diversi punti del territorio, ed è assimilata, in via normativa, alle infrastrutture di reti pubbliche di telecomunicazione alle opere di urbanizzazione primaria (art. 86, comma 3, del D.lgs. n. 259/2003), devono ritenersi illegittime le prescrizioni di piano e di regolamento che si traducono in limiti alla localizzazione e allo sviluppo della rete per intere zone, per di più con scelta generale ed astratta ed in assenza di giustificazioni afferenti alla specifica tipologia dei luoghi o alla presenza di siti che per destinazioni d' uso possano essere qualificati come sensibili (cfr. Cons. di Stato, VI, n. 1567/2007).
Nella materia la giurisprudenza ha condivisibilmente affermato:
- che i "criteri di localizzazione" degli impianti non possono trasformarsi in "limitazioni alla localizzazione", così da configurarsi incompatibili con la possibilità di realizzare una rete completa di infrastrutture per la telecomunicazione (cfr. Corte Costituzionale, sentenza 15.10/7.11.2003 n. 331 e 07.10.2003 n. 307);
- che non può tradursi la determinazione a regime di limiti di localizzazione degli impianti -atteso il suo carattere generalizzato e il riferimento al dato oggettivo dell'esistenza di insediamenti abitativi- in una misura surrettizia di tutela della popolazione da immissioni radioelettriche, che l'art. 4 della legge n. 36/2000 riserva allo Stato attraverso l'individuazione di puntuali limiti di esposizione, valori di attenzione ed obiettivi di qualità, da introdursi con D.P.C.M., su proposta del Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministro della Salute (cfr., Cons. di Stato, VI, n. 7274 /2002; n. 4159/2005);
- che la scelta dei criteri di insediamento degli impianti deve tenere conto della nozione di "rete di telecomunicazione, che richiede una diffusione capillare sul territorio”;
- che deve tenersi conto, infine, anche del fatto che l'assimilazione in via normativa delle infrastrutture di reti pubbliche di telecomunicazione alle opere di urbanizzazione primaria, implica che le medesime non siano avulse dall'insediamento abitativo, ma debbano porsi al servizio dello stesso (cfr. Cons. di Stato, VI, 08.09.2009, n. 5258) .
Alla stregua dei predetti principi, la scelta operata nella specie dal Comune resistente non sfugge dunque alle doglianze di violazione dell'art. 86 del D.lgs. n. 259/2003 e della legge n. 36/2001 dedotte nel ricorso, né si configura conforme a criteri di ragionevolezza, di adeguatezza e di proporzionalità delle misure stabilite negli atti impugnati, in quanto il Comune, ancorché mantenga intatte le proprie competenze in materia di governo del territorio, per espressa valutazione legislativa, non può interferire con le competenze relative alla installazione delle reti di telecomunicazione e, in particolare, non può determinare vincoli e limiti così stringenti da concretizzarsi in un divieto di carattere generalizzato di installazione degli impianti in zone urbanistiche identificate (senza prevedere alcuna possibile localizzazione alternativa) in contrasto con le esigenze tecniche necessarie a consentire la realizzazione effettiva della rete di telefonia cellulare che assicuri la copertura del servizio nell'intero nel territorio comunale (cfr. Cons. di Stato, VI, 08.09.2009 , n. 5258).
Vi è, infine, da osservare che, ai sensi del D.lgs. n. 259/2003, gli impianti in questione e le opere accessorie occorrenti per la loro funzionalità hanno "carattere di pubblica utilità", con possibilità, quindi, di essere ubicati in qualsiasi parte del territorio comunale, essendo compatibili con tutte le destinazioni urbanistiche (residenziale, verde, agricola, ecc.: cfr. in tal senso, C.G.A. ordinanza 05.07.2006, n. 543; Cons. Stato, VI, 04.09.2006, n. 5096; TAR Campania, Napoli, VII, 10.06.2011, n. 3074; TAR Sicilia, Palermo II, 09.03.2011, n. 419).
Il Collegio ritiene, pertanto, che il Comune resistente abbia errato nell’interpretazione e nell’applicazione delle disposizioni delle N.T.A. richiamate nel diniego impugnato laddove ha incluso tra gli interventi vietati, di cui al secondo comma dell’art. 30 delle N.T.A., anche le S.R.B. per la telefonia mobile. Ne discende, quindi, sotto tale profilo la carenza di interesse della società ricorrente, una volta ottenuto l’annullamento del diniego impugnato per le ragioni suesposte, all’eliminazione anche delle predette N.T.A. in quanto non contenenti specifiche disposizioni in materia di installazione delle S.R.B. (TAR Veneto, Sez. II, sentenza 08.02.2012 n. 199 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAComunicazioni elettroniche - D.Lgs. n. 259/2003 - Procedimento autorizzatorio relativo a infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici - D.G.R. Lombardia n. 7/111045/2002 - Istanza per l'istallazione di una SRB di potenza inferiore ai 300 W - Diniego del Comune - Motivazioni legate alle scelte pianificatorie ed al mancato rispetto dei limiti di esposizione - Illegittimità.
Non può essere legittimamente rigettata dal Comune l'istanza presentata da una società operante nel settore delle comunicazioni elettroniche ai sensi dell'articolo 87 del D. Lgs. n. 259/2003, prodromica all'installazione di una stazione radio base per telefonia mobile, laddove il diniego si fondi sull'asserito mancato rispetto dei limiti di esposizione, in contrasto con il parere rilasciato dall'A.R.P.A..
Infatti, la verifica circa il rispetto dei limiti di esposizione spetta unicamente all'organo tecnico, senza che residuino competenze in capo al Comune. Le SRB di potenza inferiore ai 300 W non soffrono limitazioni alla loro installazione, che possano derivare dalla normativa pianificatoria comunale, ovvero da quella regionale di cui alla D.G.R. n. 7/111045/2002 (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. IV, sentenza 31.01.2012 n. 335 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAIl decorso del termine di 90 giorni dalla presentazione dell’istanza di autorizzazione alla installazione di un impianto di telefonia mobile, senza la tempestiva richiesta di integrazioni documentali e senza il formale diniego della domanda, comporta la costituzione di un titolo abilitativo idoneo a legittimare il privato alla realizzazione dell’impianto, mentre gli eventuali successivi provvedimenti di rigetto e di ordine di sospensione/demolizione, per non potere essere il silenzio-assenso considerato tamquam non esset dall’Amministrazione, si presentano per ciò solo illegittimi, salvo l’eccezionale esercizio del potere di autotutela da parte dell’Autorità competente e quindi l’annullamento d’ufficio o la revoca dell’assenso costituitosi per silentium, nel rispetto naturalmente dei requisiti formali e sostanziali a tal fine stabiliti in generale dalla legge.
In quanto espressione di una norma di carattere generale– il preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 interrompe il termine per la conclusione del procedimento di cui all’art. 87 del d.lgs. n. 259 del 2003, termine che inizia nuovamente a decorrere dal momento di presentazione delle osservazioni del privato sempreché avvenuta nei 10 giorni a questo scopo previsti, nel senso che, per trattarsi di un caso di “interruzione”, e non di “sospensione”, del termine per concludere il procedimento, esso riprende a decorrere nella propria interezza, senza tener conto del periodo già trascorso prima dell’interruzione stessa.

Nel merito, va premesso che, in sede di regolamentazione generale dei «procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici», l’art. 87 del d.lgs. n. 259 del 2003 –nel testo applicabile alla fattispecie ratione temporis– prevede che le “istanze di autorizzazione e le denunce di attività di cui al presente articolo … si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, fatta eccezione per il dissenso di cui al comma 8, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego. Gli Enti locali possono prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente comma” (comma 9) e che il “responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell’istanza, il rilascio di dichiarazioni e l’integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 9 inizia nuovamente a decorrere dal momento dell’avvenuta integrazione documentale” (comma 5).
La giurisprudenza ha chiarito che, nell’ambito di un più vasto disegno di semplificazione dell’attività amministrativa volto a favorire lo sviluppo economico, sociale e territoriale del Paese, attraverso la rimozione dei limiti burocratici che si frappongono alla libera iniziativa dei privati (v. Cons. Stato, Sez. VI, 17.03.2009 n. 1578), il decorso del termine di novanta giorni dalla presentazione dell’istanza di autorizzazione alla installazione di un impianto di telefonia mobile, senza la tempestiva richiesta di integrazioni documentali e senza il formale diniego della domanda, comporta la costituzione di un titolo abilitativo idoneo a legittimare il privato alla realizzazione dell’impianto, mentre gli eventuali successivi provvedimenti di rigetto e di ordine di sospensione/demolizione, per non potere essere il silenzio-assenso considerato tamquam non esset dall’Amministrazione, si presentano per ciò solo illegittimi (v., ex multis, TAR Calabria, Catanzaro, Sez. II, 16.04.2007 n. 323), salvo l’eccezionale esercizio del potere di autotutela da parte dell’Autorità competente e quindi l’annullamento d’ufficio o la revoca dell’assenso costituitosi per silentium, nel rispetto naturalmente dei requisiti formali e sostanziali a tal fine stabiliti in generale dalla legge (v., tra le altre, TAR Sardegna, Sez. II, 12.05.2008 n. 943).
E’ stato altresì chiarito, poi, che –in quanto espressione di una norma di carattere generale– il preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 interrompe il termine per la conclusione del procedimento di cui all’art. 87 del d.lgs. n. 259 del 2003, termine che inizia nuovamente a decorrere dal momento di presentazione delle osservazioni del privato sempreché avvenuta nei dieci giorni a questo scopo previsti (v., ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 07.01.2008 n. 32; TAR Veneto, Sez. III, 07.05.2008 n. 1256), nel senso che, per trattarsi di un caso di “interruzione”, e non di “sospensione”, del termine per concludere il procedimento, esso riprende a decorrere nella propria interezza, senza tener conto del periodo già trascorso prima dell’interruzione stessa (v., tra le altre, TAR Lazio, Sez. II, 16.03.2009 n. 2690; TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 21.04.2008 n. 1232) (TAR Emilia Romagna-Parma, sentenza 25.01.2012 n. 60 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: E' illegittimo il rigetto generico dell’istanza di autorizzazione ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs. 259/2003 per l’installazione di impianti di telefonia mobile.
Infatti, oltre ad essere stato adottato in violazione delle regole del giusto procedimento (non risulta alcuna previa comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990) è privo di adeguata motivazione, essendosi basata l’amministrazione esclusivamente su un generico richiamo al regolamento comunale per l’insediamento delle stazioni radio base, e avendo omesso di indicare in che modo l’impianto progettato sarebbe in contrasto con il regolamento comunale, mentre per giurisprudenza uniforme il provvedimento di diniego deve essere sorretto da motivazioni dettagliate, non essendo sufficiente un generico richiamo alle vigenti disposizioni dei vari strumenti urbanistici o a generiche previsioni contenute nei regolamenti per la disciplina dell’insediamento delle stazioni radio base.

... VISTO il ricorso introduttivo con il quale la società H3G s.p.a. ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale il Comune di Aidone si è limitato a rigettare genericamente l’istanza di autorizzazione ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs. 259/2003 per l’installazione di impianti di telefonia mobile.
Nel ricorso sono dedotte censure di violazione di legge, difetto di motivazione ed eccesso di potere sotto diversi profili articolati in 5 motivi di ricorso.
RITENUTO che il ricorso è fondato giacché il provvedimento impugnato -oltre ad essere stato adottato in violazione delle regole del giusto procedimento (non risulta alcuna previa comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990)- è privo di adeguata motivazione, essendosi basata l’amministrazione esclusivamente su un generico richiamo al regolamento comunale per l’insediamento delle stazioni radio base, e avendo omesso di indicare in che modo l’impianto progettato sarebbe in contrasto con il regolamento comunale, mentre per giurisprudenza uniforme il provvedimento di diniego deve essere sorretto da motivazioni dettagliate, non essendo sufficiente un generico richiamo alle vigenti disposizioni dei vari strumenti urbanistici o a generiche previsioni contenute nei regolamenti per la disciplina dell’insediamento delle stazioni radio base (tra le tante, cfr. Cons. Stato, sez. VI, 17.10.2008, n. 5044) (TAR Sicilia-Catania, Sez. I, sentenza 16.01.2012 n. 104 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAL’assimilazione in via normativa delle infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione alle opere di urbanizzazione primaria, ai sensi dell’art. 86, comma terzo, del d.lgs. n. 259 del 2003, comporta che le stesse debbano collegarsi ed essere poste al servizio dell’insediamento abitativo, non da questo avulse con localizzazione lontana dai centri di utenza, onde la potestà assegnata alle amministrazioni comunali dall’art. 8, comma 6, della legge n. 36 del 2001 (“i comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnatici”) può tradursi, ad esempio, nell’introduzione, sotto il profilo urbanistico, di regole a tutela di zone e beni di particolare pregio paesaggistico/ambientale o storico/artistico, ma non può trasformarsi in “limitazioni alla localizzazione” degli impianti di telefonia mobile per intere ed estese porzioni del territorio comunale, in assenza di una plausibile ragione giustificativa; in definitiva, tale disciplina non deve risolversi in un impedimento che rende in concreto impossibile, o comunque estremamente difficoltosa, la realizzazione di una rete completa di infrastrutture di telecomunicazioni.
Con la conseguente illegittimità dei regolamenti locali che prevedano una “zonizzazione” indipendente dalle esigenze dei gestori del servizio di telefonia mobile, e che cioè circoscrivano gli impianti a specifiche aree, appositamente individuate, senza subordinare le relative scelte alla previa e puntuale verifica della coerenza della disciplina pianificatoria con la necessità che venga assicurata, nell’intero territorio comunale, l’uniforme copertura del servizio.

Come è stato rilevato in giurisprudenza (v., tra le altre, Cons. Stato, Sez. VI, 05.06.2006 n. 3332), l’assimilazione in via normativa delle infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione alle opere di urbanizzazione primaria, ai sensi dell’art. 86, comma terzo, del d.lgs. n. 259 del 2003, comporta che le stesse debbano collegarsi ed essere poste al servizio dell’insediamento abitativo, non da questo avulse con localizzazione lontana dai centri di utenza, onde la potestà assegnata alle amministrazioni comunali dall’art. 8, comma 6, della legge n. 36 del 2001 (“i comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnatici”) può tradursi, ad esempio, nell’introduzione, sotto il profilo urbanistico, di regole a tutela di zone e beni di particolare pregio paesaggistico/ambientale o storico/artistico, ma non può trasformarsi in “limitazioni alla localizzazione” degli impianti di telefonia mobile per intere ed estese porzioni del territorio comunale, in assenza di una plausibile ragione giustificativa; in definitiva, tale disciplina non deve risolversi in un impedimento che rende in concreto impossibile, o comunque estremamente difficoltosa, la realizzazione di una rete completa di infrastrutture di telecomunicazioni.
Con la conseguente illegittimità dei regolamenti locali che prevedano una “zonizzazione” indipendente dalle esigenze dei gestori del servizio di telefonia mobile, e che cioè circoscrivano gli impianti a specifiche aree, appositamente individuate, senza subordinare le relative scelte alla previa e puntuale verifica della coerenza della disciplina pianificatoria con la necessità che venga assicurata, nell’intero territorio comunale, l’uniforme copertura del servizio (v. Cons. Stato, Sez. VI, 28.03.2007 n. 1431) (TAR Emilia Romagna-Parma, sentenza 16.01.2012 n. 14 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATADiniego di installazione infrastruttura di telecomunicazione - Art. 86, D.Lgs. n. 259/2003 - Opere di urbanizzazione primaria - Misure a tutela dai rischi dell'elettromagnetismo - Illegittimità.
Il Comune non ha alcuna potestà di introdurre un divieto generalizzato di installazione di impianti di telefonia, né di introdurre misure che, pur essendo di natura tipicamente urbanistica, non siano funzionali al governo del territorio, quanto, piuttosto, alla tutela dai rischi dell'elettromagnetismo che rientra nelle esclusive attribuzioni statali; di conseguenza la localizzazione degli impianti solo in determinate zone si pone in contrasto, non solo con l'esigenza di permettere la copertura del servizio di telefonia mobile sull'intero territorio comunale, ma anche con la loro natura di infrastrutture primarie e di impianti di interesse generale, così come dispone l'art. 86 D.Lgs. n. 259/2003, posti al servizio della comunità e quindi compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 05.01.2012 n. 35 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAIl Comune non ha alcuna potestà di introdurre un divieto generalizzato di installazione delle stazioni radio base, né di introdurre misure che, pur essendo di natura tipicamente urbanistica (distanze, altezze, quote, ecc.) non siano funzionali al governo del territorio, quanto piuttosto alla tutela dai rischi dell'elettromagnetismo che rientra nelle esclusive attribuzioni statali, non già in quelle comunali; di conseguenza la localizzazione degli impianti solo in determinate zona si pone in contrasto non solo con l'esigenza di permettere la copertura del servizio di telefonia mobile sull'intero territorio comunale, ma anche con la loro natura di infrastrutture primarie e impianti di interesse generale, posti al servizio della comunità e quindi compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica.
L'assimilazione, per effetto dell'art. 86, d.lgs. 01.08.2003 n. 259, delle infrastrutture di reti pubbliche di telecomunicazione alle opere di urbanizzazione primaria, implica che le stesse debbano avere una diffusione capillare sul territorio, collegarsi ed essere poste al servizio dell'insediamento abitativo e non essere dalle stesso avulse.
E illegittimo il diniego comunale nella parte in cui richiama un presunto contrasto con la zona, in quanto l’Amministrazione non ha considerato che l'impianto di telefonia mobile in argomento è annoverabile tra le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione e, come tale, esso può essere equiparato -a tenore dell'art. 86, comma terzo, del citato Codice delle comunicazioni elettroniche- alle ordinarie opere di urbanizzazione primaria, che sono compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica

Secondo la giurisprudenza prevalente e pacifica il Comune non ha alcuna potestà di introdurre un divieto generalizzato di installazione delle stazioni radio base, né di introdurre misure che, pur essendo di natura tipicamente urbanistica (distanze, altezze, quote, ecc.) non siano funzionali al governo del territorio, quanto piuttosto alla tutela dai rischi dell'elettromagnetismo che rientra nelle esclusive attribuzioni statali, non già in quelle comunali; di conseguenza la localizzazione degli impianti solo in determinate zona si pone in contrasto non solo con l'esigenza di permettere la copertura del servizio di telefonia mobile sull'intero territorio comunale, ma anche con la loro natura di infrastrutture primarie e impianti di interesse generale, posti al servizio della comunità e quindi compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica.
L'assimilazione, per effetto dell'art. 86, d.lgs. 01.08.2003 n. 259, delle infrastrutture di reti pubbliche di telecomunicazione alle opere di urbanizzazione primaria, implica che le stesse debbano avere una diffusione capillare sul territorio, collegarsi ed essere poste al servizio dell'insediamento abitativo e non essere dalle stesso avulse.
Va poi richiamata la disciplina regionale per gli impianti inferiori a 300 W, per i quali l'art. 4 comma 7, l. reg. Lombardia n. 11 del 2001 stabilisce che gli impianti radio base di tale potenza "non richiedono una specifica regolamentazione urbanistica".
Pertanto, indipendentemente dalla questione della applicabilità del Regolamento Comunale al caso de quo, è illegittimo il diniego nella parte in cui richiama un presunto contrasto con la zona, in quanto l’Amministrazione non ha considerato che l'impianto di telefonia mobile in argomento è annoverabile tra le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione e, come tale, esso può essere equiparato -a tenore dell'art. 86, comma terzo, del citato Codice delle comunicazioni elettroniche- alle ordinarie opere di urbanizzazione primaria, che sono compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica (cfr. TAR Sicilia Palermo II, 11.01.2011 n. 22) (TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 05.01.2012 n. 35 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Le infrastrutture strumentali alle stazioni radio per la telefonia mobile rientrano nella categoria delle opere di pubblica utilità e non in quella delle opere pubbliche.
E' legittimo l'esercizio del potere espropriativo da parte dell'Amministrazione Comunale per la realizzazione di siti attrezzati da destinare agli impianti di telefonia mobile. In tal senso, si rileva, corretto l'operato della medesima Amministrazione che abbia fatto luogo all'applicazione della normativa dell'espropriazione per pubblica utilità per l'assegnazione dell'area in uso a gestori di telefonia mobile, non potendo certo condividersi il diverso assunto secondo cui questi dovrebbero procurarsi con mezzi privatistici la disponibilità delle aree necessarie per la realizzazione degli impianti in oggetto.

Ad avviso del Collegio, non sono condivisibili neanche le censure dedotte avverso la procedura di espropriazione utilizzata dal Comune di Salsomaggiore nei confronti dell’appellata, al fine di realizzare sull’area di cui è proprietaria le infrastrutture necessarie per l’installazione di stazione di telefonia mobile.
In effetti, premesso che le infrastrutture strumentali alle stazioni radio per la telefonia rientrano nella categoria delle opere di pubblica utilità (come ha statuito la sentenza C.d.S. n. 4847/2003) e non in quella delle opere pubbliche, in punto di fatto la motivazione della sentenza del TAR non è suffragata dagli atti esibiti in giudizio.
Infatti, ad avviso del Giudice di primo grado, il Comune di Salsomaggiore avrebbe illegittimamente iniziato la procedura di esproprio delle aree in questione al fine di assegnarle in affitto agli operatori di telefonia mobile; invece dagli atti risulta che in realtà il Comune (a seguito di una apposita procedura ad evidenza pubblica) ha disposto la realizzazione di una piattaforma attrezzata (idonea all’istallazione di impianti di trasmissione del segnale per la telefonia mobile) che viene messa a disposizione dei vari gestori del servizio in questione, previo pagamento di un canone ed in specifica esecuzione di apposito accordo in precedenza raggiunto tra l’Amm.ne locale e tutti i gestori interessati ad installare nel territorio comunale una propria stazione radio base.
Tra l’altro la stessa sentenza C.d.S. n. 4847/2003 (a differenza di quanto ritenuto dal TAR) riconosce il legittimo esercizio da parte del Comune di Salsomaggiore del potere espropriativo “per la realizzazione di siti attrezzati da destinare agli impianti di telefonia mobile”. Gli esposti argomenti, quindi, consentono di non condividere la motivazione della sentenza appellata laddove ha ritenuto “evidente che l’espropriazione è volta alla realizzazione di opere private, anche se ne è stato ormai dichiarato dal legislatore il carattere di pubblica utilità” (Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 04.01.2012 n. 11 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Stazioni radio base: legittimo il ricorso all'esproprio per i proprietari renitenti.
Con sentenza 04.01.2012 n. 11 il Consiglio di Stato, Sez. III, ha riformato la sentenza n. 98 del TAR Emilia Romagna, Sez. di Parma, del 2011,
riconoscendo la legittimità dei provvedimenti approvati del Comune di Salsomaggiore diretti ad attuare il piano comunale di coordinamento per la installazione di antenne di telefonia mobile, all’individuazione delle aree interessate e all'espropriazione delle stesse, nulla ostando la circostanza della loro successiva concessione in via onerosa ai gestori.
L’art. 90 del Decreto legislativo 01.08.2003 n. 259 e s.m.i. dispone:
1. Gli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico, ovvero esercitati dallo Stato, e le opere accessorie occorrenti per la funzionalità di detti impianti hanno carattere di pubblica utilità, ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 08.06.2001, n. 327.
2. Gli impianti di reti di comunicazioni elettronica e le opere accessorie di uso esclusivamente privato possono essere dichiarati di pubblica utilità con decreto del Ministro delle comunicazioni, ove concorrano motivi di pubblico interesse.
3. Per l'acquisizione patrimoniale dei beni immobili necessari alla realizzazione degli impianti e delle opere di cui ai commi 1 e 2, può esperirsi la procedura di esproprio prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 08.06.2001, n. 327. Tale procedura può essere esperita dopo che siano andati falliti, o non sia stato possibile effettuare, i tentativi di bonario componimento con i proprietari dei fondi sul prezzo di vendita offerto, da valutarsi da parte degli uffici tecnici erariali competenti .
Con delibera consiliare n. 10/2004 il Comune di Salsomaggiore approvava la variante al vigente strumento urbanistico (P.R.G.) al fine di poter destinare specifiche aree alla localizzazione di antenne per telefonia mobile e, più precisamente, per la realizzazione delle infrastrutture necessarie per concedere in uso, a titolo oneroso, tali infrastrutture agli enti gestori.
Successivamente, con determinazione n. 356 del 2004, il dirigente del settore tecnico comunale deliberava di: a) convalidare il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione necessarie per realizzare le suddette stazioni radio base di telefonia mobile; b) dichiarare la pubblica utilità delle opere; c) emanare il decreto di occupazione d’urgenza ai sensi della legge Reg. n. 37/2002, art. 27.
Avverso i provvedimenti in questione la proprietà di un area interessata proponeva ricorso al TAR Emilia Romagna, Sez. di Parma.
Con sentenza 05.04.2011 n. 98 il TAR accoglieva il ricorso, annullando i provvedimenti impugnati per i seguenti motivi:
1. la variante urbanistica al P.R.G. era illegittima in quanto effettuata ai sensi della L.R. Emilia Romagna n. 47 del 1978, art. 15, non più applicabile a seguito dell’entrata in vigore della successiva L.R. n. 20 del 2000;
2. illegittimamente il Comune aveva applicato nei confronti delle proprietà delle aree interessate la normativa dell’espropriazione per pubblica utilità trattandosi in realtà dell’assegnazione delle aree in questione in uso a gestori di telefonia mobile, i quali avrebbero dovuto procurarsi con mezzi privatistici la disponibilità delle aree necessarie all’installazione di impianti per la telefonia mobile.
Con sentenza n. 11 del 2012 il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza n. 98/2011 del TAR Emilia Romagna riconoscendo la legittimità dei provvedimenti adottati del Comune di Salsomaggiore.
Mentre con riferimento ai rilievi mossi alla procedura di variante urbanistica, il Collegio ha riconosciuto il corretto operato del Comune di Salsomaggiore in applicazione della previgente L.R. n. 47 del 1978, con riferimento alla procedura di espropriazione utilizzata dal Comune, il Collegio ha sottolineato che le infrastrutture, strumentali alle stazioni radio per la telefonia, rientrano nella categoria delle opere di pubblica utilità, come peraltro già statuito nella sentenza del Consiglio di Stato n. 4847 del 2003, e non in quella delle opere pubbliche, con quanto ne consegue in termini di corretta applicazione del comma 3 dell'art. 90 d.lgs. 259/2003 ai fini dell'acquisizione alla mano pubblica delle aree interessate (commento tratto da e link a http://studiospallino.blogspot.com).

anno 2011

EDILIZIA PRIVATA: J. Cortinovis, Regime edilizio della telefonia mobile: le nozioni di "stazione radio base”, “infrastrutture” e “impianti (link a www.studiospallino.it).

EDILIZIA PRIVATA: Impianti di telefonia mobile: non occorre la concessione edilizia.
Gli impianti di telefonia mobile non possono essere assimilati alle normali costruzioni edilizie in quanto normalmente non sviluppano volumetria o cubatura, non determinano ingombro visivo paragonabile a quello delle costruzioni, non hanno un impatto sul territorio paragonabile a quello degli edifici in cemento armato o muratura.
Va rilevato anzitutto che per l’installazione degli impianti di telefonia mobile non occorre la concessione edilizia e tantomeno alcuna variante urbanistica e che la loro collocazione deve ritenersi consentita sull'intero territorio comunale, non assumendo carattere ostativo le specifiche destinazioni di zona (residenziale, verde, agricola, etc.) rispetto appunto ad infrastrutture di interesse generale che presuppongono la realizzazione di una rete capillare sul territorio, in quanto la loro localizzazione nelle sole zone espressamente e preventivamente individuate si porrebbe in contrasto proprio con l'esigenza di assicurare l’uniforme erogazione del servizio (in tal senso, Cons. Stato, sez. VI, 10.02.2003, n. 673; C.G.A. ordinanza 28.06.2006, n. 543).
In particolare, il Collegio ritiene di ribadire quanto affermato da questa Sezione con la sentenza n. 1010 del 09.05.2006, nella quale, nel riesaminare funditus la dibattuta questione dei poteri comunali in materia di installazione delle stazioni radio base necessarie per fornire il sistema di telefonia mobile nel territorio nazionale, si è, in particolare, osservato che, secondo un consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale, gli impianti di telefonia mobile non possono essere assimilati alle normali costruzioni edilizie, in quanto normalmente non sviluppano volumetria o cubatura, non determinano ingombro visivo paragonabile a quello delle costruzioni, non hanno un impatto sul territorio paragonabile a quello degli edifici in cemento armato o muratura.
Trattasi, difatti, di strutture, che, per esigenze di irradiamento del segnale, si sviluppano normalmente in altezza, tramite strutture metalliche, pali o tralicci, talora collocate su strutture preesistenti, su lastrici solari, su tetti, a ridosso di pali. Tali caratteristiche peculiari impongono, quindi, una valutazione separata e distinta del fenomeno, che deve essere compiuta con specifico riferimento alle infrastrutture telefoniche, escludendosi la legittimità di una estensione analogica di una normativa edilizia concepita per altri scopi e diretta a regolamentare altre forme di utilizzazione del territorio (cfr., tra le tante, Cons. Stato, VI, 26.08.2003, n. 4847; 24.11.2003, n. 7725, TAR Campania Napoli, sez. I, 04.03.2005, n. 16110).
Sotto diverso profilo, va poi osservato che la disciplina di riferimento -ratione temporis- è contenuta nell’art. 8 della legge 22.02.2001, n. 36, il quale recita: “1. Sono di competenza delle regioni, nel rispetto dei limiti dì esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità nonché dei criteri e delle modalità fissati dallo Stato, fatte salve le competenze dello Stato e delle autorità indipendenti: a) l'esercizio delle funzioni relative all'individuazione dei siti dì trasmissione e degli impianti per telefonia mobile, degli impianti radioelettrici e degli impianti per radiodiffusione, ai sensi della legge 31.07.1997, n. 249, e nel rispetto del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), e dei principi stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 5; b) … omissis; c) le modalità per il rilascio delle autorizzazioni alla installazione degli impianti di cui al presente articolo, in conformità a criteri di semplificazione amministrativa, tenendo conto dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici preesistenti; d)… omissis.
6) i comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

In relazione all’interpretazione di tale norma il Consiglio di Stato, sez. VI, si è già pronunciato più volte (cfr sentenze n. 2997 del 30.05.2003 e 03.06.2002, n. 3095) affermando che “La fissazione di limiti di esposizione ai campi elettromagnetici diversi da quelli stabiliti dallo Stato (con il d.m. 381 del 1998) non rientra nell'ambito delle competenze attribuite ai comuni dall'art. 8 l. 22.02.2001 n. 36. Ma alla stregua della disposizione in esame nemmeno è consentito che il comune, attraverso il formale utilizzo degli strumenti di natura edilizia-urbanistica, adotti misure che nella sostanza costituiscono una deroga ai predetti limiti di esposizione fissati dallo Stato, quali ad esempio il generalizzato divieto di installazione delle stazioni radio-base per la telefonia cellulare in tutte le zone territoriali omogenee a destinazione residenziale; ovvero di introdurre misure che pur essendo tipicamente urbanistiche (distanze, altezze, ecc..) non siano funzionali al governo del territorio, quanto piuttosto alla tutela della salute dai rischi dell'elettromagnetismo.”
(TAR Sicilia-Palermo, Sez. II, sentenza 11.11.2011 n. 2100 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Se è pur vero che i Comuni non possono introdurre un divieto generalizzato di istallazione delle stazioni radio base per telefonia cellulare in tutte o in intere zone territoriali omogenee, va ritenuta legittima la previsione, contenuta in apposito regolamento comunale, della prescrizione di distanze minime da strutture sanitarie e scolastiche, da ritenersi quali siti particolarmente sensibili, perché ciò risponde a un principio di precauzione con riferimento a un criterio di localizzazione che tiene conto della realtà secondo dati di comune esperienza, che consigliano e giustificano una particolare disciplina relativamente a quei siti, senza, però, che questo impedisca una ragionevole dislocazione degli impianti nel territorio comunale in modo da assicurare la fruizione del servizio pubblico delle telecomunicazioni.
Se è pur vero che -come pacificamente affermato dalla giurisprudenza amministrativa ed anche, più volte, da questa stessa Sezione- i Comuni non possono introdurre un divieto generalizzato di istallazione delle stazioni radio base per telefonia cellulare in tutte o in intere zone territoriali omogenee, va ritenuta legittima la previsione, contenuta in apposito regolamento comunale, della prescrizione di distanze minime da strutture sanitarie e scolastiche, da ritenersi quali siti particolarmente sensibili, perché ciò risponde a un principio di precauzione con riferimento a un criterio di localizzazione che tiene conto della realtà secondo dati di comune esperienza, che consigliano e giustificano una particolare disciplina relativamente a quei siti, senza, però, che questo impedisca una ragionevole dislocazione degli impianti nel territorio comunale in modo da assicurare la fruizione del servizio pubblico delle telecomunicazioni (Cons. St., sez. VI, 12.11.2009, n. 7023, 08.09.2009, n. 5258, e 19.06.2009, n. 4056) (TAR Abruzzo-Pescara, sentenza 03.11.2011 n. 588 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: N. Durante, La non idoneità delle aree e dei siti all'installazione di impianti di produzione di energia alternativa (link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO – Stazioni radio base – Procedimento autorizzatorio ex art. 87 cod. com. elettroniche – Valutazione urbanistico-edilizia – Assorbimento.
Il procedimento indicato dall’art. 87 del d.lgs. n. 259/2003 ha finalità semplificatorie ai fini della realizzazione di opere aventi una particolare rilevanza pubblicistica (stazioni radio base), di talché il titolo autorizzatorio previsto dall’art. 87 d.lgs. n. 259/2003 assorbe in sé la valutazione urbanistico–edilizia che presiede al rilascio del titolo disciplinato dal d.p.r. n. 380/2001 (Cons. Stato sez. VI n. 98/2011; Cons. Stato sez. VI n. 4557/2010).
Infatti, ove si ritenesse che il procedimento previsto dal d.lgs. n. 259/2003 fosse destinato non a sostituire ma ad abbinarsi a quello edilizio ordinario, verrebbero vanificati i principi ispiratori del codice delle comunicazioni elettroniche, in particolare quelli della previsione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti per la concessione del diritto di installazione e della riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti, nonché della regolazione uniforme dei medesimi (Cons. Stato, VI, 19.10.2008, n. 5044) (massima tratta da www.ambientediritto.it - TAR Lazio-Roma, Sez. I-quater, sentenza 12.10.2011 n. 7905 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Telefonia mobile. Il TAR detta l'indirizzo interpretativo della normativa statale.
Il TAR di Bologna ha affermato che e' illegittimo il no dell'amministrazione comunale all'installazione di un impianto di telefonia mobile, quando il rifiuto viene motivato con l'incompatibilità tra l'impianto e la destinazione urbanistica della zona, qualificata come zona in espansione da attuarsi mediante un piano urbanistico.
Il caso.
Il caso riguarda una società gestrice di rete ed impianti di telefonia mobile che aveva chiesto al Comune l’installazione di una stazione radio base. L’amministrazione comunale ha respinto l’istanza di autorizzazione all’installazione di una stazione radio base.
Il Comune avena negato l’autorizzazione in quanto sosteneva che vi era incompatibilità tra l’impianto progettato e la disciplina urbanistica della zona in cui esso sarebbe stato installato.
La società gestrice di rete ed impianti di telefonia mobile ha impugnato il diniego davanti al Tar che ha accolto il ricorso.
La posizione del Tar dell’Emilia Romagna.
Il Collegio giudicante nell’accogliere il ricorso presentato dalla società gestrice di rete ed impianti di telefonia mobile ha affermato i seguenti principi:
1) l’art. 86, comma 3, del D.Lgs. n. 259 del 2003 ha ricondotto gli impianti di telefonia mobile alle opere di urbanizzazione primarie;
2) conseguentemente gli impianti di telefonia mobile (qualificati come opere aventi carattere di pubblica utilità) sono ora ricondotti alle opere di urbanizzazione e sono stati svincolati dalla destinazione urbanistica di zona;
3) da questo deriva la conseguente illegittimità del provvedimento comunale che –come è avvenuto nel caso di specie– sulla base della disciplina di zona che prevede l’approvazione di uno strumento urbanistico attuativo, nega al gestore di impianti di telefonia mobile la richiesta autorizzazione proprio in ragione della mancata pianificazione dell’area mediante detto strumento urbanistico attuativo.
I giudici del Tar dell’Emilia Romagna con la sentenza in commento hanno interpretato la normativa statale sulla telefonia mobile e hanno tracciato le linee di comportamento dei Comuni su questi problemi.
Ora ogni Amministrazione comunale potrebbe per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici adottare il regolamento previsto dall’articolo 8 della legge 36/2001 (commento tratto da www.ipsoa.it -
TAR Emilia Romagna-Bologna, Sez. II, sentenza 04.10.2011 n. 691 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATACellulari, impianti di utilità pubblica.
È illegittimo il «no» del Comune alla domanda di installazione di un impianto di telefonia mobile, se il rifiuto è motivato con l'incompatibilità tra l'impianto e la destinazione urbanistica della zona, qualificata come zona in espansione e da attuarsi mediante un piano urbanistico.
Così ha deciso il TAR Emilia Romagna-Bologna, Sez. II, sentenza 04.10.2011 n. 691, che ha interpretato la nuova normativa statale sulla telefonia mobile, e ha indicato le linee di comportamento dei Comuni su questi problemi.
Il caso riguardava una società di telecomunicazioni che aveva chiesto al Comune l'autorizzazione all'installazione di una stazione radio base di telefonia mobile. Il Comune aveva negato l'autorizzazione, sostenendo che vi era incompatibilità tra l'impianto progettato e la disciplina urbanistica della zona in cui esso sarebbe stato installato. La società aveva però impugnato il diniego davanti al Tar, che ha accolto il ricorso, per diversi motivi.
La precedente disciplina normativa stabilita nella legge 22.02.2001, n. 36 è stata in parte modificata, e il problema deve ora essere considerato sulla base delle norme del Codice delle comunicazioni elettroniche (Dlgs 01.08.2003, n. 259), il quale all'articolo 86, comma 3, stabilisce che le «infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione (…) sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria (…)».
Di conseguenza, gli impianti di telefonia mobile (considerati opere di pubblica utilità) sono ora ricondotti alle opere di urbanizzazione, e la loro installazione è svincolata dalla destinazione urbanistica di zona, che prevedeva l'approvazione di uno strumento urbanistico attuativo.
Da questo deriva l'illegittimità del provvedimento che ha negato l'autorizzazione, per la mancata pianificazione dell'area mediante questo strumento urbanistico attuativo.
La sentenza è esatta ed è puntualmente motivata. Essa ha chiarito alcuni problemi sull'installazione degli impianti di telefonia mobile, che ora ogni Comune potrebbe prevedere e risolvere, adottando il regolamento (previsto dall'articolo 8 della legge 36/2001) per «assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione della popolazione ai campi elettromagnetici» (articolo Il Sole 24 Ore del 24.10.2011 - link a www.ecostampa.it).

EDILIZIA PRIVATA: L'art. 86, comma 3, del D.Lgs. n. 259 del 2003, nel ricondurre gli impianti di telefonia mobile (qualificati come opere aventi carattere di pubblica utilità) alle opere di urbanizzazione, ha inteso svincolare l’installazione di tali impianti sul territorio comunale dalla destinazione urbanistica di zona, con conseguente illegittimità del provvedimento comunale che sulla base della disciplina di zona che prevede l’approvazione di uno strumento urbanistico attuativo, nega al gestore di impianti di telefonia mobile la richiesta autorizzazione proprio in ragione della mancata pianificazione dell’area mediante detto strumento.
Il Collegio osserva che il ricorso merita accoglimento, risultando fondato il terzo motivo, rilevante eccesso di potere per carenza di motivazione e di adeguata istruttoria, nonché omessa applicazione degli artt. 86 e 87 del D.Lgs. n. 259 del 2003.
In particolare, il diniego comunale risulta motivato non già esponendo oggettive e documentate valutazioni circa la non correttezza dell’insediamento urbanistico e territoriale dell’impianto, ma sulla base di una presunta e non meglio individuata incompatibilità tra l’impianto progettato e la disciplina urbanistica della zona in cui esso avrebbe dovuto essere installato, in quanto zona “…di espansione di iniziativa privata da attuarsi attraverso un piano urbanistico preventivo…”.
Il Collegio deve osservare che l’art. 86, comma 3, del D.Lgs. n. 259 del 2003, nel ricondurre gli impianti di telefonia mobile (qualificati come opere aventi carattere di pubblica utilità) alle opere di urbanizzazione, ha inteso svincolare l’installazione di tali impianti sul territorio comunale dalla destinazione urbanistica di zona, con conseguente illegittimità del provvedimento comunale che –come è avvenuto nel caso di specie– sulla base della disciplina di zona che prevede l’approvazione di uno strumento urbanistico attuativo, nega al gestore di impianti di telefonia mobile la richiesta autorizzazione proprio in ragione della mancata pianificazione dell’area mediante detto strumento (v. in termini: TAR Veneto, sez. II, 22/05/2006 n. 1428; TAR Calabria –CZ- sez. II, 06/03/2008 n. 269) (TAR Emilia Romagna-Bologna, Sez. II, sentenza 04.10.2011 n. 691 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Ai fini della formazione del silenzio-assenso (per la realizzazione impianti radioelettrici e di telecomunicazione) non è sufficiente la sola presentazione della domanda e il decorso del tempo indicato dalla norma che lo prevede, ma è necessario altresì che essa sia corredata dalla indispensabile documentazione prevista dalla normativa, non implicando il meccanismo del silenzio-assenso alcuna deroga al potere-dovere dell'Amministrazione pubblica di curare gli interessi pubblici nel rispetto dei principi fondamentali sanciti dall'art. 97, Cost. e presupponendo quindi che l'Amministrazione sia posta nella condizione di verificare la sussistenza di tutti i presupposti legali per il rilascio dell'autorizzazione.
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Qualora le strutture di telecomunicazioni vengano allocate in zona sottoposta a vincolo paesaggistico è necessaria la relativa autorizzazione.

La giurisprudenza del Consiglio di Stato, in una fattispecie analoga a quella in esame, ha ritenuto che “Il silenzio-assenso di cui all'art. 87 d.lgs. n. 259 del 2003 non è applicabile (come, in verità, "in radice", l'intera procedura ex art. 87 cit.) al caso di manufatti già realizzati, nel caso fin dal 1990, e non dunque di futura edificazione, come è desumibile dallo stesso comma 10 dell'art. 87, il quale, sebbene fondi la conclusione dell'assorbimento della concessione edilizia nell'ambito dell'autorizzazione disciplinata da tale norma, rende del pari evidente che la fattispecie autorizzativa (anche) silenziosa è riferibile esclusivamente ad opere che "devono essere realizzate" (entro il termine perentorio di dodici mesi dalla formazione del silenzio-assenso) e quindi, appunto, non già edificate” (Cons. St., sez. VI, 17.12.2008, n. 6276).
In particolare, è stato chiarito che “anche per i suoi più volte chiariti fini acceleratori della realizzazione degli impianti radioelettrici e di telecomunicazione, la norma riguarda, proprio alla luce della sua ratio, future realizzazioni impiantistiche” (Cons. St., n. 6276 del 2008 cit.)
Nel caso in esame, è indiscusso che l’antenna era già preesistente, essendo stata installata nel 1989, e quindi, in applicazione del principio sopra riportato, non può ritenersi che il mancato diniego nel termine di novanta giorni possa aver comportato l’accoglimento dell’istanza.
È da evidenziare poi che il silenzio non può ritenersi formato neanche applicando al caso in esame la disciplina prevista dall’art. 20 l. 241/1990.
In primo luogo, il comma 4 dell’articolo in esame, prevede espressamente che “Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico”.
In secondo luogo, la giurisprudenza prevalente ritiene che, ai fini della formazione del silenzio assenso, non è sufficiente la sola presentazione della domanda e il decorso del tempo indicato dalla norma che lo prevede, ma è necessario altresì che essa sia corredata dalla indispensabile documentazione prevista dalla normativa, non implicando il meccanismo del silenzio-assenso alcuna deroga al potere-dovere dell'Amministrazione pubblica di curare gli interessi pubblici nel rispetto dei principi fondamentali sanciti dall'art. 97, Cost. e presupponendo quindi che l'Amministrazione sia posta nella condizione di verificare la sussistenza di tutti i presupposti legali per il rilascio dell'autorizzazione (Cons. St., sez. V, 01.04.2011, n. 2019; Cons. St., sez. V, 29.12.2009, n. 8831; Cons. St., sez. V, 19.06.2009, n. 4053).
Nel caso in esame, l’amministrazione comunale ha rilevato la mancanza di una serie di documenti necessari ai fini della valutazione dell’istanza e comunque, come verrà specificato nel prosieguo, si ritiene che l’autorizzazione in questione necessitava di una preventiva autorizzazione paesaggistica; da qui la conseguenza che la documentazione inviata dalla ricorrente al Comune non poteva ritenersi completa.
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La ricorrente ritiene che le strutture di telecomunicazioni non sono soggette alle prescrizioni urbanistico-edilizie e quindi neanche alla preventiva autorizzazione paesaggistica, in quanto deve ritenersi prevalente l’interesse alla diffusione del servizio radio rispetto alla tutela del vincolo paesaggistico.
È da rilevare in proposito che la stessa disciplina del d.lgs. 259/2003, con l’art. 86, comma 4, nel prevedere espressamente che “restano ferme le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali contenute nel decreto legislativo 29.10.1999, n. 490”, fa salve le disposizioni a tutela dei beni culturali con la logica conseguenza che qualora ,come nel caso in esame, l’impianto viene allocato in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, è necessario richiedere una preventiva autorizzazione paesaggistica.
D’altronde, non si può ritenere, come invece dedotto dalla ricorrente, che il Comune non ha alcuna competenza in ordine alla localizzazione delle strutture di telecomunicazioni.
La giurisprudenza ha affrontato la questione del riparto di attribuzioni tra Stato ed enti locali per la disciplina delle installazioni produttive di inquinamento elettromagnetico e per la regolamentazione dei relativi impianti sotto il profilo urbanistico sulla scia della sentenza della Corte Costituzionale n. 303/2003, che ha dichiarato l’incostituzionalità del decreto legislativo 04.09.2002, n. 198 per la parte in cui (art. 3, comma 2) sanciva la compatibilità “con qualsiasi destinazione urbanistica” e la realizzabilità “in ogni parte del territorio comunale” delle infrastrutture in questione, anche in deroga agli strumenti urbanistici e ad ogni altra disposizione di legge o di regolamento, ledendo in tal modo la potestà pianificatoria della Regione riconosciuta dall’art. 117, comma 3, della Costituzione, il quale cita espressamente, tra le altre, le materie del governo del territorio, della tutela della salute e dell’ordinamento della comunicazione.
La Corte costituzionale, in particolare, ha ritenuto che è rimessa alle Regioni e agli enti territoriali minori la localizzazione degli impianti, come questione attinente alla disciplina dell’uso del territorio, purché la pianificazione adottata non sia tale da impedire o da ostacolare ingiustificatamente l’insediamento degli impianti stessi (Corte cost., 01.10.2003, n. 303).
La giurisprudenza ha quindi chiarito che “la disciplina degli impianti di telecomunicazione e radiotelevisivi coinvolge profili sia di tutela dell’ambiente che di governo del territorio, in quanto impone standards di protezione dalle onde elettromagnetiche uniformi su tutto il territorio nazionale a garanzia del diritto alla salute, ma anche modalità di localizzazione degli impianti stessi, tali da consentire il rispetto sia dei parametri urbanistici che di corrette regole di ottimale diffusione delle reti di comunicazione, secondo un ben preciso riparto di competenze” (Tar Lazio, sez. II-bis, 16.03.2009, n. 2690).
Pertanto, in base ai principi individuati dalla giurisprudenza citata, “non si può oggi seriamente sostenere che gli artt. 86 ed 87 del D.Lgs. 01.08.2003, n. 259, lascino al Comune esclusivamente un mero coordinamento formale della procedura autorizzatoria, privandolo di ogni competenza propria, solo perché riservano la verifica iniziale del rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettrici ed elettromagnetici fissati dallo Stato all’ARPA, ente tecnico istituzionalmente preposto ad effettuare verifiche istruttorie del tipo in esame. La normativa specifica in materia di antenne e l’ordinaria normativa edilizia soccorrono a dirimere ogni dubbio al riguardo. In particolare, l’art. 86, comma 3, del citato D.Lgs. n. 259/2003 assimila le stazioni radio base alle opere di urbanizzazione primaria. Ad esse si applica, pertanto, la normativa vigente in materia (DPR n. 380 del 2001). Il comma 4 prevede che restano ferme anche le disposizioni in materia di tutela ambientale (DLgs. n. 490 del 1999) e di servitù militari.” (Tar Lazio, n. 2690/2009 cit.) (TAR Puglia-Lecce, Sez. I, sentenza 29.09.2011 n. 1691 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAImpianto di radiodiffusione sonora - Scostamento dai parametri di emissione autorizzati - Controllo degli Ispettorati Territoriali del Ministero - Provvedimento sanzionatorio definitivo - In assenza di comunicazione di avvio del procedimento - Illegittimità.
In materia di impianti di radiodiffusione, in presenza di uno scostamento dai parametri tecnici di emissione autorizzati, l'attività di controllo degli organi ministeriali a ciò preposti si esplica, non già con l'adozione di provvedimenti sanzionatori definitivi, bensì mediante la diffida al ripristino delle modalità di esercizio dell'impianto in conformità del titolo, accompagnata dalla disattivazione dell'impianto sino al predetto ripristino.
Nel caso di specie, l'Ispettorato Territoriale del Ministero ha illegittimamente adottato un provvedimento definitivo, non preceduto dall'avviso di avvio del procedimento e non riconducibile all'attività di controllo di spettanza degli organi periferici del Ministero, cui pertiene, semmai, il potere di diffida (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 02.09.2011 n. 2153 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAIl divieto di edificare entro il raggio di 200 metri dal perimetro cimiteriale non può riguardare anche gli impianti di telefonia mobile, sia perché la realizzazione di tali infrastrutture non appare in contrasto con nessuna delle tre finalità sottese alla disciplina posta dall’art. 338, comma 1, del R.D. n. 1265/1934 (assicurare condizioni di igiene e di salubrità mediante la conservazione di una “cintura sanitaria” intorno al cimitero, consentire futuri ampliamenti del cimitero, garantendo il rispetto della tranquillità ed il decoro dei luoghi di sepoltura), sia perché l’art. 86 del decreto legislativo n. 259/2003 assimila, ad ogni effetto, tali impianti alle opere di urbanizzazione primaria di cui all’articolo 16, comma 7, del D.P.R. n. 380/2001, e tale assimilazione rende gli impianti di cui trattasi compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica delle diverse zone del territorio comunale.
Si registrano orientamenti contrastanti in merito alla compatibilità degli impianti di telefonia mobile con il vincolo di inedificabilità posto dall’art. 338, comma 1, del R.D. n. 1265 del 27.07.1934, secondo il quale “i cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. È vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell’impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge”. In particolare:
- il primo orientamento (ex multis, TAR Lombardia Brescia, Sez. I, 01.12.2009, n. 2381; TAR Toscana Firenze, Sez. I, ordinanza 20.05.2009, n. 397), invocato dal Comune di Orta di Atella nella motivazione del provvedimento impugnato, si fonda sul seguente ragionamento:
a) il vincolo cimiteriale ha una triplice finalità -perché, oltre a soddisfare esigenze di carattere sanitarie ed a salvaguardare le possibilità di espansione del perimetro cimiteriale, tutela anche la c.d. pietas nei confronti dei defunti, garantendo il rispetto della tranquillità ed il decoro dei luoghi di sepoltura- e tali finalità vengono pregiudicate anche dalla realizzazione di una struttura ad elevato impatto sull’ambiente, quale è un traliccio per le telecomunicazioni;
b) il vincolo cimiteriale non è riferito soltanto agli immobili destinati alla stabile residenza di persone, perché l’art. 338 del R.D. n. 1265/1934 reca un divieto generalizzato di costruire nella fascia di rispetto cimiteriale, senza limitare tale divieto a specifiche tipologie di manufatti;
c) le valutazioni in fatto sulla concreta compatibilità di un manufatto con la fascia di rispetto cimiteriale sono quindi estranee alla disciplina del vincolo di cui trattasi, che si fonda su valutazioni astratte operate una volta per tutte dal legislatore;
- a fronte di tale orientamento, la giurisprudenza attualmente maggioritaria (in particolare, Cons. Stato, Sez. VI, ordinanza 16.07.2009, n. 3657, che riforma l’ordinanza del TAR Toscana Firenze, Sez. I, n. 397/2009; Cons. Stato, Sez. VI, ordinanza 24.02.2010, n. 877, che sospende la sentenza del TAR Lombardia Brescia, Sez. I, n. 2381/2009; TAR Toscana Firenze, Sez. I, 05.05.2010, n. 1239; TAR Lazio Roma, Sez. II-bis, 14.05.2007, n. 4367) afferma che gli impianti di telefonia mobile risultano compatibili con il vincolo di rispetto cimiteriale, la cui ratio non risulta in alcun modo compromessa da una scelta localizzativa degli stessi nella fascia di rispetto cimiteriale.
Sulla scorta del richiamato orientamento maggioritario, il Collegio ritiene di dover confermare in questa sede la decisione assunta in sede cautelare per le seguenti ragioni:
- innanzitutto deve ritenersi che il divieto di edificare entro il raggio di 200 metri dal perimetro cimiteriale non possa riguardare anche gli impianti di telefonia mobile, sia perché la realizzazione di tali infrastrutture non appare in contrasto con nessuna delle tre finalità sottese alla disciplina posta dall’art. 338, comma 1, del R.D. n. 1265/1934 (assicurare condizioni di igiene e di salubrità mediante la conservazione di una “cintura sanitaria” intorno al cimitero, consentire futuri ampliamenti del cimitero, garantendo il rispetto della tranquillità ed il decoro dei luoghi di sepoltura), sia perché l’art. 86 del decreto legislativo n. 259/2003 assimila, ad ogni effetto, tali impianti alle opere di urbanizzazione primaria di cui all’articolo 16, comma 7, del D.P.R. n. 380/2001, e tale assimilazione rende gli impianti di cui trattasi compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica delle diverse zone del territorio comunale (ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 15.07.2010, n. 4557);
- inoltre -quand’anche si opinasse diversamente- si deve ribadire in questa sede che il Comune di Orta di Atella non ha operato un’adeguata ponderazione dell’interesse della società ricorrente ad evitare la rimozione di una stazione radio base già realizzata, così violando la disposizione generale in materia di autotutela decisoria posta dall’art. 21-nonies della legge n. 241/1990. In particolare l’Amministrazione comunale non ha tenuto conto del fatto che i lavori per la realizzazione dell’impianto risultano ultimati da oltre un anno (a seguito della decadenza -per effetto del decorso del termine di 45 giorni previsto dall’art. 27, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001- dell’ordine di sospensione dei lavori inizialmente adottato con l’ordinanza n. 66 del 04.11.2009, ritualmente notificata in pari data al sig. ..., in qualità dipendente della società ricorrente), né delle spese sostenute dalla società ricorrente per la realizzazione dell’impianto stesso, ma si è limitata ad evidenziare in motivazione che «l’impianto non è entrato in funzione in quanto sottoposto a sequestro probatorio e preventivo da parte della competente procura della Repubblica», sequestro peraltro revocato dal G.I.P. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con provvedimento del 17.03.2010 (TAR Campania-Napoli, Sez. VII, sentenza 01.09.2011 n. 4261 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: M. Ceruti, Lo stato della normativa e del contenzioso amministrativo in materia di inquinamento elettromagnetico (link a www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATATELEFONIA/ Una sentenza del Consiglio di stato. Mega-antenna ko.
Autorizzazione data. E ritirata.
Il Comune dice il sospirato “sì” all'installazione della stazione radio base per la telefonia cellulare. Ma poi si accorge che l'impianto è in contrasto con le norme urbanistiche e annulla l'autorizzazione in via di autotutela. E in seguito, dopo una lunga controversia giudiziaria, decreta la demolizione della mega-antenna, vale a dire la sorte che tocca (o dovrebbe toccare) a tutte le strutture abusive.
Possibile? Sì, l'amministrazione ne ha facoltà.

È quanto emerge dalla sentenza 22.06.2011 n. 3783 della IV sezione del Consiglio di Stato.
Zero tituli. Accolto il ricorso di un Comune veneto. Sbaglia il Tar, sia pure nell'ambito di un'intricata vicenda: l'unificazione procedimentale e il conseguente assorbimento dei profili edilizi nell'unico titolo autoritativo ex articolo 87 del codice delle comunicazioni non possono comunque comportare la variazione della natura giuridica del medesimo titolo edilizio assorbito. Né possono implicare assolutamente il venir meno dei poteri di governo del territorio da parte del Comune.
In base alla legge 36/2001, infatti, gli enti locali possono adottare misure «programmatorie integrative» per localizzare gli impianti, in modo tale da minimizzare l'esposizione dei cittadini residenti ai campi elettromagnetici.
Gli obiettivi sono disciplinare al meglio l'utilizzo del territorio e combattere l'elettrosmog. L'amministrazione, tuttavia, non si può spingere fino a impedire -o a rendere eccessivamente onerosa- la possibilità di installare le stazioni radio base di telefonia sul territorio comunale.
Il titolo abilitativo per la realizzazione della mega-antenna si costituisce in forza di una Dia oppure di un silenzio-assenso, nel senso che le istanze e denunce di inizio di attività si intendono accolte se, entro novanta giorni dalla relativa domanda, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego in conformità ai principi di cui alla legge 241/1990.
Via alle ruspe. L'impianto, nel caso di specie, è stato installato in base ad un'autorizzazione annullata in autotutela in quanto contrastante con la programmazione comunale: risulta dunque privo di un titolo giuridico valido.
L'amministrazione preposta alla vigilanza, quindi, deve adottare i poteri sanzionatori e ripristinatori di cui al testo unico dell'edilizia (Dpr 380/2001), proprio perché in casi come questo manca del tutto la verifica dei profili di conformità urbanistica (articolo ItaliaOggi del 25.06.2011).

EDILIZIA PRIVATA: Non è necessaria la presentazione della scia per l’adeguamento di un impianto radioelettrico preesistente.
Nella pronuncia in rassegna il titolare di un impianto di telefonia GSM regolarmente autorizzato, ubicato in un Comune lombardo, ha presentato allo stesso Ente una DIA, ai sensi dell’art. 87-bis del Codice delle Comunicazioni, al fine di adeguarlo alle più moderne tecnologie. Dopo aver ricevuto la nota con cui il Responsabile dello Sportello Unico del Comune ha comunicato che l’intervento denunciato non sarebbe più soggetto a DIA ma a SCIA, ritenendo l’atto illegittimo, la società lo ha impugnato deducendo violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.
I giudici del Tribunale amministrativo di Brescia, accogliendo il ricorso, ricordano che la materia delle telecomunicazioni è disciplinata dal Testo Unico approvato con D.Lgs. 01.08.2003, n. 259, cosiddetto Codice delle Comunicazioni Elettroniche, il quale all’art. 4, tra gli obiettivi generali della disciplina, prevede la promozione della semplificazione dei procedimenti amministrativi e la partecipazione ad essi dei soggetti interessati, attraverso l'adozione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti nei confronti delle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica.
Nell’ottica della semplificazione, spiegano i giudici lombardi, per evitare il proliferare di reti di telefonia, il legislatore, in sede di conversione del D.L. 25.03.2010, n. 40, è intervenuto, con la L. 22.05.2010, n. 73, aggiungendo al corpo del Decreto l’art. 5-bis, con cui è stato inserito nel Codice delle Comunicazioni Elettroniche l’art. 87-bis a mente del quale “Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di banda larga mobile, nel caso di installazione di apparati con tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive, fermo restando il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo 87 nonché di quanto disposto al comma 3-bis del medesimo articolo, è sufficiente la denuncia di inizio attività, conforme ai modelli predisposti dagli enti locali e, ove non predisposti, al modello B di cui all'allegato n. 13. Qualora entro trenta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dell'ente locale o un parere negativo da parte dell'organismo competente di cui all'articolo 14 della legge 22.02.2001, n. 36, la denuncia è priva di effetti”. Detta norma è entrata in vigore, in uno con la legge di conversione n. 73/2010, il 26.05.2010.
A distanza di circa due mesi il D.L. 31.05.2010, n. 78 (Manovra economica), con l’art. 49, comma 4-bis ha sostituito l'art. 19 della legge 07.08.1990, n. 241, con l’art. 19 (Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA). Dopo alcune iniziali incertezze interpretative è intervenuto il Ministro per la Semplificazione, con la nota P.C.M. del 16.09.2010, chiarendo che la S.C.I.A. deve ritenersi applicabile al T.U. dell’edilizia n. 380/2001, mediante il meccanismo della sostituzione automatica di norme; osservano i giudici bresciani, tuttavia, come identico discorso non possa farsi per il Codice delle Comunicazioni Elettroniche in quanto la disciplina in esso contenuta si pone in rapporto di specialità rispetto al Testo unico dell’Edilizia.
In proposito deve ribadirsi la sostanziale esigenza di semplificazione sottesa a tale disciplina, che risulterebbe vanificata dall’applicabilità della SCIA, richiamandosi quanto affermato dal Giudice delle Leggi nella pronuncia n. 223/2005 laddove afferma che la disposizione che ammette la formazione del titolo per silentium prevede moduli di definizione del procedimento, informati alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità, espressivi in quanto tali di un principio fondamentale di diretta derivazione comunitaria. In altri termini, la disciplina dettata dal D.Lgs. 259/2003 costituisce normativa speciale e, come tale, non suscettibile di essere modificata da quella generale dettata dal T.U. dell'edilizia.
La compiutezza della suddetta disciplina speciale induce a ritenere che i titoli abilitativi da esso previsti (autorizzazione e denuncia di inizio attività) malgrado la identità del nomen con gli istituti previsti dal T.U. dell'edilizia, siano provvedimenti del tutto autonomi che assolvono integralmente le esigenze proprie delle telecomunicazioni e quelle territoriali alla cura degli enti locali, come è desumibile dalla singolarità del procedimento, dalla qualificazione di opere di urbanizzazione primaria, nonché dalla necessità cui è finalizzata la disciplina del D.Lgs. 259/2003 di semplificare l'attività edilizia relativa alle infrastrutture di comunicazione elettronica (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 15.07.2010, n. 4557; v. anche TAR Lazio Roma, sez. II, 19.07.2006, n. 6056) (commento tratto da www.documentazione.ancitel.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. I, sentenza 22.06.2011 n. 1660 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATATelecomunicazioni: la disciplina dettata dal D.Lgs. 259/2003 costituisce normativa speciale e, come tale, non suscettibile di essere modificata da quella generale dettata dal T.U. dell'edilizia.
La compiutezza della suddetta disciplina speciale induce a ritenere che i titoli abilitativi da esso previsti (autorizzazione e denuncia di inizio attività) malgrado la identità del nomen con gli istituti previsti dal T.U. dell'edilizia, siano provvedimenti del tutto autonomi che assolvono integralmente le esigenze proprie delle telecomunicazioni e quelle territoriali alla cura degli enti locali, come è desumibile dalla singolarità del procedimento, dalla qualificazione di opere di urbanizzazione primaria, nonché dalla necessità cui è finalizzata la disciplina del D.Lgs. 259/2003 di semplificare l'attività edilizia relativa alle infrastrutture di comunicazione elettronica.

La materia delle telecomunicazioni è disciplinata dal Testo Unico approvato con D.Lgs. 01.08.2003, n. 259, cosiddetto Codice delle Comunicazioni Elettroniche, il quale all’art. 4, tra gli obiettivi generali della disciplina, prevede la promozione della semplificazione dei procedimenti amministrativi e la partecipazione ad essi dei soggetti interessati, attraverso l'adozione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti nei confronti delle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica.
In tale ottica l’art. 87 prevede che l’installazione di tali impianti avvenga con autorizzazione unica da richiedere all’Ente locale, conseguibile con il sistema del silenzio-assenso: procedura ritenuta conforme al parametro costituzionale con sentenza della Corte cost. n. 336 del 27.07.2005; è inoltre specificato che nel caso di installazione di impianti, con tecnologia UMTS od altre, con potenza in singola antenna uguale od inferiore ai 20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità indicati, è sufficiente la denuncia di inizio attività, conforme ai modelli predisposti dagli Enti locali e, ove non predisposti, al modello B di cui all'allegato n. 13.
Sempre nell’ottica della semplificazione, per evitare il proliferare di reti di telefonia, il legislatore, in sede di conversione del D.L. 25.03.2010, n. 40, è intervenuto, con la L. 22.05.2010, n. 73, aggiungendo al corpo del Decreto l’art. 5-bis, con cui è stato inserito nel Codice delle Comunicazioni Elettroniche l’art. 87-bis a mente del quale “Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di banda larga mobile, nel caso di installazione di apparati con tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive, fermo restando il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo 87 nonché di quanto disposto al comma 3bis del medesimo articolo, è sufficiente la denuncia di inizio attività, conforme ai modelli predisposti dagli enti locali e, ove non predisposti, al modello B di cui all'allegato n. 13. Qualora entro trenta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dell'ente locale o un parere negativo da parte dell'organismo competente di cui all'articolo 14 della legge 22.02.2001, n. 36, la denuncia è priva di effetti”.
Detta norma è entrata in vigore, in uno con la legge di conversione n. 73/2010, il 26.05.2010.
A distanza di circa due mesi il D.L. 31.05.2010, n. 78 (Manovra economica), con l’art. 49, comma 4-bis, ha sostituito l'art. 19 della legge 07.08.1990, n. 241, con il seguente: "Art. 19. (Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA) - 1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli imposti dalla normativa comunitaria. ……2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente. 3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies…..4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3, all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente…..".
L'art. 1 della L. 30.07.2010, n. 122, in sede di conversione, ha poi aggiunto il comma 4ter, il quale precisa che “Il comma 4-bis attiene alla tutela della concorrenza ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, e costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi della lettera m) del medesimo comma. Le espressioni "segnalazione certificata di inizio attività" e "SCIA" sostituiscono, rispettivamente, quelle di "dichiarazione di inizio attività” e "DIA", ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione più ampia, e la disciplina di cui al comma 4bis sostituisce direttamente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, quella della dichiarazione di inizio attività recata da ogni normativa statale e regionale”.
Detta norma è entrata in vigore il 31.07.2010.
Dopo alcune iniziali incertezze interpretative è intervenuto il Ministro per la Semplificazione, con la nota P.C.M. del 16.09.2010, chiarendo che la S.C.I.A. deve ritenersi applicabile al T.U. dell’edilizia n. 380/2001, mediante il meccanismo della sostituzione automatica di norme; peraltro da ultimo tale applicabilità è stata espressamente sancita dall’art. 5 del D.L. 13.05.2011 n. 70, a tenore del quale: ”1. Per liberalizzare le costruzioni private sono apportate modificazioni alla disciplina vigente nei termini che seguono: ….b) estensione della segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) agli interventi edilizi precedentemente compiuti con denuncia di inizio attivita' (DIA)…”.
Osserva il Collegio come identico discorso non possa, tuttavia, farsi per il Codice delle Comunicazioni Elettroniche in quanto la disciplina in esso contenuta si pone in rapporto di specialità rispetto al Testo unico dell’Edilizia.
In proposito deve ribadirsi la sostanziale esigenza di semplificazione sottesa a tale disciplina, che risulterebbe vanificata dall’applicabilità della SCIA, richiamandosi quanto affermato dal Giudice delle Leggi nella suindicata pronuncia n. 223/2005 laddove afferma che la disposizione che ammette la formazione del titolo per silentiumprevede moduli di definizione del procedimento, informati alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità, espressivi in quanto tali di un principio fondamentale di diretta derivazione comunitaria. Del resto, l'evoluzione attuale dell'intero sistema amministrativo si caratterizza per una sempre più accentuata valenza dei "principi di semplificazione" nella regolamentazione di talune tipologie procedimentali ed in relazione a determinati interessi che vengono in rilievo (cfr. artt. 19 e 20 della legge n. 241 del 1990, come modificati dall'art. 3 del decreto-legge 14.03.2005, n. 35, recante «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale», convertito, con modificazioni, nella legge 14.05.2005, n. 80). Nel caso di specie, la pluralità delle esigenze e dei valori di rilevanza costituzionale sottesi alle "materie" nel cui ambito rientrano le disposizioni censurate, in una con la finalità complessiva di garantire un rapido sviluppo dell'intero sistema delle comunicazioni elettroniche (cfr. sentenza n. 307 del 2003) secondo i dettami sanciti a livello comunitario, induce a ritenere che le norme in esame siano espressione di principi fondamentali….. In definitiva, le norme impugnate perseguono il fine, che costituisce un principio dell'urbanistica, che la legislazione regionale e le funzioni amministrative in materia non risultino inutilmente gravose per gli amministrati e siano dirette a semplificare le procedure (sentenza n. 303 del 2003, punto 11.2. del Considerato in diritto)”.
In altri termini, la disciplina dettata dal D.Lgs. 259/2003 costituisce normativa speciale e, come tale, non suscettibile di essere modificata da quella generale dettata dal T.U. dell'edilizia.
La compiutezza della suddetta disciplina speciale induce a ritenere che i titoli abilitativi da esso previsti (autorizzazione e denuncia di inizio attività) malgrado la identità del nomen con gli istituti previsti dal T.U. dell'edilizia, siano provvedimenti del tutto autonomi che assolvono integralmente le esigenze proprie delle telecomunicazioni e quelle territoriali alla cura degli enti locali, come è desumibile dalla singolarità del procedimento, dalla qualificazione di opere di urbanizzazione primaria, nonché dalla necessità cui è finalizzata la disciplina del D.Lgs. 259/2003 di semplificare l'attività edilizia relativa alle infrastrutture di comunicazione elettronica (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 15.07.2010, n. 4557; v. anche TAR Lazio Roma, sez. II, 19.07.2006, n. 6056).
Da quanto precede discende l’illegittimità del provvedimento comunale impugnato per aver postulato la necessità di presentare la SCIA per l’adeguamento di un impianto radioelettrico preesistente mediante modifica della SRB per il sistema GSM, per il sistema DCS e per il sistema UMTS, laddove l’art. 87-bis del D.Lgs. 259/2003 espressamente indica come “sufficiente” la DIA (TAR Lombardia-Milano, Sez. I, sentenza 22.06.2011 n. 1660 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Modifiche impianto radioelettrico - Titolo abilitativo - DIA prevista dal Codice delle Comunicazioni (d.lgs. n. 259/2003) - Sostituibilità con la SCIA di cui all'art. 49, comma 4-bis, del D.L. 31.05.2010, n. 78 - Esclusione.
Per apportare le modifiche ad un impianto radioelettrico preesistente mediante installazione di apparati con tecnologia UMTS è sufficiente la presentazione della Denuncia di Inizio Attività (DIA), così come previsto dall'art. 87-bis del D. Lgs. 259/2003 (c.d. Codice delle comunicazioni elettroniche), non essendo necessaria la presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) di cui all'art. 49, comma 4bis, del D.L. 31.05.2010, n. 78, (conv. L. 122/2010).
Il Ministro per la Semplificazione, con la nota P.C.M. del 16.09.2010, ha chiarito che la SCIA si applica al DPR n. 380/2001 (c.d. Testo Unico dell'edilizia), mediante il meccanismo della sostituzione automatica nelle norme in esso contenute della parola DIA con SCIA. Ciò però non comporta, in mancanza di un'espressa previsione legislativa, anche l'automatica sostituzione nelle norme contenute nel Codice delle comunicazioni elettroniche della parola DIA con SCIA.
Ed infatti, i titoli abilitativi previsti dal d.lgs. n. 259/2003 (autorizzazione e denuncia di inizio attività), malgrado l'identità del nomen con gli istituti previsti dal T.U. dell'edilizia, sono del tutto autonomi ed assolvono le diverse e esigenze proprie del settore delle telecomunicazioni rispetto a quelle dell'edilizia territoriale (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 15.07.2010, n. 4557) (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. I, sentenza 22.06.2011 n. 1610 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Lo Stato determina, con criteri unitari, i limiti di esposizione, i lavori di attenzione e gli obiettivi di qualità delle infrastrutture di reti di telecomunicazione.
Con la legge 01.08.2002, n. 166, in esecuzione delle direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 07.03.2002, la disciplina della copertura del sistema di comunicazioni mediante telefonia mobile è stata accentrata presso lo Stato, che ha posto la disciplina specifica con il d.lgs. 01.08.2003, n. 259, emanato in attuazione della delega contenuta nell’art. 41 della predetta legge n. 166.
In questo quadro, la scelta di inserire le infrastrutture di reti di telecomunicazione fra le opere di urbanizzazione primaria esprime un principio fondamentale della legislazione urbanistica, come tale di competenza dello Stato (Cons. Stato, VI, 27.12.2010, n. 9404).
Di conseguenza, il potere a contenuto pianificatorio dei comuni di fissare, ai sensi dell'art. 8, u.c., della citata l. n. 36 del 2001, criteri localizzativi per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici non si può mai tradurre nel potere di sospendere la formazione dei titoli abilitativi formati o in corso di formazione ai sensi degli artt. 86 e 87 Codice delle comunicazioni elettroniche. La citata potestà dei Comuni deve tradursi in regole ragionevoli, motivate e certe, poste a presidio di interessi di rilievo pubblico, ma non può tradursi in un generalizzato divieto di installazione in zone urbanistiche identificate.
Tale previsione verrebbe infatti a costituire un'inammissibile misura di carattere generale, sostanzialmente cautelativa rispetto alle emissioni derivanti dagli impianti di telefonia mobile, in contrasto con l'art. 4, l. n. 36 del 2001, che riserva alla competenza dello Stato la determinazione, con criteri unitari, dei limiti di esposizione, dei lavori di attenzione e degli obiettivi di qualità, in base a parametri da applicarsi su tutto il territorio dello Stato (Cons. Stato, VI, 27.12.2010, n. 9414) (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 15.06.2011 n. 3646 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Deve considerarsi illegittimo il regolamento comunale che stabilisca le zone del territorio in cui possono essere installati gli impianti radio base di telefonia cellulare e le distanze che gli stessi devono avere dalle civili abitazioni o dalle aree sensibili. Agli enti locali, infatti, spetta solo regolamentare l'installazione dei suddetti impianti da un punto di vista urbanistico e territoriale, dando rilievo a particolari accorgimenti edilizi che possano ridurre ulteriormente l'esposizione alle onde elettromagnetiche.
Ai fini della determinazione della potenza dell'impianto di telecomunicazione, occorre tenere in considerazione solo quella del singolo impianto e non anche quella di altri impianti eventualmente esistenti sul medesimo traliccio.
Il Collegio non ravvisa ragione di discostarsi dalla giurisprudenza secondo cui “è illegittimo un regolamento comunale che stabilisce in quali zone del territorio possono essere installati gli impianti radio base di telefonia cellulare e quali distanze devono avere dalle abitazioni o dalle aree sensibili. I comuni possono solo regolamentare le installazioni delle stazioni radio base sotto il profilo urbanistico e territoriale, non potendo neppure regolamentare l'individuazione dei siti idonei all'installazione. I comuni possono esercitare in materia una potestà regolamentare del tutto sussidiaria, che concerne esclusivamente i profili urbanistici e territoriali (con esclusione dell'individuazione dei siti) e l'eventuale indicazione di ulteriori, particolari accorgimenti edilizi che possano utilmente concorrere alla minimizzazione dell'esposizione” (così TAR Sicilia Catania, sez. III, 29.01.2002, n. 140, successivamente ripresa da TAR Calabria Catanzaro, sez. II, 05.12.2006, n. 1573, di analogo contenuto).
Come già affermato da questo Tribunale nella sentenza n. 16 del 12.01.2007, quindi, è illegittimo il regolamento che esplicitamente estenda i vincoli stabiliti unicamente per impianti di potenza superiore -i quali possono essere realizzati solo previa individuazione dei siti per la localizzazione- anche alle SRB di potenza inferiore a 300W. Per quest’ultime la disciplina è dettata direttamente dalla legge regionale che ne consente la realizzazione in tutto il territorio comunale, salvo gli espliciti divieti di cui alla medesima legge regionale.
Come già affermato dalla giurisprudenza, ai fini della determinazione della potenza dell’impianto si deve considerare solo quella del singolo impianto e non anche quella degli altri impianti eventualmente esistenti sul medesimo traliccio (cfr la sentenza TAR Milano, 10.04.2002, n. 3713, con cui si è esclusa la sommatoria delle potenze di due stazioni presenti sul medesimo traliccio). In tal caso si deve valutare singolarmente l’impianto, fatto salvo l’aspetto dei contributi di campo elettromagnetico, che, nel caso in esame sono stati ritenuti rispettosi degli stretti parametri di legge da parte dell’ARPA
(TAR Lombardia-Brescia, Sez. II, sentenza 13.06.2011 n. 899  - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAE' illegittimo un regolamento comunale che stabilisce in quali zone del territorio possono essere installati gli impianti radio base di telefonia cellulare e quali distanze devono avere dalle abitazioni o dalle aree sensibili. I comuni possono solo regolamentare le installazioni delle stazioni radio base sotto il profilo urbanistico e territoriale, non potendo neppure regolamentare l'individuazione dei siti idonei all'installazione. I comuni possono esercitare in materia una potestà regolamentare del tutto sussidiaria, che concerne esclusivamente i profili urbanistici e territoriali (con esclusione dell'individuazione dei siti) e l'eventuale indicazione di ulteriori, particolari accorgimenti edilizi che possano utilmente concorrere alla minimizzazione dell'esposizione.
- E' illegittimo il regolamento che esplicitamente estenda i vincoli stabiliti unicamente per impianti di potenza superiore -i quali possono essere realizzati solo previa individuazione dei siti per la localizzazione- anche alle SRB di potenza inferiore a 300W. Per quest’ultime la disciplina è dettata direttamente dalla legge regionale che ne consente la realizzazione in tutto il territorio comunale, salvo gli espliciti divieti di cui alla medesima legge regionale, non ravvisabili nel caso di specie.
- Il concetto di “corrispondenza” deve intendersi come coincidente con il perimetro dei c.d. siti sensibili (scuole, asili, ospedali, oratori, ecc.), ma non può comunque ritenersi sussistere nel caso di specie in cui le distanze sono di 134 mt. dal distretto ASL, 185 mt. dall’oratorio (e 74 dalle pertinenze), 172 dalla scuola e 64 dalla caserma dei carabinieri.
- A norma dell'art. 86, comma 3, d.lgs. n. 259 del 2003, relativo alla localizzazione di infrastrutture di telecomunicazioni, è possibile prescindere dalla destinazione urbanistica del sito individuato per la loro installazione in quanto le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli art. 87 e 88, sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'art. 16, comma 7, d.P.R. 06.06.2001 n. 380. Ne deriva che, anche alla luce dell'art. 4, comma 7, l. reg. n. 11 del 2001 gli impianti radiobase di telefonia mobile di potenza totale non superore a 300 watt non richiedono specifica regolamentazione urbanistica, per cui sono illegittime le disposizioni pianificatorie comunali che introducono in termini assoluti divieti di installazione per simili impianti, anche solo su porzioni del territorio comunale.

Circa l’inammissibilità della possibilità di introdurre divieti generalizzati di collocazioni delle SRB sul territorio comunale, da tempo la giurisprudenza ha chiarito che “è illegittimo un regolamento comunale che stabilisce in quali zone del territorio possono essere installati gli impianti radio base di telefonia cellulare e quali distanze devono avere dalle abitazioni o dalle aree sensibili. I comuni possono solo regolamentare le installazioni delle stazioni radio base sotto il profilo urbanistico e territoriale, non potendo neppure regolamentare l'individuazione dei siti idonei all'installazione. I comuni possono esercitare in materia una potestà regolamentare del tutto sussidiaria, che concerne esclusivamente i profili urbanistici e territoriali (con esclusione dell'individuazione dei siti) e l'eventuale indicazione di ulteriori, particolari accorgimenti edilizi che possano utilmente concorrere alla minimizzazione dell'esposizione” (così TAR Sicilia Catania, sez. III, 29.01.2002, n. 140, successivamente ripresa da TAR Calabria-Catanzaro, sez. II, 05.12.2006, n. 1573, di analogo contenuto). Ne discende l’incompetenza del Comune, dedotta con la sesta censura.
Ciò esclude, conseguentemente, anche la possibilità per il Comune, esercitata nel caso di specie e censurata al quarto motivo di ricorso, di introdurre, di fatto, tutele ulteriori rispetto a quelle già garantite attraverso la corretta applicazione della norma, non solo prevedendo la collocazione degli impianti all’esterno del centro abitato, ma anche escludendo ogni collocazione di impianti in intere aree come l”Area1”.
Anche la quinta censura appare fondata. Dal combinato disposto della L.R. 11/2001 e della deliberazione della G.R. 7351 dell’11.12.2001, emerge come, definite le “aree di particolare tutela”, l’installazione degli impianti di telecomunicazione, sia comunque possibile per quelli con potenza totale ai connettori di antenna non superiore a 300W.
Come già affermato da questo Tribunale nella sentenza n. 16 del 12.01.2007, da cui non si ravvisa ragione di discostarsi, quindi, è illegittimo il regolamento che esplicitamente estenda i vincoli stabiliti unicamente per impianti di potenza superiore -i quali possono essere realizzati solo previa individuazione dei siti per la localizzazione- anche alle SRB di potenza inferiore a 300W. Per quest’ultime la disciplina è dettata direttamente dalla legge regionale che ne consente la realizzazione in tutto il territorio comunale, salvo gli espliciti divieti di cui alla medesima legge regionale, non ravvisabili nel caso di specie.
Invero la legge regionale escludeva la collocazione di SRB di potenza anche inferiore a 300W nel raggio di 75 metri dal perimetri di siti c.d. “sensibili” (scuole, asili, ospedali, oratori, ecc.), ma la Corte costituzionale, con sentenza n. 331 del 2003 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della suddetta norma, introdotta, modificando il comma 8 della L.R. 11/2001, dalla l. reg. lombarda 06.03.2002 n. 4, art. 3, comma 12, lett. a).
Più precisamente la Corte ha chiarito che: “Per far fronte alle esigenze di protezione ambientale e sanitaria dall'esposizione a campi elettromagnetici, il legislatore statale, con le anzidette norme fondamentali di principio, ha prescelto un criterio basato esclusivamente su limiti di immissione delle irradiazioni nei luoghi particolarmente protetti, un criterio che è essenzialmente diverso da quello stabilito (sia pure non in alternativa, ma in aggiunta) dalla legge regionale, basato sulla distanza tra luoghi di emissione e luoghi di immissione. Né, a giustificare il tipo di intervento della legge lombarda, è sufficiente il richiamo alla competenza regionale in materia di governo del territorio, che la legge quadro, al numero 1) della lettera d) dell'art. 3, riconosce quanto a determinazione dei «criteri localizzativi». A tale concetto non possono infatti ricondursi divieti come quello in esame, un divieto che, in particolari condizioni di concentrazione urbanistica di luoghi specialmente protetti, potrebbe addirittura rendere impossibile la realizzazione di una rete completa di infrastrutture per le telecomunicazioni, trasformandosi così da «criteri di localizzazione» in «limitazioni alla localizzazione», dunque in prescrizioni aventi natura diversa da quella consentita dalla citata norma della legge n. 36. Questa interpretazione, d'altra parte, non è senza una ragione di ordine generale, corrispondendo a impegni di origine europea e all'evidente nesso di strumentalità tra impianti di ripetizione e diritti costituzionali di comunicazione, attivi e passivi.” (così Corte Costituzionale sentenza n. 331 del 2003 citata).
Conseguentemente la norma è stata modificata ed oggi prevede che “È comunque vietata l’installazione di impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione in corrispondenza di asili, edifici scolastici nonché strutture di accoglienza socio-assistenziali, ospedali, carceri, oratori, parco giochi, orfanotrofi e strutture similari, e relative pertinenze, che ospitano soggetti minorenni, salvo che si tratti di impianti con potenze al connettore d’antenna non superiori a 7 watt.”.
Il concetto di “corrispondenza” deve intendersi come coincidente con il perimetro dei c.d. siti sensibili, ma non può comunque ritenersi sussistere nel caso di specie in cui le distanze sono di 134 mt. dal distretto ASL, 185 mt. dall’oratorio (e 74 dalle pertinenze), 172 dalla scuola e 64 dalla caserma dei carabinieri. In tal senso si pone anche la pronuncia della Corte Costituzionale n. 307 del 2003 che, con riferimento alla legge della Regione Puglia, ha ritenuto che la previsione del divieto di localizzazione di SRB “su” siti sensibili non eccedesse l’ambito di un “criterio di localizzazione” la cui previsione rientra nella competenza delle Regioni ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d), e dell’art. 8, comma 1, lett. e), della legge quadro (36/2001).
Né può ritenersi rilevante, al fine di contestare la potenza massima dell’impianto, il fatto che sul medesimo traliccio sia stata, molto tempo dopo il diniego censurato, inoltrata la domanda di Vodafone di collocamento di un nuovo impianto (che ha portato al diniego del 2009 impugnato con il ricorso sub R.G. 1088/2009).
Conclusivamente, quindi, il Collegio ritiene di poter condividere il principio espresso nella sentenza del TAR Milano, I, 13.01.2010, n. 23, in forza del quale: “A norma dell'art. 86, comma 3, d.lgs. n. 259 del 2003, relativo alla localizzazione di infrastrutture di telecomunicazioni, è possibile prescindere dalla destinazione urbanistica del sito individuato per la loro installazione in quanto le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli art. 87 e 88, sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'art. 16, comma 7, d.P.R. 06.06.2001 n. 380. Ne deriva che, anche alla luce dell'art. 4, comma 7, l. reg. n. 11 del 2001 gli impianti radiobase di telefonia mobile di potenza totale non superore a 300 watt non richiedono specifica regolamentazione urbanistica, per cui sono illegittime le disposizioni pianificatorie comunali che introducono in termini assoluti divieti di installazione per simili impianti, anche solo su porzioni del territorio comunale” (TAR Lombardia-Brescia, Sez. II, sentenza 13.06.2011 n. 898 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Impianti radiomobili, vincoli di localizzazione limitati.
E' consentito alle Regioni ed ai Comuni, ciascuno per la sua competenza, introdurre criteri localizzativi degli impianti di telefonia mobile. Sono considerati criteri localizzativi legittimi i divieti di installazione su ospedali, case di cura e di riposo, scuole e asili nido, siccome riferiti a specifici edifici, mentre vanno ritenute limitazioni alla localizzazione (vietate) i criteri distanziali generici ed eterogenei.
Secondo il quadro emergente della giurisprudenza costituzionale, è consentito alle regioni ed ai comuni, ciascuno per la sua competenza, introdurre criteri localizzativi degli impianti de quibus, nell'ambito della funzione di definizione degli "obiettivi di qualità", consistenti in criteri localizzativi, di cui all'art. 3, comma 1, lettera d, ed all'art. 8, comma 1, lettera e, e comma 6 della legge quadro, mentre non è consentito introdurre limitazioni alla localizzazione ( conf.: Corte Cost.: 07.10. 2003 n. 307; 07.11.2003, n. 331; 28.03.2006, n. 129).
Coerentemente, vanno considerati criteri localizzativi (legittimi, ancorché espressi "in negativo") i divieti di installazione su ospedali, case di cura e di riposo, scuole e asili nido, siccome riferiti a specifici edifici, mentre vanno ritenute limitazioni alla localizzazione (vietate) i criteri distanziali generici ed eterogenei, quali la prescrizione di distanze minime, da rispettare nell'installazione degli impianti, dal perimetro esterno di edifici destinati ad abitazioni, a luoghi di lavoro o ad attività diverse da quelle specificamente connesse all'esercizio degli impianti stessi, di ospedali, case di cura e di riposo, edifici adibiti al culto, scuole ed asili nido, nonché di immobili vincolati ai sensi della legislazione sui beni storico-artistici o individuati come edifici di pregio storico-architettonico, di parchi pubblici, parchi gioco, aree verdi attrezzate ed impianti sportivi.
Ritiene, quindi, il Collegio, alla stregua dei superiori principi che il Comune potrebbe dotarsi di un Piano o di un Regolamento di localizzazione degli impianti di telefonia mobile, ex art. 8, comma 6, L. n. 36/2001 e art. 5 L.R. n. 30/2000, purché finalizzato a consentire il completamento della rete cellulare e l'efficace copertura di tale servizio su tutto il territorio comunale e non a porre inammissibili limitazioni di localizzazione.
Invero, alla stregua dei superiori principi, nella specie, il Comune non poteva giustificare il parere negativo della procedura edilizia decisa con la nota gravata, in contrasto proprio con le esigenze di speditezza propria di tale settore, che oggi hanno trovato testuale riscontro negli artt. 87 e 87-bis del D.Lgs n. 259 del 2003 (ex plurimis cfr. Tar Lazio, Roma, Sez. II, 9816/2007, TAR Campania, Sez. VII, 29.05.2006, n. 6199; TAR Abruzzo, 15.06.2006, n. 420; TAR Puglia, Sez. Lecce, 03.11.2006, n. 5142).
Va, infine, precisato che detto arresto procedimentale non poteva neppure essere giustificato in riferimento alle esigenze di tutela della salute della popolazione del Comune (di cui, comunque, non vi è traccia nel corpo motivazionale del provvedimento impugnato), atteso che, ai sensi dell'art. 4 della legge 22.02.2001 n. 36, la materia della salute pubblica inerente all'esposizione ai campi elettromagnetici è riservata alla competenza dello Stato e non del comune (cfr.: Cons. Stato, Sez. VI, 20.12.2002 n. 7274).
Invero, nella specie, le accertate violazioni di legge e discrasie rispetto al paradigma procedimentale previsto dalla legge si traducono anche in un deficit motivazionale ed istruttorio, considerato, in particolare che, nella specie, era intervenuta la nota prot. n. 842/NIR-R/10 del 03.06.2010 dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria (A.R.P.A.C.A.L.), attestante la conformità della D.I.A. e la compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità di cui alla legge 22.02.2001 n. 36 e D.C.P.M 08.07.2003 (commento tratto da www.ipsoa.it - TAR Calabria-Catanzaro, sentenza 10.06.2011 n. 822 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Autorizzazione per l'installazione di una antenna per la telefonia mobile al di sopra di un edificio sito nel centro storico.
Appare legittimo il diniego opposto da un ente locale in merito ad una istanza avanzata dalla società Wind tendente ad ottenere l’autorizzazione per la installazione di una antenna per la telefonia mobile al di sopra di un edificio situato nel centro storico, nel caso in cui sia motivato con riferimento al fatto che:
a) l’antenna è di non irrilevanti dimensioni,
b) la relativa installazione determinerebbe una grave alterazione delle caratteristiche del centro storico e delle visuali di immobili anche di interesse storico artistico; e ciò tanto più che, in considerazione della molteplicità degli interessi anche pubblici coinvolti, la questione circa la migliore sistemazione possibile dell’impianto può essere risolta individuando una possibile diversa collocazione dello stesso in un sito -che lo stesso Comune può contribuire ad individuare- che risulti compatibile sia con le esigenze di sviluppo delle comunicazioni telefoniche sia con l’interesse pubblico alla tutela del centro storico dell’ente locale (massima tratta da www.regione.piemonte.it - Consiglio di Stato, Sez. III, ordinanza 13.05.2011 n. 2115 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATATelecomunicazioni - Ordinanza di disattivazione di un impianto di radiodiffusione - Precedente istanza di autorizzazione allo spostamento dell'impianto - Silenzio - Irrilevanza.
Il silenzio serbato dall'Amministrazione su un'istanza volta ad ottenere un'autorizzazione allo spostamento di un impianto di radiodiffusione -tranne l'ipotesi in cui esso abbia valore di provvedimento di tacito assenso- non legittima colui che l'ha presentata ad agire in assenza di essa, e non può essere invocata a giustificazione in quanto l'inerzia serbata dalla ricorrente in relazione alla violazione dell'obbligo di provvedere da parte della P.A. configura acquiescenza a tale silenzio (tratto da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 13.05.2011 n. 1243 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Impianti di telecomunicazione - DIA - Incompletezza documentale - Rigetto dell’istanza - Illegittimità - Onere dell'amministrazione di invitare l'interessato ad integrare la documentazione mancante.
La mancata allegazione, alla denuncia di inizio attività (d.i.a) presentata ai sensi del d.lgs. n. 259 del 2003, di taluni documenti, non è idonea a sorreggere la decisione, di dichiarare "improcedibile", "inefficace e come mai presentata" la stessa denuncia.
L'incompletezza documentale non è infatti di per sé solo causa di rigetto di istanze prodotte alla pubblica amministrazione, in quanto sussiste, per principio generale del procedimento amministrativo desumibile dall'art. 6, lett. b), della legge n. 241 del 1990, l'onere dell'amministrazione di invitare l'interessato ad integrare la documentazione mancante (cfr. per tutte, Tar Campania, sez. IV, n. 500/2004).
Tale principio è pacificamente applicabile anche alla d.i.a. relativa ad impianti di telecomunicazioni, posto che l'art. 87, comma 5, del d.lgs. n. 259 del 2003, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche, espressamente prevede la possibilità di integrazioni documentali.
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Potestà regolamentare del Comune - Sospensione generalizzata degli interventi di installazione di stazioni radio base nelle more dell’approvazione del regolamento - Illegittimità.
Ferma la potestà regolamentare dei Comuni -nell'ambito del perimetro delineato dagli artt. 86 ed 87 del d.l.vo 259/2003 e l. 36 del 2001 nell'interpretazione operatane dalla giurisprudenza costituzionale (cfr., in particolare, Corte cost., sentenze n. 307 e n. 331 del 2003; n. 336 del 2005 e n. 103 del 2006)- nelle more dell'adozione dei regolamenti non può ritenersi sussistere un potere, generale ed assoluto, di sospensione della realizzabilità degli interventi finalizzati all’installazione degli impianti di telefonia mobile (v. anche C.d.S., Sez. VI, 27.12.2010, n. 9414).
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - DIRITTO URBANISTICO - Formazione del titolo abilitativo - Sospensione dell’efficacia per mancanza del certificato di regolarità contributiva.
Formatosi il titolo abilitativo, anche per silentium, prima dell'inizio dei lavori deve essere prodotto il certificato di regolarità contributiva, di cui alla lettera b-bis, dell’art. 3, comma 8, del d.l.vo 14.08.1996, n. 494 (recante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili in attuazione della direttiva 92/57/CEE), quale vigente a seguito delle modifiche da ultimo apportate dal d.l.vo 06.10.2004, n. 251: nelle more di tale incombente l'efficacia del titolo resta sospesa, per diretta previsione di legge (TAR Campania-Napoli, Sez. VII, sentenza 06.05.2011 n. 2555 - link a www.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATA: Telefonia mobile - Realizzazione di impianti di telecomunicazione - Presupposti - Parere preventivo di un'autorità preposta alla tutela ambientale, della salute o del patrimonio storico-artistico - Necessità.
In materia di installazione per impianti di Stazioni Radio Base per telefonia cellulare, la necessità della preventiva acquisizione di un parere di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, della salute o del patrimonio storico-artistico è desunta, a contrario, dall'art. 87, commi 6-9, D.Lgs. 259/2003 che, nel prevedere espressamente che il parere contrario -c.d. motivato dissenso- assunto dalla P.A. impedisce la formazione del silenzio assenso, postula la necessità che un parere comunque venga espresso (TAR Napoli, sent. n. 3454/2006; TAR Palermo, sent. n. 203/2005)
(massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 27.04.2011 n. 1080 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Impianti per radiofrequenze, silenzio-assenso ad ostacoli.
Il silenzio assenso nei procedimenti ad istanza di parte e' divenuto istituto di carattere generale, nel senso che esso opera senza necessità di una espressa previsione. Ma I problemi applicativi del silenzio assenso sono spesso legati al verificarsi dei suoi presupposti.
L'art. 87, comma 9, D.Lgs. 01.08.2003, n. 259 stabilisce che le istanze di autorizzazione e le denunce di attività concernenti l'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi e, in specie, l'installazione di torri, di tralicci, di impianti radio-trasmittenti, di ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all'uopo assegnate, nonché quelle relative alla modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti, si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, fatta eccezione per il dissenso di cui al comma 8, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego.
Secondo l'interpretazione costante della giurisprudenza, ai sensi della norma richiamata il titolo abilitativo per la realizzazione degli impianti di telefonia mobile si costituisce in forza di una d.i.a. ovvero di un silenzio-assenso, atteso che istanze e denunce di inizio di attività si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla relativa domanda, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego (TAR Sardegna, Sez. II, 03.03.2011, n. 188).
La norma trova il proprio fondamento nell'art. 41, L. n. 166 del 2002 e prima ancora nelle direttive comunitarie da recepire, che imponevano per le comunicazioni elettroniche procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti per la concessione del diritto di installazione di infrastrutture e ricorso alla condivisione delle strutture, riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi, nonché regolazione uniforme dei medesimi procedimenti anche con riguardo a quelli relativi al rilascio di autorizzazioni per l'installazione delle infrastrutture di reti mobili, in conformità ai principi di cui alla L. 07.08.1990, n. 241.
Essa prevede un'ipotesi di silenzio significativo con valore di accoglimento dell'istanza del privato.
La figura del silenzio assenso è, oggi, la più rilevante tra le ipotesi di silenzio significativo, in considerazione dell'ampia previsione di carattere generale contenuta nell'attuale testo dell'art. 20, L. n. 241 del 1990, come modificata dall'art. 3, comma 6-ter, D.L. n. 35 del 2005, convertito nella L. n. 80 del 2005, il quale stabilisce che "Fatta salva l'applicazione dell'art. 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'art. 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2.".
Il silenzio assenso nei procedimenti ad istanza di parte è, dunque, divenuto istituto di carattere generale, nel senso che esso opera senza necessità di una espressa previsione.
Continuano però a sopravvivere le ipotesi normative previgenti di silenzio assenso purché le stesse non risultino in contrasto con le previsioni di esclusione contenute nell'art. 20, L. n. 241 del 1990.
I problemi applicativi del silenzio assenso sono spesso legati al verificarsi dei suoi presupposti.
Sebbene la figura si presti ad essere letta nel senso che basti la presentazione di una domanda ed il decorso del termine di conclusione del procedimento, la giurisprudenza ha chiarito che l'istanza dev'essere corredata in modo completo dalla documentazione prescritta eventualmente dalla disposizione che la prevede (Cons. di Stato Sez. VI, 20.10.2005, n. 5921).
Tornando al silenzio assenso previsto dall'art. 87, comma 9, D.Lgs. 01.08.2003, n. 259 la giurisprudenza ha chiarito che il termine di cui all'art. 87, comma 9, del D.Lgs. 01.08.2003, n. 259 decorre dalla presentazione della domanda corredata dal progetto (Cons. di Stato, Sez. VI, 24.09.2010, n. 7128).
Ulteriormente la sentenza in commento ricorda che "la giurisprudenza è concorde nel ritenere che tale disposizione, facendo espresso richiamo al "dissenso di cui al comma 8" -che prevede il motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico- chiarisca che l'automaticità del silenzio assenso non opera qualora sia necessaria la pronuncia di un'autorità preposta alla tutela dei particolari beni di rilevante importanza sociale individuati dal richiamato comma 8, dovendosi attendere una pronuncia espressa in tal senso (TAR Toscana, Firenze, Sez. II, 03.03.2010, n. 589)".
A ciò si aggiunge la previsione dell'art. 87, comma 8, D.Lgs. n. 259 del 2003, secondo il quale "Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva assunta dalla conferenza di servizi, sia espresso da un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in quanto compatibili con il Codice, le disposizioni di cui agli artt. 14 e seguenti della L. 07.08.1990, n. 241, e successive modificazioni".
Da tale disposizione la giurisprudenza ha desunto che l'obbligo di indire una conferenza di servizi in caso di motivato dissenso può spiegarsi solo con il fatto che non si sia formato il silenzio assenso (TAR Campania, Napoli, Sez. VII, 06.04.2006, n. 3454; TAR Sicilia, Palermo, Sez. II, 22.02.2005, n. 203).
Tuttavia la norma medesima impedisce all'amministrazione titolare del potere di autorizzazione di chiudere sic et simpliciter il procedimento autorizzativo con un provvedimento negativo in quanto le impone di attivare il procedimento aggravato previsto dall'art. 87, commi 6-9, D.Lgs. n. 259 del 2003 costituito da una conferenza dei servizi e della successiva rimessione della questione, nel caso il parere negativo persistesse, alla decisione al Consiglio dei Ministri (commento tratto da www.ipsoa.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 27.04.2011 n. 1080 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: 1. Telefonia mobile - Stazioni Radio Base - Localizzazione - Piani urbanistici comunali - Divieto di localizzazione di ordine generale - Illegittimità.
2. Telefonia mobile - Stazioni Radio Base - Localizzazione - Intervento conforme agli strumenti urbanistici vigenti - Diniego del titolo edilizio - Illegittimità.
3. Telefonia mobile - Realizzazione di impianti di telecomunicazione - Presupposti - Autorizzazione ex art. 87 D.Lgs. 259/2003 - Sufficienza - Permesso di costruire ex artt. 3 e 10, D.P.R. 380/2001 - Non necessita.
4. Telefonia mobile - Realizzazione di impianti di telecomunicazione - Valutazione di impatto ambientale - Non necessita.
5. Telefonia mobile - Infrastrutture di reti pubbliche di telecomunicazione e opere di urbanizzazione primaria - Assimilabilità - Conseguenze - Vicinanza al centro storico - Possibilità.

1. Sono illegittime le disposizioni pianificatorie comunali che introducano in termini assoluti divieti di installazione per impianti di Stazioni Radio Base per telefonia cellulare, anche solo su porzioni del territorio comunale (cfr. TAR Milano, n. 7030/2010, n. 210/209, 2845/2008, n. 1872/2008, n. 1815/2008, n. 6260/2007, n. 5777/2007; Cons. di Stato, sent. n. 6473/2010, n. 3332/2006, n. 3534/2006).
2. Ai sensi dell'art. 8, Legge 36/2001, sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, i comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici: tuttavia, ove la P.A. non abbia adottato alcun regolamento per disciplinare la localizzazione di detti impianti, permane l'illegittimità di un diniego del prescritto titolo edilizio ove l'intervento sia conforme agli strumenti urbanistici vigenti (cfr., Cons. di Stato, sent. n. 1767/2008).
3. La realizzazione di impianti di telecomunicazione è subordinata soltanto all'autorizzazione prevista dall'art. 87 D.Lgs. 259/2003, che pone una normativa speciale ed esaustiva che include anche la valutazione della compatibilità edilizio-urbanistica dell'intervento, non occorrendo perciò il permesso di costruire di cui agli artt. 3 e 10, D.P.R. 380/2001 (cfr. Cons. di Stato, sent. n. 2436/2010, n.100/2005; TAR Napoli, sent. n. 19380/2004).
4. In materia di installazione per impianti di Stazioni Radio Base per telefonia cellulare, non occorre alcuna valutazione di impatto ambientale: infatti, solo l'art. 2-bis, comma 2, D.L. 01.05.1997, n. 115, convertito dalla legge 01.07.1997, n. 189 -ed ora abrogato- dispone genericamente che "la installazione di infrastrutture dovrà essere sottoposta ad opportune procedure di valutazione di impatto ambientale", senza affatto disporre di sottoporre tutti i progetti di strutture per la telefonia mobile a valutazione d'impatto ambientale: inoltre, il contenuto del richiamato art. 2-bis non è stato riprodotto nella legislazione successiva (cfr. Cons. di Stato, sent. n. 8377/2010).
5. Alla luce dell'assimilazione, ex art. 86, D.Lgs. 259/2003, delle infrastrutture di reti pubbliche di telecomunicazione alle opere di urbanizzazione primaria, è necessario che tali opere siano collegate e poste al servizio dell'insediamento abitativo e non siano avulse dallo stesso: è, pertanto, ammissibile l'insediamento dell'impianto di telefonia mobile nelle vicinanze del centro storico del Comune (cfr. Cons. di Stato, sent. n. 9404/2010, n. 7588/2010) (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 22.04.2011 n. 1043 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Impianti di telecomunicazione - L.r. Lombardia n. 11/2001, art. 7, c. 9, - Aumento della potenza di emissione - Nuovo procedimento autorizzativo.
In tema di impianti di telecomunicazione, il “nuovo procedimento autorizzativo” di cui all’art. 7, c. 9, della L.r. Lombardia n. 11/2001 è richiesto non per qualunque modifica degli impianti esistenti, ma solo per quelle modifiche che si risolvano in un “aumento”, quale che ne sia l’entità, della “potenza di emissione”.
La norma regionale non distingue in base alla misura dell’incremento di potenza di cui si ragiona, con valutazione che rientra senz’altro nell’ampia discrezionalità del legislatore.
La modifica di un impianto esistente in caso di aumento di potenza, non può pertanto essere apprezzata come opera di manutenzione ordinaria, non soggetta ad autorizzazione alcuna.
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Misure di minimizzazione di cui all’art. 8, c. 6, L. n. 36/2001 - Estensione.
L’art. 8, c. 6, della legge quadro in materia di protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (L. 22.02.2001 n. 36) prevede “misure di minimizzazione”, che quindi non possono tradursi in limiti generalizzati di esposizione diversi da quelli previsti dallo Stato ovvero costituire deroga generalizzata a tali limiti, ma devono tradursi in specifiche e diverse misure, la cui idoneità emerga dallo svolgimento di compiuti e approfonditi rilievi istruttori sulla base di risultanze di carattere scientifico (C.d.S. sez. VI 15.07.2010 n. 4557).
Dette misure non possono in particolare essere incompatibili con la possibilità di realizzare una rete completa di infrastrutture per la telecomunicazione e debbono tener conto della nozione di "rete di telecomunicazione”, che richiede una diffusione capillare sul territorio, e del fatto che l'assimilazione in via normativa delle infrastrutture di reti pubbliche di telecomunicazione alle opere di urbanizzazione primaria, implica che le medesime non siano avulse dall'insediamento abitativo, ma debbano porsi al servizio dello stesso.
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Impianti radiobase di potenza inferiore a 300 W - Art. 4, c. 7, L.r. Lombardia n. 11/2001 - Regolamentazione urbanistica - Facoltà.
In forza dell’art. 4, c. 7, della L.r. Lombardia n. 11/2001, non è necessaria una regolamentazione urbanistica specifica per gli impianti radiobase per telefonia mobile di potenza inferiore a 300 W; la norma non intende tuttavia proibirla, e fa quindi salvo l’esercizio, da parte dei Comuni, delle competenze loro proprie (TAR Lombardia-Brescia, Sez. I, sentenza 22.04.2011 n. 618 - link a www.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATA: Codice delle comunicazioni elettroniche - Art. 87, c. 5, d.lgs. n. 259/2003 - Termine perentorio - Perfezionamento D.I.A. - Nota di richiesta di documenti integrativi tardiva - Illegittimità.
Il termine di quindici giorni previsto dall'art. 87, c. 5, del codice delle comunicazioni elettroniche, entro il quale il Comune, attraverso la richiesta di dichiarazioni o ulteriori documenti, può interrompere il decorrere dei novanta giorni previsti per il formarsi del silenzio assenso in relazione ad una D.I.A. (di cui all'art. 87, c. 9, d.lgs. n. 259/2003) ha natura perentoria.
Conseguentemente la nota di richiesta di documenti adottata oltre tale termine, che collega a tale richiesta una effetto sospensivo o interruttivo del termine per l'acquisto d'efficacia di una D.I.A., è illegittima
(massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 30.03.2011 n. 852 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Installazione di stazione radio-base - Art. 87, comma 9, D.Lgs. n. 259/2003 - Silenzio-assenso - Provvedimento di diniego sull'istanza - Necessità del previo annullamento in autotutela del titolo tacitamente formatosi - Sussiste.
Ove sia prevista la formazione del silenzio-assenso della P.A. sull'istanza del privato, come nel caso dell'art. 87, comma 9, D.Lgs. n. 259/2003 per la domanda del privato intesa ad ottenere l'autorizzazione all'installazione di un impianto di telefonia mobile, l'amministrazione può adottare un provvedimento di diniego solo previo annullamento, in sede di autotutela, del titolo tacitamente formatosi, in presenza dei presupposti e con il rispetto delle garanzie procedimentali di cui alla L. n. 241/1990
(massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 28.03.2011 n. 839 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Installazione di stazione radio-base - Art. 87, comma 5, D.Lgs. n. 259/2003 - Silenzio-assenso - Termine interruttivo - Natura perentoria - Sussiste - Decorrenza del termine - Possibilità di richiedere documentazione integrativa - Non sussiste - Effetto sospensivo o interruttivo del termine - Revocabilità o annullabilità d'ufficio ai sensi dell'art. 20, comma 3, L. n. 241/1990 - Sussistono.
Il termine di quindici giorni accordato alla P.A. dall'art. 87, comma 5, D.Lgs. n. 259/2003, per interrompere il termine per la formazione del silenzio-assenso della P.A. sulla domanda del privato intesa ad ottenere l'autorizzazione all'installazione di un impianto di telefonia mobile, ha natura perentoria.
Una volta decorsi quindici giorni dal deposito dell'istanza l'amministrazione non può dunque chiedere documentazione integrativa collegando a tale richiesta un effetto sospensivo o interruttivo del termine per l'acquisto di efficacia della d.i.a., salva l'ipotesi di adottare gli atti di revoca o annullamento d'ufficio ai sensi dell'art. 20, comma 3, L. n. 241/1990
(massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 28.03.2011 n. 838 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Telecomunicazioni - Autorizzazione alla riattivazione di un impianto radiofonico - Interferenze su frequenze già occupate - Carenza di verifica - Illegittimità.
Il rilascio di nuove autorizzazioni non può prescindere dalla verifica che il nuovo impianto radiofonico non implichi interferenze su frequenze occupate da impianti di titolarità di altri operatori in quanto i provvedimenti che autorizzano l'esercizio della radiodiffusione non possono interferire sugli impianti già in esercizio, occupandone le frequenze e peggiorandone la ricezione  
(massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 28.03.2011 n. 837 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Installazione di stazioni radio per telefonia mobile - Valutazione di impatto ambientale - Art. 2-bis d.l. n. 115/1997 - Verifica dei limiti di esposizione.
L’art. 2-bis d.l. 115/1997, nella parte in cui subordina alle opportune procedure di valutazione di impatto ambientale l’installazione di stazioni radio per telefonia mobile, non ha inteso richiamare la v.i.a. quale istituto previsto dall'art. 6 l. 08.07.1986 n. 349 ma solo rinviare ad una futura normativa, poi introdotta con l’art. 1, comma 6, lett. a), L. 31.07.1997 n. 249 e con il d.l. 10.09.1998 n. 381, che hanno stabilito i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici.
Con la conseguenza che dopo l’introduzione della detta disciplina l’osservanza del citato art. 2-bis si concreta nella verifica dei detti limiti, demandata agli uffici competenti in sede di accertamento preventivo sulla compatibilità degli impianti con le norme in vigore, anche perché la citata l. n. 249 del 1997 ha chiarito che l’installazione degli impianti di telefonia mobile è soggetta alla verifica del rispetto dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana, senza alcun riferimento a procedure di v.i.a. (Cons. St., sez. VI, 12.07.2007, n. 3938; Tar Bologna, sez. II, 06.12.2001, 1186; Cos. St., sez. VI, 10.07.2001, n. 3923).
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Impianti di telefonia mobile - Strutture edilizie soggette a previa autorizzazione - Assoggettamento a vincoli di inedificabilità - L.r. Puglia n. 30/1990 - Territorio coperti da boschi e fasce contermini di 100 metri - Inedificabilità assoluta.
La l.r. Puglia n. 30/1990 individua, all’art. 1, le aree soggette a divieto di modificazione, tra cui sono inserite i territori coperti da boschi o macchia mediterranea e le fasce contermini di 100 metri.
La giurisprudenza è costante nel ritenere che la realizzazione di impianti di telefonia mobile è soggetta, sotto il profilo urbanistico, ai principi di carattere generale, nel senso che i tralicci e le antenne di rilevanti dimensioni sono pur sempre strutture edilizie soggette a previa autorizzazione e comunque non possono essere realizzati in zone di rispetto o soggette, per altre cause, a vincoli assoluti di inedificabilità (cfr. Tar Napoli, 05.06.2009, 23094; Cons. St., 21.04.2008, n. 1767; Tar Torino, 09.10.2008, n. 2538).
Pertanto, deve ritenersi illegittimo il provvedimento di autorizzazione perché l’opera ricade sul limitare di una vasta pineta a 4-5 mt. dagli alberi, e quindi in una zona in cui vige il vincolo assoluto (TAR Puglia-Lecce, Sez. I, sentenza 28.03.2011 n. 584 - link a www.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATAIn materia di telecomunicazioni, gli Enti non possono imporre oneri o canoni che non siano stabiliti per legge.
E' escluso che il Comune possa domandare agli operatori telefonici, corresponsioni finanziarie non correlate ad una spesa, determinata o determinabile con il meccanismo di funzionamento dell’indennizzo.

Con i provvedimenti impugnati il Comune resistente ha imposto al sig. Elvio Coati, quale proprietario del terreno sul quale insiste l’impianto telefonico di Wind Telecomunicazioni s.p.a., di pagare la somma annuale di euro 2.060,00 in forza dell’art. 10 del «Regolamento comunale recante disposizioni per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di cui alla legge 22.02.2001 n. 36 e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici», approvato con delibera consiliare n. 34 del 07.07.2003.
Il Collegio ritiene meritevole di accoglimento e assorbente la deduzione della violazione da parte dell’art. 10 del Regolamento comunale impugnato degli artt. 88, comma 10, e 93 del D.Lgs. n. 259/2003 e del principio di legalità.
Ad avviso del Collegio occorre procedere al confronto della norma regolamentare impugnata con i rammentati artt. 93 e 88, comma 10, del d.lgs. n. 259/2003.
L'art. 10 del Regolamento comunale in questione stabilisce testualmente che «I proprietari degli immobili su cui sono collocati gli impianti, dovranno corrispondere annualmente al Comune di Pescantina, a titolo di contributo per tutta la durata dell’impianto stesso, le seguenti somme: (….) euro 2.060.00 per gli impianti ricadenti in aree definite ai sensi del precedente art. 5.». L'art. 93 del Codice delle Telecomunicazioni prevede che "1. Le pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni non possono imporre, per l' impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge. 2. Gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno l'obbligo di tenere indenne l'Ente locale, ovvero l'Ente proprietario, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall'Ente locale".
Secondo l’orientamento della giurisprudenza condiviso dal Collegio, la norma da ultimo citata ha un'impostazione tassativa ed è chiaramente orientata a limitare, definire e circoscrivere in termini assai precisi il potere degli Enti locali di imporre oneri economici agli operatori di telecomunicazioni.
Tale impostazione emerge, innanzitutto, dall'incipit della norma che ricalca il disposto dell'art. 23 Cost. sulle prestazioni imposte. In armonia e in attuazione legislativa del precetto costituzionale, dunque, l'art. 93 del D.lgs. n. 259/1993 pone il principio secondo il quale gli Enti non possono imporre oneri o canoni che non siano stabiliti per legge (cfr. Tar Piemonte, I, 08.05.2010, n. 2302).
Tanto premesso il legislatore indica, poi al comma 2 del citato art. 93, le causali che legittimano la richiesta di oneri agli operatori: da un lato, le spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi, dall’altro lato il ripristino a regola d'arte delle aree medesime nei tempi stabiliti dall'Ente locale.
Ebbene, in forza del disposto dell’art. 93 è escluso, ad avviso del Collegio, che il Comune possa domandare agli operatori telefonici, corresponsioni finanziarie non correlate ad una spesa, determinata o determinabile con il meccanismo di funzionamento dell’indennizzo.
Ne discende, dunque, che l'impianto testuale dell'art. 93 del D.lgs. n. 259/2003 esclude la legittimità di previsioni locali di imposizione agli operatori di comunicazione, di oneri economici non collegati ad una quantificazione effettiva dei costi delle opere di sistemazione e di ripristino delle aree, con l'ulteriore precisazione che queste ultime devono essere solo quelle specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione delle infrastrutture di telecomunicazione.
Orbene, la tassatività e la necessaria determinatezza su cui è imperniata la prima parte della rammentata norma, trova un’ulteriore conferma nel secondo comma dell’art. 93 che esclude la possibilità di imporre agli operatori oneri diversi da quelli ivi menzionati (Tosap e Cosap o il contributo una tantum per le gallerie).
A tale ultimo riguardo va rammentato che anche il Consiglio di Stato ha affermato che «L'art. 93 d.lgs. 01.08.2003 n. 259 (codice delle comunicazioni elettroniche), al comma 2, sebbene precluda all'amministrazione comunale di subordinare il rilascio delle autorizzazioni per l' impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica al pagamento di importi ulteriori rispetto a quelli ivi espressamente previsti (nella specie "indennità di civico ristoro" ed il "canone metro/tubo") non impedisce tuttavia che l'amministrazione "ex post" chieda al gestore il pagamento dell'importo che abbia effettivamente speso per il ripristino dello stato dei luoghi, che il gestore abbia omesso di realizzare, in base al rilievo di carattere generale posseduto dall'art. 2041 c.c. che consente all'amministrazione, una volta constatata la spesa pubblica con cui i luoghi sono stati ripristinati, in assenza di corrispondenti lavori di ripristino a regola d'arte da parte del gestore, di formulare la relativa richiesta e di agire in giudizio, conseguentemente, per la condanna del debitore.» (cfr. Cons. Stato, VI, 07.03.2008, n. 1005; Cons. Stato, VI, 09.06.2006, n. 3453).
Tutto ciò premesso ad avviso del Collegio la riserva relativa di legge di cui all'art. 23 Cost., ribadita anche dal legislatore ordinario con l'art. 93 del D.lgs. n. 259/2003 richiede per il contestato onere di corresponsione di euro 2.060,00 annuali una copertura legislativa, in difetto della quale detta norma è illegittima.
Per tali ragioni il ricorso è meritevole di accoglimento con annullamento dell’art. 10 del «Regolamento comunale recante disposizioni per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di cui alla legge 22.02.2001 n. 36 e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici», approvato con delibera consiliare n. 34 del 07.07.2003, e degli ulteriori provvedimenti impugnati in quanto emessi in applicazione della predetta disposizione regolamentare (TAR Veneto, Sez. II, sentenza 23.03.2011 n. 478 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Va riservato allo Stato e non allo strumento urbanistico il potere di individuare i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici.
Il Comune non può, mediante il formale utilizzo degli strumenti di natura edilizia-urbanistica, adottare misure, le quali nella sostanza costituiscano una deroga ai limiti di esposizione ai campi elettromagnetici fissati dallo Stato, quali, esemplificativamente, il divieto generalizzato di installare stazioni radio-base per telefonia cellulare in tutte le zone territoriali omogenee, ovvero la introduzione di distanze fisse da osservare rispetto alle abitazioni e ai luoghi destinati alla permanenza prolungata delle persone o al centro cittadino.
Tali disposizioni sono, infatti, funzionali non al governo del territorio, ma alla tutela della salute dai rischi dell'elettromagnetismo e si trasformano in una misura surrettizia di tutela della popolazione da immissioni radioelettriche, che l’art. 4 della legge n. 36/2000 riserva allo Stato attraverso l’individuazione di puntuali limiti di esposizione, valori di attenzione ed obiettivi di qualità, da introdursi con D.P.C.M., su proposta del Ministro dell’Ambiente di concerto con il Ministro della Salute (in tal senso, tra le tante, Consiglio di Stato, sez. VI, 15.06.2006, n. 3534, C.G.A.R.S. 12.11.2009, n. 929; TAR Sicilia, sez. II, 06.04.2009, n. 661).
• V. TAR Sicilia-Palermo, Sez. II, sentenza 14.02.2011 n. 268;
• V. TAR Sicilia-Palermo, Sez. II, sentenza 02.02.2011 n. 194 (massima tratta da www.dirittodegliappaltipubblici.it - TAR Sicilia-Palermo, Sez. II, sentenza 09.03.2011 n. 426 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Termine ex art. 87 d.lgs, n. 259/2003 - Decorrenza - Formazione del titolo abilitativo - D.I.A. o silenzio assenso.
Il termine di cui all’art. 87, comma 9, del D.Lgvo 01.08.2003 n. 259 decorre dalla presentazione della domanda corredata dal progetto (Cons. Stato, 24.9.2010 n. 7128).
Secondo l'interpretazione costante della giurisprudenza, ai sensi della norma richiamata il titolo abilitativo per la realizzazione degli impianti di telefonia mobile si costituisce in forza di una d.i.a. ovvero di un silenzio-assenso, atteso che istanze e denunce di inizio di attività si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla relativa domanda, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego (TAR Sardegna, Sez. II, sentenza 03.03.2011 n. 188 - link a www.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATA: INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Prescrizioni di piano e regolamento - Limiti generali e astratti alla localizzazione - Illegittimità.
Sono illegittime le prescrizioni di piano e di regolamento che si sostanziano in limiti alla localizzazione ed allo sviluppo della rete per intere zone, per di più con scelta generale ed astratta ed in assenza di giustificazioni afferenti alla specifica tipologia dei luoghi o alla presenza di siti qualificabili per destinazioni d’uso come sensibili (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. VI, 03.06.2010, n. 3492, con i richiami giurisprudenziali ivi menzionati).
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Regolamento comunale - Suddivisione del territorio in aree idonee, di attenzione e sensibili - Contrasto con il d.lgs. n. 259/2003.
Ove il regolamento comunale suddivida il territorio in tre tipi di aree, in funzione della procedura ex art. 87 del d.lgs. n. 259/2003 (maggiormente idonee, di attenzione e sensibili), esso è illegittimo per contrasto con il menzionato d.lgs., che non consente ai Comuni di estendere le proprie competenze sino a selezionare le aree del territorio, individuandone solo alcune come idonee ad ospitare gli impianti: ciò, perché l’installazione di impianti di telecomunicazione si deve ritenere consentita in generale sull’intero territorio comunale, in modo da poter realizzare, con riferimento a quelli di interesse generale, un’uniforme copertura di tutta l’area comunale interessata (C.d.S., Sez. VI, 28.03.2007, n. 1431; id., 23.06.2008, n. 3133).
Tanto in forza dell’esigenza di trovare un punto di mediazione ordinata, onde evitare che le competenze di cui sono titolari i Comuni nella materia in esame si esplichino in ambiti, diversi da quelli strettamente urbanistici, riservati ad altri Enti (cfr. C.d.S., Sez. VI, n. 6473 del 2010).
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Criteri di insediamento degli impianti - Diffusione capillare sul territorio - Limiti di localizzazione - Divieto generalizzato - Illegittimità - Estensione della potestà regolamentare in materia.
Nella scelta dei criteri di insediamento degli impianti si deve tener conto del fatto che la “rete di telecomunicazione” richiede per definizione una capillare diffusione sul territorio; l’assimilazione alle opere di urbanizzazione primaria implica, poi, che le infrastrutture di rete debbano essere poste al servizio dell’insediamento abitativo, e non essere dallo stesso avulse.
Ne discende che la determinazione dei limiti di localizzazione degli impianti non può tradursi, per il suo carattere generalizzato, in una misura surrettizia di tutela della popolazione dalle immissioni radioelettriche, anche perché siffatta tutela è riservata dall’art. 4 della l. n. 36/2001 allo Stato.
Se quindi, ex art. 8, comma 6, della l. n. 36/2001, i Comuni possono adottare un regolamento al fine di un corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e di minimizzare l’esposizione delle persone ai campi elettromagnetici, tuttavia da esso debbono discendere regole ragionevoli, motivate e certe, poste a presidio di interessi di rilievo pubblico, e non un divieto generalizzato di installazione in identificate zone urbanistiche (C.d.S., Sez. VI, 15.07.2010, n. 4557).
Se ne desume, tra l’altro, che l’Amministrazione comunale -nel pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione ex art. 87 del d.lgs. n. 259 cit.- non può limitarsi alla mera ricognizione della disciplina del P.R.G. sui siti di localizzazione preferenziale degli impianti, attribuendo ad essa valore cogente ed inderogabile, ma deve verificare l’idoneità della localizzazione a soddisfare lo sviluppo di rete prefigurato dal gestore di telefonia mobile, con riferimento alla stessa presenza e distribuzione della popolazione sul territorio cui deve garantirsi il servizio di telefonia in discorso (C.d.S., Sez. VI, n. 7588 del 2010) (TAR Toscana, Sez. II, sentenza 17.02.2011 n. 335 - link a www.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATA: Comune di Santopadre - Parere in merito al regime sanzionatorio da applicare in caso di installazione di impianti di telecomunicazioni e radiotelevisivi in assenza di titolo abilitativo edilizio (Regione Lazio, parere 14.02.2011 n. 149559 di prot.).

EDILIZIA PRIVATA: INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Potere regolamentare comunale - Introduzione di limiti generalizzati di esposizione a campi magnetici diversi da quelli previsti dallo Stato - Illegittimità.
Il potere regolamentare comunale non può spingersi fino al punto di introdurre limiti generalizzati di esposizione ai campi magnetici diversi da quelli previsti dallo Stato, ovvero di costituire deroghe pressoché generalizzate rispetto a tali limiti statali per il tramite di generalizzate interdizioni localizzative, essendo al più consentita l'individuazione di specifiche e diverse misure precauzionali, la cui idoneità al fine della "minimizzazione" emerga dallo svolgimento di compiuti ed approfonditi rilievi istruttori sulla base di risultanze di carattere scientifico (così, fra le altre, Cons. Stato, sez. VI, 16.12.2009, n. 8103).
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Impianti di telecomunicazione - Assimilazione alle opere di urbanizzazione primaria - Art. 86 d.lgs. n. 259/2003.
L’art. 86 del D.Lgs. n. 259/2003 ha assimilato gli impianti di telecomunicazione alle opere di urbanizzazione primaria, come tali compatibili con ogni destinazione di zona prevista dalla pianificazione urbanistica (TAR Toscana, Sez. II, sentenza 14.02.2011 n. 299 - link a www.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATACampi elettromagnetici: riservata allo Stato la competenza in materia di tutela della popolazione da immissioni radioelettriche.
Il Comune non può, mediante il formale utilizzo degli strumenti di natura edilizia-urbanistica, adottare misure, le quali nella sostanza costituiscano una deroga ai limiti di esposizione ai campi elettromagnetici fissati dallo Stato, quali, esemplificativamente, il divieto generalizzato di installare stazioni radio-base per telefonia cellulare in tutte le zone territoriali omogenee, ovvero la introduzione di distanze fisse da osservare rispetto alle abitazioni e ai luoghi destinati alla permanenza prolungata delle persone o al centro cittadino.
Tali disposizioni sono, infatti, funzionali non al governo del territorio, ma alla tutela della salute dai rischi dell'elettromagnetismo e si trasformano in una misura surrettizia di tutela della popolazione da immissioni radioelettriche, che l’art. 4 della legge n. 36/2000 riserva allo Stato (conforme a Tar Palermo Sez. II, sentenza n. 194 del 02.02.2011) (massima tratta da www.dirittodegliappaltipubblici.it - TAR Siclia-Palermo, Sez. II, sentenza 14.02.2011 n. 268 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO – Impianti di telecomunicazione – Regolamento comunale edilizio – Imposizione di distanze – Illegittimità – Fattispecie: limite di 200 metri rispetto alle strade extraurbane.
L'installazione di impianti di telecomunicazione deve ritenersi in generale consentita sull'intero territorio comunale in modo da poter realizzare un'uniforme copertura di tutta l'area comunale interessata(cfr., ex multis, C.d.S., Sez. VI, 28.03.2007, n. 1431).
Precipitato di tale principio è poi quello per cui non può essere imposta, mediante regolamento comunale edilizio, l'osservanza di determinate distanze dagli edifici esistenti ed ugualmente non si può pretendere di localizzare gli impianti ad una determinata distanza dal confine di proprietà, trattandosi di previsione che appare priva di giustificazione alcuna e rappresenta solo un indebito impedimento nella realizzazione di una rete completa di telecomunicazioni (fattispecie relativa all’imposizione, attraverso regolamento comunale, di un limite di 200 metri rispetto alle strade extraurbane) (in termini, C.d.S., Sez. VI, 25.06.2007, n. 3536, C.d.S., Sez. VI, 06.09.2010, n. 6473).
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO – Impianti di telecomunicazione – Potestà regolamentare comunale – Art. 8, c. 6, L. n. 36/2001 – Limiti.
La potestà assegnata al Comune dall'art. 8, comma 6, della legge 22.02.2001 n. 36 (legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) di regolamentare "il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi radioelettrici" non può trasformarsi in "limitazioni alla localizzazione" degli impianti di telefonia mobile per intere ed estese porzioni del territorio comunale in assenza di una plausibile ragione giustificativa (C.d.S., Sez. III, 3 marzo 2010 , n. 4280).
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO – Impianti di telefonia mobile – Titolo abilitativo – Art. 87 d.lgs. n. 259/2003.
Ai sensi dell'art. 87, comma 9, del codice delle Comunicazioni (d.lg. n. 259 del 2003), il titolo abilitativo per la realizzazione degli impianti di telefonia mobile si costituisce in forza di una d.i.a. ovvero di un silenzio-assenso, atteso che le istanze e denunce di inizio di attività si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla relativa domanda, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego (cfr. sul punto, TAR Campania, Napoli, Sez. VII, 07.05.2010, n. 3083) (TAR Campania-Napoli, Sez. VII, sentenza 11.02.2011 n. 911 - link a www.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATA: La potestà del Comune di regolamentare gli impianti di telefonia mobile non può trasformarsi in ingiustificate limitazioni alla localizzazione.
Occorre rammentare come la giurisprudenza amministrativa sia ferma nel ritenere che l'installazione di impianti di telecomunicazione deve ritenersi in generale consentita sull'intero territorio comunale in modo da poter realizzare un'uniforme copertura di tutta l'area comunale interessata (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. VI, 28.03.2007, n. 1431).
Precipitato di tale principio è poi quello per cui non può essere imposta, mediante regolamento comunale edilizio, l'osservanza di determinate distanze dagli edifici esistenti ed ugualmente, ed anzi a maggior ragione, non si può pretendere di localizzare gli impianti ad una determinata distanza dal confine di proprietà, trattandosi di previsione che appare priva di giustificazione alcuna e rappresenta solo un indebito impedimento nella realizzazione di una rete completa di telecomunicazioni (in termini, C.d.S., Sez. VI, 25.06.2007, n. 3536, C.d.S., Sez. VI, 06.09.2010, n. 6473).
Più nello specifico, la potestà assegnata al Comune dall'art. 8, comma 6, della legge 22.02.2001 n. 36 (legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) di regolamentare "il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi radioelettrici" non può trasformarsi in "limitazioni alla localizzazione" degli impianti di telefonia mobile per intere ed estese porzioni del territorio comunale in assenza di una plausibile ragione giustificativa (C.d.S., Sez. III, 03.03.2010, n. 4280) (TAR Campania-Napoli, Sez. VII, sentenza 11.02.2011 n. 911 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAUnico il titolo abilitativo per l'installazione di stazioni radio-base per la telefonia cellulare.
Il Comune non può, mediante il formale utilizzo degli strumenti di natura edilizia-urbanistica, adottare misure, le quali nella sostanza costituiscano una deroga ai limiti di esposizione ai campi elettromagnetici fissati dallo Stato, quali, esemplificativamente, il divieto generalizzato di installare stazioni radio-base per telefonia cellulare in tutte le zone territoriali omogenee, ovvero la introduzione di distanze fisse da osservare rispetto alle abitazioni e ai luoghi destinati alla permanenza prolungata delle persone o al centro cittadino. Tali disposizioni sono, infatti, funzionali non al governo del territorio, ma alla tutela della salute dai rischi dell'elettromagnetismo e si trasformano in una misura surrettizia di tutela della popolazione da immissioni radioelettriche, che l’art. 4 della legge n. 36/2000 riserva allo Stato.
L’installazione di stazioni radio base è soggetta al rilascio di un unico titolo abilitativo, come contemplato e disciplinato dall’art. 87 del d.lgs. n. 259/2003, suscettibile di comprendere tutte le valutazioni anche di natura urbanistica e territoriale proprie del titolo abilitativo edilizio.
Il principio di unicità del titolo abilitativo per l’installazione di stazioni radio base è vincolante anche per le Regioni a Statuto speciale e dunque anche per la Regione Sicilia, trattandosi di principio affermato dal legislatore statale del d.lgs. n. 259/2003 nell’esercizio della potestà legislativa nella materia “trasversale” della tutela della concorrenza.
Ne deriva che le norme di legge della Regione siciliana che regolano il rilascio dei titoli abilitativi edilizi devono essere interpretate in senso conforme al principio di onnicomprensività di valutazioni urbanistico-edilizie, suscettibili di trovare spazio nell’unico procedimento preordinato al rilascio dell’autorizzazione per l’installazione di stazioni radio base, come previsto e disciplinato dall’art. 87 del d.lgs. n. 259/2003 (massima tratta da www.dirittodegliappaltipubblici.it - TAR Sicilia-Palermo, Sez. II, sentenza 02.02.2011 n. 194 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Limiti di esposizione - D.P.C.M. 08/07/2003 - Enti locali - Atti di pianificazione urbanistica - Ampliamento dei limiti previsti dalla normativa statale - Illegittimità.
La disciplina statale recata dal D.P.C.M. dell’08/07/2003 prevede dei limiti di esposizione della popolazione restrittivi e cautelativi a tutela della salute umana, limiti che non sono suscettibili di essere ulteriormente ampliati da parte degli Enti locali con atti di pianificazione urbanistico-edilizia.
Ne consegue l’illegittimità della pianificazione comunale che disponga un divieto generalizzato di realizzazione di impianti di telefonia mobile all’interno delle aree residenziali (TAR Emilia Romagna-Parma, Sez. I, sentenza 27.01.2011 n. 21 - link a www.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATA: INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Impianti di comunicazione elettronica - Parere dell’ARPA Art. 87 d.lgs. n. 259/2003 - Necessità al fine del perfezionamento del titolo abilitativo - Esclusione.
L’art. 87 d.lgs. n. 259 del 2003 postula che il parere dell’A.R.P.A. sia richiesto esclusivamente ai fini della concreta attivazione dell’impianto di comunicazioni elettroniche e non anche ai fini del perfezionamento del titolo abilitativo, perché non sussiste un onere per il richiedente di allegare siffatto parere in sede di presentazione dell’istanza di titolo edilizio (della denuncia di inizio di attività), né un obbligo di far pervenire il parere medesimo all’ente procedente entro il termine di novanta giorni di cui al comma 9 dell’art. 87, cit. (Cons. Stato, Sez. VI, 28.04.2010, n. 2436).
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Autorizzazione ex art. 87 d.lgs. n. 259/2003 - Rapporto con le disposizioni in materia urbanistico-edilizia.
L'autorizzazione (ovvero la formazione tacita del titolo abilitativo) di cui all'art. 87 del d.lgs. 01.08.2003, n.259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), non costituisce atto che presuppone o è presupposto rispetto a quello richiesto dal t.u. delle disposizioni in materia edilizia, ma assorbe in sé e sintetizza anche la valutazione urbanistico-edilizia che presiede al titolo edilizio.
Infatti, laddove il nuovo procedimento fosse destinato non a sostituire, ma ad abbinarsi a quello edilizio ordinario, verrebbero di fatto vanificati i principi ispiratori del Codice delle comunicazioni elettroniche, in particolare quelli della previsione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti per la concessione del diritto di installazione e della riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti, nonché della regolazione uniforme dei medesimi (in tal senso: Cons. Stato, VI, 19.10.2008, n. 5044).
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Installazione di stazioni radio base - Certificato di abitabilità - Necessità - Esclusione.
La disciplina nazionale in tema di rilascio dei titoli abilitativi per l’installazione delle S.R.B. per telefonia mobile non richiede il certificato di abitabilità. Un’eventuale esigenza in tal senso risulterebbe ultronea, trattandosi di installazioni assimilate per legge ad opere di urbanizzazione primaria ed in ordine alla cui realizzabilità non sembra ostare la carenza di un requisito (quello dell’abitabilità) finalizzato a ben diversi scopi (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 12.01.2011 n. 98 - link a www.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATA: Ai Comuni non spetta disciplinare, nei loro regolamenti, l'installazione degli impianti di telefonia mobile con limitazioni o divieti generalizzati e tali da non consentire una diffusa localizzazione sul territorio del servizio pubblico relativo, e ciò specificamente quando tale potere sia palesemente rivolto a tutelare aspetti collegati con la salute umana, dal momento che siffatte esigenze sono valutate dagli organi statali a ciò deputati; mentre al Comune è consentito solo regolamentare “il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti” e, dettare prescrizioni volte a “minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici”.
Risulta illegittima la prescrizione posta dall’ultimo periodo dell’art. 5 del Regolamento comunale per l’installazione e l’esercizio degli impianti di telecomunicazioni, che recita: “Si stabilisce, inoltre, che nella fascia di mt. 100 dai confini comunali non è consentita l’installazione degli impianti su indicati, salvo acquisizione preventiva del parere favorevole del Comune limitrofo interessato”; ed in virtù della quale è stato chiesto (e poi reso) il parere di cui si discute.
Invero, come ripetutamente statuito dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. di Stato sez. III, parere n. 4280 del 03.03.2010; Cons. di Stato sez. VI, n. 4056 del 19.06.2009; Cons. di Stato sez. VI, n. 3735 del 21.06.2006; Cons. di Stato sez. IV, n. 450 del 14.02.2005; TAR Trentino Alto Adige n. 160 dell’11.06.2010; TAR Campania-Napoli n. 1721 del 03.04.2009; TAR Campania-Napoli n. 3524 del 07.05.2008; TAR Toscana n. 2686 del 19.09.2007), ai Comuni non spetta disciplinare, nei loro regolamenti, l'installazione degli impianti di telefonia mobile con limitazioni o divieti generalizzati e tali da non consentire una diffusa localizzazione sul territorio del servizio pubblico relativo, e ciò specificamente quando tale potere sia palesemente rivolto a tutelare aspetti collegati con la salute umana, dal momento che siffatte esigenze sono valutate dagli organi statali a ciò deputati; mentre al Comune è consentito solo (ai sensi dell’art. 8, co. 6, L. 35/2001) regolamentare “il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti” e, dettare prescrizioni volte a “minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici”: ma appunto con la prescrizione regolamentare in esame risulta posto un divieto generalizzato di installazione delle strutture di telefonia mobile (nonostante la loro compatibilità con tutte le zone omogenee comunali, stante la loro assimilazione, ai sensi dell’art. 86 Decr. Leg.vo 259/2003, alle opere di urbanizzazione primaria), che, in assenza di una chiara e diversa ragione giustificativa, risulta palesemente volto alla tutela della salute umana, come del resto dimostrato dalla sua rimovibilità a seguito di un eventuale parere favorevole del Comune limitrofo, a sua volta suscettibile di fondarsi esclusivamente su ragioni sanitarie (come meglio si dirà più avanti, infatti non è ipotizzabile l’effettuazione, in tale contesto, di valutazioni di natura urbanistica, stante la riferibilità dell’installazione al territorio di un diverso Comune) (TAR Campania-Napoli, Sez. VII, sentenza 11.02.2011 n. 893 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - D.lgs. n. 259/2003 - Infrastrutture di comunicazione elettronica - Procedimento autorizzatorio unitario - Valutazioni ambientali e urbanistiche.
A seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 259/2003, recepito nella Regione Siciliana con l’art. 103 della l.r. 28.12.2004, n. 17, le valutazioni urbanistiche edilizie sono assorbite nel procedimento delineato dall’art. 87 che prevede un procedimento autorizzatorio unitario per l'installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica, nel contesto del quale devono essere fatte confluire le valutazioni sia di tipo ambientale che di tipo urbanistico (cfr. Corte Costituzionale, 28.03.2006, n. 129; 06.07.2006, n. 265).
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Art. 86 d.lgs. n. 259/2003 - Infrastrutture di comunicazione - Assimilazione alle opere di urbanizzazione primaria - Titolo autorizzatorio - Assoggettamento alle prescrizioni urbanistico-edilizie preesistenti - Esclusione.
In presenza della specifica previsione di cui all’art. 86 del D.lgs. n. 259/2003, il quale assimila, ad ogni effetto, le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione alle opere di urbanizzazione primaria, ed in assenza di specifiche previsioni, deve ritenersi che gli impianti di telefonia mobile non possano essere assimilati alle normali costruzioni edilizie e, pertanto, la loro realizzazione non sia soggetta a prescrizioni urbanistico-edilizie preesistenti. Conseguentemente, il titolo autorizzatorio non può essere negato se non avuto riguardo ad una specifica disciplina conformativa, che prenda in considerazione le reti infrastrutturali tecnologiche necessarie per il funzionamento del servizio pubblico (in tal senso, Cons. Stato, sez. VI, 17.10.2003, n. 7725; TAR Campania, sez. I, 13.02.2002, n. 983, 20.12.2004, n. 14908).
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Installazione delle reti di telecomunicazione - Competenze comunali - Determinazione di vincoli e limiti - Divieto generalizzato - Illegittimità.
Ancorché il Comune mantenga intatte le proprie competenze in materia di governo del territorio, queste tuttavia, per espressa valutazione legislativa, non possono interferire con quelle relative alla installazione delle reti di telecomunicazione e, in particolare, non possono determinare vincoli e limiti così stringenti da concretizzarsi in un divieto di carattere pressoché generalizzato (e senza prevedere alcuna possibile localizzazione alternativa), in contrasto con le esigenze tecniche necessarie a consentire la realizzazione effettiva della rete di telefonia cellulare che assicuri la copertura del servizio nell’intero nel territorio comunale (cfr. Corte Costituzionale n. 331/2003).
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Reti di telecomunicazione - Comune - Regolamentazione - deroga i limiti di esposizione - Disposizioni funzionale alla tutela della salute - Competenza statale.
Il Comune non può, mediante il formale utilizzo degli strumenti di natura edilizia-urbanistica, adottare misure, le quali nella sostanza costituiscano una deroga ai limiti di esposizione ai campi elettromagnetici fissati dallo Stato, quali, esemplificativamente, il divieto generalizzato di installare stazioni radio-base per telefonia cellulare in tutte le zone territoriali omogenee, ovvero la introduzione di distanze fisse da osservare rispetto alle abitazioni e ai luoghi destinati alla permanenza prolungata delle persone o al centro cittadino (cfr. in tal senso, Cons. Stato, sez. VI, 29.11.2006, n. 6994; TAR Sicilia-Palermo, sez. I, 06.04.2009, n. 661).
Tali disposizioni sono, infatti, funzionali non al governo del territorio, ma alla tutela della salute dai rischi dell'elettromagnetismo e si trasformano in una misura surrettizia di tutela della popolazione da immissioni radioelettriche, che l’art. 4 della legge n. 36/2000 riserva allo Stato.
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Reti di telecomunicazione - Carattere di pubblica utilità - Art. 90 d.lgs. n. 259/2003.
L’art. 90 del D.Lgs. n. 259/2003 dispone che gli impianti di comunicazione elettronica e le opere accessorie occorrenti per la loro funzionalità hanno “carattere di pubblica utilità”, con possibilità, quindi, di essere ubicati in qualsiasi parte del territorio comunale, essendo compatibili con tutte le destinazioni urbanistiche (residenziale, verde, agricola, ecc.: cfr., in tal senso, C.G.A. ordinanza 05.07.2006, n. 543; Cons. Stato, sez. VI, 04.09.2006, n. 5096) (TAR Sicilia-Palermo, Sez. II, sentenza 11.01.2011 n. 22 - link a www.ambientediritto.it).

anno 2010

EDILIZIA PRIVATA: INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Impianti di telefonia - Compagnia telefonica - Localizzazione di un impianto - Conclusione di accordi con un privato - Rapporto amministrativo con il Comune - Sottrazione alla disciplina del Codice delle Comunicazioni elettroniche - Esclusione.
La circostanza che una società telefonica abbia concluso un accordo con un privato per la localizzazione di un impianto di telefonia in un’area a quest’ultimo appartenente non esclude che il rapporto amministrativo con l’ente comunale, ai fini del rilascio del titolo abilitativo ad installare la stazione radio-base, non rientri nel campo applicativo del Codice delle comunicazioni elettroniche e non debba quindi scontare il procedimento semplificato ivi previsto la formazione del titolo abilitativo.
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Comuni - Criteri localizzativi - Potere regolamentare - Limiti - Art. 8 L. n. 36/2001.
Il potere regolamentare dei Comuni di fissare, ai sensi dell’art. 8 ultimo comma della legge n. 36 del 2001, criteri localizzativi per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici non si può mai tradurre nel potere di sospendere la formazione dei titoli abilitativi formati o in corso di formazione ai sensi degli artt. 86 e 87 del Codice delle comunicazioni elettroniche.
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Comuni -Potestà regolamentare Generalizzato divieto di installazione in zone urbanistiche identificate - Illegittimità - Ragioni.
In materia di impianti di comunicazioni elettroniche, la potestà regolamentare dei Comuni deve tradursi in regole ragionevoli, motivate e certe, poste a presidio di interessi di rilievo pubblico, ma non può tradursi in un generalizzato divieto di installazione in zone urbanistiche identificate.
Tale previsione verrebbe infatti a costituire una inammissibile misura di carattere generale, sostanzialmente cautelativa rispetto alle emissioni derivanti dagli impianti di telefonia mobile, in contrasto con l'art. 4 l. n. 36 del 2001, che riserva alla competenza dello Stato la determinazione, con criteri unitari, dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, in base a parametri da applicarsi su tutto il territorio dello Stato (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 27.12.2010 n. 9414 - link a www.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATA: L'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici non può ritenersi implicitamente autorizzata in virtù della concessione ministeriale per l’attività di radiodiffusione.
 Ai sensi dell’art. 86, d.lgs. n. 259/2003, l'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi e, in specie, l'installazione di torri, di tralicci, di impianti radio-trasmittenti, di ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all'uopo assegnate, viene autorizzata dagli Enti locali, previo accertamento, da parte dell'Organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22.02.2001, n. 36, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della citata legge 22.02.2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione.
Nel caso di specie, era stato acclarato che l’antenna era stata installata senza alcuna autorizzazione; pur non essendo necessaria quella edilizia, occorreva quella di cui all’art. 86 citato, che difettava, non potendo l’autorizzazione di cui al citato art. 86, di competenza comunale, essere ritenuta implicita nella concessione ministeriale per l’esercizio dell’attività di radiodiffusione.
Né l’Amministrazione era tenuta a sospendere l’ordine di rimozione, nelle more del nuovo procedimento autorizzatorio attivato dall’interessato, perché il nuovo procedimento non ha natura giuridica di condono (con il conseguente effetto sospensivo), per l’elementare ragione che il nuovo procedimento riguarda un nuovo e diverso impianto da ubicarsi in diversa località, e non la sanatoria dell’impianto preesistente (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 18.11.2010 n. 8099 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Comuni - Regolamento di minimizzazione - Art. 8 L n. 36/2001 - Limiti.
L’art. 8, comma 6, della legge 22.02.2001, n. 36, prevede la possibilità che i Comuni adottino un regolamento c.d. di minimizzazione finalizzato a garantire “il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici”.
Le previsioni dei regolamenti c.d. di minimizzazione possono ritenersi legittime solo qualora finalizzate al perseguimento delle finalità indicate dalla norma e non anche quando tendono a scopi differenti.
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Comune - Adozione di misure che costituiscono deroghe ai limiti di esposizione ai campi elettromagnetici - Illegittimità - Art. 4 L. n. 36/2001 - Competenza esclusiva statale.
Il Comune non può, mediante il formale utilizzo degli strumenti di natura edilizia-urbanistica, adottare misure, le quali nella sostanza costituiscano una deroga ai limiti di esposizione ai campi elettromagnetici fissati dallo Stato, quali, esemplificativamente, il divieto generalizzato di installare stazioni radio-base per telefonia cellulare in tutte le zone territoriali omogenee, ovvero la introduzione di distanze fisse da osservare rispetto alle abitazioni e ai luoghi destinati alla permanenza prolungata delle persone o al centro cittadino.
Tali disposizioni sono, infatti, funzionali non al governo del territorio, ma alla tutela della salute dai rischi dell'elettromagnetismo e si trasformano in una misura surrettizia di tutela della popolazione da immissioni radioelettriche, che l’art. 4 della legge n. 36/2001 riserva allo Stato attraverso l’individuazione di puntuali limiti di esposizione, valori di attenzione ed obiettivi di qualità, da introdursi con D.P.C.M., su proposta del Ministro dell’Ambiente di concerto con il Ministro della Salute (in tal senso, tra le tante Consiglio di Stato, sez. VI, 15.06.2006, n. 3534, C.G.A. 12.11.2009, n. 929; TAR Sicilia, sez. II, 06.04.2009, n. 661) (TAR Sicilia-Palermo, Sez. II, sentenza 21.10.2010 n. 12965 - link a www.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATA: Telefonia - Stazioni radio base - Localizzazione - Art. 8, L. n. 36/2001 - Art. 4, comma 7°, L.R. n. 11/2001 - Piani urbanistici comunali - Divieto di localizzazione di ordine generale su parti del territorio non interessate da obiettivi sensibili - Illegittimità - Sussiste.
In tema di localizzazione delle stazioni radio base di telefonia cellulare, i Comuni non possono, attraverso i propri atti di pianificazione urbanistica, introdurre divieti di localizzazione di ordine generale per talune porzioni di territorio, considerato che la potestà riconosciuta agli enti locali dall'art. 8, L. n. 36/2001 non può tradursi in divieti assoluti di localizzazione di impianti di telefonia mobile su parti del territorio non interessate da obiettivi sensibili.
Tale conclusione è confermata alla luce dell'art. 4, comma 7°, L.R. Lombardia n. 11/2001 (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 21.10.2010 n. 7030 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Criteri di insediamento degli impianti - Rete di telecomunicazione - Diffusione capillare sul territorio.
La selezione dei criteri di insediamento degli impianti deve tener conto della nozione di “rete di telecomunicazione”, che per definizione richiede una diffusione capillare sul territorio, segnatamente nei casi di telefonia mobile (c.d. “cellulare”), che alla debolezza del segnale di antenna associa un rapporto di maggiore contiguità delle singole stazioni radio base.
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Infrastrutture di reti pubbliche di telecomunicazioni - Assimilazione alle opere di urbanizzazione primaria - Art. 86 d.lgs. n. 259/2003 - Insediamenti abitativi.
L’assimilazione per effetto del’art. 86 del d.lgs. 01.08.2003, n. 259, delle infrastrutture di reti pubbliche di telecomunicazione alle opere di urbanizzazione primaria, implica che le stesse debbano collegarsi ed essere poste al servizio dell’insediamento abitativo e non essere dalle stesso avulse (cfr. da ultimo Cons. Stato, VI, 28.04.2010, n. 304).
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Impianti di telefonia mobile - Limiti di localizzazioni - Misura surrettizia di tutela della popolazione da immissioni radioelettriche - Art. 4 L. n. 36/2001 - Competenza esclusiva dello Stato.
La determinazione a regime di limiti di localizzazione degli impianti non può tradursi per il suo carattere generalizzato e il riferimento al dato oggettivo dell’esistenza di insediamenti abitativi, in una misura surrettizia di tutela della popolazione da immissioni radioelettriche, che l’art. 4 della legge 22.02.2001, n. 36 riserva allo Stato attraverso l’individuazione di puntuali limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità, da introdursi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’Ambiente di concerto con il Ministro della Salute (cfr. Cons. Stato, VI, 03.03.2007, n. 1017; 05.06.2006, n. 3332; 05.08.2005, n. 4159; 20.12.2002, n. 7274; 03.06.2002, n. 3095).
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Comuni - Regolamento volto ad assicurare un corretto insediamento urbanistico - Art. 8, c. 6 L. n. 36/2001 - Limiti.
È pur vero che ai sensi dell’art. 8, comma 6, l. n. 36 del 2001 “i comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici”.
Ma la giurisprudenza ha affermato che ne debbono discendere regole comunali ragionevoli, motivate e certe, poste a presidio di interessi di rilievo pubblico (es., per il particolare valore paesaggistico e ambientale o storico-artistico di certe porzioni del territorio, ovvero alla presenza di siti che per la loro destinazione d’uso possano essere qualificati particolarmente sensibili alle immissioni elettromagnetiche), non già un generalizzato divieto di installazione in identificate zone urbanistiche (Cons. Stato, VI, 15.07.2010, n. 4557) (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 20.10.2010 n. 7588 - link a www.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATA: Dai regolamenti comunali per il corretto insediamento urbanistico e territoriale non può derivare un generalizzato divieto di installazione di impianti di telefonia in identificate zone urbanistiche.
Nella pronuncia in rassegna, con ricorso al Tribunale amministrativo per il Veneto, un operatore telefonico impugnava il diniego di autorizzazione all’ installazione di una stazione radiobase di telefonia cellulare da parte del Comune in causa. A motivazione dell’atto era posto in rilievo il contrasto della richiesta “con la variante al p.r.g. ai sensi del 3° comma dell’ art. 50 della L.R. n. 61/1985, adottata don d.d.c. n. 4 del 25.02.2005, con la quale sono stati individuati alcuni siti nei quali è possibile installare antenne per telefonia mobile”.
Il Tribunale amministrativo in particolare, sul rilievo che la menzionata delibera consiliare non esclude che le antenne di telefonia mobile possono trovare collocazione, oltre che nei siti individuati nella variante al P.r.g., anche in altre porzioni del territorio comunale, se ciò necessario ai fini della sua intera copertura per l’irradiazione del segnale, dichiarava in conseguenza l’illegittimità dell’ atto di diniego impugnato.
Il Comune ha proposto appello contro questa sentenza, ma il Consiglio di Stato ha considerato l’appello infondato. Questi i fatti in dettaglio: con la delibera consigliare di variante parziale al P.r.g. il Comune individuava tre siti per l’installazione di impianti di telefonia mobile rispettivamente in area industriale nord, in area industriale sud ed in zona limitrofa al cimitero.
La localizzazione di detti impianti di telecomunicazione dà seguito alla circolare della Regione Veneto n. 12 del 12.07.2001 volta a sollecitare i Comuni a “definire le aree maggiormente idonee all’installazione degli impianti nel rispetto delle caratteristiche storiche, ambientali e paesaggistiche del contesto territoriale comunale”, favorendo, in particolare, la scelta di ambiti territoriali già compromessi dal punto di vista urbanistico edilizio, ed indirizzando, ove possibile, i gestori a localizzare gli impianti in aree produttive o comunque interessate già dalla presenza di impianti tecnologici. La circolare precisava, inoltre, che “l’eventuale installazione in siti diversi debba essere accompagnata da un’ adeguata motivazione”.
Alla luce del riferito atto di indirizzo, la selezione di aree nel cui ambito localizzare gli impianti di telefonia mobile non assume carattere tassativo e non preclude -proprio in relazione alla peculiarità degli impianti di telefoni cellulare ed all’esigenza sul piano tecnico, per la bassa intensità del segnale irradiato, di una loro capillare ed organica distribuzione sul territorio- la possibilità di installazione anche al di fuori dei siti a ciò appositamente individuati. Tanto più che i criteri di localizzazione recepiti dal Comune assumono a riferimento tre zone (con destinazione cimiteriale ed industriale) tutte esterne al centro abitato, nel quale è maggiore la presenza dell’utenza e sussiste, pertanto, l’esigenza di assicurare l’idonea irradiazione del segnale di telefonia mobile.
In fattispecie analoghe la giurisprudenza della V Sezione ha ripetutamente posto in rilievo che la selezione dei criteri di insediamento degli impianti deve tener conto della nozione di “rete di telecomunicazione”, che per definizione richiede una diffusione capillare sul territorio, segnatamente nei casi di telefonia mobile (c.d. “cellulare”), che alla debolezza del segnale di antenna associa un rapporto di maggiore contiguità delle singole stazioni radio base. L’assimilazione per effetto del’ art. 86 del d.lgs. 01.08.2003, n. 259, delle infrastrutture di reti pubbliche di telecomunicazione alle opere di urbanizzazione primaria, implica che le stesse debbano collegarsi ed essere poste al servizio dell’insediamento abitativo e non essere dalle stesso avulse (cfr. da ultimo Cons. Stato, VI, 28.04.2010, n. 304).
La determinazione a regime di limiti di localizzazione degli impianti non può tradursi, inoltre, per il suo carattere generalizzato e il riferimento al dato oggettivo dell’esistenza di insediamenti abitativi, in una misura surrettizia di tutela della popolazione da immissioni radioelettriche, che l’art. 4 della legge 22.02.2001, n. 36 riserva allo Stato attraverso l’individuazione di puntuali limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità, da introdursi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’Ambiente di concerto con il Ministro della Salute (cfr. Cons. Stato, VI, 03.03.2007, n. 1017; 05.06.2006, n. 3332; 05.08.2005, n. 4159; 20.12.2002, n. 7274; 03.06.2002, n. 3095).
Alla luce dei riferiti principi, come correttamente posto in rilievo dal Tribunale amministrativo, il Comune nel pronunciarsi sulla domanda della Soc. di installazione dell’ impianto di telefonia mobile non doveva limitarsi alla mera ricognizione della regolamentazione di P.r.g. sui siti di localizzazione preferenziale degli impianti, attribuendo ad essa assoluto valore cogente e non derogabile in presenza di specifiche esigenze di sviluppo della rete di telecomunicazione di cui un’altra società è gestore. È pur vero che ai sensi dell’art. 8, comma 6, l. n. 36 del 2001 “i comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici”.
Ma la giurisprudenza, anche recente, di questa Sezione ha affermato che ne debbono discendere regole comunali ragionevoli, motivate e certe, poste a presidio di interessi di rilievo pubblico (es., per il particolare valore paesaggistico e ambientale o storico-artistico di certe porzioni del territorio, ovvero alla presenza di siti che per la loro destinazione d’uso possano essere qualificati particolarmente sensibili alle immissioni elettromagnetiche), non già un generalizzato divieto di installazione in identificate zone urbanistiche (Cons. Stato, VI, 15.07.2010, n. 4557) (commento tratto da www.documentazione.ancitel.it - Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 20.10.2010 n. 7588 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Realizzazione di una stazione radio base - Provvedimento di sospensione delle pratiche edilizie in attesa di apposita regolamentazione comunale - Illegittimità - Misura soprassessoria di salvaguardia atipica - Divieto assoluto e generalizzato.
E’ illegittimo il provvedimento di sospensione delle pratiche edilizie aventi ad oggetto la realizzazione di una stazione radio base per telefonia cellulare, disposto in attesa di apposita regolamentazione comunale dell’individuazione dei siti e delle caratteristiche strutturali degli impianti.
Trattasi infatti di una misura soprassessoria di salvaguardia atipica in quanto tale inammissibile poiché non espressamente prevista dalla legge e volta ad introdurre sostanzialmente un divieto assoluto e generalizzato, senza previsione di durata e che si estende indiscriminatamente a tutte le zone del territorio comunale (cfr. sul punto TAR Puglia Bari, Sez. III, 23.12.2004, n. 6239 e TAR Puglia Bari, Sez. II, 01.02.2010, n. 221) (TAR Puglia-Bari, Sez. II, sentenza 20.10.2010 n. 3683 - link a www.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATA: Purché la disciplina urbanistica non impedisca l’efficienza della rete di telefonia mobile, l’ente locale può prevedere misure che disciplinino la localizzazione, per minimizzare l’esposizione dei cittadini e disciplinare in modo ottimale l’uso del territorio.
Con la recente decisione n. 1767 del 21.04.2008 il Consiglio di Stato ha nuovamente ribadito il principio in forza del quale i Comuni, nell’ambito della potestà regolatoria in materia di uso e tutela del territorio, possono adottare misure programmatorie per la localizzazione degli impianti per la telefonia mobile, in modo tale da minimizzare l’esposizione ai campi elettromagnetici dei cittadini residenti, anche in un’ottica di ottimale disciplina d’uso del territorio (TAR Emilia Romagna, Bologna, Sez. II 05.04.2006, n. 357; TAR Campania, Napoli, 13.09.2007, n. 75596; Cons. Stato, Sez. VI, 03.03.2001, n. 1017; TAR Toscana, Firenze, 19.09.2007, n. 2686; TAR Puglia, Lecce, 14.05.2007, n. 1901; Cons. Stato, Sez. VI 28.03.2007, n. 1431), e che tali manufatti sono compatibili con qualsiasi destinazione di PRG, in quanto opere di urbanizzazione.
Ne deriva che, purché la disciplina urbanistica comunale non impedisca od ostacoli l’insediamento e l’efficienza della rete, l’ente locale può prevedere, in via regolamentare, misure che disciplinino la localizzazione, per minimizzare l’esposizione dei cittadini e disciplinare in modo ottimale l’uso del territorio (Cons. Stato, Sez. VI, 21.04.2008, n. 1767; 03.06.2002, n. 3095; 20.12.2002, n. 7274; 10.02.2003, n. 673; 26.08.2003 n. 4841) (TAR Emilia Romagna-Bologna, Sez. II, sentenza 11.10.2010 n. 7944 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Stazioni radio base - Obbligo di installazione in siti predeterminati - Norme tecniche di attuazione - Effetto lesivo - Momento in cui è adottato l’atto applicativo.
Le disposizioni contenute nelle norme tecniche di attuazione che impongono l’installazione di stazioni radio base di telefonia mobile in siti predeterminati, producono effetto lesivo nel momento in cui è adottato l'atto applicativo; e dunque sono tempestivamente impugnate insieme a quest'ultimo.
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Limiti di esposizione - Valori di attenzione - Obiettivi di qualità - Competenze di Stato, Regioni ed Enti locali - Individuazione.
Compete allo Stato la fissazione di "limiti di esposizione", definiti come valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico che non devono essere superati in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori per assicurare la tutela della salute e "valori di attenzione" intesi come valori di campo da non superare, a titolo di cautela rispetto ai possibili effetti a lungo termine, negli ambienti abitativi e scolastici e nei luoghi stabiliti a permanenze prolungate.
Compete invece alle Regioni ed agli Enti Locali il perseguimento di "obiettivi di qualità" che non possono però portare alla fissazione di valori-soglia diversi e contrastanti con quelli fissati dallo Stato ma sono diretti alla indicazione di criteri di localizzazione, standard urbanistici, prescrizioni e incentivazioni all'utilizzo della miglior tecnologia disponibile, o alla cura dell'interesse regionale e locale all'uso più congruo del territorio, sia pur nel quadro dei vincoli che derivano dalla pianificazione nazionale delle reti e dai relativi parametri tecnici, nonché dai già citati valori- soglia stabiliti dallo Stato (TAR Emilia Romagna-Bologna, Sez. II, sentenza 27.09.2010 n. 7907 - link a www.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATA: Il pertinente quadro normativo non impone in alcun modo di allegare la denuncia di verifica sismica della struttura già in sede di presentazione dell’istanza di autorizzazione o della denuncia di cui all’art. 87, d.lgs. 259 del 2003, limitandosi -piuttosto- a prescrivere che la denuncia in parola avvenga prima del concreto inizio dei lavori.
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2.2. Quanto al secondo motivo ostativo trasfuso nel provvedimento annullato dal TAR (si tratta della mancata presentazione della certificazione di avvenuta denuncia della verifica sismica della struttura al competente Ufficio del Genio Civile), il TAR ha osservato che la denuncia in questione deve essere effettuata prima dell’inizio dei lavori, ma non risulta contemplata fra i documenti che devono essere tassativamente allegati all’istanza/comunicazione ex art. 87, d.lgs. 259 del 2003.
Il Tribunale, del resto, ha osservato che “anche ammessa la necessità di tale denuncia, l’Amministrazione non può negare la D.I.A. sol per la mancanza della stessa, dovendo piuttosto richiedere l’integrazione dei documenti entro il termine di quindici giorni dalla data di ricezione dell’istanza, ai sensi del comma 5 dell’art. 87, d.lvo n. 259/2003”.
Nella tesi dell’appellante, la pronuncia in epigrafe risulterebbe in parte qua erronea e meritevole di riforma per non aver fatto corretto governo della pertinente normativa.
In particolare, il Tribunale avrebbe omesso di tenere in adeguata considerazione:
   - la l. 05.11.1971, n. 1086 (recante ‘norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica’), il cui art. 4 stabilisce che le opere a struttura metallica (come l’impianto destinato ad ospitare l’installazione della cui realizzazione si discute) “devono essere denunciate dal costruttore all’ufficio del genio civile competente per territorio, prima del loro inizio (…)”.
Ancora, il TAR avrebbe omesso di tenere in considerazione il successivo art. 10, a tenore del quale “il Sindaco del Comune, nel cui territorio vengono realizzate le opere indicate nell’art. 1, ha il compito di vigilare sull’osservanza degli adempimenti preposti alla presente legge: a tal fine si avvale dei funzionari ed agenti comunali”;
   - la l. 02.02.1974, n. 64 (recante ‘provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche’), il cui art. 17 stabilisce che “nelle zone sismiche di cui all'articolo 3 della presente legge, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto, notificato a mezzo del messo comunale o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, contemporaneamente, al sindaco ed all'ufficio tecnico della regione o all'ufficio del genio civile secondo le competenze vigenti (…)”;
   - la L.R. Campania 07.01.1983, n. 9 (recante ‘norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico’), il cui art. 2, al comma 1 stabilisce che “il committente o il costruttore che esegue in proprio devono depositare il progetto esecutivo delle opere di cui all'art. 1 presso l'Ufficio provinciale del Genio civile o Sezione autonoma competente per territorio, prima dell'inizio dei lavori”.
Ancora, risulterebbe rilevante ai fini del decidere il successivo art. 5 (nella formulazione vigente all’epoca dei fatti), secondo cui “il Sindaco del Comune nel cui territorio si eseguono le opere è tenuto ad accertare, a mezzo degli agenti e dei tecnici comunali, che chiunque inizi l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1 sia in possesso dell'attestazione dell'Ufficio provinciale del Genio civile dell'avvenuto deposito degli atti prescritti”.
Questo essendo il pertinente quadro normativo, il Comune appellante ritiene l’erroneità della pronuncia in epigrafe, per la parte in cui ha ritenuto l’illegittimità del provvedimento di divieto in data 23.11.2004. Al contrario. Il Comune ritiene che il divieto in parola costituisse un esito necessario della vicenda, se solo si consideri:
   i) che, al momento della presentazione della D.I.A. (06.09.2004), la soc. H3G non avesse neppure presentato al competente Genio civile la prescritta denuncia di verifica sismica;
   ii) che, secondo le risultanze in atti, la società appellata avesse a tanto provveduto solo in data 13.01.2005, ossia dopo il decorso del termine di 90 giorni di cui al comma 9 dell’art. 87, d.lgs. 259 del 2003 e dopo l’adozione da parte del Comune del più volte richiamato provvedimento negativo.
2.2.1. Il motivo di doglianza in parola non può trovare accoglimento.
Ed infatti, il pertinente quadro normativo (pure correttamente richiamato dal Comune appellante) non impone in alcun modo di allegare la denuncia di verifica sismica della struttura già in sede di presentazione dell’istanza di autorizzazione o della denuncia di cui all’art. 87, d.lgs. 259 del 2003, limitandosi -piuttosto- a prescrivere che la denuncia in parola avvenga prima del concreto inizio dei lavori (in tal senso: il primo comma dell’art. 4, l. 1086 del 1971; il primo comma dell’art. 17, l. 64 del 1974, nonché il comma 3 dell’art. 2, L.R. 9 del 1983).
Conseguentemente, la pronuncia in epigrafe deve trovare puntuale conferma per la parte in cui ha ritenuto l’illegittimità del provvedimento comunale di divieto, laddove fondato sulla pretesa necessità di allegare la certificazione di avvenuta denuncia della verifica sismica già in sede di presentazione della D.I.A.
Non rileva, invece, ai fini della presente decisione la circostanza secondo cui la denuncia in parola sia stata presentata solo dopo il decorso dei 90 giorni di cui al comma 9 dell’art. 87, d.lgs. 259, cit. vuoi perché il provvedimento impugnato in prime cure si limitava ad affermare il carattere ostativo della mancata presentazione della denuncia in sé intesa (senza ammetterne la presentazione entro i termini di cui all’art. 87, co. 9, cit.), vuoi perché ciò che rileva in base al pertinente quadro normativo non è il momento in sé della presentazione della denuncia, quanto, piuttosto, la circostanza relativa al se la denuncia in parola sia intervenuta prima o dopo l’effettivo inizio dei lavori (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 24.09.2010 n. 7128 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAÈ illegittimo un regolamento comunale in tema di fissazione dei criteri per la localizzazione delle SRB laddove si sia posto quale obiettivo quello di preservare la salute umana dalle emissioni elettromagnetiche promananti da impianti di radiocomunicazione.
Deve, pertanto, trovare puntuale conferma nella presente sede l’orientamento giurisprudenziale (dal quale non si rinvengono nella specie ragioni onde discostarsi) secondo cui è illegittimo un regolamento comunale in tema di fissazione dei criteri per la localizzazione delle SRB laddove l'ente territoriale si sia posto quale obiettivo (non dichiarato, ma evincibile dal contenuto dell'atto regolamentare) quello di preservare la salute umana dalle emissioni elettromagnetiche promananti da impianti di radiocomunicazione (ad esempio attraverso la fissazione di distanze minime delle stazioni radio base da particolari tipologie d'insediamenti abitativi), essendo tale materia attribuita alla legislazione concorrente Stato-Regioni dell'art. 117 cost., come riformato dalla l. cost. 18.10.2001 n. 3 (in tal senso: Cons. Stato, Sez. VI, sent. 28.04.2010, n. 2436; id., Sez. VI, sent. 20.12.2002, n. 7274) (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 24.09.2010 n. 7128 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Localizzazione delle SRB - Regolamento comunale -Tutela della salute umana dalle emissioni - Attribuzione alla legislazione concorrente Stato-Regioni.
E’ illegittimo un regolamento comunale in tema di fissazione dei criteri per la localizzazione delle SRB laddove l'ente territoriale si sia posto quale obiettivo (non dichiarato, ma evincibile dal contenuto dell'atto regolamentare) quello di preservare la salute umana dalle emissioni elettromagnetiche promananti da impianti di radiocomunicazione (ad esempio attraverso la fissazione di distanze minime delle stazioni radio base da particolari tipologie d'insediamenti abitativi), essendo tale materia attribuita alla legislazione concorrente Stato-Regioni dell'art. 117 cost., come riformato dalla l. cost. 18.10.2001 n. 3 (in tal senso: Cons. Stato, Sez. VI, sent. 28.04.2010, n. 2436; id., Sez. VI, sent. 20.12.2002, n. 7274).
Istanza di autorizzazione ex art. 87 d.lgs. n. 259/2003 - Allegazione della denuncia di verifica sismica - Inizio dei lavori.
Il quadro normativo vigente non impone in alcun modo di allegare la denuncia di verifica sismica della SRB già in sede di presentazione dell’istanza di autorizzazione o della denuncia di cui all’art. 87, d.lgs. 259 del 2003, limitandosi -piuttosto- a prescrivere che la denuncia in parola avvenga prima del concreto inizio dei lavori (in tal senso: il primo comma dell’art. 4, l. 1086 del 1971; il primo comma dell’art. 17, l. 64 del 1974, nonché il comma 3 dell’art. 2, L.R. Campania 9 del 1983).
SRB - Istanza di autorizzazione ex art. 87 d.lgs. n. 259/2003 - Parere dell’ARPA - Attivazione dell’impianto.
La previsione ci cui all’art. 87, d.lgs. 259 del 2003 postula che il parere dell’ARPA sia richiesto solo ed esclusivamente ai fini della concreta attivazione dell’impianto, non sussistendo un onere per il richiedente di allegare il parere in questione in sede di presentazione dell’istanza (ovvero della D.I.A.), né un puntuale obbligo di far pervenire il parere medesimo all’Ente procedente entro il termine di novanta giorni di cui al comma 9 dell’art. 87, cit..
L'accertamento, da parte dell'Organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22.02.2001, n. 36 della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della citata legge 22.02.2001, n. 36 deve infatti seguire, e non già precedere, la produzione dell'istanza (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 24.09.2010 n. 7128 - link a www.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATA: ELETTROSMOG - Costruzione ripetitore telefonico e titolo abilitativo - Testo Unico in materia edilizia - Art. 87 d.lgs. n. 259/2003 - Art. 44 d.P.R. n. 380/2001.
Le disposizioni presenti nell'art. 87 del d.lgs. 01.08.2003, n. 259 contengono una deroga al regime ordinario del Testo Unico in materia edilizia (d.P.R. 06.06.2001, n. 380), deroga che la Corte costituzionale ha ritenuto possa essere condivisa all'interno di un complessivo bilanciamento tra i principi costituzionali; tuttavia, da questo regime non risulta affatto escluso che l'ente territoriale conservi un potere di valutazione circa la compatibilità delle opere necessarie per l'installazione del ripetitore con le regole in materia urbanistica e ambientale.
In sostanza, il rilascio del permesso di costruire, altrimenti necessario, viene sostituito dal rilascio delle autorizzazioni come previste dal citato art. 87 al termine della specifica procedura ivi disciplinata, con la conseguenza che il mancato rispetto di queste disposizioni rende le opere abusive e suscettibili di sanzione ai sensi dell'art. 44 del d.P.R. 06.06.2001, n. 380 (fattispecie: costruzione ripetitore telefonico e titolo abilitativo) (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 01.09.2010 n. 32527 - link a www.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATA: Il sindaco non può bloccare l'antenna di telefonia mobile.
È illegittima l'ordinanza del sindaco che ha disposto la sospensione della costruzione degli impianti di telefonia mobile, motivata con l'allarme suscitato nella popolazione per il pericolo di inquinamento elettromagnetico e con la mancanza dei pareri necessari per il permesso di costruire.
Così ha stabilito il Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 27.07.2010 n. 4889, confermando le decisioni emanate dal Tar Puglia-Lecce.
L'iter.
Il caso riguardava i lavori di costruzione degli impianti di telefonia mobile del comune, e il sindaco, sulla base di timori espressi da alcuni abitanti, ha emanato un'ordinanza d'urgenza di sospensione dei lavori. Il Tar ha accolto i ricorsi (specie per la mancanza di una congrua motivazione) e il Consiglio di Stato ha confermato le sentenze, sulla base dei seguenti argomenti:
- in materia di emissioni elettromagnetiche, la tutela della salute è affidata in via ordinaria agli organi dello Stato, che la esercitano nel rispetto di norme di rango primario, in particolare della legge 36/2001 e dei relativi decreti attuativi;
- questa competenza non può essere derogata da provvedimenti extra ordinem del sindaco, che possono essere emanati soltanto se l'autorità competente non può intervenire con i mezzi giuridici ordinari; di conseguenza, l'ordinanza del sindaco è illegittima e ne viene confermato l'annullamento.
La regola generale.
Il dispositivo della sentenza è esatto, ma la motivazione indica una regola generale che non collima con l' attuale sistema delle norme. Infatti, il sindaco è pur sempre «autorità sanitaria locale» (articolo 13 della legge 833/1978) e potrebbe quindi legittimamente intervenire, sia nell'ipotesi del superamento dei limiti di inquinamento elettromagnetico stabiliti dal Dm Ambiente del 10.09.1998, n. 381, sia nell'ipotesi del superamento dei limiti stabiliti dall'apposito regolamento comunale, previsto dall'articolo 8, comma 6, della stessa legge 36/2001.
Il punto rilevante è però che l' attuale sistema delle norme in materia di sanità è frammentario e disorganico. Le norme attribuiscono sovente identiche competenze ad autorità diverse e sarebbe perciò necessaria, oltre a una semplificazione abrogatrice, una meditata risistemazione di tutte queste competenze (articolo Il Sole 24 Ore del 20.09.2010).

EDILIZIA PRIVATA: INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Stazione radio base - Nota comunale con cui si prospetta la necessità di sottoposizione a VIA del progetto - Decorso dei quindici giorni di cui all’art. 87, c. 5, del codice delle comunicazioni - Idoneità ad interrompere il decorso del termine per la formazione del silenzio assenso - Esclusione - Provvedimento sospensivo - Illegittimità.
La nota comunale con cui, successivamente al decorso dei quindici giorni dalla presentazione dell’istanza per la realizzazione di una stazione radio base, viene prospettata la sussistenza della necessità di assoggettare a procedura di VIA il progetto prodotto a corredo della domanda, senza tuttavia richiedere, come previsto dalla legge, alcuna integrazione di atti o documenti, non è idonea ad interrompere la formazione del provvedimento assentivo per silentium di cui all’art. 87, nono comma, del codice delle comunicazioni elettroniche.
Pertanto, una volta intervenuto detto provvedimento di assenso, deve ritenersi l’illegittimità del provvedimento di sospensione, di per sé inidoneo a provocare effetti inibitori su una fattispecie legale ormai integrata da tutti i suoi elementi costitutivi (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 21.07.2010 n. 4785 - link a www.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATA: INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO – Stazioni radio base per telefonia mobile – Prescrizioni urbanistiche-edilizie preesistenti – Applicabilità – Esclusione – Specifica disciplina conformativa.
In assenza di specifiche prescrizioni, la realizzazione delle stazioni radio base per la telefonia mobile non è soggetta a prescrizioni urbanistiche-edilizie preesistenti, dettate con riferimento ad altre tipologie di opere (nella specie: previsione di altezze massime quali le costruzioni), elaborate nell'inconsapevolezza del fenomeno della telefonia e dell'inquinamento elettromagnetico in generale; il titolo concessorio non può quindi essere negato se non con riguardo ad una specifica disciplina conformativa che prenda in considerazione le reti infrastrutturali tecnologiche necessarie per il funzionamento del servizio pubblico, dovendosi rilevare, peraltro, che gli impianti tecnologici non sviluppano di norma volumetria o cubatura se non limitatamente ai basamenti o alle cabine accessorie.
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO – Impianti di comunicazione elettronica – Permesso di costruire – Necessità – Esclusione – Normativa speciale di cui al d.lgs. n. 259/2003 – Titoli abilitativi ivi previsti – Autonomia e sufficienza.
Per l’installazione degli impianti di comunicazione elettronica non è necessario il permesso di costruire, essendo l’installazione subordinata soltanto all’autorizzazione prevista dall’art. 87 del T.U. 01.10.2003, n. 259 (c.d. codice delle comunicazioni) e non occorrendo al riguardo il permesso di costruire ai sensi dell’art. 3, lett. e), del T.U. 06.06.2001 n. 380 (cfr., tra le tante Cons. St., Sez. VI 21.01.2005 n. 100).
La disciplina dettata dal D.Lgs. 259/2003 costituisce, infatti, normativa speciale e compiuta, per cui prevale sulla disciplina generale dettata dal T.u. dell'edilizia approvato nel 2001, che, per gli interventi in questione, richiedeva il permesso di costruire.
I titoli abilitativi previsti dal d.lgs. n. 259/2003 (autorizzazione e denuncia di inizio attività), dunque, malgrado la identità del nomen con gli istituti previsti dal T.U. dell'edilizia sono provvedimenti del tutto autonomi che assolvono integralmente le esigenze proprie delle telecomunicazioni e le esigenze territoriali alla cura degli enti locali.
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO – Reti pubbliche di comunicazioni – Art. 86, c. 3 d.lgs. n. 259/2003 – Assimilabilità alle opere di urbanizzazione primaria – Compatibilità con qualsiasi destinazione urbanistica.
L'art. 86 comma 3, del D.Lgs. 259/2003, disponendo espressamente l’assimilabilità delle reti pubbliche di comunicazione alle opere di urbanizzazione privata, rende per l'effetto le stesse compatibili a qualsiasi destinazione urbanistica di tutte le zone dei territori comunali.
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO – Stazioni radio base – Utilizzo formale degli strumenti di natura edilizio-urbanistica – Deroga ai limiti di esposizione fissati dallo Stato – Illegittimità.
Il formale utilizzo degli strumenti di natura edilizio–urbanistica (con la necessaria osservanza delle relative procedure di approvazione) e il dichiarato intento di esercitare le proprie competenze in materia di governo del territorio, non possono giustificare l’adozione di misure che nella sostanza costituiscono indirettamente una deroga ai limiti di esposizione fissati dallo Stato; quali, ad esempio, il generalizzato divieto di installazione delle stazioni radio base per la telefonia cellulare in tutte le zone territoriali omogenee a destinazione residenziale, che ha lo stesso effetto di sovrapporre una determinazione cautelativa, ispirata al principio di precauzione, alla normativa statale che ha fissato i limiti di radiofrequenza, di fatto eludendo tale normativa.
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO – Stazioni radio base – Adozione di misure di minimizzazione (art. 8, c. 6, L. n. 36/2001) – Limiti generalizzati di esposizione diversi da quelli stati – Illegittimità.
Le misure di minimizzazione (distinte dall’art. 8, c. 6, L. n. 36/2001 da quelle urbanistico-edilizie) non possono quindi in alcun modo prevedere limiti generalizzati di esposizione diversi da quelli previsti dallo Stato, né possono di fatto costituire una deroga generalizzata, o quasi, a tali limiti, essendo invece consentita l’individuazione di specifiche e diverse misure, la cui idoneità al fine della “minimizzazione” emerga dallo svolgimento di compiuti e approfonditi rilievi istruttori sulla base di risultanze di carattere scientifico (decisione n. 3098/2002).
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO – Determinazione di limiti di localizzazione degli impianti – Misura surrettizia di tutela della popolazione da immissioni elettromagnetiche – Illegittimità - Competenza esclusiva statale.
La determinazione a regime di limiti di localizzazione degli impianti –atteso il suo carattere generalizzato e il riferimento al dato oggettivo dell’esistenza di insediamenti abitativi– non può tradursi in una misura surrettizia di tutela della popolazione da immissioni radioelettriche, che l’art. 4 della legge n. 36/2000 riserva allo Stato attraverso l’individuazione di puntuali limiti di esposizione, valori di attenzione ed obiettivi di qualità, da introdursi con D.P.C.M., su proposta del Ministro dell’Ambiente di concerto con il Ministro della Salute (cfr., n. 7274/2002; n. 4159/2005).
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO – Art. 8, c. 6, L. n. 36/2001 – Impianti di telecomunicazione - Ente locale – Potestà di disciplinare il corretto insediamento urbanistico e territoriale – Limiti.
La potestà attribuita all’ente locale dall’art. 8, comma 6, della L. n. 36/2001 di disciplinare “il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione a campi elettromagnetici” deve tradursi in regole ragionevoli, motivate e certe, poste a presidio di interessi di rilievo pubblico (in relazione, ad esempio, al particolare valore paesaggistico/ambientale o storico/artistico di individuate porzioni del territorio, ovvero alla presenza di siti che per la loro destinazione d’uso possano essere qualificati particolarmente sensibili alle immissioni elettromagnetiche), ma non può introdurre un generalizzato divieto di installazione in zone urbanistiche identificate; mentre, dall’altra, tale previsione viene a costituire una misura di carattere generale, sostanzialmente cautelativa rispetto alle emissioni derivanti dagli impianti di telefonia mobile, riservando, tuttavia, l’art. 4 della L. n. 36/2001, alla competenza dello Stato, la determinazione, con criteri unitari, dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, in base a parametri da applicarsi uniformemente su tutto il territorio dello Stato (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 15.07.2010 n. 4557 - link a ww
w.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATA: STAZIONI RADIO-BASE E RUOLO DEL COMUNE.
1. Telecomunicazioni - Telefonia mobile - Stazione radio base - Regolamenti comunali - Misure di minimizzazione - Limiti contemplabili.
2. Telecomunicazioni - Telefonia mobile - Stazione radio base - Limiti compatibilità - Determinazione - Competenza statale - Sussistenza - Ragioni.
3. Telecomunicazioni - Telefonia mobile - Stazione radio base - Regolamenti comunali - Illegittimità - Casi - Ragioni.

4. Giurisdizione amministrativa - Poteri del G.A. - Profili.
5. Giudizio amministrativo - Procedura - Termini - Per impugnare - Atto applicativo - Disciplina.

1. Ai sensi dell'art. 8, co. 6, L. 22.02.2001 n. 36, i comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. Le misure di minimizzazione suddette non possono tuttavia, in alcun modo, prevedere limiti generalizzati di esposizione diversi da quelli previsti dallo Stato, né possono di fatto costituire una deroga generalizzata, o quasi, a tali limiti, essendo invece consentita l'individuazione di specifiche e diverse misure, la cui idoneità al fine della minimizzazione emerga dallo svolgimento di compiuti e approfonditi rilievi istruttori sulla base di risultanze di carattere scientifico (Cons. Stato, sez. VI, n. 5258/2009).
2. I criteri di localizzazione degli impianti non possono trasformarsi in limitazioni alla localizzazione, così da configurarsi incompatibili con la possibilità di realizzare una rete completa d'infrastrutture per la telecomunicazione e la determinazione a regime di limiti di localizzazione degli impianti -atteso il suo carattere generalizzato ed il riferimento al dato oggettivo dell'esistenza di insediamenti abitativi- non può tradursi in una misura surrettizia di tutela della popolazione da immissioni radioelettriche, che l'art. 4, L. n. 36/2000 riserva allo Stato attraverso l'individuazione di puntuali limiti di esposizione, valori di attenzione ed obiettivi di qualità.
Né va dimenticato come la scelta dei criteri d'insediamento degli impianti deve tenere conto della nozione di rete di telecomunicazione, la quale richiede una diffusione capillare sul territorio. D'altronde l'assimilazione in via normativa delle infrastrutture di reti pubbliche di telecomunicazione alle opere di urbanizzazione primaria, implica che le medesime non siano avulse dall'insediamento abitativo, ma debbano porsi al servizio dello stesso (Corte Costituzionale n. 307/2003; Corte Costituzionale n. 331/2003; Cons. Stato, sez. VI, n. 5258/2009; Cons. Stato, sez. VI, 17-07-2008 n. 3594; cfr. anche Cons. Stato, sez. VI, 28-03-2007 n. 1431).
3. Il potere comunale non può spingersi fino al punto di ritenere che al comune sia consentito di introdurre limiti generalizzati d'esposizione ai campi magnetici diversi da quelli previsti dallo Stato, ovvero di costituire deroghe pressoché generalizzate rispetto a tali limiti statali per il tramite di generalizzate interdizioni localizzative, essendo al più consentita l'individuazione di specifiche e diverse misure precauzionali, la cui idoneità al fine della minimizzazione emerga dallo svolgimento di compiuti ed approfonditi rilievi istruttori sulla base di risultanze di carattere scientifico, sicché deve ritenersi esulare dalle competenze comunali l'imposizione, in sede di pianificazione urbanistica, di generalizzati divieti di installazione degli impianti di telefonia mobile, e ciò sia per la inammissibile finalità indirettamente sanitaria della misura, sia per l'avvenuta assimilazione normativa di tali impianti alle opere di urbanizzazione primaria, compatibili come tali con ogni destinazione di zona (Cons. Stato, sez. VI, 10-05-2007 n. 2241; Cons. Stato, sez. VI, 03-09-2007 n. 5098; Cons. Stato, sez. VI, 27-07-2007 n. 4162; Cons. Stato, sez. VI, 16-12-2009 n. 8103, che conferma TAR Veneto, sez. II, n. 149/2004).
4. Al Giudice Amministrativo è consentito disapplicare la norma secondaria di regolamento, qualora essa contrasti con la norma di legge, ai fini della decisione sulla legittimità del provvedimento amministrativo (Cons. Stato, sez. VI, 29-05-2008 n. 2536; Cons. Stato, sez. VI, 03-10-2007 n. 5098; TAR Lombardia Milano, sez. II, 19-02-2009 n. 1322).
5. Allorché la lesione consegua all'emanazione del provvedimento applicativo di quello generale, il termine per impugnare, contestando le prescrizioni generali in concreto applicate, decorre dalla conoscenza del provvedimento che ne fa applicazione; quest'ultimo, infatti, è quello che comporta l'attualità e la concretezza della lesione della situazione soggettiva protetta (Cons. Stato, sez. VI, 08-09-2009 n. 5258) (TAR Veneto, Sez. II, sentenza 14.07.2010 n. 2949 - link a http://mondolegale.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA - EDILIZIA PRIVATA: I limiti di esposizione, per gli impianti di telefonia, stabiliti con disciplina statale non sono derogabili dagli enti locali.
Il Decreto ministeriale 10.09.1998 n. 381 ha fissato all’articolo 3 i limiti massimi di esposizione della popolazione differenziandoli in base alla frequenza degli impianti e all’articolo 4 ha previsto che debba essere rispettato un principio di minimizzazione dell’esposizione nella progettazione e realizzazione di quelli esistenti. In particolare negli edifici adibiti a residenza per periodi di tempo non inferiori a quattro ore deve essere rispettato il ben più restrittivo valore di 6 V/m.
La disciplina statale ha, quindi, recato dei limiti particolarmente restrittivi e cautelativi a tutela della salute umana, che non sono suscettibili di essere ulteriormente ampliati da parte delle Regioni e degli Enti locali.
La pianificazione comunale impugnata è pertanto illegittima per avere vietato la localizzazione di qualsiasi impianto di telefonia mobile a una distanza inferiore ai 300 metri dai centri abitati in contrasto con l’articolo 9 della legge regionale n. 30/2000 (TAR Emilia Romagna-Parma, sentenza 06.07.2010 n. 369 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAIn materia di installazione di impianti di telefonia mobile, l'Amministrazione non può esigere, in sede di presentazione dell'istanza di autorizzazione e/o di denuncia di inizio attività, documentazione diversa da quella prevista dall'allegato 13 - modello B, d.lgs. n. 259 del 2003 (in relazione a tale fase), fatti salvi adempimenti di minimo impatto che non si traducano in un indebito aggravamento del procedimento, quale qui dato e voluto dal legislatore speciale per favorire la ripetuta celere realizzazione della rete.
La giurisprudenza, alla quale presta adesione il Collegio, ha rilevato che, alla luce delle finalità acceleratorie e semplificatorie che presiedono il procedimento dettato dall'art. 87, d.lgs. n. 259 del 2003 in materia di installazione di impianti di telefonia mobile, l'Amministrazione non può esigere, in sede di presentazione dell'istanza di autorizzazione e/o di denuncia di inizio attività, documentazione diversa da quella prevista dall'allegato 13 - modello B, d.lgs. n. 259 del 2003 (in relazione a tale fase), fatti salvi adempimenti di minimo impatto che non si traducano in un indebito aggravamento del procedimento, quale qui dato e voluto dal legislatore speciale per favorire la ripetuta celere realizzazione della rete.
Fra questi ultimi non vi è spazio per richieste di documentazione che afferiscano direttamente a previsioni regolamentari dettate per le vicende puramente edilizie; ovvero, per ottenere il rilascio del permesso di costruire o per accompagnare la denuncia di inizio attività sempre in campo edilizio, né per imporre oneri esclusi dall'art. 93 del codice delle Comunicazioni che pone il divieto di imporre nuovi oneri "che non siano stabiliti dalla legge" (Così TAR Campania Napoli, sez. VII, 21.04.2009, n. 2077)
(TAR Calabria-Catanzaro, Sez. II, sentenza 30.06.2010 n. 1371 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Installazione di una stazione radio base - Strutture edilizie - Assoggettamento ai principi urbanistici di carattere generale - Limiti di altezza e cubatura - Assoggettabilità - Esclusione - Normativa antisismica - Procedimento unitario - d.lgs. n. 259/2003.
L’installazione di una stazione radio base non può che restare soggetta, sotto il profilo urbanistico, ai principi di carattere generale, che vedono tralicci ed antenne di rilevanti dimensioni, da una parte, valutabili come strutture edilizie soggette a permesso di costruire (ora, ai sensi del d.lgs. n. 259/2003, ad assenso autorizzativo, assorbente rispetto a tale permesso), pur dovendosi d’altra parte considerare tali manufatti -in quanto parte di una rete di infrastrutture, qualificate come opere di urbanizzazione primaria, nonché in quanto impianti tecnologici e volumi tecnici- compatibili con qualsiasi destinazione di P.R.G. delle aree interessate e non soggetti in linea di massima ai limiti di altezza e cubatura delle costruzioni circostanti (cfr. Cons. St., sez. VI, 29.05.2006, n. 3243 e 07.06.2006, n. 3425).
Non preclude, dunque, l’assentibilità dell’intervento l’assenza di una disciplina specifica, volta ad individuare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di cui trattasi ed a minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici (nei limiti di ragionevolezza e rispetto delle norme statali, in cui tale localizzazione è ritenuta possibile dalla giurisprudenza, ormai consolidata sul punto: cfr., fra le tante, Cons. St., sez. VI, 13.06. 2007, n. 3162, 03.03.2007, n. 1017, 28.03.2007, n. 1431 e 25.9.2006, n. 5593), così come può trovare considerazione -all’interno del procedimento unitario previsto- ogni altra esigenza di tutela di interessi pubblici rilevanti, come quelli connessi al rispetto della normativa antisismica (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 28.06.2010 n. 4135 - link a www.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATA: F. P. Francica, Le antenne per telefonia mobile nella fascia di rispetto cimiteriale (Urbanistica e appalti n. 5/2010).

EDILIZIA PRIVATAIn materia di impianti per la telefonia mobile.
In materia di telefonia mobile (articoli 86, 87 e 88 del d.lgs. n. 259/2003), la giurisprudenza amministrativa ha statuito che:
- ferma l’osservanza dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità fissati dallo Stato a livello nazionale, la normativa è volta a semplificare ed a rendere celere e certo il procedimento per la realizzazione degli impianti (ex multis: Cons. Stato, Sez. VI, 28.02.2006, n. 889);
- a questo fine sono dirette, in particolare, la subordinazione della realizzazione degli impianti al solo procedimento di autorizzazione degli Enti locali, su istanza o denuncia di inizio di attività da parte del richiedente, ai sensi dell’art. 87, che pone una normativa speciale esaustiva dell’esame di diversi profili implicati, incluso quello della compatibilità edilizio-urbanistica dell’intervento, non occorrendo perciò il permesso di costruire di cui agli articoli 3 e 10 del d.P.R. n. 380 del 2001 (ex multis: Cons. Stato, Sez. VI: 17.12.2009, n. 8214; 17.10.2008, 5044; 05.08.2005, n. 4159), e l’assimilazione delle infrastrutture in questione, ad ogni effetto, ad opere di urbanizzazione primaria (art. 86, comma 3), per cui in assenza di esplicite e chiare disposizioni di segno contrario la realizzazione dell’impianto è compatibile con qualsiasi destinazione urbanistica (ex multis: C.G.A.R.S., 11.05.2009, n. 395; Cons. Stato, Sez. VI, 11.10.2007, n. 5342);
- in questo quadro il potere regolamentare attribuito ai comuni dall’art. 8, comma 6, della legge n. 36 del 2001, per il quale essi “possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici”, è espressione della loro autonoma e fondamentale competenza alla disciplina dell’uso del territorio “purché, ovviamente, criteri localizzativi e standard urbanistici rispettino le esigenze della pianificazione nazionale degli impianti e non siano, nel merito, tali da impedire od ostacolare ingiustificatamente l’insediamento degli stessi (cfr. Corte costituzionale 07.10.2003, n. 307 e, in senso conforme, la successiva sentenza 07.11.2003, n. 331)” (Cons. Stato, Sez. VI, 26.07.2005, n. 4000; idem Sez. VI, 17.10.2008, n. 5044);
- con la conseguenza che la subordinazione dell’insediamento degli impianti, da parte del Comune, al perfezionamento a tempo indeterminato di uno strumento pianificatorio produce un ostacolo ingiustificato alla loro realizzazione, in contrasto con la finalità generale della normativa in materia che, come visto, è diretta alla definizione certa e celere del procedimento autorizzatorio avviato su istanza o con denuncia di inizio di attività, e altresì in contrasto con la finalità specifica del potere regolamentare dei comuni stessi, che è quella di disciplinare positivamente l’uso del territorio ma non di pervenire di fatto ad impedire, con il generico rinvio all’esercizio di tale potere, le condizioni per l’attività di telefonia mobile, poiché con ciò verrebbero superati lo scopo e i limiti della potestà conferita (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 25.05.2010 n. 3282 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: 1. Inquinamento elettromagnetico - Impianto di telecomunicazione - Regolamentazione urbanistica - Competenza Statale.
2. Inquinamento elettromagnetico - Impianto di telecomunicazione - Regolamentazione urbanistica - Competenza Statale - Disposizioni regolamentari restrittive o singoli provvedimenti negativi delle Amministrazioni Comunali - Illegittimità.
3. Inquinamento elettromagnetico - Impianto di telecomunicazione - Installazione - Necessità rilascio autonomo titolo edilizio da parte delle Amministrazioni Comunali - Non sussiste.

1. La tutela sanitaria della popolazione dalle emissioni elettromagnetiche esula dalle competenze dei Comuni, essendo affidata al legislatore statale, il quale ha prescelto un criterio basato esclusivamente su limiti di immissione delle irradiazioni nei luoghi particolarmente protetti: pertanto, i Comuni non possono, attraverso atti regolamentari o di pianificazione urbanistica, introdurre divieti di localizzazione di ordine generale per talune porzioni di territorio, dal momento che la potestà riconosciuta agli enti locali dall'art. 8, Legge 36/2001 non può tradursi in divieti assoluti di localizzazione di impianti di telefonia mobile su parti del territorio non interessate da obiettivi sensibili (cfr. TAR, Milano, sent. n. 1815/2008; Cons. di Stato, sent. n. 7274/2002).
2. Sono illegittime le disposizioni regolamentari ovvero i singoli provvedimenti negativi con i quali le Amministrazioni Comunali mirino a limitare o escludere la collocazione di impianti di telecomunicazioni, inferiori a 300W, in determinate zone del territorio.
3. Gli impianti di telecomunicazione, equiparati ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria, non solo possono essere collocati sul territorio a prescindere dalla destinazione urbanistica del sito individuato per la loro installazione, ma neppure necessitano di valutazione in materia edilizia da parte del Comune, in quanto l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 87 D.Lgs. 259/2003 non costituisce titolo abilitativo aggiuntivo rispetto a quello richiesto dal T.U. delle disposizioni in materia edilizia, ma assorbe in sé ogni valutazione urbanistico-edilizia (cfr. Cons. di Stato, sent. n. 100/2005) (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenze 24.05.2010 nn. 1656, 1657, 1658, 1659, 1661 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Impianti di radio-comunicazione - Norma regolamentare comunale - Divieto di localizzazione nelle zone interessate da vincolo paesaggistico, panoramico e archeologico - Illegittimità - Contrasto con i principi di cui al d.lgs. n. 259/2003.
La norma regolamentare comunale con la quale è fatto divieto di localizzare impianti di radio telecomunicazione in tutte le zone interessate da vincolo paesaggistico, panoramico e archeologico è incompatibile con i principi desumibili dal D.L.vo 259/2003, dai quali emerge un evidente favor per la installazione degli impianti di che trattasi, i quali vengono espressamente considerati quali opere di pubblica utilità ed assimilati ad opere di urbanizzazione primaria.
E’, pertanto, evidente che laddove una norma regolamentare di fatto impedisca la installazione di impianti soggetti al D.L.vo 259/2003 in ampie zone del territorio, mettendo così a rischio l’efficacia del sistema di comunicazione, essa, benché ispirata dall’intento di salvaguardare l’integrità di beni soggetti a tutela, non può che considerarsi incompatibile con il menzionato testo legislativo (TAR Puglia- Bari, Sez. II, sentenza 20.05.2010 n. 1963 - link a www.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATA: Telefonia mobile - Regolamento recante disciplina temporanea dell'installazione di stazioni-radio base - Impugnabilità del regolamento unitamente all'impugnazione del relativo atto applicativo - Possibilità - Ratio.
Il regolamento comunale recante la disciplina temporanea dell'installazione di stazioni radio base per telefonia mobile, in considerazione della sua natura regolamentare, è suscettibile di ripetuta applicazione ed esplica effetto lesivo nel momento in cui è adottato l'atto applicativo e, pertanto, esso può formare oggetto di censura in occasione della impugnazione di quest'ultimo: ciò, dal momento che l'effetto lesivo del regolamento si rinnova in occasione dell'adozione di ogni provvedimento applicativo ed è da tale momento che decorre, ogni volta, il termine per l'impugnazione dell'atto regolamentare (cfr. Cons. di Stato, sent. n. 1567/2007) (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 20.05.2010 n. 1571 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Impianti di telecomunicazione - Assimilabilità alle infrastrutture - Installazione sull’intero territorio comunale - Ammissibilità.
Gli impianti di telecomunicazione sono assimilabili alle infrastrutture, e dunque la loro installazione deve ritenersi in generale consentita sull’intero territorio comunale in modo da poter realizzare un’uniforme copertura di tutta l’area comunale interessata (Cons. St., sez. VI, 23.06.2008 n. 3133; Cons. St., sez. VI, 11.10.2007 n. 5342) (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 13.05.2010 n. 2955 - link a www.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATAGli impianti di telefonia mobile risultano compatibili con il vincolo di rispetto cimiteriale.
Le finalità della fascia di rispetto cimiteriale sono quelle della tutela dell’interesse pubblico sotto il profilo sanitario, urbanistico e di garanzia della tranquillità dei luoghi, ovverosia profili rispetto ai quali in nessun modo la realizzazione dell’opera per cui è causa si appalesa lesiva.
Gli impianti di telefonia mobile risultano pertanto compatibili con il vincolo di rispetto cimiteriale, la cui ratio non risulta in alcun modo compromessa da una scelta localizzativa degli stessi nella fascia di rispetto cimiteriale (cfr., Cons. Stato, VI, 28.2.2006 n. 894; TAR Lazio, II-bis, 19.04.2007 n. 4367; TAR Veneto, II, 11.02.2005 n. 644) (TAR Toscana, Sez. I, sentenza 05.05.2010 n. 1239 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Impianti per le comunicazioni elettroniche - Struttura progettata - Impiego di cemento armato - Zona sismica - Art. 18 L. n. 64/1974 - Applicabilità - Fondamento.
In tema di impianti per le comunicazioni elettroniche, ove la struttura progettata prevede anche l’impiego di cemento armato e si trova in zona sismica, trova applicazione l’art. 18 della L. 64/1974: è irrilevante il fatto che detta disposizione di legge non sia espressamente richiamata nel catalogo dei documenti previsto dall’allegato 13 del Codice della Comunicazioni Elettroniche, trattandosi di norma che deve essere necessariamente applicata nel particolare caso in cui le infrastrutture di telecomunicazioni siano in concreto progettate con particolari modalità tali da rientrare sotto l’ambito previsionale della predetta legge (TAR icilia-Catania, Sez. I, sentenza 28.04.2010 n. 1255 - link a www.
ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATA: Realizzazione di impianti radioelettrici - Titoli abilitativi - Ente competente al rilascio - Art. 87 d.lgs. n. 259/2003 - Ente Locale - Interpretazione ex art. 118 Cost. - Comune.
L'individuazione del Comune quale ente abilitato al rilascio dei titoli autorizzatori necessari per la realizzazione degli impianti radioelettrici discende, dal d.lgs. n. 259/2003, letto alla luce dell'art. 118 Cost..
L'art. 87, commi 2 e 9, del d.lgs. n. 259/2003, pur indicando in modo generico l'ente locale competente al ricevimento delle istanze ed al rilascio dei titoli abilitativi (utilizzando la testuale espressione "l'ente locale"), deve infatti essere interpretato nel senso che attribuisca al Comune tale competenza (Consiglio Stato , sez. VI, 28.06.2007, n. 3792).
Stazione radio base - Autorizzazione - Formazione del silenzio assenso - Decorrenza - Individuazione - Parere favorevole dell’ARPA - Necessità ai soli fini dell’attivazione.
In tema di autorizzazione per la costruzione di una stazione radio-base, il termine per la formazione del silenzio-assenso di cui all'art. 87, IX comma del DLgs n. 259/2003 decorre dalla presentazione della domanda corredata dal progetto, e non dalla ricezione, da parte del Comune, del parere dell'Arpa, in quanto ai sensi dell'art. 87, IV comma del citato DLgs n. 259 il deposito del parere preventivo favorevole dell'Arpa non è prescritto per la formazione del titolo edilizio ovvero per l'inizio dei lavori, ma solo per l'attivazione dell'impianto (Tar Veneto n. 1283/2007 TAR Lecce, II, 24.08.2006 n. 4279; TAR Catania, II, 23.09.2005 n. 1478).
Impianti radioelettrici - Insediamento - Competenza regolamentare comunale - Art. 8 L. n. 36/2001 - Differenza tra “criteri localizzativi” e “limiti alla localizzazione”.
In tema di competenza regolamentare per il corretto insediamento degli impianti radioelettrici, attribuita ai Comuni con l’art. 8, comma 6, della legge n. 36 del 2001, la giurisprudenza ha precisato la differenza fra ‘criteri localizzativi” e “limiti alla localizzazione” ritenendosi consentiti i primi, in quanto recanti criteri specifici rispetto a localizzazioni puntuali, e non i secondi, in quanto recanti divieti generalizzati per intere aree (ex multis: Cons. Stato, Sez. VI: 05.06.2006, n. 3452; 19.05.2008, n.2287; 17.07.2008, n. 3596).
Impianti radioelettrici - Realizzazione - Autorizzazione ex art. 87 Cod. telecomunicazioni - Permesso di costruire ex d.p.r. n. 380/2001 - Necessità - Esclusione.
La realizzazione degli impianti radioelettrici è subordinata soltanto all’autorizzazione prevista dall’art. 87 del Codice delle telecomunicazioni, che pone una normativa speciale esaustiva dell’esame di diversi profili implicati, incluso quello della compatibilità edilizio-urbanistica dell’intervento, non occorrendo perciò il permesso di costruire di cui agli articoli 3 e 10 del d.P.R. n. 380 del 2001 (ex multis: Cons. Stato, Sez. VI: 17.10.2008, 5044; 05.08.2005, n. 4159).
Installazione di impianti di telecomunicazione - Regolamento comunale - Suddivisione del territorio comunale in tre tipologie, di cui solo una idonea ad ospitare impianti - Illegittimità - Fondamento.
Il regolamento comunale che delinei la suddivisione del territorio comunale in tre tipologie di aree (maggiormente idonee, di attenzione e sensibili) si pone in contrasto con il d.lgs. n. 259 del 2003, non consentendo tale decreto alle amministrazioni comunali di estendere la propria competenza sino a selezionare le aree del territorio, individuandone solo alcune come idonee ad ospitare gli impianti.
L'installazione di impianti di telecomunicazione, infatti, deve ritenersi in generale consentita sull'intero territorio comunale in modo da poter realizzare, con riferimento a quelli di interesse generale, un'uniforme copertura di tutta l'area comunale interessata.(Consiglio Stato, sez. VI, 28.03.2007, n. 1431).
Localizzazione degli impianti di telecomunicazione - Regolamento comunale - Obbligo di rispettare determinate distanze dai confini - Illegittimità.
Come non può essere imposto, mediante regolamento comunale edilizio l'osservanza di determinate distanze dagli edifici esistenti, ugualmente, ed anzi a maggior ragione, non si può pretendere di localizzare gli impianti ad una determinata distanza dal confine di proprietà, trattandosi di previsione che appare priva di giustificazione alcuna e rappresenta solo un indebito impedimento nella realizzazione di una rete completa di telecomunicazioni (Consiglio Stato , sez. VI, 25.06.2007, n. 3536).
Insediamento urbanistico e territoriale degli impianti - Potere regolamentare comunale - Art. 8, c. 6 L. n. 36/2001 - Fissazione di limiti di esposizione diversi da quelli stabiliti dallo Stato - Illegittimità - Introduzione di misure funzionali alla tutela della salute - Competenze comunali - Estraneità.
Ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 22.02.2001 n. 36, i comuni possono adottare un regolamento atto ad assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione comunale ai campi elettromagnetici.
Tuttavia, il potere regolamentare comunale non può implicare la fissazione di limiti di esposizione ai campi elettromagnetici diversi da quelli stabiliti dallo Stato, non rientrando tale potere nell'ambito delle competenze comunali.
Non può, pertanto, il comune, attraverso il formale utilizzo degli strumenti di natura edilizia-urbanistica, adottare misure derogatorie ai predetti limiti di esposizione fissati dallo Stato, quali, ad esempio, il generalizzato divieto di installazione delle stazioni radiobase per telefonia cellulare in tutte le zone territoriali omogenee a destinazione residenziale; ovvero, introdurre misure che pur essendo tipicamente urbanistiche (distanze, altezze, ecc.) non siano funzionali al governo del territorio, quanto piuttosto alla tutela della salute dai rischi dell'elettromagnetismo (Consiglio Stato , sez. VI, 03.10.2007, n. 5098; Consiglio Stato, sez. VI, 05.06.2006, n. 3332) (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 27.04.2010 n. 2371 - link a www.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATA: Installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica - Istanza - Pubblicità - Art. 87, c. 4 d.lgs. n. 259/2003 - Partecipazione al procedimento dei soggetti interessati - Assenza di specifiche prescrizioni sulle specifiche forme pubblicitarie da adottare - Forma più idonea nel caso concreto.
In tema di installazione di infrastrutture di comunicazioni elettronica, il precetto contenuto nell’art. 87, c. 4 del d.lgs. n. 259/2003 (“lo sportello locale competente provvede a pubblicizzare l’istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici dell’impianto”) va osservato dall’Amministrazione al fine di mettere in condizione i soggetti interessati di partecipare al procedimento volto al rilascio del titolo abilitativo; in assenza di specifiche prescrizioni in ordine alle modalità delle forme pubblicitarie da adottare, l’Amministrazione è comunque tenuta a prediligere quella che si riveli più idonea, nel caso concreto, a rendere nota la pendenza del procedimento ai cittadini che ne vogliano prendere parte (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 18.04.2005, n. 1773; TAR Puglia-Lecce, Sez. II, n. 3758/2008).
Installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica - Normativa statale e regionale (Puglia) - Promozione della coubicazione.
La normativa statale e regionale disciplinante la materia delle installazioni delle infrastrutture di comunicazioni elettronica (artt. 49, comma 1, lett. f, 86, comma 2 e 89, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 259/2003, L.r. Puglia n. 5/2002 e Regolamento regionale n. 14/2006), sulla scia del legislatore comunitario, promuove la coubicazione degli impianti di telefonia anche per ridurre l’impatto ambientale prodotto dalle strutture di sostegno.
Impianti di comunicazione elettronica - Acquisizione del parere ARPA - Condizione per il perfezionamento del titolo edilizio - Esclusione - Necessità al solo fine dell’attivazione.
L’acquisizione del parere tecnico preventivo dell’ARPA è necessaria solo al fine di procedere all’attivazione dell’impianto di comunicazioni elettronica, non anche per il perfezionamento del titolo edilizio.
Ciò, peraltro, oltre ad essere stato confermato da diverse pronunce, è stato prima ancora chiarito in sede normativa (cfr. punto A1 del Regolamento regionale della Puglia n. 14/2006) (TAR Puglia-Lecce, Sez. II, sentenza 27.04.2010 n. 1024 - link a www.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATA: Elettrosmog. Installazione impianti di radiodiffusione.
Non integra il reato di installazione e/o esercizio senza autorizzazione di impianti di radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale (art. 98, comma terzo, Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al D.Lgs. 01.08.2003, n. 259) la modifica "in riduzione" di un impianto già assentito, non essendo necessaria in tale ipotesi l'autorizzazione preventiva, ma una semplice comunicazione da parte del soggetto che ne è titolare (in motivazione la Corte, in una fattispecie nella quale si era verificata la delocalizzazione e riduzione dell'area originariamente servita dall'impianto autorizzato, ha precisato che a tale ipotesi è applicabile il principio del silenzio assenso, da ritenersi formato una volta decorso il termine di 60 giorni dalla comunicazione) (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 14.04.2010 n. 14284 - link a www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATA: 1. Inquinamento elettromagnetico - Tutela sanitaria della popolazione - Competenza - Spetta alla normativa statale.
2. Inquinamento elettromagnetico - Tutela sanitaria della popolazione - Regolamenti locali o strumenti urbanistici con obiettivi di protezione sanitaria più ampi delle ipotesi previste dalla normativa regionale di settore - Illegittimità.
3. Edilizia ed urbanistica - Infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione - Assimilabilità alle opere di urbanizzazione primaria - Sussiste - Compatibilità con la zona agricola - Sussiste.
4. Inquinamento elettromagnetico - Tutela sanitaria della popolazione -
Individuazione dei siti di trasmissione e di impianti per telefonia mobile - Competenza - Spetta alla normativa regionale.
1. La tutela sanitaria della popolazione dalle esposizioni ai campi elettromagnetici non rientra nelle competenze dei Comuni, in quanto tale tutela è assicurata dalla normativa statale -Legge 36/2001- mediante norme già improntate al principio di precauzione (cfr. Cons. di Stato, sent. nn. 3095/2002, 673/2003, 4841/2003).
2. Sono illegittime le norme di regolamenti locali o di strumenti urbanistici che perseguano obiettivi di protezione sanitaria estesi ben oltre le specifiche ipotesi previste dalla normativa regionale di settore e che prescrivano in via generalizzata, per gli impianti di telefonia cellulare e similari, distanze minime da insediamenti residenziali, da edifici e attrezzature di uso collettivo, ovvero dal confine delle zone territoriali omogenee che prevedono tali destinazioni (cfr. Corte Cost., sent. 331/2003; Cons. di Stato, sent. n. 450/2005; TAR Lazio, sent. n. 8170/2001).
3. Ai sensi dell'art. 86, comma 3, D.Lgs. 259/2003 -codice delle comunicazioni elettroniche- le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione sono ad ogni effetto assimilate alle opere di urbanizzazione primaria: ne consegue che tali infrastrutture sono compatibili anche con la destinazione agricola (cfr. Cons. di Stato, sent. n. 673/2003; TAR Milano, sent. n. 5305/2008).
4. Ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), legge-quadro n. 36/2001 è di competenza delle regioni l'esercizio delle funzioni relative all'individuazione dei siti di trasmissione e degli impianti per telefonia mobile, ossia stabilire i criteri di localizzazione degli impianti e affidare ai comuni il compito di definire, nel p.r.g. o nelle sue varianti, i siti dove localizzare o delocalizzare le antenne per la telefonia mobile, nel rispetto dei criteri di funzionamento della rete e dei servizi (cfr. Corte Cost., sent. n. 103/2006) (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 06.04.2010 n. 999 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Tutela sanitaria della popolazione - Competenze comunali - Estraneità.
Non rientra nelle competenze dei Comuni la tutela sanitaria della popolazione dalle esposizioni ai campi elettromagnetici (Cons. Stato VI, 03.06.2002 n. 3095, 10.02.2003 n. 673, 26.08.2003 n. 4841), assicurata dalla normativa statale mediante norme già improntate al principio di precauzione.
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Emissioni - Tutela sanitaria della popolazione - Competenza statale - Divieti di installazione connessi alla destinazione urbanistica delle aree - Illegittimità - Prescrizioni di distanze minime tra impianti e abitazioni - Illegittimità.
La tutela sanitaria della popolazione dalle emissioni elettromagnetiche esula dalle competenze dei comuni (cfr. Cons. Stato VI, 20.12.2002 n. 7274), essendo affidata dalla legge quadro (n. 36/2001) al legislatore statale, il quale ha prescelto un criterio basato esclusivamente sui limiti di immissione delle irradiazioni nei luoghi particolarmente protetti.
Si discostano da tale criterio sia i divieti di localizzazione e di installazione connessi alla mera destinazione urbanistica delle aree, sia le prescrizioni di distanze minime fisse, tra impianti e abitazioni, diverse dalle distanze ordinarie previste per gli edifici (cfr. Cons. Stato VI, ord.za 15.01.2002 n. 277; TAR Veneto 2^, 02.02.2002 n. 347; TAR Lazio 2^ 06.10.2001 n. 8170).
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Regolamenti locali - Strumenti urbanistici - Previsione di distanze minime da insediamenti residenziali - Obiettivi di protezione sanitaria - Illegittimità.
Non possono considerarsi legittime le norme di regolamenti locali o di strumenti urbanistici che, con obiettivi di protezione sanitaria estesi ben oltre le specifiche ipotesi previste dalla normativa regionale di settore, prescrive in via generalizzata, per gli impianti di telefonia cellulare e similari, distanze minime da insediamenti residenziali, da edifici e attrezzature di uso collettivo, ovvero dal confine delle zone territoriali omogenee che prevedono tali destinazioni (cfr. Corte cost. 331/2003; Cons. Stato IV, 14.02.2005 n. 450; TAR Lazio 2^, 06.10.2001 n. 8170).
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione - Assimilazione alle opere di urbanizzazione primaria - Compatibilità con la destinazione agricola - Art. 86, c. 3, d.lgs. n. 259/2003.
L’art. 86, comma 3, d.lgs. 01.08.2003 n. 259 (codice delle comunicazioni elettroniche) assimila le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria, il che le rende compatibili anche con la destinazione agricola (cfr. Cons. Stato VI, 10.02.2003 n. 673).
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Potestà regolamentare dei comuni - Limiti - Art. 8, c. 6, L. n. 36/2001.
La potestà regolamentare dei Comuni in materia di emissioni elettromagnetiche (art. 8, c. 6, L. n. 36/2001) può tradursi nell’introduzione, sotto il profilo urbanistico, di regole a tutela di zone e beni di particolare pregio paesaggistico-ambientale o storico-artistico, ovvero, per quanto riguarda la minimizzazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici, nell’individuazione di siti che per destinazione d’uso e qualità degli utenti possano essere considerati sensibili alle immissioni radioelettriche (Cons. Stato VI 03.03.2007 n. 1017); ma non consente ai comuni di introdurre limitazioni e divieti generalizzati riferiti alle zone territoriali omogenee, né consente l’introduzione di distanze fisse, da osservare rispetto alle abitazioni e ai luoghi destinati alla permanenza prolungata delle persone o al centro cittadino, quando tale potere sia rivolto a disciplinare la compatibilità dei detti impianti con la tutela della salute umana al fine di prevenire i rischi derivanti dall’esposizione della popolazione a campi elettromagnetici, anziché a controllare soltanto il rispetto dei limiti delle radiofrequenze fissati dalla normativa statale e a disciplinare profili tipicamente urbanistici (cfr. Cons. Stato V, 14.02.2005 n. 450) (TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 06.04.2010 n. 999 - link a www.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATA: INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Infrastrutture contemplate dal codice delle comunicazioni - Procedimento ex art. 87 d.lgs. n. 259/2003 - Procedura abilitativa di cui al D.P.R. n. 380/2001 - Cumulatività - Esclusione.
In materia di infrastrutture contemplate dal cd. codice delle comunicazioni, il procedimento di cui all’art.87 del d.lgs. n.259/03 non può essere applicato cumulativamente alla procedura abilitativa di cui al D.P.R. n.380/2001.
Devono pertanto ritenersi illegittime le determinazioni comunali che pretendono di subordinare l’installazione degli impianti di telefonia al permesso di costruire di cui T.U. edilizia.
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - D.lgs. n. 259/2003 - Principi fondamentali - Limiti all’esercizio della potestà legislativa regionale - Norme regionali previgenti - Contrasto con il d.lgs. n. 259/2003 - Abrogazione implicita.
Il d.lgs. n. 259/2003 contiene disposizioni qualificabili in termini di “principi fondamentali” che si pongono quali limiti all’esercizio della potestà legislativa regionale concorrente; tali limiti si qualificano in termini di legittimità con riferimento a disposizioni regionali che vengano emanate dopo la definizione dei principi fondamentali, in termini di efficacia per quelle già in vigore.
Nel primo caso sarà necessaria una pronunzia di incostituzionalità; nel secondo caso, si determinerà un’automatica perdita di efficacia delle norme regionali anteriori per effetto delle disposizioni statali sopravvenute, alla stregua di costante orientamento della Corte costituzionale.
In altri termini, le norme statali di cui al d.lgs. menzionato determinano l’abrogazione implicita delle norme regionali previgenti che si pongano in contrasto con le nuove disposizioni (TAR Puglia-Bari, Sez. II, sentenza 02.04.2010 n. 1257 - link a www.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATA: Installazione di impianti di telefonia mobile - Rilascio contemporaneo di due autorizzazioni - Spoglio - giurisdizione g.o..
L'interferenza tecnica che si è creata per effetto del rilascio di due regolari titoli autorizzatori non si risolve dichiarando illegittima una delle due autorizzazioni, ma si risolve in base alle norme civilistiche sullo spoglio: il gestore del traliccio che si ritiene spogliato del possesso del segnale per opera del comportamento illecito tenuto da altri deve adire il giudice della tutela possessoria per far valere in quella sede le proprie ragioni e contestare l'interferenza tecnica tra i due impianti, ma non può far rifluire la questione davanti al giudice amministrativo trasformandola in un giudizio sulla legittimità di un provvedimento rilasciato a monte (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Brescia, Sez. I, sentenza 16.03.2010 n. 1216 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Installazione degli impianti per l’esercizio della radiodiffusione sonora o televisiva - Attività edilizia di costruzione degli impianti - Concessione alla radiodiffusione - Titolo necessario di legittimazione all’istanza edilizia.
L’art. 16 della legge 06.08.1990, n. 223 assoggetta a regime concessorio tanto l’esercizio della radiodiffusione sonora o televisiva quanto l'installazione dei relativi impianti.
Nel settore della radiodiffusione, il regime pubblicistico di concessione appare un ragionevole strumento utilizzato dal legislatore al fine di regolamentare lo sviluppo ed esercizio del servizio e dell’attività stessa. Tale ratio, sottesa alla norma, e al più generale impianto della legge, postula che l’attività edilizia di costruzione degli impianti non possa essere considerata funzionalmente autonoma ma accessoria all’attività di radiodiffusione (cfr. art. 25 D.Lgs. 259/2003).
Deve pertanto evincersi che l’art. 4 della stessa legge n. 223/1990, nel richiamare espressamente l’art. 16, pone la concessione alla radiodiffusione quale necessario titolo di legittimazione all’istanza edilizia (Cass. Pen., III, 06.11.2007, n. 172) (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 09.03.2010 n. 1387 - link a www.ambientediritto.it).

AMBIENTE-ECOLOGIA: M. Nardelli, LE IMMISSIONI ELETTROMAGNETICHE TRA INCERTEZZE SCIENTIFICHE E CERTEZZE LEGISLATIVE (link a www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATA: Impianti di telefonia mobile - Atti di pianificazione urbanistica che stabiliscono il divieto generalizzato di installazione su ambiti territoriali comunali non interessato da obiettivi sensibili - Illegittimità.
Per giurisprudenza ormai consolidata, i Comuni non possono, attraverso atti regolamentari o di pianificazione urbanistica, introdurre divieti di localizzazione degli impianti di telefonia mobile che abbiano carattere generale per talune porzioni di territorio (tanto più per gli impianti di potenza inferiore ai 300 WATT, come è nel caso di specie), considerato che la potestà riconosciuta agli enti locali dall'art. 8 della legge n. 36/2001 in materia di "individuazione dei siti di trasmissione" non può tradursi in divieti assoluti di localizzazione su parti del territorio non interessate da obiettivi sensibili (cfr. ex multis: Consiglio di Stato, sez. VI, n. 3332/2006 e TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 1815/2008) (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. I, sentenza 18.02.2010 n. 415 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Impianti di telefonia mobile - Localizzazione - Esigenze dei gestori - Art. 86, c. 3, d.lgs. n. 259/2003.
La scelta dei siti su cui localizzare gli impianti di telefonia mobile non può prescindere dalla preventiva valutazione delle esigenze dei gestori della rete telefonica di assicurare una corretta erogazione del servizio attraverso la migliore copertura possibile del segnale su tutto il territorio.
Come è noto, infatti, l’art. 86, comma 3, del d.lgs. n. 259/2003 equipara espressamente gli impianti per la telefonia mobile alle opere di urbanizzazione primaria ed il successivo art. 90 li qualifica come opere di pubblica utilità. Ne consegue che i gestori sono obbligati ad installare la rete telefonica secondo criteri tecnico-scientifici precisi e ciò al fine di erogare il servizio pubblico di telefonia mobile in maniera omogenea su tutto il territorio.
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Impianti di telefonia - Installazione in zone residenziali - Osservanza dei valori di campo elettromagnetico fissati dal legislatore - Principio di precauzione - Art. 3, c. 1, lett. c) del d.lgs. n. 36/2001 - Art. 3, comma 2, del D.P.C.M. dell’08.07.2003.
La normativa attualmente vigente in materia di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici non esclude in maniera tassativa l’installazione degli impianti di telefonia nelle zone residenziali, ma piuttosto la subordina all’osservanza di valori di campo elettromagnetico fissati dal legislatore in attuazione del principio di precauzione (cfr. art. 3, c. 1, lett. c), del d.lgs. n. 36/2001 e art. 3, comma 2, del D.P.C.M. 08.07.2003) (TAR Puglia-Lecce, Sez. II, sentenza 11.02.2010 n. 545 - link a www.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATA: Le antenne installate dalle emittenti televisive e radiofoniche e dai gestori di servizi telefonici hanno rilevanza edilizia se determinano l'alterazione del territorio.
In questi casi è evidente che per procedere all'installazione, occorra acquisire il titolo edilizio abilitativo. Pertanto se per l’obiettiva consistenza degli impianti e per le peculiari condizioni locali, la realizzazione di simile opere determina un’alterazione del territorio avente un qualche risalto ambientale ed estetico, o anche solo funzionale, la rilevanza edilizia è assicurata.
Ne consegue che l'installazione, in assenza di titolo è considerata alla stregua di un abuso, giustificando l'intervento di repressione da parte del comune.
Il titolo è necessario anche nel caso di antenne installate su tralicci precedentemente autorizzati, come è accaduto per la sentenza assunta dai giudici parmensi: la preesistenza di tralicci autorizzati non esonerava la società ricorrente dall’obbligo di acquisire il necessario titolo abilitativo anche per i manufatti aggiuntivi, onde consentire all’Amministrazione comunale, in ossequio all’ordinario modus pro cedendi, la verifica della conformità delle antenne/parabole, per numero e caratteristiche, alla normativa urbanistico-edilizia applicabile in loco (commento tratto da www.doumentazione.ancitel.it - TAR Emilia Romagna-Parma, sentenza 26.01.2010 n. 34 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Installazione di impianti di telefonia - Divieti generalizzati da parte dei Comuni - Illegittimità.
L'illegittimità di disposizioni che impongano generalizzati divieti di installazione di impianti per la telefonia è stata già riconosciuta dalla giurisprudenza di questo Tribunale che in più occasioni ha avuto modo di affermare come i poteri riconosciuti alle amministrazioni comunali in materia di governo del territorio non consentano di operare esclusioni in via generalizzata, ma solo l'individuazione di criteri di localizzazione (TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 797/2008. In senso conforme anche n. 5777/2007, n. 2833/2006, n. 6260/2007 e n. 554/2008).
Come, peraltro più volte chiarito anche dal Consiglio di Stato, sez. VI, 05.06.2006, n. 3332 e sez. VI, 15.06.2006, n. 3534; TAR Lazio, sez. II-bis, 17.01.2007, n. 323 è ormai pacifico che "i Comuni non possono, attraverso atti regolamentari o di pianificazione urbanistica, introdurre divieti di localizzazione di ordine generale per talune porzioni di territorio, considerato che la potestà riconosciuta agli enti locali dall'art. 8 della legge 36/2001 non può tradursi in divieti assoluti di localizzazione di impianti di telefonia mobile su parti del territorio non interessate da obiettivi sensibili" (TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 1815/2008).
Nel caso di specie, inoltre, la circostanza che la potenza dell'impianto non superi i 300 W, consente di localizzare i medesimi prescindendo da una specifica previsione urbanistica.
A norma dell'art. 86, comma 3, del D. L.vo n. 259/2003, relativo alla localizzazione di infrastrutture di telecomunicazioni, è, infatti, possibile prescindere dalla destinazione urbanistica del sito individuato per la loro installazione in quanto "le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88, sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 06.06.2001, n. 380" (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. I, sentenza 13.01.2010 n. 23 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

anno 2009

EDILIZIA PRIVATA I limiti delle altezze, dettati per le costruzioni, non si applicano agli impianti tecnologici di cui al D.Lgs. 259/2003, essendo stati posti per l’edificazione di strutture e manufatti aventi un rilievo urbanistico ed edilizio diverso da quello dei detti impianti, i quali non sviluppano normalmente volumetria o cubatura, se non limitatamente ai basamenti e alle cabine accessorie, e non determinano perciò ingombro visivo paragonabile a quello delle costruzioni né simile impatto sul territorio.
Questo Consiglio ha chiarito (C. di S., VI, 07.06.2006, n. 3425) che i limiti delle altezze, dettati per le costruzioni, non si applicano agli impianti tecnologici di cui al D.Lgs. 259/2003, essendo stati posti per l’edificazione di strutture e manufatti aventi un rilievo urbanistico ed edilizio diverso da quello dei detti impianti, i quali non sviluppano normalmente volumetria o cubatura, se non limitatamente ai basamenti e alle cabine accessorie, e non determinano perciò ingombro visivo paragonabile a quello delle costruzioni né simile impatto sul territorio, dovendosi anche considerare che spesso “Le stazioni radio base, per esigenze di irradiamento del segnale, si sviluppano normalmente in altezza, tramite strutture metalliche, pali o tralicci, talora collocate su strutture preesistenti, su lastrici solari, su tetti, a ridosso di pali” come è nel caso in esame in cui l’impianto da adeguare si trova su un terrazzo.
Il richiamato art. 83 del regolamento edilizio comunale deve, in conclusione, essere disapplicato, essendo stato da tempo ammesso “che il giudice amministrativo, in applicazione del principio della gerarchia delle fonti possa valutare direttamente, attraverso lo strumento della disapplicazione del regolamento, il contrasto tra provvedimento e legge, eventualmente annullando il provvedimento a prescindere dall’impugnazione congiunta del regolamento” (C. di S., VI, 03.10.2007, n. 5098) (Consiglio di Stato, Sez. Vi, sentenza 18.12.2009 n. 8394 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Elettrosmog. Impianti ed equiparazione agli edifici.
Le stazioni radiobase per le loro caratteristiche strutturali, non sono equiparabili alle costruzioni ex art. 873 del codice civile e la disciplina comunale non può assimilare tout-court gli impianti in questione agli edifici sotto il profilo edilizio-urbanistico (ad es.: assoggettando i primi ai limiti di altezza o in tema di distanze propri dei secondi), in ragione dell’inammissibile assimilazione ai fini urbanistici fra le costruzioni e gli impianti tecnologici (TAR Emilia Romagna-Bologna, Sez. I, sentenza 09.12.2009 n. 2861 - link a www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATALe stazioni radio base, per le loro caratteristiche strutturali, non sono equiparabili alle costruzioni ex art. 873 del codice civile e la disciplina comunale non può assimilare tout-court gli impianti in questione agli edifici sotto il profilo edilizio-urbanistico in ragione dell’inammissibile assimilazione ai fini urbanistici fra le costruzioni e gli impianti tecnologici.
In merito alla costruzione di una stazione radio base sul confine, è stata dedotta nel ricorso introduttivo la violazione degli artt. 29 e ss. del Regolamento edilizio e degli artt. 873 e ss. Codice civile.
Neppure questa censura può essere accolta, poiché la giurisprudenza ritiene che tali stazioni, per le loro caratteristiche strutturali, non siano equiparabili alle costruzioni ex art. 873 del codice civile (TAR Toscana Firenze, sez. I, 06.11.2006, n. 5088), ed ha ripetutamente chiarito che “la disciplina comunale non può assimilare tout-court gli impianti in questione agli edifici sotto il profilo edilizio-urbanistico (ad es.: assoggettando i primi ai limiti di altezza o in tema di distanze propri dei secondi” (Cons. Stato, VI, 5044/2008), in ragione dell’inammissibile assimilazione ai fini urbanistici fra le costruzioni e gli impianti tecnologici (in tale senso, ex plurimis: Cons. Stato, Sez. VI, sent. 07.06.2006, n. 3425; id, Sez. IV, sent. 14.02.2005, n. 450) (TAR Emilia Romagna-Bologna, Sez. I, sentenza 07.12.2009 n. 2861 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: No alle antenne dei telefonini in zona a vincolo cimiteriale.
Il vincolo cimiteriale ha una triplice finalità, in quanto, oltre alle esigenze sanitarie ed alla salvaguardia della possibilità di espansioni del perimetro cimiteriale, esso garantisce anche il rispetto della tranquillità e del decoro dei luoghi di sepoltura, che vengono incise da una struttura impattante quale un traliccio di telecomunicazioni che non è più rispettoso della pietas nei confronti dei defunti di quanto non lo sia una abitazione di residenza.
Le valutazioni in fatto sulla concreta compatibilità dell’opera con l’area cimiteriale (quali quelle sulla non lesione delle esigenze sanitarie, e sulla impossibilità di espansione in fatto dell’area cimiteriale) sono estranee alla disciplina del vincolo di inedificabilità, che si fonda su valutazioni astratte prese in considerazione una volta per tutte dal legislatore.
La valutazione introdotta in giudizio sulla estraneità di un traliccio di telecomunicazioni dalla disciplina del vincolo di inedificabilità non trovano alcun fondamento nella norma attributiva del potere. In nessuna disposizione dell’art. 338 sopra citato, infatti, il vincolo di inedificabilità viene limitato soltanto alle abitazioni dove è prevista la stabile residenza di persone (TAR Lombardia-Brescia, Sez. I, sentenza 01.12.2009 n. 2381 - link a www.altalex.com).

EDILIZIA PRIVATA: INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Fascia di rispetto cimiteriale - Vincolo di inedificabilità - Triplice finalità - Manufatti edilizi diversi dalle abitazioni - Tralicci per telecomunicazioni.
In materia di vincolo cimiteriale, la salvaguardia del rispetto dei 200 metri prevista dall'art. 338 del T.U. delle leggi sanitarie di cui al r.d. 27.07.1934 n. 1265 nonché dall'art. 57 del d.P.R. 10.09.1990 n. 285 si pone alla stregua di un vincolo assoluto di inedificabilità, valevole per qualsiasi manufatto edilizio anche ad uso diverso da quello di abitazione.
Il vincolo cimiteriale ha infatti una triplice finalità, in quanto, oltre alle esigenze sanitarie ed alla salvaguardia della possibilità di espansioni del perimetro cimiteriale, esso garantisce anche il rispetto della tranquillità, del decoro e della speciale sacralità dei luoghi di sepoltura.
Di conseguenza, devono ritenersi compresi nel divieto di edificazione anche i tralicci per telecomunicazioni (TAR Lombardia-Brescia, Sez. I, sentenza 01.12.2009 n. 2381 - link a
www.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATAImpianti di telefonia mobile - Atti di pianificazione urbanistica che stabiliscono il divieto generalizzato di installazione su ambiti territoriali comunali non sensibili - Illegittimità.
Per giurisprudenza ormai consolidata, i Comuni non possono, attraverso atti regolamentari o di pianificazione urbanistica, introdurre divieti di localizzazione degli impianti di telefonia mobile che abbiano carattere generale per talune porzioni di territorio, considerato che la potestà riconosciuta agli enti locali dall'art. 8 della legge n. 36/2001 in materia di "individuazione dei siti di trasmissione" non può tradursi in divieti assoluti di localizzazione su parti del territorio non interessate da obiettivi sensibili (cfr. ex multis: Consiglio di Stato, sez. VI, n. 3332/2006 e TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 1815/2008) (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. I, sentenza 26.11.2009 n. 5169 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATARealizzazione di impianti radiofonici - Applicazione del procedimento amministrativo disciplinato dall'art. 87 del d.lgs. n. 259/2003 e non dell'art. 28 del d.lgs. 177/2005.
Ai fini della realizzazione e dell'installazione di un nuovo impianto di comunicazione radioelettrica per il potenziamento della trasmissione dei segnali radio trova applicazione il procedimento amministrativo di cui all'art. 87, co. 9, del D.Lgs. n. 259 del 2003 (cd. Codice delle Comunicazioni elettroniche) e non quello disciplinato dall'art. 28 del d.lgs. 177/2005 (c.d. T.U. della radiotelevisione).
Il D.Lgs. n. 259 del 2003 ha infatti introdotto una normativa di carattere speciale e compiuta proprio in materia di impianti radiofonici, destinata a prevalere tanto sulla disciplina generale dettata dal T.U. per l'edilizia, approvato con d.p.r. n. 380/2001, quanto su quella settoriale di cui al d.lgs. 177/2005 (Cfr. Tar Lazio, Roma, sez. II, n. 6056/2006) (l'individuazione della normativa applicabile rileva in quanto, mentre il citato art. 87 prevede che decorsi 90 giorni dalla presentazione dell'istanza di realizzazione dell'impianto, senza che sia stato comunicato il diniego espresso, questa si intenda accolta, l'art. 28 del T.U. della radiotelevisione subordina l'intervento al previo rilascio del permesso di costruire da parte dell'Amministrazione) (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. I, sentenza 26.11.2009 n. 5163 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATALombardia, tralicci per la radiodiffusione sonora o televisiva.
Il procedimento da seguire in materia di realizzazione delle infrastrutture di comunicazione per impianti radioelettrici è unico ed é quello di cui agli articoli 87 e seguenti del Codice delle Comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259 del 2003). La previsione contenuta nell'art. 28 del d.lgs. 177/2005, laddove prescrive che “la titolarità di autorizzazione o di altro legittimo titolo per la radiodiffusione sonora o televisiva dà diritto ad ottenere dal comune competente il rilascio di permesso di costruire per gli impianti di diffusione e di collegamento eserciti e per le relative infrastrutture”, contiene una espressa clausola di salvezza in favore del titolare di autorizzazione per la radiodiffusione il diritto, il quale ha la facoltà -ma non l’obbligo- di chiedere il rilascio del permesso a costruire, analogamente a quanto previsto, con maggiore chiarezza, dal t.u. dell’edilizia il cui art. 22 u.c. riconosce la facoltà dell’interessato di chiedere il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di interventi (altrimenti) subordinati alla (presentazione di una) semplice denuncia di inizio attività.
Nella soluzione della questione di diritto in esame, sulla quale non constano precedenti in termini, è necessario richiamare l’indirizzo giurisprudenziale formatosi sul tema più generale della disciplina applicabile ai procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazioni elettroniche per impianti radioelettrici (comprendenti non solo l'installazione delle stazioni radio base di telefonia mobile, ma anche l'espletamento dei servizi di trasmissione radioelettrica e televisiva, a prescindere dalla consistenza dei relativi impianti, come si ricava dagli artt. 1 e 2 del Codice – v. Tar Lazio, Roma, II, n. 6056/2006 cit.).
Secondo tale indirizzo, alla luce degli obiettivi generali della disciplina delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, che risultano fissati dall'art. 41, comma 2, lettera a), n. 3 della legge-delega 01/08/2002, n. 166 e che mirano a promuovere "la semplificazione dei procedimenti amministrativi e la partecipazione ad essi dei soggetti interessati, attraverso l'adozione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti" (cfr. art. 4, comma 3, lett. a) del Codice delle comunicazioni elettroniche), deve ritenersi unico il procedimento da seguire in materia di realizzazione delle infrastrutture di comunicazione per impianti radioelettrici (cfr. Cons. Stato, VI, n. 3040/2005, n. 100/2005, n. 4159/2005; Tar Lazio, Roma, II, n. 2902/2005. v. altresì Corte cost. n. 129/2006 nel senso dell’illegittimità della disposizione della l.r. Lombardia 12/2005 nella parte in cui stabiliva la necessità del permesso a costruire per la realizzazione di strutture radio). Con la precisazione che non solo l’interpretazione finalistica ma anche quella più strettamente letterale conducono a considerare omnicomprensivo l'iter procedimentale delineato dalla disciplina speciale, introdotta all'art. 87 del Codice delle comunicazioni elettroniche, nel senso che in quel contesto devono essere compiute le valutazioni relative a tutti gli interessi coinvolti dall'installazione delle infrastrutture di telecomunicazione, com'è dimostrato dalla previsione, racchiusa nel comma 6 di tale disposizione, della convocazione di una conferenza di servizi, nel caso di motivato dissenso di una delle amministrazioni interessate, per l'adozione, a maggioranza ed in via sostitutiva, di atti di competenza di singole Amministrazioni (cfr. Cons. st., VI, n. 4159/2005, cit.).
Orbene, reputa il Collegio che le stesse considerazioni di ordine generale possano valere anche nel caso di specie, al fine di ribadire la necessità di applicare unicamente la disciplina speciale di cui al d.lgs. 259/2003.
Nella vicenda in esame si può sottolineare, in aggiunta a quanto sinora evidenziato, come lo stesso art. 28 del d.lgs. 177/2005, laddove prescrive che “la titolarità di autorizzazione o di altro legittimo titolo per la radiodiffusione sonora o televisiva dà diritto ad ottenere dal comune competente il rilascio di permesso di costruire per gli impianti di diffusione e di collegamento eserciti e per le relative infrastrutture”, contenga una espressa clausola di salvezza relativamente alla “disciplina vigente in materia di realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica”. Sicché sembra possibile ritenere che, nella materia qui in esame, il legislatore abbia voluto prevedere in favore del titolare di autorizzazione per la radiodiffusione il diritto (rectius la facoltà), ma non l’obbligo, di chiedere il rilascio del permesso a costruire, analogamente a quanto previsto, con maggiore chiarezza, dal t.u. dell’edilizia il cui art. 22 u.c. riconosce, come noto, la facoltà dell’interessato di chiedere il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di interventi (altrimenti) subordinati alla (presentazione di una) semplice denuncia di inizio attività.
Nel caso di specie, poiché l’istante non si era avvalsa di tale facoltà ma aveva attivato la procedura semplificata di cui all’art. 87 d.lgs. 259/2003, e poiché l’amministrazione nell’ambito di tale procedimento non aveva espresso alcun motivato dissenso nel termine di 90 giorni, in applicazione del comma 9, l’istanza doveva ritenersi già accolta, nella forma del silenzio-assenso, alla data di emanazione dell’atto di diffida.
Ne consegue la fondatezza del ricorso e, per l’effetto, l’annullamento del provvedimento impugnato in uno con l’accertamento che, decorso il termine ex art. 87 d.lgs. 259/2003, l’originaria istanza presentata dalla ricorrente deve intendersi accolta e che, pertanto, le opere assentite potranno essere realizzate, fatte salve naturalmente eventuali determinazioni in autotutela dell’amministrazione competente
(TAR Lombardia-Milano, Sez. I, sentenza 26.11.2009 n. 5163 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO – Regolamento comunale – Previsione di distanze da edifici adibiti alla permanenza di persone – Finalità di tutela della popolazione – Divieti insediativi generalizzati – Competenza comunale – Esclusione – Interpretazione sostanzialistica.
Il riferimento alle distanze degli impianti di telefonia mobile da edifici adibiti alla permanenza di persone per un periodo superiore alle quattro ore persegue una evidente finalità di tutela della popolazione dall'esposizione ai campi elettromagnetici mediante la previsione di divieti insediativi generalizzati, e non di semplici criteri localizzativi, che sfuggono alla competenza comunale nella misura in cui invadono la sfera riservata dalla legge quadro n. 36/2001 alla competenza statale: un'interpretazione sostanzialistica della portata dei confini delle competenze comunali, volta ad evitare tecniche di agevole elusione di dette regole, rende irrilevante la circostanza che l'adozione di misure che si sovrappongono al limiti statali di esposizione sia avvenuta alla stregua di strumenti formalmente urbanistici, dovendosi valutare il profilo effettivo del potere speso piuttosto che la veste formale dell'atto adottato (TAR Campania-Salerno, Sez. II, sentenza 24.11.2009 n. 6915 - link a
www.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATA: INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Impianti di telefonia mobile - Realizzazione - Compatibilità urbanistica - Verifica - Procedimento ex art. 87, c. 9, d.lgs. n. 259/2003.
Se è vero che nell’attuale ordinamento la realizzazione di un impianto di telefonia mobile non richiede il previo rilascio del permesso di costruire, è altresì vero che nel corso del procedimento disciplinato dall’art. 87, comma 9, del d.lgs. n. 259 del 2003 vanno comunque svolte le verifiche di compatibilità edilizia ed urbanistica dei suddetti impianti, e ciò in coerenza con la ratio della riforma, che è stata quella di semplificare il procedimento e concentrare al suo interno tutte le relative valutazioni, comprese quelle di carattere urbanistico-edilizio (v., ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 28.02. 2006 n. 889).
L’installazione di simili infrastrutture, pertanto, non può prescindere dal possesso, tra gli altri, del requisito della «conformità urbanistica».
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Impianti di telefonia mobile - Localizzazione - Amministrazioni comunali - Competenze - Contemperamento degli interessi coinvolti.
In tema di localizzazione ed installazione degli impianti di telefonia mobile le Amministrazioni comunali conservano le loro tipiche competenze in ordine al governo del territorio, da esercitare in modo tale da contemperare i vari interessi coinvolti, evitando in particolare l’adozione di misure che si risolvano in un ingiustificato ostacolo alla funzionalità della rete delle infrastrutture di comunicazione elettronica (TAR Emilia Romagna-Parma, Sez. I, sentenza 17.11.2009 n. 766 - link a
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EDILIZIA PRIVATA: INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Impianti di telefonia mobile - Installazione - Strumenti programmatori comunali - Criteri minimi di conoscenza preventiva e di pianificazione - Legittimità - Condizioni - Termini perentori per la redazione del piano.
Gli strumenti programmatori attraverso i quali il Comune, sulla base delle proposte dei gestori, definisce complessivamente le installazioni degli impianti di telefonia mobile ammesse sul territorio comunale e a queste previsioni subordina il rilascio delle varie autorizzazioni, per assolvere la funzione di introduzione di criteri minimi di conoscenza preventiva e di pianificazione dell’installazione degli impianti, soddisfano la fondamentale esigenza di razionalità dell’azione amministrativa, onde non sono in sé illegittimi, a meno che ne risulti in concreto scaturire una dilatazione dei tempi per il rilascio delle prescritte autorizzazioni -incompatibile con la necessità di una disciplina uniforme sul piano nazionale alla stregua delle superiori norme statali-, situazione di contrasto che non sussiste però quando la disciplina locale prevede, in coerenza con l’assetto normativo della materia, termini perentori per la redazione del piano (v. Cons. Stato, Sez. VI, 21.06.2006 n. 3734; e, da ultimo, TAR Campania, Napoli, Sez. VII, 21.03.2008 n. 1480).
Sicché, è illegittima la normativa comunale che preveda una procedura di approvazione del programma complessivo annuale svincolato da termini perentori per la conclusione dell’iter e che quindi consenta all’Amministrazione di subordinare la prosecuzione dell’istruttoria sulla domanda concernente il singolo impianto al sopraggiungere di un «piano» la cui definizione resta priva di tempi certi (TAR Emilia Romagna, Parma, n. 639/2009) (TAR Emilia Romagna-Parma, Sez. I, sentenza 17.11.2009 n. 765 - link a
www.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATA: CAMPI ELETTROMAGNETICI.
1.- Telecomunicazioni - Radio e televisione - Impianto di teleradiodiffusione - L.R. n. 29/1993 - Ratio.
2.- Telecomunicazioni - Radio e televisione - Impianto di teleradiodiffusione - L.R. 29/1993 - Presupposto di applicazione - Esistenza di popolazione nella zona dove sorge l'impianto - In assenza - Applicazione normativa - Non sussiste.
1.- La "ratio" della normativa contenuta nella L.R. n. 29/1993 che stabilisce i valori massimi a cui la popolazione può essere esposta alle radiazioni di un campo elettrico va ravvisata nell'esigenza di tutelare la popolazione stessa dai potenziali rischi alla salute connessi con le fonti di radiazioni non ionizzanti. Ma se questo è lo scopo della predetta normativa va da sé che il presupposto per la sua applicazione è costituito dalla presenza della popolazione, specifico oggetto della tutela legislativa: talché in assenza di essa, e cioè nelle zone ove non esiste né popolazione stanziale, né di transito, la richiamata normativa è inapplicabile.
2.- Qualora la popolazione locale non sia minacciata dal superamento dei limiti massimi delle radiazioni, in quanto l'area interessata da tale fenomeno, sia completamente interdetta, non sussiste alcuna necessità di ridurre l'intensità del campo elettromagnetico degli impianti di radiodiffusione ivi collocati, ed è conseguentemente illegittimo il provvedimento con cui l'Amministrazione, riscontrato il mancato rispetto della riduzione di campo da parte di una emittente, ordini la disattivazione del relativo apparato radiante (TAR Veneto, Sez. I, sentenza 30.10.2009 n. 2696 - link a
http://mondolegale.it).

APPALTI: AUTORIZZAZIONE PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI STAZIONI RADIO BASE.
1- Telefonia mobile - Stazione radio base - Autorizzazione - Condizioni - Art. 87, D.Lgs. n. 259/2003 - Finalità - Istanza - Deve essere conforme al modello "A" dell'allegato n. 13.
2- Telefonia mobile - Stazione radio base - Installazione - Autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 87, Cod. Comunicazioni Elettroniche - Natura - Non costituisce titolo abilitativo aggiuntivo rispetto a quello richiesto dal T.U. edilizia in quanto assorbe e sintetizza ogni valutazione urbanistico - Edilizia - Ratio - Principi applicativi.

1- La normativa riguardante gli impianti di telefonia individua le condizioni di autorizzabilità delle stazioni radio base è prevista dall'art. 87, D.Lgs. n. 259/2003, ossia il Codice delle Comunicazioni Elettroniche.
L'istanza, conforme al modello di cui al modello "A" dell'allegato n. 13, realizzato al fine della sua acquisizione su supporti informatici e destinato alla formazione del catasto nazionale delle sorgenti elettromagnetiche di origine industriale, deve essere corredata della documentazione atta a comprovare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla L. 22.02.2001 n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione, attraverso l'utilizzo di modelli predittivi conformi alle prescrizioni della CEI, non appena emanate".
2- L'attività volta all'installazione di impianti Stazioni Radio Base, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 259/2003, c.d. Codice delle Comunicazioni Elettroniche, resta assoggettata alle sole prescrizioni di cui all'art. 87, D.Lgs. n. 259/2003 e non anche alle previsioni generali di cui all'art. 3, D.P.R. n. 380/2001 (1).
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(1) È stato condivisibilmente osservato al riguardo che l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 87 del Codice delle comunicazioni elettroniche non costituisce titolo abilitativo aggiuntivo rispetto a quello richiesto dal T.U. delle disposizioni in materia edilizia, ma assorbe in sé e sintetizza ogni valutazione urbanistico-edilizia. Se il nuovo procedimento fosse destinato non a sostituire, ma ad abbinarsi a quello previsto dal T.U. edilizia, verrebbero vanificati i principi ispiratori del Codice delle comunicazioni, ed in particolare quelli della previsione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti per la concessione del diritto di installazione e della riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti, nonché della regolazione uniforme dei medesimi.
In particolare sono stati individuati dalla giurisprudenza citata i seguenti principi applicativi:
- dal punto di vista urbanistico, i Comuni possono incidere sulla collocazione delle antenne radio base, a condizione che la regolamentazione introdotta non abbia l'effetto di impedire in modo indiscriminato la loro installazione nell'ambito del territorio comunale, ovvero non la assoggetti a limiti non adeguati al fine della salvaguardia dei concomitanti interessi oggetto di tutela;
- la disciplina comunale non può assimilare tout-court gli impianti in questione agli edifici sotto il profilo edilizio-urbanistico (ad es.: assoggettando i primi ai limiti di altezza o in tema di distanze propri dei secondi);
- la medesima disciplina non può introdurre limiti procedurali ulteriori rispetto a quelli previsti dall'art. 87 del Codice delle comunicazioni elettroniche (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 17-10-2008 n. 5044; Cons. Stato, sez. VI, 15-06-2006 n. 3534; Cons. Stato, sez. VI, 05-12-2005 n. 6961; Cons. Stato, sez. VI, 21-01-2005 n. 100)
(TAR Puglia-Bari, Sez. II, sentenza 26.10.2009 n. 2472 - link a http://mondolegale.it).

EDILIZIA PRIVATA: Inquinamento - Inquinamento elettromagnetico - Impianto di telecomunicazione - Concessione edilizia - Necessità (Disciplina pre D.lgs. 259/2003).
Nel regime normativo previgente alla semplificazione del settore (D.Lgs. 259/2003) la realizzazione di impianti di telecomunicazioni era soggetta a concessione edilizia (ed al pagamento degli oneri di urbanizzazione, senza il beneficio della gratuità, previsto solo ex art. 9, lettera f), legge 28.01.1977 n. 10 per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 29.09.2009 n. 4746 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Autorizzazione amministrativa: il patema d'animo non integra la "turbativa pubblica".
Laddove una autorizzazione sia rilasciata con la clausola di salvezza della c.d. “turbativa pubblica” essa non può essere rintracciata nel semplice fatto che la “quasi totalità dei residenti”, di una zona non meglio identificata, avrebbe sottoscritto due esposti nei quali si riferirebbe -  quanto é dato comprendere– di danni irreversibili provocati dalle radiazioni emanate dalla stazione radio base oggetto della autorizzazione.
Così facendo l’Amministrazione ha erroneamente interpretato il significato di “turbativa pubblica”, locuzione che deve essere intesa in senso oggettivo, ossia come situazione che turba la collettività procurando alla stessa disturbi, danni, o alterazioni di qualsiasi tipo ma comunque oggettivamente riscontrabili, e non, invece, come situazione che viene percepita dai cittadini come possibile fonte di danni o disturbi: il semplice patema d’animo generato da una determinata situazione, insomma, non é idoneo ad integrare una situazione di “turbativa pubblica”.
Così si è pronunciato il TAR Puglia in ordine al ricorso promosso da un operatore del settore della telefonia mobile avverso un provvedimento amministrativo finalizzato alla revoca di precedente autorizzazione rilasciata per il posizionamento di una antenna “su gomma” all’interno di un appezzamento di terreno privato
(TAR Puglia-Bari, Sez. II, sentenza 25.09.2009 n. 2124 - link a www.altalex.com).

EDILIZIA PRIVATA: Elettrosmog. Installazione stazioni radiobase e turbativa pubblica.
Turbativa pubblica” è locuzione che deve essere intesa in senso oggettivo, ossìa come situazione che turba la collettività procurando alla stessa disturbi, danni, o alterazioni di qualsiasi tipo ma comunque oggettivamente riscontrabili, e non, invece, come situazione che viene percepita dai cittadini come possibile fonte di danni o disturbi: il semplice patema d’animo generato da una determinata situazione, insomma, non é idoneo ad integrare una situazione di “turbativa pubblica” (fattispecie relativa a revoca di autorizzazione alla installazione di stazione radiobase (TAR Puglia-Bari, Sez. II, sentenza 25.09.2009 n. 2124 - link a www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATA: Localizzazione ed insediamento degli impianti di telefonia mobile - Piano comunale - Uso del territorio - Standard urbanistici - Competenza - Regioni ed enti locali - Installazioni degli impianti su proposte dei gestori - Cd. «soglie di esposizione» - Competenza - Stato - L. n. 36/2001.
L’approvazione di un piano con cui il Comune, sulla base delle proposte dei gestori, definisce complessivamente le installazioni degli impianti di telefonia mobile ammesse sul territorio comunale e a queste previsioni subordina il rilascio delle autorizzazioni, legittimamente contempera l’esigenza di copertura del servizio sul territorio con quella pianificatoria di un corretto insediamento degli impianti, oltre che con l’esigenza di minimizzare l’esposizione ai campi elettromagnetici, assicurando al contempo ai gestori uniformità di trattamento in sede di vaglio congiunto delle relative richieste: a tale conclusione induce il riparto di competenze desumibile dalla legge n. 36 del 2001, nel senso che allo Stato è affidata la fissazione delle c.d. «soglie di esposizione», mentre alle Regioni e agli enti locali spetta la disciplina dell’uso del territorio in funzione della localizzazione degli impianti, cioè le ulteriori misure e prescrizioni dirette a ridurne il più possibile l’incidenza negativa sul territorio, sempreché naturalmente i criteri localizzativi e gli standard urbanistici non siano tali da impedire o ostacolare ingiustificatamente l’insediamento degli impianti medesimi (v. Corte cost. sentenza 07.10.2003 n. 307).
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Installazioni degli impianti di telefonia mobile - Strumenti programmatori comunali - Termini perentori per la redazione del piano - Legittimità.
Gli strumenti programmatori con i quali il comune definisce le installazioni degli impianti di telefonia mobile e ad essi subordina il rilascio delle autorizzazioni, per assolvere la funzione di introduzione di criteri minimi di conoscenza preventiva e di pianificazione dell’installazione degli impianti, soddisfano la fondamentale esigenza di razionalità dell’azione amministrativa, onde non sono in sé illegittimi, a meno che in concreto non ne derivi una dilatazione dei tempi per il rilascio delle prescritte autorizzazioni - incompatibile con la necessità di una disciplina uniforme sul piano nazionale alla stregua delle superiori norme statali.
Tale situazione di contrasto non sussiste, tuttavia, quando la disciplina locale prevede, in coerenza con l’assetto normativo della materia, termini perentori per la redazione del piano (v. Cons. Stato, Sez. VI, 21.06.2006 n. 3734; e, da ultimo, TAR Campania, Napoli, Sez. VII, 21.03.2008 n. 1480) (TAR Emilia Romagna-Parma, Sez. I, sentenza 22.09.2009 n. 673 - link a www.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATA: Elettrosmog. Localizzazione impianti.
L’approvazione annuale di un piano con cui il Comune, sulla base delle proposte dei gestori, definisce complessivamente le installazioni degli impianti di telefonia mobile ammesse sul territorio comunale e a queste previsioni subordina il rilascio delle varie autorizzazioni legittimamente contempera l’esigenza di copertura del servizio sul territorio comunale con quella pianificatoria di un corretto insediamento degli impianti -per lo più di rilevante impatto urbanistico-ambientale- oltre che con l’esigenza di minimizzare l’esposizione ai campi elettromagnetici, assicurando al contempo ai gestori uniformità di trattamento in sede di vaglio congiunto delle relative richieste; che a tale conclusione induce il riparto di competenze desumibile dalla legge n. 36 del 2001 (“Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”), nel senso che allo Stato è affidata la fissazione delle c.d. «soglie di esposizione», mentre alle Regioni e agli enti locali spetta la disciplina dell’uso del territorio in funzione della localizzazione degli impianti, cioè le ulteriori misure e prescrizioni dirette a ridurne il più possibile l’incidenza negativa sul territorio, sempreché naturalmente i criteri localizzativi e gli standard urbanistici non siano tali da impedire o ostacolare ingiustificatamente l’insediamento degli impianti medesimi (TAR Emilia Romagna-Parma, sentenza 22.09.2009 n. 673 - link a www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATAL'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 87 del codice delle comunicazioni non costituisce titolo abilitativo aggiuntivo rispetto a quello richiesto dal t.u. delle disposizioni in materia edilizia.
In base al recente e prevalente insegnamento giurisprudenziale:
- l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 87 del codice delle comunicazioni (d.lgs n. 259 del 2003) non costituisce titolo abilitativo aggiuntivo rispetto a quello richiesto dal t.u. delle disposizioni in materia edilizia, ma assorbe in sé e sintetizza ogni valutazione urbanistico-edilizia (cfr. Consiglio di Stato VI, 17.10.2008 n. 5044);
- ai Comuni non spetta disciplinare, nei loro regolamenti, l’installazione di impianti di telefonia mobile con limitazioni o divieti generalizzati e tali da non consentire una diffusa localizzazione sul territorio del servizio pubblico relativo, quando tale potere sia rivolto ad aspetti collegati con la salute umana, dal momento che siffatte esigenze sono valutate dagli organi statali a ciò deputati; al Comune è consentito solo, con disposizione innovativa rispetto alle precedenti competenze in materia urbanistica, dettare prescrizioni volte a "minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici" (art. 8, comma 6, legge n. 36 del 2001); a tale scopo può prevedere siti sensibili, quali scuole o ospedali, ma non può estendere siffatti siti a intere zone del territorio comunale, in conformità anche alla circolare regionale n. 12 del 2001 la quale aveva precisato che i Comuni potevano escludere dalla localizzazione "singoli edifici sensibili" purché fosse prevista una localizzazione alternativa "compatibile con il funzionamento della telefonia che deve essere garantito" (cfr. Consiglio di Stato, VI 19.06.2009 n. 4056);
- le verifiche di compatibilità edilizia e urbanistica delle infrastrutture di comunicazioni elettroniche vanno svolte nel corso del procedimento disciplinato dall’art. 87 d.lgs. n. 259/2003 ed escludono la necessità di un autonomo permesso comunale di costruire (cfr. C.S., VI, 28.02.2006, n. 889 e 27.10.2006, n. 6439).
- il titolo abilitativo per gli impianti di telefonia mobile si costituisce in forza di DIA o per silenzio assenso decorsi 90 giorni dalla presentazione del progetto senza che sia nelle more intervenuto un provvedimento espresso di diniego: dispone, invero, la norma (articolo 87, co. 9) che: "Le istanze di autorizzazione e le denunce di attività di cui al presente articolo, nonché quelle relative alla modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti, si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, fatta eccezione per il dissenso di cui al comma 8, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego. Gli Enti locali possono prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente comma" (cfr. Consiglio di Stato, VI, 26.01.2009 n. 355) (TAR Emilia Romagna-Bologna, Sez. I, sentenza 10.09.2009 n. 1345 - link a www.
giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAE' richiesta la concessione edilizia per l'installazione di tralicci o antenne di notevoli dimensioni e situati in prossimità di edifici.
E' pienamente condivisa dal Collegio la giurisprudenza secondo la quale “Se, in astratto, l'installazione dell'antenna di una stazione radioelettrica non costituisce trasformazione del territorio comunale agli effetti delle leggi urbanistiche, sicché non necessita ex art. 397 d.P.R. 29.03.1973 n. 156, di concessione o autorizzazione edilizia più di quanto ne necessitino le antenne televisive poste sui tetti delle case, la realizzazione di simili manufatti va considerata anche in concreto ed in relazione alla obiettiva consistenza degli impianti, richiedendosi la concessione edilizia in caso di installazione di tralicci o antenne di notevoli dimensioni e situati in prossimità di edifici” (cfr. TAR Sicilia, sede di Palermo, Sez. II, 07.03.2008 n. 310).
Ne consegue che già le dimensioni dell’antenna realizzata avrebbero comportato la preventiva richiesta di una concessione edilizia.
Giova, altresì, rilevare che comunque l’installazione di un'antenna, visibile dai luoghi circostanti, comporta alterazione del territorio avente rilievo ambientale ed estetico, sicché, già ai sensi dell'art. 1, l. 28.01.1977 n. 10, essa è soggetta al rilascio di concessione edilizia.
Tale principio è stato recepito dal d.P.R. 06.06.2001 n. 380, il quale, all'art. 3, assoggetta a permesso di costruire (è questa la nuova denominazione della concessione edilizia) "l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione", in quanto "interventi di nuova costruzione" (Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 18.05.2004 n. 3193) (TAR Lazio-Roma, Sez. II-ter, sentenza 21.07.2009 n. 7284 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAComune di Gaeta - Parere in merito all'ipotesi di contrasto tra il regolamento comunale per la telefonia mobile ed il nulla osta paesaggistico rilasciato dalla Regione Lazio (Regione Lazio, parere 13.07.2009 n. 113301 di prot.).

EDILIZIA PRIVATA: INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - D.lgs. n. 259/2003 - L.R. Sicilia n. 17/2004, art. 103 - Procedimento autorizzatorio - Procedimento unico ex art. 87 - Confluenza delle valutazioni di tipo ambientale ed urbanistico.
A seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 259/2003, recepito nella Regione Siciliana con l’art. 103 della l.r. 28.12.2004, n. 17, le valutazioni urbanistiche edilizie sono assorbite nel procedimento delineato dall’art. 87 che prevede un unico procedimento autorizzatorio per l'installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica. Procedimento che è finalizzato a garantire, tramite procedure tempestive e semplificate, la parità delle condizioni concorrenziali fra i diversi gestori nella realizzazione delle proprie reti di comunicazione sul territorio nazionale, nonché la osservanza di livelli uniformi di compatibilità ambientale delle emissioni radioelettriche, stante che l’intento perseguito dal legislatore comunitario e da quello nazionale è quello di consentire la installazione di stazioni radio base in forza di un unico provvedimento autorizzatorio, che deve essere rilasciato sulla base di un procedimento unitario, nel contesto del quale devono essere fatte confluire le valutazioni sia di tipo ambientale che di tipo urbanistico (cfr. Corte Costituzionale, 28.03.2006, n. 129; 06.06.2006, n. 265).
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione - Art. 86 d.lgs. n. 259/2003 - Assimilazione alle opere di urbanizzazione primaria - Assoggettamento alle prescrizioni urbanistico edilizie - Esclusione.
In presenza della specifica previsione di cui all’art. 86 del D.lgs. n. 259/2003, il quale assimila, ad ogni effetto, le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione alle opere di urbanizzazione primaria, ed in assenza di specifiche previsioni, deve ritenersi che gli impianti di telefonia mobile non possano essere assimilati alle normali costruzioni edilizie e, pertanto, la loro realizzazione non sia soggetta a prescrizioni urbanistico-edilizie preesistenti. Conseguentemente, il titolo autorizzatorio non può essere negato se non avuto riguardo ad una specifica disciplina conformativa, che prenda in considerazione le reti infrastrutturali tecnologiche necessarie per il funzionamento del servizio pubblico (in tal senso, Cons. Stato, sez. VI, 17.10.2003, n. 7725; TAR Campania, sez. I, 13.02.2002, n. 983, 20.12.2004, n. 14908).
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Comune - Governo del territorio - Reti di telecomunicazione - Divieto di installazione di carattere generalizzato - Illegittimità.
Ancorché il Comune mantenga intatte le proprie competenze in materia di governo del territorio, queste tuttavia, per espressa valutazione legislativa, non possono interferire con quelle relative alla installazione delle reti di telecomunicazione e, in particolare, non possono determinare vincoli e limiti così stringenti da concretizzarsi in un divieto di carattere pressoché generalizzato (e senza prevedere alcuna possibile localizzazione alternativa), in contrasto con le esigenze tecniche necessarie a consentire la realizzazione effettiva della rete di telefonia cellulare che assicuri la copertura del servizio nell’intero nel territorio comunale. (cfr. Corte Costituzionale n. 331/2003.
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Comune - Utilizzo degli strumenti urbanistici per il perseguimento di finalità di tutela della salute - Illegittimità - Art. 4 L. n. 36/2000 - Individuazione di limiti di esposizione e valori di attenzione - Riserva statale.
Il Comune non può, mediante il formale utilizzo degli strumenti di natura edilizia-urbanistica, adottare misure, le quali nella sostanza costituiscano una deroga ai limiti di esposizione ai campi elettromagnetici fissati dallo Stato, quali, esemplificativamente, il divieto generalizzato di installare stazioni radio-base per telefonia cellulare in tutte le zone territoriali omogenee, ovvero la introduzione di distanze fisse da osservare rispetto alle abitazioni e ai luoghi destinati alla permanenza prolungata delle persone o al centro cittadino (cfr. anche, in tal senso, Cons. Stato, sez. VI, 29.11.2006, n. 6994; TAR Sicilia-PA - Sez. I, TAR Sicilia Palermo, sez. I, 06.04.2009, n. 661).
Tali disposizioni sono, infatti, funzionali non al governo del territorio, ma alla tutela della salute dai rischi dell'elettromagnetismo e si trasformano in una misura surrettizia di tutela della popolazione da immissioni radioelettriche, che l’art. 4 della legge n. 36/2000 riserva allo Stato attraverso l’individuazione di puntuali limiti di esposizione, valori di attenzione ed obiettivi di qualità, da introdursi con D.P.C.M., su proposta del Ministro dell’Ambiente di concerto con il Ministro della Salute (in tal senso, fra le tante, Cons. Stato, IV, 03.06.2002, n. 3095, 20.12.2002, n. 7274, 14.02.2005, n. 450, 05.08.2005, n. 4159; sez. VI, 01.04.2003, n. 1226, 30.05.2003, n. 2997, 30.07.2003, n. 4391; 26.08.2003, n. 4841, 15.06.2006, n. 3534).
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Art. 90 d.lgs. n. 259/2003 - Impianti di telecomunicazione - Carattere di pubblica utilità - Compatibilità con tutte le destinazioni urbanistiche.
L’art. 90 del citato D.Lgs. n. 259/2003 dispone che gli impianti di telecomunicazione e le opere accessorie occorrenti per la loro funzionalità hanno “carattere di pubblica utilità”, con possibilità, quindi, di essere ubicati in qualsiasi parte del territorio comunale, essendo compatibili con tutte le destinazioni urbanistiche (residenziale, verde, agricola, ecc.: cfr., in tal senso, C.G.A. ordinanza 05.07.2006, n. 543; Cons. Stato, sez. VI, 04.09.2006, n. 5096) (TAR Sicilia-Palermo, Sez. II, sentenza 08.07.2009 n. 1213 - link a www.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATA: Elettrosmog. Infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione.
Si deve poi considerare che, in presenza della specifica previsione di cui all’art. 86 del D.lgs. n. 259/2003, il quale assimila, ad ogni effetto, le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione alle opere di urbanizzazione primaria, ed in assenza di specifiche previsioni, deve ritenersi che gli impianti di telefonia mobile non possano essere assimilati alle normali costruzioni edilizie e, pertanto, la loro realizzazione non sia soggetta a prescrizioni urbanistico-edilizie preesistenti, le quali si riferiscono a tipologie di opere diverse e sono state elaborate con riferimento a possibilità di diverso utilizzo del territorio, nell’inconsapevolezza del fenomeno della telefonia mobile e, più in generale, dell’inquinamento elettromagnetico in generale.
Conseguentemente, il titolo autorizzatorio non può essere negato se non avuto riguardo ad una specifica disciplina conformativa, che prenda in considerazione le reti infrastrutturali tecnologiche necessarie per il funzionamento del servizio pubblico (TAR Sicilia-Palermo, Sez. II, sentenza 08.07.2009 n. 1213 - link a www.
lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATA: Autorizzazione e concessione - Impianto di telecomunicazione - D.Lgs. 259/2003, art. 93, comma 2 - Portata.
L'art. 93, comma 2, D.Lgs. 259/2003 preclude che il rilascio dell'autorizzazione e la gestione dell'impianto di telecomunicazione siano subordinati al pagamento di importi ulteriori rispetto a quelli ivi espressamente previsti, anche se non preclude che l'amministrazione ex post chieda al gestore il pagamento dell'importo che abbia effettivamente speso per il ripristino, che il medesimo gestore abbia omesso di realizzare (cfr. Cons. di Stato, sent. nn. 1005/2008; 1775/2006) (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 17.06.2009 n. 4064 -  link a
www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Telecomunicazioni – Telefonia mobile – Stazioni radio base – Installazione – Titolo abilitativo – E’ suscettibile di comprendere tutte le valutazioni proprie del titolo abilitativo edilizio – Decreto legislativo numero 259/2003 – E’ vincolante anche per le Regioni a Statuto speciale.
L’installazione di stazioni radio base è soggetta al rilascio di un unico titolo abilitativo, come contemplato e disciplinato dall’articolo 87 del decreto legislativo numero 259/2003, suscettibile di comprendere tutte le valutazioni anche di natura urbanistica e territoriale proprie del titolo abilitativo edilizio (Corte Costituzionale numero 336/2005; Consiglio di Stato, Sezione VI, 889/2006, 4159/2005 e 4000/2005,).
Il principio di unicità del titolo abilitativo per l’installazione di stazioni radio base è vincolante anche per le Regioni a Statuto speciale e dunque anche per la Regione Sicilia, trattandosi di principio affermato dal legislatore statale del decreto legislativo numero 259/2003 nell’esercizio della potestà legislativa nella materia “trasversale” della tutela della concorrenza (TAR Sicilia-Palermo, Sez. II, sentenza 10.06.2009 n. 615 - link a
http://mondolegale.it).

EDILIZIA PRIVATA: Elettrosmog. Installazione impianti e disciplina urbanistica.
L’art. 87 del d.lgs. n. 259/2003 sancisce il principio dell’unicità del procedimento (ribadito anche dalla Corte costituzionale), nel senso di ricomprendervi anche i profili riguardanti la disciplina edilizia, pertanto il soggetto che richiede l’autorizzazione ad installare impianti di telefonia mobile non è tenuto a dimostrare la conformità alla normativa e agli strumenti edilizi dei manufatti sede dell’installazione, ma, invece, “il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche…” (comma 3) e, per quanto concerne l’aspetto urbanistico-edilizio, (solo) a descrivere la situazione fisica dei luoghi (TAR Veneto, Sez. II, sentenza 27.05.2009 n. 1629 - link a www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATA: L’introduzione del d.lgs. n. 259/2003 non ha messo in discussione il potere del comune di disciplinare la localizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni nell'ambito del proprio territorio, purché tale disciplina non si risolta in un impedimento che renda impossibile, in concreto, la realizzazione di una rete completa di infrastrutture di telecomunicazioni.
Il Comune, nell’ambito delle competenze legislativamente stabilite, può regolamentare la collocazione degli impianti, sia sotto il profilo urbanistico-edilizio, sia al fine di minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici compatibilmente con la qualità del servizio e le esigenze degli operatori della telecomunicazione.
Ma per raggiungere tale obiettivo, è necessario –come chiarito dalla giurisprudenza– che le competenze comunali in materia siano esercitate in modo da superare una visione atomistica tendente a prendere in considerazione i singoli impianti, anziché la rete di comunicazione, e che, a tal fine, l’installazione di infrastrutture in materia di telefonia mobile, presentando caratteristiche funzionali di relativa infungibilità per quanto riguarda la localizzazione degli impianti, sia sottoposta ad opportune procedure di valutazione di compatibilità con le esigenze operative del servizio, da effettuarsi attraverso un confronto dialettico con i gestori delle reti e la loro partecipazione propositiva al procedimento (cfr. TAR Umbria, 20.12.2001 n. 702).
Tale principio è stato ripetutamente sottolineato dalla giurisprudenza amministrativa che ha evidenziato che “la introduzione del D.L.vo n. 259/2003 non ha messo in discussione il potere del Comune di disciplinare la localizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni nell’ambito del proprio territorio, purché ovviamente tale disciplina non si risolva in un impedimento che renda impossibile in concreto, e comunque estremamente difficile, la realizzazione di una rete completa di infrastrutture di telecomunicazioni (così Cons. St. VI, 18.05.2004, n. 3193). In particolare la assimilazione di tali infrastrutture alle opere di urbanizzazione primaria (stabilita dall’art. 86, 3° c., D.L.vo cit.) non preclude ai Comuni, nell’esercizio del potere di pianificazione urbanistica, di provvedere alla localizzazione degli impianti in determinati ambiti di territorio, sempreché sia assicurato l’interesse nazionale ad una capillare distribuzione del servizio. (In tal senso Cons. St. VI, ord. 06.04.2004, n. 1612). Sennonché, … , la introduzione di misure tipicamente di governo del territorio (distanze, altezze, localizzazioni, ecc….) tramite un regolamento edilizio comunale (ex art. 8, 6° comma, L. n. 36/2001), trova giustificazione solo se sia conforme al principio di ragionevolezza e alla natura delle competenze urbanistico-edilizie esercitate, e sia sorretta da una sufficiente motivazione sulla base delle risultanze acquisite attraverso un’istruttoria idonea a dimostrare la ragionevolezza della misura e la sua idoneità rispetto al fine perseguito” (così Cons. St. VI, 03.06.2002, n. 3095; 16.11.2004, n. 7502; nelle stesso senso, tra le tante, Cons. Stato, sez. VI, 03.06.2002 n. 3095; 16.11.2004 n. 7502) (TAR Toscana, Sez. I, sentenza 26.05.2009 n. 903 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: No alle antenne per telefonini in zona a vincolo cimiteriale di inedificabilità assoluta.
Il vincolo cimiteriale si pone alla stregua di un vincolo assoluto di inedificabilità che non consente in alcun modo l’allocazione sia di edifici, che di opere incompatibili col vincolo medesimo, in considerazione dei molteplici interessi pubblici che tale fascia di rispetto intende tutelare (TAR Toscana, Sez. I, ordinanza 20.05.2009 n. 397 - link a www.altalex.com).

EDILIZIA PRIVATA: F. Albanese, L’attivazione dell’impianto radioelettrico ex art. 87 del D.Lgs 259/2003, un’invenzione giurisprudenziale discutibile (link a www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATA: Elettrosmog. Abuso in atti d’ufficio e installazione impianti a titolo precario.
Un’autorizzazione a costruire di tipo precario -come quella con la quale si autorizza l'installazione di una stazione radiobase costituita da un traliccio di 24 metri, un gruppo elettrogeno con supporto in calcestruzzo armato e relativa cisterna- oltre ad essere extra legem, in quanto non prevista da alcuna disposizione legislativa, è anche illegittima e contra legem perché non potrebbe avere altra funzione che quella di tollerare una situazione di evidente abuso (nella fattispecie la malafede del pubblico amministratore si è desunta proprio dal fatto che aveva rilasciato un autorizzazione precaria non prevista da alcuna norma. Il pubblico amministratore, non potendo rilasciare la concessione edilizia per la vicinanza della stazione al centro abitato, tanto è vero che neppure successivamente è stata rilasciata , ha emesso un titolo provvisorio).
Detta autorizzazione, a prescindere pure dalla sua illegittimità, non può comunque essere equiparata a quella di cui all’articolo 87 del decreto legislativo n. 259 del 2003, perché questa presuppone il previo accertamento, da parte dell’organismo preposto ad effettuare i controlli, previsto dall’articolo 14 della legge 22.02.2001 n. 36 in ordine alla compatibilità del progetto con i limiti di esposizione ecc. (comma 1) e fa salve le disposizioni a tutela dei beni ambientali (art. 86, comma 4) (Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza 16.04.2009 n. 15921 - link a www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATA: Elettrosmog. Localizzazione impianti.
L’assimilazione in via normativa delle infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione alle opere di urbanizzazione primaria, ai sensi dell’art. 86, comma terzo, del d.lgs. n. 259 del 2003, comporta che le stesse debbano collegarsi ed essere poste al servizio dell’insediamento abitativo, non da questo avulse con localizzazione lontana dai centri di utenza, onde la potestà assegnata alle amministrazioni comunali dall’art. 8, comma 6, della legge n. 36 del 2001 (“i comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnatici”) può tradursi, ad esempio, nell’introduzione, sotto il profilo urbanistico, di regole a tutela di zone e beni di particolare pregio paesaggistico/ambientale o storico/artistico, ma non può trasformarsi in “limitazioni alla localizzazione” degli impianti di telefonia mobile per intere ed estese porzioni del territorio comunale, in assenza di una plausibile ragione giustificativa; in definitiva, tale disciplina non deve risolversi in un impedimento che rende in concreto impossibile, o comunque estremamente difficoltosa, la realizzazione di una rete completa di infrastrutture di telecomunicazioni. Con la conseguente illegittimità dei regolamenti locali che prevedano una “zonizzazione” indipendente dalle esigenze dei gestori del servizio di telefonia mobile, e che cioè circoscrivano gli impianti a specifiche aree, appositamente individuate, senza subordinare le relative scelte alla previa e puntuale verifica della coerenza della disciplina pianificatoria con la necessità che venga assicurata, nell’intero territorio comunale, l’uniforme copertura del servizio (TAR Emilia Romagna-Parma, Sez. I, sentenza 07.04.2009 n. 105 - link a www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATA: INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Art. 87 d.lgs. n. 259/2003 - Fase istruttoria - Provvedimento di rigetto - Atto di preavviso del rigetto - Art. 10-bis L. n. 241/1990.
L’art. 87 del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al d.l.vo 01.08.2003, n. 259, prevede, al suo comma 5, una possibile fase istruttoria pur nell’ambito del procedimento speciale da esso normato. E ciò, in un contesto in cui l'intera disciplina del Codice è orientata verso forme di semplificazione amministrativa, in ossequio al divieto di aggravare il procedimento amministrativo ex art. 1, comma 2, legge n. 241/1990. Ne deriva che l’amministrazione non può emanare un provvedimento di rigetto senza far luogo alla fase istruttoria o, il che poi si risolve nella medesima cosa quanto agli aspetti sostanziali (salvo cioè il rito ed i termini diversi), senza adottare prima l’atto di preavviso del rigetto, di cui all’art. 10-bis della l. 241 del 1990 (cfr. Tar Campania, Sez VII, 03.08.2006, n. 7822).
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Oneri procedurali - Art. 87 d.lgs. n. 259/03 - Esigenze di semplificazione - Adempimenti imponibili - Esempi - DURC - Parere ARPAC - Dimostrazione di disponibilità dell’area.
Se è vero che oneri procedurali ulteriori rispetto a quelli previsti dal d.l.vo 259/2003 contrastano con le esigenze di semplificazione del procedimento amministrativo connesse alla riconosciuta natura di opere di urbanizzazione delle stazioni radio base ed alla natura di interesse pubblico del servizio attraverso di esse garantito, ciò non esclude ogni e qualsiasi, pur minimo, adempimento che non sia indicato espressamente dall’art. 87 del Codice: a meno che esso non si traduca in un indebito aggravamento del procedimento, in una situazione che vede il legislatore speciale favorire una celere realizzazione della rete (cfr. Tar Campania, sezione settima, sentenza n. 3421 del 12.04.2007, che richiama Corte Costituzionale, 27.07.2005, n. 336).
Fra i possibili ulteriori adempimenti imponibili non vi è spazio per richieste di documentazione che afferiscano direttamente a previsioni regolamentari dettate per le vicende puramente edilizie: ovvero, per ottenere il rilascio del permesso di costruire o per accompagnare la denuncia di inizio attività sempre in campo edilizio, né per imporre oneri esclusi dall’art. 93 del Codice ripetuto.
Quanto al DURC, l’Amministrazione non può dunque impedire la formazione del titolo abilitativo, o annullarlo o rimuoverlo, contestando la mancanza del DURC. Tuttavia, al fine dell’esecuzione materiale dei lavori, la certificazione di regolarità contributiva è necessaria ex art. 3, comma 8, lett. b)-ter, del d.l.gs. 494/1996.
Nello stesso modo, per quanto attiene all’imposizione della previa acquisizione del parere dell’ARPAC, questo non è necessario ai fini del rilascio dell’autorizzazione, ma solo a quelli della concreta attivazione dell’impianto (cfr., Tar Campania, sentt. n. 1888 del 12.03.2008, n. 4797 del 20.05.2008 e n. 1796 del 12.03.2007 cit.).
Quanto, infine, alla relazione fra soggetto richiedente e immobile sul quale l’impianto ha ad essere realizzato, è sufficiente, e quindi possibile richiedere, la dimostrazione della disponibilità dell’area, senza necessità di produrre l’assenso specifico del proprietario della stessa (Cons. Stato, sez. VI, 3534/2006; Tar Campania, sent. n. 14454/2007); il che non esclude, evidentemente, che in presenza di peculiari circostanze siano richieste all’amministrazione più puntuali approfondimenti e conseguenti decisioni, nell’ovvio previo rispetto degli obblighi procedurali che si impongono a seconda delle situazioni in concreto date (TAR Campania-Napoli, Sez. VII, sentenza 03.04.2009 n. 1722 - link a www.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATA: Elettrosmog. Procedure.
Se è vero che oneri procedurali ulteriori rispetto a quelli previsti dal d.l.vo 259/2003 contrastano con le esigenze di semplificazione del procedimento amministrativo connesse alla riconosciuta natura di opere di urbanizzazione delle stazioni radio base ed alla natura di interesse pubblico del servizio attraverso di esse garantito ciò non esclude ogni e qualsiasi, pur minimo, adempimento che non sia indicato espressamente dall’art. 87 del Codice, secondo cui le istanze debbano essere redatte in conformità ai modelli A (per le istanze di autorizzazioni) e B (per le denunce di inizio attività) dell’allegato 13 al Codice stesso: a meno che, per l’appunto, esso non si traduca in un indebito aggravamento del procedimento, in una situazione, quale qui data, che vede il legislatore speciale favorire una celere realizzazione della rete (TAR Campania-Napoli, Sez. VII, sentenza 03.04.2009 n. 1722 - link a www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATA: INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Stazioni radio base - Divieto di installazione su tutto il centro abitato - Illegittimità.
Il divieto di istallazione delle stazioni radio base in tutto il centro abitato -in quanto criterio generico ed eterogeneo (cfr. Consiglio di Stato, VI, n. 3452/2006)- è illegittimo (TAR Campania-Napoli, Sez. VII, sentenza 03.04.2009 n. 1721 - link a www.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATA: Stazioni radio nei terreni agricoli.
Le stazioni radio per i telefoni cellulari possono essere installate anche sui terreni agricoli. E se il comune si oppone tardivamente alla comunicazione di inizio attività, ciò non preclude la formazione del silenzio-accoglimento.

L’art. 87 del decreto legislativo 01.08.2003, n. 259, prevede un particolare procedimento per il rilascio dell’autorizzazione comunale per la realizzazione delle opere relative alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici, caratterizzata, per quel che qui interessa, da due termini, che il giudice di primo grado qualifica correttamente come perentori.
Il primo (comma 5) di 15 giorni decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza, entro i quali il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, “il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta”.
Il secondo (comma 9) di 90 giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, decorsi i quali, qualora non sia stato comunicato un provvedimento di diniego, “le istanze di autorizzazione e le denunce di attività di cui al presente articolo, nonché quelle relative alla modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti, si intendono accolte”.
Ora, l’unico effetto giuridico, che può essere ricollegato all’accoglimento da parte del Tar della domanda di adozione di misure cautelari, nei riguardi del provvedimento di diniego dell’autorizzazione in questione, è l’obbligo per l’Amministrazione di riaprire, sia pur interinalmente, il procedimento che la stessa riteneva essere stato concluso con il provvedimento impugnato. Ragionando diversamente, infatti, la domanda cautelare non poteva essere accolta ma avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile per difetto di interesse all’adozione di una misura giurisdizionale priva di effetti sostanziali.
D’altronde la stessa Amministrazione ha ragionato in questi sensi, perché, in effetti, a seguito dell’ordinanza del Tar, con nota in data 07.09.2006, ha proceduto alla nomina dei responsabili del procedimento, pur avvertendo che, a suo avviso, “i tempi di cui all’art. 87 D.Lgs. n. 259/2003 decorrono dalla data del 25.08.2006, data in cui la Civica Amministrazione è venuta a conoscenza della sopracitata ordinanza.” Limitandosi, poi, a chiedere, con nota in data 08.09.2006, alla ricorrente di integrare l’istanza con ulteriori documenti. Sennonché, la richiesta è stata prima sospesa, con ordinanza cautelare, e poi annullata dal Tar, che l’ha ritenuta palesemente tardiva, con un capo della sentenza di cui in epigrafe che non ha formato oggetto di appello ed è quindi passato in giudicato.
Pertanto, in mancanza di ulteriori provvedimenti adottati dall'Amministrazione comunale, non può che concludersi nel senso che si sia formata sull'istanza il silenzio accoglimento, dapprima con efficacia interinale, ma successivamente consolidatosi con l'annullamento definitivo della richiesta ulteriore documentazione (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 17.03.2009 n. 1578 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Elettrosmog. Impianti telefonia mobile e titolo abilitativo.
Deve ritenersi che gli impianti di telefonia mobile non possano essere assimilati alle normali costruzioni edilizie e, pertanto, la loro realizzazione non sia soggetta a prescrizioni urbanistico-edilizie preesistenti, le quali si riferiscono a tipologie di opere diverse e sono state elaborate con riferimento a possibilità di diverso utilizzo del territorio, nell'inconsapevolezza del fenomeno della telefonia mobile e, più in generale, dell'inquinamento elettromagnetico in generale.
Conseguentemente, il titolo autorizzatorio non può essere negato se non avuto riguardo ad una specifica disciplina conformativa, che prenda in considerazione le reti infrastrutturali tecnologiche necessarie per il funzionamento del servizio pubblico di telefonia (TAR Sicilia-Palermo, Sez. II, sentenza 09.03.2009 n. 499 - link a www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATA: Elettrosmog. Installazione impianti telefonia.
In tema di installazione di impianto di telefonia cellulare il Comune è titolare di una potestà regolamentare del tutto sussidiaria, che concerne esclusivamente i profili urbanistici e territoriali, ma con esclusione del potere di individuazione dei siti, che spetta alla regione (TAR Lazio-Latina, Sez. I, sentenza 26.02.2009 n. 156 - link a www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATA: Il potere regolamentare -in materia di ubicazione delle antenne per la telefonia mobile- non può spingersi fino ad impedire –o a rendere eccessivamente onerosa– la possibilità di installare impianti di telefonia sul territorio comunale.
In base alla L. 22.02.2001 n. 36 si ammette che i Comuni adottino misure programmatorie integrative per la localizzazione degli impianti di cui si discute, in modo tale da minimizzare l’esposizione dei cittadini residenti ai campi elettromagnetici, ma anche in un’ottica di ottimale disciplina d’uso del territorio (cfr. Cons. St., sez. VI, 03.06.2002, n. 3095; 20.12.2002, n. 7274; 10.02.2003, n. 673; 26.08.2003, n. 4841).
Al riguardo, la giurisprudenza ha tuttavia chiarito che il potere regolamentare in questione non può spingersi fino ad impedire –o a rendere eccessivamente onerosa– la possibilità di installare impianti di telefonia sul territorio comunale
(Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 09.02.2009 n. 733 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Impianto telefonia mobile - Silenzio assenso - Configurabilità ex art. 87, D.Lgs. 259/2003 - Diffida tardiva - Illegittimità.
Ex art. 87 D. Lgs. 259/2003 le istanze di autorizzazione e le denunce di attività di cui al detto articolo nonché quelle relative alla modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti si intendono accolte qualora entro 90 giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, fatta eccezione per il dissenso di cui al comma 8, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego: pertanto, in caso di diffida dal dare corso ai lavori intervenuta una volta decorsi i 90 giorni dalla presentazione dell'istanza, la diffida è illegittima per intempestività (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 06.02.2009 n. 1177 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATANella Regione Lombardia, l’installazione di stazioni radio base di telefonia cellulare di potenza inferiore a 300 Watt, vista la previsione dell’art. 4, comma 7°, della legge regionale 11/2001, non richiede specifica regolamentazione urbanistica, per cui sono illegittime le disposizioni pianificatorie o regolamentari comunali che introducono divieti o limitazione di installazione per simili impianti, anche solo su talune porzioni del territorio comunale.
Sicché, la norma regolamentare comunale del tipo "tralicci e pali di sostegno degli impianti per la telefonia cellulare dovranno essere collocati a cinque metri dal confine e/o comunque ad un distanza dal confine non inferiore alla metà dell’altezza del palo
" deve interpretarsi nel senso che la previsione di distanze minime degli impianti dal confine non valgono per le stazioni di potenza inferiore a 300 Watt, per le ragioni suindicate.
Parimenti insussistente, in base a quanto sopra esposto, è la presunta violazione dell’art. 9 del DM 1444/1968, che non pare in ogni caso applicabile alla presente fattispecie, visto che lo stesso riguarda le distanze fra <<fabbricati>> e non si ritiene che il traliccio di cui è causa rientri in tale nozione.

Con il primo motivo, si denuncia la violazione dell’art. 80 del Regolamento edilizio del Comune di Nova Milanese, in forza del quale (comma 3, lett. b), tralicci e pali di sostegno degli impianti per la telefonia cellulare dovranno essere collocati a cinque metri dal confine e/o comunque ad un distanza dal confine non inferiore alla metà dell’altezza del palo.
Nel caso di specie, essendo il palo alto 32,5 metri, la distanza dovrebbe essere di circa 16 metri, mentre il traliccio di cui è causa, a detta dell’esponente, si troverebbe a soli 2,5 metri dal confine. Da qui la lamentata violazione dell’art. 80 del Regolamento comunale.
Il motivo è infondato, in quanto non appare corretta l’interpretazione dell’art. 80 del Regolamento sostenuta dalla società istante.
Infatti, il comma 1 del citato art. 80, fa espressamente salva l’applicazione di una serie di fonti normative di rango primario –e quindi sovraordinate al Regolamento– fra cui il D.Lgs. 259/2003 e la legge della Regione Lombardia n. 11/2001.
L’interpretazione che la giurisprudenza, anche di questa Sezione, offre delle disposizioni legislative suindicate è nel senso che, nella Regione Lombardia, l’installazione di stazioni radio base di telefonia cellulare di potenza inferiore a 300 Watt (come quella di cui è causa), vista la previsione dell’art. 4, comma 7°, della legge citata regionale 11/2001, non richiede specifica regolamentazione urbanistica, per cui sono illegittime le disposizioni pianificatorie o regolamentari comunali che introducono divieti o limitazione di installazione per simili impianti, anche solo su talune porzioni del territorio comunale (cfr. TAR Lombardia, sez. IV, 02.07.2008, n. 2845, con la giurisprudenza ivi richiamata).
Ciò premesso, la previsione del comma 3 dell’art. 80, di cui la società ricorrente lamenta l’illegittimità, deve interpretarsi, come correttamente fatto dall’Amministrazione resistente, nel senso che la previsione di distanze minime degli impianti dal confine non valgono per le stazioni di potenza inferiore a 300 Watt, per le ragioni suindicate.
Parimenti insussistente, in base a quanto sopra esposto, è la presunta violazione dell’art. 9 del DM 1444/1968, che non pare in ogni caso applicabile alla presente fattispecie, visto che lo stesso riguarda le distanze fra <<fabbricati>> e non si ritiene che il traliccio di cui è causa rientri in tale nozione (TAR Lombardia-Milano, Sez. IV, sentenza 23.01.2009 n. 210).

EDILIZIA PRIVATA: Ordinanze elettrosmog solo se c'è la prova.
Prima di adottare un'ordinanza sindacale mirante a impedire l'insediamento di un nuovo impianto di telefonia mobile occorre che il comune effettui degli studi specifici sul pericolo alla salute pubblica.

Lo ha affermato il TAR Puglia-Bari, Sez. III, con sentenza 14.01.2009 n. 49.
Il fatto - Nelle more di adozione del Piano e/o Regolamento Comunale il Sindaco con ordinanza contingibile e urgente aveva disposto la sospensione del rilascio delle autorizzazioni alla installazione di nuovi impianti di telefonia mobile nonché la sospensione dell'attivazione di impianti già realizzati.
La società ricorrente eccepiva l'illegittimità del procedimento in quanto concretizzante una violazione del principio di doverosità dell'azione amministrativa nonché del principio per cui il procedimento va concluso con un provvedimento espresso, e, comunque una violazione della normativa di riferimento, che non prevede il potere del Comune di sospendere il rilascio di nuove autorizzazioni in attesa dell'adozione del piano comunale di cui all'art. 8 u.c. della L. 36/2001.
Eccepiva, altresì, la ricorrente la carenza di motivazione dell'ordinanza in ordine alle circostanza che ne avrebbe giustificata l'adozione e cioè in ordine alla effettiva ricorrenza di una situazione contingibile e urgente tale da creare un grave pericolo per l'incolumità dei cittadino, nonché che tale causa era aggravata dal mancato espletamento di un accertamento tecnico preliminare.
La decisione - Il Collegio, accogliendo il ricorso, ha affermato che effettivamente l'ordinanza impugnata, che dichiaratamente si qualifica come ordinanza contingibile ed urgente, risulta motivata in modo assolutamente generico con riferimento all'esigenza di salvaguardare la salute dei cittadini, che viene implicitamente ritenuta suscettibile di compromissione a seguito dell'attivazione di nuovi impianti, ancorché rispettosi dei limiti di esposizione fissati dallo Stato.
«Giustamente» –prosegue– «la ricorrente lamenta che, prima di affermare la sussistenza di un pericolo per la salute pubblica, il Comune avrebbe dovuto effettuare degli studi specifici, menzionandone i risultati nella ordinanza impugnata: nulla di ciò essendo stato fatto, l'affermazione implicitamente contenuta nel provvedimento impugnato, secondo la quale l'attivazione di nuovi impianti nuocerebbe alla salute dei cittadini, rimane assolutamente indimostrata ed immotivata, rendendo priva di giustificazione impugnata l'ordinanza, adottata ex art. 50 dlgs 267/2000» (articolo ItaliaOggi dell'01.09.2009, pag. 27).

EDILIZIA PRIVATA: Autorizzazione e concessione - Servizio pubblico essenziale - Stazione radio per telefonia mobile - Pericolo per la sicurezza dei trasporti e la viabilità - Revoca - Legittimità.
Anche in caso di servizio pubblico con carattere essenziale (nel caso di specie si trattava dell'installazione di una stazione radio per telefonia mobile), esso stesso pare, comunque, destinato a configurarsi diversamente allorquando una qualche sua configurazione materiale e/o strutturale metta in pericolo la sicurezza dei trasporti e della viabilità: pur alla stregua di un riferimento prognostico razionalmente condivisibile in relazione alle dedotte verifiche tecniche.
Trattasi invero, nel caso, di tutelare il bene primario della vita e della integrità fisica delle persone. E, a ben vedere, non si tratta perciò di un deterrente teso a determinare un diverso comportamento recessivo irreversibile quanto di un'occasione che, se vista sinergicamente, è funzionale a conciliare il diverso interesse pubblico su dedotto sì da concretizzarlo in modo più compito nelle varie circostanze materiali relative all'inerente percorso localizzativi (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Brescia, sentenza 12.01.2009 n. 18 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: F. Albanese, Impianti radioelettrici già realizzati e silenzio-assenso ex art. 87 D.lgs. n. 259 del 2003 (link a www.lexambiente.it).

anno 2008

EDILIZIA PRIVATA: Elettrosmog. Stazioni radio base per telefonia mobile.
1.
L’assimilazione in via normativa delle infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione alle opere di urbanizzazione primaria, ai sensi dell’art. 86, comma 3, del d.lgs. n. 259 del 2003, comporta che le stesse debbano collegarsi ed essere poste al servizio dell’insediamento abitativo e non essere da esso avulse con localizzazione lontana dai centri di utenza (v. tra le altre, Cons. Stato, Sez. VI, 05/06/2006 n. 3332 e, di recente TAR Emilia Romagna –PR- 15/04/2008 n. 217). Di conseguenza, la potestà regolamentare attribuita alle amministrazioni comunali dall’art. 8, comma 6, della L. n. 36 del 2001 (“i comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici”) può tradursi, ad esempio, nell’introduzione, sotto il profilo urbanistico, di regole a tutela di zone e beni di particolare pregio paesaggistico/ambientale o storico/artistico, ma non può trasformarsi in “limitazioni alla localizzazione” degli impianti di telefonia mobile per intere ed estese porzioni del territorio comunale, in assenza di una plausibile ragione giustificativa. In definitiva, la disposizione in parola ha attribuito ai Comuni il potere di disciplinare, con apposito regolamento, la localizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione nell’ambito del loro territorio, purché, tuttavia, tale disciplina non si risolva in un impedimento che rende impossibile in concreto, o comunque estremamente difficile, la realizzazione di una rete completa di infrastrutture di telecomunicazioni (v. Corte Costituzionale sentenze n. 307 e n. 324 entrambe del 2003; Cons. Stato, sez. VI, n. 813 del 2005).
2. Sono illegittimi i regolamenti comunali (e/o della disciplina urbanistica locale) laddove sia prevista una “zonizzazione” indipendente dalle richieste e dalle esigenze dei gestori del servizio di telefonia mobile, mediante l’introduzione di norme urbanistiche locali che limitano la possibilità di insediamento di tali impianti a determinate aree, appositamente individuate, senza subordinare le relative scelte alla previa e puntuale verifica della coerenza della disciplina pianificatoria con la necessità che sia in concreto assicurata –sull’intero territorio comunale– l’uniforme copertura del servizio (v. Cons. Stato, Sez. VI, 28/03/2007 n. 1431) (TAR Emilia Romagna-Parma, Sez. I, sentenza 18.11.2008 n. 436 - link a www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATA1. Impianto di telecomunicazione - Regolamentazione urbanistica - Competenza Statale - Deroghe.
2. Impianto di telecomunicazione - Regolamentazione urbanistica - Competenza Comunale - Limiti.
3. Impianto di telecomunicazione - Localizzazione - Competenza Regionale e competenza Comunale - Portata.

1. La tutela sanitaria della popolazione dalle emissioni elettromagnetiche esula dalle competenze dei comuni, essendo affidata dalla Legge-quadro 36/2001 al legislatore statale, il quale ha prescelto un criterio basato esclusivamente sui limiti di immissione delle irradiazioni nei luoghi particolarmente protetti (cfr. Cons. di Stato, sent. n. 7274/2002). Si discostano da tale criterio sia i divieti di localizzazione e di installazione connessi alla mera destinazione urbanistica delle aree, sia le prescrizioni di distanze minime fisse, tra impianti e abitazioni, diverse dalle distanze ordinarie previste per gli edifici (cfr. Cons. di Stato, sent. n. 277/2002; TAR Veneto, sent. n. 347/2002; TAR Lazio, sent. n. 8170/2001).
2. Ex art. 8, comma 6, Legge 36/2001 n. 36 i Comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. Tale potestà regolamentare, da un lato, può tradursi nell'introduzione, sotto il profilo urbanistico, di regole a tutela di zone e beni di particolare pregio paesaggistico-ambientale o storico-artistico, ovvero, per quanto riguarda la minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici, nell'individuazione di siti che per destinazione d'uso e qualità degli utenti possano essere considerati sensibili alle immissioni radioelettriche (cfr. Cons. di Stato, sent. n. 1017/2007); ma, dall'altro, non consente ai Comuni di introdurre limitazioni e divieti generalizzati riferiti alle zone territoriali omogenee, né consente l'introduzione di distanze fisse, da osservare rispetto alle abitazioni e ai luoghi destinati alla permanenza prolungata delle persone o al centro cittadino, quando tale potere sia rivolto a disciplinare la compatibilità dei detti impianti con la tutela della salute umana al fine di prevenire i rischi derivanti dall'esposizione della popolazione a campi elettromagnetici, anziché a controllare soltanto il rispetto dei limiti delle radiofrequenze fissati dalla normativa statale e a disciplinare profili tipicamente urbanistici (cfr. Cons. di Stato, sent. n. 450/2005).
3. Ex art. 8, primo comma, lett. a) Legge-quadro n. 36/2001 è di competenza delle Regioni l'esercizio delle funzioni relative all'individuazione dei siti di trasmissione e degli impianti per telefonia mobile: compete cioè alle Regioni stabilire i criteri di localizzazione degli impianti e affidare ai comuni il compito di definire, nel P.R.G. o nelle sue varianti, i siti dove localizzare o delocalizzare le antenne per la telefonia mobile, nel rispetto dei criteri di funzionamento della rete e dei servizi (cfr. Corte Cost., sent. n. 103/2006) (massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 11.11.2008 n. 5305 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAPer gli impianti di radio-telecomunicazione vige l'autorizzazione unica di cui all’art. 87 del d.lgs. n. 259/2003, la quale assorbe la verifica della compatibilità urbanistico-edilizia dell’intervento.
Vige il principio dell’autorizzazione unica in materia di impianti di radio–telecomunicazioni di cui all’art. 87 del d.lgs. n. 259/2003, la quale assorbe la verifica della compatibilità urbanistico-edilizia dell’intervento (TAR Piemonte, Sez. I, ord. n. 530/2008 del 14/06/2008; Consiglio di Stato, Sez. VI, 27.10.2006, n. 6439).
Recente giurisprudenza ha affermato che il permesso di costruire stazioni radio base per la telefonia mobile è sostituito dall’autorizzazione unica di cui al citato art. 87 “in quanto rilasciata a seguito di un procedimento unico che assorbe la verifica della compatibilità urbanistica dell’intervento” (TAR Calabria–Reggio Calabria, 14.01.2008, n. 19).
Il Consiglio di Stato ha delimitato il potere localizzativo dei Comuni, agli ambiti circoscritti dall’art. 8 della L. n. 36/2001, statuendo che “nel caso in cui un Comune non abbia dettato la normativa regolamentare di cui all’art. 8, comma 6, L. 22.02.2001 n. 36, in ordine alla localizzazione nel proprio territorio di impianti per telefonia mobile, l’installazione di antenne o tralicci per detti impianti è soggetta –sotto il profilo urbanistico– ai principi di carattere generale, che vedono tralicci ed antenne di rilevanti dimensioni, da una parte, valutabili come strutture edilizie soggette a permesso di costruire (ora ad assenso autorizzativo, assorbente rispetto a tale permesso) non collocabili in zone di rispetto, o comunque soggette a vincolo di inedificabilità assoluta, ma che dall’altra impongono di considerare tali manufatti –in quanto parte di una rete di infrastrutture, qualificate come opere di urbanizzazione primaria, nonché in quanto impianti tecnologici e volumi tecnici– compatibili con qualsiasi destinazione di P.R.G. delle aree interessate” (Consiglio di Stato, Sez. VI - sentenza 21.04.2008 n. 1767 ).
Il Consiglio ha ribadito l’impossibilità dei Comuni di introdurre attraverso l’esercizio del delineato potere regolamentare, limiti generalizzati alla localizzazione degli impianti di telefonia mobile, poiché “la concreta individuazione dei siti deve avvenire in modo tale che la realizzazione della rete assicuri la copertura del servizio pubblico nell'intero territorio comunale” (Consiglio di Stato, Sez. VI - sentenza 19.05.2008 n. 2287) ritenuto, pertanto, che il Comune intimato non possa addurre a fondamento dell’impugnato diniego una diposizione di PRG assolutamente generica, non dettata nell’esercizio dello specifico potere regolamentare di localizzazione delle stazioni radio base ai sensi dell’art. 8 della l. n. 36/2001 e opinato altresì che dalla invocata norma di piano non si desume in maniera espressa un divieto di installazione, nella zona urbanistica considerata, di impianti e stazioni radio base di telefonia mobile, divieto che pure sarebbe illegittimo al lume della richiamata giurisprudenza (TAR Piemonte, Sez. I, sentenza 09.10.2008 n. 2538 -
link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATASulla edificazione di tralicci ed antenne di rilevanti dimensioni in zona di rispetto o, comunque, soggetta a vincolo di inedificabilità assoluta.
La disciplina degli impianti di telecomunicazione e radiotelevisivi coinvolge profili sia di tutela dell’ambiente che di governo del territorio, in quanto impone standards di protezione dalle onde elettromagnetiche –uniformi su tutto il territorio nazionale– a garanzia del diritto alla salute, ma anche modalità di localizzazione degli impianti stessi, tali da consentire il rispetto sia dei parametri urbanistici che di corrette regole di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia, nonché di ottimale diffusione delle reti di comunicazione, secondo un ben preciso riparto di competenze.
Come ribadito dalla stessa Corte Costituzionale con sentenza n. 307 del 07.10.2003 –in armonia peraltro con l’indirizzo giurisprudenziale, già formatosi sulla legge quadro n. 36/2001– la determinazione degli standards di protezione dall’inquinamento elettromagnetico è competenza dello Stato (sotto il profilo di valori-soglia, non derogabili dalle Regioni), mentre è materia di legislazione concorrente (ovvero, rientrante anche nella potestà legislativa regionale, ma nel rispetto di principi fondamentali, fissati da leggi dello Stato) il trasporto dell’energia e l’ordinamento della comunicazione; è infine rimessa alle Regioni e agli enti territoriali minori la localizzazione degli impianti, come questione attinente alla disciplina d’uso del territorio, purché la pianificazione, a quest’ultimo riguardo dettata, non sia tale “da impedire o da ostacolare ingiustificatamente l’insediamento degli impianti stessi”.
L’interprete è quindi chiamato ad affrontare problematiche, che attengono sia allo sviluppo del territorio, sia a fattori di inquinamento ambientale, questi ultimi solo in parte superabili attraverso il verificato rispetto dei parametri, fissati dallo Stato come “limiti di esposizione” ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, mentre - sul piano dell’edificazione - gli impianti tecnologici di cui trattasi trovano parametri di riferimento anche nelle norme urbanistico-edilizie, come recepite nel D.P.R. 06.06.2001, n. 380.
Queste ultime prevedono una disciplina differenziata, in caso di rapporto di strumentalità necessaria degli impianti rispetto a edifici preesistenti (situazione rapportabile a caldaie, condizionatori, pannelli solari e simili), ovvero di autonomia funzionale dei medesimi quali nuove costruzioni (come nel caso, appunto, di tralicci ed impianti, destinati ad essere parte di una rete di infrastrutture).
Solo per i primi, fra gli impianti sopra indicati, risulta applicabile -in base al citato T.U.- la disciplina dettata per gli interventi edilizi ritenuti minori, soggetti a mera denuncia di inizio attività (cosiddetta D.I.A.) a norma dell’art. 4 del D.L. 05.10.1993, n. 398, convertito con modificazioni dalla legge 04.12.1993, n. 493, come modificato dall’art. 2, comma 60, della legge 23.12.1996, n. 662 ed integrato dall’art. 1, comma 6, della legge 21.12.2001, n. 443 (fino all’entrata in vigore –il 30.6.2003– del D.P.R. 06.06.2001, n. 380 -testo unico delle disposizioni legislative in materia edilizia- che raccoglie le disposizioni legislative e regolamentari contenute nel D.Lgs. n. 378/2001 e nel DPR n. 379/2001). Per “l’installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione” –espressamente catalogata come intervento di nuova costruzione– il citato D.Lgs. n. 378/2001 prescrive, nel combinato disposto degli articoli 3, comma 1, lett. e.5 e 10, comma 1, il permesso di costruire, introdotto dalla medesima normativa come nuova qualificazione formale della concessione edilizia.
Giova sottolineare, al riguardo, che la regolamentazione sopra ricordata non risulta sovvertita anche dopo l’introduzione delle nuove procedure autorizzatorie, previste per le infrastrutture di cui trattasi dagli articoli 86, 87 e 88 del codice delle comunicazioni elettroniche, approvato con D.Lgs. 01.08.2003, n. 259: una disciplina, quest’ultima, che affronta i molteplici profili di interesse pubblico coinvolti e prevede al riguardo lo svolgimento di apposite conferenze di servizi, circoscrivendo una peculiare fattispecie, soggetta a denuncia di inizio attività (“installazione di impianti, con tecnologia UMTS o altre, con potenza in singola antenna uguale o inferiore ai 20 watt”), mentre per le altre installazioni è prescritto il rilascio -in forma espressa o tacita- di un titolo abilitativo, qualificato come autorizzazione.
Secondo l’indirizzo, ormai più volte espresso dalla Corte Costituzionale, la predetta nuova disciplina può ritenersi conforme a criteri –rilevanti anche sul piano comunitario– di semplificazione amministrativa, con prevista confluenza in un solo procedimento di tutte le tematiche, rilevanti per le installazioni in questione: quanto sopra, tuttavia, senza che sia cancellata l’incidenza delle installazioni stesse sotto il profilo urbanistico-edilizio, tenuto conto della concreta consistenza dell’intervento e senza esclusione delle conseguenze penali, connesse ad ipotesi di abusivismo, ex art. 44 D.P.R. n. 380/2001 (cfr. in tal senso Corte Cost. 28.03.2006, n. 259; Corte Cost. 18.05.2006, ord. n. 203).
E’ pertanto ammesso che i Comuni adottino misure programmatorie integrative per la localizzazione degli impianti di cui si discute, in modo tale da minimizzare l’esposizione dei cittadini residenti ai campi elettromagnetici, ma anche in un’ottica di ottimale disciplina d’uso del territorio (cfr. Cons. St., sez. VI, 03.06.2002, n. 3095; 20.12.2002, n. 7274; 10.02.2003, n. 673; 26.08.2003, n. 4841).
Non può ritenersi ancora oggi superata, dunque, la problematica inerente al permesso di costruire, previsto per tutte le installazioni in questione dal più volte citato T.U. dell’Edilizia e non cancellato, anche se oggetto di speciale disciplina procedurale, dal codice delle comunicazioni elettroniche.
Ove dunque, a differenza di quanto avvenuto nella situazione in esame, non fosse stata dettata la normativa regolamentare, di cui al già citato art. 8, comma 6, L. n. 36/2001, interventi edilizi come quello in esame non avrebbero potuto che restare soggetti –sotto il profilo urbanistico– ai principi di carattere generale, che vedono tralicci ed antenne di rilevanti dimensioni, da una parte, valutabili come strutture edilizie soggette a permesso di costruire (ora ad assenso autorizzativo, assorbente rispetto a tale permesso) e dunque, deve ritenersi, non collocabili in zone di rispetto, o comunque soggette a vincolo di inedificabilità assoluta, ma che dall’altra impongono di considerare tali manufatti –in quanto parte di una rete di infrastrutture, qualificate come opere di urbanizzazione primaria, nonché in quanto impianti tecnologici e volumi tecnici– compatibili con qualsiasi destinazione di P.R.G. delle aree interessate e non soggetti in linea di massima (salvo disposizioni peculiari) ai limiti di altezza e cubatura delle costruzioni circostanti (cfr. in tal senso, per il principio, Cons. St., sez. VI, 29.05.2006, n. 3243 e 07.06.2006, n. 3425).
Non precluderebbe, dunque, l’assentibilità dell’intervento l’assenza di una disciplina specifica, volta ad individuare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di cui trattasi ed a minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici (nei limiti di ragionevolezza e rispetto delle norme statali, in cui tale localizzazione è ritenuta possibile dalla giurisprudenza, ormai pacifica sul punto: cfr., fra le tante, Cons. St., sez. VI, 13.06.2007, n. 3162, 03.03.2007, n. 1017, 28.03.2007, n. 1431 e 25.09.2006, n. 5593).
Nel caso in cui, però, il Comune abbia emesso una disciplina apposita, quest’ultima deve ritenersi in effetti vincolante in ordine alle localizzazioni ammesse, salvo contestazione della medesima in sede giurisdizionale –come avvenuto nel caso di specie– quando se ne ravvisi il contrasto con la disciplina legislativa del settore (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 01.10.2008 n. 4744 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: F. Albanese, Impianti radioelettrici e disponibilità giuridica ex art. 11 D.P.R. 06.06.2001 n. 380 (link a www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATA: C. Bettinelli, Considerazioni in merito all’installazione di impianti radio-ricetrasmittenti nonché di ripetitori per i servizi di telecomunicazione (link a www.tuttoambiente.it).

EDILIZIA PRIVATAL'installazione di stazioni radio base per la telefonia mobile sconta il pagamento del contributo di costruzione.
L’installazione di stazioni radio base, seppur soggetta al procedimento autorizzatorio semplificato di cui al Codice delle Comunicazioni, costituisce pur sempre una attività edilizia che, laddove il Codice non prevedesse alcunché, sarebbe assoggettata al regime del permesso di costruire e, conseguentemente, al pagamento del contributo.
Ne consegue che la semplificazione prevista dal Codice delle Comunicazioni opera esclusivamente sul piano del procedimento, impedendo che l’installazione delle stazioni radio base possa essere assoggettata ad un procedimento diverso e più gravoso rispetto a quello ivi previsto, ma non comporta sic et simpliciter che tale attività non possa essere assoggettata al contributo che deve essere, per legge, corrisposto per tutte le attività edilizie per le quali è previsto il permesso di costruire.

L’art. 93 del Codice delle Comunicazioni, il quale prevede che “le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni non possono imporre, per l’impianto di reti o per l’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge”, non fa altro che prevedere una riserva di legge per la imposizione di nuovi oneri o canoni. Ebbene, sono appunto le leggi in materia edilizia che subordinano le attività soggette a permesso di costruire al contributo.
In altri termini: l’installazione di stazioni radio base è subordinata al pagamento del contributo in quanto rientra tra le attività edilizie; dunque non vi è alcun contrasto con la normativa di settore, né può ritenersi che tale previsione comporti un trattamento non uniforme o discriminatorio; quello richiesto, infatti, non è un onere ulteriore che colpisce specificatamente le stazioni radio base, ma l’ordinario contributo previsto per qualsiasi opera edilizia. Quindi non vi è un “aggravio” economico in capo al gestore della rete radiomobile.
L’art. 86, comma 3 del Codice delle Comunicazioni assimila le infrastrutture di telecomunicazioni, ad ogni effetto, alle opere di urbanizzazione primaria di cui all’art. 16, comma 7, del T.U. dell’edilizia, e l’art. 90 del codice le qualifica come opere di pubblica utilità, con conseguente esenzione dal contributo, esenzione che discende altresì dall’art. 124 della L.R.T. n. 1/2005 e dall’art. 17 del T.U. dell’Edilizia. Il richiamato art. 86 Codice delle Comunicazioni precisa, altresì, che “ad esse si applica la normativa vigente in materia”.
Ebbene, la disciplina di riferimento –per quanto attiene l’esigibilità o meno del contributo di costruzione per la realizzazione di opere di urbanizzazione– è rappresentata, in primo luogo, dall’art. 17 del T.U. dell’Edilizia (n. 380/2001) il quale, al comma 3, prevede espressamente che “il contributo di costruzione non è dovuto: … c) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici”. Pertanto, la richiamata disposizione subordina esplicitamente l’esenzione dal contributo di costruzione alla espressa previsione, negli strumenti urbanistici, dell’opera di urbanizzazione che il privato intende realizzare.
E’, pertanto, evidente come del tutto inconferente sia il richiamo operato dalla ricorrente al fine di sostenere l’illegittimità della richiesta di pagamento del costo di costruzione da parte del Comune di Carrara, al ricordato art. 17 D.P.R. 380/2001, atteso che lo stesso, ben lungi dal disporre l’esenzione in via generalizzata per la realizzazione da parte di privati di opere di urbanizzazione primaria, viceversa la consente –solo e soltanto– per la realizzazione di quelle opere di urbanizzazione espressamente indicate negli strumenti urbanistici.
Al di fuori delle ipotesi, da considerarsi eccezionali, in cui l’esenzione è espressamente prevista dalla legge –come si è visto, qualora vi sia, in base alla legge regionale toscana n. 1/2005, una convenzione con il Comune, ovvero, per la normativa statale di cui all’art. 17 del D.P.R. 380/2001, la previsione dell’opera negli strumenti urbanistici– il pagamento del contributo inerente al costo di costruzione, anche qualora i privati realizzino opere di urbanizzazione, è la regola generale
(TAR Toscana, Sez. I, sentenza 11.09.2008 n. 1950 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Sulla competenza comunale ad emanare norme sulla localizzazione delle antenne di telefonia mobile.
Anche ammettendo che l'assimilazione delle stazioni radio base di telefonia mobile alle opere di urbanizzazione primaria non precluda ai comuni, nell'esercizio del potere di pianificazione urbanistica (ex art 8, co. 6, legge n. 36/2001), di prevedere la localizzazione delle antenne in determinati ambiti di territorio (così: Cons. St., VI, 6961/2005), tale potestà incontra pur sempre il limite costituito dall’interesse, di rilievo nazionale, secondo cui dev’essere comunque assicurata una capillare ed effettiva distribuzione del servizio mediante uniforme copertura, con idoneo segnale, di tutte le zone del territorio comunale (così, ancora: Cons. St., VI, 6961/2005).  
Circa l’estensione ed il contenuto della potestà dei comuni di regolamentare il corretto insediamento sul territorio degli impianti di telecomunicazione, in relazione alla sfera di attribuzioni ad essi riconosciuta dall'art. 8, comma sesto, della legge n. 36/2001 e, nell’ordinamento trentino, dal citato art. 3-bis del DPGP 13-31/2000, la giurisprudenza -condivisa dal Collegio- afferma che i criteri di localizzazione degli impianti non possano trasformarsi in eccessive limitazioni al loro insediamento, così da configurarsi incompatibili con la possibilità di realizzare una rete completa di infrastrutture per la telecomunicazione (così: Corte Costituzionale, n. 331/2003; id., n. 307/2003). In altri termini, i Comuni hanno il potere di introdurre criteri generali limitativi ma non anche restrittive limitazioni alla localizzazione.
Inoltre, se i Comuni hanno competenza ad emanare norme regolamentari con valenza urbanistico-edilizia, non possono ammettersi, invece, norme regolamentari che abbiano esclusivamente valenza radioprotezionistica. Infatti, per essere legittimo il potere comunale non può interferire con quello riservato allo Stato che fissa i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, nel presupposto indefettibile che la tutela della salute è un’esigenza indeclinabile, ma di carattere essenzialmente unitario sul territorio nazionale.
Se così è, il divieto generalizzato di installare le stazioni radio base per la telefonia cellulare in tutte le zone comunali –ad esclusione di due soli siti (salvo quelli preesistenti), com’è previsto dal controverso programma comunale di localizzazione del Comune di Mori- ha lo stesso (surrettizio) effetto di sovrapporre una determinazione cautelativa, ispirata al principio di precauzione, alla normativa statale che ha fissato i limiti di radiofrequenza, di fatto eludendo tale normativa (cfr.: Tar Veneto, 347/2002; Cons. St., VI, n. 7274/2002; id., n. 3095/2002). Peraltro, nell’attuale sistema tecnico di telefonia cellulare l’auspicabile bassa potenza di emissione degli impianti presuppone un’adeguata ed uniforme distribuzione delle antenne sul territorio da servire, mentre la marginalizzazione degli impianti costringe i gestori del servizio ad elevare la potenza dei segnali irradiati per illuminare le zone più remote, con effetti paradossalmente opposti agli interessi alla tutela della salute da un’elevata irradiazione e sottesi alla riduzione degli spazi utili per l’installazione degli impianti
(TRGA Trentino Alto Adige-Trento, sentenza 10.09.2008 n. 229 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAI comuni possono adottare un regolamento atto ad assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telefonia e minimizzare l’esposizione della popolazione comunale ai campi elettromagnetici. Tuttavia, il potere regolamentare comunale non può implicare la fissazione di limiti di esposizione ai campi elettromagnetici diversi da quelli stabiliti dallo Stato.
La giurisprudenza ha chiarito che, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge quadro sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (l. 22-02-2001 n. 36), i comuni possono adottare un regolamento atto ad assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione comunale ai campi elettromagnetici. Tuttavia, il potere regolamentare comunale non può implicare la fissazione di limiti di esposizione ai campi elettromagnetici diversi da quelli stabiliti dallo Stato, non rientrando tale potere nell’ambito delle competenze comunali. Non può, pertanto, l’ente locale, attraverso il formale utilizzo degli strumenti di natura edilizia-urbanistica, adottare misure derogatorie ai predetti limiti di esposizione fissati dallo Stato, quali ad esempio il generalizzato divieto di installazione delle stazioni radio-base per la telefonia cellulare in tutte le zone territoriali omogenee a destinazione residenziale; ovvero introdurre misure che, pur essendo tipicamente urbanistiche (distanze, altezze, ecc.), non siano funzionali al governo del territorio, quanto piuttosto alla tutela della salute dai rischi dell’elettromagnetismo (cfr. Cons. Stato, VI, 15-06-2006, n. 3534; IV, 03-06-2002, n. 3095; TAR Abruzzo, Pescara, 03-04-2007, n. 376).
E’ stato, per l’effetto, affermato che il potere conformativo di cui dispone l’amministrazione comunale può essere legittimamente esercitato alla duplice condizione che:
a) per effetto dei criteri localizzativi stabiliti dall’ente locale, non risulti impedita in via generalizzata la possibilità di installare gli impianti per la telefonia su tutto il territorio comunale o su larga parte di esso;
b) l’adozione delle norme sulla localizzazione delle stazioni radio base (finalizzate anche all’obiettivo della minimizzazione della esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici) sia preceduta da adeguata istruttoria implicante necessariamente accertamenti tecnico-scientifici e/o da valutazione dei dati acquisiti.
Con riferimento al requisito sub a), deve essere evidenziato che opera in materia la regola generale secondo cui l’installazione di una stazione radio base va considerata quale infrastruttura, compatibile con qualsiasi destinazione di zona (cfr. TAR Calabria, Catanzaro, II, 17-04-2007, n. 330); la relativa installazione deve, d’altra parte, ritenersi in generale consentita sull’intero territorio comunale in modo da poter realizzare una uniforme copertura di tutta l’area comunale interessata (cfr. Cons. Stato, VI, 28-03-2007, n. 1431).
Ai Comuni spetta, alla luce delle competenze urbanistiche ed edilizie inerenti il governo del territorio e tenuto conto della competenza aggiuntiva e diversa relativa alla minimizzazione del rischio per la salute della popolazione, disciplinare con regolamento la localizzazione ottimale degli impianti di telecomunicazione, potendo dettare regole diverse, rispetto a quelle previste per la generalità degli altri impianti, nella misura in cui esse siano volte a contemperare ragionevolmente gli opposti interessi coinvolti, senza violare i valori di campo stabiliti dallo Stato e gli obiettivi di qualità definiti dalle Regioni.
Di poi, i regolamenti comunali di minimizzazione devono limitarsi a dettare prescrizioni urbanistico-edilizie di carattere integrativo, volte ad imporre ubicazioni specifiche o caratteristiche tecniche determinate.
Sulla base di tali principi, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito i contenuti regolamentari vietati, in quanto esorbitanti dai limiti delle competenze comunali, e quelli invece consentiti.
Tra i primi rientrano: l’introduzione di deroghe generalizzate ai limiti di emissione ed esposizione fissati dallo Stato; l’individuazione di zone omogenee destinate o meno ad accogliere gli impianti elettromagnetici; la prescrizione di limiti che ostacolino ingiustificatamente ed arbitrariamente l’installazione degli impianti e le relative infrastrutture.
E’, invece, consentita: l’indicazione di accorgimenti tecnici particolari da adottare nella realizzazione degli impianti, quali ad esempio schermature idonee a neutralizzare o ridurre l’emissione di onde elettromagnetiche all’esterno; l’indicazione di siti idonei, nel rispetto della zonizzazione prevista dal piano regolatore generale, tenuto conto dell’esigenza di evitare l’esposizione di soggetti fragili (bambini, anziani, ammalati) e di ridurre l’impatto sul territorio dal punto di vista urbanistico ed edilizio.
In particolare, è stato chiarito (cfr. Cons. Stato, VI, 05-06-2006, n. 3332) che la potestà assegnata al Comune dal richiamato art. 8, comma sesto, può tradursi nella introduzione di regole a tutela di zone e beni di particolare pregio paesistico/ambientale o storico/artistico ovvero nella individuazione di siti che, per destinazione d’uso e qualità degli utenti, possano essere considerati sensibili alle immissioni radioelettriche, ma non può trasformarsi in limitazioni alla localizzazione per intere ed estese porzioni di territorio comunale.
Di conseguenza, non è compatibile con la realizzazione del servizio imporre divieti per zone omogenee e distanze fisse (Cons. Stato, IV, 14-02-2005, n. 450); è illegittima l’esclusione degli impianti per intere zone omogenee del territorio (TAR Campania, I, 22-12-2004, n. 19627), mentre sono legittimi i divieti di localizzazione in determinati ambiti del territorio (Cons. Stato, VI, 05-12-2005, n. 6961).
Ancora, le misure distanziali sono state ritenute legittime nella misura in cui sono sufficientemente specifiche ed omogenee, oltre che proporzionate e non irragionevoli, configurandosi possibilità di deroga unicamente quando il gestore dimostri la impossibilità altrimenti di completare la copertura della rete.
Venendo ora alla disamina della condizione sub b) (necessità di adeguata istruttoria tecnica), va rilevato che la giurisprudenza ha avuto modo di evidenziare che i regolamenti comunali, nell’adozione di misure tese alla minimizzazione della esposizione della popolazione, devono suffragare le disposizioni da adeguata istruttoria tecnica, che dia conto delle ragioni per cui certe localizzazioni sono da preferire ad altre e garantisca che tali localizzazioni non impediscono in concreto l’erogazione del servizio (cfr. TAR Puglia, Lecce, II, 12-09-2006, n. 4412). In particolare, vi è obbligo di effettuare approfondimenti tecnico-scienifici in funzione, non già della determinazione di valori di campo diversi da quelli stabiliti dalla normativa statale e di misure che surrettiziamente afferiscono ai valori di campo, ma della disciplina del corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti, anche considerando l’obiettivo della minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici (cfr. TAR Puglia, Lecce, II, 03-11-2006, n. 5142)
(TAR Campania-Salerno, Sez. II,  sentenza 28.08.2008 n. 2242 -  link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: L'installazione dell'antenna di una stazione radioelettrica non costituisce trasformazione del territorio comunale agli effetti delle leggi urbanistiche, sicché non necessita di concessione o autorizzazione edilizia.
L'installazione dell'antenna di una stazione radioelettrica non costituisce trasformazione del territorio comunale agli effetti delle leggi urbanistiche, sicché non necessita, ex art. 397 del D.P.R. n. 156/1973, di concessione o autorizzazione edilizia più di quanto ne necessitino le antenne televisive poste sui tetti delle case (TAR Sicilia, Palermo, II, 07.03.2008, n. 310). E tuttavia, la realizzazione di simili manufatti va considerata anche in concreto ed in relazione alla obiettiva consistenza degli impianti, richiedendosi la concessione edilizia in caso di installazione di tralicci o antenne di notevoli dimensioni e situati in prossimità di edifici (TAR Sicilia, n. 310/2008, cit.).
Nella fattispecie oggetto della presente controversia, il traliccio è stato realizzato dalla TIM giusta regolare concessione edilizia del 07.07.1986 (prot. 5457/85, pratica n. 2387/1986), ha un’altezza di 21 metri e sostiene, “ab initio”, “2 antenne per telecomunicazioni (paraboloidi) del diametro di m. 3,10, installate a quota 20,00 m.”. Ne consegue che i nuovi pannelli, successivamente installati dalla TIM, di ben più limitate dimensioni rispetto alle preesistenti parabole, non comportano una rilevante modifica della situazione già in essere e non abbisognano dunque di concessione edilizia, risultando sufficiente la semplice dichiarazione di inizio attività, ex art. 4, comma 7, lett. f), della legge n. 493 del 1993, come sostituito dall'art. 2, comma 60, della legge n. 662 del 1996 (abrogato dall'art. 136 del D.Lg.vo n. 378 del 2001, ma applicabile “ratione temporis” nella fattispecie in esame). L’omissione di quest’ultima comporta, secondo il comma 13 dello stesso art. 4, cit., una sanzione meramente pecuniaria.
Il provvedimento impugnato è dunque illegittimo perché considera, erroneamente, soggetta a concessione la messa in opera delle nuove apparecchiature in discorso da parte della Tim e la sanziona, altrettanto erroneamente, con ingiunzione di demolizione
(TAR Calabria-Reggio Calabria, sentenza 25.08.2008 n. 455 - link a www.giustizia-amministrativa.it).
EDILIZIA PRIVATA: F. Albanese, Installazione di antenne su immobili abusivi: il potere dell’Autorità comunale (link a www.lexambiente.it).
EDILIZIA PRIVATA: F. Albanese, Stazioni radio base nei centri abitati (link a www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATA: Sono illegittime le disposizioni pianificatorie comunali che individuano assoluti divieti di installazione impianti per telefonia mobile (con potenza inferiore a 300 watt) anche solo con riguardo a limitate porzioni del territorio comunale.
La vicenda portata all’attenzione del Collegio non è certo nuova e della medesima -ovviamente per fatti analoghi in altri luoghi– la giurisprudenza si è più volte occupata, giungendo alla conclusione che, salvi casi eccezionali, le infrastrutture di specie (attrezzature fisse per la trasmissione: non qualificabili come costruzioni in senso stretto) siano da considerarsi opere di urbanizzazione primaria strettamente funzionali al concreto svolgersi di un servizio pubblico primario. Le stesse dunque possono essere allocate ignorando di norma la destinazione urbanistica locale: soprattutto quando questa ne impedisca l’allocazione medesima in toto (ex multis TAR MI – Lombardia – Sez. IV: 27.05.2005 n. 1106, 23.11.2006 n. 2833, 07.09.2007 n. 5777, 12.11.2007 n. 6260, 17.03.2008 n. 554; Tar Veneto II Sez. 12.01.2007 n. 72; TAR Lazio roma –II Sez. Bis 07.09.2007 n. 323; CDS Sez. VI: 05.06.2006 n. 3332, 15.06.2006 n. 3534, 13.06.2007 n. 3156, 27.06.2007 n. 4162 e 02.11.2007 n. 5673; C.d.S. sez. IV 19.05.2008 n. 2287).
Più in particolare è stato invero ed anche chiarito che, ai sensi dell’art. 4 VII comma della l.r. n. 11 del 2001, gli impianti di radio base di telefonia mobile (vedasi anche delibera G.R. invocata n. VII/7351 dell’11.12.2001) di potenza totale non superiore a 300 watt –come nel caso- non richiedono specifica regolamentazione urbanistica per cui sono illegittime le disposizioni pianificatorie comunali che individuano assoluti divieti di installazione per simili impianti anche solo con riguardo a limitate porzioni del territorio comunale stesso (v. da ultimo TAR Lombardia Milano – Sez. IV n. 1815 del 20.05.2008) (TAR Lombardia-Brescia, sentenza 30.07.2008 n. 846 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATASulla localizzazione comunale delle antenne per telefonia mobile.
Circa i limiti ed il contenuto della potestà dei comuni di regolamentare il corretto insediamento sul territorio degli impianti di telecomunicazione in relazione alla sfera di attribuzioni ad essi riconosciuta dall’art. 8, comma sesto, della legge n. 36/2001, la giurisprudenza ha avuto occasione di pronunciarsi più volte, statuendo, in sintesi, i seguenti principi:
- i “criteri di localizzazione” degli impianti non possono trasformarsi in “limitazioni alla localizzazione”, così da configurarsi incompatibili con la possibilità di realizzare una rete completa di infrastrutture per la telecomunicazione (Corte Costituzionale, sentenza 15.10/7.11.2003 n. 331 -che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 12, lett. a) della L.R. Lombardia 06.03.2002 n. 4, relativo al divieto di installazione di impianti di tlc sotto il limite dei 75 metri dal perimetro di proprietà di asili, edifici scolastici etc…e strutture similari, con relative pertinenze- e sentenza 07.10.2003 n 307 che, con riferimento specifico alla L.R. Puglia 08.03.2002, n. 5, ha stabilito, in particolare, che non è costituzionalmente illegittimo l’art. 10, comma 1, della L.R. Puglia che vieta l’installazione di impianti di tlc su “ospedali, case di cura e di riposo, scuole e asili nido” e che, viceversa è costituzionalmente illegittimo l’art. 10, comma 2, della stessa legge regionale, che estende il divieto di localizzazione degli impianti, tra l’altro, alle fasce di rispetto perimetrale secondo una delibera della Giunta regionale, degli immobili “protetti”, di cui al comma 1, ospedali, case di cura e di riposo, scuole e asili nido);
- non può tradursi la determinazione a regime di limiti di localizzazione degli impianti –atteso il suo carattere generalizzato ed il riferimento al dato oggettivo dell’esistenza di insediamenti abitativi- in una misura surrettizia di tutela della popolazione da immissioni radioelettriche, che l’art. 4 della legge n. 36/2000 riserva allo Stato attraverso l’individuazione di puntuali limiti di esposizione, valori di attenzione ed obiettivi di qualità, da introdursi con D.P.C.M., su proposta del Ministro dell’Ambiente di concerto con il Ministro della Salute (Cons. St., Sez. VI, n. 7274 /2002; n. 3095, n. 4159/2005);
- la scelta dei criteri di insediamento degli impianti deve tenere conto della nozione di “rete di telecomunicazione, che richiede una diffusione capillare sul territorio, in particolare per i casi di telefonia UMTS (c.d. “cellulare”);
- deve tenersi conto, infine, anche del fatto che l’assimilazione in via normativa delle infrastrutture di reti pubbliche di telecomunicazione alle opere di urbanizzazione primaria, implica che le medesime non siano avulse dall’insediamento abitativo, ma debbano porsi al servizio dello stesso.
Da una parte, la potestà attribuita al Comune dall’art. 8, comma 6, della L. n. 36/2001 di disciplinare “il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione a campi elettromagnetici” deve tradursi in regole ragionevoli, motivate e certe, poste a presidio dei cennati interessi di rilievo pubblico (in relazione, ad esempio, al particolare valore paesaggistico/ambientale o storico/artistico di individuate porzioni del territorio, ovvero alla presenza di siti che per la loro destinazione d’uso possano essere qualificati particolarmente sensibili alle immissioni elettromagnetiche) ma non può introdurre, come avvenuto nel caso di specie, un generalizzato divieto di installazione in zone urbanistiche identificate.
Dall’altra, tale previsione viene a costituire una misura di carattere generale, sostanzialmente cautelativa rispetto alle emissioni derivanti dagli impianti di telefonia mobile, riservando, tuttavia, l’art. 4 della L.n. 36/2001, alla competenza dello Stato, la determinazione, con criteri unitari, dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, in base a parametri da applicarsi uniformemente su tutto il territorio dello Stato (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 17.07.2008 n. 3594 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: Le verifiche di compatibilità edilizia ed urbanistica delle infrastrutture di comunicazioni elettroniche devono essere svolte nell'ambito del procedimento disciplinato dall'art. 87 d.lg. n. 259 del 2003.
Come è stato ritenuto dal Consiglio di Stato con sentenza sez. VI, 28.02.2006, n. 889, le verifiche di compatibilità edilizia ed urbanistica delle infrastrutture di comunicazioni elettroniche devono essere svolte nell'ambito del procedimento disciplinato dall'art. 87 d.lg. n. 259 del 2003.
Infatti, la "ratio" della riforma è stata quella di semplificare il procedimento e di concentrare al suo interno tutte le relative valutazioni di carattere urbanistico-edilizio e igienico-sanitarie, le quali sono state unificate sul piano procedimentale. 
Il potere del Comune, dopo la formazione del silenzio-assenso dei 90 gg. previsto dall'art. 87 del D.Lgs. 259/2003, si limita alla eventuale autotutela annullatoria, alla presenza dei presupposti tralaticiamente affermati dalla giurisprudenza: sussistenza di un’illegittimità, pur non sufficiente per sé sola a sostenere l’annullamento, esistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla rimozione dell'atto, adeguata motivazione (C.G.A.R.S., sentenza 11.06.2008 n. 514 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: In materia di localizzazione sul territorio delle stazioni radio-base di telefonia mobile, i Comuni non possono, attraverso atti regolamentari o di pianificazione urbanistica, introdurre divieti di localizzazione di ordine generale per talune porzioni di territorio, considerato che la potestà riconosciuta agli enti locali dall’art. 8 della legge 36/2001 non può tradursi in divieti assoluti di localizzazione di impianti di telefonia mobile su parti del territorio non interessate da obiettivi sensibili.
Ai sensi dell’art. 4, comma 7°, della l.r. Lombardia 11/2001, gli impianti radiobase di telefonia mobile di potenza totale non superiore a 300 Watt non richiedono specifica regolamentazione urbanistica, per cui sono illegittime le disposizioni pianificatorie comunali che introducono in termini assoluti divieti di installazione per simili impianti, anche solo su porzioni del territorio comunale.

In ordine al profilo, relativo cioè alla collocazione sul territorio delle stazioni radio base di telefonia cellulare, la giurisprudenza, anche della Sezione (TAR Lombardia, sez. IV, 07.09.2007, n. 5777; 23.11.2006, n. 2833; 12.11.2007, n. 6260 e 17.03.2008 n. 554, costituenti tutti precedenti conformi ai quali si rinvia; oltre a Consiglio di Stato, sez. VI, 05.06.2006, n. 3332 e sez. VI, 15.06.2006, n. 3534; TAR Lazio, sez. II-bis, 17.01.2007, n. 323), è ormai giunta alla conclusione che i Comuni non possono, attraverso atti regolamentari o di pianificazione urbanistica, introdurre divieti di localizzazione di ordine generale per talune porzioni di territorio, considerato che la potestà riconosciuta agli enti locali dall’art. 8 della legge 36/2001 non può tradursi in divieti assoluti di localizzazione di impianti di telefonia mobile su parti del territorio non interessate da obiettivi sensibili.
Nella Regione Lombardia, inoltre, assume rilevanza fondamentale la previsione dell’art. 4, comma 7°, della legge regionale 11/2001, per la quale gli impianti radiobase di telefonia mobile di potenza totale non superiore a 300 Watt (come quello di cui è causa), non richiedono specifica regolamentazione urbanistica, per cui sono illegittime le disposizioni pianificatorie comunali che introducono in termini assoluti divieti di installazione per simili impianti, anche solo su porzioni del territorio comunale (v.si, oltre alle citate sentenze della scrivente Sezione IV, anche TAR Lombardia, Milano, sez. II, 27.05.2005, n. 1106) (TAR Lombardia-Milano, Sez. IV, sentenza 20.05.2008 n. 1815 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAF. Albanese, Sulla localizzazione degli impianti radioelettrici.
Il comune con un regolamento può prevedere la localizzazione degli impianti radioelettrici preferibilmente in aree di proprietà comunale. Infatti, tale disposizione appare di per sé ininfluente in ordine all’obiettivo di assicurare la corretta diffusione del servizio di telefonia mobile (Consiglio di Stato, Sez. V,
sentenza 19.05.2008 n. 2287 - link a www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATA: 1. Concessione edilizia - Opere per emissioni radiofoniche - Competenza Autorità P.T. - Non sussiste - Competenza Autorità Comunale - Sussiste.
2. Opere che attuino una trasformazione urbanistica-edilizia del territorio - Concessione edilizia - Necessità - Fattispecie - Tralicci radiofonici.
3. Concessione edilizia - Concessione ex Legge 223/1990 per impianti di diffusione sonora e televisiva - Equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere - Conseguenze.

1. L'art. 23 della Legge 223/1990 non priva il Comune dei poteri relativi alle sue competenze urbanistiche ed edilizie, né conferisce tali competenze all'Amministrazione P.T.: l'Ente Comunale rimane competente per gli atti abilitativi relativi allo ius aedificandi (concessione edilizia e autorizzazione) anche se attinenti alle opere necessarie per l'emissione radiofonica.
2. La posa di un traliccio in ferro (nella fattispecie, con base in cemento e alto 31 metri) costituisce opera di trasformazione urbanistica che richiede concessione edilizia, ex art. 1 Legge 10/1977 e a tal fine è irrilevante la asserita amovibilità dello stesso, poiché ciò che rileva ai fini della trasformazione urbanistica è la stabilità della destinazione dell'opera realizzata: la precarietà/mobilità di un manufatto, che rende non necessaria la concessione edilizia, dipende non già dal suo sistema di ancoraggio, ma dalla sua inidoneità a determinare una stabile trasformazione del territorio ed il carattere di precarietà va escluso quando trattasi di struttura destinata ad avere un'utilità prolungata nel tempo.
3. Ai sensi dell'art. 16 della Legge 223/1990, il rilascio della concessione per l'installazione di impianti di diffusione sonora e televisiva privata equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere connesse e dà titolo per richiedere alle Autorità competenti le necessarie concessioni e autorizzazioni. L'art. 4 della stessa legge prevede che i Comuni territorialmente competenti provvedono ad acquisire ed occupare d'urgenza l'area interessata, a espropriarla ed a rilasciare la concessione edilizia, lasciando intendere come per l'installazione di opere per l'emissione radiofonica siano necessarie due autonome e distinte concessioni, quella radiotelevisiva e quella urbanistica-edilizia
(massima tratta da www.solom.it - TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 13.05.2008 n. 1583 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATA: F. Albanese, Impianti radioelettrici e sanzioni ex art. 44 del DPR 380/2001 (link a www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATAElettrosmog. Installazione impianto radio base.
Per l'installazione di impianti si stazioni radio base il parere dell’Agenzia Regionale di Protezione Ambientale (A.R.P.A.) non è necessario ai fini del conseguimento del titolo abilitativo, ma solo ai fini dell’attivazione dell’impianto. L’istallazione degli impianti è subordinata soltanto al conseguimento dei titoli abilitativi previsti dall’art. 87 del decreto legislativo n. 259/2003, che hanno portata assorbente rispetto ai titoli abilitativi previsti dal in materia edilizia dal D.P.R. n. 380/2001 (TAR Campania-Napoli, Sez. VII,
sentenza 28.03.2008 n. 1630 - link a www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATAInstallazione di stazioni radio base - Assoggettamento a procedura di VIA - Esclusione.
L’installazione di stazioni radio base per la telefonia non è assoggettata alla procedura di VIA prevista dalla l. n. 349/1986 (Tar Liguria, sez.I, 15.03.2006 n. 200) (TAR Liguria, Sez. I,
sentenza 20.03.2008 n. 422 - link a www.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATAElettrosmog, istallazione antenne per telefonia, assoggettabilità a VIA, non necessità.
L’installazione di stazioni radio base per la telefonia non è assoggettata alla procedura di VIA, poiché tali impianti costituiscono opere di urbanizzazione e di interesse pubblico (TAR Liguria, Sez. I, sentenza 20.03.2008 n. 422 - link a www.altalex.com).

EDILIZIA PRIVATA: Elettrosmog. Localizzazione impianti.
In ordine alla localizzazione delle stazioni radio base di telefonia cellulare, i Comuni non possono, attraverso i propri atti di pianificazione urbanistica, introdurre divieti di localizzazione di ordine generale per talune porzioni di territorio, considerato che la potestà riconosciuta agli enti locali dall’art. 8 della legge 36/2001 non può tradursi in divieti assoluti di localizzazione di impianti di telefonia mobile su parti del territorio non interessate da obiettivi sensibili (TAR Lombardia-Milano, Sez. IV,
sentenza 17.03.2008 n. 554 - link a www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATAIl Comune, ancorché mantenga intatte intatte le proprie competenze in materia di governo del territorio, queste tuttavia, per espressa valutazione legislativa, non possono interferire con quelle relative alla installazione delle reti di telecomunicazione e, in particolare, non possono determinare vincoli e limiti così stringenti da concretizzarsi in un divieto di carattere pressoché generalizzato (e senza prevedere alcuna possibile localizzazione alternativa), in contrasto con le esigenze tecniche necessarie a consentire la realizzazione effettiva della rete di telefonia cellulare che assicuri la copertura del servizio nell’intero territorio comunale.
Il Collegio ritiene di dover confermare l’orientamento espresso di recente da questa stessa Sezione, in fattispecie analoghe alla presente, con le sentenze 17.01.2006 n. 70, 09.05.2006 n. 1010, 21.07.2006 n. 1743, 19.02.2007, n. 566, 20.02.2007, n. 583, 11.04.2007, n. 1106, 10.05.2007, n. 1320, in conformità, peraltro, a un condiviso indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato (cfr., fra le tante, Cons. Stato, sez. VI, 11.01. 2005, n. 100; 09.06.2005, n. 3040; 26.07.2005, n. 4000; 04.09.2006, n. 5096).
Va, quindi, ribadito che il Comune, ancorché mantenga intatte intatte le proprie competenze in materia di governo del territorio, queste tuttavia, per espressa valutazione legislativa, non possono interferire con quelle relative alla installazione delle reti di telecomunicazione e, in particolare, non possono determinare vincoli e limiti così stringenti da concretizzarsi in un divieto di carattere pressoché generalizzato (e senza prevedere alcuna possibile localizzazione alternativa), in contrasto con le esigenze tecniche necessarie a consentire la realizzazione effettiva della rete di telefonia cellulare che assicuri la copertura del servizio nell’intero territorio comunale.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 331/2003, ha, infatti, chiarito che nell’esercizio dei suoi poteri, il Comune non può rendere di fatto impossibile la realizzazione di una rete completa di infrastrutture per le telecomunicazioni, trasformando i criteri di individuazione, che pure il Comune può fissare, in limitazioni alla localizzazione con prescrizioni aventi natura diversa da quella consentita dalla legge quadro n. 36 del 2001. Devono, pertanto, ritenersi illegittimi per incompetenza e per eccesso di potere gli atti del Comune che intenda regolamentare la materia in argomento per profili estranei all’urbanistica ed alla pianificazione del territorio.
In particolare, il Comune non può, mediante il formale utilizzo degli strumenti di natura edilizia-urbanistica, adottare misure, le quali nella sostanza costituiscano una deroga ai limiti di esposizione ai campi elettromagnetici fissati dallo Stato, quali, esemplificativamente, il divieto generalizzato di installare stazioni radio-base per telefonia cellulare in tutte le zone territoriali omogenee, ovvero la introduzione di distanze fisse da osservare rispetto alle abitazioni e ai luoghi destinati alla permanenza prolungata delle persone o al centro cittadino (cfr. anche, in tal senso, Cons. Stato, sez. VI, 29.11.2006, n. 6994).
Tali disposizioni sono, infatti, funzionali non al governo del territorio, ma alla tutela della salute dai rischi dell'elettromagnetismo e si trasformano in una misura surrettizia di tutela della popolazione da immissioni radioelettriche, che l’art. 4 della legge n. 36/2000 riserva allo Stato attraverso l’individuazione di puntuali limiti di esposizione, valori di attenzione ed obiettivi di qualità, da introdursi con D.P.C.M., su proposta del Ministro dell’Ambiente di concerto con il Ministro della Salute (in tal senso, fra le tante, Cons. Stato, IV, 03.06.2002, n. 3095, 20.12.2002, n. 7274, 10.02.2003, n. 673, 14.02.2005, n. 450, 05.08.2005, n. 4159; sez. VI, 01.04.2003, n. 1226, 30.05.2003, n. 2997, 30.07.2003, n. 4391; 26.08.2003, n. 4841, 15.06.2006, n. 3534) (TAR Sicilia-Palermo, Sez. II, sentenza 12.03.2008 n. 340 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATAL'installazione dell'antenna di una stazione radioelettrica non costituisce trasformazione del territorio comunale agli effetti delle leggi urbanistiche e, pertanto, non necessita ex art. 397 cit. di concessione o autorizzazione edilizia più di quanto ne necessitino le antenne televisive poste sui tetti delle case. Ma la realizzazione di simili manufatti va vista anche in concreto ed in relazione alla obiettiva consistenza degli impianti, richiedendosi, in caso di installazione di tralicci o antenne di notevoli dimensioni e situati in prossimità di edifici la concessione edilizia.
E' pur vero, in astratto, che l'installazione dell'antenna di una stazione radioelettrica non costituisce trasformazione del territorio comunale agli effetti delle leggi urbanistiche e, pertanto, non necessita ex art. 397 cit. di concessione o autorizzazione edilizia più di quanto ne necessitino le antenne televisive poste sui tetti delle case (Cons. St., Sez. V, 20.10.1988, n. 594). Ma la realizzazione di simili manufatti va vista anche in concreto ed in relazione alla obiettiva consistenza degli impianti, richiedendosi, in caso di installazione di tralicci o antenne di notevoli dimensioni e situati in prossimità di edifici la concessione edilizia (cfr. TAR Lazio 26.11.1988, n. 1503).
In giurisprudenza è stato osservato che:
- l'installazione di un'antenna per radioamatore è priva di rilevanza edilizia (in quanto non comporta attività di trasformazione del territorio) e pertanto non deve formare oggetto di concessione di costruzione, salvo che non si componga di opere eccedenti quelle necessarie per la semplice posa in opera delle attrezzature tecniche costituenti l'impianto (cfr. TAR Piemonte, Torino, 21.12.2002, n. 2157; 16.04.1993, n. 163);
- se di non rilevanti dimensioni l'installazione di antenne ricetrasmittenti non necessita di concessione edilizia, essendo sufficiente la denuncia inizio attività (TAR Campania, Napoli, 05.06.2003, n. 7295);
- l'installazione di un'antenna saldamente ancorata al suolo e visibile dai luoghi circostanti comporta alterazione del territorio avente rilievo ambientale ed estetico, sicché necessita del rilascio della concessione edilizia ai sensi dell'art. 1 L. 28.01.1977 n. 10 (Cons. St., Sez. VI, 10.06.2003, n. 3265; Sez. VI, 26.09.2003, n. 5502);
- l'installazione di un'antenna saldamente ancorata al suolo e visibile dai luoghi circostanti (nella specie un'antenna alta circa 8 metri per stazione radio), comporta alterazione del territorio avente rilievo ambientale ed estetico, sicché necessita del rilascio della concessione edilizia (Cons. St., Sez. V, 06.04.1998, n. 415).
Ed in tali arresti giurisprudenziali ben si vede che la consistenza degli impianti di ricetrasmissione non può ritenersi del tutto irrilevante al fine di stabilire se occorra o meno un titolo abilitativo di natura edilizia (TAR Sicilia-Palermo, Sez. II, sentenza 07.03.2008 n. 310 - link a www.giustizia-amministrativa.it).

EDILIZIA PRIVATALe antenne per telefonia mobile debbono rispettare le distanze dalle strade.
Il Comune ha inserito la strada in questione fra le strade comunali extraurbane e la stessa è dichiarata “al di fuori del centro abitato”. Giustamente, quindi, il Comune afferma l’applicabilità, nella specie, dell’art. 16 del codice della strada.
Si conferma anche l’applicabilità, nella specie, dell’art. 28 del codice della strada, in base al quale i concessionari di ferrovie, di tranvie, di filovie, di funivie, di teleferiche, di linee elettriche e telefoniche, sia aeree che sotterranee, quelli di servizi di oleodotti, di metanodotti, di distribuzione di acqua potabile o di gas, nonché quelli di servizi di fognature e quelli dei servizi che interessano comunque le strade, hanno l'obbligo di osservare le condizioni e le prescrizioni imposte dall'ente proprietario per la conservazione della strada e per la sicurezza della circolazione. Invero, la natura di servizio pubblico della telefonia mobile impone di includere anche le opere ad esso relative nell’ambito di applicazione della norma in discussione, che detta i modi per attuare il bilanciamento fra l’interesse alla sicurezza della circolazione e quello alla corretta gestione di servizi pubblici fondamentali
(Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 12.02.2008 n. 478 - link a www.altalex.com).

EDILIZIA PRIVATAInstallazione di impianti di radiocomunicazione - Strade - Fascia di rispetto - Artt. 16-18 e 28 codice della strada - Applicabilità.
Nei confronti dell’installazione di impianti di radiocomunicazione trovano applicazione le norme del codice della strada sulle distante di rispetto dalla sede stradale (artt. 16-18 C.d.S.). Trova applicazione altresì l’art. 28 del menzionato codice, in base al quale i concessionari di ferrovie, di tranvie, di filovie, di funivie, di teleferiche, di linee elettriche e telefoniche, sia aeree che sotterranee, quelli di servizi di oleodotti, di metanodotti, di distribuzione di acqua potabile o di gas, nonché quelli di servizi di fognature e quelli dei servizi che interessano comunque le strade, hanno l'obbligo di osservare le condizioni e le prescrizioni imposte dall'ente proprietario per la conservazione della strada e per la sicurezza della circolazione. Invero, la natura di servizio pubblico della telefonia mobile impone di includere anche le opere ad esso relative nell’ambito di applicazione della norma in discussione, che detta i modi per attuare il bilanciamento fra l’interesse alla sicurezza della circolazione e quello alla corretta gestione di servizi pubblici fondamentali (Consiglio di Stato, Sez. VI,
sentenza 12.02.2008 n. 478  - link a www.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATAInstallazione di impianti di radiocomunicazione - Silenzio assenso ex art. 87, c. 9 d.lgs. n. 259/2003 - Decorrenza - Dies a quo - Deposito del parere preventivo dell’ARPA - Non rileva.
Il termine per la formazione del silenzio-assenso di cui all’art. 87, c. 9 del d.lgs. n. 259/2003 decorre dalla presentazione della domanda corredata dal progetto, e non dalla ricezione, da parte del comune, del parere dell'Arpa, in quanto ai sensi dell'art. 87, comma 4, del citato decreto il deposito del parere preventivo favorevole dell'Arpa non è prescritto per la formazione del titolo edilizio ovvero per l'inizio dei lavori, ma solo per l'attivazione dell'impianto (TAR Veneto, sez. II, 23.04.2007, n. 1283 TAR Lecce, sez. II, 24.08.2006 n. 4279; TAR Catania, sez. II, 23.09.2005 n. 1478; TAR Napoli, sez. I, 17.12.2004 n. 19379).
Installazione di impianti di radiocomunicazione - Art. 87 D.Lgs. n. 259/2003 - Richiesta del titolo autorizzatorio edilizio di cui al d.P.R. n. 380/2001 - Illegittimità.
Le regole dettate dall'art. 87, d.lgs. n. 259/2003 in tema di autorizzazione all'installazione di impianti di radio comunicazione costituiscono principi fondamentali operanti in materie di competenza ripartita, con la conseguenza che, fatte salve le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali, è contraria ai suddetti principi la previsione normativa o regolamentare di un procedimento parallelo, volto a munire il richiedente anche del titolo autorizzatorio edilizio di cui al d.P.R. n. 380 del 2001 (TAR Sicilia, Catania, sez. II, 19.04.2007).
Installazione di impianti di radiocomunicazione - Art. 87, c. 9, D.Lgs. n. 259/2003 - Silenzio assenso - Decorso del termine di 90 giorni - Interruzione - Limiti.
Il decorso del termine di novanta giorni, previsto dall'art. 87 comma 9, codice delle comunicazioni elettroniche (d.l. 01.08.2003 n. 259) al fine della formazione di un titolo abilitativo idoneo all'attività edificativa del privato, può essere interrotto dall'amministrazione con richiesta di integrazione documentale solo entro il limite di quindici giorni, trascorso il quale resta preclusa all'amministrazione qualsiasi attività interlocutoria, a prescindere dal fatto che il mancato rispetto del termine sia stato causato dalla necessità di procedere ad ulteriori acquisizioni istruttorie (T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 16.04.2007, n. 323; T.A.R. Campania-Napoli, sez. VII, 05.08.2005, n. 10635) (TAR Toscana, Sez. I,
sentenza 11.02.2008 n. 158 - link a www.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATA: Concessione radiotelevisiva, permesso di costruire e relativi nulla osta ambientali - Differenza - Disciplina applicabile - Elettrosmog - Installazione impianti di radiodiffusione sonora e televisiva privata - Art. 87 Dlgs. n. 259/2003 Codice delle comunicazioni elettroniche - L. n. 223/1990.
In base al disposto contenuto nella legge 06.08.1990, n. 223, il rilascio della concessione per l'installazione e l'esercizio di impianti di diffusione sonora e televisiva privata, disciplinata dall'art. 16, equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere connesse e dà titolo per richiedere alle autorità competenti le necessarie concessioni e autorizzazioni (art. 4, comma primo). In particolare (ex art. 4, comma secondo) i comuni territorialmente competenti provvedono ad acquisire od occupare d'urgenza l'area interessata, a espropriarla, e a rilasciare la concessione edilizia. Di conseguenza emerge, una sostanziale differenza tra la concessione radiotelevisiva e il permesso di costruire e i relativi nulla osta ambientali, pertanto, il disposto normativo richiede espressamente la necessità di due autonome e distinte concessioni, quella radiotelevisiva e quella urbanistica-edilizia-paesaggistica. Trattandosi evidentemente di strumenti finalizzati alla tutela di interessi diversi concettualmente distinti tant'è che anche l'art. 87 del Dlgs. n. 259/2003 (codice delle comunicazioni elettroniche), pur avendo unificato il titolo concessorio in ossequio ad esigenze di maggiore speditezza dell'azione amministrativa, contempla per il rilascio la necessità dell'accordo delle varie amministrazioni interessate, tra di esse ricomprendendo quelle preposte alla tutela del territorio e dei vincoli ambientali (Corte di Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 09.01.2008 n. 559 - link a www.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATAElettrosmog. Installazione impianti di radiodiffusione sonora e televisiva privata e disciplina urbanistica.
Vi è una differenza sostanziale tra la concessione per l'installazione e l'esercizio di impianti di radiodiffusione sonora e televisiva privata (art. 16 L. 223/1990) e la concessione per servizio pubblico (art. 4 L. cit.) da un lato ed il permesso di costruire ed i nulla osta ambientali dall'altro. Si tratta evidentemente di strumenti finalizzati alla tutela di interessi diversi concettualmente distinti tant'è che anche l'art. 87 del D.lgs. n. 259/2003 (codice delle comunicazioni elettroniche), pur avendo unificato il titolo concessorio in ossequio ad esigenze di maggiore speditezza dell'azione amministrativa, contempla per il rilascio la necessità dell'accordo delle varie amministrazioni interessate, tra di esse ricomprendendo quelle preposte alla tutela del territorio e dei vincoli ambientali (Corte di Cassazione, Sez. III penale,
sentenza 09.01.2008 n. 559 - link a www.lexambiente.it).

EDILIZIA PRIVATAINQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Provvedimento autorizzatorio unico - Finalità - Procedimento unitario ambientale/urbanistico.
La previsione di un unico procedimento autorizzatorio per l'installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica è finalizzata a garantire, tramite procedure tempestive e semplificate, la parità delle condizioni concorrenziali fra i diversi gestori nella realizzazione delle proprie reti di comunicazione sul territorio nazionale, nonché la osservanza di livelli uniformi di compatibilità ambientale delle emissioni radioelettriche: l’unico provvedimento autorizzatorio deve essere rilasciato sulla base di un procedimento unitario, nel contesto del quale devono essere fatte confluire le valutazioni sia di tipo ambientale che di tipo urbanistico (cfr. Corte Costituzionale, 28 marzo 2006, n. 129; 06.07.2006, n. 265).
Infrastrutture di comunicazione - Assimilabilità alle normali costruzioni edilizie - Esclusione - Applicabilità delle prescrizioni urbanistico-edilizie preesistenti - Esclusione - Ragioni.
In presenza della specifica previsione di cui all’art. 86 del D.lgs. n. 259/2003, il quale assimila, ad ogni effetto, le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione alle opere di urbanizzazione primaria, ed in assenza di specifiche previsioni, deve ritenersi che gli impianti di telefonia mobile non possano essere assimilati alle normali costruzioni edilizie e, pertanto, la loro realizzazione non sia soggetta a prescrizioni urbanistico-edilizie preesistenti, le quali si riferiscono a tipologie di opere diverse e sono state elaborate con riferimento a possibilità di diverso utilizzo del territorio, nell’inconsapevolezza del fenomeno della telefonia mobile e, più in generale, dell’inquinamento elettromagnetico in generale. Conseguentemente, il titolo autorizzatorio non può essere negato se non avuto riguardo ad una specifica disciplina conformativa, che prenda in considerazione le reti infrastrutturali tecnologiche necessarie per il funzionamento del servizio pubblico (in tal senso, Cons. Stato, sez. VI, 17.10.2003, n. 7725; TAR Campania, sez. I, 13.02.2002, n. 983, 20.12.2004, n. 14908).
Impianti di telefonia mobile - Pubblica utilità - Art. 90 d.lgs. n. 259/2003 - Compatibilità con ogni destinazione urbanistica.
L’art. 90 del D.Lgs. n. 259/2003 dispone che gli impianti di telefonia mobile e le opere accessorie occorrenti per la loro funzionalità hanno “carattere di pubblica utilità”, con possibilità, quindi, di essere ubicati in qualsiasi parte del territorio comunale, essendo compatibili con tutte le destinazioni urbanistiche (residenziale, verde, agricola, ecc.: cfr., in tal senso, C.G.A. ordinanza 05.07.2006, n. 543; Cons. Stato, sez. VI, 04.09.2006, n. 5096) (TAR Sicilia-Palermo, Sez. II,
sentenza 09.01.2008 n. 8 - link a www.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATAElettrosmog. Installazione impianto e poteri giunta comunale.
La Giunta comunale è incompetente a esprimere il dissenso del Comune sull’installazione di un impianto radiolelettrico, trattandosi di atto di gestione che, ai sensi dell’art. 107 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267, spetta ai dirigenti (Consiglio di Stato, Sez. VI,
sentenza 07.01.2008 n. 32 - link a www.lexambiente.it).

anno 2007

EDILIZIA PRIVATAINQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Disciplina di installazione e mantenimento di impianti radio base per telefonia cellulare - Fissazione di limiti "diversi" di emissione - Tutela della salute pubblica - Competenza dell'Autorità comunale - Esclusione.
La fissazione di limiti di emissione, ovvero, l'individuazione di una distanza minima delle stazioni radio base (SRB) da particolari tipologie di insediamenti abitativi, in quanto essenzialmente preordinata a garantire la tutela della pubblica salute da ipotizzabili fonti di inquinamento (o, comunque, di pregiudizio) non costituisce attribuzione che l'Amministrazione comunale possa autonomamente esercitare, ricevendo tale considerazione ulteriore conferma laddove le prescrizioni dettate in sede locale si pongano in contrasto con le indicazioni rivenienti da fonte normativa superiore; sicché l'individuazione di limiti, parametri e/o requisiti "diversi" da quelli rinvenibili nella normativa di derivazione statale non può, essere considerata legittima. All'Amministrazione comunale residua, l'esercizio di compiti di vigilanza e/o di attuazione che, con ogni evidenza, non involgono la titolarità di un'autonoma funzione decisoria. Appare pertanto evidente nella fattispecie il vizio di incompetenza nel quale è incorso il Comune di Roma nel fissare con delibera diversi limiti, invadendo così competenze statali e regionali.
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Legge quadro n. 36/2001 (protezione della popolazione dalle esposizione a campi elettromagnetici) - Parametri di esposizione e indici, oltre i limiti previsti a livello nazionale - Ripartizioni di competenze tra Stato ed Enti locali.
Ai sensi della legge quadro 22.02.2001, n. 36 (sulla protezione della popolazione dalle esposizione a campi elettromagnetici), che ha disciplinato in modo organico la materia, fissandone i principi fondamentali, e che ha indicato le ripartizioni di competenze tra Stato ed Enti locali, ai Comuni non è consentito in alcun modo, soprattutto in assenza delle leggi attuative regionali, discostarsi dai criteri di valore indicati a livello statale, per applicare criteri diversi, come sembra essere avvenuto nella fattispecie con riguardo all’introduzione di taluni parametri di esposizione e indici, oltre i limiti previsti a livello nazionale. Con riguardo alla rilevata incompetenza, va peraltro rilevato, che la Corte Costituzionale, con sentenza 8.2.2006 n. 103, ha ribadito che compete allo Stato la fissazione delle soglie di esposizione e la determinazione dei limiti di esposizione, spettando alle Regioni la disciplina dell’uso del territorio in funzione della localizzazione degli impianti e quindi l’indicazione dei criteri che debbono però rispettare le esigenze della pianificazione nazionale di settore.
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Impianti di telecomunicazioni - Localizzazione - Protezione delle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici - Corte costituzionale - Ricostruzione delle competenze - Legge quadro L. n. 36/2001.
La fissazione a livello nazionale dei valori soglia, non derogabili da parte delle Regioni nemmeno in senso più restrittivo, rappresenta il punto di equilibrio fra le esigenze contrapposte di evitare al massimo l’impatto delle emissioni elettromagnetiche, e di realizzare impianti necessari al paese, nella logica per cui le competenze delle Regioni in materia di trasporto dell’energia e di ordinamento della comunicazione è di tipo concorrente, vincolata ai principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato e che tutt’altro discorso deve farsi circa le discipline localizzative e territoriali, essendo a tal proposito logico “che riprenda pieno vigore l’autonoma capacità delle regioni e degli Enti locali di regolare l’uso del proprio territorio, purché, ovviamente, criteri localizzativi e standard urbanistici rispettino le esigenze della pianificazione nazionale degli impianti e non siano, nel merito, tali da impedire od ostacolare ingiustificatamente l’insediamento degli stessi (Corte costituzionale 07.10.2003, n. 307 e, in senso conforme, la successiva sentenza 07.11. 2003, n. 331).
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Criteri di fissazione dei limiti di esposizione - Tutela dell’ambiente Strumenti di natura edilizia-urbanistica - Compatibilità e limiti.
La fissazione di limiti di esposizione ai campi elettromagnetici diversi da quelli stabiliti dallo Stato (con il D.M. 381/1998) non rientra nell’ambito delle competenze attribuite ai comuni dal citato art. 8; ma alla stregua della disposizione in esame nemmeno è consentito che il Comune, attraverso il formale utilizzo degli strumenti di natura edilizia-urbanistica, adotti misure che nella sostanza costituiscono una deroga ai predetti limiti di esposizione fissati dallo Stato, quali ad esempio il generalizzato divieto di installazione delle stazioni-radio base per la telefonia cellulare in tutte le zone territoriali omogenee a destinazione residenziale; ovvero introdurre misure che pur essendo tipicamente urbanistiche (distanze, altezze, ecc…) non siano funzionali al governo del territorio, quanto piuttosto alla tutela dai rischi dell’elettromagnetismo (C.d.S. Sez. VI, sentenze 26.07.2005, n. 4000, 10.02.2003 n. 673 e 30.05.2003, n. 2997). Inoltre, l’attinenza della materia anche alla tutela dell’ambiente e comunque il valore di principio fondamentale della disciplina inerente ai criteri di fissazione dei limiti di esposizione costituiscono elementi in base a cui ritenere la compatibilità di una uniforme fissazione dei predetti limiti sull’intero territorio nazionale anche alla luce del mutato quadro costituzionale di riferimento, potendo comunque le competenze attribuite alle regioni ed agli enti locali essere esercitate nel rispetto dei limiti di esposizione fissati a livello centrale (C.d.S. Sez. VI, 03.06.2002, sentenza n. 3098).
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Tutela della salute - Competenza dello Stato - Insediamento degli impianti di telecomunicazione - Criteri per l’installazione - C.d. uso del territorio - Principi e discipline applicabili.
La determinazione di profili di tutela della salute spetta allo Stato, non alle Regioni, tanto meno ai Comuni, i quali ultimi, nel regolare l’uso del proprio territorio, devono comunque rispettare le esigenze della pianificazione nazionale e non adottare le misure che siano tali da ostacolare in modo ingiustificato o impedire l’insediamento degli impianti di telecomunicazione. Nella specie, è stata rigettata la tesi del Comune appellante secondo cui l’installazione delle infrastrutture di telefonia mobile potrebbe essere tollerata solo nelle aree del territorio comunale scelte dall’Amministrazione, con conseguente divieto di installazione in tutte le altre zone. Siffatta tesi si pone, altresì, in contrasto anche con il sopravvenuto D.Lgs. 01.08.2003, n. 259, che all’art. 86, comma 3, ha equiparato le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione alle opere di urbanizzazione primaria (disposizione questa da cui si desume che, in linea generale, la collocazione di tali infrastrutture è consentita su tutto il territorio comunale) e con l’art. 87 che, in attuazione dei criteri di delega contenuti nell’art. 41 della legge n. 166 del 2002 e delle direttive comunitarie da recepire, ha previsto uno speciale procedimento autorizzatorio, che è informato ai principi di non discriminazione, di trasparenza, di riduzione dei termini e di uniformità di regolazione (Consiglio di Stato, Sez. VI,
sentenza 02.11.2007 n. 5673 - link a www.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATA: Inquinamento elettromagnetico – Impianti radioelettrici – Potestà regolamentare comunale – Art. 8, c. 6, L. n. 36/2001 – Minimizzazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici - Individuazione di siti sensibili – Legittimità.
La potestà assegnata al Comune dall’art. 8, comma sesto, della legge 22.06.2001, n. 36, di regolamentare “il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e di minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi radioelettrici” può tradursi nell’introduzione, sotto il profilo urbanistico, di regole a tutela di zone e beni di particolare pregio paesaggistico/ambientale o storico/artistico ovvero, per ciò che riguarda la minimizzazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici, nell’individuazione di siti che per destinazione d’uso e qualità degli utenti possano essere considerati sensibili alle immissioni radioelettriche (cfr. tra le altre, la decisione della Sezione 05.06.2006, n. 3332).
Inquinamento elettromagnetico – Stazioni radio base – Norma regolamentare comunale – Divieto di installazione a meno di 50 metri da asili nido e scuole materne – Computo della distanza in presenza di pertinenze.
In materia di inquinamento elettromagnetico, il riferimento al perimetro esterno di asili nido e scuole materne, contenuto nella norma regolamentare comunale che vieta l’installazione di stazioni radio base a meno di cinquanta metri dai predetti edifici, va rapportato, logicamente, anche a quegli spazi, immediatamente contigui ai detti edifici, in cui viene pure normalmente svolta l’attività propria di detti istituti che, altrimenti, verrebbe svuotata di ogni efficacia di tutela di situazioni particolarmente sensibili propria della norma in esame, volta ad escludere che i campi elettromagnetici sprigionati dalle apparecchiature di cui si tratta possano investire in modo costante i giovanissimi che svolgano all’aperto la normale attività ludica, trattandosi di soggetti maggiormente esposti in quanto neppure protetti dalle strutture murarie (nella specie, era contestata l’applicabilità della norma con riferimento alle pertinenze dell’edificio destinato ad asilo nido) (Consiglio di Stato, Sez. VI,
sentenza 03.03.2007 n. 1017 - link a www.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATAINQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Regolamenti comunali - Criteri di localizzazione non preclusivi dell’installazione - Legittimità.
Non si pongono in contrasto con l’art. 8 della L. n. 36/2001 le norme regolamentari comunali che introducano vincoli all’installazione di stazioni radio base secondo un criterio di localizzazione non preclusivo dell’installazione stessa, segnatamente ove i vincoli, che non abbiano natura indeterminata e assolutamente discrezionale, non siano tali da pregiudicare l’interesse protetto dalla legislazione nazionale alla realizzazione di reti di telecomunicazione (nella specie, il regolamento comunale non consentiva l’installazione di apparati su edifici scolastici, sanitari, assistenziali, sportivi, vincolati ai sensi della normativa vigente, classificati di interesse storico architettonico, monumentale, di pregio storico, culturale e testimoniale o nel perimetro di 100 metri dagli stessi) (TAR Sicilia-Catania, Sez. II,
sentenza 16.02.2007 n. 303 - link a www.ambientediritto.it).

EDILIZIA PRIVATA: Installazione di una stazione radio base - Istanza di rilascio del permesso di costruire - Formazione del silenzio assenso ex art. 87 del D.Lgs. n. 259/2003 - Esclusione.
Una volta inoltrata, in vigenza dell’art. 87 del D. Lgs. n. 259/2003, la domanda di rilascio del permesso di costruire per l’installazione di una stazione radio base, il richiedente non può più avvalersi dell’istituto del silenzio assenso ex art. 87 citato.
Se è vero che l’Amministrazione ha l’obbligo di attenersi ai principi di cui all’art. 97 della Cost. nell’espletamento della propria attività amministrativa, in modo conforme deve agire anche la parte privata, evitando, cioè, di chiedere un determinato provvedimento con l’intento di avvalersi, in caso di negato rilascio, di un altro e ben diverso provvedimento.
Nel caso specifico, quindi, proprio perché era stato espressamente chiesto il permesso di costruire, l’Amministrazione non aveva alcun obbligo di intendere diversamente la domanda.
Regione Marche - L.R. n. 124/2001 - Comuni - Potere di individuare i siti idonei alla localizzazione degli impianti di telefonia mobile - Sussistenza - Preventivo invito ai gestori a presentare osservazioni - Legittimità del regolamento comunale.
E’ legittimamente adottato un regolamento comunale per l’installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica, posto che, ai sensi della Legge regionale Marche n. 124/2001, ai Comuni è demandata la possibilità di individuare sul proprio territorio i siti più idonei per la localizzazione di nuovi impianti di telefonia mobile; tanto a maggior ragione se (come nella specie) l’individuazione è preceduta dall’espresso invito ai gestori delle reti a comunicare le proprie osservazioni in seno alla procedura di variante al P.R.G. adottata (TAR Marche, Sez. I,
sentenza  31.01.2007 n. 28 - link a www.ambientediritto.it).

anno 2006

EDILIZIA PRIVATAClausola di precarietà non applicabile al titolo per l’autorizzazione di antenne.
L’apposizione di una clausola di precarietà in sede di rilascio di una concessione edilizia (clausola peraltro mai richiesta dalla ricorrente) è idonea a costituire motivo di annullamento di una concessione edilizia, solo nel caso in cui sia dimostrato che in assenza di tale clausola l’intervento non era assentibile.
In tutti gli altri casi, l’illegittimità della clausola può condurre al massimo alla eliminazione della stessa, ma non dell’intero provvedimento, rispetto al quale la clausola non costituiva elemento essenziale.

Questa, in sintesi, la decisione del Consiglio di Stato con riguardo ad un appello promosso contro la sentenza del TAR Veneto (ivi riformata) con la quale si era disposto l’annullamento di un provvedimento autorizzatorio di installazione di un’antenna, rilasciato con la clausola c.d. “di precarietà” dell’impianto.
Mi permetto di ricordare che, in materia edilizia, la precarietà  -sommariamente– può qualificarsi quale presupposto ex facto necessario ed indefettibile per il rilascio di titoli concessori, ove:
1- si tratti di interventi aventi ad oggetto opere la cui esistenza è temporanea, e al termine del periodo di assenso della quale l’autorizzazione potrà –al massimo– essere rinnovata, previa apposita verifica della sussistenza delle ragioni che l’hanno legittimata ab origine (requisito della soddisfazione esigenze temporanee: in tal senso, TAR Piemonte, sezione I, sentenza 10.05.2006, n. 2073);
e, contestualmente,
2- trattandosi di manufatti la cui esistenza deve (almeno in astratto) essere temporanea, aggiungerei la necessità che essi abbiano il carattere della “non difficile rimozione” –attributo (di giuridica rilevanza) ricorrente laddove l’opera qualificata tale possa essere rimossa (e, parallelamente, lo status quo ante ripristinato) senza incorrere in modificazioni od operazioni che incidano sullo stato dei luoghi, altrimenti vertendosi in caso di opere stabili– e, pertanto, abbiano una composizione e una struttura tali da consentire un’azione di rimozione incapace di interagire e compromettere le condizioni dell’area.
La precarietà è, dunque, deroga allo strumento urbanistico e alle sue previsioni non sotto il profilo sostanziale (giacché la precarietà non consente di superare le destinazioni di zona, come evidenziato in sentenza) bensì sotto quello di efficacia (rectius) del titolo in ragione delle caratteristiche intrinseche dell’opera che l’avente diritto intende porre in essere.
Ebbene, la fattispecie giudicata sottende un principio (logico, ancor prima che giuridico) chiaramente espresso dal Supremo Collegio: premesso che l’installazione di un antenna non consente, ictu oculi, di cimentarsi in forzature al punto tale da ritenere un tale impianto quale avente carattere “precario” (tecnicamente, rammento che tali strutture necessitano di un profondo basamento in cemento all’interno del quale viene saldamente ancorata la struttura in metallo e sul quale viene posto il box di alimentazione del dispositivo tecnologico), il titolo con il quale si è autorizzata l’installazione deve essere annullato solo laddove, rimossa la clausola di “precarietà” –con la quale viene (mi si consenta, spregiudicatamente) qualificata una struttura la cui installazione sul fondo precaria non è in alcun modo– il titolo medesimo non avrebbe alcun fondamento di legittimazione in considerazione del fatto che le previsioni urbanistiche dell’area non ne avrebbero consentito in nessun caso il rilascio (pena, l’insanabile contrasto con le previsioni di zona).
Dunque, se un’antenna viene innalzata in un’area nella quale la destinazione urbanistica prevista dagli strumenti urbanistici ed edilizi non consentono –urbanisticamente parlando– tale tipo di intervento, la clausola di precarietà non è certo capace di sanare la sostanziale illegittimità dell’intervento.
Se, viceversa, l’antenna viene installata su un’area che consente la realizzazione di un tale particolare manufatto, allora la clausola di precarietà – pur restando illegittima – non compromette la legittimità (per così dire, complessiva) dell’opera, la quale resta validamente legata e fondata sulle previsioni degli strumenti di governo del territorio.
Tuttavia, quanto detto pone a chiare lettere le basi per poter affermare che la clausola di precarietà non si applica alle antenne e che tale applicazione è illegittima.
Questo –come accennato– non significa che, ove applicata, essa determini l’illegittimità del titolo e, dunque, dell’installazione, ma che essa determina, altresì, l’illegittimità del titolo autorizzatorio ove dovesse costituire l’unico fondamento legittimante l’installazione altrimenti non consentita “nel regime urbanistico-edilizio ordinario”.
Un’ultima osservazione mi preme su un punto di diritto: ancor prima di ragionamenti intorno al diritto urbanistico, la massima appare conseguenza “speciale” (nel senso, cioè, “di settore”) dell’applicazione al caso del principio giurisprudenziale secondo cui un atto che sia affetto da illegittimità con riguardo ad uno solo fra i suoi presupposti, non può essere annullato se resta “in piedi” la legittimità di anche uno solo dei suoi presupposti, laddove il motivo censurato (ovvero i motivi censurati) non faccia venir meno il presupposto minimo essenziale per la legittimità del rilascio del provvedimento (ex multis, sul punto, si veda TAR Puglia, sentenza 24.05.2005 n. 2913)
(Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 04.09.2006 n. 5096 - link a www.altalex.com).

anno 2005

EDILIZIA PRIVATA: S. Zarini, Installazione di impianti telefonici. Rilevanza delle violazioni urbanistiche e codice delle telecomunicazioni (relazione 17.06.2005 - link a www.castiglioneolona.it).